Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:28:11
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Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa


CAPO III
Patrimonio e amministrazione


Art. 39. Disposizioni processuali
  1. La croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
  2. L'associazione della croce rossa italiana può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'avvocatura dello stato.