Spedizione in abbonamento postale 70% -Filiale di Roma ANNO Ll -N 3-4 LUGLIO-DICEMBRE 1999 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA2000 Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. ANNO LI -N. 3-4 LUGLIO-DICEMBRE 1999 RASSEGNA AVVOCATURA DEJLLO STATO PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA2000 ABBONAMENTI ANNO 2000 ABBONAMENTO ANNUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000 UN NUMERO SEPARATO .......................... 23.000 UN NUMERO DOPPIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Funzione Editoria Via Marciana Marina, 28 -00138 Roma Tel. 0685084127 -0685082307 e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma-Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219011) Roma, 2000 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura di Ignazio Francesco Caramazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 277 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura di Oscar Fiumara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Sezione terza: GIURISPRUDENZA DI (a cura di Sergio Laporta) DIRITTO E PROCEDURA CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura di Raffaele Tamiozzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura di Giancarlo Mand) 467 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura di Paolo di Tarsia di Be/monte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Parte seconda: DOTTRINA -OSSERVATORIO LEGISLATIVO OSSERVATORIO GIURIDICO SU INTERNET RASSEGNA BIBLIOGRAFICA -CONSULTAZIONI DOTTRINA pag. 69 OSSERVATORIO LEGISLATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 OSSERVATORIO GIURIDICO SU INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 CONSULTAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Comitato di redazione: C. Aiello -F. Basilica -R. de Felice P. Gentili -D. Giacobbe -G. Mangia -G. Palmieri P. Palmieri -G.P. Palizzi -F. Quadri -F. Sclafani -L. Ventrella Hanno collaborato inoltre al presente numero: Giuseppe Albenzio Giacomo Arena -Tommaso Capezzane -Roberta Guizzi Aldo Linguiti -Luigi Mazzella -Lionello Orca/i -Carmela Pluchino La pubblicazione diretta da OSCAR FIUMARA ARTICOLI, NOTE, DOTTRINA, RECENSIONI G. ALBENZIO, L'esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro nei confronti della Pubblica Amministrazione ...................... , ................. . G. ARENA, R. GUIZZI, L'occupazione appropriativa. Un istituto fuori legge? ..... . l.F. CARAMAZZA, L'informe creatura cambia ancora volto ................... . R. DE FELICE, Aspetti e.problemi della valutazione automatica degli immobili non censiti ai fini delle imposte di registro e successioni ...................... . P. DI TARSIA DI BELMONTE, Procura speciale agli Avvocati dello Stato ex art. 122 c.p.p.? ............................................................ . O. FIUMARA, L'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi e il diritto comunitario ......................................................... . O. FIUMARA, Diritti d'autore e diritti connessi: armonizzazione della durata di protezione e salvezza dei diritti acquisiti da terzi ........................... . O. F'IDMARA, Il luogo di esecuzione dell'obbligazione nella convenzione 4i Bruxelles del 1968 sulla competenza giudiziaria in materia civile e commerciale ...... . O. FIUMARA, La notificazione del decreto ingiuntivo all'estero: una normativa obsoleta . ......................................................... . O. FiuMARA, Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunit europee dell'anno 1999 in cause cui ha partecipato l'Italia ............................. . A LINGUITI, Attivit amministrativa e risarcimento del danno ................ . L. MAzZELLA, Il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato ............ . L. ORCALI, Questioni sulla natura -recettizia o meno -dell'istanza di rimborso di cui all'art. 13, secondo comma, d.P.R. 641/72 . ......................... . G. PALMIERI, La prova di preselezione informatica nel concorso per uditore giudiziario. P. PALMIERI, Lo svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti prima della c.d. privatizzazione del pubblico impiego: la parola fine dell'Adunanza Plenaria n. 22 del 1999 ........................................ . C. PLUCHINO, Compensi ai militari della Guardia di Finanza: regalie d'uso o oggetto materiale di Corruzione ? ................................... . II, 69 I, 279 II, 87 I, 508 I, 526 I, 327 I, 351 I, 365 I, 345 I, 321 I, 409 II, 98 I, 501 I, 460 I, 448 I, 515 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ATIO AMMINISTRATIVO -Avviso di procedimento -Art. 7 legge n. 241 del 1990 -Finalit, 441. -Ordinanze extra ordinem di necessit ed urgenza -Effetti attributivi di diritti soggettivi -Configurabilit -Controversie Giurisdizione A.O.O., 430. -Ordinanze extra ordinem di necessit ed urgenza -Loro natura e sindacabilit, 430. CALAMIT NATURALI -Terremoto in Campania e Basilicata Opere realizzate dallo Stato ex lege n. 219/1981 -Trasferimento ad altri Enti Giudizi pendenti -Legittimazione dell' Amministrazione statale -Permane, 377. COMUNIT EUROPEE -Aiuti concessi dagli Stati -Nozione Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse proprie -Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi -Settore siderurgico, con nota di O. FluMARA, 327. -Aiuti concessi dagli Stati -Nozione Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse proprie -Aiuto nuovo -Notifica previa -Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, con nota di O. FluMARA, 328. -Concorrenza -Applicazione d'ufficio dell'art. 81 CE (ex art. 85) -Poteri del giudice nazionale in sede di impugnazione dei lodi arbitrali, 341. -Convenzione di Bruxelles -Competenza in materia contrattuale -Luogo di esecuzione dell'obbligazione, con nota di O. FluMARA, 364. -Convenzione di Bruxelles -Competenza in materia contrattuale -Luogo di esecuzione dell'obbligazione -Domanda fondata su differenti obbligazioni equivalenti, con nota di O. FIUMARA, 365. -Diritti di autore e diritti connessi -Armonizzazione della durata di protezione, con nota di O. FIUMARA, 351. - Libera circolazione delle merci -Libera circolazione dei servizi -Libera circolazione dei capitali -Disposizione nazionale che vieta l'emissione di decreto ingiuntivo da notificare fuori dal territorio nazionale Compatibilit, con nota di O. FIUMARA, 345. - Libera circolazione delle merci -Misure di effetto equivalente -Brevetto europeo privato di efficacia per mancanza di traduzione -Regime linguistico del brevetto europeo, 359. CONCORSO -Concorso per uditore giudiziario -Prova di preselezione informatica -Commissione di un solo errore -Domanda cautelare Ammissibilit -Deferimento all'Adunanza Plenaria, con nota di G. PALMIERI, 457. -Concorso per uditore giudiziario -Prova di preselezione informatica -Commissione di un solo errore -Domanda cautelare Concessione come forma di controllo diffuso di costituzionalit, con nota di G. PALMIERI, 458. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Cassazione -Ricorso -Notifica -Variazione del domicilio eletto -Effetti, 471. -Rimborso -Fattispecie di rimborso disposto ma non eseguito per smarrimento del vaglia cambiario della Banca d'Italia Azione di adempimento -Giurisdizione A. O.O., 467. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato -Corte dei conti -Controllo sulla gestione finanziaria di enti di ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia Spaziale Italiana, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) -Controllo successivo sui conti consuntivi e relazione annuale al Parlamento -Legittimit costituzionale, 312. -Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato -Corte dei conti -Lesione delle attribuzioni costituzionali che si assume derivare da decreti legislativi -Condizioni soggettive e oggettive per la proposizione del conflitto -Sussistenza, 312. RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO VI -Conflitto fra Provincia autonoma e Stato per atto emesso da Procuratore della Repubblica -Determinazione di non intervento del Presidente del Consiglio non preceduta da intesa o richiesta di parere al Procuratore -Conflitto fra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica nei confronti del Presidente del Consiglio Ammissibilit, 317. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Corruzione -Atto contrario ai doveri d'ufficio -Necessit di specifica individuazione -Esclusione, con nota di C. PLUCHINO, 515. -Corruzione -Atto contrario ai doveri d'ufficio -Specificazione in una pluralit di singoli atti -Possibilit, con nota di C. PLUCHINO, 515. - Corruzione -Pagamenti di somme a pubblici ufficiali: regalie d'uso -Esclusione, con nota di C. PLUCHINO, 515. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT - Comunicazione ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990 -Necessit, 441. - Occupazione temporanea e d'urgenza Comunicazione ai sensi dell'art. 7 legge n. 241del1990 -Non occorre, 441. -Occupazione temporanea e d'urgenza Risarcimento del danno -Occupazione acquisitiva -Diritto al risarcimento del danno -Prescrizione -Determinazione, offerta o deposito dell'indennit di espropriazione Atti interruttivi ex art. 2944 cod. civ. Configurabilit, 401. -Occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilit anteriori al 30 settembre 1996 -Applicazione con correttivi dei criteri di determinazione dell'indennit di espropriazione di cui al comma 1 dell'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, conv., con modificazioni nella legge 5 agosto 1992 n. 359 -Questioni di legittimit costituzionale. Infondatezza, con nota di G. ARENA e R. GUIZZI, 277. - Occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilit anteriori al 30 settembre 1996 -Applicazione con correttivi dei criteri di determinazione dell'indennit di esproprio di cui al comma 1 dell'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, conv., con modificazioni nella legge 5 agosto 1992 n. 359 -Carenza di valida dichiarazione di pubblica utilit -Questioni di legittimit costituzionale. Manifesta inammissibilit, con nota di G. ARENA e R. GUIZZI, 277. -Procedimento -Liquidazione dell'indennit -Determinazine (stima) -In genere Area espropriata -Valore di mercato Determinazione -Vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio -Rilevanza, 379. GIUDIZIO PENALE -Competenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato -Art. 9, III c01pma della legge n. 103 del 3 aprile 1979 -E disposizione a carattere interno -Art. 122 c.p.p., II comma -Procura speciale -Vale anche per l'Avvocato dello Stato, con nota di P. di TARSIA di BELMONTE, 526. -Costituzione di parte civile Ministero dei Lavori Pubblici -Procura speciale all' Avvocato dello Stato ex lege -Determinazione della costituzione di parte civile Produzione della documentazione relativa Non richiesta, con nota di P. di TARSIA di BELMONTE, 526. - Ricorso per cassazione -Vizio di motivazione della sentenza -Comparazione fra sentenza impugnata e atti del processo Inammissibilit, 522. GIURISDIZIONE -Appalto di opera pubblica -Controversie su diritti soggettivi -Giurisdizione ordinaria -Sussistenza, con nota di G. ARENA, 384. - Responsabilit civile della P.A. per lesione di interessi legittimi -Regolamento Preventivo di giurisdizione -Inammissibilit, con nota di A. LINGUITI, 408. GIURISDIZIONE CIVILE -Applicabilit ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis, cit., relativi ai diritti soggettivi derivanti esclusivamente da concessioni di sola costruzione -Sussistenza, con nota di G. ARENA, 383. - Art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995 n. 101, conv. con modif. nella legge 2 giugno 1995 n. 216), con nota di G. ARENA, 383. - Concessione di lavori pubblici -Controversie relative a diritti soggettivi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva -Art. 31 bis INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDNZA della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216) -Giurisdizione ordinaria -Sussiste, con nota di G. ARENA, 381. - Concessione di sola costruzione -Art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216) -Controversie anteriori pendenti relative a diritti soggettivi -Giurisdizione ordinaria -Sussiste, con nota di G. ARENA, 382. - Nullit delle clausole compromissorie relative a controversie su diritti soggettivi derivanti da concessioni di sola costruzione anteriori all'entrata in vigore dell'art. 31 bis, cit. -Esclusione, con nota di G. ARENA, 383. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Esecuzione del giudicato -Legge sopravvenuta irretroattiva -Fattispecie, 439. IMPIEGO PUBBLICO -Impiegato dello Stato e pubblico -Qualifica e funzioni -Art. 2126 e art. 2103 e.e. -Applicabilit -Limiti, con nota di P. PALMIERI, 448. -Impiegato dello Stato e pubblico -Qualifica e funzioni -Funzioni superiori esercitate al di fuori di un provvedimento di nomina o di inquadramento -Eccezionalit -Ragioni, con nota di P. PALMIERI, 448. -Impiegato dello Stato e pubblico Qualifica e funzioni -Retribuzione in virt della diretta applicazione dell'art. 36 Cost. -Esclusione, con nota di P. PALMIERI, 448. -Stipendi, assegni ed indennit -Allineamento stipendiale -Abrogazione -Questione di legittimit costituzionale -Infondatezza, 309. PRESCRIZIONE CIVILE -Interruzione -Atti interruttivi -In genere Occupazione acquisitiva -Diritto al risarcimento del danno -Prescrizione -Determinazione, offerta o deposito dell'indennit di espropriazione -Atti interruttivi ex art. 2944 cod. civ. -Configurabilit, 402. RESPONSABILIT PATRIMONIALE -Cause di prelazione -Confisca nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose -Diritti reali di garanzia di terzi Tutela -Giudice competente, 434. STATO CIVILE -Norme -Domanda di aggiunta di cognome -Provvedimento di diniego -Motivazione, con nota di G. PALMIERI, 454. TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE -Domanda di rimborso -Termine triennale di decadenza -Riferimento alla data di ricezione dell'istanza, con nota di L. ORCALI, 502. - Domanda di rimborso -Termine triennale di decadenza -Riferimento alla data di spedizione dell'istanza, con nota di L. ORCALI, 500. TRIBUTI (in generale) -Accertamento -Contabilit non ufficiale del contribuente -Disconoscimento Esclusione, 475. -Accertamento -Contabilit non ufficiale del contribuente -Natura indiziaria -Riscontri con fatti di gestione -Necessit, 475. -Accertamento -Dichiarazioni del legale rappresentante di una Societ agli agenti accertatori, debitamente verbalizzate Natura confessoria, 477. -Accertamento -Documenti acquisti in sede di accesso dalla Guardia di Finanza -Successiva trasmissione al P.M. unitamente a notizia di reato -Utilizzabilit in sede tributaria, 485. -Accertamento -Giudicato penale -Irrilevanza -Condizioni, 478. -Accertamento -Imposte dirette -Indicazione dell'aliquota -Fattispecie, 483. -Condoni e sanatorie -Legge 516/82 -Soprattasse e sanzioni -Irrogate con provvedimento definitivo -Inammissibilit, 469. -Condono ex d.I. 429/1982 -Notifica di avviso di accertamento durante il tempo utile per la presentazione della dichiarazione integrativa -Mancata impugnazione Inammissibilit del condono, 487. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI REGISTRO (imposta di) - IRPEF -Accertamento -Disponibilit di -Rimborso di imposta -Istanza spedita a capitali di cui non sia dimostrata la perdita mezzo posta -Data della spedizione -Rileo l'impiego -Presunzione di impiego redvanza, con nota di L. 0RCALI, 503. ditizio degli stessi -Sussistenza, 495. RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO VIII -IRPEF -Reddito d'impresa -Sopravvenienze attive -Riduzione dei crediti deliberata in sede di concordato fallimentare d.P.R. 597/73 -Inclusione, 480. -IRPEG e ILOR -Interessi sui crediti d'imposta -Imponibilit -Limiti, 471. - Reddito d'impresa -Accertamento -Di maggiori ricavi -Costi corrispondenti Onere della prova -Spetta al contribuente, 498. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (riforma tributaria del 1972) -Imposta di regstro -Determinazione della base imponibile -In genere, con nota di R. de FELICE, 508. -Imposta di successione -Beneficio della dilazione di pagamento -Interessi dovuti dal contribuente -Variazione del tasso Effetti, 493. -IVA -Accertamento -Presunzione di cessione di merci rinvenute in luogo ove il contribuente non eserciti la sua attivit Contestazione -Onere della prova, 490. -IVA -Accertamento -Presunzione di cessione di merci rinvenute in luogo ove il contribuente non eserciti la propria attivit -Denunzia del luogo come pertinente all'impresa effettuata dopo l'accesso Irrilevanza, 490. -IVA-Detrazione -Conferimento di bestiame in societ di capitali -Esclusione Detrazione forfettaria -Esclusione, 481. -IVA -Sanzione a carico del cessionario inadempiente all'obbligo di autofatturazione -Condono ex d.1. 429/1982 art. 29 Applicabilit -Condizioni, 492. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 30 aprile 1999, n. 148 ................................................ pag. 277 7 ottobre 1999, n. 379 ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 14-23 dicembre 1999, n. 4S7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 ordinanza lS-30 dicembre 1999, n. 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE Sez. sa, 1 dicembre 1998, nella causa C-200/97 ............................ pag. 327 Plenum, 1 giugno 1999, nella causa C-126/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Sez. sa, 17 giugno 1999, nella causa C-29S/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Sez. sa, 22 giugno 1999, nella causa C-412/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34S Plenum, 29 giugno 1999, nella causa C-60/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Sl Sez. sa, 21settembre1999, nella causa C-44/98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3S9 Plenum, 28 settembre 1999, nella causa C-440/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Plenum, S ottobre 1999, nella causa C-420/97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36S GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 22 gennaio 1999, n. SS9 ......................................... pag. S03 Sez. Un., 27 gennaio 1999, n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Sez. Un., S febbraio 1999, n. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Sez. I, lS febbraio 1999, n. 1228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Sez. I, lS febbraio 1999, n. 12SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Sez. I, 18 febbraio 1999, n. 1349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47S Sez. I, 22 febbraio 1999, n. 1481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Sez. I, 23 febbraio 1999, n. 1S39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Sez. I, 24 febbraio 1999, n. 1S8S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Sez. I, 4 marzo 1999, n. 1806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Sez. I, 4 marzo 1999, n. 1809 ............ \. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Sez. I, 6 marzo 1999, n. 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48S Sez. I, 18 marzo 1999, n. 2440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Sez. I, 14 aprile 1999, n. 3691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Sez. I, lS aprile 1999, n. 3736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Sez. I, 17 aprile 1999, n. 3840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Sez. I, 26 aprile 1999, n. 4127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49S Sez. I, 29 aprile 1999, n. 4320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Sez. I, 29 aprile 1999, n. 4329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Sez. Un., 2S maggio 1999, n. 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Sez. Un., 21 luglio 1999, n. 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Sez. Un., 22 luglio 1999, n. SOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Sez. Un., 27 luglio 1999, n. S16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Sez. Un., 29 luglio 1999, n. S66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Sez. I, 2S ottobre 1999, n. 11973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOO Sez. I, 26 ottobre 1999, n. 1202S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S02 Sez. I, 12 novembre 1999, n. 12S3S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Sez. I, 27 novembre 1999, n. 13243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S08 Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO X GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 19 ......................................... pag. 439 Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Ad. Plen., ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 1510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Sez. IV, ordinanza 3-7 dicembre 1999, n. 2275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 3 novembre 1998 -25 novembre 1998, n. 12357 ..................... pag. 515 Sez. II, 6 maggio 1999, n. 5641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Sez. V, 7 ottobre 1999, n. 11441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 PARTE SECONDA DOTIRINA ....................................................... pag. 69 OSSERVATORIO LEGISLATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 OSSERVATORIO GIURIDICO SU INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 CONSULTAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PER I LETTORI L'avvocato Plinio Sacchetto, nominato Avvocato Generale dello Stato, lascia la direzione della Rassegna ed affida a me tale incarico. Nell'accogliere con gratitudine questo compito, desidero rinnovare all'avvocato Sacchetto, a nome degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale tutto dell'Avvocatura dello Stato, nonch a nome mio personale, i migliori auguri per l'alta e prestigiosa carica conseguita, con la quale egli sapr ancora una volta esprimere tutta la sua competenza e lo spirito di servizio che lo ha sempre guidato. Desidero altres manifestargli il pi vivo ringraziamento per l'autorevole contributo professionale ed umano apportato alla nostra Rivista ed il prezioso impegno profuso nel renderla strumento sempre pi efficace di informazione ed approfondimento giurisprudenziale, nonch espressione delle posizioni del nostro Istituto e del suo costante sviluppo. OSCAR FIUMARA PARTE PRIMA I I If, GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 30 aprile 1999, n. 148 -Pres. Granata -Red. Chieppa -Martelli (avv. E. Romano), Cauli (avv. Piras), Siciliani (avv. Venturi), Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Laporta). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilit anteriori ai 30 settembre 1996 -Applicazione con correttivi dei criteri di determinazione dell'indennit di espropriazione di cui ai comma 1dell'art.5 bis del decreto legge 11luglio1992, n. 333, conv., con modificazioni nella legge 5 agosto 1992 n. 359 -Questioni di legittimit costituzionale. Infondatezza. (Corte Cost., artt. 3, 10, comma 1, 24, comma 2, 28, 42, 53, 71, comma 1, 72, comma 2, 97, 113, commi 1 e 2; art. 5 bis, comma 7 bis, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazioni iUegittime di suoli per causa di pubblica utmt anteriori al 30 settembre 1996 -Applicazioni con correttivi dei criteri di determinazione deU'indennit di esproprio di cui al comma 1 dell'art. 5 bis del decreto legge H luglio 1992, n. 333, conv., con modificazioni, nella legge 5 agosto 1992 n. 359 -Carenza di valida dichiarazione di pubblica utmt -Questioni di legittimit costituzionale Manifesta inammissibilit. (Cost. artt. 3, comma 1, e 42, comma 2, Cost.; art. 5 bis, comma 7 bis, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Sono infondate le questioni di legittimit costituzionale del!' art. 5 bis, comma 7 bis, del d. l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto la disposizione, che distingue in modo apprezzabile l'indennizzo per il risarcimento del danno dall'indennit per la legittima procedura ablatoria, ha carattere eccezionale e temporaneo collegato alla emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilit e alla necessit di salvaguardare una ineludibile, e limitata nel tempo, manovra di finanza pubblica per il rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. RASSEGNA AWOCATIJRA DELLO STATO 278 Non sussiste disparit di trattamento rispetto ai casi relativi a suoli agricoli o ad occupazioni destinate a soddisfare esigenze abitative -non essendo costituzionalmente preclusa la possibilit di diversi regimi espropriativi in relazione alle differenti categorie di beni espropriati e alle diverse finalit dell'intervento pubblico -n contrasto con l'art. 53 Cost. poich non pu riconoscersi alcun connotato tributario alla