Avvocatura dello Stato

Il patrocinio delle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 11:11:31
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Regioni a statuto speciale

La fonte del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato a favore delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto–Adige, Friuli Venezia–Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta) è costituito, dalle varie disposizioni contenute nei singoli statuti, approvati, come è noto, con legge costituzionale, nonché nelle diverse disposizioni di attuazione.
In questi casi, il patrocinio viene esercitato con le modalità previste dall’art. 1 del R.D. n. 1611/1933.
La legittimità costituzionale di alcune delle disposizioni che attribuiscono il patrocinio delle Regioni a statuto speciale è stata esaminata con riferimento alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ma le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate, essendo stato correttamente ritenuto dalla Corte Costituzionale che non vi è alcuna limitazione o lesione della autonomia regionale.
La sussistenza del patrocinio obbligatorio per le Regioni a statuto speciale comporta la applicabilità degli stessi principi del patrocinio delle Amministrazioni statali e, dunque, la non necessità del mandato e l’obbligo di notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato. L’esame delle diverse disposizioni normative, però, deve fare ritenere che, anche per le Regioni a statuto speciale, per le quali, come detto, il patrocinio è nato ed è stato concepito come obbligatorio ed esclusivo, è necessario operare delle distinzioni, con riferimento alle diverse situazioni che, nel corso degli anni sono maturate:
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 23-1-1965, n. 78 (G.U. 5-3-1965, n. 57) emanato in applicazione dell’art. 65 dello Statuto speciale, (la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Successivamente le norme dello statuto sono state modificate con D.P.R. 1987 n. 469, contenente norme integrative dello statuto, con il quale è stato stabilito che la Regione Friuli può affidare il patrocinio anche a propri dipendenti; vedere anche legge regionale 22 agosto 1968 n. 30 che regola i casi di affidamento del patrocinio ad un avvocato della Regione, nei casi in cui il patrocinio non sia affidato alla Avvocatura dello Stato, precisando che ciò può avvenire solo in casi legislativamente stabiliti; Legge Regionale 1 marzo 1988, N. 7 art. 244., legge regionale 22 maggio 1986, n. 22 che tra i compiti dell’ufficio legislativi comprende anche la trattazione degli affari contenziosi e quello di curare i rapporti con i difensori, quando il patrocinio non è affidato all’avvocatura dello Stato.
REGIONE SARDEGNA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 19-5-1949, n. 250 G.U. 27-5-1949, n. 121 S.O.; vedere anche D.P.R. 19-6-1979, n. 348 G.U. 9-8-1979, n. 218) vedere anche Legge Regionale 26 agosto 1988, N. 32 art. 11 che rende possibile l’affidamento del patrocinio anche ad avvocati esterni.
REGIONE SICILIANA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.Lgs. 2-3-1948, n. 142 G.U. 22-3-1948, n. 68; vedere anche Legge Regionale Sicilia 23 marzo 1971, n. 7. Con riferimento alla Regione Sicilia, occorre esaminare una questione, collegata alla struttura interna degli assessorati che, per pacifica giurisprudenza, hanno una particolare autonomia, della quale si deve tenere conto in sede di notifica degli atti giudiziari ed in sede di esercizio del patrocinio da parte della Avvocatura dello Stato.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “La Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni é attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo” (Cass. SS.UU n. 2080 del 23-02-1995).
REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 1-2-1973, n. 49 G.U. 31-3-1973, n. 84 S.O.; vedere anche norme attuazione statuto D.P.R. 30-6-1951, n. 574 G.U. 27-7-1951, n. 170 e Legge Regionale 11 giugno 1987, N. 5. relativa alle competenze della Giunta che, tra l’altro, “provvede alla trattazione delle cause non rientranti nelle competenze di patrocinio obbligatorio dell'avvocatura dello stato ai sensi degli artt. 39-41 del decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, eventualmente anche con il ricorso a legali esterni all'amministrazione”.
REGIONE VALLE d’AOSTA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nella Legge 16-5-1978, n. 196 , G.U. 23-5-1978, n. 141.


