Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2001

Ultimo aggiornamento: 04/07/2007 17:59:49
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Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentazione e la difesa degli Enti parco nazionale, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(G.U. n. 283 del 5-12-2001)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio, decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l’art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n.103;
Considerata l'opportunità di autorizzare l'avvocatura dello, Stato ad assumere il patrocinio degli Enti parco nazionale;
Vista la legge 12 gennaio 1991 n.3;
Di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’economia e finanze

DECRETA
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti parco nazionale nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 29 agosto 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI
Il Ministro della Giustizia CASTELLI
II Ministro dell’Economia e finanze TREMONTI