Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Sez. II, 11 aprile 2001, n. 5424

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:05:08
StampaL'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad enti pubblici diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sé l'applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosiddetto foro erariale, occorrendo all'uopo una norma che espressamente contempli tale deroga, o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza. Pertanto, nel caso dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana), ente pubblico economico sottoposto al controllo della Regione siciliana - alla quale l'art. 1 del D.Lgs. n. 142 del 1948 estende la normativa di cui si tratta - ma dotato di propria personalità, al quale e' stata concessa la sola facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, con l'art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1997, n. 600, la regola del foro erariale non e' applicabile.