ANNO XXXII N. 2 MARZO-APRILE 1980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1980 ABBONAMENTI ANNO 1980 ANNO L. 20.000 3.500 UN NUMERO SEPARATO Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma e/e postale n, 387001 Stampato in Italia -Printed in Italv Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n 11089 del 13 luglio 1966 (1219183) Roma, 1980 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE la cura Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Sezione ottava: del/'avv. Franco Favara) GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE la cura del/'avv. Oscar Fiumara) . GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE la cura degli avvocati Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo) GIURISPRUDENZA CIVILE la cura degli avvocati Adriano Rossi e Antonio Catrical) GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA la cura de/l'avv. Raffaele Tamiozzo) . GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA la cura de/l'avvocato Carlo Bafle) . GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI la cura degli avvocati Sergio La Porta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria) . GIURISPRUDENZA PENALE la cura de/l'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) . pag. 235 265 289 308 340 352 448 460 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI . pag. 39 LEGISLAZIONE 47 CONSULTAZIONI 69 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bowgna; Giovanni CoNTU, Cagliari; Francesco GUICCIARDI, Genova; Marello DELLA VALLE, Milano; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Raffaele CANANZI, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDII, Potenza; Francesco ARGAN, Torino; Mauri2lio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancaro MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE, C., Nuove riflessioni sul giudizio di terzo grado nel nuovo processo tributario . I, 429 BAFILE, C., Osservazioni sulla natura giuridica della dichiarazione tributaria . . . . I, 361 BAFILE, C., Presunzione di legittimit dell'accertamento tributario e onere della prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 377 CARAMAZZA, I. F., L'istruttoria nel processo amministrativo: brevi note ai margini di un progetto di riforma . . . . . . . . II, 39 CONTI, M.-, Sull'applicazione del principio di non discriminazione al I . regime fiscale degli alcoli 273 ' DI PACE, M., Nuove decisioni della Corte costituzionale in materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori . . . . . I, 238 DI TARSIA DI BELMONTE, P., Il peculato delle ((Macchine blu I, 460 LA PORTA, S., Esercizio dello ius postulandi per una p.a. e sindacato di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 335 TAMIOZZO, R., Cognizione legale e conoscenza effettiva del vincolo di notificazione di cose di interesse storico artistico . . . . I, 348 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Appalto di servizi -Rifiuto di sottoscrizione del contratto formale da parte dell'aggiudicatario -Cauzione provvisoria -Incameramento -Ristoro dei danni ulteriori rappresentati dal maggior onere del nuovo contratto -Esclusione, 456. AVVOCATURA DELLO STATO -Rappresentanza e difesa in giudizio -Rappresentanza da parte di un funzionario nei giudizi pretorili Esibizione dell'atto di conferimento del mandato -Necessit -Esclusione, con nota di S. LA PORTA, 334. COMBATTENTI E REDUCI -Qualit di deportato civile -Riconoscimento -Diniego -Onere probatorio dell'interessato -Limiti -Effetti, 344. COMPETENZA CIVILE -Impugnazione di atti connessi -Competenza del T.A.R. del Lazio -Atto generale e atto applicativo -Annullamento dell'atto generale -Domanda proposta in via subordinata non sposta la competenza esclusiva del T.A.R. del Lazio, 346. COMUNIT EUROPEA -Diritti fondamentali -Diritto di propriet -Libert di esercizio dell'attivit professionale -Tutela -Limiti -Fattispecie: divieto temporaneo di nuovi impianti di viti, 265. -Libera circolazione delle merci Disposizioni fiscali discriminatorie Regime fiscale degli alcoli -Contrassegni di Stato sui recipienti contenenti il prodotto destinato alla vendita al minuto, con nota di M. CONTI, 273. -Libera circolazione delle merci -Disposizioni fiscali interne discriminatorie -Criteri di valutazione -Regime fiscale degli alcoli, con nota di M. CONTI, 272. CONTRATTI -Appalto-concorso -Interesse all'impugnazione dell'atto di aggiudicazione -Presupposti -Limiti -Effetti, 346. -Appalto-concorso -Omessa presentazione di documenti -Esclusione Rilevanza del documento ai fini della valutazione delle offerte -Legittimit dell'esclusione -Sussiste, 346. -Appalti-concorso -Procedimento di aggiudicazione -Fasi -Scelta del progetto ed esame del progetto scelto -Potere di introdurre modifiche o varianti -Individuazione del relativo momento, 347. -Capitolati d'oneri predisposti dalle amministrazioni statali per regolare i propri contratti -Natura regolamentare per i contratti interessanti lo Stato, 448. -Cauzione definitiva -Natura -Incameramento in ipotesi di inadempienza -Prova del danno subito dalla p.a, -Necessit, 448. -Fornitura eseguita parzialmente -Risoluzione per inadempimento -Necessit di preventiva assegnazione di un termine per le ulteriori consegne -Esclusione, 448. - Mancata approvazione -Rilevanza sull'obbligo di adempimento del privato contraente -Escllusione, 448. CORTE COSTITUZIONALE -Ordinanza di rimessione alla Corte costituzi!male -Indicazioni richieste a pena di inammissibilit, 256. INDICB ANALITICO-ALFABBTICO DELLA GIURISPRUDENZA -Regio decreto di esecuzione di convenzione internazionale sull'estradizione - atto normativo equiparabile a legge formale, con nota di M. DI PACE, 259. -Sentenza interpretativa di precedente sentenza -Inammissibilit, nota di M. DI PACE, 238. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Amnistia e indulto -Rapporto tra legge di delegazione e decreto presidenziale, 256. -Reato -Nullum crimen sine lege Utilizzazione di concetti di comune esperienza -Legittimit costituzionale, 256. DEMANIO -Beni culturali -Cose di interesse artistico -Trasferimento della propriet -Obbligo di denuncia -Notifica nulla del vincolo ex legge 1089/1939 Inesistenza dell'obbligo, con nota di R. TAMIOZZO, 348. -Beni culturali -Cose di interesse artistico -Vincolo ex art. 2 legge 10 giugno 1939, n. 1089 -Legittimazione passiva -Individuazione -Possibilit di notifica all'esecutore testamentario -Sussiste, con nota di R. TAMrnzzo, 350. -Beni culturali -Cose di interesse artistico -Vincolo ex art. 2 legge 1o giugno 1939, n. 1089 -Notificazione Forma -Effetti, con nota di R. TAMrnzzo, 350. -Beni culturali -Cose di interesse artistico -Vincolo ex art. 2, legge lo giugno 1939, n. 1089 -Notificazione Natura -Effetti, con nota di R. TAMIOzzo, 347. -Demanio storico artistico -Beni culturali -Beni culturali di propriet privata -Beni vincolati -Ordinanze di restauro -Competenza -Competenza esclusiva del Ministro -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 340. DIRITTO INTERNAZIONALE -Convenzione italo-francese -Reati punibili nel paese richiedente con la pena di morte -Illegittimit costituzionale, con note di M. Dr PACE, 259. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Immobili soggetti a vincolo archeologico -Indennit di espropriazione -Natura edificatoria -Sussiste, 324. -Servit di elettrodotto volontaria e coattiva -Espropriazione di azienda elettrica e delle linee di conduzione con costituzione di servit di elettrodotto su fondo dell'espropriato Natura coattiva della servit, 308. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Impugnazione -Termine -Dies a quo per la proposizione dell'appello -Notificazione della sentenza di primo grado -Individuazione -Amministrazione statale patrocinata dall'Avvocatura dello Stato -Notificazione presso l'Avvocatura -Necessit --Sussiste, 342. GIURISDIZIONE CIVILE -Controversie tra enti previdenziali e assistiti per mancato accreditamento dei contributi -Giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, 319. -Controversie tra enti pubblici e dipendenti per risarcimento danni per omesse prestazioni contributive Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 319. -Enti pubblici riconosciuti come enti ospedalieri dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 -Attribuzione di strutture per l'esercizio della pubblica funzione -Giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie attinenti ai beni attribuiti o non attribuiti, 302. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Corte dei conti -Violazione delle norme valutarie -Responsabilit di una banca quale agenzia della Banca d'Italia -Giurisdizione della Corte dei conti, 293. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Diritti patrimoniali conseguenziali -Rapporto di pubblico impiego -Improcedibilit del ricorso per cassazione, 306. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Provvedimenti urgenti del sindaco -Constatazione sila esi YDJ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO to comparativo -Annullamento del relativo procedimento in sede giurisdizionale -Rinnovazione -Riferimento ai criteri di massima in precedenza adottati -Legittimit -Sussiste, 345. -Promozioni -Scrutini per merito comparativo -Rinnovazione -Giudizi relativi agli scrutinati non ricorrenti -Conservazione da parte dell'amministrazione -Illegittimit, 344. -Provvedimenti emanati su presupposti erronei e viziati -Annullamento in sede giurisdizionale -Necessit di non adottare provvedimenti contraddittori con il principio di coerenza dell'azione amministrativa Fattispecie in tema di rinnovazione di scrutinio per merito comparativo, annullato in sede giurisdizionale - Proclusione alla rinnovazione del punteggio dei soli ricorrenti . Effetti, 345. -Retribuzioni -Equo indennizzo - Personale militare -Menomazione iniziale e aggravamento successivo - Infermit contratta in epoca anteriore alla legge 1094/1970 con aggravamento successivo -Misura del1' equo indennizzo -Criteri, 342. LAVORO -Diritti del lavoratore non concernenti la retribuzione -Prescrizione - Decorrenza durante il rapporto di lavoro -Questione di legittimit costituzionale -Infondatezza, con nota di M. Dr PACE, 239. -Uso dell'autovettura di serv1z10 per percorso casa-ufficio -Distrazione - Insussistenza, con nota di P. Dr TARSIA DI BELMONTE, 460; PREVIDENZA -Risarcimento danni per mancato versamento di contributi previdenziali - Prescrizione -Decorrenza, 329. PROCEDIMENTO PENALE -Difesa e difensori -Di fiducia -Sostituto del difensore -Nozione e funzione, 466. -Difesa e difensori -Incompatibilit - Difensore unico di pi imputati - Interdipendenza di posizioni processuali -Nozione, 465. -Difesa e difensori -Incompatibilit - Effetti Nullit -Decorrenza, 466. -Difesa e difensori -In genere -Nominato dalla parte -Sostituto del difensore -Incompatibilit della difesa -Tempo della sostituzione - Occorre aver riguardo alla posizione del sostituto, 466. REATO -Furto -Circostanze aggravanti -Mezzo fraudolento -Nozione, 465. -Truffa -In genere -Truffa negoziale -Fattispecie, 465. stenza dei presupposti -Apprezzamento discrezionale -Difetto di giurisdizione del G.O. -Fattispecie, 289. -Tutela dei lavoratori per il conseguimento di prestazioni amministrative -Istituti di patronato -Loro finanziamento posto dal d.l. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, a carico degli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale -Norma di azione e norma di relazione -Determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione -Discrezionalit amministrativa -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa, 299. IMPIEGO PUBBLICO -Promozioni -Promozioni per meri -Diritti relativi alla retribuzione Decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro -Questione di legittimit costituzionale -Inammissibilit, con nota di M. Dr PACE, 239. -Prescrizione -Diritti del lavoratore non aventi carattere retributivo Decorrenza della prescrizione decennale durante il rapporto di lavoro Legittimit costituzionale, con note di M. Dr PACE, 238. -Stabilit del rapporto -Accertamento -Competenza del giudice della controversia di lavoro, con nota di M. Dr PACE, 239. PECULATO INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA RESPONSABILIT CIVILE -Lezione di iiinte11esse ~egittimo Illegittimo diniego di licenza edilizia -Difetto di rilevanza della questione sollevata, 235. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -Imposte sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenza -Trasformazione di societ di persone in societ di capitali -Beni diversi dall'avvia mento -Iscrizione in bilancio -Tassabilit -Riferimento ai valori risultanti dalle dichiarazioni della societ trasformata, 412. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Plusvalenze -Vendita di azioni -Intento speculativo presunto Esclusione -Proposito di far elevare il prezzo delle azioni acquistate Non necesario, con nate di C. BAFILE, 429. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Riserve occulte -Supervalutazione delle giacenze rispetto alle rimanenze -Applicabilit art. 107 del t.u. delle imposte dirette -Esclusione -Accertamento nel periodo cui si riferiscono le rimanenze sottovalutate, con note di C. BAFILE, 420. -Imposta sui redditi di ricchezza mobile ed altri tributi diretti -Agevolazione per l'industrializzazione dell'Italia settentrionale -Svolgimento di attivit nelle zone depresse per l'incremento produttivo e l'occupazione di mano d'opera, 427. - Imposte fondiarie -Fabbricati -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Licenza di costruzione - necessaria, 441. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Imposta di registro -Agevolazione per il Mezzogiorno -Acquisto di terreni e fabbricati per il primo impianto di stabilimenti industriali Acquisto di opifici industriali inattivi -Esclusione, 396. -Imposta di registro -Concessione servizio di illuminazione -Istituzione dell'ENEL -Continuazione del servizio da parte della societ -Obbligazione per l'imposta di registro, 401. -Imposta di registro -Rimborso Atto nullo -Condizioni, 401. -Imposta di successione -Presunzione per mobili, danaro e gioielli -Inventario di eredit beneficiata -Requisiti -Effetto verso gli altri eredi Si produce, 442. -Imposta di successione -Solidariet -Legatio -Responsabilit sussidiaria dell'erede -Effetto dell'accerto verso il legatario -Si estende all'erede, con nota di C. BAFILE, 361. -Imposte di fabbricazione -Olio di oliva -Esecuzione a favore delle zone terremotate del Belice -Olio fabbricato al di fuori per conto di residenti -Si applica, 408. -Imposte di fabbricazione -Olio di oliva -Soggetto passivo -Posizione dei produttori delle olive -Irrilevanza, 408. -Imposte di registro e altre imposte indirette -Condanna dell'amministrazione alle spese -Art. 148 legge di registro abrogata -Giudizi promossi anteriormente e decisi successivamente all'insediamento delle nuove commissioni -Applicabilit, 416. -Imposte doganali -Diritti di prelievo -Giorno dell'importazione -Definizione in base ai regolamenti comunitari -Norme nazionali sui dazi doganali -Irrilevanza, 352. -Imposte doganali -Diritti di prelievo -Natura -Disciplina normativa, 352. -Imposte doganali -Prescrizione Decorrenza -Registrazione della bolletta -Omessa liquidazione dell'imposta -Decorrenza dal momento dell'importazione definitiva, 397. TRIBUTI IN GENERE -Accertamento tributario -Imposte doganali -Presunzione di legittimit -Esclusione -Onere della prova, con nota di C. BAFILE, 377. -Contenzioso tributario -Commissione centrale -Contestazione sulla tassabilit del reddito -Decisione fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla parte e X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO assunte nella decisione impugnata Legittimit, con nota di C. BAFILE, 420. -Contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Estimazione semplice e complessa -Accertamento dell'intento speculativo -Connessione con questione di applicazione della legge -Decisione sull'intera controversia, con nota di C. BAFILE, 429. -Dichiarazione -Imposta di successione -Natura -Effetti -Vincolativit -Esclusione -Revocabilit - ammessa, con nota di C. BAFILE, 361. -Prescrizione -Sospensione -Imposta di registro -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso Rivendita dell'area senza indicazione di provenienza -Configurabilit, 406. -Repressione delle violazioni -Infrazioni valutarie -Provvedimento di irrogazione di sanzioni -Presunzione di legittimit -Esclusione -Onere della prova, con nota di C. Bafile, 377. TRIBUTI LOCALI -Redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa -Assogettamento alla ILOR -Illegittimit costituzionale, 246. URBANISTICA -Piano regolatore -Previsione di massima per espropri e sistemazioni Contestualit con l'approvazione del piano -Non richiesta, 343. -Piano regolatore -Variante -Beni patrimoniali indisponibili dello Stato -Destinazione diversa da quella prevista nel vincolo -Consenso dell'amministrazione proprietaria -Necessit -Non sussiste -Limiti, 343. -Piano regolatore -Variante -Opposizione -Beni patrimoniali indisponibili dello Stato -Opposizione da parte dell'amministrazione proprietaria -Legittimit della reiezione da parte della Regione, 343. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE lo giugno 1979, n. 40 ]o giugno 1979, n. 41 21 giugno 1979, n. 54 25 marzo 1980, n. 35 26 marzo 1980, n. 42 14 aprile 1980, n. 49 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE 13 dicembre 1979, nella causa 44/79 27 febbraio 198J, nella causa 169/78 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1212 Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2318 Sez. I, 23 maggio 1979, n. 2990 Sez. I, 17 settembre 1979, n. 4790 Sez. Un., 18 ottobre 1979, n. 5428 Sez. I, 22 ottobre 1979, n. 5493 Sez. I, 25 ottobre 1979, n. 5594 Sez. I, 29 ottobre 1979, n. 5646 Sez. I, 5 novembre 1979, n. 5723 Sez. I, 7 novembre 1979, n. 5740 Sez. I, 7 novembre 1979, n. 5742 Sez. I, 9 novembre 1979, n. 5771 Sez. I, 9 novembre 1979, n. 5779 Sez. I, 15 novembre 1979, n. 5944 Sez. I, 15 novembre 1979, n. 5951 Sez. I, 17 novembre 1979, n. 5970 Sez. Un., 19 novembre 1979, n. 6021 Sez. Un., 19 novembre 1979, n. 6022 Sez. I, 19 novembre 1979, n. 6028 pag. 238 )) 239 259 235 )) 246 256 pag. 265 272 pag. 448 361 377 396 289 397 401 406 408 308 412 416 420 427 377 408 319 429 441 XII RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Sez. I, 19 novembre 1979, n. Sez. I, 10 dicembre 1979, n. Sez. I, 14 dicembre 1979, n. 6033 6381 6519 Sez. Un., 18 dicembre 1979, n. 6568 Sez. Un., 4 gennaio 1980, n. 2 Sez. Un., 18 gennaio 1980, n. 416 Sez. I civile, 22 gennaio 1980, n. 485 Sez. Un., 23 gennaio 1980, n. 557 Sez. I, 25 gennaio 1979, n. 562 . Sez. Un., 25 marzo 1980, n. 1989 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. PI., 7 dicembre 1979, n. 32 Sez. IV, 11 dicembre Sez. IV, 18 dicembre Sez. IV, 18 dicembre Sez. VI, 7 dicembre Sez. VI, 14 dicembre Sez. VI, 14 dicembre 1979, n. 1144 1979, n. 1195 1979, n. 1198 1979, n. 848 1979, n. 886 1979, n. 889 Sez. VI, 25 gennaio 1980, n. 73 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 14 dicembre 1978 Sez. VI, 12 febbraio 1979, n. 7715 Sez. II, 28 giugno 1979, n. 318 Sez. I, 20 luglio 1979 . . . . . I ~ ~ f. ~ Y. pag. 456 r: ~ )) 442 f )) 324 1. )) 329 <: )) 293 )) 299 )) 334 )) 302 )) 352 )) 306 pag. 342 )) 343 )) 344 344 )) 346 )) 346 )) 347 350 pag. 460 )) 340 )) 465 )) 465 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI COMUNITA ECONOMICA EUROPEA -Decisioni CECA -Efficacia su territorio Stati membri, 69. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Espropriazione per pubblica utilit Beni indivisi -Offerta indennit Accettazione, 69. -Espropriazione per pubblica utilit Costruzione di sedi uffici giudiziari in Sicilia -Atti del procedimento di espropriazione -Competenza degli organi regionali o statali, 69. -Espropriazione per pubblica utilit Danni conseguenti all'esecuzione di opera pubblica -Pregiudizio causato all'esercizio di imprese -Indennizzabilit, 69. -Espropriazione per pubblica utilit Indennit aggiuntiva -Separato indennizzo per frutti pendenti -Ammissibilit, 69. -Espropriazione per pubblica utilit Opere pub):>liche di competenza statale -Determinazione dell'indennit Cr~ teri contenuti nella legge 28 genna10 1977, n. IO -Applicabilit, 70. -Espropriazione per pubblica utilit Sardegna -Opere da seguirsi con finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno -Competenza degli organi statali -Configurabilit, 70. -Espropriazione per pubblica utilit Sardegna -Opere da realizzarsi con contributi erogati dalla Cassa per il Me:z:zogiorno -Competenza degli orgam statali -Configurabilit, 70. -Espropriazione per pubblica utilit Sardegna -Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno -Competenza degli organi statali -Configurabilit, 70. IMPIEGO PUBBLICO -Impiego pubblico -Personale delle Ferrovie dello Stato -Indennit di buonuscita corrisposta dall'OPAFS Sequestrabilit e pignorabilit, 70. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Imposta generale sull'entrata -Prodotti tessili -Fili di gomma -Crino artificiale e filati metallici -Esenzione -Decorrenza, 70. -Imposta generale sull'entrata -Prodotti tessili -Prodotti impiegati nelle . fabbricazioni previste nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757 -Esenzione, 71. IMPOSTA VALORE AGGIUNTO -Imposta sul Valore Aggiunto -Corrispettivi per trasporto aeropostale interno, impossibilit, limiti, 71. -Imposta sul Valore Aggiunto -Esenzioni per corrispettivi concernenti pubblici servizi -Natura, 71. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali e filamento continuo -Canone di abbonamento annuale -Riduzione proporzionale al periodo di inattivit degli impianti -Calcoli, 71. IMPOSTE IPOTECARIE -Tributi erariali indiretti -Imposte ipotecarie -Tardiva richiesta di trascrizione di atto -Pena pecuniaria Possibilit di riduzione, 71. RISCOSSIONE -Esattore -Ritardo nell'esecuzione dello sgravio o nel versamento dell'importo degli sgravi non potuti eseguire -Sanzioni, 72. XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I 1 I i LEGISLAZIONE ~' ! QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I I Norme dichiarate incostituzionali pag. 47 li Questioni dichiarate infondate 48 III Questioni proposte 51 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 25 marzo 1980, n. 35 -Pres. Amadei -Rel. Astuti-Lombardo (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministrii (avv. Sta to Azzariti). Responsabilit civile -Lesione di interesse legittimo -Illegittimo diniego di licenza edilizia -Difetto di rilevanza della questione sollevata. (Cost., artt. 24, 42 e 113; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31). L'art. 31 comma primo della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, non mira a tutelare direttamente il privato in un interesse che consideri suo particolare imponendo un correlativo obbligo generale a caric di ogni altro soggetto, ma configura un precetto rivolto in via diretta a regolare la materia edilizia nell'aspetto e nelle implicazioni di portata pubblicistica, precetto che solo indirettamente il privato pu invocare dinanzi agli organi della giustizia amministrativa; l'articolo anzidetto non sedes mateni.ae idonea per una pronuncia sulla prospettata questione di legittimit costituzionale del principio di non risarcibilit della lesione di un interesse legittimo (1). (omissis) L'ordinanza di ,J:1imessione solleva, ,]n riferimento all'art. 42, e di rifilesso agiH aritt. 24 e 113 della Costituzione, Ja questione di Jegit (1) La questione di legittimit costituzionale era stata prospettata soprattutto in relazione ail'art. 42 Cost., argomentandosi che gli illegittimi rifiuti della licenza (ora concessione) edilizia produrrebbero un effetto di ablazione senza ristoro della propriet privata. La Corte costituzionale non ha raccolto l'indicazione cos fornita dal giudice a quo, evidentemente non ritenendo opportuno rendere una ulteriore pronuncia su un tema -l'inerenza o meno dello jus aedificandi alla propriet dell'area edificabile -che attualmente (dopo la sentenza Corte Cost. 30 gennaio 1980, n. 5) sta formando oggetto di attenta e approfondita riconsiderazione nelle sedi ministeriali e parlamentare. La sentenza in rassegna ha invece preso in considerazione -sia pur pervenendo nella specie ad una 'pronuncia di inammissibilit -il noto problema della risarcibilit o meno dei pregiudizi arrecati ad interessi legittimi, ed ha avvertito che tale problema si impone ormai all'attenzione del legislatore e richiede prudenti soluzioni normative>>, in tal modo implicitamente escludendo la possibilit di pervenire de jure condito a conclusioni diverse da quelle in proposito adottate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Merita segnalare anche che la Corte costituzionale ha confermato la validit della tradizionale distinzipne tra norme di re}azione e norme di azione>>, come risulta dal brano della motivazione riprodotto nella massima. 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO timit costituzionale dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i111 tanto in quanto, secondo l'i111terpreta:ziione domdnante, esso nOlll consente l'eserci:ziio de1l'a:ziione di risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione che abbia iillegittimamente negato, sospeso o revocato una Licenza edhlizia, quando attraverso atti positivd o negativi si sia con ci atrt:UJarta UIIl!a compressione del diritto di propriet sul terreno da edificare, tale da produrre UlllO svuotamento di 11Hevanrte entit ed incisivit del suo ita diverso dail diritto a d:iffel'ellZe di :retribuzione e ai11a .integrazione della tiimazione ad agire). Se si tengono per ferme queste premesse, l'affermazione dii infondatezza deJla questione discende dagLi artt. 3 e 24, quale espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei di.vitti, che, nel senso e soltanto nel senso ohe si chia11ito, si presentano. autonomi rispetto agli ailt11i beni tutelatd nell'art 36 Cost., al quale la questione di costitUZJionalit stata coordiinata neHa sentenza 63/1966. II (omissis) Inco1mabiJe iil so1oo che divide Je parti in causa nella intel1pretazdone dei precedenti di questa Corte: l'attore afferma che le sentenze, successive alla ,sent. 63/1966, non hanno potuto intaccare la impresorittibii1it dei orecHti patdmoniali dei lavoratori del settore privato, su oui non han presa la legislazione successiva n gH statuti speciali de!ld enti pubblici anche economid, che assumano La veste di dato11i di avoro; l'E.N.E.L. invece al quale la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, at1mibuisce pe11sonaildt di di:ritto pubbliico (art. 1) poodsando che il rapporto di lavoro dei dipendenti regolato da norme di dil'itto privato e su base contrarttuale, co1lettiva e indiv1duale (art. 13), sd richiama reiteratamente alla sent. 115/1975, ne1la quale questa Corte, per dire irrilevante la questione di costituzionalit dell'art. 2946, in allora soUe- Corte costituzionale nelle successive decisioni in quanto non risultante dal dispositivo. La Corte costituzionale, a parte le formule di volta in volta adottate (inam missibilit invece di quella abituale di infondatezza, sulle quali v. CRISAFULLI in Giur. Cast., 1979, 341), con il complesso delle sentenze in esame, nel respingere ,le questioni di costituzionalit, ha ribadito la portata normativa di tutta le precedente giurisprudenza costituzionale in materia di decorrenza deHa prescrizione dei crediti dei lavoratori, affermando altres che spetta al giudice comune la verifica, di volta in volta, con riferimento ad un dato rapporto di lavoro e alla sua regolamentazione, della sussistenza delle due condizioni di stabilit del rapporto chiaramente puntualizzate nella sentenza n. 174/72 . L'importanza del complesso de1le decisioni annotate sta proprio nel fatto che con esse la Corte ha inteso, almeno in via di principio, respingere la tesi che in tutti i rapporti di lavoro la prescrizione dei crediti retributivi non decorresse durante la durata del rapporto, come invece continuava a sostenere, in massima parte, la giurisprudenza di merito. Il giudice della controversia di lavoro dovr sempre valutare, per Ia decorrenza della prescrizione deila retribuzione in corso di rapporto, se un dato rapporto sia garantito da stabilit con riferimento alla possibilit dell'annul RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 244 vata da!Lla Corte d'1appe1lo di Milano, ha affermato che l'assimilazione dei rapportii di lavoro dei dipendenti di entii pubblioi economid a quelli di diritllo p11ivato possibi:le solo .al fine di ~denttfi:care ~l giudice munito di potere giu11isdimonale per .cliriimere ila rnLatiiva contiroversia senza mutare il .carattere pubblicistico del primo rapporto. Ambo le prospettazioni non colgono nel segno pe11ch, ianohe ad ammettere, .oon ;l'attore, che ~l dispositivo deHa sentenza 63/1966 debba leggersi avulso dalla motivazione, la norma di diJritto, che sorge dal connubio tria le tre d~sposh:iioni, dichiarate parnia1mente i:Lleg;ittime, e il di!spositivo, non pu reputarsi di grndo surpel1iore a11a ~egislazione, che l'ha seguita, e tale da esimere g;li ope1ratori pratici, che a val1i livelli sono chiaimatii :ad 1ntende11la e ad applicarla, dal cogJJeme in tutto o in parte ~a ~noornpatibiMt a .stJregua dei oriteri dettati nell'art. 12 diisp. prelim. cod. civ. D'altro 1canrbo, non da pretermettere che questa Corte non si limitata a formu1are nella soo.t. 115 del 1975 le superiori proposizioni, ma ha soggilllil.1to ohe le garan:ll.e di stahlHt, iconnesse al carattere pubblicistiico del rapporto di lavoro dei dipendentii degl!i enti pubblici economici, sono assicm1ate, nella regolamenta:ll.one OiI'ganka o nella disciplina ocol1ettiva, dai1la fine del rapporto soltanto per icause precise e determinate e ad ammonire che icomlllil.1que, I'interpretazione delle norme ocontenute nei contmttii collettivi e la determinazione della portata di questa attengono aUa competenza del giudice oodinal1io {v. sent. n. 143 del 1969) . NeLla quale sent. n. 143 del 1969, che ebbe a dichiarare non fiondata la questione di costitu:ll.onaLit dcll'ar:t. 2, comma primo, dJ. 295/1939 1su11a prescrizione decennale di stipendi, pensioni ed emolumentii dovutii dallo Stato, !in :viferimento agli artt. 3 e 36 Cost., lamento .del licenziamento iJ.legittimo e della completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica 'preesistente. Sul punto, molto interessante l'affermazione contenuta nella sentenza numero 42 e n. 44/79 che di competenza del giudice ordinario valutare "se sia da stimare vera la reintegrazione nel posto di lavoro ove si neghi l'esecutoriet forzata della !>entenza, che tale reintegrazione ordini . Ove si tenga conto del contrasto di giurisprudenza e dottrina (v. D'ANTONA, Reintegrazione nel posto di lavoro, Padova, 1979) sul problema deLl'esecuzione coattiva della sentenza ex art. 18 dello statuto dei lavoratori, sembra quanto mai opportuno .l'auspicio della Corte insito nelle parole il Parlamento ben potr approvare leggi che pongano punti fermi nel tutt'aJtro che univoco contesto). * * * 3. - principio pacifico che la domanda del lavoratore intesa ad ottenere l'accertamento di una determinata qualifica, soggetta alla .prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass., 18 marzo 1977, n. 1080, in Foro it., 1977, l, li108). Con sentenze n. 86 del 1971 e n. 115 del 1975 la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, 'per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalit ~jjj g r= &. r1a11111&11111m1a1111trtir111w111r111.r1111111111r1111r1111tl PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 245 v;enne affermato il principio, cui questa Corte intende mantenersi fedele, che spetta aiJ. .giiudke di merito stabilire, nei smgoli casi, se stato posto in essere un rapporto .di pubblico impiego, o se Jo Stato o l'ente pubblico si assoggettato alla disciplina rdi diritto comune del rapporto di lavoro . Continuit che vibadita .con ampiezza :di !mpldca:zfoni nella sentenza 174/1972, in cui !la Corte, chiamata a scrutinare il rapporto oocrente tra La sentenza 63 del 1966 e la successiva legislazione, ha affermato che la ilegge 300/1970 mppresenta la necess1aria dntegirazione deLla legge 604/ 1966 e che U!Ila vera stabi!Lit non si asskura se ahl'anm.uli1amento dell'avvenuto ,filoenziamento non si faooia seguire .La completa reintegrazione ne1la posizione giu11idrica preesistente fatta i1legittimamente cessare subo11dinando al verficarsi delle due condizrioni il corso delle prescrizioni brevi e p11esuncive durante :iJl rapporto di .lavoro privato. Orbene, oeome nel campo dei raippovti di favoro dei dipendenti degli imprienditovi privati Jia v;evifioa delle due condri:z;ionri, cU! la stabiilit deve 11isipo00ere, rientra nella competenza del 1giudi1ce rde1la o0it1troversia individuale dJ favoro, cos nel campo de1le controve11sie dei dipendoom degli enti pubb1i'oi economici, qual 1l'E.N.E.L., 11ien1Jra nella competenza del giudice del lavoro la ve11ifica del modo 1n cui regolamenti (se ne esistono) e contratti collettivi assicurino al dipendente que1la stabilit, comprensiva, per 1dir~a con la da ultimo richiamata sent. 174/1972, dell'annullamento :giiursdizionale dell'avvenuto licenziamento e della completa reinteg.ra2lione nella posizione giuridica preesistente, dn vrirt della quale hl corso de1la prescriizione quinquennale in costanza de~ irapporto di lavoro non suona, nei limiti .in cui tale presorzione opem, offesa ai precetti della Costituzione assunti dal pretore di Ascold Pdceno a parametri de1la questione di costituzionalit deg1i artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del codice civile (artt. 3, 24 e 36 Cost.). de1!'art. 2946 cod. civ. con riferimento all'art. 36 Cost. in quanto tale norma riguardava i crediti retributivi e non il diritto al riconoscimento della qualifica. La questione riproposta in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 40 e 41 del 1979, con pronuncie nelle quali, dopo aver ribadito che la regola deLla non decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto di lavoro vale solo per i crediti da retribuzione e non per tutti i diritti del lavoratore, si respinge l'eccezione di incostituzionalit deH'art. 2946 cod. dv. nei sensi di cui in motivazione>>, ritenendosi ancorata alla prospettazione del giudice a quo. Invero, discutendosi di rapporti di lavoro ormai cessati, sembrato alla Corte che non fosse pi possibile l'accertamento (in via principale) del diritto alla qualifica, ma che oggetto della controversia dovesse essere soltanto il trattamento economico (pur affermando 'per che la verifica della esistenza de1le condizioni dell'azione e dell'interesse ad agire fosse di competenza del giudice a quo). MICHELE DIPACE RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (omissis) Pertanto la questione di .costituzionaliit degJi artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, anche iin cons~derazione del fatto che J'articolo 2103 (.presmztione di lavoro) .ood. civ. stato sosttituito con l'articolo 13 legge 300/ 1970, entrata in W.gore hl 22 agosto 1970 ~data anteniore alla cessazione del rnpporto di lavoro del Cinciripini avvenuta il 31 gennaio 1974 e al~a notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata !hl 6 ottobre 1974) e che l'art. 40 legge 300/1970 liasda salve Je condi:lli.oni dei contratti co1lettivi e degli aocoroi si([]dacali pii favorevoli ai lavoratori, deve dirsi inammissibile (omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 26 marzo 1980, n. 42 -Pres. Amadeii -Rel. Paladirn -Bianchi e Chiesa (avv. Uckmar e Barile), Romano e Verna (avv. Granelli) e Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato Cipparrone). Tributi locali -Redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa Assoggettamento alla ILOR Hlegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 53; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. I). Non pu postularsi l'esistenza di un inscindibile continuum tra redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa, anche se v' una zona grigia tra tali redditi. Contrastano con gli artt. 3 e 53 Cast. l'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dalla imposta locale sui redditi (1). (omissis) AlJ'or:igine del problema che la Corte chiamata a risolvere, stanno le profonde modifiche .introdotte quanto alJ'ambito di applicazione dell'imposta mesame, a partire dai progetti governativi di rifor (1) La sentenza, andando forse un po' al di l di quella che era l'ambito delle ordinanze di rimessione (le quali concernevano redditi derivanti dall'esercizio di professioni), sembrerebbe aveJ'e aggiunto, alle tre categorie di redditi esclusi dall'imposta ILOR gi previsti nel secondo comma, lettere a), b) e e), dell'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, altre due categorie di redditi, entrambe comprese nella formula redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, e cio i redditi di lavoro autonomo>>, com' noto definiti nell'art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973, e quei redditi derivanti da altre attivit occasionali -redditi questi ultimi previsti, con espressione in parte solo residuale dall'art. 77 dello stesso d.P.R. n. 597 -che siano derivanti da attivit... di lavoro autonomo (e non anche da attivit commerciali). A tali conclusioni si perviene in esito ad una prima lettura della sentenza, doverosamente integrandone il dispositivo con la motivazione, ove si fa espli PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 247 ma t11ibutariia sino all'entrata iin vigore deLla legge-delega n. 825 del 1971 e defila rCOnseguente Jeggedelegata n. 599 del 1973. Concepito e denominato -ini:z,iailmente -come riimposta locaile sui redditi patrimoniali , questo tributo avrebbe dovuto colpire i redditi di capitaile, 1i redditi dii te11reni e di fabbl'tcati, i redditi agrari e quelli derivanti da1l'esercizio di imp11ese 1oomme110ia1i: reailizzando con ci una discriminaziorne qualitativa dei redditi stessi, che era destinata per definizione -come chiariva espressamente la 1relazione a1l'art. 4 del disegno di legge n. 1639, presentato dal Governo alla Camera dei deputati iil 1 lugl!io 1969 -a laisroiaire esenti i redditi di lavoro, qualunque fosse la loro fonte e la loro natura. L'originaria configurazione del tributo venne :invece 1abbandonata -per motiivii che non sono mai stati ufficialmente esposti in modo organico -nel seguito dei lavaci preparatoci, a cominciare dal testo alternativo, elaborato irn seno ailila sesta Commissione permanente de1la Camera. ln un p11ilrno tempo, fa denominazione prescelta dal progetto governativo fu dunque ampliata, nel senso di prevedere urn' dim.posta locale sui redditi patriimoniaJi, d'[mpresa e -professionali >>, estesa anche a carico dei liberi professionisti, rsia pure con le rstesse deduzioni gii predisposte a beneficio degli imprenditori che prestassero contirnuamvamente la pmp11ia opera nelle !imprese tin questione. Irn un secondo 1tempo, si prefer trattare -sintetiaamente di imposta locale sui redditi , in quanto applicabile alla generalit dei singoli redditi prodotti nel territorio de1lo Stato, esrc1usi que1li ,di fa. vom subordil11ato (secondo ~l definitivo disposto dell'art. 4, n. 1, della 1 legge-delega n. 825 del 1971). cito riferimento ai redditi da attivit occasionali di lavoro autonomo, ai redditi derivanti dalla collaborazione a giornali riviste ed enciclopedie (redditi, questi, diversi da quelli derivanti dalla utilizzazione economica del diritto d'autore), ed ai redditi di cui all'art. 49 citato, comma terzo, lettera e). Peraltro, non risolto -e perci aperto ad ogni soluzione -sembra essere rimasto il problema del trattamento dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica di brevetti e di diritti d'autore, e, in genere, ai redditi di cui all'articolo 49, comma terzo, lettera b). Tali redditi traggono infatti origine dalla utilizzazione (in una attivit con terzi) di entit che l'ordinamento giuridico ha configurato e qualificato come beni immateriali >>, come oggetti di diritti assoluti, sostanzialmente separando tali entit dalle attivit intellettuali 'poste in essere per la loro creazione. Il che di tutta evidenza se soJo si ha presente la posizione, ad esempio, dell'erede dell'inventore, autore, ecc. Tra l'altro, non va dimenticato che la fattispecie costitutiva di ciascun bene immateriale non completa n con la creazione in mente retenta n con la mera estrinsecazione della creazione intellettuale, dal momento che a questa estrinsecazione deve far seguito o un accertamento costitutivo della pubblica amministrazione (ad esempio, fa concessione di un brevetto) o quanto meno l'attuazione e l'uso concreto di quanto creato. Inoltre, l'esclusione dallo ILOR, se riguarda i redditi di lavoro autonomo continuativi ed occasionali realizzati oltre che dalle persone fisiche anche dalle RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A conclusione di taiLi svi,Juppi, potrebbe parere che fimposta abbia completamente smaI1rito l.'infaiale ragion