determinazione dell'indenni;zzo nel caso di occupazione acquisitiva. manifestamente inammissibile la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 bis citato, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 42, comma 2, Cost., in quanto la disposizione non disciplina le occupazioni illegittime dei suoli carenti di una valida dichiarazione di pubblica utilit (nella fattispecie era stato annullato il decreto di dichiarazione di pubblica utilit) (1). (omissis) 1. -Le questioni sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 5-bis comma 7-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale prevede che in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilit, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennit di cui al comma 1 (quella, cio, prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40%) con esclusione della riduzione del 40 per cento, che in tal caso l'importo del risarcimento altres aumentato del 10 per cento, e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato. Si assume la illegittimit costituzionale della disposizione denunciata per violazione: a) dell'art. 3 della Costituzione (invocato, in alcune ordinanze, limitatamente al primo comma, in altre nel suo complesso), sotto i diversi profili: a.1) del deteriore trattamento riservato a chi subisce danno da occupazione appropriativa, che non ottiene l'integrale ristoro dello stesso, rispetto a tutti gli altri soggetti ai quali viene arrecato danno da fatto illecito altrui e che, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., hanno diritto al risarcimento integrale del danno stesso; a.2) della sostanziale identit di trattamento di situazioni diversificate, quali quella del soggetto sottoposto ad una legittima procedura espropriativa, e di quello illegittimamente privato della propriet del suolo in virt di c.d. occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione: identit sostanziale di (1) La Corte Costituzionale interviene sulla tormentata materia delle occupazioni illegittime per causa di pubblica utilit utilizzando in gran parte argomenti sviluppati in ambiti di riferimento diversi. Per un riesame del tema pubblichiamo, con il consenso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Civile di Palmi, la relazione di GIACOMO ARENA e ROBERTA GUIZZI al Convegno di Palmi del 20 e 21 novembre 1998, ora in L'occupazione acquisitiva, a cura di ALBERTO CALOGERO e CLAUDIO CARBONE, Reggio Calabria 2000. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 279 trattamento che risulta dalla circostanza che, nel secondo caso, l'indennit viene aumentata del solo 10 per cento, mentre la esclusione della decurtazione del 40 per cento, decurtazione prevista nei casi di espropriazione, viene in tali ipotesi ottenuta ugualmente attraverso la cessione volontaria dei beni, che non possibile in caso di occupazione acquisitiva; a.3) della irragionevole disparit di trattamento tra i proprietari assoggettati alla occupazione illegittima entro il 30 settembre 1996, cui si applicano, per il L'occupazione appropriativa. Un istituto fuori legge? 1. L'occupazione appropriativa un istituto giuridico (quasi) del tutto definito con poche tessere mancanti alla composizione del mosaico? O una costruzione da sottoporre a costanti prove di resistenza per verificarne la solidit dell'impianto? Un istituto coerente al sistema formale delle leggi o alla dinamica di forze che si misurano sul campo dei rapporti di fatto? Questi ed altri interrogativi hanno suggerito il titolo della conversazione. Al relatore il compito di porre problemi, all'incontro la funzione di tentare di metterli a fuoco. 2. Per introdurre il discorso pochi notissimi riferimenti alle norme e alle strutture che le hanno prodotte. 1865: nello stesso anno vengono adottati il codice civile e la legge generale delle espropriazioni per pubblica utilit. Al centro del sistema del codice il riconoscimento amplissimo dell'autonomia privata e del <>. PARTE I, SEZ. II, GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZlN'ALE 369 15. -I governi tedesco e del Regno Unito nonch la Commissione auspicano una generalizzazione a tutti i tipi di contratto della tesi accolta nella sentenza Mulox IBC, sopra menzionata. A loro parere, gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, cio la prevedibilit del foro competente, la certezza del diritto e la parit di trattamento dei singoli, militano a favore della determinazione di criteri uniformi che consentano, per ogni tipo di obbligazione contrattuale, o quanto meno per ogni tipo di contratto, una determinazione autonoma del luogo di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. La Corte ha ricordato che va certamente ricercata, per quanto possibile, un'interpretazione autonoma dei termini della Convenzione, ma ha precisato che nessuna opzione pu essere accettata in modo esclusivo, perch la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma. Non possibile una estensione a tutti i tipi di contratto della regola espressamente formulata per i contratti di lavoro (luogo della prestazione lavorativa), data la specificit di tali contratti, non riscontrabile invece nella generalit dei contratti internazionali, che presentano una grandissima variet di forme e di contenuti. Il principio della certezza del diritto impone che la norma (forum solutionis) che deroga ad un principio generale (foro del convenuto) deve essere interpretata in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potr essere citato. E una tal garanzia non appare assicurata ove l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che alla base dell'azione in giudizio dovesse avvenire senza far riferimento alla legge applicabile nella fattispecie concreta. Viceversa, essendo consentito alle parti del contratto di designare, senza particolari requisiti formali, il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, proprio l'accordo circa il luogo dell'adempimento sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione, con la sola riserva che questo luogo presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto. Corollario di questa pronuncia la statuizione contenuta nella seconda sentenza annotata, con la quale stato affermato che l'art. 5 n. 1 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che lo stesso giudice non competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, nel caso in cui, secondo le norme di rinvio dello Stato di detto giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente. vero, ha precisato la Corte, che il fatto che vari aspetti di una stessa lite siano giudicati da giudici diversi comporta inconvenienti, ma il ricorso al forum solutionis una facolt della parte attrice, la quale, se vorr preservare l'unicit del giudizio potr sempre rivolgersi al foro del convenuto secondo la regola generale. Naturalmente la pronuncia della Corte, confermativa della sua precedente giurisprudenza, come non sopir le polemiche, cos non vincoler il legislatore comunitario in sede di revisione della Convenzione. Ma la ribadita difficolt di trovare un criterio autonomo di interpretazione non potr non condizionare i lavori. Sarebbe comunque da valutare l'opportunit di una precisazione che ben pu discendere dall'attuale formulazione della Convenzione (cfr. il punto 28 della prima sentenza, con richiamo alla sentenza 20 febbraio 1997, nella causa C -106/95, MSG) e che potrebbe essere codificata in sede di revisione della medesima (secondo la proposta del Governo italiano nei lavori in corso), secondo cui il "luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita" va s determinato secondo la lex fori, ma, se ci dovesse portare alla individuazione del forum actoris, deve essere altres verificata da parte del giudice adito l'esistenza di un effettivo collegamento fra tale luogo e il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio. E ci a salvaguardia della regola fondamentale del rispetto del foro del convenuto, derogabile a favore del foro dell'attore solo in presenza di specifiche e ben determinate ragioni di opportunit. OSCAR FIUMARA RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO' 370 16. -Il governo francese e italiano concludono invece per il mantenimento della giurisprudenza attuale della Corte. Pur riconoscendo che il ricorso alle norme di conflitto per determinare il luogo di esecuzione possa far sorgere difficolt di attuazione e portare a risultati poco soddisfacenti, essi fanno osservare che un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione potrebbe essere operativa solo per alcuni contratti semplici, soluzione incompatibile con l'evoluzione costante della prassi contrattuale nel commercio internazionale. Essi aggiungono che, in considerazione della diversit delle proposte alternative formulate, spetta agli Stati contraenti, se lo ritengono opportuno, effettuare una scelta nell'ambito dei lavori di revisione della Convenzione di Bruxelles. 17. -A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 14 della sentenza Tessili, sopramenzionata, la Corte ha motivato il rinvio alla legge che si applica al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali con la constatazione che questa determinazione dipende dal contesto contrattuale al quale appartengono queste obbligazioni e con la circostanza che le normative nazionali dei vari Stati contraenti hanno, in materia di contratti, concezioni molto divergenti circa il luogo di esecuzione. 18. -Per contro, l'abbandono, per il contratto di lavoro, del rinvio alla legge da applicare al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione a favore della designazione del luogo in cui i fatti materiali che costituiscono l'esecuzione dell'obbligazione pertinente sono localizzati stato giustificato con le specificit di questo tipo di contratti (v., sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 15), specificit che avevano gi indotto la Corte a dichiarare che, per questi contratti, l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attivit convenute (v., in particolare, sentenza 26 maggio 1982, Ivenel, 133/81, Racc., 1891, punto 20, e Mulox IBC, sopra menzionato, punto 14). 19. -Ora, la Corte ha confermato che, quando queste particolarit specifiche mancano, non n necessario n indicato identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel suo luogo di esecuzione la competenza giudiziaria, a titolo di luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali (sentenza 15 gennaio 1987, Shenavai, 26/85, Racc., 239, punto 17). 20. -Questa interpretazione, sia per quanto riguarda il mantenimento della regola generale che si applica a tutti i contratti, sia per quanto riguarda la regola speciale stabilita per i contratti di lavoro, ha trovato conferma in occasione della conclusione della Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di Bruxelles, che ha dato all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles la sua versione attualmente in vigore. 21. -Del resto, sono in corso lavori di revisione della Convenzione di Bruxelles, nell'ambito dei quali sono state fatte valere difficolt collegate all'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella sua formulazione attuale come interpretata fino ad oggi PARTE I, SEZ. Il, GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 371 dalla Corte. Numerose proposte di riforma di questa disposizione sono state successivamente presentate ed esaminate. 22. -Inoltre, dalle discussioni dinanzi alla Corte nella presente causa sono risultate non solo posizioni contraddittorie tra, da un lato, due governi, che hanno presentato osservazioni a favore del mantenimento della giurisprudenza attuale, e, dall'altro, altri due governi e la Commissione, sostenitori di un nuovo approccio, ma anche divergenze sostanziali tra le proposte alternative formulate. 23. -Alla luce di queste considerazioni, occorre sottolineare che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v. sentenza 20 gennaio 1994, Owens Bank, C-129/92, 1-117, punto 32). 24. -Questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione di Bruxelles, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potr essere citato (sentenza 17 giugno 1992, Handte, C-261/91, Racc., 1-3967, punto 18). 25. -Ora risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, come suggerita dal giudice nazionale, , nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. 