., ANNO XXXIX -N. 1 -2 GENNAIO -APRILE 1987 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1988 ABBONAMENTI ANNO 1988 ANNO L. 40.000 UN NUMERO SEPARATO 7.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Ital:y Aatorlaulone Tribunale di lloJD& -Decreto n. 11089 del 13 lusllo 1966 (9219213) Roma, 1987 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -P.V. Discorso di commiato di S. E. Giuseppe Manzarl Avvocato Generale dello Stato a S. E. Carlo Maria Pratis Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione. Roma, 27 febbraio 1987 Sono Jieto e lusingato di prendere fa parola subito dopo gli interventi di magistrati di cos eccelso livello e valore, per associare una voce diversa, ma consonante -quella dell'istituzionale avvocato pubblico che ho l'onore di rappresentare e quella mia personale -al saluto, all'augurio ed ,all'omaggio che questa Suprema Magistratura ha voluto oggi meritatamente rendere al suo Procuratore Generale, o piuttosto alla persona di Carlo Maria P.ratis, nel momento in cui depone idealmente, nelle mani del suo successore, come purissimo testimone e come pegno oneroso ma sicuro di feconda continuit, la toga che ha vestito con altissima dignit durante i ben 45 anni della sua esemplare carriera giudiziaria: 45 anni della maturit di una vita interamente vissuta al servizio dello Stato, che tutta ormai si compendia nel nome che da oggi si iscrive nell'albo d'oro della istoria di questa Corte Suprema. Dell'opera e delila personalit di Carl.o Maria Pratis sarebbe vano e pretenzioso a questo punto rparLaire ancora da rparte mia dopo quello che stato detto egregiamente da chi per alta qualificazione e per comunione di vita, di ambiente, di ideali, di attivii.t di servizio ne ha saipUJto illustrare ogni pi saliente ed onorevole aspetto. Io ritengo tuttavia di potergli rendere -ben lungi dia una mera osservanza di cerimoniale -una testimonianza di stima, di ammirazione, di augurio ed anche di affetto, nOlll soio viva e reale, ma anche -mi lusingo di credere -particolarmente significativa perch maturata in un ambiente, pur se vicino sotto tanti profili, tuttavia diverso da quello della magistratura nel quale Carlo Maria P:ratis ha seminato, ed ora a larghe mani raccoglie, l'ammirazione e la simpatia che gli vengono solennemente tributate. Mi viferisco, come dicevo, all'esperienza professionale forense degli avvocati dello Stato, che, al pari dei colleghi deUa libera professione, affidano le loro cause al giudizio dei Magisrt:rati, che ne sono, istituzionalmente, i giudici precostituiti, ma si sentono a loro volta, intimamente e necessariamente -i giudici dei loro giudici, di cui sanno apprezzare le qualit e le doti, che emergono dal quotidiano confronto dialet,tico tra due funzioni, a mio giUJdizio rigorosamente complenientari ed indissociabili, quali sono l'avvocatura da una parte e la magistratura daLI'altra. Alla ,testimonianza che posso esprimere a nome, per cos dire, della categ011ia, vorrei aggiungere l'avallo ~i una mia personale esperienza. IV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ebbi l'onore di partecipare in questa stessa aula all'insediamento di Carlo Maria Pratis nella carica che ha saputo tanto valorosamente tenere da meritare gli elogi che abbiamo oggi ascoltato. Ricordai allora che la conoscenza che avevo di lui risaliva a ben 40 anni indietro, quando, giovalile avvocato dello Stato, conobbi in Tormo quel magistrato, allora ,giovane anch'egli, ma che gi godeva itra i colleghi e gli avvocati idi una stima profonda, di cui ebbi modo di apprezzare sempre pi le ragioni umane, morali, culturali ed intellettuaJli. Dissi in quell'occasione la mia fiducia e la mia certezza che avrebbe saputo esemplarmente assolvere il difficile e prestigioso compito che gli veniva affidato, usando parole che non mi sembrarono affatto troppo elogiative, quali, mi gmdito rkordare, le iritenne la gentile signora Pratis, alla quale alilche rivolgo, in questa occasione, un deferente cordiale saluto ed augurio. Con H fine garbo e la schiva modestia che fanno parte di un bello stile di iiamiglia la signora Piratis espresse la sua trepidazione che le parole da me dette irisultassero troppo impegnative e caricassero il marito della iresponsabilit di attese superiori -ella disse -alle sue forze e. alle sue capacit. Mi fu facile rispondere -ed oira sono lieto di averne qui cosi alta conferma -che n correvo io, n imponevo all'illustre amico, alcun rischio di troppo lusinghiere profezie, perch mi ero limitato ad esprimere ad alta voce ,U convincimento che chiunque, conoscendo Carlo Maria Pratis, poteva trarre dall'esperienza di una vita e di una coscienza che si offici vano con chiarezza e trasparenza alla lettura del domani, attiraverso la filigrana di uno stille di vita ispirato a riservatezza, equilibrio, saggezza ed efficienza, forgiato da una aunga e positiva esperienza. Ho avuto, dunque, la ventura di partecipare, fin dal promettente mattino, alla lunga, felice, operosa giornata di lavoro nella magistratura dell'amico Pratis, ed ora ho il privilegio di celebrarne il commiato non come un malinconico tramonto, ma come una tappa felicemente compiuta di un cammino di vita che auguro ancora lungo e felice nella pienezza che lo assiste -delle sue forze :fisiche ed intellettuali. L'esplorazione che ho fatto nella regione giovaniile dei ricordi mi I'iconduce alla mente il verso, riecheggiato da Ungaretti del poeta greco: noi siamo come le foglie ... ; Ungaretti dice: Si sta -come d'autun no -sugli alberi -le foglie . Lo ricordo non con la tristezza del cantore Jirico, ma quasi gioiosamente perch noi tutti abbiamo tante vite, o piuttosto tanti periodi della vita, che man maLt10 si vanno srtaccando dagli alberi con i quali si intreccia la pianta della nostra personale esistenza. La foglia di un periodo di vita dell'amico Pratis si stacca oggi dal l'albero della magistratura nel quale ha fiorito, ma si libra ancora verde nell'aria: non una foglia secca, non una caduta: solo un distacco; / NOTA REDAZIONALE la foglia resta legata da un altro esistenziaile picciolo aill'ailbero ancora fiorente della sua vita personale. Abbiamo qui dav.anti a noi due foglie verdi staccate dallo stesso ramo dell'ordinamento giudiziru-io che tuttavia ancora ne costituiscono ideale decoro ~-soprattutto vivono ancora splendidamente la realt di una loro ancora verde personale stagione di vit: parlo di Giuseppe FJore e di Giuseppe Mirabelli ai quali mi gradito porgere il mio saluto ed il mio augurio. E da essi traggo esemplare augurio per l'amico mustre che oggi lascia la magistratura, auspicando una lieta continuazione ad multos annos della perfetta condizione in cui si conclude l:a tappa luminosa, che abbiamo celebrato, della sua vita di magistrato e per una felice prosecuzione di un'esistenza piena .di altrettante soddisfazioni, in un ritmo di vita pi pacato e sereno ma altrettanto fervido dei pensieri e dei sentimenti che compongono quella sua ammirevole personalit che noi tutti abbiamo conosciuto ed apprezzato ed alla quale rendiamo oggi l'omaggio dovuto. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a l'avv. Franco Favara} cura delpag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA ZIONALE (a cura COMUNITARIA dell'avv. Oscar E INTERNA- Fiumara} li 19 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo} . li 66 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli Paolo Cosentino e Anna Cenerini} . avvocati 86 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura gli avv. Raffaele Tam/ozzo e G: P. Polizzi} de 94 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato CJ1f/o Bafile} (a cura dell'avli 155 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria} . 180 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni} 189 Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO QUESTIONI pag. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 15 RASSEGNA DI DOTIRINA (a cura dell'avv Ignazio Caramazza} 29 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AWOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Carlo BAFILE, L'Aquila; Nica, sio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Maurizio DE F'RANcms, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MANDO, Venezia. . ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI O. FIUMARA: Politica commerciale comune e misure di salvaguardia (nel settore dei tessili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 19 G. MANZARI: Corte Costituzionale italiana e Corte di giustizia europea: due esperienze convergenti nella costruzione dell'Europa comunitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 1 G. STIPO: Problemi di giurisdizione a seguito della istituzione del- l'Ente Ferrovie dello Staio .................. . I, 70 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Gara -Dichiarazione richiesta ai partecipanti -Omissione -Legittimit esclusione, 102. -Gara -Interesse a ricorrere -Effetti sull'annullamento di una esclusione, 102. - Gara -Prescrizione della lettera di invito -Interpretazione contro autore clausola -Inapplicabilit, 102. ARBITRATO -Lodo -Notificazione alla parte personalmente -Termine per l'impugnazione di nullit -Decorre, 184. -Riforma agraria -Controversie relative agli obblighi dell'assegnatario di terreni -Incompetenza degli arbitri, 180. COMUNI -Sindaco -Ordinanze contingibili ed urgenti -Delega, 114. COMUNITA' EUROPEE -Convenzione di Bruxelles Zl settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale -Clausola attributiva di competenza -Interesse di una soltanto delle parti, con nota di O. FIUMARA, 30. -Disposizioni direttamente applicabili -Legislazione nazionale difforme Obbligo di soppressione, 37. -Disposizioni fiscali -IV A -Aliquote differenziate sulle vetture a motore diesel, 61. - Libera prestazione dei servizi -Assicurazione -Regime di autorizzazione e stabilimento -Limiti, 41. -Libera prestazione dei servizi -Coassicurazione -Coassicuratore delegatario -Autorizzazionen e stabilimento -Non necessit, 41. -Libert di stabilimento -Accesso alle professioni di giornalista professionista, giornalista praticante, pubblicista, alle attivit professionali legate al turismo e ai concorsi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche, 36. -Politica commerciale comune -Commercio internazionale dei tessili Misure di salvaguardia, con nota di o. FIUMARA, 19. CONTABILIT PUBBLICA -Regione -Copertura di spesa pubblica -Entrata eventuale e futura Illegittimit costituzionale, 11. CORTE COSTITUZIONALE -Conflitto di attribuzione -Questione incidentale di costituzionalit -Limite di sollevabilit, 1. -Disposizione legislativa sterile -Questione di legittimit costituzionale Inammissibilit, 8. DEMANIO -Beni storici -Vincolo apposto per prevenire pregiudizio -Legittimit, 122. -Degrado -Influenza sulla legittimit del vincolo, 122. -Vincolo per collegamento alla storia -Sindacato giurisdizionale -Limiti, 122. - Vincolo storico -Discrezionalit tecnica -Merito dell'azione amministra- I I ! I i I INDICE DELLA GIURISPRUDENZA tiva Sindacato giurisdizionale Li miti, 122. -Vincolo storico -Sindacato giurisdi zionale Riferimento storico cultu rale Valutazione di merito della P.A., 122. ENTI PUBBLICI -Enti regionali Rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Av vocatura Delibera di conferimento dell'incarico Necessit Esclusione, 180. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Acquedotto Approvazione del progetto dei lavori Perizia di variante comportante semplice asservimento dei terreni espropriandi Rifiuto di approvazione Ricorso giurisdizionale Inammissibilit, 186. GIURISDIZIONE CIVILE -Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Personale ferroviario Competenza giurisdizionale dell'Autorit giudiziaria ordinaria, con nota di G. STIPO, 69. -Casse Pensioni amministrate dagli istituti di Previdenza . Domanda diretta a ottenere il riconoscimento della pensionabilit di determinati emolumenti e il conseguente versamento dei contributi Giurisdizione della Corte dei Conti, 82. -Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato Controversie di lavoro pen denti Posizione soggettiva dei di pendenti Giurisdizione del giudice ordinario, con nota di G. STIPO, 71. -Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato Rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente Giurisdizione del giudice amministrativo Rapporti di lavoro non ancora cessati o la cui cessazione sia contestata Giurisdizione del giudice ordinario, con nota di G. STIPO, 71. -Giurisdizione amministrativa e della Corte dei Conti Casse pensioni am ministrate dagli Istituti di previdenza . Iscrizione alla Cassa Giurisdizione amministrativa, con nota di G. STIPO, 66. -Norma sulla giurisdizione intervenuta nel corso del giudizio Inapplicabilit della perpetuatio jurisdictionnis, con nota di G. STIPO, 70. -Nullit del negozio Accertamento della validit Accertamento di violazione di norme valutarie Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O., 86. -Sanzioni amministrative Alternati vit tra sanzione pecuniaria e misura ripristinatoria Interesse legitti mo Sanzione pecuniaria ragguaglia ta al danno Diritto soggettivo, 135. -Sanzioni amministrative Cave e mi niere . Sanzione pecuniaria Diritto soggettivo Obbligo concorrente di ripristino Irrilevanza, 135. - Sanzioni amministrative Funzione ripristinatoria Interesse legittimo Funzione punitiva Diritto soggetti vo, 135. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Controinteressati Procedimento ri conoscimento denominazione origine controllata Venditori e produttori Iscrizione all'albo successiva al provvedimento impugnato, 147. -Controinteressato Riconoscimento denominazione origine controllata Camera di commercio Potere di iniziativa, 147 IMPIEGO PUBBLICO -Permessi retribuiti Cariche poli tiche . Consigliere comunale Li miti di tempo, 111. -Provvedimento disciplinare Di spensa dal servizio Violazione del dovere di fedelt Violazione segreto di ufficio, 143. LOCAZIONI -Equo canone Edifici particolarmente degradati Individuazione Venezia, 119. XII RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO OPERE PUBBLICHE -Edilizia postale -Concessione edilizia inutiliter data -Annullamento giurisdizionale, 106. -Edilizia postale -Conformit a piano adottato -Interpretazione, 106. -Edilizia postale -Norme applicabili, 106. PREVIDENZA -Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -Personale ferroviario -Gestione da parte dell'Amministrazione F. S. -Successione dell'Ente Ferrovie dello Stato alla Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, con nota di G. STIPO, 69. PROCEDIMENTO CIVILE -Appello -Intervento -Intervento del successore a titolo particolare -Ammissibilit, 86. -Condanna a favore del cessionario senza preventiva estromissione del cedente: ammissibilit, 86. -Sospensione dei termini processuali e sostanziali per gli enti mutualistici -Applicabilit alla inattivit processuale -Esclusione, 91. PROCEDIMENTO PENALE -Ordinanza di rinvio a giudizio Divieto di integrare il dispositivo con la motivazione -Insussistenza, con nota di G. LANCIA, 189. ....:.. Ordinanza di rinvio a giudizio -Incompletezza del dispositivo -Causa necessaria di nullit -Esclusione, con nota di G. LANCIA, 189. -Ordinanza di rinvio a giudizio -Incompletezza del dispositivo -Mancata considerazione di capi di imputazione ritenuti sufficientemente provati di motivazione -Procedura di correzione ex art. 149 c.p.p. Ammissibilit, con nota di G. LANCIA, 189. PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA -Contenuto -Ordine di fare -Legittimit, 114. -Presupposti -Imminenza pericolo Fatti pregressi, 114. REGIONE -Recupero coattivo dei crediti -Procedura ex r.d. 639 del 1910 -Applicabilit, 8. -Ricorso straordinario avverso atti regionali -Potest di decisione Spetta allo Stato, 1. TRENTINO-ALTO-ADIGE -Edilizia sovvenzionata -Competenze provinciali -Sostituzione dello Stato -Legittimit -Limiti, 15. -Elezioni comunali -Requisito della ininterrotta resistenza biennale -Illegittimit costituzionale, 13. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposta locale sui redditi -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Conformit alla licenza edilizia e alle prescrizioni urbanistiche -:t1. necessaria, 175. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Accertamento -Rettifica del bilancio ex art. 119 del t.u. 29 genganio 1958 n. 645. Maggiori valori risultanti da valutazioni ai fini dell'imposta di registro -Utilizzabilit Prova contraria del contribuente, 157. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Attivit di impresa -Interessi passivi -Deducibilit -Condizioni Inerenza alla produzione del reddito -Necessit, 163. -Imposta sul reddito delle persone giuridiche -Societ ed enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato -Rappresentante per i rapporti tributari Legittimazione a stare in giudizio Sussiste, 178. -Riscossione -Opposizione esattoriale -Improponibilit, 160. INDICB DELLA GIURISPRUDENZA. xm TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Miniere e cave -Tipi negoziabili possibili, 164. -Imposta di registro -Societ di persone -Socio d'opera -Recesso con rinucia alla liquidazione della quota sociale -Accrescimento in favore degli altri soci -:I:. soggetto all'imposta di trasferimento, 155. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento -Prova -Mezzi ammessi da parte del contribuente -Mezzi diversi dalla prova documentale precostituita -Ammissibilit Limiti, 172. -Contenzioso tributario -Decisione parziale -Impugnazione immediata Impugnazione differita Impossibilit ,168. -Contenzioso tributario -Provvedimento impugnabile -Atto che nega la spettanza di agevolazione pluriennale -:I:. tale, 170. URBANISTICA -Piano regolatore -Demanio marittimo -Destinazione ad usi pubblici del mare -Compressione competenza autorit marittima -Illegittimit, 94. -Piano regolatore -Demanio marittimo Intesa, 94. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 31 dicembre 1986, n. 298 . 31 dicembre 1986, n. 304 . 22 gennaio 1987, n. 13 . 17 febbraio 1987, n. 42 . 17 febbraio 1987, n 49 . CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE Sed. plen., 5 marzo 1986, nella causa 242/84 . 5a sez., 24 giugno 1986, nella causa 22/85 . Sed. plen., 15 ottobre 1986, nella causa 168/85 . Sed. plen., 4 dicembre 1986, nella causa 205/84 Sed. plen., 16 dicembre 1986, nella causa 200/85 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sz. Unite, 3 giugno 1986 n. 3704 . Sez. I, 1 agosto 1986, n. 4909 . Sez. I, 1 agosto 1986, n. 4914. Sez. I, 15 ottobre 1986, n. 6040 . Sez. Un., 3 novembre 1986, n. 6418 . Sez. I, 8 novembre 1986, n. 6548 . Sez. I, 8 novembre 1986, n. 6550 . Sez. I, 8 novembre 1986, n. 6552 . Sez. Un., 10 novembre 1986, n. 6560 . Sez. I, 13 novembre 1986, n. 6647 . Sez. I, 13 novembre 1986, n. 6653 . Sez. I, 19 novembre 1986, n. 6803 . Sez. I, 19 novembre 1986, n. 6808 . Sez. I, 29 novembre 1986, n. 7057 . Sez. Un., 10 febbraio 1987, n. 1393 . Sez. Un., 21 marzo 1987, n. 2807 . Sez. Un., 21 marzo 1987, n. 2809 . Sez. Un., 23 aprile 1987, n. 3945 . Pag. " " Pag. Pag. " ,. ,. ,. ,. " " 1 8 11 15 19 30 36 41 61 66 155 157 160 86 163 164 168 69 170 172 175 91 178 70 180 184 71 INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 18 i:narzo 1987, n. 8 ......................... . PRETURA DI ROMA Sez Lav .., 21 maggio 1986. . ................... . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10 luglio 1986, n. 478 . 10 luglio 1986, n .496 29 settembre 1986, n. 618 . . . 16 'febbraio 1987, n. 100 . Sez. V, 1 settembre 1986, n. 403. 28 febbraio 1987, n. 144 Sez. VI, 9 agosto 1986, n. 630 . 9 agosto 1986, n. 642 .. 20 febbraio 1987, n. 67 . 20 febbraio 1987, n. 71 . GIURISDIZIONI-PENALI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. Penale, 5 settembre 1986, n. 1371 . . Pag. "186 Pag. 82 Pag. 94 102 106 111 " 114 " 119 " ,. 122 ,. 135 143 147 Pag. 189 PARTE PRIMA :a GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 31 dicembre 1986, n. 298 -Pres. La Pergola - Rel. Baldassarre -Regione Toscana e regione Abruzzo (avv. Predieri) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Azzariti). Regioni Ricorso straordinario avverso atti regionali Potest di decisione Spetta allo Stato. Corte Costituzionale -Conflitto di attribuzione Questione incidentale di costituzionalit Limite di sollevabilit. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato si distingue nettamente dai ricorsi amministrativi e da altre espressioni di amministrazione attiva in forma contenziosa; e ci anche quando il Consiglio dei Ministri deliberi in difformit dal parere del Consiglio di Stato. Esso peraltro non si integra nel sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, n costituisce strumento di controllo riconducibile all'art.125 comma primo Costituzione. La sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata alle regioni non lesa dalla spettanza allo Stato del potere di decisione dei ricorsi straordinari proposti avverso atti amministrativi regionali (1). Una questione di legittimit costituzionale pu essere sollevata nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione solo quando concerna una questione logicamente pregiudiziale rispetto a quella di cui si sostanzia il conflitto stesso. Con i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi, riuniti in un'unica decisione per l'identit dell'oggetto, .Je Regioni Toscana e Abruzzo famentano che fo Stato, estendendo agli atti amministrativi regionali il. proprio potere di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, invade ~e competenze amministrative riservate alle Regioni dall'art. 118 Cost., in relazione con gli artt. 4 e 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, concernente il (1) L'arcaico istituto del ricorso straordinario continua a creare difficolt, e per anche a ... superarle. Merita segnalare il passo in cui la sentenza in qualche misura avalla i pareri del Consiglio di Stato coi quali si esteso alle regioni l'accesso diretto alla funzione consultiva del Consiglio medesimo; ci tuttavia senza esaminare i problemi da una siffatta estensione praeter legem sollevati. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2 trasferimento e la delega a11e Regioni di funzioni amministrative dehlo Stato. A motivo delle Joro richieste le predette Regioni pongono la convinzione che hl ricorso straordinario sia un atto rientrante nell'amministrazione attiva statale e, come tale, non potrebbe riguardare gli atti regionali, considerato che di esso non v' traccia alcuna in nessuna delle disposizioni che definiscono le competenze amministrative de1lo Stato nelle materie attribuite ahle Regioni ovvero in que1le trasferite o delegate alle stesse. I ricorsi sono infondati. Come questa Corte ha pi volte affermato (sentenze n. 31/1975, n. 148/1982), il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica un istituto singolare, anomailo, che unisce a spiccati caratteri amministrativi un procedimento contenzioso sui generis finalizzato a1la risoluzione non giurisdizionale di un conllitto concernente la legittimit di atti amministrativi definitivi. L'attuale disciplina legislativa, contenuta nel capo III (artt. 8-15) del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), ha conservato la natura del tutto atipica che quest'istituto ha assunto sin dall'epoca della monarchia costituzionale. Essa, infatti, n~ conferma il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimit di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono attivare con modica spesa, senza il bisogno dell'assistenza tecnicolegale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso partico1armente ampi (artt. 8 e 9). La sua procedura prevede che fistruttoria sia svolta dai Ministeri competenti o, in mancanza di questi, dalla Presidenza del Consiglio (art. 11), i quali, quando si tratta di atti amministrativi emanati da enti diversi dello Stato, possono avvalersi, e di fatto non crisulta che ci non avvenga, della pi piena collaborazione di questi ultimi. La decisione adottata nella forma tipica degli atti governativi, il Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente (che poi controfirma l'atto), previo conforme parere del Consiglio di Stato (solo nel caso in oui il Ministro intenda propo!1re una pronunzia difforme rispetto a quest'ultimo parere, il d.P.R. adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, che deve essere sorretta da un'adeguata motivazione circa la diversa interpretazione del diritto seguita) (art. 14). Ll d.P.R., al pari di ogni atto del Governo, poi sottoposto al visto della Corte dei Conti. Il carattere amministrativo del procedimento risulta tuttavia temperato dall'esigenza derivante dal fatto che si pur sempre in presenza di un meccanismo di .risolll2lione di una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di diritti o di interessi [egittimi e, soprattutto, in considerazione cli una caratteristica peculiare dell'istituto: la sua alternativit, peraltro attenuata nel tempo, rispetto al ricorso giurisdizionale. Beninteso, siffatti caratteri non sono tali da far tramutare il ricorso straordinario in un pro-: edimento formalmente e/o sostanzialmente giurisdizionale e, quindi, in PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE una dichiarazione del diritto diretto a far stato fra :le parti e pronunziata da un organo istituzionalmente imparziale. Prova ne sia che, tanto per ricordare gli elementi pi importanti, la complessiva disciplina legislativa del procedimento manca di alcune fondamentali caratteristiche delle attivit giurisdizionali, quali, ad esempio, la bilateralit del contraddittorio, una qualsiasi garanzia di difesa tecnica, i'imparzialit istituzionale dell'organo decidente. Nondimeno, in considerazione .delle predette esigenze, la legislazione e la giurisprudenza, compresa quella di questa Corte, si sono sforzate di stabilire sostanziali parallelismi e sicuri raccordi con l'attivit giurisdizionale. I principali fra questi sono, oltre al carattere contenzioso del procedimento, la facolt dei privati -cui questa Corte con sentenza n. 148/1982 ha equiparato gli enti pubblici non statali autori dell'atto impugnato -di chiedere in limine litis fa trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e quella di impugnare presso il giudice amministrativo la decisione del ricorso per vizi di forma o di procedimento, nonch l'estensione allo stesso ricorso straordinario del rimedio della revocazione e dell'azione giudiziaria di fronte al giudice ordinario. Se la previsione di tali garanzie, come ha riconosciuto questa Corte (sentenza n. 78/1966), rende il ricorso straordi!Ilario non incompatibile con l'art. 113 Cost., non pu tuttavia comportare l'effetto di integrarlo, nel sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi verso gli atti della Pubblica Amministrazione facente capo allo stesso art. 113. Tantomeno ci appare sostenibile ove si voglia alludere a una pretesa costituzionalizzazione del ricorso straordinario, considerato che attualmente nella piena libert del legislatore ordinario stabilire una disciplina positiva sostanzialmente diversa da quella vigente oppure conservare intatta quella attuale, o finanche, decretare l'abolizion edell'istituto stesso. In realt, il ricorso straordinario a!l Presidente de1la Repubblica, come da tempo riconoscono senza contrasto alcuno giurisprudenza e dottrina, un procedi mento amministrativo di secondo grado, attivabile su ricorso dei singoli interessati, di carattere spic-catamente contenzioso ed avente ad oggetto atti amministrativi definitivi: si tratta, dunque, ~i un atto amministrativo, le cui singolari peculiarit non possono comunque indurre l'interprete a configurarlo come una sorta di ircocervo giuridico. Sulla base dei caratteri appena descritti risulta chiaramente come il ricorso straordinario, se non pu essere minimamente assimilato ad atti di tipo giurisdizionale o paragiurisdizionale , non pu tuttavia essere definito neppure come atto di amministrazione attiva. , certo, vero che la disciplina del ricorso giuridicamente imputabile ad un organo politico-amministrativo, mentre l'intervento del Consiglio di Stato pur sempre costituito da un parere, che, anche se rappresenta normalmente il contenuto della decisione. comunque, dal punto di vista RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giuridico, vincolante. Ed altrettanto vero che questo carattere appare addirittura accentuato nel caso, in verit di rarissima evenienza, in cui gli organi di governo intendano discostarsi dal parere del Consiglio di Stato e adottino in conseguenza un'apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, vale a dire una decisione dell'organo supremo di direzione politicoamministrativa. Tuttavia, tanto nella sua forma pi comune quanto sotto specie di autotutela (com' nercaso dell'annullamento d'ufficio del governo a norma dell'art. 6 1. com. e prov.), l'amministrazione attiva caratterizzata nella sua essenza dal perseguimento degli specifici fini e dalla soddisfazione dei particolar.i interessi che la legge attribuisce alle singole amministrazioni pubbliche. In parole diverse, per far riferimento al oaso di specie, altro curare nel modo migliore gli assetti urbainistiici, altro dirimere i conflitti insorgenti nella materia urbanistica: nel primo caso si di fronte a un'attivit della Pubblica Amministrazione di natura discrezionale diretta allo specifico fine predeterminato dalla legge, nel secondo ricorre invece un'attivit di pura e semplice applicazione del dirdtto oggettivo o, comunque, un'attivit diretta a soddisfare un interesse generale diverso da quelli attribuiti alle singole amministrazioni. E che quest'ultimo sia il caso in questione dimostrato tanto dal fatto che gli organi decidenti, pur essendo istituzionalmente i massimi organi di direzione politico-ammi.nistrativa, sono tenuti nella specie a motivare sul punto di diritto, quanto dal fatto che la sezione (o la commissione speciale) del Consiglio di Stato investita del parere possa rimettere ~a questione alla Adunanza Generale onde evitare contrasti giurisprudenziali (potere, quest'ultimo, che parallelo a: quello del P~esidente del Consiglio d.i Stato di deferire alla stessa Adunanza la risoluzione di questioni di massima particolarmente importanti) (art. 12 d.P.R. n. 1199/1971). Del resto proprio questo profilo che giustifica e rende razionale il particolare sistema di gravami relativi al ricorso straordinario, prima accennato. In ragione dell'aspetto ora considerato il ricorso straordinario si distingue nettamente dai ricorsi amministrativi ordinari e da altre e51pressioni di amministrazione attiva in forma contenziosa. Si tratta di una distinzione che non vanificata neppure nel caso in cui il Consiglio dei Ministri adotti U111'autonoma decisione sul ricorso straordinario in dif formit dal parere del Consiglio di Stato. Quest'ultima, infatti, va letta come una clausola di salvaguardia che iil Governo, nella sua pi comprensiva co11egialit, cio come Consiglio dei Ministri, pu attivare quando, a suo giudizio, sia prospettata una decisione del caso concreto che possa arrecare pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione o all'indi rizzo politico. Si tmtta di una clausola contro il cui possibile esercizio abusivo valgono peraltro i ricordati mezzi cli impugnazione e Ia cui previsione normativa se da un lato preclude ogni possibilit di configurare il ricorso 1 I i i ,, I 5 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE straordinario come atto formalmente o sostanzialmente giurisdizionale, dall'altro lato si armonizza perfettamente con le forme di garanzia rappresentate dai principi costituzionali vigenti sulle attivit amministrative, attivit fya le quali indubbiamente rientra, seppure in una posizione del tutto peculiare, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Va comunque sottolineato, conclusivamente, che, non rientrando il ricorso straordinario tra le forme di amministrazione attiva, del tutto vano, oltrech inconferente, cercare il fondamento normativo del relativo potere di decisione .avverso gli atti amministrativi regionali nelle disposizioni di legge che ripartiscono i compiti di amministrazione attiva fra lo Stato e la Regione, segnatamente nell'art. 118 Cost. in connessione con l'art. 117 Cost. e con gli a(['tt. 4 e 81 del d.P.R. n. 616/1977. Cos come sarebbe vano e inconferente, del resto, cercarne il fondamento nell'art. 125 Cost., considerato che il ricorso straordinario non pu essere configurato come un atto di controllo, mancando, nel caso, ogni possibilit di concepire in generale un rapporto di vigilanza o di supervisione tra l'autorit investita de1la decisione del rico11so e le autorit di volta in volta emananti l'atto amministrativo dedotto nella controversia. L'originaria e antica linfa che faceva vivere il ricorso straordinario come una sorta di prerogativa di grazia concessa al monarca, in quanto capo e personificazione vivente dell'apparato governativo-amministrativo, se non scorre pi come un tempo in un istituto che ha totalmente perduto la lontana configurazione di strumento equitativo, non ha tuttavia cessato di fluire del tutto. L' eccezionalit .un tempo rivestita da una forma di intervento extra juris ordinem, si tradotta oggi nell'assoluta atipicit di un procedimento amministrativo di secondo grado, imputato .al pi elevato organo dell'amministrazione pubblica (il Governo), che, intervenendo quando la funzione amministrativa attiva ha gi esaurito il suo corso e si conoretizzata in provvedimenti definitivi, assicura la -risoluzione non giuri sdizionale di una controversia in sede amministrativa del tutto straordinaria. La permanenza attuale di una ragione gius.tificativa di tale istituto non st, dunque, nella sua improbabile natura di appello al sovrano o al vertice amministrativo. Sta piuttosto nel fatto che il ricorso straordinario costituisce, per la Pubblica Amministrazione, un mezzo uilteriore di garan zia della legalit e dell'imparzialit de1la propria azione -che, insieme ail buon andamento, sono pur sempre i valori costituzionali supremi cui deve ispirarsi l'attivit amministrativa -e, per i cittadini, come ha gi detto questa Corte (sentenza n. 78/1966), uno strumento aggiuntivo, rispetto a quelli ordinari, di tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, la cui adeguata protezione rappresenta un valore altrettanto primario e, in un certo senso, speculare rispetto a quelli precedentemente ricordati. ::;.::::::::::::::'.-'.-:'.'.-'.-:'.'.-ZZ".".Z':O:"'.'.-:-:ZZ':Z':Z':".Z'."'.':':':"'.ZO:':'.'.'.'.".':'.'.'.".'::-'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ..-:'.'.':Z::z.-....;r..-..-~ -:'.'.'.ZZ'.'.'.'.'.".:...-.-....-r....u. .-rrᥥ----r.-, 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sotto tale profilo, appaiono effettivamente collaterali gli argomenti relativi al supposto collegamento diretto del ricorso straordinario con il carattere sostanzialmente unitario della Pubblica Amministrazione, di cui hl Governo in ultima istanza garante e tutore. Mentre determinanti sembrano piuttosto, ai fini dell'affermazione della compatibilit dell'istituto in questione con l'autonomia amministrativa costituzionalmente attribuita alle Regioni, tanto le garanzie che-assistono la decisione del ricorso stesso quanto i mezzi assicurati alle Regioni medesime per tutelare la propria autonomia amministrativa.di fronte ad un procedimento statale come quello del ricorso strardinario. Tra le prime assume particolare rilievo il ruolo svolto dal parere del Consiglio di Stato, pi precisamente dall'intervento sostanziale di un organo che, nella specifica funzione considerata, legittima notoriamente la propria azione in funzione di garanzia della legalit complessiva dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico generale, non gi di quelli settoriali (fossero anche quelli strettamente governativi o dell'aipparato statale contrapposti a quelli delle Regioni e degli enti locali). Fra le altre garanzie, cio fra quelle previste a tutela dell'autonomia amministrativa regionale, rilevano invece i numerosi strumenti legislativi e giurisprudenziali che, in definitiva, hanno pienamente legittimato il ricorso straordinario sotto tale profilo, garantendo una sostanziale volontariet dell'accettazione di tale rimedio, non solo da parte degli interessati, ma anche da parte dei controinteressati, compresa l'autorit non statale che abbia emanato l'atto impugnato (per tacere della possibilit giuridica, per questi ultimi, di porre riparo agli eventuali vizi di legittimit mediante i gi ricordati mezzi di impugnazione). Pi in particolare, sotto l'aspetto da ultimo considerato, occorre ricordare che questa Corte, nel dichiarare la competenza dello Stato ad essere titolare delle attivit istruttorie relative ai ricorsi straordinari (sentenza n. 31/1975), ha espressamente ammesso la possibilit, quando se ne dia il caso, della pi piena collaborazione alle predette attivit da parte delle Regioni interessate. Del resto, ad essere realistici, quando ad essere impugnato un atto amministrativo regionale, l'unica via che si apre al ministero competente per compiere l'istruttoria quella di sollecitarla all'amministrazione regionale che ha emanato l'atto, chiedendo a questa la documentazione necessaria, le notizie rilevanti e le deduzioni del caso. Inoltre, va pur detto che nei suoi pi recenti pareri lo stesso Consiglio di Stato ha ammesso la possibilit per le Regioni di accedere direttamente alla funzione consultiva del Consiglio medesimo chiedendo pareri spontaneamente e senza l'intermediazione altrui. In terzo luogo, come si gi ricordato, ancora questa Corte, nel dichiarare l'illegittimit costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971 nella parte in cui ometteva di considerare gli enti pubblici non statali fra i titolari della facolt di trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale (sentenza n. 148/1982), ha equiparato ai controinteres PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sati, sotto questo profilo, anche le Regioni che hanno emanato l'atto impugnato. In quarto luogo, l'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, in conformit del resto con una precedente pronunzia di questa Corte (sentenza n. 1/1964), ha previsto che i controinteressati, e quindi anche la Regione che abbia emanato l'atto impugnato, possano attivare i comuni mezzi di gravame (seppure per i soli errores in procedendo) contro la decisione del ricorso straordinario. lnfme, "art. 13 dei d.P.R. n. 1199 tkl Jil?l fa comunque salvi anche in caso di accoglimento del ricorso straordinario g~i ulteriori provvedimenti, compresa la mera modifica dell'atto impugnato, che le amministrazioni pubbliche competenti, statali o regionali che siano, intendano adottare. Da tutto ci risulta che -in parte per via legislativa, in parte per via pretoria -si venuto creando un sistema positivo che, pur se conserva la titolarit della decisione del ricorso straordinario allo Stato e, in particolare, al Governo, lascia tuttavia alla Regione, quando oggetto dello stesso ricorso siano atti amministrativi regionali, la piena padronanza degli interessi e degli strumenti di tutela collegati all'autonomia amministrativa che l'art. 118 Cost. le garantisce. Pertanto, Ja sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata alle Regioni non pu ritenersi lesa dalla spettanza allo Stato del potere di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente de!Ja Repubblica avverso atti amministrativi regionali. Nel corso del giudizio per conflitto di attribuzione tutte e tre le Regioni ricorrenti hanno prospettato il dubbio che, una volta che il capo III (artt. 815) del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) fosse interpretato come stato appena fatto, vale a dire nel senso di considerare ammissibile l'estensione del ricorso straordinario agli atti amministrativi regionali, questo stesso gruppo di disposizioni potrebbe esser ritenuto incostituzionale per violazione dell'art. 118 Cost. (Omissis). Secondo la costante giuriprudenza di questa Corte (e.g. sent. n. 68/1961, ord. n. 73/1965, sent. n. 195/1972, sent. n. 122/1976), ben possibile sollevare una questione di ostituzionailit nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, semprech il sospetto di illegittimit costituzionale non riguardi l'oggetto stesso del conflitto, ma concerna UJJ.a questione logicamente pregiudiziale rispetto a quella di cui si sostanzia il conflitto stesso. Se cos non fosse, si produrrebbe peraltro .una sostanziale vanificazione del termine previsto per la proposizione dei ricorsi nei giudi:.d di legittimit costituzionale in via di azione (art. 32, secondo comma, L n. 87 del 1953). Sulla base di tale premessa, mentre non c' dubbio alcuno che dei due profili sollevati quello relativo al presunto eccesso di delega del capo III del d.P.R. 1199/1971 rispetto a1l'art. 6 I. n. 775 del 1970 dia corpo a una questione distinta da quella attinente al conflitto di attribuzione e astrattamente pregiudiziale rispetto allo stesso, al contrario il profilo relativo alla pretesa violazione dell'art. 118 Cost. costituisce l'oggetto stesso ed esclusivo del conflitto 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO medesimo. Si tratta, dunque, in quest'ultimo caso, di una questione di interpretazione risolvibile nell'ambito del processo logico di definizione delle competenze oggetto del conflitto. Come tale, la questione di costituzionalit del capo III del d.P.R. n. 1199/1971 iri relazione all'art. 118 Cost. inammissibile. (Omissis). ip.q.m . ... spetta aN.o Stato la decisione del ricorso sto:aordinario al Presidente della Repubblica avverso atti amministrativi regionali. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 31 dicembre 1986, n. 304. Pres. La Pergola Rel. Baldassarre Giavolucci Sergio ed altro (n. p.) e regione Emilia-Romagna (n. p.) e regione Puglia (n. p.). Regione Recupero coatilvo dei creditl Procedura ex r.d. 639 del 1910 Applicabilit. (Cost. artt. 3, 24, 102 e 117; I. reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30, art. 15; I. reg. Puglia 15 novembre 1977 n. 36, art.. 2). Corte Costituzionale Disposizione legislativa sterile Questione di legittimit costituzionale Inammissibilit. La procedura per il recupero coattivo dei crediti prevista dal r.d. n. 639 del 1910 pu essere utilizzata, senza necessit di norme regionali di rinvio o riproduttive, anche dalle regioni (nella specie, i crediti sono stati originati dalla pre;stazione di servizi pubblici) (1). Non ammissibile la questione di legittimit costituzionale sollevata rispetto ad una disposizione legislativa sostanzialmente sterile, ch inutiliter data sarebbe la pronuncia della Corte su essa resa. Le sei ordinanze dei giudici a quibus prospettano il.'iHegittimit costituzionale di due disposizioni ponendo a questa Corte .una medesima questione: se le leggi regionali possano prevedere l'utilizzazione della procedura coattiva disposta dai! testo unico sulle entrate patrimoniali dello Stato (r.d. 14 aprile 1910 n. 639) al fine di recuperar, presso terzi responsabili, propri crediti nascenti dalia prestazione di servizi ospedalieri (c.d. rivalsa ospedaliera). (1) Giustamente la Corte ha riconosciuto che lo strumento di autotutela anche esecutiva offerta dal r.d. n. 639 del 1910 utilizzabile anche dai soggetti pubblici non espressamente nominati nell'art. 1 di detto r.d. Va per osservato che la sentenza ha un ulteriore contenuto implicito: essa attribuisce allo Stato la competenza a disciplinare i momenti per cos dire intersoggettivi " dell'attivit di riscossione dei crediti, escludendo che tali momenti ineriscano alle materie cui si riferiscono le varie attivit amministrative che hanno dato origine alla nascita dei crediti. I -----I, I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE I profili per i quali le predette disposizioni di legge regionale sono sospettate di incostituzionalit sono riferiti a diversi articoli della Costituzione: l'art. 117 (violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali e del limite delle materie attribuite alla competenza legislativa regionale), l'art. 3 (disparit di trattamento fra i soggetti pubblici che possono fare rico11so all'ingiunzione di pagamento e i soggetti privati che non possono utilizzare tale procedura coattiva), l'art. 24 (violazrl.one del diritto di difesa in quanto l'ingiunzione emes1sa senza contraddittorio e non colpisce, in ipotesi, la -controparte di un rap[pdrto contrattuale, ma un terzo) e l'art. 102 (violazione della riserva statale dehle funzioni giurisdizionali con la previsione di atti, come l'imputazione di responsabiilit del terzo e l'ingiunzione di pagamento, ritenuti di natura giullisdizionale). Le questioni, riunite in un medesimo giudizio per fidentit del Joro oggetto, sono comunque inammdissibili. Come :ripetutamente affermato da questa corte (sentenze n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985), ogni volta che ne1le ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in h1ogo di un'altra o, comunque, si omette di includere nelJa denuncia una disposdzione anch'essa .applicabile {aberratio ictus), si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poich, qualunque dovesse essere la pronunzia nel merito 1in relazione alle incostituzionalit prospettate, rima:rirebbe egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio a quo, l'applicabilit di norme contenute dn disposizioni diverse da quelle denunciate. Pi in ,particolare, questa Corte ha applicato tali criteri di giudizio non slo nel caso di norme del tutto diverse e autonome l'una dall'altra, ma anche nell'ipotesi di impugnazione di una disposizione di attuaziooe o di una norma meramente riproduttiva, anche se diversamente collocate nel sistema delle fonti, rispetto a quella principale non colpita dalla denunzia di illegittimit costituzionale (sent. n. 1/1977). Nel caso di specie le ordinanze di rimessione prospettano l'incostituzionalit di due disposizioni di legge regionale che contengono una formulazione che richiama l'applicabilit alle Regioni, ai fini del recupero di crediti sorti a seguito della prestazione di servizf ospedalieri, della procedura coattiva prevista dail r.d. n. 639 del 1910. Si tratta di una formulazione, attualmente presente dn centinaia di leggi regionali vigenti in diversi campi (come, ad esempio, le revoche di contributi regionali in vari settori, il recupero di spe~e sostenute dahle Regioni per interventi che dovevano essere operati dai privati, il recupero di spese relative ad esecuzioni in danno o di somme dovute da concessionari o per sanzioni amministrative, il recupero di spese di ricovero ospedaliero sostenute a favore di non aventi diritto all'assistenza sanitaria), che tuttavia non esprime la norma da applicare al caso di specie, ma contiene piuttosto un richiamo ad abundantiam alle disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 10 rapporto dedotto nei giudizi a quibus vale a dire il r.d. n. 639 del 1910 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla ,riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Quest'ultimo, al suo art. 1, dispone espressamente che i sistemi di procedura coattiva (...) per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (...), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi ,esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati. Se condo una giurisprudenza pacifica del giudice ordinario, confortata da una legislazione interpretativa sostanzialmente conforme (art. 8 d.P.R. 25 giugno 1953 n. 492) e da una dottrina pressoch unanime, il predetto art. 1 r.d. n. 639/1910 ha esteso l'applicabilit della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalit. Pertanto, le disposizioni applicabili al caso dedotto nel giudizio a quo sono quelle, appena ricordate, contenute nel r.d. n. 639/1910, le quali prevedono anche per le Regioni la possibilit dii ricorrere alla procedura coat tiva per le proprie entrate patrimoniali e per il recupero delle spese ope rate a fronte dell'erogazione di servizi pubblici. Queste disposizioni, le quali sono ovviamente applicabili soltanto ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto -e, in particolare, quando iil credito sia certo, liquido ed esigibile -rispondono chiaramente alla volont del legislatore statale di garantire il buon andamento e la massima speditezza possibile dell'azio ne amministrativa dello, Stato e degli enti pubblici sopra menzionati. Rispetto a tali disposizioni di legge statale, che non rientrano nell'oggetto della denunzia di incostituzionalit, le norme di leggi regionali impugnate non possono essere minimamente considerate norme di rinvio ,., quantomeno in un senso tecnico giuridico. Queste, infatti, presuppongono una situazione 'Che, in mancanza del rinvio medesimo, non potrebbe esser minimamente disciplinata dalle disposizioni o dagli atti normativi cui il rinvio fa riferimento. Nel caso, invece, le norme del r.d. n. 639/1910 sono applicabili di per s alle Regioni e non~abbisognano, a tal fine, di aiouna forma di intermediazione normativa da parte delle Regioni stesse. Ci esclude che, in ipotesi, possa trovare applicazione la problematica del rinvio delle leggi regionali a quelle statali, sulla quale 9,Uesta Corte si gi soffermata in passato (sent. n. 128/1963). N possibile configurare in questo caso l'ipotesi di norme regionali di attuazione o addirittura correttive rispetto a quelle statali, poich nessuna delle disposizioni denunziate contiene previsioni senza le quali non potrebbero trovare applicazione le norme del r.d. n. 639/1910 e, tantomeno, modificative o integrative rispetto a quelle statali. E neppure si riscontrano nelle disposizioni impugnate norme meramente riproduttive che, anche se in passato, come PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE s:i prima ;ricordato, sono state ritenute da questa Corte taJ.i da precludere l'estensione del sindacato di costituzionalit alle norme riprodotte e non denunziate (sent. n. 1/1977), potrebbero indurre ipoteticamente ad un atteg-. giamento meno severo ove si seguisse una dottrina che appare incline a dare un'importanza prevalente all'identit sostanziale del imo contenuto no;rmativo anzich alla differenza formale delle distinte disposizioni che le contengono (semprech, ovviamente, si tratti di norme aventi lo stesso valore giuridico). Al contrario, nel caso di specie si ha a che fare con un richiamo a disposizioni statali, le quali applicandosi ex se anche alle Regioni, rendono il richiamo stesso come assolutamente privo di significato no;rmativo. Si tratta, pi precisamente, di un riferimento utile, volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme (statali) da applicaire al caso concreto o, per usare la texminologia pi comune in dottrina, di un ;rmvio improprio o dichiarativo . In una situazione del genere, come ha gi notato questa Corte (sent. n. 122/1976), non ricorrono neppure i p;resuipposti perch si possa sollevare incidentalmente una questione di costituzionalit nel corso del giudizio, poich tale possibilit si d soltanto quando la Corte dubiti della costituzionalit idi una no;rma ,diversa da quella impugnata che tuttavia appaia pregiudiziale rispetto alla decisione finale, nel senso che sia necessariamente applicabile nell'iter logico di definizione della questione principale. Qui, infatti, non nemmeno ipotizzabile un qualche rapporto di p;regiudizialit tira le disposizioni regionaJ.i denunziate e quelle statali disciplinanti la procedura coattiva, poich in !l'ealt sono soltanto queste ultime a dover essere aipplicate al rapporto dedotto in giudizio. CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1987 n. 13 -Pres. La Pergola -Rel. Pescatore -Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria) e regione Lombaniia. Contabillt pubblica Regione Copertura di spesa pubblica Entrata even tuale e futura Illegittimit costituzionale. La copertura finanziaria di una spesa pubblica (nella specie, regionale) non pu essere costituita da una entrata aleatoria o comunque conseguibile in esercizio successivo. (Omissis). Il presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto, in via principaJ.e, giudizio di legittimit costituzionaJ.e avverso la legge approvata daJ. Consi~io regionale della Regione Lombardia il 27 marzo 1985, riapprovata il 29 ottobre 1985, recante disposizioni sul Rifinanziamento del 12 RASSEGNA IJEll'AVVOCATUKA DELLO STATO l'art. 10 della I. reg. 3 marzo 1980, n. 22 . Ha dedotto la violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., affermando che nella legge impugnata non prevista un'adeguata ed effettiva copertura degli oneri finanziari ad essa conseguenti. La questione fondata. La legge impugnata, integrando gl'interventi gi disposti con la legge reg. 3 marzo 1980, n. 22 (recante Contributi straordinari alla S.rp.A. Ferrovie Nocd Milano) prevede (art. 1) -al fine di consentire il completamento della fornitura di materiale rotabile destinato al risanamnto delle ferrovie gestite daHe Ferrovie Nord Milano l'anticipazione di un contributo di sei miliardi di lire, proseguendo l'intervento previsto a tal fine dalla legge regionale n. 22 del 1980. Detto contlt"ibuto destinato ad essere erogato, a domanda, rprevia surrogazione della Regione da parte delle Ferrovie Nord Milano " in tutti i diritti della stessa societ per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dell'ammontare del contributo concesso (art. 2). La copertura della spesa inerente alla concessione del contributo stata prevista (art. 4) iscrivendo in bilancio, tra le entrate, l'int~ito di sei miliardi di lire, che dovrebbe derivare dal ;rimborso delle somme anticipate, in conseguenza della surrogazione della Regione nei crediti delle Ferrovie Nord Milano verso lo Stato, per contributi dovuti ai sensi della t 8 giugno 1978, n. 297. Questa Corte ha gi affermato il principio {Sent. 8 marzo 1983, n. 54), secondo il quale la copertu;ra finanziaria di leggi regionali, che prevedono anticipazioni a privati di contributi a carico dello Stato, previa cessione alfa Regione del relativo credito, non pu essere correttamente disposta mediante la semplice previsione (tra Je entrate, dell'incasso, in Wl momento futuro ed incerto, delle medesime somme) operata attraverso la cessione del credito verso lo Stato. In tal modo, infatti, l'anticipazione viene a configurarsi come una partita di giro, mentre essa implica un esborso effettivo. Tale esborso si verifica con il realizzarsi dei presupposti che l'autorizzano e si differenzia, dunque, strutturalmente e funzionalmente dalla partita di giro. Ne deriva che, costituendo l'anticipazione ,un nuovo onere a carico deJ bilancio regionale , la relativa copertur :va reperita, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.,,attraverso i mezzi consueti: cio con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare neJ cocso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione (Corte cost., sentenza 8 marzo 1983, n. 54, cit.). Sulla base di tali principi, deve affermarsi l'inidoneit del citato art. 4 della legge impugnata ad adempiere al precetto dell'art. 81 Cost. Infatti, esso prevede Ja copertura degtli oneri finanziari, che Ja legge comporta, con il recupero delle somme anticipate in seguito all'erogazione (e aH'incasso) dei contributi statali alle Ferrovde Nord Milano ai sensi de11a 1. 8 giugno 1979, n. 297. In tal modo si fa riferimento ad un introito del tutto 13 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE incerto nell'an e nel quando, giatth, socondo l'art. 12 della I. 3 marzo 1980, n. 22, l'anticipazione erogat;:,t senza che esista la certezza (oltre che la esigibi1it) del credito delle Ferrovie Nord Milano ve1:1so lo Stato. Infatti, detto art. 12 -che disciplina le anticipazioni ex art. 10 della I. n. 22 del 1980, alle quali la legge impugnata si riferisce -prevede l'erogazione delle anticipazioni, fra l'altro, a condizione che le Ferrovie Nord Milano abbiano esperito apposite gare, previo avviso al pubblico, sulla base delle modalit e delle specifiche tecniche che saranno approvate dahla giunta regionale per l'acquisto del materiale rotabile. Non si fa alcun rifenimento al previo positivo esperimento anche de1le procedure amministrative necessarie, affinch alle Ferrovie Noro Milano siano effettivamente concessi i contributi previsti dalla 1. 8 giugno 1978, n. 297, nei limiti degli stanziamenti disponibili. Ne deriva che alla spesa inerente all'attuazione del:l.e previsioni della legge impugnata connessa una copertura finanziaria del tutto aleatoria. Pertanto la normativa censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1987 n. 42 -Pres. La Pergola Rel. Ferrari -Leonardi (avv. Barbato), Presidente Consiglio dei Ministri e Regione Trentino-Alto Adige (aw. Stato Bruno). Trentino-Alto-Adige Elezioni comunali Requisito della ininterrotta residenza biennale Illegittimit costituzionale. {Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 25 e 63; d.P.R. 1 febbraio 1973 n. SO, art. 5; I. reg. 6 aprile 1956 n. 5, mod. con I. reg. 10 agosto 1974 n. 6, art. 16). Contrastano con gli artt. 25 e 63 dello Statuto del Trentino Alto Adige (nel testo unico) gli artt. 5, secondo comma, d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonch per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marza 1980, n. 445, sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia (1). (1) Le disposizioni di attuazione si sono in pi punti discostate dallo Statuto; doverosa appare una attenta verifica, ogniqualvolta sottoposte a sindacato. ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 14 Un cittadino italiano, gi residente nel Comune di Bolzano per oltre 26 anni ~dal 22 maggio 19S6 al 29 novembre 1982), si trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco pi di 16 mesi, nel Comune di Bolzano, nel cui registro de!Ja popolazione veniva, infatti, reisc:r.tto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla. suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 198S, veniva pbblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il r-innovo del Consigio comunale di Bolzano, ed iJ. Leonardi non veniva iscritto nelle liste elettorali -e, di conseguenza, non pot partec:ipaTe alla votazione-, perch mancante del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione contenuta nell'art. S, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. SO e, prima ancora, nell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 19S6, n. S, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, nonch nell'art. lS, secondo comma, del testo unico approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1980, n. 44S. La Corte d'appello di Trento, investita in secondo grado del giudizio promosso dall'interessato, solJeviava dinanzi a questa Corte, questione di legdttimit costituzionale delle suddette disposizioni, denunciandone il contrasto con gli artt. 2S, teTzo comma, e 63 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale peT il Trentino-Alto Adige , approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. (Omissis). Lo stesso testo normativo, il. quale prescrive il contestato requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella provincia di Bolzano (d.P.R. n. SO del 1973), prevede altres l'istituzione di una lista elettorale aggiunta -nei Comuni della Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella regione T.AA. (artt. 3 e 4) e -nei Comuni deHa provincia di Trento, per gli elettori che da questa si trasfeTisoano nella provincia di Bolzano (art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi iscritti hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali..., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunaile . Dail combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata 1si d~educe con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo oui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza, non gi precluso il diritto di voto, ma prescritto di votare nel Comune di provenienza, an2lich in quello di residenza. Se cos , allora si deve riconosceTe che il dubbio di legittimit concerne, non gi l'elettorato attivo, cio il diritto politiico per eccellenza, belliS il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla provincia di Bolzano e, nell'ambito .di questa, limitataJilente alle elezioni comunali; pi esattamente, non concerne neppure il biennio -dato che questo non si aggiunge, ma compreso nel quadriennio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una du PARm I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 15 rata inferiore ail maggior periodo ... nel quadriennio -, ma la non interruzione di esso. Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, quarto comma) che la residenza ininterrotta quadriennale prescritta ai fini delle elezioni regionali -e perci, solo a tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano -e perci soltanto ad esse, non anche a quelle in provinicia di T,rento -un apposito articolo ed un'apposita disposizione, cio l'art. 63 e la proposizione finale dell'art. 25, .sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare autonomia della provinicia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del principio dell'illimitabilit dell'elettorato attivo e del termine quadriennale di residenza nella regione. TuttaW.a, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori discussione, perch fatto salvo dalla possibilit di esercitarlo medio tempore nel Comune di p:rovenienza, ed il requisito della durata della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso, inequivoco rinvio che l'art. 63 dello Statuto speciale fa al quarto comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la p:roposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 rogano ogni perplessit interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano, si applica il criterio del maggior periodo di residenza nel quadriennio . E poich tale criterio stabilito in una legge di rango costituzionaile, devesi ritenere illegittimo il difforme requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma. CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1987, n. 49, Pres. La Pergola -Rel. Saja -Prov. di Trento e rprov. di Bolzano (avv. Panunzio) e Presidente Consiglio dei Ministri (aw. Stato Vittoria). Trentino-Alto-Adige Edilizia sovvenzionata Competenze provinciali Sostituzione dello Stato Legittimit Limiti. L'intervento statale in sostituzione di regioni e delle province di Trento e Bolzano consentito quando sussista un interesse nazionale non territorialmente frazionabile, e nei limiti della reale esigenza di perseguire detto interesse (1). (1) Di notevole interesse il princ1p10 riportato in massima, relativo alle possibilit dello Stato di sostituirsi alle regioni (e alle province) in presenza di un interesse nazionale non frazionabile. I .,.ᥥ"'--,-,.-. ,,.,.,-,..--.-.-..,.-.,-...-,r..-...-.-..-..-.-,-.--.-.-.-.-.-.-..-..,-..,-,-..,.,,-...-.-.-.-..-.-.,...-...--.-r...r.-r..-..-...-...,,-,-..-..rr....,.-....,-r...,-,r. ..::::::.......:...-..:.:'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.";..'.'."'.'.'-'.'.:'.'. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 16 (Omissis). Le due Province sono insorte con quattro ricorsi per confUtto di attribuzioni avverso altrettanti provvedimenti governativi, adottati suLla base del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con modificazioni nella I. 25 marzo 1982 n. 94; successivamente, con un altro gruippo di ricorsi le stesse P1rovince: a) hanno impugnato in via principale la disciplina statale, avente ispirazione analoga a quella sopra indicata e contenuta nel d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito con modificazioni nella 1. 5 aprile 1985, n. 118; b) hanno proposto altri tre rico11si per conflitto di attribuzioni contro i conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal Governo sulla base dd tale ultima disciplina e ritenuti anch'essi inviasivi della competenza provinciale. Gli anzidetti atti normativi concernono la grave situazione in cui si erano venute a trovare in comuni ad alta tensione abitativa i locatari di .immobili ad uso di abitazione, nei confronti dei quali era stato giudizialmente disposto fil rilascio degli immobili stessi: di conseguenza prevedono eccezionali misure di varia natura, tra cui finanziamenti straordinari, per i reperimento (costruzione, acquisto, ecc.) di abitazioni da as1segnare ai conduttori suindicati, che non erano in condizioni economiche di provvedervi autonomamente, ma avevano bisogno di particolari agevolazioni. Le due Province con i ricorsi introduttivi e, in modo ancor pi preciso, con le memorie depositate nell'imminenza della pubblica udienza. hanno circoscritto la portata dell.e loro censure. Esse, pur energicamente affermando la propria competenza :primaria in subiecta materia ed inva-. cando al riguardo anche gli artt. 16 e 78 del richiamato statuto speciale, non contestano la legittimit degli interventi statali a favore delle persone che erano sul punto di rimanere prive di abitazione e non erano in condizione di procurarsene un'altra; si dolgono soltanto di essere state estromesse dall'iter procedimentale relativo all'attuazione delle suddette misure agevolative. Al riguardo per preliminare il rilievo che, nona-. stan.te la rilevata comune finalit, i due testi normativi (del 1982 e del 1985) non hanno il medesimo contenuto, giacch in quello successivo esiste una disposizione (art. 5 quinquies cit. 1. n. 118/1985) che, come si vedr mseguito, impone una diversa soluzione. I due gruppi di impugnative vanno quindi considerati separatamente. (Omissis). , Nel merito ila doglianza delle ricorrenti non fondata. L'esigenza cli fronteggiare efficacemente e compiutamente le gravi e preoccupanti conseguenze dei ricordati provvedimenti di rilascio si ricollega invero alle fondamentali regole della civile convivenza, essendo indubbiamente doveroso da parte della collettivit intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione. Da tale esigenza, che rifiuta qualsiasi frazionamento territoriale, discende la legittimit dell'intervento statale, chiaramente riconducibile all'esercizio della funzione di indirizzo e di coordina PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE mento. Questa per non senza limiti/ ma consente la sostituzione degli organi statali alle regioni (o pmvince) solo nei limiti imposti dall'interesse naziona:le: compito quindi deHa Corte di verificare se tale interesse sussista effettivamente o non si tratti invece di un pretesto per comprimere illegittimamente l'autonomia regionale (o provinciale); nonch di accertare se, anche in presenza del richiamato interesse, l'intervento statale risulti contenuto nei limiti segnati da una reale esigenza. A!l di l di tali limiti non pu ritenersi consentita la sostituzione dello Stato agli enti predetti (cfr. particolarmente le sentt. n. 340 del 1983 e 357 del 1985). Le due Province deducono appunto, come gi si accennato, che tali limiti sarebbero stati superati in qruanto, avendo esse in precedenza emanato delle norme !specificamente concernenti la materia oggetto dell'intervento statale, la loro estromissione dall'attuazione delle provvidenze disposte con tale intervento non era affatto giustificata: sussistevano, per contro, esigenze di razionale coordmamento e di efficienza dell'azione amministrativa, tali da imporre la loro partecipazione alle due fasi sopra indicate (individuazione delle aree ad alta tensione abitativa e ripartizione dei fondi in comuni compresi nel relativo teI'II'itorio). La deduzione per puntuale soltanto in parte, dato che le leggi provinciali, a cui sembrano riferirsi in particolare i due enti autonomi (1. prov. Trento 6 giugno 1983 n. 16; ll. prov. Bolzano 19 aprile 1982 n. 16, 21 novembre 1983 n. 45, 31 agosto 1984 n. 11) sono anteriori alla disciplina del 1985 ma seguono il primo degli interventi Jegislativi statali in questione. Conseguentemente, i1 fon J.tri Stati membri. 12. -A questo proposito, la Tezi rileva innanzitutto che, in materia di politica commerciale, il Trattato ha disposto un trasferimento di competenze totale e irrevocabile a favore della Comunit, ma che, a causa del ritardo nella realizzazione di detta politica, J.a Corte iha ammesso nella sua giurisprudenza la possibilit ohe anche dopo la scadenza del periodo transitorio la Commissione autorizzi gli Stati membri in forza dell'art. 115, a mante- ch la speciale sensibilit dell'industria tessile comunitaria, queste condizioni di importazione possono essere uniformate unicamente per gradi; e... pertanto la ripartizione (per quote nazionali) potr adeguarsi soltanto progressivamente a queste esigenze di approvvigionamento . Abbiamo dunque, nella materia de qua, una politica commerciale comune, la quale, per, non ha ancora raggiunto una completa uniformit. La Commis sione ammette, cio, situazioni differenziate e fissa._ oltre la quota comunitaria complessiva (che da sola realizzerebbe la uniformit completa), anche sotto quote nazionali. La ratio di questa fissazione di sottoquote nazionali asso lutamente chiara, nel senso che essa mira a salvaguardare in parte i mercati nazionali, come risulta chiaramente da tutti i considerando del regolamento sopra citato e delle altre norme (dell'accordo) precedenti e successive: non accettabile la tesi della parte privata, secondo la quale la fissazione delle sotto quote ha carattere esclusivamente amministrativo, cio di mera organizzazione (ci non si appoggia su alcunch). La differenziazione ammessa dalla Comunit sufficiente a legittimare l'adozione delle misure di salvaguardia di cui si discute? Viene qui in questione l'interpretazione dell'art. 115 del Trattato nella parte in cui esso parla di misure di politica commerciale comune adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato . PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE considerato continuazione di una precedente politica commerciale nazionale, tanto pi che, per quanto riguarda i prodotti tessili originari di Macao cui si riferisce il giudice nazionale, nei Paesi Bassi non vigevano restrizioni all'importazione prima della fine del periodo transitorio. 16. -La Tezi sottolinea inoltre che nello stesso regolamento n. 3589/82 figurano disposizioni intese a porre rimedio aLle gravi difficolt che possono derivaTe da sviamenti di traffico verso uno o pi Stati membri. 17. -A questo proposito essa cita l'art. 7, n. 2, il quale contempla un procedimento che consente di aldottaTe le quote nazionali, in particolare a motivo dell'evoluzione delle cor.renti commerciali. A suo parere, detto procedimento si applica non solo alle importazioni dirette, ma anche nel caso in cui dovessero derivare difficolt dalle correnti commerciali all'in terno della Comunit. 18. -La Tezi ricorda infine che, quailora hl procedimento contemplato dall'art. 7, n. 2, non risultasse sufficiente, sarebbe sempre possibile modifi care il contingente comunitario, conformemente all'art. 5 del regolamento n. 3589/82. 19. -In conclusione, la Tezi ,suggerisce di risolvere in senso negativo le due questioni sollevate dal giudice nazionale. 20. -Tutti i Governi che hanno presentato osservazioni scritte nella presente causa e la Commissione si esprimono, invece, nel senso che l'art. 115 si applica ancora nel settore dei prodotti tessili 1soggetti al regime contemplato dal regolamento n. 3589/82. 21. -A sostegno della loro opinione, essi citano la sentenza 15 dicembre 1976 (causa 41/76, Donckerwolke, Racc. pag. 1921), nella quale la Corte ha riiconosciuto che le lacune esiJstenti in materia di politica com~ merciale comune alla scadenza del periodo transitorio sono taU da conservare 1tra gli Stati membri di'Vari di politica ~ommerciale che possono dar origine a sviamenti di traffico o provocare ilisagi economici in alcuni Stati membri. Nella stessa sentenza la Corte ha ammesso ohe l'ar. 115 consente di far fronte ad inconvenienti del genere in quanto conferisce alla Commissione la facolt di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di tutela, 1specie in fo11me di deroga al principio della libera circolazione all'interno della Comunit dei prodotti di origine extracomunitaria messi in libera pratica in uno degli Stati membri . 22. -Sia i Governi che hanno partecipato a questo procedimento sia la Commissione sostengono, a questo proposito, che il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 non implica l'uniformazione delle condizioni alle 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quali nei vari Stati membri s0no subordinate le importazioni delle merci di cui trattasi, dato ohe queste importazioni possono arver Juogo, in ciascun Stato membro, solo entro i limiti delle rispettirve quote nazionali. 23. -Inoltre, essi negano che la ripartizione del contingente globale comunitario in quote nazionali risponda solo ad esigenze di Ol'dine puramente amministratirvo. 24. -A questo proposito, il Governo italiano rilerva che, come emerge dal 10 punto della motivazione del regolamento n. 3589/82, detta ripartizione stata adottata in funzione delle esigenze economiche dei vari Stati membri e della speciale sensibilit dell'industria tessile comunitaria. 25. -Il Governo del Regno Unito, dal canto suo, esprime :l'opinione che la fissazione di quote nazionali stata effettuata non in funzione delle esigenze del mel'Cato comunitario, considerato nel isuo insieme, ma tenendo conto dei vari mel'Cati nazionali, che ancora suissistono nel settore dei prodotti tessili e che devono poter essere protetti, se del caso, mediante l'applicazione dell'art. 115 da parte de1la Commissione. 26. -Per quanto riguarda il procedimento di cui al:l'art. 7, n. 2, il Gorverno del Regno Unito sostiene che esso lento e poco adatto a combattere gli sviamenti di traffico. 27. -Anche secondo la Commissione l'applicazione dell'art. 7, n. 2, non sarebbe stata di alcuna utilit nel caso di specie, rtrattandosi di una disposizione. destinata ad influire mediante la modifiJCa delle quote nazionali, sulle importazioni dirette e che non pu essere applicata quando, come nel caso di specie, i!l complesso de1le quote nazionali sia stato suffiJCientemente utilizzato. 28. -Per quanto riguarda la possibiliit, contemplata dall'art. 5, di modificare il quantitativo massimo colll.11.lD.itario, il Governo del Regno Unito riileva che nemmeno detto articolo pu essere utilizzato in casi come quello di specie, (perch i paesi terzi, ohe 1subirebbero le conseguenze di una riduzione di detto quantitativo, non sono responsabili degli eventuali sviamenti di traffico che si verifichino dopo la messa in libera pratica nella Comunit e non hanno alcuna possibilit di evitarli. 29. -Per quanto riguarda, in 'Particolare, la seconda questione del giUJdice nazionale, la Commissione e il Governo del Regno Unito sostengono che la frase dell'art. 115 in cui si fa menzione di miSl\lre di politica commevciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato contempla sia le misure decise dagli Stati membri per ragioni di PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARL\ B INTBRNAZIONALB ordine puramente nazionale, sia i provvedimenti che gli Stati membri adottano per confoimarsi ad obblighi comunita1'i, poich in entrambi i casi si tratta di provvedimenti sostanzialmente identici. 30. -In conclusione, tutti i Governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione, suggeriscono di risolvere in senso affermativo le due questioni sollevate dal giudice nazionale. 31. -Si deve osservare, in via preliminare che, come stato ricordato dalla Corte nella sopra citata sentenza 15 dicembre 1976, a norma del n. 2 dell'art. 9 del Trattato, i provvedimenti contemplati per la liberalizzazione degli scambi intracomunitari si applicano in modo identico alle merci originarie degli Stati membri e alle merci provenienti dai paesi terzi che si trovano in libera pratica nelila Comunit, alle condizioni stabilite dall'art. 10. A tale proposito, la Corte ha precisato che, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci a11'intemo della Comunit, i prodotti messi in libera pratica sono definitivamente e totalmente equiparati ai prodotti di origine comunitaria. 32. -L'esistenza di un regime come quello contemplato dal regolamento n. 3589/82 per quanto concerne i prodotti tessili originari di paesi terzi aderenti aill'Accordo Multifibre non pu sminuire la portata del principio sopra descritto, in ragione del fatto che detto regolamento contempla la ripartizione del quantitativo massimo comunitario in quote nazionali. 33. -Infatti, come >la Corte ha precisato nella sentenza 13 dicembre 1983 (coosa 218/82, Commissione c/ Consiglio, Racc. pag. 4063), anche se lecito che un contingente globale oomunitario venga ripartito in quote nazionali, siffatta ripartizione non pu pregiudicare la libera circolazione delle merci che costituiscono oggetto del contingente e che sono state messe in libera pratica nel territorio di uno degli Stati membri. 34. -Ne consegue che le merci originarie dai paesi aderenti all'Accordo Multifibre, una volta importate e messe. in libera pratica in uno Stato membro, devono poter ciLrcolare liberamente in qualsiasi altro Stato membro. 35. -Tuttavia, la Corte ha riconosciuto, nella gi citata sentenza 15 dicembre 1976, che la piena applicazione del principio della libera circolazione a:lle merci messe in libera pratica presuppone, come si desume dal sistema del Trattato, l'instaurazione di una politica commerciale comune. 36. -La Corte ha, a questo proposito, osservato che l'equiparazione ai prodotti comunitari delle merci provenienti dai paesi terzi ma messe in libera pratica in uno degli Stati membri, pu essere pienamente efficace 28 RASSEGNA DEIL'AWOCATURA DEILO STATO solo se per queste ultime va1gono [e stesse condizioni di importazione, doganaili e commerciali, indipendentemente dallo Stato membro nel quale stata effettuata la messa in libera pratica. 37. -Sempre nella sentenza precitata la Corte, dopo aver rilevato che, nonostante la 1scadenza del periodo transitorio, non era ancora stata interamente realizzata una politica oommerciaile comune basata, conformemente all'art. 113, n. 1, del Trattato, su principi uniformi, ha riconosciuto che, unitamente ad altri fattori, le lacune esistenti nella suddetta politica sono tali da conservare tra gli Stati membri divari di politica commerciale che possono dare origine a sviamenti di traffico o provocare disagi economici in alcuni Stati membri. 38. -La Corte ha precisato che il rico11so all'airt. 115 consente di fare fronte a inconvenienti del igenere in quanto conferisce alla Commissione la facolt di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di tutela, specie in forma di deroghe al principio della libera cii.rcolazione, all'interno della Comunit, dei prodotti di origine extracomunitaria messi in libera !Pratica in uno degli Stati membri. 39. -Bisogna quindi chiederisi se il regolamento n. 3589/82 abbia attuato, per quanto riguaroa le merci originarie dei paesi terzi aderenti all'Accordo MUiltifibre, una vera e propria politica commerciale comune ai sensi all'art. 113, n. 1, del Trattato, su ,principi uniformi, ha riconosciuto .che unitamente ad altri fattori, le lacune esistenti nella suddetta politica sono tali da conservare tra gli Stati membri divari di politica commerciale che possono dare origine a sviamenti di traffico o provocare disagi economici in aicuni Stati membri. , 40. -La soluzione affermativa propugnata dalla Tezi potrebbe essere accolta solo se si potesse dimostrare che il regime istituito dal regola! 17lento n. 3589/82 ha avuto come conseguenza la creazione di condizioni uniformi di importazione per i prodotti tessili, senza distinzioni a seconda dello Stato membro nel quale la messa in libera pratica viene effettuata. 41. -A questo proposito, bisogna anzitutto sottolineare che il regoil. amento n. 3589/82 ,costituisce, nel settore in cui si applica, un sicuro progresso verso l'instaurazione di una politica commerciale comune basata, conformemente a quanto prescritto dall'art. 113, n. 1, del Trattato, su principi uniformi. 42. -Non risulta tuttavia dal regime istituito dal ,suddetto regolamento I che quest'ultimo abbia realizzato una completa uniformit per quanto ri! i guarda le condizioni di importazione. Infatti, nella seconda frase del 10<> i rpunto della motivazione di detto regolamento precisato che, date le notevoli disparit che ancora esistono tra le condizioni alJe quali sono attual I mente subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli Stati I . ' membri, nonch la speciale sensibilit dell'industria tessile comunitaria, ' queste condizioni di importazione possono essere uniformate unicamente per gradi, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 43. -Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tezi, non iecito affermare che [e disparit di cui trattasi siano originate unicamente dal regolamento n. 3589/82. Siffatte disparit risultano, al contrario, da iniziative assunte dai vari Stati membri autonomamente, ma conformemente alle esigenze dettate in materia dail diritto comunitario. In questo contesto il regolamenrto n. 3589/82 si limita, come emerge dal sopra citato passo del 10 punto della motivazione, a conservare, in determinata misura, le disparit esistenti, pur proponendosi di ridurle, se non addirittura di eliminarle, gradualmente. 44. -A maggior ,ragione non si pu sostenere, come fa la Tezi, che la ripartizione dei quantitativi massimi comunitari in quote nazionali pei:segua scopi di ordine puramente amministrativo. 45. -t!. pur vero che nel 9 punto della motivazione del regolamento n. 3589/82 detta ripartizione viene giustificata con la necessit di instaurare una speciale procedura di gestione dei quantitativi masisimi comunitari basata sul principio della decentralizzazione. Tuttavia, il 9 punto della motivazione dev'essere letto in combinazione con la prima frase del 10 punto della motivazione, secondo la quale, per consentire l'uso ottimale dei limiti quantitativi comunitari, la loro ripartizione deve avvenire secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi fissati dal Consiglio , 46. -Neanche l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3589/82 pu essere invocato per dedurne che il legislatore comunitario ha previsto un dispositivo idoneo a rendere superfluo il ricovso alil'wt. 115 del Trattato. 47. -Invero, il fatto di poter procedere ad un adeguamento della ripartizione dei quantitativi massimi comunitari ove risultasse necesisario, in particolare, a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali... onde garantire il loro uso ottimale , potrebbe condurre, se la quota nazionale di uno Stato membro venisse ridotta, a limitare le importazioni dirette dei prodotti tessili in detto Stato, vale a dire le importazioni da paesi terzi produttori, ma non potrebbe avere alcuna influenza sulla possibilit di importare nello stesso Stato merci messe in libera pratica in un altro Stato membro.48. -Per quanto riguarda l'art. 5, al quale la Tezi si del pari richiamata per dimostrare che il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 non lascia pi spazio all'applicazione dell'art. 115, sufficiente rilevare che una riduzione del limite quantitativo globale comunitario avrebbe, per i paesi terzi produttori, ripercussioni di gran lunga pi gravi df quelle derivanti da una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell'art. 115. 49. -Infatti, mentre una decisione del genere si limita ad autorizzare l'esclusione di talune merci originarie di un paese terzo e gi messe in libera 30 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pratica in uno Stato membro dal trattamento comunitario in un altro Stato membro, il rico11so alle possibilit offerte dall'art. 5 del regolamento n. 3589/82 avrebbe l'effetto cli ridurre le quantit ammesse .ahl'imiportazione nehla Co.munit nel suo complesso, senza tener conto del fatto che i paesi I produttori non hanno alcuna possibilit di intervenire sulla destinazione delle merci dopo che qrueste siano state messe in libera pratica. SO. -Di conseguenza, si deve concludere che la Commi!ssione conserva il potere di autorizzare in forza dell'art. 115, uno Stato membro ad adottaire, qualora le circostanze lo girustifichino, misure di protezione per quanto I riguarda i prodotti tessili asso~gettati al regime di cui al regolamento n. 3589/82 e messi in libera pratica in altri Stati membri. I 51. -Tuttavia, tenuto conto del fatto che, com' rstato poc'anzi sotto lineato, il regime istituito con il regolameno n. 3589/82 costituisce, nel settore in cui si applica, un pasiso .avanti verso l'instaurazione cli una politica commerciale comune basata, come prescritto dall'art. 113, n. 1, SIU principi uniformi, la Commissione deve dimostrare, nell.'esercizio dei poteri cli cui essa ancora dispone in forza dell'art. 115, nei confronti delle merci assoggettate alla disciiplina del suddetto regolamento n. 3589/82, particolare prudenza e moderazione. 52. -Le questioni del giudice nazionale vanno pertanto cos risolte: gli artt. 113 e 115 del Trattato, considerati nella foro interrelazion, devono essere interpretati nel senso che la Commissione dispone ancora, dopo la conclusione dell'Accordo sul commercio internazionale dei tessili e dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, del potere di applicare l'art. 115 nel settore del commerdo dei prodotti tessili soggetti alla disciplina di detto regolamento. (Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 5a sez., 24 giugno 1986, ne11a causa 22/85 -Pres. Eveding -Avv. Gen. Darmon -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta~dal Bundesgerichtshof nella causa Anterist c. Crdit Lyonnais -Interv.: Governi del Regno Unito (ag. Hay e Carpenter) e italiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione delle C. E. (ag. Piipkorn e Pieri). Comunit Europee Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale Clausola attributiva di competenza Interesse di una soltanto delle parti. (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, art. 17). Una clausola attributiva di competenza non deve considerarsi stipulata a favore di una soltanto delle parti, ai sensi dell'art. 17, 3 comma, della PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 31 Conv.enzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle .decisioni in materia civile e commerciale, qualora risulti semplicemente che le parti hanno convenuto la comp.etenza di un giudice ..o dei giudici di uno Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio (1). (Omissis). 1. -Con ordinanza 20 dicembre 1984, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 1985, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma del protocolilo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 setitembTe 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in marteria civile e commereiale (in prosieguo la Convenzione), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione deJ:J.'a;rt. 17, 3 comma, della Convenzione. 2. -Tale questione stata sollevata nell'ambito di una controversia fra l'istituto bancario Credit Lyonnais e il sig. Anterist in merito all'esecuzione di un contratto di garanzia. 3. -Con acco11do in data 16 maggio 1967 il sig. Anterist, domiiciliato in Saarbrikken (Repubblica federale di Germania), si rendeva garante per gli impegni della societ a respoiliSabilit limitata Anterist & Schneider (con sede in Francia) nei confronti del Crdit Lyonnais, rappresentato dalla sua agenzia di Forbach, situata neHa circoscrizione del Tribunale di Sarreguemines (Francia). Le disposizioni del suddetto accordo, contenute in un modulo prestampato della banca, comprendevano una clausola secondo cui le Tribuna! dans le ressort duquel cette agence est situ sera seul comptent pour statuer sur tout ce qui concerne l'excution des prsentes, quelle que soit la partie dfenderesse (il Tribunale nella cui circoscrizione (1) Sull'art. 17 della convenzione di Bnixelles cfr. anche le sentenze della Corte 19 giugno 1984, nella causa 71/83, TILLY Russ, in questa Rassegna, 1984, I, 917, e 14 luglio 1983, nella causa 201/82, GERLING KONZERN SPEZIALE K.REDITVERSICHERUNG A. G., ibidem, 1983, I, 676, entrambe con nota, e la precedente giurisprudenza ivi citata. . Nella sentenza in rassegna, precisando in motivazione che la volont comune di favorire una delle parti deve risultare chiaramente dal tenore letterale della clausola o dall'insieme degli indizi desumibili dal contratto o dalle circostanze in cui quest'ultimo stato concluso , la Corte ha, in sostanza, rimesso alla valutazione del giudice nazionale di stabilire di volta in volta, in base a tutti gli elementi in suo possesso, se la clausola non sia stata posta anche nell'interesse, magari secondario, dell'altra parte, come suggerito dal Governo italiano intervenuto. L'art. 17 della convenzione -si era detto nelle osservazioni scritte presentate alla Corte dal Governo italiano -stabilisce, nel primo comma, che la clausola di proroga della competenza determina (se valida ed efficace, anche ai sensi del successivo secondo comma) una competenza esclusiva del giudice designato. Ma il terzo comma dello stesso articolo limita il concetto di esclusivit in funzione dell'interesse delle parti, conservando alla parte, in cui favore soltanto la clausola fosse stata stipulata, il diritto di adire qualsiasi altro ' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 32 situata tale agenzia sair il solo competente a decidere su tutto quanto rigua~da l'esecuzione del presente contratto, quale che sia la parte convenuta). 4. -Poich la societ Anterist & Schneider non era in grado di pagare il proprio debito alla scadenza, la banca conveniva il sig. Anterist dinanzi aJl Landgericht di Saarbrticken per l'adempimento del contratto di garanzia. H convenuto contestava la competenza del girudice adito, sostenendo che, in base al contratto di garanzia, era esclusivamente competente il Tribunale di Sarregruemines. Il Landgericht di Saarbri.icken accoglieva la tesi del convenuto. Su appeLlo del Crdit Lyonnais, l'Oberlandesgericht riteneva che la alausola in questione presentava v.antaggi solo per il Crdit Lyonnais e doveva pertanto considerarsi stipulata solo a favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 17, 3 comma, della Convenzione. Di conseguenza, esso riformava la sentenza e rinviava la causa al Landgericht. Il sig. Anterist proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Blll:Illdesgerichtshof e chiedeva H ripristino della sentenza del Landgericht. 5. -Secondo il Bundesgerichtshof, la decisione dell'Oberlandesgericht basata sul presUJpposto che ogni clausola/ con la quale sia convenuta la competenza dei giudici dello Stato in crui una delle parti domiciliata .debba considerarsi stipulata solo a farvore di tale parte ai sensi dell'art. 17, 3<> comma, defila Convenzione. 6. -Poich l'esame della fondatezza di tale assunto richiede un'interpretazione della Convenzione, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale: Se una clausola attributiva di competenza debba considerarsi stipulata "a favore di una soltanto delle parti", ai sensi dell'art. 17, 3 comma, giudice competente in via ordinaria secondo la convenzione (il disposto del terzo comma rimasto sostanzialmente invariato nel testo della convenzione del 9 ottobre 1978 relativa alla adesione della Danimarca, dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito e poi nel testo della convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica). La ratio della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo in questione evidente (e la stessa relazione JENARD alla convenzione, forse proprio per tale evidenza, non si cura di fornire spiegazioni). Invero la proroga della competenza viene pattuita o nell'interesse comune delle parti, -le quali preferiscono determinare in anticipo esse stesse il giudice competente per ragioni di chiarezza, di organizzazione, di cmodit, di tempi processuali, di diritto applicabile, -o, pi spesso, nell'interesse di. una soltanto delle parti, -la quale, per la molteplicit delle possibili controversie o per qualsivoglia altro motivo -, impone sostanzialmente la clausola all'altra parte contraente. In questo secondo caso sarebbe del tutto illogico imporre alla parte, a favore esclusivo della quale la clausola stata posta, di avvalersene, ove la stessa sia ben disposta, per qualsivoglia motivo (che pu essere anche soltanto quello di evitare ecce PARIB I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 33 della Convenzione, qualora risulti semplicemente che le parti hanno validamente conveillltto la competenza internazionale di un giudice o dei giudiici di uno Stato contraente nel cui territorio tafo parte ha il proprio domicilio . 7. -Secondo il ricorrente nena causa principale, Ja questione pregiudiziale dev'essere risolta negativamente. Per stabilire se una clausola attributiva di competenza sia stata stipulata soio a favore di una delle parti, ci si dovrebbe basare sulla volont di queste ultime. Tale volont dq_vrebbe trovare espressione nel tenore letterale della olauisola. Come esempio di clausola che rientra nell'art. 17, 3 comma, de1la Convenzione, il sig. Anterist menziona quella che conlerisce ad IUila delle parti la facolt di convenire 1'altra parte sia dinanzi al giudice del domicilio di quest'ultima, sia dinanzi al :giudice del suo proprio domicilio. Bglli osserva inolrtre che una soluzione affermativa rdehla questione pregiudiziale sarebbe incompartibile col sistema dell'art. 17 della Cornvenzione. L'eccezione di oui al 3 comma di detto articolo diverrebbe infatti la regola, ipoich in piratica la competenza viene convenzionalmente attribuita, nel[a magigioranza dei casi, al giudice del domicilio di una delle parti. Inoltre, una siffatta so1uzione porterebbe ald una ripartizione delle varie conrtroversie sorte da uno istesso rapporto contrattuale tra i giudici di vari Stati, cosa che l'art. 17, 1 comma, delia Convenzione mira per l'appunto ad evitare. Infine, anche se alla questione pregiudiziale venisse data, in via di principio, soluzione affermativa, si dowebbero ammettere eccezioni, poich ili vantaggio di cui all'art. 17, 3 comma, della Convenzione deve essere esclusivo. I vantaggi che Ja clausola potrebbe comportare per l'altra parte dovrebbero essere vaLutati in fun. zioni del convenuto sulla validit ed efficacia della clausola), a ricorrere invece al giudice ordinariamente competente al di fuori della clausola stessa. Il problema quello di stabilire quando possa rendersi operante la dispo sizione del terzo comma dell'art. 17: soltanto nei casi in cui sia espressamente stabilito che la clausola posta nell'interesse di una sola delle parti, specifica mente designata, o anche nei casi in cui l'interesse di una parte soltanto possa desumersi da ogni altra circostanza. E in partiolare il Bundesgerichtshof chiede se la sola circostanza della residenza di una sola parte nel territorio del giudice designato sia sintomatica della sussistenza di un interesse esclusivo della medesima parte alla clausola stessa. Limitare l'operativit della norma alla sola prima ipotesi appare poco logico, se non altro perch normalmente le clausole di proroga della competenza non si curano di precisare se l'interesse sia comune o di una sola delle parti. La norma perderbbe gran parte del suo significato se fosse interpretata in senso cos stretto, tale da non consentire ad una parte di adire il giudice ordinariamente competente, diverso da quello indicato nella clausola, malgrado che manifestamente la clausola fosse stipulata nel .suo esclusivo interesse; l'attore conserverebbe un beneficio non pi voluto e tutto ci a svantaggio del convenuto. Sembra, quindi, che debba prevalere un'interpretazione meno restrittiva e pi elastica. Il rischio di essa , per, quello di una non rigorosa valutazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 34 zione del diritto nazionale del caso, il che creerebbe una notevole incertezza circa ['applicabiJ.it, in ciascuna fattispecie, dell'art. 17, 3 comma, deMa Convenzione. 8. -Secondo il Crdit Lyonnais, che si limitato a presentare osservazioni orali, la questione rpregirudiziaile dev'essere ri!so1ta affermativamente. La scelta del giudice del domicilio di una delle parti consentirebbe sempre di concludere che la clausola stata stiipulata solo a favore di quest'ultima, in considerazione dei vantaggi pratici che per essa tale 1scelta comporta (guadagno di tempi, conoscenza del diritto nazionale, lingua, scelta del difensore). 9. -Il Governo del Regno Unito ritiene che la questione rpregiudiziale debba essere riso:J:ta negativamente. La soluzione contraria toglierebbe qualsiasi efficacia pratica all'art. 17, 1 comma, delila Convenzione. Per lo pi le clausole di cui trattasi attribuiscono infatti competenza esclusiva ai giudici di uno Stato nel quale una delle parti, ma non !'-altra, ha il suo domicilio. Se l'azione intentata dalla rparte domicHiata nello Stato i cui giudici siano stati cos dichiarati comrpetenti, tale parte potrebbe eludere la norma di competenza esclusiva contenuta all'art. 17, 1 comma, della Convenzione invocando l'art. 17, 3 comma, della stessa. Se fosse l'altra aid intentare l'azione, essa sarebbe certamente tenuta, a norma dell'art. 17, 1 comma, della Convenzione ad adire il giudice del domicilio del convenuto, ma l'appliicazione della norma generale di cui aM'art. 2 della Convezione porterebbe allo stesso risultato. La claUJSola attributiva di competendell'interesse delle parti e, in definitiva, di una incertezza nella determinazione del giudice competente, in contrasto con lo spirito della convenzione, in una materia, quale quella della individuazione della competenza di giudici di Stati diversi, che richiede invece la massima chiarezza. Un equo bilanciamento fra le opposte esigenze sembra possa ricercarsi in una attenta valutazione della volont delle parti nella pattuizione della clausola, valutazione che, per, non pu che essere rimessa alla decisione del giudice nzionale adito. Questi, sulla scorta degli elementi in suo possesso, ben potr stabilire se la clausola di proroga sia stata posta nell'interesse di una sola parte, applicando in tal caso il disposto dell'art. 17, comma terzo della convenzione, respingendo cos eventuali tentativi della parte convenuta di opporre eccezioni dilatorie, beninteso pervenendo ad una siffatta conclusione solo in presenza di elementi chiari ed univoci. In tale prospettiva l'aver i contraenti previsto, in una clausola di proroga, la competenza del giudice del luogo di residenza di una soltanto di esse pu essere sintomatico dell'interesse di questa sola parte alla clausola. Cionondimeno il giudice nazionale adito, per applicare il terzo comma dell'art. 17, dovr pur sempre valutare, sulla base dgli elementi in suo possesso, se tale circostanza sia stata determinante e la clausola non sia stata posta anche nell'interesse, magari secondario, dell'altra parte (0.F.). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE za sarebbe in tal caso imlthle, cos come l'art. 17, 1 comma, della Convenzione che sancisce la competenza esclusiva del giudice designato nella claiusola. 10. -Il Governo del Regno Unito propone pertanto di interpretare l'art. 17, 3 comma, deHa Convenzione nel senso ch'esso riguarda solo le olausole nelle qua:li ha stabilito dinanzi a quaile giudice una del;le parti debba inrtentare l'azione, senza che venga indicato i~ giudice competente a conoscere delle .azioni promosse dalraltra parte. L'art. 17, 3 comma, della Convenzione avrebbe precisamente lo scopo di evitare che le azioni promosse da quest'ultima parte siano considerate, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, della Convenzione, come rientranrti nella competenza esclusiva del giudice designato per conoscere delle azioni intentate da!ll'altra parte. 11. -Il Governo della Repubblica italiana propone di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la designazione del giudice del domici! lio di una delle parti pu essere sintomatica dell'interesse esclusivo di tale parte ailla olausola attributiva di competenza, ma non necessariamente iconclUJdente. Spetterebbe al 1giudice nazionale aidito valutare, in base a tutti gli elementi in suo possesso, 1se la clausola non sia stata posta anche neM'interesse, magari secondario, dell'altra parte. 12. -Secondo la Commissione, la questione pregiudiziale dev'essere risolta affermativamente. L'art. 17, 3 comma, della Convenzione dovrebbe essere interpretato nel 1senso di restringere il campo di aipplicazione del 1 comma di detto articolo, che 1stabilisce un'eoceiione alle norme generali suhla competenza giurisdizionaile contenute negli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione. Il fatto che la competenza venga attribuita a1 giudice del domicilio di una delle parti consentJrebbe .di ritenere ohe la clausola sia stata stipulata solo a favore di tale parte, ai sensi dell'ar.t . .17, 3 comma, della Convenzione. Per ogni clausola attributiva di .competenza che si discosti dal principio geneta!le dehl'art. 2 della Convenzione, il quale favorisce il convenuto, 1si dovrebbe presumere ch'essa sia stata stipulata, ai sensi dell'art. 17, 3 comma, della Convenzione, a favore dell'attore. 13. -Si deve anzitutto sottolineare che l'art. 17 della Convenzione, figurante nella sezione 6 del titolo II, intitolata proroga di competenza, consente aille parti, nei limiti stabiliti dal 2 comma di detto articolo, di scegliere di comune accoroo .il giudice o i giudici che non sarebbero competenti secondo le disposizioni generali o speciali della Convenzione o escludere la competenza di giudici che sarebbero normalllllente competenti secondo tali disposizioni. Il 1 comma dell'art. 17 conferisce carattere esclusirvo a!lla competenza del giudice o dei giudici designati nella claiusola, men RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 36 tre il 3 comma dello stesso articolo riserva alla parte a favore della quale la clausola stata stipulata il diritto di adire ogni altro giudice competente ai sensi della Convenzione. 14. -Poich l'art. 17 della Convenzione sancisce il principio dell'autonomia delle parti, iil 3 comma dev'essere interpiretaito in modo da rispettare la comune volont delle parti all'atto della conclusione del contratto. Occorre pertanto che la volont comune di favorire una delle parti risulti chiaramente dal tenore Jetterale della clausola o daill'insieme degli indizi deSUllllibili dal contratto o dalle circos>, pur con la precisazione che l'autorizzazione deve essere concessa a qualsiasi impresa stabilita in altro Stato membro che ne faccia domanda e soddisfi le condizioni imposte dalla l~slazione dello Stato destinatario, e a condizioni PARIB I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 43 deM'assioorazione diretta (ad eccezione dell'assicurazione sui trasporti) e vieta alle imprese assicuratrici intermediarie con sede nella Repubblica federale di Germania di procurare a residenti contratti assicurativi con assicuratori aventi sede in un altro Stato membro, venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 59 e 60 de1 Trattato CEE; B).in ragione dell'entrata in vigore e dell'apiplicazione della suddetta quattordicesima legge di modifica del VAG, la quale doveva servire a dare attuazione alla direttiva del Consiglio 30 magigio 1978, n. 78/473, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (G.U. n. L 151, pag. 25), venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 59 e 60 del Trattato CEE nonch dalle disposizioni della suddetta direttiva, in quanto le disposizioni della legge relative alla coassicurazione comunitaria stabiliscono che il coassicuratore delegatario -qualora il rischio assicurato sia localizzato ne1la Repubblica federale di Germania -deve quivi essere stabilito ed essere autorizzato a coprire i ri:schi anche da solo; C) in :.ragione della fissazione, da parte del Bundesaufsichtsamt fiir das Versicherungswesen (Ufficio federale di controllo delle assicurazioni), nell'ambito dell'attuazione della direttiva n. 78/473/CEE, di valori limite troppo elevati per i rischi nei rami assicurativi incendio, responsabilit civile aeromobili e responsabilit civile generale, che possono costituilre oggetto di coassicurazione comunitaria, venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. l, 2 comma, e dall'art. 8 della suddetta direttiva, anche dagli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, in quanto viene esci.usa nella Repubblica federale la prestazione di servizi i:n materia di coassicurazione per rischi di entit inferiore ai valori limite. che non possono aggiungersi a condizioni legali equivalenti gi soddisfatte nello Stato di stabilimento. Conseguente la pronuncia in tema di coassicurazione comunitaria: il coassicuratore delegatario (o principale) non solo non deve essere necessariamente stabilito nel territorio dello Stato destinatario, ma non ha neanche bisogno di un'autorizzazione di quest'ultimo, non sussistendo, per la natura particolare dei rischi assicurati in regime di coassicurazione comu nitaria e per la qualit dei contraenti (grandi imprese gruppi di imprese), una specifica esigenza di tutela dei consumatori. Le sentenze emesse, di notevole importanza, imporranno anche all'Italia di modificare la sua legislazione, non solo in tema di coassicurazione comuni taria -disciplinata, sulla falsariga della normativa francese, dalla legge 11 no vembre 1986, n. 772, solo di pochi giorni anteriore alla pronuncia delle quattro sentenze (ma sin dalla IX legislatura stato posto in elaborazione un disegno di legge per l'adeguamento) -ma anche e soprattutto nel campo ben pi vasto dell'attivit assicurativa in generale. Sulla problematica affrontata nelle quattro cause, cfr., prima delle pro nunzie della Corte, gli Atti del Convegno dell'A.l.D.A. sul tema Attivit assicu rativa, trattato di Roma e libert di prestazione, tenutosi a Trieste nei giorni 19-20 ottobre 1984, in Dir. prat. nell'assicurazione, 1984. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 44 2. -La Commissione ha inoUre proposto riicorsi per inadempimento contro la Repubblica francese (causa 220/83), la Daniilnarca (causa 252/83) e l'Irlanda (causa 206/84), relativamente alla trasposizione, da parte di questi Stati membri, della suddetta direttiva n. 78/473. In tali ricorsi, la Commissione formlllla censure ampiamente coincidenti con quelle sollevate ai punti B e C nella presente causa. Per contro, taili riJcorsi non contengono censure corrispondenti a quella indiicata al punto A, nonostante il fatto che, nei sudcJetti Stati membri, le normative generali s:ul controMo delle imprese assicuratrid implichino restrizioni anailoghe a quelle che costituiscono oggetto di questa censura. 3. -Nella presente causa, i Governi belga, danese, francese, irlandese e italiano sono intervenuti a sostegno della Repubblica fodera.ile di Germania, mentre i Governi britannici ed olandese sono intervenuti a sostegno deMa Commissione. 4. -Per quanto riguarda le disposizioni della nornnativa tedesca di cui caiusa, le direttive comunitarie di coordinamento nel settore assicurativo ed i mezzi e argomenti dedotti sia dalle parti sia dagli intervenienti, si rimanda alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono richiamati in appresso soltanto nella misura neces,saria ail ragionamento della Corte. I. SULLA RICEVIBILIT 5. -In via preliminaire, opportuno esaminare taluni problemi di riicevibilit che sono stati dibattuti dinanzi alla Corte. 6. -Il Governo irlandese sostiene che la Commissione, proponendo i ricorsi di cui trattasi, tenta d'imporre H proprio punto di vista senza attendere l'esito dei procedimenti gi iniziati dal Consiglio ai sensi dell'art. 57, n. 2, del Tirattato. La proposta di Seconda direttiva in materia di assicurazione diretta diversa daLI'assicurazione sllilla vita (G.U. 1976, n. C 32, pag. 2; in prosieguo proposta di Seconda direttiva), che si trova attualmente all'esame del Consiglio, tratterebbe esattamente gli stessi problemi di delimitazione della libera prestazione dei servizi che sono in causa nella fattispecie. In realt, la Commissione chiederebbe alla Corte di adempiere il compito che il Trattato ha affidato al Consiglio. 7. -In proposito si deve riico:rdare che, secondo l'art. 155 del Trattato , spetta alla Commissione vigilare suH'applica:z;ione delle disposizioni del Trattato. Nell'assolvere questo compito, essa tenuta, qualora ritenga che uno Stato membro sia venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del Tirattato, a proporre un ricorso a norma dell'art. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 169. Il semplice fatto che sia stata gi presentata al Consiglio la proposta per un atto legislativo la cui adozione e la cui tra:sposizione nel diritto interno sarebbero idonee a porre fine all'infrazione allegata dalla Commissione non esclude che questa abbia la facolt di proporre un siffatto ricorso per inadempimento. 8. -I Governi francese e irlandese hanno sostenuto che, in realt, la Commissione mette in dubbio la conformit al Trattato della direttiva n. 78/473 e, pertanto, contesta la legittimit di quest'ultima. Ora, la Commissione non avrebbe proposto in tempo utile un ricorso per annullamento contro tale direttiva. I suddetti Governi esprimono quindi seri dubbi quanto a1la ricevibilit della domanda dehla Commissione, che tenderebbe a rimettere in discussione un testo di diritto comunitario da ritenersi definitivo. 9. -Si deve constatare che questa avgomentazione mette in luce una divergenza di interpretazione del:la direttiva. La Commissione, nel ricorso, intende la direttiva in senso conforme alla propria interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato, mentre i due Governi ila intendono in modo contra:stante con detta interpretazione degli artt. 59 e 60. Ora, questi problemi d'interpretazione potranno essere risolti soltanto quando sar esaminato il merito della causa. 10. -Stando cos le cose, nulla osta a che la Corte proceda all'esame del merito. II. NEL MERITO A) Sulla prima censura formulata dalla Commissione i. Sull'oggetto di tale censura 11. -Dal testo stesso delle conclusioni del ricorso della Commissione risulta che la prima censura riguaroa gli obblighi di autorizzazione e di stabilimento imposti dal VAG a qualsiasi prest"l:):ore di servizi nel settore dell'assicurazione diretta in generale, ad eccezione delle assicurazioni sui trasporti, che non sono soggette a detti obblighi, e della coassicurazione comunitaria, che costituisce oggetto della seconda e della terza censura. Inoltre la Corte prende atto del fatto che, nella fase orale del procedimento, la Commissione ha precisato che il ricorso non riguarda le assicurazioni obbligatorie. 12 -Per contro, rispondendo ad un quesito della Corte, la Commissione ha spiegato che, a differenza delle censure relative alla coassicurazione comunitaria, la prima censura riguarda anche le assicurazioni sulla vita. Durante la trattazione orale, il Governo tedesco ha confermate> 46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di non aver mai messo in dubbio che il procedimento per inadempimento vertesse anche su queste assicurazioni. Alcimi dei Governi che sono intervenuti a sostegno della Repubblica federale di Germania hanno tuttavia considerato la risposta della Commissione come un tentativo di estendere l'oggetto del ricorso, il che li avrebbe privati della possibiilit di fr valere circostanze particolari, proprie del settore delle assicurazioni sulla vita. 13. -In proposito si deve constatare ohe tanto il parere motivato quanto il ricorso sono redatti in termini generali e si riferiscono a disposizioni tedesche che si applicano anche alle assicurazioni sulla vita. vero che questi due documenti fanno unicamente menzione dell direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio deH'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (G.U. n. L 228, pag. 3), e della suddetta direttiva n. 78/473, relativa alla coassiourazione comunitaria, non gi della direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, n. 79/267, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative rigua:rdanti l'accesso all'attivit dell'assicurazione diretta sulla vita ed i[ suo esercizio (G.U. n. L 63, pag. 1). Tuttavia, questa circostanza pu spiegarsi col fatto che, sui punti rilevanti per il presente ricorso, la direttiva del 1979 non differisce da quella del 1973. Benoh le assicurazioni sulla vita pongano effettivamente problemi specifici, in particolare per quanto riguarda le condizioni di assicurazione e l'investimento delle riserve tecniche, tali problemi possono essere distinti da quelli relativi alle condizioni imposte in materia di stabilimento e di autorizzazione, che sono le uniche ad essere criticate dalla Commissione nell'ambito della prima censura. Ci premesso, la risposta della Commissione dev'essere considerata come una precisazione, non gi come una estensione del ricorso. 14. -Nel formulare la prima censura, la Commissione ha menzionato separatamente il divieto, imposto da:l VAG agli intermediari stabiliti nella Repubblica federale di Germania, di proporre a residenti contratti di assicurazione con assicuratori stabiliti in un altro Stato membro. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione ed il Governo britannico hanno sostenuto che siffatti intermediari, nel fornire la propria consulenza circa la scelta di assicurazioni e di assicuratori, agiscono nel solo interesse dei contraenti dell'assicurazione. Le ragioni attinenti alla tutela di questi ultimi, fatte valere dal Governo tedesco, non potrebbero quindi giustificare in alcun modo il suddetto divieto, tanto pi che, secondo quest'ultimo Governo, il VAG non vieta ai contraenti dell'assicurazione che risiedono in territorio tedesco di rivolgersi direttamente alle imprese assicuratrici straniere di cui trattasi. PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTBRNAZJONALB 15. -Il Governo tedesco ha replicato che il contraente dell'assicurazione, quando si rivolge, di propria iniziastiva, direttamente a}l'impresa assiouratrice straniera, consaipevole di rinunciare alla tutela offerta dalla normativa del proprio paese. Per contro, qualora ~'intermediario sia stabilito nella Repubblica federale di Germania, il contraente del['assicurazione si rivolgerebbe ad un'impresa nazionale che, tuttavia, esercita la propria att!ivit nell'interesse delle imprese assicuratrici e, nel caso di specie, neN'interesse di un'impresa ohe non stabilita n autorizzata in Germania. Il divieto di cui causa costituirebbe quindi un necessario complemento delle condizioni relative allo stabilimento e aU'autorizzazione. 16. -In merito a questo punto si deve ri!co:ridare che la professione d'intermediario nel settore assicurativo non costituisce oggetto di alcuna disciplina comunitaria ohe consenta alla Corte di accertare se un siffatto intermediario eserciti la propria attivit nelil'interesse dell'una o dell'altra parte del contratto d'assiourazione. Inoltre, la circostanza che il contratto d'assicurazione sia stato stipulato ton l'ausilio di un intermediario non incaricato dall'impresa assiiouratriice straniera non pu modificare la natura di detto contratto in quanto relativo ad un servizio prestato da quest'ultima ima:resa al contraente dell'aissi:curazione. Ne consegue che, per quanto rigua11da le norme sul!la libera prestaiJione dei servizi, il divieto di oui trattasi non pu essere dissociato dalla censura riguardante gli obbliighi di stabilimento e di autorizzazione imposti all'impresa asskuratrice in quamo prestatrice di servizi e che, pertanto, la Corte pu limitarsi a statuire su detta censura. 17. -Si deve quindi concludere ohe fa prima censura formuLata dalla Commissione rigua11da l'attivit assicurativa nel suo complesso, ad eccezione delle assicurazioni sui trasporti, della coassiiourazione comunitaria e delle assicurazioni obbligatorie, e verte sui requisiti dello stabilimento e de1l'autorizzazione imposti da:lla normativa tedesca agJi assicuratori comunitari in quanto prestatori di servizi ai sensi del Trattato. ii. Sulla nozione di pr.estazione di servizi in materia di assicurazione. 18. -Ai sensi dell'art. 59, 1 comma, del Trattato, l'abolizione delle restrizioni della libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunit si estende a tutti i servizi prestati da cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunit che non sia quello del destinatario della prestazione. Secondo l'art. 60, 1 comma, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei caipita:li e deHe persone. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO 48 19. -Per Je prestazioni di servizi cosl definite, i suddetti articoli impongono l'abolizione di qualsiasi restrizione della loro libera circolazione, con riserva tuttavia di quanto disposto dall'art. 61 e degli artt. 55 e 56, cui fa rinvio l'art. 66. Mentre questi ultimi articoli non sono stati richiamati nel presente procedimento, il Governo italiano ha ricordato che, secondo l'art. 61, n. 2, la liberailizzazione dei servizi assicurativi che sono connessi a movimenti di caipitaile deve essere attuata in armonia con la graduale liberalizzazione della circolazione dei capitali. In proposito, si deve tuttavia rilevare che gi la Prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l'aipplicazione dell'art. 67 del Trattato (G.U. 1960, pag. 921) ha previsto ohe gli Stati membri concedano qualsiasi autorizzazione di cambio relativa ai movimenti di capitali e necessaria per i trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione, via via che ta:li contratti sono ammessi al beneficio della libera circolazione dei servizi, in applicazione degli artt. 59 e seguenti del Trattato. 20. -Mentre, perci, le norme sui movimenti di capitali non possono limitare la libert di concludere contratti di assicurazione sotto 'forma cli prestazione di servizi in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato, si pone invece il problema della delimitazione del campo d'applicazione di questi articoli rispetto a quello delle disposizioni del Trattato relative al diritto di prestazione. 21. -In proposito si deve riconoscere che, qualora un'impresa assicuratrice di uno Stato membro sia permanentemente presente in un altro Stato membro, ad essa si applicano ile disposizioni del Trattato sUJ!. diritto di stabilimento, anche se la sua presenza in quest'ultimo Stato non ha assunto la forma di una suocursale o di una agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indiipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dehl'impresa alla stessa stregua di un'agenzia. In ragione della suddetta definizione contenuta nell'art. 60, 1 comma, l'impresa assicuratrice non potrebbe quindi, in tal caso, valersi degili artt. 59 e 60 del Trattato per quanto riguarda le sue attliivit nel secondo Stato membro. 22. -Cos pure, come la Corte ha affermato nella sentenza 3 dicembre 1974 (causa 33/74, Van Binsbergen, Raoc .. pag. 1299), giusto riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinch un prestatore di servizi, la cui attivit si svo1ga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libert garantita dall'art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull'eserci7lio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione; una simile situazione deve infatti venir regolata dalle norme sul diritto di stabilimento e non dalle norme sclla prestazione di servizi. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 23. -Si deve infine ricordare che, essendo il campo d'aipplicazione degli artt. 59 e 60 definito in funzione dei luoghi di stabilimento o di resdenza del prestatore dei servizi e del loro destinatario, possono sorgere problemi particolari qualora il rischio coperto dal contratto d'assicurazione sia localizzato nel territorio di uno Stato diverso da quello del contraente dell'assicurazione, destinatario dei servdzi. Questi problemi, che non hanno costituito oggetto di discussioni dinanzi alla Corte, non saranno da questa esaminati nell'ambito della presente causa. Il suiccessivo esame riguarda quindi unicamente le assicurazioni contro rischi loca!lizzati nello Stato membro del contraente dell'assicurazione (in prosieguo lo Stato destinatario). 24. -Da quanto precede risulta che le prestazioni di servizi da prendere in considerazione onde statuire sul presente ricorso riguardano i soli contratti d'assicurazione relativi a risohi localizzati in uno Stato membro e conclusi, da un contraente stabildto o residente in questo Stato, con un assicuratore che sia stabilito in un altro Stato membro e che non sia in alcun modo permanentemente presente nel primo Stato, n svolga la propria attivit per intero o principalmente nel territorio di tale Stato. iii. Sulla conformU dei requisiti controversi con gli artt. 59 e 60 del Trattato. 25. -Secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 59 e 60 del Trattato hanno acquistato efficacia diretta alla scadenza del periodo transitorio e la loro applicabilit non subordinata all'armonizzazione o al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri. Detti articoli impongono l'aboli.2lione non soltanto di tutte le discriminazioni nei confronti del prestatore in ragione della sua nazionalit, ma anche di tutte le restrizioni della libera prestazione dei servizi imposte in ragione del fatto che il prestatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui dev'essere fornita la prestazione. 26. -Poich il Governo tedesco e taluni dei Governi intervenuti a sostegno dello stesso si sono riferiti a!ll'art. 60, 3 comma, per far valere che Io Stato destinatario pu applicare la propria normativa in materia di controllo anche agli assicuratori stabil.iti in un altro Stato membro, si deve aggiungere che, come questa Corte ha precisato in particolare nella sentenza 17 dicembre 1981 (causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305), la suddetta norma ha anzitutto lo scopo di rendere possdbile al prestatore l'esercizio della propria attivit nello Stato membro destinatario, senza alcuna discriminazione rispetto ai cittadirui di tale Stato. Essa non implica tuttavia che qualsiasi disciplina nazionale che si appLichi aii cittadini di tale Stato e si riferisca normalmente ad un'attivit permanente delle imprese 50 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO stabilite in tale Stato possa essere integralmente e allo stesso modo applii. cata anche ad attivit di carattere temporaneo esercitate da imprese aventi sede in altri Stati membri. 27. -La Corte h~ tuttavia ammesso, in particolare nelle sentenze 18 gennaio 1979 (causa 110 e 111/78, Van Wesemael, Raoc. pag. 35) e 17 dicembre 1981 (causa 279/80, Webb, loc. cit.), che, tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non si possono considerare incompatibili col Trattato talune condizioni specifilche imposte al prestatore, che siano giustificate dall'appliicazione di norme relative a questi tipi di attivit. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sanoito dal Trattato, pu venire limitata solamente da norme giustificate dall'interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attivit nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore soggetto nello Stato membro in cui stabilito. Inoltre, le suddette condizioni devono essere obiettivamente necessarie al fine di assicurare l'osservanza delle norme professionali e di garantire la tutela degli interessi da queste perseguita. 28. -Si deve constatare che le condiziOilli controverse nella presente causa, e cio gli obblighi, imposti ad un assicuratore stabilito in un altro Stato membro, autorizzato dall'autorit di controllo di ques'ultimo e sottoposto al controllo di detta autorit, di disporre di una sede stabile nel territorio dello Stato destinatario e di ottenere una specifica autorizzazione dall'autorit di controllo di questo Stato, costituiscono restrizioni della libera prestamone dei servizi, in quanto rendono pi onerose le prestazioni dell'assicuratore nello Stato destinatario, in particolare qualora le sue attivit in questo Stato presentino carattere puramente occasionail.e. 29. -Ne consegue che le suddette condi;lioni possono essere considerate compatibili 'con gli artt. 59 e 60 del Trattato soltanto qualora sia provato ohe esistono, nel settore dell'attivit considerata, esiigenze imperative connesse all'interesse generale che giustificano -restrizioni della libera prestazione dei servdzi, che tale interesse non gi garantito dalle norme dello Stato di stabilimento e che lo stesso risultato non potrebbe essere ottenuto mediante provvedimenti meno drastici. a) Sull'esistenza di un interesse che giustifichi talune restrizioni della libera prestazione dei servizi nel settore assicurativo. 30. -Coni.e hanno affeaimato il Governo tedesico e gili intervenienti a sostegno dello stesso, senza essere contraddetti da!lla Commissione, n dai Governi britannici ed olandese, l'attivit assiiicuratirva 1costituisice un settore particolarmente sensibile dal punto di vista della tutela del 1consumatore, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE di quest'ultima presenti -attivi congruenti e equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui .l'impresa esercita le sue attivit. L'abolizione di quest'obbligo di localizzazione viene proposta soltanto nel progetto di Seconda direttiva, che riguarda fra J'altro l'armonizzazione deLle norme nazionali relative alle riserve tecniche. 39. -Durante il rprocedimento dinanzi alla Corte, il Governo tedesco ed i Governi intervenuti a sostegno dello stesso hanno dimostrato l'esistenza di notevoli differenze fra le norme nazionali attualmente vigenti e relative alle riserve e agli accantonamenti tecnici, nonch agld attivi che ne costituiscono la contropartita. In mancanza di un'armonizzazione al riguardo, e di qualsiasi norma che i1mponga all'autorit di controllo defilo Stato dii stabilimento di verificare l'osservanza delle norme in vigore nello Stato destinatario, si deve ammettere che quest'ultimo ha il diritto di esigere e di controllare l'osservanza deN.e proprie norme in materia di riserve e aJOCantonamenti tecnici relativamente alle prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, purch tali norme non vadano oltre quanto necessario per garantiire la tutela dei contraenti dell.'assicurazione e degli assicurati. 40. -Infine, iper quanto riguarda le condraioni di assicurazione, le due prime direttive di coordinamento non implicano alcuna armonizzazione in proposito e lasciano a ciascuno Stato membro nel quale l'impresa eserciti la sua attivit il compito di vigilare sull'osservanza delle proprie norme iimiperative relativamente alle operazioni svolte nel suo territorio. La proposta di Seconda direttiva determina il campo d'applicazione di siffatte norme imperative ed esclude che queste vengano applicate a determinate assicurazioni di carattere commerciale che sono definite in modo dettagliato. Tenuto conto delle notevoli differenze fra le norme nazionali vigenti in materia, si deve constatare che, anche su questo e con la stessa riserva, lo Stato membro dstinatario ha il diritto di esigere e di controllare l'osservanza delle proprie norme :relativamente alle prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio. 41. -Si deve quindi riconoscere che, alio stato attuale del diritto comunitario, le esigenze di tutela dei contraenti deM'assicurazione e degli assicurati che sono state sopra descritte giustificano il fatto ohe lo Stato membro destinatario garantisca l'aipplicazfone della propria legislazione per quanto riguaroa le riserve o gli accantonamenti tecnici e le condizioni d'assicurazione, rpuroh le condizioni imposte da tale legislamone non vadano oltre quantp necessario rper :garantire la tutela dei contraenti delil'assicurazione e degli assicurati. Resta ;pertanto da esaminare se sia necessario che il relativo controllo venga ~ffettuato nell'aro 54 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO bito di un regime di autorizzazione e mediante l'imposizione, all'impresa assicuratrice, del requisito dello stabilimento nello Stato destinatario. c) Sulla necessit del regime di autorizzazione {:: 42. -La Commissione non nega che ilo Stato destinatario abbia il di~ ritto di esercitare un certo controllo nei confronti delle imprese assicuratrici ohe fomisicono prestazioni di servizi-nel suo territorio. Durante fa fase orale del procedimento, essa ha anzi ammesso la possibilit di subordinare a determinati rprovvediimenti di controllo a priori l'esercizio di qualsiasi attivit sotto forma di prestazione di servizi da parte dehl'impresa interessata. Tuttavfa, essa ha ribadito che siffatti provvedimenti devono rientrare nell'ambito di un regime meno restrittivo di quello di autorizzazione, senza tuttavia precisare quali dovrebbero essere le modalit di detto regime. 43. -Secondo il Governo tedesco ed i Governi intervenuti a sostegno dello stesso, il necessario controllo non pu essere esercitato al di fuori di un regime di autorizzazione che consenta un esame pllima dell'inizio delle attivit, una sorveglianza continua di queste ultime e [a possibilit di revocare l'autorizzazione in caso di infrazioni gravi e persistenti. 44. -In proposito si deve rilevare che, in -tutti gli Stati membri, il controllo delle imprese assicuratrici organizzato nell'ambito di un regime di autorizzazione, e che la necessit di un siffatto sistema riconosciuta dalle sue prime direttive di coordinamento per quanto riguarda le attivit da esse contemplate. Secondo il rispettivo art. 6 di queste direttive, ciascuno Stato membro sub~rdina '1'aocesso al!l'attivit assicurativa sul proprio territorio a:d una autorizzazione amministrativa. L'imrpresa che apre succursali o agenzie in Stati membri diversi da quello della propria sede deve quindi ottenere un'autorizzazione dall'autorit di controllo di ciascuno di tali Stati. 45. -Si deve d'altronde osservare che la proposta di Seconda direttiva prevede iJ. mantenimento in vigore di qu~sto regiime. L'impresa deve ottenere un'autorizzazione amministrativa per ciascuno Stato membro nel quale intende esercitare fa rpropria attivit sotto forma di prestazioni di servizi. Beoch, secondo ~l progetto, tale autorizzazione debba essere ri!lasciata dall'autorit di controllo dello Stato di stabi1imento, questa autorit deve tuttavia 1consultare rpreviamente l'autorit di 1controllo de1lo Stato destinatario, trasmettendole copia dell'intero fascicolo. Il progetto prevede rinoltre una permanente collaborazione fra le due autorit di controllo, tale da permettere in particolare a que!Ja dello Stato di stabilimento di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, che rpossono giungere fino -alla revoca dell'autorizzazione, per porre fine alle infrazioni che ~ f: 1: -.J PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALB ss le siano state segnalate dall'autorit di controllo dello Stato destinatario. 46. -Stando cos le cose, non pu essere disatteso 11'argomento del Governo tedesco secondo cui soltanto l'imposizione del requisito del[' autorizzazione pu garantire, in modo efficace, il controllo che, tenuto conto delle iprecedenti considerazioni, giustificato da ragioni attinenti alla tutela dei consumatori, 1in quanto contraenti dell'assicurazione e assicurati. Poich un sistema come queillo proiposto nel iprogetto di seconda direttiva, in base al quale l'applicazione del regime di autorizzazione affidato allo Stato membro di stabillimento in stretta col laborazione con lo Stato destinatario, non pu essere instaurato se non per via legislativa, si deve altres ammettere che, allo stato attuale del diritto comunitario, spetta allo Stato destinatario concedere e revocare tale autorizzazione. 47. -Si deve tuttavia sottolineare che il'autorizzazione dev'essere concessa a qualsiasi impresa sta9ilita in un altro Stato membro, che ne faccia domanda e soddisfi le 1condizioni 1imposte dalla legislazione dello Stato destinatario, come pure che truli condizioni non possono aggiungersi a condizioni legali equivalenti gi soddisfatte net.lo Stato di stabilimento e che l'autorit di controHo dello Stato destinatario deve tener conto degli esami e de1le verifiche gi effettuati nello Stato membro di stabilimento. Ora, secondo il Governo tedesco, che su questo punto non stato contraddetto dalla Commissione, il regime di autorizza zione tedesco pienamente conforme a tali esigenze. 48. - oipiportuno inoltre accertare se il requisito dell'autorizzazione, riguardante, a norma del VAG, qualsiasi attivit assicurativa ad eccezione delle assicurazioni sui trasporti, sia giustifiicato in tutti i casi. In pro posito stato sottolineato, in particolare dal Governo britannico, che [a libera d:rcolazione dei servizi importante soiprattutto per le assicura zioni commerciali e che, iprecisamente per queste assicurazioni, vengono meno le ragioni di tutela del contraente deH'!:issicuraztione fatte valere dal Governo tedesco e dai Governi intervenuti a sostegno dello stesso. 