d'essere. Non a caso, ne1la rela2lione ministeriale a1lo schema di deoreto delegato per l'istituzione del:l'ILOR si affierma appunto che essa v1iene ad assumere... la prevalente funzione di fattore disorillmimante il trattamento tributario dei redditi diverni da quehli idi lavoro subordinato. Ed 1anche in dottrina vari autori rag:ionaino deLI'imposta medesima -a costo di una certa impreoi1sione di li1J.1Jguaggio -come d'una sorta di addizionaile o come d'una rinnovata IJmposta comp,lementare; o, pii 1sempldcemente, ne mettono in rilievo iJl ,oarattere aocessorio rispetto all'IRPEF e all'IRPEG, fatta sailva l'esclusiione del lavoro dipendente (nonch degiLi altri redditi specificamente ri.guavdati daille lettere b) e e) de1l'art. 1, secondo comma, del decreto istitutivo). Senonch, a ben vedere, nel \nigente ordimamento de1l'ILOR continuano a riflettersi i motivi ispiratori de1l'originania concezione. Da un lato, nell'ambito del presupposto identificato diaiLI'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, tutti 1i redditi diversi da queli1i di .lavoro autonomo 1sono :pur sempre redditi fondati o contraddistinti, iJn ogni caso, da una significativa componente di capitale; sicch sembra lecito desumerne che lo stesso Javoro autonomo sfa stato 'iJnquadmto dal legisJatore tributario fra Je attivit produttive di redditi misti, di capitale e non sOil.o di lavoro. D'altro Jato, una tale 1ipotesi interpretativa largamente confie111mata da1l'lart. 7 del deoreto istitutivo: poich l'aver previsto una comune dedu21ione, sia per i redditi di lavoro autonomo sia per i redditi agrari o d'impresa quando le prestazioni personali del soggetto passivo del tributo costituiscano la sua occupazione prevalente '" sembra forni:ire associazioni (o societ) fra professionisti e artisti, non opera allorch tali asso ciazioni abbiano assunto la struttura di societ in nome collettivo, in acco mandita semplice o di capitali: infatti i redditi realizzati nell'ambito di tali forme societarie si connotano sempre quali redditi d'impresa ai sensi de11'arti colo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le societ di persone, ed ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per quanto riguarda le societ di capitali. Gli argomenti addotti dalla Corte nella motivazione deHa sentenza rece piscono orientamenti che in questi anni erano pi volte emersi negli scritti dei commentatori dei 'provvedimenti legislativi per la riforma tributaria. Cionon dimeno, la sentenza risulta non del tutto convincente laddove minimizza le dif ferenze esistenti tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e le diseguaglianze che la soluzione adottata finisce per creare a danno di quest'ultimo. Invero, il lavoro autonomo presenta, sia pure in dimensioni ridotte, tutti i connotati (ed i vantaggi economici) dell'attivit imprenditoriale. Il lavoratore " in proprio non subisce fa sottrazione del plusvalore (neLI'accezione mar xiana) ad opera del padrone, e crea per s (e non per altri) un avviamento che solo episodicamnete emerge alla rilevanza tributaria. Del resto, anche te nendo conto dei soli dati formali, la disciplina normativa sottopone i redditi PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 249 la riprova che anche per i lavoratod autonomi sia 1stato cos peri.seguito l'imtento di e1imimare da1l'imponibile fa parte ,che sa. pu considerare formata dal Javoro del soggetto (come precisava .la citata irelazlione al disegno govemanivo n. 1639 del 1969). E, coerentemente, l'Avvocatura dello Stato non esa.ta, nella sua memoria, a dare peir scontata fa premessa che l'ILOR si 1configuri tuttora come imposta reaJe proporzionale finalizzata all1a tassazione oggettiva da. rtutm ,i 1redditi caratterizzati, totaJmente o anche solo parzial!IIlente, da elementi di patr,imonrl.a1it . (omissis) Nello sforzo di sostenere t1a costituzionalit dei1l'assoggettamento del lavoro autonomo aH'imposta locale sui redditi, l'Avvooatura de1lo Stato ha 1svolto due ordini di 1consiiderazioni, pertinenti entrambe alla si1stemazion.e concettuale delle attivit cos colpire. I:n prJmo Juogo, tanto in sede giu:rtlid1ca quanto in sede economica, il Javoro autonomo 1 rappresenterebbe un fenomeno ben differeilZJiiato dal Javoro da.pendente. In secondo luogo, sussisterebbe invece una strettissima contiguit fra i redditi ,d[ 1lavoro autonomo 1e i redda.ti d'impresa, tale che non sarebbe ragionevole .la con1Jraipposi~ione dei lavoratori autonomi (e dei liberi professionisti, in partko.lar modo) ai piccoli imrprenda.tori ed agli ,stessi commercianti. N f'U[}O n J'aUro ,a,ssunto valgono per a giiusti!ficare Ja 1scelta legislativa 1in questione. I maroati tratti distintivi del Javoro autonomo nei ieonfronti del Javoro dipendente sono 1certo incontestabil:i, sul ,pa_ano 1 del diritto tributarJo come gii sul piano del diritto dv:ile. Ma la discriminazione qualitativa dei redditi non iimp1iica soltanto che le rispettive fonti di produzione silano 1diverse; bens dchiede -pe1r dimostrarsi costituzlionalmente Jegittiima -che a questa diversit corrisponda una di lavoro autonomo ad imposizione IRPEF al netto , a simiglianza di quanto accade per i redditi di impresa, mentre i redditi di lavoro subordinato sono sottoposti ad imposizione IRPEF al lordo >>, limitata e per di 'Pi degressiva essendo Ja detrazione consentita per spese di produzione del reddito. Inoltre, la sentenza non d adeguato rilievo alla circostanza che il momento di prelievo dell'imposta sui redditi diverso per i1 lavoro autonomo e per quello subordinato, e giunge a porre sullo stesso piano, contro l'evidenza, percezione e dichiarazione dei redditi. D'altro canto, forse un po' troppo facile il rimuovere siccome formalmente non rilevante la ben maggiore sicurezza dell'accertamento dei redditi da lavoro subordinato; quasi che la difficoH di un completo accertamento dei redditi da lavoro autonomo e la onest media,, dei contribuenti non costituissero, di per s, dati suscettibili di essere considerati oggettivi" Comunque, la sentenza lascia spazi cospicui ad una 'pi realistica separazione, dall'area del lavoro autonomo, di non poche attivit -oggi comprese in tale area -caratterizzate dall'apporto di fattori della produzione da ricomprendersi o quanto meno assimilarsi alla nozione di capitale (attrezzature eccedenti i minori ferri del mestiere, organizzazione imprenditoriale, avviamento, ecc.). RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 250 peculiare e differenziata capacit oontnibutiva, proprfa dei redd:itii incisi rispetto ai redditi esalusi dal tliibuto, a rpai11it dii ammontare della base imponibile. E n1u:Hia consente di desumere, n dai lavori preparatori n daJ testo delle norme Diigua11danti l'dmposta in esame, che la capacit posta a base de1l'ILOR possa farsi consistere nelle caratteristiche differenziaJi rde11e vani.e fol1Ille di Javoro, per s considemto. D'altra parte, per dare la prova di una maggiore attitudine dei lavoratori autonomi aLla contribuzione, non giiova rpostulare l'esistenza di un inscindiibHe continuum, comprensivo dei redditi di Javoro autonomo (e specialmente dei redditi professionali) unitamente aii redditi d'impresa: la cui discrj.miinazione qualitativa, rispetto lllli redditi esclusi dall'ILOR, non viene oontestata -per fo meno di massima -sul piano della ilegittri.mit costituzionale. Inidi1soutibhlmente, pu essere a11duo stabii1ire -al .limite -se singole specie di attivit Javorative aipparteng: aino all'area imprenditoniale oppure a:l lavoro aJUtonomo strettamente inteso. Cos pure, sono sempre controver&i .m dottrina gli stessi criteri di definizione dei concetti d'impresa e d'imprenditore; e le difficolt si accentuaino nel oampo .tributamo, poich le nozioni adottate dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1diffeniscono in parte daiLle configurazioni dvii:Jist:iiohe, Sii.a nel senso di riguwdare soggetti passivi che non sono veri e proprJ tillnrprendito11i commemiali, sia nel senso di colpire attivit diverse da quehle oons:idenate nell'art. 2195 cod. civ. Ma Ja presenza dii 'UIIla zona grigia, intermedia fra i redditi sJcuramente :imprenditoriali e quelli sicuramente lavorativi, non toglie che -sul piano normativo -altro siano il lavoro autonomo illl genere e ile tibere professioni illl specie, altro :le attivit pecu!Jari de1le ~mprese commoociaili (o giuI1idicamente assiimiJate od assimilabili ad esse). Le reailt del lavoro e dell'impresa sono b"1lS interferenti: tanto vero che l'art. 2238 cod. civ. prevede 10he Q'eserdzio deJJa professiione possa cstituire eJemento di un'attivit orgainizzata in fo.rnna d'impresa ; e che la stessa Corte ha ipotizzato -neHa sentenza n. 17 del 1976 -che determinate attiivit professionali... r1chiedano oggi un'organizzazione a base imprenditoriaJe . P['ecisamente daJJ'art. 2238 cod. civ. si ricava per, con certezza, che iil libero professionista come taile non un :imprenditore. E ne danno larghissima conferma iJ carattere pe:risonale delle rprestazJioni ex art. 2232 cod. dv., ile caraitter.istiche forme e misure .di compenso che in proposito impone l 1l1i1ievo incontestabile di per se stesso, specialmente rper chi abbia riguardo agli anni aintecedentii. 'la cosiddetta autotassa2lione rintrodotta daJJ.'art. 17 deMa legge n. 576 del 1975. In quel primo biemrlo di apipliicazione dehla riforma tributaria, ,cui sri riferiscono tutte le 011dinanze di rimessione, era ,infatti normale che l'imposta poosonale fosse pagata dai :lavoratom autonomi a due -tre anni di distani:a da1la produrione del reddito cos colpito; tanto vero ohe J'art. 16, secondo comma, deLla rioo11data legge n. 576 prevedeva che tl'IRPEF e rl'ILOR dovute per il 1974 potessero essere iscritte nei ruotli entro iJ 31 dicembre 1976 , in vrista dehla successiva riscossione dn quattro rate ,consecutive (ed analogamente disponevano l'art. 1 della egge n. 169 e l'art. 3 del d.P.R. n. 920 del 1976). Qui pure, tuttavia, H :vi.medio andava naturalmente escogitato all'interno della disciplina dell'IRPEF: per esempio, maggiorando J'ammontare deLl'dmposta medesima in ragione del tempo trascorso fra la dichiaira: llione (o Ja rpe:ocezione) del Tedddto ed il versamento del relativo tributo, an:llich istituire un'imrposta specifica. Ci che pi conta, fin d'allora vari redditi idi lavoro autonomo vendvaino -in rparte -colpiti alla fonte, meddante le ritenute prevruste ,daJJ.'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che ~I deoreto istitutivo deLl'ILOR tenesse ~I minimo conto di oi, atl fine 1di ridurre corretlativamen1e .l'incidenza deLl'limposta locale: il che rappi;-esenta la riprova che la giustifica:llione delrl'imposta stessa non pu fairsd consistere -neanche m relazione agli anini 1974 e 1975 nel rita11dato pagamento dell'IRPEF da parte dei 1Jitolari di redditi non denivanti da rlavoro dipendente. Da nessun punto di vasta, l'indisorimirnata sottoposi2'lione dei redditi di Javoro iautonomo aLl'ILOR si presenta, dJUnque, costit'll2liona1mente difenddhlle. Tuttavia, ci non significa 1che taH redditi vadano comunque sottratti all'imposta, tlocale, pur :dove 1sussistano vai11de iragioni per as1similarli ai redditi d'M:npresa e, pi tin generale, per ~scnivetli frra i reddi1Ji mistri. Aillo stato aittuaile de1l'o11dinamento tributario, che non pu essere dive11samente articolato dalla Corte 1stes1sa, Ja distinzione fra redditi di lavoro e 1i redddti d'impresa dovir essere operata a11a ,stregua dell'art. 51 del d.P.R. n. 597 detl 1973: dal quale gi risulta un ampliiamento della nozione d'impresa, !I'ispetto aii. cnite11i adottati nel codice 256 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO civ.ile. Ma il legirsJatore potr bene stabilire -nei 1imiti dcli.a ragiionevolezza -ulteriori criteri, specificativi di quelli dettati dall'art. 51. L'ihlegittimit <:ostitwtlonaJe deiLl'art. 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971 e dell'art. 1 del rd.P.R. n. 599 del 1973 va pertanto d:id:arata nella pairte ilil oui ta1i norme non escludono i redditi idi lavoro autooomo, che non possano venire aissdmilati ai redditi d'impresa. Quainto linveoe afil.'art. 7 del predetto decreto non occorre che, negli stessi termi.ini, ne venga pronunciato l'annuUamento: poich Ja dlisoiplina rdelile deduzioni a favore dei lavoratori autonomi resa a sua volta inoperante, cil'Ca i .rapporti ai qualli nnn possa pi essere appJicato !'art. 1, gi illn forza deUa dichiarazione d'illegittimit rparziale deLla disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. Ci considerato, rimane assorbita anohe la questione riguardante !hl. rpreteso contrasto fra l'art. 7 e l'art. 76 Cost., rper Ja mancata concessione deJ reJativo beneficio a favore dei rredditi di 1avoro autnnomo occasionaJe: questione che il g;iUJdice a quo ha so1levato congiUIIltairnente, ed anzi subordinatamente, rirsrpetto aLl'impugnativia rdehl'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 19773. (omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1980, n. 49 Pres. Amadei -Rel. Reale -Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Gentile). Corte costituzionale -Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Indicazioni richieste a pena di inammissibilit. Costiltuzione della Repubblica -Amnistia e indulto -Rapporto tra legge di delegazione e decreto presidenziale. (Cost., art. 79; legge 3 agosto 1978, n. 405 e d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413). Costituzione del!la Repubblica -Reato - Nul!lum crlmen sine lege Utilizzazione di concetti di comune esperienza -Legittimit costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2). Deve essere dichiarata inammissibile la questione ~i legittimit costi tuzionale sollevata in via incidentale con ordinanza di rimessione la quale non contenga le indicazioni necessarie per una verifica della rile vanza della questione prospettata. Non contrasta con l'art. 79 Cost. il decreto presidenziale di clemenza che riproduca senza modificazioni e letteralmente le disposizioni della legge di delegazione. Non contrasta con il principio nullum crimen si.ne lege e con il princi pio di eguaglianza una legge la quale, nel definire le spese, utilizzi concetti di comune esperienza o desumibili da altre fonti legislative e dalla pre PAR~ I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE gressa elaborazione giurisprudenziale; pertanto, l'art. 2, lettera c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, non contrasta con l'art. 3 Cost. (omissis) Le centosette 011>, in base al terzo oomma dell'artkolo stesso; ma indipendentemente dalla quale non sono ese1:10itabili i poteri ministeriail.i di oonicessione del soggetto estradando. Ai fini di tale deliberazione occorre accertare -in particolar modo -la comrpatibilii.t idehl'estradizione con ii p;rindpi cui s'informano, secondo Costiituzione, reato e pena neil.l'ordinamento interno. E questo aspetto essenziale de1la garanzia riimarrebbe ,svuotato, se i giudici Mail.i:ani potessero veder,si legittimamente obbliigati -data la generica formulazione delil.'accorido italo-francese dei!. 1870 -a decidere che vengano estradati soggetti passibili della pena capitale, .in quanto condannati od 1imputati all'estero. Resta poi fermo che la disposizione deil.l'art. 27, quarto comma, non dev'essere llisolatamente concepita, ma va interpretata ed 1aprpJfoata alla luce della complessiva disciplina 'oostituzionail.e, co1legando.la priincipalmente a que11a 1indispensabile eguaglianza idi tutti i soggetti davanti aJla ~egge, che le sezioni istruttocie delle Corti d'appello 1di Trieste e di Torma hanno invocato mediante 11 richiamo a1l'art. 3 Cost. Id testuale riferimento delil'art. 3, primo comma, ai soli dttadinii non esclude, in effetti, che l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita agH stessi stranieri, l dove si tratti di assicmare Ja tutela dei diritti liilviolabili de1l'uomo (come questa Corte ha precisato, nelle sentenze n. 120 del 1967, n. 104 del 1969 e n. 144 dei!. 1970); e tale appunto il diritto ailla v1ta, specificamente pirotetto -in sede penale -dall'art. 27, quarto comma. Entro questi limiti, valgono anohe nel caso in esame gli assunti della sentenza n. 25 del 1966, con oui la Corte ha definito l'eguaglianzia come un prinoipio generale che condiziona tutto 1l'oriwnamento nella sua obiettiv:a struttura : ossia RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO come un divieto che la fogge ponga in essere una diiainte sUiltJJa bitrtm, era 1ainche esso venuto meno aig1IJi. obbiliighli impostigli dall'art. 95, secondo comma, del Trattato. Con un quinto ricorso la Commissione mirava a far dichiarare che l'Irlanda, applicando in maniera discriminatoria disposizioni relative alla riscossione dell'imposta di consumo (excise) sugli alcolici, sulla birra e sui succhi di frutta fermentati (made-wine), aveva trasgredito l'art. 95, primo comma, del Trattato. La Corte, nelle sentenze relative alle tre cause riguardanti le contestazioni mosse alla Francia (causa 168/78), ahl'Italia (causa 169/78, di cui alla sentenza qui sopra pubblicata) e alla Danimarca (causa 17.1/78), ha premesso una parte generale comune sull'inte11Pretazione dell'art. 95, primo e secondo comma, nella quale ha precisato: -a termini dell'art. 95, primo comma, nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 274 (omissis) IN DIRITTO. -1. -Con atto introduttivo depos.itato il 7 agosto 1978, Ia Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che Ia Repubblica italiana, assoggettando le acqU1aviti ad U!Il regime fiscale differenziato, venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 95 del Trattato CEE. 2. -Nehlo stesso tempo, la Commissione ha promosso dinanzi alla Corte due ricorsi, contro il Regno di Danimaiioa e fa Repubbtlioa francese, vertenti su questioni analoghe. Tutti e 1.ire gli atti :introduttivi contengono CODJS:iderazioni di carattere generale da cui 1cisulta che i ricorsi sono stati proposti nell'ambito di un'azione volta a garantire iii rispetto, da parte degli Stati membri iinteressati, degli obblighi [oro ~mposti in materia dal Trattato. :: pertanto opportuno chiarire preliiminrurmente ailcune questioni idi principio comll!Ili alle tre ca'l.llse, e concernenti finterpretazione dehl'art. 95 iin relazione alle peculiari carattedstiche del mercato delle aoquaviti. Sull'interpretazione dell'art. 95. 3. -L'art. 95, primo comma, II'ecita. nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai ;prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivo~a natura, superiori a quelle applii.cate direttamente o !indirettamente ai prodotti na:cionaJ.i similari . H. secondo cominterne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari; -nel comma secondo si aggiunge, che inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ; -dette disposizioni, complementari a quelle relative ahl'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, hanno lo sco'po di garantire in condizioni normali di concorrenza la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, con l'eliminazione di qualsiasi forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di imposizioni interne discriminatorie; -la disamina del mercato degli alcolici induce a trarre una duplice conclusione: in primo luogo, esiste un numero indeterminato di bevande che vanno definite prodotti similari ai sensi dell'art. 95, primo comma, ed in secondo luogo, anche in caso di impossibilit di ritrovare un adeguato grado di analogia tra i prodotti considerati, esistono cionondimeno tra tutti gili alcolici dei tratti comuni adeguatamente rilevanti per ammettere l'esistenza, in ogni caso, d'un rapporto di concorrenza almeno parziale o potenziale; -risulta quindi che l'art. 95, considerato globalmente, pu applicarsi indi stintamente a tutti i prodotti di cui trattasi. La Corte ha, quindi, ritenuto incompatibili con l'art. 95 del trattato tutti i regimi fiscali controversi nelle tre cause, statuendo che sono venuti meno agli obbIDigihi wpostii: dialillJa n=a stessia, per quanto riguairida i p.rodot1ii !importati dla.gilli! ail1mi Stati mern!blii: PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 275 ma precisa che Jinoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne mtese a proteggere indiireit:tamente altre produzioni . 4. -Nel sistema del .Trattato, Je diisposizioni citate costituiscono un'rinteg;razione di quelle relative all'abolizione dei dazi dogarrmli e delle tasse di effetto equivadente. Esse sono .intese a gariantire fa .Jibera drcoJazione de1le meoci J.ra gli Stati membri dn nonna.li condizioni di concoirrenza, mediainte J'eliminazione di og;ni forma di protel'lione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere 1discriminatorio nei confronti di meoci ori.ginarie di altri Stati membri. Come ha giustamente sostenuto la Commissione, l'art. 95 volto a ga:mntiire l'assoluta neutralit dei tributi in.temi riguardo a1la concorrenza f.ra merci nal'lionali e meoci importate. 5. -11 principio fondamentale cin mater.ia costituito dal pr.imo comma dell'art. 95, che impone di valutare comparativamente gli oneri fiscali gravanti sulle me11ci nazionali e su quelle importate che possano essere considerate similari. . Tale disposi:ztlone, come questa Corte ha gi avuto modo di sottolineare nella Sentenza 10 ottobre 1978 (causa 148/77, HANSEN & BALLE, Racc., pag. 1787), via ti.nterpiretata estensivamente, in modo da consentirne l'applical'lione a tutti i regimi fiscali i1I1Compatihlli con la parit di trattamento :lira le meroi di ;produzione nazionade e quelle :importate. La nozione di prodotti simillad va pertainto interpre1Jata -la Francia, applicando un regime fiscale non uniforme in materia di ac quaviti per quanto riguarda, da una parte, Je acquaviti di ginepro e le altre bevande alcoliche ottenute dalia distillazione dei cereali (in particolare il whisky), e, dall'altra parte, Je acquaviti di vino e di frutta, come risulta dagli arti~ coU 403 e 406 del code gnral des impts; -l'Italia (come da sentenza annotata), applicando, attraverso l'apposizione di contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquaviti destinate alla ven dita al minuto, un'imposta differenziata in materia di acquaviti, a norma della }egislazione fiscale nazionale e in particolare dell'art. 6 del decreto legge 26 otto bre 1970, n. 745, convertito nehla Jegge 18 dicembre 1970, n. 1034, per quanto con cerne, da una 'Parte, le acquaviti ottenute dalia distillazione di cereali e di canna da zucchero (whisky, rum) e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce (brandy, grappa); -la Danimarca, applicando un'imposta differenziata in materia di acquaviti (favorendo la aqvavit nazionale) a norma della legislazione fiscale nazionale oggi coordinata con la legge 4 apdle 1978, n. 151. Al Regno Unito, nehla causa 170/78, era stato contestato di riscuotere sul vino di bassa gradazione alcolica un'imposta di consumo maggiore di quella gravante sulla birra. Qui la Corte ha emesso sentenza interJocutoria, riservan dosi di pronunciarsi definitivamente dopo aver acquisito elementi e notizie ri chiesti alle parti. Quanto all'Irlanda, nella causa 55/79, la Corte ha ritenuto che anch'essa ha trasgredito l'art. 95 o, aaernativamente, l'art. 30 (divieto di restrizioni quanti 276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con sufficiente elasticit. Nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, REWE, Racc., pag. 181), la Corte ha pl'ecisato che vanno considerati similari i prodotti ohe abbiano, agli oochi del .consumatore, prop.riiet analoghe e l'ispondano alJe medesime esigenze . La sfera di applicazione del primo oomma dell'art. 95 va quindi determmata iin base non gi al oriterio de1J'asso1uta identit, ma a quello de11'aIJJalogia o de1la comparabilit sotto H profilo dell'impiego. 6. U secondo comma dell'art. 95 inteso a completare il disposto del primo comma vietando qualsiasi forma di protezionismo fiscale fa:t:diretto ai darnnd di prodotti che, pur non essendo similari ai sensi del primo comma, si trovino do111ondimeno .in conc0I1renza, anche pamale, indiretta o potenziale, con taluni prodotti del paese !importatore. La Corte ha gfa messo in dl~evo taluni aspetti di questa disposizione nellla sentenza 4 aprile 1968 (causa 27/67, FINKFRUCHT, Racc., pag. 297), ove si afferma che, ai fini deN'appUcazione del secondo comma dell'art. 95, sufficiente che iJ prodotto importato 1si trovi .i,n concorrenza col prodotto nazionale protetto in uno o pi impieghi economici, anohe se non costituisca un vero e proprio prodotto similare ai sensi dell'arrt 95, primo comma. 7. Mentre il criterio di valutazione stabilito daJ primo comma 11 confronto degH oneri jjiscali, iin base ail:le aLiquote, ial calcolo dell'im ponibiJe o ad altre modaHt di app1icazione, il sec()[ldo comma, data la difficolt di stabiHre un 1confronto abbastanza preciso ka i prodotti tative all'importazione) del trattato, applicando in maniera differenziata, sempre per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri :Stati membri, disposizioni relative alla riscossione dell'imposta di consumo (excise) sugli alcolici, suLla birra e sui succhi di frutta fermentati (made-wine), ai sensi in particolare, delle lm'positions of Duties (n. 221) (Excise Duties) Order, 1975. 2. Le statuizioni deHa Corte non appaiono convincenti. Suscita perplessit, anzitutto, la motivazione in base alla quale stata respinta l'eccezione di irricevibfilit del ricorso della Commissione, che aveva isolato !a questiope relativa ai . contraS;S.egni di Stato, separandola da tutti gli altri aspetti del regime fiscale detle acquaviti. . In realt, non sembra contestabile che J'art. 95 del Trattato, vietando le discriminazioni in materia di imposizione interna, ha riguardo al complesso degli oneri fiscali che colpiscono i prodotti importati e i prodotti nazionali da porre a confronto. La norma non tollera, perci, valutazioni atomistiche, dovendosi, invece, giudicare dell'eventuale sussistenza della differenziazione di trattamento con esclusivo riiguardo al carico fiscale globale che grava sui prodotti considerati. Solo cos, fra J:'altro, pu tenersi adeguato conto degli oneri che gravano soltanto sul prodotto nazionale: oneri che, invece, non potrebbero venire in giusta considerazione se fossero valutati con riferimento ad una sola delle componenti dell'im'posizione globale sui prodotti importati. La Corte, invece, ha ritenuto che sia soltanto preferibile valutare unitariamente il regime fiscale dei prodotti considerati, ma che, ciononostante, sia sempre possibile valutare a parte gli elementi isolabili di tale regime. Quali ~: PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 277 interessati contempla un criterio pi globale, vale a dire il carattere protezionistico del sistema fiscale interno. 8. -Per quanto concerne l'applicazione nel caso di ispecie deJ. criterio delila siimiJlarit, che determina fa portata del div.ieto sancito dall'art. 95, primo 1comma, le par1Ji hanno espresso punti di vista tra Joro divergenti. Secondo fa Commissiooe, tutte Je aoquaviti, indipendentemente daHa materia prima impiegata per ila loro produzione, hanno proprfot analoghe e soddisfano sostan:zfralmente le medesime esigenze dei consumatori. Pe:rtanto, qruali che siano rle caratteristiche peculiari dei vari prodotti arppartenenti a questa catego:rfa e le abitudini dei consumatori nelle varie regioni della Comunit, le acquaviti, m quanto prrodotti finiti, 1costitUJirebbero, agli oochi dei coosumatori, un unico mercato. Va rilevato che questo modo di vedere si tradotto ne1le proposte sottoposte dalJa Commissione ail Consiglio per .J'istituziooe di un'organizzaziooe comune del mercato dell'aLcole, fondata sulil'applicaiiione di una aliquota uniforme per tutti i prodotti interessati, 1commisUlt'ata al loco contenuto alcolko. 9. -I Governi dei tre Stati membri -convenuti contestano questa tesi, sostenendo che possibile individuare, fira le acquaviti, varie categorie di prodotti, che si distinguono per le materie prime impiegate, siano tali elementi e quale criterio consenta di distinguerli dagli elementi non isolabili non , per, detto in alcun modo; e, in realt, appare ben difficile ammettere che ria .proposta distinzione possa fondarsi su elementi obiettivi e coerenti con la ratio dell'art. 95. 3. -Un altro aspetto delrla decisione che offre il fianco alla critica quello che riguarda l'accertamento della ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l'applicazione 'del primo comma ovvero del secondo comma dell'art. 95. La Corte ha ritenuto che non fosse necessario pronunciarsi sul punto se i vari tipi di acquavite. (di vino, di vinacce, di frutta, di cereali, di canna, ecc.) siano o no, parzihnente o totalmente, prodotti similari fra loro, ai sensi deU'art. 95, primo comma. E ci in quanto non potrebbe comunque negarsi che tutte le acquaviti siano, senza eccezione, prodotti concorrenti, con la conseguenza che sarebbe incontestabile .l'applicabilit ad esse della norma di cui al secondo comma dell'art. 95. A parte i rilievi che rpossono muoversi sul punto dell'effettiva esistenza di questo preteso rapporto di concorrenza fra tutte le acquaviti (che, in realt, non sono affatto direttamente sostituibili le une con le altre ai fini del soddisfacimento delle esigenze -notoriamente ben differenziate -dei consumatori), non sembra esatta l'implicita, completa parificazione dei contenuti dispositivi delle due norme previste dall'art. 95. iin effetti, tali norme non si differenziano soltanto per Ja maggiore o minore ampiezza delle fattispecie considerate (se cos fosse, non si capirebbe perch, invece di dettare un'unica disposizione per la fattispecie pi ampia e com.prensiva -queHa del secondo comma -, gli autori del Trattato abbiano sentito il bisogno di ripetere le stesse identiche Z78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per le loro peculiari. caratteristiche e per le abitudini dei consumatori riscontrab11i nei vari. Stati membri. 10. -La Commissione obietta, a questo proposito, che la valutazfone de1le caratteristiche delle va11ie bevande alcoliche, e le abitudini dei consumatori, variaino ne1lo .spazio e nel tempo, sicch ta1i critel1i. non possono costituire un valido parametro per quanto riguarda Ja situaZJione comples1siva nelila Comtllilit. Inoltre, essa sottolinea :11 pericolo che le abitudini dei consumatoci vengano oristalLizzate mediante classif~ cazioni fiscali operate dagli Stati. 11. -La Corte, nel valutare le tesi delle parti, rileva che ai fini dell'applicazione de1l'axt. 95 alle 1speoifiche situazioni naZJionali ahle quali si riferiscono i ci.corsi della Commissione occorre tener presente la situazione generale del meroato delle bevande alcoliche nella Comunit. A questo proposito, opportuno tener conto di tre ordini di considerazioni: a) Innanzitutto non deve dimentica11si che i prodotti di cui trattasi, quali .che siano le loro carattwistkhe peculiari, hanno connotati generici comuni. Essi sono tutti ottenuti mediante un processo di distillazione ed hanno tutti, come caratteristiche prmoipale, un tenore relativamente elevato .di alcole ~doneo al consumo umano. Ne consegue che nell'ambito della pi vasta categoma delle bevande alcoliche, le acquaviti costituiscono un gruppo unitario, identificato da caratteristiche comuni; statuizioni per una serie di ipotesi -quelle del primo comma -gi comprese nelfa previsione della norma pi generale), ma anche e soprattutto per la diversit degli obblighi imposti, nell'un caso e nell'altro, agli Stati membri. Il primo comma dell'art. 95 vieta, infatti, in modo assoluto, ogni tassazione discriminatoria dei prodotti importati simili ai prodotti interni. Esso impone,. cio, una rigorosa uniformit delle aliquote di tassazione dei due gruppi di prodotti, a prescindere da ogni concreta indagine sulle effettive condizioni della loro reciproca concorrenza. n secondo comma proibisce, invece, per i prodotti che non possano dirsi similari , soltanto le imposizioni che abbiano effettivamente un concreto e dimostrato effetto protettivo del prodotto nazionale; e le 'Proibisce, di conseguenza, soltanto nella misura in cui possa ritenersi obiettivamente esistente la loro attitudine a produrre l'effetto medesimo. La norma, cio, non impone un'asso1uta uniformit di aliquote (come nel caso dei prodotti similari), ma esige soltanto che eventuali discriminazioni siano contenute al di sotto del livello che pu dirsi effettivamente idoneo a determinare distorsioni della concorrenza (cos la sentenza della Corte del 4 apriJe 1%8, in causa 27/67, FINK-FRUCHT, in Racc., 1968, 297). Non sembra, perci, che possa condividersi il criterio adottato dalla Corte nel caso ll1 esaim:e. Accertare se ~e iacquaivitii ,i,n di1sciws1sione fossero o no simdlari fra foro e, nell'ipotesi negativa, se potessero considerarsi quali prodotti concorrenti non poteva ritenersi irrilevante. Meno ancora, poi, pu approvarsi l'affermazione apodittica secondo cui non sarebbe contestabile il carattere protezionistico del regime italiano dei contrassegni di Stato: affermazione che non PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 279 b) nonostante questi oormotati comllll1i, possibile :individuare, all'interno di questo gruppo, prodotti aventi caratteristiche io:JJdividuali pi o meno spiccate, deirivanti o dalla materna prima impiegata (sotto questo profilo si possono distinguere in particolare gli alcoli di vino dii frutta, di cereali e di canna), o dal pmcesso di fabbl1icazione, o, infine, dall'addizione di sostJanze aromatiche. Tali caratteristiche individuali permettono appunto di definire vaviet tipiche di acquaviti, tant' vero che talune di esse sono tutelate da apposite denominazioni d'origine; e) al tempo stesso, non si pu tuttavia trascurare i1l fatto che fra le acquaviti esistono, accanto ai prodotti bene definiti e destinati ad usi relativamente precisi, prodotti aventi caratteristiche meno spiccate e destinate agli usi pi diversi. Sii tmtta, in primo luogo, dei numerosi prodotti ottenuti dai cosiddetti alcoli neutri, che sono alicoli di varia origine, lira i quali quehli di melasso e di patate; tali prodotti sono accomunati dal fatto che le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi derivano esclusivamente dall'aggiunta di sostanze aromatiche, di sapore pi o meno spiccato. In secondo luogo, vi sono, fra le acquaviti, prodotti ohe, poich si prestano ad essere cOIJJsumati nei modi pi vari e cio allo stato puro, o con l'aggiunta di acqua, oppure miscelati con altri liquidi, posso~o trovarsi in .concorrenza .con un numero pi o meno grande idi prodotti aloolici le curi modalit di consumo sono pi limitate. Orbene, i tre ricorsi promossi dinanzi alfa Corte sono carat terizzati dal fatto che in ciascuno di essi, oltre che di acquaviti aventi suflragiata 1dia ailiorm .concreto ~:rnemento dii provia e, soprattutto, non integrata dall'indispensabile indicazione del livello al di sotto del quale il tributo non avrebbe 'pi questo ritenuto effetto protezionistico e non urterebbe, quindi, contro il divieto del secondo comma dell'art. 95 (che, come si detto, non impone affatto un'indiscriminata e assoluta parificazione di aliquote). 4. -La decisione, infine, si presta ad alcuni rilievi a proposito del modo in cui la Corte ha affrontato, nei suoi termini generali, il problema dell'appli cazione dell'art. 95 nei casi in cui il trattamento fiscale interno di un determinato prodotto (o di prodotti ritenuti fra loro similari) si articoli in una scala di aliquote via via pi onerose, in funzione di determinate circostanze obiettive (non rilevanti, in ipotesi, ai fini dell'identit merceologica del prodotto considerato). Non sembra dubbio che non pu assolutamente considerarsi incompatibile con l'art. 95 del Trattato la pura e semplice drcostanza, in s considerata, che in luogo di un regime fiscale unico e indifferenziato su tutti i prodotti di una certa specie, uno Stato. membro ritenga di adottare un sistema di tassazione differenziata, che preveda, accanto ad un'aliquota ordinaria, aliquote diverse 'per determinati tipi di prodotti individuati, ad esempio, in funzione della materia prima utilizzata. Su questo punto, la giurisprudenza della Corte appare sufficientemente univoca. Gi Iie1la sentenza del 22 giugno 1976, resa nella causa 127/75, BoBIE GETRANKEVERTRIEB, in Racc., 1976, .1079, venne, infatti, chiaramente affermato che l'art. 95 del Trattato non limita la libert di ciascuno Stato membro di isti 280 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO carattedstiche ben pireoise, di uno o pi prodottii che si prestano ad una vasta gamma idi impieghi. 12. -Quesmalrsi del merieato delle acquaviti peirmette di pervenire a due conclusiQ!lli. In primo luogo, fra le acqUJaviti, intese come Ulll'rumca categoria, vi un numero impirecisato di bevande che vanno qualificate come l)J["odotti similari ai 'sensi :dell'art. 95, l)J["funo comma, per quanto a causa deLla natura degli elementi da prnndere in consliderazione al:la 'stregua di 1011iteri distdm.tivi quali il 1gusto e "1e abitudini dei consumatori, possa essere difficile, ill1 casi particofari, accertare l'esistenza deil oaratteire della similarit. In secondo luogo, anche nelle ipotesi :in cui non sii possa dlevare un suffioiente grado di similarit 1 tra i prodotti :interessat., fo caratteristiche che aocomunaino tutte le aoquawrti sono comunque abbastanza spiccate da parmettere di affermare che in ogni caso esiste un rapporto di conoorrenza almeno parziale o potenziale. Ne .consegue .che l'art. 95, secondo comma, pu trovare applicazione nei casi in cui la similarit fra particolari tipi di acquavite sia dubbiia o oontestata. 13. -Da quanto esposto risulta -ohe l'art. 95, nel suo complesso, pu applicaTsi indistintamente a 1tu1lti i prodotti considerati. Pertanto, suffioiente accertare se l'applicazione di U!I1 determinato regime fiscale nazionaJe abbiia carattere idisoxii.miniatorio o, eventualmente, protezionituire il sistema fiscale che ritiene pi idoneo per ciascun prodotto. L'art. 95 non impone, cio, di adottare un determinato tipo di tassazione (ad aliquota unica owero ad aliquote differenziate o progressive), ma, al contrario, proprio il sistema fiscale autonomamente scelto da ciascuno Stato per un determinato prodotto che costituisce il necessario punto di riferimento per stabilire se i tributi gravanti, di volta in volta, sul prodotto similare di un altro Stato mem bro siano conformi a quanto stabilisce l'art. 95. Altrettanto chiaramente, nella sentenza del 10 ottobre 1978 nella causa 148/77, HANSEN, in Racc., 1978, 1787, stato ribadito che, nello stato attuale detJJla sua evdllu:cixme, e dJn .maITTJoonza di uni!fica2'Jiione o ar.rnonizmzione dei1Ie norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agJi Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzioni di questi, a taluni tipi di .prodotti alcoolici o a talune categorie di produttori . In maniera ancor pi netta e precisa, lo stesso concetto stato confer mato, poi, dalla sentenza resa 1'8 gennaio 1980 nella causa 21/79, COMMISSIONE c. ITALIA (in questa Rassegna, ante, pag. 55, con nota di A. !MARZANO), relativa al regime di tassazione dei prodotti petroliferi rigenerati. Si legge in tale sentenza che il Trattato non vieta, neJI'ambito deJle legislazioni fiscali nazionali, che vengano imposti oneri tributari diversi su prodotti idonei a servire ai medesimi fini economici , E ci soprattutto quando risulti che i costi di produzione sono oggettivamente molto diversi a seconda della materia prima utilizzata o del metodo di produzione. Nulla si oppone, dunque, a che gli Stati membri adottino meccanismi fiscali basati su un'imposizione differenziata dello stesso prodotto, in funzione di ele PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 281 tisico, vale a dicre se sussista una disparit quanto all'aliquota o alle modalit de1l'imposiZJione, e se tale disparit possa favodre una determdnata produziOIIle nazionale. 'su questo piano 1che occorre esaminare, nell'ambito di ciascuno dei ricorsi proposti dalla Commissione, i rapporti economici fra i prodotti interessati e le 1carattea:ii1stiche dei regimi fisoaili oggetto de1le contiroverisie. 14. -Nel corso dei singoli procedimenti, le parti si sono richiamate, per quanto conceme la distinzione fra le varie oategorie di prndotti alcolici, a ta1une affermazioni del1a Corte figuranti nella gi menzionata sentenza HANSEN & BA_LLE, pronu111:llia:ta qUJa[lto !i presenti ricorsi erano ancora pellldenti. In pairticola:re, .si fatto ci.ferimento ad un passo di tale sentenza in cui si afferma 1che nello stadio attuale dcli.a sua evOiluzione, ed in mancanZJa dii unificazione o arunonizzaziOIIle .delle norme rilevanti in materna, il diri.tto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolaziOllli Eisca1i, sotto forma di esenzione da 1tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti a1co1ici o a talune categorie di produtto:ci e che agevolamoni fi.soali del genere possono... servite a legittimi filni economici e sooia1i, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie iprime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di talUtn.e oategori.e dii imprese, come le distillerie agricole . 