Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Legge regionale 9 gennaio 1979, n. 3

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:13:47
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Affidamento del patrocinio e della consulenza della Regione all'Avvocatura dello Stato
(G.U. n. 99 del 9 aprile 1979, Serie Generale)


Art. 1
In attuazione dell'art. 30 dello statuto regionale e dello art. 107 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, la regione Abruzzo si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.
La Regione può avvalersi, altresì, della consulenza dell'Avvocatura dello Stato, anche per la propria attività amministrativa.
La giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consigliare, può deliberare, in casi eccezionali e negli affari in cui vi è conflitto di interesse con lo Stato o enti pubblici statali, nonché con le altre Regioni o enti pubblici regionali, l'affidamento del patrocinio a liberi professionisti.
Per le questioni attinenti alle attribuzioni del consiglio regionale, la giunta richiede la consulenza dell'Avvocatura dello Stato su proposta dell'ufficio di presidenza.


Art.2
La disciplina dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, è regolata da apposito regolamento, approvato dal consiglio regionale.
In tale regolamento sono fissate le modalità per il conferimento dell'incarico del patrocinio e della consulenza all'Avvocatura dello Stato, per l'accreditamento dei fondi a favore della stessa - presso la tesoreria regionale - necessari per le spese giudiziali e per la relativa rendicontazione.