~ ~ ...á..á. á.....:á:....: < ~ z~ ~ !< ~ f.~ 00 '(d f?!'? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¥ “l ~~~ ~ r:: ~ ~~ ~ Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. ANNO XL VIll -N. 1 GENNAIO -MARZO 1996 á~A¤¤JECGNA AVW(Q)CAJrtIJJRA IQ)JEILJLCQJ ¤1rA1rCOJ PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ~STt.TUTO fQlJGllAJ“lC,O 13 ZECCA P~O S,TATQ ROMA 1996 .á,, 'á ABBONAMENTI ANNO 1996 ANNO ........................................... L. 57.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È 15.000 Per abbonamerdi e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Dlrezione Marketing e Coniinerciale . Piazza G. Verdi; 10 ~ OOíOO Roma e/e postale n. 3870_01 Stampato tn Italia -Printeˆ in Ital, Aucorlnazlone Tribunale di Roma Decreco n. 11089 dcl 13 IUlliio 1966 I N IlI/C E Jul\~~ ~.&.J' A.,, ~-101.f,) t0-pv-~ ~~'"''1~_ft(cg1i)~ Parte prima: GIURiSPRUDENZA '. Sezione prima: á.GIURISPRUDENZA CQSTITUZl>NALE (a cura de/l'avv. Giovanni Paolo P9/izzi} ¥.0 ¥ ¥ ¥ . ¥ 'á ; ¥ ¥ ¥ ¥ Sezione seconda; ~l!JRISPRUDENZA qOMUNITARIA E ¥ .INTERNAZIONALE (a cura de/l'avv. Oscar Fiumara) , . .á Sezione terza: GIURISPRUDENZA ciVILE. GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo e Giuseppe Stipo) . ,¥ . . ; . . . ¥ ¥ . . . . . . Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del- l'avv. Raffaele Tamiozzo) , .......... . Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baflle) ¥ . . . . . . . . . . . . . Sezione sesta: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avvocato Paolo Di Tarsia di Be/monte) . . . . . . . 'á ááá,rV" ..,., r rV ,,,-á . &-"'! ;JS' ' <.-'J Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTIRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO ¥:.._, CONSULTAZIONI v17 ' i r \ i QUESTIONI . . . . . . . . . ,/ ...\ RASSEGNA DI LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI ..... ( "~ RASSEGNA 01 DOTTRINA Comitato di redazione: Avv. F. Baslllca ¥ Avv. G. Mangia Avv. P. Palmieri -Avv. F. Sclafani -Avv. L. Ventrella , La pubblicazione diretta dall'avvocato: . t UGO GARGIULO á. (ááá: .á .áJ pag" I + , ~ ~ y(3y)~( ~ ¥ ' , '69>4/ t. \ ii._~' / Cr.l1J\Jj; , Ji2(n-~) )vtt ~ i È 1'4(226) pag. I , 20 li 25 ARTICOLI, NOT1$i QS$B!XVAZIONI, QUESTIONI G. ZAGARI, In tema di sfi41fi.~~ ~#qi:n.~~~re 4l s~ri~e>J.q ministro . I, 1 C. BAFILE, Motivazione e prova dell'accertamento ....... . I, 134 A. MuTARELLl, Processo ammin,istra#vo def Tribunale SuperioredellJ,azi˜ni del diritto comunitatio ¥ J:.f!~c:l,~pi~ent() ¥á-J:iconc1;t1,cibile .á~ᥠ.legislatore na21ionale -Responsabilitˆ. delfo Stato -á Risarcinierifo á dallni, 69. . .. . . . ._ Violazioni del diritto comunitario ¥ á InademJ,>imento r“conducibiie al._ le~~~ latQi,:e nazionale -. Responsabilitˆ dello Stat˜ -Violazione mˆi:fes.ta e grave -Condotta dolosa o á olposa dell'organo statale -Irrilevanza, 69. -Violazioni. del diritto comunitario ¥ Inadempimento riconducibile al legialatorŽ ánazionale -Risarcimento danni. -. A;Žcertamep.to dell'infrazione da .parte della Corte di giustizia Ii: rllevanfa; 69. ' .-.... Violazioni del "diritto comunitario Inadempimento rieond.cibile al le á.á ..ghilatore nazionale -Rlsarcimento :~aii““;i -E“:iti tˆ, 69. ' . . CñNTABIôTA PUBBLICA ~-Contratti. della P.A. -Concessione á á clL C:omm~ttenza -Nozione, 111t -'coiii~attf qella P.A. ¥á Conce.ssione opera pubblica -Coi;icessione di sola costruzione -Nozione, 118. -Contratti della P.A. -Controversie Giurisdizione amministrativa d ol'dinaria -Distinzione, 109. ":.. <;t;>nth\tt1 :della PA. -. Stiptilazibne ; .á '¥Ailtˆ Pl11fbli4a e liŽitˆzidrlŽ privata V; Žrbalf di aggiuclica_zfone . " áá Bffica ¥. ¥ cig ~ Trattativa prfvˆta e ajjpalto concorso ¥ á Stiptilazion -Modalitˆ, ..100; áá.ááá;¥ toNtru\tt“ (IN G!tNE~El "'--dontfatti dŽlla' Pi.A;' -Interesse'iilla ;fuptigriltzione ¥ . Cbricorre:nte escluso ¥ Impugrtazforte risilltati di gara Difetto di interesse, 128. VI RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE -Decreto legge non convertito -Reiterazione e á. s~atoria degli ~ffetti Sindacato della: Corte -Ammissibilitˆ, 34. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Ministro -Responsabilitˆ individuale -Mozione di sfiducia -Ammissibilitˆ, con nota di G; ZAGARI, 1. -,.. Mozione di sfiducia -Atto politico Sindacato della Corte Costituzionale suiáá contenuti -Inammissibilitˆ, con nota di G. ZAGARI, 1. -Mozione di sfiducia -Potere del Presidente della Repubblica di sostituzione del Ministro, con nota di G. ZAGARI, 1. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appello -Eccezioni -Divieto di jus novorum -Inapplicabilitˆ, 119. -Intemizione del proŽesso -Art. 24 legge 1034 del 1971 -Soppressione e messa in liquidazione Ente pubblico -Inapplicabilitˆ; 130. -Poteri del giudke -Esame dei motivi -Vizio di incompetenza: -Pregiudizialitˆ, 124. -Regolamento di competenza -Istanza -Omessa notifica a tutte le parti Necessitˆ, 118. -Riunione di ricorsi -Motivo di incompetenza per uno dei ricorsi Estensione ai ricorsi connessi Esclusione, 124. IMPIEGO PUBBLICO -Rapporto a tempo determinato ' J'rasfonnazione a tempo indeterminato -Legge n. 230 del 1962 -Applicabilitˆ -Condizione -Dipendenti enti locali -Esclusione, 129. -Sospensione cautelare -Facoltativa Per pendenza procedimento penale Art. 91 primo comma T.U. n. 3 del 1957 -Mancanza di richiesta rinvio a giudizio -Illegittimitˆ, i31. -Sospensione cautelare -Facoltativa Per pendenza procedimento penale Motivazione specifica -Necessitˆ, 131. -Sospensione -Restitutio in integrum -Revoca sospensione ex art. 96 T.U. n. 3 del 1957 -Periodo ecce. dente sospensione -Retribuzione Spettanza, 131.. á. -Stipendi, assegni e indennitˆ -Equo indenniZzo á. -Norme applicabili Quelle vigenti al verificarsi della menomazione, 130. -Stipendi, assegni e indennitˆ -Equo indennizzo -Rivalutazione e interessi -Diritto -Solo in favore degli eredi, 130. -Sipendi -Interessi e ri.valutazione Decorrenza, 149. INVALIDI CIVILI E DI GUERRA -Assegno di invaliditˆ ex art. 13 legge 118/71 ¥ Aumento del grado di invaliditˆ ai sensi dell'art. 9 D.L. 509/88 á Domande presentate antecendentemente all'entrata in vigore di tale norma á ¥ Non si applica Incompatibilitˆ ex art. 3, primo comma legge 407/90 á Possibilitˆ di opzione . Presuppone la liquiditˆ delle prestazioni incompatibili, con nota di L. ORCALI, 99. LOCAZIONI -Locazioni di alloggi soggetti alla disciplina convenzionata -Nozione ¥ Sottrazione alla disciplina delle locazioni per uso abitativo previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone -Immobili di proprietˆ dell'AA.I. (Amá ministrazione per le attivitˆ assistenziali italiane ed internazionali) acquistati nel 1948 e locati ai propri dipendenti ¥ Soggezione alla legge sull'equo canone, 87. REATO -Favoreggiamento -Causa di non punibilitˆ . Coniuge e convivente á Distinzione ¥ Legittimitˆ, 20 RICORSI AMMINISTRATIVI -Ricorso giurisdizionale ¥ Motivi á Motivi aggiunti á Termine á Dies a quo, 119. INDICB ANALITICO-ALPABBTICO DELLA GIURISPRUDENZA vn PROCEDURA PENALE -Giudizio d'appello ¥ Impugnazione del solo imputato condannato per abuso d'ufficio ¥ Qualificazione dello stesso fatto come peculato ¥ Immutazione del fatto ¥ Non sussiste, m. -áRiparazione per ingiusta detenzione ¥ Colpa grave ¥ Comportamenti anteriori al sorgere del processo ¥ Ammissibilitˆ, 164 -Riparazione per ingiusta detenzione ¥ colpa grave ¥ Requisiti, 164. -Riparazione per ingiusta detenzione ¥ Art. 314 c.p.p. ¥ Riferimento sia al I che al II comma dell'art. 530 c.p.p. ¥ Equa riparazione ¥ Criteri di valutazione: durata della custodia cautelare e conseguenze per. sonali e familiari, 165. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMá MINISTRAZIONE -Peculato e abuso d'ufficio ¥ Appropriazione e distrazione ¥ Assorbiá .~.... ááá . mento nel reato d'abuso d'ufficio delle condotte di distrazione e di interesse privato in atti d'ufficio ¥ Riforma ex lege 26 aprile 1990, n. 86, 171. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Regioni ¥ Azienda speciale di trasporti ¥ Competenza del direttore ad irrogare sanzioni ¥ Legittimitˆ, 26. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Accertamento ¥ Metodo induttivo ¥ Gravi irregolaritˆ delle scritture contabili ¥ Nozione, 146. -Reddito di impresa á Costi ed oneri deducibili ¥ Somma pagata da societˆ come riscatto per la liberazione di un suo dirigente sequestrato ¥ Non inerenza ¥ Indeducibiá litˆ, 141. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Accertamento ¥ Motivazione -Prova dei fatti che giustificano il valore ¥ Difetto ¥ Apprezzamento da parte del giudice di terzo grado, 134. -Accertamento -Motivazione ¥ Prova ;; Onere a carico della Amministrazione ¥ Giudizio di terzo grado á Ammissibilitˆ ¥ Conseguenze, 134. -Imposte.ipotecarie e catastali á Base imponibile . Riferimento all'imposta di registro -Valore degli immobili in s ¥ Passivitˆ aziendali ¥ Irrilevanza, 153. -Tassa sulle manifestazioni a premio ¥ Operazioni a premio -Rivenditori e agenti -Viaggi premio á Mancata raccolta di figurine e simili ~ Irrilevanza -Contrasto con la normativa comunitaria e con la Costituzione ¥ Insussistenza, con nota di U. PERRUCCI, 155. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento -Contribuente fallito Notifica al fallito -Necessitˆ, 132. -Accertamento -Intestazione a perá sona defunta ¥ Omessa comunicazione degli eredi ¥ Notifica nelle forme ordinarie al domicilio del defunto ¥ Nullitˆ, 149. -Accertamento á Notificazione ¥ Persona giuridica -Domicilio fiscale ¥ Art. 140 c.p.c. á “l. regolare, 139. -Contenzioso tributario ¥ Giurisdizione delle commissioni per le imposte elencate nell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ¥ Esclusivitˆ ¥ Azione di condanna innanzi al giuá dice ordinario sul presupposto di giudicato delle commissioni ¥ Difetto di giurisdizione, 148. -Contenzioso tributario á Rinnovazione della notifica dell'atto impugnato ¥ Ricorso contro il ruolo per irregolare notifica dell'accertamento ¥ Inapplicabilitˆ della rinnovazione, 149. -Reddito imponibile ¥ Parere Ministero Finanze ¥ Impugnativa ¥ Difetto giurisdizione del giudice amá ministrativo, 119. II I I á1NtJie:sá CRñNOLOGJCO DELLA GIURISPRUDENZA qRTE COSTITUZIONALE fg '.gennaio 1996, n. 7 . . . i:8 :genrtaio 1996, n. 8 . . l!febbraio 1996, n. 28 . “Fmarto 1996, n. 84 . . . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE P:t~num, 9 novembre 1995, nella causa C479/9.3 .. Pi1mum, 30 novembre 1995, nella causa C-55/94 ..... . P.lnum, 14 dicembre 1995, nella causa C-387/93 . . . . . . i':if!num, 5 marzo 1996, nelle cause riunite C46/93 e C48/93 . CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 11 luglio 1995, n. 7561 . Sez. I, 13 luglio 1995, n. 7654 . Sez. I, 24 luglio 1995, n. 8071 . Sez. I, 11 agosto 1995, n. 8818 . Sez. I, 25 agosto 1995, n. 8989 . ~~z. I“l, 28 agosto 1995, n. 9058 . Sez. I, 17 ottobre 1995, n. 10823 .. Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12108 . Sez. I, 25 novembre 1995, n. 12210 . S~z. I, 29 novembre 1995, n. 12406 . . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE D'APPELLO DI MILANO Sez. I, 29 marzo 1996, n. 914 . TRIBUNALE DI TORINO Sez. I, 13 settembre 1995 . PRETURA DI BRESCIA 18 gennaio 1996, n. 2217 . pag. 1 > 20 lf 26 34 " pag. 41 " 48 È 57 " 69 pag. 132 È 134 È 139 ,. 141 È 134 È 87 ,. 146 È 148 È 149 È 153 pag. 155 pag. 89 pag. 99 - X INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI AM.MINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 gennaio 1996, n. 41 . pag. 109 X INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA GIURISDIZIONI AM.MINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 gennaio 1996, n. 41 . pag. 109 18 gennaio 1996, n. 48 . 18 gennaio 1996, n. 54 . 18 gennaio 1996, n. 58 . 3 febbraio 1996, n. 92 . . 6 marzo 1996, n. 292 . . 12 marzo 1996, n. 310 . 12 marzo 1996, n. 323 . . Sez. V, 9 gennaio 1996, n. 32. 29 gennaio 1996, n. 106 . . . . 29 gennaio 1996, n. 111 . . . . Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 25 . 4 gennaio 1996, n. 26 . 16 gennaio 1996, n. 98 . 27 gennaio 1996, n. 137 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE IV penale, 26 agosto 1995, n. 1855 . IV penale, 10 giugno 1996, n. 1103 . CORTE DI APPELLO DI ROMA III penale, 13 aprile 1996, n. 2331 . È 118 È 118 È 118 È 119 È 119 ,. 124 È 128 È 129 È 129 È 130 È 130 È 130 È 131 ,. 131 pag. 165 È 164 " 171 PARTE SECONDA QUESTIONI .......... . pag. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE: QUESTIONI DI LEGIITIMITË COSTITUZIONALE: I -Norme dichiarate incostituzionali II -Questioni dichiarate non fondate . )) ,, 13 15 CONSULTAZIONI ..... . " 20 RASSEGNA DI DOTTRINA: Recensione del libro di D. CARUSI Ç Contratto illecito e "soluti retentio",. ........................... . 25 Al collega Franco FAVARA, cui stato conferito l'incarico di avvocato &istrettuale dello Stato di Firenze e che per tanti anni ha curato la sezione costituzionale ctella Rassegna, la Redazione rivolge un cordiale saluto ed il pi vivo ringraziamento, con l'augurio che possa continuare nella sua collaborazione, mtelligente e priezfo.sa. PARTE PRIMA l I ~ G IURlSP:R UDENZA ¥. á Sl“ZIONE :PRIMAá á.GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORtE osTITUZIONALE, 18 gennaio '1996, n. 7 ~ Pres. F~rri -~ed~ Vari -Mancuso (avv. Salberini, Resta e Scoca) c. Senato della Repub~ ¥blifa (avv. Guatmo Ž 13ari1e), Cai:nera dei Deputati (aw. Abl:“ˆmonte e Benvenuti), Presidente Consiglio dei Ministri e Preside:hza della Repubblica (Avvocato Generale dello Stato G. Zagari). Costituzione della Repubblica ¥ Ministro ¥ Responsabilitˆ individuale ¥ .....1\lozit:>ne di sfidu~ ~.á ~sibllitˆ. (Cost., artt. 92-94-95). CostituZioD.~ deila R.~pu'b~Uca ~ :Moiˆqne di stJducia -Atto politico -Sin, . ¥ ¥ dacato ((~Ila COrt~ costltllZioliale sui.; i:o11tel1Utl " Inanunissibnltˆ. Costl:f.iidon~ ((ella. jt.epnb~tica ¥ Mozio.e cli'á~fl.ducta -Potere á c;lel Presi dent~á:d~J!~ Rep.bbll~ di ,sostituzio11e del Ministro. (Cost., art. 94). Dall'esistenza d“ una responsabilitˆ individuˆlŽ del singolo Ministro che si affianca. alla fôptlnsabilitˆ collegiate rl,el Governo ma non ási itJ.entifica con es5ca, disqende l(l qonfigurabiíitˆ di ~na $,fiducia delle Camere á diretta., nei confronti di. un singolo Ministro, La mozione d“ sfiducia, in qant˜ atto -politico, sottratta al sinda¥ cato della Corte in ordine alle ragioni ed ai fini dell'iniziativa áassunta dalle C,am.eye.. Qu(ll()ra un Ministr(), pur :essendo stato destinatario .di una mozione di sfiducia approvata dalle; Camere, non si sia dimesso, il Presidente della Repubblica ha il potete, su proposta del Presidente del Consiglio, di s()stituirlo (1). (1) Pubblichiamo qui di segUito la parte pririeipale qell'atto cii costituzione dell'Avvocato GŽnerale dello Stato nel giudi?id deciso on lit sentenza massimata. á In . tema diá. sfiducia parlamentare al singol9 :ministro. (omissis) Non appare contestabile l'interesse degli organi costituzionali cos.tituitt con il presente atto a contraddire anche sul punta specificamente riguardante il Senato della Repubblica relativ˜ alla asserita inammissibilitˆ 2 2 RASSEGNA AVVOCATURA DE)'..LQ STATO (omissis) Nel merito il ricorso deve essere respinto. Come giˆ rilevato nell'ordinanza adottata in sede di giudizio sull'ammissibilitˆ del conflitto, gli atti che il ricorrente assume lesivi delle sue attribuzioni sono da individuare essenzialmente nella mozione di sfiducia votata d,al Senafo della Repubblica nella seduta d,el 19. ottobre 1995, nonchŽ nel decreto, in pari data, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha conferito a quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia ad interim. Nei confronti degli stessi, il ricorso prospetta tre ordini di censura generali: a) l'inammissibilitˆ della personalizzazione dell'istituto della mozione parlamentare di sfiducia; b) l'inesistenza di una responsabilitˆ politica (e di qualsiasi ulteriore responsabilitˆ) del Ministro da sfiduciare; á-..~-... della mozione di sfiducia individuale e alla conseguente pretesa illegittimitˆ della approvazione di tale mozione . .6. -L'illegittimitˆ di qu.esto atto del Senato prospettata dal ricorrente sotto á cfuŽ diversi profili. Viene infatti dedotto, -innanzi tutto, che non sarebbero ammissibili nell;ôrdinamento del Senato mozioniá di sfiducia individuale e, in secondo_ luogo, che, comungue,. esse sarebbero inammissibili nei confronti del Ministro di. grazia e gimitiz“a in relazione alle attribuzioni a lui specificamente attribuite -dalla Costituzione in tema diá. azidne disciplinare e di organizzazione dei servizi della giustizia. L'ammissibilitˆ nel nostro ordinamento di mozioni di sfiducia nei confronti .di un singolo ministro , come ben not0, qmistione sulla qua!e la giuris: P,:rudenza non ha avuto occasione di pronunciarsi. 'binanzi a codesta sovrana Corte costituzionale riteniamo doveroso limitarci a ricordare sol˜ le considerazioni di maggior rilievo' che convincano della piena conformitˆ alla Carta costituzionale dell'istituto della sfiducia individuaj. e, sottolineando come appaia indispensabile tenere comunque distinte le argoment~ioni di carattere giurilico costituzionale. da quelle meramente di opportunitˆ o politiche. Sul piano dell'esegesi dell'ordinamento costituzionale va preliminarmente rilevato che la questione sulla sfiducia individuale si inserisce in quella pi generale relativa al rapporto tra Camere e Governo. Al riguardo stato correttamente notato che il Costituente, disciplinando la relazione fiduciaria, ha s“ introdotto la forma di governo 'parlamentare', ma ha poi lasciato tale forma aperta a diverse opzioni e a possibili diverse soluzioni, adottando in definitiva, per questo specifico aspetto, un sistema con un ragionevole margine di duttilitˆ, tanto da consentire una adattabilitˆ nel tempo alle concrete esigenze del naturale sviluppo della societ~ civile e politica. In -tale contesto di relativa apertura non ha akuna base sostenere che la sfiducia sia in contrasto con il sistema parlamentare adottato dalla Costituzione. Al contrario, il fondamento di tale istituto va ricercato e si trova proprio nella relazione che nel nostro ordinamento intercorre e deve necessariamente intercorrere tra J;'arlamento e Governo e che lega quest'ultimo al primo in un costante rapporto. Le ragioni di fondo che militano a favore della ammissibilitˆ della sfiducia individuale poggiano su entrambi gli aspetti di questa relazione, 3 3 . . .. e) la lit$io.J;).e de~i l!J:)ecifici . p()ted. á ~~ costituzionalmente competono al ..áGuardasi:glllt e che veng˜no ¥á perci˜>fatti .. valete sottc>< il/profilo dell,::. ven.fticatio :p().t~statfs,:..:¥ ¥áááááá.ááááá á¥á . / .. :...á. áá. . ...: ...... . ... ¥¥.¥¥.. ¥¥¥¥¥á q~~-áá¥faá.¥¥~l'it.~:.¥~1j~áááá;r!~iliaP1#te.¥¥~ensuf~,ááá.¥.u á.. r1~1'.>1,J:e~t~¥¥..¥~o~tk~..... )le ~ ~i ,x~~i~ftR;:f~~~~&9 .:9I~~~P~ AA~¥.. ~~~1~.¥¥. mini~~rhááá¥ááá¥á¥¥¥á¥:¥á¥ááááááááááááá .¥....... á.á ..á .ááá¥ááááááá ;ftjf,p.~I ~n~n;i9.¥... 4~P':':¥¥.99~W~~gne,.:.. n.... ~baf;titq.¥.. “~.. ;t,i;go!:p~aj;:tPááááá~ árisa t~.te. :t:¨t9.ph~. ~e. J:le lt'˜ya, tra,cja..neiá Ja.yori prepan.1;toJ:'.i. .. della Costitu~ :1#:~1~~~!~~dJ!t~tj~¡;g~:!!p:S~~~:e1liu;~~~1;~i~f!~o~C1~~:t!i~ . á> .á áá.á.:á.: . áá.á.. á .. ta11tei s“.i. quello cl.ella. ficl:.c~a,. q.ant() s. quello della .correlata. responsabilitˆ: ááá¥á ;á¥.¥:.XbG<>~eri“i:i¥¥ .t#i˜¥¥¥ deffutt~i\ácsme¥¥¥~e#ilfullt“˜nepenifuneilte};;áá del Pat!arrtento; .att$sd= chŽ pefa restare in ~cadeve av~re .Ja. fidttd.ai di entrambe le .Camere, nel¥ senso¥áá cio¥cheáá¥deve. costantemente.:¥fal?'ácorrl9pondereáá¥Ja¥ pfopria . azione¥¥all'lndirizzo ¥ d<:l.Ua maggiorama pat'lMnentare ed.á ¥> tenu.fo a rendere conto ¥della sua attivit“:i: .~ Parlamenfo; E; questo permanente raccordo con ilá Parlamento nhn pu~ cjle;. valere tanto peit il.Governo. nelá suo insieme, á qtiˆlltoiper ¥isU:igoli ihlnistrk¥ ¥i á á á á á ..á..:i.. :.. ¥ááááá << Va p(lt .o:r:isilŽrato obe la Cqst$tl1ziorie prevede esp;r~samente; accantg alla tespons::tbU“ta c<:lllegiale; .ru.j;clie fa ri:$p:onsabil~á mcliV“dufileo.dl;rl¥ ministri~ Ed ;. it1t;nfuta,bile,. ~t˜!sitlJa base ..(ieilavorl preparatori; {luanto i1l fQrza della .áá áin:terili:Žtazi~¥á1ttera“e::¥.¥e¥áál“.lgfoti; .detta: dispciisiziorte: costituzionale;¥¥ áácheááá: an:cihe tlegiaie; Come .per. il. Goveri“:o possibile in .ogni m˜mŽnto che il Parlamento l'evochi la fidueia acŽ6J: da,taf. COSí:..¥ anche á ¥per¥:¥¥láááásingoliᥥ tilinistri nc>ná¥á¥¥'Vi á motivo¥á¥:per'.á: negˆre¥áá.tale revoca ~lacerto dato dalla somma dei vari programmi ed unica percio/ necessariamente, la fiducia. Nel >caso della sfiducia. indMduafo, irivece, evidente Žhe: non fu discussiOnŽ>il programma (se áfosse áquesto il motivo;. certamentŽessa coinvol 4 RASSEGNA AVVOCATURA DEI..La STA'l'O mente sul medesimo incombente. Giˆ nella Commissione Forti, istituita nell'ambito del Ministero per la Costituente, si discusse ampiamente della possibilitˆ di far valere la responsabilitˆ politica dei singoli ministri, pervenendo, per˜, alla conclusione della inopportunitˆ di Ç enunciare esplicitamente che la responsabilitˆ politica, oltre che dell'intero Gabinetto, possˆ. Žssere anche individuale, preferendo lasciare la questione a principi non scritti È. Che l'argomento, sia pure nella sua problematicitˆ, fosse presente nel dibattito á allora in corso, si evince anche dal progetto che venne sottoposto dalla ÇCommissione dei settantacinqueÈ all'Assemblea costituente; progetto che prevedeva, in quello che poi sarebbe divenuto l'art. 94 della Costituzione, che la fiducia del Parlamento dovesse investire Çprimo ministro e ministriÈ, mentre solo in seguito il destinatario divenne, con formula pi sintetica, Ç il Governo È. Aggiungasi che vari emendamenti presentˆti, in tema di conseguenze di un voto contrario gerebbe l'intero Gabinetto, non il solo ministro) ma sono in discussione, al contrario, inadempienze del singolo .ministro, connesse o meno che siano, con il programma. Dunque, ammettere la sfiducia individuale non significa neces I sariamente dover ammettere anche la possibilitˆ di discriminare tra i componenti del Governo all'atto della sua presentazione per la fiducia. I Altrettanto infondata appare l'osservazione che, ammettendo la sfiducia individuale, si dovrebbe anche ammettere la questione di fiducia individuale, che contrasta palesemente e insanabilmente con i principi.á della solidarietˆ governativa. In realtˆ l'osservazione appare mal posta atteso ch, come evidente, la mozione di sfiducia uno strumento del Parlamento, o meglio ' delle minoranze parlamentari, cheá tendono alle. dimissioni dell'intero Governo o del singolo ministro, mentre la questione di fiducia uno strumento del Governo che richiama la maggioranza che lo sostiene alle sue responsabilitˆ per l'attuazione dell'indirizzo politico. NŽ pu˜ essere accolta l'obiezione che il Parlamento possa determinare la caduta del Governo, ma non possa incidere sulla sua composizione, in coerenza con il principio della reciproca autonomia degli organi costituzionali, nŽ quella che, comunque, la sfiducia nei confronti di un componente chiami neces-sariamente in causa l'intero Governo. A parte, infatti, che non c' una ;;i.stratta autonomia, ma c' per ciascun organo costituzionale quel tanto di autonomia che le norme, i principi e i reciproci rapporti consentono in concreto, si pu˜ aggiungereá che solo caso per caso che pu˜ essere valutato se la sfiducia al singolo ministro attenti davvero all'autonomia dell'organo-Governo inteso nel suo complesso o non sia diretta, illvece, a produrre o comunque produca un rafforzamento e una,. maggiore coesione della compagine gover~ nativa. t> solo in concreto, distinguendo caso da caso, che pu˜ valutarsi se davvero la responsabilitˆ del singolo ministro finisca per coinvolgere la soli I l ~ darietˆ del Governo. ili Ed comunque certo che soltanto al Governo spetta di valutare, in defini0 tiva, se attentata la sua autonomia e la sua compattezza e unitarietˆ -e, in tal caso, porre la questione di fiducia sulla reiezione della mozione di sfiducia individuale -o se la sfiducia individuale non possa, al contrario, costituire proprio il mezzo, se non per rafforzare la compattezza del Governo, I i~ ~--áfp.'c.;á:ám.r"''WE.W"'llillifillf''===~pw.rnmá:::.;:7:~;::;-á'á:ááá:;;;.,...:W,rup~.F~áj rnr.¥:,,:.y-i'¥¥911!,@~.s~,vilfI.xL.á:k:JtdRfiA.,FffAfqJf~1.-J[¥ .. á.:.;. ..::::i::á :::.:<::< :::á::áá:::::-::. . -: :.:á:?<::>á<á.::::::... ::: :á_.::. áá:: :::.::;.. :-:: -: .. : . . .á á. . :.::. ::: . .á-: áá.á.-.:>-::-.. á. ~,AAS: =\ôt~~ˆ:;f:i9'V~a.tivŽi~ pr'lt~dev~.. e~.ssa:. ;non avrebh: fomá 119#ˆt().., Ç,Qm onseittel'.i.ta le dtttdssiotli:= .ei . Qovernp q del nlinistro int~~$s“:\to È:~::: á¥á ::-.=:ááá . ;.:::: . < ,/ : .: ..ᥥ '.áááá.:..... á : áá:áá á:á . . ... ¥áá¥á¥á¥ :¥¥áá :p[~trp:,:.~itJl.t~ :iJ.¥áfa.tto¥¥á dle ..¥¥ Uistittitc>'¥¥¥d.ella s.:dtt~<ᥥindivitli.uilá.á¥pon ááá¥ááá~~i.. $:l:~~.~~!il~t9/#f¥.iftli:¥ á~plj~~áá!lrev~~dn.¥ ~ilipb:rta aáfarl<> :ritenere . ~~=4'1a~9;:~~~~t~9#~~~ i{i:)ii. iv~#~~:1'4iiem6tlia.iM9t#~t~átlreso; ........ á..¥¥ .¥. ᥥ¥ááᥥ¥¥¥¥¥á¥¥¥ááá¥á¥ iiif~~#i-YilB!~:~Iá ~imW ~á ~~á#tl~ff?9~~á¥álsl\¥áá í19#áááá#:~l1Jl(táááá~11te$O á á á.á.áá¥á@~.ti~t.,:J~Jl'J.il9ªit"<~tttja'i;iVeá...p,e¥. ¥á1it) 'fŽl;'.irllaááá¥.diáá iQveriio1' Qstá¥á¥()me ááá¥.'iJ#fllilijli :á~+##G~iáᥥ.#Qn~e#f.it.ᥥNe!la.¥:.á1ntef'Pt~taii¨~á<~lla' Costitu.zitine, áá.á~Ptr~ááá~d~J~f.\.F~¥-¥¥1~~gtj~ent9¥¥áá¥l9~C:~s~~~t~;:.¥:=¥. $i áá¥tratta;:ᥥáal1qta,;:ááᥥ9i. .á.á. á.á .á.¥¥á .J~~rg~ᥥ¥$~¥.¥.¥1"¥¥=~1~~á¥~95UV'~~e~ =~I1(;;~ ...011¥.á¥.. i;:9nterrip1at~ ¥~Pr~saá .á .á¥áin~ílt(¥h¥¥¥:P~~$~,á tU.ttt,i.v~~;¥ !~};!t.ltal:'si ~Ieinentoᥥ“J:itrips,<#;lá~ d~sei#'Qftiawiato ..áá...... ri.~~ *1tL9~,á~4: & 95 ~ella Costit~one; ~'Uwettil:>il; d“. esl!“liire esptfoitato ..ájtlkt~l~i~¤i@l:llie¥ ~sige~áá¥poste¥á dallo }yiluppli á:Storico .á,ád'el ¥govert1oápartlili: rienfate~ ... :::))i::}(:::-:: ...:...<<<>:.)\áá ... :-: ::.:;-:/: :::<=:::::::::::::: ":'.:.::::/;}'.:\:;::\}~/::.:=:::á'. :::::~\{. á=:::::: ...á.á .. ¥.~W,ei9á¥.Pe~¥á.e'vitali~¥l'~ne~a¥á'á¥ltii“:l't~Pffi.e e.. evidŽrite;¥ád.i*1Žntere'tfb1f'Pi: cb,e: U;tile; adl:fidttiira ~nsostituiblte/se si:~C(:i;le&se:á~'a:áte~¥9b.e.¥ ~,iii¥W::#˜#fiW#abiittˆáánel:nos~o>()htinfu:nenti:>¥.~ostituzionale .deUl;l..á~to~.dei=¨nistti ..sit¥ in~a4:va d~á:Vresiden;te:.¥de!..c¨sig:tiQ.ádei ~stri. ááá¥:¥¥.¥...¥¥rxJ;-(()!P;dáá ca~o¥¥.¥. ¥ene¥¥ás~.áá¥ádli:e.í$ivoá ..l'ettjgilfuiento¥.¥'che ááassumeááááfláááá.Govemo risulta clij~:i;~~#t~á¥:áááá¥:; .. ¥á.=. :á=ááF .áááááá:ᥥ¥á.Nel 1~@~¥¥pxopJilj.;pei= i#l.a á¥.C>:a;ip):Xe. ~=>la¥¥AAal~á.. s Chiedevano¥le¥á-Otn'llssioni .del ?d~t,:r.¤ ~ ~tˆiia .e¥ i~ust~lill il: .¨vefu.o,. ~steilne cl:le. X.azione delá Mmiá áá¥ááástfq ..¥noni~oll:>. Mniám¥¥@¥¥¥()n~t1:tQ.: c!'.>n¥á I'itidirfu:o¥áátiWt“c˜!governativo;;ááma {.)(!$titW:val¥¥¥¥á.adlU#t~:ttr~Al~:at~.f$“(.)ijtJ:¥.#e~'' fui~¥á :pli<;>m"~~tiche¥áᥥ.E la áávicenda ~1~:~~1!!~iieT:~~mtr:::~.t!~:!:.1r'ti~t~::~:1::~t;~d:i:0::=: @c~ssa“'iti. Pt. ~fhtOnt~ i gravi :erobl~ della; giUstizia.;. ¥.á. á á á . > ¥::¥ .Mafoga/ (iOricluafone; C()]l: l~ap)i.l:jjjvazio:riei :. (li . una rlsoltiZione> stilla: qale il Governo 11v:eva posio la Q.ties1'ioite .di fi.ducia~ eblie't˜ nel 1~85 le moziontehe a:Ve,yang:::¥¥ ()lllfu:nE:1.t(l,¥.ᥥ¥hláá .caus;a: t~¥¥¥.¥¥'('estl(lnsabi.'.tˆ) .([~á::~tr˜.¥áá¥ádella;á:¥á¥PUbbna ist~9p,e,:ác¥.¥¥ .¥... >::: ¥'áá:'\ ....... ááᥠ<:::.á::::áá ¥ áá ><á:á .....ᥠá.á ta, p~~fdinlos#a, :dun4ttefche il Govetntt.. solo i1 'Governo, clte deeide ináá¥.definl:tiv~ááqu;!Ue?áatri:Ptezza áᥥ¥del)ba; á.nconosetsi<: alla:.ááárespo:¨abilitˆ;.¥¥¥¥llOfitica del singolOi .ifu}sáo ChilMnai˜ mcausa dal Parlamento e. se ásia o .. non neces; satj(). <> oppf>rlno Cl;ie li;\ sorte del Gve.1"$ á.sia i:i:idissolubilmente .. legata a q;uella del ij)~~tt~) Qi:.testa.to. ááá. á . á á. .á .. ¥/ áá . . á ¥ ᥠ< .¥.. l./li!tta sefie¥ Žlt¥:¥<;lbi~~(>W; Qh:¥:sj .niuo\iono¥¥allrafufuissibili:tˆ¥nel¥ nostroᥠot:di¥ :U:::~d==áááá~~~t=s~~:~n~!;o;,~~=~=~~::~~:~ticil>ato, á. ¥ á ¥ .áSi detto{ .iAfatti;; che non wm;;epibile ~áást\4:1Uciˆ. individuale hl: G STATO La Costituzione, nel prevedere, all'art. 95, secondo' comma, la respon¥ sabilitˆ collegiale e la responsabilitˆ á individuale, conferisce sostanza alla responsabilitˆ politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagin governativa .da un canto e di vertici dei rispettivi dicaster.i dall'altro. Risulta dai lavori preparatori che, nella discussione relativa .alla responsabilitˆ del singolo ministro, . la stessa, qualificata iná .un primo momento come Çpersonale È, divent˜ nel testo definitivo .ÇindividualeÈ, con una modifica alla quale sarebbe ingiustificato attribuire solo rilievo lessicale, ignorando cos“ il ben pi sostanziale intento, che. invece dato cogliere, .'di stabilire una correlazione fra le due forme di responsabilitˆ _,... collegiale ed individuale ..,._. nel comune quadro della responsabilitˆ politica. Nella forma di governo parlamentare, la relazione tra Parlamento e Governo si snoda secondo uno schema nel quale lˆ dove esiste indirizzo questa sia espressione della volontˆ politica di una maggioranza omogenea e compatta. Altra olaiezione á quellaáá cheá.riguarda i Governi non del tutto omogenei politicamente, quali sono quelli di coalizione. In questi si verifica sovente . che l'azione politica di un mihistro o á addiiittfu'a .dei nilI\istrL elle sonoá espressione . di una delle forze della coalizione possa divergere da quella collegiale: in tali casi pu˜ emergere la necessitˆ di far valere la responsabilitˆ individuale del mihistro. Peraltro, proprio la circostanza che il Governo sia espressione di pi forze ápolitiche rende la mozione di sfiducia uno strumento del tutto ihidoneo a far valete la responsabilitˆ del singolo Ii:linistro á.. senza coinvolgere quella collegiale dell'intero Gabinetto. é infatti evidente che ála mozione df sfiducia individuale che sia diretta nei confronti di un ministro esponente diá una delle componenti del Governo di coalizione, se accolta; ádifficilmente potrebbeánon tradursi áin una crisi governativa, atteso che, se. non la solidarietˆ collegiale, la sfiducia certamente attiverebbe la solidariŽtˆ :della: forza 'politica di appartenenza del ministro, che sarebbe con ogni probabilitˆ indotta a ritirarsi dalla coalizione. '>:Dunque, anche qui noh c'. contrasto dell'istituto e dŽi suoi effetti con la forma di Governo ma mera inutilitˆ o inopportunitˆ di ricorrervi. In entrambi i casi, infatti, sia chŽ siá trattiá di G˜verni fortemente omogenei, espressione di una~>sola eá compatta forza politica, o, invece; . di Governi ádi coalizione, caratterizzati dalla momentanea convergenza di forze politiche diverse,' l'istituto non inconfigurabile, maá rischia solo di produrre effetti non diversi da quelli della sfiducia all'intero Governo. Il che ovviamente noná sighifica che anche nelle ipotesi ora considerate di Governi omogenei o di Governi di. coalizione, non possano presentarsi situaziohi particolari, qualora, ad esempio, la sfiducia non attengaá al programma di Go verno,á ma, anzi, aá inadempienze ad esso, oppure ad attivitˆ pregress o private ael ministro, nelle quali la sfiducia al singolo non coinvolga la solidarietˆ del collegio o di componenti essenziali di esso e possa ;perci˜ raggiungere gli effetti suoi propri, diversi e ben meno drammatici di quelli della crisi di Governo; Iláhe conferma che n˜n si tratta mai di inconfigurabilitˆ o incompatibilitˆ dell'istituto della fiducia, ma solo di maggiore o minore ampiezza della sua eoncreta áapplicabilitˆ e della sua idoneitˆ a raggiungere gli effetti suoi propri, diversi da quelli della crisi dell'intero Gabinetto. áP<>lit1(j¤ eSiste> res;Pohsabilita; ¥á n~ne due acce:tmatef' var:ianti.ááe :ia :dove es.i~t~' “isponsabilitˆ'tton> pu˜áᥠnon S“stereáá. fˆpport~:tfidttCiado;á¥.ááááááá'" ¥<<,¥¥/, '1/jn(li:d:tzo politi(iOiááácheá¥áási.'áMlloea.. '. a.1.¥áá¥centto¥¥¥áŽti:¥¥¥ t“ll~ááásif~M~i:t¥ááatrtfoO" ..áI!W˜h ádi ¥:lia;pporn: ~áá a.sŽicitirato; ¥á dtinquŽ/ nena¥ ¥sua< attuazMne( didta ááá¥ááá~&ponsa'6tl~tˆ¥¥¥áá'~ol}gitttŽi¥¥¥áe¥¥á¥ diUa'¥á¥¥respo~al;Uitˆá<¥átnawktualeá¥'á¥contempfate áááááááá~~llra.tj.<~$¥¥áa.~11i:tá¥.¥(!Bsdtuzi9#e:ááááá~~pf,>#st\~i11tˆN~ne¥¥¥¥'ifunoááácapŽfááit soggetti ... ~P~~#“,<,~ji#~i~.(:li~ti ~m1~~, :97áá~JJ~/()stit\lzi9:6;e; vale aᥠdire il' Pre~~ 4~*t4#~ p&isj;gfi9 ~~i '.tl;\WŽtH.¥etit ndpistr“, nella-dupliceá. veste ádi ááá. á ~1'fu};)Qriei1# i't~:::Qovfut) ~ diNertict dei di<:iast:d; e tesponsabilitˆ, “nfine; ~1*ᥥmt'l.~~)!flli. !14;á~~:o.stif:t:t-zi:˜11ep1lŽi loro¥¥trmin“ á anche¥ tem áp9f~f-4f,mf~rllXiŽl"lt<;>i d#l~llijtaur~on~ d~ ~cantai' e dal ávenir meno, d:a!Vidtro-;c:--~lá rapp(),J't~á#~u,qa,r“6~.) :>> .á<./:.e¥;¥.á ' l.litH\i“df c>tl~gittl~l;d~ q9v~tno. e l'attivitˆ 'individua.le del s“ngolo ~~<:t¥¥¥ááááá¥'Wv?gŽrid˜si'¥:ii:i¥~c>:1:d~correlaz“onŽ'~á si raccordano áall'Uniá ~ajip pg,i<:\~#v> 4~1la r.e~~z#fone clell'lncUrizzo politico a determinare il 4.~1e. ol'.l,corrorib P~“at'n,(:}#to e Go\terno. Al venir meno di tale áraccordo, '(á, . . . -"".á""ááá""ááá""" á. á.ááá.á. .............-............ .áá.á¥ááá áááá w,, ' 11 tiŽ-ottr.rftit:mif PaterŽ¥ád.elJ.aááá¥Qitintti¥á:perá.. ,1.¥¥:t;eg!)Iamento~..ijááástata/disciplinata Ia pres- rttaiiol1:~¥ e ta:'VOtazione ¥delle'tt#'J~˜rii¥¥del'gŽnŽrŽ;'.ˆppl“˜and:o¥i:td ¥esse, a garanzia del sing6lo1: mmisttorie á¥della áámozione dt'.¥ásfidtiŽfa;¥:< \/¥:>:¥':¥áá .¥,... á. á ¥á:,;....;:. á~á'¥¥¥.¥'' ,.¥¥ , á::~r~!ii~:~r'q~::1:~“l~~~1Ei:r:~i~;:::~i~;~~t~;ri buirle, atteso che., nell'altro ramo del Parlamento, il gruppo patlamerit~re Che esptŽssfone delia mŽ4lŽsiiria. furia '“)olitiŽa'hltááá;;:_... iissti'Xstsso w 'presentato una mozione.: tf sfiduŽfˆ'á¥neftil:> .:PbrchŽsftratfa di un istitut˜he indde sui 'p˜ten ;di¥ttn :altro '˜rgan6 eost“tuzi6naie, bldubhio nel. regolamenti patlam'Žntˆ:ii noti: pl)ss˜n. ordinamento costitUzionale. La -Corte ha ritenuto che ádallo specifico conferimento con norma costitutiohaJ.e di -determinate atfribuziohi noi1 pu˜ non conseguire il riconoscimento ¥di uno status -uhico trˆ tutti ái mihistri -che lo iegittima ad essere parte nei giudizi per conflitto di attribuzione nei quali si discuta, appunto, della titolaritˆ di quelle funziohi, della loro estensione e delle eventuali menomaziohi all'esercizio di 'esse. Ma ia qualificazione costituzionale della titolaritˆ delle funziohi hon¥esclude; anzi comporta necessariamente, che lo stesso Ministro debba essere riconosciuto come l'organo politicamente responsabile li quanto attiene all'orgahizzazionŽ della giustizia e al suo fufu:ionamŽnto (sentenze 168 del 1963 e 142 del 1973). Quindi, proprio l'attribuzione áal Ministro guardasigilli con normˆ costituzionale di funziohi, tipiche e proprie, lungi dal rendere l'esercizio di áqueste esente dal controllo parlamentare, legittima seminai ancor pi il controllo specifico sulla. attivitˆ del singolo ministro. Ma se incontestabile che il Ministro di grazia e giustizia possaá-essere chiamato a rispondere in Parlamento del tome abbia ritenuto -ádi esercitare le sue funzioni, deve ritenersi altrettanto incontestabile, e anche su questo la Corte ha avuto occasioneᥠdi pronunciarsi, non sol˜ che il Ministro possa portare le sue scelte all'esame del Consiglio dei -Ministri" -ma anche che¥ esse, alla pari di ogni altra questione di competenza di altri mihistri, possano essere rimesse dal Presidente del Consiglio¥. dei Ministri alle decisioni del Chsiglio 'dei -Ministri (sentenze 7 del 1975 e¥ 379 del 1992). Infatti, seppure invstito di funzkmi proprie, il Ministro di grazia e giustizia pur sempre componente dell'organo-Governo e non pu˜ ¥pertanto agire se non in conformitˆ con¥ l'indirizzo politico governativo e in aderenza 8.1 programma governativo. Da sempre i programmi del G6verno presentati per l'approvazione al Par lamento contengono anche le linee dell'attivitˆ che l'Esecutivo intende svolgere nel settore dell'orgahizzazione deiá servizi della gistiZia. Si giˆ sopra ricordato, poi, come in passato á(1980) si sia avuto un caso nel quale il Governo rivendic˜ che l'azione del Ministro non solo non era in 11 PARTB I; SliZi Ii :GIURISPRUDBNZA COSTITUZIONALE A disegnare. il modello di rapporti sopra indicato concorrono anche le fontL-integra:tiv:e .del: testo costituzionale. A questo proposito non vengono qui.áin. considerazione átanto. le convenzioni parlamentari, che il dco:rrente . definisce _figure non .consolidate, quanto piuttosto i regolamenti parlamentari e le-. prassiáá applicative, ..che;:¥ nel caso in esame, rapp: r~entano Tinveramerito storico. di'principi contenuti nello schema definito dagU arf:t¥ 9Z, 94 ááeá.¥ 95 ¥ della Costituzione. In. tal s.enso-,: -e ˆlJine¥ di assi-curare_ alla sfiducia. individuale le stesse garanzie' obiettivo da perseguire nel settore e, dall'altro, che il Governo ha pienamente convenuto sull'opportunitˆ di dare specifici indirmi per l'esercizio concreto delle funzioni del Ministro guardasigilli; Comeáásopra si accennato; infatti; il Senato il 31 maggio ha approvato una m˜zione di indirizzo-impegnando il Governo a che in materia ispettiva l'eserciZio dei poteri autonomamente spettanti al Ministro di grazia e giustizia fosse sempre ispirato agli indirizzi generali del Governo in materia di equiliá brato rapporto tra i poteri dello Stato.: La mozione stata accettata dal Governo nella sua collegialitˆ e senza opposiiione da parte dello stesso Ministro guardasigilli. Il che significa che il Governo e lo stesso Ministro della giustizia hanno, senza obiezione alcuna, riconosciuto che il Senato ha il potere di dettare indirizzi in materia e hanno altresi rk:on˜sciuto che gli indirizzi stessi erano conformi. áa . quelli del Governo.á eá che nessuna diversitˆ di vedute sussisteva al riguardoá con ilSenato áe all'interno stessoá: del Governo. Va anche osservato che¥le.e a definire la posizione degli or'gani costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la . ripetizione' costante diá comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, n:ella forma: di vere e proprie consuetudini costituzionali. Sotto altro profilo, il ricorrente, dopo aver negato che, nei suoi comportamenti, 'possano ravvisarsi gli estremi di una responsabilitˆ sia politica che di qt.Ialsiasi altro tipo, lamenta che si sia fatto un Ullo dello. strumento della sfiducia individuale in vista di un fine diverso da quello proprio diá. tale mezzo, con lo scopo-di censurare iniziative Dalla. , costituzionalitˆ. delle attribuzioni deriva bens“.; come si detto, la loro intrasferibilitˆ ad altri soggetti con legge ordinaria, ma dalla loro intrinseca natura di ordinaria attivitˆ politico-amministrativa non pu˜ derivare anche una insindacabilitˆ . chf:l sarebbe contratj.a al nostro ordinamento costituzionale fondato sul . sistema parlamentai;e. Anzi, a ben vedere,.. la permanenza del Minisátro di grazia e giustizia e l'affermazione di sue specifiche competenze in tema di giustizia sono, appunto, la riaffermazione della primazia del Parlamento nel nostro ordinamento, quale diretta espressione , della sovranitˆ popolare. Il Consiglio superiore della magistratura infatti, per 1a s:ua collocazj.one all'esterno dell'esecutivo; sottratto al diretto controllo ,del Parlamento e, pertanto, se in via di interpretazione o con norme ordinane fosi;e stata attnbuita al áConsiglio anche la competenza dell'organizzazione delle stni.tture serventi della giustizia, tutto il. settore giustizia sarebbe : stato escluso dal controllo parlamentare, paradossalmente anche per quanto attiene alle spese. Dai. lavori preparatori si ricava che proprio queste furono le preoccupaziol'li che indussero a formulare la norma che poiá diventata l'art. 110. Iltesto votato in assemblea .conteneva la precisazione, riferita al Ministro di grazia e giustizia, Ç che ne. risponde al Parlamento È, precisazione poi tolta in sede di coordinamento non certo per stravolgere il significato della norma, ma solo perchŽ ntenuta superflua e giˆ compresa nella posizione costituzionale di responsaqilitˆ politica del Ministro. Anche per la competenza in tema di azione disciplinare si ripete una situazione analoga. La competenza ministeriale diversa da quella che compete rispetto agli ordinari pubblici dipi::ndenti percM ~a ministro e magistrati non c' quel rapporto di supremazia speciale che a.fondamento del potere disciplinare, . ma non diversa nei contenuti. AnChe qui, insomma, l'affermazione della attribuzione con norma costituzionale deriva dalla circostanza Che, altrimenti, in base ai principi generali, il potere non avrebbe potuto collocarsi in capo al ministro, ma non perchŽ oggettivamente la sua azione sia diversa da tutte le altre in tema di disciplina. Il potere di promuovere l'azione disciplinare e il connesso potere strumentale di eseguire ispezioni attribuiti al Ministro non sono, in definitiva, che l'altro aspetto della responsabilitˆ attribuitagli per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, in attuazione del fondamentale principio democratico I Ij !i 1r ! I I I PARTE I, SBZ, I, GIURISPRVDBNZA COSTITUZIONALE 13 rientranti nellffunbito delleá¥. competenze¥á amministrative:-¥ del Guardaá sigilli. Lˆ Ûorte osserva che la sfiducia .:...;. quali che ne possano essere le varianti;: di atto indirizzato al Governo c:MiŽrb' al s“rigolo ministro .__ comporta un gltidiZi6 soltanto poHtico; á e;á in áogrii caso1 clie faá. doglianza con la quale n ricorrente deduce cheáá si sarebbe fatt6 ricorso all'istituto della mozione dksfiducia “n vista di un ristiltat˜ improprio .;,... ind.ipendenteri: J.ente dal fondamento o ri:J.Žno delle ipotesi avanzate iri ordine a'.i motivi ispiratori della mozione stessa .....:.. siriSolve iri 'Uria prospettazfone di per sŽ fu.ammissibile,ááperchŽ presuppone ála filndaabilitˆ nelle fagfoni e nel.fine dell'.ini:i“at“va assunta dal Senato, L'atto oggetto á del ricorso contiene¥ valutazioni del Senato Žhe, á. ptoprihá perchŽ: Žsprssione della politicitˆ ádei gitidiZi a quesf'ultiino spettanti; s:i sottraggono,á iri questa sede, a qualsiasi controllo attinente al profifo teleologko/NŽl caso della mozione di sfiducia, si tratta di un atto che va annoverato fra gli sttti¥ della strŽa . correlaziqne tiˆ responsabilitˆ: e potere. Il Ministro rl~ponde dell'Ol'gamzzˆzibne e del furizionrunenfo deFsŽtVizi della ¥giti:stb:fa(hdtj Pu˜ non essergli dˆto consegU:entemehte á.il potere di accertare e di far poi¥.¥ verifitarŽ; neimodi di legge; Se le eventuali disfunzioni siano da far risalire non alle carenze della sua attivitˆ di predisposizione dei mezzi, ma a carei:ize ¥ di altri . .áMa< proprio perchŽ aspetto ilisparabile dall'atthiitˆ di organiZzai:ione dei servizi, ádeiquali.¥il Ministro¥ riSporide al P::itla:inento, anche . l'attivitˆ di promC>zione dell~azionŽ disciplinare non pu˜ essere $attratta al controllo .ili sede parlamentare, in quanto attivitˆ diretta alla stessa 'firi,hlitˆ di quella dell'organiz" zaZionŽ: dei servizi. .á. . . ... á á Confei:.tna di ci˜ si ha nell'espressione stess~f usata dal legislatore costituzionale che ha attribuito al Ministro Ç la facoltˆ È di promuovere l'azfone disciplinare; á á á QellO cos“á attribuitogli ¥ innegab“hhente un potere discrezioria:1e; come discrezionale; aádifferenza dell'azione ápŽn:ale, ogm azione diSctPlinare; Noná fondato: quantcf affennaá.án ffoorrerite al riguardo; sostene:ridb che egli abbiˆ' in materia:. solo la cosiddetta. discrezionalitˆ Çtecmca È; cfoá.fa .mera valutazione degli. estrei:ni che integrano la. fattispecie concreta della infrazione disciplinare..á á ' Il carattere .squisitamente .politico di questa. discrezionalitˆ, del resto, come ha ticordato'alla Camera il 26 ottobre 1995.il Presidente del Consiglio dei Ministri, .ástato. espressamente affermato dallo stesso ricorrente, in. veste di Ministro della:. Giustizia,. nella relazione introduttiva al disegna di. legge stilla responsaá bilitˆ ádisciplinare dei magiStra:ti da lui áelaborato e presentato~ ' Proprio la differenza fondamentale tra la norma incriminatrice penale, che descrive.in dettaglio .l'atto. punito, e la ánonna disciplinare,. che .invece. ordinariamente delinea solo in modo del tutto generico il genere della condotta vietata o solo le sue collSeguenze (il magistrato ' áincolpato se manchi asuoi, doveri, se si renda immeritevole di fiducia e considerazione, áse.comprometta.il .prestigio dell'ordine giudiziario) rende evidente . che . al Ministro ¥ concesso un ampio spazio di valutazione .delle condizioni di tempo, di luogo e stille1ámodalitˆ e le cause stesse della condotta. Ptoprio perchŽ la competenza trova il suo fondamento nell'adempimento del dovere delá Ministro di assiq.irare il funzionamento dell'amministrazione della RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO menti funzionali al. ruolo proprio delle Camere di verificare la consonanza con il Governo rispetto all'indirizzo politico, il cui svolgimento spetta a quest'ultimo; ruolo che muove dall'approvazione del programma governativo e che, attraverso successive specificazioni, integrazioni ed anche modlfiche degli orientamenti dettati, si traduce in un apprezzamento continuo e costante dell'attivitˆ svolta. Per motivi. analoghi sono da disattendere le censure con le quali il ricorrente sostiene che l'iniziativa del Senato avrebbe il fine di dettare regole di buona amministrazione utilizzando un mezzo assolutamente non preordinato dal Costituente a tale scopo. Peraltro, poichŽ il ricorrente stesso si dˆ carico di precisare di agire in chiave di vindicatio potestatis Çin ... relazione ai poteri specifici che costituzionalmente gli competono È, sembra opportuno chiarire che la previsione in Costituá zione delle funzioni del Ministro di grazia e giustizia, specie. per quanto attiene all'art. 110 e ai poteri di. organizzazione ivi contemplaH, fu intro giustizia, il Ministro non compirebbe il suo dovere, ma lo violerebbe gravemente se, ad esempio, dinanzi a. ritardi da parte dei magistrati nel compimento degli atti del loro ufficio, non valutasse se e quanto di tali ritardi sia da attribuire a colpevole inerzia o, invece, alla mancata predisposizione degli indispensabili servizi. á j In conclusione, la natura stessa dell'azione disciplinare, che non dissimile da ogni altra, se non per la garanzia di imparzialitˆ del giudice del giudizio disciplinare, e la funzione e la finalitˆ della competenza assegnata in materia al Ministro di grazia e giustizia convincono che di questa attivitˆ amministra I tiva egli tenuto a rispondere dinanzi al Parlamento e, correlativamente, che ogni Camera pu˜, quindi, esprimere al riguardo, senza alcun limite, le sue valutazioni. á I Pertanto, anche se la mozione di sfiducia fosse stata motivata -il che si visto non -con esclusivo riferim.ento al comportamento del Ministro fi~ nalizzato all'esercizio del suo potere di promozione dell'azione disciplinare, non I per questo si sarebbe potuto fondatamente sostenere l'illegittimitˆ del potere esercitato dal Senato e la correlativa menomazione di quello: del Ministro. I 10. -Il ricorrente sostiene, infine, che la menomazione deriverebbe dalla ~ circostanza che il Senato avrebbe dato per accertato una divergenza tra attivitˆ del Ministro e indirizzi governativi in materia ispettiva che non stata invece affatto verificata. Secondo la prospettazione del ricorrente, in altri termini, la mozione di sfiducia e la sua approvazione si sarebbero fondate sul mero sospetto e sulla indimostrata supposizione che l'attivitˆ ministeriale si fosse svolta in modi non corretti o non rispondenti alle finalitˆ specifiche di essa e della politica generale del Governo. Sul punto, pur essendo consapevole che l'esposizione dei motivi a sostegno delle forme e dei contenuti dell'attivitˆ di controllo esercitata dal Senato sarˆ efficacemente svolta dalla difesa dello stesso organo costituzionale, qui si ritiene opportuno osservare che appare, comunque, incontestabile che le censure che sono a fondamento del áconflitto tra i poteri non possono mai finire per invadere la sfera di valutazioni riservata all'organo che ha emanato l'atto o tenuto il comportamento ritenuto lesivo. Nel conflitto da menomazione, in altri termini, ben noto che il titolare dell'attribuzione difesa pu˜ contestare, in radice, la sussistenza stessa dell'altr0 PARIB I; SJlZ; I,á Git.11U$PRlJl>BNU .COSTI'fUZIONALB dotta, .,a, suo: tempo, essnzialmente con l'intento, nel . momento in cui si prevedeva l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, di 4efiaj:re i:tncbe le competenze del Ministro della gj.stizia. . . ,¤e, AArtanto, la ratiq delle di$pQsizioni costitw;ionali in parola dL 4,elimitare il ca:i:npo ...
