GENNAIO-FEBBRAIO 1979 ANNO XXXI N. 1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA 1979 ABBONAMENTI ANNO 1979 ANNO . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . 3.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DEi,LO STATO Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 1 O -Roma e/e postale n. 387001 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (9219253) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: -GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura del/'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco Favara) pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura del/'avv. Carlo Carbone) . Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura de/l'avvocato Adriano Rossi) . 7 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . 34 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafle) 48 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria) 76 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) . 107 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. I LEGISLAZIONE 12 CONSULTAZIONI 34 NOTIZIARIO 46 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NORI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna,: Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAJFILE C., Solidariet e condono: un tentativo non riuscito di razionalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 48 CAMERINI V., Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione . . . . I, 41 LA REDAZIONE, Il controllo di giurisdizione nei giudizi amministrativi II, ROSSI A., Diritto comune ed obbligazioni pecuniarie della p.a. . . . . I, 13 VITTORIA P., Dichiarazione di pubblica utilit, connessi criteri di determinazione dell'indennit di espropriazione e ius superveniens : l'applicazione della legge 27 giugno 1974, n. 247 nel giudizio di opposizione alla stima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 77 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBILICHE ED EiLETTRICITA -Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle acque e tribunali ordinari -.Espropriazione iPer ipubblica utilit -Controversie sulla determill! azione defil'indennit -Coin!Petenza -Tribunale regionale delle aicque -Leg;ge sulla casa -Competenza della corte d'appello -Aipiplicabilit in materia di acque pubbliche Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 81. COMIBATT1E:NTI E REDUCI -Riconoscimento della qualifica di aeportato civile -Dichiarazioni di parte -Valore probatorio -Limiti Condizioni, con nota di V. CAMERINI, 41. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Annu11amento d'ufficio di un atto amministrativo illegittimo -Natura discrezionale -Effetti sulla giurisdizione generale di legittimit, 35. -Bsipropriazione per pubblica utilit Termine per il compimento dell'esproprio -Superamento -Deduzione di inesistenza dell'atto -Giurisdizione ordinaria, con nota di P. VITTORIA, 76. -Giudicato sulla giurisdizione -Pro. nuncia di merito del rapporto controverso -Sentenza non definitiva Contestazione del potere giurisdizionale nel giudizio diretto all'emissione della sentenza definitiva -Inammissibilit, l. - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Enti pubblici locali di beneficienza -Giurisdizione del Giudice 1amministrativo, 3. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Rapporti di lavoro con i cosiddetti impiegati locali all'estero Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 2. OOMUNiE E PIROVItNCIA -Controlli st11gli atti di Enti sub-regionali -Consorzi comunali e provindali ex legge 634/1957 -Art. 61 legge 62/1953 -Applicabilit -Estensione, 34. OONTiABILITA. DI STATO -Ritar.dato pagamento dei debiti da parte deHa p.a. -Conseguenze, con nota di A. ROSSI, 14. -Ritardato pagamento di canoni di Jocazione da iParte della p.a. -Risoluzione del contratto -Ammissibilit, con nota di A. RossI, B. CONTRABBANDO -Confisca di autoveicolo -Persona estranea al reato -Definizione, '122. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo -Udo e spiag. gia -Nozione, 32. -Demanio marittimo -Promontori della costa -Appartenenza al demanio -Limiti, 32. EDILIZIA -Edilizia e urbanistica -Centri storici -Licenza di ricostruzione -Vincoli a zona di rispetto ex art. 21 legge 1089/'1939 -Motivazione -Necessit -Effetti, 39. -Edilizia e urbanistica -Costruzione abusiva -Responsabilit penale -Licenza in sanatoria -Irrilevanza, U4. -Edilizia e urbanistica -Costruzione abusiva -Responsabilit penale -Licenza in sanatoria -Irrilevanza INDICE DELLA GIURISPRUDENZA vn Questione manifestamente infondata di costituzionalit, 114. -Edilizia e urbanistica -OI1dinanza di sosipensione ex 'art. 7 legge 6 agosto 1%7, n. 765 -Natura -lBfifk:acia Limiti -!Raipporto con l'annullamento della licenza edilizia -Effetti, 39. -Edilizia_ e urbanistioa -Programma di fabbricazione -Ambito della !disciplina -Attivit edilizia 1n genere Estensione -iEffetti, 39. -Edilizia e urbaniposizione -Criterio indennitario -Legge sulla casa -Coinpetenza della corte d'appello -iNe cessit -Non sussiste, con nota di P. VITTORIA, 76. -Stima -Opiposizione -Espropriazioni preoridinate ad opere o interventi da realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto successivo alla legge 27 giugno 11974, n. 247 Criterio indennitario -Legge sulla casa -AippUcazione nel giudizio -Diverso criterio applicato nel rprocedimento amministrativo -Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 81. - Stima -()pposizione -Espropriazioni preoridinate ad opere interventi da realizzarsi da parte di enti pubblici Decreto successivo alla legge 27 i.giugno 11974, n. 247 -Criterio indennitario -!Legge sulla caisa -Apiplicazione nel giudizio -Diverso criterio previsto da leggi speciali applicato nel procedimento amministrativo Irrilevanza, con nota di P. VITTORIA, 76. - Stima -Opposizwne -Legge sulla casa -Aree esterne ai centri edificati -Indennit -Jliferimento ai valori aigricoli medi -Anno in corso Valori dell'anno rprecedente -Rilevanza - Esclusione, con nota di P. VITTORIA, 77. IMPIEGO PUBBLICO -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit e .giurisdizione della Corte dei Conti " !Pensione e quiescenza -Delimitazione -Assegni accessori -Indennit integrativa speciale -Giurisdizione della Corte dei Conti Non sussiste, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit e ,giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e .quiescenza -[}elimitazione -Assegni accessori -Tredicesima mensilit -Giurisdizione della Corte dei Conti -Non sussiste, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legitti Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mit e giurisdizione della Corte dei Conti -Pensione e quiescenza -Delimitazione -Effetti, 35. -Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa di legittimit e giurisdizione della Corte dei Conti -Somme indebitamente corrisposte -Ripetizione -Giurisdizione della Corte dei Conti -Esclusione, 35. -Pensione e quiescenza -Assegni accessori -Tredicesima mensilit e indennit integrativa speciale -Pensionato riassunto rpresso un'amministrazione pubblica anche se diversa da1lo 1Stato -Legittimit della sospensione e del recupero degli assergni accessori indebitamente corrisposti -Sussiste, 36. -Pensione e quiescenza -Assegni accessori -Tredicesima mensilit e indennit integrativa speciale -Sospensione di pagamenti e recupero somme indebitamente corrisposte -Motivazione -Fattispecie, 36. -Pensione e quiescenza -CoIIl!Petenza al pagamento e al recupero -iDkezioni provinciali del tesoro -Sussiste, 36. -Ripetizione di emolumenti non dovuti -Implicito annullamento del provvedimento di attribuzione -Necessit della valutazione comparativa dell'interesse alla restituzione e del rpregiudizio del soggetto tenuto alla restituzione -Sussiste -Effetti, 36. IMPOSTtA DI REGISTRO -Aigevolazione per la costruzione di autostrade -Arppalto affidato da concessionario -Subarppalto -Autorizzazione dell'amministrazione concedente - necessaria, 72. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Legislazione della Regione Siciliana -Vendita di aree Limitazione alla superficie minima occorrente, 63. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso valore -Si realizza, 58. -Plusvalenza -Permuta -Successiva vendita del bene permutato -Sussiste, 59. IrM~OSTrE E T1ASSE IN GENERE. -Imposte indirette -Condono -Istanza di una sola parte -Estenzione deg1i effetti ai condebitori -Si produce, con nota
  • ec. 11 novembre 1974, 111. 1817 (in Il Consiglio di Stato 1975, I, 1217). Si trascrivono, CJ.Ui di seguito, i 11rincipali motivi di diritto svolti ne11a memoria depositata innanzi al CnsigHo di Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Rilevanza di particolari mezzi di prova ai fini del riconoscimento della qualifica di reduce civile dalla deportazione. Nel ricorso giurisdizionale al T A.R. la Longo aveva dedotto che le dichiarazioni testimoniali contenute nell'atto di notoriet costituivano mezzo di ;prova sufficiente ai fini deMa attribuzione defila qualdfica di ciwle reduce dalla deportazione, non .potendosi pretendere la produzione di .prove documentali che costituissero elementi di ricordi dei dichiaranti, ma neppure consentono l'imprenscindibile controllo che, a salvaguardia deH'interesse pubblico alfa attribuZlione della qualifica solo a chi stato vittima di deportazione, l'Amministrazione deve compiere circa il contenuto di tald dichiarazioni. In altri termini, non sembra possibile, in via generale, che dichiarazioni di persone che attestino la sussistenza dei presupposti di fatto necessari perch possa configurarsi Ia deportazione vadano senz'altro attesi, anche se non correlate da elementi obiettivi che valgano a riscontrarne fattendibi.1it. Peraltro, se potesse ritenerisi, confomnemente a quanto afferimato dal TAR, che in 1subiecta materia vada attr~buito v:alore pienamente probatorio a dichiarazioni testimoniali rese a grande ilistanza di tempo dagli eventi ed il cui contenuto non concretamente controlLabtle, non pare dubbio comunque che ai fini del necessario accertamento pieno e rigoroso deHe circostanze integranti la deportazione possono valere solo dichiarazioni rese da persone che ebbero ad assistere ai fatti, o almeno da persone che ;risultino venute a conoscenza dei fatti allorch si verificarono, sicch tali dichiarazioni possano considerarsi esse stesse rese a diretto riscontro dei fatti oggetto di accertamento. Nella fattispede, invece, l'avvenuta restrizione della Longo in campo di concentramento con conseguente perdita deUa .Ubert successivamente al suo trasporto in Ferentino, e cio la circostanza di cui i dichiaranti avrebbero dovuto fornire attestazione di diretta conoscenza perch potessero ritenersi RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 44 viene .cos a risultare un criterio di estremo rigore, perch non dubbio che il repertorio di .prove siffatte sensibilmente ostacolato dal lungo tempo ormai trascorso, non pu essere tuttavia trascurata la necessit, obiettivamente imposta proprio da questa ultima circostanza, di un apprezzamento il pi prudente possibile delle istanze in questione. Infatti soltanto in un ben precisato quadro di attendibili riferimenti originari che diventa possibile dare un prineipio di credito a dichiarazioni di parte formulate in epoca recente, ed avviare quindi, se necessario, ulteriori indagini specifiche (Cons. Stato, comm. spec. par., 11 novembre 1974, n. 1817/77). D'altra parte, forse, non fuor di luogo considerare che, se recente il riconoscimento di benefici operato dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, in favore dei reduci civili dalla deportazione, non si pu certo dire per che tale qualifica sia stata prima .di allora del tutto irrilevante e priva di effetti favorevoli, e che quindi l'interesse concreto a conseguirla sia sussistenti tutti i requisiti integrnnti la deportazione, non r1sulta in a:lcun modo dall'atto di notoriet (con il quale, tra l'altro, vennero raccolte soltanto dichiarazioni rese da persone che all'epoca dei fatti s:i trovavano nella frazione Termini di Pignataro Interamnia e potevano necessariamente avere scienza diretta delLe circosta.nze inerenti a1 prelievo della Longo ma non anche di quanto avvenne successivamente). N la prova che la Longo fu ristretta in un campo di concentramento venendo privata della libert personale dopo essere stata condotta a Ferentino; non data attraverso la dichiarnzione contenuta nell'atto di notoriet, (perch, ripetesi i dichiaranti non .affermarono espressamente di essere venuti all'epoca dei fatti a conoscenza della circostanza, e quanto meno .perch Ja specifica circostanza non risulta, comunque, realizzano la figura de1la deportazione, e siano stati come ta1i presi in considerazione ai fini dell'accoglimento del ricorso. Si impone, conseguentemente, l'annullamento deHa sentenza del TAR che invece di limitaDsi a decidere sulla legittin:tit del D.M. impugnato in base aLle prove raccolte nella .fase ist1-uttoria del procedimento ammini.strativo ha accert[ 1to, compiendo sostanzialmente un giudizio di merito che gli era precluso, la sussistenza degli elementi della deportazione anche in base alle prove raccolte nella fase 1giurisdizionaloe, ed ha annullato il decreto impugnato in conseguenza dell'accertamento di merito comp1uto in violazione di legge. VINCENZO CAMERINI 1; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA , 2. -Il conseguente rigetto del terzo ed ultimo motivo del ricorso di primo grado coinvolge anche il secondo degli altri motivi, sui quali il Tribunale amministrativo si pronunciato nel senso dell'assorbimento.. anticipando esso sostanzialmente, sotto la specie della insufficienza della istruttoria e della motivazione, le principali censure di cui a quello gi esaminato. Assorbito anche in questo grado deve rimanere altres il primo motivo, col quale la ricorrente si era doluta della omessa pronuncia da parte del Ministero sulla specifica censura formulata contro il provvedimento prefettizio. ev1dente, infatti, che la questione se, nell'episodio, di cui la Longo assume di essere stata protagonista, ricorressero gli estremi della deportazione ovvero soltanto quelli dello sfollamento, 'rimane superata dal momento che la sussistenza stessa dell'episodio a risultare non provata. 3. -Per le considerazioni che precedono l'appello va quindi accolto. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1978, n. 895 -Pres. La Torre Est. Virgilio -P. M. Leo (conf.). -Banca Nazionale del Lavoro tavv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposte e tasse in genere Imposte indirette -Condono -Istanza di una sola parte Estenzione degli effetti ai condebitori -Si produce. (d.!. 5 novembre 1973, n. 660). Il condono domandato da uno soltanto dei debitori del tributo indiretto estingue l'obbligazione con effetto per tutti gli altri debitori, si che i processi pendenti in riferimento alla stessa obbligazione vanno dichiarati estinti anche se ne sono parti condebitori che non hanno presentato istanza di condono (1). (Omissis). -Il ricorso della Banca Nazionale del Lavoro e quello della S.p.A. Agricola Industriale Emiliana (A.I.E.) devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro Ja stessa sentenza. Per la parte della controversia che riguarda il rapporto tra la soc. A.I.E. ,e l'amministrazione delle finanze va dichiarata la estinzione del (1) Solidariet e condono: un tentativo non riuscito di razionaliz zazione. I -Con questa sentenza viene espressamente ripudiata la precedente 16 gennaio 1976 n.. 147 (in questa Rassegna 1976, I, 115) che aveva invece ritenuto non estensibiole n condono ai condebitori, considerandolo un atto di riconoscimento del debito ai fini .dell'art. 1309 e.e. La statuizione or.a intervenuta interessa non 1soJo per le controv.ersie influenzate dal condono, ormai vicine all'esaurimento, ma anche per d1 ge;nerale .problema della solidariet che riaffiora sempre con nuovi aspetti problematici. Rigua11do al condono, la pronuncia non ~ascia soddisfatti e comunque non esaurisce fa discussione. Essa si basa 1su una ipremessa, che .ricorreva neMa s1Pecie, ma che stata errnneamente oggettivata: e cio che condizione per l'applicazione de11e norme sul condono sia nel}le imposte indirette oltre alla condonabi11t dell'obbligazione, '1a presentazione dehl!a domanda e il ;pagamento del tributo !ridotto; tutta la motivazione si basa quindi sul [presupposto che l'obbligazione sia estinta .con l'adempimento dell'obb11gato che ha presentato Ja domanda (fattispecie estintiva a formazione progiressiva), adempimento che libera non soltanto il solvens ma tutti i debitori soUda1i; ne consegue che l'Amministrazione non pi creditrice e che non esiste pi materia contrnvertibile intorno al rapporto ormai esaurito, con conseguente necessit di dichiara:i:e l'estinzione di -PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 49 giu'!izio ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito in legge ~9 dicembre 1973, n. 823), in quanto la sooiet ricorrente ha prodotto in questa sede la bolletta rilasciata il 10 novembre 1976 dall'ufficio del registro di Bologna, comprovante l'avvenuto pagamento della somma di L. 13.012.890, a titolo d'imposta dovuta in conseguenza della istanza di definizione della controversia secondo le disposizioni del citato d.P.R. n. 660 del 1973. In ordine alla vertenza (relativa allo stesso tributo) tra la Bilca Nazionale del Lavoro e l'amministrazione finanziaria dello Stato va premesso che la ricorrente, con la memoria del 1 febraio 1977, ha dedotto in linea assolutamente preliminare che il pagamento dell'imposta, nella misura prevista dalla ~egge ai fini della definizione della controversia in sede amministrativa, comporta la estinzione del giudizio non solo nei riguardi de1l:a coobbligata solidale soc. A.I.E. (che ha effettuato il detto pagamento), ma anche nei rapporti tra la banca e la finanza. La resistente amministrazione sostiene, invece, che gli effetti della estinzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale che ha proposto istanza di definizione della controversia secondo la speciale procedura prevista dal d.P.R. n. 660 del 1973 non si estendono alla vertenza pendente con altro debitore solidale (che non abbia presentato domanda di applicazione del cosiddetto condono fiscale), per cui l'amministrazione stessa conserva il diritto di esigere dal detto condebitore solidale tutti i processi inerenti al tributo adempiuto, abbiano o no tutti i singoli debitori rpresentato domanda di condono. noto per che questa non una premessa necessaria, perch gli effetti del condono (con fa relativa est1nzione del pcrocesso) si producono con fa presentazione della domanda e la liquidazione delili'imposta ridotta; 'se IL pagamento non viene eseguito, restano fermi g1i effetti del condono prodotto dalla domanda irrevocabile e, mentre il giudizio si estingue non essendovi pi materia del contendere, l'Amministrazione potr procedere alla r1scossione, 11che coattiva, della somma risuaante dall'applicazione del condono. Situazione questa che non da considerare anomala o eoceziona1e perch 'lel tutto normale che il soggetto obbHgato verso .J'Ammiini:strazione ma che non ha nel Tapporto l'interesse principale (il rappcresentant,e, il notaio, il venditore) voglia liberarsi de1la controversia senza sopportare l'onere dell'imposta. La massima, che pure non considera tale situazione, dovrebbe ad essa essere riferibile. Ma di tutta evidenza che di fronte ad umi-domanda di condono non seguita dall'adempimento deve trovare applicazione la precedente sentenza n. 147 del 1976; la domanda irrevocabile di condono sicuramente (fa si voglia o no definire come riconoscimento di debito in senso proprio) un atto pregiudizievole al condebitore che non pu produrre effetto contro di esso se non intende aderirvi; se cos non fosse si cricreerebbe una supernoHdariet inconciliabile con l'ormai irreversibile definizione della solidariet tributaria. Non si pu sicucramente ammettere che un obbligato possa essere tenuto, non consenziente, a pagare l'imposta, sia pure ridotta, per effetto della domanda presentata da altro debitore. D'altra parte aHe norme de1 condono occorre dare una interpretazione valida per' tutte le ipotesi ed anche' per quella che il coobbligato intenda } 5 r111ta111,-1r11&1r111111:1i1111:r1111111111ar1t1111111111J1 ~ RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 50 la differenza ancora dovuta per riscuotere il tributo nella sua originaria interezza. Su tale problema la Corte deve pronunciarsi m via preliminare, giacch si tratta di risolvere una questione (processuale) che, ove fosse ritenuta fondata la deduzione della ricorrente, avrebbe carattere assorbente rispetto ad ogni altro profilo della controversia. La Banca Na.zionale del Lavoro -che ha veste di parte impugnante contro la sentenza della Corte di appello di Bologna e che ritualmente costituita in questa sede in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria -ha invocato un fatto sopravvenuto (ossia il pagamento dell'imposta, da parte della soc. A.I.E., secondo le modalit previste dal d.P.R. n. 660 del 1973) che avrebbe, secondo la tesi prospettata, diretta incidenza sulla stessa sopravvivenza del processo tuttora formalmente pendente tra la Banca e la finanza, in quanto ne avrebbe determinato automaticamente la estinzione. La questione proposta dalla ricorrente comporta la soluzione del quesito riguardante la estensibilit agli altri coobbligati solidali degli effetti derivanti dalla intervenuta definizione della controversia in sede amministrativa su domanda presentata soltanto da uno (o da alcuni) dei coobbligati. espressamente dissociarsi e rifiuti iJ condono per proseguire il giudizio; non sembra che un tale diritto ;possa essergli disconosciuto. Si ripresenta cos il probLema della definizione separata del rapporto tributario nei con.fronti dei diversi obbHgati con diversi effetti e correlativamente quello della possibilit del coobbligato di dichiarare di voler profittare dell'atto (domanda) compfoto da altro, problemi che la sentenza ha ritenuto illusoriamente di poter scavalcare. Quanto a:l primo problema non possono esservi pi dubbi ~mLla divisione del rapporto per ciascun obbligato, anche in sede e in modi diversi (per irretrattabilH dell'accertamento, per. concordato o per giudicati anche diversi, a seconda de11a libera iniziativa da ciascuno adottata, e quindi anche per condono da alcuno desiderato e da altro rifiutato); su di ci esiste ormai una fermis,sfo:na giur~sprudenza, si che non :pu apparire anomala l'eventualit che l'obbligazione Sia ridotta per condono per taLuno e non per tutti (cf.r. C. BAFILE, Sui nuovi problemi della solidariet tributaria, in questa Rassegna 1972, I, 663 e le successive sentenze 12 maggio 1973 n. 1312, ivi, 1973, I, 747, 13 ottobre 1973, n. 2580, ivi, 1974, I, 1212 con nota di A. MASCIA, 23 novembre 1973 n. 3169, ivi, 1974, I, 461, 19 ottobre 1977 n. 4469, ivi, 1977, I, 869; v. anche Relazione Avv. Stato 1970-75 II, paig. 555 e segg.). Ma soprattutto pu accadere che per uno soltanto dei contribuenti esista lite pendente meHtre vi sono altri coobbl1gati per i qua1i la ~ite non mai sorta o si gi esaurita con il giudicato; non dubbio che in tale ipotesi il condono :non opera egualmente per tuttf i coobbLigati. Resta dunque sempre aperta iLa possibilit o necessit che i~ condono modifichi l'obbligazione non oggettivamente ma solo Hmitatamente a taluni soggetti. Se ci avviene, anche solo in quaLche caso, se non raggiungibile lo sperato ri.sultato di eliminare diversificazioni, non pi giu1stificato lo sforzo di estendere (ma fino a un certo punto) gli effetti del condono. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 51 Per un esauriente esame del suddetto quesito indispensabile premettere alcune considerazioni d'ordine generale sulla natura e sulla portata del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660. Questo reca nel titopo ( Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) la chiara indicazione delle sue peculiari finalit, miranti a facilitare la eliminazione delle pendenze e delle controversie tributarie ed a consentire all'erario l'immediata riscossione dei. tributi, sia pure in misura ridotta. Nell'intento di conseguire la :indicata duplice finalit .il legislatore ha predisposto un rigido sistema che, in funzione sostitutiva rispetto al normal iter di determinazione dei tributi, in sede amministrativa ovvero in sede contenziosa, costituisce un rapido ed eccezionale strumento di definizione (questo termine, pi volte ripetuto nel provvedimento in esame, esprime appunto la ferma voiont della, legge di porre termine a rapporti ancora controversi) delle pendenze tributarie, sicch del tutto spiegabile che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso siano nettamente improntate al criterio della semplicit e della automaticit. Per rendere operativo il sistema predisposto dal legislatore occorre esclusivamente la domanda del contribuente, con la quale l'interessato ~appena necessario osservare che non potrebbe conciliarsi l'estensione del condono con la Ubert del coobbligato di non essere pregiudicato dalla domanda presentata da altro, ipotizzando che il coobbligato possa proseguire la Mte senza essere vincolato dalla domanda irrevocabile e tuttavia invocare il condono in caso di soccombenza. Si creerebbe una 1situazione di ldte senza aiea con una parte (il contribuente) immancabilmente vittoriosa e J'altra (l'Amministrazione) senza alcun interesse aiJ. .giudizio al quale si trova a partecipare; si farebbe poi applicazione del beneficio del condono dopo la conclusione del giudizio la cui prosecuzione invece con esso incompatibile. Una tale assurda ipotesi non escluderebbe la sente.nza in esame ove afferma che il soddisfacimento dell'obbligazione da parte di uno dei coobbJigati impedisce che possa residuare alcuna pretesa "erso gli altri; come se l'obbligazione tributaria sia oggettivamente ridotta e non possa sopravvivere in nessun caso nella sua entit originaria. La sentenza tuttavia sembra escludere la ;pos.sibilit di prosecuzione del processo perch in ogni caso, anche contro U volere dell'interessato, il condono si estende producendo verso tutti gli obbligati gld effetti 1sostanzi:ali e processuald. Ma se, come fra breve si vedt', questa proposizione si rivela insostenibile, riaffiorerebbe la soluzione assurda sopra delineata. II -Escluso che la soluzione proposta da11a S;C. possa funzionare per tutte le situazioni, passi-amo a verificare 1se. essa sia esatta (ammesso che una tale solu zione parziale meriti di essere tentata) ne1la pi limitata ipotesi, aderente al caso di ispecie, che l'obbligazione tributaria .ridotta 1sia stata anche adempiuta dal contribuente che ha presentato l'istanza. La questione di molto interesse per ch Je considerazioni che S leggono nella motivazione hanno rilievo assai pi genemLe e toccano l'essenza della solidariet. 1:1 punto centrale deHa p.ronuncia nella considerazione che l'adempimento da parte di uno dei coobbligati totallIIlente satisfatorio (tale 11 paigamento 52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -attraverso una mera manifestazione di volont di cui nella legge sono delimitati il contenuto e gli effetti -presta il necessario consenso \dichiarato irrevocabile dall'art. 10, 1 comma) per l'applicazione delle suddette disposizioni speciali. Sempre in vista delle menzionate finalit il legislatore ha fissato parametri obbiettivi per la determinazione in concreto dell'imposta dovuta dal contribuente, ed ha formulato perci tutte le possibili ipotesi, stabilendo -rispetto ad ognuna di esse -la misura in cui doveva ritenersi contenuta la pretesa fiscale. U peculiare carattere del provvedimento trova conferma nella disposizione (art. 11, 2 comma) secondo cui le definizioni intervenute non possono, essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto. Anche da tale disposizione traspare, infatti, limpidamente la volont del legislatore di rendere definitiva e inattaccabile, salvo i casi eccezionali indicati nella disposizione stessa, la risoluzione della pendenza o della controversia, avvenuta secondo il menzionato sistema speciale. dell'imposta ridotta per condono) e libera gii altri secondo fa regola generale dell'art. 1292; di conseguenza non pu sopravvivere l'obbligazione per gli altri coobb1igati non solo perch questi sono libemti ma anche perch essendo l'obbligazione estinta per adeIIJJ;>imento non esiste pi un possibile credito e non esiste pi nemmeno 1a solidariet; ne derh~a che non pu pi esi,stere materia deL contendere intorno ad run rapporto esaurito per tutte Je parti, si che si impone la dichiarazione di estinzione di tutti i proces,si. Questo costrutto non ha akun partico1are riferirrnento al condono e dowebbe essere pienamente vaHdo anche nell'ordinaria obbligazione solidale; ma, sol che si faccia questa genei;alizzazione, .si vede subito che l'argomentazione troppo assoluta e rdica}e per es.sere accettabile. In ogni obbligazione tributaria, anzi in ogni obbligazione ,soHdaLe, J'adempimento satisfatorio di uno dei debitori che libera gli altri dovrebbe far cessare per tutti la materia del contendere. Ma ci non avviene sempre e innmanoabilmente: l'adempimento di uno rpu non essere accettato dagli aJtri che non intendono subire il regresso e il giudizio pu p.roseguire nei confronti dei coobbligati anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza nei confronti di altro. La pi;oposizione della sentenza pu essere esatta solo quanto l'adempimento sia pienamente satisfatorio per iJ creditore e non pi contestabile dai debitori, quando esiste cio una definizione irretrattabile de:l!l'obbHgazione per tutti i soggetti. Ma ci raramente si vedfica e non 1si verifica mai quando un giudizio pendente; in questa fase .l'adempimento di un ,soggetto non oggettivamente satisfatorio per il creditore e oggettivamente vincolato per il debitore; pu esserlo (o pu diventarlo) nel rapporto tra la parte che adempie e quella che riceve ma questa situazione non si estende alle altre parti (a1trimenti non avrebbero senso le tormentate regole degli art. 1302 e segg. e.e.). Nel ra1pporto che si definisce per condono .si pu parlare di adempimento sat1sfatorio e vincolato solo perch fiIIl\POSta pretesa originariamente dall'Ufficio ridotta della met, per l'Amministrazione creditrice l'ammontare determinato PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 53 Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il sistema medesimo configura una fattispecie estintiva a formazione progressiva, del rapporto tributario, i cui elementi essenziali consistono -oltre che nella sussistenza dei presupposti per l'applicabilit del provvedimento -nella domanda del contribuente, nella liquidazione del tributo secondo i parametri predeterminati, e nel pagamento (ovvero nella iscrizione a ruolo) del detto tributo. Nel concorso di tali elementi la fattispecie si realizza nella sua interezza e produce, sul piano sostanziale, l'effetto estintivo dell'obbligazione tributaria, Ia quale considerata adempiuta in modo completamente satisfatorio , giacch il pagamento del debito nella misura risultante dai parametri fissati dal legislatore equiparato all'adempimento integrale della prestazione. Di fronte a questa incontestabile situazione (deve, al riguardo, considerarsi che per sovrana volont del legislatore la pretesa tributaria incondizionatamente fissata nella suindicata misura), non pu dubitarsi che l'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri , secondo la regola generale di cui all'art. 1292, prima parte, e.e., applicabile anche in tema di obbligazione tributaria, la quale realizza appunto, in caso di pluralit di soggetti obbligati, un'ipotesi di obbligazione solidale. con Ja legge e per il contribuente debitore l'ammontare riconosciuto con fa domanda irrevocabile. Ma ci noh pu dirsi per gli altri condebitori che hanno 1a facolt di scegliere tra il vantaggio della riduzione delJ'obbligazione e l'alea dei giudizio; per costoro, che non hanno scelto in favore del condono, l'adempimento dell'altro non ne satisfatorio n vincolato essendo ancora pienamente aperta l'alea deLLa lite con ogni possibHe esito. Non si pu allora parlare di solutio che, J.iberando tutti, fa cessare per tutti la materia del contendere, a meno che illOn si affermi (e os si torna al punto do1ente) che l'iniziativa di uno dei condebitori che compie un atto (del tutto extra ordinem, previsto solo nella legge di condono, che assomma in s i ca ratteri svantaggiosi del riconoscimento di debito e vantaggiosi deB'adempimen to) 1sia vincolante per i coobbligati. La risposta affermativa problematica, per ch tutti devono liberamente compiere J'atto dal quale consegue una obbliga zione, anche 1so1tanto di rival:sa e 1sia pure ridotta. Quanto sopra considerato vale anche, al di fuori de1 condono, per l'obbld gazione tributaria adempiuta da uno degli obbligati nell'intera mi1sura pretesa. Questo adempimento, bench satisfatorio per il creditore, non esaurisce il rap porto con i coobligati che ben possono proseguire le azioni giuri1sdizionald intra prese volte a negare la sussistenza dell'obbJigazione. III -Altro aspetto dello stesso problema emerge ne11'altra parte della sen tenza che tratta del rapporto di :regresso. Il condebitore che ha subito pas sivamente il condono per iniziativa di aUri, potr, quando 1sar chiamato in via di regresso, opporre ogni eccezione su11a validit ed efficacia del pagamento effettuato, riproducendo eventuaJ:mente tutte intere le :ragioni che aveva op.porto alla Finanza nel giudizio estinto. In questa rposs]bilit, ritiene la S.C., va rav visato il corirettivo di tutela del coobbligato soMdaJe >>. 54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto, l'integrale soddisfacimento della pretesa tributaria, me diante il pagamento effettuato da uno dei coobbligati, si ripercuote necessariamente sulla posizione degli altri condebitori solidali, non solo perch costoro sono ~berati, ma anche perch viene a cadere lo stesso presupposto che possa legittimare, in favore del soggetto attivo (creditore) dell'obbligazione, la sopravv~venza del vincolo di solidariet, essendo inconoep. ibile che, rispetto ad una pre~tazione interamente adempiuta, residui alcuna pretesa verso altri soggetti per la medesima prestazione, o che possa perdurare lo scopo rafforzativo della obbligazione, cui in definitiva preordinata la sold!dariet. Questi rilieV'i sugli aspetti e sulle vicende del :mpporto sostanziale, come delineati nel provvedimento legislativo in esame e nel quadro dei rkhiamati principi generali, sono illuminanti ai fini della soluzione del problema processuale che nella specie interessa. indubitabile che, nei confronti del contribuente che abbia presentato la domanda di condono, le conseguenze processuali sono costituite dalla sospensione del giudizio e, dop.o 1J'iiscrizione a ruolo, la l!iquidazione o il pagamento del tributo, dal1a estinzione del giudizio stesso con compensazione delle spese, secondo il testuale disposto dell'art. 11. Le argomentazioni avanti esposte sulle Vlicende del rappor.to sostanziale in .caso di soddisfacimento del tributo nei modi previsti dal d.P.R. n: 660 del 1973, inducono inoltre alla certa conclusione che gli effetti estintivi del giudizio si verificano anche per le controversie pendenti tra la finan- Anche in questo caso la Soluzione ofrerta sembra troppo radicale ed assoluta. Ammesso che in sede di regresso sia data la stessa difesa sperimentata e sperimentabile verso l'Ammirnstrazione neL giudizio estinto, non si vede perch questa debba esser l'unica difesa consentita. Perch il condebitore deve subite l'estinzione di un giudizio che rgi stato laborioso (nel caso di specie era !Pendente innanzi a1la Corte Suprema) per poi riJprenderlo dal principio? Questa ;potr essere tuttalpi una .facolt, ma non si .giustifica come necessit. Se rsi ammette, come in definitiva rsi riconosce, che dve assicurarsi una tutela al .coobbHgato, non si vede .perch questa tuteli). non debba essere quella prindpale e diretta (il giudizio gi pendente contro il creditore) e debba essere necessariaimente sostit-.ita, con ben poca economia, da llliila tutela surrogatoria. Ma _.seriamente dubq.ia la .possibilit del completo trasferimento de11a di fesa del coobbligato dall'una ahllaltra :sede. L'estinzione del processo (e trat tasi di una particolare estinzione, regolata da norma speciaLe) presuppone, come la sentenza in rassegna sottolinea, Fesaurimento del rapporto per tutte le parti anche diverse dal solvens e la mancanza di materia -controvertibile sempre per tutte le parti. Se cos , il condebitore non rsolvente ha profittato deH'ini2fativa dehl'altro debitore essendosi liberato da un debito e dall'onere del relativo giu dizio di contestazione. Ed evidente -che .se non vi fosse un profitto, non si porrebbe ~enmeno la questione che esaminiamo deHa estensione del condono aigli altri obbligati. Una volta estesi g;li effetti de~ condono, con il che il coob bligato ha profittato (o non si opposto) delJ'adempimento altrui, non sar pos sibHe in sede di regresso contestarie 1a vaHdit del pagamento. i j PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 55 za ed altri condebitori solidali che non abbiano presentato istanza di condono. Poich, infatti, la finanza, titolare del rapporto obbligatorio dal lato attivo, perde -per effetto della solutio (come questa configurata nella legge.) -la qualit di creditrice nei confronti del solvens, la qualit stessa cessa anche verso gli altri soggetti precedentemente coobbligati in vi solidale, a causa del carattere integralmente satisfatorio che la legge assegna all'adempimento della prestazione secondo i previsti parametri vincolanti. Da ci consegue che la finanza non pu avanzare alcun'altra pretesa, per lo stesso tributo, nei confronti di altri condebitori, n questi ultimi possono, dal canto loro, seguitare a discutere, con l'amministrazione, di un rapporto ormai esaurito sotto il profilo (esterno) della contrapposizione di interessi tra creditore e debitore. Resta, ovviamente, il diverso problema -che nella fattispecie in esame non costituisce oggetto di decisione -della regolamentazione dei rapporti interni fra condebitori, ai fini della eventuale azione di regresso. Si pu tuttavia osservare che il condebitore non solvente (che non abbia do presentato istanza di condono), ove sia chiamato a rispondere, totalmente o parzialmente, dell'obbligazione adempiuta, pu sempre proporre, a chi esercita il diritto di regresso, eccezioni circa la esistenza e l'entit del debito soddisfatt9, in quanto nell'ipotesi ora considerata il suo obbligo si sposta dal creditore esterno, nei cui confronti l'obbligazione estinta, al codebitore che ha adempiuto la prestazione e che subentra perci, mediante il fenomeno della surrogazione, nella stessa posizione del primo tv. al riguardo Cass., 20 ottobre 1959, n. 2996, e Cass., 8 gennaio 1970, n. 48, per quanto concerne l'esigenza, ai fini della azione di regresso, che sia stato effettuato un pagamento valido ed efficace). Ancora una volta La situazione non diversa da queLla dell'obbligazione ordinaria: dopo l'adempimento di uno, o il gi:Udizio prosegue nei confronti dell'altro ovvero, 1se ci non avviene, vuol dire che l'altro ha preferito profittare del pagamento fatto, accettando con ci di st:b:ke i1 regresso. S.i ritorna quindi al punto fondaimentale: .il coobbligato che subisce il condono costretto a profittare dell'adempimento altrui e quindi a subire H regresso; ma non pare che ci si possa affermare in termini assolJUti, non potendosi privare H condebitore del:la libert di scegliere il comportamento pi conveniente senza subire l'iniziativa altrui. IV -La conclusione che da questo detto emerge che nemmeno per il condono pu farsi eccezione a1l'applicazione pi coerente del principio della solidar, iet di diritto comune; e quindi, abbandonata ogni veHeit di vedere oggettivamente modificata l'obbligazione tributaria, sar sempre necessario separare 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In questa possibilit va ravvisato il correttivo di tutela del coobbligato in. via solidale per il debito tributario estinto nei modi indicati dal d.P.R. n. 660 del 1973, essendo in tal modo assicurata al coobbligato medesimo la stessa difesa che aveva sperimentato nel giudizio (che era pendente) nei confronti della creditrice amministrazione finanziaria. Dall'applicazione dei richiamati principi generali deriva che l'effetto estintivo previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 660 del 1973 non pu non ripercuotersi, ove concorrano tutti i requisiti prescritti dalla norma, anche sul giudizio, avente per oggetto lo .stesso tributo, vertente tra la finanza ed altri coobbligati solidali, ancorch questi ultimi non abbiano presentato istanza di condono. ~ una .conseguenza necessaria che discende dal modo di atteggiarsi e di esaurirsi, nella speciale fattispecie prevista dal legislatore, del rapporto (tributario) sostanziale, sicch le vicende di tale rapporto -esaminate in via strumentale al fine di trarne elementi utili per la soluzione del pr?blema processuale che qui interessa -non possono indurre a ritenere che sopravviva il giudizio tra la finanza ed altri coobbligati solidali, anche perch, ove ci si affermasse, verrebbe in definitiva a riconoscersi (come stato giustamente osservato ~n dottrina) il diritto della finanza ad un credito maggiore rispetto a quello Jegi:;;lativamente stabilito, con possibilit di pretendere dagli altri coobbligati la differenza occorrente per ricondurre all'originaria misura il credito in contestazione. Una tale conseguenza, oltre a11e ragioni gi esposte, sembra incompatibile con lo spirito informator~ del provvedimento legislativo del 1973, che ha mirato - opportuno ripeterlo ancora una volta -a troncare le .pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso in questo settore. Per sostenere la tesi contraria (e, cio, della non estensibilit degli effetti da'Rmt. 11 ai giudizi vertenti tra finanza ed altri coobbligati in le situazioni che si possono determinare, dive11se che siano, in conseguenza della libera iniziativa di ciascuno degli obbligati, senza ahl0.rmarsi se, come in tante altre ipotesi, l'entit dell'obbligazione 'si riduce 'solo per taluno dei coobbligati. La sola linea sulla quale potrebbe tentar;si una attenuazione delle conseguenze ora dette quelLa della esplicita dichiarazione degli altri obb11gati, per i quali sia pendente controve!1Sia, di voler profittare del condono a cui ha dato causa altro soggetto. Con questa dichiarazione, che ciascuno libero di non fare, si accetta ovviamente il regresso e si accetta di pagare il tributo ridotto alla Amministrazione 'se a ci non ha provveduto il presentatore della domanda. Ma chi avr voluto proseguire j,l giudizio affrontandone l'aleaJ risponder verso 1a Finanza dell'obbligazione non mtaccata dal condono e non pi riducibili dopo che il condono stato rifiutato. Resta a vedere tuttavia se dopo aver fatto scadere il termine perentorio per presentare la domanda si po~sa dichiarare di voler profittare della domanda altrui. Si dovrebbe rispondere di no perch ciascuno deve tutelare autonomamente il proprio diritto e se fa intervenire una decadenza non !PU pi giovarsi 57 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA solido) l'amministrazione resistente ha richiamato la sentenza 16 gen naio 1976, n. 147, di questa Corte Suprema, nella quale si afferma che gli effetti del condono fiscale non si estendono ai condebitori, in quanto la domanda di applicazione delle disposizioni del d.P.R. del 1973 com porta riconoscimento del debito, anche se ne consente l'estinzione con pagamento parziale, per cui il detto riconoscimento, a norma dell'art. 1309 e.e., non ha effetto nei riguardi degli altri condebitori solidali, tanto pi dopo la ritenuta illegittimit del principio di mutua rappresentanza tra i contribuenti, dalla quale soltanto sarebbe eventualmente potuta derivare, in deroga al citato art. 1309, la estensione a tutti i coobbligati delle conseguenze del riconoscimento del debito operato da uno dei soggetti passivi del rapporto. La tesi accolta con la menzionata sentenza non pu essere con fermata. Il presupposto sul quale essa fondata non ricorre; infatti, pun tualmente nella particolare fattispecie in esame, giacch alla domanda di condono, come risulta delineata e disciplinata nel contesto delle dispo sizioni speciali del provvedimento legislativo del 1973, non pu essere attribuito carattere di riconoscimento del debito verso la finanza. Nella struttura del procedimento di definizione delle pendenze tributarie, l'istanza del contribuente ha una finalit precisa e circoscritta, ossia quella di prestazione del consenso per l'applicazione del previsto meccanismo di determinazione del tributo, sicch non possibile ricondurre l'atto, sic et simpliciter, nello schema civilistico dell'art. 1309 sul riconoscimento del debito, il quale si configura come negozio a carattere semplicemente dichiarativo 11ispetto ad una situazione giuridica .preesi. stente, con conseguente dispensa -in favore del destinatario del riconoscimento -dall'onere di provare il rapporto fondamentale, e con la ulteriore conseguenza del sorgere di una presunzione di esistenza in ordjne al rapporto stesso (Cass., 13 aprile 1972, n. 1146; 17 febbraio 1961, n. 346). Questo rilievo gi sufficiente per escludere che l'istanza di condono possa inquadrarsi nella fattispecie tipica di cui all'art. 1309; inquadramento sul quale impostato tutto Io schema logico-giuridico della menzionata sentenza di questa Corte. Non pu, comunque, non aggiungersi che nella detta decisione non stato considerato che, indipendentemente dal non pi operante prin dell'atto compiuto da altro (chi ha lasciato passare tin g1udicato 1a sentenza non pu profittare dell'impugnazione del condebitore); l'estensione al condebitore degli atti (vantag;giosi o accettati) secondo le regole degli artt. 1306 e segg. un effetto sostanziale che si produce solo per i 1soggetti non partedpi del processo e per i quali non operano preclusioni processuali o procedimentaH (Cass. 26 marzo 1973 n. 832, in questa Rassegno., 1973, I, 723). 1Ed in concreto non fadle am 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cipio della mutu rappresentanza tra contribuenti, per il realizzarsi della Il fattispecie estintiva (sia dal lato sostanziale che processuale) del rapporto tributario richiesto non solo l'istanza del contribuente, ma anche il pagamento dell'imposta o il verificarsi di fatti ad esso equiparati, I come la iscrizione a ruolo o l'avvenuta liquidazione del tributo, per cui l'effetto estintivo del processo ricollegato ad eventi che importano innanzitutto la estinzione del rapporto controverso (come si gi detto), e solo di conseguenza la estinzione del giudizio. I Il realizzarsi, in senso completo, della suindicata fattispecie per uno solo dei contributi implica, dunque, adempimento della intera presta I zione, sicch -anche se si potesse ravvisare nell'istanza di condono una sorta di riconoscimento di debito, ovvero un atto assimilabile a tale I figura giuridica -all'atto stesso si sovrapporrebbe in ogni caso, con la sua efficacia elidente del rapporto, l'avvenuto adempimento della prestazione, con le conseguenze avanti precisate. Alla stregua di tutte le ragioni esposte, questa Corte deve limitarsi alla declaratoria di avvenuta estinzione del giudizio anche in relazione alla controversia tra la Banca Nazionale del Lavoro e l'amministrazione delle finanze, con assorbimento di ogni altra questione e con compen sazione delle spese nei rapporti fra tutte le parti. -tOmissis). mettere che, come neL caso di 'Specie, possa ancora parlarsi di condono, volto a troncare 'le controve11sie, quando questo richiesto per la prima volta nel 1977, in sede di discussione irnlanzi alla Corte di Cassazione. _ La 1particolarit deLla norma, il suo contenuto non ricorrente e il propo sito legiislativo di eliminare le pendenze potrebbero giustificare una interpre tazione lata, che resti per circoscritta alla speciaHt della situazione provo cata dal condono. Ogni altro tentativo di impostare H problema su tma base pi larga che vada a toccare g1i aspetti pi generali della solidariet, urta contro difficolt insuperabili. C. BAFILE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1978, n. 3749 -Pres. Iannuzzi Est. La Torre -P. M. Del Grosso (conf.) -Soc. San Rocchino (avv. Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Beni di diverso valore -Si realizza. (T.V. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106). Il termine prezzo usato nell'art. 100 del t.u. delle imposte dirette non nel significato ristretto di corrispettivo in danaro, ma quale sinonimo di valore suscettibile di valutazione monetaria, onde la plusva PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 59 lenza si realizza anche quando, pur senza percezione di danaro, si riceve in permuta un bene di valore superiore a quello dato (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. (2s settembre 1978, n. 4282 -Pres. Mirabelli -Est. Zappulli -P. M. Morozzo della Rocca '(conf). -Soc. Galletti (avv. Passarell) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenza -Permuta -Successiva vendita del bene permutato -Sussiste. (T.U. 29 gennaio 1958, ii. 645, artt. 100 e 106). Pur escludendosi che la permuta in se considerata dia luogo a plusvalenza, deve affermarsi che la successiva vendita, anche dopo un intervallo, del bene ottenuto in cambio di quello permutato monetizza il corrispettivo percepito e determina il realizzo del maggior valore tassabile come plusvalenza (2). I (Omissis). -Con l'altro motivo la societ ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 81, 100, 106 t.u. cit., censura l'impugnata decisione per avere ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione . che attraverso il negozio di permuta -la cui struttura unitaria e non scomponibile in due distinte compravendite -potesse realizzare una plusvalenza tassabile, non considerando che il concetto di realizzo significa soltanto la conversione di un bene in danaro, come del resto ri (1-2) Due interessanti puntuailizzazioni sUJ11la tassabillit deMa plusvailenza reailizzata attraverso la permuta. La seconda sentenza pa11tendo dailila premessa che 1a permuta non realizzi di per s plusvailenza, ancora la tassabit di occupallione ad 1/20 dcll'-indennit di espropiriazione determinata a norma dehl'art. 16, nel presupposto che l'art. 4, comma 1, d.il. 2 maggio 1974, n. 115 sub legge 247/1974 abbia realizzato la estensione dei criteri indennitari previsti daMa Iegge 865/1971 anche aLle occupazioni e non solo alrle espropriaziond attuate d~ soggetti pubblici. (11) La decisione del T.ribunaile regionale deUe acque -che sul punto non consta abbia precedenti -appare corretta. La competenza per mate.ria dei tribunali de1le acque, stabHita daM'art. 140 lett. d) t.u. 11 dicembre 1933, n. i775, in ra:prporto di eccezione a regoLa rispetto ad un'altra competenza, queHa prevista dall'art. 51 legge 25 giugno 1865, n. 2359, anch'essa configurantesi come competenza .per materia. Meritre la prima si fonda su un criterio di collegamento che attiene alla fattispecie espropriativa (natura dell'opera per la cui realizzazione o!'espropriazione pronuilziata), la seconda si basa su un criterio attinente ai! modo di determinazione delfindennit (1a stima dei beni da parte del perito' nominato dal T0ribunale del luogo dove si trovano i beni: artt. 31, 32 e 51 Iegge 2359 del 1865. Sul punto cfr., Cass. 28 marzo 1953, n. 814, Giust. civ. 1953, I, 1113 e Giur. compi. cass. civ. 1953, 3 bim., n. 1055 con nota di ARDIZZONE; CrAccro, La competenza per territorio a cono PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN l\1ATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI . 91 che, ove il mutamento riguardi solo la causa petendi, non si eccede dall'ambito della mera emendatio consentita quando la modificazione consiste nella prospettazione di una diversa e nuova interpretazione e qualificazione giuridica degli elementi di fatto costituenti la ragione giu ridica della pretesa. Ma nella specie non pu neppure parlarsi di modi ficazione Gonsentita dalla causa petendi. La domanda proposta dal Ministero con l'atto di citazione infatti diretta a:d ottenere la determinazione della giusta indennit di esprcr priazione (in misura ridotta rispetto a quella determinata dal perito no minato dal tribunale). E il giudizio di opposizione alla stima non configurato dalla legge alla stregua di una impugnazione di, un atto, la quale postula l'artico lazione di specifici motivi di doglianza. evidente, pertanto, che allorch una parte si dolga della non con gruit deU'indennit, il giudice, nel determinare l'indennit stessa. deve, anche di ufficio, tener conto della legge effettivamente applicabile alla fattispecie. Coerentemente la Suprema Corte ha affermato .che in tema di indennit di espropriazione per pubblica utilit, l'opposizione giudi ziale alla stima effettuata in sede amministrativa non configura un'im pugnazione della stima medesima in ordine alla quale il giu.ice sia sog scere delle opposizion alla stima dei beni ~spropriati fatta da organi dell'amministrazione statale, nota a Cass. 12 ottobre 1970, n. 1951 in Giust. civ. 1970, I, 1777). La norma contenuta nell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 configura una competenza, anch'essa per materia, che, valorizzando come criterio di col legamento hl: modo deliLa determinazione delil'indennit, viene a coprire parte dell'area coperta daiLI'art. 51 de1la 1legge 25 giugno 1865, n. 2359, derogandovi. La sfera di competenm delineata da1l'art. 140 lett. d) t.u. 1775 del 1933, gi sottratta aLI'ambi.to di applicazione dell'art. 51 legge 2359 de1 1865, non stata quindi. interessata dal'art. 19 legge 865 deL 1971. (14) Non constano precedenti in termini. L'art. 19 dela legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato da1l:l'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone che entro trenta giorni dalla inserzione dell'avvi-so del deposito deliLa relazione delila commissione di cui all'art. 16 nel foglio degilii annunzi legali dehla pirovincia, i;l proprietario e gli altri interessati al pagamento dell'indennit possono proporre opposizione ahla stima... davanti aliLa corte d'a'.P pelilo competente per territorio . La locuzione gli altri interessati al pagamento della indennit diversa da quella, coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennit, .gi usata dall'art. 54 legge 25 giugno 1865, n. 2359, per indivtduare gili altri .soggetti dotati di legit timazione all'opposizione, e potrebbe esser ritenuta riferirsi (anche) agli aventi diri.tto a1la indennit agg.iuntiva, la quale va direttamente corrisposta (art. 17, comma 4 Legge 865/1971) (in talsenso cfr. PREDIERI, iBRUNETTI, MoRBIDELLI e BARTOLI, La riforma della casa, Mifano, Giuffr, 1971, pag. 168). Se cos fosse (salvo a stabiono essere, invece, riconosciute le voci sub 4), 5) e 6) non contestate dal Ministero anche nella loro congruit, non potendo il valore dei fabbricati e dei soprassuali ritenersi compreso nella valutazione dell'UTE (vedasi anche il terz'ultimo comma dell'art. 16 cit.). Poich non vi contestazione sul fatto che il fondo residuo aveva interamente una destinazione seminativo-irrigua all'epoca dell'occupazione e poich i valori nudi per ettaro per la regione agraria di cui fanno parte i terreni in questione sono stati determinati dall'UTE, con riferimento al 1974, in L. 4.500.000 per ettaro (L. 450 al metro quadrato) per il tipo seminativo irriguo e in L. 10.000.000 per ettaro {L. 1.000 al metro PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI quadrato) per il tipo orto irriguo, consegue che l'indennit di espropriazione deve essere determinata in complessive L. 493.064.460. Infatti: mq. 2.196.080 (intero fondo) -mq. 5.000 (parte destinata ad orto irriguo) = mq. 2.191.080; mq. 2.191.080 X L. 450 = L. 985.986.000; mq. 5.000 X L. 1.000 = L. 5.000.000; L. 985.986.000 + L. 5.000.000 + + L. 18.300.000 + L. 10.845.280 + L. 2.618.100 = L. 1.022.749.380 (valore dell'intero fondo); mq. 2.196.080 -mq. 888.216 (terreno espropriato) = = mq. 1.307.864 (fondo residuo); L. 450 -45 = L. 405 (valore a, metro quadrato del fondo residuo); mq. 1.307.864 x L. 405 = L. 523.684.920; L. 1.022.749.380 -L. 529.684.920 = L. 493.064.460. Alla societ convenuta competono, poi, una indennit di occupazione legittima per il biennio dal 5 giugno 1970 (data dell'effettiva occupazione del fondo) al 4 giugno 1972 e il risarcimento dei danni per la successiva occupazione illegittima protrattasi dal 5 giugno 1972 al 19 luglio 1974. La Societ convenuta si richiama alla costante giur~sprudenza della Suprema Corte secondo cui dette indennit di espropriazione e risarcimento coincidono normalmente con gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennit di espropriazione '(cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 1975 n. 2671; 8 febbraio 1974 n. 349; 26 luglio 1971 n. 2504) e ove, come indubbiamente nella specie, l'indennit sia stata liquidata con criteri riduttivi, ben pu sostituirsi, quale base per il calcolo, il valore venale del bene espropriato (cfr. da ultimo: Cass. 9 luglio 1975 n. 2673). E poich il consulente tecnico d'ufficio ha determinato in L. 2 miliardi 128.038.274 il valore venale del terreno espropriato, chiede che indennit e danni siano liquidati in complessive L. 472.010.809, corrispondenti agli interessi legali sulla prima somma per il periodo dal 5 giugno 1970 al 12 novembre 1974. Osserva il Tribunale che gli elementi acquisiti al giudizio non consentono che tale richiesta poss~ trovare accoglimento. Da un lato, infatti, appare evidente che la valutazione del terreno espropriato effettata dal consulente eccessiva, sia in quanto si discosta enormemente, oltre che dalla originaria valutazione dell'UTE, anche da quella (L. 1.003.684.080) del perito nominato dal Tribunale (e ci anche tenendo conto del fatto che tra la data di riferimento della seconda e terza valutazione intercorrano oltre due anni e mezzo), sia in quanto non pensabile che ove il divario tra valore reale e valore accertato fosse stato cos enorme, la Societ non avrebbe reagito in via autonoma alla determinazione dell'indennit. Si deve infatti notare che la Societ convenuta (come, del resto, gli altri proprietari espropriati della zona) non ha contestato, se non a seguito del giudizio di opposizione proposto dal Ministero, le indennit determinate da detto perito (e del resto, la stessa Societ ha affermato che sarebbe stata disposta ad accet tare l'indennit nella misura determinata: cfr. pag. 2 della comparsa di risposta). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 100 Comunque, occorre ricordare che sia l'indennit che il risarcimento ben possono consistere in una somm~ inferiore agli interessi legali sul valore venale del bene se l'occupazione si sia ri.velata in definitiva produttrice di un danno_ minore (cfr. Cass~ 9 luglio 1975 n. 2673), dovendo essi, per regola generale (cfr. Cass. 16 maggio 1977 n. 1976; 19 giugno 1971 n.' 1890; 24 settembre 1970 n. 1702) essere commisurati al pregiudizio effettivamente subito. ' D'altro canto, con riferimento alla fattispecie in esame, va conside rato che, di norma, il reddito dei terreni agrari di molto inferiore al 5 % del valore dei terreni stessi, e che dalla documentazione in atti risulta che la societ concesse in affitto nel luglio 1964 tutto il terreno di sua propriet per un anone annuo di L. 7.500.000. Ci posto, deve osservarsi che gli elementi acquisiti al giudizio con sentono di liquidare indennit e danni in relazione al pregiudizio effetti vamente subito dalla Societ. Poich il terreno espropriato era coltivato ad orzo, avena, mais, grano, pomodoro e prato, prodotti tutti che alla data dell'occupazione erano gi in avanzato stato di coltivazione, detta indennit dal giorno dell'occupazione fino al termine dell'annata agraria in corso (che si pu fissare al 31 agosto 1970, data la qualit delle colture) va determinata tenendo conto del pregiudizio effettivamente subito dalla convenuta e cio del valore dei frutti pendenti, ridotto delle spese neces sarie per condurli a maturazione, raccoglierli, immagazzinarli e traspor tarli ai punti di vendita (cfr. Cass. 21 novembre 1969 n. 3749; 30 no vembre 1967 n. 2857; 11 marzo 1966 n. 688). Come si gi accennato, il valore di tali frutti, al netto delle men zionate spese, stato determinato dal prof. Chiumento in L. 13.051.000. Per il periodo successivo al 31 agbsto 1970, per quanto si detto, non essendovi prove di maggior pregiudizio, ben pu tenersi a base tale valore per il calcolo dell'indennit e del risarciment6. Orbene, va considerato che la somma menzionata non costituisce certo un utile netto in quanto (oltre ad essere al lordo di imposte e contributi, peraltro corrisposti dalla Societ per tutto il periodo dell'occupazione della me1nionata misura di L. 8.119.742) essa al lordo di tutte le spese di coltivazione sostenute fino alla data dell'occupazione (aratura, semina, etc.). Per tale ragione, devesi anzitutto ridurre del 20 %1 l'utile netto, sino quindi alla somma di L. 10.440.800, che rappresenta, pertanto (salva la determinazione di imposte e contributi, dei quali, per altro, C((mpete il rimborso: cfr.: Cass. 23 giugno 1977 n. 2657, l'utile netto dell'annata agraria 1969-70 {infatti: L. 13.051.000 : 5 = L. 2.610.200; L. 13.051.000 -lire 2.610.200 = L. 10.440.800). Detta: somma deve poi essere aumentata, ai fini del calcolo del mancato reddito delle quattro annualit. successive, del 10 % per ciascuna PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI annualit, tenendo conto del progressivo aumento dei prezzi e della possibil~ t di rotazione delle colture anche nel tipo ortivo. Si hanno pe:rtanto: L. 11.484.880 (L. 10.440.800 + L. 1.044.080) per l'annualit 1970-71; L. 12.528.960 (L. 11.484.880 + L. 1:044.080) per l'annualit 1971-72; L. 13.573.040 (L. 12.528.960 + L. 1.044.080) per l'annualit 1972-73; e L. 14.617.120 (1.... 13.573.040 + L. 1.044.080) per l'annualit 1973-74. Di tali somme la prima rappresenta interamente indennit per occu- pazic:ine legittima; la seconda per tre quarti (fino al 4 giugno 1972) indennit per occupazione legittima e per un quarto risarcimento danni per occupazione illegittima; le altre due risarcimento danni. La quarta somma deve, peraltro, essere ridotta a L. 12.895.103, tenendo conto del fatto che l'occupazione illegittima cessata il 20 luglio 1974 e cio 13 giorni prima del termine dell'annata agraria, che si fissata, come si visto al 31 agosto (infatti: L. 14.617.120 : 365 = L. 40.046,904; L. 40.046,904 X 322 = Lire 12.395.103). Invero, contrariamente a quanto sostiene la Societ convenuta, il risarcimento danni per occupazione illegittima non dovuto fino al giorno della notificazione del decreto di espropriazione, ma solo fino alla data del decreto stesso, poich a tale data avviene il trasferimento della propriet e cessa, conseguentemente, l'illegittimit dell'occupazione. Mentre l'indennit per occupazione legittima debito di valuta (cfr. da ultimo: Cass. 6 ottobre 1976 n. 3290), il risarcimento del danno debito di valore, onde . deve tenersi conto, anche di ufficio, della svalutazione monetaria, trattandosi di elemento compreso nella domanda risarcitoria (cfr. da ultimo: Cass. 12 gennaio 1977 n. 123; 6 ottobre 1976 n. 3290). -(Omissis). II (Omissis). -Deve essere innanzitutto verificata la competenza dell'adito Tribunale, sulla quale l'Avvocatura dello Stato ha formulato qualche perplessit per l'ipotesi che venisse ritenuta applicabile alla fattispecie la legge 865 del 1971. Tali perplessit non hanno ragion d'essere per due motivi. Innanzitutto la specialit della disciplina dettata per le controversie in materia di indennit dovute per le espropriazioni o le occupazioni rese necessarie dall'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica ne esclude la modificabilit con una norma di portata generale quale certamente la legge del 1971. In secondo luogo la competenza della Corte d'Appello a conoscere dell'opposizione alla stima si inserisce nella procedura prevista dalla legge n. 865 e nell'adozione della stessa trova, quindi, il suo necessario presupposto: tale competenza non si radica, pertanto, allorch la espropriazione si sia svolta, come nella specie, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 2359 del 1865 (Cass. 13 gennaio 1975 n. 109). A questo argomento non contraddice sul piano logico l'applicazione alle 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ~ ~: espropriazioni stesse dei criteri di valutazione dettati dalla legge n. 865 {o del 1971: come pi oltre sar meglio detto il fatto che per l'espropria ~ r zione sia stato adottato il procedimento previsto dalla legge 2359 del 1865 1 non esclude l'applicabilit dei criteri di valutazione introdotti dalla legge f n. 865 del 1971, perch tali criteri hanno sostituito quelli della legge del 1865 e non si pongono, quindi, in alternativa con gli stessi, ond' che la liquidazione dell'indennit sulla base dei nuovi parametri non vulnera il principio per cui la scelta del procedimento espropriativo da parte della lipubblica amministrazione insindacabile dal giudice ordinario ed vincolante anche per quanto concerne l'attribuzione della competenza a conoscere delle cii.use di opposizione alla stima. I Per ci che riguarda l'intervento spiegato dall'affittuario Fiumarella I Andrea, l'applicabilit della legge del 1971 attiene al merito della pretesa I fatta valere con l'intervento stesso e non, come sostiene l'Avvocatura delI i lo Stato, all'ammissibilit dello stesso,. la quale deve essere verificata sulla base dei presupposti, do dell'inerenza del diritto all'oggetto o della sua I dipendenza dal titolo dedotto in giudizio. Nella specie la causa petendi si I identifica nel ,provvedimento ablativo, dal quale trae fondamento anche il diritto all'indennit reclamata dal Fiumarella, ond' che incontestabile apl pare l'ammissibilit dell'intervento spiegato da quest'ultimo. ! I L'eccezione di tardivit dell'intervento per decorso dei termini per prof ~ porre opposizione priva di consistenza logica, dal momento che a carico ~ dell'affittuario, il cui diritto del tutto autonomo rispetto a quello del t f proprietario espropriato e non soggetto al sottoprocedimento ammini~ strativo di accertamento previsto per l'indennit di espropriazione, non !1 f esiste alcun onere di opposizione. i if L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'Enel sta in giudizio in persona del Capo Compartimento di Napoli, mentre la procura risulta rilasciata dagli ingg. Formicola e Mastrogiovanni, dei quali sarebbero ignoti i poteri e le qualit. Osserva in proposito il Collegio che l'ammissibilit I del rilascio della procura ad litem da parte di organo diverso da quello che rappresenta in giudizio la persona giuridica dipende esclusivamente dalla ripartizione delle competenze secondo l'organizzazione interna del I l'ente e non trova certamente ostacolo nei principi vigenti in materia di conferimento dello jus postulandi. Quanto al difetto nei funzionari sopra nominati del potere di rilasciare la procura, l'Avvocatura dello Stato si I limitata ad .ipotizzarlo, mentre era tenuta a documentarlo rigorosamente, non foss'altro che per la presunzione di legittimit che assiste gli atti I amministrativi e, quindi, il negozio di conferimento della rappresentanza I e difesa in giudizio di un ente pubblico. La legittimazione sostanziale dell'Enel a proporre oppos1z1one alla stima deriva, infine, dal fatto che lo stesso indicato nel decreto del Prefetto di Salerno come soggetto passivo del rapporto espropriativo. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Superate le eccezioni pregiudizialmente sollevate dall'amministrazione convenuta, osserva il Collegio per ci che riguarda i criteri di liquidazione dell'indem1it, che la potest ablativa dello Stato si esplica con modalit diverse e con diverse procedure in relazione alla con~reta finalit pubblicistica perseguita, onde il procedimento espropriativo non unico, ma assume contenuto diverso a seconda della legge che, con riferimento alla specifica finalit perseguita, lo regola. Peraltro, qualunque sia il procedimento espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione, in esso si individuano varie fasi, rispetto alle quali la posizione soggettiva dell'espropriato resta diversamente qualificata. Invero, come stato rilevato (Cass. 4 maggio 1966 n. 1133) in talune di queste fasi la pubblica amministrazione esercita un potere discrezionale che incide direttamente sul diritto del cittadino, diritto che viene di conseguenza affievolito, prendendo consistenza di interesse legittimo e come tale tutelato solo nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Tale situazione si verifica nelle fasi della dichiarazione di pubblica utilit, nella determinazione dell'opera da eseguire, nella determinazione dei beni da espropriare, nella scelta dei mezzi giuridici idonei al conseguimento della finalit pubblicistica e, infine, nella fase della prpnunzia dell'espropriazione. Invece nessun potere c;liscrezionale compete alla pubblica amministrazione nella fase della determinazione dell'indennit dovuta in relazione al procedimento espropriativo prescelto, dovendo la liquidazione dell'indennit seguire secondo le precise disposizioni di legge regolatrici della materia nell'ambito del procedimento medesimo. Consegue che in tale fase il cittadino titolare di una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Peraltro, avanti all'A.G.O. in sede di opposizione alla stima non possono proporsi questioni relative alla legittimit del procedimento espropriativo prescelto, allegandosi che avrebbe dovuto trovare applicazione altra legge o altro tipo di procedimento espropriativo, in quanto ci attiene alla sfera esclusiva e riservata della pubblica amministrazione, rispetto alla quale l'A.G.O. carente di potere. Possono, per, proporsi le questioni relative alla conformit dei criteri di stima adottati per la liquidazione dell'indennit a quelli che in quella fattispecie indicano le norme di legge regolanti la procedura espropriativa prescelta dalla pubblica amministrazione. Consegue che il giudice ordinario non potrebbe in nessun caso sostituire il criterio di stima dettato dalla legge per quel procedimento espropriativo prescelto dalla ,pubblica amministrazione con altro che ritenesse rispondere alla fattispecie, giacch, come si osservato, la eventuale illegittimit dell'atto amministrativo quanto alla scelta del procedimento espropriativo, riguardando una posizione di interesse e non di diritto soggettivo, deve essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo. Lo stesso va ripetuto per le questioni attinenti alla legittimit e regolarit del procedimento amministrativo. 