Avvocatura dello Stato

Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (1)

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:49:22
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Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (2) (2/a) (1/circ)

(G.U. n. 5, 7 gennaio 1991, Serie Generale)

 

TITOLO I
Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato



Capo I - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (3)


Art. 1

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.


Art. 2

Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi (3/a).


Art. 3

Innanzi alle Preture ed agli Uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.


Art. 4

Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle Preture e agli Uffici di conciliazione l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari (4).


Art. 5

Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.
L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze.


Capo II - Foro dello Stato


Art. 6

Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile (5), spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del Presidente, all'Autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.


Art. 7

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile (6). Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate (6/cost).


Art. 8

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.


Art. 9

La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8, può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di Ufficio.


Art. 10

Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del cod. di proc. civile (7), rimanda la causa ad altra Autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.


Capo III - Citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse


Art. 11

Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente (8) (8/a). Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio (8/b).


Art. 12

(9)

TITOLO II
Avvocatura dello Stato



Capo I - Funzioni dell'Avvocatura dello Stato


Art. 13

L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.


Art. 14

L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.


Art. 15

L'avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico (10).


Art. 16

Il Vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'Avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza (11).


Capo II - Uffici dell'Avvocatura dello Stato


Art. 17

Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione dell'Avvocato generale.


Art. 18

L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta (12).


Art. 19

(13-15)


Art. 20

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato (16).
In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, l'Avvocato generale dello Stato incarica un altro Avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.


Art. 21

L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione (16/a).
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione (16/a).
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione (16/b).
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge (16/c).
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (16/c).
È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (16/c)(16/d).


Capo III - Personale dell'Avvocatura dello Stato


Art. 22

Il ruolo, i titoli e i gradi del personale dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata al presente testo unico (17).
Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni (18).


Art. 23

Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella B annessa al presente T.U..


Art. 24

I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, né esercitare la mercatura o altra professione, né senza l'autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere (19).
Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.


Art. 25

[È istituita una Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'Avvocato generale dello Stato che la presiede, dal Vice avvocato generale dello Stato e dai tre Sostituti avvocati generali più anziani.
Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del presente T.U. fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo] (20-21).


Art. 26

[In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato la Commissione del personale è presieduta dal Vice avvocato generale dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente.
In caso di assenza od impedimento del Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario ma senza voto consultivo.
Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento] (20-21).

Art. 27

I posti di Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (22) sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorio, od abbiano conseguito la nomina ad Aggiunto giudiziario o a Pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a Sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
Per l'ammissione al concorso occorre non avere oltrepassato l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti (23).


Art. 28

Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono:
da Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (22) a Sostituto avvocato dello Stato di prima classe (22);
da Sostituto avvocato dello Stato di prima classe a Segretario generale della Avvocatura dello Stato od a Vice avvocato dello Stato;
da Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da Vice avvocato dello Stato a Sostituto avvocato generale dello Stato o ad Avvocato distrettuale dello Stato (24);
da Sostituto avvocato generale dello Stato o da Avvocato distrettuale dello Stato (24) a Vice avvocato generale dello Stato;
da Vice avvocato generale dello Stato ad Avvocato generale dello Stato.
Le promozioni al grado di Sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni al grado di Vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.
Le promozioni sono disposte con decreto reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale per i gradi di Sostituto avvocato di prima classe

Art. 29

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è nominato con decreto reale tra i Vice avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta fra i Sostituti avvocati dello Stato, previa, in quest'ultimo caso, deliberazione della Commissione del personale (24/a).
Su proposta dell'Avvocato generale dello Stato il Segretario generale potrà passare tra i Vice avvocati prendendo il posto determinato dall'anzianità dell'originaria sua promozione a Vice avvocato od a Segretario generale.


Art. 30

La nomina dell'Avvocato generale dello Stato è fatta con decreto reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Art. 31

[Al posto di Vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, per il Vice avvocato generale inteso l'Avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:
a) i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno della professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense; b) i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono] (24/b).


Art. 32

Gli Aggiunti di procura di seconda classe (25) sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di Tribunale o di Pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purché siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale (26).
Gli aggiunti di procura (27) possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonché i laureati in giurisprudenza aventi requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore è equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame è teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per conseguire la nomina ad Aggiunto di procura (27) occorre non avere superato l'età di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Dopo un anno di servizio delle loro funzioni gli Aggiunti di procura (27) sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennità (28).


