Avvocatura dello Stato

Decreto Legislativo 2 marzo 1948, n. 155

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:28:31
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Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 70, 24 marzo 1948, Serie Generale)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2 classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali. Le prove scritte consistono:

  1. nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
  2. nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
  3. nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
  4. nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

  1. in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano (2);
  2. in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti. La classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.

Art. 2

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato è presieduta da un vice avvocato generale designato dall'Avvocato generale.

Art. 3

I concorsi per l'assunzione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresì, a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sui reclami proposti avverso di esse.

Art. 4

Gli aggiunti procuratori di 2 classe sono nominati esclusivamente in seguito a concorso per esami, a norma del secondo comma dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5

Le promozioni a sostituto procuratore capo e a procuratore capo sono fatte esclusivamente a scelta.
Prima di procedere agli scrutini per le promozioni da conferirsi a scelta, tanto nel ruolo degli avvocati che in quello dei procuratori, la Commissione del personale può deliberare che vengano invitati gli scrutinandi ad esibire, entro un congruo termine, dieci lavori di consulenza e difensivi redatti nell'ultimo anno.
Ciascun componente della Commissione del personale dispone di dieci punti.
La somma dei punti attribuiti a ciascun scrutinando ne determina la classificazione.
A parità di punti hanno preferenze gli scrutinandi appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine in cui sono indicate:

  1. decorati al valor militare;
  2. mutilati od invalidi di guerra;
  3. feriti in combattimento;
  4. decorati alla croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
  5. combattenti;
  6. i più anziani nel grado.

In esito alla classificazione di tutti gli scrutinati la Commissione forma la graduatoria e dichiara promovibili i primi classificati entro il numero dei posti da attribuirsi a scelta.

Art. 6

Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.

Art. 7

La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani (3).
Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario; ha voto deliberativo negli affari relativi al personale d'ordine e subalterno, ed ha voto consultivo negli altri affari.
In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato, la Commissione è presieduta dal Vice avvocato generale più anziano.

Art. 8

I vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'Avvocato generale dello Stato nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite.
Il Vice avvocato generale più anziano sostituisce l'Avvocato generale in caso di impedimento o di assenza.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e sovraintende alla trattazione degli affari amministrativi.

Art. 9(4)

Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato è compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta desunta dall'osservanza delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacità e cultura generale e professionale; l'operosità e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono.
Il rapporto informativo è redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale più anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato.
Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio.

Art. 10

Al personale d'ordine e subalterno continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, relative alle note di qualifica.
Queste sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal Segretario generale, e per il personale appartenente alle Avvocature distrettuali dall'Avvocato distrettuale.
I provvedimenti relativi alla nomina del personale subalterno e degli agenti tecnici, all'esercizio della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonchè quelli relativi alle promozioni, trasferimenti, cessazione dal servizio e in genere alla carriera del suddetto personale sono adottati dall'Avvocato generale dello Stato.

Art. 11

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'Avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 12

La tabella annessa al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, e modificata con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158, è sostituita, per quanto concerne il ruolo degli avvocati e quello dei procuratori, dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


Note:

  1. Ratificato dall'art. unico, L. 17 aprile 1956, n. 561.
  2. Lettera modificata dall'art. 6, L. 3 aprile 1979, n. 103.
  3. Comma sostituito dall'art. 4, L. 20 giugno 1955, n. 519.
  4. A norma dell'art. 3, comma 7, L. 3 aprile 1979, n. 103 è stato soppresso per gli avvocati dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1979, il rapporto informativo previsto dalle presenti disposizioni.