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si obbiettato che il giudice ordinario, sostituendo apa legge applicata dalla pubblica amministrazione per la determinazione dell'indennit altra legge che ritenesse applicabile alla specie, procederebbe solo alla disapplicazione nel caso concreto dell'atto amministrativo,. in questa parte illegittimo, conformandosi cos agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E sul contenzioso amministrativo. Va per in contrario o.sservato che cos operando il giudice inciderebbe direttamente sull'atto amministrativo, giacch sostituirebbe ai criteri di stima derivanti dal tipo espropriativo prescelto discrezionalmente dalla pubblica amministrazione criteri di stima riguardanti altr,o procedimento espropriativo, il che comporta la modificazione, non la mera disapplicazione, della determinazione insindacabile e vincolante adottata in sede amministrativa. Alla stregua di queste osservazioni va concluso che il giudice ordinario deve limitarsi, in sede di giudizio di opposizione alla stima, ad indi-' viduare le norme di legge applicabili alla fattispecie, quali si evincono dal procedimento espropriativo adottato dalla pubblica amministrazione. Tali criteri di stima devono per essere q.elli derivanti da norma di legge in vigore al momento della pronunzia dell'espropriazione, a tale momento dovendosi fare risalire gli effetti ablativi del provvedimento e, correlativamente, la nascita nel cittadino del diritto all'indennit sos.titutiva. Nel caso in cui tra l'inizio della procedura di espropriazione e la pronunzia d~ll'espropriazione sia stata modificata la legge che regola i criteri per la determinazione dell'indennit; dello jus superveniens che il giudice deve tenere conto e fare applicazione. In questa ipotesi il giudice non eccede i limiti della sua competenza giurisdizionale, in quanto non modifica l'atto amministrativo che ha determinato la procedura espropriativa, n incide su di esso, ma si limita ad applicare quelle norme di legge, concernenti la liquidazione dell'indennit, che, vigenti al momento dell'esproprio, derivano pur sempre dalla procedura espropriativa prescelta dalla pubblica amministrazione. Se per le nuove norme regolanti la liquidazione dell'indennit sono successive al decreto dl espropriazione, esse, salvo diversa disposizione di legge, non trovano applicazione. Fatte queste premesse e tornando alla questione da risolvere va precisato che l'espropriazione de qua stata effettuata in data 2 novembre 1974 e per essa stata seguita la procedura della legge fondamentale numero 2359 del 1865. La legge 22 ottobre 1971 n. 865 ha innovato in relazione a determinate materie indicate nell'art. 9 sia alla procedura espropriativa sia ai criteri, per la liquidazione dell'indennit. Ogni dubbio circa l'ambito pi o meno limitato del predetto articolo 9 stato risolto dalla legge 27 giugno 1974 n. 247, la quale stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo secondo. della legge 22 ottobre 1971 n. 865, relative alla determinazione dell'indennit di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 105 comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, e di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. Da tale norma si ricava chh~ramente che, limitatamente alle disposizioni che regolano i criteri di stima dell'indennit di espropriazione, trova applicazione la legge del 1971 (Cass. 2 febbraio 1976 n. 328). Pertanto a partire dall'entrata in vigore della legge. n. 247 del' 1974, che ha carattere innovativo, trov.a applicazione per le opere pubbliche ivi specificate il criterio di stima dell'art. 16 della legge del 1971. Tanto premesso sullo stato della legislazione in materia, va rilevato che il provvedimento espropriativo in esame, emanato, come si detto, il 2 novembre 1974, cio nel vigore della legge n. 247 del 1974, certamente soggetto alle disposizioni innovative introdotte da quest'ultima e poich la stima dell'indennit stata effettuata con i criteri della legge del 1865, ormai non pi in vigore, ne deriva che legittimamente l'Enel chiede che l'indennit venga liquidata alla stregua della legge del 1971. Il valore del terreno va, dunque, determinato sulla base delle tabelle compilate dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto della coltura effettivamente praticata sul posto e non, come pretenderebbe l'avvocatura, della qualifica-' zone del terreno stesso risultante dal catasto. Nel caso di s'.pecie, nel contrasto tra i dati catastali e le risultanze dello stato di consistenza, va riconosciuta prevalenza. a queste ultime, che attestano la effettiva destinazione del terreno a colture tipicamente ortive, quali me1ainzane, peperoni, fagioli, basilico, prezzemolo, cavoli, cipolle, etc. F eccezione una superficie di complessivi mq. 3250, di cui mq. 1650 per la particella 410 e mq. 1600 per la particella 40, che risultano coltivati a canneto e per i quali, pertanto, la liquidazione dell'indennit va rapportata. alla qualifica di terreno seminativo irriguo. Premesso che per la 16 regione agraria, quale appunto quella di Sarno, la tabella compilata dall'Ufficio Tecnico Erariale prevede per gli orti irrigui e per i seminativi irrigui il valore rispettivamente di L. 1870 e di L. '1450 il mq., l'indennit relativa alla superficie espropriata in danno dell'Enel va determinata in lire 10.116.800 (2890 x 1870 + 3250 x 1450). Anche l'indennit per la occupazione temporanea, pacificmente iniziatasi il 25 settembre 1970 e protrattasi, pertanto, per quattro anni, un mese ed otto giorni, va determinata con i criteri dettati dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, anch'esso richiamato dalla legge n. 247 del 27 giugno 1974: conseguentemente per il titolo predetto deve essere liquidato l'importo di L. 2.107.500 (4/20 di L. 10.116.800 + 2/12 di L. 505.800, cio dell'indennit annua). I frutti pendenti risultano, infine, adeguatamente valutati in Lire 798.200. Non pu essere, invece, accolta l'istanza di maggiorazione dell'inden- nit a norma dell'art. 12 della legge del 1971 ovvero di risarcimento del danno per la perdita di tale maggiorazione in conseguenza della mancata RASSEGNA\ DELL'AVVOCATURA DEU.0 STATO 106 notifica dell'avviso con l'offerta della indennit provvisoria e, quindi, dell'impossibilit per l'espropriato di esercitare il diritto potestativo dalla norma predetta accordato. La differenza richiesta non pu certamente essere riconosciuta a titolo di indennit di espropriazione, giacch condicio sine qua non della maggiorazione dell'indennit stessa prevista dall'art. 12 della legge 865, diretta a scoraggiare le speculazioni degli espropriati ed a limitare il contenzioso sulla misura dell'indennit, l'accettazione della somma offerta in via preliminare dall'espropriante. Ci significa che la condizione predetta non ammette equipollenti n pu considerarsi fittiziamente realizzata per il fatto che ne sia stata resa in concreto impossibile la verificazione attraverso l'omissione dell'offerta. Ma la differenza richiesta non pu essere attribuita neppure sotto forma di risarcimento del danno, giacch' la posizione del privato di fronte alla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro procedimento espropriativo di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e trova tutela esclusivamente innanzi al giudice amministrativ: non essendo nella specie contestabile)a derivazione della lesione patrimoniale in ipotesi subita dall'Enel dall'adozione della procedura prevista dalla legge fondamentale del 1865. in luogo di quella prescritta dalla legge del 1971, il ricorso all'uno piuttosto che all'altro procedimento potrebbe tutt'al pi provocare l'annullamento dell'atto finale dell'espropriazione, ma giammai costituire titolo per il risarcimento del danno equivalente alla maggiorazione dell'indennit per l'accettazione dell'offerta. L'amministrazione convenuta ha contestato che il Fiumarella fosse affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, ma tale contestazione del tutto infondata, giacch la predetta qualit emerge dallo stato di consistenza, redatto in epoca non sospetta, quando, cio, per non essere stata ancora emanata la legge del 1971, non era concepibile un interesse a figurare come affittuario senza esserlo. E poich pacifico che il predetto Fiumarella, stato costretto a cagione dell'espropriazione ad abbandonare il terreno, gli compete, a norma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, una indennit pari a quella liquidata in favore del proprietario e, cio, la somma di L. 10.116.800. L'eventuale diritto del Fiumarella ai frutti pendenti non pu essere fatto valere direttamente nei confronti dell'espropriante, ma, avendo la pubblica amministrazione prescelto il procedimento regolato dalla legge fondamentale del 1865, deve essere fatto valere nei modi previsti dall'art. 27 della legge predetta. (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977 -Pres. Vigorita _ Est. Bertoni -P. M. (concl. conf.); Baldesi. Procedimento penale -Istruzione penale -Procedimento pretorile -Rinvio a giudizio -In.terrogatorio dell'imputato eseguito dalla polizia giudiziaria Sufficienza -Esclusione. (c.p.p., artt. 225, 231, 376, 398). Procedimento penale -Nullit in materia penale -Atti gi dichiarati nulli Ius superveniens -Inapplicabilit. (c.p.p., art. 185; I. 8 agosto 1977, n. 534, modificazioni al codice di procedura penale, art. 6). L'interrogatorio dell'imputato eseguito, anche se su delega del magistrato, dalla polizia giudiziaria non vale ad integrare la condizioni della previa contestazione del fatto al fine del rinvio a giudizio, neppure nel procedimento pretorile (1). In applicazione del principio tempus regit actum, la nuova disciplina delle nullit disposta con legge 8 agosto 1977, n. 534, non pu spiegare alcun effetto rispetto agli atti gi dichiarati nulli sotto il vigore della precedente normativa (2). (Omissis). -Con sentenza del 22 marzo 1976, il pretore di Pistoia assolse Ba1dino Baldesi dal delitto di lesioni colpose per insufficienza di prove. Su appello del procuratore della Repubblica, il tribunale di Pistoia ha annullato la sentenza impugnata e ordinato la trasmissione degli atti al pretore per il nuovo giudizio. Nella loro decisione, i giudici di appello hanno rilevato che il pretore, pur avendo compiuto atti istruttori con l'espletamento di una perizia medio-degale suLla persona offesa, si era Jimitato a delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio del Baldesi, senza procedervi direttamente e (1) V. nello stesso senso, Cass. 28 febbraio 1975, n. 314, n. 129668, 19669. (2) La massima, in ordine alla diversa disciplina de1Le nuhlit ex art. 185 c.p.p. introdotta con la .I. 8 agosto 1977, n. 534, che prevede una sanatoria, come afferma fa Corte, progressiva, appare conforme all'invocato iprinciJio di carattere generale, secondo le indicazioni desurni:biLi dagli art. 110 e 11 delle disp. suUa leg;ge in generale, tenuto conto dell'avvenuto esaurimento degli effetti dell'atto attraveriso J:a dichiarazione di nu11it. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO senza nemmeno provvedere ad enunciare in un mandato il fatto addebitato all'imputato; con la conseguenza 1pe:rd che l'istruzione e gli atti successivi dovevano ritenersi nulli, in quanto l'interrogatorio. eseguito dalla polizia giudiziaria non varrebbe ad integrare la condizione prescritta dall'art. 398 c.p.p. (nel testo risultnte dalla sentenza della Corte cost. 28 aprile 1966, n. 33, Foro it., 1966, I, 785), per il rinvio a giudizio dell'imputato nel procedimento pretorile. Contro la sent.enza del tribunale, il pretore di Pistoia ha proposto conflitto di competenza con ordinanza del 22 giugno 1977. Il pretore non contesta che nella specie, essendosi proceduto al cmpimento di atti di istruzione, dovesse farsi applicazione dell'art.. 398, ultimo comma, c.p.p., cos come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 33 del 1966, e che l'imputato perci non potesse essere tratto a giudizio senza essere stato previamente interrogato o senza che il fatto gli fosse stato contestato in un mandato rimasto. senza effetto. Sostiene tuttavia il pretore che la condizione suddetta dovrebbe considerarsi realizzata nel ca:so in esame dall'interrogatorio del Baldesi compiuto dalla polizia giudiziaria con l'osservanza delle garanzie difensive; ci in quanto l'art. 231 c.p.p. attribuisce al pretore il potere non solo di compiere direttamente, ma anche di ordinare qualsiasi atto di polizia giudiziaria o di istruzione sommaria prima di emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato, e perci nulla vieterebbe che anche l'interrogatorio dell'imputato possa essere delegato, ai fini dell'art. 398, alla polizia giudiziaria, che la naturale destinataria degli ordini del pretore. Tanto premesso, osserva che il conflitto,. ammissibile in rito, deve essere risolto in conformit di quanto ha ritenuto il tribunale,_ essendo errata la tesi sostenuta dal pretore. certamente esatto, come ricorda il pretore nel suo provvedimento, che per il rinvio a giudizio dell'imputato non necessario che il fatto sia stato enunciato in un mandato o in un ordine, essendo in ogni caso sufficiente che rimputato sia stato interrogato sul fatto che costituisce oggetto dell'imputazione; ma altrettanto certo, contrariamente a quanto ritiene il pretore, che l'interrogatorio idoneo a legittimare il rinvio a giudizio dell'imputato soltanto quello che sia compiuto dall'autorit giudiziaria 'procedente. ! ormai opinione comune che l'interrogatorio dell'imputato (o della persona indiziata), oltre ad essere un mezzo di prova, anche un mezzo di difesa, come si evince chiaramente dalle norme del codice di procedura penale tartt. da 365 a 368), che, in un apposito capo inserito nel I titolo dell'istruzione formale, ne disciplinano specificamente i preli;niinari, i ( le modalit di esecuzione e lo svolgimento. Tali norme, infatti, dopo ' 1 aver sancito l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio nel ter' ' I mine stabilito dalla legge e comunque senza ritardo, prescrivono ~n I I I I ! I I PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE particolare che il giudice, da un Iato, tenuto a invitare l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore (art. 36'7, 2 comma) e, dall'altro, obbligato a investigare su tutti i fatti e su tutte le circo stanze che l'imputato ha es.posto (art. 368). In questo modo, l'interro gatorio viene costruito come un atto complesso, nel quale sono di grande momento non soltanto le dichiarazioni dell'imputato (che anzi possono essere solo eventuali), ma anche le numerose e delicate attivit che deve svolgere proprio il magistrato istruttore. L'interrogatorio, cio, uno strumento processuale, che, mentre consente al magistrato inqui rente di avere a disposizione gli elementi necessari di giudizio per l'eser cizio dei suoi poteri, ai fini dell'accertamento della verit, offre nello stesso tempo all'imputato il modo di prospettare, tempestivamente e util mente, al giudice le proprie deduzioni difensive. Deriva da tutto ci che la funzione essenziale dell'interrogatorio quella di realdzzare il principio del contra:ddittor.io nella fase dell'istru zione, e che tale funzione perci pu ritenersi adempiuta solo in quanto . tra giudice e imputato si stabilisca, per cos dire, un dialogo, o, pi semplicemente, in quanto alla formazione dell'atto partecipino diretta' mente non soltanto l'imputato, ma anche l'organo dell'istruzione. Appunto in vista di questa sua finalit, l'art. 376 c.p.p. considera l'interrogatorio come una delle condizioni alternativamente necessarie (l'altra l'enunciazione del fatto in un mandafo o ordine rimasto senza effetto), per il rinvio a giudizio dell'imputato o per il suo proscioglimento con determinate formule. Ma proprio perch Io scopo della norma quello di garantire all.'im putato l'esercizio in istruzione del diritto inviolabile alla difesa e di assicurare quindi il rispetto del principio del contraddittorio, l'interro gatorio a cui fa riferimento l'art. 376 non pu essere che quello disci plinato dalle norme prima citate come un atto di esclusiva, indeclinabile competenza del giudice. Questa 'conclusione trova peraltro conferma in due argomenti di carattere testuale: in primo luogo nell'equiparazione operata dalla legge (art. 376) tra interrogatorio dell'imputato e un atto indiscutibilmente proprio del magistrato qual l'emissione di un man dato; e poi nella circostanza che, secondo il sistema, nell'istruzione la presenza dell'imputato per l'interrogatorio pu essere ottenuta o a seguito di un mandato e quindi di un'iniziativa dell'organo giudiziario o per effetto della sua presentazione spontanea, e cio per il fatto che l'impu tato (come stabilisce l'art. 250 c.p,p.) si presenti al magistrato compe tente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni . Come si vede, ai fini dell'adempimento della conduzione prevista dal l'art. 376, l'interrogatorio dell'imputato in ogni caso collegato all'inter vento o alla presenza del magistrato istruttore e perci lo stesso testo della norma (e non soltanto la natura e la funzione dell'istituto) a dimo 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strare, cos come questa corte ha gi ritenuto in altra occasione (Cass., 16 luglio 1963, Colombo e altri, id., 1964, II, 68) che l'interrogatorio a cui condizionato il suo rinvio a giudizio e in certi casi anche il proscioglimento dell'imputato deve essere sempre compiuto dal giudice e non pu essere mai delegato alla polizia giudiziaria. Per la verit, nella sua Oiidinanza, il pretore sembra. fare al riguardo una distinzione, nel senso di ritenere che, mentre nell'istruzione formale la legge obbliga il giudice a ;procedere direttamente all'interrogatorio, non potrebbe invece 1diir1si altre1ltarn:to per l'istruzione sommaria del pretore, dato il minore formalismo che fa caratterizza e dati i .poteri di delega che, come prima si detto, l'art. 231 c.p.p. attribuisce al pretore. Ma, anche con questa limitazione, la tesi del pretore non fondata. Infatti la regola dettata dall'art. 376 per l'istruzione formale ripetuta, in termini sostanzialmente analoghi, negli articoli 395 e 396, per l'istruzione sommaria del pubblico ministero e ora, dopo Ja sentenza della Corte costituzionale, anche nell'ultimo comma dell'art. 398 per il procedimento istruttorio del pretore; n vi sono motivi per interpretare in modo diverso, secondo la collocazione delle disposizioni che fa enunciano, una norma sostanzialmente identica e che si esprima in un testo letterale, che, come :prima si visto, ha .un significato univoco e non suscettibile di fraintendimenti per ci che riguarda l'obbligo del magistrato istruttore di .procedere direttamente all'interrogatorio dell'imputato. Questa regola, d'altra parte, trovando il suo fondamento nelle ragioni prima accennate ed essendo espressione, come pure si detto, del principio del contraddittorio, non pu non avere una portaita generale, tale da essere applicabile in relazione alla fase di chiusura di tutti i tipi di istruzione, da quella formale a quella sommaria del pubblico ministero e del pretore. La stessa Corte costituzionale, nell'estendere, con la sentenza pi volte citata, l'obbligo della Contestazione del fatto o dell'interrogatorio dell'imputato al caso di atti istruttori compiuti dal :pretore, ha giustificato la sua decisione con la necessit di equiparare; per quanto attiene alle .garanzie difensive, il procedimento istruttorio pretorile al 1 rnstruzione sommaria del pubblico ministero te quindi, suo tramite, all'istruzione formale); con la conseguenza che non possono intendersi diversamente, con riguardo soltanto al pretore, le condizioni a cui l'ordinamento processuale subordina, .per ogni tipo ,di istruzione, il rinvio a giudizio dell'~mputato e in certi casi il suo proscioglimento. La diversa opinione del pretore -come giustamente osserva il procuratore generale -trae origine dalla confusione tra l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato durante la fase delle indagini di polizia o negli atti preliminari all'istruzione, per completare la denunzia, e l'interrogatorio nell'istruzione, come condizione per il rinvio a giudizio (o il prosciogilmento) dell'imputato. Al riguardo, fuori discussione che PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE la polizia giudiziaria pu procedere di sua iniziativa, nelle forme e nei modi previsti dall'ant. 225 c.ip.p., all'interrogatorio dell'indiziato, e deve anche ammettersi, come questa corte ha pi volte ritenuto (Cass., 24 gennaio 1973, Di SonU1I10, id., Rep. 1973, voce Istruzione pen., n. 85;' 28 maggio 1969, Zuccati, id., Reip. 1970, voce cit., n. 114), che, negli atti preliminari di istruzione, il pretore (anche il pubblico ministero) pu delegare alla polizia giudiziaria l'interrogatorio dell'indiziato (o dell'imputato), al fine idi ottenere i chiarimenti necessari per il promovimento dell'azione penale; mt ci non toglie che questo interrogatorio 111on abbia nessun . valore per il rinvio a giudizio dell'imputato e che a questo scopo invece l'interrogatorio debba essere sempre compiuto dall'autorit giudiziaria proceQente, e quindi dal pretore nei procedimenti di sua competenza, e non possa essere mai delegato alla polizia giudiziaria. Nella specie, di tonseguenza, era come se il pretore avesse omesso l'interrogatorio dell'imputato prima di trarlo a giudizio, perci il tribu nale 111on poteva che annullare il giudizio pretorile, in quanto, secondo la comune interpretazione, l'omissione dell'interrogatorio dell'imputato era causa, a norma dell'art. 185, n. 3, c.p.p. nel testo vigente all'epoca della pronuncia, di una nullit assoluta, come tale insanabile e quindi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Nel frattempo per, la legge 8 agosto 1977, n. 534, ha. sostituito, con l'art. 6, l'art. 185 del codice di procedura, nel senso che, pur lasciando invariati i casi di nullit di 011dine generale ivi previsti, ne ha radical mente modificato la disciplina, cos ponendo, in relazione al caso in esame, un problema di diriUo intertemporale. Pi precisamente, la norma citata ha modificato l'art. 185 nella parte in cui stabiliva che le nullit elencate dallo 1stesso a11ticolo erano insa nabili e dovevano essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In sostituzione di questa regola, la nuova norma dispone che continuano ad essere rilevabili fino al giudicato soltanto le nullit che riguardano la capacit e la costituzione del giudice o l'iniziativa del ;pubblico ministero nell'esercizio de:.'azione penale ovvero che deri vano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento. Invece, tutte le altre nullit tra quelle enumerate dal l'art. 185, pur continuando ad essere rilevabili di ufficio, non sono pi insanabili per tutta la durata del procedimento, ma sono soggette a una sanatoria, per cos dire, progressiva, nel senso che possono essere rile vate dal giudice o dedotte dale parti non oltre il compimento delle formalit di apertura del diba1:timento se si sono verificate nell'istru zione, e non oltre la definizine del grado successivo del giudizio, quando si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio. 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Risulta, come si vede, dalla nuova norma che tra le nullit previste dall'art. 185, n. 3, e concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (che la categoria in cui rientra la nullit dichiarata nel caso che qui interessa dal tribunale) sono rimaste insanabili soltanto quelle che derivano dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento e che perci tutte indistintamente le nullit della suddetta categoria, conseguenti alla violazione del diritto di ~ifesa, quando si verificano in istruzione (cos come avvenuto nella specie), si intendono sanate, se non sono rilevate o dedotte subito dopo il com pimento delle formalit di apertura del dibattimento. Questa innovazione, che appare di particolare rilievo e di grande portata pratica {essendo le nullit istruttorie per .violazione del diritto di difesa statisticamente le pi frequenti) avrebbe impedito, nella fattispecie in esame, la declaratoria della nullit conseguente all'omesso interrogatorio del Baldesi, in quanto risulta dagli atti che la nullit non fu n rilevata n dedotta nel corso del dibattimento di primo grado, ma fu eccepita per la prima vo1ta soltanto nei motivi del pubblico ministero e che il tribunale ha potuto dichiararla, appunto pevch, secondo il testo previgente dell'art. 185, si trattava di una nullit inasanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La nulliit verificatasi nella specie trova, dUIIlque, nella legge n. 534 del 1977, una disciplina 1diversa, per ci .che Tiguarda le condizioni e i limiti di rilevapilit, da quella vigente nel tempo in cui ebbe a verificarsi; con la conseguenza pertanto che, nella perourante pendenza del processo, occorre stabilire quale delle due norme, tra le vecchia e la nuova, debba ora avere applicazione; e ci occorre fare, sulla base dei principi generali, dato che il legislatore non ha provveduto a regolare con disposizioni transitorie il problema relativo alla nuova disciplina delle nullit previste nell'art. 185 del codice di procedura, cos come invece ha fatto, per le innovazioni introdotte, .con la stessa legge, riguardo alla competenza territoriale, alla connessione di rprocedimenti e alle notificazioni. Ai fini dell'indagine, bisogna muovere dalla premessa che l'affermazione, spesso ricorrente .anche nella giurisprudenza, secondo cui le leggi processuali sono di immediata applicazione, non significa affatto che esse, una volta entrate in vigore, si applichino in ogni caso e senza altre condizioni ai processi in corso. In realt, come un'approfondita elaborazione intel1pretativa ha ormai chiaramente dimostrato, le norme processuali, come ogni altra _norma (con l'eccezione di quelle previste dall'art. 2 c.p.), sono soggette non soltanto all'art. 10 disp. sulla legge in generale, che aprpunto sancisce il principio dell'applicazione immediata della legge, anche al successivo art. 11, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 113 La lettura unitaria delle due regole ora ricordate mostra chiaramente che, almeno in linea di massima, di fronte ai processi pendenti, la legge processuale nuova si applica immediatamente agli atti ancora da compiere, ma rispetta e lascia salvi gli atti e i fatti compiuti sotto la legge antica. La chiarezza del principio pu per attenuarsi sia per effetto della struttura della norma, sia con riguardo alla specie pratica contestata e cio a seconda che gli atti processuali, che vengono in considerazione, siano istantanei o costituiti da elementi che si succedano nel tempo ovvero, pur essendo istantanei, non abbiano ancora prodotto i loro effetti, ma li producano quando gi sia entrata in vigore la nuova norma. Mentre nella prima ipotesi, infatti, fuori discussione che continua ad applicarsi la legge abrogata, nelle altre due, invece, e quindi rispetto alle fattispecie processuali non ancora completate o che non abbiano esaurito tutti i loro effetti, il problema di determinare se certe conseguenze dell'atto vadano regolate dalla legge vecchia op.pure dalla nuova, pres(mta aspetti di particolare difficolt; anche se deve sempre tenersi per fermo che 1a legge processuale sopravvenuta deve essere in ogni caso applicata in modo che -salvo le eccezioni esplicitamente o implicitamente emergenti dal suo contenuto -non abbia efficacia retroattiva, solo cos potendo dirsi rispettato il principio secondo cui il regime dell'atto processuale quello della legge del tempo in cui fu compiuto, un principio felicemente e sinteticamente espresso dalla formuletta del tempus regit actum. Nella specie, comunque, non occorre approfondire l'indagine nella direzione accennata, come sarebbe stato invece necessario se la nuova normativa fosse sopravvenuta prima che la nullit verificatasi sotto il precedente regime fosse stata rilevata e dichiarata, secondo le regole allora vigenti. Risulta al contrario da quanto si detto che il tribunale, sulla base del testo precedente dell'art. 185, n. 3, c.p.p., ha dichiarato la nullit assoluta del giudizio pretorile prima che entrasse in vigore la legge n. 534 del 1977. In quel momento, la fattispeeie che forma oggetto delle due leggi succedutesi nel tempo aveva consumato tutti i suoi effetti, e perci, alla stregua del principio per cui la legge processuale normalmente non r,etroattiva, non v' bisogno di ,aggiungere altro per dedurne che la modifica dell'art. 185 c.p.p., pur dettando una disciplina che avrebbe impedito nella specie la declaratoria di nullit, non pu tuttavia avere nessuna efficacia nella vicenda processuale in corso, per la sola, assorbente mgione che la situazione considerata si ormai stabilizzata in un fatto compiuto, come tale insuscettibile di mutamenti. Si deve, perci, affermare, limitatamente all'ipotesi che qui interessa, che, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina delle nullit di ordine generale, risultante dal testo dell'art. 185 c.p:p., modificato dall'art. 6 legge 8 agosto 1977 n. 534, essendo, come tutte le norme 9 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO processuali, di immediata applicazione, ma priva di efficacia retroattiva, non pu spiegare nessun effetto rispetto ad atti che siano stati dichia rati nulli sotto il precedente regime, secondo le condizioni allora vigenti. 