ANNO XXXII N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1980 ABBONAMENTI ANNO ................................ L. UN NUMERO SEPARATO , Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI. 10 -ROMA e/e postale 1/2640 ~tampato n Italia Printed in ltalr Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 (2219123) Roma, 1980 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Franco Favara} . pag. 887 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara} . 915 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo} . . . 935 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura degli avvocati Adriano Rossi e Antonio Catrical} . 938 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Raffaele Tamiozzo} . . . . 948 . Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura de/l'avvocato Carlo Bafle) . . . . . . . . . 956 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati Sergio La Porta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria} . 967 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte} . . . . . . . 1004 4 "2. 1-t Parte seconda: QUESTIONI~ LEGISLAZIONEi;-DICE BIBLIOGRAFICO CONSUtTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 133 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, 'Bologna; Giovanni CoNTU, Cagliari; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova, Marcello DELLA VALLE, Milano; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Raffaele CONANZI, Napoli; Nicasio MANCUSO, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Francesco ARGAN, Torino; Maurizio DE FJlANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI O. FIUMARA. Trattamento daziario preferenziale per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo: il controllo dei certificati di origine, I, 925 G. STIPO. Imprescrittibilit del diritto a pensione e tutela giurisdizionale, I, 948 P. Dr TARSIA. Il codice della navigazione e la sopravvivenza delle norme del regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, I, 1005 ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRIdehl'iscrizione -Permanenza dell fatCIT to -Normade iTrilevanza -Mani PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA -Competenza e giurisdizione -TribUJnailii oJ1diinari e ,tribunaJli delle acque -Danni da difettosa manutemJione di ope11a idrauLioa -Compete. ma dei tribunali delile acque, 983. APPALTO -A,'ppa!lto di opere pubbliche Arbi< trato -DedLinartoria di competenza da parte de!IJJ'ao:nmiI11ist11azione convenuta . ProsecuZiione deL .giudizio -Termine di decadenza Insussistenza, 989. -Appailito di opere pubbliche -Capitolati Per ffi'appailto di opere e ~esecu2lione di lavori o forniture ferroviarie -Natura regolamentare - Esclusione, %7. -Appa:lito di opere pubbliche -Opeiia di competenza dellle F'errovie delilo Stato -Onere delila tempestiva dserva delill'appaLtatore -A;pplii cabilit del principio, 967. -Ap!Parlito di opere pubbliche -Revisione dei prez2li -Situazione sog, getdva deb}'arpparlltatore -Interesse degittimo . Configurab1Ut di diritto soggettivo -Condizioni, 999. -Apparlto dii opere pubbliche -Riserva -AJCoertamenito del tempo delll'isc11iziione -Ques1tione di fatto - Vadutazione della tempestivit del!11/& scrizione -Questione di diritto - Limiti, 967. -Appalto di qpere pubbliiche Riserva -Documenti ddonei aN'iscrizione deihle ,riserve -Verbarl1e di consegna . tale, %7. -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Fatti continuativi -Tempo festa11si dell'oneroSIlt -RIllevanza - Sospensione dei lavori -Equiparabilit a fatto dmtinuati'Vo, 967. -Appa:lito dd opere pubbliche -Ri5erva -Onere -Carattere genera.de - Eccezioni -Fatti contiiniuativ1 -Limite, %9. -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Sospensione -Documenti 1in cuii pu [,scriversi -Verbale di ,sospensione o .ripresa dei davori, %9. -J\p,'parlto di opere pubbldche -Riserva -Tempestivi,t -Controlfo in casisazione -Giudizio di legittimdt -Estensdone, 969. -AppaiLto di opere pubbliche -&iiserve -Fatti coLposi o dolosi -Sus S!stenza de!Jl'onere -Condizioni, 967. AVVOCATI E PROCURATORI -Iscrizione agiH albi professionail!i Necessit di un previo esame dd Stato - tale ml conco11so per l'accesso aLla magistratura, 903. -Is.criz;ione a.Jrl"albo professionale Qual1it di profugo ed esercizio di fatto di atti,,,it regalie -Requisiti insufficienti, 906. COMPETENZA E GIURliSD.IZIONE -Cosa g,iudicata -Efficada in arlitro giudizio anche agd effetti de!Jla .gi:urisddzione, 935. -Dd.fetto assoluto di .giurisdizione - Nozione, 983. -Giuriiscliz;ione -Difetto -RilevaibiHt -Predlusione -Giudicato sul1a INDICE DELLA GIURISPRUDENZA ~iurisdizione Formazione Fatti1specie, 983. -Poteri del .giudice Disapplicazione -Limiti -Fattispecie in tema di revisione dei prezzi, 999. COMUNIT EUROPEE -DMi doganailii -Prodotti omgmari di paesi dn via d19, n. 201 e n. 202 del 1972 (in questa Rassegna, 1972, 954 e 1973, 88 e 89). Il mutamento di orientamento giustificato -oltre che, anzi pi che, dal sopravvenire di dati normativi -daLla constatazione di realt sociali e di costume nuove; U che appare molto significativo. Cfr., inoltre, PERSIANI, La funzione della pensione di riversibilit nella pi recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1980, I, 494. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (omissis) Preliminarmente occorre verificare se sia ammissibile la questione di legittimit costituzionale che il pretore di Milano, adito quale giudice del lavoro ex art. 700 cod. proc. civ, ha sollevato dopo che gli enti universitari convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Sul punto, la Corte ritiene di doversi attenere alle proprie precedenti decisioni, con le quali ha giudicato inammissibile la questione di legittimit costituzionale sollevata dal giudice dopo che, per effetto della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, egli stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale (sentenze: n. 221 del 1972; n. 135 del 1975; n. 118 e n. 186 del 1976; n. 3 del 1977). La questione sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza 14 aprile 1978, deve, pertanto, essere diichiairata inammissibile, noo essendo quel giudice pi legittimato a compiere atti del procedimento dopo che era stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione, e non essendo la dedotta questione di costituzionalit riferibile a norma da applicare per il compimento di alcuno degli atti urgenti di cui all'art. 48 del cod. proc. civ. Questione di legittimit costituzionale sostanzialmente identica, ancorch limitata all'art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 e in riferimento ai soli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., viene sollevata, con ordinanza 24 aprile 1978, dal pretort. di Bologna, anch'egli adito quale giudice del lavoro con ricorsi ex art. 700 del codice di procedura civile. Tale questione -che ha, ormai, effetti circoscritti posto che, con il d.l. n. 817 del 1978 convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono state attribuite ai contrattisti ed assegnisti universitari, con decorrenza dal 1 gennaio 1979, le indennit delle quali si discute -non fondata. L'assunto del giudice a quo, a detta del quale, ritenuti di pubblico impiego i rapporti con le Universit sia dei contrattisti che degli assegnisti, violerebbe il principio di uguaglianza la previsione del trattamento economico ad essi riservato, in quanto diverso e meno favorevole di quello garantito agli altri dipendenti dell'Universit, non pu essere condiviso. Infatti, quand'anche la premessa dalla quale muove il pretore di Bologna fosse assolutamente indiscutibile ed i rapporti in esame fossero da qualificarsi entrambi di pubblico impiego -in contrasto con l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione prima, parere n. 515/75 del 30 aprile 1976) che per gli assegnisti ha escluso fnanco l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Universit -, non potrebbe da ci solo dedursi l'obbligo del legislatore di equiparare rigidamente, in ogni sua componente e con i medesimi meccanismi, il trattamento retributivo dei contrattisti ed assegnisti a quello degli altri dipendenti -nella specie, docenti -dell'Universit, quasi che non fossero legittimamente ipotizza 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bili nell'ambito del pubblico impiego trattamenti retributivi differenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti ai quali ineriscono. Vero che il trattamento retributivo del quale si discute si diversifica da quelli spettanti al restante personale universitario non soltanto per la mancata previsione, qui censurata, di talune indennit (l'assegno integrativo e l'aggiunta di famiglia), ma anche perch diversa la determinazione 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bili nell'ambito del pubblico impiego trattamenti retributivi differenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti ai quali ineriscono. Vero che il trattamento retributivo del quale si discute si diversifica da quelli spettanti al restante personale universitario non soltanto per la mancata previsione, qui censurata, di talune indennit (l'assegno integrativo e l'aggiunta di famiglia), ma anche perch diversa la determinazione della stessa retribuzione base. Il trattamento complessivo cos differenziato si giustifica con il rilievo che si tratta di rapporti limitati nel tempo e caratterizzati, per quanto concerne i contrattisti, dalla compresenza di esigenze di formazione scientifica del contrattista stesso e di doveri di prestazioni nell'interesse della Universit, con un impegno, per quest'ultimo aspetto, limitato a met della giornata, per tre giorni settimanali e consistente in attivit di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni senza peraltro sostituire i docenti nell svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti (art. 5 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766). Si tratta, all'evidenza di un rapporto con caratteristiche peculiari non riscontrabili nei rapporti dell'Universit con gli altri suoi dipendenti e tali da escludere quella sostanziale eguaglianza di situazioni dalla quale soltanto pu dedursi la irrazionalit e quindi l'illegittimit di trattamenti differenziati. Relativamente agli assegnisti , poi, agevole osservare che secondo il modello legislativo (restando estranea al presente giudizio la valutazione della sua applicazione pratica eventualmente difforme) la concessione dell'assegno finalizzata esclusivamente alla formazione scientifica e didattica dei giovani laureati senz'obbligo di prestazioni lavorative nell'interesse dell'Universit stessa. :B da escludere, pertanto, che differenziazioni parziali nascenti in un sistema normativo complessivo -non soltanto retributivo -fortemente differenziato possano, di per s, ritenersi contrarie al principio di eguaglianza. Neppure sussiste violazione dell'art. 36, primo comma, Cost. Baster -ferma la distinzione sopra fissata -ricordare che l'esigenza di una retribuzione sufficiente non comporta certamente l'obbligo di meccanismi di adeguamento particolari, tanto meno per figure di lavoratori transitori come i contrattisti. La stessa durata temporale del contratto e la possibilit -concretamente verificata con la legge n. 21 del 1977 di maggiorazioni dell'originario importo dei contratti (nonch degli assegni) sta a dimostrare che il legislatore ben pu adeguare la retribuzione alle variazioni del costo de1la vita .con interventi adottati di volta in volta senza essere vincolato ailil'adozione di meccanismi automatici. (omissis) PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 891 CORTE COSTITUZIONALE, 23 luglio 1980, n. 123 -Pres. Amadei -Rel. La Pergola -Regione Sardegna (avv. Vitucci) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Corte Costituzionale -Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione -Atto non immediatamente lesivo -Ammissibilit del ricorso. Trattati e convenzioni internazionali -Competenza dello Stato e non delle Regioni -Atto prellminar:e all'adesione e trattato unilaterale -Spetta allo Stato. (Statuto Sardegna, artt. 3 e 4; d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448). Regione -Agricoltura e urbanistica -Protezione della natura -Riserve naturali e parchi interregionali -Individuazione dei territori -Attribuzione dello Stato. (Statuto Sardegna, artt. 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66, 80, 81 e 83). Il ricorso per conflitto di attribuzione pu essere esperito anche mediante impugnazione di un atto non definitivo, o altrimenti inidoneo a ledere immediatamente la sfera della parte ricorrente, quando l'organo che lo emana abbia con sufficiente chiarezza manifestato l'intento di esercitare come propria l'attribuzione della quale si controverte. L'attribuzione a concludere trattati internazionali, o ad aderirvi, appartiene esclusivamente allo Stato, solo sovrano e solo responsabile degli eventuali illeciti internazionali, anche quando il trattato riguardi materia di competenza regionale. In assenza di norme di attuazione statutaria che definiscano diversamente l'ambito delle funzioni trasferite ad una regione a statuto speciale, questa non pu invocare attribuzioni pi ampie di quelle spettanti alle Regioni a statuto ordinario. Spetta allo Stato la potest di individuare i territori nei quali istituire riserve naturali e parchi a carattere interregionale; tale potest piena ed esclusiva se viene esercitata in funzione di un vincolo internazionale (1). (omissis) U presente conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna con l'impugnare la determinazione adottata il 29 luglio 1975 dal Ministero dell'agricoltura e foreste. Il provvedimento impugnato richiama {;l) I principi di cui a1la massima appaiono di grande .interesse. Dahla prima parte di essa (estratta dal testo della motivazione) sembra emergere in modo abbastanza chiaro, una indicazione di tendenza o, quanto, di metodo. Se si legge al positivo l'affermazione della Corte (che scritta al negativo) pare raccomandata una applicazione analogica, nei riguardi delle Regioni a statuto speciale delle disposizioni contenute nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; e ci malgrado la controversia sub judice fosse sorta prima dell'entrata in vigore di detto decreto. Del resto, sia la legge 16 maggio 1978, n. 196 per la Valle d'Aosta, sia la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 892 priecedenti determinazioni del Ministero della marina mercantile (nota 5177107 dell'8 luglio 1975 e nota 5176731 del 6 giugno 1975), le quali avevano riconoscuito l'opportunit di vincolare, ai fini della Convenzione di Ramsar, e con la sola eccezione deLle aree interessate dal primo fotto funzionale dei lavori per il porto industriale di Cagliari, le zone del demanio marittimo delle Saline di Macchiareddu e dello Stagno di Santa GiLla. Il Ministero dell'agricoltura e foreste aggiunge che tale posizione deve ritenersi definitiva, ed invita in conseguenza il Ministero degli affari esteri a dar comunicazione delle aree cos individuate al depositario degli strumenti di ratifica dell'anzidetta Convenzione, perch, ai sensi di questa, esse siano incluse nell'apposito elenco delle zone umide tutelate. La ricorrente ha cos dedotto l'invasione della sfera ad essa costituzionalmente garantita: a) pur essendo il provvedimento in questione connesso con la partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Ramsar, il rispetto degli obblighi internazionali da parte della Regione non verrebbe in questione: sia, si dice, perch detta convenzione non risulta ratificata (al momento, beninteso, in cui i sollevato il conflitto); sia, e soprattutto, perch essa non elenca tassativamente n indica per altra via le aree soggette a vincolo, ma lascia agli Stati contraenti di individuare discrezionalmente, fissando l'unica condizione che ciascun contraente designi almeno una zona umida del proprio territorio, da salvaguardare ai sensi della convenzione; b) ci posto, l'individuazione delle aree nelle quali il vincolo astrat tamente previsto dalla Convenzione pu esser reso operante competerebbe non allo Stato, ma alla Regione: alla quale, si assume, sono state trasfe rite le attribuzioni delle due branche dell'amministrazione, le quali avrebbero senza titolo interloquito nella specie, il Ministero dell'agricol tura e foreste ed il Ministero della marina mercantile. La Convenzione normativa d'attuazione predisposta dopo il 1977 (cos, il d.P.R. 19 giugno 19'79, n. 348, concernente proprio la Sardegna) seguono il modello tracciato dal citato decreto legislativo del 19n; per il che le disposizioni in esso contenute potrebbero assumere il ruolo di disposizioni-parametro integrative non solo della Costituzione ma anche -per quanto possibile -delle leggi costituzionali di approvazione degli statuti speciali. Sebbene ili d.P.R. n. 616 dcl 119n Slia testo ilegis11amvo, in complesso di opinabNe fa1ltura, va vailutata tutto considerato positivamente il:a tendenza a ricercare in ess (integrato da opportune interpretazioni correttive) la base per una reductio ad unitatem (salve le particolarit garantite da leggi costituzionali) dei sistemi normativi in tema di rapporti tra Stato e Regioni. La seconda parte della massima fornisce un primo chiarimento in ordine ad uno dei (troppo) numerosi problemi interpretativi posti dal d.P.R. n. 616 del 1977 (ancorch -ripetesi -la controversia sub judice sia insorta nel 1975). La protezione della natura finalit della quale detto decreto legislativo fa parola in ben quattro articoli, tra loro poco coordinati; l'art. 66, ove si dispone che le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste (trasferite f llfiflllBtlllli~r1:r:rt1r11ir111:11f11.111ri:!iftiifilliflfllf!Jlll1111~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 893 di Ramsar, si osserva dalla ricorreente, ispirata ad interessi ecologici ed ornitologici corrispondenti a materie di competenza della Regione. Di qui si fa discendere che il vincolo posto dallo Stato a tutela di tali interessi pregiudica, necessariamente e sotto vario riguardo, l'esercizio dei relativi poteri di autonomia. Ammesso pure, si soggiunge, che nel vincolo siano coinvolti altri interessi di residua competenza statale, la proposta di assoggettamento delle aree in questione al regime previsto in sede internazionale dovrebbe comunque risultairie da un'intesa foa Stato e Regione, invece che dalla sola determinazione degli organi centrali; e) infme, il provvedimento impugnato sarebbe totalmente immotivato, e la carenza di motivazione costituirebbe un'autonoma causa di invasione di .competenza, oomprovando :l'omessa valutazione, e cos il necessario pregiudizio, degli interessi che ricadono nella sfera costituzionalmente garantita alla Regione. Il ricorso non fondato; L'invasione della sfera riservata alla Regione scaturirebbe da una determinazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, che la stessa ricorrente assume connessa con la firma, da parte dell'Italia, della Convenzione di Ramsar. Detta Convenzione, relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli ooquatici, prevede, invero, quel vincolo a tutela delle zone umide, al quale ila determinazione impugnata assoggetta lo Stagno di Cagliari (alias, com' spiegato in narrativa, le Saline di Macchiareddu e lo Stagno di Santa Gilla), e della cui imposizione la Regione si duole. L'assunto centrale del ricorso che il provvedimento impugnato preclude alla Regione di individuare le zone umide da tutelare, valutando, in virt e alle Regioni) concernono ... (tra l'altro)... gli interventi di protezione della natura comprese la istituzione (e -dovrebbe aggiungersi -il mantenimento) di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide (il PALADIN, Diritto regionale, 1979, 163, contrappone agricoltura-protezione ad agricoltura-produzione; cfr. anche Corte Cost., 12 maggio 1977, n. 72, in questa Rassegna, 1977, 489); e gli articoli 80, 81 e 83 ove -nell'ambito della materia urbanistica -si parla, rispettivamente di protezione dell'ambiente >>, di tutela ambientale ed ecologica e, pi specificamente di interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Nella gi menzionata sentenza 12 maggio 1977 n. 72, la Corte aveva qualificato la protezione della natura come sub -materia rientrante nella materia agricoltura e foreste. Con riguardo alla tutela del paesaggio, invece, il MERUSI (nel Commentario della Costituzione, a cura di BRANCA, sub art. 9, pag. 454) sostiene invece che materie attribuite alla competenza regionale, in particolare l'urbanistica, costituiscono submaterie rispetto alla materia paesaggio . Anche il citato d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (non menzionato nella sentenza in rassegna) parla della protezione della natura in due diversi articoli, l'articolo 55 in tema di agricoltura e l'art. 58 in tema di urbanistica, tra loro alquanto dissonanti (sono attribuite ai comuni... le funzioni amministrative in materia di protezione della natura, con la collaborazione della regione e sono trasfe RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nell'ambito della propria utonomia, gli interessi ornitologici ed ecologici protetti dalla Convenzione in relazione agli altri interessi, dei quali essa portatrice. Ora, se da un canto il conflitto cos prospettato, dall'altro, per, si assume che sia fuori questione il rispetto degli obblighi internazionali da parte della Regione: e per ci stesso si assume va subito precisato -che nella specie non venga in considerazione nemmeno fa competenza dello Stato ad obbligarsi internazionalmente. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente pu, tuttavia, essere accolto. Inconferente, prima di tutto, il rilievo che, al momento in cui stata instaurata la presente controversia, la Convenzione di Ramsar non fosse ancora ratificata dall'Italia. La ricorrente trascura che la determinazione, qui considerata, del Ministero dell'agricoltura e foreste espressamente preordinata all'instaurazione di un vincolo internazionale sulle aree in essa contemplate; essa stata, dunque, impugnata precisamente in quanto preparatoria, rispetto a quell'atto -la ratifica con cui lo Stato ha poi, come si era riservato, manifestato la definitiva volont di divenir parte della Convenzione di Ramsar. Detta Convenzione -firmata per l'Italia il 10 gennaio 1975 - stata infatti resa esecutiva con d.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976, e lo strumento di ratifica stato depositato il 14 dicembre 1976. Quattro mesi dopo, a norma del suo art. 10, la Convenzione , infine, entrata in vigore per l'Italia. Gli obblighi internazionali, assunti dallo Stato con il sottoscrivere l'accordo di cui ci occupiamo, sono cos ormai perfetti, ed anche internamente efficaci. Ma tutto d 111on toglie -anzi impHca -che il provvedimento impugnato, sebbene emesso di fronte alla semplice firma della Convenzione, ancora soggetta a ratifica, affermasse gi la pretesa dello Stato di individuare rite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali). Comunque la Corte ha sostanzialmente affermato che le funzioni amministrative finalizzate alla tutela delle zone umide debbono essere aggregate alle funzioni per la protezione della natura e sottoposte alla disciplina per queste ultime dettata; e che l'attribuzione statale di cui al quarto (e non terzo) comma dell'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonch -dovrebbe aggiungersi quehla di cui al primo comma, Lettera a), de11'art. 81, debbono operare anche come limiti al generale trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di agricoltura e foreste . Sembra inoltre che la Corte abbia configurato la potest statale prevista dall'art. 83, comma quarto, come (di norma) non esclusiva ma concorrente con parallela potest regionale, potest amministrative concorrenti sono, come noto, previste anche da altre disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977 ad esempio, dall'art. 82, ultimo comma. In ordine alla intrinseca imprecisione di norma formulate in termini finalistici ed alla insufficienza del tentativo fatto, con il d.P.R. n. 616 del 1977, per tradurre le indicazioni di grandi finalit in norme costruite su nozioni oggettive e/o formali, ed in ordine alla nozione di settori organici di materie, cfr. FAVARA, in Commento al decreto 616, 1980, voi. I, 27 e segg. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE le zone umide ai fini previsti nella Convenzione stessa: che , poi, la pretesa di esercitare quella determinata competenza, della quale la Regione rivendica in questa sede l'attribuzione. Se cos non fosse, difetterebbe, del resto, un atto statale idoneo a determinare il conflitto di attribuzione, e H presente ricorso non sairebbe nemmeno ammissibile, laddove esso deve ritenersi sicuramente tale. appena il caso di ricordare, in merito, la giurisprudenza di questa Corte: il regolamento di competenza pu essere esperito anche mediante impugnazione di un atto non definitivo, o altrimenti inidoneo a ledere immediatamente la sfera della parte ricorrente, quando l'organo che lo emana abbia con sufficiente chiarezza manifestato l'intento di esercitare come propria l'attribuzione, della quale si controverte (fra le altre, v. sentt. nn. 171/71, 49/72, 81 e 87/73 e pi recentemente 72/78). La Convenzione di Ramsar, si deduce inoltre nel ricorso, non contiene alcuna ,autentica o tassativa elencazione delle zone um1de da tutelare: di guisa che -incidendo il vincolo previsto in sede internazionale su materie, si dice, attribuite alla Regione -spetterebbe a quest'ultima, non allo Stato, individuare le zone suddette. Senonch, l'incosistenza dell'assunto risulta chiaramente dalle disposizioni della stessa Convenzione, alla quale si riferisce la Regione. Di esse occorre dunque far cenno, per quel che interessa l'indagine della specie. In conformit dello scopo enunciato nel preambolo -tutela delle risorse internazionali costituite dalle zone umide e dalla loro flora e fauna, in particolare degli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni stagionali -l'art. 1 della Convenzione definisce le caratteristiche di tali zone, e dispone che gli uccelli acquatici sono quelli che da esse dipendono ecologicamente. L'art. 2 detta a sua volta -nei numeri dal primo al terzo -i criteri ,secondo i quali ciascuna parte contraente opera, entro il proprio territorio, la scelta e la confinazione delle zone umide, da da inserire in un elenco, che, ai sensi dell'art. 8, affidato ad apposito ufficio; e il numero 4 del citato art. 2 recita poi: Ciascuna parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'elenco all'atto della firma della presente Convenzione, oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, conformemente all'art. 9 . Ci signfica che la designazione di almeno una zona umida assurge necessariamente aid elemento integrante de1la manifestazione di volont, mediante la quale oghi successivo contraente viene a far parte della Convenzione. Ciascuna parte dell'accordo mantiene tuttavia il diritto di aggiungere zone nuove all'elenco suddetto, o viceversa, per urgenti interessi nazionali , di cancellare o restringere una zona, in precedenza designata come umida. Solo che, in quest'ultimo caso essa dovr compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovr creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per la tutela, nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione dell'habitat originario (art. 4, n. 2). ( altres previsto che la gestione delle zone umide serva a favorire non solo la conservazione ma anche l'incremento della fauna tutelata: art. 4, n. 4). In questo modo, l'instaurazione, le modificazioni, l'estinzione del vincolo, indispensabile per la tutela delle zone umide, e della fauna che ne dipende, sono rimesse alle determinazioni degli Stati contraenti. Lo schema del trattato aperto nelila specie cos congegnato, ohe ogni parte sopravveniente si sottopone alle regole contenute nella Convenzione, mentre gli Stati gi venuti a far parte dell'accordo -accettano -dal canto loro, in anticipo -la designazione delle zone umide, fatta unilateralmente da nuovo contraente, all'atto, secondo i casi, della firma, o della ratifica o dell'adesione: le scelte discrezionali, in cui tale designazione si concreta, possono solo formare oggetto di raccomandazione da parte delle conferenze deliberanti a maggioranza semplice di voti, ex artt. 6 e 7 della Convenzione. Le finalit ispiratrici del sistema test descritto esigono, quindi, che a stabilire quale o quanta parte dei rispettivi territori meriti di essere tutelata siano, in seno 1ad ogni Stato con1Jmente, gli 011gani competenti ad apprezzare le esigenze e gli interessi ecologici non di singole regioni, ma dell'intera collettivit nazionale. Non vi dubbio, in alcun caso, che l'individuazione, a norma della Convenzione, di almeno una zona umida -senza la quale nessun vincolo o rapporto pattizio pu sorgere fra il nuovo aderente e le rimanenti parti dell'accordo -spetti agli organi chiamati ad impegnare lo Stato nei confronti degli altri soggetti di diritto internazionale. In definitiva, si tratta della competenza a concludere i trattati, o ad aderirvi, e nel nostro ordinamento costituzionale, tale competenza costituisce una necessaria ed esclusiva attribuzione dello Stato, solo sovrano e solo responsabile degli eventuali illeciti internazionali, anche quando stato in altra pronunzia chiarito -l'accordo internazionale riguardi materie attribuite alla Regione (sentenza n. 170/75). Diversamente, si dovrebbe ritenere che l'ambito costituzionale riservato all'autonomia regionale resti, per definizione, escluso dalla sfera, nella quale si svolgono le relazioni esterne dello Stato: con l'insostenibile conseguenza -come dice la Corte Suprema degli Stati Uniti, significativamente in un caso per pi versi analogo al nostro (Missouri versus Holland, U.S. Supreme Court 1920, 252 U.S. 416) -di creare un vuoto, dove, invece deve risiedere un potere della massima importanza -quello, appunto, di stipulare i trattati -che appartiene a qualsiasi governo civile" La ricorrente, assume poi, in via subordinata, che l'individuazione delle zone umide nel territorio sardo debba risultare da un'intesa tra organi centrali e Regione. Ma una simile soluzione non trova alcun fondamento nello statuto speciale per la Sardegna, n in altra fonte normativa, che possa rilevare nel presente giudizio. Del resto, quando il legislatore - PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 897 -in considerazione dello speciale regime di autonomia concesso all'isola -ha previsto un qualche diritto della Regione ad esser sentita, anche con riferimento aMa conclusione di accor;di internazionali, esso lo ha espressamente sancito. Cos, infatti, l'art. 52, comma primo, dello statuto sardo recita: la Regione rappresentata nell'elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse per la Sardegna . La disposizione test citata concerne, per, solo i trattati che ricadono nelle categorie testualmente contemplate, e non copre il caso di specie. In punto di fatto, comunque, il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha mancato di sentire la Regione interessata, ed ha anzi provveduto ad eccettuare dal vincolo le aree destinate al primo lotto funzionale dei lavori per il porto industriale di Cagliari. (omissis) Vi un'ultima osservazione, che soccorre nel concludere per l'infondatezza del presente ricorso. Il provvedimento impugnato non potrebbe considerarsi lesivo della competenza regionale, quand'anche si negasse che esso vada ascritto alla competenza, propria degli organi centrali, di impegnare internazionalmente lo Stato. Nemmeno allora, infatti, l'individuazione e la salvaguardia delle zone umide verrebbero, come assume la ricorrente, a ricadere in alcuna delle materie elencate dallo statuto sardo, e delle corrispondenti attribuzioni della Regione. Giova in proposito por mente alla legislazione in vigore quando l'atto censurato nel ricorso stato emesso: il Ministero dell'agricoltura e foreste ha in quel momento agito nel presupposto che nessun ostacolo di ordine costituzionale impedisse di ritenere operante, anche riguardo alla Sardegna, la riserva di competenze a favore degli organi centrali in tema di interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato, posta dall'art. 4, lettera h), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici). Proprio questa riserva di legge richiamata, con riferimento al nostro caso, dal successivo decreto del Mini1stero dell'agricoltura e foreste 1 agosto 1977, sopra citato; e di essa la Corte ha in altre occasioni ritenuto la legittimit, riconoscendo il rilievo nazionale degli interessi, perseguiti dal legislatore nel configurarfa (sentt. nn. 71/67, 142/72, 145/75 e 175/76). Vero che, pi di recente, l'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, include, tra le funzioni amministrative, trasferite alle Regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura e foreste, gli interventi di protezione della natura, compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide . Senonch, sempre il decreto n. 616, sotto il titolo V assetto e utilizzazione del territorio, e nella disposizione apposita : . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 898 mente dedicata agli interventi per la protezione della natura (art. 83, comma secondo), rimette fa disciplina generale deHe riserve naturali dello Stato gi esistenti ad una legge statale, e fa atres salva, al terzo comma, la potest per il governo, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, di individuare i nuovi territorio nei quali istituire riserve naturali. D'altra parte la Regione Sardegna non pu oggi invocare in materia, pi larghe attribuzioni di quelle spettanti alle Regioni ordinarie, in assenza di norme di attuazione statutaria che definiscano diversamente l'ambito delle funzioni ad essa trasferite. Il legislatore ha voluto lasciar ferma la competenza dello Stato, delimitando correlativamente le funzioni trasferite alle Regioni, in ordine appunto, a quella prima e delicata fase dell'intervento degli organi pubblici per la protezione della natura, che consiste nell'individuare le aree da tutelare, tenendo conto dgli interessi e delle esigenze ecologiche nazionali. Siffatta attribuzione, si deve allora ritenere, residua agli organi centrali, com' previsto dalle norme che reggono il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni; nella specie, essa si atteggia come piena ed esclusiva, per l'altra considerazione che il provvedimento impugnato stato posto in funzione di un vincolo internazionale sulle zone umide da esso individuate: vincolo, che spettava allo Stato di instaurare, mediante trattato. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 30 luglio 1980, n. 143 -Pres. Amadei -Rel. Andrioli -Galbiati (avv. Leon), S.p.A. Sidaim (avv. Vitucci) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Lavoro Mobilit dei lavoratori Dichiarazione di crisi aziendale Effetti della disdetta di cui all'art. 2112 cod. civ. Legittimit costituzionale. (Cost., artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 41; d.l. 30 marzo 1978, n. 80, conv., con modificazioni, in legge 26 maggio 1978, n. 215, art. 1). Non contrasta con la Costituzione la disposizione legislativa che, in deroga all'art. 2112, primo comma, cod. civ., escluda la conservazione dei diritti derivanti al lavoratore subor:dinato dall'anzianit raggiunta anteriormente al trasferimento di una azienda dichiarata in crisi (1). (omissis) Nel merito le questioni sollevate dal Pretore di Milano sono infondate perch muovono daUa premessa che 11'art. 2112, comma primo, (1) Cfr. MARIUCCI, I licenziamenti impossibili: crisi aziendali e mobilit del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, 1360. La sentenza in rassegna riconosce che la professionalit dei dipendenti un valore, ma esclude che i diritti derivanti dall'anzianit siano costituzionalmente garantiti. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 899 cod. civ., costituisca un tipo di norma di ordine rafforzato se non costituzionale, in cospetto del quale dovrebbe soccombere il meccanismo di normativa... che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilit dei lavoratori. Gli argomenti di contenuto economko-sociale, con grande impegno svolti dalla ,difesa dei lavoratori al fine di virilizzare la premessa, non persuadono. L'affermazione che l'impugnato art. 1, ponendo nel nulla l'anzianit, faccia conseguire gratuitamente al cessionario il bene lavoro costituito da anzianit e professionalit dei dipendenti incorporate nella azienda, non tiene conto dello stato di crisi, che, indipendentemente dalla normativizzazione che se ne fatta nel 1977 e fuori dall'ipotesi dell'amministrazione straordinaria, prevista dal d.l. n. 26 del 1979, conv. nella legge n. 95 del 1979, rappresenta il pi delle volte l'anticamera della dichiarazione di fallimento, la quale, a stare al codice civile, non provoca - vero -la cessazione del rapporto di lavoro ma si limita, nella quasi totalit dei casi, a procrastinarla, esponendo poi i lavoratori licenziati dagli organi della procedura concorsuale, che non abbiano autorizzato la continuazione dell'esercizio dell'impresa, alle non celeri operazioni di ripartizione dell'attivo, nelle quali la laudabile novellazione dell'ordine dei privilegi effettuata nel 1975 non sempre idonea a far acquisire il dovuto ai lavoratori ormai privi di occupazione. Anche qui riceve conferma l'adagio che una cosa la pi fondata delle pretese e altra la sua soddisfazione. N giova plaudire, come a pi razionale scelta, alla ipotesi negletta dal legislatore, per la quale il personale dell'impresa in crisi in corso di cessione aziendale, sarebbe trasferito alle dipendenze della impresa cessionaria e questa, per effetto della cessione, provvederebbe a licenziare, al termine del processo di ristrutturazione, il personale sovrabbondante; ipotesi che, se elevata a dignit di contenuto di norma cogente, impedirebbe -sospetta la difesa del Galbiati -agli imprenditori di dar vita a controfigure di se stessi onde rimanere titolari delle aziende cedute e di fruire della riduzione di personale ex lege. Ch riesce agevole obiettare che giudici civili, amministrativi e penali ben potranno esercitare il loro magistero per evitare le ipotizzate frodi alla l~gge. N ha pregio l'argomentazione diretta ad evidenziare che del risanamento deHe impr,ese in crisi farebbero ~e spese i 1lavoratori perch la ool1ettivit, la quale non consta soltanto di coloro che pongono a disposizione di altri energie di lavoro, contribuisce in guisa pi che cospicua -traverso i rivoli pi o meno diretti -ai finanziamenti, in difetto dei quali il ricupero delle imprese rimarrebbe sulla carta. Che poi i finanziamenti non siano illuminatamente utilizzati o vengano divertiti per altre finalit, vicenda che va accertata dalle autorit competenti e dai giudici dei diritti e dei reati. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 900 N, infine, giova istituire raffronto tra impresa sana e impresa in crisi per argomentarne la offesa che all'art. 3 Cost. infliggerebbe il diverso trattamento riservato ai dipendenti dell'una e dell'altra, perch sin troppo palese la diversit di condizione, in cui versano le due figure di imprese tolte a paragone. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 12 novembre 1980, n. 150 (ordinanza) -Pres. Amadei -Rel. Paladin. Corte costituzionale ConfUtto di attribuzione tra poteri dello Stato Lhm.tl. della giurisdizione nelle materie di contabilit pubblica Legittimazione del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dei deputati. Ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (previe le conformi deliberazioni delle rispettive assemblee parlamentari) va riconosciuta separata legittimazione a sollevare conflitto, sebbene entrambe le assemblee in questione facciano parte del medesimo potere : legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente della Repubblica, quale organo costituzionale, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente pu promuovere conflitti risolvibili da questa Corte. (omissis) Ritenuto che la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, su istanza del Procuratore generale in data 2 novembre 1978, considerata la giurisdizione che spetta alla Corte nelle materie di contabilit pubblica (in base all'art. 103, secondo comma, Cost. ed ai sensi dell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ha prescritto ai tesorieri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica -con altrettanti decreti datati 30 ottobre 1979 e depositati il 19 febbraio 1980 -il termine di mesi sei per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal 1969 al 1977; e che i decreti stessi sono stati inviati alla Presidenza della Repubblica, nonch alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica -con note del direttore della segreteria presso la Procura generale della Corte dei conti, datate 21 marzo 1980 -affinch esse provvedano alla notificazione giudiziale nei confronti del Tesoriere. Ritenuto che, in relazione a tali atti, il Presidente della Camera dei deputati -previa deliberazione 19 giugno 1980 dell'Ufficio di presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 luglio 1980 -ha sollevato conflitto di attribuzione, con ricorso depositato il 18 luglio 1980, PARTE I, SEZ, I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 901 chiedendo che questa Corte neghi alla Corte dei conti la spettanza del potere di giurisdizione contabile nei confronti della Camera dei deputati e di conseguenza annulli il decreto 19 febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale e la nota 21 marzo 1980 della Procura generale della Corte stessa; che analogo conflitto stato sollevato dal Presidente della Repubblica, con ricorso depositato il 18 luglio 1980 (al quale ha preso parte, per quanto di ragione >>, sottoscrivendolo e formulando le medesime richieste, il Segretario generale della Presidenza), perch venga dichiarato il difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la giJUJdsdizione contabile 111ei confLronti del tesoriere delta Pres1denza della Repubblica, (omissis), che ha promosso conflitto anche il Presidente del Senato della Repubblica -previa deliberazione 17 giugno 1980 del Consiglio di presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 ilrugilio 1980, mediante 'ricorso depositato H 18 luglio 1980, affinch sia dichiarato che non spetta alla Corte dei conti il potere di estendere 1a giurisdizione ,contabile a1 Tesoriere del Senato della Repubblica imponendogli \l'obbligo di presentare i rendiconti deLle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, n quello di prescrivere al Senato di provvedere alla notificazione del decreto adottato nei con~ronti del detto Tesoriere e .sia pertanto annullato il decreto medesimo nonch - per quanto possa oocorrere -iLa 11e1ativa nota del 21 marzo 1980. Considerato che in questa fase del giudizio la Corte chiamata a decidere senza contraddittoro -a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 -se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali ; (omissis) che ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (previe le conformi deliberazioni delle rispettive assemblee parlamentari) va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto, sebbene entrambe le assemblee in questione facciano parte del medesimo potere: giacch l'una e l'altra sono -in vario senso -competenti ad esprimerne definitivamente la volont, con particolare riguardo ai casi sul tipo di quello in esame, che vede ciascuna assemblea, in posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento, rivendicare la propria autonomia contabile; che legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente della Repubblica, quale organo costituzionale, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente pu promuovere conflitti risolvibili da questa Corte; che, per ci stesso, vanno ritenute inammis sibili la partecipazione al ricorso presidenziale, per quanto di ragione, e la sottoscrizione dell'atto medesimo da parte del Segretario generale MSSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO della Presidenza (tanto pi che si tratta di un ufficio il cui titolare un funzionario nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica , sia pure sentito il Consiglio dei ministri -in base all'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 -cui dunque non spetta dichiarare definitivamente n concorrere a manifestare la volont del potere di appartenenza); che, dal lato opposto, non dubbia la legittimazione passiva della Sezione prima giurisdizionale dehla Corte dei conti, peroh i singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, possono in genere essere parti nei conflitti di attribuzione (come questa Corte ha ritenuto pi volte, a partire dalle ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975); che nei casi in esame concorre il requisito oggettivo, previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953: oltre a contestare l'interpretazione che la Corte dei conti ha fatto propria, quanto alle norme di legge ordinaria che disciplinano la giurisdizione contabile (il che non basterebbe da solo -a concretare la materia di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato), tutti i ricorsi sostengono, infatti, che i principi costi tuzionali di indipendenza e di autonomia della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quali risulterebbero dal sistema se non da particolari disposti della Costituzione, sarebbero lesi qualora si obbligassero alla resa del conto giudiziale della loro gestione i tesorieri di tali organi costituzionali; ed significativo che anche la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti -nelle motivazioni degli impugnati decreti 30 ottobre 1979-19 febbraio 1980 -abbia espressamente dato atto della vigenza dei principi stessi, pur negando che la sua giurisdizione li venga a menomare ed anzi invocando in tal senso un'apposita disposizione costituzionale, come quella contenuta nell'art. 103, secondo comma, Cost., per cui la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit pubblica e nelle aJtre specificate dahla legge (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre, 1980, n. 157 Pres. Amadei . Rel. Reale Cardi ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Albisinni). Pensioni Pensione sociale Cumulo con pensione di guerra . Esclusione . Legittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 38; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26; d.J. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3). Non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114), nella parte in cui detta norma con ,_ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 903 diziona la corresponsione della pensione sociale al mancato godimento di una pensione di guerra, ovvero riduce l'importo della pensione sociale qualora l'ammontare della pensione di guerra sia inferiore all'importo della pensione sociale, fino al raggiungimento complessivo dello stesso ammontare. (omissis) Il legislatore del 1969 intese introdurre, per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano... un principio di sicurezza sociale , il diritto, cio, di tutti i cittadiini ,anziani e bisognosi alla assistenza (confr. relazioni del ministro proponente e del relatore della legge al Senato). Come la dottrina ha posto in evidenza, l'istituzione della pensione sociale si inquadra nell'attuazione del primo (non del secondo) comma dell'art. 38 della Costituzione, che attribuisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale . La natura assistenziale della pensione sociale fra l'altro sottolineata dal fatto che essa a carico dello Stato. Questa essendo la natura della pensione sociale, il presupposto della mancanza di altri redditi di importo complessivo superiore a quello della pensione, non irragionevolmente opera anche in confronto della pensione di guerra, come il 'legislatore ha stabHit6 (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1980, n. 174 Pres. Amadei Rel, Reale Ordine degli avvocati e procuratori di Roma (avv. Valensise e Della Rocca), Mirelli di Teora {avv. Mazzarolli e Scoca), e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa). Avvocati e procuratori -Iscrizione agli albi professionali Necessit di un previo .esame di Stato 1:: tale il concorso per l'accesso alla magi stra tura. (Cost., art. 33; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 26 e 30). Il concorso per l'accesso ad una magistratura ragionevo~mente stato dal legislatore ordinario considerato esame di Stato congruo per l'accesso alle professioni di procuratore e di avvocato. In particolare non contrastano con l'art. 33, comma quinto, Cast. gli artt. 26, lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nelle parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori e nell'albo degli av 904 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 904 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO vocati coloro che per cinque anni almeno e rispettivamente coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine... mi litare (1). (omissis) L'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione di cm m narrativa chiama la Corte a decidere se l'art. 33, comma quinto, della Costituzione, il quale prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, consenta che quell'accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, il quale assicuri nell'interesse della collettivit e dei clienti che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacit occorrenti per il retto esercizio professionale possa essere effettuato anche mediante strumenti alternativi e in particolare mediante la valorizzazione di prove altra volta sostenute in vista di un esercizio di un'attivit -professionale o anche non professionale diversa (nella specie: esame di concorso per l'ingresso nella magistratura militare). Di ci, stante la rigorosa formulazione letterale dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, le sezioni unite della Cassazione dubitano, e perci sollevano questione di legittimit costituzionale degli artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nelle parti in cui attribuiscono ai magistrati militari aventi particolari requisiti il diritto di essere iscritti negli Albi professionali forensi senza il preventivo Slllperamento di un ,esame di Stato >i (omissis). Un esame di Stato prescritto dall'art. 33, comma quinto, della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il termine, preciso ed incisivo, usato dal Costituente (prescritto), toglie ogni pregio alle dispute intorno al carattere precettivo o programmatico della norma: non pu essere posta in dubbio la necessit di un esame di Stato per accertare l'attitudine all'esercizio di una professione. Il legislatore (1) La Corte costituzionale ha ritenuto giustamente conformi alla Costituzione le disposizioni che riconoscono ad ex magistrati (compresi gli ex avvocati dello Stato) il diritto ad essere iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori. Nel nostro Paese l'accesso a queste professioni pi aperto di quanto non sia l'accesso, ad esempio, al commercio al dettaglio; non pare per che le comprensibili esigenze di tutela della professione possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso l'esclusione di qualche decina di ex magistrati, oot11etutto fomiti in m1sura pi che adeguata degli occorrenti requisiti di preparazione e di capacit. Diverso discorso quello che concerne la prevenzione di eventuali situazioni di disparit nell'esercizio della professione; ma in proposito appaiono sussistere situazioni di vantaggio ben pi consistenti di quelle che possono eventualmente favorire i pochi magistrati a riposo. Il principio affermato dalla Corte costituzione sar prevedibilmente tenuto presente in sede di redazione e discussione dei progetti di riforma dell'ordinamento della professione forense. i'ARTE t, SZ. l, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ordinario vincolato da questa prescrizione costituzionale. Peraltro, prescrivendo un esame di Stato, senza alcuna specificazione in ordine ad esso, la norma costituzionale demanda al legislatore ordinario di determinare i criteri e il contenuto di questo esame, purch, si intende, esso soddisfi ragionevolmente l'esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse della collettivit e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacit occorrenti per il retto esercizio professionale (sentenza n. 77 del 1964). Se, dunque, non pu disconoscersi che la legge ordinaria, cio quella forense (artt. 21 e 29), ancorch precedente alla Costituzione, potesse determinare concretamente la portata e le modalit degli esami per l'accesso alle professioni di procuratore e di avvocato (esami che la stessa legge, artt. 20 e 28, definisce quali esami di Stato), deve ritenersi che la medesima legge ordinaria potesse stabilire la congruit, ai fini dell'accertamento della capacit professionale, dell'esame di Stato sostenuto e sempre preceduto dalla laurea in giurisprudenza -nel concorso per l'accesso alla magistratura, nella specie quella militare. Il che, appunto fanno gli artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b), della cui legittimit costituzionale questione, quando dispongono che, nel concorso di altri requisiti di esperienza pratica, possono essere iscritti, rispettivamente nel1' Albo dei procuratori e in quello degli avvocati, i magistrati dell'Ordine... militare, i quali, per accedere alla detta magistratura hanno dovuto sostenere un esame di concorso in materie giuridiche, ovvero provengono dalla magistratura ordinaria nella quale sono entrati superando gli esami di concorso prescritti appunto per l'accesso alla magistratura ordinaria (artt. 12 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e 20 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903). Contro questa conclusione non sembra possa ricavarsi un argo mento decisivo dall'art. 106, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che su designazione del Consiglio Superiore della magistra tura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di uiversit in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti agli albi professionali per le giurisdizioni superiori . Si argomenta da questa di sposizione che, dunque, quando volle derogare al primo comma dello stesso art. 106 che prescrive il concorso per le nomine dei magistrati, il Costituente lo scrisse nella Costituzione, il che non ha fatto per dero gare dalla prescrizione dell'esame di Stato per l'esercizio professionale forense. L'argomento potrebbe avere peso contro la pretesa di sostituire l'esame di Stato con equipollenti generici, quali l'esercizio di un'attivit e di UJna funzione che si pvetende puramente e semplicement'e assimila RASSEGNA DELL;AWOCATURA DELL STA'r ;: bile a quella della professione forense, prescindendo dall'avvenuto superamento di un esame di Stato. Ma non ne ha quando il legislatore I ha in sostanza, come si detto, preso in considerazione l'appartenenza r.:: ad una magistratura che presuppone un esame di Stato di concorso I IIsostanzialmente equiparato a quello prescritto dalla legge forense, che, per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore, pur essa un .esame di concorso con valore di esame di Stato (articolo 20 della legge forense). In questo caso non c' deroga al precetto dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ma sua sostanziale osservanza da parte del legislatore ordinario il quale, con un giudizio che la Corte potrebbe censurare solo se irragionevole (e tale non per le considerazioni innanzi svolte), ha riconosciuto nella legge forense l'esame di Stato concorsuale per l'accesso alla magistratura atto, al pari di quello previsto nella stessa legge, ad assicurare quell'accertamento della capacit professionale, successivamente suffragato dall'esercizio delle funzioni per il periodo previsto daHa legge, del quale innanzi si panlato. (omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1980, n. 175 -Pres. Amadei - Rel. Reale -Manti (avv. D'Apice) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Avvocati e procuratori -Iscrizione all'albo professionale -Qualit di pro fugo ed esercizio di fatto idi attivit legale Requisiti insufficienti. (Cost., art. 33; legge 4. marzo 1952, n. 137, art. 28; legge 25 luglio 1971, n. 568, art. 2). Il mero fatto dell'esercizio di un'attivit professionale non pu far sorgere, in assenza del superamento di un esame di Stato o di equipol lente accertamento della capacit professionale, il diritto alla iscrizione in albi professionali; contrasta con l'art. 33 Cast. l'art. 28 della legge 4 marza 1952, n. 137 (nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568) nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano (1). (omissis) Vero , peraltro, che l'ordinanza di rimessione denunzia essenzialmente la violazione dell'art. 33, comma quinto, della Costi tuzione. (1) La sentenza parla di possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano. PARTE , SEZ. t, GIUR!Sl'RtJDENZA COS'l'IttJZlNALE 901 Le finalit assistenziale e sociale della norma in discussione vi si legge -non possono essere recepite prima che venga allontanato il motivo che fa dubitare della loro incostituzionalit in riferimento al comma quinto dell'art. 33 della Costituzione , il quale richiede, per il professionista, il riscontro obiettivo e legale della presenza dei requisiti essenziali di natura tecnica e pratica, che possono essere accertati solo attraverso l'esame di Stato, In questi termini la questione fondata. La Corte nella recente sentenza n. 174 del 1980 ha ribadito che il legislatore ordinario vincolato dalla prescrizione costituzionale di un esame di Stato per accertare l'attitudine all'esercizio di una professione, sebbene sia demandato allo stesso legislatore ordinario di determinare i criteri e il contenuto di questo esame, purch esso soddisfi ragionevolmente l'esigenza di quell'accertamento della capacit professionale cui l'esame di Stato finalizzato. Ora la norma della cui costituzionalit si dubita, anche nella versione pi restrittiva determinata dall'art. 2 della legge n. 568 del 1971, si limita a porre come condizione della iscrizione negli Albi professionali la mera esplicazione legale della professione nei territori di provenienza senza nulla richiedere e precisare intorno alle condizioni, compreso il superamento di un esame di Stato, alle quali subordinato l'accesso della professione nel territorio di provenienza. In tal modo manca oghi garanzia di quell'accertamento preventivo dei requisiti di preparazione e capacit che la Costituzione italiana prescrive per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il mero fatto che una attivit professionale sia stata consentita ed esercitata in un qualunque territorio di provenienza del profugo, senza quell'accertamento, perfino senza un titolo di studio nella materia attinente alla professione (cio quanto, e null'altro, richiesto dalla norma denunciata), non pu essere ritenuto sufficiente a integrare il rispetto della prescrizione costituzionale. Nella gi citata sentenza n. 174 del 1980, la Corte ha ritenuto che il legislatore ordinario ben poteva modellare l'esame di Stato costituzionalmente richiesto, determinandone razionalmente la portata e il contenuto; e perci ben poteva ammettere all'esercizio della professione di procuratore e di avvocato il magistrato (nella specie: militare) che aveva gi sostenuto per accedere alla magistratura un esame di concorso equipollente a quello prescritto dalla legge forense. Ma la norma denunciata consente l'iscrizione dei profughi agli Albi prdfessionali senza richiedere che sia avvenuto, nello Stato di provenienza, alcun accertamento della capacit professionale equipollente a quello richiesto dalla Costituzione italiana. La stessa Avvocatura dello Stato -che pure conclude per la infondatezza della questione -riconosce che, certamente, spetta al legislatore ordinario valutare la se AASSEGNA DELI..1AWOCATURA DELL STAT riet e congruenza di tali titoli esteri. Ma soggiunge che nella specie tale valutazione stata compiuta dal legi1s:latore ordinario : ~l che non vero, come sopra si detto. Da ci la fondatezza della questione di legittimit costituzionale sollevata, in relazione all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio Nazionale Forense con la prima ordinanza. (omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1980, n. 176 -Pres. Amadei - Rel. Bucciarelli Ducci -Saccinto ed altri (avv. Troccoli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Chiarotti). Impiego pubblico -Componenti di commissioni di concorso -Disposizione che esclude il compenso ai componenti interni -Legittimit costi tuzionale. (Cost., artt. 3 e 36; d.!. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7). Poich la attivit di componente di commissione di concorso riveste carattere di occasionalit, e poich diverse sono le situazioni rispettivamente dei componenti esterni e di quelli interni della commissione, la disposizione che esclude per questi ultimi il compenso per l'attivit predetta non contrasta con gli artt. 3 e 36 Cast. (1). (omissis) Davanti alla Corte costituzionale viene denunciato l'art. 7, primo comma, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (nel testo risultante dalla legge di conversione del 17 agosto 1974, n. 386), nella parte in cui stabilisce che non debbono essere corrisposti compensi agli amministratori ed ai dipendenti degli enti ospedalieri, chiamati a far parte di commissioni per esami di concorso per l'assunzione di personale presso gli enti stessi. La Corte chiamata a decidere su due questioni: 1) se la norma im pugnata contrasti con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, per il dubbio che il suddetto divieto di compenso ad amministratori e dipen denti ospedalieri violi il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit e qualit del lavoro prestato; 2) se la norma stessa contrasti con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dubitandosi che da tale divieto derivi per gli amministratori e i dipendenti ospedalieri un'ingiu stificata disparit di trattamento retributivo rispetto ai componenti delle stesse commissioni che non rivestano tale qualifica -e ai quali invece il compenso riconosciuto -e rispetto agli altri amministratori e dipendenti dell'ente che, non essendo membri delle commissioni, svol (1) La sentenza in ms.segna contiene enunciazioni suscettib~H di trovare applicazione anche in relazione ad altre disposizioni legislative discriminanti il trattamento dei componenti di collegi amministrativi a seconda che siano o meno appartenenti ad un'amministrazione. Diverso discorso dovrebbe farsi per altri incarichi, specie se jure privato, conferiti a pubblici funzionari (od a magistrati). t I I ,,,,,,.,,,,llllll:lllllllllllllilllllilllllmll&llll PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 909 gono una minore attivit lavorativa, pur percependo identica retribuzione. Le questioni non sono fondate. Invero, riguardo alla prima questione, questa Corte, con altre sue precedenti decisioni relative al principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 Cost., ha affermato che la tutela costituzionale non si estende ad ogni compenso che sia il corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione, ma intende piuttosto assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa mediante una retribuzione che, costituendo la fonte principale di sostentamento, deve essere proporzionata alla quantit e qualit del lavoro prestato (sent. n. 82 del 1973). Nella specie la prestazione richiesta agli amministratori o ai dipendenti degli enti ospedalieri, nominati membri di commissioni per esami di concorso, bench istituzionale riveste carattere di occasionalit. Essa, infatti, mentre collegata al rapporto con l'ente in quanto la legge prescrive che alcuni componenti della commissione debbono essere amministratori o dipendenti dell'ente interessato alle assunzioni, si rivela d'altra parte del tutto eventuale, giacch da un lato ricorre solo in caso di provvista di nuovo personale, dall'altro per efetto della rotazione non incombe sempre sulle stesse persone. Di tal che un apposito emolumento non si porrebbe quale fonte ordinaria e continuativa di retribuzione tesa ad assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, bens come un'ulteriore utilit, la cui concessione rimessa al giudizio discrezionale del legislatore, non ricadendo nell'ambito della tutela disposta dall'art. 36 della Costituzione. Per quanto riguarda la seconda questione, che investe il principio di uguaglianza, evidente la diversit di situazione in cui versano gli amministratori e i dipendenti degli enti ospedalieri rispetto ai membri esterni componenti la stessa commissione di concorso, in quanto solo questi ultimi -a differenza dei primi -sono chiamati a svolgere un'attivit del tutto aliena dai compiti da essi espletati istituzionalmente. Sicch, se la legge prevede la corresponsione di emolumenti solo in favore di tali soggetti, escludendola per i componenti interni della commissione, non pu dirsi che il trattamento preordinato dal legislatore sia sprovvisto di ragionevolezza o che costituisca una diversificazione arbitraria nei confronti del personale ospedaliero. Infine, la prospettata disparit interna tra amministratori o di pendenti a seconda che siano chiamati o meno a far parte della com missione non sussiste, in quanto il gi richiamato sistema della rotazione previsto dal legislatore realizza una sostanziale equiparazione di presta zioni lavorative all'interno di ogni qualifica, cosicch non si verifica alcuna discriminazione a parit di retribuzione ordinaria connessa alla qualifica stessa. (omissis) RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1980, n. 189 Pres. Amadei - Rel. Malagugini -De Simone e Rosati (avv. Ventura), Soc. Termil (avv. Fornario), Cadoni (avv. Muggia), e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa). Lavoro Periodo di prova -Diritto alla indennit di anzianit e diritto alle ferie Esclusione -Hlegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 36; cod. civ., artt. 2096 e 2109; legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10)1. Lavoro Periodo di prova Recesso del datore di lavoro -Limiti della discrezionalit del datore di lavoro -Disposizioni che escludono l'onere di motivare il recesso -Legittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 4, 35 e 41; cod. civ., art. 2096; legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10). Le disposizioni di legge, le quali negano al lavoratore, nei casi di recesso durante il periodo di prova, l'indennit di anzianit, lo pongono in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato e violano, in quanto prive di razionale giustificazione, il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cast. Inoltre, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cast. la disposizione che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite. Il potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto durante il periodo di prova finalizzato alla valutazione delle capacit e del comportamento professionale del lavoratore, cos che il lavoratore il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dello esperimento nonch l'imputabilit del licenziamento ad un motivo illecito ben pu eccepirne e dedurne la nullit in sede giurisdizionale; tanto premesso, le disposizioni attributive di detto potere sono compatibili con la Costituzione. (omissis) Ai fini della decisione, invero, non occorre prender partito sulla natura -se retributiva o indennitaria -della indennit di anzianit n privilegiare alcuna delle tesi, sostenute in dottrina ed accolte in giurisprudenza, sulla qualificazione giuridica del contratto di lavoro con patto di prova, in particolare quella che considera il rapporto di lavoro in prova un rapporto tipicamente a termine, muovendo dalla quale la Corte di apello di Roma ed il pretore di Genova denunciano la violazione dell'art. 3 Cost., ponendo a raffronto le situazioni dedotte nei rispettivi giudizi con quella disciplinata dall'art. 5, ultimo comma, della legge 230 del 1962 che attribuisce al lavoratore, alla scadenza del contratto a termine, il diritto ad un premio di fine lavoro pari alla indennit di anzianit prevista dai contratti collettivi. !.'ARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Non pu, infatti, dubitarsi che il patto di prova inerisce ad un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore, di regola professionalmente gi formato, si chiede l'adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantit e qualit a quelle fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione. Ci tant vero che, ove sia superato, senza esercizio della facolt di recesso, il termine della prova e comunque decorsi sei mesi dalla assunzione, l'attivit prestata durante il periodo di prova non si distingue, a tutti gli effetti retributivi, da quella di un lavoratore assunto a tempo indeterminato. (omissis) Il pretore di Genova (ord. n. 655/79) dubita anche della legittimit costituzionale degli artt. 2096, terzo comma e 2109 cod. civ. assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 36, ultimo comma, Cast. Anche questa questione appare fondata. Gi con la sente:qza n. 66 del 1963 questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, del . l'art. 2109 cod. civ., la disposizione che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite. Motivando tale decisione, la Corte ha sostanzialmente rilevato che il periodo di riposo ritenuto necessario per ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore, se pur ragguagliato ad un anno ben pu essere frazionato e quindi riconosciuto in proporzione alla quantit di lavoro da costui effettivamente prestata presso l'imprenditore che, avendolo assunto, procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di ininterrotto servizio. A conferma dell'esattezza di una tale piana argomentazione, si deve ricordare che il diritto alle ferie retribuite garantito dall'art. 36, ultimo comma, Cast. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta, mentre sar questione di fatto verificare nelle singole situazioni se sono e in che misura maturate le condizioni per il soddisfacimento di un tale diritto. Le ordinanze del pretore di Milano (n. 496/75) del pretore di Roma (n. 394/76) e del pretore di Napoli (n. 635/76) sollevano questione di legittimit costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. e/o dell'art. 10 della legge 604 del 1966, nella parte in cui escludono l'obbligo dell'imprenditore di motivare il licenziamento del prestatore di lavoro assunto in prova, effettuato durante il periodo di prova. (omissis) Va anzitutto ricordato che nel sistema del codice civile (libro V, titolo II, sez. III) non previsto l'obbligo dell'imprenditore di motivare il recesso dal contratto a tempo indeterminato e che tale obbligo (a richiesta del lavoratore) stato introdotto con l'art. 2 della legge 604 del 1966, nei rapporti di lavoro di cui agli artt. 10 e 11 della legge medesima. Ne deriva che la disposizione del cod. civ. (art. 2118) sul recesso dal contratto a tempo indeterminato, non essendo stata dedotta nuova questione di legittimit in ordine ai predetti artt. 10 e 11 legge 604 del 1966 per la parte che qui interessa, ha tutt'ora un suo campo di applicazione 912 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO e che pure l'art. 2096, terzo comma, cod. civ., al di fuori dell'ambito di operativit della legge 604/66, non sembra confliggere con gli invocati parametri costituzionali, non essendo adombrata alcuna illegittimit del disposto che esclude l'obbligo del preavviso e delle indennit sostitutive. La questione posta in relazione al solo art. 2096, terzo comma, cod. civ. appare quindi infondata. Viene, dunque, in discussione l'art. 10 della legge 604/66 nella parte in cui esclude l'applicazione delle norme della legge medesima, -sussistendo le altre condizioni di cui al medesimo art. 10 ed al successivo art. 11, con le modificazioni introdotte dalla legge 300 del 1970 e dalla sentenza n. 174/1972 di questa Corte -agli impiegati ed operai assunti in prova. (omissis) Affer!Uato l'obbligo delle parti a consentire e a fare l'esperimento ohe forma oggetto del patto di prova (art. 2096, secondo icomma, cod. civ.), ne discende un primo limite alla discrezionalit dell'imprenditore, nel senso che la legittimit del licenziamento da lui intimato durante il periodo di prova pu efficacemente essere contestato dal lavoratore quando risulti che non stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualit professionali alle quali il patto di prova preordinato. Pi in generale, 1si pu affermare che [a discrezionalit delil'imprenditore si esplica nella valutazione delle capacit e del comportamento professionale del lavoratore, cos che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonch l'imputabilit del licenziamento ad un motivo illecito ben pu eccepirne e dedurne la nullit in sede giurisdizionale. Cos definiti i termini della questione, la norma impugnata immune da censure di costituzionalit. Non appare, infatti, vulnerato il principio di uguaglianza, non essendo equiparabili, sotto l'aspetto che qui interessa, le situazioni poste a con fronto, del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeter minato, mentre il riferimento ai pubblici dipendenti assunti in prova ed all'obbligo di motivazione del decreto ministeriale che li estrometta dal l'amministrazione (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 e d.P.R. 3 mag gio 1957, n. 686, art. 14, comma secondo) ignora le ben diverse modalit di assunzione di questi ultimi, che comportano, gi attraverso l'esperi mento del concorso, una prima valutazione della loro idoneit profes sionale. Neppure prospettabile lesione degli artt. 4 e 35 Cost., vuoi per la portata del principio di cui all'art. 4, primo comma, Cost., che come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione, cos non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro (che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario pre PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE supposto) (sent. n. 3 del 1957; 81 del 1969; 45 del 1965; 194 del 1970), vuoi perch l'art. 35 Cost., esaminato appunto in relazione all'art. 4, primo comma, Cost., non impone un'applicazione indiscriminata del principio della giusta causa, e del giustificato motivo nei licenziamenti, ma lascia al legislatore ampia discrezionalit in materia (sent. 129 del 1976). Quanto, infine, all'art. 41, secondo comma, Cost., che riguarda lo svolgimento del rapporto di lavoro, invocato dai pretori di Roma e di Napoli, non si ravvisa nelle disposizioni di legge censurate alcun attentato alla libert e alla dignit del lavoratore, soprattutto quando si riconosca la sindacabilit nei limiti anzidetti, del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilit dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in presenza di una diversa motivazione apparente) lo provi illecitamente motivato. (omissis) CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1980, n. 191 -Pres. Amadei -Rel. Paladin -Regione Veneto e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti). Corte costituzionale -Ricorsi per impugnativa. diretta delle leggi .e per conflitto di attribuzine -Deposito del ricorso -Termine -". perentorio. I termini fissati per il deposito dei ricorsi diretti alla Corte costituzionale sono perentori; i ricorsi tardivamente depositati devono essere dichiarati inammissibili. (omissis) Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia contestato in alcun modo), tanto il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato l'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quanto il conseguente ricorso relativo alla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, sono stati ta11divamente depositati nehla cancelleria di questa Corte, oltre i dieci giorni dalla notificazione, fissati dagli artt. 31 ultimo comma e 32 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi, regionali e statali. (omissis) Ci basta per desumerne che entrambi i ricorsi sono inammissibili, malgrado le contrarie considerazioni che la difesa regionale ha svolto nella pubblica udienza del 4 giugno 1980. Vero che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc. civ., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori . Da un lato, per, la formulazione testuale dell'art. 31 ultimo comma della legge n. 87 del 1953, sottolineando la dove RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 914 rosit del deposito entro dieci giorni dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ci stesso che il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro lato, questa Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le sentenze n. 15 del 1967 e n. 30 del 1973, nonch l'ord. n. 109 del J975) che i termini per la costituzione in giudizio presso di essa risentano delle pecu:liarit dei giudici di costituzionalit e dell'autonomia della foro disciplina processuale; e che, pertanto, i termini medesimi siano perentori per tutte le parti . Tali criteri s'impongono anche nei casi in esame, escludendo la pertinenza del richiamo all'art. 152 cod. proc. civ. (la cui considerazione non potrebbe comunque venire dissociata da quella degli artt. 153 e 154 del codice stesso); tanto pi che nelle disposizioni sul funzionamento della Corte il punto di riferimento del processo costituzionale non rappresentato dal diritto processuale civile, bens dalle norme del regolamento per procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (cui rimanda esplicitamente, in quanto applicabili, l'art. 22 primo comma della stessa legge n. 87 del 1953). Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti -dieci giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art. 27 cpv. delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti a pena di decadenza dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) -non toglie che in tutte queste ipotesi la doverosa tempestivit del deposito, nei tempi improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine die. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 19 giugno 1980, nelle cause riunite 41-121-796/79 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Reischl Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bayerisches Landessozialgericht di Monaco di Baviera, dal Bundessozialgericht e dal Landessocialgericht dell'Assia, nelle cause Testa, Maggio e Vitale c. Bundesanstalt filr Arbeit di Norimberga. Interv.: Governo italiano (avv. Stato Favara) e Commissione delle C.E. (ag. Koch). Comunit europee Libera circolazione dei lavoratori -Previdenza sociale -Prestazioni di disoccupazione. (Trattato CEE, artt 48-51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 69). Il lavoratore disoccupato che, essendosi allontanato dallo Stato membro da cui percepisce prestazioni di disoccupazione per recarsi in altro Stato membro per cercarvi lavoro, profittando della possibilit offertagli dall'art. 69, n. 1, del reg. CEE 1408/71, e non ritorna nel termine di tre mesi ivi contemplato nello Stato di partenza, non pu pi, a norma dell'art. 69, n. 2, 1" frase, far valere il diritto alle prestazioni nei confronti di tale Stato, sempre che il suddetto termine non venga prorogato in applicazione dell'art. 69, n. 2, 2 frase (1). (omissis) 1. -Con ordinanze del 15 febbraio, 19 giugno e 30 agosto 1979, pervenute neN.a ca'lllOeL1eria della Corte, rispettivamente, il 12 marzo, il 31 luglio e 1'8 novembre 1979, il Bayerisches Landessozialgericht di Monaco (causa 41/79), il Bundessozialgericht (causa 121/79) ed il Landessozialgericht dell'Assia (causa 796/79) hanno posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, questioni vertenti sull'interpretazione e sulla validit dell'art. 69, n. 2, (1) Nel solco di un princ1p10 pi volte affermato, secondo cui le norme comunitarie possono imporre ai lavoratori limitazioni solo come contropartita dei vantaggi loro attribuiti dai regolamenti comunitari, la Corte di Giustizia (prima con la sentenza 21 ottobre 1975, nella causa 24/75, PETRONI, in Racc., 1975, 1149, e poi con le sentenze 3 febbraio 1977, nella causa 62/76, SrREHL, in Racc., 211, e 13 ottobre 1977, nella causa 112/76, MANZONI, in Racc., 1977, 1647, e in questa Rassegna, 1977, I, 781, con nota di richiami) aveva affermato che una norma comunitaria regolamentare (l'art. 46 n. 3 del reg. C.E.E. n. 1408/71) incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni 916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunit (G.U. n. L 149, pag. 2). 2. -Le questioni sono sollevate nell'ambito di controversie opponenti la Bundensanstalt flir Arbeit {Ufficio federale del lavoro) di Norimberga a lavoratori disoccupati che, avendo profittato della possibilit offerta dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per recarsi in Italia allo scopo di cercarvi lavoro, non sono rientrati nella Repubblica federale di Germania nel termine di tre mesi contemplato dalla suddetta disposizione. Fondandosi sull'art. 69, n. 2, del regolamento citato, ai cui termini il lavoratore perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza del menzionato periodo di tre mesi, la Bundesanstalt flir Arbeit ha rifiutato di continuare a versare prestazioni di disoccupazione ai lavoratori di cui trattasi. Essa ha anche rifiutato di applicare a loro favore l'art. 69, n. 2, 2 frase, di detto regolamento, che consente agli uffici o alle istituzioni competenti di prolungare, in casi eccezionali, il termine di tre mesi cui subordinato il mantenimento delle prestazioni. I lavoratori interessati hanno allora adito i giudici tedeschi con ricorsi intesi ad ottenere il riconoscimento del loro diritto alla conservazione delle prestazioni di disoccupazione. 3. -Le questioni poste dai giudici di rinvio intendono, in sostanza:, far determinare se l'art. 69, n. 2, del regolamento n. 1408/71 privi il lavoratore disoccupato, che rientri nello Stato competente dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 69, n. 1, lett. e), di ogni diritto alle prestazioni di disoccupazione nei riguardi di tale Stato anche nel caso in cui detto lavoratore conservi un diritto residuale alle prestazioni in forza della legislazione dello stesso Stato. Per il caso di soluzione affermativa di tale questione, sono stati avanzati, nella motivazione delle ordinanze di rinvio e nelle osservazioni presentate alla Corte dal ricorrente nel proceprevidenziali spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro. Sulla base dei medesimi princpi nulla da obiettare vi sarebbe sulla sentenza annotata se per la sola legislazione nazionale l'essersi il lavoratore sottratto per tre mesi all'obbligo di restare a disposizione degli uffici del lavoro rdeli1o Stato competente e di sottoporsi al contro1~o ivi organizzato fosse sufficiente a fargli perdere qualsiasi diritto. Perplessit desta invece la pronuncia annotata in quanto essa intenda riferirsi indistintamente anche al caso in cui detto lavoratore conservi un diritto residuale alle prestazioni in forza della legislazione dello stesso Stato, non sembrando che possa escludersi in tale ipotesi l'incompatibilit della norma regolamentare (l'art. 69 del reg. 1408/71, cos PAR'tE I, SlZ. I, GlUJ.l.IS. COMUNITARIA :Il INTERNAZlONALl 917 dimento sottostante alla causa 41/79 e dal Governo della Repubblica italiana, dubbi quanto alla compatibilit dell'art. 69, n. 2, con gli artt. 48-51 del Trattato e con le esigenze della tutela dei diritti fondamentali. Quanto all'interpretazione dell'art. 69, n. 2. 4. -L'art. 69 del regolamento n. 1408/71 attribuisce al lavoratore disoccupato la facolt di esimersi, per un periodo stabilito ed allo scopo di cercare lavoro in un altro Stato membro, dall'obbligo, imposto dalle diverse legislazioni nazionali, di mettersi a disposizione degli uffici di collocameno dello Stato competente, senza per questo perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dello Stato competente. 5. -Questa disposizione non costituisce una semplice misra di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale. Essa istituisce, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo, derogante alle norme del diritto interno, che deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, qualunque sia il regime previsto dalla legislazione nazionale per la conservazione e la perdita del diritto alle prestazioni. 6. -Ai termini del suo primo paragrafo, l'agevolazione concessa al lavoratore dall'art. 69 si limita ad un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui egli ha cessato di essere a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente. 7. -Ai termini del suo secondo paragrafo, l'art. 69 stabilisce che: Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della sca ARtE I, s~z. n, GlURIS. COMUNI'I'AR1A !N'I'ERNAZIONALE 923 comunitario in termini che le consentano di pronunciarsi. Nella fatti specie, la questione da risolvere consiste nell'accertare se i principi del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci siano di ostacolo ad una normativa nazionale che, assoggettando l'importazione normale di autoveicoli al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, vieti, con sanzione penale, ai residenti nello Stato di utilizzare autoveicoli che abbiano fruito di un regime di importazione temporanea, e quindi della esenzione della citata imposta. 5. -L'art. 2 della Convenzione di New York del 4 giugno 1954, ratificata da tutti gli Stati membri della Comunit Europea, disciplina l'importazione di autoveicoli in franchigia temporanea. Esso stabilisce, al paragrafo l, che ciascuno Stato contraente ammette in franchigia temporanea... i veicoli appartenenti a persone che hanno la loro residenza normale fuori del suo territorio e che sono importati ed utilizzati per loro uso privato, in occasione di una visita temporanea, sia dai proprietari di tali veicoli, sia da altre persone che hanno la loro residenza normale fuori del suo territorio . 6. -L'art. 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gen naio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), disciplina l'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso privato facendo rinvio alla Convenzione di New York e prevede, al comma secondo, che le pene stabilite per il reato di contrabbando restino applicabili quando manchino o siano venute a cessare le condizioni previste dalla citata Convenzione. Lo stesso Testo unico stabilisce altres la pena pecuniaria da infliggere a chiunque detenga merci estere senza dimostrarne la legittima provenienza (art. 282 in relazione all'art. 25), ovvero dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine una destinazione diversa da quella per la qua1e stata concessa la franchigia o la riduzione (art. 287). 7. -Per quanto riguarda i diritti non pagati, al cui ammontare la sanzione pecuniaria commisurata, il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concer nente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, stabi lisce che l'imposta in questione sia applicata, tra l'altro, sulle importazioni da chiunque effettuate e definisce poi, specificamente, negli artt. 67-70, il regime dell'imposta sulle importazioni. 8. - il caso di rilevare che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione di beni espressamente prevista dall'art. 2 della seconda direttiva del Consiglio, dell'll aprile 1967, n. 67/228/C.E.E., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (G. U. pag. 1303). L'art. 14 della sesta 924 RASSEGNA DELL1AVVOCA1'URA DELLO STATO direttiva del Consiglio in materia, del 17 maggio 1977, n. 77/338/C.E.E. (G. U. n. L 145, pag. 1), prevede che, fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, esentino, fra l'altro, le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento ad un regime doganale di ammissione temporanea. 9. -Gli Stati membri conservano quindi un ampio potere di intervento in materia di importazione temporanea, proprio allo scopo di impedire le frodi fiscali. Ne consegue che, se i provvedimenti presi in proposito non sono eccessivi, essi sono compatibili col principio della libert di circolazione delle merci. 10. -Quanto poi al divieto imposto da uno Stato membro alle persone residenti nel suo territorio di usare veicoli importati temporaneamente in franchigia, esso costituisce un mezzo efficace per prevenire le frodi fiscali e per assicurare che le imposte siano pagate nel paese di destinazione dei beni. In effetti, la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunit in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, presentata dalla Commissione iii 30 ottobre 1975 (G. U. n. C 267, pag. 8), ha riconosciuto la necessit di un provvedimento del genere, prevedendo all'art. 3 (concernente l'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato) che a) il privato che importa i suddetti beni deve: aa) avere la residenza principale in uno degli Stati membri della Comunit diverso da quello dell'importazione temporanea;... b) i mezzi di trasporto non possono essere ceduti o noleggiati nello Stato membro d'importazione temporanea, n prestati a residenti di questo Stato. 11. -Una volta riconosciuto quindi che disposizioni quali quelle della legislazione nazionale di cui trattasi nella fattispecie sono compatibili con le norme dell'ordine giuridico comunitario, non vi sono argomenti che consentano di mettere in dubbio il potere di uno Stato membro di sanzionare penalmente l'inosservanza della disciplina nazionale. 