Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

C.G.A.S.

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:38:27
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C.G.A.S., 5 dicembre 1994, n. 412
La L. 3 aprile 1979, n. 103, all'art. 10, co. 3, esplicitamente prevede che l'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai T.A.R.; tale disposizione, come tutte le altre norme dettate dal T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni, si applica nei confronti dell'amministrazione regionale siciliana, in virtù del rinvio ex art. I, co. 2, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142; da ciò consegue in particolare che, nel caso di impugnativa che riguardi atti emessi dalla Regione siciliana, il ricorso va notificato - a pena di nullità - presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente e che l'eventuale errore commesso non può essere considerato scusabile; deve ritenersi inoltre che la nullità della notifica che consegue nel caso in cui il ricorso sia stato notificato direttamente all'amministrazione regionale possa essere sanata solo nel caso in cui, poi, l'Avvocatura dello Stato si sia costituita in giudizio (C.G.A.S., 5 dicembre 1994, n. 412; C.G.A.S., 13 aprile 1990, n. 73).


C.G.A.S., 22 marzo 1993, n. 112
In forza dell'estensione in favore della Regione siciliana delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali operata dall'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, deriva che alla Regione siciliana si applica anche la L. 25 marzo 1958, n. 260, il cui art. 4 prevede che eventuali errori commessi nella identificazione dei destinatari della notifica di atti introduttivi del giudizio o di ogni altro atto da notificare, devono essere eccepiti dall'Avvocatura dello Stato con contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto va notificato; in difetto di tale eccezione, l'errore di identificazione dell'organo o ufficio da evocare in giudizio non è più eccepibile, ed il processo rimane ritualmente radicato nei confronti dell'ufficio od organo effettivamente evocato in giudizio (C.G.A.S., 22 marzo 1993, n. 112).