11 conflitto perci deve essere risolto, per le ragioni prima esposte, con la dichiarazione di competenza del pretore di Pistoia. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 maggio 1978, n. 876 -Pres. Clemente di San Luca -Est. Mele -P. M. Macrl (conci. conf.) -Rie. Pelegatti. EdiJizia Edilizia e urbanistica Costruzione abusiva Responsabilit penale Licenza in sanatoria Irrilevanza. Edilizia Edilizia e urbanistica Costruzione abusiva Responsabilit penale Licenza in sanatoria Irrilevanza Questione manifesta~ ente infondata di costituzionalit. (!. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 31, 41). Costituisce violazione dell'art. 41, lett. b, della legge urbanistica l'aver iniziato la costruzione di opere edilizie senza essere in possesso della prescritta licenza, a nulla rilevando agli effetti penali che, successivamente all'inizio dei lavori, sia stata rilasciata la licenza in sanatoria (1). manifestamente infondata la questione di costituzionalit dell'art. 41 legge 17 agosto 1942n. 1150, nella parte in cui sottopone ad identica sanzione penale sia chi abbia eseguito opere di edificazione senza la licenza, sia chi, iniziati i lavori, l'abbi'a poi ottenuta in sanatoria, in riferimento 0;ll'art. 3 Cast. (2). (Omissis). -Questa Corte suprema ha pi volte ricordato che del tutto irrilevante penalmente la sanatoria ottenuta per un'attiv1t d~ costruzione per la quale non sia stata ottenuta la relativa licenza l Cass., 24 set tembre 1976, Del Franco, Foro it., Rep. 1977, voce Edilizia e urbanistica, n. 797). Del tutto improduttivo quindi il discorso sulla violazione sostanziale degli interessi protetti. Obbedisce infatti al principio della certezza del diritto la negazione dell'esistenza di un'antigiuridicit sostanziale, distinta dall'unica antigiuridicit che meriti di essere segnalata, quella che si ricava dal testo della legge. Il contrario assunto finisce col demandare all'autorit amministrativa il giudizio sulla legittimit dell'operato del cittadino che abbia co (1-2) La giuri$prudenza del1a Cassazione costante in questa affermazione: v. sent. citate in nota a questa sentenza pubblicata in Foro It., 1979, e, 41. da segnala. re la sentenza del Pretore di Trevigilio 2 marzo 1977, ivi richiamata, che si espressa in senso contrario, argomentando sul diverso tenore dell'art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 H quale fa riferimento alla esecuzione dei lavori in assenza della concessione edi1izia anzich all'inizio dei lavori, come stabilito dall'art. 41 lettera b) della 1}. 17 agosto 1942, .n. 1150. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE struito in maniera illegittima, laddove, essendo la costruzione stata realizzata, deve il giudice penale e solo lui accertare se il fatto addebitato all'imputato costituisca illecito penale. Sulla base di questa premessa, appare inspiegabile il discorso che ta il ricorrente, il quale, pur nella ammissione della irrilevanza penale della concessione della licenza in sanatoria, ritiene c;tie non sussista la materialit dell'illecito penale. La tesi della distinzione tra le due ipotesi di reato -di natura formale quello di cui alla lettera a) e di natura sostanziale quello di cui alla lettera b) -si risolve in una mera petizione di principio, che non trova alcun riscontro nella legge, la quale distingue le due ipotesi sulla base della materialit del comportamento, e pi precisamente con riferimento al risultato conseguito, di totale o solo di parziale difformit, non favorendo alcuna diversa interpretazione. E che tale discorso vada riferito anche al momento dell'inizio dei lavori non vi d~bbio, atteso che nel momento di aggressione al bene giuridico protetto che comincia la consumazione del reato, momento che va identificato con l'inizio dell'attivit non autorizzata e non con ipotetici riferimenti ad aNcoraggi di diverso genere. D'altra parte che questa sia l'interpretazione corretta dimostrato anche dalla struttura dell'atto che consente la costruzione, un atto autorizzativo (licenza una vo1ta, ora concessione) con il quale si rimuove un ostacolo all'esplicazione di un'attivit, la cui realizzazione l'ordinamento giuridico vuole sia svolta previo apprezzamento della opportunit, della conformit ai piani genevali dell'amministrazione, alla convenienza del risultato che si intende conseguire ai fini del pubblico interesse. Di qui innanzitutto la impossibilit che il privato sostituisca alla volont dell'amministrazione il proprio personale parere di conformit, anche se questo per avventura dovesse dimostrarsi corretto e rispondente ai fini sopraddetti. ' . Ma di qui anche l'irrilevanza e l'infondatezza del discorso che si fa per quanto attiene alla pretesa incostituzionalit della norma in esame, in quanto manca nell'uno come nell'altro comportamento la previa valu- tazione della pubblica amministrazione, che poi l'oggetto precipuo della norma in questione. Manca perai quella pretesa differenza di trattamento, che il ricorrente intravede .proprio perch opina una differenza di comportamenti sul piano sostanziale, che dal punto di vista penale non esiste e che dal punto di vista strutturale riflette un accadimento ulteriore che non scalfisce la norma penale. Si tratta in sostanza di due comportamenti solo apparentemente diversi, in quanto tale diversit emerge soltanto in un momento successivo, quando cio sia possibile -al lume di una successiva valutazione della pubblica amministrazione, -considerare se l'attivit comunque illegittimamente posta in essere avrebbe potuto essere autorizzata dalla amministrazione. Ma, a 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte che tale valuvazione potrebbe anche mancare, essa solo successiva e lascia del tutto intatta la materialit del comportamento illecito costituito dall'inizio del lavoro di edificazione privo della licenza edilizia. Tant' che la norma precettiva dell'art. 31, di cui qui si contesta la violazione, suona nel senso che essa opera per coloro che intendano eseguire nuove costruzioni, con riferimento dunque addirittura al momento in cui si estrinsechi il proposito di. costruire. Di fronte a un precetto cos articolato non consentito spostare temporalmente la vigenza di un siffatto momento operativo fino ad escludere dalla previsione. legislativa il momento di inizio della costruzione medesima. Sulla base di queste considerazioni pertanto appare ~anifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalit proposta; il ricorso va perci rigettato con le conseguenze di legge -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 20 giugno 1978, n. 1258 -Pres. Perretti -Est. Maltese -P. M. Marucci (concl. conf.). Rie. Forgiane. Impugnazione -Impugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile Ammissibilit. ' (c.p.p., artt. 25, 195). ammissibile il ricorso per cassazione che la parte civile propone, avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perch il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere il sindacato di legittimit limitatamente alle disposizioni concernenti gli interessi civili (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 26 aprile 1978 n. 1215 -Pres. Perretti Est. Cersosimo -P. M. Martinelli R. (concl. diff.). -Rie. Lo Russo). Impugnazione -Impugnazioni penali in genere -Sentenza assolutoria non preclusiva dell'azione civile -Impugnazione della parte civile . Inammissibilit per difetto d'interesse -Fattispecie. (c.p.p., artt. 25'. 195). Va dichiarata inammi'ssibile per difetto d'interesse il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (1-2) II contrasto fra le due sentenze, pubblicate con nota critica di G. LA GRE CA su Il Foro It., 1979, Il, 10 tanto pi macroscopico in quanto le decisioni sono state emesse daHa stessa Sezione, a distanza di appena due mesi l'una PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 117 dell'imputato perch il fatto non costituisce reato, dato che detta formula non preclude l'esercizio dell'azione civile (nella specie, stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai genitori di un pastorello suicida avverso l'assoluzione del datore di lavoro dall'accusa di maltrattamenti) l2). I (Omissis). -La parte civile, premesso di essere legittimata a chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione (perch il fatto non costituisce reato) per ottenere una modifica della formula assolutoria, tale da assicurarle un'adeguata tutela dei propri interessi civili, ha sostenuto nel merito che il tribunale di Bolzano avrebbe omesso ogni indagine diretta a stabilire l'esistenza di indizi di colpevolezza, al fine di una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove sul dolo. Secondo la parte civile, anche a voler prescindere da generiche considerazioni sulla corrente prassi giudiziaria, consistente nel pubblicare gli annunci di vendita senza i nomi delle parti, nel caso concreto l'imputato non avrebbe potuto ignorar che nella pretura di Bolzano tale criterio procedurale era stato addirittura prescritto dal giudice mediante appositi dpliants. E da tale sicura conoscenza era appunto desumibile l'intenzione dell'avv. Mitolo di agire a danno esclusivo dell'avv. Fongione nel pubblicarne il nome contestualmente all'avviso d'asta. Si pone, pertanto, alla corte il problema della 1legittimaziooe de1la parte civile ad impugnare la sentenza del tribunale di Bolzano e, nel merito, dell'esistenza del motivo di nullit denunciato dal ricorrente. Il primo problema, di qi.rattere preliminare, deve essere risolto in senso affermativo. Invero, secondo la pi recente giurisprudenza, a seguito delle sen tenze della Corte costituzionale n. 1 del 15 gennaio 1970 (Foro it., 1970, I, 376) e n. 29 del 17 febbraio 1972 (id., 1972, I, 564), la parte civile, pu ai sensi dell'art. 111 Cost., ricorrere per cassazione contro la sentenza, si.a di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto l'imputato, e ci al fine di ottenere un sindacato di legittimit nei confronti di tale pro nuncia limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili. daH'altrn. L'indirizzo prevalente tuttavia sembra essere quello affermato daLlia pi recente deHe due sentenze: v. oltre la decisione delle Sezioni Unite citata nella motivazione deHa sentenza del 26 aprile 1978, Cass. 6 ottobre 1976, in questa Rassegna, 1977, I, 473. V. invece, in questa Rassegna, 1977, I, 471 per l'inammissibilit -dell'impugnazione contro sentenze ~strutto1rie -di proscioglimento, Cass. 10 dicembre 1975, n. 1547; 4 marzo 1974, n. 575. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanto la parte civile, ferma restando la intangibilit del giudicato penale nei confronti dell'imputato, pu chiedere un diverso accer.tamento ed una diversa valutazione, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione giuridica e all'imputabilit materiale e psicologica, che consentano il pieno esercizio e il proseguimento dell'azione riparatoria dinanzi al competente giudice civile (Cass., Sez. III, 15 giugno 1976, imp. Ancis, id., Rep. 1977, voce Impugnazioni penali, n. 46; Sez. Un., 30 novembre 1974, rie. Sebenello in causa Buzzi, id., Rep. 1975, voce cit., n. 53). Rimane, dunque, fermo e intangibile il giudicato penale, ma, agli effetti civili, il soggetto danneggiato ha diritto ad un nuovo esame e a un diverso accertamento, in deroga al principio dell'unit della giurisdizione, per l'esperimento dell'azione di danno in sede civile; anche al limitato fine di stabilire che il fatto civilmente perseguibile costituisca reato, per ottenere il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma altres del danno morale. Questo orientamento giurisprudenziale supera il precedente, secondo il quale la parte civile avirebbe diritto a sostituire la formu1a rpreolusi.va con altra che consenta l'esercizio dell'azione civile (Css., Sez. VI, 26 giugno 1972, imp. Vicari, id., Rep. 1973, voce cit., n. 121). La statuizione penale -si ripete - intangibile e non pu essere sostituita da un'altra, se non violando il principio del giudicato. ammissibile, invece, una sentenza di amnullamento per qualunque motivo -attinente alla tipicit, all'antigiuridicit o alla colpevolezza unicamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile ai sensi del- l'art. 541 cod. proc. pen., per la celebrazione del giudicato sull'azione riparatoria. Con la possibile conseguenza di un conflitto virtuale di giudicati, in deroga -come si accennato -al principio dell'unit della giurisdizione. Tale principio, invero, non avendo carattere di assolutezza, trova un limite di diritto positivo proprio nella normativa vigente che, attra verso l'emendamento apportato all'art. 195 cod. proc. pen. dalle citate sentenze della Corte costituzionale, regola su nuove e pi ampie basi la legittimazione ad agire della parte civile, in piena attuazione qel pre cetto dell'art. 111 Cost. Ne consegue, nel caso concreto, che la parte civile, pur avendo chiesto l'apnullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano per ottenere una diversa formula assolutoria, legittimata al ricorso per conseguire l'ef fetto minore di un annullamento della sentenza stessa ai soli fini civili, fermo restand il giudicato penale di assoluzione, nella formula adottata dal giudice a quo. Essa, invero, ha com,_unque diritto ad una valutazione diversa della illiceit penale del fatto, per ottenere dal giudice civile il risarcimento PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE del danno morale, che altrimenti le verrebbe negato. E tanto basta per riconoscerle la legitimatio ad causam nel presente giudizio di impugnazione. -(Omissis). II (Omissis). -:-Il ricorso delle parti civili inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Invero gli imputati sono stati assolti dal reato di maltrattamenti perch il fatto loro ascritto non costituisce reato in quanto, pur essendo accertati i fatti materiali addebitati, si ritenuto di escludere la sussistenza dell'elemento psichico. Tale formula assolutiva non preclude, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., la riproposizione dell'azione civile davanti al giudice civile sicch le parti lese possono ottenere in quella sede la soddisfazione dei loro interessi civili mediante il riconoscimento dei danni derivanti dalla morte del loro figlio, ove ritenuti sussistenti. vero che, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimit costituzionale dell'art. 195 cod. proc. .pen., di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 15 gennaio 1979, n. 1 (Foro it., 1970, I, 376) la par.te civile pu pro.porre ricorso per cassazione per la tutela dei suoi interessti' civili --contro la sentenza penale di assoluzione dell'imputato -e che le sezioni uni1e di questa corte -con sentenza del 15 dicembre 1973, n. 1669 (id., 1974, II, 75) -hanno ritenuto che a seguito di tale sentenza fosse divenuto legittimo il ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza assolutoria perch il fatto delle sezioni unite non pu essere condivisa. La portata della sentenza costituzionale e la deduzione della ricorri bilit per cassazione -qualunque sia la formula assolutoria -della sen tenza di assoluzione della parte civile, vanno riconsiderate alla stregua della sentenza n. 165 del 26 giugno 1975 (id., 1976, I, 36) del giudice di co stituzionalit. L.a Corte costituzionale ha, infatti, statuito che la preclusione -sancita dai1la norma di cui all'al11:. 25 cod. proc. pen. -ad esercitare l'azione in sede civile; in dipendenza della formula assolutoria con cui siasi concluso il giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa garantito dallo art. 24 Cost. ove sia riferita a soggetti che a detto giudizio sono rimasti esclusi in quanto, per qualsivoglia ragione, non legittimati a costituirsi parte civile e, conseguentemente, in detti limiti costituzionalmente illegittima la preclusione. di tutta evidenza che il riconoscimento di una illegittimit costituzionale dell'art. 25 cod. proc. pen. solo nei limiti surriferiti implica, 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a contrario, la legittimit della preclusione nei confronti delle persone che si sono costituite parte civile nel processo penale. N pu dirsi che tale decisione (26 giugno 1975, n. 165) della Corte costituzionale sia in contrasto con il principio affermato in quella del 1970 n. 1 poich con quest'ultima si afferm il contrasto dell'art. 195 cod. proc. pen. con l'art. 111, 2 comma, che garantisce il ricorso per cassazione per violazione di legge contro ogni sentenza, ma non si stabiJ affatto che esso potesse es.sere esperto qualunque fosse la formula assolutoria, esistesse o meno l'interesse a ricorrere, ossia fosse eperibile il diritto al ricorso anohe neM'ipotesi rin cui gli mteressi sostanziali potessero trovare tutela in sede civile. Furono le sezioni unite che attribuirono alla sentenza n. 1 del 1970 una funzione di immutazione dell'ordinamento processuale, per ci che attiene all'esercizio dell'a21ione civile nel processo penale, molto pi Tadicaile di quanto in effetti derh~asse da quella sentenza, ritenendo che a seguito della sentenza fosse stato Jeso il principio della unitariet della giurisdizione per cui alla eventualit, accessoriet, subordinazione degli impulsi processuali civili a quelli penali si fossero sostituiti i1 parallelismo e la c011.1vivienza si che potessero aversi decisioni contrastanti nell'ambito dello stesso processo, concrete possibilit di contraddizione tra la pretesa punitiva dello Stato e quella privata tendente al risarcimento dei danni. Le sezioni unite hanno ritenuto che, dal principio de1l'illegittimit costituzionale della norma di cui all'art. 195 cod. proc. pen., preclusiva del diritto di ricorrere per cassazione ad opera delle parti civili nel caso di acquiescenza alla sentenza da parte dell'imputato o del rp.m., derivasse l'illegittimit di tutte le norme che implicitamente o esplicitamente limitassero l'accertamento dei diritti della parte civile e, correlativamente, l'impugnabilit di tutte le disposizioni che, decidendo nel merito, potessero pregiudicare l'accertamento della pretesa civile, al fine di ottenere -ove fosse stata annullata la sentenza -un accertamento ed una valutazione diversi da quelli espressi, nella sentenza impugnata, ai fini penali in ordine alla sussistenza del fatto, della sua imputabilit materiale e psicologica, alla giustificazione giuridica del fatto stesso con l'unico limite della intangibilit della re giudicata penale; si riscontrava, poi, l'interesse ad agire nella possibilit di ottenere cos in sede di rinvio il risarcimento del danno morale altrimenti precluso dall'assoluzione, senza che a tutto cio ostasse il principio della preclusione -desumibile dall'art. 27 c.p.p. del giudicato penale circa la sussistenza del fatto e della sua illiceit per il mutato regime dei rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione penale. Non pare che tali deduzioni interpretative fatte dalle sezioni unite possano ancora ritenersi fondate posto che, come sopra precisato, la Corte costituzionale ha sostenuto la legittimit costituzionale derivante dall'art. 25 c,p.p. in virt della quale le sentenze penali, emanate in esito PARTE I, SRZ. VIII. GIURfSPRUDENZA PENALE 121 al dibattimento, fanno stato nel giudizio civile di risarcimento del danno nel senso che il giudicato penale di proscioglimento impedisce o estingue l'azione civile riparatoria basata sul medesimo fatto in quanto abbia escluso o ritenuto non sufficientemente provato il fondamento materiale comune alle due azioni -civile e penale -o ne abbia escluso l'antigiuridicit penale per una delle cause di cui agli artt. 51-53 c.p. Ci posto, sembra che la portata della sentenza n. 1 del 1970 abbia una dimensione minore e non di scardinamento del sistema dei rapporti tra la giurisdizione civile e penale, innovando la precedente disciplina normativa, quando la formula assolutoria adottata dal giudice penale preclusiva, ai sensi dell'art. 25 c.p.p., dell'accertamento in sede civile della fondatezza della pretesa al risarcimento dei danni; l'interesse ad esercitare il diritto di impugnativa nasce, cio, quando il giudicato penale si pone come sbarramento all'autonomo accertamento della sussistenza anche del torto civile perch soltanto in questo caso il danneggiato riceve un pregiudizio irreparabile al diritto sostanziale che pretende leso ove non gli si garantisca il diritto potestativo di ricorso al fine di ottenere la verifica della legittimit dela pronunzia penale. In altri termini, ove si tenga presente che il diritto di azione -anche sub specie di diritto di impugnativa - concesso dall'ordinamento giuridico al fine di consentire al titolare di un diritto sostanziale l'esercizio della tutela giur.isdizionale _del diritto stesso, si comprender che la norma costituzionale di cui all'art. 111, 2 comma, intesa a garantire tale esercizio, rende illegittime le norme che limitano il controllo di legittimit ogni qualvolta un tale esame non sarebbe diversamente conseguibile con ripercussioni definitive e irreparabili sul diritto sostanziale al cui soddisfacimento correlato il diritto di azione. N pu dirsi che tale portata restrittiva della norma costituzionale e della sentenza n. 1 del 1970 lasci insoddisfatto il danno morale perch questa conseguenza derivante dalla norma di cui agli artt. 2059 e.e. -dichiarato costituzionalmente legittimo -e 185, 2 comma, c.p. non costituisce una limitazione al diritto di ricorso per cassazione tutelato dall'art. 111 Cost. ma un limite del diritto sostanziale protetto, posto dall'ordinamento giuridico per l'armonico e razionale coordinamento delle giurisdizioni penale e civile, s che, esclusa dal giudice penale, con sentenza passata in giudicato, l'antigiuridicit penale di un fatto, non pu il giudice civile -sia pure ai soli fini del riconoscimento del danno affermare che il fatto dato rivesta i caratteri del reato salvo che, per mancanza di querela, estinzione del reato et similia, si sia avuta una delibazione in merito da parte del giudice penale lCass., 2 dicembre 1968, n. 3865, id., Rep. 1969, voce Responsabilit civile, n. 297; 7 aprile 1970, n. 961, id., Rep. 1970, voce Giudizio (rappor.to), n. 17; 4 giugno 1977, n. 2291, id., Rep. 1977, voce cit., n. 27). -(Omissis). r11111111i1111111111111r11111111111111111:411111111111111111Am11 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 14 novembre 1978, n. 3149 -Pres. Sciaraffia -Est. Iannaccone -P. M. Valeri -Rie. Nollijer ed altri. Contrabbando -Confisca di autoveicolo Persona estranea al reato -Definizione. (art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973; art. 240 c.p.). Al fine di stabilire se sia obbligatoria, anche in caso di sentenza liberatoria, la confisca di un autoveicolo che serv alla esecuzione del reato e di propriet di un terzo, l'estraneit di questi al reato deve intendersi non nel senso di persona che sia rimasta estranea,, al procedimento penale, ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcun collegamento, n diretto, n indiretto con la commissione del contrabbando (1). (Omissis). -I reati ascritti a tutti gli imputati sono estinti per prescrizione e tale causa di estinzione va dichiarata a norma dell'art. 152 c.p. col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non emergendo dalla sentenza stessa una diversa pi favorevole causa di impunibilit dei ricorrenti, anche in relazione alle censure da loro prospettate che concernono meri vizi di attivit in cui sarebbe incorso il giudice di appello. La causa di estinzione operante anche per il ricorrente Bagal, che non ha presentato motivo determinando la inammissibilit sopravvenuta nel ricorso ma non l'irrevocabilit della condanna. Alla decisione di cui trattasi la Corte perviene sul riflesso che per i reati attribuiti ai ricorrenti e punibili con la sola pena della multa il termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160 c.p. per la Joro prescrizione sarebbe decorso rispettivamente il 1 apri le 1975 (Rugolino e Bagal) ed il 5 aprile 1975 (tutti gli altri), con inizio dalla data di accertamento dei reati stessi (1 ottobre e 5 ottobre 1967) ove per effetto delle ordinanze di sospensione del giudizio del 21 mar zo 1975 e del 20 dicembre 1976 pronunciate da questa Corte, il corso della prescrizione 111on fosse rimasto sospeso. Orbene, anche a voler ritenere che il periodo di sospensione sia proseguito ininterrottamente, sul riflesso che l'ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dalla Corte costituzionale, non risolvendo la pregiudiziale costituzionale, non avesse determinato la ripresa del corso della prescrizione e la consumazione del breve termine residuo trispettivamente giorni dodici e giorni sedici) tale ripresa si sicuramente verificata al pi tardi il 20 settembre 1978 con la comunica {1) La sentenza che .si annota conforme alla lettera delJa nonna di cui all'art. 301 della. legge doganale ed alla ratio della norma che prevede quella misura di sicurezza, parzia1mente in deroga all'istituto disciplinato dal codice penale. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE zione da parte dell'intendente di finanza di Palermo dell'esito negativo della procedura di -conciliazione amministrativa del contesto, che aveva dato causa alla necessaria ulteriore sospensione del giudizio di cassazione ed alla rprotrazione del termine di sospensione della prescrizione, la quafo deve pertanto ritenersi verificata non oltre il 6 ottobre 1978. Peraltro l'annullamento della sentenza impugnata non comporta la caducazione delle disposizioni relative alla confisca del tabaoco oggetto del contrabbando e dei mezzi di trasporto che servirono alla esecuzione del reato cd in particolare della nave, trattandosi di confisca obbligatoria, a norma dell'art. 301 del t.u. approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e cio di misura di sicurezza patrimoniale applicabile anche in caso di sentenza liberatoria~ A tal riguardo deve osservarsi che il rinvio alle disposizioni dell'art. 240 c.p. effettuato nel capoverso della norma doganale sulla confisca (che, ai sensi dell'art. 342 del t.u. citato, si rpone come norma derogatoria della disciplina comune della misura di sicurezza) eccezionalmenlc limitato, tra le cose che servirono alla commissione del reato, ai mezzi di trasporto appartenenti a-persona estranea al reato, espressione da intendersi non nel senso di persona che sia rimasta stranea al procedimento penale (e che in 1potesi potrebbe essere anche perseguita .penalmente in altro procedimento) ma nel senso di persona che risulti non aver avuto alcuno .colle~amento, n diretto, n indiretto (ad esempio per omessa vigilanza o connivenza) con la commissione del contrabbando. Nella specie tale estraneit dell'armatore -che, peraltro, a norma dell'art. 274 cod. navale responsabile dei fatti dell'equipaggio e deve perci ritenersi onerato per lo meno di un dovere di vigilanza -, all'impiego della nave come mezzo di contrabbando tutt'altro che dimostrta, secondo quanto in proposito li.a osservato la Corte palermitana. oppo,rtuno, a conforto della nozione di estraneit al reato, sopra profilata, richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 2Z9 del 1974, che nel dichiarare, con sentenza interpretativa di accoglimento, la illegittimit cstituzionale della prima pavte dell'art. 301 t.u. n. 43 nei limiti in cui la norma dispone la confisca obbligatoria di cose non appartenenti all'imputato, ha precisato che la confisca di cose del terzo legittima allovch sia emerso nei confronti di esso almeno un difetto di vigilanza -(Omissis). r I' I II PARTE SECONDA QUESTIONI IL COiNTll.WLLO DI OIUiRJISDIZIOiNE NEI G[UDIZI AMM11NISTRATIVI: 1. V. Caianiello ripropone il pmblema del sindacato di giurisdizione nei confronti del giudice amministrativo, e del 1suo contenuto e dei suoi ~imiti. (1.1 cosiddetto limite esterno della giurisdizione amministrativa ed i rpoteri della Cassazione, in Giur. /tal. 1977, IV, pag. 23), sostenendo ,1a tesi che quelfa suH'esistenza di un interesse legittimo tutelato questione di merito e ill;on di giurisdizione. La tesi non nuova e l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo nelle sue Relazioni (1942-50, par. 35; 1956-60, rpar. 30; 1961-65, par. 29) di segnalare una tendenza affine, che talvolta aif)fiora neLla .giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche 1se rpoi se ne fa applicazione 1n modo aipodittico, e con una non indifferente confusione di concetti: in ta1uni casi si afferma genericamente che l'indagine suWesistenza dell'interesse legitt~rno costitui1sce L'oggetto del giudizio, in altri che l'interesse legittimo costituisce condizione per J!accoglimento del ricorso (legittimazione ad agire), in altr.i ancora si confonde fra 1nteresse legittimo e interesse a iI'icorrere. Va subito aggiunto che l'orientamento della Corte di Cassazione contrario a tale tendenza, c0me iriq~rdato nella Relazione 11%1-65 e come per l'epoca successiva, ammesso dallo stesso A. Il qua1e ha il merito di avere allar.gato e approfondito il dibattito sull'a base di unlampia analisi, che per non sufficiente -a nostro avviso -a modificare la s~uzione ormai tradiziona:le. A partiire dalla 1e.gge del 1877 sui conflitti di attribuzione sono stati sempre meglio definiti e precisaU i poteri e i limiti entro cui il giudice pu sindacare l'azione amministrativa. Per il g&udice ordinario, la norma fondamentaile resta ancora l'art. 2 della legge del 1865 sull'abolizione del contenziOso amministrativo, che attribu1sce al giudice ordinario la giurisdizione in tutte ile materie ne.ble quali si faccia questione di un diritto civile e politico; e la formula stata ripresa e consacrata nella Costituzione. Tale formula ha portato all'affermazione di un principio fondamenta1e e conso1idato del nostro ordinamento giuridico, che demanda alfa cognizione del giudice ordinario la materia dei dkitti. Nei conf.ronti del Consiglio di Stato fu usata una forrnuLa, che, se in parte differerite, ricalca un concetto e un sistema analoghi. L'art. 22 della Jegge dl 1907, riportato poi nell'~t: 26 del testo unico del 1924, demanda al giudice amministrativo in sede giurisdiziona1e di Jegitt1mit Ja cognizione riguardo ad atti o provvedimenti amrnini1strativi che abbiano per oggetto un interesse di individui o enti morali giuridici. L'interesse .qui menzionato quello, che forma oggetto deII'atto o provvedcrmento amministrativo (viene cio investito daWatto o provvedimento amministrativo) e viene definito sostanziale per distinguerlo dall'altro, che pu invece definirsi processuale, 1sia che si tratti di interesse ad processum sia che si tratt.i .di interesse ad causam. Indubbiamente fra interesse sostanziale e interesse processuale vi una stretta correlazione, ma non una identificazione; ond' che al primo viene data qualificazi~e di interesse legittimo, che invece non pu esser data al secondo. Pu quindi stabilirsi un paral1eJo fra ~a giurisdizione ordinaria :per fa tutela dei diritti soggettivi e la giurisdizione amministr~tiva per la tutela deg1i interessi 2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legittlffii; 'e sulla base di questo parallelo bisogna dire che non vi giur~sdizione amministrativa dove manca un interesse .legittimo, come non vi giuri r. sdizione ordinaria dove non ravvisabile un diritto soggettivo. . '. La equiparazione diritti soggettivi -interessi legittimi generalmente am~ messa, ma, quel che pi1 conta, ha approdato a una consacrazione nehla Costi' tuzione: per virt delil'art. 103, secondo i1 quale ~I Consiglio di Stato e gli altri ougani della giustizi,a amministrativa hanno g~uri,sdizione per la tutela illiei confronti della P.A. degli interessi legittimi, e anche -in particolari materie indicate dalla 1leigge -dei diritti soggettivi; e iper virt de1Fart. 113, secondo n quale contro gli atti della P.A. 1sempre ammessa 1a tutela giurisdizion:a:le dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dirnmzi agli organi di g.iurisdizione ordinaria e amirIDnistrativa. Come si vede, la giurisdizione ammifli.strativa ha per oggetto la tutela degli interessi Legittimi (art. 103), a11o stesso modo che la giurisdizione ordinaria ha per oggetto la tutela dei diritti soggettivi nei confronti deHa ;pubblica amministrazione ('art. 113). Sotto altro aspetto pu r1levar&i che contro g1i atti de1la pubblica ammini,srazione sempre ammesso il sindacato giurisdizionale, ma nei I limiti e per i fini della tutela giur,isdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi Jegittimi. E perci giurisdizione ordinaria e giurisdizione ammini:strativa I hanno valore e portata generale nei confronti della pubblica amministrazione, incontrando so1o il limite di essere rJvolte alfa tutela (giurisdizionale) dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi. ,J quali perci vanno considerati sotto il dup1ice angolo visuale: di costituire m:iterio per delimitare le materie della I giurisdizione ordinaria o amministrath~a nei confronti della pubblica amminifil i i ~= strazione e di costituire l'oggetto dcl giudizio amministrativo o ordinario. Ond' che 11'art. 386 c.p.c., .mutuando la formulazione contenuta nella legge del 1877 sui conflitti di attribuzione, ma alludendo in modo ,generale a ogni forma di giurisdizione, compresa quindi anche quella amministrativa, stahi.Usce che questa !: dete11rninata dall'oggetto delLa domanda e, quando il giudizio prosegua, non pregiudica le questioni (di merito) sulla pertinenza del diirdtto e sulila proponi I biUt de1La domanda. Sicch in altri termini diritti soggettivi da una parte e ~ interessi Jegittimi dall'altra vengono all'esame del giudice, ordinario o ammif: nistrativo, sotto un duplrice profi1o_o -se si vuo1e -in un duplice momento: ~ sia che si tratti di ,stabilire la giurisdizione, sia poi -se si rkonosce Jia giuri~ sdizione -che si tratti di stabilire in merito la pertinenza e 1a Jesione, ponendosi cos i:n essere un'operazione logica, che nella !Relazione dcl 1926 fu con linguaggio figurato ma dndsivo paragonata a quella delle formulae pretorie in I diritto romano: si delinea in 1astratto (in ipotesi) la disciplina de11ia materia per ] individuare se riconosciuto un diritto soggettivo o un interesse l~ittimo al fine di radicare fa giurisdizione ordinaria o amministmtiva; e poi il giudizio I prosegue (quando prosegue) per ~erificaire j,n concreto (in tesi) la pertinenza e la wesione del diritto soggettivo o dell'interesse ~egittimo il'iconosciuto. 2 . .Di fronte a questa sistemazione ormai tradizionale, il tentativo deH'A. sta nel diversificare l'indagine sul diritto soggettivo, che nei confronti del giudice ordinario sd configura e ivi ,&i riconosce come indagine di giurisdizione, dehl'indagine sull'interesse 'legittimo, che nei oonf.ronti del giudice aIDi!Ilinistrativo dovrebbe essere configurata come ind~gine di merito. A questo proposito bisogna dire che non giova richiamal'.1si ad argomenti e rilievi di contorno, che rischiano di fuorviare da una esatta' analisi dei principi Jogici e giunidici pertinenti. Cos non gfova invocare il brocardo point de droit point de juridiction , o l'altro tu hai torto quindi ti nego il giudice>>, che hanno avuto un I1ilievo PARTE II, QUESTIONI J agli aLbori dell'applicazione deltla legge del 1877, quando si t11attato di stabilire che ogni giudice ha cognizione deHa propria giurisdizione, innovandosi essi al sistema precedente, che sottraeva al giudice, e devolveva ahl'autorit amministrativa (in una forma di giustizia ritenuta) OJ?ini tindag,ine 1sui conflitti di attribuzione. Non si nega infatti al giudice amministrativo di stabilire se ricorre un interesse legittimo, i:na si tratta di vedere se, essendo ammesso ricorso alle S.U. per questioni attinenti alfa giurisdizione, una ta:le questione non debba configu. rarsi come questione di giurisdizione. Cos non giova rilevare che nella legge deli 1877 l'unica fol1ma di conflitto di attribuzione specificamente considerata quelilia fra giudice ordinario e giudice amministrativo; poich ci non toglie che a11orquando con '1e leggi del 1889 e del 1907 venne istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato e prese :l"avvio ~a giustizia ammmistrativa, per il sindacato di quegli atti o provvedimenti amministrativi, che aibbdano per oggetto (e ;possano quindi aver omesso di considernre) 1'1nteresse legittimo altrui, venne in tale modo a deLinearsi un'altra forma di conflitto di attribuzione, aHorch il giudice amministrativo travalica l'oggetto di un tale sindacato, volto alla tute1a degli interessi legittimi, per invadere fa sfera riservata alil'Amministrazione. E d~aJtro canto 1a 1egge del 1877 non esclude questa, come ogni altra eventuale forma di conflitto di attribuzione, dal momento che, con riguardo ad ogni altro giudice,.assoJ?igetta allo stesso sindacato delle SS.UU. H vizio dell'incompetenza (assoluta) o delfeccesso di potere (giurisdizionale). Si tratta pur 'sempre dello stesso fenomeno, per cui il giudice porta la sua cognizione oltre i limiti e foggetto del giudizio ad esso riservato, e che viene definito, ,e LI odice di procedura civile configura in modo 1generale (art. 386). come difetto di giurisdizione. Come pure infine non giova richiamar,e H concetto 'astratto di giurisdizione, come estesa in generale all'interpretazione e applicaZJ.ione delLa legge, poich ci 'on toglie che, come :lo istesso A. iprecisa, La legge stabilisce materie e limiti in cui ogni giudice ha potere giur,isdizionale nei confronti di altri .giudici, ma anche nei confronti della P.A. e demanda alle S.U. il 1sindacato che tl,l giudizio si sia riferito a tali materie e sia 'Stato mantenuto entro tali limiti. In definitiva l'A. non nega tali ;principi e anzi formu1a una serie di ipotesi in cui consentito il sindacato di giurisdizione anche nei confronti del giudice amministrativo; solo che lo esclude per quanto atti-ene alfindagine su1la esistenza dell'interesse legittimo. Se non 'si in errore, tale tesi ca1degigiata sostanzialmente su11a base di due argomenti: 11) che .il ,giudizio amministrativo ha per oggetto l'esercizio in genere del pubblico potere e si svolge su tutta fa 1sfera ammintlstrativa, che per le ,leggi del 1865 e del 1877 non sia riservata al sindacato de1 giudice ordinario; 2) che nel giudizio ammtlnistrativo, a differenza che nel giudizio ordinario, non possibile individuare pnima (e in astratto) l'esistenza dell'interesse Legittimo per poi procedere all'esame qella pertinenza e deH:a proponibilit (cio del merito), ma l':nteresse legittimo pu essere individuato e viene a deLinearsi attraverso l'esame dell'azione amministrativa, come concretamente stata posta in essere, cio ,del merito, e oltre tutto tale esame richiede una speciale conoscenza della materia, in v,i,sta deUa quale H giudizio amministrativo e il giudice amministrativo sono stati istituiti. In tale modo per si altera fa visuale del problema e se ne spostano i t,ermini. A. Come si detto, oggetto del giudizio amministrativo non sono gi !',esercizio del pubblico potere e l'azione amminist,rativa i,n genere, ma pi .precisamente (quegli) atti e provvemmenti, che abbiano per oggetto interessi altrui 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (che toccano cio interessi l~ittimi altrui), e perci tale oggetto si sostanzia nella tutela degH interessi legittimi. Non si pu dire che ml 'Smdacato del giudice amministrativo si espliichi su tutta la sfera dell'azione amministrativa, 1salvo quella parte che non sia riservata al sindacato del giudice Ol'dinamio. Ma bisogna dtre che l'uno e l'altro sindacato si muovono su piani para1leli, neii. Mmiti in cui hanno .per oggetto La tutela l'uno dei diritti soggettivi e l'altro degld interessi Jegittimi. Al' di fuori di tali Nmiti resta, una sfera amministrativa, che, non incidendo suUa sfera dei diritti soggettivi e deg1i interessi legittimi altru.i, .:rireteso contratto non era consentito dalla legge sulla contabL!it di Stato. S.U. ritennero la domanda proponibile osservando: Qui 'si pone subito una precisazione che 'Sempre queste Sezioni Unite sono costrette a fare, allorch si discute in tema di proponibihl.t della domanda e di carenza di giurisdizione. La precisazione che non occorre in alcun modo confondere il problema della proponibi1it astratta che l'unico che interessa in tema di giudsdizione ed il problema del1a pro,ponibilit e fndamento in concreto della domanda che .problema di merito, da esaminarsi dal giudice competente. Il primo problema si Hmita a!Ja determinazione deHa sussistenza di una fatHspecie astratta entro la quale possa in astratto rientrare la fattispecie con 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO creta fatta valere sicch sia, seID!Pre fa astratto, ipotizzabile un diritto o un interesse tutelato, nonch ali~ qualificazione astratta di questo diritto od interesse, ~n relazione alla fattispecie astratta invocata ed a1la fattiSiPecie concreta fatta valere. Se Sri ritiene, suUa interpretazione dell>, mentre nessuno nega che il giudice abbia cognizione per stabilire l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma solo si afferma che, essendo un tale diritto oggetto ma nello stesso t~mpo condizione per la proponibilit deMa domanda, l'esame di es~o vada condotto in limite come esame della questione di giurisdizione. Lo stesso .problema rico!'re, e comporta la stessa precisazione, a proposito delfa interpretazione deUa legge o dell'atto amministrativo. Anche in ta:1e ipo tesi non vi dubbio che spetti al giudice una tale interpretazione, ma bisogna convenire che essa soUeva una questione di giurisdizione, ed soggetta al rela tivo controllo, in tutti i casi in cui .interessa la sfera riservata all'Amministra zione ovvero la giurisdizione ,dj altro giudice. A proposito del:1a interpretazione dell'atto amministrativo, merita di essere ricordato un episodio particolarmente importante, in tema di riforma fondiaria, allorch vennero in discussione i de creti uddetta esigenza metodologica non ;riiconre tanto allorch vengono in discussione i'l vizio dell'incompetenza e l'altro della violazione di legge, quanto allorch viene ih discussione il vizio dell'eccesso di potere, per l'ampiezza e l'elasticit sempre maggfori che esso venuto assumendo, al punto che inval sa la tendenza a configurare come tale qualunque vizio :logico dell'atto amministrativo; e per esempio si f.a rientriare nell'ecces,so di potere anche l'iUogicit manifesta. Per la incompetenza o la violazione di Legge la rilevanza , almeno normalmente, in re ipsa, poich, con l'indicaziOllle dell'organo competente e della esatta interpretazione deHa Jegige, viene fornita all'Amministrazione una direttiva per l'ulteriore azione amministrativa, che, anche se pu non portare necessariamente ad esaudire l'interesse legittimo, consentono di tenerne conto in modo pi appropriato. Ma, per quanto concerne l'eccesso .clii potere, l'ampiezza che si vuole dare a tale vizio e l'astra;!'ione che se ne f.a da ogni irHevanza per 1a tutela degH interessi legittimi non fanno, o rischiano di non fare realizzare una protezione sia pure indiretta dell'iinteresse legittimo. Da un canto J'Amministrazione non ricev.e, o pu non ricevere, alcuna direttiva per l'ulteriore azione a1rnministrativa, e dalJ'altro il ricorrente pu vedersi riprodotto l'atto impugnato e annullato, sia ,pure con talune cor;rezioni soltanto formali. invero una pretesa sohanto velileitaria quel.la che l'Amministrazione "li adegui dopo l'annullamento ad assecondare Ie aspettative del ricor,rente, .se, disposro l'annullamento per vizi che non fanno alcun riferimento concreto all'interesse legittimo del ricorrente, l'Amministrazione non riceva dal giudicato alcuna indicazione in tale senso e d'altro canto la legge le fa salvi gli ulteriori provvedimenti. Ognuno vede che in tale modo non si compie opera di giustizia; non a favore del riconente, che non riceve alcuna assicurazione per una ipi appropriata considerazione dell'interesse legittimo fatto valere, ma soprattutto nemmeno per l'Amministrazione e per un corretto esercizio del pubblico potere, poich non se ne ricava alcuna indicazione utile in tale senso. Un'attenta ana1isi di questa situazione e di questo fenomeno porta a ritenere che si viene ad assegnare al ricorso del privato il ruolo di un 10 RASSEGNA DELt'AVVOCATURA DELLO STATO ricorso di jattanza (dirtto cio ad ottenere comunque un annuHamento, purch vi sia) e ad instaumre un regime di conf.littuaMt latente fra Consiglfo di Stato e Amministrazione, che si trova a dover rinnovare a seguito deM'annuHamento il procedimento a:rruninistrativo, e a dovere in questo procedimento fare ammenda dei vizi rilevati, ma non gi e non necessariamente ad avere una diversa considerazione dell'interesse legittimo del ricorrente, se tali vizi non hanno attinenza a tale interesse legittimo e rilev.anza per esso. Come pure che in tale modo non si pu dire che vengano soddisfatte n l'esigenza di giustizia, che propria de1la protezione dell'interesse Iegittlmo, n l'altra di un'azione amministrativa 1sicura e spedita, cui dovrebbe servire di guida il g.iudizio amministrativo. In realt anche in questo campo non si 1pu non a:Hevare una deformazione e uno 1svisamento dei principi, poich non si considerano l'annulJamento come il risuJtato di una comp1essa >indagine, che, muovendo dalla tuteLa degli interessi legittimi, deve pua: sempre restare ancorata ad essa. Ed anche questa una indagine di .giurisdizione, poich attiene alla giurisdizione deL giudice amministrativo, essendo diretta a stabi.Hre i limiti del sindacato di legittimit e del potere di annuHamento. 4. Lo studio del CajanielJo si ocoupa anche del regolamento preventivo di giu risdizione, che, secondo l'A., non sarebbe ammesso nei confronti del Consiglio di Stato, posto che l'art. 111 de1la Costituzione riconosce soltanto un sindacato successivo
  • grado di Firenze, ordinanza 27 maggio 1978, n. 609, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. r.d. 8 maggio 1924, n. 745, art. 99 (artt. 3 e 36 deUa Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 30 marzo 1978, n. 482, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. r.d. 17 novembre 19~4. n. 2367, art. 130 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consigliio nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 27 maggio 1'929, n. 847, artt. 16 e 12 (art. 3 delda Costituzione). Tribunale di Chiavari, ordinanza 13 giugno 1-978, n. 465, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 18 giugno 193'1, n. 773, art. 156 (artt. 3, 8 e 19 deLLa Costituzione). Pretore di Roma, 01:1dinanza 9 giugno 1978, n. 504, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 266, sec:ondo c:omma (art. 32 de11a Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 Iug1io 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. I r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 49, sec:ondo c:omn'la [modif. da d.l.C.p.S. 25 gennaio 1947, n. 14, art. 6] (artt. 23 e 35 delta Costituzione). P11etore di PaLermo, ordinanza 22 giugno 1978, n. 521, G. U . .24 gennaio 1979, n. 24. r.d. 5 .giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo c:omma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 1<> giugno 1978, n. 469, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, primo, secondo e sesto c:omma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Pontedera, ordinanza 24 maggio 1978, n. 468, G~U. 3 gennaio 1979, n. 3. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 312, primo e quarto c:omma (art. 3 de1la Costituzione). Pretore di Portomaggiore, ordinanza 19 maggio 1978, n. 483, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo c:omma [modif. da legge 2 agosto 1967, n. 7'99, art. 10] (art. 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 22 settembre 1978, n. 594, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 24 aprile 1941, n. 392, artt. 2, terzo e quarto c:omma, e 3, terzo c:omma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 13 gennaio 1978, n. 579, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. r.d. 14 giugno 1941, n. 577, art. 112 (art. 3, primo comma, 31, secondo comma, 32, primo comma, de~ia Costituzione). Pretore di Genqva, or.dinanza 8 g~ugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, n. 43. d. legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 [mod. da d.1.1. 26 aprile 1946, n. 597, da d'.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n 89, da d.l.C.p.S. 27 dicembre 1947, n. 171 O, da legge 18 aprile 1950, n. 199, da legge 11 feb braio 1971, n. 11, art. 27] (artt. 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). Consig1io di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ordinanza 14 marzo 1978, n. 677, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d: legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, ultimo c:omma (art. 3 deHa Costituzione).. Corte di cassazione, ordinanza 21 apri1e 1978, n. 565, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 (artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, p.rimo comma, della Costituzione). Cons1g!tio superiore de11a magistratura, sezione disciplinare, ordinanze (due) 21 liug!tio 1978, nn. 655 e 656, G. U. 28 fobbraio 1979, n. 59. Consiglio superiore de!Jla magistratura, sezione di!Sciplinare, mdinanza 13 ottobre 1978, n. 672, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.I. 13 settembre 1946, n. 261, art. 1 (artt. 24 e 3 de11a Costituzione). Corte d'app.ehlo di MHano, ordinanza 23 giugno 1978, n. 626, G. U. 21 feb braio 1979, n. 52. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Mi'1ano, ordinanza 10 aprile 1978, n. 499, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. d. legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 14 giugno 1978, n. 539, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 2 marzo 1949, n. '143, art. 18 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, Ol'dinanza 26 giugno 1978, n. 566, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 2 lugUo 1949, n. 408, art. 17 (artt. 3 e 53 .dellia Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Enna, ordinanza 24 gennaio 1977, n. 651/1978, G. U. 28 febbraio 1979~ n. 59. d.P.R. 119 maggio 1950, n. 3'27, art. 4, cpv. (art. 27 delilio statuto sardo). Tribunale ammini:strativo regiona~e per 1a Sardegna, ordinanza 21 mar zo 1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n, 38. legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55, terzo comma (art. 3 del1la Costi tuzione). Corte dei conti, sezione la giurisdizionale, ordinanza 19 gennaio 1978, n. 607, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 45 [sost. da legge 25 febbraio 1963, n. 289, art. 21 l (art. 38 della Costituzione). Pretore di Napoli, ordi:nanza 5 luglio 1978, n. 624, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. d.P.R. 14 agosto 1954, n. 676 (artt. 3, 53 e 11 de1la Costituzione). Tribunale di MiLano, ordinanze (due) 20 aprile 1978, nn. 541 e 542, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 20 dicembre 1954, n. H81, art. 7 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consi:g1io nazionale dei geometri, ordinanza 20 giugno 1978, n. 633, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE II, LEGISLAZIONE legge reg. sarda 7 marzo 1956, n. 37, art. 2, n. 3 (art. 27 dello statuto sardo). Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ordinanza 21 marzo 1978, n. 590, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge 27 dicembre 1956, n. 14125, art. 2 (artt. 16 e 25 della Costituzione). Pretore di Legnano, ordinanza 6 1ugldo 1978, n. 484, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 2 grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre. 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, secondo comma (art. 27 de~ba Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 deMa Costituzione). Comm1ssione tributaria di 20 grado di Cuneo, ordinanza 8 novembre 1977, n. 553/1978, G. V. 31 gennaio 1979, . 31. Commissione tributaria di 1<> grado di Rieti, ordinanza 17 maggio 1978, n. 592, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di lo grado di Bolzano, ordinanza 17 febbraio 1978, n. 519, G. V. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 2o grado di Udine, ordinanze (quattro) 12 ottobre 1978, nn. da 602 a 605, G. V. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1 grado di Lucca, ordinanza 22 aprile 1978, n. 601, G. V. 14 febbraio 1979, n. 45. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101, primo comma, de1La Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Orvieto, ordinanza 26 ottobre 1978, n. 645, G. V. 21 febbraio 1979, n. 52. 111~11111111r11r111r1111111111r1111"11r1111111111111111111 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. ~6 ottobre 1972, n. U6, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 del~a Costituzione). Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, ordinanza 25 marzo 1977, n. 630, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. -26 ottobre 1972, 11. 643 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688] (art. 53, .primo comma, delJJa Costituzione). Commissione tributaria, di 1<> grado di Tortona, OI'dinanza 5 ottobre 1978, n. 673, G. U. 28 febbraio 1978, n. 59. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 15 (artt. 3 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 1ug1io 1978, nn. 585 e 586, _G._ U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art, 53, priJ,no comma, defila Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 8 giugno 1978, nn. 571 e 572, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 2'6 ottobre 1972-. n. 643, art. 6 (art. 53 de!ila Costituzione). Comrriissione tributaria di lo grado di Tolmezzo, o!'dinanze (due) 19 lugldo 1978, nn. 598 e 599, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di l<> -grado di Cuneo, or;dinanze (due) 4 febbraio 1978, nn. 628 e 629, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 197~. n. 643, artt. 6, secondo comma, 14 e 15 (artt. 3 e 53 delilia Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Fiume, ordinanza 10 aprile 1978, n. 643, G. V. 21 febbriaio 1979, n. 52. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 Cmodif. da d.P.R. 23 dicem bre 1974, n. 688l {artt. 3, 42 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di 2 grado di Milano, ordinanza 24 febbraio 1978, n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [modif. da d.P.R. 23 dic:em bre 1974, n. 688] (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Pisa, ordinanza 10 aprile 1978, n. 503, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. Commissione tributaria di 1 grado di Verona, OI'dinanza 10 marzo 1978, n. 529, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di lo grado di Verona, ordinanza 24 fobbraio 1978, n. 546, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 1 grado di Imperia, oridinanza 17 febbraio 1978, n. 588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2<> grado di Ravenna, ordinanza 4 Luglio 1978, n. 589, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2 grado di Avel'lino, ordinanza 21 aprile 1978, n._ 615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di lo grado di Ascoli Piceno, ordinanza 13 maggio 1978, n. 631, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE Il, LEGISLAZIONE 23 d'.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [mod. da d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 6881 (artt. 47 e 53, 1primo comma, deMa Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Bie11a, ordinanza 5 apri1e 1978, n. 461, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d.P.R. 26 ottobre ,197,2, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53, primo comma, de1I.a Costituzione). Commissione tributaria di 2 grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Commissione tributaria di 2<> grado di Udine, 011dinanza 11 maggio 1978, n. 500, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. Commissione tributaria di 1 grado di Busto Arsizio, ordinanza 12 giugno 1978, n. 528, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. Commissione tributaria di 1<> arado di Tortona, ordinanza 5 ottobre 1978, n. 661, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14, 15 e 16 ('artt. 3 e 53 de11a Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, n. 587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 15 (artt. 3, 53 e 42 del:la Costituzione). Commissione tributaria di lo grado di Trento, ordinanza 1<> giugno 1978, n. 459, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge reg. siciliana 26 ottobre 1972, n. 53, artt. 1 e 4 ('artt. 3, 5 e 36 de11a Costituzione e artt. 1 e 14 deL1o Statuto delila regione sicHiana). Corte dei conti, sezione giurisdizionale per La regione siciliana, ordinanza 14 luglio 1978, n. 657, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, artt. 17 e 11, dodicesimo comma (artt. 3 e 24, primo comma, delLa Costituzione). Pretore di Trivento, ordinanza 13 giugno 1978, n. 531, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 212 gennaio 1973, n. 43, art. 33:2 (artt. 2, 3, 10, 13 e 27 delfa Costituzione). Corte d'appe1lo di Catania, sezione istruttoria, ordinanza 13 luglio 1978, n. 516, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge reg. Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (art. 133, secondo comma, della Costituzione e art. 60 defilo statuto de1la regione Campania). Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ordinanza 26 aprile 1978, n. 554, G. U. 24 gennio 1979, n. 24. legge reg. Emilia-Romagna 20 lugHo 1973, n. 25, art. 109 e tab. BJ [sost. da legge 20 luglio 1973, n. 26, art. 36] (art. 3 deila Costituzione). T'ribunaLe amministrativo regionale per 1'Emi!ia-Romagna, ordinanza 11 novembre 1976, n. 614, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. 12 24 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, lettera aJ (art. 53 della Costi tuzione). Commissione _tributaria di lo grado di PaLermo, ordinanza 24 gennaio 1977, n. 464/1978, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, sesto comma, ultima ipotesi (art. 3 dehlia Costituzione). Commissione tributaria di 2o grado di Cremona, OI'dinanza 18 aprile 1978, n. 508, G. U. 17 g~nnaio 1979, n. 17. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore, ordinanza 15 gi,ugno 1978, n. 496, G. U. 17 gennaio 1979,. n. 17. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, arff. 52, lettera bJ (artt. 3 e 24 delia Costituzione). Pretore di Foggia, ordinanza 14 settembre 1978, n. 650, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.I. 5 novembre 1973, n. 600, art. 6 [c:onv. in legge 19 dicembre 1973, ~ 823] (artt. 3 e 53 deLLa Costituzione). Commissione tributaria di 2 grado di MiLano, ordinanza 9 novembre 1977, n. 560/1978, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, undicesimo comma (artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 123 dehla Costituzione). Tribunale amministrativo regionaLe per il Veneto, ordinanza 19 aprile 1977, n. 544/1978, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione). Pretore di Arezzo, ordinanza 20 marzo 1978, n. 667, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. . Pretore di Pistoia, ordinanza 30 ottobre 1978, n. 674, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. Pretore di Poppi, oI'dinanza 15 novembre 1978, n. 678, G. U. 28 febbraio 1979; n. 59. d.P.R. 29 dicembre' 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (art. 3 deLla Costituzfone). Pretore di Roma, ordinanza 11 maggio 1978, n. 477, G. U. 3 gennaio 1978, n. 3. Pretore di Roma, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 654, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (artt. 3 e 36 deLla Costituzione). . Pretore di Bari, ordinanza 4 ottobre 1978, n. 648, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. PARTE Il, LEGISLAZIONE 2.f d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 21 (art. 3; primo comma, dell grado di Pinerolo, ordinanza 20 marzo 1978, n. 466, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 12 novembre 1976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e~. ultimo comma (artt. 3, 29, 31 e 53 defila Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Arezzo, ordinanza 13 giugno 1978, n. 568, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. legge. lZ nov.embre 1-976, n. 751, artt. 1, ultimo comma, e 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31 e 53 deli1a Costituzione). Commissfone tributaria di 2<> grado di Livorno,, ordinanza 6 luglio 1978, n. 564, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4 (artt. 3, 31 e 53 deJ.La Costituzione). Commissione di 2<> grado di Padova, ordinanza 24 maggio 1978, n. 473, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 (artt. 3 e 42, terzo comma, del.ila Costituzione). Corte d'appe11o di Trieste, ordinanze {due) 30 giugno 1978, nn. 555 e 556, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. ' Corte d'appeYo di Trieste, ordinanza 30 giugno 1978, n. 563, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. Corte d'aippehlo di Trieste, ordinanze (cinque) 30 giugno 1978, nn. da 580 a 584, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Corte d'appello di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 632, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. Corte d'appet1o di Trieste, ordinanza 13 ottobre 1978, n. 635, G. U. 21 febbraio 1979, n, 52. legge 2'8 gennaio 1977, n. 10, art. 14, sesto comma (artt. 3 e 42, terzo comma, dehlia Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per 1'Emj1ia-:R.omagna, ordinanza 20 dicembre 1977, n. 515/1978, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge Z8 gennaio 1977, n. 10, art. 14, da settimo a quattordicesimo comma (artt. 3 e 42, terzo comma, deHa Costituzione). Corte d'appehlo di Firenze, ordinanza 19 maggio '197.8, n. 489, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. Corte d'appehlo di Firenze, ordinanza 26 maggio 1978, n. 562, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 28 gennaio 1977; n. 1O, artt. 14 e 19 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costit;.zione). Corte d'appelio di Lecce, ordinanza 2 giugno 1978, ..n. 501, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo co.mma (al,"tt. 42, terzo comma, e 27 dehla Costituzione). Tribuna!Je amministrativo regionale per 1a Campania, ordinanza 27 settembre 1978, n. 620, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 23 9ennaio 1977, n. 1O, artt. 15, terzo comma, e 17, lettera bi (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Rtvarolo Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. d.I. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 1, 2, 4 e 6 [conv. in le99e 31 marzo 1977, n. 91 J (artt. 1, 3, 4, 23, 36, 39 e 53 de11a Costituzione). Pretore di Cuneo, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 617, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. le9ge 7 9iu9no 1977, n. 323, art. 2 (art. 32 del11a Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 13 luglio 1978, n. 548, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. 30 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 8 agosto 1977, n. 534, art. 4 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 29 maggio 1978, n. 492, G. U. 17 gennaio 1979, 1, n. 17. 1l legge 8 agosto 1977, n. 5,56, art. 20 (artt. 3, rprimo comma, 31, secondo ' comma, e 32, primo comma, del1a Costituzione). I Pretore di Genova, ordinanza 8 giugno 1978, n. 618, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 8 agosto 1977, n. 556, art. 20 (art. 32 de1la Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanze (quattro) 7 giugno 1978, nn. 549, 550, 551 e 552, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. d.I. 28 ottobre 1977, n. 778, art. 1, secondo comma [conv. in legge 23 di cembre 1977, n. 92,8] (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 64, primo comma (art. 3 delilia Costituzione}. Pretore di Rivaro1o Canavese, ordinanze (due) 3 maggio 1978, nn. 522 e 523, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3, 42 e 53 de~1a Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Mi1ano, ocdinanza 24 febbraio 1978, n. 567, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 de1la Costituzione). Commissione tributaria di 1<> grado di Gorizia, ordinanza 13 luglio 1978, n. 587, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1<> grado di Imperia, ordinanza 17 febbraio 1978, n. 588, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 1<> 1grado di Gorizia, ordinanze (due) 13 11.1gl. o 1978, nn. 585 e 586, G. U. 7 febbraio 1979, n. 38. Commissione tributaria di 2<> grado di Avelilino, ordinanza 21 aprile 1978, n. 615, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. Commissione tributaria di 2o grado di Firenze, ordinanza 10 aprile 1978, n. 643, <;. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma (artt. 47 e 53, primo comma, de11a Costituzione). Commissione tributa:cia di 1<> grado di BieLla, ordinanza 5 aprile 1978, n. 461, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, secondo comma (artt. 3 e 53, primo comma, de11a Costituzione). Commissione tributaria di 2<> grado di Rovigo, ordinanze (due) 28 giugno 1978, nn. 487 e 488, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. .; - ' ' ' . PARTE II, LEGISLAZIONE legge 23 dicembre 1977, n. 918, art. 1 (art. 3 deHa Costituzione) . Pretore di Legnano, ordinanza 9 giugno 1978, n. 530, G. U. 24 gennaio 1979, n: 24. legge 27 gennaio 1978, n. 786, art. 4 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Be1lruno, ordinanze (due) 9 giugno 1978, nn. 457 e 458, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. d,I. 30 marzo 1978, n. 77, art. 1, secondo comma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 5 maggio 1978, n. 486, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 10 maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 3, 42 e 44 della .Costituzione). Tribunalie di Torino, ordinanza 26 maggio 1978, n. 507, G. U. 17 gennaio '1979, n. 17. l.egge 1 O maggio 1978, n. 176, art. 1, primo e secondo comma (artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, de11a. Costituzione). Tribuna1e di Vigevano, ordinanza 16 giugno 1978, n. 502, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. legge 22 maggio 1978, n. 194 (art. 2 deLl:a Costituzione). Tribunale di Trento, ordinanza 16 agosto 1978, n. 5~3, G. U. 31 gennaio 1979, n. 31. legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 4 (artt. 2,' 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, de11a Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, ordinanza n. giugno 1978, n. 537, G. U. 24 gennaio 1979, n. 24. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 22, terzo comma, 4, 5, terzo e quarto comma, e 8, ultlno comma (artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, deHa Costituzione). Corte d'appehlo di Fkenze, ordinanza 5 ottobre 1978, n. 613, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 22 (artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo e secondo comma, de1'la Costituzione). Tribunale di Pesaro, ordinanza 9 giugno 1978, n. 491, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4 e 22, terzo comma (artt. 2 e 31, secondo comma, deMa Costituzione). Tribunale di Voghera, ordinanza 10 1uglio 1978, n. 561, G. U. 17 gennaio 1979, n. 17. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 (artt. 3 e 30 delfo Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 21 ottobre 1978, n. 644, G. U. 21 febbraio 1979, Il. 52. legge 27 luglio 1978, n .. 392, art. 59 (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 novembre 1978, n. 665, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65 (art. 3 delJa Costituzione). Giudice concilriatore di Roma, ordinanza 16 novembre 1978, n. 636, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. Giudice conciliatore di CasteHtammare di Stabia, ordinanza 3 novembre 1978, n. 641, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. legge 3 agosto 1978, n. 405, art. '11 (artt. 3, 79 e 104 de1La Costituzione). Tribunale di Aosta, ordinanze (due) 4 settembre 1978, nn. 622 e 623, G. U. 21 febbraio 1979, n. 52. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (art. 3 de!Ja Costituzione). Pretore di Siracusa, ordinan:ro 27 ottobre 1978, n. 646, G. U. 21 febbraio 1979, Il. 52. d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, secondo comma, lettera cl (artt. 3, 25 e 111 deMa Costituzione). Pretore di Scidi, ordinanza 27 ottobre 1978, n. 671, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. d. legge 13 novembre 1978, n. 703 (artt. 3, 5, 115, 117 e 118 deHa Costituzione). Presidente Giunta regionale del MoHse, ricorso 22 .dicembre 1978, n. 41, G. U. 3 gennaio 1979, n. 3. ~ legge reg. siciliana 15 dicembre 1978, artt. 4, secondo e terzo comma, ~ 11, terzo e quinto comma, 56, e titolo VII (artt. 3, 5, 42, terzo comma, e 128 deMa Costituzione e artt. 14, lettere f) e g), e 15 de1lo statuto speciale). Commissario delilo Stato per la regione sicilriana, ricorso 27 dicembre 1978, I n. 42, G. U. 10 gennaio 1979, n. 10. I legg 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 (artt. 117, 118 e 119 deJ,la Costituzione). Presidente reg. Veneto, ricorso 2 febbraio 1979, n. 2, G. U. 14 febbraio 1979, I ' Il. 45. l legge 21 dic.embre 1978, n. 861, art. 3 (art. 43 dello statuto specia1e reg. \ siciliana) . ' I ~ Presidente della regione sicHiana, ricorso 16 febbraio 1979, n. :3, G. U. 21 feb l braio 1979, n. 52. II PARTE II, LEGISLAZIONE le99e 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52 (artt. 4, lettere .i-h), 6, 7 e 13 dcHo statu.to speciale de11a regione sarda). Presidente Giunta reg. Sardegna, ricorso 2 febbraio 1979, n. 1, G. U. 14 febbraio 1979, n. 45. le99e re9. siciliana 1 febbraio 1-979, art. 1, secondo comma (artt. 14, lettera d), e 17 delilo statuto spedaLe della regione siciLiana). Commissario deJ.lo Stato per 1a regione sicilliana, ricorso 19 febbraio 1979, n. 4, G. U. 28 febbraio 1979, n. 59. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, Consorzi e Enti di gestione Mutui -Garanzia Statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(1. 4 febbraio 1963, n. 129 -d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, 2 comma -1. 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). Se il richiamo all'art. 13 delfa legge 3 agosto 1949, n. 589, fatto nehl'art. 18, 2 comma, del d.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, contenente le norme di attuazione della legge 4 febbraio 1963, n. 129, istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti. debba intendersi operante solo quanto al procedimento di concessione della garanziia statale sui mutui concessi a favore dei Comuni, dei tl.oro Consorzi e degli Enti autorizzati gstione degli acquedotti, e agild effetti della garanzia. stessa ovvero anche per quanto xi.guarda le limitazioni della garanzia stess previste !Ilei confronti di comuni con popolazione superiore a un certo amn'lontare (n. 128). AFFISSIONI Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenaliz. zazione -(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 663 -1. 