49. -Da quanto precede si desume che il requisito deH'autorizzazione pu essere mantenuto in vigore soltanto in quanto sia giustificato dalle ragioni di tutela del contraente rleM'assicurazione e dell'assicurato fatte valere dal Governo tedesco. Si deve anche ammettere che tali ragioni non hanno la stessa importanza per tutti i rami assicurativi e che possono esistere casi in cui, dato il carattere del rischio assicurato e del contraente dell'assicurazione, non vi alcuna necessit di tutelare quest'ultimo mediante l'applicazione delle norme imperative del suo ordinamento nazionale. 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 50. -Tuttavia, bench la proposta di Seconda direttiva abbia tenuto conto di queste considerazioni escludendo in particolare le assicurazioni di carattere commerciale, definite .in modo dettagliato, dall'applicazione delle norme imperative dello Stato destinatario, si deve anche constatare che la Corte;in base agili elementi di diritto e di fatto di cui dispone, non in grado di stabilire una siffatta distinzione generale e di fissarne i limiti con sufficiente precisione per determinare i casi particolari in cui le esigenze di tutela, caratteristiche delle attivit assicurative in .generale, non giustificano il requisito dell'autorizzazione. 51. -Dalle precedenti considerazioni risulta che la prima censura formulata dalla Commissione dev'essere disattesa nella parte riguardante il .requisito dell'autorizzazione. d) Sulla necessit dello stabilimento. 52. -Se vero che. fil requisito relativo all'autorizzazione costituisce una restrizione defila libera prestazione di servizi, il requisito relativo ahlo stabiilimento di fatto la negazione stessa di tale 11.ibert. Esso ha fa conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l'art. 59 del Trattato, il cui scopo consiste per J'appunto nell'eliminare le restrizioni de!Ja libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio dev'essere fornita la prestazione (cfr., in particolare, fo sentenze 3 dicembre 1974, loc. cit., 26 novembre 1975, causa 39/75, Coenen, Racc. pag. 1547, e 10 febbraio 1982, causa 76/81, Tansporoute, Racc. pag. 417). Tale requisito pu essere ammissibile soltanto qualora sia provato ch'esso costituisce una condizione indispensabiile per raggiungere lo scopo perseguito. 53. -In proposito, hl Governo tedesco osserva in particolare che il requisito delJo stabilimento neltlo Stato destinatario consente altl'autorit di controllo di questo Stato di verificare in loco e permanentemente l'attivit esercitata dail!l'assicuratore autorizzato e che, se non venisse imposto tale requisito, detta autorit non sarebbe in grado di adempiere il proprio compito. 54. -La Corte ha gi sottolineato, nella sua giurisprudenza, da ultimo nella sentenza 3 febbraio 1983 (causa 29/82, Van Luipen, Raoc pag. 151), che considerazioni di ordine amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto comunitario. Questa considerazione tanto pi valida quando ila deroga di cui trattasi ha l'effetto di escludere l'esercizio di una delle libert fondamentali garantite dal Trattato. Nella fattispecie, non quindi sufficiente che la disponibilit in loco di tutti i documenti necessari per il controllo da parte delle autorit de!Jo Stato destinatario possa agevolare l'adempimento del compito di queste autorit. g necessario, inoltre, dimostrare che, anche PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE nell'ambito di un regime di autorizzazione, queste non !Potrebbero adempiere in modo efficace il foro compito di controllo senza ohe l'impresa aibbia, nel suddetto Stato membro, una sede stabile ove siano disponibili tutti i documenti necessari. 55. -Ci non stato dimostrato. Come si rilevato in precedenza, il diritto comunitario in materia di assicurazioni non osta, nel suo attuale staidio di evoluzione, a che fo Stato destinatario esiga che gli attivi corrispondenti aille riserve o aigli accantonamenti tecnici relativi alle attivit esercitate nel proprio territorio siano quivi locaiizzati. In tal caso, l'esistenza di detti attivi pu essere verificata in loco, anche qualora l'impresa non abbia alcuna sede stabile nel suddetto Stato. Per le ailtre condizioni di attivit soggette a controllo, la Corte ritiene che questo controllo possa essere esercitato basandosi su copie di bilanci, resoconti e documenti commerciali, ivi comprese le condizioni d'assicurazione ed i programmi di attivit, inviate a partire dal[o Stato di stabilimento e debitamente autenticate daHe autorit di questo Stato membro. NeLl'ambito di un regime di autorizzazione, possibile sottoporre l'impresa a siffatte condizioni di controllo nell'atto di autorizzazione e garantire il rispetto delle condizioni stesse, eventualmente, mediante la revoca di tale atto. 56. -Non quindi provato che le esigenze sopra prospettate ed attinenti alla tutela del contraente dell'assicurazione e dell'assicurato rendano indispensabile, lo stabilimento dell'assicuratore nel territorio dello Stato destinatario. 57. -Relativamente alla prima censura formulata dalla Commissione, si :deve quindi concludere che la Repubblica federale di Germania venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE, assoggettando, col Versicherungsaufsiichtsgesetz , all'obbligo dello stabilimento nel suo territorio le iill!Prese assicuratrici della Comunit che intendano prestare in detto Stato, tramite rappresentanti, procuratori, agenti od altri intermediari, servizi nell'ambito dell'assicurazione diretta, ad eccezione dell'assicurazione sui trasporti; ci non vale, tuttavia, per quanto riguarda [e assicurazioni -obbligatorie e le assicurazioni per le quali l'assicuratore permanentemente presente nel territorio della Repubblica federale per un tramite che debba essere assimilato ad un'agenzia o ad una succursale, ovvero esercita la propria attivit per intero o principalmente nel territorio di tale Stato. B) Sulla seconda censura formulata dalla Commissione 58. -Con la seconda censura, fa Commissione mira a far dichiarare un inadempimento riguardante tanto la rdirettiva n. 78/473 sulla coassicurazione comunitaria, quanto gli artt. 59 e 60 del Trattato. Tuttavia, come 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEILO STATO fa prima causa, anche la seconda si basa sulla tesi secondo cui gli obblighi relativi all'autorizzazione e allo stabillimento sono incompatibiili con gli . artt. 59 e 60 del Trattato per quanto riguarda J'attivit assicurativa nel suo complesso. Secondo fa Commissione, non vi quindi alcun motivo di distinguere sotto questo profhlo la situazione dell'assicurazione irn generale da quella del cassicuratore delegatario. La Repubblica federale di Germania avrebbe quindi commesso un'infr.azione ai suddetti articoH, in quanto, nel trasporre la direttiva n. 78/473 nehl'ordinamento interno, essa ha esentato da tali obblighi uniicamente .gli altri coassicuratori, e non il coassicuratore delegatario. 59. -La Commissione ammette che la direttiva ambigua su questo punto, ma sostiene ch'essa deve essere interpretata in senso conforme al Trattato, il che stato riconosciuto dagli Stati membri nella dichiarazione comune figurante nel verbale della riunione del Consiglio in data 23 maggio 1978. Conseguentemente, non si potrebbe in alcun modo ritenere che la direttiva imponga al coassicuratore delegatario l'obbligo di essere autorizzato e di stabilirsi nello Stato membro in cui localizzato il rischio. 60. -Da parte sua, il Governo tedesco fa riferimento alla distinzione effettuata dalla direttiva n. 78/473 fra il coassicuratore delegatario e ,gli altri coassicuratcri. Le disposizioni di questa direttiva riguartlanti il coassicuratore delegatario, ed in particolare l'art. 2, n. l, lett. c), in quanto rinvia alla direttiva n. 73/239, proverebbero che lo Stato in cui localizzato il rischio rpu esigere che il coassicuratore delegatario sia stabilito e autorizzato nel proprio territorio, cosicch possa coprire interamente il rischio anche da solo. Pertanto, la normativa tedesca non violerebbe n la direttiva n. 78/473 n gli artt. 59 e 60 del Trattato. 61. - vero che, secondo la suddetta disposizione della direttiva, il coassicuratore delegatario autorizzato secondo le condizioni previste dalla prima direttiva di cooridinamento, rcio trattato come l'assicuratore che copre la totalit del rischio . La direttiva non indica, tuttayia, in quale Stato membro il coassicuratore dele,gatrio dev'essere autorizzato, e da quanto precedentemente affermato rul ptllilto A risulta che, secondo il diritto comunitario, un assicuratore gi autorizzato e stabilito in uno Stato membro non deve necessariamente essere stabilito in un altro Stato membro, per poter coprire la totaHt di un rischio localizzato nel territorio di quest'ultimo Stato. 62. -Come questa Corte ha affermato nella sentenza 13 dicembre 1983 (causa 218/82, Commissione c/ Consiglio, Racc. pag. 4063), allorch una norma di diritto derivato comunitario ammetta pi tdi una interpretazione, si deve dare la preferenza a queHa che renda la norma stessa . . --. I PARm I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE conforme al Trattato rispetto a quella che porti a constatare la sua incompatibilit col Trattato stesso. Stando cos le cose, la direttiva non dev'essere interpretata isolatamente, dovendosi invece esaminare se i requisiti di cui trattasi siano o meno in contrasto con le suddette disposizioni del Trattato e far riferimento all'esito di tale esame ai fini dell'interpretazione deHa direttiva. 63~ -Ora, per quanto riguarda l'attivit assiicurativa in generale, la Corte ha test .affermato che l'obbligo di stabilimento incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato. Di conseguenza, l'imposizione di tale obbligo al coassicuratore delegatario non pu essere fondata sulla :direttiva numero 78/473. Basta quindi esaminare se sia conforme al diritto comuni- tario l'imposizione, al coasskuratore delegatario, dell'obbligo di essere autorizzato nel paese del rischio. 64. -In proposito, da!ll'esame della prima censura risulta che il requisito dell'autorizzazione, nello Stato destinatario, di un'impresa prestatrice di servizi assicurativi rpu essere considerato compatibile col Trattato soltanto qualora sia giustificato da motivi attinenti alla tutela del consumatore, in quanto contraente dell'assicurazione o assicurato. Ora, secondo il suo art. l, n. 2, la direttiva n. 78/473 riguarda soltanto le assiicurazioni contro rischi che, per loro natura o importanza, richiedono [a partecipazione di pi assicuratori ai fini della loro garanzia. Inoltre, secondo il suo art. 1, n. 1, la direttiva si aipplica soltanto alle operazioni di coassicurazione comunitaria aventi ad oggetto taluni dei rischi elencati nell'allegato della diretti>, si pone il problema di stabilire se l'espressione sia limitativa, con 7 RASSEGNA DEIJ..'AVVOCATURA DELLO STATO 80 privato, in corrispondenza con la delegificazione degli assetti organizzativi aziendali prevista dall'art. 14. La dizione d~l citato art. 23, che individua ~e controversie devolute 011la competenza del Pretore solo per la 'loro inerenza al rapporto di lavoro al:le d1pendenze del nuovo ente pubblico, consente poi di affermare che la giurisdizione del giudice ordinario al riguardo piena ed esclusiva, nel senso che comprende ogni tipo di controversia, il cui oggetto concerna le posizioni soggettive dei dipendenti in riferimento alla gestione da parte del:l'amminisfra:zione ferroviaria dei rispettivi rapporti di lavoro. Avuto riguardo all'indicata correlazione con la privatizzazione degli anzidetti rrapporti, il trasferimento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario da ritenersi operante sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, cio dal 14 giugno dello stesso anno, giacch, contrariamente all'assunto del ricorrente, ia data del 1 gennaio dell'anno successivo segna soltanto, a norma dell'art. 26, secondo comma, l'inizio effettivo della nuova gestione, la quale per presuppone gi avvenuta la successione ope legis dell'ente ferroviario sin dal momento della sua istituzione nei rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro sottratti al settore del pubblico impiego, che facevano capo all'Azienda autonoma. esclusione quindi delle controversie previdenziali di cui agli artt. 447 e segg. cod. proc. civ., ovvero il legislatore abbia inteso attribuire il foro erariale a tutte le controversie comunque di competenza del giudice del lavoro. . La questione riguarda solo i giudizi di primo grado, perch per quelli di appello per giurisprudenza consolidata ammessa la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato (v. Cass. SS.UU. 8 ottobre 1985 n. 4857). I Pretori di Alessandria (sentenza 27 aprile 1987 -Grassano c/ F.S.) e di Reggio Calabria (sentenza 30 gennaio 1987 Aloisio Francesco) si sono espressi nel senso che l'espressione controversie di lavoro ,, non si estende alle controversie previdenziali, per cui in queste ultime resta ferma la competenza stabilita dall'art. 444 cod. civ., e cio quella del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'a'ttore. 7. -Pensioni L'art. 21 ultimo comma della legge n. 210/1985 stabilisce ch fino a quando non sar disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensio nistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge . Il trattamento in vigore quello dettato dal Testo Unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari -D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 -che alla Parte Terza (artt. 209 e segg.) tratta del personale delle Ferrovie dello Stato. Stante la citata formula dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985, cos come restano ferme le norme di diritto sostanziale altrettanto da dirsi PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 81 In mancanza di apposite norme transitorie, devesi altres ritenere che, per le controversie relative ai rapporti di J.avoro sorti in origine con l'Azienda autonoma, permanga la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove il rapporto sia cessato in tempo anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 210 del 1985, e che sussista invece la giurisdizione del giudice OI'dinario quando la controversia si riferisca ad un rapporto di impiego non ancora a quella data cessato e trasferito quindi, con mutata natura, al nuovo ente, o la cui cessazione costittiisca materia del contendere per fa pretesa del lavoratore, nei confronti dell'ente medesimo, di ottenerne il ripristino per la .dedotta illegittimit del[' atto estintivo. Nel caso in esame la domanda del Novembre, gi legato ad un rapporto di impiego con l'Azienda autonoma, stata proposta dinanzi al Pretore, con ricorso depositato in tempo successivo all'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, nei confronti dell'ente Fevrovie dello Stato per ottenere la reintegrazione, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., nel posto di lavoro, deducendosi l'illegittimit del provvedimento di destituzione adottato il 29 Giugno 1985 a suo carico, sicch, alla stregua degli esposti prin cipi, la cognizione defila controversia spetta al giudice ordinario. per le norme procedurali in attesa della nuova disciplina sul trattamento pensionistico. In particolare, gli artt. 7 Legge 9 luglio 1908 n. 418 e 24 R.D.L. 27 novembre 1919 n. 2373, espressamente attribuiscono alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato. 8. -Buonuscita. L'Opera di Previdenza e di Assistenza per i Ferrovieri dello Stato O. P.A.F.S. -provvede a corrispondere l'indennit di buonuscita ed altri assegni e sussidi vari nonch alla gestione del credito in favore degli iscritti (art. 2 Legge 14 dicembre 1973 n. 829). L'art. 44 della ora citata legge n. 829 stabilisce che contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie ammesso ricorso alla Corte de Conti Tuttavia la legge 20 marzo 1980 n. 75 ha parzialmente derogato tale dispo sizione, cos statuendo: Le controversie in materia di indennit di buonuscita e di indennit di cesc; azione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, abrogata ogni diversa disposizione . Quindi da ritenere che, relativamente alla indennit di buonuscita e di fine rapporto, riprende vigore la norma del citato art. 44 legge n. 829/1973, in quanto la deroga che attribuisce la giurisdizione ai tribunali amministrativi vale per il personale statale mentre ora i ferrovieri sono dipendenti di un ente pubblico diverso dallo Stato; onde sembra che ogni controversia che interessi prestazioni obbligatorie dell'OPAFS sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. GIUSEPPE STIPO RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 82 PRETURA DI ROMA -Sez. Lav., 21 maggio 1986 -Est. Pivetti -Arcangeli e ailtri (avv. Macchia) c. A.C.E.A. ~avv. Fanti) e C;P.D.E.L. (Avv. Stato Stiipo). Giurisdizione civile -Casse Pensioni amministrate dagli istituti di Previdenza -Domanda diretta a ottenere il riconoscimento della pensionabilit di determinati emolumenti e il conseguente versamento dei contributi -Giurisdizione della Corte dei Conti. Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti l{l domanda avente ad oggetto l'accertamento della computabilit di determinati emolumenti nella retribuzione annua contributiva con l'obbligo dell'ente datore di lavoro a corrispondere alla Cassa Pensioni amministrata dagli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, i contributi previdenziali ai fini del trattamento pensionistico (1). (omissis) Decidendo su ricorso per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza del Pretore di Roma del 24 luglio 1982 resa in controversia che presentava termini oggettivi e soggettivi equivalenti a quelli della controversia qui in esame, le .Sezioni Unite del.la Corte di cassazione, con sentenza del 3 luglio (rectius 24 giugno) 1985 n. 3798, hanno ribadito che il disposto dell'art. 60 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680 -secondo cui, contro i provvedimenti concernenti le pensioni dei dipendenti degli enti locali gli interessati possono proporre ricorso alle Corte dei conti -messo in relazione con-quelli dell'art. 62 R.D.L. 12 luglio 1934, n. 1214, che attribuisce in generale alla giurisdilione esclusiva di detta Corte il contenzioso in materia di pensioni anche parzialmente a carico dello Stato -non consente dubbi sulla spettanza alla Corte stessa della cognizione della domanda di condanna della CPDEL ad eseguire la revisione della pensione incrementando l'attuale base pensionistica annua degli importi relativi agli emolumenti accessori della retribuzione . Ad analoga conclusione deve pervenirsi per le domande qui proposte dai ricocrenti nei confronti della CPDEL, _aventi ad oggetto: l'accertamento della natura retributiva degli emolumenti aocessori in questione; 1) -La sentenza affronta il problema della giurisdizione nel rapporto di natura previdenziale intercorrente tra i dipendenti degli enti locali e la Cassa Pensioni amministrata dagli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro. Le richiamate sentenze della Cassazione SS.UU. 24 giugno 1985 n. 3798 e 15 novembre 1982 n. 6084, 2 aprile 1981 n. 1865 si possono leggere in questa Rassegna 1985, I, 786 (massima con nota) e per esteso in Giust. Civ. 1985, I, 2469, in questa Rassegna 1985, I, 918 ed in Giur. It. 1982, I, l, 1100. A queste pu aggiungersi il principio enunciato (in fattispecie diversa) dal Consiglio di Stato, secondo cui le azioni di mero accertamento sono di competenza del giudice che ha la giurisdizione nella materia (Sez. V, 21 settembre 1983 n. 370). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE l'accertamento della computabilit di essi ai fini della retribuzione annua contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1959 n. 1077 e del conseguente obbligo dell'ACEA di pagare a1la CPDEL, in ordine a tali emolumenti, i contributi previdenziali previsti dalla legge; l'accertamento che la base pensionistica a suo tempo determinata e comunicata alla CPDEL dall'ACEA deve essere aggiornata tenendo conto degli emolumenti in questione. Si tratta, infatti, di domande che vengono proposte nei confronti della cPDEL per far valere, attraverso di esse, una pretesa identica a quella che formava oggetto della domanda di condanna che le Sezioni Unite hanno ricondotto nella sfera di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti: fa pretesa, cio, al computo degli emolumenti suddetti ai fini della determinazione della pensione. Non pu certo servire ad escludere [a controversia dall'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti il fatto che tale pretesa venga :latta valere con domanda di accertamento anzich con domanda di condanna. E neppure pu servire a tal fine il fatto che la domanda di accertamento, anzich venir mirata direttamente istd dkitto che si vuole riconosciuto o sul .fatto immediatamente costitutivo di esso (il diritto ad un certo ammontare di pensione ovvero 'la determinazione della base di calcolo della pensione stessa), pel'segua lo stesso fine in modo indiretto, puntando aH'accertronento di un antecedente logico o di un elemento giuridicamente coincidente (la determinazione della c.d. retribuzione contributiva) dal cui riconoscimento giudiziale non potrebbe che derivare, come effetto automatico e giuridicamente necessario, i'accertamento del diritto ad una maggiore pensione. 2. La medesima sentenza n. 3798 del 1985 ha anche stabilito che la .competenza giurisdizionale della Corte dei Conti non comprende invece ~a domanda proposta nei confronti dell'ACEA dai \J?II"opri dipendenti (o ex dipendenti) diretta alla condanna dell'.azienda al versamento dei contributi previdenziali in assunto dovuti sugli emolumenti accessori in oggetto. Uguale affermazione deve qui essere fatta per Je domande, sempre proposte nei confronti dell'ACEA, aventi ad oggetto: l'accertamento che detti emolumenti concorrono a formare la retribuzione contributiva; l'accertamento deLl'obbligo deLl'ACEA di dare comunicazione alla CPDEL di detti emolumenti. Le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione suddetta sulla base del rilievo che l'ammontare della pensione erogata dalla CPDEL s determinato in base alla retribuzione contributiva, ma indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, sicch l'eventuale giudizio della Corte dei conti sul fondamento delle pretese volte all'integrazione della pensione non esige come presupposto 84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la condanna del datore di lavoro al versamento dei relativi contributi, n l'accertamento in altra sede dell'obbligo contributivo. Tale condanna e tale accertamento rientrano, ,secondo la Corte, nelil'aanbito della giurisdizione ortlinaria ex art. 442 o amministrativa, ove si tratti di pubblico impiego, non avendo al riguardo -e cio a:i fini della giurisdizione -alcuna mcidenza la sussistenza o meno dell'interesse ad agire degli attori, dal momento cpe tale 1nteresse rileva esclusivamente ai fini della proponibilit della domanda. L'enunciazione delJa Corte presenta alcune implicazioni propri.o in tema di interesse ad agire ed opportuno sottolinearle. L'affermazione -secondo cui il giudizio della Corte dei conti sul fondamento delle pretese volte all'integrazione deilla pensione non esige come presupposto l'accertamento in altra sede dell'obbligo contributivo in ordine agli emolumenti di cui si discute la computabilit ai fini del cailicolo della retribuzione pensionabiJe -implica gi di per s che il dipendente non ha alcun interesse all'accertamento fa altra sede dell'obbligo contributivo dell'ente datore di lavoro, posto che l'unico suo interesse quello alla determinazione deilla pensione. Il che trova riscontro nell'art. 28 del RDL 3 marzo 1938 n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939 n. 41) ohe disciplina i ricorsi amministrativi e giurisdizionali concernenti l'imposizione dei contributi CPDEL proposti sia dagli impiegati che dagli enti (riservandone la cognizione in sede giurisdizionale al giudice amministrativo). U fatto che tale norma contempli soltanto i ricorsi concernenti l'imposizione dei contributi e non anohe i vicorsi volti aU'accertamento positivo della sussistenza dell'obbligo contributivo -e, intesa in questo senso, si spiega che le Se2iioni Unite non l'abbiano presa in considerazione -denota, appunto che ['COrsi di tal genere non sono previsti proprio perch non corrispondono ad alcun interesse dell'impiegato, il quale, in altri termini, non ha a:lcun diritto al pagamento da parte dell'ente aUa CPDEL dei contributi previdenziali sulle proprie retribuzioni. li che conseguenza della gi vista autonomia che nel rapporto previdenziale in esame sussiste tra J'aspetto co:u.tributivo e l'aspetto delle prestazioni, anche se il parametro di commisurazione lo stesso. Non vale, in senso contrario, fil richiamo a11a sentenza delle Sezioni Unite del 15 novembre 1982 n. 6084, citata dalla parte ricorrente nei propri scritti 1difensivi. Con tale pronunzia, iinfatti, la Cassazione ha s escluso che la Corte dei Conti abbia il potere di sindacare la legittimit del provvedimento con cui stato istituito o concesso un determinato emolumento, aJJorquando tale provvedimento sia divenuto definitivo nell'ambito dell'ordinamento dell'ente cui apparteneva H pensionato (dovendosi escludere che in tal caso si sia in presenza di una mera questione pregiudiziale), ma ha confermato che la Corte dei conti abilitata -e PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE lo essa sola -ad accertare se un determinato emolumento concesso in base al rapporto di attivit abbia o meno i requisiti dehla pensionabilit. Questa appunto la questione che qui si discute (ed questione ben diversa da quella della legittimit dell'emolumento) sia pur sub specie dell'accertamento dei requisiti per l'assoggettamento dell'emolumento a contribuzione. Sotto il profilo che qui interessa, anche il richiamo a S.U. 2 aprile 1981 n. 1865 non apporta argomenti favorevoli alla tesi di parte ricorr~ nte, ma anzi ne adduce di contrari. Tale decisione -che, .secondo la successiva sentenza n. 3798/85, non si sarebbe pronunziata todco CO!Iltenuta nella delibera zione n. 3742 del 1979, .in 01idine all'impugnazione del provvedimento di perimetrazione del cellJtro storlico contenuto neHa deliberazione n. 915 del 1978; 3) ha respilnto ['eccezione di improcedibilit dell'impugnazione del provvedimento di mdividuiazione deJ..le zone di degrado contenuto neHa deliberazione n. 915 del 1978, :in quanto il mantenimento delJa quaiJ. ifJcazione di generale degrado per iJl territorio di Venezia e delle isole fasciava inalterato il pregiudizio lamentato dai moorren,t[, 3. -Nel merito, J'appeHo infondato. Con la deliberaziO!Ile 30 ottobre 1978 n. 915 ti:l Consiglio comunale di Venezia, nel procedere al:la ripartizione del territorio comunale in cinque zone ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della 1. 27 luglio 1978 n. 392, dnidiv:irlu oome degradate intere zone, estese sostanzialmente a tutto ['abitato, 1che presentav.ano assenza o grave :insufficienza deHe opere di u.rbainiz2la2Jione primaria, con particolare .riferimento alla rete fogna. Lrfa, e dei co1lega:menti con il trasporto pubblico alle zone cenrtrali , significative 1concentrazioni di abitazioni atas.taiJ.mente definite oome A 4 (popolari) e A 5 (uJ.t1.1apopolard) , cairatteristiche particolarmente significative delle condizioni sociali (posizione professionaile del capofamiglia) e 1condizioni diffuse di degrado edilizio , Viceversa l'~rt. 18 quarto comma della -1. 27 JugHo 1978 n. 392 d !f.lalcolt ai Comlllild. di individuare edifici o comparti di edifici partioo[ armente degradati 1ai quali si aippHca, come corretmvo del costo base per la determinazione del costo unitario di p!Toduzione (e quindi deli'equo canone per gll.i immobili adibiti ad uso di ahitaziooe, secondo H sistema delJa legge) il ooefficiente 0,9 in luogo dei pi elevati coefficienti correttivi p.revJisti per l'ubicazione de1l'immobile, rispettivamenrte, ne[la zona perifedca, IDeJ.la zona semiperiferroa o nel centro storico. ~ pertanto ,chiaro 1che l'individuazione deve rifurirsi a s:iingoli edifici o oom parti di edifici (cio isolati di fabbricati contigui) e deve essere moti vata con la rilevazione di quelle caratteristiche che, nelLa oomune valu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA tazione, fanno definire un immob.hle appunto degrada~o rispetto al valore degli immobili simili della medesima zona dello stesso Comune. I coefficienti conrettivi del costo base, nel sistema deHa legge sullla disciplina della locazione e sublocazione degli immobili urbani, hanno infatti lo scopo di mantenere per quanto possibile la proporzione tra l'equo canone e il valore di mercato, degli immobli; e tl coefficiente di degrado rnppresenta, in questo sistema, un correttivo ulteriore e facoltativo per i casi in cui, per le condizioni particolari di un fabbricato, l'applicazione dei nor mali coefficienti (compreso quello suJlo stato di conservazione e manutenzione de1nmmobile di cui a'1l'art. 21, ohe si riferisce prevalentemente alle caratteristiche delle singole unoit immobiliari) porterebbe ad un canone legale delle unit immobiliari eccessivo rispetto al valore del fabbricato. La dichiarazione di degrado di intere zone o di un'intera citt, oltre a co:rnrprovare il!a mancata ni:levazione analitiica delle condizioni dei siingoli edifici, costituisce perci di per s stessa una contraddizione e una indebita alterazione del sistema deMa legge sull'equo canone. In sostanza il Comune di Venezia ha individuato, in aggiunta alle zone elencate nell'art. 18 della ilegge o in loro parziale sostituzione, una nuova zona caratterizzata dal degrado urbanistico e socio-economico che, qualWlque cosa possa essere, :non certo il >, esseI11do propriio itI1 esso ['artista giunto aid una aocentuamone quasi esasperata dei colori, passando da una fase impress.ionistioa ad una tesa, aid una dcema via via pi attenta, quasi virtuosistica, degli effetti di luce. La n~lazione medesma evildenzia, ailtres, come il Giardino Moreno sia stato oggetto di ailcuine ammirate oonsildera2lioni di Antonio Fogazzaro, contenute in una lettera del 18 gennaio 1884, idOIIlee a testimoniare la celebrit di esso neilla cultura del tardo Ottocento, e ricorda infine le suc cessive viJaoode 1dehl"immobi1e, (la parziale lottizzaziooe del ;giaroino, la de stinaziOIIle della villa aid ospedale e la successiva demolizione idd1a mede sima, l'imposizione del vmcolo di cui ana legge n. 1497 del 1939 sul gia:rd1ino). Tail:e provvedimento di vincolo stato peraltro ritenuto i1legittimo dal TAR, in quanto adottato al di fuori dei presupposti a1l'uopo richiesti daill',art. 2 della legge !Il. 1089 del 1939. Af r,iJgua'!1do i primi 1giludd, dopo aver :premesso che 1l'oggetito dell'inte resse tutelato con il 'Vlincolo ex art. 2 della legge IIJ.. 1089 del 1939 nOIIJ. costituito dal valore intrinseco dell'immobHe, ma dail valore storico di cui fi1111mobile rappresenta la document~iooe, tramainda:bile nel tempo>>, hanno ritenuto, in accoglimento degli appositi ll'ilievi prospettati dal Comune di Boridiighera con il secondo mezzo, ohe nehla fattispecie non sussistesse n una adeguata specificit degli episodi storico-artistici e storico-~etterairi di cui l'immobile avrebbe dovuto costituire testimo RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 124 nianza, n l'idoneit del medesimo 1aid assolvere a qualsiasi funzione docUllllentata, attesa 'la irreversibile trasformazione subita nel corso del tempo. Dalla contemporanea inesistenza sia della cennata adeguata specificit degli episodi storico-artistici e storicoiletterari, sia de11a idoneit de11'immobile ad assolvere alla necessaria funzione documentata il TAR ha dedotto l'illegittimit dehl'impuginato provvedimento, dovendo r.Itenersi necessario, ai fini di una legittima imposizione del 'V'imicolo ex art. 2 della legge n. 1089 del 1939, o che il fotto docUllI1etiltato abbfa una concretezza e spooitiJCit storica tale da imprimere al sito in cui si svolto una cOIIlllotazione ta1meinte pregnante da giust!ificare Ua:la rtutela conservativa di quanto ne residua nel tempo, a prescindere daille mutazioni medio tempore intervenute, oppure che l'immobile oggetto di tutela abbia conserv:ato intatte Je caratteristiche essenziali 1che ne determinarono il oollegaimento con 1a storia delil'arte o della cultUJta, cos da poter assolvere, anohe in mancanza di relazi01I1e con un periodo 1storiico specifico, ad una funzione di documento puntuale del periodo storico cui il'immobile medesimo si ricollega. I pr.imi giudici halllilo, mtal modo, oocolto una censura di vilazione de11'art. 2 defila Jegge n. 1089 del 1939, come risulta, peraltro, con chiarezza da:l testo della impugnart:a decisione, neJ.Ja quale si afferma, appunto, ohe la lI'levata carenza nella fattispecie tin esame, di ambedue !i menzio nati requisiti ilildUJCe, pertanto, a riitenere che .i:1 provvedimento di vincolo sia stato imposto :al di fuori dei presupposti [)i()rmativi sui quaili avTebbe dovuto fondarsi. 2. -Tali essendo, da una parte l'iimpugnato provvedimento di vincolo, e dall'altra, la decisione di arunullameruto del medesimo, fondato si rileva il primo motivo dii appello con cui il Ministero dei Beni culturai ed ambientali da una parte deduce che il TAR ha posto in essere un inammissibile sindacato di merito, sostituendo valutazioni proprie a quelle di natu:ra tocnd:co-discreziOIIlale dell'Amministrazione, e dall'altra sostanzial mente osserva che nella fattispecie esistevw:JJo i presupposti che legittimavano 'l'imposizione del vincolo di particolare interesse storico-artistico ad sensi dell'art. 2 della legge n. 1089 del 1939. Il primo giudice, infatti, IIleld'asseJ:1ito ese:ocizio di UIIl sindacato di legittimit sull'esistenza dei presupposti di fatto per fimposizione del vincolo, ha in realt esercitato un mammissibile sindacato di merito sulle valutaziOllli e sui giudizi che hanno condotto J'AmministJrazione aJ.Ja imposiziOIIle del vincolo. Va in proposito ricordato che, socOIIldo l'Olt'ientamento giurispruden ziale ormai wnso11dato, d'imposizione del V'incolo di particolare interesse di cui alla legge n. 1089 del 1939, sia ex art. 2 che ex articoli 1 e 3, il frutto di una attiviit tecnico-discreziOIIla!le de11'Amminiis.trazione, non sin daoabile, mquainto tale, msede di legittimi.it Se non sotto il profilo della PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA oongruit e della fogidt della motivazione (fra fo tante, IV, 24 novem bre 1978 n. 1034, 17 gennaio 1978 n. 77). stato, anzi, ulteriormente precisaito che J.'1aipprezzamento da parte dell'Amministrazione ai filni delilia imposizione del vincolo sl atteggia come valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico a tutelare cose che, attlnendo direttamente o indirettamente alla ,storia, al!l',arte o ailla 10U'ltura, per d che esprimono e per i :viferimenti con queste ultime, sono reputate mecitevoli di ,conservazione (IV, 7 maggio 1974 n. 350). Va tuttavfa segnalato d1e l'dnteresse pubblico alla .tutela dehla cosa ,che attenga direttamente o imldirettamente alla istoria, ail!l'.arte, o 'alla cultura d:iJrettamente ooHegato con Ulla valrutazione in termini di particolia:re interesse della cosa per i propri pregi irntrlnseci o per ,rl riferimento della medesima alle vicende della storia de1l'arte o della cultura, sicch J'espressione precipua dell'attivit tecnico-discrezionale deJ:l'Amministrmii:one si ha, nehl:a materia di oui si discute, nel momento della formulazione del giudizio di particolare ri!J.evainza del bene, discendente a sua vo1ta o dal riconoscimento di un peclllliare ipregio del mede simo, o dal rkcxnosdmento dd 11J1D. partiJco1are collegamento di esso oon le VI!cende della srtoria, della cultura e de1l'arte. La droostanza che tale attivit dehl'Amministrazione, volta ad esprimere hl giudizio di rilevanza, pur implicando un apprezzamento di conformit de11a cosa valutata ad un modello astratto alla stregua di criteri estetici o oultural1i, sia 1sostoozialmente di carattere ricognitivo e conoscitivo (in quanto vOilta ad accertare l'esistenza del1a peculiare .quai1it della cosa da ,sottoporre a tutela), e non, l!l.vece, di carattere vdlitivo, come qua1DJdo ['Amministrazione chiamata ad oiperare, per il perseguimel1/l:o di un determinato interesse, una s1celta fra diverse soluzioni possibili, non esclude, ovviaJmente, che si sia di frcxnte ad una attivit di ,carattere discrezionale. Sotto questo profilo, va anzi sottolineato che proprio la circostanza che nell'attivit volta alla imposizione del vincolo siano assenti profili d:i carattere eminentemente voLitivi e decisionali, quella che consente di qualificare tale attivit non come esevcizio di discrezionalit amministrativa in senso fato, ma, invece, come esercizio di dis1crezionalit tecnica on senso proprio. Ed infatti, secondo la pi autorevole ed ,!l.Ocredita1la [']costruzione del fenomeno, mentre la c.d. discrezionalit ammlnisti:iativa comporta sia la necessaria valutazione e ponderazione di interessi, sia un potere di scelta in ordine aill'agire, da esercitarsri nel J:1isipetto delle ['egole giuridiche e non giuridiche applicabili aJ caso concreto, altrettanto non avviene in sede di esercizio di discrezionalit tecnica. NelJa relativa ipotesi, la scelta circa il comportamento da tenere o la linea da seguire per iil raggiungimento degli interssi affidati alil'Amministrazione stata a rpriori posta in eseyere direttamente dal legislatore in modo ovviamente vincolante, sicch all'Amministrazione rimessa esclusivamente la valutazione dei fatti posti dalla legge a presupposto dell'operare, aUa s.tregua di regole tecniche tratte 126 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO da settori specifici di conoscenza, quali quel'li dell'agraria, della medicina, o, .appunto .dell'estetica od in genere della storia della rcuitura. Dalla ,riJconduzione a1la rcd. discrezionalit toonica dell'atthnit dell'Amministrazione vrolta a1la imposizione del vin:calo deriva, pertanto, che le relative scelte si ipongOIIliO suil piano del meDito dei.l'azione amministrativa. noto infatti che attengono a tale profilo quegli aspetti dell'attivit amministrativa in cui riconosciuta all'autorit una possibilit di valutazione da effettuarsi a11la stregua di norme non giuridiche, sicch ricadono nel relativo concetto non soltanto Je scelte discrezionali dell'Amministrazione, per il perseguimento delle proprie finalit istituzionarli, ma anche le valutazioni poste in essere a1la stregua di regole tecniche, come sono quelle che presiedono ailla formulazione del giudizio di particolare rhlevanza ai sensi della legge n. 1089 rdel 1939. Dalla riconduzione dell'attivit tecnicodiscrezionale dell'Amministrazione in sede di imposizione del villlco1o al merito dell'azione amministrativa deriva pertanto la normale iinsindaoabilit, da parte del giudice ammiinistratirvo, delrle relative scelte, sarlvo il caso in cui J'irnosservanza delle .regole non giuridiche che presiedono alla corretta formazione di tale attJivri.t valutativa non trasmodi a causa, in particolare, di una erronea :mrppresentazione dei fatti o comunque un vizio deH'iter Iogico, nel vizio di eccesso di potere. Implicando, perta:nto, l'imrposi:ziione del vfaJJcolo di cui alla legge lll. 1089 del 1939 l'esercizio di una attivit tecnico-discrezionale, risulta facilmente oomprensibi:le rcome si sia svhllllppato nel tempo il ce:nnato onientame:nto giurisprudenziale che !limita il smdocato giurisidirionale aJ controllo estrinseco sulla logicit ed adeguatezza della motivazione del rprovvedimento, o che, pur ammettendo espli:citamente la configurabilit, con riferimento al'l'attivit relativa, dei vizi di 1\lliolazione di legge o di eccesso di potere per travisamento dei fatti (IV, 30 marzo 1982, n. 137), limita tuttavia il relativo sindacato all'accertamento della esistenza storica della cosa da tutelare (ad esempio del reparto aI'Cheologico) o rdel collegamento della medesima con fatti dehla :storia deH'arte, rde1la cultura (ad esempio, la dncostanza che Uil determinato arutore abbia operato in un determinato luogo), escludendo, invece, dail medesimo, quell'att!vit che si configura come ffianifustazione di giudizio rSU un fatto od una cosa affermate come esi stenti. La rilevart:a natura teanico-diS1Crezionale dell'attivit svolta dall'Amministrazione in sede di imposizione rdel :vinrcoJo di cui alla legge n. 1089 del 1939 importa, peritanto, fa sindacabilit del provvedimento impugnato sotto il profilo della esistenza, o meno, della cosa ohe si intende tutelare o della reale veriiicaziOltle dell'.evento storiico che attribuisce 011 bene rileva: nza particolare, ed in generale sotto ill profilo della esatta rappresentazione della realt delila cosa, di .particolare interesse; devono, invece, essere considerate inammissibili.i quelle censure che non introducono un f fk~1'Z!&%1!A"Z%'%1'%Z:1'%&1W#Zo/WB$&;,;r;vJw;;,;;cc&@iZJJJ:OC!;;;o;;J!fZiiW%11ZBZ,J1,W)),;;1WW)%1i"*"""))J 1r11;111111i111111r1111111a111rt:1r11z11=1r1111111B111.1t111111111111 ~,.., PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA travisamento dei fatti, ima in realt UJil .t11aviisamento di giudizio, ritenuto insoddisfacente pe11ch cODJdotrto sulla scorta di caino:ni di valutazione storico-estetici non condivisibili (VI, 18 gennaio 1977 n. 25). Peraitro, se ll'imposimone del vincolo di cui a11a legge n. 1089 del 1939 comporta, in via generale J.'esercizio di attivit discrezionale da parte dehl'Ammiinistrazione, sindacabile :nei limiti e nei modi sopra indicati, va tuttavia segnalato 1che diverso l'ogigetto su cui cade .ta1e attivH discre2liona: le a seconda che si proceda alla imposizione del vincolo ai sensi degli articoJ.i 1 e 3 della J.egge, od invece, ai sensi dell'art. 2. Nel primo caso, infatti, ci che tiutel:aito hl valore intrinseco della cosa (e cio il valore artistico del bene, sicch l'attivit tecnico-discrezionaJ.e deM'Amministrazione sar qruelJ.a concernente la v1a'lutazione di rparticoll.are rilevanza dal punto di vista artist.ico. Nell'ipotesi di cui aJ.J.'art. 2 della legge :n. 1089 del 1939 il valore tutelato dallla nol1Illa non invece un va'.lore intrinseco della cosa, ma quello pi propriamente sto11ico, costituito dal cohlegamento 1con determinati fatti e vicende della storia o dell'arte. Consegue da d che, nelila imposizione del relativo vincolo l'attivit tecnica discrezionale dell'Amminfatrazione sar quclla volta ad iindividuare la rpa:11ticola:re importanza ed intensit dcl riferimento della cosa alla storia politica, militare, delda letteratura, dell'arte o della cultura in genere . La relativa attivit sar, pertanto, sindacabile dn sede giurisdizionale, nei limiti dehla logicit delila motivazione che la sorregge, ovvero con riferimento all'esiJStenza ed alla esatta rappresentazione dei presupposti di fatto cmi [~attirviit valutativa ha riferimento, mentre rester al di fuori del sindacato di legittimit hl giudizio sulla particolare .importanza del cohlegamento della cosa con la storia dell'arte o della cultura. Ailla stregua dei superiori rilie-v>i, appare evidente ohe le censure, spiegate in primo grado dal Comune di Bordighera, e con le quali veniva lamentata l'indeterminatezza e la carenza di specificit del riferimento del Giardino Moreno a1la storia dell'arte pittorica e letteraria, erano in realt volte a siindacare l'apprezzamento tecnico_ discrezionale dell'Am ministrazione circa fimrportanza di tale riferi.m~nto; e correlativamente com il TAR, neH'accog;liere le censure, abbia sostituito il proprio apprezzamento a queJ.J.o dehl'Amministrazione circa l'importanza e la sufficienza del riferimento storico-culturale. L'Amministrazione ha, infatti, con :l'impugnato provvedimento, identificato nella attivit svolta dal pittore Monet nel Gia11dino Moreno hl riferimento del medesimo giardino allia storia delil'arte. Tale riferimento stato, peraltro valutato di .eccezionale rilievo, tale da attribuire al Giardino in questione un ruolo fondamentale nella storia della pittura, e ci per l'i.mp011tarraa che fil giaroino medesimo avm;a rivestito ai fini della evoluzione artistica dell'impressionista francese. 