  • del Ministro rispetto a quello ~i~etv~V> a1 Co..5iglio !)tJ.periore. deQ~ magistratura, il sindacato del 'adamento, :ntj confrontL4egli atti 4etGuardasigilli; identico a quello che si e$ercita nei confronti di qualsiasi componente del Governo, salva Ja particolare garanzia c;he circonda le relative competenze che, cl,i~ce.c!~c:lo q.in~ttamente cl.a.U,a .. CQs~~tuzi0ne, .non .potrebberoá .essere caá g.~ate con una, legge. orcliJ;J.aria. , Jl c0.t:roll9 del Poadmnento, propri.o perchŽ Politico, non incontra dunquejil,lliti, investendo l'esercizio c:ljtutteJe competenze del ministro, onside;rat> che.á lo ¥ s.tesso. , aqáá un tempo, organo politico. e vertice del dicastero, e che il suo compito quello di raccordare l'ambito delle Poter~ (it6.PiJ$sô);. .Pu˜. contestareTestensione¥di tafo potere .<, tanto Ile. miesfa l'esistnza, o Ja estensione ole modalitˆ di es.ere:izio le:(Yaítro J?Oterf\ pur sejupre conflitto di legittimitˆ enon pu˜ assolUtamŽnte #~arda.re. ilá n;ierito. áNon pu˜ á ?.nsomma investire, . áa . pena, di comá pfo:i:e una ii:iuomˆzfon~ opposta a quella contelltata, le ragioni per le quali l'aJtrO p˜teri;i. Sia.á sfato esercitato ..Esula pertanto . cei:tamute dail'oggetto del conflitfo . la . contestazione mossa . dal.á riCorrente rigtiardo alla fondatezza della yall.ltazione espresf“a dal. Senato con. l'approvazioneá della mozioue. Se davvero l'attivitˆ ¥¥ ~volta.á gat Ministro ¥ divergaá dagli indirizzi. governativi e dalla finalitˆ della ompetenza ˆlui,. attribw~a.. se davvero il comportamento P comporta l'automatic<> effetto della . decadl;\:&;a dalla carica, ma comporta solo l'obbligo delle dimissioni. Nella specie, le dimissioni non sono state presentate e in tale situazione non sarebbe ipotizzabile un atto di revoca dell'incarico. L'atto di revocai comunq.e, non sarebbe intervenuto, ma sarebbe stato disposto solo il conferimento ad altri, ad interim, delle funzioni di Ministro di grazia e giustizia, La conseguenza sarebbe che .il ricorrente, spogliato delle funzioni di Ministro di grazia e giustizia, sarebbe tuttavia pur sempre rimasto Ministro e la menomazione subita sarebbe, per l'appunto, tale privazione delle funzioni, Illustrando sopra l'eccezione ádi inammissibilitˆ. del ricorso, si giˆ osser vato quanto si dimostri assurda la tesi di un Ministro. cui a suo tempo sia 16 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO scelte politiche con i tempi e i modi di attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione~ A mutare una siffatta conclusione non possono valere le osservazioni del 'ricorrente, secondo le quali l'intervento parlamentare trove rebbe ostacolo nell'incidenza sulla sfera di funzioni tipicamente amministrative, giacchŽ non v' incompatibilitˆ fra naturaá amministrativa delle funzioni e controllo del Parlamento, nella prospettiva propria di quest'ultimo;á NŽ pu˜ valere l'ulteriore considerazione del ricorrente secondo cui tin'eventu1;tle incompatibilitˆ tta l'indirizz˜ del Governo e l'azione del singolo ministro avrebbe dovuto trovare soluzione nell'ambito del Consiglio dei ministri; attraverso iniziative del Presidente. Ed invero, anche se detta via appare in astratto coerente con i poteri e le responsabilitˆ del Presidente del Consiglio di ministri, quale garante dell'Unitˆ cli stato conferito solo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia, al quale tale incarico sia tolto e che, senza il conferimento di alctin altro incarico, resti tuttavia Ministm: E crediamo di avŽr giˆ dimostrato, attraverso resatlle della premessa del decreto presidenziale, come la pronuncia di sfiducia sia stata ritenuta ablativa ¥ della condizione Çessenziale e indefettibile È ádella perma; nenza nella carica di Ministro e come, pertanto, non sia configurabileá ora la permanza del ticdrrente in uria mai conferitagli altra carica di Ministro; Ma conviene seguire lo stesso ordine dato dal ricorrente alle ásue argomentazfoni. á I Egli sostiene, in primo luogo, cheá.á la pronuncia di sfiducia non comporta l'automatico effetto della decadenza dalla carica, nŽ per il singoloá Ministro,á nŽ per l'intero Governo. Secondo il dettato della Costituzione l'approvazione della moziOne di sfiducia obbliga il Governo alle dimissioni. Sull'obbligo delle dimissioni á del Governo e, in caso di sfiducia individuale, per il Ministro, non c' contestazione: á la conclusione che unanimemente la dottrina ha tratto e trae a contrariis. dalla formula negativa adottata dall'art. 95, quando precisa I che il voto contrario su una proposta del Governo Ç non È importa obbligo di dimissioni. Inserito in un testo he parla esclusivamente di fiducia, il significato diviene chiarissimo: il voto contrario su una qualunque proposta del Governo, no; ma il voto negativo sulla mozione di¥ fiducia o áil voto positivo sulla mozione di sfiducia, certamente invece comporta l'obbligoá delle dimissioni. Ci˜ che va contestato della tesi del ricorrente che le dimissioni, pur quando siano costituzionalmente obbligatorie, restino un atto spontaneo e una autonoma manifestazione di volontˆ: da parte dell'organo 'sfiduciato'. Laddove imposte dalla Costituzione, infatti, le dimissiŽ>ni cessano di á essereá un atto spontaneo e divengono certamente un atto dovuto; esse hanno perci˜ ben poco in comune con le ordinarie dimissioni volontarie, frutto -queste s“ -di una autonoma valutmione della situazione e della opportunitˆ di lasciare l'incarico ricoperto. Pertanto, la mancata immediata presentazione delle dimissioni da parte del soggetto obbligato o, quanto meno, una sua persistenza in tale comportaá mento certamente lo esporrebbe alle conseguenze in sede penale per attentato o turbamento dell'esercizio delle attribuzioni del Presidente della Repubblica e del Governo, cos“ come, d'altro lato; la mancata reazione all'illecito comportamento finirebbe per esporre addirittura il Presidente della Repubblica e il 17 PARm I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE indirizzo del Governo, non questa la sede per indagare sulle ragioni che non hanno consentito, nel caso di specie, una soluzione siffatta, essendo, invece, compito della Corte accertare solo se il potere di coná trollo del Parlamento . sia stato legittimamente esercitato, nel rispetto dei limiti derivanti dalle competenze spettanti ad altri poteri dello Stato. Restano da esaminare, a questo punto, le doglianze che riguardano in modo specifico il . provvedimento assunto dal Presidente della Repubblica, nel conferire al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di quest'ultimo, l'incarico ad interim di Ministro di grazia e giustizia. Il provvedimento viene censurato sotto un duplice profilo: sia perchŽ adottato senza nulla disporre riguardo al Ministro in carica e senza decretarne esplicitamente la revoca, sia perchŽ le dimissioni, ancorchŽ obbligatorie per effetto della pronuncia di sfiducia, costituirebbero -ad avviso del ricorrente -pur sempre un atto spontaneo ed una autonoma manifestazione di volontˆ da parte del titolare dell'organo. Presidente del Consiglio dei ministri a commettere una gravissima violazione della Costituzione, quand'anche non addirittura un attentato contro la Costiá tuzione, per mutamentoá della forma di Governo. La dottrina costituzionale ha approfondito il tema della revoca del Gabinetto o del Ministro, ma mentre in maggioranza tende a non riconoscere la possibilitˆ di una revoca per cosi dire ad nutum del Ministro, quando e sol perchŽ insorgano divergenze con il Presidente del Consiglio dei ministri, ammette invece che possa presentarsi la necessitˆ di un intervento del Presidente della Repubblica quando il Governo non si sia presentato al Parlamento per la fiducia, non abbia ottenuto la fiducia o sia stato colpito da una mozione di sfiducia e tuttavia non adempia all'obbligo costituzionale di rassegnare immediatamente le dimissioni. Altrettanta necessitˆ di un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri (sotto forma di proposta al Presidente della Repubblica), stato studiato e ammesso nel caso di mancata presentazione delle dimissioni da parte del Ministro colpito da mozione di sfiducia individuale. Secondo il disegno costituzionale la cessazione dalla carica si ha con la presentazione delle dimissioni e con l'accettazione di esse, ma, in difetto dell'adempimento di tale obbligo, non concepibile che l'ordinamento resti inerte, lasciando che si cdnsumi e venga portato fino alle estreme conseguenze quello che certamente un attentato alla Costituzione, in quanto comportamento á diretto a mutare e Costituzione e forma di Governo, portando questo fuori dal sistema parlamentare. Prima della novella costituzionale del 1989 in tema di reati ministeriali, parte della dottrina vedeva nell'intervento della Corte costituzionale e nel suo potere di sospensione un mezzo idoneo a riportare la situazione entro la legalitˆ costituzionale. Ma dopo l'attribuzione della cognizione dei reati miniá steriali all'autoritˆ giudiziaria ordinaria, priva di poteri sospensivi nei confronti dell'autoritˆ amministrativa e tanto pi di quella politica, ancor pi evidente e innegabile che competa al Presidente della Repubblica, nel caso di Ministro singolo su proposta del Presidente del Consiglio, di adottare i provvedimenti necessari, in sostituzione di quelli illegittimamente omessi, che ristabiliscano la legalitˆ. La dottrina ha parlato a tale proposito di potere di revoca; ma l'espresá sione appare equivoca, atteso che nel nostro ordinamento la revoca prevaá a RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 18 Anche queste doglianze non sono fondate. Muovendo dal secondo profilo che, per la sua portata di princ1p10, precede, dal punto di vista logico, l'altro, la Corte rammenta che, per pacifica e comune opinione in materia, la fiducia del Parlamento il presupposto indefettibile per la permanenza in carica del Governo e dei ministri, sicchŽ, quando essa viene meno, le dimissioni si configurano come atto dovuto in base ad una regola fondamentale del regime parlamentare. In questo senso, l'obbligo di dimissioni del Governo, in caso di sfiducia, ancorchŽ non espressamente previsto, pu˜ farsi discendere -oltre che dal principio sancito nel primo comma dell'art. 94 -dall'argomento desumibile a contrario dal quarto comma di tale disposizione, secondo la quale Çil voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni È. Se la fiducia vale a creare il raccordo politico tra Parlamento e Governo, la lentemente legata non a sopravvenuti motivi di illegittimitˆ ma ad una nuova valutazione dell'opportunitˆ di quel determinato assetto. Si potrebbe forse pi correttamente parlare di rimozione dell'atto, che esprime, appunto, il provvedimento che toglie efficacia al precedente per sopravvenuta illegittimitˆ. Non manca in dottrina chi sostiene che correttamente il Presidente della Repubblica, accertata la mancanza della condicio sine qua non perchŽ un Gabinetto o un singolo Ministro possa costituzionalmente svolgere le sue funzioni, perchŽ non stata chiesta o non stataá ottenuta la fiducia o stata pronuciata la sfiducia e non siano sopravvenute Ie dovute dimissioni, possa pur tuttavia procedere alla sostituzione, trattando il Gabinetto o il Ministro come dimissionari. Si afferma che in tali casi si verifica una ipotesi di esercizio del potere di controllo sostitutivo, obbligatorio per il Presidente della Repubblica, atteso che, altrimenti, potrebbe esporsi a concorrere nell'attentato alla Costituzione. Nella specie appunto accaduto che con il decreto contestato dal ricorrente si preso atto dell'intervenuta approvazione da parte del Senato della mozione di sfiducia e, in difetto di immediata presentazione delle dimissioni del Ministro, si proceduto nel solo modo possibile per ristabilire l'ordinamento costituzionale violato, considerando come realmente avvenute quelle dimissioni che costituivano, in realtˆ, un adempimento dovuto non evitabile e venendo nella sostanza a rimuovere l'atto di nomina a Ministro del dott. Mancuso, lo si sostituito nel relativo incarico ministeriale. Pertanto, la tesi del ricorrente che, in difetto di dimissioni, non sarebbe ipotizzabile un atto di revoca del Ministro e che, comunque, nella specie tale atto di revoca non sarebbe intervenuto, da respingere totalmente, perchŽ del tutto priva di fondamento, in quanto, come si visto, il provvedimento contestato fa constare e certifica in modo formale e inequivocabile che con la sfiducia parlamentare venuta meno la condizione essenziale e indefettibile della permanenza del Ministro nell'incarico conferitogli col precedente provvedimento di nomina e conseguentemente, essendo mancate le dimissioni cui la mozione di sfiducia lo impegnava, provvede alla nomina del nuovo ministro. Il decreto contiene, dunque, proprio quel provvedimento di accertamento che divenuta contro legge la permanenza nell'incarico e quel conseguente provvedimento di sostituzione nell'incarico che il ricorrente nega che sussistano. PARTE I, SilZ. áI, GlURISPRuDENZAá COSTI11'UZlONALE volontarietˆ á¥delle dimissioni, dopo un vot˜ di sfiducia; non significa, contrariamente . a quanto sembra ritenere. “lá.ricorrente,.á libertˆ. di valutazione in ordine al se ed al quando¥ PoicfiŽ>fa 'revoca delfa fidU:eia esaurisce i subi effetti nell'amb“to del rapporto Parlament&G˜verno, :fua n<>n comporta la caducˆzfone del~ Pattci di noriiina; ¥ Ja á presentazforie . delle ditn“ssforii il norinale tramite per consentire al regolartriente nominˆto pc>ssˆ legittimamente continuare a svolgere le sue .funzioni. E, dunque, allorchŽ, per rlstab“lire la legittimitˆ costituzi˜nale;l:I Ministi'o .obbligato alle dimissioni venga sostituito nella carica rivestita, senza che contestualmente gli vetigˆrt˜ conferite altre¥¥e diverse fun'Zfoni, egli evidente:m.entecessa:.:da tutteá le funzioni mimstetiali. á.Neppure tale Žessazione áda>ogniá furizionefuinisteriˆi.e¥ pu˜ essereá considerata come illegittima invasione¥ della sfera -diá attribuzioniá conferita al Ministro di grazia e giustizia ¥ sia dall'art/ 95 Sia:, e soprattutto, dagli articoli á 107 e 110 della Costituzione; Come si ' fu.fatti giˆ esposto illustrando' le questioni attinenti alla iriam¥ m“ssibilitˆ ádel conflitto, potrebbe. ˆ.versi trii.a menomazione ádi questeá attribuzfoni ad¥ opera del decreto 19' ottobre 1995, s˜lo se questo avesse avuto o potesse avere una qualche incidenza sulle attribuzioni stesse. Al contrario, tˆle provvedimento non tocca minimamente le attribuzioni del Ministro di gra:iia e giustizia ma realizza ed esaurisce i suoi effetti in termini purament soggettivi: - 20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO nistro della giustizia, si posto in essere un procedimento complesso, nell'ambito del quale intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'atto di iniziativa reggiamento personale quando il fattc:V sia stato Žomm. esso essendo Ostretti. di:Ula .¥¥ rtŽcssitˆ di .¥ si:dvar il. c-Oriiuge da.á Un gravei:rtevi:ta.bile 'rioctim:entd nŽllalibertˆ o rtell'oriore. Ineffetti, l'art. áá384; pdmo c:omma,áá¥>(ielá. 6dfoe<á¥petia.Ie i qall il favoregg:iamerifo prs0na.ltii di cui aU'art>378 del mŽdesimo ácodice; qua.ndtF'ess1¥¥ siano>stat“> commessi, nelleá ct:fo.d:iorti sopraá dette i necessitˆ/a. favore di un (( pfossí1:110 congiUrit˜ Èe questa nbzione determinata in gfietale; a“fini ádella.á legge penale, á¥dall'art.á 307, á q'uarto comm:a., del eodfoe ¥ penale; con una defi:hizi˜ne che include á il coniuge ma esclude il convivente. Da questa mancata ec;_Uiparazione del conV:ivente<ááal . coniuge; laá questiorie diá¥á legittimitˆ. tosdtmiortale del.áácomb- inato: disposto .. ¥deglLarticoliá 384i 378 e 307, áquarto comrna; del codice penale, per violazfone¥degli:¥atticoli¥3;.¥¥piirno comfua;áá:c:V29> della Costi ¥tlizione:. ¥á. á¥áááá ;¥. áLa sollevata ¥ questfofie non pu˜ essere acoolta áin rfferirnhto ad alcuno¥ dei ;parametri invocati, per 1 Žoncorrenti motivi dl ilifondatŽZza e di inammissibilitˆ . espostiá. qtii; dhseguito . ...¥.¥ ,.á2-.:á¥.,...¥ Per quanto.attiene i:la censuraásollevata .iná::áriferimehto all'art. 29 della Coi;tituzione, ¥a ragione rord“nartza .¥del Tribunale¥ rimettente sottolinea:: ála¥ n˜tevole diffusione dellaá convivenza.ádi fatto,..¥quale¥¥ .rapporto .tra¥uomoi>~>donna orinai. entrato¥ nell'uso e coinuneniente¥ accettato, accanto a quello fondato sul '.\tinc˜lo. coniugale. Ma questa trasformaZione della cosclenza e dei costumi socia.li/ cui la ¥ giurisprudenza di questa Corte¥ non . indifferente, non autorizZa pra.ltro la perdita dei contorni l'~!:litcL 11or.rnativo on . l'est1msin~ve11te deUa ~~i~e~~'~W~t~~~..1J!¥ct~\1~bl~:=t~11i;/rJ~lrtm~Jf!h1~iáW1~~:rat~~fo~~ della autoritˆ ctd rendeá ta propria deposizione, con interferenze reciproche tra ,norme prqcessuali e, sostanziaji; rispetto alá .quale AAora pi ne¨SS;.'io si ~ppaj(esa á lU}. “nterve:i:ito . clriai:.:iatore .a Jiv<:Jllo. le~sll;l.tjvo. . La ()qrt~. S<)tfoliriea inP!rettafuerite á tale.. esigenza deduŽendci.. á. di riori potereá. 64tt:art:t D.el mento perehŽ fa questione tovevi ssere p˜sta comeá Žtisciirrliriaforiaáh˜n fra soggetti distinti (coniuge e Convivente) .ma per il medesimo soggetto áa. seconda dell'au:t;oritˆ rievent(} le . ~arazioili. á. . . ¥ ¥á.. L'obiezione, che rimanda ad Ul1. p:r:oss.~mo intervent9, sembra a chi scrive rivolta a porre in risalto la problemˆtica, ¥ per 1a rlcetŽa ádi una soluzfone pi convincente di quella prescelta dal. nuovo codiceá di procedura penafo; ove il riferime!ltO ad Ul1a convivenza limitata nel tempo (e quindi anche minima, occasionale, se non di comodo), sembra Ul1 ctiterio. iroppo vago per giustUicare l'astŽnsione dall'obbligo di testimoniare. á á á á á á G.P.P. áRASSEGNA AVVOCATJ:Tl?A DELLO STATO caratteristici delle due figure in una visione unificante come quella che risulta dalla radicale ed eccessiva affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe oggettivamente connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal rapporto matrimoniale e dunque le due situazioni in nulla differirebbero, se non per il dato estrinseco della sanzione formale del vincolo. Questa Corte, al contrario, in diverse decisioni il cui orientamento non pu˜ che essere qui confermato (sentenze nn. 310 del 1989, 423 e 404 del 1988 e 45 del 1980), ha posto in luce la netta diversitˆ della convivenza di fatto, Ç fondata sull'affectio quotidiana -liberamente e in ogni istante revocabile -di ciascuna delle parti È rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da Ç stabilitˆ e certezza e dalla reciprocitˆ e corrispettivitˆ di diritti e doveri ... che nascono soltanto dal matrimonio È. Ma ci˜ che nel giudizio di legittimitˆ costituzionale pi conta che la Costituzione stessa ha dato delle due situazioni una valutazione differenziatrice. Tale valutazione esclude l'ammissibilitˆ, secondo un punto di vista giuridico-costituzionale, di affermazioni omologanti, del tipo di quella sopra riferita. Questa Corte, nella sentenza n. 237 del 1986 -che costituii> ce precedente specifico per la decisione della questione in esame -, riconosciuta la rilevanza costituzionale del Çconsolidato rapportoÈ di convivenza, ancorchŽ rapporto di fatto, lo ha tuttavia distinto dal rapporto coniugale, secondo quanto impongono il dettato della Costituzione e gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori. Conseguentemente, ha ricondotto il primo all'ambito della protezione, offerta dall'art. 2, dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il secondo a quello dell'art. .29 della Costituzione. Tenendo distinta l'una dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignitˆ; si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata e non si innesca alcuna impropria Ç rincorsa È verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto ási pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale -fermi in ogni caso i doveri e i diritti che ne derivano' verso i figli ei terzi -tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettivitˆ individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cio come stabile istituzione sov.raindividuale. Questa valutazione costituzionale del rapporto di convivenza rispetto al vincolo coniugale non pu˜ essere contraddetta da opposte visioni dell'interprete. I punti di vista di principio assunti dalla Costituzione valgono innanzitutto come criteri vincolanti di comprensione e classifi- I I PAJ!.'.l'I:! Ii SEZ. I:, GIURismtUDl!NZA COSTITUZIONALI! cazione; ¥e quindi . di. assimilazione 'eh differenziazione dei 'fatti sociali giuridicam,ente rilevanti. La ptetesa equiparazione della convivenza di fatto al tappotto di coniugio/nelá segno;della ricoilduzione di tutte e¥ due le ¥situazioni sotto á á fa l“ledshlla protezione dell'art; 29 della Costituzione, risulta cos“ in f˜'rit(tata> / ááá . . .. } >j'.: > ¥ ¥áLa distinta considerazione costituzionale .. á. della convi'Venza e del.¥ I'ˆpportQ: coniugale; come .talk non esclude affatto;á. tuttavia, áála áácomá parabiHtˆ: d!ilUe. discipline .riguardanti aspetti ..particolari dell'Una e del- 1'.altr(): che POSSIUlO presentare. anruogie, ai¥ fini del . controllo ., di¥¥ ragionevolezza< a¥ánorma delfinvocato art. l>della ..Costituzione{á. un¥ controllo, giˆ in passato esercitato numerose volte< dalla Cotte costituzionale; il quale, sŽml;ii.. lntacŽate l'essenziale diversitˆ delle due sitatiOni, ha tut .tavfa; condotto . .ti;\~ta li viaggio) secondo le quali¥. il direttore deJ.. l'Azienda. trasporti consorziali,ATC di Bologna . ..,.._ azienda speciale. che gestisce il servizio di trasporto nello svolgimento. deLquale sL avuta l'infrazione dell'utente, consistente nell'utilizzo del servizio di trasporto .p11'\JI:ilic;i ~enza ,valic;lo titolo di viaggio -riceve il relativo rapporto ed el11ette, l'atto .¥ 9he á frr;oga ála,á sa!lzione amministrativa, ái . cui.. Pt()Ventt sono ().evoluti alla ... meˆ.esima azienda .. speiale. .... 2. ....:.. Le tre ordinanze pongono la medesima questione. l relativi giudizi possono essere riuniti, per" essere definiti con un'unica pronil.llcia . . .. 3. -La . difesa della Regione E111ili~:Romagna ecc~pisce preliminarn: iente. l'irrilevanza. di entrarhbe le .¥ questioni . sollevate.á¥.¥dal Pretore di Bologna .. In uná ˆso, nel g1udizio. di opposizione. sarebbe stata accertata I'er;ro1rnitˆ dell'identificazioneá. del trasgressore, do\Tllta all'esibizi˜ne da partedi quest'ultimo di un docuniento diriconosdmento fˆlso. Nell'.altro caso,. data la¥. manca fa comparizione dell'opponente, .. non giustificata. da un legHtimo impedimento, n Prefore no.n avr"'bbe potuto fare altro che ori:V'a!id:areá il pmvvedimento á¥ácontestato, applicando l'art. ¥ 23, quinto coll11lla, ~foôa le$ge n'. 689 del 1981. . .¥.á á . . NŽ' la .pl'i1lla, nŽ fa secori.da eccezione appaiono tuttavia fondate: non á 1a prima, á.perchŽ . non spetta . alla Corte costituzionale, di . fronte. a un'ordinanza che -come nella specie -motiva in ordine alla rilevanza della questfone proposta, entrare. in una valutazione sui fatti cli causa potere debJ>a operare per il.á persegi..mento del pubblico interesse e sia !lOtt0cpost9 a . controlli ..da parte dell'ente. locale territoriale. i.a presenza della figura á del Çresponsabile di es.ercizio È consente alla Corte di considerare un problema di fatto quello degli abusi compiuti nell'ap; plicaziorie delle sanzioni e la destinazione dei loro prdventi alI1ai“enda, che tenuta a perseguire l'obbligo del pareggio del bilancio. Si la!lcia pertanto alle impugnatjve dinanzi ai giudici di merito U compito di tutelare gli utenti contro applicazioni sanzionatorie che, legate ad una logica privatistica, . risultino poco sensibili alle ragioni del pubblico, che usufruisce di un servizio pur sempre a carattere regionale. G.P.P. 28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO che propria del giudice rimettente; non la seconda, poichŽ l'esame della legittimitˆ costituzionale della norma che fonda il potere sanzionatorio amministrativo in questione pregiudiziale alla pronuncia in ordine alla convalida del provvedimento oggetto dell'opposizione, convalida che non potrebbe evidentemente essere disposta per il sol fatto della mancata (ancorchŽ ingiustificata) comparizione dell'opponente se il potere sanzionatorio contestato venisse privato della sua base legale da una decisione di illegittimitˆ costituzionale (ipotesi evidentemente parallela a quella decisa da questa Corte, nella sentenza n. 534 del 1990, ove trattavasi di illegittimitˆ del provvedimento sanzionatorio risultante dalla documentazione allegata all'atto di opposizione, nonchŽ a quella decisa con la sentenza n. 507 del 1995, in cui si ulteriormente ampliato lo spazio valutativo dell'illegittimitˆ dell'atto anteriormente alla convalida per mancata comparizione). 4. -Nel . merito, le questioni sollevate davanti a questa Corte devono essere esaminate alla luce dello sviluppo della legislazione, rispettivamente dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nella materia principale dei trasporti pubblici locali e in quella, che alla prima accede, delle sanzioni amministrative connesse. Per quanto qui di interesse, tale sviluppo quello descritto di seguito. 4.t. -La legge quadro sui trasporti pubblici locali 10 aprile 1981, n. 151, all'art. 1, terzo comma, stabilisce che Çle regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative È loro trasferite, in materia di trasporti pubblici. L'art. 4 della medesima legge prevede le forme di esercizio dei servizi di trasporto e, tra queste, indica le aziende speciali. La figura giuridica delle aziende speciali prevista in generale, come modo di gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, dall'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed delineata dall'art. 23 della medesima legge. L'azienda speciale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalitˆ giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio dell'ente locale di riferimento (comune o provincia). L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal loro statuto e dai regolamenti. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, á il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilitˆ gestionale. Gli amministratori sono nominati e revocati secondo le modalitˆ stabilite dallo statuto. L'attivitˆ dell'azienda informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicitˆ, nonchŽ all'obbligo del pareggio di bilancio, obiettivo da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'ente locale, a sua volta, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalitˆ e gli inditizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica PARTB I, .SBZ.á I, GIURISPRUDENZA C()STlTUZIONALB i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Sulla base della predetta legislazione nazionale, la. Regione EmiliaRomagna ha emanato la legge regionale 16 giugno 1984, n . .33 (Adeguamento á della legislazione regionale concernente i trasporti pubblici locali alle nonne di principio poste dalla legge 10 aprile. 1981, n. 151 e riordinamento delle relative funzioni amministrative) . che, all'art. 1,. primo comma, conferma l'azienda speciale, quale modo di gestione dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone di interesse regionale e locale; all'art. 1, settimo comma, prevede che, per i servizi gestiti mediante azienda speciale. di pertinenza di ente locale territoriale, l'atto deliberativo che istituisce. il servizio ne regolamenta contestualmente anche le modalitˆ di esercizio; all'art. 12, infine,. prevede che l'impresa .che esercita servizi . di trasporto pubblico di linea deve dotarsi di un responsabile di esercizio. La medesima legge, inoltre, all'art. 36 determinava le sanzfoni am.rtiinistrative per i viaggiatori sprovvisti di regolare documento di viaggio, xinviando, per l'applicazione, alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza della Regione stessa; una disciplina, quest'ultima, successivamente posta con la legge regionale n. 4 del 1987 oggetto del presente giudizio (che ha abrogato l'art. 36 in discorso) e poi, ulteriormente, con la legge regionale 2 settembre 1991, n. 23 e con la legge regionale 19 agosto 1994, n. 36. 4.2. -La disciplina generale delle sanzioni amministrative contenuta ánella suddetta legge n. 689 del 198l, anche ¥per quelá che riguarda le competenze sanzionatorie delle regioni. Rispetto alla competenza legislativa regionale in materia, essa opera áda legge contenente i principi fondamentali. All'art. 17 (nelle sentenze n. 115 del 1995 e nn. 375 e 60 del 1993 di questa Corte riconosciuto norma di principio fondamentale della materia), detta legge stabilisce che il rapporto del funzionario o dell'agente che ha accertato l'illecito amministrativo deve -salvo che vi sia connessione con un fatto di reato -essere indirizzato all'ufficio statale periferico competente ovvero al prefetto, per le violazioni in materie di competenza dello Stato (commi primo e secondo); all'ufficio regionale competente, per le violazioni in materie di competenza propria o delegata delle regioni (terzo comma); al presidente della giunta provinciale o al sindaco, per le violazioni dei regolan:ienti provinciali o comunali (quarto comma). L'art. 18 prevede e disciplina il potere di determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta da chi ha commesso l'illecito e di ingiungerne il pagamento, potere attribuito ai medesimi soggetti ai quali indirizzato il rapporto, a norma dell'art. 17 predetto. :::i--,.á~á-áá,---~wtmááá¥.. u.,, . " _....i@f@filf@..::-:L ,, .4W"::i.@fil@f@.ff &Jma ,,.mJ!!!¥MML 30 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO In base alla suddetta legge dello Stato, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, a disciplinare in via generaleá l'applicazione delle sanzioni amministrative di sua com I petenza. L'art. 4, primo comma, stabilisce che l'applicazione delle sanf: zioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, a norma dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono e che, di conseguenza, salva diversa espressa disposizione, in caso Idi delega o sub-delega alle province, ai comuni e alle comunitˆ montane di determinate funzioni amministrative, si intende delegata loro anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative connesse; l'art. 5, poi, determina per gli enti locali suddetti, gli organi competenti e cio il presidente della giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate dalla regione; il sindaco e il presidente della giunta provinciale e della comunitˆ montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o delegate rispettivamente ai comuni, alle province e alle comunitˆ montane; l'art. 18, infine, stabilisce che la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative segua la competenza ad irrogarle, secondo il criterio giˆ previsto dall'art. 29 della legge statale. La Regione Emilia-Romagna ha infine approvato la legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, relativa alla Çapplicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido titolo di viaggioÈ. Questa legge, che si pone come speciale rispetto a quella generale sopra indicata, relativa alle sanzioni amministrative di competenza della Regione, quella sottoposta al vaglio di costituzionalitˆ, nei suoi articoli 4, 5 e 6. L'art. 4 prevede che il rapporto circa la violazione riscontrata debba essere inoltrato al direttore dell'impresa, pubblica o privata, che gestisce il servizio nello svolgimento del quale avvenuta l'inadempienza dell'utente. L'art. 5 attribuisce la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al responsabile di esercizio dell'impresa oppure ai direttori delle aziende speciali. L'art. 6, infine, stabilisce che i proventi delle sanzioni sono devoluti alle imprese, pubbliche o private, che gestiscono i rispettivi servizi. 5. -I giudici rimettentiá dubitano innanzitutto che le norme da ultimo menzionate violino l'ordine costituzionale delle competenze statali, regionali e focali, come previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, secondo le indicazioni della legge n. 689 del 1981. Mentre la legge regionale impugnata prevede la competenza a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione del direttore dell'azienda speciale, l'art. 17, terzo comma, della citata legge n. 689 -norma di principio, alla stregua dell'art. 117 della Costituzione -con riguardo alle violazioni nelle materie di competenza (propria o delegata) delle regioni, affida il potere sanzionatorio a un Çufficio regionale competente >>, mentre la delega PARTE I, SBz.: I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE che la regione, .eventualmente volesse disporre potrebbe essere conferita, secondo l'art. 118 della Costituzione,.á oltre che alle province, a:i comuni o. Ç ad altri :enti locali È; La censura noná fondata:. La legge rfr 689 del 1981 deve intendersi alla luce del princ1p10, numerose volte. affermatoá' anche nella ¥giurisprudenza á di questa¥ Corte, secondo il quale la competenza sru:izionatrice rton attiene a una materia a sŽ; nia :accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore (sentenze n. 115 del 1995; n. 60 del 1993; nn. 401 e 123 del 1992; n. 365 del 1991; nn. 1034 e 740 del 1988). Per questa ragione, che riguarda la configurazione delle cor,npetenze tanto legislative che amministrative, pienamente giustificata,á anche se non dovuta in linea generale, la scelta del legislatore regio!lale, che J giudici rimettenti contestano, di d,eterminare li:t. competen;z;a amministrativa, . (access,oria) sulle sanzioni amministrative consegue. ti. alla vioiazio!le . cieue . !lorme . sul trasporto pubblico in coincidenza C:on la competenza .all'esercizio delle funzioni di amministra- zi'.o1'l“ (principali.) relative. . . Pertanto, la norma dell'art.. ¥17, terzo comma, della legge n. 689 del 198,l che attribuisce la competenza sanzionatoria, nel caso di materi(!. di .com:Pete.za propria o delegata .delle regioni, Çall'ufficio regionale olllpetente.È, !lOn. d,eve essere intesa in modo rigido, tale da escludere fa possibitˆ¥ di delega di tale competenza, analogamente alla delegabilitˆ -prevista dall'art. 118, terzo .comma, della Costituzione -delle funzioni amministrative primarie. In altri termini, la prescrizione dell'a, rt. 17 deve intendersi ádettata per i e.asi in cui la funzione sanzionatoria acceda ad una funzione di ammi!listrazione esercitata dalla regione, mantene,ndosi cos“ la corrispondenza, sul piano delle competenze, tra azione e sanzione: medesima corrispondenza che viene assicurata dalle non.e . della legge regionale impugnata, in ordine alle funzioni amministrative concernenti itrasporti e alle relative sanzioni. Quanto poi alla censura, secondo la quale -anche ammessa la delegabilitˆ delle fu1Hioni sanzionatorie in questione -la determinazione della delega a favore, del direttore dell'azienda speciale violerebbe lo schema costituzionale delineato dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, che prevede come destinatari solo i comuni, le province e gli altri. ,enti locali, da rilevarsi, indipendentemente dalla disputa circa l'esatta determinazio:p.e della nozione di Çente locale>>, che l'azienda speiale, pur essendo entitˆ giuridicamente distinta dall'ente territoriale di riferimento, con esso collegata -secondo le citate norme della legge n. 142 del 1990 nonchŽ del regolamento delle aziende di servizi dipendentidagli enti locali.È approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 da vincoli cos“ stretti, sul piano della formazione degli organi, del 32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I rispetto degli indirizzi, del controllo e della vigilanza, da dover essere !; I considerata elemento del sistema di amministrazione che fa capo all'ente territoriale (nel nostro caso, il comune). Stante questa appartenenza, che si manifesta attraverso gli incisivi poteri riconosciuti all'ente locale I i; territoriale, il quale resta comunque il soggetto al quale le funzioni ~j amministrative fanno capo e del cui esercizio esso responsabile nei confronti della comunitˆ degli amministrati, oltre che, nel caso di azioni o di omissioni contrarie alla legge, di fronte agli organi di controllo e a quelli giurisdizionali, non si pu˜ dire alterato lo schema di rapporto tra la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, tracciato da].,.. l'art. 118 della Costituzione. 6. -Le norme considerate della legge regionale impugnata sono altres“ sospettate d'incostituzionalitˆ per violazione dei principi organizzativi della pubblica amministrazione di imparzialitˆ e buon andamento, previsti dall'art. 97 della Costituzione. Secondo le ordinanze dei giudici rimettenti, il direttore dell'azienda speciale non sarebbe collocato in condizione di Ç terzietˆ È e imparzialitˆ rispetto agli interessi coinvolti nella vicenda applicativa di sanzioni amministrative, terzietˆ e imparzialitˆ che, ad avviso dei rimettenti, derivano come conseguenza del precetto costituzionale invocato. Tale organo, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 689, in relazione all'art. 1 della legge impugnata, oggetto di successive modificazioni nella misura della sanzione (legge regionale 2 settembre 1991, n. 23 e legge regionale 19 agosto 1994, n. 36), chiamato a determinare la sanzione amministrativa pecuniaria entro un limite minimo e uno massimo, in modo da tener conto della gravitˆ della violazione, dell'opera eventualmente svolta per eliminarne o att~ nuarne le conseguenze, della personalitˆ del trasgressore e, infine, delle sue condizioni economiche. Tutto ci˜ richiederebbe dal direttore dell'azienda una visione imparziale dei casi che gli sono sottoposti. Ma la sua posizione di parte interessata lo renderebbe istituzionalmente inidoneo a svolgere il compito affidatogli, tanto pi che egli al vertice di un ente, l'azienda speciale, che per legge (art. 23 della legge n. 142 del 1990) tenuta all'obbligo di pareggio del bilancio, da perseguire Ç attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi È. Anche questa prospettazione della questione d'incostituzionalitˆ infondata. é nella logica della Ç depenalizzazione È operata con la legge n. 689 del 1981 che le sanzioni amministrative, un tempo di natura penale e quindi di competenza dell'autoritˆ giudiziaria, essa s“ collocata in posizione disinteressata di Ç terzietˆ >>, siano oggi di competenza dell'autoritˆ amministrativa alla quale, per definizione, non estraneo l'interesse al rafforzamento, tramite l'applicazione delle sanzioni, delle prescrizioni alla cui osservanza essa preposta. Il concetto stesso di Ç terzietˆ È, :¥.ááá !"AR:'tí! I>¥~Il :(}l~lSl'lt:til>mtZA COmntZIONALB . . . . . . á. áá. tj.plcP: df;!ll~ .. pq$j~!QAe .d,eláá¥ági.Qj~e;ááánonáᥠ¥áá¥dwi4tteá bene.á¥l;lvoŽl:UI;)ᥠa¥propo ., ......á. . ..ááá. ¥.. , ....¥..:á . :: á¥: : :: . . .¥. ¥ á. ¥ . .á. á: . . ¥ . á ..1 ~:~~2~q~áá-=áááá~¥¥¥ ~=;áad¥á~.. zfonalitˆ ..,... .il giˆ ri.chiamato art. 12 della álegge :regionale Emilia.Romaá SP,~ááá n~¥ ... ~l.9.et.J9~4.)1. q.~~.á pq~áYe~nd..o la fig.i;:a :fltet Ç.responsabile di esereizj.? È (figura. coirtcid~.nte con< quella del dirett,ore ¥ detraziendaá spe liŽ...~j!~ftlit~~ f:attQ;/Žh~ i proventi.delle sanzioni .s.ono=devi0luti ˆll'atietida medesima !~tr~~i*lilif'1Plil~~ c˜nsente di considerare rilevante; :¥come .ricavo/il . recupero del :¥prezzo ~~~::i:~ertt6 ádf viaggi˜ m! no1l ifpfotento de:fa s:i~~e pe~:i~ Non si. nega che, ;in .pratica, possano darsi abusi;. comeá quelli dertuná ciati nelle ordinanze di rimessione (ut“lizzazfone di routine ¥di docuá menti giˆ predisposti e applicazione. tostante del massimo> p.elfa san~ ziop.e). áMa questi lill?usi, per q.l.ltQ. gra~i e privi di gi.~íifi~i.ol,le, resta~ Rl\:SSEGNA AVVOCATURA' DEU.d STATO no comunque violazioni della legge riconducibili a comportamenti propri dell'autoritˆ agente e come tali devono essere contrastati davanti ai giudici, nelle forme ch,e l'ordinamento consente di attivare. Essi, costi~ tuendo per l'appunto vfolazioni di fatto della legge, non possono coná vertirsi di per sŽ in vizio della álegge stessa. CORTE COSTITUZIONALE, 21 marzo 1996, n. 84 á Pres. Ferri á Red. Granata á Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Mazzella): Corte Costituzionale ¥ Decreto legge non convertito ¥ Reiterazione e sanatoria degli effetti ¥ Sinci.a~to della Corte ¥ Ammissibilitˆ. á Non inammissibile la questione di costituzionalitˆ riferita adá un decreto legge non convertito¥ tempestivamente, i cui effetti siano stati fatti salvi da _un successivo d.l., ree-ante disposizioni di oontenuto nor~ mativo identico (1)'. (omissis) é stata sollevata questione incidentale di legittimitˆ costituzionale -in riferimento agli artt. 77, secondq comma, e 97 dell~ Costituzione -dell'art; 2 del decretoálegge 21 giugno 1995, n. 238 (Inter~ venti urgenti sul prbcesso civile e sulla disbiplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativ~ al medesimo processo), nella parte in cui, modificando l'art. á 8 cod. proc. civ~. prevede cheá il pretore Competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore nori supeá (1) L'interesse della pronuncia in rassegna dato non dal merito della deci$ione -che non vierie qui pubblicato essendo limitato alla reiterazioneá del concetto pi vqlte .espresso dalla Corte, secondo cui l'art, 97 Cost. non , un parametro di $iudizio utilizzal;)ile per valutare la legittimitˆ delle norme sull'esercizio delle funiioni giurisdizionali -ma bens“ dalla decisione sulla questione pregiudiziale di ammissibilitˆ sollevata. dall'Avvoˆtura. In questo ro.nbito la Corte dimostra di avere preso atto della prassi ormai invalsa, seppure da tutti a .gran. voce deprecata, di reiterazioni innl1IDerevoli dei'decreti legge' non convertiti in tempo utile, e con estremo realismo dichiara. di potere esercitare il proprio sindacato nonostante il'venir ineno della disposizione che era stata in origine denunciata dal giudice remittente. Si tratta di un'evoluzione alquanto recente, posto che la stessa Corte ri-á corda la propria contraria giurisprudenza affermata perentoriamente nelle. ordinanze 171-174/95, evoluzione nella quale brevitˆ tuttavia la Corte si sofferma ad individuare delle tappe di passaggio, indicando le pronunce nelle' quali, anzichŽ dichiarare inammissibile de plano il sindacato su d.l. non convertito, essa ha preferito restituire gli atti al giudice a quo segnalando le modifiche contenute nel d.l. reiterato. Si pu˜ comunque ora prescindere dalla progressivitˆ del cambiamento giurisprudenziale, per sottolineare l'importanza dell'affermazione secondo' cui l1ta¥ áa: ?i-ecisare la :nmzione seritente e : strumentale :della dispQ'Sidooe .clie." ,, Ž˜stjttiiste solo il Yt:~~~9>4.!o l!l%iessq,,4e,nll'..,wt~,f#laá:ngr:l'A~¥...~~Jig~~t¥<áá~;q~e. mm, rilev..!l la ss:ti~ttzione d~ll~, ,parte .m~teria:l.e,... q,\l,a“lt;l:rocecJ,ere all'esame di merito della censura. In particolare la Corte nella sentenza n. 482 del 1995, nel rilevare che la disposizione censurata era stata sostituita da altra, osserva che Çpermane, tuttavia, la stessa . disciplina . sostanziale ... È; in senso conforme anche l'ulteriore pronuncia di poco precedente (sentenza n. 446 del 1995) con cui la Corte ha ritenuto che l'abrogazione della disposizione censurata e la riformulazione del contenuto preq::ttivo in altra disposizione non comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, ma la censura va esaminata nel merito. Analogamente in altro giudizio la Corte (sentenza n. 482 del 1991) -nel rilevare che la disposizione impugnata stata abrogata, ma che nel contempo il medesimo contenuto precettivo stato riformulato in altra disposizione Çche se>;stituisce la disposizione censurata È -affen;na che Ç ci˜ consente di esaminare le ácensure nel merito, pur se forrp.almente proposte nei confronti della disposizione sostituitaÈ, . Cos“ di fronte alla intervenuta decadenim del decreto-legge invocato dal giudice a quo come tertium comparationis, la Corte .-ancora ha ritenuto di dover apprezzare il contenuto precettivo di quella disposizfone quando la norma interp_osta sia Ç indiscutibilmente presente nelí~ordinamento È in quanto riprodotta nel successivoá decreto-legge di rc:iiter.azione del precedente (sentenza n. 429 del 1993). Particolarmente sigajficativa, rispetto alla specie, . si appalesa poi la circostanza che proprio nella ipotesi in cui, successivamente alla decadenza del decretolegge. per mapcata conversione, intervenga una disposizione che ne faccia salvi gli effetti, egualmente la Corte ha ritenuto che il richiamo.-contenuto in un ricorso per conflitto di attribuzione -alla disciplina prevista dalla prima disposizione vigente al momento della adozione dell'atto oggetto del conflitto conserva efficacia proprio in forza della clausola di salvezza stabilita dalla seccmda disposizione.á (sentenza n. 40 del 1994). La Corte ritiene che la linea di tendenza emergente dalle citate pronunce dimostri come non sia essenziale alla attivitˆ della Corte, per '; t I ! f rendere operante la sua funzione di garanzia, la identitˆ formale tra la disposiz~one denunciata e quella successiva con riferimento alla quale I I PARTE .I;:cs!!z;á l; del 1995)á-"-' costituisceáááH necessario >veicolo di.áaesso: della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma q:U1?-le ogge:tto del raffrontt) .con il.contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi.parimenti il átrai:nite di áritrasferimento nell'ordinaIQento .della valutazione cos“ operatar a seguito di tale rafá ft˜nto,¥ dalla Corte ;medesima; , la¥á .quale . quindi giudica su ánotme1 ¥ ma pron.ncia su disposizioni. Sidisvela cos't, ii:l tal caso, la funiiom: servente e strumentale della disposizione rispetto alla norma,. sicchŽ la immuá ~ta persistenza diáquest'ultima.nell'ordinamento ad assicurare la'á perá dupante .. ammissibilitˆ:¥. delá.giudizio di ' costituzionalitˆ ¥. sotto ¥il .áprofilo dj;!ll'inalterata sussistenza,: dl suo oggetto. (che costituisce altres“, sotto questo aspetto,. ragione della sua persistente rilevanza), mentre l'eventuale s:uccessione: di: u:na.¥disposizione adsolo1da;t sens.o figuratoá pu˜ dirsi Ç trasferita È la questione di ~ostituzionalitˆ;¥ cbe viceversa rimane ancorata all'oggetto id(l,t1.tificato nell'atto introduttivo ádel giudizio. Il giudizio di costituzionalitˆ -' c˜si essendo strutturato il suo oggetto .;-;.. risulta in tal' modo assistito da tin favor per la sua effettivitˆ Ž á. tempestivitˆ, Žhe viceversa ásarebbero in una qualche misura frustrate qando invece: si¥ ritenesse necessaria -di fronte a vicende come quella in¥ esameá -l~ávriproposizione delle medesime censure nei confronti della medesima norma provvedendosi a denunziare ex novo la Sopravvenuta, diver.sa disposizione cheá la contiene, inalterata nella sua portata precettiva; fav.or nori dissimile da quello che ha ispirato la giurisprudenza che¥ritiemrpossibile il trasferimento del quesito referendario dalla disposizione' abrogata, oggetto. del quesito stesso, a quella successivamente introdotta di .contenuto sostanzialmente analogo (sentenza n. 68 del 1978). Il principio dell'economia dei giudizi nel processo costituzionale "-¥che tra l'altro costituisce anche la ragione giustificatrice della ammissibilitˆ di censure plurime, una subordinata all'altra (sentenza n. 188 del 1995) -sottende il valore fondamentale della effettivitˆ e della pienezza del controllo demandato alla Corte, controllo tanto pi efficace quanto pi tempestivo. In conclusione deve affermarsi in linea di principio che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non pi in vigore nel momento in cui ltASSEGNA AWOCATURA DELLO. STATO 40 essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento -con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio -perchŽ riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identitˆ precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, . alla quale dunque dovrˆ riferirsi la pronunzia. Nella specie si ha che la norma, introdotta dalla prima disposizione censurata e costituita dalla nuova regola della competenza per valore del pretore, individuata al momento della proposizione del giudizio, permane inalterata nell'ordinamento (e deve essere applicata dal giudice a quo), perchŽ il comma 2 dell'art. 1 della legge. n. 534 del 1995 fa salvi gli effetti della disposizione decaduta, quali prodottisi nel periodo della sua precaria vigenza. Analogamente e per la stessa ragione permane la norma introdotta dalla seconda disposizione censurata e costituita dal precetto che impone al giudice istruttore in sede e all'esito della prima udienza di comá parizione. di fissare la prima udienza di trattazione, concedendo termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed astenendosi dal compiere atti istruttori. Il fatto che entrambe le disposizioni siano state reiterate prima nel decreto-legge n. 347 del 1995 e poi nel decreto-legge n. 432 del 1995, convertito in legge n. 534 del 1995, non muta la direzione del Ç trasferimento È della questione di costituzionalitˆ, direzione che univocamente orientata dalle disposizioni originariamente censurate in quanto queste sono state utilizzate per dare corpo e contenuto alle disposizioni di salvezza recate dalla legge di conversione; sono quindi queste ultime che conservano nell'ordinamento (con riferimento ratione temporis ai rapporti sorti nella vigenza del decreto-legge decaduto) quelle stesse norme espresse dalle disposizioni censurate attraverso una tecnica sotto il profilo effettuale non del tutto dissimile da quella della conversione in legge, per la quale questa Corte ha giˆ affermato il trasferimento della questione originariamente sollevata in riferimento alle disposizioni del decreto-legge (sentenze nn. 1033 e 742 del 1988; n. 70 del 1987). Le questioni di costituzionalitˆ proposte nei confronti degli artt. 2 e 4 del decreto-legge n. 238 del 1995 vanno quindi esaminate nel merito in riferimento alla disposizione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 534 del 1995 che ne fa salvi gli effetti. (omissis) St!ZIONE SECONDA . -. GIURI$PRôI>:&:NZA. COMt.JNlTARlA.... E INTERNAZIONALE¥ CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITË EUROPEE, Plenum, 9 noveniá bre 1995, nella causa C-479/93 ¥ Pres. Rodrigctez Iglesiasá Rel. Gulmann á Avv. Gen, -á.. Cosma$á ¥¥. á á Dofuancik diá á proriuriCia á.