Ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale.
TITOLO II
Classificazione delle qualifiche ed ammissione agli impieghi
Capo II
Ruoli tecnici
Sezione I
Ruolo tecnico dell'ufficio legislativo e legale
Art. 27
Attribuzioni delle qualifiche
Il direttore, nell'ambito dell'ufficio legislativo e legale, esercita le funzioni del direttore regionale, previste dall'articolo 12.
Il consigliere esercita, nell'ambito dell'ufficio, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, riferendo al direttore. Può, altresì, rappresentare e difendere in giudizio l'amministrazione regionale nei casi in cui la regione non può avvalersi, ai sensi del decreto legislativo del presidente della repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'avvocatura dello stato.
Il segretario collabora con i consiglieri, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14.