Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:31:56
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Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400



CAPO II
Organizzazione e funzioni dell'istat


Art. 15. Compiti dell'istat
  1. L'istat provvede:
    1. alla predisposizione del programma statistico nazionale;
    2. alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'istituto;
    3. all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
    4. alla assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
    5. alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale;
    6. alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
    7. alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'istituto ovvero da altri uffici del sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano e del bollettino mensile di statistica;
    8. alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
    9. allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale;
    10. ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
    11. alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
    12. alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'istat si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
  3. L'istat, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
  4. L'istat, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una conferenza nazionale di statistica.
  5. L'istat si avvale del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura dello Stato.