15. -Poich taluni dei Governi convenut!i sa sono Tichiamati a queste affermazioni per giustificare i propri regimi fs,cal!i, la Corte ha ohiesto menti obiettivi che caratterizzino le varie fattispecie, quali, in particolare, le materie 'prime 'impiegate. E questo principio stato ripetuto, contro Ja contraria opinione espressa dalla Commissione (che riteneva di poter trarre argomenti dalla citata sentenza nella causa 148/77) anche nella sentenza in ras segna. Al paragrafo 16 di questa sentenza si legge, tuttavia, che non sarebbe lecito intendere il principio nel senso che si possano giustificare disparit fiscali di carattere discriminatorio o protezionistico . L'affermazione, neHa sua astrattezza, non certo contestabile, ma richiede di essere precisata e chiarita, affinch possa costituire valido criterio di giudizio nelle singole circostanze. In quaili casi, insomma, un trattamento fiscale differenziato dello stesso prodotto (o di prodotti similari) pu dirsi discriminatorio o protezionistico? A questa domanda Ja sentenza in esame non fornisce risposta in termini generali, s che resta difficilmente valutabile, secondo pa rametri oggettivi, l'esattezza della soluzione adottata nel caso di specie. Su1la questione appare necessario, 'perci, un ulteriore approfondimento, al quaJle si ritiene che Ja Corte potr pervenir.e in occasione di altre analoghe vertenze gi sottoposte al suo esame. In termini estremamente sintetici, sembra si possa afformare che un re gime fiscale differenziato per uno stesso prodotto o per prodotti similari pu dirsi effettivamente incompatibile con l'art. 95 del Trattato in due soli casi. Il primo quello in cui il trattamento di ciascuna delle sottocategorie fissate da1la legge nazionale non venga esteso ai prodotti importati dagli altri Stati 1 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELW STATO 282 a1la Commissione di pronULnziarsi sulla compatihlLit 'col diritto comunitario de1l'applioamooe di aliquote d'imposta differenziate aJ.J.e vari.e categorie di bevande a1coliche e .di predsare le sue dnten:zJi.oni in proposito, in vista dell'armonizzazione de11e legislazioni fiscali. La Commissione, dopo avere ribadito 1a 'PrOpllia convinzione che tutte Je acquaviti sono prodotti siimffilairi e '1a propria inten:zJi.()[le di 1sosteinere J'adozione, ar1meno in linea di principio, idi un'aliquota d'imposta unica, nei futuri. regolamentii comunitari, fa Tilevare che ri problemi relativi all'impiego di determinate materie prime, 1alla conservazione della produzione di bevande alcoJ.~che idi arlto livello qual:itativo e arl1a struttwria economica delle imprese produttiiioi, cui si rfferusioe :la Corte nella sentenza citata, possono venire risolti mediante aiuti alla produzione o sistemi di compensazione fra i produttori, che tengano conto delle differenze fra i costi delle materie prime impiegate. Essa sottolinea che, gi fin d'ora, questo obiettivo stato conseguito, per ci che concerne le acquaviti di vino, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mevcati. viti-virncoli. A suo avviso, meccanismi dd. questo gene[ie permettono di assicurare buone prospettive di mercato a taluni prodotti sfavoviti dai costi di produ2Jione, senza che si renda necessario ricorirere a questo fine a siistemi di aliquote d'imposta differenziate. 16. -Di fronte a queste prese di posi2lione, la Corte fa rilevare che ne1la sentenza HANSEN & BALLE, essa ha emesso -nell'attuale fase membri che posseggano i requisiti oggettivi necessari per essere classificati nella sottocategoria di cui si tratta. Il secondo quello in cui nella stessa determinazione astratta delle sottocategorie fiscali venga operata una discriminazione illecita, nel senso che un gruppo di fattis'pecie assoggettate ad una determinata tassazione venga individuato, non gi in funzione di caratteristiche oggettive riscontrabili tanto nei prodotti nazionaJi quanto in quelli importati, ma in funzione di caratteristiche attinenti (in maniera pi o meno esplicita) proprio alla iloro provenienza. Non pu assolutamente ammettersi, invece, che, al di fuori di queste due precise e ben delimitate ipotesi, possa ugualmente affermarsi la violazione del l'art. 95 nei casi in cui al prodotto importato non venga applicato, sempre e soltanto, il trattamento fiscale pi favorevole fra tutti quehli previsti per il corrispondente prodotto nazionale. Era questa la tesi sostenuta neHa presente causa dalla Commissione, sulla base di una discutibile interpretazione di alcuni passi della sentenza resa nella citata causa 148/77. La Corte l'ha respinta in termini sufficientemente netti, precisando (aJ par. 16) che eventuali agevolazioni fiscali accordate a prodotti interni devono essere estese soltanto ai prodotti importati che soddisfino ahle stesse condizioni, e non gi a tutti i prodotti che possano dirsi genericamente similari . auspicabile che tale principio venga confermato e ribadito dalla giu risprudenza deHa Corte. La tesi della Commissione , infatti, palesemente inac cettabile, in quanto comporterebbe, in pratica, la completa negazione di quella PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 283 di evoluzione del diritto comunitario -la legittimit di talune esenzioni ~ riduzioni d'.imposta, ma a condizione che gili Stati membri che concedono tali agevolazioni fiscali le estendano aHe merci importate che soddisfano le stesse condizioni. Occorre sottolineare che .Ja legittimit di tali regimi di favore stata riconosciuta sopr:;tttutto per permettere la conservazione di produzioni e di imprese che, senza queste speciali agevolazioni, non sarebbero pi reddillie a causa dell'aumento dei costi di produzione. Per contro, non lecito intendere le consideirazioni svolte nella citata sentenza nel senso ch'esse possono giustificare disparit fiS1cali di carattere discriminatorio o protezionistico. Sull'oggetto della controversia e sulla ricevibilit del ricorso. 17. -Il ricorso proposto dalla Comm~ssione ri!'.',Uarda li contrassegni d Stato apposti, ai sensi defila 1legislazione Jiscale italiana -ed in particolare dell.'01rt. 6 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 (G. U. delJa Repubblica italiana pag. 7193), convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (G. U de1la Repubblica italiana, pag. 8543) -sui recipienti autonomia fiscale dei singoli Stati membri che, al Jivello attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, non in alcun modo contestabile. Se, invero, al prodotto importato dovesse essere sempre applicato il: trattamento pi favorevole fra tutti quelli previsti all'interno per le varie sottocategorie del prodotto corrispondente, la sovranit fiscale dello Stato membro finirebbe col ridursi a1la assurda facolt di creare onerose discriminazioni a danno esclusivo dei prodotti nazionali. Da tali considerazioni, sembra, quindi, che possa ricevere conferma il prin cipio secondo cui una corretta valutazione delle varie fattispecie in cui si pongono problemi di discriminazione fiscale fra prodotti interni a prodotti importati deve sempre partire dalla premessa che i precetti dell'art. 95 del Trattato vanno riferiti, non a categorie merceologiche astratte, ma alle cate- gorie fiscali in concreto istituite da ciascuna legislazione nazionaJe. L'osservanza del principio di non discriminazione, va, cio, sempre accertata separatamente per ciascuna di queste categorie fiscali, e non gi istituendo indebite comparazioni fra prodotti appartenenti a categorie diverse. La norma comunitaria fa obbligo, infatti, agli Stati membri di estendere gli eventuali trattamenti fiscali agevolati o, comunque, differenziati previsti per i prodotti nazionali ai prodotti importati che posseggono tutti i requisiti ne cessari secondo la legge nazionale. Essa non impone, cio, l'adozione di alcun sistema fiscale definito in astratto, ma assume, al contrario, come necessario punto di riferimento del principio di non discriminazione 'proprio il sistema autonomamente stabilito, di volta in volta, da ciascuno Stato membro, con tutte de sue caratteristiche e con le differenziazioni di categorie e di aliquote che in esso sono previste. MARCELLO CONTI 5 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 284 contenenti l'acquavite destinata alla vendita al minuti. In base alle aliquote, comm~surate alfa capacit dei recipienti, sono, per le acquaviti di cereali e di canna da zucchero, un multiplo di quelle previste per le acquaviti di vino e di vinaiccia. La Commi,ssione sostiene che questo regime fiscale incompatibile coll'art. 95 del Tirattato, in quanto assoggetta ad aliquote pi elevate prodotti che 1sono per Ja maggior parte importati, dservando de aliquote pi favorevoli alle iacquaviti di vino e di vdnacce, prodotti tipicamente italiani. 18. -Nel ricorso la Commissione fa osservare che il regime dej contrassegni di Stato non che uno deglii aspetti del regime fiscale i,taliano in materia di alcoli; questo comprende anche altri tributi, quali il diritto erariale , riscosso alla produzione, e l'imposta sul valore aggiunto, riscossa sulle vendite, i quali, in ragione dei loro aspetti discriminatori, sono attualmente oggetto idi procedimenti per violazione del T1rattato promossi fo forza dell'art. 169 di questo. 19. -Secondo il Governo italiiano, il ricoriso iriricevdbiJe ,in quanto la Commissione, proponendolo, ha scisso la questione relativa ai contrassegni di Stato dagli altri aspetti del regime fiscale delle bevande alcoliche, rendendo cos impossibile fa valutazione unitaria deJJa materia, con H rischio che Ja Corte, chiamata a pronunmarsi su questo aspetto marginale, sia indotta a pregiudicare la deoisfone sull'insieme del iregime fiscale controve:rao. 20. -Questa eccezione di irricevibilit non pu essere accolta, in quanto, nonostante possa 'aippanire preferibile valutare tl!rl!itariamente i:l sistema fiiscale oggetto, nei suoi vari aspetti, delle critiche della Commissione, ~a disciplina dei con1Jrassegni di Stato oostitullislce, ne11'ambito del_ regime fiscale controveriso, un elemento del tutto isolabile ed atto pertanto ad e$Sere valutato a parte. E. quindi ovvio che la sentenza della Corte non potir trascendere i fatti oggetto del dcorso n, di conseguenza, pregiudicare la decisione su altre questioni connesse. 21 -Va ri.coroato inoltre che, secondo il Governo italiiano, il rkorso proposto m via principale in base alJ'art. 95, priirno comma, irricevibile in quanto lia Commissione lo ha al tempo stesso fondato, in suboroine, suJ. secondo comma dello stesso articolo, formularndo in termini estremamente generici la censura ,di violari.one di quest'ultima disposizione mossa ahla Repubblica italiana. 22. -A proposito di questa eccezione del Governo italiano, sufficiente osservare che essa attiene in realt W. merirto delJa con1lroversia e pertanto va esaminata congiuntamente a questo. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 285 23. -Quanto al merito, il Govemo dtaliano svolge due gruppi di avgomenti, dguardanti, ri.spettivamente: -.!'assenza di siirnilarit, ai sensi dell'art. 95, primo comma, fra i prodotti assoggettati al trattamento fiscale differenziato, e -la mancanza del1a protezione indiretta di prodotti nazfonali ai sensi dell'art. 95, secondo comma. Sulla qualificazione del regime fiscale controverso. 24. -In coerenza con Ja tesi sopra ricordata, la CommisSii:one ,sostiene che i ;prodotti classificati dalla legislazione itaJiana in &verse categorie fisca1i -da una pa:r>te le acquaviti di cereaJi e dii canna, e, dall'altra, le acquaviti di v;ino e di vinacce -vanno considerati similari ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato. 25. -Nel ,riicorso, la Commissione deduce in subordine, pe1r il caso in cui la Corte non iriconosca l'esistenza di un rappovto dii similarit fra i prodotti considerati, la v;iolazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 95, secondo comma. Secondo la Commissione i vari tipi di acquaviite di cui 1lrattasi, nonostante .le loro caratteristiche peculiari, si trovano per .Io meno, in quanto reciprocamente sostituibili, nella situazione di concorrenza contemplata da11'art. 95, secondo comma. Ci troi verebbe conferma nel fatto che taluni Stati si sono adoperati per ottenere, per le denominazioni di origine di certe acquavi1ti, una tutela che SJarebbe priva di interesse se questi prodotti fossero del tutto diversi da altri prodotti concorrenti. 26. -Per quanto ,concerne '1'app1icazione dell'art. 95, primo comma, il Governo itooano nega che ii prodotti classificati ,in diverse categorie ai fini del 1contrassegno di Stato -da rnla parte Je acquavHii di cereali e di canna, dall'altra ,Je acquaviti dii vino e vinacce -possano essere cnnsiderati similari ai sensi della suddetta disposi:done. Richiamandosi ai cr.teri :indicati dalla Corte ne11a citata sentenza REWE, esso sottolinea che, senza voler sminuire l'importanza che Je caratteristiche del prodotto possono avere agli occhi deJ corusu:rnartore, non si pu privilegiare questo aspetto a taJ punto da trascUII'are i criteri oggettivi basati sutla diversit della materia prima, sul tiJpo di acole e sul procedimento dii fabbricazione; infatti, daJle varue mate:r.e prime -v;ino, vinacce, frutta, meJaisso, cereai1i o succo di canna -si ottengono, con diversi procedimenti, svariati tipi di acqua~ite, ciasouno dei quali costituisce, per cos dire, un mnndo 1a parte, e che qualsiasi consumatore pu distinguere senz'aJcuna difficolt. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 27. -Secondo il Governo convenuto, ,i prodotti di curi si tratta nella fathlspeoie sono assolutamente divevsi tra loro a causa della materia p11ima di base, sfa che ri diverisi procedimenti di fabbricazione e delle 'oaratteristiche peculiari dei :prodotti, .risultanti dall'effetto combinato di questi due e1ementi. L'esperienza insegna che la scelta dei consumatori sempre esti;emamente preoisa, determinata dal gusto, dalle abitudini, dalle propriet vere o presunte dei prodotti, anche sotto il profilo sanitari.o. 28. -InoltJre, il Governo italiano si richiama alfa classificazione doganale, ed in particolare alla sudivisione della sottovoce 22.09 E della Tariffa Doganale Comune, secondo la quale, appunto il rum ed il whisky ;costitUJiscono gruppi a parte. Esso lJa poi rilevare che, nella nomenclatura delle statistiche doganali, il whisky e l'acquavite di vino o di vinacce sono rispett>iV1amente contraddistinti da un diverso numero di statistica. 29. -11 Governo itai1iano considera rinfondata 1a censura di discriminazione formUJlata da11a Commissione, in quanto, a suo avviso, ,il prezzo del contrassegno di Stato udentico per ,le acquiviti dd oerea1i e di canna importate e per quelle prodotte in ltJailia, e gli alcoli di vii!Ilo e dU vinaoce importati sono gravati nella stessa misura degli a1co1i corrispondenti di produzione nazionale. In tal modo, a prodottJi identici, quale che sia la loro provenienza, verrebbe rii.servato un'identico trattamento. 30. -Quanto all'applicazione dell'art. 95, secondo comma, H Govermo italiano assume che questa norma si riferisce non gi, come sembra ritenere la Commissione, alla tassazJione differenziata dei prodotti nazionali e du quelli importati, bens al carattere protezionistico di un determinato sistema fisca1e nazionale; orbene, risulta che, nonostante le aliquote differenziate, 'le importazioni di whisky in Italia hanno vegistrato un mass~ooio incremento, mentre dl consumo delle acquaviti di vino e di vinacce aumentato in misura molto limitata. In sostanza, 1a Commdssione tenterebbe, con la sua azione, di imporre il livellamento delle aliquote, col pretesto 1che tutte le aoquaVliti :sono tra foro similari, o almeno concorrenti, ai sensi dell'a1:"t. 95. 31. -La classifircaziane doganale delle bevande alcoliche, concepita in funzione delle esigenze del commerdo con l'estero, nan pu, nel caso di specie, fornire elementi deais.ivi per valutare 1a sussistenza del carattere della shrrilarit ai sensi dell'ar,t. 95, primo comma, del Trnttato. Questa considerazione vale del pari per quanto concerne le statistiche doganali, che hanno lo scopo di fl.1egistraire ,l'ampiezza dei movimenti delle meroi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE ckJissiJicate ndle varie voci, ma non possono fornire indicazioni quanto all'eventuale rapporto di concorrenza fra le merci Classificate in questa o quella 1categoria. Ci tanto pi vero in quanto fa classi:ficazione adottata daUa legislazione fiscale italiana corrisponde solo vagamente alla suddivisiione della sottovoce 22.09 C della Tariffa Doganale Comune. 32. -H Governo italiano ha senz'altro ragione quanto sottolinea l'importanza, ai fini dell'individuazione dei caratteri distini1liv1i tipici delle diverse acquaviti, della materia prima e del procedimento di fabbricazione. La Corte ha tenuto conto di questi elementi nella sentenza REWE, in cui ha considerato le propriet del prodotto e le es~genze dci consumatori idonei criter.i di valutazione ai fini dell'accertamento dell'esi: stenza della similarit. Cionondimeno, quand'anche fosse possibile identificare alcune bevande tipiche aventi propriet ben precise e pertanto idonee ad impieghi specifici, non si potrebbe comunque 1ignorare l'esistenza, sul mercato, di altre bevande alcoliche atte ad essere consumate nei modi pi vari, allo stato puro, .con acqua o miscelate con altri liquidi, e capaci, qumdi di soddisfare bi:sogni pi diffusi; fra queste, vi sono iil whisky ed il rum, iJ. cui trattamento fiscale oggetto de1la presente controversia. soprattutto la versatilit di queste bevande che consente di ritenerle similwi a moltissime altre bevande alcoliche, o con queste concorrenti, almeno parzialmente. 33. -Considerati tutti questi elementi, Ja Corte non ritene necessario pronunziarsi, ai fini de1Ja decisione della controversia, sulla questione di sapere se le bevande alcoliche di cui trattasi ,siano o no, parziialmente o totalmente, prodotti similari ai sensi dell'art. 95, primo comma, in quanto non si pu ragionevolmente negare che se esse siiano, senza alcuna eccezione, in concorrenza, quanto meno parziale, con i prodotti nazionali ai quali j,l ricorso si riferisce e, d'altronde non contestabile il carattere protezionistico, ai sensi dell'art. 95, secondo comma, del regime Jiscale italiano. 34. -Infatti, 1come stato mustrato in precedenza, Je acquaviti di cereali ed il rum, in quanto prodotti ottenuti medtl.ante distllazione, hanno in comune con le acquaviti di vino e di v;inacoia tante propriet, da costituire per il consumatore, almeno m certi 1casi, un'alternativa a tali bevande. 35. -AUa luce di quanto esposto, risulta evidente .il cariattere protezionistico del regime fiscale criticato dalla Commissione. Esso infatti contraddistinto dal fatto che i prodotti nazionali pi tipici, vale a dire le acquaviti di vino e di vinacce, rientrano nella categoria fisicale 288 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO pm agevolata, mentre due tipi di prodotti quasi totalmente Jmportati da altri Stati membri, vale a dire le acquaV1iti di cereali ed il rum, sono assoggettati 1ad un trattamento fiscale pi gravoso. Il fatto che esista anche una produzione nazionale di queste acquaV'iti non modilica tale giudi2fo, in quanto pacifico che si tratta idi quantitativi di entit minima e, per giunta, i prodotti venduti sotto queste denominazioni sono in realt -come ha sostenuto fa Commissione senza essere 1contrad detta -ottenuti tagliando i prodotti importati con un'alta percentuale di alcole di vino di produzione italiana. 36. -In base alile cons.1derazioni sopra esposte sii deve constatare ohe H regime fiscale applicato nella Repubbli<;a ital!iana, quale 111isulta da1le disposizioni legislative sUllilmenzionate, ill!compartibiJe, per quanto concerne fiimposizione, da una parte delle bevande alcoJ.iche ottenute dalla distli1lazione dei cereali e de1la canna da zucchero, e dall'altra delle acquaviti di vino e vinacce, con quanto disposto daH'art. 95 del Trattato. (omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 ottobre 1979, n. 5428 . Pres. Novelli . Rei. Ruperto P. M. Berri Ministero degli Interni (avv. Stato, Gargiulo) c. Mattina Antonio ed altri (avv. Basile) e Comune di Gela (avv. Morreale). Giurisdizione civile Giurisdizione onlinaria ed amministrativa Provve dimenti ul"genti del sindaco Constatazione dell'esistenza del presup posti Apprezzamento discrezionale Difetto di giurisdizione dell' A.G.O.. Fattispecie. Il giudice ordinario pu indagare sull'esistenza dei presupposti al cui concorso la legge astrattamente conferisce alla p. a. il potere di sopprimere o comprimere con provvedimenti contingibili e urgenti gli altrui diritti soggettivi, affievolendoli ad interessi legittimi, ma deve limitare tale indagine alla sussistenza dei soli presupposti obiettivamente identificabili sulla base cio di una semplice constatazione, senza compiere alcun apprezzamento di natura discrezionale (1). (omissis) Col primo motivo il Ministero dell'Interno, denU1I1ziando violazione dell'art. 69 d.l.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, in relazione all'ai:t 360 n. 1 cod. proc. oiv., censura l'impuwnata .sentenza per avere affel"mato la giurisdi:llione dell'a.g.o. sulla base di un'evidente confusione tra carenza e scorretto esercizio di potere in materia di provvedimenti contingibi1i ed urgenti. Pur dovendosi certamente condividere alcune delle critiche formulate dal ricorrente avverso la motivazione della Corte d'appello, il dispositivo dell'impugnata sentenza da >ritenersi esatto e l'esposta censura priva, nella sostanza, di fondamento. (1) Nella specie esaminata non si faceva nessuna questione sul modo di esecuzione deH'ordinanza, ma solo se ne censurava la legittimit per averla il sindaco emessa fuori dai limiti dei suoi poteri, perc..h, neLla specie, non esisteva l'urgente necessit. Aveva affermato la Corte che sotto l'aspetto oggettivo il potere in esame attribuito al sindaco latissimo, di contep.uto assolutamente vario e imprevedibile. condizionato soltanto daUa necessit, e cio imprescindibilit per l'interesse pubblico e dall'urgenza, e cio dal pericolo del ritardo relativamente a tale interesse; necessit e urgenza debbono, quindi coesistere perch questa presuppone fa prima >>. E poi la Corte aveva aggiunto: L'esistenza del potere si valuta non in astratto, bens in concreto, e cio neHe sue concrete manifestazioni, che consentono di valutare la coincidenza dei suoi Hmiti nel caso specifico con quelli stabiliti daLla legge, cio consentono di stabilire se ci sia stato un concreto esercizio del potere stesso o se, piuttosto esso non sia apparente " Ed infine la Corte aveva affermato: La necessit e la urgenza assumono il carat RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO invero senz'altro da ribadire il principio pi volte affermato da questo Supremo Collegio e richiamato nel Ticorso, secondo cui non basta, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, che il privato deduca la totale carenza del potere discrezionale che la p.a. abbia ritenuto di esercitare, occorrendo altres la sostanziale aderenza della deduzione stessa alla norma che Tegola in astratto la materia controversia, cos come, paraHelamente, non basta la pura e semplice denunzia della violazione dei limiti posti dalla legge alla violazione di quel potere, quando poi la prospettata violazione si risolva nella sostanziale denunzia di un vizio di legittimit dell'atto amministrativo. PuTe da riaffermare la (prevalente) giurisprudenza delle Sezioni Unite nllo specifico tema dei provvedimenti contingibili ed urgenti, secondo la quale, sempre ai fini della giurisdizione, il giudice ordinario deve bens indagare sull'esistenza anche in concreto dei presu}Jposti nel cui corso la legge astrattamente conferisce alla p.a. il potere di sopprimere o comprimere con tali provvedimenti gli altrui diritti soggettivi affievolendoli in meri interessi legittimi; ma, tuttavia, limitando tale indagine all'accertamento della sussistenza o meno dei soli presupposti obiettivamente identificabili, ossia di quei presupposti che possano essere concretamente identificati sulla base di una constatazione che non involga apprezzamenti di natura discrezionale. Ci posto bens vero che la rcol1Tenza d'una situa;z;ione di pericolo ovviabile con le misure oggetto d'un provvedimento contingibile ed urgente non pu essere verificata dal giudice senza scendere a sindacare un apprezzamento discrezionale dell'autorit che il provvedimento medesimo abbia emesso e, quindi, non pu essere negata senza spostare l'indagine dal piano del difetto dei presupposti a quello dell'esercizio scorretto del potere della p.a., come -giusta la critica del ricorrente ha finito per fare la Corte di Caltanissetta seguendo le linee interpretative d'un noto indirizzo giurisprudenziale minoritario. Infatti, l'evntuale inconsistenza delle ragioni addotte da chi emette il provvedimento tere di condizioni per la sussistenza concreta del potere esercitato nel caso specifico: la mancanza di esso determina la mancanza del potere e, quindi, l'impossibilit di affievolimento del diritto . Ora evidente che una censura del genere, rivolta ad accertare in concreto resistenza dell'urgente necessit, si risolve in un vero e proprio sindacato sul l'eccesso di potere amministrativo che al giudice ordinario prec1uso e implica una confusione tra carenza di potere ed esercizio di potere che occorre terier presente ai fini della discriminazione della giurisdizione ordinaria e amministra tiva. La Corte Suprema, infatti, ha insegnato, proprio in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini deUa giurisdizione, che (sentenza 4 dicembre 1971, n. 3519, in Rass. Avv. Stato, 1972, I, 36): Ricorre fa carenza di potere non solo quando nessuna norma attribuisca all'amministrazione un determinato potere, ma anche quando il potere che le dalla Jegge attribuito venga dall'amministrazione utilizzato in una situazione che non in alcun modo inquadrabile !'AJ!'U! I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE per giustificare la necessit e l'urgenza, attiene propriamente al modo d'esercizio concreto del potere e, dunque, non pu non risolversi in un semplice vizio di legittimit dell'atto, denunziabile solo in sede di giurisdizione amministrativa. Tuttavia, altrettanto vero che nella specie la carenza di potere del sindaco venne dedotta dagli attori davanti al Tribunale, non solo col negare la ricorrenza in concreto della necessit e dell'urgenza, ma anche, e specificamente, contestando che fossero proprio essi attori gli interessati cui pu essere ingiunto di eseguire gli ordini ogtetto dei provvedimenti previsti dal suocitato art. 69, o a spese dei quali gli ordini medesimi possono essere eseguiti d'ufficio (donde la domanda di rimborso della somma spesa e di risarcimento dei danni, formulata nelle conclusioni-dell'atto di citazione). E non pu revocarsi in dubbio che l'individuazione dei suddetti interessati , vale a dire dei soggetti su cui deve gravare l'onere finanziario dell'esecuzione degli ordini come sopra emanati, esuli dalla sfera di discrezionalit concessa in materia alla p.a. A quest'ultimo proposito, basti pensare che l'adempimento d'un tale onere si traduce di fatto in una vera e propria prestazione patrimoniale (la quale, ai sensi dell'art. 23 Cost., non pu essere imposta se non in base alla legge) per ritenere agevolmente che l'individuazione del soggetto su cui deve ricadere in concreto l'obbligo della spesa di esecuzione sia rigorosamente vincolata dalla stessa legge che autorizza l'emissione del provvedimento contingibile ed urgente. Dicesi vincolata, nel senso che la scelta non punto discrezionale, ma deve necessariamente cadere sul solo soggetto tenuto ad eliminare il pericolo che giustifica l'ordine; essendo, altrimenti, quest'ultimo da considerarsi emanato in totale carenza di potere. Ne discende che, a stregua dei princpi sopra esposti, deve ritenersi senz'altro radicata la giurisdizione del giudice ordinario quando l'attore nella fattispecie legale contemplata, in astratto, dalla norma che Jo conferisce: in tali casi le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, garantite dalle norme di relazione che presiedono ai rapporti fra costoro ed il potere pubblico, conservano la loro consistenza e trovano la loro tutela davanti al giudice dei diritti soggettivi. Ricorre, per contro, Jo scorretto esercizio di potere quando la fogge consente aWamministrazione di incidere sulla sfera giuridica dei cittadini, disponendo anche dei loro diritti soggettivi, ma l'attivit amministrativa, in cui .I'eser cizio di quel potere si estrinsechi, pur inquadrandosi nella fattispecie legale, risulti viziata, quanto alla forma, quanto al contenuto o quanto alla competenza dell'organo che l'ha posta in essere, per contrasto con quelle norme di azione che assicurano il corretto .esercizio dei poteri delila pubblica amministrazione: nel qual caso Ja situazione soggettiva del cittadino, degradata, nei confronti di questa, al rango di interesse legittimo, non pu trovare tutela se non davanti al giudice amministrativo. A radicare la giurisdizione del giudice ordinario, non basta, dunque, che il privato fondi Ia sua pretesa sulla radicale negazione dell'esistenza del potere 292 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO deduca appunto la carenza del potere della p.a. sostenendo di non trovarsi in una situazione di diritto o di fatto, che lo legittimi passivamente all'onere delle spese di esecuzione del provvedimento contingibile ed urgente; mentre appartiene poi al merito della causa ogni accertamento circa l'effettivo nesso tra soggetto e casa, da cui pu sorgere concretamente la legittimazione stessa. Sotto tale profilo, dunque, e con tale motivazione, da considerarsi esatto il dispositivo dell'impugnata sentenza. Pure infondato il secondo motivo, col quale il ricorrente, denunziando Violazione dell'art. 100 cod. proc. dv., tn relazione agli mtt. 2043 cod. civ. e 28 Cost. ,deduce una subord1inata censura, sostenendo che se l'ordinanza del sindaco sia stata, come t.itenuto dalila Cocte d'appello, emanata sulla base di un potere inesistente, non si vede perch e come lo Stato debba risponderne, essendo .imdisoutibi.le la dipendenza solo funzionale e non anche organica del sindaco da11o Stato stesso quando esercita funzioni stataH . A parte ogni pregiudiziale considerazione sulla deducibilit. di tale censura, non avendo il Ministero appellato la sentenza di primo grado sul punto del dichiarato difetto di legittimazione passiva del Comune di Gela, va infatti decisamente osservato, ai fini di ritenere comunque senza fondamento il motivo, che a far sorgere la responsabilit dello Stato per l'attivit illegittima d'un organo pubblico, basta l'astratta riferibilit ad esso Stato dell'attivit medesima, prescindendo non solo dagli eventuali vizi di legittimit ma anche dalla concreta sussistenza del potere esercitato dall'organo. Tanto si desume dai princpi generali, come questo S.C. ha gi avuto o~casione di precisare, e rimane confermato dalla stessa norma dell'art. 28 Cost. richiamato dal ricorrente; la quale norma, nel sancire la responsabilit anche dello Stato per gli atti compiuti dai funzionari e dipendenti di esso in violazione di diritti, non opera infatti alcuna distinzione in relazione al vizio da cui gli atti medesimi siano affetti. Il ricorso va pertanto ~igettato. (omissis). discrezionale che la pubblica amministrazione ritenne di esercitare, ma occorre che quehla negazione presenti sostanzia.le aderenza alla norma che regola in astratto la materia controversa; n basta, a maggior ragione, che si denunzi, in via di mera prospettazione, la violazione, dei limiti entro i quali la legge vo1le che l'esercizio del potere fosse contenuto, quando tale denunzia si risolva, in realt, in quella di una dei vizi di legittimit dehllatto amministrativo (incompetenza, etJCesso di potere, violazione di legge) dei quali solo il giudice amministrativo pu conoscere. Se cos non fosse, H sindacato del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione finirebbe per estendersi oltre ogni Hmite, fino a sconfinare, specialmente in presenza dehl'eccesso di potere in una delle sue varie manifesta:z;ioni, ne11a pi penetrante indagine sul processo formativo delila volont dehl'organo dell'amministrazione . V. anche Sez. Un., 4 marzo 1974, in Giust. civ., 1974, 875. .r'ARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 293 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 gennaio 1980, n. 2 -Pres. Rossi Est. Sandu11i -P. M. Gambogi (coni. conf.) -Banco dii Napoli (avv. Sorrentino, Palmieri) c. Corte dei Conti (avv. Stato Cairafa). Giurisdizione civile -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Corte dei conti -Violazione delle norme valutarie -Responsabilit di una banca quale agenzia della Banca d'Italia Giurisdizione della Corte dei conti. (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52; d.!. 28 luglio 1955, n. 586, sulla negoziazione e cessione delle valute estere allo Stato, art. 6; d.!. 6 giugno 1956, n. 476, in materia valutaria, artt. 10, 14). . In ipotesi di illegale esportazione di valuta, conseguente ad un comportamento colposo di una banca (nella specie, Banco di Napoli), autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere, quale sua agenzia, la funzione di controllo preventivo sui pagamenti ed accrediti all'estero (funzione affidata all'ufficio italiano dei cambi ed esercitata ex lege per mezzo della Banca d'Italia), la cognizione della responsabilit amministrativa dell'istituto di credito, per il pregiudizio arrecato allo Stato con l'illegittima concessione del cosiddetto benestare bancario, compresa nell'ambito della giurisdizione di responsabilit della Corte dei conti; ai sensi ed agli artt. 52 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, 81 e 82 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e 103 comma secondo Cast., tenuto conto che l'indicata autorizzazione, da parte della Banca d'Italia, instaura un rapporto di servizio' tra lo Stato e l'Istituto di credito, e che detta illegale esportazione di valuta, qualificabile come effetto di atti inerenti a quel rapporto di servizio, un fatto potenzialmente lesivo degli interessi patrimoniali dello Stato (1). (omissis) I quattro motivi di ricorso, fra foro intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo, H Banco ricorrente sostiene che, in materia di resp()[lsabilit amminis1Jrat1iva per danni :prodotti aH'Brario dello Stato la giurisdizione de1la Corte dei conti non possa esercitM1SI, a norma dell'art. 52 del r.d. 12 luglio 1943, n. 1214, nei confronti de1le persone giuridiche; e con il secondo, che -essendo il connrollo dei rpagamentii. e degli accrediti all'estero affidate all'Ufficio Ita1iaino dei Cambi, il quale per certe attivit si avvale della Banca d'Ha.Ma -fra Ie aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Itali e lo Stato non intercorra alcun 'rapporto di dipendenza. (1) Sentenza di grande rilievo per la quale cfr. F. PIGA, Responsabilit delle banche agenti nel regime del monopolio dei cambi e giurisdizione della Corte dei conti, in Giust. civ., 1980, I, 908. 294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con U terzo, il ricorrente contesta la ,jpotizzabilit di un danno deH'Era11io (.presupposto defila giurisdizione di .responsabihl.t); in quanto il lamentato pregiudizio per 'l'economia nazionale integrerebbe Ja .semp1ice lesione di un interesse de1la collettivit; e, con il quarto, contesta la competenza giurisdizionale della Corte dei conti a conoscere delle infrazioni vailutarie. Con Ie riassunte censure il ricorrente sostiene in sostanza che la responsabiJit amministrativa vailga a radicare, in caso di danno patrimoniale dell'Erario delio Stato (e non .di mera lesione di un interesse de1la collettivit), Ja giurisdizione della Corte dei conti soltanto nei .confronti di persone fiSJ!che legate a1lo Stato da un rapporto di dipendenza. Il problema che si pone se, in caso di illegale esportazione di valuta, conseguente al comportamento colposo, di una banca (rnella specie, Banco di Napoli), autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere, quale sua agen:ziia, la funzione di contro11o preventivo suii pagamenti ed accrediti all'estero affidata all'Ufficio Italiano dei Cambi ed eseroitata ex lege per mezzo della Banca d'Italia, Jia cognizione della responsabilit amministrativa dell'listituto ba[J)cai:fo per -il pregiudizio deri.vato alilo Stato dal suo atteggiamento co1pevole, per avere concesso illegittimamente il cosiddetro benestare bancario, sia compresa nell'ambito della giurisdizione di responsabilit della Corte dei conti? Intimamente collegati ad esso .sono iJl quesii.to se vicorra un .rapporto di serViizio fra lo Stato e l'Istituto di credito, autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere fa funzione di controllo sui pagamenti ed aoorediti all'estero, e la questione se il pregiudizio che derivi allo Stato dalla illegale esportazione di valuta dntegri un evento di danno per l'Erario dello Stato ai sensi ed agJi effetti dell'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t,u. delle leggi sulila Corte dei conti) e degli artt. 81 e 82 del 1r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, suJl'iamm1nJ.strazione del patrimonio e suhla contabilit generale 'dello Stato. 11 problema proposto attiene ai Limiti delle attri.buzioni giurisdizionali della Corte dei conti iin materia di contabHit pubb1ica . La competenza giurisdizionale della Corte dei conti, in tale materia, ' copre -secondo fa tradizione legislativa e l'elabo:r~azione giurisprudenziale -oltre a tutto i:l campo della rendiconta:ziione dei pubbl!ici fllil1ZIonari e degli agenm all'amministrazione, quello della responsabi.J.ii.t, Inerente al rapporto di servizio degli stessi nei confronti dehl'amministra: ziione ( imposto dalla legge con strumenti convenzionali. La coattivit compatibile con una pluralit concorrente di modi di costituzione, ivi compreso il negozio giuridico cui il proprietario del fondo addiviene per evitare che fimposi2lione si realizzi comunque imperativamente. Per converso l'atto negoziale posto in essere indipendentemente da tale mtento, ma come spontanea manifestazione dii autonomia, nonostante la tipicit del contenuto, d origine ad una servit volontaria. Si pertanto ritenuto nehla giur.isprudenza di questa S.C. che un atto di natura negoziale costituisce una servit coattiva quando nella concreta fattispecie sia ravvisabile il diritto del proprietario di un fondo di ottenere, da parte del propr:ietario di un altro fondo, fa costituzione di una specifiica servit prevista dalla 1egge secoindo schemi di rigida tipicit e che proprio perd viene denominata coattiva (Cass., 66/78). Se vero, infatti, che le servit volontarie sono convenzionali, nel senso che trovano la loro fonte nel contr:atto e nel testamento, non vero all'opposto che .tutte Je servit costituite a mezzo di negozi siano sempre e necessariamente volontarie, giacch anche le servit coattive possono essere costituite mediante contratto (arg. ex. art. 1032, cod. civ.) e restano soggette al regime giu11idioo proprio de11a coattivit (Cass., 732/69, 1613/62). Le S.U. di questa Corite, fino dalla sentenza n. 2768 del 1963, hanno chiarito in particolare che la servit di elettrodotto pu rioondurisi ad una pluralit di fonti norimative, essendo ipotizzabile una costituzione negoziale, facente capo alla volont degli interessati anche mndipendentemente dal concorso dei requisiti idi legge che configurano JJa coattivit, trovando il relativo di'ritto reale ,esdusivairnente nelle clausole del contratto 1a propria regolaa:nentazilone che si sovrappone a quella Iegale. E ad analoghe conclusioni pervenuta questa S.C. a proposito delta servit de1la funicolare aerea (Cas,s., 2515/67). Ri:spetto all'atto negoziale (o pi in generale di fronte alla componente volontaristica deJ:la fattdspecie) si tratta di stabilire se esso trovi la su:a genesi neLI'intento di evitare l'attuazione coattiva della servit; sovviene l'analogia con i trasferimenti coattivi in cui gli accordi sulla 312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO md.sura de1findennit rientrano nel quadro della soggezione al provvedimento ab1ativo, mentre la stessa iinalit di conseguire il bene pu essere raggiunta alternativamente con un negozio traslativo intervenuto tra privato e p.a. Alla stregua di questa impostazione non appa'I'e persuasivo fargomento sul quale la sentenza ]mpugnata fa leva per escludere Ja coattiv. t della servit costituita per dest>inazione del padre di famiglia, ricollegata in tesi ad una fattispecie da cui esula ogni elemento volontaristico, e che quindi non potrebbe rappresentare 1'esecuzione di un obbl~go di legge, poich soltanto in termini di .intento negoziale ha 11ilievo la distinzione fra chi adempie un atto dovuto e chi, invece, addiviene ad uno spontaneo cregolamento negoziale; se la volont non assume rilievo nella fattispecie dovrebbe residualmente qualificarsi la servit come coattiva, stante la sussistenza degli estremi di tipicit legale e la carenza di elementi volontaristici di segno contrario. Ritiene peraltro H Collegio, come si gi avuto occasione di rilevare, che anche le servit costituite per usucapione e per destinazione del padre d!i famiglia siano assimilabili alle servit volontarie. 