ápregiudiziale proposta .dal Pretore Cii Vicenza netlicahsa inn.anzi ad esso pel'idertte FrahŽovich c. Rep. ita:lfana; Interv.: Gcfoerifo ita:lia:i:ío (aw. Stato Fiumara e Del Gaizo), tedesco (ag. Roder e Kloke) ed elieniCo (ag. Georgakopoulos), Consig1io delle C.E. (ag.. Maganza e K.yriakqpoulou) e Commissione ciene ¥á c.:E. (ag. ou~sefriáááe Jhste áRuiz). á .áá.á.á.<á.á....á á....á. .' á.á á.á.á.. : á:á.áá.á. á< comuriltˆ. ááEuroi>ee.á.~olltica. soi~e -Tutela dei lavoratorl hl caso di á ~olvenza del datore di Ia:voro ~ D~ttiva 80/987/CEE -Ambito di áááááá applicarlone á,;; Validitˆ:. á.. á á-á (Direttiva del Consigli() 20 ñttobr~ 1980, n. 80/987/CEEi decreto legislativo 27 geniiaio 1992, n. 80). ¥ La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamerito delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei. lavora(orisubordinati :fti caso di insolvenza de( r,J,atore di lavoro, deve. essere interpretatg.. nel senso .he si applica a tutti i lavoratori subordinati, ad eccetione delle categorie figuranti nel suo allegato, i cui datori di lavoro possono, secondo iiá diritto nazionale loro applicabile, Žssere assoggettati a pr9cediment{ riguardanti f1, loro patrimonio volti a soddisfare collettiva)nente i creditori. Dall'esame ádella citata direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati .dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardant“ il loro patr“mdfiio volti a soddisfare collettivamente f creditori, non sono emersi elementi tali da infiia,re )a sua validitˆ alla luce del principio di paritii di .trattamento (1) ¥.á (1) La sentenza, citata in motivazione, 2 febbraio 1989, nella causa 22/87, con la quale la Corte ha accertato l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di attuare compiutamente la direttiva 80/987/CBB, pubbliata in questa Rassegna, 1989, I, 84 con nota di FIUMARA, Sulla tutela dei lavoratoti subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. ti seguita la sentenza 19 novembre 1991, nelle cause riunite C6/90 e C-9/90, á1a c.d. sentenza Francovich 1, ibidem, 1991, I, 448, che ha statuito la responsabilitˆ dello Stato membro per i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuaiione della suddetta direttiva. ~ quindi intervenuto il d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che ha dato attllazione alla 42 RASSEGl\!A AVVOCATURA DELLO STATO 1. -Con ordinanza 16 dicembre 1993; pervenuta alla Corte il 24 dicembre 1993, il. Pretore di Vicenza. ha sol\ev~to, a no.rma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validitˆ dell'art. 2 della direttiva del>Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (G.U. L 283, pag. 23; in prosieguo: la Ç direttiva È). 2. -Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il. signor Francovich e la Repubblica italiana in ordine ad una domanda di risarcimento proposta contro lo. Stato a seguito della tardiva attuazione della direttiva. 3. -Secondo l'art. 11, n. l, di tale direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per cpnformarsi alla direttiva entro un ter: qtine c}J.e scadeva il 23 ottobre 1983. PoichŽ la Repubblica italiana non ha osservato tale obbligo, la Corte ha accertato il !?UO inadempimento con sentenza 2 febbraio 1989, causa 22/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 143). direttiva, assicurando in particolare il pagamento,. entro certi limiti, da parte del Fondo di garanzia giˆ costituito dalla legge 297/82, dei crediti di lavoro inerente determinati periodi a ridosso della constatazione di insolvenza del datore di lavoro e dettando altres“ norme transitorie che prevedono un indennizzo di analoga portata per le situazioni maturatesi nel periodo di mancata attuazione: e in proposito, prima la Corte costituzionale, con le sentenze 16 giugno 1993, n. 285, e 31 dicembre 1993, n. 512, e poi la Corte di Cassazione, con sentenza se:z:. lav. 19 luglio 1995, n. 7832, in questa Rassegna, 1995, I, 203; con nota di SCLAFANI, Brevi note in tema di mancata attuazione della direttiva CEE sulla tutela dei lavoratori in caso di, insolvenza del datore di lavoro, hanno ritenuto che l'INPS e non lo Stato italiano il soggetto obbligato al pagamento della suddetta indennitˆ. Il signor Francovich, che pur aveva sollecitato il complesso procedimento che aveva portato all'auspicata tutela dei diritti dei lavoratori, si per˜ visto respingere -ironia della sorte -la sua richiesta di indennizzo, in quanto il suo datore di lavoro, pur manifestamente insolvente, non era soggetto a procedimenti riguardanti il .proprio patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori (fallimento o altre analoghe procedure concorsuali). La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale dallo stesso Pretore di Vicenza nell'ambito dello stesso procedimento che aveva provocato la sentenza Francovich I, non ha potuto far altro che escludere l'applicabilitˆ della direttiva, ritenendo, altres“, questa non inficiata dal denunciato vizio di disparitˆ di trattamento. Quanto all'efficacia temporale della tutela accordata dalla direttiva, cfr. la sentenza della Corte di giustizia 3 dicembre 1992, nelle cause riunite C-140, 141, 278 e 279/91, in. questa Rassegna, 1992, I 435. I ! I I I I I ¥¥11¥¥r¥111r111¥¥J1¥¥¥Jm¥¥¥z¥I I I ....:. .á á.-:áá:::á..á .. ¥~ie:8á>Ai<:áá'*áAi\f:~l.1~0¥.. ¥$\l:pUo¥.á-ia,tti\1ta-.Jl!yQi;'tiva¥.¥ ~_¥.rio _stipendio,, il signor _:F.ra!lcovih -¥lit;:i proposto un fi,9r:~ ¥liilJMl!li alla Pre~~il circondadale di Viceril!la. Quest'ultima ha condannato l'im¥¥¥¥ á=áá=-~=:,';dij; .á ": . :~):(:~:::::::::;:::.::.. :~'.}'.:::;:-;::::: . . :á:á:á,¥ ::;::::~:::::::::~~::::á:ááá :ááá .á ......á.;:_:;:_.;:-. ::-:.::::á.á.:\::":'.::::'.<< :::-:::::::::::á:::=:::á:á:=::: ;'.: .á.á á.á.áá.áá-:á:áááá-::-á.á.á . ~-,l~~fátf~~~~~~; !z;:á-á-á~::~~Žh~!~~jŽ~:!~¡t~:17~~i~1:aáfi:rii-áá;~:~:~~i*:i!~~l~~!~~~; e sul diritto a risarci:rnento de.i danni subiti peF quitflfo tigtli:tr&ˆ: fo 4jspf.)sfafolJ,i .l.ell;:i d“tettiNa: p.r“ve --di efficacia ¥ditettru-In .r.isposta-¥.a tali q.estiow, ~.Gs:>t:te; nella sua sententa19 ~ovem~ 19911 cause.¥rittnite C-9/~{) .-e CQ/9Q, ..Erancoyiph; ¥áe ~.oajfacl, e¥-a. (Racc; ¥á pag. 1-5357)!ha dichia~ fatO:: .Ch~ le>d“SJ?,QsiztonJ ˜ella direttiva le qualiá dfi-nisc˜n"Q i diritti.¥-dei l~wr1;_1;tori=:ádevonQ ~a.se.re¥¥= lnterpretate.\nel senso ch'er:in primo:< luogo; . gli interessat“ non possono far vˆl~e:cti:ili= diritti: nti con:fxonti'-delfo Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione al()ttati entro i termini e che, in secondo luogo, lo Stato membro tenut˜ a .risarcire i danni derivanti ai singoli dalla fufuicˆta; afi:tiailˆrie della dire~tiva. á--8/¥'-...J =IF 27 gefulafo -1992;-il ¥governo ifalianO haá-adottato n---decreto legMatiV'-0 it ' =so di=¥ atttfazibne delta :difH:i-ftf (˜-61ˆ n'. 36 ¥ clef 13áá-feb' oraii:f''1992)>¥-á--á----=¥.-_._._.---á-á¥á¥ááá¥.:-..:.: --áá;:.: .. ¥¥ ------áá-----(á-áá ---.=-: á~á:.-:=áá .á .. á.á.::-.áá-: áá::á;.:..á:á.:,á.::;.Ç :'..: :-::á .áá .. 9. -Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale decreto legislativo,:per il passato, ha limitato la possibilitˆ di benefic“are del¥_ risarcimento dei danni derivanti' dalla tardiv~ atfilˆzforie' d'elhi''difettlva>hell'ofdinamento gjuddicoitaliano ai lavoratori sul:>.oxcll:n;:iti:-i c.LlatorLdi lavoro .fossero ass.oggettati __ a proce(iimenti .volti_ al.-i>o4disf.i;i.cimentq.. _collettivo dei--loto c;reditori; Invece; per il f.tqrn,. esso baá garantito .;a;i-Javoratori .¥su'\lprdiá nati di tutti l l,ato:d di lavoro insolventi,. assoggettati..<). meno a proce. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO dimenti per il soddisfacimento collettivo dei creditori, la retribuzione per il á1avoro da essi prestato durante gli ultimi tre mesi del loro rapporto di lavoro. á 10. -Il giudice nazionale osserva inoltre che; nell'ordinamento giuridico italiano; esistono parecchie categorie di datori di lavoro escluse dai procedimenti per il soddisfacimento collettivo dei creditori. Orbene, il signor Francovich ha appunto lavorato per un datore di lavoro escluso da un procedimento del genere ma il cui stato di insolvenza manifesto e risulta, tra l'altro, dal carattere infruttuoso delle procedure esecutive individuali intraprese a suo carico. 11. ....,. Alla luce di quanto sopra, il Pretore di Vicenza esprime dubbi sull'interpretazione data all'art. 2 della direttiva da parte della Repubblica italiana. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) L'art. 2 della direttiva 80/987/CEE deve interpretarsi nel senso che i lavoratori presi in considerazione e tutelati dalla direttiva sono solo ed esclusivamente quelli che dipendono da datori di lavro che, secondo gli ordinamenti nazionali di appartenenza, sono assoggettabili a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori? 2) In caso di risposta positiva al quesito di cui al precedente punto 1) -e cio nel caso in cui la direttiva tuteli solamente i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori -, deve ritenersi la validitˆ dell'art. 2 della direttiva alla luce del principio di uguaglianza e non discriminazione?È. Sulla prima questione. 12. -Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice a quo chiede se la direttiva debba essere interpretata nel senso che si applica esclusivamente ai lavoratori subordinati i cui datori di lavoro possono, secondo il diritto nazionale loro applicabile, essere assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori. 13. -Ai sensi dei primi tre ' considerando ' della direttiva, Ç ( ¥¥¥) sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto della necessitˆ di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella ComunitˆÈ; 45. (.,.) tl'a gli Stati. á meml:nrt sussistono diffe~nze per . quˆnto riguará di:n~ttamente suL fur:rafonaro.ent<>. . delá mercatoá . omune È; .¥á .áá.ᥠ¥ < . Ç.(;.,) si deve quindi incoraggiare il ravvfoinamento nel pr˜gresso dŽlle legislazfuni In mˆterla; ai sensi dell'artlc˜fo á 117 del á Tuattat() Èiá. bri¥-¥l~á.~.. áb~~E~t~K~1iri:~~i~~~~i.á~áá¥.1i~vi=~:ááá.::.i!:!irn~: asslc.ripp a! .¥ Javoratori s.ljordinˆti il pagai;i;ient(l gei lor() diritti non ~!~i!e~ˆ~~~~~9d~~0~~~~~9:isffu~~ :rf!ata~~\i!aË~0~:t!;f!!~:~ 15;;_ La sezione I dellˆ direttiva, che comprende gli artt. 1 e 2, riguarda l'ambito di applicazione d“ tale direttiva ri˜richŽ taluile defi ~iotti~ . :.}¥á¥ á ¥'16::;..1fo fbrza¥'d:elsuoááart. át,á¥1:t;¥.1;¥¥Çta (;;.) dirŽttiva sf¥applica ai diHttfdef favorafofi stibordiriat:l deriVˆ.nH' da'contratti di lavoro o da rapporti dt lavoro.edáááeSisteritf riei¥ confronti dei dat()ri di lˆvoro che si trovarlo fu sfato di iri.so!Veriza af:Sensi dellrart/2, paragrafo 1 È. secondo quesPhlti.ma>disposizidn/Ç rin datofcfdIááá1avofo¥á5i ¥áconsidera in'stato di m:J<>1-VŽnza! á. ; ¥áááá. á .¥ á¥áá ¥ a) qt1!;\ll40 . .. stat~ c.W(:ls.ta .. l'avertura di un proeqimento á previsto dall~ disposizioni legísl~ti~e“ regolamentari á~ a~mlnistrative dello Stato membro interessato; die'riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed volto a á¥á¥ sod:tlisfare áááácollettivamenteáá iá.¥ creditori á di .á quest~Ultimo e che permette d“ prendere in consideraziOne :i<'diritti di cui alUarticolo 1, paragrafo h . . . e ~:~~1e:~~~a:,di..lte w.pomionl I¨ -o ha 9nstatato la cbiusura definitiva deU'impr~a, o dello stabilime.to del datore <;li Javoro1 e 1'i1l$.ftiicienza dell'attivo disponibile per giustific~~ l'apert.ufa d~ procedi~~È. . . 11:á~á Nefai'si.lkcifafa sel:ltenzaá Fifilttfrvfohá e:aoriifati e a., ápunto 14, la Corte ha dichiarato che per stabilire se un soggetto possa essere cons. iderato. benefic:iario della á direttiva,á. il giudice deve verificare, in primo luqg9,. se l'intere$sa.;to abbia lo status di lavorl:c\tore subordinato in forza detliritto nazionale e $e non sia (:lscluso, a no:rma dell'art. 1, n. 2, e del St1o .¥ a1legat()i dall'ambito di applie{lZion~ della direttiva, poi, in $econdo lu9g9, se ci si trovi in una delle .ipotesi di stato di insolvenza di etti all'art. 2 della direttiva. 46 l!As!iEGNA á. AWOCATURA á Dh'U.˜ 'STATCí 18. -áOrbene, dˆl tenore di quest'ultima norma risulta che, perchŽ un datore di lavoro sia consdderato in stato di insolven'Za necessario, innanzi tutto, che le disposizioni legislative, regolamentari' e amministrative dello Stato membro interessato prevedano un procedimento che riguardi il patrimonio del datore di lavoro e che sia volto a soddisfare collettivamente i suoi creditori, in secondo luogo, che sia consentita, nell'ambito di tale procedimento, la presa in considerazione dei .iritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, in terzo luogo, che l'apertura del procedimento sia stata chiesta e, in quarto luogo, che l'autoritˆ competente in forza delle citat disposizioni nazionali abbia deciso l'apertura del procedimento ovvero constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stablllmento del datore ~i lavoro, nonchŽ l'insufficienza dell'attivo disponibile per gius. tifiare l'apertura del procedimento. . 19. -:B pertanto chiaro che il legislatore comunitario ha espressa" mente limitato l'ambito di applicazione della direttiva in maniera tale eh.e i diritti istituiti -da quest'ultima non poss~no essere fatti valere dai I lavoratori subordinati vincolati da un contratto o. da. un rapporto di ~ lavoro. nei confronti di un_ datore di lavoro che, secondo le disposizioni , y:igenti nello Statq membro .interessato, non pu˜ essere assoggettato ad I ' una procedura volta al soddisfacimento collettivo dei creditori. .Un I datore di lavoro del genere, infatti, non pu˜ trovarsi iná Ç stato di insoltenza È nel senso 'specifico che tale espressione presenta nella direttiva. 20. ......: L'interpretazione letterale dell'art; 2 della direttiva, pur potendo avere come conseguenza che la tutela predisposta dalla direttiva I l'ifferisa da uno Stato membro all'altro a causa dei diversi regimi nazio,. t'. nali di soddisfacimento collettivo dei creditori, non pu˜ essere .iessa jn ~ discussione da argomenti tratti dall'obiettivo enunciato nel suo primo '~onsiderando '. Infatti, se, áda un lato, H legislatore ha consider~to in maniera generale che fossero necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore' di lavoro, dall'altro esso ha limitato l'obiettivo concreto della sua azione ˆd unaá riduzione delle differenze esistenti tra gli Stati membri quanto alla tutela dei lavoratori subordinati in questo ambito. Tale interpretazione letterale pertantp conforme .;;tl. caratt,ere parziale dell'armonizzazione perseguita dalla direttiva_. á 21. -Pertanto, la prima questione va risolta dichiarando che la direttiva deve essere interpretata ánel senso che si applica aá tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione delle categorie figuranti nel suo allegato, i cui datori di lavoro possono, secondo 'il diritto nazionale loro applicabile, ; essere -assoggettati a procedimenti riguardanti il -loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori. “ '. --.. I~ I PARTE I, SEZ,¥Il/Gltntts. lCOMUNI.tARIA'.lfl':INTERNAZIONALE Sulla sMondaá questione. 22. -Con la seconda questione, H giudice . nazionale cniede se la direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati vincolati a datori' di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro pˆtrimonio volti a soddisfare collettivamente i debitorii sia valida alla luce del principio di paritˆ dftratta:mento. . 23. ~.. In via .preliminare, occorre ricordare che, . s~condo un<), giurisprudenza, gostante, il ,principio di paritˆ di trattamento ~sige che !litlJazioni an1:1:loghe non siano tr~ttate íILmodo differente salvo che un differente .tratt~u:;nento .á¥non a:isulti obiettivamente giustificato (v. sen~ tenza .13 dicembre 1994, causaá C-30P/93, SMW Winzersekt, Racc, pag. I-5555, punto 30). 24; ..,,. Va parimenti .rilevato che la direttiva. á stata adottata sulla basa clell 'art.:100 del;Trattatoá. CEE e c.he essa ha 10c scopo di pi;omuovere il. ravvicinamento. delle legislazioni nazionali I;l:el prog):'.eSso, ¥. ai sensi lieh Part. 117 dello stesso Trattato. '~ ~... á:á/. á' á'.. / ~-á"á: . , . .. 25: -Orbene, nell'ambito deô'esercizi~ dei poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie dall'art. 100 del Trattato, ocorre .á riconoscer a tali istituzioni un margine di valutazione, in particolare per quanto riguarda la possibilitˆ di procedere ad un'armonizzazione solo per tappe, tenuto cqnfo delle¥ particofarltˆ. della áni.ateriˆ oggetto del coordinamento e del fatto che l'iiitrodtizione di siffatte normeá. di arm˜riizzazione generalmente tria di ostacoli ,presupponendo Infatti l'elaborazione, da parte delle comptenti istituzioni comunitarie, sulla base di norme nazionali ˆfspˆrate e complesse, di regole comuni conformi agli obiettivi sanciti ifa( Trattato e capaci di ñttenere l'acc˜rdo unanime dei membri del Consiglio (v. sentenze 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale, Racc. pag~ 1229, e 18 aprile .1991, causa C-63/89, Assurances du CrŽdit/Consiglio e Commissione; Racc. pˆg. I-1799). á26, ..;..:;;. Dalla proposta ádi direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 aprile 1978 (G.U. 1978, C-135, pag. 2) risulta che, prima dell'adozione della direttiva, esistevano giˆ in diversi Stati membri organismi destinati a garantire i diritti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, con regimi per˜ molt˜ diversi, mentre invece tali organismi mancavano in iln c;erto numero di Stati membri. ,, 27. -Tenuto conto di tale situazione, l'estensione a tutti gli Stati membri dell'obbligo di istituire organismi destinati a garantire i diritti di' lavoratori in caso di insolvnza del datore di lavoro, quale definita all'art 2, n. 1, dlla á d“rettiva, costituisce sicuramente un progresso sulla 48 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO via del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera in tutta la Comunitˆ come pure in quella dell'armonizzazione graduale delle legislazioni nella materia. 28. -Alla luce di quanto sopra e considerate le difficoltˆ di elaborare una nozione di insolvenza in grado di applicarsi in maniera univoca nei vari Stati membri malgrado le notevoli differenze che esistono tra i loro rispettivi sistemi, giocoforza constatare che, nell'ambito della tutela accordata dalla direttiva ai lavoratori subordinati, la ¥ differenziazione dei lavoratori subordinati a seconda che il loro datore di lavoro sia sottoposto o meno ad un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori discende da una nozione di insolvenza basata su un criterio di per sŽ obiettivo e trae la sua giustificazione dalle dette difficoltˆ di armonizzazione. 29. -Pertanto, occorre risolvere la seconda questione nel senso che dall'esame della direttiva, nei limiti in cui essa tutela i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori, non sono emersi elementi tali da inficiare la sua validitˆ alla luce del principio di paritˆ di trattamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITË EUROPEE, Plenum, 30 novembre 1995, nella causa C-55/94 -Pres. Rodriguez Iglesias -Rel. Edward ¥ Avv. Gen. LŽger -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio nazionale forense italiano nella causa dinanzi ad esso pendente Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Interv.: Governi ellenico (ag. Skondalou), spagnolo (ag. Navarra Gonzrues e avv. Bravo-Ferrer Delgado), francese (ag. Martinet), del Regno Unito (ag. Braviner) e italiano á(avv. Stato Ferri) e Commissione della C.E. (ag. Jonczy e Traversa). Comunitˆ Europee ¥ Libera prestazione dei servizi ¥ Avvocati ¥ Possibilitˆ di aprire uno studio. (Trattato C.E., artt. 52 e 59). Il carattere temporaneo della prestazione di servizi previsto dall'art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicitˆ e della continuitˆ della prestazione stessa. Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, pu˜ dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell'infrastruttura necessaria per il compimentio della sua prestazi¥one. -Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un'attivitˆ professionale I I I I I I I I 49 in uit altro Stˆt˜ membro in CUíi. da .un domicilw prof essiŽnale, offre i propri serviti; tra l'altro/ ai' Žittadini di questa/ Stato~ soggetto alte dispom“oni del capo .. relativo al ádiritto di stabilmzento e non a quelle del capo relativo ai servizi; ~.¥La possibilittL, per utfb“ttadinodi uno siato mernbfo1 di etffitditare il diritto i:/$ stabílimettfOj e le OOndiz.i'Ofti deli!ŽSet¥ cizi(). di questo dir“tto,. devonoá essere ávalutate in funzione delle attivitˆ .he>egli intef1de. esercitare nel territorio dello Stato membro.á ospitante. áá ËlldfchŽ l'accesso a uJ:cittMtˆ specifiŽa nonáá áfottdpbsto ad áatbu.na disciplina nello Stata¥ ospiiant~/“t cittadino dtqualsiasi áattfti: Stato mem'bro ha ¥ifdir“tto di .. stabilirsi n~l territ˜rib ádef p'rimp Stato áe diá. esdŽitafvi tale 4ttivitˆ. áDiversamiHitefá'riilorche l'aacess6 cii¥á utzN.t.ttiviiii..specif“ea, oil suo esercizi˜, á sbord“rfdto, titlto áá.Stato #iernbrd. dspitante, áááti .. deterrn“~ nate condizioni, il cittadino diurt ˆltfo Stato membro che intenda esef¥ citare .tale attivitˆ .ádeve, .. di .regola, soddisfarle. .I . provvedimenti nazio ~1~t~i~~~!~i~~,~~t~~~~jt~ ~~'J;~tg7::d:kfd~:~~:tt::~JA/t;;~n~~~:; devono applicarsi in modo non discriminˆtdri˜;' ' ess'ere ágliili:tfiCatt da motivi ivzperiosi d/ ¥interesse .pubblico, esser.e. idon# ~.. garantire il .. con ~~t~W~,~~1LfZ~~i1~1 áá J, -Con ordinanza 16: dicembre ,J993; pervenuta in cancelleria 1'8 febbraio 1994, .iL Consiglio Nazionale Forense ha sottoposto a questa Corte>á. ai¥sensi dell'art; á.171 delTrattato CE, due¥ ¥questioni:¥ pregiudiziali relative all'interpretazione delta direttiva Q.el Consigli˜ 22 marzo 1977; 77/249/CEE, intesa a facilitare l'eserdzfo effettivo dŽlla libera ¥prestazione di servizi da parte degli avvocati. ((;.R L 78, pag. 17). 2 . ..-¥ Tali questioni sorio sfate sollevate riell'ambitO di t1n procedimento disciplinare apŽrfo dili Corisiglfo dell;Orctfue degli Avvocat“ e Procuratori di Milano (in prosieguo: Çil Consiglio dell'Ordine di MilanoÈ) nei confronti del i;ignor Gebh~rd, aj quaj.e add,el>itato di e.ssere. ven~to (1) La prima direttiva ¥ emanata daláᥠConsiglio 'con .riferimento alla professione forense, 77/249/CEE, . riguarda la prestazione: df'. servizi. da parte degli avvocati: essa tende a¥.á facilitarne l'esercizio effettivo1 ¥.. imponendo. ádi riconoscere come avvocati in tutti gli Stati membri coloro che sono abilitati ad esercitare le proprie attivitˆ professionali .con. la denominazione che la stessa diá rettiva elenca. In Italia la direttivaá stata attuata con la legge 9 febbraio 1982 n. 31. Si riferiscono alla prestazione dei servi:i:i nel campo forense le sentenze 5 50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della legge 9 febbraio 1982, n. 31, relativa alla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunitˆ europee (GURI del 12 febbraio 1982, n. 42), esercitando in Italia un'attivitˆ professionale a carattere permanente in uno studio da lui creato, ed utilizzando il titolo di Ç avvocato È. 3. -Risulta dagli atti e dalle informazioni fornite in risposta ai quesiti scritti della Corte che il signor Gebhard, cittadino tedesco, a.bilitato ad esercitare la professione di Ç Rechtsanwalt È in Gen:J1.ania dal 3 agosto 1977. Egli iscritto al foro di Stoccarda, dove Çlibero collaboratore È in uno studio legale (Ç Biirogemeinschaft È), senza essere per˜ titolare di un proprio studio nel detto Stato. 4. -Il signor Gebhard risiede in Italia, dove vive con la moglie, cit~adjna italiana, e i fre figli, dal marzo 1978, e dove tutti i suoi redditj sono assoggettati ad imposta. 5. -il signor Gebhard ha esercitato un'attivitˆ professionale in Italia dal 1¡ marzo 1978, inizialmente con un rapporto di libera collaborazione áin uno studio legale associato di Milano, e in seguito, dal 1¡ gennaio 1980 fino all'inizio del 1989, come associato nello stesso studio. Nessuna contestazione gli mai stata mossa in relazione alle attivitˆ esercitate nell'ambito di questo stôdio. 6. -Il 30 luglio 1989, il signor Gebhard ha aperto un proprio studio a Milano, .nel quale collaborano con lui avvocati e procuratori italiani. Il signor Gebhard ha affermato, rispondendo ad un quesito scritto postogli dalla Corti;!, di aver affidato loro sporadicamente delle ~ion.i legali relatiV'e a clienti italiani in Italia. 7. -Il signor Gebhard dichiara di esercitare in Italia un'attivitˆ ~ssenzialmente stragiudi,ziale di assistenza e rappresentanza di clienti di lingua tedesca (attivitˆ che costituisce iL 65% del suo fatturato) e della Corte di. giustizia 25 febbraio 1988, 'nella causa 427/85, COMMISSIONE c. GERMANIA, in Racc., 1988 pag. 1165, e 10 luglio 1991, nella causa 284/89, CoMMIS¥ SIONE c. FRANCIA, in Racc. 1991, pag. 3613. La direttiva 89/48/CEB .refativa coinu.nltario eh~ si.sposta in un . altro Stato membro per svolgervi un'attivitˆ eco!loi:nica Pl:lñ :rientrare ]lel capo del Trattato relativo .alla ôbera circolaiione dei lavoratori st1hordin:ati, o . fu quello relativo al diritto di stabilimento, o in quello relativo ai servizi, capi che si e~cludono reciprocamente. 21. -Il capo relativo ai lavoratori subordinati llOn pertinente nel caso di specie; esso. pu˜. pertanto venire immediatamente. esŽluso dall'esame delleá. questioni proposte, che riguardano essenzialmente le no; lioni di Ç stabilimento È e di Ç prestazione di servizi È. 22. -Si dev rilevare inoltre che le. cJjsposiZioni del capo relativo ai servizi hanno carattere subordfuato rispetto a quelle del capo relativo al diritto di stabilimento, in quanto, in primo luogo, i termini dell'art. 59, primo comma, presuppongono che il prestatore. e il destinatario !lei servizio in questione siano Ç stabiliti È in due Stati membri differenti e, in secondo luogo, l'art. 60, primo comma, precisa che le disposizioni relative ai servizi trovano applicazione solo se non si applicano quelle relative al diritto di stabilimento. é .quindi necessario esaminare l'ambito di applicazione della nozione di Ç stabilimento È. 54 RASj;EGI#, ,AVVOCATURA DELLO STATO 23. -Il diritto di stabilimento; previsto dagli artt. 52-58 del Trattato, riconosciuto sia alle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 58, sia alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunitˆ. Esso comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, l'accesso, nel territorio di un altro Stato membro, a tutte le attivitˆ autonome e al loro. esercizio, nonchŽ la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o filiali. 24. -Ne consegue che una persona pu˜ essere stabilita, ai sensi del Trattato, in pi di uno Stato membro; ci˜ pu˜ avvenire, in particolare nel ácaso delle societˆ, mediante l'apertura di agenzie, succursali o filiali (art.' 52) e, come ha affermato la Corte nel caso dei liberi professionisti, mediante la creazione di un secondo domicilio professionale (v. sentenza 12 lugli˜ 1984, causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971, punto 19). 25. ....: La ndzione di stabilimento ai sensi del Trattato quindi molto ampia e implica la possibilitˆ, perá'un cittadino comunitario, di partecipare, in maniera stabile e tontinuativa, alla vita economica di uno IJ Stato membro diverso dal proprio Stato di áorigine e di trarne vantaggio, favorendo cos“ l'interpenetrazione economica e sociale nell'ambito della Comunitˆ nel settore delle attivitˆ indipendenti (v., in 'questo senso, sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc: pag. 631, pllto 21). 1 26. -Diversamente, nŽl caso in cui un prestatore di servfai si sposti in un altro Stato membro, l disposizioniá del ácapo relativo ai servizi, I e, in particolare, l'art. 60, terio comma, del trattato, prevedono che n prestatore vi eserciti la propria attivitˆ in viˆ temporanea. I 27. -Come ha osservato l'avvocato generale, il ácarattere temporaneo i delle attivitˆ considerate dev'essere valutato non soltanto in rapporto i alla durata della prestazionŽ, ma anche tenendo conto della frequenza, I periodicitˆ o contintiitˆ di questa. Il carattere temporaneo della prestazione nori. esclude la possibilitˆ per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nllo Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio), se questa infrastruttura necessaria al Žompimento della prestazione di cui trattasi. 28. -Tale situazione tuttavia differente da 'quella del signor Gebhard, eittadino di uno Stato membro che esercita in maniera stabile e continuativa un'attivitˆ professionale in un altro Stato membro da un domicilio professionale in cui offre i suoi servizi, tra l'altro; ai cittadini di quest'ultimo. Stato membro. Questa persona rientra nelle disposizioni del capo relativo al, diritto di stabilimento, non in quello relativo ai servizi. PARm I, SBz:áu; GlUlffS. 'COMVNlTARIA" B'lNTBRNAZIONALB > -29. -Il Consiglio dell'O;rdine di Milano ha sostenuto che un soggetto quale il signor Gebhard pu˜ considerarsi; ai sensi del Trattato, come'-¥~ stabilito È in uno .áStato membro, iná questo caso l'Italia, ¥ solo se fa parte deU'ordjne profe11sion-ale di. questo Stat9. o, ahneno;. svolge la propria attiyitˆ in colla"l:>P:ra~io11e () in assQciazio11e con soggetti cl;te. vi appartex:igo110. .'~ 30. :{ dt~stb argomento hon pu˜ essere acŽoito'. 31. -Le disposizioni relative al diritto di stabilimento riguardano l'acŽeSso alle attivitˆ autdnoll1e e al loro Žsetcizí<:> (v., in particolare, sentefua Reyners, citata/punti <46 e 47)'. Ora, l'appartenenza a un ordine professionale l:'iei.ltra rief requisiti attinenti rul'acces$0 itlle attivitˆ e al loro esereizio, e rion pu˜ quindi essere considerata elemento costitutivo dello stabilimento stesso. . ~2~ '.""'.". ;Ne co11s.egue che Ja PossJl>ilitˆ: per un cittadin<> di uno Stato membro di esercitare .il sup . diritto di.¥ stabilimento e le conP.izioni dell'esercizio di qusto diritto de~ono. essere . valutate in funzione delle attiyitˆ .. che egli.. intenae ~sercitare .á p.el territorio f{ello Stato membro 9s)?ita:p.te. . 33. á:__ Af sensi. delrart. 52, secondo comma, la libertˆ di stabilimento . Žs~rŽit~ta alle. condizioni dfiniteá "dalla legislazione del paese di sta6friml1toIiei cortfronti ciei propri cfttˆdini. á .á áá (.': .¥~,: " á. . ' ., . . . .á. . 34, ;.;..:. Nell'ipotesi in citi le attivitˆ specifiche considerˆte non siano soggette ad alcuna disciplina rtello Stafo ospitante, di modo che un Cittadino di questo Stato non debba possedere alcun requisito speciale per esercitarle, il cittadino di un qualsiasi altro Stato membro ha il ciititi:˜ di stabilirsi riel territorio del primo Statd e di esercitarvi le stesse attivitˆ. 35. '---Ti.#tavia,l'access˜ acl alcune. attivitˆ autonome e il loro esergizi~. pñSSdílo essere Stibordinati al rispetto if determinate disposizioni l~gisia:ti~e, regolamentari áe anirii“iiistrˆtive, g“ustificate áá d~l pubblico interesse, come le norme in tema di organizzazione',á d“ qualificazione, di deñntol˜gia, di controllo e direspC>nsabilitˆ (v,senteriia 28 aprile 1977, cˆusa 71/76, Thieffry, Racc. pag~ 765, punto di qualsiasi. áaltro Stato lrl($li>l:'o bˆá il diritt˜:.di stabilirsi hl territorio' del primo Stato .e. di ser- ááá-citat'\li: tale atti-Vita' Diversamente, allorchŽ.l'accesso aá.w:i/attivitˆá specifiá &;á o Uáásuo esereizfo/ subordinato,ᥠnelloá Stato membro ospitante, a detŽ:nn:inate cohdizi9ni,¥U; cittadino di ooaltroáStato membroá che intenda es\;lrcitar talle att,iv“tˆ>deve; di .regola,.soddisfarle; á. á~ ttittavia; áái provvedimenti nazionaliáá che posso“101 cistacolare o scoraggiare rsercizio delle libertˆ fQDdamentali garantite dal Trattato devono soddfSfare quattro eondiZioni: ¥á essi devono applicarsi in modo non discntninatorio, .essef á giustiffoati da motiviJmperiO!ii di interesse pubblico, essere idoneia garantire il conseguimento dello scopo perseguito e .non andare oltre quanto necessariO per il raggiungimento di questo; áááá / ~deláparitgli Stati membriá¥áhanno¥¥l'obbligoá¥di tenere conto delHequivaJ. enza dei diplomi e,. se del caso(procedere adá un raffronto tra le cogri.iz“iOniŽ le. qualifiche richieste dalle ptQprie norme nazionali e quelle dell'interessato. CORTE DI GIUSTlZIAt>BLLE COMUNITË EUROPEE~ Plenum, 14 dicembre 1995, nella causa C-387/93 -Pres. Rodriguez Iglesias á Rel. Puis. áá¥á á. “>OŽliet -á Avv. GŽn; Elmer ¥ Domanda di ptonuncia pregiudiZiale proposta dal Pretore di Gnova nel pr˜Žedimento penale c. G.D. Ban.. cheto~ Interv.: Governi spagnolo (ag. Navarro Gonzales), francese (ag. á áde Salins) e italiano (avv. Stato Btaguglia) e Commissione delle e.E. (ag.. Ttav&sa); Comunitˆ Europee ¥ Monopolio italiano dei tabacchi lavorati -Sistema di distribuzione ¥ Compatibilitˆ con il diritto comunitario ¥ .>, adottato . con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fatti di contrab (1-2) Sul monopolio italiano dei tabacchi cfr. le sentenze della Corte, citate in motivazione, 3á febbraio 1976, nella causa 59/75, MANGHERA, in questa Rassegna, 1976, I, 199, con nota di BRAGUGLIA, L'art. 37 del Trattato CEE ed il monopolio italiano dei tabacchi, relativa al riordinamento d.ei monopoli nazionali a carattere commerciale, e 7 giugno 1983, nella causa 78/82, COMMISSIONE c. ITALIA, ibidem, 1983, I, 476, áche ha riconosciuto la compatibilitˆ con il Trattato CEE della fissazione di margini commerciali fissi per la vendita al minuto (l'aggio ai rivenditori) sotto il profilo dellaá non discriminazione nei 'confronti dei prodotti "importati e del rispetto del principio. della libera circ˜lazione delle merci. Cfr. anche le sentenze 5 giugno 1984, :p.ella causa 280/83, COMMIS.SIONE c. ITALIA, sulla mancata attuazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, ri. 79/32, in t.ema di imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari sul consumo dei tabacchi inanifatturati; 16 giugno 1987, nella causa 118/85, COMMIS~ PARTE I, SEZ~ /li> GlURIS.": :~ . . .á . .á.á.. á . . . .á .á altro .á . reato . ..... á. .. dii. á -~ui ...á. commesso . . á. :_.{: 5. -L'art. 282, letti f); del citat˜ decreto n. 43 })unisce .fon la multa no:n :rQino;re di due e.non maggiqre di dieci volte Ldiritti cli confine dpvuti c~illil-que cietenga merci estŽre ¥.¥ quando ricorrono .ie..á.cb:ácostanze previste cia1 sŽcondo.ácoinma dell'art. 25 per n delitto cii contrabbando. i:.a:i,:t. 301 del decreto n. 43 dispone altres“ che, in caso di contrabbando, sia sempre disposta la confisca dell'oggetto del reato. Infine, gli artt. 295 e 296 del 4~reto prnvedpn() pene .deti:mtive i;ri cas9 di circostanze aggravanti (da tfŽ a c,inque ,armi} () Cltrecidiva (fino a u.“l ari,iio). 6; ....;.;. Dall'ordinanza di rinvio “Çisulta che al signor Bˆ.nchero stata verbaifazata la detenzione dipacchetti di sigarette pari a 2,320 kg di t'abaccqlavorato provenienti¥á da altri Statiá membl!i; ¥privi del contrassegno dl Stato¥ atte$ta:rite J!avvenuto paga:tnelitd deiá diritti doganali e dei quali non hˆ potuto dirliosttate fa legittima provenienza. L'ordinanza precisa inolttŽ che il sign6r Bˆnchero imputato per il man.cato pagamento della si;<)NJLc; ITALIA, che ha evidenziato la: nat.Ura, ~ Ç impr.esa pubblicaÈ dell'Ammiá ~traziope italiana dei mo11opoli di Stato,.áai.~ensi e per gli effetti d.ella diretá tiva della Comn“iSsiorie 25 giugnoáá 1980; n. 723, sôlla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; 28 aprile 1993, nella causa C-306/91, COMMISSIONE c. ITALIA, dove stato ritenuto sostanzialmente non in contrasto con la normativa comunitaria (salvo un particolare prontamente poi corretto¥ . .con intervento normativo) il. sistema italiano di fisSazi@ e ciel prez~o dei taba,chi)avor:ati; e 22 giugno 1993, nella causa C-222/91, rHn.~ J\101ws, jn qw~sta Ram~gna, 1993, l. 198, sulle avvertenze di carattere sanifarfo nell'etichettatura .ádeiá prodottiáá. del tabacco. '' Sugli aiuti alla produrloiie del tabacco e alle 'relative misure diá stabilizá zazione/ cfr. le 'sentenze deila Corte 11 luglio 1991, nella ausa C.368/89, CR1SPOL'. fONl1 in questa Rassegna; 1991, !;; 238, e-S ˜ttobre 1994, nelle cause riunite C-133, ~00 e 362/93, CRISPOiTONI, ibidem,. 1995,.. l,. 56, con nota di FIUMARA, Misure di stabilizzazi˜ne nel sedare del tabacco:.á i quantitativi massimi garantiti. Delle altre sentenze citate “ti motivazione sono pubblicate in questa Rassegna le sentenze 24 novembre 1993, nelle cause riunite C-267 e 268/91, KEcK e MITHOUARD, e 15 dicembre 1993, nella causa C-292/92, HtiNERMUND, ivi, 1994, I, 57, con le conclusioni dell'Avvocato gerierale .della Corte, e la sentenza 11 novŽmbrŽ 1981, nellˆ cˆusˆ 203/80,á CASATI, ivi 1981, I, 676, con notˆ di CONTI, Libera Círcotˆzi˜ne d“ Cˆpitali disciplinaá valutaria. . 60 RASSEGNAá AVVOCATURA DBU.0 STATO sovrimposta cli confine, di importo pari all'imposta cli consumo sui prodotti nazionali. 7. -Il signor Banchero stato anche imputato del reato di evasione dell'IVA, ma dall'ordina.ma cli rinvio risulta che stato prosciolto. Egli rimane imputato del reato cli contrabbando di cui agli artt. 282, lett. f), e 341 del decreto n. 43 del Presidente della Repubblica. 8. -Dinanzi al giudice nazionale il signor Banchero ha contestato la compatibilitˆ con il diritto comunitario del monopolio italiano dei tabacchi lavorati e di talune disposizioni nazionali applicabili all'importazione da altri Stati membni di tabacchi lavorati. (omissis) H. -Pertanto, il Pretore di Genova, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ha nuovamente adito la Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali: Prima-questione. Se le disposiZioni cli cui agli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato che istituisce fa Comunitˆ economica europea, tutti coordinati tra di loro, siano compatibili con la natura e le caratteristiche normative di un monopolio nazionale quale quello risultante, anche nella sua pratica attuazione, dalla legislazione in vigore nello Stato italiano per il settore dei tabacchi, in particolare per quanto riguarda i profili della esclusiva di produzione, di commercializzazione, vendita e distribuzione in generale, esclusiva attribuita al monopolio nazionale con un meccanismo giˆ di per sŽ idoneo a creare discriminazioni ai sensi dell'art. 37 del Trattato, a consentire scelte preferenziali configurabili come Ç misure di effetto equivalente È ai sensi dell'art. 30 del Trattato, a consentire l'abuso di posizione dominante in contrasto con gli artt. 86 e 90 del Trattato. Pi precisamente: Se l'art. 30 del Trattato CEE sia compatibile con una normativa nazionale che riserva la distribuzione al dettaglio dei tabacchi lavorati esteri ad un'impresa detentrice cli un monopolio cli vendita di tali prodotti, in modo che l'unico circuito cli commercializzazione dei tabacchi lavorati esteri stessi risulta costituito dai soli rivenditori abilitati da detto monopolio; e se, in caso cli ravvisata incompatibilitˆ, la normativa nazionale costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione contraria all'art. 30 del Trattato CEE. Seconda questione. Se l'art. 30 del Trattato CEE, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte cli giustizia, sia compatibile con una legislazione nazionale che 61 p'Ufli$ca.áJ'Žvasi<;>ne dell'itnpt:>~ta di¥.á.consumo:sui ¥¥tabacchi manifatturati provementLda altri¥ Stat~:membri;;¥ in qualunque .quantitˆ essi. sianoá; con una s.aniione ~essivaris~tto alla¥gravitˆ delrinftaiione stessa1:in¥quanto prevede ib .og:ni. caso, aneb.: nelr.ipotesi: di ii:Wnim,i quantitativi di ¥tabacchi1sempre, siad'a:PPJieizio:Q;C di .tftm samion~:pŽnale siada. confisct1 della mer~e.>“ri ca&˜ di.ááámvvi$ˆta ¥áin,9ti1Patibilitˆf.:s~:)ti;\1~: normativaáá nazlonale costi,taj.s~ tm¥ IJ:llsuta ádlááeff(;littb equhtalente: ae:u umrestriZ“o~:quantitathra ail'i:rll.portazione contraria all'art. jQ. del .Ttattˆto,á: .ááááá ... á}'~\: '. V:á ..:..á: <ááá:á ."/:..:.:-á:::á : .á.. . .. ár . áá...,. sl~ ::~=~:¤~~~~=:~~~i~iá~:i:~~;~;~~~~:j~1~~f:.~;~~:! a~.>9-etmgI~o. clt pQ$~Q~:dQ~aaje 4~~.ripr~a. dÛll mq:g.opolio È. .á::: : . . .á.-á._,. -: :: ::.:.:=:=:=::.á:~::á:=:::=:á:=, ::.< .:-;:-::.á :=<-:.. to~Ji6ᥥco~a~~.s~~~=t~~l:~~~t~:adf~~~g~11n~~;ápJ~!0j~ á~~eG:!~::io1:á pregiudtzfalf¥ osfdtcdWriUlliiˆfi'futŽrpi!Žta2:Mh~'dŽ'g1l i.\rttá s,á 30, 37, 86 ;ri~a~~a~:at~:;;~ ~f~~6\~=l~o~:~W~Lˆ&td!f*~6~11::se~~:r~:n~:11~ l!fP~lfl~~ df).a . f PWP:~ql:>iji)ˆ ¥ce>11. le Sll:lt~.~ c\i13P.()~~~i()pi dÛll .. 'J:'r~ttato di ~sis~~ia qj disFribuziRA~ l1e ri13erva li!: YflPc:litia aj. d,ettaglio dei tabacchi a rivendite autorizzate dalla pubblica ammin“strazionec{prima e terza questione). Egli si ch,i,ede altres“ se l'art. 30 del Trattˆto áosti "ai1¥applicazione di norme repressive emanate nell'ambito. di un tale sistema (secon ¨ q.estione) .. á ¥ á. á ᥥᥥá .23~ >¥¥... ne! rJif~.á.ti.¥ ~a~cicolo non ()ptjeit~ ¥~n 9gll“ caso elŽmenti suffi. dentefuente precisi pe,i;: qppsentire un 1l#le e~~J.e degli altri aspetti della n9rn1a.v~1u1~fo.ale á~ 9it~~#qrie; gijj~>q.ell~}igqard~t“ la. produzione, l'in:lporta.ZioI1e ¥oppl:.-e it cphf~i9tj~~#to j:tei prode>tti considerati. . ... . ....... ááá.á.áá :á á.á.á:.;.á..::::-:á ááááá .. ... . . . ... . . .. . . . . . . 24. -Occorre ˆnZitutto risolvere la prima; e la terza.questione. Sulla prima questione. 25. ..,,.. Il giudice nazionale duhita della legittimitˆ, alla luce degli artt. 30 e 37 del Trattato, di :un sistema di>distribuzione dei tabacchi lavorati quale. qU,ello discipUnato dalla normativa H.aliana. Sull'art,..37 del. Trattato. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATa 62 26. -L'art. 37, n. l, secondo comma, che riguarda specificamente i monopoli nazionali a carattere commerciale, .presuppone, come risulta dalla sua lettera, una situazione in cui le autoritˆ nazionali siano in grado di controllare o di dirigere gli .scambi tra gli Stati membri o di influire su di essi in misura rilevante, mediante un organo istituito a tale scopo o un monopolio delegato,: (sentenze 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson, Racc. pag. 2479, punto 13, e 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo e a., Racc. pag. I-1477, punto 29). 27. -Infatti, come la Corte ha affermato in speci~ nelle sentenze 3 febbraio 1976, causa 59/75, Manghera e a. (Racc. pag. 91), 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen (R:acc. pag. 935), e 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione/ Italia (Racc. pag. 1955), l'art. 37 del Trattato non impone l'abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma dispone .i.I loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini -degli Stati membri per quanto riguarda le con~ dizioni relative all'apprñvvigionˆmento e allo smercio. Tanto dal testo dell'art.-37, quanto daila sua collocazione nel sistema del Trattato, si desume ch'esso m“rˆ a garantire -l'osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente negli scambi fra gli Statimembri, ed a mantenere in tal modo normali condi~ioni di conorrenza fr;:t le economie dei vari Stati membri_ qualora, nell'uno o nell'altro di detti Stati, un determinato prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale. 28. .::..... áOccorre anzitutto ricordare che le questioni del giudice nazionale riguardano solo incidentalmente la produzione e l'importazione in Italfa. dei tabacchi. 29. -Inoltre; ál'art. 37 non pertinente rispetto alle disposizioni nazionali che non riguardano l'esercizio del diritto di esclusiva da parte di un monop_olio pubblico, bens“ concernono, in generale, la produzione ed il commercio di beni indipendentemente dal fatto che essi rientrino nel monopolio di cui trattasi (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta Ç Cassis de Dijon È, Racc. pag. 649, punto 7). Per quanto riguarda un sistema di distribuzione -come quello oggetto delle questioni pregiudiziali, ei˜ potrebbe non valere solo s_e risultasse che le disposizioni di cui trattasi consentono alle autoritˆ nazionali di intervenire nelle scelte di approvvigionamento dei dettaglianti._ 30. -A tale proposito va rilevato che la normativa italiana riserva l'esclusiva della vend“ta al dettaglio dei tabacchi lavorati a privati titolari di concessione o autorizzazion dell'Amministrazione autonoma dei mono¥ poli di Stato (in prosieguo: l'Ç AAMS È). Su questo punto,-dagli atti di PARTE I, SEZ. II;.Glt1RIS ..COMUNITARIA E .INT$NAZIONALE causa non risulta che detta normativa consenta al:le autor.itˆ nazionali di intervenire attrˆverso I'AAMS nella gestione. delle tabaccherie in modo da controllare o influenzare le scelte di rifornimento compiute dai dettaglianti, nŽ per assicurare uno Sbocco ai tabacchi prodotti dal monopolio (v., per un caso opposto, sentenza 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag, 1-4747, punti 43 e 44), nŽ per favorire o scoraggiate determinati flussi d'importazione provenienti da altri Stati membri; Rispondendo a. un< quesito. posto dalla Corte, il governo italiano ha peraltro precisato che le scelte di rifornimento sono demandate alla libera valutazione dei dettaglianti, in relazione alle richieste del mercato. 31. -Occorre quindi risolvere la prima parte della prima questione nel senso che l'art. 37 del Trattato non pertinente rispetto a una normativa nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione; allorchŽ questa non interviene nelle scelte di rifornimento dei dettaglianti. Sull'art. 3Cl del Trattato. 32: ...,... A norma dell'art. 30, sono vietate fra gli .Stati membri le restrizioni quantitative alJ!importazione nonchŽ qualsiasi -misura di effetto equivalente. 33. -Secondo áuna costante giurisprudenza, ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gliá scambi intracomunitari .costituisce -una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative (sentenza lLluglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc~ pag. 837, punto 5).. 34. -Tuttavia, come la ;Corte ha dichiarato nella sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C267 /91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. 1-6097, punto 16), non pu˜ costituire ostacolo diretto o indiretto, attuale o potenziale, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membTi a disposizioni nˆzional“ che limitino o vietino talune modalitˆ ádi vendita, semprecihŽ tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attivitˆ sul territorio nazionale e semprechŽ incidano iri egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostˆnziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. 35. -Va rilevato che ánel caso di_ specie la normativa controversa possiede i .suddetti requisiti i:˜. á-quanto riserva aiá rivenditori autorizzati la vendita al .. dettaglio dei' tabacchi ... RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 64 36. -Essa non riguarda le caratteristiche dei prodotti, ma unicamente le modalitˆ di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, poichŽ vieta la vendita di tali tabacchi ai consumatori fuori delle rivendite autorizzate. La circostanza . che essa si applichi a determinati prodotti, i tabacchi lavorati, e non al commercio al dettaglio . in generale, non pu˜ modificare tale giudizio (v. dn questo senso sentenze 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hilnermund e a., Racc. pag. 1-6787, e 29 giugno 1995, causa C-391/92, Commissione/Grecia, non ancora pubblicata nella Raccolta). 37. -Inoltre, l'obbligo incombente a tutti gli operatori di fare distribuire i propri prodotti dai dettaglianti autorizzati vale a prescindere dall'origine dei prodotti in questione e non incide sulla messa in commercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri in :misura diversa rispetto a quella. dei prodotti nazionali. 38; _, Il giudice nazionale ritiene che, tenuto conto della distribuzione delle tabaccher.ie sul territorio italiano, dei loro orari di apertura e delle carenze nel loro funzionamento, come.,l'insufficiente rifornimento presso talune árivendite di marche di sigarette richieste meno frequentemente o le occasionali interruzioni del rifornimento in conseguenza di scioperi, il sistema delle rivendite autorizzate di tabacchi causi restrizioni degli scambi in contrasto con l'art. 30 del Trattato. 39. -Dagli atti di causa non risulta tuttavia che le autorizzazioni di esercizio siano limitate al punto di compromettere un rifornimento soddisfacente dLtabacchi nazionali o importati ai consumatori. Rispondendo a un quesito posto dalla Corte, il governo italiano ha precisato che la normativa de qua tende ad assicurare la distribuzione geografica ottimale dei dettaglianti, in particolare alla luce delle esigenze di pianificazione territoriale e di prossimitˆ delle rivendite ai punti di concentrazione del'la clientela. 40. -In ogni caso occorre osservare che le imperfezioni che possono incidere sul funzionamento della rete di vendita al dettaglio non recano pregiudizio alla vendita dei tabacchi provenienti da altri Stati membri pi che a quella dei tabacchi prodotti sul territorio nazionale. 41. -La Commissione, richiamandosi alle sentenze 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre (Racc. pag. 1-1487), e causa C-60/89, Monteil e Samanni (Racc. pag. 1-1547), sostiene che un sistema di vendita al dettaglio dei tabacchi come quello italiano, canalizzando la vendita dei tabacchi, atto a incidere sulle possibilitˆ di smercio dei prodotti importati e, in tali condizioni, pu˜ costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Infatti, l'AAMS terrebbe sotto controllo la rete di distribuzi˜ne tale Ç canalizzazione centralizzata È sarebbe rafforzata a monte dal monopolio di fatto dell'amministrazio11e . sul co~lllert;:ki .all'in~rosso d.i tutti i tabacch.! ôl... Italia.. á 42/;;.., Tuttavia si >á>"áá.:.: ááá::;.,:".( .:.<:..'.~'::::~ <<::..á ;:"á::á.:: . ..'.'.::á: ::-.:::ááá:á>á:'.'.ááá.:áá:.á: :á.: .. : á.á á 44/J;.. Da futto 'quantd pteŽed¥ádfscŽHdŽ che una normativa na:Zionale come quella italiana/che riserva Iaá¥'\rendita á a:F dettaglfo ádei tabaechFlavtirati di¥¥qu:Msiasi¥ptovemenia a rivenditori aut˜riizati, ma non ostackila in tarmodol'accessoat.mercato naziaooUfdei .pr˜dotti prc>veniriti da altri Stˆt“ membri o noná intralcia tale accesso pi di quanto intralci l'accesso dei¥á¥prod6ttfnazi˜halfallarete di disfrib2i&e,¥non rientra ¥nell'ambito di applfoazfone demarh 3-0 del á Trattiito;áá 45. ;:h. gi~d~e J1az;i,onale chiede alla Cor~e áse ¥. gli áartt. 5, .90 e 89 del '.!Ji:attato o~tlP.P. a una normativa nazionale che riserva la vendita al achi lavorati a rivenditori. autorizzati dalla pubblica a:tnministr;il.Ziel}e, ,c.ome si rilevato al p\Jllto 43 del11:1. pi::esente sentenza, il fatto che i produttori di tabaccW. lavorati degli altri Stati membri abbiano preferito avvalersi dei depositi dell'AAMS invece di istituirne di propriá pu˜ spiegarsiá con¥ á considerazioni á personali di tal“ operatori. Esso non pu˜ portare alla c-Onclusiorre che la normativa italiana; modifiCata p:roprio ¥per consentite ¥l'apertura del c˜mmercio á all'ingrosso áádei tabacchi provenienti da altri .Stati membri della Comunitˆ, induca l'AAMS a incanalare¥¥Ie vendite áai tabacchiá mamfatturati áe qUindiá a á.sfruttare abusivamente¥ la¥ ¥posizione ¥dominante di ui ápu˜¥ godere sul fuercato della¥. distribuzione; S3, '.""'"' l~~ltrf:,dagli atti non dsul~a Žiw il.sistema di distribuzione ˆl Q.etU:i.gl“o dei tal:>acchi cr~ato dalla d,e~ta.. .normativa, riserv~do . al~ l'AAMS H rihi.sio delle autorizzazio~ per geslire' le rivendite,, conduca a una sitru;~onej1odvaáa:gii interessi. dei co:iiSum.atori aisensi dell'art. 86, secondo C.()l)lm~. áJeh. b), d~l á'trattato, In 9ghi <::aso, tenuto conio. in particolare deglf elementi giˆ eviderdiati: af punto 39 4ella p:re&ente sen~ tenza, non pu˜ sostenersi Žhe tale sisteiria non sia mˆllifestamente in g;r~do dt.soddisfare la domandaá dei consumatori J(v., a contrario, sentenza l3 ap:dle 1!1191, causll C41/90, Hofner e Elser, Racc. pag. I-1979., punto 3t). 54: -Pfr c:J:uiiiit˜ concerpe i dettaglianti, va osservato che questi operatori non dispongorio¥;~eisorialnientŽ¥.áádi.á ~IctiI1 diritto esduslvo o speciaje qi riv,endi~a nel luogo, dove svolgono la lor9 attivitˆ. La normativa co.ntroversa si lil)lita infatti a disciplinare ~ loro accesso al l)lf)r<::at() della ye:qdita al. dett~gliq dei ta:baccrn. Cos“ i 4ett.aglia:nti aut0:ri2: 2:at.i sqddisfa.ocong~.ntam,ente i bisogni df)i con~.mat~i iJ:l. l)lateria di . tabacchi e< sigaretteI e. ness:una rivendita dispone di un vantaggio p~:rt~colare: ~ui ;propri ~oncorrenti. Pertanto esse non possonq essere considerate imprese titolari dei diritti di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato. 1.: 55. -A fortiori, non pu˜ ritenersi che la norl)lativa italiana istituisca un mosaico di monopoli territorialmente limitati a favore dei dettaglianti autorizzati, instaurando sul terirtorio nazionale 'tma posizione dominˆnte ai sensi dell'art 86 del 'Trattato (sul punto v. sentenza 5 ottbbte< 1'994~ CentrŽd'insŽmination de la Crespelle, citata, punto 17). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 56. -Da quanto precede discende che gli artt. 5, 90 e 86 non ostano a. una normativa nazionale che, come quella italiana, riserva la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione. S~lla s.econda questione. 57. -Il giudice nazionale chiede poi alla Corte se l'art. 30 del Trattato osti a una normativa repressiva come quella ai sensi della quale il signor Banchero perseguito penalmente. 58. -In via di principio, la legislazione penale e le norme di procedura penale restano di competenza degli Stati membri. Tuttavia, da una costante giurisprudenza ;risulta che il diritto comunitario pone dei limiti per quel che concerne le misure. di controllo ch'esso consente agli Stati membri di mantenere in vigore nell'ambito della libera circolazione delle merci e delle persone. Le misure a,mministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto strettamente necessario, le modalitˆ di controllo non devono essere concepite in modo da á.álimitare la libertˆ voluta dal Trattato e non lecito comminare sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravitˆ dell'infrazione da risolversi in un ostacolo a tale libertˆ (sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Rˆcc. pag. 2595, punto 1,7; v. altres“ sentenze 3 luglio 1980, causa 157/79, Pieck, Racc. pag. 2171, punto 19, e 25 febbraio 1988, causa 299/86, Drexl, á Racc. pag. 1213, punto 18). 59. -Nel caso di specie, come fa notare l'avvocato generale nei paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, il signor Banchero in realtˆ non accusato di importazione illegale di tabacchi lavorati, ma della detenzione di tabacchi per i quali non era stata pagata un'imposta di consumo, peraltro conforme al diritto comunitario. 60. -Le sanzioni in cui incorre il signor Banchero non ostacolano in alcun modo l'importazione da altri Stati membri di tabacchi lavorati, ma mirano solo a dissuadere il consumatore dal rifornirsi di tabacchi per i quali non siano state pagate le imposte conformi al diritto comunitario, per mezzo di rivenditori non autorizzati, operanti anch'essi in violazione delle norme italiane sulla distribuzione dei tabacchi lavorati. 61. -Di conseguenza, la severitˆ di tali sanzioni non sindacabile con riguardo al diritto comunitario. 62. -L'art. 30 del Trattato non osta quindi a che una normativa nazionale, come quella italiana, punisca come delitto di contrabbando la detenzione illegale, da parte di un consumatore, di tabacchi lavorati i 1f ~ ! ! ! PARTB I, SEZ. ll, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE provenienti da altri Stati membri e per i quali non sia stata pagata l'imposta. di coilsumo conforme al diritto comunitario, quando la vendita al dettaglio á di tali prodotti, e dei¥ prodotti nazionaliá dello stesso tipo, riservata a rivenditori autorizzati dalfa pubbl“ca amministrazione. (omissis} CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITË EUROPEE, Plenum, 5 mar¥ zo 1996, nelle cause riunite C46/93 e C-48/93 -Pres. rel. Rodriguez Iglesias _. Avv. Ge:n; Tesauro ~i Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dtff BundŽsgerichtshof riella causa Btasserie du pecheur c. Rep. fed. dF Germania e dalla H“gh Court of Justice nella causa The Queen e~ Factorfame. Interv.: Goveri'l!i: te'desco (ag. Roder), del Regno Unito (ag. Collins);áádanese (ag. Molde),á spagnofo (ag. Navarro Gonzales), frˆncese (ag; Puissochcl)1 irlandese (ag. Btickley) e olandese .(ag. Bas) e Con:tmissione deUe CE. (ag~ Timmermaus). Comunitˆ EUt9Pe ¥ Violazioni del diritto comunitario ¥ lnadempbilento riconducil;>Jle.. ~á. legislatore nazionale ¥ RespQ~billtˆ dello Stato ¥ Risarcbilento dalll)i. (Trattato C.B,, art. 5). Comunitˆ Em:opee ¥ Vio~oni del diritto comunitario ¥ lnadempbilento riconducibile al J~~slato:re nazionale ¥ Responsabilitˆ dello Stato ᥠPresupp()sti e lbíilti'. á á (Trattato C.B., artt. 5 e 215). Comunitˆ }!:u:ropee¥á ¥. Vfolazioni del. diritto comunitario .¥ lnadempbilento riconduclblle al legislatore nazionale ¥ Responsabilitˆ ádello Stato ¥ Vloladone ntamtsta e grave ;; Condotta dolosa o colposa dell'organo statale ¥ Irrilevanza. á á á (Trattato¥ C;E., artt. 5 e 215). Comlinitˆ EW'ope ¥á Violazioni ádel diritto ácomunitario ¥ Inadempbilento tjcondcibile al legislatore nazionale ¥ Risarcbilento danni ¥ Entitˆ. (Trattato C.B., art. 5):. Comunitˆ Europee ¥ áViolazioni del diritto comunitario ¥ Inadempbilento riconducibile al legislatore nazionale ¥ Risatcbilento danni ¥ Accertˆmento.¥ á dell'inf:razione da parte della Corte-di giustizia ¥.fnilevanza. (Trattato C.B., art. 5); Ilá principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova applicazione allorchŽ l'inadempimento contestato riconducibile al legislatore nazionale. Nell'ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che o.peri 7Q RASSEGNA. AVVOCATURA DELLO STATO in un .settore ne.I quale esso disponga di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli. Con. questa riserva, nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilitˆ che lo Stato tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato dalla violazione del diritto comunitario. ad esso imputabile, fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa naziona{ e applicabile non possono e,ssere meno . favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna nŽ tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. Il giudice na.;ionate non pu˜, nell'ambito della normativa nazionale che esso applica, subordinare il risarcimento del danno all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale -imputabile l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario. Il risarcimento, a carico degli Stati membri, dei danni da essi causati aisingoli in con¤eguenza delle violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro .ástabilire ái¥á criteri che consentono di determinare l'entitˆ del risarcimento, fermo restˆndo che essi non [Jossono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami o azioni analoghi f andati sul diritto interno nŽ possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento, Non conform~ al dfritto comunitario una disciplina nazionale che, in via generaie, álimiti il danno risarcibile ai soli danni arrecati a determinati beni dei singoli specialmente tutelati, escludendo il lucro cessante subito dai singoli . . Peraltro, una fo,rma particolare di risarcimento, quale il risarciment~ Ç esemplare È previsto ádal ci,iritto britannico, deve poter essere riconosciuto nell'ambito di reclami o azioni fondati sul diritto comunitario, qualora possa esserlo nell'ambito di reclami o. azioni analoghi f andati sul diritto interno. L'obbligo, a carico degli Stati membri, di risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili non pu˜ essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte che accerti l'inadempimento contestato. (omissis) Sulla responsabilitˆ dello Stato per gli atti e le omissioni del legislatore nazionale contrari al diritto comunitario (prima questione nei procedimenti C-46/93 e C-48/93). PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA ll INTiiRNAZIONALE 16. -Con la loro prima questione, entrambi i giudici nazionali intendono accertare, in sostanza; se il principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti al risarcimento dei danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili sia applicabile qualora l'inadempimento contestato sia rieonduibile al legislatore nazionale. 17. -In via preliminare, occorre áricordare áche, nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357, punto 37) la Corte ha giˆ affermato che il diritto comunitario impone il principio secondo cui gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili. 18. -Secondo i governi tedesco, irlandese e olandese, l'obbligo degli Stati membri di risarcire i danni cagionati ai singoli si imporrebbe solo in caso di violazione d“ disposizioni prive cU effetto diretto. Nella citata sentenza Francovich e a., la Corte avrebbe semplicemente inteso colmare una lacuna del sistema di tutela dei diritti dei singoli. Nei limiti in cui una legittimazione ad agire venga ricon_osciuta nell'ordinamento nazionale per far valere i diritti che i singoli vantano in forza di disposizioni provviste di effetto diretto del diritto comunitario, non sarebbe affatto necessario accordare loro in aggiunta un diritto al risarcimento direttamente fondato sul diritto comunitario in caso di violazione di queste disposizioni. 19. -Questa argomentazione non pu˜ essere accolta. 20. -Invero, secondo la giurisprudenza costante, la facoltˆ degli amministrati di far valere dinanzi ai giudici nazionali disposizioni del Trattato aventi effetto diretto costituisce solo una garanzia minima e non di per sŽ sufficiente ad assicurare la piena applicazione del Trattato (v. segnatamente sentenze 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/ Italia, Racc. pag. 2945, punto 11; 26 febbraio 1991, causa C-120/88, Commissione/Italia, Racc. pag.)-621, punto 10; e 26 febbraio 1991, causa C-119/89, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-641, punto 9). Questa facoltˆ, intesa a far prevalere l'applicazione di norme di diritto comunitario rispetto a quella di norme nazionali, non idonea a garantire in ogni caso al singolo i diritti attribuitigli dal diritto comunitario e, in particolare, ad impedire il verificarsi di un danno conseguente ad una violazione di tale diritto imputabile ad uno Stato membro. Orbene, come si evince dal punto 33 della citata sentenza Francovich, la piena efficacia delle norme comllílitarie sarebbe messa a repentaglio se i singoli non avessero la possibilitˆ di ottenere un risarcimento ove i loro diritti fossero lesi da una violazione del diritto comunitario. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 72 21. -Ricorre un'ipotesi di tal genere allorchŽ un singolo, che sia rimasto vittima della mancata attuazione di una direttiva e si trovi nell'impossibilitˆ di far valere direttamente dinanzi al giudice nazionale determinate disposizioni ádi quest'ultima, .per via del loro carattere insufá ficientemente preciso ed incondizionato, intenta un'azione di risarcimento danni contro lo Stato inadempiente per violazione dell'art. 189, terzo comma, del Trattato. In siffatta ipotesi, che si verificava nella menzioni:ita causa Francovich e a., il risarcimento diretto a rimuovere le conseguenze dannose causate ai beneficiari di una direttiva dalla mancata attuazione di quest'ultima da parte di uno Stato membro. 22. -Tale inoltre il caso della lesione di un diritto direttamente conferito da una norma comunitaria, che i singoli possono per l'apá punto invocare dinanzi ai giudici nazionali. In tale ipotesi, il diritto al risarcinwnto costituisce il ~orollˆrio necessario dell'effetto diretto riconosciuto alle norme. comunitarie la cui violaziqne ha dato origine al danno subito. 23. -Nel caso di specie, pacifico che le norme comunitarie in questione, vale a dire l'art. 30 del. Trattato, nel procedimento C-46/93, e l'art. 52, nel procedimento C-48/93, hanno effetto diretto nel senso che esse conferiscono ai singoli diritti che gM á stessi possono direttamente far valere davanti ai giudici nazionali. La violazione di tali norme pu˜ dar luogo a risarcimento. 24. -Il governo tedesco sostiene inoltre che un diritto generale al risarcimento per i singoli potrebbe essere sancito solo in vfa legislativa e che il riconoscimento di siffatto diritto ope. judicis sarebbe incompaá tibile con la ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunitˆ e gli Stati membri e ácon l'equilibrio istituzionale risultante dal Trattato. 25. -Sul punto, occorre sottolineare che la questione dell'esistenza e della portata della responsabilitˆ di uno Stato per danni scaturenti dalla violazione degli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario attiene all'interpretazione del Trattato e come tale rientra nella competenza della Corte. 26. -Nella fattispecie, cos“ come nella causa Francovich e a. giˆ richiamata, tale questione interpretativa stata sottoposta alla Corte da giudici nazionali a norma dell'art. 177 del Trattato. 27. ---PoichŽ nel Trattato mancano disposizioni che disciplinano in modo diretto e puntuale le conseguenze delle violazioni del diritto comuá nitario da parte degli Stati membri, spetta alla Corte, nell'espletamento PARTB l, SB2k II, GIURIS. COMPNil'ARU. B INmNAZIONALB deLcoq:t:pito onferitole dall'art. 164 del Trattato di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applkazione del Trattato, statuire su tale questione avvalendosi dei canoni interpretativi generalmente acoolti, facendo ricorso in particolare ai .principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario e, se necessario, a principi generali comttnL agli ordinamenti giuridici l;>ligo, incomb~ te ?tlle pupbliche autoritˆ, dL risarcire i<;lanni cagion,ati nell'esercizio delle áloro funzioni. á á á 30. ......:. Va rilevato, del resto, che in uri gtˆn numero di ordinamenti giuridici nazionali il regime giuridico della: responsabilitˆ dello Stato stato elaborato, in maniera determinante, in via giurisprudenziale. 31; Sulla: scotta di queste c6nsidera:Zioni la Corte ha giˆ rilevato, _;i al punto 35 della citata sentenza Francovich e a., che il principio della responsabilitˆ dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili inerente al sistema del Trattato. '32, -N 'Consegue che il priileipio hˆ vafore in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comt:lnitario commessa da uno Stato triefubro/qU.alunque s:la l'organo di quest'ultiino la: cui azi˜ne od omissi<: ine ha dato'. origine 'alla trasgressione. 33. -Oltretutto, avuto riguardo alla fondamentale esigenza dell'ordinamento á giuridico comunitario quale .l'uniforme áapplicazione del diritto comunitario {v. segnatamente sentenza 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89; Zuckerfabrik, Racc. pagg. I-415, punto 26); l'obbligo di risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario non pu˜ dipendere da norme interne sulla ripartizione delle competenze tra i poteri costituzionali. 34. -Al riguardo, si ádeve rilevare, concordemente con quanto ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che nell'ordinamento giuridico internazionale lo Stato, la cui responsabilitˆ RASSEGNA AVltOARJRA DEl.LO STATO 74 sorgerebbe in caso di violazione di un impegno internazionale, viene del pari considerato nella sua unitˆ, senza che rilevi la circostanza che la: violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislˆtivo, giudiziario od esecutivo. Tale principio deve valere a mag~ gior ragione nell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto tutti gli organi dello Stato, ivi compreso il potere legislativo, sono tenuti; nell'espletamento dei loro compiti, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a _disciplinare direttamente la situazione dei singoli. 35. -Del pari, la circostanza che, per effetto delle norme interne, l'inadempimento contestato sia imputabile al legislatore nazionale non pu˜ compromettere le esigenze relative alla tutela dei diritti dei singoli che fanno valere il diritto comunitario e, nel caso di specie, il diritto di ottenere dinanzi ai giudici nazionali la riparazione del danno originato dal detto inadempimento. 36. -áConseguentemente, si deve rispondere ai giudici nazionali che il principio in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili trova applicazione allorchŽ l'inadempimento contestato riconducibile al legislatore nazionale. Sui presupposti della responsabilitˆ del_lo Stato per atti ed omissioni del legislatore nazionale contrari al diritto comunitario (seconda questione nel procedimento C-46/93 e prima questione nel procedimento C-48/96). 37. -Con tali questioni i giudici nazionali chiedono alla Corte di precisare i presupposti ai quali, tenuto conto delle circostanze concrete, un diritto al risarcimento dei danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad uno Stato membro sia garantito dal diritto comunitario. 38, á -Sul punto, occdrre ricordare che, se la responsabilitˆ dello Stato imposta dal diritto comunitario, le condizioni in cui essa fa sorgere un diritto al risarcimento dipendono dalla natura della violazione del diritto comunitario che all'origine del danno provocato (sentenza Francovich e a.,. citata, punto 38). 39. -Per determinare tali condizioni occorre tener conto anzitutto dei principi propri dell'ordinamento giuridico comunitario che costituiscono il fondamento per la responsabilitˆ dello Stato, vale a dire la piena efficacia delle norme comunitarie e l'effettiva tutela dei diritti da PARTE I, SEZ:. t:r; GlURIS. ŽOMUNiTARIA B lNt'ERNAZIONALE esse garantiti, ¥daáun fato, e ¥ál'obbligo di cooperazione>incombente agli Stati membri in forza dell'art. 5 del Trattato; dall'altro (sentenza Frail.á covich e a;; citata; punti 31-36). 'á 40. -Inolt:re, come hanno sqttqlipeat9 la Commissione e i; vari governi che hall.no presentato osservazioni, pertinente il riferimento alla git:1dsprudetlza della Corte relativa alla responsabilitˆ extracontrattuale d'ella Comunitˆ; ... 41. --Invere>, da unJato., l'art. 215, secondo CO!llma, c:lel Trattato fadnvia, in. tema di l"esponsabilit~.á exôacontrattuale .della.á Comunitˆ, ai l?rip.frp(~eHer:Žlli. cori:i~i ai... dirit.íi de~ $tati . membri; ai áquali la Corte ff\ del par~ r“ferimento, in mancanza .cli .orme scritte, in altri settori del -J1 regime en:Undaio dalla Corfo alla luce lell'art. 215 del Tratt!- 1-to,. iií isp~Žie per¥.¥q.anto rigUarcl;;.i. la á¥r<;)sponsabilitˆ derivante da atti D.ormatf\T“, tiene segrn:li:ameni .á ccmto. della complessitˆ delle situazioni da disdplfoare; delle difficolt~ di appllcaiione o interpretazione dei testi e,. pi4:)áI:lá¥á partic9lare, del margine. di valutazione discrezionale rimesso all'.a.tore d~ll'atto c:ontroverso. . 44. -i~ tenendo c;op.to detl'a~pi9 potere .discrezionale devoluto alle isti.t.zioni per l'attmizione,,c1elle pC)ifriWl~ com1lllitarie che stata elaborata la gi.urispruclenza della Corte in. tema .li responsabilitˆ extracontrattuale della Comunitˆ, con particolare rifel-imento agli atti normativi che implicavano scelte di politia economlca ¥ .á.45. --Inyc;:ro, .. la .. eoj:l.i;:ezione ¥. restritt,~ya¥ della responsabilitˆ della CoJl1unitˆ de.rivante dajl'esercizio c1elle l?roprie attivitˆ normative si spiega con la. cop.siderazione che l'es.ercizio ,del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste. un controllo giurisdizionale sulla legittimitˆ degli atti, non deve essere .o.st<:1,colato dalla¥ prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso debba adottare, nell'interesse generale della Comunitˆ, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per l'altro verso, in' un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di una politica comunitaria, la .responsabilitˆ della Comunitˆ pu˜ sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 5 e 6). 46. -Ci˜ premesso, si deve c˜nstatare che il legislatore nazionale, cos“ come del resto le istituzioni comunitarie, non dispone sistematicamente di un ampio potere discrezionale, quando si tratti di un settore disciplinato dal diritto comunitario. Quest'ultimo pu˜ imporgli obblighi di risultafo o d“ condotta o di astensione che riducono, talvolta in maniera considerevole, il suo margine di valutazione. Tale in particolare il caso quando, come avveniva nella fattispecie oggetto della sentenza Francovich e a., lo Stato membro obbligato, in forza dell'art. 189 del Trattato, ad adottare entro un certo termine tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato presc_ritto da una direttiva. In tal caso, la circostanza che i provvedimenti da adottare incombano al legislatore nazionale , ai fini del sorgere della responsabilitˆ dello Stato membro per la mancata attuazione della direttiva, priva di pertinenza. 47. -Diversamente, allorchŽ uno Stato membro opera in un settore nel quale dispone di un ampio potere discrezionale, paragonabile a quello del quale si avvalgono le istituzioni comunitarie per l'attuazione delle politiche comunitarie, i presupposti della sua responsabilitˆ debbono essere, in via di principio, i medesimi di quelli dai quali dipende il sorgere della responsabilitˆ della Comunitˆ in una situazione analoga. 48. -Nella fattispecie della causa a quo di cui al procedimento C-46/93, il legislatore tedesco aveva legiferato nel settore dei prodotti alimentari, in particolare in quello della birra. In mancanza di armonizzazi˜ne comunitaria, il legislatore nazionale disponeva, in tale settore, di un ampio p˜tere discrezionale per adottare una disciplina sulla qualitˆ della birra in commercio. 49. -Quanto alla fattispecie all'origine del procedimento C-48/93, il legislatore del Regno Unito disponeva del pari di un ampio potere discrt!zionale. Infatti, la normativa controversa concerneva, da un lato, l'immatricolazione dei pescherecci, settore che, tenuto conto dello stadio di sviluppo del diritto comunitario, rientra nella sfera di competenze degli Stati membri e, dall'altro, la disciplina delle attivitˆ di pesca, settore nel quale l'attuazione della politica comune consente un certo margine di valutazione agli Stati membri. 50. -Risulta quindi che, in entrambe le fattispecie, i legislatori tedesco e del Regno Unito avevano di fronte situazioni che comporta '17 'vano $celte --paragonabili -áa ¥-quelle operate dalle --istituzioni ci>munitarie rtell'adozi6ne>di -atti -Mrmativiáá rientranti in una politica comunitaria. 51. -Stando cos“ le cose, un diritto al risarcimento riconosciuto dal d“rittcf c:oˆ'iurtitˆrio in--á qtia:rito siano s.oddisfattŽ tre' condizioni,¥¥¥ vale &1i.~~1i~J:!';!:~~ tra la .violazione dell'obbligoá incombriteallo -áStato¥e-á-11-laniio subito g~~ ..¤gg~~tti }~si. 5tt Infatti;-iti ptimo ᥠ1u-ogp, qUeste condizfoniásoddisfano lŽáesiá gemeááá dellif piena -efficacia< delle¥á-. nortne c:o“l'lUnitarie >e dell'effettivˆ tutela dŽfdidtti da essega:ti:ilitit:k 53. -In s~ondo luogo, ¥ es~~ corrispondo~o ht sostanza ~qu~lle enunciate dalla COrte in ordine ˆittart. 215 neU-asua giurisprlidenzˆ¥relativˆ-- alla respOt:tsabilitˆ ¥della -Comunitˆ .per danni c:;tgioriati ai singoliáá da atti n˜tmlitivf illegittimi! ˆd()ttati ¨ne sue istittitioni . ¥_,,._54.~>La.pdma¥-condiz.ione viene manif~stamente SQdmstatta ~ll ngua;rdo.¥ _. all'art, 30 ¨l Trattato, ¥á rihiamato áá nel procedimento. C46/93, e¥. all'art; ... 52 ¨I .Trattato;. ricbJam&.t9:¥'u(ô.¥pt9~1ftimen-to C-48/93. Invero, .sebbene l'art<: 3.Q-inwo.nga;un-. diV!iet(> agl~ StatbJneml?ri1¥: ci˜ n<:>:n:.toglie che. esso ¥attribuisce aj.: sing<;>,li liritti. che i gi.udi@ nazionali deveno ;tUt~ lare (~e!J;t~a Z.~ marzo 1977>-cal!s!l 74/76, lanne.i E: Volpi, :Raoc. pag. 557, Punto -13). -Del pari> l'art. :-52 ¥ del 'rt.a'f;tato.--conferisce. per deUrdzioue 4ixitti atstngoU (sen~enza 21_._giugno.1974,_.causa 2/74c;¥ Re~rs, Ra.cc, pag; 631, JlQ.J}tQ ~5há; ---->-¥. -::.. á::.á : 7 Qii~t9 alla,. seco1:1-¨ con~io~, sia. per 9.miAtP r.iguW:4a. )~ responsabilitˆ, della¥ Comunitˆ ai.-sen$l dell'art. ZlS _sia P.et quanto ~ttiene ~~1rf~;~i~~~ft~~:!--á~:i!1v~a~~r~;:l~fˆe;:;eáv!~f~!r:J~~~n1:1~~:~i= ~ta .1llla.. \Tt61~_one .del diritto ~mwi.itario q.ello. della yiolazione ~~~~;~~.:¥¥-~rtiit;¥¥.:~:!i..¥ ~i-_~~:áá¥i::;~á-:~~T?;k!i¥-¥á-UIíistituzi90e 56. -Al riguardo, fra gli elementi che il giudice ~~ID.J?~t~-rlte pu˜ eventualmente pi;endere in considerazione, vannp sottolineati il grado di cJ:riar<::z:za ¥áe di precisione della_ norma, vi()lata, l'ampiezza lel potere discrezionale che tale norma riserva alle autoritˆ nazionali o comunitarie; il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilitˆ o -l'inescusabilitˆ di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da. un'istituziorie PARTB I, SEZ. II, GIURIS. á.COMUNil"ARIA E. J;NTERNAZIONALE 78 comunitaria abbiano potuto concorrere all'omissione, all'adozione o al mantenimento in¥ vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario. á 57. -In ogni caso, una violazione del diritto comunitario manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l'inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o ˆi una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l'illegittimitˆ del comportamento in questione. 58. -Nella specie, la Corte non pu˜ sostituire la propria valutazione a qqella dei giudici nazionali, unici competenti ad accertare i tattiá delle cause a quibus e a qualificare le violazioni del diritto comunitario di cui trattasi. Essa ritiene nondimeno utile richiamare alcune circostanze delle quali i giudici nazionali potrebbero tener conto. 59; ...,... Cos“, nel procedimento C-46/93, occorre distinguere la questione del mantenimento in vigore, da parte del legislatore tedesco, delle disposizioni del Biersteuergesetz sulla genuinitˆ della birra,á relative al divieto di porre in commercio con la denominazione Ç Bier È birre importate da altri Stati membri e legalmente fabbricate secondo metodi differenti, da quella del mantenimento in vigore delle disposizioni á di questa stessa legge che enunciano il divieto di importare birre c˜ntenenti additivi. Infatti, la violazione dell'art. 30 del Trattato da parte della normativa tedesca, per quanto riguarda le disposizioni relative alla ádenominazione del prodotto posto in commercio, difficilmente potrebbe considerarsi un errore scusabile, dal momento che l'incompati~ bilitˆ di siffatta disciplina con l'art. 30 del Trattato appare manifesta alla luce della giurisprudenza anteriore della Corte e, in particolare, delle sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta ~ Cassis de Dijo:iJ. È (Racc. pag. 649), e 9 dicembre 1981, causa 193/80, CC>mmissione/Italia (Racc. pag. 3019). Per c˜ntro, gli elementi di valutaziorte á a ádisposizione del le“islatore nazionale, tenuto conto della giurisprudenza in materia; per 'risolvere la questione se il divieto di utilizzare additivi fosse contrario al diritto comunitario, appariva nettamente pi incerto fino alla pronncia della sentenza 12 marzo 1987, Commissione/ Germania~ Žitata; con la quale ¡la Corte ha dichiarato questo divieto incm~1patibile con l'art. 30. 60. -Del pari, varie osservazioni possono essere formulate per quanto concerne la disciplina nazionale oggetto del procedimento C-48/93. , , :61. ..;... Laá decisione .. del legislatore del Regno Unito di inserire nel Merchant Shipping Act 1988 disposizioni relative .ai requisiti per l'im PARTE I, SEZ. II, GlUlUS .. COMVNITAR~ E INU!RNAZIONALE -matricolazione dei pescherecci deve essere valutata differentemente a seconda: che si tratti di disposizioni che assoggettanoá l'immatricolazione ad un requisito di nazionalitˆ, le quali costituiscono una discriminazione dir-etta;. manifestazione contraria al diritto comunitario, oppure si tratti didisposJzioni che istituiscono requisiti di residenza e di domicilio dei prQpdetari e degli esercenti di pescherecci. <)?'. "'.'.":" La prescrizione di questi ultimi requisiti sembrava fin da prindpi˜ . incompatibile, in particolare, con l'art. 52 del Trattato, tuttavia il Regno Unito intendeva giustificarla alla luce degli obiettivi della politica comune della pesca. Nella richiamata sentenza Factortame II, la .Corte ha respinto questa giustificazione. 63. -Per valutare se la violazione dell'art. 52, in tal modo commessa dal Regno Unito, fosse manifesta e grave, il giudice nazionale ~?trebbe tener conto, tra l'altro, delle controversie giuridiche connesse alle peculiaritˆ della politica comune della pesca, del comportamento della . Commissione, la quale ha reso tempestivamente nota la propria posizione al Regno Unito, e delle valutazioni quanto al grado di certezza deL diritto comunitario formulate dai giudici nazionali nell'ambito dei procedimenti sommari instaurati dai soggetti lesi dall'applicazione del Merchant Shipping Act . .,._;. á64. -Infine, va parimenti presa in considerazione l'asserzione della Rawlings (Trawling) Ltd, trentasettesima ricorrente nel procedimento C-48/93, secondo la quale il Regno Unito non avrebbe adottato immediatamente i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla citata ordinanza del presidente della Corte 10 ottobre 1989, Commissione/ Regno Unito, circostanza che avrebbe inutilmente aggravato i danni da essa subiti. Tale circostanza, peraltro espressamente contestata dal governo del Regno Unito in udienza, dovrebbe, ove risultasse esatta, essere considerata dal giudice nazionale come di per sŽ costitutiva di una violazione manifesta e grave, quindi sufficientemente caratterizzata, del diritto comunitario. 65. á..;_ Quˆnto alla terza condizione, spetta ai giudici nazionali verificare la sussistenza di lin nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente alld Stato e il danno subito dai soggetti lesi. 66. ~. Le tre,. QC>ndiziioni sopra richiamate sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilitˆ dello Stato possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale. 67. -Come si rileva dai punti 41-43 della sentenza Francovich e a., fermo restando il diritto al risarcimento che trova direttamente il suo 80 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO fondamento nel diritto comunitario, purchŽ siano soddisfatte le con I dizioni descritte in precedenza, nell'ambito delle norme del ádiritto f; nazionale relative alla responsabilitˆ che lo Stato tenuto a riparare I le conseguenze del danno provocato, restando inteso che le condizioni ~ f: fissate dˆlle norme nazionali in materia di risarcimento dei danni non ~ possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (v., altres“, sentenza 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag~ 3595). 68. -Sotto tale profilo, le restrizioni che si rinvengono negli ordinamenti giuridici interni in materia di responsabilitˆ extracontrattuale delle pubbliche autoritˆ consegue:qte all'esercizio della funzione legislativa possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte dei singoli, del diritto al risarcimento, quale garantito dal diritto comunitario, per danni risultanti dalla violazione di quest'ultimo. 69. -Nella specie di cui al procedimento C-46/93, il giudice nazionale si interroga in particolare sulla questione se il diritto nazionale I I possa subordinare un eventuale diritto al risarciment˜ alle medesime restrizioni applicabili in. caso di violazione, operata da una legge, di ,norme nazionali sovraordinate, ad esempio in caso di violazione del GG della Repubblica federale di Germania ad opera di tina legge fedeI rale ordinaria. I 70. _,_ Sul punto si deve rilevare che, pur se l'imposizione di á sifá fatte restrizioni appare conforme all'esigenza di non stabilire condizioni meno favorevoli .rispetto a quelle concernenti reclami anˆloghi di natura interna, occorre inoltre accerta.re se tali restrizioni non rendano l praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risareimento. 71. -Orbene, la condizione posta dal diritto tedesco in caso di violazione di norme nazionali sovraordinate contenute in una legge, condizione che subordina il risarcimento al fatto che l'atto o l'omissione del legislatore riguardi una situazione individuale, renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento effettivo dei danni derivanti dalla violazione del diritto comunitario, posto che i compiti devoluti al legislatore nazionale riguardano in via di principio la collettivitˆ, senza interessare alcuna persona o categoria di persone considerate individualmente. 72. -Simile condizione, in quanto ostacola l'assolvimento dell'obbligo dei giudici nazionali di assicurare la piena efficacia del diritto comtQ.'ôta:rio P:f:ante.noo . un'effettiva. tute.la.¥ dei¥. dirittl clei áá singolit deve essere escl.5a, in ipotesi c;Ji violazione del diritto comunitario imputabile a:l legi:sla:tore 11aziQAA1e; .. ¥¥¥ áááá 73; .¥áᥠAxi~ogatfiŽhte;¥á.áá i'evenfuale ¥ c(>ni:liziorie . posta, ..¥ fu .¥.¥.:via .cli prln~ cipio, Jl;\1 dititt˜ á b:titanniŽo l'>ef áuáásorgere ciena H~s:P˜risabilitˆ. delle J>ubQlib~ ~qtodtˆ, ossia.:.difg;rllire la., PJ:9¥VI;\ .di. un ˆ.\?t“so diá potereánell\ e$et~~aj(') 4i11na: P~l?~l~~ ~ione (misfeasan~in public <:>ffice)~á ab.$() ipq.ep~Me in rifnJmento .. al . legislat()):'e.c áá anch'essa di . natura..á tale da .rend..ete t>:rati~ente im.Possit>ile. il risarcimento . dei . danniá.á derivanti dalla vio“ˆzione Ckl diritto comunitario, ove tale :violazione> sia imputabile al legislatore na2:ionale . . . ¥á. á...74¥¥. ááᥠ< Occorr.e pert:~t~ ;risp~n!iere. alle q.estioni p;roi;pettate. diti giu. dici .azioll.a:il che, ánell'i.potesi ¥ W.. áet.ti,.á 'Ql:la : V:lo#Uion:e. ..d~l diritto c'.rˆia nQl'tr)ˆ .()J.l'.lumtaria VJ()lata sia preor¥ dinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causaie diretto tra tafo violazione e il darino subito dai singoli. Con questˆ riserva; nell'ambito delle norme del diritto nazionale. rtlˆtive áallaá responsabilitˆ.á che lo . Stato tenuto . a riparare le consegl.'l.el'lte del danno provocato dalla violazione< del diritto cotmin~ tari<>' adááá esso imputabilet frmo árestando cheááá 1eáá condizioniá.á stabilite dalla normativa nazionale applicabile non possono essŽre meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna nŽ esseretali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente diffi. ci1e ottenŽre n rjsarcimento. . . . . . . Suita possibilitˆ di subordinare .il risarcimento all'esistenza ádi una colpa {iŽrza questibn >n~l proqedimentb c46/93). .áá . . . 75. -Con la terza questione, il Bundesgerichtshof intende accertare, in sostanza, se il giudice nazionale, nell'ambito della normativa nazioriiile .che ¥ esso.. applica,. J?OS~íí suborduiare il risarcimento del . darino alá l'esistenzaá di tfua co:i:“d.btta cfoldsa o colposa dell'organo statale al quale imputabile liinadempimell.1:o. á 76. -Si deve anzitutto rilevare che, come si evince dagli atti di causa, la nozione di colpa non ha il medesimo contenuto nei diversi ordinamenti giuridici. 77. -Va poi ricordato che, come emerge dagli ulteriori rilievi formulati in risposta al quesito precedente, allorchŽ una violazione del 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLOá 'STATñ diritto comunitario imputabile a uno Stato membro he operˆ in un settore nelá quale esso dispone di un ampio potere 'discrezionale in ordine alle scelte normative, il riconoscimento di un dirittoá al risarcimento sulla base del diritto comunitario subordinato, tra l'altro, alla condizione che la violazione de qua sia manifesta e grave. 78. -TalchŽ, determinati áelementi obiettivi eá subiettivi riconducibili alla nozione di colpa nell'ambito di un ordinamento giuridico nazionale sono pertinenti per valutate se una violazione del diritto comuá nitario sia o no manifesta e grave (v. áelementi richiamafi nei precedenti punti 56 e 57). 79. -Ne consegue che l'obbligo di risarcire i danni cagionati ai sfo.goli non pu˜ essere subordinato ad una condizione, ricavata dalla nozione di condotta imputabile per dolo o colpa, che vada oltre la violazione manifesta e grave del diritto comunitario. Infatti, la prescrizione di una simile condizione ulteriore si risolverebbe nel rimettere in I discussione il diritto al risarcimento, che trova il suo fondamento nell'ordinamento giuridico comunitario. I 80. .,.--Conseguentemente, si deve risolvere la questione nel senso che il giudice nazionale non pu˜, nell'ambito della nprmativa nazionale , I.I che esso applica, subordinare il risarcimento del danno áall'esistenza di ' '. una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale imputabile ' l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del ~ diritto comunitario. Sull'entitˆ materiale del risarcimento [quarta questione, sub a), nel proá ' I cedimento C-46/93 e seconda questione nel procedimento C-48/93]. ~ 81. -Con tali questioni, i giudici nazionali chiedono in sostanza alla Corte di enunciare i criteri in base ai quali sia possibile determinare l'entitˆ del risarcimento a carico dello Stato membro al quale imputabile l'inadempimento. I 82. -A tale riguardo, si deve sottolineare che il risarcimento dei ~ danni cagionati ai singoli da violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito, cos“ da garantire una tutela effettiva dei loro diritti. 83. -In mancanza di norme comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entitˆ del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul d.iritto interno e che non possono in nessun PARTE I, SEZ;á;!:I; '.GIURIS. COMUNITARJA:,.I;áINTERNAZIONALE caso, essere tali da render~ praticamente impossibile O' eccessivamente difficile.á il risarcimento. 84. -Va precisato, in particolare, che per d~~~;mil1a~~ ô danno risarcibile il giudice nazionale pu˜ 'Verificare se “l soggetto leso abbia fatto prova di .uria ragionevole: diligenza. per áevitate :ir daliilo áoálimitarne -l'ená titˆ e,;in particolare, se esso abbia tempestivamente esperito tutti i rimed: igiuridici: a sua disposizione; '' 85, """" Invero, Jn forza <;li.un princ~p10 generaie c;:omune agli >, che vale a distinguere l'opera originale, frutto dell'inventiva e della personalitˆ dell'autore, da tutto ci˜ che I costituisce mera opera di ricostruzione e non giˆ di creazione ex novo. ! _Sull'oggetto del diritto d'autore in giurisprudenza: (v. Cass. 20 febbraio f I i 1978 n. 810, in Giust. civ. 1978, I, 1108; Cass. I, 28 giugno 1969 n. 2334; Cass. I, 10 gennaio 1977, n. 67; Cass. I, 5 settembre 1990 n. 9139; Trib. Milano, I, 12 novembre 1987 n. 9984). I 1 I PARTE I, SEZ. III, GIURISPRTJDE!llZ.,_ CIVIJ.,E, ~cie ,il. volmne . ~; c9xtfointo .ˆitic~Èá sU.. questo ..l'autore.á ha tutti. quei diritti che a lui ricon~scono ie nonne in materia di opere di quel genere: in primo luogo i diritti di riproduzione e di ecllzione. Ma “ládiscorso¥ uifaltroáed n fatto he a queij'opera si ˆccompagna arfohe, per evidente á Žoi::ttoditˆ: h1a non perá. cori<:ttuale necessitˆáá deil'utiHzzatdre, la redaifon >~'fi'fotera partitura di Una opera musicale; giˆ oggetto di creazione origirtar“a cli altrt> aufore. Il curatore, in.fatti, redige fa. partituracfo“li()pefa. qua“e risulta da ttitt ie indicazfoni~ptoposte che ási tfovai:i.fr nell'opera IettehtriaÇComnientd brl:tic6 È.ááááá á. . .. Si domanda allora se questa partitura sia di per sŽ áoggetto diá nu6vo e diverso diritto . di autore quale. opera musiale. e dunque in specie oggetto del dir“tto es.elusivo di..ra~presentaziori.~. .áá... . . . . . . . . ¥. . . < d~e .á ~{questa d~mandˆásj. á4~~¥á J.:illP~sta :ri,egatíva lŽ .ccmclusiocl s.on() evidenti. COiui che di quella edizione critica :quale opera dell'ingegno iettŽ~ raria~sci.entifica disp~ne l~gittiJ:namente á(pe;r averpe acquilltat~. tuia . copia ˜ per ˆverla lŽgittimamel1te avuta in prestito J>er l;uso) fa íegittimaniente uso delle nozioni ..che da essa p~˜. ricavare per una corretta rappresenta~ .iion~ e dunque esec.~icine .d~lla originaria opera musicale, la sola clie era oggetto di diritto escltisivo di rappresentazione, diritto estinto per decorso del tempo .. Liber~ poi, 8e si tratta di \Ul interprete, in s~cie del direttore d'orchestra, di far rappresentare l'opera in tutto . o in parte seguendo le proposte del curatore contenute nel Commento critico e che si ritrovano nella partitura. Altrettanto. ŽVidŽnteáiaá conclusione seá alla domanda si .ádˆ. risposta positiva. Colui che dispone del testo letterario e della partitura frutto del lavoro dell'autore dell'edizione critica non pu˜ rappresentare l'opera musicale quale risulta da quella partitura perchŽ questa sarebbe il testo di opera musicale nuova, seppure non originaria ma derivata, ex art. 2 n. 2 e 4 legge sul diritto di autore. In effetti, seguendo questa impostazione, la partitura quaJe risulta dalle proposte del curatore sarebbe opera nuova in quanto non si identifica ácompiutamente con nessuna delle partiture finora note ma ási presenta come un mosaico composto di diverse tessere, e cio: a) Per una gran parte, il testo di base, sicuro, il quale senza dubbio rappresenta ci˜ che l'autore cre˜: nel caso di specie iJ testo autografo RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO 94 di Rassinii quello che il curatore indica come autografo dell'opera, abbreviato in A. b) Per altra parte, quatitativamente minore, i testi diversi (essenzialmente i.manoscritti divrs.i dall'autografo, indicati a pag. 9 del Commento critico), della cui autenticitˆ il curatore si reso certo con le sue indagini ele cui indicazioni il curatore ha talvolta scelto preferendole rispetto ad altre, che gli pirevano meno persuasive, talvolta anche rispetto al testo autografo nelle parti in cui appaiono evidenti Ç ripensamenti È dell'autore. c) Infine, per una terza parte, decisioni autonome del curatore, I1 quale, nella ipotesi di mancanza di dati documentali sicuri tra i quali operare scelte, suggerisce una sua propria soluzione, da lui ritenuta coerente con lo stile, la grammatica e la sintassi musicale di Rossini. (Questa scelta autonoma, secondo la difesa di parte attrice, si sarebbe verificata soprattutto per quanto riguarda il c.d. basso continuo che accompagna i recitativi secchi). SicchŽ in sostanza l'opera di cui alla partitura in questione non sarebbe pi l'Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, ma una opera nuova dallo stesso titolo di cui sarebbe autore il curatore Azio Carghi, nella sua qualitˆ di elaboratore creativo di una opera originaria. Fatte qeste premesse il Collegio ritiene di dare al quesito la risposta negativa. In linea generale, come risulta proprio da alcuni passi dei ÇCriteri dell'edizioneÈ a cura del Comitato di redazione, l'opera del c~ratore non affatto, non deve essere, volta a elaborare creativamente l'opera musicale oggetto dell'edizione critica. Si afferma infatti che: a) Il compito del curatore quello di Ç mettere ordine in questa partitura, áintervenire criticamente ad emendarne errori ed incertezze, con l'obiettivo di provvedere un testo musicale che soddisfi le esigenze dello studioso che lo consulta e del musicista che lo usa nella pratica esecutiva È. b) ÇI musicologi vogliono la certezza che il testo originario non abbia subito intromissioni da parte del curatoreÈ. (vedi pag. XIII). Quanto .al. caso di specie, rilevanti sono le osservazioni generali, da accreditarsi al curatore, le quali indicano come strumenti essenziali del suo lavoro le fonti dell'edizione, l'autografo, le fonti manoscritte, le fonti a stampa. Egli infatti si preoccupa di rendere evidenti i dati storicodocumentali sui quali ha operato, come logico quando si tratta non giˆ di creare un'opera nuova, seppure derivata da altra precedente, sibbene di offrire una seda, documentata, proposta (non giˆ una soluzione certa PARTE I, SEZ. III, GlRISPRUDENZA C:tV“l1!, G'IURISDfZIONE E APPALTI 9:5' e . definitiva:) ; per áál'identificazione della .á autentica pattitura dell'0pera originaria . . Quando si tratta ..di spieg~re )e mocl~litˆ segiiite ~el suo.á lavoro, egU precisa poi che .. Ç scopo.¥ .delrecUzione. critica di un .. melodramma non. soltanto quellq d~ Žssq~. .fe.~el~ all'prigiJia\e È (c;lunque u110 degli scopi questo, non di ŽrŽare ui:la nu˜va e diversa opera), Çma anche di fornire un iesfo destfuato ana¥tfratkˆ esecutiva>; (Cio .di fornite uno strinento tecnic˜ per la corretta eseCU.Zfon dell'opera originaria). áá . Irtfine lui stessocl'ie &ccerina a dubbi da chiaI"ire (du.nque chiarendo e non creandd edanche C!ll.aiiqo parla dei problem.i pittcomplessi (sco'tnparsa di alcu.ni pezzi aufogtaff delia vrsiorte ofigl:nale o intervenuti spostamertti e sostituzioni) usa. l'espressione esecuzioni superficiali e¥ dLfedazione. di .testi non sempre corretti oppure anche soltanto per la concisione ed a volte ambiguitˆ dei. segni apposti dallo stesso RossinL Va dunque negato il carattere creativo della partitura in oggetto, cio del risultato del. suo lavoro, meritevole, importante, ma che . rimane nelrambito della alt“vh:ˆ scientifica, nort entrˆ nell'ambito della attivitˆ di creazione di. opera musicale. :f!á bene mettere in evidenza quanto il legislatore italiano, in armonia con pressochŽ tutte le leggi europee, insiste sl fatto (( creazione )) come ii:idispe:hsabile perchŽ possa áparlarsi di possibile/ oggetto del diritto di autore. All'art. 1 si indicano come protette le opere dŽll'ingegno di carattere creativo, all'art. 4 si rieonosce la protezione . anche alle elaborazioni di carattere creativo, all'art. 6 si afferma che il titolo originario den'acquisto del diritto di autore costituito dalla creazione dell'opera quale ptl.rticolate espress“one del lavoro intellettuale. Ora, pu˜ dirsi creazfone dell'attivitˆ psichka di u.n u˜mo solo l'opera che sia davvero nuova e codesta novitˆ va esclusa quando sia data per certa, come nel caso in esame, la preesistenza di u.n'opera sostanzialmente non diversa. Questo postulato va applieato anche alla ipotesi di opere derivate. Queste mostran˜ ostensibílmente la loro derivazione' da altra e precedente opera dell'ingegno, ma debbono tuttavia essre il frutto di una distinta ed autonoma attivitˆ. meritale volta a creare uh quid novi. In specie, quando s“ tratta di opere derivate che appartengono al medesimo genere di quella originaria (come nel caso di specie) non sufficiente per la loro prote~ zione che esistano modificazioni od aggiunte: occorre che il rifacimento sia, come dice la norma nswenza Degraliai. no:.l íil quella presentata .alla. Corte .d'Appello cU Roma) per:qqantQ rlguarcla il'basso¥t:onoouo, in specie .il sottofondo musicale ai recitativi ,!i!.eclli¥.á á Ma sul punto questo Collegio osserva che il basso continuo in. occaá sion,e lielle J:appresentazionl al Regio . stato elaborato Ila altra persona (ilá. Maestro. Adriano CaVicchi .. del Regio di¥ cui ai documenti n.á 6 á¥e 7). fa,rte !lttdce spstE!XJZialmente non .. lo contesta, álimitandosi. a negare la sufficienza della ptova offerta: da parte convenuta. Ma la prova sicura sulla baseá 4~a documentazione Qfferta1 in specie dal ¥. fatto che nelle álocanlime ri.sult~ chiaramente .¥t,ale specifica. collabor~one e. che non risaj. t; invee~ che a tale pub};}1,itˆ¥. si. sia op:posto il Maestro Corghj áod ~tri per lui~ C&. áquesta ert~~ di proya si l:?asa qu(llsto Collegio riteneng() .s.pe~.a.. Ja..:Proya Jestimoniale pure<:ifferta dal .Regio). Q:ra, se proprio. questa¥áParte,.che pqtrepbe .. in tesiá essere .quella creativa quantitativ: aznen.te' J;>i rilevante, n,q..¥ stata utilizzata dal Teatro Regio; sicuramente nemmeno sotto quest'aspetto vi stata violazione di un diritto diautore di Carghi. Va qui ribll4ito ohe chiunque pu˜ liberamente interpretare, anche introducendo modificazioni, una opera ,musicale ormai o.adutg irt, pubb]io.o (l9mir#(): e ovvil:lmenie chiunque pu˜, irltell>retarla ~eiUepl.q suggeflxne;g.ti e p.rqposte dj musicologi. Solo se t.i m\l.!!icologolia introdotto . per suo confo xnC>difit:azioni proprie di caratter,e creativo, tali da .costituire un rifacimento .sostanziale.á dell'opera orii“naria, áagli interpreti. prc)ibito utilizza.re quei1eá modificazioni: ma restaá. 9}rviament~ fo:i-o i~l:>er˜ lii rappresent~i'~ 11opera completata o modificataá in ..niocio dlver~o rispetto a quello concretatosi ..in, quel precedente rifacimento s~s~~iale.. Irriltwante á d.nque, da questo punto di vista, l'oss~rvazione della difesa Ricordi secondo cui violazione del diritto vi sarebbe stata per. il solo fatto dell'accettazione del noleggio. ,della edizione critica (e diuique anc}le della parte relativa al basso ccmtinuo) inlipendentemente lall'J!SO fattone. Violazione . del diritto ,di rapptesentazione si ha quando una parte . di una opera protetta (ipptizzando qui c,ome, indiscussa la proteggibilitˆ) viene rappresentata concretamente: se non rappre sentata, a tutta evidenza, non vi violazione . del diritto. Solo per comple tezza di motivazione si osserva altresl che l'eventuale creazione ex novo del basso continuo, per avere scelto il cu:ratore di proporne uno proprio anzich uno di quelli eventualmente risultanti da fonti o tradizioni pre cedenti; non costituirebbe comunque un rifacimento sostanziale dell'ope ra originaria. 9S RASSEGNA AVVOCATURAá DELLO' 'STATQ I recitativi secchi sono importanti perchŽ lo spettatore possa seguire .lo svolgersi degli avvenimenti della fabula. H sottofondo musicale che li accompagnaá non haá invece che una assai relativa importanza nello svolgersi della vicenda musicale. Tant' che, come spiega il curatore, non erano quasi mai fatti da Rossini che ne affidava il compito ad un suo collaboratore. Si tratta, come si detto, di un sottofondo musicale alla voce non cantante degli interpreti: la reazione emotiva dell'ascoltatore non modificata da modificazioni anche percettibili di quel sottofondo. Resta da dire dello spartito per canto e pianoforte che, ásecondo parte attrice, presenterebbe un apporto creativo ulteriore da parte del cu~ rˆtoreá che ha dovuto provvedere alla. riduzione della patte orchestrale ad un solo strumento ideando ásoluzioni foniche e timbriche atte a ricreare i ben pi complessi effetti, della compagine orchestrale. Va chiarito su questo punto che in linea generale la riduzione di un testo per orchestra ad un testo per pianoforte e canto pu˜ a certe condizioni essere considerata elaborazione creativa del riduttore. Ma questo ancora non significa che elaborazione creˆtiva vi sia quando questa riduzione, come giˆ la partitura per orchestra, rappresenti una edizione critica di partiture giˆ esistenti in passato ugualmente per pianoforte ed orchestra. Varranno invece in questo caso le osservazioni fin qui fatte in genere per le 'Ždizioni critiche. D'altronde, sicuramente, le rappresentaziorii incriminate hanno avuto per oggetto l'Italiana in Algeri quale opera per canto ed orchestra, non la riduzion.e per pianoforte e canto. Se,á come probabile, gli interpreti ed in particolare il direttore d'orchestra Hanno fatto uso del testo Corghi in occasione della necessaria riflessione che precede la interpretazione od anche delle prove, si rimasti nella fase della utilizzazione del testo come strumento di lavoro (perci˜ era stato noleggiato il testo), precedente alla pubblica rappresentazione. Accogliendo queste soluzioni, negative rispetto alle due domande proposte da parte attrice, rimangono dunque irrilevanti le proposte istruttorle sul quantum del danno. Relativamente alla richiesta di parte attrice per una consulenza tecnica d'ufficio che stabilisca se l'opera del maestro Corghi abbia o no carattere creativo, il Collegio si limita a richiamarsi alla propria motivazione espressa nelle pagine precedenti. D'altronde se sussista o no il carattere creativo nel senso indicato dalla legge questione che va risolta dal giudice, non da un eventuale CTU che, come provano le perizie di parte in atti, non possono che affermare o negare il carattere creativo portando a sostegno delle soluzioni tutti gli argomenti che sono stati valutati da questo Collegio. (omissis) PRETURA DI BRESCIA, 1$ genrn;.o 199~ n, 2Z17 ""' 'P:tetore'. dc>tt,ssa Ma.ria , . Gt~ia Cassia ~ ~d:France~o (avv. L1.1ej;;wo ......-,;á:.áá:.á::: tnvanm ctvm ~ df ~Jiiˆ. :.;. A~sesn:O df in\falfdfttt ex .rt~á ~13 t it&/71" ¥ ::.á.. i'A~enttt¥¥á¥:d.eligrad~ aI;;¥áá&\'~ditaáááááá rile'7ante ¥á¥ááruᥥ¥á¥á sŽllsi'.deU'art~ áá 9 ¥¥¥ = J>J:,;~= 509/t& ~' l>c;>t“Qide':'J>tJ$entate.' tmteeedeiltc\mente 0alf.nU.ta in ¥¥¥ vigore.~i'.fll~'~ti)?i,li~ .........áá .ááá/á ; : . b'a,r(, 9 r9 ~t~n~ 4etff# ~o/idit,tb'!-i,.á ~ocio-economicheálegittimanti; sumo venute ad esistenza in'dO.ia'ˆd 'esso scoessiva. Ii mecctJ:nismo ai irtcf;>mpat;ibili~ˆi~.tJpzione 'prev.isto dalllart. 3 legge 401/91“ presu[iponetche ze: pt'estazioriii' tra loto incompatt'bili siano deterrnfnate. nelá. guaritum, “rfmodo. da: consentire un adeguato esercizio dell'ofi~ ôi)~e; tA1rpninfs.trazi6ii:C9nverit;;:ia; va quin4i condannata al pagarn~ fa áa~~ffˆs~egr,p 4{cu(4ifa~t:á,3 legge 111;71, anche in presenza di go.dt~~~Q~á in oapQ 41~ riorr~nt?, di pre~tazione-con. questa incompatibile (1). .á. : (1) Pf6l>~~at1h~ ~ ¨:i#o,mterterttporale m relazione all'art. 9, scondo comá .á á. ma, ~. leg. 23 :gq\iŽnJ~ 1¥.li¥. 509 e ai d.m. ' febbraio 1992. L'opzione dl CU1 aifart. á3, .áᥠrimo 'ci:lmma le e 29 ádicembre 1990 n. 407. á.. ááá ...¥...¥.)L ¥..¥. , .. ááá.¥'á $1..á .. . 1) Premesse In data 12 I!larzRJ992 ei;itrato.. jn :vigore il DM. Sanitˆ 5 febbrl:íio 1992 (che infroduce nii.ovi er~te~t di defox:j:D,lnazione del irado di irivaliditˆ richiesto ai filli delle prestaiioW:>er!)gate dal Ministero degli Interni), emanato in base al disposto dell'art. 2]>L. 23 novellll:>re 1988 n. 509.. . , á á L'art.. 9 di tale :\:llti@a legge, espressamente prevedeva l'elevazione al 74% della ~oglia miruma ,di ;j.llv:a!il:llt~ --rilevante ai fini dell'assegno di invaliditˆ :Pr.evistj:> á dall,'artá }3..1. Jl8)7l á.á ... d.fspo.eiido che tale elevazione entrasse in vigore Uni.fainŽrite afs.ucifafo :o:~t, facendo peraltro salvi i diritti in precedenza acquisiti e gli accertamenti giˆ effettuati. Tale ultima norma era tale da far nascere delicate questioni di diritto transitorio. A) L'art. 9; come si detto;. fl;l.Cva ;salvi i diritti ˆcquisiti, e soprattutto gli acertamenti (favorevoli ai richiedenti) giˆ effettuati. Ci˜ sembrava significare .che l'aumento dell'invaliditˆ rilevante al 74%, andasse applicato a tutti gli accertamenti effettuati d˜po l'entrata in vigore del DM., a prescindere dalla data .di presentazione della domanda, e dall'insorgenza dell'invaliditˆ. - 100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Il ricorso fondato e merita accoglimento. Il CTU, le cui conclusioni, congruamente motivate ed esenti da VIZI logici devono condividersi, a seguito dell'esame della documentazione prodotta da entrambe le parti e visitato la ricorrente, ha rilevato che lo stesso affetto da patologie che per natura ed _entitˆ ne riducono la capacitˆ di Javoro in misura superiore a due terzi .a far data dal gennaio 1992. Sussistono altres“ i requisiti cd. extrabiologici richiesti dalla legge (cfr. dichiarazioni di responsabilitˆ ed attestato di iscrizione alle liste di collocamento in atti); la domanda di parte ricorrente deve pertanto essere accolta, ma il diritto del ricorrente alla rendita per cui causa deve essere ulteriormente posticipato al novembre 1992, giacchŽ solo a_ j>artire di tale data che risulta certificato lo stato di incollocamento al lavoro . . ~) Quim,to agli . accertamenti negativi giˆ effettuati, si poneva il problema cliá quale dovesse esser la normativa applicabile fu sde cli ricorso amministrativo, o giurisprudenziale; t principi (l'applicazione della legge vigente alá momento dell'insorgere del rapporto) avrebbero dovuto condurre ad applicare la. normativa vigente nel momento in cui era stato fatto l'accertax.ento impugnato; peraltro, l'art. 9 .citato sembrava derogare al principio, apparendo implicitamente esclusa l'inˆpplicabilôˆ del íimite del 74 % a casi diversi da quelli espressamente previsti. :C) Quanto ai cˆsi in cui nessun accertamento fosse stato effettuato alla data df entrata in vigore del citato d.m. (e quindi dll'art. 9), sarebbe stata ipotizzabile una domanda amministrativa presentata in tempi prossimi ˆ tale data; ma potrebbe anche essersi verificato, per le pi varie ragioni, un ritardo, magari rilevante, da parte della competente commissione. Non essendo .dato alcun rilievo alla data cli presentazione della domanda, ~arc;:J;>be _potuto avvŽnií'e cl;l.e la parte interessata, dopo aver presentato la sua dorhahda, ed avere atteso per lungo tempo la v“Sita, si trovasse pregiudicata dai tempi lunghi delleá c˜rtnhfssioni, a causa dei quˆli ási sarebbe resa applicabile una percentuale di invaliditˆ rilevante, maggiore cli quella vigente al momento della domanda. á Anche in questo caso; vi sarebbero stati dei contrasti tra i principi generali (sia quello di cuiá al punto precedente, che quello ricavabile dall'art. 13 legge 118/71; che, facendo sorgere il diritto atl'assegno con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, costituisce applicazione del generale principio in base al quale i tempi del procedimento amministrativo -o giurisdizionale -non possono andare a danno della parte interessata), e la norma di cui all'art. 9 citato, che faceva dipendere l'applicabilitˆ di una norma sfavorevole all'interessato -anche -dalla maggiore o minore tempestivitˆ della Commissione nel decidere. 2) La giurisprudenza sull'art. 9. L'intervento della Corte Costituzionale. La giurisprudenza di merito che risulta aver esaminato la questione, andata in direzione opposta a quella delineata al precedente punto, essendo stato ritenuto rilevante il momento di presentazione della domanda (si veda per riferimenti, Foro It. 1995, I, 3041, nota; si veda inoltre la stessa suestesa sentenza del .Pretore di Brescia, che peraltro richiama contraddittoriamente la sentenza della Corte Costituzionale di cui subito infra). -" ' . ..... áá.ááááápá:ááá.áá.-:.á .. :t,á. ~.á.á ll~1:l:l*~átwn~...á...á.. .. ~.~sni:i:tomi E Al'i>ALTI á. . .á 101 . . .. . . á:á.:.. : á:...á.-:: ...-: .. ::.<:-.:::::.-:.::á.. áá.á á/á !'i()n 118. pregi() :ilri)l(ílVp. 4fi parte convenuta del1tr ~cessitˆ del raggitu:i¥ gin:i.entcr d.. áp~rt~ della. rj;c()tre.nte; per l'ottenimento dell'assegnoáá¥á ex a;rt¥¥¥¥..¥~~¥ál~gge ¥. áilá¥áá US/11i¥¥ááád.eUJ:tᥥásoglia diá.mva:lidit.ˆ .¥. Qiáááácui ááá ai¥... d;m¥.ᥥá5¥¥.fe~ '1;)~~191?9c~{#f“i 9WPS~~i()rte.~~W~t~ 9: i;{itvo 23 Ili:)vemb~ 1988/n>S09; di~ .9W~!~f:'¥áá l'.f!*~~!A~f ij~~~tP'ti:l9.¥áá ~1~¥á ~te¥¥¥ááosti~icw:aieáá¥con¥á¥áásent~ .; 79~/?$~ ~ iW:ij,~tU¨itPPticˆ.W~e # casi) di$p~fo.. :PremessoJ::tie. costituisce i?i~9ii>~9 i~#~~i~á¥á4~l~'˜p~ˆl#e#tf>t g~l.l#4J~iᥠ~~˜ sec9~40 c! Çtlaá á1~M~~ᥥn9l“.á'1l~i˜#~ 4~áá¥i;)e1¥.. 1~a\7v~#ireáÈᥥ ie>:.. ¥4fi;.¥lt;t;e.t:t4ittivitˆj:¥¥á~pre$sim~ri,t~ááás~¥¥á~ttribuiscaá¥cq~stoá¥áca:tattere; C“˜; in q~w.perXordb.tamento di regola opportuno escludere áche una n,˜tin~k gjuri~“c~ po$$~ ~pplttf,l~$i.. ad atti, fatti, eventi o sbtt.Zfoili veri~ <:'i~~r~#!ffi~ 4i}i~ $9#. ~hir~~~J# fti 9 4!ii1ineata u:telle áááápremesse ma1, i9.lii>i4“i)rata :á¥ll¥...¥ d.i t~atta.ni¨to ᥥ<>li&imtfia, ¥.. noscimento dell'esiá stemia¥ d~ ¥ieqW:siti sanitariá allfepoda .deuaá¥.¥ dQmanda, presentata ¥áanteriormente ail~r Ila~ i;li c.i .al 1¡ o~vsia intexvenuto;.~ 2) in<#~iJti4~i6ni J:~tt4 .'iiatura d.J“tˆá po#~ioni s:oggŽttlve¥áá ff!Jttt )azve ddzza ~ttná ááá tenii1/itetta Carlelt.oltitiii.ionaz./ áá áá á .áá.á.á.áá..áá ,. á .á.áá á.á.á.á.. áá.á á.á.á.. áááááá. á á ááá ááá á áá. áááái~ ec>it~ c˜Jtitti~M“lii~ááá~ ~alviá ifclicitti ~ áindi~~ti nei d.isp9s#~~~ detta sentenzi:{ apperiˆ riportato. . . á á . :;Sápe'r1;1ltro noto Che/dai mero accertariient() della sussistenza ;delá requi.; sito: si,m~tario;. ¨~ ~iv1;1;:Jlil: concreta h1so:r. qulJli¥ .Ilessl.1lla¥Pres~~fo:ne pu˜á¥ ess.~eá¥etogata>Wl'.m~ teressath; tl{al tempo. stesso eYide:nte .cll .fa tlilrminologia utilizzata dallaáá Corte Costituzionale la mectesuna u#lizzˆta dal legi$Iat(:lrer :nell!att, 9; nel far salvi i (, nell.aáááá:fa.tti$Pi;:it!i.$Ut:¥a:tee;l;lico,;á¥á¥áásignifl~tj#(j,:áááá d.ell:ll:á posizioneá¥< dei¥¥ soggetti¥ che, vi,sitatj...¥ ¥posi.~.m~t~¥:P~t d.ell'entt“l~~¥¥¥á~~¥¥ vJ:iot'~ d.~l .¥:s:w;tc;l“:lttC>:¥ et~, ¥áá ($e~ondo il fogiSlat˜re) o in base a d˜marlda pieset.i:tata pi;ima del d.m. mede11irno (seco11do la .Cor~ CO$titi.1q~le) s~ Jr9Ymo. neUii . .condizione ... cti avere il li:¨ti:i.to.á. Q1lerei. d;l diroostt'wela: $Us1>i$t~a lei soU l!'.lilQuisi~i¥ socio,econ.omici, al u. á dell!?,qaj$iz“one c;\~!Ill ¥.pre&t~zi91}Û!áá411 essi riclliesta, fermi restando gli ordiila:i:i prfnipi l!J rni:J.t(;!ri;l i.tertelll,porale, t~chŽ non .potrˆ ritenersi.áÇ diritto quesito Èe o Ç.f1;1tto i::o:tnpiut9 ~. Jiiá pler“;l á. SU!l$iste~a Q.el. requisito sanitario in assenza dei requisiti socioeconomici; sicchŽ il soggetto che, alla data di entrata in. vig0re del D.1\1.., non. fosse in pos~esso di tutti ái requisiti per la maturazione del dhitto. si t:i:overebbe. ¥soggetto, in caso di loro successiva insorgenza, al disposto á deiliarf:. 9. 1'02 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STA'ID fatto ricade sotto la. disciplina delle norme vigenti nel momento in cui si realizzato. Nel caso di specie, l'art. 9, primo comma, citato recita testuˆlmente: ÇA modifica dell'art. 13, primo comma della legge 30 marzo 197l, n. 118, la riduzione della capacitˆ lavorativa indicata nella misura superiore ai .due terzi elevata alla misura pari al 74 per cento a decornere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma primo È. A parere di questo Pretore, l'interpretazione letterale della norma suddetta induce a ritenere operanti gli. effetti dell'innalza: tnento della soglia di invaliditˆ solamente a partire dal 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del d.m. Sanitˆ 5 febbraio 1992 (G.U. n. 43 del Sembra invece da escludere la possibilitˆ di interpretare il sistema di cui ˆlla legge 118/71 ir“ modo tale da collegare l'insorgenza del diritto alla sussistenza del requisito sanitario, sospensivamente o risolutivamente condizionato all'acquisizione o al venir meno degli altri requisiti, cos“ come avviene per il requisito reddituale in relazione alle pensioni erogate dall'INPS. Ci˜, in considerazione della specifica normativa vigente per l'INPS (si veda il testo in vigore dell'art. 10 r.dJ. 14 aprile 1939 li. 636) tale da non consentire che i principi affermati dalla S.C. in relaziane a tale normativa siano estensibili alla materia regolata dalla legge 118/71. In tal senso, espressamente, Cass. 4217/95. Tali argomentazioni fanno ritenere l'infondatezza della sentenza ádel Pretore di .Brescia, nella parte in cui, a fronte della maturazione del requisito extra sanitario (e quindi del diritto in senso .tecnico), in data successiva all'entrata in vigore del d.m., dˆ rilievo alla data della domanda amministrativa; ci˜ in quanto, com,e ,si detto, la sussistenza dei soli requisiti sanitari in sŽá irrilevante, non dˆ luogo al sorgere di alcun diritto nella materia di cui trattasi, e non quindi fatto idoneo ad escludere l'applicabilitˆ deli'art. 9 fo questione. 4) Lo Ç strumento È da utilizzare per la Ç misu,razione È del grado di invaliditˆ. Si detto che, dal 12 marzo 1992, fu vigore il DM. Sanitˆ 5 febbraio 1992, in sostituzione del precedente decreto "del 25 luglio 1980. In base allo schema dell'art. 9 dJ. 509/88, era chiaro che, limitata la salvezza dei Ç diritti È ai soli accertamenti sanitari giˆ eseguiti (in base al d.m. 25 luglio 1980) prima dell'entrata in vigore del successivo d.m., successivamente (~ontemporaneamente all'entrata in: vigore del limite del 74 %) sarebbe stato applicabile esclusivamente il d.m. 5 febbraio á1992. Sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale, si pone il problema di quale sia il d.m. applicabile agli accertamenti medici effettuati dopo l'entra ta in vigore del d.m., in relazione a domanda: presentata in momento antecedente. A) Anzitutto; vanno considerati aluni elementi diá carattere testuale, tratti dagli artt. 2 -5 del d.I. 509. Le normeáá contenute in tali articoli, nelá fare riferimento alla Ç nuova È tabella (sostitutiva della precedente,-á quindi) nel disciplinare i principi cui essa (e non la precedente) si deve attenere, appaibno incompatibili con la possibilitˆ della sopravvivenza (sia pure al limitato fine dell'accertamento in relazione alle domande precedentemente presentate) della tabella di cui al d.m. 25 luglio 1980. á , Lo stesso d.m. 5-febbraio á1992, nell'adottare le ÇnuoveÈ tabelle, appare chiaramente volto a sostituire le precedenti, senza che sia posta la possibilitˆ di una limitata coesistenza dei due parametri di giudizio. PARTE I, SBZ. IIIf'GltlRISPRUDBNZA :CI\TIU!, GltlRISDIZIONB B APPALTI t03 26 febbraio¥ 1992). ¥Pttant˜ i.sdggetti.¥che versa'\tan:o.in:-condizioni d“ inva~ lid“tˆ. in misura superiore áai 2/3 prima deWentrata áin vigore : della nuova soglia dLinvaliditˆ rilevante, semprechŽ attlvatisLal fine. di ottenere le provvidenze di legge tramite pr,oposizione di r.ituale domartda amministrativa anteriormente a detta data, non subiscon.O gli effettiÇ sfavorevoliáÈ cQ:p.nessLall!entxati:i in.. vigore del d.m.. 5 fe\>braio1 1992~ . La necessitˆ.á della pmpo&biione altres“: della domanda, amministrativa .. anteriormente 'all'entrata in vigore del clecret<:> iu;c questione discende dal fatto Che in materia pr:eviclenziale ed assistenziale vigeá il principio per cui l'erogazione dei benefici di legge avviene su domanda degli interessati, previo accerta, Sembra quindi, giˆ in base a tali osservazioni, che si debba concludere per l'applicabilitˆ del d.m. 5 febbraio 1992, anche in relazione alle domande presentate ¥ ariteced'enteil1ente alla¥ st.taá entrata fu vigore; á á :B) N6i;i sembrarfo 'poi sussiste~Ž~ rlspetto a taje p˜ssiblutˆ; “D:it>ecUmenU di c.:1'\l'ˆttete geJ!erale; ¥á ' '. ' , á > ¥. á á á á ¥ ¥ á.-_ .. . . ..á. . ¥ á ¥ á á. ínfˆtti/ ptir a fronte di ima prlitia 'superficiale valutaziorie, in 'base alla quale si ten~erebbe ad applic?-re il dJI.l, vigente al moil1~1lto d.l prJ::%ntazione dŽlle dorriand ¥.. ah.ninrsfrative, iii appl.íC:azione .¥¥ ctel.-¥-priiitipio }~fnpti$ -.regitaŽtum, sussiStorio: á Žlemeritf c:h.e' portano á c6m4IlqUe -a coricfo.SiOni di segno Cbntrˆrlo. . á -ááá á-. . . á á á áá . á á á-. va:-áinfatti isservˆto com il.d/tti., in. sŽ, non int~da su alcuno ádei presupposti' ;ncessar(. all'c“ttŽi:iimento dei. l:>eriefid previS't“ .á dajía normativa,áá 1100 ŽssŽndo modificate da tale dereth' nŽle percentuali rilevanti di invaliditˆ nŽ le alir c˜ndJ:iioni cosUhitive á ˜nsfderate dal leg“slatore. á ' ¥. _ áá ¥ ' á .áᥠá-__ fa rilvania propria del 'd':iri,~. sussiste nel m~l:nento , denii misurazione del . gradoᥠdi áiiivilid:itˆ; dost“tiiebdo .. esso;áá in :buon.a:á sostanza, á_ u mezzo attraverso il quafo tal.e Il1isurazfonŽ deve : essere effettuata;á. pi precisamente, il d.m. ha la fulizione di accertare in via genera!~ quale.. sja il grado di inva~ liditˆ ricollegabile alle tipiche situazioni pato1ogiche . ifa esso . orisidŽrat; sembrando quindi doversi ritenere. che esso abbia. la natura di atto amministraffvo ádi ~accertamento a carattereá 'genralŽ, di cui dev essere fatto poi uso negli spcif~Ž“ accertamenti. effŽ~tll“iti, dai '˜fupe~Žnd , organi: . '. á. . : -. --. . . : -. In astratto, il d.m. e le tabŽU~ M . c˜nte1it:1teá sc:;mbrano. qUí_ildi essere assimilabilfa strumenti di misurazibnŽ; CtiffŽtenziand˜sene per11oggŽtt6 {ri˜n si tra,tta di misurare altezze, lunghezze, grado di calore o altro, ma il grado di invaliditˆ), nonchŽá per la maggiore discrezionalitˆ e la correlativa minore scientificitˆ insita in valutazioni aventi un siffatto oggetto. Ritenuto quindi che il d.m. sia volto a disciplinare delle misurazioni, sembra .sia propdo il momento della misurazione quello rispetto al quale pu˜ discutersi della sua efficacia tempotˆle; ¥dovendosi áquindi concludere che esso andrebbeááá considerato retroattivoá laddove operasse ásu .misurazioni giˆ effettuate á(il che. pare evidentemente. da escludere); irretroattivo, invece, quando esso si applichi a misurazioni da . effettuare, á anche se relative a situazioni insorte antecedentemente, alla sua entrata in vigore. *"' "'áá. Si suppone che il d.m. 5 febbraio -1992, rispetto al precedente del 25 luglio 1980, p0ssa portare in talWli casiá a risultati meno favorevoli all'interessato, in taluni altri a risultati pi favorevoli; sicchŽ analoghe situazioni potrebbero essere giudicate rilevanti ai fini degli artt. 12 e 13 legge 118/71 se valutate RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO 104 mento della sussistenza dei presupposti legittimanti. é applicazione di questo principio la norma che, anche in materia di assegno di invaliditˆ, prevede la concessione del beneficio Ç con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanzaÈ (cfr. art. 17, terzo comma legge n. 118/71). NŽ a diversa conclusione pu˜ pervenirsi sulla scorta del disposto del secondo comma dell'art. 9 in esame, il quale stabilisce che ÇRestano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che giˆ abbiano beneficiato dell'assegno mensile o che abbiano giˆ ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni È. con uno dei due decreti, irrilevanti se valutate con l'altro; quindi, soggetti che avessero da tempo richiesto l'accertamento del loro stato di invaliditˆ che avrebbe potuto pertanto essere valutato (in ipotesi) in modo ad essi favorevole in base al d.m. 25 luglio 1980 -potrebbero essere pregiudicati dall'applicazione del nuovo d.m. L'argomento, pur fondato su realistiche possibilitˆ, non sembra peraltro particolarmente convincente, considerate sia l'opposta possibilitˆ, che le nuove tabelle siano pi favorevoli; che l'ulteriore, e ben visibile, disuguaglianza che potrebbe prodursi qualora, per valutazioni di casi analoghi effettuati nella medesima data, ma riferibili l'una ad invaliditˆ insorta e richiesta prima del d.m., l'altra ad invaliditˆ insorta o richiesta dopo il citato d.m., si dovesse giungere a difformi conclusioni; non sembrando quindi che se ne possano trarre conclusioni nel senso di una disuguaglianza rilevante, tale da portare ad una interpretazione Ç costituzionale È del decreto e della normativa che ne ha previsto l'emanazione, rispetto alla sua entrata in vigore. 5) Sull'importanza delle tabelle. t> noto che, per avere diritto alle provvidenze di cui agli artt. 12 e 13 legge 118/71, l'interessato deve dimostrare di avere un grado di invaliditˆ suá periore ai 2/3 (o al 73 %), o totale, secondo le tabelle di cui al d.m. 25 luglio 1980 (legge 18/80), (ora d.m. 5 febbraio 1992), e non secondo altri possibili criteri. Nelle fasi giudiziarie emergono peraltr˜ tendenze volte a minimizzare l'importanza delle tabelle, sia quanto alle concrete indicazioni in esse previste, che relativamente all'onere probatorio. In particolare, quanto alla motivazione sulla sussistenza dei requisiti sanitari (che dovrebbe esser resa in base alla verifica della corrispondenza della situazione riscontrata alle situazioni tipo evidenziate nel d.m.), essa risulta assente nella quasi totalitˆ delle sentenze, per lo pi basate sul richiamo alle C.T.U. e alle motivazioni ivi contenute. Si ritiene che non si tratti di posizioni accettabili, considerato: -che ogni minimizzazione vieneá evidentemente a scontrarsi con l'espiiá cito disposto del legislatore. (art. 2 legge 18/80 e art. 2 d.l. 509/88); -che, esistendo notoriamente pi scuole di medicina legale, la previsione dei parametri tabellari appare necessaria a togliere discrezionalitˆ ai singoli consulenti; PARTE I, SEZ. III, GXURISPRUDENZA CIVILB, GIURISDIZIONE E APPALTI 105 Ci˜ in quanto, come detto in premessa, per il disposto dell'art. 11 preleggi, la volontˆ retroattiva deve essere espressa, non potendo di conseguenza essere dedotta in via di interpretazione; inoltre, in quanto espressa, deve anche indicare esplicitamente gli ambiti dei fatti pregressi cui intende riferirsi. Ora, il citato secondo comma dell'art 9 d. l.vo n. 509/1988 non fa che ribadire l'inapplicabilitˆ della nuova disciplinaáá della soglia di invaliditˆ rilevante rispetto ai diritti quesiti ed ai cd. fatti compiuti. Per contro, nel citato secondo comma non si fa parola dell'operare della nuova disciplina rispetto a situazioni venute ad esistenza anteriormente, e dunque deve concludersi nel s.enso. che con lo stesso non si voluta -che la limitazione della discrezionalitˆ dei consulenti (e, a monte, delle Commissioni Mediche) appare l'unica soluzion rispettosa dei principi di cui all'art. 3 Cost. (diversamente, vi sarebbe la possibilitˆ che situazic,mi analoghe vengano trattate diversamente,á a seconda del singolo consulente o dell'orientamento della singola Commissione); -che, dando per scontata (anche se ci˜ non risulta con completezza dai verbali usualmente .. utilizzati) l'applicazione delle tabelle da parte delle Commissioni, l'unica possibilitˆ di corretta revisione in sede giudiziaria dell'operato di queste si pu˜ verificare quando il criterio di valutazione sia comune all'organo amministrativo, al consulente del giudice, nonchŽ ovviamente al giudice stesso, -mancando per contro tale possibilitˆ ove i metri usati dai differenti organi siano essi pure diversi; . -in btiotla ásostanza, la prassi di cui sopra sarebbe accettabile soltanto ove, nelle relazioni dei C.T.U., si motivasse puntualmente sulla relazione riscontrata tra patologie accertate e parametri tabellari; poichŽ ci˜, nella quasi totalitˆ dei casi, non avviene, il richiamo alle C.T.U. non pu˜ valere ad integrare una motivazione mancante nella sentenza. * * * Quanto all'onere della prova (o meglio, l'interesse alla corretta evidenziazione delle infermitˆ accertate), si ritiene sovente che, in presenza di una determinazione peritale del grado di invaliditˆ, che non indichi la sua corrispondenza con le tabelle, debba essere il controinteressato, nel corso del procedimento di primo grado o in appello, ad evidenziarne la non. corrispondenza. Tale impostazione pare errata, considerato: -il sistema legislativo fa riferimento non ad una invaliditˆ generica, ma all'invaliditˆ qualificata di cui ai citati DDMM.;. -pertanto, l'esistenza di tale invaliditˆ qualificata sembrerebbe avere nˆtuta costitutiva del preteso diritto, spettando quindi all'interessato l'onere di fornire la relativa prova, o quantomeno l'interesse all'adeguato svolgimento delle operazioni peritali sul punto, in modo che la relazione del consulente ne dia adeguato conto; -l'eventuale contraria impostazione parrebbe incidere sul diritto alla difesa dell'Amministrazione interessata, in quanto renderebbe sempre necessaria la nomina di un consulente di parte, che provvedesse agli accertamenti omessi dal C.T.U. al fine di fornirle i lumi del caso; e la vedrebbe sempre penalizzata nel caso in cui questi, per una ragione o per l'altra, non fosse in grado di adempiere al suo incarico; mancando, a seguire tale impostazione, 106 RASSEGNA AVVOCATURA DaLl..O STATO ridimensionare la inequivoca irretroattivitˆ della nuova disciplina cos“ come stabilita dal primo comma dell'art. 9 in esame. Opinare diversamente significherebbe rendere l'intera norma irrazionale, giacchŽ non si comprende come possa attribuirsi valore di discrimine temporale tra la vecchia e la nuova disciplina all'intervenuto Ç riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni È, atteso che detto ÇriconoscimentoÈ ha funzione ricognitiva e non giˆ costitutiva rispetto al diritto all'assegno di invaliditˆ e che detta funzione, una volta vanamente esaurita la procedura amministrativa, pu˜ essere svolta dall'autoritˆ giudiziaria su ricorso dell'interessato. un qualsiasi adeguato dovere di moti.vazione della sentenza, che non dovrebbe dimostrare, seppure per relationem alla consulenza d'ufficio, la corrispondenza tra patologie accertate e tabelle; verrebbe quindi meno, in sostanza, il dovere di individuazione della . normativa applicabile alla fattispecie giudicata, ci˜ che non appare minimamente condivisibile. * * * 6) L'opzione di cui all'art. 3, primo comma, legge 29 dicembre 1990 n. 407. _Altra interessante questione trattata nella sopraestesa sentenza del Pretore di Brescia, concerne l'applicazione dell'art. 3 I co. I. 29 dicembre 1990 n. 407, che prevede l'incompatibilitˆ delle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno con alcune altre prestazioni. previdenziali-assistenziali, facendo per˜ salvo il diritto all'opzione per il trattamento pi favorevole. * * * Sostiene il Pretore di Brescia che la possibilitˆ di opzione prevista dall'art. 3 I. 407/90, prsupporrebbe la previa concreta attribuzione della prestazione, tale da consentire la conoscenza dell'ammontare dei trattamenti tra i quali effettuare l'opzione; e che, in assenza di ci˜, dovrebbe essere pronunciata sentenza di condanna anche in relazione áa prestazione incompatibile. Va detto al riguardo come l'ammontare della prestazione accordata dal Pretore, originariamente determinato legislativamente (artt. 12 e 13 I. 118/71), sia stato via via adeguato con successiva normativa legislativa e quindi con vari D.M., necessariamente conosciuti o conoscibili dall'interessato; e come, ai sensi del D.M. 31 ottobre 1992 n. 553 (attuativo dell'art. 3 III comma suddetto), la previa determinazione quantitativa' della prestazione non costituisca presupposto dell'opzione neppure nel ánormale procedimento amministrativo; vista quindi la fonte normativa del trattamento di cui trattasi, e considerato il D.M. appena citato, si ritiene errato il presupposto della sentenza del Pretore. Va comunque detto che, anche ove tale presupposto fosse condivisibile, la soluzione adottata risulterebbe comunque errata. Ci˜ in quanto: -non vi traccia nell'art. 3 suddetto, del meccanismo ipotizzato dal Pretore; tale norma prevede una serie di incompatibilitˆ, suscettibili di venir meno in base all'esercizio di un'opzione, tale comunque da escludere che possa mai sussistere una contemporanea attribuzione delle prestazioni incompatibili; -va poi considerato che l'art. 3 in questione costituisce la riformulazione dell'art. 9 D.L. 791 del 22 dicembre 1981, introduttivo di alcune fattispecie di incompatibilitˆ, ci˜ che vale a chiarire come l'aspetto su cui viene posto PARTE I, SEZ. III,.ctnURISPRUDENZA:'CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 1'07 PoichŽ nel caso di specie la. ricorrente ha inoltrato la necessaria domanda amministrativa in data 31 marzo 1988 e poichŽ la sussistenza delle. condizioni di invaliditˆ.: in misura superiore ai due terzi viene fatta decorrere dal CTU a partire dal gennaio.1992, =d~ve .concludersiá nel. senso che la fattispecie álegale. tipica' si sia formata :nell'ambito della disciplina previgente.;. poichŽ in epocaá.anteriore al 13 febbraio 1992 ágiˆ stissisteva il/.Ç fattoÈ ..¥produttivo delle. conseguenze .giuridiche di cui all'art. 13 legg n; 118/71 vecchio testo; fatto costituito dal concorso dei 'prescritti requisiti' biologici, della domanda amministrativa e del sorgere dell'obbligo della coni:inissione competente di attivarsi ed. operare in conformitˆ dellaá. vecchia dis.ciplina; ...á. Quanto infine all'incompa:tibilitˆi eccepita dall'ente convenuto, tra prestaziooi richieste dal ricorrente e. la rendita . dˆ'' infortunio. sul lavoro di dui ki stessoá giˆ gode; rileva questo Pretore che la :horma di fogge che sancisce detta incompatibilitˆ (art. 3 legge n. 407/90), nonchŽ il d.m. di attuazione della stessa, riconoscono all'interessato la facoltˆ Ç di optare per il trattamento economico pi favorevole È, facoltˆ di sceltaá che, a parere di questo: Pretore, non pu˜ prescindere dallaá previa conoi;cenza, l'i.iccento Clal legislatore sia i'incompatibilitˆ, e conie á.fa .fˆco“tˆ di opzione, ove norí. orícrettrillente. esercitata nei confronti del trattrunent˜. per cui causa, non possa a}l'evidenza. consentire di supera~e il ~tliibipio ~nerˆle ciell'in,compatibilitˆ fissato dal lgislatore; á á ,.. á . -lo schema seguito dal pretore .&i;irebbe ápoi Jaie da 'no)l consentire fa piŽna applicabilitˆ delia nori:na, non intendendosi dme possa ORer:ax;e il meecanismo incompatibilitˆ-opzione in presenza di sentenza che potrebbe passare in giudfoato. Ove ad esempio, a seguito di condanna passata in giudicato a carico del Ministero degli Interni, in relazione a provvidenza a carico di questo, vi fosse una successiva opzione per il trattamento INAIL che fosse rimasto in godimento nelle more, non si intende come potrebbe essere ripetuto ci˜ che fosse stato versato in base a sentenza passata in giudicato. La errata soluzione data al problema dal Pretore appare quindi suscettibile di applicazioni concrete del tutto problematiche, che confermano le valutazioni date sulla sua erroneitˆ. In sostanza, ad avviso di chi scrive, una domanda di condanna a prestazione incompatibile con altra prestazione, potrebbe essere accolta soltanto ove vi fosse esplicita opzione (debitamente partecipata all'ente erogante l'altra prestazione) per la prestazione in relazione alla quale viene svolta la domanda. é peraltro evidente che, ove sussista contestazione sulla sussistenza del diritto ad una delle prestazioni tra esse incompatibili, l'esercizio dell'opzione nei termini appena enunciati appare in qualche misura problematico, considerata la difficoltˆ presente nella scelta di un diritto di incerta esistenza, in luogo di un altro preventivamente accertato. Anche in tal caso, peraltro, la posizione dell'interessato non resterebbe priva di tutela; sembra infatti che la corretta soluzione della questione potrebbe RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 108 da parte dell'interessato, della quantificazione della prestazione percepibile in via alternativa cos“ come operata dall'amministrazione competente in via amministrativa ed in ottemperanza alla sentenza di condanna. Per quanto sopra espostoá parte convenuta va condannata a pagare al ricorrente l'assegno d'invaliditˆ con decorrenza 1¡ novembre 1992, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei al d“ del saldo. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in caso di invaliditˆ sopravvenuta nel corso del giudizio, gli interessi sui ratei pregressi debbono essere attribuiti con la stessa decorrenza della prestazione assistenziale e non giˆ dal 121¡ giorno successivo a tale data, non essendo giustificata, in relazione a detta prestazione, attribuibile solo c;lal giudice, la moratoria prevista dall'art. 7 legge n. 533/73 (cfr. Cass. sent. n. 272/95, che afferma il principio di diritto applicabile anche in caso di prestazioni di competenza del Ministero dell'Interno). essere individuata ricorrendo ai principi affermati dalla S.C. con riferimento alle pensioni INPS, nell'ipotesi della sussistenza di un livello di reddito incompatibile con l'erogazione di tali pensioni. In tal caso, la S.C. afferma costantemente (9101/94; 1756/90; 3493/88) che non p4˜ pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della prestazione, mentre pur sempre possibile ottenere una pronuncia avente carattere meramente dichiarativo del diritto. A seguito di un'eventuale sentenza di tal genere, verrebbe meno qualsiasi ostacolo di fatto all'esercizio del diritto di opzione, e di ci˜ che ne dovrebbe discendere, senza dare luogo agli evidenti problemi cui dˆ luogo la pronuncia di una sentenza di condanna. L. 0RCALI SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV; 9¥ gennaio 1:996 n. 41 ¥ Pres. lannotta ¥ Est. Virgilio :. ANAS (avv. Stato Di Palma) c. Soc. Impresa Pizzarotá ti (aw. Sanino). '.<,á Contabilitˆ pubblica ¥ Contratti della PA. ¥ Stipulazione o.:¥ Asta pubblica . e licitazione privata ¥ Verbali di aggiu~azione ¥ Efficacia ᥠTrattativa privata e appalto concorso ¥ Stipulazione ¥ Modalitˆ ¥... á toiitilbnltˆ pubblica ¥ Contratti dena P A ¥ .~ Controversie á ~ Gturlsdizlone anuntniStrativa ed ordiiiaria ~ áDistinzione~ In tema di stipulazione dei contratti della p.a., nelle ipotesi di asta pubblica o. licitazione privata1 i verbali di aggiudicazione equivalgono al ocmtratt˜~ e perci˜ la stipulazt'One sucŽess“va ha funzione riproduttiva di un vincolo giˆ assunto, mentre in caso di trattativa privata ed . appalto concorso la stipulazione ha valol:e ¥ non solo formale, ma sostanziale, in quanto solo a seguito di essa sˆrge 1:Z: vincolo¥ contrattuale, pur precisandosi che tale stipulazione pu˜ .avvenite sia per mezzo di :ufficiale rogante, sia per mezzo di corrispondenza commerciale (se trattasi di ditte comerciali) (1). In tema di controversie sorte per contratti di' appalto, sussiste la giurisdizione ¥amministrativa solo fino al momento della conctusi˜n del contratto, .. mentre ¥successivamente a tale conclusione sussiste á la giurisdizione ordinaria sia in sede di esecuzione del contratto, ásia in sede .di rescissione, come in ordine al recesso (2)¥ . Occorre preliminarmente affrontare la questione di giurisdizione . che la Sezione, in occasione della pronuncia sulla istanza di sospensiva, si era riservata di approfondire in questa sede; Al riguarcio risultaá dagli atti che la societˆ appellata aveva avanzato ai competenti organi dell'Anas una domanda per l'affidamento a trattativa privata dei lavori in oggetto, lavori per i quali. giˆ era staá to redatto il progetto esecutivo dell'Amministrazione e .che, per riduzione di fondi,. erano stati stralciati dall'originario progetto globale della variante alla SS, n. 63 del valico del Cerreto (v. verbale 12 mar (1-2) Cfr. Cass., S.U., 29 dicembre 1990, n. 12221; Cass., 17 aprile 1985, n. 2536; Cass., S.U., 26 luglio 1985, n. 4341; 4 dicembre 1993, n. 2. 110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO zo 1992 contenente il voto n. 346 del Consiglio di amministrazione Anas in atti). Su tale domal).~i;t il Consiglio di amministrazione dell'Anas, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 14 lett. d) dellaá L. 7 febbraio 1961 n. 59, ritenne possibile concludere il contratto a trattativa privata asserendo che nella specie si sarebbe verificata una delle ipotesi di cui all'art. 9 secondo comma lett. b) del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 .(v. verbale 12 marzo 1993 dianzi citato). Come noto, la disposizione dianzi richiamata disciplina uno dei casi in cui gli appalti di lavori pubblici possono essere affidati a trattativa privata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara e. precisamente Ja fattispecie del c.d. esecutore determinato che consente di' prescindereá dalle .procedure concorsuali in quanto soltanto uno fra gli imprnditori operanti sul mercato in grado di offrire la prestazione richiesta. In tale ottica la norma ha fatto riferimento a tali.me ipotesi, per cos“ dire monopolistiche, della prestazione in dipendenza di motivi artistici, di tutela dei diritti di privativa ed anche I áa causa l,i motivi tecnici, riferendosi ai casi in cui, pur non susshitendo .UJ;la privativa, in senso tecnico, tuttavia un solo imprenditore sul mercato. pu˜ Jornire un certo tipo di materiali ovvero possiede la tecnolo I gia necessaria o la conoscenza del procedimento di produzione. I ~ Peraltro, la formula dell'esecutore determinato per i motivi tecnici, giˆ presente nell'art. 5 primo comma lett. b) della L. 5 agosto 1977 n. 584 come causa di possibile eccezione al principio della gara, venne interpretata ricomprendendo ánel suo ambito anche la c.d. interferenza ~ di cantiere. Tale interferenza si verificherebbe allorchŽ due opere, anche di natura diversa, si trovano ad insistere in tutto o in parte nel medesimo contesto operativo e di luogo, nel senso che i lavori delle due opere sono tra loro connessi e si svolgono anche in tempi e spazi ravvicinati. Si perci˜ sostenuto che l'affidamento dei lavori ad imprese diverse potrebbe risultare antieconomico potendosi spuntare prezzi inferiori dalla impresa giˆ operante in loco che ha in parte giˆ ammortizzato i costi fissi, ed inoltre che l'affidamento ad imprese diverse comporterebbe inevitabili dilazioni nella esecuzione, dovute alla compresenza in loco di due cantieri diversi e che renderebbe anche difficile individuare le eventuali responsabilitˆ di ciascun imprenditore specie nel caso di lavorazioni strettamente interconnesse. Senza entrare nel merito di tale esegesi (su cui v. Cons. Stato, I Sez., 13 giugno 1980 n. 271, Corte conti, 5 giugno 1983 n. 1370; 5 giugno 1986 n. 1663; Cons. Stato, II Sez., 15 gennaio 1989 n. 50), va rilevato in punto di fatto come il Ministero dei lavori pubblici presidente dell'Anas, con nota 8 giugno 1~92 prot. 308/709 in atti, sulla base del voto favorevole n. 346 del . . . 12 marzo 1992 dianzi ricordato, si determin˜, proprio per tale motivo, Ul ad~ aceogtiere: ;; la domanda delta 'Associazione tempormea, Pizzatott“ Gima ,intesa ad ottenere l'appalto a trattativa privata per uri :'importo df Lire. 36.77SA26~'1!00 al netto del ribasso del¥ 21180% e prefissando il tempo di esecuzione. dei lavori á¥in ág“orni 660. Nella stessa nota veniva anche avvertito che l'appalt˜ era S˜ttop<> ásto >allai.¥ CP:iidiziOrtŽ che Jlappaltator avrebbe dOVu.to svolgerele prati.che necessarie áᥠP'erá¥á dmuovere . tafone interferenze> e á¥s“: prdsavˆ¥ che ia; tadn.i!ia¥ dei pagˆrilenti in contoá eáádeneá comu1liCazioni>sarebb. stata definitiva ásuccessivamente, al momentoá á della stipula ¥dŽl áácontratto¥á . te~ nendo conto della á disponibilitˆ. deWAna:s iná.ᥠquel momento. ¥.ás1¥¥ stabiliva/quindi che l'appalto¥: veniva:¥.¥¥áaffidato alle. 'condizioni sopra specificate (importo; duratˆ; rinvio per i pagamenti ane disponibilitˆ futtire dell'Anas, rimozione delle interferenze) e che com.un~ que faffidamento. sarebbe. rixrtastor privoááádi efficaciaááááqualoraá non venissero¥. accordad>daUe compe:tentisembra dubbio che, trattandosi di una fattispecie d“ trattativa privata la domanda originaria dell'Associa:liione poteva qualificarsi Žome proposta di contratt˜> e la nota niirtisteiiaie¥ 8 ágiugno 1992 n. 382/709 come .controproposta exá art. 1-326 qui:hto comma Cod. civ., poichŽ in essa venivano specificati. taluni elementi non compresi nella. proposta originariii,. come ad .esempio< la rimozione delle¥ interferenze ááá e so:p:i:'atá tutto la deroga al regime legale ordinario delleá. anticipazfoni e dei pagamenti 'in conto, oltre all'assoggettamento del britratt˜ alla specifica condizione dell'ottenimento dei vari pareri. Trattandosi ádi Controproposta si rendeva perci˜ necessario chiederne la restituzione firmata perá accettazi˜ne. fn puntoáádf fatto; poi, la firma venne apposta in data 15 giugno 1992 e la nota venne restituita all'Anas. Pertanto, .conformemente ai principi generali, il contratto si doveva ritenere .. concluso nel momento: iná cui YAmministrazfone proponente. aveva ricevuto notizia dell'accettazione della controparte ex art. 1326, primo comma.á codi Civ.. Tali circostanze risultano dalla nota ministeriale citata 8 giugno 1992 (doc.t˜ 3 di produzione dell'Impresa in primo grado) nori contestate ex adverso nŽ sotto il profilo della inesistenza o falsitˆ della data o della sottoscrizione, e neppure sotto il profilo della mancata o intem pestiva restituzione. Peraltro, la stessa Anas, nella nota 29 marzo 1993, ha espresso riferimento all'avvenuto affidamento e ci˜, a parte ogni considerazione (su cui si tornerˆ in prosieguo) sulla portata giuridfoa dell'affermazione, diá mostra quanto meno in punto di fatto che l'Associazione aveva .adem RASSEGNA AVVOCATURA DBLL() STATO 112 piuto alla formalitˆ richiesta dal Ministero (firma e restituzione della dianzi citata nota). Ci˜ premesso, non pu˜ essere accolta la tesi sostenuta dall'Amministrazione in questa sede secondo la quale non si sarebbe concluso alcun vincolo contrattuale. Il mancato perfezionamento del rapporto -sostiene l'appellante sarebbe da imputare non giˆ alla mancanza della sottoscrizione e/o della restituzione della nota ministeriale, bens“ al difetto di una formale stipulazione del contratto, stipulazione che sarebbe indispensabile ogni qual volta si concluda un contratto a trattativa privata. Pertanto, la nota dianzi citata 29 marzo 1993, con cui l'Amministrazione dichiarava di revocare il precedente affidamento, avrebbe impropriamente richiamato l'istituto della revoca poichŽ, non essendo mai intervenuta una formale stipulazione, la fattispecie in realtˆ avrebbe dovuto essere qualificata come un mancato perfezionamento dell'affidamento. Traendo ultieriori corollari da tale premessa, l'appellante asserisce che, non essendosi ancora perfezionato il rapporto contrattuale e non essendo perci˜ ancora s,orti diritti soggetti, sarebbe .. da condividere la pronuncia del T.A.R. circa la giurisdizione amministrativa, mentre la decisione sarebbe censurabile nel capo in cui viene qualificato come atto di revoca il provv~imento impugnato e, di conseguenza, lo si ritiene soggetto al medesimo iter seguito per il provvedimento revocato. In questo senso la difesa dell'Amministrazione sostanzialmente ribalta il patrocinio impostato in prime cure laddove aveva evidenziato come .il ricorrente, lamentando una lesione di diritti soggettivi, avrebbe dovuto comunque adire il giudice ordinario. . A quest9 proposito, atteso che la questione di giurisdizione va esaminata anche indipendentemente dalle eccezioni di parte e dalla prospettazione fornitane (v. Csi, 2 marzo 1990, n. 23), il Collegio ritiene che la tesi formulata in appello dall'Amministrazione non possa essere condivisa. La Sezione non ignora l'insegnamento dottrinale e giurisprudenziale circa la necessitˆ che i contratti dello Stato rivestano ad substantiam la forma scritta con conseguente nullitˆ di intese verbali (v. per tutte da ultimo, Corte Conti, sez. contr., 7 febbraio 1990, n. 1, Cass. 20 agosto 1992, n. 9682). In questa ottica stato costantemente affermato che nelle ipotesi di asta pubblica o licitazione privata i verbali di aggiudicazione equivalgono al contratto, ex art. 16, quarto comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, di modo che la successiva stipulazione con l'intervento dell'ufficiale rogante ha funzione meramente riproduttiva del vincolo giˆ assunto. Diversa la situazione in caso di trattativa privata ed appalto concorso in cui la stipulazione ha valore non solo formale, ma sostanziale, in quanto solo a seguito di essa sorge il vincolo giuridico contrattuale “U ~á a~~il~ti:; :,~;4)~t11to; .II.á. s~., .3ᥠxn~ggfo ááá 199t n:' 382/91; VI sŽz.; Ci˜ e indtiboialente esatto, nia va altres“ rld:lraatfr che fa stipula~ zione a mezzo di u~iciale rogante non costituisce l'unico modOdiá parziale>lntegrazione .di un>eieme“:it(t J:t()fi e$senziale;áááááá.á..á. . . . á. ..á ,... á~á It“:vetoiᥥn01f>\ta dilnehtfoato che.¥l'offertaá..(lelrAssodazione temp~anea si basava su un progetto esecutivo redatto dal , Compartimento di¥ Bc:Ji. lagna, i1. che . aveva ¥permesso di determinare (e@. rinvio al . voto n¥ 346 f;\el 12á marzd 199'4) d'oggetto dell:opera . e le sue modalitˆ di .esecuzionei difissare ih pi;ezzo ed; il ribasso,; di¥ :individuare . il. tempo di esec.ziol;'l;e. e qitindi di .JndicarŽ¥ cQmpiutan)ente tutti ,gli elementi¥¥fondament~iá. d.el, nŽgoZio exá a:rb Jais cod.. civ. á.. á ááá á á ááL'unico elem~to in patte ri).nasto .. in.SO$peso>nella nota & gi.gni 1992 e¥ rln:v:iato: espre$samente alla. stipula, del contratto co:ncerne. l'imp0rto delle anticipazioni e. ádei J?agam~tiin cont9¥¥. /. á á.¥ Trˆttasi di .elemento non essenziale del contratto poichŽ attiene ánon alfa prestazione che; co:niŽ'.tale, via¥ ádŽlááátutto .eventuale; Invero, poichŽá l'Anas, .. aLásensi dell'art. 32 della legge Ii. 59 del 1961/era tenuta al rispetto della legge di contabilitˆ di Stato Ž della nonriativa in: vigore .per il Ministero dei lavori pubblici, ad:¥¥ Žssˆ á :risultava; applicabile il regime ordinari<>¥áá delle á anticipazioni e pagamenti iri conto: (aid esempio, art; 12 r.d. n. 2440 del 1923; artt. 33 segg. d;P;R. 16 luglio 1962, á. n. á1063 etc;): A tale disciplina la notˆ 8 giugno 1992 preannunciava la :possibilitˆ di derogare; ma soltanto nel caso di diffi.eoltˆ finanziaria della staiione appalt“:filte ed anche taleá clausola veniva peraltroá accettata. dall'Associazione temporanea sottoscrivendo la controproposta per accettazione; áIn questa sitUazione, in cui sussisteva l'accordo delle parti sugli el&menti essenziali del contratto ed anche sul rinvio del tutto eventuale della' d“siplina d:i un á.elemento non essenziale, chiaro che la stipula successiva non avrebbe avuto alt:i;a funzione che meramente riprodutá tiva degli eleme~ti essenziali giˆ concordati e solo eventualmente in parte integrativa del contratto, il quale -ripetesi -doveva considerarsi giˆ perfezionato. . . Deve quinf:j.i ritenersi che a seguito dell'accettazione della nota miniá sterial,<} 8-giu.gp.o i992, n. 308-/709, fosse stato concluso un regolare .coná trattQ a trattativa privata per l'esecuzione di lavori di, completamento della. variante nella: _SS. n, __ 63 tra lo svincolo di Migliora e lo svincolo di Cˆ del Merlo. A questo punto peraltro occorre qualificare il tipo di contratto che era¥:stato áconelu$P poicpŽ tale. qualifica~ione rileva_ anche ai fini della giurisdizione. áIn proposito, la nota 8 giugno 1992 qualifica il contratto come. appalto eQ. il Collegio ritiene che effettivamn:te,. anche al di lˆ del nomen juris, si tratti ,di appalto in senso tecnico. Va invero tenuta presente la circostanza che i lavori sono stati affidati previa redazione. del loro progetto esecutivo da parte del compartimento Anas di Bologna (v. I punto delle premesse del voto n. 346 del 1992 giˆ citato). Tale redaá zione, come noto, costituisce il presupposto perchŽ pm~sa procedersi all'appa)to (v. il principio generale di cui all'art. 4, p,rimo comma, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422). á Nel caso di specie quindi non si in presenza nŽ di una concessione di esercizio e neppure di una concessione di costruzione, fattispecie in relazione alla quale, in determinate condizioni, stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa (v. Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990, n. 12221; 3 dicembre 1991, n. 12966; Cons. Stato, V sez., 21 ottobre 1991, n. 1250), bens“ trattasi di appalto in senso tecnico, in cui la giurisdizione amministrativa sussiste -solo fino al momento in cui, per effetto della conclusione del contratto, sorgono vere e proprie posizioni di diritto soggettivo tra le parti (v. Cons. Stato, V sez., 9 maggio 1985, n. 212; Csi 6 luglio 1991, n. 323; IV Sez., 2 settembre 1992, n. 718; Cass., Sez. Un., 22 giugno 1978, n. 3069; 17 novembre 1984, n. 5840; 17 aprile 1985, n. 2536). -In questa ottica stata anche sempre affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento delle posizioni delle parti in sede di esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 26 luglio 1985, n. 4341), in ordine alla rescissione del contratto ex art. 340, legge 20 marzo 1865, n. 2248; all. F (Cass., Sez. Un,, 26 luglio 1985, n. 4342) e similmente in ordine al recesso ex art. 345, legge n. 2248 del 1865, all. F (Cass., Sez. Un., 4 dicembre 1990, n. 11591; 4 gennaio 1993, n. 2). Pi in generale stato infatti asserito che le controversie nascenti dalla esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche soggetti alla disciplina degli appalti di competenza del Ministero dei lavori pubblici hanno ac;l oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica Amministrazione anche PARm I, siaz;á IV; QWRISJ?RUDBNZA AMMINISTRATIVA CJ:)l.@4q:~s~:ási 'ayV~ga>;<.\eUa facoltˆ, .. co~entaltt dalla legge; di reee:let.e. dal rapp~rJp;. spett~o:algidice ordinarlo Haccertamento ¥deiá .fattirk cqmporta l'espllcazk>ne ádi pQtetiá. pub1?. M~i~~~ (v~.(;1:1,ss¥tc~~á VP:~¥'d;l nq~~~l::),re)994e:Aáá 9409).:>á¥ááá ¥áá Jn;~~ttj. ter!llôl~¥¥ ~j .~á.w~:tan:tp:ten:te aj:f~;rP:H1,.t9cbe, .~ááY9:~t,a: ~O:tlr \H~9b!L.99Pm-ittoef.áá~á "á~f:tc,M,Ç~i:~~49 .. ~ te~s~qpe.¥. 4#1.'Amnairri.~:t;r~~i~il~appaltarite di recedere h di risolverlo sia adotta.ta -G<>llá a:tt9 ~tra' :t!y9f: i˜ J~9ii. os:t~tuise ~~pu~~i9ne¥.di 911. i>9;r~ ~#iill“llistl'~~~rp~. m~ op~r~ces91l)slvainenJe ¥. iieitamb#o deJle .. p~rhet1<2he p}i>siz“<;>ni C;:oi:ifr~t~.~lH ~=~~~~!~~~!!;;;:i: a suo ter.po ' interesse, ¥ 0C:co14Ž concludete che nena specie :non si verifica .~lcuno di questi presupp(fatf .. fnnˆiizifotfo, l'atto tvocˆrido riori stato posto in .áessere in: forza di aicurtˆ:' potftˆ ammfoisttatiVa.áG“ova ááá1n. propositoá rammentare c;hŽ' rtellˆ spede ¥rton siffatta df uria aggiudiCazlone ¥ Žui l'Ai:rifu“rii'strazione periterit:H:a ~ttravefso Jh ptocedil:rierifŽi á3.mtriinisttathto; bens“ di 'unaátipiea trattativaá pt“vata. 'Al rigUardo pefaltrŽi il.eppure pu˜ in''ii'ocarsi l'orienta~ mento giurisprudenziale di questo Consiglio formatosi in tema' di trat~ tˆtiva ááprivata ¥in forzaádel¥á qal si rawisifanche> nella ttattativa privata, lˆ ¥esistŽrizˆ: di ¥. atti ch posseggono : i.¥ reqwisiti dell'atto-ˆinrtlJ.nistrativo a'llorche ᥥla Pubblica Amministrazione abbiaá áautolimitato; specie proceduralfuei: lte{la si{autonomfa {il; Con$; Stato, Ap.128 gennaio 1961; n. 3, , : da urtimd, vr sz., 5 . gennaio 1990¥, án.á 28)..¥á ¥. ᥥáá¥á¥Nel caso in esame noná sussisteva-áalcun autovincolo;.ánonáááera¥ stata indetta a.k:un:a gara informa1Ž,áuffieiosa od esplorativa che dir si voglia, Ž fiort Žrari& state sollecitate/taŽcolte o valutate altre offerte. Ci˜ d'a'ltra patte risultaá di tutta evidenza dˆl momento chŽ l'Arii.ministrazione, come dianzi ricordato, á titeneva di trovarsiá di fronte al. <:.d; esecutore á deternunato e cfo all'unico soggetto in gtado, per motiv“tecnici, di fornire la p:restaiionŽ richiŽsta. L'Amn:drtistrazione ápertanto ha áconcluso la tratta~ tiva senza autovincoli á di sorta e senza . .svolgere perci˜ 'i“lcuna ptoceduta che potesse far sorgere interessi legittimi in capo a terzi soggetti: Ha agito invece nell'ambito . della ordinaria autonomia contr1ittuale avendo a fronte esclusivamente posizioni di diritto soggettivo radicate in capo ad un unico contraente bene individuato. Va inoltre osservato che la c.d. revoca stata giustificata. da'll'Anas Žon riferimento alla circostanza che, dopo la . conclusione del contratto, 116' RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sarebbe venuto meno il presupposto che aveva indotto l'Amministrazione all'affidamento a trattativa privata e. cio l'interferenza di cantiere. Infatti, nella nota 29 marzo 1993, n. 382/709, l'Amministrazione, dopo aver rammentato che nella nota 8 giugno 1992 si subordinava l'efficacia dell'affidamento all'acquisizione di vari pareri, rilevava che nel frattempo á si erart˜ Ç modificate le condizioni che avevano determinato l'affidamenfo a trattativa privata È. l la:vori -:r>roseguiva l'Anas -~rano stati affidati perchŽ interferenti tecnicamente con quelli relativi alla costruzione di altra variante, pure affidati alla stessa associazione, lavori che peraltro dovevano Ultiá marsi a breve e' io il 31 luglio 1992. In tale situazione l'Amministrazione dichiarava che Ç venuto meno il presuppo~to dell'interferenza che ha determinato l'affidamento a tratá tativa privata a codesta associazione dei lavori in oggetto È. In considerazione di. quanto sopra l'Amministrazione, richiamandosi anche alle. sue difficoltˆ di bilancio e ad una generica necessitˆ di valutare i propri interventi, comunicava formalmente che !'.affidamento doveva considerarsi privo di ogni effetto. Appare quindi evidente che l'Amministrazione non ha predicato alcun vizio coevo alla conclusione del contratto nŽ sotto il profilo della legitá timitˆ nŽ del merito; ed anzi la motivazione addotta ribadisce implicitamente la correttezza (ed anche l'opportunitˆ) della scelta di procedere all'epoca alla trattativa privata dal momento che all'epoca l'interferenza sussisteva . . . Giova, inoltre ricordare cheá in sede di esecuzione dell'appalto, a differenza di quanto pu˜ verificarsi in caso di concessioni amministrative, non si riscontra la compresenza di un atto provvedimentale parallelo al contratto e le cui vicende pubblicistiche possono influire sul rapporto privatistico sottostante. Nelle concessioni quindi si potrebbe perci˜ ipotizá zare una revoca in senso tecnico quale mezzo per assicurare la costante corrispondenza nel tempo del rapporto concessorio con il pubblico interesse; nell'appalto, invece, la cui esecuzione non condizionata dalla esistenza di provvedimenti a monte, ma fondata soltanto sul vincolo contrattuale, una funzione analoga assicurata da una disposizione a carattere non autoritativo, ma paritetico, la quale legittima il recesso in via generale per l'Amministrazione committente cos“ come del resto l'ordinamento civile prevede per ogni altro soggetto appaltante (v. art. 345, legge n. 2248, del 1865, ed art. 1671 cod. civ.). Tale facoltˆ, peraltro, anche se esercitata per i motivi tipici sottostanti alla revoca in senso tecnico, non interviene, a differenza di quanto potrebbe verificarsi in caso di concessioni, su un provvedimento a monte del contratto e costantemente ad esso immanente, bens“ ha un immediato effetto rescindente sul rapporto giuridico da cui sono sorti diritti ,¥¥11¥¥¥¥,.,...........,.,,1111 PARTE I, ááSEz. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA soggettivi perfetti e ci˜, come si accennato, ha indotto la giurisprudenza ad affen;nare la competenza del giudice ordinario. Se ci˜ deve ritenersi esatto nel caso di recesso da un appalto, recesso originato da una valutazione di un sopravvenuto difetto di corrispondenza dell'opera al pubblico interesse, a fortiori deveáá ritenersi nel caso di specie in cui' la c.d. revoca si basata sul sopravvenuto venir meno dell'unico motivo che aveva determinato la trattativa privata e la conseguente conclusione del contratto. Va infatti ribadito che al momento della conclusione del contratto tale motivo era reale e che l'Amministrazione, nella nota 29 marzo 1993 non ne predica nŽ l'inesistenza e neppure deduce di avere allora inesattamente interpretato o applicato la disposizione di cui all'art. 9, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 406 del 1991. In altri termini, dagli atti neppure risulta che l'Anas ha agito o preteso di agire nell'ambito di un potere autoritativo di autotutela tendente all'annullamento di propri atti per vizi attinenti alla formazione della propria volontˆ. Esclusa quindi l'esistenza di un vizio di legittimitˆ coevo al contratto, che avrebbe potuto dar luogo alla autotutela amministrativa (ad esempio annullando il provvedimento di approvazione del contratto), .Potere peraltro non invocato nŽ esercitato dall'Amministrazione, ed esclusa per quanto anzidetto la compresenza di un atto amministrativo condizionante il contratto di appalto durante tutta la sua esecuzione, non rimane che valutare la fattispecie in esame nell'ambito della vicenda contrattuale in cui l'Amministrazione ha ritenuto di potere recedere dal vincolo a suo tempo legittimamente assunto per essere venuto meno, successivamente alla conclusione del contratto, il motivo all'epoca determinante dell'accordo e ci˜ anche indipendt(ntemente dalle disposizioni dell'art. 1671. cod. civ. e de1l'art. 345, legge n. 2248, del 1865 e cio senza riconoscere alcun indennizzo. In questa sede ed a questi fini non giova affrontare il problema della rilevanza dei motivi nel negozio giuridico (v. artt. 788, 1345, 1418 cod. civ.) e neppure verificare se il motivo (fra stato inserito nel contratto sotto forma di condizione risolutiva ovvero era rimasto latente al livello di presupposizione (v. da ultimo Cass., 13 maggio 1993, n. 5640; 28 agosto 1993, n. 9125; 9 novembre 1994, n. 9304). A questi fini sufficiente riscontrare che in realtˆ l'Amministrazione non ha comunque esercitato alcun potere autoritativo, ma ha ritenuto che il cantx:atto di appalto in oggetto, per come si era concluso e formalizzato, l'autorizzasse a recedere senza alcun compenso o indennizzo a favore della controparte. Trattasi quindi di vicende a contenuto formalmente e sostanzialmente paritetico, direttamente influenti su posizioni di diritto soggettivo perfetto demandate alla cognizione del giudice ordinario. 118 RASSEGNA áAWOCATURA DELLO. STAfO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 48 -Pres.. Paleologo Est. Guida -Consorzio rifiuti solidi urbani c. Sabatini. Appello -áTennine -Notificazione della sentenza -Parte notificante . 4.p .á plicabilitˆ. á á La notificazione della sentenza determina la decorr.enza del relatiVo termine anche per la parte notificante (1). (1) Cfr. sul punto Ad. Plen., 18 luglio 1983, n. 20, in Consiglio di Stato, 1983, I, 632. CONSIGLIO DI STATO,Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54 -Pres. Busceina Est. Virgilio -Soc. Travanuta Strade c. Regione Friuli-Venezia Giulia. Contabilitˆ pubblica -Contratti della P .A. -Concessione opera pubblica Concessione di sola costruzione -Nozione. Contabilitˆ pubblica -Contratti della P .A. -Concessione di committenza Nozione. La espressione Ç concessione di sola costruzione È contenuta nellˆ legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1, comma 2, in coerenza con la direttiva CEE 11. 305 del 1971, va interpretata n;el senso che essa individua le ipotesi in cui la attivitˆ del concessionario concerne solo la costruzione dell'opera e non anche la successiva gestione (1). La concessione di servizi (o di committenza) ha per oggetto una obbligazione di mezzi (e noti di risultato), e di conseguenza il concessionario si obbli,ga a prestare servizi (e quindi anche la possibilitˆ di esperire le procedure per la scelta dell'appaltatore); la trattativa privata eccezionale, ma non realizza l'opera (e cio il risultato) e neppure ne garantisce l'adempimento da parte dell'appaltatore (2). (1-2) La motivazione della decisione, di particolare interesse; riportata nellˆ Rassegna del Consiglio di Stato. CONSlGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 58 -Pres. Bôscema Est. Biagini -Presidenza Consiglio dei Ministri (avv. Stato Di Martino) c. Soc. Navale Di Poli (avv. Romanelli). Giustizia amministrativa -Regolamento di competenza -Istanza -Omessa notifica a .tutte le parti -Necessitˆ. é inammissibile la istanza di regolamento di competenza che non sia stata notificata a tutte le parti evocate in giudizio (1). (1) Cfr., Ad. Plen., 16 maggio 1985, n. 15. '119 CONSIGLIO DI STATO -Sez. IV, 3 febbraio 1996, n. 92 -Pres. Anelli ¥ E,st. Malinconico -Ministero Finanze (avv. Stato de Figueiredo) c. Associazione nazionale dipendenti Societˆ autbferrotranviarie ed intema: vigaii0ne (avv.. Giannini e Sanino). Tributi á(ht getterale) i Reddito itpomblle -Pˆrere Ministero Fillanze á á lmpt“gnattva ¥ Dffetto giurisdizione del giudice amministrativ˜. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in merito alla controversia relUiva ad un [ltto col quale il Ministero delle finanze dˆ. una prqpria inte~pretazfqne irca l'assoggettp.bilitˆ di un reddito ai fini del pagamento dell'imposta (1). .. . .Al) Giurisprudenza esatta: J'avvi&o espresso. dal Ministero delle Finanze su un quesito posto da un. contiihuente fueri.sc sempre a una pretesa tribufaria: 'e, come tale, sottratto alla giurisdizione amministrativa. CONSIGLIO DISTATO ¥ Sez. IV, 6 marzo 1996, n. 292 -Pres. Pezzana Est. Baccarini -Ministero grazia e giustizia (avv. Stato Guida). c. á ¥'.Calbi. Giustizia amministr11tiva á -Appello -Eccezioni -Divieto cli jus riovorum . á á áinapplicabilitˆ: ¥ áá á Ricorsi , amministratjvi á Ricorso giurisd~onale . Motivi . Motivi aggiunti -Termine á Dies a quo. Il divieto di jus n: áá:.; ( CONSIGLfo DI SfAT~~ˆll,tfed¥¥ aifrf .........á..á _:::::::x.:::,_:.-:'.::x::;:::;;::::;:::~;:{::á:-á . .. lmpl~o pubblico ... Rapporto ˆ tempo detertninato ¥ Trasformazione a áá teiilpo indeterminato .,. ¥áLegge il. 230 deláá 1962ááá ¥Appltcabllitˆ ᥠCoridlá zione ¥ Dipendenti enti locali ¥ Esclusione. L'art~ 2/legge 18 aptil ¡1962; . n> 230, .cheáá dt:sp˜ne la trasformat.ibftŽ del rapporto di: lavor˜ a termine i'fi rapporto ááa tempo indŽtermliiat˜, i1f presenza di¥. determinate¥áá circostante; 'tti:Wa áá appltcˆzibne nel .iitdre del pubblico fipiegd ásolo quandoá l'AmministraZione ne r'Ževit .leiitii'mazione da una adeguata fonte normativa che faccia proprio il principio affermato dalla legge, adattandolo alle finalitˆ ed ai liirJiti che Sono connessi 'iill.,JserCizlO .. della sua :potestˆ organit.t.ati~a; pertantp, la .preá detta norma non pu˜ trovare applicazione nell'ipotesi :á.á .:á áá.:á. :.á-: . .á.. -: .áá.áá:.ááá. .. . ..á ......... (1) Cfr., V sez., 29 ottobre 1994, n. 1226, in Rassegna Consiglio di Stato, 1994, I, 1371; 10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 1996, n. 111 -Pres. Catallozzi Est. Maruotti -Nigro (avv. Longo, Verbari e De Martini) c. Provincia di Pordenone (avv. Pitter e Manzi). Atto amnrlnistrativo ¥ Procedimento ¥ Comunicazione di avvio ¥ Escluá sione liste elettorali ¥ Inapplicabilitˆ. Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono in re ipsa le particolari esigenze di celeritˆ che escludono la applicabilitˆ degli artt. 7 e 8, legge 7 agosto 1990, n. 241, -in mater.ia di comunicazione dell'avvio del procedimento. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 25 ¥ Pres. Salvatore P. -Est. Vacirca -ESAC c. Saverino. Giustizia amministrativa ¥ Interruzione del processo ¥ Art. 24 legge 1034 del 1971 ¥ Soppressione e messa in liquidazione Ente pubblico ¥ Inapplicabilitˆ. Impiego pubblico ¥ Stipendi, assegni e indennitˆ ¥ Equo indennizzo ¥ Norme applicabili ¥ Quelle vigenti al verificarsi della menomazione. L'art. 24, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non trova applicazione allorchŽ alla soppressione dell'Ente pubblico segua una fase di liquidazione (1). Il momento rilevante per la determinazione della normativa applicabile in sede di liquidazione dell'equo indennizzo non quello in cui Váiene adottato il provvedimento amministrativo di riconoscimento della {1.ipendenza della menomazione subita da causa di servizio, che non ha valore costitutivo, ma quello in cui si manifesta la perdita dell'integritˆ fisica o l'aggravamento (2). (1) Cfr., VI sez., 13 ottobre 1984, n. 607, in Rassegna Consiglio di Stato, 1984, I, 1311. (2) Cfr., V sez., 16 ottobre 1989, n. 649, id., 1989, I, 1196. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 4 gennaio 1996, n. 26 á Pres. Laschena Est. Camera ¥ Mimstero Pubblica Istruzione (avv. Stato Nucaro) c. Albano. Impiego pubblico ¥ Stipendi, assegni e indennitˆ ¥ Equo indennizzo ¥ Rivalutazione e interessi ¥ Diritto ¥ Solo in favore degli eredi. Il credito del pubblico dipendente per equo indennizzo, essendo dinamicamente agganciato alla retribuzione e godendo di un proprio meccanismo sostanzialmente rivalutativo, non soggetto a rivalutazione PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 131 monetaria,á peraltro, quando tale credito fatto valere dagli eredi del dipendente, ir1:vece soggetto all(l !'l'l":1J8iorqz.ione con11essa alla rivalutazione monelatiil,: e agli interessi .le.gatl. (t). . á á á . á á (1) Cfr., Csi 28 dicembre 1990, n. 456, in Rassegna Consiglio di Stato, 1990, I, 1609. c61:sfouo. DI STA'.(O, ~ez. VI, 16 gel}l}aiO 199Q; .., 98 ácPres. Imperatrice -Est. Farina -Balsano (avv. Pros,peretti, .Guarino. e Stile) c. Universitˆ degli studi di Roma (avv. Stato Bruni). ~pipi~gq pu~b.Qá ¥ : S~pc:;.siot1,e cautel_are. " .. Facoltativa.á.. ¥.. á~er ápendenza . . procedimento penale ¥ Art. 91 primo comma T.U:~ ~ adel 1957 ¥ Maná canza di richiesta rinvio a giudizio ¥ Illegittimitˆ. á áá á á Impiego pubblico ¥ Sospensione cautelare ¥. Facoltativa ¥ Per pendenza áá á procedimento pŽrihle ~áMotivl.lzione spedfica ~ á Necessitˆ. . . :. é illegittimo il provvedimento che dispone la sospensfone .cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 91, primo comma, t.u. 10 genfl_( lio 1957, n. 3, di 1,1n d~pendente n_ei cqnfronfi de( qttale pende procedimento penale ma 'fl,On vi stata ancorq, richiesta tJ~PM~ una V())ta .tornato in 11oni$, r:esta dirŽttamente tenuto.áai Soddi:>taciPJ,ento del debito o del residuo debito da esso risultante, ed inoltre, correlandosi al riscontro dell'occultamento in tutte>' od in parte di fatti fiscalmente rilevanti, espone il contribuente medesimo a san zioni, pure penali (per l;IVA, artt. 41-50 del d.P.R. n; 633 del 1972). NŽ discende che al fallito deve essere necessariamente portato a co noscenza l'accertamento tributario, con la forma all'opo prescritta (vale a dire la notificazione), allo scopo di non elidere o comunque preg“u dicare il suo irrinunciabile diritto di tutelare le indicate ˆut6nohi:e posizioni. Per contrastare la conclusione raggiunta non pu˜ richiamarsi l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, ove attribuisce al curatore la rappresentanza processuale nei rapporti patrimonialiá acquisiti al fallimento, per poi sostenersi l'incongruenza dell'affermazione di una separata e coesistente :~ 134 , . ¥ á RASSEGNA .AVVOCATURA DEIJ..O STATO legittimazione del fallito; i diritti di quest'ultimo sono infatti conciliabili con le regole del fallimento, attraverso il riconoscimento che la sua facoltˆ d'impugnare l'accertamento non concorrente, ma condizionata all'eventualitˆ dell'inerzia della curatela (v. á Cass. n. 3321 del 20 marzo 1993 e n. 562 del 27 febbraio 1974). (omissis) I CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 13 luglio 1995 n. 7654 -Pres. Cantillo Est. Salm -P.M. Buonajuto (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Mangia) c. I.KP.P; Tributi erariali indiretti -Accertamento -Motivazione -Prova ¥ Onere a carico della Amministrazione -Giudizio di terzo grado -Ammissibilitˆ -Conseguenze. L'aooertamento di valore che indichi soltanto il criterio S¥eguito per la determinazione del valore non nullo per difetto di motivazione; per˜ necessario cfte l'ufficio in sede contenziosa dia la prova, il cui onere a suo carico, dei concreti elementi di fatto che giustifichino il quantlJ,m. Spetta al. giudice di terzo grado accertare se sla stata fornita la prova (1). II CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 25 agosto 1995, n.á 8989 -Pres. Cantillo Est. Sgroi -P.M. Buonajuto (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Mangia) c. I.E.P.P. Tributi erariali indiretti -Accertamento -Motivazione -Prova dei fatti che giustificano il valore -Difetto -Apprezzamento da parte del giudice di terzo grado. Se pure, alla luce .della pi . recen,te giurisprudenza, la . semplice comunicazione del criterio astratto di valutazione costituisce motivazione sufficiente, l'ufficio ha l'onere di. dimostrare la sussistenza dei concreti elementi che giustificano il valore accertato; competente -il giudice di terzo grado a verificare se la prova sia stata offerta (2). (1-2) Motivazione e prova dell'accertamento. Sono ormai numerose le pronunce che, attraverso la verifica della prova, stanno ritrattando quella giurisprudenza, che pareva saldissima, sulla motivazione dell'accertamento. Era stato ripetutamente affermato (fra le tante ! i ! I I I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 I (omissi!s) 1. La pronuncia della Commissione tributaria centrale muove dalla constatazione che l'avviso di accertamento stato motivato soltanto con la comunicazione. che i valori erano stati determinati Çcon riferimento ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni dalla data dell'atto, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche similari È e che era stato attribuito Çper la parte abitativa il valore a vano di È una certa somma. La Commissione central quindi constata che nell'avviso di accertamento, se da un lato specificato áil criterio adottato per la determinazione del valore (riferimento á a precedenti trasferimenti), dall'altro manca l'indicazione degli specifici elementi concretamente utilizzati dall'ufficio del registro nell'eseguire la valutazione. La Commissione dichiara inoltre di adeguarsi Ç alla pi recente giurisprudenza della Corte di cassazione -:-ádalla quale non vi motivo di discostarsi È secondo cui Ç la semplice comunicazione al contribuente del criterio astratto in base al quale stato fissato il maggior valore costituisce motivazione. sufficiente, ma l'ufficio in sede contenziosa ha l'onere di provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel parametro prescelto, giustificano il quantum accertato (sentenze íln. 5786 del 26 ot- Cass. 14 luglio 1992 n. 8546 in questa Rassegna, 1992, I, 366) che la motivazione sufficiente dell'accertamento, tale da delimitare l'ambito delle contestazioni dell'ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, pu˜ consistere nella sola enunciazione in astratto del criterio di determinazione del valore, criterio che pu˜ anche essere diverso da quelli previsti nella legge; ove l'accertamento superi la censura di .mllitˆ, seguirˆ il giudizio di merito nel quale le parti faranno valere le loro ragioni, offrendo le opportune prove secondo le regole generali (Cass. 7 febbraio 1992 n. 1382 in questa Rassegna, 1992, I, 117). Le commissioni, in modo prevalente, hanno inteso questo insegnamento nel senso che l'accertamento deve contenere, a pena di nullitˆ, la prova del va. lore preteso, facendo della prova un requisito formale dell'atto, al pari della motivazione. é appena necessario evidenziare l'erroneitˆ di tale proposizione. Le prove si producono in giudizio, non si scrivono negli atti; non sai:ˆ certo in base all'atto di citazione cheá pu˜ decidersi se la prova stata data. á La questione della prova riguarda il merito della decisione e, per questo genere di controversia, la valutazione economica del bene. é quindi da escludere, fatto di grande rilievo pratico, che la decisione possa risolversi in un giudizio di legittimitˆ sulla validitˆ dell'accertamento; pi verosimilmente la decisione non contiene un giudizio di annullamento o 'di conferma dell'accertamento, ma l'indicazione di un valore ritenuto congruo, per lo pi diverso da quello proposto dalle parti. Anch le sentenze in commento, e particolarmente la seconda, finiscono con il riportare la prova ad un requisito dell'accertamento; ci˜ fanno inevi 136 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO tobre 1988 e 3285 del 13 luglio 1989, entrambe a sezioni unite) È, E soggiunge: Ç quindi determinante, nel caso in esame, la circostanza che l'ufficio non ha fornito, neppure nel corso del giudizio elementi idonei a integrare (nel senso indicato dalla Corte di cassazione) il criterio di valutazione enunciato nell'avviso, non essendo configurabili come tali dati descrittivi ed il valore unitario per vano abitabile È. 2. Questa esposizione consente di respingere la prima parte del mo tivo di ricorso dell'amministrazione, perchŽ appare evidente che la Commissione tributaria centrale non ha affermato la nullitˆ di un avviso di accertamento in cui sia enunciato soltanto il criterio astratto sulla base del quale stato contestato n valore indicato dal contribuente, ma anzi ha detto proprio il contrario riconoscendo esplicitamente la validitˆ dell'avviso di accertamento in questione (l'asserzione secondo cui non nullo l'avviso di accertamento di valore di un immobile motivato attraá verso il riferimento a.I valore accertato per immobili similari, leggesi da ultimo nella sentenza di questa Corte n. 4686 del 13 maggio 1994). Nella seconda parte del motivo l'amministrazione sostiene che la Commissione centrale, dopo aver constatata la validitˆ dell'avviso avrebbe dovuto rimettere la controversia al giudice di secondo grado perchŽ procedesse alla concreta valutazione del bene, in quanto altro la validitˆ formale dell'atto, altro la prova concreta della fondatezza della pretesa fiscale (Cass. 7 febbraio 1992, n. 1382). tabilmente qu~ndp riconoscono che il giudice di terzo grado avesse il potere di decidere la controversia sul tema della prova. é evidente per˜ che non caá deva in questione l'onere dellˆ prova, che riconosciuto concordemente a carico dell'Amministrazione, ma l'apprezzamento della prova ai fini del quantum, cio una tipica valutazione estimativa. A questo punto si pone il pi difficile problema della prova nel processo tributario del valore dei beni. In termini generali l'onere della prova va conciá !iato con la indisponibilitˆ della prova quando per la dimostrazione sono ánecessari mezzi di cui la parte non dispone; per la prova del valore dei beni non soccorrono documenti che le parti possono rinvenire (la indicazione di precedenti trasferimenti, divisioni e perizie non una prova esauriente, ma comunque la valutazione deve potersi fare anche quando non esistono o non si rinvengono precedenti); sono necessari consulenze o altri sussidi tecnici e soprattutto ricerche o informazioni sugli elementi del mercato. Nel giudizio tributario che di allegazione di parte ma inquisitorio nella adozione dei relativi mezzi (dispositivo con metodo acquisitivo), non si pu˜ troppo genericamente scaricare sull'ufficio l'onere della prova e cos“ aggirare il giudizio di valutazione (BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova 1994, 1385). Il giudice deve partecipare alla istruttoria e se del caso ricorrere anche ad apprezzamenti equitativi. Il giudizio tributario sul valore non diverso da un giudizio ordinario nel quale si discute del valore di un bene ai fini del risarcimento o ad altro effetto; in simili giudizi non si veggono mai decisioni di rigetto pieno per difetto di prova; un valore deve essere ricercato anche dal giudice, con la laboriositˆ che questo processo comporta. C. BAFILI' PARTE I; $l!Z. y, GIURISPRI)DBNZA ~~U'.f~ La tesi dell'amministrazione trascura per˜ dl considerare che l'onere della prova inombeva sull'amministrazione stessa, attore in senso sostanziale, .poichŽ, come pi volte affermato da questa Corte, ove il. contribuente contesti la legittimitˆ: della. pretesa fiscale, spetta all'am.ministrazione. finanziaria dimostrare . la congruitˆ:.á deL valore da. essa attribuito all'immobile nell'avviso di accertamento .e lˆ non ongruitˆ: del valore indicato clal contribuente (cfr. da ultimo la sent~a.n. 4565 del 19 aprile 1993)... . La constatazione che simile prova non era stata . otferta dal Fisco nelle. diverse !lilSi gel procedimento di merito r~entfa'(a indubbiamente nei poteri di .. acserta.iento . ill . fatto della C()mmis~lpne. centrale e, comportando. anche una valutazione di elementi gitirtdici, circa l'onere della prova, non costituiva problema di estimazione semplice. Tanto pi che nel caso di specie.non si trattava.affatto di in4ivic::t:uare un qualche valore o reddito .nia di constatare che la prova di un yaíQre non era stata neppure offerta, á á á . á á áá áá... á Nel caso di specie l'IEPP ha inoltre in tutt~ i graclf del giudizio sottolineato. á eh~ l'amministrazione finanziaria i:ion ~veva .indicato nell'atto alci.in t~rmill,e concreto di raffront˜ su cui pog~fasse il valore accertato, non consentendo cos“ in ~oncreto l'es.ercizio. ctel diritto. di difesa. Questa argomentazione introdqceva nel tema della discussione proprio il difetto di prova della. á¥pretesa fiscale e costituiva solleCitazione a integrare la documentazione, dopo di che si sarebbe. valutato se fosse consentito o meno fornire la prova nel corso del giudizio. (omissis) II (Omissis) Col primo motivo, l'Amministrazione denuncia la violazione degli artt. 48 e 49 d.P.K n. 634171; mod. dal d.P.R. n. 914 del 1977, con riguardo all'art. 20 d.P.R. n. 643 del 1972 ed all'art. 2697 e.e., nonchŽ insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e n. 5 c;p.c.) e Violazione dei principi generali in materia di motivazione negli avvisi di accertamento, osservando che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di accertamento non era nullo, sotto il profilo della ááámotivazione, che va distintaá dalla prova dei fatti (attinente alla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, che va verificata nel corso def processo) che non pu˜ affer“.re alfa validitˆ dell'avv'iso. L'onere probatorio, di natura processuale, nasce nel momento in cui il contribuente sollevi il motivo della insussistenza di quegli elementi di fatto o quando le Commissioni Tributarie, usando i poteri istruttori ed estimativái richiedano specifiche prove al riguardo, circostanze che non si erano verificate nel caso di specie. La C.T.C. -secondo l'Amministrazione -avrebbe dovuto annullare la decisione della Commissione di 11¡ grado e rimettere le parti ad essa, 138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO affinchŽ il giudice tributario esercitasse il potere-dovere di indagare sul fondamento nel merito della pretesa, mentre ha errato, sia ritenendo che non si adempiuto al cennato onere probatorio (processualmente mai sorto, in difetto di contrarie eccezioni o di esercizio dei poteri estimativi dei giudici), sia nel ritenere che il presunto venir meno a tale onere potesse ridondare sulla validitˆ ab origine dell'avviso di accertamento. Il motivo infondato. La parte in cui si critica la decisione impugnata perchŽ avrebbe dichiarato l'avviso di accertamento nullo priva di oggetto e di interesse, dal momento che la C.T.C. (andando in contrario avviso rispetto al decisum delle Coinmissioni di merito) ha riconosciuto la sua validitˆ, in base ai corretti principi richiamati anche dalla ricorrente (Cass. n. 4686/94, da ultimo). La seconda parte del motivo, pur muovendo dall'esatto presupposto che, in giudizio, l'onere della prova del maggior valore -rispetto a quello dichiarato -ricade sull'Amministrazione (v. Cass. n. 4565/93, fra le altre conformi), erroneamente sostiene che tale onere non era sorto a carico dell'Amministrazione, perch sarebbe dipendente da uno dei fatti processuali indicati. Infatti (vedi, ancora Cass. n. 4565/93) non necessario che il contribuente contesti (oltre la nullitˆ dell'avviso per difetto di motivazione) anche la validitˆ e ricorrenza in concreto degli elementi addotti dall'Ufficio, perchŽ sorga il suddetto onere probatorio. Invero, l'impugnazione del contribuente, sia pure con la semplice deduzione della nullitˆ per difetto o vizio di motivazione, contiene un''implicita affermazione che il bene non ha il valore indicato dall'Ufficio, che pertanto ha l'onere di provarlo in giudizio, indipendentemente anche da ,qualsiasi iniziativa della Commissione adita. In altri termini, I.a contestazione relativa alla validitˆ dell'avviso di accertamento, comprende l'afferpiazione della congruitˆ del valore dichiarato, e perci˜ l'Amministrazione non pu˜ limitarsi a dedurre che la valutazione stata compiuta in conformitˆ ai criteri di .legge (ed indicati nell'accertamento), ma deve altres“ provare in giudizio l'esistenza degli elementi valutativi sostenuti (nella specie, i trasferimenti, le divisioni e le perizie giudiziarie che avevano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche similari). D'altra parte, i contribuenti avevano lamentato, nel corso del giudizio, la mancanza dei suddetti concreti elementi di riferimento, ed avevano quindi eccepito anche il difetto .di prova della pretesa fiscale. Su tale questione (preliminare rispetto all'estimazione in concreto) era competente la Commissione Centrale, perchŽ attinente al problema giuridico indicato, che doveva essere affrontato (una volta risolta in senso favorevole alla Finanza la questione preliminare della validitˆ dell'avviso sotto il profilo della motivazione). PARTE 'I,á SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 139 á á .á L'asserzfone della ricorrente, secondo cui detto problema non attene¥ va alla validitˆ dell'avviso . esatta, ma non costituisce una valida censura alla: decisillne della C.T.C., la quale non ha affermato il contrario, ma :ha detto che, in :mancanza dell'indicazione dei suddetti elementi di pro:Y:a.. nell'.avyiso1 essLavrebbero dovuto essere forniti nel corso del giudiZio, i;n c()ttrom:litˆ alla giurisprudenza di questa Corte giˆ citata. ¥:. Pertanto; .non vi. et.a alcuna necessitˆ di rimettere le parti dinanzi alla Commissione di secondo grado, per la valutazione estimativa, .per. chŽ si trattava di un problema non estimativo, ma attinente all'onere dell~..áptova del. valore¥ <:.Giava,, jpfi.~, ossl;}.tvare, áche la motivazione conclusiva della decisione. (che npn costituivano elementi di prova, nel senso suddetto i dati desc:dttivt ed Jl valore unitario del vano abitabile), a .parte il fatto che J:!On. espressi;unente impugnata, in sŽ esatta, perchŽ neppure congruente con U criterio indicato nell'avviso, che esigeva la prova dei .dedotti elementi di comparazione. (omissis) CdRTE ôiCASSAZIONE, sez. I, 24 luglio 1995 n. 8071 -Pres. Rossi ~. Est. ¥Crfscuofo ~ Jl}l.1. Cinque (diff.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato . CfisCU()Ii} e; S()C. Vittoria. Trib11t[.fu gerie!e -Accertamento -Notificazione -Persona giuridica ¥ ááá á¥á :Dofuicilio fisfile ~ Art. 140 c.p.c.¥ E' regolare. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60). PoiehŽ l!aff.; 60 del d;P.R. n. 600/1973 stabproc. civ;; in Telazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e specificamente: -erroneamente la decisione ha ritenuto che la notificazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc, civ.: nel richiamare il si . (1) Nello stesso senso Cass; 10 luglio 1991 n. 7650, in questa Rassegna, 1991, I, 329. Purtroppo la giunsprndenza della S.C. non sempre cos“ lineare. - 140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO sterna del codice di procedura civile in tema di notifiche l'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 prevede alcune deroghe a tale normativa; -In materia tributaria vige il principio della notificazione Ç nel domicilio fiscaleÈ del contribuente (art. 60, lett. c), per cui non pu˜ aver luogo la notifica al legale rappresentante, ove il domicilio di quest'ultimo non coincida col domicilio fiscale della persona giuridica; pertanto, allorchŽ¥ il messo notificatore non abbia rinvenuto nessuno in loco, la notifica dell'atto tributario deve essere eseguita al domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; -il modello di notificazione di cui all'art. 60 lett. e) una figura Ç sui generis È, che si radica sul presupposto del domicilio fiscale come domicilio necessario; non , pertanto, richiesto che l'agente notificatore dia atto di aver effettuato ricerche; basta che dalla relazione ex art. 60 lett. e) risulti l'assenza nel luogo indicato come domicilio fiscale della sede sociale. La doglianza merita accoglimento. Come questa Suprema Corte ha affermato in precedenti sentenze (si veda, fra tutte, Sez.I, 28 giugno 1980 n. 4086), l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 contiene una serie di regole costituenti Ç jus singulare È rispetto alle disposizioni di carattere generale previste nel codice di . procedura civile sulle notificazioni. Nella normativa tributaria , infatti, previsto che tutti i contribuenti abbiano un domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli avvisi o degli atti di accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito (articoli 58 e59 del d.P.R. n. 600/73). Proprio in considerazione di tale domicilio la predetta norma prevede, al comma primo, lett. e), che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi abitazione, ufficio o azienda del contriá buente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cod. proc. civ. si af I f. figge nell'albo del comune, e come necessario corollario dispone l'inap1 plicabilitˆ,, per tale tipo di notificazione, delle disposizioni di cui agli I articoli 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. I Da ci˜ consegue che, in tale ipotesi, l'Ufficio non tenuto all'espletaI I! mento di ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o sede legale del contribuente. Pertanto del tutto irrilevante, ai fini della regolaritˆ della notifica, l'indicazione o meno delle effettuate ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, cos“ come prescritto dall'art. 148 cod. proc. civ. per la notificazione di altri atti che non siano quelli previsti in materia di accertamento e di riscossione di imposte I I r sul reddito. Essendo il modello di notificazione di cui all'art. 60, lett. e, del d.P.R. 600/73 -del quale sono fuori discussione i presupposti -del tutto autonomo rispetto a quello generale regolato dal codice di rito, del I tutto erronea l'applicazi˜ne dell'art. 145 cod. proc. civ. (obbligo di noti PARTE i; $rlt. V; GXURlSPRUl>J!NZA >'l'RlBVTARIA 141 ficafe l'atto ˆf rappresentante leale .detta.. persona giurid:lca); . si. J?u), .á comunque, rilevare che, contrariatn_ente a qtiarito ritenuto nella decisione i:n:iptigriata, il nome del legale rappresentante non risultava affatt˜ nell'atto aa. n.otiffoafe; Dev~,.áápertanto, rltener~iá chŽ l'ifupugnazicme ..dell'accerta:n:iento, ritual~ ri“nt notlficato . eáatvenutdorttfai defihitiv˜, fosse or“giriariamerite inˆmfuissib“fŽf1. ie t&nsegde ¥cne la ádeisi˜ne¥impgnata deve áááessere cassata senza rinvili (ñmisS1is) . . . á.á á .á .. CORTE': DI(conf;); -.Soc. LP;M. (avv; Lovisolo) c . .á Ministetio¥ delle Finanze (avv¥ Stato Pavone). á .. á.ááá:-.á: .. 'ITibutf entrluti ¥difetti ¥". keddlfo dffilipresa á~áá Costráed oh.eri ddclbill . Somma ápˆ;gata da societˆ conte riscatto per la liberazione di un suo áá < dirigente sequestrato -¥Non inerenza ~ Indeducibilitˆ.; áá á á á á áá.á.ááááááááNon deducibile dal reddito, in quattto non inerente alla sua produriione1 la somma .pagata . .dauna sdaietˆ a.átitolo.¥di ¥risca.tto¥di áun suoádirigente sequestrato (l)i; á.á.á;-:á (Omissis) Con il primo motivo di ricorso, la I.P.M. contestala validitˆ ifoll'inter.aáá impostmoneáááIogid.f dellaá decis“oneááirilJ)Ugnata. ¥Nega,á innanzitntto/ di. aver contravvenutoáal. diVieto di. pagamento del. riscatt˜' imposto dru gitldie penale, giacchŽ vers˜ la somma esfortale, arieot prima chŽ Hproviredimento del gidiŽ.á penale venisse pr˜nuricfat˜, RilŽfa/.poi, che il danno cagfonatofo dal ricatto fu effettcfdf tl1ut>vio1enzf't;sŽreitata dai rapit<>d nei sti˜i confronti/tal che il rlchfamo, operi:if:˜ dal giudice aquo, alle fattispecie negoziali ed a qŽlle Cdhtrattualii nonchŽ alla consegUŽntŽ nullitˆ delle ste8Se, sˆrebbe fuori luogc>. Osserva, aii6ora, che il p.rezzo pagato per la liberazione del ra:Pifo ineti'Va áalla áproduzione del reddito/ iil quanto eta stato finalizzato a conservare l'utiliZiazione dell'attivitˆ mááun u6m6 chiave. per á1¥atttiaz“orte. dei programmi aziendali ¥.áLa ricorrente; insomma; equipara quell'onere econotnic˜ sostenuto dˆlla soeiŽtˆ ad un mero fatto che, come l'incendio, aequ1sta rilievo ai fini tributari in quanto elemento incidente sulla detrrniriai“one dell'utile e; quindi, fiscalmente rilevante áá in¥á termini ádi ¥ dedneibilitˆ ex áartá 74 del d~PR 597 del 1973. Rileva, infine, che l'ipotesi dell'esercizio dell'azione (1) Questione nuova risolta con dovizia di argomentazioni. RASSBGNA kVVOCATURA DEU.O STATO di indebito oggettivo nei .confronti dei sequestratori (prospettata dalla C.T.C.) era, nella specie, del tutto astratta. . .. Con il secon,do motivo, la soc. I.P.M. sostiene che i rapitori avevano inteso colpire la societˆ stessa e non la famiglia De Feo il cui esponente era .stato sequestrato, tal che l'esborso effettuato dalla societˆ era certamente inerente alla produzione del ;reddito dell'impresa, in quanto diretto ad .áevitare .. che l'assenza prolungata o la minorazione fisiopsichica delá l'ing. De Feo influisse sull'andamento dell'esercizio in corso. Con il terzo motivo, la ricorrente ritorna sul concetto di inerenza della spesa alla produzione del reddito, osservando che il sequestro aveva determinato una lesione illecita del diritto di credito della societˆ alla prestazione lavorativa del silo dipendente De Feo. L'esborso effettuato, perci˜, non poteva essere considerato effetto di un mero atto di liberalitˆ verso i sequestratori, giacchŽ costituiva l'unica possibilitˆ concessa alla societˆ di procurarsi le prestazioni infungibili dell'ing. De Feo. Conclude, quindi, cpe,. cos“ come l'imprenditore pu˜ chiedere il risarcimento cJ.ei danni perle spese sostenute al fine di sostituire un dipendente impedito per fatto illecito altrui (trattandosi di danni incidenti sulrapporto di lavoro e quindi sull'attivitˆ dell'impresa), del pari sarebbe risarcibile il danno ed inerente all'esercizio dell'impresa il costo sostenuto dalla societˆ per il pagamento del riscatto. Un onere che, nella specie, non poteva che . essere commisurato all'esborso necessario per riottenere la disponibilitˆ di una prestazione lavorativa infungibile. é opportuno esaminare congiuntamente le tre censure, data la loro stretta connssione. Il ricorso infondato, malgrado la scarsa congruenza di buona parte degli argomenti che nella decisione impugnata sono stati utilizzati per giustificare il rigetto della richiesta di rimborso. La questione posta nell'istanza formulata dalla societˆ ricorrente si traduce nello stabilire se la somma dalla stessa versata a titolo di riscatto per ottenere la liberazione del suo dirigente sequestrato possa essere ritenuta spesa dedudbile, ai sensi del comb. disp. degli artt. 56, 60, 61 e 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 (oggi, art. 75 t.u. n. 917 del 1986). A tal riguardo, la circostanza che essa sia stata versata in adempimento di un negozio avente causa illecita appare del tutto irr“levante. Ci˜ che d.eve essere valutato, innanzitutto, nella specie, se il tipo di esborso integri una spesa deducibile ai fini fiscali, potendo .la questione della liceitˆ della causa del rapporto che abbia dato luogo all'esborso, avere rilievo solo in un momento logicamente successivo e, comunque, solo nel caso che l'illiceitˆ della causa escluda conseguenzialll1ente einerenza de1la spesa alla produzione del reddito. Ed alle stesse conclusioni di irrilevanza deve pervenirsi anche riguardo all'ulteriore assunto, utilizzato dal giudice a quo, relativo all'illiceitˆ del pagamento del riscatto, in quanto eseguito dalla societˆ in violazione del provvedimento inibitorio emesso dal giudice penale PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (ordine che, peraltro, secondo la ricorrente, quelá giudice al tempo del versamento non aveva ancora pronunciato). Anche l'argomento, svolto nella sentenza impugnata circa la possibilitˆ del contribuente di agire giudizialmente per ottenere la ripetizione dell'indebito nei confronti dei sequestratori, appare ininfluente ai fini della decisione, giacchŽ (pur a prescindere dalla questione di fondo circa l'inerenza della spesa alla produzione del reddito), ogni spesa, se inerente, deve essere computata nell'anno di competenza, salvo, poi, ad essere iscritta fra i crediti verso terzi o, nel caso di recupero, tra le sopravvenienze attive. Va, tuttavia, osservato, che la C.T.C. pur partendo dalle predette argomentazioni, ha, tuttavia, affermato che Çl'effettuato pagamento (del riscatto) non pu˜ costituire un fatto giuridico da far valere nel rapporto tributarioÈ; che Çl'esborso È non configurabile Ç come costo sostenuto per la produzione del reddito d'impresa È ed, infine, che Ç l'importo pagato ai rapitori ... non pu˜ essere considerato ai fini di eventuali detrazioni neppure sotto il diverso profilo di un danno ingiusto subito per fatto illecito del terzoÈ. Il giudice a quo, ha, pertanto, risposto al quesito posto dalla ricorrente ed , allora, dall'indagine circa la correttezza di tale conclusione che pu˜ derivare l'accoglimento o il rigetto del ricorso. A tal riguardo va osservato che, ai sensi del comb. disp. degli artt. 56, 60, 61 e 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 (il cui contenuto ribadito. con diversa e pi organica formulazione, dall'art. 75 del t.u. n. 917 del 1986), possono concorrere a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, Çi ricavi, proventi, costi e oneri ... Ç (art. 74, I comma). I costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, a precise condizioni (art. 74, II comma). ÇCostiÈ sono quelli Çrelativi all'acquisizione dei beni e dei servizi dai quali traggono origine i ricavi È e Ç comprendono i corrispettivi e gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passiviÈ (art. 56, I comma). Sono ritenuti oneri di utilitˆ sociale, tra l'altro, Çle erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalitˆ di educazione, istruzione, ecc.