ANNO XXVIII -N. 4 LUGLIO-AGOSTO 197 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1976 ABBONAMENTI ANNo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.750 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -BIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960 (6219052) Roma, 1976 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA dell'avv. Giuseppe COSTITUZIONALE Angelini-Rota) (a cura pag. 463 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) . 497 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI SDIZIONE (a cura del/'avv. Benedetto e dell'avv. Carlo Carbone) . GIURIBaccari 541 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA cato Adriano Rossi) CIVILE . (a cura dell'avvo 561 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo) . (a cura 594 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Bafle) . (a cura dell'av 605 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Arturo Marzano, per gli appalti e del/'avv. Paolo Vittoria, per le acque pubbliche) . 619 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . 640 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 107 CONSULTAZIONI 120 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova; Adriano Rossi, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo .ALABISO, Napoli; Nicasio MANCUSO, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino, Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste, Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BRAGUGLIA IVO M., Ancora in tema di normativa nazionale prezzi dei prodotti agricoli . . ., . . . . . . . . . . . sui I, 498 LAMBERTI C., Note sulla delibazione di sentenza straniera che chiara la paternit naturale quale presupposto dell'obbligo alimtare alla luce della riforma del diritto di famiglia . . . dien- I, 568 MARZANO A., Dazi, prelievi e giorno dell'importazione . I, 525 TAMIOZZO R., Estensione della tutela delle bellezze naturali . I I, 602 . ii j $ 1 PARTE PRIMA ! INDICE ANALITICO -ALFABETICO " i DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Acque sotterranee Domanda di concessione dello scopritore Concessione precaria a terzi Impugnativa Interesse al ricorso nello scopritore -Sussiste, 628. -Competenza e giurisdizione Tribunali regionali e tribunali ordinari -Requisizione di utenza Controversie sulla misura dell'indennit -Competenza del tribunale regionale, 629. , -Concessione e derivazione Concessione precaria a terzi per la durata del procedimento -Omessa predeterminazione di questa Eccesso di potere, 628. -Giudizio e procedimento Composizione dei tribunali regionali Partecipazione di funzionari tecnici dipendenti dalla P.A. Questione di legittimit costituzionale Manifesta infondatezza, 629. -Requisizione di utenza Controversie sulla misura dell'indennit Legittimazione passiva del prefetto Esclusione, 629. - Requisizioni di acque sotterranee in confronto dello scopritore An nullamento -Effetti Rapporti fra scopritore e beneficiario della requisizione -Assimilabilit ai rapporti tra scopritore e concessionario delle acque rinvenute -Esclusione, 629. - Requisizioni di acque sotterranee in confronto dello scopritore Annullamento Effetti Risarcimento dei danni, 629. ANTICHIT E BELLE ARTI -Tutela del patrimonio archeologico -Riconoscimento dell'interesse archeologico delle cose rinvenute . Atto amministrativo Necessit, con nota di P. DI TARSIA, 646. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Maggiori richieste dell'appaltatore Fatti continuativi Onere della tempestiva riserva Sussistenza -Deroga -Limiti, 619. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Fatti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione committente Possibile deroga all'onere della tempestiva riserva -Estremi, 620. -Appalto di opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Fat ti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione committente che incidano sulla esecuzione dei lavori -Onere della tempestiva riserva Sussistenza, 620. -Appalto di . opere pubbliche Maggiori richieste dell'appaltatore -Oneri per impreviste difficolt di esecuzione -Onere della tempestiva riserva Sussistenza, 619. -Appalto di opere pubbliche Riserve dell'appaltatore Onere Carattere generale, 619. -Appalto di opere pubbliche Sospensione dei lavori -Riserve dell'appaltatore Tempo e forma, 619. APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI -Pubblici esercizi Disciplina dll'orario dei negozi Illegittimit costituzionale -Esclusione, 479. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto di controllo Atto di controllo negativo Autonoma impugnabilit -Sussiste, 594. INDICE VII -Concessione precaria di acque pubbliche -Adozione da parte dell'assessore regionale uscente -Legittimit, 628. -Silenzio-rifiuto -Obbligo per la p.a. di pronunciarsi sulla istanza del privato -Limiti, 599. CIRCOLAZIONE STRADALE """" Indennizzo per usura eccezionale della strada -Criteri previsti dall'art. 18 regolamento 30 giugno 1959, n. 420 -Legittimit, 572. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Competenza territoriale dei T.A.R.. -Atto di trasferimento di dipendenti -Criterio di individuazione, 601. -. Competenza territoriale dei T.A.R. -Criterio di individuaziohe -Atti plurimi emanati dopo il collocamento a riposo di pubblici dipendenti, 601. -Competenza territoriale dei T.A.R. -Ripartizione della competenza Fattispecie in tema di atti di organi statali e di enti pubblici ultraregionali -Limiti, 604. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Pensioni: controversie su assegni ,accessori e su trattenute del trattamento pensionistico per divieto di cumulo con trattamento di attivit -Giurisdizione del Consiglio di Stato, 541. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Pensioni: controversie su assegni accessori e su trattenute del trattamento pensionistico per divieto di cumulo con trattamento di attivit -Giurisdizione della Corte dei conti, 541. -Riparto fra T.A.R. e Consiglio di Stato ex art. 38 e 42 l. 1034/1971 Fattispecie in tema di riunione di giudizi, 594. -Servit militari -Illegittimit del provvedimento impositivo -Disapplicazione da parte dell'tA.G.O. Ammissibilit, 561. COMUNIT EUROPEE -Agricoltura -Entrate comunitarie Indebita riscossione -Restituzione -Questioni accessorie -Normativa attualmente applicabile, 511. -Agricoltura -Entrate comunitarie Riscossione -Competenza delle autorit nazionali -Normativa applicabile -Controversie in tema di restituzione -Competenza dei giu dici nazionali -Normativa applicabile, 511. -Agricoltura -Organizzazioni comu ni dei mercati -Giorno dell'impor tazione -Definizione, con nota di A. MARZANO, 524. -Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati -Prelievi -Data rilevante per la determinazione del dazio doganale -Criterio di individuazione -Applicabilit in tema di prelievi -Esclusione, con nota di A. MARZANO, 525. -Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati -Zucchero -Normativa nazionale .sui prezzi -Incompatibilit con la normativa comunitaria, con nota di lvo M. BRAGU GLIA, 497. -Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati -Zucchero -Normativa nazionale sui prezzi incompatibile con l'art. 30 del trattato CEE -Applicabilit dell'art. 103 del trattato CEE -Esclusione -Necessit di protezione da manovre specu lative -Deducibilit -Esclusione; con .nota di Ivo M. BRAGUGLIA, 497. -Agricoltura -Organizzazioni comu ni dei mercati -Zucchero -Prezzi massimi sui prodotti importati Quando costituiscono misure di ef fetto equivalente a restrizioni quantitative, con nota di Ivo M. BRAGU GLIA, 497. -Libera circolazione delle persone e divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi -Normativa comunitaria -Diretta efficacia, 537. -Libera prestazione dei servizi -Divieto di restrizioni -Calciatori Discriminazioni fondate sulla cittadinanza -Incompatibilit con la normativa comunitaria, 537. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VIII -Responsabilit per atto normativo Possibilit di dedurre dinanzi ai giudici n~ionali la violazione di norme del trattato CEE e di diritto derivato intese a tutelare i singoli -Irricevibilit del ricorso proposto a norma dell'art. 215, secondo comma del trattato CEE, 511. -Responsabilit per atto normatiVo Prova del danno -Necessit, 512. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi per conflitto di attribuzioni -Termine -Decorrenza, 468. DEMANIO E PATRIMONIO -Tutela di bellezze naturali -Costruzioni sorte anteriormente al vincolo -Possibilit di divieto di nuove costruzioni -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 602. - T.utela di bellezze naturali -Divieto di edificabilit -Criter,i -Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 602. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Cessione in propriet di alloggi costruiti in conseguenza di terremoti, 586. ENTI PUBBLICI -Ente Ospedaliero -Provvedimento di trasferimento dei beni da un ente pubblico ad un ente ospedalie ro -Funzione -Impugnativa -Giu risdizione del giudice amministrativo -Improponibilit, 580. -Ente Ospedaliero -Provvedimenti di trasferimento di beni da un ente pubblico (Inps) ad un ente aspe daliero -Funzione -Mancata previsione di indennizzo -Questione di legittimit costituzionale della legge n. 132 del 1968 -Manifesta infondatezza -Giurisdizione dell'A.G.O. -Improponibilit, 580. ESECUZIONE FISCALE -Surrogatoria dell'esattore al creditore procedente -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 492. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Espropriazione parziale -Determinazione dell'indennit -Stima differenziale -Criteri -Danni alla parte residua del fondo -Incidenza Limiti, 589. -Espropriazione parziale con vantaggio al fondo residuo -Criterio dell'art. 40 I. 25 giugno 1865, n. 2359 Inapplicabilit, 578-. -Occupazione d'urgenza -Opere militari -Inapplicabilit del termine biennale -Temporaneit dell'occupazione, 561. -Terremoto del 1968 in Sicilia -Espropriazione per acquisizione di aree Indennit di espropriazione -Pagamento diretto da parte dell'Amministrazione agli espropriati, 578. GIUDICATO -Esecuzione -Annullamento di silenzio- rifiuto su domande di licenza edilizia -Normativa applicabile in sede di ottemperanza del Comune, 597. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appello -Amministrazione dello Stato appellante -Mandato ad litem dell'Avvocatura dello Stato -Ne . cessit -Non sussiste, 596. -Appello -Applicabilit del principio devolutivo nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato -Limiti al giudizio di rinvio ex art. 35 l. 1034/1971, 596. -Appello -Esercizio di giurisdizione di merito da parte del T.A.R. -Esame da parte del Consiglio di Stato della questione di giurisdizione Ammissibilit, 596. INDICE Sez. I, 7 aprile 1976, n. 1223 Sez. Un., 15 aprile 1976, n. 1336 Sez. I, 15 aprile 1976, n. 1337 Sez. Lav., 15 aprile 1976, n. 1352 Sez. III, 3 maggio 1976, n. 1572 Sez. Lav., 6 maggio 1976, n. 1581 Sez. I, 12 maggio 1976, n. 1662 Sez. I, 12 maggio 1976, n. 1664 Sez. Lav., 12 maggio 1976, n. 1689 Sez. I, 17 maggio 1976, n. 1740 Sez. III, 22 maggio 1976, n. 1848 Sez. I, 3 giugno 1976, n. 2012 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 8 novembre 1975, n. 22 10 luglio 1975'. n. 18 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. plen., 30 marzo 1976, n. 1 Sez. IV, 27 gennaio 1976, n. 30 Sez. IV, 27 gennaio 1976, n. 42 Sez. IV, 3 febbraio 1976, n. 48 Sez. V, 5 febbraio 1976, n. 160 Sez. V, 12 febbraio 1976, n. 239 Sez. VI, 23 gennaio 1976, n. 5 Sez. VI, 3 febbraio 1976, n. 40 Sez. VI, 6 febbraio 1976, n. 44 Sez. VI, 13 febbraio 1976, n. 87 Sez. VI, 24 febbraio 1976, n. 116 GIURISDIZIONI PENALI TRIBUNALE Roma, Sez. IV, 8 luglio 1976 Viterbo, 6 aprile 1976, n. 247 PRETURA Benevento, 30 maggio 1975 XIII pag. 608 580 619 579 586 586 587 589 590 613 590 615 pag. 629 628 pag. 541 594 595 596 597 598 599 601 601 602 604 pag. 640 646 pag. 650 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI FORESTE -Camere di commercio -Avvocatura .dello Stato -Patrocinio, 120. IMPIEGO PUBBLICO -Impiegato non di ruolo -Nomina a seguito ricorso -Decorrenza assegni, 120. -Impiego pubblico -Dipendente' in prova nella carriera di concetto Passaggio per concorso alla carriera direttiva -Trattamento di quiescenza -Continuit del rapporto, 120. IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE -Atto di concessione -Mancato pagamento della tassa -Prescrizione quinquennale -Decorso -Effetti, 120. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE -Gas petroliferi -Gas da petrolio non liquefatto mediante compressione -Applicabilit, 120. -Prodotti petroliferi nazionali -Dilazione di pagamento -Decadenza Operativit nel tempo, 121. -Prodotti petroliferi nazionali -Dilazione di pagamento -Decadenza Estensione, 121. . IMPOSTA DI REGISTRO -Cauzioni -Contratto di locazione Rilascio cambiali in bianco a garanzia del pagamento -Tassabilit, 121. - Divisione immobiliare -Esclusione di conguagli in denaro -Differenza tra le assegnazioni accertata -Imposta proporzionale ridotta -lmpo sta nominale -Decadenza dell'age volazione, 121. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia Trasferimento area -Ambito di applicazione -Legge n. 461/72 -Natura interpretativa, 121. -Esenzioni e agevolazioni -Edilizia scolastica -Appalto conferito con procedura di appalto -Concorso Decadenza dai benefici -Termine Decorrenza, 122. -Esenzioni e agevolazioni -Fabbricati -Trasferimento -Rivendita del fabbricato -Decadenza, 122. -Fideiussioni -Durata superiore (o non superiore) a un anno -Riferimento del termine -Alla nascita dell'obbligazione garantita -Alla durata della garanzia, 122. -Imposta di registro: azione giudiziaria -Esenzione dell'Amm.ne delle spese di lite in caso di soccombenza; a norma dell'art. 148, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, abrogazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; giudizi in corso, 122. -Imposta di registro -Case di abitazione -Agevolazioni fiscali -Decadenza per rivendita dell'area Condono in materia tributaria -Applicabilit, 122. -Imposta di registro -Fideiussione sostitutiva di cauzione reale per contratto di appalto di lavori autostradali -Benefici tributari, 123. - Locazioni -Locazioni passive della P.A. -Obbligo di richiedere la registrazione -Termini -Decorrenza, 123. -Solidariet tributaria -Atto contestuale -Pluralit di disposizioni indipendenti -Estensione o ripartizione, 123. - Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Esenzioni e agevolazioni -Comuni -Acquisto di immobili occorrenti per l'attuazione di piani INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 14 aprile 1976, n. 81 14 aprile 1976, n. 82 14 aprile 1976, n. 83 18 aprile 1976, n. 84 14 aprile 1976, n. 86 14 aprile 1976, n. 87 14 aprile 1976, n. 88 28 aprile 1976, n. 91 28 aprile 1976, n. 92 28 aprile 1976, n. 93 28 aprile 1976, n. 94 28 aprile 1976, n. 95 28. aprile 1976, n. 96 28 aprile 1976, n. 97 28 aprile 1976, n. 98 28 aprile 1976, n. 99 28 aprile 1976, n. 100 28 aprile 1976, n. 101 28 aprile 1976, n. 102 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 26 febbraio 1976, nelle cause 88/75, 89/75 e 90/75 17 marzo 1976, nelle cause 67-85/75 21 maggio 1976, nella causa 26/74 15 giugno 1976, nella causa 74/74 15 giugno 1976, nella causa 113/75 14 luglio 1976, nella causa 13/76 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 4 gennaio 1975, n. 7 Sez. I, 20 gennaio 1976, n. 165 Sez. Un., 27 febbraio 1976, n. 630 Sez. I, 27 febbraio 1976, n. 633 Sez. I, 17 marzo 1976, n. 971 Sez. I, 17 marzo 1976, n. 978 Sez. I, 7 aprile 1976, n. 1211 Sez. I, 7 aprile 1976, n. 1221 pag. )) )) )) )) )) )) )) )) pag. ' )) )) )) )) )) pag. )) )) )) )) )) )) 463 464 466 468 469 470 473 475 477 478 479 481 485 486 488 491 492 494 494 497 511 511 512 524 537 561 567 541 572 577 605 578 579 INDICB XI cessit di autorizzazione a procedere del Ministro di grazia e giustizia -Illegittimit costituzionale Esclusione, 464. -Giudizio d'accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri -Definizione del giudizio -Procedimento dell'azione penale innanzi al giudice ordinario -Preclusione -Questione di legittimit costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 90, 96, 101, 102, 104, 112 e 134 della Costituzione dell'articolo 15 della legge 25 gennaio 1962 n. 20, 640. ...:. Intercettazio~i telefoniche -Autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini -Illegittimit costituzionale pe,:r esclusione della competenza del pretore -Insussistenza, 488. -Sospensione condizionale della pena inflitta per nuova condanna -Limitazione al caso di precedente con , danna sospesa -Illegittimit costituzionale, 481. - Tutela dell'ordine pubblico -Speciale normativa per l'istruttoria dei reati commessi dalle forze dell'ordine -Illegittimit costituzionale Esclusione, 470. REATO -Prorluzione e vendita delle sostanze alimentari -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 469. -Tutela dell'ordine pubblico -Limiti alla concessione della libert provvisoria -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 473. REGIONE -A statuto ordinario -Competenza legislativa in materia previdenziale -Esclusione, 477. -Commissioni di controllo -Pendenza dell'esercizio del potere di controllo Esecuzione parziale dell'atto sottoposto a controllo -Preclusione, 594. -Compenso al Capo dell'Ufficio Legislativo -Quote ex Art. 21 T.U. 30 ottobre 1933, n. 16H -Riferibilit Criteri, 594. RESPONSABILIT CIVILE -Scontro tra veicoli -Presunzione di uguale responsabilit per colpa dei conducenti -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 478. STAMPA -Procedimento per la registrazione di giornale -Competenza del Presidente del Tribunale -Questione incidentale di costituzionalit -Inammissibilit, 485. SUCCESSIONE -Rappresentazione nella linea collaterale -Limitazione ai discendenti dei fratelli e sorelle del defunto Illegittimit costituzionale -Esclusione, 466. TERREMOTI -Legge antisismica -Edifici e monumenti ricadenti sotto la legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 23 giugno 1939, n. 1497 -Inapplicabilit, 650. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1968 -Controversie sulla dichiarazione di paternit naturale -Limiti Obbligazione di corrispondere gli alimenti -Efficacia, 577. TRENTINO -ALTO ADIGE -Legge regionale sulle espropriazioni per pubblica utilit non riguardanti opere a carico dello Stato Competenza del giudice della opposizione alla indennit -Criteri difformi da quelli della legislazione statale -Illegittimit costituzionale, 463. - Ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano -Scuole materne, elementari e secondarie nelle localit ladine -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 494. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Regolamento di esecuzione -Con tenuto, 572. MATRIMONIO -Divorzio -Attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di riversibilit spettante al nuovo coniuge -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 491. MILITARE -Ufficiale dell'esercito -Giudizio negativo di avanzamento -Motivi della impugnativa -Insufficienza di motivazione -Criteri -Limiti, 596. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Luogo ove si verificato il fatto generatore dell'obbligazione -Conseguenze sulla competenza, 577. OPERE PUBBLICHE -Esecuzione -Eliminazione delle abitazioni malsane -Potere di delega dell'Amministrazione dei lavori pubblici -Esercizio Discrezionalit Attivit delegata -Limiti 7 Criterio di indagine, 619. PIANO REGOLATORE -Approvazione di variante -Effetti sulle preesistenti convenzioni edilizie -Necessit di congrua e circostanziata motivazione del pubblico interesse -Sussiste, 598. - Iter di approvazione -Impugnativa de~le misure di salvaguardia -Possibilit di denuncia di vizi attinenti al piano in itinere -Sussiste, 598. -Obbligo di motivazione in caso di modifiche rispetto ad altro precedente piano regolatore -Sussiste, 595. - Proprietario di beni con destinazione meno vantaggiosa rispetto ad altro precedente piano regolatore, 595. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Assicurazioni sociali -Presupposto della esposizione a rischio -Illegittimit costituzionale Esclusione, 475. - Pensioni di previdenza sociale Di vieto di cumulo con la retribuzione della pensione di anzianit allorch si verifica l'et stabilita per il pensionamento di vecchiaia Illegittimit costituzionale, 486. PROCEDIMENTO CIVILE -Consulenza tecnica Funzione probatoria -Sussiste, 578. -Delibazione Sentenza straniera di accertamento di paternit naturale e condanna agli alimenti Dichia razione di efficacia limitata al capo degli alimenti Ammissibilit Procedimento civile Delibazione -Sentenza straniera di accertamento di paternit natrale e condanna agli alimenti Dichiarazione di efficacia del capo degli alimenti anche al figlio naturale di cui sia vietato il riconoscimento, con nota di C. LAM BERTI, 567. -Impugnazioni Questione di legittimazione passiva -Motivo di appello -Specificit -Necessit -Valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di appello -Insufficienza, 619. -Ricorso per cassazione -Questioni nuove involgenti accertamento di fatto -Deducibilit in sede di legittimit Esclusione -Motivo di ricorso fondato sul mancato accertamento della esistenza e della regolarit della contabilit relativa a rapport6 di appalto pubblico -Questione non dedotta nel giudizio di merito Inammissibilit del relativo motivo di ricorso, 619. -Udienza di precisazione delle conclusioni Nozione Domanda nuova -Ammissibilit -Mancata accettazione del contraddittorio Condizioni, 590. PROCEDIMENTO PENALE -Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali -Astensione determinata da segreto militare -Ne -Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato -Limiti dei poteridoveri ex art. 35 1. 1034/1971 -Criteri di individuazione, 598. -Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato Limiti dei poteridoveri ex art. 35 1. 1034/1971 Difetto di procedura e vizi di forma, 598. -Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato -Limiti dei poteridoveri ex art. 35 I. 1034/1971 Motivi di appello -Difetto di motivazione della sentenza del T.A.R. Effetti, 598. - Ricorso giurisdizionale Impugnativa di un piano regolatore Controinteressati . Non configurabilit, 595. IMPIEGO PUBBLICO -Estensione di norme concernenti il lavoro privato Limiti, 600. -Normativa specifica concernente l'accesso alle carriere e il trattamento economico -Applicabilit dell'art. 13 I. 300/1970 Esclusione, 600. -Prestazione di servizi della categoria superiore -Inquadramento nella carriera superiore Preclusione, 599. - Trasferimento di dipendenti Atto plurimo Configurabilit, 601. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione ex art. 44 tab. B legge di registro -Appalto per la costruzione di chiesa parrocchiale Si estende, 605. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Agevolazione per la costruzione di autostrade -Inapplicabilit, 615. -Corrispettivo di appalto Rivalsa -Esercitabilit nei confronti del- l'EUR -Esclusione, 613. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Notificazioni -Servizio postale -Av. viso di ricevimento recante firma illeggibile -Mancato disconoscimento -Riferimento dell'avviso di ricevimento ad un atto determinato -Mancata esibizione di un atto diverso -Regolarit della notifica, 608. -Violazione di norme finanziarie e valutarie -Prescrizione Interruzione -Verbale di accertamento -:i?. idoneo -Effetto interruttivo per tutta la durata del procedimento amministrativo, 608. -Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Responsabilit della persona giuridica in solido con il legale rappresentante -Notifica di un unico atto al legale rappresentante -Produce effetti anche nei confronti della societ, 608. _:.. Violazione di norme finanziarie e valutarie -Vizi del procedimento amministrativo per la determinazione della pena pecuniaria -Irrilevanza nel giudizio innanzi all'AGO, 608. INFORTUNIO SUL LAVORO -Assicurazione -Dipendenti della p.a. --Azione di represso nei confronti del terzo responsabile -Ammissibilit, 587, LAVORO -Competenza Chiamata in giudizio della p.a. iussu indicis -Foro dello Stato -Applicabilit, 579. -Indennit di anzianit -Liquidazione a scaglioni -Legittimit, 586. -Lavoro straordinario, computabilit ai fini della liquidazione dell'indennit di anzianit Presupposti, 590. - Riposo settimanale -Possibilit di sostituzione al riposo giornaliero Insussistenza, 494. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Decreto legge -Legge di conversione -Sostituzione o soppressione in sede di conversione Efficacia retroattiva Fattispecie, 579. INDICE xv ~r."'%.!!t'l"Ji'.." regolatori -Atti a titolo gratuito, 123. - Vendita immobiliare -Nullit dichiarata in sentenza di primo grado -Imposta di retrocessione -Riforma in appello -Restitzione dell'imposta, 123. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Contratto di lavoro autonomo -Corrispettivi -Societ di artisti -Rapporto tra socio e societ -Contratto di lavoro . subordinato -Configurabilit, 123. -Esenzioni e agevolazioni -Istituto di credito agrario -Ipoteche giudiziali -Iscrizione -Applicabilit, 124. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Esenzioni e agevolazioni -Ente con scopo di beneficenza -Esenzione dall'imposta -Legatorio inadempiente -Solidariet -Esclusione, 124. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Contratto di lavoro autonomo -Corrispettivi -Societ di artisti -Rapporto tra socio e societ -Contratto di lavoro subordinato -Configurabilit, 124. -Esenzioni e agevolazioni -Appalti stipulati con lo Stato -Mandati di pagamento emessi a favore degli appaltatori, 124. -IGE su acque gassate: determinazione dell'imponibile, 124. IMPOSTE DIRETTE -Tributi erariali diretti -Responsabilit patrimoniale -Cause di prelazione -Privilegi -Generale sui mobili -Ruoli ordinari e straordinari -Ambito di applicazione, 125. IMPOSTE E TASSE -Esenzioni e agevolazioni -Ente con scopo di beneficenza -Esenzione dall'imposta -Legatorio inadempiente -Solidariet -Esclusione, 125. -Imposta di registro -Fideiussione sostitutiva di cauzione reale per contratto di appalto di lavori autostradali -Benefici tributari, 125. -Imposte e tasse -Imposta sul valore aggiunto: Azienda Autonoma F.S. -. Vendita a terzi di beni mobili e immobili, 125. - Tributi locali: tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche: spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale; impianti della societ Italcable, 125. IMPOSTE IPOTECARIE -Esenzioni e agevolazioni -Istituto di credito agrario -Ipoteche giudiziali -Iscrizione -Applicabilit, 126. IMPOSTE VARIE -Autoscafi -Tassa di circolazione Limiti dL applicabilit, 126. -Imposta di pubblicit -Targhe assicurazione incendi -Mancata denuncia -Esonero dal tributo, 126. -Imposta di registro -Case di abitazione -Agevolazioni fiscali -Decadenza per rivendita dell'area -Condono in materia tributaria -Applicabilit, 126. -Imposte in surrogazione del bollo e registro -Anticipazioni su titoli Libretti di risparmio al portatore Deposito o pegno -Aliquota applicabile, 126. -Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Esenzioni o agevolazioni -Comuni -Acquisto di immobili concorrenti per l'attuazione di piani regolatori -Atti a titolo gratuito, 127. INVALIDI DI GUERRA -Mutilati ed invalidi di guerra -Periodo di prova -Licenziamento Processo penale -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Parte civile, 127. -Procedimento penale -Costituzione di parte civile -ONIG -Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra, 127. XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ISTRUZIONE -- -Procedimento penale -Costituzione di parte civile -ONIG -Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra, XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ISTRUZIONE -- -Procedimento penale -Costituzione di parte civile -ONIG -Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra, Istruzione pubblica Istituti tecni ci -Formulazione dell'orario, possibilit per gli organi direttivi della scuola di ridurre la durata delle singole ore di lezione -Esclusione, 127. LOCAZIONE DI COSE -Locazioni di complessi elettronici Possibilit per l'Amministrazione conduttrice di corrispondere in via anticipata quota parte dei canoni annuali -Esclusione, 127. NAVI -Autoscafi -Tassa di circolazione Limiti di applicabilit, 128. OPERE PUBBLICHE -Opera Pubblica -Delegazione amministrativa intersoggettiva; contratto di appalto stipulato dall'ente delegato, legittimazione alle azioni contrattuali conseguenti, 128. -Riserve -Determinazione dell'Amministrazione -Dichiarazione adesiva dell'appaltatore -Transazione Configurabilit, 128. PRIVILEGI -Tributi erariali diretti -Responsabilit patrimoniale -Cause di prelazione -Privilegi -Generale sui mobili -Ruoli ordinari e straordinari Ambito di applicazione, 128. PROCEDIMENTO PENALE -Mutilati ed invalidi di guerra -Periodo di prova -Licenziamento Processo penale -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Parte civile, 128. -Perizia giudiziaria -Vocazioni -Rimborso -Pluralit di incarichi -Diversit di procedimenti -Limite massimo, 129. 129. RESPONSABILIT CIVILE -Responsabilit civile: obbligo dell'ente proprietario di apprestare difese per una protezione laterale delle strade -Limiti, 129. SERVIT -Elettrodotto a servizio di ferrovie Cessazione d'uso della linea elettrica -Prescrizione estintiva -Decorrenza, 129. SOCIET -Societ -Partecipazione statale -Liquidazione -Poteri del Ministro del Tesoro -Liquidatore, 129. STRADE -Autostrade -Distanze per l'edificazione -Costruzione di linee ferroviarie, 130. -Strade statali -Pubblicit in concessione -Cartelli pubblicitari -Autorizzazione -Revoca di alcune autorizzazioni -Effetti -Sulle altre autorizzazioni -Sulla concessione, 130. - Strade statali -Tratti compresi nei centri abitati minori -Autotutela amministrativa -Riduzione in pristino -Competenza, 130. TERREMOTO -Alloggi F.S. -Cessione in propriet Danneggiamento o distruzione -Ripristino -Mutuo agevolato -Accensione di ipoteca, 130. TRANSAZIONE. -Riserve -Determinazioni dell'Amministrazione -Dichiarazione adesiva dell'appaltatore -Transazione Configurabilit, 130. INDICE LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali II Questioni dichiarate non fondate III -Questioni proposte pag. 107 110 115 I I !I I I I I PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 81 -Pres. Oggioni -Rel. Roc chetti -De Maffei c. Comune di Trento e. Regione Trentino-Alto Adige (avv. Lorenzoni). Trentino-Alto Adige -Legge regionale sulle espropriazioni per pubblica utilit non riguardanti opere a carico dello Stato -Competenza del giudice della opposizione alla indennit -Criteri difformi da quelli , della legislazione statale -Illegittimit costituzionale . . (cost., art. 108, primo comma; I. reg. T.A.A. 17 maggio 1956, n. 7, art. 34, secondo comma). E' costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 108, primo comma della Costituzione, che riserva alla legge statale le norme sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura, la disposizione dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale Trentino Alto-Adige 17 maggio 1956, n. 7 la quale, per le opposizioni alle indennit di espropriazione non riguardanti opere a carico dello Stato, stabilisce la competenza del giudice per valore e per territorio., alterando cos il criterio della legge rzazionale la quale assegna le controversie relative alla indennit di espropriazione ad un giudice per ragione della materia. (l). (Omissis). -3. -La suddetta questione da ritenersi fondata. Secondo l'orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del 1956) anche recentemente ribadito (sent. n. 112 del 1973), l'art. 108 della Costituzione, nel riservare alla legge le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.). (1) Le sentenze 25 giugno 1956, n. 4 e 5 luglio 1953, n. 112 richiamate in motivazione sono pubblicate in Giur. cost. 1956, 575 e 1973, 1277. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato l'avv. F. FAVARA. 464 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'J;'ATO Da tale fondamentale premessa non solo discende che in materia giurisdizionale non spetta alle Regioni alcuna potest legislativa, ma deriva altres che, nel disciplinare le materie-rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire co_n la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorit giudiziaria ordinaria o amministrativa. Ci posto, appare evidente che, nell'ambito della disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilit contenuta nella legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l'art. 34, facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, alla autorit giudiziaria competente per valore e territorio introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, la quale assegna le controversie relative alla indennit di espropriazione a un giudice competente per ragione della materia. Ben vero che l'espressione contenuta nella legge regionale sembra limitarsi a rinviare, per la individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile; questa circostanza, per, non esclude che il citato art. 34 incida sull'ordine delle competenze previsto dalla legge statale, perch anche il rinvio ai principi generali costituisce una illegittima interferenza nella materia giurisdizionale, quando l'istituto che si intende disciplinare mediante il rinvio regolato da un diverso e speciale criterio sicuramente desumibile dalla legislazione statale. Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alla proposizione per valore e territorio, che,1 alterando l'ordine della competenza giurisdizionale, determina il contrasto con l'art. 108 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 82 -Pres. Oggioni -Rel. Crisafulli -Giulio Maurizio (n. c.). Procedimento penale -Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali Astensione determinata da segreto militare -Necessit di autorizzazione a procedere del Ministro di grazia e giustizia -Illegittimit costituzionale Esclusione. (cost., artt. 3, 24. e 28; c.p.p., artt. 342, secondo comma, e 352, terzo comma). Non fondata, con riferimento agli articoli, 3, 24 e 28 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale degli articoli 342, secondo comma, e 352, terzo comma, del c.p.p., che accordano una pi intensa protezione, penale e processuale, al segreto militare rispetto al segreto d'ufficio e professionale. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (Omissis). -5. -La questione torna cos ad accentrarsi sul punto se la normativa in oggetto contrasti con l'art. 3 Cost., sotto l'uno o l'altro degli specifici profili prospettati nell'ordinanza e poc'anzi rissunti. La questione non fondata. Per quanto riguarda anzitutto il diverso trattamento del segreto militare rispetto al segreto d'ufficio e professionale, preliminarmente da rilevare che la necessit dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per procedere contro il soggetto dal quale proviene la dichiarazione di segreto militare, ove l'autorit giudiziaria non la ritenga fondata, risponde alla medesima ratio di tutela dello stesso segreto, che giustifica l'esclusione assoluta delle prove, reali e testimoniali, stabilita nelle restanti parti degli artt. 342 e 352 in ragione del carattere proprio del thema probandi. Giacch, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo, anche il procedimento penale contro l'autore della dichiarazione, come gi il rapporto al Ministro della giustizia che lo precede, sono preordinati a consentire l'acquisizione delle prove, se ed in quanto le circostanze cui si riferiscono non siano legittimamente coperte dal segreto. Ed infatti, se l'autorizzazione data, vuol dire che il segreto non sussiste ed in tal caso il giudice non incontra pi limiti nell'esercizio dei suoi poteri di accertamento della verit; ma la situazione sarebbe identica, ove il filtro rappresentato dalla autorizzazione a procedere non ci fosse, e perci la tutela del segreto ne risulterebbe compromessa. Ci precisato, non pu considerarsi irrazionale che il modo e l'intensit della protezione -penale e processuale -delle varie specie di segreti riconosciuti nella vigente legislazione siano diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui ineriscono, toccando il grado pi alto quando sia in giuoco il segreto militare vero e proprio, che, come si legge nell'art. 86 cod. pen. mii. di pace, assiste le notizie -concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato , involgendo pertanto il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalit internazionale, e cio l'interesse dello S~ato-comunit alla propria integrit territoriale, indipendenza e -al limite -alla stessa sua sopravvivenza. Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, che trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art". 52, che proclama la difesa della Patria sacro dovere del cittadino . 6. -Quanto poi all'altro profilo di illegittimit sempre in relazione allo art. 3 Cost., dedotto nell'ordinanza, per non essere richiesta l'autorizzazione nei procedimenti relativi alla violazione dei segreti politici e militari , a differenza che nell'ipotesi in oggetto, agevole rilevare che le situazioni che, cos argomentando, si vorrebbe mettere a raffronto non sono come si assume, analoghe, ma per contro qualitativamente diverse. Giacch, quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt. 256, 257, 259 e 261 cod. pen., il segreto gi stato violato, ed il giudizio rivolto alla RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 466 punizione del colpevole; ed anche nel caso di tentativo, il segreto non pi It tale, perch la stessa contestazione dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano noti. Laddove, quando si procede a norma del combinato disposto degli artt. 342, secondo comma, e 352, terzo comma, cod. proc. pen., il presupposto che la dichiarazione o l'esibizione della cosa o del documento siano state rifiutate, adducendo il segreto: il quale, perci, ancora intatto. Di qui, secondo il gi detto, l'esigenza che non s! proceda senza l'autorizzazione del Ministro, dalla quale, invece, logico si prescinda nei casi sopra menzionati di rivelazione e spionaggio. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 83 -Pres. Rossi -Rel. Trimarchi -Nardinocchi (avv. Guarino e De Cupis) c. Trasacco (avv. Cariota Ferzara e Sulli) e Malagrida (avv. Sandulli e Campobasso); Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Gozzi). Successione Rappresentazione, nella linea collaterale Limitazione ai discendenti dei fratelli e sorelle del defunto Illegittimit costituzionale Esclusione. (cost., art. 3; e.e. art. 468, primo comma). Non fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 468, primo comma, c. c. nella parte in cui limita, in relazione ai parenti collaterali, la successione per rappresentazione ai soli discendenti dei fratelli_ e delle sorelle del defunto, con esclusione dei discendenti degli altri collaterali di grado terzo e successivi (1). (Omissis). -4. -In relazione alla spettanza del diritto di rappresentazione, sussiste indubbiamente un trattamento differenziato nei confronti di soggetti che appartengono ad una stessa categoria. Possono infatti succedere per rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius e non anche i discendenti dei parenti collaterali di grado terzo e successivi. Eppure, sia gli uni che gli altri sono discendenti di partenti collaterali del defunto. Ma codesta categoria di soggetti astrattamente legittimati a succedere jure repraesentationis non esiste. I parenti collaterali unitamente a quelli in linea retta hanno diritto di succedere per legge al de cuius e sempre che (1) Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla limitazione della rappresentazione nella linea collaterale ai discendenti dei fratelli e sorelle cfr. sentenza 28 aprile 1962, n. 836, in Foro it., 1962, 1, 1308. Sul diverso problema della rappresentazione a favore dei discendenti naturali cfr. Corte Cost. 14 aprile 1969, n. 79, in questa Rassegna 1969, 1, 423 e in dottrina CARRARo: Sulla rappresentazione a favore dei discendenti naturali, in Riv. dir. civ., 1969, 323. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE non siano di grado successivo al sesto, ma per tutti vale il principio che il parente prossimo esclude il remoto. Accanto alla regola ora detta, con il limite (ex art. 572, comma secondo, del codice civile) ed il criterio indicati, vi poi una deroga o eccezione per cui i discendenti legittimi o naturali subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non pu o non vuole accettare l'eredit o il legato (ai:t. 467, comma. primo, del codice civile, come sostituito con l'art. 171 della legge 13 maggio 1971, n. 151); la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe (art. 469, comma primo, del codice civile); e la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonch dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468, comma primo, citato). Qualora il successibile non possa o non voglia ~cct::ttare l'eredit o il legato, dunque, non si verifica in ogni caso, nel luogo e nel grado di esso successibile, iL subingresso da parte dei suoi discendenti legittimi o naturali, ma si ha rappresentazione solo nei confronti dei figli (legittimi, legittimati, adottivi e naturali) e dei fratelli e delle sorelle del de cuius. Solo codesti soggetti hanno de jure la qualit di possibili rappresentati e non tutti gli altri successibili legittimi. Orbene, non vi dubbio che tra i collaterali (e non oltre il sesto grado di parentela) del de cuius la norma denunciata operi una discriminazione. Ma il differente trattamento giuridico per quanto concerne il diritto di rappresentazione non riguarda soggetti che si trovino nella medesima situazione giuridica o che siano in astratto per ragioni extra o metagiuridiche meritevoli dello stesso trattamento. E ci perch combinando la regola (con il detto limite interno) secondo cui i parenti entro il sesto grado sono successibili legittimi ed il criterio secondo cui il parente prossimo esclude il remoto, si ha, nella disciplina legislativa vigente, una diversa e progressivamente sempre pi attenuata rilevanza, a fini successori, del vincolo di parentela nei confronti del defunto ed in fatto un progressivo affievolimento del detto vincolo. E d'altra parte la distinzione di cui all'art. 468, comma primo, in parte qua, tra i parenti collaterali di secondo grado e quelli di grado terzo e successivi, il risultato di una scelta operata dal legislatore. Con le norme di cui agli artt. 467 e seguenti del codice civile, al livello legislativo cos come previsto ora dall'art. 42, comma quarto, d~lla Costituzione, all'esistenza ed. operativit del diritto di rappresentazione si posto un limite. E ci si fatto in modo non irrazionale, atteso che la parentela, come vincolo di sangue che lega tutti coloro che discendono da uno stesso stipide, si presenta particolarmente prossima nel rapporto tra i genitori e i figli (in linea retta) ed in quello tra i figli di detti genitori (nella linea collaterale) che puro e s_emplice riflesso del primo e cio della filiazione. Nel rapporto di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 468 parentela di terzo grado (che non presupponga un rapporto tra fratelli, uno dei quali sia il defunto, giacch altrimenti rileverebbe la parentela di secondo grado) e cio nel rapporto tra defunto e zio paterno o materno dello stesso, la parentela ha la sua radice in una generazione diversa da quella attraverso la quale nato il soggetto della cui successione si tratta, ed anteriore ad essa. E nel rapporto di parentela tra cugini si riproduce e si ripete quanto rilevabile nella particolare ipotesi di parentela di terzo grado ora indicata; e per esso quindi pu valere la medesima considerazione. 5. -Constatato che i collaterali non costituiscono una categoria unica o unitaria e omogenea di parenti, che al trattamento differenziato dei parenti fino al secondo grado e di quelli di grado terzo e successivi non cor risponde una medesima o assimilabile situazione e che detto trattamento appare altres razionalmente giustificato, perdono consistenza o rilievo le osservazioni fatte in ordinanza circa gli effetti dell'applicazione dell'attuale sistema. Se mancano discendenti di fratelli e sorelle del defunto, il fatto della premorienza fra i parenti di pari grado (esempio tra cugini) certamente determina una situazione di disuguaglianza, ma questa si ha proprio perch l'istituto della rappresentazione ha il contenuto e l'ambito sopraddetti. E del pari a ci conseguenziale il possibile fatto che l'eredit' sia devoluta ad un pronipote di sesto e anche di settimo grado e rimanga escluso dalla successione un parente di quinto grado, qual' il figlio di un cugino premorto: gli che il criterio secondo cui il parente prossimo esclude un remoto, e la deroga costituita dal diritto di rappresentazione trovano logica combinazione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 18 aprile 1976, n. 84 -Pres. Rossi Rel. Rocchetti . Regione siciliana (avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Corte costituzionale -Giudizi per conflltto di attribuzioni -Termine Decorrenza. (cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma). Il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 l. 11 marzo 1953, n. 87, per la proposizione, da parte della Regione, del ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, decorre dalla data in cui essa ha avuto conoscenza della manifestazione di volont che, indipendentemente dalla forma nella quale viene resa esplicita, costituisce affermazione della competenza dello Stato (1). (1) Sulla perentoriet del termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni, cfr. da ultimo Corte cost. 19 giugno 1974, n. 174, in questa Rassegna 1974, 1, 1044. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 469 CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 86 -Pres. e Rel. Rossi -Pro ietti (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Sta to Giorgio Azzariti). Reato -Produzione e vendita delle sostanze alimentari -Illegittimit costi tuzionale -Esclusione. (cost., artt. 3 e 32, primo comma; I. 30 aprile 1962, n. 283, art. S, primo comma). Non fondata, con riferimento agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 5, primo comma, l. 30 aprile 1962, n. 283 il quale vieta anche la detenzione di sostanze alimentari, caratterizzata dalla' destinazione all'uso alimentare, senza previo accertamento della commestibilit (1). (Omissis). -2. -Il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimit costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui escluderebbe, tra le varie ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate per distribuirle per il consumo. Nell'ordinanza di remissione si dubita che la supposta liceit di tale condotta contrasti con gli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, non apparendo giustificata in relazione all'analoga (punita) fattispecie di detenzione per la vendita, e potendo procurare un identico nocumento alla salute pubblica. Il giudice a quo presuppone che la norma denunciata non si estenda a chi detiene sostanze in cattivo stato di conservazione per immetterle nel consumo alimentare umano. Ove tale interpretazione fosse esatta, il pretore avrebbe dovuto assolvere gli imputati anzich sollevare una questione di legittimit costituzionale, prospettandola sostanzialmente come richiesta alla Corte costituzionale di creare nuove ipotesi di reato. Peraltro la tesi ermeneutica del pretore appare erronea e la questione proposta infondata. La ratio della norma incriminatrice impugnata quella di punire non soltanto l'attivit di vendita di sostanze alimentari in vario modo viziate, ma anche di impedire quella detenzione, anch'essa pericolosa, che precede immediatamente l'immissione nel consumo delle sostanze stesse. La disposizione in esame prevede che le stostanze alimentari descritte nel suo contesto sian.o vendute, impiegate nella preparazione di alimenti o di bevande, somministrate come mercede ai propri dipendenti o distribuite per il consumo (art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283). (1) Per la giurisprudenza richiamata in motivazione cfr. Cass., 24 aprile 1968, n. 316, in Giust. pen. 1969, 2, 153; Cass., 25 gennaio 1969, n. 1657, ivi, 1969, 2, 995; Cass., 20 novembre 1969, ivi, 1970, 2, 509. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 470 Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la norma, interpretata secondo l'intento della legge che quello di assicurare la tutela della salute pubblica, comprenda nell'ipotesi di reato anche la d.etenzio'ne caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare, senza previo accertamento della commestibilit. Ne consegue che la norma impugnata vieta, la detenzione finalizzata all'esplicamento di tutte le condotte analiticamente descritte dall'art. S della legge n. 283 del 30 aprile 1962, sicch la censura prospettata dal giudice a quo si palesa inconsistente. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 87 -Pres. Rossi -Rel. AstutiNobile (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento penale -Tutela dell'ordine pubblico -Speciale normativa per l'istruttoria dei reati commessi dalle forze dell'ordine -Illegittimit costituzionale Esclusione. (cost., artt. 3, 25, 102, 107 e 112; 1. 22 maggio 1975, n. 152, artt. 27, 28 e 29). Non fondata, con riferimento agli articoli 3, 25, 102, 107 e 112 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale degli articoli 27, 28 e 29 l. 22 maggio 1975, n. 152, dato che, nella presente situazione dell'ordine pubblico, valutata dal legislatore di particolare gravit, trova piena giustificazione il trattamento differenziato introdotto per le forze dell'ordine (1). (Omissis). -La questione non fondata, non sussistendo alcuno dei profili di illegittimit prospettati dalle ordinanze di rimessione. La speciale normativa introdotta con gli artt. 27 e seguenti per i reati commessi dalle forze dell'ordine -limitatamente alla fase istruttoria, e senza nulla innovare in ordine al giudizio, sempre regolato dalle norme ordinarie -non lede il principio di eguaglianza conferendo una ingiustificata situazione di privile~io. Essa non si applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via generale per tutti i reati, ma esclusivamente per fatti compiuti in servizio ,.ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e siano inoltre relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica . La ratio delle disposizioni denunciate risulta con chiarezza dalla relazione delle Commissioni riunite della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 aprile 1975: esse sono determinate 'dall'esigenza di impedire (1) La sentenza 19 luglio 1968, n. 109 richiamata in motivazione pubblicata in questa Rassegna 1968, l, 887. Le altre sentenze pure richiamate 27 novembre 1963, n. 148 e 2 aprile 1964, n. 32, sono pubblicate in Giur. cast., 1963, 1529 e 1964, 263. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE che gli appartenenti alle forze dell'ordine siano esposti al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Nella presente situazione dell'ordine pubblico, valutata dal legislatore di particolare gravit, trova piena giustificazione il trattamento differenziato introdotto per le forze dell'ordine, alle quali affidato il gravoso e rischioso compito di prevenire e reprimere la perpetrazione dei reati, e di garantire, con la sicurezza pubblica una ordinata convivenza civile. Questa Corte ha gi avuto occasione di rilevare che la considerazione delle funzioni ed attribuzioni conferite ai pubblici funzionari se da un lato d titolo ad una maggiore protezione penale, poi fonte, dall'altro, di un aggravamento di responsabilit come nei casi in cui la qualit di pubblico ufficiale viene assuta ad elemento costitutivo o a circostanza aggravante dei reati commessi (sentenza n. 109 del 1968). E giustamente l'Avvocatura dello Stato ha osservato che provvedimenti come quello in questione, inteso ad una garanzia lato sensu processuale per gli appar~ tenenti alle forze dell'ordine, di cui si contesta la legittimit, costituiscono l'elemento compensativo delle maggiori responsabilit. Non sussiste dunque una ingiustifi~ata disparit di trattamento, che possa considerarsi lesiva del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. 3. -Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza pretorile, la violazione dell'art. 25, per la possibilit di sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe all'avocazione della istrut' toria da parte del procuratore generale ed all'eventuale trasferimento della stessa al giudice istruttore. Ma la denunciata violazione non sussiste, perch le disposizioni di cui causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore, secondo la corretta interpretazione, prospettata anche dall'Avvocatura dello Stato nelle sue deduzioni. Per vero, gli artt. 27, 28 e 29 della legge n. 152 del 1975 contengono una normativa che regola in modo speciale soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore generale, e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise: ove abbia notizia di tali reati, imputabili alle forze dell'ordine per fatti compiuti in servizio con uso delle armi o di altro mezzo di coazione, il procuratore della Repubblica tenuto ad informare immediatamente il procuratore generale, limitandosi a compiere frattanto esclusivamente gli atti urgenti relativi alla prova del reato; il procuratore generale, ove non ritenga di esercitare i poteri previsti dal codice di rito (ossia procedere aci atti di istruzione preliminare, a' sensi dell'art. 234, o avocare--a s l'istruzione sommaria, a' sensi dell'art. 392), restituisce gli atti al procuratore della Repubblica, perch proceda nelle forme stabilite dalla legge; entrambi, ove ne ravvisino gli estremi, possono richiedere al giudice istruttore, con atto motivato, di pronunciare decreto di archiviazione; ed infine il giudice, ove non ritenga di accogliere tale richiesta, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 472 dispone l'istruttoria formale, con ordinanza impugnabile dall'interessato davanti alla sezione istruttoria. Il secondo comrria dell'art. 27 stabilisce bens che la stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente: ma questa norma stata evidentemente inserita sempre con riferimento ai reati di competenza del tribunale e della Corte di assise, in relazione ai poteri che anche per questi pi gravi reati l'art. 231, secondo comma, del codice di procedura penale attribuisce al pretore. Egli infatti tenuto bens ad informare senza ritardo il procuratore della Repubblica d'ogni notitia criminis trasmettendogli gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce, ma ha tuttavia il potere di procedere in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ed anche di emettere mandato d'arresto. La disposizione dell'art. 27, invece, mentre impone anche al pretore di informare nello stesso giorno il procuratore generale, gli consente solo di compiere esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non possibile il rinvio , con preclusione, pertanto, dei provvedimenti relativi alla libert personale. L'art. 27 non impone peraltro al pretore alcun obbligo di informativa al procuratore generale per i reati di sua competenza. A questi infatti non sono applicabili le disposizioni speciali della nuova legge, che fanno espresso ed esclusivo riferimento agli strumenti procesuali concernenti i reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise,. rispetto ai quali soltanto il procuratore generale pu esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, secondo il cpiaro disposto dell'art. 28. Non v' dunque alcuna deroga alla competenza del pretore, quanto ai reati attribuiti alla sua cognizione. Ed forse superfluo aggiungere che anche per quanto concerne i reati di competenza del tribunale o della Corte d'assise, le nuove disposizioni, pur importando una diversa distribuzione di competenze tra organi requirenti e giurisdizionali, non confliggono con il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, essendo tali competenze sempre predeterminate in via generale dalla legge. 4. - chiaro che le denunciate disposizioni non pongono la pretesa limitazione al promovimento dell'azione penale, n da parte del pretore, per i reati di sua competenza, n da parte degli uffici del pubblico ministero. L'obbligo di immediata informativa al procuratore generale non lede, di per s, le prerogative del procuratore della Repubblica, e d'altra parte l'art. 28 non attribuisce al procuratore generale poteri diversi o maggiori di quelli che gli spettano in base al codice di rito; ove egli non ritenga di avocare a s l'istruzione sommaria, dovr restituire gli atti al procuratore della Repubblica, perch proceda a norma di legge. Non sussiste nemmeno la pretesa discriminazione tra magistrati, che si assume lesiva dei princpi sanciti dall'art. 102, primo comma, e dall'arti PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE colo 107, terzo comma, della Costituzione. Non v' infatti, per quanto gi si detto, nessuna umiliazione n spoliazione di poteri nei confronti del pretore, a torto lamentata con copia di considerazioni estravaganti dal pretore di Galatina; non v' dal pari nessuna lesione delle attribuzioni del procuratore della Repubblica, quali previste dal vigente ordinamento giudiziario, dato che le disposizioni di cui causa concernono pur sempre l'esercizio di funzioni di competenza dell'ufficio del pubblico ministero, a cui nella circoscrizione della Corte d'appello presiede il procuratore generale (cfr. art. 70 dell'ordinamento giudiziario). Ed il potere di avocazione a lui riconosciuto dall'art. 392, come la Corte ha gi avuto occasione di dichiarare, attua soltanto una legittima sostitQzione di un organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso ufficio (sentenze n. 148 del 1963 e n. 32 c:lel 1964). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 14 aprile 1976, n. 88 -Pres. Rossi -Rel. Astuti -Di Leva (avv. Ghidoni) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Reato -Tutela dell'ordine pubblico -Limiti alla concessione della libert provvisoria -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., artt. 3 e 27; I. 22 maggio 1875, n. 152, art. 1, Iett. b). Non fondata, con riferimento agli articoli 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 1 lett. b legge 22 maggio 1975, n. 152 con il quale sono stati esclusi dal beneficio della liberazione provvisoria, quando gi risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesioni, violenza privata (1). (Omissis). -2. -La questione non fondata. Questa Corte ha gi avuto occasione di dichiarare che con l'art. 27 il costituente non ha sancito una presunzione di innocenza -che, intesa in senso assoluto, sarebbe incompatibile con ogni misura di carcerazione preventiva -, ma ha voluto asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bens soltanto un imputato (sentenza n. 124 del 1972). Sono universalmente note le gravi ragioni che hanno determinato il legislatore a ripristinare un sistema di limitazioni alla concessione della (1) La sentenza 6 luglio 1972, n. 124 richiamata in motivazione pubblicata in questa Rassegna 1972, 1,. 970. / RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 474 libert provvisoria, dopo aver constatato gli effetti della riforma attuata con la legge 15 dicembre 1972, n. 733. Secondo la relazione delle commissioni riunite della Camera dei deputati, le disposizioni dell'art. 1 della nuova legge per la tutela dell'ordine pubblico sono state precisamente dettate al fine di fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalit successiva all'emanazione della legge lS dicembre 1972, n. 733, e quindi certamente o molto probabilmente favorita dalle libert provvisorie accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva (seduta 8 aprile 1975). In questa prospettiva deve esere valutata la denunciata disposizione dell'art. l,.secondo comma, lett. b, con la quale sono stati esclusi dal beneficio della liberazione provvisoria, quando gi risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesione, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di pericolosit per la vita, l'incolumit e la sicurezza dei cittadini. Si obbietta che la semplice imputazione di uno di questi reati non comporta presunzione di colpevolezza: ma ovvio replicare che il diniego della libert provvisoria non implica una siffatta presunzione, perch la detenzione preventiva non ha la funzione di anticipare la pena, applicabile solo dopo l'accertamento della colpevolezza, ma ben pu legittimamente essere predisposta in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo (sentenza n. 64 del 1970). Ed anche inesatto asserire che la disposizione denunciata d al procedimento in corso lo stesso valore di una affermazione definitiva di responsabilit , perch, nella specie, il legislatore ha semplicemente assunto a criterio la esistenza d'una precedente imputazione per reati della stessa natura e gravit, per escludere la concessione del beneficio della liberazione all'im putato detenuto, nella ragionevole presunzione che possano essere pregiudicate le finalit cautelari sopra indicate. Al riguardo, deve rilevarsi che la disposizione di cui trattasi richiede che l'imputato sia gi sottoposto ad altro procedimento penale , ossia che non sia un semplice indiziato; a cui sia stata inviata comunicazione giudiziaria, ma che nei suoi confronti gi sia intervenuta la formulazione dell'accusa, talch egli abbia assunto la qualit di imputato a norma di legge, sulla base di sufficienti indizi di colpevolezza. Non sussiste nemmeno violazlone del principio di eguaglianza, perch l'esclusione dal beneficio della liberazione provvisoria disposta dalla norma in questione, per le ragioni gi dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto gi sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non gi sulla base di una inammissibile-equiparazione alla posizione di un condannato. -(Omissis). I' ..........~.J PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 475 CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 91 -Pres. Oggioni Rel. Amadei -Navarra (avv. Agostini) ed altri (n. c.) c. Inam (avv. Giorgianni); Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Albisinni). Previdenza e assistenza -Assicurazioni sociali -Presupposto della esposizione a rischio -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., artt. 3 e 38, secondo comma; e.e. artt. 1886 e 1895). Non fondata, con riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 1886 e.e. nella parte in cui rende applicabile alle assicurazioni sociali la disposizione contenuta nell'art. 1895 dello stesso codice, in forza della quale il contratto assicurativo nullo se il rischio non mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (1). (Omissis). -4. -Per quanto riguarda le questioni sollevate con le altre ordinanze (pensione di invalidit conseguente a stato di malattia preesistent a rapporto di lavoro) la Corte osserva che gli artt. 1886 e 1895 in quanto applicabili anche alle assicurazioni sociali, ove le leggi che le riguardano non dispongano specificatamente, comportano soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del sorgere del rapporto assicurativo. Ci non contrasta affatto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione. La Corte ha ben chiarito la differenza tra il primo comma dell'art. 38, il quale pone tra i compiti primari dello Stato quello dell'assistenza sociale in favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilit e il secondo comma che, con riguardo ai lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano sfavorevolmente sulla loro attivit lavorativa (sent. n. 22 del 1969 della Corte cost.). Anche la sentenza n. 160 del 1974, pur rilevando che la natura pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha comunque considerato insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo comma in quanto diretto a garantire i lavor.atori di fronte ad eventi (e quindi al rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attivit lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative pi idonee allo scopo, e in particolare che sia compatibile col processo costituzionale la scelta per criterio tecnico organizzativo, della forma assicurativa. (1) Le sentenze 20 febbraio 1969, n. 22 e 6 giugno 1974, n. 160 richiamate in motivazione sono pubblicate in Giur. cost. 1969, 149 e 1974, 960. 3 RASSEGNA DEIL'AVVOCATURA DEILO STATO 476 La tesi che nelle assicurazioni sociali debba prescindersi dall'elemento del rischio, condurrebbe in materia di pensioni di invalidit a riconoscere il diritto alla pensione al lavoratore che intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per una riduzione della capacit di guadagno, al di sotto dei limiti di legge preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro senza che si sia verificato alcun nuovo evento che la riduca ulteriormente, il che non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma. Il riferimento, contenuto nella ordinanza della Cassazione, a casi di contribuzione assicurativa senza rischio non probante. Nella ipotesi di lavoratrice affetta da sterilit assoluta ma ugualmente soggetta all'assicurazione di maternit e in quella della lavoratrice impiegata soggetta allo speciale trattamento previdenziale per i richiamati alle armi, sebbene-l'evento non possa verificarsi nei suoi confronti, l'obbligo della contribuzione da parte di chi esente dal rischio diretto a realizzare, mediante incremento dei relativi fondi, una maggior tutela di coloro che sono esposti a quei rischi; n si deroga evidentemente al principio che le prestazioni non sono dovute a chi non rimasto esposto al rischio del verificarsi dell'evento considerato. Anche perci devesi pertanto concludere che le norme del codice civile denunciate non contrastano col precetto costituzionale dell'art. 38, secondo comma. Quanto alla ipotesi specifica (alla quale ha particolare riguardo l'ordi: nanza della Corte di cassazione) di chi, essendo gi, prima dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione che riduca la capacit di guadagno al di sotto del limite previsto dalla legge sulla invalidit e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e financo I.a perdita totale della residua capacit, la giurisprudenza della Cassazione non ha desunto la soluzione negativa in ordine al diritto alla pensione di invalidit dal disposto dell'art. 1886 codice civile, bens dal fatto che la normativa sulla assicurazione obbligatoria invalidit e vecchiaia configura e delimita il rischio, con riguardo alla invalidit, nel senso della riduzione al di sotto di un certo limite della capacit di guadagno normale, e che ci stato inteso dalla giurisprudenza predetta come avente riguardo ad una preesistente capacit di guadagno considerata come integra, e non gi quale residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante. siffatta interpretazione dell'art. 10 della legge 1939, n. 636, in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi sull'assicurazione invalidit e vecchiaia, che porta ad escludere il diritto a trattamento pensionistico nel caso sopra indicato e non gi le norme denunciate degli articoli 1886 e 1895 del codice civile. -(Omissis). -I i I -4PAIP#'dJillf. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 477 CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 92 Pres. e Rel. Rossi Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Zagari) c. Regione Abruzzo. Regione A statuto ordinario Competenza legislativa in materia previ denziale Esclusione. (cost., art. 117; I. reg. Abruzzo 25 luglio 1974). costituzionalmente illegittima, in relazione dell'art. 117 della Costituzione che non contempla la materia previdenziale, la legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante indennit per inabilit temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali. (1). (Omissis). -Le censure proposte dallo Stato sono fondate. II disegno di legge impugnato disciplina materia previdenziale, stabilendo a favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri residenti nella Regione Abruzzo forme integrative delle indennit previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sugli infortuni sul lavoro. In particolare la normativa in esame autorizza la Regione a concedere un'indennit giornaliera di importo variamente determinato nei casi di inabilit temporanea assoluta che derivi dagli infortuni o malattie sul lavoro agricolo di cui agli artt. 210 e 211 del predetto testo unico. altres disposto che con apposita convenzione sia consentito all'INAIL di erogare le prestazioni previste e di farsi poi rimborsare dalla Regione l'importo delle somme cos corrisposte. L'impugnato provvedimento ha un contenuto, oggettivamente determinato, esulante dalle competenze legislative attribuite alle Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, che non contempla la materia previdenziale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale la delimitazione della competenza legislativa delle Regioni fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso perseguire (sentenze 124 del 1957, 66 del 1961, 26 del 1962, 66 del 1964). Pertanto non pertinente il rilievo che mediante le provvidenze previste la Regione Abruzzo intendesse realizzare una incentivazione dell'agricoltura nel proprio ambit territoriale. -(Omissis). (1) Sui criteri distintivi della competenza legislativa delle Regioni cfr. in particolare Corte Cost. 22 dicembre 1961, n. 66, in Giur. cost., 1961, 1240. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 93 -Pres. Rossi -Rel. Rossano -Stoffa c. Fracchiolla (n. c.). Responsabilit civile -Scontro tra veicoli -Presunzione di uguale respon sabilit per colpa dei conducenti Illegittimit costituzionale Esclu sione. (cost., art. 3; e.e. art. 2054, primo e secondo comma)._ Non fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma, e.e., il quale, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha considerato lo scontro come fatto tipico che giustifica la presunzione di uguale responsabilit per colpa dei conducenti (1). (Omissis). -2. La questione non fondata. Questa Corte, con la sentenza 14-29 dicembre 1972, non ha modificato il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2054 e.e., ma, fra le due interpretazioni alle quali aveva dato luogo il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme all'art. 3 della Costituzione, nel rispetto della volont razionalmente desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in tale limite contenuto la pronunzia di illegittimit. Ha precisa!o che nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilit presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cio, che razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso aiJ.che la colpa del conducente del veicolo danneggiato . Ha dunque, considerato lo scontro il tipico evento di danno che per il secondo comma dell'art. 2054 costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini della presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di illiceit la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia sublto danno nello scontro, ha con ci stesso escluso che altri eventi di danno, fuori dello scontro, possano ricondursi alla presunzione legale di illiceit dei conducenti prevista dall'art. 2054, secondo comma, codice civile. 3. Posto che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l'art. 2728 e.e., sulla base di una situazione che, per il suo frequente verificarsi, considerata premessa tipica legale di conseguenze presunte fino a prova contraria, non irrazionale l'art. 2054, secondo comma, che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli scontri tra veicoli, di illecita condotta dei (1) La sentenza 29 dicembre 1972, n. 205 richiamata in motivazione pubblicata in questa Rassegna 1973, 1, 91. l ! [ l I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 479 conducenti, ha considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di uguale responsabilit per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal pretore, che escluderebbero la responsabilit di uno dei conducenti, in quanto fuori della dinamica dello scontro, evento verificatore. della presunzione tipica, attengono a fattispecie diverse, che -a sensi del secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. -debbono essere oggetto ciascuna di prova e valutazione del giudice competente, come soltanto il giudice competente pu accertare e valutare la prova che, in singoli casi, escluda la responsabilit di alcuno dei .conducenti, a termine del primo comma dell'art. 2054 citato. Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3, essendo le situazioni che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ., diverse da quelle che si verificano fuori dello scontro; n tale differenziazione irrazionale. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 94-Pres. Rossi -Rel. Rossano . -Dolci e altri c. Comune di Grossolengo e Prefetto di Forl (n. c.); Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Approvvigionamenti e consumi -Pubblici esercizi -Disciplina dell'orario dei negozi -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., artt. 4 e 41; I. 28 luglio 1971, n. 558). Non fondata, con riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale delle norme che disciplinano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi dei pubblici esercizi, dato che dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libert di iniziativa economica non consegue il divieto per il legislatore di dettare disposizioni concernenti la tutela di. esigenze sociali costituzionalmente protette (1)'. (Omissis). 2. -L'ordinanza del giudice conciliatore di Gossolengo impugna, con distinto riferimento all'art. 4 e all'art. 41 della Costituzione, l'art. 1, lett. a, della legge citata, che prescrive alle Regioni nella determinazione dell'orario di uniformarsi al criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi , salva la facolt di autorizzare nelle festivit, infrasettimanali solo le rivendite di pane... ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere . (1) La sentenza 5 aprile 1974, n. 111, richiamata in motivazione pubblicata in questa Rassegna 1974, 1, 817. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 480 3. Secondo il giudice conciliatore, la norma, nelle zone rurali, priverebbe i commerc!anti dell'unica prospettiva di lavoro e di guadagno sufficienti, perch proprio nei giorni festivi si verificherebbe, in misura sempre pi massiccia, l'esodo dalle citt verso le campagne. Violerebbe, pertanto, l'art. 4 della Costituzione, che riconosce al cittadino il diritto al lavoro e vieta al legislatore di porre vincoli che siano in contrasto con il dovere di rendere effettivo tale diritto. La censura non fondata. Dal riconoscimento del diritto al cittadino al lavoro e della libert di scegliere un'attivit lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale diritto o tale libert direttamente o indirettamente escludano, ma non consegue il divieto al legislatore di dettare disposizioni concernenti la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette (sentenze di questa Corte n. 12 del 15 marzo 1960; n. 102 del 2 luglio 1968 e n. 41 del 25 febbraio 1971). Nel sindacato di legittimit" costituzionale non si pu pertanto, prescindere da una considerazione globale dell'intero sistema per verificare se limiti e condizioni trovino nel sistema stesso giustificazioni e siano, quindi, legittimi. Il criterio impugnato determinato dall'esigenza di tutela del diritto irrinunciabile al riposo, diritto che, nella sua configurazione 'normale e globale, coincide con le domeniche e gli altri giorni festivi. Questa Corte, con sentenza 5 aprile 1974, n. 111, ha precisato che anche la tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale costituisce una delle ragioni di finalit sociale e di salvaguardia della dignit umana poste al limite della libera iniziativa economica privata; n vale distinguere fra lavoratore dipendente e lavoratore in proprio. La legge ha inteso tutelare anche il lavoratore in proprio creando, attraverso l'obbligo della chiusura, il presupposto logico giuridico della chiusura, perch anch'egli possa usufruire del riposo settimanale . I limiti, quindi, al diritto al lavoro e alla libert del suo esercizio debbono essere stabiliti dalla legge con valutazione di esigenze sociali unitarie e globali, di competenza degli organi legislativi, e con disposizioni delle atorit amministrative competenti ai sensi di legge, come stabilito dall'art. 11 --lett. -a, legge citata per le rivendite di pane e dall'art. 3 della legge in oggetto, secondo cui nelle localit ad economia turistic~ e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni localit, sentito l'Ente provinciale per il turismo, le Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art. l, possono fissare l'orario di ape;rtura e di chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente art. 1 , Tale norma rivela come il legislatore, alla stregua della disciplina costituzionale, ha ritenuto proprio per la tutela del diritto al lavoro, che la coincidenza del riposo dei lavoratori con le domeniche e i giorni dichiarati festivi sul piano nazionale possa essere derogata, nel settore del com PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE mercio della vendita al dettaglio, per interessi di carattere generale (come quello del turismo) e in situazioni concrete accertate con procedimenti dagli organi amministrativi competenti. 4. -Tanto meno fondata la questione per quanto concerne l'art. 41 della Costituzione. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, l'attivit di esercizio commerciale, quanto ad orario e a determinazione dei giorni di chiusura obbligatoria, deve adeguarsi alla esigenza unitaria della tutela del diritto al lavoro e a quella della disciplina unitaria dei prezzi. E la legge impugnata ha osservato le indicate esigenze in quanto, escludendo la deroga al principio di coincidenza di chiusura .nei giorni festivi ha ritenuto non meritevoli di tutela affermati interessi particolari non aventi riflessi globali, che avrebbero potuto comportare assunzione di altro personale, per esigenza di turni, con ripercussioni sui prezzi. 5. - anche non fondata la questione di legittimit costituzionale, sollevata dal pretore di Cesena, dell'art. 9 legge 28 luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. L'art. 9 porrebbe limiti ingiustificati alla libera iniziativa economica dei privati essendo certo , secondo il pretore, pi utile per la collettivit che i distributori di carburante rimangano aperti, a disposizione del pubblico, il maggior tempo possibile, purch naturalmente sia salvaguardato il diritto al riposo degli addetti . Non sembra discutibile che la necessaria regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi dei distributori di carburante debba essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori, n si comprende come dovrebbe essere tutelata in concreto l'esigenza di garantire, con la dovuta uniformit, l'irrinunciabile diritto dei lavoratori dipendenti al riposo settimanale, sia pure per turno in un giorno festivo. Va, inoltre, considerato che gli orari debbono essere disciplinati, tenendo conto del traffico, della regolarit del servizio e degli interessi delle varie imprese; e che non spetta a questa Corte interferire su valutazioni di competenza esclusiva degli organi legislativi. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 95 -Pres. Rossi Rel. Reale -Mannucci ed altri (n. c.); Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Procedimento penale -Sospensione condizionale della pena inflitta per nuova condanna -Limitazione al caso di precedente condanna sospesa Illegittimit costituzionale. (cost., art. 3; c.p., art. 164, ultimo comma). E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 164, ultimo comma, c.p. (cos come modificato dall'art. 12 del RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 482 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in 1. 7 giugno 1974, n. 220), nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gi riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale (1). (Omissis). -2. -L'art. 164 del codice penale prima della riforma attuata con il d.1. 11 aprile 1974, n. 99 (poi convertito, con emendamenti, nella legge 7 giugno 1974, n. 220), vietava, fra l'altro, la concessione della sospensione condizionale della pena a chi avesse gi riportato una condanna a pena detentiva per delitto. La sospensione non poteva essere concessa pi di una volta salvo che nel caso di condana a pena detentiva preceduta da condanna a pena pecuniaria sospesa. Con sentenza n. 86 del 1970 questa Corte ammise la possibilit della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della continuazione a quello gi precedentemente punito con pena sospesa. Quindi con altra sentenza n. 73 del 1971 ritenne tale possibilit anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente alla precedente e sempre che la pena da infliggere, cumulata con quella gi sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l'applicabilit del beneficio. Con l'art. 12 del sopra citato decreto legge, l'art. 164 venne riformulato. Nel nuovo testo si mantenne il divieto di concedere la sospensione condizionale a chi avesse gi riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ma nell'ultimo comma, dopo aver ribadito il principio per cui il beneficio in questione poteva essere concesso solo una volta, si stabil. testualmente: Tuttavia nel caso che per una precedente condanna sia stata gi ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice pu, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti nell'art. 163 . E, cio, i limiti che nella nuova disciplina risultante dalle innovazioni apportate nell'art. 11 del .citato decreto legge, tuttora in vigore, sono, in via generale, di due anni di pena detentiva, originariamente irrogata o risultante dalla conversione di pena pecuniaria; (1) ,La Corte di Cassazione, dopo che con la sentenza, sez. VI, 10 febbraio 1975, in Giust. pen. 1975, 2, 544, aveva affermato che per l'applicazione della sospensione occorre che essa sia stata concessa anche rispetto alla precedente condanna, con la successiva sentenza, sez. VI, 6 giugno 1975, ivi, 1976, 2, 163, ha ritenuto, al contrario, che in base alla nuova formulazione dell'art. 164 c.p., la sospensione condizionale della pena pu essere concessa anche a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, ancorch per tale condanna non sia stata ordinata la sospensione dell'esecuzione, qualora le due pene cumulate non superino i limiti stabiliti dall'art. 163 c. p. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 485 La commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti, l'erroneit della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non recidivit del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento pi favorevole di quello riservato a chi di tale valutazione non abbia a giovarsi. D'altra parte, e ci sembra decisivo, poich la personalit umana soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare regionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclivit al delitto del colpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice. E non da escludersi che l'esecuzione di una precedente condanna possa avere determinato l'evoluzione in senso positivo della personalit del condannato. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 96 Pres. Rossi ~ Rel. Rocchetti di Gravio e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Stampa Procedimento per la registrazione di giornale -Competenza del Presidente del Tribunale -Questione incidentale di costituzionalit Inammissibilit. (I. 8 febbraio 1948, 'n. 47, art. 5; I. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, secondo comma). inammissibile la questione di legittimit costituzionale sollevata incidentalmente dal Presidente del Tribunale nel procedimento per la registrazione di giornale disciplinato dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, secondo il quale la funzione affidata al magistrato ha semplice carattere formale e finalit garantistica (1). (Omissis). -1. -Il Presidente del tribunale di Avezzano, chiamato a provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in merito alla registrazione, presso ,la cancelleria,. di un giornale quotidiano, ha sollevato questione di legittimit costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.l.C.P.S. 16 dicembre 1947, n. 1434, ratificato con legge 8 luglio 1949, n. 438, nella parte relativa al prezzo dei giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche. Secondo lo stesso Presidente, le norme denunciate, prescrivendo la imposizione d'autorit del prezzo al quale essi debbono essere venduti (prezzo che, a suo giudizio, sarebbe inferiore al costo) violerebbero le norme di cui agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione. L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che intervenuto nel giudizio, ha eccepito pre (1) Sui presupposti, sQggettivi ed oggettivi, per la proposizione della questione di leg.ittimit costituzionale delle leggi cfr.: I giudizi di costituzionalit e il contenzioso dello Stato, 1966-70, 1, pag. 52 e segg. e 1971-75, 1, pag. 31 e segg. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO liminarmente la inammissibilit della proposta questione, per mancanza di uno dei presupposti di cui agli artt. l legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, secondo comma, della legge U marzo 1953, n. 87, in quanto il procedimento di registrazione di un organo di stampa non avrebbe natura giurisdizionale e la relativa ordinanza non sarebbe stata quindi emessa, come la legge vuole, nel corso di un. giudizio. 2. L'eccezione fondata.. In proposito deve osservarsi che la funzione commessa dalla citata legge sulla stampa n. 47 del 1948 al Presidente del tribunale limitata alla semplice verifica della regolarit dei documenti presentati (art. 5, terzo comma), i quali sono analiticamente e tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5. Ora, poich, dopo il risultato positivo di questo esame, il Presidente tenuto ad ordinare la iscrizione del giornale nell'apposito registro della cancelleria, appare chiaro che quella affidata al magistrato una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalit garantistica. N l'intervento di un magistrato pu da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un ordine , e ,cio con un provvedimento, contro il qup.le, secondo i princpi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, ammesso il ricorso al Ministro di grazia e giustizia e quindi al Consiglio di Stato. Ne deriva che il Presidente del tribunale, allorch, esaminati gli atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale, non agisce nella sua ordinaria qualit di giudice, n emette un giudizio, ma esercita una funzione di carattere amministrativo nell'ambito di un procedimento dichiarativo. Pertanto, poich non ricorrono, nel caso, le condizioni richieste dagli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata inammissibile la questione di legittimit che il Presidente del tribunale di Avezzano non era legittimato a proporre dinanzi a questa Corte. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 97 Pres. Rossi Rel. Rocchetti Campestrini (avv. Barile) e Capatti (avv. Agostini) c. Inps (avv. Rossi Doria). Previdenza e assistenza . Pensioni di previdenza sociale Divieto di cumulo con la retribuzione della pensione di anzianit allorch si verifica l'et stabilita per il pensionamento di vecchiaia Illegittimit costituzionale. (cost., art. 3; d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, primo comma, lett. e). E costituzionalmente illegittima, con riferimento all'art. 3 della Costi tuzione, la disposizione dell'art. 20, primo comma, lett. c del d.P.R. 27 aprile ' PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1968, n. 488, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianit sia equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'et stabilita per il pensionamento di vecchiaia (1). (Omissis). -3. La questione, con riferimento all'art. 3 della Costitu zione, da ritenersi fondata. Nella vigente tipologia 4ei trattamenti pensionistici, la pensione di anzianit, istituita dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successivamente disciplinata prima dall'art. 16 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e poi dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, attribuisce al lavoratore il diritto al conseguimento della pensione prima del compimento dell'et stabilita per il pensionamento di vecchiaia, sulla base del solo requisito dell'accreditamento di 35 annualit di effettiva contribuzione. Con riferimento a questo trattamento di quiescenza, il problema della egittimit costituzionale del divieto del cumulo fra pensione e retribuzione fu risolto dalla Corte nel senso che le particolari caratteristiche della pensione di anzianit giustificavan_ il divieto totale, in quanto la liquidazione di tale pensione, avvenendo anticipatamente, e costituendo perci un beneficio a favore del lavratore, poteva essere subordinata dalla legge alla condizione di cessazione effettiva dal lavoro (sent. n. 155 del 1969). Questo criterio, che la Corte ritiene tuttora valido come regola e fondamento dell'istituto del divieto di cumulo per il trattamento pensionistico in esame, non appare per razionale nella ipotesi in ci.ti il titolare della pensione di anzianit raggiunga l'et pensionabile per conseguire la pensione di vechiaia; ed invero, la liquidazione della pensione prima del compimento dell'et previst!l per il pensionamento di vecchiaia costituisce un vantaggio per il lavoratore, ma soltanto fino al momento in cui il suo titolare nn acquisti, con il raggiungimento dell'et pensionabile, il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia. Da quel momento egli cessa, infatti, di usufruire del vantaggio costituito dal pensionamento anticipato, e cio del beneficio che giustificava il divieto del cuniulo; con la conseguenza che deve essere ritenuta illegittima la norma la quale, seguitando, senza ragione, a considerarlo titolare di pensione di anzianit anzich di quella di vecchiaia, mantiene la imposizione di un divieto che restato privo di ogni giustificazione razionale. D'altra parte, secondo stato esattamente rilevato dalle ordinanze. di rimessione, il titolare della pensione di anzianit che raggiunga l'et pensionabile si trova nella stessa situazione di colui che acquisisce per la prima volta il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, la norma impugnata che, in rdine al i;livieto di cumulo, consente un trattamento differenziato, (1) La precedente sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, richiamata in motivazione pubblicata in questa Rassegna 1969, 1, 1027. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 488 viene a porsi, anche sotto questo profilo, in contrasto con il principio di eguaglianza. Questa situazione, che secondo si gi detto, stata esattamente va lutata dal legislatc>re in sede di revisione degli ordinamenti pensionistici, ma con effetto sbltanto per l'avvenire, determina la illegittimit dell'art. 20, primo comma, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che a,ncora disciplina la pensione di anzianit per il periodo 1 luglio 1968-1 luglio 1969, e ci per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianit sia equiparata a quella di vecchiaia quando il titolare di essa compia l'et stabilita per il pensionamento di vecchiaia . .:... (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 98 -Pres. Rossi -Rel. Capalozza -Tamara d altri' (n. c.); Presidente Consiglio dei Ministri (sost. aw. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Procedimento penale -Intercettazioni telefoniche -Autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini -Illegittimit costituzionale per esclusfone della competenza del pretore -Insussistenza. (cost., artt. 3, 25, 101, 102, 107, 108, 109 e 112; c.p.p. artt. 226 bis, 226 ter, 226 quater e 339). Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 25, primo comma, 101, 102, 107, terzo e quarto comma, 108, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione, le questioni di legittimit costituzionale degli articoli 226 bis, 226 ter e 226 quater, inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e dell'art. 339 stesso codice, nelle parti in cui escludono che il pretore, per taluni reati di sua co_mpetenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche (1). (Omissis). -2. -La Corte chiamata a decidere se gli artt. 226 bis, 226 ter, 226 quat~r, inseriti nel codice di procedura penale dall'art. 5 della legge 8 aprile l974, n. 98 ( Tutela della riservatezza e della libert e segretezza delle comunicazioni ), nelle parti in cui escludono che il pretore, per taluni reati di sua competenza, possa autorizzare la polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, e, analogamente, l'art. 339 dello stesso codice, nel testo modificato dall'art. 6 di detta legge, violino: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'intrinseca irragionevolezza della operata limitazione, oltrech per l'ingiustificata discriminazione nei confronti di una intera categoria di magistrati; b) l'art. 25, primo comma, Cost., per essere stata attribuita l'autoriz zazione a disporre le intercettazioni a magistrato non competente per mate ria a conoscere del reato; (1) Cfr. in argomento Corte cost. 6 aprile 1973, n. 34, in questa Rassegna 1973, 1, 643. I J PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE e) gli artt. 101, 102, primo comma, 107, terzo e quarto comma, 108, primo comma, 109 e 112 Cost., per l'interferenza di un organo diverso da quello cui funzionalmente spettano l'azione penale (il cui esercizio verrebbe paralizzato dal rifiuto dell'autorizzazione) e la successiva pronunzia decisoria. 3. - opportuno seguire un ordine logico (e, in parte, di correlazione e di conseguenzialit), anzich di progressione numerica nell'esame delle norme di raffronto invocate. 4. -Non sussiste la violazioni:! del principio del giudice naturale (articolo 25, primo comma, Cost.) -che va inteso solo come giudice precostituito per legge -posto che la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche nella fase preistruttoria, rispetto a fattispecie astratte realizzabili in futuro (sentenza n. 120 del 1975), legislativamente attribuita al procuratore della Repubblica del circondario nel quale debbono svolgersi le indagini. Ha esattamente osservato l'Avvocatura generale dello Stato che il richiesto concorso, previsto e voluto, dalla legge, di altro magistrato per il compimento di determinate indagini non pu dirsi di per s in contrasto con l'indicato principio. D'altronde, l'art. 25 Cost. attiene alla precostituzione del giudice e non di ogni magistrato (sentenza n. 148 del 1963). 5. -La distribuzione di competenza implica, nel suo concetto, una distinzione e, per ci stesso, non pu essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Ed anche un penetrante sinda- cato di ragionevolezza -consentito entro rigorosi limiti a questa Corte porterebbe al medesimo risultato, perch la concentrazione nel procuratore della Repubblica del potere di autorizzare le intercettazioni telefoniche stata scelta e prescritta dal legislatore -a seguito di avvenimenti e di episodi che avevano interessato e turbato l'opinione pubblica -proprio a un dichiarato scopo garantistico, che quello di rendere pi facilmente controllabile e pi omogenea -in un campo cos delicato che investe diritti di libert costituzionalmente tutelati (artt. 15, primo comma; 21, primo comma) -l'iniziativa dell'indagine a fini di giustizia e, . insieme, quello di evitare possibili amplificazioni del suo esercizio. 6. -Neppure violato l'art. 112 Cost., secondo il quale il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (ed pacifico che l'ob bligo si estenda al pretore, il quale svolge, nei procedimenti di sua competenza, funzioni di pubblico ministero: artt. 31, 389, ultimo comma, 398, primo e secondo comma, cod. proc. pen.; sentenza n. 61 del-1967), dappoich 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il relativo dovere permane pur se al pretore inibito di avvalersi di uno specifico mezzo di indagine quando questo affidato al procuratore della Repubblica. 7. -Non vulnerato l'art. 108, primo comma, Cost. (le ordinanze del pretori di Patem e di Tivoli citano erroneamente il secondo comma, che si riferisce alle giurisdizioni speciali e agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia), per il quale le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge , perch con tale precetto non si rimette la disciplina della magistratura alla sola legge sull'ordinamento giudiziario (alla quale fa, invece, richiamo l'art. 107, ultimo comma, Cost.), bens ad una legge dello Stato: si tratta, insomma, di una riserva di legge, non di un rinVio ad una legge determinata. 8. -N pu dirsi violato l'art. 109 Cost., che pone la polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'autorit giudiziaria: la normativa denunziata non sottrae alla dipendenza del pretore la polizia giudiziaria, ma si limita ad attribuire al procuratore della Repubblica dei poteri di istruttoria preliminare, rispetto ad atti tassativamente indicati, che, se comportano l'impiego della polizia giudiziaria, solo perch sono al pretore inibiti impediscono che egli di questa si avvalga: al pretore non sottratta la dipendenza della polizia giudiziaria, ma sono preclusi certi atti che la polizia giudiziaria compie. 9. -E neppure vi contrasto con l'art. 102, primo comma, Cost., diretto a riservare ai magistrati ordinari la funzione giurisdizionale, demandandone l'apposita disciplina all'ordinamento giudiziario: invero, l'art. 226 ter non toglie tale funzione ai magistrati ordinari. 10. -Non richiamto a proposito, quale parametro di costituzionalit, l'art. 107, terzo e quarto comma, Cost., per cui i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversit di funzioni (terzo comma), in quanto l'affidamento di determinate attribuzioni preistruttorie al procuratore della Repubblica, in aggiunta a quelle che gi gli competono, non viola il principio della distinzione per funzioni; e le garanzie del pubblico ministero (quarto comma) non vengono lese dalle funzioni aggiuntive che la disciplina impugnata gli riserva nella fase di cui trattasi.11. -Gran parte degli argomenti addotti valgono pure a dimostrare che la normativa denunziata non confligge con l'art. 101, seconda parte, Cost. per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge: da un lato, non si tratta di attribuzioni affidate a un magistrato in funzione di giudice e, dall'altro, non viene instaurato alcun rapporto di gerarchia tra pretore e PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 491 procuratore della Repubblica, ma sono regolati, con legge, i rapporti tra i due organi (sentenza n. 95 del 1975 e ordinanza n. 244 del 1975). 12. -Non fondata, infine, la censura della norma contenuta nell'art. 6 della legge n. 98 del 1974, che ha modificato il testo originario dell'art. 339 cod. proc. pen. (pretore di Torino). L'interpretazione su cui si fonda la doglianza -dalla quale deriverebbe l'esclusione del pretore, oltrech dall'autorizzazione alla polizia giudiziaria, anche dal compimento diretto di atti istruttori di intercettazione -non pu essere condivisa, ove si considerino .la formulazione della norma nel suo testo attuale e la immutata collocazione, nel codice di procedura penale, dell'art. 339 (Dell'istruzione formale), applicabile pure all'istruzione sommaria (art. 392, primo . comma, cod. proc. pen.) e, nella specie, all'istruzione pretorile (art. 398, primo comma, cod. proc. pen.). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 99 -Pres. Rossi -Rel. Oggioni Landi (n. c.) c. Cardani (avv. Taddei Elmi e Peri); Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Cavalli). Matrimonio -Divorzio -Attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione di riversibiJit spettante al nuovo coniuge -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., art. 42; I. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9). Non fondata, con riferimento all'art. 42 della Costitu:t.ione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 9 della l. Jo dicembre 1970, n. 898 che autorizza il giudice a provvedere in merito all'an ed al quantum della attribuzione all'ex coniuge di una quota della pensione di riversibilit che spetta al coniuge superstite (1). (Omissis).~ 2. -La questione non fondata. Come risulta dall'elaborazione interpretativa, giurisprudenziale e dot trinale, della disposizione in esame, l'attribuzione di quota di pensione va interpretata ed intesa nel quadro del sistema ed in correlazione con esso. Particofarmente, va tenuta in evidenza la disposizione di cui al precedente art. 5, richiamato nello stesso art. 9, sulla somministrazione, in sde di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un assegno da corrispondere, periodicamente, dall'un coniuge a favore (1) Sulla interpretazione dell'art. 9 legge n. 898 del 1970 cfr. BARBIERA: Disciplina dei casi cDi scioglimento del matrimonio, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, BolQgna 1971, pag. 169. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'altro: corresponsione tutelabile mediante idonee garanzie reali o personali (art. 8). Dopo di che, la morte dell'obbligato e le vicende successorie possono avere incidenza, a danno della beneficiaria, sulle provvidenze a lui, a suo tempo, accordate e sulle connesse garanzie, compromettendo aspettative e, talvolta, le stesse esigenze di. vita, proprio nel momento in cui dette provvidenze vengono meno: in questo momento che la disposizione in esame trova la sua derivazione e la sua ragion d'essere. D'altra parte, l'intervento motivato del tribunale, in camera di consiglio, acquisite informazioni ed udite le parti, introdotto, appunto, per verificare la situazione reale, e ampiamente regolata in senso positivo o negativo, ovvero moderarla. Ci secondo criteri valutativi, suggeriti volta per volta dalla variet dei casi concreti, in corrispondenza ai criteri dettati per l'assegno periodico dal ri chiamato art. 5 in relazione, sia alla capacit economica dell'obbligato, sia alle modalit, tra cui le modalit di durata, che hano accompagnato la pregressa conduzione familiare . 3.. Cos delineato il contenuto della normativa in esame, in relazione alla sua finalit, ne va considerata la corrispondenza o meno al disposto costituzionale, addotto come termine di riferimento. La Corte ritiene non congruo il richiamo all'art. 42. Nel caso, la censura rivolta contro disposizione che riguarda le vi cende di una obbligazione pecuniaria, quale si configura lato sensu il rapporto pensionistico e non gi il regime della propriet o degli altri diritti reali, cui, invece, la tutela dell'art. 42 diretta. La disposizione consiste e si risolve nella individuazione del destinatario di parte di un pagamento di somma (che sarebbe ad altri integralmente dovuta), in base a statuizione giudiziale ed alle condizioni che si sono enunciate al numero precedente. La disposizione, che trova il suo supporto nell'art. 1188 del codice civile non contiene punti di contrasto con l'art. 42 della Costituzione dettato, in ambito diverso, per altri fini. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 100 Pres. Rossi Rel. Rossano -Esattoria di Sarzana e lnps (avv. Traverso). Esecuzione fiscale -Surrogatoria dell'esattore al creditore procedente . Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost., art. 3, prhio comma; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. art. 205). Non fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 il quale, nel disciplinare il diritto di surroga dell'._esattore, l ! I l I !! PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 493 non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice a termini di legge (1). (Omissis). -2. -La questione non fondata. La legge 29 luglio 1975, n. 426, entrata in vigore nel corso di questo giudizio, stabilisce che le sue disposizioni si applicano anche per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ,e se il privilegio stato fatto valere anteriormente, Essa,-che ha modificato l'ordine dei privilegi stabiliti dal codice civile, con l'art. 12 ha sostituito l'art. 2778 cod. civ., affermando, nella nuova for: mula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 stesso codice e, quindi, anche quelli relativi ai crediti di istituti, enti e fondi speciali nella formula stessa indicati al n. 1 e gi previsti dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nnch quelli indicati nell'art. 2753 codice civile. Da tali disposizioni emerge che l'ordine di prelazione stabilito nel n. 1 dell'art. 2778 per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione abbligatoria, ivi indicate, non ha alterato la posizione, ad essi potiore, dei crediti. dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dall'art. 2777, come gi ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina -anteriore ed attuale -va considerato che il diritto di surroga dell'esattore a termini dell'art. 205 t.u. citato, in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. D'altra parte, non va trascurato che neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilit di soddisfacimento in concreto del credito tributario. Come questa Corte ebbe a rilevare con sentenza 4 giugno 1970, n. 95, l'art. 3 della Costituzione applicabile quando vi sia omogeneit di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari: come nel caso in esame, caratte.rizzato dalla finalit di natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione di tributi erarali. -(Omissis). (1) Su altrt aspetti di costituzionalit della stessa norma dell'art. 205 del t.u. n. 645 del 1958 cfr. Corte cost. f6 giugno 1970, n. 95, in questa Rassegna 1970, 1, 535. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA_ DELLO STATO 494 CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 101 Pres. Rossi Rel. Reale Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Angelini Rota). Trentino-Alto Adige Ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano Scuole materne, elementari e secondarie nelle localit ladine Ille gittimit costituzionale Esclusione. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 19; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 7). Non fondata, con riferimento agli articoli 19, 2, 4 e 98 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la questione di legittimit costituzionale dll'art. 7 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 il quale, disciplinando in modo particolare le scuole delle localit ladine, non si discosta dal sistema adottato in materia dallo Statuto del quale costituisce attuazione. CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1976, n. 102 Pres. Rossi Rel. De Marco Buldini ed altri (avv. Bussi e Ventura) c. Snia Viscosa (avv. Giorgianni e Prosperetti). Lavoro Riposo settimanale Possibilit di sostituzione al riposo giornaliero Insussistenza. (cost., art. 36; I. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 3, terzo comma). Non fondata, con riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 3, terza comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 secondo il quale il riposo settimanale pu anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenze diverse da quella da una mezzanotte all'altra, ma a condizione che sia nel contempo mantenuta integra1a durata del riposo giornaliero sia nel giorno che precede che in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale (1). (Omissis). -1. L'art. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo I 1 domenicale e ~ettimanale ) nel disciplinare le modalit di attuazione del j diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive riconosciuto al personale ' I { dipendente, tra l'altro, anche dall'art. 1 della legge stessa, dispone: a) il riposo di 24 ore consecutive deve essere, di regola, dato la domenica; b) tale riposo, cada di domenica o in altro giorno della settimana, I sempre di regola, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ma pu anche f i (1) In argomento Pucc1: Le lavorazioni a ciclo continuo ed i riposi setti,:' manali, a commento della ordinanza di rimessione, in Mass. giur. lav., 1974, 22. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE . decorrere da ora diversa stabilita con i contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro; e) per i lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra. Come si riferito in narrativa, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza di rinvio, pronunciata nel corso di un giudizio nel quale alcuni dipendenti della societ Snia Viscosa, addetti ad un lavoro a squadre con turni alternati di otto ore, decorrenti dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, lamentavano che nell'alternarsi di tali turni non avevano potuto godere del riposo settimanale di 24 ore consecutive non incidenti sulle ore di riposo normale giornaliero, ad essi spettante, chiedevano il pagamento della retri buzione corrispondente all'asserito omesso godimento del riposo settimanale, ha denunziato a questa Corte il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 370 del 1934, in quanto la decorrenza del riposo settimanale dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, dato l'intrecciarsi dei vari turni di lavoro, cos come nella specie sono stati determinati, importerebbe, necessaria mente, l'assorbimento nelle ore di riposo settimanale di alcune ore di riposo giornaliero, con violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costi tuzione. 2. Dall'insieme delle norme che disciplinano l'orario del lavoro giornaliera, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite, risulta in modo evidente che al lavoratore dipendente debbono essere assicurate tre forme inderogabili ed infungibili di riposo: giornaliero, settimanale, annuale. In particolare con l'orario di lavoro di otto ore girnaliere, quale era quello vigente quando si svolto il rapporto che ha dato luogo alla contro versia nel corso della quale stata adottata l'ordinanza di rinvio, i lavora tori avevano diritto a .16 ore di riposo giornaliero (24 -8) e 24 consecutive di riposo settimanale. Nessuna delle disposizioni contenute nel riportato art. 3 della legge n. 370 del 1934 pu condurre a ritenere che le ore libere giornaliere possano essere ridotte, salvo l'ipotesi, che nella specie non ricorre, di lavoro straor dinario, che, peraltro, non pu elevare a pi di 10 ore la durata del lavoro giornaliero. Ne consegue che, anche in conformit con le convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento (r.d. 20 marzo 1924, n. 580; d.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660) il riposo settimanale pu anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da quella da una mezzanotte all'altra preveduta nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel contempo, mantenuta integra la durata del ri poso giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale. ., RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 496 Da questi princpi non si discosta la norma impugnata, che, anzi, per la deroga alla decorrenza da tina mezzanotte all'altra rimanda alla contrattazione collettiva o, in mancanza, all'Ispettorato del lavoro la determinazione -richiesta dalla natura dell'esercizio -della eventuale diversa decorrenza. Se, pertanto, come si assume sia avvenuto nel caso in esame, il mecca p nismo dell'avvicendamento dei turni del lavoro a squadre sia congegnato in modo tale da non consentire le 24 ore consecutive di riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari immediatamente successivi, senza incidere in misura pi o meno elevata sul riposo giornaliero -ancorch tale meccanismo sia stato adottato non ad arbitrio della societ Snia Viscosa, ma da un contratto collettivo -non pu desumersene la illegittimit costituzionale del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione, bens deve desumersene errata applicazione o addirittura disapplicazione della norma impugnata in questa sede, che rientra nella competenza del giudice di merito accertare e valutare. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 26 febbraio 1976, nelle eause 88/75, 89/75 e 90175 -Pres. Lecourt -Avv. gen. Reischl -Domanda di pronuncia pregiudiziale .proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nelle cause Soc. S.A.D.A.M. ed altre (avv. Sorrentino, M.S. Giannini e de Andr) c. Comitato interministeriale dei prezzi, Ministero dell'industria, commercio e artigianato e Presidenza del Consiglio dei ministri ~ Interv.: Consiglio delle Comunit europee (sig.na Giorgi), Commissione delle Comunit europee (avv. Maestripieri), Governo inglese (avv. Slynn), e Governo italiano (avv. Stato Braguglia). Comunit europee Agricoltura Organizzazioni comuni dei mercati . Zucchero Normativa nazionale sui prezzi Incompatibilit con la normativa comunitaria. (Trattato CEE, art. 40, n. 2, lett. e; regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, artt. 2, n. 1, 3, nn. 1 e 2, 4, nn. 1 e 2, S, n. 1, 9,. n. 1 e 10; provvedimenti CIP 20 febbraio 1974, n. 9, 28 giugno 1974, n. 28, e 13 agosto 1974, n. 39). Comunit europee Agricoltura Organizzazioni comuni dei mercati . Zucchero Prezzi massimi sui prodotti importati -Quando costitui scono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative. (Trattato CEE, artt. 30 e 40, n. 2, lett. e; regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, art. 35). Comunit europee Agricoltura -Organizzazioni comuni dei mercati Zucchero -Normativa nazionale sui prezzi incompatibile con l'art. 30 del trattato CEE Applicabilit dell'art. 103 del trattato CEE Esclu sione Necessit di protezione da manovre speculative Deducibilit Esclusione. (Trattato CEE, artt. 30, 40, n. 2, lett. e, e 103; regolamento del Consiglio 18 dicem bre 1967, n. 1009, artt. 21, nn. 1 e 2, 39 e 41). Indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita di zucchero incompatibile col regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, qualora .metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi (1). (1-3) La decisione in rassegna, massimata nei termini risultanti dal dispositivo, ed analoga a quella resa in pari data nella causa 67/75, TASCA, costituisce ulteriore espressione dell'orientamento adottato dalla Corte di giustizia con la sen 498 498 RASSEGNA Dm'AVVOCATURA DELLO STATO Un prezzo massimo, almeno in quanto si applichi ad un prodotto importato costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, speCialmente qualora sia fissato ad un livello talmente basso che -tenuio conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali -gli operatori i quali intendano importare il prodotto di cui trattasi nello Stato membro considerato possano farlo soltanto in perdita (2). Qualora un prezza massimo, fissato unilateralmente f}.a uno Stato membro, risulti incompatibile con l'art. 30 del trattato CEE e con le norme comunitarie in materia d'agricoltura, lo Stato membro interessato non. pu invocare, a giustificazione di detto prezzo, n l'art. 103 del Trattato, n la necessit di proteggere l'economia da manovre speculative, n infine mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del settore dello zucchero (3). (Omissis). -In diritto. Con ordinanze del 16 giugno 1975, pervenute in cancelleria 1'8 agosto 1975, il Tribunale Amministrativo Regionale del tenza 23 gennaio 1975, resa nella causa 31/74, GALLI (Racc., 47, e in questa Rassegna, 1975, I, 312, con nota di commento); e si rinvia quindi a quanto gi osservato a proposito di tale precedente. Anche nella sentenza in rassegna, in particolare, viene affermata l'autosufficienza della normativa cclmunitaria, e la sua idoneit a consentire ad ogni Stato membro di adottare, in collegamento con le istituzioni comunitarie e nel pi breve termine, le iniziative necessarie per il caso in cui il gioco normale dei sistemi di prezzi istituiti dal regolamento non consenta di far fronte a tendenze non auspicabili che si siano manifestate nell'andamento dei prezzi nello Stato stesso ; ed a tale proposito rimangono valide le contrarie argomentazioni gi segnalate nella nota di commento della analoga sentenza 22 gennaio 1976, resa nella causa 60/75, Russo (r~t-o, I, 36, con nota di commento), anche per quanto concerne la facolt di sindacato che dovrebbe essere riconosciuta ai singoli, in coerenza con il criterio adottato dalla Corte di .giustizia, anche rispetto all'attivit delle Istituzioni comunitarie. Dall'implicito riconoscimento che norme nazionali sui prezzi possono risultare non incompatibili con la normativa comunitaria appare confermato, comunque, che una competenza degli Stati membri in argomento non pu essere esclusa a priori, si che ogni discussione al riguardo viene in definitiva a risolversi nella verifica delle modalit del potere di intervento statale, e non nella declaratoria del difetto di potere. Ad ulteriore commento della decisione appare utile trascrivere qui di seguito le osservazioni presentate per il Governo italiano. (A.M.) Ancora in tema di .normativa nazionale sui prezzi dei prodotti agricoli. (Omissis). -1. Per meglio illustrare i presupposti della domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sar forse opportuno ricordare che, in Italia, il decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347 (G.U.R.I. 5 dicembre 1944, n. 90, serie speciale) istitu il Comitato interministeriale dei prezzi . per il coordinamento e la disciplina dei prezzi " i i: I " f ~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 499 Lazio ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE, nonch del regolamento CEE del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (G. U. n. L 380, pag. 1). Le questioni sono state sollevate nell'ambito di giudizi d'annullamento promossi dalle attrici nelle cause principali contro alcuni provvedimenti adottati dal C.I.P. nel 1974 e da esse ritnuti incompatibili col diritto comunitario. Si tratta dei provvedimenti nn. 9/1974, 28/1974 e 39/1974 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 23 febbraio 1974, n. 171 del 2 luglio 1974 e n. 214 del 16 agosto 1974), dei quali i primi due avevano nell'ordine stabilito prezzi massimi al consumo sia per lo zucchero nazionale, sia per lo zucchero di importa- A norma dell'art. 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363 (G.U.R.I. 29 maggio 1946, n. 124), il Comitato presieduto dal Presjdente del Consiglio dei Ministri e compos.to di vari Ministri ed esperti. La funzione principale del C.I.P. indicata nell'art. 4, primo comma, del gi citato dl. n. 347/44: II Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, pu .determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonch i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e molificare, se del caso, quelli fissati dalle competenti autorit alla data di entrata in vigore del prsente decreto. Nell'esercitare tale funzione e, in generale, per assolvere ai compiti demandatigli, il Comitato si avvale di una Commissione centrale dei prezzi (la cui composizione risulta dall'art. 2 del citato d.l. n. 363/46). In caso di urgenza, nelle materie di competenza del Comitato delibera una Giunta costituita in seno allo stesso e composta secondo quanto prevede l'art. 3 del d.l. lS settmbre 1947, n. 896 (G.U.R.I. 22 settembre 1947, n. 217). 2. Avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 4, primo comma, del d.l. n. 347/44, sopra ricordato, il C.I.P., con un primo provvedimento n. 9 in data 20 febbraio 1974 (G.U.R.I. 23 febbraio 1974, n. S2) determin, tra l'altro, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale o di provenienza estera per le vendite al consumo, fissando il prezzo massimo di lire 2SS al kg. per lo zucchero raffinato semolato in sacco carta da SO kg., tara per merce, ed in lire 27S kg. il prezzo massimo per Io zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg. e da 1/2 kg. e da 2 kg., tara per merce. Fu altres stabilito che i suddetti prezzi fossero validi per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri fu consentita una maggiorazione di lire S al kg. sui prezzi di cui sopra. Con successivo provvedimento n. 28 del 28 giugno 1974 (G.U.R.I. 2 luglio 1974, n. 171), la Giunta del C.I.P. -in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 896/47 gi citato .....,, all'approssimarsi dell'inizio della campagna saccarifera l974/7S, determin a decorrere dal 10 luglio 1974 ed in relazione agli aumenti stabiliti con disposizioni comflnitarie ed alla situazione di mercato... nuovi prezzi massimi per le vendite al consumo dello zucchero di produzione nazionale o di provenienza estera. Per lo zucchero raffinato semolato in sacco carta da SO kg., tara per merce, fu stabilito il prezzo massimo al consumo di lire 3SS kg.; per lo zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg e da 1/2 kg. e da 2 kg., tara per merce, fu fissato il prezzo massimo di lire 37S kg. Anche tali prezzi furono RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 500 zione, mentre il terzo aveva precisato gli elementi di cui erano composti i prezzi massimi fissati dal provvedimento n. 28/1974, menzionando, fra gli altri, il prezzo massimo franco fabbrica>>, il prezzo massimo a destino franco deposito grossista e il compenso massimo nella distribuzione all'ingrosso ed al minuto " . Considerata la loro connessione, appare opportuno riunire i presenti procedimenti ai fini della sentenza. Nel procedimento dinanzi a questa Corte apparsa controversa la questione del se detti provvedimenti, nel loro complesso, .abbiano fissato dei prezzi massimi obbligatori slo per le vendite nelle quali acquirente diretto il consumatore finale, OVl('ero altres per le vendite effettuate nelle fasi .anteriori del commercio, ed in particolare per quelle effettuate dai produttori di zucchero. dichiarati validi per i centri in cui esistono depositi di grossisti, mentre fu confer mata la maggiorazione di Hre 5 kg. per gli altri centri. Con lo st~sso provvedimento n. 28/74, la Giunta del C.I.P. conferm inoltre il compenso massimo per il confezionamento dello zucchero in astucci o pacchi; conferm pure la maggiorazione per il prodotto consegnato in cartoni o fardelli ed in .determinate confezioni; fiss infine i compensi massimi complessivi per la distribuzione dello zucchero, all'ingresso ed al dettaglio. A quest'ultimo proposito, con il provvedimento n. 39/74 in data 13 agosto 1974 (G.U.R.I. 16 agosto 1974, n. 214), la medsima Giunta del C.I.P. deliber la composizione del prezzo massimo dello zucchero raffinato semolato in sacco carta da 50 kg., nonch quella del prezzo massimo dello zucchero raffinato in astucci o pacchi da 1 kg., da 1/2 kg. e da 2 kg. 3.. Avverso i suindicati provvedimenti di fissazione del prezzo massimo al consumo dello zucchero, varie imprese produttrici proposero ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio deducendo, tra l'altro, l'illegitti mit dei provvedimenti medesimi a causa della incompatibilit della disciplina nazionale del prezzo dello zucchero con il Trattato C;E.E. e, in particolare, con i regolamenti relativi all'organizzazione comune del settore. Ritenuta pregiudiziale tale questione ai fini del decidere, il suddetto Tribu nale ha sottoposto alla Corte, ... in relazione agli articoli 3 lett. d), 5, secondo comma, 34 e 35 in relazione all'art. 38, secondo comma, 39 lett. c), d) ed e), 40, n. 3 del Trattato, i seguenti tre quesiti: <, MARZANO, Sulla responsabilit della CEE per atto normativo, in quesi:a Rassegna, 1975, I, 654, con richiamo e commento dei precedenti giurisprudenziali, ai quali adde la 1gi citata sentenza 27 gennaio 1976, resa nella causa 46/75, I.B.C. Inargomento, non pu non essere segnalata comunque, l'affermazione, necessariamente implicita nell'ultima parte della seconda decisione in rassegna, secondo cui la illegittimit di norme comunitarie non di per s suffkiente per affermare la responsabilit della Comunit per atto normativo: affermazione che convalida quanto osservato nella richiamata nota di commento sulla necessit di ritenere che la Hlegittimit dell'atto normativo, oltr,etutto non sufficiente per un'affermazione di responsabilit, costituisca a tal fine un minimum indispensabile, rappresenti cio un estremo necessario e non sufficiente per configurare la responsabi1it come teoricamente possibile (loc. cit., pag. 668). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 516 Invero, i ricorsi vanno esaminati e giudicati in base alle conclusioni -che sono rimaste immutate -figuranti nelle istanze introduttive, in cui si assume che gl'importi compensativi sono logicamente e inscindibilmente connessi con le integrazioni e che quindi la loro soppressione ha intralciato il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei grassi, in particolare per quanto concerne le integrazioni, e si chiede il risarcimento del danno provocato da tale provvedimento. D'altra parte, le decisioni relative alla prefissazione delle integrazioni -che la convenuta considera l'oggetto reale dell'azione -sono state emanate per la maggior parte prima della pubblicazione del regolamento n. 189/72; le ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto rendersi conto, in t~mpo utile, degli eventuali vizi di tali decisioni e impugnarle dinanzi ai giudici nazionali competenti. Cosl stando le cose, i ricorsi sono ricevibili nella parte riguardante gli effetti delle decisioni di prefissazione anteriori all'emanazione del regolamento n. 189/72; essi sono invece irricevibili nella parte in cui concernono le prefissazibni richieste e concesse nel periodo 1 febbraio-1 aprile 1972, giacch le ricorrenti avevano in tal caso la possibilit di adire i giudici nazionali competenti contro l'asserita violazione di talune norme del Trattato e di diritto derivato intese a tutelare i singoli nell'ambito della Comunit. Nel merito. Gli argomenti delle ricorrenti si possono sintetizzare come segue: a) L'organizzazione comune del mercato dei grassi mira a garantire ai produttori una remunerazione per le loro merci -nella fattispecie, semi di colza -pari al prezzo indicativo fissato per la stagione in questione; b) a seguito della modifica del tasso di cambio del dollaro, inter venuta nell'autuno 1971, le integrazioni istituite appunto per garantire la remunerazione suddetta si sono rivelate insufficienti, in ragione del me todo di calcolo utilizzato per determinarne l'importo (l'unit di conto non era stata adeguata alla nuova parit del dollaro); e) per ovviare all'inadeguatezza delle integrazioni e proteggere la produzione comunitaria contro la concorren,za dei semi di colza e dell'olio da essi ricavato, offerti a prezzi pi vantaggiosi, dato il deprezzamento del dollaro, si reso necessario istituire importi compensativi all'impor tazione e all'esportazione; d) La soppressione di detti importi ha privato i produttori comu nitari, 'e in particolari le ricorrenti, della garanzia di una remunerazione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE adeguata ed ha quindi cagionato un danno di cui la Comunit responsabile. Per quanto concerne l'argomento di cui sub d), le ricorrenti si sono limitate a sostenere che l'abolizione degl'importi compensativi doveva logicamente comportare una flessione dei prezzi dei prodotti in questione sul mercato comunitario, senza dimostrare che tale conseguenza si sia effettivamente verificata. Esse, d'altra parte, non hanno provato l'infondatezza della reiterata affermazione della convenuta, secondo cui, dopo l'emanazione del suddetto provvedimento, il livello dei prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario rimasto invariato. La tesi delle ricorrenti si pu interpretare nel senso che, in conseguenza dell'istituzione del regime degl'importi compensativi, esse sarebbero state indotte a rifornirsi sul mercato comunitario ed a chieder la prefissazione delle relative integrazioni, temendo che l'obbligo di versare gl'importi compensativi avrebbe reso loro particolarmente oneroso l'acquisto dei semi sul mercato mondiale. Con la soppressione di tali imposizioni, il loro calcolo si sarebbe rive lato errato ed esse sarebbero state private della possibilit di approvvigionarsi a condizioni pi vantaggiose sul mercato mondiale, subendo cosl un danno di cui la Comunit sarebbe responsabile. Tuttavia, anche ammettendo che la Comunit possa esser ritenuta responsabile delle conseguenze di una prognosi errata sul comportamento delle autorit comunitarie, tale responsabilit sussisterebbe solo per quanto concerne le perdite certe e reali eventualmente sofferte dalle ricorrenti. Orbene, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa siffatte perdite e non hanno quindi dimostrato l'esistenza di un danno di cui potrebbe farsi carico alla Comunit. Quanto all'argomento di cui sub e), l'esistenza di un nesso -quale pretendono le ricorrenti -fra l'istituzione del regime degl'importi compensativi ed il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi, per quanto concerne, in particolare, la determinazione delle integrazioni, non trova alcun fondamento nella normativa vigente in materia. 1iJ'1'~; In realt, l'istituzione del regime suddetto stata suggerita dalla necessit di evitare che gli Stati membri o taluni Paesi terzi potessero, mediante provvedimenti monetari, provocare negli scambi intracomunitari o nel commercio con i Paesi terzi dei prodotti agricoli di cui causa distorsioni tali da pregiudicare gravemente l'equilibrio dei mercati comunitari; Detto provvedimento non mirav pertanto a tutelare ulteriormente il livello dei prezzi comunitari, bens a garantire l'uniformit dei prezzi che costituisce il fondamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati agricoli; quindi lecito versare o riscuotere importi compensativi solo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 518 quando, in loro assenza, il commercio dei prodotti interessati rischi di subire perturbazioni . La Commissione, di conseguenza, aveva il potere e anzi il dovere di abrogare il regime degl'importi compensativi per quanto concerne i pro' dotti . in questione, quando la sua applicazione non risultata pi indispensabile per evitare perturbazioni negli scambi di tali prodotti. Le ricorrenti non hanno provato che tale abrogazione abbia causato perturbazioni nel commercio dei semi di colza: il regolmento n. 189/72 quindi conforme agli obiettivi ed alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di importi compensativi. Per quanto attiene all'argomento sub b), l'art. 1 del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 129, relativo al valore dell'unit di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (G.U. pag. 2553/62) recita: Quando negli atti adottati dal Consiglio a norma, dell'art. 43 del Trattato, riguardanti la politica agricola comune, o nelle disposizioni prese in applicazione di tali atti, figurino importi espressi in unit di conto, il valore di tale unit di conto pari a 0,88867088 grammi di oro fino . A norma dell'art. 2, n. l, di tale regolamento, quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. l, richiedono di esprimere in una determinata moneta gli importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare quello che corrisponde alla parit dichiarata presso il Fondo Monetario Internazionale . Infine, secondo l'art. 3 dello stesso regolamento, il Consiglio e la Com-" missione possono, quando pratiche monetarie a carattere eccezionale rischiano di mettere in pericolo l'applicazione degli atti o delle disposi:zioni di cui all'art. 1, ...... adottare misure in deroga al presente regolamento. Ne consegue che il Consiglio e la Commissione dovevano continuare, ai fini del calcolo dell'integrazione, ad attenersi all'art. 2, n. l, del regolamento suddetto fintantoch le oscillazioni del dollaro si fossero mantenute entro limiti tali da non compromettere il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi. Per dimostrare che il Consiglio e la Commissione hanno violato gli obblighi loro imposti dal regolamento n. 129/62, le ricorrenti avrebbero dovuto provare che il funzionamento della suddetta organizzazione comune era non solo virtualmente, bensl effettivamente sconvolto. Le loro affermazioni generiche, invece, non possono essere considerate prove di un errore manifesto commesso dagli organi comunitari nell'eser cizio dei poteri loro conferiti da tale regolamento. Le ricorrenti sostengono inoltre che, nella determinazione dei criteri di calcolo dell'integrazione, la Commissione avrebbe potuto -come, a loro avviso, ha fatto dal 1 aprile 1972 -compensare il deprezzamento del dollaro mediante l' adattamento contemplato dall'art. 29 del regolamento PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 519 n. 136/66 e disciplinato dall'art. 6 del regolamento del Consiglio 6 giugno 1967, n. 115, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonch il luogo di transito di frontiera (G.U., pag. 2196). Ai termini dell'ultimo considerando del regolamento n. 115/67, tale adattamento mira ad evitare che il diverso vantaggio economico inerente alla trasformazione dei semi oleosi possa indurre le industrie trasformatrici della Comunit a preferire alle altre specie di semi un seme determinato . Poich tale regolamento contempla la concorrenza fra semi di diversa specie, e non gi quella fra semi di produzione comunitaria e semi importati della stessa specie, l'adattamento in questione non poteva servire allo scopo indicato dalle ricorrenti. Pertanto; l'addebito da queste mosso alla Commissione, di aver omesso di adottare il suddetto provvedimento, infondato. Quanto all'argomento sub a), infine, le garanzie stabilite dal regolamento n. 136/66 concernono, se mai, i produttori di semi di colza, non gi i trasformatori, come risulta dall'art. 24: il prezzo d'intervento di base . . . . garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il pi possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicativo . Le integrazioni versate ai trasformatori di semi non sono destinate a garantire loro una determinata remunerazione, bens a dar loro la possibilit di acqu,istare i semi di produzione comunitaria a un prezzo pressapposo equivalente al prezzo indicativo. Peraltro, i regolamenti del Consiglio 6 giugno 1967, n. 116 (G.U. 1967, pag. 2198), 28 settembre 1971, n. 2114 (G.U. 1971, n. L 222, pag. 2) e 20 dicembre 1971, n. 2730 (G.U. 1971, n. L 282, pag. 18), contemplando la possibilit di prefissare l'integrazione, mettono i trasformatori in grado di trarre da tale sistema tutti i vantaggi possib_ili, purch essi si impegnino a porre sotto controllo i loro prodotti durante il periodo cui si riferisce la prefissazione. Cos stando le cose, le ricorrenti non possono invocare una garanzia assertivamente stabilita dal regolamento n. 136/66. Esse assumono ancora che, tenuto conto del regime delle integrazioni contemplato dal suddetto regolamento, la soppressione repentina degl'importi compensativi monetari costituisce, per quanto concerne in particolare le imprese che avevano ottenuto la prefissazione dell'integrazione nel gennaio 1972, una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. L'istituzione degl'importi suddetti era giustificata dall'esigenza di prevenire, in conformit alla normativa comunitaria, perturbazioni negli scambi dei prodotti in questione, non gi dalla volont di garantire ai produttori una remunerazione inalterata: tale censura va quindi disattesa. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dalle considerazioni sopra svolte risulta che i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti. -(Omissis). II (Omissis). -In diritto. Con atto depositato il 26 marzo 1974, la ricorrente ha chiesto alla Comunit, in forza degli artt. 178 ~ 215, 2 comma, del Trattato e.E.E., il risarcimento del danno arrecatole dal regolamento della Commissione 25 gennaio 1974 n. 218 (G.U. n. L 24, pag. 1), che fissa gli importi ompensativi monetari all'esportazione di prodotti amilacei dalla Repubblica Francese o, a seconda dei casi, all'importazione dei medesimi prodotti, in violazione dei criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottarsi nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (G.U. n. I 106, pag. 1), nella versione emendata in particolare dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (G.U. n. L SO, pag. 1). Nell'atto introduttivo, la ricorrente aveva chiesto la restituzione degli importi compensativi all'esportazione versati nel periodo intercorrente tra il 28 gennaio ed il 21 ottobre 1974, gli interessi sulle medesime somme, nonch il risarcimento dei danni per le perturbazioni provocate nella gestione in considerazione tanto dell'incidenza sulle sue disponibilit finanziarie dei :versamenti effettuati, quanto della disparit delle condizioni di concorrenza che avrebbe subito a causa dell'incidenza economica del regolamento n. 218/74. Contemporaneamente al presente ricorso, la ricorrente ha promosso, dinanzi al Tribuna! d'instance di Lilla, un'azione diretta alla restituzione degli importi compensativi di cui causa ed al versamento di interessi monetari al tasso legale sulle medesime somme. Nell'ambito di questa causa, detto Tribunale ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, questioni pregiudiziali relative alla conformit ai regolamenti nn. 914/71 e 509/73 del Consiglio dell'applicazione degli importi compensativi all'esportazione di prodotti amilacei, di cui al regolamento n. 218/74 della Commissione. Nel.la sentenza 12 novembre 1974, a soluzione di tali quesiti (Socit Roquette c/ Stato Francese, causa 34/74, Racc. 1974, pag. 1217) questa Corte ha affermato che, relativamente al periodo considerato, la fissazione degli importi compnsativi, per i prodotti di cui causa, effettuata mediante il regolamento della Commissione n. 218/74 non era conforme alle disposizioni dei regolamenti di base del Consiglio. In seguito a tale sentenza, la ricorrente ha ottenuto la condanna dello Stato Francese alla restituzione degli importi compensativi di cui causa, in forza della sentenza del Tribuna! d'instance 22 aprile 1975. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Nella medesima sentenza, viceversa, il Tribuna! d'instance ha dichiarato che la ricorrente non aveva diritto ad interessi moratori al tasso legale sulle somme restituite. In esito a tale sentenza, la ricorrente, a parziale modifica delle sue conclusioni, chiede solo che gli sia riconosciuto il diritto a) agli interessi, da calcolarsi ad un tasso adeguato, sugli importi compensativi versati e b) ad un'indennit simbolica a risarcimento del danno arrecatole dalla disparit di trattamento sul piano concorrenziale da essa subita in conseguenza del provvedimento adottato dalla Commissione. Sulla questione degli interessi. Risulta dalle disposizioni relative alle risorse proprie della Comunit, e cio dalla decisione del Consiglio 21 aprile 1970 e dal regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2, relativo all'applicazione di quest'ultimo (G.U. 1970, n. L 94, pag. 19, e 1971, n. L 3, pag. 1), in relazione al regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. n. L 94, pag. 13), che spetta alle autorit nazionali di garantire, per conto della Comunit e conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, la percezione d'un certo numero di tributi, tra cui gl'importi compensativi monetari. A termini dell'art. 6 della decisione 21 aprile 1970, ripresa dall'art. 1 del regolamento n. 2/71, tali riscossioni vengono effettuate dagli Stati membri in conformit alle loro leggi, rgolamenti e disposizioni amministratiye. Le controversie relative alla restituzione degli importi percepiti per conto della Comunit rientrano, quindi, nella competenza dei giudici nazionali e vanno risolti da questi ultimi a norma del loro diritto nazionale, ove il diritto. comunitario non abbia disposto in materia. In mancanza di disposizioni comunitarie su questo punto, spetta attualmente alle autorit nazionali di disciplinare, in caso di restituzione di tributi indebitamente percepiti, tutte le questioni accessorie relative a tale restituzione, quali l'eventuale versamento d'interessi. Il Tribuna! d'instance era quindi competente in via esclusiva a decidere relativamente all'attribuzio:p.e d'interessi ed proprio in forza di questa competenza ch'esso ha risolto tale questione nella sentenza 22 aprile 1975 che, del resto, non stata impugnata. Stando cosi le cose, il capo della domanda diretto all'attribuzione d'interessi sulle somme indebitamente riscosse irricevibile. Sul risarcimento richiesto in relazione al pregiudizio per le condizioni di concorrenza Risulta dalla memoria integrativa, depositata a seguito della sentenza pronunziata dal Tribuna} d'instance, che il rimborso degli importi compen 522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .. sativi indebitamente percepiti compensa, a soddisfazione della ricorrente, gli svantaggi da essa subiti nelle proprie operazioni di esportazione. Il danno che la. ricorrente assume di aver subito risulta, stando alle sue dichiarazioni, dal fatto che i suoi concorrenti stranieri avrebbero fruito, grazie al versamento degli importi compensativi sull'im1mrtazione di prodotti amilacei in Francia, di condizioni di smercio pi sfavorevoli di quelle della ricorrente e che, quindi, le condizioni di concorrenza sarebbero state falsate a suo danno. A sostegno di quest'asserzione, la ricorrente ha prodotto dati statistici destinati a provare l'incremento globale, durante il periodo considerato, delle importazioni di prodotti amilacei nella Repubblica Francese. Riconoscendo essa medesima la difficolt di provare l'esatta incidenza di questo andamento sui propri interessi commerciali, la ricorrente si limitata a chiedere un'indennit simbolica a risarcimento del danno subito. Da parte sua, la Commissione ha contestato che tali statistiche siano probanti,_ richiamando l'attenzione in particolare sul fatto che, durante il medesimo periodo, le esportazioni francesi negli altri Stati membri erano altresl aumentate notevolmente, anzi, relativamente a taluni prodotti di cui causa, in una proporzione di gran lunga superiore alle importazioni. Questa constatazione sarebbe sufficiente a provare che il movimento congiunturale addotto dalla ricorrente non trae origine dall'istituzione degli importi compensativi contestati. A termini dell'art. 215, secondo comma, la Comunit deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stti membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni . Dato e non concesso che l'illegittimit del regolamento della Commissione n. 218/74, rispetto ai regolamenti di base del Consiglio, accertata dalla sentenza di questa Corte 12 novembre 1974, dia luogo a responsabilit della Comunit, resta il fatto che la ricorrente non ha provato il danno che assume di aver subito. Invitata espressamente dalla Corte ad integrare sotto questo profilo il fascicolo della sua domanda, la ricorrente si limitata a produrre statistiche globali la cui interpretazione resta incerta, senza fornire la prova di un pregiudizio concreto da ssa specificamente subito nella condotta dei suoi affari n di un nesso di causalit tra detto pregiudizio e le misure adottate dalla Commissione. II fatto di aver ridotto la sua pretesa ad un'indennit simbolica non esime la ricorrente dal provare il danno subito. Quindi, questo capo della domanda va respinto. -(Omissis). III (Omissis). -In diritto. Con atto introduttivo depositato il 1 ottobre 1974, il ricorrente ha chiesto che la Comunit Economica Europea PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE venga condannata a risardre il danno da esso assertivamente subito in conseguenza dell'abolizione, disposta con regolamento della Commissione 26 gennaio 1972, n. 189 (G.U. n. L 24 del 28 gennaio 1972, pag. 25), degli importi compensativi monetari per i semi di colza e di ravizzone e per gli olii ricavati da tali semi. Questa Corte, con sentenza interlocutoria 14 maggio 1975 (Racc. 1975, pag. 533), ha statuito che la Commissione tenuta a risarcire il ricorrente della perdita da questi subita, a causa dell'emanazione del regolamento n. 189/72, nell'effettuare talune esportazioni per le quali le licenze rilasciate il 6 gennaio 1972 avevano fissato le restituzioni. La Corte ha concesso alle parti un certo termine per concordare l'entit della somma dovuta per il risarcimento. Non essendo stato raggiunto un accordo, il ricorrente ha comunicato alla Corte, in data 11 dicembre 1975, l'importo che costituisce oggetto della sua pretesa. La Commissione, in una memoria complementare del 15 dicembre 1975, ha sostenuto che, dai 'documenti prodotti dal ricorrente, questi risulta, non aver subito alcuna perdita ai sensi della sentenza interlocutoria del 14 maggio. Da questa sentenza emerge che la perdita risarcibile quella causata al ricorrente dalla repentina abolizione degli importi compensativi, per il fatto che l'interessato si sia trovato nuovamente esposto, nell'esecuzione di impegni commerciali inderogabili, ad un rischio di cambio contro il quale esso poteva -ritenersi tutelato dal sistema dei suddetti importi. Di conseguenza, non si pu ammettere che il ricorrente abbia subito un danno, qualora esso non sia stato di nuovo esposto ad un rischio di cambio, ovvero tale rischio, pur esistendo in astratto, non si sia realizzato nella fattispecie. Ci premesso, opportuno procedere all'esame dell'esecuzione del contratto stipulato il 15 giugno 1971 fra il ricorrente e I' Office national de Commercialisation algerino, con riguardo alle forniture per le quali era stata prefissata la restituzione all'esportazione. Secondo le clausole contrattuali, l'acquirente aveva la scelta fra il pagamento in dollari ed il pagamento in franchi francesi, il che implicava, in seguito alla caduta del dollaro, verificatasi dopo la firma del contratto, un rischio per il ricorrente. L'opzione a favore dell'acquirente restava in vigore -per quanto riguarda le partite in questione, consegnate nel periodo compreso fra il 25 aprile ed il 4 luglio 1972 -fino al pagamento delle somme liquidate nelle fatture provvisorie, effettuato pochi mesi dopo la consegna della merce, e fino a quello, intervenuto alquanto pi tardi, del saldo da versare in base alle fatture finali. Poich tutti i pagamenti sono stati, in 'definitiva, effettuati in franchi francesi, il rischio di cambio, pur essendo esistito per un certo periodo, non si tuttavia realizzato. RASSEGNA DELL'AVvOCATURA DELLO STATO 524 Resta da accertare se il ricorrente non abbia potuto -come esso assume -ottenere il pagamento in franchi francesi solo in quanto contropartita della sua rinunzia agli interessi di mora, che, come poteva presumersi in base a precedenti esperienze, sarebbero maturati per le partite in questione, il che in effetti avvenuto. Bench non possa escludersi, in linea di principio, che una siffatta contropartita costituisca eventualmente, ai sensi della sentenza interlocutoria, una perdita subita dal ricorrente, a questi che incombe l'onere di provare che, in realt, solo rinunziando agli interessi di mora esso riuscito ad ottenere il pagamento in franchi francesi. In proposito, il ricorrente richiama, in primo luogo, le trattative svolte con l'acquirente nel marzo 1972 e, inoltre, l'accordo di carattere generale intervenuto fra le due parti contraenti mediante lo scambio di lettere in data 11 e 20 giugno 1974. Quanto alle trattative del marzo 1972, il ricorrente non -ha pienamente provato di essersi impegnato in modo defintivo a rinunziare agli interessi di mora come contropartita della rinunzia, da parte dell'acquirente, alla opzione spettantegli in materia di pagamento, e neppure che l'acquirente sia stato indotto ad optare per il pagamento in franchi francesi dal fatto che il ricorrente abbia dichiarato di esser disposto a rinunziare agli interessi in parola. Quanto all'accordo del giugno 1974, esso risulta essere una transazione globale, relativa a vari problemi controversi fra le parti, non solo riguardo agli interessi di mora ed al contratto del 1971, ma anche in merito ad altri punti relativi ad ulteriori contratti. Di conseguenza, esso non pu essere considerato come la prova decisiva di un rapporto causale fra la rinunzia agli interessi sul pagamento delle quattro partite in questione e la scelta effettuata dall'acquirente circa il mezzo di pagamento; di tale scelta, infatti, non si fa neppure menzione nelle lettere da cui risulta il suddetto accordo. Il ricorrente non ha quindi provato di aver subito una perdita, di cui la C?mmissione sarebbe tenuta a risarcirlo. Il ricorso va perci respinto. -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 15 giugno 1976, nella causa 113/75 -Pres. Lecourt -Avv. gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Genova nella causa Frecassetti (avv. Catalano) c. Ministero delle finanze -Interv.: Commissione delle Comunit europee (dott. Marenco) e Governo italiano (avv. Stato Marzano). Comunit europee Agricoltura Organizzazioni comuni dei mercati Giorno dell'importazione Definizione. (regolamenti del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, art. 17, e 13 giugno 1967, n. 120, art. 15). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 525 Comunit europee Agricoltura Organizzazione comuni dei mercati Pre lievi Data rilevante per la determinazione del dazio doganale Crite rio di individuazione Applicabilit in tema di prelievi Esclusione. {d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, disp. prel., art. 6; raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962). Il giorno dell'importazione contemplato dall'art. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 e dall'art. 15 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali (1). La raccomandazione 25 maggio 1962 della Commissione delle Comunit europee, relativa alla data da prendere in considerazione per la determinazione del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo, non pu applicarsi ai prelievi (2). (1-2) Dazi, prelievi, e . giorno dell'importazione . 1. Con la-sentenza in rassegna la Corte di giustizia delle Comunit europee, escludendo a priori (in contrasto con la soluzione sostenuta da tutte le parti in causa) l'applicabilit al regime dei prelievi del criterio segnalato con la raccomandazione 29 giugno 1962 della Commissione CEE (e recepito, com' noto, all'art. 6 delle disposizioni preliminari della tardffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723), ha iin definitiva affermato che il prelievo va applicato sempre con l'aliquota vigente il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali (quale che sia la data dell'effettivo sdoganamento). In tale valutazione, peraltro, sembra che non sia stata esattamente intesa la portata del sistema di sdoganamento con buoni a riprese, contemplato, in effetti, soltanto dall'ordinamento doganale italiano; ed prevedibile, comunque, che l'applicazione del criterio indicato dalla Corte di giustizia dar luogo ad inconvenienti pratici,di non indifferente portata, specialmente nella ipotesi (pure espressamente segnalata nelle difese scritte) in cui siano dovuti insieme dazio e prelievo. Va rilevato, in particolare, che la soluzione adottata dalla Corte di giustizia opposta a quella con la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione, partendo dallo stesso presupposto (inapplicabilit al regime dei prelievi dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale), avevano invece affermato, con la sentenza 3 dicembre 1975, n. 4004, che il prelievo applicabile (sempre) quello della data in cui la merce viene rilasciata nella libera disponibilit clell'importatore. Va pure rilevato, inoltre, che la Corte di giustizia, pur escludendo l'applicabilit ai prelievi della raccomandazione 25 maggio 1962 della Commissione CEE, non si pronunciata espressamente sull'ammissibHit (o ricevibilit), ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, di quesiti volti ad ottenere la interpretazione di raccomandazioni (o pareri), e quindi di atti a priori ed in astratto non suscettibili di applicazione, come si era osservato nella memoria presentata per il Governo italiano (amplius, infra), da parte del giudice nazionale, e la cui interpretazione perci non potrebbe comunque assumersi ne~essaria per emanare la sua sentenza. 2. -L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, comunque, sar evidentemente risolutiva nelle numerose controversie pendenti, anche dinanzi alla / 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -In diritto. -Con ordinanza 31 ottobre 1975, pervenuta in cancelleria il 25 novembre successivo, il Tribunale di Genova ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della nozione di giorno dell'importazione per la determinazione del prelievo da applicare ai cereali, ai sensi degli artt. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, Corte di cassazione, relativamente ad ipotesi in cui stato applicato, nella liquidazione e riscossione dei prelievd, il criterio stabilito dall'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale, risultando anzi assorbente rispetto alle varie questioni discusse tra le parti in causa, ed in particolare rispetto a quella con cernente la esigenza della forma scritta per la richiesta consentita dall'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa. La soluzione adottata dalla Corte di giustizia pone inoltre il problema della necessit di provvedere al recupero nei confronti degli importato11i che hanno usufruito, a richiesta, della pi favorevole aliquota vigente alla data dello sdogana mento, dei maggiori prelievi che si sarebbero dovuti invece riscuotere: iniziative in ordine alle quali ogni determinazione potrebbe risultare influenzata, peraltro, dall'esito della causa pregiudizial di interpretazione 33/76, nella quale il Governo italiano ha segnalato alla Corte di giustizia la possibilit di non considerare la errata applicazione di diritti doganali e la restituzione (o il recupero) delle relative somme come aspetti di una unitaria questione, e di escludere, quindi, l'obbligo della restituzione (o del recupero) in ipotesi in cui debba poi prendersi atto che la normativa comunitaria non stata osservata. A commento della decisione .in rassegna (nella cui motivazione, invero sommaria e non esauriente, risultano considerati taluni profili soltanto delle questioni discusse tra le parti) sufficiente il richiamo a quanto osservato nella memoria presentata per il Governo italiano, qui di seguito trascritta: memoria con la quale stato in effetti sostenuto proprio il principio enunciato nella prima massima, come non necessariamente preclusivo, peraltro, della possibilit di aver riguardo alla data dell'effettivo sdoganamento. 3. -Con dieci dichiarazioni accettate dal competente ufficio doganale i giorni 26 maggio 1967 (due), 1 giugno 1%7 (due), 6 giugno 1967, 8 giugno 1967 (due), 19 giugno 1967, 12 dicembre 1967, e 31 gennaio 1968 il sig. Giordano Frecassetti, titolare della ditta L'Agricola, dichiarava per l'importazione definitiva in Italia dieci partite di cereali, per complessivi Kg. 4.731.833. Dopo l'accettazione delle dichiarazioni di importazione, e prima dello sdoganamento delle merci, J,a ditta importatrice chiedeva, con specifiche domande, e talora con pi domande successive per la stessa partita, l'applicazione del minor prelievo vigente alla data di ciascuna domanda. La ditta importatrice, cio, ogni volta che il prelievo risultava stabilito in importo minore di quello vigente alla data di accettazione della dichiarazione di importazione o di quello vigente alla data di presentazione di una precedente domanda, chiedeva che tale minore prelievo fosse applicato quando le singole partite (o i loro residui quantitativi) sarebbero state sdoganate. Tale criterio veniva in effetti applicato, erroneamente, dal competente ufficio doganale, con liquidazione dei diritti di prelievo quindi, per ciascun quantitativo sdoganato, sulla base del prelievo vigente alla data in cui era stata chiesta l'appli cazione del prelievo pi favorevole; ed il prelievo applicato risultava perci, in concreto, ed in relazione alle varie domande proposte o riproposte dalla ditta im portatrice, il meno elevato di quelli in vigore nel periodo intercorso tra la data PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 527 n. 19 (G.U. del 20 aprile 1962, pag. 933) e 15 del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (G.U. del 19 giugno 1967, pag. 2269). Le suddette questioni sono state. sollevate nel corso di una causa relativa alla fissazione dell'aliquota del prelievo concessa ad un importatore di granoturco, avendo questi fatto sdoganare la merce a pi riprese. Poich, nel frattempo, i prelievi comunitari avevano subito delle variazioni, di accettazione della dichiarazione di ,importazione e quella di sdoganamento dei singoli quantitativi delle merci importate. In sede di verifica ispettiva, peraltro, veniva rilevata l'erroneit del criterio impositivo adottato e si procedeva quindi a nuova liquidazione dei prelievi dovuti, con applicazione del prelievo vigente alla data di accettazione della dichiarazione doganale (o di quello vigente alla data dello sdoganamento di ciascun quantita tivo, se pi favorevole all'importatore), e prescindendosi dagli eventuali minori prelievi medio tempore vigenti; e veniva quindi intimato alla ditta importatrice il pagamento dei maggiori preliev,i dovuti. Il sig. Giordano Freoassetti, titolare della ditta importatrice, si opponeva alla ingiunzione di pagamento, deducendo la legittimit e la esattezza del criterio adot tato, all'atto dello sdoganamento, nella liquidazione delle somme dovute a titolo di prelievo. La convenuta Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava la fon datezza della opposizione, evidenziando rassurdit di un criterio con il quale si svincolasse l'applicazione dei prelievi dalla data dell'importazione. Con ordinanza 31 ottobre 11 novembre 1975 il tribunale di Genova, segnalando di aver in precedenti occasioni affermata l'applicabilit del solo prelievo vigente alla data dell'effettivo sdoganamento delle merci importate, e considerando peraltro la posstibilit di ritenere applicabile anche in tema di prelievi, .quanto meno in via analQgica, il criterio mdicato nella raccomandazione 25 maggio 1962 della Commissione delle Comunit europee, ha ravvisato la opportunit di rimettere alla Corte di giustizia, ari sensi dell'art. 177, secondo comma, del trattato di Roma, le questioni relative: 1 all'interpretazione dell'art. 17 del regolamento CEE 4 aprile 1962, n. 19, e dell'art. 15 del regolamento CEE 13 giugno 1%7, n. 120, nel punto m cui viene stabilito che il prelievo che deve essere riscosso quello applicabile il giorno dell'importazione, al fine di chiarire: a) se per giorno dell'importazione deve intendersi il giorno di presenta zione da parte dell'importatore, o di accettazione da parte della dogana, della dichiarazione di importazione della merce, ovvero il giorno in cui la merce viene lasciata alla libera disponibilit dell'importatore dopo esaurite le operazioni di sdoganamento della merce stessa; b) se, nell'ipotesi in cui una partita di merce venga sdoganata a pi riprese, debba intendersi per giorno della importazione quello dello sdoganamento di ogni singolo quantitativo di merce, o quello in cui avviene lo sdoganamento del primo ovvero dell'ultimo quantitativo della stessa partita di merce;, e) se, nell'ipotesi in cui intervengano variazioni nella misura del prelievo fra la data di presentazine o accettazione della dichiarazione di importazione e la data dello sdoganamento della merce, possa trovare applicazione H prelievo fra quelli vigenti nelle due date suddette, o anche quello, in ipotesi ancora inferiore, in vigore dn una data intermedia fra le altre due; 2 -all'interpretazione della raccomandazione della Commissione CEE diretta agli Stati membri in data 25 maggio 1962, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 528 l'attore nella causa principale chiedeva, nelle varie domande di sdoganamento, ed otteneva, l'applicazione dell'aliquota di prelievo vigente il giorno di presentazione delle singole domande, qualora essa fosse pi favorevole di quella in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione ovvero il giorno della presentazione di una precedente domanda di estrazione. In seguito ad un controllo, l'amministrazione convenuta nella Comunit europee 29 giugno 1962, al fine di chiarire se tale raccomandazione, avente per oggetto i dazi doganali, possa trovare applicazione anche in materia di prelievi comunitari. 4 -A norma dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1339, e secondo criterio gi adottato nelle precedenti analoghe disposizioni, i dazi. doganali venivano applicati, in Italia, nella misura vigente alla data in cui si consegnava la dichiarazione per introduzione in consumo e si presentava la merce: ma la disposizione precisava che nel caso di variazioni si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata gi presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore pi favorevole di quello preesistente . Con raccomandazione del 25 maggio 1962 la Commissione delle Comunit europee, auspicando l'applicazione, fin dal periodo transitorio, di regole uniformi in materia doganale, e sottolineando la necessit di fissare con precisione la data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile all'importazione, raecomandava agli Stati membri di considerare applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo l'aliquota del dazio vigente alla data in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale i.I dichiarante manifesta la sua volont di immettere in consumo dette merci (n. 1) e di prevedere anche che nel caso in cui dopo la data indicata nel paragrafo I, ma prima che sia ,stata data dal servizio doganale l'autorizzazione per l'uscita della merce intervenga una riduzione nell'aliquota del dazio doganale applicabile ad una merce dichiarata per l'immissione in consumo il dichiarante pu chiedere l'applicazione dell'aliquota pi sfavorevole (n. II). Tale criterio, inizialmente oggetto di talune circolari, stato recepito, alla lettera, e con modifica della precedente formulazione, all'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, con il quale stato disposto che alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo faliquota vigente alla data in cui accettata dalla dogana la dichiarazione di importazione e che quando dopo tale data intervdene una variazione del dazio, l'importatore pu chiedere l'applicazione del. dazio pi favorevole purch la merce non sia stata gi lasciata alla libera disponibilit dell'importatore stesso ; e lo stesso criterio stato adottato, per quanto consta, anche dagli altri Stati destinati della raccomandazione. 5. -La questione di fondo proposta dal giudice nazionale investe l'applicabilit dell'indicato criterio, espressamente riferito ai dazi doganali, anche ai prelievi riscossi amimportazione dei prodotti agricoli; e ci in ragione della interpretazione da dare all'art. 17, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, ed all'art. 15, n. l, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, secondo cui il prelievo da riscuotere quello applicabile il giorno della importazione . In particolare, il giudice nazionale segnala di aver in precedenti analoghe controversie ritenuto che per giorno dell'importazione deve intendersi non quello di accettazione della dichiarazione di importazione ma quello in cui la merce viene lasciata alla libera disponibilit dell'importatore; ed assume di aver PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 529 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 529 causa principale ingiungeva all'importatore il pagamento di una somma supplementare a titolo di prelievo. Con la prima questione, si chiede alla Corte d'interpretare l'art. 17 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, e l'art. 15 del regolamento (C.E.E.) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, nella parte in cui essi dispongono che il prelievo che deve essere riscosso quello applicabile il giorno dell'importazione , al fine di chiarire: a) se per giorno dell'LTD.portazione deve intendersi il giorno di presentazione da parte dell'importatore, o di accettazion_e da parte delta adottato tale criterio per essersi attenuto all'interpretazione enunciata nella sentenza 15 dicembre 1971, resa nella causa 35/71, Schleswig-Holsteindsche Hauptgenossenschaft, con la quale la Corte di giustizia ha statuito che per quanto riguarda le merci depositate in un magazzino in regime di sospensione del prelievo, l'art. 15 del regolamento del Consiglio della Comunit economica europea n. 120/67 va interpretato nel senso che il giorno dell'importazione o quello in cui viene effettuata l'importazii:me .il giorno in cui le merci vengono ritirate dal magazzino, 3,1 che implica ch'esse vengono messe denitivamente in libera pratica (Racc., 1097). 6 Prima di esaminare i quesiti proposti appare quindi opportuno rilevare l'equivoco dal quale sembra condizionata la valutazione del giudice nazionale, quello, cio, di ritenere che la individuazione della data rilevante per la determinazione del prelievo applicabile in quella dell'effettivo sdoganamento sarebbe imposta dalla interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza resa nella causa 35/71. Prima facie, invero, potrebbe sembrare che tale decisione sia risolutiva anche ai fini in esame, specialmente per l'affermazione, in essa contenuta, secondo cui l'aliquota del prelievo perci quella vigente il giorno in cui la merce viene messa definitivamente in libera pratica . In effetti, per, la dedsione, come risulta dallo stesso dispositivo sopra riprodotto (e dalle varie questioni discusse tra le parti in causa), si riferisce alfa particolare ipotesi del deposito in regime di sospensione del prelievo (prima prevista nell'ordinamento tedesco), e quindi ad una ipotesi nella quale le merci potevano restare depositate, nonostante una formale domanda di sdoganamento, anche cinque anni, e rispetto alla quale, comunque, la effettiva importazione veniva ad essere effettuata in un momento necessariamente successivo. Si trattava, in particolare, di valutare quale prelievo dovesse applicarsi alle merci depositate in regime di sospensione del prelievo, e se la prefissazione del prelievo rimanesse rilevante quando le merci fossero ritirate dai magazzini dopo la scadenza del termine di validit del titolo; ed con riguardo a tale prospettiva, quindi, che vanno considerate le enunciazioni di principio contenute nella decisione, ed in particoLare l'affermazione secondo cui l'aliquota del prelievo da applicare nel caso in cui le merci vengono ritirate dal magazzino solo dopo la scadenza del termine di validit della licenza con prefissazione del prelievo quella del giorno del ritiro della merce stessa dal magazzino " La specie discussa neila causa 35/71 concerneva, quindi, nella sostanza, un regime di deposito doganale, e cio una ipotesi diversa da quella ora in di scussione. Il deposito doganale, infatti, costituisce di norma una delle possibili destinazioni doganali, del tutto autonoma e distinta dalla importazione definitiva; ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 530 dogana, della dichiarazione di importazione della merce, ovvero il giorno in cui la merce viene lasciata alla libera disponibilit dell'importatore dopo esaurite le operazioni di sdoganamento della merce stessa; b) se, nell'ipotesi in cui una partita di merce venga sdoganata a pi riprese, debba intendersi per giorno dell'importazione quello dello sdoganamento di ogni singolo quantitativo di merce, o quello in cui avviene lo sdoganamento del primo ovvero dell'ultimo quantitativo della stessa partita di merce; alle merci immesse nei depositi pu essere data, dn tutto o in parte, qualsiasi (altra) destinazione doganale, previa autonoma, specifica e distinta dichiarazione. Una questione quale quella in esame (analoga a quella gi decisa solo perch la normativa tedesca all'epoca vigente, pur ammettendo la riesportazione delle meroi in deposito, prevedeva anche per tali merci una domanda di sdoganamento) pu quindi venire in rilievo, relativamente alle merci in deposito, soltanto quando siano dichiarate per l'importazione definitiva (e cio quando sia mutata la originaria destinazione doganale), e con esclusivo riferimento_ alla possibile non coincidenza della data in cui tale nuov1a dichiarazione viene presentata ed accettata con quella in cui la merce viene di fatto svincolata; e non era certo questa la ipotesi in discussione nella causa 35/71. 7 -La questione proposta dal giudice del rinvio si pone, in particolare, nel caso in cui l'ufficio doganale consenta che Je merci dichiarate per l'importazione definitiva siano visitate a riprese, quando cio l'importatore ottenga il permesso di sdoganare le merci non in unica soluzione ma in varie riprese: ed a tale ipotesi occorre aver quindi !lliguardo, nell'ambito della normativa comunitaria, e senza quindi necessit di segnalare e commentare, in questa sede, le specifilche disposizioni in argomento previste nella legislazione doganale italiana. Di norma, la dichiarazione di importazione definitiva viene accettata soltanto quando sia stato gi verificato (occorrendo a mezzo di analisi e controlli) che i prodotm possono essere importati, che non sussistano, cio, divieti o preclusioni, anche di carattere sanitario, che impediscano di consentire l'importazione. Accettata la dichiarazione, si procede alla visita delle merci (per accertarne la qualit, la quantit, il valore e l'origine) e quindi alla liquidazione dei diritti dovuti; ed anche quando . eventuali contestazioni con l'importatore o la quali ficazione stessa delle merci rendono necessario il ricorso ad analisi e ad esmi tecnici, ci non di ostacolo all'effettivo sdoganamento delle merci, al quale si procede con liquidazione provvisoria dei diritti e previa prestazione di adeguata cauzione per i maggiori diritti che potrebbero risultare dovuti: adempimenti a seguito dei quali l'importatore consegue la libera disponibilit delle merci e che gli consentono quindi, senza necessit, ovviamente, di alcuna specifica auto rizzazione, di ritirare le merci dagli spazi doganali. All'importatore pu tuttavia essere permesso, in considerazione di esigenze comunemente avvertite nelle relazioni commerciali, e comunque previa specifica valutazione dell'ufficio doganale sulle dedotte necessit di ordine tecnico, di procedere allo sdoganamento con buoni a riprese (con estrazione dagli spazi doganali, cio, di singoli quantitativi detle merci gi dicMarate per l'importazione definitiva); e quando tale permesso sia concesso, per un termine non superiore a quindici giorni, e previo deposito dei diritti dovuti (aumentati di un decimo) o prestazione di cauzione, la visita viene limitata quindi ai singoli quantitativi estratti; ed alla liquidazione definitiva dei diritti, si provvede, perci, sulla PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 531 e) se, nell'ipotesi in cui intervengano variazioni nella misura del prelievo fra la data di presentazione o accettazione della dichiarazione di importazione e la data dello sdoganamento della merce, possa trovare applicazione il prelievo inferiore fra quelli vigenti nelle due date suddette, o anche quello, in ipotesi ancora inferiore, in vigore in una data intermedia fra le altre due. Con la seconda questione si chiede l'interpretazione della raccomandazione della Commissone C.E.E. diretta agli Stati membri in data 25 mag base dei vari buoni a ripresa di volta in volta rilasciati: procedura che si risolve, nella sostanza, soltanto in una semplificazione delle formalit doganali, essendo evidente che allo stesso utile risultato i singoli operatori potrebbero altrimenti, e comunque pervenire con separate dichiarazioni di importazione, o dichiarando le merci per il deposito (e cio per una delle possibili destinazioni doganali) e dichiarandone quir).di l'importazione definitiva, per ciascun frazionato quantitativo, quando volessero in concreto disporne. Anche nel caso di sdoganamento con buoni a riprese, il prelievo viene applicato secondo l'aliquota vigente alla data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione definitiva, che determina la destinazione delle merci al c;.onsumo nel territorio comunitario. In base allo stesso criterio applicato dn tema di dazi doganali viene peraltro consentito all'importatore di chiedere J'applicazione, per ciascun quantitativo visitato e sdoganamento dell'eventuale pi favorevole prelievo vigente alla data in cui viene utilizzato ciascun buono a ripresa: richiesta necessariamente formale, s'intende, sia per la necessit di evitare possibili collusioni e le assurde conseguenze altrimenti ipotizzabili, sia perch resti documentato e controllabile, comunque, che il prelievo pi favorevole stato applicato per la prescritta e condizionante richiesta dell'importatore (e non, ad esempio, per errore dell'ufficio doganale, suscettibile, come tale, di successiva rettifica). . :E!. con riferimento a tale ipotesi, quindi, che stato chiesto J.la Corte di interpretare l'a11t. 17, n. l, del regolamento 19/62 e .l'art. 15, n. l, del regolamento 120/67, ed al fine specifico di accertare se con la corretta interpretazione di tali norme sia compatibile il criterio di norma applicato, in sede comunitaria, per i dazi doganali. 8. Certamente, utili elementi ai fini in esame possono desumersi dalle stesse norme comunitarie ed mparticolare da quelle nelle quali risulta implicita, quantomeno, la definizione della nozione di giorno dell'importazione : definizione normativa alla quale non pu certo negarsi rilevanza, specialmente quando si consideri che l'applicazione del prelievo vigente il giorno dell'importazione risulta espressamente disposta soltanto nei regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, mentre analoghe disposizioni non risultano contemplate nei vari regolamenti relativi alle altre organizzazioni comuni dei mercati agricoli. L'art., 1 del regolamento 21 dicembre 1967, n. 1041, abrogato con l'art. 16, n. 1, del regolamento 7 gennaio 1975, n. 192, gi precisava, espressamente, che giorno dell'esportazione quello in cui il servizio delle dogane accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volont di procedere all'esportazione (n. 1); che l'accettazione della dichiarazione considerata come adempimento delle formalit doganali (n. 2); e che il giorno dell'adempimento delle formalit doganali determinante per stabilire la quantit, la natura e le caratte RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 532 gio 1962, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit Europee 29 giugno 1962, al fine di chiarire se tale raccomandazione, avente per oggetto i dazi doganali, possa trovare applicazione anche in materia di prelievi comunitari. Le autorit competenti in materia di applicazione dei prelievi, che si tratti dell'amministrazione doganale o dell'ente d'intervento, non possono prorogare la fissazione della relativa aliquota oltre la data contem cistiche del prodotto esportato (n. 3); ed evidente che criterio corrispondente a quello al quale sono ispirate tali definizioni (oltretutto ribadite, e negli stessi termini, con l'art. 2 del rego1amento 17 gennaio 1975, n. 192) deve ritenersi applicabiJe anche per la ipotesi di importazione. L'art. 5 del regolamento 27 giugno 1968, n. 803, inoltre, stabilisce che il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana , per le merci dichiarate per la diretta immissione in consumo, la data in cui l'ufficio di dogana accetta l'atto mediante il quale il dichtarante manifesta ia volont di procedere all'immissione in consumo di dette merci; ed certamente significativo, in argomento, il criterio secondo cui il valore in dogana, per le merci introdotte in uno Stato membro ed inoltrate in altri Stati attraverso i territori austriaco o svizzero, va determinato prendendo in considerazione H primo luogo d'introduzione nella Comunit (art. 1 del regolamento 19 giugno 1970, n. 1150). Ulteriori elementi ermeneutici possibile desumere anche dall'art. 15 del regolamento 10 luglio 1970, n. 1373, abrogato con l'art. 21, n. 1, del regolamento 17 gennaio 1975, n. 193, che precisava che l'obbligo di importare considerato come adempiuto... il giorno dell'espletamento delle formalit doganali (n. l, lett. a), e specificava anche che si considera giorno dell'espletamento delle formalit doganali il giorno in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volont di procedere all'ammissione in libera pratica dei prodotti (n. 5, lett. b); e analoghe definizioni risultano riprodotte, rispettivamente, all'art. 17, n. 1, lett. a ed all'art. 8, lett. a, del regolamento 17 gennaio 1975, n. 193. 9. Anche indipendentemente dai concorrenti fattori di valutazione che un analitico esame della normativa comunitaria consentirebbe di acquisire, sembra doversi quindi concludere, in definitiva, che per giorno di importazione debba intendersi, in via di principio, quello in cui l'ufficio doganale accetta l'atto con il quale sia dichiarata l'importazione definitiva; ed a tale nozione risultano del resto aderenti le normative doganali dei vari Stati membri. Con l'accettazione della dichiarazione di importazione, invero, la merce rimane definitivamente destinata al commercio entro il terr.itorio comunitario; e non appena iniziata la visita, totale o parziale, la merce si intende definitivamente importata (e quindi destinata al consumo nel territorio comunitario) ed irreversibile, per usare la terminologia del legislatore comunitario, la volont di procedere alla immissione in consumo delle merci . La validit di tale impostazione di principio sembra del resto, confermata, implicitamente, anche dalla sentem:a 15 maggio 1974, resa nella causa 186/73, Norddeutsches Vich-und Fleischkontor, con la quale stato .precisato, in particolare, e dopo essersi enunciata la necessit di desumere il criterio decisivo per lo svincolo della cauzione da una nozione comunitaria il cui senso e portata non possono dipendere dalle prassi nazionali che non sono state ancora armo PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 533 plata dalle disposizioni dei due suddetti regolamenti. Tale data quella in cui gli uffici doganali abbiano accettato la dichiarazione mediante la quale l'importatore manifesta la propria volont d'immettere la merce in consumo. Detta accettazione non pu intervenire finch le merci non siano giunte nel luogo indicato dalla dogana per effettuare l'operazione di sdoganamento, e finch non siano stati presentati i documenti necessari per l'immissione della merce in consumo. nizzate '" che l'obbligo cli importare pu considerarsi adempiuto alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva, se la merce, sia pure in seguito, venga effettivamente messa dn libera pratica; ed ulteriori utili elementi si desumono anche dalla sentenza 28 maggio 1974, resa nella causa 3/74, Pfiitzenreuter, nella quale stato affermato che nessuna disposizione dell'art. 7 del regolamento, n. 102/64 vieta di considerare come importazione, ai sensi dello stesso articolo, l'ingresso della merce nel paese importatore, ,debitamente accertato dalle competenti autorit doganali, purch sia ugualmente fornita la prova che la merce stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica (Racc., 599). Ai prodotti soggetti al regime dei prelievi sembra quindi doversi ritenere applicabile, in via di principio, e secondo fo stesso criterio rilevante in .tema di dazi, di prelievo vigente il giorno in cui l'ufficio dQganale accetta la dichiarazione di importazione definitiva. 