Art. 33

Gli Aggiunti di procura di seconda classe (27) sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto una anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura della Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore, in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura (27), compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Le promozioni a procuratore di terza classe (29) sono conferite secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito agli aggiunti di procura di prima classe (27), qualunque sia la loro anzianità di grado.
Le promozioni a procuratore di seconda classe (29) sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
Le promozioni a procuratore di prima classe (29) sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe (29) che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Tutte le promozioni nel ruolo di Procura dell'Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle di anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale (30).


Art. 34

Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età (31).


Art. 35

Nel fare le designazioni dei Vice avvocati dello Stato promovibili al grado di Sostituto avvocato generale o di Avvocato distrettuale dello Stato (32) la Commissione del personale indica per la dispensa e il collocamento a riposo i Vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.
Con deliberazione del Consiglio dei ministri, e su proposta motivata dell'Avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di Vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.

Art. 36

I Sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, sono stati pretermessi nella promozione per merito a Vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per l'operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sono dispensati dal servizio e collocati a riposo.
Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i Sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 37

Gli Avvocati distrettuali dello Stato (32) possono essere collocati a disposizione del Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'Avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Quando il termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzione, sono collocati in aspettativa, per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge (33).


Art. 38

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli Avvocati distrettuali (33) sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto un assegno che è uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, né minore della metà, durante l'aspettativa.
Al termine della disposizione o della aspettativa hanno diritto di riprendere il posto, che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Gli Avvocati distrettuali (32) a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno (33).


Art. 39

Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente T.U. e nel relativo regolamento, le norme del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni (34).


Art. 40

Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente T.U. salvo quanto sarà disposto nel regolamento (35).
La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'Avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.
Le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore a Vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla commissione del personale in conformità del regolamento.


Art. 41

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il D.L. 14 settembre 1918, n. 1311, e gli artt. 180 e 181 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all'art 1 del D.L. 20 novembre 1930 n. 1491, convertito in legge con la L 6 gennaio 1931, n. 18 (36).
Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'Avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari (37).


Art. 42

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del D.L. 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la L. 10 luglio 1926, n. 1257 (37/a)

TITOLO III
Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati




Art. 43

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto (38).
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze (39).
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni (39/a).
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (39/a).
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti (39/a).


Art. 44

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.


Art. 45

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli, si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.

TITOLO IV
Disposizioni generali, transitorie e finali



Capo I - Disposizioni generali


Art. 46

Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la Pubblica Amministrazione di competenza della Autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del Tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del Tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
L'incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità, da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.


Art. 47

L'Avvocatura dello Stato dà i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.


Art. 48

Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizi da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.


Art. 49

Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'Avvocato distrettuale dello Stato (40), e, per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'Avvocato generale dello Stato.
Sui reclami contro la liquidazione degli Avvocati distrettuali (40) dello Stato provvede l'Avvocato generale dello Stato.
Le determinazioni dell'Avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.


Art. 50

Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.


Capo II - Disposizioni transitorie


Art. 51

Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828 abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad Autorità giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il Primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.


Art. 52

Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica (41).


Art. 53

All'Avvocato generale dello Stato e al Vice avvocato generale dello Stato in carica dal 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R.D. 4 ottobre 1928, n. 2304, e dell'art. 1 del D.L. 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la L. 27 giugno 1929, n. 1129.


Art. 54

Agli effetti dell'art. 31 lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.


Art. 55

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza ed alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall'Avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.


Art. 56

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dei RR.DD. 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591 (42) rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con R.D. 22 aprile 1909, n. 229 (43) e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla L. 10 giugno 1943, n. 641, e successive modificazioni. I contributi già a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi della Amministrazione delle finanze.
I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.


Art. 57

Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.


Art. 58

Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato, per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.


Art. 59

I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato sono ceduti all'Avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.


Art. 60

Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del R.D. 1° maggio 1925, n. 591.



Capo III - Disposizioni finali


Art. 61

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.

Art. 62

Con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.

Tabella A (44)



Tabella B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'Ordine giudiziario

 

Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato di 4° classe di stipendio Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato di 3° classe di stipendio Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato di 2° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4° classe di stipendio Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato di 1° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3° classe di stipendio Giudice di Tribunale
Avvocato dello Stato di 1° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3° classe di stipendio Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1° classe di stipendio Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina



(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 19 febbraio 2001, n. 35;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 agosto 1998, n. 201/E.
(2) Il presente testo unico è stato emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 3,R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge dalla L. 21 marzo 1926, n. 597. Sono state trasfuse nel testo unico le disposizioni di cui al precedente T.U. 24 novembre 1913, n. 1303; D.L.Lgt. 21 aprile 1919, n. 560; R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 2828 e R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397.
(2/a) Vedi, anche, la L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(3) Per gli enti non statali autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, vedi R.D. 8 giugno 1940, n. 779, riportato al n. III.
(3/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 271, riportata al n. XXIII.
(4) Per i giudizi conseguenti al trasporto di cose, vedi però, l'art. 57, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
(5) Ora, art. 33 c.p.c. 1942.
(6) Ora, rispettivamente art. 590 codice navigazione 1942 e art. 22 c.p.c. 1942.
(6/cost)La Corte costituzionale, con ordinanza 28 febbraio-19 marzo 2002, n. 66 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.
(7) Ora, art. 383 c.p.c. 1942.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, riportata al n. VIII.
(8/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
La Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione.
(9)Abrogato dall'art. 2, L. 25 marzo 1958, n. 260. Vedi anche gli artt. 4 e 5 stessa legge, riportata al n. VIII.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(11) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(12) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgt. 26 marzo 1946, n. 158 e poi dall'art. 7, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(13-15) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16) Vedi, anche, art. 8, terzo comma, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16/b) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16/c) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16/d) Vedi, ora, l'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(17) Vedi nota 44 alla Tabella A in calce al presente decreto.
(18) Il trattamento economico è ora regolato dall'articolo 12, L. 24 maggio 1951, n. 392, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(19) Vedi, anche, art. 3, R.D. 13 gennaio 1941, n. 120, riportato al n. IV e art. 6, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(20-21) Articolo abrogato dall'art. 21, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(22) Qualifiche soppressa dall'art. 3, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, il quale ha unificato le due qualifiche di Sostituto avvocato dello Stato di prima classe e di Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, denominando la qualifica risultante "Sostituto avvocato".
(23) Così sostituito dal D.P.C.S. 29 marzo 1947, n. 163.
Regolano, ora, la materia gli artt. 1 e 2, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(24) Vedi nota 13 all'art. 19.
(24/a) Vedi, ora, l'art. 5, terzo comma, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(24/b) Abrogato dall'art. 4, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(25) Vedi nota 14 all'art. 19.
(26) Comma così modificato dal R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(27) Vedi nota 14 all'art. 19.
(28) Vedi, però, anche, l'art. 4, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI e l'art. 7, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportato al n. VII.
(29) Tale qualifica deve ritenersi soppressa in virtù della Tabella allegata alla L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, che ha sostituito, per quanto riguarda i Procuratori dello Stato, le tabelle annesse al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(30) Così modificato dall'art. 1, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854. Vedi, anche, le disposizioni del R.D. 13 gennaio 1941, n. 120, riportato al n. IV.
(31) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844, il quale all'art. 2 così dispone: "Art. 2. Gli Avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 1944, n. 166, possono essere mantenuti in servizio, nella predetta posizione, fino al 31 dicembre 1948. Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli Avvocati dello Stato che, successivamente al 31 dicembre 1947, compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo. Gli Avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato".
(32) Vedi nota 13 all'art. 19.
(33) Vedi, ora, l'art. 5, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(34) Vedi, ora, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; vedi, anche, L. 22 maggio 1960, n. 520 e L. 5 aprile 1964, n. 284, riportate, rispettivamente, ai nn. IX e XI.
(35) Ora, titolo VII, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
(36) Ora, L. 15 aprile 1961, n. 291.
(37) Così modificato dall'art. 1, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(37/a) Vedi, anche, L. 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.
(38) Per la determinazione degli enti non statali, autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, vedi R.D. 8 giugno 1940, n. 779, riportato al n. III.
(39) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 16 novembre 1939, n. 1889. In luogo di Ministro per le finanze, ora Ministro del tesoro.
(39/a) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(40) Vedi nota 13 all'art. 19.
(41) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 marzo 1958, n. 260, riportata al n. VIII.
(42) Recanti norme per il patrocinio in favore delle Ferrovie dello Stato.
(43) Recante norme sulle pensioni al personale delle Ferrovie dello Stato.
(44) Si omette la Tabella A, in quanto, relativamente agli Avvocati, sostituita da quella annessa al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI, la quale a sua volta è stata modificata dagli artt. 3, 4 e 5 della L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII e dalla L. 14 novembre 1962, n. 1609, riportata al n. X; relativamente ai Procuratori della Avvocatura dello Stato in quanto sostituita da quella annessa alla L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, la quale a sua volta sostituiva quella annessa al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI; relativamente al personale d'ordine e subalterno in quanto modificata da quella annessa alla L. 5 aprile 1964, n. 284, riportata al n. XI. Vedi, ora, la Tabella A allegata alla L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.