ANNO XXVI -N. 2 MARZO -APRI LE 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 357 riiol'li, flllon dmfluilsoe 1sulliLa fllJaJtUJl'la degiM obbl1ighii aisSIUJilJti dm proposiito daJlla Comu1nditˆ. Di ácOI11seguenzJa, la viaffiiidiirtˆ 1diel ll"elgioliamefllJto 1n. 974/71 e d1ed oogolameIJJti d'attuazione non pu˜ áessere inficiata da quanto diisiposto nell'Aicc0111do Genlea:iailie :o in accordii 1ooooliuJSli iaii 1soosi “dehl'iairt. XXVIII dli questo. !il d1az1o 0consoiliildato dii oui1 1ma1lta19i :srtJaito 1:1UJttavi1a l!'liipoll"llarto niellil1a l'bri1oa ¥ daZli 1cornvvv.iisorio, ma in contraddittorio tra ile due parti del rapporto di contestazione (amplius, cf:r. OOI'te dd gimstizma 12 nio:vemb!l1e 1969, nelilia ,causa 29/69á, STAUDER, Racc., 419; v. per le con:clusione dell'avv. gen. Roemer, v. pag. 428). L'esame della sentenza vesa suna causa 3,3170, del resto, consente di affermare che in quella occasione Ila questione di fondo, in mancanza di contestazioni tra 1e pa:rtii, non fu nemmeno avvertita; che l,a Corte cli giustizia, cio, non ebbe modo di riJJevare la pa!l"ticoliare natura del pa:oced1mento nell.'ambito del quale aveva avuto oolgine ,La domanda pregiudizfa.Je di intel'pretazione del giudice nazri.onale, e presuppose la pendenza dinanzi al giudice nazionale, di UJn normale giudizio di cognizione. Giˆ nella premessa della decisione, in:futti, si accennava ad una domanda pregiudiziale proposta dal presidente del tribunale dd Brescia ¥ nella causa dinanzi ad esso pendente tra ..... e ..... È e neLLe premesse in :l“artto si ricordava l'esperdme1t1Jto, da pal'te deihlra societˆ !l:l1oOII1l'eni1Je, dli ¥ un'azione giudiziaria ¥ ¥ dinanzi al presidente del tribunale di Brescia ¥; anche nella motivazione si :llaceva riferimento all.a ¥ controversia pendente dinanzi al giudice nazionale ¥ ; e la ~nea áconvenzione di rtaLe presupposto veniva ribadito nel!Ie &tatuizioni concernenti 'le spese drel giudizio, nelle quali si p!reoisava, secondo l'abituale fo!I'mUr1a, che ¥nei confronti delle parti del giudizio di merito iL párocedimento costituisce un incidente so.nevato nella causa pendente 360 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -che fissa 1le restiitmziLon:i ailJlla prodUZJíIOille per le semole e i. semoMllli dli ,gra1DJotUJI'\co e iJJe II"Otl1luil'e dli ir.iiso utiiliilzzai1Ji ineWl'md'lllstmiia d!ehlia biílrra (G.U. n. 174, pag. 3á6) -e ideil regol!ameinto dEilla OommJLssi'oo'e 20 diioemlwe 1968, n. 2085, irelliativio ia taillune modailiiJtˆ d:i iJJiqUJiidazrilQlne d!Eilla :riestiJtuziL001Je 'ahlia prodUZJ~on:e per lie (l'lottl1.We dL :t'IíJ.so, (G.U. n. L 307, !PaJg. 11). dinanzi al presidente del tribunale di Brescia, al quale spetta quindi pronunciarsi sulla spesa ¥ (sent. 17 dicembve 1.970, SACE, Racc., 1213; Foro pad., 1971, IV, 3, con n<>ta di CORTESE R:rvA PALAZZI: Dir. prat. trib., 1971, II, 255, con nota di MURATORI; e Foro it., 1971, IV, 97). 2. --La mancanza, nehl'i:potesi in esame, di una causa pendente dinanzi al giudice nazionale fu ~nv,ece avvertita ne~a 'causa 18/71, !IlJella quale la societˆ rkOOTente sosteneva fa legittimitˆ del rinvio tpl'egiuddzdale ¥ nel procedimento sommario 'd'ingiunzione anche prima dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti¥, e :ritenne di p<>ter se~e, come utile pre¥ cedente, la sentenzia ráesa ne1la causa 33/70 (nella quale invece, come si detto, il probllema non ,era stato nemmeno avvertito). Nella dectsione :resa neL1a causa 18/71 (ne1la qua:1e il Governo italiano non áera intervenuto) la Corte di ~ustizia si astenne per˜ dail pronunciaa:si sulla questione, limi.tandosi ad áervitare e:rironed rid:erdlmen1li. ad una oausa 'Penidenite dinainZJi all ~'Udii.ce nazionale, e ad eliminaa:e, anche ne]la ,statuizlione concernente 1e spese dd giudizio, 1l'inCJíJSo ¥nella causa pendente ¥ (sent. 26 ottobrie 1971, EulllOltlldia, Racc., 811, Dir. scambi intern., 1971, 487; Foro pad., 1972, IV, 1; e Foro it.,' 1972, IV, 162). 3. -La questione venne espressamente sollevata nelila causa 43/71, evidenziandosi lia pecuYamtˆ del procedimento per ingiunzione (ed in particolare la manoa,nza di contraddittorio nielWa fase precedentie 1a notificazione del decreto ingiuntivo) e rilevandosi che iLa pendenza di un ~udizio, presupposta dall'.aa:t. 177 del trattato e.E.E., si saa:ebbe avuta solo con La notifica del decreto !ingiuntivo. In questa occasione, mentre la Commissione ritenne ¥sufficiente constatare che la Corte stata adita da un giudice ai sensi dell'art. 177 ¥, l'avv. ágen. Duthei!lliet de Lamothe 1sostenne che dai11e sentenze rese neUe cause 83/70 e 18/71 .potesse .a,esumeirsi áChe la Corte av:esse giˆ ¥ implicitamente ma indiscutibilmente ammesso che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione il giudice italiano ha facoltˆ di deferirvi questioni pll'egiudiziali ., ¥ in quanto l'avvocato K. Roemer aveva sollevato il problema nelle conclusioni SACE e nella causa Eunomia avete modificato la forrmula abituale di pronuncia sulle spese proprio per tener conto del procedimento d'ingiunzione contemplato dal diritto italiano ¥. Con sentenza 14 idicembre 1971 (POLITI, Racc. 103-9á; Dir. prat. trib., 197á2, II, 1268, con nota di MURATORI; Foro it., 1972, IV, 145; e Dir. scambi inter., 1972, 85) La COII"te di giustiz~a, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, affermava: ¥ é sufficiente constatare che il presidente del tribunale di Torino esercita funzioni giwrisdizionali nel senso previsto dall'articolo 177 e che egli ha ritenuto necessario, prima di pronunziarsi, che il diritto comunitario fosse interpretato. Non occorre qumdi che questa Corte PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 361 Sulla competenza deUa Corte. _ Nel!l1a :liaise otrtatlie idel pro1oedlimeinto, tiil Goverrino de11l1a Repubblitoa Ji1Jal];i;ana hia ,cSSell"Vla2'J 1ciroa J'opportuindltˆ dii unia dommda dli priOlnJUJillZIí ipregiirUJdliimaJlJe e :non potrobbe inemmetillo, ove fooise Jil. caso, colil1aibor1alt'e clOll .girUJdlí!oo llllazi001allie llleililJa 11eda2Jitorre 1deifile questioni da sottopOII'tre ailJla Corite. la domanda pregiudiziale di interpretazione possa essere proposta in un prooeddmento sommario, p:riomosso e da defill1íl1e sWLa rolla base di quainto dedotto daLLa parte istante, del tutto pdvo di contraddittorio, e senzia al-" cuna rpossiib.tlitˆ .per ilia .parte nei CUii con:fu:iOIIlJti lla domanda sita ~di interloqui11e su11a stessa configurabi1itˆ di un problema di interpretazdohe, sulla rdlevia~a di tale eventuale probi1ema, e á sul contenuto dei quesiti di cui venisse per ipotesi ravvisata la necessitˆ ai fiilli dd una competente interpvetazione delle norme comunitarfo: ed proprio sotto i'l profilo del didtto comunitario, quindi, che non pu˜ essere condli.visa la soluzione afrermaita nella deCIíJsione m.esame, per lia vdJO!liazioine che neoessariiamea::vte ne consegue dei fuindiamentaild. prmci,pi deLlia ddfusa e de1 ccmtmddittwio. Devie .essere ,ainziituJtto ll:'lillevaito, a proposito dli ita!ie solruzioinle, che l!lietllia sentenza in rassegdiipoodle1r1e iLa compeitel!Wa diewm Ome daJl 1cair1artlterie colllltriaiddli!ttJo!rdJo, o me1no, idleil. p['locedliimenrbo nell áco111so dell q111aJle hl grudliice IIllŽlJZJílolillaile ha eff.ettluarbo dil ll':iJnVIíJO. sito sintomatico della natura giurisddzionale dello Scheidsgáerkht V'an het Berumbtenfonds voo.r het Mijnbedrijf ~sent. 30 gdugl!lo W616, :ruellila causa 61/65, Goebbellis, Racc. 408). Per quanto ampia sia la nozione di ¥giudizio¥ adottata dalla Corte costituzionale, del resto, non consta che questioni di legittimitˆ costituzionaLe siano state proposte in procedimenti nei quali il contraddittorio, come n:e1la sp.ecie, sia escluso a priori; eppure la partecipazione al solo giudlrato di legiirbtiritˆ costi.tuziionaJJe (in cui si d~scute, secondo alternativa che non consente particolmáe impostazione del thema decidendum, sie di una disposizione di legige debba 1esse11e o n:o dlichiia111ata .La i'11egdUimitˆ costituzionaloe) garantirebbe il contraddittorio de1le parti in modo certamente pi efficace che non la partecipazione alla controversia di interpretazione ne¥IJ.a sola fase dinanzd al giudice ácomunitario (quando cio sono state ágdˆ dielliine1aite 1e prieicisate, ˆn difetto di OOl!lt11adddtt01rio e senza :pos sibilitˆ di successive modlifi.che o integiriaiziom, Le parttcoiLari questionJ da ri1soliveire). á NeH'ambito deU:l'ordlinamento comunitario pu˜ rimanere irrilevante, s“intende, in qual modo il contraddittorio sia garantito nel processo di ciiritto interno; e giˆ si visto, del resto, che anche nel pxocedimento per mgilUJnZˆcme CO!Il~mpll.iaito neli'ordil!lamento j,tal.iJa!llO iil contJvaddJirbtoll:'iO tra le pooti, anche se .eivelllltuailie e posttcipaito, mtewra¥llmente 1gi!lil"anitiito, si visto, cio, che nel gliudizio di opposizione 1a pall1te i;ntimata pu˜ rimettere ogni questione dn discussione, senza ia1cUI11a pl'eclusi:ooe e con totailie gatl'anzi1a del diritto di dff.esa. á La r:L1evan2la deil. probl1ema in 1esame, l'esigie!17la, ácio, idi gaTantiire il contvaddittovio deUe par.ti, nell'ambito del diritto comunitario, proprio per qUJanto ¥concerrne La ¥ controversia di interpretazione ¥, II'liswlrtla subiJto evidente, per˜, quando si consideri che la parte intimata tutto potrˆ contestaaie nell glliudizdo idi opposizio!IlJe (ed ¥eseraiitall"e cos“ ,iin tutta (La sua :pliáenezzia il dirˆtto di ádifesa), 1ed in ogni quesrbtone potrˆ utilmente interloquiire, traill[]Je che nella questione di :in1Jeripre1lazione rimessa a11a Corte, in difetto di contraddittorio, dal giudice al qual:e era stata chiesta la ingiunzione ádi pagamento; e siccome la esatta interprretazione di una norma pu˜ in concreto risultar.e risolutiv1a ai fini della discussione di una causa, non pu˜ aertaimelillte ne:giarsi che iLa causa v1iien:e run tail caso ad essere decisa, ácon pregiuddZJiev.011e Vliollazˆone del diritto dli dd:fiesa, senza che ad una die11e due parti del processo s.ta stata .giarantdita 11a possˆb.ilit:ˆ di un preventivo coITTftradidittordio 1n ordiine áad un pirofii1o, a v;oilte deteirminainte, de11a controversia. 10. -Come si accennato, l'avv. gen. Trabucchi, ri.conoscendo la nece1E1s1i1tˆ di asskurar'e 1a1li1e pairtd dJe1l r:apporto .iin dtscuss1QIIl!e l'esercdziio dei] diritto di ,difesa anche nelil'ambtto del g“iudizio 1inc1dien1Ja1e ádi interpr1e 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel merito. Oon aie qU1estilOIIlli iíln esalIIlJe 1si! ":ilitede, in 1Sos1laa:wa, 1Se liJl diiJrdJb1Jo ailJlia restiltuzfolllle, pireviiJs1lo dlali. riegiOllia:memrtli n. 3167 /617 e n. 2-085/6:8 peir le :rorttrtwe á dli :riiJso urtililJiJzzJait \IJJeilll'ˆrnidiustcia dieilllia bdirlra, S{Ple1Jti esclluisilvaa:nellllte a[ produittooo OIPIJIUIOO pOISsa essere :l“aitto viailierre diioot1lamea:lite at11Jcilie dJaJlJa :l“ahbr“itaa dli billU'la UJ1liill~aita:rl:ce. Menitre Le prime due questioni rigiuairdlano tazdone, ha l'itenuto .che il contvaddittorio possa essere garantito consentendosi ai soggetti della lite, ¥anche se entrambi non figurano c˜me parti formali nei tipo speciale di procedime.nto monitorio nel quale la decisione precede l'eventuale contraddittorio¥, di ~sentaire le PT'C)prii.1e osservia: ziiond nru giiudiziiio dli iJntea:pDetazione, e si pure detto deilil' ¥ adeguamento ¥ con i11 áquia[e l'mt. 20 del protocolilo sullo statuto de11a Corte dovrebbe essere applicato per gairantire la conC!'eta pacr:-tecipazione di soggetti .che non siano ¥ parti ¥ dell:a causa principale. Ma anche -tale soluzione, pur sensibhle iall'iagpetto essenziaie del pro blema, non convince, per molteplici ragioni, ed in partico1ave perchŽ non considera ila necessitˆ di garantire il contraddittorio tra Le parti in ogni fase deililla ¥ controversia di interpretazione ¥ e qudindd IB!Illche !llJeli1a fuse di diáscussione e foirmu:Lazione dei áquesiti da irivolgiere aili1Ja Corte di ~usti.zia. Non si tratta, invero, di dubiitar.e ¥che, in mancanza di contraddittorio, iL giudice non possa valutare se esista un problema d'interpretazione o di vatiditd ¥; á e non perci˜ irisoLutivo il rilievo che la questione di interpretazione o di va11iditˆ di UDla norma comunitaria pu˜ essere soillevata anche d'ufficio, essendo ovvio, invero, che la l'lilevabilitˆ d'ufficio deLLa questione non V18Jle cerito ad escludere (quaisi. si traittaJSse di discutere in termini di a:lternativ!itˆ) la necessitˆ di un .contraddittorio, an-á che solo potenziale, sullia áquestione di linterpretazione. Non si 11Jriatta lliemmeno dd viaJiutarre se sia ¥ compatib“le con lo spi rito e le finalitd del sistema stabilito dall'articolo 177 e con il dovere ge nerale i1n4)osto agli Stati dall'articolo 5 del trattato, che un giudice interno, per i~ solo fatto di essersi valso di un potere conferitogli ¨.tl'articolo 177 del trattato, possa incorrere in una illegittimitd in base al suo diritto na zionale ¥; anche tale considerazione appwe infatti irrilevante ai fini in esame, quando si considerd che l'esigenza di un contraddittorio su1le que stioni da rii.mettere alla Coirte di giustizia e la inammissibilitˆ, quindi, di un rmvio pregiiudiziiaae disposto in pvoooddmento priivo dli contraddittorio vanno affiermate, come si accennato, proprio nell'ambito del diritto co munitario ed dn base ai prdincipi del:l'iaxt. 177 dru traittiato C.E.E. N pu˜ áceirto negami, infine, che la impostaziione sostenurta dali'arvv. gen. Trabucchi condizionata ad una interpretazione dell'art. 20 del pro tocollo sullo statuto della Corte inviallidata dalla lettera stessa della norma (che dispone la notifica del provvedimento di rinvlio soLo ¥ alle parti in causa ¥ ), e presuppone inoltve, ipotizzando la mancata partecipazione alla causa principale di ¥ entrambi ¥ i soggetti della lite, un onere di indivi dua?ione certamente estraneo, invece, ai compiti ed alla funzione de11a ,Corte di giustizia. 11. -La stessa necessitˆ di foirzar.e fa chiaira :Lettura dell'art. 20 del protocollo suLlo statuto della Corte giˆ sintomatica, del resto, deLLa cen PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 367 l'obiettrl.'VIO ooOIIlomiJoo ~seguilto dai cilbaJhl oogoliamenitli, Ja terza e il.a quarta iaffrronstano, rlispeittiivarmemte, d. !Pii'oblemi: -del 'Se dil :llaibbrdicante dJi, birnria, dil qUJaile abblia pai~ato iIJe rorttiwre dlii ,rriJso all pr:ezzo normailie di metl'lcaito, prezzo SIUllWa CUJi formarzlilOlnle La '11eiS1lil1luzJilone lllJOfl1 m lia:J. awcmn modio din:fliulirtlo, aibbilla dntto di beineficlílaLl"e diJoo1lrtamenite deilllJa '11eis1:Jil1Juzfame medesima, e, swabilitˆ della soluzione dn esame, áed proprio tale disposizione, anzi, a conferma:I1e .La 'esigenza che ila domanda di m1lerp'l'etaziOIJJe sia ccmsentita, in coerenza con 'la formula dello stesso art. 177 del tvattato, solo in gdudJzi nei quali sia g.a.t'antito il prev.entivo ,oontraddittodo sul1e questioni da rimettere alila Corte di giustizia; n pu˜ non ¥essere rilievato, oltretutto, che La stessa Corte di giustiziia ha giˆ avuto occasione di precisare, con valutazione ¥evidentemente incornpati:bi1e con fa soluzione dn esame (e che anzi inva11ida anche la prassi in base alfa quale il provvedimento di rinvio viene notificato anche ,al sog.getto nei ácud confronti sia stata chiesta ingiunzione di pag¥aimento) che al procedimento di interpretazione, rivolto a fornire al giudice nazionale 1'dnterpretazione delle no.rme comunitarie da applicarsi ¥nelle liti dinanzi ad esso pendenti¥, non possono partecipare soggetii ¥ estranei al giudizio pendente dinanzi al giudice a quo ¥ (md. 3 gdugno 1964, nell:a causa 6f64, CQSTA, Racc., 1180; v. pure sent. 19 dicembre 1968, :nella áOOIUSa 19/68, DE CICCO, Racc., 627), e che ¥ con l'espressione ¥ parti d!n causa ¥ l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte CEE indica quelle che hanno tale qualitˆ nella lite pendente dinanzi al giudice ?J,azionale ¥ (sent. 1¡ maxzo 1973, nella causa 63/72, BoLLMANN, Racc. 269). Il contraddittorio delle parti sui quesiti da formulare si svolge infatti dinanzi al giudice nazionale, al quale ciascuna delle parti in causa deve poter prospettare le proprie deduzioni ed i quesiti che propone di precisare, anche -se solo il giudice a stabilire (evntuailmente di sua inizia tiva) quali quesiti debbano essere proposti, e ad introdul"lre, con la sua domanda hl giudizio di interpretazione, determinandone e del!i:mitandone, al tempo stesso, l'oggetto ed il preciso contenuto. La discussione e la formulazione dei quesiti dinanzi al giudice naziionale costituisce qutndi una fase preliminare del procedimento incidentaJJ.e di interpretazione, che viene ¥recepita¥, attraverso ed a mezzo deUa domanda del giudice, nella sfera di funzione della Corte; ed perci˜ rilevante, e proprio nell'ambito dell'ordinamento comunitario, che le parti abbiano potuto dinanzi al ~udice nazionale contribuire e concorrere, in contraddittorio, alfa formulazione stessa dei quesiti. 12. -All:a prospiettiváa in esame rimangono estranee, s'dntende, tutte 1e vaa:-ie questioni che la parte obbhlgata potrebbe prospettare per resistere ailJLa 1tm~tesa at1Jrfoe (di:fietto di gillurisdizione, di competenza, di Leg1ttimaZtione, 'Ilu1litˆ prooossualli.) áe ,suJila .stessa ritleV1anza, ali fini della decisione, deilJI:a que¥stiione di interpretazione; .se pur1e evli.dente, infatti, che la precLusa possibilitˆ di temp,estiva deduzione al riguardo pu˜ provoc1aire 1sentenze inte1t1IÈ7etative inutiliter datae e deil. tutto ¥superflue ad fini á della decisione, si tvatta tuttavi.aá di questioni rillevanti solo sotto il profilo del diritto interno; e anche a prescindere dal fatto che sotto tale pro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 368 -del 1s:e glii Staitii memba:ii poss~o. coin pl'ovvedime!nt1i :ilrutem1i dli atitUJa~iionie, 1siuboo:idtmail'e il'e1s1e!l'lclíIZilo ádel dJill'Iíltito deil fabbll'd1oarute dii bí['ll"8. ad otteinooe d1l piagiamenito dlel1a restiituzdio1ne a[rl' e1sdibizd1oin,eá d!eil aoinsoo1so scm:itto deil p["o1dJUJ1Jtcwe dii l'ottume idi :rd1s10. In fmzia delil'iairit. 9 del I"egiolliaimenito deil 001I11Siigllidio 215 Luglliiio 1967, n. 359, I"eil1aiti:V10 aM':m~giainii:zz,a2'liiOIIle 1comUJne dieil mell'1cato die11 !l.'Iíls10 (G:u. foLo, come si giˆ osservato, iJ. contradd1ttoll'io deJ.Le ipaTti, anche se eventuale e postio1páato, comunque garantito anche nel procedimento P'e'r ingiunzione, non certo con :riguardo a tali questioni che si pu˜ dd,scutere di un difetto di contl'add&ttorio rilevante nell'ambito delJ.l'orclinamento comunita'rio. Assume inváece riJ.ievo, sotto il profi1o del cliritto comunitario, la mancanza di contraddittorio sulla questione di interpretazione, propl1i.o perch la sente=a della Corte, che pu˜ risultare determinante ai fini della decisiio1t1Je áche iil g1udti,ce nazj,o.niaLe dovirˆ poi eme,ttooe, defind.soe UJnia ¥ contr. oversia di interpretazione ¥ la cui fase p:reliminar.e e preparatoria si svolge dinanzi al giudice naZJiona1e ed alla quale entrambe le parti del rapporto controverso devono poter partecipare in condizioni di paritˆ; ed evidente che la parte che dovrˆ subire gl“ effetti del1a sentenza interpr.etativa deve poter .concorre e contribuire aJ.lia formulazione dei qusiti. Non basta perci˜, per garantire l'esercizio del diritto cli difesa ed il risp~tto del pll'incipio del contll'adclittorio, consentire alla parte ned cui confronti sia stata chiiesta !'áemissione cli un decreto ingiuntivo di presentare l1e proprie osservazioni alla Corte, quando giˆ preclusa ogni contestazione 1sullo stesso thema decidendum; non si pu˜ limitare, cio, a11a sola fase incidentaile ádella controversia di interpretazione dl contr.addittorio con la ,parte intimata, o quantomeno non pu˜ assumersd che il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio vengono con tale Limitata partecipazione ugualme¥nte garantiti; e non sembra invero possa dubitarsi de11a ri1evianza di tali osservaziioni, specialmente quando siano considerati g1i ulteriori inconvenienti conseguenti ad una soáluzione che consenta il rinvio pregiudizJ. ale anche in procedimenti senza contl'adclittorio. :i.3. -Si gdˆ rdJ.evato, invero, che dll provvedimento dd rinvJ.o non dow-:ebbe ,esse[['e niernrneino notificato, stricto jure, WLa :parte lll!ei cui confronti sia stata chiesta la emanazione di un decreto ingiiuntivo, in quanto l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte prescrive ta,le notifica solo per 'le ¥parti in causa¥, mentre neUa &potesi in esame manca del tutto una causa ¥pendente¥ áe manca quindi la controparte processualáe del rkorrente; ed giˆ evidente che con una interpretazione ilettel'a1e della suinclicata 1esposdzione V1erll'ebbe ad esser.e violato, anche nel giudizio di interpretazione, quello stesso principio del contraddittorio la cui osservanza .si (["itiene necessario garantil"e con la notifica del procedimento cli dnvio, e che .si assume .inváecie irrHev¥ante per quanto concerne la :fase non incidentale della .controváell'sia di interpretazione. Solo con LLa notifica eseguita a cura del canoeHiel"e della Co(["te, commJJque, .La p~e indicata ácome debitrk:e vdern1e a oonosceinza de1lilia domanda proposta nei .suoi confronti; non solo, ma poichŽ 1a notifica aJ.LLe parti prescritta p.er i'l solo provvedimento cli :dnvio del giudioe nazio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 369 n. 174, pag. 1), !La ¥ restUuzione áai1i1Ja :priocLuziLorre ¥ attrdlbuita per re vottu.r:e ¥di ll.'li!so llll11illJizz1artie, da W11a pairl1Je, nel.J.'mcLusrtirdla 1cLeglld. amildd. e, dailil'a!Lrtira, n1eilll'dl!lldiu1strd1a 1cLeilJJa bimra. lil isucLdieitito amtitcolo C'OIU'itsipolillcLe allil.' 1all'i. 11 ideO. !l'egollŽll!Illellll1Jo icLeO. Con1si!g1l1ilo 13 glliugno 1'967, lll. 120, rellJaitd.vo athláoir:giairuiiz~aeiiooe 1comUl!lle idei mercati lllell. sert:rtJooe ded. 1Ce[1ealJ.i (G.U. n. 11 7, nale, non pu˜ nemmeno áescludersi che a mezzo di tale notifica la parte .iiniteressaita viengia soil.o a :conoscere quali quesiti dii iMe['!IDetiaeJi.oine siano stati rivoliti ana Corte, 'l'.'imanendo del tutto all'oscuro della domanda proposta nei suoi corufronti, e senza nemmeno la possibilitˆ, oltl"etutto, di vatlutare se e quale interesse 1abbia, in conc!'leto, a .partecipare al giuˆiizio incidentale. La illimlitazdone áche dailiLa soluziione in esame de!l'iva aifil'eselt'cizio del diritto di difesa ed alla garanzia del contraddittorio risulfa del Testo evidente quaindo si ácOIIlSiidel"i che per La parte iinltelressaita, se áP'tLI' ammessa a pJ:1esentaire Jie 'Pl"Oprie osservaziond, rimane in ogni caso definitivamente preclusa la possibilitˆ di contribuire alla formulazione stessa dei quesiti, attravwso quella normale opera di áColLaboraZlione tr.a il ádifensore ed il giudice che costituisce ¥eSPressione istessa del diritto di diifesa e che potrebbe del resto svolgersi, per quanti:> concerne il tenore dei quesdti, solo dinanzi al giudice nazionale (dr. Corte di gdustima, 22 giugno 1972, nellLa causa 5/72, GRASSI, Racc. 443; 9 diioembre 1965, IIlle1la causa 44/65, SINGER, Racc. 951, áe Forro it., 1966, IV, 33); 1e lllOlll rpu˜ qu:iltldi Cli!sctoliliOIScemi, in defimtivia, che neil.il.'dpotesi in ¥esame una delile pairti del ll"aiprpovto iln oontestazdonle, io com1u1nque una deLLe paTti delllla oonitroverisia d'inrtie!l'lpl'etazdolne rimane del ¥rutto áesclusa dal1l'utile e preventivo cont'l'addittooio 'SUlila questiJOille di dmtierpiietazi()IIJJe; nŽ sembra ipossa giustifiioar'Si, din'V'Û!00, i1 fartito che ad una soil!a parie sia .com.sentito di PI"Ospettare ilie iprorpirdie a!t'gome[111;aziom ail giuddce llllaZliOil131le (oOIIl 11a possibdLttˆ che ma eliminato, senza diisrperiidio dii attivitˆ e con minO'l'J. spese, lo stesso eventuali.e dubbdo. sullliˆ inrteil'ip!I"e<1Ja.. 2lii0Ille dia dlaire alilia !llJorrrla comumairlia), menrtire aili1'aLt'l'a p:airte sa111ebbe lilil ognd mso iirn(posto, ail fine di :fair viaLere le prOpil'lie deduz.iond (e su thema decidendum in ogini oaso 'giˆ definitivamente pd'ecisaito), dJL mag.~ onere di UIIlJa pairteaiJpazio!ne ,dJLnainzi al !¤iudiice comundtario. 14. -.A:nche sotto U!I1 ulteriore profilo, dnoltre, possono esseráe evidenziati gli mcOIIlvien.i.enti áderivanti da una soluzione che consenta il il'iinvio pregiudiztaLe anche nell procedimento (>serwa oontmddLt1mli.o) pe'l' deCII'eto ingiuntivo, ¥Con ri:guardo, cio, al!l'one'l'áe deUe spese del proced:imelllto inc'.identaile di intoopre1:Jazt0011e. Secondo l'a:bituaiLe farmma .adottata dalla CO'l'te di giustizia, inJVero, il procedimento pJ.'legiucliziale ha, nei oonfrOIIltd deJi1e parld, ¥ il carattere di un imcidente sollevato nel corso deHa causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi la decisione sulle spese ¥; e la Corte ha giˆ avuto occasiorre ádii pll'ecisal"e, anzi, che ¥ la Liquidazione delle spese e la ripetibilitˆ delle spese indispensabili esposte dalle parti nelLa caus.a pri;ncipale in occasione del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE sono rette dalle norme nazionali che disciplinano detta causa ¥ e che ¥ spetta al giudice nazionale competente di valutare, in base al proprio diritto nazionale, in quale misura si debba tener conto del mag RASSEGNA-DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 370 pag. 2126 9), 1Cihe rprevede 'UIIl'1aJDiai1ogia 111es1:IíJtJUZIíJone pa-tL'l guianoitUJDco ed ill g~o teniero UJtjii!JiJUJaiti d:ailil'lilnidustrd1a degl!Ji iamitdrl., lli()[llchŽ peT fil guianotuvco rutilliiizziartJo :pea:-iLa dla1bb11itcaZ1íIOI11e deililie seimoilleá e dei sem-Olldini dli gi:ranotUJ: rico adopea:-artrl. diaWl'lilndustiiita delllia biJNla. In furm dieilll'1airt. 1 deil ll'egioilJa:menito n. 3:6,7 /67, gilii Starti membtrli viensaJilio iLa rest11Juzliione 1allilia rprodUZJilOIIlle itianito per 1e 1siemoi1e e li setmoildlnli. gior onere determinato dal procedimento pregiudiziale¥ (sent. lo marzo 197á3, 1IJ:eli1Ja ácausa 62/72, BOLLMANN, Racc. 269). Non pu˜ non essere considerato, P'eraltro, che quando La domanda di pagamento viene rigettata dal giudke (,e ci˜ pu˜ accadere anche per motivd del tutto diviersi da quelli dedotti ne]J]a questione di interpretazione) ráestano definitivamente a ca:rdco della [parte erroneamente indicata come debditrice tutte le spese del procedimento pregiudiZliale, che il giudice naz. i'.Oillai!ie, non essendo l'interessato parte del procedimento dinanzi: a lui promosso, :non po1trebbe oomunque Jliquid:aire m suo favore; e po1chŽ dil pri.ncip.iio che 'POille le spese del processo a ,caJ:rdco del soccombente certamente rilevante anche ne1l'ordiniamento comunitario, anche tale u:ite: rdáoo:-e assurda conseguenza, la violazione, cio, di tale principfo, concorre a far dubitare delwa validitˆ della soluzione affermata con La sentenzia in rassegna. 15. -La seirietˆ de1le oblieZliond SQpl'la J>Tospett:aite dmptlicditamente cond'ermata, del :l'esto, dal motivo stesso per H quaLe talune questioni di interpretazione sono state dedotte con ricorso per ingiunZlioIJJe di pagamento, UJn mo1tdvio, iinvero, che ,ageviole lindd:v:i!duaire proprio e SñJ.amente nel premeditato proposito di eludere il contraddittorio con la controparte ási.:illa qUJe!Sltd.one di in1ierpl'etazlione, nellil'dntento di evitare, cdo, che (la parte indioata come debitri.ce possa concorrere, quantomeno, ad una corretta impost:aziorne delle que.stioni (e non essell'e costretiba, mveoe, ad una impostazione difunsiva giˆ compromessa da1La immodificabile formulazione dei quesiti); ed certamente sintomatko che tali iniziative siano state assunte semJ>Te e solamente nei confronti di Amministrazioni dello Stato, anche in difetto delle condiZlioni ádi ammissibilitˆ del elstiJtiuzJíJOlllle alll'drmporritia¥zJfame e aillLa pll'lodooilcme delJLe rotture idi !l'Iílso. In piall"l1lilooll1a111e, ll'all1t. 3, n. 2., dlÛll. sud collliClreto, per J.'esexcizio de!l dilritto di di:l“esa, possa essere ava11iaibo Iílll sede comunitaáma, tanto pi áche il principio deJ. contraddittmio certamente uno di quei principi fondamentali dei quali la Corte di giustiziia si giˆ pi volte dichiarata gariante (sent. 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, Racc., 1125; 12 no\'embire 1969, neilla ácausa 29/00, Racc., 405). 16. -Se La possibilitˆ di chiedere alla Corte La inter.pretazione di norme c9munitarie consentita al giudke naziona1e anche quando debba provviedere i.in difetto d[ contriaddiittorio e SeJil:Zla Jia effetti.via pendenza di una causa, si determina, infine, una ingiustificata ddscriminazione tra icittadini deJ.la Comunitˆ, a seconda che nei rispettivd ordinamenti sia o no eontemp1ata una procedura analoga a quella del procedtmento per ing. iium;iolll!e di .pagamento, e qUIíllldd a seoonda che la parle mteriessaita. aibbita o no' La possibilitˆ di far valere dinanzi al giudice naziona1e 1e proprie ragioni e deduzioni in meri.to alla questione di interp\l:"etaziione, e siia o no garantito il preventivo .contraddittorio delle parti nel:La eontroversia di interpretaziione. Per quanto consta, procedure analoghe al procedimento monitorio iátaliiano (demvato dal praeceptum executivum sine causae cognitione e da:l mandatum de solvendo cum clausola justificativa, deiL dtlrri¥tibo corrnu.ne) sono contemp1ate, ma .con limiti non previsti invece neli'ordinaimento itaM1aino, nie1l'oil1dinarme1I100 tedesco (il. Mahnverfah!ren e tl'U!rkunden-'llltld Wechse1pro~ ei;;s) áe, con minori analogte, iin quello inglese; e non risulita, oltretutto, che questioni di interpretazione si-ano ~tate irimesse da giudici di alltri Stati membri inaudita altera parte. Certamente, una ingiustificata .disparitˆ di trattamento non potrebbe essere ne:rmneno ipotizzata cin ragione delle diverse procedure e forme prooesSUJal. i ¥coniterrnpWaite in .ciascun oT.dinamento deglii Sita:ti membri; e pu˜ ad esempto non assumere m¥Levanza, perci˜, nell"aimbdoo ˆieilil!'Oll'dinamemioo' comurritairio, che dl provvedimento di rinvio priegiuctiziale sia suscettibile di impugnazione solo in alcuni ordinamenti. Rispáe¥tto al giudizd:o pregiudiziale di .dnterPi'etazione ed all'i!ntervento stesso della Corte di .giustizia, ádisciplinarti da norme applicabili in tutto H terr1torio del!La Comunitˆ, appare p¥eraltro linderogab.ile esigenza di giustizia quella di aS1Sicurare e garantire i fundaimenta:li principi della difesa e ˆieil ccmtraddi1ttorio, m:re.gime di uguagtldanza e se.lllza rpregiuddzi1evoili dlitsooimiinaziond, a tutti i cittadini delá1a Comunitˆ: garanzia che non sembra possa assumersi iirweoe reai!dzzata quando i sollii ciittad:illli dd taamii Stati RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 372 detto regOlliaimooto pll'eCIíl.Sla áche :spetta 1ail ¥ p!l'1odui1rtlore ¥ ¥defilie mt"buire di :ri~so presenitaire 1aillle 1aitlltorˆitˆ 1competenitd, aJ. finie dii il'dlcevieire ila reistdrtlu ZJionre, WJJa 1doma1I1da ICOI'll10daJ1Ja di dJetermilnartJe :iillJd~Cazdorui daJWe qUJailii. .rli,SUJ1ti il'áef!:ettliva rurtiiW~aJZli“onie del!1e rotrtUll'le. Da ClOIIllStaitait~orus -IM"Žseiniae1 de reprŽsenitanit elil AflJJe1maigne neurf mo!iis sur doruze, existeniee d'une boite pootaJe et d'UIIl ipomt de irŽoo,ptilO!Il ˆ Wuipperi1Jall -dŽmonltrient ¥lia 11."ŽalliiJtŽ d'un sŽjooc hiaibdrtrulel d!e M. Hakienlberig lÛIIl .AililJemaig1Ilie, a viiolŽ itoruit ˆ Ja fots [es airtilcilies 13 e, ai~íJnŽa 1, et aillmŽa 2, etá-,n'1a pas tiirŽ lies consŽqllllelillCetS llŽgiailieis dle lses onstatatiolllS, et alors, qu'enfj.n, la notion de sŽjour abituel s'aipplique non seulement ˆ une habitation fixe, rmais ˆ toute forime de sŽjour su:r le teirritoire d'un Etaát .membre et notammenit ˆ une rŽsi.dence mobile dans une caravane qui est constitutive d'un sŽjour habituel sur le te!l."dtJoiirle de l'Elbart; danis Leis ivO!I11li.l:1es 1dluqweil il'dllltŽressŽ y irŽsidle neuf molilS sur douze ¥. La demanderesse au po1i.Tvoi n11 71-12.112, invoque Zie~ deux moyens de cassation suivants: Premier MoY1Û1Il: ¥ VMaitiion ádie ¥l':arrti~alie 242> ailinŽa 2 du Oodie dle la SŽcuritŽ Sociale, violation de l'article 29 K du LiV!l."e ler du Code prevenire al'1“ri. inconfv1enienti che l'ori~ fOll'mu:lia aveva reso possibili (quale ad esempio ila periodica irotazione di !lavoratori C!Ui si era da talune imprese fatto iricorso per sostenere, in applicazione dell'originario M>t. 13, lett. a, áonri iprevidenztaili meno ágravosi) si eira adottato il criterio della residenza del ilavoratore nielila individuaziooe delila legislazione applicabile nel caso di lavoratori Ç che svolgano normalmente la loro attivitˆ sul territorio di pi Stati membri.. á Si 1ma1lflaiva perci˜ di 18JCCer1me qiualLe doviesse Iínl1JEilndersi, nielWa specde, iii luogo di residenza dell'interessato, di una residenza, cio definita, daillo stesso .legislatore COllllllllJí.tairio, come ¥ dimora abituale ¥ (arl. 1, lett. h, del regolamento n. 3); e il¥e peClU!liaritˆ delila fat1liJSpecie, come dimosbrarno le opposte sol\W.oni II'iCOI'idartle nelJ.e ipremesse in faitto delila sentenza della Corte di giustizia, non rendevamo Ce["fo agevole tale ir:ndividurazione, lflanto p.i che in una nOO'mativia qua!Le quella comunitaria (che deve olitretutto neoessaa:: iiamente prescindere dal requisito delJLa ciJttadinianm) 1a nozione stessa di ¥ residenza ¥ non sembra :possa essere intesa nel senso ri:Jievante nieil diritto interno d:i uno Stato memb:ro (come relJa2licme, cio, con una determinata álooaJitˆ del tenritario nazionale), ma come criterio territoriail.e, di ooililegamento .per ila deteirmina2lione della ilegislazione nazionale arppilicabil! e, e quindi secondo prospetttva nell'.ambito deLlia quail:e 1o spostamenito entro 11 territorio di uno Staito membro noo doV1rebbe in v~a di principio assumene r~Ieva~a. AI rigua'l1do, lla Cor.te di ágdusti2lia ha condiviso la soluzione indicata, liin parlico1aire, da!lil'avv. gien. Tll'fabuochi, ne11Ie cui conCôIUJsiOilli [a qtlleS'flione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 381 du Táravail, violation d:e l'all'tiicle 7 1de la loi du 20 avril 1810, "dlŽfaut de motidls, mrunq1UJeá die baise J.Ž~e, dŽrl18Jtu1r1ai1Ji!Ol!l du iraipporit d'exper>tiílse, ein 100 qt11e il'~t iart:roaiquŽ ,staJ1ruall.1Jt 1aiu vruá du !l'lalPPort d'eocpertirse deciiidie que M. Hiakenible~g Žta1irt Util reprŽsoo1m:iit istaitutaire aiSS1Ujetti aiu rŽg1irme dle wa 1SŽcmrlirtŽ SOlci!ailie, au mOltif qtUie i'lilnitŽtressŽ v'isLtait en Aililemagne FŽdŽrale les .grossistes et fabriicants, alors que, d'une part, la Cour ne rŽpond pais 1aIUX ICIOOllcilruisirOOiiS d"appell donlt eiLlJe Žifladlt saii“sireá:llarnsall.1Jt vafoir que Halrenber>g llWladlt Žgal!Jemeint nŽ~ocli.Ž des affalíII'es dartl!s de lllJUJlitliJpiles payis Žtralnglelrls et qu'en áC011JsŽquooce il'Aillllemagne ne ¥CO!lllStJiltuiadt pais pour iLui un secteur excilusif d'aotivitŽ; et aforis que, d'aiutre pa1rt, il Žtadt oOillstatŽ idia!!lis llie ~lilPIPOI'lt d'experitiise dŽnartruirŽ !()a([' :Les ju:ges dle :llOl!ld que Hakenberlg avait Žgalement nŽgociŽ des affaia:'es dans de multiples oooo1ues arviec dJes ~sdu Oa!!liada,, de !L'LndoinŽsile, tde !La Mailaills1ie, du Mozambique, du VŽnŽzuela, de il'Afrique Orientale Porrbugaise, etc., qu'1ill in'avadlt dOillc wcun 1seciteur fixe nii pall' OOillbrart nii ein ;fafut et ne pOIUviaiJt ~tme 1COilJSddŽJrŽ tCIOiilUllle Ulll ireprŽsetnrtJaillt sa/Laa:stata rd¥so1ta dtaUa Corte di giUJstizia .con la sentenz¥a 1 ¥ marzo 1973, nella 382 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO expo1sil1tlJ01I11S, ilJa 1Jraiductd.on de 1Jextes ou tde dŽm.a!l'lches aiup~s dleis 01UlboniJtŽs atlllletmamJdiel31 ip'OIUII' 11.'homol!o~atiJOtn 1die 1oor1ladlnts ,prr-odudtts ett se ;l“adisadJt Rider 1die diatO!Il bŽnŽvoile pa.r 1s001 ŽpOUJse, 1all.oos áQ!\lle, d'une !Pta.rtt, dJl irŽtsuilifJe dle 1cies Žll.Žmeo::IJ1Js 1die :lladrt qtUJe. Hialmr.vberg 1s'101cCtUJpadlt de J.'enisembrr.e dlu se["viioe Ç:ioimmooCJilall. 1et qfllle 1ce1Jte .ao1liviiltŽ ŽttaliJt eXJcl1u!shne de l'appdJcartiiioo. du statut J.ŽigaCI. du voyageu1r, reprŽsenta1nt et pfa.cier, et alOll'IS que, d'autre paint, 1ill. ŽtaliJt ICOl!llsrtlattŽ 1dlains le J.'lappOII"t d'1expeil'l1Jilse auquel se irŽfŽre tl.ia Oour .qfllle Haroellllberg 1s'101ocupaJilt 1r101I1 1seillettn1ellllt tde lia piu:bJJilciJtŽ ámaˆJs de il.'ellllcaiJssemenrt idies :fiaJci'Uil"ÛtS, ldie Wa li'V'l'taliJSIOl!l, 1dJes :fiabir1ca1Jt01!11s, dJu !I'retClOUvremenit dies 1cirŽatnJoes, ádies :llo11ma!l!ittŽs poflllil' 11.'ex:pOI"tatiiJOIIl, des !PirlíX, ders colllltredlaiolll, etc... qu'dll l!l'eXJelt"iailt ádiOIIlic pais ôJa 1seulle p111o:llessillolll du voyagernr il'eprŽsenrtant et plader ¥ (Omissis). Sur le second moyen du pourvoi n¡ 71-12.056 qui est prŽailabie: AtbÛ1!1du qu'Hiaroe1nibe1rg 1a exer1cŽ, 1diepulils 1950, :pornr i!Jeá 1oompite de diiV1e11ses fill1mes fuiainiaiilses ayiatnJt álieuir 1sige ein Ftraince, une aictiivliJtŽ de reptl"Žse1!111laitiiO!Il 1ein Al]J]Jemagne FŽdŽriaJJJe áo dll :llailsaJitt dies 1JotUJr1I1Žes tdie tptl"ospection pend!ant neuf moiis1 par an en utilisant une caravane remo!l.'quŽe par un vŽhicuJ.e automobile qui constituaU son ihabifa.tion; qu'il. revena1itt 1ein F111amJce o lill taVladrt Uill 1diomiloill!e fixie :pendlaint lltes wotils áafl111Jres molis et prr'eilJaliJt ailJOil'S IClCJIIlitiaci 1a~eC iles e1!111lreprr-~ses qru'lill. !I'leprŽse1l111Jait; qru 'lill a sollidtŽ fin 1964 son assujettistsement au rŽgime 1gŽnŽral franaiis1 de fa SŽtcuJl'liltŽ Sio1clrue 1avec effet dieiPfUIES 1950, lequel il'll!i a ŽtŽ :oofulsŽ 1Ptair fa caisse Centrale de la RŽgion Pa.risienne au double motif qu'il n'Žtait pas áSail!ariiŽ 1et ex1eralitt 1s001 áa1otiirŽtaitdon de iLa irŽg!Leme!IlJtatlion oommunarurtiaiiJre, 1a rdŽaiJdŽ, d'1U1I1Je pairit, qu''Ul!Il 1J:1eprŽsenrba1r1t id!e cO!IIlTilerrce, qui 1efl:1eiatue pendlalililt Ui!lle pa1rrbi!e áde l'.a!IllilŽe idles 1mUJTnŽes 1coiilltdll1Jues de prospeatilon dalllllS un E;t;ait memhr1e :et 1dJSe á1lrouvie 'Le silge dle (l'entrieiprrdise .qui 1'1empilio1ie et iaviec 1aquellile dil tl1eVJ~einlt iprroodrre 1cOllllrbalClt, de 1 vaiilt e1IDe 'COIIllslidŽrŽ IClOmme Žtaint OIClClUpŽ ISUJr lle trerrrriiltoiiJre de oers de!UX Etart:is, 'Žllu 1se1Ds ide O.'ŽlllrrbicilJe 12 dJU 1rŽg1.l1emeinlt !Ili' 3, et qu'en vru~ de dŽrteirámill1ieir ,Jia ll.Žgi~silart:iiJon de SŽcurriltŽ Soc“iiaile :arppil!iloablre deviaiilt etre 1con)sidŽrŽe camme oaClUlparbi!olil pt!1ii!llatpaJ1e 'ceililieá qud Žtadit Jiocaill1sŽe SUJr i!Je teir11iJtoiJrie de ¥oeilJUJi .dJes E1taits o :se triouve l!Je, s.ge de ll.'e!Illtrep1r1iJsre, d'aiUJlt1re n.i.stiii del Oonsigfo. d'EUJropa, riicordaita darlll'avv. gern. Trabucchi nelle conclusioni rpresenta.te nelila oaiusa 13/73. (3) Tale statuizione di principio seimbr.a ipotersi dooviare dalla seconda parte deilila motivazione del!l1a sentenza in iraissegna, ohe si in realtˆ limitata .a rico11dlarre le a;rgomentazioni dn :baise .aille quaili i giudici di appello avevano ritenuto di dovier ravvisar.e, neHa spede, gli estremi del irapporto di lavoro suborrdinato (o aissimiJ:ato). Non ,convince, .peraltro, il criterio con cui 'la Corte di .cassazione ha :dterI11Uto ¥ prealable ¥ Ja questione .concer.nente ila dnrbeirp1t1etoazd.one dell. rego1amento n. 3, ri:spetto a queua sulla qualificazione del rapporto iin discussione, sembrando inv,ero .che taole UJ1tima questione doV'esse invece intendersi prrelimill1arre aill'ailtra, áe non v'ioeviersa. ¥ Nel procedimento in sede nazionale -aveva osservato ila Corte ,dJi girus~zda - pacifico che l'interessato, resistente in cassazione, pur non essendo vincolato da un 1áapporto di subordinazione alle imprese ch'egli rappresenta, va considerato "assimilato" ai lavoratori subordinati, ai sensi deál regolamento n. 3 in quanto esercita una professione che il codice civile francese di previdenza sociale sottopone al regime generale vigente in materiaáá. Le parti ricorrenti, invece, aV'eV'ano contestato, in parti.colare, la possfoilitˆ stessa RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 384 paait que, dJepuils il'enrtirŽe en vlii~eur du reglemernit no 24/64 du 10 mars 1964 ,qu:i 1a modfufiŽ t1Je 811UJta1Ji: esattamenite d fini istitu:ziionaili ádell'Ente: preciisamenite ita1i fu:Jd erano ,staitdJ consiideratd iin base a.hl.a legge iJStiitutiva deilil'Ente (al"ft. 1 d.l. á6 ma:g:glio 1937, 111. 1756), senza tenelt" ,conto defila 1soooossiV1a normati:via (al"ft. 1 d.J. 6 magig1ilo 1948, n. 1314 ~a1Ji:ficato ¥daID.a l. 17 aprile rn56, n. 561), ohe ne awva ampliato {¤lii. scopi, peir la 1CU1íI concreta ooailizm:ziione era neoossiairdo avere ao:lche la diisponiibll!Ltˆ dei :liondi suddetti. Essendo infoodate J.e tre OOiliSUJl'le dedotte, iii. 11."iCOl"ISO deve essere rigetitaito, á con il.a condanna del :rdieorrenite ai1Iia perdfi del deposílto: SUJSSiJStcmo .~~usti imotivd peir llia compeinsa2lione dleillLe ,spese .prooessuaLi dii queisto ágrado deil ~ud'iz:io. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 mairro Hn4, n. 595, -Pres. F1lore - ReZ. Sposato -P. M. Stella Richter (conf.) -Bernrurdi (avv.ti Santelli e Selvatici) c. iMiniJStero dell'Interno (avv. Stato Zagari) e Comune di Lizzano in Belvedere (n.c.). Competenza e giurisdizione -Provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica -Contenuto -Effetti -Sindacato del giudice ordinario: Limiti. (t.u. 4 dicembre 1915, n. 148, art. 153; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, .art. 10). I provvedimenti cO'ntingibiiZi ed urgenti di sicurezza pubblica non consistono, quanto al loro contenuto tipico, soltanto in ordini di esecu PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GitJ"RISDIZIONE 389 zione di determinate opere (che hanno carattere ricettizio e non producono i loro effetti se non dal momento, in cui i destinatari ne hanno avuto piena e precisa notizia), ma consistono anche e prima di tutto in provvedimenti dispositivi che incidono sul diritto di proprietˆ o su altri diritti e sono tali provvedimenti dispositivi (che operano immediatamente senza che alla produzione deiá loro effetti debba concorrere il fatto dei destinatari) a determinare la degradazione dei diritti soggettivi ad interessi occasionalmente protetti: in relazione a tutto ci˜ l'i~dagine del giudice ordinario deve limitarsi all'accertamento di quei presupposti, nel cui concorso l'astratta norma di legge conferis.ce quel potere, e che siano obbiettivamente identificabili, ossia mediante una constatazione che non involga apprezzamenti di owortunitˆ amministrativa od anche di carattere tecnico, rientranti nella discrezionalitˆ, amministrativa o tecnica, dei provvedimenti della ápubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi reali poteri (1). (OmtSSíls). -La mcOII'lrente assume ,che 1H ~ovv,edimenito adottarto dal ,siJndaco di L~an:o dm. Belvedere non avtrebbe determmato ['affievoldmeruto del suo dJir,íl1Jto di poc1oprietˆ, sta pel'chŽ il.'ord'me di demoliziooe noo Je sarebbe .stato formailmente notificato, sia pe!l1chŽ -non ricorrendo n.ed ,caso átma 1situa:done dii periLcolo per il.a pubblfoa mcolumlltˆ il1. .sindaco non aveva il poteTie di 1adott8JJ.'11o. P1evtanito 1sd swebbe veriáficaita uinia (Lesiiooe de[ suo dltvi.itto .soggetbi'V'o ed un daru:m g.Luiriddico del quale eliLa ,poitriebbe áchiedere 1aJ. .gi.iudd.ce ordinatrd:o dli. ¥essere riisall'c1ta. L'.assUlllto l!lion :lioodato. Noo vi drubbio áche gli atti ¥amminltstrativi dJ. ¥cui rJ.sultarto norn pu˜ esSlell'e ¥cOlllsegU!ito 1senzia áhl 1corncOTSo deihl'opera deli. deSltinatall'i, e, fra questi .artti, g1.ii orddim, hlllllllllo oariattere irecetti.zio e non producono d. J:OII'o eflietti rse non dail momento irn ácu'i i destmatari ne hallll!l.O aV1Ulto pi1ena e precisa noiti:zi!a. Nel áca.so, per˜ -¥a parte ~ 1consd.idel'az1orne 'che noo sembra che possa escludensi áche dell'ol'ldine la BernM"di abbia avutotempestirvamenite unia ,cOllllpiirurta conoscernz1a -vd. da ll'Lliev;are che d PiI'OVVedimeniti ,COOJt1n1giLb:iili ed Ull'genti di áSicUl.l'ezza pu:bbl:Lca áche hl sindaco, a :lllOl'lma del:l'1art. i.53 del testo U'lllico de11a J:egge 1coimUJ!liaJe e pirov& nciaile del 119115, pru˜ prender1e íIIl. matooia di 1igiiierne, ediH.tˆ e poliizia ilioc1a1le, IOJO'll áCOlllsi..stoino, qrmmdo al ilooro ¥Contenuto rtipico, rSOltanto' in O!lldini (1) La sentenza, di ácui fil tratta, l!lle1Jia parte ccmcliusiva, riiJafllerma p!t'incipi, .che costituiscono da tempo un consolidato indirizzo .giurisrprudenziail.e delle sezioni unite della Suprema Corte di Oa.ssazione. Tuttavia, fa li:mpida enunciazione di ta:lune precisazioni di particolare !interesse che non possono risuiLtaa:ie ¥CrCllil cmlirr'ezza dalla massima enunciata e chre tirrascendono ilL ,caso di specie ¥e .La ástessa matooi.:a 1trattata, runduce a pubb1iowe mtegraiLmente 1La mo1ti.vazione deUa sentenza siU!ddetta. 9 t 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ! di . Data l'amlP'ia e generica esprresslione de11a norma rnoo possibile !l'estvingere ála poirrtarta dle1la .dLsposd:ziooe con l'.elscliUisiOIIlJe -come ha opiinarto La Coirte del mel'liito -di .quelWe qrue~ stiioni 1iinvo1gáentd J.'esLs'ben.2la 1stessa di un d.ill'lirtto 1al rtrLbuto (nieLla ,spede fil 1con1m~bue'lllte piretendeva che le merci da esso T>edmpoirtaite fossero irirte!DJute esooti daJ. dazio dii confine e d:a:Ha 1corirelativa dmposta gienera'le sull'entrata, ide!DJtifica!DJdosi 'le mer.ci 1s'besse 1con quellle giˆ ammelsre aihl:a esporrta:ZJLooe temporalll!ea). Del resto 1la finJalrirtˆ della !DJorma 1che pirevede :hl deposito a giaranzi1a quella di tutelare non :soilo le l'lagforu del fisco ma .a!DJche quelle del áconrbriibue'lllte, non .costrd1I1Jgendo queist'uitiono ad effáettuare UJtl pagamento n001 irJitenuto dovuto (i diiriitti dog,a!DJalri dovrebbero 1essere pagaiti prima del :rii:lascto delJ,e merác1i ,dJa,fila dog;ooa e le mooci !IlO!Il potl'lebberro esseve áaspoirrtate dagJ.ii 1spazi doganiaH. 1senza la boJ.lietta di tl,mporitaZJion,e). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Anche prescindendo da tale osserv,az;i,one di 100.r.aittere gienerrue', va dleviaito che nella ,specie i 1giiludiici del meriilto hanino .comunqrue err.art;o ll1iei1l.'a:ffurmare che 1a ,con1Jroverisi1a ásor:ba tra le pa1"bi neil. 1965 itlOIIl fosse da .comprendere iiJn .queJJ.e relaitivie 1al1la qua1ifica12:ione del:Le mericd. Invero ['dnV1ocata esenzdione ,(iia!i triiJbuti 1si fondava ,su un ágiiuid1izdo di :tderrutitˆ maiteriiall e gimruca tre li. merci reimporitate e qiueiliJ.e espo!l'ltate tempOl'ianlea: mente, ;negandOISi ohe queste aiviessero 1SUJb1to un cambdiameillto sostanfilaile (a ,segiuJ.ito della l!avoraziione esegruiita iall'estero e conisilstita neihl'ottenimento dello zinco dal :reilatiNo minerale) o che fosse stato mcorporato o ag,giilulllto materiale IIllUovo. QUJiindi, 1siia pme atl.tl.'e:ffieitito delil'appilfoaziione di un'esoozi1on,e da itribwto (dal daziro dii ílmlPOl¡ltaZJiione a senisi delhl.'arit. 1 r.d. 18 dliioembre 1913, n. 1453 e daM'IGE ailll'dmpoll'taziJoine 1a sen.Sli deil.ál'iarit. 2'0 tlett. ,d del lt".d.l. 9 .gennialo 11940, n. 2., ,convertito nelll:a ilegge l!9 giiugno 11940, n. 7'62), 1si 1“raittava di iaccertrure una coo:Ti~ spondenza .tre mericii (quelle origdnariamenrte esportarte e qrueilll poi impOI'ltiate), di váeJ:lillcare .cio 'se fosse poosLbitl.e ilia iloooá oompJ.eta idelllltd!ficaziione dn balSle 'aigJd obiettivi elementi-di oomrposiz1'one e alle 'Cl!WatteriJstiche merceologiche. Si deve 1ag.giiiungere che, a conferma di qu:ainto 1sopra esposto, si pu˜ .fu1alt"re argomento an'che dal ,secondo 'comma delil'airit. 164 del re1goiLamenito dogtail!lale ,citato, .hl quale, nel ricooasciere ia,11'AmmiJO:iistTlaZôJooe 1a diacoLtˆ dii 'ool!lJSeil'.ltire ila 1Piresta2lione della gairanzd:a 1COIIl mo dei mezzi previsti dall'airt. 22á1 del medesiJmo regolamento, pr'evede espressamente iJ. ¥CaJSO dii macchiJna.rd. o matelt"iiaá1i da ammetrtere m eS002Jionieá (o con 1riduzd1oo¥e di daziio). Trattavasi, quindi, dli una controversia doganale sulla qualifiJcazione deJ.1e mwcii: e si saxáebbe peil'lci˜ dovuto 1seg1Ulire d:l proceddimel!lto pvev1'sto dail rt.ru. 9 apil"hle 1'911, n. 330 ail fine di ottenere una deciisiooe in sede ammmiJs1tmativa da parte del ,competente Miiniistro deJ.1e Finanze (.aritt. 3 e 8 del t.iu. predetto). l'l qrua'1'1Jo 1COlllfma deilil'att't. 164 áCli.fato p;revede 0(!1!Che 1a possibild.tˆ di restdituzˆione rtoitale detl 1deposito: il .che .consente di a~aa:-e che si ha 1controver1sia ai sensi dell'art. 164 medesimo anche quando si contesti :l'esLsibenza deiltla obbMga:zfone trd:brutaT'iJa. Páer :11e !rag.ioni sopra 1enrunciate deve 1affermarr'si che errone,amente la Coráte d'1ap,pel!lo di: Genova ha 'l'itenáUJto oobitriarrda ed esOO'bLtante da.Ua previisiooe J.egall J.':impO!sizd:one de11a 1cau:zfone in questione. Ed el'tl'onáea riiisrul:ta alit'I'e1si la ,conseguenza dedotta dal:1a ,stessa Goil'rte e cio ,cihe sotto l'áappa!r1em:a di un 'depostto cauZlionaJ.e fossero ásrtatii in rea,ltˆ iL~qui:datii e pe11cepiti trd,bu1Ji. non dovutii:. Ci˜ premesso, va riilevaito 'che áa normna deil ter1zo ,oomma dehl',airt. 164 áin esame, quailrunque siia il:a forma :in cui stata pirestata la ~ta, viiene !l'liilJasciiiata unia bothleitta 1a d~i:o áSOISpeso, lllleilll1a quaile 1sd 1mdl1oano le merácd 1secondo il riisul:taito delil'a viisiita e ila data deUa boillertta delile 394 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO somme deposiitate (o :gli estremi delilia @anmzia, ise 1p:oos1Ja1Ja in áUtna :forma dirvel'ISR dal deposito effettiv;o), e áche ad ¥SEmsi del .qua~o comma dello stesso airtiicolo, risolute le 1cause 1che hanno dato luogo all'emiissione del dla2lio 1sospeso, ila dogirunia emertrt:e ilia bo1Leitta definliifliiva e po:'IOVViede, a seconda dei 1casi, a'llia ¥ráestituzione par21iaJ.e o ito1Ja1Le deli1e somme deposirtlaite oppure al1l'mcameraanen.to e a¥l ráeoupero dei dLrdrtti dovuti. Da 1cii˜ 1consegue H rfoonoscimento deill'esarl:Jtezza delWa dedU.:llione deLl'A.mmimsfmaZJi:one f:i!nrunmaria :riool'lrenite, !secondo la qu,00e non possibile rul'autortiitˆ :giiudd:1liia!r1a áemette11e, 1in 1sosti.tuzion.e deli1a Pubbl: ioa Ammilniistrazione, 'llill provviedliimen.rto di condanna 1a11a 11.'estirtuzione del deposirto 1CJaJUZí.Oll!aile p11ima della risolu.:lJíJone diehla .cruusa 1che áha dato l1Uogo :a1l'emiossione deliLa bohletta a dmo 1sospeso. fil deposito a ,giarainz.ia deve perdurare per itutta l!a durata de1l'operiazJi.one ia damo .sospeiso e ne viene meno la ragione soltanto quando sia risolta la contestazione che ha origdniaito il'operiaziJOne. Per risolU2Jione deLla 1cau:sa, agli effetibi. predetti, deve dn.tendersi ~ definiimone 1dielliLa 1con1:Jl:ioviet.'isia dogian.aJ.e mstaiura1Ja tra ila dogana e 1iJ. oontrdibuenite, defi!l11irlcme ¥Che pu˜ avvendre o mediante ila determinazJi.one del Millllistro .per ile F'inanze il'l!OO seguj,ita da 1impugniazione :in 1sede giilucisd:izfonaile o medianite ;paissa.gig1o in 1giudii~ caito dleli1a senrtienza emessa nelllia illiite giudliziiaria wccessiV\af.tnente líllllsorta. Soltalllio dQPo la defiiniiZJione della áconif;r,ov,e11s1a, sorge 1per il'ufficio dioganiaile J.'obbll]go di emettere ila bolletta de:f“.Jndltliivia e di provvedere in oodiifllle 001.e 1somrne depositaite in 'conformitˆ dehl"es1to della áconitrovel'ISia stessa. E 1s01litaiJ:lto nell'evefllltualitˆ di IUJll'.iniaidempien.zJa deill' Ammi.fllJtstramone a tai1e obbliigo, 1sorg¥e rn111teresse del 100.nrbribuente a 1propwre una domaindla :g.iludizia:le per la .restituziOfllle de1la somma depositata e pu˜ ihl á~dfoe o:rdilllJM.'li:o emettere unia pronull1cdia dii .condanna. "Dailie situmone -,dUJMnte iJia pendenza della 1con1Jrov.oosdla e fino ailila ásua ~isol'UZJione, Ooone ¥sopra :specillca1Ja -áColll(pO!Tta un'limproponibdillitˆ tempormea ádella diomainda di rrestitruzJilone, arniche se iOOIIl :pu˜ riavvisa!l'lsi un ,dJifetto a.ssoluto dii: .girurisdiimooe, daito d1e dln v1a genel"a1le le 111orme tributarie non ituteiliaino un dinte:resse rpubbLico iin V'.iJa iprdlllcipaile e solJtanto occasion.a1menite un :illllteresse del 1sin:goiloá, ma ituteilaino direttamente ed 1mmed:iartrurnen.te anche qrue!st'ulitimo mteresse che aissume pertanito 1consistenza ádli diir1itbo 1soggettivo (di.irditto, arniche ácostiituzd:oIllaJmenite g1airian;biJto, di non 1subiir1e 1imposizfoni 1tribuitairliJe :l“uol'li dei JJ.mtti stabiliti dalla legge) e dato che ;__ in particolare -le controversie in materia di .qua1l!ifiiearloll1e de'lle me:rd aglJi eff1et1li doganali :ri:ensbnmo 111elila gi:urisdiZJione del g:tudice or.dJilllario, 1in quainto d.iOJcidano .su di.ll'litt:i soggettiV'i del p:rd.vato 1n 1coinsideT1aZJi01I11e del 1ca11attooe tipico de.lile iprevllisi!oni de11a .tm-iff,a dogianal!e, che non ,lJaiscioa :alcun mamgine di dliJscrezitonall.d-tˆ (.cfr. ,sefllltenze dii questo Supremo Ooolegfo n. 14211/616 e n. 19<57/71). ( Omissis). SEZIONE Q_uARTA GIURISPRUDENZA CIVILE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 lliugthlo 1973, ni. 2024 -Pres. Oaporaso -Est. D'Orsi -P.M. De Marco (cornf.) -A.N.A.S. (avv. Stato Zobo'. Lii) c. T~si (avv. Girone). Espropiazione p. u. -indennizzo -Criterio di liquidazione -Fat.tfspecie. (Costituzione art. 42; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). L'indennizzo nel caso di eispropriazione per p.u. ha natura di ristoro del \Sacrificio imposto aWespropriato; regolato da principi diversi da queUi che presiedono al risarcimento del danno, ha unicamente natura pecuniaria e deve essere liquidato, non secondo criteri generati astratti, ma in relazione al concreto pregiudizio subito dall'espropriato (1). L'importo della spesa incontrata dall'espropriato per ottenere il. passaggio, coattivo su altri fondi a vantaggio della restante parte del fondo rimasta interclusa, rappresenta l'esatta misura dell'indennizzo per il pregiudizio' sub“to ˆal fondo a causa deil'esproprio (2). (Omissiis). -Con l'unico mezzo di ricorso l'ANAS lamenta lˆ violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge 26 giugno 186,5, n. 2315,9, in relazione all'art. 319 della legge stessa, e sostiene che la Corte (1-á2) Il principio contenuto nella 1pa-ima massima costituisce jus recoeptum (v. da ultimo Cass. 5 luglio 1973, n. 1883, in questa Rassegna 1973, I, V ove richiami di dottrina e ,giuriSpa:'Udenza. lin ipairtfoolare sulla differenza tra indennitˆ e risarcimento del danno v. Sc.OGNAMIGL10, Indennitˆ, in Nuovissimo Dig. it., vol. VIII p. 594 segg.; Cl:CCARELLO, Indennitˆ (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXI, p. 9.9 seg. Dubbia 1',esatta applicazione di tale principio al caso concreto avendo la S.C. iripure indagare se dette spese fossero state poste a carico dell'espropriato per un particolare atteggiamento tenuto nel proccesso contro il proprietario del fondo gravato dalla servit. (*) AILLa redlaziio[]e deˆJJe massime 1e deililie !Il!orbe di questa sez!Lone ha coiLlaboirato 1ainche il'avv. Adriano Rossi. 396 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d'appello, attribuendo alla Tisi il rimborso delle spese sostenute per ottenere il passaággio a favore della parte residua del fondo rimasta interclusa a seguito dell'espropriazione, avrebbe effettuato la reintegrazione in forma specifica del danno subito dall'espropriato, laddove a colui il 1quale subisce l'espropriazione ¥parziale spetta la differenza tra il giusto prezzo dell'intero immobile e il giusto prezzo della parte residua. Le spese sostenute dalla Tisi -continua la ricorrente -rappresenterebbero un fatto successiivo all'espropriazione e, .per di pi, in connessione meramente occasionale con l'espropriazione stessa, onde alla Táisi non potrebbe essere attribuita somma superiore a quella di lire H0.000 riconosciuta daH'ANAS áquale deprezzamento del fondo residuo. Il mezzo infondato. La Corte d'appello, dopo aver premesso che l'art. 40 della legg 215 giugno 1á865, n. 2>3á519 risponde ad un principio generale, secondo cui nella espropriazione parziale l'indennitˆ deve essere commismata all'effettivo pregiudizio subito da:l privato consistente non solo nella perdita della parte espropriata; ma anche nella diminuzione di valore che la pa!rte residua subisca per effetto del provvedimento espropriativo, ha, áin punto di fatto, accertato che l'opera realizzata dall'AN~ aveva privato dell'uscitaá sulla via pubblica una parte considerevole del fondo originario, rimasto peraltro suddiviso in due tronconi l'uno a monte e l'altro a .valle della strada e che la casa colonica destinata all'intero fondo era ora raggiungi!b~le dalla pmzione a valle dopo .un percorso di circa due chilometri. Ha 1quindi ritenuto áche 1e spese giudiziali pagate per ottenere il passaggio sul fondo vicino e accertate in L. 9517 .565 rientravano nello schema normativo dell'art. 40, in áquanto l'interclusione di una parte del fondo residuo costituiva un danno prevedibile, come risultava sia dal verbaláe di consistenza, sia dalla Uquidazione dell'indennitˆ di lire 110.000 proprio per l'interclusione. Per giungere alla conclusione della incongruitˆ dell'indennitˆ si soprattutto fondata sulla consider¥azione che le spese del giudizio volto aUa costituzione della servit andavano considerate come una delle componenti della diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo, talch, U loro importo doveva essere aggiunto all'indennitˆ corrispondente al valore della parte espropriata al fine di evitaráe al prop!rietario espropriato un ingiusto danno. Ora questo ragionamento deve essere condiviso. Le 1questioni che il mezzo di ricorso sottopone all'esame di questa Corte son oessenziaálmentáe tre: a) 1se in caso di espropriazione sia possi!bile la reintegrazione in forma specifica del danno subito dall'espropriato; PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE b) se il pagamento delle spese giudiziali per ottenere il passaggio coattivo costituiscano una forma di reintegrazione in forma specifica; c) se tali spese non siano rimborsabili peTch relative ad un fatto successivo all'espropriazione e con questa solo occasionalmente connesso. Al primo quesito deve darsi necessariamente risposta negativa. L'indennizzo (la cui necessitˆ sancita da un canone costituziona le, ¥art. 42>) ha natura di ristoro del sacrificio imposto all'espropriato; ma regolato da principi diversi da quelli che ápresiedono al risarcimento / del danno ed ha unicamente natura pecuniaria, onde ogni forma di integrazione in forma specifica esclusa dallo stesso sistema della legge, senza neppure la necessitˆ di dover far ricorso (nel caso in cui espropriante sia la p.a.) áai noti limiti ¥ohe incontrano le pronunce del giudice, allorch '1a p.a. debba esseráe condannata un facere. Ma la risposta negativa al primo áquesito non giova alla ricorrente perch anche al secondo quesito deve darsi risposta negativa. L"io:nporto della spesa incontrata dall"espropriato per ottenere il passaggio coattivo per la restante parte del cfondo árimasta interclusa non costituisce una reintegrazione in forma áspecifica, ma rappresenta. solo l'esatta misura del pregiudizio subito dal fondo per l'interclusione. Ogni altra liquidazione non rispondente alla realtˆ e contravviene alla regola secondo cui l'indennizzo deve essere liquidato non secondo principi generali od astratti, ma in relazione al áconcreto pregiudizio subito dall'aspropriato. Quanto aH'argomento sub c) va innanzi tutto respinta l'affermazione del vincolo solo occasionale con l'espropriazione. Nella ispecie, come ha accertato la Corte d'appello, la parte residua del fondo rimase inteTclusa a seguito dell'espropriazione ed , quindi, dall'espropriazione che deriv˜, come conseguenza immediata e diretta, la necessitˆ di ottenere il passag.gio sul fondo del vicino. Anche per˜ l'altra affermazione relativa alla non rimborsabilitˆ delle suddette spese perch successive all'espropriazione non pu˜ essere condivisa. Indubibamente se l'espropriato non avesse fatto opposizione e avesse accettata l'indennitˆ offerta per l'interclusione, in misura notevolmente inferiore ane spese poi sostenute, si sarebbe avuta la definitivitˆ del procedimento espropriativo; m.a. non essendosi conclusa la procedura per l'opposizione dell'espropriato, ed essendo conseguentemente l'indennitˆ ancora in fase di detel'minazione, non si vede perch il giudice non debba tener conto delle circostanze che, emerse successivamente al provvedimento di espropriazione, gli consentono di calcolare in modo esatto l'ammontare del danno consáeguente all'interclusione. Le spese giudiziali per ottenere il passaggio coattivo non rappresentano, quindi, un pr.egiudizio successivo all'espropriazione, ma solo un 398 RASSEGNA DELL'AVVOCAT.URA DELLO STATO elemento per l'esatta determinazione del pregiudizio verificatosi con la espropriazione. Come giustamente ha osservato la Corte d'appello, il giusto prezzo di un fondo residuo rimasto intercluso, pu˜ essere determinato solo calcolando l'ammontare della spesa per ottenere il passaggio coattivo. Del resto il prrincipio del calcolo delle spese per l'esecuzione di opere occorrenti per la conservazione o la traslazione della servit ammesso, sia pure in div,ersa ipotesi, dall'art. 45 della legge fondamentale e non vi motivo n per escludere di far ricorso alla rotio del principio stesso nel caso in cui si debba costitui!re ex novo una servit, n per ritenere 'Ohe fo spese debbano comprendere solo le opere tecniche e non anche gli esborsi giudiziali ove sia necessario (e nella specie la necessitˆ stata accertata dalla Corte d'appello) ricorrere al giudice. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 -Pres. Giannattasio -Est. Lipairi -P. M. Chir˜ (conf.) -Tedesco (avv. Rossi) c. EnJte dli 1svdllruJppo Fugiliiia, LUJcaniiia e Mol.dise (aivv. Stato Sallito). Espropriazio:1;1e per pubblica utilitˆ -Costruzioni effettuate sui fondi da espropiare dopo-,il deposito del piano particolareggiato di esecuzione -Diritto di asporto dei materiali impiegati -Limiti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). n proprietario del fondo espropriato ha diritto di asportare i materiali impiegati per una costruzione, per la quale non gli spetta alcuna indennitˆ per essere stata detta costruzione iniziata dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione, solo se l'asporto di detto materiale pu˜ avvenire senza pregiudizio per l'opera pubblica da e1seguirsi (1). (1) La decisione si segnala sia per una ampia e pregevole disamina, con riferimento al caiso di sipecie, dei prrincipi che vegolano, :t'dnterpretazione del giudicato esterno ed interno, sia P,er una implicita e singolare contraddizione in cui, ad avviso di chi scrive, la S.C. caduta allorch ha iisolto il problema concreto sottoposto al suo esame. Il problema da risolvere, esattamente 'enuncleato dal S.C. che riconosce essere ¥ lelicato ., era ¥ non tanto quello, su cui questa Corte non si finora ,~essa univocamente, della 'a!PPMcabi11ditˆdeJ:la leg.ge .sul!le espropri1aziond in genere e dell'art. 43 in particolar.e, alla materia delle espropriazioni per la riforma fondiaria, ma quello di operare una interpreta PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 399 (Omissis). -Intervenuto un decreto di espropriazione per r.iforma :llondiaria, l'espropirrliato, áche 1con sentenza ipaissata lin 1g1uddicato 1si era VIíIS1lo mspitnigere ISlJa ll!a rilchliesta priinlcipa11e dii 1oond!anna deilil'Ente eSJpro prdiainrte 1ail rimbol!'l!lo rdel 1costo delilie opere elsepte sui :llondo (uno stra dcm;e 1ed 'lllil 100I'lpo dli ~bbrdica) 1siia qruehlia subOll.'ddn.aitla dli arricchimento serl2Ja 1ca;usa, ,s1Janite ll'áesperriiJbilliiJtˆ dellll.'azioine .per f'aspo:riazdione dci ma te11iailli impdegiati, iali ,senisi dcll'1art. 43, sooOIIlldo 1comma, dellália iliegige 215 giJu gino H~615, in..2359, ha .fart;rto V1ailere nel (P'OOSente .'gilUldizlio talle azJiJOOJe riico nosciluta propllOOa ed in1conrbrano, pea:!talnto, !lia d!uiplUce p1'1Û1clJUisiO!llle deJ. ,~hldiicaJto esrtemo (nliplpll'ese1111Jarto dalla sentenza d!e1Iia Car:te di Leoce) ed 1inrterno (riaipprese1111Ja1to dall(La senitenza ddi secOlllldo giriaido !IlJOll1 l~ginarta 1sl:tl pUll11to ,da[ rilcoll:"rente prlíJll1ciJpaile). Peir il.'evenituailditˆ ,cbJe ¥ taild preclUJSioni non dovessero vendire concfermate ,1daill1a SU!pirema CQ['lte ¥ vtllen1e ,soHevaita la qruestrone del:l!a mapplillcalbiillitˆ del!l'arrit. 43 1:it. 1al.We prooodrure di 1scorporo (dil'l!aippiliiClalbdJ.dtˆ che prirvelrelblbe dii baise 1a domanda iattrilce, :liO!IlJdata esclusilvamente su qrueJ.'l!a norma). Tul ildimiJO.e !l1000['ISO . prr'ínlCíipaiJ.e e !l1iJCOI'SO mcidJentaile, dJsciriJtto sotto distii:nti 1I11U1IDeird. d:i ll'luoLo, essoodo 1dli1re1t1:Ji áContro 1a medels1ima sentenza vannio !l1iwrii1:Ji iJn IU!IlJíJco ip11ooosso. Riitiooe ií!l OollilJeg1io 1che ,i drue motiivi del ric1or1so picinictpa.1e llliJch“iedeiva l'iaicceritamellllto ideil!le uiliteirfori conidii.ziolllld idi J.eggie (e speciificame111'1le idi rUIJlla ersecu2liione i!n cooro e deil1'aissern za w preglí!UlddiZl1o). In !PM'fliJcdlme ila áCíII1ColS/tainza deltl'irnrte/l"IVÛllllllita arsse gtnJa2l~onre il10\tl risullita vaJ.oriiz:ziaita darl!la seinternza. AJIJ.a ISlbregrua idlei rr.ilcoodiafil cl1eme111ti ¥appatre mainrirfesta J.'inillOlllldatezza derl >Se1cornrdo mo1liJvo die'l rlcooso '[miinlcipalle, basato suilil'eqmoco di Jrlrl;e neire 1che Jia dioma111Jda 1sia strata di!chiJararta dim:Pl"IOIPOilldibilie ( ¥ siJa pure sotto iJl pil"l()lfillJo dielhla ito, ise1corndo una lriJnlea dli 1S\'ollgJ.me111to pienamente aprpaigiainrte. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 404 Mentve H rilc0l'll"Ûllllte ipr!í!DJciprue tende a d1il1aitare dil giiuiddicato dla!lla astratta 1a!IIlfffilíls1sdlillitˆ da coocreta fondaitezzia deihl.'azli:one, [a dilfesa d!e[l'Enste si 1mJU10V1e in ¥seniso contrario e pl'etende -come si gliiˆ :llaitto oonno -che noo soLo ruL gtu!dd!ca.ito estemo, ma adtdd!ri1Jbwra fil gdiudilooto i~orpriecfLuida l'esame de[ priJmo mezzo del rfucomo pmclí!pale. Ma .anche 1qUJi, 1per 1quanto arttiene a[ ,gifudlfa:ia.ito estemo, viene aittribuílta ,aJ,a prima senrtlenza del!lia. Corte UiDla pootata d!i'V1erSa e pi ampia di 1quei1la fi:ssiata 1dlailil'impugniata deCIílsiorne, ,senza. oodurrn:e ddoned. airgomentJi atti: a ,swdlaioarrme ['iln1Jerpretazfoille (e viloooosce.nidlo, anzi, e1sip:ressamente i ilJimirtJi ooi ,si Via mcOllllIDo OV1e 1si preten1da di ooosm:aa-e in qU1esta 1sede 1gld. aipprez~aimenti dii faitto del 'giludlilce di merd.rto). In~ero ilJa 'Sentenzia passata in gi'Uldliloato ha lt"itenuto plt"opornibdile 1 l'1azd:one ex airt. 43 dehla legge n. 23¥519 de[ 18165 ltlJOIIlOsta(llte il'dnrtJe:rvernuto deoveto di 1esp:roiprwafilo[)Je ,e nion, 1ooone, si ,prete[)Jde, anche a segu1ito del pll'.'OVV'eddmenrtlo di aisseginazion:e al cOOrtiwaitore. Nemmeno fil !I'IíJcmamo al gdJudlilcato i!llJtJemo appare pemuasd.vo. Noo vi dubbio áche questa OOll'.'te ipu˜ aiccerrtaire, ancheá di ufficio, J',esistenz;a d1e[ ¥glíIUld!iJcato 1c.d. ilntemo, ed a taiL ifine ha !i.il rporteire doveTe dli ilntJeTpretaire dittiettamente ilia sentenza sulli1a quailJe si sarebbe :llormato tale giiiuidliicaito 1e idi esaimilnare glii atti plt"ocessuahl dehle pairti aid essa relativi (Oalss. S.U. 6 febbra'ílo 1971, n. 3U; 213 gd.ugno 1972, n. 2116; 19 giitlgmo 1971, n. 1'908 etc.). L'esiplica111sd. dli pd. rpenetrarnti poteri iail iriiguaa-do non gl~ovia, pe!l'alwo, ,ailll'aJSSUilllto delllla d1id“esa deihl.'Ernte. é ovvd:o, ed mcorntl'ovemo, che sull'applicabilitˆ dell'art. 43 della legge sull'espropriazione per la definizione della lite si formato giudicato interno, perch l'articolo medesimo stato posto a fondamento della domanda giudiziaria e ne costituisce la causa petendi, e perch tale applicabilitˆ stata Ticonosciuta sia dal '!1riibunaile che dailiLa OCJll'lte 1d'Appeililo e non Vliienie corntestarta nel !rico!l'ISIO per caissa:zJíJo[)Je. Ma \l'ambito 1de1Ja CO!llJWovoosiia -:lle!l'ma, perch cope: rta da ,giJuliilcato, La astratta aippldiwbHdltˆ ideilil'iart. 43 a\l l);Wocediime1nto esproprdaitivo :per rdfcmma fOilldiair'íla - it"ílmasto apieTto slUl pUillto delll'moii~ a dell'atto di 1aissegnazicme SUILl'espLetamento de“l>l'opera pubblilca, e 1su1l!a srtessa Iíldenrl:li.Lfioozdone di que1srta (1ooche se La relliartd.iva temattca 1era a solluz:Looe obbldigata 1stailllte la virncolaitiivirtˆ del ~iwdliicato nel senso dellilJa :dloV'ero1sd.tˆ dli raivvjisa!l'e comunqJUe nel prooodli!mento di espropriiiazliiooe per .rdifcmma fODJdiiaria J.'eqru:i'Vlmlente dli taile 01'.)US). E 111Je[ pOC1imo motivo idi !l1íICOIJ'.'SO ill. riJcOll'.'1"1ente fcmmuLa le sue censure nel pieillO viispeib1Jo della precilJusitO!llJe da speciale regime delll'indisponibilliitˆ), 1siano aittribuiti ad aissoc1azioni od enti privati. Ne segue .che 11a cliaiusoiLa,, oontenuta neilil'aitto dli cess:ionie de[ beme aJJl'e1rnte privato, con cui viene .sancito l'obbltgo della destinazione del bene a scopi di inteT.esse ,generale, non va .sogg,etta al'la diisciiplina 'PII'evista dall'art. 1379, cod. civ. corrispondendo aLlo áspeciale regime giuridico impresso dalla legge n. 159 del 1944 ai beni ivi considerati. 412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ddiscipl1ina dl divieto d.i alienazione detriva([);te dalla aurtoooma e Jiibera vol00itˆ 1COOJtrat1ruaJI.e delle pall'lti per i booi: 1a,ssoggeittati al re!¤ime giuridico prevdsto daJ. dirditto comune, e, cio, per i ibeini 1che 1sono iail. di :liuori della ddiscipillina giuridica speciaJ.e, prewsta dal 1cHiato a~. 38 del d.1.il.. numero 1159 del 1944, e, icmne itaJ.e, prevalente su_ qlUleJil.a deJ. dirl"irbto comune. La dimpugn;arta 1seint00:za, ila quale ha l'.'.iteinuto ilnapplioobdle i'anziderbta diiscipltina, detta:ta daJ"art. 11379 ,c,,c., allla clausola 1stabithlita nel ccmtratto dd cessione delll'immobiile, provieni.ente daJ. dliiscioLto ipaa1Jirto fuisciJsta, aJ.ila Cooperalbiva ¥ Dado Papa ¥ e 100rntenente il. divieto di 111on mutall'.'e la conOO!l'daita destilllazJione del detto dmmoblile a scopi di 1i111teresse pubblico, isi , quindi, rurniiformata agli esposti prmcilpi, rta'.LchŽ essa non merita [a 1censum, prospettata ,col dedotto motivo dii :riicorso. E deve qui sotto[dnearsi ,che pr.iv10 di valore 1fil 1rfohiiamo da prurite della II'iicoorein.te Societˆ dell'art. 42 della Costi'1luz:iooe, addotto a 1sotstegino deH'arg;omeináto, secondo 1cui ile J.dmi.rtaZíleT ra1gioni itecn!ico finanziarie di provvedere all'attuazione dei .piani d'i ricostruzione, il lVfiltndtStelro dei LJaVIOO'li PubbJ.ici. rseintiJto iJJ. Miirn:~stell'10 dteill'lnitell'no, pu˜ sostiitulilrlsi ad 1essi lllleilJl'iartJ1Jua2J]on1e medesima ,con itiurtrtJe ILe :falCIOl1tˆ iattirWbuite ali Oomuinii dallilia 1eg.gie e :OOCUJperrando poi d!Il. trenita ll'lat1Je ainnUJaild. ['lintell'a somma spesa, o ,11a metˆ dli essa, a seconda 1che :ill Comuine 1ahbliJa pi o meillo dli 5' miilra abiitaniti. (1-2) In senso áconfO!mle alla prima massima v. Cass. 6 maxzo 1970, n. 557, in questa Rassegna, 1970, I, 245 dove esattamente si precisa ohe ¥ d:ntere.sse dello 1Stato che legi.ttima l'esenzione del deposi,to per ,soccombenza va ravvisato ogni qualvo:Lta un organo ástatale, ritenutolo sussistente, po:oponga ric011so pe!I' cassazione aivvenso una sentenza ,che albbia dkbi>arato la soc 1 combenza di queill'organo ¥. Il principti.o riassunto nehla ,seconda massima ,conforme aU'indi!dzzo costante del S1C. (cfr. Oass. 5 dicembre 19170, n. 2563, in que,sta Rassegna 1970, I, 106 orve richiami). é opportuno tuttavia sottolineare che nel caso 414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, illa:le essendo il.1a dilisposi:ziooe di legge, 1iuor1i di .Luogo parlare d:i rSOstrlitu:z:ione p11ocessuaile. L'Ammimstrazione deli1o Stato esegue il'áoipera Pfil' UJll dw1tto proprio e rparlecdpa agii.ii eventuali giudli:zi 10U:i pu˜ dar (Luogo il.'aittuazione del piano di ri:costru:z:1cme sempre iin niome proprio e per un diritto iproprio. Nel rapporto es:piropriativo, di regola, parte sempre l'espropriante e la figura tecni1ca della sostituzione, prevista da questa Oorte Suprema (Oass. 7 raprrile 1971, :n. 10i37, 22 geninaio 1940, :n. 136, 13 Lug.11i:o 1'968, n. 2149161) unwamente allLa ifiguira dehla delegaziooe inte11soggettiva, deU'affidamento e della sostituzione, quale casi di coop~ a:z:iooe :fra eniti pubblii:ci peT 1l'attruaziione di Uill'opera pubbJ.1i:ca, del tutto diversa da1La 1sorstituzd'()fl]Je procesS1Uale di cui alál'art. 81 cod. proc. civ. Ma, in ogni caso, il sostituto processuale ha pur sempre nel [pirOcesso lLa veste dli áparte. ed ha pur ásempre i!nterersse all'accoglimento (o ail ri:getto) della domanda, rtai1'chŽ, ssendo dilichiaaiati esenti dal depiOsito PeT dii. 100$0 di rSOCCombenza, i riicorrsi proposti niell'iin:teTreslse deHo Stato (18Jt'lt. 3164, n. 2 rCOd. rprl'OC. áCiV.) non potrebbe 1seriJamente far,si obbligo ali1o Staito di effieittuare !il deposito, quaiLora esso, in áipotesi, ra¥gi:sce come sostituto prooossuail.e di alLtro Ente. Passando aill'esarme ádel ri:corrso la Corite rhl1eva che I'Ammimstrazione dei LL.PP. 1coJ. primo mezzo 1lamenta Ja vd!ola:mone e :llaJsa a!P'Pli'camone delil.'ar1t. 3¥9 delia fogge 215 giugno 1'865, n. 231519, :m rer1a:Z1íone alJl'art. 3'60 n. 3 rCOd. Pl'QC. 1CíV.) e rsi duole 1che nellLa determinazione della mdenn1tˆ aiglJi .espl'Orprliiahl llllOil'.l 1sia tenuto áCODltO che lí temenii espropriati erano sta.ti sottoposti ácon iil piano di ricostruzfooo a van.colo ¥ di zone liber1e per rcampi dii neve ¥ e che le opere esegllll1te in 1atitUJa22~one del pianio avevanio 1creato J:e indllispensa:bdJ.1i premesse pm-la va1lorizza::z:ione dei iterrenii medesimi. Il mezro irufondaito. La Corte di appelhlo ha ,diáchiarrato di voleil" unifo;rma1rsi al principio pli volte affermato da11a ágiurilsprudenza dli rquesta Ool'te, i:n tema di appilicamone dell'all't. 9 delJ:a il.egge 217 ottobre 19511 n. 1402, rsecondo cui l'immobile av;rebbe avuto in libera ácontrattazione ádi ácompravendita e che a detto fine non pu˜ tenersi ¥Conto del[a diiminJUzione o derU'awnento di specie il S.C. ha fatto áesatta e .conseguente aipplicazione del principio del divie>to di tenm-¥Conto delle di:srpoisizioni del piano di ricostruzione, negando che un'a!t'ea .soggetto al vincolo dmiáterilrle, vincolo eliininarto dal piano di dcos1Jruzione, possa ,esse!t'e considel'ata edifi.catoria se in precedenza tale divfoto non era stato formalmente eliminato. ln a'1cune deci1sioni il S.C. iweva invece ritenuto che ove un'area si trQIVi in una zona destinata di fatto a edilizia residenziale debba tenersi conto di tale ,situazione ai fini dell'indennizzo, anche se la destinazione eádilizia fosse in contrasto con specitfiiche disposizioni di istrumenti urbanistici (v. sul punto Cass. 12 maa:-zo 19i73, in questa Rassegna, 1973, I, 523, ove ulteriori richiami). PARTE I, SEZ. XV, GIURISPRUDENZA CIVILE dli vail-Oll'e 1sub1to 1iin ,cOlllSegiuenza dei!. provvedlimeinto ,che ha dmposto il vinicOtLo. E iLa deciisicme esatta. Il quesito, iehe 11 mezzo dli dcol'ISo sottopone, ,ai1J.'1ereme d:i questa O˜rte ,con,siste ineHo .s;ta1bhlire i 1orLtell'i che debbcmo guidare H giiudke nella determin1azi1oine dell'mderm!itˆ di esipropciazliJOne tin. tema di 1appJicazione de1la fogi~ 27 ottobre 119511, n. 1402, 1SIUi pLaa:iili di rti,costruziQllle, (la quaile ne11'art. 9 richiama ácome vegola gooeraJe :tanto per il:a procedura delJáe espropciaziioni .quooto per la determinazione deM'ilildenrutˆ le norme dehla álegge foodamentale del 2.5 ágiugno 1865, n. 213159). á Questo quesi¥to tutt'ia}tro ,che nuovo e, ácome del !l'lesto r!Lsiu:I:ta altlche dalla sootenza >iimpugnaita 1e del ricor,so, . ,stato msolto ne1l 1senso che nellia determinazione dehl.'indennittˆ, che deve corrLspoindere (art. 39 della fogge) .a.il giusto prezzo che il'immobd,le avI'ebbe 1av:uto .in. una Hibera contvatitazironie ádli ácompraV'endltta al momenito dehl'espropriaz:1one e non dev1e tenerási conito .deH',aiumento o delJl,a dfanililáUZJione del via}or'e' deU'immobiWe OOIIllseguenite all provved1melt1to dii ,appriOV1aZ1tcme del piJainio di lt'!Lcostruztone (Oass. 5 dlLoornbre 1'970, nn. 3¥48'909, 2563; 211 gitugno 1969, n. 21203; 26 aprile 1968, n. 1¥285). Questa g1ur.1sp11Udenm 1si fonda in :sostanza s:uJ1'ull1liácitˆ deJ'.La .procedura esp11opri.artiiva áche crappresenta uno dei: rttpliici llo inter partes del 22 ottobre 1962; e 1in 1SiOISltaruia deduce che non 1contrasta .con l'art. 121219 c.c. ed piieinamente viaJddo iJ patto rbra iJ. debi:torre e un áterzo 1con 1'1 quail:e il ~imo il'IíV'eI'ISí ,SUJl seccm.tdo, áche abbia U!Il :interesse patrrdmooiaJe, gli oneri derirvanti dalla propr:iia riesponsabilitˆ rveriso M dia.nne~~aáto pur se qruesrta derdva da ¥Colipa g.rave. La cenSUJrra :lloodata. Con J.a .CllausoJ.a di cui tvaáttasi, :ílnlser%a n¥el ¥Contratto di appru.to s>lli:pUJlaito ácon la Ditt~ MaSPol:i, J.'Azienda delle FF. .SS. ifu esonerraita ¥da ogni responsaibiJ.itˆ pea: danni inforitUJni od áailtl'to che dovesse aiccadeáre all'appai>llatore o 1al persOIIlaile dii .questo nel:1a esecuZJi:one del!La á pirestazLone oggetto dell'appaWto a áCausa deJl'esevciZJi:o 1lettoviiáar1o ¥, drundo atto J.e pa11td, al l'ligua~do, che ¥ quailis~si evieintruale onere era giˆ ¥Cl01IIJJpre1so e ¥compenisato nei ¥Corr.iispettivi ástaábitliti neil. ácOilltratto anZJLdetto ¥. La Corte di merdfo ha ritenuto i1.'1invalid1itˆ dehla ,clausola sotto il profilo áche si verteva, 1come aiooertaito, .in mateI'li:a 1di 1colpa grave e che 1l'art. 112219 c,1c. escludeva .1a vailidlitˆ del patto áche eliminasse o iridiucesse preventiviaiffiente J1a responsabiJJi:tˆ ádel tdebiitorie ;per idolo o ácoil.pa grave. La questione deil.J.a vailidLtˆ deli1a clausola (.:Olsi detta 1claiusola di :rnan:láeva) lllorma1mente 1Lnserdta nei con:tratti di 1appail.rto o di 1concessi:one dii lavori e 1servLzi per le FF.SS. .stata ,altre voil.áte esamitnaita dia questa Corte ed .stata 1sempre Iiso1ta IIleil. 1S'Enso delJ!a via.Udditˆ del patto che, iliasci:a!Ildo :Jierma 1'a Tespo111Sabiil.itˆ d:eJ.l'runmL:ntstr1amone ve~so i dipendenti dell'appaltatore o del 1con.cessi1cxnardo da.nneggiarbi dJa:l ifa~to ooJ.poso deil.l'a'IIlll1imstraziione .stessa, ccxnsein:ta ituttavia a questa di ll'iVáerlSare oo allitJrd ¥e quindi árunche 'sultlo stesso ¥appail.tatore o ¥concessionai.ntooesse, ám:i dtlietto del qUJa1e il patto 1sarebbe nullo per manoan~a áo 1i1Ii>ceitˆ tdehl1a causa (art. 1418 c ..c.). In questo senso si pronun~i˜ 1tn Ulna fattiSPecie analoga questa ¥stessa .SeZJtone, áCO!Il La sentenza del ~8 maiggjJo 1954, n. 1'5¥80 (Farro it., 1'9>55, I, 11701) áe ILo istesso (1) Giurisprudenza ormai paácifica .cifir. Cass. 21 giugno 19>69, n. 2211 in questa Rassegrva 1969, I, 473; 1 ottobre 1970, n. 1756 ivi, 1970, I, 812 ecc . .Sull'ambito di appllicazione dell'art. 1229 e.e. cfr. Oass. 17 agosto 1962, n. 2588. ! ájj ! 420 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I l1 indird:zzo istato coomermaito ,con a'Ltre recenti decisioni (1sentenze 211 maggio 11969, n. 1779; 21 giugno 19-619, n. 2'211 1e 1 ottobre 1970, n. 1756). ' NŽ vi motivo di d:iJSco1stal[1si dia .questo costante Li.inclirdzzo giJur,1sprudeniza. 1e. Lnvero LLa 1rag1one del divieto ";lei patti dli. áeson1ero mem~iOillati dalil'arit. 1229 ,c,,c. va áindiv1duiata nell1a finaliitˆ di 'aissitcu~are al 1crediitore una maggfore 1turte1a d:i :lironrte ,a;ll!a responsabfili,tˆ del deb1to!l'e cail'artterizz1ata d1al dolo o d1a:Ua colpa '~ve. Noo sarebbe quilndLi. g1ustifi.cata l'estensione di quel divieto anche ai patti 1collaterali che lasciando inalterati nei ,conr.fronti del 1c11edito!l'e gl:i obblighi del debiitOil:e, peTmetrtendo a quest'ultimo di addosisalt'e ad ailtro ,soggetto Je 1conseguenze patrimoni1a1i della proIWia responsabilJitˆ. La possibhld.tˆ di addossare sul tro-zo una fa1l ll1esponsaib1litˆ a!l'\IllOniizza del resto 1coo wi prilncipio generale del nostro ordin1amento desum1b11e daJLI'ia!rl;. rnOO 1C.C. ¥Che 1ammette 11 paJttO dii rdvai1sa sull'assicurartO e 1daJJ'art. 1917 dello ,steiSta dlell'effettuato rinvio formale, ma a1tres“. tutte le ,eventua.U [])Orme a quella SUJccessiváe che la medesima arvessero abrogato o mord!ificato o inte~ to. . é quindi fiuori dubbio -diiversamente da quanto ritenurto dall'Ente nel provvediimento impug;nato che, ad fini dehl'aruitomatiica esten alle disposi2li!oni dei dipendenti dello Starto ID vilgooe al momento dell'emanazione del iregolamenrto del1l'Ente, J.e successhre modifiche non ;possono essere arutomaiticamente recepite ( il ,caso dell'arrt. 228, 4¡ comma del t,u, com. e prov. del 1'934 che fissa 'in tal sernso il t6'9, I, 25Ql7 im tema di mi¥g.lJioramenti economici dei dlliperndenrti degli enti locaJ.i); e, :infatiti l'iindicaito s~ma di a(pplicazione stato 1seg,uiito dalil.'0.N.I.G., per le disposizioni contenute neii d.P.R. n. 1077 e n. 1079. Per quanto pi ¥specificamente 1concerne la Legige n. 748, si osse1rva che Jia: n!Uova tdiscip1lJi1na delle funzffioni. dfil'igienziailii !tlielil'.Ammi.ndsrtlraizd.oore delJ~o Stato, emanata in base a !JJia iLeggie dd deilegia 28 ottobre 1970, nu 426 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO secorn.do cui ¥ J.'inderurltˆ non dovuta ... ail ipei:rsonaJ.e pensionato comunqrue asS11I1Jto in servwo civile ill:OIIl: dii ll'Uolo ¥, posto che l'art. 4 ˜liegge !Il. 1077 deJ. 1966 escJ.rude dalla mden:Wtˆ, peir ¥cessaz.iiOne daJ. servizio isolo iJ. perisonale asistmto per periodo in:ferii.01re all'aiOIIlo o c~n conitratto di impi¥ego provato iJ. che, non riconrie nel caso. D'altro canto, il Coo.sLglio idi Stato elazione ai parlioolari compiiti ed alle particolairi respOl!l!Sabfilditˆ asSl\l!llJte dai d~istaitali e in velazione alla nuova strutJtl.llra pi ridotta, degli organii e dei quadTi :neilla dirigenza, solo 1'.aippairato Oil.'gainizzaitorio del!lo Stato, perchŽ il Legislatore, nella nuow ruscdplirn:a, ha indiv.Lduato, diJsti.rnito e áClassiiftcaito soilo le áartJtriibuziond dei :llunzionaTi de1lo Sitarto in !l'appooto a una n'IIDVa trasfo=aztooe degli uffk~i, senza ai1oona possiibiliitˆ d:i estensione aill'apparraito ocgandzzatoirio di altiro E!llte plllibb-lico, che lo stesso legi¥slatooe noo ha affatto va1wtaito. ána taile aspetto, per le lS!pecifiche rai~ ora tndicato, il d.P,R. n. 748 non iriguairda, e "non pu˜ :ri~diaire, il pefllsona1e dell'O.N.I.G. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 427 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 942 -Pres. Potenza -Est. Dell:a Nesta -Di Fava (avv. Piccardi) c. Ministero 'interno (avv. .Stato Cosentino). .Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennitˆ -Restitutio in integrum -Emolumenti percepiti aliunde -Detrazione -Legittimitˆ Riammissione in servizio dopo sospensione cautelare -Detra zione -Ill~gittimitˆ. Nel caso di interruzione del rapporto d'impie.go, che successivamente si sia ricostituito a seguivo di annullamento del provvetd“mento interruttivo, la P. A., nel provvedere alla restitwtio in integrum, pu˜ detrarre quanto l'interessato abbia percepito a qual.stiasi titofo per ia attivitd svolta medio tempore in sede di liquidazione degli arretrati, in quanto l'impiegato, nel periodo di interruzione, pu˜ svolgere legittlimamente altre atfJivitd; nel caso, invece, di soopensioine caute,Zare dal servizio, il rapporto di impiego contJinua a sUS¨istere, cosi come sussistono gli obblighi per l'impieg,ato; pertanto, nella seconda ipotesi, illegittimamente l'Amminiswazione opera ia de.trazione, dovendo, invece, diffidare l'impiegato dall'esercitare altra attimtd, che egli potrebbe svolgere per la sussistenzáa del rapporto d'im.piego anche durante il periodo di sospensione (1). (1) La massima lascia perplessi in quanto non tiene conto delle nocme sul pubblico impiego che vietano il cumulo di un pubblico impiego con 101 svolgimento di altra attivitˆ remunerativa; cfr. sez. IV, 16 febbraio 1971, n. 130, Foro amm. 1971, I, 2, 120. CONSIGLIO DI STATO, Sez.. IV, 4 dliicembre 1973, n. 118i8 -Pres. Meiregiazzii -Est. Radel.hwo -Foppen Uuzm (avv. VaTviesi) c. Mmstero .,sa!J.1Jiltˆ e LstLtuto superiiore di sa'l11itˆ (Avv. StartJo Fe~ri). Impiego pubblico -Costituzione del rapporto -Estremi -Fattispecie Sussiste. Impiego pubblico -Dipendenti Istituto superiore sanitˆ -Situazione di incompatibilitˆ -Diffida a farla cessare -Legittimitˆ¥ .Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Divieto -E' la regola -Ammissibilitˆ -Eccezionalitˆ -Cessazione per incompatibilitˆ Legittimitˆ -Fattispecie. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto retroattivo. Impiego pubblico -Inquadramento -Requisiti -Dipendenti in stato di incompatibilitˆ -Diniego -Legittimitˆ. Impiego pubblico -Inquadramento -Dipendenti Istituto superiore sanitˆ -Art. 25 L. n. 775 del 1970 -Criterio di applicazione. Atto amministrativo -Atto confermativo e noá -Estremi e limiti -Riesame e diversa motivazione -Non confermativitˆ. Impiego pubblico -Cumulo di impieghi -Cessazione del rapporto Effetto retroattivo -Esclusione degli effetti economici -Recupero degli emolumenti corrisposti -Illegittimitˆ. Sussiste un rapporto di pubblico impiego ove ricorre l'effettiva CO!J1,tinuitˆ di prestazioni rese col vincolo deUa subordinazione gerarchica e con l'osservanza delt'orario di ufficio e di ogni altro, dovere del pubblico impiegato; pertanto, riveste natum pubbLica il rapporto di lavoro instáaurato, mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore di sanitˆ ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 (1). Avuto riguardo aHa natura pubbtica del rapporto di lavoro instaurato mediante incarichi annuali, con l'Istituto superiore di sanitˆ, legittimamente il predetto Ente pubblico diffida il dipendente a far ce1Sásare una situazione di incompatibilitˆ e ad optare fra il rapporto di lavoro con l'Istituto stesso e queito esistente con aitro Ente. pure di natura pubbUca. In materia di pubblico impiego, per principio generale, il divieto di cumulo tra due distinti rapporti costituisce la regola, mentre L'ammissione 1áappresenta l'eccezione, dovendo la stessa essere prevista dalla legge (sotto speciali garanzie) e in ogni caso autorizzata dalle Ammini-á strazioni interessate; pertanto, 'legittimamente l'Amministrazione dichiara cessato dall'impiego il dipendente non di ruolo che si tro'Vi nena detta .situazione di incompatibilitˆ, a nulla rilevando l'esistenza di una dichiaraziol)1,e di dimissioni dal detto impiego (di molto successiva, fra ztaitro, all'instaurarsi della situazione di incompaUbilitˆ), poi revocata, (1) GiurispTudenza costante. Cfr., fra le tante, V Sez. 20 grugno 1972, n. 512 e VI Sez. 27 giugno 1972, n. 381, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1043 e 1206. V. anche sul pq:oblema generale, Cass. 2 febbraio 1973, n. 324, in questia Rassegna, 1973, I, 369, con nota di S1coNOLFI. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 429 ove il provvedimento sia stato adoáttato non giˆ sul presupposto deUa scelta fatta dait'interessato, ma su queito deU'esiistenza (anzi, a seguito della revoca deUe dimissioni, deUa persistenza) di_ un inammissibile cumulo di impieghi. n carattere retroattivo del provvedimento di cessazione dall'impiego per violazione dei divieto di cumulo, spiega i suoi effetti giuridici nel senso che il titoio di stato di pubblico dipendente, in tale ipotesi, cessa dal momento in cui si verificata la condizione di legge (titolaritˆ di un nuovo rapporto d'impiego pubblico); nŽ tale conseguenza giuridiea. retroattiva pu˜ ritenersi superata dalla circos1ianza che, di fatto, l'im piegato abbia continuato a prestare servizio per un qualche tempo. Legittimamente l'Amministrazione nega l'inquadramento in ruolo del dipendente non di ruolo di fatto in servizio aUia data di produzione della istanza relativa, ma dichiarato cessato dal servizio per incompa tibilitˆ da data antecedente di parecchi mesi. Nei confronti dei dipendenti non di ruolo deU'Istituto sruperioire di sanitˆ, assunti in forza della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, trova applicazione, per il collocamento nel ruolo organico deit'Ente pubblico -di appartenenza, non giˆ il terzo comma, ma il ásesto comma deU'art. 25 legge 28 ottobre 1910.. n. 775, e quindi l'art. 2 legge 4 febbraio 1966, n. 32, ivi espressamente richiamato, per il quale gli impieg.ati non di ruolo assunti in conformitˆ di specifiche disposizwni di legge, che abbiano compiuto o compiano ái periodi di servizio previsti dal d.l.vo 7 aprile 1948, n. 262, sono collecati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell'Amministrazione di appart.enenza, corr?Jsrpondente .alla categoria dell'impiego non di r.uolo cui appartengono. Non confermativo il provváedi.mento che, pur ribadendo il conte nuto di un precedente atto, ci˜ faccia in base ad un riesame della situa zione e con diversa motivazione (2). Dalla decorrenza retroattiva, agli effetti giuridici, del provvedi mento di ce.ssazioneá dal servizio per cumulo di impieghi, non pu˜ farsi discendere -nel ásilenzio normativo al riguardo -analoga decorrenza á anche agli effetti eco1wmici; pertanto, in tale ipotesi, illegittimamente l'Amministrazione dispone il recupero delle somme percepite dal dipendente dalla data di decorrenza della cessazione dal servizio fino alla data in cui il servizio venne di fatto prestato, dovendosi ammettere l'esistenza di un inde.bito arricchimento della pubblica amministrazione derivante dall'utilitˆ conseguita dalla stessa attraverso l'utilizzazione dell'opera regolarmente svolta dall'impiegato. (2) Cfr:, fra le tante, V Sez. 21 novembre 1972, n. 925, in questa Rassegna, 1972, I, 2037. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, .Sez. IV, 2.1 dfoembre 11973, n. 1296 -Pres. Potenm -Est. Riiarnese -Rubilllo (avvAJi: Oirliando Ca.scdio e Lopez) c. Mmilstero J.iaviori ápwbhlici e Presidenza ConsigUo dei ministri (Avv. Stato Oiairdul~i). Atto amministrativo -Atto politico -Nozione. Professioni -Ingegnere e architetto -Incarichi relatiVi ad opere pubbliche -Esclusione -Direttiva del Consiglio dei Ministri -Non atto politico. Giustizia amministrativa -Ricorso -Interesse all'impugnazione -In tema di atto a contenuto generale -Direttiva del Consiglio dei ministri -Fattispecie -Carenza di interesse. IZ carattere poiitico di un atto -come taie sottratto aiia giurisdizione dei Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31 t.u. 26 giugno 19.24, n. 1054 -deve essere desunto esclusivamente datia sua causa obiettiva, che attiene a superiori esigenze di oll'dine generale, riferentisi aiia .direzione supl/'ema detto Stato nena sua unitˆ, che ha io scapo di tuteiare, in situazioni contingenti, gli interessi delLa generalitˆ e deLie istituzioni fondamentali deUo Stato, in situazioni cio eccezionali che possano twrbare ia vita del Paese e il funzionamento deti'ordine_ interno e internazionale (1). Ai fini di cui all'art. 31 t.u. 26 giugno 19'24, n. 1054, non pu˜ essere considerato atto politico ia direttiva -del resto non estl/'insecata in formale delibera -con la quale il Consiglio dei ministri, nel quadro delle misure da adottare in reiazione aUa gravissima situazione urbanistico- edilizia determinatasi in un Comune capoluogo di provincia, stabilisce che si provveda all'esctusio.ne, da parte deU'Amministrazione e degli Enti pubblici, da incarichi di pirogettazione, direzione e coLLaudazione di opere pubbliche dei professionisti autori di progetti o direttori di lavori nel Comune predetto, ia cui esecuzione a;bbia dato luogo a vioLazioni dei regolamenti di igiene ed edilizio deál Comune stesso o della legislazione urbanistica, ediiizia e delLa tutela del paesaggio (2). La direttiva del Consiglio dei ministri aUe Amministrazioni dello Stato -che non sia neppure concretata in un atto ammiinistrativo formale -, intesa a sollecitare i poteri di competenza degli organi ed Enti pubblici (nelLa gpecie, in ordine aiia esclusione da incarichi di (1) Cfr. G. GUGLIELMI, Gli atti politici. L'art. 31 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 e la Costituzione Repubblicana, in Studi Scaduto, 1971, IV, 405. (2) Cfir. IV Seáz. 11 mag.gio 1966, n. 344 e 2 luglio 1969, n. 304, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 897; 1009, I, 1090. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 431 progettazione, direzione e cortaudazione di opere pubbliche dei professionisti autori di progetti o direttori dei lavori in un Comune, la cui esecuzione, in spregio a norme di legge o ,di regolamento, abbia provocato nel Comune stesso una graviissima situazione urbanistico-edilizia), pel suo carattere generale e indeterminato, non idonea a produrre la lesione diretta e immediata di posizioni giuridiche subiettive; perta"!'to, inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto in via autonoma contro la direttiva stessa (3). (3) Giurisprudenza costante sulla non impugnabilitˆ degli atti interni della IP. A.; c:flr., fra le tante, VI S'ez. 24 ottobre 19<72, n. 617, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1783. CONSJGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 dfoeml;>re 1973, n. 1301 -0 Pres. Meregazzi -Est. Ebol:i -MazZii: ed áaUrl (1avv. Mair:tuscelii) c. Mmi, steJ-o difesa (Avv. Stato Ferd). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennitˆ -Lavoro straordi nario -Compenso -Diversitˆ di trattamento -Illegittimitˆ Fattispecie. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennitˆ -Prescrizione -Decorrenza -Art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939 -Atto discrezionale -Decorrenza dalla comunicazione dell'atto. Nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia fatto uso della facoltˆ spettantele di modificare l'orario di ufficio nell'interesse del servizio, stabilendo per un certo tipo di mansicmi un orario giornaliero di sei ore, con obbligo peraltro dello svolgimento di una settima ora retribuita come lavoro straordinario, iilegittimamente essa dilstingue nella decorrenza di tale retribuzione straordinaria tra uno od altro ufficio o reparto, fissando un dies a quo predeterminato per l'attribuzione del detto compenso solo per al.cuni uffici, ove risulti incontestabilmente l'obiettiva identitˆ sia degli uffici che delle mansioni in essi svolte. ( N elia specie, stata limitata la retrodatazione del detto compenso per gli impiegati tecnici e amministrativi in servizio presso l'arsenale militare marittimo di. La Spezia, rispetto ailo stesso, personale in servizio presso gli altri arsenali militari). Ai sensi dell'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, la prescrizione biennale ivi prevista (applicabile sia nel caso di mancata correásponsione degli assegni che in quetlo di corresponsicme in misura inferiore a quella dovuta) decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a norma deUe dis.posiziani vigenti, a conoscenza dell'interessato, ove it diritto a percepire un determinato assegno da parte del d~endente 432 statale sw sorto soltanto a seguito di blica amministrazione (1). (1) Cfr. IV Sez. 30 mM"zo 1971, n. 423 e gi:uriisiprudenza ivi Tichiamata. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 un atto discrezionale deUa pub 358, Il Consiglio di Stato, 1971, I, dicembre 1973, .n. 1307 -Pres. Mere,gaz2'ii -Est. Buscema -. Vecchi (a'vv. DaJ.lax!i) c. Pcredieitto di Bologna (Avv. Stato Bronzind:) e Comune di Bologna (do tale verbalizzazione necessaria per .assicuriare. la partecipazione stessa (2). L'incompatibilitˆ che osta alta partecipazione ad un determinato organo collegiale nello svolgimento di una determina.ta. funzione pre~ vale sul titolo e suUo stJesso dovere di partecipazione e di assoLvimento deLla funzione, che ne restano impediti (3). La partecipazione ad un concorso senza nulLa obiettare circa La presenza di un membro delLa Commissione giudicatrice eheá possa trovarsi in stJato di incompatibiiitˆ impoll"ta acquiescenza. del eoncorrente a tale situazione, La quale, quindi, non pu˜ essere denunciata per la prima volta in sede giurisdizionale come vizio del procedimento (4). Nei concorsi pubblici non necessario che la predeterminazione dei criteri di massima sia fatta in un verbale distinto da quello relativo áalla valutazione dei candidati, essendo sufficiente cheá risulti con chiarezza che La fissazione dei criteri ha preceduto la valutazione dei titoli dei singoli concorre11;ti (5). Nei concorsi per titoli ed esami a posti di pubblico impie1go (ne'Lla specie a posti di sanitario ospedaliero), illeágittimo il criterio di massima che prevede un punte.ggio estremamente basso per i titoLi di servizio che ragionevole pretendere in re>lazrione al posto cui si concorre con la conseguenza di portJare, in concreto, ad una minima utiiizzazione deál punteggio relativo ailla categoria dei tlitoLi di servizio rispetto a quello assegnato per le prove di esame (6). Nei concorsi CJ; posti di pubblico impiego, nella valutazion.e del servizio prestato, necessario detrarre dall'anzianitˆ ii periodo di tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia; ove, invece, trattisi di aspettativa per motivi di saluteá o per servizio militare rientra nelLa discrezionalitˆ deLla Commissione (senza obbligo di mow tivazione) tener conto o meno dei relativi periodi (7). (1-7) Cfr. V Sez., 10 luglio 1973, n. 609, Il Consiglio di Stato 1973, I, 1072, áed ulteriore giiurisprudenza ivi richiamata; V Sez. 15 dicembre 1970, n. 1151, ivi, 1970, I, 2276. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 437 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 30 ottobre 1973, n. 779 -Pres. Lu.go Est. Merenda -áSoc. 1mm.obiliare Marivd dli Til.'ani (avv.ti Venanzi e Di Stefano) .c. Comune di Cinisello Ba:1samo (avv. Lorenzoni). Edilizia -Licenza di costruzione -Variante -Modifiche sostanziali Non tale -Stesso numero della prima licenza -lrrilevanza. Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Per omessa ultimazione dei lavori in termine -Ordinanza di sospensione dei lavori non seguita da provvedimenti definitivi -Non sospende il termine. Edilizia -Licenza di costruzione -Decadenza -Rilascio di nuova licenza -Osservanza delle norme sopravvenute -Necessitˆ. Edilizia -Programma di fabbricazione -Contenuto normativo. Edilizia -Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento d'ufficio -Interesse pubblico -Motivazione circostanziata Quando occorre. Edilizia -. Licenza di costruzione -Annullamento e revoca -Annullamento d'ufficio -Interesse pubblico -Opera appena iniziata Non occorre interesse qualificato. Non pu˜ parlarsi di varfunte ad una licenza di costruzione, ma si in presenza di nuova licenza, quando le modifiche previste dal nuovo progetto approvato sono sostanziali e non di limitata consistenza o di scarso váalore, a nulla rilevando che la nuova Licenza porti lo stesso numero deLla precedoote (1). L'ordinanza di sospensione dei Lavori non seguita da provvedimenti definitivi entro un mese dalla notificazione non sospende il termine di decadenza entro il quale, ai sensi deil'art. 10 legge 6 agoásto 1967 n. 765, i lavori di cosflruzione autorizzati devono essere completati (2). In caso di decadenza di una licenza di costruzione, l'Amministrazione comunale, nel rilasciare una nuova licenza, deve tener conto delle norme sopravvenute (3). Il programma di fabbricazione, anche se per la sua natura regolamentare non pu˜ imporre tutti i vincoli che possono esseráe stabiliti (1-5) La decisione non pu˜ condividersi nelle ultime due massime, che urtano ácontro i prd.tnicipd. suH'aninullamento che leg1íittimo se giUISltificato da UJil irrtteil.'esse pubblico (specifico), a prescindere daiLlia situazii.o!lle di :ratto esiste!llte (ooaHziJazii.one o meno dclla costruzdone): cflr. Sez. VI, 23 oovembre 1971, n. 931, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 2284. 12 438 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO col piano regolatore, pu˜, tuttavia, prescrivere la tipologia per le v,arie zone e stabilire i limiti inerenti alla destinazione edilizia, a norma dell'art. 34 legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'interesse pubblico all'annullamento di wna Licenza di costruzione richiede una particolare diniostrazione solo quando sulla base deU'atto annullando si sia costituita una situazione pratica. rilevarnte (4). In materia edilizia, l'interesse pubblico atl'annullamento, di una licenza di costruzione deve ssere espresso quando, suila base della licenza sia stata realizzata, in tutto o in parte, una costruzione, che dovrebbe poi essere eliminata, mentre non occol/"re quando la realizzazione del progetto si sia arrestata all'inizio, senza aver dato luo,go ad un'opera per la cui conservazione si possa rico1wscere un interesse apprezzabile (5). (Omissis). -I motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati ed \._ il .ricorso pertanto va respinto. Il Collegio osse(l"'Va irul:anzitutto ,che il provvedimento dmipugnato stato emanato in base aJ. principio dell'autotutela ed in appliic:azdone dell'art. 32 delle legge 17 agosto 1942 n. 1150 e pell'tan.to non fondata l'eccezione di violazione dell'art. 55 del testo unico della le,gge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383; anzi H 1provveddmento del 18 marzo 1971 richiama espressamente il princi.rpi.o di aurtotutela della pubblica ammdiilistrazi01ne e non contiene nessun elemento che possa 'indurre a ritenere che l'emanazione sia avvenuta :con riferimento a pr01VVedimenti 'contin:gibili ed urgenti. In secondo luogo da xiitenere che J.a J.icenza del 1¡ luglio 1969 debba essere 'conside11ata non una varia1nte al precedente progetto, benSIí una vera e propria nuova lkenza per i seguenti motivi : a) Il nuovo progetto approvato contiene la previsione di opere edilizie completamente nuove rispetto al progetto. originario. Basiti considerare che non solo vi un aITetramell!to nella vii.a Pelizza ,da VoLpedo di oltre 10 metl'i, ma previsto nel corpoá idi fabbrica prospie< iente la suddetta strada un diverso spesso:r:e e cáomplessivamente si prevedono diverse 1:Lum!ghezz.e, 1divel'lse volumetrie, differenti swparf“ci coperte, diverse densitˆ edilizia sia territoriale che fonddaria, diverso a:iaipporto di copertura ed anche una itmtevole 'divel'lsitˆ di disegno .tra i due progetti. Non 1si .pu˜ ,pertanto parlare di modifiche qualfu,tiveá e quantita átive di limitata consistenza e ,di scarso valor.e relative ad uno o pi particolari condizioni che questo consesso ha richiesto per qualificare un atto autor.izzartivo, variante (C.d.S. V Sez., 29 febbraio 1971 n. 128, C.d.S. V Sez., 2á9 ottobre 1971 n. 951 -C.d.S. V Sez., 26 settembre 1969 n. 1013. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 439 Le modifiche previste nel nuovo progetto sono invece \Sostanziali ed ininfluente il fatto che la nuova licenza porti lo stesso numero della precedente, essendo avvenuto ci˜ per semplice rifel'imento di airchivio e in ogni caso non potendo questo riferimento ritenersi determtna11: 1te per qualificare la reale sifJuaziorne dii fatto. b) La vecchia licenza del 1962 va consideraita decaduta rper mancata u.tildzzazione. Infatti dopo un primo avvio dei lavo1rái, ánel 1965 la soc. Marini ha sospeso l'attivitˆ facendo trascorirere un notevole lasso di tempo senza metterai in condiziO!lle di ottemperare alla noll'llna contenuta nel penultimo comma dell'art. 10 della ll.egge cosiddetta rponte (n. 765 del 1967), che prevede la decadenza delle licenze in contrasto con le nuove previs“Ol!li urbani.stiche se i favori non sono completa,ti entro tre anni dalla data dii áinizio. NŽ sostenibile la tesi ádelJ:a ricorrente, secondo la quaále l'ol'dinanza di sospensione dei lavori emanata d:al sindacoá il 18 gáiugno 1965 sarebbe interruttiva dei termini ;predetti. L'oil'dinanza di sospensione, :immtti, a norma dell'art. 32 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, cessa di avere ,efficacia se dopo un mese dalla sua notifica non viene seguita da iprorvrvedimeniti defini. tirvi; non essendo stato emanato neSISUa la 1srpecificazioine dell'interesse pubblico della 1comunitˆ ail'osserivanza dell'Ol'din,e lll'ba:nistico. Non pu˜ essere dubbia la mgione urbanistica e i1gienica di impedke un insediamento rresidenziiiale in rpiena ZO!lla industriale. Basta da.re uno sguardo ,alle fotografie esibtte dall'AmminíIStrazione resistente per rendersi :conto de1la somma in()lpiportunitˆ di un edificio, destinato a civile abitazione, mstemato nel centro di una zona tutta occwpata da oipifieii industriali. Il collegio ritiene pertanto che il ricorso vada respinto. (Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 novembre 1973, n. 833 ..: Pres. ugo Est. Catalozzi -Impresa Brunelli (avv. De Luca) c. Prefetto di Cosenza (avv. Stato Sernfoo1a). Tribunali regionali amministrativi Atto non definitivo -Ricorso gerarchico -Ricorso ai tribunali -Ammissibilitˆ. Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Disciplina prevista dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -Carattere innovatore -Ricorsi pendenti all'entrata in vigore di altra disciplina Applicabilitˆ. Regione -Regioni a statuto ordinario -Trasferimento delle funzioni Materia urbanistica -Ricorso preposto al Ministero attraverso ordinanza di salva~uardi -Trasferimento delle funzioni -Carenza del potere di decidere il ricorso da parte del Ministero. La disposizione dell'art. 20 i. 6 dicembre 19,71, n. 1034 -che ha reso facoltativo la proposizione del ricorso gerarchico e che consente di gra, varsi in s.g. avverso l'atto non definitivo nonostante la presentazione del ricorso stesso, purchŽ l'autoritˆ adita non abbia comunicato la propria de PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 441 cisione entro il termine di 90 giorni - applicabile solo ai giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e non anche ai giudizi sottoposti alla cognizione in un'unica istanza del Consiglio di Stato, attesa ia diversitˆ del sistema di tutela del doppio grado di giurisdizione, introdotto in via generale con la istituzione dei Tribunali stessi (1). La diiSposizione deU'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 -in base alla quale il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma mediante la semplice inerzia dell'organo amministrativo adito protrattasi per il periodo di giorni novanta, senza necessitˆ di alcuna diffida -ha carattere innovativo, e, come tale, applicabile, in mancanza di contraria norma, a tutte le impugnative gerarchiche non ancora definite al momento della sua entrata in vigore (l¡ febbraio 1972) (2). Per effetto dell'art. 1 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 -che, in attuazione della VIII disposizione transitoria delia Costituzione, ha trasferito alta Regione a Statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia urbanistica, il Ministero dei LL.PP. stato privato, a decorrere dal 1¡ aprile 1972 (art. 1 d.l. 28 dicembre 1971 n. 1121, convertita neáLla legge 25 febbraio 1972 n. 15), del potere di decidere i ricorsi gerarchici in precedenza propo1S1ti avverso le ordinanze di salvaguardia adottate dal Prefetto ai sensi della legge 3 novembre 1952 n. 1902 (3). (Omissis). -Il ricor.so che in.veste .sia J.'¥01rdi1I11anza del Prefetto di Coselllza, 27 luglio 1971, n. UJ154, c01I1tooente finit:imazr.iollle a11a Societˆ a responsabilitˆ Mmifa.ta Impa-esa Bru1I1e1li e ~.iiordaillisi a soopendel"e, per ragioni dii :saJ.viaguiwdfua del pmo regoJia:tooe geineriail.e in itinere, d lavori di .cOlsltru.z:ione di un ed:ificio ¥ad uso dii civile ¥abitaz!i.áone, neJ. focale via.le dellia Repubblica, autorfaZ'ati 1coo lfoenza siindia:caile 10 lugil1!o 1'96.6, lll. 89, sia J.'asse:rito áshlenzio __.:_rigetto del Milll'iistro de!i. Lavori Pu1bhlici áácirca :hl gravame ger&-chtoo, p!1odotto dailia medesima iil 27 1agosito 1971, conitro l'oit'di1I1anza stessa - inammtssi.ibiJáe. Secondo Ja ¥Costante giur.tsprudenza dell'aádtto Coo¥sd:g.l!io i provvedimenti caute1ait'i áadottati dal Pre:tietto, ai ¥sensi della fogge 3 l!lovem:bre 1952, n. 1á902, ¥costttutscooo atti nolll def“nitivd e, quindi, sono susoeittibilli di 'ilmpugnatdva non dtrettamoote in questa ¥sede g1ur1~sdizional1e, ma sol1Jal! lfo dtnial!lm a1l MinJiistrn ~dei Larvori Pubbildoi (v. Sezionie V, 14 [ugldo 1á967, n. 918'2; 4d. 2á7 aprile 1'971, n. 403; Sezione IV, 21 imaa-zo 1972, lll. 212; id. 4 1ugJfo 1972, n. 629; id. 29 seittembre 1972., n. 811'7). Via osservato, inoltre 1che la possibil!itˆ -.ri¥COl!losctuta dalil'ordinamento g,i.iul"idico -di invoca.re la tutela giu~Lsdiz:ion:ale .i.in ácaso di 1sfilenziio tenuto dalila .competente .Aiutorttˆ Amminiistraitiva ¥sul! T1icoriso gernil'chico (1-3) Massime esatte e di notevole interesse. 442 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad essa proposto :contro uno degli atti 1sopria 1speciáfi.caiti, era subord,ima.ta, anteriormente :al 1¡ ;febbraio 1972, 1ma ll.'1alrtro, alla notiifi.cazi:one della diiffi.da prevista .darll'áart. 5 deJ t.ru. 3 marzo 1934, n. 38'31, do ad .uina formaH: tˆ rivo1ta a .qualM“oare .hl .siH:enzro e ¥ad áequipararlo, per ¥e¥stgenze proces-¥ suaU, ad Uina p!'onUiilzia di reiezione. Nehla spec.ie, rtaláe essenziaile 1adempimento n.on stato áComptuto da.I.la pa[11;e istante. NŽ, al fine di r1teneroe inammJissibile l':impugnaziione in questa sede del provvedimenito prefe1Jtizfo 27 lugJ.:io 1971, 111. 11615<4, ia .causa deJ stlenzio ma111tenruto dal" Ministro dei Lavori PubbHci 1sul dtaito i:dcorso ,ger8['chiico del 217 áaágiosto 1971, giova rich:tamarsli iagli artt. 20 de1la legge 6 dicembre 1971, 111. 10314 áe 6 del d.P.R. 214 novembre 1971, n. 11919. Infatti, ll.1a p!'ima di dette norme -che ha reso faicolitativa ila P!J:Oposiz: Lone del r1i (confermato o non escluso) in un atto 13 454 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO norma dell'art. 4 lett. a) della tail'liffa aH. A alla legge O(t'lganica di Registro, sono sog,gette le cessioni di credito, anziic!hŽ ila tassa fisoo sitabilLta dall'art. 91, della medesima tariffa per i mainda1ti e le procll['e i:n genere senza ,coririsipettivo. In 1particolare, con il priimo mezzo denUil:lZiarndo fa1sa arp1pl:foazione deg1i artt. 1723 e.e. ed 8 del ir.d. 30 dicembre 192,3, 111. 326á9 nonchŽ irusu:ffiC! i.ente e contraddittoria motirvazione droo IUIIl iprunto decisivo deH:a controversia, 1in relazioine all'art. 360 111!Il. 3 1e 5 c.p.c. il ricorrente censura l'im[(>u:gnata sentenza .per avere citenu:to ohe ii matIJJcfa,to in quesrtiotIJJe per essere stato conferito anche nell'i:nteresse de11a Banca, fosse a1S1Sotutamente irrevoc,abile áe per avere individuafo, un tale interáesse nella estinzione dei crediti che la Banca vantava :nei coirufro!Ilrti di esso Ca(t'ldinaiLi, aoogomentando -a senrS:i .dell'art. 8 della le~ge di vegdts!Wo -1da.i possibili effetti economki dell'atto anzichŽ 1da quelli cihe, per il. suo effettivo contenuto causale, áesso eva suscettibii1e di produrre sul lpliano giuir:id:ico. Con .iJ ,sec001do mezzo -dOOJIIDZii,ando violazione deJJ'airt. 1709 e.e. ed ancora una volta, omessa ed iiinsufficiente motivazione Cii.rea IUIIl aJitro punto decisivo della 1CO!Iltroversia, a isensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 ic.rp.c. dJ. Cwdinali lamenta che 1a Corte a:bbia ritenuto la gra,tuitˆ deil mandato in contrasto 1con. la disipo1sizione del dtato art. 1709 e.e. a mente del quale, in difetto di esplicita rpait1rudzione delle ipaxrtii, il mandato si presume oneroso. Coo il terzo mezzo i:nfinie -denu:nzi.ando violazione e falsa acpp1icazione degli artt. 1713 primo comma e 1723 e.e. in 11elazione all'a:rt. 360 n. 3 c.rp.e. -il Cardii11a1i censura la se:nte:í:tza impuglilata per avere ritenuto a torto che fa natura di negozio ad 1effetti traslativ,i attribuita dallo art. 45 della legge di Registro al mandato ilrrevocabiJ.e con dispensa che si presenta incompatibile con un rendiconto inteso in senso proprio (art. 1713 e.e.) e si trascura, sebbene ci˜ formasse l'oggetto specifico del primo motivo di ricorso, la questione del mandato conferito nell'interesse del mandatario. Sotto quest'ultimo profillo pu˜ essere tuttavia importante osservare che nel caso deciso, come sembra potersi rilevare dal riassunto del primo motivo, si censura alla sentenza di merito che aveva ritenuto il mandato nell'interesse della banca mandataria !individuando tale interesse nella estinzione dei crediti derivanti da una probabile esposizione del mandante; ed stato affermato che una tale connessione tra mandato ed una operazione bancaria sospettabile ma non dimostrata non pu˜ essere affeTmata. Ma tutto questo dovrebbe po!rtar1e a ben diversa conclusione quando Ll.'atto espliicitamente dichiarato nell'interesse del mandatario si che proprio dal suo testo risulta qualcosa di pi della dispensa dal rendiconto la cui formale sopravvivenza non pu˜ pi essere intesa come ostacolo all'applicazione dell'art. 45. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 455 dall'obbligo del rendiconto possa -nei co!l.1JgOC1Ui ácasi e sullla base dei criteri ermeneutici fooniti dall'art. 8 legige il'eg. -eSJSere rico1D.01Scfota amebe al marndato irrevocabile con obbliigo del ll'endicornito. Va detto subito che ila censura di ¥cui al secondo mezzo irufo1D.data. La Corte del meriito, con appl'ezzamento di fatto non sdndacabile in questa sede, ha ll'itenUJto esaibtamente 1che U manda.to áílll questione fosse g.raátuito, n:on giˆá .perchŽ le iparti non avessero ipaittuito alcun compenso s.iibbene perchŽ le pail'ti avevano, sia ipllll'e tacitamente ma ináequivocabilmente, inteso escludere l'.aittribuzio'l1'e di un coJ:'Tis:petitivo alla Banca. L'.iinifo1D.datezza della centSura iper˜ non íID.Cide m.IDimamente .sulla decisione del ricorso, in quanto il iproblEmta deUa cawa conserva l'impostazione riferita aJJl"inizio della presente motivazione. Ci˜ premesso, va rileV'ato che gli áa1tri due mezzi appaiono invece mUJlliti di sicuro fondamento. Questa Suprema Coll'te .ha giˆ avuto occasione di ritSolvere la stessa questione suUa quale si accentrano i motivi ora aiceennaáti (.cfr. Cass. 1 marzo 1973, n. 554) osservarndo -in conformitˆ -del resto, ad un consolidato insegnamento della giurisprudenza di questoá stesso .S.C. come la tl'egola interpretativa posta da[ rpri:rno comma dell'art. 8 della legige di Registro se, da un 1ato, con il criterio della ipotern:iaJiitˆ oggettiva degli effetti, c01.t1Senite di ;pervenire (nella quaiLi:ficazione degli a:tti da sottorpo!l.'Te a tassa di registro) a il'iisultati pi ampi di quelli. raggiunbili alla stregua di una iri.1costruziooe del negozio incentrata SIUlla intenzione delle parti (ex art. 1362 e.e.) .dall'altra, facendo leva esclLusivamente sul contenuto dell'atto ai fini ádelll'indiividuazione degli effetti medesimi, risulti pi restrittivo :di quello rdesrn:nihiJ:e dal secorndo comma delil'art. 1362 e.e. in base al quale l'dnrte.nito soggettivo pu˜ essere determiJ1lato con r1gua([1do ¥ al c.omporclame.nito comtpllessivo, amebe rposteriOll'e alla concLusione de'J. contratto ¥, restando i.nifatti escruso il ricorso ad elementi extratestuali. Ed suffidernrte questa premessa a chirarire come la Corte :perug:irna non abbia fatto cortl'etta applicazione nella spede del 1cl1iterio ermeneutiJco di cui al c1tarto art. 8 primo comma le1gge re.g. Invero, ila Coll'te :del merito, nel :cirferirsi al negozio bila:tera:le sot tostante alla pTOC¥Ul"a, Sí mduce a quaJ.:i.filcrwlo COIJ:ne UJJ:la ¥ C'esslíOile c;li credHd ¥ rnon -giˆ peil'ohŽ questa r1sulti da precise cilausoJ.e o prorposizioni dell'atto medesimo, ma ásolo ,perohŽ il rtipo dell'a¥tto. (irrrevooabilitˆ, gra tuitˆ ¥ed ,obbtUgo di rrendiJCoofo) e la qualitˆ dei sogigetti (banica ed im p:rrenditore edile) portevano far ¥ SUJprpoll'l'e ¥ che l'atto fosse stato rposto iin áessere per :conseguire la .stessa finalitˆ dd UrI11a cessione di cl'edirti, al fine di áevitare la corresponsione de11a maiggiOll'e imposta (propOil'Z:iO¥ Illale), ipotizzando perfino, cOlmJe 111:eC1Û1Ssario rpresupipooto di detta ¥ celS siorne ¥ !"esistenza di urn previo iraworto di fin:arnziamento fra maillldata!l.'lia 456 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (banca) e mandante (impráenditrnre) di cui l'atto non reca mensione a1cuna. Ovbene, non 1sd contesta la possibilitˆ che sái sia fatto ricorso ad un ma>ndafo iirráevocabile per a1tni fimi, ma si intende iribadire che una tale eventualitˆ non vaJ:oir.izzabile al1o SCOipo di legirtrtima1re una ita,ssazione pi gr:avosa, a sensi 1del citato arit. 8 legige reg. quando -come i!l!ella specie -tali finalitˆ non siano inserite nell'atto in modo da risultare dal documento. Pertanto, La valutazione del man.dato alla stregua della sua potenzialitˆ ed efficacia obdett:iva non. consentiva di qua1ificáario 19>72, n. 593, ivi, 1972, I, 330. 458 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 novembre 19>73, n. 3040 -Pres. Malf“tano -Est. SandulH -P. M. Silocchi (,conf.) -Napc>Htano (avv. Bonea) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Accertamento -Difetto di motivazione -Impugnazione -Termine -é perentorio -Deduzione nel corso del procedimento -Inammissibilitˆ. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37). Imposte e tasse in ~nere -Imposte dirette -Successione di leggi nel tempo -Norme sul procedimento amministrativo di accertamento -Efficacia immediata -Applicabilitˆ ai periodi di imposta ricadenti sotto la legge anteriore. L'impugnazione di nuiiitˆ dell'accertamento non motivato deve essere propo1sta a pena di decadenza con iL ricorso aUa Commis,sione di primo grado e nel termine per esso prescritto; non pu˜ e'ssere pertanto dedotta nel corso del giudizio e non ha rilevanza la circostanza che l'Amministrazione non abbia eccepito la decadenza (1). Le norme procedimentali suWaccertamento diventano immediatamente operanti anche quando l'accertamento si riferisce ad un periodo di imposta ricadente ,agli effetti sostanziali sotto il vigore di norma anteriore (applicazione aLL'ipotesi di accertamento sintetico nei confronti di soggetti tassabili in base al biennio eseguito sotto il vigore del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, relativo a periodo di imposta ricadente sotto la disciplina deUa legge 2 gennaio 1951 n. 25) (2). (Omissis). -Oon 'tl secondo motivo, U ri:corrente -dienunoiata violazione degli aocitt. 1'517 ác.p.e. e 3,7, 'comma ,secondo, del t.u. 2,9 gennaio 1958, n. 645 -,sostiene: -che 1l'eccezd,one d:i !IlJUilil!itˆ deLl'avviso di ,aocer,tamento ,per malllJcanza di motiva2liOlllJe possa essere sollevata anche nei! ,corso de~ procedilrnenito 1iinnianzi ia11a Ooonmilssi'cme trdibuta~1a di primo ,g~ado; --e che ilia decadenza debba 1essel'e eccepita 1da1I'Amminin: istraziOlllJe Fiinianziiaria nel processo tributamo 1prima dell"esame del merito. (1-2) La prima massima da ,condividere rpienamente; con essa si col"l"eggie 'hl diverso orjiellltame“nto seguito diail[ia selllte1r1Za 3 ddcemb't'e 19,70, n. 2527 (in questa Rassegna, 1971, I, U5 con nota di C. BAFILE) che aveva ritenuto 1ammiss1bi1e l'eccezione d:i nullitˆ dedotta con ia memoria aggiunta dopo la proposizione del ric~so interiruttivo. La secOIJJda massiima, PUJl' se Tifeniita a pl!'1e1cedJe[)Jte riol!'dinrunento del!l1a legLslazfone, oggi di molta attualitˆ. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La tesi n.on merifa 1adesi:one. Il LDkorr.t'ente iripropone in. questa 1sede le .questiooi, g.iˆ prospettate innanzi ai giudici dii merito: -se l'ecicezione di nullitˆ dell'avv1so di accertamento pe1r m~mcata motiv:az:iáone sia (o mooo) preclusa, ne11':iipotesi litn -cui 1sia dedotta, ami'ChŽ nel ricorso all1a comrn:iss1one triibutall'ia di primo grado, nel corso del procedimento innanzi aUa 1stessa; -e se la eccezione di decadellZla 1sia (o malo) imped:iita dalla mancata deduz~cme da pade deU' Am.milnfustrazfone Fman:l'liar:ia nel processo tl"ihutai:r:io. La ,seconda questione, per iragioni di priol"itˆ logiica, va esaminata preliimilnarmenite. 