4. -Si discusso in dottrina ed in giurisprudenza se sia ammissibile la costituzione coattiva di servit per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. La soluzione giurisprudenziale stata positiva nel primo caso (cfr. Cass., Sez. Un., 1822/71), negativa ncl secondo caso (dr. Cass., 17 :luglio 1939 per qualche riferimento sotto il vecchio coclioe). Opera qui ancora il criterio che si venuto delineando del raffironto tra fattispecie legale ed atteggiamento dJ -ohi la pone in es.sere nella consapevolezza .di non potersi sottrarre alla pretesa di controparte. Mentre rispetto all'usucapione i comportamenti di fatto possono essere qualificati daHa componente della ritenuta doverosirt deMa sogge: zione a:ll'altrui pretesa e cor.relativamente della legittimit della pretesa propria, rispetto alla destina:zione del padre di famiiwlla J:a ciocost0ll1Za basilare che di 1comportamento considerato si riflette su atti che si svolgono nella sfera di godimento del proprio diTitto di propriet, (essendosi venuta a determinare per autonoma scelta del dominus l'inservienza di una parte del fondo rispetto all'altra), esclude che venga in considerazione il diri.tto di taluno e 1a soggeztlone di altri, siicoh in ogni 1 caso la servit costituita in questo modo, a prescindere dal suo conte nuto, 1r~conducib1le ad una matrice di assoluta spontaneit, alle scelte dell'ottimale utilizzazione dei ;propni. beni immobiH. A base della destinaztlone vi sempre un comportamento di fatto libero a:S1Solutamente discrezionale del padre di famiglia, il qua:le non pu :ohe portare talla costituzione di una servit volontacia. Quel che con ta comunque :ill dominus, che nel determinare un certo assetto :nel suo PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE fondo, aveva di mira finalit dalle quali certamente esulava l'intento di realizzare una situazione aMa quale alt!ri avrebbe potuto costringerlo in attuazione di una volont di Iegge. Di conseguenza il secondo motivo di ricorso, tutto teso a dimostrare che la servit iconsiderata, essendo sicuramente coattiva, non era riconducibile allo schema della destinazione del padre di famiglia che svrutturailmente non comporta 1a coatttlvit, non cogJde nel segno risolvendo in una petizione di principio. Esso muove da UIIla esatta notazione (l'imposisibhlit di costituire serviit coattive per destinazione del padre di famiglia) anche se argomentata in maniera non del tutto convincente (neH'aggainoio al solo principio della tassativit nei modi di costitUZ1ione ex art. 1032 cod. dv.) per esoludere che la servi1t di elettrodotto in esame, essendo aprioristicamente coattiva, potesse annoverarsi fra quelle costituite per destinazione del padre di famig1ia, dovendosi desumere il mezzo di costituzione dalla .qualit de1la servdt e non viceversa. In verit la sentenza impugnata partita dalla premessa teorica che ~e 1servit per destinazione de} padre di famiglia non possono essere coattive, pe'r dimostrare che in concreto esistevano i presupposti deHa relativa costituzione. Contro questa motivazione 1'attacco possibile su due piani: quello della enunciazione di principio e quello della applicazione pratica. Sotto il primo profilo vi convergenza fra sentenza e ricorrente. Se quindi la servit in esame dovesse restare inquadrata negli schemi del la destinazione del padre di famiglia le conclusioni delLa sentenza im pugnata, che portano ad esoludeve la coattivit, pur con ,1e correz.ioni ar gomentative cui si fatto cenno, 11isulterebbero ineocepibili. Ma deve escludersi, sul piano strutturale, che ricorrano in concreto gli estremi delle fattispecie legali dell'art. 1062, cod. dv., perch per effetto del D.P.R. 10 mrurzo 1965, n. 682 non si reaiJ:izzato un mero trasferimento della propriet di rparte deJ fondo origima:rio comportante, come coilJSeguenza non puntualmente considerata al momento della separazione, iii sorgere della servit medesima per aver cessato i fondi di appartenere al medesimo proprietario senza alcuna disposizione relativa ailla servit essendovi stato invece contestuale trasferimento delle propriet della centrale e delle lin~ elettriche, iw ,compresa :quella considerata comportante il trapasso delle relative servit di elettrodotto sui fondi arlmui e conste stualmente la costituzione per atto espropriativo di una nuova servit di elettrodotto sulla parte residua del fondo espropriato necessariamente coattiva perch imposta dalla legge provvedimento. V[ stata, cio, sovrappoffizione sullo schema defila destinazione del padre di famiglfa neutrale sulla sorte della servit del suddetto provve dimento espropriattlvo che non si limitato a separare ~'unica prropriet (nelle forme del tvasfedmento coattivo del suolo), ma ha trasferito RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'impianto elettrico enudeandolo dalla pi vasta propriet deU'espropI1i.ato, secondo un'esiigenza di funzionalit che non comportava il disinteresse per la situazione delle linee e1ettdche (hl cui attraversamento del fondo residuo veniva ex post a sfociare nella servit per effetto della preordi nata situazione di inservienza attuata dall'unico originari.o proprietari.o), ma implicava la considerazione immediata e diretta dell'iimpianto espropriandolo nella sua complessit e totalit, ponendolo in condizioni di funzionare e, quinidi, trasferendo da un ilato le servit di elettrodotto insi< sten1Ji. su fondi non appartentd al proprietario espropriato, e costituendo dall'alitm residualmente, in via espropmativa, la servdt (nuova) per l'attraversamento della parte di fondo rimasta in propriet dehl'espropriato. Esattamente, quindi, attistente, soJo con riferimento aihla utJilizzabhlit 1agricola tdel terreno. Questi motivii -rche per la sostanziale unicit della questione giuvidica .prospettata ipossono essere trattati congiun1lamente -sono infondati. Anziitutto, va chiarito che non affatto pertinente iJ richiamo alila legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. 1legge ponte) che, con l'art. 17, ha introdotto, nella :legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, rart. 41-quinquies, il cUJi quinto comma dispone che qualora 1l'agglomerato urbano rivesta caratere storico, artistico o di 1par1Jkolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere idi consolidamento o di restauro, senza alterazione dei volumi. Le aree libere sono ~nedifioahiili fino a1I'approvazione tdel piano generale . Si tratta, come anche appare ictu oculi, di una !llOI1IIla diretta a salvaguardare 1l'integrit degli agglomerati. urbani, ii quaili. sono cosa concettualmente diversa da1le zone archeologiche . La norma, cio, mira alla conservazione di un insieme di .costruzioni ammassate in una drcoscrii.tta zona di territorio u11banizzato (tiipioo esempio ne it deihl'azione prevista 1daH'art. 2116, secondo comma, cod. civ. Ch, mzi, proprio tale disposto, in unione agJ:i a1tri anche gi messi in rii:salto nei11a precedente 1sentenza (diritti del lavoratore alJ.a illiformazione periodica sulilo svolg1imento deHa posizione 1contributiva: art. 38 statuto [a;voratori; accredito dei contributi non presoritti, omes,si da aziende in ,crisi o faJLMte, mediante prelievo dalile >, IJ!'Ammfu::J!ilstimzione limrte.ressa1la fu aves.se investito dell'incarico a norma dell'art. 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. La Cassazione, oltre ad escludere -con 'puntuale applicazione dei principi in tema di rapporto organico -la necessit della dimostrazione di uno specifico atto di investitura del funzionario nel potere di rappresentare ~amministrazione, ha negato altres riilevanza esterna all'avviso deLI'Avvocatura dello Stato richiesto dalla norma citata. Tale notazione, forse neppure strettamente necessaria per la decisione del caso di specie (nel quale la costituzione in giudizio della p.a. a seguito della notifica dell'atto di citazione presso l'Avvocatura consentiva di ritenere avvenuta per fatti concludenti la valutazione dell'Organo ilegale circa l'opportunit di un ricorso all'art. 3, r.d. 1611/1933), rappresenta ulteriore puntualizzazione -sotto diverso profilo -di recenti affermazioni giurisprudenziali in tema di ra'.ppresentanza e difesa in giudizio delle p.a. 2. -Occupandosi di un'ipotesi di patrocinio facoltativo di Enti pubblici non statali le S.U. della Cassazione, cui s'era offerta l'occasione di comporre un iniziale contrasto giurisprudenziale, avevano avuto modo di negare rilevanza esterna al.ratto col quale uno di tali enti aveva deliberato di affidare il proprio patrocinio all'Avvocatura dello Stato (cfr. sentenza 24 febbraio 1975, n. 700, in questa Rassegna 1975, I, 696). Osserv in quel caso la Corte Suprema che l'ordinamento ha affidato, in via istituzionale, all'Avvocatura la tutela in giudizio degli interessi pubblici e che le norme in tema di patrocinio facoltativo non sono dettate in vista di un particolare vantaggio da attribuire alle amministrazioni ed agU enti in esse indicati, bens unicamente in vista dell'interesse pubblico a che fa loro difesa e rappresentanza in giudizio sia esercitata da RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione in giudizio dei documenti, esibiti dail. Calandrella ed ha accolto l'opposiziooe. Questa statuizione censurata dall'Avvocatura dello Stato con due mezzi di annuillamento, coo 'i quaili, tardiva di crediti al passivo fallimentare (art. 101, r.d. 16 marzo 1942, ~:~ 1=: ili' 1:; I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 337 dehl'ammmistrazione interessata o rprocu:riatori legali esercenti nei!. circondario in cui si svolge iil giudizio). Il mezzo fondato. Della legge, male applicata dal pretore, sono ben chiare la lettera e Ja ratio. Sitarndo alla fottera deilla nonna appare 1che fintesa con ~'Avvocatura defilo Stato attiene al!l'at1J:ivit interna deiH'amminist:riazfone, alla fase, cio, rpreoedente a1la proposizione de1la J:ite (se l'rumministrazione attri ce) o alla costituzione in giudizio (se convenuta) e non riguarda il giudice ~gairante di interes'Si diversi da quel1i delJ'amministrazione attiva) e al]Jlpare, altres, che i1l ,funzionario il quaile rarppresenta ~amministrazione, o, meglio, nella oui rpersona ista in giudizio l'amministrazione) deve soltanto fars1i riconoscere per taile dal giudice e daHa controparte. La facolt, cio, di rappresentare '1'amminis1Jrazione aprpartiene al .funzionario per la 'Sua qualifica e non in virt Idi delega o mandato. Sia la delega che il ma11!dato rpresuppongono, infoltiti, alterit idi soggetti, n. 267) ed .in quelli per l'ammortamento di titoli di credito (artt. 2016 segg. cod. dv.) Jle Aimlmio:.iiisrtmzoni stiatallli, Ile Regioni e glli enti che sii avv.ailgono del patrocinio dell'Avvocatura a sensi dell'art. 43, r.d. ,1611/,1933 sono rappresentati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti. La ncmma agg;llmge .che nei giudizi IIIl m!ateria dii :poosioillli. me Amminli.st:ra zioni statali, quando non ritengano di avvalersi del patrocinio deLI'Avvocatura dello Stato, possono delegare un .proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione. Per quanto qui interessa, l'attenzione va richiamata non tanto sui primi due commi della norma (il primo dei quali, oltre tutto, parrebbe muovere da una pacifica soluzione del problema pi generale della necessit di un'assistenza legale, prevalentemente negata -invece - nelle procedure di ammissione di credito al passivo fallimentare sia pure con riferimento alle domande ex art. 93, legge fall.: cfr. Cass., 26 ottobre 1976, n. 3875 e Cass., 28 lu~lio '1972, n. 2587, in Foro it., 1977, I, 1248 e 1973, I, 2584) quanto sulla disposizione relativa ai giudizi in materia di pensioni, da considerare in relazione agli artt. 79, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 3 legge 21 marzo 1953, n. 161 e, dunque, attinente soprattutto all'attivit di difesa. Bench non possa escludersi che una controversia in materia di pensioni involga, al di J degli aspetti patrimoniali del singolo caso, questioni di massima rilevanti in tutto il settore del pubblico impiego, non v' -nella norma -alcun esplicito accenno ad un avviso dehl'Avvocatura circa l'opportunit di delegare un funzionario a sostenere in giudizio la posizione dell'amministrazione, e sembrerebbe -anzi -che la legge abbia inteso rimettere a quest'ultima la valutazione prudente, ma esclusiva, di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Con tutta evidenza, per, il significato della disposizione non pu essere quello, prima face apparente e che, in ultima analisi, risulterebbe inconciliabile con la disposizione dell'art. 1, primo comma, r.d. 1611/1933 e con l'attribuzione all'Avvocatura, in via istituzionale, del compito di rappresentare e difendere le Amministrazioni statali in giudizio. Sembra quindi pi corretto ritenere che la norma in esame -destinata ad alleggerire compiti sempre pi gravosi 338 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO iaddove il fun2'!ionario incarid:inato nella struttura deiI'amministrazione in base a:l rapporto organico. A chiarirume ra rappresien.too.m e difesa in giiuddzro degli enti in via organk:a ed esclusiva; e che gli enti i quali, per particolari controversie (diverse da quelle comportanti conflitto di interessi con lo Stato e ,le regioni), intendano non avvalersi del patrocinio autorizzato debbono adottare .aipposita motivata delibera. La norma, che mutatis mutandis trova piara~11e!lo netl primo comma deLJ.'artii colo 5, r.d. '1611/1933, appare rilevante in due direzioni; per ci che esplicita mente enuncia in ordine ai caratteri del "patrocinio affidato all'Avvocatura ed altres -e proprio in relazione a tali sottolineati caratteri -per ci che lascia all'interprete di desumere ciI1Ca la rilevanza di una intesa tra ente patrocinato ed avvocatura non solo nella fase istruttoria del procedimento di autorizzazione ma, questa intervenuta, anche ai fini del non uso del patrocinio. Vale, in effetti, considerare che l'organicit del patrocinio da parte della Avvocatura comporta non solo -com' evidente -che controversie con identico oggetto siano affidate all'Avvocatura ma che questa provveda pure alla raippresentanza e difesa in giudizio deg,li enti in tutte le controversie che presentino questioni connesse, dipendenti o comunque interferenti con altre costituenti oggetto di giudizi nei quali il patrocinio risulti gi affidato all'Avvo catura stessa solo in tal modo potendo reailizzarsi le condizioni capaci di assicurare una unicit di indirizzo difensivo e, quindi, quella 'Pi efficace (perch organica) tutela giudiziale di interessi pubblici che J'obbiettivo della legge. Nasce di qui l'esigenza, strumentale, di preventive intese tra ente ed Avvocatura, dal momento che il primo non potrebbe -senza il consiglio tecnico della seconda -procedere a1la individuazione delle controversie nelle PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 339 Non si tratta in altre parole di una delega che ~l funzionario deve ricevere idal.l'Avvocatura, delega che, come gi si visto, prevista in altre e d.verse ipotesi. E in reailt la delega potrebbe essere 1richiesta solo nel caso in cui l'Avvocatum dello Stato si costituisse esisa in giudizio davanti ail pretore e poi delegasse funzionari deM'ammimst.razione interessata, ove ila [iite si svolgesse in un ufficio giudizia1fo diverso dail J.uogo di sede de11'Aivvocatura. In questo caso il rapporto di delega si spiega peroh H funzionari.o si presenta in giudizi.o in .luogo dell'Avvocatura; ma quando J'amministrazione sta in g.udiz.o a mezzo dei suoi fuD.2lionari si iha, in sostanza, iiil caso delJa parte che sta in giud.zio rper.sonailmente e l'amminiistrMione non pu 1stare altrimenti in giudizio che a mezzo dei suoi organi. 'Bd proprio nella noz;ione del rapporto ovgainico che come gi detto va esclusa, per H funzionario che viene in giudizio iper :l'amministrazione, l'esigenza di esibire un atto di designazione. Questo, se stato emesso, atto interno, che riguarda . vari compiti dei funzionari del!l'ufficio e non interessa :iil giudice. Il riico11so deve, quindi, essere accolto (omissis). quali avvalersi o di quelle, viceversa, nelle quali non avvalersi del patrocinio gi autorizzato, in via generale, a conclusione del procedimento di cui all'art. 43, r.d. 1611/1933 (come modificato dalla legge 103/1979). Ma in un caso e nell'altro, vale a dire tanto agli effetti del provvedimento di autorizzazione quanto agli effetti della determinazione di non avvalersi -in casi speciali -del patrocinio, J:a norma tace dell'avviso dell'Avvocatura e delle intese intercorse tra questa e l'ente in ordine alla specifica controversia giudiziale o a determinati settori del contenzioso dell'ente in tal modo autorizzando a ritenere che tali atti sono destinati ad esaurire la loro efficacia all'interno della p.a., potendo semmai risultare rilevanti ai fini del controHo degli organi di vigilanza sulla delibera di cui al penultimo comma dell'art. 43, cit., nuovo testo. In altri termini, una volta intervenuta l'autorizzazione in parola il concreto esercizio dello jus postulandi da parte dell'Avvocatura deve porsi in relazione con la istituzionale competenza dell'organo legale a provvedere alfa tutela in giudizio di interessi 'pubblici generali e non v'. luogo, per il giudice e per gli altri soggetti del processo, ad indagare su uno specifico atto di conferimento del mandato n sui ~imiti del potere di rappresentanza in ipotesi correlati aJJ.'oggettiva definizione delle materie di contenzioso attratte nell'ambito del patrocinio organico a seguito dell'avviso espresso, in via generale e preventiva o con riguardo a specifiche controversie, dall'Avvocatura. SERGIO LAPORTA SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CASSAZIONE PBNALE, Sez. VI, 12 febbraio 1979, n. 77115 -Pres. Ugazzi - Rel. Cersosino -P. M. Bruno -Bonacina (avv. Patan e Di Pietropaolo) e Comitato di quartiere parte civile {avv. Di Batti.ISta). Demanio -Demanio storico artistico -Beni culturali -Beni culturali di propriet privata -Beni vincolati -Ordinanze di restauro -Competenza -Competenza esclusiva del Ministro -Sussiste. di spettanza esclusiva del Ministro per i beni culturali e ambientali la competenza ad emanare ordinanze di restauro (di beni vincolati come cose di interesse storico artistico) ai sensi dell'art. 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, come richiamato dal terzo comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 {1). (1) Esistono forti perplessit in dottrina e giurisprudenza a ritenere che, laddove la legge 1 giugno 1939 n. 1089 parla di provvedimenti del Ministro, tali provvedimenti non debbano essere emanati necessariamente dal Ministro, ma possano essere adottati anche dai Soprintendenti; ne sono sicuramente esclusi, ad esempio, sfa i 'provvedimenti impositivi del vincolo ex art. 3, sia tutti i provvedimenti la cui emanazione condizionata aJ. previo parere del Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali (cfr. in termini Trib. Bologna, 3 agosto 1951, in Foro Jt., .1951, I, 1555; CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose di interesse artistico e storico, Padova, 1953, 342 e 355; CAPACCIOLI, Sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, Milano, 1%2, 5 segg.; ALIBRANDI-F'ERRI, I beni culturali e ambientali, MHano, 1978, 299 e sgg.). TaJ.i pevplessit permangono indipendentemente dagli effetti collegati alla necessit di attuare a favore dei Soprintendenti, quali dirigenti degli organi periferici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, la delega prevista dahl'art. 14 del d.P.R. 748/1972. La definizione dei compiti delle Soprintendenze quali organi tecnici amministrativi locali non consultivi, ma deliberativi che agiscono con potest autonoma venne enunciata dahla Suprema Corte di cassazione fin dal lontano 20 febbraio 1948 (cfr. Dee. n. 263, in Riv. Amm., 1948, 145); con la decisione che si annota il Supremo Collegio, con riferimento aHa fattispecie legale prevista PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA dalla norma di cui all'art. 70 della legge 1089/1939 (Salvo che non sia 'prevista una pena pi grave, chiunque trasgredisca ad un ordine, dato dal Ministro per ]',eduoamcme nretativo 1di .una data norma prima ancora di stabilire se taile norma -:-dettata per i dazi doganali nazionali -fosse applicabile anche ai prelievi comunitari, e se quindi Ja determinazione del tributo dovesse effettuarsi alla stregua della tariffa o con riferimento ai prindpi del diritto comunitario. E poich era indubitabile, ed accertato in fatto, che si trattasse di prelievi comunitari, la individuazione deHe norme applicabiili restava riserv;:tta al giudice indipendentemente daMe deduzioni deMe ;parti, ridotte, alla stregua del brocardo iura novit curia a mera sollecitazione ed indicazione per la esplicazione di poteri d'ufficio. possono ben essere applicabili ai diritti di prelievo, sempre se compatibili con i regolamenti comunitari. Su11'argomento specifico va precisato che con d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695, stato modificato l'art. 6 deHe disposizioni preliiminari a1la tariffa doganale per adeguarlo, con espresso riferimento alla menzionata sentenza della Corte di Giustizia alfa norimativa. comunitaria; la norma nazionale ha cos acquisito, anche forma1mente, carattere esecutivo e attuativo del regolamento comunitario. AJ:La modifica de1le disposizioni pre1iminari stata tuttavia data decorrenza daH'H settembre 1976, cio dahla data deHa pubb1icazione nella Gazzetta Ufficiale della C.E.E. della sentenza della Corte di Giustizja; ci ha creato dubbi di compatibilit e gi .sul problema delila decorrenza intervenuta Fordinanza ddla Corte di cassazione 16 marzo 1979, n..107, che ha rimesso aLla Corte di Giustizia la risoluzione delila questione preliiminare della determinazione degli effetti sui rapporti anteriori deLle pronuncie interpretative dei regolameruti e J'ordinanza deUa Corte di appehlo di Veneziia 8 marzo 1979 che ha sollevato la questione di legittimit costituzionaJle. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Non quindi sulla base di nuovi elementi di fatto e di una impostazione giuridica del tutto svincolata dal precedente tema della lite, ma nel solco del quesito dell'individuazione dell'ambito materiale e dei criteri temporali di applicazione della tariffa doganale andava considerato :il richiamo alla normativa sui prelievi. 3. Ci posto, restando superata I'ecc~zione di inammissibilit, Ia questione va iricondotta come esattamente osserva l'Avvocaturra deMo Stato, alla ricognizione del puntuale orientamento di questo S.C., iJ quaile ha ripetutamente sottolineato che i cosiddetti prelievi comunitari, previsti dai regolamenti della comunit europea, in sostituzione dei dazi doganali di importazione ed esportazione, configurano una nuova..categoria di diritti di confine, del tutto autonoma rispetto a que1la dei dazi doganali, e quindi sono disciplinati da:Me disposizioni dei regolamenti comunitari che H prevedono, ma non anche, sailvo espresso richiamo dalle norme sui dazi doganali. Per escludere l'analogia giuridica e funzionale tra prelievi comunitari e dazi doganali sufficiente rilevare che tali diritti di prelievo sono stati introdotti, in sostituzione di dazi doganali in via di eliminazione all'interno deMa CEE, per graduare il passaggio al regime del mercato comune, importante la totale soppressione di dazi medesimi; si convenne, perci, di sospendere da un lato i dazi doganali disposti dai singoli Stati membri della comunit, con diritti. di prelievo nella misura stabilita dalla CEE, in modo da conseguire, senza gravi turbamenti all'interno di taluno degli Stati stessi, fa rapida e puntuale organizza2lione del mercato medesimo. Ne consegue che i prelievi si contrappongono ai dazi perch non rispondono, attesa la loro finalit, alla funzione protettiva della economia dello Stato, nei confronti degli altri soggetti intemazionali, mirando ad attuare l'integrazione delle economie con taluni paesi con i quali si rientra nell'ambito di settore della specifica comunit economica che si contrappone, nella sua globalit ed unit economica, agli Stati terzi. L'inquadramento dei prelievi fira i diritti di confine, nella legislazione nazionale, dipende dalla circostanza che detti prelievi sono certamente imposizioni che presuppongono fimportazione_ o l'esportazione, ma non comporta l'assimilazione ad una o all'altra delle categorie di diritti di confine ivi contemplate; per la loro peculiarit detti diritti si presentano con connotati del tutto autonomi e non sono ricondudbi.Ii ai tipi normativi preesistenti; ed a tale nuova categoria di diritti di confine non si applicano, pertanto, ile disposiziom della tariffa dei dazi doganali, che regolano soltanto detti dazi, mentre i prelievi comunitari sono disciplinati per ilo 1pi da leggi speciali, e precisamente da Regolamenti che H istituiscono e che, .come noto, esplicano efficacia giuridica immediata e diretta nell'ambito territoriale degli Stati membri della Comunit e quindi vengono a far parte dell'ordinamento giuridico italiano. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Atteso i:1 carattere speciale di questa normazione ovvio che in caso di lacune della medesima deve farsi ricorso a fonti pi generali del diritto interno, ed ;j,n questi limiti p venire in considerazione la fogge dogana!le, ma non la 'tariffa che rileva solo se ed in quanto ad essa facciano esP'resso riferimento ile fonti comunitarie o fonti integrative nazionali {che non si pongano in ,contrasto, sul punto con quelle prevalenti comunitarie). Puntualmente ne11a sentenza n. 4004 del 1975 si escluso che neLla legislazione nazionale si rinvengano agganci nel senso della applicabilit deH'art. 6 della tariffa ai prelievi comunitari; conseguentemente viene meno la 'rilevanza del problema -che altrimenti si porrebbe -de11a compatibilit di tale ,richiamo 'COn la disciplina specifica comunitaria circa il momento di riferimento temporale per l'applicazione dei pre[ievi medesimi. Indubbiamente ta'1e aggancio, come si ricava in via generale dal regolamento 4 aprHe 1962 n. 19, nel senso che iii prelievo che deve esser riscosso que11o applicabile nel ,giomo della importazione . Si tratta quindi di staiblire quaJle sia I'esatta portata di tale espressione. Il regime dei prelievi, creato dalla CEE per attuare I'organizzazione dei mercati agricoli, venne istituito con i regolamenti del 4 apTile 1962 (n. 19 per i .cereaili, n. 20 per le carni suine, n. 21 per le uova, n. 22 per il poHame). Ai11e carni bovine si provvide successivamente con il regolamento 5 febbraio 1964 n. 13. (Poi abrogato e sostituito dal regolamento n. 805 del 27 giugno 1968). Nei regolamenti n. 19 e 21 si stabilisce espressamente che l'ammontare del prelievo che deve essere riscosso quello applicabile il giorno dell'importazione. Invece il regolamento n. 14 del 1964 non contiene alcuna disposizione specifica diretta a stabilire il momento della riscossione dei prelievi stessi. Tuttavia non pu dubitarsi che si tratti di principio avente carattere generale1 in quanto introduce una 'regola fondamentale, comune a tutto il sistema; ed invero, una volta stabilito, nel settore di prodotti agricoli, che fa misura di prelievo applicabile queMa vi.gente nel giorno deMa importazione, non era necessario riaffermarlo per ogni ulteriore esclusione del regime medesimo ad un determinato prodotto agricolo. .La rigorosit della conolusione in tal senso gi stata affermata in linea di principio dalla sentenza n. 4004 deil 1975, e ribadita puntua1mente in recentissime sentenze della Sezione (4980/78 ed altre conformi) in fattispecie relative specificamente alla importazione di cami disciplinata daJ predetto regolamento n. 14, alfa stregua di un canone interpretativo di chiara evidenza concettuale, dovendosi addurre una iragione specifica per dissociare eventualmente per un dato :prodotto la misura del prelievo dal riferimento temporale assunto in via generaile a base del sistema applicativo dei prelievi. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Resta cos 1stabilito che U affermare che Ira natura negoziale deHa dichiarazione emerge in ogni .oaso, anche movendo dal1Ja premessa, prevalente nella giuris; prudenza ed aHa quale riteniamo di aderire (BAFILE, Introduzione, cit., 131) che J.'aocertamento a contenuto dichiarativo. Assumendo per fermo che unica fonte dell'obbligazione tributaria la legge e che l'obbHgazione sorge, completa di ogni SUO elemento, a~ momento deH'avvernmento del presupposto si che ogni altra attivit necessaria per rendere certa e liquida Yobb1igazione che gi non 1o sia necessariamente dichiarativa, la dichiarazione si presenta come il primo atto con il quale dailla parte del debitore, si produce l'effetto di dichiarare Fobbligazione gi sorta. n negozio giuridico con effetto dichiarativo, che non certo sconosciuto al1a teoria generale, trova nel diritto tributario una ap;plicazione vastissima 1che non dato rinvenire negli altri settori de1 di.ritto. Seguendo la teoria dichiarativa, non si pu riconoscere ar11a dichiarazione effetto costituivo; ma ci non esclude che la dichiarazione abbia egualmente contenuto negoziale. Ci risponde ad evidenti esigenze concrete ed a regole comuni de1!'011dinament. Dal1a imposizione tributaria nasce una obbliigazione che, pur caratterizzata da particolari connotati, pur sempre una obbligazione, neI significato unitario che .ad essa deve riconoscersi. In ogni situazione giuridica sempre consentita e fiavorita la ,definizione del confJiitto di interessi fra creditore e debitore ne1 modo normale delil'adempimento; sarebbe irragionevole, incivile e praticamente impossibi1e concepire come necessaria per la definizione del rapporto obbligatorio una pronunzia giurisdizionale. Ed ovvio che quando irl mpporto obbltigatorio viene padfioamente esaurito negli innumerevoJti modi in cui ci avviene, valore preminente ha sempre 11 comportamento del debitore; solitamente protagonista deUa situazione H debitore che, con atti espliciti o impli:citi .di iniziativa o di comportamento, determina una definizione pacifica 370 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO j noto all'amministrazione il presupposto dell;obbligazione tributaria e dei relativi elementi quantitativi atti a consentire ['immediata liquidazione dell'imposta principale, e destinati comunque ad essere valutati nel procedimento di accertamento del valore venale dei beni caduti in successione. I i,_ bens vero che, quando alfa >liquidazione dell'imposta segua ]l rpagamento, gli effetti della denuncia diventano definitivi. Ci per, non perch la denuncia stessa sia un atto negoziale in s irrevocabile, ma perch, quando una determinata fase del rapporto tributario debba ritenersi esaurita (come avviene in caso di pagamento), la deWobbLig o provoca una pi o meno Jraboriosa attiv.it finar1'izzata a1l'adem pimento. A questa esigenza .si adegua anche L'obbligazione tributaria ne1Ia quale al debitore Lasciata la posizione di protagonista. vero che nei mpporti tribu tari sono conferiti ailiChe a1 creditore partico1ari ;poteri per ottenere in via amministrativa una determinazione autoritaria dell'obbligazione. Ma anche in questo momento viene valoriz2lata la possibilit di ottenere anteriormente un risultato, a1meno parziale, attraverso l'iniziativa de1 debitore, s da non rendere sempre necessario Faocertamento autoritario; ci risponde, oltre che. ad una esigenza pratica e organizzativa, anche ad una regola civile di non imporre accertai:nenti di autorit, spesso accompagnati da sanzioni e da oneri accessori (interessi) al debitore che intenda spontaneamente adempiere tempestivamente e fedelmente. Come nei rapporti di diritto comune sempre dato al debitore, anche neHe obbligazioni ex lege, di dichiarare, neHe forme pi ldbere, i1 proprio obbligo anche ;per prevenire g1i effetti di un ritardato adempimento, cos nel Fobbiigazione tributaria viene tipizzato il modo e il tempo di manifestare la propria intenzione in 011dine aill'obbl!igazione, facendo anche deHa dichiarazione un dovere. A ben riflettere, il dovere di dichiarazione, non affatto una sovraipposizione innatuiale aI rapporto obbligatorio, perch neHa natura del rapporto che il debitore sia chiamato ad esprimere, in forme che ben possono essere regolamentate, 1a sua .posizione circa il riconoscimento e L'adempimento dell'obbligazione. Ci si coordina ancora con uno dei caratteri dell'obbliga / zione tributaria che, al contrario di quella ordinaria, viene sempre adempiuta per frazioni prima del definitivo accertamento. Una dichiarazione di ricognizione del debito, che presenta qua1che analogia con la dichiarazione tributaria, stata introdotta anche in rapporti pretta _mente privatistici: con l'art. 3 del d.l. 23 dicembre. 1976, n. 857, convertito con modificazioni nena legge 29 febbraio 1977, n. 39, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, stato stabi1ito per i sinistri di modesta entit l'obbligo dell'assicuratore di comunicare (dichiarare) a1 danneggiato La misura dellia somma che si offre iPer i1 risarcimento ovvero i motivi per i quali non ritiene di fare }'offerta. Anche questa una dichiarazione obbHgatorria (anche quaJDdo di con tenuto negativo) e san2lionata, che deve essere conforme a dati oggettivi di valutazione ( l'offerta deve essere congrua) e che produce immediatamente effetto per i1 creditore non solo in caso di accettazione ma anche quando non venga accettata, come titolo ail .pagamento del.la somma offerta in conto di un eventuale maggiore accertamento. Anche.-questa una dichiarazione nego ziale, che -si inserisce su una obbHgazione gi sorta ex lege con lo scopo di provocarne L'adempimento totale o eventualmente solo parziale. Restano natu PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 371 ri1:Jetizione del tributo pagato incontra precise ilimitazioni, ed consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 7, r.d.iI. 30 dicembre 1923, n. 3270). Deve quindi conoludersi che l'indicazione, ad opera del contribuente, di un certo valore della denuncia di successione non impedisce neppure al contribuente stesso di ottenere, nel procedimento di accertamento, che venga determinato l'effettivo valore venale, eventua~mente inferiore, con i normali mezzi consentiti dalila fogge, e di dimostrare che i[ valore indicato non corrisponde a queHo effettivo. ra1mente molte differenze tra questa dichiarazione e que11a tributaria, ma ci sembra importante individuare nei raipporti privati di obbligazione un dovere di dichiarazione di natura negoziale, con il quale il debitore fa una ricognizone del debito gi sorto, che ben si condlia .con l'obbligazione legale. 9) Le considerazioni gi fatte consentono di superare l'eccezione che si muove ad una inconciliabrnt tra negozio giuridico dovere di dichiarazione (Russo, Natura ed effetti, cit.); la volont che sostiene il negozio dovrebbe essere necessariamente una volont libera. Ci potrebbe essere esatto se la dichiarazione avesse valore costitutivo, o se fosse la fonte di una obbligazione che si liberi di far nascere, ma non sembra pertinente rispetto ad una manifestazione di volont diretta a riconoscere una obbHgazione gi sorta e che sar accertata d'autorit in manicanza deHa dichia1:1azione. II debitore, che gi tale, ed ha perfino interesse a manifestare .Ja sua presa di posizione, pu ben essere tenuto dichiararsi (>libero resta il cont.enuto de!La dichiarazione) suH'effetto che ritiene essersi prodotto dal'1'avveramento del presupposto. Pi consistente Finconiciliabilit rilevata tra dichiarazione e confessione (sent. 20 gennaio 1972, n. 151, cit.); intesa la confessione come uno dei possibili mezzi di prova, in effetti poco convincente un dovere .di confessare a proprio danno. Ma se si supera questa impostazione deMa dichiarazione, non si pu vedere una contraddizione tra il dO\ere di dichiarzione e il riconosc!mcnto del debito che per .t'appunto il fine deHa dichiarazione. .10) Un ampio approfondimento del tema ha recentemente offerto il D'AMATI (La dichiarazione tributaria e la crisi del negozio giuridico, nonch Funzione giuridica dell'avviso di accertamento, in Dir. e prat. trib., 1977, I, 481 e 1201). Partendo dalla negazione deUa teoria costitutiva, 1'A. concepisce la dichiarazione come atto normativo non autoritario posto in essere dal singolo con il quale il contribuente detta un assetto normativo de1la fattispecie .tributaria destinato ad assumere i caratteri propri de1 negozio giuridico. Nell'ambito de11'autonomia privata, la dichiarazione al<1ora la espressione uniliaterale, ma destinata ad esternarsi ed a giovare al soggetto a .cui diretta, del regolamento del rapporto che il debitore intende ottenere. Ci sembra questa la pi corretta proposta di qualificazione della dichiarazione. Non possiamo tuttavia seguire questo Autore nell'ulteriore costruzione deH'accertamento come atto, simile aHa dithiarazione, con ili quale L'Amministrazione a sua volta determina un assetto normativo dello stesso rapporto, ponendo a fronte della dichiarazione un atto che ad esso si contrawone in modo paritetico, creando le premesse, ove non si raggiunga lo scopo della risoluzione del conflitto, per la decisione giurisdizionale. Non pu essere condi 372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Col scondo motivo la ricorrente, denunziando violazione e fa.Isa applicazione dell'art. 66, r1dJ. 30 dicembre 1923, n. 3270 e dei principi generali suLla soHdariet, sostiene, che essendo l'erede obbligato aI pagamento de1l'iJmposta, dovuta sul legato, in via diretta solidalmente -<:ol legatario, e non in via sostitutiva, ben possibile che la stessa imposta venga determinata in misuira diversa per ciascuno di essi, e non pu il primo giovarsi dell'accertamento del minore valore eseguito nei confronti del visa una v1s10ne privatistica deH'aocertamento e non si pu accedere alfa proposta di mettere sullo stesso 1piano la dichiarazione e l'accertamento. Ma, conservando al!l'accertamento il suo carattere di :provvedimento amministrativo, si pu bene definire fa dichiarazione un atto negoz1al unilaterale con H quale H debitore esprime, con effetti che giovano ahl'Amministrazione, que1 che ritiene ]l'assetto normativo degld interessi, ossia il suo modo di determinare g1i effetti deLL'avveramento del :presupposto neL!a sua sfera giuridica; questa dichiarazione, che in ogni caso produce effetti immediati, potr anche risultare il modo unk:o con il quale si determinano glure .avendo per oggetto la stessa individuazione con effetto dichiarativo deL!a situazione base cui rivoLta 1a dichiarazione, consiste non certo in un riconoscimento da parte de1 debitore ma ne1~a deteflminazione autoritaria d.a parte del creditore. Non vi inconcillegittimit e nell'avere quindi attribuito a;lla pubblka amministrazione la posizione di convenuta in senso formale e .sostanziale, addossando alla opponente l'intero onere di provare il contrario di quanto dedotto dall'autorit ammimstrativa nel suo .prowedimento. Le censure sopra riassunte sono fondate nei limiti segnati dalle considerazioni che seguono. La Corte di Trieste, andando in diverso avviso rispetto a:1le conclusioni cui rpervennero i giudici di primo grado, ha ritenuto il rprincipio relativo alla presunzione di >legittimit degli atti amministrativi, quale principio genera'1e, operi nel processo anche nei confronti del decreto ministeriale impugnato, onde ha affermato che l'autorit amministrativa assume in giudizio la posizione di convenuta in senso formale o sostanziale. Da tale rpremessa fa sentenza impugnata ha quindi tratto ila conclusione che, basandosi nella fattispecie l'atto del ministro su verbali di pubblici ufficiali e su documenti deLla opponente che provano con il loro possesso senza alcun dubbio fa titolarit da parte sua del conto corrente e delle azioni estere e quindi l'impiego di valuta nazionale aM'estero1 deve ritenel'si la fondatezza del contenuto del rprovvedimento amministrativo. Ora tutto il ragionamento svolto dailla Corte in tanto pu accogliersi in quanto si Titenga esatta fa premessa maggiore del sillogismo svolto neHa sentenza, che cio possa esplicare qualche rilievo dn giudizio la cosiddetta .presunzione di 1legittimit dell'atto amministrativo impugnato. aocertamento il debitore, attore nd giudizio, ha l'onere di dare la prova contraria dei fatti posti a base deLL'atto, mentre l'Amministrazione esonerata dal dimostrare 1a fondatezza del suo credito. Ci stato riconfermato non so1tanto con riferimento ahl'ingiunzione amministrativa (fra le tante v. Cass. 22 gennaio 1974, n. '178, in Riv. Leg. Fisc., 1974, 1078), ma anche in relazione aWoxidinanza dell'intendente e al decreto ministeriaie (il8 luglio 1973, n. 2094 e 9 agosto 1973, 2299, ivi, 1973-, 2301 e .1974, 200); la stessa regola stata estesa anche ai provvedimenti sanzionatori de11e ammende depenahlzzate (6 dicembre 1977, n. 5280, in Foro it., .1978, I, 646). A sostegno di tale proposizione stato riordato che il debitore attore in senso sostanziale nel giudizio diretto all'aoc;ertamento negativo deL suo debito e 1che l'atto amministrativo di aocertamento, nelle sue varie forme, assistito da presunzione di J.egittimit. In realt questa enunciazione stata alquanto mitizzata ed applicata in modo acritico, s da ingenerare un certo abuso da parte degli uffici ammi ~ PARTE i, SEZ, VI, GltiR:tSPRUi>ENZA 1'RiilUTARA In reailt una taile affe:ranazione costituisoe il fondamento di un indi rizzo giurisprudenziale hl quale si consolidato con !Particolare riferimento alla mgiunzione fiscale. Si sostenuto in proposito che nel procedimento monitorio fiscale regolato dai! T.d. 14 aprile 1910, n. 639, 11'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che arpre un ordinario processo cognitivo diretto aill'aocerta:mento negativo delJla pretesa tdbutaria, !Processo nel quale il debitore contro 1cui H titolo esecutivo fatto valere ne contesta il fondamento ed assume perci la veste di attore e ronere di provare quanto afferma (Cass., 25 novembre 1976, n. 4444, Foro it., Rep. 1977, voce Riscossione delle imposte, n. 117; 9 maggio 1969, n. 1585, id., Rep. 1970, voce Esazione, n. 157; 24 luglio 1968, n. 2673 e 30 marzo 1968, n. 975, id., Rep. 1968, voce cit., nn. 145, 139). La motivazione deJJ'indirizzo acoennato si fonda suhla peculiare caratte ristica della ingiunzione fiscale nella teorica del processo monitorio ingiun zionai1e, fa cui funzione -,si osservato -dsiede nella sollecita risroossione dei crediti delJJ.a rpubblica ammill1istrazione, i quali sono assistiti dahla presunzione di legittimit siccome attestanti dai competenti uffici dello Stato e degli altri enti pubblici (Sez. Un., 19 aprile 1955, n. 1079, id., Rep. 1955, voce cit., n. 99; 15 ottobre 1957, n. 3829, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 51, 63). E poich la ingiunzione fiscale ha efficacia esecutiva che non viene meno a seguito della orpposizione dell'intimato, nel relativo giudizio, a differenza di quanto avviene in caso di opposi:ziione ad ingiun:ziione ordinaria, [a domanda giudiziale costituita non da1la .ingiunzione ma daill'atto di opposizione con cui si ~mpugna un credito deJJa pubblica amministrazione munito idi efficacia esecutiva, onde l'opponente tenuto a provare, per la sua quailit di attore, finfondatezza del credito da 1lui impugnato. Per ila verit, fa motivazione dell'i!Ildirizzo lin esame presta il fianco ahla critica e non giustifica, a giudizio del collegio, ila posizione di privi nistrativi troppo sicuri dietro lo scudo de!Ja .presunzione di legittimit. Ma se si Libera i1 .problema dal mito, risu1ter che Le sentenze ora intervenute sono assai meno demolitorie di quanto potrebbe apparire. 2. Gi in passato le stesse pa:onunzie che avevano affermato l'inversione dell'onere del1a prova, avevano 1predsato che il debitore non deve necessaria mente produrre spedfici ed autonomi mezzi di prova, ma pu fondoce la sua domanda sugLi stessi elementi di prova addotti daLI'Amministrazione, ed in tali caso il giudice non pu rigettare La domanda assumendo a ragione del decidere esclusivamente la presunzione di legittimit dell'accertamento, ma deve valutare il merito del1e oprposte tesi ,per dimostrare ['.attendibilit dell'una e l'erroneit deIJ'aLtra (1sent. 9 agosto 1973, n. 2299 cit.). In so,stanza era ben possibiLe verificare in sede giurisdizionaLe l'adeguatezza delila prova prodotta da1L'Amministrazione, iL che significava annacquare di molto ~a regola delfin versione dell'onere de1Ia iprova. D'aLtra parte solitamente iaacertamento accompagnato da un principio di prova roocolta nel procedimento amministrativo, s che neMa sostanza il 11 380 RASSEGNA DELL1AVVOCATURA DELLO STATO legio deJJ.'autorit amministrati.va innanzi al :giudice, per quanto concerne la soggezione delle parti agli oneri probatori dei rispettivi assunti. Mentre :la dottrina pi antica .giustificava la imperativit del provve dimento sulla base deHa presunzione di legittimit deU'atto amministra tivo, attualmente prevail.e in dottrina l'iTIJclirizzo secondo cui la presunzione di legittimit non opera di fronte al giudice, dal momento che, secondo il diritto positivo, J.'on,ere della prova non incombe soltanto sulJ'attore come dovrebbe essere se una talle presunzione avesse un effettivo signi ficato. I:l provvedimento amministrativo invece imperativo nel senso che si realizza da se ,stesso quando non vi bisogno di una azione specifica mente esecutoria, essendo manifestazione di un potere pubblico. Ci tuttavia non pu essere !inteso come deroga al poc:incipio costituzionale della necessaria verificazione giudiziaile delle pretese delJa pubblica ammi nistrazione, come di quelle di qualsiasi altro soggetto. Orbene, poi.ch 11 provvedimento ablatorio in quanto impone a[ destinatario un sacrificio patrimoniale, si comprende come, essendo esso 1rigidamente ancorato ail principio di ilegalit, anche costituzionalmente garantito (art. 23 Cast.), 1a prevalenza che caratterizza [a posizione dell'autorit amministrativa non impedisca al privato idi adire iil giudice ordinario, al fine di controllare, 1come per qualsiasi altro credito, la fondatezza deilla pretesa fatta valere dalla pubblica amministrazione e non gi per rimuovere una presunzione di legittimit da cui fatto sarebbe assistito. Partendo invece dal presupposto de1la presunzione a favore dehla pubblica amministrazione, agevole il passo ohe conduce ad affermare, come accaduto nel presente giudizio, che questa posizione di vantaggio dell'autorit amministrativa nel processo pone da un lato a carico del debitore si trova effettivamente nelila necessit di confutare la prova esistente anteriormente a11'introduzione del ip(("ocesso. per questo che, come avevamo accennato, le recenti decisioni de11a Suprema Corte si rivelano in concreto non tanto innovative. Sar opportuno tentare di riordinare le idee sul vasto i(lroblema. 3. -AMa connessione tra presunzione di Jegittimit dell'accertamento e onere defila prova stata data eccessiva er oggetto ~a sussilstt:nza sostanziale deN.'obbltiga2lione. A tal proposito di notevole interesse [a precisazione de11a S.C. suhl.a coesistenza di una potest amministrativa strumentale in una Prima sequenza di atti disciplinata dal dkitto amministrativo mediante apposito procedimento che si esaurisce con ~emanazione de11'accertamento e dell'obbligazione patrimoniale che nasce daL1a PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 383 menta;li variamente disciiplinati, ma trattasi di situazioni soggettive che, attenendo alla prima fase di cui sopra si discorso, si linseriscono in rapporti giuridici i cui termini sono in genere potestJsog;gezione ovvero potest-interesse legittimo. Nelilo svolgimento di questi rapporti l'autorit amministrativa compie una serie di operazioni giuridiche spesso molto complesse, le quali si richiamano a1le regole rp:roprie della economria, della tecnica mercantile, delil'estimo e cos via. Trattasi tuttavia di poteri che si esauriscono con fa emanazione del provvedimento ablatorio, il cui contenuto rigidamente determinato daUa legge in presenza dei presupposti di faHo dalla stessa previsti. Poioh il provvedimento costitutivo di una obbligazione a contenuto patrimoniale (pagamento di una somma di danaro), esso soggetto interamente al principio di Iegalit sancito daU'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione patrimoniale pu essere imposta se non suJila base deHa legge. Ci dimostra che nell'ambito del rapporto obbligatorio (costituito col provvedimento impositivo), l'autorit amministrativa un soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro, anche se esso trova il suo fondamento giuridico negli accertamenti compiuti nella p1rima fase 1cui si accennato. L'interesse pubblico che permea questo rapporto dall'esterno non impedisce Jnfatti -come si premesso -che Ja sua disciplina sia proprio quella del diritto comune, come dimostrato del resto dai risultati cui recentemente pervenuta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in tema di sOilidariet tributaria (Cass., 26 febbraio 1975, n. 768, id., Rep. 1975, voce Tributi in genere, n. 302). La prevalenza de1l'interesse :pubblico pu do incidere soltanto dall'esterno sul rapporto, eliminandolo o correg legge e che soggetta (pur con moLte partico:!arit, occorre precisare) alla disciplina fondamentale deil diritto comune. :e chiaro pertanto che l'accertamento non rpone l'Amministrazione in una posizione di privilegio nel processo, su diritti soggettivi, e non condiziona la caipacit di difesa del debitore. Non vi allora una correlazione possibile tra rpresunzione di Legittimit, che opera fuori del processo, e onere della prova. Ma aMo stesso tempo la soluzione che si vorr dare aL rprobliema delL'onere deUa .prova, non esclude che l'accertamento sia e resti, a1 di fuori de1 rprocesso, un atto amministrativo assistito da .presunzione di Legittimit. 4. -Ci chiarito va affrontato il problrema deH'onere del1a prova come tale. :e Sicuramente esatta l'affermazione che oggetto rde1 rapporto giuridico di imposta una obbligazione 011dinaria (nel senso unitario rispondente a quel fondamentale concetto che non ammette differenziazioni), perdipi rigorosamente lregaLe, risrpetto a1Ia qua1e, sul piano sostanziate, l'Amministrazione niente di pi che un creditore. Ne consegue necessariamente che, in via generale, grava sull'Amministrazione (creditore) l'onere di 1provare il presupposto di fatto che, neWambito deHa norma di imposizione, ha fato sorgere l'obbligazione; ed inconfutabilre L'affermazione che questa regorla di fondamentale rildevo sostanzia1e non ,subisce modifica per i1 fatto che 011dinariamente il processo tributario si presenti, come RASSEGNA DELL1AVVOCATURA DELLO STATO gendolo, ma questo ovviamente non smentisce, anzi conferma Ja esattezza de1le precedenti considerazioni. Swla base dei rilievi di cui sopra quindi agevole trarre fa conclusione che, aillorquando ila rpubblica amministrazione sia convenuta in giudizio in seguito alla impugnativa del provvedimento ablatorio da parte del destinatario ,che si ritenga leso nei suoi ,diritti, J'oggetto del giudizio rigua1ida, come nei rapporti obbligatori del diritto privato, [a effettiva esistenza del credito vantato daH'autorit amministrativa, onde, anche se l'iniziativa dell'azione proviene per la massima parte dei casi dal destinatario, a causa deJlla esecutoriet delle pretese amministrative, questo non indde sulla posizione sostanziale delle parti davanti al giudice. Non quindi ~'attore 'che deve provare fa iHegittimit del credito vantato dall.a pubblica amministrazione, ma, essendo questa ultima che dail punto di vista sostanziale si affeitrna creditrice nei confronti dell'altra parte, ['autorit amministrativa ,che subisce J'onere della prova dei fatti costitutivi (per fogge) della sua pretesa, mentre grava sul destinatario ohe eccepisca fa :inefficacia di quei fatti {in quanto provati dalla contToparte) ovvero che assuma che il diritto si modificato o estinto, J'onere di :provare i fatti sui quali la eccezione si fonda {art. 2697 cod. civ.). La conclusione cui si pervenuti trova testuale conferma nel sistema delle presunzioni legali relative che sono previste dalla legge a favore dell'amministrazione finanziaria. Infatti, l'art. 197 t.u. sulle imposte dirette statuisce che in tema di imposte di ricchezza mobile si presume cessionario de1l'azienda debitrice del tributo chi eserciti la stes,sa attivit commerciale dei medesimi focali. azione di accertamento negativo promossa dal1 debitore. E giustamente stata rice!'cata una riconferma nei11'esistenza di numerose presunzioni legali !'elative a vantaggio de11'Amministrazione, appunto per trarne la conclusione che, in mancanza di queste, l'onere delila pl'ova segue La regola normale del~ L'art. U97 cod. dv. E di conseguenza 1'onere deLla pl'ova sar invece a carico deL soggetto passirvo sia quando eccepisce J/inefficacia dei fatti provati dal creditore o assuma che i1 diritto si modificato o estinto, ,sia quando invoca fatti da cui discendano vantaggi {presupposto di agevolazioni) o comunque ad esso favorevolii (detrazioni, passivit deducibili, ecc.). 5. -Questa enunciazione generale ha tuttavia in concreto una dimensione assai Limitata s che, in definitiva, finisce con riemergere, se non la rego1'a, la constatazione che spetta al soggetto passivo fornire una prova contraria ~ ai fatti accertati. Come esattamente ,ancora si legge nelle sentenze in esame, la pubblica Amministrazione non pu dar vita ad aLcun provvedimento il quale incida nehl.a sfera patrimoniaLe dei dttadini ,senza aver prima, neM'ambito stesso del procedimento che conduce aLL'emanazione deWatto amministrativo, offerto I' . . ~:: a se stessa 1a prova dei presupposti di fatto che possono condurre alL'emanam zione del provvedimento. L'accertamento, dunque, contiene sempre aLmeno ~='. l< t=:: un principio di prova, che risponde ai requisiti stabiliti nel!La legge che regola iL procedimento. L'aiocertamento allora, non per 1a pI'esunzione di ,legittimit, ilii1 ~; 1~~ ~:: 11';. . . w. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 385 Se la norma tende ad aLleviare la posizione rprocessuale de1la finanza, ne risulta che di Tegola -ove cio non operi la detta presunzione la situazione dell'autorit amministrativa soggetta ai normali oneri probatoTi e quindi fa rprova investe, di fronte al giudice, tutta quanta la situazione-base deilila imposizione. Inoltre, nell'ambito deLla stessa attivit amministrativa che si desume il principio rper 'OUi la pubblica amministrazione non pu dar vita ad alcun provvedimento ~l quale incida nella sfera patrimoniale dei cittadini senza aveT prima, neH'ambito stesso del procedimento che con duce alla emanazione dell'atto amministrativo, offerto a se stessa la prova dei presupposti di fatto che possono condurre alla emanazione del prov vedimento. Si consideri tutto il complesso sistema che disciplina l'or ganizzazione degli uffici tributari, tendente all'esatto accertamento delle pretese del fisco, attraverso la istruzione amministrativa circa la ricor renza dei presupposti economici della imposizione. E con riguardo alle infrazioni valutarie, che interessano il presente giudizio, si ponga mente al procedimento previsto dal d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, per gli illeciti valutari: tale procedimento si compone di una relazione dell'ufficio di polizia tributaria, di una decisione di apposita commissione e di una decisione conclusiva del ministro del tesoro che applica la sanzione am ministrativa, con apposita contestazione ed istruttoria anche se informale. Da11e considerazioni che precedono discende che, in applicazione dei suddetti principi, l'autorit amminristrativa deve avere la prova del presup posto di fatto della imposizione il cui accertamento va compiuto dail giudice ordinario ed questa prova (positiva) che da essa si richiede in giudizio ove vi sia incertezza iin ordine alla esistenza di quel presup ma iper la ,sostanza degli dementi istruttori che lo accompagnano, pone il soggetto Passivo nelLa necessit di fronteg;giare una prova gi acqu~sita anteriormente a11'introduzione del processo; ,l'Amministrazione non a11ora un comune 1creditore che Vanta un credito di cui deve dare 1a dimostrazione, ma un particolare creditore che ha gi dimostrato ( a se stessa, va1e a dire . nell'osservanza de1 .prindpio di Legalit) H :presupposto deUa sua pretesa con i mezzi che la legge. riconosce idonei. Ci non significa che, sul !Piano formale, L'accertamento inattaccabile; ma certamente, sul !Piano sostanzia1e, esiste gi una dimostrazione che .pone il creditore in una situazione di vantaggio. Senza dubbio spetter al giudice La necessaria verificazione giudizia1e delle pretese deHa pubblica amministra zione, ma questa verificazione dovr essere fatta con l'osservanza de11e stesse norme ohe sono state osservate ne1 procedimento amministrativo. Si deve aggiungere che !'.Amministrazione nel procedimento amministrativo si avvale di mezzi che confedscono all'istruttoria una particolare validit. Olitre agli atti pubblici di fede privilegiata, i vari strumenti dei quali. 1'Am ministrazione si avvale sono tali da offrire, di norma, una .seria attendibilit. Baster pensare che La prova, sempre documentale, affidata aM'acquisizione di documenti (art. 32, n. 3, 5, 6 e 7 e 35 d.P.R. n. 600/1973; art. 51, n. 4 e 6 d.P.R. n. 633/1972), all'acquisizione di informazioni desumibili da registrazione 386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO posto, secondo le regole generali che disciplinano l'onere de11a prova (art. 2697 cod. civ.). In questo senso deve essere intesa ed ulteriormente svolta la ormai costante giurisprudenza di questo Supremo coMegio secondo oui, al limitato fine di accertarre [a legittimit o meno del decreto ministeriale che !irroga una pena pecuniaria per infrazione valutaria, il giudice ordinario ha il potere di esaminare i relativi presupposti di fa:tto e di diritto e perci di accertare l'esistenza de11a violazione e Ia responsabilit dehl'incolpato con un apprezzamento 'ohe, quanto agli elementi di fatto, si sottrae, se adeguatamente motivato, a:I sindacato in sede di legittimit '(Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 101, id., Rep. 1970, voce Cambio e valuta, n. 16). Nella fattispecie il decreto del ministro -deHa cui legittimit si contende -aveva accertato a carico de11a ricorrente i1a violazione dell'art. 5, secondo comma, dii. 6 giugno 1956,_n. 476, che prevede l'obbligo per i residenti ohe divengono proprietari di titoli azionari e di obbliga2lioni emessi o pagabi'li all'estero di farne dichiarazione a;l.la Banca d'Italia. In base a questa disposizione il ministro del tesoro afferm nel predetto decreto che H possesso dei documenti dimostrava che il conto all'estero ed i titoli ad essi relativi erano di 1pertinenza deM'incolpata e che, in base alle risultanze emerse daH'istruHoria, era verosimile che fa CobaI avesse ricevuto tali disponibillit dal marito per successione ereditaria. Orbene, Ia Corrte del merito, senza tenere in akun conto i presupposti di fatto del decreto impugnato, che pur era necessario controllare, al fine di prevenire al giudizio di Jegittimit della pretesa amministrativa, ha ritenuto ila ricorrente responsabile per un titolo diverso rispetto a e a1tre fonti documentarie (art. 32, n. 8 e 34, d.P.R. n. 600/.1973, ar.t. 5:1, n. 5 d;P.R. n. 633/1972; art. 48, d.P1R. n. 637/1972) ovvero alla constatazione diretta verbalizzata in contradittorio (art. 32, n. ,1 e 33 d.P.R. n. 600/1973; art. 5,1, n. :1 e 52, d.P.R. n. 633/1972; art. 26 d.P.R. n. 637/197f2) o ancora dal coordinamento di informazioni a base documentaria fornite (o che saranno fornite in futuro) dall'anagrafe tributaria, o infine, dalla confessione del contribuente rilevata direttamente con l'invito a comparire presso ['ufficio o a comrpHare questionari ovvero indirettamente attraverso 1e scritture contabild o alt,re registrazioni. Sono .poi numerose le presunzioni non soltanto legati, ma anche semplici che operano a vantaggio delL'-Amministrazione. Ed in proposito si deve ricordare che oon la sentenza 8 novembre 1973, n. 2922 (in questa Rassegna .1974, I, 23,7) si precis che La prova per presunzioni non deve soddisfare resigenza de11a necessit o ineluttabilit o certezza assoluta del fatto dedotto, ma ;pu ragionevo1mente raggiungere un risu1tato di iprobabi1it o verosimigllegittimit dell'atto; ma gli orientamenti PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pi recenti e qualificati escludono che tale presunrione di 1legittimit operi di fronte al giudice, poich in diritto positivo ~'onere della prova non incombe soltanto sull'attore in opposizione destinatario del provvedimento, come dovrebbe essere se una tale presunzione avesse un effettivo significato. lil provvedimento amministrativo, pur essendo caratterizzato dalla imperativit (nel senso che si realizza da 1s stesso quando non vi bisogno di una azione specificamente esecutoria, quale manifestazione di un potere pubblico), non si 1sottrae al principio costituzionale della necessaria ;verificazione giudiziale anche delle pretese della p.a., come di queJ.le di qualsiasi lltro soggetto. Rispetto al provvedimento ablatorio, che impone al destinatario un sacrificio patrimoniale (con la garanzia deMa riserva di legge ex art. 23 Cost.), fa prevalenza della posizione dell'autorit amministrativa non impedisce al privato di adire il giudice ordinario, per fare controHare, come per qualsiasi altro credito, la fondatezza della pretesa della p.a. (e non gi per rimuovere una presunzione di legittimit .da oui l'atto sarebbe assistito). Argomentando, iinvece, in termini di presunzione di legittimit dell'atto a favore della p.a., si finisce col porre da un lato a carico del destinatario l'onere del superamento di tale preslllilzione, e dall'altro si esonera la pubblica autorit .dal dimostrare a sua volta la fondatezza del proprio 1creditoi Sgombrato lil campo dalla suggestione del principio di presunzione di Jegittimit dell'atto amministrativo si tratta di stabilire (ed in questo senso esatta e perspicua appare la notazione criHca del ricorrente) se ,Ja prova dei presupposti di fatto della imposizione spetta all'autorit amministrativa, ovvero se la prova della inesistenza di tali presupposti incomba al destinatario del provvedimento. Ritiene ill Collegio che ila prima alternativa sia queHa esatta, gravando sull'autorit amministrativa fa prova (positiva) dei fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa. Il principio spiega i suoi effetti nei casi in cui la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio non risulti lin re ipsa da atti pubblici (processi verbali, certificati, ecc.) i quali godono per Iegge di fede privilegiata (art. 2700 cod. civ.) e Je cui risultanze possono essere rimosse soltanto attraverso lo strumento della querela di falso (art. 221 ss. cod. proc. civ.), trattandosi, come nel caso di specie, di cil.'1costanze non corroborate da prova specifica nemmeno raggiunta n durante l'istruttoria amministrativa n nel corso del giudizio innanzi al giudice (cfr. per questo potere istruttorio della p.a. nel processo civile, Cass. 17 ottobre 1974 n. 2886, in tema di infrazioni valutarie). Come noto i rapporti ed i verbali degli agenti doganali fanno ifede fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute drca i fatti obiettivamente contestati e l'attivit d'indagine dai medesimi compiuta, altrimenti forniscono al giudice un materiale meramente indiziari.o (ma come tale sufficiente a sorreggere fa pretesa). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si tratta a questo punto di individuare il contenuto delle situazioni soggettive fatte valere dalla p.a. Al riguardo -a proposito dei provvedi menti ablatori -.la dottrina ha evidenziato una fase procedimentale disciplinata dal di:ritto amministrativo culminante nella emanazione di un prov vedimento costitutivo di un rapporto obbligatorio, da cui nascono diritti (per la rp.a.) ed obblighi {per H destinatario); e tale obbligazione, alla stregua del diritto positivo vigente, 'stata ritenuta equiparabile alle obbHgazioni proprie del diritto civile poich nel nostro ordinamento \!.'obbligazione come situazione soggettiva e tendenzialmente unitaria, derivi essa dal contratto ovvero dal provvedimento amministrativo o dalla legge. La p.a. gode nell'accertamento dei presupposti della imposizione di ampi poteri istruttori e di poteri strumentali variamente disci:pHnati, generalmente riconducibili all'alternativa potest-soggezione ovvero potestinteresse legittimo, che si esauriscono per con la emanazione del provvedimento ablatorio, ti:l cui contenuto '.rigidamente determinato dalla legge lin presenza dei pres'Ulpposti di fatto dailla stessa previsti. Tale provvedimento costitutivo di una obbligazione e contenuto patrimoniale (pagamento di una somma di danaro), deve conformarsi, come si accennato, al principio di legalit sancito dall'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione patrimoniale pu essere imposta se non sulla base della legge. Ne consegue che nell'ambito del rapporto obbligatorio (costituito col provvedimento impositivo), ['autorit amministrativa equiparata a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti di un altro (pur trovando tale credito fondamento giuridico negli accertamenti compiuti nella fase di accertamento amministrativo). La prevalenza delH'interesse pubblico suscettibil di incidere soltanto .dall'esterno sul ,rapporto, eliminandolo e correggendolo, ma non impedisce ohe tl rapporto obbligatorio una volta sorto, sia disciplinato aHa stregua del diritto comune. Ne consegue che ogni quailvolta ila p.a. sia convenuta in giudizio m seguito, alla impugnativa del provvedimento ablatorio da parte del destinatario che si ritenga 'leso nei suoi .diritti, l'oggetto del giudizio riguarda, come nei rapporti obbligatori del diritto privato, Ja effettiva esistenza del credito vantato dall'autorit amministrativa, mentre non ri'leva Ia circostanza che l'iniziativa dell'azione nella massima parte dei casi sia presa dall'obbligato, stante la immediata esecutoriet delle pretese amministrative. Non quindi 11'attore ~n opposizione ad ingiunzione fiscale che deve provare Ja i!llegittimit del credito vantato dalla p.a., ma spetta a questa ultima, che dal punto di vista sostanziaJle si afferma creditrice nei confironti deH'altra parte, l'oneTe deMa prova dei fatti costitutivi (peT 'legge) della sua rpretesa {che naturalmente pu essere assolto con esclusivo ricorso allo strumento delJa prova indiziaria); mentre grava sul destinatario che eocepisca la inefficacia di quei fatti (in quanto provati dalila controparte) ovvero che assuma che il diritto si modificato o estinto, ['onere di provare i fatti sui quali Ia eccezione si fonda (art. 2697 cod. civ.). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ,La conclusione cui si pervenuti trova testuale conferma nel sistema di diritto positivo deHe presunzioni legali relative che sono previste dalla legge a favore de11a amministirazione finanziaria. Se ne trae, invero, !iJ corohlario che ogni qualvolta esse non operano la p.a. 'soggetta ai 1I1orma1i oneri probatori e quindi ila prova investe, di i.fronte al .giudice, tutta quanta la situazione-base della imposizione. Si aggiunga ohe in linea di principio la :p.a. non pu dar vita ad alcun provvedimento inddente neHa 1sfera patrimoniale dei cittadini senza aver pdma verificato, nell'ambito del procedimento relativo alla emanazione di questo, sul piano probatorio, 1a sussistenza dei :presupposti di fatto giustificativi. L'autorit amministrativa deve accertare prima di emettere il provvedimento ablativo iii presupposto di fatto del:la imposizione e :la verifica (positiva) di tale presupposto va compiuta dal giudice ordinario in giudizio con onere probatorio a carico de11a amministrazione medesima secondo :la regola generale dettata dall'art. 2967 cod. civ. Anche in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale proposta dal contribuente aJ giudice 011dinario ,spetta iJI potere dri esaminare i presupposti di fatto e di diritto dell'obbligazione tributaria con apprezzamento che, quanto agli elementi di fatto, si sottrae, se adeguatamente motivato, al sindacato in ,sede di -legittimit. S. -Alla l'ostacolo relativo, risultasse assolutamente generica perch non incentrata sul fatto essenzia1le del titolo della puntuale operazione bancairia .considerata e non corroborata di ri scontro documentale al riguardo. Con la seconda censura del mezzo, il ricorrente 1si limita pertanto a denunciare una contraddittoriet che non sussiste circoscrivendo la cen sura alla insufficienza della motivazione senza prendere in considerazione la tesi giuridica della novit che costitutiva, peraltro, [a concorrente ratio decidendi deLla reiezione. Solo tardivamente nella memoria insuscettibile come tale di allargare l'ambito de1la materia del .contendere, si tenta una critica al riguardo, di cui il CoLlegio non pu darsi carico. La ratio di esclusione della prova per genericit appare al Co11egio del tutto corretta perch non inentrata suLio specifico accreditamento, ma anche se non lo fosse la mancata impugnazione del profilo giuridico atti nente alla novit basterebbe a far salva la decisione su.i punto. Anche il secondo motivo risulta pertanto da disattendere, avendo in definitiva accertato la Corte la sussistenza dei presupposti della obbliga zione tributaria anhe nella prospettiva dell'onere probatorio a carico della finanza, attraverso una valutazione di elementi di fatto in ordin alla prova presuntiva che si sottrae a censura .(omissis). RASSEGNA DID..L'AWOCATURA Dm.LO STATO 396 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 settembre 1979, n. 4790 -Pres. Granata Est. Carnevale -P. M. Antoci (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Soc. SlCLA. Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Agevolazione per il Mezzogiorno -Acquisto di tererni e fabbricati per il primo impianto di stabilimenti industriali -Acquisto di opifici industriali inattivi -Esclusione. (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109). L'agevolazione dell'art. 109 del t.u. sull'industrializzazione del Mezzogiorno, che ha lo scopo di incrementare la formazione del patrimonio industriale del Mezzogiorno, ha per oggetto l'acquisto di terreni e fabbricati nella loro individualit strutturale e funzionale e .non come elementi costitutivi di un'azienda industriale, anche se inattiva. Pertanto se pure il fine dell'agevolazione , oltre al primo impianto, anche la riattivazione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di opifici industriali esistenti, essa diretta al trasferimento di immobili che, anche se gi destinati ad uso industriale, costituiscono entit avulsa dagli altri elementi costitutivi dell'azienda (1). (Omissis). -Con l'unko motivo del suo ricorso ~'Amministrazione finanziaria -denunciando la violazione dell'articolo 109 dei t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 in relazione aM'art. 360, n. 3, cod. pToc. civ. -si duole che ila Corte del merito, .confondendo .l'oggetto dell'agevolazione (trasferimento di terreni e fabbricati) con ilo scopo degli atti agevruati .(ampliamento, trasformazione, ricostruzione e riattivazione di stabilimenti gi esistenti), abbia ritenuto aipp1licabile ['agevolazione prevista dalla norma avanti richiamata ad un trasfedmento, come quello in questione, avente per oggetto un complesso industriale rper fa produzione di faterizi e affini, completo nelle sue attrezzature e funzionante fino a tredici giorni prima della conclusione del contratto di compravendita. La censura fondata. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 109 del t.u. 30 giugno 1967 n. 1523 postula, infatti, ai fini della sua applicazione, che l'atto agevolato abbia per oggetto un trasferimento di terreni o di fabbricati diretto .a:lla realizzazione di un nuovo impianto industriale o alla riattivazione, ristrut( 1) Decisione esatta che chiude la via a tentativi di deviazione. In senso conforme Cass. 13 dicembre .1975, n. 4098 (in questa Rassegna, 1975, I, .1199), la quale precisa che la trasformazione di un impianto esj,stente per una produzione diversa non pu rientrare neU'agevolazione, e 6 dicembre 1974, n. 4032 (ivi, 1975, I, 210). ~ I I. : ~: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA turazione, ampliamento, rkostruzione, ammodernamento di un impianto industriale gi esistente. Come emerge dehla formulazione letterale deMa no'I'ma, l'atto agevolato deve avere .per, oggetto, in ogni caso, il trasferimento di terreni o fabbricati, considerati nella iloro individualit strutturale e funzionaJe e non gi come elemento costitutivo di un'azienda industrirule, anche se inattiva; mentre, ai fini della concessione dell'agevolazione, il trasferimento finalizzato al primo impianto di una iniziativa industriale del tutto equiparato a queHo effettuato a scopo di riattivazione, ristrutturazione, ampliamento, ricostruzione o ammodernamento di un opificio industriaJe gi esistente, anohe se temporaneamente non ,funzionante. I risultati raggiunti in sede di interpretazione Jetteraile trovano confevma neMa ratio della norma agevolativa: che quella di incrementare fa formazione del patrimonio industriale del mezzogiorno mediante la realiz- zazione di nuove iniziative industriali o la riattivazione o il potenziamento di que11e esistenti. Conseguentmente, l'agevolazione, mentre applicabile ai trasferi menti di te:rireni o .fabbricati che, anche se gi destinati ad uso industriale, costituiscano entit avulse dagli altri elementi costitutivi dell'azienda, non pu essere applicata ai trasferimenti di opifici industriali costituenti un'unit funzionale, anche se temporaneamente inattivi. La sentenza impugnata -che ha ritenuto applicabile l'agevolazione anche al caso del trasferimento di un compilesso industriale considerato come unit funzionale, anche se temporaneamente inattivo -deve quindi essere cassata e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame ailla stregua dei principi di diritto avanti enunciati (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1979, n. 5493 -Pres. MirabeHi Est. Carnevrule -P. M. La Valva (conf.) Ministero delile Finanze (avv. Stato Cipparrone) c. Soc. Carapelli. Tributi erariali indiretti Imposte doganali Prescrizione . Decorrenza . Registrazione della bolletta Omessa liquidazione dell'imposta Decorrenza dal momento dell'importazione definitiva. (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, lett. a e d). Il termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali decorre, a norma dell'art. 84 lett. a) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 45, dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi e per quelli dovuti in conseguenza di erronea liquidazione per errore di calcolo o erronea applicazione della tariffa. Nel caso che con la bolletta non sia affatto liquidato un diritto doganale, il termine decorre dalla data di 398 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO importazione definitiva, ossia dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili a norma della lettera d) dell'art. 83 {1). (Omissis). ~ Con i due motivi del suo ricorso -che. per la stretta connessione delle questioni giuridiohe con essi prospettate opportuno esaminaTe congiuntamente -'I'Amministrazione finanziaria -denunciando la violazione dell'art. 27 :della leg.ge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'art. 94 del r.d. 13 febbrao 1896 n. 65, in relazione dell'art. 11 delle disposizioni suLla legge in .genera:le, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 84, Jett. a) e lett. d), del t.u. 23 gennaio 1973, n. 43, fa contraddittoriet della motivazione in relazione all'art. 84, lett. a), dello stesso testo unico e l'omessa ed insuffdente motivazione in Telazione all'art. 164 del citato r.d. n. 65 del 1896 sostiene 'Che fa Corte del merito, qualora avesse fatto corretta applicazione dei principi sulla successione deiHe foggi nel tempo, avrebbe dovuto consideraTe 'ohe '1'art .. 27 della Iegge 25 settembre 1940 n. 1424, vigente nel tempo in cui il termine prescrizionale (in quaihmque momento si collochi il dies a quo) era cominciato a decorrere, non contiene alcuna norma di contenuto analogo a quel[o della norma di cui alil'art. 84, Jett. d), del t.u. 23 .gennaio 1973 :n. 43, e che dal combinato disposto degli aTtt. 27, lett. a), della Jegge .doganaile del 1940 e 94, [ett. b), del regolamento doganale si desume il 1principio che, in caso di Tevisione delile scritture doganali (ipotesi nella qua!le deve ritenersi compresa quella della concessione di un'esenzione :non dovuta), Ja prescrizione decorre dalla data deLla boLletta. Soggiunge che anche finterpretazione data dalla stessa Corte aM'art. 84, lett. a), del testo unico del 1973 erronea ed iHogka, in quanto nella previsione .della norma compresa, oHre aM'ipotesi di errore quantitativo, anche quella di qualsiasi errore di applicazione della tariffa, neJ.Ja quale non pu non sussumersi l'ipotesi dell'erronea esenzione di una merce da t1[l determinato didtto doganale. Deduce a:ltres iche la Corte del meTito, nell'appHcare J'airt. 84, Jett. d), del testo unico del 1973, ha erroneamente ritenuto che 11'esigibilit del credito relativo ai diritti doganali coindda necessariamente 'con il momento dell'importazione deMa merce, :non considerando (,1) Questione nuova sulJLa cui soluzione Lecito qua:Lche dubbio. Secondo ili'eS1J)ressione testuale della lettera a) dell'art. 84 deL d.P .R. 23 gennaio 1973, n. 43, so1tanto Jlerrore di ca1co1o presuppone necessariamente una liquidazione, mentre l'erronea applicazione dehla tariffa pu consistere anche ne1la totale omissione di liquidazione di un diritto dovuto. Mentre i1 calcolo per essere errato deve esistere s che 1a correzione strettamente legata al ca1co1o gi fotto, ~'.errore di appldoazione deHa tariffa non si coUega necessariamente ad un diritto gi liquidato (erroneamente) ma pu ben riguardare un diritto non Liquidato affatto. La ratio dei1la norma che possono essere corretti nel quinquennio gli errori di applicazione deHa Legge (quakosa di simi1e al supplemento); e non sembra che si possa distinguere tra errori che hanno portato al1a liquidazione di un diritto in misura inferiore ed errori dai quali derivato i1 tota1e difetto di Hquidazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA che nelle operazioni a dazio sospeso contemplate daill'art. 164 del regolamento doganale {come era quella 1che ha dato luogo alla controversia) il recupero dei diritti doganali differito al momento deilla emissione della bolletta definitiva e che, nel sistema deHa ilegge doganale, .l'obbJi:go del pagamento dei diritti sorge 'Sempre con fa registrazione della bolletta, per cui la norma avanti richiamata non pu non riferi.rsi al.ile ipotesi in cui, in conseguenza della sospensione dell'esazione dei diritti, questi siano divenuti esigibili solo dopo l'emissione de1la bolletta. La tesi dell'Amministrazione finanziaria, pur dandosi atto del note vole ipegno con cui sono state sostenute, non possono essere condivise. La questione de11'applicabilit al rapporto controverso delle norme in materia di decorrenza de11a presicrizione del diritto dello Stato alila riscossione dei tributi doganali contenute, 'rispettivamente, nella legge 25 settembre 1940, n. 1424, nel ,vigore della quale indubbiamente sorta l'obbl1gazione tributaria 1doganale e si proceduto aHa 'liquidazione del tributo, o nel d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in vigore alla data in cui fu emessa l'ingiunzione per il pagamento de1l'imposta, non riveste -anzitutto -concreta rHevanza -e pu quindi esserne pretermesso J'esame -, in quanto la disposizione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 27 dell'abrogata legge doganale stata testualmente riprodotta nella [ettera a) dell'art. 84 del vigente testo unico delle disposizioni, legislative in materia doganale e la disposizione di 1cui ,alla lettera d) del detto art. 84, pur non trovando nell'abrogata Jegge doganale alcuna disposizione espressa corrispondente, costituisce espressione del principio generale, da ritenersi implicito anche nel sistema della legge doganale e perci applicabile anche nel vigore della stessa legge, secondo cui la, prescrizione -come testualmente dispone l'art. 2935 cod. civ., 'che lo ha espressamente sancito comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pu essere fatto valere. Poich il diritto deltlo Stato a11a riscossione dei diritti" di confine sulle merci estere pu essere fatto valere dal giorno in cui la merce stata definitivamente importata, si tratta di stabilire se l'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, in cui la dogana, avendo eJ'.'lroneamente adottato il procedimento c.d. di dazio sospeso in relazione a merci definitivamente immerse al consumo nel territorio doganale per Ie quali era dubbia 1l'assoggettabilit ail tributo doganale successivamente preteso, abbia omesso di liquidarlo nella boHetta definitiva possa essere sussunta nell'ambito di applicazione della disposizione di cui alla ~ettera a) del secondo comma dell'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 e deH'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con, Ja conseguenza che ila prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione del tributo debba farsi decorrere (invece che dal giorno dell'importazione deMa merce, come ha ritenuto ila Corte di merito) dalla data della detta bolletta definitiva, come sostiene l'Amministrazione finanziaria nel suo ricorso. 