Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

La storia delle notificazioni

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 09:52:46
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L'art. 138 c.p.c. del 1865 stabiliva che la citazione dovesse essere notificata per le amministrazioni dello Stato, a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa, osservate le norme stabilite nel regolamento. L'art. 25 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, con disciplina poi trasfusa negli originari artt. 11 e 12 R.D. n. 1611/33, modificò il sistema stabilendo che le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziale dovevano essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche d'ufficio, alle amministrazioni interessate presso l'ufficio della regia Avvocatura erariale, nel cui distretto aveva sede l'autorità adita o che aveva pronunciato la sentenza. Dopo la pronuncia di incostituzionalità di Corte Cost., sentenza 8 luglio 1967, n. 27 Rass. Avv. St., 1967, I, 521 ss., si è di seguito pervenuti alla formulazione attuale dell'art. 11 R.D. n. 1611/33, ed all'abrogazione dell'art. 12 R.D. ult. cit. con gli artt. 1 e 2 l. 25 marzo 1958, n. 260.