1L'art. 37, Werlimenti. 'I“ailii. .prurnciipi rsi rattaágl:i!ano compli'Ultatmenite rail.La ISiJtuiaziiiOIIle prrospertita:ta ne¥l prelSÛfil,te giudizio. La dricostanzia ¥Che il periodo nel .quale ási verifiáoota la !l"áetroa:ttivitˆ deHa norma abolitiva delLl'!imposta di negozia2Jiooe ,Slia 1stato 'Per fil rterriitooio di Triieste notevolmente pi luni.go di quanto¥ rsia ¥accaduto nel ter: dtorlio :nazionale, per la diverisa diata d:i ¥entrarfla in vigore dclla legge 6 agosto 1954, n. 603, e del decreto ¥commiissariale 30 dicembre 1957, n. 200, non 1impor:ta una dii:versificazlione tra :le due 1sirtuaz:iioni, che permetta l'áadozione di regole dive.rise. Lia ieirácositanza che, di cl“atto, l'imposiziJom.e proporzionale illon .sia stata applifoarta ai tra1sfe1I1i:menti idi azioni idi ¥societˆ pe1r aázioni neppU!l'e pu˜ es primo girado con unica decisione possano diipartirsi due giudizi di gravame, si stimola soltanto !'áeventuale partecipazione di tutte le parti o ilil difetto si attende áche l'dmpugnazi!one da parte dei soggetti non prie¥senrti diventi inammissibile. E poichŽ nel procedimento innanzi ail.1e Comrmissioni la notifica della decisione da parte dell'Ufficio sempre neoeSSM"ia a questo fine, non 1lroV1ando applicazione l'¥ao:>t. 327 c.p.c., ragfonel\l'dlmente si rirteI11Uto di orádinare la notifica della decisione al'1e /I)a['iti non Pl!'esenti. áOosi int~etarta, la pronunzda della 1S. C. sembra da condividexe. Deve essere chiaro, pea.-˜, d'un ácanto che la notifica della decisione con contestua' 1e impuginazione a taluno 1soltanto, dei cornidebitori sempre valida verso il sog.getto nei cui confronti avvenuta e da!ll'altro che la estensione deHa notliifka agili aHri deve mdTare soltanto a rendere possibile, ma non necessariáa, la PQ'Oposizione di altre impugnazioni e [a partecipazione di altri soggetti, ben potendo, in difetto ádi dndziativa, formarsi H giudicato sulla deoiisione di priima istanza nei riguardi di taluna soltanto delle ip1alt'lti. 466 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sere adottata ad arigomento per .sostenere una divoosa .soluz1ione, In quanto non derivata da mia ddváel'sa ásitu:azicm¥e normativa, ma, 1se1 si verificata, .stata dovuta 1ad in!erzia deg'1i ruffi.ci competenti'.. lndiiil1e, wa ácimcostiainza ¥Che questa Coirrtie ha ienuncdiartio d. princliipi sopra viporlati con ritfe~iimenti agli atti di trasferimento dehl¥e ca'l'ature dli socliietˆ :iln aiccomarndlilta 1semp11Jiice, 1111e1i con:fu'Oil/tli dedi q1UBWi e'I'la condiiJZ!íloltlJe di appldicabiillitˆ deJ. beneficio fiscaJ.e J'effetti'Va ¥COl'!l"espcmisdco1ne., e 111sdooe dii p:riimo .giriado avrebbe .de¥cor.so, per :i coeredi, iJ rtermin¥e pe!r ;pil'opOil're eventwale 1impug1I1Jazione. Reittamoorte:, poli, ilia Oo:mmils.silOIIlle provdlncruaille ha, 1implilrutatm1ente sospeso di deciide1re nel merito. lnrrarbti, .soltanto nella ipotesi m cui !la OOIIllt:rovel1sia iSi fosse sVOllita fin dlaJil'liinlizi:o, lllJei ooirufu:iolI1Jti dii 'lllllO sofio deii ácoodebiltJori ¥sol.litdla“ld deffil'iimpostJa di successione .(isoillidatciJeltˆ 1sartllcita dall'arit. 66 della fogge ásulla imposta dii 1successi!01I1Je) l'aáocerlamento avrebbe áp0!1:ruito essetre effettuato, m v.iirt dleii prlilnicdpi che ll1iei11.'ambito del diritto sostanziale regolano le obbligazioni solidali, nonostante la mancata pa:riteoi.paeione aJ. ágiudimo degli altri .ClO[)debi>to!rii (nei .cOlllJfronti dei quali -mtale ~ápotesi -l'raiccel'tamooito noo awebbe esp11cato efficacia aJ.cuna, la solidarietˆ inoo estendendosi a~ áCampo processuale). (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, .Sez. I, 11 d!tcembre 1973, n. 3361 -Pres. Gdannattasio -Est. Paiscas~o -P. M. Mmetti (coruf.) -Comune di Verona (avv. Allorio) c. Ministoco delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani). Imposta di registro -Permuta -Trasferimento agevolato reciproco di altro non agvolato -Tassazione del trasferimento non agevolato. (1. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51). Imposta di registro -Agevolazione per i piani di ricostruzione -é limitata alle attivitˆ eseguite dall'ente pubblico che attua il piano Attivitˆ edilizia di privati -Esclusione. (1. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 21). Quando nella permuta uno soltanto dei trasferiment.i gode del trattamento di favore, non trova applicazione l'art. 51 della le1gge di registro 468 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e deve assoggettarsi aU'imposta normale il trasferimento del bene permutato per il quale l'agevolazione non spetta (1). L'agevolazione deLl'art. 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, applicabile ai soli tmsferimenti in favore deU'ente pubblico che ha il compito e il potere di attuare il piano di ricostruzione e non riferibile ai trasferimenti in favore di privati che eseguono attivitˆ edilizie conformi al piano (2). (1-2) La prima massdima ormai pacdfi.ca anche con ri:llerimento specifico ali'ia:ttiviitˆ edilizia (Cass. 12 ottobre 1970 n. 1944 in questa Rassegna, 1970, I, 1095). Esattiássima áanche l1a sec01IJJda massima: ,g[i aitti e ocmtratti stiJpufati per l'attuazione dei pi.ani di ricostruzione non possono essere ohe quelli di competenza dell'ente áche ha il compito e i'l potere di ~el':tntervento pubblico di attuazione .del piano. A:ltl'o disoorso quello della agevolazione, anche in lt"eilazione ai piani dli ricostruzione, cLel:la le~ge 28 giugno 1943 n. 666, che riguˆirda ipur sempre le opere di competenza dell'ente pubblico eseguite dai privati Ç in iJ..uogo e vece dei 1comu:ni ¥ in base ad am><>sirte collJVenziond. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dfoembre 1973, n. 33612 -Pres. Leone -Est. Alibrandi -Ministero delle Finanze 1c. Jelo. Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Esecuzione fiscale -Opposizione di terzo per reclamo di proprietˆ -Competenza del foro dello Stato. (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8; cod. porc. civ., artt. 9 e 25). L'opposizione del terzo che rivendica la proprietˆ dei beni pignorati nel corso deLl'esecuzione fiscale, in quanto tende a paralizzare l'azione diretta aUa riJscossione dei tributi e implica l'applicazione di norme tributarie, devoluta alla competenza del tribunale del foro dello Stato (1). (1) Nello stesso sooso, ma riferita aililia esecuziione esaittoll"ia:Le, la sent., 1cdtaita nel testo, 19 .giiiugno 196á7, n. 1444 (Dir. e prat. trib., 1968, II, 1188). é stato ripetutamente affermato áche, quaindo opponente sia il debitore, .cO!IJ!bro1V1ell"S'íJa ádi á~osta 1anche áquel:liai attiiniente alla :ráegolair.iJtˆ foll"male del rprocedlimento esecutivo ohe non ponga questi'Ollli di dill"itto trib.utall'lio (Oass. 21 n10V1e1mbre 1972, n. 3431, ]n que1sta Rassegna, 19o73, I, 240) e queililJa ll.'e11aitiva allia pi,gnorab:iiliitˆ dei be!lli (Oass. 7 maiggllio 1969, n. 1543, ivi, 1969á, I, á691);' ma din. queste 1ed in aiLtll"e sdmdiJJi pll"OOUJIJJCIíle, oome del resto anche nella sentenza in esame, si riaffermato áche il connotarto saliente della ¥controversia di imposta dato dalla quaiLitˆ dei ,soggetti, dal fatto PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 469 che essa intE!il:'OOl'l'a tra l'ente impositooe e il conitriibuente (v. Relazione Avvocatwra Stato, 1966-70, II, 531). ]importante la sent. 9 ottoba.-e 1971 n. 2788 (in questa Rassegna, 1971, I, 1485) ohe dopo aver premesso che ,c0I1J1Jrov01'sia di imposta l'opposizione del dielbirtlooo aIVteillte per oggetto La Legittimitˆ dellJ.a esecuzione e non J.o invece il'opposizione del terzo tendente ,solo ad afferma11e la áestraneitˆ dell'opponente al xapporto esecutivo, ha definito Ç;oro.e OfPposi:zJi.one del debitore integrante una oontrovexsia d1imposta quella po:'-Ooposta da!l.La moglie del ácontrfbuente dwetta non soiJ.tanto a l'ec1'amare la proprietˆ dei beni pignorati ma a contestare la sua personale xesp0I1JSabilitˆ !Per H debito d'imposta. CertameIJJte i soggetti, anche Žliv;el'si dal conitribuente, áChe siano abilitati a contestare li.l fondamento deiJ.!la pretesa tributaria (il.'erede, il sostituto d'imposta ecc.) possono solleviare una conrtroversia d'imposta con la loro opposizione che, appunto, non OPIPOsizione del terzo ma opposizione all'esecuzione (per le imposte diTette anche il ,coniruge e i parenti affini entro il terzo girado possono esperire gli stessi rimedi concessi al contri:bruente mentre non possono propomie l'oq;iposiziio!Ille dli. ter:110, per tlia espriessa nmma degli aaitt. 207 e 208 testo unico n. 645 del 1958). Ma qruando wn terzo veiriamente es1Jra!IlJeo propone un mero l'eclamo di twO!Prietˆ, ácio 'lllll'auitentica opposizione di terzo che non pu˜ incidere sul !l.'a[l!POrto tributario e non pu˜ imp:Licare Ç l'interipa:-etazione e l'apipliicazione di disposizli.oni in materia ,tributaria > (Oass. 6 settemba.-e 1008 n. 2893, Riv. leg. fisc., 1969, 1726), in. veritˆá dubbio che possa ¥affermaa::si la ácompetenza del furo delilo Stato. Netl:la precedente sentenza 19 .gi'll!~ 1967 n. 1444, l'opposizione alfa esecuzione esattoriale exa stata avarnzata dal :figlio del contribuente che dn quanto tale aveva eccepito ria nu:Nitˆ del procedimento; la decisione, pur enunciata in termini di genericitˆ, avev;a contenuto del tutto '[)a!l.'ticolare; nel caso ora in esame l'opposizione deLla moglie del contrlbuente pu˜ aver OTientato la decisione. Semibll:'a per˜ che occorira iPrudenza :nella generalizzazione della massima. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembire 1973, n. 3363 -Pres. Saja -Est. Alibrandi -P. M. Chir˜ (.conf.) -Ministea-o delle Finanze (Avv. Stato Masi) c. Modesto (avv. Pane). Imposta di successione -Cartelle fondiarie -Esenzione da qualsiasi imposta presente e futura -Comprende l'imposta di successione. (l. 29 luglio 1949, n. 474, art. 8). L'esenzione da ogni imposta pre,sente e futura accordata alle cartelle fondiarie ediUzie ed agrarie detl'art. 8 della Legge 29 luglio 1949, n. 474, comprende tutte le imposte reaU e personaii e quindi anche l'imposta di successione e sul valore globale (1). (1) G1urispirudienza áoll'mai pacifica: Cass. 30 gii.ugino 1971, in. 2054; 5 giugno 1971 n. 1676, Riv. leg. fi,sc., 1971, 2048. 14 l 470 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l CRTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 -Pres. l Pece -Est. La Torre -Soc. Temi e Bacichi c. Minratero delle Finanze i (Avv. Starto Gentile). Imposta di registro -Agevolazione per i periodici di carattere politico '!I sindacale o culturale -Bollettino ufficiale della Regione Trentinol Alto Adige -Esclusione. (1. 1 agosto 1949, n. 488, art. 1). Il Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige privo in modo evidente di carattere sindacale e culturale non pu˜ riconoscersi nemmeno di carattere politico, si che non pu˜ rientrare nella previsione deWart. 1 della legge 1 agosto 1949, n. 488 (1). (1) Questione nuova. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3393 -Pres. OLannattasio -Est. Santosuosso -P. M. Chitr˜ (conf.) -Mini.stero delle Finanze (Avv. Stato Cavalli) c. Soc. Liicon (avv. Vernetti). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi -Imposta suppletiva -Decorrenza -Ingiunzione dichiarata illegittima Vale come costituzione in mora. (1. 26 gennaio 1961, n. 29). Gli interessi sulle imposte indirette, ove non decorrano, dalla data di esigibilitˆ (imposta principale e complementare), decorrono dalla data della costituzione in mora; tale effetto produce l'ingiunzioine anche nel caso che a seguito di opposizione, dichiarandosi in tutto o in parte l'inegittimitˆ della ingiunzione, sia accertato un credito tributario di minore importo (1). (1) Decisione di indubbia esattezza. La domanda di SUJPPlemento solitamente .contenuta nell'ingiunzione, mette in moto la decOO'l'enza degli hJJtlelt'essi su quelli1a somma che, quaiLl. che siáaino i!Je successiV1e vicende, .s1airˆ in definitiva riconosciuta dovuta. Ci˜ del tutto coerente con li.I principio genetrnilie di ditritto ¥comune che ammette ~a .costictuziorre m mora, anche in fo=a .generica e per somma noo liquida, per un credito non anCO!t'a accertaito. é quindi ben possibile rnon solo áche l'ingiunzd:one venga dichiarata in parrte Hlegitti:ma, riiconoscendosi fondata isolo in parte la piretesa tributal'ia, ma anche che l'ingi~ione in áquanto ta[e sia dichiarrata totalmente :LJ.le PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 471 (Omissis). -Denunziando nel ,secondo motivo violazione degli aártt. 1218' e 1211'9 e.e. e defila i1egge 26 gernna1o 11961, 1ri. 219, sugli dn:teressi dii mora in materia di dmposte, Ja Finan:zia sostiene: a) quando noa::i vi sono ácontestazdoni sull'an debeatur, o quando queste 'coa::itestaz1oni r~sult: ino mfoa::idate, ila domanda giud1ziaJe' di.retta oslZlone, a seguito dd azione rkonvenzdonale sia egualmente affermata La ,sussistenza ádi un credito di imposta; in ogni caso gli inteTessi saranno dovuti da:l momento della domanda (ingiunzione) non potendosi dd celrlto affermaa:'o sizione 1abbi!a ácontestaito l'ano áil quantum deilil.'i;mposta; ogni voil,ta che una Qbbiigazione di imposta, sia .pur di importo ridotto o divemam.ente fon data, risulterˆ definitivamente accertata, su di essa saa:-anno dovuti gli interessi ácon decoo-renza dal61 e n. 147 del 1962:, contelllJeltllbi !IlOl'iIIlie per J.'1appld1oazd:ooe d:egJii ilnteress1i moratoo:iiJ sull1e somme dJOV'U1Je 1allil'E11ar;io per tasse e dlmposte áilndilre11Jte rsugJ.li. ia:fifari, Via OSSeTVlaitO che 'esse 1stahiliscono lia decorrernza di detti inter:essi da,l gio,rno d!Il áOOi il tl'libuto divenuto esi1gi!bile; áoriátel'1io áche non pu˜ non coincidere coo il momento in 1cui il debito d'imposta 1sorto ed :l“atto v1afore. La data dell'esigibilitˆ non viene spostata per effetto dei ritardi determinati da fatti imputabili al contrtbuente, nŽ dall'eventuale aiccertamento 1S1Uccáessivo di una diverása miisura dell'imposta dovuta, nŽ dall'esigenza di rendere definitivo l'accertamento stesso, cosi come sembra l1tte!Ilerie, áIJJeiliLa .specie, La se!IlJtenm ilmpugl!lJaita. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIDNE, Sez. I, 212 gennaio 1974, n. 177 -Pres. Saja Est. Caleca -P. M. Sbrocca (1conf.) -Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota) c. Ospedale di Biella (avv. Neri). Imposta di registro -Agevolazione per le opere di competenza degli enti locali -" Opere non ammesse a contributo -Si estende. (1. 3 agosto 1949, n. 589, art. 4; 1. 6 febbraio 1951, n. 126, art. unico}. L'agevoLazione per Le opere di competenza degli enti Locali stata estero daU..a Legge 6 febbraio 1951, n. 126, anche atle opere (neL'la spáecie ospedaLe) non ammesse a contributo e per le quali non vi stato it riconoscimento delta necessitd deU..a S'Pesa (1). (1) Si riaffea:wa l'orientamento contenuto nella sent. 9 agosto 1973 n. 2290 ~iin questa Rassegna, 1973, I, 971 con aill!lOt1azione ailiLa quaiLe si rinvia). L'odierna dec:iisfone :si -sofferma .soltanto .sul ¥riconoscimento della I11ece1ssitˆ delliLa spesa; '.l'eisita tuttavia .semp!l'e dubbito se lie Ol);Èe;re p'1'evlis1te nel'la legge 3 agosto 19149, n. 579, indip.enderntemente dal riconoscimento della 1spesa :riLeviante ¥!llí fini della concessione del contributo, siano tutte quelle 1semplicemente enumerate negli art. 2 .seg.g, o piuttosto quelle che abbiano Le caratite!I'dshlche neilJ.e s1Je1sse novme defindrte, e cio, oon rif:e!I'dmento PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 475 a1l'M"t. 4, tutti giJ. ospeda!li o soltanto gli ospedaili [per i ácomuni che ne siano sproVVlisti o 1siano dotati di impianti dicla!raiti :non suscettibili di miglioramento su piropOISta dal Ministero della Sanitˆ con decreto del Ministro d~ll'!rnterno di concerto con quehlo dei LL. PP. H rkonoscimento dehla necessitˆ della .spesa un momento SUCáCáessiivoá all'accer.tamento della necessitˆ dell'opera; áeliminato il Ticonosaimento della .spesa resta l'accertamento della necessitˆ dell'op.E!['fa. Il richiamo della !legáge n. 126 del 1951 all'esecuzione del:Le opere P!feviste mena legge n. 589 del 1949 semb!ra chiaramente ri:llerito a!ll'iinteiro CO['l!)O degli artt. 2 e segg. (salvo per ci˜ che concerne i!l contributo) e quiándli a tutti i presupposti in essi desciritti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 214 gennaio 1074, n. 186 -Pres. Giannattasio -Est. Santosuos1so -P. M. Chi.r˜ (idliff.) -Scalici (avv. Avezza) c. Miniistero delle Finanze (Avv. Stato Tomasiicchio). Imposta di successione -Usufrutto congiuntivo -Accrescimento Liquidazione maggiore imposta a carico dell'usufruttuario superstite -Riferimento al momento dell'accrescimento. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 23). Nel CCliSO di usufrutto congiuntivo la liquidazione dell'imposta eventualmente dovuta a carico deWusufruttuario superstite a vantaggioá del quale si produce l'accreáscimento va riferita, per stabilire l'etˆ dell'usufruttuario, al momento dell'accreáscimento e non a quello dell'apertura della successione (1). (1) P11essochŽ inesistente la elaboir.azione gimispriudenzia:le suLle due norme .identiche della ¥legge di iregistro (art. 1'9) e di successione (art. 23) relative all'rusu!Wutto congiuntivo. La dottrina ti.rnvece unandme nel senso áCñntrario aUa massima, nel ritenerie cio ohe l'eventuaJ.e maggiore imposta doivuta al V:m"iificrurai del-á l'accrescimento, sia costituita dalia differenza tria i'.i~sta che sarebbe stata originariamenáte a carico dell'usufu-:uttruairio :superstite se avesse con::. segudto aLl'apemura della .successione ianche lia quota .fil usufrutto accresciuta, e le iimposte giˆ pirecedentemenite pagate. (UCKMAR, La legge di registro, I, ásub. art. 19; JAMMARINo, Imposte di Registro, 94; PEPE, Rassegna di giurisprudenza sull'imposha di registro, 82; DE BoNo, La legge del registro, 105 e 1pi diffusamente SERRANO, Le imposte sulle successioni, 244, che esamina la questione anche ií!n reiazdone a:U'air.t. 104 dehla legge sulle succe1ssioni ed esclude che l'accrescimento (condizione so1spe:nsiva) possa esseire 1r1e1golaito dalla llllorma vigente ai! tempo deil.11."aivverameinrto}. L'argomentazione ide11a sentenza in nota non semb1ra conivincente; la ev.,entualitˆ del:La maggiore imposta sottolineata dal!J.a norma non si verificherebbe mai se a .seguHo diel:l'acwescimento .si 1i.quklasse il.'impost:a con ~ife 476 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Oon l'uni:co mezw di riicoráso., denunzdiandosˆ. ila viiola; zione dell'aTt. 23 del r.d. 30 dicembre :L92J3., n. 3270, si soisrtJiene che questa norma iandava esatfamente interpretata 111el SeiillSO 1che, nel caso dii usufnlrtlto coogi:U1I1tivo, J.a ltquidazi-Ollle dell'imposta a carico dell'usufruttuario 1supe11Slbiote debba avvenire COIIl rrdreriomento ali. momento dell'accrescimento e non a quelJ..lo deiJ.J.'a.pertura di 1successtone. Osserva in parttcollare ila ri:cor!l"'ente che La declstone deli1a Commiássion.e Centraile contrasta ool principio deHa .conLspondemaá dell'dmposta alla ácapacitˆ contributiva (art. 53 Cost.) -dn quarnito 1'1UJsu:llruttuarrdo 1super1stdrte consegue un ulteriore vantaggio sotlitainto al verificarsi deJ.J."accrescimento e ácontrasta oon l'art.. 23 defila citata leg1ge sul!le 1suocessioni. :u ll'liicoriso irWsui1ta iicmdiaito siJa: sui pr!ílllioiipi á~:in maiterdla tr.1butarrda, sLa iSUlla ilettera e SUJllo ISPíT'ito dell'arit. 23 cit. Non si contesta ohe, sec01I1do Ulll'aurtorevole dottrina, il diritto dii acácrescimento si spiega col prilllcipio ohe, per ila clldamata dii pi persooe ad Ulll medestmo itutto, ciascuna chiamata per 111 twtto; per oUJi la quota vacante non .gen&a un acquiisto nuovo nell'erede o nei coeredi che restano, ma Tende soltanto ma.ggiore ila .quota ádi castoro, per i quali l'acquisto, anche nella miSU['a maggiore, dipetnde sempre daU'ox.iginaria vocazione. Tale teoda non si sottratta a censure. Ma se J.'i:st1turto dell'aoorescimento pu˜ essere áspie.gato 1CO'll ila concezione di UIIl'ulllica ed origilllaria vocazione ereditaria., daHa quale dipende anche l'acquisto deI.la maggioce .quota per effetto dell'accrescimenito, lil'impugnata .sentenza procede 1secondo questa Linea di pensiero: a) 1s1i pone anzitutto la premeássa che il ácosto gfoballe di produzione dell'-azienda (g;ia:cenze; acquisti di merice; spese di .gestione; passivitˆ, áecc.) ascende a L. L9913á.390.3153 ¥e che, detraendo rtaWe i!ffiiPOrto dal ricavo deHie vendiáte dichiarrate, par:i a L. 2.032.23.6.871, risulta u:n riedd! ito netto d:i L. 318.8:46.518~ coriri-sponden:te all'l,.9¥7 % deál costo g-Ioba¥le; (1) La sentenza con H solo dferimento a:lle norme del cod. civ., decide con notevole fOO'maliJsmo una questione che ha u:na grande rdlevanza concreta. Ben diverso il metodo ¥seguito nella recente sent. 8 novembre 19173 n. 2922 (in 1questa Rassegna, 1973, I, 237) che ha esamdirllato ooin unia pi reaiListilca v;aJLuta:zioa:ie H. fenomeno. Il caso non r!M'O era costttuito da un accertamento ai fini dell'LG.E. che prendendo le mosse dalla dichiaxazione unica dei redditi, oprava indutti'Vamente una corl'ezione (aumento del reddito netto) e quindi attri buiva questo mag.gioc reddito a un áCO!r1r:ispondente volume di affiad trat tati in evaisio!llle aihl'I.G.E. In ci˜ sarebbero ácontenuti due áel'!I'ori: la utilizz.azione di una presun zione ancorata ad altra 'Presunzione .e l'affermata necessi.tˆ di derivazione del ma¥ggior reddito non denunciato da opera2'lio!lld in evasione, quando 1nV'ece iJ magig.1or !I'eddito pu˜ ¥anche d:iipendeTe da altre cause. La determinazion in via indutt1va di un reddifo netto superrio!I'e a quello dichiiarato un'opera~ione evidentemente álecita, normale e quotidi1ana. Ci˜ istabilito, H dediuT!llJe le conseguenze ad find diehl'I.G.E. semplkemente una normale appU.cazione de1la legge e non una dimostrazione presuntiva áche si basi a sua volta su una práesrunzione; .se un reddito supe: rfore al dfohiarrato esiste, d˜ non pru˜ essere indiffeT¥ente ai fini dell'I.G.E. Ma a que.sto puntoá sopT1avvengono 1spe1cifiche no!I'me tributarri.e, rnon ciiilJate daila dectsione in nota: gli a:rtt. 26 e 27 deHa 1egige istI1Jutiva delil'I.G.E., all'evidente scopo di rrendere non illuSOTio l'obbligo della omresponsione %mwm111tmmf1i~Ifill~'lfffffoo;~1IEltHtMt“t\\~mi\0fm1@1@m~mmmr:1m;g;411nmimii~al1Irr11rtJmft1WJ&1t111<~~ 480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO b) di ,falJi dati poi ,si assume come ce:rito solo quest'ultimo (lire l.9'913.390.353), dspetto al qUJaJ.e si ritiene per,centualmente inatteindtbi:le, per diifetto, l'utile dichiar,ato, 1che perrtanto, attravier,so una oo:riie di preSUJllz. dond quailli: liil rapido SV1i11UP1PO dieM'az~enida; -i!! progtt'elSSi'VI() d!Il.crement~ di capitale; il precedente conco!J:'ldato d!i r.m., viene elevato dall'l, 97 % alla miisura giudkiata pi ácongrua del 5% , ossia da L. 318.846.518 a L. 99.66.9.517; c) dal che in.fin.e si deduce che, poichŽ .J'ut1J.e presunto 'eccede il dichire¥trocesso a causa 'remota, bernsl. il :fatto che plfi.ma era ¥ i~orato ¥ e che poi viene ¥presunto¥ per farne il'an.tecedente prossimo dd uina nuov;a dnduzdone. La qua¥le, per˜, non trovandoási in un nesso dli ,cor!l"effiazdlone diiJrertJta. coil furt:roo lllOllJo, riisui1Jta J.ogdoamente lindeboLiita nel suo grado di vierosimigJ.ianza e, perci˜, come prova critica, diventa giuridicamente inammissibile. Ora questa regola, che enucleabile dal dU'imposta, dstituiscono un sistema di -documentazione in base al qwrle in ogni momento il sogigetto obbligato deve essere in grado di dimostra!l.'e con documenti tutta la sua attivitˆ e parlioolairmente di dimostnn-e li.a quadiraitura dei conti tra merci ,acquistate e merci vendute o giacenti in ma1gazzi1110, e pi in generale tra le .componenti ,attive e passiive della sua áattivitˆ; ove questa -quadiraW!l"a non risulti certa ¥si itÈ'esume ¥ che sia stato trattato .in evasione d˜ ohe manca a raggiUil!gere il vol!uto paregigio. é questa una presunzione legale che non solo pu˜ ma cieve esSE!["e applicata e irispetto alla qua[e non vale ta regola del di'Vieto di piriaesumptio de praesumpto. La presunzione (semplice) cui si iatto ricorso dunque soltanto una: ila determinazione del !reddito. in mistWa superiore al dichiarato; la ásuccessiv;a dedluz:ione una J.ogica e necessaria aipplkazione di una norma. .Sarebbe alJ.'inve:rso molto il:logico se, ammesso 11.'accertamento di un reddito maggiiore, nulla se ne inferisse ai fini del:l'I.G.E.. Ailltro disccxrso queill1o, cui si accenam niei1Jl'UJ11Jima plCllMJe deilil;a sentenzia, se ,di fáronrte 1ad Uillai dd.chiiarraziione dei reddd.itd futta ai fimJi deililie imposte dii.vette spettasse aJ. competenite á ufficio delWe imposte procederie agli oocerl&menti d!n 11ettiifica 1e non .a[iLa Guaa:-diiia :d:i F'inanza. Mia .ervidenite che -~ orgam oompet~ti aililia v;erifica deil.IL'.adiempime1rnto degli obbild1ghi deilil'I.G.E. (J11oin i!Ja GuM"diia di Fdinanza, ma l'Intendente dli Finiainza seicondo qUJa:nito disp0ne Jia i,egge 7 gennaio 1929, n. 4) hanno dJ. potere di a;ccertaire dtn v;ia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 481 citaito 18Jl't. 2727 1e ¥Che trova espressiiorne nel dli'Vli.ebo del praesumptum de praesumpto, Jia Oocie dii Brescia ha Vlioliaito, quando, dlopo aver il.'aggirunto per via induttiva fa presunzione di ;un magigior áreddito di 60 miJ: iond, ha da .ci˜ arguito, per .successiva induzione, áche ,taJ.e somma fosse iil .compoodio ádi váendiite non fatturate: in .tal modo, .inváero, eássa ha invertito 1a regola J.egale, perchŽ ha .ammesso una presunzione riooJ:endo da oo. faitfo iiginorart:io (u1li:le :netbo) 1a un a1Ltro 1laJbto fug:nooaiflo (r1cavd iL˜1rdli), non 1senza ácapovolgere il pr'incip.io álogiico per ¥Cui da T.itcavi foil.'d:i áche suo.le desuirneiisi áI'utiJe netto, e non viceversa. A parte d˜ -ed ecco .il 1secondo erroráe - áda .sog.gdrungeáre .che anche a .ctax per certo U fatto del maggior llllt:ile di á60 mHioa::ii (r1levante crune presupposto dehl.'irmposta sui rredditi, ma non 1giˆ d.elJ.'I.G.E., che, quale tidbuto indwetto, 1colp1scáe I'operaziione econ<>miica in 1sŽ conside! l'ata, ossia ¥l'entrata ;in danaro... con,segu:iita m áCO['IJ:1Lspondenm di cessdorne dii beni ¥: 18Jl't. 1 d.11. 9 gennado 1940, n. 2), non rpe1r qu:eisito !lia Coll'lte era sic et simpUciter autodzZJata a triarn:e, 1corme .conse~a univoca e necessrurdia:, ilia OOlllltestlartJ presurn.Zlione: viail.e a ddive d::iie tiutto queiLl''llltile coincidesse col ~kavo da ipotetiche vendite, Táe.arlmente e.seguite ma non 11isultanti daJ.J.a contabilitˆ aziendale (della cui tl'.egolatr1tˆ, peraltro, gli organi hibutari hanno .sempre dato atto). In:eatti, mentre dal:l'runmontare dei xicavi 'lordi dato presumere l'entitˆ del reddito netto (quando, come ne1la specie, .si !P1"0cede 'indutth11amente), non alátrettanto pu˜ di1rsi deHa ireciproca, poichŽ pall'lte dell'Inutile pu˜ hen derivare da fattOlri che, 1 piur esse1I1ido ¥connessi o diJpendeniti dailll'eseirciziJO delhl.'i:iimpresa iSOcilaile e darndo quindi luogo a 'l'eddito taissahile ai fimi delle imposte d:iri:¥ette (cfr. ad es., artt. 811, 96-100, 102, 106, 109, 119, terzo ¥Comma, t.u. 219 gen 1 autonoma ¥Pent:r'.ata funpiegra:ndo tutti ~i ¥ei.Lementi utili ed anche queihli mccOILti a~1effetmi dli un'imposta diversa. Che se dnvece si fosse voluto attendere (cosa 1anche possiJbilie) chie La denuncia dei reddditi desse il.uogo ad un aooerrtamento defiin1tivo dtil sedie dli :imposte dirriette, lOOil1 si sarebbe pi rin pvesenm rdli una ipr:esunzdonie ma di 'llllla. dietermlílllJazd~e dJell II1eddiito dliJvemJuto i1rOOtratbabi1e per d“ecOll'reltlza di termiind, per oonoordato o pi& giiudiicato; ma ci˜ non 1pu˜ essell'\e in vjja TIJorma!Le J.a p:remessa inecessau:ii!a per l'aooertammito delille vr1ol1a:7lioni. aild'I.G.E. Quanto al secondo erirOlre va THevato 1che se vero in astratto che un maggiior !reddito netto pu˜ anche dipendere da poste attive non dichiarate divel1Se da atti ácostituenti entrate imponibili o da poste passive :non ammis sibili in deduzione, á a1tresi vero .che, 1come ibene ha messo in il.UiCe la menzionata sentenza n. 29á22 del 1973, la fPil.'esrunzione legiittimamente uti Hzzrabile non deve sermp['e iri.spondere 1al criterio dell!La necessitˆ ine1uttabile o deUa .certezza assoluta del fatto dedotto, ma pu˜ anche raggiiungere un risultato di prrobabilitˆ o verosimiglianza secondo l'id quod plerunque accidit; il ~sumere áChe un maggiore ireddito netto sia .generato da una maggiore áentvata lorda piuttosto áche da a'1tre meno ¥consuete ragioni non sembra dunque un errooe 1og1co e g.i:uridko. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 482 illQW 1958, n. á6145), non sono tutta'ViíJa quaIDiifica,tii 1oome ricavli o quanto meno noo rientirano nel novero delle entrate itassabiJi agli effetti dell'I. G.E., che qui intexessa. La 'Ciiroostanza, dunque, 1che fa iritenuta flrnridez.za dell',impresa inducesse a pirerumerne U!Ila pi 1alta reddithnitˆ, 1s“ da eleviaTe a 99 i 3:9 milfond di ,guadagno da essa denunziati, non 'era una VlaJ:i:da ra~ione per inferirne 1che i 60 milioni di .dliffeirenza 1pirovenissero da vendite occultate, non esistendo, tra quel fatto (presunto) 1e questa conseguenza (u~almente e ulteriormente presunta), urna corirelaziooe logica !idonea a .sorl'eggere iJ. pirocedimento induttivo posto 1a base della presll!IlZlione. H .supposto maggior reddito -.come si ,a,coonnato -poteva a1ttribuiirsi aJJ.'tinotdenm posifbi:va dd ptOlste 1attiV1e non dillchiiarate, ma d!iv~se dagli atti di vendita, come puire :poteVla dipendere daH'inddenza negativa di 1poste passive documentate, ma noo iriicon.osdbHi in deduzione (o perchŽ :iiilgu~3tifica1te, o eccedenti, o non impu.taibH:i aU'eserdzio o C()lllJ.unque Lndetiria:ibili). Cosa ben possibile, ove áSi consideri che il bUancio delile societˆ di 1capitali viene .compilato 1oon ácrLteri 1largaim.ente prudenzaJii, itanto nel calcolo degli oneri da ammortizzaire neU'eseTcizio quanto nel passivo di cui ~iene ágTaVllŽlto il áconto profitti e perdite, .onde J.'utLle con cui esso si chiiude risulta non di rado infedore a quello ireale; ma ci˜ pe:r iragioni del tutto estranee al movimento economico e 1senza che d:I diviario debba ascTiversi ad infedeltˆ del ibd.larncio o ad occultamento di rparte de1le vendite. A quest'ultimo r~s;u1lfa.to, dnvece, pervenuta J,a FiiJn,anza come automatica 1cooseguenza del fatto che essa, trova,ndosi, 1per la presunzione del maggior utile, di :flronte alla nece.ssitˆ di 1rettifiácaire i dati contabili della azdenda, o nel 1sen.so di diminu:i~áe ~costi (L. i.19,9g.3,90..31513) o nel senso di aumentare i ri1cav'i (L. 2.03'.21.2316Al7l), ha preferito opta~e per la seconda soluzione e ,scartare fa prima, che pure 1sairebbe stata parimenti utilizzabhle peir ,giustificare il maggiior reddi1to, 1Lascl1ando fell“mi i ricavi denunziati. Ma Ja voluta áCO!Ilseguenza si ricollega pur sempre alla premessa di un ragionamento ~ogicamente áe giur,id:i,camente inaccettabile, oltre che per le r.agion'i :innan~i esposte, 1anche a ácagione delil'arbitraria scelta dell'l\lilJ.a pduttosto 1che deH'áaltra fra le due rpossibiili .soJ.u~ioni. In: l“a.tti, una volta e,sclruso il metod˜ .analitico e seg:uita J.a via deH'acoeirtamento 1sin.tetico, nuHa giustifi.oava lia preferenza per Ja '.llettifioa dei !rii:cavi anzichŽ dei 1costi:, :trattandos:i di due dati ácontabiil:i di parte, ieiasCl\lilJ.o o nessuno ded quali poteVla 1e1ssexe assunto 'come :llatto ¥notoÈ per r1sailire al fatto ¥ Ignoto ¥; il'uno ,e l'áalátro, 1in quanto fati, essendo ugiuaJmente accettabili o ugualmente ,contestabili. Ed appáena áiii caso di osservaire, contro 1l'adomb!riata obiez:i:one ,secondo ,cui l'ammontare dei costi era paMO attendtbHe alla gua:rdia di finanza, ,che non a questa, come organo in.vestigativo, ma 1al 1competente ufficio delle .imposte '(ex 1art. 33 t.u. del PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 4.83 1958, áoit.), .come organo accertatore, spettava di decidere se e quali delile poste passive del bilancio 1sociaJ.e ,fossero oppu:re non da ammettere in detrazione ai fini di deteriminail'e il.'effettivo reddito tassabile prima di argomentare, con aptriods1Ji.ca congettura, ácome H maggior uttle preSU! tlto proveniva da li.ipotetiche vendite .eseguiite Jn áContravvenzione alla I.G.E. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1'974, n. 2123 -Pres. Saja Est. Montanari Visco -P. M. Sbrocca (conf.) -Mini:stero delle Finanze (1avv. Starto stipo) c. Soc. Federmatr (avv. Pozzaig1Jia). Imposta generale sull'entrata -Vendite in locali di vendita al pubblico Necessitˆ che vengano eseguite in detti locali. (1. 16 dicembre Ul59, n. 1070, art. 1). Presupposto dell'esonero deU'imposta suU'entrata nelle vendite eseguite in locali di vendita al pubblico o ambulatoriamente, a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 107(), non soltanto chŽ il venditore sia munito della .relativa licenza, ma anche che la vendita sia in concreto eseguita al pub.biico in detti locali (applicazione al.la ipotesi di forniture di alimentari ad ospe;dali militari da parte di esercente munito di licenza di vendita al pubblico) .(1). (Omissis). -é dm.vece fondato hl .secondo mezzo del rkortsro. Coo:i esso il.a :ricol'l1ente deduce Ja vioJazione e fatlása app1'iicazicme dell'art. 1 della \legge 16 d:iicembre 1959, n. 1070, áe H vizio di motivazione i.llogk¥a. Essa assume 1che il ptresupposto indiispensahi:le del:l'appltcaZJione della ill!orma anzidetta era costituito dal :liatto áche le V>e1I1dii>te fossero 1state effet tuate .in locali di vendita al prubbHco. Vi:ner.enza delle v;endirte aH'oggetto sociale del1a Federmar non escludev;a che i.e vendite istesse potessero es (1) Decisione di evidente ¥esattezza. La 1sent. 1¡ marzo 1973, n. 557 dtata illleil 66, n. 608, 1Clhe, per 1a :p;riJma vio1ta, ha app]ˆiciaito iaJi gas dii perbroldo ffii;q111efattd lia dlisclipilliiina ¥conOOI'lllleltll1Je g1d aibbuonJíJ per 1C1aJo oorbu:raJe. La .oeinSUTa fondata, a:nche 1se non ápossono coodivide,rsi tutti gli argomenti addotti a .sostegno di essa. L'1a!I't. 5 del d.'1. 24 novembil'e 119154, n. 1071 -che ti.stitul. UIIl!a imposta di fabbricaz~one 1sui gas incoodensabili delle raffináeri.e dii pTodotti (1) Questione nuo1va rettamente decisa. 15 ~:: 486 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO petroliferi resi liquidi 1con Ja compressione -diJSJPoine: ¥ per quanto non stabilito dal presente decreto vialgooo ile disposdzdon:i del regio decreto, legge 28 fubbtr;:i,io :li9319, n. 334, e 1SUCCessive mod“fiche, m quanto applicabili ¥. L'art. 21, .terzo comma, del cii1lato d.J.. áconcede: ¥ per ri práodo1lti che siano estriarbti dia1le :fiabbr:i.che con destinanzione ad opifici .ohe il.ii ccmfeZdonano in bombole... la riduzione del 2% áSul quantitativo assoggettabHe ad impoista ¥. Ora n.on pu˜ sostenersi, 'con riferimento al['airgomento ,svfluppato dJaililJa Ammilniistlrlazo.nie sub-a), che aV1endo :hl d.11. diell 1.9-54 specilficarbamente previsto una ipote.sli dii esenz:ioo.e, viene a mancare il. .p!I"esuprposto necessario per Tende!I"e operante il richi.tamo 1alla ile.gge del 193191, ácio il'assenza di ogni regolamentazione 1al rigual'do ( ¥ per qua11.1Jto n{)(ll stabilito ¥; airticolo 5, 1oit.). Infatti la !riduzione del ~.% sui quia11.1Jtitativi áda :a1ssoggettamsi alla imposta, 1Pirevista dall'art. 3 cpv. del d.l. 1071/1954, ha il suo fondamento ne.Jla procedura di conillez:i:mliamento lín bombole áChe, dii per 1sŽ, impm:ta una certa perrdita di gas, indipendentemente da1l áca:lo :niatu!I"ale di ág.ia,cema o ádi trasporto. Pertanto Ja previsiooe della riduzione del 2 % pe:r i gas ¥Coll'.lJfez:ionati in bombol1e non 1esolude, di per sŽ, i\! r.invio all.e :noo:m-e1 del tr.d.il. del 1939 sud cali naturali. ' Ta.J.e T'invfo deve 1e1ssere ,invece ,e,sclooo per le ar.gomentazrooi svolte dla!Lla AmmilnliistraziLo.nie ~Lcorr1ell.1Jte, riassunJte sub-b e sub-e deililJa áOOillsura proposta. QUialililJo aJil'm-goo:nento sub-b 1si osserva: 1cffi"lto 1che il.'1airt. 14 deil. :r.d.L 28 ~ebbra:io 11939, n. 3134, nO!ll era appUcabhle 1ai gas di rpetroUo [Hquefatti non solo p-e!l'lchŽ essi non erano menzionati dalla legge, in quanto allora ln0!111soggetti ad 1imposta (1i.smtuita per 1e1ssd, come si deittoá, .soJitanto CO!ll H dJl. l!l. 1071/19i54) ma sopriaittnllt!to per.chŽ ilia 11.1Joir:m:a 1diitartia IliO!ll 1stabdJ:ivia wna áSola pwcentuale di 1oalo .per itutti .gJ.i olii mine!rali, ma indd:cav;a distmte percentua[i iper i 1div;e1rs1i tipi di áptrodotto in meliazione iaUa dliversa l[)Ja'turia .dei 1ooir:lite11::11ílllori: do1I1Jdie1 il.'1iimpossilbhliirtˆ, lin !l'l~~oine ad. ig.as dii petroHo liquefatto, di Jiasciare :aH'1interpre1te 1a deteirmin~iooe dellia per' oen tua1e di caJo :naturaJ.e. PertairlJto 1se llatbbuono per 1c:ai!Jo rnatu::ria.Je, qua1nrto ad gas di petrolio liquefatti, non r.iie;ntraV1a ne:l11Ja pres1crizi0!11e dell.'ax.t. 14 del r.d.1. n. 334 del 1'939, ne derivia áohe J'ail't. 8 della legge 31 dli.1c:emhre 1962, n. 1'8á512,, che ha modificato l'art. 14 del d.d.l. n. 3134/lt93'9, avirebbe dovuto, per re1ndere operante H irinvio 'contenuto ne1J',art. 5 del r.d.1. n. 1071 dell 1'91514, :lialt'e 1espr1e1ssa menzL011.1Je deti 1gais ,di petroli iIJLquefattd.. Lnfattti la noirma che 1oonpede U!lla ageviolazione fisc1a1e (neJJa 1srpede l'airt. 14 del tr.d.il. n. 3314 del 1939, nel testo modlificato dall',a11t. 8 della legge n. 18<52 dei! 19612) norma eccezioinale 1e, 'come tailie, non rpu˜ essere appilic1ata a 1ca1si dive11si, 1specifkatamen1táe pr.evitsti, in áfoirna di un rtchiamo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 487 globale e generico (nella sipecie: quello dell'airt. 5 !r.d.l. n. 1071 dlel 1954) alla :legge 'che q1UeliLa norma 1ccmtiene, richiamo 1subordinato aRa condizione deUa verifica della sua appiHcabildátˆ ( ¥ in 1quoo1to appHoabd:li). Per d!i pi ~'a !Circostanza che l'1art. 8 deJJ.a J1e,gge 111. 1852 del 1962, abbia usato :La identica Sia in caso di sim'Ullazione asso1uta 1che di 1simulazione !l'elativa; che se poi per effetto del negozio dissimu!Lato dich:iia!rarto in sentenza Sii realizza un nuovo trasferimeruto dovuta una t&za dm[>osta. Pe!t' l'individuazione del titolo della :t'etrocessione neililia 'SenrtenZJa 1che dliiehtarra la nUJ11itˆ (o La ll'lliso1uZli01tJJe) dlel !lllegozdo ;di t!t'a1sf&imento v. Oass. 23 1settemb!t'e 1973, n. 2428, ivi, 19'73, I. CORTE DI CASSAZIONE, Sez,, I, 218 .goonafo 1'9>74, ~á 2130 -Pres. Saja Est. Elia -P. M. Minetti (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Viitaliand.) c. Ma.glione. Imposte e tasse in genere -Ingiunzione -Notificazione -Persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti -Art. 143 C.P.c. -Deposito presso l'Ufficio giudiziario -Non ˆ necessario. (t.u. 14 aprile 1910, n. 639; r.d. 30. dicembre 1933, n. 3270, art. 92; C.p.c. art. 143). Per la notifica dell'ingiunzione fiscale a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, si procede a norma dell'art. 143 c.p.c., ma senza l'affissione di copia deLl'atto nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti cil quale si procede, giacchŽ un tale ufficio non esiste affatto allorchŽ viene notificata l'ingiunzione (1). (1) Massima esatta. Senza dubbio manca la possi:bdJ.itˆ idi eseguire l'affissiiooe nelil'aiLbo di un ufficio giudiziairdio, Tispetto iail.il.'m~'l.1!I1Zdonie rumminiistriaitiva, che l':atto indziai~e di una p.rocedum esecutiva speoiiailie; a tale .scopo 'iil giudtce comp1e,1lente p01r l'1eventuaiLe opposdzdorne (che potriebbe ainche 1essere a11teI'inativa col rtcO!t'so ai11a comrnissio1I1Je) sta in un lt'aiPP'OO"to di d,ndifli&enZJa. SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (*) CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 14 febbraio 1974, n. 419 -Pre's. Capwaiso -Est. Micmrtm1JaJni: Vdsco -P. M. Viailietnite (1oonf.) -.AJsiSlÛfSlsoraitto aii Jia'V10111i 1pu1bbill~e1t 1dleilila Reg1iJ0011e silciilldJaina (iavv. Stato Dell. Grooo) c. Impresa .Aive1~dílalOOillo (avv. Foo:tn1aa:i1o,, Oriisipi e Miamsciailido BaiSiill.e). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Adesione dell'appaltatore supplente al contratto di appalto -Causa del negozio -Sussistenza. (d.m. 28 maggio 1895, art 9). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Supplente dell'appaltatore Sostituzione in tutti i diritti ed obblighi dell'appaltatore. (d.m. 28 maggio 1895, art 9). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Momento in cui sorge il diritto di applicarla. (d.m. 28 maggio 1895, art. 34; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 29). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Penale -Ammontare -Determinazione -Potere discrezionale della p. a. -Riduzione della penale ad opera del giudice -Inammissibilitˆ. (e.e., art. 1384; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). L'adesione al contratto da parte dell'appaltatore supplente non pu˜ ritenersi priva di causa, in quanto la funzione di garanzia che l'istituto della supplenza ha nei confronti della pubblica amministrazione appaltante certamente meritevole di tutela giuridica da parte detl'O'idinamento, tanto che l'istituto stesso ha trovato un. espresso riconoscimento normativo nel capitolato generale di appalto approvato con d.m. 28 maggio 189;5 (1). (1-2) Sul!1a posiZlone ágiwridka del 1suppilente delil'appaltatore, previsto da1l'airt. 9 del .oapitoilato genÛ['aile idi 1appalto del 1895 e non contemplato Inváeoe, come noto, nel capi.tolaito .g;enooaile di appalto approvato con d.P.R. 16 Lu~Jd,o 19á62:, n. 1063, c:fir., nelLlo stesso senso Cass., 7 aipiriJ1e 1971, n. 10316; 9 novembráe 1966, in. 273-9, Giust. civ., 1967, I, 514; 18 maggio 1965, (*) Le decdsdiom in mateda di acque ipubbild1che sono massiLma11le ed annotate dailtl'avv. PAOLO VITTORIA. 490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In caso di morte, ,di fallimento o di altro assoluto impedimento deU'awalvatore, il supplente subentra automaticamente, in se,guito alla dichiarazione della pubblica amministrazione, nella posizione giuridica dell'appaltatore, cos“ per la nuova come per la passata geástione, e si sostituisce all'appaltatore in tutti i suoi diritti ed obbligi senza solu zione di continuitˆ, ri81)ondendo quindi di qualunque obbligazione deri vante dall'appalto, anche se la situazione di fatto che la origina sia stata posta in essere dal precedente appaltatore (2). Il diritto dell'Amministrazione alla (futura) applicazione della pe nale sorge quando si verifica l'ipotesi di fatto per la quale la penale stata convenuta (3,). 'L'intie.resse pubblico valutiato dalla pubblica amministrazione,, al momento, della stipulazione del contratto di appalto d,i opera pubblica, nella determinazione dell'importo della penale dovuto dall'appaltatore . per il ritardo nella ultimazione dei lavori non pu˜ formare oggetto di indagine da parte del giudice ordinario, neppure sotto il profiloá e p& gU effetti di cui all'art. 1348' ,del e.e., giacchŽ tale indagine si risolverebb'e inevitabilmente in una sostituzione della volontˆ del giudice a quella della pubblica amministrazione sulla sfera di attivitˆ e d“ determina zioni discrezionali ad essa riservate (4). (Omiss~St). -Oon lfil !Pll"imo motilvto 1dleil I"i.coroo 1iinlmdenitalle (ll'lilCIQII'so ohe deve 1esserie esaimmartio 'Per :prdimo din 1oorurlidlerwd1ol!le diellJlia pt1egfuudii;zlilaldrtˆ delJLe q1UestiJOl!li dledlotte (lOl!l ilJeá 1celllSU1re) l'Airic:iidiiiacOl!lo Jlamelnlta IJ.ia viLoliaZliiOl!lJe 1dielil'amt. 19 tdletl Oaipilbol;artio Genieiria.iLe ,~QIV1ai1Jo e.on d.m. 2á8 maggiiio 18915, ila v;iJOliaziiJOl!lJe .dJegiLi amtt. 132¥5 e 141'8 oOO.. oiiv. e ll'omessa motiV1aZJiOl!le1 'SU Ulll fatto idiemsivo. n. 956, ivi, 196,5, I, 1579; 17 ,~tl'ile 1940, n. 1229á, Giur. oo.pp., 1940, 305; 11 marzo 1940, n. 821, Riv. leg. fisc., 1940, 519. (3) Il 1priincipio va segnalato per quain1Jo di utiiLe se lllle pu˜ detsume['e in ordine 1alla necessitˆ di dconduime ilJe áContestazioni relative alla pena1le nel sistema dellJLe riserve. Il socgere idietl di.trd,tto iailil'appliJoazme dlelll1a ;pelllailJe ¥ quando si verifica l'ipotesi di fat.to per La quale la penale stessa stata convenuta ¥, ed i principi 1secondo .cuJ. iJ. direttor.e dei favotl'i tenuto ad 1 appJfoare la 'P'enale per 11 ásolo fatto de1l riitardo e 1senza aiLcuina indagine sulla. limputarolirtˆ 1ai11'.aippaltatore, consento1nio dn:tveiro di afl“etrma['e ooe l'0111Jere delll!a ,contestazione, quando non 1siano applicabili differenti, specifiche disposizioni (quali ad áesempio gli artt. 83 deMe condizioni generali approvate con d.m. 20 giugino 1930, l'art. 65 ádetl capitoliato d'onoci appil'ovato con d.m. 6 marzo 19134, e l'iart. 51 de¥l capitoliato g¥enerale approvato con d.m. 7 agosto 1937) ,gorge 1al mOl!IlJento stesso de1La sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori nel quale si dia atto del itlitardo, o quanto meno, ~n dii“etto di 1:a1e attestazione, alilia firma delil.'atto conitahiiie, eiventuaillmente anche ,ante11iore a'I. conto di :liquiidi8!2'Jione fi1JJJaile, neil quaJ1e sia ptetr ~a prima PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 491 Egilii 1aisSUJme 1Clhe '1a Ooo1Je d'appethlo ihia 1etl1l'lcmeamenite :ficmdiarta ilia sua ál'iespOIIlsaibiiliiltˆ suilll'iart. 19 del !PI'1e1deitto CiaiprtJOl1aito .gieniematl.e. l!l 11id“e1'imeinlto a talle d!i.l:i1P0Slizlione :non 1sa1I1ebbe :s1lai1Jo possdlbhlie gitaicicihŽ d“l Ciaiplilto(IJaito medesimo l!lJOIIl aippilliJclaibill.e a.glii appail.iti dalti daJILa Reg~cme 1silcillJilaJl!lla. La 1sentetn:2Ja dmpwgmiartia 1aJVreibbe poli omesso dii a:iii'ceri,, J:arviOl'li dii airn;J;)]Jiirumoorf:lo e oompi1ertJaimoorto dieilJJ.a :llogtr11artluiria diell Ooontme diL Bnmte :itn tdarba 14 lliwgl]Jio 19612 !I1ilgruJarrliarvia Ullla fugina:tullia 1che idoviev:ai allllo0111a esegllllill'lsi e llllon p0ibeiv1a l!'d.1lell'iimi aill1a ilogtrJJatura a servizio degli allogigi ¥costruiti dallo Scud'eri, 1giˆ esdisttente alla data dlell 25 :Jruigi!IJilo 19162 1e 1aJJJ1a q!Ulailie eI'lalil:O 1s1la'1li effettilvameinte OlpelI'laJ1Ji g(Li ailll!aJooilarmeinrtii degllli 1ailJLoigigii medesitnlli, lllOIIl !Si iafliartrt;o rlitfeTlirtJa da ldlaroa dJe. verbaille di ¥oolila1udo (a:vvensurt“o \lllell sertrte:mibire 1963): beru!lhŽ essa melll.ZJ~Olni 1aJDJohe 1ill v:erbaWe dli rcolJLaiudo, eviiidielllt:e chieá coll ll'li:llelrimellllllo ailllia tdlarba tdJel 2,5 lliuiglliilo 11962 V1einiva dc01111osCííIUl1lO v:ailioo-e ~áai1. cerr1Jirfioaroo o v:erbaille dii .ulrt“ima21iio“te dei IJJavOllííI. Non esilsltoinlo rprerrcd˜ i dielllJU'DlciaJti vli!zJi dii mOll:iivraztone Illeil gôIUJdiirzJilo dli mero :liatto elspi'lelSISIO diailJJ.a Ooo:rte id'JalPIP0}ll!o. Ooo dil ll'liloOl'ISo priillloipaille ['AissesS10111ai1Jo ll'legiiiOlllatle diedruioo ila vJiJo[aziiollle idlegl]ii 1aill'l1Jt. 4 e 5 rdehl:a llieggre 20 mair'2lo 1'895, n. 221418, alil. E e dell11' airit. 1384 IClOd. 1oirv. Esso 1a1sswme Clhe, poochŽ nreili1'1U1So diel ;port“erre previrs!llo drailil'airrt. 1384 oiitaito lill giill.lldliloe viailiultla 11.'jlllftelrrelSse rdlell 1CJI'ledilbo ratfil'aidielrnpdimelnlto, ila ll'leilarbh11a dindargdrnie !l100. ammiislsdiblfile .qll.l1aJDJd!o ádil 10011Jtmtto :polslto dJn essere dlaJlJLa iPU1bbl!ilc1a .A.m:miiJniiJstriazdlooe per l'iaittlUJa12'JiiODJe died finii pil.llbblliJci. DeJtita iilnda1gitnie Sii rli.SollV'ell'lebbe m urna vaffil.lltazdJOllle sullil'wso dlell rpo:ber1e dlilscreziJOllllaile rarlrtlrliJbuirtJo railll'Amrrnind1s1maarli011Je e qlLJJitnrdli! dJn un ásitndlaioaroo rd!i me' 1:1irtio non oOI11SielDl1futio. Nreillla spieoie IllOlll siwebbe SUISsiistilto d'Ulbbri.ro ialLCIUIIlO sull filllle pubblltoo rdlelll'aippailto, IíIIl quiairuto 1lrrai1J1Javalsii deilila crols~iUZJíIOllle dli aili1oggii POIPo!liall'Ií. ]l riJOOl'ISIO dieilil.'Ammilllilstriaz.iOllle :liOIIl!dart“o. A JJIOll"lilla delll'ratl'lt. 1384 1ood. ádilv., Jia pemia'lie rpu˜ eSISlell'e dJilllílnJUJiltJa equaimoorf:le rdlal ,giiiuidJioo 1se ll'rammOllll1Jiwe dii relssa man:i:fletst:ameite ercioosSiV10, a'Vl.ll:bo :r1ilgUliwdlo 1ailll'1illlterlesse 1che 111 1oredJttOll'le a'Vie'Vla. ailllo aidlempitmeinto. Nelllia 1gpecdle .si tmtta'V'a .dJi unia piubblliica aimmillliJS1Jrazdlcme che aiv:e'V'a 1Cl01111oeaso 1itn aipipalJJto iL~ 1c~10llle di rail:Loggi popollirurli, oome noo áconrt“estarto rdailil'Alll'loildliaioono. fil GOIVeirlllO drellila RJeg.iiOIIlle¥ siloiJlJiJall:i1a Bl\lleva agiilto 1perioi˜, in rreiJJaiZJiOllle alillche 1all[1a diJsposiizliJOllle di Ol.lli. ailll'atl'lt. 1 dlellJla i!Jegge a:egiilollllale 1.9 maiggiilo 1956, n. 33, ll'lildhilaimaita ¥dJaillla rilcOWel!llfJe, iper il'¥attlllatziilone idi filnli dii !Pl.l!bb1Jiloo iLlllllleirresse. Oil˜ p:riemesso, ¥ 1evdidienrtre -che llia pl.llbbiJJiloa am:m1ilnJiistrazd!one !i.In q'Ulestilolille, niell de:bermilillatrle 'iin OOlllooeto re !Part“1ll.llill'le un diert&milllarto alIIllmOlll tiwe dellrlJa :penaille :p1eir iJl roaiso idel ll"iitamdio llllellil''l.ll!liiiJ:nia2liJOlllle diei iliaV10il'Ií co:mmesSli aJil'1arppra.:baJ1J001e, ha á:liatto uiso idi un potere diilsoll'ezitonrailre COIIl ll'lirl“el'lilmenrt“o .ali finii prubbiliilcii enJsare OOll'í)egi1'1aJlimeo:l1Je itra JJe ,pan:iti we ISpiese e g1lJi OI10ll'!aiI1í dii 'CllllUsa. -(Omiss~s). TRlBUNAiLáE SUPERIORE ACQUE, 19 diilcembre 1973, n. 38 -Pres. Gilallllllaittaisi!o -Est. V:ivenmo -E.N.E.L. (arvv. Maz:z.ullilJo) c.. M!ilil.liJsltle dleil w3JVIOII'li pubb[li!ci e Mdlnlilstlexio dleil.'lii:nttemo (avv. Sillalto B!roo.z:i.Jni). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Competenza e giurisdizione -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Controversia sulla congruitˆ -Giurisdizione del Tribunale superiore -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Concessione e derivazione -Sottensione di utenza -Parziale -Compenso -Determinazione -Criteri. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 47). La controversia suHa congruitˆ del compenso posto a carico del concessionario di parte di acqua concessa ad aitro utente rientra nella giurisdizione de1l Tribunale superio'l'e delle acque pubbliche, perchŽ il compenso previsto dall'art. 47, comma secondo, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, viene stabilito nell'esercizio di un potere discrezionale, a fronte del quale la posizione del p'l'ecedente concessionario, attributario del compenso, si configura. come interesse legittimo (1). Il compenso previsto dall'art. 47, secondo comma, del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche se determinato discrezionalmente dalt'Amministriazione nel suo ammontare, deve tener conto della natura e del (1-2) La sente!lZia Trib: 1sup. acque 24 ottobre 1960 n. 30, richiamata nel testo della decisione, pubblicaita irn Acque, bon., costr. 19'60, 463 con nota di CORSARO N., Il diritto aLla indennitˆ nella sottensiooe pwrziale di utenza, 'e in Foro iamm. 1961, JI, 569. L:n quehl'occasione H Tribunale superioTe afferm˜ ,che la mancafa determinazione del compenso pu˜ e.sseTe censurata solo páeT via di legittimitˆ con ricorso al Triibuna1e supeT'iore in PARTE l, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 497 l'entitˆ del sacrifi.cio patrimoniale arrecato al precedente concessionario, in modo da realizzare un equo contemperamento tra ii suo interesse a ritrairre dalla conces.sione Le utillitˆ aUe quali essa in modo specifico preordinata e l'interesse pubblico, che l'Amministrazione ha inteso soddisfare imprimendo una diversa destinazione ad una parte deU'acqua (2.). (Omissis). -1. -Si ¥premette che, contrariamente a quanto sos1Joourbo dlailJl'A vviocartiu:ra GOOJertaille dieilJLo Stiartlo, lia cOIIllWovemila ~ !tlleihlJa giilua:'liisdliziiOlnle dJiJ q1UJesrtJo Ttrliibwrmllie Su;pelrdmie pel1chŽ .fil col!Il{Pe!IlSo !Pl"ev'~srtio 1dailJl'art. 47, 'SetCl()[llJdo ioomma, 1dlell v1igen.rt;ie ,t.u. suilWe raloque e sugll!i. dimpilaJniti 1et1Jertitmci V1il00Je stabhlli.lto ,diaJlrlia Ammiln.iiJstlraZlicme dleti JJavord. !lJIUJbbJJiloi :nieilll'eseirc,imiJo 1dii! IUIIl pOlbeire dlilSC!l'ledoniaflie, a :lioonte 1dell qlllialle llia posiziooe del precedente concessoinario, attributario del compenso medleisiJmo, 1Si 100illlfig1U1ra come liJnlte11esse lliegdrtJtlimo e ll1!on come ddirdl1Jto soggeitt1V10 peirfu1rtlo (1o:llr. 1in iterimi.ll1lii, .Jia ISeiill1JelJ:wa 111.. 3-0 diel 196-0 di qweisto TII'ibunailie Supe111ore, dialhlll:). q1UJailie dJl Oolllieglilo ll1IOlll1. m moti'VO idJi diilsoosrtiaimi). 2. -Nel merHo il pl“:".iwazlíIOoo . dii iUIIl. 1el]aibOII'lartlo 1illlrllegmartJdivo d1eil progietto 1eiselUllJivio (IIllota deilll'Ufficlio dleil GElillilo Oi'Vlfile idi Tuen1to 1d:ell 28 I1J01V1emibre 1,961, n. 11057). Ne ,cOIDlsegtuJe 1che, IIlleil l1ilcorso IIl. 68/1'960, iSlí vrwifiicartia :La CetSsa z1ilcme 1d:eilJ]Ja maiteriila dlell 1conrlleindiell'e per .quanrtio concemne ll'ii!mpuglilJait:i'Va d:ei pil1ovveddimenrlli 1aininJullJllaJt d'ufficio, e ipll' a silndaicaire li proivvedlilmeniti 1con 'i quiaiilii i'A.rnmffindisrtJI"alZlilone hia rdJtelln!Ulto :dii avvia.Jiea:SIL dleilll.la :lialciollitˆ 1dlilscre2liioinlallie arbbrlilbUJiltallie daiiliil.'aill't. 55 del itle(srtlo unico suJi1e aic,quie il'liiooinoscioodo, 1ail illempo stesso, ilJa lllieoossttˆ di frur l'Ulogo, p& tu6á2, rp. 144, m. 243); anche questa manowáa infatti ostacola H movimento del mezzo inseguitore e compmta una condizione di coartazione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 16 marzo 1'973, n. 618 -Pres. Benedicenti -Rel. De Figueiredo -P. M. Mrurucd (diff.) -Rie. Di Modugno. Sentenza -Sentenza penaie -Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata In genere -Integrazione della contestazione con l'interrogatorio dell'imputato -Legittimitˆ -Fattispecie. (c.p.p., art. 477). Gli atti mediante i quali pu˜ avvenire la contestazione dell'accusa non sono soltanto quelli indicati nella norma dell'art. 477 c.p.p., ma ogni altro atto che renda l'imputato consapevole dell'accusa e lo ponga :;, .á: PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 505 per ci˜ in condizione di difendersi, come come ad esempio avviene per Z'intenáogatorio reso al magistrato. Pertanto in relazione a un delitto di omicidio colposo, non viola il principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ricerchi la causa dell'evento non solo nella eccessiva velocitˆ, enunciata nel capo di imputazione, ma anche nella violazione deUa mano da tenere, non contestata, ma risultante dall'interrogatorio dell'imputato (1). (1) iSentenza coerente con il costante iindirizzo gLuTisprudenziale che ravviJSa la ratio dell'art. 477 c.p.p. nella garanzia del diritto della difesa anzichŽ nella necessi,tˆ di una va'lida insta1R'azione del contraddittorio, indirizzo che peraltro criticato, in dottrina, da molti autori: v. in questa Rassegna, 1972, p. 361. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 20 marzo 19>73, n. 645 -Pres. Del Giudice ~ Rel. Turco -P. M. Ma!ITŽ ~dlilff.) -Rwc. PaniC!l'ozi. Sentenza -Sentenza penale -Motivazione -Colpa e concorso di colpe Concorso di colpa del terzo non imputato -Obbligo di esame Sussistenza. (c.p., art. 43; c.p.p., art. 474). Nel procedimento per reato colposo il giudice di merito deve valutare la condotta del terzo, ancorchŽ questi non sia stato imputato nel processo, e ci˜ per determinare l'entitˆ dell'iUecito della quale si pu˜ far carico all'imputato in 1áiferimento soprattuto alla misura della pena da irrogare (1). (1) In altri casi fa .giiurispr,udenza stata ancor pi esplicita, affermaindo che ai fi'lli. dii una retta applicazione deilia pena aii se1n.~1i dell'art. 133, I áe Ili! comma c.p., il giudice tenuto ad ¥acc.ert!l!re, in teTmini aritmetici, l'incidenza nel fatto dell'azione concorrente di soggetti diV'ersi dal:I'irnputato (v. Cass. 12 ottobre J9,65 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1966, rp. 859, m. 1348). Diá tale concorso di colipe poi, il giudice deve tener conto sia ai fini della applfoazione della pena che a quelli del risarcimento del danno (Cass. 7 marzo 1969 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1970, p. 888, m. 1233) anche nella ipotesi che 1si tratti di vialutare la ácolpa dalla persona offesa non imputabile (v. Cass. 19 arpriile 1966 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 542, m. 807). In dottrina, v. DE CuPIS, Sulla riduzione del risarcimento per concorso del fatto del danneggiato incapace in Foro It. 1957, I, W3; LATTANZI, Colpe concorrenti ed accertamento del grado di esse nei processi per delitto colposo, in Giust. Pen. 1959, I, 35¥5. 506 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 aprile 19713, n. 734 -Pres. Grieco Rei. OociOll:a -P. M. Suili1o ~conf.) -R:iic. Ab~eitti ed a1lrliri. Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Stabilimenti industriali -Nozione -Fattispecie. Cr.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). Agli effetti deWart 9 del t.u. delle leggi suita pesca approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, che punisce ii versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriali, senza iL permesso del presidente delta Giunta provinciale, deve intendersi per stabiilimento industriale ogni impianto anche artigianale e di modeste dimensioni funzionante ai fini di produzione e pertanto tale una porcilaia, destinata ai~ l'allevamento di un numero rilevante di suini (1). Reato -Leggi sulla pesca -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Scarico diretto dei rifiuti -Necessitˆ -Esclusione -Scarico mediante fognature e simili -Sussistenza del reato. (r.d. 8 ottobre 1931, ri. 1604, art. 9). Agli effetti deWart. 9 del t.u. delle leggi sulla pesca approvato con r ..d. 8 ottobre 1931, n. 1604, chŽ punisce iL versamento in acque pubbtiche di rifiuti di stabilimenti industriali senza iL permesso del presidente della Giunta provinciale, sussiste l'obbligo della preventva autorizzazione anche quando lo scarico dei rifiuti non avvenga_ direttamente nelle acque pubbtiche, ma tramite una condotta, fognatura e simiU, comunque coUegate naturalmente o artificialmente con acque demaniali (2). Reato -Leggi sulla pesca -Acque pubbliche -Versamento di rifiuti di stabilimenti industriali -Scarichi che rendano le acque nocive al patrimonio ittico -Necessitˆ -Esclusione. (r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 9). Per la configurabilitˆ deLia contravvenzione prevista daU'art. 9 del t.u. deUe leggi suJLa pesca, approvato con r.d. 8 pttobre 1931, n. 1604, (1-3) La giurisprudienzia mterip11eta estensiviamente la a,ettera dell'arl. 9 r.d. 8 ottob!l.'e 193á1, n. 1604, conformemente alla ratio áche isipirra Ila nooma: v. nelfo stesso 1senso della rprima massima, Oass. 26 marzo 1971 in Massimario deile decisioni penali, 1-971, 118784. Con 1sentenza l8 aprile 1-969 (in Cass. pen., Mass. Annotato, 1970, p, 1784, m. 2690) áera .stato confel"In.ato H princiipio contenuto nella seconda massima, PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 507 __,,,, che punisce il versamento in acque pubbliche di rifiuti di stabilimenti industriati senza it permesso del presidente della Giunta provinciale, noin necessario che gli scarichi rendano le acque nocive ai patrimonio ittico (3). giˆ espresso con sentenm. 22 :llebbraio 1968, in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1969, p. 413, m. 641. Con sentenza 215 novembre 1968 (ivi, 1970, p. 211, m. 241) stato ritenuto che il reato previsto dal succitato a!l't. 9 pu˜ concO!l'!l'ere ooo quelilo di cui all'art. 6 poichŽ il primo .prevede la immissione ne'.LJ.e acque ;pubbliche, senza autorizzazione, di rifiuti anche non nocivi di uno stabi'limento industriale ed H secondo 1l'i>nfusione neLle acque 1stesse .f:i mate!l'ie ,atte áad into11Phliire, stoodi!l'e ad uccideire i pesci. In materia ádei reati previsti daiJ.l'a!I't. 15 della 1. 14 lugilio 19615, n. 963, suJlilia rtruteLa dieLLe !l".ilso!l'ISe bruoLogiche 1e dlelll'iartJtiJVlitˆ di pesca '.lia Oassazme, lirmitatamenite a'file ipotesi di delitti, ha affermato la configurabilitˆ del tentativo (v. Cass. 29 maggio 1969 in Cass. pen. mass. awwbˆto, 1970, p. rn78, m. 1894), mentre oon 'sentenza li8 a1prile 1969 (ivi, 1970, p. 1785, m. 269á2) stato escluso 1ohe il reato pvevisto daJ:l',art. 1'5 1lett. d) 1. 14 luglio 1965, n. 963, che punisce chi danneggia !le riso!l'se biologiche delle acque mairine con l'UJso di maitooie esp/Lodenti, deLl'energiia 1elet1rica o dd sostaln2le tossi!Che aJtJte ad ii.1n1toirpiidiire, sto!l'dire o uccideve i pesci e .gJi aJ.rtri oirgandsmd aicqUJiJtici,, s~a complesso irispetto a1l il'eato dd cUJi alll'iairt. 678 c.p. 1che punisce iLa fabbricazione ed iii. coonnnel'cio abusivo di sostanze esp'.Lodenti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 3 maggio 1'973, n. '836 -Pres. Feli, ce1Jtiii -Rei. SOO!l'damagiJlia -P. M. Maori (1cOllllf.) -Rilc. Stocclrlino. Bellezze naturali -Costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico -Momento consumativo del reato. (c.p., art. 734). n reato di alterazione di beitezze naturali si consuma con il compimento dell'opera abusiva, non potendo riconoscersi rilievo, ai fini della determinazione di tale momento, ai perdurare degii effetti deU'iUecito (1). (1) Con sentenza 28 aprHe 1972, n. ¥568 (121.41á5) !1a stessa sezione aveva affermato che il reato ;previsto e punito daJ.1',art. 734 c.JP. commi!ssivo, i:stantaneo con effetti permanenti 'anche neJfa [potesi della costvuzione che alteri i1a bellezza naturale. Si noti áinvece che, sotto a1tro pirofilo, d'áaltronde riOO!l'!l'ente con :llrequenza áed in concooso ,con il 1suddetto reato, lo stesso fatto integra un'ipotesi di reato 1Permanente: il caso della ácostruzione eseguita senza licenza a norrma defil'art. 3á2 della legge U!l'banistica (v. Cass. 3 ottobre 1973, in questo numero deJl.a Rassegna). 508 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 maggio 1973, n. 998 -Pres. Grieco - Rel. Pagge -P. M. Chiliber1Ji (oon:f.) -Riic. 01oeill1i. Edilizia -Vi~ilanza sulle costruzioni -Opere abusive -Ordine di demolizione -Competenza del ~iudice ordinario -Esclusione Competenza esclusiva della pubblica amministrazione. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 32). L'ordine di demolizione delle opere iniziate senza licenza o proseguite dopo l'ordinanza di sospensione non r'appresenta una conseguenza automatica e vincolata della violazione commessa, ma costituisce un provvedimento discrezionale che non rientra nei poteri deit giudice ordinario, ma appartiene atta competenza esclusiva detta pubblica amministrazione in funzione d;iretta detta tutela di interessi generalii, che solo mediatamente possono risolversi anche nena tutela di interessi privati (1). (1) La g:iulliiSptrudenza sembcra ormai ooiieintaita netl senso deli1a massima che si annota, 1conforme del :r,esto alla il.ettera d'ella (Legge (art. 32 1. 17 agosto 1942, n. 11150) che attribruisce al sindaco H potere discrezionale di ordinare la demolizione: nello stesso senso v. infatti Cass., 16 febbraio 1968 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1968, p. 1474, m. 23185, ove petI"a:ltro si richiiama una precedente sentenza dalia Suprema Corite ('25 gennaio 1955 in Giust. Pen., 1955, II, c. 354) che ,aveva affermato ohe nel concetto di risarcimento del danno cagionato del reato edilizio rientra, quale mezzo !riparatorio, plll.'e Ja IOOi[]JtegiriazJi.one dn rorma specifica a norma delJl'arr:t. 2058 e.e., per cui l!ll()fll si SM"ebbe potuto negare al rpriv,ato il diritto idi costituir,si parte cd,vile al fine ,di ottenere la riduzione in pristino, e cio di consegufa:e daiJ.i'autoritˆ giudizia!r.i:a l'Ol'dine di d~olizione. Secondo il LoscHIAVO (Ditritto Edilizio, 1967, p. 593) l'art. 312, III comma della le1g.ge do'W'ebbe interrpTetarsi come attributivo .di competenza al Sindaco nei ca1si di mancato pirocedimento penale e non anche come base normativa di una comrpeitenza esclusiva dell'organo amministrativo. Con sentenza 112 !luglio 1965 (in Cass. Pen., Mass. Annotato, 196,6, p. 342, m. 486) ila Cassazione aveva ritenuto -confermandolo ,con successive decisioni (v. in Oass. Pen., Mass. Annotato, 1967, p. 906, m. 1406) -che l'inosservanza della diffida a demolire non costituisce infrazione penalmente punibile, trovando ila sua sanzione nell'ordine di demolizione che pu˜ emana: re H sindaco. In materia di edilizia, ila 1gdurisprudenza ha affermato che la costruzione abusiva ,costituisce reato p,ecrmanente v. Cass., 30 gennaio 1970, in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1971, p. 673, m. 9315; 15 ,dicembre 1969 ivi, 19170, p. 1777, m. 21673; 27 ottobre 1969 ivi, 1970, p. 1579, m. 2414. Sul concetto di costruzione, la gdurisp1rudenza coistante nel ritenere che la nozione di ácostruzdone comprende qualsiasi manufatto autonomo, o modi:fioaitivo di 1aJltro pire1e1si'stwte anche 1se non costriwito tirr:t =atWl'a, purchŽ stabilmente i.infisso 1a¥l suolo (Cass., 9 mairzo 1970 in Cass. Pen., Mass. Annotato, 1971, p. 674, m. 937); che la nozdone tecnico-,giuri:dfoa di costruzione globale ed investe tutte IJ.e parti di un edificio e che 1sono esclusi dalla nozione di costruzione soUanto i manufatti di assoluta ed evidente precail:' ietˆ destinati ad essere presto elimdnati (Cass. 9 marzo 1970 in Cass. Pen., Mass. Annota,to, 1971, p. 674, m. 936; 16 marzo 1970 ivi, p. 674, m. 938). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 509 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 -Pres. De E'ina -Rei. Mcmtone -P. M. Longoba1rdi (coorf.) -Rie. P.M. in proc. Og_gianu ,ed a1tro. Procedimento penale -Pubblico ministero -Giudizio pretorile -Omessa indicazione delle ~eneralitˆ del P.M. -Nullitˆ. (c.p.p., art. 185, n. 2; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72). Nei procedimenti dinanzi al pretore, la indicazione del nome e del cognome del P.M. nel verbale di dibattimento si rende indispensabile per verificare se la persona intervenuta in veste di P.M. era munita dei requisiti richiesti. L'omessa menzione determina una nuUitˆ assoluta e insanabile (1). (1) Neill1o stesso senso ˆimpliioi:tamente v. Oass. 3 giugno W69, n. 1777 (112/799) che ha 'escluso la ,neoessiiˆ dieLl'ii:ndicazdiOIJJe, o1rtre che dieillLa persona ,che ha svolto funziOIJJe dii P.M. nel g;iudizi:o mTIJanzd ~ Pil.'etore, anche della sua qualifica professionale e Oass. 26 febbraio 1969, n. 549 (111033) che ha 1afllermaito ,ohe llia mancata iindlicaziiOIJJe nell [pl:rooesso V1erbai1e del dilbattimento, diverso da queLlo relativo al giudizio pretorile, del nominativo del rappresentante del P.M. non costituisce [pll'Ova del mancato intervento dell'accusa pubblica, poich fa detta omissione ben potrebbe essere il frutto dd. un &nvo1omanio eril.'ore diel oanoe1liiiere ne]J]ia il'edazi!one delLl'a,tto. V. anche Cass. 4 giugno 19>68 in Ca8'8. pen. Mass. Annotato, 1969, p.á 12,84 m. 1959 che ha affermato ricorrere un'ipotesi di nullitˆ áassoluta, quando non sia possibile controllare 1a regolaritˆ deHa costituzione dell'ufl;icio del P. M. in ddbattimento, in un caso di dibattimento [pl:retori1e. ~j~ :~ 11 ~1r11¥111i1&1rJ1111r11111i11rii:fitr11irif1111111111r¥¥ift11r¥¥¥¥fil PARTE SECONDA QUESTláONI (*) Calamitˆ pubbliche -Alluvioni -Termini -Sospensione -Amministrazioni dello Stato -Applicabilitˆ Se la sospensione dei termini legali nelle zone della Sicilia e detla Calabria colpite daU'alluvione del dicembre 1972 e del gennaio 1973 sia applicabile anche a favore di Amministrazioni dello Stato per procedure giudiziarie pendenti dinanzi a Giudici aventi giurisdizione nelle zone predette. (Art. 1 d.P.R. 24 aprile 1973; artt. 1, 2 e 4 d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni e integr. nella legge 23 marzo 1973, n. 36). (Cont. 373/73; Intendenza Finanza Catania c. Fallimento Lanzerotti e Montagna; Avv. Stato Vacirca). Imposte dirette -Imposte su fabbricati -Rimborso di imposta iscritta nelle cartelle esattoriali e riconosciuta errata dalla P .A. -Se sia ammissibile nei termini prescrizionali. Se sia ammissibile il rimborso, nei termini prescrizionali, delle somme pagate per imposta su fabbricati appartenenti a terzi, 'in seguito ad iscrizione nelle carteUe eásattoriali, riconoociuta errata daU'Amministrazione, senza la presenza in giudizio deil'Esattore e del terzo. (Artt. 181, 185, 186 e 187 t.u. 29 genmaio 1958, n. 645; artt. 60, 63, 75 e 77 del t.u. 15 maggio 1963, n. 858; art. 2036 e.e.; artt. 106 e 107 c.p.c.). (Cont. 56/73; Gazzago c. Intendenza Finanza Brescia; Avv. Stato Porqueˆdu). Lavoro -Controversie individuali -Crediti del lavoratore -Rivalutazione Se abbia efficacia retroattiva. Se la norma, che consente al giudice di determinare il maggior danno eventualmente sub“to dal lavoratore per la diminuzione di valOlre del suo credito, abbia efficaciˆ retroattiva. (Art. 11 disp. prel. e.e.; art. 429, 3¥ comma, c.p.c.; art. 20, l. 11 ago.sto 1973, n. 533). (Cont. 14/73; Mavica c. Istituto Incremento Ippico di Catania; Avv. Stato Vacirca). Prezzi -Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 16 luglio 1973 -Determinazione. dei prezzi -Criteri. Con qualiá criteri debbano essere determinati i prezzi dei generi posti in vendita successivamente al 16 lugiio 1973. (Art. 1 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). (*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualitˆ che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le ástesse questioni e per aprile, possibillnente, sulle stesse un dibattito. 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Prezzi -Disciplina dei prezzi -Sanzioni amministrative -Analogia -Applicabilitˆ. Se le sanzioni amministrative previste dalle leggi sui prezzi possano essere applicate a fattispecie analoghe a quello espressamente regolate. (Artt. 8, 9 e 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Svato Vacirca). Prezzi ¥ Disciplina dei prezzi -Generi posti in vendita successivamente al 16 luglio 1973 -lntegrazione del listino. Se l'esercente che, successivamente al 16 luglio 1973, ponga in vendita nuovi tipi di merci, sia tenuto a integrare il listino, indicando anche i prezzi relativi ai nuovi generi. (Art. 9 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496). (Cont. 545/73; Soc. Standa c. Prefetto di Catania; Avv. Stato Vacirca). Prezzi -Esercenti con spacci aperti al pubblico~ Grossisti -Se siano soggetti alla pubblicitˆ prevista dall'art. 1, d. I. n. 427. Se siano soggetti alla pubblicitˆ prevista dall'art. 1, 4¡ comma d.l. n. 427 del 1973, oltre gli esercenti con spacci aperti al pubbUco, anche i grossisti, gli importatori di carni e gli altri imprenditori previsti dall'art. 2 del d.m. 30 agosto 1973. (D.l. 24 luglio 1973, n. 247 e d.m. 3 agosto 1973).' (Cont. 168/73; Di Nicolantonio c. Prefetto di Pescara; Avv. Stato Rossi). LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 156, prim,o comma, 1nel1a pal'te d.ln. oui, disipolllendo che per i 1coindrugd. cOIIlSensuailmoote sepaJ."a,ti pel'duri 1l'obbligo ll"ec1rr;M'oco di fedeltˆ, IIlOIIl limita quest'uJitimo ail. dovere dli astooersi da quei compomamEllllti 1che, ip& dil 1c01I1cmiso idi deterimilllate cireostanze, LSl.iaino dido1I1ci a 1costituicre illlgd.u:rda á~ave aili'altro coniuge. 1Sentenza 1<8 aipriil.e 1974, IIl. 99, G. U. 2,4 alp(t'ile 1974, irl. 107. codice civile, art. 435, IIleLla pa:r,te d“n áooi no1I1 (pil"evede il.'obbliigio per i figli natUll."ail.1 irilco1I101S1Ciiuti o dicl:ri1a1r1ati di ipresta¥re 1gli a1Limooti a~i ascendooti il.eg1ttimi rdel proprio genitore. Sentooza 27 marzo 197,4, IIl. 82, G. U. 3 aprile 1974, n. 819. codice civile, art. 575, neLla pacme in cwi, d,n. ma1I1canz;a di fi~ J.egittimi e del coniu1ge rdel genitore, 1ammette1 iun COII1Cm1SO tra !figli: natUll." aM 11."ico1I101sciuti o rdichia¥rati e gJ.i aiscendooti rdel genitore. Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 82, G. U. 3 alp(t'ílle 1974, IIl. 89. codice penale, art. 207, secondo comma, illl quanto llliOIIl conseinte 1a revoca delle rmisull"e rdi 1siourezza prima che sia decomo il tempo coorisp01I1doo¥ te 1all:la durata mi.in:ima ista:bilita rdai1la il.egge; e art. 207, terzo comma, neli1a parite íIIl cui ¥attribuiisce a1l Ministro 1d:i 1~z1a e giUJStiz.i,a, a1I1ziichŽ a1l 1giwd:i~e di sorvegl:ia1I1Za, 1H potere di 11."eV'OCM'e ile m1sure d:i sicurezza. SentenZia 2,3 a(pll."ile 1974, IIl. 110, G. U. 2á4 apri!le 1974, IIl. 107. codice penale, art. 415, ll"iguail'lda'Il!te ll'rilsti:gaziOIIle all'oidio :fiva le cil.1aissi sociaSentenza 18 aiprHe 1974, n. 102, G. U. 24 .aprile 1974, n. 107. I codice di procedura civile, art. 705, primo comma (artt. 3 ¥e 2á4, rpr:imo comma, e 42, secondo rC()(lllma, deilla Costituzione). 1Sentenza 27 febbraio 1974, n. 41, G. U. 6 ma¥rzo 1974, n. 62. codice pena¥le, artt. 204 e 213 (ar.tt. 3, 27 e 38 della Cootitu~vone). I >Sentenza 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 ma.rzo 1974, n. S.2. I codice penale, artt. 214, 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da ¥a meno che¥ al\l.a :fi!Ile; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da ¥ sailvo che ¥ arlla fine; 226, primo comma, secondo :periodo; 231, secondo comma (.esC'lUJsa J.a prervris:iooe del dco¥vero di run minore irn un irdfo["roartorr:io giuidiziario) (arlt. 3 e 12¥4; 2, 3, i.3, s1ecorndo comma, 2á4, 111, 27, ;terzo comma, .e 25 delrla Oos¥tdátuziooe). Sentenza 2!3 arprile 11974, rn. 110, G. U. 24 arprile 1'974, n. 107. codice penale, art. 341, dn qiuanrto comprende nella tutela rpena¥le a1rJJche le guardie ipa.rt~oJ.ari 1gisurarbe 1diipe1nJderntd da-rprivati idi cui all'art. 133 del testo uirnico delle leggi di rpubbUca sicUJrezza, aipiprorvato con regio decáreto 1'8 giugno 1931, n. 77á3 (ar.t. 8 deá1la Corstirbuzione). Sentenza 13 marzo 1974, n. 65, G. U. 20 ma1rzo 1974, n. 75. cáodice penale, art. 596, primo comma (artt. 3, iprimo cooruna, 21, primo comma, e 24 della Cositituziorne). 1Sentenza 27 marzo 1974, n. 86, G. U. 3 arprile 1974, n. 89. codice penale, art. 663, secondo comma (arr:t. 3, .primo e secondo comma, defila Cois1J~tuzio1r1e). Sentenza 13 marzo 1974, n. 64, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. codice di .procedura ¥penale, art. 225, secondo comma (.art. 3 della Cosrtirtuzione). Sentenza rn .arpri1le 1974, n. 103, G. U. 24 áaprirle 1974, n. 107. codice di procedura penale, art. 236, quarto comma (art. 13, ¥Ultimo comma, de!lla Cositituzione). 1Sentenz1a 27 febbraio 1'974, rn. 42, G. U. 6 marzo 1974, rn. 62. codice di procedura penale, art. 275, primo comma (arrrbt. 3, primo comma, e 13, rulLtimo rcomma, della Corsmtuzdone). Sentenza 27 :febbraio 1974, in. 42, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 369 (ar"tt. 3, ipll"ímo comma, 24, seCOlndo comma, e 112. della Crnsrtituzione). Sentenza 27 mall'zo 1974, n. 92, G. U. 3 aipiriile 1974, n. 89. c~dice di procedura penale, art. 489 (a!rt. 3 deHa Costituzione). Sentenza 27 febbraio 1974, n. 40, G. U. 6 ma.rzo 1974, 111. 62. codice di procedura penale, art. 631, ultimo comma (aTltt. 3, ipriimo cOi.tnma, 13, rprimo e sec01I1do 'comn:ia, e 24, secondo comma, della coo.tituzione). Sentenza 23 1apriile 1974, n. 112, G. U. 24 aip1ri>le 1974, n. 107. codice di procedura penale, art. 633 (artt. 3, 27 e 38 della Cosrtituziooe). Sente1I1Za 20 marzo 1974, n. 79, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice di procedura penale,á artt. 635, primo comma, 636, primo, secondo e quinto comma, 637, 638, pr.imo, secondo e quarto áomma, 639 e 645 (arrtt. 3 e 24; 2, 3; 13, secoindo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 de11a Coort:ituzio111e). Sentenza 23 aip!I'ile 1974, 111. 110, G. U. 24 aipriJ.e 1974, n. 107. cod'ice della navigazione, art. 369 (art. 3, iprimo comma, defila Oosrtitiuziooe). Sentenza 18 aipri.Ie 1974, 111. 101, G. U. 24 áaiprile 1974, n. 107. legge 15 álugUo 1906, n. 327, .art. 2, secondo comma, lettera d (al'tt. 3 e 4, rprimo comma, deHa Costiátuzio111e). r.d.I. 27 maggio 1923, n. 1324, art. 12 (art. 3, primo comma delila Costituzione). Sentenza 18 aiprHe 1974, n. 100, G. U. 24 arpl'tle 1974, n. 107. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 150 e 151 (al'tt. 3 e 24, secondo comma, de11a Costituzion¥e). 1Sentenza 2.3 apdle 1974, n. 109, G. U. 24 aiprile 1974, n. 107. r.d.I. 4 áottobre 1935, n. 1827, art. 53, primo comma (a.rtt. 23 e 3 della Costituzione). sen.tenza 18 aipri1le 1974, n. 98, G. U. 24 apárile 1974, n. 107. d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16 (a,rtt. 3, rprimo comma, 23, 24, ip!l"imo comma, e 27 della Costituzione). Sentenza 27 marzo 1974, n. 88, G. U. 3 aiprile 1974, 111. 89. .,.wr:>:wr0vá'\rmr :-: .á ....;á:-: Èá .á .,.wr:>:wr0vá'\rmr :-: .á ....;á:-: Èá .á .,, .,,100}':;'f'ááww11,,1-r*'"'¥rv;w-....,.::;=: .z.W-W"ffl .áá<1/á=x .á:á::=~=áá..::;:~=->.á=á~~:=-=:~-~-áá:rx.-?:;::::-::::}:á:> á 'Y.:ááá ¥ : . Id 46 RA¥SEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ili d.I. 122 gennaio á 1948, n. 66 (al'ltt. 3 e 70 idella Cootituzi01I1e). ?,: Sentenza 27 marzo 1974, n. ~7, G. U. 3 aprile 1'974, n. 89. legge 4 a.prile 1952, n¥.. 218, art. 23 (.arrtt. 3, rr;n-imo com1ma, 2~, 24, rprimo comma, e 27 defila Cos1Jitu2lione). Senit~a .27 marzo 1974, IIl. 8'8, G. U. 3 arpriile 1974, IIl. 89. legge 28 dicembre 1952, n. 3060, articáolo unico (art. 81, álfiltitmo comma, della Cositituzione). Sentooza 27 marzoá 1974, n. 83, G. U. 3 aprile 1974, IIl. 89. d.lg. 27 ottobre 1953, n. 1068 (a'l'tt. 73, ultimo ¥comma, 81, 1u1timo comma, della Oos1tilbu2lione). Sentenza 27 marzo 1974, IIl. 83, G. U. 3 aipri1e 1974, IIl. 89. legge reg. sic. 28 apriále 1954, n. n, art. 6 (arlt. 3 e 53 defila Cosrtituzione, 14, 17 e 36 de1lo Statuto specia~e iper la Regione stc.tliana). Sentenza 18 a?['ile 1974, ill. 97, G. U. 24 ap:rifile 1974, ill. 107. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58 (2á4 e 113, ip11Lmo e terzo comma, idel!la Costi1ruzio1t1:e). Se1t1:tenzia 27 febbra:io 1974, IIl. 46, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82 (a111tt. 3, ?['imo comma, 213, 24, primo comma, e 27 della Costituzione).. Sentenzia 27 ma['ZIO 1974, ill. 88, G. U. 3 .aiprile 1974, n. 89. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206, 208, 209 e 221á (avtt. 3 e 24 della CostituziOIIle). Senrt;enza 13 ma1rzo 1974, n. 67, G. U. 20 mii:irzo 1974, n. 7á5. legge 4 febbraio 1958, n. 158, art. 4, primo comma (art. 42 della Costituzione). Sentenz.a 6 malrzo 1á974, n. 58, G. U. 13 marzo 1974, ill. 69. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (artt. 3, 39 e 7á6 ide1la Costituzione). Sentenza 27 ma['ZO 1974, n. 89, G. U. 3 aiprhle 1974, IIl. 89. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Sentenza 27 maa:zo 1974, n. 89, G. U. 3 aiprile 1974, n. 89. Iá.. áá: :: I &&iif4i1f.%8iiAriif=filiXsi7%*;r~f+"~"iift~tf=tf:.f**'&:!~t#~i:f:fi.i~tfr:!#IEfir1frr(11f~frlrl. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, primo comma (1arlt. 3, 4 eá 21 della Costituzione). 1Sentenza 23 aipm.Ie 1974, n. 113, G. U. 24 aiprhle 1974, !Il. 107. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1-124, art. 51 (aárt. 3 del!la Co1stituZJ~Ollle). .Sentenza 27 febbraio 1974, n. 45, G. U. 6 marzo 1974, n. 612. legge 14 lugUo 1965, n. 963, art. 26, álettera c (a!l.'lt. 27, rprirmo e terzo comma, della Costituzione).. Sentenza 18 a(ptl'iile 1974, !Il. 105, G. U. 24 ,aiprile 1974, n. 107. legge 13 dáicembre 1965, n. 1366, artt. 27, primo comma, e 28, ultimo comma (aritt. 3 e 9á7 defila Cootituziooe). Sentenza 20 mru-zo 1974, n. 74, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma, norm.e SIUi licenziamenti dnidividuaJ.i (a!l.'lt. 3 della Costd.tuzione). Sentenza 6 mairzo 1974, n. 55, G. U. 13 mano 1974, n. 69. legge 22 luglio 1966, n. 607, artt. 2, 3, 4 e 5, norme dn marteiriia di enfttewsi e rpresitazioni fondiarie perpetue (a11tt. 3 e 24 delála Costituzione). Sentenza 6 matrzo 1974, n. 153, G. U. 13 mairzo 1974, n. 69. legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7, terzo e quarto comma (all'ltt. 3 e 42 della Cosiituzfone). Sentenza 13 ma~zo 1974, n. 6á6, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 31, secondo comma, e 35, quarto comma (airt. 3, rprimoá comma, dehla Cositituzione). Sentenza 6 maa:-zo 1'974, n. &7, G. U. 13 ma1rzo 1974, n. 69. legge 4 luglio 1967, n. 580, art+. 42, settimo comma, e 45 (art. 112 del!la Cositituzione). Sen1tenza 18 arpri'le 1974, n. 104, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19 e 28, sitaturto dei lavorarto!ri (aritt. 2, 3, primo e seicondo comma, 24, 39 e 40 del!la Costdtbuziione). Sentenza 6 marzo 1974, n. 54, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (al'tt. 3 e 24, primo comma, dei1la Co1sti1tuzion.e). 1Sentenza 6 marzo 1974, n. 5,5, G. U. 13 ma,rzo 1974, án. 69. 48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 9, 1O, 11 e 12 (ar.tt. 3 e 42 della Costituzione). Sentenza .6 macr:"zo 1974, n. 53, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. legge 1¡ giugno 1971, n. 425, artt. 1, 5 e 8 (art. 41 della Costituziooe). Sentenza. 2,3 'aiprile 1974, !Il. 111, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. 14 settembre 1973. Seltltenza 27 marzo 1974, n. 90, G. U. 3 aiprifo 1974, n. 89. legge reg. sic:. appr. 21 dicembre 1973, artt. 6, 7 e 27. Sentenza 27 marzo 1974, !Il. 91, G. U. 3 arp.rile 1974, n. 89. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice c:áivile, art. 252, terzo comma (ar.tt. 30, terzo comma, e 3 delila . Costituzione). TribulnaJ.e di Cafan1a, 01.'ldtnainza 13 luglio 1973, G. U. 13 marzo 1974, !Il. 69. codice civile, artt. 314/4, 314/8, 314/11, 314/26 (artt. 3, 29, 30, 31 della CostdtuZJ~ooe). Corte idi aprpelJ.o di Páalemno, ordinanza 7 'giugno 1973, G. U. 6 marzo 1974, in. 62. codice civile, art. 340 (aa:"t. 29 deHa Coistiituziooe). Tiribunale !Per i minorenini di Anc0tna, ~iinanza 5 dicembre 1973 (due), G. U. 27 marzo 1974, n. 82 e 3 apdle 1974, !Il. 89. codice civile, art. 1886 (a,rt. 38, secondo comma, de,ll:a Coistituz.ione). 'Dribulnale di Savona, ordinanza 16 novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice civile, art. 1901 (a[lt. 3 della CostiátuZdooe). Illi Páretore di Iwea, ordinanza 11 ottobre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. p,retore ádi Boloigna, midiinanza 2,2 novembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. I I r: codice civile, art. 1901 (art. 41 delila Costituzione). Tribuinale di Lecce, ordinanza 21 dicembre 1973, G. U. 20 ma,rzo 1974, n. 75. I t; PARTE II, LEGISLAZIONE codice civile, disp. att., art. 34 (all'tt. 2, 29 e 30 della Cosrtituzione). Tribunale di Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, !Il. 82. codice civile, artt. 252, terzo e quarto comma (a11tt. 2, 29 e 30 della Costituzione). T-ribUIIlaJ.e dii Genova, 011diinanza 10 dicembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 8'2. codice di procedura civile, artt. 246 e 247 (a!l1tt. 24 e 3 deHa Costituzione). p,retore di Portoferraio, 011diinianza 11 ottobre 1973, G. U. 3 marzo 1974, n. 69. codice di procedura civile, artt. 416, terzo comma, 423, secondáo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma (1all'tt. 3 e 24 deILa Cootitu2lion e). Pretore di Roma, 011dinanza 28 gennaio 1974, G. U. 24 aprile 1974, n. 107. codice di procedura civile, art. 426, primo comma, nel testo modificato con legge 11 aigo1sto 1973, n. 533 (.artit. 3 e 24 de]fa OosUtuzione). Pretore di Ca,rr.i1pobasso, ordinanza 20 dicembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. cáodice di ,procedura civile, art. 460 (ar1t. 113 della Co1s,t[tuzd:o1ne). Tvibunaile di P1avia, o:rdrnanza 11 ottobre 1973, G. U. 3 aipriJJ.e 1974, n. 89. codice di .procedura civ.ile, art. 650, primo comma (ar-t. 2,4, 1secondo comma, dei1la Costituzione). Pretore di Oivitella Roveto, ordinanza 15 ottobre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. codice penale, artt. 132, secondo comma, e 624 (airtt. 3 e 27 deilla Costi~uzione). Preto,re di FiorenzuoJ.a d'Arda, 01rdiinanza 12 novembre 1973, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice penale, art. 156 (art. 24 1cipv., della Costituzione) . . p,retore di Bofogna, 011dilnanza 27 novembre 1973, G. U. 20 marzo 1974, n. 75. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice ,penale, art. 160 (rairt. 3 de!Ja C01Stituziooe). Pcretore di Oristano, ordí!llalllZ.a 219 novem"OO-e 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 164 (a\l.\t. 3 deWJ.a Costituzione). 'Ilrihtmale di V,eneziia, 0111ddnainza 27 s:ettembtre 1973, G. U. 6 mairzo 1974, ill. 612. codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1 (art. 3 della Co1stirtuzione). 'Ilri:bunale di Ciremona, ordinanza 9 ill{)IVemOO-e 1973, G. U. 1'3 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 224, terzo comma (art. 3, primo comma, deiHa Costiituzione). rGi1t1diJCe istr!Uttoire rdel tribunˆlle di MHarno, O!I1dinanza 2r5 gennaio 1974, n. 107. codice penale, art. 290 (artt. 21, priirmo comma, 2r5, secronido comma, e 3, primo comma, deMa Costiirbuzione). Corte d'a1ss~s1e 1di P~sa, ordinanz:e 14, 17 e 18 dicembre 1973 (tre), G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice penale, art. 313, sec,ondo cpv. (1a11tt. 104, 105, 106, 107, 108 e alJ.'all't. 3 delila Costirtuzione). Gmdice tistruittore del Tuibunale di Mamala, ordinanza 13 tdiJCembl'e 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale, art. 501 (rart. 21, primo comma, della Costituzione). Trlibunaile di Roma, o!l1ddnanza 28 gennaio 1974, G. U. 27 malrzo 1974, ill. 8'2. codice di procedura penale, art. 20 (a11tt. 3 e 25, de!l!la Costituzione). Pretore di Ru1Jiig(liano, O!l1dinarn.za 3 novembre 1973, G. U. 20 :marzo 11974, n. 715. codiáce di procedura rpenale, art. 70, u.p.¥ ruJtima ~ipotesi (art. 215, primo comma, deWJ.a Costirfnraiooe). Gi1t1dice istl'IUttoire del rtrihunarle di Glrosseto, 011dinanza 21 gennaio 1974, G. U. 3 1aprirle 1974, n. 89. PARTE II, LEGISLAZIONE 51 codice di .procedura penale, art. 95, primo comma (ail"t. 2,4 della Co¥stituzi001e). Pl'etore di NaipoH, ordi1nanza 14 novembre 1973, G. U. 6 m~trzo 1'973, n. 62. codice di procedura penale, art. 108, primo comma (arrt. 3 della Costiwzione). Pretore di NapoH, ordinanza 14 novembre 1973, G. U. 6 ma!rzo 1974, ill. 62. codice di procedura penale, art. 141 artt. 109 e 24 della Coistituzi001e). Pretore di ávallo della Lucania, ordinanza 22 settembre 1973, G. U. 6 mall'zo 1974, n. 6á2. codice di procedura penale, artt. 342 e 352 (artt. 101 e 104 della Costirtuzlone). Pretore di Verona, ordinanza -5 ottobre 1973, G. U. 13 mall'zo 1974, n. 69. " codice di procedura penale, art. 392, ultima parte (art. 25 deiLla CostHJuzi001e). '.DribUillall.e di Livorno, 011dinanza 8 ottobre l!na, G. U. 27 marzo 1974, n. 82. codice di procedura penale, art. 401 (al1tt. 3 e 24 della Costituzione). TrriibUIIlale di Mantova, oridinanza 28 1settembre 1973, G. U. 13 marzo 1974, n. 69. codice penale militare di pace, artt. 32'3, prima parte, e 3122, secondo comma (art. 3 de1la Cosrtituzfone). Tll'iibU1I1ale 1SU1Prerno militare, 011diinanza 216 ottobreá 1973, G. U. 6 marzo 1974, n. 62. ordinamento giudáiziario militare, art. 22 e 12, secáondo comma (arit. 'tˆ di mora del 2 % prevista dalPart. 6 del d.!1.c.ip;s. 25 novembre 1947, n. 1286 nel ca!SO di ritardato pagamento del!l'iimposta erariail,e effettuato, rper conto dell'E.N.E.L. dalle fiUali deHa B.N.L., ¥a causa di uno sciopero ferroviario (n. 16). IMPOSTE E TASSE Accertamento -Concordato -Sottoscrizione deH'esercente la patria potestd Efficacia -(e.e. art. 320; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 34). 1Se il áconcordato di valutazione della base imponiJbile dell'imposta di successione ásottoscritto dall'esercente i1a patria potestˆ in iraippresentanza dei figli !lllinoci, sia un atto eccedente :l'ordinaria amminiistrazi:one ai sensi e .per gi1i ¥effetti dellJ.'art. 3120 e.e. (n. 579). IMPOSTE IPOll'ECARIE Ipoteca iscritta ex art. 26 fogge n. 4/29 -Pena pecuniaria -Condono -Effetti suiha riduzione proporzionale dell'imposta -(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 26; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 15). Se, in .caso di condono di una pena pecuniaria, !l'imposta drpoteca!l'ia reLativa al:l']ipoteca d-scritta ex ¥art. 216 del!la J.egge 7 gennaio 1929, n. 4, debba esser.e iridotta iproiporziona1mente in applicazione del dilsposto del!l'art. 15 della il.. 25 1giugno 1943, n. 540 1secondo il quaile ove dl debito accertato a carico del áContribuente risulti inferiore a áquello per cui l'dipoteca fu iscritta, il'iJmposta prenotale (l. 3 aprile 1958, n. 469). Se l'OpeTa Nazionail:e peT gli invalidi di guerra sia legittimata ad agire in via surrog,ato!l'."ia, per un importo comspondente alle 1spese, nei confronti di terzi eventualmente il"esponsabiH deH'drnfermiO:l!e del ipiano -OrdJterd per wa d1ebea:minaz: i!OI1Je delill'illlidieninizzoá, 413. FALLIMENTO -De,creto deil TJ:'ilbunailie che ;po:-o. nunzia 1su Tlilcoriso ácontll'o iil pliiarno idi lt"ipa:rfu -RJlco!I'so !Per cassazione -DeoO\IU'elllJZ'a del termilllie per .1a prop1osd:zilQIIlJe, 406. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricolt'lso -Lntooesse aJ.il'da:npugna: ziione -In ,tema di 1aitto :a áOOtllltenuto genieria!Le -l)d[-ettivia dei!. Consig1]JiJo idei tmˆ.tnistri -Fatttspe1oie -Cooenzia di liiruteiriesse, 430. -Ricorso gdm:discliziorn:aiIJe -Giiuri1sdizioore 1Û1ScliusiV1a -Pretese patrimoDJial! i. -A1bto aimmimistraitivo -Non OCiCOlI'!I'e -Atto oomenna, 1Ji.vo -LmdiliervialllZ:a, 422.. -Rtoor:so gi,UJrdJsdJizi01I1Jaile 'e rko1r'a -V.ailddditˆ -Limiti, 418. RICORSI AMMINISTRATIVI -Rioo11so geNWchico -áDisciJpllia:lia pxieviista d:aili1.'1art. 6 1del d.P.R. 24 lll!ovembre 1á9171 n. 1199 -Oairatteve itnnovaitooe -Ri:corisi ;i;Èendenti 1ailil'entr;aita iiln vig.ore di ailJtrta d1iisci(pldina -.AippJii,cabiilitˆ, 440. SENTENZA -Seniterwa :penaJe -Motliivazione - Colllpa e 1conOO!t\so dii .cola;>1e -Concor. so idi .co1pa 1dell t1lerz:0 non limpUJtato -ObbiLigo di ,esame -Sus. sistenza, 505. -Sentenza peniai1.1e -Rclazi0ine tra lia 1senten:zJa e il'iaccusa 1contestartia -Ln .genere -Integiraziorne d:eillia ccmtestazio1nie cooi i'mer!I"og1artJori.o dieilil?imputaito -Legittiirniltˆ -Fat átispecie, 504. TRIBUNALI REGIONALJ AMMINISTRATIVI -Atto non die:l“indttivo -R1icorso ~e xair.cmco -:Rilicoiráso a:i :1Jr,ibunallii - Ammissibiilitˆ, 440. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 14 germaio 1974, n. 14 giena:mio 1974, n. 14 á~o 1974, n. 14 g1etnlilladO 1974, n. 23 gennaio 1974, 23 giennafo 1974, 23 gen'lllaiio 1974, 23 gennaiiio 1.974, 23 .gennaio 1'974, 23 geninaiio 1974, 23 ágoonado 1974, 30 gielllD:ado 1974, n. n. n. n. n. n. n. n. 30 gennaio 1974, :n. 30 gennafo 1974, n. 1 2 3 4 8 9 10 . 11 . 12 . 13 . 17 . 18 . 19 . 20 . CORTE DI GIUSTIZlA DELLE COMUNITA' EUROPEáE 12 dicem.br:e 1972, neilJIJe ácause r.iiUillite 21-24/7,2 24 ottobr:e 1973, nelilia causa 9/73 . . 21 febooa!io 1974, nelilia causa 162/73 . . . CORTI STRANIERE CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE, Se:cione dielilia prevd.d1enza socd.aa,e, 3 giennado 1974, rn. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 1¥3 ;1JUgilti.o 1973, n. 2024 Sez. I, 21 ásetteimbráe 11973, n. 2412 Sez. I, 28 ásettembre 1973, rn. 2437 Sez. I, 5 ottobre 1973, n. 2499 . . Sez. I, 8 novembre 19'73, n. 2930 Sez. I, 12 n0V1embre 1973, n. 2981 S:ez. I, 14 novembve 1973, n. 3017 Sez. I, 14 novembve 1973, n. 3027 Sez. I, 15 novembre 1973, n. 3040 Sez. I, 23 n0V1e.rnbre 1973, n. 3169 Sez. I, 27 novembre 1973, n. 3221 Sez. I, 11 d.iice.rnbve 1973, n. 3361 Sez. I, 11 dicemb(l'le 1973, :n. 3362 Sez. I, 11 d~cembre 1973, n. 3363 pag. 281 È 284 285 288 290 292 294 È 297 298 299 303 305 È 307 310 pag. 314 È 315 È 358 pag. 376 pag. 395 445 453 398 406 È 409 412 457 458 461 462 È 467 468 È 469 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3391 Sez. I, 13 diicembre 1973, n. 3393 Sez. I, 22 gennaio 1974, rn. 177 Sez. I, 24 geI}naio 1974, n. 186 Sez. I, 28 genna.dio 1974, n. 217 Sez. I, 28 genniado 1974, n. 223 Sez. I, 28 gennaio 1974, n. 224 Sez. I, 28 'genJillaio 1974, n. 229 Sez. I, 28 gEmn!ado 1974, rn. 230 Sez. I, 14 rebbtraio 1974á, n. 419 8ez. III, 16 :fielbbJ:'la&o 1974, n. 434 Sez. Un., .21 febbriaio 11974, n. 494 Sez. Un., 4 marrzo 1974, n. 595 Sez. Un., 8 marro 1974, n. 6131 . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 15 ottoblre 1973, n. 29 . 19 diicembre 1973, n. 38 19 gep,naiJo 1'974, n. 1 . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSLGLIO DI STA'J'O Sez. IV, 23 ottobl'1e 1973, n. 850 Sez. IV, 30 ottobxle 1973, n. 942 Sez. IV, 4 diioemb:lle 19'73, n. 1188 . -. Sez. IV, 21 diicembre 1973, n. 11296 Sez. IV, 21 d!icembl"e 1973, n. 1301 Sez. IV, 21 dicembJ:'le 1973, n. 1307 Sez. V, 12 Qttobrre 1973, n. 668 á . Sez. V, 30 ottobTle. 1973, n. 779 . Sez. V, 13 noviemb~e 1973, n. 833 Sez. VI, 19 ottobre 1973, cn. 358 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 16 marzo 1973, n. 519 Sez. IV, 16 marzo 1973, n. 618 Sez. IV, 20 maa:-zo 1973, n. 645 Sez. III, 5 1apri;]Je 19'73, n. 734 . Sez. VI, 3 maggio 1973, n. 836 Sez. III, 10 mag.gio 1973, n. 998 Sez. V, 23 maggio 1973, n. 696 ... pag. 470 È 470 474 475 478 483 È 485 488 È 488 489 418 386 388 391 pag. 494 È 496 È 499 pag. 422 427 427 È 430 431 432 È 435 437 È 440 443 pag. 504 È 504 È 505 È 506 507 È 508 .. 509.. PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE QUESTIONI CALAMITA' PUBBLICHE -.A:ltluvioni -Teil'mini -Sospensione -.Ammfu::IJtstrrazioni delll>o Stato -App(ld.cabiHtˆ, 39. IMPOSTE DIRETTE -Imposte 1sui f.abbriicati -Rimborso dli dmpos1Ja discrritta nelle cartehle áesattO!I'OOaiLi áe riconosciuta errata daililia P .A. -Se siia 1arntm.1ssib: L1e nei term'.Vni Vi!'esorizdonali, 39. LAVORO -Controversie in:divtduaJii. -Cr.editi del á1avoratQ['e -Rdvail.:utazione Se 1abb]a efficaciia r:etroaittivia, 39. BREZZI -Di.scipli1I11a ded prezza -Genei!'d posti iin vendita sucicessiviarmente a11 116 Jiug1do 1973 -Deteirmin1azfooe dei Pifezzi -Oráiteri, 319. -Dtsciiplwna dei p1rezzi -Sanzioni ¥ammi1nisitraitive -.AITT:ail.ogia -Ap1plicabi: Liltˆ, 40 . -Dtsciiiplina ded prezzi -Geneil'i posti 'íln vendita rSUCCe1sSliviaimente al 16 J.uglio 1973 -Iinltegx:azioJilJe del r1i1stílno, 40. -Esercenti con rspacci 1aperti al pubblico -Gi!'osststi -Se si1ano 1 .soggetti awla rpubh1Lcitˆ pr1evd1sta rda11l'art. 1, d.1. n. 427, 40. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I -NOO'me dtchiararte incosti1tU2'ionail.i II -Questioni d.i.ichtruraite non fondate III -Questiioni pll'oposte pag. > 41 43 48 / PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA .SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(*) CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 19'74, n. 1 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Filtea-CGIL edl altri (n.c.) e Piresidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. ¥gen. Stato Oairafa). Lavoro -Statuto dei lavoratori -Diritto di sciopero -Tutela -Legittimitˆ costituzionale. Non sono fondate le questioni di legittimitˆ costituzionale degli artt. 15 e 28 de.Ha legge 20 maggio 1970. n. 30¥0 (Statuto dei lavoratori) che sanzionano i provvedimenti acfottati dal datolf'e di iavoro in relazfone aH'esercizio del diriitto di sciope1á0 da. parte dei dipendenti (1). (Omissis). -2. -n pretore di Mirnndoil.áa .cenSUl'a, ,sotto i molteplici profili costd:tuziooali áesposti in narrativa, Ll.'air.t. 15 della Ll.egge sw.'ldchiamata neiLla parte m cui irende nullo Çogni atto diiretto a .Ucenziaire un lavoratore, d1scr.imd.nado lllieH'assegnazione di quaHlficihe o mansioni, nei waJSlferimenti, nei provvedimenti disciplinari o o:ecall'>gli al:tdmenti 1)Q'egiudi2iio a ¥Causa de1la ¥sua affiliaziolllie o 1aittivitˆ 1silnda1cale, ovvexo alla sua par.tec.ipazione ad uno 'sciopero È, per noo. ieSlsell'>Si n legiJSLatore da.to carico d.i determinare i limiti dli leg;ittfanitˆ del d1iritto di .sciopero :ricon: osciuto daill'a(['.t. 40 della Costituzione. La mancata determinazione dei i.imiti oggettivi e soggettivi del (1) Le !pit'ecedenti sentenze indicate nella motivazione sono pubblicate in Giur. cost., 1062, 1506, con nota dli CRISAFULLI. Incostituzionalitˆ parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto? e in Giur. cost., 1967, 1671, con nota di BALDASSARRE, Perplessitˆ sull'orientamento della giurisprudenza cos.tituzionale in tema di serrata (e di sciopero), ivi, 2055. In dottit'ina, CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Riv. giur. del lavoro, 1952, 3. (*) A11a redazdi0ITT1e de.Jilie massime e dleli1e note di questa sezfo11JJe ha colJaborato alilJche illavv. Oa!t'lio SALIMEI. 282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ddiritto renderebbe legittimo, per il proponente, quaá1sia.sd fOO'ma "di sciopero, e ácreerebbe nel .contempo, un vuoto leg1slativo non ¥SU(scettibiile dli r0S“Set"e áCOlmartt. 3 e 214 1delila'. Oostirtuz:i!one tutte le volte 1che il pubblioo ministero ha v:esrte di par,te nel giudizio. Il che 1ceritamoo.áte ,si verif:i(~a nei p!I'ocedimenti relativi ad impugnazioni di .sentenze della sezione idi.sci!plinare del Consiig11io SUJPeriore, ned quali egli ha il -compito di in:iziarre Fazione dtisci.pl:inme, e~citrure 1le funzoni dli accusa ed :inf“.!Il!e, o'Ve occoril'.'a, di propOl!'iI'e e discutere avanti le sezioni unite il ricoráso avver1so la de1c1sione della 1sezdone di1sciplinaTe (artt. 59 e 60 del d.1?.R. 1'6 1se,trtembre 1958, n. 91116). 3. -La questione :fondata. A parte 'H pi ampio problema 1che, itn IJ.'lapporto alla norma denunzia. ta, potrebbe pocsi quanto aill'assi.stenza m genere del pubblico ministero in oam.ea:-a di áConsigll!io -p['oblema iehe non si ha qui. motivo di (1) In dottrina, a commento dieli1a p(['ecedterrute ,sen'1Jenz:a de11ia Ooil'te 17 :l“ebbll'laio 1'972, n. 27: VrnoRITI, Verso una declaratoria d'illegittimitˆ costituzionale dell'art. 380, comma 1¡, cod. proc. civ.?, d.n Riv. dir. proc., 1972, 695. Sul prnblema po.sto dalla partecipazione del P .M. alla deliberazione in camera di áconsi1glio: VENTRELLA, Assistenza del P.M. alla deliberazione e rilevanza invalidante della violazione del principio di segretezza, in Giust. civ., 1972, I, 2005 e FmoccHIARo, Incostituzimw,litˆ dell'assistenza del P.M. alla deliberazione delle sentenze civili della Corte di Cassazione. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 285 esaminare -non rpu˜ esser dubbio iche queUa lll!orma sita illegittima, in riferimento agli aTtt. 3 e 24 della Oostiitumone, aJfor,chŽ 11 pubblico ministero intervenga avanti. le sezioni uni.te civili, non per 1svolgere Jie sue normali funzioni di organo incaricato di vegliaire suJtl'osseTV1anZ1a deilJa fogge, ma in qua1iitˆ d:i paT,te, per avere eg.li, nei ;casi previisti da;lilia le.gge, assolto il. ,compito di p11omuovere ,ed eser.ciita:re J.'az:ione :ilil g.il.-d:izio. Questa Co!I'te 1che, con sentenza n. 27 del 1972,, ebbe a :rd1tene,re l'dllegittimitˆ 1costi:tuz:ionale dellaá norma che 1consentivia l'aássistemra de1l rpubb1i:co mimstexo alle deciisioni del COllisiglio 111Jam0 ,stabilito nel decreto ¥con eui stata mfl:itta "'se il sorvegliiato speciale non abbia, nel frattempo, cormmesso un reato È. Il secondo icomma, aggiunge che, se nel 1c001so del sudidetto >termine e il 1sorvegUato :commette un xeato per il quale iriporti succe1s( 1) Sull'interpretazione data alla norma dalla ,giurisprudenza: Ca'S“S., 27 ig00111Ja:io 1971, iin Foro it., 1971, II, 701; C!a1ss., 4 febbraio 1970, CoLIN, in Mass. cass. pen., 1970, 840 e Cass., 16 ma:ggio 1966, in Giust. pen., 1967, III, 519. 286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sivamente condanna, áe la 1sorveglianza 1speciale non debba -cessare, il termine ricomirncia a decorrere .da[ ágiorno nel quale scootata ila pena ". La legge h:a 1cosl apprestato un meccanismo m furza del .quale, per á H 'caso iprevisto nel primo comma, la -cessazione de1J.'a1pplfoazioneá della SQfl'Veglianza 1a1la ,scadenza ociáginarfa avv,iene ipso iure, in vJ.l',t del dlecooso 1dieil. tempo, e, pell" iJ. 1caso pre'V'ilstto daJl 1secondo iocmma, in vista -della :pervi-0acia del 1sorvegli'ato nell'iinfrangere la legge, 1si procede invece ad l\lllla duplicazione ádel periodo .dJi applicazione del:La misura, 11a ácui nu0V1a decorrenza espressamente 1indtcata dailla norma, nel giorno successivo alla esp]aziooe della 1condann:a, e quindi, evidentemente, in un momeillto .successivo 1al !Passaggio in .g.iiudicato 1deUa ll"ei!Jativa ásenitenza. Secondo la tesi dnterpretativa accennata dal ágiudice a quo !lia de$ lCII"i1tta disciplina 1comporterebbe ála ll"eilteraz:iooe .de1la m1SUTa or1g.ina: ri1amente inflitta ácome .un effetto la!Utomatico della 1condanna, indipendentemente da una pll"on~iia del giiudiice 1al dguarido, nonchŽ ila ,gosipenSIíOIIle, pure iauJtomaitica e 1senza .interviento ádel giudilicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 cod. pen. mil. di pace quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalitˆ non estranee a quelle della pubblica amministrazione (1). (Omissis). -1. -L'Avvocatura dello Stato ha in v,ia rpiregrud:iziale eccepiito (L'in:ammissiibilitˆ per difetto di !l'ilevianzia rispetto al giudizio p:rdinci(piailie deilla .queis1tiJ01ne di ilegdJtitimdltˆ ácostdJtiu.zli.ionre drelll'art. ,5,, ilett. c, del d.P.R. 212 maggio 1970, 111. 283, in (l':iferimeinto all'axt. 3 deil1a Costituzione. L'ecceZi:OIIle 1stata formularlia 1sulla base del testo letterale del .capo di imputa2)iiOIIle :ne1l quale v?iene contestato ai prevenuti il ~odi pe1C'Ul1alto m1iliiltare plI'leV'ilsto dalfl'mrt. 211>5 .c.p..m.:p., per esselt'lsi appropdati a profitto pcr.'Opdo e ,aJitrui di .g¥eneri alimenitairi app1artenenti alla am..1.:inistrazione mt1itbare. Seácon.do l'Avvocatura non sarebbe applicabile a detta. :liattispeciie 'la :norma 1imprugn.ata poichŽ queista ammette al beneficio ádell"amniLstia il delitto di ipeculato previisto d:all'axt. 314 c.p. non per la ipotesi cli appr.oip1ri1azione, bensi per quella di dtstrazione e nei soli ,ca.si in 1C1Ui Ç fa dLstraziO!Ile del denaro o 00.tria cosa mobiile sia 'stata compiuta per finailiitˆ !Il'Oll estranee a quel.Je della pubblica amministrazione >. L'eeciezdO!Ile da \I'espmgere. Dall'orddnanzia 16 ma\I'ZO 11971 qui in esame 1s:i de,sume che i!l. giudice fushruiitme dea. mbuniail!e dli BelliLuno ha pUJntuaiLmelnrtie :llormullaibo e mativato il proprio giud:iziio di ri11evanz'a a term:tni deU'ar.t. 23 della il.egge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza, infatti, richiama le áconclrusiO!Ili sciritte del 'PUbbJ.iiiCO mílllistero áed ,in queste dato leggere che la il'ichiesta di trasmissione deg1i atti alla Co\I'te peir la declaratoria d'incostituzdanaUtˆ (1) Sulla coincidenza de.gli elementi di maggior rilievo nei reati di pecui~arto 1e dii pecu1aito mhldtarie: Cass., Sez. Un. 31 marno 1973, 1r1c. TARTAGLIONE, ˆin Giust. pen., 1973, II, 386. , Sui áCl.t'iteri áche possono legittimamente essere adottati per la disciri-, :minaz!one rtra reati amni:stiabili e reati esclusi dall'amnistia: Corte cost., 14 luglio 1971, n. 175. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del1a norma d!ellJlmciata muove dalle considerazioni ,che e dall'industria non rrlsw1tato ,che ,giii imputati si 1siano appropriati le somme ricavate da1la vendita dei generi alimentarr.i. ,, ¥ che e risultato, 1nv,ece, che somme P1"ov.eniienti da tali operazioni 'sono 'state spese pea:-:acquistare beni :rimasti ,iJil dotazione della caserma È, :ragion per ,cui e in mancanza di documentazione... da il"itenere áche lll:el ,caso :si tratti di peculato per diistrazione 'Compiuto per f:inial:itˆ non estranee a ,qoolle deUa pubblica ammiinistraZiiOIIle " . Le 'considerazioni ,anzidette :sono state 'coindiv.iise da.il giiucHce i.istruttore iíll qUJalie, eispressamooite motiV!mndo ,SUJ1JLa aippiLilciabi.Jditˆ d!ellia noo:ma d.mpugnata al processo dilll1anzd. a lui pendente, ha irilevato 'che daUa eventuale dichiair:azione d'iincostLtuzicmalitˆ deUa 1stessa dtscend&ebbe ll'ammissfone degli imputati al beneftcio de1l'amnistia. 2. -v,enendo a1 merito della proposta questione, occorre statUJire se 1sia in contrasto 1con [~art. 3 Cost. la norma iconten,UJta nell'art. 5, lett. e, del d.P.R. n. 283 del 1970 per aver rr,iS&Vato :J.ia concessione di amnistia 1a1,1a ásola ,i.ipotesi dii peculato prev:ista 'dall'art. 3114 ác.p. -ilimitatamente ai .casi in 1cui JJa :distriazione del dena~o o d'¥altra cosa mobile sia 1stata ,compiuta per :finalitˆ :non ,estr.aniee a que'.lle della pubblica ammirustriazione -e non avere ammesso ano istesso benerficito li.a corl'ispondente_ ipotesi, peraltro meno grave, di reato di peicula.to militarre di cui all'art. 215 ,c.p.m.p., quando a~oh'esso sia .staito 1compiuto per le stesse :filllaUtˆ. La questiooe fondata. Non v'ha dubbio iehe spetti al legtslaitorre la 1sce1ta deil. ,cir-,tterio di discriminazdiooe tra ,reati amn:tsti1abili ñ non e che la valutazione de'lle ll'agioni dii pooitica 1criminale in ord:ine 1al,la ammissibilitˆ o 'IJleno ,di un determiinato r,eato al beneficio della demenza dmessa alll'aip;prezzamento disc:riezii.onale del legislatore áe non ápu˜ ,essere 'sindacaita in questa sede. Va, .tuttav;ta, a:ffermato 1che siffartto potere deve esser,e 1contenuto nei ltmiti deUa razionalitˆ e ,che quando ,:r:i:cON"ano oasi, 1come quello di ispecie, in cui la sperequaziiione di trattamento normativo :per figure omogenee di reati aissuma aispetbi e dimensi;0ni tali da inon potersi conSiide: riare 1sorrietta ,dJa 1ai1C!Ul1lla :riagd!o.nev;Ollie girusti:JiiiciaZlione i[ contmL1o deilJI.a Oor.te non pu˜ essere disconosciuto. Oria non pu˜ negarsi che tra il delitto ,di peCU'laJtlo pa:"evisto dall'art. 314 1c.p. e quello d:i peculato militaT"e di ,cui all'art. 2'15 'c.p.m.p. SUJsstiste U!lJa ,sostanziale diden.titˆ, .chiaramente dscontrabile, del rresto, nel testo dei II"ispe.ttiv:i 1artiicoli. I due :reati haffi!no in comune ,l'elemento materiali.e e l'elemento psicologico. Identico , !in:llatti, il 1000 1cootenuto, in ,ootriambi orf:fensivo dello ,stesso bene ,che si voli.ufo proteggere: deilllall"o e 1ciose mobili :apparlelnerubi 1aili1Jo Stato; ,j,dJenitiJca, aflltrieisl, l'aZJione Upka dieMe due azioni crdmmose 1concr,eta:ntesi nelll'appropriazione o RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d~onedi beni dia parte d:i soggetti attivi 1aventi UiilJa speci:Mca quaHdiiica (;pubbli!co .ufficiale o mcarfoato di un ;pubblico 1servizio mH.dJtare .iinicaTfoato di funziooi amm:irnstrartive ¥o ádi 1comando). Non 1si mesce. pertanto. :a vedere quasi obbiettivi e iapprezzabdli rag.ioni abbiano potuto mduNe il legi:slatore áad una diversa via:lutaziooe ádelle anzidette figUII"e ádelittuose e a dispor.re, quindi, l\liil dif:fe: rente loro :trattamento áad fini del.ila amnistia. Ne11.e altre diisposi2licmi concernenti il.'anmi~tia non fartta, peraltro, a¥láctma ádiscr:immazione retati.va avanzata daJ. pvetoire dJi ReOO!Ila:ti peT 1doversi escludere che la .quest~one come sopn ipl"Oposta ir.isulti priva di ll."“levanza (siccome iin:v1ece assunto da1l'Avvocatura gene'l"ale 0dello Stato). SenoochŽ la tesi interpretativa non 1accettabile; e 1ci˜ cooduce, in 1sede di esame del merito, alla non fondatezza de[l.ila questione. á A eto istesso, peil' queJ.le non ab'l'o giate non prevede in a1oon mqdo sotto nessuna :llorma, l'áa:ttrdibuzione di nuova :lloll"za giuridica, ma .si limita 1a 1sbabilirre ;Clhe eS1se .sa;rebbero ll'ima ste ,i.in vi.gore fino awl'emanazfone delle nuove nol'lllle. Di áconseguenza, avendo il. pretOll'e di Recanaiti dem:mciato, per vio loaziorne .deJ.l':art. 2.5, comma ,secondo dell:a Costituzione (solo) J.'¥a:rt. 140. (e noo anche fo nol!'me :regol1amentari contenenti il. precetto e la. san zdJoine, m ordiilne 1a em pende dii. ~ooesso a quo), lia .quesb.iJolille va diichm ;riata non fondata. La norma, infatti, intesa nel senso precisato, non viol:a in ai1cun modo J..a rriserva di J.egge in materiia penale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 19174, n. 10 -Pres. Booilaácio - Rel. Trim.archi -Di Grazia ¥C. Presidente Consiglio dei Ministri (n.c.). Radioaudizioni -Canone di abbonamento -Omesso pa~amento -Sanzioni -Ille~ittimitˆ -Esclusione. Non fondata, in riferimento atl'art. 3 della Costituzione, la que-stione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 19 del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, modificato dall'art. 1 del d.l.c.p.s. 5 ottobre 1947, n. 1208, cheá.. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 295 punisce chi detiene apparecchi di radioaudizioni senza aver corrisposto il relativo canone di abbonamento (1). (Omissis). -1. -n tribunale di Catania ~itiene áche viloili iii. iprincipiio di eguaglia.nza l'art. 19 del 11".d.il.. 2!1 febbriaio 1938, n. 246 (disciplina degli iabbOlll!amenti a1le radioaudraioni) mod:i.rficarto dall'art. 1 deil. d.J..¥c.¥p.:s. 5 .l()lttobre 1947, n. 1208 (aumenrllo dielllJe sainzdonli pemmiílalrie comminate da leggi .tributarie e :ilinanziarrie), áche p!J:\eviede come reato la mancata 1correspoinsione del crunone di :abbonameillto da p1aT.te di chi de1tenga umo o pi apparecchi mdiorfoeventi o impianto aereo od ailtxo dispositivo ácomunque iatto od adattabile áalla mdior1ceziooe, e ila pWllíSce con ila pena dell'ammenda da .Ur.e duecenrtociinquanta a lire ci!IlqUJemiJ.a. La norma denunciata asskura alla RAI 'Ufll!a tutela penale nei confronti idell'iabbonato, ¥e di una tutela analogia :inveáce non godono altre e so¥ciiertˆ private" come la SIP, il'ENEL ¥e il'ENI 0che ¥Sono .anch'esse titolari dli concessioni di prUbblico 1serviz:io. 2. -Con fa sentenzia n. 81 del 196á3, questa Coráte, :chiamata a p!l"o111Ult1ciaaisii 1sull!a questiáone di legittimitˆ ieostituzionale, in 1r.i1lerimento (tra l'altro) all'art. 3 della Costituzione, degli ar.tt., 1, 2 e 13 del citato r . .d.l. n. 246 del 1938 che, 1secondo 1hl .giudice a quo, istante il'esistenza di san:iii:oni penali per le inadempienze ásolo a ácadco dei :riaddoutenti, avi:vebbero .dato vi:ta iad una :ingiustificata disparitˆ di trattamento dli costo~o e della RAI, ha ritenuto :non fondata láa questiiOlll!e, sembrando ad ¥essa Corte evidente áChe Ç '1e posizioni della RAI áe degili utenti si presentano :in modo .diveriso" e áche nel irappiorlo Çdomina J.'elemento gtiUJspubblLmstico, .che ia.ttribu:tsde alla RAI .una siituazi00:e ági1uriid1ca, qua.i.e 1concesisonaria di un servi2iio di interesse !);>IU!bbilico, diverisa da. queWla deg']Ji aJrtn:'li soggetti: ádlel riapporito, prliVlaftli. u.iteOO dleil servii.zio stesso>. Ora la questione 1sollevata attrave!'lso J.¥a me~sa a !r1a~ontl0 da un caltl!to del trattamento giuridfoo della RAI e dall'alrtrro ádi quello di date altre .societˆ pTivate titolari dti. eoncesisioni .di pubblico servizio (quali, per ii1 .giudice a quo, J.1a SIP, l'ENEL e l'ENI) e 1sempre dm. re1azione ai11a tutela pernale 1acc~data nei eOltlfronti degld áutenti madempienti. La questione ;eosi rpa:'oposta n0t..11 fondata. (1) L'ordinanza di rimessione del Tdbunale di Catania pubbil.kata in: Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, 1974, 103, con nota. La sentenza 8 .giugno rn63, n. 81, dchiamaita dalla Corte, pubblicata in Giur. cost., rn6á3, 682, ácon nota di M. s. GIANNINI, Ancora in tema di prezzi e di tasse. 296 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Anche .se, ácome Tliácorda il tribunale di Catania, da :“:iavvtsare nei .confu'ioniti dd sociitetˆ pci.varte :b.iJtooan:ii di co1noossiiooi di pubbl.liJoo 1sea:vi2Ji'O, qUJaili 1a RAI e illa SIP, l"esisteniia di s:f.EIDe dli 1situaZ1i1a.ni giíIUriidliche analoghe per :la fonte, e cio anche se da .rilevare .che .codeste due societˆ trovano ,ilil áleggi wa di.sciplina delle J.oro organizzazioni e stiruttUll" e initeme, e dei loro rappor1ti ¥Con igli utenti, e áChe i .mmonli di utenza 1r.adiotelev1sivii e .quelli .di utenza 1del áSffi'Vizto .tetefontco urbano ed interurbai: n:o sono ,sta;bhl.itt .con provveddmooti mintsteriiaH, non si pu˜ non constatare come :la specifi.ca disciplina dei ;rapporti delle ádue societˆ con i !l".isp,ettivi uten1Ji, SUll punto in esame, 1sia :giustifi.áca.tamenrte diversa. Via suhlto precisaito che náon in discussione fa áCOOlfotrmiitˆ o meno al 1prin.cipio odi eguaglianZ1a de11a tute.fa pooale acicoo:daita 1alla RAI nei confrolllti degli utenti, in sŽ e per sŽ áconsiderata, questione J.a cui :fondatezza, pex alrtro, ,ga;r.ebbe impl:idtamente esclusa :ne11a ¥Citata .sentenZla n. 81 del 1963 dJi questa Corte. NeLle drue ipotesi messe a r.aiffronto, p['ocedendosi alil'dndiv:iduazione degl tiJnrtleo:"essi presi d!Il 1conisdideil'laziioo:ie dia.il 11e:giils11Ja:tOTJe, faici1e iacicol'ger. si .che 1e situaziioni di :Catto e g1i.uridiche a cui .sul piano ádelJ.a logica si ,riportano rispettivamente :la práeseniia e l'assenza della tutela penale de qua, non 1sono eguali. Ed indiatti: a) neil ¥caso de:Ha RAI, áall'utente basta fa detenz::i:Ol!le (acquilsi l bile libm-amente dal mer.cato) ádli un appa:recch:io atto o adattabile alla lt'lice7lionie ,defile emissiom pelt'ChŽ il god'imerubo del 1sm-vfuziilo p.ubbilicñ ~ possa áaver ed :abbila luogo, áe di contl'o pecr:-l'áesercente sussi.stono difficolitˆ di contr:ollo; e nel caso detla SIP, invecie, allo .stesso fine occor; r;ono l'insta11amone pl'lesso H sin1golo utente ádi apposito impianto ad opera ' della .societˆ stessa 1ed il colJ.egamento ádi esso ¥Con fa áreáte urbana, ed 'i ogni pl'estazione dell'.esercernte controllabile e quanti.tativamente determinabile; b) nel primo casa., il .diritto 1al ácianooe di abbonamento non assisti:bo da efficaáci forme di autotutela nŽ ádli fronte all'inadempdmento deLl'utenrte, la 1societˆ pu˜ 1n fatto 1sospenderáe ,singolarmente il 1siel'Viz.io, e nel 1se.condo caso, inváece, á1.ta societˆ da sŽ, ád!i fronte 1al mancato adempimeinrflo da pairtte deil.Jl'utoote, ha dii. 1d“rliltto dJi 1sospoodere liil áserviZlio teil.efoniico, di pil'ovvedere al áritiro ádel materiale 1in.sta:l1a:to pTe,sso l'urte.nte stesso e di 'l'isolveráe il contratto di abbonamento, oltre che quiello di :riivaJ.eTlsi del 1suo áCl'eclito suHe somme anticipate dall'abbornato per coinunicazioru áinterurbane o per quailsiasi titolo; e) non iSono i.n:fline di .scairso ~mevo la differenza ohe sussiste nella strutturazfone del procedimento di Ti,scossione del canone di abbonamento, .stante che quello per le xadi:odiif:fusiJoini deV'e essere V'ffi'isato.. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 297 direttamente ad Wfki 1stata'1i, ed in generale 11 :l“artto .cbe il irapparto tra iLa RAI ;ed i ivadi:outenti ll"egolliato da iprmclilpi pubbll~cdisrtrlicii. La ;tutella peiil.laiLe d!n :liavore deiila RAI .a,ppwe, peirtaintio, isufflLcLentem. ente .giiustirf:cata, e ádata Ifa il"ilev:ata ádif:lieren:Z!a id1elle sirbuazioni prese in áconsiderazione dal legiislato!l'e, non :imiaziOIJl!ale J.a mancata estensione ádi quella rtuteJ.a 1aH'ail;tra socieátˆ priivata 1conce¥ssiionada di pubblicio 1servizio. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2i3 gennaio 1974, n. 11 -Pres. Boni:tiaicio - Rel. Vel'izl. Autorizzazione amministrativa -Manifesti di propaganda politica, sociale e culturale -Affissione -Autorizzazione prefettizia -Ne cessiˆ -Illegittimitˆ costituzionale E' inegittimo, per violazione dei principio co'Stituzionale detta Libertˆ di manifestazione dei pensiero, L'art. 3 deLLa Legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta L'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e cuituraie in Luogo pubblico, senza L'autorizzazione dei Prefetto (1). (Omissis). -Secondo ii1 pretore di Ráecanarti, J.'art. 3: della legg.e 23 genna:o 1941, n. 166, áche v:ieta J.'.a:ftfiss:one di manifu1sti di ;propaganda po[l.1:tica, sodale e ác:uilJturaJ.áe in luogo pubblico 1senza il.'autO!l'izz;azione del P~efotto; il.'art. 6163, ¥OOmma 1secondo, del ¥Codiáce penale, .che ;punisce l'affissiione dii scritti e diseglll:i 1in. luogo pubblko :senza J.iicenz;a dell'aruitoritˆ o ,senza osserviarne le prescr.iziooi; e li.'art. 1 O die11a legge 8 :febbraioá i.948, n. 47, áche, per J.'af.fiissione del gioTIIllale m'\WBile a .copi.ia 'UIIlii!ca, piresCTive l'avviso 1a::Ll.'antodtˆ di P.S. violeráebbelro l'alrt. 2,1, secondo comma, Cost.¥ per cui la stampa non pu˜ essere 1soggetta áad 1autord.zzazione o ácoosuxa. E' fondata la .questione di leg;ittim:tˆ ¥costiruzionale del 1SIUiilld1cato art. 3 della iláegg.e n. 1'6i6 diel 1941. PoLchŽ l'ordillllanza pairte da.il pJ.'esupposto ¥Che questa norma non :stata áabrogata nŽ áespUcitamente nŽ :imp1iicitamente da leggi .o~dina.r-ie .successhne. 1se ne ádeve dich:iia!l"are la li:Ueg.ittimiitˆ. Ed infatti essa !Viichiede l'.autordzzazione de1 Pirefe:tto per La afllLsslilone in luogo pu:bbiLilco dli un mainiiie1sito, liJl. dm impillkia un preventivo esame áed un áCCorra l'ipotesi di puntuale 1cootl"asto di precetti 1sul medesimo o;gg;etto -.provocarne l'abrogazione ex art. 1'5 d.p.ác.c; ma pur vero che, ácon (l."iferimenrt; o a determinati settord od a materie partLcoilari, 1in cui sono premlilllleniti gJd aspetti oll'garndzmtiv:i, iill rd:g.oTe deglii anziLdlettii pr.iinic1i.Jpi ll"liisulta temperato, in vtrt di espresse disposizioni dei fosti costituziooaJ:i, dal principio di ácontinuitˆ. TaJ.e certam~te il .caso ádelle i'elazioru itra ila pr:ee,s1stente legisl1aziooe :statale e le competenze legislative attribuii.te 1a1le Riegioni, nonchŽ, per quanto .qui interessa, :alle Pr:ovinde di Bolzano e di Trento : dove, non la mera ácompeten~a :regfonale (o prrov:Lncialáe), in quanto astrattamente pll'ev1sta in Costiituz,ione o negli .s,tatuti, ma H concreto eseárcdzio 1che ne áabbia :fiartto áJ'.ente cui ácon:feriita, limiáta la ácompetenza legislativa sta.tale neJ.1.e singole mater1e enumerate, anche 1se giˆ eisplioatasi. In questo 1senso, p(['ec1isamente, l'art. á92' defilo Statuto speciiale del Trentino-Alito Adige, non dive!l"lsamente daUe d:Lsposizfon.1 aváenti identico contenuto áche .si rinvengono neg.1i .altrii ,statuti costituzionali (con la sola eccezion.e di queHo della Regione ásiciliana) 1stabil:1sce che "' nelle materie attriibuite 1alla competenza delllia Regione o ádeHia Prov:incia, fino a .quairuto iilOil. 1sia dlivemame:nrbe d:Lsposito_ con [lieig.gˆ !Ilegio1rmli o !P~ovincia1i, si applicano .le 1áeggi dello Stato È. .Analogamente dispone, con particola.re !I'iguardo ai T'apporti tra :práeesistente legislazione reágicmale e nruove potestˆ legislative di 1sipettanza deUe Pi:mvind.e, l'airt. 56 della legge áCOistituzionale n. 1 del 1'971. E questa Oorr:te, daJ. canto .suo, ha avuto pi volte occasione di affermare áche il principd:o del qua.le le anzidette disposizioni statutarie :riapipil'esentano altrettante specificazioni ed esplicitazioni vale del pa.rd. con Tái:llerimento aHe Regioni di diritto comune (sent. nn. 119, 12;0 e 1211 del 1971). 3. -Anche '.!:a disciplina dei teTmini pe,r :ricorr1ere .s'inquadira coerentemente nel sistema te,stŽ delineato, -dando ulterioráe conferma deJ. prindpio di continuitˆ cui áesso , neJ.l'insi1eme, 1nforma:to. Regioni (e Provincie ad autonom1a costituzionale) possono .i:n:llattii, impugnarie .Jegg.i dello Stato, ro di: 1altre Regioni, entro .termini .che, tutti, vengono fatti decotm'ere dalla >pubblicazione delLa >legge contro la quale il !l'Lco:iiso rivo:Lto (>arit. 2. legge .cost. 9 :l“ebb:riaio 1948, n. 1; aTtt. 32, secondo .comma, e 33 legge 11 marzo 1953, rn. 87): dal 'che si tt1ae fogicamente áche l'runica :ipotesi di impugnazione diretta di J.e.ggi statali che 1siJa stata prevista .queHia di riácorso proposto nei .confronti di foggi nuove, .che fossero via via adottate e pubblicate in prosiáeguo di itempo, e,ss1endo deJ. tutto ovvio áe, per .co.s“ dire, áscontato, .che J,e legg.i anteriori RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 302 non potevano tener conto di un decentramento ,regiotn:ale alál"epo:ca sconosciuto al nostro ordinamento. Per rimuovere dalJ.e materie a:ttr.ibuite alla loro potestˆ legislativa, áe ,conseguentemente 1amministooitiva, le preesist,enti norme statali chie ecicedolll!o daii Jdmirtli !:imposti idal!1a 1111UO'V13. CoistdrtJw'jiiOIIlJe e d1aig!Li statuti costituzi'()II};a1i speciali aHa ,competenza del J.egislatore naziOIIllale, Regioni (,e Proviincie ad autonomia ,costituzionale) non hanno áChe da legi,_ feT1aire e1sise ,stesse, isosti.ltuendo ,gQ"adatamente le proprie le.ggi a quelle stai1Jai1Ji, isiino a .quel momentlo Vliigenti inetl rispettivo ambito itierirdito; riale. Questa, del :resto, la direziroe verso ila qual1e aveva mo,strato di voler procedere, prop:rdo neHa 1speciifica mateTjia che forma oggetto dell'aittuale ;controversia, i11a Regiroe del Trenitilno-Alto Adige, dclibe~ ando. u disegno di leggeá per :la e iristriuttur.azione del P&'CO na:ziionale dello Stelvi'O "¥ peraltro rimpugnato daUo Sta¥to, 1con il"icorso 1cihe questa Corte ebbe poii. ,a dichia1rare mamm.issibi.le per sopravvenuto difetto di Iilrnlleresse, essendo :lirlaittanito 1enltira1la d!n. vigore !La i!Jegge ácosittitiuz:iionaile in. 1 del 1971, ;recante J.e note modificazioni allo Statuto .specLa“J.e deil.la Regione. Ben idiV101"isa tlJa ,siltuJaziJcme, " per 'SUa !D.lalbuitia dxlrlpie1Jiibillie È, alla quale avevano dguardo le 1sentenze IIID. 39 del 1971 e 40 del 19á72, che ebbero ad ammettere lo spostamento del dies a quo per ri.correTe dalla ˆiafa di [p'Ubblicazion-e ádel:la legge impug!lllata a quella (successi'V'a) della prima fOll"IDazione .delle Giunte delle :neocostitmte regioni di diritto comune, nei ,coofroniti di J.egg,i statali, non tanto ,ináC!idelll!te 1sulle materie attribuite aLla ,competenza leg.iislativa delle Riegiooi, áquanto piuttosto coocemen.ti dii.l'!ettamente e specificamente,lo stesso modo di essere di queste, cio la 1sfera di autroomia 1ad esse spettante ed i limiJti: di ordine giwwallie priesta:bi:Liiti á iail :suo 1ccmcreto esp(hiicmisi. GiacchŽ leggii siffatte non sarebbero state :suscettibili di deroga da parte ádeJ.ie :nuove norme di fonte regionale, ,conformi a competenza, ma 1soltanto -:in. ;ipotesi di ,essel"e da queste disattese áe violate, áove non fosse staito possibile .impugnarle per r1pristinare ila ipiáenezza de11e potestˆ alle Regioni medesime 1costituziionalmente riconosciute. In quel caso, considerazioni equifative e, prima ancora, La stessa iogica del 1sistema 1eJsigevano ,che ai nuovi enti IJ.'legiona1i fosse dato comunque áilngresso ailla Corte a 1JU.ite1a idi un Jior:o interesse ácostituz:i'()II};almente gaa:iain.rtlito, che :non :sarebbe stato altrimenti possibile far valere, attinente ¥al foro status e logicamente an:becedente e pregiudizliia11:e 11."ispetito a quello -che viene in .questione nel lpl"e.senite giudizio -di dettar autonomamente J..a disciplina delle 1siingole mateTie di ,competenz:a, ovve:ro di 1assolvere attraverso organi p:r:opI'li i ,compiti 'ammi.mstT1ativi 1imposti o :llaicoltizzaiti dalle stesse leggi 1stata[,i tutto!l"la vigelll!ti, ovie e :fiinchŽ non ritengano di dovooe sostitui1rvi JJe p['opir:ie leggi. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 303 CORTE COSTITUZIONALE, 23 gennaio 1974., n. 17 -Pres. Bonifacio - Rel. OaipaJlozza -Cascinari ed .a[1Jri (n..,c.) ie Piveis1diente Oonsig\Lio dei Ministri (sOtst. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti). Procedimento penale -Carcerazione preventiva -Nuovo mandato di cattura -Limiti ex art. 272 u. c. cod. proc. pen. -Illegittimitˆ. E' iitegittimo, per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 272 ultimo comma, del c.p.p., come modificato dalla legge 1¡ Luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i Limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al auinto comma dello stesso art. 272~ debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura di arresto contro l'imputato rinviato a giudizio (1). (Omissis). -1. -n ágiudice dlstriubtore del tribunale di Roma, con l'ordinanza .in epigJ.'afe, ha sollevato questione di :Legittimitˆ ácostirtuzliJona: lie deilJl'an:rt. 272, UJLtimo ácomma, del áood. proc. pen., neil testo modificato dialla legg¥e 1e luglio 1970, n. 406, 1che fa divieto di emettere un inuoVQ mandato ádi ácattura o di arresto per 1o istesso faitto ácontro l'imputato scar.cerato peT ádecOITenza dei 1termi.lni previsti iper la :fase istruttoria, .con ir".irfel'imento all'art. 3 ádella Costdituziione, 1s1Janrte J..a 0disparirtˆ di trattamento rilspetto all'imputato delfo .stesso :reato o di I" sia coperto tanto in unica soluzione :Winterirotta (fase áistruttoria e fase io fasi successive), tanto in :Soluzioni separiate (il. termine oo.se nella áfase .ist!l"utto!l'i!a e il raddoppio 1allor:chŽ fase o :llasi 1successive vi 1si:ano). La pa:-esente determin:az1ione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa Coráte, che ha dichiarato .1a illegittimitˆ costituzionale dell'.aTt. 3á75, secondo ¥COJ.nm!a, C.p.p., e nella parite .iJn Ç:mi ,impone O 1COil!se:nrte il.'emissi:one del .prrovvedimen.to di 'cattUTa dell'imputato anche quando questo sia stato áscarcerato a 1seguito detla .decorrenza dei termind: filssati diall'airticolo 2712 ,., non .sooo affatto in -contrasto, per:chŽ detta p!ronunzia aitti del 11970. Riotiene la Corte .che il'acoolta isol1uzione, 1co!l'retta ádal pUllllto di vista costituzionale, in 1quanto ¥conforme áal p!recetto dell'ari. 13 e volta al r"ispetto dell'ari. 3, , per 1di pi, opportuna quale ;ra:llfoczato :práesddio di di&eása ásocial¥e. -(Omissis). indicati dalla Co11te, provvedendo che con l'ordinanza di rinvio a giudizio possa esse.re nuo,vamente ocdinata la ácattma dell'imputato, entro ovviamente i limiti complessivi della caxáce.razione preváentiva. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE S05 CORTE COSTITUZIONALE, 30 .gennaio 1974, n. 18 -Pres. Bonifacio - Rel. De Maiico -Fioraso ed altri (n.c.), Pizzamus. (avv.ti Longo e Ventura), Soc. ChatiHon (iavv.ti S1antoro PaiSJsa.l"ellli e Fomario), Soc. Arsenale Táriiestino San \1.V.farco e Soc. Ita:J.cantierd. (avv. Sadar), Soc. Termomeccantca italiana (avv. P1rospere.tti) e Presidente Consiglio de1i Mirndistrd. (1so1st. áavv. gen. Stato Cairia:lla). Lavoro -Indennitˆ di anzianitˆ -Misura -In relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore -Legittimitˆ. Non sono fondate. con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, le questioni di legittimitˆ costitáuzionale dell'art. 2120 e.e., terzo comma, nella parte in cui permette alla contrattazione coitettiva di stabilire la misura deH'indennitˆ di anzianitˆ in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore (1). (Omissis). -2. -T1aLi questioni dsultano infondate. L'1811't. 21i20 1deil 1c.ác., doipo a'Vlere ISl1Jabliildltto che l'mdenniirtˆ di anzianitˆ deve essere piioporzionale ag.U amri d!i ,servizio, ne ~i.m.eitte la determinazione dell'ammontare 1alla 1autooomia collettiva e, in mancanza, ag'.1i usi o all'iequd.tˆ. Tale d:eternrlnazione deve essere :fatta in base all'ultima '.l"etribuzione, il áChe non 'signiiáfica che non possa fissa(['lsi in una aliquota di e.ssa. NŽ la proporzi()([l)ali,tˆ aglii 1a!Dlrl'i di 1serv:iziio importa l'áassegnaztone ad ogni anno di unia idenU.ca milsura d.i ultima retribuzione, ben potendosi far vari:aáre l'ammontare 1secoindo dati scagUoini, ácome ápra.t1cato nei cootl"atti collettivi e áritenuto il.egittimo dalla giU:l"1sprudenza. La nol"ma poi: -fermi i il.i.imiti ed i ácriteri predetti -r,imette alla contrattazd:one .collettiva, ag1i usi e in mancanza 1al -giudike, di differen ziare la m1SUJra idel1a indennitˆ in relazioine 1alfa categoria di appartenenza de1 lavora1JOII'e. Per quanito :attiene a11a questione che ci interessa, H fatto áC1he in ,sede di cootrattaziooe collettiva possa operarsi una diváer:sificazioine della mi sul"a de1la indennitˆ .seeoodo l'áappa:ritenenza del áLavoratol'!e alla cate.goria degH impiegati o :a quella degli operai non :implica áche la norma, ohe ci˜ permette, ,sia in áContrasto con .g.JJi a\l:'tt. 3á6 ¥e 3 dellia Costituzione. (1) Sulla natura dell'indennitˆ di anzianitˆ: Corte oost., 27 g1ugno 196.S, n. 75, in Giur. cost., 19á68, 1095 con nota di GIUGNI, Indennitˆ di anziianitˆ, e Cost. cost., 28 dicembre 1971, n. 204. Sulla distinzione tra operai e i~-iegati, i ndoittrma: CORRADO, Trattato di diritto del lavoro, 1969, 571 e NAPOLETANO, Il diritto del lavoro nell'elaborazione giu,dispru,denziale, 1968, 190. Per la J)Tonuncia di i11egittimiitˆ costituzionale di una disposizione :fon.. data 1sulla distinzione tra operai e impiegati: Cocte .cost., 6 Iugfo 1971, n. 160. 306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fermo ¥Che per J.'ar.t. 3á6 J.a retribuzione deve :i!l1 ogni caso essere suf-,,, :ficienite ad assi.cura1re al llavoriatore e alla famiglia runa eSistenza ilibera e digmtosa, li.a stessa norma costituzionale fissa il prinicipdo che J:a retribuzione devie 1essere proporzionata alla áquantitˆ e quaJJiitˆ 1del lavoro. Oria, 1se si tiene .conto áChe 1seácondo la giurisprudenzáa del-la OOT:te la inderu:liitˆ di 1anziandtˆ ha inatuira e funzione di retribuzione differdta, nel seniso áche essa ¥costituisce parte del .compenso doVUJto per il lawlt'o prestato, la cui áCoriresiponsione viene differita al momento della cessazione del rapporito, allo áscopo pll'a.tico di a¥gevola.re al llaviOTatore il superamento delle dlfficol1tˆ ecooomiche Çmi potrˆ poi venire dncontro; 1se 1si 1CO!llls:iJdera cio che anche la iindemrltˆ dd anzianitˆ fa parle del t~attamelllto retributivo in .senso fato, appare áchiaro 0che la diveiisi:ficazione di essa ben pru˜ essere vilsta sotto il profilo .deUa valutazione defila diversa .qualitˆ del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. NŽ v.ale H. dire che .tale diversrutˆ, 1essendo á~ˆ 1stata prieisa :i!l1 áOOil!Sidieriaz;iione !llJethlia 1diertJem:i:i!niaz“iJooe dellla !l"etribuzione prestata nel ¥COMO del ;rapporto di lavo;ro, non rpru˜ por,si a ba1se ádi una ulteriore differenziaziooe per quanto attiene all'ammo!llltare della indennitˆ di anzianitˆ, giacchŽ entrambe li.e parti del .trattamento retributivo 1sono in :fwnzione de:Ha prestaziione di Jav.oro, e quindi della quaUtˆ .di tale prestaz]ooe. Il rmwo alla contrattazione collettiva della determ.iinaziicme della misura della indennitˆ di anzianitˆ .costituzionalmente legii,ttima e non importa violaziooe dell'art. 3 della Co1sttit~ione :i!l1 quamo permette iehe le a.ssociaziioni profussionali tengano COIIlto ádella ádiiv&sitˆ delle categorie, a:ll1e .quia¥1i ácOIITIílspondono, 1come 1sli detto, prestaziionli! quialdrt:Jartiivamrote diverse; tanto pd áche proprio in relazione alle d“ivierise ácategorie pru˜ prospeittamsi in modo divel'lso ila miislll'a deH'e.siJg,enza del differimento di una parrte della retr.:iibuzione; áe sono arppunito i1e áassociazioni pll'ofussiion:ali che, :iJn base 1ai dati. della esperienza, possono fare una rilevazione della possibi1iitˆ di Teinserimento dei r1spettivi lavoratori nel campo del Lavoro, 'anche con riferimento allo sviluppo deUa politica da esse pel'lseguita al riguardo, e quantificare, .secondo le v:all'ie situazioni ed ,esigenze, ila mimwa della retribuzdone differita. Quanto aUa questione :relativa a1l'indenni,tˆ di anzianitˆ nel .caso di lavwailore che nel corso del ria.ppoirto passi da Ullla cartegoria all'áaltra, ili. contrasto della giurisprudenza -se cio 1l':al't. 2120, .rirferendosi all'ultima ,categoll'i.a, .imponga di dare, nella dpote,si predetta, la in.demtiitˆ come se !Si fOtSse stati sempre .impiegati, ovvero consenta, neJ. ácalcolo .della indennitˆ, di fissare una data aliquota per ¥gli áanni di operaio ed una diversa per gli 1anni di dmpieg:a:ti -non involgáe questiJooe Idi .Iegirttimiitˆ costituzionale, bens“ odi interpretazione del.la leg¥ge ordinar&a. Posto quanto 1sopra ¥Si ádetto, áentrambe '1e interpretazioni rtsultereb bero ácostituzionalmente legáittime. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 307 CORTE COSTITUZIONALE, 30 ,gennaio 1974, n. 19 á-Pres. Bolllifacio Re. Z. Gionfr;ida -Ceccairdi ed altT'o (n.c.) e Presiden1te Ccmsiglrio dei Mimstmi ('sost. avv. gien. Startio Sa'\narese). Misure di sicurezza -Sistema di applicazione -In riferimento a fattireato e in base alla valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato -Legittimitˆ. Non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 deUa Costituzione, la questione di legittimitd coistituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109 e 204 commi primo e secondo, 216 nn. 1 e 2 e 217 del c.p. che prevedono il sistema dell'applicazione delle misure amministrative di sicurezza rispetto a fatti costituenti reato e punibili con una pena e che sanciscono il sistema di automatica irrogazione .delle misure di sicurezza sulla base deLla sola valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato .(1). (Omissis). -á2. -La priima questione -prespe.ttata con ddentiltˆ di ar:gomentazioni din entrambe Je ordinanze di rinvio -investe la J.,e.gJttimiltˆ costituzionale degli 1ru-átt. 102, 103, 105, 109, 204, 2116, nn. 1 e 2., e 217 del c.áp.; e, do, dell'mtero ¥si.sterna di liirTogaz,ione automatilca della milsura di sicurez:z;a (delJ.'áassegnazi-one o coloma od a oasa di iLavoro), per effei1Jbo deillla dlilcbdiairazdione di aibmaili.tˆ o (prlodiessiiooalditˆ nel reatilo. La .questione tr-ipli1cemente a1r.ticolaita: in COO'il"elazione ai tre distinti pariametd di costiltuzionalitˆ -áartt. 215, 27, 3 della COSltituzione -di cui, ,come 'íln nal'lrativa detto, assunta violazione. 3 -Sotto il primo profilo -che riflette dl coortirasto con 'l':ar:t. 25 della Coistituziione -deduce, in particolare, il giudke a quo, dlle l'iniberrpretazione ácoordi.1nafa dei 1comuni ,secondo áe terzo de11a lll'orma indicata porterebbe áad e escludere, ove si voglia COOl!s&vare concreta efficacia ai1 diivieto di emanare Jeggi rietrioatti.ve, che un fatto ácostituente rreato possa mai dar luogo :a mi8uráe ádi siicuxe~a oltre ,che a pena È. NOlll. essendo, iinvero, :tali tnisUTe, assistite dalla garanz;ia deH:a retroattivitˆ (ex arl. 25., áCOOn.ma terzo) 1si rischierebbe, -'ílll. ipote,si di ritenum ilioll"o appflJicazdlolille a :llatti ,costi1JUJooti :reato -dli '\na!l11ifilJcaire l'esiigienzia di ¥anterioritˆ delle pene al fatto-reato (dii áC:Ui al priecedente ácomma della stessa norma); in .quanto resterebbe in concreto possibile al ;tegis1atore,, a:ttr:averso un mero Ç .cambio di etkhetta È, introdUI'ire, con effetto retroattiw, vere e :propll"iie pene cOlll. il nomen imáis di misure di 'Siicurezza. (1) Sui problemi di costituzionalitˆ del:le misure di sicurezza: EsPoSITO, Irretroattivitˆ e Ç legalitˆ È delle pene nella nuova Costituzione, in Studi in onore di Carnelutti, 19á50, IV, 513; CARACCIOLI, Le misure di sicurezza nella Costituzione, 1970, 99. :Sulla áCoistituzionalitˆ della rpiresunzione di pericolositˆ: Corte cost., 28 novembre 1972, n. 168, in questa Rassegna, 1973, I, 40. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 308 Ad áewtaráe, appunto, tale inconveniente -sempre 1secon:cto:á :U giudice a quo -dov.rebbe oonsiderarsi voluta dal ácostituen1ie la J.imiitazicme (1impUcita inel :Sistema dell'art. á2á5 della Coisti1tuziooe) della appliicazione delle misure di skurezza Ç afil.e .sole ásituazioni (ad 1esempio, di non imputabilitˆ), nelle quali noo .pu˜ proceder.si ad rirrogazi:one di penaÈ. Da .ci˜, quindi, 1'111e.gittirn.itˆ delle misure -¥come quelle denunzdar! Je nella speácie -la .cui appJ.icazi:one , inveáce, pil'ev.ista ¥in ¥relazione a fatti-ireato, ácumuJ.aitivamente aHe pene per i .:liatti .stesS1i 1stabiUte. La questione non fondata. Dipartendosi da ;piráemesse palesemente ¥erronee -quali J..a rritenuta retroattiivitˆ deUe misuráe di sicurrezza (ohe deve, invece, negar.si attesa la áCOrr¥eJ.azione di rtali misu.Te ¥alla pericolositˆ, che .situazione, per sua natura, attuale) ed, inoltre, l'affermata áinter.c¥amhlabilitˆ tra misura di sicurezza e pena (che non tirov1a, invece, riscontro nella !realtˆ del 1sistema costituziona“Le, .che assegi!lla a detti istituti .diversa .struttur1a áe funzione) ; perv:iene, infatti, ii giudice a quo a sospettare .di dncostituziona1itˆ l'interro sistema 1del1e misure di 1siourezza quale ll'isu1ta da:l codice penale; ove presupposto e ácondizione ádella fo([':o applicazd.()(l:le (1salvo l'eccezione dei rs.d. quasi-reati) proprdo la .commissioo1e ád!i un faitto-!l'eato (.sia pure integrata daU'u1teiriore requisito della pericolositˆ). Ora, tale ¥conclusione -a presclindere dalia evidenziata erroneitˆ delle premesse chie la rsorreg.gono - senz'a1tr:o contriaddetta dal dato storico (non revo.cabiil:e in .dubbio) del riferimenrto della Oostiituzdone pil"oprio al silstema esistente al momento d!eH.a sua ¥entrata :in vigore. L'art. 25 citato .sostanZlialmoote, :in:liatti, rfoalca l1e disposizioni del codice penale s:ui. áprrdinciipi di (Jegail!iitˆ e áilriretroaittiiviitˆ: irispe:ttdiVlarrnteinrtJe, .gil.i 1aicllt. 1 e 2., per la pena áe 1919 c.p., per La misura di .sicurezza. Vi ha, poli., d'altra parte, il'ulterfo\l'.'e .consideraZJi:one a contrario che, :se, per ipotesi, eásatte :fosseTo le d'.l:lazioni ádel giudice a quo cir.ca il.'asseriita posisibilitˆ per il leigi:slatorie di introd~e .pene 1sotto le mentite :spoglie di misure di sli-cUTez~a -il irimediro, avveáriso otale situazione, dovrebbe essere, allora, quello di priecludere l'applicazione defil.e misure di 1sicurezza non 'Soltanto rr.ispetto a fatti-ráeato ma anche -ed, anzi, a fortiori rispetto a fatti n()[l ácostituenti reato. ln relazione ai quali uJ.1Jimi -in caso .di appldoozioine di misura di sicurezza, iráecchiudente, nel.fa sostanza una pena -TilsuLterebbe, addidttura, violato iJ. pirin.Clipio di leg.alitˆ (nullum crimen sine lene). 4. -Anche l'ul¥teriore p;rofi.lo di violazione dell'art. 2:7 della Costituzione, non ha fondamento. Al riguardo, áappena 'il ca.so di dcordairáe che ál'art. 27 citato Ç¥Si riferisce 1soltanto 1alla pena e non considera le misure di .skurezz,a, pir.opirfo per:chŽ (queste) ex se tendono ad un :risultato che eguaglia quella riedu PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 309 caziiooe, .cui .deve .miirare :1a pena " (sentenze n.; 1'6.S del 1972, áe n. 68 del 1967). 15. -Infine -sempre in or.dine aJ.la prima questione -deváe pure escludersi, .sotto il terzo ed ultimo dei conS11deirarti pt"ofi.];i, che ,sussista il prospettato 1contr:asrto degli articoli: del .codkie penale 1sopra .indicati con il'art. 3 della Costituziooe. ll fatto áche la .qu:aJ.irfi.cazion.e sog,gettivia (di delinquente 1abituaile o professionalie) e J.a ,corxieliata applicaz:icme d!ella miiSUTa di ,siJcurezza (della assegnazione 1a .colonia agricola io áCasa di álavoro) conseguano automaticamente alla 1condanna e sulla base delila isola valutazdone dei precedenti pena1i e dell'mdol1e del nuovo reato e non anche dell'oggettiva 1grav1tˆ di questo >, non determina, inv.ero, alclliil!a d1spar.iitˆ di trattamento tTa soggetti. Nell'ambito della discrezionalitˆ Ç~onse!lllt1tagli, ha II"itenufo, .infa:tti, il t1egtl.s1atorre di attr.i:1~u1re :generalizzata 1sigin'ificazii0ne -:aJ. fine deH.'a prevenzione .criminale -agili elementi, appunto, dei precedenti penali e deH'indole del nuovo irieato. Sono questi, pertanto, i dati .da apprezzare: i quali, ove átr:a ll.oT:o si combilnino in modo uniforme, 1sono 1suscettibili ex se (iindipendentemente dailllia valrutamooe di ogllli alltJrio dafo od eJiemento, che T:esta, perci˜, as 1 soribifa) di md:iv.iidua.re (1sotto il profilo delJ..a perkiolosi:tˆ, áche qui ne interessa) una obiettiva rimiformitˆ di ási.tuazioni. Tale uniforme siignifi.cazione di pericolositˆ, appunto, poi g:iustiifka -in relazione aUe 1situaz1om medesime -la ipTevi.sione di .una iide!lliti.ca regol1a di g;iudixio per l':ixirogaziooe della mi.swra di sicurezza : inon ,certo dn áContrasto ácon il iprtncipio di uguaglianza, bensl al fi.tne proprio dii :tlame appJ.iicaziooe. 6. -NeHa 1prima delle due ordinanze di árinvio , poi, anche prosipettato il dubbio áCiir.ca lia 1compatibilitˆ -con i priincilpi dd. cui aglii articolli 3, 13, 102 e 112 ,dleilJLa Costituzione -, degfLi airt. 208 c . .p. e 647 c.p.p. (discipl!inanti il J."iesame deHa. peT1co101s1tˆ) e, .correlativamente de.gli aTtt. 642 e 646 .c.p.p., ineJJle parti :in. ,cui prevedono che :resti sospesa la áefficacia del decTáeto di Tev:oca di uirm miSUJra di ,siJcurrezza, per effletto del ricoirso iproposrto dal p.m. o, ¥Comunque, fino all'integrale decorso deil. termine istabilito pe1r 1a 1proposiz1one del Solo limite a11a 1ibertˆ ádi mani:llestazit0ne del 312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pensiero, sussiistendo áinvece a1tri limiti -1im.pliciti -dipendenti dalla necessitˆ ádi tuteJ.aire beni diver1si, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del li9á6~!; 25 del 1'9651; 87 áe 100 deáI 1'966; 19'9 del 1972; 15, li6 'e 133 del 1973), di guisa 1che, dn. tal caso, !'.indagine va rivoliba áall'individuazione del bene protetto d:al1a norma 1impugnata edá1a1l'accertamento se esso .sia o meno 1ccmsiderato dalla Costituzione in g.rado tale dia gd.IUStiificare UIIl!a d:Lsctpli:na che .in qualche misUll"a possa appariire JJ1mitativa della fondamenfa.Le Mbertˆ in argomento. Orbene, la Corte ritiene doversi affermare 1cihe :lira i beni 1costituz.10na: lmente Tilevanrti, va annoverato dl prestigio del Govern;o, dell'Ordine giudi.zirur:io e deHe Forze Armate 1in vista de1l'essenziial1itˆ idei 1comptti loro ~dati. Ne deriva la necessitˆ che idi taili istituti 1sia :glal'la!Ilitito .fil ,generale rispetto anche per.cihŽ non resti ipregiudicarto J.'espletamenito dei ,c~piti predetti. In r.if&imento poi alla particolare censura delineata nell'ooddnanza delllJa OOII"1le d'1assilse dd Veneziia ino111 :pu˜ 1oorbo llllega.TISi :liondamento aJ:la tutela deJ.le. Forze Armate. Basta osserv&e áChe per UJila 1serie di áespliciti precetti .il.a 1000 oog.anizz1aziione preordiD!ata, 1al di fuori di quailiifica.ztoni politiche, alla difesa della Patrja, mediianite .n áconco!'lso ádei cittadini, chiamati 1aU'1adem.pime111to di run dovere che la Coshituziione, significativamente, qualiifi.cia saCI"o (1art. 52). NOlll 1si esclude, peiia1tr:o, áche in .regime democratico ,siano 1conse111tite critiche, con :liorme 1ed espcreissioni anche sev.ere, alle ;istituz:ioni vigenti e tanto ásotto 11 profilo istruttura.le quanto sotto quello funzdonale (al caso aittravei!'lso le per1s0111e e gli organi áche ne .sono 1esponen1ti); anzii tali ácriitiche l . possono valecre ad assicurare, in runa li:ber:a dialettica di :ide,e, :il loro ade . I guamento ai mutamenti interve1I1uti nella coscienza sociale (.se111t. n. 199 ' del 1'972) .in o~dine ad antiche o nuove istanze. ~ f; Ma non dmpe1disce tale ilibertˆ di ácditica ila prev.iJsione, ,come Teato, . della condotta v1l:ipe111diosa ipotizziata ne1l'arrit. 2i90 c.p., in una o :pi delle sv:ar1ate forme che essa pu˜ assumere. Secondo li.a 'comune accáezione del termine, H vi:Upendio áconsiste nel tenere a vile, nel oc:icusaxe qualsia.si v1alore etico o sociale o :poliJtico ailla entitˆ contro cui la manirfestazione di.retta sl da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, illl modo :Ldooeo a d.ndurre ái destinatari della manifesta zione (si .consid&i che per ii.I deMtto di cui aill'1art. 2190 ri:hiesto 1'1ele mento della pubbUcitˆ quale definito nell'iart. 2;6á6, quaárto co:rp.ma) al disprezzo delle istiJtuzion:i o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ci˜ con evidente e iinaceettabile turbativa dell'ordiinamento polirtico sociale, quale previsto e diiscipUnato dalla Costituziooe vigente. Il .che, 1 pea:" le .:riag:Loni ,sopraccennate, non esclude áche 1si possa, ma 1COO ben di vierse mainife1srbazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che ásd riten gano neceissari. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Pertanto la disposirione impugnata, ,cosi mtetl"pretata, ll'Oll contrasta con il pT1ecetto dell'iart. 21 della Co,stitu.zione. 6. -Le ruterioT,i ,censure ex a!rl. 2,5 e 3 Cost. pongono il dubbi.o se la normativa dell'arl. 2i90 áCO!lliSenta dii distingu&e in ,concreto l!a ¥Cl'íUOO lecita dalla ,condotta vilipendi.osa. Ma ovviamente ,ci˜ .spetta a:l .g.iudke ch'Laim:ato ad applicare J.a norma, mootrie ffia Om'te lll!on (pill˜ non metnm1e 1suf:llicileme, ai sooSli de!lll'iairrt. 215, ia specificazione J.eg1sla.tiva 1an.co~arta a ,concetto -.sopll"a i:r:ichiamato -di vilipendio, trattandosi di rearto a foTma ,cosiddetta ltbeTa, .cateágoda J.1a cui legittimitˆ ,costttuziooale rstata pi volte riconrosciuta 1n rdectsiooi di questa áCotrite. Questa Coo:te iha pd volte affermato. infatti, ,che non .si viola il prirncipdo di 1egarl:iitˆ e d'uguagJ:1anza quaindo si r.Lcorre per findiv.iiduiaziione del :liatto rCOs'bituente :reato a ¥CO!Ilcertti diffusi e .generalmente áCOmprr,esi dalla colil.ettivitˆ in .cui il g.irudice 1oper:a (sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971). Il ,che -1con r.igu:ardo a ,specifi.c:a ,cenSlll"a .delle ordinanze -vale anche ad escludere che láa norma 1mpugnata Tisrulti appll:icabile oo1o in dalilno rdi poosone meno ácoJ.te o pi ,sprrovvedute. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12. diioomibre 1972, n1effi1e 1C1a1UJse il'liiuniirte 2¥1-24/72 -Pres. LiecOIU!l':t -Rel. Kurbscihier - Avv. gen. Mayras (1conf.) -Domanda di pronuncia IPlre;giudiziale proposta dal College van Beiroep voor het Bedrijfsleven dell'Aia nelile cause Interinational F.ruit Compam.y ed altri (avv. ter Krale) c. Produktsicha1p voor Groentem. en F.ruit -Interv.: Commissiooe deUe OomUIIlliltˆ 1ffilll1ope1e (1ag. F1ilscher) e GQIVlemio olaindlese (ag. Sohliff). Comunit~ europee -Normativa comunitaria -Incompatibilitˆ con norme di diritto internazionale -Motivo di invaliditˆ -Limiti. (Trattato CEE, art. 177). Comunitˆ europee -G.A.T.T. -Poteri relativi alla politica tariffaria e commerciale -Trasferimento dagli Stati membri alla Comunitˆ economica europea -Conseguenze. ' ááááá (Tr.attato CEE, artt. 110, 111, 113 e 114; G.A.T.T.). ' Comunitˆ europee -G.A.T. T. -Diritti soggettivi dei singoli -Esclusione. (G.A.T.T., artt. Xl, XIX, XXII, n. 2, e XXIII). PerchŽ La incompatibilitˆ con una norma di diritto internazionale possa costituire motivo di invaliditˆ di un atto comunitario occorre che la norma di diritto internazionale sia vincolante per la Comunitˆ ed attribuisca ai singoli cittadini il diritto di farla valere in giudiziio (1). Le disposizioni del Generai Agreement on Tarifs and Trade (G.A.T.T.) sono vincolanti per La Comunitˆ economica europea in tutti i casi in cui, in forza al trattato e.E.E., la Comunitˆ ha assunto i poteri giˆ spettanti agli Stati membri nell'ambito di applicazione del G.A.T.T. (2). Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di farle valere in giudizio (3). (1-5) Le .seniten~e si irif>elt'iscono, (['lfspettiviamernte, all'art. XI ed all'arldcolo II de1l'aiccoodo G.A.T.T., ma la mothriazione (['lende áeviderne l!a pi generai1e IPO:rtata dell'.acff.ermazione di ipri!Illcipio, giUJstifioata infotiti da una via:lutazione dell'efficaota dell'Accordo neil. suo complesso. !De11e >duie isemiten,z,e, pubbliica:te in extenso in Foro it., 1973, IV, 67 e 1974, IV, 33 (v. pure, per la prima, Dir. scambi intern., 1973, 271, con nota PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 315 II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 24 1ottoiblre rn,73, n1ellllia ,caiusa 9/7:3 -Pres, L1eicoW"t -Rel. MeITTtetns De Wiillmall'ls -Avv. qen. R01ermeir (1c0111f.) -Domaindia dii 1prOIIlfUlrl.1clLa pregiruddiZliia1Ie1pcr:ioiposta diail :E'ílnlarll2'lgierrlilcht Baiden-Wikrllembemg 1suilllla 1ca1Usia Oail'll Schililit'eir (avv. Eble) 1c. HauptzoHmat Loflra1ch -Interv.: Comm.iS1sione delle Oomunrl.itˆ erwropee, ~aig. Glillls1diOO'f) e GO'V1elI'lllJO tedesco (ag. Sell'ldiell). Comunitˆ europee -Normativa comunitaria -Incompatibilitˆ con norme di diritto internazionale -Motivo di invaliditˆ -Limiti. (Trattato CEE, art. 177). Comunitˆ europee -G.A.T.T. -Diritti soggettivi dei singoli-Esclusione. (G.A.T.T., artt. II e XXVIII). La validitˆ. ai sensi deH'art. 177 del trattato e.E.E., degli atti deHe istituzioni comunitarie pu˜ essere influenzata da una norma di diritto internazionale soltanto qualora detta norma sia vincolante per la Comunitˆ ed attribuisca ai singoli cittadini di questa il diritto di esigerne giucUzialrnente l'osservanza (4). Le norme del G.A.T.T. non attribuiscono ai singoli il diritto di esi gerne giudizialmente l'osservanza (5). conrtraciai di DEL VECCHIO), si ritiene ufrl!lte dpiroduwe J,e parti co.ncer.nenti [a e:ffilcacia delle icliausocrie del G.A.T.T., ipex l'“ntell'e;sse che la questione assume, nel nostro áovdinamento, !in relazione al diffell'ente indi.Tizzo adottato dai1La Corte d.i ,caissazicme. Come noto, ila Cor.te suprema aveva affermato, con la sentenza 6 1ugJlio 1968, n. 2293, 1che atll'ax:t. III, n. 2 del G.A.T.T., divieitlfl.Lta nocma i.nrbea:na pell' 1efietto della legge 5 aip.ci1e 1'950, n. 295, dovieva a:ttnbuirsi efficacia vincolante per lo Stato nei confronti dei singolri, si che Ç ogni qualvolta con una norma giuridica interna viene disposto un trattamento tributario nei confronti dei prodotti nazionali, tale trattamento si estende automaticamente ai prodotti importati nel territorio dello Stato italiano dagli Stati partecipanti all'accordo G.A.T.T. È (Foro it., 1968, I, 2462, con nota di MoNDINI; Dir. scambi intern., 1'968, 504, ácon nota .di PASTINE, Giust. civ., 1968, I, 1571; Foro pad., 1968, I. 622). Tali 1affelI'maziOII1Ji dd. principio venivano pera1tro sostaiI11Zialmente :ridd. meI11Sionate daliLe sezioni umte deJilia Oorte di cassazione, che con varie sente1mle 1negiaviamo ,Ji'.autoanaitrl.1so:no della .esteliliSIílone, ad. prrodoi1Jti impo!l"tarti dai Paesi 1aidell'enti al G.A.T.T., del triattamento -tribu~ario disposto nei confronti dierl. pr:odiotti ,DJazdionialli, 1e !p1'1ecisavano che l!a par-iitˆ dd. trattamenito tritbutairio previista datl G.A.T.T. va intesa non rispetto 1ad ogini singáoiLo tributo, ma al Çcomplessivo oarico fiscaleÈ che oo1pi.sce un dete!l'mín!ato prrodortto. (Oaiss., 1sez. uni., 8 .giiugno 19'72, n. 1773, Foro it., 1972, I, 1,9:63, oon 1nota di GAGLIARDI; 8 giugno 1972, n. 1771, ibidem, 3119, Giust. civ., 1972, I, 1808, e Dir. scambi intern., 1972, 249; 17 ,apr:iLe 1972, 1r1. 1196á, Dir. prat. 'tribu., 1972, 316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -SuUa prima questione. Le attrici neUe cause principali ossffi'Vlaino ich:e lla presente qUJelSIUiJooe via ¥CJOIIl!SLdemarlla lim. 'Ulnia pirospeltrt:ti.f\na dirvemsa :da quieihlia d.IIl. cui (l'ha poSl1Ja fil giiudliice na:zliJOllllailie. 1il G.A.T.T. l'!iiCJaide sortito rl'¥arrit. 2134, ipll"liimo comma, diell. 1marlltiarllo C.E.E., 1a illlOf!'.'llllia deil. quiailie Ç 11Je diJsip101siz1ílo10Ji dtell pir,eiseinrte ibra:tibarllo IIllOID. pirieg;Lu:dliJcimo 1i di1rlitrt:ii e gllJi obblliiighi deirihnanti 1dla OOID.'Vlelll:2iíIOQllí con C11use -amemioll"lffiecr:llte 1arl:l'1eni1Jriarba Ln VIL~o!l"le dell. il:iriaittaitJO stJesso -illm II, 736, .con notia di MURATORI, e Giust. civ., 1972, I, 1'5'93; v. purie Oaiss., sez. un., 8 g~ugno 1972, n. 1772, 22 mairzo 197,2, in. 867, G'iust. civ., 1972, I, 1595; dia ultimo, m airgomelilito, ofr. Cass., sez. 'll!Il., 21 maggio 19á7á3, n. 1455, Foro it., 1973, I, 1445, ,oon nota di TizZANo). Le Sezioni unite ,comermavaiino invece il cara:tte:re self-executing delle noo:me del G.A.T.T., fa loco diretta 1ed immediata efficacia, cio, e la 10tro idoneitˆ aid attr.iburne diritti soggettivti ai sillgo1i, pur dando atro, in esp:ressa .aderenza ia quanto 1n argomento sostenuto da1La difesa dell'Ammi Dliistriamone finanzli1a1rda, che Ç l'ordine di esecuzione, seppure necessario, non sempre sufficiente a quello s.copo (quelllo, cio, dli ooceipfilie Ile diisiposizioinli di un trattaito internazionale, nel :J!oro fOil'mal:e e sostanziale contenuto nor . mativo, senza ulteriore specifica attivitˆ legislativa, nell'ordinamento interno), giacchŽ occorrre, invece, che la stessa Convenzione contenga elementi specifici dai quali si possano ricavare norme complete, non essendo concepibile l'immissione, nell'ordinamento, di norme delle quali non sia determinabile il preciso contenuto, ed essendo anche chiaro che quella determinazione, quando non possa attuaársi attraverso i soli strumenti ermeneutici ma presupponga un'opera di produzione giuridica, non potrebbe essere rimessa all'interprete >. é ,aippwnto a ~opos:Lto della ,efficacia delle norme d.el G.A.T.T. rispetto ai singoli, quindi, che si evidenzia il contrasto della soluzione affe:rmaita dalla Corte di cassa~i..one .oon quella adottata daJ.la Co1'11le di giustizia deLle Comunditˆ europee. 1 ; Non il ,caso, in questa sede, di ll'icoirdare le mo“liteplici a~gomentazioni, riiaissunte nelle decisioni deUe Sezioni unite, con le quaili ilia difesa dellila A.m:miinltstrrazione ha sempre contestato la ip.ropombilitˆ stessa, 1perr difetto assollruto'di giurrdisddzione, diehl1e domainde fOIIlidartle ISIUtlJLe .c11aus0i1e del G.A.T.T., su nocme, cio, dahl1e áquali. si contestato che possano derivar.e situazioni di dirritto sogg;ettivo iperr i 1singoli, suscettibdll.i, in quanto tali, di tutela giurisdizionaJ:e. é aiuspi.cabfile, ácomunque, che :le <$1ezion1 unite della Corte di cassa zione, 1ainiche dii !l'leeelilite .nuovrunenite dinvestite dieihlia questiJonie, pil'le1ndalilJOá !in conStLderazione ile gravi COIIlJseguenze d~lla 1segnalarta d1Jveirág1enza di vedute, rileviabil.e del !l'lesto, come ;risulta daihláe conclusioni presenitatrattato e 1deil. dfoitto comuni.Itario che da esso deriva, ma anche .come v;ail.d.clitˆ di detti atti considerata alla luce di un 1d:iritto iinternazionail.e diverrso d!al di:ri,t1Jo comumtarfo, :pur:chŽ beninteso la disposizione di 1dirirtto internazionail.e in'Vocata vincoli 1a Comunitˆ ed abbia efficaciia immediata neLl'.ambito del .suo ocdi:namento giuridico. III) L'accordo generale tariffario vincola la Comunitˆ? Le disposizioni dell'art. XI di questo accordo hanno efficacia immediata neila Comunitˆ? L"acco~do .genett'lail.e tari:ffado denuncia 11:1el p!t"eambo1o fa SUJa finaJ.i,tˆ, cio la xiJduzione 1sostainziale delle tariff.e doganali e degli aiLtri ostacoli agli scambi nonchŽ il'.eLimlir:Lazicme deH.e discriminazioni nell settore deil com mercio 1!Il!te'1'na.z.tonail.e, il che implica che váeng.aino .eHminate 1e restrizioni quantitative espTeSlSamenrte conitempJJate diall'airt. XI. Stipulato a11'indzio da otto Starti, tra 1 quali.i :il Belgio, la Fárancia, il Lussemburgo ¥ed i Paesi Bassi, H wattato st~rto sug.g.ellato da un pit'Otocol!Io 320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Commissione 1comilnicd1a 10011 deiliilnieaire ilia m(plart:liJbdlliiltˆ, aii 1S1enJSi ideilJ1'1arrrt. 23¥4 diell itl'laittato -]la Comunllitˆ 1s1i sempre IJ:'l1tenuiba vmooll!aita id1aJ. G.A.T.T. ed ha, .come átai1e, iesericdrtlaroo :i: díII'iitti e aidempwto gi]Ji 1obbWílgihli. deigilii Sbaitd memooi lllle]La milSIUJl'la m 1cmi tai1i dlilrdltibi ed obb] iJghi I1iJenrtmaV1allllo IIlleilWe 1sue 1aittmibuzíIOIIlli, lill dre sd. 'Vlerlilfilca, liJn pll"lalbilcia, aJLmellllo a 1d!e1ooa:me!I'le 1dlallllia :fiJnJe dell. pell'Iílodlo 1l:r1alllJS1itolI'ílo, peir rtruttJi. d. seittoll'li dtsoílpllliln.aiti dla1l G.A.T.T. é ver101che1La CatnlU!IllíJtˆ ill!Oll1. ha mad. :llorma!lmente procedimenti tradizionaili iprevisti dial diritto internazˆonaLe per J.a composizione dei 1confl:iitti; ¥questi Stati devono ipráestall'si, se necessario, mutua assistenza onde ipeociseguire lo 1scopo summenzˆonato adottando, se del .caiso, una condotta comune. Questa disposizione non mai stata iaipiplicata iper quanto riguaxda H G.A.T.T., poichŽ non solo nŽ Comunitˆ, nŽ Stati membri hanno riten,'ll!to che 1'1accoodo tariffa:riio fosse .c001tratrio ,a]_ átraittato di Roma -:nel quail oaiso si áSM'ebbe ádovuto :&:m:-iricoriso ad. mezzi c001temp1ati".dailJl'art. 234, 2¡ comma anzi, ila Comunitˆ si co111Jsidelt".ata V:i:noolata dall'accordo ~enerale. AskUJne disposizioni del iWattato di Roma ed ainco;r pi del diritto comund.ta:rd:o derivato, si .affiancano alle prescrii.ZJioni del G.A.T.T. e, se sono rari ii rdchd.ami esplfoiti dell. trattato alLle .coniv:ein:zioni pl~iJ.a:twali, i :rinvii impliciti ed ancor pi i Ç rprestiti È nQIIl mancano, viedirun:si ad ese:mu;ifo gili a:rtt. 18, 29, 11O e 111 dei!. triattaito. Lnoilltre Le :autoirditˆ comunitair.i!e, d1ntendeindo svoLgeiie un'1azdione compatibilie con le norme dei!. G.A.T.T. nei áconfronti idei paesi terzˆ, motivano di :lir.equente l,e il.oro decisioni facendo riilerimento ddl".etto aille disposi.moni delil'accordo generale. OiJto .come ese:mu;ifo i :vegolamenti del Consiglio 111in. 46/64 del 30 aprile 1964, 65/65 dei!. 13 maggfo 19<65, 1nel isettoce degli oritod:rutticoili e gli stessi regoiLamenti della Commissione che fanno oggetto della presente controv. ersia. Rifoll"imemi 1analoghl si ,troviano nei diritto ácomunitairio ráe1ativo ad altre oc~zzazfoni di mericato; vedanisi ad esempio il. r,egoilamento in. 14/64 del Consiglio sul!1e carni bovine, iil II':egolamenrto in. 136/66 suJ1.e maiterie graSISe ed il ráego1amento n. mo/66 sui pil'odortti tll".asd:OO'llllati. p,er ádi ipi i dird.tti ll"konoscd.uti a falvooe degli Stati membri e .gli obblighi che essi 1sd. 1sono assunti neill':amhito d!el G.A.T.T., rientrano sostanzialmente, almeno dop.o la :scadenza dei!. peri.odo di 63. La Clomunitˆ ha anche ipreiso pairte alle trattative corome!I'lciaJ.i cono-. sciute ácome Ç Kernr.t1Jedy Round ", dail 1964 1al 1967, gli .accOII'di che ne sono 11 322 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aidem1to 1ail G.A.T.T. 1e 1c:he nelil'.ambilto 1dli. áqUJeisto so!Lo glJJi Stami membri harrmo dmiltrtlo di vioito. T!UltrtJavtila, dJn rbuit1Je !Le 1dielldiberiazilo:rui rei!Jaitiive a tpl!"ob1emi idi ;poilJirtJilca 1oommericiiailie JJa OomUJllJiltˆ dJnteirvJiene 1come tiailie, :raippll'leoonrtlartia 1dlaill1a Oommllissliiotnie, e din caiso 1dl1 viOltlaZ1ilo1ne, li vio1:Ji diegllJi. Sitaiti membrli 1so1I110 sem:po:ie .c~omcildlelllllli 1e ooll110frffii ailJJJa po1si1zdJone pme1ciede1rntemenite fils1siaita dm. 1siede áciOOTIIUIIllirtJair:ila. Gli Srtiaiti terzli, membrd. idlell. G .A. T.T., aiciciettaino áohe 1La OomUJillirtˆ 1sli 1c1omporti li.Jn pll"atiilc:a 1000D1e UiOJa piairite contr. a1eo:1te dlel~l'.acicocr:id10. '11urbte q1U1este consd1dielfaiZlilolilli :liruruno l!"illte1111erre 1chie ila scaturirti sono stati 1stipulati mediaillte decisione del ColliSigUo deil. 28 inovembcr:- e 1967. La Comun'.Ltˆ ha 1poi pre.so piairte ad ai1tre ¥'fmattaitiváe, di1scussioni, conSUJ~ ttazi.ond p1milate1riali. che iriguardavaino :lira il'iaJrtJro Jia poJitiica commerciiale comunitairia. á Queista !J?Osiiz.ione áequiparia JJa Comurotˆ ai membri dell'o!I"lganizzazione del G.A.T.T. ¥e le ailitre parti ácontraenti ,con;sidel"laino fa Comunitˆ come tale, quindJi áessa deve :ritenersi VIDCOWata dagli OOcOOdi ¥Che .essa Sltiipu;la a n:o:rma dell'iairit. 228 del .traittaito, [',wgornento fondaJto essenzialmente sul 1¡ comma dell'iall"'t..234 e .svolto dalle ;attrici non dUinJque rpertine!l:l!te; esso non ha alcun vatlore ai fini de& valutazione del.il.a vailidiiátˆ deli'atto :rfohies:tavi in v.iia pregiudiziale. E:sacrninando i!Ja struttura formatl.e del G.A.T.T., il. modo di composizione degli ¥eventuali conflitti ¥tra ile paráti contraenti áe il.e .condizliom in cui l'accoodo :staito aipp:licato, soT'ge 11a domainda del se l'art. XI abbia efficacia .immediata !niell'o:ridinamento .gduridico ácomunditairio. á A quanto mi il'isulta nuJ:lia stab1ild.ito in materia, ailmerno 111.e(lla vostra giUJI"lisp:rudenza. Con fa sentenza 27 :febbl"laio li9i62 (causa 10-61, Commis sione contro \Repubblica :italiainia,. Racc. 1962, paig. 1), av;ete stabHito che iJ. trattato C.E.E., nci isettori che esso disCIílplina, ha :!Ja pl!"