26. -Infatti, talune delle questioni che possono sorgere in tale contesto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che alla base dell'azione in giudizio cos come, in caso di pluralit di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, possono solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile. 27. -Ne deriva che i criteri suggeriti dal giudice nazionale non possono del tutto dispensare il giudice addito dal determinare la legge che disciplina l'obbligazione controversa, al fine di pronunciarsi sulla sua competenza ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 88. 28. -Del resto, la Corte, traendo le conseguenze dall'importante collocazione generalmente accordata alla volont delle parti dai diritti nazionali in materia di contratti, ha dichiarato che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (sentenza Zelger sopra citata, punto 5), con riserva che questo luogo presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto (sentenza 20 febbraio 1997, MSG, C-106/95, Racc., 1-911, punti 30 e 31). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STJUO 372 29. -Alla luce di queste considerazioni non sembra giustificato sostituire i criteri suggeriti dal giudice nazionale all'interpretazione precedentemente data dalla Corte, secondo la quale la determinazione del luogo di esecuzione dev'essere effettuata in hase alla legge che disciplina l'obbligazione controversa. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di far coincidere il giudice competente con il luogo in cui l'obbligazione di cui trattasi dev'essere eseguita secondo la legge che ad essa applica. Ora, la considerazione secondo cui il luogo di esecuzione costituisce normalmente un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice competente che, ai fini dell'economia processuale, ha motivato la norma di competenza speciale prevista all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles in materia contrattuale (sentenza Shevavai, punto 18, e Custom Made Commerciai, punti 12 e 13). 30. -Occorre aggiungere che la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a secondo del giudice addito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge che si applica alle obbligazioni contrattuali (Gazzetta Ufficiale L 266, 1 ), come modificata dalla Convenzione 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (Gazzetta Ufficiale L 146, 1), dalla Convenzione 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (Gazzetta Ufficiale L 333, 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria e della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (Gazzetta Ufficiale 1997, C 15, 10). 31. -Spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto al tempo stesso degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli. In quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice pu cos essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione tenendo conto dei criteri suggeriti dal giudice nazionale, cio ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione stata o doveva essere effettivamente fornita. 32. -Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'art. 5, punto 1 della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformit alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice addito (omissis). II (omissis). 19. -Con tale questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 2 e 5, punto 1, della Convenzione debbano essere interpretati nel senso che lo stesso giudice competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, anche se, secondo le norme di rinvio dello Stato di questo giudice, le obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente. PARTE I, SEZ. Il, GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 20. -Il governo del Regno Unito fa valere, in via principale, che fra le due obbligazioni sulle quali si basa la domanda nella causa principale l'obbligazione di versare le commissioni costituisce lobbligazione che costituisce il fondamento principale dell'azione giudiziaria. Infatti, secondo la sentenza di rinvio, il mancato pagamento delle commissioni controverse sarebbe l'unico motivo per il quale la Bodetex avrebbe considerato che il contratto era stato rescisso senza preavviso. L'indennit compensativa di preavviso dovrebbe quindi essere versata solo se fosse provato che le commissioni controverse erano effettivamente dovute. Il governo del Regno Unito propone pertanto di riformulare la questione pregiudiziale al fine di dichiarare che, in una fattispecie come quella della causa principale, l'obbligazione contrattuale che costituisce il fondamento principale dell'azione giudiziaria e in forza della quale la competenza pu essere determinata in base all'art. 5, punto 1, della Convenzione costituita dall'obbligazione di versare le commissioni. 21. -A questo proposito, va rilevato, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell'ambito del procedimento pregiudiziale previsto dal Protocollo, che compito del giudice nazionale valutare l'importanza relativa delle obbligazioni contrattuali di cui trattasi nella causa principale e della Corte di interpretare la Convenzione alla luce delle considerazioni del giudice nazionale. 22. -Inoltre, una modifica della sostanza della questione pregiudiziale sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dal Protocollo, nonch con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilit di presentare osservazioni ai sensi degli artt. 5 del Protocollo e 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma di quest'ultima disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio [v., quanto al procedimento di cui ali' art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sentenze 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc., 1-1729, punto 14, e 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc., 1-4531, punto 26]. 23. -In tali circostanze si deve risolvere la questione pregiudiziale considerando, come emerge dalla sentenza di rinvio, che le due obbligazioni contrattuali sulle quali si basa la domanda sono equivalenti. 24. -La Leathertex, il governo tedesco e, in subordine, il governo del Regno Unito sostengono che un giudice di uno Stato contraente non competente in forza dell'art. 5, punto 1, della Convenzione a conoscere l'insieme di un'azione basata su pi obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, quando il luogo di esecuzione di una di tali obbligazioni o di alcune di esse si trova in un altro Stato contraente. 25. -L'art. 5, punto 1, della Convenzione dovrebbe essere interpretato restrittivamente. Dal momento che le due obbligazioni che costituiscono il fondamento della domanda sono considerate equivalenti dal giudice adito, occorrerebbe prendere in considerazione, per conoscere ciascuna di tali obbligazioni, la competenza del giudice del luogo in cui ciascuna di esse deve essere eseguita ed RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAID 374 accettare il frazionamento delle competenze che potrebbe risultarne. Siffatta interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione sarebbe conforme alla ratio di tale disposizione che quella di dare a ciascuna parte, in materia contrattuale, la garanzia che la domanda sar esaminata dal giudice del luogo in cui l'obbligazione controversa deve essere eseguita. 26. -La Bodetex adduce, in primo luogo, che il contratto da cui derivano le due obbligazioni di cui trattasi nella causa principale analogo ad un contratto di lavoro di rappresentante di commercio. Pertanto, per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione in caso di domanda basata su obbligazioni diverse derivanti da un medesimo contratto di agenzia, si dovrebbe, al pari dei contratti di lavoro, prendere in considerazione l'obbligazione che caratterizza tale contratto, vale a dire, nella fattispecie, quella di trovare nuovi clienti e di distribuire i prodotti della Leathertex, in particolare, in Belgio. In pi Stati contraenti la giurisprudenza e la dottrina avrebbero esteso tale soluzione al contratto di concessione, col quale il contratto d'agenzia commerciale avrebbe del pari analogie. 27. -La Bodetex sostiene, in secondo luogo, che l'obbligazione di pagare le commissioni presenta un nesso con quella di versare un'indennit compensativa di preavviso. Entrambe risulterebbero dal contratto d'agenzia. Per di pi, la mancata esecuzione dell'obbligo di versare le commissioni costituirebbe il motivo per cui stato posto fine al contratto, facendo cos sorgere l'obbligazione di versare un'indennit compensativa di preavviso. Tale connessione giustificherebbe il fatto che il giudice competente a statuire sull'obbligazione di versare l'indennit compensativa di preavviso sia competente a statuire anche sull'obbligazione di pagare le commissioni. 28. -Secondo la Bodetex siffatta interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione consentirebbe di garantire un'organizzazione utile del processo evitando una frammentazione delle competenze. 29. -Infine, la Commissione fa valere che, qualora un attore formuli due domande basate su due obbligazioni equivalenti, il giudice che competente a conoscere una di esse a norma dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, competente a conoscere anche l'altra obbligazione se fra tali domande sussiste una relazione talmente stretta che vi interesse a istruirle e a giudicarle contemporaneamente, al fine di evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili se le cause fossero giudicate separatamente. 30. -Secondo la Commissione, una soluzione del genere corrisponde nel modo migliore al sistema della Convenzione. Da un lato, essa sarebbe analoga, mutatis mutandis, alla soluzione enunciata dall'art. 6, punto 1, della Convenzione in caso di pluralit di convenuti. Dall'altro lato, essa si imporrebbe alla luce dell'art. 22 della Convenzione. Infatti, in una controversia come quella di cui trattasi nella causa principale, se l'attore decidesse, in forza dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, di presentare la domanda di pagamento dell'indennit compensativa in uno Stato contraente e quella di versamento degli arretrati di commissione in un altro Stato PARTE I, SEZ.11, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE contraente, l'art. 22 della Convenzione si applicherebbe a causa della connessione fra queste due domande. Occorrerebbe pertanto interpretare l'art. 5, punto 1, della Convenzione in modo da evitare in anticipo situazioni alle quali l'art. 22 della Convenzione sarebbe applicabile. 31. -Si deve ricordare anzitutto che, ai punti 8-10 della sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos (Racc., 1497), la Corte, dopo aver ricordato che la Convenzione mira a determinare la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti nell'ordinamento internazionale, a facilitare il riconoscimento delle rispettive decisioni giudiziarie e ad instaurare un procedimento rapido inteso a garantire l'esecuzione delle decisioni, ha affermato che detti obiettivi implicano la necessit di evitare, nei limiti del possibile, la molteplicit dei criteri di competenza giurisdizionale rispetto al medesimo contratto e che non si pu quindi interpretare l'art. 5, punto 1, della Convenzione nel senso ch'esso faccia riferimento a qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto considerato. La Corte ne ha desunto, ai punti 11 e 13 della stessa sentenza, che, per la determinazione del luogo di esecuzione ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, l'obbligazione di cui si deve tener conto quella corrispondente al diritto del contratto sul quale si basa l'azione dell'attore. Essa ha precisato, al punto 14 di detta sentenza, che, nell'ipotesi in cui l'attore rivendichi il diritto al risarcimento del danno o chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, detta obbligazione sempre quella derivante dal contratto ed il cui inadempimento dedotto a sostegno di dette domande. 32. -Siffatta interpretazione stata confermata in occasione della conclusione della Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la quale ha modificato, in talune versioni linguistiche, l'art. 5, punto 1, della Convenzione, al fine di precisare che l'obbligazione il cui luogo di esecuzione determina il giudice competente in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio. 33. -Occorre ricordare inoltre che la Corte ha ripetutamente affermato che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio stato o deve essere eseguito va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l'obbligazione controversa secondo le norme di rinvio del giudice adito (sentenze 6 ottobre 1976, causa 12/76, Industrie tessili italiana/Dunlop AG, Racc., 1473, punto 13; 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercia!, Racc., 1-2913, punto 26, e 28 settembre 1999, causa C-440/97, Groupe Concorde e a., Racc., I-0000, punto 32). 