Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Regione Sardegna - Legge regionale 26 agosto 1988, n. 32

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:48:26
Stampa
Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'amministrazione regionale.


Art. 11
Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del servizio legislativo
  1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive dinanzi la magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del servizio legislativo quando il valore della controversia sia contenuto in l. 50.000.000 salvo che l'amministrazione regionale non decida di avvalersi della assistenza legale dell'avvocatura dello stato.
  2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la magistratura amministrativa o la corte costituzionale, il coordinatore generale del servizio legislativo riferisce per iscritto alla giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.
  3. Nella ipotesi in cui l'amministrazione in virtù di quanto disposto al primo comma od a seguito di deliberazione della giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dal servizio legislativo, i diritti ed onorari liquidati a favore della amministrazione regionale in sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva sono dovuti nella misura del 40 per cento ai componenti del servizio legislativo. La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con apposito regolamento.
  4. Il coordinatore generale del servizio legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti.