Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Sez. I, 28 novembre 1992, n. 12729

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:04:38
StampaIn tema di arbitrato, il principio secondo cui la notifica del lodo alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione del lodo stesso per nullità, anche quando la parte sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore, eleggendo o meno domicilio presso il suo studio, non è applicabile ove detta parte sia un ente pubblico (nella specie, Ente acquedotti siciliani) ed abbia partecipato a quel procedimento avvalendosi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato, in applicazione dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall'art. 2 della legge 3 aprile 1979 n. 103, trattandosi di assistenza che spetta "ex lege" all'Avvocatura stessa in via generale ed esclusiva, senza che si richieda una specifica deliberazione, né il conferimento di formale procura, e che, quindi, rende operanti, per detta notificazione, le regole di cui al citato R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.