Regioni a statuto ordinario


Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, la fonte del patrocinio è costituita dall’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977. nei casi in cui, appunto, il patrocinio viene affidato nei singoli casi, ovvero da una delibera di carattere generale emessa in virtù di quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 103/1979, quando appunto la Regione stabilisca di affidare il patrocinio alla Avvocatura dello Stato in via generale.
Come è stato, proprio di recente, chiarito in apposita circolare dell’Avvocato Generale, “Altra forma di patrocinio del quale l’Avvocatura dello Stato può divenire titolare è quello che potrebbe definirsi patrocinio speciale delle Regioni a Statuto ordinario per il fatto che non nasce né da una ontologica necessità di fruire del suo patrocinio, né da una eteronoma determinazione che autorizza l’Avvocatura a patrocinare enti diversi dalle Amministrazioni statali, ma sorge da una manifestazione autonoma e spontanea dell’ente in questione che, sulla base di una previsione normativa che gli conferisce la relativa facoltà, decide di affidarsi al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato”.
Quando la Regione a statuto ordinario (o l’ente regionale) ha stabilito di avvalersi del patrocinio della Avvocatura (c.d. momento genetico), il patrocinio ha lo stesso carattere e viene esercitato con le stesse modalità che sono connaturali a tutto il patrocinio reso dalla Avvocatura: come viene chiarito nella circolare sopra richiamata, “Caratteri fondamentali ed inderogabili del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sono quelli della organicità ed esclusività consistenti, rispettivamente, nello stabilirsi col rapporto di patrocinio di un rapporto di medesimezza organica col soggetto patrocinato, sicché nell’ambito di tale rapporto il soggetto patrocinato è rappresentato per ogni profilo senza necessità di specifico mandato dalla Avvocatura dello Stato, e nella impossibilità di affidare il proprio patrocinio a legale diverso dall’Avvocatura dello Stato o di affiancare all’Avvocatura dello Stato altro legale”.
Si tratta di un principio che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare numerose volte, con riferimento a tutti i soggetti pubblici rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, sia le Amministrazioni statali e gli organi comunque inseriti nell’organizzazione statale, come si è avuto modo di chiarire nella pagina relativa, sia gli enti difesi ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 - così è, ad esempio, per l’E.R.S.A.P. Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia, per l’E.A.S. Ente Acquedotti Sicilia, prima che il patrocinio venisse revocato, per i vari enti di sviluppo agricolo, in relazione ai quali ultimi, la giurisprudenza ha chiarito che, pur non richiedendosi alcun mandato, non si applicano le regole del foro erariale e delle necessaria notifica degli atti giudiziari presso l’Avvocatura dello Stato.
Un problema che è stato affrontato dalla giurisprudenza è stato quello della compatibilità delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 103/1979 con quelle di cui all'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 disposizioni che, come evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, in via generale, includono “le Regioni a statuto ordinario tra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa, mentre l'art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le menzionate Regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato (cfr. Cass SS.UU n. 9523 del 04/11/1996). Molte sono state, nel corso degli anni, le discussioni e le osservazioni sull’argomento (si veda, ad esempio, l’articolo dell’avv. Giuseppe Albenzio); anche la giurisprudenza ha più volte ritenuto che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato dovrebbe essere considerato come una sorta di patrocinio diverso da quello che l’Avvocatura esercita nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Negli ultimi anni, però, la Cassazione ha ormai affermato il principio secondo il quale, quando l’Avvocatura rappresenta e difende una delle regioni a statuto ordinario con il sistema di cui all’art. 10 della Legge n. 103/1979 (delibera di carattere generale), non è necessario, per i singoli giudizi, uno specifico mandato all'Avvocatura stessa, essendo, invece, necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al visto degli organi di vigilanza), nel caso in cui la Regione voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti. Da ciò consegue che l'Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una Regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio (Cass. SS.UU. n. 9523 del 4-11-1996 già citata; vedi la giurisprudenza sull’argomento).
Lo stesso dicasi per gli enti regionali di sviluppo agricoli che abbiano espressamente dichiarato la propria volontà di affidare il patrocinio all’Avvocatura dello Stato (cfr. giurisprudenza della Cassazione).
Il principio è, dunque, che tutte le volte che l’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende una determinata Amministrazione, non ha bisogno di alcun mandato o procura essendo, come è noto, sufficiente che l’Avvocato dello Stato presente in udienza, faccia constare la propria qualifica (cfr. Cassazione che ha affrontato il problema del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a favore degli assessorati della Regione Sicilia).
Sotto questo profilo, particolarmente interessante è osservare che, quando la singola Regione ha stabilito di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Legge n. 103/1979, si applicano tutte le disposizioni in materia di domicilio legale e di notifica degli atti giudiziari, così come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza.
Quando la singola Regione non abbia emesso la deliberazione di carattere generale di affidamento del patrocinio alla Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza ha chiarito che “La disciplina di cui al citato art. 107 del d.P.R. n. 616/1977 non è stata abrogata dalla disciplina successiva del 1979 di tal che, nel caso in cui la Regione non emetta la deliberazione di cui al citato art. 10, è inapplicabile la norma speciale del secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, prescrivente la notificazione, anche delle sentenze, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. SS.UU. n. 8648 del 3-10-1996).
Peraltro la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, quando la Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio una Regione a statuto ordinario, non ha bisogno di alcun mandato. Può essere utile richiamare alcuni dei provvedimenti con i quali è stato affidato alla Avvocatura dello Stato il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario:

