Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Regione Toscana - Legge regionale 7 novembre 1994, n. 83

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:15:36
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Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della regione toscana ed ordinamento dell'avvocatura regionale.


Art. 4
Attribuzioni dell'avvocatura regionale
  1. L'avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ente regione nonché, su loro richiesta, dei soggetti previsti dall'articolo 58 dello statuto.
  2. Per ogni controversia, qualora non sia stato conferito mandato generale, viene conferito mandato ad litem nel quale viene altresì eletto domicilio.
  3. L'avvocatura regionale, oltre alla gestione del contenzioso ordinario, amministrativo ed arbitrale, propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello stato o ad altri patrocinatori esterni. il ricorso al patrocinio esterno, ove non sia possibile avvalersi dell'avvocatura dello stato, e' ammesso nel caso di impossibilità di avvalersi dei legali interni per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.
  4. L'avvocatura regionale inoltre:
    • propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
    • esercita la consulenza connessa a controversie;
    • esprime il proprio parere in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie e sugli atti di transazione e di rinuncia;
    • esprime il proprio parere sull'assunzione a carico dell'amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilita' civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti d'ufficio.