Avvocatura dello Stato

Nomine e funzioni

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La nomina dell'Avvocato generale implica un complesso di valutazioni discrezionali rimesse all'esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri. Viene fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso (art. 30, T. U. 1933). L'Avvocato generale esprime l'indirizzo unitario dell'Avvocatura dello Stato, e perciò coordina, dà impulso, dirige l'attività istituzionale. È questo uno dei cardini dell'organizzazione dell'Istituto sin dal regolamento 16 gennaio 1876, n. 29, ribadito nel T. U. del 1913, e quindi in quello del 1933. L'art. 17 del T. U. del 1933, riprendendo l'art. 2 di quello del 1913, assegna all'Avvocato generale la direzione dell'Istituto; e l'art. 15 del primo, riprendendo l'art. 13 del secondo, dispone: " L'Avvocato generale dello Stato fa tutte le proposte per le nomine e per ogni altro provvedimento riguardante il personale dell'Avvocatura dello Stato; vigila l'andamento del servizio; sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive; risolve le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e gli uffici amministrativi. L'avvocato generale riferisce al Capo del Governo sull'andamento dei lavori dell'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni".