JRA¤¤JEGNA AVV(Q)CATllJJRA DJEJLJL(Q) ¤TAT(Q) ISTITUTO POLIGRAFICO B ZBCCA DBLLO STATO ROMA 1995 Progetto grafico dell'architetto CAROLINA VACCARO. ANNO XL VII -N. 1 GENNAIO -MARZO 1995 . li¤¤JECGNA AVVOCAJrlU~A 1IJ)JEJLJLCCJ) ¤JrAJrCCJ) PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO ISTITUTO POLIGRAFICO B ZECCA DEUO ~1.ATO ROMA 1995 ¥. l"l "¥ ABBONAMENTI ANNO 1995 ANNO ........................................... L. 52.000 UN NUMERO SEPARATO ¥ ¥ . ¥ ¥ ¥ ¥ . ¥ ¥ . . . . ¥ . . . . . . . . . . . . . È 13.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE'LLO STATO Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. ,Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Ical, Autor!Gazionc Trib111111lc di 'Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (7119íOl)á Roril:a, 1995' ... I“tiutot Poliitafieo á~ Zecca delloá Stato P~V. r N DI e E' Parte. prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura de//' avv. Giovanni Paolo Po/izzi) . .,¥, pag. 1 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) J 44 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE. GIURISDIZIONE E APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cingolo Giuseppe Stipo) e , 70 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Raffaele Tamiozzo) ¥ . J 91 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Bafi/e) ¥. (a cura dell'avJ 102 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI QUESTIONI ........ . pag. 1 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I 10 CONSULTAZIONI ..... . I 20 Comitato di redazione: Avv. F. Basilica ¥ Avv. G. Mangia - Avv. P. Palmieri ¥ Avv. F. Sclafanl ¥ Avv. L. Ventrella La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI O. F~m.~A~: Mi~u~e di stap!lizzazione nel settore del tabacco: i quantitativi massimi garantiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 56 A. MUTARELLI: Il giudizio possessorio tra nuovo rito e vecchi problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, t PARTE PRIMA INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ARBITRATO -Rapporti tra arbitrato rituale ed irrituale ¥ Lodo non depositato -Efficacia, 70. CñMUNITA EUROPEE .. . . . -Orgamzzazione comune di mercati ¥ Tabacco greggio ¥ Sistema dei quantitativi massimi garantiti -Validitˆ dei regolamenti CE$ nn. 1114/88 e -1738/91, con nota di O. FIUMARA, 56. ~ Trasporto marittimo ~ Libera prestazione dei servizi -Scarico in mare ' di sostani:e chimiche nocive-San ¥zfo~, 44. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ....,. , Conflitto di attribuzioni -Approva. zione piano territoriale paesistico Inattivitˆ della '.Regione á Sostituzione ¥ dl Ministero per i beni culturali, 22. á á -Conflitto di attribuzioni -Atti del potere giurisdizionale . Lesione competenza regionale ¥ Ammissibilitˆ, 1. -Conflitto di attribuzioni -Composi: z;ione c:ommissione giudicatrice esaxne isc:rizio11e ruolo agenti affari me4iazipne ¥ Regolamento ministeriale -Attribuzioni re;gionali in materia artigiana e . professionale ¥ Competenza statale per disciplina unitaria, 12. - Conflitto di attribuzioni ¥ Provvedimento di custodia cautelare -Membro della Giunta regionale ¥ Concorso alla formazione e approvazione del disegno di legge ¥ Comportamenti tenuti anteriormente all'avvio del procedimento legislativo, 1. for-rn DEL DIRITTO ........ Normativa comunitaria -Normativa ' regionale -Contrasto -Inapplicabi. litˆ norma interna -Sindacato della Corte nel giudizio in via principale, 35. GIURISDIZIONE CIVILE ; Convenzioni stipulate dall'Ammini. strazione della Difesa con medici civili ¥ Natura giUridica -Atto unilaterale della P A. ¥ Esclusione -Contratto iure privatorum . Sussistenza -Titolaritˆ di posizioni di diritto soggettivo in capo al medico privato -Sussistenza, 80. -Smarrimenti di titoU di Stato á.Interpretazione delle leggi relative a prestiti pubblici ¥ Giurisdizione ordinaria -Esclusione -GiUrisdizione amministrativa -Sussistenza, 87. IMPIEGO PUBBLICO -Arricchimento senza causa -Applicabilitˆ -Condizioni, 91. LAVORO -Tutela del lavoro all'interno della famiglia -Lavoratori extracomunitati lavoranti nel territorio nazionale, 19. PENAá ...:... á CoD:versfone pena pecuniaria ¥ Quandficazi˜ne della pena detentiva in relazfone all'importo di L. 25.000 an. zichŽ L. 75.000 al giorno. -Disparitˆ di .trattamento, 6. PROCEDIMENTO PENALE -Benefici e liberazione condizionale ¥ Collaborazione con la giustizia -Collaborazione inesigibile ¥ Disparitˆ di trattamento, 29. -Rito camerale per la decisione del áGIP sulla richiesta del P.M. di distruzione intercettazioni telefoniche contestuale ad istanza archiviazione -Disparitˆ di trattamento -Legittimitˆ, 15. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VI REGIONI -Guarentigia ex art. 122 Cost. ¥ Applicabilitˆ ai membri della Giunta ¥ Condizioni, 1. -Legge di sanatoria -Ammissibilitˆ su particolari presupposti ¥ Esclusione arbitraria sostituzione disciplinare generale ¥ Salvaguardia indebite interferenze su funzione giurisd.izioá nale, 35. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI -Indebito (ripetizione) -Rapporti ordinanza- ingiunzione ed ingiunzione fiscale á Competenza, 76. TRASPORTI -Aziende municipalizzate e consortili ¥ Divieto ad essere concessionarie di servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale, 93. -Esercizio di linee internazionali Autorizzazione e non concessione Insussistenza del diritto di esclusiva a favore di precedente esercente, 95. ~ Impresa a capitale pubblico di enti locali -Concessione di autolinee di gran turismo -Legittimazione, 93. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Accertamento -Incompleta indicazione nella fattura -Accertamento induttivo -Legittimitˆ, 112. -Imposta sul reddito delle persone fisiche -Reddito di impresa. Accertamento di maggiori ricavi -Deduzione di costi ed oneri non imputati al conto economico -Art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 Determinazione del reddito netto, 113. -Soggetti passivi -Sostituto di imposta -Curatore del fallimento ¥ Esclusione, 128. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di bollo -Assegno bancaá rio -Mancanza dell'indicazione del luogo di emissione -Assoggettamená to dell'imposta stabilita per le camá biali -Indicazione sostitutiva -Requisiti, 102. -Imposta di registro ¥ Agevolazioni ¥ Applicazione su richiesta di un regime agevolato -Decadenza -Fruizione di altra agevolazione -Inamá missibilitˆ, 109. -Imposta di registro ¥ Valutazione ¥ Art. 52 t.u. 26 aprile 1986 n. 131 ¥ Terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria -Perfezionamento dei piani urbanistici -Necessitˆ, 119. -Imposta sul valore aggiunto -Privilegio -Societˆ di persone -Obbligazione sssidiaria del socio Estensione del privilegio, 123. -Imposte doganali ¥ Incompatibilitˆ con norme comunitarie ¥ Rimborsi Traslazione dell'onere su altri soggetti -Prova, 110.. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento ¥ Requisiti -Indicazione della aliquota -Necessitˆ -Indicazione della sola aliquota minima e massima con riferimento alla tabella di legge di non immediata applicazione -Nllitˆ dell'accertamento, 107. -Contenzioso tributario -Ricorso alla commissione centrale -Presentazi<>ne -Invio a segreteria di commissione diversa da quella indicata dalla legge ¥ Validitˆ, 126.. TRIBUTI LOCALI -Imposta sull'incremento di valore degli immobili -Agevolazioni ¥ Reinvestimento del prezzo ricavato ¥ Art. 3 legge 22 aprile 1982 n. 168 ¥ Presupposti -Stipulazione entro l'anno di contratto preliminare -Insufficienza, 121. -Imposta sull'incremento di valore dei beni immobili -Applicazioni per decorso decennio -Esenzioni Art. 25, secondo comma, lett. d) Destinazione prevista per l'intero decennio -Necessitˆ, 117. USI CIVICI -Commissariato per la liquidazione Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative -Potere del Commissario di promuovere d'uffi. cio controversie di sua competenza, 25. . I r1J“1.r1111t11111..1¥w11a111111111¥1~ft11111111r¥¥ INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 6 dicembre 1994, n. 432 . 23 dicembre 1994, n. 440 . 30 dicembre 1994, n. 458 . 30 dicembre 1994, n. 463 . 19 gennaio 1995, n. 28 . 13 febbraio 1995, n. 36 . 20 febbraio 1995, n. 46 . 1¡ marzo 1995, n. 68 . 30 marzo 1995, n. 94 . . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE Plenum, 14 luglio 1994, nella causa C.379/92 ........ Sez. V, 5 ottobre 1994, nelle cause riunite 133, 300 e 362/93 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1¡ agosto 1994, n. 7156. Sez. I, 2 agosto 1994, n. 7188 . . Sez. I, 9 agosto 1994, n. 7346 . . Sez. I, 4 ottobre 1994, n. 8046 . Sez.. I, 21 ottobre 1994, n. 8647 . Sez. I, 26 ottobre 1994, n. 8764 . Sez. I, 9 novembre 1994, n. 9310 . Sez. I, 15 novembre 1994, n. 9581 . Sez. I, 18 novembre 1994, n. 9798 . Sez.. I, 3 dicembre 1994, n. 10406 . Sez. Un., 6 dicembre 1994, n. 10465 . Sez. Un., 12 dicembre 1994, n. 10594 . Sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10719 . Sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10734 . Sez. I, 17 dicembre 1994, n. 10876. Sez. I, 22 dicembre 1994, n. 11047 . ¥ pag. 1 ,. 6 ,. 12 ,. 15 ,. 19 È 22 È 25 È 29 È 35 . pag. 44 ,. 56 . pag. 102 È 107 ,. 109 ,. 70 ,. 76 ,. 110 È 112 ,. 113 ,. 117 ,. 119 È 80 ,. 87 ,. 121 È 123 È 126 ,. 128 VIll RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE I I I \',; CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12 aprile 1994, n. 476 . pag. 91 Sez. VI, 16 novembre 1994, n. 1640 . ,. 93 Sez.. VI, 5 gennaio 1995, n. 2 . . . È 9Ji TAR LAZIO I . I : ~yz. III! 4 agosto 1994, n. 1445 . ¥ ¥ . ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ , . ¥ . . ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 95 PARTE SECONDA Questioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Questioni di legittimitˆ costituzionale I -Norme dichiarate incostituzionali . . . . . . . . . . . È 10 Ib -Ammissibilitˆ della richiesta di referendum popolare . È 13 II -Questioni dichiarate non fondate . È 14 È 20 Consultazioni . . . . . . . . . . . . . . . PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALEá COR'l'E COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1994..n. 432 ¥ Pres. Casavola Red,< Cheli -Reg. Abruzzo (avv. Mezzanotte). c. Presidente del Con- sigliO dei Ministri (avv. Stato G;O. -Russo). Costituzione della Repubblica --Conflitto di attribuzioni ¥ Atti del potere giurisdizionale -Lfl!sione eompetenza regionale.. ¥ Ammissibilitˆ~ (Ûost¥¥ lll't. l:i4). R~gione ¥ Guarentigia.ᥠex art;¥ 122 -Cosi. ¥ á Applicabilitˆ at á membriáᥠdella < Giunta -COdiZiont (Cast., art. 122, comma 4). eosUtuzione d~lla Repub~Bca ¥ eoriflttto _di attrlb~onl ¥ Provvedhnentq -di custodia -cautelare. ~ Meriibta delta Gf1,lllta r~onal ¥ Concorso alla fonnaZione e appr0vaitol“e Ci~t disegno dtálegge-cothpc>rtamenti tenuti anterlonnente all'amo del prticecllinento legislativo; (Cosi.;á art~ 154). --áá B am:m#sibU.e il conflitto di attribuzione proposto da una RŽgione contro un atto del. -potere.¥ giurisdizionale .che.á sia-ritenuto lesivo -dii-una .ompetenza costituzionalmente garantita -dˆll'ente territo.ritth; La -.speiale .guarentigia previSia dal11art~ 122, comma 4 delta-Costitu,. ~ione si áapplica anche ai aomjlanenti della>Giunta regionale. qitando tale 8rgtin-o eserciti¥ il.-1tropri.o pot.ere -statutario di. iniziativa legislativa; Spet~a allo -Stato e per essa all'organo giunsdizi˜nale il potere di _adottflr'e provvediJmenti di'custodia cautelare nei confronti di un mml>ro della Giunta .regionale ov.e questi sia persegt.iitˆ per< cpmportamenti tenuti 8;nt,1'iiormente all'avv~o del procedimento legislativo anc<>rhŽ nella 'richiesta della Prdcuta. si faccia erroneamente menzione di un concorso nel~ -la formar;it:me ed approvazione ádi un disegno di legge. (Omissis). Con ricorso in data 11 aprile 1994 la Regione Abruzzo hˆ solleva;to conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Diinistri iri relaiion al provvedimento: restrittivo cautelare dist}ostt'), ai sensi degli artt. 284 e 285 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari dŽl Tribunale di Pescara; cori ordinanza del 2 febbraio 1994, nei confronti del oonsigli.ere regionale Att“lfo D'Amicio Çper aver concorso alla formazione del disegno di legge regionale avente ad oggetto "Misure urgenti per il 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO settore trasporti locali" cli cui alla delibera cli Giunta n. 1476/C del 19 mar zo 1987 È, nonchŽ in relazione ad ogni altro atto del relativo procedimento penale (ivi compresa la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara del 27 gennaio 1994) ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 1994, che ha disposto per il D'Amico la sospensione dalla carica cli consigliere della Regione Abruzzo. La Regione ricorrente espone che il giudice per le indagini preliminari pres'so ilá Tribunale di Pescara ha adottato nei confronti del m“siá gliere regidnale D'Amico il provvedimento restrittivo in contestazione sul presupposto che lo stesso D'Amico avesse Ç preso parte alla fase dell'iniziativa legislativa e concorso alla formazione ed approvazioneÈ del disegno <;li legge di cui sopra, predisponendo la bozza di delibera relativa ed il prospetto dimostrativo alliegato in modo difforme sia dalle disposizionj della legge statale n. 18 del 6 febbraio 1987, sia dallo stesso testo del disegno di legge regionale successivamente approvato: il tutto al fine di consentire ai titolari di concessioni del trasporto pubblico la percezione cli contributi indebiti. Secondo la Regione, l'atto. adottato dal giudice per le indagini preliminari. eá tutti 'gli altri atti in relazione ai quali viene sollevato conflitto verrebbero a violare l'art. 122 della Costituzione nonchŽ il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni legislative, connotando il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle Regioni, non pu˜ essere sindacato da organi giurisdizionali. Tali atti inciderebbero, infatti, in via diretta, sulla indipendenza politico- legislativa di un organo regionale, e, in via mediata; sulla stessa posizione costitzionale della Regione, cos“ da giustificare l'ammissibilitˆ del conflitto, mentre, nel . merito, risultereb'Qero lesivi della garanzia costituzionale riconosciuta: ai consigliŽri regionali, in relazione all'esercizio della funzione legislativa, dal quarto comma all'art. 122 della Costituzione. L'organo giudiziario, imputando ad un consigliere regionale, membro della Giunta, di aver concorso alla formazione di una delibera concernente l'approvazione cli un. disegno cli legge regi˜nale, avrebbe; pertanto, leso tale garanzia cli indipendenza e cli non interferenza da parte del potere giudiziario disposta a tutela della funzione legislativa della Regione. La ricorrente richiama, a questo proposito, la .sentenza di questa Corte n. 70 del 1985 ove la guarentigia dell'art. 122 Cost., in quanto disposta a difesa della funzione politico-legislativa, stata riconosciuta operante áanche a favore dei consiglieri regionali che, una volta eletti componenti della Giunta, partecipino a questo titolo all'esercizio della funzione legislativa. La ricorrente ribadisce, infine, che l'esercizio del potere di iniziativa legislativa, statutariamente riconosciuto alla Giunta regionale, attiene indefettibilmente al procedimento legislativo ed , pertanto, tutelato dalla i~ PARTE l'.(SBZ. :1, G1UkISPRUimNZ1\' costlTUZIONALB medesima gˆranziii costitW:ionale :di lns“ndacabilitˆ propria ¥della funzione 1egislˆ1:ivai mentre' aiá fini¥del f.~ofiflittá il fatto che il giudice abbia ipotizzato una dliformitˆ fra una legge ed il ;d“se~o\ioler á. diclij~rare :B“f;l~~~¤~'!fL~~ :~uie~:~;d~ru9~11iagft'.ai1~6~;1t~!~fn:!~fo1~:h~i~s;n~~/g~:~e:!~ '?ttjS~~);it~¥. del .9ítsig;l“o .ádei . fuiltish\ eliti .ha sospesi:> il D'Aillico .dalla carfoˆ; ;;,_ á .. á. .á á.á.~á á.á.: .á .á. , , < ; $i: .?! w~tit~w. ~~.. gi.e&i<>: jl J?resi4~.t~ CJ,el on.~igtl,? .<;),#¥i;ninisttj, p1p áPi:~s.ent!;l.tQá.eá ,lj~es() áá 4all'Jo\:vye>atw:a .á.dell<> Sta:tq, :cq~testa:n.4<>.. i:. p:rin:J.o .Jw,:ig1;>, l'amilll$$i1;dli:tˆ : !P'\lVe44t1ento restrittivo da parte dell'~\1totjt4 ~~á . . . .. . , á , .< .. ¥. '.:: ('Comiderata in¥diritt:a) :li eonflitto sollevato dalla Regione Abruzzo nei onfront“ dello Statti investe~¥áa) l'ordinanza 2 ¥!ebbra.io 1994 del ,giudice per 'le iíidˆgim prelimiinari pressoá il TrlbtmalŽ ádi Pescata, <:hŽ ha¥ disposte; nei á~orlfr&“iti del ŽorisigliŽre regiO:b.ale 'Attilio D'Amico la misura della cstod'.fa ;eautela~e mtelaii:ooeáai rttfo di ciii ~llta~t; 323án;áárc6d. áperi;;¥b)ááátutti gli atti relativi al procedimento penale, dvi compresa :la richiesta dellˆ áProcura: della RepubbUca di Pescara dei 27 gerinafo 1994; e) il d~creto del Pre0i; “del1te dˆ bhsiglio .clei ¥ miiiisb:f deil'S febbraio 1994 che, m conseguenza ~~~r~~d:i:~~~~s~if:/f!i~h~~ disposto t.a s~s~ensione del D'Amico áAdavviso della ricorrt'lnte tali'atti dovre˜b.~J;'() considerars.i lesivi della .garanzla costituzionale 4ispesta, .a :t'11telaádella.funzioneá legislativa affidata ai consiglieri regionali, dall'art. 122, q.arto coJl).ma,. CQst., dal momento 4 RASSEGNI\ AVVOCl\TVRA DEIJ..O STATO che il D'Amico sarebbe stato perseguito dal giudice penale per Iíl fatto di aver concorso, in qualitˆ di componente della Giunta, all'approvazione di un diiiegno di legge regionale. Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilitˆ del ricorso prospettata dalla difesa statale. 4 RASSEGNI\ AVVOCl\TVRA DEIJ..O STATO che il D'Amico sarebbe stato perseguito dal giudice penale per Iíl fatto di aver concorso, in qualitˆ di componente della Giunta, all'approvazione di un diiiegno di legge regionale. Va preliminarmente presa in esame l'eccezione di inammissibilitˆ del ricorso prospettata dalla difesa statale. Tale. eccezione non pil˜ essere accolta. Alla luce di una g“urisprudenza da tempo consolidata risulta, infatti, acquisito che Ç l'impiego del conflitto dd attribuzione tra Stato e Regione in relazione ad atti del potere giurisdizionale risponde a esigenza di iná tegrazione della tutela dell'.autonomia regionale contro tutte le invasivitˆ statali È, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione pu˜ ben trarre origine da un atto giurisdizionale se ed in quanto á10 stesso sia ritenuto lesivo dd una competenza costituzionalmente garantita alla Regione, una volta considerato che Ç la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciasctino dei soggetti contendenti ppa dQg~ $U .á dll,~ pJiemE)~e,á. l'tlll8,: tjfetj:t:f,l .¥ a14l; Sfera¥ápi¥ applicaziOllE) . delJa áIl()J:W.a qq~!ituzj()J:lale. 4tv:c;i.a~a,. ~'al~r~.. á.alJ.~.á q.aj;if#;:azipne .deJ. fattq iI1.á 9.cJ;"et9 Jil~;r;'.¤~~itR:¥4li\lááági~:ti.e.¥ Ji,~~~lil.. ...... ¥... á....á¥á¥¥-ᥠ¥--¥á-.............-.á. ..... -... ᥠáá-á-áá @~M~:~.i/::::u::r~~~~;~;~.ááá:::q~~:i;9!~;~a~~~:::4;;:~~:; ~~~ii!i:!:~ii] ~~:qtigia.i>er)1 f~ito ctLav.er :pex;~guit9 .Ull,¥á-co11$igli!,We r~gioIJ.al~~ . niem ?:nt~~f1~:;~g!:n;i~a.:::t!ft;~~~X;:f:~:::~=~v:f.n la ~n~e;r.;!;\ Il. 70 c,Wl 1~85 7 modifl~ck1 l'""vvi,~o in pfect)dei.:a espres t~ :~tU:::~~~i1~:~~ta ~~~!~9j,~~~~.~~.r;~Js~:~t: destinata a coprire le attivi~ ,sja, qlili co:qsiglieri .regionali. sia tf,el _:Presidente e dei membri della Giunta regionale, Ç eletti, questi ultimi, tra i -consiglieri regionali e tutti partecipanti, ad uguale titolo, all'esercizio della funzione legislativaÈ. E questo in relazione al fa~to che tale immu ::S“;ikwááá;:;~tafi;?~iááp\WJ~i1:i¥-¥á-=am~~~~t;1JŽ¥~ááá~~:!t7!~a::n~ esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzional ~~~f~=fu~f::zo~~~%“:1~~~?~'~f~s~10á specit\JŽ: rˆpp˜rto ádi compe netrazione tra Giunta e c~msigl~() delint;!atodalla Costitllzfone (art. 121, tŽr:i˜ col'“ltna) -cori riferiinerito ai potere c1l iniziaH'Va legislativa at tribuito alla Giunta dalla stessa Costituzione e dallo Statuto regionale (art> '123i pnmñ -. com“na, ' Costi áááe Qtt, á_ 49 á. dŽllo-¥¥stafutcf dellˆ Regione :A.bruii6).á Noti .pu˜á essete, á-m\tece; 'coridMsa1 alla á 1uce dei fatti dedotti e docu mentati negliˆtti di causa>ta seifondaáá premessa. Il fMto che ilconsigliere IYAri'lici:)-nonostante la diziOne impro priamŽntŽ adottataá riella ¥richiesta della Pr˜cili'S:della Repubblica di Pesca ra del 27 geririafo 1994 ~ “iOn stato persegtiito dˆi giudice penale per aver concorso in qualitˆ di membro della Giunta, alla f6rrnazforie ed all'ap provazione di un disegno di legge regionale (delibera di Giunta n. 1476/C del 19 marzo 1987), bŽns“ per comportamenti tenuti anteriormente all'avvio del procedimento legislativo e concretatisi inHa~.ih.e sifaccordi.¥ a q.eUo $ta9llito 41:!,li;~rt¥. ps detcoclice penale, -~~-~i~ll~~~ conversfo.t;l) d:ena pena á. pec\lniatia. fu. iibettˆ controllata 9 .lEl,v()r() ~osptu~ tjyo), aj;i,->i.mto J;ie .:iJ:l a11tri,ig9 Çsi POtrebl:>e fite.ere>.c1el tl,lHo ragl.ol1evole i~J\:~~~11:.~~~~:-~ 4el 1981 in .. tema d“ S8,11z“oni sostitutive e pe11e ¥pecT.lllil;ll'ie generano in condtetb ¥. tfua á¥ádisparitˆ cli trattamento priva. di . quaJSíf\Sí gfos#ficl:lZione. Rileva, infatti, . il giuclice a¥. quo cb.e. la libertˆ ¥. d>htronata; la á qhale pure &ve ritenet'Si una sanzitme sostitutiva. pi“fafflittiva della .ffeha pecu niaria; ptio divenir~ ¥áá nell'ipotesi cli conversione per v“.olaz.ione ¥¥ delle pre scrizioni á..;..á .Ç fuen6 se'ii'ei:a .della. sanzfone sostitutiva della peria pecUriia" ria; convertita a sua volta in libertˆ.á controllata per insolvibilitˆ del con' dannato ecli novo cornrntata in: pena detentivaᥠper violazione áádelle pre. scrizioni È; IL tutto a clifferenzacliquant0¥scatilrivadal sistema previgente, dal momento che l˜ stesso. stabiliva un identico criterio di ragguaglio ¥traá pena pecuniaria e pena detentiva e tra penaá pctmiaria,elibertˆcontrollafal ........ A co;nfq:rto. c\ella~ptta; v!<>l~i()ne¥.det.p:rindpiQ. di uguaglianza, il rimttente 11rospetta ni;;eg.ente, cl.plice . esempio ¥. Q.alo;ra il giudice riten ga . di irrogare :.na pena clte.tjva pari a tre mesi cli reclusione e q.esta Y,el).ga convertit~ El~ ,art. 53)egge n. 689/81.. íJ:l si 111ei;;i dilibertˆ controllata, nell'ipotesi ill c.i il c9n~at<:> violi .(sin dal. pri1119 giorno) le p;re~crizioni, la libertˆ controllata torna adessere convertita in tre mesi direclusione. Se invece il giudice. de.cide di coriv~ftlre i~.pena di tfe. mesi direcl~si.one nella pena pec\lniaria, questa s~rˆ pari ~ iri virt. del nuovo criterfo di rag guaglio stabilifo dall'art. 135 c.p.p. -:-a lire 6.750'.000; in caso di insolvibilitˆ, p~r˜, dmˆ essere convertita ex art. fo2 tegge n. 689/81 secondO il diverso cr“t.etio ¥di tˆ.ggua~tfo pari a lire 25.000 pr ogni giorno di libertˆ con trolla fa: ná coridannatO, áatinque, dovrˆáá esegwre¥ nove mesi di. libertˆ controllata e, nel caso cli violaiforie . delle prescriZioni sin. dal primo giorno, la libertˆ controllata sarˆ a sua volta convertita in nove mesi cli reclu sione (art. 108 legge n. 689/81). Da quesfo esempio risulta evidente -' secondo il gid“ee a quo l'assurda disparitˆ di trattamento scaturita dalla situazione creatasi per effetto del mancato adeguamento del criterio cli ragguaglio fissato nel l'art. 102, comnia terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, al nuovo cri s RASSHGNA AVVOCArtJRA illlLLO StAto terio di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dall'art. 135 codice penale, come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402. Ed infatti la libertˆ controllata, che deve ritenersi una sanzione sostitutiva maggiorá mente afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, finisce col div:enire, nell'ipotesi patologica in cui si renda necessaria la sua conversione per violazione delle prescrizioni, meno severa della sanzione sostitutiva deHa pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertˆ controllata per insolvibilitˆ del¥ condannato e di nuovo commutata in pena detentiva per violazione delle prescrizioni. NeHo spiegare intervento in giudizio, l'Avvocatura dello Stato, oltre a riportarsi alle considerazioni svolte in altro giudizio (avente pera1tro un diverso tema), ha osservato che la questione Ç mette in evidenza un problema effetti\'o È che tuttavia non dipende -ad avviso della difesa dello Stato -dalla norma impugnata: la questione, sostiene l'Avvocatura, sarebbe pertanto infondata. Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari solleva, invece, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimitˆ costituzionale della legge 5 ottobre 1992, n. 402, nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso di prevedere che nell'ipotesi di conversione in libertˆ controllata o in lavoro sostitutivo delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilitˆ del condannato, la somma da considerare per il relativo calcolo sia rispettivamente di lire 75.000 per ogni giorno di libertˆ controllata e di lire 150.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. Osserva il giudice a quo che la legge n. 689 del 1981, nel dettare disposizioni in materia di pene pecuniarie, aveva creato un sistema armonico stabilendo che il computo per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive fosse effettuato calcolando lire 25.000 o frazione di lire 25.000 per un giorno di pena detentiva, e ci˜ in relazione a tutti gli istituti per i quali fosse necessario operare il ragguaglio. Anche l'art. 102, terzo comma, della stessa legge indicava (forse superfluamente, rileva il giudice a quo, in quanto giˆ operava la previsione dettata in via generale dall'art. 135 c.p., valida Ça qualunque effetto giuridico È) la medesima somma ai fini della con\'ersione in libertˆ controllata delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilitˆ del condannato: il che, osserva il rimettente, consente di ritenere che la somma di lire 25.000 rispondesse alla stessa ratio e fosse ispirata al principio del favor rei. La modifica apportata all'art. 135 c.p., priva di una corrispondente elevazione degli importi stabiliti dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, ha cos“ determinato una ingiustificata ed irrazionale disarmonia del sistema, regolando in modo diverso situazioni sostanzialmente omogenee e aggravando la posizione di diseguaglianza in danno dei. nullatenenti. In conclusione; osserva il giudice a quo, non sussiste alcunf;Lragione. logi in diritto) ¥Putá sŽ riferite a fon.ti norrtiatiVe differenti, le questioni investono,¥ partendo da versanti fra loro postiá su diá 'iiná piano di complementaritˆ logica, un identico tema del decidete: i !relativi giudizi vanno pe!1tanto riulliti per essere definiti con unica ¥sentema. Il Magisttato di .sorveglianza ádi Sassari “inptigna l'att. 102, terzo comma, deHa legge 24 áttovefubre 1981, n. 689 (Modifiche: ¥ai sistema penale) nella parte in cui, stˆbilendo l'ammontare della samiorie pecuniaria che dve áessere conteggiata per tirt áágiorno di libertˆ controllataáá da applicate iri sede di ce>ri'Wlrsione delle pene della multa e dell'ammenda n˜n ese¥ guite per h'.ts'Olvibilitˆ: del conda:n“lato1 fissa t“ll vruore che non si rapporta al nuovo criteri˜ .di ragguagliO tra pena .pecunriaria e peria detentiva iridiá cato ¥dall'art. ,135¥ádel codice penale,á¥á come modificato dalla álegge á 5 otto. breJ9931 n~ 402. A.conforto ¥della ded˜tta violazione del principio di uguaglianza. il giudice a qua adduce l'ipotesi in cui il giudice ritenga di dover applicare¥la pena pecuniaria in sostitliiione> di quella detentiva: in tal caso ¥ ~á: correttamente áosserva il.rimettente ....., álaá.. quantificaZ:ione della pena ~cuniaria sarˆ effettuata alla stregua del nuovo importo di raggua. glio stabilito dall'art. 135 c.p., mentre; in ipotesi !ii insolvibilitˆ, tale pena deve essere convertita.in.libert~. c()ntrnllata sec9ndo. il diversoá.piecanisll10 á cli c:ompiJto staqilito ¥ dall'art.10~~ terzo. collllt1a, della legge n .. 689 4~11981; sicchŽ, ;nell'lpot~i in cuHl 99ndalll1at.o vi()li sin daj. primo .giorno ie prescrizioni ~re.ti.alla lib~.rtˆ coJ;ltrollata appUc~ta in sede (;ti conver~ ~ne, lo stesso, a zion:na deU'ar~. 108, primo comma, dovrˆ: espiare un, periodo 4i pena !fetentivaJriplo rispettc;> a q,:u.ello preso a base dal giudice nella sentenza di condanna. Dal meccanismo normativo censurato scatu¥ risce, dunq9e, eh.e, ove si rencia necessario convertire la libertˆ c:ontrollata per violazione delle prescrizioni, le conseguenze saranno diverse a sec;onda .che tale .!)anziane sia stata applicata :i:n: sostit;uzi9ne p~iz+9~~.¥.¥¥¥ rng91ftmeg~~(l....¥ 9~BWW~lll;t~ d:P10R/n/616deL1977 e:J4dellaJegge tfr845.¥del197&)¥ Inoltre la disposi¥ ~2~~~~-~~lá-5 iione hlodifii:i :uri id“v:et\soái~olafuento¥speŽiffŽamenteáaestinato ˆ 300J; r;a¥ádlis:Posmfone mp~eedooza annullata;>difatti/ancoravala commissl˜ne á ádl Žsfuiit ~ 0-iascun corso; pfŽpatafor“Oi~ e> la oonfigtava quale ~lementofinalŽ¥filtemd al~orso Sf~SSd/4n qlillfilto tale comj)re$˜ lllell~ambito di c'Qmpetenza áregion&le 1náámateria orformazione profess:fonale. Diversamente }a.. 11uova, disp~sizion,e regolam~ntare, .che oolloca la commissione giud“~trlŽe chit!mata ad accertai- l'attittidine ¥e la cap~itˆáprofessibnale dll'a$pirante all'iscrizione nel ruolo dei mediatori del tutt<> aldi fuori dell'ambito dei ooxsi; stabilendt> sessiOnbdi esami mdipenctenti ¥dallo svolgime. nt0: pei9orsi Pl'eParatQ;i;i: ~~l“i~i:lecqW“\~isQM imimessiJarito coloro h~ h~qtr~e.taW:J <;ol'si qu;mto coloro ol;le ~oma.tpito la pre~ cr~tt~ ~l?er:~ei:w;a. p:rpfes.sio:IJ.l:\~e. l~yqrM4o pJi?r .¥ ~m,e;nP .4'tle. apxii pre;;so im,~:rese .di.. m,ectUizione, Gli esami.....e)a,... co:q.:ajssion c}liiam,ata a giudi. ai;U,.. sone>. d.nq.e rifeJ:litiá.esclqsiva,.;i,ente f:ll momento della, .verij'ica dei requisiti per la iscrizione nel ruolo degl~ agentj; di affar:i)n meQj,azione. ~á RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 14 La delimitazione dei confini tra attribuzioni statali e regionali in materia di esami collegati all'istruzione ed alle attivitˆ pa-ofessionali segue un criterio di distinzione delle rispettive competenze collegato alle finalitˆ che gli esami adempiono, tenuto conto della contiguitˆ tra momento formativo ed accertamento della idoneitˆ per l'esercizio di una professione. La verifica del profitto di un corso di qualificazione difatti cosa diversa dahl'accertamento dell'idoneitˆ all'esercizio di una professione (alla quale pure i corsi possono essere preordinati) mediante la iscrizione in appositi ailbi o ruoli. In caso di esami che, con l'iscrizione, consentono l'esercizio dell'attivitˆ sull'intero territorio nazionale, non vi dubbio che sia necessaria una disciplina unitaria, di competenza statale, per quanto attiene alla verifica della professionalitˆ, anche con riferimento alla commissione destinata a valutare l'idoneitˆ (sentenze n. 216 del 1976; 89 del 1977; 165 del 1989; 245 del 1990; 346 del 1991; 341 del 1992; 441 del 1992 e 21 del 1994). Difatti in questo caso l'esame non costituisce il complemento e il completamento del corso di formazione profes,sionale, di competenza regionale, ma rappresenta lo S'trumento di accertamento di un requisito per l'accesso ad un albo o molo ed il presupposto per l'esercizio di una professione. Gli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione costituiscono, appunto, una particolare verifica di idoneitˆ professionale, sostitutiva di un titolo ádi studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. Non si tratta, quindi, di esami necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, che rimane affidato alla competenza regionale: difatti egualmente ammesso agli esami chi, non avendo frequentato alcun corso, ha tuttavia maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa. Inoltre l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'atti'Vitˆ di mediazione su tutto il territorio nazionale (art. 3, primo comma, della legge n. 39 del 1989) e consente il trasferimento della iscrizione a seguito di variazione della residenza. Tanto basta perchŽ la disciplina degli esami sia compresa nelle attribuzioni dello Stato. Non pu˜ essere accolta l'opinione della Regione ricorrente, che ritiene la determinazione della composizione della commissione giudicatrice del tutto estranea alle Ç modalitˆ È dell'esame, la cui disciplina demandata dalla legge ail Ministro dell'industria, giacchŽ la formazione delle commissioni giudicatrici rappresenta un presupposto organizzativo dell'esame stesso (cfr. sentenza n. 341 del 1992) ed in quanto tale rientra nelle sue ÇmodalitˆÈ. (Omissis). 16 aASSEllNA AVVOCATURA DELLO STATO Vanno innanziitutto respinte le eccezioni d'inarrtmissibilirt:ˆ. Relativamente alla prima eccezione, occorre ribadire che, per aversi una questione di legittimitˆ validamente posta, sufficiente che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari di conformintˆ a determinate norme costituzionali (v. sentt. nn. 117 del 1994, 51 del 1992, 64 del 1991 e 41 del 1990). PoichŽ nel caso il giudice rimettente ritiene di dover applicare l'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari rielativo aM'“stanza del pubblico ministero per la fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., e poichŽ lo stesso giudice a quo ritiene che quell'interpretazione possa contrastare con due disposizioni costituzionali puntualmente indicate nell'ol'dinanza di rimessione, tanto basta per dire che sia stata validamente sottoposta al giudizio di questa Corte una determinata questione di legittimitˆ costituzionale. Del tutto priva di fondamento si rivela, poi, la seconda eccezione di inammiss“biltˆ, poichŽ dalla lettura dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che l'eventuale contestualitˆ della richiesta di archiviazione del procedimento con l'istanza del pubblico ministero volta alla distruzione della documentazione relˆtiva alle registrazioni telefoniche viene considerata soltanto come una premessa circa l'allegata disparitˆ di trattamento comportata dall'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione e sottoposta al giudizio di questa Corte. La questione no!l fondata nei sensi di cui in motivazione. Innanzitutto, si deve escludere che l'art. 269 c.p.p., nella parte in cui prescrive il rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell' Ç eccesso di delega È rispetto alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 41, lettera e), della legge 16 fobb:raio 1987, n. 81, secondo la quale il legislatore delegato tenuto a 1stabilire, oltre alla Ç conservazione obbligatoria, presso la stes.sa autoritˆ che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate È, la Ç determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta È. Nell'attuare tale principio direttivo, il legislatore delegato, dopo aver fissato la norma secondo Ja quale, Çsalvo quanto previsto dall'art. 271, i comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non pi i soggetta a impugnazioneÈ (art. 269, comma 2, prima proposizione, c.p.p.), ! ha disposto subito dopo che Ç gli interessati, quando la documentazione (. ~ non necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'inter- I I I oett~ioneÈ. Lo Stesso gtudii:i ....;; dispone infine l'art. 269, coinma 2, ultima proposizioneá . .:.:....¥. Ç decide Mi camera diá consiglioá a áánorma ¥dell'art;á 127È. nben verochŽla normˆ delegata fa t“ferlmento ¥solamente all'ipotesi chŽ siano i soggetti interessati ˆ rkhiedere la distruzione della documenta~ Zione árelativa alle it:ttercettazioni tele.foniche c:h¥ liáriguarditlo, unaá. volta che ¥nel ¥corso del:> processo siano venuti a eonoscem:aá dell'esiste:nzaá di tali intercettazioni . e qŽste Ultime non siario considerate necessarie per il procedimento iftŽss˜; Sd , altres\, vero cihe la distinta ipotesi che sia iI pubblico ministi'o a richiedete fa distruzione di¥ quel m.ca.tertale ail'atto della jstˆnZa di archiviazione del procedimento,. purfoequente nella áprassi applicativa, noh espressamente prevista dall'art. 269i comma 21 c.p.p.. come non ha ámancato di osservare il giudice rimettente. Tuttavia -ed ancora il. giudice a quo ad ammetterlo ,;;;.;.;.. la disposizione contestata pu˜ essere interpretata.....;.. Ž;¥ di fatto, stata interpretata dalla Corte di cassazione á.;...,;. in>mododecisione giudiziale sulla richiesta, da chiunque f˜rtnulata, relativa ana: distruzione del materiale documentale attinente a intercettaziohi telefoniche incide in ogni caso sopra un dirit¥ t˜ costituzionale ...:.. quello alla riservatezza delle proprie comuhicazi˜hi "'che . stato di<:hiarato pi:. volteá da .¥questa áCorte .come áun .diritto inviolabile ai semi deU'rut 2 della Costittizione e; in quanto tale, restringibile dall'autoritˆ: giudiziaria soltanto nella n'llsura strettamente< necessaria alle esigenze di :indagine legate al comp“to primario concernente la repressione dei reati (v. sentt; :nn~ 63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34dell973}. Ect proprio per salvaguardare tale diritto costituzionale essenziale di fronte a un inteniento fortemente intrusivo, come quello realizzato con le intercettazioni telefoniche, che il legdslatore ha stabilito ˆll'art. 269, comma 2, c.p.p. due principi flra foro c˜tnpletamentari, e non giˆ, come pretende il giudice a quo, due norme legate da tl11 rapporto di regola (prilldpio) a eccezione (deroga): nella prima proposizione ha disposto ehe le registrazioni delle interoettaziohi ritenute necessarie per il procediá mento debbono essere conservate fino alla sentenza non pi“i soggetta a impugnazione (regolˆ:, questa, la quale presuppone che le parti abbiano áRASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 18 avuto la facoltˆ d'interloquire, durante le fasi processuali, sulla necessarietˆ delle intercettazioni telefoniche rispetto al procedimento); nelle restantiá proposizioni ha statuito che, per quanto riguarda le intercettazioni ritenut.e non ineoessarie per il procedimento, gli interessati possono richiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza e, in tal caso, il giudice deve¥ decidere con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa -in particolare quella del contraddittorio -previste, in ipotesi, nell'ambito del árito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. La prospettata illegittimitˆ costituzionale dell'applicabilitˆ di tale r.ito all'ipotesi relativa alla istanza di distrU21ione delle documentazioni relative a interoettaziond telefoniche, presentata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di archiviazione del procedimento, pol1te. rebbe ad accostare, sotto il profilo esaminato, questa ipotesi a quella concernente la distruzione dehla documentazione non pi soggetta a conservazione per essere divenuta non pi impugnabile la sentenza conclusiva del relativo procedimento. Ma, in realtˆ, l'ipotesi qui in considerazione differisce sostanzialmente da quella da ultimo menzionata. Ribadito in via generale che, qualunque sia in concreto la motivazione addotta dal pubblico ministero per richiedere la distruzione della documentazione relativa alle interoettaZJioni telefoniche, si comunque in presenza di ipotesi comportanti l'incisione sul diritto inviolabile alla riservatezza delle proprie comunicazioni, occorre preliminarmente rilevare che, ove non ási. applicasse ahl'ipotesi considerata il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., si potrebbe verificare, come in effetti avvenuto nel giudizio a quo, il caso di una decisione che, mentre archivia il procedimento, rigetta l'istanza di distruzione delle inte:reettazioni telefoniche: in tal caso la conservazione di un materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, verrebbe disposta con una decisione ingiustificatamente svincolata dalla valutazione in contradittorio con le.parti tanto del legame di necessarietˆ rispetto al procedimento delle intercettazionli. di cui stata richiesta la distruzione, quanto dell'incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatez2la degli interessati. E, invero, l'interesse delle parti ad essere sentite in relazione alla richiesta del rpubbliico mindstero di distruggere il materiale documentale relativo ad !intercettazioni telefoniche, che, a wudizio dello stesso pubblico. ministero, siano state effettuate senza esito positivo, dev'esser valutato soprattutto in rela2lione ahla natura della decisione di archiviazione del procedimento: quest'ultima, a differenza della sentenza non pi soggetta a impugnazione, per un verso, priva di stabilitˆ nei suoi effetti, i quali sono vanificabili da un eventuale provvedimento di riapertura delle indagini, e, per altro verso, costituisce l'atto conclusivo di una fase del procedimento caratterizzata dalla segretezza delle indagini eseguite. Questi elementi -considerati alla luce degli interessi costituzionali protetti, che la ááwl"~Uiyan. A~áá9~te~ta. n~!l'fM1:, ~; 4~UaJ~gg~:4eJe~~á &1 4.l l9&'7b'.a mteso sa.l:v:ag.lil;nl1:1;re ttJ¥~~##:OJ.19 ir~gi0zj~0:1Inen;t~ a.. P~s~ware ~cape> ~le .partiil .@rjtt0: .n;~ .<:J;eU.'ar!:¥...~~7. .p.p;¥. rig.fil"dq .. alá J~~~~~ .,tiUt~. 4j '009 st.Nwent!>: PrQ])atPdo, áac9.:ui$it() c0:n; sacrificio <:J;@!ijá.l?t!'t>ff~... st~f!á¥áU.:.fi~fy*e*iil,¥á~W. q\l~kám¥.¥ m~˜f¥¥..:m¥á~a.c!I<;>.á cliá.ádaper. á¥áá á.¥¥¥¥¥tt#Ç:á'¨~Ji:¥¥mst.ai¨#.l1t9tt~Jp~¥ fqiji:Jˆt$i~¥¥á¥a9~'vvisa.á deU~áá¥P~áááá¥inec:le$1n:te1 .. tjij. ij~~~9 9t.~m 9~i~vql~f "" 1m>t>riP Y.~t~~o.>/ ..¥..á > > ¥.. áááááá>¥áá¥ááá¥..á¥$gtt94#Mt0. l#99l9~.¥¥ f:i;!.d.¥..¥ 2¤9~¥.¥ql);lfua. 2,¥ itlt~a.¥ ¥prC>J;>osW()he*¥ááe~p.p., :inte~r~~ta #el s~*s<> dii i.!JlP~ áJi'applfoaZiontu~el1'te:.aU'ist~aá...91..á¥arh.ivjazjone...e.. wlta¥¥aUa .. ~~ipi:i~ .. > .. / /¥¥..¥.¥ ///á¥ááᥥ./áááááááá áá.ááááá¥ááááᥥ¥¥¥:ti~¥.¥¥¥J,)È¥¥á¥fs..atAAj~~ei ',s:1'eáá Wl*wg~tJ.c~tifi..:;~~.¥. ¥lmente l'ipoteioLli coloro }ie n9l1 ~Mji(i l1Qtl~ia.~ iJ{)~ gvel" s.bfto inte:rei4W9iii. teíefon1he, del)'., rl#w~#p#.e 4~1 ij1'¤$~fileii!9 il)1~f~t9 p~i J?ro c˜~“'o;!lti, ~~ll'ipoteioi di plqro che, eS'S:el1Cl9 ás:~~ sottQP!lsti 11d intercettazioaj . tet1:1fo:niche, vengono consegtt~te~e.i~ ,fufo~ati'~~. ~$igini ~YVenl:ite a lqrg P~riq e. fu.ino ~l1c:9e..Ji 1'B~si6i~~~.. a~ ~rit~r~wiwF~.á~Lri~af'd'?áᥓvá.¥11r9I><>sifr>.... ~~~.ta osser vare cheá rm.asforie nena sfera: l?fivafa; tutelata ác tiníit~fu¥¥¥á~11ˆ¥¥4~iJ$i~#1Ž¥¥á5w¥¥á¥~fŽ'.. á. á. á. . . . . . . á. ()R'fE cdsrii"f.JZl()~ËLE, 19 sŽnimid .i.~?S n.¥. 2s "p,~ei. Ca~iavola ¥ Red. á á á .. áá Spagnoli ~á Presidente y()J:lsi~lio <}~i M#iisttj <'3oe l:lv'7á g~n. ~ta~() l1re~). l.aly~*~áááá~ááá'l'lii~~ááá4~j ~~Ç>rt>¥¥¥ap'l.;it~~~á _ .._.. á -: Xh<:li:dtt.l):.>iJ;idov;er di mruitenete;: )st:r:all'e ed Ždu<:;are t figli;¥ -e perci˜di t.~~:tli::c˜ri:~re; il'.liritto dej genitori eidei-figlf mmotii:id una ávita co~utie¥á¥á~,láááaeg49¥:-,~1l'tinl*~¥á¥áde~ta:áá_fah)igMa¥:_sonoá¥-¥infattlá¥-dititti fondamert --áá ~((i1:JJ~ Jll~t~cil:Jf,t:~~át1etl:li.QcSi*-tti:UiO mviadiprlrtŽipioáˆncbe ˆglistfa¥ áátiferi¥¥~f>:t“telll,pl~l;iáá 4aj1~-á.1egge¥-¥4lliá á~¥--esame. á á>Nit'a}~ti#4Wi~t“ diritti !Jos$tifi6 e~sere ˆssisgjŽttati ai-limitiá derivanti d~lˆ net~ssitl :d,i.-;realiiiame ¥un c-orrett6 bi“ahiametito" -con altri V::i:Jlp;d ~gfati (.li. ~tj tutela. c˜s'ti-t~i<:)tlfile) oom~ del rest˜¥a-VViene nel caso --(i“l. ~pei~ ii. cl.itf~g~1Jtt(lel tl9figj.iigitilent˜i fatliiliˆrŽ-viene co11egata alla con~ione lie lo straniero_ ~mmigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari á Ç nonriali condizioni di vita È. : f>~~.:Wffit“~~fŽ¥¥_l ;@~1.i~cteJ!~á~PJ:'Pla ~e~a~~-e: i valori _cui essa ~~~:1:i~~~rbs~t~~~Ž,~it~~r*~~~~r-io~!~:u::m:;~~:~j;!~: del ricOI1giit:lng~mehto famrJJˆre ˆi soli -iriimigifati extracomunitari titolari !:~:-:~i~ttj!t:~?Q~-~t~~-~;!~;!:!ii!;~!:!~:~e~r-il suo va.Iá --. . -~ á¥::: ¥-p::á:-.i:i:uQ._x ,qJ;;(ia ¥. :ru: .e$em.p1p, ~~ ~~p lns c1e1 codice cmle che, i~~~;~~ij!~~~:lf~~e,:=1t:e~i!:7~c~;~:~~~a~~~a;:~: -. ~~BB~~,.}JiJ,?~.-~,,y,qm~~fW_l;'f:'l'tiJJ~ l~~:14\ m;il;l~J*) ij ~a.vq:i,:9 prestato nella f~ig];i!:),~a, 11~e~s~s~l'.~~a,Jl~l.:.lavq:rq}pr~stat9 .nell'i:rnpresa.. :m.valq~d;~~!::~aY():!;Qfl:,\:IDil~J:'eá~ stl;\tpápqta.lll:i base~lla. nsoluzione ~~. l>,~}~~!J;tn ~'f:W.gp~. 1'3 sp!UliQ..;19$~:: della :pronunzia di qi\Žsta Corte n~:-¥.78: ¨l l-9i>:3: (c.da.:Q.Ual~ ~ .stat()./ˆffert:na:tct il dirittd alla:á ri.valtazione 4ei. qont:rib:uti y~saij perla previdŽnza a favore: delle: :casalinghe:)i .mentre le¥¥eSigenz.di tutela idi chi pres.ta.¥ilavoro famUiaretsonot~tate oggetto di ripetute iniziative parlamentari nel corso di varie' legi$laturŽ ccin rlferl¥ mento ad :aspetti-;..;.;. connessi alle prestazioni-lavorative w df natura previdenziale, infortunistica e di protezione della mateniitˆ; '.: In sostlinza, il rilievo asstfuto dall'attivitˆ lavorati-va all'interno della famiglia, non ptt˜ non comportare la .o˜nsegnenza. che-tale¥ attivit~ deliba 22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO essere assim~lata alle forme di Ç occupazione È che la legge qui contestata richiede per l'attivazione dell'istituto del ricongiungimento familiare. Pertanto, la disposizione impugnata, nel caso di specie, deve intendersi nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che presti -nel nostro Paese -lavoro nella propria famiglia deve essere ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento con figli minori che risiedono alil'estero. La diversa interpretazione della norma impugnata postulata dail giudice a quo, non solo apparirebbe insostenibile alla luce delle esposte considera21ioni, ma, soprattutto, sarebbe lesiva delle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e ail lavoro. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 13 febbraio 1995 n. 36 -Pres. Casavola -Red. Cheli -Regione Campania (avv. Scudiero) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ferri). Costituzione della Repubblica ¥ Conflitto di attribuzioni ¥ Approvazione piano territoriale paesistico ¥ Inattivitˆ della Regione ¥ Sostituzione del Ministro per i beni culturali. (Cost., art. 134, d.P.R. 15 giugno 1994). Spetta allo Stato i:l potere di disporre con d.P.R. la sostituzione della amministr;adone regionale con il Mrinistro per i beni culturali ed ambientali ai fini della redazione ed approvazione del piano territoriale pae, si:stioo, ove la Regione re~teratamente diffidata non abbia proweduto seppure il ritardo sia in parte imputabile ad un sequestro penale. (Omissis). Coo ricorso n. 21 del 1994, notificato in data 11 giugno 1994, la Regione Campania ha sollevato confilitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1994, mediante il quale stata disposta fa sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della stessa Regione. A seguito del rilievo prospettato dalla Corte dei conti in ordine alla insufficienza della forma di tale atto, l'atto stesso stato ritirato dall'aroá ministraziooe statale e non ha avuto ulteriore corso. In sua sostituzione stato poi emanato, con identico contenuto, il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994. Nei confronti del ricorso in esame va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con successivo ricorso .n. 33 del 1994, notificato il 3 settembre 1994, fa Regiooe Campania ha sollevato un nuovo conflitto, con istanza RASSEGNA 'AVVOCATURA DELLO STATO 24 Giunta del 5 dicembre 1986, n. 200) o hanno investito soltanto aree limi, tate del territorio. regionale (come nelle ipotesi deHa legge regionale n. 35 Q,el 1987; concernente il piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentinoamalfitana, o dei piani paesistici re1athti a determinati territori comunali adottati dalla Giunta regionale nel febbraio del 1993). ln ognJ caso si . trattato di attivitˆ che non sono state in grado di $Uperare il fatto 9ggettivo dell'assenza .di un piano paesistico relativo all'intero territorio regionale a pi di sette anni di distanza dalla scadenza del termine fi$sato dalla legge. La persistenza dell'inattivitˆ viene, dtu1que, in questo caso, a derivare non solo dal comportamento inadeguato ten,uto dal soggetto obbligato, ma anche dall'assenza del risultato che la legge imponeva di perseguire eá che di fatto -nonostante il tempo traliCorso ..... non stato realizzato. NŽ, su questo piano, ptJ,˜ assumere rilievo il fatto che il ritardo nello svolgimento dell'attivitˆ richiesta dalla legge sia derivato anche dal seques1; ro degliá elaborati di piano disposto dal giu.dice penale: a parte il rilievo che. il sequestro intervenuto soltanto nel 1993, resta il fatto che tale elemento, se pu˜ concorrere a spiegare, . non pu˜ certo giustificare il :ritardo nell'adempimento in cui sono incorsi gH organi regionali. E questo tanto pi ove si consi.deri che la stessa Regione, dopo il rigetto dell'istanza di dissequestro rivoltl:I-al giudice penale ed in risposta alla prima diffida del Ministero per i beni culturali e ambientali, forniva allo stesso Ministero Çformale assicurazione È che i piani paesistici della Regione Campania sarebbero ástati approv~ti .entro sei mesi dalla data .di adozione della deli˜er'1 della Giunta regionale n. 6564 del 16 novembre 1993 (v. lettera -15 dicembre. 1993 del P.resklente della Regione al Ministro per i beni culturali e ambientali). D'alt~o canto, nep~ure pu˜ esse~e ragionevolmente contestata allo Stato .na violazione del principio di lea:le cooperazione, nei ¥termini in cui fo stes~p. stato ripetutamente richiamato, anche con riferimento al settar.e in esame, nella giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 151 e 153 del 1986). In proposito basti solo accennare ai ripetuti solleciti (quali ell1,ergono anche dalla corrispondenza prodotta in giudizio) nonchŽ al fatto che .la. Regione .. stata per due volte diffidata all'adempimento, . con atti rispettivamente in data 15. settembre: 1993. e 16 febbraio. 1994, adottati a distariz~ di cinque mesi ál;un . del rilie~C> for~l.lla~¥¥ d~lfa. C<:>ite ¥d~i conti, dqveva lb:llitarsi semplicemente a. sanare, senza alcuna Il1oc;íiftca sostanziale; il vizio.forlllale dietatc> ánei.,confrontiádel precedente ádecreto ádel Presidente dei Consiglio, come att6 ondus“~o del ptocedtlnento. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 febbraio 1995 ti. 46. Pres. Casavola. Red; Mengon“ ¥ Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Favara) c. Comune de L'Aquila (avv. D'Angelo). Usiá civici ¥ Commilisarlato peráá1aá nquidaztone .:. Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrativeáá .. Potere del Commissario di. promuovere d'uffici<:> co11troversie. di. sua competenza. (Co&t., artt. 3,. 9,. 24, 104, 108 e 97; le~e 16 giugno 1927, n.. 1766, artt. 9, 10 e 29; d.P.R. 24 luglfo 1977, il~ 616, art. 66; r.d; 26 febbraio 1928; n. 332, artt. 30 e 31). . é illegittiima áálˆ ndrmˆ sul riordinamento degli usi civici nella parte in ci non ammette la permanenza del potere del Commissario Uquida~ tor e di esercitar.e d'ufficio la propria giuriisdizione anche dopo il trasf eri¥ mento alle Regioni della relativa funzione amministrativa, che secondo la giurispruden;,a della Cassazione ha esc.lusa per qgni argano statale la possibilitˆ di agire iri via preveriJiya dinanzi al Ca11'Amissario per la tutela ambientale intesa come sovrapposizfone tra tutela del paesaggio e tutela ambientale e quindi integrazione tra uomo .e.. ambiente .naturale. (OmV.ssis) Con le ordinanze in epigra~e. il Commissatio per la liquiá dazion,e df:g1i usi . iyic,i in Abr.uz:z;o ha so1levato q.esiti0ne di legittil:Qjtˆ costitw:iona1~: I) in riferimento agli artt. 3; 9, 24, 104 e 108 Cost.; dell'art¥ 29 della legge 16 giUgrio 1927; ni¥ 1766, come .“nterpreti:lito :dalla¥ Corte di casás~ionei a se:z;ioni unite, con .sentenza 28 gennaio 1994, n¥. 858, nelle. parti in. cui: a) esolude il poter.e del commissario agli usi civici di promuovete d'ufficio le controversie di sua competenza; b) attribuisce la legittimazione ad agire davanti al commissario, perr la tutela di tali diritti, e!!clusivamente .alJ;a Regione, negandola al1e popolationi . titolari di diritti collettivi e ai Comuni che le rappresentano: II) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cast., degili artt. 66 del d.P .R. 24 luá glio 1977, n. 616, 9 e 10 della legge citata n. 1766 del 1927, nonchŽ 30 e 31 26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO del relativo !regolamento di esecuzione approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, come interpretati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza 10 dicembre 1993, n. 12158, nella áparte in cui escludono ogni competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici. I giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto questioni analoghe o connesse, vanno riuniti e decisi con unica sentenza. La prima questione (sub I, lett. a) fondata. La revisione interpretativa dell'art. 29 della legge sugli usi civici, operata dalla Corte ádi cassazione con la sentenza citata (e altre quattro di pari data, rm. 859, 860, 861, 862) in ¥relazione aJ:l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e confermata dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 2131, 3690, 4394, 7913 e 9287 del 1994, ádenunciata dal giudice rimettente ai fini dello scrutinio di costituzionalitˆ della norma che ne risulta. Secondo tale interpretazione, nell'ordinamento della legge del 1927 Ç la giurisdizione officiosa del commissario era di natura esclusivamente incidentale, perchŽ gli derivava dall'esercizio delle funzioni amministrative È previste, anche in via di procedimento di ufficio, dal primo comma dell'art. 29. Perci˜ il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla Hqu~dazione degli usi civici, disposto dal d.P.R. n. 616 del 1977 in attuazione dell'art. 117 Cast.; ha !rimosso anche il potere del Commissario di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, sostituendolo col potere di iniziiativa p!t"Ocessuale della Regione. Questa conclusione si fonda su una premessa che nega la legittimitˆ dell'interpretazione precedente lˆ dove riconosceva al commissario un potere di impu1so processuale non solo in via incidentale (cio per la decisione delle opposizioni ai provvedimenti adottati nel corso dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 29, primo comma), ma anche in via principale. In contrario, la sentenza n. 133 del 1993 di questa Come aveva osservato che, nell'ordinamento attuale, la giurisdizione ufficiosa in via principale (da tempo divenuta prevalente a causa del rallentamento del programma liquidator.io degli usi civici) riceve una nuova autonoma giustificazione, non condizionata dalla connessione funzionale del secondo col priimo comma dell'art. 29, dall'i.nteresse, costituzionalmente garantito, della collettivitˆ generale alla conservazione dell'ambiente, a tutela del quale le zone gravate da usi civici sono state sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. l, lett. h, de1la legge 8 agosto 1985, n. 431). Questo argomento, originariamente avanzato sul piano ermeneutico, si converte ora in argomento di illegittimitˆ costituzionale dell'art. 29 della legge del 1927 nei termini che saranno spiegati pi avanti. PARTE I; .SI!Z. I; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 27 .La Cort~ ...cli .. ~~~-lilzip:q.e .. i:>\>~c;itta. che . l~“pter(;'.!“li“.e .Protett() .. dal vincolo p?:es?:ggi!“tic0 ~ si .¥ .cli.st.l.g:u,e .á :qett~ente .da1l'in.teresás_e ᥠalla conservazione d(lg}j; usi tjviit .iJ;l q.anto ha; .na P:I'.OPriaá!'\11tonol,llia c:i riŽeve dagli organi ~titi.io:qaJi .indi,ati .dalla legge n..¥áá1.497 del 1939runˆ tutelaáá specificaÈ, > .Va r7plkatoumz“tuttp e~l'obiezione legata ~Ila visione fl'amrrtent~ ia 4M~a tutela del l)a~aggio ptopria della. lŽgge del 1939;iná prevaleiwa .diretta ~i:(tutel?-cli sjrlgple bellezze naturali is6latamente considefatetLa legge del 1985, inve<;:e, ha introdotto¥Ç una.tu.tela; del paesaggio improntata a integralitˆ eglJlbabilitˆi~ááá(sent n.151 del 1986), sicchŽ essˆ¥ ¥diventata sinonimo di .tutela _ambientale (cfr¥.¥sentenze nn;.>359 del 1985i67 del á1992; URc}~.. 1~~.3-h: $9Ho q.!\}st91 pronlPlas<;>vra:pposfaione fra tutela del.paesaggio e, tutela. qell'~n;fl:>ie:nte :;;i ri~lette in uno¥ áspeoifico interesse unitario della áSolllWlitˆ nazi9na1eaUa conservazione. degli.usi. civici, in quanto e nella :1r1Jsw~-in (;:lli c9Jlcprr<>no:i1 4eterminare '1a forma del tenitorio¥ su cui si e~l'.i.tiw9i .mteiia q.a1e Pl;'o¨'tto . di ~UlU\ áintegrazione. tra uomo e am¥ l?i~nt~ ):iatitrale È(~,.1~ qhn“la. 3, 4ella legge quadro sulle aree protettŽ, ~ ll~j)reJ991;n'. 394).J:n,.()rdine.a questointeresse,.ádi cui. portatore lo $!?:tQ, .iJ;lQ,Qfonicijbj;le <':>l:!. gli .“nt~essiJocali. di cui sono esponenti le Re; gioni,, l'art.¥. 82 cl.ella legge n¥¥431 del 198S ha disposto solt.anto tma delega cli,at:t;ril>~ioni a qU,este :ultime, Ç caratterizzata dalla previsione in capo llJllQ ~ti,:1;1)(): ,4},specifici poteri; j1q:ealtˆ diifficil:mente riducibili a quelli spet. tanti ajio ~tat() stess() in qU;alsiasL casoá di delega È-á á(cfr, sentenza n. 359 d:el .á W8.S.. 'Oit.),. q˜ ai argomenta indir,ettamente. anche dall'art; á 11, .comma S, :della legge.. n. 394 cl~l 1991, clle .."¡":". moc:Uficando l'assetto delle competen¥ z.f,\l 9.o1me:nti cli Stato e ~egionistabilito-dall'art.ᥠ66. del d;P.R¥ n. 616 del. 1977áá-~-ába :rip:tistinat~ le fw.;ioni amministrative dei commissari agli .!id ,tivi<:;iJn. qrdine i:tlla l~quiˆazione dLdirittiácollettivi di caccia o ádi altri prelievtfaunistici gravanti su terreniá inclusi in parchi nazionali: .ási tratta in quest9á cas() ¥di ..si civici incompatibili con leáá Mnaditˆ ádi protezione della nat~a proprie dekparco nazie>nale, delle qualLil divieto di caccia. eá pesca ~ 1m mgmento¥ essenziale: (sentenza ¥n;, 10:29 del1988). á - In second˜ luog˜ va replicato che la Ç tutela specific~ufomita dagli ˜rgani¥-istituzionali¥ preposti daiHaáá~Žggeáán. 1497 del 1939 all'attuazione del v“ncolo.paesaggistieo non comprende.lˆ¥legittimazione. apromuovere davanti. ai Commissari ˆgli u&i civici l'accertamento. giurisdizionale ~delfinsistenza di tali diritti sui terreni in questione (cio della cid; qalifas sdli), che ii presupposto della costituzione (ex. lege) del vincolo paesaggistico. -á La nuova giurisprudŽnza delle Sezioni unite ..;;;; sec˜ndo cui lˆ giurisdizione d'Uffido originariamente attribuita al commissario aveva soltanto earaMere inddentalŽ e quindi in toto cessata per il venir meno delle funzioni amministrative da cui dipendeva -ascrive all'art. 29 un significato normativo che non ammette alcun organo statale ad¥á agire in via preventiva davanti al ;commissario per la: tutela dell'interesse della ...,,_ - RASSEGNA AWOCATURA DELLO $TATo collettivitˆ generale sopra definito, lasciando allo Stato solo il rimedio, successivo alla consumazione dell'abuso, dell'azidne di risarcimento del danno ambientale prevista dall'art. 18, orilmi 3 e 4, della legge 8 l~glio 1986, n. 349; rimedio oltre a tutto inutilizzabile quando l'abuso sia stato mediato da una alienazione ivregolarmente autorizzata di terre civiche a un acquirente di buona fede. Tale significato non consono con l'art. 24 primo comma, Cost., co˜rdinato con l'art. 3 Cost., nonchŽ con l'art. 9 Cost., che garantisce il detto interesse insieme con l'art. 32 Cost. (quest'ultimo non richiamato dal giudice a quo, ma accoppiato al primo dall'art. 1 della legge quadro citata sulla aree protette). Certo, dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al commissario di un potere di im pulso processuale. Anzi la Tammentata sentenza n. 133 del 1993 ha manifestato dubbi non lievi in merito alla correttezza di questa soluzione, specialmente sotto il profilo dell'art: 24, secondo comma, Cost., ed ha sollecitato il legislatore a trovare altre soluzioni, esemplificandone alcune. Ma tra la situazione ordimamentale attuale che, violando il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, non abilita alcun organo dello Stato ad agire davanti ai commissari agli usi civici per lˆ salvaguardia dell'interesse della comunitˆ nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, e la situazione ante11iore; nella quale -con incerta legittimitˆ dal punto d“ vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. -il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, preferibile a1lo stato la seconda, giusta un criterio di legittimitˆ costituzionale provvisoria pi volte applicato da questa Corte, Ç in attesa del viordino generale della materia degli usi civiciÈ preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. La figura del commissario stata inserita nell'ordinamento giudiziario (sentenza n. 398 del 1989) senza costituzione presso il medesimo di uno specifico ufficio del pubblico ministero (cfr. sentenza n. 133 del 1993 cit.). Tuttavia la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale pu˜ essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una Ç rigorosa tutela della terzietˆ del giudiceÈ (cfr. in un contesto analogo, sentenze nn. 268 del 1986 e 172 del 1987). Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimitˆ costituzionale dello art. 29, secondo comma, de1la legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui non c;:onsente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni del1e funzioni amministrative previste dal primo comma ˆell'articolO' medesimo. Restano assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. (Omissis). PARTE I/$BZ. ((/ GIURlSPRt:iDBNZAJOOSTI'lt1ZIONALE COR'I'B< COSTITUZIO.NAt.B, .1¡ marzo ¥1995ᥠn;; 68 ;; ¥Pres~ Oli.savola ¥ ¥ Rel. . Vassalli " Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv; Stato N. Brtmi); . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Prqcedi~en~PeA~I(!:...~ ~ene~i.e ~aztÇ>n~¥ ááááá¥ááá SonŽ ntegfltimŽ tŽ¥n i,;1 tema di permesso premio a norma dell' ~á '3P~~i$ 4el“'.o:t;'4jp~ff1eqt9 Pernte.zi.adp, .. e.. U. s~ond<>.l'esame d;ella d()-, ma:tl!la . ;li lit?er;;tzi<>!le c<>l}cljzioli~e prqpo.sta.. 1c;l.aL medesimo c<>ndannato, il TrJ.:b.paje di $orv.egl);ap:u;~ qi ;R.9m:a lla sollevato q.esti<>ne di legittimitˆ q~Jituz~%la.le ciell'art¥. +qJs, ptim<:>: c<>mma, ciella leggei6.luglio 1975,án. 354 (Norme sull'ordinam~11to Penite~la:do e suUa es~uzi<;>ne delle -misiu:e privatiye e limitative.4ella ij.bertˆ); co~.sostit.ito clall'art.15 .del decretolegge &giuglilo.J997, n,, 3Q6,J~onvertit<:>;.. con modificazipni, dalla. Iegge.7 .agostoJ992,. n¥. 356, nella Part(l; i11 .i. preyede cl1t:i t)ei ¥ con.frontiá dei qondan: .i,iti.¥ Pef P,ete.p.:i.atL reatLJ¥. bene.fici¥ pr~W.stt .ia.9 Prestatoá una condotta di.. ¥eo:U;;i;l:>o:razicme c9n ;l;a. gi1Jsti~ta nei .tel'I!li.:tli. indiQa~ dall\i.rt¥. ss~ter.¥ dell'ordiname1:xt9. peniá tenziario. J ¥..¥¥ Rileva. ~iturtto il gi.die.a qtli(J inpmito ¥diJatto che.nei confronti ciel con4annatQ p1J˜ d.tenersi .accertata . l'ass.enza ¥ di ácollegamenti attuali qn il rimi~ o:rgwi~~at.o; ws“ wme a .. risuJ.tati; ampiament~ positl:lti. ba condptto il pergrso¥ri~ucativo scaturito dallaá fattiva parteciI?azi~ne del ond.aimato medesim<>.al trattamc:into b:1tt:al,lltt.rario: un trattamento, .sogá ghmge n dmettente; del quale gli istituti del penn,esso premiQ e dc;:lla liberaz~oneá condizionale _... oggetto dei pr˜cedbnenti a.. quibus. -..,.;. costituá iscono concrete. modalitˆ .á.volte aic:t áá ass.econdare iláreinserimento.¥ s.ociale. Ancorare, dunque, pregiuc:Uzialmente la QOncedibilitˆ dit;ali benefici nei cl:>nfronti dei condannati per taluni delitti all'esclusivo presupposto della condotta coHaborativa, determina, secondo il giudice a quo, una irtagip. nevole preclusione idonea ad eludere la funzione rieducativa della> pena 30 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO quale pi volte delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi intravedere una correlazione necessaria tra scelta collaborativa ed evoluzione comportamentale del soggetto nel corso della espiazione della condanna. Sarebbero quindi vfolati, ad avviso del giudice rimettente, gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali responsabilitˆ ed ahle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario deve essere improntato, per espresso dettato normativo, ai criteri di proporzionalitˆ ed individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena. La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio di irretroattivitˆ della legge penale sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il trattamento penitenziario, in quanto incidenti sulla quantitˆ e qualitˆ in concreto deHa pena infilitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente, le modifiche apportate dalla normativa del 1992 hanno sostanzialmente determinato una nuova valutazione del comportamento tenuto da:l condannato sulla base di parametri estranei al processo rieducativo o comunque non necessariamente a questo correlati, modificando in tal modo nei suoi aspetti fondamentali l'entitˆ della pena inflitta sotto forma delle relative modalitˆ esecutive. Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice a quo, la difesa della parte privata ha posto in particolare risalto Ja circostanza che, essendo stati nel caso di specie compiutamente accertati i fatti e le responsabilitˆ, il condannato si trova nella oggettiva impossibilitˆ di prestare la condotta collaborativa prevista dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sicchŽ, osserva la difesa, una simile ipotesi non pu˜ che essere parificata a quella giˆ esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357 del 1994, con la quale stata affermata l'applicabilitˆ dei benefici penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita utile collabora~ione per la limitata partecipazione al fatto criminoso. Circa l'ammissibilitˆ della questione sollevata nel corso del procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni svolte dal giudice a quo sottolineando come, alla luce del pi recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del 1993), debba oramai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura giurisdizionale del procedimento in questione. Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che indussero il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare, secondo una linea di progressivo inasprimento, 'l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Basterˆ, infatti, anche un sommario esame dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di conversione del decreto-legge 13 maggio I: .. -1 ¥¥¥,¥¥¥,¥¥¥¥¥¥¥¥, ¥¥¥ ,,¥¥,,,. t 32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legislatore riteneva di poter prescindere in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad offrire prova dell'intervenuto distacco dal circuito criminale attraverso la propria condotta collaborativa. Ben diverso lo scenario scaturito dalle modifiche apportate all'art. 4. bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato giˆ offerto dalla rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo iscriveva nella prima Ç fascia È di condannati, scompare, infatti, il riferimento ai delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo cos“ subito eviI dente come lo spirito della novella, attraverso la ÇdegradazioneÈ delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili alla criminalitˆ I organiZzata, fosse teso ad incentrare proprio su quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva delineare. Nei confronti dei I! condannati deHa prima Ç fasciaÈ, poi, v.iene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenI I I zione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la g-iustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta I i risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi tali ~ da escludere in maniera certa l'attualitˆ dei collegamenti con la criminali! f tˆ organizzata. "1 Il mutamento di prospettiva , dunque, evidente. Pur restando infatti i f sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, I 1; f la verificata assenza di collegamenti con la criminalitˆ organizzata, il decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 I ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta -quelfa collaborativa -che si assume come la sola idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta rescissione ' Iii di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalitˆ organizzata), ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione). Da ci˜ consegue, quindi, che, essendo la funzic;me rieducativa della pena valore insopprimibile che permea l'intero trattamento penitenziario, in tanto possibile subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente esigibile, giacchŽ altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti. PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA ¥COSTITUZIONALE Pi volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ha avuto modo di -affrontare tematiche assai prossime a quelle che formano oggetto del presente giudizio. Con la sentenza n. 306 del 1993, infatti, vennero anzitutto poste in risalto, in linea generale, le Ç'Serie perplessitˆ È cui dava luogo -secondo l'originario testo che compariva nel decreto-legge n. 306 del 1992, solo in parte temperato nel'la conversione in legge -fa va'llificazione dei programmi e dei percorsi rieducativi che sarebbe conseguita alla drastica impostazione del decreto, Ç particolarmente nei confronti di soggetti la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di risultati uti1i e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata ,;, Ma, soprattutto, si áSottoline˜ come alla ipotesi della collaborazione oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge di conversione potesse Ç agevolmente assimilarsi; per identitˆ di ratio, quella in oui un'utile coHaborazione non sia: possibile perchŽ fatti e responsabilitˆ sono giˆ stati completamente ' acclarati o perchŽ la posizione marginale nell'organizzazione non consente d“ conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore Èl Con la sentenza n. 357 del 1994, invece, questa Corte, nell'affrontare la questi-0ne della prelusione ai á benefici penitenziari áriguardante i condannati che; per la limitata partecipazione al fatto criminoso, non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che determinava effetti discriminatori nei confronti del condannatoá che Ç per H suo limitato pafritnonio di conoscenze di fatti o personeÈ non fosse in gradoá di prŽstare un'utile collabo: razione con la giustizia a norma dell'art. 58-'tkr dell'ordinamento penitenziatio, ribadendosi, nella circostanza:, come alla collaborazione oggettivamente irrilevante dovesse essere interpretativamente equiparata la collaborazione .impossibile, derivante, trˆ á l'altro, dalla circostanza che fatti e ááresponsabilitˆ erano giˆ statiá completamente¥. acclarati. A simili conclusioni la Corte pervenuta essenzialmente sulla base della considera~ zione che il requisito della cllaborazion~ riehlesto dalla disciplina in esame Ç qua1e dimostrazione del distacco del condannato dal mondo del~ la criminalitˆ organizzataÈ, sicchŽ ove un utHe contributo non possa essere offerto a causa lellalimitata partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ci˜ .. sol<;>. '.scaturirne effetti. pregiuqizievoli sul piano della ammissione ai benefici penitenziari. AncorchŽ successiva alle ordinanze di rimessione, la pronuncia . .da ultimo ricordat.a appare quindi intimamente connessa ai profili che. il giudice a quo deduce, cosicchŽ nell'esame e nello sviluppo di questi non potrˆ prescindersi dai risultati cui questa Corte da ultimo pervenuta. Giˆ nella sentenza n. 306 del 1993 e, come si detto anche nella sentenza n. 357 del 1994; questa Corte ha dunque avuto modo di evidenziare, 34 RASSEGNA AWOCATURA DELLO STATO sia pure in un pi generale contesto, l'equiparazione che possibile tracciare sul piano della identitˆ di ratio tra la collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi di collaborazione impossibile perchŽ Çfatti e responsabilitˆ sono giˆ stati completamente acclaratiÈ, operando, tuttavia, all'interno di uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-bis che faceva comunque salva la necessitˆ che sussistessero Ç i requisiti legali È che la stessa norma presuppone (assenza di collegamenti con la criminalitˆ organizzata, risarcimento del danno ovvero applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 o 116, secondo comma, c.p.). L'ulteriore passaggio, quindi, non pu˜ che essere quello di condurre alle naturali conseguenze i princílpi giˆ enunciati nella richiamata sentenza n. 357 del 1994. Una volta affermata, infatti, la necessitˆ di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze 'di fatti o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, e ci˜ anche a prescindere dai casi di applicazione degli artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l'identitˆ di ratio di cui innanzi si detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perchŽ i fatti e le responsabilitˆ risultano ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile. Collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per saldarsi all'interno di un quadro unitario 'di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma proprio perchŽ privato, in simili casi, della funzione stessa che il legislatore ba inteso imprimergli. Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non pu˜ essere prestato perchŽ nulla aggiungerebbe a quanto stato giˆ accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunitˆ trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna Ç contropartita È sul piano delle esigenze di prevenzione generale sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle pronunce pi volte richiamate. é evidente, infatti, che le persone condannate prima dell'entrata in vigore deHa norma oggetto di impugnativa, in tanto possono essere indotte a serbare una condotta collaborativa, in quanto residui in concreto uno spazio per collaborare e offrire, per questa via, un tangibile segno della propria dissociazione dal crimine organizzato. Se invece tale spazio manchi, come accarde nell'ipotesi devoluta all'esame di questa Corte, gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi che con essa si inteso perseguire, giacchŽ il condannato viene ad essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del crimine. Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor pi si appalesano in stridente anti PARTIS I;á. SEZ; Ir GltJRlSPRumlNZA OOStl'CUZIONALE nomia con il sistema.e coná¥lo stesso. principio di uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono in oonc:reto per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed occasionale, quale quello rappresentato dalla maggiore oáá minore ampiezza ed á¥incisivitˆá¥ degliáá accertamentiáá compiuti e deiristtltatf˜onseguiti nelcoboádelptocedimerito dal quale derivata faá condˆl1lla. ¥á¥á á La norma va dunque¥ ddcbiatata á.costituzionalmente .áámegittima in pdr~e qua :Per contrasto con gli artt. 3 e 27 áádella Costituzforie,¥ááferiria restando, peraltro, fu necessitˆ che siano stati acquisiti elementi tali da esch.t<;le~ in wanierˆ: certa l'attualitˆ di collegamenti con la criminalitˆ orgap.zati,t, ¥...¥¥. La decl~at()ria di incostituzionalitˆ della norma per violazione degli indicati parametri esi“neá. la Corte dal prendere in esame l'ulteriore censu: ra avanzata corf rif~imento .all'art. 25 della Costituzione . ¥, Caducata;;poi, la.precl.sione normativa prevista dall'art. 4-bis della legge. n. 354 del 1975~ aut()matic:i ne risultano gli effetti anche per ci˜ che concern~ . l'istituto delia á liberazione condizionale, considerato che tanto il grudice a qua che la giririsprudenza di legittimitˆ interpretano come formaledlrinvio al tnedesim9art. 4-bis enunciato dall'art. 2 del giˆ citato decret˜4egge. n; 152 del 1991 (v., in proposito, la sentenza n. 39 del 1994h (Qmissis). á. CO;RTfi COS'f:!'(UZJQNALEr 30 marzo 1995 n. 94 ¥ Pres. Baldassarre ¥ Red. Baldassarre ¥ Commis~ario dello Stato per la regione Sicilia (avv. ~tato. Fiorilli) c~ Regione Sicilia (avv. Torre, Castaldi, Pitruzzella). Fonti .del .. diritt(> ¥ Nonnativa comunitaria ¥ Normativa regionale ¥ Coná t~ast() .. llUlPPJJCa~iJitˆ :llC:)rma interna ¥ Sindacato della Corte nel giu. . . ááᥠ~() ill, ;Wlt, pJ:il,1ip~e~ ¥¥á RŽgiom á¥Legge di sanatoria ¥ Ammissibilitˆ su particolari presupposti ¥ Esclusfone áá arbitliaria sostituzione disciplina generale ¥ Salvaguardia indebite interferente su funzione giurisdizionale. Cost;; aJtt; $., 11; n e 10$~ 1~reg. sic. approvata il 4 marzo, 1994, artt. 4 e s, e 10 mag gioJ!l94; artá 1)'. . . . ¥¥. .. Anche se il contrasto della disposizione normativa interna con un precetto comunitario va risolto nel senso dell'inapplicabilitˆ della prima rendendo inammissilile il giudizio costituzionale, tuttavia tale contrasto pu˜ essere fatto valere nel giudizio di legittimitˆ costituzionale instauá rato in via pr.incipale poichŽ l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale cZa norme incompatibili con quelle comunitarie ancorata ai valori costituzionali della chiarezza normativa e della certezza del diritto. 36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Pur non essendo precluse le leggi di sanatoria, il relativo scrutinio di costituzionalitˆ impone di verificare in modo rigoroso che esse non siano tali da escludere arbitrariamente la disciplina generale, da violare il principio della paritˆ di trattamento o la salvaguardia della funzione, giurisdizionale da indebite interferenze (in applicazione di tali principi la Corte ha dichiarato l'illegittimitˆ di una norma volta a fornire una copertura legale .successiva a provvedimenti amministrativi illegittimi precedentemente adottati). (Omissis) Con due distinti ricorsi il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva varie questioni di legittimitˆ costituzionale nei confronti degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa regionale approvata daH'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria) e nei confronti dell'art. l della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994 (Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31 e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica deH'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca). Il ricorrente sospetta che i citati artt. 4 e 5 siano contrastanti con l'art. 12 dello Statuto speciale per la Sicilia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e con gli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione; mentre ritiene che il ricordato art. 1 possa violare gli artt. 3, 11, 97 e 103 della Costituzione stessa. PerchŽ i ricorsi prospettano questioni di costituzionalitˆ fra loro connesse, la loro trattazione pu˜ essere riunita. Occorre preventivamente esaminare l'eccezione di inammissibilitˆ prospettata dalla difesa della Regione Siciliana in relazione alla questione concernente l'art. l, per il profilo per il quale i:l ricorrente assume la violazione dell'art. 11 della Costituzione. Pi precisamente, poichŽ il Commissario dello Stato dubita che l'articolo impugnato, nell'estendere l.'ambito dei beneficiari di Ç aiuti alle imprese È senza avviare il procedimento di controllo davanti alla Commissione della Comunitˆ Europea, si ponga in contrasto con l'art. 93 del Trattato CE, la Regione Siciliana eccepisce, innanzitutto, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale decorrente dalla sentenza n. 170 del 1984, i conflitti tra norme interne e norme comunitarie fuoriescano dalle competenze di questa Corte, essendo materia riservata ai giudici comuni. Veccezione va respinta. Nel caso deciso con la recente sentenza n. 384 del 1994 -nel quale, come nell'ipotesi in esame, era stato prospettato il contrasto di una delibera legislativa regionale, non ancora promulgata, .con una norma comunitaria direttamente applicabile -questa Corte ha dichiarato l'illegit ~l:\t~. ~ ~-¥á s~q sist~m,_l:\i,)l!l; Ç pon.:apnll,i;ib}Ut~)> qelia nol'llla áinterna a f~11'9fe 4l :q.ella cqm,unitatja,; che' c()nti~l'le. Çla ciisciplma _ della specie È, Q:n,l}?OJ;'ta ve:rsi1;1, 4.iJ:rcm.~ a(gi." sduto che vhiofatFˆ: nbn ''dare apj)licaiiozie¥ alle norme mte±ne confliggeriti con quelle¥ <:otnunitarie sono anche gli organidena pubblica amministrazi˜ne, vale a >dite soggetti sforniti del poterti di dichiarazione del diritto. Proprio in quella decisione, subito dopo l'anzidetto riconoscimento, .questa Corte ha precisato che la --Çhon applicazione È della norma interna confligg_ente con quella ˜munitaria ánon fa venir meno Ç l'sigenza che gli St.atiá--membn.--apPortino le necessarie modificazioni .o .abrogazioni del proprio diritto interno .al fine di depurarlo da eventuali incompatibilitˆ o RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 38 disarmonie con le prevalenti norme comunitarieÈ, esigenza che Çse, sul piano dell'ordinamento nazionale, [ ...] si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia cos“ essenziale al principio della preva:lenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri È (v. sentenza n. 389 del 1989, punto 4 in diritto). Con la sentenza n. 384 del 1994 la Corte costituzionale, nell'ambito di iln giudizio di costituzionalitˆ sollevato in via principale avverso una legge regionale, ha per la prima volta affermato che l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da norme incompatibili con quelle comunitarie, essendo ancorata al valore costituzionale comportante la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del diritto da parte di tutti i sottoposti alla legge, pu˜ essere soddisfatta anche con una dichiarazione d'illegittimitˆ costituzionale. Ed, invero, poichŽ nei giudizi di costituzionalitˆ in via principale l'oggetto del giudizio stesso, non una norma in quanto applicabile, ma una norma di per sŽ lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statali da parte delle regioni) o ex se violatrice di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali da parte dello Stato) -tanto che in tali giudizi possono essere contestate anche disposizioni di legge non ancora efficaci o ad efficacia differita (v. sentenze nn. 224 del 1990, 242 del 1989, 39 del 1971, 37 del 1966, 75 del 1957) -non si rinviene, come invece nei giudizi in via incidentale, alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria. NŽ senza significato la considerazione che, dati i ricordati caratteri del giudizio in via principale, la Ç non applicabilitˆ È della norma interna confliggente con quella comunitaria rappresenterebbe, nei casi in cui il contrasto normativo si palesasse nell'ambito di quel giudizio, una garanzia inadeguata rispetto al soddisfacimento del dovere, fondato sull'art. 5 del Trattato di Roma e sull'art. 11 della Costituzione, di dare pieno e corretto adempimento agli obblighi comunitari. Sebbene ammissibile, la questione indicata nel punto precedente chiaramente non fondata. La censura sollevata dal Commissario dello Stato per la pretesa violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE, con conseguente lesione dell'art. 11 della Costituzione, ignora che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v., ad esempio, sentenza 9 ottobre 1984, in cause 91 e 127/1983), unˆ volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della Comunitˆ Europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina pos PARm I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali. E, stando agli atti prodotti nel presente giudizio, ci˜ quel che precisamente avvenuto nel caso dei provvedimenti adottati dalla Regione Siciliana in relazione al contestato Ç fermo biologico È. Non fondata la questione di legittimitˆ costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge regionale approvata il 4 marzo 1994 per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, sollevata sul presupposto che la Commissione assembleare non abbia avuto modo di esprimere il proprio porere sulle predette disposizioni. Premesso che la questione sicuramente ammissibile, per il semplice fatto che la Corte chiamata a decidere sulla violazione di una norma contenuta nello Statuto speciale comportante un vizio procedurale nella formazione di disposizioni di legge regionale (v. in senso conforme, ad esempio, sentenze nn. 134 del 1969 e 57 del 1957), la non fondatezza della stessa deriva dall'erronea interpretazione che il ricorrente conferisce al menzionato art. 12 dello Statuto. Quest'ultimo, infatti, prescrive che l'elaborazione dei progetti di legge debba avvenire nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta alle stesse di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea -richiesta, peraltro, occorsa nella specie -non ha un fondamento nel ricordato art. 12, ma lo ha in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. NŽ spetta a questa Corte valutare l'incongruenza di richiedere il parere della Commissione competente su emendamenti dal contenuto assolutamente eterogeneo rispetto a quello del progetto di legge in discussione, riposando nei poteri del Presidente dell'Assemblea Regionale la garanzia che non siano ammessi emendamenti ritenuti eterogenei rispetto al progetto di legge cui quelli si riferiscono. Venendo all'esame dei vizi sostanziali denunziati dal Commis sario dello Stato, al fine di prooedere ad una loro corretta valutazione occorre illustrare in via di premessa la vicenda normativa nella quale gli atti impugnati si inseriscono. Dopo che la legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, all'art. 14, aveva previsto la disciplina generale del fermo temporaneo dell'attivitˆ di pesca Ç al fine di favorire l'adattamento delle possibilitˆ di pesca alla capacitˆ della flotta È e aveva dettato le condizioni per conoedere Ç premi di fermo temporaneo È alle imprese o alle persone che interrompono l'attivitˆ di pesca, l'art. 9 deHa legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, ha nuovamente fatto ricorso al medesimo fermo temporaneo dell'attivitˆ di pesca al di verso fine di favorire il ripopolamento ittico di alcune zone di mare ricomprese nel territorio della Regione Siciliana. Pi precisamente, la disposizione da ultimo citata prevede il fermo temporaneo di pesca, con le connesse agevolazioni stabilite dal ricordato art. 14, per le im 40 RASSl>GNA AVVOCATURA DELLO STATO prese che, avendo sede legale nel territorio della Regione, svolgano attivitˆ di pesca a strascico, o con sistemi ad esso ass“milabili, servendosi di natanti iscritti in determinati compartimenti marittimi regionali (Catania, Palermo; Messina, Trapani, Augusta), in alcune fone di mare da delimitare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,. l'artigianato e la pesca, nell'ambito di alcune aree indicate dalla stessa disposizione di legge (golfo di Catania, golfo di Patti, golfo di Castellammare); Con due decreti, datati rispettivamente 19 marzo 1992 e 28 aprile 1992, l'anzidetto Assessore regionale ha vietato, in via sperimentale, la pesca a trascico e a mezzo di reti volanti pelagiche per 150 giorni continuativi iná relazione a una zona di mare pi ampia di quella indicata dailla precedente legge, segnatamente la zona compresa tra Capo Zafferano e Capo Calavˆ, accordando ai natanti iscritti nei compartimenti marittimi ricompresi nella delimitazione operata .con i decreti la facoltˆ di beneficiare deUe :erovvidenze eQIJ.omche collegate al fermo temporaneo di pesca, previste dailla legge regionale n. 26. del 1987. Socondo il Commissario dello Stato, le disposizioni 'legislative impugnate sono sopravvenute a tali decreti -che, ad avviso dello stesso ricorrente, avevano illegittimamente esteso, sia nel loro riferimento territoriale, ~ia in relazione ai soggetti beneficiari, l'ambito di applicazione del fermo biologico di pesca previstoá dalla legge regionale n. 25 del 1990 al¥ solo fine di dare una copertura legislativa a posterioriá alle ricordate decisioni dell'Assessore. Pi precisamente, mentre l'art. 1 della delibera legislativa approvata il 10 maggio 1994, introducendo una disposizione ritenuta dal ricorrente fa:lsamente interpretativa dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1990, ha con effetto retroattivo ampliato l'area de1le imprese originariamente beneficiarie delle agevolazioni previste, l'art. 4 della delibera legislativa approvata il 4 marzo 1994 ha esteso, a sanatoria, per l'anno 1992 i benefici di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25 del 1990 alle imprese e ai componenti gli equipaggi interessati al fermo temporaneo di pesca stabilito dai ricordati decreti assessorili. Sotto il primo profilo, vanno diclarati non fondati i dubbi di legittimitˆ costituzionale che il Commissario dello Stato solleva nei confronti dell'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994, per ess.ere quest'ultimo espressione di un uso irragionevole e arbitrario del potere di interpretazione autentica esercitato dal legislatore regionale siciliano, in violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), dei principi del buon andamento e di imparzialitˆ della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), nonchŽ del potere attribuito alla Corte dei conti di promuovere azioni di responsabilitˆ per danno erariale al riparo da indebite interferenze di altri poteri (art. 103 della Costituzione). PremŽsso che; secondo la consolidata giurisprudenza á oostituzfonale (v., ad esempto, sentenze rin. 397 del 1994, 455 del 1992, 233 del 1988)~nessun rilieVQ' pu˜ essere accordato alla a.utqqtialificazi6ne della legge . al ...........=Zs~~á~f~]:!ts;:;J~~~ii:~~\~áá~Žm:::r:~:~~:1~~~n;;; r¥~~!$;rz~~=:fr~ ifupol'fŽ J;appli~M:ibn~ della variante ááá di sensoá prescelta da parte ádi :~f:~::~$;:;: ~f;iJ;;~u;~~t~sS~~~l;~~ ~~te~~:!:t~:;e,c~h~0~ natura di legge ihterffereti;l.~iva¥á Ç va destt“lta eia un árapporto fra norme -e np:n fra d11ipos:izi&ntL iˆte &he il soptav~e'.Cl.ire della norma interpretante n˜ii !!lit ve:rifr mŽh6 ta n˜rttrif “hterpreta.ta{ma l'una e l'altra si saldano á~¥&1rf~~r1:g::::á,::~: c:ijfeS\l,/della .l,t~gi()nl:J ~iili¨i.t1 .,che ;no1Jscfatpc>ssibile distinguere tra Çlegge iilte~pretativa ;~ e .áá~álegge ]mxpy~tlvaÈ, pplhŽ, .se.á non v' dubbio alcuno f~;,~~i;::t~i~áááá~~:~~l~t~~s~e!!ro!~~ep~s;:~o:en~~ 49Yer ~1m!Ji'.~,,~á~~~~ i.n.tefP!~t;..:4>~~'.e n9A altra, non si pu˜ del patj 4u~~~5!:h 99@~ ¤!: ~ gi~ sott?U~7~t~~.~e c;irfl:n~r~ tipico ed esclusi;o delle leggl á~nte~et(l.tWe ~ 9b,e.:1l0 s1wfiJ::!'l:tQ no1;1Il~ti.vo enucleato e. imposto "1i:inle stesseJ:eggidebba essere:.dcompresQ fta le possibilitˆ di senso ragiep.ev:olm¨:tei asetMl?ili al t~to :d:eJla disposizione áinterpretata (v., ad esempi(); sent~e nn¥ S.8 dek199S; 424 .áe á39 del 1993; 455, 454 e 440 del l992.; 380 e 155.;del 1990).¥ Sottoquest'.ult.imQ profilo;. occorre sottolineare ˜:lle; nella speciŽyia nottnaintetpretata;. vale:.a ¥. dire l'art. á9 della legge regionale tk 25 del1990,. .facendo< riferbne:nto. alle., .nprese Ç operanti È n:eUe aree; del~mitate daL :decreti : delFˆSsessore, usa ááun'espressione che inprittine lltVn;!bb(li potJ;tto esser.~tetpretatatantQ nel¥ seM<:> di .denotare le' imprese che Žffettivˆmente.: esercitano la pel!ca nelle zoiw colpite dal fermo, quanto nelse:riso diindicare le imprese i cuLnatanti sono autorizzati a esercitare fa pesca nelle stesse zone. L'intervento interpretativo dŽl legislatore regionale,. che circoscrive a quest'ultimo significato il. senso da attribuire alla. norma interpretata, nonpti˜ esser qualificato altro áche come =t 30, 48, 52, 59; 62, g,fe t3˜ R dŽl Trattato c:e.':> á.á. á.á..áá.ááá ..áááá.áááá ...á.á.á..á .á..á.á.á.á.á.á á.á.á. á.á.á.á.áá.ááá.á á..ááá á.á.á.á.ááááááá ...á . .á.á.á á..á.á..ááá.á.á. 2. -Tali questioni sono state sollevateneU'ambito di Urip:roedimŽná to penale avviato nei confront! del signor Peralta dalle autoritˆ italiane pŽr á. \tibtMione detfa 1eggŽ :n dfoeriibre .á 1982;>n. á 919; áá rŽfamtŽ clisposfaioni peF la > á á á.; á áá ááá ,¥¥ -3;.;.;;.. Ai¥sensf dell'art.16della leggesoprammenzionata:á Ç Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, com~ presi i porti, ~á fatt˜ divieto a tutte le navi, $el1Za alcuila discrixriinazione di n.11zionalit~. di versare in mare, o. di causarne lo sversamento, idrocarburi o .misceleá ¥ffi. larociitbhri, n6rthŽ .á le¥.¥. ai&e sostanze noci% all'ambiente ?'1~.~~ááá~:~:ttaft~1;j~~i~áá¥t11.:1:r:it~J~:~;:~:i;1~Jr1~~fartaáádi ¥scitr“cate le sostanze di cuiafptecedrifo 'comme anche al di:filori delle acque terrlti:> rfali È. á á á 4. -Le violaziolli .cli queste disposizioni sono. sanzionate,.. alle condiá zioni previste dall'arL.20 della .stessa fogge, con ammende dˆ 500;000 LIT a lO milioniá dLLI! e con pene¥ detentive di¥una durata massima di due anni. Queste .sanzioni penaliJiono .ompletate cl.a ~ru:io;ni professiomtli..I¥ CQ!llan~ dJ;1.t1ti á4i :Qa\1~; quanck> spno áci~tacUni italiani) sqno llSsoggettati aUa spspensi~ qel titolQ. PJ'Ofessionaje J?er t.ia.. durata rn,~sin;la di. d\le anni, Ai cpmanda.ti di .avi di nllZioJ:l11li!ˆ nqn italiana vietato., invc~,l'attl'acco viduate dallo stesso diritto internazionale e che .qui non interessano) ha un potete sU!:1e sble nav“ battenti bandiera nazionale. ¥ á. á á á á l..a Çdiscrini“:MZiOrte È fˆttˆ a seconda che si tratti di navi :nazionali o di iiavFdi aiira bandiera risponde, ádW:ique, áai principi diá diritto intemazion:aie formatisi sulla base della estensione della si:>vranitˆ di cfasctmo Stato, che incontra t>iecisf¥¥ e.¥fuelh1iliiabmá Jimith á á. . Un> prdblema di didtfo Cñrilmntarf, comunque, non si poneva neanche, posto ¥clte;se 'Veri> che te 'disposti“om del Traittat˜: CEE riŽhiamate dˆl giudice di>Ravenna> impongono lm divieto¥ di trattamento differenziale sulla base della nazi˜nˆlitˆ1 alti'esi iveto che esse si preoccupanoá di Vietare allo Stato membro di favorire i propri cittadini a discapito dei cittadini di altri> Stati membri e non viceversa; áN ápu˜áá parlarsiádi á:tllism:a equivalenteá. a¥ restrizfone all'importazione di merci di altri Stati membri in conseguenza def costi aggiuntivi cui sarebbero esposte le navi battenti bandiera italiˆlla, perchŽ (a prescindere dall'insussistenza ¥ di!á una situaiione oggettivamente diversificata rispetto ai.¥á costi, perchŽ tutte le navi di qualsNoglia ábandiera sono praticamente soggette agli stessi divieti posti o dallo Stato costiero ˜ dalfo Stato cUi appartengono e qumdi RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 46 a porti italiani per un periodo determinato dal ministero della Marina mercantile. 5 . ..,.,.. Dal fascicolo risulta che hl signor Peralta, cittadino italiano, comandante di una nave cisterna, battente bandiera italiana, specificamente attrezzata per il trasporto delle sostanze chimiche. L'armatore della nave. una societˆ di diritto italiano. 6. -e pacifico che, ripetutamente, nel corso del primo trimestre del 1990 il signor Peralta ha ordinato lo scarico in mare di acque utilizzate per il lavaggio delle cisterne cariche in precedenza di soda caustica, mentre si trovava al di fuori del mare territoriale italiano (nella maggior parte dei casi in una zona compresa tra 12 e 24 miglia dalle linee di base italiane). Ora, la soda caustica una delle sostanze nocive menzionate nell'allegato A della legge ~1 dicembre 1982. (Omissis). 8. -Le questioni pregiudiziali sottoposte riguardano le norme che si applicano allo scarico in mare di idrocarburi e di sostanze nocive diverse dagli idrocarburi. é tuttavia pacifico che, nella causa principale, si tratta solo dello. scarico in mare di acque di favaggio contenenti soda caustica. Occorre quindi limitare la portata delle questioni in esame al solo scarico in mare delle sostanze nocive diverse dagli idrocarburi. 9. -Dal fascicolo risulta che il giudice nazionale chiede in sostanza alla Corte se ilá diritto comunitario si opponga ad. una normativa del tipo di quella italiana, in quanto essa ostacoli l'attivitˆ delle imprese nazionali di trasporto marittimo, come quella che occupa il signor Peralta. Una¥ tale normativaá potrebbe in particolare aver per effetto di ritardare, rendere pi á difficili o pi oneroseá di quanto non lo siano per leá navd ad oneri equivalenti) il fatto che il trasporto di una merce di importazione possa subire un certo onere riflesso circostanza meramente occasionale del tutto irrilevante per il diritto comunitario (quantomeno, poi, se si tien conto della ÇratioÈ della normativa in esame). Resta il dubbio sull'opportunitˆ di mantenere una !lOrmativa nazionale che vieti totalmente gli scarichi in ;mare di prodotti petroliferi e chimici, come la soda caustica (all. A alla legge 31 dicembre 1982, n.á979), laddove la convenzione MARPOL 73/78 (citata al punto 15 della sentenza) li consente in parte con particolari condizioni e cautele, Pur dovendosi auspicare che si rafforzi una politica comune tendente alla prevenzione dell'inquinamento ambientale piuttosto che si proceda con una riduttiva e poco efficace politica di intervento con scarsi effetti rimediali, la diversitˆ di trattamento fra obblighi imposti all'armamento nazionale e obblighi prescritti per l'armamento internazionale rischia di penalizzare il primo senza un reale beneficio per il bacino del Mediterraneo. Ma la scelta del legislatore nazionale, non in contrasto con la normativa internazionale e comuniá taria, non era nŽ poteva essere in discussione nella causa. RASSEGNA AVVQCAl'URA DELLO STATO battenti bandiera degli altri Stati membri le operazioni di pulizia delle navi cisterna che avrebbero potuto essere compiute in mare nel rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti alle quali l'Italia ha aderito. 10, ..-.. Con le sue questioni il giudice nazionale prende in considerazione dhrersi aspetti di questi ostˆcol“ ed india le censure che potrebbero essere fatte alla normativa italiana: -il disconoscimento di Ç convenzioni internazionali ratificate in ambito comunitarfo È; -la violazione dell'art. 7 del Trattato a causa di discriminazione in base alla nazionalitˆ; ......:. l'introduzione da parte della normativa italiana di restrizioni che sarebbero incompatibili con gli artt. 3, lett. f), 30, 48, 52, 59, 62 del Trattato e; in particolare, con la libera circolazione dei servizi in materia di traá sporti¥.marittimi; -fa viola:iforte dell'art. 130 R del Trattato. Sul diritto comunitario vigente alla data dei fatti contestati nella ausa principale. 11. -La causa principale verte sulfapplicazione di una normativa italiana che riguarda le navi e la navigazione marittima. Nella parte II del Trattato, i trasporti costituiscono oggetto di un titolo speciale, il titolo IV. 12. -In questo titolo IV, l'art. 84 stabilisce, al n. 2, che il Consiglio potrˆ decidere se, iri qualeá misura e con quale procedura¥ potranno essere prese apportune disposizioni per la ánavigazione maritthna. Ai sensi dell'art. 61 ádel Trattato, áqueste disposizioni specifiche riguardano fu particolare la Ç libera drcola.iione dei servizi È. 13. -Sulla base dell'art. 84, rt; 2, il Consiglio ha adottato il regolamento 22 dicembre 1986, n. 4055, ¥á che applica il principio della libera prestazione clei servizi ai trasporti marittimitra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1). Questo l'egolamerito entrato in vigore il 1¡ gennaio 1987. Esso era quindi in vigore alla data dei fatti di cui causa. 14. -Tuttavia, le disposizioni di questo art. 84 non escludono l'applicazione del Trattato alla materia dei trasporti e i trasporti marittimi, alla stessa stvegua degli altri tipi di trasporto, restano soggetti ai principi generali del Trattato (v. sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/ Francia, Racc. pag. 359, punti 31 e 32), =~::::.%.: .<.!:~--~ . Mf.P~~~á --ááá"W.AW?'~ - RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 48 Sul rispetto delle convenzioni internazionali relative allo scarico in mare delle sostanz,e nocive. 15. -BenchŽ l'ordinanza cli rinvio non lo precisi, risulta dal fascicolo che il giudice nazionale chiede chiarimenti alla Corte sulJa compatibilitˆ della normativa italiana con la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, detta Ç convenzione Marpol È (Recueil des traitŽs des Nations unies, volume 1341, n. 22484). Esso sembra ritenere che tale convenzione produca effetti nell'ordinamento giuridico comunitario. 16. -Ne1la misura in oui alla Corte vengono chiesti chiarimenti sulla compatibilitˆ della normativa italiana con la convenzione Marpol, sufficiente constatare che la Comunitˆ non ne parte. Inoltráe, non sembra che in forza del Trattato CEE la Comunitˆ abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d'applicazione di tale convenzione, nŽ che le disposizioni di quest'ultima siano vincolanti per la Comunitˆ (v. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72, 22/72, 23/72 e 24/72, International Fruit Company e a., Racc. pag. 1219, punto 18). 17. -Non spetta quindi alla Corte pronunciarsi sulla compatibilitˆ di una disposizione nazionale adottata da uno Stato membro con una convenzione quale la convenzione Marpol. Sull'art. 7 del Trattato. 18. -Occorre ricordare che l'art. 7 del Trattato CEE (art. 6 del Trattato CE), che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalitˆ, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche cli non discriminazione (v. sentenza 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 11). Di conseguenza avuto riguardo alle norme specifiche, che concretizzano tale principio, che occorre esaminare se una normativa del tipo di quella di cui trattasi nella causa principale sia compatibile con il Trattato. Sull'art. 3 lett. f), del Trattato. 19. -Il giudice nazionale si chiede se i principi del diritto comunitario destinati a garantire che la concorrenza non sia falsata non si oppongano ad una normativa nazionale del tipo della normativa italiana di cui causa. A suo parere, questa normativa creerebbe distorsioni di concorrenza tra i porti e gli armatori della Comunitˆ. delle ¥ importazioni di prodotti c:himidá.in Italia; á e quindi un ostacolo . vietato da tale articolo. 24. -Su tale punto sufficiente constatare che una ncm:nativa del tipo di quella di cui causa non opera alcuna distinzione in base al- 1,origine delle sostanze trasportate; .c}le essa non ha per oggetto di disciplinare glLscambi di merci con gli altri Stati membri e che gli effetti. re¥ 50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO strittivi che essa potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e indiretti perchŽ l'obbligo da essa sancito possa essere considerato atto ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenze 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I-583, punto 11, e 13 ottobre 1993, causa C-93/92, CMC Motorradcenter, Racc. pag. I-5009. punto 12). 25. -L'art. 30 non si oppone quindi ad una normativa del tipo Gli quella nazionale di cui causa. Sull'art. 48 del Trattato. 26. -Il giudice nazionale chiede delucidazioni sulla compatibilitˆ con l'art. 48 di un regime di sanzioni come quello definito dalla normativa italiana di cui causa, il quale, prevedendo la sospensione del titolo professionale dei capitani italiani che violano il divieto dello scarico in mare delle sostanze nocive, punirebbe i capitani italiani pi severamente dei capitani aventi un'altra nazionalitˆ. 27. -In conformitˆ ad una giurisprudenza costante, le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non possono essere applicate a situazioni puramente interne di uno Stato membro. In particolare, il solo fatto che, in forza della normativa di uno Stato membro, un lavoratore straniero goda di una situazione pi favorevole rispetto ad un cittadino di tale Stato membro non sufficiente a far beneficiare tale cittadino delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori, se tutti gli elementi che caratterizzano la sua situazione si collocano all'interno di un solo Stato membro di cui egli cittadino (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 1986, causa 44/84, Hurd, Racc. pag. 29, punti 55 e 56, e 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341, punti 5, 9 e 10). 28. -Secondo quanto risulta dagli atti di causa, il signor Peralta cittadino italiano, dipendente di un armatore italiano e comanda una nave battente bandiera italiana. Egli si trova quindi in una situazione puramente interna e non pu˜ far valere l'art. 48. 29. -Ne deriva che l'art. 48 non si oppone ad una normativa del tipo di quella italiana, che prevede che i capitani italiani che hanno violato il divieto da essa sancito sono assoggettati alla sospensione del loro titolo professionale. SuU' art. 52 del Trattato. 30. -L'ordinanza di rinvio non consente di conoscere per quali motivi il giudice nazionale chiede chiarimenti sul rapporto tra la legge di cui si causa e l'art. 52 del Trattato. In mancanza di indicazioni ar riguardo, occorre rilevare cJle, sec;:on4o il sig.qr Peralta, tale legge priverebbe le irn fiitlllltli ~ia6t1~~Ji.!~11;C~~~;.1~!!¡.1;,:1~r::trnc~~~7~i~~d~~:~a~!l'kh:a! il benef~cio delta .discipllna naz“onate dello stato in~l1ll::>ro <>si>itante, esse ostMJ:˜'.parimenti ach la Stato d'o:rigine ..ost;acolilo stabilimento. irfaltro Sfafoi fuellibro á.di 0un proprio :cittadino o diuna silcietˆ costituita. secondo la propda legislazione. e corrispon:clente alla definizione . dell'art. 58.. Inf~ tt;i rctifitt;f g~ta#tHi <:tawfaittt52 ~f;se@Žnti $afebbefovfuiifieatfse Io áá Stato (l!origjpe :Potesse Vietate alledmprese.. .di migrat:e.. per stabmrsi in un altro Stat'() m.embro (v, sentenza 27 settembre 1988, cau$a 81/87, !.hŽ Q.e~/Trell;suni¥ ¥ari'1.C:ci~fs~k>nf!I:$ of lnland R~ven~~;¥.. l>aily .Mail.¥ and Generai Trust, Racc. pag. 5483 pU.nto 16). 32; ¥;....... TUttˆvia, una.¥ normativa. quale quella> italianaá nin contiene alcuna disposiziqne: ehe possEf ostacolare lo á stabilimento dei trasportatori italiani m.uno¥ Stato membrotdiirerso dall'Italia;¥ . 33. -Occorre a11i;:.Qrlit.'.!'.'iCOr˜:lit~.che,in,l;)ase al!a sentenza 25 luglio 1991, cau$a C-221/89, Factortame e a. (Racc. pag. 1-3905, punto 23), le condizioni prescir“tte per l'immatricolaiiohe di una ánave non devono creare ostacoli alla libertˆ ádi stabilimento;á Ma uria normativa del tipo di quella di cui e causa¥ a. il s1gnor Peralta;. sono ástabilite i;t suo territorio e utilizza:no :navi che 'f:>attono:Ja sua bandiera. Ma le duficoltˆ che possono derivain per quest~ imprese non pregiudicano lalibertˆ: di stabilimento ai sen$i dell'art. 52 del. .Trattato. Infatti, queste .. difficoltˆ non hanno in vfa cli principiO . una natura diversa da quelle che possono avere la loro origine nelle disparitˆ. tra le legislazioni nazionali, relative ad esempio al costo del lavoro, agli oneri sociali o al regime fiscale. 35. _. L'art. 52 noná si oppone áquindi ad una normativa quale quella italiana. 52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Sull'art. 59 del Trattatao. 36. -Il giudice nazionale chiede chiarimenti alla Corte relativamente ad una situazione in cui un capitano italiano, incaricato da un prestatore di nazionalitˆ italiana di comandare una nave battente bandiera italiana, fa valere la violazione da parte dell'Italia, cio da parte dello Stato membro di stabilimento del prestatore, della libertˆ di prestazione di servizi in materia di trasporto marittimo. Per quanto riguarda la possibilitˆ di far valere la libertˆ di prestazione di servizi in materia di trasporto marittimo. 37. -Come la Corte ha precisato al punto 13 della presente sentenza, alla data dei fatti di cui causa era in vigore il regolamento n. 4055/86. 38. -Ai sensi dell'art. 1, n. l, di questo regolamento: ÇLa libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi È. 39. -Dalla formulazione stessa di questo articolo risulta che esso si applica ai trasporti marittimi tra Stati membri del tipo di quelli di cui trattasi nella causa principale. Esso definisce i beneficiari della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in termini che sono sostaná zialmente gli stessi di quelli dell'art. 59 del Trattato. 40. -D'altra parte, in una sentenza del 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries Italia (Racc. pag. I-0000, punto 30), la Corte ha dichiarato che la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo tra Stati membri pu˜ essere fatta valere da un'impresa nei confronti dello Stato in cui essa stabilita, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro. 41. -Occorre poi osservare che la Corte ha dichiarato che l'art. 59 del Trattato aveva lo scopo di eliminare le restrizioni alla libera prestaá zione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornita la prestazione, e le disposizioni dell'art. 59 si dovevano di conseguenza applicare in tutti i casi in cui un prestatore offre i propri servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale stabilito (v. sentenza 26 febbraio 1991, causa C-154/89, Comá missione/Francia, Racc. pag. I-659, punti 9 e 10). 42. -Stando cos“ le cose, dato che la nave che egli comanda esegue consegne a destinazione di altri Stati membri, il signor Peralta pu˜ far i i ~ I vaj:~r~ :n~J... (lpnfrgi.tti:¥¥¥dell'Italia un'assŽrita; Violazione dŽllalibertˆá di¥¥pre.ᥠst~ot:t~ 4~i "e¨'izi di¥.tr:aspottomarittimo riconosciuta;¥ dalá diritto e<> munitario. r~t:á '1~tq¥áp~$1J4t4.t,t}l'~tSJ~t:if.: (f;f und di$Crlminazit/rte/trit E Miii áin á á á bas~attafimfdt.~ra. áááááááááááááá á á á .,... . á:?/ .. .'.::: .)//\):>:á:::/ >:á .::-::á::::: ..-: .-: . .á. . . : áá 43~ 4-á~F~~n.sFaei'arl. 9liric~pio di ehi artiartY7 ádŽf1$attafo, a í\q.fsifo miillfud che sFiiri.P:o“ie á i;ttf#it~ ~blffli~d'Viáá .,...¥... ᥥ¥á.¥á A~ááᥥá á\siiá..thl~Qfq Uli~ári2tl~#x~ aj 4u~~tB¥¥ti~ ~949i~:f~Jr.~~~\l“M.!9á. áá.e@! aj::M~~~~.. tjo~'.l~~~it¤fil9: p~r: 4li~!9 :d~n!~}il f~iP~~.. PPit~l.. [f~i¥¥~~ftll't~.11 ::.:::::r ::::;{:: :.::::::.:~ :%'.}{:?/)> áá:ááá .;.(: :ááá:á:. á:áááá-:ááá: . :: {E:::á:.á:ááá . á:.:;.:: :-áá .á á.á :á .á.¥ .. á. áá:::::::::::::::_::/ .=: >\~::.á á....;:::: ::-::á:áá:.:::.-: ::á;./~á.:-:::: ..: .::-/:á:.:~á:.áá:..-á: : .: .: .....á..48¥. ..,..., Il1oltr~, c9m13, .~.. stat9 affl:lr.iato dajl;\ CQrj:~ .nella $e.ttinza, á14::1..". g_ij9. i9~1~ a,usa .tSS/80, Q~l:>el @.a,c.. pag. ~993, pu.nio 9), :npn l!i pu˜ oná sfderare compatibile con il divieto di discrimin~iqne Ka,pplicazjone di Jlna, RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose (v. anche sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a. (Racc. pag. l, punto 13). Per quanto riguarda l'esistenza di restrizioni alla libera prestazione dei serviz.i di trasporto marittimo. 49. -Il giudice nazionale osserva che la normativa italiana anche nell'ipotesi in cui non possa essere considerata discriminatoria apporta restrizioni alla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo a destinazione degli altri Stati membri. 50. -Va sottolineato che l'ostacolo all'esportazione che fa valere il signor Peralta non deriva dalla normativa di uno Stato membro sul cui territorio viene eseguita una prestazione di trasporto, ma dalla normativa dello Stato membro in cui l'impresa ha fatto immatricolare la nave comandata dall'interessato e in cui essa stabilita, cio l'Italia La situazione di questa impresa nei confronti del proprio Stato membro di stabilimento non pu˜ quindi essere equiparata a quella di un'impresa á di trasporto marittimo, stabilita in áuno Stato membro diverso dall'Italia, che operi temporan~ente in questo ultimo Stato. e che debba perci˜ soddisfare contemporaneamente quanto prescritto dalla normativa dello Stato membro di bandiera e quanto prescritto dalla normativa italiana. 51. -Ora, una normativa .del tipo di quella italiana, che vieta lo scarico di sostanze chimiche nocive in mare, si applica obiettivamente a tutte le navi senza distinzione, sia che esse effettuino trasporti interni all'Italia sia che effettuino trasporti a destinazione degli altri Stati membri. Essa non prevede un regime diverso per i prodotti esportati e per i prodotti messi in commercio in 1talia. Essa non assicura alcun beneficio specifico al mercato interno italiano, ai trasporti italiani o ai prodotti italiani.. á52. -I1 signor Peralta si lamenta invece dei vantaggi indiretti di cui beneficiano i trasportatori degli altri Stati m.embri che non sono assoggettati, in base a1le stesse modalitˆ, al divieto di scarico áin mare di residui di soda caustica. Ma, in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in, tale settore, queste restrizioni sono solo la conseguenza della disciplina: nazionale del paese di stabilimento alla quale l'operatore economico rimane assoggettato. 53. -Da quanto precede deriva che il regolamento n. 4055/86, soprammenzionato, non si oppone alle disposizioni controverse di una normativa quale quella italiana relativa allo scarico in mare da parte della marina mercantile di sostanze nocive. I: f: I !i ~ ¥¥¥¥MM¥Jl¥A¥¥¥¥¥¥á¥¥lraiI ! 1: PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 54. -Di conseguenza,¥ il riferimento fatto dal giudice nazionale all'art. 62, al quale rinvia l'art. l, n. 3, del regolamento, non richiede una soluzione distinta. Infatti, l'art. 62, che ha un carattere complementare rispetto all'art. 59, non pu˜ vietare restrizioni che non rientrano nel campo di applicazione di quest'ultim˜ articolo (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, Racc. pag. 14685, punto 29). Sull'art. 130 R del Trattato. 55. -Il giudice nazionale. si chiede infine se gli artt. 130 R e seguenti si oppongano ad una normativa del tipo di quella di cui causa, che ha per effetto di imporre alle navi italiane di far ricorso ad un sistema alternativo di trattamento delle acque di scarico, a suo parere inefficiente e in contrasto con gli obblighi internazionali che l'Italia ha sottoscritto. 56..-Su tale á punto occorre ricordare che, come giˆ affermato al punto 17, non rientra. nella competenza della Corte pronunciarsi sulla compatibilitˆ di una dispoSizione nazionale adottata da¥ uno Stato membro con una convenzione quale la convenzione Marpol. Non rientra nemmeno nella sua competenza interpretare l'art. 130 R in funzione di una convenzione internazionale che non vincola fa Comunitˆ ed alla quale, per di pi, non tutti gli Stati membri hanno aderito. 57. -D'altra parte,J'art. 130 R si limita a definire gli obiettivi generali della Comunitˆ in materia di ambiente. Il compito di decidere circa l'azione che deve essere intrapresa affidato al Consiglio dall'art. 130 S. Vart. 130 T precisa inoltre che i provvedimenti di protezione adottati in comune in virt dell'art.130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti compatibili con il Trattato, per una protezione ancora maggiore. 58. -L'art. 130 R non sioppone quindi ad una normati.va quale quella di cui trattasi nella causa principale. 59. -Occorre pertanto risolvere le questioni. poste dal giudice nazi<>; nale nel senso che gli artt. 3, lett. f), 7; 30, 48, 52, 59, 62, 84 e 130 R del Trattato ed il regolamento n. 4055/86 non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti a tutte le navi, senza alcuna distinzione cli bandiera, lo scarico di sostanze chimiche nocive nelle sue acque territoriali e nelle sue acque interne, a che essa imponga lo stesso divieto in alto mare alle sole navi battenti bandiera nazionale e, infine, a che, in caso di violazione, essa punisca, con la sospensione del titolo professiomde, i capitani di navi, cittadini di tale Stato membro. (Omissis). 56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 5a sez., 5 ottobre 1994, nelle cause riunite 133, 300 e 362/93 -Pres rel. Moitinho de Almeiá da -Avv. Gen. Jacobs -Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dai Pretori d“ Perugia e di Caserta nelle cause Crispoltoni ed altri c. áFattoria Autonoma Tabacchi. ed altri. Interv.: Governi ellenico (ag. Kontolaimos e Dedoussi) ed italiano (avv. Stato Fiumara), Consiglio dell'U.E. (ag. Schloh e Gallas) e Commissione delle C.E. (ag. de March) Comunitˆ Europee ¥ Organizzazione comune dei mercati ¥ Tabacco greg gio -Sistema dei quantitativi massimi garantiti -Validitˆ dei regola menti CEE nn. 1114/88 e 1738/91. (Regolamenti CEE del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727; 25 aprile 1988, n. 1114; 13 giugno 1991, n. 1738; 30 giugno 1992, n. 2075). Non viziata da eccesso di pot,ere nŽ viola i principi di proporzionalitˆ, di non discriminazione e del legittimo affidamento la normativa di cui al reg. CEE del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica; il reg. 727/70, sull'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, e di cui ai regolamenti di attuazione del medesimo, nella parte in cui fissa, fino al raccolto 1992, ai fini dell'attribudone di un pr:emio ai t,rasf armatori-produttori di tabacco in paglia, quantitativi massimi garantiti (QMG) di produzione globale nazionale per varietˆ o gruppo di varietˆ di tabacco anzichŽ quote individuali per oiascuna ~mpr:esa (1). á á . (Omissis) 1. -Con ordinanza 18 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 31 marzo successivo (procedimento C-133/93), la Pretura circondariale di (1) Misure di stabilizzazione nel settore del tabacco: i quantitativi massmi garantiti. á á Il reg. CEE del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727/70, relativo all'attuazione di una organizzazione coi;nune di mercato nel settore del tabacco greggio, prevede fra l'altro, la concessione di un premio alle imprese che provvedono alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento del tabacco greggio, purchŽ il tabacco sia aquistato presso produttori comunitari. Beneficiano del premio anche i produttori singoli o associati che provvedono direttamente a dette operazioni. Al fine di limitare l'aumento della produzione di tabacco nella Comunitˆ (per ridurre lo squilibrio fra offerta e domanda) e ¥ridurre gli oneri finanziari conseguenti agli interventi di mercato, cox:i il reg. CEE del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114/88, si disposto che, a partire dal 1988, il Consiglio stesso stabilisca con regolamento un quantitativo massimo garantito (QM.G.) per ciascuna varietˆ o gruppi di varietˆ di tabacco prodotto nella Comunitˆ, in funzione delle condizioni di mercato e delle condizioni socio-economiche e agroeconomiche delle regioni interessate: allorchŽ per una varietˆ o un gruppo di varietˆ viene superato il QM.G., il premio di cui si detto corrispondentemente ridotto, con regolamento della Commissione. Per il solo raccolto 1988 la Corte di giustizia, con la sentenza 11 luglio 1991, nella causa C-368/89, Crispoltoni -in questa Rassegna 1991, I, 239 -ha dichia PARTE l, SBZ; lit. GIUIUS¥.COMUNITARIA B .INil!RNAZIONALB S7 .Perugia ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiz~ale. relativaá. alla validitˆ del reg(}la.men:to áá (CEE) del ¥Consiglio 25 aprile 1988, n. 1114, che modifica il reg>Qlame,n:to> (CEE) n. 7l7/7Q, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabaci06 greggio.á (GiW L 1 lOi pˆg:>35), e dei. regolamenti adottati ináá applica- Zi˜hŽ dei sridd"Žitor áááááááááá .á.á¥á áá ááá .á. .. . . . l~ .-.,, ~otdJ~e. ~a -~~rile l993 e 14 maggjo ¥ 1993;. pervenute alla <>rte r:ispettiya:mente il 28 .:maggjo 1993 (proce4b:nento C-3.00/93) e.. il 22 luá glio 1993 (:procedimento C-36Z/93), la Pretura circondariale di Caserta ha ~allevato, a nor:ma dell'art. 177 del Trattato CJ!E, una questione pregiudi~ ia:letlati'Vˆ. rula v~li:dita del fŽgo1alrirtto(CEEf aerááác6nsfgíioá 1f giugho i991/ri. 17.38; cli fissa, pef iffaccolto<1991, i prezzi cfi-ObiŽttivˆ, i j)rezifd~hteriierito bi preriifcdiicessi agli. acqôirŽrtti .di ta:baceofu: f6glfa; i l?~ez2:i d'mtervenfo deri\r~l! i;trtaoa:Wo in colli, “e qualitc1\'. d“ riferimente>, lifzone .ti prodlfti6riŽ P,dnhŽ l qjiru#itat“.vf mlillmi garafrtit:fe che¥ ri:iodifi" dfil regbfamerito(CEE) ii¥t331/90 (GJJ. L 163; pag.13), edeiregolameriti adottati fo. applicazfoifo de1¥áásddeccá ..... 3'. ".'."." Le qause principali riguarc:lano la i:estituziont;! '.'.""'.".in seguito alla 6()nstˆ,t~zic>nŽ da I>a~te d~ll~ Commis~ione dt:!l sl.l:Pt}#:m~nto, per il raccql!() i99l, 4ei 9J1aptit#tiv“ fu~ss“rrii ga.ri:t6titi (iJ1 p~osi~~l,lo:) ÇQJ.V1G È). del taJ:fa.00oá hf fQ:glii\.áá d~lfa varietf!./Bright ¥ (pr9(iedirrint6¥ C~l.33/93) .e ádella ti:tffotˆ 13udey át .. (procedimentf c~3od/93 .eá C.362/9.3) áá .:_ di iliia parte 4et premio anticipato agli attori nelle cause principali a nornta dell'art.á 3, rato l'invaliditˆ del regolamento suddetto 1114/88, in uno con il reg. CEE del á Consiglio 19 luglio 1988, n. 2268/88, che fissava, per il raccolto stesso, i prezzi di obiettivo, i prezzi di iritetvento áe i premi concŽssi agli acquirenti di tabaceo in foglia; i prezzi! diáinterventp derivatidal tabacco in colli, le ql:talitˆ di riferi" mento, le zone di prodmione e i Q;M;,G.; Çnon rispettando {“. regolamentiá. stessi), perá gliá. effetti sostanzialmente retroattivi ad essi.¥ ricollegabili; il .legittimo affi. da.mento.¥ degli interessati Èi Per i rac;colti successivi; rimasta ferma la normativa comUitltaria, una folta constatatosi il superamento dei Q.M.G. stabiliti dal Consiglio di anno in anno, sQrio stati PrQporzionahilenteridotti. i prem~, per tuttii beneficiari, di .una certa percentuale, fudiperidentemente .dal superamentaááda >partedi ciascuno ádella prod:\lzioneáindi:viduaie¥áprevista<¥¥E áci˜ fino al¥¥átaŽcolto¥.1993/a.partite ¥datquale:. mutato ilregime comUitltario: ilteg; CEB delá CQnsiglio á30 giugno 1992,á n. 2fJ75/92, hif istituito; irifatti1. un sistema di quote. indiViduali di ¥trasformazione o di produzione, e ci˜ Ç considerando che per. garantire il.rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, . per un periodo. limitato, un regime .di quote di trasforma~ zione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in.. via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione fra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal .fine mirano. ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati. iri passato, senza tuttavia tener conto ádelle produzioni annuali constatate; . che saranno adottate le Il::tisure neces~ arie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i pr˜duttori in condizioni sodá 58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 94, pag. 1). 4. -Il regolamento n. 727/70 ha creato un sistema di sostegno basato su prezzi d'obiettivo e d'intervento fissati annualmente dal Consiglio pe1 il tabacco in foglia della Comunitˆ per il raccolto dell'anno civile succesá sivo. I piantatori potevano sia vendere la propria produzione agli enti di intervento tenuti ad acquistarla al prezzo d'intervento, sia venderla sul mercato. 5. -Per incentivare l'acquisto presso i piantatori ad un prezzo il pi possibile vicino a quello d'obiettivo, l'art. 3, n. l, del regolamento prevedeva, a determinate condizioni, il pagamento di un premio ai soggetti che acquistano tabacco in foglia direttamente presso piantatori della Comunitˆ e svolgono le operazioni di prima trasformazione e confezione del prodotto acquistato. L'art. 3, n. 2, ha esteso il beneficio del premio ai piantatori che svolgono le operazioni di prima trasformazione e confeIIzione sul proprio tabacco in foglie. 6. -Il citato regolamento n. 1114/88, allo scopo di limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco della Comunitˆ e disincentivare nel contempo la produzione delle varietˆ che presentano difficoltˆ di smaltiI mento, ha aggiunto all'art. 4 del regolamento n. 727/70 un n. 5 del seguente j tenore: Ç 5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista dall'art. 43, paragrafo 2, del Trattato, per ciascuna delle varietˆ o gruppi ' ' . disfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripará i & tire le quote fra i produttori in base alla loro produzione degli scorsi anni È. á: Per i raccolti 1989-1992 sono sorte numerose controversie in sede nazionale in occasione della richiesta di restituzione di una parte dei premi riscossi anticipatamente dai produttori-trasformatori, fra le quali quella che ha dato origine al rinvio pregiudiziale della causa C-133/93 di cui alla sentenza annotata, nella quale il giudice nazionale ha posto in dubbio la validitˆ del reg. 1114/88 e di quelli adottati in sua attuazione, rilevando che proprio la omessa predeterminaá zione della produzione di tabacco per ciascuna impresa di trasformazione secondo quote prestabilite (come poi avvenuto per i raccolti successivi con il reg. 2075/92) pone il singolo tabacchicoltore in balia del comportamento degli altri, ledendo situazioni giuridicamente meritevoli di tutela (nelle altre due cause C-300 e 362/92, pur decise con la stessa sentenza della Corte, si era tentato di estendere le statuizioni della prima sentenza Ç Crispoltoni È sopra citata, limitate al racá colto 1988, ai raccolti successivi: tentativo vanificato dalla pronuncia della Corte nei punti 64 e seguenti). Nella causa 133/93 non era, dunque, venuta in discussione la opportunitˆ della misura di stabilizzazione dettata dal Consiglio consistente nella fissazione di Q.M.G. Non si contestava al Consiglio il potere discrezionale di adottare una siffatta misura di stabilizzazione, ma si intendeva solo verificare se le mo PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 59 di varietˆ di tabaoco prodotto nella Comunitˆ per cui sono fissati i prezzi e i premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio-economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunitˆ stabilito, per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385.000 tonnellate di tabacco in foglia. Fatti salvi gli articoli 12 bis e 13, per ogni volta che una varietˆ o un gruppo di varietˆ superi il quantitativo massimo garantito dell'l%, i prezzi d'intervento, nonchŽ i relativi premi, sono ridotti dell'l%. Una cor rezione corrispondente alfa riduzione del premio applicata al prezzo di obiettivo del raccolto in questione. La riduzione di cui al secondo comma non pu˜ comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti 1989 e 1990. ( ... ) È. 7. -Secondo il disposto del primo comma del citato n. 5, nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1329, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 132, pag. 25). ÇIl Consiglio stabilisce ogni anno, per il raccolto dell'anno successivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, per dalitˆ di applicazione della misura di stabilizzazione fissate dalla norma comunitaria fossero o meno valide, al lume dei principi generali che regolano la materia: in particolare al lume del principio di proporzionalitˆ e del legittimo af. fidamento. E in questa angolazione il Governo italiano aveva presentato osservazioni problematiche dandosi carico di contribuire, amicus curiae, alla soluzione dei dubbi insorti. Quel di cui si discute era, in effetti, un solo punto: se sia legittima, al lume dei suddetti principi, la fissazione di quote globali nazionali per varietˆ o gruppo di varietˆ di tabacco, anzichŽ di quote individuali per ciascuna impresa. Il regime, valido per i primi anni di applicazione (1988-1992), della fissazione di quote globali, ha per conseguenza che lo splafonamento di esse in sede nazionale innesca un meccanismo di corresponsabilitˆ degli operatori, perchŽ l'aiuto spettante ai trasformatori viene proporzionalmente ridotto per tutti. indipendentemente dalle situazioni individuali di ciascuno, con la conseguenza che vede diminuirsi l'aiuto anche colui che non ha affatto aumentato la propria produzione o magari l'ha addirittura diminuita. E vede attribuirsi un aiuto, sia pur ridotto, anche chi ha aumentato la sua produzione. Con il regime delle quote individuali, valevole per gli anni successivi (a partire dal raccolto 1993). la responsabilitˆ di ciascuno degli operatori che valichi la soglia consentitagli. La Corte, con la sentenza annotata, ha esaminato il problema sotto tutti i profili prospettati e ha risolto ogni dubbio, non riscontrando alcun elemento atto a inficiare la validitˆ della regolamentazione comunitaria denunciata. Le richieste di restituzione degli anticipi, versati e poi proporzionalmente ridotti per tutti in relazione al superamento dei Q.M.G., erano e sono, dunque, fondate. OSCAR FIUMARA 60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO ciascuna delle varietˆ o gruppi di varietˆ di tabacco prodotto nella Comu I nitˆ per cui sono fissati li prezzi e i _premi, un quantitativo massimo garantito in funzione, in particolare, delle condizioni del mercato e delle condizioni socio.,economiche ed agronomiche delle regioni interessate. Il quan I titativo massimo garantito complessivo per la Comunitˆ stabilito, per (; i raccolti dal 1988 al 1993, a 385.000 tonnellate di tabacco in fogliaÈ, 8. -Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (G.U. L 215, pag. 70), ha sostanzialmente modificato il regime comunitario che aveva regolato il mercato fino a quel momento ed ha sostituito, all'art. 9, al sistema dei QMG un sistema di quote di trasformazione che gli Stati membri hanno il compito di distribuire, a titolo transitorio per i raccolti. 1993 e 1994, alle imprese di prima trasformazione o direttamente ai produttori, se sono in possesso delle necessarie informazioni. Procedimento C.133/93. 9 . ._ Ii signor Crispoltoni, piantatore di tabacco di Lerchi (provincia di Perugia), aveva conferito un certo quantitativo di tabacco in foglia della varietˆ Bright del raccolto 1991 alla Fattoria Autonoma Tabacchi di Cittˆ di Castello (associazione di produttori di cui era socio e che si occupa delle operazioni di prima trasformazione e confezione del tabacco in foglia, in prosieguo: la Ç FattoriaÈ). 10. -Successivamente, la Fattoria ha chiesto la restituzione di una somma corrispondente aill.a riduzione del 15% dei premi versati al signor Crispoltoni a norma dell'art. 3 del regolamento n. 727/70, dopo che la Commissione aveva constatato il superamento del QMG della varietˆ in questi<> ne per il raccolto 1991 con il regolamento (CEE) della Commissione 30 luá glio 1992, n. 2178, che stabilisce, per il raccolto 1991, la produzione effettiva, nonchŽ d prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (G.U. L 217, pag. 75). 11. -Dinanzi alla Pretura circondariale di Perugia, il signor Crispoltoni contesta la legittimitˆ di detta pretesa, invocando l'invaliditˆ del regolamento n. 1114/88. 12. -Il giudice a quo osserva che indubbiamente il sistema dei QMG si ispira all'idea di ridurre gli oneri finanziari conseguenti ai provvedimenti di intervento limitando la produzione di tabacco; tuttavia questo sistema, come emerge dal caso di specie, ha la conseguenza di danneggiare situazioni giuridicamente meritevoli di tutela nel quadro del diritto comunitario, vale a dire quelle degli operatori economici in questione che non sono responsabili dell'eccedenza nella produzione di tabacco. ltiuiico mddo per p'enaliuate solo i respdnsabili della: sovrapprodw:ione sarebbe la fissazione di quote mdiW.duaJ.i; : :=e:-á. :áá:-::-:á:ááá.ááá < l?. ¥.,;.,-:fer:tliIDtQ1 il ConsigUo a.vrebbe 9Qll1messo u. ~esso di potere hl,f.Qrm~á.;. .. di;. sviamento,'á.ááááááá.n~l senso áá.-áá-áá c~ ...il, sistema.á ,dei . .....á. ... QMG non . sarebbe . á.á.á.¥.á á.á.áá.áá.áá .á ..á.áá.á.á.á.á.áá.á'á"<á.á'á,-á... áá...... á... .. á. . ,~4,1),il~, ~UP,~P..P9 be si ~ntel14~J.'.ebbe ,~:n1eg.Jre.,===á. áa~r!!;¥¥di:~:eJJ:~~1á=á~o:~df~i~~~r:t:ac~~;:;:atift&~e.P~1j~bh! Ci~rsf fu via pregiiidiiiate sulla validitˆ del regolamento n. 1114/88 e di qttŽiii adottati'''PŽ:t fa sua “:i.1'1>Iic:azi0he. (Omissis) .. á Sitl m~rito il signor CnSp˜ltonf sostiŽrie chŽ= il regolˆmerifo á, n; U14/88 (“n pt6siegtio: il ({ regolamerifo È) .. invalido perchŽ viziato: dˆ. svfa.“rtento . di pbte:re>Il gdVŽi:n.:O flletiicŽi coridi'tiide questa opiriforie e titierie. :lri˜lfre che u:rgofafuerito violi 1á principi di.ugtiaglfarizaááe del legittimo affi˜amenfo. “F ii˜~efrio. “taiian6; 1riffoŽ, ritiene .ffá:regolamenfo contra.noá ar principio di proporzionalitˆ. >á =á=: 22;="-"< IL Consiglio e la Commissione contesfano áála¥. fondatezza di tali affermazioni. á. Al su.ll'#serito sviam~to di poteie.á á áá <23. ~>R signor Crispoltoni sostiene, preliminarmente, che lo sviaá mento di poterŽ .pu˜rioondursi a due ipotesi principali, .. cio il persegui. mento di una finalitˆ diversa da quella che legittimamente avrebbe dovuto perseguire l'autore del provvedimento in causa, e, come nel caso di sj;>ci, 1a: :itlˆnirestˆ inadgUatezza cU un provvedimento rispetto alla finalitˆ: :perskgt:tita. á 24. -Al riguardo, egli osserva che non la finalitˆ di limitare la produzione di tabacco che costituisce oggetto della sua doglianza, nŽ il sistema d“ :dduzfone dei premi in caso di superamento dei QMG, ma la lacunositˆ del s“stemaj in qtiarito non contempla la fissazione di quote individuali di produz~one. Infatti, il superamento dei QMG implica una penalitˆ: (ridu.zione dei prezzi e Žl.ei premi) che colpisce tutti i produttori, compresi quelli áŽheᥠii˜n áááhanno aumentato á.ála loro produzioneá e viene constatato in Un momento nel quale giˆ tutto deciso quanto alfa prodUá zione. 25. -Il signor Crispoltoni aggiunge che la recente riforma del regime del settore del tabacco mediante il citato regolamento n. 2075/92 ha per l'appunto previsto un siffatto regime di quote individuali. 62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 26. -Anche il governo ellenico ritiene che la disciplina litigiosa sia viziata da irregolaritˆ che esso quaijfica come sviamento di potere. Al riguardo, esso osserva che il perseguimento degli obiettivi definiti dal regolamento, cio la limitazione dell'aumento della produzione di tabacco .ed il suo orientamento verso varietˆ di facile smaltimento, non pu˜ á operarsi, come nel caso di specie, a danno dell'obiettivo fondamentale della politica agricola comune, indicato nell'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato, áossia garantire un reddito equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, e del principio di non discriminazione sancito da1l'art. 40, n. 3, del Trattato. 27. -Secondo la giurisprudenza della Corte, un atto viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanre del I caso di. specie (v. in particolare sentenza 13 novembre 1990, causa C.331/88, Fedesa e a., Racc. pag. 1-4023, punto 24). I 28. -Secondo il primo 'considerando' del regolamento, il sistema IR dei QMG mira a limitare qualsiasi aumento deHa produzione di tabacco ! nella Comunitˆ e a disincentivare nel contempo la produzione delle varietˆ ' !. che presentano difficoltˆ di smaltimento. Il secondo 'considerando' agi i giunge che il regolamento si prefigge di perseguire una politica di orientamento de1la produzione verso le qualitˆ pi richieste e di tener conto delle peculiaritˆ socioeconomiche e regionali della produzione I di tabacco. I 29. -Ora, non . stato sostenuto che il sistema dei QMG persegua fini diversi da quelli in vista dei quali stato elaborato dal Consiglio I e che sono enunciati nel preambolo del regolamento. I 30. -Per quanto attiene alla tesi del governo ellenico, secondo la quale il regolamento sarebbe dncompatibile con gli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del Trattato, essa non fondata. 31. -Le istituzioni comunitarie hanno infatti un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilitˆ loro conferite dal Trattato (v. ad esempio, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. 1-395, punto 32). 32. -Le istituZJioni comunitarie, nel perseguimento degli obiettivi della politica agricola elencati nell'art. 39 del Trattato, devono svolgere RASSEGNA AVVOCATURA DBLLO STATO 39. -Secondo il governo iitaliano, la disciplina comunitaria litigiosa ha consentito la riduzione indiscriminata e forfettaria del premio per tutti i destinatari, prescindendo dalla condotta dei singoli, talvolta anche irreprensibile, e pertanto anche per i produttori che non hanno aumentato la produzione rispetto agli anni precedenti. Un sistema del genere aveva come conseguenza una deresponsabilizzazione dei produttori e dei trasformatori e sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalitˆ. 40. -Prima di passare al merito di tali censure, d'uopo richiamare taluni principi che emergono dalla giurisprudenza. 41. -Il pnindpio di proporzionalitˆ, che fa parte dei princ1p1 generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limi1li. di ci˜ che idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra pi misure appropriate, si deve riconere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati agli scopi perseguiti (v., per esempio, sentenza Fedesa e a., citata, punto 13). 42. -Quanto al controllo giurisdizionale delle condizioni anzidette, il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un potere discrezionale corrispondente alle responsabilitˆ politiche che gli artt. 39 e 40 del Trattato gli attribuiscono. Di conseguenza, solo il carattere manifestamente linidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, pu˜ inficiare la legittimitˆ di tale provvedimento (stessa sentenza, punto 14). 43. -La validitˆ di un atto comunitario non pu˜ dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati (sentenza 7 febbraio 1973, causa 40/72, Schroeder, Racc. pag. 125, punto 14). Quando il legislatore comunitario deve valutare, nell'emanare una normativa, i suoi effetti futuri e questi non possono esse!'e previsti con certezza, la sua valutazione pu˜ essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa (sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 14). 44. -Nel caso di specie, da un confronto tra i QMG fissati per ciascuna varietˆ di tabacco dei raccolti 1989, 1990 e 1991 e le quantitˆ effettivamente prodotte di tali varietˆ, emerge che per la maggior parte delle varietˆ di cui trattasi i QMG non sono stati superati, e pertanto non pu˜ comunque sostenersi che il regime litigioso sia stato manifestamente inidoneo rispetto all'obiettivo perseguito. PARTE I, SEZ. Il, GIUlIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 45, -Infine, .come ba dimostrato l'avvocato generale nei paragrafi 4952 delle sue conclusioni; non vi sono elementi per poter affermare che all'epoca dell'istituzione del regime litigioso il legislatore comunitario abbia áá ef~ettuatQ una . valutazione patentemente erronea degli effetti di tale regime. 46. -Infatti, come l:la osservato la Commissione, il Consiglio, quando ha adottato il regolamento, ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore di valutaz;ione manifesto, che il si!ltema dei QMG fosse per i produttori di tabacco meno gravoso di un sistema di quote individuali, poichŽ nel primo la pri;>duzione .á d,egli inte,l;'essati non era limitata, nel senso cbe potevanosempre vendere i loro prodotti agli organismi di intervento, anche se con un prezJ!;o o un premiQ ridotti, al massimo, del 15%, mentre nel secondo i . produttori non ricevono alcun sussidio per la parte di produzione ;lle ec.cedeJ1;1,loro qu()ta indivi4.ale. 11 solo fatto che il regime non riS,.JJatp abbastanza effici;tce non .sufficiente per dedurne l'invaliditˆ del regolamento in q~estione. . . á:á .áá.:.:á: . .47. .,..-Occor11e g.lli,gi co:odulere, con la Commissione, che nel caso di specie il ,eo;nsigli9áha agito non solo . nel. rispetto . del principio di proporzionalitˆ, non avendo scelto t:lr .á provvedimento manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ma anche in conformitˆ all'esigenza di operare gradualmente gli opportuni adattamenti, indicata dall'art. 39, n. 2, lett. b), del Trattato. 48 . ....__ .Pertanto, l'asserita:.; violazione del principio di proporzionalitˆ non dimostrata. C) Sull'asserita discriminazione. 49. .:.... Il governo ellenico, per part:e .sua, ritiene che il .regime litigioso violi il principio di uguaglianza diá frcinte alla legge,á sancito dall'art. 4ñ, n. 3,. del Tratta:to,.in quant;o questo ha fatto. sl che. tutti i produttori e le imprese di trasformazione -indistintamente -siano stati colpiti dai p;r:ovvedimen,ti di ridQZione dei prezzi e .dei premi, dunque anche coloro che non avevano aumentato il volume della foro produzione o delle loro transazioni. Solo un regime di quote individuali avrebbe potuto evitare queste conseguenie inique. á 50. -Secondo la giurisprudenza della Corte, il divieto di discriminazione en.unciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato . solo una specificazione del principi<> generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (v. per esempio la citata sentenza Wuidart e a., punto 13). RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 66 51. -Si ha una discriminazione non solo quando situazioni analoghe vengono trattate in man~era diversa, ma anche quando situazioni diverse sono trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obettivamente giustificato (sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28). 52. -Orbene, la Corte ha giˆ avuto modo di dichiarare che il principio di non ádiscriminazione non ostava ad una normativa comunitaria che aveva istituito un sistema di limiti di garanzia per il mercato comunitario nel suo complesso che comportavano una riduzione dell'aiuto alla prodi.lzione degli operatori economici interessati di tutti gli Stati membri, anche se il superamento di tali limiti non era dovuto ad un aumento della produzione in tutti gli Stati. Essa ha ritenuto che, nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari devono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell'ambito delle loro competenze, per far foonte al rischio che pu˜ manifestarsi sul mercato d~ uno squilibrio tra la produzione e le possibilitˆ di smaltimento (sentenza 24 gennaio 1991, causa C-27/90, SITPA, Racc. pag. I-133, punto 20). 53. -La stessa considerazione pu˜ essere applicata ad un regime comunitario quale quello del presente caso. 54. -Nemmeno l'asserita violazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato quindi dimostrata. D) Sull'asser:ita viola;;ione del principio del legittimo affidamento. 55. -Secondo il governo ellenico, la normativa litigiosa violerebbe anche il principio del legittimo affidamento. 36. -Innanzi tutto, una nuova disciplina non potrebbe avere lo scopo o l'effetto di mettere a repentaglio l'obiettivo fondamentale della politica agricola oomune, che consiste nel garantire un reddito equo ai produttori. 57. -Occorre ricordare che, anche se il principio del rispetto del legittimo affidamento uno dei principi fondamentali della Comunitˆ, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che pu˜ essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ci˜ vale in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo impli:ca un costante adattamento in funzione 67 dei mutamhti della situazioneconomicˆ (v;áámpartioolare la ¥i::itata>sentemˆ. Delacre eá a:/Commdssi:one, punto 33). .ᥠ.sK .ᥥ¥¥ .... Ne U.;e.ci~ che gli pp~a.twi eoo1l()wJi .on p()~~qgo.far vl;l}eretW.. dirittci q.e$tt9 á~~w~~P,aii9.ri~ ádi '11).. v~taggioJ9.ref hfPrc::il:“GHdh' c˜ll11?1e~8Mie'd.ˆl.t~ tissazi˜iiti u.n limite masshno per fa ricltliioh dei prezti gáád:i prerni~áásod.d.ts“a Ie esiá g!f~e¥á pc>st~ 4~~ :.Prhl:~ipiq, 9e1 J,~tJiplp..~~ftdamt!J?-to...... . 62v.;:;:... Pertanto, “'assetita viol~ione del prinoipfo del legittimo af. fi(fa:fu.entoáá non :¥ááádimostrata. : < .63¥. ~Pe;11. tUt.t.i ¥. questj; ¥. mgtivi, ¥á .oc9n:e ;dspondere ¥ al .giudice. q, quo cll.e l'esame dell~" q..estt()ne ptop<:>sta non ha rivelato a.le~ elemento tale da bl&i!ll1e lavajjditˆdel ;i;egola,in~to n, 1114/&a n~~ conseg.entem;c;inte, dei . ~Q~pient;i ado.t~ati, per ~a sua applicazione. Procedimentii C-300/93 e(Xf62/93; 64~ """"' 1 signori Natale .(0300/93) e Pontillo (C.362/93) gestiscono eiaá scllno 'llil!impres.a á.agricola nella provinciaáá di . Caserta. ᥠEssi¥á avevano ¥á venduto il loro raccolto 1991 di tabaccoá della varietˆ :aurlŽyl all'impresa trasformatdoe di tabacco l)onatab Stl, ubicata in Caserta (in prosieg.o: ta ÇDbnatal:hW, che ha chi&st& Žd oft~iit.iti.f d“:l.IPAziendi di Stafo per gli iterventi :del¥á.metcat() :agiicolb ¥ Settore tabacco (ente di illt~rvento áper ifásŽ“torŽ fu 'tj,uestfone, '. IB: pf˜sregtlo: r invece in ogni caso preclusa qualsiasi forma di iinpugnativa per errori di giudizio e di. diritto del lodo arbitrale non depositato (nŽ pi utilmente depositabile, ci˜ che accade quando sia invano decorso U termine all'uopo previsto dall'articolo 825 c.p.c.); ami:nettere taie impugnativa vorrebbe dire eludere tiile termine,.o comunque. decretare il sovvertimento di quel consolidato sistema (cfr. Cass. 1341/88) secondo cui il deposito del lodo nei modi .e nei tempi di legge, unitamente alla dichiarazione della sua esecutivitˆ, costituisce una condizione imprescindibile per l'ammissibilitˆ dell'azione Ç direttaÈ diá nullitˆ. Fin qui il discorso Ç de iure conditoÈ {o meglio, valevole per le controversie arbitrali giˆ pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sull'arbitrato, la n. 25 del 1994). ÇDe iure condendoÈ deve invece osservarsi che alle controversie arbitrali instaurate dopo l'entrata in vigore di tale legge si applicherˆ. il principio secondo cui il lodo impugnabile direttamente, prescindendo dalla formalitˆ del preventivo deposito (F.B.). RASSEGNA AVVOCAtuRA DELLO STATO 72 chiesto l'adempimento, sia in via diretta, sia in via indiretta, attraverso una pronuncia giudiziale. La possibilitˆ che il lodo non depositato sia suscettibile di esecuzione all'estero, !in coerenza con l'efficacia vincolante che esso ha tra le parti, non consente di svincolare l'esecuzione del lodo in Italia dal suo preventivo deposito, la cui áfacoltativitˆ nell'ambito di un pi ampio periodo temporale ha il solo scopo di garantire alla parte interessata un adeguato spatium deliberandi per eventuali altr'e opzioni (esecuzione all'estero): non si comprenderebbe, diversamente, come possa ritenersi Ç vincolante È fra le parti un lodo ancora suscettibile di contestazione attraverso le impugnazfoni. La irrilevanza giuridica del lodo non depositato trova un ulteriore elemento di conferma nelle disposizioni della legge di registro che, solo nel testo approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, lo ha preso in considerazione per la prima volta, relegandolo fra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Non áappare, poi, facilmente comprensibile come il legislatore possa rimettere alla volontˆ della parte l'alternativa fra la sentenza arbitrale impugnabile e un regolamento meramente negoziale ma inoppugnabile; nŽ si comprende perchŽ la parte soccombente dovrebbe provvedere al deposito del lodo per far valere il diritto alla declaratoria della sua nullitˆ, mentre la parte vittoriosa, con la sua inerzia, vedrebbe consolidarsi definitivamente in proprio favore la pronuncia arbitrale, con la conseguente inammissibile trasformazione di un arbitrato, nato come mtuale, in arbitrato irrituale, anche nei casi in cui, come in materia di appalto di opere pubbliche, ci˜ non sia consentito. Nessun argomento in senso favorevole alla efficacia negoziale del lodo non depositato potrebbe, infine trarsi dalla soppressione dell'impugnazione per nullitˆ del lodo reso esecutivo nonostante la tardivitˆ del deposito, poichŽ ci˜ comporterˆ solo l'individuazione di un rimedio di 01xline generale contro il decreto di esecutivitˆ emesso fuori dei casi previsti dalla legge. L'articolata censura della ricorrente, di cui si dato conto nell'esposizione ohe precede, non appare meritevole di consenso. Essa si fonda sulla netta distinzione tra arbitrato irrituale, istituto sostanziale di natura negoziale, e arbitrato rituale, istituto di natura processuale, e riecheggia le teorie secondo cui, dn mancanza di espressa disciplina normativa, l'alternativa tra decisione della controversia e la sua definizione transattiva, impediva d!i ravvisare nell'arbitrato irrituale la decisione della lite affidata a terzi estranei e imponeva di ricostruirne la figura negoziale come quella di una transazione nella quale veniva rimessa a terzi arbitratori la determinazione delle reciproche concessioni, che i contraenti si obbligavano a far propria attraverso i1 preventivo rilascio di un biancosegno. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE B APPALTI Tuttavia la teoria che ravvisa una differenza ontologica e strutturale, ancor prima che funzionale, tra l'arbitrato rituale e quello libero sembra smentita sia dalla comune natura pattizia della loro fonte, sia dalla innegabile identitˆ della funzione che entrambi sono chiamati ad assolvere, in quanto nell'uno e nell'altro caso le parti rimettono a terzi la decisione delle reciproche concessioni che invece caratterizzano la definizione transattiva della lite; sicchŽ la differenza tra le due figure finisce in realtˆ col ridursi alla maggiore o minore immediatezza del riscontro giurisdizionale offerto alle contestazioni che possano insorgere dopo la pronuncia del lodo, poichŽ nel primo caso le parti possono avvalersi, attraverso il deposito del lodo e iil decreto di esecutivitˆ del pretore, dell'efficacia esecutiva della sentenza arbitrale, mentre, nel secondo caso, sono tenute a instaurare un ordinario giudizio di cognizione, impregiudicata restando la questione, che neHa specie non rileva, se l'azione giudiziaria possa essere proposta in pendenza del termine per il deposito del lodo. L'opzione per l'identitˆ di natura e funzione dell'arbitrato rituale e di quello irrituale trova, inoltre, elementi oggettivi di riscontro in una serie di previsioni normative puntualmente registrate dalla pi attenta dottrina, che a tal fiine ha indicato l'art. 619 cod. nav. che disciplina il chirografo d'avaria ed il connesso arbitrato navale, nonchŽ gli artt. l, 4 e 5 de1l'Accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, recepito dal d.P.R. 15 luglio 1960, n. 1011, l'art. 7 ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamato dall'art. 18, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dagli artt. 5 e 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, i quali evidenziano il sempre pi frequente ricorso all'arbitrato irrituale come strumento per la definizione non transattiva di controversie su diritti soggettivi e non su meri fatti. Tale evoluzione, infine, ha trovato il suo completamento nella legge 9 febbraio 1983, n. 28, e, pi recentemente, nella legge 5 gennaio 1994, n. 25. Alla luce di tale evoluzione normativa l'efficacia vincolante tra le parti del lodo non depositato dev'essere intesa nel senso che con l'ultima sottoscrizione degli arbitri il lodo completo e perfetto non solo aglri effetti del suo riconoscimento da parte di ordinamenti giuridici stranieri, secondo la normativa da essi prevista -come del resto era stato affermato giˆ prima della riforma del 1993 dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto applicabile la Convenzione di New York anche agli arbitrati irrituali (SS.UU. 18 settembre 1978 n. 4167) -ma esso costituisce, altres“, strumento idoneo a concludere il procedimento attraverso la sua spontanea esecuzione, in osservanza della clausola con la quale le parti si siano eventualmente impegnate all'adempimento degli obblighi derivanti dal lodo, indipendentemente e senza il suo deposito. Detta clausola, che prima del 1983 era sanzionata di nullitˆ (Cass. 23 giugno 1972, n. 2090), pu˜ attualmente essere validamente inserita nel RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO 74 compromesso o nella clausola compromissoria, essendo stato soppresso l'obb1igo del deposito del lodo a carico degli arbitri ed essendo venuta meno l'impugnazione per nullitˆ contro il lodo tardivamente depositato. Orbene, prescindendo dalla questione se, pur in presenza di una clausola siffatta, la parte possa pur sempre provvedere al deposito del lodo in forza della irrinunciabilitˆ espressamente sancita dall'impugnazione per nullitˆ e di quella per revocazione (artt. 829 e 831 cod. proc. civ.). la facoltˆ di deposito conferita alla parte che intenda far eseguire il lodo nel territorio della RepubbLica non lascia la controparte alla sua mercŽ come sembra prospettare la ricorrente -poichŽ, qualora essa ritenga di non doversi conformare al disposto degli arbitri attraverso lo spontaneo adempimento del lodo, pu˜ a sua volta provvedere al deposito al solo :fine di impugnare la sentenza arbitrale, previa sospensione della esecuzione alí. sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., e ci˜ soprattutto nei casi in cui, come nella specie, si controverte in materia di appalto di opere pubbliche e sia difficilmente ipotizzabile la definizione della controversia con un lodo avente effetti meramente negoziali (al riguardo v. Cass. 22 aprile 1989 n. 929). L'unificazione delle due figure dell'arbitrato rituale e di quello -irrituale pu˜ dirsi in ogni caso compiuta, de iure condito, con la legge n. 25 del 1994, la quale, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice di procedura civile, ha esteso ad ogni suo arbitrato la regola generale del rispetto del contraddittorio ed ha reso impugnabile il lodo indipendentemente dal suo deposito, che ora ha il solo effetto di conferire al lodo l'esecutivitˆ e cio natura di mero exaequatur. Tale legge, ancorchŽ insuscettibile di applicazione ai lodi sottoscritti prima della sua entrata in vigore, offre, comunque ineludibili elementi di interpretazione a sostegno della soluzione adottata nella decisione della controversia sottoposta all'esame di questa Corte, dei quali non pu˜ rifiutarsi la rilevanza. Nella specie, tuttavia, non potendo trovare applicazione immediata la disciplina sopravvenuta, deve ancora mantenersi ferma la distinzione tra la sáentenza arbitrale, suscettibile di impugnazione Ií.mmediata, ed il lodo non depositato, con natura meramente negoziale (SS.UU 9 giugno 1986, n. 3835 e Cass. 29 novembre 1989, n. 5205). Questo vincolante fra le parti non solo ai :fini della sua eventuale esecuzione fuori dal territorio nazionale, ma anche come regolamento concreto di interessi demandato a terzi incaricati all'obbldgo di risolvere le contestazioni sorte tra le parti. Ne consegue che l'adempimento del lodo, ove non avvenga spontaneamente, pu˜ essere chiesto attraverso la proposizione di un giudizio di cogni:ziione nell'ambito del quale la parte che sia rimasta soccombente nel giudizio arbitrale potrˆ proporre sia l'azione di nullitˆ, sia quella di annullamento, per incapacitˆ delle parti o degli arbitri, ovvero per vizi ¥¥¥,,.,,..,.,.,,,¥¥¥,,,,¥¥¥¥¥ 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO omessa pronuncia o il vizio di extrapetizione o ultrapetizione, i quali sono assimilabili ai vizi della volontˆ del negozio giuridico. Le doglianze dell'ANAS formulate al riguardo restano, peraltro, del tutto generiche poichŽ mirano alla declaratoria di nullitˆ del lodo senza proporre ed illustrare una quaisiasi ricostruzione giuridica sul piano negoziale della pronuncia degli arbitri e si limitano ad un mero richiamo alle questioni sollevate nel giudizio di merito, che del tutto insufficiente per ottenere un concreto riesame in sede di legittimitˆ. In conclusione, perci˜, il ricorso infondato in ognuna delle sue articolazioni e non pu˜ trovare accoglimento. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1994, n. 8647 ¥ Pres. Beneforti - Rel. Rovelli -P. M. Lugaro (conf.) -A.I.M.A. ~avv. Stato Polizzi) c. Petti Pasquale (avv. Consolo). Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali ¥ Indebito (ripetizione) ¥ Rapporti ordinanza-ingiunzione ed ingiunzione fiscale ¥ Competenza. Qualora l'Amministrazione agisca per la ripetizione dell'indebito utilizzando, non lo strumento di riscossione costituito dall'ordinanzaingiun:< Jione, ma il pi generale strumento di riscossione dei crediti erariali e delle entrate patrimoniali dello Stato, cio l'ingiunzione fiscale (ex R.D. 639/1910) la competenza a giudicare dell'opposizione proposta non spetta funi.QA~áá.Persiste:;: ~4¥. l!!.iotiyo nrid:frrente~ f'i,trifuic:l9 iteiierieatneh11 ¥diá n@áru áá ni()rme¥¥¥c:Uáááá di:Mtt<> ~;áá~fuaᥠhet1ˆá stls.Hfifaa tnvo:. c~do¥á&ieor~ᥥrart¥¥¥¥tááálegg~¥á304á¥d:elᥠ1~86;ááásostl.eheche uáárichia!rio,áááMá¥áconte. nuto, agli. accordi.á collettivi nazio11ali disciplinatiti áái rapporti fra servfafo .áá.. ~~ti;\l'~9.¥.. ~~~o*~~áC!!á¥ááá~9.ici~ááááátj9.¥.¥¥pot~~áááááJn;á. al~.... Il)od<:>'áááááestendt;:rsd al 4¥1áRá¥-ás:¥¥~iu~#Q, l$!87'¥¥á~i-¥áá?>l,áá chÛ:“¥¥áresŽ: e$Žetivo.¥11:a~cordQ l:lP1Iet'tiveyvigertte ápro tŽmp6refnella parte (art; 12i comma 14)in citi qualificil.va come rap.; :{>9~9 ªlayqrq ~ tempo indeterminato quello noná disdetto entr˜ tre mesi daJgitzio: .Jllfatti.i .r~PPPrU tta ar.r.in“strazlol),e mjMtare e mec:lici ivili pf$~pp~fi~yifu(> $~pjpre, ~ difi~“'~bia. di .q.elii JatŽnti dpe) itl .¥ ilerylzi˜. sarii@ io án~ibn,11tŽ,. cgt#~¥.C!i¥á¥hrgatifco det¥¥ persfaiˆt propri9;áásŽt“i.pf~Žtirifu~ f t~l#pdhthŽe, Hn tuttavia; vengono dalla s.c. limitatiáespressamente .ai soli. provvedimenti che. siano espressioneáácli poteri cli autoorganizzazfone. dell'Amministrazione..¥.(Peráála ¥nota distinzione; ¥sorta in¥ materia di. rapporti di lavoro alle¥ dipendeme ¥di enti pubblici economici, tra controversie appartenenti all'AGO e controversie. affidate al giudice. amministra.. tivo in qtlˆnto vertenti sullaáIegittimitˆ: di provvedimenti áautoorga.nizzatMá dell'ente v. SANDULLI¥ManUˆle di dir. amm.~ JOvene 1984, p. 1139á e la giurisprudenza ivi richiamata). La categoria di tali provvedimenti, peraltro, appare fortemente limitata se poi ~ come finisce con il concludere la Corte -'-restano esclusi dal novero di 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO come diritto soggettivo perfetto o come interesse legittimo, vale a dire l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria oppure a quella amministrativa, onde debbono essere esaminati insieme. Essi non sono fondati. L'art. 1 legge n. 304 del 1986 dispone, per quanto qui interessa: Ç Per far fronte alle esigenze della sanitˆ militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il Ministero della difesa pu˜ stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con 1e unitˆ sanitarie locali ... (comma 1) È. Ç Analoghe convenzioni possono altres“ essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanitˆ militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unitˆ sanitarie localli ... (comma 2) È. ÇLe convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici (comma 4) È. Il d.P.R. n. 291 del 1987, in G.U. 21 luglio 1987 n. 168, che rese esecutivo l'accordo collettivo nazionale vigente all'epoca dei fatti di causa, disponeva, nell'art. 12, comma 14, che la mancata notifica della scadenza dell'incarico alla fine del terzo mese dall'inizio del rapporto comportasse che l'incarico fosse conferito al medico a tempo indeterminato. tali atti tutti i casi di provvedimenti comunque incidenti in modo negativo sui singoli rapporti di lavoro (per gli atti di revoca dall'incarico si veda anche Cass. Sez. Un., 26 novembre 1993 n. 11714, in Giust. Civ. Mass. 1993, fase. 11; Cass. 28 gennaio 1991 n. 818). La giurisdizione ordinaria dunque -in base a tale orientamento, in cui si inserisce pienamente la sentenza in esame -viene esclusa in favore di quella amministrativa, nei limitati casi di controversie aventi per oggetto la legittimitˆ di provvedimenti incidenti sulle strutture organizzative dell'Amministrazione o dell'ente pubblico non economico per adeguarle alle finalitˆ pubbliche perseguite (per il caso dei medici convenzionati con il S.S. nazionale ad esempio, una ipotesi potrebbe ravvisarsi nell'art. 48 che impone il rispetto del rapporto ottimale tra il singolo medico ed il numero dei cittadini). In tutte le residue ipotesi (che, considerati i presupposti della distinzione, rappresenteranno la quasi totalitˆ dei casi), il fatto che la domanda denunci l'illegittimitˆ del provvedimento adottato dall'Amministrazione non varrˆ ad escludere la giurisdizione ordinaria se tale atto va ad incidere su singoli rapporti di lavoro e sulle posizioni di diritto soggettivo che ad esso si ricolleghino, ma darˆ luogo da parte del giudice (ordinario) adito, a mera disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Nel tentativo di rafforzare la tesi della giurisdizione ordinaria a fronte di atti di recesso o di revoca del rapporto di lavoro -forse nella consapevolezza che il caso dei medici convenzionati con l'Amministrazione della Difesa presenta alcune peculiaritˆ rispetto a quello dei rapporti ai sensi dell'art. 48 legge 833/78 PARTB I, ssz; lllt Glt1lUSPRUDBNZA .czyn;B,. iGlURISDIZIONB B APPALTI $3 . . .. ááááá¥áááᥥá¥Qomeá.$!.d~o;.ájllli:co~nre,al;fineácUá:atfednareá¥laáá¥apparl$enza¥dena CiQU;trover:si.a¥á¥. all~áá¥á.g:ll,:ttj.$dfzibne¥ááá¥arnml'rustratlva, ᥥáno11¥¥¥ásosflieneᥠ¥la natura PY9f>ij9.s#<:a c:l~l.. ~al?J?qit9¥.i:titer9r~oáe9D; il¥ :t:llecJ,ico .non.milit$JÈ~.áossia¥.non ~~erJl1~á.J'es[~t~¥á¥á4l¥á t,j#¥¥ári“;IP4J:ti)4iá¥P'-l-bb)1t~áái!m:Pi~g~¥áehej¥¥:aiá¥á snsi¥¥d~á .1á~~Žá7:ál~g~ᤥ¥c:li9~Jl16re¥¥l91l¥¥.¥¥ $Q34,¥i;:tevolvŽtebbeámáviaááesob;isiva¥fa ooritrO" y'r~i~ 4t t,~~~99#1~ ~1llffi~11~~ttative> .á .á. :.:.: .áá.:áá .á :::::::::::á:áá: ~::tel'~ 9J~~~on~leá.d\<.leciil~eáááin. biJ1'd, momento lo sefogu~ .á .. ffi~Pt(),il meqi, soggett() priyaio¥. sare'!1be t~tola,re 4i.1,.lll: mero interesse á. t~mb4W9i~.S~t~~l?~~ ij~.l\l$~~~ f~#9 Ya~~J.'.~ ~91J~t9 .4fl~tj ~ gi.ii.ce am . b:il.m~i'#~~áN#b . -. á.>? ?/:>¥á¥¥áá>< <¥ááááááá .á .. áá áá¥á¥ááááááááááááááá .. á PiP áJ>()~t9.1 #pr(p@ i;l.bitfitS~ cl:lf~Jl#:tpporto $9stanziale qui in e.s.ame 4~1:).l;>~ c9*~~<.tet,t¤i.~9w~á¥á¥4i .. t}itittll:¥¥¥J:1:dyt,it~¥¥¥.. ll'if~~..¥.c:sf>9'á vi~¥.. costittiito 'Mr~v-c:lr$,9 M¥¥99;tti:~~tp.¥ (WJi .$.Pll.Ye:rii~#e¥l>:AieJ~...le.ggePá.áá~P~¥.. ~l..1986') ¥<:“¥¥ ¥.¥tj@.~~t#~y~r~9.Yil¥á¥~#Q¥~i~~l'lllle¥á¥¥¥di,¥.¥. .o#1,“~f!i¥á¥e~áá¥á¥~i;i..¥¥ ¥~ᥥ a.r~tterláá¥.della locˆziC>ne d'opera, 1le:riia ohe fa parte privata venga inserita in un pubá á¥l:.l!fe>..fflfil9 ¥!tt;r1,1;x~r~9'á!f~cq.is~;i“'.le..¥ w... w:i áPP¤~á¥!fi..¥. I'49~R..eáá 4e1~ tela.tiva ,.,)ifj~,á᪥¥.P9~~~!~tt~¥~'yi;i,~~~.ˆ~.giáá~Pl?l}~9~á“:td.. .altri \lffjˆ. á¥á¥á¥ááááá¥ááá L'.a¤¤e~aá¥i:.t~.¥¥tWi¥á¥¥:PO¤izioAAáá sgpc.![dh~.at~.á ~.á} carattel:'i..¥ cf,ell1:t ¥á p<>Jl1:t'()9razi9pe .pp.t~~~Y~¥á~ o9.rqi;na.t?'. ¥. :(c~f:, ~J:t¥..4Q~ráá P.~á .3,¥. c) .¥. fanno ¤~¥¥ sll,e ;nel tai;>.Pe>1.Zt9 ~. ¥q_ue¤#PIJ.e dekl?fi;n9 .ra:rW,s.arsiá g1i .. elero.~w.ti cte1 2:Qtr,~tq... ~~áá J'YPf<>. ~.~9n()ffi9¥.¥.~aj9gwneI1~á¥áá~á¥q:uaI1!<>¥á¥llY\'iene. per il rap1?: 9~9 c:f.g~ ,tpggi9 a J:'~l'.Ps>rt,p c9.ye~~onale ~.yi.~ná~,J~)egge 23 ddcem 4 Ili; $.C.¥á ricorre ad ¨: sffigolate>tra i.. ptovvedhnenti. á autoritativi adottati qa,lJ.'.A~stri;izi9n:e .et:\. inidc;in:ti st,tl raPPOI'.t<>. con. ilmeˆlco civile conYe~ w:i,atq, ~.5< ~li atU aut9riti;ttiyl>t insi~ePtt sajlo áástq,fys.. del)avoratore nei rapá :Porti ¥. ~ ~afatfŽri;f Žont“i:nfativO e foordimi#f allŽ . dipertdŽnze df un committente pnvat& RiŽ>;i."da lˆ Cotte che;ᥠproprio ili: rela2:iorie if tSleá tiltima. fattispecie, la dQttrl:nˆ Ira raWis~td la sttssiste~'di (:;d¥.áÇpoteri privati.È,. a fronte dei quali s~ehl:>~.:P9ll~i9~l~áááPaJ:'.Ji:ge¥..di.á¥P9sizi,9:qt ...5ij,¥¥¥ frf,t~r~s~á¥legittimu, ¥¥¥ intendendo con ci˜ idetJ.ttfkare ilitel:'es$i. mdi,tet#ifu.eii1Ž t'“l.tei:;id: Jn. ᥠq,u~to subordin::iti al preminente iii~tesifo de:ltfd:tg~azi˜i:tŽJriŽUi “ffav'oratOre.. fWtifoniiIMe.nte inserito. ᥠDeve “lŽMfro H1Žvar51 un certo scettidsm˜ Ciei“ll: Clbtfrma rispetto alla possibilitˆ diricot:tere alfa\ffgura dell'intersse legittimo al di fuori del diritto ammin: istlfat~y!J...Q.aj.he allt!J,veiá¥l;\(i:¥¥ e!“el't!Pio,¥.tJ.enl#lciala. ge!le*itˆ.á dell'espressione, <~ $\9ne;). ~cl loJ,"o ci~sapplica,zione (Cf;\&s, 16 n0vembre 1992 n. 12256, :f:i(~ita ~un :pl'ovye(:limentO,; e:x art. 4 ac<>J;'qo Q:i _ct,ti al d.P~.>28:. settembre.1990 :..,JH~ ~ irp1~W: ad opta:c;e _tra: il J;'appe>rto con. ~casa <;li cwa ptivati:l ed il rapporto con la U.S.L.; C~¤“:s, .78: ge,pn.ai0 1991 n¥ 818; con rit~mento l)l:Po ~.;reyg9a. ~ i:tl9'ttjco spe,jaj~.st~cR per raggiunti á.á....á á...á.á.á.á.á .;á.r.á ..á.á.áá..á.á á.á.á.ááá'. á.á .-.ááá ..-á.ááá:ááááá:á. áá.áááá .áá....... -. .. . ........ . Uroiti ..di .¥et~; .ass~-.26 n<>Vfml'bi;e W93 n ¥. J17141 on .riferimento ad _:w;w. --á ........... -áá ...... .. . .. . .. . .. .. .. . . .... . ........... .. . . . . ... . . . .. r~vt;iea c}i ~ncru:iiq, .da ~~d~e.a nlec.ticq clipenci~nt~;. ~ss. 3.-fel:)prajc) 1994 IJ.,)ô4e17 JŽbbtaioJ994 n.1557, entram~ riferite al rappQ)?tO qei.medici eh~ p~est~o I~ propria opera pres~~ i~C>l1~ttl~P;ri de.~ c;lissiolta q.N.J)A.q. , i ass. Jl~-11714 ciel 1~?3 J>rei~~ ~i.c;t:J.e Ja g~urisdizione or~a e~lusa ~oltl;mtQ Per le co:ntir<>Yet'.S~ a,ye:iati'.,per qggettqJa _legittin1H~ dei, J?f1Q'l!Yf!ili,:~ti /get).e:rali ._-.d,L ¥al!l.tQOJtg~z;.i:::i-zjpn~ .¥ c;lell'ente-_ pg"l>:l:llioo~ .os~i~ incidenti sulle strutture _QJ;;gaJ;lj:p:atiye. };)er adeguarle ap,e fi_nali~~ ._ :i;>.,b"? l~ppe per:se~te; _w:m a.ch,e :per quelle pile, J;>}lr coJ1.~~an~osi¥ai letti provv: ifddJflenpl, .. ipcidane> P()i; st1: si,ng()llraPPOrti ...e __ su.pqsizie>.j di.diriH<> soggettivp, cbe. vi jnetjscal;),o. In 9Qnc1usione dev;essere .<:li~ttesa la tesi del Mi,nis~ )?ic<>ri;el'lte, s~ndq aj . :Pro\';Ye(,:UrqenY~: .q!s~:dpna,le a.4o,ttato nella: spe~ bast~va ad escludere la giuirisdizlione ordinaria . ¥ ¥ ¥ ~(.:ll,'. ¥qWUlto _~toti~e ~ sec():q.qo m-o1liyo qiricorsq, nella _ :&ax:te rela,tiva aj nl~fito_d(;!:i\;;i cag~a_,, nale res() ~.tivo.e infat~i~ a difirei.;a áli quello facel}te _qapc> al: ~.S-.N., sarebbe Clil:rat~rb:zatq dalla precarietˆ. in quan~o finali~~ato ,sqltanto a ~~far J;ronte al.ile, esJgen.ze q~lla ásanitˆ ajijtare che. non poss.ono essere s9<;lcUsfa4e col p:pp:pip pgr~onale>JQ,eqiqq-(ai1;, 1~. C9Yl-1llal, legge n~ 3()4 del 'l~~6) e-..on. :w;>t:r~J;Èpe ..n.ti. CC>nfi~arsi wm.e :rapporto a' te.ipo. ind,eter~t~-~ec().do la versione dell'art. 12 d.P.R. citato. Anche .q.esta tesi; .da disattendere. N˜n sLvuole ,negare +-_ come ipotfaza il _rior:r~nt~ senza fon4amen~ tUca amxn:ln.istrazione enunciati dall'art. 97 Cast., il Ministero della,_. difesa possa decide~ .nilatenmente di-sciogliere U irapporto, giˆ instaurato -c()l ¥ medico _civile. attraverso un negozio giuridico convenzionale, per difetto sopravvenuto della causa; anche se la. natura "!-1rá á.áám :á Mml RASSEGNA AVVOCATURA DEllO STATO pubblicistica del soggetto committente, astretto ai detti principi di livello costituzionale, gli impone di giustificare il recesso attraverso una manifestazione dei motivi (cfr. anche l'art. 3 1. 7 agosto 1990 n. 241) non generica, ma sottomettibile al controllo di legittimitˆ da parte del potere giudiziario, di cui all'art. 113, primo comma, Cost. Che indeterminatezza della durata di un rapporto non equivalga ad indissolubilitˆ dimostrato, nel rapporto di lavoro privatistico, dall'esistenza del potere di li.cenziamento, di regola subordinato alla sopravvenienza di una giusta causa o di un giustificato motivo (art. 1 legge 15 luglio 1966 n. 604), e dal potere di recesso ad rnutum, in particolare se trattasi ,di lavoro autonomo (art. 2227 cod. civ.). Nel caso di specie, la convenzione stipulata dall'Amministrazione della difesa e dal medico civile era a tempo indeterminato, stante il chiaro rinvio (Çcontenuti normativi ed economiciÈ) dell'art. 1 legge n. 304/1986 al citato d.P.R. n. 12/1987, e quindi anche al suo art. 12. NŽ, su questo punto, ravvisabile una parziale incompatibilitˆ tra i due testi, della legge e del decreto presidenziale, che, sola, giustificherebbe una limitazione del richiamo ed in difetto della quale non dato aJ giudice di apportare distinzioni e limitazioni, secondo il canone ermeneutico che vieta all'dnterprete di distinguere lˆ dove il legislatore non distinse. Che poi l'esigenza di ricorrere, da parte di detta amministrazione e specie nei settori della psirologia e della biologia, a medici civili non dovesse essere assoggettata a previe delimitazioni temporali risulta anche da11a relazione che acoompagn˜ la proposta di legge n. 3009, presentata alla Camera dei deputati il 4 luglio 1985, in seguito, tradottasi nella legge n. 304 del 1986 (Atti Camera dei deputati, 9a legislatura): ÇA differenza delle precedenti previsioni legislative, e per evidenti motivi logici, non si previsto alcun termine finale di applicazione della legge: ci˜ potrˆ avvenire -e avverrˆ di fatto -quando, in una riforma generale, saranno previsti ruoli organici per ognuna delle previste attivitˆ, e quando tali ruoli saranno copertiá almeno in misura tale da rendere inutile il ricorso a personale civile convenzionato È, In conclusione si rivela errata la tesi dell'Amministrazione della difesa, secondo cui il richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 4, legge n. 304 del 1986 agli accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale, Ç riguarda la disciplina del rapporto ma non la durata È, mentre esatta l'affermazione del Tribunale che dal detto richiamo ha fatto conseguire la natura del rapporto di lavoro come Ç a tempo indeterminato È, Pertanto il ricorso va rigettato. ~ i: !! I,, PARTE I, SBZ. III, GIURISPRUDENZA! CIVíLB, "GlUlUSDIZIONB B APPALTI 87 CORTE DFCASSAZIONE, Sez. Un.; 12 diceriibt'e 1994, n; 1(}594 -Pres. Zucconi áGalli Fonseca ¥ Rel. Cantillo -P; M, Mirto -Retiservtzfo in subordine ed in alternanza ... nella copertura dei turni di serviZio È; dapprima ,con Ndcola Mortoro e, poi, con Francesco Costa, entrambi rivestenti la qualifica di capo movimento e traffico principale, provvedendo alla loro sostituzione senza mai avere la responsabilitˆ dell'impiˆnto. L'assunzione di siffatta (1) La decisfone áin rassegna fa ápuntuale¥ a~plicazione dei principi sull'arricchimento senza causa, ponendo a carico del dipendente l'onere di dimostrare tana ingiustificata. Iocupletazione in suo danno. 92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO responsabilitˆ da parte sua .....,.. e; perci˜, la surrogabilitˆ del capo moviá mento e tniffj.co piir)ipale d.a :parte del ca:po movimento e. traffico - stata, invero, possibile soltanto 'dopo la stipula dell'acc˜rdo sindacale giˆ citato del 16 aprile 1986. Le affermazioni al riguardo dell'Amministrazione trovano un riscontro documentale. Dalla lettera della Direzione di esercizio di Catanzaro n: P3/30346 del 28 dicembre 1983, diretta a diversi dipendenti e recante disposizioni fo ordine all'organizzazione del servizio AS -Centro di CataJl2:aro. -cop. decorrenza dal 1¡ gennaio 1984 (lettera che stata &positafa ill atti dal Cosen1:ino), si rileva che all'appellato non compe~ tevano :eunzioni di reggenza del servizio, ma solo di collaborazione col dirigente (capo movimento e traffico principale Nicola Mortoro). Nessun altro atto di senso contrario ris\.llta, peraltro, esibito dall'interessato. Taie essendo iii quadro organizzativo del servizio evidente come il Cosentino non abbia, nel periodo dal 1¡ gennaio 1984 al 16 aprile 1986, esercitato le t.ansioni di capo movimento e traffico pr41,cipale, cui collega le. sue pre~ese economiche con rifei::imento non alla retroattivitˆ egli stesso ammette la irretroattivitˆ (v. pag. 2 della memor.ia del 30 luá glio 1992) della norma pattizia -dell'accordo collettivo del 16 aprile 1986, :nlfl. .al disposto degli artt. 2041 e 2042 del Codioe civile. Non ricorrono di conseguenza, le condizioni per l'applicazione nel caso di specie dei principi sull'arricchimento senza ca.sa da lui invocati. Non soltanto, infatti, l'Amministrazione non ha riconosciuto, nell'ambito della propria autonomia, di aver ritratto dall'attivitˆ del dipená cl:ente cJ.urante il periodo di tempo considerato un'utilitˆ .iaggiore .di quella che il lavoratore doveva render1e nell'eserizio delle mansioni cii competenza, -cos“ locupletando ingiustificatamente in danno del dipendená te -ed anzi ne,ga che il medesimo abbia svolto mansioni di fatto superiori a CJ,1:1-elle connesse all~ qualifica posseduta -ma, in mancanza di prove che attestino l'esercizio delle stesse da parte del Cosentino, non si ravvisa la sussistenza nel caso in esame degli estremi integrativái della fattispecie legale dell'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione, e cio il risparmio di áspesa dŽll'Ente con .fl sacrificio patrimoniale qel lavoratore. Le istarize dell'appellato debl;>ono essere, perci˜, disattese nella loro. i,nterezza, vale a dir~.áá per quanto attiene. sia alla indennitˆ di surroga~ zione che W. compenso fisso per lavoro straordinario e al premio di interessamento, emolumenti questi due ultimi che sono collegati all'esercizio delle mansioni di capo movimento e traffico principale, che egli, nel periodo dal 1¡ gennaio 1984 al 16 aprile 1986, non risulta avere in realtˆ svolte. L'appello deve essere, pertanto, accolto mentre deve essere riformata la sentenza impugnata con la reiezione del ricorso di primo grado. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. (omissis) 93 PARTE I, SEZ. IV,'GIURISPRUDENZA ¥AMMINISTRATIVA I CONSIGLIO DI STATO, Sez; VI, 16 novembre 1994 n. 1640 á~ PrŽs. Lasche .na -Rel. Camera -Soc. Trasporti Bucci e Soc; Autolinee Reni (avv. Zammit) c>Mm; Trasporti (a:'lfv. Stat˜ Stipo), Ferrovie Nord Milano e Soc: Atitastradale (avv. Montuol"i e Tanzarella); Trasporti -Impresa a capitale pubblico di enti locali ~ ConcessioriŽ di autolinee di gran turismo ¥ Legittimazione. Le aziende di trMMrto ~ prŽvalent~ oapitate f)Ubblico di enti locali s'onb álegittimate ad'": ottenŽre áá.in Ž6ttessibne l' eserdzio ..diá. un' autollnea e:itria1'egionale di grian turismo, purchŽ sia assentita alla cura di intŽres' s“specifici della collett.ivitˆ cui deputato l'ente, non rilevando la f,inali t.ˆ .di valorizzazione.á (la .parte. dell'auto.linea .. di altre localit.ˆ di destinazione u~icate al di fuori. dkt proprio ter11itorfu (1). . .. . . II CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 gennaio 1995 n. 2 -Pres. Salvatore ,P. - Rel. Bagarotto -Soc. Bomelli Bus (avv. Zammit) c. Min. Trasporti (avv. Sfato Stipo) e Co:i::iSOTzio lnten:>:rov:inciale Romagnolo Trasporti (avv. Tesauro). á á á Tr:asporti ¥ Aziende municipalizzate e consortili ¥ Divieto ad essere concessionarie di. servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale. . . Le aziende municipalizzate e consortili, ancorchŽ assumano la forma di societˆ di capitali, non possono assumere la gestione di servizi pubblici di trasportio inverregionale o internazionale, perchŽ questi trascendono gli interessi specifici delle collettivitˆ comunali, provinciali o consortili alla cui realizzazione le aziende stesse sono preposte (2). 'á. á. á: . (1-2) Le due decisioni in rassegna confermano l'orient~ento giurisprudenziale secondo il quale le aziende di trasporto degli enti locali possono esercitare la áloro attivitˆ solo all'interno del loto territorio e, in ávia eccezionale, anche al di fuori del territorio quando sussista un interesse della collettivitˆ locale (in argomento v. Cons. Stato V, 14 dicembre 1988 n. 818, in questa Rassegna 1989, I, 244; VI, 29 novembre 1988 n. 1291, ivi, 1989, I, 243; 16 giugno 1989 n. 721, ivi, 1989, I, 246; 12 marzo 1990 n. 374, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1990, 832; 13 aprile 1992 n. 257, in Rivista giuridica defla circolazione e dei trasporti, 1992, 860). e--'/.ááá,'-'.. ,,-á,,á-á ..... ., ¥n~-:::;á ~, -.. ---:--..._ -...-:,..,. È ..-È :--..:-.. --:--.. :.:á~ =-= .,.á w~ È ¥ RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissáis) Con il quarto motivo che, per la sua prospetta2iione, va esaminato preliminarmente, le appellanti Societˆ eccepiscono il difetto di legittimazione della societˆ Ferrovie Nord Milano Automezzi ad essere assegnataria della concessione di cui si controverte, stante la sua natura fil :: di societˆ a prevalente capitale pubblico (Regione Lombardia). L'eccezione imondata. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne una concessione di autolinea, finalizzata a scopo turistico, che, in quanto sorge nell'ambito della Regione Lombardia, come affermato dai giudici di primo grado, assentita alla cura di interessi specifici della collettivitˆ cui deputata la Regione stessa e, pertanto, ben pu˜ il competente Ente territoriale, attraverso una sua partecipazione ecooomica, assolvere a tale funzione. NŽ rileva, al predetto fine, l'asserita finalitˆ di valorizzatlone da parte della autolinea di gran turismo di cui si controverte delle altre localitˆ di destinazione ubicate in altre Regioni, quald nel caso specifico quelle dell'Emilia Romagna e delle Marche, considerato che la legge 28 settembre 1939, n. 1822, all'art. 12 -primo comma -qualifica di Çgran turismo È i servizi automobilistici aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luogm da 'essi collegati. Infatti la finalitˆ che rileva per le autolinee di gran turismo non quella assunta dalle appellanti Societˆ dal percorso delle zone attraversate, bens“ quella espressamente prevista, in senso esclusivo, dal suindicato art. 12 della legge n. 1822 del 1939 ed individuata dal Ministero dei Trasporti cui istituzionalmente riservata ex legge l'adozione del provvedimento concessorio, a norma dell'art. 85 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (Omissis) II (omissis) Passando infine alla disamina dell'appello principale la Sezione deve premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St. Sez. V, 29 novembre 1988 n. 1291, 6 giugno i989 n. 721 e 13 aprile 1992 n. 257) le aziende municipalizzate e consortili non possono assumere la gestione di servizi pubblici di trasporto interregionale o internazionale, perchŽ questi trascendono gli interessi specifici delle collettivitˆ comunali, provinciali o consortili alla cui realizzazione le aziende stesse sono preposte. La menzionata giurisprudenza, del resto conforme ad un precedente parere del Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. Sez. II, 24 ottobre 1984 n. 14), ha inoltre ritenuto che le aziende anzidette non possono divenire concessionarie dei servizi pubblici in argomento, in quanto, a norma. PARTB I, $BZ¥. J:v; .GIURISPRUDENZA AMMINISTRA'l'J:vA dell'art. 85 d;P.R¥ 24 luglio 1977 n~ 16; le lineei automobilistiche áinterregfo,. nali ed . internazionaliá sono riservate allo Stato~ che, nel sistema . disoipliá nato dalla legge 28 settembre 1939 n. 1822, pu˜ affidarne la gestioneá solo a privati. E, sempre in base ai suesposti precedenti, si deve anche escludere che le aziende municipalizzate e ¨nsortiH possano diverlire concessio- E~:~~}~~~:-~=~-~ come quelle sopra .citate, rivestono natura pubblicistica;á¥á á “¥¥¥¥á:u~!~ísi~~t~ri“;~1srr~!~~0i!:cat~~tliP~Jr1~;!:ci~~eti.~.~~~¥.~~t~1 (ij.venire concessionario ádelle á a11tolinee ~ntwv~rse, sL l?ales~ fondato ed ~ss˜tl>~~t. .. ¥< ááááá:ááááááᥥ . ... .::.._ ....:.¥ááá .._:á¥. . . ...... :......::.:¥:¥::..:¥ ....--..::...:/:<.¥ : .. ¥.>. _.. ....¥... Jiivero, Je. lw~Ž .auto~bili~tiche .cli out si tratta¥. sicc.onie .collegate !~!;~~~~~~~= zi()l),e alla qualifici;t di. impresa ..di .trasporto, acquisita'. ai.. sensi c;lell'art. 1 d.el. decreto¥ del Miajstero ᥠdci Trasporti 20 .-~icembre 1991 .ll¥. 448 di. reepiJ: Ilento delle. direttive> del Consiglio CEE .. 41 á.giugno 1989 n. 438, perchŽ tale. disposWi_<>n~; per iLsuo ()Ontenuto descrittivo, non pu˜ spiegare alá cuna incktenza ¥sulle Umitazioni di ordine pubblicistico. che rilevano nella disciplina della fattispecie in controversia. (omissis) TAR LAZIO, Sez. III, 4 agqsto 1994 n. 1445 á Pres. Borea -Rel. Leva á. $QC, '\TITA (avv. Jaricci) c . .Min. Trasporti (avv.. Stato Stipo) e soc. s~vP.È; L'interpretazione di tale norma non pu˜ lasciare adito a dubbi: il nuovo Regolamento .CEE .in.. materia ispirato alla liibertˆ di concorrenza (iritesa come espressione di illegittimitˆ di provvedimenti limitatori del diritto .di eompetiere aMe assegnazioni dei .servizi), il che costituisce un principio rondatnehtale .della. politica comune dei trasporti, con la c.ottsegu~nza.che, contrariamente a quanto si verifica nell'ambito dei trasporti nl!lZionali, vieneá meno m questo caso la necessitˆ di accertare volta per volta la pubblica utilitˆ del servizio (in tal senso, vedasi la Circolare delMiniSterodeiTtasportim122 del4 f.ebbraio 1993, a pag. 5). Quindi ne¥ deri:Va che la ¥presenza di altro vettore autorizzato sullo stesso petŽotso non pu˜ costituire ragione ostativa al rilascio della autorizá :tUione la ¥quale .pu˜ essere legittimamenteá negata ..._ con provvedimento motivato ;.,;.;... soltanto quandO vi.¥. siano servizi offerti da una pluralitˆ di imprese il cUJi esercizio possa essere compromesso dalla istituzione del nuovo servizio. PoichŽ invece nella fattispecie in same il servizio regolare sulla ;relaá z,ione t].f!, g.ua. (Pont .¤-. Martin~ban;ib~ry e.. viev~rsa) .era . assicurato solt;: l.ptP 4a .p: :vetrc:>re (Ja VITA/ s.p.a.)~ n J.\4il.~tern dei. Trasporti non avrel>be. l?OtH~ ~fiuy1i;~J'a,.taj:q;azion~ Jichjes~. dalla s~etˆ .SAYDA senza incorrere á .. i.n una áán:JMl,ifesta y~plazi.qne .á ctell;:i. ciispoW;ione. dianzi rilri~ta (dello. ástess<> avviso peralnáo,. c:~une si visto at .pJ;eoedente paragrafo~ stato .. ilááMinistero francese, come risulta dalla. citata nota delsettembre¥ 1993). Lamenta ancora parte á:ricorrente con¥ áná primo. ámotivo¥ la violazione, nella specie, dell'art; 7 del pi volte riportato R.egofamento CEE n. 684/ 1992) paragrafo 9,Jaddove affertnato ch: ÇDopo avere espletato la procedura prevista in. questo articolo, la autoritˆ competente per l'autoriz - 100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO zazione notifica la propria decisione a tutte le. autoritˆ di cui al paragri.o 1, inviando, loro, se del caso, una copia dell'autonizzazione È. NeMa specie, l'Autoritˆ dello Stato membro interessato la Francia, ma áabbiamo giˆ visto in precedenza che quest'ultima aveva espresso il proprio diniego all'autorizzazione in favore della SAVDA. Comunque la norma invocata dalla :riicon-ente dettata nell'inte:resse dello Stato membro e non delle imprese, per cui solo il primo potrebbe eventualmente dolersi di una presunta violazione. Il primo motivo di ricorso , pertanto, privo di valido, effettivo fondamento giuridico in ogni airtkolazione. III Con il secondo motivo si lamenta che il Ministero dei Trasporti abbia rilasciato l'autorizzazione alla SAVDA in assenza di esigen2e di pubblico interesse ed in violazione del dii11itto di esclusivitˆ spettante alla áricorr áente, e in palese violazione deg1i artt. 97 Cost. ed 1 legge 7 agosto 1990 n. 241. Anche tale censura priva di consistenza giuridica in quanto, come giˆ avuto modo di sottolineare al precedente paragrafo II, nell'ottica del nuovo regolamento Comunitanio viene meno la necessitˆ di acoertare la pubblica utilitˆ del servizio e non sussiste alcun diritto di esclusivitˆ in quanto la presenza di altro vettore autorizzato sullo stesso percorso non costitusce, se non nei limiti sopra chiariti, ragione ostativa al rilascio della autorizzazione. L'istruttonia delle domande di autorizzazione all'esercizio di servizi regolari. interna2lionali deve consistere soltanto nell'accertamento della sussistenza o meno dei a:equisiti voluti dal Regolamento n. 684/1992, con particolare riguardo al disposto .dell'art. 7 del Regolamenta medesimCi> che contiene l'indicazione rigida degli elementi ostativi al rilascio delle autoriz, zazionri, elementi sussistenti nel caso di specie. IV Cori il terzo motivo la ricorrente si duole che il Ministero dei trasporti abbia omesso di considerare nella motivazione del provvedimento impugnato che sulla relazione di cui trattasi il Mmrstero dei Trasporti aveva accordato una identica autorizzazione ad essa ricorrente. L'infondatezza della doglianza discende da quanto osservato circa l'assoluta irrilevanza, per le ragioni in precedenza appunto eviden:mate, ai fini del decidere sulla domanda SAVDA, della autorizzazione in precedenza !rilasciata aLla VITA s.p.a. dallo Stato Francese. Giova qui sottolineare e ribadire che nella normativa CEE sui tra¥ sporti internazionali l'esercizio di autolinee formaá oggetto di autorizzazione e non di concessione, con la conseguenza che l'autorizzazione pu˜ f. i f I 1 ! ' PARTE Ii SBZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA essere negata nei casi tassativ;an.J,e:pte indicati dal pi volte ripetuto caso dell'art. 7 Reg. CEE n. 684/1992: ------á .á..á.á...á-á-á.á. Con il 9;)ittfI!jtŽ( yi~e :t:J~qli9i@>t9 eccesso di potere per violaziione di diretti\'e e norme interne, travisamento dei fatti, motdvaziQne contraddittoria. E ci˜ iin. quanto il Ministero aveva autorizzato l'esercizio 1c:li _un'a'UtQ]jnea identica a. quella esistente; peraltro, nella ::!~;.J:;~h~~jllt:~::=~==~!a:f!~iu:r::j:T;~;::; le fa altr.i termini, le doglianze dell'interessa~ si appuntano, principalmente sulla natura sostanziale delle moc:lificaziond di esercizio della pree ~~i~~~~r~tt= Anche yile ult~tj(:>te. motivo giuric:licamente infondato iin 'tj_uˆnto, una v~lt? aplarate, pe{~e c?~siderazi~i J;>reg;r.~sse, la}egitt~m~t~ _e J'am ~:}!~:~::i:~:;a!~~~~=~til~~~~~ ~!~~Jt~~±:!~~;~:~;f~: bi questionef$1'.ˆ chŽ ááId stesso venga qualiffoat˜. come nuovo ˆU.toseiv“ii˜ b ŽOtt:l in:adificˆzione al precedente~ > / á , ' Quanto al riferi:Qlento operato dalla Societˆ ricorrente alla girispro¥ denza detConsiguQ di. Stato ed a!l~ Circolare Ministeriale. 12 lugllo W93 J;J,Jl; ~~a.iLQll~giq hei pri,ncdpi-. M¥áaf;fer:mati att~gp110:eslusivaá 1ll~I.l~ ajl~autqli.~ Pi":Zí())laji W..AAiPlíI:Ui\te dilllaJegg~.-~&. ~ttem}?re, 193? p,¥. 182-2. e. .o. aj. ~ita;glUt110 al <;as()._ <;li specie <;liscipli,nat9 ipyece seco.do J l1"9vi criteri fi~~ˆti l>~r:i seryizi J'egqlari lnt~roi":Zi<:>na:ti ~al Reg<>l~.iel1t<> cE.E: 11. :684/1992 áe da drc9Iare Miilisteriale 4 febbraio: 1993 án. faf á~ á.á: <;<. n,:áá .á...á'. '.'áá:.á:: á:;::á'.á"áá::á.. á. :áá.-'.<:áá.'."á. :á... á. á... ááá.á-:á:á-:-á.. á.á:áá .á . . :áááá.. . ááá. ¥.á.-:áá:-. . . :á-á.:á.á. V:l '.-áá.. á.á; Co:“i¥il qintoá~d td1lhno motivo di rlcorsri la Sricietˆ VITA rileva che :il Miin.istero ha autorizzato la Ditta contr<>interessata ad esercitare l'~t()ltil)ea M¥qtl4 PtPlmig¨clOl'le 0Ja ciu(F.-,atil;}.de.Jila YeCChia; autodzza:z;iQne modificata, che a\l'rebbe dovuto invece essere limitata al periodo ancora ~~1~ f~R:R ,af.~a ~f~P.~:nz~.,!}!?rmale c1el tjt>19; .~ c;i˜. il1 palese v;iglp;i>)le del Re1folaroento C)lt:B .á ~~4 e. eol1lJ>Qrt~49; .una disPar!tˆdi .á trnttaI)lentc> fra (i~zyizi in 9tiŽsfiofu:~ .¥. ¥. á á _--á-¥ á-á¥á _á ¥. á á á ___ ¥ __ á . ..-: ¥. á' ___ _ _ :... : ..-.. .¥¥ ¥----_._. ᥠ.... ¥ á ... ¥-¥ .¥..__ __ -_ . . . La censura dnfondata stante. che il p:fQedhrient<> che M dˆ,t<> luogo l;ll1Ja .-ei:.l;Ulazipne _idel proyvec:limenfo Jmpugt_ia,t9, ancorchŽ avviak>. su una dchiesta di modifica <;lef preeciente 8,ut()$~faio, si -~ syolto C()U il pieil() rispetto delle norme previste dal Regolamento CEE e dalla Circolare 4 febbraio 1993 sia per l'istituzione di nuovi servizi che per la moc:lifica delle condizioni dei serviizi esjstenti (vedansi, in particolare, artt. 5 comma 2¡ ect 8, cbmma 3¡, del Regolamento e Circolare mm“steriale a pag. 7); a SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 1¡ agosto 1994 n. 7156 -Pres. Corda. Est. Bibolim ¥ P. M. Nocita (conf.) -Buticchi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pavone). Tributi erariali indiretti -Imposta di bollo -Assegno bancario ¥ Mancanza dell'indicazione del luogo di emissione ¥ Assoggettamento all'imposta stabilita per le cambiali ¥ Indicazione sostitutiva ¥ Requisiti. (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1, 2, 32, 35 e 116; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa A, art. 15). PoichŽ elemento significante della funzione di pagamento (e della soggezione alla sola tassa fissa) dell'assegno bancario la certezza, in base ad eZement.i cartolari, della esistenza di WJJlut.a presso il trattario, e poichŽ '/Jale certezza si ver>ifica con la presentazione al pagamento nei termini previsti in relaf)ione aZZe localitˆ di emissione e di pagamento, anche la sola mancanza diá indJWazione del luogo di .emissione pu˜ trasfo1'mare la funzione dell'assegno in strumento di oredito da assoggettare come tale al regime tributario della cambiale. Tuttavia l'assegno che non indica il luogo c/Ji emissione conserva la sua natura di mezza di pagamento qualora dallo stesso titolo emer~a un elemento sostitutivo che per espressa previsione di legge comporta l'emergenza di un luogo, come nel caso della indicazione di un luogo accanto al nome del traente, ex art. 2, ultimo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; non vale peraltro a tal fine un elemento che in base alla sola risultanza cartolare non dia sufficiente conoscenza del luogo di emissione, quale il numero del conto corrente che solo dalla documentazione bancaria rivela il domicilio del correntista (1). (Omissis) Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la v.iolazione dell'art. 2, comma 4¡ del r.d. 21 dicembve 1933 n. 1736, oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 15, lett. b) della tariffa all. A) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (art. 630 n. 3 c.p.c.). Sostiene il ricorrente che dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736/33, nonchŽ dalla prassi secondo cui gli assegni vengono stilati (1) Decisione importante che merita piena adesione. Non constano precedenti specifici. armai su moduli forilitf dalla banca trattaria. :con so'VraiinprŽsso il numero di :conto ceirrŽntej st 4edtirtehbero 1:e seguentiááásituazioni: ¥ afilthtexitlhbn ha 1'9'bl:ilii6, J;>i'fit re~~i~~ cqtri}lpˆzjop~ c{(lJl'~ .... ¥119:i¥a11~~~~á~tS~ ¥¥ááááááᥥááá¥á¥¥¥¥ááá~~i~á~!¥¥!~~~él~~i~a$~r~~~!~9ti~~¥¥¥r:~:~jf~:~~i;~~s~~~~::~ in(licato neLcon.tratto mconto 09r:rente, clli attributito il numero che ;f4p~~~á~~j$$~gh()~ / .á á..á... ..á .á.á ..........á.á.á..ááá. á..á..á.á ... á ... . ...ááá..á á. á¥:¥¥áááááááá~b~~e~e*t~J~nt~.:¥¥l'assegn~á átt~tfo,¥á.~u.á.modio.ábancario, non potendo ~lW~e~~!i~~~tf~\1~i~tit~~i':s~!M~0f~~o~:::~0::~inP~~n::se:;:i;:~ .. ááááááá*~K~$~~~If~~::!~ii~:~it~~:t~¥¥ ~iJ~~f~:$~!~~:t:~a1i7al~~~~i~;t,d~ fy~ iJJáá~~~ ~,.f:;~!.#ᥥ.s1~/1~!¥¥~~áááf~Jaz~2Pr...~~.áááiHe.. requisiti previsti dall'art. 1 n. 5 r.d>tt 1736/~3, ~li;( sola mancanza di inclicazione de11a data di emis~~? l1~~ 9}'!59 '~l'ittdJp~io.e cj!i ~1'..W. emissJone non effettiva. .¥..... ˜n¥.. nt~r#> m~??9Jl. ~g.. Al:Q“n,(). '.autiC retato . detta . pronuncia nel .senso . della incontestabilitˆ della norma tl:ibutaiiaáááfo esameá¥ánel sU:o¥ásign“fiŽato letterale, ihteridendo ¥1a.ááácritica da parte del '.t:dbtiflale delle argoinentaifoni svolte dall'attore come uno Çscitô:p˜lo È del giudice ¥. di primo. grado e, quindi, c˜me' situazione sup pithia en~I1 essertziale/ . . . . . . . . . . . " á¥áá ¥. Cosl Jmposfata ed.intesa; . lˆ . motiVlizione . della sentenza . della Corte df GŽriova nori >sog~etfa alle doglfanze svolte dal riforrente nei motivi indicati.á sotto il profilo del vfaio motivazioriale, te ~lt:re sitazforif prof;OstŽ ¥in¥ vfa argomentativa dal ricorrerlte, sollecltani: f inrianiftilitO I'irtt,erpt~taz“Ohe det+JquiSith'd~ll'art.ááf n. sáá r.d. n;á1736/33 alla lee dei faU&fati.forhaticamente sostitutivi disciplinati dal~ f;art; 2 della stessa legge cafubfanit. . .á . . . . . . ' in íinea diprirtcipi.6 foridafa fa tesf del rlrofrhtŽ secOrtd() cui la carenza di 006 dei reqtlisiti previsti dall'art l L.k che abbia nel titolo stessoUri sostitutivo equivalerlte~ coine fale ritenuto dalla Stes~a legge, non irregolare, adriipielaáfunziooŽ tipica dell'ass,egno banŽarfo ááqu.a1eá mezzo di pagamento e, come ta:le ¤oggetto all'imposta fissa prevista per gli assŽgI1i. P˜riend˜ araf:fronto, “hfattiáiá due reqiiisitf :p:rŽvisti dailárL 5 dell'art. á 1' L:c., dicuiá il sec˜rid6 á Wiridicazione del . Juogo .di emissiIt: veri ti.era). Sia .. posta dalla lgge ¥ come. presupposro per i!l ¥passaggio al diverso regime p:rievisto dalla stessa legge tributaria per le cambiali. Il quesito deve .essere.¥ posto.proprio¥áper¥valutare se: ála sussistenza. d“ un requisito sostitutivo ex art. 2 L.C~ escluda J'lrregolˆititˆ ai fini fiscali;. á.á Velemento significante della funzione di pagˆnlento dello chquei ll!l certezza {e l'affidabilitˆ su detta certezza, iri base ad elementi cartolari, da parte dei portator“ del titolo) dell'esistenza di valuta presso il tratá tario. Detta certezza, peraltro, si ha S˜ltant˜ ŽCln la presentazione dell'as¥ segno al pagamento nei termini di legge (art. 32 LA), termirii nei quali l'art. 35 LA. ha reso irrevocabile l'assegno bancario: termini oltre i quali il debitore legittimato al ritiro della valuta depositata a copertura del;. l'assegno. 106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Detti termini, peraltro, sono correlati a due elementi: a) la loro decorrenza, daHa data di emissione, quale appare sul titolo; b) la loro dUJrata, determinata dalla legge in rapporto al luogo di emissione, nella connessione con ~l luogo di pagamento. é in questo senso che la mancanza di data di emissione, ovvero l'apposizione di una data non veritiera, consentendo di conservare la valuta per periodo superiore a quello massimo previsto dalla legge, secondo i presupposti indicati, finisce per snaturare lo chque facendogli assumere una funzione cambiaria: in tale hlnea logica che la sanzione penale dell'art. 116 L.A. assume la funzione di proteggere la pubblica fede in rapporto alla natura ed al regime di circolazione dell'assegno e, attraverso di essa,, l'interesse patrimoniale specifico del primo prenditore e dei giratari, nonchŽ l'interesse finanziario dello Stato, evitando che l'assegno, soggetto a minore imposta di bollo, finisca per assumere una funzione cambiaria; ancora nella stessa ¥Linea logica si pone la disciplina della norma tributaria in esame (art. 15 sub b), all. A) alla tariffa del d.P.R. n. 642/72) per la tutela diretta dell'interess1e finanmario dello Stato. PoichŽ, inoltre, la certezza della valuta, secondo l'apparenza cartolare, come ricordato, limitata alla decorrenza del termine, ma anche alla sua durata in relazione al luogo di emissione, deve ritenersi che anche la mancata indicazione clii questo requisito, consentendo con successivo riempimento di sfruttare il maggior termine dell'extrapiazza e dell'extra stato, al di fuori dei presupposti di legge, finisce per fare superare al titolo la sua funzione di mezzo di pagamento e di fargli assumere una funzione cambiaria con il prolungamento possibile della valuta. Questa impostazione spiega anche il motivo per cui, mentre sono requisiti vilevanti, ai fini del regime fiscale, quelli previsti dall'art. 1 n. 5 L.A. la stessa rilevanza non assume quello deH'art. 1 n. 4, in quanto la carenza di questo requisito ha la sua previsione ásostitutiva nell'art. 2 L.A., sostituzione che costante nella prassi con l'adozione dei moduli forniti dalle banche. Qualora, peraltro, dallo s.tesso titolo emerga un elemento sostitutivo del luogo di pagamento per espressa previsione di legge, la funzione tipica, dello chque viene consáervata, cos“ come rimane tutelato l'affida mento del primo prenditore e dei giratari sulla funzione di pagamento del titolo, per cui, in tale caso, pu˜ ritenersi che il titolo non sia stato emesso in carenza dell'indicazione dell'art. 1 n. 5 L.A., in virt della sussistenza dell'elemento equiv.alente ed apparente. Se, per˜ la soluzione accettabile per quanto attiene all'indicazione del luogo posto accanto al nome del traente, in virt della precisa disposizione dell'art. 2 L.A., di stretta interpretazione (nella specie, áperaltro, non vi affermazione in causa dell'integrazione di questa fattispecie), I I ~ .1.llle .. $tl;l$$e¥¥ onh,1,sih#t:non .pu˜.. p.eNenirsi.Jn ordh;te..¥all'elemento,.dal.áricor S~ilr~\it:4~1!.=~s áá ..á.. ááá á... : ;: ;l) p*ch~á:á~s~~ h¨tatt! ~~ved~fi,esí)fe$futnifuteda !>rospett~ta án~~~.:r~~~~;o!;z!: it perchŽ. ~1 Q.9miic;ili9. Ciel correntjsta> orrelato. atn.m~:ro dii conto ciottente, non elemento .cartolaTe apparente;¥ sul quaI:e i Portatori del e:1~;pz:a::n.~iw;il~:~!i't~!l:;~:~:~=iááá::::0~:s:~:ti:1~~;~ Cl.ella ~o:tl., ~llOi Cft~/tf#~ .ct1lal~ m~o di;.pagli!inlento;; á< áá Tdbutt.bi gene,e '" Accert&inentO ¥ Req1Jlsltt. ;;.. Indicdtone della altquota ¥ áááááá..ááá.ááá Nece~Sitˆ¥..~.áá l~diadone della sola. aliquota¥ minma ¥. e¥massbna con ri. (.fe~~t!á'.t ~@! :Ht:l)!~~ááá.~áál~gg~ .. (ll.~Qt\.. ~til~.....appJj.~QP~¥.¥~.¥.. Nulá . Ut~:dell~accmamento. ... .. . . ... <~t:i,~.á 211 ~~i~~~~~ !??~. ~. 600. ~. 42)¥¥¥ áá.. á á.á áá á. áá á ááááá l!m i¥ t~qui~#i de~l't~scrit# a pe;na di 't$tllliitlJ. nell'art: 42 del d;P.R; 29 se#~t}t1.1m~ 1973 È¥ 60“ V“naicaeione detfiJtiq'itotti de~e> essere tat da cbnseitfti1'e tf.naconoscmztt .¥ immdJ:ˆta áedu:g~vole the ¥garantisca la átutela. difmsi~¥ del conttib~ente; Non risponde átilf:esigenza ááá voluta flindioazione detlci. sola aliquota #Unima ¥e. massima/neppure stLcollegQ.ta alla tabelkt. allegata. ad un te$.td nO"rmativo ¥. mm “mrf!ediat~mente appliá cabile ~n quanto 71lo4ificata nettempo (l). (1) . Viene .confermata la .¥sorprendente presa di posizione della sentema 22 gennaio 1993 n. 777, in questa Rassegna, 1993, I, 126. 108 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis) 1. Con l'unico motivo del ricorso il Ministero delle Finanze denuncia vJolazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; dell'art. 8 d.P.R. 597/1973 (e relativa tabella allegata); degli artt. 2 e 10 I. 825/1971; nonchŽ difetto di motivazione. Deduce che la prescrizione normativa circa la indicazione delle aliquote applicate dovrebbe considerarsi soddisfatta con la sola indicazione dell'aliquota massima e di quella minima, in quanto, risultando tutte le aliquote da tabelle legali, il contribuente sarebbe posto in grado di verificare immediatamente se l'aliquota minima sia quella di legge e se quella massima corrisponda al suo scaglione terminale e l'imposta lorda sia, dunque, correttamente calcolata. 2 H motivo infondato. La questione che la censura propone giˆ stata esaminata da questa Corte e risolta nel senso che viola il principio di precisione e chiarezza delle ÇindicazioniÈ, posto a base del precetto dell'art. 42 del d.P.R. 29 set~ tembre 1973 n. 600 -con la conS'eguente sanzione di nullitˆ prevista dal Iterzo comma dello stesso articolo -l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, contenente la sola indicazione delle aliquote minima e massima applicate ed il generico rihiamo alla tabella delle aliquote allegate ad un testo I I ~ normativo non immeruatamente applicabile, in quanto modificato o variato ~ da norma successiva (Cass. 22 gennaio 1993 n. 777). Questo indirizzo va qui ribadito, in quanto, come ha sottolineato la pronuncia che si .. richiamatˆ, nelta riforma entrata in vigore il 1¡ gennaio 1974, innovandñ ampiamente il sistema previgente (t.u. d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), sono stati indicati analiticamente i requisiti essenziali dell'avviso di accerta I mento, compren:d~:mdovi tutte le componenti, che evidenziano il collega I ~ mento dei presupposti di imposta alla determinazione in concreto e quantitath~a delllimposta netta. Nel nuovo quadro normativo il contribuente deve essere -c“o posto ;in grado . di verificare agevolmente ed hil" i mediatamente, mediante una semplice operazione contabile, l'esattezza ~ del calcolo dell'imposta dovuta, senza áricorrere necessariamente a complesS'e cognizioni tecnico-giuridiche. Ci˜ !importa che, nel caso di imposta I ad aliquote progressive secondo scagliohi di reddito, insufficiente la sola áindicazione dell'aliquota minima e di quella massima, le quali non consentono la ricostruzione contabile di tutto l'arco delle aliquote progressive e delle determinazioni di imposta secondo gli scaglioni di reddito. NŽ basta a soddisfare la tutela apprestata al contribuente il generico riferimento Çalla tabella allegata al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 È, contenuto, nella specie, nell'avviso notificato al Tiozzo, in quanto tale r.iferimento non potrebbe portare, di per sŽ, alla individuazione, in concreto, delle aliquote applicate, occorrendo, invece, la puntuale indicazione del testo normativo richiamato e vigente. nel periodo di riferimento. (Omissis) PARm -:t, SBZ. V1 -GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 109 CORTE DFCASSAZIONB1 Sez; I, 9 agosto 1994 n. 7346 " Pres. Salafia ¥ Est; Sotgiu -P. M. Lo Cascio (conf.) ¥ Ministero delle Finanze (avv. Stato Cingolo) c. Smania;. Tributi erariali indiretti ¥ Imposta di registro ¥ Agevolazioni ¥ Applicazio ne su richiesta di un regime agevolato ¥ Decadenza ¥ Fruizione di altra agevolatione ;;; Inanimisslbilitˆ. --. Ove nel sottoporre un atto a registrazione si sia fatta applicazione di un regime. agevolato, l'interessato che da tale beneficio sia decaduto non pu˜ invocare liiffu“zibne d't altra agevolai.ione (1)i (Omissis) Con l'unico motivo di ricorso l'Ammini,strazione Finanziaria censura la decisione impugnata per violazione dell'art. á 1 bis tariffa allegata ali d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e 19 stesso d,P;R. . .in relazione all'art, 360 nn¥. 3 e 5 c,p.c.; per non aver considerato che in caso di pluralitˆ di. agevoJaZioni. fiscali alternativamente applicabili allo stesso-atto, ilá contribuente decaduto da. quella da;luLpresceltaed applkata, non pu˜ fruire di altra agevolazione sullo stesso atto. Infatti, una volta avvenuta la registrazione di un atto e concessa, in particolare, un'agevolazione, divengono irrilevanti le Vicende successive, essendosiáádeterminata unaá-scelta --irreversibile fra. -pi benefici fruibili. Irf tal caso, il mancato a'vveramento della condizione fatto strettamŽnte conliesso al rapporto diinapostˆ in cui inserito; che dˆ luogo a conseguŽru:e ásue proprie, conSi-stenti, per quanto' attiene-il CˆSO in esame) rtell'appli:cˆZiOrte dell'ordinario tmttamento tributario. Il ricorso fondato. Infatti, i giudici tributari hanno inizialmente mostrato di non voler contraddire il principio secondo il qu.ale, quando un atto sia sottoposto ad un detertniriˆto trattamento fiscale di favore, l'interessatO, che da tale trattamento siˆ decaduto, non pu˜ -suceessi:vamente chiedere che sia ˆpplicafo, in s˜stittl2lione del beneficio accordatogli, altro beneficio di cui egli assume sussistere i presupposti (Cass. 4187/74; 2904/75; 6483-84), donc˜rdarido c˜lil'insgnf\mento di questa Corte (Cass: 3369/77), ai sensi del quale il fatto -cheá determina la -decadellZa dai benefici fa . tivivere. Ç.ex tunc È l'origillaria pretesa tributaria depurata :del beneficio; ma hanno poi errato nella iindiviluˆzfol1e del cotrtŽi:n.tto ¥ ini~iale di tˆle pretesa, nonchŽ nel giudicare sussistenti i presupposti dell'ulteriore beneficio invocato (comportante l'applicazione dell'aliquota del1'8 %), in quanto collegati (1) Giurisprudenza costante: Cass. 10 dicembre 1984 n. 6483, in questa Rassegna, 1985, I, 313; 25 luglio 1975 n. 2904, ivi, 1975, I, 904. 110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO alla qualitˆ di imprenditore agricolo principale, addotta dal contribuente all'atto dehla richiesta di un regime fiscale ancor pi favorevole, quale quello diretto alla costituzione della piccola proprietˆ contailina. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1994 n. 8764 Pres. Salafia -Est. Lupo -P. M. Tondi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Favava) c. Soc. Italbell (avv. Scailzo). Tributi erariali indiretti ¥ Imposte doganali ¥ Incompatibilitˆ con norme comunitarie ¥ Rimborsi ¥ Traslazione dell'onere su altri soggetti Prova. (legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29; cod. civ., art. 2711). Per la dimostrazione della traslazione dell'onere tributario su altri soggetti al fine di escludere l'obbligo d“ rimborso di imposte incompatibili con norme comunitarie (art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428) si pu˜ far ricorso validamente sia all'interrogatorio della parte sia all' ordine di ,esibiziJone di fatture (1). (Omissis) 2. -Con iJ. primo motivo del ricorso áprincipale áI'Amminrustrazione finanziaria deduce la V'iolazione e falsa applicazione dell'art. 29 commi 2 e 7 della llegge 29 dicembre 1990 n. 428, degli artt. 116, 118, 356 e 359 c,p.c. (questo .seq>ndo congiuntamente agli artt. 175, 191 e segg., 210, 258, 259 e 279 comma primo c.p.c.), nonchŽ degli artt. 2697, 2711 e 2729 cod. civ., omessa pronuncia ed omesso esame di punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La rkorrente osserva che: a) in ordin aN'istanza di.esibiri.one (delle fatture di acquisto e di rivendita de1la merce di cui si tratta), la Corte di appeHo l'ha ritenuta inammi!ssibille, osservando che l'ordine di esibizione non pu˜ essere emesso al solo scopo di indagare se il documento da acquiske contiene la prova del fatto controverso. Tale motivazione erronea, perchŽ il confronto tra le fatture di acquisto e quelle di rivendita avrebbe permesso di accertare se vi era stata la traslazione dell'imposta; e, d'áailtro canto, l'esito delle prove sempre incerto, essendo le Ç risultanze È probatorie un posterius rispetto all'acquisizione di esse; (1) Sono ormai numerose le sentenze della S.C. che lasciano un margine di operativitˆ concreta all'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 498. La sentenza 12 marzo 1993, n. 3006, in questa Rassegna, 1993, I, 249' ha ritenuto valido il ricorso alla presunzione. ¥¥ /. á. l?} .gj.:terJ;og11toriC> fQJ:'mie :P.O'll eta pi4 gen,eri9 Q,e:ij!a,tt() ..di citazj.e; .¥¥...áá />.¥c)la sociretˆ, attrice n.Qn. aveva. D:la“. contestato esprŽssamenteUav. venuta traslazione, eccepita dal.fa convenuta; per cm. tale . cl.rveva l'itenfr);i per ammessa / ¥.. ;jj;: áA~~ti~~ I ~~~~~~~tg p~f ~p;~to ~#i~~~ ~~ ~en~u;e. ~~.#:~~ áá.á ¥... til$g prevede eSl?rli!~sa.mente l'esibizfone di Ç fatthre ooncel'P.enti la confroversiai> (art. 2711, cpv., cod. civ.) . .. .á:ᥥ¥.1*¥¥¥áá~1:1:~á¥á.~~RW~~f\11~.¥. ¥9.~Jl'.~~U,U~~~zigp~áááP:?P,á¥~!;'a¥... l~M~ranuillt~ ~lllP.~P!;'!l\PN~~. ()ffi~ ~emkra riteAe~¥.. Ja. ~t~ ij, .f:lpp~o. J?.f.>icll.~>. essa mirava ~á come si. desmne d.ane conclusioni .fotmUJate ... davan\lí a.. detto . . .á ..á .á.á . . áá.ááááá.áá-ááááá ......-.á á.á . áá.á.á.á giudice 7 a dhnostrare Wl fl!tto. che formava oggetto di interrogatorio for' aj,e, e (;i~ ~lj.~,~i! ~~Q 9t:t~v~.cli~ ti¤Wtava>s.perip~~9 alm~ 2709cock ohh (efficacia, probatoria delle sbritture¥¥contabill contro l'imprenditore);<á.. á. 1/ae<:iillswl˜mf delle fatture ádi acqt“isto e ádi quelle ¥di tiv.endita con sentirˆ ~l giudice diaccertare, se del asi:H:ried“ante l'ausilfo di Uri consu~ lente tecnico, se l'importatore abbia aumentato i prezzi di vendita delle Ill,(;lrci :ilD, misura pari (o anche inferi()~jápeiiehŽ non :n~~essarlq clie la Wsliii:dn $ia/:m.te:;gfMeiá aff:ihchŽáásfa>:N,1eviulte)¥ááa11~hipofto dei idfritti¥á era di.t1iiric6mplittibilii cori tbrdiiriamrit˜ C<)fuunifa.rl.o; / ¥ ~.áá. áá Deve, al ríguar@, ~sclud~~si ~be vi sia stata .Jla ¥issio~e áá#~~t1~¥-áPl:lf:¥ft1!~ááá~~---~attut"e¥áiinpWivi..i¥á(:U;¥¥¥~te.-ácrediw0á-~1.a:<:i0nta.l:>:im tˆt rifleth:ili.d0$i i# j:$i: iV'fii;o ¥clia .. mfic“iva :sistematieamŽrtte J~ sua atten4fbiJ1tˆ~¥ áfl{)ttPtttiireá. ~4' ~.ˆntit~á.á._(ili p~&o) $ff:i.tiltv<;litli~t;¥¥áác0m-te:á¥eá fl.v~tiááá m¥áá¥tuog:ááá.m¥¥áquee:¥risultantiá¥á¥ádall~ ~tabilit:ˆi¥¥ ááááááááá á.¥ááááááááááááᥥ¥ááá .áá~ áá¥ááááá¥á¥á¥.: á...................... á áá.,_..... ááááá á..á.ááá ..áá.á ...á-:áá.-:á.á-:-:áá-:á.áá ... :-á :.::: .. á.á. :á ......: : . áá.áá. . . á:á.. á..á á. . áá¥á¥¥áááá¥á¥M:-.:¥s:~á¥J1¥¥á-~~#i~#~t~áá~fiitiá-~h~á¥;á¥át#ds:P~tiV"t¥¥áa~áá¥á$u9l:¥ááa~J.ttt$~-¥á~1ano .ááá ááááᥥá á¥á¥¥¥¥á@~Mi1¥¥~¥á¥~á\i#l~P.~l:“~.¥r4li>i?9ri~t1aá;f&:áCl.1 10#9J.vˆ:##~tt-¥.(g:Uailt-i~ááejjf~~tisaat ~~á~~l?litM J;>i~~-'1i\r~ f~$ˆfffurii$“i~ttivi citi..f““i~; prezzodne. ádl# (i, N~.tiital¥ :po“ev&t˜ detŽr.itinar$i> i rreavr :Prlll~ri.ti~te;¥a &ii .áá¥.¥:l-,;~114!~¥¥¥'1~~:~á~&J:1!!:;i~ááá-:k~f~!:i:r~áF~()fil1i) Ci/Mig1iifk ........ áááá. áááá . .............á. áá á.á á. áá ááá á:;:: . ... . ;:6~~ ~:::,=:i:á~ .:;:~: l.::&;i: ;~:: ~~90,~:;;:1:11, .a; ¥áᥥ:¥áá ditO:¥¥árŽs;~áAcertame#tf:> m¥ ml!gjlorf rli.:iavtááá;.; l)ed“torte'::ffiá¥costi ;. ¥. ed Orili non i“nt>t#atl il: :fu“t˜/~:fumlleo. ~ Art>'74 d;P;R;; 29 settm~ ... bntl9'73)1¥. 5~l¥P~~U~>J>n:~:C:.tel ~edt'Utl.l;~tl¥<> ¥á áá.ááá.á ..................... (d.P.R;; ~9..$&t~m~t~J~13'} #t5.97Lart( 1~>á ......ááá La. if11!t'i.taztq1'1!e. a1la df}tftu;ibititlt 4f'dt,$tf M¥¥hrteri h~n irf!putafi al f:::tf~4~~1~f~t~~áááá~iltf'f'~~~J~á~~,~:1&4.d1:&J~:~,i4t1::JJi~r:¥1¥á::~: trariio n.ella .ipotesi .di qccertaniento di un reddito effettivo maggiore ádi qaello oompiessi'Va.4icltiii;pato¥.sideve¥tener-ácmita¥.dei.¥componentiáá negativi detfe~4ii~ fl9n ~icfi}at_i:it~ ¥(1).¥¥ . áá á.á áá.á á. ¥ .áá¥áááááááááá .(Qffli~f~~~-_(jil1~~9á#t?ti~9 ¥. (~9~$i\i ~~~#i;¥¥á¥~ vi(?~!~#~~ ~ijá~¥-74 QJ1lmfj. a4.1'?'.$~ 49: Si~t~l.:>J:~J97.S .n. 597t ,a,,rt. }.¤Q:n¥ $ c.p;c,),. rAmminstra~ zionŽ0 fitlartzlˆJ:ja áá:;.;._ :dopo aver premesso che Iíil legislatore delegato ha <$fr~Iiji{'CID?i\tjh~~pj()_jJelfa. á,áavŽnf:e¥á ad oggetto attMta'.di $ruaáágjooru):ááa¥á¥á:Žatiei:>dŽil'mtiá mat˜i eparláá aá L}¥S;?IS.OOO;' eo ¥st!toááimptitˆto dail'Ufflcl:o áádistrettuale¥ 'delle 1ti{p˜ste:¥¥¥:ditŽ=tt~¥=d1 áltiijjbit¥:.4,Mit&áá:a¥¥¥¥t;; s;19s.000;ᥥáá4l.la1eᥥ¥eorriS:Pettivoá¥ááeor.; ¥á.áá#$j$$!9' 4~1á t9#tfibu~#~~á (~¥=¥f$@11t~áá-ttttá.=¥tfˆ#t~>di¥¥=¥áa$s~¥-b=antaw; ¥¥tr~ttj:=ág.Jij_i~:Miil~tjl¥¥.¥i¥=¥t~~ááá4fá=á~~~tj¥¥á~ááá~iltvei:(#t~¥=¥i#¥á=á~~~= ~i¥¥ i~pezw~e)¥=¥-t>er áá aOO.iiiito ca t#~rciL~,.á¥qli#nfo?“i át;; .s2o~ooo¥:a tHot:6¥¥¥ai á~¥rtdirico* aetá10% per pt=esn.tlit dwnmta ¨H.a-merce stessa; non nnvŽriuta: nella sede delá l'itnl:>resaá.=itá momel'lt9¥¥á4~Uai.¥i“"eriftl';:a~áá¥áŽáá tbeá .1a.¥¥su.$s$$tenzaᥥ.4t=á=á taleáá opera" .l!l~9~~ oJ.l)jtWtj~~ -4 ~~\ii$fodella ll'.l.ef~ ~ rtv~Mita dell~ st~s$a ácon ti á< á > á, ᥠcosr siná tŽtizz~$I~¥á:¥sŽ:'¥á¥=¥áá=á¥áá~~1rip~s1á¥in:¥¥(:t.¥=¥11:¥s9ggetto¥átitolˆie¥.ru¥á¥reddit1á di¥áimpreSˆ ~t'~¥ ˆb"l:>.~a l;1:Ç~$ritat6 lai>ditihiat~iñin di= cuia!Vart;¥ál d.P.R¥ n. <600 deláááá 1113¥: Ž;á¥in ;sedieá¥diá=¥ c˜ritroi16ááááádŽJ:la ¥di4hiara.Zfone¥á.. stessa,áááá siliá risultato oo reddito=¥á effettivo¥= maggi˜re¥'¥di que110¥¥'d˜mpless1vo dicffiarato¥¥'(rettifica), coilgˆt&á¥aU'accertamenfo diáááriv.endifa: 'ádiᥠtrtei-cl¥= ulter“:dnánspettoá a¥ quelle co.tabilizzate -l'ufficio ac(jl'tartte, neláá (d)detetnifnare ¥il reddito nibil>e;; debl>a cafo˜lare¥)corn~ componente negativo> ¥ H prezzo d'aequisfo della mer<:e predett“:i anclle nelá caso in cui¥ derááre1ativ6 atto di ŽommŽtcio noh 'risulti a“ci:ma registtaz.forte contabile; owero fa dedu~ :donesiapreclusa dal disposto dell'a:rt/74 cortima3 d.P.R. n. 597 del 1973; il quai.e ~ nel tesro ofiginatfo; appHcabHe alla fattispecie ,;;;;;; Jrti~ b1$cie -la . deduz“dne dal :feddi.tc{ imponibile di costi ¥. ed '˜n&i; soggetti a regi~trazione obbligatoria in apposita scrittura ai fini dell1imp6sfa sul redt'fit6, ove 1<:t regisnaitone á. (<:o1lle áá.nella specl) á¥sia=ᥥ stt;i.tˆ <>messa (il (;oritiil:lt~ prdettiVo difa disposiZ:íone¥á¥' stˆto sostanzia:Itnente trasfuso iitrˆrt. 7.5 comma o d;P.R áá n. 917 aerá¥1986; chŽ ha approvato tr t.u; delle imposte sui redditi);'¥á=á ¥¥¥á¥ á: >La ~~stiUnŽ' áStatˆ. speci$ciUriente affrontata Ž' dtiCisa áda á qesta Corte rtefi~ sentenze ij.t“i5011 d~l49S9e 608:3 del 1992 ~leá cui argomentazi˜rti il Collegfo Colidlv1de iritegralmente ...;;::; ˆ. fondamento delle quali sta la distinzione' fra componenti negativi di ááredditod'ill1presa Çdlichiarato,, e =componenti. negativi di reddit˜<Ç ticcertlit˜ in rettifica l> (e;:¥á quindi, in questo specifico senso, Ç non dichiarato È: cfr. arti 3$ ¥conirna l d.P~R. n, 600¥delá 1973). :El. evident; irifatd; che in tant-Oápu˜ porsi una questione df ¥ deducibilitˆ df componenti¥ negativi del reddito; in quanto sussiste, appurtt-0, un reddito cui riferirli. Ci˜ posto, noti pu˜> esservi dubbio che llart.> 74 comma 3 d;P~R. n. 597 del 1973, nel Ç sanzionare È con findedu tl6 RASSEGNA AVV!)CATURA DBU.O STATO cibilitˆ i componenti negativi non od drregolarmente registrati (cfr. Cass. n. 2569 del 1993), si riferisca soltanto ai redditi ÇdichiaratiÈ dal contribuente, postochŽ la regolare tenuta delle scritture contabili -che costitudsce la Ç ratio È della disposizione - dovere ed onere del soggetto passivo dell'imposta, interessato alla deduzione (arg. anche ex art. 38 poroma 1 d.P.R. n..60(} del 1973, laddove prevede la rettifica dell'ufficio :relativamente alla insussistenza o alla non spettanza, totale o parziale, delle deduzioni dal reddito Çnella dichiarazioneÈ). Per contro, nell'ipotesi in cui sia accertato Çin rettificaÈ un reddito effettivo maggiore di quello complessivo dichiarato -nel che consiste, appunto l'operazione di rettifica (cfr. artt. 37 comma 2 e 38 comma 1 prima parte d.P.R. n. 600 del 1973) -esiste, per definizione, un reddito Çnon dichiaratoÈ, i cui componenti, ovviamente, non risultano registrati nelle scritture contabili: sicchŽ, in siffatti casi, il criterio della deducibilitˆ dei componenti negativi del reddito, a seconda della loro regolare od irregolare registrazione, non nemmeno ipotizzabile. :a, vero, invece, che nei casi di Ç accertamento in rettifica È -dovendo, comunque, l'ufficio tributario procedere alla (ri)determinazione ádel reddito complessivo Çnetto È da assoggettare ad imposta (cfr. combinato disposto degli artt. 38, 39 d.P.R. n. 600 del 1973, nelle successive formulazioni, e 52 d.P.R. n. 597 del 1973) -lo stesso non pu˜ non tener conto degli eventuali componenti negativi del reddito d'impresa Çnon dichiarato È, risultanti dagli accertamenti compiuti. E cos“, con specifico riferimento alfa fattispecie, allorquando sia accertato un atto di commercio -acquisto e rivendita di merci -non contabilizzato, evidente, per le considerazioni svolte dianzi, che la rettifica non pu˜ andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, dal momento che il relativo importo segna il limite massimo del profitto oonfigurabile in siffatte opemzioni (cfr. Cass. n. 3083 del 1992 cit:). Se cos“ non fosse, d'altro canto -se, cio, applicandosi estensivamente ed analogicamente l'art. 74 comma 3 d.P.R. n. 597 del 1973, si facesse coincidere, a titolo di sanzione (in relazione all'inopponibilitˆ di poste passive non oontabilizzate regolarmente), il profitto lordo con quello netto -si andrebbe addirittura al di lˆ della Ç ratio È sanzionatoria della disposizione, in quanto si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, quanto, secondo lo stesso accertamento d'ufficio, reddito non : !risultato, questo, collidente con H parametro costituzionale della Çcapacitˆ contributivaÈ di cui all'art. 53 comma 1 Cost. (cfr. Corte Costituzionale n. 143 del 1982). Infine -dal momento che l'amministrazione finanziaria fonda, sostanzialmente, le proprie censure su quanto statuito nella sentenza n. 186 del 1982 della Crn:te costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimitˆ U1 s?~i!.¥á~1~1J~~~;;;~¥á¥á~~~~,b~~~:~á:¥~1;~~/áá~r~;;~á : s1ataáo;nbr..e 1972 n;;-643pt:e$Upp'tJna:ch,e ta Siituazione in talŽ-oorma previst"ˆ,petdur.i inlnt'ertottˆmertt~>ftt,r -1H:ntero:.:decennio,á>~.:á¥insuffictente Ut destinazione at ¥11iiDmen'tliJ della¥ scadenza¥á del decennio ¥(1).-: ¥ --- ¥ ¥ ¥¥ (Omfss.is) con J!unioo m˜tivo¥ viene denun:Ciata ála viola2!ione¥ eá-falsa appticliziohe: de~Ua~tt/¥31~¥ comma,¥ 13 f>tcomtfia e 21; derd;P.R. <26 ott˜. bre 1973, ¥iti>64~; in mazfo~ ~l'art~ 1-oor:n/a .ood. proo(dv. e si ;sostiene iierronita-dell1aiffentiw˜neáásecbnd6-áCl:U¥laii-¥finf¥de1l'esert“:ionŽ¥lll:rl˜. -/ :--: áá-¥Per una chiara comprensione dei tenrii:ri“ della ááquŽstione interpreta~ tiva sollevata dall!Ammi!l:listra-zion doortnte va ricordato t:he “il secondo connna:¥diell'arti2-S del d>Pi:R; n. 643htel l972, \tiel testo novellato dairart; l ._ (ô Massillla di evidente esattezza estensibile alle altre ipotesi di esenzione delrart. 25; secondo comma, lett. _d) del d.Pl<., 26 ottobre 1972 n.. 643. Nello stesso senso Cass. 6 dicembre 1994 n; 10458 di cui si omette la pubblicazione. 9 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO della legge 22 dicembre 1975, n. 94, introduce una serie di esenzioni dal- 1'1.N.V.l.M. decennale e, in particolare, prevede, alla lettera d), l'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore dei fabbricati destinati all'esercizio di attivitˆ commercial:i e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale . trasformazione. . . semprechŽ l'attivitˆ commerciale sia in essi esercitata direttamente qal proprietario o dall'enfiteuta. Per stabilire se l'esenmone anzidetta richieda il possesso decennale ininterrotto dell'immobile da parte del proprietario o dell'enfiteuta per l'esercizio di un'attivitˆ strumentale, ovvero se essa possa essere com. misurata ai periodi di effettivo impiego strumentale nel corso del decennio, non pu˜ tralasciarsi l'osservazione fondamentale che l'I.N,V.I.M., S!ia nella forma ordinaria, sia nella forma straordinaria, resta pur ásempre un tributo unitario, retto dal principio di continuitˆ, secondo cui l'incremento di valore del bene viene de1lerminato assumendo come valore iniziale quel valore che stato accertato come valore finale in occasione della tassazione precedente, quale che sia la modalitˆ di applicazione del tributo, e ci˜ al filne di colpire con la tassazione tutto l'incremento di valore maturato dalla data dell'acquisto dell'immobile o dalla precedente tassazione. Per gli immobfili agevolati, cui ási riferisce l'art. 25, 2¡ comma, lett. d) d,el d.P.R. n. 643 del 1972 l'I.N.V.I.M. decennˆle non si applica fin quando persistono le c0ndi2liollli previste dalla álegge, e cio la stabile destinazione dell'immobile ad un'attivitˆ commerciale e l'esercizio di tale attivitˆ da parte del proprietario; quando tali condi:moni vengono meno, alla scadenza del successivo decennio vii.erte tassato tutto l'incremento di valore maturato a decorrere dalla precedente tassazione. Ne consegue che, se nel corso del decennio di riferimento viene meno l'utilizzazione strumentale dell'immobile da parre del proprietario, che abbia preferito concederne l'esercizio a un terzo affittuanio, il trattamento agevolato viene meno, e ci˜ sia nel caso che alla scadenza del decennio il proprietario abbia ripreso l'esercizio diretto dell'attivitˆ commerciale, sia nel caso in cui, dopo averla esercitata per un certo periodo, l'abbia poi ceduta a tern, che si trovino immessi nel godimento dell'imá mobile alla scadenza del termine decennale. L'irrilevanza della situazione dell'immobile alla sola scadenza del termine decennale vale ad eliminare le incongruenze alle quali intendeva porre rimedio 1a decisione :impugnata, la . quale riteneva di poter commisurare l'incremento di valore tassabile ai soli periodi nei quali fosse mancata l'utfil.izzazion:e diretta e strumentale dell'immobile da parte del suo proprietario, con una conseguente tassazione frazionaria dell'incremento di valore del fabbricato. La ipotizzata tassazione frazionaria non invece consentita poichŽ, diversamente Oi;>inando, si finirebbe con l'introdurre una esenzione temporanea dell'imposta che, nella specie, non prevista dalla legge, la 119 qlll:e non oonsen.ve::e:~áper periodi di'irersi¥da quello preso ˆ base PŽr¥á.1a:¥apPlieazione d:Žiil'imposta~ eh.e,: ove tnon:tionsegua 'ad uri¥ trasfer,i., ~~~'4el ~t~4i1. :propfi:~t~ q Q,i ~ltro ¨'li:tt9¥ :r~.. (artá .~ááá d~ dáP.R. ~i~~r~~~~~~:.~~ .. R*llW&~~ e<>nclizfone che la .4~tinazione meritevole per. la sua natura della partico lar~ a'evolazi()~~ tributaria. durasse a.I compinlenitb del decennio, da al x.e~::qt:1\9. ~$.J!'l1t¥ / .. . . á.. . . ... .... . :' .. : áá.ááááááááááá111a1lli~~J~ iCrt:::a:ei~~6:~=1j!!rt~=~~;~~~~~~d~ááá::~it~~P~o~d0o~:. bre :1972,.n. 643 in ma1:ria di liNW;I\M~:deennale.¥:si applicaá solo agli immQbJ1U be a)::!.b.Wl9 ri~e\'.todlili destinazione:“vkp~vista per l'.inter-0 decenni9: di ~f~mmAAt9 ~rl'~~~qMi¨e g(:tl. tx;il,>.tQ¥ (Qmissis) .... .. . .................. .á . . ... . á.~á Tributi er.ariaU hlclifetH :~: tmpOSta :di¥ rejlstto .á ~ ValutazionŽ ¥á Art.á 52. t.u¥ .ᥠ....... ~~¥.""p.riJeJ?86 n.J~J ~/re~peJ:J qlJl.llt aJts~tiurbanistici prel{;;~\¡~~~~~\ Tu~tn.e e(llt;¥aforlf;\ ~. Jref:fe~onaipent() dei piani ur))a á á áá tt:J'. ~6 a~i'i1e l!isstt.:á 131; art'.52)~ á ááá á<;á' .á'.áá::-.-:á.á:ááá á... á.... á ... -::.::::ááá::::á{/ ;..á.á áá:áááá=---á= . á-:::-:.ááááá.. .. U toore de.Uanprma Ç te..rr.e:q,i. per i: quati gli #rumenti urbanistici ptJ!,y~o.n<:> .l4 qsfi11azign.e edift9f:JJoriQ, ~:fg., .rif~r~VJ.efJi:tQ, q, ,.strumen:# urbard$ tici chie.sil:!A'W, $tf!J:Ji c..a.mplet4ti in tt1.ttf> #lgrp iter prpce4ime'!f.tale .. (1). ¥á .á á.. á. ¥¥ .¥ .á ¥.á..á. ¥. ¥ .á ¥¥¥á .¥¥ ¥ ¥¥á.¥. ᥥ¥á.¥.á.á¥á.á.¥.á¥á.á¥á á;.á....¥.á..á.á r.¥ . . á .¥á ..á .¥¥ ᥠá. ~á ., á¥.á ¥á¥¥á :-v.á.á.<á ¥.á.á.á.á ..á> ¥ .. ¥:-., .á.á.¥. <: ¥ á.á á.á ..¥á. á.ááá .á . ¥ '. (1) Una pronunzia di cui bisogna prendere atto>¥ ¥/. á ¥ ,1:.J..U RASSEGNA AVVOCATURA llELLO STATO vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), . osservando che uno strumento urbanistico concernente l'area e contenente una destinazione edificatoria era stato giˆ adottato il 31 luglio 1978 dal Comune; e il PRG, anche se non ancora approvato, ha efficacia a vari effetti (per esempio, per l'operativitˆ delle misure di salvaguardia). D.~a:ltra parte, ál'art. 52 fo riferimento agli strumenti urbanistici, senza ulteriore specificazione, per cui va inteso come riferito ai detti strumenti, anche se adottati, specie laddove sia seguita l'approvazione degli stessi da, parte del competente organo regionale. Sul punto la Corte d'appello ha omesso di motivare, limitandosi a negare foperativitˆ di uno strumento urbanistico. Il motivo infondato. Premesso che la censura inerente al preteso vizio di motivazione inammissibile, perchŽ riferita all',interpretazione de1la norma e non agli elementi di fatto decisivi per fa sua applicazione, si áosserva che laddove il legislatore abbia ritenuto di dare rilievo agli strumenti urbanistici non ancora p.erfu:Zionati, non ha mancato di esprimersi in modo coerente con tale intenzione. Si faccia l'esempio dell'art. 8 comma 2¡, legge n. 590 del 1965, sulla prelazione agraria, che esclude la suddetta prelazione quando i terreni siano destinati áad utilizzazione edilizia Ç in base a piani regolatori, anche seá non ancora approvati È¥ Nella specie, hl tenoreá della norma (Ç terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria È, proprio perchŽ non specifilca ulteriormente, non pu˜ che fare riferimento agli strumenti urbanistici giˆ perfezionati; ~ poichŽ l'approvazione da parte della Regione non mera condizione di efficacia del piano, ma un atto che concorre con quehlo comunale di adozione, realizzando la fattispecie dell'atto complesso, la norma non pu˜ che riforirsi agli strumenti che siano stati completati in tutto il loro iter. (Cass. n. 391 del 1994, in motivazione) . . Quanto ag1i effetti prodromici del piano adottato e non ancora approvato, si osserva che l'art. unico della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (e succ. mod.), in tema di misure di salvaguardia, a decorrere dalla deliberazione comunale di adozione, e per un certo periodo indicato nella legge, impone al Sindaco di Ç sospendere È ogni determinazione sulle domande di Ç licenza di costruzione È quando riconosca che tali domande siano in contrasto col piano adottato. Si tratta, di un'efficacia meramente cautelare, che consente il mantenimento dello status quo e non va in direzione del consenso all'edificazione, per cui tale disciplina sembra irrilevante ai fini dell'interpretazione della norma dell'art. 52 comma 4¡ del t.u. n. 131 del 1986. (Omissis) PARTE áI, .$EZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 121 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1994 n. 10719 -Pres. Can tiHo -Est. Finocchiaro -P. M. Lo Cascio (conf.) -Cingari c. Ministero delle Finanze (aw. Stato Fiorilli). Tributi locali -Imposta sull'incremento di valore degli immobili -Agevolazioni -Reinvestimento del prezzo ricavato -Art. 3 legge 22 aprile 1982 n. 168 -Presupposti -Stipulazione entro l'anno di contratto preliminaá re -Insufficienza. (Legge 22 aprile 1982, n. á 168, art. 3). L'agevolaziooe deU'arit. 3 della fogge 22 aprile 1982, n. 168, in materia di INVIM richiede che entro un anno dal trasferimento il prezza sia interamente reinvestito nell'acquisto, con atto avente effetto traslativo, di altro fabbricato: non pu˜ riconoscersi l'.esenzione se l'acquisto sia avvenuto oltne l'anno anche Sáe entro il termine sia stato stipulato contratto preliminare e pagata una somma pari al prezza ricavato dalla precedente alienazione (1). (Omissis) 2. -Con il primo motivo del ricorso principale si deduce ertata: e/o falsa interpretazione ed applicazione dell'art 3, comma 2, della leggeá n. 168 del 1982 per avere laáCorte d'appelloá ritenuto che solo la produzione dell'atto cli acquisto avvenuto nell'arco dell'anno dalla precedente váendita determinerebbe la concessione del beneficio da1l'esenzione dell'INVIM, con la conseguente irrilevanza di un preliminare di compravendita stipulato nei termini e malgrado '!.'intervenuto pagamento del prezzo. Con il secondo motivo si deduoe; in caso di accoglimento della tesi sostenuta dalla: Corte di. appello, una questione di legittimitˆ costituzioá nale dell'art. 3, comma 2, iegge n. 168 del 1982, !in riferimento all'art. 3 Cost,. per l'irrazionale disparitˆ di trattamento che si verifica fra il contribuente che ha dato prova dell'avvenuto effetto traslativo, ma non anche dell'avvenuto reinvestimento, ed iJ contribuente che invece ha dimostrato tale reinvestimento, ma non anche l'effetto traslativo, dal momento che solo il promo e non anche il secondo pu˜ beneficiare della norma fiscale di esenzione dall'INVIM. Con H terzo motivo di ricorso si deduce una ulteriore questione di legittimitˆ costituzionale del richiamato art. 3, comma 2, legge n. 168 del 1982, in riferimento all'art. 24 Cost. ed in relazione all'art. 116 c.p.c., ove interpretato nel senso che attribuisca esclusiva rilevanza all'atto di acquisto, impedendo dl libero apprezzamento del giudice, con gravissimo sacrificio del diritto ad un giusto processo. (1) Decisione da condividere pienamente, conforme alla tradizionale interpretazione delle norme di agevolazione. 122 RASSJlGNA AVVOCATURA DELLO STATO 3. -I tre motivii da esaminarsi congiuntamente, m. quanto logicamente connessi, sono infondati sulla base delle considerazioni che 1seguono. L'art. 3, comma 2, legge 22 aprile 1982 n. 168, misUlle fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, esenta dall'INVIM gli incrementi di valore conseguenti alle alienazioIô di fabbricati o porzioni di fabbricati, aventi determinate . caratteris.tiche, effettuate da persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professdone, a condizione che l'alienante dichiari neli'atto che il corrispettivo destinato completamente all'acqujsto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, e purchŽ, lo stesso alienante produca, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto di alienazione, copia del contratto di acqudsto. La questi.one sottoposta a questa Corte consiste nell'interpretazione del termine Ç acquisto È usato nella norma e cio se, al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, H venditore debba, entro l'anno daHa precedente vendita, procedere alla stipulazione dell'atto di compravendita, con effetto reale acquisitivo del nuovo immobile, o se invece sia sufficiente che entro l'anno proced~ alla stipulazione e registrazione di un contratto preliminare, purchŽ a tale preliminare segua la stipulazione del contratto definitivo di acquisto, .da produrre nei termini fissati dalla legge all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto. Ritiene .il Collegio che la chiarezza della formulazione della norma non. conStmta interpretazione diversa da quella adottata dalla Corteád'appello. NŽ ai! fine ádi giungere ad una diversa interpretazione pu˜ accogliersi il rilievo acutamente formulato dalla difesa dei rk:orrenti per cui -poichŽ scopo del legislatore quello di agevolare H reinvestimento immobiliare del ricavato di precedenti dismissioni -il beneficio fiscale andrebbe riconosciuto ogniqualvolta si raggiunga la prova dell'intervenuto reinvestimento nei termini di legge, anche in .difetto di stipulazione di contratto di compravendita negli stessi termini. é infatti sufficiente osservare che le disposizioni agevolative iiiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste. Nel caso .di ispecie, il legislatore ha individuato le condizioni necessarie e sufficienti per ~a concessione dell'esenzione dalr!NVIM dell'atto di alienazione a) manifestazione, ne11'atto di vendita, della volontˆ del totale reinvestimento del corrispettivo nell'.aoquisto di fabbricato da destinare a p11opria abitazione; b) acquisto del nuovo fabbricato da perfezionare nell'arco di un anno dall'alienazione; e) produzione all'ufficio, che ha proceduto ahla registrazione dell'atto di alienazione, di copia del contratto di acquisto, nel termine di sessanta giorni dalla stipulazione di quest'ul PARTB áI, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 123 timo), ponendole come oneri da osservare da parte dell'aspirante al beneficio. La mancata osservanza di tali oneri -individuati sulla base di scelte non arbitrarie compiute dal legislatore, per la realizzazione dei suoi scopi -comporta la decadenza dai benefici, senza che l'interprete possa arroga:risi il. potere di sostituire proprie scelte perchŽ ritenute pi rispondentli alla .realizzazione degli scopi voluti da;I Iegislatore e senza che l'iná terpreta:zOOne aderente ail dato testuale si ponga in contrasto con alcuna norma costituzionale e, precisamente, nŽ con l'art. 3, comma l, proprio per la rilevata ragionevolezza della disciplina introdotta, nŽ con l'art. 24 cost., in quanto, in presenza di prove legali imposte dal legislatore per il riconosoimento di un determinato effetto sostanziale, non viola il diritto d“ difiesa la negazione alla parte del potere di surrogare tali prove con altre diverse. Conoludendo, si deve quindi ritenere che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge n. 168 del 1982, l'alienante, il quale voglia beneficiare dell'esenzione dall'INVIM, deve, fra l'altro, acquistare, con atto avente effetto traslativo, entro un anno dal precedente trˆsferimento, altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, con la conseguenza che non ha diritto all'esenzione la parte che abbia proceduto all'acquisto, dopo il decorso di tale anno, anche se, nel predetto termine, abbia provveduto a stipulare un prelimiriarŽ di compravendita ed a versare al compratore una somma pari o sui:)eriore al corrispettivo ricavato dalla precedente alienazione. Tale interpretazione non pone la norma innanzi richiamata in contrasto con gli. art. 3, comma l, e 24 oost. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, SŽz. I, 15 dicembre 1994 n. 10734 ¥ Pres. Benefortli -Est. Grieco -P.M. Lanni (conf.). -Vigani c. Mini.stero delle Finanze (avv. Stato Laporta). Tributi erariaD. indiretti ¥ Imposta sul valore aggiunto ¥ Privilegio ¥ Societˆ di persone -Obbligazione sussidiarla del socio ¥ Estensione del priviá legio. PoichŽ il oredito verso la societˆ ai persone e quello verso il socio illimitatamente r.esponsabite hanno la stessa causa, il privilegio che assiste 1il oneaito di imposta verso la societˆ pu˜ essere fatto valere nei conf áron'/Ji del socio (1). (Omissis) Con l'unica, articolata censura, la ricorrente denunzia violazione e faLsa applicazione degli articoli 2751-bis n. 1; 2745, 2746, 2740, (1) Sulla immedesimazione tra societˆ e socio, a vari effetti, v. Cass. 6 agosto 1992 n. 9313; 8 gennaio 1993 n. 125; 24 giugno 1994 n. 6105, in questa Rassegna 1992, I, 495; 1993, I; 117; 1994, I, 375. 124 2741, 2304, 2268 e.e. I}onchŽ degHartt. 147 e 148 LF, in relazione ail.l'art ..360 n. 3 c.p.c. Afferma, in sostanza, che poichŽ era la societˆ di fatto Ç Artigiana edile martinenghese È debitrice dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, in ragione del rapporto tributario, mentre Mario Tommasoni ed Antonio Galli ne erano debitorii solo in qualitˆ di soci, essendo estranei al rapporto tributario, iJ privile~o che era posto in rela:llione alla causa del credito non poteva essere fatto valere sui beni dei due soci. A. supporto della propria tesi -secondo cui non ravvisabile alcuna identificazione tra Ia societˆ ed i soci, neppure nella forma societaria pi semplice cui va ricondotta la societˆ di fatto, tale da comportare estená sione del privilegio ..... afferma: a) che la societˆ, acquistando diritti ed assumendo obblighi attraverso i soci e potendo stare in giudizio rappresentata dai soci, non si identificaá con essi, nŽ soggettivamente nŽ patrimonialmente, nelle relazioni con i terzi; b) che v' chiara distinZione patrimoniale tra societˆ e soci; e) che la possi])iilitˆ dii distin~ere tra conferimento dei beni in proprietˆ e confedmento dei peni in godimento, rispondendo, nel primo caso, con la garanzia del venditore e nel sáecondo, con la garanzia del locatore, conferma l'autonomia della societˆ nei confronti dei soci; d) che v' ádistinzione. tra volontˆ. della societˆ -for~tasi con criterio maggioritario -e volontˆ .dei singoli soci; .e) che i debiti sociali nascono in capo alla societˆ mentre la responá sabilitˆ dei soci, pur aggiungendosi, resta distinta; f) che la responsli\bilitˆ sorge dalla qualitˆ ádi socio, tanto che chi assume il vincolo societario successivamente riisponde in quanto socio e non per una ipotetica contitolaritˆ della obbligapone sorta prima dell'iná gresso del nuovo socio, in capo al quale non pu˜ certo essere sorta Conclusivamente, la 1societˆ risponde. delle proprie obbligarioni quale titolare dei rapporti mentre i soci rispondono delle obbligazioni della societˆ per la loro qualitˆ di soci sicchŽ la causa dei crediti sostanziaiá mentre 'diversa La cen$ura non fondata Questa Corte (cfr. Cass. 11512/93) si giˆ espressamente pronunziata sulla questione posta dal ricorrente ed affermando il principio che sussiste identitˆ di causa tra il credito privhlegiato vantato nei confronti del falhlmento della societˆ di persone ed il credito fatto valere nei confronti del Ç fallimento È del socio illimitatamente responsabile della societˆ di persone, in quanto tale credito continua ad essere assistito da privilegio, ha escluso l'esame approfondito della problematica della Ç novazioneÈ sia oggettiva che soggettiva, essendo sufficiente rilevare che mentre il PARTE I, SEZ. V, GIURISPR'QDENZA TlUBUTARIA credito il medesimo i soggetti non sono mutati rispetto a quelli che, originariamente, al)imavano il rapporto patrimoniale; In particolare, questa Corte ha sottolineato che il socio iililimitatamente responsabile. risponde non quale Ç fideiussore ex lege È (cfr. Cass. 196/78; 7582/83) bens“ per responsabilitˆ diretta che gli deriva dalla natura e dal tipo di.spcietˆ cui ha adento nonchŽ dalla Ç effettiva partecipazione È oonsegueJ1te alla operatiivJtˆ .del patto . societa;rio. é, invero1¥ incontestabile che la responsabilitˆ dei soci illimitatamente responsabili , 1in quanto tale, personale e che le due nozioni devono, nel sistema vi~nte, intendersi oome equivalenti. (Ci˜ comporta che mentre il socio .á a.cc˜mandante 'limitatamente responsabile. risponde con i beni che gli appartengono collettivamente e non con ii beni Ç individualmente È suoi, l'accomandatario ha responsabilitˆ personale nel senso pi ampio). L*1. particolare condizione del socio, illimitatamente responsabile, della soietˆ .di persone fallita confermata dalla intima connessione che lo lega a1r0rganismo societario. tanto che la dichiarazione del suo fallimento (del. socio illimitatamente responsabile) non ha come necessario presupposto la esplicita dichiarazirgafii fˆ1Himentari procedano alla vendita prima dei beni sociali e poi di quelli per.sonali (Cass. 2070/66) si arguisee che le pbSiilioni dell'ente e del socio ihlimitatamefrte responsabile sono cosi compenetrate che addurre la Ç diversitˆ di causa È del credito per la cui soddisfazione si agisteácontro la societˆ e¥ contro il s<>cio illimitatamente responsabile argomentazione priva ¥di portata concreta. NŽ; con tutta evidenza, potrebbe á obiettarsi che ai“ta identitˆáá di causaá non corrisponde, necessariamente, la conservazione del pr“Vilegi˜ che assiste il credito perchŽ se la causa (del credito) che assictiril Ií!I privilegio; la affermata permanenza della causa mantiene il credito nella situaziOrte di favore prevista dal legislatore. Tutto ci˜ non impedisce il riconoscimento deHa esistenza di una forma di auton˜mia tra la posi~ione della societˆ e quella del socfo mimitatamente responsabile. IJ patrimonio della societˆ e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti {art. 148, comma 2¡ LF) perchŽ i creditori particolari partecin tutti i suoi caratteri e/ quindi, con il privilegio che l'assiste. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 17 dicembre 1994 n. 10876 -Pres. Beneforti -Est. Cicalaá -P.M. Lupiá (diiff.) ¥ Viggiano c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Arena). Tributi in genere ¥ Contenzioso tributario ¥ Ricorso alla commissione cen trale ¥ Presentazione ¥ Invio a segreteria di commisSione diversa da quella indicata dalla legge ¥ Validitˆ. (d.P.R. 2(i otto)>re 1972, n. 636, art. ;!5). é valida la pres.entazione tempestiva del ricorso alla commissione tributa11ia á(nella speoie oentrale) alla segreteria di un giudice tributario diverso da quello indicato dalla legge (1) (1) Df'ci&ione generosa che ammette un illimitatoá salvataggio di ricorsi malamente presentati. In passato erano state bene evidenziate le ragioni che giustificavano l'inammissibilitˆ del ricorso alla commissione centrale non pre (Omissis)á ¥La ¥Corte ritieneá.¥ di d˜ver ... accogliere ilá pri:i:noá¥á motivo ih ctfi. si decluce: Ç violazione delle disp0si2lioni di cuiá al d.PJl. án, 63611972 È per la á.¥ádichiarata¥ tnammi'Slsibilitˆá¥ del ricorso awerso la detisione áádii II .grado,.¥.¥ á/¥¥¥.¥¥ ... ¥ . ¥ ILr.ioortente. rostierte che la .formalitˆ ádella presentazione delá ricorso alla segreteria del giudice a quo non : sanzionata a pena d'dnat:tlmissiá bilitˆ.¥¥ ¥'¥¥. ¥áá .áá ................ . ¥ááá .áá. L'art;.¥ 25 del cl.:P;R~ 26 ottobre 1972, il. 636; ail suo¥ 1¡ comma stabiliiscŽ che :i:l rlcor:so aLlˆ> Coril:inissione Qelltrale pu˜á essere proposto nel¥ termine di:~orni.sessanta aádeeorrere, .rispettivamente, ,clalla .notificazione o dalla comunicazione áádel diElPositivo dellaá.. decisione.. inipugnˆta. áááLemodalitˆ;di p.resentazione del rioovs˜ sono¥indicate dal .terzo comma del:citato arti“c:ol<> sec˜ndo cui ilricorso stesso, con ¥allegata una copia in carta semplice, presentato allat segreteria: della C<:>mmissione che ha emesso la in ácarta sŽmpJ.icieo Leá¥. dedtiZiom. ¥ non sono¥ inserite nelá. fascicolo fmllŽ n˜nsia.,stata presentata la copiˆ. Nello stesso ¥¥termine pu˜¥¥ essere propdsto ¥ .á riCQrso . incidentale. La segreteria della¥á Commissione.. di .II grado. forma cos“ il fascicolo che trasmette alla Commissione Tributaria Centrale.. per la .decis:ione.á La giurisprudenza di questa Corte ha affermato di. considerare tutte le modalitˆ di presentazione del ricorso come elemento essenziale per la tempestiva presentazione del ricorso ástesso. Ed ancora 'di recente questa p,rima sezione, :\la; ~iso che l'ar:t. 25 ;il_ suo terzoá comma .ammette solo cll.e 1il.r~rso sia preset;ttato alla segreteria 4ella Commissie:ne di II grado. Ma ha soggiunto che il cont11ibuente he pre~ntj, il propmo ricorso alla Cbmmissione Tributaria Centrale o all'ufficio tributario si espone a!l rischio clie iiJ. ~uoc rj.grsg. sia val..ta:to tar~jxo 9\Te: Plil~ga in ritar4o alla ~greterla ádella Commissione di II grado (se~tenza n. 5369 del 6 r.Qaggio 1992). Dal che si deduce che l'errore del contribuente.. pu˜ essere sanato da una successiva attivitˆ dell'ufficio. Una ulteriore¥ apertura verso ile eS\igienze del contribtrente á si pu˜ scorgere nella sentenza n. '6046 del 29 maggio 1993 ¥scondo cui ove il con~ tribuente, per uno scusabiile ewdente errore, á spediscˆ direttamente alla Commissione tributaria di II grado l'atto di appello, la segreteria sentato con l'osservanza dell'art. 25 del d.P .R, n. 636/1972. La statuizione odierna presuppone il dovere immancabile (ma di chi?) di trasmettere n ricorso alla segreteria alla quale doveva essere presentato. Ma poichŽ tale preciso dovere non esiste nŽ áa carico delJ.a; segreteria ¥ riŽ áa cˆrico del giudice, il ¥rk:orso pu˜ rimanere in parcheggio anche per lungo . tempo ¥ e tuttavia¥ rimanereáá in ávita. UB RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO di tale Commissione deve provvedere a trasmettere la impugmmone alla Commissione di I grado; ed ove tale secondo invio avvenga prima che siano 1scaduti i termini per presentare la impugnazione, essa deve esser qualificata come tempestiva. E questa decisione ammette che un ricorso non pervenuto tempestivamente alla segreteria della Commissione indicata dalla legge, sa.a tuttavia ammissibile. Su questa linea interpretativa intende collocarsi il Collegio. La interpretazione delle norme deve infatti avvenire sulla scorta dei valori di sostanza che le norme tutelano; e non vi dubbio che le prescrizioni circa i term.ini della impugnazione perseguono rilevanti interessi di certezza dei rapporti giuridici; questi interessi sono per˜ salvaguardati con la presentazione in termini del ricorso avanti alla segreteria di un giudice tributario, attenendo le ulteriori vicende solo alla sollecita comunicazione fra uffici. E appare fonte di ingiustificata disparitˆ fra i cittadini il fatto che la mancata presentazione all'ufficio .indicato dalla legge sia o meno sanata a seconda della maggiore o minore diligenza del funzionario della segreteria. D'altronde pacifico che ove il ricorso si:a presentato a una commissione non competente per territorio si procede aUa traslatio judiciii (sentenza n. 210 del 16 gennaio 1986 delle Sezioni Unite della Cassazione) e il ricorso irritualmente presentato d.mpedisce la decadenza dalla impugna~ ione, persino se il ricorso venga trasmesso al giudice competente in via amministrativa dalla segreteria del giudice non competente, senza che quest'ultimo abbia ritualmente declinato la propria competenza (Cass. 14 marzo 1992, n. 3139). (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 dicembre 1994, n. 11047 ¥ Pres. Rossi -Est~ Sgroi -P. M. Tondi (conf.) -Boreatti (avv. Rossi) c. Ministero á de11e Ftinanze (avv. Stato Favara). Tributi: erarialii diretti -Soggetti passivi -Sostituto di imposta ¥ Curatore del fallimento -Esclusione. (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ilrtt. 7, 10, 23). Il curntore .deJ. f alUmento non assume mai la posizione di sostituto di imposta (e non quindi tenuto ad eseguire la ritenuta ed a presáentare la dichiarazione) nŽ quando paga corrispettivi per i quali il fallito avrebbe dovuto praticare la ritenuta, nŽ quando paga in sede di riparto corrispettivi insinuati nel falUmento, nŽ quando paga corrispettivi a titolo di spese di amministrazione del fallimento (1) (1) Viene confermato, ormai definitivamente, l'orientamento di Cass. 14 setá tembre 1991 n. 9606, in questa Rassegna 1991,, I, 582. PARm 1; SBZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis). n ricorrente denuncia la violazione degli artt. 7, 9, 10 e 23 d.P.R. n. 600 del 1973, in árelazione agli artt. 28 ss. Jegge fall. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., osservando che la tesi contenuta nella decisione impugnata presuppone che il curatore sia un rappresentante ex lege del fallito, che dovrebbe ritenersi obbligato a svolgere tutti gli adempimenti relativi allo status di imprenditore del. fallito ;ivi compresi quelli di operare le ritenute d'imposta e di effettuare il relativo versamento. Osserva, in contrario, il ricorrente, che la liquidazione fallimentare non costituisce continuazione dell'attivitˆ imprenditoriale del fallito, in quanto volta alla liquidazione dei beni del fallito ed al soddisfacimento dei creditori; nŽ il curatore rappresentante del fallito, ma organo del fallimento. L'elenco dei sostituti d'imposta di cui all'art. 23 d.P.R. n. 600/73 non ha carattere esemplificativo, sia perchŽ un'elencazione esemplificativa dei sostituti d'imposta contrasterebbe con il principio della tassativitˆ degli obblighi tributari e delle relative sanzioni, sia perchŽJa sostituzione una modaliitˆ d'esazione del tributo a cui certi soggetti sono tenuti, non in virt del rapporto che li lega al soggetto d'imposta, ma in base al particolare rapporto che 1i i1ega allo Stato. é necessario scegliere i sostituti fra i soggetti obbligati alla tenuta di una contabilitˆ controllabile. In queste categorie non rientra il curatore. Inoltre -osserva il ricorrente -l'obbligazione sostitutiva sorge in relazione ad un rapporto di dirtto sostanziale (rapporto professionale) del quale il sostituto parte aJ momento della corresponsione, il che lo obbliga alla tenuta di una precisa contabilitˆ; questo non il caso del curatore, che opera per finalitˆ satistfattive dei cveditori concovrenti, in quanto dˆ attuazione al riparto disposto dal giudice. Anche l'argomentazione che si poggi sull'obbligo della dichiarazione da contestare, perchŽ l'ultimo comma dell'art 10 d.P.R. n. 600/73 non appliicabile al curato11e, in quanto riguarda la sola ipotesái della liquidazione volontaria, sicchŽ il curatore escluso dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, 4¡ comma. Nessuna assimifazione possibile fra liquidazione volontaria e fallimentare. 11 ricorso fondato. Si deve, infatti, confermareál'orientamento espresso da questa Sezione con la sentenza 14 settembre 1991 n. 9606, alle cui diffuse argomentazioni si rinvia. In questa sede, pertanto sufficiente esaminare la tesi della difesa dell'Amministrazione non espressamente presa in áesame nel citato precedente, ma necessario premettere che la normativa fiscale da esaminare (salve le modifiche a cui si accennerˆ) stata emanata in base ad una delega contenuta nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, che in materia di ritenute alla fonte, prevedeva soltanto l'estensione del sistema (art. 10 n. 5), senza altre precisazioni, di guisa che il legislatore delegato ben avrebbe 130 RASSEGNA AVVOCATURA DllLLO' STATO potuto Ç estendere È il sistema giˆ vigente, senza .incorrere in eccesso dalla delega. Le norme vigenti (artt. 127, 128, 143 e 273 del t.u. n. 645 del 1958 e surc:oessive modifiche, fra cui rileva quella contenuta nell'art. 3 legge 28 ottobre 1970 n. 801, che ciguarda le Ç,prestazioni professionaliÈ e la ritenuta d'acconto dell'imposta alla disciplina¥ dei procedimenti nunciativi, c˜ntenuto nel vecchio testo dell'art. 703 c.p.c., ha provocato un notevole disagio alla ágiurisprudenza consolidata ed alla dottrina prevalente che, proprio facendo leva anche su tale aggancio normativo, avevano, prima dell'entrata in vigore della novella, costruito il procedimento possessorio. come necessariamente articolato in una fase a cognizione sommaria cui faceva seguito una fase a cognizione ordinaria. La prima fase era destinata all'adozione dei provvedimenti urgenti (c.d. interdetto possessorio); l'altra, invece, a realizzare la cognizione piena del merito possessorio con sentenza idonea al passaggio in giudicato; Il ricorso introduttiv˜ era pertanto idoneo a Ç reggere È entrambe le fasi che si susseguivano senza soluzione di continuitˆ ed-era .comunque chiaro che in entrambeáil thema decidendum era analogo: lo ius possessionis. Il rinvio ai procedimenti nunciativi veniva necessariamente inteso non come circoscritto alla. fase sommaria degli stessi, bensi all'intero procedimento. Qualsiasi sforzo, pur compiuto da autorevole dottrina, di costruire diversamente i procedimenti possessori non veniva neppure Ç problematizzatoÈ (4) pur non mancandosi di osservare che la lunghezza dei giudizi stil merito possessorio era poco compatibile Ç con una serie di indici che lascia intendere che il giudizio ...... immaginato dal legislatore come un giudizio urgente e correlativamente celereÈ. (5) Del resto, anche circoscritta l'esegesi al predetto argomento normativo, appare evidente che lo stesso non poteva ritenersi decisivo per la assorbente considerazione che l'oggetto della Çtrattazione della causaÈ (di cui all'abrogato art. 689 c.p.c.) nei procedimenti nunciativi costituito da).l'accertamento dell'esistenza del diritto sottoposto. a cautela e non dalla mera conferma del provvedimento interinale accordato, come nei procedimenti possessori. (1) PRoro PISANI, Diritto sostanziale e processo nelle ragioni di Corte Cost. 3 febbraio 1992, n. 25 e nelle possibili ricadute sul processo possessorio della applicazione degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., in Foro lt., 1993, I, 2018. (2) PROTO PISANI, Diritto sostanziale e processo nelle ragioni di Corte Cost. 3 febbraio 1992, n. 25, cit., 2019. á (3) VERDE, in Verde -Di Nanni, Codice di procedura civile, Legge 26 novembre 1990, n. 353. Legge 21 novembre 1991, n. 374. Legge 4 dicembre 1992, n. 477, Torino 1993, n. 516. (4) I rilievo di CHIARLONI, Note minime sui procedimenti possessori, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 75, nota 14. (5) SACCO, Possesso (dir. priv.), voce dell'Enciclica del diritto, Milano, 1985, XXXIV, 501. 11 2 RASSEGNA AVVOCATUR,4. DELL() STATO Che l'argomento utilizzato non fosse a perfetta tenuta si desume anche dalla circostanza che (seppur con soluzione stravagante e comunque rimasta isolata) era stato prospettato di ritenere la cognizione del Ç merito possessorio È ripartita ratione valoris tra Pretore e Tribunale in ossequio formale al dettato letterale della norma di rinvio. (6) In tale prospettiva anche la pi recente giurisprudenza aveva osservato che la disposizione dell'abrogato art. 689 c.p.c. non era applicabile ai procedimenti possessori nella sua interezza. (l) Appare áchiaro cheá nell'impianto tradizionale un ruolo rilevante assumeva la configurazione del possesso come situazione giuridica di diritto soggettivo la cui tutela doveva perci˜ stesso essere attuata mediante una sentenza contenente un accertamento idoneo al giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 e.e. e, in ultima analisi, Ç il convincimento che fa parte del patrimonio pi gelosamente custodito dal processualista á secondo. cui nella concreta esplicazione del diritto di azione per quanti strumenti deformallzzati e semplificati siano preveduti dall'ordinaá mento processuale,á occorre sempre riconoscere alla parte di percorrere anche la strada maestra del processo ordinario a cognizione piena nella maestˆ del contraddittorio spiegatoÈ. (8) Sisátema.ticamente svalutati erano pertanto gli argomenti proposti dall'orientamento .dottrinario minoritario (non per mancanza di autorevolezza dei suoi autori) (9) che costruiva il procedimento possessorio come procedimento sommario a struttura non cautelare de8tinato a concludersi con un provvedimento con efficacia esecutiva e non suscettibile di giudicato, (10). Non veniva adeguatamente considerato che l'inesistenza nei procedimenti :possessori di una diversitˆ di oggetto tra fase a cognizione sommaria e a cognizione piena, l'inesistenza .di un'alternativa alla competenza del pretore come nei :procedimenti nunciativi, il dettato dell'art. 1168 e.e. che al 4¡ comma appare invo. care una tutela possessoria rapida eá .semplificata ( Ç la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietˆ del fatto senza dilazioneÈ), avrebbero potuto giˆ consentire la configurazione dei procedimenti possessori come esclu: sivamente interdittali. Appare, pertanto, chiaro il perchŽ del terremoto provocato dalia novella pro. cessuale che, abolendo il riferito richiamo ai procedimenti nunciativi, ha fatto venir meno la leva normativa principale che consentiva di configurare il procedi. mento possessorio come introdotto con un unico ricorso e a cognizione bifasica. (11) Si impone pertanto una verifica degli orientamenti emersi a seguito della ricordata novella per accertare in che modo abbia inciso il lapidario richiamo áoperato dall'art. 703 2¡ comma c.p.e. agli artt. 669 bis e ss c.p.c. sulla tenuta delle (6) Tale soluzione era stata ápostulata da STURIALE, La competenza del Pretore nella fase .di merito del procedimento pQss~sorio, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. 1971 252 e ss (7) Cass., 25 gennaio 1993, n; 831, in Giust. Civ., 1993, I, 1507. ' ' á .(8) CHIARLONf, f'fon .esiste pi (ma non sarebbe dovuto esistere neanche prima) il cd. :merito possessorio, m G1ur. lt., 1993, I, 2, 808. (9) CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile, 6" ed., Roma 1956, III, 170; nonchŽ .. Diritto e processo, Napoli 1958, 359 ss. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli 1964, IV, 278. (10) In tal senso di recente GRECO, Sui rappQrti tra petitorio e possessorio: orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in Foro /t., 1987, I, 1635 ed ancora Appunti su diritto e processo .nella tutela possessoria, in Foro lt,, 1989, I, 2647. (11) Per riferimenti dottrinali in ordine all'orientamento tradizionale si invia a LEvoNI, La tutela del possesso, Milano 1982, p. 190, ed altresi dello stesso autore alla voce Possesso (azioni a tutela del possesso in generale), in Enc. Giur. Treccani, XXIII, Roma 1990. In giurisprudenza era ricorrente l'affermazione che Çil procedimento dell'azione di reintegrazione si :svolge attraverso una duplice fase: una prima di natura sommaria ed una seconda che si risolve in un ordinario giudizio di merito diretto ad attuare nella sua pienezza la tutela :possessoria (Cass., 15 novemlm: 1982, n. 6103). 4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO Quanto alla funzione, deve osservarsi che mentre in giurisprudenza stata univocamente affermata la natura cautelare delle azioni di nunciazione, analoga natura non stata riconosciuta (neanche ante-novella 353/1990) alle azioni possessorie. (14) Anche la dottrina risulta divisa, affermandosi talora la natura effettivamente cautelare della fase interdittale, (15) pi spesso configurandosi l'azione possessoria come procedimento atipico preordinato alla tutela di un mero stato di fatto che esaurisce in se stesso lo scopo al quale finalizzato: ne cives ad arma ruant. (16) Deve comunque avvertirsi che, ai fini della qualificazione di un provvedimento come cautelare agli effetti di cui alla L. 353/90, decisiva non solo la funzione di cautela ma anche la struttura Ç provvisoria È (intesa come inidoneitˆ al giudicato) e ÇstrumentaleÈ del rimedio rispetto al giudizio a cognizione piena. é infatti ricorrente in dottrina l'affermazione che il procer;limento cautelare uniforn:ie deve essere rigorosamente circoscritto a soli procedimenti aventi struttura e funzione cautelare. (17) Rispetto ai riferiti parametri ed anche volendosi riconoscere la. funzione latamente cautelare dell'interdetto possessorio deve nondimeno convenirsi sull'assenza del rapporto di strumentalitˆ. Orbene, esclusa la. possibilitˆ di. configurare una strumentalitˆ rispetto al giudizio petitorio, essendo !'.azione riconosciuta anche in danno del legittimo proprietario, (18) dovrebbe ipotizzarsi il rapporto di strumentalitˆ rispetto al merito possessorio. SenonchŽ, anche a voler acc, (19) . . L'interdetto possessorio sarebbe iná realtˆ la cautela di se stesso. Ne consegue che noná appare possibile. riconoscere natura cautelare ai procedimenti possessori ed applicare agli stessi la disciplina cautelare uniforme. Del resto se il procedimento possessorio fosse ri:onosciuto -come ritengono i sostenitori del merito (cautelare) possessorio -a tutela di una situazione giuridica soggettiva non sarebbe possibile configurare sulle relative domande un giudicato secundum eventum. Dalla predetta integrale assimilazione ai procedimenti cautelari conseguirebbe infatti che il procedimento possessorio potrebbe giungere al Çsuo È. merito solo in caso di accoglimento del ricorso e non in caso di provvedimento negativo . (art. 669 septies c.p.c.). Costituisce, pertanto, solo ulteriore elemento di verifica la osservazione che nei procedimenti cautelari necessario l'accertamento del fumus boni iuris, viceversa non richiesto nei procedimenti possessori. I limiti emersi rispetto alla configurabilitˆ diá un procedimento cautelare possessorio hanno spinto parte della dottrina ,e della giurisprudenza a confermare pressochŽ integralmente l'impianto interpretativo tradizionale. Non parso (15) BETTI, Ragione ed azioni; in Riv. dir. proc. civ., 1932, 34; ZANzuccm, Diritto Processuale civile, Milano, 1930, I, 155. (16) CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei procedimenti cautelari, Padova, 1936, 93 e ss. MoNTEL, li possesso, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, 1962, 318; PROTETTI, Le azioni possessorie, Milano, 1989, 507. (17) TOMMASEO, Commento alla legge 353/1990, in Corr. Giur., 1991, 1, 96, nota 6; MUTARELLI, Processo cautelare e misure fiscali ex art. 26 L. 4/1929, Corr. Giur., 1994, 1371 e ss. (18) ANDRIOLI, cit., 281; CHIARLONI, Note minime sui procedimenti possessori, cit. 79 e, da ultimo, BENDIA, Il possessorio novellato, in Riv. dir. proc., 1993, 844 ed ivi ulteriori riferimenti. La strumentalitˆ rispetto al giudizio petitorio era stata operata da CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile, cit. 170 e ss. (19) CHIARLONI, Ancora contro il merito possesso.rio, Giur. lt., 1990, I, 2, 8. ~ I ' ~ p Ii . Ii ::.áá'á"á"im~='==~n=wY==á:::-:;w~;::áá===={iti=i=:;r'á"á=á=á====~f:=qirwar=====?===:l?=:0~=1=\1w¥===~w.twr:&rwii?';======~ifiw.r:=i:==:~====wp=ffit'i:'-':'-''=='á'i'"'.mmw1..::1...aii ¥L-~a:mw¥¥@1ir-~~¥atll .. . . . .. . . . . . . . ......... ~atti.¥.soste:!lihile:¥ác!le.Ç¥W:t.fu~oá.eá¥aer:li:1rl'.t0c¥.richf~a.á"""'ááctaá¥Patte¥di¥¥w:m¥áilormaá¥.,..:.. l1!U'K 703 c.p;ci~ááá¥(da¥¥sŽmpr~áááestranea¥m¥.l)feeqi):“1enti¥ catttelali¥¥¥siaáá¥áper¥ C˜llooa~ zione sia, soprattutto, per sistema agli artt, 669 bis e ss. c.p.c., possa sconvolgere ~á.-p,atl.U'aáá4el.Ja¥.:t.te“lit :P<:>s$e$soriic;.¥ Jl.on¥$ofoá¥á Çpe:r.á1a¥ ~eiitaás:Prof!omone tra ra¥áIia!~e.. mocisti.Etáá(fe~á#toŽŽ#á¥:tl(),i'nl'.adv0áá¥eá¥i1iá¥~~tcláách:eá¥seáneáávorrebbet˜¥ trarre rhi;l'á anch~¥.á¥á.á$Qp:h,:1###6ááá:Perc11.: ˆ:P:Pare¥¥ in.Etceettili,iile¥¥l'alternat:Wa .. tra una...tutela .ci¨á¥¥s~¥¥ ~aur~c~¥nella: ááááá¥t~foe¥ Scifumaria>edáun-a; .¥ tutefˆi¥¥ $tltunie:iltmeá non¥ si sa ᥥil~t~~jjáá~jááá~~$~áááá~t:.!~¥¥¥¥l'~4.~~~!,~~á~~!j;ji~;,!:~st~~do ¥ágiudjzfoáá ádi meri . Viene pe:rfa.nt˜ (:()liferfria# la Žollfi~azi(lne. s()Sf~atmente unitaria del proceclnnenio po$se$soifo~ááááá~eol)il,to,clciei¥ámááde¥fa&f,á¥:mafsenzaá soluzione di con ¥l!llIB¥E'=:E~:;:~~ cti\t.t-te)Ie ajti~:#(iJirn~ estranee a/tale “:irnbi:L Ne wttsege, sul piano della di$lp1.ii“i¥c:b:e es~eri:itli>áááil¥pl"\'.iciel:lixnetito¥¥ possessl)dt'I .configt;(rato come tutela imrn<::< li~t~:!#m~~~:iij i:$:t$ll l:lf:á#lil.l:t~~i~Wn s~o-ˆpt).gl:IUJ; i}imt. 669 ter e quater ¥¥á~;)il~~~á¥á¥(m.t~.i"*-:.f,ii;á:()mti)""t~~il:)'.66ll' p;p.~~¥i;jc#esá:~ ~s~:ifis¥¥e;p.c. in quanto la Cil~#Mtti #~F~liit˜ #iiss~ssQ;fil:t :P~mde a:aires.lfo .Posttivo o negativo della f~s~:s!;l~~~).ááᥥá.: :ááá.á. áá +Aá:-áá . . ''áá ¥:á á/< Se cfa Wi lat()r“spett~ááá~ ~~oilcˆtite“1.We. delá procedimentoá pOS¥ se$Sl'td())la1i ~:Posfaz:li.ltie:¥.ác()iise:tife:áiil¥¥ ili.lP: condfaionare¥á¥@ll'esito della fase sommariit la:~siva::fas~ d“: mrltd, de:ite oot“dimeno:avyertirsi che non viene Fiten11tti. ial'P.¨ab:ile: l'istit1lto ~áre~oádt c.\iiáaWart. 669t:Žrdecies.á c.p.c; Sotto il lJ:t'6:fiI9@;tc:!~ret~tfy1s(t<:!l'e:¥¥ilo$“aávie11e:iri!l:ttti.t1tenuta.. estranea.al modus proce4~ na~ kctefg“tieli~ii.:e q.J:ncij ;i;lon¥ stisi>til;tiib“le ixŽltmViQ/Si osserva infatti che ~.att1:is1.t::1a.o.inc~deriiadel“,'oggetto¥delle:¥dueá fasi¥¥del.gitl:dizi,d¥¥possessorio e l'imposá si:t>Uitˆ:w: $eparare la s˜l'.hll:lm:ix:lta dal meritri, i]; riesame P:erazioni¥!.dJ;á.. ortopedia normativa .á attei;o che ....,,,. come . stati;) .punt1la1lnerite osservato{ Ia:faiu()va disciplina degli atti fu.#oduttiil"Ldel p:r.oces~o di' cog)::iizione conde correlative preclusioniá costituisce ostacol˜ illStirmontabi“e a che il giudice; emMatll :Provvedimenti necessari, proceda sic et simptfciter, alla trattazione nel merito. (22) La. delil:leata divi:sio~ all'interno dello stesso schieramento favorevole alla pŽi:'sisfei!Za áa~1ároŽrifoá p6$~~$$oH() .$ in.f.Uce.¥si~iffo#IV˜ detf~.'iii>il poche difficoltˆ 4~!,ij-r!,1iliMe.á4;;t~!iŽUitt~~¥#9liii#AA'iit~ii#i1~~'.p.c/S~á¥daááQii1at6áámfatti: l'identita di¥¥()ggŽfto tra le' c{iie ~ast hoij C()ris~:tlte¥di tj:conos.l';~rŽ ~a..¥ nattira cautelare del #fu#Uo ($(i~tta c;i;ienl'.in pu˜. .c1frsi pert\ltro (;perata cl~ 1eSiis1atOre, che ha evitato di ricon:iprenderei¥procediment1¥¥possessoriánel1~ambifo.¥di.. operativit~áááciell'art,. 669 'iiit4terde:ct:~~ c.p.(:.f da.Il~~#˜Ja so“#ifol:ie Qi .. cbl#udtˆ: J?teVi:sta 4a:!l in te1aziorte al diVieto nom:iativo di acquisto d,(;1 benei: non v' tutela dŽl .:p˜ssŽsS() ove áá:PU;˜á rltenent not..matiVaniente esclusa la C<)inci4enza di tale sit~01:1e.áfattuale con. la situazione di diritto s()ggettivo ~~1¥¥á~~~il~:i~~=:~~:~:z~t?7::.:~t~~~~~?:S~~=:È~;::1¥¥::~:::arra~~ arLC~iii~ -~--~~fl!::= :1~1ain:!t:~=!~ti~~::~::i!a;~::.~:~:=:,:a~:i=:!o: imm¥.¥ ut'!Jent~;;~ ~.(lelere adoQne t“mzionˆle al solleciito dispiegarsi dell'accer- tament~ ipetitotl˜i ;.áá.. á .áááááááááááááLˆ declSi.one¥¥deHaáác:orte conttibUi$ci:!qumdinoná¥:POCO¥a.á restrlngere..n árilievo che,áápu>i¥áes~eáári~~brt<“¥áatá¥áP¨()jpiQ!¥¥sp(Jtiatuaá¥mtte:.¥.omniacá¥restituendus;á e áin ultna ~allsi...;;;; ~~Žcon q_Ualche fonat$-pub; rltenersi áche la stessa¥ sia C!:)erei;te:¥¥r.Ènáálˆ¥~~i011e¥ delJ:a tu~laá~s~ria:ᥥquale meraá situazione sUbiettiva :fattuate:dematai¥ per sua natu:n;i; aa:iederedtpa:Sso nel caso di conflitto insanabile ed ~\ietsibile eonl'interesse del proprletatio; ¥ ¥ááá á ¥á.. ᥥááááá¥A-ppa:re dtutCJ.U~ sostenibifo¥¥faffetmazmne¥¥¥che¥¥ .$.!' .possessi>> qualeá situazione di¥fatto~:nonpub rlconoscŽrsi hl tutelaáá~iQnaJ.e.propria dei¥ádirltti .e quindi che $so sia .. wd0neo a subirŽ una vŽrl:fica,prt>ceSsu*Ie s'iisŽtti'bile di. definitivo accertamentQi (giud,~tQ:}~> ¥áááá >>.Tale orleritamentofun.tempo age'Vohnente qualificabile comeá.Ç minoritario È, risulta ora ru'.1Vigonto dall'Ç inn.acuo .~ rinvio . dell'art. 703 c.p.c. e preferibile a quello, per dir cos“ tradizionale, per la maggiore co.erenza complessiva. c;onsente .. infatti...n accertamento .elere della situuione. P()ssessoria attra ver$(jáááliil¥ t?r9t:edll#~~tiri~~94~ á~*áfiii~Jij~)j#i;iJ4“\lttti.co anche ove inserito nefgiud,izi'.~ J:i~tj;to:r.fo (art' 704 c;p¥c.)~ confQr,ine¥airacCŽrti:.nento Çsenza dilazionáÈ.infriiitfo¥'dafi'an': 11~~¥c#i,.~N1m#d:˜c¥l~¥~~~eáádita.~#e¥di¥.f*'buso proces suale assai frec:.i..enti nella ; pratka; :IS infatti evklente che in/tutti ál casi di scissfone átraá íU$ f:iii#"tis:$“te;. ~sseri,to sj;io~Iiato, si trova . Ç sul piatto d'argenta l'invito a spec:utare sulle durate processuali Ç del medt<:> possessorfu nell'eV1~11~e.s~aiegia(:li ritat~Ž J\id:ed~inentil delle ragioni (26) La. $entel'.)Za della Corte Costiuzionale pubblicata in Riv. Dir. Pr.oo., 1992, 1184, con nota dLPoTOTSCHINlG, in Foro It., 1993', I, 20111 con nota di Paoro PISANI, cit., ed ancora, in Nuove. Leggi civili commentate, 1992, 7.93; con nota CIAN, ed infine,. in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ;, 1993, 505, con n˜t“l di Lsvom (significativamente appaiono le diversificate sollll!ioni interpretative che vengono offerte della decisione in commento). 8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO del proprietario che, convenuto nel possessorio, non pu˜á proporre giudizio petitorio per il divieto (ora attenuato dalla Corte Costituzionale) previsto dall'art. 705 c.p.c. (27). Nella riferita prospettiva deve peraltro riconoscersi che la recente decisione della Corte Costituzionale 23 giugno 1994 n. 253 (28), nel ritenere applicabile l'istituto del reclamo anche ai provvedimenti di rigetto, ha fatto venir meno l'obiezione (non sottovalutata neanche dagli stessi fautori del carattere sommario dei procedimenti possessori) secondo. cui, attesa l'irreclamabilitˆ normativamente sanciti:\ dal provvedimento di rigetto ed i limiti alla riproponibilitˆ del ricorso, la tutela possessoria sarebbe risultata notevolmente. diminuita in assenza della successiva fase del merito possessorio. La maggiore coerenza dell'orientamento delineato spiega perchŽ di recente si registri una lenta erosione del fronte favorevole alla conservazione dell' Ç apparente pleonl:lSmo È del merito possessorio (29). Significative al riguardo appaiono le considerazioni del Verde che, pur avallata l'impostazione tradizionale, ha successivamente precisato che Ç se si avesse il coraggio di. avl:lllZare per la strada aperta dai giudici costituzionali sarebbe possibile sostenere che jl giudizio possessorio si esaurisce nella fase cautelare e si conclude con provvedimenti inidonei al giudicatoÈ (30). In tale chiave di riflessione pi di recente anche il Consolo secondo cui appare preferibile l'opzione che jnduce a Ç rivedere e abbandonare le interpretazioni che del novellato art. 703 c.p.c.-.avevamo proposto all'indomani della riforma ancora per intero nel solco della tradizionale concezione del merito possessorio ... nella direzione del giudizio (che si definisce) sommario semplificatoÈ (31). Un discorso a parte merita il tema dell'art. 669 terdecies c.p.c. su cui ricadono in buona parte gli effetti delleá scelte operate in ordine alla natura e struttura dei procedimenti possessori. Per Io pi, infatti, mentre i fautori del processo sommario esecutivo danno. per inevitabilmente scontata la reclamabilitˆ del provvedimento pretorile (senza neanche tentare di offrirne una spiegazione sul piano normativo) e cos“ pure coloro che sostengono l'assimilabilitˆ del procedimento possessorio a quello cautelare coerentemente ammettono l'applicabilitˆ dell'istituto, chi favorevole all'orientamento confermativo della . struttura bifasica ed unitaria viceversa per l'irreclamabilitˆ (per i motivi giˆ esposti) (32). Analoga sintonia si registra pure in giurisprudenza, anche se talora qualche isolata pronuncia appare non rispondente alle opzioni ricostruttive sopra riportate (33). Si verifica infatti che talvolta venga dichiarata la irreclamabilitˆ indipendentemente dalla configurazione del procedimento possessorio (come sommario o a struttura unitaria) intendendosi il rinvio di cui all'art. 703 c.p.c. circoscritto alle (27)á CHIARLONI, Note minime, cit., 77. . . á . (28) Corte Cost., 23 giugno 1993, n. 253, in Co". Giur., 1994, 8, 948, con commento di TOMMASEO, Rigetto della domanda cautelare e garanzia del reclamo, cit. (29) SALEm, Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari, cit., 369. (30) VERDE, Appunti ,sul procedimento cautelare, in Foro It., 199,2,. V, 443 e ss. (31) CONSOLO, Il nuovo procedimento cautelare, cit;, 313. ' I (32) In dottrina sul P.roblema dell'applicabilitˆ dell'art. 669 terdecie$ .c.p.c. in particolare SANTAGATA, Sono reclamabili i prowedimenti della fase sommaria del procedimento possessorio, in Giust. Civ., 1992, I, 2254 e ss. Nel senso della reclamabilitˆ BENDIA, Il possessorio novellato, cit., 841; CIVININI .¥ l'Roro PISAN“, I provvedimenti possessori, cit., 636. L'OuvmRI, I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile, cit., 735, pur aderendo a.I procedimento possesI sorio come essenzialmente urutario pur tuttavia per l'applicabilitˆ dell'art. 669 terdecies c.p.c. ' f. (33) L'incertezza desumibile in Pret. Monza, ord. 21 luglio 1993, cit., che pur aderendo f. f, alla configurazione del procedimento possessorio come procedimento sommario ritiene inapá r. plicabile l'istituto del reclamo in quanto l'art. 703 c.p.c. sarebbe Ç diretto a richiamare solo le modalitˆ procedimentali strictus sensu della disciplina cautelare È. Va per˜ precisato che il pi delle volte vi perfetta rispondenza tra il riconoscimento della natura Ç cautelare È o ¥ sommaria È del procedimento possessorio e l'applicabilitˆ dell'art. 669 terdecies c.p.c. e in ipotesi in cui lo stesso viene configurato quale essenzialmente non cautelare nŽ sommario con !i la ritenuta inapplicabilitˆ del reclamo. Iá ! !f f E I p PARm n, QUESTIONI , sole modalitˆ procedimentali strictu sensu della disciplina cautelare uniforme cui sarebbe estraneo l'istituto del reclamo. Al riguardo non si ritiene di poter condividere le perplessitˆ manifestate in quanto, nonostante la riconosciuta ambiguitˆ, il richiamo dell'art. 703 c.p.c. agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. pu˜ essere unicamente inteso come necessitˆ che il procedimento possessorio abbia le stesse garanzie del processo cautelare. Ci˜ del resto (seppur con riferimento alle abrogate disposizioni) appare riconosciuto dalla Corte Costituzionale che, nella ricordata sentenza 25/92, dˆ atto che, nell'alveo della tradizione del diritto romano comune, il giudizio possessorio organizzato dalla legge Çcome procedimento speciale con una prima fase improntata alle forme del processo cautelareÈ. Si consideri altres“ il profondo mutamento che ha subito la tutela cautelare che daÇ optional della.tutela giurisdizionale passata a strumento che ha acquistaá to una dimensione di estrema rilevanza, supporto essenziale per l'effettivitˆ della tutelaá giurisdizionale È (34). In tale prospettiva l'accesso alla tutela cautelare non pu˜ essere in alcun modo scorporato dal sistema di garanzie processuali costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.) in ordine alla tutela del contraddittorio, all'obbligo di motivazione, alla paritˆ processuale delle parti ed alla possibilitˆ di controllo giurisdizionale dei provvedimenti del giudice. SichŽ dflve convenirs~ che l'ist.ituto del reclamo diviene oggi un pilastro della giustizia cautelare quale strumento razionalmente collegato all'effettivitˆ della tutela giurisdizionale. il richiamo pertanto . qell'art. 703 c.p.c. non pu˜ ritenersi rigorosam.ente circoscritto al modus procedendi del giudice della á cautela ma viceversa idoneo a ricoi;nprendere il sistemtl complessivo di garanzie che nell'ordinamento assiste la giustizia cautelare. Diversamente la norma avrebbe rinviato al solo ru.:tá 669 sexies c.p.c. he l'll:Ilica disposizione. che disciplina le attribuzioni , del Ç giudice È. Del resto, dal p'unto di vista strettamente strutturale, il reclamo viene ritenuto rimedio generale utilizzabile sia nei confronti di provvedimenti conclusivi gi procedimenti (o fasi) sia di provvedimenti i;trumentali (quali le cautele). Apdíe sotto tale aspetto, nessuna valida obiezione pu˜ essere sollevata atteso che l'ammissibilitˆ del reclamo non implica perci˜ stesso il riconoscimento tout-court della natura cautelare dei procedimenti possessori, ma solo laá tendercliale assinl.ilˆzibn alle forme di garanzia gii.lrisdizionale (35). Appare pertanto possibile interpretare l'incongruo reclamo dell'art. 703 c.p.c. all'art. 669 bis e ss. c.p.c. con rinvio il sistema di. garanzie processuali preordinate ,dal legislatore della novella per garantire l'effettivitˆ della tutela senza che tale obiettivo comportiáála parificazione del procedimento possessorio con quello ca' telare. Tale ultima considerazione. consente, quindi, di poter ricomprendere i procedimenti sommari -possessori nell'obiettivo del legislatore della riforma che come noto -ha considerato come Ç indefettibili gli obiettivi relativi all'uniformitˆ delle norme procedimentali ed all'introdi.lzione. di idonei strumenti contro la misura c::;iutelare È (36). , ADOLFO MUTARELLI (34) TOMMASEO, Rigetto della domanda cautelare e garanzia del reclamo, in CQrr. Giur., ~994, 952. , (35) 'Specificamente sul punto BASILICO, I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi artt. 669 Ç decies ¥ e 669 Ç terdecies ¥, in Giur. lt., 1994, IV, 27; e sul reclamo in generale GIANNOZZI, Il reclamo nel processo civile, Milano, 1968, 34 e ss. (36) Cfr. la relazione al d.d.l. del sen. Lipari, in Riv. Trim. Dir. Proo. Civ., 1986, 318; Commissione Giustizia del Senato, relatori M. Acone e N. Lipari, in Foro lt., 1990, V, 427. I RASSEGNA DI DEGISLAZIONE I I I f.i QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI codice. civile, art. 2503, .nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegUa esclusivamente al consenso espresso. o presunto, nei. modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, dei creditori della societˆ di persone partecipante alla fusione. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 47, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. codice civile~ art. 2503 [nel testo sostituito dall'art. 10 d. lgs. 16 gennaio 1991 n. 22], nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso oáá presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 codice civile, creditori della societˆ di persone partecipante alla fusione. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 47, G. U. 1¡ marzo 1995,. n. 9. c:qdice .di procedura civile, art. 395, prbna parte, n. 1, nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morositˆ che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 51 G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilitˆ alla funzione ádi giudizio del giudice i;>er le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversitˆ del fatto, sulla base di una valutazione del oomplesso delle indagini prelimfuari, abbia rigettato la domanda di oblazione. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 453, G. U. 4 ¥gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilitˆ alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 455, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 114, terzo comma, limitatamente alle parole: " del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli "á Sentenza 24 febbraio 1995 n. 59, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9, PARTE ll, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 513, primo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga áche sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziara su delega del pubblico ministero. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 60, G. U. á1¡ marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 519, secondo comma, nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 50, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. codice penale militare di pace, art. 39, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilitˆ dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 61, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pure dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo. Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60, secondo comma. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 55, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, primo comma, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilascare titoli di studio aventi valore legale. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 454, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilitˆ dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 56, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6, .nella parte in cui esclude la responsabilitˆ della Societˆ concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del d.m. 11 novembre 1930. Sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere 12 RASSEGNA,_ AVVQCJ\,TURA DELLO STJ\,TO concessi ap.che nel caso ,j.n caj. l'integrale accerta.n;iento 4ei fatti e delle :responá sabilitˆ -operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano s:tati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualitˆ di collegamenti con la criminalitˆ organizzata. Sentenza 1¡ marzo 1995, n. 68. G. u. 8 marzo 1995, n. 10. . álegge 29 april 198!;.-m .167;:.artt;. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma; nella .parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per-reati originati ¥da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anzichŽ al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 54, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. legge 29áaprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova escluso Ç quando il condannato militare stato in precedenza condannato :Per :rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione. dell'ordinamento costituiionale È. Sentell2'.a ázo febbrai˜ 1995, :ri. á 49, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. I legge reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 27, art. 61, nella parte in ui .non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato I dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia. Sentenza 13 febbrai˜ 1995, n. 33, G. U. 15 febbraio 1995, ti. -7. I legge reg. Sardegria. 4 aprile 1989, n. i2 [rete: 6 apfile 1989, n. 13] art. 20, otti-vo comma. -á I Sentenza 30 dicembre 1994, n. 457, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. I legge reg. Sardegna 4 aprile 1989, n. 13 [recte 6 aprile 1989, n. 13], art. 20, ottavo comma. -SentŽnzíI. 6 marzo 1995, n. 76, G._U. 15 marzo 1995, n. l“. dJ. 30 dicembre 1989, n. 416, 7-bis, primo comma [convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39], nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsidne Ç che non si adopera per ottenere dalla competente autoritˆ diplomatica o consolare il -nlˆScio del document˜ di viaggio occorrente È. - Sentenza 13 febbraio 1995, n. 34, G. U. 15 febbraio 1995, n. 7. legge _ 12 giugno 1~90, n. 146, art. 4, secondo_ comma, nella . parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione cli cui all'art. 12. Sentenza 24 febbraio 1995, n. 57; G. U: 1¡ marzo 1995, n. 9. PARTii I“; RASSéGNA DI LEGISLAZIONE H legge 12 giugno 199&, fu 146, art; J:&; lett(c)/nelíifparte>ifi cui “lo:ii prevede che la segnalazione della Commii;sio.e ¥. siaá effettua~a anche ai . fini .previsti¥á dal comma 2 dell'art. 4. á . . . . . á . . . . . .á ~ente~ 24.JebbJ:~io ~~9~_.Jlá 5", G, U~ ).~ :qiaxzo 199~, n~ 9~ d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art~ 86, p~6c&ntffia; nelHfpatte iii Cui. obbliga il giudice a emetwre, sMza.1á~~amento. della su.ssistema ~ concreto ile a Pena espiata, .nei confrc>nti ciello. stranie.~ co~~Eito.. per .Uij.9 dei reati :PreVi$ti dagli irtt. 13, 14, 79 e g2;' c6riiriii i e 3; del lli~i;lesimo testo l#iic(). s~1lte~a l4 febb~i<> 19.9~,. ri" .$~..G. llá l¡ maI'Z~ 1995, ~. 9, .áá .. . .. . . d.I. 13 maggio 1991, n. 152, art. 2, prbno comma [convertito nella legge 12 lugJiol9!J1, n. 203), ne!Ja J?i.}e _il;l aj JlOjl p;1;ev.i;c,ie ~j C()IJis detta t~ifaeá“6 bigtfo '1915. n.; 354. possano essere ammessi alla liberazione condizforili!e ˆiiche' nŽl caso iri cUi l'integrale accertaniento 'di fattiáe delle responsabilitˆ operM˜¥¥ CO:ii sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre c.lte sia110 ..~tati acq,aj~it~ ..c:l!ementi Jali ~ ~qu4c;:i:e J'a~t.._alitˆ .Jli . collegamenti cori la crinunalitˆ org~~~ta::, ,, á.á .. á_á ........ á á á á.á á ;. .oááá áá , ááááá á /X Sentenza 1¡ m~o ~9~5, 11¥ 68, (7. f!, 8 .ia,rzo 199~, n. 10, ¥...á d~~'. ~.-~Prjl,~.:1~~4, n., 2?1,, ~! 15~~ p~~ ~~'n~lla part~)n cui es.elude dalla á fdh:tlfofa #aiifa .dei á. liT::irL"i:ti testo gli .aIWmf .delle. sCJl9le elemen~ari .che. aŽiihpiOn'o iiti¥oobligo scolastico .fu. hiodo di~erso dalia frq"Ueiii~' pr~~so sci:loie statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. á á á Sentenza 30 diefu~~~ t994, Il.. 4s{'G: . 4 gennai~ 1995, ~. 1. legge reg. Lazio riapprovata il 4 maggio 1994, art. 9, prbno comma, letteril a). Sentenza 13 febbraio 1995, ,n, 35, G. U. 15 febbraio 1995, n. 7. Ib ¥ AMMISSIBILITA '()Ei::.tA RICHIESTA DI REFERí!.NDUM POPOLARE legge 11 giugno 1971, n; 426, 11,rtt. 11, 12, 14, 15, 16, .18; Umitatw:nente al comma 2; 20, 21, 22, 23, 24, commi 2 e 3; 27, comma 2; 30; 43, comma 2. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 3, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 28 luglio 1971, n. 558, artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 4, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 54, lett. d). Sentenza 12 gennaio 1995; n. 4, G. V. 18 gennaio 1995, n. 3. 14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO I ~ legge 20 maggio 1979, n. 300, art. 26, secondo e terzo cqmma. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 13, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. dJ. 1¡ ottobre 1982, n. 697 [convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887], art. 8 primo conuna, nel testo sostituito dall'art. 1 del dJ. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legg~ 27 marzo 1987, n. Ul~ Sentenza 12 gennaio 1995, n. 3, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. I dJ. 1¡ ottobre' 1982, n. 617 [convertito nella legge l9 novembre 1982, n. 887) art. 8, quarto e quinto comma, nel testo sostituito 'dall'art. 1 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 inaizo 1987, n. 121. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 4, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 2, secondo comma limitatamente alle parole Ç a totale partecipazione pubblicaÈ. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 7, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, primo c0mma, lett. b) e c); 8, terzo con:una, secondo periodo; 15, settimo comma, primo periodo. á Sentenza 12 gennaio 1995, n. 8, G. U. 18 gennaio 1995 ri. 3. d.I. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25 quater, nel testo Introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356 cosi come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 9, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. dJ. 19 ottobre 1992, n. 408, art. 1 [convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 483]. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 7, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. legge 25 marzo 1993, n. 81, artt. 3, quinto comma; 5; 5, primo comma; 6 e 7. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 10, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 594. Sentenza 12 gennaio 1995, n. 13, G. U. 18 gennaio 1995, n. 3. II ¥ QUESTIONI DICHARATE NON FONDATE combinato disposto codice civile, art. 159, e codice di procedura civile, art. 246 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n. 62, G. U. 8 marzo 1995, n. 10. ~ ~ 1: [ '~ ! ~. 1 f ~ i PARTE II, RASSEGNA áDI LEGISLAZIONB 1J codice di procedura penale, art. 14, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 52, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. codice di procedura penale, art. 34 (artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituá zione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 455, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. codice di procedura penale, art. 269, comma 2, ultima proposblione, nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del giudice per. le. inch\gini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche. (artt. 3 e 76 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 463, G. U. 4 gennaio 1995. n. 1. codice di procedura penale, art. 555, secondo comma (art. 24 della Costituá zione). á á Sentenza 19 gennaio 1995, n. 27 G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. codice penale :mlô.tare di pace, art. 174, primo comma, n. 3 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 31, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, sub I, lett. b) (artt. 3, 9 24, 104 e 108 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. legge . 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 80, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. combinato disposto r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3, e legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come Integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. (artt. 3 e 25; primo comma, della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 460, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 471, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 18, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 31 ámaggio 1965;án. 575, art. 2, terzo comma [nel testo modificato dall'art. 22, primo comma, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 56]. (artt. 3 e 24, secondo comma, .della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 77, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 17, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 20 maggio 1970, n. 3oct, art¥.~ (artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n; 89, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. , legge 1¡ dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma [novellato dall'art. 13. della legge 6 marzo 1987, n. 74] (art. 3 della Costituzion). Sentenza 17 marzo 1995; n. 87, G. U. 22 marzo 1995, n. li. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 456, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 4, quarto c?mma artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 6 marzo 1995, n. 78, G. U. 15 marzo 1995, n. 11. d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 [convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54] (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 465, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. coordinato disposto d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 9, ultimo comma [convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79] e legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 5, secondo comma e 24, prhno comma (artt. 3; 4 e 38 della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n. 86, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 4, primo comma (artt. 29 e 30 della Costituzione]. á Sentenza 19 gennaio 1995, n: 28, G. U. 25 gennaio 1995; n. 4. legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, prhno comma, lettera a) (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 20 febbraio 1995, n. 52, G. U. 1¡ marzo 1995, n. 9. d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 15, quinto comma (artt. 3 e 24 della Costituf zione). io Sentenza 19 gennaio 1995, n. 16, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. j, fo I~ f: 1: !: io PARTE Il, RASSEGNA DI J,J3GISLAZJ:ONE legge 22 giugno 1988,. n. 221, iu-t. 1 (arti. 3, 24, 36, 73, 97, .101, 102, 1Q3,J04, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 19.gennaio 1995, n. 15; G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 30 dicemb~ á1988, n/'5611 art. 1, tetz'˜ comma (art; 102 dellaáá Costitu zione). -áá áá Sentenza 1¡ marzo 1995, n. 71; G. U. 8 marzo 1995, n. 10. legge ¥ 21 febbtˆio 1989, n; 63, art. 2 (art. 97, prlmo comma, della Cbstituá z“one). á á á á - Sentenza 30 dicembre 1994, n. 459, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. legge 12 giugn9 1990, n¥¥ 14(;,. ~.12.. (~t¥. ,3. 24 e 39,. della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n ¥ .5:7, G~ U. 1¡ marzo 1995, n .. 9 .¥ d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2 (artt. 77, primo comma, e 102 primo e secondo compla" _g,eIJa. C<:>stit1,1.zione)~ _.¥. Sentenza 6 marzo 1995, n. 79, G. U. 15 marzo 1995, -n; 11. d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55 (art. 3 della Costituzione). -á ¥.-Senteriia 27 gerim˜ 1995, n; 30/G,U. P fŽbbraio 1995, n; 5 . .ááá . . . .. . . ,. legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9 (art. 3 della Costituzione). Sente1l7'.a 19 g~nnaio 1995, n. 14, (J. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 30 dic~bre 1991, n¥. 414, art. 33 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 472, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. d.P.R. 20 genwdo 1992, n. 23, art. 1, co.uul l e 2 (art. 3 della Costituzione), Sentenza 19 gennaio 1995, n;. 19, G. U. 25 gennaio 1995,. n. 4. legge reg. Molise 7 luglio 1993, n. 16, .art. 1 (artt. 3, 24, 91; 101, .104, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 461, G. U. 4 gennaio 1995,. n. 1. dL 15 novembre 1993; n. 453, art. 1, .secondo comma [convertito con la legge 14 gennaio 1994, n. 19] (art. 38 statuto speciale reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge reg. Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata il 9 man:o 1994, artt. 2 e 3 (art. 97 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 469, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma (artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1995, n. 15, G. U. 25 gennaio 1995, n. 4. legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma (artt. 2, 3, 4, 25, secondo comma, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione). Sentenza 17 marzo 1995, n. 88, G. U. 22 marzo 1995, n. 12. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, primo secondo e terzo comma (artt. 3, 100 e 116 della Costituzione e 2 lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 45 e 46 dello statuto Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto comma (artt. 4, n. 1 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ .febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto coinma (art. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3., quarto comma, ultbna proposJzione (artt. 2 e 4 statuto reg. Valle d'Aosta e 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gepnaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, qUarto e quinto comma (artt. 29, 44, 45 e 46 dello statuto reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma (artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma; 119 e 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. llegge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo CODl1118J (art. 117 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto e settimo comma (art. 43 statuto reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995 n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quarto e ottavo comma (art. 58 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. ; pf ; ~ ~ PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, quinto comma (artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, sesto comma, prima proposizione (art. 125 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G, U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, sesto, ottavo e nono comtna (artt. 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, ottavo comma (art. 43 statuto speciale reg. Valle d'Aosta). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 6, prima proposizione (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione), Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbraio 1995, n. 5. legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 6, seconda proposizione (artt. 2 e 4 statuto reg. Valle d'Aosta e 58 statuto reg. Friuli-Venezia Giulia). Sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, G. U. 1¡ febbi;aio 1995, n. 5. legge reg. Sicilia approvata li 26 maggio 1994 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Sentenza 24 febbraio 1995, n. 63, G. U. 8 marzo 1995; D.. 10; á legge 15 luglio 1994, n. 444 [dl conversione del dJ. 16 maggio 1994, n. 293] (artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione). Sentenza 30 dicembre 1994, n. 464, G. U. 4 gennaio 1995, n. 1. CONSULTAZIONI AGRICOLTURA ¥ Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzagiorno Soppressione ¥ Funzioni attribuite al Ministero delle risorse agricole. Quali siano le attribuzi˜ni della soppressa AGENSUD attribuite al Ministro delle Risorse Agricole con particolare riferimento all'approvazione di varianti ed al finanziamento .di opere irrigue (es. 9339/94). APPALTO (Contratto di) ¥ Pubbliche Amministrazioni ¥ Contratti di appalto del servizio di pulizia ¥ Sospensione del pagamento dei corrispettivi all'appaltatore per omesso versamento di .contributi previdenziali ¥ Omissioni rilevanti. Se la sospensione del pagamento dei corrispettivi disposta dal secondo com ma dell'art. 5 legge á 15 ágennaio á 94 n. 82 (giusta il quale Çle pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiÈ) operi anche quando le irregolaritˆ dell'impresa nel versamento dei contributi pertengano a periodi anteriori alla stipulazione del contratto di appalto (es. 8549/94). ASSICURAZIONE ¥ Circolazione di veicolo senza copertura assicurativa -Pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressore -Possibilitˆ. Se a seguito 9-ell'entrata in vigore del nuovo codice della strada sia consená tito al trasgressore di far ricorso al pagamento in misura ridotta, nel caso sia contestata l'avvenuta cfrc˜lazione del veicolo senza copertura assicurativa (es. 2249/94). ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA ¥ Prestazioni assistenziali -Provvidenze ad invalidi civili ¥ Requisiti socio-economici ¥ Loro áprova in giudizio. Direttive in materia di contenzioso relativo alla pensione di inabilitˆ (art. 12 legge 118/71), all'assegno di assistenza (art. 13 legge 118/71) e all'indennitˆ di accompagnamento (art. 1 legge 18/80); con particolare riguardo ai requisiti richiesti per la concessione delle ridette prestazioni assistenziali e alla prova di questi in giudizio (es. 1084/93). COMMERCIO á Armi -Esportazione -Mancata consegna da parte dell'esportatore della documentazione comprovante l'esecuzione dell'operazione -Conseguenze penali. Esportazione di materiale di armamento: conseguenze, con particolare riferimento alle sanzioni penali, della mancata presentazione da parte dell'esportatore della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'operazione I' (es. 7105/93). i ' ! I ~ ~ - PARm XI; CONSUL'FAZlONI CoN'l'ABILITA PUBBLICA -Indennitˆ di buonuscita 'corrispo$ta dall'INPDAP al diperttlente statale -Credito.diárisafciinentO del danno vantat˜ dalla P.A. nei confronti del dipendente -Fermo amministrativo -Apponibilitit sull'indennitˆ di buonuscita. Se l'Amministrazione statal ~he vanti :uil credito ~arcitorio nei confronti del. proprio >dipeJ;ldente ppssa c:f\~porre.il fe).1:llo. ammi.istrativ() d~ll'ind:o.nitˆ di buonuscita spettante al dipendente medesimo (es.. 105/95)" ENTI PUBBLICI -Enti locali -In stato di dissesto -Ipotesi di bilancio di previsione stabilmente rieq1,1,ilibyato. ~ Mancata appyovazione. da parte. d,el Ministero dell'Interno -Conseguenze. Se debba esser~ sci˜lfo il Consiglio di un ente focale in stato di dissesto .che .abbia presentato al Ministero dell'Interno il bUancio . di previsione stabilmente riequUibrato, bilancio, per˜, non approvato essendo state riscontrate viola; do11t