È (art. 60, I comma). ÇI costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati ... sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad att.ivitˆ e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresaÈ (art. 61 III comma). Il complesso di questi concetti stato riportato dall'art. 75 del t.u. n. 917 del 1986 con le parole: ÇI ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenzaÈ (I comma). ÇLe spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilitˆ sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivitˆ o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono 144 "ltASSEGNA AVVOCATURA DELL˜ STATO a formare il reddito ... È (V comma). Il precedente art. 65, I comma, infine, ha riprodotto sostanzialmente il concetto di oneri di utilitˆ sociale nello stesso senso di cui all'art. 60 del d.P.R. del 1973. A chiusura di questa ricostruzione normativa, si pu˜ concludere che le norme sulla deducibjlitˆ. dei costi e degli oneri hanno un ben ~ preciso . e. limitato . a;mbito . di.á applicazione, nel.á senso che la. deducibilitˆ stessa sempre condizionata ad una stretta. inerenza .. dei costi e degli oneri all'attivitˆ svolta, ossia che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito o, come anche si pu˜ dire, si siano rapportati come causa ad effetto nel circuito della produzione del reddito. E1 per quanto si possaá estendere. la portata di questo concetto,.á non pu˜ accedersi alla tesi che la spesa costituita dal pagamento del riscatto per la liberazione di im dirigente, sia pure dalla capacitˆ imprenditoriale descritta dalla societˆ, possa annoverarsi tra quelle funzionali alla produzione del reddito. Nel caso di specie, la particolare posizione assunta dal dott. De Feo nell'~bito della societˆ non agevolmente scindibile e distinguibile dalla sua condizione familiare di stretto parente degli altri soci. Ebbene, ~iˆ questa particolare situazione renderebt?e difficile definire in quale misura il pagamento del riscatto sia stato imputabile effettivamente alla societˆ oppure i.ndfrettamente. agli altri .soci~familiari. Ma, a prescindere da questa considerazione, anche se si ádovesse aver . riguardo esclusivamente al rapporto tra la societˆ ed il suo dirigente, l'adesione alla tesi della. societˆ ricorrente circa la deducibilitˆ della suddetta spesa, dovrebbe, per le medesime ragioni. in essa addotte, far ritenere deducibi.li pure tutte le speseá per cure mediche, operazioni hirurgiche e relativa permanenza in istituti di c..ra (in Italia o all'estero), che, in ipotesi, un'impresa avesse avuto a sostenere per migliorare le condizioni di salute o addirittura per salvare la vita di un suo á c;J.irigente, tutte ie volte che l'impresa stessa deducesse di essere stata indotta a sostenerle per conservare l'utilizzazione delle prestazioni intellettuali di quel dirigente, a ragione del cospicuo contributo manageriale che quest'ultimo, J;>er accrescere la redditivitˆ . qell'impresa, aveva reso ed avrebbe potuto continuare a rendere nell'ambito della stessa. E questo concetto potrebbe ulteriormente essere dilatato, fino a ricomprendervi qualunque áspesa sostenuta dalla societˆ per conservare le migliori condizioni psicologiche del suo dirigente (anch'esse, in tesi, funzionali al maggiore rendimei:tto economico dell'impresa), ancorchŽ quelle condizioni fossero collegate a situazioni familiari o sociali dello stesso. lo.vece, la legge va esattamente interpretata nel senso che la spesa deducibile solo quando collegata strettamente all'esercizio dell'impresa, ossia alla sua ordinaria gestione in un preciso esercizio (si pensi, ad es., innanzitutto alle spese di propaganda e, in genere, promozionali, ma anche ad altre ipotesi di minore evidenza di cui si occup˜ la nota del Min. Fin. 12 dicembre 1974 n. 2/1053). Sotto questo profilo, incongrui 1+5 appaiQllO ajJpra i parall@li ce::he l~ásqciet~ ricorre.t~ fa tra la .fa1;:tispecie in esame e quella in conseguenza della le~i1Jn:e .4j, un suq ,cljri1;to. di creditc,)..~,Quanto all'incendio,, s~l:>.ra,;clel..J:ut'tfh~vid<'}nte;; he¥.. ~sso c.pstituisce p~l'i:mp:renditor~ :m~n: :\"IM ~e.sa; ma solo .un.a:J>ertlita. ln:xellilPf;i,Qne, Pol a1;4am'lq daá fattoáille;wito,. ~.pw;;Y(WJ? c\lei: second,Q:qp, pr4i@ipiq qrn}aj, cla temPoatl:fermato mgi!J.:r~sp.'ª'de~aá:e/dqttrm~.JaJ~sjqpeá.. 4el.4iritto di credito cqnferisce al danneggiato titolo p::r Jtrisarc~e,nto del danno nei ccmfronti dell'autore dell'illecito. Ma questo principio, applicato al diritto tributario, comporta che l'imprenditore titolare del credito, in conseguenza del .. fatto illeito 5u})isce. u,na perdita .. (ossil:l un ..,manc;.ato :atjfl0p~~inrcf~~~~ft!;f~.t~~~:1rhit~~:i<>~a:~?~a~~dt!i~!~:. A tal uopo, bisogna innanzitutto rilev~ci ŽfiŽ>tl i:i~~t6iniŽiito 'del danno per la lesione del. cliritto. di c.redito richiede in ogni casq la prova del :=.~J~~!e;:u:;:t!r~~~!lln~u:~~~,,~#!~~~lrrˆ\lii }~~~?@~rráán:e~ creditore -salvi gli aspetti secoridˆ.ri cl~f p~oblema ...:.'.:: quand'anche, 9m~. 5q5tenuto 4,al:Ja ,.~oci(;}~... :ri9r~:qte,,:,. la . ~gldeJta pre~tazj.pne: sia t1fett~Y~;i;i;.tente. ~gil>Ue~ A.::4~~. si .potrebbe.átr~94n:'e. Jn. l#l:a rid.uzione ciegli.-utili. clell'jJ.l).presa1.. Il;\~. ;n9n .ia\:.i~á;\l;na,. ¤J.>esa~ .á se,-i.vec;e, á~ pe,rdita concerne una prest~i():i;t~, ~iQUe,: il¥,pr~"+~iQ pa,td.ioniale. l:lt:J:bit:o dall'imprenditore dato dalla spesa necessaria per laá sostituzione del diligente ed ,, peraltro, .ontenutQ n.eL,ij.miti .ip. cu,i l'.es\l. risp~tto.a.lla. spás~ gi~,.,destinata'.'aL qq~rispet\:o <;lel cUri~ente, ~e.quel!trato: ~k~~~e, ~LÈriíno.'~ ci~j. 9:.1:1' ¥Ž:~,sf (alle, . áq,ueUC> P:rospe~ia,t.o:á. c\all:a: rtcorrep,i(}), l~;J?erc\ita,¥.f.!eJl'utge, R\tr d,iver¤o ,dall'.accezione di <{ c9~~0 È e~ Pertanto, .on s;geqbe ~overaqile cg.pett.$ep.te .t;ra le spese deducibili; nel secondo caso (elle, peraltro, non rig.ard;;i. la fattispecie in e~amc;i>.: l'assunzione. d~I .~9'1<> ám~ai~r poir~~~~-mve9e. cerio. rientrare tra .i .. cli>.~ii ¥cledlJ,c:ibili, .¥ ma 59J() .e(á uIJ:li'ti .U.l~iá ~P.esifi~~, in. q.ua~.tQ, soltanto. nella. misura corrispol},d~p;te ,pqtrebbe. parl~s~ di .. costo Jnercnte a).l'esercizioá dell'impresa. á á á á á. á ,, áá á áá á á á á.á áá áá á . á á á áá '. NŽ, infuie, p~r res~are ne~liam~ô:o della le~lo.e clel Qíritto be dovuto, analiticamente, contestand˜ le singole Ç poste È. La inesistenza di gravi irregolaritˆ assume il ricorrente -rion consentiva l'applicazione del metodo. induttivo ed il legittimo riferiment˜ alle presunzioni ed al notorio. Con il s_econdo motivo, si derii.tnziˆ viol.aZione dell'art. 42 del d.P.R. 600/73, in relazione all'art: 360 nn. á 3 e 5 c.p.c. insistendo non sdlo sulla insufficienza di motivazione degli avv'isi ma sulla sua áconcreta carenza. Assume che la censura formulata alla Corte veneziana investiva il difetto di motivazi˜ne quanto alla suˆ gra~itˆ, 'precisione e concordanza e che la norma árichiamata dall'Ufficicf impositore poneva come presupposto per la rettifica arialiti~he c˜nt~tazioni 'c~ntabili non il disconoscimento dlla intera contabilitˆ~ disciplu;_ato dal ~secondo comma. C˜n il terzo Ç mezzo È, il ricorrente censura la sentenza' impugnata' p~r omessa ed fnsufficiente motivazforte, ˆtteso che la á C˜rte territoriale non avrebbe considerato l'aleatorietˆ dll'attivitˆ professionale e l'assenza di para (1) Decisione -di molto interesse sul punto del valore vincolante o meno delle .scritture appare:iitemente . ben tenute. PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA metri certi per il computo del reddito del professionista; la marginalitˆ dell'attivitˆ professionale del ricorrente. Le censure -che per essere strettamente connesse vanno esaminate congiuntamente -sono infondate. Il ricorrente dimostra di intendere la nozione di Ç grave irregola~ ritˆ È in termjni assolutamente riduttivi e specifici, trascurando che la contabilitˆ del contribuente ben pu˜ essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile allorchŽ, come nella specie, essa confligge, oltre che con il senso comune, con regole fondamentali di ragionevolezza~ é incontestabile che il giudizio di non affidabilitˆ della documentazione fiscale pu˜ essere determinato dall'abnormitˆ dell'espressione finale, rivelato o dai dati in sŽ -quando il reddito definitivo al netto delle spese, si determina, per il contribuente che operi a livello pressochŽ individuale, al di sotto di un credibile limite, in' riferimento all'impegno desumibile dalle operazioni attestate dalle scritture contabili o, comunque, da esse ricavabili -o dalla ricorrenza del Ç saldo È passivo in consecutivi periodi fiscali. In tali ipotesi, la presunzione di inattendibilitˆ delle scritture contabili, pur formalmente corrette, deve considerarsi legittima, riconosciuto al contribuente il diritto di dimostrare la veridicitˆ della situazione esposta, sotto il rigoroso controllo dell'Amministrazione interessata. -Sostanzialmente queste sono state le considerazioni della Corte di merito che, quindi, ben a ragione ha ritenuto corretto il ricorso al metodo induttivo, valutando la gravHˆ delle irregolaritˆ alla stregua di regole di ordinaria esperienza e deducendo dalla mancata prova dell'affermazione secondo cui molte Ç fatture È rinvenute presso lo studio del Perale non erano state pagate dai clienti, la non attendibilitˆ delle difese della parte. Esprimendo, cos“, valutazioni di fatto che non sono lese da illogicitˆ nŽ inficiate da antigiurididtˆ. Quanto alla carenza di motivazione degli avvisi cii accertamento che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato - sufficiente sottolineare che i giudici del merito, nel menzionare le specifiche inesattezze e la non congruitˆ di alcune poste, hanno áescluso che. gli accertamenti avessero, per la loro inidoneitˆ, impedito od ostacolato le possibilitˆ di> difesa á del contribuente.. I rilievi m-ossigll erano espliciti . e tali da. c˜nsentirgli la difesa puntuˆlmente attuata, c˜n riferimento sia al maggior reddito professionale sia alla sua entitˆ, ragionevolmente detertni~ nato ~ secondo la Corte veneta -in. almeno il 50 % in pi di quello che il contribuente versava ad un suo dipendente non particolarmente qualificato. La logicitˆ della considerazione, per altro non in conflitto con norme di diritto, ne impedisce la censura in sede di. legHtimitˆ. (omissis) 148 .RASSEGNA AVVOATURA DELLO. STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez; áUn., 23 novembre. 1995 áán. 12108 ¥ Pres. Di Ci˜ ¥ Est. Borr ¥ P.M. Aloisi (conf;} ¥ Ministeroá delleá Finanze (avv. Stato Criscuoli) c. Braschi. Tributiáin .genere ~á C˜ntŽnzioso tributario ¥ Giurisdizione -Giurisdizione I delle commissioni per le, imposte elencate nell'art¥ l dl:d;P;.R, 26 otto. áá brŽ.á1972, n¥. 63~.-á Esclusivitˆ.. ¥ Azione di condannaáá innanii al giudice .ordinario sul presupp0$to di.¥giudicato. delle conunissi()ni . ¥ Difetto . di giurisd~one. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1). 'La giurisdiz,lorle dette .co~missiOni t~“butarie per le if,zposte rii:omprese nell'art. 1 del d.P.R. n. c36/1972 esCZusiva e ri'coniprende ogni controversia sia sull'accertamento. dell'obbligazione tributaria sia sul diritto ˆl ¥rimborso di ,SOrrzme ri.scosse, anche f:rzJotale' carenza di potere impositiva, e la relatiya dondanna; il giw1jce o~din~rio privo di giuri .. ,.á . : > á.á ¥. ' ¥ ,á ,á ¥.'..' ~~ :. .. . ..áá ... ¥ .-áá > r:áá.á'á "< : . ¥.. . ' : sd“zione anche sulla .ai.i˜ne di condannaá basata ~su giudiCato di commisston~ ~he abbiaá riconosciuto il diritto ai rimbo;so se71za emettere condanna (1). (omis$is) C.on l'unico m,otiv:o di ricorso. l'Amministrazione deduce difetto di giurisdizie:>ne. del giud~oe ordinario e vi9J~io~e dei principi che ].'egolano il processo... tr~butario, assumendo che una controversia tributaria non perde . tale. sua_ connotazione per il fatto di eSSf“re stata .decisa con. efficacia di giudi_cato . dalle., Commissio:qi . tr\butarie e che.-non perci˜ I essa>pu˜ essere introdotta ctavanti al giuc;l.ice ordinario al fine di conse-: guire .una pronuncia c;1i co11d,anna, questa essend,o peraltro ottenibile, dopo la novella del 19Sl, anch~ ~.secie di contenz:ioso tri~utario. Osserva conlusivamente la ricorrente che la giurisdizio11e delle Commissioni triá butarie esclusiva nel sistei:na ..di , cui al d.P.R: 636/1972 . e successive modificazioni, per cui {: n,ullo per PUetto di giui;isq.izione il provvedimento monitorip del president. dei Tribunale che .ordina laá restituzione al contribuente .di tribu!i non dcnzuii, cos“ omŽ .Per; lo stess~ motivo improponibile la relativa doznanc;l.a. . Il ricorso ~qndato. .á , . . ... .. . Come queste sezioni unite hanno recentemente ribadito (cfr. sentenze 2802 e 5841 del 1993), la tutela giurisdizionale del contribuente relativamente ai tributi di cui all'art. l !lel d.P.;R.. 26, ottobre 1972 n. 636 affidata in. via esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, sia con riferimento all'esistenza e all'entitˆ . dell'obbligazione tributaria, sia con, (1) Decisione da condividere pienamente che conferma principi fondamentali non sempre seguiti dai giudici di merito. ri.guar¨ al: tiff.to: di. dmbol'so.¥ di. so:mme. l'isCQSse an:\l,e in totale ca. renza dipotere i;nlpositivo. /.Tale tutel1it~all'area delrart¥ .1 >del pted~tto d;P,lt.; non incrina . ma conferma il ¥principio, / , Jn Patjjcqlar:e~ l'.assl.P.ltP. d:JW.:. c:op;t:i.;9ri9:rrent1;1 ,seoIJ,d.() cui,¥: esaurito il contenzjoso: td.b.t~~o. il:i;l!\ppoi:tOl!lt19rebbe sqggetto ad una ááso:rta di J<:astta:z:i˜ne È~, f?b~Jo st~cbeiebbe 4al:~ sua or:igi:l.la:ria, c;;w,s.a .e.¥á I col1o4l: tei::ehb~ :i tl:ilw ~t~goda r's~q,.ai~ nea cnice~iP'lile á tel. pr:oc;~sP >e 4~la .osa¥. 'giuiicatai aj quaji, n!lll sisteUJ.~. yjgente1 ne>~ . pqp ¥ attdbuir11i ... ~fiac:ia nQVl;lt~va. :U .rappo:rto, . ..... á. .....á .. ..... .. . . aW:Qr@~ P~l;l$l).tQ a.:ttr:IYeJ'.!lP il prqe!ls9, conser:v~1a sua :l}atui:a .¥e. la s.a o~SiSt#J;,tZa, ~J)tetthl~h,e.. ol1!l~MlentelJl~te1¥áP.etli.i.iti .. in cui }lll .lil\lOfO pr9ce11:w á~ia, ~()J:'~ ,pg11si:l;Jjfo,, ~d :~senll?l9: :m~r 4o:tAAnqar~t rne. nella spec~ei: una c()nlani;l;;t i:q. Pf:l:lAAliew;~i,r.wn dcl.iiest.a,, qq~tj:r,luano p,l operare i connotati obiettivi iIJ.c Q~se ai; qp.~Ji :va i4entifi~ja, 111, gi.risdlzione. (omissis) .á.áá.:á:;.á:á.::á;:.:áá.-.á CORTE Df''CASSAZIONE,áá'se:z:;¥¥I, 25 novembre¥á1995 tL12210 ¥ Pres. Sen áááá¥ááá: ásare.~¥áest/Cri$cuoio¥ P~M. Carnevrui'(conf.) -¥Minis'tro delleFirianze ááá. (avv; StatcfCriscuoli) o. Turalo; ááá á ᥠ::: Tributi mf genere ¥ Accertairiettt˜ ) lntestazione a persona deftilita ¥ , áá á Oinessa< emntmicazfone degli' eredi ¥ á. N'˜ttfica nelle ¥formeá ordinarie al domfcillo del defunto ¥ Nullitˆ. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60(), artt. 60 e 65). 'l'rlbu~iht geJwre/~ Conte~o~;.; tdb~tartoá RJ~~..Zi~n~.della n~tllrca dell'atto bnpugnato áá Wcorso cQ1ltro il l"1U)lo ¥áper irregolare notifica dell'accertamento .¥á ááálnappllcabllttˆ della á rlmtovazfone. . . (d.P.“t 16' otiob~ 197Z¥. n/ 636, artá 21>; i'.:;.:á::.á ..á..... ¥t/acceija}#~~~~<.Pit~ ~i$r:rne.te alla m.orte ádel di;uit .c:ausa,. Se la comunicazione vie;ne eseguita, glLatti impositivi vanno notificati pe;(sonalmente e n9minativa.: i,entÛ), agli eredi nel: domicilio fiscale da ostoro comunicato. Se irivece la com.unj.azione di cui; all'art; 65; sec:gJldo comma, d.J,>.R,. n. 600/1973 non -vi~ esegajta.¥.gli uffici possono notificare gU atti intestati al dante _causa nell'ultimo lomicjllodellqstesso .e diretti agli eredi oollettiva:rnente e ¥ ii:ppers9~l1;pente. ¥áTale notifica .. á ~fic1:1.ce nei .confronti . degli eredi i . qqajii alm.eno :trent~ gie>rni prli..!l't' non¥. abbiano effettuato.á la comunica zioJ:l.~ dl cui a:l se.ondo>comma. Col!lle sLyede,: quindi; l'omissione della comunicazione ˜.a parte degli eredi aute>rizza l'ufficio finanziario a mantenere l'atto intestato al dante causa ed a notificarlo nell'ultimo <;lo:micilio .dello stesso. La notifica, per˜, deve essere effettuata agli eredi c0:llettivamente e impersonalmente, dei'e cio essere indirizzata a costoro, div~uti L soggetti passivi dell'obbliga zione >tr.i'butaria (non essendo pi esistente il dante causa). E la man canza dlla comunicazione . di cui al secondo ¥. comma dell'art. 65 cit. non modifica tale esigenza, prevista dal ,quarto< comm;;i.. della medesima norma. proprio per l'ipotesi che la comUJ,'licazione non abbia avuto luogo (altrimenti, quando la comun:icazione sia stata eseguita, gli atti vanno intestati agli eredi ed a costoro notificati nel domicilio fiscale dai me desimi indicato) . . ;Nel caso di specie, contrariamente a quanto asstime l'Ammiriistra zione riCorrente, it procedimento notificatorio descritto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R ... n. 600/1973 non stato rispettato. Infatti, come emerge dalla decisione impugnata, gli avvisi di accer tamento -iritestati al defun.ti;> aw; AJ,dinio e noti.fi<;ati presso il .domicilio di quest'.ultimo -mrono incU:tizzati al ;medesimo av:v. Aldinio e non giˆ ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente; come irivece. la norma richiamata. prescrive. Non si tratta di'. un dato puramente formale, perchŽ esso va ad inci dere in realtˆ .sul momento strutturale del rapporto tributario che (come pone in luce la Commissione tributaria centrale) non evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non.á pi esistente. NŽ vale addurre che la persona cui gli avvisi di accertamento furono consegnati (cio la custode dello stabile iri ui era il domicilio del contribuente defunto) non cur˜ di comunicare al messo comtinale l'avvenuto decesso dŽll'avw Allinio, perchŽ la circostanza non rilevante. aL fini della pre: sente:controversia: non .potrufosi: fará carico. ai resistenti .della condotta della suddetta custode. I :AHa stre~a di tali considera?ff'secondo' mez~-0.: la; :ricorrente deduce . vi<>lazione e falsa á applicazi˜hŽ dŽWart.' 11 d.P;R~: n; 636/1971/ ih relazione ˆli'art. 360 án; 3 c.p.c. áta ComftilSsfone centrale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile;á rtel ea~o de quo, il dtˆt6 art. 21, stilla base del quaie -non vrtertdosi co ámtili:que in:utu:t iPotesr'di nttllitˆ assoluta edinsah.abile ........ sarebbe' ¥stato ijj6sSi6ileá á disporre W, rlhi:iOv<>á ¥della ri6tifla. ¥ 'deli'a'Wi'so di accŽrtamenfo. V'ero -'-prosegtie la riC6ttente .;.;.;.. che; seoiido Tindinzzo di questa Corte; la r“titi˜vazione coii Žfftto di si:tnatoria prevista dali'art. 21 a.P.R. 'n/636/1972 sateb˜~ p6ss“bile so16 relatiVa“ríente all'ˆtto impugnato, siechŽ noti : :Potrebbe áOWfiharsi il tifítiovo dŽlla notlffo)iŽ! dell'avviso¥:'di' acdŽrtamento quando sia stato impugnato un atto successivo del 'procedime.tito, .: ina l'itiiportanzit della á questione> giustificherebbe n :riesameᥠvalere= s\.)ito “l¥ávizi˜ di notifica) fingendo di nori averei avuto>coh˜scenza dell'accertamento attende ilprimo atto di riscossione per. :far valere quello stesso '.'Vizio,. Andrebbe considerato; 'inol, fre, che in. tiri caso come quello in esame; il ricorso degli eredi Aldinio “lofl.:á Sarebbe ááditi\ltto.:soltanto' controá'. il ruolo ááma:anche; e soprattutto, contro l'accertafrtento che dutique ne ?costituirebbe l'oggetto immediato. GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 153 processo strutturato comeá impugnazione di¥ .. specifici provvedimenti dell'Amministrazione (Cass. 17 luglio 1991, n. 7959), dai quali dunque non si pu˜ prescindere e che vanno sottoposti a ,trerifica di_ .legittimitˆ. Cqnseguentemente, se la legge limita espressamente. la possibilitˆ di riilnovazio:iw. co. efficacia sanante solo. ~a.p_otifica (eventualmente nulla) d,el\';,i,tto costituente oggetto imrn~diato e .diretto cleU'i:mpugnaz_ione, noná d~to allfinterprete estendere-ta~e possibilitˆ anche agli :atti pregressi e presupposti, perchŽ ci˜ si qadwrebbe non giˆ in un.a; operazione ermeneutia. bensi iP-un non.-con_se~tito superamento del ,dato normativo. _._ Nelcai;o in esame, oggetto hnxnedJato del ricorso proposto dagli eredi Aldin.io fu l'iscrizione a nwlo,_ ancorchŽ l'impugnativa di tale iscriziop. e si;;i. stata basata sulla nu)litˆ della notifica_ degli. avvisi di ac1:e:rtamento.. E ci˜ basta a rendere inapplicabile il citato art. 21 d.P.R. numero 636/1972. (omis#s) . _ ,, , CñRTé DI 'CASSAZIONE, sez. I, 29 novembre 1995 n. 12406 -Pres. Corda ' Est. De MusiS -P~M. Nicita (conf.) ~áMinistero dŽlle Finarl~e (aw. Stato Arena E.) c. Soc. Officine Savio. . á;: -Trlbutterarlall áindiretti -lmpoˆte 'ipotecarle e catastaliá -Base imponi bile ~.Riferimento all'imposta di registro ¥ Valore degli in'.tmoblli in ,s ¥ Passivitˆ azien¨li ¥ Irrilevm.a, . (d.p.R, 26 c:>ttc:>b:re 19n, n. 635, art. 3; d.P.R. 26 ottobre_ J,972, n. ()34, iirt. 2. e tariffa artt. 2 e 4). á ---á -' áá á -á ' Ppic;hŽ le irn.poste ipotecarie e _catasta,li sono correlqte _al .valore in sŽ degli immobili desumibile dalle varie componenti strettamente inerenti, il rinvio alla disciplina d_ell'imp()sta di registro c()ntenuto nell'art. 3 delA..P.R. n. 635/1972 deve in.tendersi fa.tto al vat<>re dei singoli immobili e non a1 vatore,Aeua azienda nezta qftale t'immobite i~serito o>. (omissis) Con l'unico motivo si deduce che la Commissione tributaria . centrale, affermando che il valore degli immobili facenti parte di un'azienda sul quale applicare le imposte di trascrizione e catastale si determina detraendo dallo stesso le proporiiomdi passivitˆ dell'azienda incorsa in vi˜lazione e falsa applicazi˜n degli artt, 3 e 21 del d.P .R. 26 ottobre ¥1972 n. 635,á in relazione agli artt..á2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e. 4 della relatiVa .tariffa, parte prima, nonchŽ in vizio di motivazione. Il valore di detti immobili ai fini dell'imposta. di registro -valore cla cl(ecepire per l'applicazione delle imposte di trascrizione ed ipote (1) Questione nuova correttamente risolta. Per la analoga esclusione dalla base imp˜rlibile dei valori mobiliari della azienda v. Cass. 23 marzo 1994 n. Z771, in questa Rassegna, 1994, I, 331. ' ., 154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO caria -difatti, non pu˜ che individuarsi fu quello dichiarato, nel qual senso depone anche la menzionata tariffa, lettere a) e b). Il motivo fondato. Il d;P.R. 26 ottobre 1972 ri. 635 -disciplinante le imposte ipotecarie e catastali -dispone: a) all'art. 3: che Çl'imposta di trascrizione commisurata alI'ifuponibile determinato ai fini dell'imposta di registro (o delfimposta sulle successioni e donazioni)È; b) all'art. 21: che Ç l'esecuzione delle volture catastali soggetta all'imposta del quattro per mille sul valore dei beni immobili ... accertato agli effetti delle imposte di registro (e di successione) o determinato a norma del predetto art. 3 È. Il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ...:.... diseiplfuante l'imposta di registro dispone: a) all'art. 22: che Ç nelle. cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote le passivitˆ si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valoreÈ; b) all'art. 48: che Çper .gli atti che hanno per oggetto aziende ... il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che lo compongono, compreso l'avviamento, ru netto delle passivitˆ ri sultanti ... È. á La questione che questa Corte chiamata a risolvere consiste nello I stabilire se il valore dei beni immobili facenti parte di un'azienda ceduta si determini, ai fini dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale sugli immobili stessi, ai sensi del riportato art. 22, e cio decurtando. dal valore venrue degli immobili le -proporzionali ad esso l passivitˆ dell'azienda: soluzione che, come ha ritenuto la Commissione tributaria centrale, troverebbe il suo support˜ nel rinvio disposto dai I riportati artt. 3 e 21. La questione va risolta in senso negativo. I Le imposte ipotecarie e catastali si applicano alle f˜rme di pbbli i citˆ concernenti beni immobili singoli: esse, pertanto, non possono applicarsi alle aziende. Consegue che la circostanza che un immobile faccia eventualmente parte di un'azienda globalmente ceduta ádel tutto irrilevante ai fini dell'applicazione di dette imposte. La conclusione trova supporto nella diversitˆ delle imposte: a) quella di registro correlata al valore della operazione economica che l'atto esprime: e quindi conseguente che, nel valutare il contenuto dell'atto, si tenga conto anche degli effetti scaturenti dall'operazione economica globale della quale l'atto costituisce componente; , b) quella ipotecaria e catastale sono correlate al valore in sŽ dell'immobile (valore desumibile dalle varie componenti, attive e passive, ad esso strettamente inerenti) dal momento che si applicano ad una forma di pubblicitˆ concernente unicamente l'immobile in sŽ. PARTE 'l'.;: SEZ; 'V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Da quanto sopra deve inferirsi che il rinvio che la disciplina ipotecaria e catastale fanno alla disciplina del registro -'--rinvio contenuto negli artt. 3 e 21 pi sopra riportati -deve intendersi fatto -anche pthŽ disposto in via generale -al valore del (singolo) immobile quale determinato se<:ondo la discipiina ordinaria del registro e non invece al vafote dell'immobile quale determinato dalla specifica norma di tale diselplma concernente l'ipotesi che l'immobHe stesso costituisca componente di un'azienda globalment ceduta: ai fini dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale, pertanto, l'imponibile di un immobile facenfo parte di un'azienda (globalmente) ceduta va determinato secondo la disciplina ordinaria del registro concernente gli immobili considerati in sŽ e ánon (ˆnche) quali componenti di azienda (globalmente) ceduta. Nel senso' indicato ha peraltro giˆ deciso questa Corte con sentenza n. 2771 del 23 marzo 1994. La decisione impugnata dev'essere pertanto cassata e la causa deve essere nuovamente decisa in base al seguente principio: l'imponibile di un immobile facente parte di un'azienda (globalmente) ceduta, da prendere a _base al fine dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale . sulrimmobile. stesso, va determinato secondo la disciplina -ordinaria. -dell'imposta di registro applicabile all'immobile Ç in sŽ È e non secondo la disciplina -speciale -di tale imposta applicabile all'immobile quale componente dell'azienda (globalmente) ceduta: nella determinazione di detto imponibile, pertanto, non trova applicazione l'art. 22, ultimo comma, del d;P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo il quale il valore dei diversi -beni ádi un'azienda ceduta va determinato tenendo (proporzionalmente ad essi) conto delle passivitˆ dell'azienda stessa. (omissis) CORTE D'APPELLO DI MILANO, sez. I, 29 marzo 1996 n. 914 -Pres. Loi ~ Est. Cecarelli -Philips c. Ministero delle Finanze (avv. Stato) . .. Tributi erarian á-indiretti --Tassa sulle manifestazioni a premio -Operazioni a Pre~o -Rivenditori e agenti -Viaggi premio -Mancata raccolta di figurine e simili ¥ Irrilevanza -Contrasto con la normativa comunitaria -e con la Costitu.zione -Insussistenza. Sorto tassab>, fino all'ipotesi della qua,nt;itˆ aggiuntiva di un. prodotto, peraltro rimessa non ad-un sistema preventivamente á organizzato, bens“ alla discrezionale valutazione degli agenti di vendita. Inoltre, per la prima volta, la Corte ha disatteso una serie imponente di eccezioni di incostituzionalitˆ e di ápreteso contrasto con la normativa e le direttive comunitarie. Sotto il primo degli accennati profili, era stato d('ldotto dalla parte privata á che l'intero titolo . V della legge 973/39 sarebbe in contrasto con glji artt. 3 e 41 P~TB¥.t)iáSSZ~'V(~Wll'!NZA!;~AIUA sistema eh~ nell~ ~lcje eta¥ mstttPn~fJriecamsnih ste$so dell'apetazi˜ne ~t,v¥~e¥:I~ 160 BASSEGNA AVVOCATURA !>El.LO STATO zion13, in ciifetto cli ogni p:rova in prom>sito, cleve :dtene:rsi almeno pari a quella scelta del viaggiq. ~ AIJ.aloghe consicier.azipni valgono per la: previsione, j. due campagne Pr<:>rn..oziqnali, della co:rrespoJ:lSione, in casi eccezionali, di un premio I Ç disc,re~ipil~e È consistente in .n Ç al;>buo110 È. o Ç sc()nto ext:ra. È. sui I prezzii dei prodotti, in alternativa a premi in natura (cfr. alle&.. a doc. 6 e. d<>. }l Pb,ili:Q~~á . . ,_. ..á :.¥, > : . , . .á. . . .. . l:p.pltrn, in qu~ffl ipotesi, l'ec.cezional~tˆ . della previ~ione ~. l'alterna-. tivitˆ ' alfoggetto premio . di valo:re equivalente, ¥. esclud,ono ch si. possa ravvisare un semplice. sconto sul prezzo, .sottratto. all~ "tassa. di. liceríza dailiart. 107 del ~egoiki.ento n. 1077/40: .. á' ' áááá ... , ¥-. . ᥠPer questi. .motivi laCorte ritiene che le. tredid campagne promozfo. na“l.. inqic~te dal tribwiale riei:itrhi()_ tutte. apien~ ti~qlo nella. prev_isione di cui all'art. 44 iett. a) del r.d.I. 1933/38 i.n basŽ ad una interpretazione non analogica, . bens). ancorata¥ alfa. portata Stlmantica della normativa secondoir cclteti˜ ~ontŽnuto nell'art. 12; prii;riñ Žoiriri:ia, disposizi˜ni sulla legge iri geí:teraiŽ; á. . á á á ' á á-' ' á ¥ ¥ ; ¥ ' ' á NŽ ''.fa presente decisione á appare in contrasto 'con i precedenti di questa stessa Corte citati dalla difesa dell'appelfai:ite, che tigti!irdano fˆttispecie;- diverse. . . . I Nel primo caso (CA M“lano 15 á:1:narz˜ 1985 Finarize Stato/Citroen sopraádtata) la dimpagna promozionale di una di¤a ~roduttrice di automobiU consistevaáááfu una valutazione áminima predeterminata dell'usato, in od::asi6ne dell'acquisto cli un autoveieolo nuovo; l'operazione. nori. stata ritenuta riconducibilŽ in una delle categorie precisamente definite dalla normativa in questione, non potendosi qualificare nŽ come Ç concorso È (perchŽ il premio non era accordato solo ad alcuni degli acquirenti) nŽ come Ç operazione È a premio, perchŽ il Ç premio È rton veniva' offerto a coloro che 'avessero dimost:rafo Jiacq.isto di un determini;ito quantitativo cli merci; stata invece ritenuta un'ipotesi particolare di sconto sul ,:prezzo. Nel secondo caso (C.A; -Milano; 14 settembre 1990 rt; 1788; Pe.geot Tˆlbot/Finanze siato) si trattava di una campagna promozio~~ e 'aJial6gˆ a quella in qôesíion,e; risp~tto alla quale per˜, .con motivaziQ,ne sintetica, stato escluso trattari;i cU operazione a premio. per la mancanza di Çfigurine, etichette, tagliancli od altroÈ, mentre stato ampiamente .. esaminato se fosse inquadrabile nell'ipotesi, prospettata nel vetbate ádi constatazione, del Ç conccirso 'di abilitˆÈ di cui al primo comma del citato art. 44; ipotesi Clle stata e$clusa perchŽ la Corte. ha ritenuto (ai sensi dell'art. 111 Regolamento n. 1077/40) che l'abilitˆ fosse definibile solo in relazione ad una capacitˆ ludica e non (come nella fattispecie) di tipo professionale da parte dei concessionari e venditori dei prodotti ádella societˆ promotrice. á á . Anche nel terzo caso (C.A. Milano, 15 luglio 1994 n. 1692, Perlier-Finanze Stato) si trattava di un premio (quantitˆ aggiuntiva di prodotto PARTE :r; SBZ. V; .GrORISPRUDBNZAáTlBUTARIA per un certo numŽi"O di acquisti del medesimo prodotto) riconosciuto dal produttore ai propri rivenditori, la cui aitribuzione era per˜ rimessa alla discrezionale valutazione dell'agente di> vendita.¥. della ácasa produttrice: l'operazioneá stata ritenuta . priva degli elementi costitutivi della fattispecie á:di cui all'art. 44, secondo áOinJna r.d.t 1933/38 perchŽ lo scopo promozionale¥ .non . eraraggiurito mediante álaá áápromessa áádi .. un premio alla totalitˆ dei rivenditori, ma ottenuto mediante la contrattazione. personale con iLsingolo rivenditore che Çattraverso .:ti'Jl beneficio personalizzato veniva invogliato . a maggiore impegno nella commercializzaá zione. dei. prodotti.Jn questione È. 4) Dappellal1te sostiene che gliartt. da 43a 62~ l'art. 124 del r:d.1. 1933/38 dovrebbero essere di.sapplicati perchŽ contrasterebbero con le nonne comunitarie ed in particolare con l'art. 3 a), f), 5, 8 n, 7, 30 e segg. del Trattato istitutivo C~E, nonchŽ co11. l'art..á 3 ¥ádella . dfr(!ttiva CEE ¥.. 70/50 dŽl . 22' dic.embre 1969á e con ¥á laá . disdplina. della á piibblisitˆ dettat~ dan~ direttiva 84/450 'del 10 settembre i984~ quest'ultima pero emanata in epoca s.ccessiva alle calllpagne pubblicitarie. in questione, conie ammesso in sede di distussione finale daha >'mec1esJma difesa appellante. In alternativa chiede la rimessione alia Corte di giustizia. ~5plicitamente ammette (cfr. pag. 21 segg. conclusionale) che la normativa in que5tione non pone distinzionrá tra operaziñni a premio concernenti prodotti nazionali e prodotti esteriá e quiridi non crea. discri~ minazioni per i. secondi, come ha osservato il Tribunal. $ostiene tl;lttavii:>,. che q.esto sare.bbe sol~. ilá pi.. appariscente degli ostacoli vietati . dal Trattato CEE, e che ála normativa, pur .. non essendo protezimistica, compprterebbe comunquŽ. áárestrizioni ádel commercio.. n'a" zionale e. ,coII).unitario,-(!Ccessive ed inid~nee iispetto allo scopo perseá guito (tu~ela dellapubbôca fede confroforme di pubbHcitˆ ingannevole) e perci˜ á contrarie al pth:tcipio di proporzionalitˆ propí:io del. diritto comunitario. } . . . . . . . In ~ostanza lˆ n,op:p.ati-va in questione sarebbe d~i tutto arbitraria, poichŽ ri1llettendo. totalmente aila :P:A.. (sia neli'an .¥che .. nel quando) ii potere .. di. autorizzazione, fas~~~Žbbe neila c˜mpleta incertezzaá l'opera~ tore econ~mico. che volesse avvalersi di operazioni a pre~io al fine dj, incrementar le vendite dei propri prod~tti, il quale si troverebbe a sottostare , ad una. decisione amiministrativa di~crezionale ed imp.erscrutabile, che gli bnpedirebbe di programmare (come: sarebbe logico e naturale in una economia di mercato) il momento ed il modo della pr<>'' mozione pubblicitaria. La tesi non merita accoglimento. Le argomentazioni adottate dalla difesa dell'appellante, fin qui riá chiamate, e la sua esplicita esclusione dell'efficacia discriminatoriaá delle RASSEGNA AVVOCATURA D,BLLO STATO 162 disposi:iiioni in esam<'t', rendono evanesente e cpntraddittoria l'affermaz~ one di incompatibilitˆ con le richiamate. norme del Trattato CE.E. La Corte osserva che, per consentire. una valtazione ásull'asserita valenza -discriminatoria della legislazione italiana; la difesa Philips avrebbe: dovuto fornire .llidicazioni sulla situazione -esistente, in 'relazione ad analoghe iniziative cpnomozfonali, negli altri paesi europei; indicazioni che :invece mancano totalmente; Quanto alla incompatibilitˆ della norniativa in questione con le norme comunitarie citate, essa appar insussistente. L'art. 54 della legge 973/39 in cui il r.d.l. 1933/38 stato convertito p;revede che;: l'autorizzazione deve essere negata quando non risulti gar~: b.tita la pubblica .fede o l'operazione possa essere dannosˆ per il pubblico interesse o turbi ii normale andamento della produzione e del commercio nazionale. La ravio .della normativa, . tesa alla tittela della pubblica fede e ad evitar~ artifieiose ~ampagne' cli promozione' consumistica, idonee ad incidere negativame~t~ . sul libero esplicarsi del sistema concorrenziale fra tutte le imprese, sia nazionali chŽ estere, va nello stesso senso della normativa comunitaria tesa alla realizzazione di un mercato tra gli Stati dove regni il libero gioco della concorrenza. Rispetto al sistema comunitario le norme nazionali inerenti all'esercizio delle attivitˆ-economíhe. non sono, in linea di principio, incompatibili (cfr. da ultimo Cort~ di Gistizia á 9 giugno 1994, in Foro lt., 94, IV, pag. 457 segg.). La normativa in' questione non comporta alcun divieto di foiziative promo21ionali, ma solo una rego!amentazipn di esse; per altro verso sottopone a controlli attivitˆ che non sono essenziali al1'esercizio dell'impresa, ma oggetto di scelte c;li:scre21ionali e facoltative da parte degli imprenditori, nell'a:mbito della loro organizzazione commerciale. NŽ il sistema pu˜ definirsi sproporzionato alle predette finalitˆ: quello che la difesa dell'appellante configura co~e un mero arbitrio amministrativo, limitativo del libero dispiegarsi dell'iniziativa commerciale, altro non che un intervento regolativo dell'sercirio di attivitˆ economiche, rimesso alla pubblica a“nminisfrazione che deve esercitarlo in funzione di interessi generali e rispetto al quale, come la presente vrtenza dimostra, il privato messo in condizioni di tutelarsi. 5) L'appellante sostiene che la normativa contrasterebbe anche con gli artt. 3, 41 della Costituzione per irragionevole limitazione della libertˆ di iniziativa economica. Da un lato perchŽ sottopone a tassa di licenza attivitˆ di carattere rigorosamente commerciale, quali le operazioni a premio, attuate da parte di imprenditori giˆ muniti di licenza di commercio. PAllTB I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBliTAllIA Dall'altro perchŽ assogge~ta; f,14 i4~tica disciplina situazioni tra loro totalmente differenti: i Ç concorsi È e le Ç operazioni È a premio. Queste ultiIíie,' lurt~iHliai riilltWeJ1¥d.fg@Hil:i2:idne: di lotteria o altro gioco, altro non. sarebbero che < .¥á .... á.. .. .á.¥ . ¥ ..¥¥ ¥.¥ ¥ ¥ .¥¥ . ¥ ¥ áá _J'J:lfirie, c˜risiderafo áá Žhe . tuttiáá FŽ6$ti sostŽrit.tti per l'operazione a ;pre:: irifo sñílO sdgg<:ltô a riofttfaletassˆzi=á¥áááááá Sotto ál'ultimQ .¥. profiloAásuilfii~nteá;@.eyl;\f~¥áá4~Ja¥:¥W,$s.~.iidi~n~~á:;unˆ tassa vada a. colpire pl:'ez2!:i in cui sono ricomprese a:ltre hnposte, come avviene per leimposte di fabbricazione, i dazi ed i ptelievt {cfr. Cass. 14 luglio 1994 n; 6607 in Rep. Foro It. 94, voce Lotto, n> 10). ' lnfine sotto il áprofilo della violazione del principio della libera iniziativa economica, la ragionevolezza della regolamentazione appare evidente sulla base delle considerazioni giˆ sopra svolte a proposito della non incompatibilitˆ con le norme comunitarie in materia di libero mercato . ....... áá Con4'uiteri˜te osservazione che le operazioni fl premio non possono es$ete ˆssip:iilatf rule venwte .previste dalla sopra' citata legge n. 80/80 avi;::ndp caiatf.istiche ttalm~11te diverse per le modalitˆ di attuazione. : ~ á.. SBZIONB SESTA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV penale, 10 giugno 1996 n. 1103 ¥ Pres. Scorzilli -Rel. Fattori -P. M. (conf.) Pagliarulo -Ministero del Tesoro (avv. Stato G. Aiello) c. Simonetti. Riparazione per ingiusta detenzione -Colpa grave -Comportamenti anteriori al sorgere del processo -Ammissibilitˆ. Riparazione per ingiusta detenzione ¥ Colpa grave -Requisiti. (art. 314 c.p;p,). La colpa grave della quale parla l'art. 314 primo comma c.p.p. come fatto impeditivo alla riconoscibilitˆ di un equa riparazione per la custodia cautelare subita dall'indagato o dall'imputato, pu˜ essere ravvisata anche in comportamenti anteriori al sorgere del processo o comunque alla conoscenza di esso da parte dell'interessato (1). Il fatto che un particolare comportamento posto in essere da chi chiede la riparazione ex art. 314 c.p.p. sia concorso a determinare l'emissione del provvedimento cautelare, non significa di per sŽ che si possa parlare di colpa grave, potendo questa essere conosciuta soltanto quando l'azione o l'omissione di chi abbia patito ingiusta detenzione sia stata connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza tali, da superare canoni di comune buon senso (2). (1-2-3-4) La giurisprudenza della Corte Suprema sembra ormai essersi attestata, dopo incertezze áiniziali, sui principi che si leggono nelle sentenze sopra riportate: v. anche, per quanto concerne la determinazione della colpa grave, Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 95 n. 2275, Canovari, che ha stabilito che un contegno inerte dell'imputato o dell'indagato non sta, di per sŽ, a dimostrare malizia o negligenza, ben potendo accadere che chi sia malauguratamente incappato nelle maglie della giustizia, anche perchŽ afflitto da avvilimento, scoramento o panico, non sia in grado di opporre una concludente difesa. Un precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 9 luglio 1992, n. 1018), facendo leva sulle differenti espressioni letterali usate nell'art. 314 e nell'art. 643 c.p.p., aveva ritenuto che nella prima ipotesi, a differenza che in quella di riparazione dell'errore giudiziario, e ci˜ anche in considerazione della mancata previsione nell'art. 643 di un limite quantitativo, la custodia cautelare doveva essere considerata l'unico metro dell'equo indennizzo. L'interpretazione restrittiva che cos“ veniva adottata per l'art. 314, aveva consentito a quella giurisprudenza di stabilire fra i due istituti indennitari una differenza strutturale operativa e PAR'J:'B I, SEZ. VI,. GIURISPRUDENZA PJ;!NALB 165 II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV penale, 26 agosto 1995 n. 1855 -Pres. Lo Coca -Rel. Ferro -P. M. (conf.) -Ministero del Tesoro (avv. Stato Greco) c. Calabrese. Riparazione per ingiusta detenzione ¥ Art. 314 c.p.p. ¥ Riferimento sia al I che al II comma dell'art. p30 c.p.p. -Equa riparazione ¥ Criteri di valutazione: durata della custodia cautelare e conseguenze personali e familiari. (artt. 314 e 530 c.p.p.). La riparazione per l'ingiusta detenzione, prevista dall'art. 314 c.p.p., trova luogo, quando ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma, sia nell'ipotesi di assoluzione prevista dal primo comma dell'art. 530 c.p.p. sia in quella di assoluzione prevista dal secondo comma dello stesso articolo (3). á Per la determinazione dell'entitˆ dell'equa riparazione prevista dall'art. 314 c.p.p. non pu˜ farsi riferimento alla sola durata della detenzione subita, .ma occorre determinare anche non margina_lmente e non in termini áresiduali, le conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertˆ,. E pertanto valutabile qualsiasi danno patrimoniale e non che sia in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione, anc.he se le singole voci non sono dettagliatamente indicabili, poichŽ non si pu˜ applicare il crlterio risarcitorio (4). quantitativa (l'una riferita alla limitata ampiezza dell'area dei giudizi consideraá bili, l'altra riferita al limite .dei cento milioni previsto dal secondo comma dell'art. 315 c.p.p.). Questo indirizzo giurisprudenziale appariva troppo restrittivo, non solo perchŽ, come. d'altronde quella stessa giurisprudenza non mancava di avvertire, i due istituti erano concettualmente inquadrabili nell'unica categoria dell'errore giudiziario, ma soprattutto perchŽ era ben difficile fornire ilna giustificazione equa e ragionevole dei motivi per cui il legislatore, una volta valutata la necessitˆ di indennizzare chi avesse subito ingiustamente privazioni della libertˆ personale, avesse deciso di trattarlo diversamente a seconda del momento processuale in cui quelle privazioni si fossero verificate. Ci˜ posto, non v' dubbio che. l'equa riparazione non pu˜ identificarsi con un risarcimento dell'integrale danno subito e che pur tuttavia, soprattutto alla luce delle affermazioniá giurisprudenziali delle Sezioni Unite riprese dalle sentenze che si annotano, difficile stabilire un criterio, che non sia quantitativo e quindi incerto, per la determinazione del quantum dell'indennizzo: la difficoltˆ di fronte alla quale si trovata la seconda delle sentenze sopra riá portate, che non ha potuto meglio precisare il concetto Ç di non scomponiá bilitˆ in singole voci e di non indicabilitˆ aritmeticaÈ dei vari danni. P.d.T. 166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I (omissis) Domenico Simonetti ha chiesto. una riparazione per l'ingiusta detenzione da lui su]j“ta, in via preventiva, dal 12 marzo 1985 al 23 dicembre 1989 per le seguenti imputazioni: a) artt. 110, 575, 576 n. 3 c.p. (concorso in omicidio volontario ai danni di átalSabatini); b)artt. tio, 56, 4Uc.p. (concorso in tentata distruzione di cadavere); c) artt. 110c.p. e 4 cpv e 7 legge n. 895 del 1967 (~oncorso in porto illegale, in luogo pubblico, di una rivoltella cal. 32); . d) artt. 110 c.p., 2 e 7 legge predetta (concorso in illegale detenzione di rivoltella); fatti ace. n 19 febbraio 1985. La Corte d'Appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha per˜ respinto l'istania ádel Sitnonetti. La Corte di merito .ricorda ch' divenuta irrevocabile, dopo 'una lunga e complessa vicenda giudiziaria, la sentenza 27 giugno 1992 della Corte d'Assise d'Appello d“ Roma, la quale ha assolto il Simonetti da tutte le imputazioni di cui sopra per non aver commesso il fatto. Premesso poi (dopo una serie di argomentazioni in diritto) che lˆ colpa grave, la quale (ex art. 314 primo comma c.p.p.) esclude “l diritto all'equa riparazione per la custodia cautelareá subita, pu˜ consistere iii una condotta gravemente imprudente, negligente,' imperita o inosservante di norme e discipline, anche se antecedente all'attivitˆ difensiva strictu sensu, condotta che, da sola o a titolo di concorso, abbia sostanziato una condicio sine qua non del provvedimento cautelare, i giudici osservano che, nel caso concreto, ás' applinto Çverificata l'ipotesi della colpa grave dell'istante, che ha concorso a dar cˆusa al“a detenzioneÈ. 'In proposito, l'ordinanza preci~a: ÇInfatti, nelloá stesso mandatoá di cattura dell'll.á marzo 1985,' perá i delitti indicati nell'epigrafe della presente ordinanza, tra gli elementi ˜.i prova a carico Žvidenziato, testUalniente, segnatamente l'Jpi,sodio oralmente riferiJa. agli .. inquirenti da Di Nicoia Giuseppe, pr;egiudicato per reati concernŽnti le armi1 secondo cui' quindici o, venti giorni prima del delitto fu avvicinato dall'imputato Simonetti, il quale gli chieseá la fornitura di ;unq pist˜,ta, riceyeifdone per˜, a detta dlrneno llel u:sfe,' Un secco rifiuto. La circostanza stata ammessa,. sostanzialmente, perfino dall'ii.putato Simonetti nell'interrogatorio davanti al. P. M., riferendo ;es$.O che la richiesta eraá stata fatta scherzando, maá che comunque il Di Nicola gli aveva 'risposto che non tiattq.va pi quel genere di cose, pdichŽ la Polizia lo teneva sotto mira. La circostanzˆ d,i fatto predetta; viene ritenuta sussistente e vera dalia stessa sentenza di assoluzione divenuta giudicato (Corte Ass. App. Roma, 27 giugno 1992), ma ritenuta elemento non RASSEGNAá AVVOCATURA DELLOá STAm á l\1affezzoli; sez. I. 21. aprile 1994, Rascaroli; ecc.), in tema di riparazione pe.r l'ingiusta detenzione, il giudice, poich.Ž sono in gioco interessi di eviciente natura pubplioistica, I;;i .cuiá sorte non pu˜ essete affidata esclusivamente all'attivitˆ cielle parti, ha, il potere-dovere di verificare ex officio tutte le condizioni al cui ricorrere subordinato l'accoglimento o meno á della domanda e quindi anche di accertare (indipendentemente da ecŽezioni che: vengano proposte e senza Žhe vi sia necessitˆ di parti e colari fontestazi˜ni) á se per avventura, nei singoli casi, via sia sfato, da parte deil'astante, dolo o olpa grave che abbia dato causa all'ingiusta detenzione sub“ta. Fondato .invece il secondo motivo di ricorso. Infatti, che un partiola: re comp9rtamento posto in essere, a suo tempo, da chi chiede la riparazione sia concorso a determinare l'emissione del provvedimento qmtelare,. non significa ancora che si possa e si debba parlare di colpa gra1'1e eia parte di costui. La colpa grave pu˜ invero essere riconosciuta .(v.. s,:U. cit.) quando l'azione o l'omissione di chi abbia patito l'ingiusta detenzione sia stata ((connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza ecc., tale da superare ogni canone di b˜:rl sensoÈ (cfr. anche sez. 1v; cc. 18 dicembre 1993, Buola: Çin tema di cause. impeditive al ásorgere del diritto all'equa riparazione per l'in I giusta detenzione, grave~ente . colposa .á deve giudicarsi ogni condotta ' I connotata da negligenza, superficialitˆ, imprudenza, inosservanza di leggi, & regolamentari e norme disciplinari, in tale elevato grado che il veri I ficarsi dell'evento temuto, bench.