Il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della regione autonoma Sardegna, anche al fine della proposizione di impugnazioni di sentenze di primo grado, e con la sola eccezione delle controversie fra la regione stessa e lo Stato, spetta all'avvocatura dello Stato, senza necessità di mandato alla lite, giusta disposto dell'art. 55 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250, recante norme di attuazione dello statuto regionale.