400 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO La norma richiamata dall'Amministrazione ricorrente dispone testualmente che i:l termine (di prescrizione dei diritti doganali) decorre... daHa data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella 1liquidazione o di erronea applicazione de1le tariffe , Come emerge dal suo tenore letterale, essa si riferisce a due distinte ipotesi -quella, prevista nella prima parte, della mancata riscossione, per qualsiasi causa, dei didtti regolarmente iliquidati ne1la bolJletta e quella contemplata nella seconda parte, dei diritti dovuti in conseguenza di un'inesatta liquidazione derivante da errori di calcolo o da errnea applicazione delle tariffe -aventi per entrambe comune presupposto l'avvenuta :liquidazione, nella bolletta, del diritto doganale rispetto al quale il termine di prescrizione viene fatto decorrere dalla data della bolletta. L'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, della maneata Hquidazione di un determinato diritto doganale nella bolletta nella quale sono stati liquidati alUri diritti sorti in relazione alla medesima operazione di importazione non pu farsi rientrare in alcuna delle dette due ipotesi. Non nella prima, la quale postula che il diritto dogana!le sia stato esattamente tliquidato nella bolletta e sia stato soltanto non riscosso, in tutto o in parte, per qualsiasi causa. Non ne1la seconda, in quanto l'erronea liquidazione di un tributo doganale, dipendente da un errore di calcolo nell'applicazione della tariffa prevista per :la merce estera importata o dall'applicazione di una tariffa diversa da questa, non pu considerarsi, sotto i>l profilo 1logicogiuridico, equivalente o analoga alla totaile omissione ddla liquidazione dello stesso tributo. Nel caso dell'erronea liquidazione del tributo lo Stato ha esericitato il suo diritto mediante 1'emissione della bolletta: d ohe spiega perch il termine de1la prescrizione cominci a decorrere dalla data di quest'ultima. Nel caso, invece, in cui la bolletta contenga fa liquidazione di alcuni soltanto dei diritti doganali relativi ad una determinata operazione, riguardo ai tributi dei quali sia stata completamente omessa la Hquidazione non configurabile alcun atto di esercizio del diritto che possa giustificare lo spostamento dell'inizio della decorreriza deHa prescrizione dal giorno dell'importazione definitiva deLla merce -nel qua1le il diritto doganale divenuto esigibile o, d Che :lo stesso, pu essere fatto valere -alfa data della bo1letta. I principi suesposti trovano applicazione anche nel caso in cui sia stato adottato il procedimento di dazio sospeso (del quale peraltro non ricorrevano i presupposti nella specie esame), giacch, in tal caso, i1l diritto dello Stato alla riscossione dei tributi dovuti su1la merce importata so:r.ge e pu essere fatto valere al momento dell'importazione definitiva ed il termine della .prescrizione decorre daiJ.la data della bolletta definitiva per i diritti in questa liquidati, anche se erroneamente. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 401 La tesi che l'obbligazione tributaria doganale sorga solo con ila regi strazione della bolletta trova, infine, ila sua inequivocabile smentita nei principi igenerali in tema di obbligazioni tributarie (di cui queiJ..la doganale costituisce una species), in base ai quali 1l'obbligazione sorge per effetto del verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge e non gi dall'ema nazione dell'atto impositivo, e, con particolare riferimento aLle norme doganali, ne1le norme contenute nell'art. 4 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 e nell'art. 36 del d.P.R. 23 .gennaio 1973, n. 43). n riicorso deve quindi essere rigettato (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1979, n. 5594 Pres. Mira belli Est. Batfimetli P. M. La Valva (conf.). E.N.E.L. (avv. Patruno) c. Ministero delle Finanze {avv. Stato Viola). Tribut.i erariali indiretti Imposta di registro -Rimborso -Atto nullo Condizioni. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 14). Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Concessione servizio di illuminazione -Istituzione dell'ENEL -Continuazione del servizio da parte della societ -Obbligazione per l'imposta di registro. (legge 6 dicembre 962, n. 1643, artt. 2, 4). Il rimborso dell'imposta di registro a norma dell'art. 14 n. 2 dell'abrogata legge di registro ammesso alla condizione che il vizio radicale e indipendente. dal.la volont delle parti abbia dato luogo a dichiarazione di nullit pronunciata con sentenza. Ci non si verifica nel caso che, pur dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'E.N.E.L., la societ elettrica ancora nel possesso degli impianti, abbia deliberatamente e consapevolmente stipulato un contratto soggetto a registrazione (1). L'entrata in vigore della legge 6 dicem.bre 1-962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica non ha prodotto automaticamente ed immediatamente il trasferimento all'E.N.E.L. degli impianti che sono rimasti nel possesso delle rispettive imprese fino al momento del successivo trqsf erimento operato con decreto. Conseguentemente normalmente dovuta l'imposta di registro sull'atto di concessione in favore di una societ nazionalizzata (2). (omissis) Prima di passare a1l'esame specifico dei due motivi di impugnazione va ribadito, come premessa 1comune a quanto si andr ad osservare in merito ai motivi suddetti, che esattamente stato rite (1.,2) Conformi sono Le sentenze in pari data n. 5595-5602. La :prima massima, su1la base di: giurisprudenza :pacifica, puntualizza opportunamente che. non pu parlarsi di nullit radicale rispetto ad un ne~ozio deliberatamente 402 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO ;nuto nella sentenza impugnata (in conformit, d'altronde, con quanto questa Corte di cassazione ha avuto gi occasione di affermare con le sentenze n. 2100 del 18 lugUo 1973 e n. 3500 del 16 ottobre 1976) che per il semplice fatto della pubblicazione della legge n. 1643 del 6 dicembre 1962 sulla nazionalizzazione delila energia elettrica mediante la creazione dell'E. N.E.L. non si effettu automaticamente il trnpasso al nuovo Ente degli impianti gestiti dalle varie imprese esercenti 11'industria elettrica, in quanto fa stessa Jegge prevedeva, all'art. 2, che il Governo avrebbe dovuto emanare decreti disciplinanti i suddetti trasfedmenti, stabilendo, all'art. 4; i criteri cui detti decreti avrebbero dovuto uniformarsi; in attuazione della delega, il decreto n. 36 del 1963 stabil che i singoli trasferimenti avrebbero avuto effetto dala data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti attuanti i trasferimenti medesimi. Ne consegu che fino alla data suddetta le singole faniprese continuarono ~egittimamente a produrre e distribuire energia, n d'altra parte sarebbe stato. possibile una diversa soluzione, posto che il semplice fatto dell'istituzione del nuovo Ente non conferiva immediatamente ad esso alcuna possibilit concreta di sostituirsi, al momento deJfa pubblicazione della Jegge n. 1643, alle imprese da nazionalizzare, essendo a ci necessaria sia una strutturazione dell'Ente stesso, sia fa mate: riale apprensione del complesso di beni destinati all'attivit di produzione e distribuzione dell'ene11gia, il che non poteva avvenire automaticamente neMo stesso istante su tutto il territorio nazionale per semplice forza di Iegge. Tanto ci vero che Io stesso decreto n. 36 del 1963 previde, al secondo comma dell'art. 2, che anche dopo il trasferimento conseguente alla pubblicazione del relativo decreto sulfa Gazzetta Ufficiale Je singole imprese avrebbero continuato ad essere amministrate, per gli atti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione dell'impresa (e quindi per tutto ci che atteneva alfa normale attivit di produzione e distribuzione deH'energia), dai precedenti legali rappresentanti, in qualit di custodi, ponendo addirittura a carico di costoro, icome obbligo, ila suddetta prosecuzione deH'attivit di 011dinaria amministrazione. Inoltre, sotto altro profilo, va confermato c10 che pure Ia sentenza impugnata ha sostanzialmente posto alla base deHa soluzione data alla stiipulato con piena consapevolezza deHa titolarit (eventualmente dubbia) de!Ja legittimazione. Nella seconda massima, dalla premessa, riilevante a molteplici fini, che al momento della nazionalizzazione non viene a mancare immediatamente la capacit e tito1ari delle imprese elettriche, si fa discendere ,l'esatta affermazione che i negozi da queste stipulati sono regolarmente soggetti all'imposta di registro, anche se degle ad un cittadino, il frantoiano, di corrisponder un tributo per conto di altro cittadino, il vero produttore, violando il principio di eguagHanza dei cittadini di .fronte a11a fogge e ponendo a carico del primo l'erogazionedi somme che rappresentano il soddisfacimento di un onere tributario altrui, in violazione cos anche del principio della effettiva capacit tributaria (articoli 3 e 5~ della Costituzione). La manifesta info:qdatezza deMa questione sollevata in tali termini dal ricorrente discende senz'arltro dalle considerazioni gi esposte in or dine al secondo motivo del ricorso. Il frantoiano, ossia l'esercente la moli tura delle olive altrui e fabbricante de1l'olio di oliva :di pressione com mestibHe, non chiamato affatto a corrispondere un tributo per conto di un altro cittadino rche sarebbe il vero destinatario delila imposizione e do H produttore , con violazione del diritto di eguaglianza di fronte alla fogge e della effettiva capacit tributaria del soggetto destinatario della norma: il tributo in discussione, come si gi ampiamente chiarito, una vera e propria imposta di fabbricazione, la quale pone il presupposto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oggettivo deMa specifica imposizione ne1l'atto della trasformazione del frutto in olio commestibHe e de1la quale esclusivamente il frantoiano risulta senza ,dubbio nella posizione soggettiva rilevante, mentre per capacit contributiva deve intendersi l'idoneit soggettiva alla obbligazione di imposta, deducibile dal rpresupposto cui la prestazione !Collegata {Corte Costituzionale: sentenza, n. 144 del 1972) e cis nella specie appunto J'operazione de1la fabbricazione, mentre la valutazione del legislatore in punto di presupposto della impostazione si sottrae al sindacato di costituzionalit (omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1979, n. 5742 -Pres. Mirabeilli Est. ZappuHi -P. M. Grossi (conf.) Soc. Corte1lo (avv. Tabet) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi). Tributi erariali diretti -Imposte sui redditi di ricchezza mobile -Plusva lenza -Trasformazione di societ di persone in societ di capitali Beni diversi dall'avviamento -Iscrizione in bilancio -Tassabilit Riferimento ai valori risultanti dalle dichiarazioni della societ tra sformata. (t.u, 29 gennaio 1968, n. 645, artt. 100 e 106; cod. civ., art. 2427). Se pure la trasformazione di una societ di persone in societ di capitali non comporta l'estinzione della prima e la creazione di un nuovo soggetto, sono tuttavia tassabili le plusvalenze dei beni diversi dall'avviamento, risultanti dal confronto tra il valore iscritto in bilancio dalla nuova societ e il valore risultante dalle dichiarazioni della societ trasformata (1). {omissis) La societ ricorrente ha 'censurato fa decisione impugnata, con ~'unico motivo del ricorso, lamentando la violazione de1l'art. 100 del t.u. su1le Imposte Dirette approvato Con D.P. 29 gennaio 1958, n. 645 rper (.1) Decisione corretta di notevole interesse. La premessa che la trasformazione di una societ di persone in societ di caipitale, anche se iI'eaLizza la rego}arizzazione di una .societ di fatto, non comporta trasfer1mento di patrimonio da uno ad altro soggetto, giacch La trasformazione una mOdif.cazione statutaria di un soggetto che resta iL medesimo nella sua continuit, ormai pacifica {Cass. 26 lughl.o 1968, n. 2708, in questa Rassegna, 1969, I, 86 con ampia nota di F. FAVARA; 23 settembre 1971, n. '2645, ivi, 1972, I, 84). Ci esclude che la trasfoI'lilazione possa dare luogo a realizzo del bene mediante alienazione, ma non esclude che possa aversi egualmente una plusva PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 413 avere Ja Commissione Tributaria Centrale erroneamente applicato quella norma sulla tassabilit deLle plusvalenze a una mera trasformazione di una societ in nome collettivo in altra per azioni sebbene tale operazione non desse luogo a plusvalenza imponibiJe, la quale si pu avere solo quando vi sia realizzo di beni relativi alil'impresa a un prezzo superiore al costo non ammortizzato e sebbene non vi fosse stato, pertanto, un conseguente trasferimento dei beni da un soggetto ad un ailtro. Il motivo non pu essere accolto, dovendosi pur correggere la motivazione della decisione impugnata. Invero, non pu pu!'e riconoscersi, in difformit da quest'ultima, che, come precisato neHa citata sentenza 23 settembre 1971 n. 2645, con richiamo ad altri precedenti giurisprudenziali, la trasformazione di una societ di persone, sia essa in nQme collettivo e anche semplicemente di fatto, in societ di capitoli, incide soltanto sulla organizzazione e 1sul:la 1struttura, senza che ci comporti l'estinzione della prima societ e :la creazione di un nuovo e diverso centro di imputazione di diritti ed obblighi, avendosi la continuazione deMa vecchia societ, che, in una altra veste, resta titolare dei rapporti giuridici da essa costituiti precedentemente alla trasformazione. Ma ci importa, ai fini delil'applicabiilit dell'imposta di ricchezza mobi1e sulle eventuali plusvalenze, che non possa aversi que:H'acquisto de1l'azienda con pagamento specifico di una somma per i1 suo avviamento, al quale condizionata, secondo l'art. 2427 cod. civ., la iscrizione neiI'at lenza in conseguenza di una dichiarazione accertativa ossia deLFiscrizione in bilancio. In tal caso, come gi osservava i1 FAVARA neHa citata nota, ci che d luogo a1la plusva1enza, non la trasformazione in s, ma il fatto che in ,conseguenza di essa la societ diventa necessariamente tassabHe in base a bilancio. n rilievo ,pi importante del1a pronunzia queJ.I.o che si legge nella parte finale; con la trasformazione non deve mai potersi verificare un sa1to di imposta e ci proprio perch .trattasi di un unico soggetto trasformato rispetto al quale, nel1a continuit della sua vita, gli incrementi patrimoniald vanno con siderati '.Per l'intero arco di tempo, anteriore e posteriore alila trasformazione. Non pu cio accadere che questo soggetto raggiunga H risu1tato di dare ai suoi beni una va1utazione in aumento, senza corrispondere la relativa iill!POSta sul1a plusvalenza, posto che detta valutazione stabil:iisce if .limitatamente al medesimo ne1la citata sentenza, senza che ci possa escludere fa tassabillit delle plusvalenze relative agli altri beni dell'azienda secondo il relativo bHancio. Occorre, infatti, porre in rilievo che la tassabilit -delle plusvalenze non relative all'avviamento, non dovuta soltanto per il loro realizzo espressamente previsto dall'art. 100, e considerato nulla decisione impugnata, ma da un quailsiasi aumento nel tempo del ,valore di scambio dei beni per uno stesso cespite patrimoniale appartenente ad una societ >commerciale, H quale divenga certo e imponibile non 1soltanto con I'aJ.ienaziOIIle del cespite stesso (sia mediante realizzo di quel bene sia mediante assegnazione in natura ai soci), ma anche per effetto 'di una dichiarazione accertativa della plusvalen:m , emessa daMa societ contribuente da tassare in base al bilancio, sotto fomna di iscrizione nel medesimo ai sensi dei11'art. -106 del citato t.u. (Cass. 18 luglio 1973 n. 2101). La dedotta identit sostanziale della societ ne1le successive forme assunte attraverso .la trasformazone, che, come sostenuto da1la resistente, esclude il trasferimento dei beni, importa che fa dichiarazione del nuovo valore iscritta nel bilancio non pu non avere effetto vincolante per l'accertamento di quell'aumento risultante dal raffronto con dichiarazioni Que~ che importa che le plusvalenze sono costituite da quanto emerge nel bilancio ed in questi Limiti, senza peraltro che possa escludersi nuILa di quanto nel biLancio figura, per non dar luogo a salti di imposta. IL problema pi de1icato que1lo di stabilire l'a1tro punto di raffronto dei valori patr~moniaLi. A tal riguardo la sentenza in esame ha affermato, sbrigativamente .perch la questione non era controversa, che per il raffronto vanno utiLizmti i valori che si possono desumere da altre dichiarazioni precedenti . Le dichiarazioni dei redditi non contengono valutazioni patrimoniali e non possono servire a~lo scopo. Forse l'espressione .dichiarazioni va intesa neL senso ampio di dichiarazione tributaria fatta ai fini di aLtre imposte (indirette) al momento in cui i beni sono entrati ne1 patrimonio dehla societ poi trasformata (conferimento, acquisto, donazione, importazione, ecc.). In definitiva quegli .stessi elementi che si uti1izzano quando ~a ;plusvalenm tassata, a seguito di realizzo, nei confronti del1a 'societ di .persone, sono va1idi nel caso di .trasformazione da cui discende una iscrizione in bilancio. Nella ilegisLazione attuale espressamente stabilito che Jia trasformazione de1La (>OCiet da uno agli altri dei tipi indicati neWart. 2200 cod. civ., non costituisce realizzo delle .p1usva1enze (e nemmeno dehle minusva1enze) ancorch risulitanti dalla reLazione di stima fatta a norma del1'art. 2498 (art. 15, d.P.R. 698/1973); 1a stessa norma, .tuttavia, fa saliva Vapplicazione deH'art. '12 de11o stesso d.P.R. 11 qua~e stabiL~s'Ce 'Che si tiene sempre conto de11e p1usvalenze i.!Scritte in bilancio indipendentemente da!lLa cessione dei beni o da1la distribuzione ai soci. In sostanza valgono g1i stessi principi, con la differenza che oggi il :raffronto dei valori e (o sar) semplificato, rperch anche l>, e tali devono cons1derarsi anche quelle desumibili dai raffronti dei vailori ivi indicati 'Con quelli che si possano desumere da altre dichiarazioni precedenti della 1stessa societ. Inoltre, una conferma indiretta ma inequivoca della tassabiJit. della plusvalenza in questione attraverso la trasformazione della societ si evince chiaramente dalla L. 18 marzo 1965, n. 170, avente come titolo il trattamento tributario delle, trasformazioni, fusioni e concentrazioni delile societ commerciali, art. l, nella Jettera A) assoggetta a norma di favore in esso prevista la trasformazioni di societ regolarmente cos-tituite... in societ di diverso .tipo >>, comprendendo que1le delle societ in nome co11ettivo in altre di.capitale, e daiM'art. 2 statuisce espressamente che i redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza dell~ operazioni di trasformazione e di fusione ammesse ai benefici di quella legge non sono assoggettabili alil'imposta di ricchezza mobiile e all'imposta sulle 1societ nehl'esercizio in cui realizzata la trasformazione stessa, al verificarsi di determinate situazioni non risultanti neHa specie. evidente che se [e plusvalenze non fossero state tassabili .n nei casi di trasformazione di 1societ, che di per s escludono il realizzo del maggior valore attraverso trasferimento tra soggetti diversi, n nel caso che risultino in un bilancio non preceduto da altrp della stessa societ, la norma di cui all'art. 2 non avrebbe avuto ragione di essere, almeno per le trasformazioni di societ, mentre , ih ta[ modo, manifesto, .come rilevato nella decisione impugnata, che immediata la tassabHit in tutte fo ipotesi nn previste dailla nonna agevolatrice; posta 'Come eccezionale rispetto a1la regola generale. Non poi, fuor di luogo rilevare che vi sarebbe, al contrario, in ogni .caso uri salto di imposta attraverso quclle trasformazior).i della soiet nel pur riconoscibiile divario tra Je indicazioni di valore deHe precedenti denunzie tributarie e quelle del primo bilancio della nuova societ, con ingiustificato vantaggio del contribuente e in contrasto con il principio deH'adeguamento dell'imposizione aMa capacit_ contributiva del singolo soggetto, considerato nell'art. 53 deHa Costituzione (omissis). ..... .~ I 416 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO & ,,. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1979, n. 5771 -Pres. Mirabelli.Est. Martinelli -P. M. Raja (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Favara) c. Castaldo. Tributi erariali indiretti -Imposte di registro e altre imposte indirette C~ ndanna dell'amministrazione alle spese -Art. 148 legge di registro abrogata -Giudizi promossi anteriormente e decisi successivamente all'insediamento delle nuove commissioni -Applicabilit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148; d.P.R. 26 otobre 1972, n. 634, artt. 77 e 80). I L'art. 80 del d.P.R. n. 634 del 1972 non ha determinato l'automatica abrogazione dell'art. 148 della legge di registro di natura processuale, ed esulante per tale sua natura dalla previsione della norma di diritto inter temporale di cui all'art. 77, per quelle cause che risultano proposte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972 o dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, atteso che l'art. 148, quale necessario corollario del precedente sistema contenzioso tributario, permane in vigore fino a che ques.t'ultimo non venga definitivamente sostituito con la attuazione del nuovo sistema contenzioso {1). (omissis). Con l'unico motivo del 1ricorso, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, 1lamentando la violazione degli artt. 148 Iegge sul registro abrog. deH'art. 80, 73 d.P.R. n. 634 del 1972; in relazione a11'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., censura l'impugnata sentenza per aver, erroneamente ritenuto non applicabHe I'art. 148 Iegge sul registro abrog. (per quanto attiene H regolamento delle spese processuali) in ordine ad un giudizio, nel quaile l'Amministrazione Finanziaria sia stata dichiar:ata soccombente, e che, rigua;ridando rapporti tributari, rico11egati ad atti formati e ~egistrati o denunciati sotto Ia vigenza dell'abrogata ilegge, o per i quali non siano decorsi, i relativi termini per gli adempimenti fiscali e che sia deciso soltanto, in periodo successivo aWentrata in vtgore deilla legge n. 634 del 1972, omettendo, cos di tener presente che 'l'art. 77 d.P.R. citato dispone l'ultrattivit de11e disposizioni, contenute nella vecchia fogge suil registro per gli atti formati, registrati o denunciati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, o per i quali non siano decorsi i termini per tale adempimento. La censura fondata, seppure, sotto un diverso profilo giuridico. Va in primo 1luogo rilevato che .il problema proposto dail ricorso se ~art. 148 della legge sul registro abrog., che prevede .fa possibiHt de11a condanna dell'Amministrazione Finanziaria alle spese processuali, nel caso di sua soccombenza, ove .fa domanda giudiziaie del contribuente sia stata prece (1) Questione nuova, decisa cori motivazione ineccepibiie. 1 & ~~ ~: PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA duta dall'esperimento del ricorso in via amministrativa, e siano almeno decorsi novanta giorni dalla sua presentazione, sia tutt'ora applicabile per quei rapporti tributari ricollegati -come nella specie -ad atti formati sotto la vigenza della vecchia legge stil registro e in ordine ai quali si sia provveduto alla prescritta registrazione o denuncia, o non siano decorsi i termini per tali adempimenti, ove la pronuncia del giudice ordinario, investito dalla domanda del contribuente intervenga dopo la entrata in vigore della legge 26 ottobre 1972, n. 634. La ricorrente ritiene di dover pervenire alla conclusione che l'art. 148 della legge sul registro abrog. debba, ugualmente, trovare applicazione anche sotto la vigenza della nuova legge con riferimento al combinato disposto di cui agli arti coli 77, 80 legge n. 634 del 1972, il quale prevede che alla data di entrata in vigore della nuova legge, che debbono ritenersi abrogate le disposizioni della vecchia normativa sull'imposta del registro, salve le ipotesi di ultrattivit , delle medesime nei casi previsti dall'art. 77, norma di indubbia natura transitoria. Tuttavia il richiamo a tale ultima disposizione appare fuori foogo. , infauti, indubbio che la portata di detta disposizione limitata ai rapporti di diritto sostanziale; mentre, per converso, per gli effetti di didtto processuale deve trovare necessaria applicazione il pr.incipio generale per il quale questi sono regolati dalla llegge in vigore al momento del loro compimento. Ora indubbio che circa la natura processuale dell'art. 148 legge stil reg. abrog. non possono sorgere dubbi di sorta, atteso che detta norma, seppure ricollegata -nella sua ratio legis -alla tutela mediata di un interesse sostanziale della p.a. (conferimento alla medesima di uno spatium deliberandi tale da renderle possibile l'autoannullamento di atti illegittimi senza l'assunzione dei rischi disicendenti dalla soccombenza giudiziale), , comunque, diretta a regolare uno degli effetti precipui dal processo, ov.verosia queJ.lo dell'onere e de11'obbligo delle sipese processuali. Deve essere precisato, per che non tutti gli effetti di carattere processuale rientrano nelrl'ambito della nuova legisrlazione, ove siano ricollegabili ad atti processuali compiuti sotto la vigenza della pregressa legge, o siano rkollegabHi a presupposti, processuali che debbano preesistere al momento della costituzione del rapporto processuale. Orbene, anche se non pu in verun modo dubitarsi che l'obbligo del pagamento delle spese iprocessuali, in quanto discendente dalla soccombenza della parte non pu che nascere al momento deLla decisione della causa Che costituisce ia :fatto .generatore 1degH effetti regolati daLla legge, iperailtro, non pu non rHevarsi che la proposizione o meno del ricorso in sede amministrativa o il decorso del termine di novanta giorni per la proposizione della domanda innanzi al giudice ordinario non costituiScono una condizione di proponibirlit dell'azione, avendo tali circostanze soltanto, influenza al fine di consentire il carico de1le spese processuali nei RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 418 confronti della p.a. soccombente; e atteso ohe indipendentemente dalla proposizione del ricorso amministrativo consentita la condanna deHa p.a. alle spese processuali, ove sia decorso l'anzidetto termine dilatorio dalla data di proposizione delfa domanda giudiziale, secondo quanto affer- mato con costante giurisprudenza di questa Corte. L'acclarata natura processuale della disposizione di cui aH'art. 148 legge abrog. e fa conseguenziale inapplicabilit della norma di diritto intertemporale, prevista neH'art. 77 d.P.R. n. 634 del 1972 non pu comportare, quindi, .la automatica disapplicazione dell'anzidetto art. 148, ai sensi dell'art. 80 d.P.R. citato, iper qu~i giudizi, ,che come quello in esame, risultano proposti prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul conten 1 zioso tributario ~d.P.R. n. 636 del 1972) e delil'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie. Invero, la portata dell'art. 148 ben pi ampia e trascende il mero ambito deMa materia riguardante fimposta di registro, anche se la norma prevista, 'come sedes materie, da una rregge che regola tal.e tipo di tribrto. Infatti, detta disposizione, si inserisce nel pi ampio contesto del sistema contenzioso, vigente prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, fondato per fa imposta indiretta {salva espressa deroga leg.isila . tiva), a diversit di quanto previsto iper le imposte dirette, sulla possibilit da parte del contribuente della libera scelta della tutela contenziosa sia in sede giurisdizionale ordinaria che amministrativa, tutto ci al fine di garantire uno spartium deliberandi , in favore de1la p.a. che la ponesse in condizioni di rinnovare eventuali errori o illegittimit inficianti, la sua pretesa tributaria attraverso il rimedio dell'annuilamento di ufficio. Orbene, neH'ottica di tarre ratio legis del tutto evidente che, ove H contribuente avesse inteso. proporre esclusivamente .l'azione innanzi al giudice ordinario o avere comunque, proposto ila domanda giudiziale nella pendenza del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, avrebbe cos assunto, con tale sua libera scelta, il rischio della mancata rifusione delle spese processuali, nel caso di accoglimento de11a sua domanda, qualora la pronuncia del giudice ordinario fosse intervenuta prima del decorso del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso in sede amministrativa o della domanda giudiziale, oppure nell'ipotesi in cui 1a p.a. avesse proceduto all'annuHamento di ufficio dell'atto ,f.mpositivo nell" ambito di tale termine. Ora proprio in considerazione della circostanza che, all'atto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972 continuava a permanere in vigore il vecchio sistema contenzioso fino a che non si fosse provveduto all'insediamento delle nuove commissioni, si deve ritenere, che nella permanenza della libera scelta della tutela contenziosa da parte del contribuente,. dovesse trovare ulteriore applicazione l'art. 148, necessario corollario del sistema contenzioso, sopravvissuto, seppure per breve tempo alla data di entrata in vigore dei d.P.R. n. 634 e 636 del 1972. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Infatti, va considerato eh('! fa disposizione prevista ne1l'art. 148 non ha pi senso soltanto con '1'entrata in vigore dela nuovo sistema contenzioso e finsedimento. delle nuove commissioni tributarie, atteso che attualmente, non pi consentita 1a possibilit della libera scelta del tirpo di tutela contenziosa (principio deHa giurisdizione concorrente), in quanto il ricorso al1le Commissioni Tributarie divenuto obbligatorio per. ogni specie di tributo e pregiudiziale alla tutela giurisdizionale ordinaria, che non assume pi carattere autonomo rispetto a quella amministrativa, avendo natura di sovraordinazione e di annullamento rispetto alla prima. Pertanto il richiamo all'art. 80 del d.P.R. n. 634 del 1972, effettuato dal giudice di merito, non assume atlcun ri:lievo, considerato che ~I riferimento indifferenziato di detta disposizione alle norme contenute nella legge del d.P.R. n. 634 del 1972 ai fini della loro abrogazione con effetto ex tunc, non ;pu incidere su que11e norme di carattere processuale, come quella di cui all'art. 148 la cui ultrattivit, necessariamente collegata alla sopravvivenza seppure . a carattere temporaneo, del vecchio . srstema contenzioso. Infatti, l'art. 80 non pu che riguardare nel suo effetto abrogativo immediato, 1le norme della vecchia legge sul registro di carattere sostanziale. In proposito assume un indubbia rilevanza ermeneutica J'argomento che si ritrae dal richiamo contenuto da:M'atto aMa disposizione di 1diritto intertemporale, contenuta nell'art.. 77 che indubbiamente diretta sul piano del diritto transitorio a regolare gli effetti sorgenti dalla successione della legge in materia di rapporti sostanziali. Da ci consegue che i rapporti processuali, sul piano del diritto intertemporale rimangono soggetti l iJ,rincipio di carattere generale, che gli atti del processo sono regolati da11a fogge processuale in vigore al momento del loro compimento ed esulano, quindi, dalla disciplina contenuta negli artt. 77 e 80. Per completezza di motivazione non p_u non rilevarsi, che, anche a prescindere daHe precedenti considerazioni, J'art. 148 doveva ritenersi ugualmente appilicabile nella fattispecie, atteso che fa domanda giudiziale risulta proposta prima dll'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972 (ovverosia in data 6 dicembre 1972), mentre iii provvedimento di annullamento di ufficio dell'Amministrazione Finanziaria e la pronuncia deHa sentenza, che ha dichiarato cessata la materia del contendere, seppure successivi all'entrata in vigore di tale legge, sono intervenuti entro il termine di novanta giorni da11a proposizione della domanda giudiziale. Ora con riferimento alla ratio legis, su cui si fonda !l'art. 148, che, come si detto al fine di assicurare lo spartium deliberandi sull'Amministrazione Finanziaria, d rilevanza giul1idica aMa scelta sul tipo di tutela contenziosa effettuata dal contribuente, al momento della propsizione della domanda giudiziale, il fatto generatore, previsto dalla norma, va individuato a tale data; cosicch va ritenuta applicabile ila legge in vigore 420 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al momento della proposizione della domanda {ex art. 11 preleggi), nella specie antecedente all'entrata .in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, anche considerando che al momento della pubblicazione della sentenza permaneva, ancora, in vigore il vecchio sistema contenzioso, al quale la disposizione di cui all'art. 148 era collegata. Dall'accoglimento del rkorso consegue che la causa va Tinviata ad altro giudice, per H nuovo esame, '(anche in ordine alle spese processuali, di questo giudizio di Cassazione), il quaile si atterr al principio enunciato da questa Corte che cos si enuclea L'art. 80 del d.P.R. n. 634 del 1972 non ha dete11minato l'automatica abrogazione dell'art. 148 legge sul reg. abrogata, di natura processuale, ed esulante per tale sua natura dalla previsione della norma di diritto intertemporale di cui a1l'art. 77, per que1le cau.se che .risultano proposte prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, o dell'insediamento delle nuove Commissioni tributarie atteso -che l'art. 148, quale necessario coro11ario del precedente sistema con:tnzioso tributario, permane in vigore fino a che quest'ultimo non venga definitivamente sostituito con 1'attuazione del nuovo sistema contenzioso (omissis). CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 9 novembre 1979, n. 5779 -Pres. Mirabelli -Est. Carnevale -P. M. La Valva (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi) -c. Soc. Detroit -Sem (avv. A1lorio). Tributi in genere -Contenzioso tributario -Commissione centrale -Contestazione sulla tassabilit del reddito -Decisione fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla parte e assunte nella decisione impugnata -Legittimit. (d.P.R. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 46; cod. proc. civ., art. 112). ' Tributi erariali diretti -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Riserve occulte -Supervalutazione delle giacenze rispetto alle rimanenze Applicabilit art. 107 del t.u. delle imposte dirette -Esclusione Accertamento nel periodo cui si riferiscono le rimanenze sottova lutate. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 107). La Commissione centrale ha il potere, in base al principio iura novit curia, di porre a fondamento della decisione ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla parte e assunte nella decisione impugnata quando nel ricorso contro l'accertamento sia stata comunque contestata la tassabilit del reddito (1). (1-2) Si deve dissentire su ambedue le massime. I termini della controversia possono cos sintetizzarsi: una societ in nome collettivo definisce per concordato l'imponibile dell'anno 1964 che porta, tra Jlaltro, una deter PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 421 Qualora nel bilancio di un esercizio siano indicate le giacenze iniziali per un valore superiore a quelle delle rimanenze finali dell'esercizio precedente, il reddito sottratto alla tassazione riferito al periodo d'imposta dell'anno precedente nel quale le rimanenze sono state sottovalutate e non pu essere accertato nell'esercizio successivo, non potendo trovare applicazione l'art. 107 del t.u. delle imposte dirette (2). (omissis) Con il primo motivo del suo ricorso l'Amministrazione finanziaria -denunciando la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2907 cod. civ. e 46 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ. -si duole che la commissione tributaria centrale abbia rigettato il suo ricorso per motivi, come queHi dell'inapplicabilit dell'art. 107 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 posto a base dell'accertamento impunato dalla societ Detroit-SEM e dell'immodificabilit e della non integrabilit dei concordati relativi agli accertamenti concernenti i redditi pl;'odotti negli esercizi precedenti a quello del 1965, del tutto estranei alla materia del contendere ed attinenti a questioni non rilevabili d'ufficio, tanto pi che sulla regolarit formale del procedimento di aocertamento si sarebbe formato H giudicato implicito a seguito delle decisioni di merito intervenute nei precedenti gradi del giudizio. m~nata cifra per rimanenze (finali) al 31 d1cembre; nel successivo periodo di imposta la .societ, nel frattempo trasformatasi in anonima, espone nel bilancio come giacenze (iniziati) al 1 gennaio una somma doppia. Poich ci altera evidentemente i dati di biLancio, .t'ufficio acoerta neLlo stesso anno .1965, cui si r1f.er.isce H bilancio, un maggiore reddito corrispondente alla differenza tra i due va'1ori. Ricorre La societ deducendo che 1a differenza dei valori era giustificata in quanto corrispondente al valore concordato nell'anno ,1964 per Fintero reddito imponibile dal quale non poteva enuclearsi il valore delle rimanenze. La commissione d1strettua1e accogrn.e il r:icorso e fa decisione confermata dalla comm~ssione provincia1e suHia base di quanto dedotto dai! con tribuente. La Commissione .centra1e adita daWufficio, senza minimamente con siderare 'la questione come pro.spettata dal ricorrente e come decisa nei pre cedenti gradi, ha affermato che, non potendo trovare applicazione l'art. 107 de1 testo unico del 1958, il maggior reddito andava accertato non nell'eser cizio 1%5, ma ne!J'esercizio 1964 nel qua1e era stato sottratto alla tassazione con sottovalutazione delle rimanenze, cosa che pera1tro I'ufficio nemmeno poteva fare perch per quelrl'anno era stato concluso un. concordato e la successiva dkhiarazione non costituiva valida ragione per modificare il con cordato per sopravvenuta conoscenza di eiementi nuovi. Ha quindi confermato l'annu11amento deH'accertamento non perch il reddito non esiste oggettiva mente o non tassabile, ma perch esso andava accertato in. un esercizio diverso. Questo la Commissione centrate ben poteva fare (prima massima) secondo il princ!PO iura novit curia ed ne1la sostanza conforme a 1egge (seconda massima). In via generale nel giudizio innanzi alle commissioni., imperniato sul ri corso motivato, come non possibile giudicare su ricorso di generica con 422 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura di extrapetizione proposta con il motivo avanti riassunto non coglie nel sgno. Il vizio di ultra od extra petizione -come questa Corte Suprema ha affermato con un indirizzo ormai consolidato -ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti (e cio pronunciando su questioni da esse non dedotte o su eccezioni non rilevabili d'ufficio), attribuisca un bene nn richiesto o diverso da quel,Jo richiesto, con ci violando l'inderogabile esigenza, rigpondente ad uno dei connotati essenziali defila funzione giurisdizionaJe, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. n medesimo vizio -ponendosi con riferimento esclusivo alle questioni rimesse al potere dispositivo de1le parti, cio a que1le concernenti la domanda, nei suoi essenziali elementi soggetti ed oggettivi, e le eccezioni in senso proprio, vale a dire quelle eccezioni correlate a diritti potestativi il cui esercizio rise~ato in modo esclusivo al rispettivo titolare -non quindi configurabile con riguardo all'identificazione delJe norme in base alle quali >la cop.troversia deve essere decisa, rientrando nel potere-dovere del giudice -alla stregua del principio jura novit curia, attinente aLI'essenza stessa deHa giurisdizione -fa ricerca de1le ragioni giuridiohe pi idonee a giustificare ,Ja sua pronuncia sulle domande e sulle eccezioni in senso proprio proposte dalle parti. testazione del1'aocertamento, cos non possibile accogliere il ricorso per motivi diversi da queLLi dedotti; si pone, tra l'altro, anche un probJema di contraddittorio e nel caso non potrebbe essere pi chiaro che Ia duplice ragione deL decidere (riferimento del reddito ad un diverso periodo ed immodificabiHt del concordato) giunta assolutamente inaspettata in terzo grado. Affermare che la comrfiissione pu sempre di ufficio fare applicaca: cione di una delle moltdssime norme della legge sostanziale delile quaJ,i non si mai sospettata la pertinenza, significa pr:vare le parti di ogni garanzia di difesa. Ma Ia legge sostanziale non di per s applicabile se non in relazione ad una situazione di fatto che il ricorso deve individuare e sulla quale il controinteressato deve essere messo in condizione di fare deduzioni difensive in fatto, oLtre che in diritto. Iura novit curia significa che suli fatto dedotto ed individuato, il giudice, anche senza una indicazione delila parte, deve applicare I.a norma .pertinente, ma non che il giudice pu decidere su un presupposto diverso da quello dedotto; e non pu mascherarsi come ricerca della norma giuridica pertinente, l'applicazione di una norma ad un presupposto diverso da quello che stato contrverso. E di fronte ad un ricorrente che sostiene di aver giustamente indicato come valore ddle giacenze una certa cifra, rispondere che l'accertamento non ha individuato il giusto periodo di imposta non significa applicare la norma giuridica al rapporto dedotto. Ci vai.e per il processo tributario di primo grado. Assai pi ristretto e il potere del giudice neI giudizio di appello. Ma assurdo estendere la statuizione deHa massima al giudizio di terzo grado deHa Commissione centrale ed veramente sorprendente 1'affermazione che innanzi a questa '1a controversia era stata devoluta nella sua interezza e senza alcuna limitazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA . f23 .Poich la societ Detroit-SEM -nell'impugnare J'accertamento del reddito che, secondo l'ufficio tributario, sarebbe stato sottratto all'imposizione negli esercizi precedenti a quehlo rispetto a;l quale era stata presentata dalla stessa societ la dichiarazione da cui lo stesso reddito sarebbe emerso -aveva contestato sia 11'esistenza del reddito, sia la sua tassabilit, e la controversia, in seguito all'appello proposto dall'Amministra ~ione contro la decisione de1l:a commissione provinciale che ne aveva esclusa l'esistenza, era stata devoluta alla commissione tributaria centrale nelila sua interezza e senza alcuna limitazione, la medesima conimissiione tributaria centrale non quindi incorsa nel denunciato vizio di extra petizione per avere addotto, a giustificazione de11a sua pronncia di conferma della decisione impugnata davanti ad essa, ragioni .giuridiche diverse sia da que1le prospettate dalla societ Detroit-SEM nel suo ricorso e nelle successive difese sia da quelle poste dalla commissione provinciale a fondamento della sua dedsiqne. La commissione tributaria centrale -tenuto conto dell'estensione della materia controversa devoluta alla sua cognizione -aveva, ~nfatti, il potere-dovere di esaminare la questione :relativa a:Lla tassabilit del reddito, la quaJle 1si poneva, nell'o:rdiine logico, come preliminare rispetto a queHa concernente la sua esistenza; e -nel ritenere che il reddito accertato, se pur esistente, sarebbe stato riferibile ad un periodo di tassazione diverso Anche i1 giudizio di terzo gr.ado , speciaLmente oggi, di merito quando non cade suLla valutazione estimativa (cass. 22 dicembre 1977 n. 5086 in questa Rassegna, 1977, I, 874, con nota di C. BAFILE); non dubbio tuttavia che nel ricorso debbono essere esposti il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata indicando .gli artico![ di legge o di regolamento che si affermano violati o erroneamente applicati (art. 46 r:d. 8 h1g1io 1937 n. 1516) ovvero ~esposizione sommaria di fatti e i motivi del1'impugnazione i qua1i potranno vertere su vio1azione di legge e questioni di fatto (artt. 25 e 26 d.P.R. n. 636/.1972). 1In nessun caso il giudizio di terzo grado potr .abbracciare tutta la ma teria controversa e controvertibile nei precedenti gradi ove non esista un motivo di fatto e di diritto specificamente dedotto in via principale o in via incidentale. Meno che mai a vantaggio de1 1resistente potr essere 'immutato il fatto presupposto della decisione. La seconda massima non ha centrato i1 problema. L'esigenza, implicita ne1La normativa del t.u. del 1958 ma fondamentale della scienza della conta biJiit (oggi espressam~nte codificata neU'art. 62 del d.P.R. n. 597/1973 e nel l'art. 2425 bis cod. civ.), che le rimanenze finali coincidano con le giacenze iniziali, di ovvia necessit: 1e rimanenze finalii stanno aH'attivo deI bilancio prece dente e le giacenze iniziali al passivo del bilancio seguente; alterando i valori, iL bi-lancio seguente viene ad essere irreaLe nel passivo. Da ci consegue che H bi1ancio che mato dai suoi precedenti (art. 22 de1la legge 5 gennaio 1956 n. 1; art. 24 del r.d. 3 giugno 1943 n. 589) ed stato esattamente posto in evidenza dalla decisione impugnata, poteva trovare applicazione soltanto a quei Tedditi, sottratti all'imposizione nei periodi di imposta in cui erano stati prodotti, rispetto ai quali il competente ufficio distrettuale delle :imposte diTette non avrebbe potuto procedere aMa rettifica dei redditi compresi nelle perdite comporta che il 'corrispettivo dei beni prodotti, ma non ceduti in un esercizio determinato, viene imputato per una parte ne11'esercizio in cui sono prodotti (in base ad un valore stimato che appunto queLlo deL!e rimanenze) e per ~eventuale eccedenza ne1l'eseroizio in cui sono ceduti in base al prezzo realmente conseguito che costituisce il ricavo). Vi sempre uno scavailcamento da un esercizio aH'altro, ma in ogni caso i1 valore complessivo sar sempre corrispondente aL ricavo. In conoreto dar bene ceduto per il corrispettivo x si dovr dedurre la rimanenza stimata pari a y gi imputata nelL'esel'Cizio iprecedente (,per questo ile giacenze iniziali, d'importo uguale alle rimanenze finali, vanno coLlocate nel pas,sivo); ma neL complesso, anche se rilpartito in due esercizi, il 1provento attivo sar sempre il medesimo e corrispondente al corrispettivo conseguito. Ma poich le rimanenze sono un valore stimato con criteri che per quanto dettagliata.mente disciplinati sono pur sempre elastici e prudenziali, resta neLla discrezione ,del contribuente un notevole margine di valutazione che rende difficile l'accertamento in crettifica. D'altra parte non vi interesse ad una rigorosa rettifica delle valutazioni, sa1vo casi evidenti di vio}azione di legge, pel'Ch la valutazione contenuta delle rimanenze sar sempre compensata da un maggiore rkavo neLl'esercizio successiv. In definitiva fasciata aMa discrezione de11'imprenditore la possibilit di ripartire i1 reddito fra due esercizi restringendo e dilatando, pur entro i limiti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 426 dichiarazioni relative ai medesimi periodi di imposta per essere scaduti i termini di decadenza 1previsti per 1l'accertamento dall'art. 32 del testo unico ipi volte citato. II reddito ma processuale '" in quanto si porta alL'esame del medesimo giudice davanti al quale il profilo ipi strettamente di diritto sarebbe in ogni caso ded-i:tcibiLe, anche i1 profilo pi strettamente di fatto in guisa da evitare o da ridurre il frazionamento del gjudizio e le conseguenti complicazioni procedimentali ,di sospensione (da parte de1L'organo eventualmente investito di giurisdizione soltanto sul secondo profilo) o di rinvio (da parte de11'ovgano eventualmente investito di giurisdizione soltanto sul primo profilo). Aiccade cos che La medesima questione di fatto, secondo insorga oppur no insieme ad essa la corrispondente questione di qua1ificazione giuridica , rimane fuori daL1'area de11a estimazione complessa o vi rientra. E ci spiegherebbe 1La diversit delle conclusioni attinte della giurisprudenza nella appLicazione concreta delle nozioni di estimazione semplice e complessa. Venendo poi aHa questione specifica La S.C., riilevato che si discuteva non soltanto deH'intento ,speculativo ma anche della identificazione in dfa:ito della fattispecie impositiva {si discuteva del momento al quale andava riferito l'intento speculativo e se, argomento della 1seconda massima, esso fosse conrrai: ~:: ~~~ ~~~ E:: jll i:: .............,~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 433 l'area di cogni:zJi.one riservata alile commissioni tiributarie cli merito e, per converso, preclusa al controllo 'diretto e della commissione centrale e del giudice ordinario, punto fermissdmo quello della estraneit a taile area delle questioni 'cli fatto involgenti questioni di diritto relative ailla interpretazione rdi norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 4 agosto 1977, n. 3465), cio alla sussumibiilit dei fatti neWastratta fattispecie impositiva e quindi, ancora, alla interpretazione ldeHa norma che questa con1 figura (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 356). Oi perch, al verificarsi di tale evidenza, la questione, anche quando coinvolga hl fatto estimativo (questo riferito -secondo 1.liil indirizzo giurisprudenziale costantemente seguito, con 1l'unioa eoceziornedi Cass., 7 dicembre 1%7, n. 2899, da questa Corte Suprema: ofr. da ul1timo e Tiassuntivamente Oass., 22 novembre 1977, n. 5086; anteriormente, fra le tante, Cass., Sez. Un., 17 maggio 1975, n. 1926; Cass., 18 tlugilio 1973, n. 3094 -non solo al quantum, ma anche aM'an della imposizione), non pi di fatto soltanto, ma diventa turale alila vendita di azioni o, al contrario, se per questa operazione si richiedesse un intento speculativo con connotazioni particolari, questioni tutte inerenti al paradigma legale della fattispecie) ha ritenuto che il giudice ordinario potesse deddere l'intera questione e quindi anche quehla di puro fatto siccome attratta nelle altre questioni di qua1ificazione giuridica. Non :si pu aderire a questa conclusione; in particolare non sembra che la ragione d'essere dehl'estimazione complessa sia di economia ;processuale ed ancor meno pu ammettersi che una questione possa essere portata ad uno o ad altro giudice a seconda che insorga oppur no , in modo che ben potrebbe essere specios<>, una connessa questione; nemmeno pu dirsi che questa sia la ragione per la quale l1a giurisprudenza sempre stata tormentata. Le premesse esatte da cui la decisione partita non configuran<> minimamente una tade elrasticit che, rimessa i!Mmitatamente al potere dispositivo deHe parti, avrebbe comportato addirittura uno spostamento de11ra giurisdizione; ;per decenni si tentato di al!1argare n campo dehl'estimazione complessa iper rendere possibile la inJIPugnazione (in terzo .grado innanzi alfa Commissione centrale ed eventualmente per due gradi innan2:i aU'A.G.0.), ma non si mai ricorso ad un tale f.acii!issimo espediente e mai Jia giurisdizione ha avaMato simild tentativi. Infine nel .s~stema processuale sempre rimasta dominante la regola deLla sospensione de1 giudizio di valutazione per la risoluzione di una questione pregiudiziale di diritt<> (imposte indirette) e de1 rinvio per rinnovare il giudizio di valilitazione {imposte dirette). vero che H problema diventava pi difficile ne1 processo innanzi aH'A.G.O., che non era di impugnazione; non si escludeva peraltro nemmeno in questo caso una possibili.t di rinvio alla commi,ssione d:1 meriiito. Oggi comunque stabrnta con precisione la regola de1 rinvio quando a seguito della decisione de1 giudice di .terzo grado occo11re ripetere (<> compiere per la prima volta) H giudizio di mera valutazione. Quali e quante possono essere le questioni di diritto connesse o pregiudiziali ad una valutazione, esaurita la decisione di queste, resta un pr<>blema di pura stima quantitativa (valutazione estimativa) che deve essere affrontata dalla com RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO anche, e ancor prima, di diritto, posto che, preliminarmente all'indagine volta ad accertare fa sussistenza del fatto ,tributariamente rilevante, sorge in siffatta situazione la necessit di stabiJ1ire quale sia tal fotto; 1 occorre, cio, da prima identifoore la fattispecie normativa rper poi poter utilmente passare a 'Verifcaroe la reailiz:mzione in concreto. La insoindibillit dei due momenti, pur fogicamente distinguibili, dei quali consta la composita, ma, ai fini qui considerati, unica questione cos !insorta, si spiega con una ragione ,di economia processuale, essa consentendo di portare aH'esame del medesimo giudice, da'Voo.ti al quale hl profilo pi strettamente di diritto sarebbe in ogni caso deducibile, anche e direttamente il profilo pi strettamente di fatto, in guisa da evitare o da ridurre -in corrispondenza dell'area oggettiva e dellle fasi processuaLi in cui ta:le meccanismo opera -il frazionamento del missione di merito e non ipotr mai essere affrontata, quali che siano le possibili connessioni, dal giudice .di terzo grado. E ci non vale soltanto per la vera e propria valutazione estimativa (di quantit) ma anche per tutte le questioni di puro fatto che si fanno rientrare neL concetto (allargato) idi estimazione sempLice; l'esistenza del fatto presupposto, la valutazione deUa prova, l'esistenza deWintento S\I)ecuLativo ecc., sono tutte questioni di mero fatto decidibHi solitanto daJJLe comm~ssionJ. di merito, Potranno sorgere accanto a queste, diverse questioni implicanti valutazioni giuridiche, connesse o pregiudiziaLi, ma Jia .decisione di queste questioni rimarr sempre distinta e non .determiner attrazione ohe possa superare la necessit del rinvio. Questo naturalmente non significa che H giudizio di terzo grado di sola legittimit come quelilo di cassazione. A:l contrario tiJJ.1 giudizio di medto (tranne che rper l'impugnazione per vizi del procedimento de1le decisioni di soLa valutazione estimativa), ma sempre incentrato su una questione di diritto; quando questa esiste i1 giudizio esteso anche al fatto che ne costituisce il presupiposto, ma mai aLla questione di puro fatto. Mentre nel .giudizio di cassazione esiste La distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio si che lia questione di diritto giudicata in astratto disgiuntamente dal fatto, nel giudizio di terzo grado La ques.tione di diritto giudicata in concreto unitamente ail fatto, ma nell'uno e nell!alrt:ro caso quel che rende ammissibile i~ giudizio una questione di appLicazione della legge. Potrebbe in oondusione dirsi, per rendere 1pi chiaro i1 concetto, che al fine di stabiLire 1',ammissibilit delfimpugnazione di terzo grado occorre prima verificare ,l'esistenza di una questione di applicazione della legge (tributaria e non); ove questa esista .il giudizio che di merito si estende a1 fatto che ne il !Presupposto. Non sarebbe invece corretto il procedimento opposto, partire cio da una questione di mero fatto per stabHire se questa complkata da questioni di diritto; La questione di mero fatto resta tale anche 'se accanto ad essa possono sorgere distinte, se pure .connesse, questioni di diritto. In ogni caso sempre inibito aLle parti di modificare i hl.miti dellia potest decisortlia del gdudice creando, pi o meno art:ificiosaimente, connessioni o pregiudiziali. 3) Quanto detto giustifica la particoliare configurazione del giudizio innanzi alla Commissione centrale, imperniata sul ricorso che .deve contenere i parti PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 435 giudizio e de conseguenti complicazioni procedimentali di sospensione (da parte dell'origano 'eventualmente investito dii giurisdizione soltanto sul secondo profilo) o di rinvdo {da parte dell'organo eventuailmente investito di giursdi:zJione soltanto suil rprimo prof.llo). Dalla adozione di un critetfo siffatto di delimitazlione dell'area della estimazione Semplice deriva, dunque, che, una vodta insorta controversia, per esplicito o per mplilcito, sul paradigma legale, anche l'accertamento del fatto storico da tarle ipamdiigma assunto tra i suoi elementi fuoriesce da quehl'area, con l'ulteriore conseguenza che la medesima questione di fatto, secondo insorga oppur no insieme ad essa la coI'I'ispondente questione di qualificazione giuridica e cio di indivliduazione del paradigma normativo alla cui stregua va individuato il fatto giuridicamente nMevante ai fini impositivi considerati, rimane fuori da detta area o vi rientra, con i correlativd effetti in punto di giurisdizione. Cos! colari e specifici motivi. Non dubbio che, se ipure La norma del1'art. 26 del d.P.R. n. 636 moLto pi stringata del corrispondente art. 46 de1 r.d. 8 lugLio 1937, n. 1616, H ricorso ai1'~a Commissione centrare deve contenere, oltre aHa narrazione dei. fatti, l'dndicazione di motirvi spec[ci dai qua:Jli 11iswti, sia pure senza 1a necessit del1a menzione ddle norme, quaLi censure di violazione di 1egge si .intendono proporre. Non di certo esatta la sent. 9 novembre 1979, n. 5779 (in questo fascicolo pag. 420) che ha ritenuto rientrante nel potere del giudice di terzo grado Ia indriviiduazione
  • le ~n base a presunzioni ~egal:i ,solo quando manchino determinanti documenti, tassativamente 1mdiJoati dal ilegis'latore, :Ldonei a ricostruirla ne1la sua :realt, sicch, una volta che tale consistenza ef PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA fettiva sia stata legittimamente acoertata dalJa F~nanza in base e per effetto di un documento degno di fede, esso non pu non avere valore per tutti gli eredi in quanto sogg~t1li del medesimo raplporto tributariio. Quanto poi all'ultima censura prospettata dal ricorrente, appena iJ caso di osservare che i THievi posti daili1a Corte d'appello a base della sua decisione attengono 01lil'interpreta7lione oggettiva d:i una norma di ~egge, eseguita, sia pure d'ufficio e qUJi.ndi indipendentemente dalle argomentazioni degli appellanti, ma esclusivamente al fine di assicurare loro il bene da essi richiesto (cio la riezione della pretesa fiscale), sicch in essa non pu mai ravvisarsi ailcuna extrapetizione (omissis). SEZIONE SETTI:MA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1212 -Pres. La Farina -Est. Sensa!le -P. M. Minetti {conf.). Societ italiana per il gas ~avv. Guerra) c. Amministrazione difesa {avv. Stato Turin). Contratti -Capitolati d'oneri predisposti dalle amministrazioni statali per regolare i propri contratti -Natura regolamentare per i contratti interessanti lo Stato. (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 45; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 7, 88; d.m. 20 giugno 1930, n. 35). Contratti -Mancata approvazione -Rilevanza sull'obbligo di adempimento del privato contraente -Esclusione. (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 103; r.d. 18 novembre 1?23, n. 2440, art. 19; legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. F, art. 336). Contratti -Fornitura esegUita parzialmente -Risoluzione per inadempimento -Necessit di .preventiva assegnazione di un termine per le ulteriori consegne -Esclusione. (d.m. 20 giugno 1930, n. 35, art. 72). Contratti -Cauzione definitiva -Natura -Incameramento in ipotesi di madempienza -Prova del danno subito dalla p.a. -Necessit. (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 54; d.m. 20 giugno 1930, n. 35, artt. 20, 23). Le condizioni generali d'oneri approvate con d.m. 20 giugno 1930, n. 35, per gli acquisti di vestiario ed altro da parte dell'Amministrazione della difesa hanno valore ed efficacia di fonti normative secondarie (di natura regolamentare) e l'interpretazione fattane dal giudice del merito sindacabile in sede di legittimit (1). Poich l'approvazione costituisce requisito d'efficacia del contratto per la pubblica amministrazione e non anche per l'altra parte la sua mancanza non esclude l'inadempimento del contraente privato (2). (1) Giurisprudenza costante, della quale offerto ampio panorama critico da G. RoEHRSENN, I capitolati d'oneri, in Rass. lavori pubblici, 1980, I, 1. Cass. 19 novembre 1971, n. 3331, dtata in motivarione, s1 legge in questa Rassegna, 1971, I, 1518. La giurisprudenza pure pacifica nel riconoscere natura negoziale ai capitolati generali d'oneri in quanto richiamati' nei cohtratti di Enti pubblici PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 449 In ipotesi di esecuzione soltanto parziale di una pubblica fornitura, correttamente ritenuta l'inutilit, ai fini della rescissione del contratto, della preventiva assegnazione di un termine perentorio per le ulteriori consegne quando l'obbligato abbia gi offerto di eseguire la propria prestazione secondo modalit non consentite dalla legge (3). La cauzione prevista dagli artt. 17 e segg. delle Condizioni generali d'oneri per gli acquisti di vestiario ed altro da parte dell'Amministrazione della difesa-esercito, approvate con d.m. 20 giugno 1930, n. 35, non assimilabile alla clausola penale ed ai fini del suo incameramento l'Amministrazione tenuta a fornire la prova del danno effettivamente subito dall'inadempimento dell'altro contraente (4). (omissis) Con il primo motivo la Societ irta:liana per il gas , quaJe inco11pora:nte della soc. C.L.E.UJC.A. , denun2Jia ilia violazione e la 'falsa appHcazione degli artt. 17 e 20 dehle Oondi:ziion!i generaili d'onero, a'.PIJ1"0vate con d.m. 20 giugno 1930 n. 35, e dell'art. 1382 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 'cod. rproc. civ., icenS1Urando Ja sentenza impugnata per avere -la Corte di merito -erroneamente attcibuito a!lla cauzione prevista nelle citate Conldizion!i (ohe riiproducono testualmente ['art. 5 delle Condizioni genemli del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con diversi daMo Stato: v. in ta!l senso Cass. 20 marzo 1972, n. 850, in Foro it., 1972, I, 3221. (2) ~pHcazione di principio pacifico. Ne~ senso che 1'ineftcacia del contratto ,per mancanza dehla prescritta approvazione pu essere dedotta solo da1l'Amministrazione e non da1 contraente privato, cfr. Cass; 116 aprile 1970, n. 1061, in Giust. civ., ,1970, I, 1632. 1SuMa facolt di recesso deH'aggiudicatario per la scadenza de} termine previ\Sto .per ['approvazione Cass. 19 giugno 1975, n. 2467, in questa Rassegna, .1975, I, 764. (3) A sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, la fornitura oggetto del contratto era riservata aHe industrie del centro-sud e i1 contraente (privato aveva nelila specie chiesto, dopo una parziale esecuzione, di essere autoriz2lato ad effettuare le u1teriori consegne con merce prodotta in un proprio stabilimento del nord, adducendo 1a sopravvenuta cessazione per motivi tecnico-economici deM'attivit deLlo stabilimento meridionale. I giudici di merito hanno ritenuto che la richiesta equivalesse ad ammissione di definitivo inadempimento. Tale valutazione, condivisa dailla Cassazione, irisulta ineccepibile, una vo1ta che 1'a1lestimento de11a merce con (partico1ari modaLit doveva ritenel1Si elemento essenziale del negozio. (4) SU!lLa funzione de1La cauzione definitiva e su11a differenza di questa dal1a dausola a:ienale oltre che da!lla caparra penitenziale e daUa 1caparra confermatoria, cfr. Cass. 5 aprile J974, n. 971, in questa Rassegna, ,1974, I, 1459. La richiamata Cass. 26 gennaio 1978, n. 360, in questa Rassegna, 1978, I, 132, si sofferma particolarmente suLl'esaurimento della funzione de11a cauzione con la conolusione del1o svo1g1mento del contratto, escludendo 'utilizzabilit della cauzione stessa, dopo H ooHaudo, per i1 pagamento de1le retribuzioni ai lavoratori dipendenti dal1'appa1tatore. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 16 foglio 1962, n. 1063) Ja natura e [a funzione di :olausola penale, confondendo tre istituti che le Condizioni tengono ben distinti e cio la cauzione provvi,soria di cui all'art. 12 (che funge da oaparra confirmatol1ia), le multe previste in misura fissa dagli art. 69 e ss. ~che ih:anno una finalit sanzionatoria per il caso d'inadempimento, prescinidendo dal 11isarcimento del danno) e fa cauzione (ohe realizza una garanzia reale gener.ica, .finalizzata ad assistere qualsiasi ragione d credito effettivamente esistente a favore delll'Amminisrrazione, senza rperailtro esonerarla mlla prova sia dell'esistenza del danno, .sia del SUO mmontaTe). Con iil 'secondo motivo la soci~ ricorrente denunzlia !iJ vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato daMe parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), censurando la sentenza impugnata rper non avere -Ja Corte d merito svolto un'adeguata mda!i'.Ile suglii elementi differenziatori dclJa cauzione di cui aigli artt. 17 e ss. dalle multe previste dagli artt. 69 e ss. delile Condizioni generali d'oneri e per avere, da un lato, riconosciuto [a pattu.i2lione di una clausola penale e, dail!l'a:ltTo, ritenuto Jegittimo J'!incameramento parziale della cauzione ad opera dell'Amministrazione, !incompatibHe con fa funzione deJla olausola penale di anticipata liquidazione del danno ed in vidlazione al precetto deilJ'a:rt. 1384 cod. oiv., che riserva soltanto al giudice la riduzione della penale. Con :il terzo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 27 del d.m. 20 giugno 1930, n. 35 ed H vizio dii contraddittoriet della motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal1le parti (art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ.), censure la sentenza !impugnata per avere esolUJSo -Ja Corte .di merito -ohe, prima dell'apprmnazione del contratto n. 17367 ~di cui non era inmata l'esecuzione) da parte del competente Minist~o, fa soc. C.L.E.D.C.A. potesse efficacemente recedere dal contratto e per avere, quindi, configurato come inadempimento il legittimo esercizio de.hla potest di recesso. Con ti!l quarto motivo, !infine, ~si denunzia il vizio di omessa motivazione su Uill punto decisivo della controversia {ar.t. 360, n. 5 cod. iproc. civ.) rper non avere -[a Corte d'appello -rilevato, in relaziione al contratto n. 17197 {parzialmente eseguito), ohe ['Amministrazione, prima dii ritenere risoJto H contratto stesso e. scaduto il termine utiile per la consegna, awebbe dovuto 'assegnare aJ contraente iprivato .un te11mine perentorio rper '1e ulteriori consegne, e decorso :inutilmente tale termine, far eseguire in danno del fornitore inadempiente fo consegne non eseguite (art. 72 e 76), anche !in ossequio al principio della formalit e tdpilCit che regola tl'attdv.it amministrativa. A\ll'esame delle prospettate censure deve rpremettersi che, in relazione ai due contratti di fornitura n. 17197 del 18 aprile 1968 e n. 17367 del 5 Jugliio deUo stesso anno, si controverte fra Je parti sia deHa configurabilit dell'iinademipimento deH'dmpresa fornitrice sia deil!le conseguenze di PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN. MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI esso e oio della Jegittimit, mailgrado il'inademrpimento, dell'incameramento da parte de11'Amministrazione della oau;;o;ione versata dalla soc. C.L.E.D.C.A. all'atto della stipulazione del contratto. La societ ricorrente nega che vi sia stato inadempimento da parte sua: quanto al secondo contmtto, di cui non era stata iniziata -l'esecuzione, perch, prima ohe esso 'ricevesse la prescritta approvaziione del Ministero delila Difesa, la societ fornitrice, con la lettera -del 29 ottobre 1968, aveva mamfes1ato la ;volont di recesso ed aveva esereitato ~a relativa potest concessa:le da11'art. 27 del capitolato generaile di oneri (terzo motivo); quanto ai! primo contratto, parzialmente eseguito, peroh, a norma dgl artt. 72 e 76 delJle Conwioni '1'Amministmziione avrebbe dovuto assegmire alla 1societ un tennine ~ntorio per le ulteriori consegne e, solo dopo il'inutile decorso di esso, avrebbe potu1o ritenere risolto il contratto (quarto motivo). La societ riCOIU"ente sostiene, poi, che anche nel caso in CUi fosse SUO maidempimento, il'AmmfilistraZione non avrebbe potuto incamerare fa oauzione, vevsata ai sensi dell'art. 18 delle Costituziioni , senza la prova dell'effettivo danno subito, perch detta cauzione non pu essere inquadrata 111el10 sohema della cl81U1Sola penale, ma costituisce un pegno irregolare o una garanzia reale generica (primo e secondo motivo). Un'mteriore precisazione si rende, preliminannente, necessaria in ordine al sindacato di questa Corte circa l'interpretazione deil:le rcondiziiorui generali d'oneri, che, secondo J'Ammiruistraziione resistente, sarebbe escluso; sailvo il controllo che siano state rispettate ile regole giuridiche di ermeneutiica, trnttandosi di disciplina avente 111atura neg_?ziale. Pi volte questa Corte ha affermato che disposiziiom contenute ne11e Condizioni generali d'oneri hanno natma ed efficacia di norme regolamentari, sempre che si tratti di contratti interessanti il'Amminti.strazione statale, nei ui confronti :hl privato contraente dn una posizione di subordinazione. ohe giust:i'fica [a sua sottoposizione ailla potest regolamentare. In tali termini e con preciso riferimento ahle Condizioni generali d'oneri per gli acquisti dli vestiario ed ailtro da iparte de!ll'A:mminist! l'azione del!l.a Difesa-Esercito, approvato con d.m. 20 giugno 1930, n. 35, l'affermazione ripetuta ne11e 1sentenze 12 giugno 1968, n. 1568; 23 Juglio 1969, n. 2766; 19 nv:embre 1971, n. 3331 e nn sostanziailmente smentita da:Ha p!i recente decis[one n. 4386 del 12 novembre 1977, ipur se con questi si riconosciuto H potere del gi:udilce di ridurre equamente Je multe previste negli artt. 69 e ss. dehle citate Condizioni generali nel loro conoreto inserimento nel contratto, sul presupposto de11a prevalenza della disciplina primaria ed foderogabile dettata .dall'art. 1384 cod. civ. Tale affermazione discende dalla considerazione ahe, nel vigente ordinamento, frequentemente la legge prevede fa pos-sibfilit che disposizioni !l'egOilamentari vengano adottate con decreti ministeriaili. Per ci che attiene a11e Condizioni d'oneri, il'art. 45 del rJdJI. 23 mal$giO 1924, n. 827, conte 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nente norme per l'esecu:zfone del d.lgt. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministraizone del patrimonio e sulla contabiilit generale delJo Stato, stabilisce ohe i oapitolatii d'oneri, per ogni genere di contratto, sono approvati da ciascun Miniistero; e risulta emanato in conformit al d.ilgt. 2240/23, che, all'art. 7, prevede i capitolati d'oneri ed, ahl'art. 88, conferisce al Governo '1'inoarico di modificare le no:mne vigenti dn materia, con faCOilt di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coo11dinamento e di attuazione. Trattasi, dunque, di una disciplina che, malgrado sfa, dal punto di vista formale, manifestaz;ione di potest amministriativa, ha natura sostanzialmente normativa, anche se derivata e secondama, ed aisisume tale efficacia dn virt della iprevdsione che contenuta, con ca1rattere generale, in provvedimenti iohe hanno natura nomnativa primaria. Se ne 11iicava il corollario che, .quando la controversia verte sulla interpretazione non del regolamento patttlzio degl'dnteressi patrimoniald riservati aiLl'autonomia privata, ma dehle nomne delle Condizioni generali direttamente ed in s considerate, tale interpretazione smdacabile lin sede di ~egittdmit e l'esame delle norme anzidette 11ientra nei compiti istituzionali di questa Corte. Fatte .queste precisia:z;ioni, 1l'esiaime del terzo e del quarto motivo, con i quali 1si nega l'inadempimento della soc. C.L.E.D.C.A. , deve logica mente precedere quello dei primi due, che postuilano l'esistenza del rnnadempimento e vigua:rdano Je coDJseguenze che se ne devono trarre in ordine ai :diritti ed agLi obbldghi dellle parti. Le censure formulate con il terzo e con il quarto motivo sono infondate ed in relazione ad esse ~ ricorso Via rigettato. L'art. 27 delle CondiZJioni d'onerii, premesso ohe rill contratto deve ottenere ['approvazione del Ministero o dell'autorit aill'uopo delegata entro t1re mesi dal giorno dehla sua stipulazione, 1staihi!lisce che, in caso di ritardo oltre ti1 detto termine, l'aggiudicatario avr ddritto dli ottenere lo scio~imento del contratto e potr essere !liberato dal suo dmpegno, noti:ficanido all'Amministrazione appaltante 1.l!Ila dichi!arnzione contenente taile 1sua volont. Di fronte 1ail 1chlro dettato .dehlia disposizione, non censurabHe il convincimento della Corte di merito, secondo cui fa lettera del 29 otto. bre 1968 (con la quale !l:a soc. C.L.E.D,C.A. , nel comunicare [a cessazione, per ragioni teonico-economiche, dell'attivit del suo stalbilimento di Napoli, chiese di essere autorizzata ad effettuare le ulteriori forniture con naiftaHna iprodotta ncllo 1stabi1imento di Fidenza), lungi dal contenere Ja prrescritta diohiarazione di rrecesso, esprimeva fa voJont di procedere ailla esecuzione del contratto con modalit non consentite dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835, che rdservava alle industrie del 1centro-sud Je forniture in questione, ed equivaleva ad una 1ammissione di definitivo inadempimento. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI N :pu condividersi l'assunto da:lfa ricorrente, secondo cui non pu configurarsi dl suo inadempimento in 'relazione aid un contratto non an!cora a:p:provato e, 'qundi, non ancora efficace. La risposta fornita da:hla sentenza impugnata certamente corretta. Dato che nei contratti ad evidenza :pubblica .!'attivit dell'Amministrazione, non diversamente dalla sua attivit unilaterale, volta ail perseguimento del pubbliico interesse, la successiva approvazione, .f.TIJalizzata al controllo dell'attivit amminisllratdva, costituisce un requisito di efficacia ideHa manifesta:z;ione di volont della pubblica amministrazione e non anche di quella del privato, la oui dmmediata efficacia discende dail vincolo contrattuale, a prresoindere dallla sua successiva approvazione (hl che, avverte la Corte d'appehlo, , nel caso, espressamente previsto d!aH'airt. 12 del contratto stesso). Ne consegue che 1l'inadempimento della societ ricorrente non esduso dalla mancata approvazione, che, anzi, contenuta nell'atto con il qua:le l'Amministrazione ha manifesta:to Ja volont ,di consiiderare risolto hl contratto, rprprio sul presupposto de111'ol1lllrui accertato inadempimento dell'altro contraente, tale da non rendere necessaria ['approvazione di un contratto destinato aHa risoluzione. Del pari, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate con il quarto motivo, avendo, con motivazione logicamente coerente, considerato, in relazione al contratto gi approvato e :parzialmente eseguito, che, non potendo fa CL.E.D.C.A. completare la fornitura con le modalit previste nel contratto ed avendo chiaramente manifestato tale .impossibilit con la Iettera del 29 ottobre 1968, J'assegnazione del termine ;perentorio, ;previsto dall'iart. 72 idehle Condizioni d'oneri, 11isuJ tava ormai inutill:e. Non vane obiettare che, oon taile motivazione, la Corte di merito ha violato il principio della tirpioit degH atti amministrativi, che qui non pertinentemente invocato. Infatti, nel caso concreto, non si tratta di stabilire se le .finalit d'interesse :pubblico che fa 'legge assegna ad un determil>orto esistente fra [e parti. Lo_ ,schema normativo della dausola penale, deil. resto, mal si adatta a comprendere la cauzione I ACUE llD APPALtt PtmBLICI Di .conseguenza -determinando 1a oau:z;ione provvisoria preventivamente .l'ammontare del rdanno, secondo ila valutazione discrezionale del:la pubbH!ca amministra:ziione, che !Ile 1stabilisce la entit neLl'iavv.iso d'asta deve ritenersi infondata la ipretesa dell'amministrazione di ottenere oltre aJ.lla rriten:zJione della cauzione :provvisor1a ed al trimbo11so dehle spese del riappalto, hl risarcimento dei maggiora d1ann[. L'unico motivo di ricorso , quindi, da disattendere. In conolusione, H rkoriso va rigettato (omissis). SEZIONE OTIAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 14 dicembre 1978 -Pres. Giorgioni - Rel. Faccini -P. M. Marucci (conf.) -Rie. P.M. c. Romeo. Peculato -Uso dell'autovettura di servizio per percorso casa-ufficio Distrazione -Insussistenza. (cod. pen., art. 314; r.d. 3 aprile 1926, n. 746, regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, art. 4). Non commette il delitto di peculato per distrazione il pubblico funzionario che, fa uso dell'autovettura destinata al funzionamento dei servizi tecnici dell'Amministrazione (nella specie, Consiglio superiore della magistratura), per compiere vari percorsi cittadini, ivi compreso l'accompa gnamento casa-ufficio (1) .(omiss.is) Il Procuratore geinerale osserva linnanzi tutto che il 'ricorso inammissibile nei confronti di Vittoria Todaro e Antonio Nardiell.o, poich !iJ. medesimo Procuratore .generale chiese iil foro proscioglimento II peculato delle macchine blu . (.1) La sentenza, che risolve La nota questione deHe macchine blu>>, ipubb1icata sU!l Foro it., .1980, II, 178, con note critiche di P. CANAVELLI e di A. LENER. Ivi sono anche riportate la nota deHa Presi,denza del Consiglio dei Ministri ~ Ministero dei Trasporti e due decisioni in materia deilla Commhsione di controUo sugld atti delLa Regione Molise. All'indirizzo assunto daLla Cassazione con 1La sentenza che si annota si sono adeguati, nei numerosi pro cessi ana1oghi nei qua:li L'Avvocatura ha assunto la difesa di pubblici funzionari, i giudici istruttori, che hanno emanato sentenze di proscioglrimento. Per la particolarit deLla disdphlna legislativa appMcabiLe, si pubblica qui di seguito una memoria difensiva redatta in difesa di ta1uni dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno, nei cui confronti stata appunto emessa sentenza di proscioglimento. La comunicazione giudiziaria con 1a quale 1a Procura deMa RepubbLica di Roma infurma di procedere ad indagini su11a configurabilit del reato di pecuLato continuato negli atti posti in essere per discipilinare il servizio di autovetture e di trasporto con a:utopulmans di dirigenti e de1 personale del!la Cassa per il Mezzogiorno, non costituirebbe, per La ben nota natura assoLutamente preliminare ed introduttiva di quest'atto previsto daWart. 304 cod. proc. pen. ne11a formuLazione di cui a1L'art. 3 della fogge 15 dicembre 1972, n. 773, ragione valida a giustificare una memoria difensiva in questa fase, se non ipremesse dimostrare, attraverso L'indicazione deLla speciale normativa che ha - PARTE l, SEZ. Vii!, Git!RISPRtibNZA PENALE 461 con la 'stessa formula adottata nena sentenza di rpuimo grado: perch H fatto non costituisce reato>>, pur specificando per difetto di do!lo : la fo11muUia del proscioglimento l'esta comunque identica e non potrebbe certo disporsi iil rinvio a giudizio deg1i Mn.putati so!lo per un'eventuaile variante della sua motivazione. Osserva poi che ri:l >ricorso non pu essere accolto nei confronti del Romeo. n problema si incentra tutto sull'esame dell'art. 4 del regolamento sul serv.i:ziio automobHistico per [e ammimstra:ziioni dello Stato aipprovato con r.d. 3 aprhle 1926, n. 746, al fine di cooIXlinare e compJ.etare le norme che disaiJplinano l'uso degli autoveicoli da parte di que1le ammirustrazioni: con decreto da emanarsi dal ministero competente, di concerto con quello per le finanze, 1sar determ~Il!ato per ciascuna ammini posto in essere quell'Istituto sui generis che la Cassa per i1 Mezzogiorno, l!asso1uta regolarit formale e sostanzia~e degli atti coII11piuti da1 suo Presidente e da1 suo Direttore Generale e quindi 1a totale inconsistenza de:lla notitia criminis, intorno a11a quale l'Ufficio de1 Pubbhlco Ministero intende indagare. * * * L'Ecc.mo ufficio precedente gra m possesso, per averli chiesti alfa Cassa per il Mezzogiorno, che ha puntualmente adempiuto con nota 5 febbraio 1976 all'ordine di esibizione, dei documenti concernenti il servizio automobilistico, sicch iL compito di questa difesa notevoomente facilitato dahla perfetta conoscenza che i1 Magistrato ha deliLa .situazione. I1 servizio di trasporto stato deliberato daL consiglio d'amministrazione, per quanto concerne le autovetture destinate al trasporto dei dirigenti, nehla seduta del 29 ottobre 11953 ne11a quale si disciplin organicamente e minutamente il servizio stesso e, nella sua fase esecutiva, con successivi ordini di servizio. la servizio di automezzi per iJJ trasporto del persona1e stato invece deldberato per 1a prima volta ne11a seduta del 27 febbraio 1957 neUa quale si determinarono gli itinerari, l'onere stesso (neJ.la misura di hlre .100 a carico de1la Cassa e di Lire 80 a carico de1 .personaLe). Suocessive deliberazioni de1 consiglio d'amministrazione hanno, come noto iprovveduto al costo deL servizio, a11'autorizzazione ai nuovi contratti, aWistituzione di nuovi itinerari, alla ripartizione de} modificato onere pro-capite, ecc. Le deliberazioni, atti come pur noto collegiaili, risuLtano essere state prese con L'intervento dei componenti deliL'organo collegiale sufficienti ad iII11prirner Loro validit ed efficacia giuridica e con ila presenza degli organi di contro11o [previsti dalla legge (coliLegio dei revisori dei conti). In questa limp1da situazione di fatto nella quale, se una impressione .possibile trarre, essa soltanto que1La di un particolare scrupolo ne11'attuazione esecutiva delle delibere e in una certamente non estensiva interpretazione de1le stesse (basti considerare ghl ordini di servizio 30 giugno 1954; 3-0 novembre 1956, 5 a,prie 1960; aLlegato n. 8 senza data), resta da stabilire se ci si trovi di fronte a comportamenti leciti ed a legittimi atti amministrativi oppure no. 11 pecuLato infatti, in ordine a1 quale l'Eoc.ma Procura indaga, sarebbe configurabi1e sola.mente se gli atti posti in essere fossero non solo illegittimi 462 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strazione hl numero deg,1i autoveicoli da assegnarsi per hl funzionamento dei servdzi tecnici . 