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si legge infatti ne:hla relazione che qui l'artista giunse ad una accentuazione quasi esasperata dei colori, passando da una fase puramente !impressionistica ad una tesa ad lIDa riceroa via via pi attenta, quasi virtuosistka, degli effetti di !LU1ce. L'impostazione dei quadri, lo ,sforzo di malJltenere vivo e ipresente hl soggetto, interpretato in una chiave nella quale ogni visione tradizionale di paesaggio romantico e verista sia superato, port Monet a prediligere scorci di alberi, sott'in su di palme, visioni di case bianche 1Jra .trOillOhi contol'ti, che preannunciano pe'rsin:o il gusto liberty. D'altra. parte lo sforzo di resa coloristica violenta ed accesa preaninuncia modi che saranno caru a Van Gogh e persino quclli che saranno tiipici di molte opere di Matisse . Il Giardino Moreno istato ipertanto considerato di particolare importamza ai sensi deilla legge n. 1089 del Ministero aippel:lante non tanto perch aid esso si genericamente ispirato Monet, quanto pmtosto perch esso ha giocato un ~olo deoiisivo nella evoluzione dello stile de:hl'artista, 00I11Correndo a determinare hl passaggio da una fase puramente irrupressioniistica ad una ricerca degli effetti di luce che :sembra P'reannrundare li modi, di a:ltri pittori come Van Gogh e Matisse, ed anticipa il gusto liberty. Jil TAR ha ritenuto, invece, che hl collegamento dell'immobile alla storia dell'arte e deJila cultura non fosse dotato della nocessari:a specificit, non risuitando che l'ottocentesca villa Mo11eno sia stata riprodotta in ailcuna specifica opera pittorica di Monet , ed essendosi d'altra parte la relazione della SoprinteDJdenza limitata a segnalare il ruolo svOtlto dal sito ai fini dell'ispirazione e deM'evo1uzfome artistica dell'impress1ionista framicese nel contesto dell'attivit gfobale -da lui svolta durante il soggiomo in Bordigheria, tradottasi in una ciinquantina di tele. In tal modo :iJl primo giudice ha posto in essere un autentiJCo giudizio di valore, assUIIDendo, [];ella sosrtanza, che il ruolo ipeouliare svolto dal Giardino Moreno nell'evoluzione artlis.tica di Monet non costituiiva iragione sufficiente per far considerare di ipartilcolare importanza l'iimmobile. Appare evidente come le affermazioni diel Tribunale -direUaa.nente conseguenziali afll'a1ccoglimento della relativa censura prosp_ettaita dal Camune di Bordighera -realizzino un sostanzJiaJe sindacato sull'importanza del riferimento de11'immobhle alfa istoria .dell'arte: 1aiddove il primo giudke, ove avesse voluto mantenere il proprio sindacato ne11'ambito del controllo di legittimit, avrebbe dovuto limitarsi ad aocertare l'adozione de1 provvedimento nella Ticorrenza dei necessari .presuipposti (esistenza della cosa da tuteJare; obiettiva sussistenza dell'evento stormo cui sii ricollega la cosa; esistenza di un giudizio adeguatamente motiv,ato 1su1la particolare rilevainza del odllegamento 'tra l'eviento stol'ico e la cosa) e non invece, procedere a stabilire fa portata delle ccxnseguenze dell'evento storico cui si riJcol!legava J'immobile. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Il .vero , rperailtro, che nel sostituire il proprio aprprez2lamento a quello tecnico discreziOl!lale dell'Amministrazione, e nel pronU!llciare l'a:ccoglimento delle censure in proposito spiegate dal Comune di Bordighera, il TAR iillcorso, 1come pone in ~uce la difesa del Ministero, iln un travisamento delle raigioni 1ohe hanno li in arrivo, con l'indicazione de11.e porte e dei sistemi d'alllarme: foglietto trovatoglii nei borsello dai carabinieri durante l'esecuzione di un o:ridin di cattura per altra imputazione. Per quest'ultima (concorso in tentata rapina, omicidio volontario, ecc.) egli veniva prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove, ment,re per quehla cui aveva dato luogo il rinvenimento della piantina (a!ltra tentata xapina) era ;prosdOllto pure in istruttoria, perch il fatto non costituisce reato, e poi sottoposto dall'Amministrazione di appartenenza a procedimento disciplinare per vic>lazione del dovere di fedelt. A tale riguardo, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'appellante ohe l'infrazione contestatagli non avrebbe dovuto essere inquadrata in quella di violazione del dovere di fedelt, che aivrebbe un contenuto etico concretizzabile in ipotesi di reato o di speoifiohe infrazioni disciplinari, ma piuttosto in quella di violazione del sega"eto d'ufficio. La questione sottoposta al Collegio, cos come prospettata dal ricorrente, si riduce quindi nello stabilire se l'infrazione disdplinare contestatagli e che ha portato alla di lui destituzione dall'impiego sia stata, nel procedimento condotto a suo carico, correttamente inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 84 lett. b) del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e cio in quehla di violazione del dovere di fedelt o se piuttosto tale infrazione avrebbe dovuto essere ricondotta sotto l'ipotesi di vioiazione del segreto d'ufficio, per la quale prevista una sanzione meno grave di quella inflittagli. La soluzione negativa diretta conseguenza della interpretazione letterale e logica dell'art. 15 del T.U. 10 febbraio 1957 n. 3 sul segreto d'ufficio. Recita la disposizione che l'impiegato non pu da:re a chi non ne abbia. titolo informazioni o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivare .danno per l'Amministrazione o per i terzi . Perch si abbia violazione del segreto d'ufficio occorre, quindi la conoscenza di informazioni o notizie in ragione dell'ufficio, la divulgazione di tali informazioni o notizie ed il possibile danno per la Amministrazione.. Il richiamo ad info:tmazioni o notizie conosciute a causa del suo ufficio chiaramente collega la diffusione delle notizie ed info:rmazioni alla conoscenza che l'impiegato ne abbia nell'espletamento dei compiti a lui demandati. Restano, quindi, escluse dalla violazione del segreto d'ufficio quelle informazioni o notizie di cui l'impiegato, pur nell'ambito dell'ufficio abbia potuto avere comunque conoscenza. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Ora, il ricorrente non era depositario dei segreti relativi ai sistemi di sicurezza dell'ufficio in oui lavorava, n prnvato che il foglietto sequestratoglii all'atto dell'arresto contenente le notizie concernenti tali sistemi e fa loro ubicazione sia stato dallo stesso divulgato prima del sequestro. Legittimamente, quindi l'Amministrazione ha inquadrato l'infrazione commessa 1sotto altro titolo. Come oorrettamente rilevato nella sentenza di primo grado i fatti idonei a dare luogo aresponsabilit disciplinari non sono definiti da norme di legge o da 1regolamenti, non applicandosi ad essi il principio della tassativit dehle ipotesi di reato del diritto penale, ma piuttosto le indicazioni al riguru:ido contenute nelle nonne relative al procedimento disciplinare comprensive di diverse ipotesi: la stessa Amministrazione che in sede di formazione del prowedimento sanzionatorio stabilisce il rapporto tra l'infrazione ed il fatto, il quale necessariamente assume rilevanza disciplinare in base ad un appxezzamento di lal."ga discrezionalit. Nella fattispecie, la valutazione al riguardo compiuta dall'Amininistrazione indicata nella relativa delibera del Consiglio centrale di disciplina e questa in sostanza, considerato che le misure di sicurezza ed i congegni di allarme dovevano restare segretissimi, qualifica il comportamento tenuto dall'impiegato (causa potenziale di notevole danno per avere portato fuori la succitata piantina) in grave contrasto con i doveri di fedelt dell'impiegato: dovere contemplato dall'art 11 del T.U. n. 3 del 1957 e la cui violazione sanzionata daLI'art. 84 il.ett. b) dell'anzidetto T.U. n. 3 del 1957. L'ipotesi disciplinare, contrariamente a quanto ,sostenuto dal Ticorrente, quindi .concreta e specifica e l'obbligo di fedelt cos inteso non pu certo qualificarsi come sola affermazione di un principio etico: in base al rapporto di impiego, in positivo c' il dovere dell'impiegato di assolvere ai compiti del proprio ufficio neH'interesse deH'Amministrazione e, in negativo, quello di astenersi da qualsiasi azione o comportamento ohe comunque possa essere pregiudizievole per l'Amministrazione. L'ipotesi di violazione dell'obbligo di fedelt ~certo pi grave rispetto a quella di violazione del segreto d'ufficio e sanzionata in maniera pi pesante, comportando, come nella specie si verificato, la destituzione dall'impiego. La contestazione al ricorrente di un simile addebito, non peraltro inconferente in relazione ai principi generali surrichiamati e neppure ilfogica, tenuto conto che il comportamento dello stesso appare ancora pi grave, giacch egli, non essendo a conoscenza per dovere d'ufficio di quei segreti e non avendoli appresi per caso, necessariamente ha dovuto attivarsi per venirne . a conoscenza e li ha riprodotti. L'atto, quindi, in s e nella sua pericolosit, gravissimo e configura ipotesi disciplinare 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diversa dalla semplice violazione del segreto d'ufficio e come tale sanzionabile in misura pi pesante. La valutazione dell'AmministTazione, alila stregua di quanto osse;rvato, appare quindi cOTretta ed immune da:lla censura di cui aiJ. motivo esa minato. Del pari infondate sono le censure di cui al secondo motivo di appello, con il qua!le il ricorrente lamenta che nei provvedimenti assunti dall'Amministrazione non esiste a'louna motivazione sugli elementi che hanno portato alla destituzione del ricorrente, sulla qualificazione giuridica data al fatto, n sulla pretesa esistenza del contrasto fra l'atto posto in essere dall'appellante ed il dovere di fedelt Titenuto violato. Nella fattispecie bene osservare che sia fil decreto del Ministero che ia parere del Consiglio di disciplina si rifanno nelle premesse al procedi 1 mento penale a carico dell'appellante, conclusosi con la assoluzione dello stesso perch il fatto non costituisce reato , in quanto, secondo la sentenza di assoluzione, la compilazione della piantina rientra ancora nella prima vaga fase di ideazione di un crimine per cui non pu parlarsi di atti idonei in modo non equivoco a commettere un reato . I fatti posti a base della sentenza debbono, quindi, ritenersi integralmente richiamati nel procedimento disciplinare di guisa ohe, attraverso la loro contestazione lill'interessato, ne viene ritenuto il carattere pregiudizievole per l'Amministrazione che qualifica il. comportamento tenuto dall'appellante al di l degli effetti penali rilevante nel rapporto di impiego e sul Tequisito deHa buona condotta . Il fatto addebitato consiste quindi nella perdita de'l. requisito della fedelt che si risolve nella contestazione della violazione dell'art. 84 lettera b) del d.P.R. 10 gennaio 1957 con comminatoria della destituzione dall'impiego, per atti. . . in contrasto con i doveri di fedelt dell'impiegato>. J Il Consiglio di disciplina nella motivazione del provvedimento rileva che l'aver riprodotto in ogni dettaglio la piantina dell'ufficio di applicazione con 1'indicazione deile misure di sicurezza e dei congegni di allarme che sono e dovevano restare segretissimi alche per lo stesso operatore costituisce comportamento in grave contrasto con i doveri di fedelt dell'impiegato. Da questa ultima affermazione chiaramente emerge che la violazione del dovere di fedelt dall'Amministrazione rinvenuta nel fatto stesso della attivazione per conoscere il segreto e nella riproduzione di questo. Ci pu danneggiare gravemente 'l'Amministrazione, atteso che le misure di sicurezza ed i sistemi di a11arme avrebbero dovuto restare segretissimi. Non pu, quindi, sussistere carenza di motivazione laddove, tenuto conto ,dell'intero iter del procedimento disciplinare, risulti indicata la precisa qualificazione giuridica data al fatto, H carattere pregiudiziale PARm I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1'47 per gli interessi dell'Amministrazione del comportamento tenuto dail sogigetto sottoposto al procedimento stesso e le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a comminare la destituzione. Quanto all'esposizione dei motivi per i quali sono state disattese le giustificazioni dell'appellante, indicato nel provvedimento disciplinare ohe sono state riteil!Ute risibili riproducendo rcos la valutazione che aveva dato iil Giudice istruttore pena!le per intendere la totale inconsistenza. Ne sussiste il denunciato difetto di istmttoria, atteso che, come rileva covrettamente la 1sentenza impugnata, l'Amministrazione nei procedimento disciplinare non ha l'obbligo di svo1gere una particolare istruttoria al fine dell'aicquisizione di ulteriori mezzi di prova quando dispone degli elementi del giudizio penale e consacrati in una sentenza non appellata. Analogamente infondato :il terzo ed ultimo motivo d'appello, con il. quaie il ricorrente deduce che la Commissione di disciplina avrebbe fondato il proprio convincimento sulla sola circostanza che stata oggetto di ordine di cattura, senza procedere ad una autonoma valutazione dei fatti. Quanto sopra dedotto dall'appellante non trova ris:contro negli atti del procedimento disciplinare, dal quale risulta che se anche l'Amministrazione si rifatta agili elementi accertati in sede penaie -d'altronde idonei in s a definire la posizione dell'appellante, -pur tuttavia tali elementi sono stati presi in considerazione e valutati dall'Amministrazione autonomamente, come stato rilevato nell'esame del secondo motivo di appello che, in sostanza, qui riprodotto sotto divoosa iprospettazione. L'appello va, pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per .compensare fra le parti le spese di giudizio. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 20 .febbraio 1987 n. 71 -Pres. Gessa, Est. Pajno -Bert ed altri (Avv. Biagini) c. Maga (Avv.ti Morcone e Migliori) e Ministero Agricoltura e Foreste '(Arw. St. Fiengo) ed altri. Giustizia amministrativa -Controinteressato -Rtconoscimento denominazione origine controllata Camera di commercio Potere di iniziativa. Giustizia amministrativa Controinteressati Procedimento riconoscimen to denominazione origine controllata. Venditori e produttori Iscrizione all'albo successiva al provvedimento impugnato. Poich nel procedimento per il oriconoscimento della denominazione di origine controllata tatto di iniziativa pu provenire oltre che dai produttori interessati anche dalla Camera di commercio, quest'ultima se abbia effettivamente preso l'iniziativa deve ritenersi controinteressata rispetto all'impugnazione del provvedimento di riconoscimento (1). 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nell'impugnazione del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata non sono controinteressati i semplici venditori del prodotto, n coloro che si sono iscritti all'albo dei produttori in epoca successiva al provvedimento impugnato (2). DIRITTO -1. -Con i!l primo motivo di gravame, il Sig. Bert Natale e gli altri appeHanti, neWasserita qualit di :produttori del vino Barbacarlo , deducono che i!l ricorso di primo grado avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile in quanto non notificato ad almeno uno dei controinteressati, nella cui sfera l'annullamento del decreto de1 1975 venuto ad incidere. Osse~ano, in proposito, i medesimi 1appellanti che detti controinteressati andrebbero identificati nei :proprietari e produttori della zona delimitata nel provvedimento impugnato, facilmente identificabili attraverso i registri immobiliari e gli albi tenuti dahla Camera di commercio ai sensi dell'art. 10 del D. l.eg. n. 930 del 1963, e che non potrebbe, tnvece, essere considerata controinteressata la Camera di commercio -evocata dal Maga nel primo grado del giudizio - poich i compiti istituzionali di tenuta degli albi dei produttori qualificano quest'ultima autorit amministrativa e non consentono di considerarla controinteressata all'annullamento di Wl!a denominazione d'origine . iLa Camem di commercio di Pavia, sarebbe stata, del resto presente nella procedura volta all'emanazione del decreto del 1970, riconosciiI.ento della denominazione di origine controllata Barbacarlo , e non invece in quella ordinata al decreto del 1975 (modifica concorrente, tra l'altro, l'introduzione della sottodenominazione Barbacarlo ). A tale censura resiste l'odierno appellato, osservando che la principale controinteressata era da identificarsi proprio nella Camera di com (1-2) La sentenza in epigrafe propone alcuni aspetti interessanti sulla problematica della figura dei controinteressati. Dice il Consiglio di Stato, attenendosi strettamente alla sua giurisprudenza precedente (Sez. VI, 22 dicembre 1983 n. 908 -~VI, 2 giugno 1983 n. 478 -VI, 18 novembre 1980 n. 1114 -VI, 6 febbraio 1981 n. 35), che sono contraddittori necessari tutti coloro che abbiano tratto diretto e immeliato vantaggio dal provvedimento impugnato, essendone i destinatari, appunto immediati e diretti. Ulteriormente, si afferma, tali soggetti sono legittimati a proporre ricorso in appello anche nella eventualit che siano stati pretermessi nel giudizio di primo grado. Il problema fondamentale risiede nell'individuazione dei soggetti che possono assumere la qualit di controinteressati, in quanto si afferma che tali possono essere solo coloro che dal provvedimento erano direttamente presi in considerazione e sulla base di esso singolarmente individuabili. Si afferma quindi nella sentenza in rassegna, a chiare lettere, che contraddittori nel giudizio amministrativo sono solo coloro che attivarono la pubblica amministrazione al fine dell'emissione del provvedimento, e da questo sono stati riconosciuti possessori di una posizione giuridica soggettiva .. Coloro che al contrario, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 149 mercio di Pavia, essendo stata quest'ultima ['unica presentatrice della domanda di riconoscimento della denominazione controllata Barbacarlo . U Maga osserva altres che il.a quasi totalit degli appellanti avrebbe intrapreso la produzione del vino Barbaicarfo in epoca successiva alla data del decreto presidenziale del 21 Juglio 1975 impugnato, come risuJterebbe, tra l'rutro, dal catalogo della Camera di comrr.ierx:io in circolazione alla data del predetto d.P.R., nel quale non figur&ebbe il nominativo di nessuno degli odierni appellanti. Il ricorso in appello dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione degli odierni appellanti, non essendo stati costoro parti nel giudizio di ;pTimo grado ed essendo, in ogni caso, il loro eventuale interesse insorto non al momento del provvedimento impugnato, bens in epoca successiva. 2. -Tali essendo le questioni prospettate dal primo motivo di impugnazione e dalla eccezione del resistente Maga Lino, assume valore decisivo la esatta identificazione di soggetti controinteressati in ordine al ricorso di primo grado proposto da11'appellato rper l'annullamento del d.P.R. del 21 luglio 1975, e COirrelati\namente, l'accertamento della esistenza di tale qualit di controinteressati in capo agli odierni appellanti. Dall'accertamento dell'esistenza di tale qualit di controinteressato dipende infatti, non soltanto la fondatezza del primo motivo di ricorso, ma in linea strettamente pregiudiziale -con le conseguenti preclusioni in 011dine alla possibilit di passare all'esame del gravame -1l'ammissibiit stessa de1l'appelilo proposto dal Bert e dagli altri appellanti. :S noto infatti che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, legittimate a proporre appello avverso le decisioni dei Tribunaii amministrativi regionali sono soltanto ed esclusivamente le parti neces , . ugualmente traggono beneficio dal provvedimento, ma hanno ricavato una utilit dall'azione altrui, quali beneficiati casuali , non hanno alcuna possibilit di tutelare i propri interessi in altro modo che con l'intervento ad adiuvandum, previsto con una disciplina processuale molto rigorosa dall'articolo 38 del rego lamento di procedura del 1907. Nel caso di specie il collegio ha ritenuto che non potessero essere con traddittori coloro che avessero assunto la qualit di produttori di vini D.O.C. Oltrep pavese -sottodenominazione Barbacarlo in quanto tale qualit era sorta solo dopo il provvedimento di concessione ed estensione della sottodeno minazione, richiesta dalla Camera di Commercio di Pavia (legittimata alla ri chiesta della legge quale ente esponenziale degli interessi dei produttori della zona), e non al momento della concessione della denominazione principale. Si afferma quindi che non compito del ricorrente individuare tutti i pos sibili soggetti legittimati a contraddire, attraverso eventuali ricerche in Albi o elenchi (cosa peraltro impossibile nel caso di specie a causa dell'iscrizione degli attuali appellanti successivamente all'emissione del provvedimento impugnato), dovendo questi limitarsi all'esame del provvedimento ed all'individuazione dei soggetti da esso menzionati o comunque reperibili. 150 RASSEGNA DEIJ..'AVVOCATURA DELLO STATO sarie del giudizio di primo grado, aIJ1Che se eventua'1mente non costituite, e cio i soggetti tra i quali deve intercorrere il rapporto processuale, in relazione alla controversia dedotta, ed indipendentemente dalla circostanza che sia stato loro notificato il ricorso, ovvero che siano, o meno, costituite nel giudizio di prima istanza (VI, 22 maggio 1985 n. 203; IV, 3 aprile 1985 n. 114; VI, 2 giugno 1983 n. 478; VI, 7 luglio 1982 n. 338). E poich le parti necessarie del giudizio di primo grado -quelle cio, fra le quali deve necessariamente intercorrere, a pena di nullit, il rapporto giuridico processuale -sono esclusiivamente il ['icorrente, l'autorit emanante ed il controinteressato, appare evidente che la presente impugnazione potr essere considerata ammissibile soltanto ove agld odierni appellanti sia possibile riconoscere Ja qualit di controinteressati e cio di soggetti -secondo la nota nozione -, ai quali la'tto impugnato si riferisce direttamente, e iche traggono dall'atto stesso un vantaggio diretto ed immediato, quali destinatari degli effetti diretti ed immediati dello stesso provvedimento (V,I, 22 dicembre 1983 n. 908). Una situazione del genere non sembra al CoHeg;io riconoscibile in capo agli odierni appellanti, avuto riguardo alla procedura d,isposta per il riconoscimento delle denominazioni di ori~ne controllata e per la delimitazione delle ,relative zone di produzione dal d.P.R. 12 luglio 1963 n. 930, al procedimento in concreto seguito per pervenire all'adozione del provvedimento impugnato lin p,rimo grado, ed infine all'esito dell'istruttoria disposta con la decisione n. 391 del 1984. In particolare, con la predetta sentenza .il Collegio aveva, infatti, richiesto, allo scopo di vagliare ila questione di ammissibilit del ricorso di primo grado prospettata dagli aippellanti e quella relativa alla inammissibilit del gravame, sia J'albo di cui aill'art. 10 del d.P.R. n. 930 del 1963, tenuto dalla Camera di commercio di Pavia, sia ogni domanda, anteriore al 1975 per il riconoscimento della sottodenominazione Barbacarlo. Avuto riguardo al procedimento volto al riconoscimento della denominazione di origine controJlata previsto dal d.P.R. n. 930 del 1963, ed a quello in concreto seguito per pervenire aH'adozione dell'impugnato provvedimento con il quale, a modifica del discipfa1are di cui al D.P.R. del 1970, stata, tra l'altro, sostanzialmente introdotta Ia sottodenominazione (Barbacarlo), posdmoni soggettive differenziate, taM da conferire ai rispettivi titolari la qualit di controinteressati in ordine ahl'eventuale impugnazione del provvedimento sono riscontrabili o con riferimento ad una attivit idi illl!Pu1so del procedimento, ovvero -nell'ipotesi di decreto di modificazione del precedente disciplinare -in relazione ailla gi esistente iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 10, essendo tale iscrizione i'adempimento da cui dipende quanto meno la riconoscibilit, se non addirittura Ja qualit, di produttore di vini a denominazione di origine con trollata. ! I I I I r . PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA In ordine al primo ,aspetto, :va infatti notato che quello relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata (o, come nella fattispecie, alla modificmone della precedente disciplina), normalmente un procedimento a istanza di parte (l'art. 6 del d.P.R. n. 930 del 1963 prescrive, infatti che la relafora domanda presentata dagli interessati all'Ispettorato deM'agricoltura), essendo il potere di im[pulso del Comitato nazionale ici cui all'art. 17 meramente sostitutivo dell'inerzia mantenuta dagli interessati o dalla Camera di commercio {art. 18 primo comma, lett. b, secondo cui la dichiarazione di origine controHata e garantita promossa dal Comitato nazionale qua!lora non ne sia stata fatta richiesta da parte delle componenti Camere di commen:io, industria e agricoltura). Avuto rigua11do a tale potere di iniziativa riconosciuto agli interessati non pu essere disconosciuta in ,capo ai medesimi che, abbiano provveduto ad at1Jivare il iprocedimento {o a fare proprio un procedimento da altri gi attivato) una posizione soggettiva qualificata alla conserv.azione del provvedimento che, in accoglimento delle relative proposte, introduca '1a denominazione di origine controllata o provveda ahla modificazione del precedente decreto di riconosdmento. Tale legittimazione spetta, peraltro, anche alla Camera di commercio, allorch Ja medesima ~bbia provveduto ad assumere la necessaria iniziativa. La normativa contenuta nel d.P.R. n. 930 del 1963, subovdinando l'intervento del Comitato di cui all'art. 177 aHa mancanza di iniziativa oltre che, degli interessati, anche della Camera di commercio, eviidenzia infatti che l'iniziativa di quest'u~tima posta sullo stesso piano di quella dei predetti interessati, e che in tal caso, la Camera di commercio agisce come ente esponenziale degli interessi dei produttori della zona. Nel caso in esame -in cui si discute della legittimit di lll!Il decreto di modificazione di un precedente riconoscimento -una posizione di controinteressata sostanziale deve essere riconosciuta alla Camera di commerdo idi Pavia, dal momento che -nonostante nelle premesse del provvedimento si faocia riferimento ad una proposta del Comitato di cui all'art. 17 -il decreto impugnato risulta adottato a seguito di un procedimento ohe costituisce la continuazione necessaria di quello aipertosi nel 1967, e che definisce le questioni connesse con J'istanza presentata sempre ,nel 1967 da1la Camera di commercio di Pavia. Quest'ultima aveva, infatti, richiesto, tra l'altro, il riconoscimento delle denominazioni di origine controhlata Barbacarlo, Sangue di Giuda e Buttafuoco , mentre con il decreto del 1970 si era provveduto al riconoscimento della pi generica e comprensiva denominazione Oltrep Pavese , accantonando, per ulteriori approfondimenti, effettuati anche dal Comitato nazionale, le questioni aMerenti alle denominazioni sopra indicate. Il provvedimento del 1975 -frutto, appunto, di tale sUJpplemento di istruttoria (come ;risulta dai verbaihl del Comitato nazionale di cui al '152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 17) definisce, pertanto, sostanzialmente J.'i:stanza ab origine presentata dalla Camera di commerx:io di Pavia. A quest'ultima, pertanto, deve essere riconosciuta la qualit di controinteressata, mentre rutrettanto, sotto questo profilo, non: pu dirsi per gli odierni appellanti non essendo risultata, a seguito dell'istruttoria, alcuna istanza o anche mera solJ.ecitazione, idonea ad incidere sul procedimento, :dai medesimi proposta. In omine, poi, al secondo dei profili sopra cennati, va TicOI'dato che il provvedimento con ,cui stata autorizzata la sottodenominazione Bar ba:carlo ed indicato il correlativo perimetro deMa zona di produzione relativa, costituendo una modifica ed una integrazione del precedente de creto di riconoscimento della pi generale denominazione di origine Oltrep Pavese , si inserisce in un contesto in cui esiste gi, in rela zione all'intervenuto riconoscimento, un albo dei vigneti ed esistono, di con seguenza, dei produttori iscritti in detto albo. Si deve, aliJ.ora ritenere che vantano !llDa posizione differenziata a[ mantenimento dell'impugnato provvedimento -e costituiscono, in questo senso, dei 1controinteressati quei soggetti che, gi iscritti come produttori di vini nell'albo di oui al l'art. 10 del d.P.R. del 1%3 in relazione al riconoscimento gi intervenuto con il precedente decreto del 1970, siano conduttori di fondi o titolari di aziende agriccYle ricompresi nel perimetro della sottodenominazione Bar- bacarlo. Questi ultimi, infatti -gi quaJ.ificati rispetto al precedente decreto di riconoscimento come produttori di vino a denominazione di origine controllata -ricevono un vantaggio diretto ed immediato dal provvedi mento di modificazione, potendo, per il solo fatto dell'emanazione del medesimo, adottare anche la sottodenominazione Barbacarlo . Gli stessi, poi, in virt della iscrizione a:li'albo dei vigneti di cui aH'art. 10, appaiono facilmente riconoscibili (e, del resto, gli odierni appellanti, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, proprio alrnscrizione all'albo hanno fatto riferimento, per affernnare la propria qualit di controinte ressati legittimati alla impugnazione ed evii:denziare la propria ricono scibilit). Tale qualit di cont:rointeressati, sotto ilprofilo cennato, non appare, ipemltro, riconoscibiJe a nessuno degli odierni appellanti. Di essi, in particolare, otto -e cio i signori Bert Natale, Giorgi Gianfranco, Fiam berti Ambrogio, Marazzi Federico, Favarelli Caterina, Fiamberti Riccardo, Colombi Luciana vedova Villani e Zenardi Egidio, non risultano iscritti come produttori Barbacarlo nell'elenco trasmesso dalla Camera di com mercio di Pavia, siicoh nessuna posizione differenziata pu essere ricono sciuta in capo ai medesimi. N, in contrario, pu valere feventuaile com mercializzazione di vino chiamato Barbacarlo , dal momento che que st'ultima non pu essere considerata come riferentesi a vini a denomllla zione di origine controllata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 153 L'art. 11 del d.P.R. n. 930 del 1963 dispone, infatti, che il conduttore di un terreno iscritto nell'albo che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denomina:llione di origine controllata o controllata e garantita tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, per il tramite del Comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantit di uva prodotta e, nel caso che l'abbia venduta, fil nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonch i1l vigneto da cui proviene H prodotto ; il che rende evidente come la commrecializzazione di un prodotto come a denominzione di origine controllata suppone sia J'intervenuta iscrizione all'albo di cui all'art. 10, sia l'ulteriore adempimento indicato nell'art. 11. Gli altri appellanti risultano poi tutti i.scrJtti all'albo di oui all'art. 10 in epoca successiva al provvedimento impugnato, sicch g1i stes.si non possono essere considerati controinteressati, essendo la posizione soggettiva dai medesimi vantata sorta dopo il provvedimento impugnato, come conseguenza mediata del medesimo, a seguito dell'intervenuta iscrizione nell'albo. noto, infatti, che controinteressati nel processo amministrativo sono soltanto quei soggetti ai quali l'atto impugnato si riferisca espressamente, o che siano facilmente individuabili, e che traggano dall'atto un vantaggio diretto ed immediato, non potendo, invece, attribuirsi alcuna rilev1anza alle situazioni giuridiche venute in essere in tempo ,successivo all'atto impugnato (VI, 6 ,febbraio 1981 n. 35; 18 novembre 1980 n. 1114). La circostanza che la posizione soggettiva sia sorta dopo l'emanazione del decreto impugnato, eVIJdenzia che la medesima non deriva immediatamente e direttamente da quest'ultimo, ma mediatamente, at trave11so d'esercizio di una ulteriore attivit, costituita dalla iscrizione all'albo, il cui presupposto non era peraltro costituito dal provvedimento impugnato, ma dal precedente prowedimento del 1970 di riconoscimento della denominazione di origine Oltrep Pavese. Il decreto impugnato non ha, infatti, introdotto tale denominazione, ma si limitato ad auto rizzare, per i soggetti gi abilitati all'uso della denominazione di origine controHata Oltrep Pavese, l'uso della (ulteriore) denominazione tradizionale Barbaicarlo . Gli odierni appellanti, pertanto, all'epoca dell'adozione del prowedi mento impugnato, non risultavano iscritti nell'albo dei produttori di v.ino a denominazione di origine controllata, sicch la posizione soggettiva dagli stessi vantata, non soltanto sorta dopo !'adozione del decreto del 1975, ma trova il proprio presupposto nel diverso provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata Oltrep Pavese, apparendo solo ulteriormente qualificata da~ prO'V'Vediimento impugnato in prime cure. Si tratta, pertanto, di posizioni soggettive che, pur apparendo collegate con il decreto del 1975, autorizzativo dell'uso della sottodenominazione Barbaca11lo , non costituiscono conseguenza diretta ed ~ 154 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA IJ immediata di quest'ultimo, essendo da una parte subordinate ad una ulteriore attivit, costituita dalla avvenuta iscrizione, all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 930 del 1963, che accerta l'effettiva qualit l (non di mero proprietario di terrend, circostanza questa che di per s ! appare inmfluente), ma di produttore di vini a denominazione di origine ' controllata, e daH'altra collegate da una relazione di presupposizione con il diverso decreto del 1970. Ed infatti, ci che rende possibile l'iscrizione nell'albo, il decreto del 6 agosto 1970 di riconoscimento della denominazione di origine Oltrep Pavese, mentre il decreto del 1975 -impugnato in primo grado -quaHfica ulteriormente la posizione soggettiva dei produttori interessati. Dalle considerazioni sopra esposte, discende, altres, l'inammissibilit deHa presente impugnazione con riferimento a tutti gli odierni appellanti. In particolare, coloro che non risultano ascritti all'albo di cui a1l'art. 10 non hanno interesse alla impugnaziO!Ile, posto che nel caso di specie si discute della legittimit di .un prOV'Vedimento che qualifica ulteriormente i vini dei soggetti produttori di vini a denominazione di origine controllata, mentre gli appellanti non iscritti non risultano, in conseguenza di tale mancata iscrizione, produttori di vini a denominazione dd origine controhlata. Gli altri appellanti, iscrittisi all'albo di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 930 del 1963, pur titolari di una posizione sorta dopo il d.P.R. impugnato e da essa dipendente, non sono tuttavia controinteressati e non posseggono, pertanto, una autonoma legittimazione a proporre autonomo appello avverso una decisione intervenuta in un giudizio in cui non sono stati, n potevano essere, parti necessarie (V.I, 6 febbrao 1981 n. 35; 18 novembre 1980 n. 1114 cit.). Le situazioni riconducibili ai predetti soggetti, in quanto non autonome n direttamente discendenti dal provvedimento impugnato, ma ad esso successirve e fogate, per il loro stesso sorgere, da una relazione di presupposizione con hl decreto del 6 agosto 1970, apparivano, infatti, esolusivamente tutelabili con la forma dell'intervento. Il ricorso in appello, deve, pertanto, rp~r ~e ragioni sopra esposte, essere dichiarato inammissible. Sussistono, .peraltro, igiusti motivi per disporre la integrale compensazione deHe spese di lite. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 Agosto 1986 n. 4909 -Pres. Falcone Est. Senofonte -P. M. Morozzo della Rocca. Ministero delle Finanze (aw. Stato D'Amico) c. Soc. Manifatture Maglie. Tributi erariali indiretti Imposta di registro Societ di persone Socio d'opera Recesso con rinuncia alla liquidazione della quota sociale Accrescimento in favore degli altri soci ~ soggetto all'imposta di trasferimento. (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 27 e tariffa A art. 87; e.e. art. 2289). Poich il socio di sola opera ha diritto al conseguimento degli incrementi patrimoniali, il suo recesso con rinuncia alla liquidazione della quota sociale spettantegli ex art. 2289 e.e., si traduce in una liberalit in favore dei soci residui soggetta alla imposta di trasferimento a norma dell'art. 27 dell'abrogata legge di registro (1). (Omissis). L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 27 r.d. 3269/1923; dell'art. 87 della tariffa aill. A allo stesso decreto e dell'art. 2289 e.e., sostiene che il socio d'opera, pur non conferendo denaro o altri beni all'atto deHa costituzione della societ, acquista il diritto non solo alla rtpartizione degli utili di gestione, ma anche al COIIlseguimento degli incrementi patrimoniali. Con riferimento ai quali, pertanto, deve trovare applicazione anche nei suoi confronti l'art. 2289 e.e., che riconosce al socio uscente il diritto ad una somma rappresentativa del valore deHa quota. E siccome questa, a seguito della sua mancata liquidaziOIIle, va ad accrescere l'entit della partecipazione degli altri soci, si attua il presupposto della tassazione proporzionale, riferibile non al recesso per s~ considerato (soggetto ad imposta fissa, ex art. 87 della tariffa citata), ma al trasferimento della quota di partecipazione (art. 27 cit.). Questa conseguenza -conclude 1a ricorrente -deriva proprio dal principio, enunciato dalla Commissione centrale, ma non applicato (avendo erroneamente ritenuto necessaria al riguardo l'impugnazione da parte deH'Ufficio), della rilevanza dell'in trinseca natura e degli effetti dell'atto. ~ Il ricorso fondato. (1) Decisione di evidente esattezza. 156 RASSEGNA. l>ELL'A.WOCA.TURA. !>ELLO STATO La Commissione centrale, pur ammettendo che runche rispetto al socio d'opera si configurano tutti g'li elementi costitutivi del rapporto sociale, non ha tratto da questa premessa le debite conseguenze. Tra le quali deve, in primo luogo, annoverarsi (ex art. 2289 e.e.) il diritto, nel caso di uscita del socio dalla societ, alla liquidazione della quota e, quindi, ad una somma di denaro che ne rappresenti il valore, rapportato alla situazione del patrimonio sociale netto nel giorno in cui si verifica il recesso (con la sola differenza, ri:spetto al socio capitalista, che questi ha diritto ancl}.e al rimborso del proprio conferimento, ossia ad una quota del capitale, che al socio d'opera, in ragione della specificit del suo apporto -costituito dahla sola attivit lavorativa -ovviamente, non spetta: Cass. 5126/1985). Ne deriva che se il socio uscente non rivendiica la propria quota e a questa, anzi, rinuncia (come non si nega che sia avvenuto nel caso di specie), dichiarando di non avere nulla da pretendere in dipendenza del cessato rapporto sociale, i soci superstiti (soggetti reali) ne risllltano corrispondentemente arricchiti, in quanto si ampliano proporzionalmente le rispettive quote di partecipazione, non solo nella loro configurazione astratta, ma in concreto, perch riferite ad un'entit patrimoniale rimasta immutata, pur essendo diminuito, per effetto del recesso, il numero dei partecipanti. La rinum.cia del recedente si traduce, pertanto, in una liberalit a favore dei 1soci residui, la quiale non si pone come conseguenza puramente economica del recesso, bens come effetto (giuridico) naturale e tipico dell'atto da cui promana, costituito -questo -dalla dimissione del diritto spettante al dichiarante (con la inerente locupletazione dei soci rimasti) e, quindi, da un negozio autonomo, distinto dal recesso, sebbene ad esso coHegato. Se di questa dualit la Commissione centrale avesse tenuto conto e non avesse, dunque, polarizzato la propria attenzione esclusivamente sul recesso, senza darsi carico della contestuale rinunzia, avrebbe dovuto considerare, da un Lato, non solo giuridicamente possibile, ma in realt attuato, per effetto di quest'ultima, il trap~sso di quota, e, dall'altro, non tanto superflua, ma improponibile l'impugnazione, da parte dell'Ufficio, di un atto (la rinunzia, appunto) gi emerso (anche) sul piano fiscale nella sua dimensione reale e, perci, immediatamente idoneo ad attirare il corrispondente trattamento impositivo. Il quale, attese le premesse e Ja equiparazione, ai fini tributari, delle quote di partecipazione nelle societ in nome collettivo alle cose mobili o immobili secondo Ja natura dei beni costituenti il patrimonio sociale (art. 27 della previgente legge di registro), si identifica con quello proprio degli atti traslativi, coerentemente, del resto, all'ipotesi, in certa misura speculare, di scioglimento della societ (anche limitatamente ad un I I I r ! I I I I ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 157 socio) aocompagnato da assegnazioni (in favore del socio uscente) Sl.llpe riori alla quota di diritto, come previsto dall.'art. 48 della stessa legge e dalla nota apposta in calce all'art. 88 della tadffa all. A. H quale, cos disciplinando il caso e non facendo menzione del suo contrario, mal si presta -come, invece, ritenuto in 'Precedenti sentenze -ad essere interpretato nel senso che abbia inteso assoggettare quest'ultimo, per ragioni non esplicitate e comunque non individuabili, ad un trattamento diverso da queHo che il Sli:stema nel suo complesso pro-pone. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 agosto 1986 n. 4914 Pres. Cusani Est. Caturani -P. M. Amirainte ~conf.) Soc. SICIR c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Salimei). Tributi erariali diretti -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Accertamento Rettifica del bilancio ex art. 119 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645. Maggiori valori risultanti da valutazioni ai fini dell'imposta di registro Utilizzabilit Prova contraria del contribuente. (T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 119, 120 e 121}. Legittimamente l'ufficio procede alla rettifica della dichiarazione in base a bilancio, a norma dell'art. 119 del T.U. delle imposte dirette utilizzando le valutazioni eseguite ai fini dell'imposta di registro. L'accertamento cos eseguito non pu essere redatto se il contribuente non prova di aver percepito un prezzo inferiore al valore dichiarato '(1). (Omissis) Con unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 119 comma 3 e 121 comma 1 del d.P.R. 29 gennaio 195S n. 645, il ricorrente assume che la tesi aoco:lta dalla Com.missione Tributaria Centrale, secondo cui il riferimento ai valori accertati ai fini dell'imposta di registro di per s sufficiente a giustificare la rettifica dei dati di bilancio per determinare l'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile cat. B, erronea. Infatti, si sostiene che i valori determinati dall'ufficio del registro possono costituire un indizio di prova, ma da soli non sono sufficienti a legittimare la correzione induttiva delle poste del bilancio, specie quando non si sia provata la loro inesattezza. D'altro .cainto, si afferma che molteplici sono le ragioni che astratta mente inducono a riscontrare un divario tra valore venale in comune (1) La pronuncia riconosce praticamente senza limiti l'utilizzabilit delle valutazioni ai fini dell'imposta di registro come correttivo delle postazioni di bilancio. La controversia stata per decisa sotto il vigore dell'art. 119 del t.u. delle imposte dirette; dubbio che la stessa conclusione possa fondarsi sull'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. 158 RASSEGNA DEIJ..'AVVOCATURA DELLO STATO commercio dell'immobile (ri[evante ai fini della imposta di registro) e il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente. Addossando, infine, al contribuente l'onere de1la rprova di aver venduto a prezzi inferiori al valore stimato dafil'ufficio del registro, fa decisione impugnata ha invertito l'onere probatorio senm. considerare che J'ufficio a dover dimostrare l'faattendibHit del bila!l!Cio in base a prove e fatti concreti. Il ricorso infondato. Costituisce jus receptum nella giurisiprudenza di questa Corte il prmcipio, secondo cui in tema di imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base a bilancio, il potere dell'ufficio di proce dere, anohe induttivamente alla integrazione o correzione delle impostazioni del bilancio medesimo, deve essere riconosciuto, ai sensi e nel vigore dell'art. 119 comma 3 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 tanto nel caso di omissione, quanto in quello di inesatta indicazione di una determinata entrata, mentre resta a carico del conitribuente, a norma del successivo art. 121, e semprech l'ufficio abbia allegato e comprovato le ragioni giu, stificative dell'esercizio del suddetto potere, di dimostrare l'inesistenza, in tutto o in parte, del reddito, ovvero la inesattezza delle correzioni od 1 lntegrazioni arpportate (sentt. nn. 1704/85, 4013/81, 1503/80, le ultime due con riferimento al potere di accertamento induttivo dell'ufficio che deve I svolgersi in maniera tale da salvaguardare il diritto di difesa del contribuente). I Il 11 ricorrente non contesta in astratto i suddetti principi, ma afferma ohe sarebbero mancati in concreto gli stessi presupposti deH'accertamento induttivo poich l'ufficio era vincolato alle risultanze del bilancio, non essendo state indicate in modo inesatto le entrate. N la inesattezza poteva desumersi facendo riferimento ai valori accertati ai fini dell'imposta di registro, da1:o che quest'ultima tende ad accertare i valori di mercato dei I beni trasferiti, mentre nel caso in esame ['imponibile si determina con riguardo alle entrate effettivamente conseguite -dal soggetto tassabile in base al bilancio. La tesi sopra riassunta non pu essere ':ondivisa dal Collegio. esatto quanto afferma il ricorrente che cio, i redditi dei .so~getti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base deHe .risultanze del bilancio; ma l'amministrazione finanziaria non vincolata in .modo assoluto a quanto dallo stesso risulta potendone controllare le poste sulla scorta dei libri, .scritture e documenti contabili (art. 119 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 645/58). Proprio sulla base di questo penetrante riscontro non pu perci negarsi all'ufficio la possibilit di ritenere inesatta la entrata menzionata in bilancio quando abbia . fondato sospetto che la medesima non corri sponda alla somma in effetti conseguita dalla societ. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA E, come gi riitenuto da questa Corte con ie sentt. nn. 1904/80, 2283/79, questa valutazione bene pu essere compiuta in tal senso allorch l'ent:r~ata costituisca il prezzo di un bene alienato dalla societ mentre in sede d1 accertamento di ivalore ai fini deHa (abrogata) imposta di registro, sia stato definito un valore di mercato superiore alla entrata menzionata in bilancio. Come gi ebbe a rilevare Ia cit. sentenza n. 1904/80, la indicazione in bilancio di ,un incasso sensibilmente inferiore bene pu giustificare il 1sospetto di una esposizione infedele di dati, dovendosi presumere che un ente tassabile in base a bilancoi si comporta in conformit a:lla comune prassi di mercato, noo potendosi ipotizzare, a diiferenza di quanto pos. sibHe per una persona fisica, ohe svenda a prezzi di assoluto favore per ragioni diverse da que1le economiche. In tal caso, pertanto, giwstificato un accertamento presuntivo ai sen si dell'art. 119 comma 3 del d.P.R. cit. suJla base degli accertamenti effet tuati ai fini dell'imposta di registro. N pu dirsi ,che in tal modo siano violate le norme sulla ripartizione deH'onere probatorio, poich, una volta ohe si ritenuto legittimo il ricor so da parte dell'ufficio all'accertamento induttivo in caso di divario tra l'entvata menzionata in bi[ancio ed il valore di mercato del bene accertato ai fini dell'imposta di registro, evidente che le raglooi per le quali l'uffi cio ha ritenuto appliicabi:le le disposizioni del 3 comma dell'art. 119 sono insite nella stessa rilevata differenza tra il prezzo della compravendita risultante dal bilancio e il valore di mercato del bene, accertato ai fini della imposta di registro. Ne discende che in caso di contestazione il red dito accertato dall'ufficio con. il metodo induttivo non pu essere dichia rato insussistente ,n ridotto se il ,contribuente non abbia fornito la prova della inesattezza della correzione apportata (art. 120 comma 2 del d.P.R. 645/58). E questa prova, lungi dal rifilettere Je possibili divergenze che possono astrattamente verificarsi tra prezzo conseguito dalla societ alie nainte e valore venale del bene -cosi come sostenuto daUa ricorrente deve riflettere concrete circostanze attinenti alla fattispecie dedotta in giu dizio, al fine di superare :con gli opportuni mezzi istruttori anche even tualmente di carattere presuntivo, la deduzione ohe legittimamente l'ufficio ha tratto in base all'accertamento induttivo. Noo pu escludersi invero in maniera aprioristica la eventualit che Ile vicende societarie induoano ad operare una alienazione di beni a prezzi inferiori al costo di mercato, come, ad esempio, pu accadere quando la societ ha urgente bisogno di mobilizzare i suoi beni per far fronte ad una impellente esigenza economica. Ma evidente che una tale evenienza deve essere provata da chi l'assume, al fine di superare l'accertamento presuntivo che)'amministrazione autorizzata, in mancanza di elementi concreti di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 160 prova in senso contrario, a mantenere fermo, secondo il sistema nol1lllativo innanzi accennato. In applicazione di tali criteri, la Commissione Tributaria Centrale ha deciso rettamente la controversia, avendo rNevato da un lato la legittimit dell'accertamento induttivo operato dall'ufficio e dall'altra che il contribuente non aveva addotto, come era suo onere, alcun elemento concreto di prova per dimostrare la inesattezza della correzione apportata alla posta del bNancio riflettente le entrate conseguite dalla societ per la vendita degli immobili di cui si contende in base ai valori definiti in sede di accertamento della iIIJ(l>osta di registro, esseindosi limitato a contestare in maniera puramente astratta e generica ma senza alcun riferimento alla concreta fattiispecie, le divergenze che eventualmente possono verificarsi tra prezzo corrisposto dall'acquirente e valore di mercato del bene. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 ottobre 1986 n. 6040 -Pres. Zucconi Est. Taddeucci -P. M. Golia (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Cosentino) c. Andreola (avv. Ciccotti). Tributi erariali diretti -Riscossione -Opposizione esattoriale Improponibilit. (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 53 e 54). Le opposizioni esattoriali, diverse da quelle di terza, sono improponibili; il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini entro il terzo grado possono ricorrere, anche per ottenere la sospensione, all'intendente di finanza ovvero proporre azione ordinaria di risarcimento contro l'esattore solo dopo il compimento dell'esecuzione, il che non esclude la impugnazione al momento anteriore dell'accertamento e del ruolo con ricorso alla Commissione (1). (Omissis) 1) Delle tre statuizioni contenute nelJa sentenza impugnata -declaratoria di cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese tra appellanti ed Esattoria comunale; condanna dell'erario al pagamento delle spese processuali in favore delle Andreola -la ricorrente Amministrazione delle Finanze dello Stato, con unico mezzo di annullamento, censura soltanto quest'ultima. E deducendo la violazione degli artt. 39, 91 e 112 c.p.c. oltre a vizi di carenza e contraddittoriet di motivazione sul punto, sostiene che agli effetti del regolamento delle spese processuali in riscontro della cosiddet (1) La deci~ione espone principi pacifici, ma che non superfluo ricordare. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ta soccombenza virtuale il Tribunale non avrebbe potuto, nemmeno incidentalmente, rilevare e fare leva sull'argomento della inesistenza della obbligazione (o coobbligazione) tributaria irn caipo alle sorelle Andreola, stante il difetto di giurisdizione nel giudice ordinario in oroine a quella materia, riservata pacificamente alla cognizione delle Commissioni tributarie ('1e quali, del resto, si erano gi sul tema nelle sedi Ioro proprie gi pronUll1Ziate). Premesso che la questione di giurisdizione viene, in ita:I modo, solo indirettamente e di riflesso sollevata -quale elemento influente sull'esame del punto sostanziale controveriso, relativo aUe spese, e quale momento ingeneratore della violazione e falsa applicazione dei criteri di cui all'art. 91 del Codice proc. civile -non sembra necessario rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 374 e 376, ultimo comma c.p.c., la cognizione della impugnazione. Con essa non si sostiene, infatti, che il giudice d"aippello -U1I1a volta cessata tra le parti ogni ragione del contendere -non avesse il potere giurisdizionale di provvedere in oroine ail regolamento delle spese processuali; ma si lamenta, pi limitatamente, che nell'esercizio di quel potere non furono tenute presenti considerazioni attinenti alla proponibilit dell'azione davanti all'adito giudice ordinario. Tale censura, nella sostanza, si palesa fondata. Oocorre anzitutto precisare che con il loro ricorso aiJ. Pretore di Bari le sorelle Andreola -ponendo sostanzialmente in discussione che i ruoli delle imposte complementari progressive 1sul reddito complessivo, dovute dal genitore Francesco Andreola costituissero titolo per la riscossione delle imposte stesse anche nei confronti di sua moglie Isabella Mincuzzi e dei figli di lei quali eredi della defunta, e fondando sulla asserita inesistenza di un rapporto di coobbligazione tributaria le pretese di sospensione dell'esecuzione e di inefficacia dell'attivit dell'esattore -proposero una tipica opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., volta a contestare il diritto di procedere per via esecutiva per difetto di titolo nei 'loro confronti. Appunto come opposizioni alla esecuzione le azioni promosse dalle Andreola vennero rettamente qualificate sia dal Pretore sia dal Tribunale di Bari: e quest'ultimo si richiamato alfa precedente giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui non concreta una opposizione di terzo, quella proposta dallo stesso soggetto passivo della procedura esecutiva incoata, su beni di sua appartenenza, in virt di un (preteso) rapporto di coobbligazione solidale con il debitore iscritto a ruolo. Ma da tale esatto inquadramento della domanda, non discendeva affatto che essa fosse proponibile davanti al giudice ordinario. Poich i pignoramenti mobiliari in danno delle sorelle Andreola furono effettuati nell'aprile e maggio del 1975, previa notificazione dell'avviso di mora nel febbraio di quell'anno, non vi dubbio che la controversa RASSEGNA DEI.J.'AVVOCATURA DEIJ.O STATO 162 riscossione coattiva fosse disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, entrato in vigore il 1 gennaio 1974 (e non dagli artt. 207, 208 e 209 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, per come emergerebbe dai richiami giurisprudenziali contenuti nella 'sentenza impugnata). Orbene, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, contro gli atti esecutiivi dell'esattore -anche ai fini della loro sospensione -il contribuente, i coobbligati, il coniuge, e i parenti ed affini sino al terzo grado possono ricorrere all'Intendente di Finanza; le opposizioni regolate dagli artt. 615 e618 del.codice di procedrura civile non SO!llO ammesse; ed i soggetti sopra menzionati, che si ritengooo lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento del danno. Tutto ci non toglie, owiamente, al soggetto perseguito in proprio coo la procedura esecutiva di adire nel frattempo le competenti Commissioni tributarie per l'accertamento della inesistenza dei presU1pposti della attribuitagli obbHgazione tributaria (r-imedi che neHa fattispecie riisultano utilmente esperiti nelle sedi loro proprie). a ilegittimit costituzionale di siNatto, articolato, sistema di difese stata ricooosciuta dalla Cor.te costituzionale con sentenza n. 63 del 1 aiprile 1982 e ribadita con ordinanza n. 80 del 29 marzo 1983, laddove in particolare stata denegata Ia contrariet ai precetti di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione del disposto deH'art. 54 del d.P.R. 111. 602 del 1973, neLla parte in cui sono state esdUJSe, in materia di procedura esecutiva di riscossione di imposte diirette, le opposizioni davanti al giudice ordinario ed il potere, nel predetto, di sospendere quelle esecuzioni. A loro volta, le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, anteriormente a quelle rpronuncie, con sentenza n. 1472 del 1980 avevano avuto occasione di precisare che con J'art. 54 del d.P.R. n. 603 del 1973 era stato rinnovato il divieto delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ex art. 615 a 618 c.p.c., gi stabilite da:Ll'art. 209, II co. del t.u. n. 645 del 1958 (e non anche delle opposizioni di terzo, introduttive di controversie del tutto estranee al1a materia tributaria). E con sentenza n. 5943 del 21 novembre 1984, sono tornate a ribadfre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta av;verso la esecuzione esattoriale. Ove tali principi fossern stati tenuti -presenti, il giudice d'appello -pur riconoscendo che tra Ie parti era cessata in radice la materia stessa del contendere (per sopravvenuta restituzione alle Andreola delle somme percette per via esecutiva dalla Esattoria comunale) -non avrebbe potuto disconoscere agli effetti del riscontro della soccombenZla virtuale, che l'Amministrazione finanziaria deUo Stato era intervenuta nel giudizio per sostenere, e fondatamente, al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (Omissis) PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 163 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 Novembre 1986 n. 6548 -Pres. Santo isuosso -Est. Cantillo -P. M. Leo (conf.). -Soc. Tabacchi Orientali (aw. Perrone) c. Ministero delle Finanze ~avv. Stato Palatiello). Tributi erariali diretti Imposta sui redditi di ricchezza mobile Attivit di impresa Interessi passivi Deducibilit Condizioni Inerenza alla produzione del reddito Necessit. (T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 91, 92 e 110). Gli interessi passivi al pari di ogni altro onere, sono deducibili solo quando sia dimostrato il concreto impiego delle somme ottenute in attivit produttive di reddito imponibile, non essendo sufficiente che essi siano riferibili ad operazioni di finanziamento della impresa e che siano stati da essa corrispostii(l). (Omissis) Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione dehl'art. 92 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (abrogato T.U. deNe imposte dirette), la Societ Tabacchi critica la sentenza per avere ritenuto detraibili gli interessi passivi dei finanziamenti o dei mutui assunti dalle imprese solo se inerenti a specifiche attivit produttive di reddito, laddove, non trattandosi di costi direttamente riferibili aHa produzione, per le societ commerciali sufficiente che il debito sia stato contratto nell'ambito delroggetto sociale, circostanm che, neMa specie, non era stata mai contestata dall'Aimministrazione. La censura infondata. Nel sistema dell'abrogato T.U. delle imposte dirette n. 645 del 1958, gli interessi passivi non venivano distinti, ai fini della deducibilit del reddito loroo d'impresa, dalle altre spese e passivit di cui all'art. 91, e pertanto erano detraiblili in quanto, e nel:l'ammontare in oui, fossero qualificabili come costi inerenti alla produzione dcl reddito. Oltre a questo presupposto -comune, si ripete, a tutte le spese ed oneri detraibili -la disposizione di cui all'art. 92, erroneamente invocata dalla ricorrente, poneva due ,altre condiziOllli alternative spedficamente richieste per la detrazione degli interessi passiivi (cio ohe fossero dovuti a soggetti aventi domicilio o sede in Italia oppure che fossero tassabNi in via di riv-alsa); mentre '1'art. 110 -che si OCCUipava degli interessi corrisposti da soggetti tassabili in base al bilancio -individuava il criterio per determinare l'ammontare degli interessi passivi detraibili nehl'esercizio proprio allo scopo di correlare tali elementi negativi agli elementi positivi del reddito. (1) Decisione di evidenza esattezza, ancor oggi di attualit. 164 RASSEGNA Dm.J..'AVVOCATURA DEU.O STATO Quanto, poi, al requisito dell'inerenza alla produzione del reddito, nell'esegesi della no:rnnativa suddetta questa Corte ha pi volte precisato ('v., fra altre, S.U. n. 513 del 1971) che neppure per le societ commercia! li esso pu essere inteso in senso lato, comprelllsivo di ogni onere, o costo, sostenuto dai! soggetto, perch siffatta interpretazione non consentita dalla stessa nozione di inerenza, che implica un vincolo di strumentalit e destinazione con il reddito prodotto, ed ininsanabd:le contrasto con Ja lettera e Ja ratio della legge, volta appunto a limitare la deducibi:Iit, delle spese imponeI11done una diretta correlazione con l'attivit .produttiva; e perci i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto sostenuti illell'esercizio dell'impresa e si riferiscano ad attivit e operazioni da cui derivano ricavi che concorrono a formare iii reddito d'impresa (secondo la pi precisa fon:nulazione dell'art. 61 del d.P.R. n. 597 del 1973, sull'IRPEF, che al riguardo non ha modificato sostanzialmente, nel nuovo ordinaa:nento, la disciplina abrogata). M fine de11a deducibilit degli interessi passivi non sufficiente, quindi, che essi si riferiscano all'acquisizione di caipitali da parte dell'impresa e siano stati da questa corrisposti, bensl occorre dimostrare le ragioni giustificative de1le relative operazioni di finan2liamento e il concreto impiego delle somme conseguite in attivit produttive del reddito imponibile. A questi principi si purntua1mente attenuta la Corte di aippello, l la quale ha ritenuto legittimo l'operato del'.l'rufficio -che aveva recuperato a tassazione l'ammontare degli interessi passivi -osservando che I! neppure nel corso del giudizio la societ aveva provveduto a fornire una prova attendibile quanto all'inerenza dei finanziamenti all'attivit pro1 duttiva, nei sensi suddetti. (Omissis) ! ! i CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1986 n. 6550 -Pres. La I Torre -Est. Pannella -P. M. Amirante (cnf.). Ministero delle Finanze {avv. Stato Stipo) c. Soc. Grassetto (avv. Liuzzi). Tributi, erariali indiretti -Imposta di registro -Miniere e cave -Tipi negoziali possibili. (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, tariffa A artt. 1 e 2). La concessione di miniere e cave, nell'abrogato come nell'attuale re{ ; l gime tributario, pu assumere tre diversi tipi negoziali come costituzione di diritto reale immobiliare sul suolo, come vendita del prodotto ! I i I ! I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 165 dell'estrazione inteso come cosa mobile, come godimento temporaneo (locazione) della cosa; solo nel primo caso trova applicazione l'art. 1 della tabella A mentre in ogni altro caso sar applicabile l'art. 2 (1). (Omissis) Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 tariffa all. A e 19 T.U. 26 ottobre 1972 n. 634 e dell'art. 820 e.e., nonch insufficiente e contraJddittoria motiivazione su un punto ,decisivo della controversia, si duole ohe la Commissione Tributaria Centrale non abbia interpretato l'indicato art. 1 della tariffa all. A ,secondo la ratio legis, consistente nella enunciazione di una categoria di atti (e non di atti determinati), rigua11dante tutti i negozi giuridici di disposizione di un diritto reale immobiliare. In tale modo interpretando -aggiunge la ricorrente - chiaro e corretto considerare che non soltanto le concessioni di miniere -indicate neHa disposizione in esame solo a titolo esemplificativo -ma anche le con'Cessioni di cave vanno incluse nell'indicata categoria, verificandosi in esse un identico fenomeno quale la costituzione di diritti reali immobiliari, desumibile dall'art. 820 e.e. 1secondo cui i frutti naturali {tra ,cui i prodotti delle miniere, cave e torbiere) non ancora separati hanno natura immobiliare. La censura, considerata nei limiti della sua formulazione, infondata. Oocorre premettere che per una corretta interpretazione razionale della disposizione del primo comma dell'art. 1 della tariffa all. A della attuale legge di .registro 26 ottobre 1972 n. 634 necessaria la ricomposizione sistematica del discorso legislativo a partire dalla precedente disposizione analoga della abrogata legge di registro r.d. 30 novembre 1923 n. 3269, la quale comprendeva accanto ai diritti di tlraisferimento a titolo oneroso delle propriet, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale ISU di essi, anche il diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere. L'art. 2, poi, della tariffa all. A dell'indicato decreto n. 3269/23 considerava inclusi nena propria categoria tutti gli atti dell'art. 1 che riguargassero {oltre agli oggetti partitamente indicati) i beni mobili. Tale distinzione indusse la giurisprudenza di questa Corte a distinguere fra tre tipi di concessione in materia di miniere cave , e torbiere (artt. 820 e 826 e.e.), anche dopo l'entrata in vigore del r.d. 29 l~lio 1927 n. 1443: teso a disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere. Il primo tipo comprendeva le concessioni o i negozi il cui oggetto si .riferisse al gia!dmento minerario nella sua complessa stratificazione (1) Non constano precedenti specifici sulla nuova legge di registro. 166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO intesa in unit di SUIJ>erficie e di volume; iJI secondo tipo: al !Prodotto dell'estrazione ragguagliato a peso o a misura; il terzo tipo: al godimento temporaneo della cosa secondo la sua destinazione. L'aocertamento di una delle tre qualificazioni giuridiche consentiva al giudice di stabilire nel caso concreto l'applicazione dell'uno o deM'aitro tasso di imposta riferibili rispettivamente all'art. 1 o all'art. 2 deHa tariffa all. A T.U. 3269/23. La situazione, riguardante, soprattutto la esegesi giurisprudenziale, non subl mutazioni di sorta, n v'era ragione perch ne subisse, con l'entrata in vigore del decreto suindicato n. 1443/27. Con esso -come espressamente previsto dall'art. 1 -si prowide a regolare la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica. L'art. 2 distinse le lavorazioni indicate a11'art. 1 in due categorie, denominandole: miniere e cave. Assegn, con indicazione specifica dei nominativi, minerali, metalli. I pietre preziose, sostanze radioattive ecc. alle miniere; altri materiali, partitamente iilldicati nonch quelli industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria, alle cave. L'art. 14 sanc espressamente che le miniere non potevano essere cOlltivate se non da chi aves~e avuto I regolare concessione governativa, in tal modo ribadendo il concetto implicito dell'appartenenza di esse al patrimonio indisponibile dello Stato. i f, Gli artt. 22 e 23 attribuirono fa qualificazione giuridica di immobili aihle f: miniere ed alle pertinenze nonch que1la di mobili ai materiali estratti, alle provviste ed agli arredi. Quanto alle cave, l'art. 45 sarrl!c che esse fossero lasciate nella disponibilit del proprietario del suolo, purch da I lui coltivate e condotte ad un sufficiente svi1U1ppo. Con l'entrata in vigore della nuova legge di registro n. 634/72 l'art. 1 I delle tariffe ali. A accanto agli atti traslativi a titolo oneroso della propriet di beni immobili, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa Ja rinuncia pura e semplice agli stessi, ha posto Je concessioni di miniere senz'ailtra aggiunta, modificando le espressioni del precedente e corrispondente articolo della soppressa legge di registro (r.d. 3269/23). Di fronte a siffatta mutazione di enunciati v' chi ha ritenuto -come la resistente soc. Grassetto -che la novella legislativa avesse inteso immutare ,radicaffimente l'ambito di applicazione del tasso d'imposta di cui allil'art. 1, riservandolo aUe concessioni di miniere, intese stricto sensu quali concessioni governative afferenti alla ;prima categoria, come distinte dall'art. 2 del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443. In tale modo, i negozi giuridici riguardanti ae cave non potrebbero che rientrare nella disciplina tariffaria dell'art. 2 T.U. n. 634/72. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La tesi non pu essere condivisa se si riflette che ai sensi dell'art. 19 T.U. 634/72 gli atti sottoposti a registrazione vanno interpretati -ai fini dell'applicazione delle imposte -secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici che da essi derivino. Da ci la riflessione che '1a v,aJ.idit della triplice distinzione giurisprudenziale fra Ie coltivazioni minerarie (traslazione o costituzione di un diritto reale immobiliare -vendita di cose future -locazione) si attaglia anche alla disposizione dell'intero primo comma dell'art. 1 tariffa alt A T.U. 634/72, considerando che l'enunciato: concessioni di miniere ha una funzione chiarificatrice quanto aUe coltivazioni minerarie ma non certo riduttiva rispetto ai negozi giuridici aventi ad oggetto la traslazione o la costituzione di un diritto reale immobii:liare sulle cave o sulle torbiere. Del resto il termine concessioni di miniere usato dalla legge tributaria, se interpretato stricto sensu (cio secondo i significati tecnici dal r.d. 1443/27) circa la distinzione fra miniere e cave, darebbe luogo ad un'evidente disparit di trattamento nell'ipotesi di concessione di cave da parte dello Stato: sia che gli appartengano in propriet e sia che ne abbia la disponibilit dopo averle sottratte al proprietario che ne trascuri la coltivazione. La parola miniera, nehla sua Jata accezione, sta ad indicare un giacimento di mineraili o di sostanze costituenti ricchezza per l'umanit e contenute nelle viscere della terra. Ad essa lo stesso legislatore del 1927 si riferisce, come si rileva da:hla intestazione deHa Jegge, disciplinando la ricerca e la coltivazione delle miniere, attribuibili anche alle cave e alle torbiere. Da quanto sopra esposto deriva che il diritto di sfruttrumento di una cava oggetto di negoziazione tra privati -come nella presente fattispecie -pu costituire, sia per l'oggetto della prestazione e sia per la comune intenzione dei contraenti, un atto traslativo o costitutivo di u:n diritto reale immobiliare di godimento e come ,tale rientrante nell'ambito dell'art. 1 delle tariffe ahl. A del T.U. 634/7. In ogni altro caso in cui la negoziazione riguarda il trasferimento di mobili o la costituzione di diritti reali su di essi ovvero diritti obbligatorii di godimento anche se su immobili, essa va oompresa nell'ambito del sU1Ccessivo art. 2. A questa specificazione di concetti non si riportata espressamente [a decisione impugnata, ma dalia succinta motivazione dato comprendere che il contratto fra i Giaretta e J':impresa Grassetto non consentiva -per il conteI11Uto e gli effetti del contratto stes,so -di ritenere che essi avessero voluto trasferire un diritto immobiliare o costituire un diritto reale immobiliare. (Omissis) 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1; 8 novembre 1986, 111. 6552 -Pres. Fal cone -Est. Corda -P. M . .(conf.). Elia c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei). Tributi in genere -Contenzioso tributarlo -Decisione -Decisione parziale Impugnazione immediata -Impugnazione differita -Impossibilit. (D.P.R. 26 ottobre 1971 n. 636, art. 39; c.p,c. art. 339 e 340). Le decisioni parziali delle commissioni sono soggette ad impugnazione immediata mentre non ammessa l'impugnazione differita unitamente alla decisione definitiva (1). I (Omissis) 3. Col primo motivo (denunciando, ai sensi de1l'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullit della sentenza impugnata e del relativo procedimento, per violazione degli articoli 112 e 340 del citato codice di rito, nonch deLl'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) l'Amministrazione finanziaria, (ricorrente incidentale) censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la inefficacia della decisione 15 maggio 1975 (non definitiva) della Commissione Tributaria di secondo graiao rtcon la quale era stato dichiarato che del terreno da va:1utare andava considerata l'intera I superficie di mq. 2.000), sul rilievo ch'era irrituale, perch non notificata a:l contribuente, l'ill:npugnazione dell'Ufficio contro il provvedimento gravato (decisione della Sezione di diritto della Commissione provincia1e). I La ricorrente Amministrazione deduce che la Corte di Aippello non avrebbe potuto dichiarare la detta inefficacia, in quanto la decisinne 15 maiggio 1975 .della Commissione Tributaria di secondo graido era passata in giudicato. E ci perch, quando il contribuente aveva proposto il gravame, aveva impugnato tempestivamente solo la decisione 28 marzo 1979 deLla stessa Commissione Tributaria di secondo grado (cio quella definitiva, che aveva determinato in lire 100.000.000 il valore del suolo, esteso (1) La sentenza d per certa l'ammissibilit di decisioni parziali e correttamente precisa che esse sono impugnabili solo immediatamente, escludendo la possibilit della impugnazione differita. In verit auspicabile che delle decisioni parziali non si faccia impiego per le molte complicazioni che esse comportano. Ci perch da un lato sempre equivoca la distinzione fra decisione parziale e ordinanza (da stabilire sulla base del contenuto sostanziale e non in senso nominalistico) e dall'altro perch la contemporanea pendenza del giudizio parzialmente deciso e di quello di impugnazione, in mancanza di norme specifiche di coordinazione, con la unicit del fascicolo che contiene tutti gli atti e in vista dei possibili rinvii che dalle impugnazioni conseguono, pu dar luogo ad un vero labirinto. Sull'argomento v. C. BAFILE, Sull'impugnazione delle decisioni parziali delle Commissioni Tributarie, in questa Rassegna, 1976, I, 874. - PARm I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 169 mq. 2.000). Del resto, al momento in cui fu proposta l'azione giudiziaria davanti alla Corte di Appello di Napoli, la decisione non definitiva ad un rapporto di parentela, od anche una situazione ricollegata alla pertinenza di un diritto di propriet, certamente il contribuente dovr esibire la documentazione necessaria (certificato di cittadinanza, di na scita, atti di acquisto della propriet). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEIJ.0 STATO 174 Ma si danno .i(potesi, in cui la agevolazione in funzione di una situazione di fatto per accertare la quale 1'ordinamento non prevede mezzi probatori dooumentali o pi in generale mezzi probatori predeterminati privilegiati cui il cittadino possa attingere per adempiere al suo onere di prO\la. La disciplina del!la agevolazione in questione appunto una di queste iipotesi. L'agevolazione concessa se stato rilasciato il certificato di abitabilit: e si ancora nel caso di prova necessariamente documentale per cui non sono ammessi equipollenti. Ma l'agevolazione concessa an . che se, .pur non essendo stato rilasciato il certificato di abitabilit, data la prova che l'immobi!l.e stato abitato in un determinato periodo. Ci che va provato dal contribuente dunqrue la circostanza di fatto della effettiva abitazione: ma non previsto nel nostro ordinamento, n a questi fini specifici dell'agevolazione tributaria n in generale, un mezzo di prova tipico, speciale, documentale o no, sufficiente ma anche necessario, per accertare la reale abitazione di un alloggio. Non si pu pretendere che i!1. cittadino, in vista di future. contestazioni, precostituisca situazioni che giustifichino l'intervento di pubblici poteri, dal quale intervento trarre la prova, o direttamente o tramite presunzioni, che davvero, nel tempo di qruell'intervento, l'alloggfo era abitato; n previsto che il cittadino possa chiedere un accertamento preventivo alla P.A., appunto allo scopo di precostituirsi una prova sicura per ottenere poi la agevolazione. In questa, come in analoghe ipotesi, l'alternativa rimarrebbe dunque tra negare di fatto al contribuente di ottenere l'agevolazione che pur gli aspetta o ammetterlo a ricorrre ad altri mezzi di prova; clie, infatti, se tale ricorso aid aHri mezzi viene escluso, il cittadino non ha strumenti per fare accertare che davvero si realizzata la condizione cui subordinata la concessione della agevolazione. g evidente, allora, che deve essere accolta la seconda alternativa, cio la possibilit per il giudice di fondare la sua decisione su fonti probatorie distinte i:la quelle cui fa riferimento la Amministrazione nel suo ricorso; in specie su presunzioni a loro volta fondate su elementi di fatto provati mediante documenti o, come nel caso in esame, mediante documenti (quali le bollette della luce e dell'acqua) e mediante atti di constatazione notarile che appaiono essere tra i pochi strumenti di cui il cittadino possa disporre per precostituirsi un persuasivo mezzo di prova ne1l'ipotesi di contestazione circa il periodo di abitazione. Si tratta di una ratio assai analoga a que1la che si visto giustificare I'ammissibilit di presunzioni, da parte dell'Amministrazione finanziaria, per la prova della esistenza di contratti verbali. Nell'un caso e nell'altro giocoforza ammettere prove non documentabili in senso stretto (quelle cio che si esauriscano nella presentazione di un documento, presentazione che necessaria PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 175 e sufficiente) poich J'onerato delfa prova non ha, per definizione non pu avere, la possibilit di offrire prove documentali. Non dunque questione di affermare o negare che il verbale di costatazione notarile in questione rientri o non rientri nel campo nel quale l'ordinamento riconosce al Notaio la potest di fornire prove munite di valore specia[e. Taile valore speciale stato correttamente negato sia daLla deci:sione 2021/82 di questo supremo Collegio sia, indirettamente almeno, dal~a sentenza qui impugnata. Ma si tratta invece di affermare che in questa materia correttamente il giudice pu porre a b!:tse della i;ua decisione prove di valore normale, come prove di per s sufficienti o, come stato fatto dal giudice di merito in questo procedimento, crune indizi concorrenti con ailtri, tali da potergli consentire, per via di deduzione logica, che dawero quell'alloggio stato abitato nel periodo in cui l'occuipazione era rilevante per la concessione della agevolazione: anche se non si tratti di 1 prve documentali in senso stretto o di prov:e provenienti da fonti privilegiate. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1986 n. 6803 -Pres. Bologna -Est. T:ill.occa -P. M. Tridico (conf.). Ministero deMe Finanze (avv. Stato Zotta) c. Soc. GASIR. Tributi erariali diretti -Imposta locale sui redditi -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Conformit alla licenza edilizia e alle prescrizioni urbanistiche -11. necessaria. (L. 2 luglio 1949 n. 408, art. 13; I. 6 agosto 1967 n. 765, art. 15),. L'esenzione ,dell'.art. 13 ,della legge 2 luglio 1949 n. 408 per le case di abitazione non di lusso, presuppone non solo la conformit alle prescrizioni .igienico sanitarie, documentata con la licenza di abitabilit, ma anche la conformit alla licenza edilizia e alle prescrizioni urbanistiche (1). (Omissis) Con l'unico mezzo 'dedotto J'Amministrazione ricorrente denuncia la v:iolazione e La falsa applicazione dell'art. 15 I. n. 765 del 1967 e degli artt. 13 il. n. 408 del 1949 e 43 d.l. n. 124 del 1965 nonch vizi di motivazione su un punto decisivo del[a controversia. Sostiene l'Amministrazione, in particolare, ohe dail predetto art. 15 emerge che il legislatore ha vo1uto privare de1le agevolazioni fiscali, nella loro interezza, i (1) Giurisprudenza ormai costante (Cass. 22 gennaio 1982 n. 500, in questa Rassegna, 1982, I, 579). 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO costruttori abusivi; che, d'altra parte, una norma generale, come pu sopprimere antecedenti norme speciali, cos pu ampHare la fattispecie, imponendo l'aiocertamento di un ulteriore requi'Sito divenuto essenziale per sopravvenute pubbliche finalit e che, in realt, '1'art.' 15 non una norma generale, in quanto concerne precipuamente le agevolazioni sulle costruzioni edilizie previste in ileggi anteriori ed pertanto in stretto rap porto con Ja legge n. 408 . H ricorso va accolto. Come esattamente si sottolinea nella sentenza impugnata, questa Corte, con sentenza n. 5722 del 1978, dopo aiver premesso che, al fine del. l'esenzione venticinquennale dall'impo'Sta sui fabbricati per le abitazioni non di lusso, .l'art. 13 della J. n. 408 del 1949 prima e l'art. 43 de1la l. n. 431 del 1965 dopo si Jimitavano a richiedere la conformit delle nuove costruzioni alle prescrizioni igieniteo-sanitarie accertate mediante il rilascio della dichiarazione di abitabilit, afferm che nella predetta materia, concernente pure la controversia in esame, non trova appJicazione l'art. 41 ter della I. n. 1150 del 1942, aggiunto con l'art. 15 della I. n. 765 del 1967, secondo il quale le opere successivamente iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa non beneficiano dclle agevolazioni previste dalle norme vigenti, stante il principio che la legge di carattere generale non deroga a'hla legge speciale anteriore a meno che non risulti una diversa volont legislattva, che nel caso (e cio nehl'art. 15, norma generale rispetto alla specialit degli artt. 13 e 43) non sussiste. Senonch siffatto orientamento pu ritenel'Si non pi seguito nella giurisprudenza di questa stessa Oorte, la quale in varie decisioni (sent. n. 1684 del 1980, n. 500 del 1982, n. 6478 del 1983, n. 2650 deil. 1984) ha presupposto il principio contrario e cio che per beneficiare dell'esenzione suindicata richiesto, per le costruzioni iniziate dopo J'entrata in vigore del predetto art. 41 ter, non soltanto il rilascio della dichiarnzione di abitabilit attestante l'osservanza delle misure igienico-sanitarie, ma anche l'adempimento delle prescrizioni st~bilite dallo stesso art. 41 tef. L'art. 15 legge n. 765 del 1967 dispone testualmente nel primo comma: Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 42, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, O\llVero sulla base di ilicenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, n di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubbli!ci. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unit immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto de1le destinazioni e degli aNineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione>>. j ~ f ! i ' PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Ora evidente che ila 1I1orma or ora trascritta abbia voluto subordim.are la concessione de1le agevolazioni fiscali, da qualunque legge previste, inerenti alle opere edilizie, oltre che al rispetto dell.e condizioni imposte dalle singole leggi, all'avvenuto rilascio deilla :licenza e alla osservanza delle prescrizioni fissate nella licenza stessa relative all'a1tezza, ai distacchi, alila cubatura, alla superficie coperta, alle destinazioni e agli allineamenti indicati nel programma di fabbr'icazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di eseouzione. Sicch, quando tali prescrizioni siano state violate oltre i limiti predeterminati di tolleranza, le agevolazioni fiscali, pur se ne ricorrono i presupposti fissati dalle singole leggi che ile prevedono, in base alila norma in esame non vanno accordate o, se gi accordate, vanno revocate. Non v'ha dubbio che rientri ne1l'ambito del trascritto art. 15 l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati contemplata per le abitazioni non di lusso dall'art. 13 della 1. n. 408 del 1949 e dall'art. 43 d.1. n. 124 del 1965, conv. 1I1ella 1. n. 431 del 1965, essendo corrispondente all'interesse pubblico che anche tali abitazioni siano realizzate nel rispetto rpieno deill'ocdine urbanistico. Non ammissibile che esse beneficino de1le agevolazioni fiscali (oltre che dei contributi e delle provvidenze dello Stato) !pllr se costruite senza licenza o in violazione degli oneri e delle condizioni stabilite neilla lICenza a tutela dell'interesse pubblico della regolamentazione delle edificazioni, certamente prevalente rispetto alla stessa esigenza dello sviluppo dell'edillizia abitativa cui sono preordinati la 1. n. 408 del 1949 e la 1. n. 431 del 1965. D'altra parte non sussistono ostacoli n di ordine logico n di ordine tecnico o sistematico che U1I1a legge di portata generale modifichi leggi speciali anteriori se la finalit della rpdma risulti essere, come nella specie, prorprio quella di limitare o condizionare (ulteriormente) la portata delle seconde; il legislatore, nella specie, anzich subordinare l'agevolazione fiscaile contemplata da ciascuna legge speciale anteriore all'osservanza della licenza di costruzione, lo ha stabilito con una previsione di carattere generale,. pure nello intento di prevenire ed evitare che una qualche legge speciale, portante agevolazioni fiscaili, 1I1on fosse elencata o considerata per imprecisione o dimenticanza. Sarebbe veramente di scarsa rportata la rilevanza dell'art. 15, che ha irnteso assicurare un o:ridinato svilUipipO dell'assetto edilizio, se esso non potesse mcidere sulle leggi specialli anteriori inerenti a benefici fiscali nel campo delle costruzioni. Ove si 1consideri che tale tirpo di agevolazioni sono di solito stabilite da leggi srpeciali e che le costruzioni realizzate o in via di realizzazione sono destirnate in larga magigioranza ad abitazioni non di lusso, cosi come lo saranno presumibilmente le costruzioni ohe verranno effettuate nel futuro. In conclusione, l'art. 41 ter della 1. 