10. -Si tratta ora di verificare se anche per i prelievi possa applicarsi la deroga seconda cui l'importatore pu chiedere, quando le merci gi definitivamente destinate all'immissione in consumo non siano state ancora lasciate alla libera disponibilit dell'operatore interessato, l'applicazione della aliquota pi favorevole vigente il giorno deilo sdoganamento. Non sembra invero che ad ammettere tale possibilit ostino preclusioni di principio, n che occorra nemmeno una preventiva favorevole valutazione sulla omologa natura dei dazi e dei prelievi. Ai fini in esame, appare infatti sufficiente, secondo criterio di valutazione altre volte adottato,. e quindi indipendentemente dalle analogie che (il prelievo) pu presentare con un'imposta o con un dazio doganale e dall' eventuale natura doganale, fiscale o di altro genere del prelievo (Corte di giustizia, 13 dicembre 1967, nella causa 17/67, Racc., 537 e 538), la sostanziale assimilabilit, quantomeno, dei prelievi ai dazi doganali. Come stato rilevato nella sentenza ora richiamata, invero, il prelievo ha una funzione regolatrice del mercato non sul piano nazionale, ma sul piano dell'organizzazione comune; viene definito facendo riferimento ad un livello di prezzo determinato in funzione degli scopi del mercato comune; ha un'aliquota variabile e pu mutar.e in relazione all'andamento della congiuntura, appare come un onere regolatore d~li scambi esterni legato ad una politica comune dei prezzi, indipendentemente dalle analogie che pu rappresentare con un imposta o con un dazio doganale (loc. cit., pag. 537). I prelievi - stato pure precisato - tendono principalmente a proteggere e a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni di prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunit (Corte di giustizia, 15 dicembre 1971, nella causa 35/71, cit.). Gi in via di principio, quindi, sembra doversi ritenere che i prelievi e i dazi doganali, se pur con finalit non del tutto coincidenti, svolgono comunque RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 534 Il prelievo agricolo ha lo scopo di compensare la differenza fra il prezzo vigente sul mercato mondiale ed il pi elevato prezzo comunitario. Questo principalmente destinato a proteggere e stabilizzare il mercato comunitario, evitando fra l'altro le ripercussioni, nell'ambito della Comunit, delle variazioni dei prezzi del mercato mondiale. L'aumento dei prezzi sul mercato mondiale (e la conseguente diminuzione del prelievo) in epoca successiva alla data di accettazione, da parte della dogana, della dichiarazione d'importazione non deve quindi influire una analoga funzione e costituiscono strumenti di un uniforme criterio impositivo; e tale analogia di funzione, implicitamente confermata anche dallo scopo degli dm.porti compensativi, appare ribadita anche dalla riconducibilit delle due categorie nell'unitario concetto dei diritti di confine, specialmente da quando i prelievi non sono pi riscossi negli scambi tra gli Stati membri. L'assimilabilit dei prelievi ai dazi doganali e la funzione protettiva, se non fiscale, dei prelievi riscossi all'importazione dai Paesi terzi trovano ulteriore conferma nei fatto stesso che la istituzione del regime dei prelievi ha fin ab initio comportato, ~d 'anche negli scambi intracomunitari, la inapplicabilit dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, essendo quantomeno implicito, nella esigenza al riguardo avvertita, il riconoscimento che i prelievi. svolgono una funzione analoga a quella dei dazi doganali. Anche a proposito della questione ora in esame, del resto, utili fattori di valutazione possibile desumere dalla stessa no.rmativa comunitaria, ed in particolare dagli accordi stipulati con i Paesi associati, e dalla tariffa doganale comune allegata ai regolamenti 28 giugno 1968, n. 950, e 17 novembre 1975, n. 3000, che contempla unitarie disposizioni preliminari (relative, in particolare, all'interpretazione della nomenclatura, alla determinazione del peso imponibile, ed alla definizione degli imballaggi) e che fa riferimento, per espressa preci~azione, anche al regime dei prelievi (cfr. disp. prel., lett. B, n. 5; distinzione sub aliquota dei dazi e relativo asterisco di :richiamo; e ultimo e terzo considerando, rispettivamente, dei due regolamenti); ed certo significativo, quanto all'orientamento del legislatore comunitario, che nella proposta di direttiva del 21 dicembre 1973 (volta proprio ad armonizzare le procedure di immissione in libera pratica delle merci) i dazi, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi risultino contestual mente ed uni):ariamente considerati, e nell'ambito di una unica impostazione (GUCE, 15 febbraio 1974, n. 14, pag. 45). 11. -Tali considerazioni, oltre a ribadire la necessit di far riferimento, per la individuazione del prelievo applicabile, alfa data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva, inducono quindi a ritenere rilevante, anche in tema di prelievi, la ratio stessa del criterio in base al quale si consente alJ.'importatore di chiedere l'applicazione dell'aliquota di dazio vigente alla data in cui si procede all'effettivo sdoganamento delle merci importate. Per i dazi come per i prelievi, in definitiva, alla data in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione di impartizione definitiva che deve aversi riguardo, in via di principio, per determinare l'aliquota applicabile; sia ,perch gi da tale momento che la merce importata, e destinata all'immissione in consumo, influisce sul mercato interno e si pone in concorrenza con prodotti comunitari, sia perch deve essere consentita al singolo operatore la preventiva cognizione degli oneri da sostenere per la importazione deMe merci che intenda immettere in consumo nel territorio comunitario. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 535 sulla determinazione dell'aliquota del prelievo, che, in via di princ1p10, viene fissata in funzione del prezzo d'acquisto delle merci. Qualora si ammettesse, perci, che le autorit competenti possano prorogare la data da prendere in considerazione per fissare il.prelievo, il relativo sistema rischierebbe di risolversi a danno dei prodotti comunitari. La questione va quindi risolta nel senso che il giorno dell'importa zione contemplato dall'art. 17 del regolamento n. 19 e dall'art. 15 del Tale criterio di massima non deve pregiudicare, tuttavia, la possibilit per l'importatore di usufruire della mino.re aliquota vigente a11a data in cui si pro cede, secondo le ancora diverse modalit e procedure adottate nei vari Stati membri, al materiale sdoganamento delle merci importate, quando cio ottiene, per aver superato la visita doganale e corrisposto i diritti dovuti, la concreta disponibilit delle merci {segua o na, s'intende, l'effettivo ritiro delle merci dagli spaii doganali); e tale possibilit va di conseguenza ammessa, in particolare, anche nella sopra indicata ipotesi di sdoganamento con buoni a riprese, specialmente quando si cotisideri che mentre l'applicazione del prelievo vigente alla data in cui viene accettata la dichiarazione di importazione definitiva, eventualmente minore di quello applicabile alla data dello sdoganamento, si giustifica in considerazione delle previsioni commerciali dell'operatore interessato e della influenza gi in concreto esercitata, sul mercato d.nterno, dai prodotti dichiarati per l'importazione definitiva, l'assoggettamento delle merci, su specifica e formale richiesta dell'importatore, ai minori prelievi vigenti alla data dello sdQganamento risponde alla esigenza di garantire la loro effettiva competitivit sul mercato interno, proprio in coerenza con la funzione stessa del regime dei prelievi. Non pu non essere considerato, del resto, che l'applicabilit, a richiesta dell'importatore, del minore prelievo vigente alla data dello sdoganamento risulta espressamente preventivato nella gi ricordata proposta di direttiva del 21 dicembre 1973, e con esplicito riferimento, sia nella relazione sulla proposta che nei considerando della direttiva, alle distorsioni altrimenti possibili. Deve invece in ogni caso escludersi, evidentemente, la possibilit di prendere in considerazione i prelievi vigenti nel periodo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva a quella di sdoganamento delle mer ci: possibilit che si risolverebbe invero nel consentire a ciascun operatore interessato, e senza alcuna possibile giustificazione, di scegliere, sia pur nel breve termine concesso per 1a utilizzazione dei buoni a riprese, il prelievo pi favorevole, e di svincolare inoltre l'imposizione, con possibili speculazioni, ed in contrasto con la ratio stessa delle norme comunitarie applicabili, sia dalla data in cui le merci sono dichiarate per la definitiva immissione in libera pratica, sia da quella in cui sono lasciate alla sua libera disponibilit. 12. -La soluzione proposta quanto al primo quesito rivolto dal giudice nazionale rende superata la richiesta di interpretazione della raccomandazione 25 maggio 1962 della Commissione delle Comunit europee. Senza necessit; per tale assorbente motivo, di un'approfondita disamina dei possibili profili di discussione non pu non essere rilevato, peraltro, che tale richiesta dovrebbe comunque essere riconosciuta !inammissibile, e quindi irricevibile. Le considerazioni svolte nelle osservazioni presentate per la causa 111/75 hanno gi indotto a dubitare, invero, della possibilit, per il giudice nazionale, 536 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO regolamento n. 120/67 quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali. Per i motivi sopra esposti, la raccomandazione della Commissione 25 maggio 1962, relativa alla data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo , non pu applicarsi ai prelievi. Se avesse, per contro, inteso raccomandare tale applicazione, la Commissione l'avrebbe fatto espressamente, visto che il provvedimento in di chiedere la interpretazione delle direttive, almeno quando se ne debba escludere (ed a tale preliminare accertamento dovrebbe quindi limitarsi la Corte di giustizia) una diretta ed immediata applicabilit. La ricevibilit della domanda deve quindi a maggior ragione escludersi, a priori, quando abbia ad oggetto la interpretazione di raccomandazioni (o pareri), in ragione della natura non vincolante, anche nei confronti dei destinatari, delle raccomandazioni (e dei pareri). Dall'art. 177, secondo e terzo comma, del trattato CEE risulta infatti evidente che il ricorso alla competente interpretazione della Corte di giustizia predisposto al fine di consentire la decisione di una controversia; e gi tale finalit, e lo stesso riferimento al giudizio sulla validit (privo di senso per quanto concerne le raccomandazioni ed i pareri) evidenziano quale portata sia da attribuire al termine atti contemplato alla lettera b delJ.a norma. Non pu assumersi, del resto, che una declaratoria di irricevibilit presuppone una valutazione sulla rilevanza della questione (riservata invece al giudice della causa di merito), proprio in quanto la inidoneit delle raccomandazioni (e dei pareri), a priori ed in astratto, ad una concreta applicazione in sede giudiziale (tale che possa occorrerne una competente interpretazione) esclude la necessit stessa di un giudizio sulla rilevanza della questione. N potrebbe la ricevibilit ammettersi, evidentemente, in ragione della utilit che da una esatta interpretazione della raccomandaz~one potrebbe il giudice nazionale derivare ai fini della interpretazione della norma di diritto interno (eventualmente) emanata a seguito della raccomandazione, considerato che tale norma di diritto interno sarebbe il giudice tenuto comunque ad applicare, secondo una interpretazione riservata alla sua competenza esclusiva, risultasse o no i coerente con la esatta interpretazione della raccomandazione; ed ovvio che la i ricevibilit della domanda di interpretazione non pu essere ammessa quando 1 possa e debba escludersi, a priori, l'utilit stessa, anche in astratto, della sollecitata interpretazione, quando possa e debba escludersi, cio, che la pronuncia della Corte di giustizia sia necessaria per emanare la sentenza del giudice nazio I nale, e non risultino quindi ricorrenti gli stessi presupposti di applicazione del! l'art. 177 del trattato CEE. ! 13. -Si propone pertanto di ,affermare in diritto, a soluzione delle questioni proposte dal giudic del rinvio, che per giorno dell'importazione deve intendersi, ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, I e dell'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, il giorno in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione con la quale l'importatore manifesta la volont di procedere all'immissione ,in libera pratica dei prodotti, e che le indicate disposizioni non impediscono di considerare come giorno dell'im PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 537 questione stato adottato oltre un mese dopo la pubblicazione del regolamento n. 19, relativo alla graduale attuazione di n'organizzazione co mune dei mercati nel settore dei cereali, regolamento il quale stabilisce, all'art. 17, che il prelievo da riscuotere Ǐ quello applicabile nel giorno dell'importazione. -(Omissis). portazione -quando le merci dichiarate per l'immissione in consumo siano sdoganate e messe iin libera pratica in frazionati quantitativi, e l'importatore presenti al riguardo specifica domanda -il giorno in cui ciascun quantitativo sdoganato e messo in libera pratica. A.M. CORTE DI GIUST.IZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 14 luglio 1976, nella causa 13/76 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal conciliatore di Rovigo nella causa Don (avv. Viscardini) c. Mantero - Interv.: Commissione delle Comunit europee (sigg. Sch e de March). Comunit europee Libera prestazione dei servizi -Divieto di restrizioni Calciatori Discriminazioni fondate sulla cittadinanza Incompatibilit con la normativa comunitaria. (trattato CEE, art. 7, 48-51 e 59-66; regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, artt. 1 e 7, n. 4). Comunit europee Libera circolazione delle persone e divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi Normativa comunitaria Diretta efficacia. (trattato CEE, artt. 48, 59, primo comma e 60, terzo comma). incompatibile con gli artt. 7 e, a seconda dei casi, 48-51 e 59-66 del trattato CEE una disciplina o prassi nazionale, anche emanante da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini dello Stato membro in cui tali discipline o prassi vige, il diritto di partecipare, come professionisti o semi-professionisti, ad incontri di calcio, salvoch detta disciplina o prassi non precluda ai giocatori stranieri la partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere ed alla fisionomia specifica .di detti incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva (1). (1) Il principio affermato nella prima massima, e che non mancher di avere notevoli ripercussioni sull'attivit calcistica italiana (per essere stato il tesseramento finora consentito, ai sensi degli artt. 16 e 28, lett. g, del regolamento della Federazione Italiana Gioco del Calcio, ai soli giocatori di cittadinanza italiana), costituisce espressione dell'orientamento gi adottato dalla Corte di giustizia con la sentenza 12 dicembre 1974, resa nella causa 36/74, WALRAVE (Racc., 1405, e in questa Rassegna, 1975, I, 77, con nota di richiami). 538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Gli artt. 48 da un lato e 59, primo comma, e 60, terza comma, del trattato CEE, dall'altro -le due ultime disposizioni, comunque, nei limiti in cui prescrivono l'abolizione di ogni discriminazione nei confronti del prestatore a motivo della sua nazionalit o per il fatto che egli risiede in uno Stato diverso da quello in cui la prestazione dev'essere fornita -hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conferiscono ai singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare (2). (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 7 febbraio 1976, registrata presso la cancelleria della Corte di Giustizia il 13 febbraio 1976, il giudice conci1iatore di Rovigo sottoponeva in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni sull'interpretazione degli artt. 7, 48 e 59 del Trattato stesso. Le due prime questioni mirano a far stabilire se gli artt. 7, 48 e 59 del Trattato conferiscono a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunit il diritto di effettuare una prestazione in qualsiasi parte del territorio comu:.itario ed in particolare se pure i calciatori fruiscano di tale diritto qualora le loro prestazioni siano fornite a titolo professionistico. Con la terza questione, sottoposta per l'eventualit che alle prime due venga data soluzione affermativa, si chiede, in sostanza, se il diritto summenzionato possa invocarsi anche per fare opposizione dell'applicazione di regolamenti contrari emanati da una federazione calcistica competente a disciplinare la pratica di detto sport sul territorio di uno Stato membro. Con la quarta questione, sottoposta per l'eventualit che le prime tre siano risolte positivamente, si chiede. alla Corte di stabilire se il diritto di cui trattasi possa esser invocato direttamente dinanzi alla magistratura nazionale e se il giudice nazionale debba tutelarlo. Le questioni sono sorte nell'ambito di una co.ntroversia tra due cittadini italiani circa la compatibilit degli articoli summenzionati del Trattato con alcune disposizioni del Regolamento organico della F.I.G.C. ,in virt delle quali solo i giocatori affiliati a detta federazione possono disputare incontri come professionisti o semi-professionisti, mentre l'affi (2) Cfr. in argomento, anche per quanto concerne le limitazioni consentite-da motivi di ordine pubblico: Corte di giustizia, 7 luglio 1976, nella causa 118/75, WATSON; 8 aprile 1976, nella causa 48/75, RoYER; 28 ottobre 1975, nella causa 36/75, RUTILI, Racc., 1219, e in questa Rassegna, 1975, I, 838, on nota di BRAGUGLIA; 26 febbraio 1975, nella causa 67/74, BoNSIGNORE, Racc., 297; 4 dicembre 1974, nella causa 41/74, VAN DUYN, Racc., 1337, e Foro it., 1975, IV, 99; 3 dicembre 1974, nella causa 33/74, VAN BINSBERGEN, Racc., 1313, e in questa Rassegna, 1975, I, 67 con nota di commento; 21 giugno 1974, nella causa 2/74, REYNERS, Racc., 656, e in questa Rassegna, 1974, I ,881, con nota di commento ed indicazione delle altre norme del trattato CEE gi riconosciute direttamente efficaci: indicazione integrata nella nota di commento alla sentenza resa nella causa 33/74, Zoe. cit. (v. nota 3 a pag. 68). PARTI! I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE liazione alla federazione a titolo professionistico o semi-professionistico in linea di principio consentita solo a giocatori di nazionalit italiana. 1) A norma dell'art. 7 del Trattato, vietata nella sfera d'applicazio ne dell'articolo stesso, ogni discriminazione praticata in ragione della nazionalit. Il principio attuato, per quanto riguarda i lavoratori su bordinati e i prestatori di servizi, rispettivamente dagli artt. 48-51 e 59-66 del Trattato, nonch da tutti gli altri provvedimenti comunitari adottati in base agli articoli di cui sopra. Per quel che riguarda pi specialmente i lavoratori, l'art. 48 statuisce che la libera circolazione implica l'abolizione di ognf discriminazione, fondata sulla nazionalit, tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. A norma dell'art. 1 del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612 del Con siglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunit (G. U. n. L 257, pag. 2) ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'at~ tivit subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro . Per quel che concerne la libera prestazione dei servizi nella Comunit, l'art. 59 del Trattato dispone che le restrizioni praticate in questo settore sono soppresse nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunit che non sia quello del destinatario della pre stazione. In virt dell'art. 60, terzo comma, il prestatore di servizi pu, per l'esenzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivit nel Paese ove la prestazione fornita, alle stesse condizioni impo ste dal Paese stesso ai propri cittadini. Dalle disposizioni summenzionate emerge che incompatibile con la disciplina comunitaria ogni disposizione interna che riservi esclusiva mente ai cittadini di uno Stato membro l'esercizio di una delle attivit che rientrano nella sfera d'applicazione degli artt. 48-51 o 59-66 del Trattato. 2) Tenuto conto degli obiettivi della Comunit, la pratica dello sport disciplinata dal diritto comunitario se configurabile come attivit eco nomica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. Riveste carattere economico !'atti vit dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuita. Se cittadini di uno Stato membro, tali calciatori possono dunque fruire, in tutti gli altri Stati membri, delle norme comunitarie relativ\. alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Tali norme tuttavia non sono in contrasto con una disciplina o prassi che escluda i giocatori stranieri da determinati incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti -incontri, e che hanno quindi natura prettamente sportiva, come ad esem pio nel caso di incontri tra rappresentative nazionali di due Paesi. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 540 Tale restrizione della sfera d'applicazione delle disposizioni di cui trattasi deve essere tuttavia mantenuta rigorosamente entro i limiti del suo specifico oggetto. Spetta al giudice nazionale definire, alla luce dei criteri sopra esposti, la natura dell'attivit sottoposta alla sua valutazione. 3) Come la Corte ha gi affermato nella sentenza Walrave (12 dicembre 1974, causa 36/74; Racc. 1974, pag. 1405), il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti della pubblica autorit, ma anche le norme di qualsiasi natura diretta a disciplinare collettivamente il lavoro salariato e la prestazione di servizi. Dalle disposizioni degli artt. 7, 48 e 59 del Trattato, che hanno indole cogente, si desume pertanto che il giudice nazionale deve tener conto nell'apprezzamento della validit degli effetti di una disposizione contenuta nel regolamento di una organizzazione sportiva. Si deve dunque rispondere al giudice proponente che incompatibile con gli artt. 7 e, a seconda dei casi, 48-51 o 59-66 del Trattato, una disciplina o -prassi nazionale, anche emananti da un'organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini dello Stato membro in cui tale disciplina o prassi vige, i( diritto di partecipare, come professionisti o semiprofessionisti, ad incontri di calcio, salvoch non si tratti di una disciplina o prassi che precluda ai giocatori stranieri la partecipazione a taluni incontri per motivi non economici,-ma inerenti al carattere e alla fisionomia specifica di detti incontri, e che hanno g_uind natura prettamerite . sportiva. 4) Come la Corte ha gi affermato rispettivamente p.elle sentenze 4 dicembre 1974 (causa Van Duyn, 41/74; _Racc. 1974, pag. 1337) e 3 dicembre 1974 (causa Van Binsbergen, Racc. pag. 1299), gli artt. 48 da un. lato e 59, primo comma, e 60, terzo comma, dall'altro, del Trattato -le due ultime disposizioni, comunque, nei limiti in cui prescrivono l'ab.olizione di ogni discriminazione nei confronti del prestatore a motivo della sua nazionalit o per il fatto che egli risiede in uno Stato diverso da quello in cui la prestazione dev'essre fornita -hanno efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e conferiscono ai, singoli diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare ..-(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE I CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 30 marzo 1976, n. 1 Pres. Vetrano Est. Imperatrice Fiocchini ed altri (avv.ti Frataccia, Bisagni, Gentili) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Carbone). Competenza e giurisdizione Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Pensioni: controversie su assegni accessori e su trattenute del tratta mento pensionistico per divieto di cumulo con trattamento di attivit . Giurisdizione del Consiglio di Stato. (cod. proc. civ., art. 362; r.d. Z1 giugno 1933, n. 703, art. 7; r.d. 28 giugno 1933, n. 704, artt. 35, 39; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13, 62; d.P.R.' 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 94 e 13!)). Rientrano nella competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato le controversie relative sia alla spettanza degli assgni accessori alla pensione, sia ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione in ossequio alle norme che vietano il cumulo del trattamento di quiescenza con un trattamento di attivit; nel primo caso trattasi di materia attribuita alla giurisdizione esclusiva, mentre la seconda ipotesi rientra nella giurisdizione generale di legittimit (1). Il CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 febbraio 1976, n. 630 Pres. La. porta Rel. Vela P. M. Pedace (conci. conf.) Ministero del Tesoro (avv. Stato Lancia) c. Fides Teodorani ved. Francolini ed altra (avv. Romagnoli). Competenza e giurisdizione Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Pensioni: controversie su assegni accessori e su trattenute del trattamento pensionistico per divieto di cumulo con trattamento di attivit Giurisdizione della Corte dei conti. (cod. proc. civ., art. 362; r.d. Z1 giugno 1933, n. 703, art. 7; r.d. 28 giugno 1933, n. 704 artt. 35, 39; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13, 62; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 artt. 94 e 130). Rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti le controversie relative sia alla spettanza degli assegni accessori alla pen (1-2) Alla decisione n. 1 del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha fatto seguito identica statuizione nell'analoga controversia Branciforti ed altri c. Ministero Tesoro (n. 2, in data 30 marzo 1976). 542 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione, sia ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione in ossequio alle norme che vietano il cumulo del trattamento di quiescenza con un trattamento di attivit," le due ipotesi rispettivamente non rientrano nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato o nella sua giurisdizione generale di legittimit (2). I (Omissis). -Francesco Fiocchini, Bruno Munari, Angelo Di Nunno, Quinto Placuzzi, Antonio Barone, con atti notificati rispettivamente il 18 settembre 1968 alla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma, il 14 ed il 12 aprile 1969 alla Direzione Pro.vinciale del Tesoro di Padova ed al Ministero del Tesoro, il 9 febbraio 1970 alla Direzione Provinciale del Tesoro di Milano, il 2 febbraio 1970 al Ministero del Tesoro, il 23 marzo 1970 al Ministero del Tesoro, hanno proposto ciascuno ricorso giurisdizionale per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe ed hanno esposto quanto segue. Essi, titolati di pensione privilegiata~ i primi quattro, e normale, il quinto, a carico dello Stato; sono stati assunti in servizio retribuito alle dipendenze rispettivamente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dal 16 ottobre 1964, della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo da data imprecisata, dell'Azienda Trasporti Municipali di Milano dal1' 11 febbraio 1964, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dal 1 gennaio 1967, dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Milano dal 18 marzo 1968, continuando a percepire da tali date la indennit integrativa speciale e la tredicesima mensilit sul trattamento di pensione. Le Direzioni Provinciali del Tesoro menzionate con i rispettivi provvedimenti impugnati e dalla data di ciascuno degli stessi, hanno sospeso il pagamento della indennit integrativa speciale e della tredicesima mensilit o della prima soltanto sulle pensioni da essi godute ed hanno altres disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte per Entrambe le citate decisioni del giudice amministrativo si pongono in consapevole contrasto con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Pertanto esse sono gi state impugnate per difetto di giurisdizione. La complessa fattispecie meriterebbe pi ampio commento. Considerata peraltro la pendenza dei due ricorsi :per cassazione, si rinvia ogni ulteriore considerazione a quando le Sezioni Unite avranno definitivamente deciso sulla materia. Si segnala comunque che il Supremo Collegio con sentenza 12 maggio 1976, n. 1656 -inedita -ha ulteriormente ribadito il proprio orientamento. PARTE I, SBZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE tali titoli dal momento della loro assunzione in servizio retribuito alle dipendenze degli enti pubblici menzionati. Bruno Munari ed Antonio Barone, avendo proposto ricorso gerarchico al Ministero del Tesoro avverso i provvedimenti menzionati ad essi relativi, hanno ottenuto le decisioni negative di tale organo in data 28 febbraio 1969 e del 27 gennaio 1970. Essi, di tutti gli atti impugnati, hanno quindi denunziato l'illegittimit per vizi dedotti con motivi variamente esposti in ciascun ricorso e che si possono riassumere come segue: 1) (Munari, Di Nunno, Placuzzi) -Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, e degli artt. 3 e 4 del r.d. 19 gennaio 1939, n. 295. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittoriet. Le Direzioni Provinciali del Tesoro avevano competenza soltanto a disporre il recupero dei crediti erariali derivanti da indebiti pagamenti di assegni di pensione sui ruoli di spesa fissa da esse amministrati. La valutzione della spettanza dell'indennit integrativa speciale e della tredicesima mensilit in relazione al concorrente trattamento di attivit di servizio spettava alla competenza dell'organo che liquida tali assegni, previo accertamento che il pensionato percepisce con il trattamento di servizio altre indennit identiche e di quali di esse debbano essere sospese. Nei provvedimenti impugnati manca comunque ogni accenno alla preventiva revoca delle indennit, per le quali stato disposto il recupero delle somme gi pagate, n stata data una qualsiasi motivazione del loro contenuto. 2) (Tutti) -Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento di fatti e displ;lrit di trattamento. La sospensione dell'indennit integrativa speciale sulla pensione prescritta solame11te nel concorso di altra indennit identica sulla retribuzione per attivit di servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione dello Stato e non anche quando tale attivit prestata ad enti diversi dallo Stato, che altrimenti si gioverebbe di un indebito arricchimento in danni di tali enti. La stessa cosa avverrebbe per la tredicesima mensilit. Occorrerebbe comunque che la indennit corrisposta dal diverso ente pubblico sul trattamento di attivit di servizio fosse identica alla indennit integrativa speciale sulla pensione e, fra le due, si sarebbe dovuta sospendere quella di minor misura. Nessuno degli enti, alle cui dipendenze essi prestano servizio retribuito, corrisponde loro indennit del genere, ma soltanto assegni di diversa natura assimilabile ad ogni effetto allo stipendio, insieme al quale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sono assoggettati alle ritenute erariali e sono computabili per il trattamento di quiescenza. Non sono stati indicati gli elementi di individuazione dei titoli di recupero delle somme ritenute indebitamente pagate n stata consentita la scelta fra le indennit non cumulabili, il cui concorso non corrisponde ai periodi cui i provvedimenti si riferiscono. Non tutti gli enti, alle cui dipendenze essi percepiscono il rispettivo trattamento di attivit, hanno i caratteri in relazione ai quali vietato il cumulo fra gli emolumenti menzionati. 3) (Tutti) Violazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, degli artt. 1 e 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Essi sono stati assunti alle dipendenze degli enti pubblici, da cui percepiscono il rispettivo trattamento di serVizio, in qualit di invalidi e si giovano, quindi, della norma che garantisce loro il normale trattamento economico, giuridico e normativo previsto per gli altri lavoratori. La sospensione dell'indennit integrativa speciale e della. tredicesima mensilit sulla pensione sarebbe peggiorativa di tale trattamento. 4) (Tutti) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. La Pubblica Amministrazione non obbligata a ripetere dagli impiegati le somme loro indebitamente pagate per retribuzione in maniera tale da indurli nel convincimento di buonafede che veniva soddisfatto un loro diritto, giacch l'art. 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, non prevede un obbligo del genere ma pone soltanto le modalit dell'eventuale recupero e ne stabilisce i limiti. La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato ha escluso lo stesso obbligo in presenza di emolumenti pagati dalla Pubblica Amministrazione nel convincimento errato che fossero dovuti e percepiti in buona fede. 5) (Fiocchini e Baroni) Violazione degli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione. garantito costituzionalmente ai lavoratori il trattamento pensionistico .conseguente alle prstazioni di lavoro ed in misura paritaria per tutti i lavoratori, tenuto conto delle condizioni di durata, qualit e cessazione del rapporto di lavoro .. Nessuna incidenza possono avere su tale trattamento eventuali nuove prestazioni di lavoro r~se possibili dalla persistente efficienza del lavoratore, tanto pi che l'intero trattamento, comprensivo della pensione e delle varie indennit e quindi dell'integrit integrativa speciaie e della tredicesima mensilit, un tutto unico forma tosi in base alle ritenute sullo stipendio durante l'attivit di servizio. Una qualsiasi diminuzione del trattamento di pensione cos garantito, sia pure per effetto del concorso della retribuzione per altra attivit, verrebbe a ledere tali diritti ed i relativi principi costituzionali, anche PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE perch la pensione ha funzione alimentare, essendo diretta a soddisfare i bisogni fondamentali dell'individuo e della sua famiglia. Essa sarebbe inoltre di impedimento e di remora allo svolgimento di una nuova attivit lavorativa ugualmente garantita costituzionalmente. L'Amministrazione del Tesoro, costituitasi in giudizio, ha resistito ai ricorsi, rilevandone preliminarmente l'inammissibilt per difetto di giurisdizione in materia di pensione, che spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo la sentenza n. 3246 del 29 settembre 1974 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite. La Sezione IV, dopo aver riunito i ricorsi aventi oggetti identici, ritenuto che l'ossequio alla menzionata sentenza della Corte Suprema di Cassazione ,importasse un mutamento di giurisprudenza e, quindi, un contrasto con quella anteriore sia delle altre. sezioni che dell'Adunanza Plenaria, li ha rimessi a quest'ultima. Sia i ricorrenti che l'Amministrazione del Tesoro, con memorie depositate rispettivamente il 12 ed il 22 novembre 1975, hanno illustrato le proprie ragioni e, con la successiva discussione orale, hanno svolto le conseguenti conclusioni. 'DIRITTO I. -I ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti adottati nei loro confronti dalle varie Direzioni Provinciali del Tesoro e, taluno, della decisione negativa adottata dal Ministro del Tesoro sul ricorso gerarchico; provvedimenti con i quali stato sospeso il pagamento dell'indennit integrativa speciale e della tredicesima mensilit ad essi corrisposta sul trattamento di pensione a carico dello Stato, percependo essi le medesime indennit e mensilit sul trattamento economico di servizio alle dipendehze di altri enti pubblici, ed stato disposto il recupero delle somme per tali titoli ad essi indebitamente corrisposte dal momento della rispettiva assunzione in detto servizio. L'Amministrazione del Tesoro, riportandosi alla pi recente sentenza in materia della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, eccepisce il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sostenendo che sono devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti le controversie sui provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono il trattame.nto di quiescenza al lordo con lesione del diritto dell'ex impiegato dello Stato alla pensione e della sua misura. Viene posta, dunque, una questione di giurisdizione che, prospettata unitariamente riguardo ai due distinti capi di domanda avanzata dai ricorrenti, deve essere risolta in difformit dalla soluzione datane dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite e nei due distinti profili cui la espone la suddetta domanda. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 546 II. -Il primo di tali profili concerne la domanda di annullamento dei provvedimenti di sospensione del pagamento. dell'indennit speciale e della tredicesima mensilit prima corrisposte ai ricorrenti sul trattamento di pensione a carico dello Stato in concorso con identici emolumenti da essi percepitisul trattamento di attivit di servizio alle dipendenze di altri enti pubblici. Esso involge con tutta certezza la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia d'impiego pubblico, a norma dell'art. 29, n. 1, del t.u. 25 giugno 1924, n. 1054, in relazione all'art. 38, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza esporla alle limitazioni derivanti dal concorso della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in materia di pensione a carico dello Stato, prevista dagli artt. 13 e 62 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214. Il trattamento di quiescenza, di cui parte la pensione nella spettanza come nella misura, invero oggetto di un diritto soggettivo che accede al rapporto di impiego pubblico, sua fonte esclusiva, e ne deriva perci tutta la disdplina, quando non vi siano norme che lo riguardino specificatamente o fuori dei limiti delle stesse. Ci risulta evidente dall'art. 125 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, col definire il diritto alla pensione dell'impiegato dello Stato che viene collocato a riposo, costituisce la cerniera fra le norme generali sul rapporto d'impiego pubblico e le norme speciali slll trattamento di quiescenza dei dipendenti dello S~ato in una articolazione sistematica composta nel quadro unitario delle prime variato dalle deroghe delle 0:1tre, s che vale al riguardo il canone d'interpretazione previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Questo vuol dire che, essendo il rapporto d'impiego pubblico tutto intero attribuito alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, tranne che per la materia di pensione a carico dello Stato attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, questa come ritagliata da quella nel punto d'interferenza della materia d'impiego pubblico con la materia di pensione a carico dello Stato, che per il rispettivo diverso ambito solo parzialmente vengono a coincidere. Ne deriva che tutto il contorno esterno ai limiti del suddetto punto d'interferenza, che determina la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in eccezione a quella del Consiglio di Stato, spetta a quest'ultimo, come vuole esplicitamente il menzionato art. 29, n. 1, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, nell'indicare come attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato i ricorsi relativi al rapporto d'impiego pubblico, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei Conti . Quale sia poi il punto d'interferenza fra le due materie atte a discriminare le due forme di giurisdizione esclusiva, nell'ambito della generica indicazione dell'art. 13 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, risulta chiaro dal successivo art. 62, che rende impugnabili dinanzi alla Corte dei Conti i PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 541 provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione e devolve alla stessa Corte ogni altro ricorso in materia di pensione da leggi speciali ad essa attribuito e le azioni attinenti alla costituzione del titolo-ed all'accertamento delle condizioni da cui sorge il diritto alla pensione. La materia di pensione che ricade nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, non appare cos, almeno nei riguardi dei pubblici impiegati, comprensiva di ogni aspetto del trattamento economico loro spettante a carico dello Stato a seguito della cessazione del rapporto di impiego, ma liinitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto alla pensione come tale in senso stretto. Rimane escluso il rapporto che, pur accedendo a tale diritto o essendone presupposto non immediato o avendolo a proprio presupposto, non si identifica con esso o con il fatto giuridico da cui esso sorge. La dimensione del diritto alla pensione, sulla quale si cominisura perci la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, data dalle norme sostanziali he appositamente lo disciplinano ed ora, nei suoi termini generali, dal t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha riprodotto, coordinandole, tutte le norme anteriormente vigenti in materia ed ha nettamente distinto, come gi queste ultime, fra pensione vera e propria disciplinata nei suoi titoli III, IV e V, ed assegni accessori del trattamento di quie~ scenza disciplinati nel suo titolo VI. La prima soltanto oggetto del provvedimento di liquidazione, nel quale in rapporto alla base pensionabile (ultimo stipendio o ultima paga o retribuzione integralmente percepiti ed aumentati di tutti gli altri assegni pensionabili) ed ai servizi computabili accertati determinata la misura della pensione secondo le percentuali prescritte, a norma degli artt. 43 e 44 di tale t.u. o delle altre sue disposizioni particolari. Gli assegni accessori sono invece estranei a tale provvedimento e soltanto lo presuppongono per essere attribuiti allo stesso destinatario di esso con distinti provvedimenti di competenza diversa o, talora, di organi diversi da quello cui spettato di emanarlo, secondo si pu desumere dalle disposizioni del menzionato titolo VI e dell'art. 195 dello stesso t.u. I suddetti provvedimenti concernenti gli assegni accessori proprio per tale estraneit non reagiscono in alcun modo sulla misura della pensione in senso stretto n quindi concorrono con il provvedimento di sua liquidazione a determinarne le vicende, cosicch essi si sottraggono a qualsiasi forma di assimilazione con questo ed in conseguenza alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che in nessuna norma di legge li riguarda specificamente. L'indennit integrativa speciale, istituita per i trattamenti economici dei dipendenti dello Stato sia di attivit di servizio che di quiescenza dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, appunto collocato secondo la sua RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 548 originaria natura fra gli" assegni accessori del trattamento di quiescenza dall'art. 99 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092. Essa invero, ferma restando la misura della pensione secondo la liquidazione fattane, ha la funzione sussidiaria di adeguarla dall'esterno alle variazioni del costo della vita sulla base di una sua quota fissa e predeterminata dalla legge in misura uguale per tutti i titolari di pensione, qualunque sia il vario ammontare concreto del rispettivo trattamento, senza necessit di apportare questo intrinseci e specifici mutamenti. La tredicesima mensilit, istituita a complemento del trattamento economico di attivit di servizio dal d.1.c.p.c. 25 ottobre 1946 ,n. 263, ed estesa al trattamento di quiescenza dalla legge 26 novembre 1953, n. 376, con analoga funzione sussidiaria, del pari collocata fra gli assegni accessori di quest'ultimo dall'art. 94 dello stesso t.u. Ci per tale sua funzione di sovvenire il pensionato, come gi l'impiegato in attivit, in un momento consueto dell'anno in cui si manifestano bisogni maggiori di quanti sia solita soddisfare la pensione nella sua intatta misura liquidata. Torna agevole dunque ribadire la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato sulle controversie concernenti tali assegni accessori del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. Secondo la Corte Suprema di Cassazione, il conseguimento della pensione da parte del pubblico impiegato esaurirebbe completamente tutti gli effetti del rapporto di impiego, s che ne resterebbe eliso ogni collegamento con le vicende successive del trattamento di quiescenza e, quindi, ogni riferimento alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Senonch va osservato che al rapporto d'impiego pubblico sono collegate tutte le posizioni giuridiche reciproche dei suoi soggetti, quale che sia il momento in cui ciascuna viene in evidenza ed anche quando ogni altra diversa posizione abbia cessato di essere operante. L'attivit di servizio, cio, non esaurisce la funzione del rapporto di impiego pubblico, la quale perm,ane fino a quando i soggetti di questo rimangono vincolati l'uno verso l'altro SUa merc ad un comportamento O ad una prestazione qualsiasi e sono, perci, in vita posizioni giuridiche attive correlative. Il conseguimento del diritto alla pensione non solo non esaurisce completamente . gli effetti del rapporto nsguirebbe l'implicazione che il regolamento di esecuzione, sostituendo, ai fini della commisurazione dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada per la prevedibile eccezionale usura, al criterio della durata del trasporto (valutabile in.funzione della velocit) quello della lunghezza del percorso, avrebbe derogato alla norma primaria, contenuta nella legge. Secondo le ricorrenti, quindi, -non coincidendo il criterio della lun ghezza del percorso con quello della durata del viaggio -non sarebbe le gittimo il criterio stabilito dal regolamento, per il quale, in caso di ugua glianza di percorsi edi pesi, sarebbe dovuto un uguale indennizz -indi pendentemente dalla diversit dei tipi di veicoli e delle loro velocit. Anche il secondo profilo di illegittimit , per privo di fondamento. Invero, l'adozione del criterio del rapporto tra tonnellate e chilometri nell'art. 18, comma 15, del regolamento di esecuzione non determina alcun Contrasto della norma secondaria con la norma primaria dell'art. 10, com ma 4, del testo unico, rispetto alla quale la prima si pone come una mera statuizione interpretativa ed integrativa. Infatti, il riferimento alle tonnellate, come primo elemento base del rapporto, compendia in s i due criteri legislativi del carico (cose da tra sportare) e del tipo di veicolo usato, venendo questo in rilievo .prevalente mente in ragione del suo peso, in quanto notoriamente i trasporti eccezio nali, eccedenti i limiti .massimi fissati per i singoli veicoli dall'art. 33 del testo unico, operano un'usura pi accentuata, sia del manto stradale (per l'attrito radente delle ruote dovuto congiuntamente al peso ed al carico RASSBGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO del veicolo), sia del sottofondo e della massicciata stradale, nonch delle cosiddette opere d'arte (tombini, cunette, ecc.), soprattutto a causa del peso straordinario ed eccessivo conseguente al carico trasportato ed alla pesantezza del veicolo. Inoltre, il preteso contrasto non sussiste neppure riguardo al rifer mento al chilometraggio. Invero, il criterio del periodo di tempo (durata del viaggio, calcolabile su base oraria), indicato nella norma primaria, pu essere considerato come parametro dell'usura della strada -soltanto quale indice del tratto stradale percorribile in un certo arco di tempo, essendo la durata del tra sporto in funzione della percorrenza, e cio del chilometraggio effettuato. N pu introdursi -come si vorrebbe dalle ricorrenti -quale elemen to di possibile discriminazione la diversa velocit dei veicoli, essendo l'usu ra della strada sempre collegata alla distanza percorsa, ed al tragitto effet tuato, in un determinato periodo di tempo, e cio al tratto di strada effet !ivamente gravato e deteriorato dal trasporto eccessivamente usurante per la esorbitanza dei limiti di peso consentiti. Invero, a parte il rilievo che la norma primaria non trova la sua ragione ispiratrice ed informatrice nell'intento di agevolare, come il riferimento al periodo di tempo i veicoli pi veloci, vale l'elementare considerazione che, a parit di peso e di chilometraggio, l'aumento della velocit compor ta (notoriamente) una maggiore usura della strada, sicch questa aumenti proprio in funzione ed in correlazione al minor tempo di percorrenza. A contrastare la tesi delle ricorrenti giova, poi, anche la riflessione e i veicoli aventi dimensioni o caratteristiche particolari, cui si fa riferimento nel ricorso, ancorch in astratto siano idonei a sviluppare velocit notevoli in caso di trasporti normali, se utilizzati per trasporti eccezionali, e cio tali da eccedere i limiti di peso previsti e consentiti dall'art. 43 del testo unico per i veicoli stessi, non possono raggiungere in concreto le maggiori velocit, di cui sono potenzialmente suscettibili in condizioni comuni ed usuali, con la conseguenza che da tale osservazione possa trarsi l'implicazione logica della esclusione della sussistenza di un notevole, rilevante divario fra le velocit di percorrenza dei vari tipi di veicoli, normalmente usati per i trasporti eccezionali pur se articolati su una pluralit di essi. Pertanto -poich alla distanza percorsa (in un certo periodo di tempo); in relazione al peso ed al carico dei (vari tipi di) veicoli impiegati nel trasporto eccezionale, che, secondo la norma secondaria, occorre riferirsi ai fini della commisurazione dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada per l'eccezionale usura cagionata dai veicoli, eccedenti i limiti di peso, fissati dall'art. 23 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale -deve escludersi -importando appunto il chilometraggio la valutazione del tempo di spostamento -che ricorra la denunciata illegit PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE # . 577 timit della norma secondaria, contenuta nell'art. 18, comma 15, del Regolamento di esecuzione, la quale, non derogando e non innovando ai criteri direttivi, fissati nell'art. 10, comma 4, del testo unico, per la determinazione dell'fudennizzo in correlazione alla prevedibile usura della strada, a mero carattere interpretativo ed integrativo della norma primaria. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 marzo 1976, n. 971 -Pres. Giannattasio Est. Pascasio P. M. Minetti (conf.) Giuliani (avv. Napoli) c. Procuratore Generale presso la C. A. Bologna (Avv. Stato Salimei). Obbligazioni e contratti Luogo ove si verificato il fatto generatore dell'obbligazione Conseguenze sulla competenza. Trattati e convenzioni internazionali Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1968 Controversie sulla dichiarazione di paternit naturale Li miti Obbligazione di corrispondere gli alimenti Efficacia. L'art. 25 delle disposizioni preliminari al Cod. Civ., che rende applica bile alle obbligazioni la legge del luogo ove si verificato il fatto da cui esse derivano, riguarda la disciplina sostanzial delle obbligazioni medesime e non la competenza a decidere su di esso (1). L'art 2 n. 2) della Convenzione dell'Aia del 15aprile1968, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1960, n. 418 vieta -in deroga all'art. 798 c.p.c. l'esame del merito di una controversia avente per oggetto la dichiarazione di paternit naturale, consentendolo solo nel caso in cui il giudice della deli berazione ritenga che il soccombente senza sua colpa non abbia avuto la pos sibilit di conoscere l'esistenza del processo e non si sia potuto difendere (2). Secondo l'art. 2, n. 2) e 3) della Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 la regolarit della citazione ed il passaggio in giudicato della sentenza van no accertati secondo la legge dello Stato cui appartiene l'autorit che ha emesso la decisione (3). Non applicandosi le limitazioni di prova sull'accertamento del vincolo di sangue alla sfera delle obbligazioni patrimoniali, ben pu essere efficace la decisione che abbia condannato il cittadino italiano a corrispondere gli alimenti a favore di un minore la cui filiazione sia stata accertata senza le limitazioni stabilite nella legge italiana: rimane poi limitata al capo relativo all'obbligazione alimentare la decisione straniera contenente ulteriori disposizioni di carattere non patrimoniale, non essendo impedito al giudice della deliberazione di scindere le statuizioni della sentenza straniera, anche se reciprocamente interdipendenti (4). (1-2-3) Giurisprudenza costante; cfr. tra le altre Cass. 1, 19 ottobre 1972, n. 3133, in questa Rassegna, 1972, I, 1094, con richiami. (4) Anche l'ultima parte rispecchia un indirizzo consolidato; per un'impostazione del problema relativo alle modificazioni della materia con l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, cfr. retro, Cass. 20 gennaio 1976, n. 16 con nota di LAMBERTI. RASSEGNA DLL'AVVOATURA DELLO STATO 578 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1976, n. 1211 ~ Pres; Mirabelli -Est. Valre -P. M. Martinelli (conf.) -Ministero dei Lavri Pubblici (avv'. Stato Carafa) c. Raccuglia e Manna (avv. Coltltaldo). Procedimento civile Consulenza tecnica Funzione probatoria Sussiste." (c.p.c., artt. 62 e 194). Espropriazione p.u. Espropriazione parziale con vantaggio al fondo res~ duo Criterio dell'art. 40 I. 25 giugno 1865, n. 2359 Inapplicabilit. (I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40). Espropriazione p.u. Terremoto del 1968 in Sicilia Espropriazione per acquisizione di aree Indennit di espropriazione Pagamento diretto da parte dell'Amministrazione agli espropriati. (I. 29 luglio 1968, n. 858, art. 2, 23 quater). La ,consulenza tecnica costituisce uno strumento non. soltanto di valutazione te~nica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei, fatti che, srvendo di base alla valutazione, siano intimamente collega~~ con l'oggetto dell'indagine tecnica, sicch entro tale limite essa assolve funzione probatoria (1). Il criterio previsto dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la liquidazione dell'indennit in caso di espropriazione parziale non trova applicazione quando la parte residua del fondo abbia conseguito un vant.g. gio e non un danno dall'esproprio (2). (1-3) Con l'affermazione contenuta nella prima massima si consolida l'indirizzo fissato nella sentenza 22 gennaio 1974, n. 172 (in questa Rassegna, 1974, I, 931 con nota di richiami) secondo cui, purch vi sia una dedzione di parte; la consulenza tecnica pu essere l'unico elemento di prova nel giudizio di opposizione alla stima del bene espropriato. . . , Pur confermandosi le riserve gi formulate, non. sembra ormai proba)Jile un cambiamento di giurisprudenza sul punto. Di particolare interesse il principio contenuto nella seconda massima. Ritiene il S.C. che il disposto dell'art. 40, in caso di sprpriazione parziale; trovi applicazione soltanto nell'ipotesi che la parte residua del fondo abbia subito un danno. Quando. tale parte abbia conseguito invece, come nella specie, tJIJ, yantaggio, troverebl:ie. applicazione il criterio di stima fissato. da.Il' art...39,, limitatamente alla parte espropriata, mentre non si tiene conto dl vantaggio. derivato dall'esecuzione dell'opera pubblica alla parte residuo, se non rieor'nb" le particolari condizioni richieste dall'art. 41 (cio che si tratti di un vantaggio 'speciale ed immediato). Per un cenno nello stesso senso v. Cass., 17 gennaio 1969, n. 98, in Giitst; civ., 1969, I, 861 (in motivazione). f La dottrina conforme: v. ROSSANO, L'espropriazione per pubblica utilit, Torino sid., ma 1964, p. 258 ss.; ARDIZZONE, Espropriazione per p.u. (procedi. mento), Enc. dir., vol. XV, p. 873. ~ I I PARTE. I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 579 La speciale d~sciplina relativa all'acquisizione di aree necessrie per la costruzione di opere per 'la sistemazione dei .sinistrati del terremoto si>. Tornando ad esaminare il problema in un caso d'acqua non ancora concessa, ma oggetto di un procedimento di concessione su iniziativa di chi l'aveva scoperta, il Tribunale superiore -con la prima delle sentenze in rassegna -ha ritenuto che l'urgenza legittimi all'adozione di un provvedimento avente un'efficacia provvisoria, con il quale si attribuisca un diritto alla utilizzazione dell'acqua 630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO manifestamente infondata l'eccezione di legittimit costituzionale dell'art. 138 comma 2 r.d. 11 dicembre 1933 che disciplina la composizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche, prospettata sotto il profilo del contrasto con l'art. 108 Cost. in quanto non assicurerebbe la indipendenza dei funzionari del genio civile ad essi aggregati (5). La controversia sulla determinazione dell'indennit di requisizione di un'acqua pubblica appartiene alla competenza dei tribunali delle acque pubbliche in quanto rientra tra quelle, contemplate dall'art. 140 lett. c, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, aventi ad oggetto un diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (6). Annullato dal giudice amministrativo il decreto di requisizione di una acqua pubblica, la utilizzazione dell'acqua da parte del soggetto in favore del quale la requisizione era stata pronunziata si qualifica come un fatto illecito che lo obbliga al risarcimento del danno subito dal requisito, risarcimento che dovuto anche se il requisito anzich concessionario del1' acqua ne fosse semplice utente di fatto (7). I rapporti tra beneficiario di un provvedimento di requisizione poi annullato e lo scopritore di acque sotterranee in attesa di concessione non sono riconducibili nell'ambito della norma che disciplina i diritti dello scopritore in confronto del terzo che gli sia preferito nella concessione (8). prescindendo dalla osservanza delle regole sul provvedimento concessorio. Il concreto provvedimento stato per annullato perch le sue clausole non erano tali da assicurare che l'Amministrazione conseguisse il risultato di potrarne l'efficacia ritardando ingiustificatamente la definizione del procedimento di concessione in atto. Resta cos confermato che l'autorit competente all concessione delle acque pubbliche pu in caso di urgenza adottare .provvedimenti sostanzialmente concessori al di fuori degli ordinari schemi procedimentali, ma i limiti di tale potere sono segnati dalla necessaria temporaneit degli effetti imposta dalla esigenza di salvaguardia delle preesistenti situazioni di interesse giuridicamente protetto all'uso dell'acqua. La lettura congiunta delle due sentenze trae ancora motivo di interesse dalla constataZione della protezione che ne risulta accordata alla posizione dello scopritore di acque sotterranee. Il titolo di preferenza alla concessione, riconosciuto dall'art. 103, comma secondo, del t.u. del 1933 ed il diritto, in caso di mancato ottenimento della concessione, ad ottenere dal concessionario il rimborso delle spese sostenute, un adeguato compenso per l'opera prestata ed un premio rapportato all'importanza della sco perta (art. 103, comma terzo), si accompagnano ad una protezione, in confronto dei terzi diversi dall'amministrazione, dell'uso dell'acqua scoperta, ancorch stabilito in via di fatto (art. 1145, comma 2, cod. civ.). L'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee si rivela dunque un provvedimento in grado di condizionare in modo decisivo fa successiva utilizzazione delle acque scoperte. (2) Nello stesso senso, con riguardo a provvedimenti in materia di acque pubbliche ed alla competenza di ministri dimissionari, Trib. sup. acque, 27 maggio 1974, n. 8, in questa Rassegna 1974, I, 1294; Cass., 20 novembre 1959, n. 3430 PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 631 I (Omissis). -Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilit del ricorso per carenza di interesse prospettato nell'udienza di discussione dell'Avvocatura Generale dello Stato e dalla difesa del Comune resistente. Tale eccezione deve essere disattesa. :a. vero, infatti, che la concessione assentita al Comune di Giarre stata operata con esplicita salvezza dei l/sec. 200 concessi alla societ ricorrente col decreto 18 dicembre 1965 ed in via precaria, con esclusione cio di una istituzionale costituzione a favore del Comune suddetto di una situazione giuridica a carattere definitivo. Peraltro, non pu, di contro, contestarsi l'interesse della societ ricorrente sotto un diverso profilo che quello inteso ad ottenere, attraverso la proposizione dell'impugnativa, l'utilit, a carattere strumentale, costituita dalla situazione di vantaggio derivante dalla rimozione dell'atto impugnato. Atto che nella misura in cui concretamente interferisce, quanto meno nelle modalit e nei tempi, sul regolare svolgimento del procedimento relativo alla concessione definitiva delle acque della galleria Cavagrande si appalesa idoneo ad incidere, con carattere di immediatezza ed attualit, l'interesse della societ ricorrente, che quelle acque ha rinvenuto. in questa Rassegna, 1960, 14 e Trib. sup. acque, 17 giugno 1958, n. 19, Acque bonif. castr. 1958, 415 e Cons. Stato, 1958, II, 120. (4) In termini, Trib. Matera 7 febbraio 1966, Giust. civ. 1966, I, 1032. La massima rappresenta un'applicazione alle requisizioni ordinarie a favore di terzi di una regola costantemente enuncia:ta in tema di espropr.iazione per pubblica utilit e di occupazione temporanea e di urgenza (Cass. 7 febbraio 1974, rt. 339, Giur. agr. 1975, 660; Cass. 19 giugno 1974, n. 1812, Giust. civ. Mass., 1974, 813) regola desunta dall'art. 51 1. 25 giugno 1865 n. 2359. La sua applicazione alla materia delle requisizioni si fonda sulla assimilazione delle requisizioni in uso alle occupazioni di urgenza (Cass. 9 settembre 1960, n. 2448, Giust. civ., 1961, I, 495; Cass., 23 giugno 1964, n. 1636, Giust. civ. 1965, I, 816 e Rass. Avv. Stato, 1965, I, 876; Cass. 7 luglip 1967, n. 1676, Foro it. 1967, I, 2562) con la conseguente riconduzione allo schema configurato dagli artt. 24 ss., 51 e 72 1. espr. anche dell'azione spettante al soggetto passivo della requisizione per far valere il diritto all'indennit, diritto che sussiste in confronto del beneficiario della requisizione medesima (LANDI, Requisizione, in Nuovissimo Digesto Italiano, Torino, 1968, XV, 487 e 493). (5) Come il Tribunale superiore ha ricordato nella motivaziope, la questione di illegittimit costituzionale degli artt. 138 e 139 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 relativi alla composizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, prospettata in rapporto all'art. 108 Cost. e all'essere membri del collegio funzionari tecnici dipendenti della P .A., gi stata ritenuta manifestatamente infondata dalla Corte di cassazione in due occasioni (Cass., 22 dicembre 1964, n. 2950, in questa Rassegna, 1965, I, 128 e Cass. 10 giugno 1%8, n. 1769, Giust. civ. Rep. 1968, acque pubbliche, 147). La Cassazione ha ritenuto che il requisito della indipendenza del giudice, che l'art. 108 comma 2 Cost. richiede sia dalla legge assicurato per gli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia, in concreto garantita dal siste RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 632 Passando all'esame nel merito del ricorso infondato si appalesa il primo motivo di gravame, con il quale viene dedotta l'illegittimit derivata del provvedimento impugnato scaturente dalla illegittimit dell'ordinanza di ammissione ad istruttoria del Genio civile di_ Catania del 2 febbraio 1972, riconosciuta da questo Tribunale Superiore con sentenza n. 6 del 21 maggio 1974, per porsi tale provvedimento come atto presupposto di quello impugnato in questa sede. Invero, dalla motivazione del decreto impugnato emerge chiaramente che l'ordinanza di ammissione ad istruttoria sopraricordata, lungi dall'essere stata assunta a presupposto dell'atto de quo, stata richiamata unicamente per evidenziare l'esistenza di un procedimento, quello per l'appunto di concessione dell'acqua della sorgente Cavagrande , ancora non definito e del quale l'ordinanza anzidetta costituiva uno dei momenti essenziali. E proprio partendo da tale constatazione il provvedimento impu .. gnato, rilevata la gravissima situazione idrica del Comune di Giarre e la urgenza di provvedere all'esigenza indilazionabile di assicurare l'acqua alla popolazione interessata per prevenire pericoli alla salute pubblica ed indi viduando, quindi, in tali elementi l'autonoma giustificazione per provvedere in ordine alla situazione venutasi a creare, ha operato, in via precaria, la concessione di 1. sec. 30,5 a favore del Comune, in conformit dei voti espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. ma di nomina (affidata questa al Consiglio superiore della magistratura su designazione del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici: artt. 138 comma 2 e 139 comma 4 t.u. 11dicembre1933, n. 1775; art. 10, comma 1 n. 2, I. 24 marzo 1958, n. 195), dalla predeterminazione della durata nella carica limitata a cinque anni (artt. 138, comma 3, e 139, comma 5), dalla applicazione delle norme sulla astensione e ricusazione (artt. 51 e 52 c.p.c. richiamati dall'art. 208 del testo unico) resa possibile dalla nomina di pi membri tecnici uno solo dei quali chiamato di volta in v,olta a comporre il collegio giudicante. Le decisioni della Corte costituzionale richiamate in motivazione (13 luglio 1963, n. 132, Giur. cast., 1963, 1465, con osserv. di G. A. MICHELI, In tema di indipendenza dei giudici speciali e siti limiti del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avanti la Corte Costituzionale; 7 dicembre 1964, n. 103, Giur. cast., 1964, 1070, con nota di F. C. SCOCA, Indlipendenza del giudice tributario e giurisprudenza costituzionale) ebbero ad escludere la illegittimit costituzionale, per contrasto con l'art. 108 Cost., rispettivamente dell;art. 6 d.I. 8 aprile 1948, n. 514 e degli artt. 2 e4 r.d. 13 marzo 1944, n. 88 e 2, 5, 7 e 10 r.d. 8 Juglio 1937, n. 1516, sulla composizione delle commissioni provinciali e distret tuali delle imposte. _e noto, peraltro, come successivamente alle decisioni ora richiamate la Corte costituzionale sia pervenuta alla dichiarazione di illegittimit dell'art. 2 I. 23 dicembre 1966, n. 1147 sulla composizione delle sezioni dei tribunali ammi nistrativi per il contenzioso elettorale (27 maggio 1968, n. 49, Giur. cast. 1968, 756, con osserv. di M. S. GIANNINI, Una sentenza ponte verso tribunali amministrativi) e dell'art. 2 d. l.vo 6 maggio 1948, n. 654 sulla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (22 gennaio 1976, n. 25, Giur. cast. 1976, 88 commentata da A. CERRI, Indipendenza, imparzialit, nomina politica: .;.:;-:.o:.O:Z"'."".'.'.'.-'.'.':'.'.'.'.'.-'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.-'.'.'.'.'.'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.:'.'.'.'.'.::::.<'.:'.:'.-'.'.-'.:'.:::'.'.'.:'.'.:'.'.:::.:::::-'.::.::'.:::'.'.'. '.:.'.'.'..::.:-'....:..'.'..>: ::'.-:::::::'.Z~.c,:'.".:0-........... ..,.,... ........... , .... ..'..: . ...- .,c.., .-.-.: .-.... ~11:==:r~=-;riili!:1::1fil1:=1=11~r~1:==l=!!r1i~lrg:i1:r!i;:::rrJJirilf.iliJJ.JlmJ1~irllti&if]!~wJiJ'JllMllii~l/l1&i!IJ,llril!ll!IJr1111111 PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 633 A fondamento, cio, dell'atto impugnato stata posta l'urgenza di provvedere in ordine all'approvvigionamento idrico della popolazione del . Comune di Giarre, prescindendo completamente dal procedimento di con cessione e, ovviamente, facendo salve le posizioni delle parti che avevano presentato domande concorrenti per la concessione di acqua dalla sorgente Cavagrande . Del pari infondato l'ultimo motivo, che qui si esamina per ragioni di economia processuale. ~ sufficiente al riguardo ricordare, per dimostrare l'infondatezza della dedotta censura, come in virt del principio della prorogatio l'Assessore uscente legittimato ad adottare i provvedimenti di ordinaria amministra . zione di sua competenza -e non vi dubbio che sia tale l'atto impugnato -fino a quando non sia nominato il nuovo Assessore. N tale conclusione pu ritenersi infirmata dal disposto dell'art. 2 lett. e) della legge regionale 29 gennaio 1962, n. 28, invocato dalla difesa della ricorrente, che problemi e dubbi irrisolti, ivi, 1976, 175). Nel primo caso, si trattava di funzionari statali e di soggetti designati dai consigli regionali o provinciali, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del presidnte del consiglio; nel secondo di soggetti designati dalla giunta regionale e nominati dal Capo dello Stato su proposta del presidente del consiglio previa deliberazione del consiglio dei ministri sentito il presidente della regione. Quanto ai membri dei collegi estranei all'Amministrazione, la Corte ha ritenuto che ad escluderne la indipendenza bastasse anche la sola prospettiva del reincarico da parte dei soggetti legitti mati alla designazione o alla nomina (e, nel caso dei giuristi designati dalla giunta regionale siciliana, ha dichiarato incostituzionale rart. 3, comma 2, d. lg. 6 maggio 1948, n. 654, appunto nella parte .in cui disponeva che essi potessero essere riconfermati una volta scaduto il quadriennio di durata in carica); quanto ai funzionari dell'Amministrazione, la Corte ha ritenuto che tale prospettiva accentuasse la situazione di dipendenza in cui essi vemvano ad essere mantenuti per il perdurare del rapporto di servizio, non interrotto dal collocamento fuori ruolo. La possibilit di riconferma, prevista per i funzionari del genio civile aggregati alla sezione della corte di appello designata a fungere da tribunale regionale delle acque (art. 138, comma 3, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775) in una al perdurare dl rapporto di servizio nei confronti dell'Amministrazione, potrebbe dar luogo a dubbi sulla costituzionalit della norma, e per il sistema di designazione (da parte del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici) e di nomina (ad opera del Consiglio superiore della magistratura) sembra escludere l'ipotizzabilit d'una situazione di dipendenza, considerato che il soggetto designante non costituisce un organo di amministrazione attiva n in suo confronto che sussiste il rapporto di servizio iin cui permane il funzionario designato. (6) Non consta della esistenza di precedenti in termini, ma la riconduzione della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 140 lett. e) t.u. 1775 del 1933 non appare dubbia. Sul connesso problema della giurisdizione del Tribunale superiore come giudice degli interessi in rapporto alla impugnazione di provvedimenti di requisizione di acque pubbliche, Trib. sup. acque, 27 giugno 1975, n. 16 in questa Rassegna, 1975, I, 1137. 634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella sua formulazione cmferma le tradizionali attribuzioni, estranee al principio sopraricordato, delle persone preposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale. Il secondo, il terzo ed il quarto mezzo vanno congiuntamente esaminati perch, pur articolandosi in vari profili di censura, si muovono su di un sostanzialmente identico piano logico, che quello della violazione dei principi generali degli atti amministrativi e delle regole che presiedono al procedimento di rilascio della concessione. Al riguardo opportno preliminarmente distinguere le situazioni di mera urgenza da quelle di urgente necessit. Le prime si caratterizzano per inerire a situazioni nelle quali si devono soddisfare con immediatezza esigenze non differibili, mediante l'impiego di provvedimenti ch restano, nell'aspetto sostanziale, quelli ordinari, mentre le situazioni di urgente necessit si caratterizzano rispetto alle prime ! proprio per l'anormalit delle circostanze che richiede -per la soddi . I I sfazione delle esigenze e, quindi, per la tutela degli interessi in gioco l'adozione di mezzi straordinari, di mezzi cio atipici e certamente . diffe I renziati, sotto il profilo contenutistico, da quelli ordinari. Ulteriore spei cificazione di tale premessa che mentre la mera urgenza si pone come I elemento della fattispecie che incide sulle modalit di esercizio del potere, I l'urgente necessit si pone, invece, come elemento di una fattispecie attri ! butiva di un nuovo e diverso potere, di natura straordinaria. 1 ' Nella specie non pu validamente revocarsi in dubbio che si configurasse una situazione di mera urgenza individuabile nell'esigenza non dilazionabile -e postulante interventi puntuali ed immediati -di assi curare, nella gravissima situazione idrica del Comune di Giarre, la fornitura di acqua potabile alla popolazione interessata e di prevenire pericoli alla pubblica salute e sommovimenti dell'ordine pubblico. A fronte di una situazione caratterizzata dall'urgenza nel senso sovraesposto si pone, poi, la circostanza che la societ ricorrente usufruisce di un bene demaniale in via di fatto e gode, quindi, di una posizione sog gettiva di vantaggio, qualificabile come interesse legittimo, che le deriva dall'aver trovato l'acqua. Da tali considerazioni discende, innanzitutto, che non viene affatto in rilievo una violazione del principio, peraltro non unanimamente riconosciuto, della tipicit degli atti amministrativi, in quanto il potere di cui l'Amministrazione ba fatto uso ed il provvedimento nel quale lo stesso si estrinsecato rimasto, nel suo aspetto sostanziale, quello, ordinario e tipico, concessivo. Deriva, poi, che lAmministrazione, operando in una fattispecie in cui la posizione del terzo non assumeva la veste del diritto soggettivo, conservava il potere di disporre dell'acqua in una situazione in cui occorreva soddisfare con urgenza bisogni potabili, non potendosi ritenere che l'esi .IURIS. IN MATERlA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 635 mto, in corso di svolgimento, per la concessione __stfone costituisce circostanza assolutamente ostativa ... riZzante l'esercizio del potere concessorio in subiecta materia . .. ~onsegue, altresi, che l'Amministraiione in presenza dell'urgenza sud delineata -non determinante, come si detto, l'attribuzione di un potere nuovo dive'so ma idonea ad incidere solo sulle modalit di esercizio dello stesso -poteva prescindere dalle regole procedimentali che presie 'ctono al rilascio di un normale provvedimento concessorio, altrimenti ne sarebbe frustrato proprio l'esercizio della funzione per l'irreparabilit dei danni a quegli interessi alla cui salvaguardia la funzione stessa preor dinata. Peraltro, se l'Amministrazione in presenza dell'urgenza di provvedere in ordine alla situazione suddelineata in cui venivano in rilievo esigenze di pubblico interesse non dilazionabili, aveva il potere di provvedere con servandone la disponibilit, l'esercizio dello stesso incontrava limiti ben precisi. Il primo, di carattere generale e per cos dire connaturato al concetto di urgenza -nella specie osservato con l'apposizione della clausola di durata della concessione - quello della provvisoriet del provvedimento, non potendosi logicamente concepire una situazione di urgenza a carattere permanente. L'altro specifico alla fattispecie, anche se al primo certamente col legato, era costituito dalla pendenza del procedimento per il rilancio della concessione definitiva, nei confronti della quale la societ ricorrente van tava una posiziorte preferenziale. L'Amministrazione cio conservava si il potere di disporre delle acque in questione in relazione alla particolare situazione venutasi a creare ma nei limiti in cui, in relazione all'urgenza di provvedere alle pi volte ricor date necessit d pubblico e primario interesse, colmava un vuoto proce dimentale. , Solo nelle more di regolare e ragionevolmente sollecito svolgimento della procedura concorsuale si giustificava, infatti, con la disponibilit degli effetti giuridici per l'inesistenza di situazioni soggettive consolidate, la temporanea conservazione del potere in discorso. Pertanto, nei limiti in cui nell'adottare il provvedimento in questione l'Amministrazione non ha tenuto conto dell'anzidetto profilo ed in defi nitiva, del carattere, se non residuale certamente limitato, del potere ad essa spettante non apponendo come ulteriore limite alla durata della con cessione precaria quello della definizione della procedura concorsuale entro . un termine adeguato, incrsa nel vizio di eccesso di potere denunciato dalla societ ricorrente. Il ricorso va accolto per quanto di ragione e va, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato. 636 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sussistono, tuttavia, in relazione ai delicati e peculiari aspetti della controversia, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti gli onorari e le spese del giudizio. -(Omissis). II (Omissis). -Fondatamente la Difesa del Prefetto di Catania eccepisce che questi non ha interesse alla causa neUa sua attuale fase di appello. Invero le impugnazioni non concernono il capo di sentenza che ha negato la giurisdizione del Tribunale regionale in ordine alla domanda di annullamento dei decreti prefettizi, la sola domanda che comportava la legittimazione passiva alla causa del Prefetto che tali decre.ti aveva emesso. In questo grado di appello, la controversia . limitata alle questioni concernenti la determinazione dell'indennizzo dovuto alla societ acquedotti dal Comune di Giarre ed in ordine a tali questioni il Prefetto di Catania non ha legittimazione passiva e non portatore di alcun interesse giuridico. Dato poi il suo carattere pregiudiziale, deve essere esaminata per prima la deduzione del Comune di Giarre circa la pretesa illegittimit costituzionale dell'art. 138 del r.d .. n. 1775 dell'll dicembre 1933, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione che vuole assicurata l'indipendenza dei giudici. Pi che un motivo di gravame trattasi, com' ovvio, della prospettazione di una eccezione contestativa della legittimit della norma, proponibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile anche di ufficio. Ma la questione cosi proposta non ha pregio n di novit n di fondatezza. Essa stata gi esaminata dalla Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, una prima volta con la sentenza n. 2950 del 22 dicembre 1964, una seconda volta con la sentenza n. 1769 del 10 giugno 1968 ed stata dichiarta manifestamente infondata, in quanto stato ritenuto che la partecipazione ai tribunali regionali delle acque pubbliche di un funzionario del Genio Civile ed al Tribunale superiore di un membro del Consiglio Superiore dei lavori pubblici non incide sull'imparzialit dell'organo decidente. Invero, ritenuto che il requisito dell'indipendenza dei soggetti chiamata a far parte dei collegi giudicanti nell'amministrazione della giustizia pu ritenersi assicurato sempre che la legge osservi il criterio della precostituzione del giudice e disciplini l'applicazione degli istituti necessari per assicurare l'estraneit delle persone investite del potere giurisdizionale all'interesse delle parti in lite (Corte Cost. sent. n. 132 del 16 lu glio 1963 e n. 103 del 7 dicembre 1964), poich tali criteri sono assicurati per quanto attiene alla nomina dei componenti dei tribunali delle acque ed alle facolt di ricusazione e di astensione dei detti componenti, l'asserita carenza di indipendenza e di impiarzialit dei tribunali medesimi ap PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI pare priva di qualsiasi consistenza sulla base del vigente ordinamento giuridico. Neppure appare fondato il motivo di appello che sostiene l'incompetenza del Tribunale regionale di Palermo in ordine alla causa qui in esame; nella quale non sarebbe in discussione il regime delle acque pubbliche cos come regolato dalla p.a. e si controverterebbe solo sul quantum dovuto dal Comune alla societ Acquedotti Garraffo e Scilio, in conseguenza di provvedimenti di requisizione. Indubbiamente nell'art. 140 del t.u. n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche non espressamente indicata la competenza dei tribunali regionali in ordine alle liti originate da ordini di requisizione. Ma bisogna considerare: che la competenza dei tribunali regionali .in ordine alla materia delle acque pubbliche di carattere generale, ratione materiae; che l'art. 140 citato alla lettera e) affida alla cognizione dei tribunali regionali le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, prescindendo dalla natura del provvedimento che tale diritto abbia attribuito e perci comprendendo nell pre visione anche i diritti di utilizzazione di acqua pubblica costituiti con provvedimenti di requisizione; che, in quanto tali provvedimenti di requisizione incidano su acque pubbliche gi in regime di concessione, nelle controversie relative vengono in considerazione anche i diritti dei concessionari, come si verifica appunto nella fattispecie; che nelle controversie cos insorte tra i titolari di diritti di utilizzazione per requisizione ed i titolari delle concessioni di utenza relative alla medesima acqua si impone normalmente l'interpretazione e l'applicazione dei provvedimenti ammi nistrativi circa i contenuti ed i limiti dei diritti di utilizzazione attribuiti agli utenti, indagine questa di competenza esclusiva dei tribunali regionali; che il diritto ad indennizzo del soggetto concessionario di derivazione di acqua pubblica che sia stata oggetto di provvedimento di requisizione nasce dalla compressione del diritto di derivazione di cui titolare il concessionario e non pu prescindere dalla sussistenza, dalla natura e dalla consistenza di tale diritto, del quale la requisizione opera la conversione nel diritto ad una prestazione pecuniaria. Queste ragioni concorrono univocamente ad indicare nei tribunali regionali delle acque pubbliche gli organi giurisdizionali competenti a comporre le liti originate dai provvedimenti di requisizione di acque pub bliche. Nel terzo motivo di appello, il Comune di Giarre sostiene che, la soc. Garraffo e Scilio non avrebbe diritto alla corresponsione del prezzo della acqua requisita, perch questa non farebbe parte del modulo d'acqua oggetto della concessione a favore della societ (l/s. 200 di acqua), bens della maggiore quantit d'acqua della medesima sorgente Cavagrande (l/s. 280) non ancora assegnata dall'autorit amministrativa per i l/s. 80, eccedenti la concessione a Garraffo e Scilio. RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Questa deduzione dell'appellante, che conferma in pieno quanto stato detto or ora circa l'estensione della lite agli effetti della competenza per materia, non appare fondata. Anzitutto, dopo l'annullamento dei decreti prefettizi di requisizione , e di proroga della requisizione, deve ritenersi che il Comune di Giarre ha utilizzato l'acqua senza valido titolo e deve rispondere di tale utilizza zione secondo la disciplina dei fatti illeciti. In questa prospettazione, il soggetto leso dall'utilizzazione illegittima ben pu essere il semplice possessore dell'acqua, colui cio che si trova in una situazione di utilizzazione dell'acqua di mero fatto, suscettibile di tutela giuridica in quanto tale. Questa appunto era la situazione della soc. Garraffo e Scilio rispetto alla quantit di acqua eccedente il modulo della concessione a suo favore di sposta: eccedenza della quale la societ doveva a mezzo di opere di capta zione e di condotte da essa costruite, quale utente di fatto, sia pure, come si sostiene, in attesa dell'accertamento dichiarativo del suo diritto alla con cessione anche per la detta eccedenza ai sensi dell'art. 4 del t.u. n. 1775 del 1933. Tale possesso deve ritenersi legittimo e tutelabile Pl!r essendo rela tivo ad acqua pubblica, dato che l'ordinamento ammette il possesso di cose fuori commercio, come esercizio di facolt che possono essere oggetto di concessione da parte della p.a. (art. 1145 e.e.). Del resto solo su questo presupposto di fatto si pu spiegare perch i provvedimenti di requisizione sono stati disposti nei confronti della soc. Garraffo e Scilio. Questa, di con seguenza, in quanto privata dell'acqua che utilizzava in virt di possesso legittimo e dei propri impianti di presa e di condotta (almeno in parte), privazione prodotta da comportamenti non conformi a legge, ha diritto al risarcimento del danno da parte dell'autore di esso, risarcimnto del quale fa parte anzitutto l'equivalente del bene illegittimamente sottratto alla piena disponibilit della societ. Quanto ora detto serve anche a confutare l'assunto svolto dal Comune nel quarto motivo di ricorso, cio che i rapporti tra il Comune e la societ Acquedotti dovrebbero essere riportati nell'ambito della disciplina norma tiva concernente l'acqua di natura pubblica reperita da uno scopritore cui l'Amministrazione non abbia poi accordata la concessione prferen ziale, disponendo dell'acqua con concessione a favore di terzo: in tal caso lo scopritore ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute, ad un equo compenso per l'opera prestata e ad un premio (art. 103 del t.u. cit.). Ma s' gi detto che il Comune di Giarre non ha ormai nessun titolo, neppure il provvedimento di requisizione, che possa legittimare l'utilizzazione dell'acqua da parte del Comrme medesimo: e manca perci uno dei presupposti fondamenti per l'applicazione del richiamato art. 103, cio la concessione a favore di soggetto diverso dallo scopritore; ma non risulta neppure che la P.A. abbia rifiutato la concessione preferenziale a favore della societ Acquedotti, che con le sue opere avrebbe incrementato la portata della sorgente Cavagrande. PARTE I, SBZ. VII, .GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI L'appellante Comune di Giarre censura infine le sentenze impugnate per i capi relativi alla determinazione dell'indennizzo dovuto alla societ appellata, indennizzo fissato, come s' detto, in L. 33,03 a m. 3, mentre il Comune dell'avviso che esso non debba superare L. 8 a m. 3. L'indennizzo, liquidato dal Tribunale regionale come effetto del decreto di requisizione, dopo l'annullamento di tale decreto, deve assumere contenuto di elemento del risarcimento del danno subito dalla societ Garraffo e Scilio e consistere nel pieno valore di scambio dell'acqua appresa dal Comune, oltre al corrispettivo per l'uso degli impianti relativi, senza che possano trovate applicazione i temperamenti equitativi (volti ad eliminare valutazioni speculative), che operano di solito nelle determinazioni degli indennizzi dovuti per i sacrifici imposti da atti legittimi dell'Autorit ai privati proprietari, per far fronte ad esigenze della collettivit. Ci considerato, questo Tribunale Superiore non trova fondate ragioni per ridurre l'indennizzo liquidato dal Tribunale Regionale. Questo, quanto al prezzo dell'acqua, s' basato su un elemento obiettivo di indiscutibile valore, cio sul prezzo fissato dal Comitato provinciale dei prezzi di Catania per l'acqua irrigua, pari a L. 30,42 a m. 3. D'altra parte il Comune di Giarre non ha addotto valide ragioni per confutare il prezzo cos stabilito dall'Autorit di specifica competenza e che si deve presumere determinato in funzione dei livelli locali dei costi di produzione. :S certamente un prezzo consistente, ma sono note le difficolt idriche della Sicilia, che si riflettono ovviamente in maggiorazioni dei costi e dei prezzi delle forniture di acqua; anche se un bene essenziale come l'acqua non dovrebbe essere oggetto di speculazioni di privati. Del pari le determinazioni fatte dal Tribunale regionale degli indennizzi accessori per l'uso delle opere di pres~ e di condotta dell'acqua e per le spese di custodia degli impianti, si presentano basati su elementi di sicura attendibilit, come le tariffe sindacali della mano d'opera, o di normale e generalizzata conoscenza, applicati, per di pi, con consapevole prudenza. In definitiva, quindi, gli appelli del Comune di Giarre si palesano privi di fondamento e debbono essere rigettati. In considerazione tuttavia dei vitali interessi della collettivit che hanno determinato l'azione del Comune di Giarre nell'utilizzazione dell'acqua altrui e nella condotta delle cause relative, questo Tribunale Superiore d'avviso che concorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese del giudizio di appello. (Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE TRIBUNALE DI ROMA, Sez. IV, 8 luglio 1976 -Pres. Della Penna P. M. Cavallari (diff.) -Demartino Renato ed altri. .Procedimento penale -Giudizio d'accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri -Definizione del giudizio -Procedimento dell'azione penale innanzi al giudice ordinario -Preclusione -Questione di legittimit costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 90, 96, 101, 102, 104, 112 e 134 della Costituzione dell'articolo 15 della legge 25 gennaio 1962 n. 20. (cost., artt. 3, 25, 90, 96, 101, 102, 104, 112 e 134). (l. 25 gennaio 1962, n. 20). L'art. 15 della legge 25 gennaio 1962 n. 20 stabilendo che la definizione da parte del Parlamento del procedimento d'accusa a carico del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri per causa diversa dall'incompetenza, impedisce l'inizio o ,il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorit giudiziaria ordinaria o militare, pone una precl(-lSione processuale assoluta ed oggettiva che in contrasto con la Costituzione (1). (Omissis). -Il Tribunale. -Sulla questione concernente l'efficacia preclusiva dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sollevata dalla difesa degli imputati; sentita la parte civile e il P.M.; rilevato che gli imputati De Martino Renato, Dini Mario, Calvanese Sabato e Caruba Giorgio sono stati rinviati giudizio, tra l'altro, per rispondere: a) del reato di cui agli aitt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 n. 1, 324 C.P. per aver concorso nel reato continuato di interesse privato in atti di ufficio commesso dal Ministro delle Finanze pro tempore; b) del reato (.1) la prima volta a quanto risulta che la questione dei limiti del giudizio d'accusa viene prospettata al giudice penale. Il Tribunale di Roma, nel processo contro DE MARTINO ed altri nel quale vi era stata costituzione di parte civile del Ministero delle Finanze, ha ritenuto di doverla risolvere nel modo illustrato dall'ordinanza che si pubblica. In dottrina, v. recentemente, nel giudizio d'accusa, M. LANDI, Responsabilit penale del Presidente della Repubblica ex art. 90 costituzione e principio di legalit in Riv. it, dir. e proc. pen. 1972, 460. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 7, 314 C.P. per avere concorso nel reato di peculato continuato commesso dal Ministro delle Finanze pro tempore; . rilevato che la Commissione Inquire11te per i Giudizi di Accusa, all'esi to della istruttoria condotta, deliberava di non doversi procedere in ordi ne ai fatti oggetto dell'inchiesta nei riguardi dell'ex Ministro delle Fi nanze pro tempore Trabucchi e che la deliberazione, trasmessa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, al Parlamento, il 20 luglio 1965, diveniva defi nitiva perch il dibattito sull'ordine del giorno relativo alla messa in atto di accusa dell'ex Ministro delle Finanze riscuoteva la maggioranza semplice dei voti del Parlamento, ma non la maggioranza assoluta dei 3/5 prevista dall'art. 27 del Regolamento predetto; rilevato che nel caso del dibattimento veniva sollevata dalla difesa l'anzidetta questione; OSSERVA L'art. 15 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, relativa ai procedimenti ed ai giudizi di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei Ministri, stabilisce che la definizione, da parte del Parla mento, del procedimento di accusa per causa diversa dall'incompetenza, impedisce l'inizio o il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorit giudiziaria ordinaria o militare. La norma pone una precisione processuale, assoluta ed oggettiva che non ammette deroghe ed eccezioni, preclusione che pera, senza alcuna limitazione soggettiva, in tutti i procedimenti aventi per oggetto gli stessi fatti esaminati dal Parlamento. La dizione, formulata dal legislatore in modo volutamente ampio, prescinde, infatti, da ogni riferimento sog gettivo -eadem persona -, che l'elemento specifico che qualifica e fa scattare il principio del ne bis in idem, e pone, come causa della preclusione, un elemento oggettivo -eadem res -che, in quanto tale, rende operativa la preclusione stessa anche nei confronti di soggetti non ancora giudicati e, quindi, anche per imputati diversi da quelli esaminati dalla Commisione Inqtiirente e dal Parlamento. In conseguenza, non pu essere accolta la tesi prospettata nella sentenza di rinvio a giudizio dal Giudice Istruttore, secondo il quale l'espressione usata dal legislatore per gli stessi fatti non importa un'estensione soggettiva della decisione deliberata dal Parlamento, ma una precisazione dell'estensione oggettiva della preclusione( nel senso ,che la preclusione stessa opera, soltanto nei confronti delle persone sottoposte ad inchiesta da parte del Parlamento, per gli stessi fatti .gi esaminati, indipendentemente da ogni diversa ed ulteriore qualificazione giuridica. Invero, il silenzio della norma in ordine ai limiti soggettivi della preclusione non conseguenza di una dimenti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO canza e, quindi, di un errore di formulazione della dizione legislativa. Il legislatore vuole evidentemente evitare, per ragioni di convenienza politica pi che per assicurare la certezza del diritto, il contrasto di giudicati emessi, sugli stessi fatti, dal Parlamento nei confronti di imputati politici e dalla magistratura ordinaria nei confronti degli imputati laici -Questo fine coordina ed. ispira tutte le varie norme della legge, quali quelle relative alla riunione dei provvedimenti connessi, che estendo, al di l dei limiti stabiliti dagli artt. 90 e 86 della Costituzione, la giurisdizione penale del Parlamento e della Corte Costituzionale. E proprio in queste norme il legislatore dimostra di voler distinguere tra connessione soggettiva e connessione oggettiva, differenziando, con espressioni adeguate, i procedimenti pendenti per gli stessi fatti (art. 11) dai procedimenti pendenti nei confronti delle persone indicate negli artt. 90 e 96 della Costituzione (artt. 12 e 13). Non pu essere seguita neppure l'altra tesi prospettata dal G.I., secondo il quale la preclusione opera soltanto nei confronti della persona sottoposta al procedimento di accusa da parte del Parlamento che, potendo riunire o separare i procedimenti connessi per ragioni soggettive, cio relativi a reati commessi da pi persone, arbitro, nella sua insindacabile valutazione politica, di disporre o meno una estensione dei limiti soggettivi dell'inchiesta e, correlativamente, dell'efficacia preclusiva dell'eventuale atto di definizione della medesima . Se cos fosse, infatti, la norma e la preclusione non avrebbero ragioni di esistere. Avocati e riuniti dal Parlamento tutti i procedimenti connessi, pendenti anche presso l'autorit giudiziaria ordinaria, la preclusione derivante dalla definizione del procedimento di a.cc.sa non potrebbe mai operare neij'ambito della giurisdizione ordinaria, alla quale fa riferimento l'art. 15 della citata legge. Due ipotesi, infatti, sono possibili -o il procedimento pendente dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria non viene attratto dalla giurisdizione degli organi di giustizia politica che decidono, cos, di non esercitare il potere discrezionale di riunione dei procedimenti. Allora la preclusione non pu trovare applicazione, venendo in considerazione imputati non sottoposti al procedimento di accusa -oppure la riunione dei procedimenti avviene e allora la preclusione opera nei confronti di tutti i soggetti sottoposti al procedimento di accusa, nell'ambito, per, della giurisdizione speciale, come conseguenza ovvia della pronuncia ed in applicazione del principio del ne bis in idem, e non nell'ambito della giurisdizione ordinaria, alla quale fa invece riferimento il citato art. 15. La norma, infatti, non una inutile ripetizione dell'art. 90C.P.P., che trova applicazione, ex art. 34 della legge del 1962 n. 20, anche nei giudizi celebrati dinanzi agli organi di giustizia politica, ma espressione del principio della divisione dei poteri e disciplina i rapporti e gli eventuali contrasti tra due diverse giurisdizioni. .PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Va rilevato, infine, che, comunque, la tesi del G.I., secondo il quale il Parlamento arbitro di disporre o meno una estensione dei limiti soggettivi dell'inchiesta e, correlativamente, dell'efficacia preclusiva dell'eventuale atto di definizione della medesima, prospetta seri e concreti dubbi di illegittimit costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Una cosa , infatti, il potere discrezionale di riunione o separazione dei procedimenti connessi, altra cosa il potere di estendere i limiti soggettivi della preclusione che, comportando anche la facolt, esercitata per ragioni di opportunit politica, di differenziare e discriminare alcuni soggetti da altri -tutti imputati laici - in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Ci posto, osserva il collegio che, quindi, l'art. 15 della legge del 1962 pone una preclusione assoluta, generale, oggettiva valevole erga omnes, senza alcuna liIIitazione soggettiva, per tutti i procedimenti, pendenti davanti all'autorit giudiziaria ordinaria o militare, aventi per oggetto gli stessi fatti esaminati, nel procedimento di accusa, da parte della Commissione Inquirente. Se vero ci e se vero che l'attuale procedimento ha per oggetto gli stessi fatti contestati al senatore Trabucchi -gli attuali imputati rispondono di concorso nei reati propri .ascritti al Ministro -e che il relativo procedimento stato definito con deliberazione del Parlamento di non proporre la messa in stato di accusa, anche vero che, ai sensi del citato art. 15, nella fattispecie dovrebbe essere emanata sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine. ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per estinzione dell'azione penale . Il Collegio ritiene, per, che l'art. 15 della legge del 1962 n. 20 in contrasto con la Costituzione. Osserva il Collegio, n merito, preliminarmente, che la giurisdizione penale degli organi di giustizia politica presuppone, ex artt. 90 e 96 della Costituzione, un elemento soggettivo e un elemento oggettivo: la qualit di Presidente del1a Repubblica o di Ministro e l'esistenza di un reato politico. Questi due presupposti qualificano la giurisdizione politica punitiva come giurisdizione necessaria, esclusiva e speciale: necessaria ed esclusiva perch i reati di cui agli artt. 90 e 96 della Costituzione sono sottratti alla giurisdizione ordinaria; speciale perch la deroga alla giurisdizione dell'autorit giudiziaria ordinaria sussista soltanto nell'ipotesi che ricorrano entrambi i presupposti. In conseguenza, la giurisdizione politica punitiva, in quanto giurisdizione. necessaria, esclusiva e speciale, non pu trovare applicazione al di fuori dei limiti di cui agli artt. 90 e 96 della Costituzione. Ogni estensione della giurisdizione punitiva, oggettiva o soggettiva, diretta o indiretta, costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 90 e 96, e 134 della Costituzione. Se vero ci, anche vero, quindi, che l'illegittimit costituzionale si prospetta, . non solo per le norme sulla connessione che facultizzano il RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 644 Parlamento e la Corte Costituzionale ad estendere la pretesa punitiva anche nei c~nfronti df persone diverse da quelle indicate dagli artt. 90, 96 e 134 della Costituzione ed a reati di natura non politica (art. 11, 16, 27 legge 1962 n. 20), ma anche per il citato art. 15. La norma, infatti, estendendo anche agli imputati laici l'efficacia preclusiva del provvedimento di definizione del procedimento di accusa, estende, sostanzialmente, la sfera soggettiva della giurisdizione penale degli organi di giustizia politica. Per le stesse considerazioni l'art. 15 appare in contrasto con gli artt. 25, primo comma, 102 e 112 della Costituzione. La preclusione, infatti, sottrae l'imputato laico al_la giurisdizione ordinaria, lo distoglie dal giudice naturale ed impedisce l'inizio ed il proseguimento dell'azione penale. vero che il Parlamento e la Corte Costituzionale, in quanto organi di giustizia penale previsti dalla stessa Costituzione, sono giudici precostituiti per legge, ma anche vero che essi sono giudici naturali soltanto per i cosiddetti reati costituzionali e per le persone di cui agli artt. 90, 96 e 134 Cost. Negli altri casi essi sono, invece, giudici speciali, se non. straordinari. E' ovvio che essi non diventano giudici naturali soltanto per. ch la legge, nella specie la legge del 1962 n. 20, prevede la giurisdizione costituzionale per tutti i soggetti che vengano a' trovarsi in rapporto di connessione con le persone specificamente previste dagli artt. 90 e 96 Cost. C' da rilevare, infatti, a parte l'incostituzionalit, sotto altri profili, della norma, che la legge del 1962 una legge ordinria e non una legge costituzionale. ~on vale obiettare che la preclusione, importando l'estinzione del l'azione penale davanti al giudice ordfuario, giova all'imputato. Il rilievo valido, infatti, in relazione all'art. 25 Cost., che tutela l'interesse indivi duale del soggetto, ma non in relazione agli artt. 102 e 112 Cost. che sono norme di ordine pubblico e di interesse generale. E, invece, sotto questo profilo va_ anche prospettata l'illegittimit costituzionale dell'art. 15 in relazione all'art. 3 Cost. che assicura l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Da un lato, infatti, l'estensione soggettiva della giurisdi zione costituzionale penale pregiudica i diritti dell'imputato dei tre gradi della giurisdizione ordinaria. Dall'altro lato, invece il soggetto, per effetto dell'art. 15 e dell'estensione soggettiva della preclusione, viene a trarre giovamento dalla pronuncia politica della Commissione Inquirente, vede estinguersi l'azione penale esercitata nei suoi confronti davanti all'autorit giudiziaria ordinaria e viene a trovarsi in una posizione di privilegio rispetto agli altri cittadini che, per analoghi reati, si vedono sottoposti a procedimento penale. Ci posto, osserva il Collegio che, proprio in . relazione alla natura politica della Commissione Inquirente e delle sue deliberazioni, va pro spettata l'illegittimit costituzionale dell'art. 15 in relazione agli artt. 101 e 104 della Costituzione, che assicurano l'autonomia e l'indipendenza della PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE Magistratura da ogni altro potere e la soggezione dei magistrati soltanto alle leggi. Non c' dubbio, infatti, che la preclusione, nonostante la sua natura processuale, importando l'estinzione od impedendo il proseguimento del l'azione penale, costringe il magistrato, sostanzialmente, a far proprio il giudizio politico della Commissione Inquirente. La natura politica di questo organo e delle sue decisioni incontestabile e si evince chiaramente da norme di diritto positivo, in particolare dall'art. 20 del regolamento parlamentare, dalle leggi del 1953 n. 1 e del 1962 n. 20 e dalle relazioni relative (Paratore, Cossiga, Angelieri ed altri). Il regolamento parlamen . tare attribuisce alla commissic~ne inquirente il potere di definire il procedimento di accusa con un provvedimento di non doversi procedere, ma ' non specifica i casi in cui tale decisione deve essere emanata. La legge costituzionale n. 1 del 1953 e quella ordinaria n. 20 del 1962 si soffermano soltanto, e sintomaticamente, sulla deliberazione di messa in stato di accusa. Il silenzio della legge e la generica dizione usata nell'art. 20 del regolamento parlamentare allorch la commissione non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa stanno a dimostrare il carattere non giuridico, ma politico e discrezionale della decisione o, come dice la relazione Cossiga (Att. Camera, III Legislatura, doc. n. 3173-A, n. 14) il carattere non obbligatorio, ma di _opportunit, della prosecuzione dell'azione punitiva costituzionale . Il motivo ovvio, perch come si afferma in altra parte della citata relazione: Il carattere politico dei reati sottoposti a detta giurisdizione naturalmente esigono che il titolare del potere di attivazione del procedimento di accusa sia un organo che, per la sua struttura e per le sue funzioni, sia in grado di valutare la gravit del provvedimento di accusa e la opportunit del suo promovimento, anche .in relazione alle fondamentali esigenze dell'equilibrio politico che interessa l'esistenza dell'ordinamento statuale non meno della prosecuzione e della punizione dei cosl detti reati costituzionali . Osserva il Collegio, inoltre, sotto il :profilo strettamente giuridico, che la Commissione Inquirente opera, come si evince dall'esplicita dizione dell'art. 3 della legge del 1962 n. 20, esercitando gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria . Se vero ci, e anche vero, quindi, che concreti dubbi di costituzionalit dell'art. 15 derivano dal fatto che la preclusione scaturisce non da una sentenza della Corte Costituzionale, ma da una decisione di un organo politico con funzioni di P.M. Il Tribunale, quindi, per le ragioni suesposte, ritiene l'applicabilit nella specie della preclusione di cui all'art. 15, ma d'ufficio propone questione di illegittimit costituzionale della norma, ritenutane la rilevanza ai fini della decisione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 646 P.Q.M. Ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimit costituzionale dell'art. 15 legge 25 gennaio 1962 n. 20 in relazione agli: -artt. 90, 96 e 134 Cost. -~rtt. 25, primo comma, 102, 112 Cost. -art. 3 Cost. -art. 101 e 104 Cost. Rimette gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla -Corte Costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il processo anche per il reato di cui al capo i) -falso in bilancio -, che in rapporto di evidente connessione probatoria con gli altri reati, e rinvia il processo a nuovo ruolo. TRIBUNALE DI VITERBO, 6 aprile 1976, n. 247 ~ Pres. Mori Rel. Fioretti P. M. Labate (conf.) -appellanti Bocci Riccardo e Giuseppe. Antichit e belle arti Tutela del patrimonio archeologico Riconoscimento dell'interesse archeologico delle cose rinvenute Atto amministrativo Necessit. (art. 1, I. 1 giugno 1939, n. 1089). Perch i beni di interesse storico, artistico ed archeologico ritrovati diventino di propriet pubblica, necessario che di tale interesse sia intervenuto un riconoscimento frutto di una valutazione discrezionale, anche se tecnica, che deve ritenersi demandata in via esclusiva alla competente autorit amministrativa (1). (1) L'affermazione de Tribunale di Viterbo che si legge nella sentenza che si annota, non pu essere assolutamente condivisa sul piano giuridico. Il Giudice di appello ha ritenuto di dover assolvere gli imputati con la formula perch il fatto non costituisce reato dall'accusa di danneggiamento in base all'affermazione che i sette tumuli sepolcrali e l'area sepolcrale protovillanoiana rinvenuti nel terreno di loro propriet e costituenti un documento insigne di quella antica civilt non fossero di propriet dello Stato e non sussistesse perci quell'elemento, essenziale del contestato reato, dell' altruit della cosa .. PARm I, SBZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 647 (Omissis). -Fondato, invece, l'appello nel merito ed in particolare va accolto il primo motivo. Il reato di danneggiamento in tanto confi gurabile in quanto abbia ad oggetto cose mobili o immobili altrui. Ora la distruzione dei tumuli summenzionati intervenuta quando ancora non poteva ritenersi che questi fossero entrati a far parte del demanio dello Stato. Non condivide, infatti, il collegio la tesi del primo giudice che gli otto tumuli, per essere stati rinvenuti a seguito di ricerche autorizzate dal Ministero della P.I., in virt del principio stabilito dall'art. 46, primo comma, della legge n. 1089 del 1939, appartenevano allo Stato sin dal momento della loro scoperta ed in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 46 della legge succitata e 822, secondo comma, e.e. rano, sin da tale momento, entrati a far parte del pubblico demanio. Va osservato in proposito che ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 1089 del 1939 non rientrano nell'ambito di applicazione della legge stessa tutte le cose che abbiano attinenza con la storia, l'arte, l'archeologia e l'etnografia, ma solamente quelle che per esse presentino interesse. L'art. 45, primo comma, della legge summenzionata dispone, altres, che il Ministro per l'educa zione nazionale (attualmente della P.I.), sentito il consiglio nazionale del l'educazione, delle scienze e delle arti, pu fare concessione a enti o pri vati di eseguire ricerche archeologiche per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1; l'art. 46, primo comma, stessa legge dispone, poi, che le cose ritrovate (cio quelle di cui all'art. 1) appartengono allo Stato. Dalle nor me ora richiamate emerge chiaramente che tra le cose ritrovate appartengono allo Stato solamente quelle che presentino interesse storico, ar cheologico e artistico; il riconoscimento di tale interesse poi, per l'art. 822, Per giungere a questa affermazione per il Tribunale di Viterbo ha com messo gravi errori di diritto interpretando in modo inesatto le leggi applicabili in materia. Si regge infatti la sentenza su due proposizioni: I) che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 non rientrano nel l'ambito di applicazione della legge stessa tutte le cose che abbiano attinenza con la storia, l'arte, l'archeologia e l'etnografia, ma solamente quelle che per esse presentino interesse; II) che, perch sugli oggetti rinvenuti sorga il diritto di propriet pubblica, non basta il loro ritrovamento unito al fatto che obiettivamente presen tino interesse storico, archeologico ed artistico, ma necessario che sia intervenuto un riconoscimento di tale interesse frutto di una valutazione discrezionale anche se tecnica che deve ritenersi demandata in via esclusiva alla com petente Autorit amministrativa. Con la prima proposizione, peraltro, o si afferma una cosa ovvia, ripetendo con altre parole il testo dell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 o, se si intende effettivamente distinguere le cose attinenti dalle cose interessanti com criterio generale valido a ritenerle, rispettivamente, escluse od incluse nell'ambito della legge, si commette un evidnte errore, poich nell'art. 1 i termini interesse '" d'interesse e interessano sono usati nel senso di concer RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 648 secondo comma, e.e. fa s che tali cose, sin dal momento del loro ritrovamnto, appartengono al demanio dello Stato. Pertanto, perch sugli oggetti in questione sorga il diritto di propriet pubblica, non basta il loro ritrovamento unito al fatto che obiettivamente presentino interesse storico, archeologico e artistico, ma necessario che sia intervenuto un riconoscimento di tale interesse, frutto di una valutazione discrezionale, anche se tecnica, che deve ritenersi demandata in via escl1;1siva alla competente autorit amministrativa. Infatti la legislazione sulla tutela delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ha la funzione di affidare alla pubblica amministrazione la tutela esclusiva del patrimonio culturale dello Stato. Lo si evince da tutto il contesto della legge n. 1089 del 1939, nonch dal fondamentale, in proposito, art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 823 sul riordinamento delle soprintendenze alle antichit e all'arte, che dispone che la cura degli interessi archeologici affidata al Ministero della P.I., direzione generale delle antichit e belle arti, che la esercita per mezzo delle soprintendenze. In tal senso , inoltre, l'insegnamento di numerose sentenze del Supremo Collegio e soprattutto di quella a sezioni unite del 24 maggio 1956, n. 1759, in Giust. civ., Mass., 1956, 592. Alla stregua dei suesposti principi, devesi escludere, pertanto, che alla data del delitto, per cui causa, i tumuli in questione potessero ritenersi di propriet dello Stato, dato che non vi era stato nessun provvedimento della P.A. inteso a riconoscerne l'interesse storico, artistico, archeologico o etnografico ( indubbio per che gli effetti di tale riconoscimento ai fini dell'acquisto della propriet pubblica, trattandosi di accertamento di una qualit inerente alla cosa ritrovata e quindi esistente sin dal suo rinvenimento, debbano necessariamente farsi retroagire a tale momento). Quand'anche, poi, si volesse ritenere che i tumuli rinvenuti dal prof. Rittatore appartenessero allo Stato, si dovrebbe pur sempre escludere che la dinente >>, essendo la graduazione dell'interesse stabilita da altre e successive norme (vedi l'art. 3 sull'interesse particolarmente importante o l'art. 5 sull'eccezionale interesse) ed essendo quei termini nell'indicato senso perfettamente idonei a rappresentare la ratio legis, tesa ad individuare il bisogno pubblico che quei beni soddisfano. A meno che non si voglia (e sarebbe cos ancor pi gravemente erronea la decisione del Tribunale) affermare che, a differenza delle altre cose previste dall'art. 1 quelle che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilt siano comunque (a prescindere cio da ogni accertamento di valore) soggette alla legge. La seconda proposizione poi decisamente inesatta: la Suprema Corte di Cassazione ha avuto pi volte modo di precisare che l'accertamento tecnico sulla sussistenza o meno della natura artistica, storica od archeologica delle cose non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia, in quanto pu ben demandarsi agli organi della P.A. preposti alla tutela del patrimonio di antichit e d'arte e pu desumersi dalla stessa denuncia presentata al P.M. da detti uffici (Cass. 17 febbraio 1971, n. 457, Mass. 118141; 22 no PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 649 struzione degli stessi sia stata effettuata dagli imputati con dolo. Gli imputati hanno asserito eh~ la P.A. non ha mai vincolato-il loro terreno, n li ha mai portati a conoscenza, notificando loro un qualsiasi provvedimento, della importanza della scoperta del Rittatore. Lo stesso Rittatore non li aveva mai informati del valore dei ritrovamenti. Inoltre questo aveva eseguito altri scavi in altri terreni dei prevenuti e dopo l'asportazione degli oggetti rinvenuti, gli scavi stessi erano stati ricoperti. Quanto asserito dagli imputati risponde a verit, in quanto solo il 9 agosto 1972 e cio cinque mesi dopo la distruzione dei tumuli, il Ministro della P.I. con suo decreto, in pari data, ha disposto l'occupazione' del terreno degli imputati stessi, in Jocalit Crostoletto di Larrione , mentre prima non vi era stato nessun provvedimento della P.A. ad esclusione della concessione di ricerca al Rittatore. Il Rittatore, poi, ha ammesso di non aver mai informato i prevenuti della importanza della sua scoperta. Il teste Fossati Giovanni ha confermato, infine, che in altre occasioni scavi, effettuati dallo stesso Rittatore, erano stati ricoperti. Tenuto conto di tutte le circostanze su esposte e del fatto che i tumuli in questione, come emerge dalla documentazione fotografica in atti, si presentavano all'occhio del profano solamente come mucchi di sassi, ragionevole ritenere che nell'arare il loro terreno, ricoprendo cos i tumuli stessi, i prevenuti non abbiano agito con la consapevolezza, di cancellare, cos facendo, una testimonianza, come ritenuto dal Rittatore, ma solo dal Rittatore, dato che la P.A. non si mai pronunciata al riguardo, di grandissimo interesse archeologico. Va, pertanto, la appellata sentenza riformata con l'assoluzione di entrambi i prevenuti dal delitto loro ascritto perch il fatto non costituisce reato. -(Omissis). vembre 1971, n. 1755, Mass. 120947; 17 dicembre 1973, n. 2020, Mass. 127895). Se quindi l'accertamento pu demandarsi all'Amministrazione, vuol dire che esso non riservato esclusivamente ad essa. Del resto, trattandosi di un mero accertamento tecnico e non discrezionale, non si comprende come potrebbe esservi da parte del Giudice penale un'invasione in un ambito riservato esclusivamente alla P .A. Nel caso di specie, vi era stata la presentazione della denuncia da parte del Soprintendente alle Antichit dell'Etruria Meridionale, il che era ben valido a far ritenere sussistente l'accertamento, meramente dichiarativo e quindi con efficacia ex tunc, come lo stesso Tribunale riconosce. Seppoi la legge n. 1089 del 1939 mira (V. Cass. 17 febbraio 1971, n. 466, Mass. 118143) a prevenire la dispersione, l'occultamento e l'impossessamento delle cose che rivestono interesse storico, artistico o archeologico, si frustrerebbe lo scopo della legge stessa, come esattamente aveva osservato il Pretore nella sentenza riformata con la decisione che si annota, mandando impuniti tutti i casi in cui si tende proprio ad impedire l'intervento dell'autorit amministrativa, distruggendo od occultando le cose rinvenute fortuitamente prima che questa ne abbia notizia. P.D.T. 650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PRETURA DI BENEVENTO, 30 maggio 1975 -Pret. Iannelli -imp. Zampini. Terremoti Legge antisismica -Edifici e monumenti ricadenti sotto la legge 1 giugno 1939, n. 1089 e 23 giugno 1939, n. 1497 -Inapplicabilit. (I. 25 novembre 1962, n. 1684). La legge antisismica non applicabile nei casi di lavori di riparazioni e restauro di edifici monumentali sottoposti alla disciplina delle leggi 1<> giugno 1939, n. 1089 e 23 giugno 1939, n. 1497 (1). (Omissis). -In data 1 febbraio 1973 l'Ufficio del Genio Civile di Benevento denunziava Casaburo Aldo Terenzio, rappresentante la Provincia Francescana di Napoli dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, per i fatti descritti in rubrica. Faceva presente che i lavori rientravano nel quadro di un restauro di opere monumentali al quale provvedeva la Sopraintendenza ai Monumenti per la Campania, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. Iniziatasi l'azione penale, Casaburo Aldo Terenzio e Zampino Mario, nella qualit di Sopraintendenti ai Monumenti, venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati come in epigrafe distinti. All'odierna udienza prefissata per il dibattimento, la difesa dei prevenuti (per Zampino si costituito l'Avvocatura dello Stato) ha sostenuto che le disposizioni della legge sismica non erano applicabili al caso di specie. La tesi difensiva merita accoglimento. In effetti l'art. 24 della legge n. 1684 del 1962 testualmente recita: Per la esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico ed artistico, siano essi pubblici o di privata propriet, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1<> giugno 1939, n. 1089 e 23 giugno 1939, n. 1497 . La norma, equivoca, non precisando se, asserendo che restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi anzidette, dovesse o meno ritenersi esclusa l'applicazione della legge antisismica alle stesse fattispecie. Un'interpretazione logica della norma, per, fa proprendere per la tesi della non applicazione della legge antisismica. Le leggi, n. 1089 e n. 1477 del 1939 sono poste a tutela del patrimonio storico ed artistico dello Stato e la Sopraintendenza ai Monumenti l'organo dello Stato che ha l'obbligo istituzionale del controllo dell'applicazione delle stesse. evidente che nell'esecuzione di un restauro artistico il concetto informatore quello della conservazione della integrit volumetrica ed estetica delle fabbriche e ci in base alle drastiche disposizioni della Carta del Restauro , tali disposizioni sarebbero state spesso (1) La sentenza del Pretore fa corretta applicazione del princ.ipio secondo il quale la legge posteriore generale non deroga alla legge speciale anteriore. Sulla questione non constano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE in contrasto con le norme della legge n. 1684 del 1962, se quest'ultime dovessero ritenersi applicabili non solo per edifici di tipo comune , ma anche per quelli di interesse archeologico, storico ed artistico. Questi ultimi, infatti, ben difficilmente si prestano ad interventi conciliabili con le disposizioni della legge antisismica. Deve ritenersi, pertanto, che con il disposto del ricordato art. 24 il legislatore ha inteso escludere l'applicazione della legge n. 1684 del 1962 agli edifici sottoposti alla disciplina delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, ritenendo preponderante nell'esecuzione dei restauri stessi l'interesse artistico in ordine alla conservazione del bene culturale. Da quanto detto si evince che gli imputati vanno prosciolti con la fo~ula pi ampia. -(Omissis). I j ll I I f ! f:' !! ~ I =i'\. PARTE SECONDA I ~ ! l I i I LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 45, primo comma, nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Sentenza 14 luglio 1976, n. 171, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. codice penale, art. 169, quarto comma, nella parte-in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilit del beneficio. Sentenza 7 luglio 1976, n. 154, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. codice di procedura penale, art. 169, terzo comma, nella parte in cui non prevede, quale elemento integrante e sostanziale della prima notificazione, presso il portiere o chi ne fa le veci, all'imputato non detenuto, che l'ufficiale giudiziario debba darne notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata. Sentenza 14 luglio 1976, n. 170, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. codice di procedura penale, artt, 502 e 503, nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo. Sentenza 14 luglio 1976, n. 172, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. codice della navigazione, art. 589, nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non eccede le lire centomila. Sentenza 7 luglio 1976, n. 164, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, secondo comma, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonch innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore. Sentenza 3 agosto 1976, n. 223, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 7 luglio 1907, n. 429, art. ~5, secondo comma, nonch le altre disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429, testo vigente; rispondono direttamente all'amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorit competenti a pronun ciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare l'addebito per il danno subito dall'amministrazione. Sentenza 28 luglio 1976, n. 201, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 29 aprile 1915, n. 582, art. 3, limitatamente all'inciso ma non mai in misura superiore al valore che avevano il 12 gennaio 1915 . Sentenza 7 luglio 1976, n. 155, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14 (legge del registro), nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto. Sentenza 28 luglio 1976, n. 198, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47, quinto comma, nella parte in cui non dispone che, relativamente ai macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto, al,l'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del fondo agricolo alienato. Sentenza 14 luglio 1976, n. 167, G. U. 21 luglio 1976, n. 1~1. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50, secondo comma (legge del registro), nella parte in cui non dispone che anche per le vendite forzate senza incanto effettuate ai sensi degli articoli 570 e seguenti del codice di procedura civile, la tassa proporzionale dovuta sul prezzo di aggiudicazione. Sentenza 7 luglio 1976, n. 156, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 30, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonch di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione. 1 Sentenza, 28 luglio 1976, n. 193, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, ultimo comma, nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto delle armi da caccia con munizione spessata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo, con la multa da L. 20.000 a L. 100.000. Sentenza 14 luglio 1976, n. 176, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. r.d. 9 settembre ,1941, n. 1023, artt. 34 e 35. Sentenza 22 luglio 1976, n. 192, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 18, nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente. Sentenza 28 luglio 1976, n. 200, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 5 luglio l951, n. 573, art. 10, secondo comma. Sentenza 28 luglio 1976, n. 200, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, art. 3, nella parte in cui -in relazione al l'art. 170, ultimo comma, del codice di procedura penale e per effetto della estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, previste dall'art. 519 del codice di procedura penale -prescrive che il decreto di irreperibilit, emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia del giudice di appello. Sentenza 28 luglio 1976, n. 197, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 131 e 139, nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, concorrano insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare. Sentenza 15 luglio 1976, n. 179, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. d.I. 21 novembre 1967, n. 1051, artt. 2, secondo comma, lettera a: 3, primo comma: 4, primo, terzo e quarto comma, nella parte in cui hanno sostituito le corrispodenti disposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti (C.E.E.) 22 settembre 1966, n. 136, e 26 ottobre 1967, n. 754. Sentenza 28 luglio 1976, n. 205, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.I. 20 febbraio 1968, n. 59, artt. 9 e 10, nella parte in cui hanno sostituito le corrispondenti cjisposizioni, direttamente applicabili, dei regolamenti (C.E.E.) 13 giugno 1967, n. 120, e 21 dicembre 1967, n. 1041. Sentenza 28 luglio 1976, n. 205, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 12 marzo 1968, n. 334, art. 9. Sentenza 22 luglio 1976, n. 185, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d..P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, art. 1, nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, prevede fatti di reato punibili con la reclu sione e con la multa. Sentenza 7 luglio 1976, n. 157, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. r legge 9 ottobre 197'1, n. 825, art. 2, n. 3. Sentenza 15 luglio 1976, n. 179, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. d.>P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30. Sentenza 15 luglio 1976, n. 179, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELl..O STATO d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 8, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazio:q.i delle somme d'importo pari alle quote va riabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello del tesoro . Sentenza 22 luglio 1976, n. 180, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 2, primo comma, e 4, lettera aJ. Sentenza 15 luglio 1976, n. 179, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. d.P.R. 29 settembre '1973, n. 600, artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57. Sentenza 15 luglio 1976, n. 179, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge reg. Campania 6 marzo 1974. Sentenza 7 luglio 1976, n. 150, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge reg. Umbria 24 ottobre 1974. Sentenza 7 luglio 1976, n. 153, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge reg. Umbria 6 febbraio 1975, approvata con deliberazione n. 1363. Sentenza 7 luglio 1976, n. 153, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge reg. Umbl'ia 6 febbraio '1975, approvata con deliberazione n. 1364. Sentenza 7 luglio 1976, n. 153, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45, nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'instal lazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale. Sentenza 28 luglio 1976, n. 202, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 14, nella parte in cui prevede la possi bilit che mediante le realizzazioni di impianti da parte della societ concessionaria siano esaurite le disponibilit consentite dalle frequenze assegnate all'Ita lia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione. Sentenza 28 luglio 1976, n. 202, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. II QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art; 1310, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24 dlla Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n, 201, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice penale, artt. 330 e 340 (artt. 3, 39 e 40 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 222, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. PARm II, LEGISLAZIONE codice penale, art. 656 (art. 21 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 210, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice penale, art. 663bis (21, 2 e 49 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 188, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. codice di procedura penale, art. 70, ultimo comma (art. 25, primo comma. della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 168, G. U. 21 luglio 1976, n. 191" codice di 'prcedura penale, art. 177bis, cpv. (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza -22 luglio 1976, n. 183, G. U. 28 luglio 1976, n.. 198. codice di procedura penale, art. 304-bis (artt. 3 e 24 della Cost~tuzione) nella parte in cui omette di prevedere l'assistenza del difensore dell'iinputato agli interrogatori dei coimputati ed ai confronti tra coimputati o tra imputato e testi. Sentenza 3 agosto 1974, n. 218, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice di procedura penale, art. 364 (artt. 3 e 24 della Costituzione) nella parte in cui omette di prevedere l'intervento del difensore ai confronti tra coimputati o tra imputato e testi. Sentenza 3 agosto 1976, n. 218, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice di procedura penale, art. 378 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 174, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. codice di procedura penale, art. 390 (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 208, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice di pl'ocedura penale, art. 399, secondo comma (artt 24, 97 e 112 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 210, G. U. 4 agosto 1976, n 205. codice di procedura penale, art. 630, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1976, n. 159, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. codice penale militare di pace, art. 260, secondo comma (artt. 2, 28 e 52 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 189, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale militare di pace, art. 264 (artt. 3 e 25 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 196, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 42, secondo comma (artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 211, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3266, art. 11 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 198, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 18 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 220, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18, .primo e terzo comma (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (artt. 17, terzo comma, e 21 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1976, n. 160, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 2 febbraio 1939, n. 374 (artt. 21, 2 e 49 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 188, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 17 lugUo 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 209, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 11 gennaio 1943, n. 138, artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma (art. 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 173, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. d.I. lgt. 28 dicembre 1944, n. 411, art. 5 (a~tt. 41, terzo comma e 97 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 221, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.I. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 52 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 194, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.I. C.p.S. 15 setembre 1947, n. 896, art. 1 (artt. 23, 41, terzo comma, e 97, della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 221, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11, quarto comma (artt. 3 e 4 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 207, G. U. 4. agosto 1976, n. 205. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, primo comma (art. 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 173, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge 1 luglio 1955, n. 638, art+. 11, 20 e 23 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1976, n. 151, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. +.u. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82, primo e secondo comma (art. 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 173, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. .J8 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 219, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 79, terzo comma (art. 3 della Costi tuzione). Sentenza 7 luglio 1976, n. 161, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 11 (art. 