SETTEMBRE-OTTOBRE 1977 ANNO XXIX -N. 5 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1977. ABBONAMENTI ANNO L. 12.750 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (7219122) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione q;iinta: Sezione sesta: Sezione settima: Sezione ottava: Parte seconda: LEGISLAZIONE CONSULTAZIONI INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura de//'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara) . pag. 587 GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara) . 604 GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura de//'avv. Carlo Carbone) . 618 GIURISPRUDENZA CIVllE (a cura dell'avvocato Adrian Rossi) . . .. 631 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA dell'avv. Raffaele Tamiozzo) (a cura 656 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baf/e) . 678 GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Paolo Vittoria) . 733 GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte} . 744 QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO pag. 111 > 121 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Franceaco Cocco, Bari, Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; RAFFAELE TAMIOZZO, Firenze; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova; Adriano Ross1, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN cuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Note sulla responsabilit personale del liquidatore e del- l'amministratore delle persone giuridiche . . . . . I, 700 BAFILE C., Prime riflessioni sulla decorrenza del termine per la notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale . . . . . . . . . . . . . I, 722 TAMIOZZO R. Consulenza ex ante e motivazione in forma specifica nei provvedimenti di rigetto dei progetti di costruzione in zone sottoposte a vincolo di bellezza naturale e panoramica . . . . I, 664 TAMIOZZO R., Note minime in tema di jus postulandi del'Avvocatura dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 661 CAMERINI V., In tema di prescrizione dei contributi previdenziali I, 671 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Canoni Decorrenza -Grandi derivazioni -Termine originario di ultimazione dei lavori -Disciplinare di concessione -Interpretazione, 739. -Concessione e derivazione Domanda tardiva incompatibile Non ammissione a istruttoria_ Necessit di provvedimento negativo -Esclusione -Esplicita richiesta di ammis sione -Impugnabilit del silenziorifiuto, 733. -Concessione e derivazione -Mancata ammisione a istruttoria di domanda tardiva incompatibile -Provvedimento di concessione -Immediata inci denza invalidante -Esclusione -Ille gittimit derivata -Ammissibilit Presupposti, 733. -Concessione e derivazione -Sospensione parziale di utenza Determinazione del compenso nel provvedimento di concessione Necessit Rinvio della determinazione -Illegittimit, 735. AVVOCATURA DELLO STATO -Difesa in giudizio di Universit statale -Patrocinio erariale -Condizioni -Limiti nel giudizio di appello Necessit di delibera Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 661. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Giurisdizione amministrativa Pubblico impiego -Questioni di natura previdenziale -Pretesa costituzione di rendita vitalizia e risarcimento danni -Giurisdizione dell'A.G.O., 671. -Giurisdizione amministrativa Pubblico impiego -Questioni di natura previdenziale -Proponibilit, 671. -Giurisdizione ordinaria ed ammini strativa -Contratti della P.A. -Ob bligazioni patrimoniali derivanti 'da atti autoritativi o da autonomia ne goziale; giurisdizione dell'A.G.O., 622. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Indennit di buonuscita Pretese patrimoniali con questa collegate (interessi, svalutazioni): giurisdizione dell'A.G.O. (art. 41 c.p.c.); 626. - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Licenza edilizia -Potere di annullamento in via di autotutela ed in via governativa -Giurisdizione del giudice amministrativo, 618. -Impiegato pubblico collocato a riposo -Recupero somme indebitamente corrisposte Controversia -Giurisdi zione amministrativa Sussiste, 658. -Impiego pubblico -Controversia in materia di cumulo di pensioni militari e nuova retribuzione Giurisdizione amministrativa -Sussiste, 659. -Provvedimento di annullamento d'uf fido di atto illegittimo a natura discrezionale -Controversia relativa Giurisdizione amministrativa -Sus siste, 657. COMUNIT EUROPEE -Risorse proprie -Titolarit e legittimazione processuale, 615. -Tributi interni discriminatori -Ille gittimit totale o parziale Competenza del giudice nazionale, 604. -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati -Modalit incompatibili con il divieto di restrizioni quantitative Illegittimit dell'aiuto nel suo complesso -Insussistenza, 604. -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati e divieto di restrizioni quantitative -Distinzione -Modalit di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo frazionamento -Incompatibilit con il divieto di restri zioni quantitative Sussistenza, 604. . . &"ci" ,, , ..,... ;:.tm. " iX' :X .-:.. ;.: . -------=======.Affi INDICE DELLA GIURISPRUDENZA VIl -Unione doganale -Restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente -Divieto -Efficacia diretta -Decorrenza, 604. -Unione doganale -Tributi interni Prodotti nazionali e prodoti importati -Discriminazione -Divieto Campo di applicazione -Diversit di base imponibile -Diversit di modalit di riscossione, 604. -Unione doganale -Tributi interni Prodotti nazionali e prodotti importati -Discriminazione -Divieto Campo di applicazione -Diversit di base imponibile -Diversit di modalit di riscossione, 604. -Unione doganale -Tributi interni Prodotti nazionali e prodotti importati -Discriminazione -Divieto Campo di applicazione -Ente impositore diverso dallo Stato, 604. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA STATO E REGIONI -Necessit che la competenza invasa sia costituzionalmente garantita, 596. CONTRATTI DELLA P.A. -Revisione prezzi -Art. 2 I. 23 ottobre 1963, n. 1481 -Interpretazione Effetti sui lavori successivi .al 1 febbraio 1973, 656. CONTRATTI PUBBLICI -Appalti -Revisione prezzi -Ricorso gerarchico -Decorrenza del termine per la formazione del silenzio-rigetto -Criteri, 661. DEMANIO E PATRIMONIO -Bellezze naturali -Consulenza ex ante -Mera facolt -Natura' -Effetti, con nota di R: TAMIOZZO, 665. -Bellezze naturali -Consulenza ,ex ante -Mera facolt -Natura -Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 667. -Bellezze naturali -Diniego di nullaosta per costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Consulenza ex ante -Mera facolt -Na tivazione -Indipendenza, con nota di R. TAMIOZZO, 664. -Bellezze naturali -Diniego di nullaosta per costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Indicazioni di criteri sostitutivi -Necessit -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, '666. -Bellezze naturali -Diniego di nullaosta per costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Motivazione -Necessit -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 664. -Bellezze naturali -Diniego di nullaosta per costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Motivazione -Obbligo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 667. -Bellezze naturali -Diniego di nullaosta per costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Necessit di indicare prescrizioni sostitutive -Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 665. . EDILIZIA -Edilizia e urbanistica -Annullamento di licenzi: edilizia illegittima -Art. 7 I. 6 agosto 1967, n. 765 -Interpretazione, 656. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Esecuzione di un'opera pubblica da parte di un ente .in sostituzione di altr ente pubblico -Decreto di espropriazione a favore dell'ente sostituito -Giudizio di opposizione alla stima -Legittimazione passiva dell'ente che ha eseguito l'espropriazione, 634. -Indennizzo -Vincolo di identificabilit previsto da piano regolatore generale -Natura di area edificatoria 'del terreno vincolato -Sussiste, 647. -Occupazione di aree private disposte dall'autorit militare -Termine biennale -Inapplicabilit -Espropriazione p.u. -Occupazione militare ulfrabiennale -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 631. -Occupazione di urgenza -Occupazione illecitamente protratta oltre il _tura -Rapporto con l'obbligo di mo-biennio -Risarcimnto dei danni Vlll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO. STATO Equivalente del valore dell'immobile -Determinazione -Criteri, 735. -Occupazione di urgenza -Occupazione illecitamente protratta oltre il biennio -Risarcimento dei danni lndenqit per l'occupazione illegittima -Prescrizione -Inapplicabilit dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., 735. -Occupazione ultrabiennale -Risarcimento del danno -Sua determinazione in base agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore agricolo del suolo occupato, 647. FALLIMENTO -Sentenza dichiarativa di fallimento Opposizione -Termine decbrrente dalla pubblicazione della sentenza anche nel caso di nullit di questa per mancata convocazione del fallito in camera di consiglio -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 594. IMPIEGO PUBBLICO -Cumulo fra pensione e stipendio Art. 4 lett. e) d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 -Incostituzionalit in relazione all'art. 3 Cost. -Manifesta. infondatezza, 659. - Cumulo fra pensione e stipendio Art. 4 lett. d) d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758 -Incostituzionalit in relazione agli artt. 35 e 36 Cost. -Manifesta infondatezza, 660. -Indebito pagamento -Destinatario Titolarit di interesse legittimo Sussiste, 657. -Recupero di indebito pagamento Annullamento degli atti amministrativi di liquidazione -Comparazione con il pregiudizio del soggetto beneficiario -Necessit -Sussiste -Effetti, 657. -Trattamento economico -Corte dei Conti -Giurisdizione esclusiva -Limiti, 657. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Rapporto fra superficie totale e superficie di abitazione e negozi -Criteri per la determinazione, 719, -Appalto -Mandato oneroso -Distinzione -Servizio di tesoreria del mercato ittico di Genova -Appalto, 716. -Societ -Imputazione di riserve ed aumento di capitale -1'. tassabile come conferimento in danaro, 696. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Spese e passivit -Spese pluriennali -Esattoria -Accantonamento per spese successive alla scadenza del contratto esattoriale -Ammissibilit, 678. -Esenzione per nuove imprese artigiane e piccole industrie nell'Italia settentrionale -Svolgimento di attivi produttiva al di fuori del territorio agevolato -Esclusione, 694. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Disciplina della successione del figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ai collaterali del proprio genitore -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 601. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Entrata imponibile -Concessione di sola costruzione -Si verifica, 690. IMPOSTA SULLE SOCIET -Opere pie -Gestione di aziende con fini di lucro -Esenzione, 682. IMPOSTE DOGANALI -Giudicato penale -Effetti sul rapporto di imposta -Diritto al rimborso -Presupposti, 689. -Reato -Processo penale -Prescrizione -Interruzione nei confronti di coobbligati estranei al processo -Si produce, 688. -Reato doganale -Necessario collegamento con un'obbligazione tributaria -Esclusione, 689. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Contenzioso speciale tributario -Ricorso per cassazione -Notificazione -Contribuente defunto anteriormente alla notifica della decisione INDICE DELLA GIURISPRUDENZA impugnata -Interruzione del termine -Esclusione, con nota di C. BAFILE, 722. -Imposte dirette -Responsabilit di imposta -Liquidatore dei soggetti tassabili in base a bilancio -Natura della responsabilit -Prescrizione breve per la responsabilit aquiliana -Esclusione -Prescrizione ordinaria -Si applica, con nota di C. BAFILE, 699. -Imposte dirette -Responsabile di imposta -Liquidatore di soggetto tassabile in base a bilancio -Liquidazione di fatto da parte degli .amministratori -Responsabilit ex articolo 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 Sussiste, con nota di C. BAFILE, 699. LAVORO -Assunzione di mano d'opera agricola -Sanzione amministrativa -Sanzione penale -Nullum crirnen sine lege -Inderogabilit assoluta, 631. OPERE PUBBLICHE -Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici, 658. -Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici -Decreto del Provveditore alle opere pubbliche -Art. 14 1. 28 luglio 1967, n. 641 -Perentoriet del termine -Non sussiste, 659. -Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici -Rapporto fra destinazione scolastica e piano regolatore -Varianti -Pareri -Non sono richiesti, 659. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Asili nido aziendali -Discriminazione a danno di aziende che li hanno istituiti -Illegittimit costituzionale, 588. -Pensione sociale -Ricorsi amministrativi -Legittimazione a ricorrere dell'amministrazione -Legittimit costituzionale, 587. - Rendita di inabilit -Disparit tra infortuni sul lavoro e malattie professionali -Illegittimit costituzionale, 589. PROCEDIMENTO CIVILE -Ricorso per cassazione -Notificazione ad ente soppresso -Inammissibilit -Sussiste, 637. PROCEDIMENTO PENALE -Atti preliminari all'istruzione (preistruzione) -Istruzione preliminare del pretore -Autore del reato -Atti compiuti per la identificazione -Integrazione della notitia criminis Fattispecie, 744. -Disciplina delle notificazioni all'imputato latitante -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 597. -Termini -Sospensione del periodo feriale -Sospensione del dibattimento -Prosecuzione fissata per il 15 settembre -Legittimit, 745. REATO -Edilizia -Licenza di costruzione -Disciplina urbanistica -Necessit di piano regolatore -Licenza di costruzione -Necessit, 745. -Licenza di costruzione -Costruzione da parte di un terzo -Omessa voltura -Reato di costruzione abusiva Esclusione, 744. -Oltraggio aggravato -Valutazione come equivalenti di diverse ipotesi di reato -Illegittimit:\ costituzionale -Esclusione, 602. RESPONSABILIT CIVILE -Responsabilit della P.A. -Clausola di manleva -Transazione tra le F.S. e il danneggiato -Opponibilit all'appaltatore -Obbligo dell'avviso Non sussist, 639. -Responsabilit della P.A. -Clausola di manleva inserita nel capitolato d'appalto delle F.S. -Contrasto con l'art. 1229 cod. civ. -Non sussiste, 638. -Responsabilit della P.A. -Liceit della clausola cli manleva a mente dell'art. 1229 cod. civ. -Illegittimit costituzionale dell'art. 1229 cod. civ. per contrasto con l'art. 28 Cost. Manifesta infondatezza, 639. STAMPA -Sicilia -Attribuzioni legislative della Regione -Non sussistono, 590, INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA !': i:: CORTE COSTITUZIONALE 30 maggio 1977, n. 91 pag. 587 30 maggio, 1977, n. 92 588 30 maggio 1977, n. 93 589 30 maggio 1977, n. 94 590 30 maggio 1977, n. 95 594 30 maggio 1977, n. 97 596 2 giugno 1977, n. 98 . 597 2 giugno 1977, n. 99 . 601 2 giugno 1977, n. 100 . 602 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 22 marzo 1977, nella causa 74/76 . . 5 maggio 1977, nella causa 110/76 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 455 . , Sez. Un., 26 febbraio 1977, n. 828 . Sez. I, 23 marzo 1977, n. 1118 , Sez. I, 29 marzo 1977, n. 1213 . . Sez. I, 30 marzo 1977, n. 1224 . . Sez. II, 18 aprile 1977, n. 1419 . . Sez. Un., 21 aprile 1977, n. 1466 . Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1896 . Sez. I, 16 maggio 1977, n. 1976 . Sez. I, 2 giugno 1977, n. 2233 . Sez. I, 4 giugno 1977, n. 2280 . , Sez. I, 4 giugno ,1977, n. 2290 . Sez. I, 25 giugno 1977, n. 2718 . Sez. I, 5 luglio 1977, n. 2932 Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2967 Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2968 Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2972 Sez. I, 14 luglio 1977, n. 3168 Sez. I, 14 luglio 1977, n. 3169 Sez. I, 20 luglio 1977, n. 3243 Sez. I, 2 agosto 1977, n. 3411 . INDICE DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 31 gennaio 1977, n. 5 10 maggio 1977, n. 13 28 maggio 1977, n. 14 1 gigno 1977, n. 15 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 211 Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 213 Sez. IV, 22 marzo 1977, n. 235 Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 290 Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 275 Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 313 Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403 . Sez. VI, 15 marzo 1977, n. 243 Sez. VI, 18 marzo 1977, n. 264 Sez. VI, 29 marzo 1977, n. 347 Sez. VI, 1 aprile 1977, n. 366 . Sez. VI, 1 aprile 1977, n. 367 . Sez. VI, 22 aprile 1977, n. 387 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 22 marzo 1976, n. 2059 . . Sez. Ili, 3 maggio 1976, n. 2390 . . Sez. Ili, 29 novembre 1976, n. 8998 . CORTE D'ASSISE DI CATANZARO Ord. 15 settembre 1977 . . . . . . . . . . . . Xl pag. 733 735 735 739 pag. 656 656 657 658 658 659 661 661 664 671 665 666 667 pag. 744 . 744 745 . . pag. 745 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Acque pubbliche -Acque sotterranee -Modificazione del regime delle acque cagionate da costruzioni di opere pubbliche, 121. -Acque pubbliche -Acque Sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata dalla costruzione di opera pubblica -Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche -Utenti di fatto, 121. -Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena Idrica cagionata da costruzione .di opera pubblica -Indennizzo per il proprietario del fondo, 121. AGRICOLTURA -Provvidenze dovute dall'AIMA a favore dei produttori di olio di oliva e di grano duro -Previsione di non assoggettabilit a sequestro -Pignoramento -Provvedimenti cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/74 Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi operati anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R., 121. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi Passaggio al regime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione della amministrazione committente -Configurabilit -Limiti, 122. -Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione GESCAL Subentro dell'I.A.C.P. nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit di esproprio di immobile trasferitole ex d.P.R. 1036/1972 Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'Avvocatura dello Stato (per conto della GESCAL): e a carico dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, 122. -Enti pubblici economici o non -Enti strumentali -Ufficio italiano -Cambi, 122. -Enti pubblici -Legge 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di laovro del personale dipendente Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato -Inapplicabilit della legge 17 aprile 1962, n. 230, 122. -Ente pubblico strumentale -Ufficio italiano cambi -Impiego pubblico Applicabilit, 123. -Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione ai titolare di determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale Conflitto di attribuzioni con l'autorit amministrativa -Configurabilit -Limiti, 123. -Poteri di vigilanza -Assicurazioni private -Attivit autorizzate e non Indagini da parte della P .A. -Limiti, 123. - Poteri di vigilanza -Indagini su enti -Sfera privata dei dirigenti o di terzi -Estensione dei poteri della P.A. -Limiti, 123. - Potest di accertamento -Sul conto di privati -Casellario giudiziario Certificati -Notizie su precedenti penali -Acquisizione aliunde -Limiti, 123. - Potest di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario -Estensione -Violazione Responsabilit civile o penale -Limiti, 124. -Potest di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario -Estensione nei confronti della P.A., 124. -Sindaco ufficiale di governo -Infortunio in servizio -Indennizzo -Spettanza -Titolo, 124. NDICE DELLE oNSULTAZIONI xui ANTICHIT E BELLE ARTI -Cose Mobili -Di interesse storico e artistico -Alienazione -Preventiva autorizzazione -Mancanza -Controllo amministrativo -Effetti, 124. APPALTO -Appalti della P.A. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit dei compensi in relazione alla non debenza di una imposta proporzionale di registro Inammissibilit, 124. -Appalto di opere pubbliche -Ca;pitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Aumento delle opere -Variazioni nelle varie specie di opere -Equo compenso -Ammissibilit -Limiti, 125. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Equo compenso per variazioni nelle quantit dei lavori Stipulazione di atto aggiuntivo -Effetti, 125. -Appalto di opere pubbliche Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Variazioni nelle quantit dei lavori -Concordate con l'appaltatore -Equo compenso non spetta, 125. -Appalto di opere pubbliche -Equo indennizzo per variazioni di opere Ribasso d'asta -Ammissibilit, 125. -Capitolato speciale di appalto di opera pubblica -Previsione di Cop:ipenso a corpo accanto alle altre voci nelle quali ripartito l'ammontare dell'appalto -Differenza dal Lavoro a corpo -Spettanza indipendentemente da opere specifiche da contabilizzare, 126. -Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita ddl'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammissibilit della riduzione dei corrispettivi previsti da tale norma Limiti, 126. - Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. -Atti aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Ammissibilit della riduzione dei corrispettivi prevista da tali norme, 126. - Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi Appalti della P.A. -Data di riferimento per l'ammissibilit della riduzione di corrispettivi nel passaggio del regime l.G.E. al regime I.V.A. Momenti di conclusione del contratto Aggiudicazione, 126. -Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi nel regime fiscale dell'l.G.E. e da eseguire nel regime fiscale dell'l.V.A. Revisione corrispettivi Ammissibilit -Limiti, 127. - Immobili pubblici Servizi di pulizia -Appalti Procedimento di gara Pubblicazione dei bandi - Nuove norme Applicabilit, 127. ASSICURAZIONE -Poteri di vigilanza Assicurazioni private Attivit autorizzate e non Indagini da parte della P.A. -Limiti, 127. -Poteri di vigilanza Indagini su enti Sfera privata dei dirigenti o di terzi Estensione dei poteri della P.A. -Limiti, 127. ATTI AMMINISTRATIVI -Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione al titolare di determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale Conflitto di attribuzioni con' l'autorit amministrativa Configurabilit Limiti, 127. .BANCHE -Potest di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario Estensione -Violazione Responsabilit civile o penale -Limiti, 128. -Potest di accertamento -Sul conto di privati Tramite banca -Segreto bancario -Estensione nei confronti della P.A., 128. XlV RASSEGNA DELL1AVVCATURA DELLO STATO BENEFICENZA E ASSISTENZA -Invalidi civili -Pensione -Controversie -Rito del lavoro -Applicabi1it, 128. CATASTO -Diritti di visure -Amministrazioni dello Stato -Sottoposizione o esenzione, 128. CERTIFICAZIONE -Potest di accertamento -Sul conto di privati -Casellario giudiziario Certificati -Notizie su precedenti penali -Acquisizione aliunde -Limiti, 129. CIRCOLAZIONE STRADALE -Depenalizzazione -Infrazioni commesse da minori -Ordinanza prefettizia -Notifica all'esercente la patria potest, 129. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Trasporto di cose -Furto di colli Poteri di polizia per evitarli -Indagine del G.O. .., Ammissibilit, 129. -Servizio di leva -Arruolamento Questioni di legalit -Competenza del tribunale -Foro dello Stato -Applicabilit, 129. COMUNI E PROVINCE -Detenuto condannato -Successivo ricovero in manicomio giudiziario Onere delle spese, 129. -Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili IN.V.IM. -Aliquote -Delibera comunale -Comunicazione al ministero -Natura, 130. -Province -Spese obbligatorie -Arredamento uffici -Provveditorati agli studi -Impianto telefonico -Onere della spesa, 130. -Spedalit romane -Esecutoriet degli elenchi per addebiti ai comuni Liquidit ed esegibilit dei crediti degli ospedali -Subordinazione al mancato ricorso giurisdizionale o alla definizione del processo amministrativo, 130. I g -Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore Autorizzazione all'apertura di accessi -Competenza -Licenza -Canoni Spettanza, 130. :~ -Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore Zone limitrofe -Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche -Competenza dei comuni -Limiti, 130. COMUNIT ECONOMICA EUROPEA -Tariffa doganale comune -Entrata in vigore -Decisione di acceleramento -Misure di salvaguardia Termine di applicabilit -Trattato di Roma 25 marzo 1957, 13t. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di propriet dell'amministrazione -Concessione per ragioni di servizio -Dipendente in pensione Stipula di contratto di locazione Sfratto in via amministrativa proroga legale, 131. -Ferrovie in concessione ,-Decadenza dall'esercizio -Contributi statali - Erogabilit, 131. -Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico Effetti sui beni e pertinenze della concessione, 131. -Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico Effetti sulla concessione, 131. CONTABILIT GENERALE DELLO STATO -Appalto -Revisione prezzi -Successione di leggi nel tempo -Momento di rifedmento della normativa da applicare, 132. -Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile a riscuotere -Effetti, 132. -Crediti verso la P.A. -Cessione -Co noscenza da parte della P.A. -Equiparazione alla notificazione limiti, 132. - Provvidenze dovute dall'A.I.M.A. a favore dei produttori di olio di oliva e di grano duro previsione di non assoggettabilit a sequestro Pigno ramento -Provvedimenti cautelari e llilDCE DELL CNSULTAZION! fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/74 Salvezza dell'efficacia, dei fermi am ministrativi operati anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R., 132. - Stipendio del dipendente Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Limiti di legge, 132. -Stipendio del dipendente -Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva -Eseguibilit, 133. DAZI DOGANALI -Tariffa doganale comune -Entrata in vigore -Decisione di accelleramento -Misure di salvaguardia Termine di applicabilit -Trattato di Roma 25 marzo 1957, 133. DEMANIO -Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad uso pubblico servizio -Autotutela della P.A. non proprietaria n titolare di diritti reali, 133. -Costruzione sui beni patrimoniali dello Stato -Licenza edilizia -Non necessariet, 133. ~ Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Omessa richiesta di licenza del Comune ed omessa richiesta del parere del Comune sulla compatibilit con le prescrizioni urbanistiche -Configurabilit di reato Esclusione, 133. - Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato -Parere del comune sulla compatibilit con le prescnz1oni urbanistiche -Necessit, 134. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione GESCAL Subentro dell'IACP nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit di esproprio di immobile trasferitole e d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'avvocatura dello Stato (per con to della GESCAL): e a carico dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, 134. -Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit, 134. -Legge sulla casa -Case popolari Contributo statale -Approvazione programmi -Competenza della regione o degli IACP, 134. -Legge sulla casa -Competenza tem. poranea del Presidente della Giunta Regionale -Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente, 135. -Legge sulla casa Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit della nuova disciplina, 135. -Legge sulla casa -Indennit di espropriazione -Accettazione -lus super. veniens .-Effetti 'preclusivi a carico dell'espropriante, 135. ELTTTRICIT -Concessione di pubblico servizio Illuminazione pubblica comunale Istituzione dell'ENEL Denunce di proroga successive Tassabilit come appalti, 135. -ENEL -Trasferimento delle imprese ex-elettriche proventi della fornitura a privati -Tassabilit, 135. ENTI E BENI ECCLESIASTICI -Beni -Appartenenza e circolazione Assimilazione al regime degli enti pubblici -Limiti, 136. ESPROPRIAZIONE' PER PUBBLICA UTILIT -Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit, 136. -Legge sulla casa -Competenza temporanea del Presidente della Giunta regionale -Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente, 136. -Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit della nuova disciplina, 136. . 1:. ltVi RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DLLO STATO I I fil c. -Legge sulla casa -Indennit di esproGIUSTIZIA AMMINISTRATIVA priazione -Accettazione -Ius super veniens -a -Ricorso gerarchico -Accoglimento Effetti preclusivi carico totale -Decisione emessa dopo 90 dell'espropriante, 136. giorni dalla proposizione -Effetti -Volontaria giurisdizione -Decreti sul ricorso giurisdizionale proposto, camerali di svincolo depositi -Sot 138. I toscrizione del cancelliere -Mancan za --Ricorso gerarchico -Accoglimento Effetti, 136. parziale -Decisione emessa dopo 90 -Volontaria giurisdizione -Decreti cagiorni dalla proposizione -Effetti sul I merali di svincolo depositi -Sottoricorso giurisdizionale proposto, 139. ,.. ' scrizione del cancelliere -Necessit, -Ricorso gerarchico -Decisione di ri 137. getto -Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione -Effetti, 139. FALLIMENTO -Ricorso gerarchico -Esteso al merito -Decorso del termine di 90 gior -Ingiunzione fiscale -Notifica al cuni -Effetti sul potere di decisione ratore -Ammissibilit -Procedura di delle censure di merito, 139. accertamento del debito tributario Necessit, 137. IGIENE E SANIT I -Legge antismog -Chiusura degli im FERROVIE pianti termici irregolari -Impianto I[ non regolarizzato ma non usato -Ferrovie in concessione -Decadenza Contravvenzione -Non sussiste, 139. dall'esercizio -Contributi statali I Erogabilit, 137. -Leggi antismog -Corpo nazionale dei vigili del fuoco -Qualit di uffij: -Ferrovie in concessione -Trasforma ciali o agenti di polizia giudiziaria zione in servizio automobilistico e subordinazione all'autorit giudi Effetti sui beni e pertinenze della ziaria -Limiti, 139. concessione, 137. -Spedalit romane -Esecutoriet de I -Ferrovie in concessione -Trasforma gli elenchi per addebiti ai comuni zione in servizio automobilistico Liquidit ed esigibilit dei crediti de Effetti sulla concessione, 137. gli ospedali -Subordinazione al -Trasporto di cose -Furto di colli -mancato ricorso giurisdizionale o Poteri di polizia per evitarli -Indaalla definizione del processo ammigine del g.o. -Ammissibilit, 137. nistrativo, 140. IMPIEGO PUBBLICO FORESTE -Appaltatori delle imposte di consu -Sistemazione idrogeologica e conser mo -Personale dipendente -Passag vazione del suolo -Provvedimenti di gio allo Stato -Assunzione nella im esonero dal vincolo idrogeologico minenza della soppressione del tri Competenza statale e competenza re buto -Titolo alla iscrizione nel qua gionale, 138. dro speciale, 140. -Appaltatori delle imposte di consuGIUDIZIO CIVILE E PENALE mo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Assunzione ne!J'ulti -Atti interruttivi -Costituzione di mo trimestre 1972 -Frode alla legge parte civile -Coobbligato in solido -Configurabilit, 140. Effetto permanente, 138. -Appaltatori delle imposte di consu -Giudicato civile o penale -Convermo -Personale dipendente -Passione del termine prescrizionale -saggio allo Stato -Iscrizione nel quaCoobbligato in solido -Estensione -dro speciale -Interdizione dai pubCondizioni, 138. blici ufficili -Ostativit, 140. INDICE DELLE CONSULTAZIONI XVll -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Poteri dell'amministrazione -Natura discrezionale o vincolata, 141. -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Riconoscimento delle qualifiche posteriori al 1 gennaio 1970 -Limiti -Applicabilit del criterio alle nuove assunzioni, 141. -Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento penale, 141. --Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento penale Assoluzione -Ripristino del rapporto -Decorrenza, 141. . -Divorzio -Dipendente pubblico Ordine di corresponsione diretta Reddito al coniuge -Determinazione del tempo del pagamento -Vincolativit per la p.a., 141. -Divorzio -Dipendente pubblico Ordine.. di corresponsione diretta reddito al coniuge, -Estraneit della p.a. al giudizio -Eseguibilit limiti, 142. -Ente pbblico strumentale -Ufficio italiano cambi Impiego pubblico Applicabilit, 142. -Enti pul;lblici -L. 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato -Inapplicabilit della legge 17 aprile 1962, n. 230, 142. --' Enti pubblici economici o non Enti strumentali -Ufficio italiano cambi, 142. -Pubblico impiego -Invalidi assunzione per concorso nella carriera direttiva e di concetto o per chiamata diretta nelle carriere esecutive e ausiliarie con elevazione del limite di et -Concorsi per carriere esecutive e del personale ausiliario -Elezione del limite di et -Impossibilit, 142. -Sindaco ufficiale di governo Infortunio in servizio -Indennizzo -Spettanza Titolo, 143. IMPOSTA DI CONSUMO -Appaltatore delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Assunzione nella imminenza della soppressione del tributo -Titolo all'iscrizione nel quadro speciale, 143. -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Assunzione nell'ultimo trimestre 1972 -Frode alla legge Configurabilit, 143. -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Interdizione dai pubblici uffici -Ostativit, 143. -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale Poteri dell'amministrazione -Natura discrezionale o vincolata, 143. -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Riconoscimento delle qualifiche posteriori al 1 gennaio 1970 Limiti Applicabilit del criterio alle nuove assunzioni, 144. IMPOSTA DI REGISTRO -Concessione di pubbli~o serv1z10 Illuminazione pubblica comunale Istituzione dell'E.N.E.L. -Denuncie di proroga successive -Tassabilit come appalti, 144. -E.N.E.L. -Trasferimento delle imprese ex-elettriche proventi della fornitura a privati -Tassabilit, 144. -Locazione di immobile urbano Amministrazione locataria -Proroga legale -Denuncia di contratto verbale Spettanza dell'obbligo, 144. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Esenzioni e agevolazioni -Societ Nuovi investimenti Proroga fino all'entrata in vigore della riforma tributaria -Esercizi o non coincidente con l'anno solare -Computabilit della frazione come distinto perfodo d'imposta, 145. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I M P O S T A. GENERALE SULL'ENTRATA -I.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle intendenze di finanza -Onere della stampa, 145. -I.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di accompagnamento Incompetenza della commissione per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori, 145. -I.G.E. sui prodotti vinosi appaltatori delle impuste di' consumo incaricati della riscossione -Qualit di agenti contabili -Approvazione del rendiconto -Pretese successive, 145. IMPOSTA VALORE AGGIUNTO -Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi -Passaggio al regime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione dell'amministrazione committente -Configurabilit -Limiti, 146. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Natura -Indennit di mora -Applicabilit, 146. -Imposta sul consumo del gas e del1' energia elettrica -Sanzioni per le violazioni -Natura, 146. -Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Sanzioni per le violazioni -Oblazione -Applicabilit, IMPOSTE E TASSE -Appalti della P. A .. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit dei compensi in relazione alla non debenza di un'imposta proporzionale di registro -Inammissibilit, 147. -Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P. A. -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633 -Ammissibilit della riduzione dei corrispettivi previsti da tale norma -Limiti, 147. - Contratti di cessione di beni e di prestai;ioni di servizi -Appalti della P. A~ -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Ammissibilit della riduzione dei corrispettivi prevista da tali norme, 147. - Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P. A. -Data di riferimento per l'ammissibilit della riduzione di corrispettivi nel passaggio del regime IGE al regime IV A -Momenti di conclusione del contratto -Aggiudicazione, 147. -Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi nel reregime fiscale dell'IGE e da eseguire nel regime fiscale dell'IVA -Revisione corrispettivi -Ammissibilit -Limiti, 148. -Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Natura -Indennit di mora -Applicabilit, 148. -Imposta sul consumo del gas e del1' energia elettrica -Sanzioni per le v.iolaiioni -Natura, 148. - Imposta .sul consumo del gas e del1' energia elettrica -Sanzioni per le violazioni -Oblazione -Applicabilit, 148. -Tasse e imposte indirette sugli affari -Personale periferico -Fondo di previdenza -Natura -Riscossione degli importi dovuti -Competenza, 148. ' IMPOSTE VARIE -Diritti di visure -Amministrazioni dello Stato -Sottoposizione o esenzione, 149. -Esenzione e . agevolazioni -Societ Nuovi investimenti -Proroga fino all'entrata in vigore della riforma tributaria -Esercizio non coincidente INDICE DELLE CONSULTAZIONI con l'anno solare -Computabilit della frazione come distinto periodo' d'imposta, 149. -Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili INVIM Aliquote Delibera comunale Comunicazione al ministero -Natura, 149. INVALIDI DI GUERRA -Pubblico impiego -Invalidi assunzione per concorso nella carriera direttiva e di concetto o per chiamata diretta nelle carriere1 esecutive e ausiliarie con elevazione del limite di et Concorsi per carriere esecutive e del personale ausiliario -Elevazione del limite di et -Impossibilit, 149. ISTRUZIONE -Province -Spese obbligatorie Arredamento uffici Provveditorati agli studi -Impianto telefonico Onere della spesa, 150. LAVORO -Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento I}enale, 150. -Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento penale Assoluzione -Ripristino del rapporto Decorrenza, 150. 1 - Invalidi civili -Pensione -Controversie -Rito del lavoro -Applicabilit, 150. LOCAZIONI DI COSE -Alloggi di propriet dell'amministrazione Concessione per ragioni di serv1z10 -Dipendente in pensione Stipula di contratto di locazione Sfratto in via amministrativa proroga legale, 150. -Locazione di immobile urbano Amministrazione locataria -Proroga legale -Denuncia di contratto verbale Spettanza dell'obbligo, 151. MATRIMONIO -Divorzio -Dipendente pubblico Ordine di corresponsione diretta red dito al coniuge -Determinazione del tempo del pagamento -Vincolativit per la P.A., 151. -Divorzio . Dipendente pubblico Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge Estraneit della P.A. al giudizio -Eseguibilit limiti, 151. -Stipendio .del dipendente Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Limiti di legge, 151. - Stipendio del dipendente ; Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Sentenza di divorzio .provvisoriamente esecutiva Eseguibilit, 151. MILITARI -Servizio di leva -Arruolamento Questioni di legabilit Competenza del tribunale Foro dello Stato Applicabilit, 152. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Crediti verso la 'P.A. -Cessione Conoscenza da parte della P.A. Equiparazione alla IlOtificazione limiti, 152. -Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile a riscuotere Effetti, 152. OPERE PUBBLICHE -Acque pubbliche -Acque sotterranee Modjficazione del regime delle acque cagionate da costruzioni di opere pubbliche, 152. -Acque pubbliche -Acque sotterranee Recisione di vena idrica cagionata dalla costruzione di opera pubblica Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche -Utenti di fatto, 153. - Acque pubbliche Acque sotterranee Recisione di vena idrica cagionata da costruzione di opera pubblici Indennizzo per il propritario del fondo, 153. -Appalto -Revisione prezzi -Ricorsi gerarchici Silenzio rigetto -Termine perentorio -Applicabilit, 153. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DELLO STATO -Appalto -Revisione prezzi -Successione di leggi nel tempo -Momento di riferimento della normativa da applicare, 153. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministero LL.PP. -Aumento delle opere -Variazioni nelle varie specie di opere -Equo compenso -Ammissibilit -Limiti, 153. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministero LL.PP. -Equo compenso per variazioni nelle quantit dei lavori -Stipulazione di atto aggiuntivo -Effetti, 154. -Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministero LL.PP. -Variazioni nelle quantit dei lavori concordate con l'appaltatore -Equo compenso non spetta, 154. -~ppalt<;> di opere pubbliche -Equo mdenmzzo per variazioni di opere Ribasso o asta -Ammissibilit, 154. -Capitolato speciale di appalto di opera pubblica -Previsione di compenso a corpo accanto alle altre voci ripartito l'ammontare dell'appalto. Differenza dal lavoro a corpo -Spettanza indipendentemente da opere specifiche da contabilizzare 154. . ' -!~mobili Pubblici -Servizi di pulizia -Appalti -Procedimento di gara Pubblicazione dei bandi -Nuove norme -Applicabilit, 154. PATRIMONIO. -Bni -Appartenenza e circolazione Assimilazione al regime degli enti pubblici -Limiti, 155. -Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o ad uso pubblico servizio -Autotutela della P.A. non proprietaria n titolare di diritti reali 155. ' PENA -Detenuto condannato -Successivo ricovero in manicomio giudiziario Onere delle spese, 155. PIANI REGOLATORI -Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato -Licenza edilizia -Non necessariet, 155. -Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Omessa -richiesta di licenza del comune ed omessa richiesta del parere del comune sulla compatibilit con le p.rescrizioni urbanistiche Configurabilit di reato -Esclusione, 155. -Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Parere del comune sulla compatibilit con le prescrizioni urbanistiche -Necessit, 156. -Urbanistica -Insediamenti produttivi -Edifici postali a carattere industriale -Aree per costruzione -Diritto di superfici-e, 156. POLIZIA -Legge antismog -Chiusura degli impianti termici irregolari -Impianto non regolarizzato ma non usato Contravvenzione -Non sussiste, 156. -Leggi antismog -Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -Qualit di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorit giudiziaria -Limiti, 156. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Urbanistica -Insediamenti produttivi -Edifici postali a carattere industriale -Aree per costruzione -Diritto di superficie, 156. PRESCRIZIONE -Atti interruttivi -Costituzione di parte civile -Coobbligato in solido -Effetto permanente, 157. -Giudicato civile o penale -Conversione del termine prescrizionale -.I Coobbligato in solido -Estensione Condizioni, 157. I ! ~ PREVIDENZA E ASSISTENZA ! -Dipendenti esattorie -Omesso versamento contributi -Credito -Cau I zioni esattoriali -Privilegio -Limiti 157. ' i INDICE DELLE CONSULTAZIONI -Tasse e imposte indirette sugli af fari Personale periferico Fondo di previcieriza Natura Riscossione degli importi dovuti Competenza, 157. PRIVILEGI -Dipendenti esattorie Omesso versamento contributi Credito Cauzioni esattoriali -Privilegio Limiti, 158. PROCEDIMENTO CIVILE -Quartieri generali Nato -Accordo di Parigi del 1961 Dipendenti Controversie relative al trattamento economico Intervento in giudizio della P.A. -Accordo Parigi 26 aprile 1961. 158. -Volontaria giurisdizione Decreti camerali di svincolo depositi Sotto scrizione del cancelliere Mancanza Effetti, 158. - Volontaria giurisdizione -Decreti camerali di svincolo depositi -Sottoscrizione del cancelliere -Necessit, 158. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA -Legge sulla casa -Case popolari Contributo statale Approvazione programmi -Competenza della regione o degli I.A.C.P., 158. REGIONI -Sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo -Provvedimenti di esonero dal vincolo idrogeologico Competenza statale e competenza regionale, 159. RICORSI AMMINISTRATIVI -Appalto -Revisione prezzi Ricorsi gerarchici -Silenzio rigetto -Termine perentorio -Applicabilit, 159. -Ricorso gerarchico -Accoglimento totale Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione -Effetti sul ricorso giudiziale proposto, 159. -Ricorso gerarchko Accoglimento parziale -Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto, 159. - Ricorso gerarchico -Decisione di rigetto -,Emessa dopo 90 giorni dalla propo~izione -Effetti, 160. -Ricorso gerarchico -Esteso al merito -Decorso del termine di 90 giorni -Effetti sul potere. di decisione delle censure di me;rito, 160. RISCOSSIONE -l.G.E. sui prodotti vinosi Appalta tori delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle intendenze di finanza -Onere della stampa, 160. -I.G.E. sui prodotto vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di accompagnamento Incompetenza della commissione per la definizfone dei rapporti tra comuni ed appaltatori, 160. -l.G.E. sui prodotti vinosi Appaltatori delle imposte di consumo inca ricati della riscossione -Qualit di agenti contabili Approvazione del rendiconto Pretese successive, 160. -Ingiunzione fiscale Notifica al curatore -Ammissibilit -Procedura di accertamento del debito tributario Necessit, 161. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Depenalizzazione -Infrazioni comlllesse da minori -Ordinanza prefettizia Notifica all'esercente la patria potest, 161. STRADE -Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore Autorizzazione all'apertura di accessi Competenza -Licenza Canoni -Spettanza, 161. XXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore Zone .limitrofe -Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche -Competenza dei comuni -Limiti, 161. TRATTATI E CONVENZIONI -Quartieri generali N.A.T.O. -Accordo di Parigi del 1961 -Dipendenti -Con troversie relative al trattamento eco I nomico -Intervento in giudizio della P.A. -Accordo Parigi 26 aprile 1961, 162. VENDITA ! -Case mobili -Di interesse storico e artistico -Alienazione -Preventiva autorizzazione -Mancanza -Control I lo amministrativo -Effetti, 162. lNDICE DELLA LEGISLAZIONE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -Questioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 111 $: r11111111.r1lllll&f1111111111&111111r11111:rr11111i1r1111111B&Alt PARTE PRIMA I \ GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 91 -Pres. Rossi -Rel. Amadei -Cardellini (n.c.) c. I.N.P.S. (avv. Chiabrera) e Presidente Consiglio dei Ministri (~ost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Previdenza e assistenza Pensione sociale Ricorsi amministrativi Legittimazione a ricorrere della amministrazione Legittimit costitu zionale. (cost., art. 76; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 153, art. 44). Un organo della Pubblica Amministrazione pu essere facultato dal legislatore ordinario a proporre ricorso amministrativo (nella specie, c.d. gerarchico improprio) avv.erso un atto emanato da altro organo della stessa P.A. Non contrasta con l'art. 76 della Costituzione l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 153, laddove attribuisce al direttore della sede provinciale dell'l.N.P.S. la legittimazione a ricorrere al comitato regionale o agli organi centrali dello stesso I.N.P.S. avverso le deliberazioni adottate dal comitato provinciale (del quale pure componente) (1). (Omissis). -Restringendo pertanto la questione all'esame della costituzionalit dell'art. 44 lett. c, 6 comma, da porre in evidenza che il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. stato chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati e che il citato articolo gli attribuisce il diritto di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, ih occasione della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Premesso che non insolito che sia prevista la facolt della P.A. di proporre ricorso ad organi di seconda istanza in tema di ricorsi am (1) Di notevole interesse la prima parte della massima e il passo della motivazione ove si qualifica il ricorso in questione particolare forma di collaboral'lione amministr:ativa , Nehta motivazione, inoltre, l'appello alla commissione tributaria di secondo grado considerato alla stregua di un ricorso amministrativo. In ordJne al ricorso del direttore I.N.P.S. si segnala che esso stato considerato come un correttivo netl'.ipotesi di una troppo ailegra finanza da parte dei comitati provdinciali ne.i quali i rappresentanti deile categorie protette hanno larga maggioranza . (PERA, in Studi in onore di Furno, 1973,' 692). 588 RASSEGN'A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ministrativi (art. 33 del d.I. 30 settembre 1934, n. 1602, in tema di registrazione di invenzioni industriali; art. 282 d.I. 14 settembre 1931, n. 1175 t.u. sulla finanza locale; art. 22, comma 1, e 38, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario), chiaro che il punto c dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina delle procedure dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto b dello stesso articolo. In tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, ed il legislatore delegato ha a questo provveduto con l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 63. Hanno del resto potere di ricorso anche le parti private, con la differenza che sul direttore dell'I.N.P.S. grava l'onere di motivare previamente il proprio dissenso al momento della decisione del comitato provinciale (art. 44, comma 7) e gli inoltre ridotto il termine di impugnazione (art. 46, comma 3o). N pu essere taciuto che il direttore dell'I.N.P.S. si presenta come rappresentante dell'Istituto e quindi quale parte contrapposta all'assicurato al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa che ammessa dalla legge in altri casi (come sopra indicato), per cui l'organo di un ente pu impugnare l'tto di un altro organo dello stesso ente. La ragione, invero, per cui stata attribuita ai direttori dell'I.N.P.S. la potest di ricorso quella di consentire la possibilit di correggere, non soltanto gli errori a danno di singoli assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalit degli assicurati stessi. L'art. 44 pi volte citato non ha, di conseguenza, superato i limiti dell'art. 27 della legge di delega e non si presenta pertanto, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per tacere degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione, che, pur indicati nell'ordinanza del giudice a quo, non hanno alcun rilievo per la decisione della questione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 92 Pres. Rossi -Rel. Amadei -Soc. Industrie Buitoni Perugina (n.c.) c. I.N.P.S. e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello .stato Cavalli). Previdenza e assistenza -Asili nido aziendali Discriminazione a danno di aziende che li hanno istituiti -Illegittimit costituzionale. (cost., art. 3; I. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34). Contrasta con l'art. 3 della Costituzione l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nella parte in c1!i pone a carico soltanto delle imprese aventi asili nido in attivit alla data del 15 dicembre 1971 il duplice onere PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 589 del matenimento di detti asili nido e del pagamento della maggiorazione introdotta con l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 (1). (Omissis). -E' invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo riviver, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asilinido per le sole aziende che li avessero in attivit al 5 dicembre 1971, ha concorso a gravarle di una_ duplicit di oneri (spese per la conduzione degli asili-nido in aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non sopportano vuoi le aziende che' non ottemperarono all'obbligo della loro istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che comunque non li avevano, a quella data, in esercizio. E poich la censura di legittimit costituzionale non pu, per quanto sopra spiegato, investire la norma di applicazione del maggior contributo, l'obbligo del mantenimento degli asili-nido che contrasta con l'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). (1) La motivazione integrale della sentenza pubblicata 111 Foro it. 1977, I, ,1616. Il principio di eguag1ianza ha operato, nel caso in esame, non per fa estensione di un trattamento pi favorevole, ma per l'eliminazione di una discr1minazione pregiudizievole. CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 93 -Pres. Rossi -Rel. Amadei -Lombardi (avv. Stanghellini )e l.N.A.l.L. (avv. Graziani). Previdenza e assistenza Rendita di inabilit Disparit tra infortuni sul lavoro e malattie professinali Illegittimit costituzionale. (cost. artt. 3 e 38; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74). Concettualmente non esiste alcuna diversit (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidit temporanea o permanente, assoluta o parziale. Pertanto, contrasta con gli artt. 3 e 38 Cast. l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 b. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi invece colpito da infortunio sul lavoro. (Omissis). -Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e infortunio) la medesima, cio a dire la invalidit permanente, la disparit di trattamento agli effetti del percepimento della rendita fra il lavo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 590 ratore che ha sofferto una malattia professionale e quello che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi razionalit e giustificazione. In entrambi i casi la fonte dell'evento dannoso risiede nell'attivit lavorativa svolta con lo specifico rischio del pericolo che_ essa comporta e quando l'evento dannoso si verificato, producendo una invalidit permanente, non consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, rendendola pi gravosa per la malattia (21%) rispetto all'infortunio (11%). N pu trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo il quale le malattie professionali presentano dal punto di vista medico-legale una precisa e distinta configurazione dagli inforturu, essendo la loro causalit lesiva diluita nel tempo mentre concentrata (causa violenta) negli infortuni, talch la malattia si evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza e soltanto ad un certo livello di invalidit che il legislatore ha ritenuto corrispondente al grado del 21%. Alle considerazioni gi svolte di carattere medico-legale si aggiunge che, poich l'invalidit contratta ha identica natura (fatto patologico), sia che derivi da infortunio, sia da malattia professionale e che l'invalidit in diretta connessione con un rapporto di lavoro. che quel fatto patologico ha causato o quanto meno ne stato l'occasione, non ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. (Omissis). (1) La :motiivamone iintegraile della -sentenza pubblicata in Foro it. 1977, I, 1615. Determinante sembra l'affermazione cioca 1l'esistenza di un obbligo deJJ'assh;t=a sooiale ad dttadirui inabili al lavoro '" e cio H disposto deLl'axtico1o 38 Cost. CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggi 1977, n. 94 -Pres. Rossi -Rel. Crisafulli -Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti) c.. Regione Sicilia (avv. Sansone). Stampa -Sicilia -Attribuzioni legislative della Regione Non sussistono. (Statuto Sicilia, artt. 14 e 17). I grandi mezzi di diffusione del pensiero e delle notizie sono servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse; l'interesse pubblico alla informazione non pu essere qualificato prevalentemente regionale" neppure per le pubblicazioni a diffusione regionale. La compe PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 591 tenza legislativa in materia riservata allo Stato, e quindi non si ha competenza legislativa (neppure concorrente) della Regione Sicilia (1). (Omissis). -Della legge approvata il 29 aprile 1974 dall'Assemblea regionale siciliana ed intitolantesi Provvedimenti intesi a favorire la pi ampia informazione democratica sull'attiv:i"t della Regione , sono impu gnate: A) le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono l'istituzione di un fondo di 3.000 milioni da destinare alle aziende editrici di quotidiani siciliani (come tali dovendosi considerare, a norma del secondo comma dell'art. l, quelle aventi nell'isola la sede legale, la direzione ed ammini strazione, lo stabilimento. tipografico), conferendo al Presidente della Re gione, sentita la Giunta regionale, il potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione compilati:> secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al, n. 1, quello (riferito all'anno precedente) dei servizi. su fatti e problemi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia; B) la disposizione dell'art. 4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da ero gare con analoghe modalit a periodici editi in Sicilia e a diffusione regionale, secondo un piano redatto alla stregua di determinati criteri, il primo dei quali, anche qui, ha rigardo ai servizi di interesse dell'Auto nomia e della Sicilia; C) gli artt. 5 e 6, che enunciano criteri e condi zioni aggiuntive per la concessione dei benefici, applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per quotidiani e periodici. Sono impugnate. altres le disposizioni (strettamente connesse con quelle t.est indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad appro vare i piani predetti, attribuita al Consiglio regionale dell'informazione, istituit dal precedente art. 7 (non impugnato) e dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa relativa all'attuazione dei richiamati artt. 1, e 3. L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di disposizioni . avrebbe ad oggetto la p~bblica informazione, e cio materia non rien trante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, fondato. Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regionoe abbia in teso valersi della potest legislativa primaria ad essa spettante in materia di industria e commercio, salva la dsciplina dei :rapporti privati (art. 14, lett. d, dello Statuto). (11) Le sentenze 15 giugno 1972, n. -105 e 10 luglio 1974, lll. 225, .rchiao:nate in motivazione sono pubblicate, rispettivamente, in questa Rassegna 1972, I, 926 e in Foro it. 1974, I, 1945. Sull'argomento ck anche CHIOLA, L'informazione nella Costituzione, 1963, p. 63. 592 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Certamente, le imprese elitrici di quotidiani e periodici, dal punto di vista della loro struttura economico-giuridica, sono anche imprese industriali e commerciali; ma la legge de qua, considerata nel suo contesto unitario (anche a voler prescindere dal titolo, al quale, tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza ai fini interpretativi) non una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a promuovere lo sviluppo di particolari attivit industriali o commerciali localizzate in Sicilia per il conseguimento di finalit di ordine economico e sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la diffusione di servizi giornalistici attinenti all'autonomia regionale, in genere, ed alla Regione siciliana, in particolare. Ben si comprende, perci, come la difesa della Regione . non abbia neppure tentato di invocare a fondamento giustificativo della legge l'art. 14, lett. d, dello Statuto, sostenendo invece che quel fondamento. sarebbe da individuare nell'art. 17, lett. i, che alla Regione siciliana attribuisce competenza legislativa (concorrente) in tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale . Ed effettivamente, cos l'intitolazione e le sopra richiamate finalit generali della legge nel suo insieme, come lo specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui questione nel presente. giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato di legittimit costituzionale che la Corte chiamata ad esplicare la norma statutaria test ricordata. Da un lato, infatti, non dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettivit all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusone del pensiero (nella pi lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili ~i essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici ocomunque di pubblico interesse; d'aitro lato, dal raffronto testuale della lett. i dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la lett. h, che immediatamente la precede, risulta che i servizi di cui in quella si parla sono cosa diversa dai servizi pubblici, nel senso, tradizionalmente accolto, di servizi prestati direttamente o indirettamente da soggetti pubblici, che sonop recisamente quelli previsti, invece, nella lett. h, con specifico riferimento, infatti, alla loro assunzione . Ci premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potest legislative di cui all'art. 17 sono finalizzate allo scopo di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione ' e che tale clausola generale risulta poi riaffermata e specificata dalla lett. i, che subordina la competenza della Regione al prevalente interesse regionale dei servizi relativi alle materie ivi genericamente indicate. Ed appena il caso di avvertire che l'interesse che viene qui in considerazione da riferire alla collettivit regionale, e non all'ente Regione, come soggetto giuridico. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION'.ALE Ora, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse regionale, inteso nel senso cui si test accennato, che possa giustificare interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. N quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere locale delle pubblicazioni cui la legge si riferisce; perch sono connaturati alla stampa, quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione, attuali o potenziali, nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre i confini di questo, senza che a ci faccia ostacolo, per i quotidiani, la localizzazione della loro sede legale e tecnico-organizzativa nella Regione (cos come previsto nell'art. 1 della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per la tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o per qualsiasi altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione dell'art. 4, come a diffusione reg~onale : che rimane pur sempre un dato relativo e di incerta determinazione, oltre che contingente e suscettibile di mutare nel tempo. Ulteriore argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la legislazione in materia, si trae considerando la particolare delicatezza della stessa, nella quale confluiscorio esigenze diverse (che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) che sempre devono essere rapportate al fondamentale principio di libert di manifestazione del pensiero, il quale, come fu precisato nella citata sentenza n. 105 del 1972, implica pluralit di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee ; ed implica altres, come conviene ora soggiungere, esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri. Non vale in contrario senso il richiamo della difesa della Regione a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel settore dell'informazione. Giacch, anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale e la loro approvazione (comunque la si voglia ricostruire concettualmente) avviene ed avvenuta con leggi ordinarie. Ma da norme a livello di legislazione ordinaria non lecito trarre argomenti in favore o contro la conformit a costituzione di altre disposizioni, che siano, come nel caso, denunciate a questa Corte. Quanto all'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla propria attivit, su cui molto insiste la difesa regionale, da osservare che RASSEGNA DELL'AWOCAttffiA l>ELLO StAtO un tale interesse sicuramente sussiste, ma ben pu ricevere soddisfazione in altri modi e in diverse forme, come ad esempio attraverso l'istituzione di un ufficio stampa (alla quale, del resto, provvede la legge de qua nella sua parte non impugnata), curando la pubblicazione di notiziari e comunicati, e via dicendo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 95 Pres. Rossi Est. Malagugini Soc.r.l. San Marco e San Roberto e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Fallimento Sentenza dichiarativa di fallimento Opposizione . Termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza anche nel caso di nullit di questa per mancata convocazione del fallito in camera di consi glio Illegittimit costituzionale Esclusione. (cost., art. 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18). Non costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sulla disciplina del fallimento, secondo il quale il termine per la opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla affissione della sentenza, e ci anche nel caso in cui l'interessato non abbia avuto conoscenza dell'atto affisso per fatto a lui non imputabile (1). (Omissis). -E' stato denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 24 (secondo comma) della Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui non prevede la facolt di proporr.e opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, anche oltre il termine, ivi stabilito, di quindici giorni dall'affissione dell'estratto alla porta esterna del tribunale, nei casi in cui il debitore sia in grado di dimostrare la nullit della notificazione dell'avviso di convocazione, di esso imprenditore, in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello stesso r.d.) e l'as_serito conseguente nullit. della sentenza che ha dichiarato il .fallimento. Nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea che la questione proposta ben_ diversa da quelle risolte con le sentenze n. 93 del 1962 e n. 141 del l970 di questa medesima Corte che hanno affermato e ribadito la compatibilit della forma e del termine previsti dall'art. 18 del r.d. n. 267 del 1942 con il principio costituzionale del diritto di difesa. Si assume, inoltre, che la questione stessa troverebbe il suo fondamento nei me (1) [.a sentenza 12 novembre 1974, n. 255, da cui fa Corte ha tratto ila diffe. renza d!i scopi e di effetti fra notificazione ed affissione, pubblicata in Giur. cost. 1974, 2865. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE desirni principi seguiti dalla sentenza n. 89 del 1972, con la quale stata dichiarata la parziale illegittimit del primo comma dell'art. 668 del co. dice di procedura civile, in quanto non consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non avesse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore. Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre, anzitutto, tener presente che essa I).On pone in discussione la norma denunzjata nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dell'affissione per estratt della sentenza, n, tanto meno, investe quella peculiare forma di pubblicazione della sentenza stessa. Tale differente questione, gi dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 93 del 1962, stata successivamente ritenuta manifestamente in fondata (sent. n. 141 del 1970, ord. n. 59 del 1971 e sent. n. 110 del 1972) da questa medesima Corte, davanti alla quale non sono stati addotti mo tivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare la propria giurisprudenza. Per la sostanziale diversit della questione ora posta alla Corte, nep- pure potrebbe farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a base della successiva sentenza n. 255 del 1974, con la quale stata ritenuta contra stante con il precetto costituzionale del diritto di difesa la decorrenza dei termini per proporre l'appello ed il ricorso per Cassazione contro la sen tenza che omologa o respinge il concordato preventivo dalla data di af fissione di essa anzich da quella di ricezione della comunicazione della stessa. Infatti, la dichiarazione di illegittimit costituzionale, in parte qua, del denunziato art. 183, primo comma, e, derivatamente, degli artt. 181, primo e terzo comma, e 183, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 pog giava sulla constatazione che non ricorrevano, nella specie allora in esa me, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale pro cedura fallimentare delle quali, a ragione, si era tenuto conto fo altri casi, previsti dalla legge medesima. Nei termini in cui stata proposta, la questione non fondata. Dalla mancata osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n. 267 del 1942 nel testo attuale viene, infatti, dedotta dal giudice a quo, oltre che la nullit della sentenza dichiarativa del fallimento, la impossibilit, nella fattispecia, per il debitore, sia di venire tempestivamente e in cm creto a conoscenza della pronunzia che lo riguarda, sia, conseguentemen te, di osservare in concreto il termine fissato dal successivo art. 18. Peraltro, come stato osservato nella sopra citata sentenza n. 255 del 1974, a differenza della notificazione che tende al risultato di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari, l'affissione in s ed ancor pi per le modalit con cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere una mera presunzione di conoscenza peraltro insuperabile . AASSEGNA DEl.L;AVVOCATtiRA DELt STATO 596 Per questa sua natura, l'affissione rientra nello schema strutturale del meccanismo pubblicitario, diretto a produrre non gi la effettiva conoscenza, ma la conoscibilit legale di un atto. Ne consegue che la prova della non imputabilit all'interessato della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende inammissibile, poich la situazione dei singoli soggetti irrilevante, stante l'insuperabile presunzione di conoscenza che inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal legislatore, la cui legittimit non contestata dal giudice a quo. Sotto il profilo ora considerato, la questione anche diversa da quella decisa con la sentenza n. 89 del 1972 e, sulla stessa direttiva di quest'ultima, da quella risolta dalla sentenza n. 120 del 1976. In entrambe tali decisioni, infatti, si trattava di proovvedimenti dei quali prevista la notificazione e, sul presupposto della conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, se ne consentita la opposizione tardiva quando giustificata da caso fortuito o da forza maggiore. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 97 Pres. Rossi Est. Gionfrida -Regione Calabria (avv. Mazzei e Leporaci) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni -Necessit che la competenza invasa sia costituzionalmente garantita. (cost., art. 134). E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni allorch la competenza che si pretende invasa o menomata non sia determinata da norma formalmente costituzionale (1). (Omissis). -Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione si duole, per altro,. anche lel fatto che la somma attribuitale con il provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si desumerebbe dalla intestazione della collegata quietanza di ,pagamento predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro) agli Istituti autonomi delle case popolari: il che incic:lerebbe sulla potest della Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle opere in argo {1) La iprecedente sentenza 6 maggio -1976, n. 1111, richiamata Iil motivazione pubblioa1Ja in questa Rassegna, 1976, I, 668, con segnalazione deHa sua importanza. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE mento, sempre in base al disposto dell'articolo 5 bis citato, che, per la realizzazione delle opere in questione, prevede -come detto -che siano dettate norme dalle regioni interessate. Anche sotto tale profilo, il ricorso inammissibile. Come pi volte precisato da questa Corte (recentemente con sentenza n. 111 del 10 marzo 1976) occorre, infatti, perch si verta in tema di conflitto di attribuzione, che la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norma formalmente costituzionale. E, se si ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono concorrere a configurare H parametro, si chiarito che ci accade quando dette norme siano integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca (la difesa della cui integrit configura, appunto, l'interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111 citata). Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la Calabria assume invase derivano invece -secondo la prospettazione della stessa ricorrente -dalla disposizione pi volte menzionata dell'art. 5 bis legge 1973 n. 36 e, pi in generale, dall'art. 13 del d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le competenze statali residue in materia di opere di ricostruzione di territori colpiti da calamit naturali ..) : hanno, cio, la loro fo"nte in deleghe contenute in norme di rango ordinario. Le quali neppure possono considerarsi (per la parte de qua) integrative od attuative di norme costituzionali, poich evidente che la mera previsione della possibilit che lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni -quale si rinviene negli artt. 118 e 117 u.p. della Costituzione -non rende, per questo solo, integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega dispongano. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977 n. 98 Pres. Rossi -Rel. Rossano -Vivo (n.c.) e Presidente .Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello Stato Chiarotti). Procedimento penale -Disciplina delle notificazioni all'imputato latitante Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cast., artt. 3 e 24, secondo comma; cod. proc. pen. artt. 170, 173, 169, secondo comma, 268, primo comma). La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante stabilita dall'art. 170 c.p.p. non contrasta con l'art. 24 della Costituzione essendo l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interess, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale, e non contrasta con l'art. 3 della Costi 598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tuzione perch diversa la situazione del latitante rispetto a quella dell'irreperibile (1). (Omissis). -Il tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, le questioni di legittimit costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secon I do, della Costituzione: 1) dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui, per l'imputato latitante, rinvia solamente al primo capoverso dell'art. 170 cod.proc.pen. e I non all'intera disciplina dell'articolo 170 ; ij 2) dell'art. 169, comma secondo, cod.proc.pen. nella parte in cui vieta che, pet l'imputato latitante, la notificazione possa avvenire nel luogo I ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a persona che conviva anche temporaneamente con lui ; 3) dell'art. 173 cod.proc.pen. nella parte in cui -secondo l'interpretazione vigente -vieta il ricorso a forme di notificazione diverse dal deposito nella cancelleria o segreteria, anche quando si conosca il luogo dell'abitazione del latitante o quando esista una elezione di domicilio; 4) dell'art. 268, comma primo, cod.proc.pen. nella parte in cui consente una presunzione di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, ad un provvedimento di cattura emesso a suo carico, anche quando non risulti che l'imputato abbia effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero quando non risulti che l'imputato abbia conoscenza che a suo carico pende procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura. Tale disciplina, secondo il tribunale di Torino -che ha invocato le sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971 -sarebbe in con trasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'art. 3 sarebbe violato perch sussisterebbe una disparit di tratta mento, non giustificata, tra il latitante e l'irreperibile. La disciplina sopra richiamata comporterebbe anche una drastica limitazione del diritto di difesa. La distinzione tra imputato irreperibile -che si sottrae al generico obbligo di render nota la sua residenza o dimora -e imputato latitante -che si sottrae ad un provvedimento coercitivo dell'autodt giudiziaria non sussisterebbe neppure di fatto, in determinati casi, ben potendo il la titante ignorare l'esistenza del provvedimento di cattura a suo carico. La posizione del latitante dovrebbe essere equiparata a quella dell'irreperibile quando non risulti che l'imputato (latitante) abbia avuto effettiva conoscen za del provvedimento di cattura oppure abbia avuto conoscenza -a mezzo di qualsiasi atto processuale notificatogli in forma diversa da quella i(.1) Le sentenze 6 1uglio 1965, n. 57 e 22 marzo 1971, 111. 54, rkhiamate in moti1'a:zfone sono pubblicate in questa Rassegna 1965, I, 606 e 1971, I, 523. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE prevista dall'art. 173 cod.proc.pen. -della pendenza di un procedimento per reato che comporti, l'emissione obbligatoria di provvedimento di cattura. Sarebbe legittima a presunzione di volontaria sottrazione solo quando l'imputato abbia conoscenza -attraverso un qualsiasi atto notificatogli in forma diversa da quella prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. -che a suo carico pende un procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura. Solo in questi casi sarebbe consentita l'adozione della forma di notifica prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, invece, avrebbe individuato una presunzione di volontariet affermando che perch sussista l'estremo della volontariet, necessario a caratterizzare lo ~tato di latitanza ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen., non occorre che il soggetto colpito dal provvedimento coercitivo dell'autorit giudiziaria sia a conoscenza dell'avvenuta emissione del provvedimento stesso o delle ricerche in corso, ma basta che si metta in condizioni di irreperibilit pur sapendo che stato emesso o pu essere emesso quel provvedimento coercitivo che effettivamente stato emesso . Le questioni non sono fondate. L'art. 268, comma primo, cod. proc. pen: non stabilisce alcuna pre sunzione legale, come lo stesso tribunale pone in risalto, ma con la formula Ǐ latitainte chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un man ' dato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione demanda all'autorit giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti, in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. E le massime, alle quali l'ordinanza si riferisce, 'non integrano una presunzione di volontaria conoscenza , ma sono enucleate da motivazioni concernenti fattispecie concrete, nelle quali, ricorrendo i presupposti di fatto rilevanti, accertata la volontaria sot ,trazione al provvedimento coercitivo, obbligatorio o facoltativo. Le massime costituiscono soltanto principi di diritto in tema di in terpretazione della volont da valer.e nei singoli processi, n escludono che il giudice possa accertare in fatto la volontariet della latitanza. N limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi del l'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare sull'incidente, pu chiedere all'autorit competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione formale. Non sono appropriati i riferimenti del tribunale di Torino alle sen tenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971. Invero, con la sen RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 600 tenza n. 57 del 1965 stato precisato che la posizione del latitante o dell'evaso ben distinta da quella del renitente, dato che mentre per il latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. non comporta la limitazione di alcun diritto, in quanto essi si sono resi irreperibili ed hanno quindi posto la giustizia in condizioni di dovere -'-in mancanza di altra possibilit -ricorrere a questa forma di notificazione, lo stesso non pu dirsi per l'imputato renitente . La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, conne.sso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970). Il precetto enunciato nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del 1971). Con altra sentenza citata dal tribunale di Torino, n. 54 del 1971, che concerne le notificazioni all'imputato irreperibile, stata dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilit, emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. Con la stessa sentenza, peraltro, sono state dichiarate non fondate questioni anch'esse sollevate in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, e concernenti la legittimit costituzionale dell'art. 170 cod. proc. pen., denunciato sotto i profili che la disciplina, da esso dettata in tema di notificazioni all'imputato irreperibile, diretta a costituire una fictio juris o una presunzione legale e non ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte dell'imputato; che la stessa disciplina prevede nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato e non obbligatoriamente in entrambi i luoghi; e non impone l'obbligo di disporre nuove ricerche nel corso di ciascuna fase del processo. La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante non , quindi, in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzion. N sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, che si ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando la disparit di trattamento obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa , invece, la situazione del latitante -e cio dell'imputato che si sottrae volontariamente, nel senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libert personale, emesso nell'interesse di giustizia I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 601 sulla base di motivi specificamente indicati -da quella dell'irreperibile, cio dell'imputato al quale non possibile effettuare la notifica nei modi ordinari stabiliti dall'art. 169 cod. proc. pen. CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 99 -Pres. Rossi -Rel. Rossano -Emeriti (avv. Carboni Corner). Imposta di successione -Disciplina della successione del figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ai collaterali del proprio geni tore -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., artt. 3 e 30; !. 12 maggio 1949, n. 206, art. l; !. 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2). L'art. 30, comma terzo, della Costituzione riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati e tutela il rapporto di questi con i propri genitori. Non pu quindi essere in contrasto con tale disposizione la disciplina fiscale della successione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai collaterali del proprio genitore. Tale disciplina non contrasta, inoltre, con l'art. 3 della Costituzione data la obiettiva diversit di situazioni tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile e il figlio legittimo (1). (Omissis). -Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimit costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia d'imposta sulle successioni e sulle donazioni) -nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali -e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), -nella parte in cui consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore. Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, n in sostanziale diversit di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali. Le questioni non sono fondate. (11) Le legislatore anche nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'articolo 580 del codice civile. L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili -aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 -un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredit, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. -(Or:zissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 100 -Pres. Rossi -Rel. Crisafulli -Scotti e Bolsi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Angelini Rota). Reato -Oltraggio aggravato -Valutazione come equivalenti di diverse ipotesi di reato -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., art. 3; cod. pen. art. 341, ultimo comma). Non irrazionale e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 341, ultimo comma, del codice penale che considera come equi-' PARTE I. SEZ. I. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 603 valenti ai fini della qualifica come reato di oltraggio aggravato l'ipotesi in cui la violenza o minaccia si aggiungano all'oltraggio puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia (1). (Omissis). -Secondo il pretore di Abbiategrasso, la norma che configura il reato di oltraggio aggravato (art. 341, ultimo comma, cod. pen.) quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, senza distinguere tra l'ipotesi in cui violenza o minaccia si aggiungono all'oltraggio puro e semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., assoggettando alla stessa pena casi nei quali violenza o minaccia si presentano realmente come circostanze aggravanti e casi nei quali, invece, integrano esse stesse la fattispecie criminosa dell'art. 341, ultimo comma. Ma la questione non fondata, non essendo affatto irragionevole l'apprezzamento del legislatore, che ha valutato le due ipotesi test accenn8: te come equivalenti sia quanto alla gravit dell'azione sia quanto al grado di pericolosit dell'agente che esse rivelano. Sotto entrambi questi aspetti non la differenza, invero, che ad espressioni ingiuriose si accompagnino atti violenti o minacce, o che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o nella minaccia. -(Omissis) . .(1) La Corte di Cassazione (sentenze 6 marzo 1964, Cagnina, in Giust. pen. 1964, II, 790 e 28 gennaio 1970, Mar,giotta, in Mass. Cass. pen. 1970, 299) aveva gJ affienmato che d fatti di violenza commessi cont:ro un rp.u. in sua presenza ed ,a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, costituiscono il de1itto di oltraggio aggmvato anche se non accompagnati da una pi esplicita manifestazione di disprezw o di offesa, perich anche 'in ta caso essi comportano U1I1a dntrinseca offesa 1all'autorit o al prestigio che devono circondare d pubbilici ufficiali. La ioouzione usata dall'art. 341, ultimo comma, c:p. quando il fatto commesso con violenza o minaccia non va, quindi, iLntesa nel senso che una vdolenza o minaccia devono concor,rere con un fatto pi manifestamente offensivo dell'onore o del prestigio del 1p.u., ma nel senso che il fatto offensivo dell'onore o del prestigio del p.u. pu consistere anche esclusivamente nehl'uso di una minaccia o di violenza fisica . SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 22 marzo 1977, nella causa 74/76 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Wamer -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Milano nella causa civile Iannelli e Volpi S.p.a. c. Meroni (avv.ti Ubertazzi e Capelli) e Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (avv. Marchesini e Sorrentino) -Interv.: Commissione delle Comunit Europee (ag. Abate) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Fiumara). Comunit europee -Unione doganale -Restrizioni quantitative all'importazione e misure di effetto equivalente -Divieto -Efficacia diretta Decorrenza. (Trattato e.E.E., art. 30). Comunit europee -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati e divieto di restrizioni quantitative -Distinzione -Modalit di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento -Incompatibilit con il divieto di restrizioni quantitative -Sussistenza. (Trattato e.E.E., artt. 92-93 e 30). Comunit europee -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati -Modalit incompatibili con il divieto di restrizioni quantitative Illegittimit dell'aiuto nel suo complesso Insussistenza. (Trattato e.E.E., artt. 92-93 e 30). Comunit europee Unione doganale Tributi interni -Prodotti nazionali e prodotti importati -Discriminazione -Divieto -Campo di applicazione -Ente impositore diverso dallo Stato. (Trattato e.E.E., art. 95). Comunit europee Unione doganale -Tributi interni Prodotti nazionali e prodotti importati Discriminazione -Divieto Campo di applicazione -Diversit di base imponibile -Diversit di modalit di riscossione. (Trattato e.E.E., art. 95). Comunit europee -Tributi interni discriminatori Illegittinit totale o parziale -Competenza del giudice nazionale. (Trattato e.E.E., art. 95). L'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al pi tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali devono tutelare '(1). {1-6) 'Per la terza volta .!a Corte di Giustizia si occupata dei complessi problemi relativi a:11a legittimit dei contributi dell'E.N;C.C. l'ARIB I, SZ. l, GIURiS. OMUNITARtA INTRNAZtONAL 605 Gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato non rie11.trano, di per s, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e delle misure di effetto' equivalente sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalit di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per tale motivo, considerate incompatibil con detta disposizione (2). Il. fatto che una determinata modalit di un aiuto, non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto del suo complesso n rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto stesso (3). Dato che l'art. 95 del Trattato concerne i tributi interni di qualsiasi natura, un onere o contributo non pu essere sottratto alla sfera d'applicazione di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa speciale o avente una specifica destinazione (4). Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato necessario prendere in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma anche la base imponibile e le modalit di riscossione del tributo stesso. Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, si ha violazione del divieto d( cui all'art. 95 (5). La prima volta, con la sentenza 19 giugno 1973, nehla causa 77/72, CAPOLONGO, Racc. 611, e Foro it., 1973, IV, 132, la Corte aveva affermato che i'l contributo che rientra Jn un regime generale di tributi interni, gravanti ti;tnto sui prodotti nazionali quanto .su queili iimrportati, secondo gli stessi criteri, pu cionondimeno essere una tassa di ,effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione (vietata dall'art. 13 del Trattato), qualora sfa esclusivamente destinato a finanziare de1le attivit che giovano in modo specifico ail prodotto nazionale rtassato " La seconda volta -chiestosi dal .giudice nazionale di precisare fa nozione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali ,, enunciata nella sentenza suddetta -la Corte, con sentenza 18 giugno 1975, nella causa n. 94/74, l.G.A.V., Racc., 699, e in questa Rassegna, 1975, I, 676, con note di richiami, dopo aver riaffermato il principio enunciato , nella precedente .sentenza, aveva precisato che la circostanza che un contributo riscosso da uno Stato membro sia utilizzato per finanziare un sistema di sovvenzioni ritenuto incompatibile con il trattato non consente, in s e per s, d'attribuire a detto contributo il carattere di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, aggiungendo che .per quanto possano essere seri d dubbi sulla compatibilit con il trattato del regime controverso e dell'intervento dell'E.N.C1C. ncl commercio dntracomunitarJo, speciaLmente dal punto di vista del divieto delle a:nisure di effetto equivalente a 11estrizioni quantitative, bisogna constatare che il giudice namonale non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi .su tali aspetti. del!la s1tuazione " Si apriva cos Ja Strada ad un Il/UOVO giudizio di inteI1rpretazione. RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DEU.O STATO 606 Spetta al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere considerato non dovuto nella sua totalit, oppure limitatamente alla parte che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale (6). (Omissis). -Con ordinanza 25 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Pretore di Milano ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni relative _all'interpretazione degli artt. 30 e 95 del Trattato. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra una ditta italiana -convenuta nella causa principale -che ha acquistato una partita di carta da parati impor-. tata, e un'altra ditta italiana -attrice neHa causa principale -fa quale le ha venduto la merce suddetta addebitandole parte del contributo da essa versato, all'atto dell'importazione in Italia, all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta -in prosieguo ENCC -a norma delle leggi 13 giugno 1940, n. 868 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1940), e 28 marzo 1956, n. 168 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1956), nonch del Decreto Ministeriale 3 luglio 1940 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1940). L'ENCC un ente italiano di diritto pubblico, istituito allo scopo di incentivare e disciplinare, soprattutto mediante l'erogazione di sovvenzioni, la .Produzione di cellulosa e di carta in Italia. Fra gli aiuti gestiti da tale ente rivestono particolare importanza le sovvenzioni versate alle imprese editoriali onde consentire loro di acquistare a prezzo ridotto dalle E questa volta alla Corte si chiesta una duplice verifica, sia, sotto il primo profilo, della compatibilit con l'art. 30 del trattato dell'intero sistema dei contributi :riscosS!i da1l'E.NiC:C. sui prodotti cartacei importati, sia, sotto il secondo profilo, dehla compatibilit con l'art. 95 del trattato di quella sola parte dei contributi medesimi, riscossi appunto ,SlllJlla merce importata, che -in ipotesi superasse la misura dei crris.pondenti contributi riscossi sui prodotti nazionali. E la Corte ha affermato: a) relatiVlalllente 011 primo punto (prime .tre massime), che n sistema di sovv.enzioni gestito dalrE.N,C.C. poteva costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'dim,por.tazione, vietata dall'art. 30 del trattato, .in quanto Je sovveI11Jioni erano erogate in favore dei prodotti nazionali e dei prodotti irmpo11tati tramite J'Ente stesso, e non dei prodotti comunque importati {tale distinzione non esiste pi da:J 1 .gennaio 1974, prima ,per effetto di risoluzione deH'.Ente, approvata dal Ministero, e poi per effetto di noomativa statale: legge 6 giugno 1975, n. 172 e D.Px.C.M. 13 dicembre 1975); ma che, perrailtro, l'incompatibilit delle modalit dell'aiuto con l'art. 30 del trattato non rende i11egiittimo nel suo complesso il sistema di finanziamento: cio per questo solo motivo non possono ritenersi non dovuti i contributi pretesi dall'Ente; b) reLativamente al secondo punto (ile ultime tre massime), che potrebbe sussistere una discriminazione nella riscossione dei contributi fra prodotti interni e prodotti importati, come tale vietata da1l'a(['t. 95 del trattato, malgrado PARTl:! I, SEZ. Il, GltJRIS. COMUNITARIA E lNTERNAZIONALE 607 cartiere la carta destinata alle loro pubblicazioni. L'attivit dell'ENCC finanziata mediante contributi riscossi, in fasi diverse della produzione e della distribuzione, sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione nazionale nonch, all'atto dell'importazione, sugli analoghi prodotti importati. La normativa italiana sopra citata consente all'importatore che abbia versato all'ENCC il. contributo dovuto di rivalersi di parte di questo sui successivi acquirenti. Per giustificare il rifiuto di pagare la quota del contributo addebitatole in via di rivalsa, la convenuta nella causa principale sostiene in primo luogo che il sistema di aiuti istituito dalla suddetta normativa , nel suo complesso, incompatibile con l'art. 30 del Trattato e che quindi sia la riscossione del contributo a carico dell'attrice nella causa principale, sia la pretesa di questa di rivalersi di parte di detto contributo sull'acquirente sono illegittime; in secondo luogo, la convenuta assume che il contributo di cui trattasi, considerato in s e per s, costituisce un tributo interno avente carattere discriminatorio ed pertanto incompatibile con l'art. 95 del Trattato. E' opportuno precisare che la pretesa violazione dell'art. 30 consisterebbe nel fatto che, all'epoca dei fatti di causa, il versamento, da parte dell'ENCC, delle sovvenzioni destinate a consentire agli editori di acquistare carta da giornale a prezzo agevolato era subordinato alla condizione che si trattasse di carta da giornale fabbricata in Italia o importata dall'ENCC; la carta importata direttamente da un altro Stato membro era invece esclusa dal beneficio delle sovvenzioni. L'asserita incompatibilit l'identit di aliquota, per una diversit della base amponibile: come nel caso di un tributo calcolato 1sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo prodotto importato, si prendono in considerazione elementi di valutazione tali d'aumentarne il valore rispetto al prodotto i!la2liona1e >>, discriminazione questa non eliminata dalla facolt attribuita 3!ll'Amministrazione di ridurre l'importo del tributo in casi particolari; e che, peraltro, compito del giudice nazionale stabilire se, in forza di questa discriminazione, .il contributo non sia affatto dovuto o siia dovuto solo per la par.te non discriminata. Sul primo punto con t1a !J)Xonuncia della Corte cessata ogni questione. Per il perfodo anteriore al ,1 gennaio 1974 il sistema di sovvenzioni non era com patibile con fart. 30 del trattato, ma ci non ha prodotto l'illegittimit del ~'aiuto nel suo complesso e del .suo sistema di finanziamento, sicch d contributi riscossi dall~Ente non possono essere ripetuti .per tale titolo. Per [.! periodo successivo la normativa ha gi eliminato la discriminazione, per cui il pro blema non ,si .pone. Sul secondo punto, invece, ila JM'Onunoia deHa .Corte ha risolto solo in .parte i problemi. A1tri, e ben complessi, si pongano a;ll'esame del giudice 111azionale: in particolare se esista una discrimina2lione effettiva di basi imponibili; in caso positivo, se occorra 1ndividuare con precisione e quantificare le differenze, per dkhiarare non dovuto il solo maggior contributo, disapplkando in parte il decreto ministeriale che fissa le modalit di applicazione del contributo ()()$. RASSEGNA DELL1AWOCATURA DELLO STATO con l'art. 95 del Trattato del contributo riscosso dall'ENCC, poi, risulterebbe dal fatto che la base imponibile era diversa, per la carta, il cartone o i prodotti cartotecnici (fra cui la carta da parati), a seconda che si trattasse di merce di produzione nazionale o importata. Le questioni sottoposte alla Corte mirano in sostanza a stabilire se un giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla compatibilit con il Trattato di un sistema di aiuti statali ai sensi dell'art. 92, oppure su taluni aspetti di tale sistema, possa tener conto di un'eventuale violazione degli artt. 30 e 95 e, in caso affermativo, quali siano i criteri che consentono di accertare, in casi come quello di specie, la violazione dei suddetti articoli. Va osservato che tali questioni si riferiscono alla situazione esistente prima della modifica del sistema di aiuti di cui trattasi, modifica imposta dalla Commissione in forza dei poteri conferitle dall'art. 93, n. 2, del Trattato ed attuata dall'Italia con effetto dal 1 gennaio 1974. Sulle prime tre questioni Con la prima questione si chiede se costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dagli artt. 30 e segg. del Trattato CEE, un sistema di sovvenzioni, ruotante intorno ad un Ente di diritto pubblico e basato su una normativa interna, che (con riferimento al periodo di cui causa) consenta agli editori nazionali di ricevere a prezzo agevolato la carta da giornale prodotta dalle sole stesso, o se bi.sogna dichiarare non dovuto il contributo neLla sua totalit; se e in che limiti siano rimborsabHi i contributi pagati in eccedenza (la Corte si Limitata a paDlare di contributo non do,,,uto,, senza affrontaire il problema della necess.it di distinguere ci che non dovuto da ci che rimbor sabile). COIIDunque, per J'avvenire, gran parte dei proNemi vengono meno, per ~e modifiche che a11a disciplina delle sovvenzioni e delle contribuzioni del l'Ente sono state o stanno per essere apportate, per un completo adeguamento alla normativa comUJlJitaria. Questione similare, salvo H riferimento alle tasse di effetto equivalente ai dazi doga,na:li (art. 9 n. 1, 12 e 13, n. 2) anzich alle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative aH'dmportazione, sono state decise dalla Corte con sentenza anch'essa datata 22 marzo 1977, nehla causa 78/76, STENIKE, Racc. 595, relativaimente ad un fondo istituito al fine di incrementare l'agricoltura, l'indu stria alimentare e la silvicultura nella Germania Federale. (1) Pdncipio pacifico. La Corte ha affermato costantemente di carattere precettivo e non meramente programrnatico delle norme che vietano nuovi ostaicoli alla libera circolazione deI!e merci e di quelle che dispongono l'abolizione deg1i ostacoli esistenti, con effetto immedJato per Je prime e differito aLle scadenze indicate nel trattato per le .seconde, ritenendo ta,le efficacia non rubordinata ad alcun pmvvedimento attuativo di diritto interno o per.sino di diritto comunitario che non 1sia specificamente e ~1gorosairnente prnviisto nel.1o stesso trattato, ed ha riconosciuto paraMelamente l'attribuzione ai singoli cittadini di diritti PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 609 c;artiere nazionali, mentre la carta da giornale importata dai Paesi membri pu essere acquistata soltanto a prezzo pieno, non beneficiando essa di alcuna sovvenzione. occorre precisare che per risolvere tale questione si deve tener conto, come risulta da quanto sopra esposto, del fatto che, nel periodo di cui trattasi, ~olo la carta importata direttamente, senza passare attraverso l'ENCC, era esclusa dal beneficio delle sovvenzioni alla stampa. La seconda questione intesa a stabilire se l'eventuale illegittimit, ai sensi dell'art. 30 o di altra norma del Trattato (specie direttiva 70/50 del 31 dicembre 1969) CEE del sistema di sovvenzioni di cui sopra, tenuto conto del fatto che tale sistema finanziato con contributi parafiscali applicati sui prodotti cartacei importati dagli altri Paesi membri, renda a sua volta illegittimi tali contributi -limitatamente a quelli percepiti sui prodotti comunitari importati -in quanto il gettito relativo risulta destinato a finanziare un'attivit contraria alle disposizioni del Trattato e quindi illecita. Con la terza questione, formulata in considerazione di un'eventuale soluzione affermativa delle prime due, si chiede se la normativa degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE sia direttamente applicabile e comporti pure un diritto soggettivo degli importatori di prodotti comunitari a chiedere la restituzione dei contributi corrisposti (indi cando da quale termine iniziale il diritto debba decorrere) . Queste tre questioni vanno risolte congiuntamente. L'art. 30 del Trattato, vietando qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione nonch qualsiasi misura di effetto equivalen'te, si riferisce sia ai provvedimenti che vietano in tutto o in parte le importazioni, sia, che J giudici nazionali devono tutelare. Su una questione concernente ila libera circolazione deLle meI'oi, e in partico1are un 1ritenuto aumen.to di un dazio doganale, contro il divieto dell'art. 12 del trattato, intervenuta la notissima sentenza 5 febbraio 1963, nella causa 26/62, VAN GEND Loos, Racc., 3; per ila dii.retta applicabilit delle altre norme .rela1Jive ai1la Jibera circolazione delle merci cfr. le sentenze 16 giugno ,1966, nella causa 57/65, LUTTICKE, Racc., 220, sull'art. 95; 19 dicembre 1968, nella causa 13/68, SALGOIL, Racc., 601, sugli artt. 31 e seg.; 17 dicembre 1970, neIJa causa 33/70 SACE, Ra.cc., 11213, sull'art. 13, n. 2; 26 ottobre ,1971, ne1la causa 18/71, EuNOMIA, Ra.cc., 811, st11Ll'art. 16; seguita nello stesso senso da numerose a1tre. (2-3) Non molto cospicua stata finora la giuri-sprudenza della Corte in materia di aiuti statali (aI'tt. 92-94 del trattato), per effetto del penetrante esame preventivo dei reg1imi di aiuti operato dalla Commissione in coHaborazione con le autorit nazionali. Con 1a sentenza 25 giugno 1970, nella causa 47/69, REP. FRANCESE c. COMMIS SIONE, Racc. 487, la Corte ha ritenuto che un 1aiuto pu essere considerato lecito, ai sensi dell'art. 92, n. 3, purch hl tuo effetto perturbatore non sia aggravato da un sistema di finanziiamento che ['enda il tutto .incompatibile con un mercato unico e col comune interesse, rilevando che nel 1caso di specie -che niguar dava un aiuto .rivolto ad un'industria nazionale, fiinanziato con .una tassa para fiscale che colpiva anche i prodotti -importati -, dl modo di finamiiamento aveva 4 610 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATP com' precisato nella direttiva della Commissione 22 dicembre 1969 n. 70/50 (G.U. n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29), alle misure, diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni pi difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali . La sfera d'applicazione dell'art. 30, per quanto ampia, non comprende tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del Trattato. In effetti, le conseguenze dell'applicazione o dell'eventuale violazione di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del partl.colare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalit del Trattato, possono essere di varia natura, donde la necessit di distinguere la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina di due o pi norme di diritto comunitario. Cos, gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli artt. 9-16 e 95 del Trattato esulano dal divieto stabilito dall'art. 30. Del pari, il fatto che un sistema di aiuti erogati dallo Stato o alimentati con fondi statali possa, semplicemente agevolando determinate imprese o taluni prodotti nazionali, ostacolare, sia pure indirettamente, l'importazione da altri Stati membri di prodotti simili o concorrenti, non basta da solo ad assimilare un aiuto, in quanto tale, ad una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30. D'altra parte, come emerge dall'art. 92, nn. 1 e 3, nonch dall'art. 93, n. 2, 3 comma, l'incompatibilit degli aiuti con il mercato comune, sancita dall'art. 92, n. 1, non n assoluta n incondizionata. Non solo l'art. 92, n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia l'art. 92, sia. l'art. 93 conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale ed al Consiglio un vasto potere al fine di dichiarare determinati aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto generale di cui all'art. 92, n. 1. un effetto proteziomstico che andava ail di ~ dell'aiuto propdamente detto . Re1ativamente ad un provvedimento nazionale che riduceva, per un periodo di tempo determinato ed a favore deiI!e aziende dli. un settore, ['aliquota contributiva per assegni familiari wa Corte ha ritenuto (.sentenza 2 !Luglio 1974, nella causa 173/73, REP. ITALIANA c. COMMISSIONE, Racc. 709, e in questa Rassegna, 1974, I, 1099, con nota di l.M. BRAGUGLIA) che ;l'art. 92 non distingue gli [nterventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma ~i definisce in funzfone dei ~oro effetti, per ieui n il carattere fiscale, n .iJ fine sodale degli interventi sono sufficienti a sottrartli all'app1icazione della norma suddetta (e nello stesso senso Ja precedente sentenza 10 settembre 1%9, nelle cause 6 e 11/69, COMMISSIONE c. REP. FRANCESE, Racc. 523, a proposito di un tasso di r~sconto preferenziale all'esportazfone). Allo stesso criterio teleologico di interpretazione si ispiro. la sentenza annotata. PARTE I, SEZ. II, GrtJRIS. COMUNITAIHA E INTERNAZIONALE 611 Dal complesso di tali considerazioni deriva che il Trattato, disponendo, all'art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilit di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di Giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguen,za, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilit di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali n chiedere a questi di pronunziarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilit. Un'interpretazione dell'art. 30 talmente estensiva da consentire di assimilare un aiuto ai sensi dell'art. 92, in quanto tale, ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30 avrebbe per effetto di alterare la portata degli artt. 92 e 93 del Trattato e di recare pregiudizio al sistema di ripartizione delle competenze che il Trattato ha inteso porre in essere istituendo il procedimento d'esame permanente contemplato dall'art. 93. Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30 del Trattato assoluto ed esplicito, e non richiede alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. Esso ha pertanto efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; e ci, al pi tardi, alla fine del periodo di transizione, cio dal 1 gennaio 1970, come risulta dal testo dell'art. 32, 2 comma del Trattato. Pu accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del Trattato, diverse dagli artt. 92 e 93, siano cos indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via. autonoma, dr guisa che la loro incidenza sulla compatibilit o sull'incompatibilit dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93. Diverso invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, Ckca il controllo comunitarfo sull'attuazione di nuovi aiuti o sulla modifica di quelli esistenti cfr., oltre la sentenza per ipr1ma citata, anche ~a sentenza 11 dicembre 1973, nella causa 1120/73, F.LLI LORENZ, Racc. 1471, sulla no:;iione di tempo utile di oud all'art. 93, n. 3 e sull'applicabilit diretta del divieto conteu: nplato nell'ultima parte della norma, appHcabilit diretta esclusa invece (come gi nella sentenza 15 luglio 1964, nella causa 6/64, CosrA-ENEL, Racc. 1140) per quanto concerne l'art. 92, n. ,1. E nella sentenza annotata la Corte ha ;ribadito che fincompatibiHt deig1i a1uti con iil mercato comune non n assrnuta, n iincondlare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista nonch all'Aministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato (terzo comma). Dall'esame di queste disposizioni emerge che esse riguardano la facolt di annullamento che propria del Governo, in relazione al generale potere di controllo sugli atti amministrativi che -emanati da organi dello Stato o da enti pubbici minori -risultino illegittimi (art. 6 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, richiamato dalla legge in esame). La limitazione temporale prevista pertanto collegata alla particolare natura di controllo dell'attivit amministrativa in questione, in quanto promana da un organo esterno e sovraordinato all'autorit che ha rilsciato la licenza. E si ritenuto che l'ambito di autonomia riconosciuto ai comuni in ordine alla concrta attuazione della disciplina urbanistica entro il loro territorio non possa subire una troppo intensa menomazione per effetto di un controllo che sia esercitabile senza limiti di tempo. Ma questa esigenza, se trova razionale giustificazione nell'ambito del rapporto che s'instaura tra soggetto che subisce e soggetto che esercita un potere di supremazia, non pu esplicare un'azione riduttiva del potere di autotutela, il quale coordinato alla valutazione del pubblico interesse da parte dello stesso organo che ha competenza ad emanare l'atto della cui legittimit si discute. In questo diverso ambito la stessa autonomia di determinazione del soggetto nell'emanazione dell'atto si protrae inalterata nel tempo in relazione all'eliminazione dell'atto medesimo. Naturalmente questa autonomia trover i consueti limiti inerenti al rispetto della legalit dell'azione amministrativa (in particolare quei limiti di aderenza alla stuazione obiettiva e di conformit al pubblico interesse, anche in relazione al periodo di tempo in cui l'atto amministrativo illegittimo ha potuto spiegare i suoi effetti, la cui violazione d luogo al vizio dell'eccesso di potere), ma tale necessit non incide sull'esistenza del potere di annullare. l>ARtE l, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIUIHSDIZIONE Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'erroneit dell'ulteriore argomentazione dei ricorrenti secondo cui, avendo il sindaco di Pavia ripetutamente riconosciuto, durante l'arino 1970, la legittimit della licenza edilizia, egli non poteva successivamente annullarla, ritendola illegittima, senza commettere un illecito civile ai danni del beneficiario della licenza. Il precedente avviso del sindaco circa la legittimit della licenza poteva certo determinare il rafforzamento delle aspettative del privato in ordine al comportamento dell'Amministrazione (nel senso che, per il momento, veniva a cadere il pericolo dell'annullamento), ma questo rafforzamento, di natura essenzialmente psicologica, non faceva tramutare in diritto soggettivo la posizione dell'interessato nei confronti del potere di annullamento ex officio che, per la discrezionalit del suo esercizio, pu dare luogo solo alla lesione di un interesse legittimo (cfr. la citata sentenza di quetsa Corte n. 1965 del 1971). Il precedente comportamento della Amministrazione, pertanto, poteva in ipotesi avere rilievo solo per l'eventuale riscontro di un vizio di eccesso di potere dell'atto di .annullamento, senza incidere sulla esistenza del potere di annullare. 2. -Nelle determinazioni dell'autorit amministrativa si distinguono: a) il momento conoscitivo, diretto all'accertamento dei presupposti, di fatto e di diritto, per la emanazione dell'atto; b) il momento volitivo, diretto alla produzione della modificazione della situazione preesistente. E solo in relazione al momento volitivo che opera la distinzione fra atto discrezionale ed atto dovuto con conseguente diversa qualificazione dell'interesse privato che pu essere leso. All'attivit conoscitiva, invece, che diretta alla percezione della realt oggettiva (come l'attivit d'interpretazione di una norma giuridica) non sono applicabili le categorie che sono proprie dell'attivit volitiva (come la discrezionalit) con la conseguenza che non dalla sua natura che pu farsi derivare la qualificazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione del privato. La circostanza che il sindaco, ai fini dell'annullamento, dovesse preliminarmente accertare la illegittimit della licenza in base all'operazione meramente conoscitiva di interpretazione delle norme del piano regolatore pertanto priva di rilievo allo scopo di qualificare la posizione soggettiva del beneficiario della licenza. 3. -Col dedurre che sia l'illimitato potere di autoannullamento, sia le scarse garanzie giurisdizionali di fronte all'esercizio di tale potere sembrano in contrasto con i vigenti principi costituzionali (pag. 11 del ricorso) i ricorrenti sollevano, sebbene in modo estremamente conciso ed omettendo di indicare le norme costituzionali con le quali il potere di annullamento ex officio contrasterebbe, questione di legittimit costituzionale in relazione all'art. 113 Cost. (contro gli atti della P.A. sempre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA Dl!LLO STATO 622 ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa). Poich il problema della mancanza di un termine per l'esercizio del potere di annullamento da parte della P.A. si ripercuote sulla qualificazione della posizione soggettiva del privato (interesse legittimo o diritto soggettivo in relazione all'esercizio entro il termine o fuori di esso) e, di conseguenza, sulla diversa tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento, la questione pu essere ritenuta rilevante nel presente giudizio nel quale si discute della giurisdizione. Essa , peraltro, manifestamente infondata. Considerando che nei onfronti dell'atto di annullamento l'interessato ha piena tutela giurisdizionale mediante il ricorso al giudice amministrativo, il quale ha il potere di rimuovere l'atto stesso in quanto sia riconosciuto illegittimo, non dato comprendere come possa riscontrarsi un contrasto .col citato art. 113 Cost. che tale tutela prevede. La tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione concerne infatti la possibilit, per il cittadino, di adire un giudice -amministrativo o ordnario che sia -senza porre preminenze o posizioni di maggiore intenst di tutela a favore dell'uno o dell'altro, sicch, sul piano costituzionale, sussiste completa indifferenza fra la tutela dei diritti e quella degli interessi legittimi -(Omissis)~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 febbraio 1977 n. 828 -Pres. Maccarone -Rel. Carnevale -P. M. Berri (concl. conf.) -Ministero Tesoro (avv. Stato Azzariti) c. Soc. Finanziaria Siderurgica s.p.A. -FINSIDER, Societ Terni -Societ per l'Industria e l'Elettricit (prof. avv. Tumedei e L'Escrivain) c. Banco di Roma (prof. avv. Ferri). Competenza e giurisdizione Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Contratti della P.A. Obbligazioni patrimoniali derivanti da atti autoritativi o da autonomia negziale: giurisdizione dell'A.G.O. Qualora il privato deduca, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.A., l'inadempimento, da parte di quest'ultima ad un'obbligazione patrimoniale da essa assunta nell'esercizio dei poteri autoritativi o negoziali, la competenza giurisdizionale spetta all'A.G.O. Una societ dtaliana, prima della guerra, aveva emesso negli Stati niti un prestito obbligazionario in dollari contro l'impegno di versare semestralmente ad un istituto bancario amenicano le rate di ammortamento. Poco prima dell'inizio delle ostilit H Ministero aveva disposto il deposito dell'importo di una rata in scadenza in un conto bloccato aperto presso una banca italiana ed intestato al suddetto istituto bancario americano. PARTE I, SEZ. III, GIURI$. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 623 (Omissis). -Con il primo motivo -denunciando il difetto di giurisdizione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, par. 17, lett. b) del Memorandum d'intesa reso esecutivo con il D.L. 31 dicembre 1947, n. 1747, e degli artt. 5 e 6 del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, nonch l'omesso esame di un punto decisivo -il Ministero ricorrente si duole -anzitutto che la corte del merito abbia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo ritenuto che il rifiuto di accollarsi l'onere relativo alla rata di interessi scaduta il 1 agosto 1940, implicito nel rifiuto di approvare la convenzione conclusa il 16 novembre 1950 tra la societ Terni e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilit per la conversione del prestito obbligazionario, fosse enucleabile e configurabile autonomamente rispetto al rifiuto dell'approvazione, laddove, come l'approvazione della convenzione relativa alla conversione del prestito obbligazionario comportava, nel sistema del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, l'assunzione, da parte dello Stato, degli oneri corrispondenti alla quota non coperta dai versamenti della societ, cos il rifiuto dell'approvazione significava rifiuto di assunzione degli stessi oneri. N pu ritenersi -soggiunge il Ministero ricorrente -che la presistenza dell'asserito obbligo dello Stato di accollarsi la rata scaduta il 1 agosto 1940 rendesse obbligatoria l'approvazione della convenzione, con la conseguenza che la posizione soggettiva della societ Terni continuava a configurarsi come diritto soggettivo, in quanto la' conversione dei prestiti obbligazionari prevista dal citato D.L. n. 921 del 1947 comportava una nuova regolamentazione che si sovrapponeva, sostituendovisi, a quella precedente, la quale prevedeva l'attribuzione alla P.A. del potere discrezionale di approvare o meno le convenzioni relative alla conversione dei prestiti obbligazionari. D'altra parte, la detta conversione prevedeva la formazione di un rapporto plurilaterale -qualificabile come contrattuale in senso lato -, rispetto al quale il provvedimento ministeriale di approvazione, della convenzione conclusa tra l'l.C.l.P.U. e la societ Terni assumeva anche la funzione di determinare i liti degli oneri assunti dallo stato, sicch la societ Terni non poteva vantare alcun diritto soggettivo a che I.o Stato assumesse a suo carico oneri superiori a quelli che, nella sua discrezionalit amministrativa o nella sua autonomia negoziale, aveva inteso assumersi. Inoltre, anche ammesso che dalla lettera La questiope di giu11isdizione consisteva nello stabilire se l'ordine ministeriale contenesse implicita assunzione da parte della P. A. dell'obbligo di niconoscere a tale deposito efficacia liberatoria nei confronti dei crediti americani, e se quindi ad essa potesse collegarsi il rifiuto della predetta P. A. di far fronte a questa obbligazione. A tale quesito la Suprema Corte ha risposto affermativamente indicando l'A.G.O. quale giudice competente a conoscere della controversia. I 624' AASSGNA DELL1AVVOCATURA DLLO STATO I I ~ 28 giugno '1940 'del Ministero per gli Scambi e le Valute fosse derivato, a carico dello Stato, l'obbligo di accollarsi il debito nei confronti dei creditori statunitensi per gli interessi scaduti il 1 agosto 1940, tale obbligo sarebbe venuto meno quando, con la stipulazione e l'approvazione delle convenzioni concluse tra la societ Terni e l'l.C.l.P.U., le parti :~ avevano dato ai loro rapporti una diversa regolamentazione, come era stato specificamente dedotto 'nel giudizio di merito.. Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata non colgono nel segno. Al fine di accertare -fuori dei casi in cui ricorra un'ipotesi di giurisdizione esclusiva -se, in relazione ad una determinata controversia, sussista la giurisdizione del giudice ordinario o quella del giudice amministrativo deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., all'oggetto della domanda, il quale deve essere considerato con riferimento non gi al tipo di provvedimento che si chiede al giudice (c.d. petitum formale), ma al c.d. pettud sostanziale, cio all'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite in relazione all'effettiva protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore o del ricorrente, onde stabilire se quest'ultima sia configurabile in astratto come diritto soggettivo -nel qual caso, fuori delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ovvero come interesse legittimo, con la conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. In tale indagine, deve prescindersi dalla qualificazione giuridica che l'attore o il ricorrente danno all'interesse sostanziale rispetto al quale invocano la tutela giurisdizionale, dovendo procedersi invece all'individuazione della tutela realmente elargita dall'ordinamento alla posizione soggettiva posta a base della pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in cui la questione controversa risulta concretamente proposta. Alla stregua del criterio suindicato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda principale stata esattamente affermata dalla sentenza impugnata. Come emerge dall'atto introduttivo della lite e dalle deduzioni esplicative formulate nel corso del giudizio -che queste Sezioni Unite, dovendo risolvere una questione di giurisdizione, hanno il potere-dovere di esaminare direttamente (senza essere in alcun modo vincolate dall'interpretazione degli atti processuali delle parti compiuta dai giudici del merito), la domanda proposta dalla societ Terni nei confronti del Ministero del Tesoro e fatta propria dalle due societ (la Finsider e la Nuova Terni) succedute all'attr!_ce originaria nel rapporto controverso stata fondata non gi sulla pretesa illegittimit del rifiuto, da parte del Ministero del Tesoro, dell'approvazione della convenzione stipulata, il J>ARTE I, SEZ. III, G!URlS. SU QUESTIONI lll GIURISDIZIONI'! 16 novembre 1950, dalla stessa societ con L'Istituto di Credito per le imprese di pubblica utilit, per attuare la convenzione del prestito obbligazionario in conformit a quanto stabilito con il D.L. c. P.S. 8 settembre 1947, n. 921, ma sul presupposto che il Ministero degli Scambi e lelle Valute (al quale il Ministero del Tesoro succeduto ape legis), con la lettera inviatale il 28 giugno 1940, avesse assunto nei confronti della stessa attrice, l'obbligo di riconoscere efficacia liberatoria, nei riguardi dei creditori statunitensi, al versament9 della rata di ammortamento del prestito obbligazionario scaduta il 1 agosto 1940, da essa effettuato in esecuzione delle disposizioni impartitele con la detta lettera. A base della pretesa stato dedotto, quindi, non gi l'illegittimo esercizio di un potere autoritativo -qual indubbiamente quello attribuito al Ministero del tesoro dall'art. 6 del citato D.L.C.P.S. n. 921 del 1947 in ordine all'approvazione delle convenzioni necessarie per la sistematica e la conversione dei prestiti obbligazionari emessi da societ italiane prima della seconda guerra mondiale negli Stati Uniti di America -, ma l'inadempimento -da parte dello stesso Ministero del Tesoro, quale successore ex lege del soppresso Ministero degli Scambi e delle Valute dell'obbligo da quest'ultimo assunto con la lettera sopra menzionata. Inadempimento, rispetto al quale il rifiuto dell'approvazione della convenzione aveva fornita soltanto l'occasione per manifestare e che -indipendentemente dalla fondatezza dell'assunto prospettato -(la quale attiene esclusivamente al merito della domanda e non pu, quindi, influire in alcun modo sulla risoluzione della questione di giurisdizione) -incide su una tipica posizione di diritto soggettivo, qual' quella che l'ordinamento giuridico accorda al privato nei confronti della P.A., quando questa -nel l'esercizio dei suoi poteri autoritativi o nell'esplicazione della sua autonomia negoziale -assuma nei suoi confronti un obbligo avente contenuto patrimoniale. Per escludere che nella posizione soggettiva dedotta dalle attrici sia configurabile in astratto, alla stregua della tutela accordatale dall'qi:;dinam~ nto giuridico, un diritto soggettivo non vale addurre, come ha fatto il Ministero ricorrente, che il preteso obbligo assuntosi dal Ministero per gli Scambi e le Valute sarebbe venuto meno per effetto della sistemazione dei rapporti esistenti tra le parti risultante dalla seconda convenzione, stipulata dalla Terni con l'Istituto di Credito per le Imprese di pubblica utilit in data 24 luglio 1951. L'accertamento dell'attuale sussistenza della posizione soggettiva dedotta dall'attore a fondamento della sua domanda in relazione al sopravvenire di vicende estintive o modificative, -al pari dell'accertamento dell'effettiva realizzazione della sua fattispecie costitutiva -attiene, infatti al merito e non pu, quindi, influire sulla qualificazione giuridica dell'interesse sostanziale rispetto al quale la tutela giurisdizionale viene 626 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO richiesta e sulla risoluzione della questione di giurisdizione, rientrando tale accertamento nei poteri del giudice, individuato alla stregua della tutela accordata alla medesima posizione soggettiva dell'ordinamento giuridico -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 aprile 1977 n. 1466 -Pres. Caporaso Est. Vela -P. M. Trotta (concl. conf.) -ENPAS (avv. Stato La Porta) c. Azzolini Domenico (n.c.). Competenza e giurisdizione Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Indennit di buonuscita Pretese patrimoniali con questa collegate (interessi, svalutazione): giurisdizione dell'A.G.O. (art. 41 c.p.c.). Ogni volta che si discute di un rapporto di cui non parte la P.A. datrice di lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto di impie,go pubblico, da escludere per definizione quel mezzo di derivazione immediata e diretta fra diritto patrimoniale controverso e pubblico impiego, al quale condizionata la predetta giurisdizione amministrativa; pertanto appartengono all'A.G.O. le controversie fra l'ENPAS e il privato, gi dipndente della P.A. statale, nella quale vengano in discussione pretese collegabili con il ritardo di pagamento dell'indennit di buonuscita. (Omissis) -In una controversia promossa innanzi al Pretore di Verona da Domenico Azzolini, dipendente dello Stato, recentemente collocate a riposo, per ottenere la condanna dell'ENPAS al pagamento degli interessi e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, subito in conseguenza del ritardo pagamento dell'indennit di buonuscita, l'Ente nel costituirsi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e quindi ha proposto regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ. L'attore non. si costituito. L'ENPAS ha presentato memoria. La difesa dell'Ente ricorrente sostiene che nella specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, perch la domanda, pur avendo contenuto patrimoniale, tende al riconosci- Sono sostanzialmente conformi le decisioni della Suprema Corte in pari data n. 1467, 1468, 1469 e quella pi recente emessa in data 15 settembre 1977, n. 3972. Con la decisione in rassegna le SS.UU. hanno puntualizzato e chiarito g1i aspetti fondamentali di un orientamento giurisprudenziale non sempre apparso uniforme nel suo sviluppo (cfr. Cass 19 ottobre 1976, n. 3596 Foro it. 1976, I, 2506; Cas.s. 7 dicembre .1976, n. 4546 ivi 1977, I, 667). PARTE I, SEZ. III, GIURI$. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 627 mento di pretese derivanti direttamente dal rapporto di pubblico impiego, e comunque, non potrebbe mai muovere da posizioni di diritto soggettivo, attesa la natura meramente ordinatoria del termine relativo alla corresponsione dell'indennit di buonuscita e l'insindacabilit dell'organizzazione dei pubblici uffici. Nella memoria e nella discussione orale, poi l'Avvocatura erariale ha notevolmente sviluppato la prima parte di codesti argomenti nell'intento -espressamente dichiarato -di ottenere una revisione dell'orientamento seguito da questa Corte nelle recenti sentenze 19 ottobre 1976 n.ri 3596 -3601 e 20 ottobre 1976 n. 3621. Rilevato il contrasto in cui viene a porsi quell'orientamento con decisioni anche recenti, del consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonch con la stessa giurisprudenza di questa Corte sull'appartenenza alla giurisdizione amministrativa delle controversie previdenziali proposte contro enti pubblici non economici; ed escluso, altres che alla soluzione del problema torni utile l'art. 442 nuovo testo, cod. proc. dv., essa sottopone ad analisi la massima tratta dalla citata sentenza n. 3596 del 1976, traendone la conclusione che, o il principio ivi affermato si applica esclusivamente alle cause in cui, incontestati essendo sia l' an che il quantum dell'indennit, si lamenti dall'ex impiegato il pagamento, ad opera dell'ENPAS di una somma inferiore a quella liquidata; oppure si conviene che quel principioJ sovverte i tradizionali criteri di riparto delle giurisdizioni sul pubblico impiego, non essendo dubbio che anche ogni pretesa relatva alla buonuscita trovi il suo _titolo necessario ed immediato nel rapporto predetto. Ad onta del breve lasso di tempo trascorso dai suoi primi interventi sulla questione, questa Corte non intende eludere l'istanza di riesame , dell'Avvocatura, formulata, per altro con estrema chiarezza e seriet di argomenti. La Corte ritiene tuttavia, di dover ribadire il proprio orientamento. Ed anzitutto deve completarlo, escludendo che nella fattispecie sia configurabile, per il privato, una situazione di interesse legittimo, come tale tutelabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimit. Questa tesi che riecheggia decisioni del Consiglio di Stato nella collaterale materia dell'assistenza sanitaria prestata dallo stesso Ente (per es. Sez. IV, 5 novembre 1969 n. 631), viene prospettata nel ricorso, essenzialmente con riguardo al tempo entro il quale all'ENPAS, dato di provvedere alla liquidazione della buonuscita. Ma, anche cos limitata, essa contraddetta dal testo del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032. Ivi la costante qualificazione formale dell'indennit come diritto, ripetuta nei vari articoli dopo essere stata perentoriamente proclamata 628 RASSEGNA DELL1AVVOCAtURA nato S'.l.'AtO nel primo, trova riscontro sostanziale nella minuziosa disciplina del procedimento di liquidazione, caratterizzato dalla apposizione di termini specifici alla definizione delle singole fasi in cui esso si articola, affinch il pagamento avvenga nel modo pi sollecito' possibile (artt. 23 e 26 del quale ultimo sono particol~rmente rilevanti il terzo, quarto e quinto comma). Inoltre se non si contesta in tesi che l'ex impiegato abbia diritto all'indennit non si lascia spazio alcuno alla giurisdizione generale di legittimit del giudice amministrativo, giacch la controversia avr sempre ad oggetto un rapporto di credito fra cittadino ed amministrazione (art. 2, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) e quali che siano le possibilit di quest'ultima in ordine al tempo dell'adempimento, esse non potranno mai esser tali da far venire meno il diritto. Per quanto concerne l'altra tesi, che cio nella specie sussiste la giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 7, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 29, primo camma, n. 1 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, si era osservato, nelle precedenti sentenze, che essa prescinde dal fatto che le controversie in esame sono state proposte e sono proponibili unicamente nei confronti dell'ENPAS, in quanto il testo unico n. 1032 del 1973 pone come debitore dell'indennit di buonuscita, il predetto Ente e non gi l'Amministrazione cui app_artenuto l'impiegato. Quel rilievo resta decisivo se vero che la citata norma del testo unico sul consiglio di Stato attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi al rapporto d'impiego e non qualunque questione proponibile da chi , o sia stato, impiegato, nei confronti di un'amministrazione che, sebbene munita di poteri di interferenza sui di lui diritti o interessi, sia diversa da quella presso la quale egli presta o ha prestato, servizio. Di conseguenza, ogni qual volta si discuta di un rapporto di cui non parte l'amministrazione datrice di lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto di impiego pubblico, da escludere per definizione quel nesso di derivazione immediata e diretta tra diritto patrimoniale controverso e pubblico impiego, al quale condizionata la predetta giurisdizione amministrativa. L'argomento, del resto, non nuovo nella giurisprudenza di questa Corte si veda ad es. SS.UU. 16 marzo 1970 n. 681 ove il fatto che la lesione del diritto di un impiegato comunale era stata ascritta ad un'autorit diversa dal Comune, fece ritenere che la causa petendi della pretesa non avesse la sua radice nel rapporto di pubblico impiego. E la stessa sentenza 18 settembre 1970 n. 1570 cui si appella il ricorrente, sotto un altro profilo che sar tra breve esaminato, ebbe a precisare che sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa quand9 l'impiegato chieda la prestazione assicurativa all'ente pubblico da cui dipende, o dipendeva. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 629 Occorreva, dunque, dimostrare che la domanda andava proposta necessariamente anche nei confronti dell'Amministrazione press<;> la quale ha prestato servizio l'attore. Ma questa dimostrazione non stata data e non possibile. Se l'indennit prelevata da un fondo gestito dall'ENPAS; se la competenza alla liquidazione e non alla sola emanazione dell'ordine di pagamento, stata attribuita all'ENPAS (art. 25), se, in vista di ci, all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato null'altro imposto che di trasmettere all'Ente un progetto di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio (art. 26, secondo, terzo e quinto comma), se ai fini della liquidazione e della corresponsione, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione del servj.zio (art. cit. quarto e comma); se anche il riscatto di servizi o periodi, per conseguire una maggiore indennit, vicenda che si svolge del tutto al di fuori di ogni interferenza dell'amministrazione di appartenenza -la quale funge solo da tramite mentre all'ENPAS spetta di provvedere sia sulla determinazione del contributo a carico dell'impiegato, sia sulle scorte della domanda (artt. 15 e 24) se tutto questo si tiene presente, riesce difficile immaginare quale possa essere la situazione sostanziale che, in quanto comune a quell'amministrazione, renda indispensabile estendere ad essa il giudizio. Neppure, si badi, nei casi in cui la lite tra l'Ente e l'impiegato nasca dalla valutabilit di determinati periodi di servizio, o addirittura coinvolga atti o comportamenti ascrivibili all'amministrazione predetta, si realizza l'ipotesi dell'art. 102 cod. proc. civ. L'esame qi siffatte questioni, in sede di liquidazione dell'indennit, preordinato appunto ed esclusivamente a tale liquidazione, onde da escludere snz'altro anche che possa comunque influire sul pregresso rapporto di impiego ed interessare anche l'amministrazione di appartenenza. Pertanto, il giudice ordinario lo compir in via incidentale, come gli consentono di fare gli artt. 4 e 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non diversamente del resto, da come lo compie la Corte dei conti, quando deve dirimere questioni analoghe p~r definire il giudizio sulla pensione o sull'assegno vitalizio. La forza di tali argomenti risulta vieppi accresciuta dalla natura di prestazione previdenziale che, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale era stata ravvisata nell'indennit di buonuscita dalle precedenti sentenze. Per questa via, infatti, si giunge alla conclusione che pure la causa e l'oggetto del rapporto sono diversi da quello del pubblico impiego. E che, dunque, come nel collaterale settore del rapporto privato, non si dubita dell'estraneit al giudizio, del datore di lavoro, ogni qual volta 630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il lavoratore pretenda una determinata prestazione dall'ente assicuratore, cos nel caso in esame non vi ragione per estendere la lite all'amministrazione di appartenenza. A questo risultato la Corte era giunta gi in tema di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l'assistenza sanitaria dovuta dall'ENPAS, le quali solo per la prestazione in contestazione si differenziano da quella in esame (sent. 5 luglio 1975 n. 2615; 3 febbraio 1967 n. 305; 6 ottobre 1964 n. 2524; 23 giugno 1964 n. 1639). E non giova a vanificarlo il richiamo, fatto dal ricorrente, all'altra giurisprudenza che comprende nell'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie proposte dall'impiegato nei confronti del.l'amministrazione di appartenenza, per lamentare che questa non abbia provveduto, o abbia inesattamente provveduto, all'adempimento dell'obbligo di assicurarlo presso gli enti previdenziali e assistenziali (SS.UU. 24 febbraio 1976 n. 599; 17 febbraio 1975 n. 618; 23 agosto 1973 n. 2375; 23 agosto 1972 n. 2706; 18 settembre 1970 n. 157 cit.). agevole replicare che in tali liti non tanto il rapporto previdenziale, che viene in discussione, quanto quello di impiego, poich vi si denuncia un illecito a carico non certo dell'amministrazione previden ziale, ma dell'amministrazione di appartenenza: precisamente a questa che si fa carico dall'attore, di avere eluso obblighi che le incombeva rispettare in quanto datrice di lavoro. Cosicch chiaro che l'accertamento di tale inadempienza, per essere richiesto direttamente ed esclusivamente nei confronti della parte che l'avrebbe commessa, non ha carattere incidentale come si detto, invece, dell'accertamento da compiersi, nelle controversie relative all'indennit di buonuscita, su atti ed omissioni della stessa amministrazione. Esso ha carattere principale e dato il suo oggetto, spetta al giudice amministrativo. Anche nella causa promossa da . Azzolini va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1977, n. 1118 -Pres. Mirabelli - Rel. Lipari -P. M. Del Grosso (conf.) -Perniola Francesco (avv. Cola- cieco) c. Ministet del Lavoro e della Previdenza sociale (avv. Stato Siconolfi). Lavoro -Assunzione di mano d'opera agricola Sanzione amministrativa Sanzione penale Nullum crimen sine lege Inderogabilit assoluta. (Cost., art. 25; od. pen., art. 2). Il principio stabilito dall'art. 2, comma I cod. pen., e costituzionaliz,zato all'art. 25, comma II Cost., che vieta di considerare come reato un fatto non qualificato tale al momento della commissione, 'non pu essere derogato neanche per trarre conseguenze favorevoli al reo. Deve pertanto riconoscersi la competenza dell'lspettorajo del lavoro ad emettere ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa per un fatto com. messo nel vigore di una legge che prevedeva per quel fatto una sanzione solo amministrativa, anche dopo l'entrata in vigore di una legge successiva che configura il medesimo fatto come reato, poi amnistiato. (Si assumeva nella specie, l'incompetenza dell'ispettore del lavoro, con l'entrata in vigore della l. 8 agosto 1972, n. 457, che qualifica come reato l'assunzione di operai agricoli senza il tramite dell'.ufficio del lavoro competente -ad emanare ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa per il fatto medesimo svoltosi sotto la v1genza della l. 11 marzo 1970, n. 83, che preveda appunto la semplice sanzione) (1). (1) Questione nuova, per quanto consta, ed esattamente ;risolta.' CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1977, n. 1213 -Pres. Caporaso - Rel. Corda -P. M. Morozzo della Rocca (conf.) -Scimeni Anna e Giuseppe (avv. Sangiorgi) c. Ministero Difesa (avv. Stato Tomasicchio). Espropriazione. per p.u. Occupazione di aree private disposte dall'autorit militare Termine biennale Inapplicabilit Espropriazione p.u. Occupazione militare ultrabiennale Illegittimit costituzionale Manifesta infondatezza. (Cost., art. 42, I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 76). Le occupazioni disposte per esigenze di carattere provvisorio dall'Autorit militare non sono sottoposte al termine biennale di durata previsto dall'art. 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1). (1-2)Si confermano i principi gi affermati in numerosi arresti giurisprudenziali e da ultimo sent. 4 gennaio 1975, n. 7, in questa Rassegna 1976, I, 561. 632 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E manifestamente infondata la questione di illegittimit costituzionale dell'art. 76 legge 25 giugno 1865, n. 2359 che non assoggetta al termine biennale la durata delle occupazioni della propriet privata disposta dall'Autorit militare (2). (Omissis). -Col terzo motivo le ricorrenti deducono, in via subordinata, che avrebbe errato la Corte di appello nel dichiarare che le occupazioni temporanee disposte dall'Autorit militare .non sono soggette quanto alla validit temporale al limite del biennio. , Tutte le occupazioni -sostengono -sono soggette al detto limite; e quando questo sia trascorso senza che l'Amministrazione abbia restituito l'immobile o provocato il decreto di espropriazione, compete al privato il risarcimento dei danni per effetto della definitiva privazione del bene. L'assunto privo di fondamento. La giurisdizione di questa Corte Suprema , infatti, ormai costante nell'affermare che le occupazioni disposte per esigenza di carattere militare non sono sottoposte al termine di dur~ta biennale stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 4 gennaio 1975, n. 7); e poich a questo consolidato indirizzo si richiamata l'impugnata sentenza, quando h corretto l'errore in cui erano incorsi i primi giudici, appare chiaramente privo di consistenza l'assunto delle ricorrenti. Queste ultime, per la verit, hanno mostrato di non ignorare l'esistenza di detto .indirizzo, ma hanno sostenuto che non sarebbero sufficientemente meditate le sentenze di questa Corte Suprema che ad esso si sono adeguate e che le stesse, in ogni caso, non terrebbero conto di quanto era stato affermato con la sentenza a Sez. Un. del 28 maggio 1954, n. 1702, second_o cui il termine di due anni si applicherebbe a tutte le occupazioni temporanee, da qualunque legge autorizzate, senza possibilit di distinzioni. Ma un siffatto assunto non tiene conto che la citata sentenza di questa Corte Suprema aveva preso in esame le sole occupazioni diverse da quelle disposte dall'Autorit militare e, altres, che l'inapplicabilit del limite temporale a queste ultime occupazioni deriva dalla non equivoca volont della legge 25 giugno 1865, n 2.359 che, nell'attribuire all'Autorit militare (con l'art. 76) il potere di ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione di opere militari, non ha stabilito Debbonsi peraltro ribadire le perplessit suscitate dall'affermazione, ripetuta anche nella sentenza che si annota, secondo cui fa cessazione dell'occupazione potrebbe derivare da un riconoscimento tacito della P. A. non estrinsecatosi in un formale provvedimento. PARm I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE (in modo espresso) alcun. termine circa la protrazione dell'occupazione, cos come aveva fatto, invece, con l'art. 73 per le occupazioni temporanee prevedute dal precedente art. 71. Ora le ricorrenti sostengono che nell'~ttribuzione dell'Autorit militare (art. 76, secondo comma) delle facolt attribuite al prefetto nel Capo II del Titolo II della legge in esame (comprendente gli artt. da 71 e 73) avrebbe, implicitamente, esteso alle occupazioni militari quel limite di validit temporale che contemplato, appunto, dall'art. 71. Ma un siffatto argomento palesemente privo di pregio perch mostra di confonder,~ la facolt di ordinare l'occupazione con l'efficacia temporale dell'occupazione medesima. Col quarto motiv le ricorrenti deducono, in via ancora pi subordinata, che sarebbe viziata di illegittimit costituzionale la norma contenuta nell'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, se di essa si desse l'interpretazione datane dai giudici di appello, perch se l'occupazione disposta, dall'Autorit militare potesse protrarsi a tempo indeterminato, risulterebbe violato l'art. 42 della Costituzione, 'dato che si verificherebbe una sostanziale soppressione del diritto di propriet. L'eccezione , per, manifestamente infondata. Come, infatti, questa Corte Suprema ha gi avuto modo di affermare in precedenti decisioni, l'occupazione di urgenza disposta per esigenza di carattere militare, bench non sottoposta al termine di durata biennale stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non pu tuttavia durare indefinitamente, avendo anche essa, per sua natura, carattere temporaneo. Pertanto, qualora siano venute meno le necessit contingenti che l'avevano determinata, ma essa tuttavia permanga senza che sia intervenuta l'espropriazione, il proprietario ' dei beni occupati non rimane senza difesa, perch pu sempre provocare (per chiedere i danni al giudice competente) un provvedimento dell'Amministrazione militare che constati il venir delle condizioni legittimanti l'occupazione, o un riconoscimento tacito in tal senso derivante da un comportamento inequivoco dell'Amministrazione stessa, o l'accertamento ad opera del giudice amministrativo dell'illegittimit del diniego dell'Amministrazione predetta di provvedere in proposito (Cass. Sez. Un., 4 gennaio 1975, n. 7). Col quinto e' ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che, avendo l'Amministrazione provocato un decreto di espropriazione per pubblica utilit contenente (per quanto inefficace, giacch emesso dopo la scadenza dei termini prefissati) il riconoscimento del venir meno delle condizioni che avevano dato luogo all'occupazione temporanea, si sarebbe dovuto ritenere che l'occupazione predetta si era trasformata in definitiva e illegittima, con il conseguente diritto di esse deducenti a ottenere il risar cimento dei danni. 634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEIJ..O STATO I Anche questa censura va respinta al pari delle altre. ::, infatti, del tutto arbitraria l'illazione che l'Amministrazione militare, col richiedere al Prefetto l'emissione del decreto di espropriazione, avrebbe riconosciuto che non ricorrevano pi i presupposti per la protrazione dell'occupazione temporanea. Si , invero, osservato, nell'esaminare I il precedente motivo di ricorso, che il proprietario dei beni occupati 0 pu esplicare la difesa del proprio diritto anche provocando dall'Amministrazione militare un riconoscimento tacito del venir meno delle condizioni legittimanti l'occupazione. Ma si precisato che un tale riconoscimento deve risultare un comportamento inequivoco dell'Amministrazione stessa; ed perlomeno arbitrario volerlo far risultare dal fatto che fu richiesta l'emissione del decreto di esproprio, poich da tale fatto pu meglio desumersi -come ha ptintualmente osservato la resisente -che l'Amministrazione militare aveva necessit di acquisire il bene in modo definitivo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1977, n. 1224 -Pres. Mirabelli Est. Martinelli -P. M. Alfano (conf.) -Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (avv. Stato Tomasicchio) c. Muccio Lorenzo e Giuseppe (n.c.). Espropriazione per p.u. -Esecuzione di un'opera pubblica da parte di un ente in sostituzione di altro ente pubblico Decreto di espropriazione a favore dell'ente sostjtuito -Giudizio di opposizione alla stima Legittimazione passiva dell'ente che ha eseguito l'espropria zione. (I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). In caso di sostituzione di un ente ad un altro nella realizzazione di un'opera pubblica (o di delega), sebbene l'espropriazione sia pronunziata a favore dell'ente sostituito (o delegante) legittimato (attivamente o passivamente) al giudizio di opposizione alla stima l'ente che ha eseguito l'espropriazione (1). (1) La decisione che si annota apporta un ulteriore importante chiarimento nell'individuazione del soggetto che, quale espropriante, legittimato (passivat ~ mente od attivamente) nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 51 legge ;:,. 25 giugno 1865, n. 2359. ~: io j: Tale individuazione va fatta, secondo i principi generali, in base alle indi l ~' caoni risultanti dal decreto di espropriazione nel senso che deve considerarsi so.ggetto attivo dell'esprop:niazione colui a cui favore nel detto decreto l'espro- I fo .. ! PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 (Omi~sis). -Con il primo motivo, sostanzialmente, l'Avv. dello Stato prospetta un'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che l'originaria domanda di danni per occupazione illegittima del fondo non poteva tramutarsi in una mera opposizione alla stima in seguito al 'decreto di espropriazione intervenuta nel corso del giudizio, considerato che l'ente espropriante indicato nel provvedimento prefettizio era diverso rispetto a quello che aveva proceduto all'occupazione illegittima, e che era stato evocato in giudizio. La censura priva di ogni fondamento. Va subito premesso che l'interpretazione dell'atto amministrativo rientra nei. poteri insindcabili del giudice di merito, ove la motivazione della decisione sul punto sia immune da vizi logici e da violazioni di norme ermeneutiche. Quest'ultime, infatti, seppure previste pre l'interpretazione dei negozi di diritto 'privato, possono trovare applicazione, anche, nel campo degli atti amministrativi con i dovuti comportamenti imposti dalla particolare natura dell'atto e dei suoi effetti pubblicistici. Stabilito quanto sopra, indubbio che il giudice di merito, con suo apprezzamento insindacabile, ha ritenuto che l'Amministrazione regionale ebbe a sostituirsi al Comune di Palermo nell'occupazione e nell'espropriazione dei fondi. N in subiecta materia pu affermarsi che tale conclusione ermeneutica si concretizzi in una mera affermazione apodottica ed arbitraria, considerando che questa si fonda sulla documentazione prodotta, e, soprattutto, sul provvedimento prefettizio del 5 agosto 1970 dal quale risulta che l'ente espropriante fu la Regione che con decreto del 3 settembre 1966 del Prefetto di Palermo era subentrata nell'occupazione dei fondi. Neppure, pu affermarsi -come sostiene l'Avvocatura dello Stato che con il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si sia inteso correggere un errore in corso nella stesura del decreto 5 agosto 1970, di guisa che da doversi ritenere il Comune di Palermo quale unico ente espropriante fin da tal data. priazione viene pronunziata (v. Cass. 2 a:Prile 1974, n. 1102, in questa Rassegna 1974, I, 1144). Peraltro, ed questo il chiarimento contenuto nella decisione qui annotata, tale principio generale v;iene derogato quando intervenga un provvedimento ammi Illistrativo (sostituzione o delega) che modifichi tali competenze. In tal caso il soggetto espropriante non pi colui nel cui interesse l'opera viene realizzata, ma quel soggetto che in forza dell'atto amministrativo dero gativo della competenza si sostituisce o viene delegato all'esecuzione dell'opera (v. conf. 8 febbraio 1973, n. 382, in questa Rassegna 1973, I, 379. Per ulterJori richiami v. Relazione dell'Avvocatura dello Stato, anni 1971-75, vol. III, p. 419). 636 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Invero, per arrivare ad una tale conclusione dovrebbe riconoscersi all'ultimo decreto prefettizio natura di atto di annullamento per errore del provvedimento 5 agosto 1970 con sua sostituzione ad opera di un nuovo decreto di espropriazione; ed evidente che nessun elemento letterale e logico pu giustificare una siffatta conclusione. Neppure, pu parlarsi nella specie -d'ipotesi di correzione di errore naturale, perch se il decreto 5 agosto 1970 fu nificiato da errore nell'individuazione dell'ente espropriante, questo non poteva che assumere natura concettuale. invece, indubbio che il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si inser proprio nella fattispecie della sostituzione amministrativa determinando il successivo trasferimento del bene espropriato dalla Regione al Comune di Palermo con effetti esclusivamente interni ai due enti. ormai principio consolidato in dottrina e in Giurisprudenza che la sostituzione ammministrativa, cos come la delegazione intersoggettiva, a diversit della mera ipotesi di finanziamento, comporta una sostituzione nel potere espropriativo, e, quindi, nell'assunzione delle relative obbligazioni sorgenti dall'espropriazione da parte dell'ente sostituto o delegato. Da ci conseg.e che gli enti delegati o sostituiti non assumono alcuna responsabilit di fronte ai terzi per gli atti o fatti compiuti dal delegato o sostituto, unico obbligato al pagamento dell'indennit espropriativa. Il secondo motivo merita, invece, accoglimento. Va subito premesso che -secondo quanto affermato da questa Suprema Corte (Cass. Sez. I 30 dicembre 1968 n. 4086 -sez. I 10 marzo 1976 n. 825), ove nel corso del giudizio intervenga il decreto di espropriazione, l'originaria domanda di danni per occupazione abusiva si tramuta in opposizione alla stima dell'indennit con limitazione s'intende, a quella parte del danno originariamente liquidato con riferimento all' aestimatio rei del bene che pi non pu rientrare nel patrimonio dell'attore. Ora proprio con riferimento a tale principio evidente l'errore in cui incorso il giudice di merito, il quale, non solo ha omesso di specificare i titoli delle somme liquidate (confermando in toto la pronuncia del Tribunale) ma ha, pretermesso: a) di tener conto della somma depositata dalla P. A. a titolo di indennizzo; b) di disporre il deposito delle somme liquidate con sentenza a titolo di indennit ex art. 51 legge 25 giugno 1865 n. 2359 -con conseguente errore nel computo degli interessi dovuti per le somme deposi tate (nei limiti previsti dall'ordinamento della Cassa depositi e prestiti). principio consolidato di questa Suprema Corte che il deposito presso detta Cassazione vada disposto, per i fini di cui agli artt. 55 e segg. legge 25 giugno 1865 n. 2248, anche per le indennit liquidate giudizialmente, -(Omissis). t>AR'tE , SEZ. IV, GitJRSPRUDENZA CIVIi.E 631 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 18 aprile 1977, n. 1419 -Pre. Tamburrino -Est. Caleca -P. M. Gentile (conf.) -Condominio via Slataper (avv. Paoli) c. Ministero LL.PP. (Comitato Liquidazione INCIS) (avv. Stato Pierantozzi). Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Notificazione ad ente sop presso -Inammissibilit -Sussiste. (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13). Deve ritenersi inammissibile perch notificato a soggetto non pi esistente, il ricorso per cassazione notificato ad un ente soppresso (INCIS) in epoca successiva alla data dalla quale prende efficacia la sua soppressione (1). (Omissis). -L'eccezione di inammissibilit del ricorso fondata. Nel giudizio di cassazione, se vero che non ammissibile l'intervento di chi non sia stato parte nelle precedenti fasi di merito tuttavia deve trovare applicazione il principio, consacrato nell'art. 110 cod. proc. civ., in virt del quale, se una parte viene meno per morte o per altra causa, il processo proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, sempre che da colui che assume di essere successore del soggetto, nei cui confronti stata emessa la pronuncia di merito, sia dimostrata tale sua qualit; solo nel difetto di detta prova il procedimento deve continuare a svolgersi nei confronti della parte originaria, data la inapplicabilit al procedimento di cassazione -dominato dall'impulso di ufficio -dell'istituto della interruzione del processo di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. Ora, nel caso di specie, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 19 gennaio 1974 n. 9 e nel d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, il Ministero dei Lavori Pubblici, al momento della notificazione del ricorso (8 marzo 1974) all'INCIS, era gi subentrato in tutti i rapporti, compresi quelli processuali, facenti capo a detto Istituto, con la ulteriore conseguenza che la rappresentanza in giudizio, per le cause in corso, doveva, ex lege, essere assunta dall'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti, con il decreto presidenziale n. 1036 del 1972, che affidava al Ministero dei LL.PP. la realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di intervento di edilizia abitativa pubblica e di edilizia (1) Massima esatta che trova fa sua giustificazione nel riconoscimento, nel caso di soppressione dell'I.N.C.I.S., di una espressa volont del legislatore di escludere che durante la fase di liquidazione l'ente sopravviva, per affidare la cura della liquidazione ad altro soggetto del tutto distinto (comitato di liquidazione, organo del Ministero dei Lavori Pubblici). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sociale (art. 1), veniva espressamente disposta la soppressione, con effetto dal 31 dicembre 1973, di alcuni enti, fra i quali l'INCIS (art. 13) e veniva attribuita al Comitato per l'edilizia residenziale -quale organo del Ministero dei LL.PP. -l'espletamento di particolari compiti, fra i quali quello di sovrintendere, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati, dalle norme allora vigenti, agli enti soppressi (INCIS-GESCAL-ISES) (art. 4 lett. n). Con la legge n. 9 del 1974 veniva, poi, attribuito al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere -mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile -alla liquidazione' delle situazioni attive e passive dell'INCIS ed al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi di detto ente alle amministrazioni ed enti di competenza in base agli artt. 14, 15, 16 del citato d.P.R. n. 1036 del 1972. Pertanto, alla data della notificazione del ricorso all'INCIS (8 marzo 1974), detto Istituto pi non esisteva ed inoltre la definizione dei rapporti pendenti eta stata dalla legge attribuita ad altri soggetti del tutto autonomi e distinti e precisamente ad organi (comitati) all'uopo istituiti presso il Ministero .dei LL.PP. -Consegue che al caso di specie non applicabile, al fine di attribuire efficacia alla notificazione del ricorso in esame, il principio secondo il quale il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale, di per s, a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase partiolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizfone dei rapporti giuridici pe~denti. Il principio anzidetto, infatti, presuppone che al compito di cui sopra debba attendere la stessa persona giuridica soppressa e non, come nel caso di specie, un soggetto del tutto estraneo ad essa e creato appositamente dalla legge. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la inammissibilit del ricorso poich notificato non al soggetto legittimato passivamente. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1896 -Pres. Mirabelli - Rel. Lipari -P. M. Morozzo della Rocca (diff.) -Ditta Iclet (avv. Romanelli) c. Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci). Responsabilit civile -Responsabilit della P.A. Clausola di manleva inserita nel capitolato d'appalto delle F.S. Contrasto con l'art. 1229 cod. civ. Non sussiste. (Cost., art. 28; cod. civ., art. 1229). PARTB I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 639 Responsabilit civile Responsabilit della P.A. -Liceit della clausola di manleva a mente dell'art. 1229 cod. civ. Illegittimit costituzionale dell'art. 1229 cod. civ. per contrasto con l'art. 28 Cost. -Manifesta infondatezza. (Cost., art. 28;. cod. civ., art. 1292). Responsabilit civile Responsabilit della P.A. -Clausola di manleva Transazione tra le F.S. e il danneggiato Opponibilit all'appaltatore Obbligo dell'avviso Non sussiste. (cod. civ., art, 1913). La clausola prevista dal capitolato d'appalto delle F.S. con cui l'appaltatore si addossa gli oneri derivanti ai dahneggiati oltre .che per fatti propri e dei propri dipendenti anche per fatto e colpa dei dipendenti ,dell'Amministrazione (c.d. clausola di manleva) non contrasta con l'art. 1229 cod. civ. (1). Non contrasta con l'art. 28 Cost. l'art. 1229 cod. civ. anche se inter pretato nel senso che riconosca la liceit della clausola di manleva (2). L'omesso avviso delle trattative della successiva transazione tra la Amm.ne, garantita dalla clausola di manleva, e il danneggiato, non rende inefficace la transazione stessa nei confronti dell'appaltatore garante, salvo che quest'ultimo non dimostri l'eccessivit della liquidazione accordata al danneggiato (3). (Omissis). -1. -In forza di appalto n. 47 del 1964, stipulato fra la Amministrazione ferroviaria e la ditta ICLET, si conveniva all'art. 10 (riguardante la protzione dei cantieri di lavoro) che il personale delle ferrovie utilizzato dall'appaltatore per la sorveglianza dei cantieri dovesse essere considerato, ad ogI).i effetto, nell'adempimento del proprio compito, come personale proprio dell'appaltatore e da lui pagato; e si stabiliva che nessuna responsabilit fa carico alle ferrovie per danni che comunque potessero derivare in dipendenza dell'esercizio ferroviario al personale dell'appaltatore, Nell'art. 13, sotto la rubrica risarcimento danni ii;t caso di infortuni\>, si precisava poi che le Ferrovie non assumono alcuna responsabilit per danni, infortuni od altro che dovessero (1-3) Il principio contenuto nella prima massima dell'annotata decisione conferma un indirizzo ormai costante e pacifico della giurisprudenza del S. C. in tema di clausola di mnleva-inserita nel capitolato d'appalto delle F. S. (v. conf. sent. 7 aprile 1976, n. 1213; 6 agosto 1974, n. 2348, in questa Rassegna 1975, I, 363 ove ulteriori richiami). Anche la seconda massima costituisce conferma di una giurisprudenza ormai costante (cfr. Cass. 1 ottobre 1970, n. 1756, in questa Rassegna 1970, I, 812). RASSEGNA DELL1AVVOCA!UllA OliLLO STATO derivare all'appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esercizio delle prestazioni oggetto del presente atto, od a motivo dell'esercizio ferroviario, o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere gi compreso e compensato nel corrispettivo di appalto. Patti del genere -intervenuti fra l'amministrazione delle FF.SS. e gli appaltatori -sono stati sottopsti all'esame di questo Collegio, e con giurisprudenza univoca ne stata riconosciuta la validit, sul rilievo che si tratta di convenzione estranee all'area dell'art. 1229 e.e., riguardanti il debitore ed un terzo, con cui il primo riversa sul secondo gli oneri derivanti dalla propria desponsabilit verso il danneggiato (cfr. Cass. 7 aprile 1976 n. 1213; 6 agosto 1974 n. 2348; 16 febbraio 1974 n. 434; 26 giugno 1973 n. 1853; 1 ottobre 1970 n. 1756; 20 maggio 1969 n. 1779; 21 giugno 1969 n. 2221; 1 giugno 1968 n. Y686; 22 maggio 1954 n. 1580). Si puntualmente precisato che non rientra nel divieto dell'art. 1229 cod. civ. la cosiddetta clausola di manleva, normalmente inserita nei contratti di appalto e di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello Stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilit dell'Amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa di trasferire su atro, e anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilit,, a condizione, peraltro che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale il fatto sarebbe nullo per mancanza o illiceit della causa). Facendo applicazione di questo consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte. d'Appello di Trieste ha ondannato la societ appaltatrice dei lavori a rivalere l'amministrazione ferroviaria di quanto corrisposto a titolo di risarcimento danni agli eredi di un operaio deceduto per investimento nel corso della esecuzione dei lavori di appalto; per fatto di un cantoniere dipendente della P.A. addetto alla manutenzione del cantiere. La ditta non ha accettato la decisione onforme dei giudici di I e II grado e, consapevole dell'orientamento giurisdizionale di questo S.C., sviluppando una tesi gi sostenuta nel corso dell'appello, pretende di aggirarlo, ipotizzando che i due commi dell'art. 1229 enuncino due distinte proposizioni normative, e sostenendo che la giurisprudenza del S.C. sulla validit della clausola di manleva si riferisce, sia pure senza specificarlo, al solo comma 1 (riguardante l'esclusione o la limitazione) della respon- Di particolare interesse la puntualizzazione contenuta nella terza massima. Con una attenta ed esatta valutazione della natura della clausola di manleva il s; C. ne ha esclusa la assimilabilit al contratto di assicurazione escludendo il venir meno della manleva nell'ipotesi che l'Azienda ferroviaria transiga con il danneggiato il danno coperto da garanzia senza preavvisare il garante (v.. conf. sent. n. 1756 del 1970 citata). PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE sabilit del debitore per dolo o colpa grave) ma non invocabile rispetto al comma II il quale sancisce la nullit dei patti di esonero (o limitazione) delle responsabilit per i casi in cui il fatto del debitore, e dei suoi ausiliari, costituisca violazione di obblighi derivati da norme di ordine pub blico (1 mezzo: mancata applicazione della 'norma di cui all'art. 1229 comma 2 e dell'art. 1418 cod. civ. e mancata motivazione in proposito). Il motivo infond;;tto. In primo luogo va rilevato che trattandosi di risolvere un problema di interpretazione giuridica di norme, il profilo dell'omesso esame non assume alcuna autonoma consistenza e si tratta di verificare in s e per s l'esattezza della tesi prospettata dalla societ ricorrente, la quale sostiene che il secondo comma, colpendo l'esonero della responsabilit, comunque conseguito, vieterebbe non solo il patto diretto fra danneggiante e danneggiato, ma qualsiasi convenzione volta in definitiva, a lasciare indenne da responsabilit il danneggiato che abbia violato norme d'ordine pubblico, trasferendo ad altri il rischio e l'onere del risarcimento. Ma l'assunto privo di fondamento giuridico. A parte la fragilit dell'argomento secondo cui il legislatore, quando divide un articolo in commi, intende .diciplinare ipotesi diverse ed autonome (anche se affini), non pare decisivo rilevare che nel primo comma si parla di esclusione , e nel secondo invece di esonero dalla responsabilit, per sostenere che l'esclusione, implicando il venir meno di ogni conseguenza dannosa di un evento, si riferisce a patti che non possono intervenire se non fra debitore e creditore (danneggiato e danneggiante), mentre l'esonero comporta il sollevare da un peso (ex onere), dalle conseguenze di un fatto (e specificamente dalle conseguenze di una violazione di norme di ordine pubblico) compiuto dal debitore, o dai suoi ausiliari e sarebbe perci, suscettibile di riferirsi ad ogni accordo, fra chiunque intercorrente, che possa rendere in~ffi.caci, totalmente o parzialmente, i precetti di norme di carattere inderogabile. In verit, ove si tenga presente che l'espressione esonero compare anche nella rubrica dell'articolo, la contrapposizione ad esclusione e l'equivalenza postulata a trasferimento appaiono chiaramente sforzate. Il legislatore ha voluto evitare che il debitore, o danneggiante, potesse andare esente (in tutto o in parte) da responsabilit per fatti ascrivibili al dolo, alla colpa grave ed alla violazione di norme di ordine pubblico ma una volta assicurata in questi limiti la tutela del creditore, non si preoccupato di radicare le conseguenze patrimoniali di tale responsabilit in modo definitivo in capo al debitore, o danneggiante, medesimo e non gli ha vietato quindi di trasferire su terzi, con apposito patto, gli effetti economici del risarcimento danno prestato. Scopo della norma contenuta nel comma 2 non , invero, quello di imporre ai debitori particolare attenzione nel rispetto delle disposizioni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 642 di ordine pubblico, sorvegliando con rigore il comportamento proprio o dei loro ausiliari (che sarebbe frustrato se il debitore, con apposito patto, potesse riversare su altri le conseguenze dannose della relativa violazione); l'art. 1229, nel suo complesso, stato dettato per la tutela delle posizioni del creditore e segna il limite dell'autonomia delle parti, che non possono preventivamente escludere, o limitare, la responsabilit del debitore nelle ipotesi ivi considerate. Non solo l'ipotesi del dolo o della colpa grave, ma anche quella della violazione delle norme d'ordine pubblico, prevista dalla legge esclusivamente nei rapporti interni fra debitore e creditore (danneggiato e danneggiante). Tale profilo si gi presentato all'esame di questo S.C. che, con sentenza n. 2348 del 1974 cit., ha ritenuto destituito di fondamento l'assunto secondo cui l'amministrazione ferroviaria, mediante il patto di esonero della reponsabilit, avrebbe eluso-la norma imperativa che la obbligava ad adottare tutte le misure e tutte le cautele per evitare qualsiasi sinistro (incorrendo nella violazione del divieto di stipulare patti che eludano la reponsabilit discendente dalla violazione di norme di ordine pubblico). stato osservato, in tale occasione, che la clausola di manleva, prevista nei capitolati di appalto delle ferrovie dello Stato, non esonera l'amministrazione dall'obbligo di osservare le norme di comune prudenza, n la libera dalle conseguenze del mancato rispetto della medesima nei confronti dei terzi danneggiati, poich tiene fermo rispetto a costoro il canone del neminem laedere (Cass. 27 marzo 1970 n. 844, 27 aprile 1968 n. 1328) e perci nulla aggiunge ai principi operanti in tema di responsabilit della P.A. La stipulazione di tale clausola non si riflette in alcun modo sul rap porto danneggiante-danneggiato, che si svolge alla stregua delle norme di diritto comune, senza implicare alcuna limitazione delle responsabilit dell'amminitrazione ferroviaria nei confronti del danneggiato o dei suoi eredi, ma spiega la sua efficada quando il danno, senza compressione o riduzione di sorta, stato liquidato nella sua totalit. Ferma restando la responsabilit della P.A. verso i dipendenti dello appaltatore danneggiato da fatto illecito dell'amministrazione medesima o dal personale da essa impiegato, le viene consentito grazie al patto di manleva, di riversare sull'appaltatore gli oneri derivati da tale responsa bilit, ed il carico di questa eventuale rivalsa si presenta per l'appaltatore medesimo come una delle componenti del rischio, che caratterizza il contratto d'appalto. Il divieto sancito dall'art. 1229 opera nei soli rapporti fra danneggiante e danneggiato, ma una volta assicurata la tutela del danneggiato la liceit del patto che trasferisce su un terzo (diverso dal danneggiato) l'onere dell'operato risarcimento non incontra l'ostacolo dell'art. 1229 PARTE I, SEZ. IV; GIURISPRUDENZA CIVILE 'cod. civ. In questa prospettiva il nucleo argomentativo evidenziato nel ricorso, l'affermazione, cio che il soggetto tutelato dal patto di manleva si muoverebbe nel mondo del diritto con troppa disinvoltura, violando impunemente le norme imperative a ben vedere non prova n la nullit per illiceit del patto medesimo nei confronti del terzo danneggiato, che non viene in alcun modo menomato dalla clausola, che non incide sul suo diritto al risarcimento, n quella inter partes, avendo avuto questo S.C. cura di specificare, nelle numerose decisioni intervenute. sull'argomento, che tale patto in tanto si giustifica in quanto l'assuntore dell'onere vi abbia interesse, dato che altrimenti il patto stesso sarebbe nullo per mancanza o per illiceit della causa. E nella specie l'interesse risulta all'evidenza del contratto d'appalto predisposto dalla P.A. la quale non si induce a contrattare se non con soggetto disposto ad accollarsi l'onere risarcitorio ad essa facente capo. Resta quindi confermata la liceit del patto di manleva anche con specifico riguardo alla ipotesi di danno causato da dipendenti della amministrazione ferroviaria per violazione delle norme di comune prudenza attinenti all'incolumit fisica delle persone. Secondo la ditta ICLET, peraltro, la norma dell'art. 1229 comma 2 cod. civ. cos interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 28 Cost. Ed avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere destituita di fondamento anzich manifestamente infondata la questione stessa, (con violazione dell'art. 23 della 1. n. 87 del 1953) e comunque nel non rimettere gli atti alla Corte costituzionale, mentre si dovrebbe far carico alla sentenza di una motivazione non appagante nell'esclusione vuoi del contrasto con lo art. 28 Cost. vuoi della rilevanza della questione. La ricorrente, in buona sostanza, ripropone la questione di incostituzionalit e lamenta che i giudici veneziani abbiano negato l'accesso alla Corte costituzionale, insufficientemente argomentando su entrambi i punti. In verit la motivazione della Corte pi che insufficiente deve ritenersi ridondante perch, senza rispettare l'ordine logico, stata anzitutto negata la ipotizzabilit di un apprezzabile contrasto fra art. 28 Cost. ed art. 1269 comma 2 cod. civ., ed ulteriormente disconos~iuta la sussistenza della rilevanza, mentre noto che occorre anzitutto stabilire l'applicabilit della norma di contestata costituzionalit alla' fattispecie e solo dopo averla riconosciuta vagliare nel merito la questione. Nel caso di specie, per, il profilo di costituzionalit dedotto non di agevole enucleazione, il che comporta che i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza vengono a sovrapporsi e ad interferire fra loro. Si lamenta che l'art. 1229 sia incostituzionale in quanto non prevede (nell'interpretazione accolta dal giudice di merito e criticata con il primo mezzo, per l'eventualit che ad essa aderisca anche questo S.C.) l'inva lidit anche dei patti di .manleva che scaricano su terzi la responsabilit RASSEGNA DBLL1AVVOCA'rURA DELLO STATO della P.A. -e non anche degli altri danneggiati privati -per danni collegati alla violazione di norme di ordine pubblico. La stessa enucleazione della questione rende esplicita la forzatura dell'impostazione. Non tanto la norma dell'art. 1229 che nell'ottica del ricorrente si pone come ostacolo all;:i tesi di nullit del patto di manleva, ma il patto tesso a presentarsi come illecito, a prescindere dalla sua riconducibilit alla fattispecie dell'art. 1229, ipotizzando un regolamento di interessi in violazione di norme d'ordine pubblico che trovano la loro matrice nell'art. 28 Cost. Del rapporto fra articolo 28 Cost. ed art. 1229 cod. civ. questa S.C. ha avuto modo di occuparsi nella sentenza n. 1756 del 1970 (cit.). Contro l'assunto della validit della clausola di manleva riferita all'art. 1229 'cod. civ. si deduceva la violazione dell'art. 28 Cost., in quanto si sarebbe consentito alla P.A. di sottrarsi alla responsabilit civile diretta, costituzionalmente sancita, per il fatto commesso in servizio dai suoi dipendenti. stato, allora, agevole replicare che l'art. 28 Cost. contempla accanto alla responsabilit della P.A. quella diretta e solidale dei dipedenti di questa, in quanto autori dell'illecito. Ma nella specifica causa in cui si azionava la pretesa alla manleva non veniva in discussione n la responsabilit dei dipendenti (non fatta valere in giudizio) n quella della P.A. (ormai definitivamente accertata con sentenza di condanna cui era stata data esecuzione); non si vedeva quindi come il precetto cotituzionale, che si risolve in una pi ampia tutela della vittima dell'illecito, potesse incidere sulla sorte di un patto che, senza menomare quella tutela, prevede l'assunzione, da parte di un altro soggetto, dell'onere di sollevare l'amministrazione delle conseguenze della sua accertata responsabilit. Nell'ipotizzare un contratto fra la norma che colpisce di nullit le clausole di esclusione della responsabilit e l'art. 28 Cost. non si tiene conto -ancora una volta -dell'essenziale circostanza che la norma riflette esclusivamente -ove la si proietti nel campo extracontrattuale i rapporti danneggiato-danneggiante, mentre il patto di manleva riguarda non tali mpporti sibbene i rapporti interni fra danneggiante, che ha risarcito il danno, e il terzo assuntore del relativo onere in forza di distinto patto contrattuale (non riconducibile a quelli contemplati nell'articolo 1229 cod. civ.). Cos stando le cose poich l'art. 1229 cod. civ. estraneo ai rapporti ferrovia-appaltatore, la questione di legittimit costituzionale di tale articolo risulta chiaramente irrilevante, poich il fatto di manleva resta del tutto disancorato dal suo piano di incidenza. N sarebbe ipotizzabile la illegittimit della norma in quanto non prevede anche la nullit del fatto considerato proprio perch la citata norma regola soltanto i rapporti fra danneggiante e danneggiato, sicch una volta accertato che nel giudizio non vengono in considerazione tali rapporti (dicutendosi della manleva a PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE favore del danneggiante che ha risarcito il danno) deve escludersi la rilevanza, il cui difetto nemmeno il ricorso al macchinoso espediente della sentenza additiva, volta ad integrare una supposta omissione del legislatore varrebbe ad aggirare. In conclusione, sul punto, la dedotta questione, nei termini in cui stata sollevata rispetto all'art. 1229 cod. civ., appare priva di rilevanza; e, comunque, il patto di manleva non si pone in contrasto con il precetto dell'art. 28 Cost. (n con quello dell'art. 97 Cost.). 3. -Con il terzo mezzo del ricorso la ditta ICLET sostiene che a torto la Corte avevlil negato rilievo al mancato avviso datole della trattativa di liquidazione in corso e della transazione intervenuta, dal momento che essa non aveva provato l'eccessivit della liquidazione che, all'opposto, era parsa ai giudici di merito particolarmente contenuta. Sarebbe contraddittorio riconoscere il diritto al preavviso ed escludere la sanzione dell'inadempimento dell'onere, e cio l'inefficacia della manleva. Per effetto del mancato avviso la ditta non aveva potuto difendersi, e tanto bastava a paralizzare il patto. Il solo onere probatorio della ICLET riguardava l'omesso avviso e non anche l'eventuale eccessivit della liquidazione (violazione dell'art. 1913 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., omessa e contraddittoria motivazione). Il motivo infondato anche se non pu condividersi l'assunto della Corte circa la sussistenza di un obbligo di avviso, la cui inosservanza non avrebbe peraltro comportato conseguenze sfavorevoli per l'obbligato in manleva. Per la verit l'interpretazione in tal senso, su cui si fa leva il ricorrente, e che contestata dall'Avvocatura, potrebbe non risultare del tutto pacifica. La motivazione della Corte in effetti concessiva: anche ad ammettere l'obbligo dell'avviso, afferma la entenza, ril motivo perde di consistenza, perch la ditta non ha concretamente risentito danno (che avrebbe dovuto provare) da tale omissione. Nell'esercizio dei propri poteri istituzionali ritiene, peraltro, questa S.C. di dovere correggere la motivazione negando pi radicalmente la sussistenza di un siffatto obbligo, e ribadendo che in ogni caso l'analogia con le norme vigenti in materia di assicurazione non gioverebbe alla ditta, stante (come ben messo in luce dal P.G.) la disciplina risultante dall'art. 1915 cod. dv., che la difesa della ricorrente ha trascurato di considerare, richiamandosi al raccordo fra artt. 1917 e 1913 cod. civ. Il patto, pacificamente, non prevedeva l'onere di avviso del verificarsi , dell'evento dannoso, di una litis denuntiatio, o di dar conto delle trattative di liquidazione in corso. Le norme processuali di diritto comune riguardano l'iniziativa del garantito nei confronti del garante ~cfr. artt. 32, 106, 108 cod. proc. civ.) e non la situazione opposta del garante che vigila perch nel processo le sue ragioni siano tutelate. Si intende che -in linea di principio -il garante pu addebitare al garantito di non essere 646 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DllLLO .STATO stato accorto nella tutela delle sue ragioni e pu rifiutarsi di prestare garanzia nei limiti in ct la difesa del danneggiante risultata colposamente inadeguata. Il danneggiante ha quindi interesse a coinvolgere il garante nel processo per evitare di vedersi imputare scarsa cautela nel difendersi o nel transigere la lite. Ma un obbligo formale in tal senso, comportante come pretenderebbe la ditta addirittura l'inefficacia della manleva, non desu 'mibile dal sistema di diritto positivo alla stregua del quale, giusti i principi generali, il garante pu pretendere solo di non essere tenuto alla rivalsa nella misura in cui ha sofferto pregiudizio per la mancata possibilit di intervento .nel giudizio di liquidazione del danno: N l'obbligo dell'avviso ptrebbe ricavarsi analogicamente dall'art. 1913 cod. civ., n quel che pi conta, ove fosse consentito ,procedere ad una interpretazione analogica delle norme in tema a assicurazione della responsabilit civile, le conseguenze potrebbero essere quelle pretese dalla ricorrente posto che l'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., gi ricordato, comporta la perdita del diritto dell'indennizzo solo in caso di dolo (pacificamente escluso nella fattispecie), mentre per l'ipotesi dell'inade~pimento colposo prevista solo la possibilit per l'assicuratore di ridurre ,l'indennit in ragione del pregiudizio sofferto, del I quale, ovviamente, deve fornire la prova. In ordine all'esclusione del procedimento analogico, sufficiente I ricordare che, sin dalla sentenza n. 1756 del 1970 questa S.C. ha avuto modo di sottolineare' che la clausola di manleva solo impropriamente assume nat.ra assicurativa; e che di conseguenza la relativa disciplina non va I attinta ai contratti assieurativi. Pu soggiungersi che assicurato ed assi ~[ curatore si collocano, rispetto al contratto di assicurazione della responsabilit civile, su un piano diverso da quello dell'appaltatore della stazione I appaltante (cui si correla il patto di manleva). La stessa struttura del contratto di pubblico appalto comporta una continua ingerenza della amministrazione sullo svolgimento dei lavori, e reciprocamente una col laborazione tra personale ferroviario e personale dell'appaltatore, sicch l'evento del sinistro percepito nel momento stesso del suo verificarsi da entrambe le parti. Nel contratto di assicurazione, invece, l'evento si svolge con riflessi fatturali esclusivamente riferibili all'assicurato, cui l'assicuratore rimane estraneo, e ci spiega perch l'avviso si ponga come necessario tramite per rendere avvertita l'impresa assicuratrice e consentirle di spiegare la opportuna attivit difensiva. Esclusa l'analogia, e comunque l'incidenza della medesima sulla solu zione della questione, resta fermo che stato .accertato in fatto che la societ non ha n provoto, n offerto di provar, una eventuale eccessi 647 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE vit della liquidazione, e che all'opposto la concreta liquidazione intervenuta in via transattiva stata giudicata particolarmente modesta. Siffatti apprezzamenti di fatto non sono contestati, mentre i principi di diritto che li sorreggono appaiono corretti. Essendo gi fuori causa la responsabilit della amministrazione ferroviaria per il fatto del su~ dipendente risultante dalle sentenze penali, la materia del contendere era circoscritta al quantum. Al riguardo solo in memoria, e quindi tardivamente, si sostiene che dalla manleva andrebbe detratto quanto attribuito all'INAIL a titolo di rivalsa, stante la ritual copertura assicurativa infortunistica del dipendente della ditta appaltatrice investito dal treno. Vero , invece, che l'adempimento degli obblighi di protezione sociale posti dalla legislazione infortunistica esonera il datore di lavoro _;, in linea di massima -dalla responsabilit civile verso i lavoratori infortunati, ma non rende illecito il patto con cui, nell'ambito di un distinto rapporto, lo stesso datore di lavoro si assume l'onere di rimborsare ad altro soggetto, cui sia imputabile il fatto generatore dell'infortunio, gli indennizzi dovuti agli infortunati dell'istituto, e di cui a sua volta l'INAIL si sia rivalso nei confronti del medesimo (cfr. Cass. 1 ottobre 1970 n. 1756). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1977, n. 1976 Pres. Novelli Est. Sandulli -P. M. Cutrupia (conf.) -Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Corsini) c. Campione Margherita ed altri (avv. Di Lauro). Espropriazione per p.u. -Indennizzo Vincolo di identificabilit previsto da piano regolatore generale -Natura di area edificatoria del terreno vincolato Sussiste. (!. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40; !. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13; I. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2). Espropriazione per p.u. Occupazione ultrabiennale Risarcimento del danno . Sua determinazione in base agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore agricolo del suolo occupato. (cod. civ., art. 2043; I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). I vincoli urbanistici di inedificabilit derivanti dal piano regolatore generale non fanno perdere all'area vincolata la natura di suolo edificatorio, come tale valutabile in sede di espropriazione per p.u. (1). (1-2) Il principio contenuto nella priima massima, anche se solleva perplessit (specie se si tiene conto deHe misure di salvaguardia che tutelano le destinazioni previste nel piano regolatore generale) conforme all'indirizzo giurisprudenziale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In caso di occupazione ultrabiennale di terreni edificatori il risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima va determinato, in difetto di prova di danni maggiori, in base all'interesse legale sul valore del suolo corrispondente alla effettiva utilizzazione che ne sarebbe fatta dal proprietario, cio al valore agricolo (2). (Omissis). -Con la prima censura, la ricorrente ripropone in sede di legittimit la questione, gi delineata nel giudizio di merito e diversamente risolta dai giudici di primo e di secondo grado, se -ai fini della attribuzione della natura edificatoria ad un terreno assoggettato ad un cosiddetto vincolo urbanistico di inedificabilit -le statuizioni di un piano regolatore generale (aventi valore di norme oggettive di legge), relative a vincoli urbanistici, imposti (in determinate zone) sui beni privati, possano (o meno) ritenersi operanti e vincolanti prima della pubblicazione del piano regolatore particolareggiato. La stessa intimamente connessa al problema relativo alla natura del rapporto intercorrente fra gli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale, e cio fra i piani regolatori comunali (generale e particolareggiato). Secondo l'Amministrazione, le disposizioni del piano regolatore generale, che pongono vincoli urbanistici (che comportano divieti di edificabilit) su terreni privati al fine di soddisfare esigenze generali del corpo sociale (ad esempio, mediante la creazione di spazi di uso pubblico destinati a parchi o a verde), avrebbero carattere di obbligatoriet immediata e sarebbero, quindi, operativi e vincolanti a tutti gli effetti (compreso quello di escludere la natura edificatoria del terreno) anche prima della approvazione del piano particolareggiato di esecuzione. Secondo la Corte del merito, invece, le prescrizioni del piano regolatore generale, contenenti imposizioni di vincoli urbanistici del tipo su indicato sulla propriet privata, non sarebbero immediatamente obbligatorie e sarebbero, perci, privi di rilevanza giuridica nel periodo precedente la pubblicazione del piano regolatore particolareggiato, onde la natura edificatoria del terreno potrebbe risultare anche dalle caratteristiche posizionali intrinseche di questo, e, quindi, indirettamente dalla situazione obiettiva della zona (se munita di opere di urbanizzazione). (v. sent. 4 dicembre 1972, n. 3492; sent. 20 dicembre 1968, n. 4026, in Giust. civ. 1969, I, 880 in motiivazione) che peraltro non sembra adeguatamente ap'profondito. Con l'affermazione contenuta nella seconda massima pu ritenersi ormai definitivamente consolidato l'indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza 27 giugno 1975, n. 2521 e ribadito con fa sentenza 29 gennafo 1976, n. 280. appena il caso di sottolineare l'importanza di tale affermazione giurisprudenziale che innova, nel senso auspicato dall'Avvocatura, ad una giurisprudenza che ben pu dirsi secolare. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Fra le due posizioni dell'alternativa questa Corte ritiene esatta l'opinione dei giudici di merito. Il piano regolatore generale -oltre a comprendere disposizioni con contenuto concreto e preciso, con carattere di immediata operativit (quali quelle relative agli edifici destinati a demolizioni, restauri e bonifiche edilizie), nonch prescrizioni di indole astratta, quali le disposizioni concernenti limitazioni ai diritti dei proprietari edilizi (altezze, distanze, allineamenti, ecc.), alle quali, per essere rivolte a disciplinare non situazioni attuali e puntuali, ma, secondo paradigmi astratti, situazioni future, con valore di regole di condotta nei rapporti fra l'ente pianificatore ed i terzi o fra i terzi, non pu disconoscersi l'efficacia giuridica di fonti del diritto (cfr. Cass. sent. 20 dicembre 1968 n. 4026; sent. 22 febbraio 1966 n. 558) contiene prescrizioni di massima e direttive di carattere programmatico, le quali, per essere tradotte in pratica ed avere concreta attuazione, hanno bisogno di ulteriori disposizioni, che vengono specificate nel piano regolatore particolareggiato. Ed in tale ultima categoria di statuizioni deve ritenersi che rientrino le indicazioni di piano regolatore ,generale che assoggettano la posizione della proprietaria a vincoli di inedificabilit, occorrendo, in ordine ad esse, ai fini della concreta attuazione, una ulteriore fase di azione pubblica, vale a dire la determinazione ,specifica della entit della superficie da utilizzare per la realizzazione dell'assetto urbanistico programmato e delle previsioni (contenute nel programma urbanistico generale), delle localizzazioni volte al soddisfacimento delle esigenze pubbliche (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 1973 n. 994), la quale viene a coincidere con il momento approvativo del piano regolatore particolareggiato, concepito dalla legge urbanistica (art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, non modificato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765) come mezzo di attuazione e di sviluppo esecutivo del piano regolatore generale (nei confronti delle cui disposizioni non pu adottare soluzioni in contrasto: cfr., in tal senso, Cass., sent. 4 dicembre 1972 n. 3492). Per modo che deve escludersi che i cosiddetti vincoli urbanistici (di inedificabilit) di piano regolatore generale -pur condizionando temporaneamente l'utilizzabilit dei terreni su cui sono imposti -possano ex se, e cio indipendetemente dallq strumento urbanistico particolareggiato, eliminare (definitivamente) la natura edificatoria dei fondi. Invero, una diversa soluzione assegnerebbe al vincolo carattere sostan zialmente ablativo e richiederebbe per lo stesso -integrandosi, mediante lo svuotamento del contenuto del diritto, un'espropriazione cosiddetta anomala -l'indennizzo previsto dagli artt. 42, comma 3, Cost. e 384, comma 1, cod. civ. N vale richiamare in contrario la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 29 maggio 1968, la quale -nel dichiarare l'illegittimit costitu 650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti a tempo indeterminato' nei confronti dei diritti reali -ha sottolineato come -essendo il conseguimento del risultato finale, preordinato dall'autorit pianificatrice, dilazionato, nei casi di trasferimenti di propriet (e quindi in ordine alla generalit delle aree da destinare ad opere ed usi pubblici) alla data (incerta ed imprevedibile) dell'(eventuale) approvazione ed attuazione del piano particolareggiato -il vincolo di immodificabilit, imposto alla posizione proprietaria per un tempo illimitato (in attesa del trasferimento del bene alla mano pubblica), avrebbe vera e propria natura obbligatoria per la illimitatezza temporale del vincolo. E -poich, con l'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, si , a seguito della menzionata decisione della Corte Costituzionale, assegnato alla autorit urbanistica il termine di cinque anni per provvedere alla approvazione del piano regolatore particolareggiato -deve ritenersi che, di conseguenza, il vincolo dello strumento urbanistico generale non venga a svuotare del suo contenuto la posizione proprietaria ed a neutralizzare la sua connotazione edilizia (cfr., in tal senso, Cass. sent. 20 marzo 1973 n. 765, in motivazione), con la conseguente im_plicazione logica che, in mancanza del (tempestivo) intervento dello strumento urbanistico particolareggiato, l'attitudine edificatoria del suolo, rimasta in stato di quiescenza nel periodo del vincolo, abbia ex novo modo di realizzarsi ed estrinsecarsi compiutamente. Neppure, inoltre, pu farsi riferimento in contrario alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in quanto questo, in recenti decisioni, ha ribadito il principio che i cosiddetti vincoli urbanistici (di inedificabilit) di piano regolatore generale, pur impedendo (temporaneamente) la edificazione, esigono, per fa loro concreta realizzazione, l'intervento delle statuizioni dello strumento urbanistico particolareggiato, attuative del programma edilizio generale (cfr., in tal senso, decis., sez. IV, 13 novembre 1973, n. 994). -(Omissis). (Omissis). -Con il terzo motivo, la ricorrente -denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 73, 48 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, nonch l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. -si duole che la Corte del merito: a) abbia adottato -ai fini della liquidazione del danno a titolo di risarcimento per l'occupazione legittima il criterio consistente nella corresponsione degli interessi sul valore venale del fondo stimato edificatorio, in quanto -essendo pacifica la destinazione del terreno, al momento dell'occupazione, a coltura seminativa arborata irrigua e spettando (al proprietario del terreno occupato) il mancato reddito del fondo agricolo -non avrebbe dovuto far riferi PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE mento agli interessi sulla somma corrispondente al valore del suolo considerato come agrario; b) abbia stabilito che gli interessi, dovuti a titolo di risarcimento dei danni per la occupazione illegittma, dovessero essere corrisposti fino alla data del provvedimento di esproprio e non fino alla data di deposito dell'indennit di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, in quanto con il deposito della indennit avrebbe termine lo stato di illegittimit. La censura, prospettata sub a), merita accoglimento. In via pregiudiziale, va rilevata l'infondatezza del profilo d'inammissibilit della doglianza, delineato dai resistenti, sul rilievo della preclusione, conseguente alla mancata impugnazione con l'appello incidentale della statuizione giudiziale, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima andava liquidato nella misura degli interessi legali sul valore venale dell'immobile. Secondo la tesi dei resistenti -non essendo stata mossa alcuna censura in grado d'appello in ordine al principio affermato dal Tribunale circa il modo di liquidazione del risarcimento del danno (da commisurare agli interessi legali sul valore venale dell'immobile) -su tale punto si sarebbe formato il cosiddetto giudicato formale, con la conseguente implicazione della inammissibilit della questione giuridica proposta in sede di legittimit. Tale assunto non trova, per, rispondenza nella realt processuale. Invero -essendo state impugnate, con l'appello principale, non soltanto la statuizione relativa alla determinazione del valore venale dell'immobile asservito, e, quindi, alla qualificazione agricola o edificatoi'ia del terreno, ma anche le statuizioni relative ai conseguenziali calcoli per la liquidazione dell'indennit di occupazione legittima e del risarcimento del danno conseguente all'occupazione ultrabiennale -deve senz'altro escludersi che -essendo stata la materia del contendere, dibattuta in primo grado, riproposta in toto all'esame del giudice di appello la questione prospettata sub a) non abbia formato oggetto di discussione e di decisione in sede di appello. Per modo che la censura delineata sub a) -investendo un punto discusso e deciso dai giudici di secondo. grado -deve considerarsi ritualmente proposta in questa sede, non ricorrendo l'ipotesi di preclusione descritta dai resistenti. Nel merito, la censura fondata. Senza l'opinione della Corte d'Appello -dovendo il risarcimento dei danni consguenti all'occupazione illegittima essere liquidato in base alla redditivit del bene occupato -nel caso in cui alla determinazione dell'indennit esprbpriativa debba procedersi in base al criterio 652 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, per il risanamento della citt di Napoli (media tra il valore venale ed il cosiddetto valore legale), non potrebbe applicarsi -in mancanza di elementi idoriei ad una pi precisa determinazione del reddito -il criterio di commisurazione del danno agli interessi legali sulla indennit di espropriazione -al quale normalmente si fa ricorso, quale criterio sussidiario equitativo -, non corrispondendo, in siffatta ipotesi, l'indennit espropriativa al valore venale del bene, ma dovrebbe liquidarsi il danno mediante la commisurazione agli interessi legali sul valore venale dell'immobile (considerato edificatorio, anche se adibito ad utilizzazione agricola durante il periodo di occupazione). Secondo la ricorrente, invece -dovendosi, ai fini della liquidazione del danno per l'occupazione illegittima, far riferimento alla effettiva redditivit del fondo occupato, spettando al proprietario di esso il ristoro del pregiudizio derivatogli dal mancato reddito -nell'ipotesi in cui il suolo espropriato, di cui sia stata riconosciuta la potenzale natura edificatoria, sia rimasto adibito a colture agricole durante il periodo di occupazione, il danno non potrebbe essere liquidato con la corresponsione degli interessi legali sul valore venale dell'immobile, determinato in base alla natura edificatoria, ma dovrebbe essere calcolato con riferimento agli interessi sulla somma corrispondente al valore del terreno considerato come agricolo. Fra le due antitetiche posizioni questa Corte ritiene che meriti adesione la tesi dell'Amministrazione. Il problema che si pone se -ai fini del ristoro del danno conseguente alla occupazione ultrabiennale di un terreno qualificato edificatorio, ma destinato a colture agricole al momento (e, come nel caso di specie, durante il periodo) della occupazione -l'occupante sia tenuto alla corresponsione degli interessi sulla somma corrispondente al va,ore venale del fondo stimato. ome edificatorio o al pagamento (salvo prova dei maggiori danni) degli interessi sulla somma corrispondente al valore del terreno considerato agricolo. Ai fini della disamina del tema delineato, occorre muovere da una pi precisa puntualizzazione dei concetti che interessano la materia in esame. noto che il danno derivato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione non pu essere configurato -sia nell'ipotesi di occupazione arbitraria (sin dall'origine priva di titolo) che nella ipotesi di occupazione d'urgenza, protratta oltre il termine del biennio di cui all'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilit n. 2359 del 1865 (importando entrambe l'illegittimit dell'occupazine e la conseguente lesione del diritto soggettivo di propriet) -se non come un damnum iniuria datum e che il ristoro di esso deve farsi risalire, in PARE I, SEZ. IV, GURISPRUDENZA ClVILE conseguenza dell'illegittimo comportamento della pubblica Amministrazione, al principio di responsabilit dell'Amministrazione per fatti illeciti. noto altres che i danni derivati dall'abusiva occupazione e quelli dovuti alla protrazione della occupazione oltre il biennio dell'art. 73 debbono essere liquidati in base ai criteri dettati dalle norme del diritto comune (art. 2056 cod. civ.), onde, ai fini della liquidazione di tali danni, deve tenersi conto non solo dell'uso effettivamente fatto del bene, ma anche del diverso uso che il proprietario avrebbe potuto farne durante il periodo di occupazione, s che devono calcolarsi non solo i danni emersi genti, ma anche i lucri cessanti. E -poich i danni emergenti consistono nella mancata percezione del reddito da parte del proprietario del bene durante il periodo di occupazione -deve ritenersi che il ristoro di essi venga a concretarsi nell'ammontare dei frutti naturali non goduti dal proprietario in conseguenza dell'occupazione. A titolo di lucri cessanti sono, invece, dovuti tutti gli utili ed i vantaggi che il proprietario avrebbe potuto trarre dal bene a suo beneficio, ove non fosse stato privato della disponibilit di fatto di esso. Tali danni, costituenti conseguenza immediata e diretta della privazione subita dal proprietario, devono, peraltro, essere provati sia nella loro sussistenza che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicsazione che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicazione della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 2056 cod. civ., che affida al giudice un'equa valutazione dell'entit dei lucri cessanti. ovvio, quindi, che, oltre ai mancati redditi del bene, spetterebbero al proprietario -a titolo di ristoro dei. danni, sempre che provati nella loro esistenza (il quantum del pregiudizio sempre valutabile dal giudice anche solo equitativamente, a norma del cit. art. 2056 cod. civ.) -non solo i benefici conseguibili dal bene, se fosse rimasto in suo possesso, ma anche il valore differenziato di esso, ricavabile da una eventuale alienazione (prezzo di vendita), se il bene, rimasto nella sua disponibilit di fatto avesse potuto essere alienato a terzi. Per modo che -nell'ipotesi in cui il provvedimento espropriativo intervenga tardivamente e l'indennit di esproprio sia liquidata con una somma corrispondente al valore dell'immobile -deve ritenersi che al ::-proprietario espropriato spetti, per l'occupazione protrattasi illegittimamente oltre il biennio, soltanto il mancato reddito del bene (salvo maggiori danni, se provati). Secondo la linea di tendenza seguita dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema sino a qualche tempo fa, i danni conseguenti all'occupazione illegittima -in mancanza di elementi idonei ad una pi precisa determinazione del pregiudizio subito -potevano essere liquidati equitativamente mediante la corresponsione degli interessi sulla somma RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 654 corrispondente al valore venale dell'immobile, sulla considerazione che il proprietario assoggettato al provvedimento ablatorio, se avesse disposto di tale somma dall'inizio dell'occupazione ultrabiennale (e cio dal momento in cui si sarebbe dovuto perfezionare il procedimento espropriativo), avrebbe goduto degli interessi da essa prodotti. Con una recente decisione, la Suprema Corte' (sent. 27 giugno 1975 n. 2521) ha, per, rilevato l'inidoneit di siffatto criterio (ad assicurare la necessaria corrispondenza patrimoniale) nell'ipotesi di diversit fra il valore venale del bene al momento del provvedimento espropriativo e quello da esso avuto nel corso dell'occupazione illegittima. E tale preoccupazione stata condivisa da una successiva pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 29 gennaio 1976 n. 280), con la quale si statuito che -dovendosi calcolare, ai fini della liquidazione del danno conseguente all'occupazione ultrabiennale, il valore degli utili, non percepiti, del terreno occupato -si dovrebbe far riferimento alla effettiva utilizzazione del fondo durante l'occupazione, con la conseguenza che, se il terreno, qualificato edificatorio agli effetti della liquidazione della indennit espropriativa, sia stato sfruttato come agricolo e non abbia fornito altro reddito che quello agrario fino al momento dell'espropriazione, esclusivamente a tale reddito si dovrebbe ricollegare la liquidazione dell'eventuale danno, sempre che non si provino danni maggiori (per non avere il proprietario espropriato potuto vendere il fondo o costruire sullo stesso a causa dell'occupazione), s che -salvo la prova di un maggior pregiudizio -gli interessi legali, dovuti per il mancato reddito, dovrebbero computarsi su una somma corrispondente al valore agricolo del terreno. E ci in quanto la presunzione che l'utile ricavaqile dal bene sia in proporzione con il suo valore in una libera contrattazione di mercato (e quindi, con l'indennit normalmente attribuita per la espropriazione) verrebbe meno nell'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione sia un terreno edificabile, poich questo -sino a quando non venga edificato o venduto -non fornirebbe altro reddito che quello di cui sarebbe capace secondo le sue possibilit di utilizzazione, e cio -secondo la normalit dei casi -come terreno agrario. Di conseguenza -in caso di mancata dimostrazione da parte del proprietario di ulteriori danni -il mancato utile -pur potendo essere determinato con il metro degli interessi legali -dovrebbe essere riferito alla reale redditivit del bene durante la occupazione, e cio al valore di esso secondo al sua effettiva utilizzazione, normalmente consistente nello sfruttamento agricolo (sempre, per, con possibilit di rivalutazione del suo ammontare in caso di svalutazione monetaria). Questa Corte -pur riconoscendo il potere dei giudici del merito di adottare, in via equitativa, in mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare l'effettivo, preciso pregiudizio derivato dall'occupazione ille PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE gittima, il criterio considerato pi adatto per la liquidazione del quantum del danno, una volta dimostrata la sussistenza di esso -ritiene di non doversi discostare dalla linea recentemente imboccata dalla giurispru denza della Suprema Corte, e che, quindi -ai fini della liquidazione del danno per l'occupazione illegittima -debba farsi riferimento -in mancanza della prova di maggiori danni -all'effettivo reddito del suolo occupato, e cio, nell'ipotesi di utilizzazione agricola del terreno, ai frutti naturali di esso. D'altro canto -avendo riguardo al valore del bene, calcolato in base alla sua utilizzazione agricola -il mancato reddito pu essere commisurato agli interessi legali sulla somma corrispondente a -detto valore. E tale criterio liquidativo -alternativo (o integrativo) rispetto a quello della liquidazione commisurata alla mancata percezione dei frutti naturali -pu essere adottato dal giudice di merito in base alle richieste del danneggiato ed alle risultanze processuali. E -,poich, nel caso. di specie, la Corte del merito, senza far riferimento ad un danno ulteriore ed alla liquidazione equitativa di un siffatto maggior danno, ha attribuito, per il ristoro del pregiudizio conseguente all'occupazione ultrabiennale, gli interessi sulla somma corrispondente al valore del suolo considerato come edificatorio, nonostante la dimostrazione della utilizzazione agricola del terreno all'inizio e durante il periodo dell'occupazione -deve ritenersi che la decisione impugnata non. sia rispondente ai criteri valutativi e liquidativi sopra esposti e debba, pertanto, essere annullata. Ed ai giudici di rinvio, i quali dovranno uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, va fatto carico -nel procedere al riesame della questione su delineata -di rilevare se ricorra, o meno, la prova di maggiori danni e se possa farsi luogo, in mancanza di elementi idonei alla precisa dimostrazione di detti danni, ad una liquidazione equitativa (del quantum) di essi. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 211 -Pres. Uccellatore Est. Melito -Pizzo (avv. Cappi) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Ferri) e Provveditorato regionale opere pubbliche Basilicata (n.c.). Contratti della P.A. -Revisione prezzi Art. 2 1. 23 ottobre 1963 n. 1481 Interpretazione Effetti sui lavori successivi al 1 febbraio 1973. ' Con l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1963 n. 1481 prescritto il termine di decadenza di sei mesi dalla effettiva ultimazione per la presentazione delle istanze di revisione prezzi relativamente I ai lavori eseguiti posteriormente alla data del 1 febbraio 1963 (1). I ~ (1) Cfr. in termini Sez. IV, 23 giugno 1972 n. 575 ~n Il Consiglio di Stato ~ 1972, I, 947. I'f: ~ 1: !: !: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977 n. 213 Pres. Uccellatore -~j ~ Est. Caianello -Maresca (avv. Minieri e Mastropasqua) c. Ministero ~ fi lavori pubblici e interno (n.c.) e Comune di Anacapri (n.c.). ~~ ~ Edilizia Edilizia e urbanistica Annullamento di licenza edilizia illegit~ tima -Art. 7 I. 6 agosto 1967 n~ 765 Interpretazione. ~ ~ w il momento in cui il voto del Consiglio Superiore dei lavori pub@ blici viene portato a conoscenza dell'Amministrazione attiva, e non quello I filfj in cui il voto stesso viene espresso, a segnalare l'inizio del periodo di diciotto mesi stabilito dall'art. 7 l. 6 agosto 1967 n. 765 per pronunciare l'annullamento di una licenza edilizia illegittima (1). ~ f, I ~ (1) Giurisprudenza consolidata. Si segnalano, ad es., Sez. IV 30 aprile 1974 j: n. 341, in Il Consiglio di Stato 1974, I, 571; Ad. PI. 3 luglio 1973 n. 7, ivi, 1973, ' I, 869; Sez. IV 3 luglio 1973 n. 685, ivi, 1973, I, 987, Sez. IV 13 marzo 1973 n. 222, ~ ivi, 1973, I, 376; cfr. anche Sez. IV 21 dicembre 1971 n. 1284, ivi, 1971, I, 2429; par. f . Comm. 'P 8 gMooio 1970 o. 1232, iri, 1971, I, 165. I i PARTE I, SEZ. V, GIUIHSPRUDENZA AMMINISTRATIVA 657 I CONSIGLIO DI STATO Sez. IV 22 marzo 1977 n. 235 -Pres. Uccellatore Est. Giovannini -Ferdinando (avv. Frataccia) c. Direzione provinciale tesoro di Milano (avv. Stato Bruno). Impiego pubblico Trattamento economico Corte dei Conti . Giurisdizione esclusiva -Limiti. Impiego pubblico -Indebito pagamento -Destinatario Titolarit di interesse legittimo -Sussiste. Competenza e giurisdizione Provvedimento di annullamento d'ufficio di atto illegittimo a natura discrezionale Controversia relativa -Giurisdizione amministrativa Sussiste. Impiego pubblico -~ecupero di indebito pagamento -Annullamento degli atti amministrativi di liquidazione Comparazione con il pregiudizio del soggetto beneficiario Necessit -Sussiste -Effetti. Posto che alla Corte dei Conti spetta la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni solo per quanto riguarda il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi in tutto o in parte del diritto alla pensione del pubblico impiegato, restando escluso peraltro ogni altro aspetto del trattamento economico spettante a seguito della cessazione del rapporto, 'ne coniegue la esclusione dalla giurisdizione di detto Organo delle questioni relative agli assegni accessori (quali la tredicesima mensilit e l'indennit integrativa speciale) i quali soltanto presuppongono il provvedimento di liquidazione della pensione al quale sono estranei (1). In materia di ripetizione di indebito pagamento effettuato ad un impiegato dello Stato, quest'ultimo titolare di una posizione di interesse legittimo al controllo di legittimit dei provvedimenti amministrativi adottati per realizzare la ripetizione e pi specificamente all'annullamento dei precedenti atti amministrativi nel senso che, in difetto di tale annullamento, egli potr far valere, in forza del principio generale della illegittimit derivata, il vizio della ripetizione stessa (2). Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di annullamento d'ufficio di atti amministrativi illegittimi a carattere discrezionale e ci in quanto l'organo giurisd,izionale chiamato a pronunciarsi anche in ordine alla corretta valutazione -in (1-5) Giurisprudenza consolidata in materia di indebito pagamento. Cfr., in termini, Sez. IV 11 marzo 1977 n. 209, in Il Foro Amministrativo 1977, I, 421; Sez. IV 7 dicembre 1976, n. 1222 ~n Il Consiglio di Stato 1976, I, 1344; Sez. IV 26 ottobre 1976 n. 968, ivi, 1976, I, 1036. 7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 658 ipotesi compiuta dalla p.a. -della.opportunit di eliminare effetti giuridici ormai definiti e direttamente connessi a sopravvenuti rapporti giu ridici (3). Qualora l'Amminitrazione intenda procedere al recupero di somme indebitamente erogate a titolo di retribuzione ad un impiegato pubblico, essa dovr procedere anche e preventivamente all'annullamento degli atti che disposero tale pagamento; nel pronun~iare detto annullamento la p.a. dovr compiere una valutazione discrezionale comparativa dell'interesse pubblico alla restituzione delle somme da un lato e del pregiudizio di chi tenuto a restituirle e dovr, in particolare, tener conto dell'ammontare delle somme stesse, della loro avvenuta destinazione, dell'eventuale concorso .in detta destinazione di altri redditi dello stesso soggetto, dei riflessi sull'impiegato i11;. ordine all'eventuale insoddisfacimento dei bisogni essenziali della vita propria del lavoratore e della sua famiglia (4). II CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 29 marzo 1977 n. 290 -Pres. Uccellatore Est. Giovannini -Novelli (avv. Zingales) c. Ministero tesoro (avv. Stato Favara). Competenza e giurisdizione -Impiegato pubblico collocato a riposo -Recupero somme indebitamente corrisposte -Controversia -Giurisdizione amministrativa -Sussiste. Qualora si versi in tema di provvedimenti volti al recupero di somme che il pubblico impiegato collocato a riposo avrebbe indebitamente percepito, la relativa controversia di spettanza del giudice amministrativo (5). Sul princ1p10, anch'esso consolidato, della irr-rpetibilit di emolumenti non dovuti, ma percepiti in buona fede, cfr. Sez. VI 12 aprile 1971 n. 238, ivi, 1971, I, 826; Sez. VI 28 ottobre 1969 n. 587, ivi, 1969, I, 1874; Sez. VI 26 settembre 1975 n. 394, ivi, 1975, I, 1026. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 275 -Pres. De Capua Est. Trotta -Galletti ed altra (avv. Manzolini e Magrone) c. Provveditorato opere pubbliche Lombardia (avv. Stato Ferri), Ministero lavori pubblici (n.c.) e Comune di Monza (avv. Costi). Opere pubbliche -Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici. ~ lr1Bf611lilllfllfrllfllilllllllllllllitlllllllllllllllllllill PARTE l, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 659 Opere pubbliche Vincolo per costruzioni Edifici scolastici Rapporto fra destinazione scolastica e piano regolatore Varianti Pareri Non sono richiesti. Opere pubbliche Vincolo per. costruzioni Edifici scolastici Decreto del Provveditore alle opere pubbliche Art. 14 I. 28 luglio 1967 n. 641 Perentoriet del termine Non sussiste. Ai fini della costruzione di un edificio scolastico consentito alla Commissoine provinciale per l'edilizia scolastica procedere alla indicazione della superficie delle aree anche in forma indeterminata, purch siano individuati esattamente i proprietari, i confini e i dati catastali (1). Per approvare con variante la destinazione di un'area a sede di edificio scolastico in dif e,tto di coincidenza con il piano regolatore non necessario acquisire preventivamente i pareri della sezione urbanistica e della Soprintendenza ai monumenti (2). ordinatorio il termine di quindici giorni dalla comunicazione ai fini dell'emanazione da parte del Provveditore alle 00.PP. del provvedimento di vincolo di un'area a scopi di edilizia scolastica, di cui all'art. 14 della l. 28 luglio 1967, n. 641 (3). (1-3) Sulla. piena legittimit e !idoneit di un decreto di vincolo di edilizia scolastica ai fini della modifica di una preesistente destlinazione di piano regolatore generale e di piano particolareggiato cfr., specie in motivazione, Sez. IV, 11 luglio 1975 n. 696, in Il Consiglio di Stato, 1975, I, 788; cfr. anche Sez. IV, 9 novembre 1976 n. 1033, ivi, 1976, I, 1169; Sez. IV 16 novembre ,1973 n. 1058, ivi, 1973, I, 1584; Sez. IV, 21 dicembre 1971 n. 1270, ivi, 1971, I, 2414. Sulla legittimit del decreto provveditorfale di imposizione del vlincolo su un'area prescelta per la costruzione di un edificio scolastico, adottato senza che sia stato sentito il parere dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile per abrogazione tacita dell'art. 8 L. 9 agosto 1954 n. 615 da parte dell'art. 2 1. 26 gennaio 1962 n. 17, cfr. Sez. IV, 11 luglio 1975, n. 699, ivi, 1975, I, 792. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 313 Pres. Uccellatore -Est. Giovannini Chiaradonna (avv. Costa) c. Ministero tesoro (avv. Stato Bruno). Competenza e giurisdizione . Impiego pubblico .: Controversia in materia di cumulo di pensioni militari e nuova retribuzione Giurisdizione amministrativa Sussiste. Impiego pubblico Cumulo fra pensione e stipendio Art. 4 lett. c) d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 Incostituzionalit in relazione all'art. 3 Cost. Manifesta infondatezza. RASSEGNA DELL'AVVQCATURA DELLO STATO 660 Impiego pubblico Cumulo fra pensione estipenclio Art. d d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 Incostituzionalit in relazione agli artt. 35 e 36 Cost. Manifesta infondatezza. E riservata alla giurisdizione amministrativa la controversia concernente il cumulo di una pensione militare con una nuova retribuzione di pubblico impiegato (1). Posto che l'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, che ammette il cumulo fra pensione e stipendio quando il nuovo rapporto di lavoro del pubblico impiegato risulti estraneo al precedente da cui scaturisce il titolo a pensione> disciplina una fattispecie affatto diversa rispetto a quella di cui all'art. 4, lett. e) citato d.P.R. 758 che invece esclude la cumulabilit nel caso in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente, manifestamente infondata la questione di incostituzionalit del predetto art. 4 in relazione all'art. 3 della Costituzione (2). Nel caso che il nuovo rapporto di lavoro del pubblico impiegato costi tuisca derivazione, continuaziqne o rinnovo del precedente rapporto, la legge non esclude la possibilit di godere del trattamento di quiescenza in precedenza maturato, ma soltanto ne differisce detto godimento, attri buendo comunque Un corrispondente aumento alla conclusione di detto nuovo impiego; da ci consegue che il divieto di cumulo tra pensione e stipendio (previsto dall'art. 4 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 per l'appunto solo quando il nuovo lavoro rivesta le caratteristiche soprarichiamate rispetto (1-3) Sul problema del cumulo delle pensioni cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1976 n. 30 in Il Consiglio di Stato 1976, Il, 128 (che ha dichiarato rinfondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 20 della 1. 30 aprile 1969 n. 153 -revisione degli ordinamenti pensiondstici e norme in materia di sicurezza sociale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costit.); Corte Cost. 22 dicembre 1969 n. 155, ivi, 1969, Il, 1205 (che ha dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'art. 5 1. 18 marzo 1968 n. 238 lett. a) e b) dell'art. 20 lett. a) e b) de~ d.P.R. 27 apdle 1968 n. 488 nella parte iin cui dispongono che ~e pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione); Corte Cost. 22 giugno 1976 n. 144, ivi, 1976, Il, 619 (che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalit per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 129 2 e 3 comma d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 sul divieto di cumulo di pensioni nei riguardi degli operai dello Stato sul presupposto che il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 detta una disciplina unii.forme in materia di cumulo di pensioni, eliminando la dis:Parit di trattamento che esristeva fra l'art. 10 d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 che escludeva il cumulo e l'art. 20 1. 5 giugno 1951 n. 376 che lo ammetteva per gli operai dello Stato); Corte Cost. 28 aprile 1976 n. 97, in Foro lt., 1976, I, 1440; Cass. 20 gennaio 1977 n. 302, in La Settimana Giuridica, 1977, Il, 675; C. Stato sez. IV, 27 maggio 1977 n. 520 (in La Settimana Giur. 1977, I, 339) sulla cumulabilit dello stipendio di giudice costituzionale e la pensione di magistrato del Consiglio di Stato; parere Sez. III C. Stato 2 maggio 1973 n. 251, in Il Consiglio di Stato 1975, I, 680, sulla PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 661 al precedente rapporto) non pu considerarsi in contrasto con gli artt. 35 e 36 della Costituzione (3). applicab11it anche al personale militare del PTincipio del cumulo delle pensioni privilegiate con gli assegni di attivit ex art. 3 1. 11 aprile 1938 n. 420. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 aprile 1977 n. 403 -Pres. Uccellatore Est. Melito -Impresa Carlo Pessina e C. (avv. Fassi e Carboni Cornei) c. Ministero interno (avv. Stato Fienga) e Comune di Busto Arsizio (avv.ti Benvenuti e Lorenzoni). Contratti pubblici -Appalti -Revisione prezzi -Ricorso gerarchico -Decorrenza del termine per la formazione del silenzio-rigetto -Criteri. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la formazione del silenzio-rigetto inizia a decorrere nei ricorsi gerarchici in materia di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche solo dopo che sul ricorso sia stato esp,resso il parere della Commissione come prescritto dagli artt. 5 e 7 del d.l.vo 6 dicembre 1947 n. 1501: la mancata pronuncia di detto parere impedisce, pertanto, la disponibilit del ricorso da parte dell'Autorit decidente, alla quale conseguentemente preclusa, in concreto e legalmente, la facolt di deliberare (1). (1) Decisione , esatta e :pienamente da condividere, in quanto chiarisce la portata dell'art. 6 del d.P.R. 1199/1971 nel senso che esso ricollega l'effetto giuridico della reiezione del riicorso all'effettivo decorso del periodo di tempo che costituisce lo spatium deliberandi concesso all'organo investito del medesimo, spatium che deve essere concretamente e interamente utile ad adottare la decisione, non potendosi concepire che tale termine, cosiddetto maggiore , includa anche quello minore necessario per l'emissione del pariere dell'organo consultivo. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15 marzo 1977 n. 243 -Pres. Daniele Et. Agresti -Universit degli studi di Roma (avv. Stato Tarin) c. Rezza ed altri (avv. Sciacca e Lubrano). Avvocatura dello Stato -Difesa in giudizio di Universit statale -Patrocinio erariale -Condizioni -Limiti nel giudizio di appello -Necessit di delibera -Sussiste. Perch l'Avvocatura Generale dello Stato possa proporre appello nell'interesse di una Universit degli studi statale, necessario, a pena di inammissibilit dell'appello, che il Consiglio di Amministrazione di questa (1) Note minime in tema di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato La decisione che si annota non pu essere affatto condivisa, in quanto essa contrasta, in maniera evidente, a nostro avviso, con la elaborazione giurisprudenziale e dottninale 'in tema di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato. 662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ultima emani apposita delibera di avvalersi della assistenza dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'art. 56 t.u. 3 agosto 1933 n. ,1592, essendo insuf- Anzitutto giover premettere che al giudizio di ap:pello al Consiglio di Stato trovano applicazione, in difetto di espressa, diversa disciplina, le norme del codice di procedura civile (cfr. ad e's. Sez. V, 12 febbraio 1976, n. 239, in questa Rassegna 1976, I, 598; Sez. V, 22 aprile 1976 n. 669; ivi, 1976, I, 779; Sez. V, 1 aprile 1977, n. 270, in Foro Amm.vo 1977, I, 2, 793 e giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). E proprio con riferimento ai giudizi ordii-nari in cui ~'Avvocatura dello Stato chiamata a tutelare enti ammessi facoltativamente al suo patrocinio (come per l'appunto una Universit statale) la Suprema Corte ha da tempo superato la 'primitiva concezione, secondo cui l'Avvocatura acquisterebbe lo jus postulandi solo con l'esistenza di apposita procura deliberata dall'Ente e diretta a conforire l'incarico difensivo, e ci sulla, assorbente considerazione che tale tesi si pone in palese contrasto con la previsione contenuta nehl'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (previsione che trova applicazione per effetto del disposto dei successivi artt. 43 e 45 del citato R.D. anche nei casi di patrocinio facoltativo), a norma eses, Indennizzi e contributi in materia di vincoli per la protezione delle bellezze naturali, ivi, 191-199; A.M. SandUJ1li, Natura ed effetti dell'imposizione di vincoli paesistici, ivi, 89-111; Grisolia, Bellezze naturali, voce dell'Enciclopedia del Diritto 1959, V, 80; P.M. Terenziani, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 IV CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22 aprile 1977 n. 387 -Pres Daniele, Est. Zanda -Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) c. Ricchiarelil (n.c.) -Appello T.A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23. Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla-osta per costruzioni edilizie Poteri e obblighi del Soprintendente Motivazione Obbligo Sussiste. Demanio e patrimonio Bellezze naturali -Consulenza ex ante -Mera facolt Natura Effetti. Ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497 il Soprintendente ai monumenti, in caso di diniego di nulla-osta ad un progetto di costruzione in zona sottoposta a tutela paesaggistica, deve motivare il giudizio estetico, nota di commento alla decisione Sez. IV C. St. 27 luglio 1973 n. 738, in Foro It. 1973, III, 385; De Marco, In tema di bellezze naturali: criteri giurisprudenziali e spunti critici, in Foro Amm.vo .1977, Il, 140). Le norme che vanno tenute presenti ai fini dell'indagine che ci siamo propo- sti ex profess sono le seguenti: a) l'art, 7 della I. 29 gugno 1939 n. ,1497, che impone ai proprietari di beni 'oggetto di notificata dichiarazione o compresi nei pubblicati elenchi delle localit, di presentare per l'approvazione i :progetti dei lavori che essi vogiiono intraprendere alla competente Soprintendenza, la quale tenuta a pronunciarsi nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione del progetto (la giurisprudenza, peraltro, ha costantemente ritenuto ordinatorio detto termine, cfr. ad es. Cass. Pen. 7 dicembre 1962 in Mass. Giust. Pen. 1962, n. 2589; Sez. IV 29 aprile 1977 n. 435, in Foro Amm.vo 1977, I; 2, 780); b) gli artt. 15 e 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche), i quali, rispettivamente, stabiliscono che i :progetti da presentare ai sensi del citato art. 7 della legge ..possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile cos come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliano intraprendere in modo che sia possibile apprezzare lin che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esterore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori (art. l5) e che il Soprintendente, prima di pronunciarsi sui progetti presentatigli pu consigliare quelle modificazioni le quali valgano ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaroscuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, ra;pporti di colore armonizzino le nuov.e o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbono sorgere. Egli pu consigliare altres norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura. Infine, qualora si tratti di lavori di particolare entit prevista non solo l'autorizzazione sul progetto di massima, ma anche ['autorizzazione definitiva .sui prQgetti di esecuzione che iJ. Soprintendente ha facolt di richiedere (art. 16). Le quattro sentenze all'esame rappresentano, anzitutto, altrettante sconfitte per gli organi preposti alla tutela ambientale; ma poich anche la sconfitta ha 668 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di natura tecnico-discrezionale, che ha determinato il diniego e, in particolare, indicare il danno che la costruzione arrecherebbe all'ambiente tutelato (4). Poich a norma dell'art. 16 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di esecuzione della l. 26 giugno 1939 n. 1497) al Soprintendente ai manu- in s un contenuto positivo nella misura in cui essa si riveli utile -se opportunamente meditata -a studiarne le cause oltrech ad eliminarne, per altra via, i pregiudizievoli effetti in vista di una migliore azione futura, :partendo dalla indagine sulla motivazione de1le decisioni stesse che sembra possibile tentare di enucleare quei principi ermeneutici suscettibili di fornire concrete, utili indicazioni per gli operatori tecnici del settore. Tutti e quattro i provvec:Limenti im:pugnati sono .stati annullati lin accoglimento del sollevato vizio di difetto o insufficienza della motivazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione oggetto del ricorso deciso con Ia sentenza n. 264 faceva esclusivo riferimento alla eccessiva entit del volume relativo all'immobile progettato, rispetto ai valori panoramici tutelati: qui, invero, ci troviamo di fronte pi che ad una insufficienza, ad una vera e propria mancanza di motivazione, posto che leccesso di volumetria, di per s solo, non ri\'este alcun rilievo autonomo; esso non addirittura compreso nella elencazione dell'art. 16 e pu cos assumere rilevanza ai fini voluti (cio il rigetto del :progetto) solo ove sia esplicitamente correlato ad una mancanza di armonizzazione dei movimenti e valori delle masse (o degli effetti di chiaroscuro o ancora della distribuzione degli elementi decorativi) con l'ambiente in cui tali masse si dovrebbero inserire, .mancanza di armonizzazione cui deve comunque essere dato un contenuto concreto in relazione al progetto presentato; diversamente, l'eccesso di volumetria si risolve nella sola indicazione della causa del danno al bene paesaggistico tutelato, non della motivazione del danno medesimo, e cio del perch proprio quella volumetria sia eccessiva, nel che si incentra il problema del contenuto della motivazione cos come per legge preteso e, pi specificamente, del richiesto giudizio estetico di compatibHit fra !'erigendo edificio e le bellezze naturali da proteggere (cfr. in termini anche Sez. VI 8 febbraio 1972 n. 43, in Il Consiglio di Stato 1972, I, 198; si noti che in passato la giurisprudenza considerava sufficientemente motivato il rifiuto anche se contenente il semplice richiamo a ragioni di carattere ambientale; cfr. ad es. Sez. VI 9 marzo 1960, n. 105, ivi, 1960, I, 472; Sez. VI 8 aprile 1959 n. 228, ivi, 1959, I, 613; Sez. VI 10 dicembre 1958, n. 897, ivi, 1958, I, 1516;,Sez. VI 20 febbraio 1957, n. 82, ivi, 1957, I, 220). Analogo ordine di ragioni pu valere per le altre decisioni in rassegna (VI/366; VI/367 e VI/387), in ordine alle quali identica era stata, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato di rifiuto di nulla osta con mera affermazione di eccesso di volumetria (in particolare, il provvedimento oggetto deH.a decisione n. 387 era testmdmente il seguente: questa Soprintendenza non ritiene opportuno autorizzare la realizzazione dell'edificio in questione nella localit in oggetto, poich il volume risulterebbe di pregiudizio ai valori panoramici della localit vincolata ai sensi della I. 29 giugno 1939 n. 1497 >>, laddove, in mancanza del richiamo all'eccesso di volumetria, non dato invero comprendere in quale misura e sotto quale profilo il volume in questione costituisca ragione giustificatrice del riscontrato, ma apodittico, ,pregiudizio). Il T.A.R. dell'Umbria con sentenza 28 novembre 1975 n. 309 (in I Tribunali Amministrativi Regionali 1976, I, 246), giudicando su analoga fattispecie, fermo PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRAt!VA 669 menti spetta solo la facolt, non l'obbligo, di esprimere in sede istruttoria (e cio prima di pronunciarsi sul progetto che il: privato intende realizzare su un bene di interesse paesaggistico) consigli circa gli elementi l'accoglimento del vizio di difetto di motivazione del provvedimento annullato, aveva altres aggiunto che il diniego del Soprintendente non conteneva ... alcuna indicazione utile a ;porre l'interessato in condizioni di conoscern le caratteristiche che il suo progetto avrebbe dovuto presentare e i limiti entro i quali il suo volume avrebbe dovuto essere contenuto per potersi conciliare con gli interessi tutelati dalla Sovrintendenza. Lo stesso Organo giurisdizionale umbro, in sede di motivazione. della sentenza poi sottoposta in appello all'esame del Consiglio di Stato e confermata con la decisione 264, ebbe ad accogliere il motivo addotto dal ricorrente che aveva evidenziato anche J'inottemperanza all'art. 16 ...che imporrebbe al Soprintendente ai monumenti un obbligo di formulre consigli in ordine ad eventuali modifiche dei progetti ... . Un siffatto ordine di idee viene sostanzialmente recepito anche nella dee. 367 (cfr. in termini VI Sez. 22 marzo 1977 n. 300, in Il Consiglio di Stato 1977, I, 390; per una equiparazione -a nostro avviso non ipotizzabile in relazione alla diversit di natura e funzione -fra piano regolatore, che pu contenere condizioni positive, e :Provvedimento di rigetto di un progetto da parte del Soprintendente, che dovrebbe dare ugualmente indica2iioni positive a colui che ha interesse a costruire in zona panoramica cfr. T .A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23, in I Tribunali Amministrativi Regionali 1976, I, 1477, confermata dalla dee. VI/387), nella quale, fra le righe della motivazione, leggesi testualmente che l'Amministrazione ... salvo il caso di assoluta e insanabile incompatibilit, deve, in sede di diniego del nulla osta, motivare il proprio giudizio indicando i criteri generali che dovrebbero essere seguiti per ottenere un soddisfacente inserimento nel paesaggio; il difetto di motivazione verrebbe pertanto ricollegato al rifiuto di nulla osta con la mera affermazione di eccesso di volumetria, senza che risultino, sia pure succintamente, indicate al richiedente le direttive generali che l'Amministrazione intendeva fossero osservate in sede di contemperamento dello jus aedificandi con il pubblico interesse. Come gi accennato, anche nella deci sione del T.A.R. dell'Umbria n. 23/1976 si riscontra la stessa esigenza che la Sovrintendenza dia precise indicazini a colui che abbia interesse a costruire in un ambiente tutelato sotto l'aspetto paesaggistico; la decisione anzi conclude affermando che ... non neppure possibile che il pro;prietario di un suolo possa essere costretto a p11edisporre una serie di progetti con volumetria diversa, nella speranza che almeno uno di essi colga le recondite intenzioni dell'Ammi nistr,azione : J'affermazione erronea e va disattesa radicalmente. L'errore nella impostazione del problema non consiste tanto (o megilio soJ tanto) nel pretendere -come si vorrebbe -che invece del privato a presentare i progetti sia il Soprintendente a farli: il che, fra l'altro, significa ignorare che, mediamente e salvo errore, in una Soprintendenza ai beni ambientali, con un organico che nella migliore delle ipotesi oscilla fra le 4 e le 5 unit di funzio nari tecnici, Si esaminano ogni anno oltre 4.000 progetti, si effettuano circa 1.000 so;pralluoghi -e questa tutta attivit che si aggiunge alle altre, preponderanti, relative ai progetti e restauri delle opere monumentali, statali e non, e a tutte le altre attivit collaterali di carattere scientifico, documentario e amministra tivo che non occorre certo elencare in questa sede (a titolo di mera esempli ficazione, dalle statistiche pubblicate dal Ministero della P. I. nel gennaio del 1970, Per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, DE LUCA, 3 e sgg., emerge 670 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che -ad avviso dell'Amministrazione -dovrebbe contenere il. progetto dell'edificio per armonizzarsi con l'ambiente, non pu essere considerato illegittimo l'atto di diniego in quanto non preceduto da una consulenza ex ante circa i criteri da seguire per realizzare la costruzione senza pre che gli :interventi in materia paesaggistica effettuati da alcune Soprintendenz~ ai monumenti sono ammontati nel solo anno .1968 a 4.775 per la Soprintendenza del Lazio, 10.640 per la Soprintendenza della Campania, 13.720 per la Soprintendenza della Lombardia); non significa -dicevamo -tanto ignorare questa realt, quanto -e' ben pi gravemente -attribuire ai Sovrintendenti degli obblighi che invece la legge non impone affatto. Quello che la legge e, sostanzialmente, la pi attenta giurisprudenza richiedono soltanto il rispetto della esigenza di una congrua motivazione, e cio di una congrua indicazione dei motivi, s'pecifici e non generici, per i quali lo jus aedificandi del privato non pu trovare concreta attuazione in relazione a quel determinato progetto sottoposto all'esame; pi esattamente, dovranno essere costantemente evidenziati, sia pure in forma sintetica, quali particolari valori ambientali subirebbero irreversibile compromissione dalla attivit edificatoria del privato. Come esattamente risulta puntualizzato nella motivazione della dee. 366, il Soprintendente non ha n il dovere n il potere di emanare prescrizioni sostitutive del progetto respinto o di indicare soluzioni da adottare per realizzare una costruzione che rispetti i caratteri del bene vincolato. Cosicch la soluzione di conciliazione fra l'interesse pubblico e quello del ;privato (ai fini di poter conseguire la richiesta autorizzazione) quest'ultimo soltanto a doverla ricercare: n si venga a ventilare -ci pare del tutto a sproposito -inesistenti rischi, per il privato, di vedersi costretto a presentare una serie di progetti nella speranza di indovinare le pi o meno recondite intenzioni dell'Amministrazione, ch, di contra, prescindendo dalla garanzia, legislativamente sancita e azionabile in sede giurisdizionale, della congruit della motivazione del rifiuto di nulla osta, di cui sopra si detto, e prescindendo, altres, dalla altrettanto significativa circostanza della invero non eccessiva casistica giurisprudenziale in subiecta materia, quantomeno in raffronto ad altri settori di tutela amministrativa (quali ad es. le licenze edilizie comunali), non va dimenticato quanto segnalato all'inizio di questo breve excursus e cio che il Soprintendente pu benissimo proibire, e in modo assoluto, ogni e qualsiasi costruzione o modificazione su aree vincolate, di tal che riuscirebbe invero difficilmente comprensibile, :in siffatte ipotesi, quali indicazioni o prescrizioni sostitutive si dovrebbero pretendere dal Sopriintendente. La verit che la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e ambientali, individue o d'insieme, anche e principalmente tutela di valori spirituali, conquistati dalla persona umana, patrimonio della collettivit e dei quali l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali , e deve essere, esclusiva depositaria, sensibile protettdce e vigile custode. Solo in' questo ordine di principi trova idonea spiegazione la volont_ del legislatore, diretta nel senso cli rimettere al Soprintendente un mero giudizio estetico di compatibilit fra l'edificio quale risulta dal progetto e le bellezze naturali di cui deve garantire la tutela, giudizio estetico che non deve cqncretarsi anche nella indicazione di prescrizioni positive al progettista circa le aratteristiche (ivi compreso il volume) dell'edificio da erigere o della modifica da ap;portare. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 giudizi per il bene tutelato, essendo sufficiente che nel provvedimento di rifiuto sia indicato il danno che dall'esecuzione dell'opera deriverebbe agli specifici (e non generici) valori dell'ambiente da salvaguardare (5). Infatti, pcrescindendo daille concrete difficolt pratiche cui ,sopra si fatto cenno e che comunque precluderebbero di fatto al Soprintendente e ai suoi funzionari di sostituirsi sostanzialmente al progettista, non poteva certamente il legislatore imporre una siffatta disciplina positiva nei confronti del progetto, nel senso, cio, di imporre delle prescrizioni positive che il progetto futuro dovrebbe contenere (nel che si sostanzierebbe ~'obbligatoriet -che peraltro la norma non prevede -della consulenza ex ante), e non lo poteva fare sem'.Plicemente 1pecrch in tal guisa si sarebbe irealizzata, fra J.'altxo, una ben pi grave, assurda compressione dlle facolt di ideazione del progettista, il quale si sarebbe trovato sempre vincolato, nella sua libera ricerca formale, dai consigli positivi, obbligatori, forniti daJ. Soprintendente, faddove sistema normativo vigente consente e garantisce ;piena Ubert di espiressione al ,progettista, nel senso che, in via di principio, non pu a priori ritenersi preclusa al rilascio della autorizzazione qualsiasi progettazione, anche la pi ardita, che realizzi comunque quell'armonico inserimento della costruzione nell'ambiente, condizione esclusiva '.Per il rilascio del nulla osta: e non ci sembra possibile negare che, anche per tale via, fatta salva la segnalata esigenza unitaria di tutela di valori spirituali cui si ispirata e che intende realizzare la vigente normativa esaminata. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 29 marzo 1977 n. 347 -Pres. Aru -Est. !annotta -Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Camerini) c. Ramaccioni (n.c.) e :i.N.P.S. (avv.ti Traverso e Lironcurti); appello avverso dee. T.A.R. Umbria 23 gennaio 1976 n. 3. Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa Pubblico impiego -Questioni di natura previdenziale Proponibilit. Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa Pubblico impiego -Questioni di natura previdenziale Pretesa costituzione di rendita vitalizia e risarcimento danni -Giurisdizione dell'A.G.O. Posto che le posizioni di natura previdenziale ineriscono allo status di pubblico impiegato, le relative questioni sono proponibili innanzi allo stesso giudice titolare della giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di pubblico impiego (1). (1-2) In tema di prescrizione dei contributi previdenziali. Sulla proponibilit della domanda in tema di mancato versamento di contribum previden:cili si trascrive l'appeLlo proposto nell'linteresse del Ministero della P.I.: 1 -Improponibilit della domanda. Violazione dei principi generali in ordine ai requisiti dell'azione. RASSEGNA DELL'AVVOCAtURA DELLO StAtO 672 Le azioni per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338 e per il risarcimento danni ex art. 2116 e.e. sono sussidiarie rispetto a quella volta a costringere l'Amministrazione a versare i contributi previdenziali e connesse a diritti sostitutivi di quello previden ziale conseguente al. rapporto di impiego; esse rientrano, pertanto, nella giurisdizione dell'A.G.O. (2). (Omissis). -Il sig. Ramaccioni ad il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria e chiese l'accertamento della esistenza di un rapporto d'impiego con il Ministero della P.I., dell'omissione di versamento, da parte dell'amministrazione medesima, dei contributi necessari per la costituzione di una posizione previdenziale a favore dello stesso sig. Ramaccioni. Questi, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, espresse la riserva di chiedere, nella sede competente, il risarcimento del danno, conseguente all'omissione di versamento, che si assumeva imputabile all'amministrazione. Poich il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 7 novembre 1974, aveva dichiarato,_ richiamando l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, che le controversie instaurate da pubblici dipendenti al fine di conseguire dall'Amministrazione il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo d1 corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali, riflettendo pretese che si ricollegano direttamente al rapporto di pubblico impiego, in quanto trovano il loro momento genetico in tale rapporto e nell'asserta violazione delle norme che lo regolano, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 1969, n. 17, nonch da ultimo, Cassazione, Sez. Un., 14 novembre 1972, n. 3171; 20 dicembre 1972, n. 3630, 11 marzo 1974, n. 628 e 629) il Ramaccioni avrebbe potuto, indubbiamente, adire il T.A.R. dell'Umbria, per sentire condannare il Ministero della P.I. al risarcimento del danno derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. Siffatta domanda sarebbe stata pienamente ammissibile, dn quanto diretta ad ottenere, nehla Sede propria di .giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, una pronuncia di condanna cohlegata all'accertamento dell'illecita omissione del versamento dei contributi previdenziali. Senonch tH Ramaccione si limitato a chiedere al T.A.R. (dopo avere .premesso che essendosi ormai prescritto ogni obbligo contributivo a carico del Ministero della P .I., si era trovato costretto, avendo comunque interesse a veder regolarizzata la propria posizione assicurativa, a versare in proprio Ja somma di L. 3.606.600 necessaria per Ja costituzione della Tendita vitalizia ai sensi dello art. 13 1. 12 agosto 1962 !Il. 1338) di riconoscere e dichiarare che ebbe a pTestare servizio quaile professore incaricato dail 20 ottobre 1942 al 30 settembre 1947, e che l'Amministrazione i1legittimamente omise di corrispondere a1l'I.N.P.S. i contributi assicurativi per tale periodo, con ci danneggiando la posizione previdenziale di esso Ramaccioni, facendo espressa criserva di agire nella sede competente per H risarcimento dei danni conseguenziali alla omessa contribuzione, e per Ia rivalsa della somma versata all'LN.P.S. ai sensi dehl'art. 13 suddetto. .... , P~RTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AM,MINISTRATIVA 673 La domanda suindicata non era quindi preordinata alla condanna dell'amministrazione al versamento dei contributi previdenziali, che erano oggetto di un obbligo non coercibile in quanto prescritto, secondo quanto era precisato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 2 atto citato, in fascicolo Avvocatura Generale, depositato 1'8 maggio 1976). La stessa domanda peraltro non era preordinata alla costituzione della rendita vitalizia, in base all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. La costituzione di tale rendita era stata domandata dal sig. Ramaccioni nel giudizio instaurato davanti al Tribunale civile e penale di Perugia, e conduso con la sentenza, 7 novembre 1974, di improponibilit della domanda per difetto di giurisdizione (cfr. sentenza citata, documento n. 2, fascicolo Avvocatura Generale citato). La stessa domanda non era stata riprodotta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. necessario a tale punto stabilire e la domanda preposta davanti al Tribunale, citato da ultimo, era ammissibile o meno, rispetto all'ambito della giurisdizione amministrativa. La soluzione di questo problema postula la identificazione delle posizioni di vantaggio che potevano spettare al sig. Ramaccioni, sotto il La domanda proposta al T AR. improponibile -o inammissibile -perch il riconoscimento della violazione dell'asserto diritto dal ricorrente al versamento da tparte dell'Amministrazione dei contributi assicurativi non pu avvenire, se non :in funzione di una domanda intesa ad ottenere la tutela immediata del diritto di cui si assume .la lesione. ;'. da considerare, al riguardo, che la giurisdizione amministrativa data a tutela di interessi sostanziali, sicch la res in judicium deducta, e cio la pronuncia di cui il Giudice amministrativo viene richiesto, costituita dall'accertamento del pregiudizio subito da una posizione soggettiva protetta, ad opera di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione. N la dedotta circostanza che l'oggetto della pronuncia che li Giudice Amministrativo chiamato a rendere costituito non soltanto dalla esistenza di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione, ma anche dalla lesione di un bene garantito dall'ordinamento giuridico pu, nella fattispecie, escludersi sotto il profilo che non si versa in materia di tutela di interessi legittimi, bens in materia di giurisdizione esclusiva. Anche in questo caso l'azione davanti al Giudice Amministrativo condi zionata ( v. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, Morano edit. 1963, paragrafo 25) dal concorso del pregiudizio ad un bene garant-ito secondo lo schema del diritto soggettivo, e dall'ascrivibilit del pregiudizio ad un com portamento lesivo dell'Amministrazione. Consegue che cos come, nel campo della giurisdizione amministrativa di impugnazione, oggetto del giudizio non pu essere soltanto la illegittimit astratta del provvedimento im;pugnato, potendosi giudicare della legittimit di un prov ved:imento amministrativo solo ai fini della sua caducazione o riforma in funzione della tutela dell'interesse sostanziale leso dal provvedimento, nel campo della giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo pu dichiarare l'illegittimit di 8 674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO profilo previdenziale, e della loro deducibilit o meno davanti al giudice amministrativo. Al sig. Ramaccioni poteva spettare, fermi restando i relativi specifici titoli, sui quali in questa sede non dato discutere, l'azione per costrin gere l'amministrazione a versare i contributi previdenziali, l'azione sussi diaria per la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338), nonch l'azione, anch'essa sussidiaria, per il risarcimento dei danni, ex art. 2116 e.e. Il primo tipo di azione proponibile davanti allo stes51Q giudice titolare della giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego, giusta la giurisprudenza in base alla quale le posizioni di natura 'previdenziale ineriscono al rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez. Un., 31 marzo 1971 n. 939, Id., 24 aprile 1968 n. 1260; Cons. Stato, Ad. Plen., 21 giugno 1968 n. 15). Le altre ~ue azioni sono connesse a diritti sostitutivi di quello pre videnziale conseguente al rapporto d'impiego; infatti esse sono prospet un comportamento lesivo (nella specie, l'omesso versamento dei contrbuti pre videnziali per i quali appunto si assume il diritto al versamento) solo in funzione della tutela (nella specie, il risarcimento del danno) che si pretende derivare dal comportamento denunciato. E poich invece il ricorrente ha creduto di proporre una domanda, per la quale non sussiste il requisito della indissolubilit dei due aspetti dell'accer tamento, in relazione all'obiettivo inscindibile, che rap'presenta il fine del giu dizio, dell'accertamento della lesione del diritto al versamento dei contributi e del ripristino, conseguentemente collegato lit tale accertamento, della posizione di diritto leso, mediante pronuncia di risarcimento del danno, ben sembra che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile dal T.A.R., e che dovr essere ora dichiarata hnproponibile -o inammissibile -da codesto Con siglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto sul punto. 2 Inammissibilit del ricorso. Violazione dei principi generali in ordine alla susssitenza dell'interesse a ricorrere. In secondo luogo il ricorso proposto dal Ramaccioni si presenta inammissibile anche perch difetta il necessario interesse ad ottenere la :Pronuncia di accertamento richiesta al T .A.R. Come si detto, !n luogo di chiedere il risarcimento del danno, il ricorrente si limitato a chiedere che fosse riconosciuto che egli aveva prestato servizio quale insegnante incaricato, dichiarandosi che da parte dell'Amministrazione era stato illegittimamente omesso il versamento dei contributi assicurativi. Il ricorrente, peraltro, nel proporre il ricorso formulando nei sensi suesposti la propria domanda, ha esplicitamente riconosciuto che l'obbligo contributivo a cai:ico dell'Amministrazione si era gi prescritto all'epoca della domanda. Rispetto alla domanda fatta valere, sembra evidente che debba escludersi la sussistenza di interesse alla proposizione del ricorso. da considerare, infatti, che il T.A.R., chiamato esclusivamente a rendere una pronuncia dichiarativa del diritto del ricorrente al versamento dei contributi PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 675 tabili quando ormai estinta l'obbligazione previdenziale tipica che discende dall'instaurazione del rapporto d'impiego. Le azioni medesime sono preordinate alla formazione di una posizione, a favore del prestatore di lavoro, equivalente rispetto a quella determinabile a seguito dell'obbligo previdenziale primario conneso al rapporto d'impiego. In particolare l'azione risarcitaria, che nella specie interessa attesa la riserva espressa dal sig. Rainaccioni, proprio in quanto eterogenea rispetto all'azione previdenziale tipica e al tempo stesso connessa a un rapporto di natura risarcitoria, esula dalla giurisdizione amministrativa, mentre proponibile davanti al giudice ordinario, alla stessa stregua delle azioni di natura risarcitoria preordinata al ristoro dei diritti dell'impiegato, eventualmente lesi dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1976 n. 166; Cass., Sez. Un., 21 marzo 1973 n. 796). 3) Non potrebbe essere diversa la conclusione sul rilievo che la domanda proposta dal sig. Ramaccioni, davanti al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria, era preordinata all'accertamento di un preesi assicurativi, per i quali esplicitamente si era gi riconosciuto, dal ricorrente, la prescrizione di ogni obbligo contributivo, doveva, .'.Prima ancora di valutare se l'Amministrazione avesse, o meno, l'obbligo del versamento dei contributi, e di dichiarare, in accoglimento della domanda, che illegittimamente era stato violato l'obbligo di tale versamento, dare atto che non sussisteva interesse a sentire riconoscere la sussistenza di un obbligo contributivo gi prescritto. In altri termini, in relazione alla domanda proposta, difettava ogni interesse del ricorrente (essendo ormai prescritto, come dal ricorrente stesso espressamente ammesso, ogni obbligo contributivo dell'Amministrazione) a sentire dichiarare che l'Amministraziqne, tenuta a corrispondere i contributi, omise invece, illegittimamente, di versarli. Il T.A.R. si dato carico di valutare se, in relazione alla domanda proposta, sussistesse un interesse a ricorrere, e tale interesse ha individuato nell'interesse del Ramaccioni ad ottenere una pronuncia quale presupposto rper 1l'azione di ;risarcimento danni che il ricorrente si era riservato di iniziare. Non sembra per che l'interesse individuato dal T .A.R. legittimi la proposizione del ricorso. noto infatti che l'interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto. tali requisiti di concretezza ed attualit difettano rispetto ad una domanda intesa non gi a far valere il diritto al risarcimento del danno per l'omesso versamento di contributi assicurativi (non s contesta, invero, che se il ricorrente avesse ;proposto siffatta domanda, avrebbe avuto interesse a sentir riconoscere l'illegittima omissione del versamento dei contributi, quale comportamento produttore del danno) bens a sentire solo riconoscere la sussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione, in futuro ed eventualmente, di una domanda ;risarcitoria. Deriva che solo se e quando l'azione risarcitoria verr concretamente proposta, potr accertarsi se il Ramaccioni avesse diritto al versamento dei contributi assicurativi che assume illegittimamente non corrisposti all'l.N.P.S. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 676 stente rapporto di impiego, intercorso con l'amministrazione della Pubblica Istruzione, e della .omissione di versamento dei contributi previdenziali da parte della medesima amministrazione. Al riguardo si deve precisare che le circostanze, oggetto della domanda di accertamento, non sono altro che elementi della causa petendi, deducibile davanti al giudice ordinario, a fondamento dell'azione di risarcimento che il sig. Ramaccioni si era proposto di esperire (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado). Non possibile scindere la cognizione giudiziale in ordine agli elementi di una domanda, come quella proponibile da parte del sig. Ramaccioni, e che rientra nella giurisdizione di un solo giudice, nella specie quello ordinario. bens vero che l'esperimento dell'azione risarcitoria per danni che si assumono conseguenti all'adzione di un provvedimento amministrativo illegittimo postula la onclusione del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento suindicato. Tuttavia la priorit del giudizio amministrativo, costantemente affermata in giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 22 ottobre 1965 n. 2185; Cass., Sez. Un., 17 maggio 1968 n. 1544; Cass. Sez. Un., 29 luglio 1968 n. 2721), si giustifica in relazione alla 3. -Prescrizione del diritto a sentir dichiarare la illegittimit dell'omesso versamento dei contributi. Vio1a,zione dei princiJ;>i .generali dn materia di prescrizione. Anche se la domanda, come proposta dal ricorrente, fosse ammissibile, ed anche se potesse, in denegata ipotesi, ritenersi che il T.A.R. abbia rettamente individuato l'interesse del ricorrente a sentir dichiarare illegittimo il mancato versamento dei contributi assicurativi, sembra che non avrebbe potuto rendersi una ;pronuncia declaratoria, in via principale, della illegittimit dell'omesso versamento di tali contributi. Se, infatti, possibile che l'inadempimento all'obbligo del versamento dei contributi venga accertato, pur dopo la prescrizione dell'obbligo contributivo, incidenter tantum, ai fini della pronuncia di condanna al rJsarcimento, non sembra invece possibile l'accertamento dell'illegitt~mit del versamento dei contributi gi prescritti, quando il Giudice Amministrativo venga chiamato a rendere esclusivamente tale pronuncia, come nella fattispecie, appunto, si verificato. Conformemente a quanto deciso dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 21 giugno 1968 in Il Consiglio di Stato 1968, I, 766 (nella quale, decidendosi su una domanda intesa a sentir dichiarare illegittimo il mancato adempimento di un datore di lavoro all'obbligo del versamento di contributi assicurativi, venne dichiarata l'illegittimit dell'omissivo comportamento solo in relazione al mancato versamento dei contributi non prescritti) nella specie, essendo prescritto J'obbligo contributivo, non pu valutarsi se a taJe obbligo il'Amministrazione era tenuta, ma va preliminarmente dichiarata la prescrizione del l'obbligo. In altri termini, poich l'obbligo contributivo comunque prescritto, non pu valutarsi se a tale obbligo l'Amministrazione doveva, in ipotesi, ottemperare, dovendosi preliminarmente dichlarare ( noto, infatti, che l'eccezione di ,prescri PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 677 necessit di eliminare previamente il provvedimento amministrativo, in quanto atto suscettibile di ridurre le posizioni di vantaggio dell'amministrato; posizioni rispetto alle quali prospettabile il danno ingiusto risarcibile. Nella specie in esame un problema del genere non si pone; infatti non ravvisabile alcun provvedimento amministrativo che abbia inciso sulle posizioni previdenziali che il sig. Ramaccioni assume essere state pregiudicate. Pertanto la domanda proposta dallo stesso sig. Ramaccioni inammissibile, ancorch venga esaminata in base ai criteri di limitazione della giurisdizione generale di legittimit. -(Omissis). zione riguarda il merito, ma ha carattere preliminare) prescritto l'obbligo di cui si chiede il riconoscimento. Poich l'eccezione di prescrizione dell'obbligo del versamento dei contributi in relazione al quale si chiede dal ricorrente, in via principale, venga dichiarato illegittimo l'omesso versamento non stata spiegata in primo grado, l'eccezione stessa viene espressamente proposta in questa sede, e conseguentemente si chiede all'ecc.mo Consiglio di Stato di dichiarare preliminarmente 'prescritto ogni obbligo contributivo della Amministrazione, senza ulteriormente accertarsi se a tale obbJigo l'Amministraz.1one fosse tenuta, o meno, ad adempiere. VINCENZO CAMERltNI SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1977 n. 2233 -Pres. Iannuzzi Est. Zappulli -P. M. Gambogi (diff.). -Alberini (avv. Micheli e Ermetes) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani). Imposta di ricchezza mobile -Spese e passivit -Spese pluriennali . Esat toria Accantonamento per spese successive alla scadenza del con tratto esattoriale -Ammissibilit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 96, 97 e 218; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 36 e 111). Poich il rapporto di esattoria di durata decennale e pu non essere riconfermato o anche risoluto anticipatamente, e poich dopo la scadenza l'esattore resta obbligato per la riscossione, con pi gravi oneri, dei debiti pendenti e per la sistemazione dei rapporti con gli enti irnpositori, pu essere dedotta dal reddito di ciascun esercizio prodotto in vigenza del rapporto esattoriale la quota delle spese accantonate per far fronte agli oneri che si presenteranno successivamente alla scadenza del rapporto di esattoria (1). (Omissis). -Il ricorrente Alberini Vittorio ha lamentato con l'unico motivo del ricorso che la decisione impugnata ha violato l'art. 135 lett. c) del t.u. delle imposte dirette approvato con r.d. 29 gennaio 1958 n. 645 e gli art. 91, 96 e 97 dello stesso t.u. per avere falsamente applicato la prima norma citata sebbene non dovesse essere accolto il ricorso dell'ufficio diretto ad escludere la detraibilit dal reddito dell'anno 1965 della societ di fatto con il fratello Vittorio de~l'accantonamento di L. 10.032.364, relativo alla quota delle spese che sarebbero state sostenute con rife( 1) Identica la sentenza in par.i data n. 2242. La decisione non pu-essere condivisa. t!. sicuramente un principio fondamentale per fa determinazione del reddito netto, quello della corrispondenza temporale tra elementi attivi e passivi, che poi uno degli aspetti della inerenza; ed proprio a questo principio che obbedisce l'art. 97 del t.u. del 1958 che inteso a ripartire le spese pluriennali (sostenute in un solo esercizio) fra gli esercizi ai quali sono inerenti. Ora si assume che il contratto di esattoria, che ha una validit normale di 10 anni, importa lo svolgimento di attivit per un periodo pi lungo per il realizzo delle pendenze (si ipotizza che l'attivit dopo la scadenza possa prolungarsi per oltre quattro anni, dopo che a norma dell'art. 218 del t.u. si accrescono gli oneri venendo meno il potere di riscossione coattiva speciale). Ora i casi sono due: o, come sembra, l'esattore per tutto il tempo anche posteriore alla ' 111a1ar1r111W@llilllir(fl=r11r1111r1Bflllllr~trl/Arsw11111 PARTE I, SBZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 679 ' rimento . a quello stesso anno nel periodo successivo alla scadenza del contratto decennale in esattoria. Il ricorrente ha dedotto che la gestione sociale doveva essere proseguita oltre quel termine per l'esazione dei crediti rimasti pendenti e per la sistemazione dei rapporti con i vari enti impositori, con oneri prevedibili e determinabili, inerenti ai singoli anni di esercizio e obbligatori, per i quali era stata chiesta, anche in altro ricorso coevo, la dichiarazione di 'illegittimit della decisione della Commissione Centrale relativa all'imposta di ricchezza mobile. Il motivo cos formulato importa la decisione della stessa questione sollevata nell'altro ricorso menzionato e proposto contro la citata decisione della Commissione Centrale delle Imposte, con riferimento ripetuto nella memoria successiva alla circolare del Ministero delle Finanze 1 ottobre 1947 n. 99252/90, indicata come dimostrativa di quegli oneri successivi e della tesi di ricorrenti. II motivo fondato, pur se irrilevante il richiamo alla suddetta circolare sia per il valore non decisivo di tali disposizioni amministrative nei confronti dell'Autorit Giudiziaria, sia per il suo riferimento ad altra materia, e cio alle rivalutazioni nel calcolo della integrazioni degli aggi esattoriali dovuti per le particolari condizioni di quegli anni del dopoguerra. scadenza resta sempre un normale contribuente tenuto annualmente ai doveri formali e sostanziali; oppure (ma non sembra sostenibile) l'esattore alla scadenza del rapporto esattoriale cessa di essere un contribuente. Nella prima ipotesi non si comprende perch dal reddito di esercizi presumibilmente :Pi floridi debba detrarsi una parte per fronteggiare gli oneri di esercizio presumibilmente meno floridi ma non necessariamente passivi. Cos ragionando, qualunque sog getto sarebbe autorizzato a costituire, sottraendolo a tassazione, un fondo in previsione di periodi meno fortunati o di minore attivit; n vale la considerazione che per l'esattore una tale previsione pi attendibile. Nc:;gli esercizi successivi alla scadenza, si potr avere un reddito netto meno elevato o anche una perdita, ma nulla autorizza a compensare l'attivo di una serie di esercizi con il passivo solo presumibile di esercizi assai distanti nel tempo; solo per i soggetti tassabili in base a bilancio ed entro ristretti limiti di tern;po consentito, all'inverso, di compensare Je perdite (sicure) con i redditi degli esercizi successivi (art. 112). Nella seconda ipotesi ancor meno cqncepibile che le spese siano estese ad un numero di anni superiore a quello degli anni di contribuenza. Naturalmente non pu avvalorare la conclusione della sentenza la considerazione che la parte del reddito corrispondente alle spese ammesse in detrazione possa essere eventualmente recuperata a tassazione se la gestione esattoriale viene prorogata o se le somme accantonate risulteranno esorbitanti. Sul reddito non assorbibile dalle spese l'imposta va corrisposta nell'esercizio di produzione (e tutto il reddito tassabile concorre a formare la base imponibile sulla quale si liquida l'imposta se del caso con aliquota :progressiva) e non sono ammessi rinvii dell'imposizione a cos lunga data. 680 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Circa il carattere di quelle spese e la loro detraibilit ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, aventi effetto ai sensi del citato art. 135 del suddetto t.u., occorre porre in rilievo che l'art. 91 del medesimo statuisce che il reddito netto, oggetto dell'imposta di ricchezza mobile per le categorie B e C 1, costituito dalla differenza tra i ricavi lordi del reddito e l'ammontare delle spese e passivit inerenti all sua produzione, mentre, specificamente per le imprese commerciali, l'art. 96 precisa che le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attivit produttive di redditi soggetti all'imposta e il primo comma del successivo art. 97 aggiunge che le spese riferentesi a pi esercizi, definite pluriennali, sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi. Da queste norme collegate si evince che il principio dell'autonomia dei bilanci va contemperato con la ripartizione, cos prevista, nei singoli esercizi di queste ultime spese generali comuni a una pluralit degli stessi, senza porle esclusivamente a carico dell'esercizio durante il quale esse sono state effettuate. Appare pure chiaramente dalle stesse norme che le esigenze di prevedibilit e determinabilit delle detrazioni consi derate, particolarmente tutelate nello stesso art. 97 e in quelli succes sivi, vanno considerate e rispettate solo in quanto sia possibile secondo una accurata valutazione dei singoli elementi di merito nelle diverse fattispecie. Giova, poi, osservare, in primo luogo, che la formulazione e il con tenuto generali dell'art. 91 citato escludono che le detrazioni possano essere ammesse solo per gli accantonamenti e ammortamenti espressa mente pr~visti nelle norme successive, e che anche per ques,ti la preve dibilit e la determinabilit sono relative perch non per tutti vi sono norme e criteri precisi sulle loro determinazioni e ripartizioni; possono inoltre, verificarsi circostanze sopravvenienti e di relativa imprevedibilit che influiscono al riguardo. Ci premesso, se, in linea generale, pu riconoscersi che per le varie imprese la fase di liquidazione delle singole attivit esercitate non pre senta particolari obblighi e oneri e non , normalmente, riferibile ai singoli esercizi annuali, n pu essere aprioristicamente determinabile con sufficiente precisione, devono, invece, ravvisarsi per le esattorie parti colari elementi, previsti da espresse norme di legge, che importano sia una certa prevedibilit e determinabilit dei relativi oneri, sia la loro riferibilit ai singoli esercizi. Infatti, ai sensi dell'art. 17 del t.u. delle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il conferi mento delle esattorie disposto di decennio in decennio e la sua rinno vazione per il decennio successivo, ai sensi dell'art. 36 dello stesso t.u., pu essere negata dal Ministro delle Finanze per gravi motivi o per PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA parere contrario dell'Intendenza di Finanza o del Consiglio Comunale del singolo Comune interessato o, comunque, per ragioni riguardanti il migliore rendimento o il migliore funzionamento del servizio (ultimo comma), e quindi con una discrezionalit e un'alea che non vanno trascurate. D'altra parte, le esazioni previste nei ruoli dei singoli esercizi del decennio esattoriale, o nel periodo di gestione eventualmente ridotto per altri motivi (decadenza, risoluzione, ecc.), rimangono a carico dell'esattore pur dopo la fine della gestione contrattuale, come si evince dagli artt. 111 e seg. dello stesso t.u. e dalla norma sul limite quadriennale della procedu:r:a privilegiata stabilito dall'art. 218 del t.u. sulle imposte dirette del 1958, mentre non pu dubitarsi che le esazioni oltre il termine normale sono quelle pi onerose e aleatorie, nonch~ con minori garanzie, con conseguente aumento delle spese riferibili agli esercizi dei rispettivi ruoli. lo stesso sistema legislativo che cos prevede e regola parzialmente un prolungamento delle attivit esattoriali oltre il termine della gestione contrattuale, con una connessione ai suddetti ruoli. Pertanto, a differenza che per altre categorie di attivit commerciali, per le esattorie possono ravvisarsi, con prevedibilit e determinabilit sufficienti, spese e oneri pur successivi al decennio di quella gestione e riferibili ai singoli esercizi, con un grado di approssimazione non di molto differente rispetto agli ammortamenti e accantonamenti specificamente previsti dagli artt. 97 e seg. del t.u. del 1958. Infatti, se da un lato pure questi sono soggetti, come gi rilevato, a una certa diversit di criteri e a mutabilit per eventi sopravvenuti, d'altro lato, per quanto concerne le spese in questione, i rilievi statistici sui vari indici economici, la conoscenza delle condizioni ambientali e storiche, i quantitativi annuali di imposte rimaste insolute e altri elementi possono consentire un preventivo calcolo sufficientemente approssimato, delle incidenze sui singoli esercizi degli oneri e delle spese successivi alla scadenza del singolo contratto di esattoria, valutabile sia dall'esattore-contribuente, sia dagli uffici finanziari. Non pu, pertanto, accogliersi l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria sulla inammissibilit delle detrazioni per spese future e indeterminabili. comunque, da tener presente che la misura dell'accantonamento non rimessa alla determinazione del contribuente n alla discrezionalit dell'ufficio perch gli elementi sopra accennati consentono, attraverso opportune valutazioni e i successivi controlli, una sufficiente precisione nelle rispettive determinazioni e verifiche. Attraverso gli stessi controlli inoltre, gli uffici finanziari sono sempre in grado di accertare non solo se gli accantonamenti siano stati eccessivi ma anche che, nel caso di 682 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conferma del contratto di esattoria, essi siano calcolati in senso inverso per gli esercizi successivi, senza che le relative spese siano computate a favore del contribuente due volte. Pur nel caso di cessazione del contratto stesso potr essere agevolmente controllato a posteriori se quegli accantonamenti siano stati superiori o no alle spese che saranno state effettivamente sostenute dopo la scadenza del contratto di gestione. Conseguentemente, rientrando i suddetti accantonamenti nelle spese generali riferibili ai singoli esercizi, pur con i limiti precisati, e come tali detraibili, deve accogliersi il ricorso dell'esattoria e cassarsi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Centrale delle Imposte. Questa, con altra Sezione, dovr attenersi nella nuova decisione al principio secondo il quale possono essere portate in detnrzione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, con successivo effetto anche per l'imposta complementare, per i singoli esercizi compresi nel contratto di esattoria gli accantonamenti per spese e oneri successivi alla sua scadenza che siano loro riferibili. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2280, Pres. Jannuzzi Est. Falcone -P. M. Minetti (conf.) Istituto Ortopedico Rizzoli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposta sulle societ -Opere pie -Gestione di aziende con fini di lucro . Esenzione. (!. 6 agosto 1954, n. 603, art. l e 3; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 151). L'esenzione dall'imposta sulle societ dell'art. 151 del t.u. sulle imposte dirette di carattere soggettivo e, per le opere pie, si estende a tutte le attivit che concorrono, direttamente e indirettamente, al perseguimento dei fin statutari e quindi anche alle attivit di lucro in connessione con detti fini (1). (1) Identiche sono le decisioni in pari data nn. 2281 -2288. La S.C. riconferma il suo indirizzo in materia di esenzione delle opere pie dall'im'posta sulle societ. Sull'argomento v. da ultimo Cass. 28 maggio 1975 n. 2173 in questa Rassegna, 1975, I, 1077 con nota). Non pu tuttavia dirsi che la questione risulti chiarita come meriterebbe, anche in vista della proiezione del problema nella legislazione post-riforma, ove si ripresenta in termini molto simili per la riduzione della imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 6 lett. f e h, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). La lunga premessa sulla tassazione degli enti in base a bilancio unico, e non delle aziende separate, ha scarso rilievo. U .problema consiste soltanto nel determinare l'estensione dell'esenzione quando il soggetto svolge una attivit economica che, se pure prevista statutariamente, non tipica di un'opera pia. II criterio della funzione indiretta o strumentale dell'attivit economica rispetto a quella istituzionale non persuade e soprattutto molto generico ed impreciso, i !' i: I I f: f ~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRffiUTARIA 683 (Omissis). -Con l'unico motivo. di ricorso, l'Opera Pia Istituto Ortopedico Rizzoli, ora Ente Ospedaliero Istituto Ortopedico Rizzali, dopo aver premesso la circostanza, pacifica, in causa, che l'Opera Pia provvedeva direttamente alla gestione delle Officine Ortopediche, le quali non compilavano un bilancio separato da quello generale dell'ente di cui facevano parte, denuncia la violazione dell'art. 151, lett. g) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645. Sostiene l'ente ricorrente che, posta questa situazione di fatto, la l'imposta sulle societ con riferimento all'attivit ed ai redditi delle dipendenti Officine Ortopediche non era ad esso applicabile: a) in primo luogo, per difetto del presupposto della tas~abilit in base a bilancio della impresa, previsto dall'art. 145 del t.u. n. 645 del 1958 in quanto tale impresa mancava di autonomia; b) in secondo luogo, perch era pienamente operante, a suo favore, l'esenzione di carattere soggettivo, prevista dallo art. 151, lett. g) dello stesso t.u. La censura deve essere accolta. tale da creare in ogni situazione una incertezza che in definitiva si risolve nn con criteri di legge, bens con valutazioni empiriche e pratiche. Resta infatti la necessit di verificare se l'attivit di carattere speculativo e di lucro ancorch i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento dei ffoi istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando non sia connessa, secondo il criterio di strumentalit o complementariet, con le finalit dell'opera pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, sebbene di carattere soggettivo, anzi proprio perch tale, non ;pu ritenersi accordata ad un ente pubblico con specifiche finalit, se non nei limiti in cui esso svolga le attivit statutariamente previste, e quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi" In: sostanza resta il problema del limite (spaccatura strutturale,, secondo la espressione della sentenza n. 2173 citata) i cui confini restano indeterminati, come sovente accade quando si dilata la portata di una norma di agevolazione. Neppure pu essere condiviso il crit~rio di verificare il rapporto di complementariet e strumentalit in senso soltanto qualitativo, appagandosi alla sola rilevazione di una certa omogeneit tra attivit economica e attivit istituzionale (nel caso di specie, officina per la costruzione di apparecchi di protesi e istituzione ospedaliera). Importanza prevalente dovrebbe avere l'elemento quantitativo, ossia l'entit dell'attivit economica in ra:pporto alle esigenze organizzative svolte ai fini istituzionali; cio il criterio, ben pi concreto e sperimentato, della adeguatezza, proporzionalit e inerenza che deve soccorrere per stabilire se l'attivit economica si separa da quella istituzionale acquistando autonomia. Nella ::.ituazone controversa, incontestabile che per una istituzione ospedaliera quale il Rizzoli la costruzione di apparecchi orto;pedici da impiegare nella gestione dell'ospedale una attivit istituzionale; ma quando l'officina meccanica diventa una organizzazione economica di dimensioni industriali, meritatamente affermata anche nel mercato internazionale, che vende a terzi, che nessuna relazione hanno con l'ospedale, apparecchi che vengono prodotti in quantit che supera il rapporto di proporzione con le esigenze della struttura ospedaliera, si crea una autonoma organizzazione economica cui s'impone un distinto trattamento tributario; e non sembra che la sola considerazione qualitativa possa escludere la spaccatura strutturale. 684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La soluzione della questione impone di prendere le mosse dall'interpretazione sistematica delle norme riguardanti il concetto tributario di ente tassabile in base a bilancio, e di questa elaborazione conviene qui ricordare i momenti principali. A norma dell'art. 13, econdo comma, della legge 8 giugno 1936 n. 1231 (contenente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette) la separata tassazione delle aziende gestite da enti morali di ogni genere era consentita quando risultava la diversit di esse rispetto all'ente che le aveva costituite, e ci tanto se la gestione delle aziende stesse fosse tenuta in economia, quanto se detta gestione fosse, invece, autonoma e si trattasse di aziende non dotate di separata presonalit giuridica. : discusso se il sistema posto da questa normativa, nel quale, al concetto di personalit nella applicazione dell'imposta, veniva preferito quello della semplice autonomia patrimoniale, rimanesse o meno immutato con l'entrata in vigore dell'art. 10 del d.l. 24 agosto 1945 n. 585 (trasfuso poi nell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, contenente norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti ad imposte dirette). Alcune pronunce hanno identificato, in questa disciplina, una fase di transizione da quella originaria, di imposizione eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci, a quella dell'unicit delle dichiarazioni e tassazioni; fase di transizione caratterizzata dalla circostanza che per la tassabilit separata si esigevano requisiti prima non richiesti, cio~ quelli dell'autonomia della gestione e del bilancio oltre a quello dell'autonomia dello scopo (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337). Questa portata innovatrice, contestata in dottrina sotto il profilo che, posta dalla legge del 1936 l'esigenza di un'azienda avente una specifica finalit~ produttiva ed una certa individualit e diversit rispetto alle normali strutture e finalit dell'ente che l'aveva costituita, l'autonomia della gestione e del bilancio (sia pure come documento rilevante ai fini fiscali), dovevano ritenersi gi richieste per ogni singola azienda (anche gestita in economia), stata negata da altre pronunce (Cass. 21 luglio 1971 n. 2372, che ha ritenuto esente un Comune per la gestione con bilan cio autonomo della azienda elettrica municipalizzata; Cass. 21 marzo 1974 n. 798 che ha ritenuto esente un Comune per la gestione in economia di una farmacia). : certo, comunque che, anche secondo questa disciplina, l'imposizione avveniva in base ai bilanci, prescindendo dalla personalit giuridica dei soggetti tassabili, poich l'art. 2 del detto t.u. 5 luglio 1951 n. 573 prescriveva che la dichiarazione (di chiunque possiede redditi soggetti alle imposte dirette, art. 1) deve essere presentata dalle aziende aventi finalit proprie, istituite da altri enti, quando hanno gestione e bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le abbia costituite, entro tre PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, che dev'essere esibito a corredo della dichiarazione (art. 8). In questo sistema si inserita la legge 6 agosto 1954 n. 603, istitutiva dell'imposta sulle societ, imposta assolutamente nuova nel nostro sistema tributario, avente carattere personale e mirante a compensare i vantaggi di cui le societ godevano rispetto all'applicazione di altre imposte (imposta sui trasferimenti onerosi e gratuiti ed imposta progressiva sul reddito). Da questa imposta, istituita sulle societ e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, (art. 1), sono stati dichiarati esenti tra gli altri soggetti, le opere pie e gli enti il cui fine era equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione (art. 3 n. 6). Nel vigore di questa disciplina sorto contrasto in giurisprudenza, poich, mentre alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che, non sussistendo l'obbligo della formazione del bilancio e della presentazione della dichiarazione dei redditi per le aziende gestite in economia da enti esenti dall'imposta sulle societ, in base alle citate norme del t.u. n. 573 del 1951, gli enti che le gestiscono godono dell'esenzione della imposta che ne occupa (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337), altre, sul rilievo che tali aziende, anche se prive di personalit giuridica e di autonomia patrimoniale, sono tuttavia soggette all'obbligo della dichiarazione dei redditi separatamente da quella dell'ente dal quale sono gestite o dipendono, hanno ritenuto tassabile con l'imposta sulle societ l'ente che abbia costituito le aziende anzidette per l'attivit a queste relative (Cass. 8 novembre 1973 n. 2933; 22 giugno 1963 n. 1968). Ma la situazione normativa sulla quale si manifestato detto contrasto stata superata con la entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956 n. l, applicabile agli esercizi successivi al luglio 1957 (art. 24, primo comma). L'art. 24 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25), ha, infatti, espressamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936 n. 1231 (il quale, come innanzi ricordato, prevedeva la tassazione per ogni azienda costituita da enti morali di ogni genere, gestita in economia o in forma autonoma, anche se non dotata di personalit giuridica) e successive modificazioni ed aggiunte. Sulla portata abrogativa del citato art. 24 non esiste, tuttavia, unanimit di consensi, contrapponendosi alla tesi secondo la quale tale norma ha determinato un definitivo mutamento di prospettiva, introducendo il criterio della tassazione non per aziende ma per enti proprietari delle medesime, quella di chi esclude siffatta ampia portata, che implicherebbe l'abrogazione anche degli artt. 2 e 8 del t.u. 1951 n. 573, sostenendo che queste norme sono rimaste in vigore in quanto, regolando la materia della 686 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dichiarazione dei redditi di taluni soggetti tra cui le aziende autonome, non potevano essere considerate modificazioni od aggiunte dell'art. 13 della legge n. 1231 del 1936, e rimanere, come tali, travolte dalla norma abrogativa del citato art. 24. Questo problema, tuttavia, non si pone pi a decorrere dal 1960, cio dalla data di applicazione del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che approva il testo unico sulle imposte dirette (art. 277), il quale ha abrogato espressamente il t.u. 5 luglio 1951 n. 573 (art. 288) ed ha stabilito, quale presupposto dell'imposta sulle societ il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggett tassabili in base al bilancio (art. 145), dopo avere espressamente affermato che per soggetti tassabili in base a bilancio si intendono le societ per azioni, le societ in accomandita per azioni, le societ a responsabilit limitata, le societ cooperative e le mutue assicuratrici costituite nei territorio dello. Stato (art. 8, comma terzo, lett. a), o costituite all'estero che abbiano la sede o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato (lett. b), e le altre presone giuridiche costituite nel territorio dello Stato; tenute per legge o per Statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto (lett. c). Avendo, pertanto, le aziende gestite da enti tassabili in base a bilancio perduto, sotto il profilo fiscale, ogni rilievo autonomo , di conseguenza, eslusa la possibilit di autonoma tassazione di esse con l'imp9sta sulle societ mentre resta, quale unico soggetto astrattamente passibile di detto tributo, l'ente che le ha costituite o le gestisce. Questa conclusione, peraltro, non sarebbe -secondo la tesi difensiva dell'amministrazione ,- finanziaria -sufficiente per legittimare l'ulteriore conseguenza che, qualo:r;a l'ente al quale dovrebbe attribuirsJ, in astratto, la qualit di soggetto ,dell'obbligo tributario, e cio l'ente che ha costituito e gestisce in economia un'azienda con specifica finalit, abbia natura di opera pia, esso, in quanto soggettivamente esente dal tributo di cui si discute, non tassabile neppure in relazione all'attivit di tale azienda (art. 151, lett. g, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). Senza contestare il principio, gi affermato da questa Corte (Cass. 29 maggio 1974 n. 1539; 11 dicembre 1974 n. 4189; 14 gennaio 1976 n. 113) secondo il quale l'esenzione a favore delle opere pie di carattere soggettivo, l'amministrazione resistente sostiene che l'art. 151 del t.u. ora citato ispirato ad un criterio unitario di individuazione degli enti esenti, sulla base di un costante, triplice riferimento: all'interesse pubblico dela attivit svolta, alla mancanza del fine di lucro come caratterizzazione della stessa, allo svolgimento di essa in regime di monopolio. Premesso che queste connotazioni dell'attivit propria degli enti dichiarati esenti risultano direttamente enunciate per alcuni di essi e devono ritenersi necessariamente esistenti in relazione ad altri per la loro natura, l'amministrazione osserva che, per quanto riguarda in particolare le opere 11r11111111111ra11111111lfllr111111111111ld1111r1111111I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pie, non era ragionevole che la norma espr:essarnente prevedesse l'esclusione del fine di lucro, essendo esso strutturalmente incompatibile con la natura di questi enti. L'argomentazione non vale -ad avviso della Corte -a togliere fondamento alla sua pi recente giurisprudenza. Senza soffermarsi sui dubbi che nascono, dalla lettura della norma, in ordine alla pretesa esigenza del carattere monopolistico dell'attivit svolta dagli enti di cui trattasi (e sembra sufficiente fare riferimento -tra essi -oltre che alle stesse opere pie, anche agli istituti d'istruzione, alle accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, ed alle cooperative di lavoro e di consumo), appena il caso di ribadire che l'orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, non contesta affatto che le opere pie -per restringere il discorso al terna in discussione -siano prese in considerazione ai fini agevolativi per le. finalit di interesse pubblico da esse perseguite dalle quali esula, certamente, ogni scopo di lucro. Detto orientamento non condivide, invece, la ulteriore conseguenza che si fa derivare, senza adeguata dimostrazione, da questo assunto, quando si afferma essere evidente corne nell'ambito della norma di favore, non possa trovare spazio alcuna attivit di speculazione svolta in regime di concorrenza. Trattasi di una deduzione che non riceve alcun sostegno n dal testo, n dalla ratio della norma di agevolazione e che ha gi trovato adeguata confutazione nella citata sentenza n. 4189 del 1974. stato, infatti, osservato che il testo della disposizione limitato alla menzione degli enti beneficiari dell'esenzione, senza alcun accenno a presupposti oggettivi, quale l'esclusivo svolgimento di un'attivit che costituisca manifestazione irnrnediata e diretta dell'azione degli enti cui la norma si riferisce, rivolta alla realizzazione dei loro fini istituzionali di beneficienza ed assistenza. Ed stato, inoltre, specificamente rilevato carne la ratio dell'agevo lazione stia nel palese intento di favorire l'attivit di enti che perseguono scopi altamente sociali (quali appunto la beneficienza e l'assistenza) senza operare distinzione tra l'uno e l'altro tipo di attivit con cui questi enti si provvedono dei mezzi per raggiungere tali scopi. Da ultimo, stato sottolineato che il carattere speculativo e di lucro di un'attivit svolta dall'ente agevolato (opera pia) incompatibile con le finalit istituzionali di questo solo nel senso che non pu costituire sua manifestazione sintomatica; rna appare pienamente compatibile con esse corne mezzo attraverso il quale l'ente si procura i mezzi per realiz zarle e che, anzi, in questo senso, essa ha un carattere secondario o corhple rnentare rispetto a dette finalit, sicch si profila corne mezzo indiretto per il raggiungimento delle stesse. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 688 Conviene aggiungere che non si pone, nella specie, il problema se l'attivit di carattere speculativo e di lucro, svolta attraverso un'azienda a ci destinata, ancorch i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando non sia connes'sa, secondo un criterio di strumentalit o complementariet, con le finalit dell'opera pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, sebbene di carattere soggettivo, anzi proprio perch tale, non pu ritenersi accordata ad un ente pubblico costituito con specifiche finalit, se non nei limiti in cui esso svolga le attivit statuariamente previste, e quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi. Infatti, non stato mai in discussione, e lo riconosce la stessa sentenza impugnata, che l'attivit svolta dalle Officine Ortopediche Rizzoli, cio quella di fabbricare apparecchi di protesi ortopediche, statuariamente prevista come complementare rispetto a quella propria dell'ente Rizzoli, di assistenza sanitaria ospedaliera nel settore dell'ortopedia. E non pu, in ogni caso, seriamente contestarsi che l'Istituto Rizzoli, la cui attivit in quel ramo della medicina notoriamente apprezzata anche al di fuori del nostro Paese, impiegando le maestranze altamente specializzate, addette nelle proprie officine alla fabbricazione . di apparecchi di protesi ortopedica secondo le metodologie scientifiche pi progredite e con l'utilizzazione delle tecnologie pi avanzate, anche per forniture a terzi, compia, pur se a scopo di lucro, un'attivit che si pone in stretta connessione con quella ad esso propria e rappresenta un mezzo indiretto per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, sopra ricordati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2290 -Pres. Iannuzzi Est. Scanzano -P. M. Gentile (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Trakakis (avv. Satta). Imposte doganali Reato Processo penale Prescrizione Interruzione nei confronti di coobbligati estranei al processo Si produce. (I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27 e 136). La prescrzzwne delle imposte doganali in connessione con un reato comincia a decorrere dalla data del momento in cui diventa irrevocabile la sentenza penale, anche nei confronti dei coobbligati estranei al giudizio penale (1). (1) Decisione di evidente esattezza. Sull'effetto sulla prescrizione della senten za penale di proscioglimento v. nota a Cass. 25 giugno 1977 n. 2218 in questo fascicolo pag. 689). PARTE I, . SEZ. VI, GIURlSPRtmENZA TRIBUTARIA 689 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1977 n. 2718 -Pres. Caporaso Est. Lipari -P. M. Pedace (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini-Rota) c. Soc. Sarom (avv. Andrioli). Imposte doganali -Giudicato penale Effetti sul rapporto di imposta . Diritto al rimborso Presupposti. I11;1poste doganali Reato doganale Necessario collegamento con una obbligazione tributaria Esclusione. (I. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22; I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 118). La norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (di stretta inter, pretazione) trova applicazione nelle sole ipotesi di pregiudizialit necessaria della soluzione della controversia tributaria rispetto alla valutazione dell'imputazione. Quando, mancando tale pregiudizialit necessaria, il giudizio penale pu essere definito indipendentemente dall'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria, il giudicato penale, se pure esamina pleonasticamente la sussistenza dell'obbligazione tributaria, irrilevante sul rapporto di imposta (applicazione all'ipotesi di contravvenzione dello art. 118 della legge 25 settembre 1960 n. 1424 risolvibile sul punto della esattezza della dichiarazione indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligazione che da essa pu o meno conseguire) (1). I reati doganali diversi dal contrabbando non presuppongono necessariamente un debito di imposta eluso, ma possono ricollegarsi semplicecemente alla trasgressione di un dovere stabilito per evitare il pericolo di una frode doganale (2). (1-2) Decisione da condividere pienamente. In ordine alla prima massima va ricordato che anche quando la pregiudizialit sussiste, il giudicato penale co nosce dell'obbligazione tributaria incidenter tantum ed pertanto opponibile all'Amministrazione (art. 28 c.p.p.) solo per l'accertamento dei fatti materiali; ci non esclude che sulla base degli stessi fatti accertati nella sentenza penale di proscioglimento possa essere lquidata l'imposta (Cass . .17 aprile 1973, n. 1104, in questa Rassegna, 1974, I, 216); anche per questa ragione la prescrizione del1'im; posta comincia a ,decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentcn za penale, anche se di assoluzione (Cass. 15 gennaio 1973, n. 177, ivi 1973, I, 403) e nei confronti di tutti gli obbligati anche estranei al giudizio penale (v. Cass. 4 giugno 1977, n. 2290 in questo fascicolo pag. 688). Pi radicalmente nessun effetto il giudicato pu spiegare quando non esiste un rapporto di pregiudizialit necessaria fra l'obbligazione tributaria e il reato, si che non affatto applicabile l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4. Ci accade principalmente quando, come pure esattamente si precisa nella seconda massima, il reato sia riferito all'omesso o difettoso adempimento dei c.d. doveri formali prestabiliti non necessariamente al fiine dell'accertamento dell'obbligazione tributaria gi sorta ma semplicemente al fine di prevenire frodi o di precostituire mezzi di indagine ;per l'eventuale obbligazione che potr sorgere in capo allo stesso o ad altro soggetto. 9 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 690 CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 5 luglio 1977 n. 2932 -Pres. Rossi Est. Virgilio -P. M. Gentile (conf.) Soc. SACOP (avv. Stella Richter) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). Imposta Generale sull'entrata Entrata imponibile -Concessione di sola costruzione Si verifica. (I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1 e 3 lett. b). L'imposta sull'entrata ha per presupposto una attribuzione patrimoniale in corrispondenza (in senso ampio e non a titolo di corrispettivo) di ogni cessione di beni e prestazione di servizi, che non abbiano carattere di liberalit; di conseguenza tassabile l'entrata che sia in rapporto di derivazione o di occasionalit con la concessione di sola costruzione (che ha natura composita di concessione amministrativa e di appalto) ed anche quella parte che corrisponde alla spesa sostenuta dal concessionario per l'esercizio di attivit amministrativa (nella specie espropriazioni) se dipendente da un rapporto di scambio (1). (Omissis). -Con unico motivo la societ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 19 giugno 1940 n. 762, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 1472 e 1655 cod. civ., 56 del r.d. 30 dicehlbre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e censura. la sentenza impugnata sotto questi profili: a) per non avere la Corte di appello considerato che l'art. 3, lett. b, della legge n. 762 del 1940, riferendosi agli appalti in genere, ha circoscritto l'obbligo del tributo a tutti i tipi di appalto, con esclusione dei rapporti assimilabili a tale contratto; b) per non avere la stessa Corte considerato che la ritenuta tassabilit dei corrispettivi derivanti da un rapporto di concessione di sola costruzione si risolveva in una inammissibile applicazione analogica della citata norma, tanto pi che la concessione di sola costruzione non neppure assimilabile all'a~palto, trattandosi di rapporto avente disciplina e funzione diverse, come nella fattispecie risultava anche dalla considerazione che gran parte delle somme corrisposte alla societ SACOP, costituivano rimborso di spese anticipate per le espropriazioni che si erano rese necessarie ai fini dell'esecuzione della opera pubblica; c) per avere, infine, la Corte di appello erroneamente richiamato, per sostenere l'applicabilit dell'imposta generale sull'entrata anche ai corrispettivi derivanti da rapporto di concessione di sola costruzione, l'equiparazione ai fini dell'imposta di registro -tra appalto e concessione di pubblici (1) Massima esattissima che fa applicazione di principi ben fermi (Cass. 15 aprile 1971, n. 1064, :in questa Rassegna, 1971, I, 868; 3 giugno 1976, n. 2012, ivi, 1976, I, 615). flllllllfllillll@illllllllllllllltlllll{liflll{llllllfr-llllllllllllrlf~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 servizi, mentre il richiamo contenuto nell'art. 3 lett. b) della legge n. 762 del 1940 riguarda solo la parificazione tra appalto e somministrazioni di merci, derrate e prodotti, per cui la detta parificazione -agli effetti dell'I.G.E. -non comprende anche le concessioni. di pubblici servizi. Le censure non sono fondate. L'art. 1 della legge 19 gktgno 1940, n. 762 (ora abrogata), istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, enunciava il principio fondamentale in base al quale era soggetta al tributo ogni entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazioni di servizi . In relazione a tale principio generale, che nel sistema della citata legge costitutiva il necessario punto di riferimento per l'applicabilit del tribufo (del quale principio informatore le fattispecie previste negli articoli 2 e 3 della stessa legge si configuravano come particolari concrete applicazioni), questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che si ha entrata imponibile in tutti i casi nei quali vi sia una attribuzione patrimoniale che non abbia mero carattere di liberalit, ma abbia una causa giuridica, sia questa un negozio giuridico o una norma giuridica o comunque un altro atto vincolante, ed inoltre che l'entrata abbia diretta origine da un servizio o da una cessione di beni (Cass., 15 aprile 1971, n. 1064). Con la stessa sentenza stato anche ritenuto che l'espressione in corrispondenza di cessione di beni o di prestazioni di servizi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 762 del 1940, ha una portata pi ampia del termine .corrispettivo, e sta a significare che deve considerarsi sufficiente, agli effetti del tributo, che l'entrata sia in rapporto di derivazione o di occa' sionalit con la prestazione di servizio o la cessione di beni. Questa Corte Suprema ha inoltre affermato che anche in tema di concessione amministrativa, qualora nella disciplina del rapporto sia ravvisabile il pagamento di una forma di corrispettivo, ricorre l'estremo dell'entrata, come presupposto di applicabilit del tributo, nel senso indi cato dall'art. 1 della legge del 1940 (Cass., 17 maggio 1976 n. 1742). Da tali richiami risulta che sia per il tenore testuale dell'art. 1 della legge in esame, sia per l'interpretazione ad esso data da questa Corte Suprema, il concetto di entrata tassabile ricorre ogni qualvolta si verifichi un passaggio di danaro, da un soggetto ad un altro, che trovi la sua causa giuridica in un rapporto economico, nel quale l'entrata si ponga, per l'accipiens, sul piano della corrispettivit in senso lato. Nel quadro di questi principi deve ritenersi che nella fattispecie, in esame esattamente i giudici di appello hanno ravvisato la sussistenza di tutti gli estremi per l'applicabilit dell'imposta generale sull'entrata. 692 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nella concessione di sola costruzione (che costituisce uno strumento giuridico del quale spesso si avvale l'amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche) confluiscono elementi tipici della concessione di pubblici servizi, per quanto concerne il trasferimento al concessionario di taluni poteri propri dell'ente pubblico concedente (come quelli, che nel caso di specie interessano, relativi al procedimento di espropriazione per pubblica utilit), ed elementi peculiari del contratto di appalto, consisitenti nell'assunzione, da parte dello stesso concessionario, del compimento, a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi, di un'opera pubblica per conto e nell'interesse del concedente. Nello schema di un tale rapporto (tralasciando altri aspetti particolari che non hanno rilevanza ai fini della controversia in esame) dunque incontestabile che il compenso previsto per l'esplicazione della complessa attivit demandata al concessionario, sia per l'esercizio dei poteri dello ente concedente, sia per la costruzione d_ell'opera, si configura come corrispettivo, nel senso avanti precisato, ed pertanto soggetto all'imposta generale sull'entrata. Alla stregua delle considerazioni che precedono perdono consistenza le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata. La obiezione circa la riferibilit dell'art. 3, lett. b, della legge n; 762 del 1940 ai soli rapporti di appalto non ha fondamento perch la norma, con l'espressione appalti in genere , indica, invece, tutte le fattispecie negoziali nelle quali sia ravvisabile l'elemento fondamentale del contratto di appalto, e cio il compimento di un'opera o la prestazione di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In tale ampia categoria giustamente i giudici di appello hanno inquadrato, ai fini del tributo in contestazione, la concessione di sola costruzione, essendo innegabile che questa -prescindendo dagli aspetti peculiari di tale istituto che non interessano ai fini della presente controversia -ha in comune con l'appalto il connotato fondamentale di essere \ volta al compimento di un opus (oltre che allo svolgimento di attivit secondarie e strumentali) da parte del concessionario, nell'interesse dello ente concedente, verso il corrispettivo, stabilito in contratto. Inoltre, va sottolineato che per l'applicabilit dell'imposta generale sull'entrata non richiesto, come sembra voglia sostenere la ricorrente, che il rapporto giuridico da cui deriva l'entrata tassabile debba necessariamente trovare collocazione nelle fattispecie elencate negli articoli 2 e 3 della legge del 1940 (le quali, come si gi accennato, altro non rappresentano che particolari, tipiche "applicazioni del principio generale enunciato nell'art. 1), essendo invece sufficiente -come pure si detto che nel rapporto sia ravvisabile il fenomeno del trasferimento di ricchezza, con le caratteristiche gi precisate, che nel sistema della legge costituiva l'oggetto del tributo. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Per le medesime ragioni sono inconferenti le ulteriori obiezioni sulla riferibilit dell'art. 3, lett. b, della legge del 1940 alla sola parificazione tra appalto e somministrazione di merci, e non anche a quella tra appalto e concessione di pubblici servizi, in quanto dal richiamo della norma alla legge di registro sulla detta equiparazione tra appalti e forniture non pu trarsi la illazione che siano state escluse dalla soggezione al tributo le concessioni di pubblici servizi, le quali -se prevedono il pagamento di un corrispettivo -non possono non rientrare, in base ai concetti avanti enunciati, nell'ambito di applicazione della legge del 1940. Di tale legge, quindi, non pu ritenersi che i giudici del merito abbiano fatto, nel caso concreto, applicazione analogica. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare esenti da tributo almeno le somme che il Ministero dei Trasporti aveva corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla societ per le espropriazioni di terreni resesi necessarie per l'esecuzione dell'opera pubblica. Neppure sotto l'indicato profilo la censura fondata. Nella sentenza impugnata posto_ in chiara evidenza il carattere forfettario del corrispettivo, pattuito per tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno escluso, assunti dalla societ SACOP (art. 5 del. contratto), ed e posto altres in evidenza che erano state espressamente previste espropriazioni immobiliari, alle quali la concessionaria si era impegnata di procedere per conto dello Stato, assumendo perfino l'onere di provvedere eventualmente ad espropriazioni non previste in contratto, delle quali ultime dichiarava di aver tenuto conto nell'offerta in sede di appalto concorso. Cos individuato ed interpretato dai giudici del merito il contenuto del contratto, legittimamente gli stessi giudici hanno ritenuto che la globalit e la infrazionabilit del corrispettivo pattuito non consentivano di distinguere, ai fini dell'IGE, tra somme riferentisi a rimborso spese e somme costituenti vero e proprio corrispettivo. Va, comunque, prec:isato che anche i rimborsi di spese dipendenti da un'attivit economica di scambio, se collegati ad una prestazione di servizi, ovvero correlati ad un servizio, sono egualmente soggetti all'imposta generale sull'entrata, come questa Corte Suprema ha r:itenuto (Cass., 17 marzo 1967, n. 602; 26 marzo 1965, n. 504; 2 marzo 1964, n. 472), mentre l'ipotesi esaminata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 3041 del 12 ottobre 1955), richiamata dalla ricorrente, riguardava un caso diverso, e cio il rimborso di somme che una parte aveva, in occasione dell'esecuzione di un contratto, anticipato per conto dell'altra parte, e non gi il rimborso di somme sostenute in esecuzione ed a causa del contratto e globalmente rientranti nell'ambito del corrispettivo pattuito. -(Omissis). 694 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2967 -Pres. Iannuzzi Est. Zappulli -P. M. Raja (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Soc. Briber (avv. Giusiana). Imposta di ricchezza mobile e altre imposte dirette Esenzione per nuove imprese artigiane' e piccole industrie nell'Italia settentrionale . Svolgimento di attivit produttiva al di fuori del territorio agevolato Esclusione. (!. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8). L'agevolazione dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, presuppone che le aziende artigiane e le piccole industrie non solo abbiano nelle zone depresse la loro sede ma ivi svolgono la loro attivit produttiva almenoi. prevalente (1). (Omissis). -L'An;iministrazione finanziaria ha lamentato, nell'unico motivo del ricorso, violazione dell'art. 8 della 1. 29 luglio 1957 n. 645 e 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonch omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la societ Briber si era bens costituita nel Comune di Chatillon, compreso fra Je localit depresse in relazione alle quali sono previsti i benefici tributari, ma, poi, in realt svolgeva la propria attivit edilizia in Aosta ed in Torino, quindi in localit non economicamente depresse; che, inoltre, il certificato della Camera di Commercio poteva dimostrare solo la data di inizio dell'att_ivit, quale inizio di decorrenza del decennio di esenzione dall'imposta, ma non l'esercizio effettivo della attivit. Il motivo fondato. Il citato art. 8 statuisce che, nelle localit 'previste da quella legge come economicamente depresse, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data d'inizio della loro attivit, rilevabile con atto della competente Cam~ra di Commercio.... da ogni tributo diretto sul reddito '" Dall'esame di questa norma facile. rilevare, da un lato, che il suo fine di assicurare lo svolgimento di attivit produttive sotto condizioni di favore nelle localit economicamente depresse da essa indicate e, dall'altro, che il certificato della Camera di Commercio si riferisce solo , alla data di inizio dell'attivit, risultante dalla iscrizione presso la stessa, la quale non ha facolt n avrebbe i mezzi per seguire e controllare lo svolgimento delle effettive attivit delle singole imprese nelle diverse localit.. (1) La sentenza, di cui va apprezzata la motivazione, in netto contrasto con il precedente orientamento (sent. 16 gennaio 1975, \Il, 166 in questa Rassegna, J.975, I, 1086, seguita da altre conformi). E' superfluo notare qi.ianto Ia pronuncia ora intervenuta persuada assai pi delle precedenti. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pur vero che la norma riportata menziona solo la costituzione delle imprese artigiane e delle piccole industrie, senza enunciare altri requisiti circa l'attivit effettiva; ma non pu dubitarsi, in ragione del suddetto fine della legge, che sia richiesto che essa si svolga nel decennio al quale si riferisce l'esenzione in questione nel territorio del Comune indicato e compreso nelle localit depresse. La mera costituzione nel suo territorio non pu essere sufficiente a garantire che quelle attivit produttive assicurino i benefici di incremento economico e di occupazione operaia in quel territorio, con una connessione permanente e diretta, e, perci, che sia realizzato il fine in relazione al quale il beneficio tributario stato concesso. Non si nega che la connessione con la finalit della legge possa sussistere anche quando l'attivit dell'impresa, nonostante il suo carattere artigiano e di piccola industria, sia svolta in parte fuori del Comune di sua costituzione, secondo le sue specifiche esigenze, e caratteristiche. Ci stato gi ammesso da questa Suprema Corte per le imprese fornitrici di servizi ( particolarmente di trasporti) (Cass. 27 luglio 1976, n. 2985, 16 gennaio 1975 n. 166) perch, come precisato nella prima delle sentenze citate, l'esistenza della sede in un determinato luogo .comporta quello incremento delle attivit economiche che il legislatore ha voluto facilitare, per gli affari connessi con le necessarie attrezzature per la loro gestione (autorimessa, officine, assunzione e sede del personale, attivit indotte), che ivi comunque si realizzano, indipendentemente dal fatto che gli automezzi esplichino la loro attivit anche in altre zone. Ma, nella controversia in esame, stato precisato in linea di fatto dal giudice di primo grado, senza alcuna diversa valutazione di quello d'appello e senZJa alcuna contestazione delle parti su tale accertamento, che la societ Briber oper esclusivamente fuori delle zone depresse, n essa ha dimostrato di avere assunto operai in Chatillon per i lavori eseguiti in Aosta e Torino. Sulla base di tale incontestato accertamento di fatto deve ritenersi che, -mentre il beneficio tributario di cui trattasi. applicabile quando l'attivit si svolga, secondo le esigenze e le caratteristiche della cate goria dell'azienda, anche in localit diverse dal Comune di costitu zione secondo la legge suddetta, -esso non pu, invece, trovare appli cazione quando quell'attivit si svolga esclusivamente o con assoluta prevalenza fuori del suo territorio, per l'assenza di un collegamento effettivo con il medesimo e di un concreto centro produttivo nel suo territorio, con conseguente inesistenza di alcun serio incremento econo mico per la localit depressa che la legge speciale intenda favorire. N pu avere rilevan:m il fatto, non pacifico nella specie, che la sede dell'impresa, (quale suo centro direttivo e amministrativo conforme alle iscrizioni di legge), sia stata mantenuta nel Comune di costituzione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della societ, perch, indipendentemente dalla possibilit di frodi fiscali attraverso meri recapiti postali e manifestazioni solo esteriori (es. Targhe, intestazioni di utenze telefoniche, ecc.), occorre che vi sia un effettivo centro produttivo con prevalenza economica e organizzativa rispetto ai dipendenti ed ai mezzi dell'impresa dislocati, temporaneamente o no, fuori di quel territorio, sempre valutandosi l'importanza di questi in relazione alle dimensioni necessariamente modeste di essa secondo i requisiti della stessa norma. E' nel Comune di costituzione che devono trovarsi gli elementi principali della produzione o del servizio che ne formano oggetto, e soprattutto il nucleo principale del personale. Devono, pertanto, disattendersi le deduzioni della societ ricorrente, secondo le quali la collocazione della sede nella zona depressa sarebbe sufficiente a migliorarne le condizioni economiche di questa perch la sua organizzazione amministrativa importa assunzione di impiegati, afflusso e movimenti di capitali, e, a volte, assunzione di operai che vengono, poi, inviati nella localit di lavoro. Infatti, circa questi ultimi facile osservare che la disciplina sul collocamento dei lavoratori importa la prevalenza di quelli di tale localit, limitando le possibilit di assunzione per quelli ivi residenti, mentre le modeste dimensioni delle imprese beneficiarie, secondo il menzionato requisito di legge, escludono la possibilit di notevoli assunzioni di impiegati e altro personale per la sede ammnistrativa. Inoltre il dedotto movimento dei capitali, svolgendosi prevalentemente attraverso istituti bancari, non necessariamente connesso alla stessa. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Corte d'Appello (quella di Genova), la quale dovr attenersi al principio in virt del quale il beneficio previsto dall'art. 8 della 1. 29 luglio 1957, n. 635 non pu trovare applicazione quando l'impresa artigiana o la piccola industria, da esso prevista, svolga la sua attivit esclusivamente o prevalentemente fuori dei Comuni indicati da quella l~gge, pur se vi mantenga la propria sede quale mero centro direttivo e amministrativo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2968, Pres. Novelli Est. Scanzano -P. M. Silocchi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Soc. Bastogi (avv. Biamonti). Imposta di registro -Societ -Imputazione di riserve ed aumento di capitale -~ tassabile come conferimento in danaro. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 81 e 85; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, f art. 47). f f L'imputazione di riserve od aumento di capitale, mutando il titolo ! di appartenenza del cespite della societ e creando un rapporto nuovo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 nei confronti degli azionisti, produce gli effetti di un conferimento in denaro, come tale tassabile (1). (Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione degli artt. 4 e 8 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 1 della relativa Tar. all. A, nonch dell'art. 2442 cod. civ., e sostiene che il passaggio di riserve a capitale realizza un risultato giuridico, economico e sostanziale identico a quello che deriva dal conferimento di denaro, ed integra il presupposto dell'imposta proporzionale di registro, dovuta appunto per gli aumenti di capitale, in quanto determina una modificazione sostanziale nei rapporti fra la societ ed il socio riguardo al godimento e all'uso delle somme destinate a capitale. Col secondo motivo denuncia, poi, violazione degli artt. 112, 184, 190, 359 cod. proc. civ., e lamenta che la corte di merito esaminando il pi ampio problema della tassabilit dell'aumento di capitale attuato con l'utilizzazione di riserve, abbia risolto la controversia sotto un profilo diverso da quello prospettato dalle parti ed estraneo ai motivi di opposizione della Bastogi. Di questo secondo mezzo agevole dimostrare l'infondatezza col rilievo che il vizio di extrapetizione non ricorre quando il giudice ponga a base della sua decisione argomenti giuridici diversi da quelli che le parti abbiano prospettato; ed ci che la corte di Roma si limitata a fare nella specie, dal momento che i pi ampi termini in cui essa ha esaminato la questione non alteravano l'ambito sostanziale della controversia, rimasta sempre circoscritta al criterio di tassazione della nota delibera di aumento di capitale. Fondato, invece, il primo motivo, che si ricollega ad un orientamento ormai consolidato di questo Supremo Collegio (sent. 2358/'72 42/'71, 2146/'67. certo che ~ riserve sono entit gi esistenti nel patrin10nio della societ e che la destinazione della loro parte disponibile ad aumento di capitale (art. 2442 cod. civ.) non costituisce un apporto che possa incrementare la consistenza della societ stessa. Non pu tuttavia negarsi che la attuazione della delibera con cui tale destinazione viene disposta dia luogo non gi ad una semplice operazione contabile di natura interna relativa ad entit puramente astratte come sembra ipotizzare la Corte di merito (forse per avere sopravalutato l'espressione imputando che si legge nel citato articolo del codice}, ma determina attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, un effettivo e profondo mutamento (a rilevanza esterna) della condizione giuridica di una entit concreta, perch (1) Si conferma, con motivazione approfondita un orientamento ormai costante (v. Relazione Avv. Stato, 1971-75, II, 750) recepito esplicitamente dal legislatore della riforma (art. 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634). 698 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO ne modifica il titolo dell'uso e del godimento. Essa cio determina l'indisponibilit del cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad esso hanno i soci (e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla societ) e lo assoggetta alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, che, per la peculiare funzione di garanzia che assolve, pu essere monetizzato solo in caso di scioglimento della societ stessa o di riduzione del capitale per esuberanza (art. 2445 cod. civ.). Ci sufficiente per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale di registro ex art. 4 del r.d. 1923 n. 2369, specie se si abbia riguardo, come devesi, secondo l'art. 8 dello stesso r.d., agli effetti sostanziali dell'atto. A questo orientamento la corte d'appello obietta: a) che_ il presupposto dell'imposta proporzionale il trasferimento di una certa entit da un soggetto ad un altro, mentre nell'operazione de qua manfherebbe la regolamentazione di rapporti intersoggettivi; b) che !;inapplicabilit della detta imposta, sarebbe confermata dall'impossibilit di ricondurre la operazione stessa ad alcuna di quelle previste dallo art. 81 Tar. all. A del citato r. decreto. Orbene, per constatare come, per effetto dell'operazione in argomento e riguardo all'entit che ne oggetto, vengono a modificarsi i rapporti fra _societ e soci, sufficiente considerare che, mutato il titolo di appartenenza del cespite alla societ, gli azionisti, da un lato perdono la possibilit di adottare in ordine ad esso le deliberazioni consentite per i cespiti disponibili, e dall'altro ricevono dalla societ beni attuali, quali le nuove azioni corrispondentemente emesse, immediatamente negoziabili: e poich trattasi di beni che, oltre ad essere attuali, sono anche dotati di una loro precisa autonomia, perde valore il rilievo fatto nella discussione orale dalla difesa della Bastogi secondo cui nel valore effettivo delle vecchie azioni il valore della corrispondente quota di riserve era gi contenuto. Riguardo' all'argomento confermativo dedotto dall'same dell'art. 81 Tar. All. A, deve anzitutto osservarsi che non pu seguirsi la controricorrente quando, ravvisando in esso una autosufficiente ed autonoma ragione di decisione non specificamente censurata dalla Finanza, pretende desumerne la frustaneit del ricorso da questa proposto. Ed invero, il riferimento al citato art. 81 stato utilizzato dalla Corte di merito come elemento confermativo che si inserisce in una complessa ed articolata argomentazione, ed privo del supposto carattere di. autonomia. Ci premesso, deve osservarsi che l'art. 81 della tariffa e la indicazione delle specifiche ipotesi ivi contemplate sono in funzione della determinazione dell'aliquota applicabile, e che, stante il disposto dell'art. 8, secondo comma della legge organica (il citato r.d. n. 2369), l'interprete pu e deve in via analogica, fare riferimento alla pi appropriata di tali ipotesi per individuare l'aliquota da applicare ad un caso che non sia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA espressamente contemplato. Posto, dunque cpe; come gi detto, nell'operazione in argomento debbano ravvisarsi i presupposti della tassazione proporzionale l'aliquota da applicare sar quella prevista per i conferimenti in denaro. Il ricorso pertanto deve essere accolto, confermandosi il principio di diritto che a base della giurisprudenza innanzi citata (principio - opportuno notare -che stato poi recepito nella nuova legge di registro: art. 47, 3 comma d.P. 26 ottobre 1972 n. 634). -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2972 Pres. Iannuzzi Est. Battimelli -P. M. Morozzo della Rocca (conf;). Ciuffa (avv. Cataudella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). Imposte e tasse in genere Imposte dirette Responsabile di imposta Liquidatore dei soggetti tassabili in base a bilancio Natura della responsabilit Prescrizione breve per la responsabilit aquiliana Esclusione Prescrizione ordinaria -Si applica. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, a~t. 265; e.e. art. 2280, 2456, 2625, 2947). I liquidatori delle societ di capitali rispondono a titolo proprio e diretto (e non in solid con la societ o in via sussidiaria o di garanzia) 1 verso l'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 265 del t.u. sulle imposte dirette, per il sol fatto dell'esistenza di un attivo sociale non utilizzato per il soddisfacimento dell'obbligo tributario, indipendentemente da una condotta colposa; di conseguenza la responsabilit del liquidatore soggetta alla prescrizione ordinaria e nen alla prescrizione quinquennale dell'art. 2947 e.e. E invece regolata dal cod. civ. (art. 2280 e 2625 in relazione all'art. 2043) ed ha natura aquiliana la responsabilit del liquidatore al quale si rimproveri la mancata realizzazione dell'attivo (1). CORTE.DI CASSAZIONE Sez. I, 2 agosto 1977 n. 3411 Pres. Iannuzzi Est. Borruso P. M. Ferraiolo (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Beretta. Imposte e tasse in genere Imposte dirette Responsabile di imposta Liquidatore di soggetto tassabile in base a bilancio Liquidazione di fatto da parte degli amministratori Responsabilit ex art. 265 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 Sussiste. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265). Liquidatore, nel significato della norma dell'art. 265 del t.u. sulle imposte dirette, che non identico a quello delle norme del cod. civ., RASSEGNA.DELL'AWOCATURA DELLO STATO 700 chiunque risolva tutte le pendenze e realizzi tutte le attivit dell'ente, che non ha pi possibilit di funzionare, e le distribuisca fra i creditori e gli aventi diritto; in base alla stessa norma amministratore in carica al momento dello scioglimento della societ o dell'ente l'amministratore in carica al momento i11; cui sostanzialmente si decide lo scioglimento e quindi si procede alla liquidazione. Di conseguenza gli amministratori e i liquidatori rispondono a norma dell'art. 265 ogni volta che di fatto si procede concretamente alla liquidazione dell'ente, se pure non siano state osservate le norme del cod. civ., che regolano nella forma il procedimento di liquidazione (2). I (Omissis). -Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finaze, denunciando falsa applicazione e violazione degli artt. 1218, 2456, 2496 e 2497 e.e. e dell'art. 265 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonch insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, a sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha inquadrato la responsabilit dei liquidatori, quale prevista nell'art. 265 del t.u. sulle imposte dirette del 1958, nell'a,mbito della diversa responsabilit prevista dal secondo comma dell'art. 2456 e.e., qualificandola come responsabilit aquiliana, e di conseguenza ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 e.e. Osserva in proposito la ricorrente che, seppure giurisprudenza pacifica che la controversia fra liquidatori e Finanza, in tema di applicazione della suddetta norma del t.u., non controversia di imposta, da ci non (1-2) Note sulla responsabilit personale del liquidatore e dell'ammini stratore delle persone giuridiche 1) Con le due recenti pronunzie sopra riportate il complessoproblema della responsabilit dei liquidatori e degli amministratori dei soggetti tassabili in base a bilancio (oggi delle persone giuridiche) in passato avvolto da molte ombre, ha ricevuto un contributo di chiarimento di grande :dlevanza. Prima d'oggi, la sola importante precisazione era intervenuta sul punto che la liquidazione delle societ non ha lo scopo di tutelare la par condicio dei creditori (Cass. 26 aprile 1968, n. 1272, in questa Rassegna, 1969, I, 79; 25 marzo 1970 n. 792, ivi, 1970, I, 461) s che se da un lato non pu rimproverarsi al liquidatore di non aver rispettato l'ordine dei privilegi, d'altro canto il liquidatore che, a . causa delil.'~nsufficienza dell'attivo ritiene necessario >, colui che chiamato formalmente a svolgere tale compito ai sensi degli artt. 2308, 2309 2449, 2450, 2497, 2539 (indipendentemente dal fatto che poi lo svolga o meno). la considerazione che il liquidatore pu, in un secondo momento, con la domanda di risarcimento del danno dopo il compimento della esecuzione (art. 209, oggi art. 54 d.P.R. n. 602/1973) ridiscutere tutte le questioni inerenti al rapporto di imposta. Si deve escludere che in sede di azione di risarcimento (contro l'esattore) il liquidatore :Possa riproporre la contestazione sull'obbligazione tributaria accertata verso il contribuente; ma ci non giustifica alcuna perplessit, perch la natura stessa della responsabilit sussidiaria pone il responsabile, che si immedesima nell'organo della societ, nella condizione di non poter rifiutare come fatto estraneo il debito sociale. 4) thiarito che il liquidatore risponde in proprio dell'obbligo tributario della societ in base ad una norma tributaria che cre:;i una responsabilit diversa da quella ordinaria, si dovrebbe ridiscutere il problema della giurisdizione, in quanto la domanda del contribuente diretta ad escludere i presupposti della sua responsabilit ex art. 265 d luogo ad una vera e propria controversia di imposta. Non senza ragione, la norma attuale dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, che non ha introdotto ;profonde innovazioni, dichiara soggetto al ricorso alla commissione il provvedimento che dichiara la responsabilit. Oggi, comunque, il problema risolto legislativamente e pu essere superfluo riaccendere solo per le controversie ormai in esaurimento la polemica sulla giu risdizione. 5) Da quanto detto al n. 3 possono dedursi elementi che completano la problematica della prescrizione. E' evidentemente ineccepibile la pronunzia che si commenta che dichiara app1icabiole la prescrizione ord:Lnarta. Ma possono farsi ulteriori precisazioni su1 dies a quo della prescrizione. Poich oggetto della res'ponsabilit del liquidatore , come si visto, l'obbligazione tributaria, questa si presenta anche verso il liquidatore con tutti i caratteri suoi propri compresi quelli attinenti alla prescrizione e al procedimento sta PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 Orbene,. l'esegesi comparata delle fonti del diritto dimostra che le espressioni usate in leggi disciplinanti materie diverse debbono essere interpretate in diversa maniera tutte le volte che ci sia richiesto dalla ratio della materia che ciascuna legge disciplina e l'espressione non sia a tal punto univoca da non lasciare adito a dubbi ermeneutici di sorta. Soltanto cos, si realizza infatti uni'riterpretazione funzionale rispetto agli scopi che il legislatore ha voluto perseguire, che l'unica consentita ai sensi dell'art. 12 delle preleggi. Conseguentemente, da escludersi che a tutte le espressioni usate in una legge tributaria, debba necessariamente essere attribuito il significato che esse hanno nel diritto civile. Quest'ultimo ha di mira il contemperamento di interessi privatistici realizzati normalmente nel continuo reciproco controllo di soggetti che, rispietto al loro soddisfacimento, operano in posizioni paritetiche contrapposte; il diritto tributario, invece, si .propone la tutela di un interesse pubblico il cui soddisfacimento, in assenza di quel 'controfio continuo di cui si deto, esige ben altri strumenti di tutela. Questi principi sembrano trovare una esemplare conferma nell'esame dell'art. 265 del t.u. delle imposte dirette. Se tale norma si dovesse interpretare come sostenuto nell'impugnata sentenza, se, cio, si dovesse ritenere che bilito per l'adempimento. Inoltre la responsabilit sussidiaria del liquidatore non pu prescriversi finch in vita e in corso di riscossione l'obbligazione verso l'obbligato principale. Conseguentemente di prescrizione non a parlarsi nella prima fase del procedimento nella quale il debito per imposte dirette non soggetto a prescnizione ma a decadenze (per l'accertamento e per l'iscrizione a ruolo) che una volta impedite escludono il maturare de1la prescri2lione fino a quando il cvedito resta .in carico a;1l'esattore. Solo dopo verificato l'inadempimento della societ, diventa concreta la responsabilit del liquidatore ed configurabile la prescrizione del suo obbligo. Con quanto ora detto non si intende sostenere che gli atti del procedimento di accertamento e riscossione diretti al contribuente producono effetto verso il responsabile a norma dell'art. 1310 e.e. (bench non sia impossibile affermare che questa norma pu trovare applicazione anche nella responsabilit sussidiaria), ma piuttosto che la prescrizione dell'obbligo del responsabile non pu cominciare a decorrere a norma dell'art. 2935 e.e. mentre ancora si tenta, anche ripetutamente, di escutere l'obbligato ;principale. Pertanto la prescrizione verso il responsabile pu cominciare a decorrere solo dall'ultimo atto di esecuzione contro l'obbligato principale. Ma occorre ancora un'altra condizione. Come si visto il liquidatore non tenuto a formare una graduazione dei privilegi ed a rispettare l'ordine di essi; rimesso alla discrezione del liquidatore (discrezione che deve essere ad esso riconosciuta proprio perch dal suo esercizio discende la responsabilit) decidere sui pagamenti e sulle spese; in alcuni casi l'erogazione di una spesa ha una funzione strumentale nella realizzazione dell'attivo e pu ben essere anteposta al pagamento dei debiti tributari. Il liquidatore risponde del risultato della liquidazione e non delle singole operazioni e parallelamente l'Amministrazione finanziaria non :i>u nel corso della liquidazione contestare al liquidatore di aver impiegato le attivit per un fine diverso dal pagamento dei tributi perch il pagamento finch dura la liquidazione pu sempre aver luogo e non si pu rimproverare al Iiqui 710 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO i liquidatori tenuti a destinare le attivit della liquidazione innanzitutto al pagamento delle imposte, pena la loro responsabilit personale, siano soltanto coloro che abbiano ricevuto la formale nomina di liquidatori, come previsto nel codice civile, la finanza rimarrebbe esposta al rischio gravissimo che sia lo stesso amministratore a liquidare di fatto il patrimonio della societ col tacito consenso dei soci prima ancora che sia deliberato o determinato lo scioglimento, destinando il ricavato s a scopi leciti, ma non al pagamento delle imposte, sicch -mutato poi l'amministratore o succedutogli il liquidatore -non vi sia pi alcuna attivit di liquidazione da accantonare per il pagamento delle imposte stesse, e lo scopo del citato art. 265, che prevede la responsabilit personale del liquidatore colpevole di aver omesso tale accantonamento, resti completamente vanificato. Ed notorio quanto sia ora frequente, specie nel settore dell'edilizia, ii' caso che, per ogni singola iniziativa imprenditoriale, si dia vita ad una diversa societ di capitali avente come patrimonio esclusivamente I I f:! il manufatto da vendere, sicch, venduto questo in conformit dello stesso statuto sociale e devolutone il ricavo tra i privati aventi diritto, la Fi nanza non abbia pi alcuna possibilit di far valere i propri crediti. datore di non aver seguito un determinato ordine. Da ci discende che i presupposti della responsabilit del liquidatore si concretano soltanto al momento della presentazione del bilancio di ldquidazione finale; solo in questo momento possibile stabilire con certezza che sono esistite, in tutto l'arco di tempo della liqui Idazione, 1attdvit sociali (e non ne esistono. altre) e che queste non sono state e-: (e non possono pi essere) impiegate per il ;pagamento dei debiti tributari. Solo ,- Ja presentazione del bilancio fi,nale di Liquidazione consente all':Amministrazione di far valere rii suo credito verso il iliquidatore e segna quindi H momento iilliziale l del corso de11a prescrizione. 6) La seconda delle sentenze che si commentano ha affrontato per la prima volta il problema della liquidazione di fatto. Merita piena-adesione la pronuncia che sulla base di una interoretazione estens!v.a (evidentemente ammissibile ainche a vantaggio dell'Amministrazione) e funzionale della norma tributaria, ha iconcepito la liquidazione, in un senso diverso da quello del cod. civ., come sostanziale attivit diretta a risolvere le pendenze dell'ente che non ha pi possibilit di funzionare e a I'ealizzare tutte le attivit per distribuirle tra i creditori e gli ' I - aventi diritto e parallelamente ha definito come amministratore in carica al momento dello scioglimento colui che amministra la societ al momento in cui si decide in concreto lo scioglimento e si procede alla liquidazione, ovvero al momento in cui si sarebbe dovuto nell'osservanza formale della fogge deliberare IO scioglimento e nominare i !liquidatori. Tutta fa motivazione de11a sentenza pu esprimersi nella semplice considerazione che l'aver violato le norme del cod. civ. relative alla liquidazione non pti creare una situazione di vantaggio agli effetti tributari. Quando lo scioglimento !',effetto di un mero fatto, come la scadenza del termine, non necessario ricorrere ad una interpretazione estensiva dell'art. 265, potendo essere direttamente applicato il capoverso di detta norma; infatti J'art. 2449 e.e. impone-agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea entro trenta PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 711 Ma la semplice prospettazione degli effetti di una simile interpretazione del citato art. 265 ne comporta l'inaccettabilit. Si impongono, infatti tre considerazioni. 1 -In quanto norma tributaria, l'art. 265. ha lo scopo evidente d'impedire l'evasione dell'obbligo di pagare le imposte gi accertate o in via di accertamento, imponendo di accantonare, a tal fine, fino alla neces saria concorrenza, il ricavo della liquidazione ovvero, quando ci si rilevi impossibile, di chiedere il fallimento della societ (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 3259 del 1974). Tale essendo lo scopo della norma in esame, rimarrebbe incomprensibile perch mai essa dovrebb~ applicarsi solo ad una parte delle evasioni che preordinata a combattere, cio solo a quelle che avvengono in una situazione di liquidazione formale ai sensi dcl codice civile. Liquidare, invero -come stato gi rilevato -nel linguaggio tecnico commerciale significa: cessare l'attivit attraverso cui si persegue lo scopo istituzionale, realizzare tutto l'attiv_o, destinarlo al pagamento delle passivit e/o distribuirlo tra gli aventi diritto o, comunque, impiegarlo in modo non recuperabile. Se questo il significato attribuibile all'espressione liquidazione , nella realt commerciale, poich una siffatta liquidazione crea l'occasione giorni non gi per deliberare lo scioglimento gi avvenuto ma per le deliberaziorui relative alla Jiquidazione e principalmente per 1a nomina. di Liquidatoci. La sentenza ha puntualmente precisato che lo scioglimento ha luogo, oltre che per effetto di una volont, per un evento che ope legis lo determina. Lo stesso a dire nelle altre i'potesi di scioglimento (art. 2448 n. 2, 3 e 4) che, con minoI' evidenza e certezza, operano automaticamente se pure possono richiedere un atto deliberativo a carattere ricognitivo o dichiarativo, sostituibile da altro atto di mero accertamento di un evento che ha gi prodotto l'effetto dello scioglimento. Ma la responsabilit dell'amministratore che di fatto compie la liquidazione si concreta anche nell'ipotesi dell'art. 2448 n. 5, pur in mancanza di una deliberazione formale, ogni volta che in concreto lo scioglimento sia stato implicitamente deciso procedendo alla liquidazione. 7) Dalle due sentenze ora intervenute, che hanno richiamato come cardine della norma tributaria il principio che il liquidatore, anche di fatto, ha il dovere di domandare la dichiarazione di fallimento quando, non potendo soddisfare integralmente il credito tribtario, ritiene necessario procedere alla graduazione dei privilegi, si ricavano altri due corollari. Innanzi tutto la norma dell'art. 265, pur essendo diretta a disciplinare la responsabilit personale del liquidatore, indirettamente una norma che disci; plina la liquidazione imponendo un dovere particolarmente rigoroso di soddisfare inderogabilmente i rediti tributari; non viene con ci stabilito un superprivilegio per i crediti di imposta diverso da qrue1li espressamente previsti, ma si stabilisce una preferenza per l'Amministrazione finanziaria attraverso il divieto di destinare le attivit ad altri fini senza aver provveduto all'integrale pagamento dei debiti tributari, .siano o meno priv~Legfati. La liquidazione in tanto possibile in quanto le imposte dirette possono essere integralmente pagate; se questo risultato non risulta possibile, la liquidazione deve trasformarsi in procedura di fallimento e 712 RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per realizzare in pieno quel fenomeno di evasione che la norma tributaria intende fronteggiare, ci sufficiente perch quest'ultima sia applicata, anche se tale fenomeno si verificato al di fuori di quegli schemi che il diritto civile prevede per la tutela di interessi diversi da quelli del diritto tributario. 2 -L'interpretazione civilistica del 1 comma dell'art. 265 diverrebbe ancora pi inspiegabile se si considera che la liquidazione di fatto operata dallo stesso amministratore, prima ancora dello scioglimento della societ, ancora pi pericolosa per la Finanza di quella compiuta da liquidafori formalmente nominati. Poich, infatti, la loro nomina. resa di pubblico dominio mediante gli specifici mezzi di pubblicit previsti dall'art. 2450 bis del e.e. (articolo aggiunto dall'art. 12 d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), la Finanza ha -quanto meno in teoria -la possibilit di venire a conoscenza della liquidazione in atto e di far valere tempestivamente i suoi diritti. Quando, invece, la liquidazione viene posta in essere dallo stesso amministratore, prima dello scioglimento della solo in questa sede i crediti tributari potranno essere soddisfatti nei limiti del l'attivo secondo l'ordine dei privilegi. L'aitro corollario che il liquidatore e l'amministratore ris,'pondono perso nalmente dei debiti tributari per l'intero ammontare e non nei limiti dell'attivo disponibile, appunto perch essi se non sono nella condizione di procedere al paga mento integrale hanno il dovere di provocare la dichiarazione di fallimento, non potendo nella fase della liquidazione procedere a riduzione dei crediti. 8) Di notevole interesse la precisazione della prima delle sentenze in rassegna che la speciale responsabilit disciplinata nell'art. 265 non esclude l'ordinaria responsabilit aquiliana del liquidatore che non abbia proceduto con normale diligenza alla realizzazione dell'attivo (art..2280 e 2625 in relazione all'art. 2043 e.e.). L'Amministrazione finanziaria, agendo come ogni altro creditore, pu domandare con azione ordinaria la condanna al risarcimento del danno; questa azione meramente civile e non ha alcun connotato specifico tributario. 9) Possiamo ora tentare di verificare come l'a;pporto di dottrina di queste sentenze sia utile per l'interpretazione delle nuove norme tributarie. Il primo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 pur partendo dagli stessi presupposti dell'art. 265 del t.u. del 1958, condiziona la responsabilit dei liqui datori delle persone giuridiche all'ipotesi che abbiano pagato con le attivit della liquidazione crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci o associati; la responsabilit commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Si introduce quindi la regola della rilevanza della graduazione dei privilegi in sede di liquidazione. Ma la norma tributaria. non ha evidentemente modificato le norme ordinarie della liquidazione (che, come per il passato, non deve ris,'pettare l'ordine dei privilegi) e non abilita il liquidatore a rifiutare il soddisfacimento dei creditori, man mano che si presentano, allegando 1'esistenza dei crediti privileigiati non ancora liquidi o dei quali non stato ancora richiesto il pagamento. Il rispetto dell'ordine dei privilegi condiziona bens la responsabilit del liquidatore, ma non costituisce una regola da seguire nella liquidazione. Il liquidatore si trova PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 713 societ, la Finanza non ha alcuna possibilit -, neppure teorica -, di venire informata e, quindi, nessuna possibilit di tempestivo intervento. 3 -Dell'intenzione del legislatore fiscale di riferirsi, nel formulare il citato art. 265, non gi ai soli liquidatori ufficialmente investiti del loro compito, come previsto dal e.e., ma a tutti coloro che di fatto liquidano la societ anche senza il rispetto delle forme imposte dal diritto civile, sembra esserne prova irrefutabile il 2 comma dello stesso art. 265, in base al quale quanto previsto nel primo comma per i liquidatori si applica anche agli amministratori della societ o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori : disposizione questa in cui, per tutto quello che si gi detto, va vista non tanto la estensione della norma dettata per una determinata fattispecie ad una fattispecie diversa, quanto piuttosto la conferma di come uno stesso principio debba essere interpretato in modo tale da abbracciare entrambe le ipotesi. Una volta, infatti, intesa l'espressione liquidatore, usata nel 1 comma, in senso. sostanziale e non meramente formale, il 2 comma si configura come una mera conseguenza del primo, espressa proprio allo scopo di fugare ogni possibile dubbio sulla .sua interpretazione. dunque ancora di fronte alla necessit di assicurare il pagamento, sia pure nei limiti, dei crediti di imposta anche non liquidi mentre non pu rifiutare l'adempimento degli altri crediti. In sostanza solo al momento in cui si dichiara la responsabilit del liquidatore (alla chiusura della liquidazione) si procede in modo figurativo ed ex post alla formazione di uno stato di graduazione per verificare se siano stati soddisfatti crediti di grado inferiore e per determfo.are l'im;porto dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza secondo l'ordine dei privilegi. Il liquidatore per anteriormente, nel corso delle operazioni di liquidazione, non ha potuto procedere secondo uno stato di graduazione. Resta forma pertanto per iil liquidatore ~a necessit di domandare la dichiarazione di fallimento quando non potendo rifiutare l'adempimento di crediti di ordine inferiore prevede di non poter riuscire a soddisfare i crediti tributari; questa necessit risulter pi urgente quando non possibile prevedere nella fase iniziale della liquidazione quale potr essere a consuntivo lo stato di graq.azone che si far in via di verifica ex post. Naturalmente le limitazioni di riesponsabilit stabilite nel primo comma presuppongono una normale liquidazione deliberata in conformit di legge ed attuata in modo limpido con regolare tenuta delle scritture contabili e puntuale pr1esentazione del bilancio finale e delle dichiarazioni annuali di esercizio. Il secondo comma dell'art. 36 in tutto simile al secondo comma dell'art. 265. Qui torna applicabile il ;principio della responsabilit degli amministratori che siano liquidatori di fatto, riconfermato dalle disposizioni innovative del terzo e quarto comma. Il terzo comma infatti prevede la responsabilit dei soci e degli associati (che sussidiaria a quella del liquidatore e dell'amministratore a sua volta sussidia1;-ia rispetto a quella della persona giuridica) che hanno rice vuto denaro o beni in assegnazione nel corso della liquidazione o nei due periodi di tmposta prncedenti alla messa in liquidazione, nei :limiti del V'alore dei beni e del denaro ricevuti. Questa norma, oltre a riconfermare la regola ordinaria dell'art. 2456 e.e., stabilisce runa sorta di presun:llione di wiquidazione di fatto re1a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ,STATO 714 g ben vero che il predetto secondo comma si riferisce espressamente ai soli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa o dell'ente, ma anche tale espressione pu intendersi in due modi: e cio, in senso formalistico -con riferimento alla compilazione del documento che consacra la volont di scioglimento e all'evento che ope legis lo determina -ovvero in senso sostanziale, con riferimento al momento in cui, di fatto, si decide lo scioglimento e, conseguentemente, si procede alla liquidazione. Invero, tutte le volte che si ha ragione di ritenere in atto la liquidazione totale, la decisione di scioglimento pu bene presumersi gi presa. E che nel caso in esame debba ancora una volta essere preferita l'interpretazione sostanziale dimostrato dal fatto, che, altrimenti, potrebbero essere chiamati a rispondere del mancato pagamento delle impo~ te anche amministratori che non ne siano affatto responsabili per essere stati nominati quando gi la societ o l'ente sia stato di fatto liquidato dai predecessori. Questa Corte ha gi avuto modo di affermare giustamente (cfr. Sent. n. 1484 del 1972 e 3021 del 1971) che la responsabilit nei. confronti della tivamente ai beni e al denaro assegnati o distribuiti ai soci nei due periodi di imposta anteriori. Ma anche in questo caso la messa in liquidazione non pu essere considerata in senso puramente formale; non basta omettere le formalit prescritte per escludere l'operativit della norma tributaria e non basta ritardare la nomina dei liquidatori per far scivolare oltre il biennio anteriore le distribuzioni e assegnazioni ai soci. La responsabilit dell'amministratore che sia liquidatore di fatto espressamente disciplinata nel quarto comma dell'art. 36 che pone ancora la limitazione temporale di due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione . Anche in questo caso la messa in liquidazione (espressione volutamente generica e non rispondente alla terminologia del cod. civ.) non si identifica con un atto formale; sarebbe troppo facile deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori dopo due anni e un giorno per sottrarre l'amministratore alla responsabilit per le operazioni di liquidazione compiuta. Evidentemente la messa in liquidazione va identificata, oltre che con l'evento che determini ape legis lo scioglimento dell'ente, con il momento in cui si sarebbe dovuto, ne1l'osservanza formale della legge, deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori. Il terzo e quarto comma dell'art. 36 estendono la res;ponsabilit ai soci e agli amministratori per ill periodo anteriore all messa in liquidazione normalmente e legittimamente dichiarata, anche in relazione ad operazioni isolate di liquidazione e di assegnazione e distribuzione ai soci di beni e denaro. Ma ci non esclude che, al di l del prestabilito limite di tempo, siano affermate le responsabilit quando in violazione della legge si sia in concreto proceduto allo scioglimento e aHa liquidazione effettiva, mascherandola con un provvedimento fomnale che interviene con ritardo quando non esiste pi nuJila da liquidare. L'ultima parte del quarto comma, con norma ancora pi ampia, prevede la responsabilit, senza limiti di tempo, dell'amministratore che ha occultato attivit sociali anche mediante omissione di scritture contabili; la norma dovrebbe intendersi riferita anche all'ipotesi opposta del gonfiamento delile passivit sociali. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 715 Finanza, prevista nel citato art. 265, di chi liquida il patrimonio di una societ trova il suo fondamento in una sua condotta colposa e nel nesso di causalit fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte accertate nei confronti della societ. Ma se cos , tale responsabilit deve necessariamente essere riconnessa al momento e alla persona che ha realizzato le attivit della liquidazione ed ha omesso di destinarle prioritariamente al pagamento delle imposte, poco importando quando ci sia avvenuto e se sia avvenuto nel rispetto della legge civilistica. Non occorre qui affrontare la questione se i , soci possano far luogo ad una liquidazione convenzionale con tr~formazione delle funzioni di amministratori in quelle di liquidatori. Qui sufficiente avvertire quanto sarebbe assurdo ritenere che, sol perch gli schemi previsti dalla legge civile non siano stati seguiti, debba ritenersi paralizzata anche la norma tributaria tendente a sanzionare un'evasione degli obblighi tributari, che pu verificarsi tanto nel caso di conformit, quanto nel caso di mancata In questo caso, non esistendo una base sulla quale ;possa essere impostato lo stato figurativo della graduazione, l'amministratore pu essere chiamato a rispondere oltre i limiti stabiliti nel primo comma. E ci dovrebbe valere anche per il liquidatore e l'amministratore-liquidatore di fatto che non hanno tenuto regolari scritture o non hanno presentato un attendibile bilancio di liquidazione; quando il calcolo dell'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sde di graduazione non possibile, la responsabilit deve necessariamente estendersi all'intero credito tributario. 10) Un'ultima questione si pone nel caso che l'amministratore o il liquidatore, contro il divieto degli artt. 2279 e 2449 e.e. abbiano intrapreso nuove operazioni dopo lo scioglimento; in base a queste norme essi assumono responsabilit illimitata per gli affari intrapresi. Resta da _stabilire se qesta responsabilit possa o debba essere dichiarata nel modo ;previsto nell'art. 36 o altrimenti. Pu bene accadere che fra i redditi di esercizio della societ in liquidazione, che vengono nei modi ordinari accertati nei confronti della societ, lcuni discendono da nuove operazioni intraprese; della relativa imposta rispondono il liquidatore o l'amministratore sia, come per tutte le altre imposte, secondo la regola generale dell'art. 36 sia a titolo di responsabilit personale illimitata. Sarebbe pertanto logico ed economico che con lo stesso provvedimento di cui al quinto comma dell'art. 36 si dichiari l'una e l'altra responsabilit, aprendo la via all'eventuale controversia di imposta innanzi alla Commissione. bens vero che questa responsabilit illimitata dell'amministratore e del liquidatore cmolto ,siinne ,a quella del socio di societ di persone, che per non ha bisogno di alcuna anteriore verifica, e discendendo dal sol fatto dell'escussione negativa della societ, d luogo alla diretta esecuzione esattoriale previa notifica dell'avviso di mora (art. 46). La res:ponsabilit dell'amministratore e del liquidatore di societ di capitali presuppone la verifica dell'intrapresa di nuove operazioni e fa determinazione della parte del tributo ineriente a dette operazioni, cio un vero e proprio accertamento che rimesso al potere dell'Ufficio. certamente da escludere che l'Amministrazione debba con azione ordinaria far dichiarare la responsabilit illimitata per poi procedere alla riscossione esattoriale. invece evidente che anche la questione slla illimitata responsabilit, al pari della sussistenza dell'altro tipo di responsabilit ex art. 36 si assorbe 716 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO conformit alle previsioni del codice civile. Questo, infatti, sarebbe l'aberrante risultato pratico che si otterrebbe se si ritenesse che, sol perch il patrimonio ,di una societ sia stato liquidato di fatto prima del suo s.cioglimento formale e della nomina dei liquidatori in difformit alle disposizioni del codice civile, l'autore di siffatto comportamento, ancorch abbia pregiudicato irreparabilmente gli interessi della Finanza per il mancato accantonamento delle imposte dovute, debba, ci nonostante, essere esonerato dall'obbligo di rispondere in proprio per il loro mancato pagamento, come, invece, previsto dall'art. 265 in questione. -(Omissis). nella controversia di im:posta oggi devoluta alle Commissioni, diversamente sarebbe difficile ricercare un mezzo di tutela del soggetto dichiarato responsabile, contro il quale si procede alla riscossione coattiva, posto che ad esso inibita l'opposizione all'esecuzione (art. 53). Al contrario neLl'ampia previsione dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 che istituisce la giurisdizione generale delle commissioni per tutte le controversie inerenti alle imposte dirette (v. C. BAFILE, I caratteri fondamentali del nuovo processo tributario delineati dalle Sezioni unite, in questa Rassegna 1977, I, 302) da ritenersi compresa anche fa controversia sulla responsab~lit illimitata dell'amministratore e del liquidatore da dichiarare con il provvedimento previsto nell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. C. BAFILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3168 -Pres. Granata Est. Carnevale -P. M. Grimaldi (conf.) -Banca del Lavoro (avv. Micheli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). Imposta di registro -Appalto -Mandato oneroso' -Distinzione -Servizio . di tesoreria del mercato ittico di Genova -Appalto. , (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52 e 92; I. 4 agosto 1953, n. 261, art. 4). L'elemento distintivo tra l'appalto e il mandato oneroso non il rischio economico (o di impresa), che se pure in diverso grado pu essere presente nell'uno e nell'altro negozio, ma il tipo di attivit alla quale il contratto da luogo; nell'appalto la prestazione consiste in una attivit diretta al compimento di un'opera nella quale gli atti giuridici compiuti dall'appaltatore producono effetto esclusivamente nella sua sfera; nel mandato la prestazione consiste nel compimento di atti giuridici si che l'attivit del mandatario produce effetto direttamente nella sfera del mandante. Conseguentemente il contratto di affidamento del servizio di tesoreria del mercato ittico di Genova va qualificato appalto (1). (1) La decisione sulla base di :principi di evidente esattezza gi recepiti da1la giurisprudenza (Cass. 9 agosto 1973 n. 2307, in questa Rassegna, 1973, I, 976), risolve in modo ineccepibile una questione di specie. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 717 (Omissis). -Con l'unico motivo del suo ricorso la Banca Nazionale del Lavoro -denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in relazione agli artt. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 4 della legge 4 aprile 1954, n. 261, e 1703 cod. civ. -sostiene che la convenzione conclusa con il Comune di Genova per la gestione della cassa del mercato ittico avrebbe dovuto qualificarsi come mandato retribuito, e non come appalto di servizi, in quanto essa non assume alcun rischio nella gestione della cassa del mercato -essendo gli acquirenti tenuti a versare il prezzo dei prodotti acquistati in contanti, se non affidati, o entro il mattino successivo a quello di deca.denza del fido, se affidati -, mentre il diverso rischio da essa assunto nell'esercizio del credito in favore degli operatori del mercato estraneo al sinallagma contrattuale e non vale, quindi, ai fini della qualificazione giuridica dell'atto tassabile. Il ricorso infondato, anche se la motivazione addotta dalla Corte del merito per giustificare la sua pronuncia deve essere in parte corretta e integrata, nell'esercizio del potere di correzione delle sentenze erroneamente motivate in diritto, ma rispondenti nel dispositivo ad esatti criteri giuridici, attribuito questa Corte Suprema dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. La distinzione tra mandato oneroso (o retribuito) e appalto stata, infatti, erroneamente ricollegata dalla Corte del merito -la quale lo ha assunto come criterio differenziale esclusivo -all'elemento del rischio economico. Il rischio economico -da tenersi distinto dal rischio giuridico, concretantsi nella soppqrtazione delle conseguenze del caso fortuito - il rischio di impresa, derivante dall'oggettiva impossibilit di prevedere il costo dell'attivit formante oggetto della prestazione di uno dei contribuenti al momento della conclusione del contratto e della determinazione del corrispettivo, destinato a rimanere fisso o suscettibile di variazioni soltanto nel concorso di determinate circostanze; e, quindi, di stabilire a priori se il corrispettivo pattuito consentir al creditore di esso di conseguire un utile e lo esporr a una perdita. Questo rischio -se costituisce un elemento caratteristico della prestazione dell'appaltatore non tuttavia del tutto estraneo alla prestazione del mandatario,. sul quale grava, specialmente quando per l'espletamento del mandato si sia avvalso dell'opera altrui, il rischio, sia pure pi limitato di quello dell'appaltatore, relativo alla possibilit che le spese da lui sostenute siano superiori al compenso e al rimborso delle spese calcolate a forfait in una somma globale, essendo consentito alle parti, nella loro autonomia negoziale, predeterminare l'importo delle spese rimborsabili in una somma che comprenda forfettariamente il compenso e le spese stesse (sent. 27 marzo . 1972, n. 963). - -~ 718 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Il criterio distintivo tra le due figure negoziali -le quali rientrano entrambe nella categoria dei contratti mediante i quali si realizza la cooperazione tra soggetti -deve essere ricercato, invece, anche ai fini tributari, nel tipo di attivit che l'appalt~tore e il mandatario si sono contrattualmente obbligati a svolgere a vantaggio, rispettivamente, del committente e del mandante. Nelfappalto la prestazione dell'appatatore consiste in un'..attivit diretta al compimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Se, nello svolgimento e in funzione strumentale di tale attivit, l'appaltatore conclude contratti o compia, comunque, atti giuridici, in senso proprio, siffatta attivit giuridica posta in essere nel suo esclusivo interesse e produce i suoi effetti nell'ambito della sua sfera giuridica senza che ne possa essere coinvolta anche la sfera del committente. Nel mandato, invece, la prestazione del mandatario consiste nella esplicazione di un'attivit giuridica -cio nel compimento di atti giuridici -in nome e per conto (nel caso del mandato con rappresentanza) o anche solo per conto (nel caso del mandato senza rappresentanza) del mandante e, quindi, in un'attivit giuridica gestoria di un interesse alieno I,, e sostitutiva dell'attivit del mandante, i cui effetti si producono diretta~; r,; mente -o sono destinati ad essere trasferiti -nella sfera giuridica di I f 1 quest'ultimo. Qualora l'attivit che uno dei contraenti tenuto a svolgere a vantaggio dell'altro comporti il compimento di atti giuridici, gli elementi che con sentono di inquadrare il contratto nello schema del mandato sono, quindi, l'alienit dell'interesse gestito e, correlativamente, la produzione (diretta o indiretta) degli effetti dell'attivit nella sfera giuridica dell'altro contraente. L'appartenenza dell'interesse gestito all'autore dell'atto giuridico e la produzione degli effetti di quest'ultimo, in modo esclusivo e defin~tivo, I nella sfera giuridica del medesimo autore dell'atto costituiscono per converso, elementi idonei ad escludere che il contratto possa essere qualificato come mandato. Alla stregua: dei criteri suesposti, la convenzione conclusa dal Comune I di Genova con la Banca Nazionale del Lavoro per la gestione della cassa del locale mercato ittico non pu, come pretende la banca ricorrente, I essere assunta nello schema negoziale del mandato e, come tale, assoggettato -ai fini dell'imposta di registro secondo la disciplina risultante dalle norme anteriori alla riforma tributaria -all'aliquota dello 0,50 % I prevista per il mandato retribuito dall'art. 92, lett. B, della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. La medesima convenzione, stipulata dal I Comune di Genova per adempiere l'obbligo posto a suo carico dall'art. 83 t del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, ha, infatti, per oggetto l'affidamento alla ~: ,. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 Banca Nazionale del Lavoro, compresa tra gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio, della gestione della cassa del mer~ cato ittico, la cui funzione peculiare, consiste nella prestazione di servizi in favore degli operatori del mercato, al fine di agevolare le operazioni economiche che si svolgono nell'ambito di quest'ultimo. Come emerge dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale del mercato ittico di Genova, le prestazioni della banca, quale gestore della cassa del mercato, consistono principalmente nel servizio di tesoreria -essendo escluso dallo stesso regolamento che i rapporti tra acquirenti e venditori dei prodotti ittici possano essere definiti -direttamente -e nel compimento di operazioni bancarie (di accreditamento, di finanziamento, di deposito, ecc.) in favore -degli operatori del mercato. Gli atti giuridici compiuti dalla Banca nell'esecuzione di tali prestazioni sono posti in essere dalla Banca stessa non gi nll'interesse del comune, ma esclusivamente nell'interesse proprio o degli operatori del mercato; e gli effetti di essi non si producono, n sonri destinati ad essere trasferiti, nella sfera giuridica del comune, il quale e resta estraneo al risultato giuridico dell'attivit della banca. Esattamente, quindi, la Corte del merito ha qualificato la convenzione in esame come atto assimilabile, per la sua natura e i suoi effetti, ad un appalto di servizi e, come tale, assoggettabile, ai fini della imposta di registro, all'aliquota dell'l % prevista dall'art. 4 della legge 4 agosto 1953, n. 261. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3169 Pres. Mirabelli Est. Pascasio -P. M. Pedace (diff.) Grossetto (avv. Tafuri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). Imposta di registro Agevolazione per le case di abitazione non di lusso . Rapporto fra superficie totale e superficie di abitazione e negozi Criteri per la determinazione. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; 1. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; I. 2 dicembre 1967, n. 1212). Agli effetti delle agevotazioni della legge 2 luglio 1949 n. 408, il computo della superficie dei piani sopra terra, al fine di stabilire il rapporto tra la superficie totale, quella destinata a negozi e quella destinata ad abitazione, deve essere fatto considerando i muri esterni, le scale, gli androni e tutte le parti comuni e le costruzioni accessorie. Inoltre la superficie destinata a negozi va determinata con riferimento ai soli locali a ci destinati e relativi accessori con esclusione di locali 1che pur non esse'ndo di abitazione non sono nemmeno pertinenti ai negozi. Infine per determinare la superficie dei piani sopri terra nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi, .-X'-X-----------,--_. Y.-. ... %_._.%".-.-% Z ;.-_..:. .-:~%.-".....-:::Y..-: ...-ili %-...:..-:--h:-:.-y,.:/y_..:~ Y. - RASSEGNA DELL1AVVOCATURA DELLO STATO 720 deve aversi riguardo al livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada inferiore (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 e dell'art. unico della legge 2 dicembre 1967 n. 1212, in relazione all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ed all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., muove alla decisione impugnata tre distinte censure: A) le norme legislative di cui si deduce la violazione si riferiscono alla superficie totale dei piani sopra terra e non a quella utile considerata dalla Commissione, n dal punto di tale superficie possono escludersi le scale, gli androni e gli ascensori; B) la Commissione ha considerato come negozi tutte 'le costruzioni non destinate ad abitazione poste sopra terra i:ispetto ad una strada, senza tener conto che, rispetto ad altra strada, esse dovevano essere considerate interrate e perci escluse dal computo della superficie da considerare; C) la Commissione ha considerato gli scantinati come sopra terra al fine di stabilire se superassero il 25 % della superficie utile ma non li ha inclusi nel computo della superficie totale del fabbricato. Tali censure sono in gran parte fondate. Statuisce infatti l'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493, che le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949 n. 408 e successive leggi di proroga sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra. E la legge interpretativa 2 dicembre 1967 n. 1212 precisa che dette agevolazioni sono applicabili anche ai locali destinait ad uffici o negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Aggiunge altres che, per la concessione delle agevolazioni stesse, necessario e sufficiente che ricorrano congiuntamente due condizioni che la predetta legge interpretativa specifica e cio: a) che almeno il 50 % pi uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni; b) che non pi del 25 % della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi. Posti tali requisiti in termini di rapporti matematici, il problema interpretativo che si pone nel caso in esame se nel computo della superficie totale dell'edificio debba considerarsi tutta quella del fabbricato, (1) Si prende atto delle utili precisazioni fornite sulla materia. PARtE I, SEZ. vt, GitJRlSl'ln.JlltlNZA ttunUTARtA compresi i muri perimetrali e le costruzioni accessorie oppure la superficie utile abitativa, come ritenuto dalla Commissione centrale. Deve inoltre determinarsi cosa debba intendersi per piani sopra terra quando -come nel caso in esame -le costruzioni siano poste fra strade a dislivello. Sulla prima questione, la Corte osserva che il testo della legge, che si riferisce alla superficie totale non consente di limitare il computo alla superficie utile ossia alla superficie interna dei locali destinati ad abitazione perch il concetto stesso di totalit esclude la limitazione a quella di parte. Dal computo neppure v' ragione di escludere la superficie dei locali accessori quando questi siano strutturalmente e funzionalmente collegati con le abitazioni, quali le scale e gli ascensori, che, costituendo parti comuni dell'edificio, fanno corpo col medesimo al fine di determinare la superficie complessiva, che insiste sull'area edificata. La superficie dei muri esterni e di dette parti comuni va pertanto computata sia ai fini della determinazione della superficie totale dell'edificio, sia per determinare quella dei negozi in quru:;ito tali muri e tali parti siano strutturalmente e funzionalmente collegate con i medesimi. Per superficie totale infatti deve intendersi tutta quella coperta dai piani di sopra terra destinati ad abitazioni, ed analogo criterio deve essere adottato per computare quella dei negozi che non deve eccedere il venticinque per cento di tale superficie. Per statuire poi se trattasi di piani sopra terra, siano essi destinati a negozi od a abitazioni, non pu che aversi riferimento -quando l'edificio sia posto fra strade a dislivello -al piano dell'ingresso o dell'androne posto a livello della strada inferiore, non rilevando al fine che qui interessa, che la parte posteriore di alcuni locali possa risultare interrata rispetto alla strada superiore. Uno stesso piano non pu infatti, ad un tempo, essere considerato come cantinato rispetto ad una strada e come piano sopra terra rispetto ad un'altra, essendo all'uopo sufficiente che rispetto ad una delle strade risulti fuori terra. Inoltre, ai fini del computo del 25 % della superficie totale, va tenuto conto di tutti i locali che abbiano una destinazione diversa da quella di negozio, che deve risultare nel rapporto di cui innanzi rispetto alla superficie tutta dell'edificio, e la caratteristica di negozi deve essere rilevata in modo specifico, senza includere altre parti della costruzione non destinate direttamente ad abitazioni, non avendo rilievo alcuno la destinazione diversa da quella di negozi, cui la legge si riferisce in modo esclusivo e che pertanto non pu comprendere locali che non siano, quali gli scantinati o i sottotetti che sono accessori delle abitazioni. Per quanto si osservato, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione tributaria la quale si atterr, nel riesame della controversia, al principio che, ai fini della 722 RASSEGNA DEU.1AVVOCATURA DELLO STATO concessione delle agevolazioni tributarie previste . dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e delle leggi successive che l'hanno interpretata, il computo della superficie totale dei piani sopra terra e di quella destinata a negozi, deve essere fatto considerando anche i muri esterni dell'edificio e le aree occupate dalle parti comuni, quali scale, androni e costruzioni accessorie, che siano in collegamento strutturale e funzionale con le abitazioni o negozi anzidetti. Inoltre, per determinare la superficie destinata a negozi, occorre riferirsi a quella occupata dai soli locali a ci destinati ed ai relativi accessori e non a quella occupata dai locali destinati ad uso diverso. Nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi, sono da considerare sopra.terra i piani ed i locali a livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada inferiore, anche se gli stessi vani sono interrati rispetto ad altra strada. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1977 n. 3243 -Pres. Jannuzzi -. Est. Virgilio -P. M. La Valva (diff.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino) c. Riviello. Imposte e tasse in genere " Contenzioso speciale tributario -Ricorso per cassazione -Notificazione -Contribuente defunto anteriormente alla notifica della decisione impugnata -Interruzione del termine Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31 e 38; c.p.c. art. 328). Poich il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale disciplinato dalle norme del rito ivile s che non per esso applicabile l'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel caso di morte del contribuente avvenuta prima che sia cominciato a decorrere il termine per ricorrere in cassazione, non trovando applicazione nemmeno l'art. 328 c.p.c., deve ritenersi inammissibile il ricorso che, a causa della morte del destinatario, non sia stato notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione all'ufficio del dispositivo della decisione (1). (1-2) Prime riflessioni sulla decorrenza del termine per la notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale. 1) Il primo incontro con l'assai spinosa questione della notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale proposto dalla Am ministrazione rivela appieno la difficolt del problema. Non si pu dire, invero, che la sentenza abbia erroneamente applicato le norme; ma la gravit delle conseguenze tale da sollecitare uno sforzo interpretativo per rendere in qualche modo possibile l'impugnazione. Tentiamo, quindi, allargando l'indagine anche oltre i limiti del .caso deciso, di esaminare quali :possibilit esistano di completare, in via interpretativa, le PARTE I, SEZ. VI, GltJRISPRUDENZA TRIBUTARIA 723 (Omissis). -Va preliminarmente esaminata la questione della tempestivit del ricorso, sollevata dai resistenti ma rilevabile anche di ufficio. Risulta dagli atti che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non pot essere notificato a Luigi Riviello in data 3 dicembre 1975 (quando, cio, non erano ancora decorsi i sessanta giorni dalla data di comunicazione all'Ufficio delle Imposte della decisione n. 4548/75 della Commissione centrale) perch il figlio del contribuente dichiar all'ufficiale giudiziario che il padre era deceduto il 7 settembre 1975. La notificazione del ricorso fu quindi ripetuta, in data 4 marzo 1976, agli eredi collettivamente e impersonalmente in via Acerenza, 12, in Potenza. Sulla base degli elementi suddetti, il ricorso deve considerarsi tardivamente notificato e, quindi, inammissibile. Va premesso che l'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario), con disposizione innovativa rispetto a quella contenuta nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, prescrive che il dispositivo delle decisioni delle commissioni tributarie notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci giorni dal deposito delle decisioni, e che nello stesso termine comunicato all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sotto- norme che, ad un primo esame, sembrerebbero tali da impedire l'utile proposizione dell'impugnazione. 2) Il nuovo processo tributario, nell'intento di attuare un procedimento accessibile.direttamente dal contribuente ed economico, ha adottato il sistema della notificazione e comunicazione di ttti gli atti e anche delle decisioni e cura della segreteria (art. 38). Il sistema funziona bene finch si rimane nell'ambito del processo speciale, fino a quando cio per esperire l'impugnazione nel termine messo in movimento dalla notifica o dalla comunicazione sufficiente depositare il ricorso in segreteria. L'esigenza, insopprimibile, del contraddittorio (notifica dell'impugnazione) non collegata al termine di decadenza in quanto la stessa segreteria provveder a costituire il contraddittorio e potr fare tutte le necessarie indagini :per rintracciare la parte, rinnovando se necessaTio fa notificazione anche pi volte. Le grosse difficolt si presentano quando si deve passare dal sistema della notificazione a cura della segreteria (per fa decisione della Commissione centrale) a quello ordinario della notifica dell'impugnazione ad istanza di parte (per il ricorso per cassazione); qui l'Amministrazione, che oltre tutto riceve solitamente fa comunicazione prima che sfa eseguita fa notifica al contribuente, deve osservare il termine di 60 giorni quando ignora se si siano create situazioni che rendono difficoltosa la notifica del ricorso. Tutto questo non avviene nel processo ordinario nel quale anche la notifica della sentenza fatta ad istanza di parte, s che mentre il termine per l'impugnazione non decorre (per nessuna delle parti) se la notifica della sentenza non avvenuta regolarmente, si ha modo di verificare nel notificare la sentenza se sono intervenuti fatti nuovi di cui si pu tener conto nella successiva notifica della impugnazione. La confluenza in breve s:pazio di tempo di due sistemi, che funzionano ambedue bene quando sono omogenei, 724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scritto dall'ufficio ricevente, restituito alla segreteria della Commissione e tenuto a disposizione del contribuente. Come noto, nel vigore della precedente disposizione (art. 34 della legge n. 1231 del 1936) l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di notificare al contribuente la decisione della Commissione centrale nel termine di tre mesi dal giorno in cui essa era pervenuta all'Ufficio. La stessa norma prescriveva che, decorso tale termine (senza che la notificazione fosse stata effettuata), la decisione diventava definitiva per la finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'autorit giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica. Aggiungeva ancora la norma che, quando la decisione era stata notificata entro tre mesi dal giorno in cui era pervenuta all'ufficio, la finanza poteva ricorrere all'autorit giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica. crea difficolt assai gravi; l'irreperibilit e soprattutto la morte e la perdita della capacit giuridica del contribuente di cui si ha conoscenza solo in occasione della notifica del ricorso rendo;no pressoch impossibile l'utile e tempestivo esperimento della impugnazione, specie se si considera che il ricorso per cassa I zione contro le decisioni della Commissione centrale pu doversi notificare in qualunque comune, lontano da Roma e distante anche dal pi vicino ufficio giudi ; ziario, s che spesso necessario avvalersi del servizio postale e non possibile controllare direttamente le operazioni dell'ufficiale giudiziario. L'Amministrazione finanziaria si trova in condizione di evidente svantaggio ris'petto al contribuente che pu sempre notificare agevolmente il ricorso presso I l'Avvocatura Generale dello Stato. 3) Dal coordinamento delle norme del d.P.R. n. 636/1972 tuttavia possibile restringere iiJ campo delle accennate difficolt. L'evento che dar luogo alla difficolt di eseguire la notificazione del ricorso (morte, perdita della capacit giuridica, estinzione della persona giuridica, variazione del domicilio fiscale) pu essersi verificato nel corso del giudizio prima dell'udienza di discussione. In tal caso espresse norme impongono al soggetto , passivo di dichiarare la morte del contribuente. e di comunicare le generalit e il domicilio fiscale degli eredi (art. 65 d.P.R. n. 600/1973) di comunicare ogni variazione della sede e dell'organizzazione delle persone giuridiche (art. 36) e in genere ogni cambiamento di indirizzo (art. 60 ultimo comma). Se a ci si provvede non sorgono difficolt, o meglio non dovrebbero sorgere se si provvede a rendere informata l'altra parte di questi eventi. Bench nulla sia specificato in proposito, si dovrebbe ritenere che le dette dichiarazioni, ove non siano contenute in un atto che di per s deve essere notificato e comunicato, devono essere a cura della segreteria notificate o comunicate alle altre parti; a tal fine l'atto che contiene le dichiarazioni, che indubbiamente un atto del :Processo che fatto per l'esigenza del contraddittorio, dovrebbe essere, come gli altri, depositato nella segreteria con una copia semplice. Inoltre la decisione, che si deve ormai considerare a tutti gli effetti una sentenza, dovrebbe contenere nella intestazione precise ed aggiornate indicazioni sul nome e il domicilio fiscale di tutte le parti; non dovrebbe accadere, cosa che invece frequente, che nell'epigrafe delle decisioni la individuazione delle parti sia fatta sommariamente o per riassunto. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 725 La giurisprud<;nza di questa Corte Suprema (v., da ultimo, Cass., 21 maggio 1975 n. 2007) precis che nel caso di avvenuta notificazione della decisione impugnata nel termine prescritto dal menzionato art. 34 della legge n. 1231 del 1936, il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione decorreva per tutte le parti, compreso l'ufficio, dalla data della notificazione della decisione impugnata al contribuente, essendo irrilevante, ai fini della detta decorrenza, la data di ricevimento della decisione da parte dell'ufficio. Poich la normativa di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 non pone pi a carico dell'ufficio fiscale l'onere di notificare al contribuente la decisi.one, con conseguente decorrenza unica, in caso di avvenuta tempestiva notificazione, del termine di impugnazione dinanzi all'autorit giudiziaria, sorge il problema di individuare la decorrenza del termine di impugnazione nel sistema attualmente in vigore. Assai frequente per il caso che degli eventi che influiscono sullo stato e la capacit dei soggetti o suJle variazioni di domicilio non sia data notizia alcuna. Quanto alle variazioni del domicilio fiscale o all'abbandono di esso, dovrebbe e5 sere ormai chiaro che la notifica non solo pu ma deve essere eseguita nel domicilio dichiarato o eletto se pure diverso dalla residenza anagrafica. Le stesse norme gi citate e gli artt. 15 e 32 lett. b) del d.P.R. n. 636/1972, chiaramente fanno ricadere a danno della parte che non abbia fatto le comunicazioni prescritte gli inconvenienti di una notifica eseguita nel luogo precostituito risultante dagli atti, procedendo se necessario a norma dell'art. 140 c.p.c. ovvero, se del destinatario non vi traccia in quel luogo, a norma dell'art. 143. In nessun caso sar necessario andare a rintracciare il destinatario che si sia reso irreperibile con ricerche anagrafiche o altre indagini, perch anche nel 'processo tributario vale il principio che le impugnazioni (a differenza dell'atto introduttivo iniziale) si notificano nel luogo precostituito in modo certo (art. 170 e 330 c.p.c.). Tutto questo vale per Je impugnazioni nel corso del processo speciale ed a maggior ragione per il ricorso per cassazione che disciplinato dalle norme ordinarie del processo civile. Su quanto sin qui esposto la giurisprudenza finalmente abbastanza chiara (Cass. 8 maggio ,1976 n. 1619; 12 maggio 1976 n. 1663; 25 ottobre 1976 n. 3845, in questa Rassegna, 1976, I, 793 e 1977, I, 150, con ampi richiami). Quando nel corso del giudizio sia intervenuta la morte o la perdita della capacit giuridica del soggetto passivo o una modificazione della organizzazione della persona giuridica e di ci non sia stata fatta alcuna dichiarazione il processo tributario, al pari di quello ordinario, continua fra le 'parti originarie e la decisione che sar emessa far stato regolarmente nei confronti degli aventi causa. Ma anche la notificazione sia della decisione che della impugnazione potr esser fatta regolarmente nell'ultimo domicilio del dante causa e senza limiti di tempo; cos espressamente dispone l'art. 60 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973 per le persone fi. siche; per le pers~ne giuridiche a maggior ragione valida la stessa regola dato il maggior rigore del dovere di comunicazione di variazioni che a questi soggetti imposto dall'art. 36. La notifica sar quindi eseguita a nome de1la parte costi tuita in giudizio (come se nessun evento sia intervenuto) nel domicilio fiscale e sar valida se la copia consegnata a norma dell'art. 139 c.p.c. (emerga o no in quella occasione la morte o aJtro cambiamento di stato) ovvero in caso di impossibilit o rifiuto a norma dell'art. 140 o anche, in ipotesi estrema, dell'art. l43. Non I , 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I Si gi accennato che l'art. 38 del d.P.R. n. 636 del 1972 prevede w l'obbligo di notificazione (al contribuente) e di comunicazione (all'ufficio fiscale) del dispositivo della decisione. I I due adempimenti devono avvenire, a cura della segreteria della '"' commissione, nel termine di dieci giorni dal deposito della decisione, ma evidente che -dovendosi concretamente avere riguardo alla data in cui la notificazione al contribuente risulti regolarmente avvenuta ed a quella in cui l'ufficio ha ricevuto la comunicazione -i due adempimenti possono cronologicamente non coincidere, per cui diversa pu essere la I decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dello art. 111 della Costituzione (ipotesi che nel caso di specie interessa). Nella presente controversia la comunicazione della decisione della Commissione Centrale Tributaria risulta pervenuta all'ufficio delle imposte in data 4 ottobre 1975, onde da tale data (la stessa amministrazione influisce su quanto ora esposto il capoverso dell'art. 31 del d.P.R. n. 636/1972 che ammette la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente quando la morte non stata dichiarata ma entro il termine di un anno dal decesso; questa norma come quella del primo comma, non vale per il ricorso per cassazione ed osservabile per le notifiche che esegue la segreteria senza la osservanza di termini di decadenza, ma non pu essere applicata per la notifica ad istanza della parte che ignora la morte e non pu correre il rischio della nullit in ragione della mera accidentalit che il decesso sia anteriore di oltre un anno; del resto questa regola (art. 303 c.p.c.) diretta a stabilire le modalit della notifica quando la morte sia legalmente conosciuta, non a far presumere la conoscenza senza la quale la notifica si esegue alla parte costituita se pure defunta da oltre un anno (art. 300 e 330 c.p.c.). Pu sembrare azzardata l'affermazione che il ricorso per Cassa:1'lione possa essere notificato a persona defunta o a persona giuridica non pi esistente; ma ci non deve meravigliare. Se la decisione pu essere pronunciata e se idonea a 1passare in .giudicato, deve essere ammessa l'impugnazione rivoJta e notificata alla stessa parte che risulta dalla decisione; un soggetto non si pu considerare in vita per conseguire gli effetti vantaggiosi del giudicato e defunto per respi gere gli effetti pregiudizievoli dell'impugnazione. Questo del resto avviene nor malmente nel processo ordinario quando la morte non sia stata dichiarata. Sembra comunque incontestabile che la parte che ha interesse all'impugna zione non possa andare incontro al rischio quasi sicuro della inammissibilit quando non ha nessuna possibilit di conoscere l'evento che doveva essere dichiarato dall'altra parte (e magari soltanto dall'altra parte, se si ammette che anche nel processo tributario solo gli eredi abbiano la facolt di dichiarare la morte). Una impugnazione cos proposta sicuramente mette il notificante a riparo da ogni rischio. Se resta qualche :perplessit sulla sufficienza della tutela del l'interesse della parte contro fa quale l'impugnazione rivolta, occorrer ricer care altri rimedi che non pregiudichino la validit dell'impugnazione. A questo riguardo si pu porre il quesito se anche per il ricorso per cassa zione possa essere utilizzato il mezzo della rinnovazione della notificazione nel solo interesse della parte resistente. Non si tratta di fare applicazione dello art. 281 c.p.c. che presuppone la nullit della notificazione che nel caso non si verifica e che vale per il giudizio di merito nel quale interviene il giudice istrut }>ARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 727 ricorrente non lo contesta) inizi a decorrere, per la finanza, il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione. Ci considerato, la notificazione del detto ricorso sarebbe devuta avvenire entro .il 4 dicembre 1975, ma in realt essa avvenne validamente, nei confronti degli eredi di Luigi Riviello, solo il 4 marzo 1976, in quanto la precedente notificazione del ricorso. al contribuente, tentata il 3 dicembre 1975 {e cio in tempo utile), non fu eseguita perch uno degli eredi del Riviello dichiar Ja morte di quest'ultimo, avvenuta il 7 settembre 1975. Per sostenere, nonostante ci; la tempestivit della notificazione del ricorso agli eredi, l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferim~nto allo rt. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972, clie prevede, in caso di morte del contribuente, la proroga di sei mesi del termine per la proposizione del ricorso e di tutti gli altri termini del procedimento . tore (bench la norma sia stata ritenuta applicabile anche al processo innanzi aUe commissdoni); ma pe sorge il dubbio che .il .resistente non abbia potuto efficacemente esercitare il diritto . di difesa per un fatto non dipendente da'lla nullit della notifica e non imputabile alla parte notificante, il giudice potr ricercare. un mezzo che ponga riparo aJil'incc;mveniente (eventualmente una rinnovazione della notifica) ma non potr di certo dichiar~e dnammissibile l'impugnazione. La sentenza che si commenta si pur posto, i! via di mera ipotesi, il problema di una rinnovazione della notificazione da eseguire nel termine di 60 giorni dalla conoscenza della morte; questa ipotesi evidentemente inaccettabile perch non pu minimamente supporsi che a danno del ricorrente cominci a decorrere una seconda volta il termine per l'impugnazione dopo che stata tentata una prima notifica: .o questa notifica idonea a salvare il termine e la decadenza impedita o del tutto nulla e tamquam non esset. E' per da tenere in considerazione il proposito di ricercare nell'ordinamento giuridico una possibilit di tutelare l'interesse delle due parti; ma questa ricerca deve farsi sempre sulla premessa che l'impugnazione stata regolarmente proposta e pu essere se mai opportuno far rinnovare la notificazione che bench rgolare pu avr messo in difficolt il resistente a:l quale soltanto per imputabile la difficolt stessa. :ti'. appena necessario rilevare che in tutti questi casi" ogni perplessit Slfperata quando il resistente dimostra di aver avuto conoscenza dell'impugnazione con la notifica del controricorso, anche fuori termine, o la comparizione in udienza. Qui non cade in questione la sanatoria della nullit (che non esiste), ma solo la proccupazione che il resistente abbia di fatto ignorato l'impugnazione. In nessun caso potr quindi ammettersi che il resistente possa eccepire l'inammissibilit del ricorso. . Concludendo su questo punto, si pu affermare che per ogni evento che si avvera nel corso del processo speciale tributario sempre assicurata la possibilit di notificare validamente e senza diffieolt insormontabili il ricorso per cassazione. :ti'. per evidentemente necessario che Ja notifica abbia luogo in uno dei modi sopra considerati; ci presenta serie difficolt di rdine pratico perch l'ufficiale giudiziario quando constata che il destinatario deceduto o ha trasferito la residenza fa altro comune o che della persona giuridica non si ha tracci.a nella sede indicata, anzich procedere alla notifica in uno dei modi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO 728 Il richiamo non pertinente perch la norma invocata non pu ritenersi applicabile anche alla materia delle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario, essendo le disposizioni contenute nella norma stessa dirette a regolare i termini relativi ai ricorsi ed agli atti del procedimento contenzioso tributario, per cui operano esclusivamente nell'ambito di tale procedimento, mentre nessuna incidenza possono esplicare in ordine al regime delle impugnazioni davanti al giudice ordinario, le quali (per il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, v. citata sentenza n. 2007 del 1975) sono invece regolate dai principi generali del rito civile, in mancanza di espresse deroghe. Tali deroghe non risultano dalla nuova disciplina sul contenzioso tributario (l'amministrazione ricorrente, peraltro, non ha specificato in possibili (art. 140 o 143 c.p.c.) interrompe le operazioni e lascia decorrere il termine. 4) La morte o la perdita della capacit giuridica della :Parte pu intervenire durante Ja decorrenza del termine per l'impugnazione dopo la notifica e comunicazione della decisione. Questa ipotesi del pari 'regolata da espresse norme 1'. esatto il rilievo della sentenza che si commenta che al ricorso per cassazione non si applica l'art. 31 del d.P.R. n. 600/1972, ma la norma, sostanzialmente corrispondente, dell'art. 328 c.p.c., che tuttavia deve subire, come si vedr, degli adattamenti. In questa ipotesi non esistita la possibilit di denunciare la morte e non pu rimproverarsi agli eredi alcuna omissione, devono quindi contemperarsi il diritto di chi intende pro'.Porre l'impugnazione con il diritto degli eredi di ricevere la notifica. L'art. 328 dispone quindi che il termine di cui all'art. 325 interrotto e il nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della decisione rinnovata nei confronti degli eredi. Tutto questo funziona perfettamente nel processo ordinario nel quale la notifica gi eseguita della sentenza nei confronti della parte vivente 'perde.il suo effetto, per ambedlue le parti, se successivamente avviene l'evento si che il termine comincia a decorrere, sempre per ambedue le parti, dal momento della rinnovazione della notifica agli eredi. Ma nell'impugnazione della decisione della Commissione centrale con ricorso per cassazione il termine a carico dell'Amministrazione (comunicazione) indipendente da quello a carico della parte privata (notificazione); sorge quindi la necessit di applicare l'art. 328 c.lJ.c. a questa situazione. Si deve premettere che l'interruzione del termine a vantaggio di ambedue le parti e non solo degli eredi, come emerge dal terzo comma dell'art. 328, che, pur non essendo utilizzabile per il processo tributario, testimonia l'esigenza che non solo gli aventi causa ma anche la controparte profittino pariteticamente della interruzione del termine. Ci chiarito si deve stabilire come operi la interruzione del termine a vantaggio dell'Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione della decisione eventualmente prima che sia stata eseguita la notifica della stessa decisione alla parte privata; essendo separata la decorrenza dei due termini, necessario ,riferire l'evento J)eparatamente ai due termini; 'evento pu cio sopravvenire in pendenza del termine :Per l'Amministrazione, ma prima che il termine sia cominciato a decorrere per Ja parte privata. Si deve allora ritenere che se l'evento interviene dopo la comunicazione della decisione alla Amministrazione il termine di 60 giorni sicuramente inter rotto; ma quando comincia a decorrere il nuovo termine? Qui non PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 729 base a quali argomenti dovrebbero ritenersi estensibili alle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario l disposizioni dell'art. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972), per cui deve concludersi, per quanto qui interessa, che il regime del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione va desunto unicamente dal Codice di rito. Occorre ora stabilire se nella fattispecie in esame possa ritenersi applicabile l'art. 328 di questo codice, il quale detta norme sui termini da osservare per l'impugnazione nei confronti degli eredi della parte defunta. Ai sensi della citata norma, se durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 , e cio durante la decorrenza dei termini stabiliti per la impugnazione, sopravvenga uno degli eventi di cui al precedente art. 299 (nel caso in esame, la morte della parte), il termine interrotto, e il nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza (impugnata) rinnovata agli eredi. funziona pi il meccanismo della rinnovazione della notifica (ad istanza di parte) della decisione; l'Amministrazione che deve osservare il suo autonomo termine non sar informata della notifica della decisione fatta agli eredi dalla segreteria, s che non pu pensarsi che il termine interrotto possa riprendere il suo corso a danno dell'Amministrazione in dipendenza di un fatto (notifica della decisione agli eredi) da essa ignorato. Pu anche accadere che la segreteria abbia regolarmente notificato la deci sione al contribuente ancora in vita esaurendo ogni sua funzione e, non venendo pi a conoscenza della successiva morte, non provveder mai a rinnovare la notifica; sono del resto sempre estranei ai compiti della segreteria gli eventi successivi alJa decisione che non riguardano pi il processo innanzi alla Commissione. Pertanto il termine interrotto riprender il suo corso per l'Amministrazione so1tanto se la decisione sar notificata ad istanza di parte, a norma dell'art. 38 ultimo comma del d.P.R. n. 636/72, agli eredi o dagli eredi; ma la notifica ad istanza di parte soltanto una facolt. Pertanto l'Amministrazione che in occasione della notifica del ricorso sia venuta a conoscenza dell'evento, potr rinnovare la notifica nei confronti degli eredi senza la osservanza di termine, a meno che la decisione non venga notificata ad istanza di parte iin modo da produrre effetto per gli eredi. 5) Fin qui, pur superando varie difficolt, possibile individuare nel mec canismo processuale la soluzione che assicura la concreta esperibilit dell'impugnazione contemperando l'interesse della parte resistente. Ma vi una fase temporale intermedia tra le due esaminate, che per l'appunto si presentava nel caso deciso, nella quale si presentano difficolt assai maggiori: quando l'evento sopravviene dopo l'udienza di discussione o dopo la pronuncia della decisione (quando non p. pi essere dichiarato) ma prima che cominci a decorrere il termine per l'impugnazione, non sar possibile n considerare l'evento come non vertficato ai fini delle notifiche n applicare l'art. 328. Questa ipotesi regolata nel processo ordinario dell'art. 286 c.p.c.; sulla premessa che la sentenza regolarmente pronunciata, la sua notifica dovr farsi a coloro a cui spetta di stare in giudizio, diversamente il termine non decorre. Questa norma non si a,'pplica alla notifica della decisione della Commissione centrale, o meglio pu applicarsi per Ja notifica alfa parte privata (che dovrebbe essere rinnovata a cura della segreteria) ai fini dell'impugnazione di questa parte RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO 730 Per l'applicabilit della disposizione , quindi, necessaria la condizione fondamentale che la morte (tale evento quello che nel caso interessa) sopravvenga durante la decorrenza del termine per impugnare. Nel caso in esame difetta tale condizione perch la morte del Riviello avvenne non gi durante la decorrenza del termine per proporre il ricorso, ma prima della data iniziale di tale decorrenza, essendo questa cominciata -per la fi,nanza -il 4 ottobre 1975, mentre il contribuente era deceduto in precedenza, e cio il 7 settembre dello stesso anno. La mancanza della suindicata condizione sufficiente per escludere l'applicabilit della norma. Essa, infatti, prevede la interruzione di un termine (per di pi di natura perentoria, quale quello di impugnazione) e l'inizio di uno nuovo (art. 31 d.P.R. n. 636). Ma l'Amministrazione che tutto ignora, e che ha ricevuto Ja comunicazione della decisione e deve da questo momento proporre il ricorso per cassazione, si trover nell'impossibilit di esercitare il diritto di impugnazione se solo in occasione della notifica del ricorso e nell'imminenza della scadenza ; del termine (o pi spesso successivamente, quando non in grado di controllare direttamente le operazioni di notifica) avr notizia dell'evento che impone la necessit_ di individuare il nome e il domicilio fiscale degli eredi. In questa stuazione tanto grave troppo poco dire, con la sentenza in rassegna, che l'art. 328 inapplicabile (il che esatto); pur necessario esaminare quali altre possibilit esistono e se l'impugnazione da parte dell'Amministrazione in qualche modo possibile. Si presenta ancora, ma in modo pi esasperato, iiJ. contrasto dei due sistemi di notifica della decisione da impugnare (per impulso di ufficio) e del mezzo di impugnazione (ad istanza di parte); mentre per la parte privata il termine non comincia affatto a decorrere, per l'Amministrazione decorre inesorabilmente. A questo punto si impone la necessit di una interpretazione sistematica e non elusiva del complesso delle norme del processo speciale e del rito ordinario idonea a soddisfare l'esigenza ineliminabile di consentire a tutte le parti il concreto esercizio del diritto all'impugnazione. Il sistema delle notificazioni a cura della segreteria evidentemente volto allo stesso fine della ordinaria notifica ad istanza di parte, ma con il proposito di rendere semplice, spedito ed economico il procedimento, evitando l'onere di rilasciare co:i:>ie autentiche della decisione da notificare a richiesta (ed a spese) della parte; questo commandevole proposito funziona bene come si visto nel processo speciale. Ma sembra chiaro che l'intento del legislatore soltanto quello di ;rendere iil procedimento facile ed economioo, non anche quello di introdurre nuovi modi di attuazione e di esercizio dell'impugnazione ordinaria; la notifica a cura dehla segreteria sostituisce quella ad istanza di parte imitandone per quanto possibile gli "ffetti. Quando la notifica della decisione si collega ad una impugnazione che deve essere notificata ad istanz di parte, si deve ricercare una compatibilit tra i due sistemi, giacch sicuramente l'intento del legislatore stato quello di innestare il ricorso per cassazione nel processo speciale non certo quello di renderlo difficoltoso o poco conciliabile. Vi sono cio le premesse per una interpretazione estensiva, perch la mens legis sicuramente diretta a coordinare il ricorso per cassazione con il proesso di terzo grado innanzi alla Commissione centrale. Si gi visto che i gravi inconvenienti che si presentano discendono dalla separazione del corso del teri;nine per le parti alle quali la decision.e separa PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 731 per cui -non essendo logicamente e giuridicamente concepibile che si possa verificare interruzione di un termine non ancora decorrente deve concludersi che la fattispecie processuale si realizza soltanto nel caso in cu, nel momento dell'evento considerato interruttivo, il termine sia gi in corso. Ritenuta l'inapplicabilit della disposizione di cui all'art. 328 c.p.c., potrebbe sorgere il problema _:. in particolari fattispecie come quella di cui si discute -di accertare se l'ordinamento giuridico offra una qualche possibilit di tutela per la parte che, avendo tentato di notificare l'impugnazione quasi allo spirare del termine utile, abbia solo in tale occasione tamente comunicata o notificata; viene cio a mancare la :i:egola del processo ordinari che la notificazione della sentenza produce effetto ai fini del termine sia per la parte che la richiede che per quella che la riceve, regola che invece. uno dei cardini del sistema dell'impugnazione ordinaria e che sempre opera quando si interpone un evento che rende necessaria una notificazione a soggetti divers~ da quello che era costituito in giudizio e come tale risulta dalla stessa sentenza da impugnare (art. 286 e 328 c.p.c.). Ora se vero, come esattamente si afferma nella sentenza che si annota, che il ricorso .per cassazione disciplinato dal cod. proc. civ. e non dalle norme del processo tributario, e se incontestabile che il d.P.R. n. 636/1972 non ha (e non poteva), non tanto modificare, ma rendere di difficile applicazione le norme ordinarie, si deve pensare che anche la cennata regola del necessario collegamento degli effetti per le due parti della notifica della decisione deve essere conservata, allorch non opera pi il mezzo di esperimento dell'impugnazione attraverso il deposito. E se la comunicazione e notificazione delle decisioni a cura della segreteria concepito ad imitazione dell'ordinaria notific!!-ad istanza di parte, deve ammettersi che non dovrebbe accadere che una delle :Parti si trovi vincolata al termine di decadenza mentre ~'ailtra ne esente e quindi che mentre una parte ha subito la decadenza per difficolt obiettive, l'altra possa eccepire la decadenza e intanto conservare il diritto ad esperire la sua impugnazione in un termine di'1erso e in un separato processo. In definitiva deve essere ricostituito nel sistema il principio dell'unicit del termine per le due parti in contraddittorio; diversamente non solo i problemi accennati saranno insolubjli, ma esister sempre una discriminazione fra le parti, una sacrificata e altra privilegiata. In conclusione sembra potersi affermare che ai fini del ricorso per cassazione il termine per l'impugnazione deve decorrere per ambedue le parti dall'ultima notifica (o comunicazione) regolare; conseguentemente se una delle notifiche non produce effetto per una delle parti (art. 286) anche per l'altra parte la notifica o.. comunicazione non fa decorrere il termine. Esiste indubbiamente molta analogia tra le due situazioni dell'art. 286 e dell'art. 328; in ambedue i casi la notifica deve essere eseguita nei confronti degli eredi e questo crea la necessit di escludere la decorrenza del termine mentre si deve procedere ad ineliminabili accertamenti. Ma mentre J'art. 328 , come si visto, appHcabile al ricorso dell'Ammiruistrazione non lo ['art. 286 che opera .soltanto a vantaggio deLl!a parte privata. L'esigenza di ricreare l'unicit del termine, che sussiste sempre nel processo ordinario, si rivela necessaria quando dovendosi procedere alla notificazione della decisione agli eredi a norma dell'art. 286 si deve anche offrire all'altra parte la possibilit di conoscere l'evento e di provvedere in conseguenza per . -. I 732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i ~ appreso la morte della controparte, quando cio non aveva pi il tempo indispensabile per rinnovare la notificazione dell'impugnazione agli eredi. 1:: I i:: La soluzione dell'indicato problema esula, tuttavia, dalle esigenze della decisione da adottare nel caso concreto, giacch -anche se si potesse ritenere che in questi casi cominci a decorrere un nuovo termine di impugnazione dal momento della conoscenza della morte della controparte (nella specie tale conoscenza avvenne il 3 dicembre 1975) -il ricorso risulterebbe egualmente tardivo, in quanto notificato agli eredi del Riviello soltanto in data 4 marzo 1976, quando anche il nuovo termine era ampia- I mente scaduto. j Va aggiunto, per completezza, che nel caso non possono trovare applicazione neppure le proroghe dei termini disposte con d.I. 18 dicembre 1972 n. 788, con il d.I. 19 giugno 1974 n. 237, e con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, perch tali proroghe (che non sono state neppure invocate dall'amministrazione nel presente giudizio) sono testualmente riferite alla sola materia delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e non possono -per il loro carattere eccezionale -essere estese a materia diversa da quella prevista. Per le esposte considerazioni, il ricorso dell'amministrazione deve ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. (Omissis). la notifica dell'impugnazione. In definitiva si deve rendere applicabile anche a vantaggio dell'Amministrazione l'art. 286 come nel processo ordinario. Del resto simili situazioni di riferimento del termine di decadenza per tutte le parti ad una data unica (ultima) diversa da quella direttamente riferibile a ciascuna parte non sono sconosciute' nel processo. Sia pure ad altro fine, lo stesso d;P.R. n. 636/1972 dispone per il ricorso alla corte di appello (art. 40) che il termine decorre da11a scadenza per tutte ~e parti del termine per ricorrere alla Commissione centrale; se la decisione di secondo grado stata comunicata o notificata in date diverse, l'ultima notifica (regolare) che segna per tutte le parti il dies a quo del termine. Anche nel processo civile si ha un esem:Pio di decorrenza per tutte le parti da una data riferibile ad una' di esse nel caso di riassunzione del processo a norma dell'art. 307 primo comma quando nessuna delle parti si sia costituita. La soluzione sopra prospettata dovrebbe trovare applicazione generale per il ricorso per cassazione ogni volta che la notifica e la comunicazione per ciascuna parte abbiano data diversa; ci eviterebbe tutte le difficolt, pur superabili considerate ai precedenti lll:Il. 3 4, ed escluderebbe ogni discriminazione nella :Posizione delle parti. Ma questa soluzione si impone nell'ipotesi da ultimo considerata, che non sembra altrimenti risolvibile, della morte sopravvenuta nell'intervallo tra la udienza di discussione e l'inizio della decorrenza del termine. Almeno in questo caso alla Amministrazione che non sia riuscita a notificare il ricorso nel termine decorrente dalla ricevuta comunicazione a causa della morte della parte privata, deve essere riconosciuto ~I diritto di proporre il ricorso, mediante notifica agli eredi, entro lo stesso termine che risulter spettare agli eredi a seguito di efficace not1fica nei loro confronti. C. BAFILE SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 31 gennaio 1977, n. 5 -Pres. Vallillo Rei. Paleologo -Consorzio di Bonifica Sesta Presa (avv. Lorenzoni) c. Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Albisinni) e Consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone (avv. Compagno). Acque pubbliche ed elettricit -Concessione e derivazione -Domanda tardiva incompatibile Non ammissione a istruttoria Necessit di provvedimento negativo -Esclusione -Esplicita richiesta di ammissione -lmpugnabllit del silenzio-rifiuto. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Acque pubbliche ed elettricit Concessione e derivazione Mancata ammissione a istruttoria di domanda tardiva incompatibile -Provvedimento di concessione Immediata incidenza invalidante Esclusione -IHegittimit derivata -Ammissibllit -Presupposti. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). Nel caso di presentazione tardiva di nuova domanda di concessione d'acqua pubblica incompatibile con le preesistenti il procedimento concorsuale di regola escluso. Pertanto la non ammissione ad istruttoria in concorrenza non richiede d'essere espressamente disposta, a meno che l'ammissione ad istruttoria non sia stata esplicitamente richiesta, nel qual caso il silenzio mantenuto sull'istanza impugnabile nelle forme del silenzio-rifiuto (1). La doglianza che la nuova domanda tardivamente presentata attenesse al perseguimento di un fine pubblico speciale e prevalnte, tale da giustificarne l'ammissione ad istruttoria in concorrenza con preesistenti domande incompatibili, non pu essere proposta direttamente contro il decreto di concessione, ma deve esserlo contro il provvedimento, eventualmente (1-2) Non consta dell'esistenza di ,precedenti in tenmini. Nel senso, per, che la semplice presentazione di una domanda di concessione per l'ammissione ad dstruttoria in concorrenza eccezionale non pu determinare Ja sospensione delrnstruttoria sulle domande preesistenti, occorrendo per questo J'ordinanza ministeriale di ammissione, cfr., Trib. sup. acque 10 dicembre 1956, n. 25, Foro amm. 1957, iI, 3, 12. Circa fa possibiLit di fare oggetto di impugnativa il mancato esame di una domanda di concessione, allorch esso venga fatto risirltare da formale atto di diffida, cfr. Trib. sup. acque 2 ddcembre 1954, n. 35, Foro amm. 1955, II, 2, 2. ~ 734 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emesso a seguito di annullamento di silenzio-rifiuto, che neghi l'ammissione espressamente domandata e l'illegittimit di quest'ultimo va dedotta come causa di illegittimit derivata del provvedimento concessorio (2). I (Omissis). -La prima delle doglianze prodotte dai Consorzi ricorrenti infondata. L'eccezionale potere attribuito dall'art. 10 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, al Ministero dei LL.PP., di ammettere a concorrente istruttoria domande di concessione d'acque pubbliche, tardive nei con Ifronti di altre incompatibili, non d luogo al dovere di emanare un apposito provvedimento di non ammissione ad istruttoria concorrente rispetto a tali domande, quando il Ministro non ritenga sussistano per ci i requisiti di legge. La norma non pone un'alternativa pura e semplice, rispetto alla quale il Ministro sia chiamato a rendere esplicita la scelta operata. Essa esclude invece, di regola, il procedimento concorsuale. Sicch il Ministro tenuto & r.: a provvedere, disponendo la sospensione dell'istruttoria delle domande @ precedenti e l'esame congiunto di tutte, solo ove ritenga che ricorrano le eccezionali ragioni in cui presenza egli pu far usb del potere suddetto. I Pu ammettersi che agl:interessati sia consentito domandare l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 t.u.; e che a tale domanda il jMinistro debba allora rispondere. Ma non neppure dedotto che nella specie ci sia avvenuto. Ad ogni modo, in tal caso i richiedenti dovrebbero l ~. impugnare nei termini il silenzio-rifiuto; ed alla vittoriosa impugnativa di i:: quello farebbe seguito l'accertamento di un separato dovere dell'Amministrazione, di provvedere esplicitamente sul punto; s~nza che il travolgimento della concessione precedentemente istruita possa derivare da altro che dall'affermazione del giudice, che le istruttorie avr<;!bbero dovuto esser ' svolte in conorso fra loro. Non esisteva, dunque, dovere di provvedimento esplicito ed, a fortiori, di motivazione. ., N, in mancanza di ci, gli attuali ricorrenti, impugnando la concessione data ad altri, possono tuttavia dedurre che la loro tardiva domanda ' attenesse al perseguimento di un fine pubblico speciale e prevalente, ed idoneo a paralizzare l'aspettativa dell'attuale controinteressato, a vedere esaminata senza indugi la domanda propria. Questo condurrebbe, invero, a conoscere nel presente giudizio del merito di domande nella specie ancora in p.ulla valutate, con effetto di accertamento mero su punti riservati all'azione futura dell'Amministrazione. Sicch in tal senso va intesa -e condivisa -l'antica giurisprudenza del Collegio (13 luglio 1918 Bombrini c. Torlonia; 15 ottobre 1927 Cerruti c. Min. LL.PP.), secondo cui il potere di decidere se esista lo speciale e prevalente interesse pubblico per l'ammissione tardiva di .un progetto ad istruttoria completamente discrezionale; e va in definitiva PARTE I, SBZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 735 affermato che chi propone in ritardo la domanda incompatibile non pu dolersi della mancata valutazione di essa in concorrenza con la domanda originaria, ove tale procedimento egli non abbia anzitutto richiesto. E' invece possibile al Ministro far luogo al procedimento concorsuale anche in mancanza. di appos'ta domanda, e tale determinazione ovviamente sottoposta al controllo di legittimit del giudice degl'interessi. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 maggio 1977, n. 13 -Pres. Vallillo - Rel. !annotta -E.N.E.L. (avv. Mazzullo) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni). Acque pubbliche ed elettricit Concessione e derivazione Sospensione parziale di utenza Determinazione del compenso nel provvedimento di concessione Necessit Rinvio della determinazione Illegittimit. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1715, art. 47). Il compenso spettante al concessionario sotteso nel caso di sospensione parziale di utenza deve essere fissato al pi tardi nel desreto che attua la nuova concessione. E' pertanto illegittimo il provvedimento che rinvii alla dimostrazione del pregiudizio da darsi dal concessionario sotteso la determinazione della misura del compenso, dovendo l'Amministrazione, ove non sia in grado di determinare con esattezza l'indennizzo, liquidarlo in base a dati che offrano un giudizio di probabilit circa l'entit del pregiudizio che il precedente concessionario sia per subire (1). (1) Nello stesso senso cf!r., da ultimo, Trib. sup. acque 16 dicembre 1976, n. 25, in questa R~ssegna 1977, I, 341. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 28 maggio 1977, n. 14 -Pres. Vallillo - Rel. Sgroi V. -Milazzo e altri (avv. Miceli) c. E.A.S .. (avv. Stato Imponente). Espropriazione per p.u. Occupazione di urgenza Occupazione illecita mente protratta oltre il biennio Risarcimento dei danni Equivalente del valore dell'immobile Determinazione Criteri. Espropriazione per p.u. Occupazione di urgenza Occupazione illecitamente protratta oltre il biennio Risarcimento dei danni Indennit per l'occupazione illegittima Prescrizione Inapplicabilit dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. (Cod. civ., art. 2948, n. 4). Divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione nel biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, la determi 736 RASSt!GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nazione dell'equivalente del valore spettante al proprietario non pu farsi utilizzando i parametri legali diversi dal valore venale fissati per l'indennit di esproprio (nella specie quello previsto dall'art. 16 l. 6 ottobre 1971, n. 865). Occorrendo fare riferimento alle regole generali della responsabilit per fatto illecito, deve aversi riguardo al valore venale in comune commercio del bene, considerandolo nel suo stato al momento dell'occupazione e rapportandone il vlore al momento della liquidazione, in modo da tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria (1). Agli interessi sull'equivalente del valore dell'immobile, in cui liquidato il risarcimento del danno corrispondente alla mancata percezione dei frutti dell'immobile per il periodo in cui si protrae la sua illecita occupazione oltre il biennio, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. (2). (Omissis). -Respinto, cos, il gravame proposto dall'E.A.S., si pu passare all'esame dell'appello principale, il cui primo motivo racchiude le doglianze relative alla determinazione del valore del terreno. In proposito, a ragione i Milazzo lamentano che il Tribunale regionale abbia utilizzato un parametro che concerne la commisurazione dell'indennit di espropriazione, in applicazione dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971. Per vero, divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione nel biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, occorre far riferimento alle regole generali della responsabilit per fatto illecito (cfr. Cass. 4 giugno 1976 n. 2023; Cass. 10 luglio 1975 n. 2718; Cass. 22 aprile 1975 n. 1549); ed avere perci, riguardo, per liquidare il danno subto dal proprietario del bene perduto, al valore venale in comune commercio del bene stesso, considerandolo nel suo stato al momento dell'occupazione e rapportandone il valore al momento della liquidazione (tenendo, cio, conto della sopravvenuta svalutazione monetaria). (1) A riguardo del principio enunciato in questa massima, andrebbe segna lata non tanto l'ovvia affermazione della inapplicabilit al risarcimento del danno dei criteri legali dettati per l'indennit di espropriazione, quanto l'enunciazione del criterio di liquidazione deil danno. Essersi affermato che l'equivalente del bene perduto rapp:resentato dal prezzo, rivalutato, che iil bene stesso awebbe avuto all'epoca in cui doveva essere e noo fu espropriato, importerebbe che non debba tenersi conto degli incrementi di valore che il bene avrebbe subito col tempo ove non fosse stato occupato, incrementi dipendenti da modifiche dehle condizioni dei suoli nella zona in cui l'hnmobhle ubicato. Ne11a causa decisa, per, run mutamento delle condizioni del bene tra l'occupazione e 'la condanna al pagamento dell'equivalente non stato ipotizzato. Il mutamento delle condizioni dei suoli della zona come del fondo in teressato dalla occupazione dipende ben spesso dalla stessa esecuzio.ne dell'opera PARTE I, SEZ. VII, GIURlS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 737 Il terreno de quo era seminativo alberato; la determinazione del suo valore non pu discostarsi da tale classificazione per dar rilievo (secondo la pretesa degli appellanti in via principale) ad un'asserita suscettibilit di trasformazione in giardino ed agrumeto. Se vero, infatti, che le possibili utilizzazioni del terreno, in quanto non siano meramente ipotetiche, possona concorrere, nell'ambito del mercato, ad elevarne il prezzo, in quanto si traducano .in utilit potenziali economicamente valutabili; nella specie, l'asserita suscettibilit di tr;:tsformazioni non si evince da alcuna obbiettiva risultanza probatoria. E', in primo luogo, singolare che a distanza di tanti anni (quindici all'incirca) dall'avvenuto acquisto della propriet del terreno ai sensi dell'art. 942 e.e., i proprietari non avessero intrapreso le opere necessarie per la trasformazione (a prescindere dal rilievo che tali opere implicano un esborso di denaro che in ogni caso deprimerebbe l'ipotetico valore futuro del bene trasformato); Inoltre, non risulta dal verbale di consistenza e dal decreto di espropriazione sopra richiamato( nonch dai relativi atti preparatori allegati ai fascicoli di parte) che le zone di terreno vicine (se non tutte almeno per una parte considerevole) fossero coltivate a giardino e ad agrumeto. Infine, la vicinanza del fiume, se pu garantire una pi agevole irrigazione, pu costituire motivo di discussione per chi voglia assumere una iniziativa di cambiamento di cultura: l'eventualit (remota, se si vuole; ma pur sempre da considrare in una prospettiva economica) di inonda- pubblica, cos uno dei profiil:i dd ri1evartza de1la questione nel doversi o no tener conto deH'incremento di vailore indotto dalrl'opera -dn senso negativo; cfr. Cass. 29 ottobre 1971, n. 3038, Giust. civ. Mass. 1971, 1634; in senso affermativo, ofr., invece, Caiss. 3 ottobre 11973, n. 2479 l!l questa Rassegna 1974, I, 166; Cass. 29 J:uglio 1974, n. 2290, Giust. civ. Mass. 1974, 1044: contrastanti soluzioni di~ scendenti appunto dal rilievo dato aillo stato del bene ail momento dell'occupazione o a quello dd pronunzia de11a sentenza di condanna. In senso conforme alla massima cfr. ancora, Cass. 19 novembire .1973, n. 3098, Giust. civ. Mass. 1973, 1615, ma, per il :rdferdmento al va:lore del bene al momento delila liquidazione, Cass. 4 giugno 1976, n. 2023, Giust. civ. Mass. 1976, 894. (2) Il Tribunaile superiore ha escluso che al diritto al risarcdmento del danno corrispondente alla mancata peroezione dei frutti dell'immobile per il tempo in cui ,si protrae la sua illecita occupaziOl!le ( c.d. indennit di occupazione i,lleghtima) si applichi 1a prescrizione quinquennale previista dal'art. 2948, n. 4, cod. civ. per gld interessi e, in genere, per tutto ci, che deve pagarsi ad anno o ~n termini pi brevi. La decisione conforme ad altre, richiamate in motivazione, della Corte di cassazione (27 marzo 1970, n. 834, Giur. it., 1970, I, ,1, 1339; 14 maggio 1968, n. 1909, Giust. civ. Mass. 1968, 974; Cass. 16 maggio 1962, n. 1105, Giust. civ. 1962, I, 1004); nelLo stesso senso, dn tema di diritto al pagamento di somme dovute in dipendenza dehl'uso dd acqua pubblica protrattosi dopo ~a scadenza e la mancata proroga della concessione, cfr. Trib. sup. acque 15 ottobre .1974, n. 17, in questa Rassegna 1975, I, 769, con nota di :nichiami. L'dnapplkabdlit dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. app~e derivaJl."e dal fatto che nella specie non si m presenza di un ortidito avente ad oggetto interessi, ma 12 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 738 zioni e di altre vicende negative, dipendenti dal vicino corso d'acqua, incide sfavorevolmente sul valore di mercato del terreno. Avendo, dunque, riferimento al valore unitario concordato nel 1960 in L. 60 al mq., per zone di terreno prossime e di analoghe caratteristiche, tenendo conto dello stato del bene al momento dell'occupazione il cui valore va rapportato al momento della liquidazione (cfr. Cass. 19 novembre 1973 n. 3098; Cass. 29 ottobre 1971 n. 3038) e tenendo, altres, conto della svalutazione monetaria sopravvenuta (cfr. Cass. 12 dicembre 1972 n. 3567; Trib. Sup. 10 aprile 1975 n. 3), pu fissarsi anche alla luce delle informazioni fornite dal membro tecnico del collegio, in L. 500 al mq. il valore del terreno occupato. Spetta, pertanto, al Milazzo la somma di L. (500X1770) 885.000. Su tale somma gli interessi decorrono dalla data dell'occupazione, che coincide con la data di redazione del verbale di consistenza (30 luglio 1956), risultando dal suo tenore che i proprietari consentirono in quella data l'occupazione e facendosi ivi riferimento al terreno occupato (scilicet, gi occupato), mentre il decreto prefettizio che autorizza l'occupazione del 6 aprile 1957. Una conferma in tal senso si trae dalla lettera indirizzata il 15 feb braio 1965 dal legae dei proprietari all'A.E.S.; lettera nella quale si fissa al 30 lllglio 1957 la data dell'occupazione, sicch risulta priva di fonda mento la pretesa dei Milazzo di arretrare tale data al 16 dicembre 1955, che quella della redazione del progetto dell'opera pubblica. La prescrizione eccepita dall'E.A.S., il quale invoca l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 e.e., non riguarda il caso in esame. Invero per i primi due anni -decorrenti dalla data dell'occupazione consentita (cfr. Cass. 11 luglio 1974 n. 2060) -, i proprietari del terreno occupato hanno diritto alla indennit di occupazione; non avendo questa natura risarcitoria, il diritto di U1I1 cr~dito per risarcimento a riguardo del quale gli interes,si operano come criterio di liquidazione del danno. Considerato per che la prescrizione era stata eccepita e che spetta al giudice stabilire il termine prescrizionale applicabile anche se diverso da quello invocato dHa parte (AZZARII e ScARPELLO, Prescrizione e decadenza, !in Tutela dei diritti, commentario di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1964, pag. 240) il Trribunale superiore avrebbe dovuto dichiarare applioabHe la prescrizione quin quenna1e del diritto al risarcimento del danno prevista dall'art. 2947, comma 1, codice civ1le. Giacch si ver,sava 1n un'ipotesi di.risarcimento di danni da fatto illecito e di un comportamento illecito perdurante nel tempo iH Til'ibunale superiore avrebbe dovuto fare appHcazione della massima, pi vOJlte enunciata dahla cas sazione, 1secondo cui il diritto al ;risarcimento del danno sorge con finizio del fatto generatore del danno 'stesso, ma, con questo, persiste nel tempo, rinno vandosi di momento in momento; ne consegue che la prescrizione, seondo la regola del suo computo (art. 2935 e.e.), ha inizio da ciascun giorno il'ispetto al fatto gi verificatosi e al corrispondente diritto al risarciimento; e, poich questo r11111m11111c1111r1@1111111:11111111111r1ttr1filrt1111r1111f11&1I PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 739 in parola assoggettato alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 7 agosto 1963 n. 2234). (Sembra superfluo osservare che questa qualificazione non eccede i poteri del giudice e si mantiene nell'ambito del petitum). Per il _successivo periodo di occupazione illegittima, basta richiamare il principio, costantemente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. 27 marzo 1970 n. 834; Cass. 14 maggio 1968 n. 1909; Cass. 16 mggio 1962 n. 1105), secondo cui non si applica l'art. 2948 n. 4 al diritto agli interessi su di una somma di denaro d pagarsi in luogo della restituzione di una cosa altrui posseduta in malafede, sul riflesso che gli interessi stessi, insieme con la predetta soro.ma, costituiscono l'oggetto del risarcimento del danno. Si , al riguardo, precisato che l'art. 2948 n. 4 ha per fine la liberazione del debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse siano periodiche o dipendano da causa debendi continuativa. Al contrario, la domanda di interessi, volta al fine di compensare il mancato godimento del bene, si integra con la domanda di risarcimento, il quale -non sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere l'utilit che il bene gli avrebbe procurato medio tempore. -(Omissis). diritto, quando deriva da fatto ii:lleoito (art. 2043 e.e.), si prescriv,e in cinque anni (art. 2947, comma 1, e.e.) dal giorno in cui si verificato, la citazione, o altro atto che valga a costituire m mora il debitore (art. 2943 e.e.), non. pu non riferirsi che al diritto al risaroimento del danno verificatosi nel quinquennio anteriore alla sua data, :rimanendo prescritto il danno anteriore -cos, Cass., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in Giust. civ. 1964, I, i316; nello stesso senso, in precedenza, Cass. 6 aprile 1962, n. 723, ivi, 1962, I, 1258; Cass. 23 agosto 1962, n. 2641, ibidem, 1963-, I, 1678; in prosieguo, Oass. 13 1luglio 1971, n. 2258, Giust. civ. Mass. 1971, 1230; Cass., Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2855; ivi, 1973, 1482; Cass. 13 marzo 1974, n. 682, ibidem, .1974, 322. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1 giugno 1977, n. 15 -Pres. Vallillo Rel. Granata -Societ Generale Immobiliare (avv. !annone) c. Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici (avv. Stato Bruno). Acque pubbliche ed elettricit -Canoni -Decorrenza -Grandi derivazioni Termine originario di ultimazione dei lavori -Disciplinare di concessione Interpretazione. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 37 comma secondo, 33 comma secondo). Un disciplinare di concessione per grande derivazione di acque pubblich'e che fissi il termine per la presentazione del progetto esecutivo con decorrenza dalla data di notificazione dell'avvenuta emissione del decreto di concessione, e quelli per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e, in successione, per l'inizio e la ultimazione dei lavori, ogni volta disponendo che il successivo termine decorra dalla data suddetta RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 740 o anzidetta senza specificarla, deve essere interpretato, al fine di stabilire quale sia il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e perci da quando decorra l'obbligo del pagamento del canone, nel senso che i successivi termini siano ordinati in sequenza con inizio del seguente dalla scadenza del precedente e non in quello che tutti decorrano da un'unica data iniziale cos parzialmente 1ovrapponendosi (1). (Omissis). -Con il primo motivo di appello, la Societ Generale Immobiliare ripropone la questione relativa alla individuazione del dies a quo di decorrenza dell'obbligo di corresponsione del canone, in corrispondenza -secondo l'art. 13 del disciplinare di concessione 10 dicembre 1957, ripetitivo peraltro del precetto normativo di cui all'art. 37 comma II t.u. 11. dicembre 1933 n. 1775 -della data fissata per l'ultimazione dei lavori dall'art. 10 dello stesso disciplinare nei seguenti termini: sotto pena delle sanzioni previste della legge, la societ concessionaria dovr: 1) presentare all'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno il progetto esecutivo delle opere inerenti all'impianto di derivazione entro dodici mesi a partire dalla data di notificazione, da parte dello stesso ufficio, dell'avvenuta emissione del decreto di concessione; 2) iniziare a condurre .a termine le espropriazioni nel termine di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di cui sopra; 3) iniziare, con adatta organizzazione, i lavori degli impianti entro diciotto mesi a decorrere dalla data suddetta, dando preavviso ...; 4) condurre a termine le opere ed attuare la derivazione entro tre anni dalla data anzidetta . E contro l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che il capo fisso iniziale dei singoli termini stabiliti per l'espletamento dei vari incombenti previsti nei quattro punti, in cui si articola la clausola trascritta, fosse unico e si identificasse con quello della notificazione del decreto di concessione, la societ torna a sostenere la diversa lettura propostane, senza fortuna, in sede amministrativa, prima, e davanti al tribunale regionale, poi, secondo la quale, al contrario, i vari termini dovevano intende.rsi ordinati in sequenza, con inizio del successivo alla scadenza del precedente, in coordinata correlazione alla successione degli adempimenti contemplati nei menzionati quattro punti della disposizione. La censura fondata. (1) Non consta de1l'esistenza di precedenti in termini. Per .riferimenti, m ordine alla decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone dal compimento del term~ne originario di ultimazione dei favori, cfr., Trib. sup. acque 13 gi,ugno 1975, n. 14, in questa Rassegna 1975, I, 1132. I P!Ul.TE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 741 II dato letterale, valorizzato per primo dalla sentenza impugnata, in verit affatto privo della univocit da questa attribuitagli. Posto, invero, che in ciascuna delle quattro proposizioni in cui la clausola si articola stabilito uno spatium temporis , cio un periodo temporale necessariamente delimitato da un dies a quo e da un dies ad quem, ciascuna di tali proposizioni, pur se letteralmente sembri far menzione di una sola data, quella iniziale d,el periodo rispettivamente determinato, in realt ne fissa necessariamente due: appunto quella iniziale e quella finale di ogni periodo. Onde il richiamo, espresso nelle preposizioni seconda, terza e quarta alla data di cui sopra, alla data suddetta e alla data anzidetta, si presenta con un significato per nulla univoco, ma anzi ambivalente, potendo concettualmente essere riferito tanto alla data iniziale, quanto alla data finale del periodo contemplato in quella a ciascuna di esse precedente (e cio: nella seconda, al dies ad quem della terza). N appaiono risolutive le considerazioni concorrenti svolte dal primo giudice relativamente al comporta~ento serbato durante lo svolgimento del rapporto dalla concessionaria con la proposizione -in un momento in cui, stando alla sua interpretazione, parte dei termini fissati non erano ancora scaduti -di una domanda di proroga di tutti i termini, e con il pagamento della prima annlit di canone in perfetta corrispondenza del termine iniziale risultante dalla interpretazione da essa respinta. Trattasi invero di circostanze aventi significato equivoco, potendo siffatti comportamenti trovare ragione sufficiente nel proposito della concessionaria di cautelarsi al meglio di fronte alla obiettiva incertezza della questione interpretativa a quel momento, si noti, gi insorta fra le parti, secondo la esplicita deduzione svolta in citazione dalla societ, non smentita dalle Amministrazioni, e recepita dalla sentenza impugnata (cfr. p. 7) nella narrazione dei fatti di causa. Probanti ragioni logiche e tecniche, per contro, suffragano la tesi della appellante, e conducono a risolvere nel senso da essa postulato la anfibologia delle altre indicazioni ermeutiche test esaminate. Poich, invero, a termine dell'art. 33 comma 2 del citato t.u. sulle acque (secondo il quale l'approvazione del progetto esecutivo ... equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) il concessionario, normalmente, non pu dare inizio alle espropriazioni se non dopo l'ordine di esecuzione, che a sua volta presuppone la decisione sulle osservazioni presentate sul progetto presentato dopo l'approvazione (artt. 17-20 legge n. 2359 del 1865 citata), del tutto irrazionale sarebbe prevedere la decorrenza del termine per l'espletamento delle espropriazioni in coincidenza, anche solo parziale, con quello fissato per la mera presentazione del progetto, tanto pi considerando i termini necessari per l'espletamento della procedura RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 742 necessaria per pervenire all'approvazione, prima, ed alla emanazione dell'ordine di esecuzione, poi, del progetto stesso. Come pure illogico sarebbe stabilire un periodo di tempo per l'inizio dei lavori coincidente nei primi due terzi con quello concesso per la sola presentazione del progetto ed interamente consumantesi entro quello fissato per l'inizio e l'espletamento delle procedure espropriative. Eppure, proprio a queste inaccettabili conclusioni condurrebbe . l'adozione della tesi accolta dalla sentenza impugnata. Ed invro, i primi 12 dei 24 mesi fissati per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni dall'art. 10 n. 2, se decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione, avrebbero coinciso con l'eguale periodo fissato dal n. 1 per la mera presentazione del progetto, mentre, sempre se computato a partire dal medesimo dies a quo, il termine ~ssato dal n. 3 per l'inizio dei lavori sarebbe venuto a scadere appena 6 (sui 18 della sua durata) mesi dopo il termine ultimo utile per la presentazione del progetto e sei mesi prima della consumazione del biennio utile, ai sensi dell'art. 10 n. 2, per l'espletamento delle espropriazioni. Senza dire, poi, che alla stregua di tale chiave ip.terpretativa, i lavori si sarebbero dovuti ultimare, a norma dell'art. 10 n. 4, entro il breve tempo di un solo anno (tre anni meno 24 mesi) dal termine ultimo utile fissato per le espropriazioni. Priva di pregio l'obiezione delle Amministrazioni appellate, secondo la quale nel valutare la logicit della interpretaziope qui rifiutata deve aversi riguardo non solo al termine finale ma anche a quello iniziale stabilito per ciascuna operazione, e quincj.i alla possibilit che durante il corso di uno qualunque dei periodi di tempo fissati per un dato incombente se ne desse inizio ad un altro. Tale possibilit, invero, da escludere in radice per quanto riguarda l'inizio delle espropriazioni rispetto alla presentazione, approvazione e emanazione dell'ordine di esecuzione del progetto (n vale argomentare in senso contrario dalla possibilit per la concessionaria di essere autorizzata alla occupazione d'urgenza, dovendosi la clausola del disciplinare interpretare in relazione allo svolgimento fisiologico del rapporto, q~ale previsto .dal testuale riferimento alle espropriazioni, e quindi prescindendosi da eccezionali modificazioni dei normali moduli di azione considerati) e quanto alle succ;essive sequenze, la astratta configurabilit della sovrapposizione delle diverse operazioni programmate non vale a rendere credibile la effettiva rispondenza di essa alla comune rappresentazione e volont delle parti, considerate le gravissime difficolt tecniche che il postulato abbreviamento dei tempi operativi avrebbe comportato per la concessionaria, in relazione specialmente alla complessit delle opere da realizzare (cfr. art. 4 del disciplinare), direttamente apprezzabile da questo collegio pure in modo divergente dal giudizio, che, almeno per implicito, sul punto avrebbe manifestato il Cnsiglio Superiore dei LL.PP. -secondo quanto riferiscono le Amministrazioni appellate senza peraltro produrre la relativa documen PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI tazione,. in base alla quale soltanto sarebbe stato possibile apprezzare la congruit logica e tecnica di siffatta valutazione -con il parere in data 26 gennaio 1962, favorevole alla proroga in blocco dei vari termini, computati per sempre a decorrere unitariamente da un unico capo fisso iniziale. Posto, dunque, che i termini rispettivamente fissati nelle quattro proposizioni dell'art. 10 dovevano essere computati ciascuno in sequenza rispetto all'altro, ne discende che, partendo dal 15 settembre 1958, data di notificazione del decreto di concessione, il tempo utile per attuare la derivazione ~ e quindi il termine iniziale dell'obbligo di corrispondere ii canone -veniva a scadere ben oltre la data del 14 settembre 1964, a partire dalla quale si sono prodotti gli effetti risolutori della dichiarazione di decadenza dalla concess,ione pronunziata dall'amministrazione e non contestata, sotto il profilo qui considerato, dalla societ appellante. Da qui la gi rilevata fondatezza del primo motivo di appello, che conduce a dichiarare non dovuto dalla societ alcun rateo di canone per la concessione in discorso. In riforma della appellata sentenza, ed in accoglimento della domanda dalla societ gi proposta in primo, grado e qui rinnovata, va quindi dichiarata la illegittimit della ingiunzione opposta e condannata l'Amministrazione dei LL.PP. alla restituzione del rateo percetto indebitamente, appunto perch non. dovuto, di lire 5.973.100 per il periodo 15 settembre 1961-14 settembre 1962. -(Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 marzo 1976 n. 2059 -Pres. Straniero -Rel. Iannaccone -P. M. (conf.) La Piccirella, rie. Verri. Procedimento penale Atti preliminari all'istruzione (preistruzione) Istru zione preliminare del pretore Autore del reato . Atti compiuti per la identificazione Integrazione della notitia criminis Fattispecie. (cod. proc. pen. art. 231). Gli atti compiuti dal pretore mediante delega ad ufficiali di polizia giudiziaria per identificare l'autore del reato (nella specie il committente dei lavori edilizi abusivi) non costituiscono atti istruttori diretti ad acquisire la prova del reato, ma attivit preistruttoria, compiuta a norma dell'articolo 231 cod. proc. pen. e sostanzialmente di polizia giudiziaria per inte grare lacune della notitia criminis e procedere alla ricerca del colpevole, secondo l'espressione usata nell'art. 219 cod. proc. pen., la quale comprende anche l'opera investigativa volta a scoprire l'autore o l'eventuale concorrente del fatto venuto a conoscenza dell'autorit giudiziaria e ad accertare l'identit (1). {1) La massima da porre evidentemente in relazione all'art. 225 c.p.p. sulle sommarie informazioni cui possono procedere gli ufficiali di :Polizia giudiziaria ed all'elaborazione giurisprudenziale, tendente a distinguere i casi in cui necessario il rispetto delle norme dell'istruzione formale a garanzia dei diritti di difesa, da quelli in cui ci non necessario e che concernono le preliminari indagini. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 maggio 1976 n. 2390 Pres. Alicata Rel. Bottini -P. M. Severino (conf.) rie. Nannini. Reato Licenza di costruzione Costruzione da parte di un terzo Omessa voltura Reato di costruzione abusiva Esclusione. Non configurabile il reato di costruzione senza licenza nel fatto di chi, avendo acquistato a qualsiasi titolo la disponibilit di un terreno, PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 745 costruisca in conformit della licenza rilasciata al proprio dante causa senza avere provveduto a farla volturare (1). (1) In materia di trasferimento del terreno con licenza di costruzione la giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato che la licenza edilizia sempre !rilasciata intuitu personae e i!lOn pu essere pertanto volturata fra privati (Cass. 9 aprile 1973 n. 9007; 11 giugno 1973 n. 8559) e che, per quanto possa essere rilasciata non al solo proprietario, ma a chi abbia ila disponibilit dell'area (Cass. 19 novembre 1973 n. 2561), il passaggio dell'area compo!l'ta 1a necessit deHa voltura, d dicembre 1976, n. 380, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. codke penale militare di pace, art. 183 (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione). Tribunale militare Territoriale di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1977, n. 403, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, artt. 1, 2 e 7 (art. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione). Sezione istruttoria presso la corte d'appello di Torino, ordinanza 6 luglio 1977, n. 383, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. r.d. 30 dkembre 1923, n. 2785 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 1<> febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 1977, Il. 272. 11111r1'a1d1111r1tr11111111111i11,rr11=11111~11111r11111111tf11mrlir1111 PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 30 dicembre '192'3, n. 3'269, art. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 1977, n. 373, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. r.d. 27 novembre 1924, n. 2057, art. 5 (art. 25, primo comma della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza lo febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ordinanza 31 marzo 1977, n. 313, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 385, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. legge U maggio 1929, n. 847, artt. 12 e 16 (art. 3 della Costftuzione). Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 28 febbraie 1977, n. 353, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272.. .legge 27 maggio 19!29, n. 847, art. 17 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 101 e 102 della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. Corte d'appello di Milano, ordinanza 15 aprHe 1977, n. 329, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (art. 3, primo comma della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 27 gennaio 1976, n. 382, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. '13 (art. 3, primo comma, e art. 38 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. !3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, penultimo ed ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Corte di ,cassazione, ordinanza 4 febbraio 1977, n. 377, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. r:d. 30 genna,io 1941, n. 12 (art. 25, primo comma, della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza ,lo febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, pl"imo comma (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Siracusa, ordinanza 16 aprile 1977, n. 323, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. legge 17 luglio 1942, n. 907, art+. 45, 5'1 e 66, n. 5 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G.U. 12 ottobre 1977, n. 279. Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 409, G.U. 26 ottobre 1977, n. 293. d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, uUlmo comma (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello .di Roma, ordinanza 28 febbraio 1977, n. 415, G. U. 26 otto bre 1977, n. 293. d.I. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1, ,lettera a (artt. 3 e 44. del1a Costituzione). Tribunale di Vicenza, ordinanza 5 maggio 1977, n. 318, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. d.I. C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, art+. 7, 8, 14 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sal, ordinanze (tre) 19 febbraio 1977, n. 40, 412 e 413, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. legge 23 m,aggi,o 11950, n. 253, art. 10, n. '1 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Ancona, ordinanza 11 maggio 1977, n. 341, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 20 novembre 1955, n. 1'123, art. unico (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ordimanza 28 febbraio 1977, n. 415, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. d.I. 5 maggio 1957, n. 2'71, art. 15 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Sondrio, ordinanza 25 febbraio 1977, n. 314, G. V. 7 settembre 1977, n. 244. PARTE II, LEGISLAZIONE ifJ legge 2 febbraio 1958, 11. 75, art. 4, n. 3. Tribunale di Agrigento, ordinanze (due) 8 e 20 giugno 1977, n. 364 e 365, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. ;legge '18 marzo 1959, n. 132, art. unic:o (artt. 3, 5, 43, 97 e 128 della Costituzione). Tribunale amministrativo regdonale del Lazio, .ordinanza 16 marzo 1977, n. 328. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102, ultimo c:omma (art. 3 della Costituzione). P1retore di Valentano, ordinanza 27 maggio 1977, n. 342, G.U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 10 settembre 1960, n. 962 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Gavir~te, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. legge 21 aprile 1962; n. 161, art. 13 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Procuratdre della Repubblica, ordinanza 12 aprile 1977, n. 392, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. legge 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2 (artt. 3, secondo comma, e 27 terzo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Trento, ordinanza 19 aprile 1977, n. 316, G. U. 14 settembre )977, n. 251. legge 3 marzo 1963, n. 246, artt. i2, 3, 4 e 23 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 352, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. legge 10 agosto 1964, n. 663 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1O e M (artt. 24, 3, primo comma, 3, secondo comma, e 27 della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 17 giugno 1977, n. 368, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. Pretore di Savona, ordinanza 21 giugno 1977, n. 357, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272 legg'i 21 luglio 1965, n. 903, art. 21 (art. 3 e 38 della Costituzione). Pretore di Mantova, ordinanza 10 maggio 1977, n. 326, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, primo comma, e art. 38 della Costituzione). Pl'etore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, G. V. 19 ottobre 1977, n. 286. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 24 e 37 della Costituzione). Pretore di Barra, ordinanza 30 maggio 1977, n. 322, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. Tribunale di Lodi, ordinanza 24 giugno 1977, n. 354, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. 'legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sapri, ordinanza 10 marzo 1977, n. 321, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. Pretore di Muravera, ordinanza 14 maggio 1977, n. 366, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 2!2, artt. 64bis e 61 (art. 5, n. 11, della Costituzione). Tribunale di Gorizia, ordinanza 10 marzo 1977, n. 405, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. legge 27 ge11:naio 1968, n. 35, art. 3 (art. 41 della Costituzione). Pretore di Oderzo, ordinanza 17 giugno 1977, n. 348, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 12 febbraio 1968, n. 13!2, art. 43, lettera d (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo della Clabria, ordinanza 15 febbn1.io 1977, n. 404, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. d.P.R. 27 marzo 1969, n. '130, art. 133 (art. 3 della Costituzione). Tribunale amministrativo della Calabria, .ordinanza 15 febbraio 1977, n. 404, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Genova, .ordinanza 15 marzo 1977, n. 291, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. d.P.R. 6 maggio 1970, n. 570 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 37.1, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 32, secondo comma (artt. 51, primo e terzo comma, 3, primo e secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 22 marzo 1977, n. 390, G. V. 19 ottobre 1977, n. 286. . PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 3 marzo 1977, n. 307, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. l6fer ("artt. 3, 36, 106 in connessione con l'art. 