12. -La questione posta dal Tribunale di Ravenna va quindi risolta nel senso che le norme del Trattato C.E.E. relative alla libera circolazione delle merci non fanno ostacolo a che una disciplina nazionale imponga ai residenti nel territorio di uno Stato membro il divieto, sanzionato penalmente, di usare autoveicoli i quali abbiano fruito di un regime di importazione temporanea e quindi siano stati esentati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. (omissis) PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 925 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 2 sezione, 11 dicembre 1980, nella causa 827/79 -Pres. Pescatore -Avv. Gen. Capotorti -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana nella causa Amministrazione delle Finamie c. Acampora -Interv. Governo itailiano (avv. Stato Fiumara) e Commissione del1e C.E. (ag. Marchini-Camia, avv. L. Biamonti). Comunit europee Dazi doganali Prodotti originari di paesi in via di sviluppo Trattamento tariffario preferenziale Certificati di origine Controlli Pagamento del dazio non corrisposto all'atto dell'impor tazione. (Regolamento CEE della Commissione 30 giugno 1971, n. 1371, art. 13). Ai sensi dell'art. 13 del regolamento della Commissione 30 giugno 1971, n. 1371, le autorit doganali dello Stato membro importatore possono, dopo aver consentito senza riserve l'importazione definitiva della merce con l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo: 1) chiedere allo Stato beneficiario d'esportazione il controllo del certificato d'origine modulo A relativo a quella merce; 2) successivamente, qualora tale controllo abbia esito negativo, esigere il pagamento dei dazi doganali non corrisposti all'atto dell'importazione (1). (1) La Corte ha condiviso le argomentazioni svolte dal Governo italiano, interpretando le norme comunitarie nel senso che esse consentono alle autorit doganali dello Stato membro importatore, -pur dopo l'importazione definitiva della merce, senza alcuna riserva, con l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo -, di chiedere allo Stato beneficiario d'esportazione il controllo del certificato d'origine e, di esigere, in caso di esito negativo del controllo, il pagamento dei dazi doganali non corrisposti all'atto dell'importazione. La Corte non si occU1pata specificamente del termine entro iL qual1e il pagamento dei dazi pu essere 'Jichiesto, ma ha precisato, da un J.ato, che 1a previs:ione di un termiline per la conservazione dei documenti da parte dell'autorit del ;paese espor.tatoce implica necessariamente il!a poos]bi:lit di un controlilo effettlivo dm1ainte [o stesso iLasso di itempo, e, daililfaitro J.ato, che dopo i'esito del controhlo iLa dog0ana del paese importatore pu richiedere il pagamento de] maggiori diritti dovuti. Quindi, lii!! rt:el1rmne per :hl: pagamento potr essere queililo nazionale di prescri!lione (fino aJIJl'entrata in vigore del regolamento 24 [uglio 1979, n. 11697) che non sia illlferiore a quehlo minimo entro il quaiLe consentito ii1 control!lo; non pu, viiceve!'sia, trovare aipplicazione ihl termiline di decadenza nazionaile per ilia .revislione dell'aocevtamento. Si ritiene utile riportare qui di seguito le difese svolte dal Governo italiano. Trattamento daziario preferenziale per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo: il controllo dei certificati di origine. 2. -Il regolamento CEE della Commissione 30 giugno 1971, n. 1371/71, (nonch il gi ricordato reg. 2862/71 e, poi, quelli dettati per gli anni successivi: cfr. -dopo il n. 2818/72, che richiama quello che lo precede-, i reg. nn. 3614/73, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1. -(Omissis). Con ordinanza 27 giugno 1979, pervenuta in cancelJeria H 21 dicembre 1979, 1a Corte Suprema di CassaziQile italiana ha sottoposto alla Corte idi giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato C.E.E., una questione pregirudiziai1e conoemente l'interpretazione del regolamento deL1a Commissione 30 girugno 1971, n. 1371, relativo :ailla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie .accordato da!lla C.E.E. a taluni prodotti di .paesi :in via di sviluppo (G. U. n. L 146, pag. 1), e in particolare del:l'art. 13 di questo regolamento. 2. -Tale questione stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un'impresa commerciale e l'Amministrazione delle finanze italiana. Detta impresa importava in Italia da Hong-Kong, tra il 1 luglio 1971 e il 2 febbraio 1972, varie partite di apparecchi radio a transistors, dichiarandoli prodotti di origine; di conseguenza, essa ne 3106/74, 3214/75, 3200/76, 2966/77, 148/79 e 3067/79), dovendo stabilire delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali alcuni prodotti provenienti da paesi in fase di sviluppo acquisiscono il carattere di prodotti originari dei paesi stessi (al fine di godere di un regime daziario preferenziale), sia la giustificazione di tale carattere e le modalit del suo controllo, dopo aver definito nei primi articoli la nozione di prodotti originari ' dispone, nell'art. 6, che detti prodotti originari... sono ammessi nella Comunit al beneficio .delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'art. 1 su presentazione di un certificato di origine, modulo A, vistato o dalle autorit doganali o da altre autorit governative del paese beneficiario di esportazione e con riserva che quest'ultimo paese assista la Comunit tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo della autenticit e della regolarit dei certificati, Il certificato -precisa l'art. 79 -costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie>>, ed presentato alle autorit doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalit previste dalla regolamentazione di tale Stato (art. 8). Ricollegandosi alla riserva di assistenza da parte delle autorit competenti del paese beneficiario per il controllo dell'autenticit e della regolarit dei cer tificati prevista nell'art. 6, l'art. 13 n. l, prevede un controllo a posteriori dei certificati stessi, che viene effettuato a sondaggio ed ogni qualvolta le Autorit doganali competenti nella Comunit nutrano dubbi fondati circa l'autenticit del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluno dei suoi componenti. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente -prosegue il n. 2 dello stesso articolo le autorit doganali competenti nella Comunit rispediscono il certificato ... all'au torit governativa competente del paese beneficiario d'esporta7lione, indicando (eventualmente, si aggiunto nel testo del reg. 3614/73 e di quelli successivi), i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta ; e, se esse deci dono di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tarif farie di cui all'art. 1 in attesa dei risultati del controllo, le autorit doganali competenti nella Comunit offrono all'importatore, fatte salve le misure con servative ritenute necessarie, la possibilit di ritirare le merci Dispone, infine, l'art. 30 che attraverso il controllo -per l'effettuazione del quale l'autorit del paese beneficiario di esportazione deve conservare la relativa PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 927 otteneva lo sdoganamento pagando dazi doganali calcolati in funzione delle preferenze tariffarie. L'Amministrazione delle finanze, effettuato in forza dehl'art. 13 del regolamento n. 1371/71, un controllo ia posteriori da cui risultava che la merce non rispondeva alla definizione di prodotti di origine, ingiungeva all'importatore di pagare il dazio non corrisposto all'atto dell'importazione. 3. -L'importatore faceva oppos1z10ne avverso l'ingiunzione per il motivo che il controllo sull'origine della merce era stato effettuato posteriormente aLfimportazione, quando la meroe non si trovava pi nella sua disponibilit. La controversia veniva sottoposta al Tribunale di Genova e, successivamente, aLla Corte d'appello deMa stessa dtt, i quali si pronunziavano nel senso che il controllo non poteva essere effettuato dopo lo documentazione per un periodo di due anni -devesi poter determinare se il certificato di origine ... contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste merci possano effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'art. 1. 3. -Il sistema che risulta da queste norme il seguente: a) l'importazione con il beneficio delle preferenze tariffarie avviene sulla base della presentazione del certificato di origine rilasciato dall'autorit del paese beneficiario di esportazione; l'autorit doganale dello Stato membro di importazione pu solo esigere la presentazione di una traduzione, nonch di una attestazione de!W'arnportatore certificante che le me:vci soddisfano aHe condizioni richieste per l'applicazione del beneficio; b) le autorit doganali dello Stato membro importatore possono chiedere, e le autorit governative del paese beneficiario di esportazione devono assicurare, un controlilJO 1suna autenticit e su:hla -rego1liarit dei certificati, in un aoco di tempo di quantomeno due anni dalla data di esportazione; il controllo pu essere effettuato o a titolo di sondaggio (cio a prescindere da ogni sospetto di non autenticit o non regolarit) o allorch si nutrano dubbi fondati circa l'autenticit del documento o l'esattezza sull'origine della merce o di componenti di essa; c) nel caso di richiesta di controllo, le autorit doganali dello Stato membro importatore hanno la facolt di sospendere l'applicazione del regime preferenziale (facendo salva la possibilit all'importatore di ritirare le merci, con l'adozione delle misure conservative ritenute necessarie). I1l quesito che st pone 1se fo dogaJIJJa posisa chiedere il contro!Llo del certificato d'origine allorch ha ammesso l'importazione senza riserve con l'applicazione deiJi regime preforenziaile, e, avuto esito negativo ~n taile t>otesi ili controllo richiesto, possa ancor chiedere all'importatore il pagamento delle maggiori somme dovute. La risposta deve essere positiva. 4. -Dalle norme citate si ricava che di regola l'importazione con il be-_ neficio delle preferenze tariffarie si ottiene con la presentazione del certificato di origine vistato dall'autorit del paese esportatore; l'autorit doganale del 928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sdoganamento della merce e la concessione, senza riserve, del trattamento preferenziale contemplato dalla normativa comunitaria. Adita dall'Amministrazione delle finanze, la Corte suprema di Cassazione ha sottoposto a questa Corte la seguente questione: Se a norma dell'art. 13 del regolamento e.E.E. 30 giugno 1971, n. 1371, lo Stato importatore -dopo aver consentito, senza riserve, la importazione definitiva della merce con l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale accordato ai prodotti di origine dei paesi in via di sviluppo -possa richiedere allo Stato beneficiario dell'esportazione il controllo del certificato di origine modulo A relativo a quella merce, e poi pretendere, all'esito eventualmente negativo di esso, il pagamento del dazio non corrisposto all'atto dell'importazione , 4. -Per risolvere tale questione, che concerne essenzialmente l'interpretazione dell'art. 13 del regolamento n. 1371/71, occorre innanzitutto determinare lo scopo perseguito da questo regolamento c0~unitario paese importatore conserva, per, la possibilit di chiedere all'autorit del paese esportatore (che tenuta ad evadere la richiesta) un controllo del certificato, perch ne sia verificata l'autenticit e la regolarit. Questo controllo, che, seguendo l'importazione, a posteriori, come esplicitamente lo qualifica la norma comunitaria, pu essere richiesto o a titolo di sondaggio o perch sono sorti fondati dubbi sulla autenticit e regolarit del certificato stesso. La ratio di un tale sistema sta evidentemente nell'intendimento di favorire, anche nell'espletamento delle formalit doganali, l'importazione nella Comunit di determinati prodotti originari di paesi in via di sviluppo. La presentazione di un certificato vistato da una autorit del Paese esportatore parsa garanzia sufficiente, in linea di massima, per concedere immediatamente il beneficio tariffario all'importazione, lasciando peraltro salva la possibilit di eseguire successivamente un controllo. Questo controllo, richiedendo normalmente tempi lunghi per essere attuato (il certificato deve essere spedito all'autorit del paese esportatore, che, esperite le verifiche del caso, lo deve poi restituire), segue l'importazione proprio per non intralciarla: se la precedesse, si correrebbe il rischio di arrestare o quantomeno limitare sensibilmente quella corrente di traffico che si era inteso agevolare. Poich dunque la regola generale che con la presentazione del certificato si ottiene l'importazione, salva la possibilit di un controllo a posteriori (che segue, cio, la importazione), la norma comunitaria non poteva prevedere e non ha previsto che la richiesta di controllo sia accompagnata da una riserva sul regime applicabile in sede di importazione (con una corrispondente contestazione o comunicazione aiLl'importatore): lia richiesta d:i controfilo viene effettuata mai~grado l'esaurimento dele operaziioni doganaili di importazione, magari dopo qualche tempo da esso (si pensi, soprattutto, ai controlili a sondaggio, che vengono richiesti normalmente su una modica percentuale dei certificati pervenuti in un certo arco di tempo: una settimana, un mese, o altro periodo). Eseguita l'importazione con l'applicazione del regime preferenziale e effettuato il controllo a posteriori >>, l'esito negativo di questo comporter naturalmente che !La dogana del paese importatore av.r il potere-dovere di recupe- I I =~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 929 e quindi analizzare il funzionamento del sistema di controllo dell'origine dei prodotti interessati, ch'esso ha istituito per il raggiungimento dello scopo suddetto. 5. -Il sistema delle preferenze generalizzate contemplate dal regolamento n. 1371/71 fondato sul principio della concessione unilaterale, da parte della Comunit, di vantaggi tariffari per determinati prodotti originari di taluni paesi in via di sviluppo, allo scopo di agevolare 1e cor:rienti comme:ricia:li provenienti da questi ultimi. Iil beneficio di detto regime preferenziale pertanto connesso all'origine del prodotto e il controllo di questa costituisce, di conseguenza, un elemento indispensabile del sistema. Nell'organizzazione concreta di tale controllo il regolamento ha inteso evitare, per ragioni pratiche, la verifica sistematica dell'origine della merce, che avrebbe prolungato eccessivamente le operazioni doganali. A questo scopo, l'art. 13 contempla due tipi di controllo rare i diritti di confine, inerenti ai! regime non agevolato, non mscossii ailil'atto dell'importazione, e ci senza bisogno che sia stata formulata riserva alcuna, la quale, come si detto, appare inconfigurabile nel sistema prescelto: se cos non fosse, non vi sarebbe alcuna ragione di procedere ad un controllo, destinato a rimanere improduttivo di effetti. Conferma di ci data dall'art. 30 del reg., il quale, con riferimento specifico a tutte le ipotesi di controllo previste nell'art. 13, precisa che i controlli devono permettere di determinare se il certificato di origine contestato (dove contestato significa chiaramente sottoposto a verifica ) sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste merci possono effettivamente dar luogo all'applicazione del regime preferenziale. 5. -Si obiettato, per, che la norma comunitaria prevede anche una possibilit di sospensione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie in caso di richiesta di controllo (art. B, n. 2, seconda parte), cio un'ipotesi di apertura formale di una contestazione nei confronti dell'importatore: proprio e soltanto questa contestazione farebbe salvo il diritto della dogana al recupero dei maggiori diritti che risultassero dovuti in esito al controllo. Questa argomentazione non ci sembra esatta. La previsione dell'ultima parte dell'art 13 si atteggia come un'eccezione alla regola generale. Prodotto un certificato di origine, di regola si applica il regime preferenziale, salvo poi l'esito del controllo a posteriori . La norma comunitaria si per preoocupata dii offrire affila dogana maggiori. garamle per alcuni casi, dove evidentemente il sospetto di non autenticit o non regolarit appaia sin dal momento della richiesta di importazione particolarmente fondato. L'autorit doganale ha appunto la facolt di sospendere (o pi precisamente: di tenere in sospeso) l'applicazione del regime preferenziale in attesa dei risultati del controllo: si tratta di una facolt che, naturalmente, pu essere esercitata prima dell'importazione, per cui il controllo che verr richiesto, si atteggia come un controllo a priori . E sempre nell'intento (gi manifestato nella regola generale) di eliminare per quanto possibile ogni intralcio alla circolazione delle merci di cui si discute, la stessa norma comunitaria impone alle autorit doganali comunitarie di offrire all'importatore fatte salve le misure conservatrici ritenute necessarie, la possibilit di ritirare le merci : con tale previsione la 930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a posteriori dei certificati d'origine: a sondaggio e ogni volta che le autorit doganali competenti nutrano dubbi fondati circa l'autenticit del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti. Detto articolo aggiunge, al n. 2, secondo comma, che le autorit doganali, qualora decidano, in caso di dubbio, di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilit di ritirare le merci . 6. -Quest'rultima d~sposizione, che, in pratica, pu trnvare ,applicazione solo quando la merce ancora in dogana, si configura come un'eccezione alla regola generale stabilita dall'art. 6 del regolamento, in base alla quale i prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi nella Comunit al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 su presentazione di un "ertificato di origine, modulo A, vistato o dalle autorit doganali o da altre autorit norma comunitaria si , del resto, allineata ai sistemi nazionali che prevedono la possibilit del rilascio della merce all'importatore, in attesa dell'esito delle contestazioni insorte, previa liquidazione provvisoria dei minori diritti non contestati e garnnzia del pagamento di queMi maggiori che dovessero in ,seguito dsul tare dovuti (in Italia, cfr. gli artt. 61, 65 e 83 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Non v' alcun dubbio che, nel caso di sospensione dell'applicazione del regime preferenziale, l'esito negativo del controllo render definitivamente inapplicabile H regime stesso, ,con Ia possiibiJ!M delwa dogana di recuperare (attmverso la garanzia prestata) i maggiori diritti dovuti. Ma non v' ragione alcuna che questa possibilit di recupero sia data solo nel caso di sospensione (che si atteggia come una formale contestazione nei confronti dell'importatore) e non anche allorch, secondo la regola generale, il controllo sia disposto e si effettui a posteriori >>, cio dopo l'importazione fatta in regime di favore (nel qual caso non neanche ipotizzabile la formulazione di una contestazione o comunque di una riserva nei confronti dell'importatore). La tesi contraria a quella qui proposta porta a conseguenze del tutto illogiche: a) o JJa dogana, per garanti'.Ils M pagamento defilie somme effettivamente dovute, deve sospendere sempre l'applicazione del regime preferenziale, anche in previsione di dover disporre un mero controllo a sondaggio, ma ci contrasterebbe oltre che con la lettera, anche con lo spirito del regolamento comunitario, in quanto si verrebbe ad ostacolare gravemente quel commercio che, proprio in forza delle norme comuniitade, si intende ,agevoliare; b) o fra dogana deve rassegnarsi all'evasione dell'imposta in tutti i casi di presentazione di certificati che, apparentemente ineccepibili, si rivelassero poi non autentici o non veritieri a seguito di controllo, magari a sondaggio: e in tal caso a che cosa servirebbe il controllo a sondaggio? Si tentato ex adverso di rispondere a queste obiezioni osservando che il controllo a sondaggio, non accompagnato da una sospensione dell'applicazione del regime preferenziale, anche non evitando un'evasione del tributo nel caso con- t ~ ~ I: i~ ,t ~ I1 r11~11a11a1aar111111111111111:11r1fl PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 931 governative del paese benficiario di esportazione e con riserva che quest'ultimo paese assista la Comunit tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo dell'autenticit e della regolarit dei certificati, 7. -Di regola, il controllo a posteriori effettuato a sondaggio pu pertanto essere solo successivo ailfa presentazione del certificato, ed allo sdoganamento che ne consegue automaticamente, quando nessun elemento consenta di dubitare a priori dell'autenticit del certificato. Del resto, ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, l'art. 30 del regolamento dispone che i documenti di esportazione o le copie dei certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dall'autorit governativa competente del paese beneficiario di creto, servirebbe pur sempre a controllare, a titolo di sondaggio, la seriet delle autorit del paese esportatore nel rilasciare i certificati di origine, inducendo la Dogana ad una maggiore cautela in occasione di importazioni future. Ma tali osservazioni appaiono molto fragili: nel caso di accertata falsit,, del documento, il controllo si rivelerebbe inutile anche per il futuro; mentre nel caso di non veridicit esso dovrebbe condurre a diffidare di tutti i certificati rilasciati dalle autorit del paese di provenienza del certificato non veritiero, e quindi a determinare sospensioni generalizzate dell'applicazione delle preferenze tariffarie per le provenienze da quel paese (omissis). N pu dirsi che la successiva maggiore imposizione lederebbe il legittimo affidamento dell'importatore, che, ottenuto il regime preferenziale con l'importazione definitiva, confida appunto nella definitivit del regime applicatogli e opera nei rapporti commerciali su questo presupposto. L'importatore non pu ignorare la norma comunitaria e ben sa o deve sapere che, malgrado l'importazione definitiva, pu essergli richiesto il pagamento delle maggiori somme effettivamente dovute se il controllo del certificato dar esito negativo per lui. Egli sa o deve sapere che il certificato esibito preso per buono dalla dogana salvo l'esito del controllo a posteriori. La norma comunitaria giu stamente si preoccupa di tutelare l'affidamento che le autorit doganali devono riporre nel certificato esibito: da un lato imposto loro di accettare il certi ficato senza controllo immediato e (salvo l'esistenza di fondati dubbi) concedere il regime preferenziale senza garanzia (disponendosi cos l'importazione defini tiva); ma dall'altro consentito loro di recuperare gli eventuali maggiori diritti dovuti dopo l'esito del controllo a sondaggio. Non v', invece, nessuna ragione di tutelare l'affidamento dell'importatore a danno della dogana e della Comunit, perch l'importatore (o chi per lui) che si munisce del certificato d'origine ed lui stesso (o chi per lui) a presentarlo alla dogana del paese membro; eglri sa benissimo, o deve sapere, che il certificato da lui esibito accettato dalla dogana in base alla mera apparenza, con un affidamento da parte della medesima, che non pu essere mitigato se non con la successiva revoca del beneficio concesso in caso di 'successivo 01COOJ:1tamento di non autenticit o 1111on regolariit del certi ficato. Del resto a danno della dogana e della Comunit, per una mal intesa appli cazione del principio della tutela dell'affidamento dell'importatore, cadrebbero 932 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO esportazione per un periodo di due anni; questo termine implica necessariamente la possibilit di un controllo effettivo durante lo stesso lasso di tempo. 8. -Bisogna ammettere che la possibilit di effettuare il controllo successivamente all'importazione, senza che l'importatore ne sia stato prima avvertito, pu causare difficolt a quest'ultimo qualora egli abbia creduto, in buona fede, di importare merci che godono di preferenze tariffarie sulla base di certificati inesatti o falsificati a sua insaputa. A questo proposito va tuttavia rilevato, in primo luogo, che la Comunit non tenuta a sopportare le conseguenze dannose di comportamenti scorretti dei fornitori di suoi cittadini; in secondo luogo, che l'importatore pu agil'e in giudizio per il riswcimento nei confronti dell'autore le conseguenze non dell'attivit della dogana stessa ma dell'attivit d: terzi (le stesse autorit pubbliche del paese esportatore, o altri operatori commerciali) o dehl'att.ivit dehl.o stesso importatore: non 1si d1mentichi, infatiti, che, dn es1to ail controllo a sondaggio, potr risultare che il certificato non stato mai emesso dalle autorit pubbliche del paese esportatore, o che le merci sono diverse, o che l'autorit pubblica del paese esportatore stata indotta o ha commesso un errore. possibile che tutto ci ricada a danno della dogana del paese membro importatore, e quindi della Comunit, sol perch ad essa stato imposto .di confidare neM'apparenza de1 certificato esibito da:l1fimportatore? E a che cosa servirebbe iJ1 controlilo a posteriori? Perfettamente normale, invece, che l'onere dei maggiori diritti dovuti ricada sull'importatore, perch, -anche a prescindere dai casi di una sua responsabilit diretta nella non autenticit o non veridicit del certificato -egli ben sa che il regime preferenziale revocabile ed quindi tenuto a verificare egli stesso, prima di importare, che l'operazione sia regolare e il certificato autentico e veritiero. Certamente la sua operazione commerciale importa dei rischi, perch possibile che egli sia stato ingannato da chi gli ha procurato la merce o i certificati: ma questi rischi commerciali non possono essere eliminati con l'irrevocabilit dell'accettazione del certificato esibito, in forza del principio della tutela dell'affidamento, che, nellila materia in questione, 1ap;pare liinvocato non a proposito. L'importatore potr sempre far valere in via di regresso le sue ragioni nei confronti dei responsabili. In chiave interpretativa, anche se le norme non trovano applicazione che dal 1 luglio 1980, pu essere utile richiamare il regolamento del Consiglio 24 lugiltlo 11979, n. 1697/79 (reLatiivo aiL recupero a posteriori dei dazi che :non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento). Queste norme, che sono state dettate per limitare e non per estendere i poteri delle autorit doganali, a tutela dell'affidamento dell'importatore, tutelano appunto questo affidamento, vietando alle autorit nazionali il recupero delle maggiori somme che sarebbero state dovute, quando il minore importo era stato calcolato: a) sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorit competenti e aventi per queste valore vincolante; b) o sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato. Nel caso di specie siamo chiaramente al di fuori di queste ipotesi. E ci senza considerare che nessuna limitazione, PARTE I, SiZ. II, GlURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 933 del falso; e, in terzo luogo, che, nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, un operatore economico accorto ed al corrente della normativa vigente, deve poter valutare i rischi inerenti al mercato sul quale compie il suo sondaggio ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell'attivit commerciale. 9. -In conclusione, la questione del giudice a quo va pertanto risolta come segue: ai sensi dell'art. 13 del regolamento della Commissione 30 giugno 1971, n. 1371, e in base alla struttura generale di questo regolamento, le autorit doganali dello Stato membro importatore posneanche temporaJe, posta a1le autorit doganai se ila mancata ruscossione >, quello cio dei novanta giorni. D'altra parte 1a giurisprudenza di codesta Sezione, recepita ne1 nuovo testo unico sul trattamento di quiescenza approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non autorizza la impugnazione sine die di un provvedimento amministrativo in materia pensionistica. Per quanto concerne il diritto al trattamento di quiescenza codesta Sezione ha sancito il principio dell'imprescrittibilit, per cui il pubblico dipendente cessato dah 'servizio pu seIIl[Jre chiedere il riconoscimento del diritto a pensione, qualunque sia la data di detta cessazione. Per quanto poi concerne il provvedimento in materia di pensione la stessa Sezione pi volte ha tenuto a chiarire quanto segue: Il provvedimento di pensione un atto amministrativo sui generis, dotato di carattedstiche 1prnprie che lo dd,stinguono dai comuni atti della pubblica amministrazione; invero, in quanto rappresenta l'atto terminale di una speciale procedura che l'Amministrazione tenuta a seguire per accertare l'esistenza degli elementi costituenti i presupposti del conferimento della pensione, esso si configura come atto dichiarativo e nel contempo costitutivo, poich riconosce un diritto soggettivo perfetto, fondato su tassativi precetti di legge che lo svincolano da ogni potere discrezionale dell'Amministrazione medesima; ed il carattere di stabilit che deriva da questa sua peculiare natura il motivo essenziale per cui il provvedimento di pensione, sottratto aiJi normale regime di annuhlamento, con r.d. 27 giugno ,1933, n. 703, stato sottoposto alla speciale disciplina della revoca, sotto taluni aspetti assimilabile all'istituto processuale della revocazione delle sentenze e decisioni emesse PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 951 so dal Pubblico Ministero, che la tesi ora esposta non possa trovare accoglimento. Va osservato in primo luogo che il senso reso palese dalle espressioni letterali contenute in tutto il titolo IV della parte 2 del d.P.R. n. 1092 (in cui compreso l'art. 205) non autorizza affatto a ritenere che le disposizioni in esame si riferiscano anche al procedimento giurisdizionale dinnanzi alla Corte dei conti, procedimento al quale mai accennano; ci non senza considerare che altro criterio ermeneutico induce a respingere la tesi dell'Amministrazione resistente. Tra due interpretazioni di una norma, in teoria entrambe sostenibili, l'interprete deve accettare quella che non ponga la norma stessa in contrasto con H dettato costituzionale. In considerazione di ci e ove si ponga mente ai limiti imposti al legisl~tore delegato del d.P.R. n. 1092 dall'art. 6 della legge delegante 28 ottobre 1970 n. 775 (raccolta in testi unici di disposizioni in vigore concernenti singole materie con particolare riferimento alle loro procedure amministrative), va dato atto che la tesi fatta propria dall'Avvocatura di Stato, presupponendo che il legislatore delegato si sia pronunciato anche su materia (il procedimento giurisdizionale) non previsto dalla norma delegante, ammetterebbe che lo stesso sarebbe incorso nell'eccesso di delega vietato dall'art. 78 della Costituzione. in sede giurisdizionale (decisione 10 ottobre 1973, n. 34031; conforme 12 gennaio 1972, n. 31008; 13 dicembre 1971, n. 30453). In puntuale applIDcazione dehl'ora aocennate aff:ermazioni giuri,sprudenzialilito nel preambolo del docu (1) L'art. 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, stabilisce che la retribuzione annua contributiva, ai fini pensionistici, la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro . Dopo alcune incertezze giurisprudenziali, la Corte dei Conti ormai costante nel ritenere che ai fini del trattamento di quiescenza sono suscettibili di effetti giuridici solamente quegli emolumenti stabiliti da accordi sindacali nazionali e non anche quelli che trovano la loro fonte in accordi sindacali aziendali o su base locale. La richiamata decisione della stessa _sezione della Corte dei conti 2 giu gno 1977, n. 38674, stata pubblicata in questa Rassegna, ,1978, I, 689. PARTE I, SEZ. V, GltJR!SPRt.IDENZA AM:MtNI$tRATIVA mento redatto ad intesa avvenuta, dell'autonomia del trattamento economico dei dipendenti degli enti stessi rispetto a quello disciplinato dalle norme in vigore o prossime ad essere emanate per i dipendenti dello Stato. Principio opposto a quello affermato nella deliberazione n. 57 del 1971 del comune di Santa Paolina. Si rileva, quindi, una diversa filosofia alla base dei criteri ispiratori della disciplina in materia retributiva e, di conseguenza, una modifica dei termini del contratto collettivo di lavoro. La qual cosa contrasta in pieno con quanto stato sempre statuito da questa Sezione (decisioni n. 38674 del 15 dicembre 1976-2 giugno 1977; n. 41126 del 19 giugno -12 luglio 1978 e n. 42653 del 19 marzo -2 aprile 1979) circa l'obbligo giuridico incombente sugli enti locali di adeguarsi, con le deliberazioni di recepimento, agli accordi sindacali nazionali, avendo gli stessi enti partecipato alla contrattazione. Anche il Consiglio di Stato (Sezione IV, decisione n. 288 del 27 aprile 1976 e Sezione V, decisione n. 10 del 12 gennaio 1977) ha ribadito che le statuizioni degli enti devono considerarsi illegittime allorch determinano retribuzioni difformi alla recepita intesa sindacale collettiva non giustificate da motivate deroghe eccezionali -da specificare -concernenti concrete e obiettive esigenze, anche strutturali, dei singoli enti. Le deroghe in parola non sono ora, per i dipendenti comunali e provinciali, pi consentite per effetto dell'art. 6 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 che testualmente sancisce: Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro cons0rzi viene determinato in conformit ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale. I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti {omissis) Nel caso in esame il comune di Santa Paolina anzich recepire in una statuizione l'accordo nazionale stipulato dall'ANCI il 14 maggio 1970 ha sancito con deliberazione n. 57 del 1971 la equiparazione del trattamento economico dei propri dipendenti a quello statale. Ti;tle comportamento da ritenersi censurabile. La deliberazione de qua non si discosta semplicemente dall'avvenuta intesa sindacale del 14 maggio 1970 ma ne altera completamente il contenuto. Questa mancata attuazione dell'accordo sindacale nazionale non trova alcun conforto nelle richiamate pronunce di questa Sezione e del Consiglio di Stato nonch nell'i.dicato quadro normativo. (omissis) SEzrom sEstA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1980, n. 1718 -Pres. D'Orsi - Est. Battimelli -P. M. Gantagalli, (conf.) -Soc. Finitailiia (avv. Cavalieri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi). Tributi in genere -Contenzioso tributario -Ricorso per cassazione -Deci sione di commissione centrale che annulla con rinvio -Impugnazione immediata. La decisione della commissione centrale che annulla con rinvio deve essere impugnata immediatamente e non consentita una riserva di impugnazione all'esito del giudizio di rinvio (1). (omissis) L'eccezione di inammissibi1it, so1levata dall'amministrazione, va riconosciuta fondata. Ed invero, il termine per ricorrere in cassazione contro le decisioni della commissione centrale delel imposte Jo stesso di quello previsto per l'impugnazione delle sentenze dei giudici ordinari, ossia il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, o, in mancanza di notificazione, di un anno dal deposito del provvedimento stesso? Nel caso di specie, 1a decisione della commissione centrale fu depositata il 6 febbraio 1976, per cui, indipendentemente dalla notifica, e tenuto anche conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, nonch della sospensione straordinaria, fino al 31 dicembre 1977, di tutti i termini relativi al contenzioso tributario, esso scadeva, al massimo, al 15 febbraio 1978, per cui il ricorso in esame, not~ficato il 15 dicembre 1978, da considerarsi tardivo. N il computo dei termini pu farsi decorrere dalla data del deposito o della notifica della successiva decisione, in sede di rinvio, della com( 1) Decisione di evidente esattezza. La decisione che annulla con rinvio innanzi tutto definitiva in quel grado e la sua impugnazione non potrebbe dipendere dall'esito della pronunzia di altro giudice (similmente sempre definitiva la sentenza di appello contro sentenza parziale, non potendo la decisione che esaurisce il giudizio di appello subire un differiment oall'esito della pronunzia definitiva in primo grado). Inolrtre nel prooesso speciae tributario non trova affatto applicazione l'istituto della riserva di impugnazione differita e quindi in ogni caso la decisione, anche se veramente parziale, pu essere impugnata soltanto immediatamente (Cass., 28 aprile 1979, n. 2469, in Rass. Avv. Stato, 1979, I, 755). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA missione tributaria di secondo grado, perch non questa la decisione impugnata, bens la precedente decisione della commissione centrale, come ha dichiarato lo stesso ricorrere e come del resto 1si evinoe da una semplice lettura dei motivi di ricorso, attinenti tutti non gi alla valutazione della plusvalenza, effettuata dalla Commissione di secondo grado bens alla diversa questione della tassabilit o meno della permuta come fonte di plusvalenza, questione questa di diritto, rientrante nella competenza della commissione centrale e da questa definitivamente decisa. N, sotto altro profilo, il decorso del termine per l'impugnazione per cessazione della decisione della commissione centrale pu ritenersi sospesa per la pendenza del giudizio di rinvio innanzi alla commissione di 2 grado e per effetto della riserva di impugnazione contro la suddetta decisione della commissione centrale, effettuata dalla contribuente al momento della riassunzione del giudizio di estimazione in sede di rinvio innanzi alla commissione di secondo grado. A tal fine la ricorrente invoca il disposto dell'art. 361 cod. proc. civ., ma la norma erroneamente ritenuta applicabile al caso di specie, in quanto essa disciplina l'impugnazione di sentenze parziali, emesse da un giudice ordinario, innanzi al quale prosegua il giudizio, si che l'impugnazione pu essere differita al momento della emanazione della sentenza definitiva; presupposti, questi, che qui non sussistono. Con la decisione qui impugnata, infatti, la commissione centrale non risolse parzialmente una parte delle questioni sottopostole, rinviando al prosieguo la soluzione di altre questioni con una successiva sua decisione; bens risolse definitivamente l'unica questione che le era stata sottoposta ossia la questione idi diritto (di competenza di essa commissione) sulla tassabilit o meno di una permuta come produttiva di plusvalenza tassabile, ed esaur quindi tutto l'oggetto del giudizio pendente innanzi a s, mentre il rinvio fu operato per la soluzione di una questione di semplice estimazione, esulante dalla competenza della commissione centrale e di competenza della commissione di secondo grado. Pertanto, per la sua definitivit, la decisione della commissione centrale doveva essere immediatamente impugnata, non sussistendo l'ipotesi della continuazione del processo innanzi al medesimo giudice, bens l'altra, diversa, della ulteriore trattazione della lite, sotto un diverso profilo, innanzi ad un giudice diverso. Il che, d'altronde, confermato dal fatto che solo in tal modo avrebbe potuto impedirsi che la commissione di secondo grado effettuasse il giudizio di valutazione, definendo cos la lite, il che non sarebbe potuto accadere ove la decisione della commissione centrale fosse stata impugnata e, in ipotesi, l'impugnazione fosse stata accolta. Allo stato, invece, anche se l'impugnazione qui proposta potesse ritenersi ammissibile e fosse accolta, la decisione della commissione di secondo grado 958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO resterebbe comunque in piedi, non essendo stata impugnata in questa sede (il che comunque non sarebbe stato consentito), n essendo pi impugnabile innanzi alla commissione centrale; con la conseguenza che una eventuale sentenza favorevole di questa Corte sarebbe inutiliter data. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 marzo 1980, n. 1904 -Pres. Marchetti Est. Battimelli -P. M. Minetti (conf.) -Soc. Immobiliare Orazio c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Viola). Tributi erariali diretti Imposta di ricchezza mobile Plusvalenze -Accertamento induttivo del valor:e di realizzo Riferimento all'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro Legittimit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 119). Dovendosi presumere che un soggetto tassabile in base a bilancio si comporti in conformit alla comune prassi di mercato e che non svenda il suo patrimonio a prezzi di assoluto favare, giustificato un accertamento induttivo a norma dell'art. 119, terzo comma, tel t.u. delle imposte dirette per correggere la voce di bilancio che reca un incasso sensibilmente inferiore al valore del bene; la determinazione del valore di realizzo dovr quindi necessariamente farsi sulla base del valore di mercato del bene venduto ed anche avvalendosi dell'accertamento eseguito ai ,1ini dell'imposta di registro (1). (omissis) Quanto al ricorso della contribuente, va confermato il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l'accertamento di un reddito maggiore di quello dichiarato, costituito dal ricavo di una alienazione di immobili da parte di un soggetto tassabile in base a bilancio, ben pu effettuarsi in base alla presunzione nascente (1) L'utilizzazione dell'accertamento eseguito ai fini dell'imposta di registro per determinare la sussistenza di una plusvalenza stata in vario modo affermata, specie in rdazione aUa premessa che 1a plusva1enza determinata da una differenza di valori e non di prezzi; concetto riaffermato recentemente con la sent. 7 gennaio 1980, n. 75 (in questa Rassegna, 11980, I, 618) ma che era stato negato con la sent. 9 ottobre 1979, n. 5220 (ivi, .184). Va in ogni caso segnalata la precisione dell'enunciato della sentenza ora intervenuta che riconosce legittima la correzione di un bilancio che indica nella voce di realizzo della plusvalenza una somma apprezzabilmente inferiore al valore corrente. !i i: -~= t = PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA dall'accertamento operato in sede di applicazione di imposta di registro sull'atto di trasferimento; poich detta imposta, infatti, si applica sulla base imponibile costituita dal valore corrente di mercato, l'indicazione in bilancio di w1 incasso sensibilmente inferiore ben pu giustificare il sospetto di una esposizione infedele di dati, dovendosi presumere che un ente tassabile in base a bilancio si comporti in conformit alla comune prassi di mercato, non potendosi ipotizzare, a differenza di quanto possibile per una persona fisica, che svenda a prezzi di assoluto favore per ragioni diverse da quelle economiche. In tal caso, pertanto, giustificato un accertamento presuntivo a sensi dell'art. 119, terzo comma, del t.u. delle imposte dirette n. 645 del 1958. Una volta riconosciuta la validit di tale accertamento presuntivo in relazione ad una specifica voce di bilancio, non pu pretendersi che l'ufficio fornisca la prova piena dell'effettivo prezzo realizzato, in presenza di un contratto in cui sia dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivo, e ben pu quindi l'ufficio dedurre elementi di un presunto realizzo sulla base del valore di mercato del bene venduto, avvalendosi degli accertamenti effettuati ai fini della applicazione dell'imposta di registro. La decisione impugnata, pertanto, contiene, sul punto, una corretta applicazione della pacifica giurisprudenza sul citato art. 119, e inoltre fornisce una adeguata giustificazione dell'effettuato riconoscimento della legittimit dell'operato dell'Ufficio, posto che non si limitata a dare atto della corrispondenza fra detto accertamento e quello effettuato ai fini dell'imposta di registro, affermando l'automatismo dell'applicazione del valore cos accertato alla definizione del reddito di R.M., come erroneamente sostiene la ricorrente, ma ha altres motivato sulla fondatezza dellia presunzione di incasso posta a base della decisione della commissione di secondo grado, ponendo in evidenza che il valore, ai fini del registro, era stato definito mediante concordato e che la stessa contribuente aveva esibito documentazione relativa al valore suddetto; n, in tema di accertamento presuntivo, era necessario aggiungere ulteriori argomenti. (omissis) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I. 26 marzo 1980, n. 2007, Pres. Mirabelli Est. Battimelli -P. M. La Valva (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Marmi Mazzagalli (avv. Ottavi). Tributi in genere -Norme tributarie Interpretazione -Agevolazioni concesse p.er singole operazioni produttive Estensione ad altre operazioni dello stesso ciclo Impossibilit. (Preleggi, art. 12). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tributi erariali indiretti Imposta di registro Agevolazione per l'escava zione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi Estensione alla cessione di azienda marmifera Esclusione. (Legge 29 dicembre 1949, n. 955, art. 4). Rispetto ad una norma di agevolazione che contempla distinte opera .zioni di un ciclo produttivo (nella specie escavazione, segatura, lavorazione e commercio di marmi) il riferire il beneficio ad altre operazioni sia pure dello stesso ciclo, darebbe luogo alla non consentita .interpre tazione analogica e non gi alla interpretazione estensiva (1). L'agevolazione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, riferita alle distinte operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio di marmi, non pu essere estesa alla cessione di una azienda ope. rante nel settore dei marmi (2). (omissis) Il ricorso va accolto, in quanto la decisione impugnata ha ritenuto non tassabile l'atto di trasferimento dell'azienda non gi, come in essa affermato, con una interpretazione estensiva della norma agevolatrice, ma invece con una applicazione analogica, che ha esteso l'agevolazione a casi diversi da quelli contemplati nella prima, il che non consentito, a sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al vigente codice civile, per le norme di agevolazione fiscale, costituenti eccezioni al generale trattamento tributario in materia di imposta di registro. La Corte di appello, pur richiamando nella propria motivazione, il principio qui enunciato, lo ha disatteso, con una motivazione che non pu assolutamente condividersi, a partire dalla premessa. Ed invero, proprio il fatto che una legge contenente modificazioni alla normativa sull'imposta sull'entrata contenesse un capo dedicato all'industria mar mifera doveva far comprendere che si trattasse di agevolazioni non intese a favorire qualsiasi fenomeno giuridico-economico comunque rientrante nell'ambito di esplicazione di detta industria, anche indirettamente, bens di agevolazioni dirette ad operare nel campo proprio dell'imposta sull'entrata, ossia nell'ambito di singole operazioni comportanti movimenti di somme di danaro in funzione di particolari operazioni economiche, dovendosi per ci solo, in linea di massima, ritenere escluse dall'ambito delle agevolazioni tutto ci che attenesse ad operazioni di genere diverse, implicanti veri e propri investimenti o movimenti di capitale, quale appunto la cessione di una intera azienda, di per s non soggetta ad I.G.E.; il che avrebbe dovuto far intendere che anche in materia di imposta di registro (1-2) Decisione da condividere pienamente che porta a consolidare il recente restrittivo orientamento; v. nello stesso senso Cass., 6 marzo 1976, n. 755, in questa Rassegna, 1976, I, 279; 19 febbraio 1980, n. 1211, in Riv. leg. fisc., 1980, 1549). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA il legislatore aveva inteso favorire ugualmente e parallelamente determinati singoli atti economici rientranti nello stesso ambito in cui era operativa l'esenzione dall'I.G.E., e non gi qualsiasi negozio comunque attinente all'industria marmifera. D'altronde, a parte tali considerazioni di carattere generale e di inquadramento del problema, sta di fatto che la norma in questione di tale chiarissima dizione da non consentire (a sensi dell'art. 12 delle preleggi), non solo alcuna applicazione analogica ma altres nessuna interpretazione diversa da quella che appare palese dal significato delle espressioni in essa ,adoperate? La norma, infatti, dichiara esenti da imposta di registro gli atti e i contratti afferenti alle operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio di marmi, con una elencazione specifica che chiaramente individua tutte le fasi di lavorazione dell'industria del ma11mo, nonch l'attirvit commerciale successiva a tale lavorazione: e l'atto in questione, avente ad oggetto la vendita di un complesso di beni organizzato per l'esecuzione di alcune dette operazioni (e, come risulta dalla stessa decisione impugnata, anche per ci che atteneva alla organizzazione contabile amministrativa, e non alla sola materiale attivit di lavorazione), mentre non pu considerarsi alla stregua di un atto di commercio (essendone diverso l'oggetto rispetto a quello contemplato dalla norma agevolatrice), non pu neppure rientrare nella categoria degli atti relativi alla estrazione, lavorazione, segatura ecc., intendendo la norma riferirsi, con l'elencazione in essa contenuta, a singoli contratti di appalto, a quietanze, a contratti di affitto ecc., direttamente attinenti alla lavorazione o estrazione del marmo e delle pietre affini. N pu ritenersi che il trasferimento di un'azienda possa riguardare, come ha affermato la sentenza impugnata, la totalit delle operazioni che compongono il ciclo dell'industria agevolata, in quanto ci che si trasferisce, in casi del genere, non altro che un insieme di beni strumentali, senza alcuna incidenza sulle operazioni che detti beni sono destinati a compiere. Pertanto, in linea di massima, si deve ritenere, che, a parto eventuali peculiarit dell'operazione globale, comportanti vendita di determinati materiali (ove classificabile come atto di commercio), ovvero vicende di contratti gi in corso, il che va accertato di volta in volta nel caso concreto, il trasferimento in s e per s del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'industria marmifera non pu godere delle agevolazioni fiscali previste per gli atti relativi ali esingole operazioni industriali, esulando tale trasferimento dalla categoria delle operazioni industriali o commerciali, e costituendo un diverso fenomeno giuridico economico di investimento di capitali, la cui agevolazione tributaria costituirebbe una estensione della normativa speciale ad un capo solo indirettamente collegato con il fenomeno economico a cui favore il legislatore ha deciso di intervenire; ossia, in concreto, una mera estensione analogica della norma, non consentita. {omissis) 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 giugno 1980, n. 3826 -Pres. Sposato - Est. Sensale -P. M. Valente -Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Fallimento Soc. Documento Film. Tributi erariali diretti -Imposta di ricchezza mobile -Contributi dello Stato concessi a :produttori di film nazionali -Concorso in spese di produzione Sono soggette all'imposta. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 83, lett. e; legge 29 dicembre 1949, n. 958, artt. 14 e 15). I contributi dello Stato concessi ai produttori di film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria in base agli art. 14 e 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, costituiscono concorso nelle spese di produzione di un film determinato e come tali sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile di categoria B (1). (omissis) Con l'unico motivo del ricorso l'Amm1nistrazione finanziaria dello Stato denunzia la violazione delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958; 31 luglio 1956, n. 897; 14 febbraio 1963, n. 76 e 11 agosto 1964, n. 694, nonch la falsa applicazione della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e la violazione dell'art. 83 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente lamenta, innanzi tutto, l'errore della commissione tributaria centrale per avere risolto, in base alla legge n. 1213 del 1965, una controversia relativa a periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali vigeva la disciplina di cui alla legge n. 958 del 1949 e successive modificazioni; e deduce che, comunque, nella decisione impugnata si fatta erronea applicazione delle norme che regolano la materia, le 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 giugno 1980, n. 3826 -Pres. Sposato - Est. Sensale -P. M. Valente -Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Fallimento Soc. Documento Film. Tributi erariali diretti -Imposta di ricchezza mobile -Contributi dello Stato concessi a :produttori di film nazionali -Concorso in spese di produzione Sono soggette all'imposta. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 83, lett. e; legge 29 dicembre 1949, n. 958, artt. 14 e 15). I contributi dello Stato concessi ai produttori di film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria in base agli art. 14 e 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, costituiscono concorso nelle spese di produzione di un film determinato e come tali sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile di categoria B (1). (omissis) Con l'unico motivo del ricorso l'Amm1nistrazione finanziaria dello Stato denunzia la violazione delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958; 31 luglio 1956, n. 897; 14 febbraio 1963, n. 76 e 11 agosto 1964, n. 694, nonch la falsa applicazione della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e la violazione dell'art. 83 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente lamenta, innanzi tutto, l'errore della commissione tributaria centrale per avere risolto, in base alla legge n. 1213 del 1965, una controversia relativa a periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali vigeva la disciplina di cui alla legge n. 958 del 1949 e successive modificazioni; e deduce che, comunque, nella decisione impugnata si fatta erronea applicazione delle norme che regolano la materia, le quali prevedono l'erogazione dei contributi, del cui regime tributario si controverte, non gi a favore delle imprese cinematografiche come entit produttive a s stanti, ma in relazione alla produzione dei singoli film, a titolo di concorso in spese di produzione , assoggettato all'imposta di R.M. ai sensi dell'art. 83 del t.u. n. 645 del 1958. Il ricorso fondato. oggetto di controversia se sui contributi concessi dallo Stato all'industria cinematografica (nel caso, alla societ Documento film) per l'anno 1961 sia dovuta l'imposta di R.M., cat. B, per l'anno 1961, in quanto costituiscano concorso in spese di produzione (che, a differenza degli altri contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici, sono (1) Puntuale applicazione dei principi generali nella specifica materia del l'industria cinematografica. Non constano precedenti. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA assoggettati al tributo in base all'art. 83 lett. e) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), ovvero ne siano esenti in quanto si debbono considerare come una integrazione del capitale dell'impresa cinematografica, concessa alla stessa come entit produttiva a s stante. La commissione tributaria centrale ha risolto la questione in senso negativo, facendo erroneamente applicazione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia >>, entrata in vigore successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento impugnato e che pertanto andava assoggettato alla disciplina anteriore, dettata dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, poi modificata dalle leggi 31 luglio 1956, n. 897; 22 dicembre 1959, n. 1097; 22 dicembre 1960, n. 1565; 14 febbraio 1963, n. 76 e 11 agosto 1964, n. 694. La legge del 1949, dopo avere determinato la competenza della Presidenza del Consiglio in materia di cinematografia, in essa ricomprendendo, foa 1l'altro, l'attuazione tdeUe ;provvidenze 'stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale nonch la promozione e il coordinamento delle iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale, fa obbligo alle imprese produttrici, che intendano beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge (consistenti nell'ammissione alla programmazione obbligatoria e nella concessione di contributi), di denunziare preventivamente l'inizio della lavorazione del film e presentarne il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione (art. 6). La legge dispone, inoltre, che il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze in essa previste, deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film (art. 13, secondo comma, aggiunto con l'art. 9 della legge del 1956). Il riferimento all'ammissione della programmazione obbligatoria del film, che beneficia delle provvidenze stabilite dalla legge, gi denota che queste sono concesse all'impresa cinematografica non come tale, a titolo d'integrazione del suo capitale, ma come produttrice del film; (il riferimento del contributo al film e non all'impresa risulta da altre norme -:arrtt. 10, 11, 12, 14, 15 -delJla stessa legge); 'e I'obbligo imposto al produttore, per poter godere delle provviden2ie governative, di presentare il piano finanziamento e quello di lavorazione di ciascun film implica una necessaria .relazione fra spese di produzione e contributo statale, nel senso ohe questo 'concesso quale .concorso nelle spese di prroduzione del film. Privo di efficacia il rilievo, .contenuto nella decisione impugnata, che il contributo concesso al produttore, per dedurne che esso abbia natura d'integrazione del capitale dell'impresa. L'indicazione del produttore, infatti, non solo necessaria al fine d'individuare il soggetto legittimato alla riscossione del contributo, ma coerente con la destinazione di 964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esso a concorso nelle spese, poich proprio il produttore che sopporta l'onere economico della produzione del film. Il contributo, cio, concesso al produttore, in quanto collegato non gi all'esistenza di un'impresa produttrice di opere cinematografiche (le quali, -singolarmente considerate, possono anche non rivestire i requisiti per l'ammissione al contributo), ma alla specifica circostanza che l'impresa abbia prodotto un determinato film, avente le caratteristiche richieste. Inoltre, non rileva che il contributo sia pagato quando le spese di produzione siano gi state sostenute. Anche con tali modalit, esso raggiunge lo scopo cui destinato, poich il sistema della legge tale che il produttore possa fondatamente fare assegnamento sul contributo, in quanto condizionato a determinati e gi noti requisiti del film, in base ad una possibile, anche se approssimativa, previsione degli incassi che potr in concreto realizzare. Non privo di fondamento il rilievo, formulato in proposito, rda1la ricorrente che l'industria cinematogvaf.ica trae il suo principale alimento dal ricorso al credito, consentito da apposite norme istitutive di speciali organismi bancari operanti nel settore e che la percezione del contributo (erogato, ai sensi dell'art. 14 della legge del 1949, per un quinquennio, con liquidazioni trimestrali) pu avvenire proprio nel periodo di scadenza delle ob01igazioni assunte ed essere destinato a coprirne l'importo. N sufficiente ad escludere che il contributo abbia natura di concorso nelle spese di produzione la circostanza che esso venga liquidato sugli incassi del film. Questi costituiscono, infatti, nulla pi che un criterio di determinazione concreta della misura del contributo, in base ad una presunzione di proporzione fra il maggior costo del film ed il suo maggiore valore spettacolare, capace di suscitare l'interesse del pubblico, e nell'intento di privilegiare quei film che, attraverso una pi larga diffusione, assicurino una maggiore loro utilizzazione da parte della clientela cui sono destinati. Ci confortato dalla considerazione che, nel sistema della legge del 1949, essendo esclusi dall'ammissione alla programmazione obbligatoria (e, quindi, dal beneficio del contributo) soltanto i film sforniti dei requisiti minimi d'idoneit tecnica e artistica, con la concessione del contributo si inteso incoraggiare la produzione commerciale del film e non soltanto incrementare la produzione di particolare valore artistico, essendo previsto -a tal fine -il possibile aumento del contributo per i lungometraggi di particolare valore artistico (art. 14) e per i cortometraggi di eccezionale valore tecnico e artistico (art. 15); ed essendo concessi altri benefici con finalit diverse, come i premi per i film adatti alla giovent o per essa particolarmente prodotti (art. 14 della legge del 1949 e artt. 13 e 14 della legge del 1956) e i fondi destinati ai produttori, in quanto tali, per lo sviluppo della produzione e della programmazione del film. PARtE l, SEZ. Vl, GIUR!SPRUOENZA TRIBUTARIA La conferma che i contributi statali ai produttori di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria, hanno natura di concorso nelle spese di produzione e, come tali sono soggetti all'imposta di R.M., cat. B, si trae dalla successiva disciplina dettata dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, il cui art. 24, quinto comma, stabilisce che sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, come contributi e premi, si applica, nella misura del 5 %, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. 1 della legge 21 aprile 1962, n. 226, postulandone, in tal modo, l'assoggettabilit al tributo. Quest'ultima norma sancisce che le pubbliche amministrazioni, le quali corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi, debbono operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta del 18 % a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dall'impresa percipiente, fatta eccezione per i contributi d'ogni genere pagati dallo Stato o da altri enti pubblici che non costituiscono concorso in spese di produzione (art. 83, lett. e del t.u.). Pertanto, l'art. 24, quinto comma, della legge n. 1213 del 1965, se da un lato determina la ritenuta in misura diversa rispetto a quella prevista dall'art. 128 del t.u. (5 % e non 18 %, sull'intera somma corrisposta, e non sui due terzi di essa), dall'altro, prevedendo espressamente la ritenuta d'acconto sui contributi, nella stessa legge disciplinati, li include fra quelli soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 83, lett. e) del t.u., implicandone la necessaria qualificazione di contributi che costituiscono concorso in spese di produzione e che l'art. 83, lett. e) sottrae all'esenzione stabilita in via generale della norma stessa. N potrebbe sostenersi che tale qualificazione, innegabilmente attribuita ai contributi in esame dalla legge del 1965, non possa adottarsi in relazione alla legislazione anteriore, poich secondo la precedente disciplina il rapporto tra contributo e singolo film era ancora pi stretto di quanto non appaia nella legge del 1965. Ci si evince anche dalla norma di collegamento fra vecchia e nuova disciplina, contenuta nel sesto comma dell'art. 24 della legge n. 1213 del 1965, che estende le disposizioni di cui al precedente comma anche alla liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1 gennaio 1965. La portata di tale norma non , evidentemente, quella di assoggettare ad impostaaei contributi che ne fossero, prima, esenti, bens quella di estendere il beneficio della riduzione al 5 % dell'aliquota della ritenuta d'acconto anche ai contributi dovuti in base alle precedenti leggi, ma liquidati nel periodo di efficacia della legge del 1965 (che aveva effetto retroattivo dal 1 gennaio 1965). Il ricorso pertanto dev'essere accolto ed, in conseguenza, la decisione impugnata dev'essere cassata con rinvio alla stessa commissione tributaria 966 centrale, che riesaminer la controversia uniformandosi al princ1p10 di diritto, secondo cui i contributi concessi ai produttori di film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 (successivamente prorogata e modificata dalle leggi 31 luglio 1956, n. 872; 22 dicembre 1959, n. 1097; 22 dicembre 1960, n. 1565; 14 febbraio 1963, n. 76 e 11 agosto 1964, n. 694), cos come i contributi concessi ai sensi dell'art. 7 ideHa legge 4 novembre 1965, n. 1213, hanno natura di concorso in spese di produzione e, pertanto, ai sensi dell'art. 83 lett. e) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sono assoggettati all'imposta di R.M., cat. B. (omissis) SEZIONE SETTlMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 aprile 1980, n. 2097 -Pres. Sandulli Est. Lipari -P. M. Gazzara (conf.). S.I.T. Societ Impianti Tecnologici S.n.c. di Sbrojavacca e C. c. Azienda autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci). Appalto -Appalto di opere .pubbliche -Riserva -Accertamento del tempo dell'iscrizione -Questione di fatto -Valutazione della tempestivit dell'iscrizione -Questione di diritto -Limiti. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 53, 54, 89 e 107). Appalto -Appalto di opere 1pubbliche -Capitolati -Per l'appalto di opere e l'esecuzione di lavori o forniture ferroviarie -Natura regolamentare -Esclusione. (Capitolato generale amministrativo per le opere ferroviarie approvato il 9 aprile 1909; capitolato per l'esecuzione dei lavori ferroviari approvato il 3 maggio ed il 14 luglto 1922). Appalto Appalto di opere pubbliche Opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Onere della tempestiva riserva dell'appaltatore -Applicabilit del principio. (Capitolato generale amministrativo per le opere ferroviarie approvato il 9 aprile 1909, art. 41; capitolato per !'esecuzione dei lavori ferroviari approvato il 3 maggio ed il 14 luglio 1922, art. 14). Appalto Appalto di opere pubbliche -Riserva -Fatti continuativi -Tempo dell'iscrizione -Permanenza del fatto -Normale irrilevanza -Manifestarsi dell'onerosit -Rilevanza -Sospensione dei lavori -Equiparabilit a fatto continuativo. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 53, 54, 89 e 107). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserva -Documenti idonei alla iscrizione delle riserve -Verbale di consegna 1l:. tale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 53, 54, 89 e 107). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve Fatti colposi o dolosi Sussistenza dell'onere -Condizioni. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36, 37, 53, 54, 89 e 107). In tema di tempestivit delle riserve negli appalti di opere pubbliche, la individuazione del fatto e la sua collocazione temporale rientrano nell'ambito di esercizio degli incensurabili poteri del giudice di merito; ma RASSEGNA DELL1AVVOCAtRA DEtLO StAtO rispetto all'accertamento che un fatto venuto in essere in un dato momento il giudizio di tempestivit o intempestivit pu variare in relazione alla ricostruzione della volont normativa e negoziale circa lo spatium temporis ultimativamente destinato al relativo adempimento. E questa ricostruzione soggetta al vaglio critico in sede di legittimit vuoi sotto il profilo della corretta interpretazione della norma (in ipotesi di fonte normativa), vuoi sotto quello del rispetto delle regole giuridiche dettate per la esegesi dei contratti e dell'adeguatezza o congruit della motivazione (in ipotesi di fonte negoziale) (1). Le disposizioni dei capitolati per l'appalto di opere e per l'esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvate rispettivamente con delibere del consiglio di amministrazione delle F.S. in data 9 aprile 1909 e 3 maggio -14 luglio 1922 non hanno natura regolamentare (2). Il sistema dell'onere della riserva nell'esecuzione degli appalti di opere pubbliche ha carattere generale e trova puntuale espressione, per gli appalti ferroviari, nelle disposizioni degli artt. 41 del capitolato del 1909 e 14 del capitolato del 1922 (3). Il fatto continuativo deve formare in ogni caso oggetto di riserva da parte dell'appaltatore, la quale deve ritenersi tempestiva se presentata quando la rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere incontrato diventa obiettivamente apprezzabile secondo indici di media diligenza e buona fede, con salvezza di precisare la misura della richiesta di compenso non appena possibile nella succssiva registrazione e nel conto finale. L'accertamento concreto della tempestivit della riserva, dipendente dall'apprezzamento delle singole situazioni di specie, rientra nella competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimit. Alla nozione di fatto continuativo ed alla relativa disciplina va ricondotta la sospensione dei lavori e le pretese di indennizzo che vi si raccordano vanno fatte oggetto di riserva in un momento che non pu essere differito oltre quello di cessazione della stessa sospensione (4). L'appaltatore, cui sia commessa la realizzazione dell'impianto di riscal damento da installare in edifici al rustico ed al quale gli stessi edifici siano consegnati gi completati ed intonacati, se intende porre tale fatto a base di una pretesa di indennizza per i maggiori costi che potr incontrare nell'esecuzione della opera tenuto a segnalare la difformit dal pattuito iscrivendo riserva nel verbale di consegna, salvo a precisare l'entit del danno subito quando ci risulti possibile. Ed invero da un lato il fatto si (1-7) Cass., 19 gennaio 1979, n. 3:94, in questa Rassegna, 1979, I, 573'. (2) Cass., 14 gennaio 1977, n. 174, in Giust. civ., 1977, I. 1016. Sulla natura regolamentare o meno dei capitolati generali delle diverse amministrazioni dello Stato e sulle conseguenze derivanti dall'una o dall'altra configurazione, cfr. l'annotazione a Cass., 28 gennaio 1980, n. 658, in questa Rassegna, 1980, I, 209. (3) Cass., 18 agosto 1976, n. 3041, in questa Rassegna, 1976, I, 1040. .,,,,,,,,l,,,,,,/l.,lll.rlllllll~llflllllllllll&llllll7lllr,41~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 969 presenta come immediatamente rivelatore di aggravio di costi, dall'altro anche il verbale di consegna costituisce possibile sede di riserva (5). L'onere della tempestiva riserva sussiste anche per le pretese a base delle quali siano posti il dolo o la colpa grave dell'amministrazione appaltante se i fatti imputati a siffatto titolo si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, incidendo immediatamente sulla loro esecuzione, condizionandone tempo, modalit e spese (applicazione in tema di illegittima protrazione di sospensione dei lavori) (6). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 ottobre 1980, n. 5564 -Pres. Vigorita Est. Gualtieri -P. M. Minetti (conf.) -Prearo (avv. Palombi e Verolini) c. Ministero dell'agricoltura e delle foreste (avv. Stato del Greco) e Consorzio di Bonifica Conagro Tartaro Tione (avv. Lauzetti). Appalto Appalto dii opere pubbliche Riserva -Onere -Carattere generale -Eccezioni -Fatti continuativi -Limite. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 37, 53, 54, 64, 89 e 107). Appalto Appalto di opere pubbliche -Riserva Tempestivit -Controllo in cassazione -Giudizio di leglttlmit -Estensione. ' (cod. proc. civ., art. 360, n. 3). Appalto Apalto di opere pubbliche -Riserva -Sospensione -Documenti in cui pu iscriversi -Verbale di sospensione o ripresa dei lavori. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 16). Nell'ambito del sistema delle norme regolatrici del contratto di appalto per la costruzione di opere pubbliche, l'istituto della riserva si presenta come espressione di un principio generale che non pu subire deroghe se non in quei casi in cui l'osservanza, da parte dell'appaltatore, dell'onere della tempestiva riserva o non sarebbe giustificato o non sarebbe possibile, com' nell'ipotesi dei c.d. fatti continuativi, per i quali, peraltro, la regola che impone all'appaltatore l'onere di formulare la riserva riprende vigore nel momento -da identificarsi, nelle singole fattispecie, secondo i criteri della media diligenza e buona fede -in cui egli disponga di dati sufficienti per segnalare le cause delle situazioni a lui pregiudizievoli e il presumibile (4-5-7-8) Sulla nozione di fatto cont,inuativo e su11a evoliuzione deli1a sua formazione ad opera della giurisprudenza, cfr. Cass., 19 gennaio 1979, n. 394, in questa Rassegna, 1979, I, 573; sull'onere della riserva con riguardo alle sospensioni e sul verbale di ripresa come possibile sede della riserva, cfr. Cass., 17 ottobre 1977, n. 4430, in questa Rassegna, 1977, 307. 1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 970 onere economico, salvo a precisarne l'esatto ammontare nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la determinazione del quantum non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale (7). La verifica della tempestivit dell'iscrizione della riserva pu costituire oggetto del giudizio di legittimit, giacch non si esaurisce un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento dell'iscrizione, ma richiede di stabilire se il tempo dell'iscrizione rientra nell'ambito temporale voluto dalla legge e ci implica il raffronto del fatto medesimo con elementi normativi e quindi un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale (8). La riserva, con cui si fa valere una richiesta di indennizzo, fondata sull'assunto che una sospensione dei lavori sia stata illegittimamente ordinata, deve essere inserita nel verbale di sospensione ed certamente tardiva la riserva che non sia iscritta neppure nel verbale di ripresa dei lavori (9). I (omissis) 1. -Rispetto ad un contratto d'appalto, stipulato con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e disciplinato per relationem dal capitolato per le opere che si eseguono dall'amministrazione medesima, si discute in causa delle pretese dell'appaltatore ad ulteriori compensi per l'aggravio incontrato nell'esecuzione dei lavori, trattandosi di stabilire in primo luogo la tempestivit della formulazione ed esplicazione delle riserve e di verificare nel merito la fondatezza delle singole richieste, le quali sostanzialmente riguardano, rispetto ad un primo gruppo di lavori, la maggior difficolt di realizzazione dell'impianto di riscaldamento commesso in edifici consegnati non al rustico, ma gi completati ed intonacati, e per un secondo gruppo il notevolissimo carico economico determinatosi per effetto di ripetute sospensioni protrattesi per oltre tre anni. La Corte d'appello ha ritenuto intempestive le" riserve, fatta eccezione per la riduzione operata in sede di liquidazione definitiva (respinta, peral-. tro, nel merito per difetto di prova) e per il rimborso della differenza sul prezzo del combustibile impiegato per le prove di funzionamento degli impianti (pretesa ritenuta estranea al campo di operativit delle riserve riflettendo l'adempimento puntuale di una clausola contrattuale). (6) Cass., 15 aprile 1976, n 1337, in questa Rassegna, 1976, I, 627. La Corte riconferma sul punto la precedente giurisprudenza, riassorbendo l'affermazione, non accompagnata da maggiori specificazioni, contenuta nella motivazione della decisione 30 gennaio 1979, n. 653 (in questa Rassegna, 1979, I, 583), secondo cui i fatti dolosi o gravemente colposi costituiscono un caso di eccezione all'onere della riserva. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Con il primo mezzo del ricorso lamentando la violazione e falsa interpretazione degli artt. 1370 e 1371 cod. civ. e l'omessa (insufficiente e contraddittoria) motivazione su di un punto decisivo della controversia, l'appaltatore censura la sentenza per avere ritenuto intempestive le riserve. Con il secondo mezzo si addebita alla Corte del merito di non avere accolto la pretesa avanzata (tempestivamente) contro le risultanze contabili della situazione finale, non necessitando al riguardo -contrariamente all'avviso espresso in sentenza -alcun elemento probatorio. Con il terzo mezzo, infine, si sostiene che erroneamente stata disattesa la richiesta di rimborso della penale irrogata per il ritardo .nell_a integrazione della cauzione rispetto all'atto addizionale (non essendo richiesta al riguardo la proposizione di ricorso al Direttore generale) .. 2. -Il ricorso infondato in tutti e tre i motivi in cui si articola. Esso tocca nel primo mezzo la problematica della tempestivit delle riserve negli appalti delle opere pubbliche, dalla cui ricognizione occorre prendere le mosse per la puntualizzazione delle ragioni giuridiche che portano ad avallare le conclusioni cui giunta la Corte del merito. Un fatto tempestivo rispetto ad una data fattispecie (sia essa di matrice normativa o negoziale) quando posto in essere entro i termini fissati astrattamente da questa (giusta la ricostruzione esegetica all'uopo effettuata dall'interprete). La individuazione del fatto e la sua collocazione temporale rientrano nell'ambito di esercizio degli incensurabili poteri del giudice di merito; ma rispetto all'accertamento che un fatto venuto in essere in un dato momento il giudizio di tempestivit o intempestivit pu variare in relazione alla ricostruzione della volont normativa o negoziale circa lo spatium temporis ultimativamente destinato al relativo adempimento. E questa ricostruzione 'soggetta a vaglio critico in sede di legittimit vuoi sotto il profilo della corretta interpretazione della norma (in ipotesi di fonte normativa), vuoi sotto quello del rispetto delle regole giuridiche dettate per la esegesi dei contratti e dell'adeguatezza o congruit della motivazione (in ipotesi di fonte negoziale). Le disposizioni dei capitolati per l'appalto di opere e per l'esecuzione di lavori o forniture ferroviarie, approvate rispettivamente con delibere del consiglio di amministrazione delle FF.SS. in data 9 aprile 1909 e 3 maggio -14 luglio 1922 hanno carattere puramente interno e non natura regolamentare (Cass., 174/77), come riconoscono gli stessi ricorrenti, che su tale presupposto muovono le loro doglianze. Ne consegue che la inosservanza e la violazione di tali norme non pu essere dedotta con ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, e che l'interpretazione del capitolato, richiamato nel contratto, si risolve in una valutazione di fatto sottratta al controllo della Suprema Corte se immune da vizi logici e giuridici e rispettosa delle norme giuridiche dettate per l'inter RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 972 pretazione dei contratti (cfr. con specifico riguardo ai capitolati ferroviari, qualificati come atti amministrativi, Cass., 2393/69). Il sistema dell'onere delle riserve nell'esecuzione degli appalti di opere pubbliche -per ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questo S.C. -ha carattere generale e trova puntuale espressione, per gli appalti ferroviari, nelle disposizioni degli artt. 41 del citato capitolato del 1909 e 14 del citato capitolato del 1922 (Cass., 3041/76). L'imposizione della (tempestiva) riserva sotto comminatoria di decadenza secondo la giurisprudenza di questo S.C., riguarda le pretese incidenti sul compenso complessivo spettante all'appaltatore di 00.PP., quali che siano le componenti ed i titoli delle medesime con eccezione dei fatti estranei all'oggetto dell'appalto ed alla finalit di documentazione dell'iter esecutivo dell'opera, (come la rivalsa delle imposte e la decorrenza degli interessi di mora); del comportamento doloso o gravemente colposo della pubblica amministrazione (purch tale comportamento non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera); dei fatti continuativi (nel novero dei quali generalmente, ma con qualche voce solo formalmente contraria -come si preciser in appresso -si include la sospensione dei lavori). Il concetto di fatto continuativo stato introdotto dalla giurisprudenza per temperare la rigorosit dell'onere della riserva rispetto a situazioni in cui la sua osservanza sembrava inesigibile in riferimento ad una contestuale ed immediata quantificazione del maggior compenso preteso. Nella sua pi semplice accezione fatto continuativo quell, che non avendo carattere istantaneo, si protragga nel tempo; si precisato, peraltro, che deve trattarsi di fatti eguali nelle modalit di accadimento, e prodotti da cause costanti, di cui sempre possibile l'accertamento lungo tutto il corso del loro operare compreso il momento finale (Cass., 1527/73) riconducibili cio ad una serie di ricorrenti episodi la cui ripetitivit comporta rilevanza onerosa e pregiudizievole non attribuibile alla singola circostanza isolatamente considerata (Cass., 677/73, 8/76). Emerge attraverso la sottolineatura della ripetivit, che d evidenza e consistenza all'onere altrimenti trascurabile se rapportato al singolo elemento, la preoccupazione di circoscrivere la portata del concetto, per mantenere la deroga nei limiti concettualmente indispensabili per giustificare la mancata iscrizione esplicita della riserva non appena la onerosit abbia a manifestarsi non potendosi ragionevolmente pretenderla quando il danno non si ancora manifestato in tutta la sua consistenza. Questa essendo la ratio della introdotta eccezione deve osservarsi in limite che l'assolutezza della enunciazione fuorviante, perch in realt non si mai sostenuto che rispetto ai fatti continuativi si potesse prescindere dalla riserva (lo si afferma chiaramente -ad esempio -gi nella decisione n. 1527 del 1973), ma si inteso differire il momento della iscrizione (inscindibilmente connessa secondo l'impostazione della vecchia giurisprudenza con la quantificazione) il momento cio in cui l'onere deve essere assolto, individuato I I 1:1111~rllllllllfllfllllflllll1111'11:11111Wllll PARm I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI nella cessazione della continuazione (Cass., 717/73) se non addirittura nel compimento dell'opera dopo la compilazione del conto finale. Vi quindi all'origine dell'indirizzo giurisprudenziale l'errata persuasione che in pendenza della continuazione la deduzione delle riserve non possibile, vuoi perch riconducibile ad una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, vuoi perch l'onerosit, essendo ancora in fieri insuscettibile di puntuale precisazione donde il corollario del differimento dell'onere. Il superamento di questa impostazione si avuto mettendo in evidenza che anche il fatto continuativo (compresa la sospensione dei lavori) deve formare oggetto di riserva, da ritenersi tempestiva se presentata quando la rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere incontrato diventa obiettivamente apprezzabile, secondo indici di media diligenza e di buona fede, con salvezza di precisare definitivamente la misura della richiesta di compenso non appena possibiJ.e nelJe successive registrazioni e lllel conto !finaile {cfr. Cass., 1148/75, 726/78, 394/79). Non esatto, quindi, che soltanto al momento della cessazione della continuazione si manifesti la rilevanza causale (vera essendo -invece le reciproca che con la cessazione tale rilevanza non pu non essersi manifestata), n che iscrizione ed esplicazione quantitativa della riserva siano insuscettibili di scissione temporale. Posto il principio guida della percepibilit della rilevanza causale del fatro che si protrae o riproduce nel tempo l'accertamento concreto de1la tempestivit dipendente dall'apprezzamento della situazione di specie, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimit. Costituiscono applicazione del suddetto principio le enunciazioni che si rinvengono in numerose sentenze (come corollario della non indennizzabilit del maggior onere derivante dalla sospensione dei lavori che non abbia formato oggetto di tempestiva riserva: Cass., 1527/73 cit.) relativamente alla tardivit delle riserve iscritte nel conto finale concernenti le sospensioni intervenute durante lo svolgimento dei lavori (Cass., 2168/73, 2841/75), ovvero non enunciate nemmeno nel verbale di ripresa dei lavori (Cass., 2486/73). Ed invero il verbale di ripresa dei lavori (per quanto attiene al fatto continuativo della sospensione dei medesimi) costituisce sicuramente il momento ultimo per la iscrizione della riserva, essendo addirittura cessata la continuazione, pur non potendosi escludere che la rilevanza causale, anteriormente manifestatasi, si fosse concretamente estrinsecata in una precedente occasione. Data l'uniformit del pi recente indirizzo giurisprudenziale attestato sul criterio della rHevanza causale come momento di aggancio dell'onere della riserva, applicato in ogni ipotesi di sospensione dei lavori, appare puramente nominalistica la contrapposizione di sentenze che escludono (cfr. Cass., 8/76, 5438/78, 3958/78), o omettono l'inquadramento nei fatti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO continuativi degli episodi di sospensione dei lavori, trattandosi di percorrere strade diverse per raggiungere lo stesso risultato. L'equivoco nasce dall'assunzione del concetto di fatto continuativo come deroga all'onere delle riserve operante in un certo momento e con certi effetti risentendo della originaria (e poi ridimensionata) portata del concetto. Per negare la deroga in ambito di operativit ritenuto eccessivo si esclude che l'ipotesi maggiormente ricorrente di sospensione dei lavori rientri nella categoria. Una volta posto in chiaro peraltro che qualsiasi fatto produttivo di oneri per l'appaltatore (sia esso istantaneo o continuativo) deve essere denunciato mediante riserva generica, non appena ne sia percepibile la rilevanza causale (che per il fatto istantano coincide con il venir in essere del fatto stesso), specificando successivamente la pretesa (quando risultino quantificabili le relative componenti) e confermandola comunque nel conto finale, tutte le pi recenti decisioni appaiono univoche sul piano applicativo dell'enunciato criterio indipendentemente dalla sottolineatura o meno della continuit in senso tecnico. Si cos precisato che rispetto alla sospensione dei lavori deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, anzich in quello che dispone tale sospensione qualora si tratti di sospensione originariamente legittima, divenuta illegittima solo per fatti sopravvenuti; ovvero qualora la sospensione illegittima ab origine, non fosse stata agevolmente riscontrabile come tale (cfr. Cass., 21/78). Mentre unanimemente si ribadisce che il momento finale per la deduzione non pu essere differito oltre la cessazione della sospensione e quindi trovare utilmente collocazione in documenti posteriori al verbale di ripresa dei lavori (Cass., 4430/77, 1337/76, 8/76, 3958/75, 5438/78). Il concetto di fatto continuativo, dunque, non va ricostruito aprioristicamente, ma si correla nell'evoluzione giurisprudenziale all'esigenza che si voleva tutelare, quella cio di escludere l'onere di (tempestiva) riserva ogni qualvolta appaia di impossibile, o di estremamente ardua attuazione, impossibilit e difficolt che in un primo momento si valutano nel falso presupposto della inscindibilit di iscrizione e quantificazione della riserva. Esclusa invece, tale inscindibilit l'istantaneit o la continuit temporale del fatto si risolve nella immediatezza o mediatezza della percepibilit della rilevanza causaile rispetto al maggior aggravio subito venendo in considerazione la cessazione della continuit come indice di una onerosit sicuramente avvertibile dall'appaltatore di media diligenza. A seconda quindi che la giurisprudenza ritenga di muovere da una accezione ristretta del fatto continuativo ricollegandovi una pi penetrante o generalizzata capacit di operare lo scorrimento del termine per la tempestivit delle riserve (giusta la originaria impostazione), ovvero di adottare una nozione pi fata con effetti meno penetranti, accade che per raggiungere il medesimo risultato applicativo nel senso della tempestivit PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI ovvero della intempestivit si escluda ovvero si includa la sospensione dei lavori nella categoria. Sembra al Collegio, che, ridimensionata la portata della deroga rispetto a qualsiasi fatto continuativo, alla stregua del criterio della rilevanza causale, possa tranquillamente adottarsi un concetto lato di fatto continuativo, includendovi la sospensione dei lavori e cos evitando che una divergenza puramente terminologica ingeneri equivoci fra gli operatori del diritto, laddove la giurisprudenza di questa S.C. risulta ormai costante nell'applicazione del criterio della tempestivit delle riserve nelle ipotesi di sospensione dei lavori nei sensi sopra precisati. 3. -Alla luce delle considerazioni che precedono le censure svolte nel primo mezzo trovano agevole confutazione. Ha osservato la Corte quanto al primo gruppo di lavori che, al momento della sottoscrizione dell'atto addizionale con revisione di prezzi stipulato il 22 maggio 1970, essendo gi state completate le opere, l'appaltatore era perfettamente in grado di apprezzare alla stregua del compenso pattuito la consistenza dei maggiori oneri cui era andato incontro e di valutarne la misura di incidenza, sicch nell'accettare la tariffa suppletiva avrebbe dovuto attivarsi per far valere le relative pretese. Obietta il ricorrente che la formulazione di riserve e la esplicazione delle medesime deve effettuarsi esclusivamente nel documento contabile, mentre l'atto aggiuntivo non tale e comunque negli appalti di lavori per le FF.SS. non esiste il registro di contabilit. L'art. 41 del Capitolato del 1909 va interpretato -si sostiene -alla luce dei principi generali in materia di riserva, intendendosi la clausola generale a favore dell'appaltatore e realizzando comunque l'equo temperamento degli interessi che porta a ravvisare nel conto finale il primo atto utile per la formulazione e quantificazione delle riserve. L'appaltatore non contesta -dunque -di dovere sottostare alla riserva, ma nega la tardivit della deduzione nel conto finale perch l'atto addizionale, non essendo un documento contabile, non sarebbe utilizzabile a tale scopo. L'assunto non pu essere condiviso giacch esso muove dal presupposto inesatto che solo nel documento contabile possa iscriversi riserva. All'opposto la giurisprudenza di questa S.C., cui si fatto richiamo nel precedente paragafo, ha ormai ripetutamente precisato, in relazione a sospensione dei lavori, che il verbale documento idoneo per la deduzione della riserva che dovr, ove esista il registro di contabilit, essere trascritto nel medesimo non appena possibile; quindi l'inesistenza del registro addirittura elemento rafforzativo dell'idoneit di documenti diversi da quelli contabili in senso stretto alla deduzione della riserva da inserire immediatamente, no nappena se ne presenti la formale possibilit, quando sia emersa la rilevanza causale del danno. E non dubbio che, nel caso di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO specie, il fatto lamentato era immediatamente rivelatore dell'aggravio, trattandosi di operare su edifici non al rustico come convenuto richiedenti maggiori oneri nella messa in opera dell'impianto di riscaldamento. Pertanto anche a voler considerare la continuit del fatto lamentato che si ripercuoteva sull'intera impostazione dei lavori, per un ammontare definibile soltanto al momento del completamento dei medesimi, certamente l'appaltatore nello stesso verbale di consegna avrebbe dovuto segnalare la difformit del pattuito che si risolveva in maggior spesa, salva la specificazione del quantum in una successiva occasione. Orbene l'appaltatore ha trascurato non solo questa occasione, ma quella rappresentata da due sospensioni e riprese dei lavori, omettendo di fare le sue deduzioni, evidentemente convinto di doverle differire al conto finale (forse ipotizzando la inscindibilit di iscrizione ed esplicazione quantitativa delle riserve). Ne risulta la manifesta tardivit delle riserve inserite in detto conto corroborata dalla mancata deduzione al momento della sottoscrizione dell'atto addizionale avvenuta quando gi da tempo erano stati compiuti i lavori del primo gruppo, e quindi l'appaltatore anche nell'errato presupposto della necessaria contestualit di formulazione delle riserve e loro esplicitazione era perfettamente in grado di determinare l'aggravio complessivo. Si vuol qui sottolineare, pertanto, che una esatta ricostruzione delle vicende del rapporto alla stregua dei principi sopra richiamati avrebbe verosimilmente portato i giudici di merito ad individuare altri atti antecedenti quali momento di riferimento ultimativo della tempestivit di deduzione rispetto ad un fatto la cui rilevanza causale si era manifestata coevamente alla consegna dei lavori; mentre certo che nell'assumere l'esecuzione di lavori aggiuntivi dopo il completamento di quelli precedentemente appaltati l'impresa era perfettamente in grado non solo di rilevare l'aggravio patito, ma anche di quantificarlo. La Corte d'appello di Trieste, ricollegando la tardivit a quell'atto ha quindi peccato per eccesso, non certo per difetto, operando una esatta qualificazione in un contesto ormai indiscutibile; l'esegesi cui tale conclusione si informa appare quindi pienamente condividibile nel suo esito finale di riconoscimento dell'intempestivit (sia pure non risultando argomentata del tutto persuasivamente alla stregua delle svolte considerazioni), sicch malamente si invoca in proposito la violazione degli artt. 1370 e 1371 cod. civ. dimenticando che si tratta di criteri di lettura meramente sussidiari che possono venire in considerazione nella sola eventualit che la portata della clausola non sia ricavabile de plano alla stregua di normali canoni esegetivi giurisprudenza costante). 