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n. 173, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge 3 febbraio 1965, n. 14 (artt. 3, 35, 36 e 38, quarto comma, della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 199, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 3 febbraio 1965, n. 14, art. 9 (artt. 3, 35, 36 e 38, quarto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede, in relazione agli -infortuni sul la voro l'obbligatoriet dell'assicurazione presso l'INAIL. Sentenza 28 luglio 1976, n. 199, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art+. ~O. 42, 28, 44, 50, primo comma e 195 (art. 27 della Costituzione). Sentenza 14 luglio 1976, n~ 173, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 O (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione), nella parte in cui delimita l'applicazione della normativa e specificamente dell'art. 9 ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. Sentenza 28 luglio 1976, n. 204, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 11, quarto, quinto e sesto comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 187, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, 35, primo comma, 52, 53 e 97 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 194, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, n. 2, lettera b (artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 181, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 11 giugno 197'1, n. 426, artt. 38 e 39 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 7 luglio 1976, n. 152, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 214, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie (artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. e fin. della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 215, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 26 ottobre 19712, n. 638 (art. 52, ultimo comma, dello Statuto della regione Trentino Alto Adige). Sentenza 22 luglio 1976, n. 180, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 18 dicembre 1973, n. 880, artt. 1, 2, secondo e terzo comma: 3, pri mo e secondo comma: 4, 5, primo comma e 6 (art. 16 dello Statuto della regione TreIJ.tino Alto Adige). Sentenza 22 luglio 1976, n. 190, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d.I. 8 luglio 1974, n. 261, art. 6 (artt. 4 e 13 della Costituzione). Sentenza 28 luglio 1976, n. 194, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.I. 14 dic~mbi'e 1974, n. 657, art. 2, quarto comma (artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello .Statuto della regione Trentino Alto Adige). Sentenza 14 luglio 1976, n. 169, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. le9ge reg. Lombardia 26 marzo 1975 (artt. 117 e VIII disp. trans. e fin. della Costituzione). Sentenza 3 agosto 1976, n. 212, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 27 (artt. 116, 117 e 118 della Costituzione). Sentenza 22 luglio 1976, n. 182, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, art. 1 (artt. 20, 21,. 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana). Sentenza 14 luglio 1976, n. 166, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. ! I; PARTE II, LEGISLAZIONB ttJ III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 2596 (artt. 41 e 43 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 26 febbraio 1976, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. codice penale, art. 176, pp. e cpv. (artt. 3 pp. e 27, terzo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano, ordinanza 15 dicembre 1975, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. codice penale, art. 54.2 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 1 dicembre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. codice penale militare di .pace, art. 184, secondo comma (artt. 17 e 21 della Costituzione). Tribunale militare di La Spezia, ordinanza 25 febbraio 1976, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d. lgt. 1 maggio 1916, n. 497, art. 9 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale pensioni militari, ordinanza 27 ottobre 1975, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. r.d.I. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Pretore di Otessa, ordinanza 6 marzo 1976, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanze (cinque) 1 ottobre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177, e 18 agosto 1976, n. 218. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. U27, art. 73, primo comma (art. 38 della Costituzione). Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 27 gennaio 1976, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. legge 17 agosto 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41 e 43 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanze (due) 21 marzo e 21 novembre 1975, G. U. 4 agosto 1976, n. 205, e 28 luglio 1976, n. 198. Corte d'appello di Bari, ordinanze (tre) 9 maggio, 22 settembre ed 8 ottobre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. Tribunale di Como, ordinanze (cinque) 1 ottobre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177, e 18 agosto 1976, n. 218. Tribunale di GeRova, ordinanza 12 dicembre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 114 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale pensioni di guerra, ordinanza 26 gennaio 1976, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 3 gennaio 1951, n. 27 (artt. 41 e 43 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 1975, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. d.P.R. 19 marzo 1955, n. 529, art. 9 (artt. 3, 27 della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 21 febbraio 1976, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 17 marzo 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. d.P.R. 16 maggio '1960, n. 570, art. 15, n. 3, prima parte (artt. 3 e 51 della Costituzione). Tribunale di Frosinone, ordinanza 19 maggio 1976, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. d.,P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. ~5. primo; secondo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ordinanza 15 luglio 1975, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. d.P.R. 30 giugno 1965, n: 1124, art. 74, secondo comma, parte prima (artt. 37 e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Genova, ordinanza 7 aprile 1976, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. d.P.R. 30 giugno 1965, n. U24, artt. 75 e 83 (artt. 35, 1 cpv., e 38 della Costituzione}. Pretore di Genova, ordinanza 7 aprile 1976, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 24 febbraio 1967, n. 68, art. 11 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ordinanza 15 luglio 1975, G. U. 18 agosto 1976, n.)18. legge 1,2 febbraio 1968, n. U2, art. 40, ultimo comma (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 11 novembre 1975 e 18 febbraio 1976, G. U. 28 agosto 1976, n. 225. legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 16 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione}. Tribunale amministrativo regionale della Campania, ordinanza 29 ottobre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. 'li 'ARIB II, LEGISLAZIONE legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 109 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale pensioni di guerra, ordinanza 26 gennaio 1976, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d.P.R. 29 marzo 1969, n. 130, art. 33 (art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 11 novembre 1975 e 18 febbraio 1976, G. U. 28 agosto 1976, n. 225. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 20 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, ordinanza 15 luglio 1975, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 1 (artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione). Tribunale amministrativo regionale della Campania, ordinanza 29 ottobre 1975, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (artt. 24, 102 e 108 della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 23 gennaio 1976, G. U. 25 agosto 1976, n. 225. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (art. 24, secondo comma, della Costi tuzione). Commissione tributaria di primo grado di Salerno, ordinanze (tre) 4 dicembre 1975, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 31 e 44 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Catania, ordinanza 12 gennaio 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Salerno, ordinanze (due) 9 marzo 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art+. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 2 ottobre 1975, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 296 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 1 ottobre. 1975, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (artt. 21 e 10 della Costituzione). Pretore di San Daniele del Friuli, ordinanza 15 marzo 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 marzo 1973, n. 157, artt. 183 e 195 (artt. 21, 41 e 43 della Costi tuzione). Giudice istruttore del tribunale di Cagliari. ordinanza 30 marzo 1976, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. d.I. 24 luglio 1973, n. 427, art. 2, primo comma, n. 4 (art. 11 della Costitu zione). Pretore di Imperia, ordinanza 5 aprile 1976, G. U. 21 luglio 1976, n. 191. legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4, ultimo comma (artt. 76 ed 81, terzo e quarto comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezione di controllo, ordinanza 10 aprile 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. legge reg. Calabria 30 agosto 1973, n. 14, artt. 1 e 3 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Scalea, ordinanza 27 febbraio 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. legge reg. Calabria 3.0 agosto 1973, n. 14, artt. 1 e 3 (artt. 9, 117, 3, 5, 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Belvedere Marittimo, ordinanza 7 aprile 1976, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ,art. 169 (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale pensioni militari, ordinanza 27 ottobre 1975, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. legge 8 aprile 1974, n. 98, art. 8 (artt. 112 e 3 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 21 marzo 1975, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e .14 (artt. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Brindisi, ordinanza 23 febbraio 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, 2 e 45 (artt. 21, 41 e 43 della Costitu zione). Giudice istruttore del tribunale di Cagliari, ordinanza 30 m.arzo 1976, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, secondo comma (artt. 13, terzo comma, 17, primo comma, 25, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 8 marzo 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. HO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO STRADE Autostrade -Distanze per l'edificazione -Costruzione di linee ferroviarie -(l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19; l. 24 aprile 1961, n. 729, art. 9; d.m. lo aprile 1968). Se le distanze di rispetto stabilite a protezione del nastro autostradale con il d.m. lo aprile 1968 n. 1404, emanato in applicazione dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, e che vanno osservate n~lla edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, siano applicabili anche per la costruzione di nuove linee ferroviarie. Strade statali -Pubblicit in concessione -Cartelli pubblicitari -Autorizzazione -Revoca di alcune autorizzazioni -Effetti -Sulle altre autorizzazioni -Sulla conc.essione -(t.u. 15 giugno 1959, n. 393, art. 11; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 37). Se la revoca di alcune autorizzazioni all'apposizione di cartelli pubblicitari lungo ed in vista di strade pubbliche, disposta dall'ANAS per mancanza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 11 codice stradale, possa costituire presupposto per la revoca o decadenza delle altre autorizzazioni rilasciate al medesimo concessionario ovvero per la revoca o decadenza della stessa concessione di esposizione di pubblicit (n. 106). Strade statali -Tratti compresi nei centri abitati minori -Autotutela amministrativa -Riduzione in pristino -Competenza -(l. 30 marzo 1865, n. 2248, all. F., art. 278; r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 20 e 23; l. 12 febbraio 1956, n. 126, art. 7; cod. strad. artt. 3 e 4). Se spetti al Prefetto ovvero al Sindaco la competenza ad emettere i provvedimenti di riduzione in pristino che riguardino tratti di strade statali compresi nei centri abitati non superiori a 20.000 abitanti (n. 107). TERREMOTO Alloggi F.S. -Cessione in propriet -Danneggiamento o distruzione -Ripristino Mutuo agevolato -Aceensione di ipoteca -(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 18; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 9; d.l. 6 ottobre 1972, n. 552, art. 4; l. 2 dicembre 1972, n. 734). Se l'assegnatario di alloggio delle Ferrovie dello Stato, che abbia stipulato contratto di cessione .in propriet ai sensi del d.P.R. 17 gennaio 1953, n. 2, possa accendere ipoteca sull'immobile al fine di godere del mutuo agevolato per il ripristino di abitazioni danneggiate o distrutte dal terremoto, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 6 ottobre 1972, n. 552 (convertito in 1. 2 dicembre 1972, n. 734) (n. 26). TRANSAZIONE Riserve -Determinazioni dell'Amm.ne -Dichiarazione adesiva dell'appaltatore Transazione -Configurabilit -(cod. civ. art. 1965; circ. min. LL.PP. 13 marzo 1953, n. 616). Se possa riconoscersi carattere di transazione a una dichiarazione liberatoria rilasciata alla Amm.ne da parte della ditta appaltatrice qule mero atto di adesione della ditta stessa alla determinazione precedentemente adottata dall'Amm.ne sulla riserva avanzata dalla ditta (n. 23). PARTE II, CONSULTAZIONI 129 Perizia giudiziaria Vocazioni -Rimborso -Pluralit di incarichi Diversit di procedimenti -Limite massimo (r.d. 3 giugno 1923, n. 1043, art. 9; d.l. 2 aprile 1948, n. 582, art. 9; l. 1 dicembre 1956, n. 1426, art. 3). Se il limite massimo di quattro vacazioni giornaliere rimborsabili ai periti giudiziari ai sensi dell'art. 9 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, nonch degli artt. 9 del d.l. 2 aprile 1948, n. 582, e 3 della I. 1 dicembre 1956, n. 1426, vada riferito agli incarichi relativi allo stesso procedimento penale ovvero anche ad incarichi tra loro completamente distinti ed autonomi perch riguardanti procedimenti penali diversi (n. 20). Procedimento penale -Costituzione di parte civile ONIG Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra -(c.p.p. art. 22; cod. civ. art. 1916). Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra nel procedimento penale contro il responsabile dell'infortunio occorso al proprio assistito per il recupero delle spese di assistenza sanitaria (n. 19). RESPONSABILITA CIVILE Responsabilit civile: obbligo dell'ente proprietario di apprestare difese per una protezione laterale delle strade Limiti (art. 211 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 2 r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687). Se sussista un obbligo generale dell'Amministrazione di apprestare difese per una protezione laterale delle strade ordinarie (parapetti etc.) preordinato ad impedire danni a terzi che possano eventualmente essere cagionati dal comportamento degli utenti (n. 276). SERVIT Elettrodotto a servizio di ferrovie -Cessazione d'uso della linea elettrica -Prescrizione estintiva -Decorrenza -(cod. civ. artt. 625, 1073 e 1074, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1773, artt. 123, quarto comma, e 129). Se, nella ipotesi di elettrodotti posti a servizio della ferrovia, ai fini della decorrenza della prescrizione di cui all'art. 1073 cod. civ. in relazione alla norma dell'art. 1074 stesso codice, per il venir meno dell'utilit della servit, occorra una parziale o totale demolizione dell'elettrodotto ovvero la decorrenza stessa debba determinarsi gi con riferimento al momento in cui si verifica la cessazione dell'uso della linea elettrica posta al servizio della ferrovia (n. 55). SOCIETA Societ' -Partecipazione statale -Liquidazione -Poteri del Ministro del Tesoro -Liquidatore -(l. 4 dicembre 1956, n. 1404, artt. 1 e 6). Quali siano i poteri attribuiti al Ministro del Tesoro nel caso di liquidazione di societ di diritto privato nella quale lo Stato abbia la propriet dell'intero capitale sociale o della maggioranza di esso, e se, nel suddtto caso, le funzioni di liquidatore debbano essere necessariamente attribuite a funzionari dell'Ufficio liquidazione previsto dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (n. 138). 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NAVI Autoscafi Tassa di circolazione Limiti di applicabilit -(d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17; d.l. 26 ottobre 1970, n., 745, art. 13; l. 9 maggio 1932, n. 713 art. 4). Se la tassa di circolazione sugli autoscafi di cui all'art. 17 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (modificato dall'art. 13 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) sia applicabile solamente ai natanti con licenza portante l'indicazione della potenza fiscale, secondo la legge 9 maggio 1952, n. 813, art. 4, ovvero generalmente a -tutti i natanti a propulsione meccanica muniti di licenza (n. 136). OPERE PUBBLICHE Opera Pubblica -Delegazione amministrativa intersoggettiva; contratto di appalto stipulato dall'ente delegato, legittimazione alle azioni contrattuali conseguenti. Se, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva per l'esecuzione di opera pubblica, all'azione del danno per inadempienza dell'appaltatore (cui l'opera sia stata commessa dall'ente delegato) sia legittimato l'ente delegato ovvero l'ente delegante (n. 128). Riserve Determinazioni dell'Amm.ne -Dichiarazione adesiva dell'appaltatore Transazione -Configurabilit -(cod. civ. art. 1965; circ. min. LLPP. 13 marza 1953, n. 616). Se possa riconoscersi carattere di transazione a una dichiarazione liberatoria rilasciata alla Amm.ne da parte della ditta appaltatrice quale r.ero atto di adsione della ditta stessa alla determinazione precedentemente adottata dall'Amm.ne sulle riserve avanzate dalla ditta (n. 129). PRIVILEGI Tributi erariali diretti Responsabilit patrimoniale -Cause di prelazione Privilegi Generale sui mobili Ruoli ordinari e straordinari -Ambito di applicazione (cod. civ. art. 2752; t.u. 29 gennaio 1958, n. 615 art. 211). Se il privilegio generale sui mobili che assiste i crediti per imposte erariali dirette sia limitato ai crediti iscritti nei ruoli -ordinari o straordinari pubblicati nell'anno in cui inizia l'esecuzione e nel precedente, ovvero riguardi le due pi recenti annualit d'imposta a prescindere dall'anno di pubblicazione dei ruoli (n. 11). PROCEDIMENTO PENALE Mutilati ed invalidi di guerra -Periodo di prova -Licenziamento Processo penale Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Parte civile -(cod. proc. pen. art. 22; cod. civ. art. 1916). Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra nel processo penale a carico del datore di lavoro che abbia licenziato l'invalido per incapacit durante il periodo di prova (n. 18). PARTE II, CONSULTAZIONI 127 bre 1923, n. 3280 le anticipazioni cli somme garantite da titoli diversi da quelli societari e in particolare quelle garantite da deposito o pegno di libretti di risparmio al portatore (n. 92). Tributi erariali i.diretti -Imposta di registro -Esenzioni o agevolazioni Comuni -Acquisto di immobili concorrenti per l'attuazione di piani regolatori -Atti a titolo gratuito -(l. 28 giugno 1943, n. 666). se' le agevolazioni in materia di imposta di registro sugli atti di trapasso a favore dei Comuni per l'acquisto di immobili occorrenti all'attuazione di piani regolatori siano applicabili anche agli _atti a titolo gratuito (n. 88). INVALIDI DI GUERRA Mutilati ed invalidi di guerra Periodo di prova Licenziamento -Processo penale -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Parte civile -(cod. proc. pen. art. 22,-cod. civ. art. 1916). Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Opera Nazionale per gli Invalidi cli Guerra nel processo penale a carico del datore cli lavoro che abbia licenziato l'invalido per incapacit durante il periodo di prova. Procedimento penale -Costituzione di parte civile -ONIG -Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra -(c.p.p. art. 22,-cod. civ. art. 1916). Se sia ammissibile la costituzione di parte civile dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra nel procedimento penale contro il responsabile dell'infortunio occorso al proprio assistito per il recupero delle spese di assistenza sanitaria (n. 33). ISTRUZIONE Istruzione pubblic~ -Istituti tecnici -Formulazione dell'orario, possibilit per gli organi direttivi della scuola di ridurre la durata delle singole ore di lezione Esclusione -(art. 3 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,-artt. 4-6 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,-r.d. 10 aprile 1936, n. 634,-r.d. 30 aprile 1924, n. 965). Se sia legittima la riduzione -da parte degli organi direttivi della scuola della durata effettiva delle singole ore di lezione da liO a SO ovvero a 45 minuti primi, al fine di consentire agli studenti pendolari di avvalersi di pi convenienti corse di mezzi pubblici di trasporto (n. 39). LOCAZIONE DI COSE Locazioni di complessi elettronici -Possibilit per l'Amministrazione conduttrice di corrispondere in via anticipata quota parte dei canoni annuali Esclusione -(art. 12, comma quarto, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 12 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627). Se i contratti di locazione passiva rientrino nella previsione del comma quarto dell'art. 12 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente la possibilit per l'Amministrazione di obbligarsi a pagamenti in conto in favore dell'altra parte contraente (n. 146). 16 ! RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE IPOTECARIE Esenzioni e agevolazioni -Istituto di credito agrario -Ipoteche giudiziali Iscrizione -rApplicabilit -(l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 21; r.d.l. 4 otto bre 1935, n. 1883, art. 5). Se siano applicabili anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali le agevolazioni fiscali di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che stabilisce che gli Istituti esercenti il credito agrario sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile e sono sottoposti ad una quota di abbonamento annuo (n. 62). IMPOSTE V ARIE. Autoscafi Tassa di circolazione -Limiti di applicabilit -(d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 art. 17; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 13; l. 5 giugno 1932, n. 813, art. 4). Se la tassa di circolazione sugli autoscafi di cui all'art. 17 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (modificato dall'art. 13 del d.I. 26 ottobre 1970, n. 745) sia applicabile solamente ai natanti con licenza portante l'indicazione della potenza fiscale, secondo la I. 9 maggio 1932, n. 813, art. 4, ovvero generalmente a tutti i natanti a propulsione meccanica muniti di licenza (n. 91). Imposta di pubblicit -Targhe assicurazione incendi -Mancata denuncia Esonero dal tributo -(d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 art. 7; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 90). Se debbano essere esonerate dal pagamento dell'imposta di pubblicit per le targhe delle assicurazioni contro gli incendi quelle imprese assicuratrici che, oltre a non distribuire targhe, non abbiano presentato la prescritta denuncia volontaria o l'abbiano presentata solo a seguito di specifico invito dell'Ufficio finanziario (n. 90). Imposta di registro -Case di abitazione -Agevolazioni fiscali -Decadenza per rivendita dell'area -Condono in materia tributaria -Applicabilit -(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20, d.l. 5 novembre 1973, n. 660 art. 6, commi primo e terzo; l. 19 dicembre 1973, n. 823, art. 6). Se possa essere definita mediante il provvedimento . di condono di cui al d.I. 5 novembre 1973, n. 660 una controversia relativa all'imposta ordinaria di registro dovuta su di un atto di compravendita di area destinata all'edificazione di case d'abitazione non di lusso, a seguito di decadenza delle agevolazioni fiscali verificatasi in epoca anteriore alla data dell'8 novembre 1973 (n. 89). Imposte in surrogazione del bollo e registro -Anticipazioni su titoli -Libretti di risparmio al portatore -Deposito o pegno -Aliquota applicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280, art. 5, lett. a), tariffa all. A; r.d.l. 19 ottobre 1943, n. 738, art. 13, lett. b). Se siano soggette all'imposta surrogatoria del bollo e registro secondo l'aliquota prevista dall'art. 13 lett. b) del r.dJ. 19 agosto 1943, n. 738 ovvero secondo quella prevista dall'art. 5 lett. a) della tariffa ali. A al r.d. 30 dicem ; PARTE II, CONSULTAZIONI 12J I IMPOSTE DIRETTE ' I Tributi erariali diretti -Responsabilit patrimoniale -Cause di prelazione Privilegi -Generale sui mobili -Ruoli or{linari e straordinari -Ambito di applicazione -(cod. civ. art. 2752; t.u. 29_ gennaio 1958, n. 645, art. 211). Se il privilegio generale sui mobili che assiste i crediti per imposte erariali dirette sia limitato ai crediti iscritti nei ruoli -ordinari o straordinari pubblicati nell'anno in cui inizia l'esecuzione e nel precedente, ovvero riguardi le due pi recenti annualit d'imposta a prescindere dall'anno di pubblicazione dei ruoli (n. 21). IMPOSTE E TASSE Esenzioni e agevolazioni -Ente con scopo di beneficenza -Esenzione dall'imposta -Legatario inadempiente -Solidariet -Esclusione -(r.d.l. 9 aprile 1925, n. 330; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 66). Se un Ente che persegue uno scopo di beneficex.:a e che pertanto gode dell'esenzione dall'imposta di successione a norma del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, sia da ritenere debitore dell'imposta non assolta da un legatorio, per un legato concernente lo stesso asse ereditario, in virt della solidariet tributaria stabilita a carico di ciascuno degli eredi dall'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n.. 3270 (n. 585). Imposta di registro -Fideiussione sostitutiva di cauzione reale per contratto di appalto di lavori autostradali -Benefici tributari -(art. 8, l. 4 luglio 1961, n. 729). Se la fideiussione contenuta (in sostituzione. della cauzione definitiva) in un contratto di appalto di lavori autostradali :sia esclusa dalla esenzione prevista dal comma primo dell'art. 8 della legge 21 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) per tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge medesima (n. 583). Imposte e tasse -Imposta sul valore aggiunto: Azienda Autonoma F.S. -Vendita a terzi di beni mobili e immobili -(art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Se le vendite a terzi di mobili e immobili effettuate dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato debbano soggiacere all'imposta sul valore aggiunto di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (n. 5~2). Tributi locali: tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche: spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale; impianti della societ Italcable (t.u. 14 settembre 1931, n. 1775, artt. 192-200; l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 40). Se l'occupazione di c~vi in galleria da parte della S.P.A. ltalcable, societ privata che gestisce non per conto di amministrazioni dello Stato servizi cablografici, debba ritenersi soggetta alla tassazione prevista per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale dall'art. 192 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (n. 584). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Esenzioni e agevolazioni -Istituto di credito agrario -Ipoteche giudiziali Iscrizione -Applicabilit -(l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 21; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1883, art. 5). Se siano applicabili anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali le agevolazioni fiscali di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che stabilisce che gli Istituti esercenti il credito agrario sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile e sono sottoposti ad una quota di abbonamento annuo (n. 62). IMPOSTA. DI SUCCESSIONE Esenzioni e agevolazioni -Ente con scopo di beneficenza -Esenzione dall'im- posta -Legatario inadempiente -Solidariet -Esclusione -(r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 66). Se un Ente che persegue uno scopo di beneficenza e che pertanto gode dell'esenzione dall'imposta di successione a norma del r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380, sia da ritenere debitore dell'imposta non assolta da un legatorio, per un legato concernente lo stesso asse ereditario, in virt della solidariet tributaria stabilita a carico di ciascuno degli eredi dall'art. 66 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (n. 90). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Contratto di lavoro autonomo -Corrispettivi -Societ di artisti -Rapporto tra socio e societ, -Contratto di lavoro subordinato -Configurabilit (l. 19 giugno 1940, n.' 762, artt. 1, 2, 4, 7 e 8; l. 15 novembre 1964, n. 1162, art. 1; cod. civ. artt. 2094 e 2222). Se la relazione istituita tra il socio di una societ cooperativa tra artisti (nella specie: Unione Musicisti di Roma) e la societ stessa possa essere assimilata a un rapporto di lavoro subordinato e pertanto i relativi compensi siano da ritenere non assoggettabili alla imposta generale sull'entrata e non classificabili quali redditi di R.M. cat. C;l (bens di categ. C/2) (n. 63). Esenzioni e agevolazioni -Appalti stipulati con lo Stato -Mandati di pagamento emessi a favore degli appaltatori -(d.l. 25 maggio 1972, n. 202, art. 5; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89). Se possa applicarsi a favore degli appaltatori dello Stato la esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 25 maggio 1972, n. 202 dalla imposta generale sull'entrata trattenuta sui mandati di pagamento emessi a loro favore (n. 157). IGE su acque gassate: determinazione dell'imponibile (l. 31 ottobre 1966, n. 941). Se ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, il Ministro delle Finanze (o gli intendenti di finanza su delega del Ministro) ha la facolt di stabilire i prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti delle acque gassate in genere, delle acque minerali artificiali da tavola, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, e delle bevande preparate con le acque suddette (n. 156). PARTE II, CONSULTAZIONI 121 PARTE II, CONSULTAZIONI 121 Imposta di registro -Fideiussione sostitutiva di cauzione reale per contratto di appalto di lavori autostradali -Benefici tributari -(art. 8, l. 24 luglio 191, n. 729). Se la fideiussione contenuta (in sostituzione della cauzione definitiva) in un contratto di appalto di lavori autostradali sia esclusa dalla esenzione prevista dal comma primo dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) per tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge medesima (n. 419). Locazioni -Locazioni passive della P.A. -Obbligo di richiedere la registrazione Termini -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 14). Se nei contratti di locazione passivi della pubblica Amministrazione i'obbligo di richiedere la registrazione e la decorrenza del relativo termine, anche a.i fini dell'applicazione delle penalit per tardiva registrazione, si determinino a partire dal momento in cui abbia di fatto avuto inizio il godimento dell'immobile anteriormente alla approvazione del contratto ovvero solo dal momento in cui, con l'approvazione, il contratto si perfeziona (n. 431). Solidariet tributaria -Atto contestuale -Pluralit di disposizioni indipendenti -Estensione o ripartizione -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93 n. 1). Se, nel caso di un unico atto contenente pi disposizioni tra loro indipendenti, la solidariet di cui all'art. 93 n. 1 della L.O.R. debba essere estesa a tutti i partecipanti all'atto ovvero debba essere ripartita tra questi in considerazione della loro partecipazione alle diverse convenzioni (n. 430). Tributi erariali indiretti -Imposta di registro -Esenzioni e agevolazioni -Comuni -Acquisto di immobili occorrenti per l'attuazione di piani regolatori Atti a titolo gratuito -(l. 28 giugno 1943, n. 666). Se le agevolazioni in materia di imposta di registro sugli atti di trapasso a favore dei Comuni per l'acquisto di immobili occorrenti all'attuazione di piani regolatori siano applicabili anche agli atti a titolo gratuito (n. 422). Vendita immobiliare -Nullit dichiarata in sentenza di primo grado -Imposta di retrocessione -Riforma in appello -Restituzione dell'imposta -(r.d. 30 dicembre 1923, artt. 12 e 14 n. 2). Se la sentenza di appello, passata in giudicato, che abbia riformato la sentenza di primo grado dichiarante la nullit di una vendita immobiliare e perci tassata con imposta c.d. di retrocessione dia luogo alla restituzione della imposta di retrocessione (n. 429). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Contratto di lavoro autonomo -Corrispettivi -Societ di artisti -Rapporto tra socio e societ -Contratto di lavoro subordinato -Configurabilit (l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 1, 2, 4, 7 e 8; l. 15 novembre 1964, n. 1162, art. 1, cod. civ. artt. 2094 e 2222). Se la relazione istituita tra il socio di una societ cooperativa tra artisti (nella specie: Unione Musicisti di Roma) e la societ stessa possa essere assimilata a un rapporto di lavoro subordinato e pertanto i relativi compensi siano da ritenere non assoggettabili alla imposta generale sull'entrata e non classificabili quali redditi di R.M. cat. C/1 (bens di categ. C/2) (n. 63). RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Esenzioni e agevolazioni -Edilizia scolastica -Appalto conferito con procedura di appalto -Concorso -Decadenza dai benefici -Termine -Decorrenza (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 artt. 110 e 44 all. B; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 87). Se nella ipotesi di contratto di appalto concluso da un Comune con la procedura dell'appalto-concorso e registrato con i benefici di cui all'art. 44 all. B alla L.O.R., in quanto concernente un impianto di termosifoni in edificio scolastico, il termine per la registrazione del contratto .(ltabilita a pena di decadenza dai benefici dell'art. 110 della L.O.R. decorra dalla data del verbale -di aggiudicazione ovvero da quella della stipulazione definitiva del contratto. Esenzioni e agevolazioni -Fabbricati -Trasferimento -Rivendita del fabbricato -Decadenza -(d.l. 15 marzo 1965, n. 124 art. 44; l. 13 maggio 1965, n. 431). Se la agevo~azione fiscale stabilita dall'art. n. 44 del d.1. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per il trasferimento di fabbricati, sia condizionata, al pari di quella relativa ai trasferimenti delle aree, alla esecuzione di una attivit di costruzione o ristrutturazione, con la conseguenza. che l'acquirente decade da essa nel caso di rivendita del fabbricato senza aver eseguito alcuna delle suddette attivit (n. 421). Fideiussioni -Durata superiore (o non superiore) a un anno -Riferimento del termine -Alla nascita dell'obbligazione garantita -Alla durata della garanzia (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 54 tariffa all. A; l. 25 maggio 1954, n. 306, art. 3). Se, ai sensi dell'art. 54 della tariffa all. A alla L.O.R. (modificato dall'art. 3 della 1. 25 maggio 1954, n. 306), sia dovuta l'imposta suppletiva di registro sulle fideiussioni (nella specie: rilasciate a garanzia dell'imposta doganale sull'alcool immagazzinato) qualora la durata della garanzia sia superiore ad un anno, ma l'obbligazione garantita sia sorta entro l'anno (n. 428). Imposta di registro: azione giudiziaria -Esenzione dell'Amm.ne delle spese di lite in caso di soccombenza; a norma dell'art. 148, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, abrogazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; giudizi in corso ( art. 148, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). Se l'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente il regime delle spese di lite nelle cause tributarie, debba considerarsi norma processuaie suscettibile di perdere efficacia solo al momento della piena operativit, con riguardo alle specie concrete, della nuova disciplina del contenzioso tributario introdotto col d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (n. 420). Imposta di registro -Case di abitazione -Agevolazioni fiscali -Decadenza per rivendita dell'area -Condono in materia tributaria -Applicabilit -(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 6, commi primo e terzo; l. 19 dicembre 1973, n. 823, art. 6). Se possa essere definita mediante il provvedimento di condono di cui al d.1. 5 novembre 1973, n. 660, una controversia relativa all'imposta ordinaria di registro dovuta su di un atto di compravendita di area destinata all'edificazione di case d'abitazione non di lusso, a seguito di decadenza dalle agevolazioni fiscali verificatasi in epoca anteri9re alla data dell'8 novembre 1973 (n. 89). PARTE II, CONSULTAZIONI 121 sabili di petrolio resi liquidi mediante compressione sia applicabile anche ai gas utilizzati direttamente in fase gassosa senza essere stati resi preventivamente liquidi mediante compressione (n. 17). Prodotti petroliferi nazionali -Dilazione di pagamento -Decadenza -Operativit nel tempo -(l. 15 novembre 1973, n. 733, art: 5-bis; 1. 28 marzo 1968, n. 393, artt. 2 e 4). Se l'intervenuta decadenza dal beneficio del pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi nazionali abbia effetto solo per l'anno in cui si verificata la decadenza, ovvero operi indefinitamente nel tempo (n. 18). , Prodotti petroliferi nazionali -Dilazione di pagmento -Decadenza -Estensione -(l. 28 marzo 1968, n. 393, artt. 3 e 4). Se l'intervenuta decadenza dal beneficio del pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi nazionali comporti la perdit della concessione della dilazione con effetti generali ricomprendendo, in iptesi, anche pi concessioni relative a differenti annualit quando il pagamento non sia ancora. avvenuto (n. 19). IMPOSTA DI REGISTRO Cauzioni -Contratto di locazione -Rilascio cambiali in bianco a garanzia del pagamento -Tassabilit -(r.d. 30 dicembre 923, n .3269, art. 37 lett. b tariffa all. A). Se, il rilascio di cambiali con scadenza in bianco da parte del conduttore e in favore del locatore a titolo di garanzia in relazione a un contratto di affitto di immobile costituisca cauzione tassabile ai sensi dell'art. 37 lett. b) dell'allegato A alla L.O.R., che stabilisce l tassazione dei depositi gratuiti presso privati di somme o valori di qualunque genere, fatti a titolo di cauzio~ e (n. 424). Divisione immobiliare -Esclusione di conguagli in denaro -Differenza tra le assegnazioni accertata -Imposta proporzionale ridotta -Imposta nominale -Decadenza dall'agevolazione -d.l. 15 marzo '1965, n. 124, art. 44; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 48 e 110). Se, avendo le parti escluso in un atto di divisione immobiliare la esistenza di conguagli in denaro ed essendo stato invece definito l'accertamento di valore degli immobili con sproporzioni rispetto alle singole assegnazioni, per tale differenza sia dovuta la imposta proporzionale di registro ridotta al-4% ai sensi dell'art. 44 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124 ovvero la normale imposta ex art. 48 L.O.R. o quanto meno per decadenza dell'agevolazione ex art. 110 L.O.R. per mancata registrazione-nei termini di legge (n. 425). Esenzioni e agevolazioni -Edilizia -Trasferimento area -Ambito di applicazione -Legge n. 461/72 -Natura interpretativa -(l. 8 agosto 1972, n. 461; d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, art. 1). Se la legge 8 agosto 1972, n. 461 di proroga delle agevolazioni tributarie di registro in materia edilizia abbia carattere interpretativo del precedente d.l. 15 marzo 1965, n. 124 nella stessa materia, il cui art. 44 prevede l'aliquota ridotta del 4% per i trasferimenti di aree destinate alla costruzione edilizia {n. 427), CONSULTAZIONI FORESTE Camere di commercio = Avvocatura dello Stato -Patrocinio -(r.d. 30 otto bre 1933, n. 1611, art. 43). Se le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura siano ammesse a godere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia pure in relazione a vertenze concernenti l'esercizio di funzioni in materia forestale ad esse attribuite dalla legislazione in vigore (n. 14). IMPIEGO PUBBLICO Impiegato. non di ruolo -Nomina a seguito ricorso -Decorrenza assegni (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 9, secondo comma). Se all'impiegato non di ruolo (nella specie: applicata aggiunta di segreteria incaricata) nominato a seguito dell'accoglimento di ricorso gerarchico avverso la graduatoria degli aspiranti all'incarico competano gli, assegni arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe conseguito la nomina stessa qualora non fosse stato illegittimamente pretermesso (n. 786). Impiego pubblico -Dipendente in prova nella carriera di concetto -Passaggio per concorso alla carriera direttiva -Trattamento di quiescenza . Continuit del. rapporto. Se, nel rapporto di impiego pubblico, il dipendente che passi ad una carriera superiore prima di aver espletato il periodo di prova nella carriera inferiore di originaria assunzione, ed il passaggio avvenga senza che il dipendente si sia giovato di concorso riservato o con posti riservati al personale nell'ufficio di appartenenza, il rapporto d'impiego permanga o meno in vita senza soluzione di continuit ai fini del trattamento di quiescenza (n. 785). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Atto di concessione -Mancato pagamento della tassa -Prescrizione quinquennale -Decorso -Effetti -(d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 artt. 2, 10, 16, primo comma). Se l'intervenuto decorso del termine quinquennale della prescrizione delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 comporti il venir meno della sanzione di inefficacia di una conessione amministrativa (nella specie: di derivazione acque pubbliche) per la quale non venne assolta la tassa prevista secondo il disposto dell'art. 2 del citato d.P.R. (n. 5). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Gas petroliferi -Gas da petrolio non liquefatto mediante compressione -Applicabilit -(d.l. 24 novembre 1934, n. 1071, art. 1; l. IO dicembre 1954, n. 1167. Se l'imposta di fabbricazione di cui all'art. 1 del dJ. 4 novembre 1954, n. 1071 (convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1167) relativa ai gas inconden PARTE II, LEGISLAZIONE 119 legge 19 maggio 1975, n. 167 (artt. 76 e 81, terzo e quarto comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezione di controllo, ordinanza 10 aprile 1976, G. U. 7 luglio 1976, n. 177. legge 31 luglio 1975, n. 363, art. 1, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 5 marzo 1976, G. U. 14 luglio 1?76, n. 184. legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 98, secondo, terzo e quarto comma (artt. 3 e 25 della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 6 marzo 1976, G. U. 18 agosto 1976, n. 218. legge reg. Lombardia 6 maggio 1976 (artt. 117 e 128 della Costituzione). Presidente del Consiglio dei. Mip,istri, ricorso depositato il 24 luglio 1976, n. 31, G. U. 4 agosto 1976, n. 205. legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme degli statuti di autonomia speciale). Presidente della giunta regionale della Sardegna, ricorso depositato il 5 luglio 1976, n. 24, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. Provincia autonoma di Bolzano, ricorso depositato il 5 luglio 1976, n. 25, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. Provincia autonoma di Trento, ricorso depositato il 13 luglio 1976, n. 29, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge 1 O maggio 1976, n. 352, art. 2 (artt. 116, 117, 118 e 126 della Costitu 2lione e norme degli statuti di autonomia speciale). Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, ricorso depositato 1 luglio 1976, n. 26, G. U. 14 luglio 1976, n. 184. Provincia autonoma di Trento, ricorso depositato il 12 luglio 1976, n. 27, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. Provincia autonoma di Bolzano, ricorso depositato il 12 luglio 1976, n. 28, G. U. 28 lugliq 1976, n. 198. Presidente della giunta regional della Sardegna, ricorso depositato il 15 luglio 1976, n. 30, G. U. 28 luglio 1976, n. 198. legge reg. Emilia-Romagna 21 luglio 1976, artt. 2 e 5 (art. 117 della Costi tuzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 14 agosto 1976, n. 32, G. U. 25 agosto 1976, n. 225. legge reg. Puglia 23 luglio 1976 (art. 117, primo comma, della Costituzione). Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato 14 agosto 1976, n. 33, G. U. 25 agosto 1976, n. 225. 15