1150 del 1942, aggiunto con l'art. 15 della 1. n. 765 del 1967, trova applicazione runche in ordine alle costruzioni destinate a case di abitazione non di lusso, iniziate dopo l'entrata in vigore 178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di quest'ultima legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Aippelilo di Roma. Questa, nel conformarsi al iprindpio fissato nella presente sentenza, dovr accertare primariamente se la 'Costruzione, realizzata dalla Gasir, sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 della [. n. 765 (Cass., sent. n. 1684 del 1980) e, nel caso rpositivo,,se rICorrano violazioni del tirpo di quelle previste, con tassativa elencazione, dal primo comma di detto artiJcolo (Cass., sent. IIl. 2650 del 1984) ed oltre i ,limiti di tolleranza stabiliti nello stesso comma 1~Cass., sent. n. 6478 del 1983). Accertamenti omessi dalla sentenza cassata peoch ritenuti implicitamente irrilevanti ai fini della decisione, fondata sulla tesi della non appli:cabilit della suindicata norma a1la fattispecie in esame. (Omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 novembre 1986 n. 7057 -Pres. Scan zano -Est. Caturani -P. M. Golia (conf.). Soc. C.P.C. EUROPE (avv. Cesareo) c. Ministero delle Finanze i(avv. Stato Conti). Tributi erariali diretti -Imposta sul reddito delle persone giuridiche Societ ed enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato -Rappresentante per i rapporti tributari -Legittimazione a stare in giudizio -Sussiste. (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 4). Il rappresentante per i rapporti tributari che, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, deve essere indicato nella dichiarazione dalle societ ed enti non aventi nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa, legittimato a stare in giudizio per la societ, abbia o I meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sia nei procedimenti tributari che nei giudizi innanzi all'autorit giudiziaria ardi na.ria (1). (1) Questione nuova la cui soluzione desta perplessit. In verit il rap presentante per i rapporti tributari sembra essere piuttosto un destinatario degli atti dell'ufficio, che solo a questo fine rappresenta la societ; esso non indicato nemmeno come sottoscrittore della dichiarazione, spettando ci al legale rappresentante a norma dell'art. 8; il rappresentante per i rapporti tributari infatti indicato nella dichiarazione che non pu essere quindi sottoscritta dallo stesso (autodelegato) soggetto. Di conseguenza la legittimazione ad processum non pu spettare a chi non ha il potere di sottoscrivere la dichia razione. In nessun caso poi il rappresentante pu essere legittimato al processo quando la societ abbia nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, nel qual caso non prevista affatto la esistenza di un rappresentante. PARTE I, SEZ, VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis) NeJJ.'ordine logico pregiudiziale J'esame della questione sollevata con iii controri:corso dall'Amministrazione delle Finanze, secondo cui il ricorso deve ritenersi inammissibile per dirfetto di legitimatio ad processum del riicorrente non risultando l'espresso conferimento per iscritto al Dr. Ugo Sartori, che ha proposto il ricorso per cassazione nella diJchia; rata qualit di rap!Presentante per i rapporti tributari della societ C.P.C. Burope, del potere di stare in giudizio per la .stessa, ai sensi del['art. 77 codice procedura 'Civile. La questione va risolta in senso favorevole alla ammissibilit del ricorso. La ricorrente, a sostegno della sua tesi, fa leva sulla disciplina generale contenuta nell'art. 77 c.tp.c.; secondo cui il procuratore generale e quello rpreposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente .qruanido questo rpotere nOltl stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne ohe per gli atti urgenti e rper le misure cautelari. E tale principio, si afferma, arpplicabile anche per il rappresentante per i rapporti tributari di cui alil'art. 4 comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trattandosi di un caso di rappresentanza ad negotia operante, in assenza dell'espresso colllferiirnento della rappresentanza processuale e a norma dell'art. 77 c.p.c., esclusivamente sul piano sostanziale. La norma dell'art. 4 comma 2 cit. 111on pu tuttavia, essere interpretata nel senso riduttivo rpreteso dalla armministrazione. Essa stata dettata -come risulta daHa srua formulazione -.per le societ od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, le quali devono indicare l'indirizzo della stabile orga111izzazione nel territorio stesso in quanto vi sia, e in ogni caso le generalit e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale rappresentante quimdi il soggetto che, in base al citato art. 4, assicura la instaurazione dcl contraddittorio nei confronti delle suddette societ straniere ohe non hanno la sede nel territorio dello Stato, nel campo dei rapporti tributari e tale esigenza la norma ha inteso ovviamente garantire sia sul piano rprettamente sostanziale che processuale. Il rappresentante per i rapporti tributari della societ straniera rpriva di sede nel territorio dello Stato (abbia o meno in questa una stab11e ol'ganizzazione) legittimato non soltanto come alter ego della societ nei rapporti tributari di diritto sostanziale, ma altres a stare in giudizio per la societ sia : sentenza, dopo la motivazione, v' solo errore materiale (vedasi fra le tante: Cass. 9 maggio 1979, NovARDI, in Giust. Pen. 1980, III, 369; Cass., 21 aprile 1978, SERAFINI, Cass. Pen. Mass. Ann., 1980, 1392) e pu farsi luogo alla procedura di cui all'art. 149 c.p.p. (Cass. 12 novembre 1982, PETRALITO, Giust. Pen. 1983, III, 580). Ed inoltre stato affermato che, pur non potendosi integrare il dispositivo con la motivazione, possibile far ricorso a questa quando quello sia meramente oscuro e lacunoso (Cass. 29 marzo 1985, CAVALLONI, in Riv. Pen. 1986, 477; Cass. l! 25 marzo 1983, TAORMINA, in Riv. Pen. 1984, 431). Con riferimento al rito del lavoro, afferma la funzione puramente esplicativa della motivazione Cass. 21 ottobre 1982, n. 5481 (in Mass. Giur. lt. 1982); altre pronunzie negano che possa trovare applicazione il principio di integrazione fra dispositivo e parte motiva della decisione I (Cass. 5 marzo 1985, in Mass. Giur. It. 1985; Cass. 14 marzo 1986, n. 1753, in Mass. Giur. It. 1986); altre ancora ritengono che la regola de qua trovi s applicazione, I ma in forma limitata (Cass. 24 febbraio 1984 'n. 1338, Arch. Locazioni, 1984, 237). (3) Non constano precedenti in termini. Diverso il caso che il G. I. non si sia pronunciato -n in motivazione n nel dispositivo -su di uno dei capi di imputazione. L'omissione non vale certo quale proscioglimento implicito (cos anche per le sentenze, v. Cass. 2 dicembre 1968, PASSANISSI, Cass. Pen. 1970, 560). La Cassazione ha avuto modo di chiarire che, in simile ipotesi, non v' nullit dell'ordinanza di rinvio a giudizio in ordine alle altre imputazioni, e che due sono i possibili rimedi. O si procede, se possibile, a contestazione suppletiva in dibattimento, o il G. I. potr emettere nuova ordinanza ex art. 374 c.p.p. per i capi pretermessi. Cosi facendo non violer il principio di non regressione del giudizio, giacch, per le imputazioni su cui non si era prima provveduto, non pu ritenersi conclusa l'istruttoria (Cass. 18 marzo 1981, DE LucIA, Giust. Pen. 1981, III, 370). E f GIOVANNI LANCIA I ! t PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE emendate con il procedimento di correzione degli errori materiali, ai sensi dell'art. 149 cit.; n per escludere l'incompletezza del dispositivo poteva farsi riferimento alla motivazione, perch per le ordinanze-sentenze istruttorie vige il principio, comune ad ogni provvedimento decisorio, per cui le statuizioni adottate dal giudice debbono risultare esclusivamente dagli enunciati del dispositivo. Anche questa critica non coglie nel segno. Quanto al primo argomento, essa non considera che il provvedimento del giudice istruttore del 13 agosto 1984, oggetto della procedura di .correzione, contenendo insieme pronunce di proscioglimento e di rinvio a giudizio, riveste la duplice nl.l.tura di sentenza e di ordinanza, con la conseguenza che in relazione a questo secondo profilo, il quale soltanto viene ora in rilievo, la disciplina delle sentenze non applicabile. Al riguardo va sottolineato, infatti, ohe la sostituzione del modulo della sentenza con quello dell'ordinanza, operata con la legige n. 773 del 1972 per il provvedimento di rinvio a giudizio, ha comportato un'incisiva modificazione della sua disciplina, che -come direttamente risulta dal nuovo testo dell'art. 374 cod. proc. pen. (introdotto con la novella suddetta) - ora qruella propria delle ordinanze, con tutte le conseguenze in ordine ai requisiti formali de11'at!o e, soprattutto, in ordine al regime delle nullit. In particolare, risulta inapplicabHe l'art. 385 cit., il quale individua specificle cause di nullit della sentenza, fra le quali, appunto, l'incompletezza del dispositivo; e poich l'irregolarit non fra qruelle sanzionate a pena di nullit dall'art. 374 e, d'altra parte, non esiste una norma di carattere generale che la preveda come vizio comportante la nullit delle ordinanze, n l'art. 385 suscettibile di applicazione analogica a provvedimenti diversi dalla sentenza, si deve escludere che l'incompletezza del dispositivo costituisca di per s causa di nullit dell'o1idinanza di rinvio a giudizio. L'esclusione di un'autonoma previsione di invalidit non significa tuttavia che le carenze del dispositivo siano sempre prive di rilievo, bens che esse vanno valutate nel contesto del provvedimento e possono inficiarne la validit solo se questo, nel suo complesso, non consenta in modo assoluto di individuare l'ogigetto del dibattimento, rivelandosi cosi del tutto inidoneo alla sua funzione istituzionale. 7. -D'altra parte -e con ci si passa a considerare la ratio che sottende all'altro profilo della censura -la struttura del provvedimento tale da renderne doverosa la considerazione unitaria ai fini dell'individuazione del contenruto decisorio, non riscontrandosi quell scissione tra dispositivo e motivazione che preclude la possibilit di utilizzare 192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tale criterio nelle sentenze dibattimentali e che giustifica l'indirizzo giurisprudenziale a torto ora invocato dai ricorrenti. Nella sentenza resa in dibattimento il dispositivo della decisione assume autonomo rilievo giuridico rispetto al documento completo della pronuncia, in quanto l'atto giurisdizionale viene ad esistenza gi con la lettura in udienza del dispositivo medesimo, che segna la chiusura della fase della deliberazione e rende immutabile la decisione, della quale costituisce la diohiarazione uffiiciale tipica. E si COIJl!Prende agevolmente, quindi, come in questo modulo procedimentale la motivazione della . prollltll1Cia sia destinata ad assolvere una funzione rigidamente esplicativa delle ragioni della decisione adottata e sia intrinsecamente inidonea, quindi, ad assumere valore decisorio integrativo delle statuizioni contenute in dispositivo, sicch la motivazione pu essere utilizzata come elemento interpretativo delle stesse qualora siano formulate in modo equi.rvoco ed incerto, non anohe come fonte di integrazione del dispositivo, valorizzando indicazioni ohe non trovano corrispondenza in quest'.ultimo e che sostanzialmente lo modificano. Ma questo discorso non valido, manifestamente, per i provvedimenti in cui la fase della deliberazione non assume rilevanza giuridica esterna attraverso la pt.11bblicazione del solo dispositivo e l'atto giurisdi2lionale viene ad esistenza con il deposito in cancelleria dell'unico documento COIJl!Prensivo anche della motivazione. In relazione a questi provvedimenti -e sempre ohe non sia diversamente disposto dalla legge non si rinvengono ostacoli di carattere generale all'applicabilit del principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto sia delle deli:berazioni formalmente contenute in dispositivo e sia delle enunciazioni inserite in motivazione, che concorrono in intima compenetrazione a delineare il contenuto dell'atto decisorio; il quale principio, di pacifico assenso, espressione del fondamentale canone e:raneneutico per cui l'atto giuridico va interpretato secondo il criterio della totalit, tenendo conto, cio, del s1gnificato oggettivo che ad esso deve riconoscersi secondo la legge di formazione dell'atto, la sua struttura giucidi:ca ed il sistema normativo in cui si inserisce. Ci posto, poi<:h una specifica regola contraria all'applicabilit del criterio suddetto non pu desumersi dall'art. 385 cod. proc. pen., che -come si visto -riguarda le sentenze e non le ordinanze, si deve riconoscere oh~ nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ai fini di individuare l'oggetto della decisione e le statuizioni adottate, possibile integrare il dispositivo con la relativa motivazione; la quale considerazione unitaria pienamente coerente, del resto, con La funzione dell'atto di individuare l'oggetto e i limiti del giudizio dibattimentale, al quale scopo non pu non venire direttamente in rilievo anche la parte motiva. ! I ~ f I PARTB I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALB 8. -Le , considerazioni svolte portano ad affermare che il procedimento di correzione degli errori materiali aippJ.icabile all'ordinanza di rinvio a giudizio anche nell'ipotesi di incompletezza del dispostivo derivante da errori od om~ssioni di carattere materiale. L'appliJcabilit della procedura non incontra il di'Vieto posto dall'art. 149 cod. proc. pen. per i vizi che comportano nullit, perch l'incompletezza del dispositivo non prevista come causa di invalidit dell'ordinanza. Inoltre, attraverso l'esame unitario del provvedimento, in particolare in base alila parte motiva, possibile accertare se la lacuna nel dispositivo sia espressione di un'omissione di pronuncia o, comunque, di una carenza della decisione -cio di un errore di giudizio cui non si pu porre riparo con la procedura di correzione -oppure, all'opposto, di un'omissione di carattere materiale, in quanto dal contesto del prO\'Vedimento risuJtano l'esistenza e i termini della decisione che fil giudice intendeva didhiarare; nel qual caso per modo che il completamento del dispositivo si pone come diretta e necessaria conseguenza della decisione, sicch ald esso occorre prowedere nelle forme dell'art. 149 cod. proc. pen. Nel caso in esame, il provvedimento di correzione stato motivato con riferimento alla necessit di aggiungere in dispositivo, fra le imrputazioni per le quaili veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati, taluni caipi -cio quelli contrassegnati con n'lllllleri fratti (o sottonumeri) -in ordine ai quali il giudice istruttore aveva argomentato, nella parte motirva dell'o:rdinanza-sentenza, l'esistenza di sufficienti prove a carico di ciascuno dei prevenuti e tuttavia non risultava emesso un formale prrnNedimento, giacch per errore erano stati riportati in dispositivo solo i nwneri interi (relativi ai fatti criminosi principali) e non i nwneri fratti (relativi a reati connessi a ciascuno dei medesimi fatti). Queste argomentazioni non risultano S[pecifilcamente criticate dai ricorrenti con il motivo in esame, che fa perno, come si visto, sull'incompletezza del dispositivo; e anche con il motivo aggiunto prima dell'udienza -peraltro tardivamente, dopo la scadenza del termine ex art. 533 cod. proc. pen. -il carattere sostanziale delle omissioni viene sostenuto soltanto attraverso il 11affronto tra i caipi di imputazione trascritti in ep~graJfo e quelli menzionati nel dispositivo dell'o:ndi.nanzasentenza, mentre non si contesta che le imputazioni formalmente ornasse fossero state esaminate nella motivazione, della quale i ricorrenti non si sono affatto oocupati. Pertanto, va condiviso l'inquadramento delle suddette lacune. del dispositivo fra le omissioni di carattere materiale, suscettibili di essere eliminate con il procedimento di correzione, perci esattamente sperimentato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 9. -Il quarto motivo deve ritenersi assorbito, in quanto con esso vengono denunziati vizi del provvedimento che varrebbero a qualificarlo a:bnorme, e perci ugualmente impuigna:bile, ove non rpotesse essere considerato ordinanza di correzione, resa ex art. 149 cod. proc. pen. Si gi detto che il igiuidiJce iistruttore, al quale .sfuggito ohe il rproce< limento di correzione di errori materiali si conclude con arpposita ordinanza e non con un provvedimento dello stesso tiipo di queHo oggetto della correzione, ha ritenuto di colmare le 1a:oune del dispositivo dell'ordinanzasentenza del 13. agosto 1984 attraverso un rprovrvedimento uguale, integra. tivo del primo; e ci maLgra:do che gli atti fossero stati a lui rinviati da questa Corte Suprema nell'ambito del procedimento di correzione, solo ed eS1Clusivamente per l'espletamento dello stesso. Tuttavia, come pure si osservato in precedenza, il prov:vedimento -a:dottato a conclusione di quella procedura -ha il contenuto sosta:nziale dell'ordinanza di correzione e come tale stato correttamente impugnato dai ricorrenti; siJcch il motivo ohe si considera risulta superato. In definitiva, i ricorsi indicati Stl!b n. 3 rvanno dichiarati inammissi bili e gli altri debbono essere rigettati, con conseguenziale conda:nna dei ricorrenti, in 1SOU!do, al pagamento delle spese iprocessuali. PARTE SECONDA i f: * {-f I! I! f QUESTIONI Corte Costituzionale Italiana e Corte di Giustizia Europea: due esperien ze convergenti nella costruzione dell'Europa comunitaria(*). 1) Molto volentieri ho raccoao l'invito del Direttore del vostro Istituto perch il tema di conversazione che gli ho [proposto mi consente di dificazioni1 del d.l. '9 dicembre 1986, n.. 833; reoante -:misuxe urgenti per il settore dei trasporti locali; , 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Legge 6 febbraio 1987, n. 19. -Conversione in legge con modificazioni del d.l. 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria per il settore siderurgico P. per l'avvio dell'attivit dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; -D.L. 16 febbraio 1987, n. 27. -Misure urgenti in mateda di enti di gestione fiduciaria; -Legge 17 febbraio 1987, n. 29. -Modifiche alla disciplina defila custodia cautelare ed introduzione dell'art. 466 bis del codice di procedura penale concernente 'la disponibihi.t degli atti dehl'istruttoria; -Testo del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15 recante: misure urgenti in materia cli contratti di locazione di immobiili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; -Legge 18 febbraio 1987, n. 34. -Misure a favore di chi s~ dissocia dJ. tel1l"ovismo; -Legge 14 febbraio 1987, n. 37. -Modifilche al testo unico delle norme suhla oilrcolazione stradale, apW"ovato con decreto del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernenti ia defi!Ili.zione dei ciclomotori e la olassifJ.cazione dei motocicli nonch disposimoni relative ahl'abilitazfone alla guida dei motocic1i; -Legge 26 febbraio 1987, n. 49. -Nuova disciplina della cooperazione de11'1talia con i paesi in via di sviluppo. MARZO: -D.P.R. 28 febbraio 1987, n. 58. -Riordinamento degli entJ. per :la promozione e 1.o sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dehl'art. 6 legge 1 marzo 1986, n. 64; -Legge 28 febbraio 1987, n. 56. -Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; -Legge 6 marzo 1987, n. 74. -Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; -Legge 16 febbraio 1987, n. 81. -Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procP.dura penale; -Testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. APRILE: -D.L. 1aprile1987, n. 128. -Norme urgenti in materia di agevolaZtioni della produzione industriaile delle picoole e medie imprese e di rifimm ziamento degli interventi di politica minerara. -D.L. 1 aprile 1987, n. 129. -Lnterventi in materia di riforma del processo penale. PARm II, RASSEGNA DI DOITRINA -D.L.1aprile1987, n. 130. -Norme in materia di tutela rprevidenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extra-comunitari. -Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 gennaio 1987, n. 137. -Regolamento rper l'erogazione dell'assegno di i:ncollocabilit. -D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150. -NoI1llle risUltanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per :fil personale della Polizia di Stato. -Decreto Ministero di Grazia e Giustizia, 11 aprile 1987. -Proroga dei termini per l'irregolare funzionamento dell'ufficio unico IIlotifiche, esecuzioni e rprotes1li del Tuibuna1e di Reggio Emilia. -D.L. 27 aprile 1987, n. 153. -Proroga del termine dell'art. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. -D.L. 29 aprile 1987, n. 164. -Prowedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della Gius1lizia. RAS!\EGNA DELL'AV:VOCA'.l'URA DE..O STATO .. INDICE -.SOMMARIO DELLE RECENSIONI DI ARTICOLI DIRITTO COSTITUZIONALE G. B. FERRI, Il risarcimento del danrio biologico nel sistema della responsabilit civile. P. PACITTO, Profili ricostruttivi di una disciplina transitoria uniforme dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore. DIRITTO AMMINISTRATIVO G. CoLOMBINI, Profili della responsabilit amministrativa nel governo del territorio e dell'ambiente. G. CRISCI, Le linee generali della riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. I. DE Musso, Recupero di somme indebitamente erogate dalla P. A.: caduto il tab della buona fede del percipiente? C. D'ORTE, Ambiente e danno ambientale: dalla giurisprudenza della Corte dei Conti alle leggi sul Ministero dell'ambiente. E. MELE, I limiti dell'amministrazione nella esecuzione del giudicato. G. MINICONE, Atti in violazione ed atti in elusione del giudicato: una dicotomia da superare. E. REGGIO D'AcI, L'indipendenza del giudice amministrativo. G. SERIO, La tutela cautelare nella sospensione dei tributi. M. E. ScHINAIA, Profili esecutivi nella problematica del procedimento am ministrativo. G. ToRREGROSSA, Statuto della propriet edilizia e ius aedificandi. G. VACIRCA, Sull'ammissibilit di nuove prove in appello nel processo amministrativo. DIRITTO E PROCEDURA CIVILE . A. M. BRUNI, Tutela d'urgenza e diritti di credito. F. CARPI, La sentenza della corte di cassazione e la cosa giudicata. C. M. CEA, Tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale di equo canone proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. z..-:-z-:-:-:-:-:-::-:;;-:-:-:-:-:;;-:-:"Y:.-:..C.r;;::............-...u....-..........,...J'.........:'...................,..,..........l'r,..,,. ._......-..........-............-..............................-......................-.........................................f' PARTE II, RASSEGNA DI DQTTRINA. M. LIPARI, Il rischio nell'appalto e l'alea normale del contratto. A. PROTO PISANI, Il procedimento d'ingiunzione. A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela ca.utelare. A. PRoTO PISANI, Note problematiche e no sui limiti oggettivi del giudicato civile. G. F. RICCI, Le prove illecite nel processo civile. DIRITTO COSTITUZIONALE GIOVANNI B. FERRI, Il risarcimento del danno biologico nel sistema della responsabilit civile, in Giurisprudenza Costituzionale 1986 -Fase. 8, p. 1716 ,ss. . La nota in esame si occupa del tema della risarcibilit del danno biologico, in riferimento a quanto affermato dalla Corte ostituzionale con la sentenza n. 184 clel 1986. L'autore esprime sostanzialmente un giudizio critico su tale sentenza, pur .sottolineando che essa ha il pregio di aver affrontato, con un'ampia e dotta motivazione, il tema dl risarcimento dei danni morali. Egli ritiene, infatti, che ila tutela della salute non pu trovare il suo referente, in termini di risarcimento, che nell'art. 2059 cod. civ., il cui aggancio con la norma penale (art. 185 c.p.), apparso nelle mtenzioni del legislatore in sede di Relazione al codice civile, il frutto di una costante interpretazione dottrmale e giurisprudenziale, ma non presente nell'art. 2059 citato. La Corte costituzionale, quindi, negando la fondatezza della questione di costituzionalit, sollevata dalle ordinanze del Tribunale di Genova e di Salerno, avrebbe evitato, piuttosto che risolverlo, il problema del ;risarcimento del da.tmo biologico. G. MANGI~ PAOW PACITTO, Profili ricostruttivi di una disciplina tributaria uniforme dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore, in Giurisprudenza Costituzionale 1986, Fase. 8, pag. 1707 ss. ;. . La:.inqta in ~same .s.i occupa de1la dis~iplina ffs~ale dell'd:ndennit di buonuseita:, alla foce di quanto affermato dalla Corte costituzionale;! con la sentenza 7 [ug1io 1986, n. 178. Seco:.do l'opinione espressa da:1l'Autore, tale sentenza ha sollevato delicate questioni interpretative, perch, ritenendo non ta:ssabiile '1'ti.nqen-' nit di buoouscta per Ja parte che coririspopd ;;ii contributi direttamente versati dall'interessato, ha espresso princip.j che dovranno necessarnarnertte oordinarsi con il v~gente sistema tributario, nom:h cqn le stesse prospettive della sua riforina. .G. ,MANGIA 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DIRITIO AMMINISTRATIVO GIOVANNA CoLOMBINI, Profili della responsabilit amministrativa nel governo del territorio e dell'ambiente, in Riv. Trim. dir. pubblico, 1981, 3. L'autrice compie un'attenta analisi dei priin:oipi che regolano fa responsabn. it amministrativa per danno ambientale, con particolare riferimento alla normativa di cui al testo unico com. prov. n. 383 del 1934, ed m relamone alle recenti :leggi 8 agosto 1985 n. 431 (legge Gal.asso) e 8 luglio 1986, n. 349 Clegge istitutiva del Ministero dehl'Ambiente). Dall'esame delle citate disposizioni vengono enucleati i punti di grave scooroinamento che presenta la materia negli enm locailii, criticandosi le argomentazioni formulate da dottriina e giurisprudenza ai fine di trovare qualche giustificazione all'attuale sistema normativo. In particolare, le critiche maggiori sono rivolte ail. tentativo di individuare fa iegittimit del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, in relazione alla responsabilit amministrativa per fatto illecito negli enti locali. .Il problema riguarda infatti la esclusione dei dipendenti e funzionari locali dalla iresponsabi'lit soli.dail.e con g1i amministratori per gli illeciti commessi nella gestione fin~iaria. I limiti del giudice contabile nel:l'esaminare tali illeciti trovano fondamento neHa legge stessa, che prevede contenuti tipioi per gli atti da essi posti in essere, per oui risultano vani i tentativi giurisprudenziali voltii ad annuillaire una competenza contabi:le di caratltere generale m mate11ia. La stessa Corte dei Conti ne avverte fa diffilcolt, spostando fa sua dndagine dal profilo soggettivo a quello oggettivo del:la responsabiUt amministrativa: il danno all'ambiente. In relazione a quest'ultimo :interessante l'analisi dehla git.risprudenza della Corte dei Conti, tendente a ravvisare fa responsabilit ammini strativa anche nell'i:1Iecito urbanistico. A tal proposito l'autrice mdividua i punti essenziali dell'evoluzione interipretativa dei rapporti mtercorrenti tra attivit urbanistica e terri:torio, ahla luce del:la ilegge 28 gennaio 1977 n. 10, prima, e della legge Galasso, poi. Essa sotJtolinea ola scarsa dncisivit e ohiarezza con cui il legislatore ha disciplinato 1a tutela giurisdizionale dcl valore ambientale, aumentando i dubbi suilla ripartizione de1le competenze fra giudice ordinario e giudice contabile, e auspica un immediato chiarimento delle suddette questioni al fine di perseguire una concreta tutela dell'ambiente. D. GIACOBBE GIORGIO CRISCI. Le linee generali della riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in Cons. Stato 1987 Fase. 2, parte seconda, p. 281 ss. L'artioolo contiene una puntuale ed mteressante analisi de1Ia legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla nuova disciplina organica del:l'intervento 1stra011dinario 1I1el Mezzogiorno . .L'autore, dopo averne mdividuaito Je linee ,genera1i e i tratti distintivi, esprdme un giudizio .positivo .stilla ilegge 64 del 1986, .sottolineando che essa si !inserisce ncl processo di iniziative per lo s'41.uppo dcl Sud, tenendo conto dclle nuove realt e delle IIluove esigenze emergenti. 21 PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA Brecisa, peraltro, fo stesso autore che mdispensabile, perch la suddetta ilegge possa trovare compiuta applicazione, che fa dirigenza burocratica e manageriale sia rappresentata da elementi veramente esperti e sinceramente animati dalil.'impegno meridionalistico. G. MANGIA IVAN DE Musso, Recupero di somme indebitamente erogate dalla P. A.: caduto il tab della buona fede del percipiente? Nota a Corte dei Conti Sez. III pensioni civili, 5 agosto 1986, n. 59694 ed a Corte dei Conti Sez. III pensioni civili 5 agosto 1986 n. 59669, .in Riv. Corte dei Conti, . nn. 5-6, Sett.-Dic. 1986, pp. 832-834. Le sentenze commentate testimoniano, secondo l'autore, la difficolt della giurisprudenza amministrativa di griungere a:l SiUperamento dell'indirizzo dettato dal Consiglio di Stato in base al quale findebito corrisposto da:lla P. A. per errore ad essa imputabile non pu essere ripetuto ove riscosso :iin buona fede con destinaiiione ai bisogni alimentari. Lo stesso Consiglio di Stato si reso conto dii quanto taile indirizzo contrastasse con i principi del dirirtito comune ed ha ritenuto che la buona fede del percipiente debba essere tenuta 1in consideraiiione dalla P. A. isolo neLl'effettuare una valutazione di opportunit nella quale essa raffronti l'mteresse pubblico al recupero delile somme con iil pregiudiiiio che cosi si arreca .al dipendente creditore. Tuttavia tale mutamento di tendenza non stato seguito da1la giurisprudenza amministrativa, la quale ~as.ta piuttosto restia ad affermare 'l'drrilevanza della buona fede del perdpiente: a quest'uiltimo .riwltato pervenuta con decisione solo fa pronuncia TAR Laiiio, Sez. III, 11 aprile 1985 n. 377. In essa si individua come ratio degli artt. 2033 e 2036 e.e., senz'altro applicab.ili alla fattiispecie de qua , la tutela del solvens e la necessit di evitare il'arricchimento senza causa dell'accipiens: non si giustificherebbe ,quindi :iin alcun modo una disciipUina anomaila che non abbia a base ta:li esigenze e che tenga conto, in contrasto coil diritto comune, della buona fede del ipercipiente. R. TORTORA CARLO D'ORTE. Ambiente e danno ambientale: dalla giurisprudenza della Corte dei Conti alle leggi sul Ministero dell'Ambiente, in Riv. Trim. dir. pubblico 1987, 60. L'articolo che si .illustra ripropone run tema divenuto quanto mai at tuale iin seguito alla recente legge 8 iluglio 1986, n. 349, istitutiva del Mini stero dehl'ambiente. L'autore fa d:l punto del.'la situazione, ripercorrendo l'iter giurispru denziaile e legislativo in materia di beni ambientali . Si ipassa cosi dalle non recenti pronunce delJ:a Corte dei Conti in materia di tutela de1l'ambiente, ai vari progetti dii legge che si sono occu pati in particolar modo del problema, fino aiila citata legge n. 349 del 1986. Vengono dunque operati attenti rilievi dn relazione a quest'uiltima, e i offre sptmto per alcune considerazioni circa llimportanza dell'ambiente quale bene giuridico a s stante, diverso daLle singole cose materiali cui in concreto si arreca damJ.O. Interessainte a:ltresi il'esame della legge, nei punti in cui individua i soggetti legittimati ailil'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno RASSEGNA DELL'.WVOCATURA DELLO STATO ambientale:. l'autore critica la riserva operata nell'art. 18 a favore dello Stato e degli enti terr.itoria1i, e sembra favorevole a quei progetti legisla tivi che avevano invece proposto l'istituzione di un difensore civ.ko per l'ambiente. L'autore ritica altres la teoria per cui il diritto dello Stato al visar cimento del danno ambientale sarebbe una conseguenza della lesione del diritto soggettivo dello Stato stesso all'ambiente. Egli ritiene infatti che l'.interesse pubblico ambientale costituisca parametro delJ'ese11Cizio del potere pubblioo, mentire esiste un interesse seoondari.o, che sarebbe in vece situazione soggettiva rientrainte neLla sfora giuridica patrimoniale dello Stato. Un ultimo ordine di coosiderazioni si riferisce al -contenuto deI danno ambientale, in particOiare al problema se possa esserne ravvisata il.a natura patrimcmiale. , Secondo la definizione di cui all'art. 18 citato esso costituirebbe un fatto illecito riconducib1le alla fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ., e da ci del'ivano Je relative .conseguenze circa la disciplina della responsa bilit degli amministratori. D. GIACOBBE EUGENIO MELE, I limiti dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, nota a Cons. Stato, Sez. IV 21 dicembre 1985 n. 796, in Foro Amministrativo, 1986, n. 12, p. 2716 ss. Con la sentenza n. 796/1985 il Consiglio di Stato ha affermato l'espe ribilit del rimedio della registrazJione con riserva nella ipoteS! in cui la Corte dei Conti abbia negato il visto al provvelimento con il. quale l'Am ministrazione abbia inteso dare esecuzione al giudicato. L'Autore parte dalla osservazione che quella dehla registrazione con riserva .una procedura prevista per le ipotesi in cui il potere esecutivo, in vista di considerazioni di premiinente interesise pubblico, desideri impor~ re la registrazione di un atto nonostante Ja sua iIIegittimit. EgJ.i sotto linea quindi la differenza ontologica profonda fra il.a ratio di questo dstituto e ~esigenza che ii! Consiglio di Stato ha iinteso tutelare con fa decisione annotata (e cio quella di dare concreta esecuzione ad un atto tutt'altro che ihlegittimo: una sentenza passata in giudicato), e giunge alla conclu sione che ci Si 'trova di !firnte ad ina tipica manifestazione di diritto pretorio, intesaa colmare una [aouna 1ne:ll'ordinamento laddove questo non appresta a1cun rimedio per i casi di illegittimo dinieg di registrazione da pairte deHa orte dei Conti. . , . . , G. D'ELIA GIUSEPPE M:rN!eoNli, Atti in violazione ed atti in elusione defgiudicato: una dicotomia da superare, in Cons. Stato 1987, Fase. 2, parte seconda, p~ 307 ss. . . L'autore, inelramnotare la sentenza 15 ottobre 1986, n. 556 de1la VI Sez. del Consiglio di Stato, sottolinea che. in essa stato posto in essere un meditato ed apprezzabille tentativo di superare la bipartizione atti iil vio lazione ..,.... atti in elusione del giudicato, al fine di r.azionaldzzare il g.iudizio di ottemperanza e di accentuare '.la sua .incisivit, nel senso di assicurare una .tutela' concreta el effettiva al ricor.rente. G.MANGIA PARTE Il, RASSEGNA DI DOTIRINA ENz REGGIO D'Acr, L'indipendenza del giudice amministrativo, in Cons. Stato 1987 -Fase. 3, parte seconda, p. 491 ss. L'autore prende analiticamente in rassegna dl sistema attuale relwtivo all'organizzazione deNa giustizia amministrativa, con particolare riferimento .al problema de11'ind1pendenza e dell'autonomia del giudice amministrativo. Ll rsultato dell'accurata e pUilltuale analisi condotta sostaiwialmente positivo, nel senso che, secondo l'autore, il sistema orgarnizzatorio vigente, alla luce delle no!'Ille costituzionali e dehla legge 27 aprile 1982, n. 186 (che ha .istituito il Consi~io di Presidenza delJa Giusti.2lia Amministrativa), pu considerarsi garantista deH.e esigenze di autonomia del magistrato e di salvaguardia dello stesso da nfiluenze che potrebbero essere esercitate nei suoi confronti all'interno dello stesso ordine giudiziario. G. MANGIA GUGLIELMO SERIO, La tutela cautelare nella sospensione dei tributi, nota a Ord. Cons. Giust. Amm.va Reg. Sicilia 20 novembre 1986, n. 169, in Foro Amministrativo 1986, 111. 12, p. 2772 ss. L'Autore annota favorevolmente 'l'ordinrunza con la quale il Consiglio di Giustizia Amm.va della Regione Sicilia ha sospeso il provvedimento dell'Lntendente di Fti.nanza d.i rigetto delfistanza di sospensione de1la ri scossione dell'.imposta. Nella nota si osserva come l'ordinanza 11isu1ti essere fa prima pro, nuncia del giudice d'appello coofermativa dell'indirizzo prevalente dei TAR, secondo cui nell'attivit intendentizia in materia di sospensione del debito d'imposta ravvisabile l'esercizio di una potest discrezionale sindacabile dal giudice ammmistrativo. Nel rilevare come la soluzione prospettata dalla giurisprudenza non sia .scevra da inconvenienti (quale soprnttuitto la scissione delle tutela cautelare da quella di merito, la p11ima affidata agli organi ordinari della giustizia amministrativa, fa seconda riservata alle Commissioni tri butarie), il notista esprime l'avviso che la decisione sia un utilecontributo all'attuazione del principio della effettivit della tutela giurisdizionale. G. D'ELIA MARIO E. SCHINAIA, Profili evolutivi nella problematica del procedimento amministrativo, .in Foro Amministrativo 1987, n. 1-2, p. 376 ss. L'Autore compie un ampio esame della .problematica coiliilessa al pro cediimento amministrativo, analizzando la sua evoluzione storica fiino agli anni 70 e gli sviluppi pi recenti. Vengono presi -in considerazione i contribUlti giurisprudenzia:l.i al pro blema ed anai1izzate '1e possibili linee evolutive che attualmente si prO: spettano. L'articolo si conclude con l'auspicio di un intervento del legislatore atto a dare definitiva sistema2lione ai princiipi generali sul procedimento. G. D'ELIA 24 GIOVANNI ToRREGROSSA, Statuto della propriet edilizia e jus aeclificancli, in 24 GIOVANNI ToRREGROSSA, Statuto della propriet edilizia e jus aeclificancli, in Rivista di diritto civile 1987, n. 2, I, 141. La dibattuta questione circa l'inerenza del jus aedificandi al diritto cli propriet viene qui prospettata in chiave storico-inte~etativa. Attraverso la puntuale analisi della evoluzione dlle fonti di regolamentazione del diritto di edificare e delle pi significative pronunce deNa Corte costi tuzionale, l'autore giunge a dimostrare come in base ad runa corretta in terpreta7lione delle norme e de1le istesse sentenze, spesso fotte suhla scorta di equivoci e pregiudizi, non si possa che escludere l'inerenza del jus aedi ficandi al diritto di propriet. Riconducendo, dunque, il potere di conferire l'edificabilit dei suoli esclusivamente alla discrezionalit tecnica dei Comuni che la esercitano attraverso ['adozione dei PRG, viene risolto in senso negativo i:l problema del diritto all'indennizzo per i proprietari di terreni esclusi dalle zone di espansione.' F. QUADRI GIOVANNI VACIRCA, Sull'ammissibilit di nuove prove in appello nel processo amministrativo, nota a Cons. Stato Sez. IV 28 ottobre 1986, n. 684, in Foro Amministrativo 1987, n. 1-2, pp. 93-94. I Si B!DIIlota criticamente la sentenza del Consiglio di Stato che afferma t la linammissibilit dell'acquisizione di nuove prove nel giudizio amministrativo d'appelilo. G..D'ELIA DIRITTO E PROCEDURA CIVILE ANNA MARIA BRUNI, Tutela d'urgenza e diritti di credito, nota a Pret. Roma 31 luglio 1986 in Giust. civ. 1986, I, 2586. 11 giudice pu imporre al debitore -a titolo di misura cautelare urgente -:il pagamento di una somma in favore del creditore ove, a causa della mancata disponibilit della somma stessa, il creditore venga a trovarsi in uno stato di insolvenza, tale da far tragionevolmente temere il fallimento , Questo il principio affennato dal Pretore di Roma e piena mente condiviso nella nota, la quale si segnala per l'esauriente analisi delle vecchie e nuove teorizzazioni sulle situazioni soggettive tutelabili ex art. 700 c.p. Si sottolinea in particolare che ila decisione, pur inserendosi in un processo evolutivo gi in atto neHa giurisprudenza di merito (la c.d. set tecentizzazione dei dir.itti di credito) contiene un interessante contdbuto di novit rappresentato dal r.iconoscimento della tutela d'urgenza sul semplice presupposto della lesione del credito a prescindere da ogni riflesso pregiudizievole sui diritti assoluti. F. SCLAFANI PARTE II, RASSEGNA DI DOITRINA :u FEDERICO CARPI, La sentenza della Corte di Cassazione e la cosa giudicata, in Riv. Trim. dir. proc. civile, 1987, 20. Viene affrontato il problema della incidenza della sentenza n. 17 del 1986 de11a Corte Costituzionale sulla cosa giudicata, formale e sostanziaile. La citata sentenza, come noto, ha riconosciuto la possibilit di revocare ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. le pronunce della cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 cod. proc. dv. L'autore compie alcune riflessioni sulfo conseguenze che la nuova disciplina sortisce nei confronti sia del giudicato s.ia di quelJ.e fattispecie che presU1Ppongono la defiiinitivdt della pronuncia del Supremo Co1legio, quali ad esempio quelle prev&ste dall'art. 336, comma 2, cod. proc. civ . . Nell'dndividuare i problemi cui ha dato iluogo H suddetto provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento della nuova disciplina con le altre disposiziom del codice di rito, egli auspica un intervento fogislativo volto a reinterpretare e contemperare l'esigenza garantista con la stabildt dei risuJ.tati del processo. D. GIACOBBE COSTANZO M. CEA, Tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale di equo canone proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dn Foro Italiano 1987, I, 978 ss. L'autore trae spunto dalla sentenza 23 giugno 1986 della Pretura di Milano, che giudica non ipotizzabile l'improcedibilit per mancato tentativo. di conciliazione ex art. 44 1. 27 luglio 1978 n. 392 dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 per trattare il tema dell'ammissibilit dell'opposizione a tale ingiunzione non preceduta da tale tentativo. Se infatti l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 639/10 ha natura amministrativa e quindi non deve essere preceduta dal tentativo di concili~ ione, che previsto al fine di evitare un procedimento giumsdi:llionale, ma non riguarda quelli amministrativi, l'opposizione ad essa introduce invece una fase giurisdizionale, cui, in base alJ.a 1. 392/78, non pu darsi luogo senza previamente esperire il tentativo di conciliazione. L'autore passa quindi a criticare Cass. 5 maggio 1982 n. 2828 Arch. locazioni 1982, 684 sostenendo che, contrariamente a quanto deciso dalla Suprema Corte, n sorgere di una controversia sul punto pregiudiziale .della determinazione del canone non sposta la competenza del giudice della opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento dei canoni, ma, al massimo, pu determinare una scissione della causa, secondo il meccanismo prevista. dall'art. 34 c.p.c. R. TORTORA MARco LIPARI, Il rischio nell'appalto e l'alea normale del contratto, m Giust. Civ., 1986, Il, 223. Si tratta di un'accurata anailisi, condotta con ineccepibile rigore logico,. sul significato giuridico e sulla distribuzione del rischio nel contratto di appalto. L'Autore si sofferma in particolare sul discusso rappor.to tra la norma generale in tema di risoluzione per eccessiva onerosit sopravvenuta (art. 1467 e.e.) e la norma speciale sulla c.d. revisione preZ2li nell'appalto (art. 1664 e.e.). Dopo un'esauriente rassegna delle diverse posizioni emerse 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in dottrina, sottoliea che 'l'art. 1664 e.e. appare coerente con fa logica giuridica che caratterizza la disciplina normativa del contratto di appalto, pertanto suscettibile di interpretazione estensiva e finanche di applicatione analogica. F. SCLAFANI ANDREA PROTO PISANI, Il procedimento d'ingiunzione, Riv. trim. dir. proc. civile, 1987, 290. L'autore, considerando che il procedimento per ingiunzione non ha formato oggetto di riflessioni da parte della dottrina, cerca di individuare . i priincipali problemi cui potrebbe dare adito la 1suddetta procedura, alla luce delle rpronunce giurisprudenziali al riguardo. 1 Dopo una breve premessa sui caratteri fondamentali del procedimento monitor.io risultanti dal sistema attuailmente vigente, segue una rassegna delle pi significative sentenze di merito, della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Interessante l'analisi del giudizio di opposizione, nel quaile l'autore ravvisa due momenti nettamente distinti tra di loro: da un lato, iJ. con trollo sulla validit del decreto, dalJ'altro, l'oggetto di merito del giudizio stesso. Da tale valutazione egli trae conseguenze importanti in relazione alle varie ipotesi in cui .id decreto legittimo, ma .risulta iesistente il diritto fatto valere, e viceversa, soprattutto in relazione :alle ['ecenti sentenze della Cassazione che si sono occupate dell'argomento. Vengono altres rprese in esame alcune fattispecie particolari, che hanno tuttavia interessato l'autorit giudiziaria. D. GIACOBBE ANDREA PROTO PISANI, Appunti sulla tutela cautelare, in Rivista di Dir. Civile, 1987 n. 2, I, 109. L'autore, considerando che il procedimento per ingiunzione non ha lare, sotto. il profilo della funzione e della struttura. L'indagine tende, in tal modo, a dimostrare che, mentire sul piano funzionale entrambe le forme di tutela mirano ad evitare i pregiudizi nascenti dalJa durata del giudizio, sul piano strutturale emergono i dati connotativi della tutela cautelare, individuati nella sommaviet ed, in particolare, nella provvisoriet. De iure condendo, l'autore criticamente rileva il potere largamente discrezionale del giudice .in ordine alla valutazione dell'elemento de1l'irreparabilit del pregiudizio, auspdcando una maggiore tipicizzazione del periculum e la creazione di un modulo unitario di tutela cautelare che segni il superamento degli attuali -numerosi e dispersivi -schemi procedimentali. F. QUADRI ANDREA PROTO PISANI, Note problematiche e no sui limiti oggettivi del giudicato civile in Foro Italiano 1987, I, 446/4~4. L'autore critica la sentenza n. 6991 emessa dalla II Sezione Civile della Corte di Cassazione il 27 novembre 1986, con la quale la Suprema Corte avev ritenuto che :la domanda dd annullamento di un contratto PARTB II, RASSEGNA DI DOTTRINA preliminare non venisse preclusa da un giudicato con cui fossero state respinte le domande di rescissione e di nUJllit dello stesso contratto e fosse stata accolta la domanda diretta ad ottenere una sentenza ex art. 2932 e.e. Ritiene infatti Proto Pisani, con il Chiovenda, che la presenza di un giudicato impedisce di rimettere in disoussione il bene in esso riconosciuto, come del resto attesta 1o stesso principio .in base al quale il giudicato copre d:J. dedotto e deducibile : lllon si possono dedurre in un secondo giudizio quelle questioni ohe furono proposte o avrebbero dovuto essere proposte nel corso del primo giudizio, affinch Ill risultato di quest'ultimo resti stabile. Da ci l'Autore trae spunto per effettuare una lucida analisi della problematica irelativa ai limiti oggettiVti del giudicato nei ,dive11si aspetti in cui essa pu presentarsi. R. TORTORA GIAN FRANco Ricc1, Le prove illecite nel processo civile, Riv. Trim. Dir. proc. civile, 1987, 34. L'autore esamina Je problematiche irelative alla rilevanza delle prove illecite nel giudizio civile. A tal fine egli compie un approfonddta analisi delle singole fattispecie che si profilano nella pratica, onde verificare di volta in volta le varie modalit di risoluzione del problema. VengOlllo cos :individuate tre situazioni. rispetto ahle quali quest'ul timo assume particolare interesse. I riflessi dell'iiJJiceit della prova vengOlllo cio .riferiti ail meccanismo della assunzione, per le prove co stituende; ai comportamenti pre-processuali di impossessamento deLle fonti di prova per le prove precostituite; aJ momento della formazione della prova stessa. In particolare per le prove costituende, viene criticata, fa tesi che ne ravvisa la iiJ.uilevanza, in caso di illiceit. Ci suhla base della distinzione che emste tra il provvedimento di ammdssione della prova, che ben pu essere dichiarato iinvalido e dunque revocato; e l'atto materiale di am missiOllle della stessa, il quale ri!e 1987, n. 108, G. U. lS aprile 1987, n. 16. codice penale, art. 169 (~tt. 2 e 3 della Costituzione). Sentenza 31 dicembre 1986, n. 295, G. U. 9 gennaio 1987, n. 2. codice penale, art. 169, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 31 dicembre 1986, n. 295, G. U. 9 gennaio 1987, n. 2. codice penale, art. 589 (artt. 3, ?9 e 30 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1987, n. 7, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. codice di procedura penale, art. 90 (artt. 3 e 25 della Costituzione). Sentenza 9 aprile 1987, n. 115, G. U. 22 aprile 1987, n. 17. I codice di procedura penale, art. 413 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1987, n. 32, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. codice di procedura penale, art. 586, prin:rl. quattro commi [nel testo sosti I tuito con l'art. 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (art. 3 della Costituzione). ~ Sentenza 7 aprile 1987, n. 108, G. U. 15 aprile 1987, n. 16.. codice di procedura penale, art. 586, sesto comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 7 aprile 1987, n. 108, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 43 (art. 53 della Costituzione). Sentenza 5 febbr,aio 1987, n. 34, G. U. 18 febb~aio 1987, n .. 8. legge 27 maggio 1949, n. 260, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1'987, n. 16, G. U. 4 febbraio 1987, n. 6. , d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362 (artt. 76 e 77 della. Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1987, n. 3, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 53, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 15 aprile 1987, n. 129, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 5 febbraio 1987, n. 33, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8 .legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22. Sentenza 3 aprile 1987, n. 98, G. U. 15 aprile 1987, D.. 16. d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147, ottavo comma (art. 42 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. 14, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18 [conv. in legge 25 ottobre 1968, n. 1089] (art. 81 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. 12, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 15, ultimo comma (artt. 3, 4, 24, 36 e 37 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. 17, G. U. 4 febbraio 1987, n. 6. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (artt. 3, 4, 24, 36 e 37 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. 17 G. U. 4 febbraio 1987, n. 6. d.I. 5 luglio 1971, n. 429, art. 1 [conv. in legge 4 agosto 1971, n. 589] (art. 81 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. 12, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. dJ. 30 giugno 1972, n. 267, art. 5 [conv. in legge 11 agosto 1972, n~ 485]. Sentenza 3 aprile 1987, n. 98, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. legge 16 aprile 1973, n. 171, artt. 23 e 25 (art. 81 della Costituzione). Sentenza 22 gennaio 1987, n. l~, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. legge 20 luglio 1973, n. 477, art. 17 (artt. 3 e 97 della Costituzione). ' Sentenza 15 aprile 1987, n. _ 133, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 4, terzo comma, e 6, quinto comma (art. 76 della Costituzione). Sentenza 27 marzo 1987, n. 78, G. U. 1 aprile 1987, xi. 14. dJ.2 marzo 1974, n. 30. [conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114], combinato disposto artt. 4 e 15. Sentenza 3 aprile 1987, n. 98, G: U. 15 aprile 1987, n. 16, #O RASSEGNA DEIJ.'AVVOCATURA DELLO STATO d.I. 7 febbraio 1985, n. 12 ,artt. 3, 4, 5, 5-quinques [come conv. In legge 5 aprile 1985, n. 118] (artt. 3, terzo comma, 8, n. 10, 16 e 78 dello statuto Trentino- Alto Adige). Sentenza 17 febbraio 1987, n. 49, .G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. legge 23 ottobre 1985; n. 595,. artt. 3, quinto comma, e 5, secondo, terz e quarto comma (artt. 9, n. 10 e 16 dello statuto spec. reg. Trentino-Alto Adige). Ordinanza 31 dicembre 1986, n. 294, G. U. 9 gennaio 1987, n. 2. legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 6, secondo e terzo comma (artt. 4, 9 n. 10, 16, 33, 49 e 54, n. 5 dello statuto spec. per il Trentino-Alto Adige; artt. 117, 118 e 125 della Costituzione). Ordinanza 31 dicembre 1986, n. 294, G. U. 9 gennaio 1987, n. 2. legge 23 ottobre 1985, n. 595, artt. 10 e 13, secondo e terzo comma (artt. 9, n. 10, e 16 dello statuto spec. reg. Trentino-Alto Adige). Ordinanza 31 dicembre 1986, n. 294, G. U. 9 gennaio 1987, n. 2. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 6, diciannovesimo comma (artt. 117 e 118 della Costituzione). Sentenza 2 marzo 1987, n. 64, G. U. 18 mrzo 1987, n. 12. legge 28 febbraio 1986, n. 41, artt. 6, diciannovesimo comma; 10, diciassettesimo e diciottesimo comma; 12, quarto comma; e 15. (artt. 97 e 81, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 2 marzo 1987, n. 64, G . .U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 28 febbraio 1986, li. 41, art. 10, didassettesimo e diciottesimo comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 2 marzo 1987, n. 64, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 28 febbrai~ 1986, n. 41, art. 12, quarto,. quinto, settp.o e ottavo comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 2 marzo 1987, n. 64, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 15 (~rtt. 117, 118 e 119 della Costituzione). Sentenza 2 marzo 1987, n. 64, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge reg. siciliana 22 aprile 1986, n. 20, art, 19, primo comma (art. 51, primo comma, della Costituzione). Sentenza 15 aprile 1987, n. 130, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. legge reg. siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 20 (art. 51 della Costituzione). Sentenza 15 aprile 1987; n. 131, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. I I I PARTE II, RASSEGNA 'DI LEGISLAZIONE . 4t III -QUESTIONI PROPOSTE Disposizioni di attuazione codice civile, art. 38, primo e terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 4 dicembre 1986, n. 97/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. codice civile, art. 38, terzo comma, disposizioni di attuazione (art. 3 della Costituzione) . .Tribunale per minornni, ordinanza 24 ottobre 1986, n. 841, G. U. 25 febbraio 1987; n. 9. codice civile, art. 263, secondo comma (artt. 29 e 30 della Costituzione). Tribunale di Ravenna, ordinanza 21 ottobre 1986, n. 828, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. codice civile, art. 291 (artt. 3 e 30 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 4 aprile 1986, n. 788, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. codice di procedura civile, art. 140 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 23 ottobre 1986, n. 129/87, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. codice di procedura civile, artt. 153 e 618, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Agrige.nto, ordinanza 22 novembre 1986, n. 91/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. codice di procedura civile, art. 164 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Bari, ordinanza 29 ottobre 1986, n. 17/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. codice di procedura civile art. 249 (art. 3 della Costit112lione). Pretore di Lecce, ordinanza 4 dicembre 1986, n. 14/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. codice di procedura civile, artt. 415, secondo comma, e 416, primo comma (artt. 31 e 24 della Costituzione). Pretore di Campli, ordinanza 1 dicembre 1986, n. 75/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. codice di procedura civile, art. 650, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 8 aprile 1986, n. 825, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. 42 RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DEIJ..O STATO codice di procedura civile, artt. 661, 38, terzo e 28 (artt. 3 e 2442 RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DEIJ..O STATO codice di procedura civile, artt. 661, 38, terzo e 28 (artt. 3 e 24 comma, della Costituzione). Pretore di Pavia, <;>rdinanza 3 novembre 1986, n. 803, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. codice penale, art. 81 cpv. (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Bergamo, ordinanza 8 ottobre 1986, n. 19/87, G. U. 11 marzo 1987, I).. 11. codice penale, art. 81, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Treviso, ordinanza 8 ottobre 1986, n. 783, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. codice penale, artt. 102 e 109 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Venezia, ordinanza 30 gennaio 1987, n. 96,-G. U. 1 aprile 1987, n. 14. codice penale, art. 530, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Fermo, ordinanza 22 gennaio 1986, n. 817, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. l codice penale, art. 699 (art. 3 della Costituzione). I Pretore di Sant'Arcangelo, ordinanza 17 marzo 1986, n. 82/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. codice di procedura penale, art. 41-bis (artt. 3, 97 e 101 della Costituzione). Tribunale di Bari, ordinanza 26 giugno 1986, n. 775, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. codice di procedura penale, art. 74 (artt. 2, 3, 10, 102 e 107 della Costituzione). Pretore di Palestrina, ordinanza 7 dicembre 1985, n. 776/86, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. codice di procedura penale, art. 271, quarto comma (artt. 3 e 13 della Costituzione). Pretore di Piove di Sacco, ordinanza 8 settembre 1986, n. 764, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. r.d.L 22 dicembre 1927, n. 2448, art. 1, primo comma (artt. 3, 25, 70 e 76 della Costituzione). Giudice conciliatore di Sorrento, ordinanza 16 giugno 1986, n. 784, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18 regolamento alL A (artt. 3 e 35 della Costituzione). l J I Pretore di Pisa, ordinanza' 28 luglio 1986, n. 780, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. I J i ! I .I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 4J r.d.l.,27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 26 maggio 1986, n. 20/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, primo comma, parte prima (artt. 25, 24 e 112 della Costituzione). Pretore di Cascina, ordinanze (due) 11 febbraio 1987, nn. 116 e 117, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. Pretore di Cascina, ordinanza 11 febbraio 1987, n. 118/87, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. legge 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72 (artt. 2, 3, 10, 102 e 107 della Costituzione). Pretore di Palestrina, ordinanza 7 dicembre 1985, n. 776/86, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Macerata, ordinanza 13 dicembre 1986, n. 29/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. d.I.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 18 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 13 dicembre 1985, n. 791/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. decr. legisl. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 1 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 16 aprile 1986, n. 833, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3 e 14 della Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 9 ottobre 1986, n. 822, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d. legislativo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3 (artt. 3, 5, 25, 97 e 116 della Costituzione e art. 23 dello statuto regione siciliana). Corte dei conti, ordinanza 11 luglio 1986, n. 840, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Catania, ordinanza 20 marzo 1986, n. 55/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. Tribunale di Catania, ordinanze (due) 13 giugno e 25 settembre 1986, nn. 56 e 57/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. Convenzione fra Repubblica italiana e U.S.A. 30 marzo 1955, art. 15, primo comma, lett. b) [resa esecutiva con legge 6 aprile 1977, n. 233] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 21 gennaio 1986, n. 112/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 40, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, ordinanza 19 giugno 1986, n. 77/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.I. presidente reg. siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, art. 122, primo comma [convalidato con legge reg. sic. 15 marzo 1963, n. 16] (artt. 3, 103 e 108 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 17 aprile 1986, n. 779, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 29 settembre 1986, n. 787, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 21 maggio 1986, n. 13/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 dicembre 1985, n. 11/87, G.U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85 (artt. 4, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ordinanze (due) 6 novem bre 1985, nn. 845 e 846/86, G.U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lett. a) (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo :regionale per la Sicilia, ordinanza 14 maggio 1986, n. 1/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ordinanza 11 luglio 1986, n. 103/87, G. U. 8 aprile .1987, n. 15. d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 85, lett. a), parte seconda (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 2 maggio 1986, n. 792, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 66, lett. a) (artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ordinanza 3 luglio 1986, n. 53/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 53, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 17 aprile 1986, n. 823, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 41 (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ordinanza 11 luglio 1986, n. 103/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 17 maggio 1984, n. 785/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 7, primo comma, punto 2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Trento, ordinanza 14 novembre 1986, n. 104/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 10 maggio 1964, n. 336, artt. 1 e 6 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ordinanza 7 marzo 1986, n. 826, G. U. 28 gennaio 1987,. n. 5. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 22 ottobre 1986, n. 821, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 112, art. 134, secondo comma (art. 38 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 20 gennaio 1987, n. 105, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 27, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, sezione giilrisdizionale per la Sardegna, ordinanza 19 giugno 1986, n. 77/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7, primo comma [come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Prato, ordinanza 7 ottobre 1986, n. 762, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 66 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ordinanza 7 marzo 1986, n. 826, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3 (artt. 3 e 37 della Costituzione). Pretore dell'Aquila, ordinanza 23 dicembre 1986, n. 49/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. 46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Trapani, ordinanza 24 n,ovembre 1986, n. 16/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Benevento, ordinanza 24 settembre 1986, n. 778, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della ,Costituzione). Pretore di Benevento, ordinanza 24 settembre 1986, n. 778, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, primo comma (artt. 2 e 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 10 giugno 1986, n. 763, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 33/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 25 maggio-1970, n. 364, art. 19 (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Ravenna, ordinanza 5 dicembre 1986, n. 86/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 25 maggio 1970, n. 364, art. 19, secondo comma, n. 1 (art. 81 della Costituzione).. Tribunale di Macerata, ordinanza 19 novembre 1986, n. 27/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 29 novembre 1985, n. 71/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 81 e 119 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 23 luglio 1986, n. 773, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 7, primo comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 29 gennaio 1985, n. 80/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (artt. 23 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanze (due) 14 feb braio 1986, nn. 72-73/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, ottavo comma, lett. e) e quattordicesimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanze (dieci) 25 novembre 1986, nn. 37-46/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12 e 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 10, terzo comma (artt. 3 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 27 ottobre 1986, n. 8/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 13 febbraio 1986, n. 777, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Novara, ordinanza 12 luglio 1986, n. 47/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa allegata A) (artt. 11 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Varese, ordinanza 24 giugno 1986, n. 819, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. Commissione tributaria di primo grado di Ancona, ordinanza 17 novembre 1986, n. 35/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 27 marzo 1986, n. 66/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 47, terzo e quarto comma (art. 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 29 gennaio 1985, n. 80/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 54, primo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 29 settembre 1986, n. 832, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, primo e terzo comma (artt. 24 e 97 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 6 ottobre 1986, n. 794, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 29 settembre 1986, n. 832, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. RASSEGNA DEIL'AWOCATURA DEILO STATO 48 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, lett. a) (artt. 77 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ordinanze (dieci) 25 agosto 1986, nn. 806-815, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 12 maggio 1978, n. 78/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R.. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28 (artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 18 novembre 1986, n. 128/87, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 103, artt. 183, 195 e 334 (artt. 35 e 41 della Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanza 22 settembre 1986, n. 790, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1 e 183 [come sostituiti dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (artt. 3 e 21 della Costituzione). Pretore di Guglionesi, ordinanza 27 settembre 1986, n. 772, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, primo comma, e 195, primo comma, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanze (tre) 11 luglio 1986, nn. 800-802, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. Pretore di Mistretta, ordinanza 8 maggio 1985, n. 18/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 4, 5, 10 e 15 (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinanza 13 gennaio 1986, n. 838, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinanza 13 gennaio 1986, n. 839, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 6, secondo comma (art. 3 della Costi tuzione). Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 2 marzo 1979, n. 789/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. c) (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado de L'Aquila, ordinanza 10 nove_m bre 1986, n. 83/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pavia, ordinanza 23 ottobre 1986, n. 74/87, G.U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, secondo comma (artt. 3 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Trento, ordinanza 20 novembre 1986, n. 30/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. . d.P .R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55 (artt. 23 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanze (due) 14 febbraio 1986, nn. 72-73/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art.6 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Parma, ordinanza 4 giugno 1986, n. 126/87, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza 4 febbraio 1985, n. 79/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54 (artt. 24 e 113 della Costituzione). Pretore di Sant'Elpidio a Mare, ordinanza 29 gennaio 1987, n. 119, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54 (artt. 3, 24. e 113 della Costituzione). Pretore di Napoli-Barra, ordinanza 15 ottobre 1986, n. 4/87, G. U. 18 feDbraio 1987, n. 8. legge prov. Trento 30 settembre 1974, n. 26, art. 8 (artt. 3, 36 e 97 della Costi tuzione; artt. 4 e 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige). Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ordinanza 27 novembre 1986, n. 90/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 13 maggio 1975, n. 157, art. 1 (art. 3 della Costituzione) . . Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 23 dicembre 1985, n. 11/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, quarto comma, ultima parte (art. 3 della Costituzione). Magistrato di sorveglianza di Roma, ordinanza 22 gennaio 1987, n. 125, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. )0 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 11, secondo e terzo comma (artt. 3 e 4 della Costituzione). Pretore di Tione, ordinanza 25 novembre 1986, n. 26/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 29 aprile 1976, n. 177, artt. 2, secondo comma, e 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 1 ottobre 1986, n. 820, G.U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.l. 3 maggio 1976, n. 161, art. 2, lett. c) [conv. in legge 14 maggio 1976, n. 240] '(art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 22 ottobre 1985, n. 109/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8, primo comma, lett. c) (art. 3 della Costituzione). Pretore cli Roma, ordinanze (dieci) 25 novembre 1986, nn. 37-46/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12 e 25 marzo 1987, n. 13. legge 13 aprile 1977, n. 114, artt. 5 e 23 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria cli primo grado di La Spezia, ordinanza 14 giugno 1984, n. 793/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. legge 7 ottobre 1977, n. 790 (artt. 3 e 21 della Costituzione). Tribunale ammini~trativo regionale del Lazio, ordinanza 18 gennaio 1986, n. 111/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4 (artt. 3 e 37 della Costituzione). Tribunale di Monza, ordinanza 24 ottobre 1986, n. 52/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 5, primo comma, e 16, secondo comma (art. 37 della Costituzione). Pretore di Cairo Montenotte, ordinanze (due) 6 ottobre 1986, nn. 835 e 836, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, secondo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria cli primo grado di Roma, ordinanza 12 maggio 1978, n. 78/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 24, ultimo comma (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino. ordinanza 4 marzo 1986, n. 12/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. _...,,.. i i I PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE J1 legge 2 febbraio 1978, n. 30, art. 9 (artt. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 28 luglio 1986, n. 780, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 (artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 della Costituzione). Pretore di Abbiategrasso, ordinanza 15 dicembre 1986, n. 34/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 13, quinto comma, lett. b) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 gennaio 1987, n. 95, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, lett. c) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanze (dieci) 25 novembre 1986, nn. 37-46/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12 e 25 marzo 1987, n. 13. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, primo e settimo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rimini, ordinanza 23 giugno 1986, n. 774, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 18, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 1 ottobre 1986, n. 820, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge reg. Sardegna 5 luglio 1979, n. 59, artt. 4 e 5 (art. 27 dello statuto speciale Sardegna). Pretore di Bosa, ordinanza 20 settembre 1986, n. 127/87, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, art. 4 (art. 119 della -Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze (cinque) 5 ottobre 1984, nn. 795-799/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57 (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 12/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 2 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 10 luglio 1986, n. 786, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 29 novembre 1985, n. 71/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 57, lett. a) (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 14 maggio 1986, n. 1/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 76 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 22 dicembre 1986, n. 816, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, quinto comma [nel testo sostituito dal l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 1 ottobre 1986, n. 820, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 7, ottavo comma, Iett. b) (artt. 3 e 33 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 31 mag gio 1984, n. 831/86, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. legge reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, tariffa allegata n. 14 (art. 119 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 4 marzo 1986, n. 12/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 58, primo comma, lett. i) (artt. 3 e 33 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, ordinanza 31 mag gio 1984, n. 831/86, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 7, quarto comma (art. 3 della Costi tuzione). Pretore di Bologna, ordinanza 20 gennaio 1987, n. 85, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. PARTB Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 28 febbraio 1981, n. 34, art. 3, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, ordinanza 3 giugno 1986, n. 765, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12, artt. 3 e 10 (artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione). ;;rribunale amministrativo regionale. per la Campania, ordinanza 16 maggio 1986, n. 818, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12, art. 47 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 16 maggio 1986, n. 818, G. ~28 gennaio 1987, n. 5. legge reg. Campania 17 marzo 1981, n. 12, art. 51 (artt. 3, 36, 38, 97 e 117 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 16 maggio 1986, n. 818, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d.I. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12 [conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 9 ottobre 1981, n. 824, art. 6 (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 33/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. d.l. 7 novembre 1981, n. 632, art. 1, quarto comma [conv. in legge 22 dicembre 1981, n. 767] (art. 42 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 13 ottobre 1986, n. 10/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Agrigento, ordinanza 20 giugno 1986, n. 837, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Fiorenzuola d'Arda, ordinanza 14 novembre 1986, n.' 21/87, G. U. 11 marzo 1-987, n. 11. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 54 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 2 ottobre 1986, n. 7/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. f4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 25 settembre 1986, n. 5/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale militare di Padova, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 6/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale militare di Padova, ordinanza 13 novembre 1986, n. 88/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. Tribunale militare di Padova, ordinanza 3 dicembre 1986, n. 89/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. f4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77 (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale militare di Padova, ordinanza 25 settembre 1986, n. 5/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale militare di Padova, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 6/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale militare di Padova, ordinanza 13 novembre 1986, n. 88/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. Tribunale militare di Padova, ordinanza 3 dicembre 1986, n. 89/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54, 55 e 59 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 16 giugno 1986, n. 844, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Spilimbergo, ordinanze (due) 6 giugno e 3 ottobre 1985, nn. 766 e 767/86, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. Pretore di Spilimbergo, ordinanze (quattro) 17 ottobre e 4 aprile 1985, nn. 768-771/86, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. Pretore di Cairo Montenotte, ordinanza 4 novembre 1986, n. 829, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. Pretore di Cairo Montenotte, ordinanza 10 febbraio 1987, n. 120, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. d.l. 23 ge1U1aio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b) [conv. in legge 25 marzo 1982, n. 94] (artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 13 ottobre 1986, n. 24/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. Pretore di Milano, ordinanze (due) 16 dicembre 1986, nn. 64 e 65/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 10, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Abbiategrasso, ordinanze (tre) 10 novembre 1986, nn. 58-60/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanza 24 giugno 1986, n. 15/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 15 novembre 1986, n. 32/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 5, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costi tuzione). Tribunale di Arezzo, ordinanza 20 giugno 1986, n. 827, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. dl. 2 luglio 1982, n. 702, art. 5 [conv. in legge 3 settembre 1982, n. 627] (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, ordinanza 7 marzo 1986, n. 826, G. U. 28 gennaio 1987. n. 5. d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12 [conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516] (artt. 24 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 18 novembre 1986, n. 124/87, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 23 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Palermo, ordinanza 5 marzo 1986, n. 22/87, G. U. 11 marzo 1987, n. 11. legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Cles, or(\inanza 24 ottobre 1986, n. 36/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12.' dl. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 17 novembre 1986, n. 101/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. Tribunale di Genova, ordinanza 18 dicembre 1986, n. 108/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19 [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Venezia, ordinanza 19 settembre 1985, n. 804/86, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. d.l. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma [conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873] (artt. 3, 11 e 24 della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanza 27 marzo 1986, n. 782, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. d.l. 15 dicembre 1982, n. 916, art. 2-ter [conv. in legge 12 febbraio 1983, n. 27] (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Udine, ordinanza 30 giugno 1986, n. 2/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. J6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, cinquantunesimo e trentaduesimo comma [conv. in legge 28 febbraio 1983, n. 53] (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanze 27 novembre 1986, n. 92/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1 (artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, ordinanza 28 settembre 1984, n. 781/86, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (artt. 3, 81 e 119 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 23 luglio 1986, n. 773, G. U. 7 gennaio 1987, n. 1. legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis (art. 81 della Costituzione). Tribunale di Verona, ordinanza 22 marzo 1985, n. 805/86, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. Pretore di Cosenza, ordinanza 9 gennaio 1987, n. 76, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, ordinanza 23 settembre 1986, n. 9/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale per i minorenni, ordinanza 24 ottobre 1986, n. 841, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 4 dicembre 1986, n. 97/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 68 (artt. 3 e 102 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 24 ottobre 1986, n. 28/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. d.m. 21 luglio 1983, art. 3 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanze (due) 27 marzo 1986, nn. 98 e 99/887, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanza 16 settembre 1986, n. 100/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4 [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5, quattordicesimo comma [conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 27, 32 e 38 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 27 novembre 1986, n. 51/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.I. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma [come sostituito. dalla legge di conv. 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (tre) 7 luglio 1986, nn. 121-123/87, G. U. 15 aprile 1987, n. 16. d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9, terzo comma [come sostituito da legge 11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 4, 41 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 7 luglio 1986, nn. 61 e 62/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. . legge prov. Trento 23 novembre 1983, n. 41, art. 7 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; artt. 4 e 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige). Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ordinanza 27 novembre 1986, n. 90/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 20 (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 4 agosto 1986, n. 81/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 20 tabella D allegata (artt. 3, 29, 31, 36 e 53 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 4 agosto 1986, n. 81/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 35 (artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione). Pretore di Palmi, ordinanza 16 giugno 1986, n. 93/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico (artt. 3, 41 e 53 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 33/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 14 ottobre 1986, n. 834, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. Pretore di Bologna, ordinanza 16 gennaio 1987, n. 84, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Pistoia, ordinanza 5 novembre 1986, n. 3/87, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. Tribunale di Pistoia, ordinanze (due) 17 dicembre 1986, nn. 113 e 114/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. Pretore di Torino, ordinanza 28 gennaio 1987, n. 107, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. ZwJ01Wwhf1JPJiAiftw14W"*twJBWA%~=q~ih~~wSf&Kfift~~rmi~Jll'f.'* ~--~11iB! I ,. """'"' ........""""'"""' ............, I legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, primo e secondo comma, e 2 (artt. 3 I e 36 della Costituzione). ! Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 12 giugno 1986, !: n. 110/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. ; legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanze (tre) 28 ottobre 1986, nn. 68-70/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma (artt. 24 e 113 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 12 giugno 1986, n. 110/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 12 giugno 1986, n. 110/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge reg. Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, art. 6 (art. 17, lett. f) statuto spec. reg. siciliana e art. 3 della Costituzione). Pretore di Adrano, ordinanza 5 dicembre 1986, n. 48/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.I. 6 dicembre 1984, n. 807, art. 2 [conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10] (artt. 3 e 21 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 18 gennaio 1986, n. 111/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge prov. Trento 28 dicembre 1984, n. 17, art. 2 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; artt. 4 e 8 dello statuto per il Trentino-lto Adige). Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ordinanza 27 novembre 1986, n. 90/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. d.I. 25 gennaio 1985, n. 8, art. 6 [conv. in legge 27 marzo 1985, n. 103] (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 7 aprile 1986, n. 94/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Teano, ordinanza 22 settembre 1986, n. 50/87, G. U. 25 marzo 1987,. n. 13. Pretore di Teano, ordinanza 22 gennaio 1987, n. 87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Trentola, ordinanza 30 ottobre 1986, n. 843, G. U. 18 febbraio 1987, n. 8. PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE f9 legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 35, 38 e 43 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bergamo, ordinanza 28 ottobre 1986, n. 824, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 38, primo, secondo e terzo comma, e 44 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Vittoria, ordinanza 8 ottobre 1986, n. 842, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. legge 5 aprile 1985, n. 118, art. 1, comma 9-bis (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Lucca, ordinanza 16 gennaio 1986, n. 25/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 17 aprile 1985, n. 141, artt. 1, 3, primo comma, e 6 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 1 ottobre 1986, n. 820, G. U. 14 gennaio 1987, n. 3. dl. 28 aprile 1985, n. 146, art. 8-quater (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bergamo, ordinanza 28 ottobre 1986, n. 824, G. U. 28 gennaio 1987, n. 5. d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (art. 10 della Costituzione). Corte d'appello di Napoli, ordinanza 10 dicembre 1986, n. 54/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 23 (artt. 3, 29,_ 31, 36 e 53 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 4 agosto 1986, n. 81/87, G. U. 1 aprile 1987, n. 14. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (art. 53 della Costituzione). Pretore di Macerata, ordinanza 22 gennaio 1987, n. 115, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31 (art. 81 della Costituzione). Pretore di Campobasso, ordinanza 28 novembre 1986, n. 31/87, G.U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, n. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Taranto, ordinanza 21 novembre 1986, n. 23/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, nono e quattordicesimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Pretore di Venezia, ordinanze (tre) 16 gennaio 1987, nn. 130-132, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. 60 RASSEGNA DELI,.'AVVOCATURA DELLO STATO legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma (art. 53 della Costituzione). Pretore di Campobasso, ordinanza 28 novembre 1986, n. 31/87, G. U. 18 marzo 1987, n. 12. ' legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo, decimo, tredicesimo e quattordicesimo comma (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Pretore di Lecce, ordinanza 10 gennaio 1987, n. 63, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 28 novembre 1986, n. 106/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma (artt. 76, 77, 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Verbania, ordinanza 20 ottobre 1986, n. 67/87, G. U. 25 marzo 1987, n. 13. legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, secondo comma (artt. 25 e 103 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 1 ottobre 1986, n. 830, G. U. 11 febbraio 1987, n. 7. disegno di legge reg. Marche approvato il 29 luglio 1986 e riapprovato il 2 dicembre 1986 (art. 117 della Costituzione). Presidente Consiglio dei ministri, ricorso 30 dicembre 1986, n. 31, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. legge 8 novembre 1986, n. 852, artt. 1, quarto comma; 3, quarto comma; 4; 5, secondo comma; e 6 (artt. 2, 8, n. 21, 16, primo comma, e 78 dello statuto spciale reg. Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 22 dicembre 1986, n. 30, G.U. 21 gennaio 1987, n. 4. legge 8 novembre 1986, n. 852, artt. 1, quarto comma, 3, quarto ed ultimo comma, 4 e 6 (artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Trento, ricorso 22 dicembre 1986, n. 29, G. U. 21 gennaio 1987, n. 4. disegno di legge reg. Campania riapprovato il 9 dicembre 1986 e comunicato il 15 dicembre 1986 (artt. 4, 97 e 117 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso 9 gennaio 1987, n. 1, G. U. 4 febbraio 1987, n. 6. ~ t ! PARm II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 61. d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 2, primo comma (artt. 3 e 42 della Co stituzione). Pretore di Bettola, ordinanza 30 gennaio 1987, n. 102/87, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. disegno di legge prov. Bolzano approvato il 17 dicembre 1986, art. 1 (artt. 5 e 9 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Presidente Consiglio dei ministri, ricorso 13 gennaio 1987, n. 2, G. U. 4 feb braio 1987, n. 6. legge 18 dicembre 1986, n. 891 (artt. 8, n. 10, e 16, primo comma dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). Provincia autonoma di Bolzano, ricorso 30 gennaio 1987, n. 4, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. Provincia autonoma di Trento, ricorso 30 gennaio 1987, n. 5, G. U. 25 febbraio 1987, n. 9. disegno di legge reg. Veneto approvato il 28 febbraio 1986 e riapprovato il 19 dicembre 1986, artt. 2 e 3 (artt. 97 e 117 della Costituzione). Presidente Consiglio dei ministri, ricorso 17 gennaio 1987, n. 3, G. U. 4 febbraio 1987, n. 6. d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, artt. 1, 2 e 2-bis, [come modif. dalla legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65] (artt. 87, 109 e 126 del d.P.R. n. 616/1977). Giunta reg. Lombardia, ricorso 14 aprile 1987, n. 14, G. U. 29 aprile 1987, n. 18. disegno di legge reg. Friuli-Venezia Giulia riapprovato il 25 febbraio 1987 (artt. 3 e 97 della Costituzione e 4, n. 1, dello statuto regionale). Presidente Consiglio dei ministri, ricorso 20 marzo 1987, n. 6, G. U. 8 aprile 1987, n. 15. legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 5, lett. b) e d) (artt. 117 e 118 della Costituzione). Regione Lombardia, ricorso 8 aprile 1987, n. 8, G. U. 22 aprile 1987, n. 17. legge 6 marzo 1987, n. 65 in toto e in particolare artt. 1, quarto e quinto comma; 2, primo comma, lett. b); 1-ter, secondo e sesto comma; 2-bis, terzo comma (artt. 2; 3, terzo comma; 8, nn. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello statuto spec. reg. Trentino-Alto Adige). Prov. aut. di Bolzano, ricorso 8 aprile 1987, n. 9, G. U. 22 aprile 1987, n. 17. legge reg. Sardegna riapprovata il 12 marzo 1987 (art. 82 della Costituzione). Presidente Consiglio dei ministri, ricorso 3 aprile 1987, n. 7, G. U. 22 aprile 1987, n. 17. .. 1tJ -