4. -Rispetto ai lavori del secondo gruppo, la matrice dell'onerosit, ricollegata al loro protrarsi per una serie di sospensioni (illegittime), non si sottrae alla logica della rilevanza causale oggettivamente percepibile. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Esattamente la Corte ha rilevato che le riserve per essere tempestive avrebbero dovuto essere formulate alla ripresa dopo la sospensione, non comportando il fatto di sospensione, inquadrata nel novero dei fatti continuativi, esonero in assoluto dalla regola generale della riserva (poich come si messo in chiaro, i fatti continuativi non si sottraggono a quella regola, e la deroga in termini di tempestivit rettamente intesa si riflette sul momento temporale del suo operare, slittato in avanti alla stregua appunto del principio della percepibilit della rilevanza causale). Nemmeno l'appaltatore ricorrente pu essere seguito nell'assunto che le pretese afferenti cos al primo come al secondo gruppo sfuggano all'ambito di applicazione delle riserve perch correlate alla colpa grave dell'amministrazione committente, consistente nell'avere costretto l'appaltatore a lavorare su edifici completi e non al rustico (quanto alle opere del primo gruppo) e nell'averlo assoggettato a reiterate sospensioni (quanto alle opere del secondo gruppo). Al riguardo si lamenta il difetto di motivazione relativamente ai lavori del primo gruppo, mentre per quelli del secondo gruppo la linea argomentativa della Corte non risulterebbe appagante. Osserva il Collegio che la motivazione in punto di diritto che non soddisfa il ricorrente recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale di questo S.C. il quale nel circoscrivere le limitatissime eccezioni al principio della generalit della riserva ha avuto cura di precisare che il dolo e la colpa grave prendono rilievo a tal fine quando non incidano direttamente sulla esecuzione dell'opera e risultino quindi estranei alle finalit della riserva (Cass., 677/73, 2841/75, 1337/76). In proposito si precisato, in situazione identica a quella di specie, che qualora i fatti imputati a titolo di colpa grave alla p.a. siano costituiti da una illegittima sospensione dei lavori a lungo protratta, e si inseriscano in un momento preciso della cronologia dei lavori stessi, incidendo immediatamente sulla loro esecuzione, condizionandone tempo, modalit e spese, bene applicabile il principio di tempestivit-intempestivit delle riserve (Cass., 1337/76 cit.). Ora non pare seriamente contestabile che i fatti colposi addebitabili alla p.a. sono ascritti alla medesima proprio perch hanno inciso direttamente sull'esecuzione dell'opera, presentando addirittura i connotati dell'inadempimento contrattuale. Per potere sottrarre i comportamenti delle FF.SS. all'area della tempestiva riserva, bisognerebbe quindi contestare l'esattezza dell'orientamento giurisprudenziale di questa S.C. che ha un valido supporto logico prima ancora che giuridico, dato che l'inerenza del fatto colposo al rapporto contrattuale con:e tale renderebbe facilmente eludibili le esigenze che hanno comportato l'adozione del sistema delle riserve. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 978 E poich un tentativo di critica non viene nemmeno abbozzato nel ricorso, il Collegio pu limitarsi a ribadire il proprio orientamento. (omissis). II (omissis) Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 12 delle preleggi, nonch degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1375 cod. civ., in relazione al Capitolato speciale d'appalto 17 dicembre 1962 e del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche del Ministero LL.PP. approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e con riferimento all'art. 360 n. 3 codice di rito, il ricorrente si duole che la Corte del merito abbia ritenuto la decadenza di esso appaltatore dalle riserve correlative a fatti continuativi, incidenti sullo svolgimento dell'intero contratto, la cui valutazione avrebbe dovuto, invece, essere fatta con riguardo al momento in cui era cessata la continuit, per cui non sussisteva la ritenuta decadenza, essendo state tutte le riserve tempestivamente formulate. La censura infondata per le ragioni appresso specificamente indicate. Devesi, anzitutto, rilevare che il ricorrente ha impostato la sua difesa, come del resto anche nei precedenti gradi del presente giudizio, sui princpi affermati da questa Corte nella sentenza 20 marzo 1972, n. 830, riguardante una fattispecie particolare, secondo cui, in materia di ppalti di opere pubbliche, l'appaltatore deve formulare le sue riserve, per far valere le sue pretese, in relazione all'intero svolgimento della serie ove si tratti di fatti continuativi, onde l'obbligo dell'iscrizione della riserva sorge nei momenti in cui cessa la continuit, poich, prima di tale momento, la precisazione della riserva sarebbe impossibile. Tale decisione deve ritenersi superata in seguito alle successive puntualizzazioni apportate al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alle quali, nell'ambito del sistema delle norme regolatrici del contratto di appalto per la costruzione di opere pubbliche, l'istituto delle riserve si presenta come espressione di un principio generale che, in relazione all'ampiezza della sua portata e alla ratio che lo giustifica, non pu subre deroghe se non in quei casi in cui l'osservanza, da parte dell'appaltatore, ' dell'onere della tempestiva riserva o non sarebbe giustificata o non sarebbe possibile, come nell'ipotesi di fatti c.d. continuativi, cio di quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, per i quali, peraltro, la regola che impone all'appaltatore l'onere di formulare la riserva riprende vigore nel momento -da identicarsi, nelle singole fattispecie, secondo i criteri della media diligenza e della buona fede -in cui egli disponga di dati sufficienti per segnalare all'amministrazione committente le cause delle situazioni a lui pregiudizievoli, e il presumibile onere economico, salvo poi a precisare, l'esatto ammontare ! I' .,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,_,__,,,lf. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBUCI del compenso o dell'indennit richiesta nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum non sia ancora possi bile, in sede di chiusura del conto finale (cfr. da ultimo, sent. 4 gennaio 1978, n. 21; 19 gennaio 1979, n. 394). Tali princpi sono stati puntualmente applicati dalla Corte del Merito, la cui decisione agente da censura sotto il profilo delle denunziate viola zioni di legge, come pure deve ritenersi incensurabile per quanto concerne il giudizio della stessa Corte espresso in ordine alla intempestivit delle riserve in questione, in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna doglianza al 'riguardo, ai sensi deU'art. 360 n. 5, codice di rito. Devesi, pertanto, verificare, con riferimento alle singole riserve, la tempestivit di ciascuna di esse, tenendo presente che tale tempestivit non si esaurisce in un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel vegistro di contabilit, essendo necessario ulteriormente stabilire se il tem po dell'iscrizione rientri nehl'ambito temporale stabilito dalla legge, il che implica il raffronto del fatto medesimo con elementi normativi e quindi un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale. Prima riserva: l'impresa Prearo avanz detta riserva per la prima volta, secondo la sentenza impugnata, nel registro di contabilit il 22 novembre 1963 nei seguenti termini: poich ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale i lavori dovevano essere eseguiti in 180 giorni naturali consecutivi, chiede che venga corrisposta la somma di L. 65.000, per ogni giornata di sospensione, e, quindi, poich .la sospensione >, la validit dell'abilitazione al pilotaggio dell'Urbani, la presenza a bordo dei documenti di abilitazione, il numero delle persone salite a bordo e l'assetto conseguente dell'aereo, consentendo, cos: a) la guida a pilota che non era in possesso dei requisiti richiesti; b) la presenza a bordo di 7 anzich 4 persone, come era indicato nel piano di volo e di 6 come era consentito dalla portata massima del mezzo; e) il volo con baricentro fuori limite. Si accertava, altres, che il Giambanco era privo di abilitazione al pilotaggio di quell'aeromobile e che questo, poco prima dell' impatto, volava a bassa quota. Tra le cause probabili del sinistro i periti ed i commissari d'inchiesta ponevano la perdita di controllo nella condotta dell'aeromobile da parte dei piloti e lo stallo con mancanza di recupero dovuto alla bassa quota. Al termine dell'istruzione il G.I. pronunciava sentenza di non doversi procedere, per morte, nei confronti dei due piloti, proscioglieva il Casagrande per non aver commesso il fatto e rinviava tutti gli altri imputati al giudizio del Tribunale di Roma. I congiunti delle vittime si costituivano parti civili. codioe ila illegge fondamentalle in materiia sia perch fonte normativa a digniit gduridica prevallente sl.111 Regoil!amento (artt. 1 e 4 Dis. 1suJa Jegge in generale). Per la parte che qui interessa sia dunque il codice, art. 801 che .prima della partenza il comandante deve provvedere a che l'aeromobile sia sottoposto a visita di controllo da parte de~ direttore dell'aeroporto" E qui palesano subito evidenti due aspetti: primo che l'art. 801, redatto in una formulazione letterale che sembrerebbe porre a carico del solo comandante qualsivoglia obbligo, e, secondo, che pur se indirettamente impone nella sua previsione astratta al direttore di aeroporto la visita di controllo ha un contenuto normativo tutto da definire. Tre parole, contenute in tre righe di un comma di un articolo di legge. Visita di controllo . i?. evidente fincompletezza normativa: come, dove, chi materialmente, su quali cose, atti, con quali procedure e contenuti la visita vada fatta, la norma non dice. La legge dice che oggetto della visita l'aeromobile, ma l'aeromobile , come dice la dottrina, una cosa composta o un'unit pertinenziale, a sua volta destinata a ricevere un carico animato e inanimato, corredata di documenti con valore giuridico di autorizzazione, di abilitazione, di immatricolazione ecc. Tre parole sono perci poche, per determinare non soltanto come deve essere fatta la visita, ma la fattibilit stessa della visita di controllo. E qui, se la Cassazione avesse considerato il codice anzich il solo regolamento del 1925, non avrebbe potuto ignorare l'art. 1328 che espressamente prevede che le disposizioni 1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con sentenza in data 22 febbraio 1978 i prevenuti venivano assolti per non avere commesso i fatti loro ascritti e veniva ordinata la restituzione della somma di L. 500.000, rinvenuta tra i rottami, in giudiziale seque stro, alla parte civile Brunilde Allioni di Brandello. Il Tribunale, sulla base di un'analitica valutazione dei pesi a bordo, perveniva alla conclusione che nessun sovraccarico poteva aver causato la caduta dell'aereo; in riferimento alla circostanza che l'Urbani non era abilitato alla conduzione dell'aereo, osservavano i giudici che, in base alla certificazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti, il pilota risultava abi litato secondo la legge italiana e nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che le autorit elvetiche non avevano ancora rilasciato analoga abilitazione, richiesta dall'Urbani sin dal gennaio 1973; escludevano, inol tre, qualsiasi valutazione negativa circa l'idoneit psicofisica del predetto imputato al volo negando qualsiasi incidenza sull'evento derivante dalla presenza del Giambanco, che doveva t:;sser considerato non un secondo pilota (non necessario per quel volo) ma un semplice passeggero; rileva vano, infine, che l'esclusione di qualsiasi deficienza o manchevolezza in ordine aH'assetto di borido faceva venir meno, conseguentemente, ogni eventuale responsabilit del Puzzilli per il mancato controllo: per altro, affermavano che il dovere di controllo, comunque, non poteva sussistere poich, in base alla legislazione in vigore ed alla prassi instauratasi, che favoriva un controllo solo documentale, il Puzzilli non poteva essere ritenuto dirigente di fatto dell'aeroporto dell'Urbe. Avverso la sentenza proponevano appello il Procuratore generale e la parte civile Bruno Emanuele, la quale proponeva, altres, ricorso per cassazione assieme ad altra p.c. Maria Tramontana ved. Giambanco. del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate, n l'art. 1329 che stabilisce che con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la Marina Mercantile e del Regolamento per la Navigazione Aerea approvato con r.d. H gennaio 1925, n. 356; questo Regolamento dunque abrogato, come esattamente ebbe modo di affermare il Consiglio di Stato in un parere della Sezione II 29 ottobre 1968, n. 696, nel quaLe si legge: L'ipotesi adombrata nella rdazione cJ;le La mancata emanazione di norme regolamentari in materia faccia sopravvivere le precedenti norme ancorch espressamente abrogate come nel caso, non trova alcun conforto nei principi generali dell'ordinamento giuridico, alla stregua dei quali perfettamen te ammissibile che all'abrogazione di norme disciplinanti determinate materie, non segua la emanazione di altre norme destinate a sostituirle senza che ci possa incidere sugli effetti dell'abrogazione . 1'. vero che in proposito una tesi intermedia stata sostenuta in dottrina, tesi ripresa da una recente sentenza del Consiglio di Stato (IV Sez., 20 maggio 1980, n. 560) e secondo la quale l'art. 1329 non basterebbe a far ritenere abrogato e inapplicabile in toto il regolamento del 1925, perch l'abrogazione delle disposi zioni di quest'ultimo collegata all'entrata in vigore delle norme del codice. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1009 La Corte di appello di Roma revocava l'ordine di restituzione della somma in favore di Brunilde Allioni e rimandava la soluzione della controversia al giudice civile competente, non essendo pacifici e certi i diritti dei richiedenti. Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza. Ritenevano i giudici di merito che la legge applicabile al volo che doveva effettuare l'aereo era quella italiana e quella risultante dalle convenzioni in vigore tra Italia e Svizzera, per cui la mancanza dell'abilitazione, non ancora rilasciata all'Urbani dall'autorit elvetica, non rendeva il pilota, per ci solo, inabile a pilotare l'aereo in un volo nazionale n ravvisavano, nella condotta di guida, alcuna deficienza di idoneit fisicopsichica o di abilit al pilotaggio; escludevano che la presenza del Giambanco, non abilitato per quel tipo di aereo, avesse potuto inserirsi nel rapporto eziologico con l'evento, perch, anche se fosse accertato che egli sedesse sul sedile di sinistra della cabina di pilotaggio all'atto del disastro, non vi era prova che egli manovrasse i comandi mentre era provato attraverso le registrazioni effettuate che fosse l'Urbani a tenere i contatti con la torre di controllo durante la fase di decollo ed i primi minuti di volo; ritenevano provata l'abilit del pilota, per i suoi precedenti di carriera risultanti dagli atti ed escludevano che le cause del disastro potessero ravvisarsi nella presenza del passeggero in pi oltre la capienza massima (nella specie, un bambino di 5 anni) n nel preteso spostamento del baricentro, stante che il piccolo era stato trovato sulle braccia di una delle donne, n, infine, nell'eccesso di carico, calcolato dai Queste per -si sostiene -non sono entrate in vigore simultaneamente per la succitata norma dell'art. 1328 cod. nav. La sentenza, che si riferisce alla diversa ipotesi di cui all'art. 825 cod. nav., non sembra peraltro che possa essere condivisa, non tanto per la macchinosit della costruzione, quanto perch non sembra aver posto attenzione alla differenza terminologica esistente fra l'espressione con l'entrata in vigore delle norme del codice usata nell'art. 1329 e l'espressione le disposizioni del codice usata nell'art 1328: dal confronto sembrerebbe potersi affermare che, mentre nell'art. 1328 si sono tenute presenti proprio le singole disposizioni normative, nell'art !329 si fatto riferimento al complesso delle norme del codice, vale a dire a tutto il codice della navigazione con la cui entrata in vigore quindi tutto il regolamento del 1925 deve considerarsi abrogato. Cade quindi la possibilit di interpretare quell'espressione usata dall'art. 801 visita di controllo" con riferimento all'art. 17 del regolamento e alle disposizioni in esso contenute. E cade anche, per una considerazione di fatto: l'art. n del Regolamento del 1925 era idoneo all'epoca, ma, considerato l'enorme sviluppo e l'enorme complessit del traffico aereo, non Qo sarebbe pi attualmente. Basti pensare alle operazioni di bilanciamento del carico a bordo, che ora vengono fatte con dei computers sui grandi aeroplani e che richiederebbero quindi una normativa esecutiva molto pi dettagliata. La conclusione che l'art. 801 -se esso deve avere il significato di visita effettiva -non pu trovare applicazione, in mancanza di norma regolamentare, cos come esattamente stabilisce l'art. 1328. Quindi di 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO periti in klg. 163; ritenevano di aderire a1le conolusioni dei periti che avevano formulato ipotesi di un malfunzionamento degli impianti o di una avaria meccanica o di flusso di carburante; tali considerazioni porta vano ad escludere ogni responsabilit, a titolo di colpa, da parte del Jullard e del Levi. Riteneva la Corte, infine, che il Puzzilli, in considerazione del volume di traffico aereo, non avesse un dovere assoluto di controllo a vista dei documenti di bordo e dell'assetto di volo, bastando la verifica documentale sulla base degli elementi forniti dal pilota e' riscontrati conformi a legge; considerava, tuttavia, che anche a volere ritenere assoluto il dovere della visita di controllo, una volta escluso che la caduta dell'aereo potesse essere attribuita alla presenza del bambino, a peso eccessivo o ad imperfetto baricentro, non poteva, parimenti, ritenersi il Puzzilli responsabile della caduta dell'aereo e della morte dei passeggeri. Ricorre per cassazione Bruno Emanuele, parte civile . .l\10TIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 8, 794 e 797 cod. della navigazione in relazione aila convenzione internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944. Si sostiene che l'unica autorit ad abilitare il pilotaggio dell'aereo era quella svizzera che, nella specie, mancava; con il secondo mezzo, riprendendosi i motivi dedotti contro la sentenza del Tribunale ed analoghi a quelli del Procuratore generale appellante, si deduce che il calcolo del peso e dei passeggeri e dei bagagli era stato effettuato in difetto e che, pertanto, il maggior carico, oltre il peso massimo certificato per il decollo, non poteva essere inferiore a kg. 284, entit questa norma di legge rimane soltanto l'obbligo del comandante di un aereo di ottenere l'autorizzazione alla partenza. Questa l'unica norma che applicabiJle senza un regolamento esecutivo, pe!1ch questa richiede una visita meramente documentale, l'unica possibile e per la quale le norme del codice della navigazione sono operative appunto perch non necessitano di una norma regolamentare d'applicazione. Questa conclusione, cui si arriva sul piano dell'interpretazione delle norme, o magari anche quella contraria che qui non si condivide, sarebbe stato interessante leggere al termine di una motivazione, che viceversa nella sentenza in nota manca del tutto. Se la sentenza tace, la validit della tesi sostenuta ha trovato una conferma nella legge 11 dicembre 1980, n. 862 il cui art. 7 testualmente stabilisce che la disposizione di cui all'art. 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art. 801 del codice stesso . Il cui contenuto d'interpretazione autentica di questa norma di tutta evidenza: non vi sarebbe stata alcuna ragione di una norma siffatta, se il legislatore avesse ritenuto l'applicabilit -perch ancora in vigore -deWart. 17 del rego1amento del! ,1925. PAOLO DI TARSIA DI BELMONTE PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE certo non trascurabile; con il terzo motivo si sostiene l'assoluta inderogabilit della visita di controllo, dovere che nasce da precisa norma di legge che non pu essere resa non vincolante da circolari ministeriali o dalla prassi, tenendosi conto, altres, che l'aeroporto dell'Urbe non ha quel volume di traffico aereo da rendere difficile o impossibile il controllo a vista. Il ricorso fondato e merita accoglimento. Non appare sufficientemente motivata l'esclusione di alcun nesso causale tra le irregolarit riscontrate ed il gravissimo evento ver1ficatosi. La perizia tecnica e la relazione della commissione d'inchiesta sono concordi, nelle loro conclusioni, e rilevano alcuni inconvenienti che non possono non avere inciso nella causazione del sinistro, n le argomentazioni addotte dai giudici di merito sono tanto convincenti da allontanare qualsiasi dubbio. : stato accertato, in punto di fatto: che il peso ed il centraggio dell'aeromobile erano fuori dei limiti; che non era stata fatta una esauriente pianificazione del volo; che questo era previsto per 4 persone, mentre ne erano state imbarcate sette, una (sia pure un bambino) oltre la portata massima dell'aereo; che il velivolo volava a bassa quota, ed aveva, addirittura, invertito la rtta, ai cavi di un elettrodotto; che l'unico carburatore, reperito integro, si trovava in posizione di alimentazione incrociata, non normale in quella fase di volo, perch alimentava entrambi i serbatoi principali dei due motori e poteva esser causata di una riduzione del regime dei giri per il ridotto flusso dell'alimentazione; che l'elica di destra girava pi della sinistra, anomalia che, tecnicamente, poteva porsi in relazione ad una avaria del carburatore. Non sono state determinate e precisate le vere cause che hanno provocato il sinistro, ma si sono formulate solo delle ipotesi che non hanno trovato risposta e non hanno potuto acquetare la ricerca della verit. Risposta che non venuta neppure attraverso le sentenze di merito che non hanno saputo soddisfare l'esigenza di una valida, convincente motivazione. L'esclusione del nesso eziologico tra sovraccarico e caduta dell'aereo non sufficientemente e tecnicamente dimostrata, anche sotto il profilo di una valutazione dei pesi effettivi sia dei passeggeri che dei bagagli. Non sono affatto peregrine e presuntive le deduzioni formulate dalla parte civile, poich non sembra che le attribuzioni dei pesi, prospettate dai periti medico-legali e recepite dai giudici, siano aderenti alla realt, o, invece, non difettino per omessa considerazione di quei coefficienti di disidratazione e di bruciatura, che devono essere tenuti presenti allorch ci si trovi dinanzi a resti umani carbonizzati. Sul punto non stata approfondita l'indagine e non convince la determinazione di un modestissimo sovraccarico che non avrebbe influito minimamente nell'equilibrio dinamico del velivolo. 1012 RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELLO STATO l I tecnici incaricati dell'inchiesta, dopo approfondita indagine ed accurato studio dei dati raccolti, hanno fatto considerazioni specifiche e concrete che non hanno ricevuto alcuna convincente smentita dalla sen I ~ tenza: in pag. 28 della relazione si legge che sia nel caso di avaria, sia in quello di passaggio basso voluto, la mancanza di pianificazione del volo, l'avere imbarcato un passeggero oltre il numero dei posti disponibili, lo spostamento del baricentro in funzione della disposizione del passeggero in pi (dei cui movimenti, prima del sinistro, non alcuna prova), l'aumento della velocit di stallo in funzione del peso, avevano sicuramente influito negativamente, frustrando gli eventuali tentativi fatti dall'equipaggio per cercare di evitare la catastrofe. Sono affermazioni gravi, provenienti da tecnici altamente specializzati, che per essere disattese abbisognano di una indagine pi approfondita e di una valutazione pi ampia. Ed a tale problema si aggancia la posizione del Puzzilli che, secondo la ricorrente parte civile, non avrebbe osservato le norme regolatrici della sua competenza funzionale. Anzitutto da mettere in evidenza che anche la sentenza impugnata ha riconosciuto la validit e l'efficacia normativa del regolamento per la navigazione aerea, ma ha posto l'accento sulla anzianit di tale regolamentazione, per cui il decorso di oltre 50 anni aveva, indiscutibilmente, mutato la materia, oggetto della norma, e modificato, in conseguenza, la sua attuazione. Ha posto a base di tale affermazione l'accertata serie di comunicazioni interne (circolari e disposizioni anche telegrafiche) che, in nome di prassi e consuetudini, avrebbero tacitamente abrogato o messo in desuetudine l'obbligo tassativo per il comandante dello scalo di eseguire la visita dell'aeromobile e non limitarsi all'esame documentale. I giudici hanno, altres, giustificato il comportamento del comandante dell'aeroporto con l'attuale aumento del traffico aereo che sarebbe rimasto paralizzato da una stretta osservanza del regolamento. Ma, pur prescindendosi dalla considerazione che non rimasto provato, e neppure si tentato di farlo, che l'aeroporto dell'Urbe fosse stato, in quel giorno, tanto trafficato da non consentire al comandante dello scalo, o al suo delegato, di adempiere scrupolosamente le mansioni attribuitegli dalla legge (ch, invero, in funzione di tale circostanza la sentenza impugnata ha ritenuto che non incombesse al Puzzilli un dovere assoluto di visita di controllo a vista), rimane assoluto ed imprescindibile il fatto che mai una norma giuridica, tuttora vigente, pu essere derogata da una prassi o da una comoda desuetudine. Rimane pienamente valido il disposto dell'art. 16 della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, approvata dall'Italia con d.l. 6 marzo 1948, n. 616, secondo il quale le autorit competenti di ciascuno Stato contraente hanno il diritto di visitare, all'atterraggio e alla partenza, le PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE aeronavi degli altri Stati contraenti e di esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti. Tale diritto diventa dovere nell'ambito del combinato disposto degli artt. 13 e 17 del regolamento per la navigazione aerea n. 356 del 1925, in cui sono specificati i compiti del comandante dell'aeroporto, consistenti, precipuamente, nella sorveglianza sulla aeronavigazione allo scopo di assi curarsi che tutti gli aeromobili in partenza, in arrivo ed in transito si trovino in regola con le disposizioni vigenti. In modo particolare si dispone che nessun aeromobile pu lasciare l'aeroporto prima che il comandante o un suo delegato abbia eseguito la prescritta visita ed abbia consentita la partenza . Prosegue l'art. 17 cit. imponendo che ogni aeromobile, allorch si presenta alla visita di controllo prima della partenza, debba trovarsi in perfetto ordine di rotta e che nessun altro carico pu essere messo a bordo dopo eseguita la visita di controllo. Dal chiaro tenore delle norme citate si evince che l'aeromobile, e non i documenti ad esso relativi, deve essere sottoposto a visita perch possa esservi la certezza che il perfetto ordine di rotta, controllato nel momento della visita, sussista anche nel momento del decollo. E si visto come tale corrispondenza non vi fosse affatto, per le gravi e notevoli differenze del carico effettivo rispetto a quello indicato nel piano di volo, per non dire, infine, che quest'ultimo portava anche la firma, come pilota, del Giambanco che non aveva abilitazione alcuna per quel tipo di aereo. Ed stata una grossa forzatura di motivazione della sentenza considerare il Giambanco un semplice passeggero e non il secondo pilota, poich un passeggero non firma il piano di volo . I I PARTE SECONDA LEGISLAZIONE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 2096, terzo coma, nella parte in cui non ricorre il diritto all'indennit di anzianit di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto du rante il periodo di prova medesimo. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 189, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice civile, art. 2109, nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 189, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice di procedura penale, art. 177 bis, secondo comma, nella parte in cui consente l'emissione del decreto preveduto dall'art. 170 c.p.p. nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stato inviato l'avviso di procedimento mediante lettera raccomandata e che non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio nazionale anche quando non risulti la avvenuta ricezione della raccomanclata stessa. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 178, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore della affissione della sentenza che si dichiara il fallimento. Sentenza 27 novembre 1980, n. 151, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, quinto comma nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizione allo stato prossimo. Sentenza 27 novembre 1980, n. 151, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 209 nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorre dalla data del deposito, nella cancelleria del Tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anzich non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevuto, con le quali il commissario liquidatore d notizie dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Sentenza 21 novembre 1980, n. 155, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28 (sostituito da legge 25 luglio 1971, n. 568, art. 2) nella parte in cui non consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali senza richiedere il possesso nello stato di provenienza di requisiti equipollenti e quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 175, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. 