Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Istanza n. 19 del 2019

Ultimo aggiornamento: 30/01/2020 10:10:50
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Tipologia istanza: 
Generalizzato
Anno: 
2019
Numero: 
19
Data istanza: 
Lun, 11/11/2019
Città: 
Avv. Generale Roma
Oggetto dell'istanza: 
Rilascio copia autentica dei seguenti documenti: i verbali di riunione ed i documenti prodotti o elaborati dall’Avvocatura dello Stato, relativi alle valutazioni da essa svolte a decorrere dal 6/12/2018, anche in sede di Comitato Consultivo, con riferimento all’applicazione della norma di cui all’articolo 9 comma 4 secondo periodo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (nella formulazione in vigore sino al 31/12/2017) ed ai criteri di accesso alle borse di studio dalla stessa previste; – di conoscere le informazioni in possesso dell’Avvocatura dello Stato, con riferimento all’applicazione della norma di cui all’articolo 9 comma 4 secondo periodo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (nella formulazione in vigore sino al 31/12/2017) ed ai criteri di accesso alle borse di studio dalla stessa previste.
Nome Richiedente: 
CANNETTI GIOVANNI ANTONINO
Presenza Controinteressati: 
no
Riesame
Data presentazione richiesta: 
Ven, 17/01/2020
Esito riesame: 
RESPINTO
Data provvedimento riesame: 
Gio, 30/01/2020
Riesame - Sintesi della motivazione: 
Poiché le richieste di parere all’esame del Comitato Consultivo si configurano quale espressione delle funzioni istituzionali di cui all’art. 13 del R.D. 30/10/1933, n. 1611, ancorché esercitate nei confronti della stessa Avvocatura dello Stato per le attività nelle quali essa agisce da amministrazione attiva, e l’attività consultiva in esame attiene a materia potenzialmente oggetto di contenzioso, come tale sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, a tenore del quale «Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso» i «pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza», norma che rientra tra i casi di eccezione assoluta di cui al comma 3 dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013, come confermato dalla sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 25 giugno 2019, n. 8264, l’istanza è respinta.