34. -Al riguardo, va rilevato che, nella fattispecie, i giudici belgi hanno considerato, in base alla succitata giurisprudenza, che l'obbligazione di versare un'indennit compensativa di preavviso doveva essere eseguita in Belgio, mentre l'obbligazione di pagare le commissioni doveva essere eseguita in Italia. 35. -Peraltro, dalla sentenza di rinvio, nonch dagli atti trasmessi dal giudice nazionale emerge che il contratto di cui trattasi nella causa principale, in base al RASSEGNA AVVOCATURA bELLO STATO 376 quale sono state presentate le doman.de di pagamento delle comm1ss1oni e di un'indennit compensativa di preavviso, non costituisce un contratto di lavoro. 36. -Orbene, quando le particolarit specifiche dei contratti di lavoro non sussistono, non n necessario n opportuno identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto, n accentrare nel suo luogo di adempimento la competenza giurisdizionale, in quanto luogo di adempimento, per le liti relative a qualsiasi obbligazione contrattuale (precit. sentenza Shenavai, punto 17). 37. -Pertanto, non si deve, nella causa principale, prendere in considerazione l'obbligazione che caratterizza il contratto di agenzia per determinare la competenza giudiziaria, in base al luogo di esecuzione. 38. -Il giudice competente a conoscere la domanda di pagamento di un'indennit compensativa di preavviso non pu neanche basare la sua competenza quanto alla domanda di pagamento di commissioni su un'eventuale connessione fra queste due domande. Infatti, come ha precisato la Corte, l'art. 22 della Convenzione contempla l'ipotesi in cui cause connesse siano proposte dinanzi ai giudici di Stati contraenti diversi. Esso non attribuisce competenze; in particolare, non determina la competenza di un giudice di uno Stato contraente a statuire su una domanda connessa a un'altra domanda dinanzi ad esso proposta a norma della Convenzione (v. sentenze 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh, Racc., 1671, punto 19, e 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Runion Europenne e a., Racc., I-6511, punto 39). 39. -Infine, nel caso in cui la lite verta su pi obbligazioni equivalenti derivanti dallo stesso contratto, il giudice adito non pu orientarsi, per determinare la propria competenza, sul principio affermato dalla Corte al punto 19 della sentenza Shenavai, secondo il quale I'accessorio segue il principale. 40. -In tali circostanze, lo stesso giudice non competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, nel caso in cui, secondo le norme di rinvio dello Stato di detto giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente. 41. -Va ricordato che, anche se il fatto che vari aspetti di una stessa lite siano giudicati da giudici diversi comporta inconvenienti, l'attore ha sempre, conformemente all'art. 2 della Convenzione, la facolt di proporre l'insieme della sua domanda dinanzi al giudice del domicilio del convenuto. 42. -Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale come segue: l'art. 5, punto 1, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che lo stesso giudice non competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, nel caso in cui, secondo le norme di rinvio dello Stato di detto giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente (omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA DI DIRITIO E PROCEDURA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 gennaio 1999, n. 2 -Pres. Favara -Rei. Criscuolo -P.M. Carnevali (conf.) -Nuova Mecfond S.p.A. (avv. Di Martino) c. Ragusa (avv. Iadanza) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Di Pace). Calamit naturali -Terremoto in Campania e Basilicata -Opere realizzate dallo Stato ex lege n. 219/1981 -Trasferimento ad altri Enti -Giudizi pendenti -Legittimazione dell'Amministrazione statale -Permane. (Legge 14 maggio 1981 n. 219, art. 80 segg.; legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 22; cod. proc. civ. art. 111). L'art. 22 del d.l. 23giugno1995 n. 244, convertito in legge 8agosto1995 n. 341, che ha disposto il trasferimento ai Comuni ed altri Enti delle opere di edilizia ed infrastrutturali realizzate dallo Stato, a sensi delle norme di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, stabilendo altres il subentro dei predetti enti nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, ha dato luogo ad una successione a titolo particolare, con la conseguenza che nei giudizi pendenti alla data del trasferimento permane la legittimazione dell'Amministrazione dello Stato, parte originaria del processo (1). (1) Prima pronuncia della Corte, in argomento, pervenuta a conclusioni da condividere. Con riferimento alla medesima vicenda successoria, sono state manifestate da taluni Organi amministrativi perplessit in ordine alla competenza degli stessi ad emanare i provvedimenti conclusivi delle procedure, in particolare espropriative, il cui completamento stato, dalla legge del 1995, rimesso alla cura dei Comuni e degli altri enti attributari delle opere realizzate o in corso di realizzazione alla data del loro trasferimento. Le accennate perplessit peraltro -segnatamente in relazione alla competenza prefettizia ad emettere i decreti d'esproprio -non sembrerebbero potersi alimentare in modo risolutivo dal disposto trasferimento della propriet delle opere e dall'accollo, agli enti trasferitari, del completamento delle operazioni in corso, una cosa essendo l'assetto dominicale legislativamente delineato per i beni, come pure l'obbligo di completamento delle operazioni in corso, ed altra l'attribuzione del potere espropriativo, la cui competenza (che per nulla riguarda gli atti d'impulso delle procedure, evocati dalla espressione di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 22 d.l. n. 244/1995) dovrebbe ritenersi "riespansa" in capo agli ordinari titolari (secondo le norme comuni) una volta venuto a cessare, in via definitiva, l'eccezionale accentramento di attribuzioni in favore degli organi straordinari di amministrazione preposti all'intervento statale (che tale resta, indipendentemente dalla attribuzione della propriet dei beni con detto intervento realizzati). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 378 (omissis) Prima di procedere all'esame del motivo come sopra articolato occorre farsi carico dell'eccezione d'inammissibilit del ricorso nei confronti del funzionario CIPE, sollevata dalla resistente presidenza del Consiglio dei Ministri. Quest'ultima invoca l'art. 22 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, per sostenere che detta norma ha disposto il trasferimento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219, al patrimonio dei comuni, enti o amministrazioni individuati negli elenchi allegati al decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994. La stessa norma aggiunge (ultima parte del comma secondo) che I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996. Sulla scorta della citata disposizione normativa la resistente sostiene che le opere in questione sarebbero passate al patrimonio del Comune di Napoli, che il soggetto legittimato a stare nel giudizio di cassazione sarebbe stato il detto ente territoriale, nei cui confronti (quale ente proprietario) il ricorso si sarebbe dovuto proporre, che perci l'impugnazione contro la P.C.M. (funzionario CIPE) sarebbe inammissibile essendosi formato sul punto il giudicato. L'eccezione non ha fondamento. La norina richiamata intervenuta quando il processo de quo era gi in corso, essendo iniziato con citazione notificata il 23 aprile 1993. La vicenda che essa contempla, per le caratteristiche delle situazioni giuridiche disciplinate, pu essere ricondotta soltanto nello schema della successione (tra enti) a titolo particolare nel diritto controverso. dunque applicabile l'art. 111 primo comma c.p.c., alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che ritualmente il ricorso per cassazione stato notificato alla presidenza del Consiglio dei Ministri funzionario delegato CIPE, che era stato parte nel primo (ed unico) grado di merito. N a tale conclusione di ostacolo il disposto del citato art. 22, comma nove bis, secondo il quale Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari. Tale disposizione conserva il ministero difensivo in capo alla detta avvocatura la quale, qualora il successore a titolo particolare si avvalga della facolt d'intervenire o sia chiamato nel processo (art. 111 comma terzo c.p.c.), ne assume la difesa, ma non implica deroga al principio generale stabilito nel primo comma dello stesso art. 111, principio rispetto al quale non si pone in rapporto d'incompatibilit. (omissis) Pur attenendo a diverso profilo, ed enunciato ad altri effetti, il principio affermato dalla sentenza in rassegna parrebbe di conforto agli accennati rilievi, implicando l'inconfigurabilit di una definitiva estraneazione dell'Amministrazione statale (e per effetto del trasferimento della propriet delle opere) alle vicende dell'intervento straordinario realizzato. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA DI DIRITTO E PROCEDURA MLE 379 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 aprile 1999 n. 4320 -Pres. Sgroi -Rei. Vitrone -P.M. Golia (parz. diff) -Gulli Ziino, altri ( avv. Scoccini) c. Regione Lazio (avv. Stato Nunziata). Espropriazione per pubblica utilit -Procedimento -Liquidazione dell'indennit -Determinazione (stima) -In genere -Area espropriata -Valore di mercato -Determinazione -Vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio Rilevanza. (Legge 8 agosto 1992 n. 359, art. 5 bis). In tema di espropriazione per pubblica utilit, ai fini della determinazione del valore di mercato dell'area espropriata, deve tenersi conto dell'incidenza dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio, poich essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico, che non costituisce espressione di un'attivit discrezionale della pubblica amministrazione, ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore (massima ufficiale) (1). (omissis) Con il primo motivo del ricorso n. 11913 e con il secondo motivo del ricorso n. 13201, gli espropriati denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e (1) La sezione prima della Suprema Corte ribadisce il proprio orientamento in ordine al momento in cui deve essere valutata la potenzialit edificatoria del fondo per la determinazione dell'indennit di espropriazione. Tale individuazione, in particolare, deve tener conto dei vincoli di carattere generale che, riguardando tutte le aree aventi una determinata allocazione topografica, hanno carattere conformativo della propriet (Cass. 10 febbraio 1999, n. 1113; Cass. 9 dicembre 1998, n. 12383; Cass. 16 maggio 1998, n. 4921; Cass. 22 aprile 1998, n. 4091; Cass. 14 marzo 1995, n. 2917; Cass. 12 aprile 1994, n. 3403, in Riv. Giur. edil., 1994, I, 2, 753). Si esclude, quindi, che possano avere a tal fine rilevanza i vincoli imposti dai piani di edilizia economica e popolare che sono preordinati all'espropriazione (Cass., 22 aprile 1999, n. 4328). Tuttavia, ove un suolo venga destinato dal piano regolatore generale a edilizia economica e popolare, esso deve considerarsi edificatorio a nulla rilevando che al proprietario sia sottratta la possibilit di realizzare in proprio la prevista idoneit edificatoria (Cass., 16 luglio 1998, n. 6949). Parte della giurisprudenza ha precisato che l'accertamento delle possibilit legali ed effettive di edificazione deve essere effettuato al momento dell'emanazione del decreto di esproprio (Cass., 10 giugno 1999, n. 5733; Cass., 15 marzo 1999 n. 2272). In senso contrario si espressa parte della giurisprudenza, ritenendo rilevante, per la determinazione del valore dell'immobile, il vincolo derivante dal programma di fabbricazione, atteso che i vincoli fissati dagli strumenti urbanistici nell'ambito della zonizzazione del territorio hanno natura conformativa del diritto di propriet ed influiscono, quindi, sulla destinazione del suolo indipendentemente dalla realizzazione delle opere che su di esso dovranno sorgere (Cass., 20 giugno 1997, n. 5554; Cass., 3 settembre 1994 n. 7630, in Foro it., 1995, I, 1534 con nota di BENIN!, la quale ha escluso la rilevanza, ai fini in esame, dei vincoli archeologici). D.G. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO .. 380 censurano la sentenza impugnata per aver disatteso, nella individuazione degli indici di edificabilit ai quali doveva commisurarsi il valore dell'area espropriata per la determinazione dell'indennit di espropriazione, gli indici operanti nella zona a seguito della variante di piano regolatore generale che aveva mutato la destinazione urbanistica originaria da zona 1-1/2 a zona M-M/2. Sostengono i ricorrenti che non pu condividersi l'affermazione secondo cui la variante di piano regolatore generale doveva ritenersi come introduzione di un vincolo preordinato all'espropriazione dell'area per la costruzione dell'ospedale Sandro Pertini e che, conseguentemente, nella determinazione del valore dell'area espropriata dovrebbe tenersi conto degli indici di fabbricabilit preesistenti, che nella specie erano inferiori a quelli previsti dalla variante, che aveva aumentato la cubatura realizzabile. La censura merita accoglimento indipendentemente da una puntuale analisi delle argomentazioni addotte dai ricorrenti per confutare la motivazione della sentenza impugnata, la quale mostra di non aver recepito con sufficiente chiarezza la distinzione tra vincoli conformativi della propriet privata e vincoli preordinati all'espropriazione, i quali, a differenza dei primi, non possono incidere sul valore di mercato delle aree destinate alla realizzazione di un'opera pubblica secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 gennaio 1992, n. 496, ripresa sostanzialmente da SS.UU. 18 novembre 1997, n. 11433). Va ricordato in proposito che i piani regolatori generali (e, in loro mancanza, i programmi di fabbricazione) hanno la funzione di ripartire l'intero territorio comunale in zone omogenee (c.d. zonizzazione), cos come classificate nel D.M. 2 aprile 1967, n. 1444, ma non comportano alcuna dichiarazione di pubblica utilit con riferimento alla previsione delle opere pubbliche in essi contenute, poich questa deriva solo dalla successiva approvazione dei piani particolareggiati, com' chiaramente stabilito dall'art. 16, co. 4 (co. 9 nel testo vigente) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui l'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilit delle opere in essi previste. Nella determinazione del valore venale delle aree espropriate deve perci tenersi conto dell'incidenza (ordinariamente negativa, ma, nella specie, inopinatamente positiva) dei vincoli fissati dagli strumenti urbanistici, e dalle relative varianti, nell'ambito della zonizzazione del territorio poich essi afferiscono in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una medesima zona, i quali vengono assoggettati ad una preventiva conformazione e ad un particolare statuto urbanistico che non costituisce espressione di un'attivit discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma attiene a tutti i suoli compresi in una determinata zona del piano regolatore. Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento, nel determinare il valore di mercato dell'area espropriata, agli indici di fabbricabilit fissati originariamente in 1,6 mc/mq nel piano regolatore generale, invece che a quelli introdotti dalla successiva variante, che li ha portati a 2 mc/mq con riferimento a tutte le aree fabbricabili comprese nella zona M-M/l. (omissis) PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVLE 381 I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25maggio1999, n. 287-Pres. Zucconi Galli Fonseca -Rei. Vella -P.M. Lo Cascio (conf.) -Impregilo S.p.A. (avv. Abbamonte. e Martuccelli) c. Ministero dei Lavori Pubblici e Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Campania ( avv. Stato Cosentino). Giurisdizione civile -Concessione di lavori pubblici -Controversie relative a diritti soggettivi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva -Art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.I. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216) -Giurisdizione ordinaria Sussiste. (Legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bis, cod. proc. civ., art. 5). A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge 11febbraio1994, n. 109 (introdotto con d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, con legge 2 giugno 1995, li. 216), commi quarto e quinto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti da concessioni di lavori pubblici pendenti dinanzi al giudice amministrativo spettano alla cognizione del giudice ordinario (1). (1-3) Come previsto (in questa Rassegna, 1999, I, 94, in nota) la Corte regolatrice non ha ritenuto di rivedere l'orientamento definito in precedenti pronunce malgrado le consistenti perplessit derivanti dalle formule del legislatore del 1995 e dal nuovo testo dell'articolo 5 del codice di procedura civile. Nella decisione n. 287/99 le Sezioni Unite ricavano l'applicabilit dell'art. 31 bis ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dalla disposizione dalla lettera e dalla funzione della legge. In proposito si osservato che la parola controversie, adoperata dall'art. 31 bis riferita nel linguaggio tecnico alle liti gi pendenti davanti al giudice e non a situazioni conflittuali preprocessuali, e che la norma non avrebbe alcuna utilit se concernesse soltanto le controversie insorte dopo la sua entrata in vigore in quanto la nuova disciplina si applicherebbe a queste ultime, anche in sua assenza, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile per il quale la giurisdizione si determina applicando la legge vigente al momento della proposizione della domanda. La tesi non sembra ancora del tutto messa a punto. Il sostantivo controversie non viene sempre impiegato per designare liti pendenti davanti ad un giudice come risulta dagli articoli 806 e 808 c.p.c. sul compromesso e sulla clausola compromissoria; inoltre, se il legislatore avesse voluto davvero modificare le regole sul riparto di giurisdizione in ordine ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis avrebbe dovuto espressamente disporlo; in mancanza di una esplicita previsione sembra pi coerente al sistema interpretare la disposizione come confermativa della regola contenuta nell'art. 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda senza che assumano rilievo le successive modifiche legislative ( cfr. Cass., SS.UU., 1 luglio 1997, n. 5899, in Riv. Corte Conti, 1997). In definitiva la lettura parallela dei commi quarto e quinto dell'art. 31 bis e dell'art. 5 c.p.c. induce a ritenere che il legislatore del 1995 non abbia detto pi di quanto avesse voluto dire: l'equiparazione ai fini della tutela giurisdizionale delle concessioni agli appalti opera sia per le concessioni stipulate in data successiva all'entrata in vigore della legge che per quelle stipulate in data precedente. RASSEGNA AVVOCATIJRA DELLO STATO 382 II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 luglio 1999, n. 516 -Pres. Zucconi Galli Fonseca -Rei. Corona -P.M. Dettori (conf.) -Ente Autonomo Acquedotto I ili Pugliese (avv. Stato Zotta) c. Associazione Temporanea di Imprese Dott. Domenico Dibattista Costruzioni S.r.l., Rubino Giuseppe e Pietro s.n.c., R.E.P. I S.p.A., Vianini Industria S.p.A. (avv. Colapinto). ' Giurisdizione civile -Concessione di sola costruzione -Art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.I. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche nella legge 2 giugno 1995, n. 216). Controversie anteriori pendenti relative a diritti soggettivi -Giurisdizione ordinaria Sussiste. (Legge 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bis, codice di procedura civile, art. 5). Per esigenze di economia processuale, avuto riguardo alla equiparazione, ai fini della tutela giurisdizionale delle concessioni di lavori pubblici, l'art. 31 bis, comma quarto legge 11febbraio1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995 n. 101 conv. con modifiche nella legge 2 giugno 1995 n. 216) trova applicazione nei giudizi i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, pendono davanti al giudice ordinario, quante volte, controvertendosi su posizioni di diritto I soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario ne risulti confermata (2). I Per altro verso la soluzione sembra in contrasto con il principio di economia processuale ~ valorizzato altre volte dalla Corte in occasione della interpretazione delle stesse disposizioni. ~ I ~ Infatti, nella decisione n. 516/99, le Sezioni Unite avvertono la necessit di rendere coerente l'orientamento sull'applicabilit dell'art. 31 bis ai giudizi in corso ai principi sulla determinazione delia giurisdizione contenuti nell'art. 5 c.p.c. e a tal fine attribuiscono un ruolo determinante alle esigenze di economia processuale. irrilevante lo jus superveniens se idoneo a privare il giudice adito della giurisdizione, rilevante, solo nell'ipotesi inversa. In questa ottica, la Corte, puntando come in passato, ma di fronte ad una diversa formula dell'art. 5 c.p.c., sull'economia processuale, giustifica la conservazione dell'attivit giudiziale svolta in assenza del potere di decidere la controversia e, correlativamente, si orienta a disconoscere l'applicabilit dell'art. 31 bis alle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, dinanzi ad un giudice carente di giurisdizione. In tal modo, per, definisce un sistema di operativit della norma che non risulta in linea con quello delineato nella prima vicenda. In quella infatti -controversia in materia di concessione di lavori pubblici -il TAR Campania, con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis, si era pronunciato nel merito e il Consiglio di Stato, ritenuta la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, aveva confermato la decisione di primo grado -ritenendo inapplicabile alla controversia l'art. 31 bis in quanto, per l'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda senza che possano assumere rilievo i mutamenti legislativi successivi. La Cassazione, per, fondando la sua decisione sull'(apparente) inutilit del comma quinto dell'art. 31 bis, se relativo esclusivamente alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, ha dichiarato la giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria e, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha cancellato due gradi di giudizio senza darsi carico di quel principio di economia processuale che avrebbe, invece, posto a fondamento, nella sentenza n. 516/99, della tesi che esclude l'applicabilit dello jus superveniens Se idoneo a privare il giudice adito della giurisdizione che aveva al momento della proposizione della domanda. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE 383 III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 maggio 2000 n. 366 -Pres. Cantillo -Rei. Vittoria -P.M. Lo Cascio (conf.) -Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzionario delegato dal C.I.P.E. ex art. 84, legge 219, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Attivit del titolo VII della legge 14 maggio 1981 n. 19 (avv. Stato Lancia) c. Consorzio Ascosa, in proprio e nella qualit di mandatario dell' A.T.I., fra esso Consorzio e le Imprese IMCA S.p.A., IMECO S.p.A. e SOGECA S.p.A. ( avv. P. Minervini). Giurisdizione civile -Art. 31 bis della legge 11febbraio1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.I. 3aprile1995 n.101, conv. con modif. nella legge 2 giugno 1995 n. 216). Applicabilit ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis, cit., relativi ai diritti soggettivi derivanti esclusivamente da concessioni di sola costruzione -Sussistenza. Nullit delle clausole compromissorie relative a controversie su diritti soggettivi derivanti da concessioni di sola costruzione anteriori all'entrata in vigore dell'art. 31 bis, cit. -Esclusione. Neanche, per, la versione moderata del rilievo dello jus superveniens per le ipotesi di riconoscimento di giurisdizione ad un giudice che precedentemente ne era sprovvisto sembra del tutto sottrarsi a perplessit. In numerosi giudizi decisi dalla Corte le controversie in materia di concessione erano state sottoposte, in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 31 bis, all'esame di collegi arbitrali e da questi decise nel merito. Intervenuto l'art. 31 bis, dopo la pronuncia del lodo e, a volte, addirittura dopo la decisione della Corte di Appello a seguito di giudizio di impugnazione, si pu davvero ritenere conservata, dall'art. 31 bis, l'attivit svolta? La risposta non pu che essere negativa ove si consideri la nullit del compromesso stipulato in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo e la conseguente nullit insanabile . di un lodo pronunciato in materia non compromettibile in arbitri (Corte di Appello di Roma, 23 settembre 1996, in Foro it., I, 2903 s.s., spec. 2907 e S. Boccagna, in tema di giurisdizione e competenza sopravvenute, anche con riferimento all'arbitrato, ivi, 2879 s.s., spec. 2839 s.s.). Pi in generale, per, la soluzione del complesso problema andrebbe ricercata non solo con riferimento alla materia oggetto del giudizio ma anche al diritto di difesa delle parti. Queste infatti, evocate dinanzi ad un giudice sprovvisto di giurisdizione secondo la legge del tempo, hanno diritto a difendersi limitandosi a dedurre la carenza, nel giudice, del potere di decidere la controversia -per nullit del compromesso, della clausola compromissoria, per difetto di giurisdizione, senza svolgere difese di merito. In effetti, a ben vedere, in tale ipotesi, per carenza della giurisdizione, presupposto processuale della pronuncia di merito, il giudice non pu che limitarsi ad emettere una pronuncia sul processo n si potrebbe ritenere il convenuto o il resistente tenuto a difendersi in merito nella prospettiva di una modifica della giurisdizione. Questi, infatti, ha diritto a che la controversia sia esaminata e decisa dal giudice precostituito per legge al tempo dell'introduzione del giudizio e di riservarsi di svolgere dinanzi a quel giudice le proprie eccezioni e difese di merito. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO e 384 Giurisdizione -Appalto di opera pubblica -Controversie su diritti soggettivi Giurisdizione ordinaria -Sussistenza. (Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. modifiche, art. 31 bis; c.p.c., art. 5). L'equiparazione ai fini della tutela giurisdizionale delle concessioni degli appalti si applica alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti esclusivamente da concessioni di sola costruzione, anche con riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis. Sopravvenuta la norma dettata con i commi quarto e quinto dell'art. 31 bis deve escludersi possa dichiararsi la nullit di clausole compromissorie con cui gli arbitri siano stati precedentemente investiti del potere di decidere controversie che, alla stregua della stessa norma, sono ora da considerare essere sempre spettate alla competenza del giudice ordinario. Ha natura di appalto e non di concessione la convenzione per mezzo della quale il concessionario, oltre ad eseguire l'opera, deve redigere ilprogetto di massimd od esecutivo ed assumere l'iniziativa di promuovere per il concedente i procedimenti di occupazione e di espropriazione per pubblica utilit; spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi derivanti da una tale concessione (3). Il profilo acquista particolare consistenza ove si avverta che l'impugnazione del lodo arbitrale a critica vincolata cosicch la parte che abbia dedotto, a ragione, la nullit del compromesso o della clausola compromissoria e/o il difetto di giurisdizione, senza svolgere difese attinenti al merito della controversia, potrebbe, poi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis e della declaratoria della giurisdizione ordinaria, trovarsi preclusa la possibilit di far valere le sue ragioni di merito, in ordine alla controversia. E ad analoghe conclusioni si perviene nell'ipotesi di controversie con caratteri analoghi a quelli descritti, pendenti dinanzi ad un giudice ordinario, in considerazione delle preclusioni introdotte nel giudizio civile. La sentenza delle Sezioni Unite, 18 maggio 2000 n. 366, pubblicata mentre la nota era in corso di stampa, sfrutta l'occasione di una controversia (ritenuta dalla Corte) attinente a questioni su diritti soggettivi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche per un'articolata rassegna dei principi altre volte affermati in sede di interpretazione dell'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109. Anche se una tale rassegna poteva essere evitata in considerazione della natura della controversia, la Corte, avvertita del disagio che tuttavia suscita l'interpretazione in pi occasioni proposta, ha giudicato Utile soffermarsi ancora sull'argomento, avvalorando l'opinione della necessit di una ulteriore messa a punto delle tesi formulate. Le Sezioni Unite della Cassazione concludono per l'applicazione dell'art. 31 bis anche alle liti pendenti alla data di entrata in vigore di detta disposizione aventi ad oggetto diritti soggettivi derivanti esclusivamente da concessioni di sola costruzione, senza che possa ritenersi la nullit di precedenti clausole compromissorie in ordine a controversie gi sottratte alla cognizione del giudice ordinario. A ben vedere, la formula impiegata dal legislatore nel comma 5 dell'art. 31 bis: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati e concessi anteriormente alla data di entrata in vigore , della presente legge orientata ad assegnare validit alle clausole compromissorie relative alle controversie prima indicate, non sembra, per, consentire la conclusione di una volont legislativa diretta ad attribuire anche effetto retroattivo all'equiparazione, ai fini della tutela giurisdizionale, delle concessioni di una sola costruzione agli appalti nei giudizi pendenti. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA DI DIRITI'O E PROCEDURA CIVILE 385 I (omissis) Con i tre connessi motivi del ricorso si denunzia la violazione degli art. 1comma3 della legge 8 agosto 1977 n. 584, 31 bis, commi 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (come modificato dall'art. 9 del d.l. n. 101 del 1995 convertito nella legge n. 216 del 1995), 43 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, 345 e 349 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 35 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350, e si censura la sentenza impugnata per avere il Consiglio di Stato dichiarato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e conseguentemente la nullit della clausola compromissoria con la quale la controversia era stata devoluta al Collegio arbitrale. In particolare si osserva che il Consiglio di Stato pervenuto a questa conclusione erronea perch ha ritenuto che il provvedimento di decadenza aveva avuto come suo oggetto una concessione traslativa di funzioni pubbliche (concessione di sola costruzione) alla quale era applicabile l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 vigente al momento della proposizione della domanda. Si doveva, invece, ritenere la fattispecie disciplinata dalle norme relative all'appalto essendo l'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 operante anche nei confronti delle controversie riguardanti le concessioni di data anteriore alla sua entrata in vigore. Pertanto, essendo sorta la causa dall'esecuzione della concessione di sola costruzione, si verteva in materia di diritti soggettivi, come pi volte affermato dalla Corte di Cassazione per gli appalti, e si sarebbe dovuta riconoscere la giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria. Il ricorso fondato. Queste Sezioni Unite hanno pi volte affermato che qualora l'Amministrazione pubblica conferisca al privato l'incarico limitato alla costruzione di un'opera pubblica, si costituisce tra costoro un rapporto d'appalto anche se definito erroneamente di concessione e che dall'appalto si distingue, invece, la concessione cd. di sola costruzione per la quale si richiede che il concessionario si sia obbligato ad eseguire oltre all'opera materiale anche una serie di attivit (progettazione dell'opera, direzione dei lavori, sorveglianza, espletamento delle procedure espropriative, scelta degli appaltatori, ecc ....) il cui esercizio presuppone che gli siano state trasferite dall'Autorit concedente le funzioni pubbliche necessarie per l'esecuzione dell'opera (sent. sez. 1a n. 2602 del 1983 e Sez. Un. nn. 12221 del 1990, 12966 del 1991, 12166 del 1993). Tale precisazione ha determinato le stesse Come noto, le formule tradizionali di diritto transitorio hanno normalmente contenuto diverso (cos, ad esempio, la disposizione si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge). Peraltro una tale formula poteva, perfino, ritenersi imposta dal nuovo testo dell'art. 5 c.p.c. (arg. ex Cass., Sez. Un., 1 luglio 1997, n. 5899 cit. e Cass., Sez. Un., 10 maggio 1995 n. 5117, in Foro it., I, 186 ss., 190 ss.). In estrema sintesi, gli elementi interpretativi impiegati dalla Corte, in una lettura coordinata degli artt. 31 bis e 5 c.p.c., non appaiono risolutivi per giustificare la sottrazione al Giudice amministrativo di controversie pendenti a questi riservate n a confermare, al tempo stesso, l'attivit di giudici ordinari svolte in ipotesi in cui questi, alla data di instaurazione del giudizio, erano sprovvisti del potere di decidere. GIACOMO ARENA RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STAT<:> 386 Sezioni Unite a dichiarare la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie in materia di concessioni di sola costruzione sul presupposto che, per identit di ratio, l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 riguardi non solo le concessioni di servizi pubblici, alle quali espressamente si riferisce, ma anche le concessioni d! funzioni pubbliche. Con l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.1. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995 n. 206) la competenza giurisdizionale per le controversie insorte in tema di concessioni di sola costruzione stata modificata perch sono stati ad esse estesi i criteri ordinari di riparto della giurisdizione applicati agli appalti disponendosi che Ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. Per il Consiglio di Stato la norma dell'art. 31 bis inapplicabile alla controversia in esame giacch per l'art. 5 del codice di procedura civile la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (nella specie risalente a data precedente all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994), mentre non hanno alcuna rilevanza i successivi mutamenti legislativi. Tale tesi non pu condividersi perch, come questa Corte ha gi altre volte deciso, l'unica interpretazione che giustifica la formulazione da parte del legislatore della norma dell'art. 31 bis quella secondo cui con questa si inteso derogare all'art. 5 del codice di procedura civile stabilendosi che anche per le controversie pendenti, in tema di concessioni, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994 n. 109 la giurisdizione si determina con le medesime regole applicabili alle liti riguardanti gli appalti. E in proposito, si osservato che la parola controversie, adoperata nell'art. 31 bis, riferita nel linguaggio tecnico a liti gi pendenti davanti al giudice e non a situazioni conflittuali preprocessuali, e che la norma non avrebbe alcuna utilit se concernesse soltanto le controversie insorte dopo la sua entrata in vigore in quanto la nuova disciplina si applicherebbe a queste ultime, anche in sua assenza, ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile per il quale, come si detto, la giurisdizione si determina applicando la legge vigente al momento della proposizione della domanda (v. sent. Sez. Un. n. 9481 del 1997). Nel caso concreto tra l'Amministrazione pubblica e il raggruppamento di imprese si era costituito un rapporto di concessione di sola costruzione perch a queste erano state trasferite funzioni pubbliche con il conferimento dell'incarico della direzione dei lavori e del compito di stipulare contratti d'appalto. Pertanto per la determinazione della giurisdizione deve applicarsi l'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 e accertarsi se la causa verta in materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi. Al quesito si deve rispondere che la controversia ha per oggetto una questione di diritto soggettivo perch con il decreto del 22 giugno 1993 il Provveditore delle opere pubbliche per la Campania aveva pronunciato la decadenza della concessione-contratto non per ragioni sopravvenute di interesse generale, ma per l'inadempimento (notevole e ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto e delle carenze del medesimo sotto gli aspetti economico e tecnico) da parte del raggruppamento di imprese degli obblighi derivanti dalla concessione. PARTE I, SEZ. lii, GIURISPRUDENZA DI DIRITIO E PROCEDURA CMLE La controversia insorta per effetto della domanda con la quale si contestata la legittimit del provvedimento di decadenza deve essere perci decisa dal Giudice ordinario del quale si dichiara la giurisdizione. (omissis) II (omissis) 1. -A fondamento del primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di giurisdizione (art. 360 comma 1, n. 1 cod. proc. civ.); violazione dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La Corte d'Appello ha sottovalutato il significato del conferimento all'Associazione temporanea di imprese dei poteri in materia di esproprio occorrenti per l'esecuzione dell'opera. Ci configurava il trasferimento dei poteri di natura pubblicistica, ragion per cui l'operazione traslativa non poteva essere oggetto di un negozio di diritto privato e nella convenzione si doveva riconoscere un atto di tipo concessorio. Donde la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi. D'altra parte, la disposizione di cui all'art. 31 bis, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -come interpretato dall'art 9 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 -non pu non aver inciso sul principio processuale della perpetuatio jurisdictionis e, perci, non si applica ai processi precedentemente pendenti. 