Ž non voluto e neppure previsto, possa ritenersi prevedibile dalla generalitˆ delle persone di comune esperienI zaÈ; v. pure sez. IV, cc. 15 marzo 1995, Sorrentino). Non ba.stava dunque affermare, ncl caso concreto, che il particolare comportamento del Simonetti (la richiesta cio di forniti.ira di un'arma) concorse di fatto a I cagionare la. di lui . detenzione, ma occorreva . che tale comportamento fosse dai giudici valutato alla. luce dei principi sopra indicati. I PerchŽ ci˜ venga fatto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con 1rinvfo,. per nuovo esame, alla Corte d;Appello di Roma. ~ ' Il giudice del rinvi.o pro~ederˆ anche alle spese tra le parti relatiI vam~nte al presente grado del giudizio; (omissis) I II (omissis) Calabrese Maria Rosaria, imputata di concussione, veniva arrestata il 1¡ dicembre 1987 e sottoposta a custodia cautelare in carcere da tale data fino al 30 dicembre 1987 e successivamente da quest'ultimo giorno fino al 19 aprile 1987 agli arresti domiciliari. La Calabrese veniva poi assolta in primo grado, dal Tribunale di Milano con sentenza 22 giugno 1989, per insufficienza di prove, e quindi, in parziale riforma della sentep.za suddetta appellata da leistessa, della Corte di appello di M;ilano Al d{lta, .zi.¥. ottp~:i;e W92, :pe:rcbŽ .il fatto .non St:t!lsistei. ma con esptesso .ri)),ia,mq.alá $ec;ondo-. comma¥. d,Žll'art. 530. c;p;p, áLa sentenza della.Corte l'~:i;ri.~orh1le. Pas!lava iJ:l.. si.d.ica,tq, .per la áCaiaprese, il 16 marzo. 1993¥ .. > A ~e~to.di.cl<}, Calabrese Maria Rosariaácbiedevttáuna riparazione perJ';ingt!lsta detenzi~~e da lek!ll.JbiitaiáPrillla ˆncarcere. e poi agli arresti domieiliˆd~ inclican<:foP legge l;)4!~ :.a,¥¥. ur.ec¥á.álQQ;-OQOJ)()Q/¥á S-ia¥á:;il¥:á~siste..t¥áá Ministero.á.ádel Tesoro,ᥥ sia áil¥á Procuxatot~ Generale Mlla¥:RcPlJ.bblita presso¥la .Corte d'Appell˜ .di Milano, sulla Preinessa ád.ella non riconducibilitˆ alla ripararlorxe della ingiusta '.detendon. Q,elle pa>rtioolati v:Oci di spesa o dLniancato guadagno specfficamente es.poste deUa custodia i,n. carcere e á¥del succesSivo ápŽriod<:J ¥á.ádi arresti doml~ari;> á. ¥>: Con ot˜dnama 21á23 settembre 1993 la ¥Corte d'Appelloᥠ.di áMilano, in parziale accoglimento dell'.istanza.á di.á¥ááCalal:“rese Mi;t:ria Rosaria .ha dc;~erniiil.ato l'imPlarnfonte,, a cotifermˆ.: tuttavfaááááádi unasegretaria perá ilá pagamen. to dell'ultima parte del prezzo di acquistcvdell'appartamento di via Cavour 211. . . Non á.paf dubbio, invece; che tale condotta integri .gli¥ estremi del dllttoᥠdi c.t all'art ..31,4 >C;p.; trattandosi di un'attivitˆ . soltanto ágenericamente di tipo distrattiv-0;. realizzata in concarso con un terzo beneficiano dell'illecito, .che. sL;risolv.tuttavia in una concertata,. consapevole ed effettiva appropriazione della. somma. ~ della stipula dell'atto di cifo1pravendita fissata per il 7 marzo 1988 (v. appunto sull'agenda 1988 del . Broccoletti): á¥áᥠcevidente cheá .. ádetta ¥áanticipazione;. precisata sia nei termini quantitativi che nelátempiá e luoghi. ádella suaá.áerogazione, non poteva non essere stata concordata tra il direttore e la sua segretaria, ilprimo avendo: poi la disponibilitˆ giuridia della somma tramite il suo funzionario á fiduciari˜~ QUihdl commette tlIôbpproptfazioile e non. urta .. distrazione punibile ai senSi dell'ifrt. 323 c.p. sia ilpubblico ufficfale che intasca il denaro di cui ˆbbiˆ U po~sesso, sia il pubblico u:ffkia“e che si adoperi affinchŽ il .complice. se ne . appfopri, giacchŽ anche ili.. questo caso il primo . ~i ~omPdrta arbitraria:thel:lti tome J?roprfotati6...'(Ckss. pen., Sez. VI, 25 febbraio 1992). Ancheá nl secondo caso, fufatti, il soggett˜ attivo compieá un. atto di disposiZione Çuti dominus È, si comporta oio conte se il denaro f˜sse di sua proprletˆ e n˜tf sflinl“tˆ soltanto ad indirizzarlo verso uno scopo diverso daá quelfo áá ˜rtf esso doveva essere áádestinato~ á Ne consegue che, ferma la pena inflitta dal Tribiiriale in mancanZa di appello del P.M., il fatto di cui trattasi deve essere qualificato come p<'icUlat>. á á . á Cori:te sf vedrˆ pi diffusamente trattando il motiVo di gravame proposto dall'intputato Malpica con riferimento alfa Ç immutazione del fatto È, la possibilitˆ di dare al fatto una diversa qua1ificazione giuri" dica, quando'. appellante, come nel nostro caso,. il. solo imputato;. rientra fra i poteri del giudice di secondo grado, entro i limiti indicati nel 174 :. RASSEGNA ~VVOCATURA DELLO.STATO comma 1 dell'art. 597 c.p,p. e oio limitatamente ai punti della decisione ai quaj.i ási riferiscono i motivi proposti. Orbene, poichŽ l'imputato appellante ha demandato al ¥giudice di appello il vagldo ñj a~1á t,i;rovyt\O.i1*ento pu˜ tuttavia essere á so$P$i cori orc“llihliz~ motiVat~ 4,at¥ gft.lM:C~ aŽte~afo;. ad . .istanza del ricor .ár;!&r~~~a~:f1&~:;~J;!Vi~~sj~;Ji!~~¥:á~er~;;t~:~:=~n~{' c~7e:;~ ;ktt; . !6t e 175 t.u:~ '171511933,. ~á (lˆ sempre . titenut.o ¥ sintomo . certo che (( .da esŽludeiec ;;; i¥n coi:lformit~ :ariette clellaá ttad#ione; ¥. che le .ordinanze in parola sianCi fectamabili al ColfŽgfo.~: (3);.,T!;lJ.e.á tradizione si conservata inalterata riet tempo:¥ a:Otiora infatti con ,l!(lrdinanza1. coUegiale..¥ ¥¥del.á.21 aprile 1993 il TriblJ.n'!t“e superiore ha .. rl'tenuto " l'inapplicabilitˆ nel ,giudizioá di impugnazione d“ ~pr˜vveditn.enti ii.mfu.inistrativi. :div cuL all'art.> 143 á.¥ t.u. 1775/1933 dell'ˆttl< á¥ál62áá ádelltiá¥ááá st~Setá¥á#est'O'á¥á. 't:tilicd in?rŽlazione.... áalla..¥. -ordinanza 4el giudice delegatoiisJiilll':i lsijt.~.¥di $0$l?l!l~:$i.:i.-i;li~V'Q MUa problematica .appare e'\ii<“enie te#U.t&¥ conto cJ:iei¥á~~ ritenuta i:namntlssibilit~f di un reclamoá e Ja na;tt:wt;¥k i;li gi.liWe ~c.iaUP:a~CJ.A~:: t1¥ .gt~i.:to~ !:l:s.c:;ll;ldp.9jn á.:radice che dinanzi AOssa.,pttenere .:u,n qui.sias“ tipo di riesame dell'ol'clmanz“i,t c:aut~li.:e ell1es~ qajo ;tpudice delegato ai :::l~lil~ki:~ttll\~~~4~:i~~9~~~r~~~b,{$,~~~iBe~:k::~ ¥¥t~-~~~ RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 2 operativo di effettivitˆ di giustizia, possa legittimare la revisione di tale orientamento il cui perdurare appare dovuto ad una sorta di tolleranza per un sistema normativo che tuttora consentirebbe dinanzi al Tribunale Superiore l'intangibilitˆ del provvedimento cautelare (positivo o negativo) sino all'esito del giudizio. Non peraltro da escludere che la conservazione di tale stato di cose (ad onta della marcata evoluzione che la tematica della tutela cautelare ha subito in questi anni) sia stata agevolata dal carattere ambiguo del procedimento avanti ai Tribunali delle acque e (per quanto qui interessa) del Tribunale Superiore quale giudice in materia di interessi legittimi. Il procedimento da seguirsi dinanzi ai Tribunali delle Acque (Regionali e Superiore) stato infatti modellato dal legislatore degli anni trenta sulla procedura dell'allora vigente codice di rito per i giudizi civili con alcune deroghe determinate dalla specialitˆ della materia. Deroghe pi numerose per il processo dinanzi al Tribunale Superiore Ç in abito È di giudice in unico grado per gli interessi legittimi in materia di acque, attesa la natura impugnatoria del relativo giudizio. Dinanzi a tale ultimo Tribunale l'atto introduttivo va cosi proposto con la forma di ricorso ma con il contenuto dell'atto di citazione con invito a comparire ad udienza fissa dinanzi al giudice delegato designato. Risultano peraltro inapplicabili gli istituti della domanda di fissazione di udienza e della perenzione biennale tipici del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato cui pure rinvia -come si vedrˆ -l'art. 208 t.u. 1775/1933. Pur senza entrare nello specifico esame delle norme procedimentali comuni (al Tribunale Regionale ed a quello Superiore) e di quelle proprie dei Tribunali Regionali o del Tribunale Superiore (quale giudice di legittimitˆ), appare opportuno rammentare tra le norme di comune applicazione -per quanto interessa l'economia della presente indagine -in particolare gli artt. 162 e 175 t.u. citato che disciplinano rispettivamente l'ammissione di mezzi istruttori e la risoluzione delle questioni incidentali. Tali norme, pur riconoscendo la centralitˆ del ruolo del giudice delegato, prevedono espressamente la possibilitˆ di reclamo al collegio dei relativi provvedimenti. Per il solo Tribunale Superiore, quale giudice in unico grado, l'art. 195 citato t.u. prevede il potere di sospensione dell'atto senza prevedere alcuna possibilitˆ di intervento di controllo del Collegio. Tale riferito silenzio dell'art. 195 t.u., che disciplina il potere cautelare del consigliere delegato, non consente per˜ che possano solo per questo trovare applicazione estensiva le norme (artt. 162 e 175 t.u. citato) che prevedono Ç l'impugnazione È dinanzi áal Collegio dei provvedimenti istruttori o di risoluzione di questioni incidentali emessi dal giudice delegato dovendosi, pertanto, escludere che possa per tale via colmarsi la relativa lacuna. Trattasi infatti di norme comuni la cui applicazione dinanzi al Tribunale Regionale e a quello Superiore costituisce espressione dell'analogia procedimentale attuata dal legislatore con il processo civile, mentre l'art. 195 costituisce espressione di una potestˆ cautelare derivante dall'oggetto del giudizio (impugnazione di provvedimenti amministrativi), propria del solo giudizio dinanzi al Tribunale Superiore quale giudice degli interessi. Deve quindi convenirsi con la indicata ordinanza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che non ha ritenuto utilizzabile, nella riferita prospettiva estensiva, l'art. 162 t.u. disciplinante Ç l'impugnazione È dinanzi al Collegio (nel termine di tre giorni) delle ordinanze concernenti l'ammissione di mezzi istruttori per giungere ad ammettere la reclamabilitˆ dell'ordinanza di sospensione ex art. 195 t.u. tl. peraltro sin troppo evidente che in alcun modo 1 PARTE II, QUESTIONI l'˜rdinanza cautelare pu˜ essere assimilata a quella áche decide sull'i.m:lmis sione di mezzi istruttori. , 11á ¥NŽ appare altres“ convincente il tentativo, pur apprezzabile per obiettivi ~ serietˆ di argomenti, operato di recente e che fa leva sull'art 175 t.u. 1775/1933 secondo cui Ç.qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamataá in garanzia o su altre-questioni incidentali, il giudic provvede con ordinanza s:Oggetta ad impugnativa dinanzi al.-Tribunale a ¥norma dell'art. 162È (4). Non pu˜ infatti condividersi il percorso propostn di ricondurre il processo cautelare ad una questione incidentale tout-court. -Ed .infatti deve convenirsi che nelle Çquestioni incidentali -di cui al citato art. 175 devono ricom~ prendersi solo ále ordinanze che risolvono vicende -prodromiche o interlocliá torie. _necessarie per addivenire-. alla. definizione del merito della controversia. E tale non pu˜ ritenersi l'ordinanza espressione del potere cautelare riconosciuto dall'art. 195 .t.u. citatoÈ (5). ' Il riferimento Ç a ... controversie su altre questioni incidentali È conteilut˜ nell'art. 175 in esame rende infatti palese che la soluzione delle stesse debba essere idonea a incidere¥ sull˜¥ svolgimento del processo per il raggiungimento del stlo :inerito. Senza onsiderare-che l'art. 195 citato qualifica espressamente l'istanza del ricorrente come ¥Ç domanda di sospensione È lasciand˜ intendere di voler-.-potre la cautela-su-un -piano diverso da -una questione incidentale. Non risulta altres“ risolutiva l'osservazione -secondo ui Çsembrerebbe dunque che con l'art; 175 il legislatore del 1933 abbia intes˜ affermare il principio del controllo --del collegio á su tutti i provvedimenti atti a preparare la .pronunzia di merito, tra-i quali deve essere annoveratˆ laá pronunzia sulla domanda di sospensiva che destinata ad essere -assorbita nella sentenza definitivaÈ (6), _Invero la teoria generale del processo (7) ha posto -in luce l'autonomia dell'aZione. cautelare rispetto al processo principale ed --il carattereá meramente strumentale e provvisorio . del .provvedimento cautelare; intendendosi per-prov- visorietˆ la sua 'Çinidoneitˆ a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso È e per strumentalitˆ il carattere servente rispetto al giudizio pr.incipale .di cui garantisce Çla fruttuositˆ praticaÈ in funzione assicurativa .deija effettivitˆ della_ tutela giudiziale offerta dall'ordinamento .(8). Ci˜ non consente per˜ di ritenere che la domanda di sospensione-di un atto amministrativo prepari la pronunzia. di merito, ÇD'altronde gli¥ effetti del provvedimento cautelare non --hanno alcuna áincidenza sulla domanda principale essendo pacifico che l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato lascia impregiudicata ogni questione inerente la proponibilitˆ, ammissibilitˆ, ricevibilitˆ e fondatezza del ricorso principaleÈ (9). Anche per il processo amministrativo l'assorbimento del provvedimento interinale nella sentenza un effetto proprio della sua provvisorietˆ e non ile costituzion~ente con ilá diritto all'azione .á. (~t..~ .~ ~~ (i;.Qst;.;) atte~ Jfli .centralitˆ della tutela; cautelare rispetto alla stessa .. Pfte#i~J,'ˆ c4ell~ J.tel~ ,gjutj~d~ionale. :Ž ~ge\ToI~ il ripbl~<> alla nota sentenza 22 dicembre 1969, n., á159, con Cui áJ~ Q9~..~qos.t:h.Zif#i~á h~ .ev$.denziato come.ála congruitˆ di un termine proj::, es~.,~~áái:4el!'/es~ere:Val.ta~:tanto in rapporto alllinteresse .del soggetto ¥clie á=áá-~J~i\j=io:á=~~~::á~l~~s::~=~~:t!i!:~:h.~!!..¥.~~== ~~n~~á:iX:m'J4lco'*' hᥠ.á. á á : . : >;ei:~ááÈ*l't~to d;ltsi che la domanda .ádi. sospensione ..ha carattere Ç ineidlitali_! ~ s:oi& :Onksei:i:sQ:= :di la. disciplina del¥ processo .amministrativo non .á con¥ "~~;~'.j,~~ii~:idi ljrCl:V:YelilimEinti cautelarL:ante causam e,. quindi, in tal senso ~~~;.~.!~:á~~:.;.-: :{ dei ririiedi co~t~o i provvedimet:tti cautelari, Padova, :diritto processuale amministrativo, 1988; VIR (Ç :(ric˜rsi il;l via ontenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione dell'atto;> d“!\. provvedimento pu˜ essere sospesa per grl:\vi ragioni con decreto motivato dalla lV $:tizione, sopra estesa dal ricorrente È). dai successivi art. 31 t.u. 17 agosto 1907 :n. ,, .631!¥ ¥:\!:. artáiá'¥ .J9'.¥át,uv. '26:ááá gitiJ“no 1924 n. 1054¥. ¥ . . :, ¥á . ¥ ¥ á'á ' .(13~ Rocg>, ll¥,ti1rlf[d~i!J della s(lspensiqn'! dll'esectlzione, deg_li atti amministrativi impUá gnati á dinanázái .a.l .CC1nstg.lto df¥ Statoiá Scritti .in onore di Santi-Romano; Padova, 1940, II, 528. CC1me osservato in dottrina (ANDREIS, Tutela¥ sommaria ácautelare áe tutela cautelare nel áprocesso amministrativo, Milano, 1996, 121 e ss.) Ç traerativitˆilitˆ delle. sentenze del T.A.R. e di gft.i,stificar~: ac:L;ii.. tempo. fesp~ril:>ili,tˆ á.del . giudizio di ottemperanza previsto 4~\aí'.“~1¥ P~;:,4rr:fJ~áLt~:ii.i.ui.io 1924, J?.á 1-054, t;on riferimento alie sole l!entenze passate . n giudfoafo (20); . , . / ... h :qii:y:e gp:J.nl)..~..i:;~W.sti.:~si sotto. tale pro~ilo il notevole ridimensionamento ˆ,~ll'#fP*ijfone~ av~tj,d9 ~poi ,la .stessa Adl,lllanza ;Pleni:tria .. escluso Ja propo-, 1;ff!:>ilitˆ, .di' ~tXeU:ai.ioil.e'. af\rer~o. le ordinanze cautelari sull'esatto,, rilievo che Ç~I c9i1t~ii\ito á4eC“sciiiO: '[ell'ordin:w.:a cautelare nori acqu,ista inˆi quell'efficacia ~~f~~i,~. '.~; w'.9htfiii(~J .,ca.sci deciso,.. b,a :il gíudfcato È (il). Su tali premess~ ff'C6nsfgliQ¡:~i;$tatpá: ';)lapcedo WJa regol~.POí. c:i;istalli;zata ..per il proces,so. civile dafi¥W:t. 669 duodecies' ác.p'.c.. __: ha statuito che . ~ ;illorquando l'ordinanza d“''scispiisione 1i6H 'sfa J?~r s stessa sufficiente ~á garˆl:).tire re“:fettivitˆ ádella t~te!“: ~eti'i*ŽfesM: ~~'tto va~<:re dal ricorrŽnte, ovvr9 TAmJDinistr~ion,e ne rifiuti o . Žlttdii l'ese'ctizione; l'interessato .ben ,Pu˜ adh:e. nuovamentŽ Jl g\udice Ž)Ueden~Ži, l'~ˆiiˆ#<>rie:'cii pr˜vyedimenti ritenuti idonei per assic.rru:<'; l'escii~ zfon~ tle“fa !&si:>eitsrtiAe:,, ''<2tr~ ' . .á : á á , : , Dalla breve analisi condotta emerge, quindi, il progressivo avanzamento, (23) d.el“a:'tU:tela '¥'autelarŽ'; ammmistfativa . verso un 'fuodeilo di tutela .cautelare Žoncepitˆ rii.ento 'centtai ed impresdndibil della stessŽ effettivitˆ d“ tuiŽla,:giut.'iiiruzi~naie;' di;cm costituisce; profilo ess~nziate ia: possibilitˆ 'per ná;:dest'“bˆtatfe¥pi:tssiV˜! dlia misi.fra cautelare di. prd\iocarne H conttollo 'hnmedialri¥>~ 24)~ '' á ááá ' á ' ' á ,¥'á .. t á.. .::,:":-á:... .' .~ : :..~. ._,~á : "<á.. .á,. ,.llsPNSS,~'cmc;;. diá .áQhia~..mˆ!:ca:; chioven . tale autore,; infatti , per gua,nt().. ppssjbile pratjc;;unente, a chi ha . un. d~ritto, tutto, ¥ ch~gli ha¥¥ˆiritto á d1 consegmre È (CHIOVENDA, Istttuz1oni di diritto áJ=á'ánáá:12láá áá .á. ᥠ... , á: á á , . ¥ ,i:t~ta ~a~t~lará in .vro.cesso rimministrativo: 9uadro sistematico e0'lllte6' . . . . Cclntfll1t1t0c .'al'le init;iative l~gislatzve in corso (Atti del Convegno di V~a, Uh2t:,'!lett~Plifl'¥á ',Milano;,,19.8&, 19“; .. á . . . ~¥ . . á. (20) Su' iii“e:áá ultimo . ; .. Cnun.1.1,. La nuava. disciplina dei rimedi contro i. provve ili~ritf\cautŽtliri, :::lJildova; 6,' i>3:á ¥á¥ ',... ¥ á .¥ á,áá á '"á'..... ~t).¥..Ad¥. P..1áe ..án.s¥áá.á S~.... ...n..:á1eCG 27 apri.le. 1.9.82¥... n.á.'á..6. (22) Ad. Plen.1, 'Cons. St., 27 aprile ,19.82,. n. 6. . . áá áá.;Ç23) Iná'taie0á cnia\ie vaá altrsfᥠnguardata la 'sentenza della Corte Cast. 28 giugno 1985, n. 190, in Foro it., 1985, I, 1882, con nota di PRoro-PrsANj:. ed.á in. Giur. it., 1985, I,á 1, 1297, con c˜mmento di NIGRO, L'articolo .ZOO. conquista . il. processo amministrativo. Con tale dec:ii;i,one :¥li\:i(lo.iife {nelá dfohiiirar lligi'tt“rno l'art/ n,á ultimo comma, L. 1034/71 nella parte!fl¥ c.LJ1on co~~nt~ .a.t.Qc.A. n~ll~ ~pn~~ver~j~ .\)llt!'i~f!iilli .inidtmea a delil:leare una disciplina del procedimento cautelare -che ferma. á restando . ..la sua. sommarietˆ -. >fissasse eoche.. ma certe regole di gioco, qua:li soprattutto [..;] . .il. priI;1cipio del contraddittorio, ti coordinamento della misura cautelare C9n l!! cognizione. ápiena !lei, senso della costante prevalenza di quest'ultima, la garanziadel dirittp á di.,di~esa del.á .destinatario passivo del1a misura cautelare, la possibilitˆ cio di provocarne un contr˜llo immediato da pwte di. un giudiee . diverso ¥. m-á'7.'"] ....á ......á -... .. . .. .. .á .. ... ......... :-: .. .. ... ... -.... 8 RASSEGNAá:AVVOCATURA DELLO STATO contiene l'enunciazione del ,Ç princiPid della .applicabilitˆ in materia delle norme contenute án.elá codice di procedura civile,áá come costituenti norme generali árisp~tt˜ alle nonne speciali contenute nel t.u; 1933 n. 1775 È. Legge generale che non pu˜ che essere quella in vigore al momento in cui il singolo procedimento. si svolgŽ (28)¥ ¥Deve ¥ pertanto ritenersi acqUisita la conclusione che rispetto ai procediá menti in. materia .di acque pubbliche il codice di rito costituisce una legge generale invocabile laddove non vt si.a una specifica disciplina nel t.u. 1775/1933 {29). Pu˜ pedanto prescindersi. dalla analisi della problematica se (per quanto concerne il solo procedimento diilanzi al Tribunale Superiore quale giudice di legittimitˆ) il rinvio dell'art. 208 citato all norme del codic.e di procedura civile nonch áa. quelle del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato determini una .sorta áádi gerarchia . traá le fonti integrative di rinvio (30). Tale indagine non ;presenta: utilitˆ pratica rispetto al tema proposto, atteso da un lato che anche nel processo amministrativo -per quanto sopra illu; strato ,..... ha :trovat˜ ˜rmai pacificamŽnte cittadinanza il doppio grado cautelare e; dall'altro; che la stessa possibilitˆ di integraZione del . processo amministrativo con le norme del odice :di rito stata, .oltre che elaborata in dottrina (31), efficacemente.;precisata iná .giurisprudenza. Ed infatti il Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria 8 aprile 1963, n. 6, l'ha ritenuta consentita'quando le norme .oggetto della integrazione non abbiano una :funzione' e struttura tali da farle apparire dettate con esclusivo riferimento all'ordinario processo. civile e non contrastino con i principi propri del pr˜cesso innanzi al. giudice ..degli interessi (32). In chiave sincretica pu˜ leggersi l'art. 669 quaterdecies c.p.c. che delinea l'ambitoáádi : operativitˆ . del probesso cautelare uniforme senza porre preordinati confini alla sua applicabilitˆ (33). . á 2 noto peraltre che la previsione del reclamo stata salutata con favore daila dottrina cheá ha .plaudito all'introduzione di una sorta di doppio grado di giurisdizione nel¥ processo cautelare. Si á al riguardo infatti osservato come anche in materia cautelare civile sia stata attuata quella possibilitˆ di graá vame immediato Çgiˆ prevista in altri settori dell'ordinamento -in primo luogo nel processo amministrativo -indispensabile ad evitare che la misura cautelare divengaᥠUlia á incontrollabile forma di giustizia sommaria" (34). Del.resto dagli stessi lavori parlamentari relativi alla novella legge 353/1990 emergeá cheá il legislatore aveva considerato Çindifferibili gli obiettivi relativi alla uniformitˆ dlle norme procedimentali ed alla introduzione di idonei strumenti contro la misura cautelare ,. (35). (28) Cass., 2 febbraio 1973, n. 311, in Giust. civ., 1973, I, 560. (29) SATTA, voce Codice di procedura civile, Enc. dir., VII, 1960, 283. (30) Si rinvia in proposito a PRATIS, Tribunale Superiore, cit., 727. (31) :e tradizionale al riguardo il richiamo alla ricostruzione di NIGRO, Giustizia amministrativa, 1988, 3il5-.. VERDE, Norme processuali ordinarie. processo amministrativo, Foro áit., 1985, V, 157, dopo ampio excursus delle norme del codice di procedura civile e dei priná cipi processuali di rilie'l'O costituzionale cheá hanno trovato apphcazione nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, osserva come sia in atto un fecondo processo di osmosi tra processo civile e amministrativo rispetto a cui Ç necessaria un'opera di penetrazione che rimuova . radicati pregiudizi e faccia acquisire una nuova sensibilitˆ arricchendo in tal modo il compito del processualista ¥á (32) Ad. Plen., C˜nsiglio di Stato, 8 aprile 1963, n. 6, in Foro it., 1963, III, 298 ed ivi nota áredazionale. (33) Per una acuta analisi della nozione di Çcompatibilitˆ¥: TOMMASEO, Variazione sulla clausola di compatibilitˆ, Riv. Dir. Proc., 1993, 695 e ss. (34) SAI.ETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle norme cautelari, Riv. Dir. Proc 1991, 376. .. (35) La relazione al d.d.l. del sen. L!l'ARI in Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, 318á Commjssione Giustizia del Senato. (relatori M. Acone e N. Lipari), m Foro it., 1990, v,' n. 12, comma 427. á. :-::.:::.-:á.-:.:\:<.-::."á:-: :.á:.:-:__-::áá:á:::::<: :-.áá:::::=-::-.''.>-:.á.:: .á: :-.".á.:-:...-:.'.::'.ái:>:::;::. .á.á:áá .á:á...á:-.á'.-'./ .: J!Os!)fbilit~ cli. con1foll0 ¥~uri~4izio11ale 'del ¥prowe~to. autel~e che ¥costituisdŽ odiri:atfdftitt<)~iViventŽ: si~ i:fiKprl;icess˜ :ali:i:mfuistra:tivo:>di;e ináá quello otdi!l#¡i˜ (38)ii'' <'+_ {.' '" ¥ ., ,.,.,,...... á'\'¥ ' , á.á.ááá ~::~“::~~1pl:áá.ár,~::;...¥ :~t~i:1!:ni7~t:tftfu;~1~~~->~!fils':~;z~.~:~~~:~~ =~:::r~e;~;;~~r~á-..~:~::ááᥥ:~v~~~:t:a:~~i:::~~c:::i:!::á-~~=i ˆl Tribiliiˆle> Superiore dŽlle Acque Pubbliche . qale/~u.dic~\deilidntetes.si á-in unic<:i' grˆ,dt); (39):¥ , , ,, , ' ,, '. ¥ , , á., : ...,, '>' v:; .; '.() t::; ¥:.: trˆt~asi, c¨)ti'~ett()}¥áááádelf~pticii\ZiOtle 'di;_.¥.u!;t: ::istttu:toáá_.“;)rocessuale la ácui llirililisSlbiUtˆ dedva :(laJ:Y.“i.iesistli!hzˆi l'l.l;llt t'.tt, ¥ t.775/á1'933~á.di ¥¥una¥:¥specifica¥:d“scip! ina ,9 1~ p:incipi ~~-~ es~?. i~compatibU~. áe_ la. ~~¥r,itentit,~,'~~plieabilitˆ con 0 ::: :..áá>. á. :. .. á. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO si:;nte un'integrazione . immediata e diretta con principi processuali di valenza generale effettivizzati .sia .nel processo amministrativo che in quello civile e dallaá stessa vis espansiva desumibile dall'art. 669 quaterdecies c.p.c., che appare consentire un giudizio di eompatibilitˆ parziale tra procedimento cautelare tmiforme e misure cautelari c.d. extravaganti (40). In prospettiva sintonica. con.la riconosciuta capacitˆ espansiva. dei principi a cui appare ispil::ato l'art¥. 669 terdecies c.p.c. si peraltro schierato di recente anhe il gi.dice contabile. Pr rilevando le indubbie divergenze che sussistono iná, tema di .~ssione di provvedimenti cautelari tra il procedimento c.d. contabile ,rispetto al processo .civile (in' particolare in ordine alla circostanza che ex art. 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modifica con legge 1.4. gennaio 1994,; n. 19, sulla domanda di sequestro provvede il Presidente di Sezione s'empre Ç inaudita altera parteÈ e che non vi identitˆ soggettiva di tale giudice con quello designato per il giudizio .di conferma del sequestro c.d. contabile con evidente .discrasia rispetto a quanto previsto per il processo civile dai comtna secondo. e terzo dell'art. 669 sexies c.p.c.), la Corte dei Conti con decisione a Sezioni Riunite 28 luglio 1994, n. 6/QM, sia pur incidentalmente, ha .statuit(!) l'applicabilitˆá alla misura cautelare del sequestro co.ntabile del reclamo...di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (41). áTrattasi peraltro di .orientamento che, seppur stimolato dalla indubbia pressione psicologica costituita dalla pressocch coeva citata sentenza della Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 253, ha subito successive conferme con la deci, sione della Corte dei Conti, Sez. I, n. 1, del 12 gennaio 1995 e con l'ord. 207 della áSezi:Gne Girisdizionale della Sardegna 22 febbraio 1995 (42) che hanno posto. l'accento come la dichiarata applicabilitˆ dell'art. 669 terdecies c.p.c. appare, sul piano strettamente normativo, consentita dal richiamo Ç dinamico.,. contenuto, nell'art. '26 r.d.. 13 , agosto 1933, n. 1038 (recante il regolamento di procedura dei giudizi che .si celebrano dinanzi alla Corte dei Conti) alle disposizioni del codice di procedura civile (43). Deve aitres“ segnalarsi che .i presupposti cui il cennato richiamo (art. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) subordina l'applicabilitˆ delle norme del processo civileá son˜ identici a quelli previsti nel richiamo contenuto nella coeva disposizione dell'art. 208 t.u. 1775/1933: inesistenza di una disciplina specifica ed estensibilitˆ con il limite della compatibilitˆ applicativa. Sicch, anche sotto tale ultimo profilo, appare sempre meno giustificabile che il richiamo (altrettanto dinamico) dell'art. 208 t.u. 1775/1933 sia tuttora ritenuto inidoneo a consentire l'estensibilitˆ del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., espressione ormai di una esigenza di tutela cautelare giurisdizionalizzata ayvertita in tutti i settori dell'ordinamento processuale (ad eccezione ovviamente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). La riconosciuta ammissibilitˆ del reclamo cautelare dinanzi al T .S.A.P. comporta evidentemente che l'interprete debba darsi carico di dare applica (40) Per una analisi della problematica circa la ammissibilitˆ della c.d. compatibilitˆparziale consentita dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. rinvio per brevitˆ a MUTARELLI, Processo cautelare e misure fiscali ex art. 26, L. 4/1929, in Corr. Giur., 1994, 1372 ed ivi riferimenti. (41) Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 6 del 28 luglio 1994, in Riv. Corte Conti, 1994, fase. IV, 51. (42) Corte dei Conti, Sez. I, 12 gennaio 1995, n. 1, Riv. Corte dei Conti, fase. 1, 1995, II, 109; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Sardegna 22 febbraio 1995, n. 207, in Riv. Corte dei Conti, fase. 2, 1995, II, 269. Nutre perplessitˆ, invece, GARRI, I giudizidinanzi alla Corte dei Conti, 1995, 475 e ss. (43) NICOLONE, Il processo in materia di pensione, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1970, 1048;. PRINZIVALLI, Contributo allo studio del rapporto processuale nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, Nuova Rass., 1982, 1119; DBL GRASSO, Giurisdizione della Corte dei Conti: proc1¥sso contabile e pensionistico, Amm. e cont., 1991, 132. :pAJl;TB Il,. QUESTIONI iio111:i aj ptj:p,cipjQ .de!!ll$ibile dall'art. 51 n. 4 c.p,c.¥ (l!lella parte in cui sancisce he; il. giu(ij:e fui; l'Qb\>ligo c:U ˆs~nersi ove abbia conosciuto. della cauS;! come .i;ll~gi.strato bi ajtrq, Proess<>L l!láá cui aPPare i8'Pirato jJ )leconclo. comma dell'art. ~~. ~era~pi.~s .,p.;. lˆd4ove preve4e ¥ .l'alteritˆ traáá giudice della ámisura .cautelare ~ g~iidice 9-el recl~o~. ObiettNo ere viene le!ijslativlii.rl).enteá.ágˆrantito . dalla pre4etta :norm;. :Pr~edendo;. che¥Jl r!!ll~o.áavverso i pi;avve!iimenti. del¥¥ giudice singolo del Tribunale ~i propone .al collegio Ç del quale non pu˜ far patte il .:1~c~::¥¥!;A;::::~~titf1:~~:~~::;tl~~~i~a:a;~~=P~=ááá!@~~t:e~=~~~ 4~la C9r~ l;.)hin.> man<;anza, ¥alla C()l'te á di .,,Appello pi vicina i>. á á ..ᥠl)(;l);lei á n<>ti i c$iibbi. :lnter:PretatM ¥ suscitati dalla predettaᥠultima áprevisione t1~i;r>:oti:isi : di. :D;li8'J.Jra.)cautel!U".e emessa dal . Co.sigliere . istruttore. della, . Corte di Appello all˜rch la Corte giudichi in unico grado,: . In áproposito t~Uni ritengono che, í).on distinguendo la disposizione tra .pro\N&ntiieiito ehi.essei ¥da giudice singolo o dˆl á collegio, fa stessa sarebbe applicabile anche ai provvedimenti emessi dˆl giudice istruttore laddove la Corte sia giudice in unico gtado,. pur non sottacendosi che la prospettata Ç soll;izione pu˜ apparire .incongrua da un punto di vista sistematicoÈ (44). $ec0,11d9 un diverso orientaniento in tale ipotesi non dovrebbe aversi riguar( Jo &;ila ennata previsione dovendosi applicare anˆlogicamente la disposizione rebttiva ˆl reclamo avverso . il provvedimento del giudice singolo del Tribunˆle: competente sarebbe.cio il Collegio della Corte di cui non potrˆ far pˆr~ il giudice che haá emesso il provvedimento reclamato (45). ln tale prospettiva si in giurisprudenza evidenziato che la prospettata applicazione anˆlogica del dato normativo desumibile dal secondo comma del l'art. 669 teraecies c.p.c. sottintende che il provvedimento reclamato sia stato pronuneiato dalla Cotte collegiˆlmente, mentre ˆllorch la Corte opera come giudice di unico grado Ç la pronunzia impugnata monocratica e logica vuole che si applichi per anˆlogia la disposizione relativa ˆl reclamo avverso il prov vedimenfo de1 giudice singolo del Tribunˆle, essendo tale sistema giˆ del tutto sufficiente ad assicurare la piena diversificazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo rispetto a quello che ha pronunziato il provvedimento reclamato i> (46). Ci˜ premesso, si osserva che, dovendo darsi applicazione ˆl principio di imparzialitˆ cui appare ispirato l'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dal giudice delegato del T.S.A.P. andrˆ rivolto ˆl collegio di cui q.esti non potrˆ far parte. Trattasi . evidentemente di unica soluzione possibile e compatibile con la particolare fisionomia di tˆle giudice che giudica in unico grado (come la Corte di Appello in tˆlune individuate ipotesi) ma che, a differenza dei Tri bunali Regionˆli delle Acque, non costituisce sezione speciˆlizzata della Corte di Appello ed peraltro istituito solo in Roma Ç con sede nel Pˆlazzo di Giu stiziaÈ (come tuttora recita l'art. 139 t.u. 1775/1933). Quˆlora non volesse addivenirsi alla proposta lettura costituzionalmente adeguatrice non rimarrebbe che attendere che venga sollevata questione di costituzionalitˆ in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Incidente di costituzio nalitˆ che, con ogni probabilitˆ, non potrebbe che riproporre la chiave erme neutica qui illustrata. (44) Cos“ SALETTI, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, cit., 378; In tal senso anche PROTO-PISANI, La nuova disciplina, cit., 372. . . (45) OBERTO, Il nuovo processo cautelare, 1992, 124; ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processa, civile, )991, 258; CoNS?LoáL:w:soá$ASSA~, La, riforma del rrocesso civile, 1991, 530. (46) App, .Mdap.o,. 25 genm.o 1994 (ord.), á1n G1ur. it., 1994, , 2, S29. 15 - 12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Del resto il particolare rilievo dei ricorsi trattati in sede di legittimitˆ dal Tribunale Superiore direttamente incidenti sull'utilizzo e la distribuzione delle risorse idrogeologiche e, in definitiva, sull'assetto ambientale del territorio impone che l'interprete del relativo procedimento si faccia carico dell'esigenza di attuare un controllo delle misure cautelari adottate destinate ad incidere su provvedimenti della P .A. diretti a disciplinare tali settori di importanza vitale per il paese (47). Sembra, pertanto, quella prospettata la sola strada da percorrere non sembrando pi sostenibile che nel giudizio sugli interessi legittimi demandato alla competenza del Tribunale Superiore debba essere escluso qualsiasi controllo da parte del giudice a composizione collegiale, nei confronti di provvedimenti di notevole rilievo quali sono quelli che decidono sulle domande di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati (48). Avv. AooLFo MUTARELLI (47) PALAZZOLO, Relazione sulla giustizia del T.S.A.P., in Giur. it., 1991, IV, 353. (48) Cos“ M. CONTE, Tribunali delle Acque Pubbliche, in Nss. Dig., 1992, 51. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice penale, art. 670, primo comma. Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. codice di procedura penale, art. 23, primo comma, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anzichŽ al pubblico ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio. Sentenza 15 marzo 1996, n. 70, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. codice di procedura penale, art. 24, primo comma, nella parte in . cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anzichŽ al pubblico ministero presso quest'ultimo. Sentenza 15 marzo 1996, n. 70, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. codice di procedura penale, artt. 309 e 310, nella parte in cui non prevedono la possibilitˆ di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipo/ tesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice. Sentenza 15 marzo 1996, n. 71, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. codice di procedura penale, art. 516, nella parte in cui non prevede la facoltˆ dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. Sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. codice di procedura penale, art. 517, nella parte in cui non prevede la facoltˆ dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento. Sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. codice penale militare di pace, art. 270, primo comma. Sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. codice penale militare di pace, art. 270, secondo comma. Sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. 14 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 369, primo comma. Sentenza 15 marzo 1996, n. 72, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 930, primo comma. Sentenza 15 marzo 1996, n. 72, G.U. 20 marzo 1996, n. 12. dJ. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma [convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114] nella parte in cui non prevede la facoltˆ di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento .dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale / condizione per lo svolgimento. di una determinata attivitˆ. Sentenza 5 áfebbraio 1996, G.U. 14 febbraio 1996, n. 7. legge reg. Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 17, terzo comma, nella parte in cui esclude in via generale, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione ordinaria e straordinˆria, e, per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona áterritoriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria.. Sentenza 29 dicembre 1995, n. 529, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, art. 3, ottavo e nono comma, nella parte in cui prevede che la á Giunta regionale si avvale di un Ç apposito gI'l,lPPO di valutaZione È. Sentenza 19 marzo 1996, n. 79, G.U. 27 marzo 1996, n. 13. legge prov. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, primo comma, nella parte in cui determina l'indennitˆ di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabi~ito dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, inserito dalla legg statale 8 agosto 1992, n. 359. Sentenza 19 marzo 1996, n. 80, G.U. 27 marzo 1996, n. 13. decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, art. 4-bis, primo comma [convertito nella legge 18 npvembre 1991, n. 363] nella parte in cui -in caso di mancato accordo delle parti in orc1ine alla revisione delle misure dell'alloggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicitˆ e dei diritti sulle pubbliche affissioni -demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. Sentenza 27 febbraio 1996, n. 54, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. legge reg. autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 luglio 1993, artt. 3, 11, 12 e 13. Sentenza 27 febbraio 1996, n. 53, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. ~ i !' ; i i 15 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 10 dicembre 1993, :n. 515, art. 15, diciassettesimo comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130 con ("' la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anzichŽ con la sanzione amministrativa pecuniaria da_ lire 200.000 a lire 2.00,0.000. Sentenza 27 febbraio 1996, n. 52, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis. Sentenza,9 gennaio 1996; n. 1, G.U. 17 gennaio 1996,,n. 3. legge reg. ~~ph~ riapprovata il 24 gennaio 1995. Sentenza 29 dicembre 1995, n. 528, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. ¥legge 24 .áfebbraio¥ 1995, á n. 46; art. 21 áprimo comma [che ha convertito,á con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727], nella parte in cui non prevede il parere del!e.. Regioni inter~sate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino. Sentenza 28 dice.i!:>re 1995, n. 520, G.U. 3. gennaicrl996, n. 1. legge reg. V~neto'.riapprovata il 7 marzo 1995. Sentenza. 29á dicembre 1995, n. 527, G.U. 3 geIJ.rulio 1996, n. 1. legge reg. Calabria riaJ?pl'oyata 1'8 marzo lW'~á Sentenza 28 febbraio 1996, n. 59, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. legge reg. Piemonte riapprovata 1'8 marzo 1995, art. 6, secondd' comma, ultimo periodo, nella parte in cui prevede il s.ilenzio-assenso ai, fini dell'appro-"J"'-. vazione. regionale dei programn:ii integrat“ difformi dagli strumenti urbanistici .,.[_ L generali. ,A:) V Sentenza 12 febbraio 1996, n. 26, G.U. 21 febbraio 1996, n. 8. .á. , ; á / 7,,. ' ,. <~~f~). á e "'á-e., ;)1á á;< t 4á~~ .. 11 :-ñlffi,STIONI DicHIARATE NO~_á;:?NDA'l'ƒ :i . c.á ''''!;V "i{;;.! 'áe r .. ;.-"i:~.. combinato disposto artt. 317-bis codice civile e 38 disp. att. cod. civ. (artt. 3 e 30 della Costituzione). , .<' Sentenza 5 febbraio 1996, n. 23, G.U. 14 febbraio '1996, n. 7. ~ codice di procedura civile, art. 82, terzo comma (artt. 3, 4 e 24 della Costittl, 2:ione). '¥ Sentenza 28 febbraio 1996, n. 61, G.U. 6 ri:J.ˆtzo 1996, D.. '10. codice di procedura civile, art. 122, primo comma (artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 statuto spŽc. reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 29 gennaio 1996, n. 15, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6'. 16 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO codice di procedura civile, art. 648 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 8 marzo 1996, n. 65, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. codice penale, combinato disposto artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma (art. 29 della Costituzione). Sentenza 18 gennaio 1996, n. 8, G.U. 24 gennaio 1996, n. 4. codice penale, art. 670, secondo comma (artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. codice penale, art. 670, secondo comma, nella parte in cui prevede come pena minima un mese di arresto (artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. codice penale, art. 705 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. codice di procedura penale, art. 276 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 8 marzo 1996, n. 63, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. codice di procedura penale, art. 495, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione) . .Seritenz.a 29 dicembre. 1995, n. 532, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma, allegato A (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 8 marzo 1996, n. 62, G.U. 13 marzo 1996, n. 11. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17ábis, terzo comma [nel testo introdotto dall'art. 3 del dJgs. 13 luglio 1994, n. 480] (artt. 3 e 41 della Costituzione). Sentenza 29 gennaio 1996, n. 13, G.U. 7 febbraio 1996, n. 6. r.d.L 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5 [convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36] (artt. 3, 4 e 24 della Costituzione). Sentenza 28 febbraio 1996, n. 61, G.U. 6 marzo 1996, n. 10. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104 [come modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362] (artt. 3 e 32 della Costituzione). Sentenza 29 dicembre 1995, n. 4, G.U. 17 gennaio 1996, n. 3. r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15 (artt. 3, 9 e 41 della Costituzione). Sentenza 9 gennaioá 1996, n. 3, G.U. 17 gennaio 1996, n. 3. I'ARm II, RASSEGNA ánt LEGISLAZIONE legge 15 luglio. 1966, n. 604, art. 8 [cosL come modificata dall'art;. 2 .della lŽgge U magglO 1990, n. á 1os1 (artt.. 3 áeá 24 della Costituzione). Sentenza 23 febbraio 1996, n. 44, G.U. 28 febbraio 1996, n. 9. decreto Presld. giunta prov. di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20, art. 24, secondo eoltllilˆ, s11condo periodo (artt. 4 e 8 statuto spee/ reg. Trentino-Alto Adige). Sentenza 9 g~o 199'6, n. 2, G;. 17 gŽ:linaio 1996, n. 3. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Sentenzaá 19 marzo 1996, il. 82, G.U. 27 niart() W96, n. 13. legge 8 luglioá 1980, n.á 319, art. 4 (artt. 3 e 36. de11a Costituzione) . ..-..~--á Sel1te11Za 23 f~g'bniio 1996, n. 41, G.U. 28 febbraio 1996, n. 9. legge 29 maggio ~982, n. 297, art. 2, primo c0mma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 febb'l'aio 1996, n. 30, G.U. 21 febbraio t996, n. 8. legge 18 aprile 1984, n. 80, artt. 6, quarto e quinto comma (artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma della Costituzione). á .á Sentenza 28 gicembre 1995, n. 521, G.U. 3 gennaio 1996, n. 1. legge reg. Lazio 3 ágf;nuafo 1986, n. 1, art. 4 (artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione). sŽlltem~ 19 tnado 1996, n. 83, d:u. 27 m~o1996, n.á 13, d.l. 28 febbraio 1986, n. 48; art. 1. prhno comma, n. 3 [convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119) (artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, Pmm Pili!Btrcimi (APPALTñ r>rf ~ Ammin“straZiorie stiitlite " Con_trattJ "-_Appalto_ di ;-_ opere pubbliche -Limite di valore oltfe it quatti necessario acqti.iiir il parere del Consiglio di Stato. -á Se ai fini del parere obbligˆtorio del Consiglio di Stato per. i contratti di appalto.-di áopere :pubbliche,¥ occorra avere riguardo -ai limiti. di valore come stabiliti dall'art. 20 á á d;P;R; 367/94 (ci;, 2208/95). ¥ á Appalto -Accordo /lonfJ.r“o. suJl.e riserve' iscritte dall'appaltatore e.x _art, .31-bis .. legge 109[94 ~-fji,v:Ori ap:paltqti Jlrima, deti'e'fitrata in yigore della prepita,ta -norma ¥ Applicabilitˆ. -----------. ------------. -. ; .. , _ - Accordo bonario sulle riserve iscritte dall'appaltatore di opera pubblica, pr1;wisto-dall'art;. 3l~bis legge.. quad,ro -sul _lavori -)ilubblic~ se_ sia applicabile-ai lavori appaltati prima dell'entrata in vigore del precitato.art. 31 b~ (es. 749~/95). PARTE c~á 'Reati causatlvi-di dannoá atrtbienta,le ~á DoverŽ detto 'Stato df~ostiá .:; ,. tuirsi parte civile -Sussistenza. ___ Se l'Amministrazione sta:tale cl.ebl:m necessariamIoTELƒcwitimcAzioNr PUBBLICHE-.~ ¥Film.-_ i'idn vibtaô áá at minori_ a :timi --tatamente :~ietati -Trasinissibne -televisiva ~-Val!ôaziOne della commissfone' ex foge "t61/62 e ¥valutazione operata dal gard.Yiti! per l'edito-ria ˆ{ sensi d~ltart. 15 Cdmma XI, ieggŽ 223/ blterr9gati.vo: .i?erche l'ordinapierito,. nel riprovare l'atto di :a'Utono:tnia Ž9n,ilq~~ .i>i itispong~ dttinasotnll)a di.danaro .o .. df attd. beni -áa si prometta di . pagarli -per U:iia <~causa ttirpe È, dovrebbe á.parzialmente . contradl;\ i,f$i, teP,el}d9 ferma l'at:W.il:wzi9ne fatta in esecuzione df quelratto? Nel par. 3 4el cap. l si me>stia coiiie .una risposta SC>ddisface:nte . no:n ries.ca a trovarsi 4uan4o si,> ~suma il Pt1llt9 dLvista ¨Ila prevenzforie degli accor4i illeciti,. o della lore> esecuzi9.e: e .si .i;n;tfoduce l~ spiegazione della norma in chiave di abuso della pretesa restitutoria. . á á á . á á á L'esame . della giurisprudenza italiana e straniera conferma tale spiegazione. I.'idea cenirale che si tenda ad applicare la retentio lˆ dove i privati pretendano di istituire un programma di scambio tra una prestazione patrimoniale (quella appunto di cui si preclude la ripetizione) ed una controprestazione, che invece il diritto non ammette sia apprezzata patrimonialmente, o perch di per s illecita, o perch ne riprovato lo scambio. In questa situazione l'azione restitutoria del solvens -che ha compiuto la prestazione patrimoIiiale e ha raggiunto la soddisfazione del suo interesse -si presenta nella luce di una riprovevole Ç furbiziaÈ, perch ad essa non potreb˜e corrisp˜ndere alcuna contrapposta pretesa dell'accipiens. Si spiega cosi perch la norma non vada applicata a ci˜ che stato dato con mandato a farne un uso illecito; non alla garanzia data per un credito fondato su causa illecita; non a ci˜ che stato pagato in eccesso rispetto a prezzi o a canoro di locazione imposti dalla legge; si spiega perch non vada applicata alle cessioni o locazioni di immobil“ in cambio di un corrispettivo in danaro, n in genere (contrariamente a un diffUso pregiudizio) ai contratti nulli per illiceitˆ del motivo comune {cap. I, par. 6). Lo Ç scopo contrario al buon costumeÈ, nell'art. 2035, andrebbe inteso come intento di sottoporre a scambio ci˜ che giuridicamente non pu˜ essere commerciato. E nell'estensione della retentio al caso del contratto eseguito solo dal solvens si esprimerebbe una finalitˆ di non incentivazione della prestazione promessa dall'accipiens: visto in questa luce, l'art. 2035, lungi dal sembrare uno Ç strano relitto storico È, finisce in particolare col fornire un Çpresidio alla sfera dell'incommerciabilitˆ della persona" (cap. I, par. 3; il 26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO discorso trova poi sviluppo in tutto il cap. II, incentrato sulle nuove prospettive di ÇcommercializzazioneÈ delle utilitˆ fornite dal corpo umano). Tra gli approdi praticamente pi rilevanti del lavoro vi sono ancora: l'esclusione dell'azione di rivendicazione quale surrogato della ripetizione del solvetis (cap. I, par. 6); la deduzione, dalla ratio attribuita alla norma, di alcune ragioni di disapplicazione pur entro l'area dello scambio di prestazioni Çnon contabili È (impossibilitˆ di soddisfazione dell'interesse del solvens; particolare struttra della prestazione promessa dall'accipiens, tale da superare il problema della Ç n˜n “ncentivazione È, e da consentire perci˜ la ripetizione del solvens fin quando il contratto non sia stato eseguito bilateralmente: cap. I, par. 8); l'ammissione della ripetizione in presenza di cause Ç oggettive È o'Ç soggettive È di esclusione della riferibilitˆ al solvens dello Ç scopo contrario al buon costume È (cˆp. III, parr. 2 e 3: causa ÇoggettivaÈ sarebbe il fatto che la prestazione promessa dall'accipiens consista nell'astensione da un'iniuria, cause Ç s˜ggettive È sarebbero l'errore del solvens, il dolo o la violenza morale ai suoi danni, la sua incapacitˆ). á Aspetti di originalitˆ possono essere visti nell'ampia trattazione dei Çprofili sistematici È dell'applicazione dell'art. 2035 (cap. III) e, per esempio, nell'analisi della situazione dei creditori del solvens, col tentativo di fondare le decisi˜ni italiane e straniere che ammett9no la ripetizione da parte del curatore falli~ mentare (cap. III, par. 8); inoltre, e soprattutto, nel costante riferimento ai profili penalistici del tema (e, per esempio, ai reati contro la P.A.): in particolare, nella discussione del delicato problema deiá rapporti tra l'art. 240 cod. pen. in tema di confisca e la disciplina civilistica delle restituzioni e della soluti retentio (cap. I, par. 8). Il lavoro del Carusi, come pu˜ desumersi dalle esposte considerazioni, presenta aspetti di originalitˆ nella interpretazione della soluti retentio ed esamina, con completezza di informazioni giurisprudenziali e dottrinali, l'evoluzione ádell'istituto con una indagine anche stor'ica e comparativa, che costituisce un notevole contributo alla sistemazione della materia. UGO GARGIULO