24 dicembre 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5 comma). Se 1a contl'avvenzione di cui all'airt. 2 deLla Jeg;ge 23 gennado 1941, n. 166, per affissione di stampati in luogo pubbloico o esposto al pubblico fuori dag.ri spazi a ci appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto delola legge 24 dicembre 1975, n 706 (n. 3). AGRICOLTURA Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19) .Se spetti alla. provincia di Bolzano ovvrero allo Stato la .progettazione e l'esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta di valanghe presso il passo del Brennero (n. 93). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Sindaco -Requisizione di azienda -Finalit meramente sociali -Qualit di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella qualit di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 7 .della legge 20 marzio 1865, n. 2248 alo!. E un provvedimento PARTE II, CONSULTAZIONI 35 di requ1simone di ,aziende ,industriali disposte in esecuzione di deliberati del Consiglio comunale e allo scopo di evitare il 1icenziamento di una parte degli operai (n. 441). ASSICURAZIONE ~ Assicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'Amministrazione -Spese per ricovero e. cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in .servizio al mmento dell'incidente -Assenza di responsabilit civile dell'Amministrazione per la causazione dell'incidente -Coper~ tura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 l. 24 dicembre 1969, n. 990): Se l'Assitalia, in virt de1la polizza assicurativa de11a responsabildt civile per la drcola:ziione dei veicoli di propriet dell'amministrazione sia tenuta a rispondere ahl'amminii!strazione le spese da questa sostenute in favore dei propri dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 12 maggio 1961, n. 469 e 27 lugHo 1962, n. i116) non in quanto responsabile civHe de1l'incidente nel quale questi si siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verifdcato in servizio (n. 101). Assicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, in virt della polizza assicurativa de1la responsabilit civile per la circolazione dei veicoli di propriet dell'amministrazione, sia tenuta a rivalere l'ammiIIJistrazione delle spese di ricovero e cura da questa sostenuta (ai sensi delle leggi 13 magigio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei propri dipendenti infortunati in servi:ltlo ove risulti accertata la ["esponsabi!Jit civile de1l'amministrazione stessa per J'ineidente nel quale i dipendenti si infortunarono (n. 102). AVVOCATI E PROCURATORI Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Se la ritenuta d'acconto de1l'imposta sl reddito delle !Persone fisiche, che i sQg.gettii di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre, n. 600, debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata daliPamministrazione soccombente in giiudizio nel corrispondere ~e Spese legafil, Liquidate in sentenza, al difensore distrattario de11a parte vincitrice (n. 77). 36 R,ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO BENEFICENZA E A:SSISTENZA Orfani di gu_erra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione Limiti -(l. 24 maggio 1970, n. 336 -l. 13 marzo 1958, n. 365, artt. 1 e 7). Se, ai fini del>l'applicazione dei benefici di cui alla Iegge 24 mggio 1970, n. 336, iJ figlio di inabile permanentemente a pmfkuo Javoro per fatto dd guerra possa ,esser,e considerato orfano di guerra anche 'se l'inabilit del genitocre si sia verificata quando il figlio era gi mag;giorenne (n. 7). Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit durante la maggiore et -Effetti -(l. 10 agosto 1950, n. 648, articoli 51 e 53). Se Ia ,equiparazione aH'orfono di guerra del figlio delil'invaHdo di guerra di prima 'categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, vevifilcatosi l'evento invalidante durante 1a minore ,et del figliio, ,solo in epoca successiva J'aggravamento del-l'invalidit abbia comportato il riconoscimento deMa pensione di prima categoria (n. 8). CIRCOLAZIONE STRADALE Assicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di responsabilit civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente Copertura assicurativa delle spese anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. art. 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se J'Assitalia, in vkt della polizza a:ssicur,atiV1a della responsabilit civile per la circo~ai;ione dei veicoli dd propriet del-l'amministrazione, sia tenuta a rispondere aWamministrazione ,le spese da questa sostenute in favore dei propri dipendenti {per ricovero e cura, ai sensi delle leggi 13 magg,io 1961, n. 469 e 27 iuglio 1962, n. 1116) non in quanto responsabilie civile dell'incidente nel quale questi si ,siano infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verificato in servizio (n. 62). Assicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente Responsabilit civile dell'amministrazione per la eausazione dell'incidente -copertura assi-' curativa delle spese predette (artt. 1904-2054-2043 e.e. l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'AssitaHa, in virt della poHz:t.a assicurativa della responsabilit civile per la circolazione dei veicoli di ipropriet del-l'amministrazione, sia tenuta a rivalere l'amministrazione deHe spese di ricoV1ero e cura da questa sostenuta (ai sensi delle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 lugUo 1962, n. 1116) in favore P1\RTE II, CONSULTAZIONI dei propri dipendenti infortunati in serv1z10 ove risulti accertata la responsabilit civi1e dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quaLe i dipendenti si infortunarono (n. 63). Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo statuto di quartieri generali NATO Responsabilit dello stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini dell'art. VIII della Convenzione di Londra sullo statuto dei quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo stato di soggiorno debba intendersi sostituito a quelfo d'origine dell'autore deLl'Hlecito, nella responsabilit per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo N~TO, anche quando sussistano dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della sola appartenenza del mezzo aLlo stato d'oriigine dello stesso autore dell'illecito (n. 60). Sidaco -Requisizione di azienda -Finalit meramente sociali -Qualit di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se possa ritenersi emesso dal sindaco neHa qualit di ufficiale di governo ai sensi deWart. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 a11. E un provvedimento di requisizi.one di aziende industriali disposte tn esecuzione di deliberati del consiglio oomunotesi dn cui, verificatosi l'evento invalidante durante la minore et del figlio, solo in epoca successiva l'aggravamento delfinvaJ.idit abbia comportato il riconoscimento della pensione di prima categoria (n. 145). IMPOSTA VALORE AGGIUNTO Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971. n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubbldca 26 ottobre 1972, n. 633, ove stabilito che, a titolo di revisione, debba ess.ere apportata una riduzione pari a11'ammontare delta soppressa IGE sui corrispettivi delle cessioni di beni e prestazdoni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore-della Jegige 9 ottobre 1971 n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di riva1sa per .FI.G.E., sia applicabi.Je agli atti che, ancorch sottoscritti dopo la rpredetta data, impegnino H fornitore o l'appaltatore al cos detto quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 17). ~ ! I I l I f 1 l . I PARTE II, CONSULTAZIONI Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi revisionali -Applicabilit -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente deHa Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ove stabilita una ddu1lione, !Pari all'importo de1La soppressa IGE, dei corrispettivi delle cessioni dti beni e deLle pl'estazioni di servizi dovuti in base a coritratti stipulati prima deHa legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse esclusa la crtvalsa dell'IGE, sia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti a titolo di revisione pcrezzi (n. 18). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati a licitazione privata ai fini dell'app!Jicazione de1l'art. 89 del decreto del Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ove stabilito che, a titolo di revisione, debba essere apportata una riduzione pari a11'ammontare della soppressa IGE suii corrispettivi delle cessi~i di beni e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per l'IGE (n. 16). IMPOSTE DIRETTE Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit della ritenuta -(art. 25 .decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 -art. 23 decreto del Presidente della Repub~ lica 29 settembre 1973, n. 600). Se la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblka 29 settembre 1973, n. 600 debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata dall'amministrazione soccombente in giudizio nl corrispondere le spese legali, liquidate in sentenza, al difensore distrattario della jparte vincitrice (n. 39). INCOLUMIT PUBBLICA Bacini montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -~egge prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -decreto del Presidente della Repubblica 22 marza 1974, n. 381, art. 19). Se spetti alfa provincia di Bolzano ovvero allo Stato fa progettazione e la esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a prevenire la caduta di valanghe presso il Passo del Brennero (n. 4). 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LOCAZIONE DI COSE Concessioni di uso -Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vincolistica -Applicabilit o meno -(cod. civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello 1Stato o di altro Ente pubblico siano sog.getd aHa speciale legi,slazione vincolistica in materia di locaZlione di immobiH urbani e se in particolare dspetto a detti-rapporti possa dal concessionario invocarsi la proroga lega1e e il blocco dei canoni (n. 158). MEZZOGIORNO Acquedotti -Piano regolatore generale -Comuni, consorzi e enti di gestione - Mutui -Garanzia statale -Procedimento ed effetti -Limitazioni -(legge 4 febbraio 1963 n. 129 -decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, art. 18, secondo comma -legge 3 agosto 1949, n. 589, art. 13). Se il richiamo all'art. 13 de11a fogge 3 agosto 1949, n. 589 fatto nell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente de11a RepubbLica 11 marzo 1968 n. 1090, contenente le norime di attuazione della .~gge 4 febbraio 1963 n. 129 istitutiva del piano regolatore generale degli acquedotti, debba intendersi operante solo quanto al procedimento di concessione dehlia rgaranzia statale sui mutui concessi a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati delfa gestione degli acquedotti, e agli effetti della garanzia stessa ovvero anche per quanto riguarda Le hmitazioni della garanzia stessa previste nei confronti di comuni coh popolazione superfore a un certo ammontare (n. 74). OPERE PUBBLICHE Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Se l'art. 89 del decreto deJ Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove stabilito che, a titoLo dii revisione, debba essere apportata una riduzione pari aM'ammontare della soppriessa IGE sui corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi dovuti sin base a contratti conclusi anteriormente aHa data di entrata in vigore deHa lie.gge 9 ottobre 1971 n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per ,J'IGE., sia applicabile agli atti che, ancorch sottoscritti dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos detto quinto d'obblirgo per d contratti stipulati precedentemente (n. 176). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi regisionali -Applicabilit -(decrt;to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1~72, n. 633, art. 89 -legge .f> ottobre 1971 n. 825). Se l'art. 89 del decreto del Presidente de1la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove stabil1ita una riduzione, pari all'importo della ~oppressa IGE, dei ~j ~~ ~~~ \:: PARTE II, CONSULTAZIONI corrispettivi delle cessioni di beni e delLe prestazioni di 'servizi dovuti in base a contratt-i sHpulati prima della Legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quali fosse esclusa fa rivalsa dell'IGE, sia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti a tito1o di l'evisione prezzi (n. 178). Contratti"stipulati sotto il regime IGE Esclusione della rivalsa Riduzione dei corrispettivi Contratti conclusi a licitazione privata Momento di riferi mento . (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 legge 9 ottobre 1971, n. 825). Qua1e sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contmtti stipulati a licitazione privata ai fini dell'applicazione deH'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 oV'e stabilito che, a titolo di revisione, debba essere apportata una riduzione pari all'ammontare de11a sopp.ressa IGE sui .cor.rispettivi delle cessioni di beni e prestazllioni di servfai dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della 'legge 9 otto brc 1971, n. 825 c n:i qua.li fosse escluso U diritto di rivalsa ;per l'IGE (n. 175). PATRIMONIO Concessioni di uso Immobili del patrimonio indisponibile -Legislazione vinco listica -Applicabilit o meno -(cod.:Civ. artt. 828, secondo comma, e 830, secondo comma -legge 31 luglio 1975, n. 363). Se i rapporti nascenti da atti di concessione in uso di locali siti in immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato o di altro Ente pubblico siano soggetti alta speciale legislazione vincolistica in matevia di locazione di immobiLi urbani e se in ;particolare ris;petto a detti irap;porti possa dal concesso nario iinvocarsi la proroga legale e H blocco dei canoni (n. 13). PENA Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione (legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 -cod. pen. art. 633 -legge 24 dicembre 1975 n. 706, artt. 1 e 14 -R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 113, quinto comma). Se 1a contravvenzione di cui all'art. 2 dehl:a legge 23 gennaio 1941 n. 166 per affissione di stampati in luogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli spazi a d appositamente destinati sia stata depenalizzata per effetto della kgge 24 dicembre 1975, n. 706 (n. 35). PENSIONI Orfani di guerra -Figlio di invalido -Equiparazione -Aggravamento dell'invalidit durante la maggiore et -Effetti -(legge 10 agosto 1950 n. 648, artt. 51 e 53). Se .Ja equiparazione aH'orfano di guerra del figiio dell'invalido di guerra di prima categoria possa essere ammessa nell'ipotesi in cui, verificatosi l'evento RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELl..0 STATO 42 invalidante durante la minore et del figlio, solo in epoca successiva l'aggravamento dell'invalidit abbia comportato il riconoscimento della pensione di prima categoria (n. 165). Orfani di guerra -Benefici -Figlio di invalido permanente -Equiparazione -Limiti -(legge 24 maggio 1979 n. 336 -leg~e 13 marzo 1958 n. 365, artt. 1 e 7). Se, ad fini dell'aipplicazione dei benefici di cui alla .!Jeg,ge 24 maggio 1970 n. 336, il fdglio di inabile permanentemente a proficuo Javoro per fotto di guerra possa essere considerato orfano di guerra anche se l'inabilit del genitore si sia verificata quando il figlio era gi maggiorenne (n. 164). PREZZI Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corr,ispettivi -Atti aggiuntivi concernenti il quinto d'obbligo -Applicabilit (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Se 'l'art. 89 del decreto del Presidente dlla Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ove stab1lito che, a titoLo di revisione, debba es,sere ap.portata una riduzione pari alil'ammontare della soppressa IGE sui corrispettivi de1le cessioni di beni e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse escluso il diritto di rivalsa per l'IGE, sia applicabi:te agli atti che, ancorch sottoscritti dopo la predetta data, impegnino il fornitore o l'appaltatore al cos detto quinto d'obbligo per i contratti stipulati precedentemente (n. 80). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Compensi rvisionali -Applicabilit -(decretiJ del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, art. 89 -leggte 9 ottobre 1971 n. 825). Se l'art. 89 del decreto del! Presidente della Repubbiica 26. ottobre 1972 n. 633, ove stabilita una riduzione, ,pari all'importo della soppressa IGE, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di sewizi dovuti in base a contratti stipulati prima deLla legge 9 ottobre 1971, n. 825 per i quald. fosse esclusa la 1riva1sa dell'IGE, &ia applicabile anche con riguardo ai compensi riconosciuti a titolo di revisd.one prezzi (n. 82). Contratti stipulati sotto il regime IGE -Esclusione della rivalsa -Riduzione dei corrispettivi -Contratti conclusi a licitazione privata -Momento di riferimento -(decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 -legge 9 ottobre 1971, n. 825). Quale sia il momento in cui debbano ritenersi conclusi i contratti stipulati a licitazione privata ai fini dell'applicazione dell'art. 89 del decreto dcl Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove stabHito che, a titolo di PARTE Il, CONSULTAZIONI rev1s10ne, debba essere apportata una dduzione pani all'ammontare della soppressa IGE sui corrispettivi del~e cessioni di bem e prestazioni di servizi dovuti in base a contratti conclusi anteriormente aUa data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e nei quali fosse esc1uso il diritto di .rivai.sa per l'IGE (n. 79). REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE Bacini Montani -Sistemazione -Caduta valanghe -Prevenzione -Opere -Competenza provinciale o statale -(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 13 e 21 -1. prov. Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 -d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19). Se spetti alla provincia di Bolzano ovvero allo Stato la progettazione e l'esecuzione, col relativo onere finanziario, di opere atte a p.revenire la caduta di valanghe presso il .passo del Brennero (n. 5). REQUISIZIONE Sindaco -Requisizione di azienda - Finalit meramente sociali -Qualit di ufficiale di governo -Esclusione -(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). Se possa ritenersi emesso dal sindaco nella quruit di ufficiale di governo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1845 n. 2248 all. E un provvedimento di requisizione di aziende industriali disposte in esecuzione di deli!berati del Consiglio comunale e allo scopo di evitare il licenziamento di una parte degii operai (l. 124). RESPONSABILIT CIVILE Asoicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da questa sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Assenza di respnsabilit civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese. anzidette -Esclusione -(art. 1904 e.e. -articolo 2054 e.e. -art. 2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 -l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, in virt del1a polizza assicurativa della responsabilit civile per J.a circolazione dei veicoli di propriet dell'amministrazione, sia tenuta a rispondere .all'amministrazione le spese da questa sostenute in favore dei propri dipendenti (per ricovero e cura, ai sensi deltle leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 lugJ.io 1962, n. 1116) non in quanto .responsabile civile dell'incidente nel quale questi si siano .infortunati ma in quanto l'infortunio dei dipendenti stessi si sia verificato in servizio (n. 292). 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Assicurazione per responsabilit civile da circolazione dei veicoli dell'amministrazione -Spese per ricovero e cura da queste sostenute in favore dei propri dipendenti in servizio al momento dell'incidente -Responsabilit civile dell'amministrazione per la causazione dell'incidente -Copertura assicurativa delle spese predette -(artt. 1904-2054-2043 e.e. -l. 13 maggio 1961, n. 469 l. 27 luglio 1962, n. 1116 -l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se l'Assitalia, iin virt della poldzza assicurativa deL!a responsabilit civHe per la circolazione dei veicoli di propriet delL'ammini:strazione, sia tenuta a riva1ere .!'amministrazione del!Le spese di ricovero e cura da questa sostenuta (ai sensi delLe leggi 13 maggio 1961, n. 469 e 27 luglio 1962, n. 1116) in favore dei propri dipendenti ,infortunati in servizio ove risulti accertata ,Ja respoil!sabilit civile dell'amministrazione stessa per l'incidente nel quale li dipendenti si infortunarono (n. 293). Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini de1l'art. VIII de11a Convenzione di Londra sullo Statuto deli quartieri generali NATO 19 giugno 1951, lo Stato di soggiorno debba intendersi sostituito a quello d'origine ddl'autore dll'iLlecito, nelila responsabiilit per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando sussistano dubbi in ordine aLI'autorizzazione all'uso del veicolo ed in ragione della s~la appartenenza del mezzo aHo stato d'o11igine dello stesso autore dell'illecito (n. 291). SANZIONI AMMINISTRATIVE Affissione di stampati fuori dagli spazi destinati -Contravvenzione -Depenalizzazione -(1. 23 gennaio 1941, n. 166, art. 2 cod. pen., art. 663 -l. 24 dicemb.r.e 1975, n. 706, artt. 1 e 14 -r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 113, 5 comma). Se la contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 per affissione dli stampati in tuogo pubblico o esposto al pubblico fuori dagli spaz.i a ci appositamente destinati 'sia stata depenalizzata per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (n. 12). SPESE GIUDIZIALI Imposte sul reddito delle persone fisiche -Ritenuta d'acconto sui compensi di iavoro autonomo -Spese giudiziali liquidate a favore di avvocato distrattario -Applicabilit della ritenuta -(art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Se 1a ritenuta d'acconto de1l'imposta sul reddito delle ipersone fisiche, che i soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, debbano operare sui compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello stato per prestazioni di lavoro autonomo, debba essere operata daH'amministrazione soccombente in .giudizio nel corrispondere le 1spese legali, liquidate in sentenza, al 1 difensore distratta.rio della parte vincitrice (n. 33). PARTE II, CONSULTAZIONI TRATTATI E CONVENZIONI Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo Statuto dei quartieri generali NATO Responsabilit. dello Stato di soggiorno per danni arrecati a terzi dall'uso del veicolo NATO -Presupposti -(l. 30 novembre 1955, n. 1335 -art. 2054 e.e. Convenzione Londra 19 giugno 1951). Se, a termini delJ'art. VIII della Conven7lione di Londra sullo Statuto dei quartieri generali NATO 19 giugno 1951, 1o Stato di sQggiorno debba intendersi sostituito a quello d'origine delil'autore dell'illecito, nella resiJ?Onsabilit per danni arrecati a terzi dalla circolazione di un veicolo NATO, anche quando sussistano dubbi in ordine all'autorizzazione all'uso del veicoLo ed in ragione del.fa so1a apartenenza del mezzo a11o Stato d'oriig.1ne dello stesso autore dell'il1ecito (n 45). NOTIZIARIO Un gruppo di avvocati, nel quadro de1Le iniziative dirette a realizzare un migliiore funzionamento degli istituti della giusti:zfa, amministrativa, ha costi tufto in Roma ome libera associaL.ione la Societ italiana degli '.Avvocati amministrativisti. A norma delJo statuto l'associazione promuove studi e ricerche di diritto amministrativo, diffonde la cnoscenza de11a !ProbLematica de1la pubblica ammWstrazione e dei suoi rapporti con i privati e .concorre a1la soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano La loro attivit professionale nel settore del diritto amministrativo. A ta1e fine l'associaziOITT.e promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni, assumendo o~i altra iniziativa :r;itenuta opportuna per la realizzazione delJo scopo sociale anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari. L'associazione, che ha sede in Roma, Lungotevere delle Navi 30, presieduta dall'avv. Antonio Sorrentino ed amministrata da un Comitato di delegati: il Comitato in carica per i1 biennio 1979-80 composto dagli avvocati Ivo Braguglia, Piero D'Amelio, FiHppo Lubrano (H quale stato eletto dal Comitato quale Segretario dell'associazione), Michele Pallottino, Alfredo Palopoli, Giovanni Sciacca e Marco Vitucci.