REGIONE ABRUZZO (L.R. 9/1/1979 N. 3 G.U. 14/1/1980 N. 12 - statuto L. 22-7-1971, n. 480 G.U. 28-7-1971, n. 190) vedi ora L.R. Abruzzo 14-2-2000, n. 9 che istituisce Avvocatura regionale e rende il patrocinio alla Avvocatura dello Stato non esclusivo

REGIONE CALABRIA Con apposita legge regionale 17-8-1984, N. 24 è stata istituita la avvocatura regionale della Calabria. L’art. 3 della legge precisa che “Il servizio legale ha il patrocinio e l'assistenza in giudizio della regione Calabria. Solo per ragioni eccezionali o per la trattazione di cause di particolare importanza può essere richiesta l'assistenza di avvocati esterni”.

REGIONE MOLISE (Deliberazione Giunta Regionale pubblicata su G.U. 30-1-1999 con la quale la Regione ha determinato di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; con circolare n. 13/99 dell’Avvocato generale si è precisato che “a decorrere dal 15-2-1999 si applicano nei confronti della suddetta amministrazione regionale le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30-10-1933, n. 1611 e 1612, e successiva modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 cpc”).

REGIONE PIEMONTE DIFESA DIPENDENTI REGIONALI (L.R. Piemonte 18-4-1989, n. 21 B.U.R. 26-4-1989, n. 17

REGIONE TOSCANA (Art. 4 L.R. Toscana 7-11-1994, n. 83)

REGIONE UMBRIA (Del. 8/10/1979 N. 1329 G.U. 30/12/1979 N. 354) legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 stabilisce le competenze dell’ufficio affari giuridici che cura, tra l’altro, i rapporti con l’avvocatura dello Stato e con gli avvocati del libero foro.

REGIONE VENETO (Delibera Consiglio Regionale n. 825 DEL 28/6/1979 (G.U. N. 261 del 22-9-1979 B.U.R. n. 46 del 17-9-1979) ora Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24) è stata istituita la Avvocatura Regionale del veneto; l’art. 8 della legge precisa che l’Avvocatura dello Stato continua ad assicurare il patrocinio per le cause in corso e fino all’esaurimento del giudizio in corso).