2. -Il primo motivo del ricorso deve essere rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. 2.2- risaputo che, a norma dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, erano devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti relativi alla concessione di beni e pubblici servizi. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -introdotto dall'art. 3 d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995, n. 206 -ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. Secondo la interpretazione dominante, le controversie relative alle concessioni di costruzioni di opere pubbliche devono rimanere assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche, con la conseguenza che tali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del ricordato art. 5 legge n. 1034 del 1971, soltanto in ordine ai profili riguardanti la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni (Cass., Sez. Un., 26 settembre 1997, n. 9481). Vale a dire, qualora lo strumento concessorio attui il trasferimento di pubblici poteri (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 1996, n. 10955); implichi, cio, l'attribuzione e l'esercizio di poteri e di facolt propri dell'ente pubblico concedente (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 1996, n. 10559), ovvero abbia un oggetto pi esteso e si riferisca anche alla progettazione ed alla gestione dell'impianto da costruire (Cass., Sez. Un., 11novembre1997, n. 11132). Per contro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e parimenti quella arbitrale, se prevista dal rapporto) per le controversie che abbiano ad oggetto questioni relative a diritti soggettivi, perch concernenti gli altri aspetti del rapporto RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 388 tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, tra cui quelli pi specificamente attinenti 'all'attivit di costruzione dell'opera pubblica, qualificabili in termini di l ili appalto (Cass., Sez. Un., 13 giugno 1996, n. 5450; Cass., Sez. Un., 26 settembre 1997, n. 9481, cit. ). 2.3 -L'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 al quinto comma stabilisce che le disposizioni suddette Si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente ali'entrata in vigore della presente legge (cio della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nel supplemento ordinario della I G.U. n. 41 del 19 febbraio 1994). Tale disposizione trova applicazione non soltanto ai giudizi che alla data di entrata in vigore della legge pendevano innanzi ai giudici ordinari, ma anche ai giudizi instaurati a seguito della impugnativa di un lodo arbitrale, allorch la domanda sia stata introdotta innanzi agli arbitri prima della data suddetta: sempre che la controversia abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo (Cass., Sez. Un., 26 settembre 1997, n. 9481, cit.). Peraltro, la nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. (La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) non esclude che, nei giudizi pendenti, debbano trovare applicazione le norme sopravvenute, le quali, diversamente regolando la giurisdizione, la attribuiscano al giudice davanti al quale la domanda stata proposta (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1996, n. 6231). Secondo l'orientamento formatosi nel vigore del testo precedente dell'art. 5 cod. proc. civ., il giudice, sfornito di giurisdizione al tempo della domanda, non poteva dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma doveva decidere la causa nel merito se, nel corso del processo, sopravveniva, per effetto di mutamenti legislativi o dello stato di fatto, un criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito. La dottrina e la giurisprudenza, in sostanza, disattendevano la formula letterale della norma in favore di una lettura funzionale della stessa che, essendo diretta a favorire e non ad impedire la perpetuatio jurisdictionis, doveva interpretarsi nel senso di considerare irrilevante lo jus superveniens se idoneo a privare il giudice adito della giurisdizione che aveva al momento della proposizione della domanda, mentre doveva considerarsi rilevante nell'ipotesi inversa. Le medesime esigenze di economica dei giudizi suggeriscono la stessa interpretazione del testo vigente. La statuizione della giurisdizione sopravvenuta evita lo spreco delle energie processuali, che deriverebbe dalla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito e della successiva riproposizione della domanda davanti a lui, cui la giurisdizione viene attribuita dalla legge sopravvenuta. Tale lettura funzionale deve essere riproposta nel momento attuale in cui il legislatore, con una norma speciale, mostra di voler reagire ad una interpretazione formalistica dell'art. 5 cit., che talora ha portato alla caducazione di interi processi. Avuto riguardo alla equiparazione, ai fini della tutela giurisdizionale, delle concessioni agli appalti, deve concludersi che l'art. 31 bis comma 4 trova applicazione nei giudizi i quali, alla data della entrata in vigore della disposizione, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA DI DIRITIO E PROCEDURA Cl\nLE pendono davanti al giudice ordinario, quante volte, controvertendosi su posizioni di diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario ne risulti confermata. 2.4 -Stando alla sentenza impugnata, tra le parti non vi fu trasferimento di pubblici poteri in materia di esproprio, come sostiene il ricorrente, ma soltanto l'attribuzione alla Associazione temporanea di imprese del compito di intraprendere gli atti occorrenti per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni in nome e per conto di esso Ente committente: il che significa i poteri di richiedere alle autorit competenti i provvedimenti di autorizzazione alla occupazione d'urgenza e di espropriazione. Non essendo intervenuto trasferimento di poteri ed essendo oggetto della controversia questioni afferenti all'adempimento o no del contratto di appalto (ovverosia questioni di diritto soggettivo), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. (omissis) III (omissis) 1. -Il secondo motivo del ricorso, attinente alla giurisdizione, prospetta l'esistenza di vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre che vizi di difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 1, 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 5, 806, 808 e 829 dello stesso codice, nonch agli artt. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 31 bis, legge 11febbraio1994, D. 109). / Vi si svolgono queste considerazioni. La controversia sorta nel corso dell'esecuzione di un rapporto di concessione. La giurisdizione andava regolata sulla base dell'art. 5 della legge 1034 del 1971, che, in materia. di concessioni, attribuisce al giudice ordinario e quindi agli arbitri le sole controversie che vertono su corrispettivi e non richiedono la soluzione di questioni che riguardano la legittimit dell'atto di concessione, l'interpretazione dei patti che regolano il rapporto o lo scioglimento di questo. Le domande sottoposte alla cognizione del collegio arbitrale non avevano ad oggetto il pagamento di corrispettivi, od almeno non avevano solo questo oggetto, perch implicavano appunto la soluzione di questioni del tipo prima detto: il Consorzio aveva infatti inteso, tra l'altro, sottrarsi ad obbligazioni assunte o rinunzie fatte negli atti aggiuntivi sostenendone l'invalidit. Sulla disciplina della giurisdizione che deriva dall'art. 5 della legge 1034 del 1971, non pu incidere la disposizione introdotta, come art. 31 bis della legge 109 del 1994, dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101. Questo perch la disposizione non si applica alle controversie, in senso sostanziale, sorte prima della sua entrata in vigore. Che, se, al contrario, la disposizione dovesse riguardare anche le controversie in senso sostanziale sorte prima della sua entrata in vigore, tuttavia resterebbe il fatto che la clausola compromissoria inserita nella convenzione stipulata prima dell'entrata in vigore della legge avrebbe dovuto essere considerata nulla, per il fatto d'essere stata pattuita per controversie a quel tempo sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, o quantomeno non avrebbe potuto esservi applicata. RASSEGNA AWOCATURA DELLO STAT:= 2. Il giudizio di ottemperanza costituisce anche strumento concorrente all'eset cuzione secondo le regole processual-civilistiche ogniqualvolta quella sede sia riter:~~ ~ nuta pi idonea per conseguire il diritto riconosciuto dalla sentenza, ad esempio per Ea il pagamento di somme di danaro (Tar Toscana, sez. I, 17 ottobre 1997 n. 454, in ~ 1:i ill ~ PARTE Il, DOTIRINA Toscana giur., 1997, 983; Cass. 3 febbraio 1988 n. 1074, Foro it., 1989, I, 853; anche su decreto ingiuntivo, Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 1988 n. 1114, in Foro it., 1989, III, 127) che pu essere pi agevolmente conseguito a mezzo dell'adozione coattiva dei necessari atti di impegno di spesa (ad opera del giudice amministrativo e del commissario ad acta) piuttosto che con le ordinarie procedure esecutive (che si scontrano con i noti profili di impignorabilit cui sopra s' fatto cenno); trattasi di strumento da sempre a disposizione di ogni creditore della pubblica amministrazione e non si vede perch debba ora negarsi al pubblico dipendente. 3. Il giudizio di ottemperanza incontra un limite generale nella sua ammissibilit solo per pronunzie passate in giudicato (in quanto si ritenuto opportuno lasciare alla discrezionalit della stessa pubblica amministrazione la scelta fra l'immediata integrale conformazione all'ordine esecutivo del giudice e l'attesa della definitivit della pronunzia prima della modifica-annullamento-adozione di un atto amministrativo, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti -Cons. Stato, sez. V, ord. 27 giugno 1997 n. 1274, in Riv. amm., 1997, 682); non vi si potr accedere, quindi, per le pronunzie provvisoriamente esecutive o cautelari e per tutti gli altri provvedimenti non giurisdizionali emessi in esito alle procedure deflattive del contenzioso del lavoro (conciliazioni ai sensi degli artt. 69 e 69 bis d.lgs. 29/93 o secondo i contratti collettivi) o alternative (arbitrati) per i quali si potr usufruire degli strumenti generali o speciali (ad esempio, art. 669 duodecies c.p.c.) apprestati dal codice di procedura, resi di pi facile attuazione in quei casi nei quali la manifestazione di volont dell'amministrazione si sia gi espressa (verbali di conciliazione). Il giudice dell'ottemperanza, infine, non pu modificare o completare il dispositivo da eseguire ma solo, come gi detto, interpretarlo in relazione allo specifico fine di assicurarne l'esecuzione (<