1in nessun caso consentito ['impiego degli autoveicoM per ragioni personali . Deve :im. proposito dlevarsi 1subito ohe rassegnazione deLle automobili statali alle varie ammilllist:razioni risulta autorizzata rcon :La stes,sa legge annuale del b11ancio de1lo Stato che contiene le relative aprposrizioni nei singdli 1caipito1i di spesa; seguono quindi deoceti ministeriali di assegnazione ai diversi uffici; qustii infine emanano le disposizioni mteme per ll.a distribuzione e l'uso del:le vetture. Nella futtiisrpecie, come rammenta anche l'impugnata sentenzia, si ebbe il decreto interministeriale 12 marzo 1966 che assegn 16 automobili al Consigllio supel1iore della magistratura e quindi l'ovdine di servizio 29 ottobre 1969 di quest'ultimo, che mise tre delle suddette veUure a disposizione dei magistrati segretar.i. . Ora, la siffatta regolamentazione emerge ohe ila singola amministrazione statale dispone rper :legge idi un ceI'to numero di autoveicolii., desi dal ipunto di vista amministrativo, ma, per la loro arbitrariet e per iL dolo rp.enale con iL quaile fossero stati realiizzati, delle mere parvenze di atti amministrativi integranti neHa realt 1a condotta criminosa descritta nella fattispecie dehl'art. 314 cod. pen. * * * Tanto per non dato affermare n in ordine ali1a iHegittimit, n a maggior ragione in ordine ahl'illiceit dei comportamenti che debbono essere presi in considerazione, se si tiene conto deILe norme che disciplinano L'attivit degli organi della Cassa e si valuta La natura giuridica di questa. Come noto, La Cassa per H Mezzogiorno, creata per la 'soluzione cooridinata ed organica dei (problemi .socio-economici deH'ltaliia meridionale, stata concepita cmne un Istituto sui generis che, pur facendo parte deLl'organizzazione amministrativa de1Lo Stato, fosse fornito di autonomia giuridica e finanziaria, tanto che in dottrina, r.illevandosi esattamente Jie particolarit funzionald e strutturaLi de1la Cassa, si sono prospettate diverise teorie suHa sua natura giuridica, tutte imperniate sulla specialit del nuovo organismo. Alcuni infatti 1a definiscono un Ente ,statale consiiderandoLa un quid medium tra la persona giuridica .pubbliica e l'Azienda di Stato, alitri la quaHficano come un organo straordinario dell'amministrazione deHo rStato, tesi quest'ultima ripresa in taLune affermazioni giurisprudenziali (v. Cass. dv., Sez. III, 21 giugno 1974, n. 1863; v. Enciclopedia del Diritto, voce: Cassa .per H Mezzogiorno). Ma pi determinante, ai fini di questa memoria, considerare che la Cassa un organismo ad hoc, dotato di disponibilit finanziaria assicurata fino al termine stabiliito de11'espletamento dei suoi compiti, che ha per finaildt istiJtuzfonafo esclusivamente questo espLetamento mediante attivit qualificata come rivolta alila realdzzazione di opere pubbliche straordinarie e come .tale autonoma ed indipendente, sotto L'aspetto funzionale, dalil'ordinaria attivit amministrativa dello Stato. Ai fini di garantire la spedita esecuzione del ,piano di opere straordinarie dirette ail (progresso economico e sociaLe deH'Italia meridionale, stato previsto un 1congegno di finanziamento del tutto rpartico1are e diverso, l>ARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 463 gnandone l'uso per il fun2'Jionamento dei :servizi tecnarLato in proposito e, vorrei dire, moLto puntualmente, di una sostanziate ambiguit (9) del processo amministrativo, tuttora oscillante tra quehla natura di giurisdizione di diritto obiettivo che gli deriva dahle sue omgini non giurisdizionali e La natura sostanziale deUe posizioni in esso tutelate che tende, invece, a configurarlo come processo di parti. Una taile contraddittoriet stata, d'a1tronde, sanzionata da1 Costituente, che ha .garantito, da un Lato, L'interesse legittimo come posizione sostanziale nelL'art. 24 dehla Costituzione; ha confermato, daWaltro, la natura del giudizio amministrativo come giudizio di impugnazione di un atto nell'art. '113. L'interesse legittimo, d'altronde, sembm esaurire [a sua d1mensione di posizione sostanziare ne1 momento di accesso aHa giurisdizione, il cui. esercizio si condude non gi con hl. suo riconoscimento o disconoscimento come bene deLLa vita, ma con 1'annu1Wamento di un atto (anche) nel pubbld!co interesse o con iL rigetto. de1 ricorso. D'altrronde le posizioni contrapo;>oste del ricorrente e del resistente non sono s1mmetriche: aU'esistenza di un interesse sostanziale ex parte actoris, non corrisponde una anailoga posizione ex parte rei, in quanto L'amministrazione non portatrice di un interesse analogo e di segno contrario, ma tito1are di una astratta legittimazione a res1stere. Una astratta legittimazione che a;>otrebbe tradursi nehla formuLa: interesse a1la conservazione dehl'atto. I1 che, a ben vedere, significa che l'amministrazione resistente non deduce in giudizio null'alitro che fa presunzione di 1e:gittimit dell'atto amministrativo. Volendo .sernpLificare con una figurazione che non aspira, certo, ad alcun rigore dottrinario e che risponde solo ad un:a schematizzazione, potrebbe dirsi! che la posizione dei!. difensore deLl'amministrazione restistente nel processo ammi!ni!strativo , per qualche verso, speculiare a quelilia del rpubbLtico ministero neL proces.so penale. Cos come i:l rpubbLico mirnstero deduce sempre filumanentemente in giJUdiz.io la pretesa pUni!tiva dcllo Stato, anche quando contingntemente conclude .per l'assoltuzi.one deill"timputato -s che Je sue conclusfoni non vincollano H giudice -cos itl difensore del~'amministratione deduce sempre in giud:klio Jia 1legittiocmt dellllatto impugnato e lo potremmo defntire, in questo senso, ed tiirl contrapposto al titolare dehl'azione penaile, come titolare dehl' eccezione m:mnini.s.trativa . Tale essendo La realt del processo amministrativo, se ne pu accettare fa quaLtificaztione come processo di parti o processo accusatorio, cos come viene com1Unemente definito, solo nei Limiti dn cui con tale defnitione si intenda (7) S. SATTA, Diritto processuale civile, VI ed., 153. Cfr. anche relazione al disegno di legge di iniziativa parlamentare Salomone ed altri 27 luglio 1978, n. 2361 VII legislatura in Atti parlamentari della Camera, in corso di ripresentazione nell'attuale legislatura con il n. 1243. (8) M. NIGRO, Linee di una riforma necessaria e possibile del processo amministrativo, in Riv. dir. proc., 1978, 249. (9) M. NIGRO, Il giudice amministrativo oggi, in Foro it., 1978, V, 161 ss. e Problemi veri e falsi della giustizia amministrativa dopo la legge sui Tribunali regionali, in Riv. Trim. dir. pubblico, 1972, 1815. 17 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la necessit di una piena attuazione deL principio deL contraddittorio, volrta ad assicurare un'assoluta garanzia di difesa. Oltre tali Mmiti la qualificazione definitoria sembra divenire incongruente con LI.a struttura de1 processo, de1la cui ambiguit si gi. detto. Si tratta di un'ambiguit che si riflette, ovviamente, sul sistema istruttorio, che appare essere divenuto, nella prassi, cosa assai diversa da quella descritta dalla dottrina tradizionale. Quest'ultima parla di un sistema istruttorio dispositivo assad simiLe a quehlo del processo civiie e ohe da quello differisce soltanto perch realizzato -con metodo acquisitivo , e cio con Ll'intervento integrativo de1 giudice, s che nel i[Jrocesso amministrai. vo non pu parlarsi di un onere del!lia prova, ma .di un onere deL principio di .prova (10). 1Se -cos fosse, non v' dubbio che le norme suhl'istruttoria sarebbero inadeguate a dare piena garanzia di difesa a1 ricorrente. Ora, per, c' da chiedevsi se fa pvassi non si 1sia aLLontanata dalla teoria: se il metodo acquisitivo non sia, in realt, divenuto inquisitivo, se tale metodo non ridondi m si!stema e se tale sistema non sia, per caso, iiil pi congruente con iL principio del \Libero convincimento deL giudice adottato come regola di giudizio (111). Mi sembra che sia stata colta molto bene Ja reaLt deL nostro processo 'ammin1strativo quando, analrizzandosene proprio ~'istruttoria, si riconosciuta in esso una miscela di eLementi dispositivi e di eLementi inquisitori, ma con una taJe prevalenza dei secondi sui pvimi da dover quasi dubitare che di miscela o di combinazione si potesse parlare (12). Da una pur sommaria disamina dei repertori di giurisprudenza, si pu osservare, infatti, che, innanzitutto, il giudice amministrativo si riserva la facolrt di scegLiere la parte a cui addossare ~'onere del'la prova. Non sollO, ma, ci fatto, sii. riserva di trarre l!iberamente argomento di prova del mancato assolvimento dell'onere (13). Il che significa che quella che nel processo civile la principale regola di giudizio (art. 2697 cod. .civ.), non so1o non costituisce irego1a di giudizio nel processo amministrativo, ma viene utilizzata nel suo momento funzionale come strumento di Libero convincimento. La differenza non potrebbe essere '!ȝ llleUa e decisa. Facendo un passo avanti, sembra necessario osservare, poi, come non sembri esatto dndividuare un onere di principio di prova e che sembrerebbe, invece, pi esatro riconoscere nel processo amminmstratiivo un mero onere di allegaziione di fuUi verisimrig.Liantii o storicamente attendibili (14). A taL punto non resta che conoludere osservando che i1 cosiddetto onere del principio di prova si risolve in un onere di corretta formwazione dei motivi (15) con commissione al giudice amministrativo di un potere inquisitorio per l'accertamento dei fatti, sia pure attraverso un istrumentario ben delimitato. A questo si aggiunga che, operando un vero e proprio ampliamento ortopedico dell'art. 44 deL testo unico sul Consiglio di Stato, la giurisprudenza ammiITT:istrativa ha diilatiato tla :portata della norma, ammettendo come principi di prova atti notori, perizie giurate, ecc. ed avvalendosi, per ,Le verificazioni, di organi sovraordinati rispetto a quello chiamato in giudizio e di amministrazioni diverse rispetto a quelle resistenti. Un tale sistema combinato con (10) Per tutti, cfr. F. BENVENUTI, L'istruzione nel processo amministrativo, ed. 1953; A.M. SANDULLI, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, ed. 1963. (11) Cons. Giust. amm.va reg. sic., 29 aprile 1960, n. 203. (12) M. NIGRO, Il giudice amministrativo signore della prova, in Foro it., 1967, V, 9. (13) Per tutti: T.A.R. Veneto, 3 luglio 1975, n. 311. (14) CANNADA-BARTOLI, Processo amministrativo, voce del Novissimo Digesto. (15) Cfr. Cons. Stato, VI, 13 luglio 1954, n. 577. PARTE II, QUESTIONI 45 la peculiare sensibi1it acquisita da1 giudice ammini,strativo nel corso di una attivit ,seco}are, sembra perfettamente omogeneo con il tipo di processo in cui si inserisce e soprattutto con il tipo di diritto sostantivo da amministrare. D'altra parte, il sistema istruttorio vigente appare sicuramente sufficiente nelle sue dimensioni amp1iate dalla giurisprudenza (per tutti i casi in cui l'impugnazione si fonda ,sui motivi defila incompetenza e de11a violazione di legge. Dei dubbi rpotrebbero sorgere soltanto quando fosse denunziato un vizio di eccesso di potere sintomatizzato da elementi extracartolari o quando debba ricostruirsi la data rprecisa di certi aiccadimenti (quale, ad esempio, L'inizio di una costruzione). Dubbi dominati, comunque, c1alil'mcertezza di fondo sulila compatibilit logica del principio di separazione dei poteri (o di quanto ne rimane) con l'affidamento al giudice -in sede di sindacato dell'atto -di ,strumenti di accertamento defila realt diversi da que11i utilizzati (o uti:lizzabi1i) daM'amministrazione neil procedimento che a quell'atto ha condotto 06). Sembra, per, che ogni perplessit possa essere fugata se si interpreta correttamente la natura di quel peouJdare strumento che ra verificazione prevista dai1 pi vollte citato art. 44. La locuzione verificariorte '" come gi msegnava Vittorio Emanuele Orlando (17), deve, infatti, intendersi come comprensiva di tutti i mezzi di (prova astrattamente ipotizzabi1i su1 piano logico: accessi, ispezioni, esperimenti, perizie,'testimonianze, ecc. Storicamente, .la norma nacque in un momento in cui il processo dinanzi al Consiglio di Stato veniva considerato nulla pi che la prosecuzione del procedimento amministrativo: in rapporto, con esso, quasi strumentale. Era, dunque, perfettamente naturale che l'affare, in caso di insufficiente istruzione, tornasse dinanzi all'Amministrazione per una integrazione. fin troppo ovvio che in tali termini una simile disc1pldna sarebbe, oggi], maccettabii.J1e. Ma le norme, si sa, non sono :immobiiLi: vivono e mutano con la giudsprudenza, che le trasforma, giorno dopo giorno. Oggi, dopo quasi un secolo di evo1uzione, il rapporto di famulativit fra !!Amministrazione ed il suo giudice si invertito: non pi il secondo a costituire strumentale pro1ungam.ento de11a prima, ma La prima a fungere da braccio secolare " del secondo che, per sindacarne gli atti, la utilizza non gi come parte, ma come vevo e proprio ausiliare , commettendo l'incarico ad orgarn sovraordinati o ad amministrazioni diverse da quella in causa. IJ vecchio sistema istruttorio, con il comprensivo schema deHe verifica: ciorn, Oiltre che presentarsi come perfettamente congruente con il riparto deHe cOIIlq,)etenze tra amministrazione e giurisdizione, consente, dunque, al giudice amministrativo una rice:oca de11a verit rea1e " perfettamente analoga a quella del pi ricco sistema probatorio: certo, manca i1 momento garantistico della giurisdizione {mancato giuramento dei testimoni {'18) o deglii esperti, vevbaliizazioni non fidefacienti, ecc.). Ma l'inconveniente appare bilaI1JCiato da una serie cospicua di controgaranzie '" quaiLi l'alterit dell'organo verificante rispetto a quello parte in causa, H timore reverenzia1e de11'amministrazione nei confronti del giudice amministrativo, i1 controfilo delle parti, che assistono in contmddittorio alle attiwt di vedfica2lione, ed infine dil controfilo del giudice, signore defila prova (119), che ha ben dimostrato di saper Leggere fra le righe di ogni documento. (16) Cons. Stato, IV, 21 giugno 1961, n. 359. (17) Cit. in F. SATTA, op. cit., 248. (18) Cons. Stato, V, 5 maggio 1942, n. 295. (19) M. NIGRO, Il giudice, cit. 46 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Tirando le fila del discorso fin qui svolto, si possono formulare due conclusioni. La prima che nel !Processo amministrativo di iII11Pugnazione, L'attuale sistema probatorio -magari. integrato da u1teriori aiperture giurisprudenziafil -sembra tuttora va1ido e perfettamente m Hnea con :iJI! tdrpo di processo in cui si inseriisoe e con i1 tipo di dirrJtto sostantivo da applicare. Sicuramente mo1to pi congruente, in ogni caso, deL sistema rprocessuaIcivilistico che, trapiantato sic sempliciter nel processo amministrativo, .provocherebbe, in tempi pi o meno 1runghi, propr.io per queMe necessarie interconnessioni fra diritto sostanzia1e e diritto processuale cui si accennava, ded veri e propri sconvolgimenti, e mo1to probabilmente La crisi definitiva dell'interesse [egittimo ,come categoria giuridica. Non che 1a cosa sarebbe di per s un gran ma1e, in quanto nul1a impone che vada garantita L'intangibilit del concetto di interesse legittimo, aLtre voite definito categoria astrusa e non commestibile oltr'Alipe . Sta di fatto, rper, che su di esso si affinata una tradizione dottrinaria e giurisprudenziale il cui abbandono comporterebbe, accanto aHa sicura rinuncia a1l'uti1izzazione di un patrimonio di esperienza, un non altrettanto sicuro vantaggio sul piano della certezza de1 diritto in materia di riiparto deLle competenze, come dimostrano IIesperienze straniere aoohe recenti. D'a1t,ronde, una normativa sulla procedura non certo la sede pi adatta per fintroduzione di priincipi lnnov:atori di una tale portata sul piano del diritto sostantivo. La seconda conalusione cui sembra di poter giungere parte dalla constatazione che l'attuale assetto deL processo amministrativo riposa su di un I diriitto di formazione schiettamente giuriisprudenzia:le, costruito su poche norme ' scritte: sistema di tipo anglosassone che ha come iPresupposto La ipiena fiducia ne1 giudice. Una fiducia, bisogna dire, pienamente meritata rperch iW giudice . I amministrativo italiano sicuramente un buon giudice ed ha sempre dimostrato grnnde sensibilit nella dcerica delilia realt sottesa dagli atti sottoposti al suo esame per la realizzazione di una giustizia sostanziaile. ft L'introduzione di normative analitiche ed articolate su11a prova diminuirebbe enorimemente H margine di Libert del! magistrato, inciderebbe suUa formazione del suo convincimento, che non sarebbe pi iliLbero, ma astretto da regole ' l fisse di assolvimento di oneri e di rispetto d~ risultanze a valore pi o meno v.i:ncolante. I I La proposta riforma dell'istruttoria dovrebbe quindi, essere forse pi meditata di quanto non sia finora stata: nelle prospettive attuald il rischio che si corre quel1o di rinunciare sicuramente ad un buon giudice senza avere la certezza di ottenere, in contropartita, una legge aLtrettanto buona. I I i:; IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA I ~ ~: ~j I f LEGISLAZIONE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI d.I. 18 novembre 1966, n. 976 Cmodif. da l89ge 23 dicembre 1966, n. 1142) nella parte in cui per l'applicazione dell'addizionale ai contributi di miglioria, fa riferimento all'anno di esazione dei contributi stessi o di un loro rateo. Sentenza 22 aprile 1980, n. 54, G. U. 30 aprile 1980, n. 118. d.I. 27 giugno 1967, n. 460 art. 3, comma primo Cconv. con modif. In legge 28 lugll: ili rf:' i:: ~:: ~~ ~= i:' ~~~ PARTE II, LEGISLAZIONE 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, commi secondo e terzo (artt. 3, 53 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di 1 grado di Modena, ordinanza 10 aprile 1979, n. 1015, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, ordinanza 7 marzo 1979, n. 202/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di lo grado di Ivrea, ordinanza 7 marzo 1979, n. 203/ 1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di 1 grado di Ivrea, ordinanza 7 marzo 1979, n. 204/ 1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di 1 grado di Ivrea, ordinanza 7 marzo 1979, n. 205/ 1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di 1 grado di Ivrea, ordinanza 7 marzo 1979, n. 206/ 1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, comma primo lettera AJ, e 7, com ma primo, secondo e quarto (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Modena, ordinanza 22 febbraio 1978, n. 18/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 7, 8, 92 e 98 (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione). Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria, ordinanza 5 novembre 1979, n. 119/1980, G. U. 30 aprile 1980, n. 118. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 (artt. 24, primo comma, e 113, primo comma della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Prato, ordinanza 29 ottobre 1979, n. 995, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92 (artt. 3 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari, ordinanza 20 settembre 1979, n. 98/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. legge 15 novembre 1973, n. 734, artt. 2, 3 e 15 (artt. 3, 28, 36 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 83/1980, G. U. 9 aprile 1980, n. 98. legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, comma sesto e tabella ivi contenute (artt. 3, 97, primo comma, 117 e 123 della Costituzione) .. Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 5 luglio 1978, n. 983/1979, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 27 (artt. 36 e 3 della Costituzione). Corte dei conti -sezioni riunite, ordinanza 16 maggio 1979, n. 95/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 7 novembre 1979, n. 5/1980, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. Pretore di Monsummano Terme, ordinanza 5 ottobre 1979, n. 53/1980, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. Pretore di Isernia, ordinanza 12 dicembre 1979, n. 79/1980, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 13, primo e secondo comma (artt. 3 e 35 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 10 dicembre 1979, n. 102/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. Pretore di Orvieto, ordinanza 1o dicembre 1979, n. 101/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. legge 20 dicembre 1973; n. 831 (artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ordinanza 3 luglio 1979, n. 56/ 1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 20 dicembre 1973, n. 8311, art+. 7, 9, 10, 14, 17, 18, 21 (artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ordinanza 3 luglio 1979, n. 56/ 1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 27 dicembre 1973, n. 852, art. 2, primo comma (artt. 3 e 39, primo comma, della Costituzione)). Pretore di Roma, ordinanza 9 ottobre 1979, n. 52/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, terzo comma (artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione). Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, ordinanza 11 dicembre 1978, n. 94/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133, primo comma (artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, ordinanza 27 luglio 1979, n. 196/1980, G. U. 9 aprile 1980, n. 98. legge 18 a:prile 1975, n. 11 O, artt. 2 e 3 (art. 25 della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 24 ottobre 1979, n. 98/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 48, ultimo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione). ,; Corte d'appello di Torino. Sezione di sorveglianza, ordinanza 8 ottobre 1979, n. 933, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. . ~ !:: ~ PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 7 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Asti, ordinanza 16 ottobre 1979, n. 1020, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge reg. Lazio 2 dicembre 1975, n. 79, art. 1 (artt. 76 e 117 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 ottobre 1979, n. 1023, G. U. 12 marzo 1980, n.71. Pretore di Roma, ordinanza 19 novembre 1979, n. 57/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 22 dicembre 1975, n. 665, artt. 26 e 28 (art. 3 della Costituzione)). Tribunale di Catania, ordinanza 3 dicembre 1979, n. 45/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71, comma quarto (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Macerata, ordinanza 14 dicembre 1979, n. 50/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9 [modif. da legge 1 agosto 1977, n. 563] (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Asti, ordinanza 16 ottobre 1979, n. 1019, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (otto) 3 ottobre 1979, nn. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. Pretore di Civitavecchia, ordinanza 27 novembre 1976, n. 19/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. Pretore di Milano, ordinanza 20 novembre 1979, n. 46/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. Tribunale di Treviso, ordinanza 2 novembre 1979, n. 49/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. Pretore di Lanciano, ordinanze (due) nn. 59 e 60/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. Pretore di Codroipo, ordinanza 12 dicembre 1979, n. 66/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. Pretore di Cremona, ordinanze (tre) 21 febbraio e 7 febbraio 1979, nn. 116, 117, e 118/1980, G. U. 9 aprile 1980, n. 98). Pretore di Gradisca d'Isonzo, ordinanza 17 dicembre 1979, n. 201/1980, G. U. 9 aprile 1980, n. 98. Pretore di Maddaloni, ordinanze (cinque) 24 gennaio 1980, nn. 211, 212, 213, 214 e 215, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Pretore di Arone, ordinanza 23 gennaio 1980, n. 223, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Catania, ordinanza 19 febbraio 1980, n. 230, G. U. 23 aprile 1980, n.112. 64 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 1 O maggio 1976, n. 319, art. 25, primo comma, primo paragrafo (art. 3, comma primo della Costituzione). Pretore di Mestre, ordinanza 7 novembre 1979, n. 14/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. legge '22 maggio 1976, n. 349, art. 1 bis, .primo comma (art. 24, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 7 luglio 1976, n. 1001/1979, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1 quarter (artt. 3 e 32 della Costituzione). Pretore di Pavia, ordinanza 12 dicembre 1979, n. 72/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, primo comma (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, ordinanze (due) 13 ottobre 1978, nn. 997 e 998/1979, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di 1 grado di Milano, ordinanza 7 giugno 1979, n. 89/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 3, ultimo comma (artt. 3 31 e 53 della Costituzione). Commissio.e tributaria di secondo grado di Padova, ordinanza 25 settembre 1979, n. 990, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. legge prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, art. 27, comma secondo e terzo (artt. 116 della Costituzione e 8 e 15 dello statuto autonomo della regione Trentino- Alto Adige). I Pretore di Fondo, ordinanza 17 dicembre 1979, n. 40/1980, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. I j legge 28 gennaio 1977, n. 1O, art. 14 (artt. 3 e 42, comma terzo, della Costi tuzione). Corte d'appello di Potenza, ordinanza 4 dicembre 1979, n. 61/1980, G. U. 26 marzo 1980, n..85. legge 28 gennaio 1977, n. 1O, art. 14 (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione). Corte d'appello di Genova, ordinanza 13 luglio 1979, n. 1022, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, primo comma (artt. 4, 5 e 13 dello !. statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 116 della Costituzione). I t: Tribunale di Trento, ordinanza 20 dicembre 1979, n. 91/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. .. I PARTE II, LEGISLAZIONE legge 16 maggio 1977, n. 3.()5 (art. 80 della Costituzione). Corte d'assise d'appello di Milano, ordinanza 3 dicembre 1979, n. 99/1980, ,G. U. 16 aprile 1980, n. 103. legge 28 novembre 1977, n. 10, art. 17, lettera b (art. 3 della Costituzione). Pretore di Trapani, ordinanza 25 ottobre 1979, n. 85/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di 1 grado di Mondov, ordinanza 6 luglio 1979, n. 176/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di lo grado di Mondov, ordinanza 11 maggio 1979, n. 177/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di 1 grado di Mondov, ordinanza 25 maggio 1979, n. 180/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di lo grado di Mondov, ordinanza 25 maggio 1979, n. 181/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. Commissione tributaria di lo grado di Mondov, ordinanza 25 maggio 1980, n. 182/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge 23 dicembre 1977, n. 928, art. 1, comma secondo (art. 3 della Costituzione). Pretore di Voltri, ordinanza 20 novembre 1979, n. 69/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. legge Z7 dicem,bre 1977, n. 968, art. 8, quarto cpv. (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Ravenna, ordinanza 28 dicembre 1979, n. 114/1980, G. U. 30 aprile 1980, n. 118. legge 10 maggio 197'8, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3, 42 e 136 della Costituzione). Corte d'appello di Caltanissetta, sezione agraria, ordinanza 5 dicembre 1979, n. 41/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. legge 22 maggio 1978, n. 1'94, artt. 4, 5, 6, 8, 9, H, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 artt. 2 e 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31, 32 della Costituzione). Giudice tutelare di Ivrea, ordinanza 16 novembre 1979, n. 1012, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 5 e 59 (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Torino, ordinanza 29 agosto 1979, n. 73/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, ottavo comma, e 59 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Salerno, ordinanza 6 novembre 1979, n. 988, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. 66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 lugU.o 1978, n. 392, art. 57 (artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione). Giudice conciliatore di Palermo, ordinanza 7 aprile 1979, n. 81/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 58 (art. 42, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 26 ottobre 1979, n. 184/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 10 ottobre 1979, n. 981, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. Giudice conciliatore di Palermo, ordinanza 5 dicembre 1979, n. 24/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59 (art. 42, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 29 ottobre 1979, n. 185/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge a.7 luglio 1978, n. 392, artt. 59 e 65 (art. 3 della Costituzione). Giudice conciliatore di Livorno, ordinanza 12 marzo 1979, n. 200/1980, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Voltri, ordinanza 20 novembre 1979, n. 69/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65, pl'imo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione). Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 7 novembre 1979, n. 1011, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge 3 agosto '1978, n. 405 (artt. 3, 79 e 101 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 4 ottobre 1979, n. 13/1980, G. U. 19 marzo 1978, n. 78. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 4, lettera bJ (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Livorno, ordinanza 27 aprile 1979, n. 1002, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera e) (artt. 3, 79 e 101 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 4 ottobre 1979, n. 13/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. PARTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera a) (artt. 3 e 24, cpv., della Costituzione). Pretore di Pieve di Cadore, ordinanza 21 novembre 1979, n. 1028, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. Tribunale di Belluno, ordinanza 19 ottobre 1979, n. 92/1980, G. U. 16 aprile 1980, n. 105. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 4 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Livorno, ordinanza 27 aprile 1979, n. 1002, G. U. 5 marzo 1980, n. 64. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 4, primo c:omma, !etera bJ (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 19 giugno 1979, n. 3/1980, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. d.P.R. 22 settembre 1978, n. 699, art+. 1, n. 3 e 3 (art. 11 della Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanza 19 ottobre 1979, n. 103/1980, G. U. 30 aprile 1980, n. 118. d.I. 29 maggio 1979, n. 163, art. 57, c:omma sec:ondo (artt. 70, 101, 24, primo comm, 42, 3 della Costituzione). Pretore di Udine, ordinanza 14 dicembre 1979, n. 51/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. d.I. 29 maggio 1979, n. 163, art. 57, primo e sec:ondo c:omma (artt. 24, primo e secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza 20 giugno 1979, n. 1021, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. d.P.R. 4 agosto 1979, n. 413, art. 2, lettera a) (artt. 3 e 2, cpv., della Costituzione). Pretore di Pieve di Cadore, ordinanza 7 novembre 1979, n. 1014, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge 13 agosto 1979, n. 374, art. 1 (artt. 3, 24, 77 e 113 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 9 ottobre 1979, n. 1016, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. d.P.R. 22 settembre 1979, n. 695, art+. 1, n. 3 e 3 (art. 2 della Costituzione). Corte d'appello di Venezia, ordinanza 8 marzo 1979, n. 37/1980, G. U. 19 marzo 1980, n. 78. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 68 d.I. 12 novembre 1979, n. 571 (artt. 3, 42 e 56 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanza 29 novembre 1979, n. 74/1980, G. U. 2 aprile 1980, n. 92. d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (art. 42, comma terzo, dello statuto reg. siciliana, e art. 76 della Costituzione). Presidente giunta reg. Sicilia, ricorso 19 marzo 1980, n. 5, G. U. 26 marzo 1980, n. 85. d.I. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 [modif. da legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123 e 97 della Costituzione). Presidente giunta reg. Veneto, ricorso 12 aprile 1980, n. 8, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. legge reg. Umbria, riappr. il 4 febbraio 1980 (art. 17 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso 3 marzo 1980, n. 4, G. U. 12 marzo 1980, n. 71. legge reg. Lombard1ia, riappr. 13 marzo 1980 (artt. 117, 3, 36, 97 e 119 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanza 14 aprile 1980, n. 9, G. U. 23 aprile 1980, n. 112. i ' ' f: f: - -I1: CONSULTAZIONI COMUNITA ECONOMICA EUROPEA Decisioni CECA -Efficacia su territorio Stati membri (trattato di Parigi 18 aprile 1951 -legge 25 giugno 1952, n. 766). Se le decisioni dell'alta autorit (ora commissione unica) della Comunit Europea del Carbone e dell'Acciaio, ed in particolare quelle a carattere generale, abbiano efficacia immediata nell'ordinamento di ciascuna degli Stati membri (a seguito, per le decisioni generali, della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit Europee), o invece sia necessario un atto dello Stato membro di riproduzione o di ricezione (n. 26). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA Espropriazione per pubblica utilit -Beni indivisi -Offerta indennit Accettazione (legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 25; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12). Se, in ipotesi di espropriazione per pubblic utilit di un bene oggetto di compropriet, l'accettazione dell'indennit offerta debba provenire da tutti i proprietari (n. 482). Espropriazione per pubblica utilit -Costruzione di sedi di uffici giudiziari in Sicilia -Atti del procedimento d'espropriazione -Competenza degli organi regionali o statali (legge 15 febbraio 1957, n. 26; d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, art. 3). Se spetta agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza in ordine agli atti di un procedimento d'espropriazione preordinato alla realizzazione di sedi di uffici giudiziari da costruirsi a cura dei Comuni col contributo dello Stato (n. 483). Espropriazione per pubblica utilit -Danni conseguenti all'esecuzione di opera pubblica -Pregiudizio causato all'esercizio di imprese -lndennizzabilit (legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46). Se sia dovuto un indennizzo ai soggetti esercenti attivit commerciali, industriali o artigianali che subiscano danni permanenti per effetto dell'esecuzione di un'opera di pubblica utilit (n. 481). Espropriazione per pubblica utilit -Indennit aggiuntiva -Separato indennizzo per frutti pendenti -Ammissibilit (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, secondo comma). Se il colono, al quale spetti l'indennit aggiuntiva di espropriazione a sensi dell'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865, abbia titolo a conseguire un'indennit per la perdita dei frutti pendenti (n. 479). 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I Espropriazione per pubblica utilit -Opere pubbliche di competenza statale Determinazione dell'indennit -Criteri contenuti nella legge 28 gennaio 1977, I~ [ r~ . . n. IO -Applicabilit (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16; legge 25 giugno 1865, n. 2359). Se le modificazioni apportate dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ffi i~~ ~-: ai criteri di determinazione dell'indennit stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applichino anche alle espropriazioni per la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale (n. 480). Espropriazione per pubblica utilit -Sardegna -Opere da seguirsi con finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno -Competenza degli organi statali Configurabilit (legge 2 maggio 1976, n. 183). Se spettino agli organi statali o a quelli regionali le funzioni amministrative inerenti alle procedure o espropriazione per opere pubbliche da realizzarsi, in Sardegna, coi finanziamenti straordinari da erogarsi dallo Stato in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 (n. 486). Espopriazione per pubblica utilit -Sardegna -Opere da realizzarsi con contributi erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno -Competenza degli organi statali -Configurabilit (d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 14). Se competano agli organi statali o a quelli regionali le funzioni amministrative inerenti ai procedimenti d'espropriazione e di occupazione d'urgenza preordinati alla esecuzione, in Sardegna, li opere pubbliche da realizzarsi col contributo statale (n. 485). Espropriazione per pubblica utilit -Sardegna -Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno -Competenza degli organi statali -Configurabilit (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 -d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 2, 14). Se competano agli organi statali o a quelli regionali le funzioni amministrative inerenti a procedimenti di espropriazione per l'esecuzione, in Sardegna, di opere pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno (n. 484). IMPIEGO PUBBLICO Impiego pubblico -Personale delle Ferrovie dello Stato -Indennit di buonuscita corrisposta dall'OPAFS -Sequestrabilit e pignorabilit (legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44). Se l'indennit di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie dello Stato sia suscettibile di sequestro o pignoramento per debiti verso il fondo di previdenza ovvero per la realizzazione di crediti da risarcimento del danno causato alla Pubblica Amministrazione (n. 887). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Imposta generale sull'entrata -Prodotti tessili -Fili di gomma -Crino artificiale e filati metallici -Esenzione -Decorrenza (legge lo marzo 1968, n. 245, art. 1; legge 12 agosto 1957, n. 757, all. C). Se l'art. 1 della legge lo marzo 1968, n. 245 -che ha aggiunto nuovi prodotti a quelli elencati ai fini dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, nella tabella allegato c della legge 12 agosto 1957, Il. 757 -abbia natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva (n. 184). I la --. ~ .-~I . . . l~JY11~z4'11a PARTE II, CONSULTAZIONI Imposta generale sull'entrata -Prodotti tessili -Prodotti impiegati nelle fabbricazione previste nella tabella allegato B alla legge 12 agosto 1957, n. 757 Esenzione (legge 12 agosto 1957, n. 757, art. 9, all. B). Se i prodotti tessili filati non inclusi ai fini della esenzione dall'imposta generale sull'entrata, nella tabella allegato C della legge 12 agosto 1957, n. 757, possano assoggettarsi a tributo quando ne sia provato l'impiego nelle fabbricazioni per le quali dovuta l'imposta una tantum a sensi dell'allegato B della citata legge (n. 185). IMPOSTA VALORE AGGIUNTO Imposta sul Valore Aggiunto -Corrispettivi per trasporto aeropostale interno, impossibilit, limiti (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10; d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687). Se, agli effetti dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, modificato con il d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, siano esenti da imposte i corrispettivi pagati alle compagnie aeree che, in base a convenzione, eseguono il trasporto aeropostale interno (n. 22). Imposta sul Valore Aggiunto -Esenzioni per corrispettivi concernenti pubblici servizi -Natura (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687). Se l'esenzione dall'IVA prevista con riguardo a servizi pubblici debba ritenersi configurare un'esenzione appaltativa ricomprendente tutte le operazioni comunque inerenti al servizio, anche ai fini dell'allestimento di questo, ovvero sia limitato ai corrispettivi pagati dagli utenti del servizio (n. 23). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali e filamento continuo -Canone di abbonamento annuale -Riduzione proporzionale al periodo di inattivit degli impianti -Calcoli (d.l. 7 ottobre 1961, n. 1029; d.l. 3 gennaio 1947, n. 1, art. 43). Se, ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione, ed in particolare del calcolo della riduzione proporzionale del canone di abbonamento annuale da praticare in relazione alla interruzione della produzione ed all'inattivit degli impianti, possa farsi riferimento per il periodo dal 1949 al 1961 alla circolare n. 48 del 12 febbraio 1949 esplicativa del decreto ministeriale 7 febbraio 1949 determinativo della capacit produttiva annuale dell'apparato pro duttivo concernente le fibre artificiali a filamento continuo (n. 38). IMPOSTE IPOTECARIE Tributi erariali indiretti -Imposte ipotecarie -Tardiva richiesta di trascrizione di atto -Pena pecuniaria -Possibilit di riduzione ( d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, art. 17; legge 7 gennao 1929, n. 4, art. 63). Se possa ridursi la pena pecuniaria applicabile per l'ipotesi di tardivit (od omissione) della richiesta di trascrizione di un atto obbligatoriamente soggetto a detta formalit (n. 17). 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I m RISCOSSIONE Esattore -Ritardo nell'esecuzione dello sgravio o nel versamento dell'importo degli sgravi non potuti eseguire; Sanzioni (d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 143; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 26; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 36; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 147). Se il ritardo dell'agente di riscossione nell'eseguire sgravi per indebito o nel versare l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire sia sanzionabile attualmente con la pena pecuniaria precisata nell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n..603, al quale deve intendersi effettuato il rinvio formale disposto dall'art. 143, comma secondo, d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, sulle inadempienze dell'esattore (n. 46).