10 comma stituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 185, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. comma stituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 185, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3 nella parte in cui elenca tra i soggetti possibili delle misure di previsione previste dalla legge medesima coloro che, per manifestazioni cui abbiano dato luogo, di fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 177, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 codice civile, a percepire l'indennit di amianit di cui all'art. 9 della medesima legge n. 604, del 1966, quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesima. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 189, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 18 novembre 1975, n. 764, art+. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla regione Sicilia dei compiti istituzionali e delle attivit in atto svolte dall'Ente giovent italiana , nonch del patrimonio immobilare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 del relativo statuto speciale. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 180, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, primo e secondo comma nella parte in cui disciplina il trasferimento alla regione Sardegna dei Compiti istituzionali delle attivit in atto svolte e del patrimonio immobiliare dell'ente Giovent italiana , senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo statuto speciale. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 180, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 3, primo e secondo comma nella parte in cui disciplina il trasferimento alla regione Sardegna del personale dell'Ente Giovent italiana , senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo statuto speciale. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 180, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 18 novembre 1975, n. 764, art+. 6 e 7 nella parte in cui non fanno valere l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla regione Lazio, ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita, circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della .regione medesima. Sentenza 22 dicembre 1980, n. 179, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. 2096 (artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 41, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 189, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice di procedura civile, art. 668, primo (artt. 3 e 24 della Co PARTE II, LEGISLAZIONE 1H codice di procedura penale, art. 125 e 128 (artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 357, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice di procedura penale, art. 169, primo e terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 182, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice di procedura penale, art. 172 bis (artt. 3 e 27 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 183, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice di procedura penale, art. 177 bis (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 184, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, artt. 169, terzo comma, e 7 (artt. 3, e 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 181, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. r.d.I. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 26, lettera b, e 30, lettera a) e b) [conv. In legge 22 gennaio 1934, n. 36] (art. 33, comma qinto, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 174, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Sentenza 27 novembre 1980, n. 153, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35 e 41, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 189, G. ll. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1980, n. 157, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. d.I. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3 [conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114 e modlf. da legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 3] (artt. 3 e 38 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1980, n. 157, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. d.I. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7, comma primo [conv. in legge 17 agosto 1974, n. 386] (artt. 36 e 3 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 176, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 22 mag9io 1975, n. 152, art. 18, n. 1 (art. 25, terzo comma, della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 177, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 18 novembre 1979, n. 764, art. 3, primo e secondo comma (artt. 117 e 3 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 179, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 8 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 15 dicembre 1980, n. 156, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. 114 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 22 dicembre 1980, n. 186, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 22 dicmbre 1980, n. 186, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge reg. siciliana app. il 16-17 maggio 1979, artt. 3 e 5 (artt. 32 della Costituzione e 17, lettera b), dello statuto speciale regionale). " Sentenza 27 novembre 1980, n. 154, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 244 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 23 maggio 1980, n. 765, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. codice civile, art. 2758 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 28 febbraio 1980, n. 732, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. codice di procedura civile, art. 429, comma terzo (art. 36 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 20 maggio 1980, n. 853, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. Corte di Cassazione, ordinanza 20 maggio 1980, n. 854, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice penale, artt. 5, 42, quarto comma, 43, 47 (artt. 2, 3, 24, 54, 73, 111, 113 e 27, comma primo, della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 22 luglio 1980, n. 694, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. codice penale art. 26, comma secondo (art. 24, comma secondo della Costituzione). Tribunale di Rovereto, ordinaza 13 giugno 1980, n. 646, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. codice penale, art. 61, n. 9 (artt. 3 e 47 della Costituzione). Tribunale di Ravenna, ordinanza 27 giugno 1980, n. 707, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. codice penale, art. 222, primo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione). Pretore di San Ros di Pieve, ordinanza 25 giugno 1980, n. 658, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. codice penale, artt. 357, 358 e 314 (artt. 3 e 47 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 16 aprile 1980, n. 680, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. Il I ' I PARTE II, LEGISLAZIONE 1J5 codice penale, art. 384 (artt. 3 e 29 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 3 giugno 1980, n. 751, G. U. 26 novembre codice penale, art. 584 (art. 3 della Costituzione). 1980, n. 325. Corte di assise di Cagliari, ordinanza 3 luglio 1980, n. 609, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. codice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 22 luglio 1980, n. 733, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. codice penale, art. 699 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Olbia, ordinanza 28 marzo 1980, n. 657, G. U. 12 novembre 1980,, n. 311. codice di procedura penale, artt. 348 e 351 (art. 21 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 16 settembre 1980, n. 791, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378, terzo comma, allegato F> (artt. 3 e 112 della Costituzione). Pretore di Valentano, ordinanza 29 marzo 1980, n. 706 G. U. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 22 dicembre 1872, n. 121 O, art. 78 (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 12 giugno 1980, n. 681, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 26 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 10 giugno 1980, n. 728, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 1O, comma secondo (artt. 2, 3 e 29 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 24 giugno 1980, n. 691, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616, art. 16 (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 12 giugno 1980, n. 681, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, art. 29 (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 12 giugno 1980, n. 681, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 44, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 10 giugno 1980, n. 728, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 2 giugno 1930, n. 733, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 22 aprile 1980, n. 651, G. V. 12 novembre 1980, n. 311. r.d.I. 26 gennaio 1931, n. 122, art. 12 [conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919] (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 12 giugno 1980, n. 681, G. V. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 19 giugno 1980, n. 719, G. V. 10 dicembre 1980, n. 338. r.d.I. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9 (artt. 3, 24 e 25 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Napoli, ordinanza 24 giugno 1980, n. 655, G. V. 12 luglio 1980, n. 311. r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, tabella Al (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 luglio 1980, n. 724, G. V. 10 dicembre 1980, n. 338. r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58, comma terzo (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 19 giugno 1980, n. 719, G. V. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 24 aprile 1941, n. 392, art. 1, 2 e 3 (artt. 5, 110 e 128 della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione quarta e giurisdizionale, ordinanza 12 febbraio 1980, n. 689, G. V. 3 dicembre 1980, n. 332. r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 50, secondo comma (artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 12 giugno 1980, n. 681, G. V. 26 novembre 1980, n. 325. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, primo comma (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 22 maggio 1980, n. 698, G. V. 19 novembre 1980, n. 318. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 24 (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore presso il Tribunale di Locri, ordinanza 21 gennaio 1980, n. 755, G. V. 24 dicembre 1980, n. 352. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59 (art. 36 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanza 20 maggio 1980, n. 853, G. V. 31 dicembre 1980, n. 357. Corte di Cassazione, ordinanza 20 maggio 1980, n. 853, G. V. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 3 (art. 130 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ordinanza 23 aprile 1980, n. 717, G. V. 26 novembre 1980, n. 325. PARm II, LEGISLAZIONE legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 56 (art. 130 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, or dinanza 23 aprile 1980, n. 717, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 24 (artt. 3, 25 e 70 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 11 luglio 1980, n. 648, G. U. 5 novembre 1980, n. 648, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 10 gennaio 1980, n. 720, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Marsala, ordinanza 24 aprile 1980, n. 688, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2, (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 maggio 1980, n. 758, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 893, art. 121 [modlf. da legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5J (artt. 3 e 27 della Costituzione). Tribunale di Ravenna, ordinanza 1 ottobre 1980, n. 799, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 luglio 1980, n. 725, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, comma secondo, lettera a) (artt. 3 38, comma secondo, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 8 maggio 1980, n. 678, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo (~rt. 3 della Costituzione). Pretore di Asti, ordinanza (due) 16 luglio 1980, nn. 682 e 683, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 12 febbraio 1965, n. 162, art. 74, comma primo (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Camposampiero, ordinanza 1 luglio 1980, n. 726, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (artt. 3, 11 e 41 della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza (due) 5 giugno 1980, n. 660 e 661, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. Tribunale di Ravenna, ordinanza 23 maggio 1980, n. 701, G. U. 26 novembre 80', n. 325. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione). Corte di appello di Lecce, ordinanza 9 maggio 1980, n. 605, G. U. 5 no vembre 1980, n. 304. tJ8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 (artt. 2, 3, comma secondo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 25 luglio 1980, n. 716, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art+. 3 e 140 Cart. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 17 settembre 1980, n. 756, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 30 giugno 1980, n. 760, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. legge 2 ottobre 1967, n. 895, art+. 2 e 7 [modlf. da legge 10 ottobre 1974, n. 497] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 19 giugno 1980, n. 719, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 8 marzo 1968, n; 152, art+. 2 e seguenti (art. 3 della Costituzione). Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 22 aprile 1980, n. 651, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lettera a) (art. 3, comma primo, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 13 giugno 1980, n. 643, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge reg. Valle d'Aosta 11 marzo 1968, n. 9, [modif. con legge reg. 4 aprile 1978, n. 6] (artt. 5, 128 e 118, ultimo comma, della Costituzione e art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, ordinanza 10 aprile 1980, n. 659, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 2 aprile 1968, n. 482, art+. 1 e 5 (artt. 38 e 41 della f'ostituzione). Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanze (due) 9 aprile 1980, nn. 708 e 709, G. U. 26 novembre 1980, n. 365. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costi tuzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 luglio 1980, n. 724, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. leg9e 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 luglio 1980, n. 724, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, primo comma, (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 29 maggio 1980, n. 675, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (art. 11 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 9 giugno 1980, n. 759, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19, primo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 10 giugno 1980, n. 728, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 29 maggio 1980, n. 721, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 15 febbraio 1972, n. 772 (artt. 2, 3, 19, 21 e 52 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 15 aprile 1980, n. 727, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, comma primo, e titolo lii (art. 76 della Costituzione). Commissioni tributarie di primo grado di Forl, ordinanza 17 maggio 1980, n. 722, G. U. 26 novembre 1980, .n. 325. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Commissioni tributarie di secondo grado di Massa Carrara, ordinanza 27 ottobre 1977, n. 606-1980, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 (art. 76 della Costituzione). Corte di Cassazione, ordinanze (due) 15 maggio 1980, nn. 692 e 693, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35 (artt. 24 e 113 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 12 giugno 1980, n. 674, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 11 apn'l~ 1978, n. 699, G. U. 19 novembre 1980, n. 318. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanza 26 ottobre 1979, n. 764/1980, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art+. 6 e 14 [modif. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688J (artt. 53, primo comma della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara, ordinanza 15 ottobre 1976, n. 734/1980, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 11 (artt. 25, comma primo, 52, commi primo e secondo, e 103, comma terzo, della Costituzione). Tribunale militare territoriale di Torino, ordinanza 19 giugno 1980, n. 649, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 420, primo e ultimo comma (artt. 24, primo e secondo comma, 97, 101 e seguenti e 3 della Costituzione). Pretore di Nard, ordinanza 24 marzo 1980, n. 656, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DllUO STATO d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, art. 74 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Latina, ordinanze (due) 15 di cembre 1979, nn. 753 e 754/1980, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, 4 e 7 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, ordinanza 14 gennaio 1980, n. 704, G. U. 19 novembre 1980, n. 318. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, ordinanza 24 giugno 1980, n. 731, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, ordinanza 27 marzo 1980, n. 730, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3, 76 e 77 della Costituzione). I Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 5 marzo 1980, n. 766, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. I legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione). I ~ Pretore di Pistoia, ordinanza 16 aprile 1980, n. 602, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. fil Pretore di Pistoia, ordinanze (otto) 26 marzo 1980, n. da 593 a 600, G. U. 5 ! novembre 1908, n. 304. ~ Corte di Cassazione, ordinanza 5 maggio 1980, n. 608, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. m ri Pretore di Monsummano Terme, ordinanza 4 marzo 1980, n. 696, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. ili I @; Pretore di Pistoia, ordinanza 21 maggio 1980, n 767, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. ~~ legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 13, commi primo e secondo (artt. 3 e ~ 35 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 31 maggio 1980, n. 679, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22, art. 26 (art. 130 della Costituzione). Tribunale. amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ord nanza 23 aprile 1980, n. 717, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma (art. 3 della Coili stituzione). Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 22 I aprile 1980, n. 729, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. f: jj, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma sesto, (art. 3 della Co stituzione). t Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 11 gennaio 1978, n. 647, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. I ~ 1: -i Mi }tlWf.p=MJfiliP;Jir'W':+m'W'"'?f.NYYt1WM.ill'::::::::::i;;:i::w;w=i~g:::::'W.Ylff.ii.ffi?''::::::::1;:::::\lfff-:i:w;r'::=:::::::::i;rmw ..:iit'ff'WJWAf%JM.f'@ITTNWfwd .'.f#.ff.&P..d&.r#..::&.4 Affi. W.--:rf.fi..@:f.m.>r::#J%:..Wf./:titv.1fff:fifu.@f.ff.#:0.ti.Wfif.=.:-P.JiUtJ@;zld#..:0.:r-~=rr::clffl.,nYffi.....f.$!}.$. ~tr4.ill-Miffiilir~r:~s~::l-t:~ill~~=ar~:l:rt~};?.r&~t~t::~:;:0~=~@~~~~;:~tfa~~:r~~=~=~ili"~~~===~1rr~~.::Ji!:~~~~=~=~~;~~:~~~~=~r1{~~==~~~~g~rr::;:~*:~m:r:~~~==:ill~:rr:~r:1r:~f:~~~~;;~:t~!:~=~:t~}f~~~~r:f.}~~=~fa~~=~=:ti:i% PARTE II, LEGISLAZIONE legge 18 aprile 1974, n. 384, art. 4, sesto c:omma (art. 53 della Costi. tuzione). Commissione tributaria di primo grado di Enna, ordinanza 1 luglio 1977, n. 713/1980, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. d.I. 6 luglio 1974, .n. 259, art. 4 [c:onv. in legge 17 agosto 1974, n. 384] (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Enna, ordinanze (due) 23 no vembre 1977, nn. 710 e 711 /1980, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. d.I. 6 luglio 1974, n. 259, art. 4, sesto c:omma [c:onv. In legge 17 agosto 1974, n. 384] (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Roma, ordinanza (tre) 15 dicem bre 1977, nn. 586, 587 e 588 /1980, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 25 ottobre 1979, n. 787/1980, G. U. 31 dicem bre 1980, n. 352. legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 22 aprile 1980, n. 651, G. U. 12 novem bre 1980, n. 311. legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Pinerolo, ordinanza 2 giugno 1980, n. 700, G. U. 19 novembre 1980, n. 318. legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 4 (artt. 13 e 24 della Costituzione}. Tribunale di Rovigo, ordinanza 26 maggio 1980, n. 607, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 3 giugno 1975, n. 160, artt. 2 e 9 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Tribunale di Brindisi, ordinanza 6 giugno 1980, n. 714, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27, terzo c:omma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione). Pretore di Voghera, ordinanza 2 luglio 1980, n. 724, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 2 dic:embre 1975, n. 576, art. 19, comma sec:ondo (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, ordinanze (due) 20 ot tobre e 6 novembre 1979 nn. 702 e 703/1980, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 1 O dlc:embre 1975, n. 724, artt. 1, 3 e 7 (artt. 3 e 11 della Co. stituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 24 aprile 1980, n. 652, G. U. 12 novem bre 1980, n. 311. legge 22 dic:embre 1975, n. 685, artt. 12, lettera a> e 26, primo c:omma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, ordinanza 26 marzo 1980, n. 715, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO legge 22 dic:embre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 83 (art. 3 della Costituzione). Giudice istn1ttore presso il tribunale di Rovereto, ordinanza 21 maggio 1980, n. 645, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 10 genna_io 1976, n. 319, art. 25 (art. 27 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanze (otto) 6, giugno, 22 maggio, 2 aprile, 28 marzo e 4 aprile 1980, nn. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 570 e 571, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Polissi Generosa, ordinanza 16 gennaio 1980, n. 723, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. Tribunale di Taranto, ordinanza 18 giugno 1980, n. 752, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo c:omma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Enna, ordinanza 21 dicembre 1977, n. 712, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo c:omma (artt. 29, 31, 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, ordinanza 21 gennaio 1980, n. 685, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, ordinanza 21 gennaio 1980, n. 686, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5 (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, ordinanza 23 giugno 1980, n. 604, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. d.I. 10 dic:embre 1976, n. 798, art. 1, terzo c:omma [c:onv. in legge 8 feb braio 1977, n. 16] (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, ordinanze (due) 20 ottobre e 6 novembre 1979, nn. 702 e 703/1980, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lettera b) (artt. 2, 3, 24, 54, 73, 111, 113, e 27, comma primo, della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 22 luglio 1980, n. 694, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. legge 8 agosto 1977, n. 573, art. 2 (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge 9 dic:embre 1977, n. 903, art. 6 (artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 29 maggio 1980, n. 721, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanza 26 ottobre 1980, n. 764/1980, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. d.I. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [conv. in legge 27 febbraio 1978, n 411 (artt. 38, 36, 42, 47, 53 e 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 16 luglio 1980, n. 672, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. d.I. 30 gennaio 1978, n. 15, art. 1 [conv. in legge 22 marzo 1978, n. 75] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge prov. Trento 13 marzo 1978, n. 13 (artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Pretore di Trento, ordinanza 10 luglio 1980, n. 690, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. d.I. 30 marzo 1978, n. 78 [conv. in legge 26 maggio 1978, n. 221 l (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. d.I. 6 luglio 1978, n. 353, art. 2 [conv. in legge 5 agosto 1978, n. 502] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingolo, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 13, comma quinto, lettera b) (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 8 luglio 1980, n. 654, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, primo cpv. (art. 3 della Costituzione). Pretore di Codigoro, ordinanza 27 marzo 1980, n. 644, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 69 (art. 42 della Costituzione). Giudice conciliatore di Andria, ordinanza 8 settembre 1980, n. 757, G. U. 24 dicembre 1980, n. 352. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, n. 8 (artt. 3, 70, 101 e 103 della Costituzione). Giudice conciliatore di Ravenna, ordinanza 16 luglio 1980, n. 653, G. U. 5 novembre 1980, n. 304. legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16 (artt. 38, 36, 42, 47, 53 e 3 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 16 luglio 1980, n. 672, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 8 gennaio 1979, n. 2 (artt. 2, 4, 25, 41 e 42 della Costituzione). Pretore di Montagnana, ordinanza 20 giugno 1980, n. 650, G. U. 12 novem bre 1980, n. 311. 144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.I. 30 gennaio 1979, n. 20, art. 1 [conv. in legge 31 marzo 1979, n. 92] (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. legge 13 agosto 1979, n. 374, art. 1 (artt. 3, 24, 38 e 102 della Co stituzione). Tribunale di Frosinone, ordinanze (quindici) 4 e 18 giugno 1980, nn. da 736 a 750, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 13 agosto 1979, n. 375 (artt. 3, 18, 36 e 39 della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 4 agosto 1980, n. 695, G. U. 3 dicembre 1980, n. 332. d.I. 15 dicembre 1979, n. 629, art. 3, ultimo comma [modlf. da legge 15 feb bralo 1980, n. 251 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Otranto, ordinanza 28 giugno 1980, n. 662, G. U. 12 novembre 1980, n. 331. d.I. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 11 [modif. da legge 6 febbraio 1980, n. 15] (artt. 3, primo comma, 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore presso il tribunale di Padova, ordinanza 21 luglio 1980, n. 673, G. U. 12 novembre 1980, n. 311. legge 20 marzo 1980, n. 75, artt. 4, ultimo comma, e 6, secondo comma (artt. 3, 24, 38 e 102 della Costituzione). Tribunale di Frosinone, ordinanze (quindici) 4 e 18 giugno 1980, nn. da 736 a 750, G. U. 31 dicembre 1980, n. 357. legge 20 marzo 1980, n. 75, artt. 6, secondo comma, e 4, ultimo comma (artt. 104, primo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Como, ordinanza 27 giugno 1980, n. 718, G. U. 12 luglio 1980, n. 311. legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6 (artt. 3, 24, primo comma, 42, 70 e 101 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 4 luglio 1980, n. 697, G. U. 19 novembre 1980, n. 318. legge 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, secondo comma (artt. 3, 24, primo comma, 42, 70 e 101 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 25 luglio 1980, n. 687, G. U. 17 dicembre 1980, n. 345. legge conv. reg. Veneto 23 aprile 1980, riapp. Il 30 ottobre 1980 (artt. 117 e 118 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso 29 novembre 1980, n. 28, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338. I I f i PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, art. 11, terzo comma (artt. 3, terzo comma, 8, n. 29, 9, n. 10, 16 e 19 delfo Statuto speciale de1 Trentino-Alto Acli.ge). Presidente delle provincie autonome di Bolzano, ricorso 14 novembre 1980, n. 23, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. Presidente della provincia autonoma di Trento, ricorso 14 novembre 1980, n. 25, G. U. 26 novembre_ 1980, n. 325. d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, art. 5 (artt. 3, terzo comma, 8, nn. 1 e 21, 9, n. 10 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige). Presidente delle provincie autonome di Bolzano, ricorso 14 novembre 1980, n. 24, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. Presidente delle provincie autonome di Trento, ricorso 14 novembre 1980, n. 325. legge reg. Valle d'Aosta e riappr. il 17 ottobre 1980 {art. 2 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta e art. 97 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso 15 novembre 1980, n. 27, G. U. 26 novembre 1980, n. 325. legge reg. siciliana appr. li 23 ottobre 1980 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Commissione dello Stato per la regione siciliana, ricorso 10 novembre 1980, n. 22, G. U. 19 novembre 1980, n. 318. legge reg. sic. 13 novembre 1980, artt. 2, 3, 4, 6, primo, secondo e terzo capoverso, 7, 8, 12, 23, 24 e 25 (artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione e art. 17, lettera f) dello statuto speciale per la regione siciliana). Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 1 dicembre 1980, n. 29, G. U. 10 dicembre 1980, n. 338.