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 16 febbraio 1977, n. 399, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. legge 30'd'icembre 1970, n. 1239, art. unico (art. 11 della Costituzione). Tribunale di Trento, ordinanza 25 giugno 1977, n. 272, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, primo comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione). Tmbunale di Torino, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 350, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 14, (artt. 3, prhno comma, e 38, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Biella, ordinanza 14 giugno 1977, n. 369, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, art. 20, n. 1 (art. 77 della Costituzione). Tribunale di Perugia, ordinanza 21 aprile ~977, n. 356, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. d.P.R. 26 ottobre 197Z, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Mantova, ordinanza 20 aprile 1977, n. 347, G. U. 28 settembre 1977, n. 265'. Commissione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanza 21 maggio 1977, n. 397, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, terzo comma, art. 55 (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di priimo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 1977, n. 373, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 1977, n. 375, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Verona, ordinanze (due) 29 marzo 1977, n. 359 e 360, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. Commissione tributaria di secondo grado di Oristano, ordinanza 16 dicembre 1976, n. 325, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, ordinanza 5 marzo 1977, n. 374, G . .U. 12 ottobre 1977, n. 279. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 1977, n. 375, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 11977, n. 409, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. legge 11 agosto 11973, n. 533, art. 1 (art. 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 14 aprile 1977, n. 395, G. U. 7 settembre 1977, n. 244. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lettera d, e 13 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, ordinanza 11 mar zo 1977, n. 344, G. U. 28 settembre 1977, n.. 265. d.P.R. 129 settembre 1973, n. 599, art. 6, .primo comma (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanza 11 marzo 1977, n. 393, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 2, qulndlce&imo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di La Spezi.a, ordinanza 10 maggio 1977, n. 361, G. U. 28 settem bre 1977, n. 265. d..I. 111 aprlle 1974, n. 99, art. 8 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 18 maggio 1977, n. 319, G . .U. 7 settembre 1977, n. 244. d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 60 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 20 maggio 1977, n. 293, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1974, n. 31, art. unico (artt. 4 e 68, secondo comma, dello statuto regionale). Tribunale amministrativo regionale del Fr.iuld-Venezia Giulia, ordinanza ~9 gennaio 1977, n. 414, G. U. 26 ottobre 1977, rr. 293. PARm II, LEGISLAZIONE legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e l4 (artt. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Belluno, ordinanza 20 maggio 1977, n. 396, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Tribunale di. Belluno, ordinanza 27 maggio 1977, n. 339, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. legge 18 aprile 1975, n. 11 O, art. 4, secondo comma, ultima parte (artt. 13 e 25 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 10 maggio 1977, n. 327, G. U. 11 settembre 1977, n. 258. legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 125 (art. 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 17 dicembre 1976, n. 330/77, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione). Pretore ili Genova, ordinanza 15 giugno 1977, n. 367, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. , legge 31 luglio .1975, n. 363, art. 1 (artt. 3, 24 e 101 'della Costituzione). Pretore di Taranto, ordinanza 18 maggio 1977, n. 331, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. Pretore di Legnano, ordinanza 20 maggio 1977, n. 362. legge 2 d'icembre 1975, n. 576, artt. 1, 3 e 4 (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanze (sei) 7 febbraio 1977, n. 333 e 338, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. fogge 2 dicembre 1975, n. 576, artt. 1, 5 e 7 (artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Tonino, ordinanza 12 gennaio 1977, n. 340, G. U. 21 settembre 1977, n. '258. legge 1O dicembre 1975, n. 724, artt. 1 e seguenti (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 mag~io 1977, n. 409, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 'legge 5 maggiio 1976, n. 313 (artt. 3 e 101 della Costituzione). Pretore di Udine, ordinanza 21 maggio 1977, n. 387, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Pretore di San Don di Piave, ordinanza 15 giugno 1977, n. 358, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. 120 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Siena, ordinanza 16 maggio 1977, n. 293, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, primo comma, lettera c ed e (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 2 giugno 1977, n. 349, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. legge 21 febbraio 1977, n. 28, art. unico (art. 3 della Costituz1one). Pretore di Legnano, ordinanza 9 maggio 1977, n. 332, G. U. 21 settembre 1977, ~a . d.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (art. 76 della Costituzione). Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 12 ottobre 1977, n. 30, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. d.P..R. 4 luglio 1977, n. 436, art. 2. Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 2 settembre 1977, n. 23, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 28 luglio 1977 (artt. 117 e 81 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 settembre 1977, n. 24, G. U. 21 settembre. 1977, n. 258. legge 5 agosto 1977 (artt. 117 e 128 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato :il 9 settembre 1977, n. 25, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1. terzo comma (artt. 5 e 116 della Costituzione e artt. 8, nn. l, 2, ,16 e 17 e art. 4, n. 9, dello statuto regionale). Presidente della giunta regionale siciliana, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 27, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Presidente della giunta di Trento, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 28, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato il lo ottobre 1977, n. 26, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 29, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. legge H agosto 1977, n. 675, artt. 4, sesto comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma (artt. 15, 8, n. 23, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Presidente della provincia autonoma di Bolzano, ricorso depositato il 14 ottobre 1977, n. 31, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Acque pubbliche -Acque sotterranee -Modificazione del regime delle acque cagionate da costruzioni di opere pubbliche -art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775). Se i premi e rimborsi previsti dall'art. 103 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in favore di colui che, in seguito a ricerche, sopra acque sotterral!lee aventi i requisiti delle acque pubbliche, competano all'ente costruttore di opera pubblica (galleria ferroviaria) che modichi il regime delle acque sotterranee gi affioranti in superficie convogliandole in luogo diverso da quello in cui prima affioravano (n. 119). Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata dalla costruzione di opera pubblica -Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche -Utenti di fatto -(art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 -art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359). Se sia dovuto all'utente di fatto di acque pubbliche (non munito di concessione amministrativa o riconoscimento) l'indennizzo previsto dall'art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 per la perdita dell'acqua derivante dalla recisione della vena idrica sotterranea cagionata dalla costruzione di dpera pubblica (n. 117). Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata da costruzione di opera pubblica -Indennizzo per il proprietario del fondo -art. 103 quarto comma r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 -art. 93 r.d. 11 dicembre 1933, .n. 1775 -art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359). Se l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in favore del proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilit venga a soffrire un danno permanente sia dovuto al proprietario del fondo per la perdita della possibilit di estrarre acque dal sottosuolo e di utilizzarle per usi domestici (n. 118). AGRICOLTURA Provvidenze dovute dall'AIMA a favore dei produttori di olio di oliva e di grano duro -Previsione di non assoggettabilit a sequestro -Pignoramento -Provvedimenti cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/1974 -Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi operati anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R. -(art. 2, d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 -art. 1 d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 532 -art. 1 d.P.R. 24 dicembre 1974, .n. 727 -art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se la disposizione transitoria del quarto comma dell'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, che fa salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e cessione di credito noticati alla data di entrata in vigore dello stesso d.p., concernenti le somme dovute dall'A.l.M.A. agli aventi diritto in attuazione di prov 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO videnze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del ripetuto d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che il secondo comma del citato articolo dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento cautelare, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'A.I.M.A. di pagamenti indebiti di dette provvidenze) debba intendersi estesa anche ai fermi amministrativi in precedenza operati, ancorch non espressamente citati (n. 85). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi Passaggio al regime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione dell'amministrazione ommittente -Configurabilit -Limiti -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; 1. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3 comma e 19; cod. civ., art. 2041). Se l'appaltatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un determinato prezzo in vista dell'entrata in vigore del regime dell'imposta sul valore aggiunto, che avrebbe dovuto avvenire il 1 dicembre 1972, e di aver perci subito un aggravio in conseguenza delle leggi che ne hanno ritardato l'entrata in vigore al 1 gennaio 1973, possa agire contro l'amministrazione committente per ingiustificato arricchime,nto ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (n. 411). Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione G.E.S.C.A.L. Subentro dell'I.A.C.P. nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit di esproprio di immobile trasferitole ex d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'Avvocatura dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.): e a carico dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro -(art. l, l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter, d.l. 14 dicemb.re 1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036). Se, a seguito della cessazione di attivit del comitato di liquidazione della G.E.S.C.A.L. e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto processuale concernente un'opposizione all'indennit di esproprio (di immo. bili trasferito allo stesso I.A.C.P.), le prestazini professionali dell'avvocato al quale l'Avvocatura dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.) aveva delegato le funzioni procuratorie vadano retribuite dall'l.A.C.P. ovvero dall'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro (n. 391). Enti pubblici economici o non -Enti strumentali -Ufficio italiano Cambi. Se l'ufficio italiano cambi abbia natura di ente pubblico economico ovvero di ente pubblico istituzionale (n. 395). Enti pubblici -Legge 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente -Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato -Inapplicabilit della legge 17 aprile 1962, n. 230 -(art. 2126 e.e., artt. 5-6, l. 20 marzo 1975, n. 70; l. 17 aprile 1962, n. 230). Se, dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente che agli articoli 5 e 6 regola la costituzione dei rapporti di lavoro e quindi le modalit e le forme, rispettivamente, delle assunzioni ordinarie e delle assunzioni straordinarie, possano ancora trovare applicazione (sia pure nei ristretti limiti precisati I li i 111111111111111m11t11111&11111111rr111111111rrr11111m11111111 - PARTE II, CONSULTAZIONI dalla precedente giurisprudenza amministrativa) nei confronti degli enti pubblici assoggettati alla legge predetta, le difformi norme della legge 17 aprile 1962, n. 230, disciplinanti il contratto di lavoro a tempo determinato (n. 406). Ente pubblico strumentale -Ufficio italiano cambi -Impiego pubblico -Applicabilit -(art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300; l. 20 maggio 1970, n. 300). Se l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stat4to dei lavoratori che prevede la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato in ordine alle sanzioni .disciplinari irrogate al dipendente, sia applicabile nei confronti dell'ufficio italiano cambi in relazione al disposto dell'art. 37 della stessa legge che estende l'ambito di operativit delle norme dello statuto di dipendenti degli enti pubblici non economico che la materia sia diversamente regolata da norme spe ciali (n. 396). Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione al titolare di determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale -Conflitto di attribuzioni con l'autorit amministrativa -Configurabilit -Limiti (art. 674 c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20, l. 13 luglio 1966, n. 615; art. 7 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322). Se ricorra o meno un'ipotesi di conflitto di attribuzione fra l'autorit amministrativa e l'autorit giudiziaria nel . corso di ordinanza del pretore, in sede penale, che disponga la chiusura di uno stabilimento industriale imponendo al titolare determinate prescrizioni e subordinanlo l'efficacia dell'ordinanza di chiusura all'adempimento delle prescrizioni suddette (n. 392). Poteri di vigilanza -Assicurazioni private -Attivit autorizzate e non -Indagini da parte della P.A. -Limiti -(d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, artt. 3 e 65). Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. sulle assicurazioni private approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che stabilisce che, ove consti che vi siano imprese, persone ed enti che esercitano in violazione delle disposizioni del testo unico, il Ministero dell'Industria ha facolt di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari, la possibilit di intervento e di indagine del ministero sia ristretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese autorizzate ovvero ricomprenda anche tutte le ipotesi di attivit illecitamente svolte perch non autorizzate (n. 413). Poteri di vigilanza -Indagini su enti -Sfera privata dei dirigenti o di terzi Estensione dei poteri della P.A. -Limiti -(r.d. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17). Se i poteri di vigilanza e di indagine delle pubbliche amministrazioni su enti o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a quell delle persone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 414). Potest di accertamento -Sul conto di privati -Casellario giudiziario -Certificati Notizie su precedenti penali -Acquisizione aliunde -Limiti -(cod. proc. pen. artt. 606 e 607, l. 18 giugno 1965, n. 517; r.d. 15 giugno 1931, n. 778, art. 25; cod. pen. art. 497). Se alla pubblica amministrazione sia vietato acquisire notizie che la interessano sui precedenti penali di determinate persone al di fuori delle ipotesi regolate dagli artt. 606 cod. proc. pen. (modificato con legge 18 giugno 1965, n. 517) e 25 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del casellario giudiziario (n. 415). 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Potest di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto ban cario -Estensione -Violazione -Responsabilit civile o penale -Limiti (cod. pen. art. 622). Se sussista un segreto bancario all'infuori dei casi in cui l'obbligo di segretezza sia espressamente riconosciuto e specificamente regolato e se, nei casi in cui tale segreto abbia fondamento negli usi o nel contratto, la sua violazione da parte della banca coinvolga solo la responsabilit civile o penale di questa nei confronti del cliente e non pone la responsabilit civile o penale dell'amministrazione che ha richiesto informazioni alla banca (n. 417). Potest di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario Estensione nei confronti della P.A. -(l. 7 marzo 1938, n. 141; l. 7 aprile 1938, n. 636; l. 10 giugno 1940, n. 933, art. 10; cod, pen. art. 326; cod. civ. arti. 2622}. Se siano coperte da segreto di ufficio, la cui violazione ,,,,punita ai sensi dell'art. 326 cod. pen. anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le banche che vengano acquisite dagli organi di vigilanza nell'esercizio di tale loro funzione (n. 416). Sindaco ufficiale di governo -Infortunio in servizio -Indennizza -Spettanza Titolo -(r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 152, nn. 3 e 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1; cod. civ. art. 2041). Se possa riconoscersi, ed eventualmente a quale titolo, un diritto all'indennizzo a favore di un soggetto, o dei suoi eredi, che abbia subito un infortunio e che, pur avendo agito al momento in cui sub l'infortunio, quale organo dello Stato (pi precisamente in qualit di sindaco ufficiale di governo), pu essere considerato solo pubblico funzionario, ma non anche pubblico impiegato (n. 386). ANTICHIT E BELLE ARTI Cose Mobili -Di interesse storico e artistico -Alienazione -Preventiva autorizzazione -Mancanza -Controllo amministrativo -Effetti -(l. l giugno 1939, n. 1089, artt. 7, 12, 14, 15 e 26). Se il trasferimento della propriet di una cosa mobile, costituente opera d'arte, avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione prevista dall'art. 26 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, abbia l'effetto di sottrarre definitivamente la cosa d'arte al regime di controllo amministrativo diretto a garantire la sua conservazione e il rispetto di eventuali situazioni di pubblico godimento (n. 80. APPALTO Appalti della P.A. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit dei compensi in relazione alla non debenza di un'imposta proporzionale di registro -Innammissibilit -(art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 6 . d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se, pr gli appalti aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti sotto il regime della nuova legge di l:'egistro d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 per essere PARTE II, CONSULTAZIONI l'approvazione intervenuta dopo il 1 gennaio 1973 e assoggettati quindi all'imposta fissa di registro in quanto soggetti all'I.V.A., si possano ridurre i cor.rispettivi di un ammontare pari a quello della non dovuta imposta proporzionale di registro (n. 400). Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Aumento delle opere -Variazioni nelle varie specie di opere -Equo compenso -Ammissibilit -Limiti -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 1661 e.e.). Se ed in quali limiti sia applicabile l'art. 13 comma quinto del capitolato generale appalto opere M. LL.PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) che prevede la corresponsione di un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantit delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore sul caso di aumento dell'importo complessivo dei lavori ex art. 14 stesso capitolato che disciplina la facolt dell'amministrazione di ordinare un aumento delle opere le modalit di esercizio ed i correlativi obblighi dell'appaltatore (n. 392). Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Equo compenso per variazioni nelle quantit dei lavori -Stipulazione di atto aggiuntivo -Effetti -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Se la stipulazione dell'atto aggiuntivo riguardato assieme al contratto principale come unico contesto negoziale renda inapplicabile l'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 rispetto alle variazioni di quantit di opere in esso atto aggiuntivo previste, precludendo all'appaltatore ogni diritto all'equo compenso facendo venir meno precedenti riserve ed impedendo riserve future in ordine alla stessa materia (n. 391). Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri LL.PP. -Variazioni nelle quantit dei lavori -Concordate con l'appaltatore Equo compenso non spetta -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Se l'equo compenso previsto in favore dell'appaltatore dall'art. 13 del capitolato generale opere M. LL.PP. di cm al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per il caso di variazioni di lavori importanti modifiche sulle quantit delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore medesimo possa essere applicato in caso di variazione concordata ed accettata dall'appaltatore (n. 390). Appalto di opere pubbliche -Equo indennizzo per variazioni di opere Ribasso d'asta Ammissibilit -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Se debba operarsi il ribasso d'asta sulle somme riconosciute all'impresa appaltatrice a titolo di equo indennizzo ex art. 13 capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che prevede un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantit delle varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'impresa appaltatrice (n. 393). 1.26 RASSEGNA DELL'AWOCAtURA DELLO StAtO Capitolato speciale di appalto di opera pubblica -Previsione di Compenso a corpo accanto alle altre voci nelle quali ripartito l'ammontare dell'appalto -Differenza dal Lavoro a corpo -Spettanza indipendentemente da opere specifiche da contabilizzare -(art. 326 1. 20 marza 1865, n. 2248 all. F). Se allorch nel capitoato speciale venga indicato l'ammontare dell'appalto ripartito in varie voci fra le quali figuri Compenso a corpo (che concorra appunto a formare l'ammontare complessivo dell'appalto medesimo) questo debba ritenersi non riferibile ad alcuna categoria di lavoro e quindi competere indipendentemente da opere specifiche che possono essere riportat~ in contabilit ed in aggiunta ai prezzi per queste ultime contabilizzati (n. 401). Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. Atti aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ammissibilit della riduzione dei corrispettivi previsti dla tale norma Limiti -(art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 1. 20 marza 1865, n. 2248, ali. F). Se, per gili 'appatlti conclusi anteriormente ,a;Ja data del 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore de1la ffiegge di delega. per fa r.iforma tr,ibutaria 9 ottobre 1971, n. 825) per d quailii s1ano per dopo tale data dinter\'enuti atti aggiuntivii per lavori eccedenti ill quinto d'obb[igo, :la rrevisiione dci corrispettivi stabiHta dall'a. rt. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere :estesa anche ai compensi 11elativi a tali atti agl9iuntivii solo in quanto questi u:ltdmi abbiano carattere nicog;nitivo, prevedendo il'esecuzione degild ulterioI1i 1avori aille stesse condizioni 1 =sidernte nel contmtto orig~nario, ovvero anche ahlorch gli atti aggiuntivi, abbiano carattere iillilovativo (n. 399). Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. -Atti aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Ammissibilit della riduzione dei corrispettivi prevista da tale norme art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 'art. 344, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Se, per gli appalti conclus1i anteriormente alla data dcl 17 ottobre 1971 (data di entrata in vigore deMa legge dii delega per Ja il:1iforma tributaria 9 ottobre 1971. n. 825) per ii quaili saano per dopo tale data mterwnuti atti aggiuntivi per lavori compresi nel quinto d'obb~igo, Ja revisiOl!l!e dei cornispettivi prevista daWart. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere estesa anche aii compensi relatiw a tali atti aggiuntivii (n. 398). Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. Data di riferimento per l'ammissibilit della ridJuzione di corrispettivi nel passaggio del regime l.G.E. al regime I.V.A. -Momenti di conclusione del contratto -Aggiudicazione -(art. 15 comma terza 1. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 16 comma quarto r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se, aii fini dcll'iapplicazione del priincipo di ridU2)ione dei corrispettivi stabilito dalil'ar,t. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per i contratti di cessione .di beilJi e di prestazioni di servi:'ji conei1usi 1ainteriormente a1 17 ottobre 1971 (data di entra1Ja in vigore della legge di delega per fa mforma tI1ibutaria 9 ottobre 1971, n. 825), ill momento della cordusione del contratto coiincida con queillo dcll'aiggiudicazione (n. 397). PARTE II, CONSULTAZIONI Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi nel regime fiscale dell'I.G.E. e da eseguire nel regime fiscale dell'I.V.A. -Revisione corrispettivi -Ammissibilit -Limiti -(art. 15 comma terzo l. 9 ottobre 1971, n. 825; art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se debba rkonoscers.i validit 1agild atti aggiuntivi stipw!Mi per sancirie il'este:nsione anche ai contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi (da effettuare dopo il 31 dicembre 1972) conclusi nel periodo dntercorrente tra d1l 17 ottobre 1971 (data di entrata Jn vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ott,ob!'e 1971, n. 825) ed il 31 dilioemb11e 1972 (giorno anteriore ahl'entrata in v1igore del decreto de1eg,ato istitutivo deM'I.V.A. 26 ottobl'e 1972, n. 633) de:! pni:ncipio de1la riduzione dci cornispettivi stabiilito dall'art. 89 d!l. 26 ottobre 1972, n. 633 per i contratti ,conclusi anteriormente al 17 ottobre 1971 in relazione ai quali era esolusa '1a rivalsa debl'I.G.E. (n. 396). ' Immobili pubblici -Servizi di plizia -Appalti -Procedimento di gara -Pubblicazione dei bandi Nuove norme -Applicabilit (l. 2 febbraio 1973, n. 14, artt. 1 e 7; e.e. art. 1655). Se agbi appalti per fa pulizia di edifici pubblici si applichmo Je norme di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbJiiche 1e in partico1are quelle (art. 7) che prevedono ila pubblicazione dei bandi di gara (n. 406). ASSICURAZIONE Poteri di vigilanza Assicurazioni private Attivit autorizzate e non -Indagini da parte della P.A. Limiti -(d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 artt. 3 e 65). Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. 'sulle assicurazicmi private approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che stabhldsce che, ove consti che vi sfano imprese, persone ed enti che esercitaino in viiolaZJione delle disposizioni dcl resto unico, H Ministero dclil'indusmfa ha facolit di accertarie il'dnfrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari, ila possibilit .di tintervento e di indag.ine del ministero sia ,11istretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese autorizzate ovvero ,J:1comprenda anche tutte le :ipote~i di attivit illecitamente svolte perch non autorizzate (n. 96). Poteri di vigilanza Indagini su enti -Sfera privata dei dirigenti o di terzi . Estensione dei poteri della P.A. Limiti -(r.w. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17). Se i poteri di vigilanza e dii 1.ndagine delle pubbliche amministrazioni su entri o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a quella delle pernone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 95). ATTI AMMINISTRATIVI .Ordinanza di chiusura di stabilimento i'iidustriale ed imposizione al titolare di determinate prescrizioni a1a parte del pretore in sede penale . Conflitto di attribuzioni con l'autorit amministrativa Configurabilit -Limiti -(art. 674 c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20 l. 13 luglio 1966, n. 615; art. 7 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322). Se riconta o meno un'ipotesi di conflitto di attnibuzione fra l'autorit aro.. ministrativa e l'autorit giudi2li1aria nel corso di ordtinanza del pretore, in sede RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 128 penate, che disponga la chiusura vvedd.. tarati agli cStudi faccia cardJco aille amministrazioilli proviillciaM (n. 164). Spedalitd romane -Esecutoriet degli elenchi per addebiti ai comuni -Liquidit ed esegibilit dei crediti degli ospedali -Subordinazione al mancato ricorso I giurisdJizionale o alla definizione del processo amministrativo -(art. 10, comma secondo, r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5 l. 31 maggio 1900, n. 211; ,1 art. 7, comma secondo, l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29, n. 6; r.d. 26 giu I gno 1924, n. 1054). Se Ja disposJzione del comma secondo detll'art. 10 r.d. 5 luglio 1900, n. 277, secondo ilia quale l'esecutoriet conferJ.ta dalla competente autorot amministrativa agld elenchi per addebiti di spedalit romane rende il credito dgili ospedalJ liiquido ed esJgibile appena trascorso il termine dd. 60 giiorni dahl.a ~asmiissione I fattane ,aJI comune iinteressato, senza che Sia stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, sia tuttora applicabile dopo l~iintrnduzione dci T.A.R. e l'attuazione del I doppdo grado nel giudizio amministrativo, dovendosi intendern che Ja Hquddit ed esigJbd;Jit del c11edito degli ospedali, r1mangono comunque condizionate alla I intangibili.t dell'accertamento e. quindd. alla mancata tempestiva presentazione t del ricorso giurisdizionale a!l T.A.R. ovvem alla definizione del processo ammi IJ nistrativo (n. 168). Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Autorizzazione all'apertura di accessi -Competenza -Licenza -Canoni -Spettanza (l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4, 5 comma; r.d. 8 &icembre 1933, n. 1740, art. 5). Se .oompetente 1a rilasciare '1'1autordzzazione per l'apertura di accessi sui tI'atti delle ,strade statald ;interne ai centri abitati con popolazione iinferiore a 20.000 abitanti siia l'A.N.A.S. ovve110 ml comune, ,ai sensi dell'art. 4, 5 comma della legige 7 febbraio 1961, n. 59, va oeorrisposto dai privati il canone .per le relative Licenze (n. 167). Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Zone limitrofe ~ Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche -Competenza dei comuni -Limiti -(l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59). Se un comune con popo1azione mforiore ai 20.000 abitanti, le cui strade .statali interne sono perci affidate in forza della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla PARTtl Il, CONSUL'l'AZtONl 131 tutela e manutenziione dell'A.N.A.S., possa autonomamente, ai sensi della legge urbanistica 6 agosto 1967, n. 765, emanare :prewr,izioni ediil1izie in zone limitrofe e contigue ai tratti di strade 1statali, dnterni 'al oontro abitato ovvero necessiiti aihl'uorpo di preventiva ,autorizzazione da parte dell'A.NAB. (n. 166). COMUNIT ECONOMICA EUROPEA Tariffa doganale comune -Entrata in vigore -Decisione di acceleramento Misure di salvaguardia -Termine di applicabilit -Trattato di Roma 25 marzo 1957 -(art. 115; dee. Consiglio C.E.E. 26 luglio 1966, n. 532; reg. C.E.E. 27 giugno 1968, n. 803). Se la decisione di acceleramento 26 [ug1io 1966 del Consig[io deliJ,e Comunit Europee, relativa a!ll'entrata iJn viigore deHa tariiffa dQgana[e comune, abbia anticipato al 1 luglio 1968 anche d termini stabiliti dal trattato C.E.E. per J'appLicazione del[e misure di salvaguardia (n. 18). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Alloggi di propriet dell'amministrazione -Concessione per ragioni di servizio Dipendente in pensione -Stipula di contratto di locazione -Sfratto in via amministrativa proroga legale -(r.d. 29 dicembre 1927, n. 2452,. artt. 5, n. 7, 13 e 15; d. Ministero Finanze 5 luglio 1928; d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1; l. 4 agosto 1973, n. 495; l. 22 dicembre 1973, n. 841). Se sia possibile ottenere, mediiarnte ordiinanza di rilascio eseguiibi1e in via amministrativa, la dispondbi:lit di aWJ.oggii di prnpriet dell'amministrazione dei Monopoli di Stato iiniziai1mente concessi a dipendenti per rngioni di servizio e ;rielativamente ai qua1i sda stato Stipufato contratto di Jocazione in favore del concessionario collocato a riposo (n. 129). Ferrovie in concessione -Decadenza dall'esercizio -Contributi statali -Erogabilit -(r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15; l. 2 agosto 1952, n. 1221). Se sia ammissibile la concessiione dii contributi ffaianziari de[Jo Stato ad un concessionario cessato per decadenza daiJI'esercizio de11a ferrovda concessa (n. 139). Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico -Effetti sui beni e pertinenz,e della concessione -(r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15). Quali conseguenze compo11ti fa trasformazione del servizio ferrovdariio in servil'iio automobilistico Dispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione e le loro pertinenze (n. 138). Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico -Effetti sulla concessione -(r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2). Se [a concessione ferroviama coinsiervi fa 1sua efficacia anche nehla ipotesi di trasformazione del servizio ferroviiario !in servizio automobilistico (n. 137). 132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Appalto -Revisione prezzi -Successione di leggi nel tempo -Momento di riferimento della normativa da applicare -(l. 23 ottobre 1963, n. 1481; l. 17 febbraio 1968, n. 93; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16). Se, quafora occorra procedere ailla revisione dei prezzi nei contratm di pubblico appalto fai base aiJ.1.e disposdzioni di legge vJgenti ail:l'epoca del contratto, siano da app.R. concementi !le somme dovute da1l'A.l.M.A. agli aventi dirdtto in attuazione di provv.idenze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 1uglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del ripetuto d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che llil secondo comma del citato artico1lo dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento cautelare, ivi compresa i fermi amministrativi di cui 1a1l'art. 69 de:l ;.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per H recupero da parte dell'A.l.M.A. di pagamenti indebiti di dette prov\nidenze) debba intendersi estesa 0ill!Che ai ferimi amministrativii in precedemia operati, ancorch non espressamenl'e oitatii (n. 325). Stipendio del dipendente -Assegnazione di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Limiti di legge -(l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2 comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33). Se :l'amministrazione possa dare esecuzione ial:la 1sentenza con la quale, a mente dell'art. 8 opv. de1la iLegge 1 &cembre 1970, n. 898, stata disposta l'assegnazione di una quota parte delilo stLpendio del dipendente statale diret- II t 1 =: PARTE II, CONSULTAZIONI tamente 'a favore della moglie divorziata anche 'nehl'dpotesi in cui l'entit del[' assegno di mantenimento .superi ii limiti di cui all'art. 33 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 324). Stipendio del dipendJente -Assegnazione ,di quota direttamente a favore della moglie divorziata -Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva -Eseguibilit -(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 277 e 644; d.m. 15 dicembre 1972, art. 575; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2 comma). Se l'amministrazione debba dare immediata esecuzione alfa sentenza dichiaTata provvisoriamente esecutiva con aa quale, a mente dell'art. 8 cpv. de1la legge 1 dicembre 1970, n. 898, stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello stipendio del dipendente statale direttamente a favore del1la mogiie divorniata ovvero occorra che '1a sentenza istessa sia pas,sata iin cosa giudicata (n. 323). DAZI DOGANALI Tariffa d!oganale comune -Entrata in vigore -Decisione di accelleramento Misure di salvaguardia -Termine di applicabilit -Trattato di Roma 25 marzo 1957. (art. 115 -dee. Consiglio CEE 26 luglio 1966 n. 532; reg. CEE 27 giugno 1968, n. 803). Se la decisione di acoe1eramento 26 1u~io 1966 del ieonsiglio delle comunit europee, relativa 1ailla entrata in vd;gore defila tariffa doganale comune, abbia anticipato al 1 luglio 1968 anche i termillli stabiliti dal trattato CEE per J'applicazione deHe misu!'e di salvaguardia (n. 101). DEMANIO Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o adJ uso pubblico servmo Autotutela della P.A. non proprietaria n titolare di diritti reali. (e.e. art. 823, e.e. art. 826, d.l. 7 maggio 1948, n. 1221 art. 12; !. 31 dicembre 1962, n. 1859 art. 15). Se il'amministrazione possa procedere in via di autotutela per ottenere nei oonfoontd di occupanti abusivi (in particolare dipendenti, gi assegnatad di ailfoggio di 1serviizio, trnsfedti o cessati dal servzio) il rilascio di beni immobili adibit1i a 1sede di pubblico ufficio o ad un pubblico servizio sui quali essa non vanti ailcun diritto reale (n. 275). Costruzione sui beni patrimoniali dello Stato -Licenza edilizia -Non necessariet (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. IO l. 6 agosto 1967, n. 765). Se sussista obbligo di licenza edilizia del Comune per costruzioni dello Stato su beni del patrimonio (n. 282). Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Omessa richiesta di licenza del Comune ed omessa richiesta del parere dJel Comune sulla compatibilit con le prescrizioni urbanistiche -Configurabilit di reato -Esclusione. (art. 29, l. 6 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 13 l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 41 lett. E l. 17 agosto 1942, n. 1150). Se sia configurabhle a carico di funzionario stataLe il ,reato prewsto dagli artt. 10 e 13 della ilegge 6 agosto 1967 n. 765 e 41 lett. 8 della legge J'7 agosto ,134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1942 n. 1150 per ,costruzione 5,enza licenza nel caso di costruzione di opere stataJi ,sui beni del patrimonio -deHo. ,stato senza lt"ichiesta dii licenza e senza d1 rispetto deg1i adempimenti -controllo dell'amministrazione dei Wl.PP. e parere del Comune -Previsti dall'art. 10 deltla St,essa :legge 6 agosto 1967, n. 765 (n. 284). Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato -Parere del comune sulla compatibilit con le prescrizioni urbanistiche -Necessit. (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). Se fa norma deltl'M.t. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha intrndotto i1 parere obb1tgatorio del Comune per [e costruzioni dello Stato sui beni demaniali, debba essere ,ritenuta applicabile anche per le costruzioni dello Stato sui beni rpatrumoniaili (n. 283). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione GESCAL -subentro dell'IACP nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit di esproprio di immobile trasferitole e d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'avvocatura dello Stato (per cmto della GESCAL): e a carico dell'ufficio liquidazioni del ministero del Tesoro; (art. 1 l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter d.l. 14 dicembre 1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre, n. 1036). Se, a 1seglllito deilila cessazione di attiv&t del ,comitato di Hquidazione della GESCAL e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto processuale concernente un'opposizione all'indennit di esprnprio (di immobili trasferito allo stesso. IACPJ), le prestazioni professionali dell'avvocato al quale l'avvocatura dello Stato (per conto della GESCAL) aveva delegato le funzioni procuratorie vadano retribuite dall'IACP ovvero dall'ufficio Jiquidazione deil ministero del Tesoro (n. 267) Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit. (1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 2 comma, 36 e 60). Se dopo la 'emanazione de!Ja !Legge sulla casa possa ritenersi vietata il'acquisizione volontaria diretta di ame, ,site nei piani di zona per l'edi1izia economica e popolare, a cura della GESCAL o di 'ailtro istituto o ente incaricato, sia pure in nome e per conto dei Comuni, cui ai sensi dell'art. 35, 2 comma, della legge sulla casa compete promuovere l'espropriazione delle aree predette (n. 278). Legge sulla casa -Case popolari -Contributo statale -Approvazione programmi competenza della regione o degli IACP (I. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 62 e 63; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, artt. 22 e 27, statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 18 e 8. Se gli artt. 62 e 63 della ilegge 22 ottobre 1971 m. 865 rclativ,i alla procedur:a di approvazi9ne dei programmi edilizi assistiti da contributo statale applicabili anche nel!'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero se spetti alla regione, j_J.f PARTE II, CONSULTAZIONI in virt degli artt. 22 e 27 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, esercitare le funzioni demandate agli istituti autonomi Case popolari (n. 274). Legge sulla casa -Competenza temporanea del Presidente della Giunta Regionale -Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente (l. 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 10, 11 e 25 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, l. 25 giugno 1865, n. 2359, l. 20 marzo 1968, n. 391). Quali siamo in materia di esprop,rfazione per pubb1ica utilit gli organi competenti ad emettere i provvedimenti, gi demandati con gli artt. 10 e 11 della [egge sulla casa al presidente dehla giunta regionale, dopo che a norma deLl'art. 25 di detta J:egge tale competenza, del 'tutto temporianea, venuta meno con l'ema.p.azione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (n. 276). Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit della nuova disciplina (l. 22 otttobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66). Se fa nuova discip1:ina espropriativa introdotta dalla l~gge sulla casa torni applfoabdlle all'acquisizione delle aree occorrenti per le costru2lioni di competenza della GESCAL (n. 275). Lgge sulla casa -Indennit di espropriazione -Accettazione -Ius superveniens -Effetti preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 ottobre 1971, n. 865; l. 25. giugno 1865, n. 2359, art. 24). Se, qualom l'indennit di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a leggi precedenti quella sulla casa sia stata accettata dailil'espropriando prima della entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso all'espropriante proporre impugnativa gwdiziaria della stima effettuata dall'U. T .E. (n. 77). ELETTRICIT ED ELETTRODO Concessione di pubblico servizio -Illuminazione pubblica comunale -Istituzione dell'Enel -Denuncie di proroga successive -Tassabilit come appalti (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). Se :Le denuncie di proroga e rinnovazione delle concessioni o del servizio di pubbLica hlluminazione comunale relative ad anni successivi alla dstitu2lione dell'Enel siano tassabili non pi come corrispettivo di concessioni, ma quali appalti ai sensi dell'art. 46 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 60): Enel -Trasferimento delle imprese ex-eletttriche proventi della fornitura a privati -Tassabilit (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56). Se i proventi derivanti dalla distribuzione di energia ,eJettrka a p:nivati, conseguiti dall'Enel dopo la entrata tin vigore della 1egge 6 dioembr.e 1962 n. 1643 recante la istituzione di tale ente e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, siano assabili ai fini dell'imposta di registro in base all'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 59). 136 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO ENTI E BENI ECCLESIASTICI Beni -Appartenenza e circolazione -Assimilazione al regime degli enti pubblici -Limiti -(cod. civ. art. 831, primo comma). Se gli enti ecclesiastici siano assimilabili agli enti pubblici o se, quanto meno, prerogative e attributi caratteristici dei secondi 1siano da riconoscere anche ai primi quanto al regime di .appartenenza e di circolazfone dei beni (n. 52). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT I Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35, 2 comma, 36 e 60). Se dopo fa emanazione della Jegge sula casa possa ritenersi vietata l'acquisi: mone volontaria diretta di aree, site nei piani di zona per l'edHizia economica e popolare, a cura della GESC~L o di altro istituto o ente incaricato, sia pure in nome e per conto dei comuni, cui ai sensi dell'a~t. 35, 2 comma, della legge sulla oasa compete promuovere l'espropriazione delle aree predettte (n. 370). Legge sulla casa -Competenza temporanea del Presidlenve della Giunta regionale -Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione previgente (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 10, 11 e 25; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 20 marzo 1968, n. 391). Quali 1si1ano in materia di esprnpria:cione per pubblica utllit gli organi competenti ad emettere i provvedimenti, gi demandati con gli artt. 10 e 11 della legge sulla casa al presidente della Giunta Regionale, dopo che a norma delil'art. 25 di detta :Legge tale oompetenza del tutto ctemporanea venuta meno con -l'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 in. 8 (n. 368). Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit della nuova disciplina (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66). Se la nuova disciplina espropri:ativa introdotta dalla legge sulla casa torni applicabille a1l'acquisi2iione dehle aree occorrenti per le costruzioni di competenza della GESCAL (n. 367). Legge sulla casa -Indennit di espropriazione -Accettazione -Ius superveniens Effetti preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 otttobre 1971, n. 865; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 24). Se, qualora l'indennit di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a leggi precedenti quehla Sulla casa sia stata accettata dall"espropriando prima della entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso all'espropriante proporre impugnativa giudiziaria della stima effettuata dall'U.T.E. (n. 369). Volontaria giurisdizione -Decreti camerali di svincolo depositi -Sottoscrizione del cancelliere -Mancanza -Effettti -(cod. proc. civ., art. 57). Se Ia mancanza della sottoscrizione del cancelliere in ca1ce ai provvedimenti ca:meraLi & volontaria giurisdizione, e in particolare in calce ai decreti PARTE II, CONSULTAZIONI di svincolo di depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennit di espropriazicme e simili, mili (n. 374). FALLIMENTO Ingiunzione fiscale -Notifica al curatore -Ammissibilit Procedura di accertamento del debito tributario -Necessit (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51 e 93). Se il p:mcedimento di accertamento del debito tr,ibutarfo del fahlito nei confrontd deHa massa faHimentare debba svolger.sii con il rispetto delle forme previiste dagili artt. 92 e segg. o deHa ~egge fallimentare ovvero se l'ammmini str.azione finanziaria pos,sa, in costanza cLi fall!1imento, emettere e notificare al curartore ingiunzione fiscale di pagamento (n. 149). FERROVIE Ferrovie in concessione -Decadenza dall'esercizio Contributi statali Erogabilit (r.d.l. 2 agosto 1929 n. 2150, art. 15, l. 2 agosto 1952, n. 1221). Se sia ammissibille la concessicme di contributii finanzial'i dello Stato ad un concessionario cessato per decacLenza dall'esercizio deHa ferrovia concessa (n. 453). Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico Effetti sui beni e pertinenze della concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15). Quali COl!lseguenze comporti r1a trasformazione del serv,izio ferroviario in servizio automobilistico rispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione e Je loro pertinenze (n. 452). Ferrovie in concessione -Trasformazione in servmo automobilistico Effetti sulla concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2). Se la concessione fel'rov1al1ia conserv~ ila sua effiicacia anche neHa ipotesi di tmsfo!'mazione del 1servizio fe;rroviar.io in servizio automobilis,tico (n. 451). Trasporto dJi cose -Furto di colli -Poteri di polizia per evitarli Indagine del g.o. Ammissibilit (d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50 e 52). Se possa ritenersi ammissibile un'indagine del giudice ordinario tendente ad aooertare se, nel caso cLi furto su colLi .trasportati daUe ferrovie dello Stato, 138 ""''"' "''':'""""'"" >mu.o mro I sussistano e presentino carattere di gravit eventuali elementi dli colpa deli l'amministrazione specie per quanto attiene all'esercizio dei suoi poteri di r polima per evitaTe di danno (11.1. 445). FORESTE Sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo -ProvveciJimenti di esonero dal vincoJo UJ.rogeologico -Competenza statale e competenza regionale (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4 lett. G); r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 13). ~ Se aJ sensi dell'.art. 4 let,t. G) del d.P.R. 15 ,gennario 1972 n. 11 ilin materia di sistemaziOID!e idrogeoilogica e di oonservazione del suOtlo debbano nitenersi tuttora 1rkompresi !ll!ella competenza statale i provvedimenti che concedono l'esonero dal vincolo idrogeO!logiico su terreni gi assoggettati a!l vinCOILo medesimo (n. 20). GIUDIZIO CIVILE E PENALE Atti interruttivi -Costituzione di parte civile -Coobbligato in solido -Effetto permanente (cod. civ. art. 2943, 1 comma; cod. proc. pen. art. 92). Se la costituzione di parte civile nel processo penale rientri tra gli atti i!ll!tel1ruttiVli de1la prescrizione p;revist!i dal'art. 2943, 1 comma, cod. civ. e spieghi effetto interruttivo permanente, per tutta la durata del processo, anche 11.1ei confronti dei coobbligati solkLaiLi rimasti estranei al p;roces:so (n. 8). Giudicato civile o penale -Conversione del termine prescrizionale -Coobbligato in solido -Estensione -Condizioni (cod. civ. art. 2953; cod. proc. pen. art. 27, 1 comma). Se fa conver&ione del 1ermme prescrizionale previste dall'art. 2953 cod. civ. (secondo cui i 'diritti per ii quali La tLegge stabilisce una prescrizione pi breve dd dieci anni, quando riguardo ad essi intervenuta sentenza di condanna, anche solo generica, passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci a!ll!lli) operi ~che nei confronti del condebitore in solido ;rimasto estraneo ail giudizio penale o civile quale si formato il giudicato sul di11itto in ogni caso ovvero solo quando il condebitore in solido (responsabile civile) sia stato posto 1in condizione di partecipare al giudizio (n. 9). GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ricorso gerarchico -Accoglimento totale -Decisione emessa dopo 90 giorni dalla proposizione -Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (dJ.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7 comma). Se la decisione di accogihlmento tota!le dd un ricoi::so gera11chico (proprio o improprio) 1e messia dopo illl deco11so del te11mine di 90 gio11ni dalla proposizione del ricorso determini la cessazione della materia del contendere neil PARTE II, CONSULTAZIONI ricorso giurilisdizionale che sia stato proposto 'a .seguito del silenzio rigetto gi formatosi (n. 5). Ricorso gerarchico -Accoglimento parziale -Decisione emessa dopo 90 giorni a'alla proposizione -Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7 comma). Se a seguito della decisione di accoglimento parziale di un ricorso gerarchico (proprio o improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giomi daill.a proposizione del ricorso g,iuI1isdizionale che sia stato proposto a seguito del silenzio-rigetto gi formatosi debba essere comunque deciso, salvi i provvedimenti che ['autor1t amministrativa gerarichicamente :inferiiore ,ritenga di adottare (n. 6). Ricorso gerarchico -Decisione cVi rigetto -Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione -Effetti (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se ,:La decisdO!le di rigetto di un rkorso gerarchico proprio o improp'Ifo emessa dopo il decorso del tern:niine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso debba I1iteneusi ia:mtiliter data (n. :4). Ricorso gerarchico -Esteso al merito -Decorso del termine di 90 giorni -Ef fetti sul potere di decisione delle censure di merito ( d!.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se nel caso di ricoriso gerarchico esteso anche al merito mentre H ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario dato solo per motivi di legittimit, il decorso del termine di 90 giorni daLla proposizione del ricorso faccia venir meno :il potere dell'autorJt gerarchicamente Superiore di decidere il a:icorso gerarchico per quanto attiene alle censure di merito (n. 7). IGIENE E SANITA Legge antismog -Chiusura degli impianti termici irregolari -Impianto non regolarizzato ma non usato -Contravvenzione -Non sussiste (art. 27 1. 13 luglio 1966, n. 615). Se la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 27 ultimo comma della [egge 13 Juglio 1966 n. 615 che fogitti.ma i[ sequestro de1'impianto consiste nell'uso dell'irnp1anto termico cui non siano stati 'apportati gli adattamenti e le modifiche ritenuti necessar'i ovvero oons~sta nel non aver adottato tali adattamenti o modifiche entro il termine stabilito pur senza aver. posto in liso l'impianto (n. 19). Leggi antismog -Corpo nazionale dei vigili del fuoco -Qualit di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorit giudiziaria -Limiti (art. 219 cod. proc. pen.; 1. 13 luglio 1966 n. 615). Se gli appattenenti al corpo nazionale dei vigild del fuoco siano uffioiali o agenti. di poliria gJudiziaria e come ta!li siano tenuti ad ottemperare agli or.dirni delil'autordt giudiziara solo nei limiti delle funzioni loro attribuite dall'ordinamento (n. 20). 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Spedalit romane Esecutoriet degli elenchi per addebiti ai comuni Liquidit ed esigibilit dei crediti degli ospeclJali Subordinazione al 'mancato ricorso giurisdizionale o alla definizione del processo amministrativo (art. 10 comma secondo r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5, l. 31 maggio 1900, n. 211; art. 7 comma secondo l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29 n. 6 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054). Se la disposizione del comma secondo dell'art. 10 r.d. 5 luglio 1900 n. 277, secondo la quale l'esecutoriet conferita dalla competente autorit amministra thna 1agli elenchi per addebiti di .spedalit .R. 26 ottob11e 1972, lll. 649, abbia l!latura discrezionaile o vincolata e in particoLaire se abbia natura idiscrez;ionaile o vllincolata l'accertamooto dehl'avvenuto conferimento per es.igenze di servizio dehle ulteriori qualifiche ai fini del riconoscimento delle 1Stesse secondo quanto previsto .da!11'1art. 9, 2 comma, del d.P.R. n. 649/72 (n. 32). Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Riconoscimento delle qualifiche posteriori al 1 gennaio 1970 -Limiti -Applicabilit del criterio alle nuove assunzioni" (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2 comma). Se fa l!lorma di cui all'art. 9, 2 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, secondo cui, ai fmi dell'dscrizione del persona!le gi dipendente dagli appaltatOll" i delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero .delile Finanze di cui al pl'ecedente art. 8, ,si dovr tener COil'.1to delle qualifiche riconosciute successivamente ail 1 gennario 1970 semprech 111su1tino cooferite per esigenre di servizio, sia app.Lioabiile alla ipotesi deihla nuova assun:z;ione, nel senso che aoche dn questa ipotesi 1sti debba accertare l'esistenza deille esigenze di ser-' I vdZiiio (n. 30). I I ; IMPOSTA DI REGISTRO i:; f: f: *-' Concessione di pubblico servizio -Illuminazione pubblica comunale -Istituzione dell'E.N.E.L. -Denuncie di proroga successive -Tassabilit come appalti (1. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). Se Je denuncde ,di proroga e Dinnovazione delle ieoncessioni del servJmo di pubblioa ihluminazione comUi1'.1ale relative ad anni successivd aill'istituzione del[' E.N.EL 1siaa:io tassabili non pii come cor111srpettivo di concessioni, ma quald appalti ai sensi dell'art. 46 del r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 464). I E.N.E.L. -Trasferimento delle imprese ex-elettriche proventi della fornitura a privati -Tassabilit -(l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56). Se i proventd demvanti dalila distribuz,ione di energia elettrica a privati, conseguiti dahl'KN.EL. dopo l'entrata m vigore della Jegge 6 dicembre 1962, 1 n. 1643, recante l'ffistitu.zione di .tate ente e il .trasferimento ad esso delle imprese esercencti Je indust11ie elettriche, 1siano itassabilld aii fini dell'imposta di registro in base ahl'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 463). Locazione di immobile urbano -Amministrazione locataria -Proroga legale Denuncia di contratto verbale -Spettanza dell'obbligo -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 3 e 55, l. 12 agosto 1974, n. 351). Se l'amminiistraz,ione loca1laria di un immobile, adibito a 1sede di ufficio pubblico, che dntende avvalersi dehla proroga iLegale dei contratti di locazione sia 'tenuta a presentare la C.D. denuncia di CO!lltratto verbale ovvero se tale obbldgo incomba solo ailla controparte PI1ivata focatrice (n. 457). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Esenzioni e agevolazioni -Societ -Nuovi investimenti -Proroga fino all'entrata in vigore della .ri:forma tributaria -Esercizi o non coincidente con l'anno solare -Computabilit della frazione come distinto periodo d'imposta (d.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1968, n. 1089; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 57; l. 18 dicembre 1970, n. 1034; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 27 e 28). Se i. benefici mscaM in materia di imposta di ricchezza mobfile e sulle societ prewsti daiwli rutt. 8, 13 del d.ll. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in [egge 25 ottobre 1968, ID.. 1089) dichiara1Ji app1:iicabifil, con l'art. 57 del dl. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in fogge 18 dioembre 1970, ID.. 1034) agJi esemizi sociali chiusi fino alila data di entrata in vdgore della riforma ctributaria, debballl.o ritenerai spettalll. rti, per [e societ il cui esercizio non codlll.oida con ['alll.lll.o solare, anche per la rrazione di esercizio a1D.teriore a:l 1 gerunai.o 1974, che costituisoe, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, un msmnto periodo d'imposta (n. 66). IMPOSTA GENERALE SULl..'ENTRATA l.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori t:Delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle intendenze di finanza -Onere della stampa -(art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315). Se ~a preV'isiane dehla distrdbuziane a cura delle Lntendenze di Finanza delle bollette di accompagnamento per la il1iscossione dell'I.G.E. 1sui prodotti vinosi (art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315) valga a porre a caTdco dehlo Stato le spese di stampa delile bohlette stes,se ed a oosti.tudre fil diritto degli appaltatori delle imposte di c01D.Sumo (dncarioati della riscossione delil'I.G.E.) alla distribuziione grartuita ed a!l conseguente :l1imborno delle spese sostenute a causa della mancata wstribuzione (n. 170). l.G.E. sui prot:Dotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della ,riscossione -Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di accompagnamento -Incompetenza della commissione per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori -(d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; &P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315, art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). Se [a pretesa degli ex appaltatoru dehle imposte di consumo di. essere r1mborsa! ti del 1costo del1a stampa delle bollette di oocompagin:amento emesse per [a tlsoossione dell'I.G.E. sui priodotti vinosi che, a partfu:"e del 1962, avrebbero dovuto essere distr,ibuite da.file Intendenze di Fd:nanze possa essere aV'alll.Zata iirunanzi alla commdissione speciaJle cos1Jituirta (ex art. 3 d.P.R. 26 ol:ltobre 1972, ID.. 649) rper i1:a definizione dei irapporti tra comuni e appaltatori. in ,di.pendenza dell'abolizione dele dmposrte di consumo (n. 168). l.G.E. sui prodotti vinosi appaltatori delle imposte di consumo incaricati della riscossione -Qualit di agenti contabili -Approvazione del rendiconto -Pretese successive -(art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; &P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315). Se ,gfil :appaltatori delile imposte di consumo che per quanto concerne la a:iiscossdonie defil'LG.E. sono contabiili defilo Stato so~getti afflle i!lOI1IIle deLla conta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 146 biillit pubblica ed in prurtliOOilaxe all'obbligo di rendiconto, possono avanzare IM"e, tese dii rimbooso del costo della stampa dethle bollette di accompagnamento emesse per [a rriscassione delil'l.G.E. siU prodotti vinosi (che a parti!l'e da 1962 avtrebbero dovuto esse!l'e dismbuite da:lle Intendenze ,di FIinanza) dopo che il renddcooto sia stato la(plpll'Ovato senza pretes'e o !l'iserv,e di sorva (n. 169). IMPOSTA VALORE AGGIUNTO Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute IG.E. sui corrispettivi Passaggio al rregime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione dell'amministrazione committente -Configurabilit -Limiti -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; l. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3 comma e 19; cod; civ., art. 2041). Se ['appa1tatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un deterrndnato prezzo in vista deM'ent!l'ata I.111 vigore dcl !l'egime dclla dm.posta su valore aggiunto, che avrebbe dovuto avvenfre il 1 di:eembre 1972, e di aver perci subito un 1aggmvio iLn conseguenza delle [eggi che ne hanno ritardato ['entmta in vigore al 1 gennaio 1973, possa agi!l'e contro l'amministrazione co:rmnittente per ingiustificato arricchimento ai sensi del 2041 cod. civ. (n. 6). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Natura -Indennit di mora -Applicabilit -(d.m. 8 luglio 1924, d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C; d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6). Se l'imposta erariale sul consumo dcl gas e delil'energia elettrJ.ca di cui al t.u. 8 [ugldo 1924 costituisca un'imposta di fabbricazione e trovi perci per essa applicazione l'art. 6 del d;l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, sull.'indellillit di mO!l'a !in materia di dmposta di fabbricazione (111. 30). Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Sanzioni per le violazioni Natura -(d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C. art. 5; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 4). Se ila pena pecundaria rommilllata ,dallJ.'art. 15 dcl t.u. 7 [ug1io 1924, recante disposizioni di carattere [egislativo concernenti l'wposta err-ariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, per il !l'itaridato pagamento delil'dmposta costituisca una vera pena pecundar&a ovvero una sovratassa (n. 29). Imposta sul consumo del gase e dell'energia elettrica -Sanzioni per le violazioni -Oblazione -Applicabilit -(d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C, art. 5; d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 15). Se rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art 15 del t.u. 8 luglio 1924, recall1te disposizioni dd carattere legislativo concernehti ['imposta erariale sul OO!llsumo del gas e dell'energda clettrica, possa ,trovare applicazione ['art. 15 deltla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevede ila possdbiliit di oblazione meddante pagamento di un sesto dell'ammontare massimo della pena pecuniaria (n. 31). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTE E TASSE Appalti della P. A. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ma rientranti nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit dlei compensi in relazione alla non t$ebenza di un'imposta proporzionale di registro -Inammissibilit -(art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se, per gli appalti. aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti sotto il reg,1me della nuova legge di regi!stro d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per essere l'approvazione intervenuta dopo il 1 gennaio 1973 e assoggettati quindi ail!l'imposta fissa di registro