¥evalenza sul.ile conv;enziom stipulate mprecedenza ¥per quanto Tiguairida i :rappor.ti tria Stata. membri, ivi 1comp:rese :anche iLe convienzio!llii. stipulate nell'ambi.rflo del G.A.T.T. QUJe1s:ta decisdJOIIlle, iI'!iigltlialI'dante UlI1 \I"'.1c:01'1SO per madempimento a:gili oibbilJiighi derirviainti dail tr.~ttato !Promosso contro ila Repubblica !LtaUam.a, norn di a1cuna utilitˆ !PÛ!l" risolváere il:a questione odien:na, poichŽ ¥essa riguarda !rlJOn giˆ ig1i obblighi 1sorti d:a11e áCOill.venziond deil. G.A.T.T. !Per ,gli organi comu nitari, bens“ riguocda i 1di!ri.tti che il.'Iitalia i¥nternderebbe a!l"fl'ogarsi in vi:rt di tale 1accordo relativamente ad. :riaippolt"!ti átra ágili Stati membri della Co mund.itˆ. NOIIl 111emmeno possiibile tra:rnalli, div.er:se da que1le contempLaite ádlai11e altre diiSPosizfon:i deJ.l'accoroo g.enerale. Si 1Jriaitta 'di una vail.vola di siicmrezza moJ.to 1ampfa che pu˜ v¥enir usata coo U!Illa ~ainde elasfli,citˆ, ill ¥cui .sistema áentra in funziione su richiesta di uno Staito, .giraz:iie ad una decisione presa a maigigi:orranza dalle pamti contraenti. B) Il modo di .composizione dei 1conffitti 1sorti. tra i membri de1l'oo:giainizzazione 1del G.A.T.T. p.uiie significativo; J.'a;r;t. XXIII l(>r'evede che, se una pM:'!te 1contraente riitiene che uno dei VOOJJtaiggi 1che ¥essa :pu˜ trarrre daill'aoooirdo v1enga 1compromesso o annullato, oppm-áe ohe iLa (['áetalizzazicme de1Jlie :fiinaJ.itˆ del G.A.T.T. isi1a. di :perr iS,Ž compr.omessa in quanto un'iaiLtra tpaa:"te cont:riaente ap:pUca iprovv:edimenti conitriari alle disposizioni del trattato, in un ip!l"WO tempo ilo Stato intwessaito ipu˜ ,pvesentai:r.,e so11Jainto !le propde rimostranze e'fail"e (P(I'Oposte áche ila ¥controparte e ¥esamilnocˆ con 1spi:rriito compr áe:hJSivo >. Se entro un ipecriodo ragionevole non si igi:ung.e iad una soddáiisfacente .soiLuzione, 1a 1contr-OV'ersia pu˜ Váenirr portata ddinanzi 1ai membri deil G.A.T.T., che, dopo aver svolto dncmeste 1e oonSJUltazioni, se rriterugono che 1a sttua~i0I1e ipiresenti Uiilla .cerita. 1glraviitˆ, possono autorrizzaire il.a pairte o J.e pail"ti :Lese a non !l"ispettaa:ie per l\l:ll áC&ito periodo i lorro obblighi. nei confronti dei 11espoosabi1i. Infine, ultima ratio, il 11-.esponsabrile ápotrˆ notificaJre aliLa 1seg.r.eteria de1l'o;riganizzazione la propria .:iintenziione di recedel.t"e dail.la convenzione pr.esentando lLe dimissioni. C) Infiine, 1po:iichŽ nessun padarnernto nazionale, ad eccezione della Assemblea Haitiana, non ha mai rratificaito l'.accOO"do gienera1e, esso applicahl1e ,agili Stati 1in 1fo!rza di un protoco11o d'aipipltcazione provviisOO"i¥o che tuttavia neJ.1a Gell'maini:a f.edera1e ha costi:tuito l'og,getto di una l1eg,ge d'aipiprovazionie; in Italia stata emanata in merito una 1egige esecutiva. Le iparti conwa.enti 1sono tenute ad appil.ica:re '1e iparriti I 1e III idell.'accoil"do. A queiSto proiposito áesse 'lliOIIl possono forroulairáe riserve; 1pe([' ,contro, iLa iparáte II, compreso J.'1a(['t. XI, Le vincola 1sofo compaitibilmente con ila ilegi:sLaz.ione vigente. ln caso di iconfli:tto 1a legi:Sllazione naziionaile ipT'evaile :sU111e diaiusoiLe della pa.rte II. La legi:slazione vi1gente solo .que11la atppl:icata .al momento dell'entraita in v.tgore de1Jl'accordo g.enera1e, ¥ComUJtlJque taile 1sistema non rispond1e afiiaitto ai :roequisiti deil.J.'.efficacia immediata. Da queste ieon:sLde!l:1azcrioni 1si .tr1ae la conc;i,usione áche le .c:lisiposizioni dell'accordo g:nerail¥e, il cui meccanismo si foind:a sul az:ione !in 1sede G.A.T..T., e semb!ra inoiLtre che, nella prassi reliativia aill'Aocoodo, il.a il0tro tempooc-ainea appl:iicaz:ione, nella miiSl:tra in ,cui produce áeffetti oonm-eti, viengia comunque. itoillerata. InolJtr:e, come ha ásosternuto ila Commissione, ici si potrebbe chi1edere se tl'libuti del gener.e, inegU scambi áCoi Paesi terzi, non irientrdino neli1e pirevi 1 sioni delJ.'airt. II, 2 a) in tre1amone all'1aa:-,t. III idel G.A.T.T. é un'obi1ezione che non dev'essere trascurata, rpex.chŽ g1li iimporrti vigiernti IPOC gli iscambi coi Paie1si terzi irappiriesentano il.'equi valáeillte di 1quelli dlstituJiti 1S1Uglli ,scambi :iinittracom:unitairi e perichŽ iil funzionamento deil. mer>carto agir.i.colo nell'ambito di un'unione dogianai1e impiUña 1senz'1altro áche le merd importate da Paesi terzi non :fu:ruiscano di un warttamento pi :favorevole di quehlo riservato a:lil:e merci provenienti daigili !Stati membri (dn aJ.1ri 1lerrmini, gli importi compensativi in áquestione ,saroobbero in rea1tˆ giustificarti, ahneno nella miisura .in cui anche gli :scambi intriacomunirbari sono coilpd.ii da tributi analoghi). Infine -e anche áquesta un'osserv:azione deilila Commissione -siá potrebbe pensarre ad una ,giustificazione 1baisaita, 1SIUill'iairt. XIX del G .A. T.T., cio salii.a noo:ma 1che contempla 1a possibilitˆ dd iaidotta~e SJpeciali provvedimenti ~n áCaso di grrav:e danno peir la !P['Oduz:ioltl!e 1DJazi.ona1e. Questa ciircos'flanzla dowebbe essere naitocalmeillte pcr.-oviaita caso per caso, per i vari prodotti. Comunque, itutto d˜ in deftnitiv:a ipu˜ Tesitaire in sospeso, anche se le consid&azd.oni .cui ho accerunato mostrano che non si iposSOilio senz;altro accettare J.,e conCllusioni che 1'1attrfoe trae dal prrini.Jpio def.Ll'.efficacia imme diata 1dE?>l di.1ritto comuni1JM"io, nel 1senso áche anche 1dailil'ail'it. 2 dei!. G.A.T.T., in re1az:ione 1a11e concessioni in mateir:i.a d:i. dazi sui f/70 e 686/70 -d. q1UJaJ.ii con.temiprl!ano, come mJiJsrtllra a1il.'art. 2, che rientra neililo ¥$sso sistema e poc ila ácui in.osservanza vaile lo :stesso p1rincipio dielil'Ç 1autodifesa È. Di coinseguienza, r:igiuirurdo a.lile norme del G.A.T.T. ~ichiamate dall'attrice sd pu˜ a:ffiermrure áche, considerate nel lo!l'o contesto :illl.te11mazionale, esse ,si trivie\IJa.no ID.on essere ailtro che impeágni in~erstatali, il.a 1cui mosseirv.anza dev'.essere valutata siUJl piano internazionale, mentre non 1se ine possono triatrTe tillaziond quanito ali1a validitˆ di riegoJ.amenti comuni:ta!l'ii vigenti iin materia. R:iiguiardo 1a1 ll'irchlaimo fatto dlaill'iattri.ce ,al J:1egoJ.amento n. 950/68 e al regoilamento ¥n. 1/72, irelaitivi allll.a tairiffa. dogana1e comU:ne, nonchŽ arl fotto che questa, col !l'invi:are aUe áconcessiOllli tariffarie deil. G.A.T.T., praticamente li.e T1ecepisce neii r.egolamenti, vanno ancolt'a :liaitte rarlicmne osservae:ioni. Prima idi trarre coilliciLusiOllli, :su questo punto, da un siffatto !l"ego1amento comunitario, áche ha natUTail!melllte efficacia immediata, oocOO'!l'e delimiitarne l'ogigetto. Iin pro!Posito, il Consiglio e Ja Commissione sono certamente nel giusto quanto sottolineano (riferendosii ru fondamento giuridico di fallii \l'legio1aimenrbi, ¥e cio aJil',airt. 28 del T'.rlaJttato C.E..E.) ch'essii haJOJno lo scopo di 1staib:hl.iire li.a tariiffa dog,an;alLe con \Le aliquote drei da.zi. In que¥sti rego1amenti, infatti, i il"idierriimenti ad ,al;flri tipi di ttiibuti, a.venti -come ad esempo i iprelievi -un pa!l'lticolM"e fondamento giuridico, hanno semplicemente varlore 1dichiairativo; ¥essi non falllllo 1s“ che i rpr.elievi diventino oggetto deil.la tariffa doganale comUrlle. 11 :liatto .che l'aiJ.iquorta massi.ma del dazio áconsoilidato dal G.A.T .T. sul formaigigio figuri nell'allegato 2 della itail"iffa doganale com'lIDe (!l'egolamento n. 950/68) pea:-ci˜ unicamente !l':iJlevante nell'ambito deihl.'oridinamento doganale in 1senso teooico. il questa li.a !I'agiione páe:r cui, nonostante dii. rinvio del l"egoil:amento n. 950 á alile 1ccmcessiOllli tairiffarie, stato necessario stabili:re espressamente, nelll'ocgarnizziazdiOD1e dci moocati agricolii, una .corrispondente limitazione dei prei]Jievi (:ad ¥esempiio, .a11'ar.t. 14 deál !t'e1golamento numero 804/68) (1). PoichŽ, d'.arltra parte, nella tariffa dogia:ruaiLe comune non sfato il'ipireso d'ampio idivd!eto di cui a1l'airt. 2, del G.A.T.T., se ne deve de.sumer. e che, ratione materiae, 1n;uJ.J.a imPedivia agli o!l'ig,ani della . Si vedano, inoltre, Oorte Cost. 16 maggio 1960, n. 32, Foro it., 1960, I, 1445, e, per [a conforme dottrina: SERENI, Diritto internazionale, I, 227; BALLADORE PALLIERI, La nuova Costituzione Italiana, 406; MORATTI, Ist. dir. pubbl. 1054; MORELLI, Dir. intern. 93. (5) Si tratta di concetti assolutamente pacifici, accolti all'unanime dottrina, per la quale possono ricordarsi: PERASSI, Lezioni di dir. intern., p. 34; l'ordine di esecuzione Ç in tanto utilizzabile, in quanto il trattato a cui si riferisce comprende delle norme internazionali dalle quali sia possibile ricavare il contenuto di .quelle da immettere nell'ordinamento interno :o; BARILE, Dir. intern. e dir. int., in -Riv. dir. intern., 1957, 26 ss., il quale, occupandosi del problema con riferimento anche agli ordinamenti che consentono l'immissione automatica, rileva (p. 92, in nota) che, in ogni caso, resta Çla necessitˆ che dal trattato debbano potersi logicamente e direttamente dedurre regole interindividuali, verch esso possa trovare applicazione" (e cita la conforme Corte Suprema degli Stati Uniti, 22 dicembre 1944, e la concorde dottrina anglosassone); MoRTATI, Ist. Dir. Pubbl., ed. 1969, II, 1344: in virt dell'ordine di esecuzione Ç l'interprete abilitato a trarre direttamente dal trattato le regole per i casi affidati alla sua soluzione, (nei 'Limiti in cui la natura á delLe medesime renda ci˜ possibile). E, ancora: SOCINI, L'adeguamento degli .ordinamenti interni, p. 88; SERENI, Diritto intern., I, 229; FABOZZI, L'attuazione dei trattati internazionali, p. 121 ss. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 335 Qoosto iaiccoll'!dio, fo1I1Jdlaito -aii 1sensi .dJeil suo preaimbol!o -sull. ipll.'linc~ plilo tdli 1111egoziiia1li da o0111JdJUll'lsi su ¥ UJJlJa baisle di 1"etoi(pl'IOcrirtˆ e dii vantaig1g1io murtiuii ¥, 1call'laJtterizzartio daJll1Ja g1I'lanldie :flleissilbillli.tˆ de1J1e SUJe dilsposizJiiOIIlli, m .ilspe1Cliie dii ,qUJeiliLe :r.ielia:tiJve ,ailJa ipiOISsiJbillJiitˆ dii deroghe, ad. provvedlimentrl. iaimmessi dJn oaiso dli dlifficctlitˆ ooceZJiiOID!allii ed ia!lilia composiZli1one dlelilie 1conrtiroviemile :llra d ccm1rrtalenrbi. Oosi, a nOll'lma deilll'aITTt. XXII, 111.. 2, ¥ oi.aisCUlll c0111.triaienrbe esamiilrneirˆ con comptrenl~ru0111Je ále :rliicihliieste r.ivctlitegilli dia quˆillsilaisi alLtro oOIIlJtraea:llte e dowˆ poos1iacrisi a deildiberiaZJiJODJi a pmposiito di it:Jailii xichlileste, qootloca. queste V'ertaino su Ulllia quest'ilOIIlJe tt'leliaibi'Vla iallil'appilfoa:ziiolllle deil tp100Sente aiccoll"dlo ¥. A norma deil n. 2 delJ1o 'stesso 1aJritilcO!lio, ¥ ~e pall.'lti cOlllltiriaientii -rflermilrne l}Uie!Sito ;Che des1i,ginia ., i 'COIIlJ'hraenrbi quiaindlo ag!iJSCOil'O ooillliettii. delll'AcC011do G.A.T.T., neli1a quale ,compa:-esa tla 1di:sposizione deLl'art. IV (ex III), che intera~, non lllieimmeno mterveniuto J.'ol'ldiine di esecuzione. Giˆ !Si visto ,che la legge deJ. 19'57, in. 1307, ,espxessamenrte limit˜ il.a " piena ed intera esecuzione > atltle áSotle ipairti I e III deM'Accordo Generale, " con esclusione deLle norme c011Jtenute nena parte II ¥ ; e pu˜ quindi riJ.evarsi che, ove mai la precedente J:eg:ge del 1950 'Si fosse potuta intendea:-e diveiisamente, 1e .cio ,cOine ;recante l'or:dilne in questione arnche per la detta parrte II, ila relativa norma si sairebbe dov:uta ritenere a.utenti.camente interpretata 'da queiliLa 1successiv~á. che, ácon rigurur:do non ai soli !l["otocolili di emendamento (itl clle, 1come ben chtairo, rnon awebbe a'V'Uto significato), bensl a ;tutto fil complesso della ,convenzione, isepooatamente e specificamente ebbe ad occupa~si ideJ.le diisposi:ziioni della parte 1se1co:nda, per le quali, si ripete, ,ebbe 'anche a rch:iial"iirie: Ç Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigemti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale ,. . E poichŽ, pell."altro, questa ilimirflazione 011le norme compatibili oon La citata legiisl:azione 'era g.iˆ 1contenuta :nelJ.'iaccoodo di Annecy, al quale eSJ;lfl'!essamente ISi rif.eriv:a fa llegg:e n. 395 del 19-50, agievoile considerare che ll:a successiiva rpuntuatle id:istiinzione, tra 'le illJO!l'me alle quali si dava esec:uzrione e queJ.1e ,che si ,sarebbero potute app]Jicair.e sotltanto nei limiti di quelilia compatibilitˆ, inon pu˜ avmie allitro stgn:ificato che questo: che, c1o, itl Leg]stlatoxe aibbia inteso .in og:ni caso riiserv.airsi di rprovvedere con un lp!l'Ocedimento oodiniairio, 'e rcio mediante la posizione di apposite spe cif“,che norme, iper l'adattamento, ove occo:wenite, dtel diritto intetl'\tlO aillle norme detltla ripetuta parte II dtella Convenzione. Le Corti rdi iaippelllo, 1e ,CtUJi decisioni si sono Iím!PlLgnate, hanno creduto di poter superare ia'gievolmenite il ipnoblema prospeititafo, iliimitandosi ad osservare 'che l'raccOO'do G.A.T.T. áera diventato viiílicoiLante, e si era tramu tato in pa:iecetto interno, giˆ Lin virt dte11a il.regge n. W5 delL 19-50; e la CO!rte di Firen:zie, in ~titcotlm-e, ba giudiicaito actdd.rittUl'la indiifforente, ai fi:ni in questione, :la esclusione disposta ,con la 1suocessi'Vla Jeg:ge rdiel 19157, a:ffenn:aindo che l:a ástessa si swebbe rdovUJta, 1comiunque, ll"iitenere rifeirita alJle so1e dislpo sizfoni imod&f“cative contenute IIllei J>l'Otoco1li del 1955. Ma evidente, in 'Primo luogo, l',eirrOIJlieii.tˆ ,di una distinzii.one tra le dispo:sizion!i detll'1accordo Olt"iginario e rquelJle dei prrotocoHi .di emendamento. Ed plll'ie chiaro che i ghJJdid rdi secondo grrado non haD1I10 dato iil giusto 336 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vameI111le È, ác:ome 1piret0ílsa l'art. XXV, n. 1 -Ç pQIía:'lamJnlo c01111sililitiwsi con Ulllo o rpii coortriaiea:Il1Ji ¥SJU wna áque1srtiione ,per J.a qrUJallie non sarˆ srtJa:bo possibillie .giirwngeire aid UJna solUZJi!oine ásodJd]sdiaJceitllte med!íIMllbe iJ.Je dleilJilberrie dii CUii al n. 1 ,,_ P1eir d!l ¥C1a1so ohe run rcomr1aioote ocdrbea:Ilesse Çohe un vantiaggliio dea:iivatogilii id:íJI'ieittiameme o io::iidJíJI'ieittiaimemrbe ádJail presernite aicicordio fosse am'.llull~ arbo o 1ooimp111ome1sso, ovvero 1che. :ill raggiíIUJngiimelllfto di UJilJO degilii scoipd. die{lll'aicmoocido fOISISle áCIOmpromelSS“O È, 1“ria 1l'iallti!10, Ç 'lWe ld.imitatamente ia .quelle non :i:ncompa1Jibili áCon la il.egislaziorne vigente in Italiia a11Ja data del 10 ottobre 1949, e sostanziailmente si detto (in c()lllitraisto con wa 1stessa impostazione áche, almeno [)Jelil.a sentenza di Fi:r:enz.e, :semb!ra:va essersi CO!l.Tettamente avviata) che un p:robllema di inter- pretazione non ,si 1saa:-ebbe dov;uto nemmeno por!re, e .che, anzi, nemmeno la pacifica 1distinzdone 1accennata a ¥SUO iluogo, sazfone delila Jiegge n. 1307á á PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 337 aid:ottarre m 1si1rui~iJOOJi 1Siff.atte. Questi :];)fl"IOV'V1Û1diimetni1Ji cruniprielilldicmo, per ilia 1comiposi:ZJíJcme dehlJe 1cOIIlltroviecns11e, Le xdichJiJetSfle o ,pro1poSJIJe sc:rWbte da " esaimilnalfle 1cO!Il ¥COOll!pl['etns1ooe È, .gl!i 1aiccem1Jamienitii eve1I1J1Juailmei:nrte seglU!iti da :riaicoomaJilldiaziii011Ji, Le dei1iberiaziiioni o deCliJsdiorui d!ei!JIJe paa:itd. cOOlltlriaie!Illti, li.'V!i compriesa queilllla 1di iaiutQII'liz~airáe deterimíIIllaitii c1ontriaiootJi a 1S101S1Pelllldere, nei ácoo.dlrcmti dli 1al11Jrli, G.'a1ppl]liJcaziicme dii .qual1silasi COllliCessilOIIlle od ailltro obb1i:gio detrd.'Vlaillfbe daG. G .A.T.T. 1ed iíIIllfí.lnJe, dJn oaiso dli sli.:ff1ait'tla sosperr:uslílolille, fa .t“aicdlltˆ deilll'Iílnrtleressaito di !l'ecediel"e dlailil'aiccOII'ldo stesso. Infiine, per dii. 1caiso dJn 10Uli, m ¥seguibo ad un dimpegno aisS1U111to co[ G .A. T. T. o 1aid UIIlla 1co111Jcess1one lflelliaitivia ad 'U!llla priefell'lefilZla, de1Jerrnli.Jruaitd. dil. 1957, non do¥r.rebhe .comunque .consen:ti!l'e di perven:iTe, in via iDJterpretativa, ad un iriisultato ádiiametrial!l:nienite oip,po¥sto, 'e .cio ad una conclusione di :ricezione ainehe delle nOl'lroe escluse, 1e tanto pd: in mancan~a di opposte e valide .considerazioni, 1che possano .comunque giustificar.e un il"1suil.tato dlffoo:me da quello fatto 'P,ailese dalJa 1etteil"a dieil.1a tleg,ge. lnoiltl"e, se la mserzione ISi doviesse i'DJtendere -(e non potl'eblbe comunque pretáendersi di ipd., come 1si .ammette, del il'esto, nelle sentnze imlpugnate) -nel senso che 1siano da .conside:rare o:iecepiite le sole noil"me non incompatilbili, attesa la il.imitazione iDID.anzi :ricorrdata, non ;potrebbe allora non ¥constatatl'1si áChe, áessendo á1a limitazione istessa giˆ cOiOJtenruta nei [pirotocoJJli inrteil"Ilazdoniaili (6), il.'cxrdine di esecuzione avireblbe potuto essere ainche se:mplicemeDJte esteso alla parte II, .senza .eme ne derivassero effáetti pi ampi di quelili .chiariii con 1a formulazione iaidoperata dal Legli.silatoire del 19'57. Si dovtrebbe per˜ iriteniet11e, di coniseguenza, 1che di d˜ non ási sia accocto il p['ledetto Le~s1ait0il"e, ai! quaile, dunque, d-O'W.'.ebbe :lia:risi .ca:r.ico di aveir pensato áche, ise avesse disposto quella ;sempHce estensione, áaVI"ebhe deter miinato la IJ:"i.cezione anche delle norme incompatibili. E poichŽ, !IDVieoe, una taile ipotesi, non sufflr:agiartia da ai1cun COITTJC1udenite elemento, ,sembra aissolLutamenrte da escludere, mene evidente il'intenio cli rpireciásaJ:"e la d.notperativitˆ deill'o!l'ldine di e:scuzfone pe:r la pall'te sec01nda diell'iaiccordo, 11'.llon pu˜ áche 1con:Jiermairisi fil giˆ rilevato valoire della precisa zione stessa, ila .quiaiJ:e, in definitivia, :non pu˜ intendersi 1se non nel senso innanzi indicaito, 1e cio come !l'liiservia di pirovv1edere m via ordinaria alla posizd.one di ev.entualii successive n-Ornl!e¥. E tate rise:rva, del :resto, nemmeno :superflua sul piano 1inteirno, perchŽ comunque idonea a chia:ri:re (L'assoluta non -apiplicab:il:itˆ immediata delle :noit"Illle in cUscol"so de1la .convenzione e :La .conseg,uen1ie impossibilitˆ che ne derivassero diritti 1sog.gettivi dei &ngoili, 1svol1geva una ISU!t particolare fun zione anche ,sul piano interillarlonale, quale dim.ostrazi-Om!e d~ll'linpegno deH'ItailiJa 1anche in ordine 1all'attuazione dii .queilil:a ipa:rte dell'Accordo, che aVI."ebbe :rd:chiesto,, appunto, un success1voá aut01nomo adeguamento leg;tslaitivo. 6. -L'esattezza de11a .conclusione ;r:a.ggiiUJnta dimoshiata, del r.esto, dalla áconsiderazione .globale della rpoo:tarta del.1'1accordo in d:iiscoit'ISOá e dal (6) Sia in quello tra le Parti contraenti originarie, sia in quello di Annecy, con il quale l'Italia aderi all'accordo (retro, p. 7). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -.á.,. produrttoil:'\i 1S1Ub.iiscano, o l'liiscmno dli 1subliirie, un dia1IlJilO giriavie, J.'airt. XIX aurtoo-:iizm dil 1CJOOfíII'laienrte 1a 1SOISpl&l!dere Uiillílllaltemilmelnite J.'effioalcda dieM'limpegno come pure a reV'Oicaire o modimcare JlJa coooosSIí!olllle, sia dopo aive!I." sentiltlo 1Juibtd. gilii allibrd 001I11traenrtli 1soom esswe glíll.IDti ad UJD. a1e1oordo OOltl glJ.ii. 1íJnte['lejS1saifil!, sila alJllche, dn caiso di mgoo:zia ed m VJíJa provvloorila, senza avie!I"H setntilti. QuaDJto pl"1eJOOdie sufficilente 1a id1imosrtlmoo 1C1he, 1JrOVa1IlldOISí m 'l:llil ccmteisto ISliffaibbo, ll.'air:t. XI del G.A.T.T. nOIIl aJt;itirjibUlilsce ad singoilJL ciJtJtladiln! i dellálie 001JllJU!l11íitˆ H. dJílr.tito dli ,esilgierirue gdiudi.2lilaJmeinte il.'ossmvainza. Lia viallliJdiJtˆ de1i roogoil:ame1I1Jti die1Jlia Comwss101I11e llllil. 459/70, 565/70 e 686/70 DJO!Il ;piu˜ quililldd. essell"le me1I1Jomaita da detto airit. XI. -á (Omissis). riilievo ,che, in re;:illrtˆ, nel 1dalre piena esecuzione aJ!le sole parrtii. prima e terza, l'Italia non :fece ,che adeguarsi aille intese raggiunte m sede lintocna. zii.onaile. Lnn:an.Zli si i tricoodiato come J.e Parli contraenti, avendo constatarto che .ea:-a ancora impossi.ibile perv.endre ad un sistema di scambi fondato sull'assoluta Ubertˆ dei traffici, ,come dpotizmrto dalla .Carta deM'Avana (.cosa áChe avrebbe práe;swp,posto, invero, quanto meno 'UIDla completa aa.-monizzazione dei sistemi fiscraili dei viari Paesi, se non rp.ropll"io una unitˆ poLi:ticia tra i Paesi medesimi), aviessero 11.'ipiegiato, .con l'accoodo di Ginevra, e, in paritiicola!I"e, con il. protocoililo di attuazione p.rovvisocia, su obiettivi meno impegnati, e .tali, .comunque, da ~coDJSegruitre con i noil.'il1lali stT1Umenti adottati ne11a materia doganale, senza affatto iinciictooe sulle legislazioni 'tnterne di oiaiSCIUilo :Staito. Il FLORY (7) ha OISServato, m prro1posito, che ilo stes,so Accovdo genera!le non mai .stato rratificato idaigili 1Stati coni1Jraienti (iá q'Ulali si sono sempre, e 1SO!tanito, riferiti 1al protocollo iprovvdisorio), ed iha posto iin triliievo 'che il G.A.T.T. non conttene sos1Janiziialmnete alcuna nO!I"ffia immediaitamente pTecettiva, nemmenoá tnei rraippooti tra (Le Prur.ti, nei ,CJUi confronti esplica un'efficacia 'soltanto mdix.etta, ipUll' se pienarmelllte v:alida, d:n vista de11o stess˜ interesse degili Stati a non ~imanere esclusi dai vantaggi offerti dal r11spetto deli principi che sono ailila base delil.'Organizzazioo:ie. Ll CuTRERA, dal 1canto suo (8), plll!r 1se ,con rilieriimento ad una teirmdinologia rspdinta daililia pi modmna dottrina. (.circa ila distinz:ione tra t:rattaitonorma ,e trattato-contratto), non ha mancato dli rHeval',e ohe \Le soile clausole concrete, ,ed immediatamente appiliioabiili, :sono queRe rifecr.-ite ailla materia dogJaniale ed .a.Re Telaitive liste dd. áconcessione (materdia trattata nella parte I), e 1Clhe il.1e altre d:iisposiz:ioni, invece, isono soltanto indicative di principi g.elllJerali. Negili ástessi .sensi, poi, si isono esp!r,essi gli. a:l.tl"i autori, ohe si sono occupati deil:1a marteria, li quali hanno posto in rilievo che Çnel sistema G.A.T.T. una parte essenziale quella tariffaria, che riguarda la effettiva riduzione deUe tariffe doganali ádegli Stati contraenti >, ISU:lla base di itraitative (9), e dlie ill G.A.T.T. Ç mira, per adesso, alla riduzione ed all'armo( 7) Op. cit., p. 259. (8) Voce G.A.T.T. del Novissimo Digesto. (9) Cosi ANZILOTTI, in Jus gentium, 1951, 97 ss., U quale nemmeno fa men.. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 339 Il (Omissis). -A) Osservazioni dell'attrice nella causa principale. (OmiS1Sis). -lil dazio d'dmpo1t)1Ja2liiOI11e per 11 :liormag,gliJ Emmenltail e Gruyrie stato 1c001isoiliiidJato dJn. 1sedle G .A.T.T. (ailllegiaito II dJeil oogioilameinto (C.E.E.) IIl.. 1/72, cihe mod!id“ica dJl oogiolliamelnto 9150/6'8, ll'tei!JaJtdivo aJilla 1laird:ffia dogiam.iaiLe ácomUI11e; G.U. u. L 1 del!l'l.1.1972, pa;g. .3175). In ooofrnrmiltˆ 1atll'acr:t. 14, IIl. 3, detl. l'legio1amecn.iio IIl.. 804/6-8, dtl JPireildlervio dJU111.qUJe ilimJiJtlaito iallll'dmpioirfo del diaiJi!o 1cOIIllSOlldidiarto. SeiCIOIDJdJo l'iarlltcrliloo 1DJelilla 1etaJUJsa iprlmciJpaile, tl!a flllOZdjone Ç daizd: c01DJsollri.diarbi ,, 1comp!l'loodie gil'mporti ooinpoosart:Ji'Vli. NetlJla sentenzia 15 ot.Jtoblt'e nizziazione deile atriffe doganali tra gli Stati aderenti ed alla abolizione delle 1áestrizioni e delle proteziorni doganali> (10). E certamente significativi, dnfine, iSlOno 1gli arllti iparlamelilitalt'>i, dai quali daJto di ev.inicere che 11.'umco áefferlltivo impegno, da traduxre in norme intell'tne, etra queillo concell"Ilente le. ta!riffe do1giamiali, ila cui riduziolile, conooirdia1Ja su ba!Sli mltltiJ.ateraili, aiv.t'ebbe áConsentito un magigiiooe sviluppo deil comm.er:cio internazd.Olllale. Nei detti escluisivi sensi La relazione del Ministro degli Esterti. Sforza (che acco!ID[)agnava iii. disegno che fu poi fu:iadotto !llie1la legge n. 295), ed in essa; inv:eT'o, mentTe a:mrpio spazio da¥to áailila marteria itairif:fiarria, co!Il l'anail.:Ltica mdioazione diei ,dazi conco!t'dati per .singoli prodotti, viene trattata molio pi bir.ev;emente :La parte seccmdia, di non immediata ap!Pilkazione, specif:Lca!llidosi testualmente: " La sua attuazione; come risulta á evidente dallo st~so insieme di norme eccezionali e limitatrici, con cui si cerca di porre cautele contro i rischi Çli un 'tapido passaggio ad una maggiore libertˆ degli scambi, non pare sia possibile nelle .condizioni páresenti. Si comprende, perci˜, come, prescindendo dalla differente politica economica perrseguita da ciascuna di esse, tutt le parti contraenti si siano trovate consenzienti sull'opportunitˆ di escludere dall'applicazione immediata la seconda parte dell'acco!f'do > (11). D'ai'Ltra ipa.rle, 1a.gáev0ile anche rriilevare ohe, e>ltre che neilla palt'te III, pure ~atadi:mmedd:aitam.ente aipplicabiile, ima .conte1I1enie solianto clisposizioni genierali o initegiraitiv:e (.specificazioni rter.ritoria1i, entrata in 'vigoire, etc.), tutte rd:fe:cibi:li anche alla iparle I, 1soltanto dn áquesta si rinvengono norme dal collite!IlJU.lto sufficientemente prec:iiso, riferite ail. vero e proiprio trattamento daziario, che ile parti iniesero specifkamenite it'Je'golare.á L'.airt. 1, :in partfooilalt'e, iplt'eViede Ila c.d. clausola muil.tiolaterale della nazione pi faivOTita, IStahilendo áche qualsi.:asd vanrbaggiio, acoordato da ciascuna Pocte ccmtraente ad un prodotto originario di áqrua:lsiasi ailitro Sitaito zione dell'art. IV (ex III), n, in genere, della parte seconda dell'accordo. (10) MIELE, Principi di diritto internazionale, ed. 1960, p. 141. (1.1) Camera dei Deputati, Prima legislatura, Documenti, atto n. 943, p. 4. Si veda, inoltre, tutto l'andamento del dibattito parlamentare, imperniato essenzialmente sull'esame degli accordi tariffari, ed assolutamente non riferito alle norme della parte seconda. (Atti della Camera, Discussioni, p. 16254 ss.; Atti del Senato, doc. 930-A). 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 19619 ~Cla'UISla 14/619, Markus & Wiai1sh, Raiac. 1969, pa:g. 356) laááOorte ha aff,eiI"IDJaJto che 1i itetlUillitnli Ç 1c01DJsol!:iJdi8JZJilOille ¥ e Ç daztio consdllkl1artio ¥ so111Jo spesso usa:ti Ç ilil i.Slellllso ampd:o, pier mdiicaire ful c~ssodellll!e ClOillCetS1StiJOIIlli iflairlii:ffairliie efl“ert1JUJart:e diaii membrii ,del G .A. T. T. e 001stiituetlllti oggelbto di 1 uin l()lbb!Jiigo IIlleilil'arnbiJ1Jo di questo a:aco1rdo ¥. Tianito iLa praissL seigmta dlaihlo l Haiupt:zioilJl!aimt, ooováen'Ulto neilll!a 'ClaiUJsa prdinciiipail!e (lill quai1e chdiama l'im-I o destina:to a quailisiasi altro Staito, si estende; automaticamente, ai prodotti originwi di tutti ¥gQi aJitr.i Staiti o destinati a átutti .gli altri. Stati (12). Ed chlaro, quindi, .che 1l vincolo .si potuto triaduirr>e in nooma interna, .per;chŽ del tutto semplfoemente indlividuaibiile 1sulla base dei singoli accordi tra Stati, rrelativi a determ:iinati prodotti (1si traitta, in effetti, di U'Illa .cilausola cid. Çspecializzata>), e spedf:ilcamente :riferiti al regime dauarrio, ácon esclusione di qualsiill!si :rilieriimento ad 1alrtre imposizioni attuate in .sede di impoctazione. (In tali sensi del tutto ,chiaira la nota a11Jl'articolo 1, conteD1uta 1D1eihl."aJI11IlJe1sso I de1~1l"acc0!rdo, 1nelllJa .qualle pTecisaito che llie obbJiigazionJ. indicate nelJ1o stesso art. I e nel .successivo art. II, ma concernenti materie rientraniti nella disciplina defil'airt. Ill, sono 1considerate come incluse nellia _parte II, 1ai fini deliL'aipplioozd.one ádel protocoolo pr01VV.isorrio, che, .come prriima .si ricordato, limita l'obbilig,a:torietˆ di ta1e parte alle sole disposizioni non :incompatilbi:li ,con glii oridinamenti dei singoli Stati) (13). Ne11'1airt. II, :poi, :sono pTev:iiste le Ç liste di ,concessione È, alllilesse aJilja:c corido, che riguardano specifiche r1duzioni, ugualmente rrifie;r.iite a Ç droits de douane proprement dits È, o, áComunque, limi.ti massimi di 18JPplicabilitˆ dei dazii; ed in questo pM">ticoilJar,e settore, ,che ha ll'foevuto anche ulteriori sviLuppd sempre diefind:ti .con .speci:liici accor:dli, e ¥questi autonomamente fatti oggietto, ipoi, di leggi interne di lt"a1Jiifi,ca (cltr., ,aid es., Legge 8 novem bre 1957, rn. 113c3" iper l'aocorrdo di mantenimento in viigore de11e liste an nesse a11'.acoorido; 1egg.e 2 gennaio 1958, n. 25, ip1er i'acco:rdo di Ginevra deiJ. 23 maggio 1956, relativo 1a liste addizioillaili), de[ pari agevole doonoscere l'tdoneitˆ dell'ordine di esecuzione, attrav:erso dil ,quale, in concreto, si venuto a stabilliir:e .che i dazd. concoir.diati con le piiediette litste sarebbero stati applioaibili aMe importazioni da Paesi ader.enti aJ1 G.A.T.T. Ma .aJ. di lˆ di ,queste norme, intese al 11aggiung:imento dei fini essen: ziiiali dell'accordo (14), pT'oprio non Sii vede come si possa pretenderie di individuaráe in alwe c1auso1e, .contenenti 1sempiliid áenunciazioni di princiipi, (12) SCHIAVONE, n principio di non discriminazione, p. 90 ss. (13) 11 testo francese recit.a: Ç Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier, par rfŽrence aux paragraphes 2 e 4 de l'article III, ainsi que ceUes qui sont iscrites au parc“graphe 2 b) de l'article II, par rfŽrence a l'article VI, seront considrŽes comme rentrant ˆans le cadre de la Parne II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire È. (14) Cfr., oltre alle citazioni di cui alle precedenti note 7-11; SCHIAVONE, op. cit., p. 9, che individua nel principio di non discriminazione, attuato attraverso l'estensione multilaterale della clausola della n.p.f., il fine consider.ato dal G.A.T.T. per Ç una funzione livellatrice nei confronti dei trattamenti riservati ai vari Paesi ¥; CoLLIARD, prefazione a FLoRY, op. cit., che definisce l'accordo Çun simple cadre de nŽgotiations . bilatŽrales, qui, par leur multiplication et par le jeu du principe de non-discrimination, aboutissaient ˆ une libŽralisation des Žchanges de caractre finalement multilatŽral ¥. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 341 poo:ito 1C10ffitpeinsait.i:V10 ¥ An,gJMeiJcl1un.g,s~oil“l. .. ), quanto queil!l!a segmta da!! Go. vie:m:o :liedletr1aille, iil .quia!Le ha rdJtie1n.ruito ohe il.'eistlenisiJofDJe deigJi d:mporr'tli compenisativii :a rl:Jutti i :pi:rioidotti aigárti1coJJi. 1sairebbe stata in 001nrtmal.illJo con il'a!l't. 12 del '11riarbtaito. 1ilnJdJi1oa ¥che ádetti 1imp01ri1Ji 1sooo 1affini ai dlaz:i doganalld:. A questo prio1posiJto., iainzi, glld. Stiatd: Undrlli halillilo proiteisitiaito dnvooa111do l'articowo XXIII. 111. 2, dle:l G.A.T.T., 1i che ha dle!l (['lel31to tln.idotto J.ia Comunitˆ delle diaposizdoni lidonee ad una .im.mediaita traisfor:mazione, attraverso un semplice ardine di esecuzione, in norme interne; e, appunto in vista delJJa natura istessa deMe dette ácliaiUJSoile, la cui aP1Plii..cazione a'V'llebbe Tichiesto una ulterioce :specific~ione, anche . iper ila indispensabile armonizzazione con Le norme .ii:r.ulleI"llie di ciascuno Staito, si spiega ultea:'iorrmenrte :La riagiiione del1a limitazione e~.essamente stabilita ieon il 1protocollo dd. applicazione prorv viisoriia, con H quale i.e Parti 1contr.aenti, oblb“Ligandosi a daa.-áe attuˆzione a1Máe sole inoome non incompatibfil .con i singáoJ.i oodin:amenti 111aziona1i, voM1ero :riservare a ciascuno Sta.ito di provvedel'le alte 1eventuaili occorrenti valuta zioni, e, quindi, alila áemanazlione di ispecifiohe norme idi adattamento agili ordinamenti medesimi. NŽ pensabile ,che, alfa :detta individuazione, si possa procedere in via di d:nter:pretaziOIIle. Invero, 1ooime megilio saa.-ˆ messo in ,evidenza nei pairag,rafi successivi (qlllMl:do si 1esaminerˆ . pamcolairmenlte J.a .clauso1la IV), non si dovrebbe soltanto stabilire 1se un parliico1axe tributo, o un particolare divieto d“ traffici o di traspooti, siano giˆ previiisti dalile norme vigenti in uno Stato, per qUJi:ndi affermar.e ila inapplicabilitˆ della clausola del trattato, che ne prevedesse il'aibolizlione. Si dovrebbe, invece, in .primo ll!uogo individuar.re quale 1si1a la portata dei principi ¥affermati (si vedano, ad esempio, 1e enunciazioni deil. tutto g.enerali 1c0tnteniute: nelJla .clausola VII, . iin tema di determinazione del valore in dogana delle mwci; nella clausola IX, áci~oa ila :faicoiltˆ di apipor.re i marrchi di orr1gine; nella clausola XI, sulle irestrizioni quantiitative alil'dm poctazione); quindi, 1si dowebbe consideraTie ila lLegiislazione illlterna it'elativa alle materie áconsidea:aite; e, da ul:timo, si dovrebbe ,stabil:ixe se ed in quai1e misw-a l"ai'btuazi0111e .concreta dei principi 1del trattato ipotveibbe essere irealiz zata senza incidere swlla normativa inte'l'!na. E poichŽ, áalmeno per áquanto irigllliar.dJa il'ultima indagine, non si potreb be prescindere dal considerare H compll:essi vo sistema nel qua.te dascuna disposizione iinteTna ,si inserisce, per poli aocertail'le quali :rnodi:fi.cihe vi si doVTebbero aippocta.Te, non áSembra poter áe che Ç it supremo giudice di legittimitd deve esserne il rigoroso garante > : Oass. 2 agosto 1966, n. 2148, Foro it., 1966á, I, 1887, in motirv¥azione). NŽ gioveráebbe osseirv~e, .come ,si oveduto di !P<>t& iliarre ne11e delllll~ ciate :sentenze, .che la compatibilitˆ dow-ebbe senz'ailtTo riconoscocsi, una volta constaJtatosi che, alla predetta data, erano uguali J.e aliquote deil. l'I.G.E. inierna ¥e dell'imposta a11'.importazione. Il rilievo, inViero, non 1appM"e esatto nemmeno limitatamente a1l raf frornto ipotizz¥ato. Ed ¥Ce!lito, ácomunque, ohe iLa ¥compatibilitˆ doVLl'.1ebbe dgururdarsi ri spetto ail complessivo .sistema tri:buta:rti:o, ácome meglio sarˆ detto appresiso, essendo .evidente, idel ll'esto, .che, ácome si giˆ osserVlato., ii1 prob1ema po trebbe essere posto e risolto !relativ;amente a ciascuna dellle ol:ausole della á á PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 343 palie :r1illieva ohe Illel1l1a seilllbenza 12 d~cembll'ie 1972 {1ciausie rdJuiruiJte 2;1~214/72, 1!Illi1Û1l'1Illait]Ollllail Fcr'Uilt Oompooy, Ra1cc. rn72, pag. 1:2,19) '.ha Oorrtie sli. pll'orn1. lJ11.ZlilartJa l.lil11ilcameirube suilll'efficaicila d:iir:eitrtia dli lUll1Ja siing.olLa dlilspo1siiziilone (il'art. XI) dei!Jl'Accimdo Gen1erial1e. L"arrit. II, iilrwece, in !l'lelLaiziilolllle con 1'1elliooco aWLegia“to allll'Accordo, '01.looco nie1l quiail.le oono stati staibillliltli d. dlarzd, oostiirtutlisce 'l.llilra no!l"lmativa ohiilarria e liinlcondwoo:mita, che pu˜ esseir :f.iartltJa pall'te II del G.A.T.T., per accertarne lia dcevibiHtˆ nehl'Orrdmamento, e non .giˆ áconsiderando 1se ognuna delle clausole ástesse sia o meno app.Ji.cab:il:e in determinati settori. E p.ofohŽ la áclausola IV, ,come non ipax dubbio, di quellie che n0t11 consentwebbero, 1comUfnlque, una g1eneraile .applicazione, secondo il ripetuto criterio della compati'bil:itˆ, .ed almeno per d˜ che ,corwerne l'íllnposizione fiiscai!:e, dev;e conseguentemente escilude!rtsi che ,essa possa 1esseire stata re:eep. ita nel nostro sistema tributario. 8. -La conclruisione indicata, giˆ imposta dalla consideira:zione generaiLe del .sistema, 1trova u1tell'ioce ed 1aiss01rutamente inequivoca conrferma nella natura ,e nella portata delila clausola in d:iisC'U:Slsione. Essa enuncia due 11:1ego1e fondamentali. Con J:a iprima (n. 1 dell'art. IV) viene riconosciuto daiHe pa!l'ti contraenti che J:e :disposizioni suliLe imposte intell'ne e quehle relative al comme: vcio non debbono ,essere applicate ai pirodo1tti impo!I'tati in modo da favorire ilia ¥produzione nazionale (Ç ... les taxes et autres impositions intŽ1 áieures, ainsi que le fois, rglements et prescriptions affectant la vente, la m.ise en vente, l'.achat, le trasport, la distribution ou l'utiLisation ... ne devront pas Žtre appliquŽs aux produits impo'l"tŽs ou nationaux de manire ˆ protŽger la production nationale È). Con 1a 'Seconda (n. 2 deHo :Stesso art. IV), viene stabilito ohe i prodotti importati dal territorio di ,ciascuna delll.e P1arti contraeillti non devono esse;re assog,gettaitd, direttamente o inclirettamente, ad dm.posizioni ipi gravose di quellle áChe, diT1ettamente o ilnd:iirettamente, ,colipiiscono i simiili tp!l'odotti nazionali (Ç ... ne sŽrcmt pas jrappŽs, directement ou indirectement, de taxes oo d'autres imposition intŽrieures, de quelque nature qu'eile soient, supŽrieures ˆ celles qui frappent, directement ou indirectement, le:s produits nationaux similaires È ), 1e itutto d˜ in modo da imp1edire una .contrarrietˆ aii p'l:'incipi di non discriminaziOa:lle, di cui al .giˆ esaminato primo paira,grafo deJ. medesimo a:riticolo ( Ç En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autrŽ faon de taxes ou d'autres impo~tions intŽrieures aux produits impol1'tŽs ou nationaux d'une manire contraire aux principes ŽnoincŽs au paragraphe premierÈ). DaiHo .stesso testo, d1unque, 1appare chi1a!l'o .che 'la daiusola non stabilisce che ciascuna imposta (o 'Uilla imposta coil'lt'ispondente), che co11pi'Sce i prodotti :interni, debiba áesswe applicata con ¥Le 1stesise aliquote, ,e, ipi in g,enerale, con ,gli stessi 1sistemi impositivi, anche aii. ipTOdotti importati da Paesi aderenti aM'aiccordo. Essa, invece, sancisce soltanto il principio della paritˆ complesisiva de[ trattamento tributario, come dimostrato: dal :riildevo della stessa inammissibilitˆ concettuale di una :automatiica e ddrr,etta applicazione, ad un 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ,,~ á¥' viaJierie dlaii 1simg0ilii, imidip1eindeTIJtemente dlallil'arbtegigiilameruto deilllo Staáto inteflessiaito, nelllia á:1iaitt:iJspecile Ja SW.zzeo:ia. Oomunque, dJl ¥co111isJ011Jiidamemto de1l ádiaZJ:iio dli cui triaittasi. si desU1IDe da11!1'1ewe:nico 1c0ill!tenufo !Il!elil'Ailileg.aito II d!ellllia tairliflla dogianialLe comune (lThellJlia V1emsiione dieil. !l'legiOllJaimenrtJo 1/721). Esso :ila qruiinidli pairte Jilnrbegmllllbe delJlia tax:iff1a e ;ne poissíleide l1a stessa effica1C1ila dlilrertta. certo rtriibuto, .di norme .dettate 'PeJ." altre imposte (15); d.aJwa considerazione della stessa forimulazione del testo, nel quale, cOiID.e .si viisto, :risulta soittoUneato due vo:Lte, quando ISi pairla delle imposte che ácolpiscono i p!l'odotti nazionali e ¥quando si :Ila !l'."iferimento a quelle reliative ai prodotti imporitati, che ci˜ che idev1e assiJCIUJl'iM'!Si, 1da pa:rte di .ciJasCIUilo 1Staito, soltanto che :i.il trattamento fatto direttamente o indirettamente e cio, in una parola, complessiivameDJte, .gfobahniente, non venga a ¥Costituire una protezione per i prodotti nazionali, :lierm.o Testando áche áciascun Paese deve fwe ci˜, come previsto dal pll"otoco1lo iprovviáSoifio, nei 1soi1i .limiti della compatibilitˆ con la propria legislazione intell"na; dal fatto, :i!Il:fine, .che (La seconda. pa1rte deiJ. pair.aglflafo 2 delil.'articoil.o d:n ¥esame (Ç En outre, etc...), espressamente prev áede un possibile diVieifSO 1sistema di apipJ.kazione diel“ie imposte, ed ovviamente anche 1con 1ddiffeifenti 1ali.iquoite, ai (Prodotti importati o a quelli interni (la ddsgd.untiva nieil. testo: "aux p1Toduits importŽs ou naticnw:ux), e soltanto riaf:lierima che, in rtal ácaiso, il.'1apipilicazione non deve esseTe fatta, coonunque, e d'une manire con"braire aux principes ŽnoncŽs au paragraphe premier È, e cio in modo contrarlo ai principi di non discriminazione in favore dei prodotti nazionali. é ben noto, del riesto, che anche ailtri oodinamea:llti, ooiWe quello italiano, preved.Oiilo gene1ra:lmente 1liilia molteplicitˆ dli prelievi d'imposta, Žhtlla considerazdone compilessi'Vlal dei quali, soltanito, e non dalla visione particolaristica di ciascuno di essi, rpu˜ idunque .esserie dato di á~ezziare i'iincidenza effettiva á~obaile degli onerii ir.iibutari, essendo pe:ria1tro anche pacifico che á~i onerri medesimi, pur qua.rndo 1siano riparli.ti nelle varie fasi dei processi eoonomLci, ácosi incidendo sui vari :sogg.etrtJi che a ciascuna di esse di!l"eittamenrte !Siano iinteTessati, tuttavia, pe-il fenomeno della tll"aslazione, sempre vengono ll"liipo:ritati, sia ipUI'le indirettamente, in tutte leá fusi ulteriori. é anche 1nO'to che, ipell" iJ1. :princiJpio della iteriritorialitˆ. delil'imposta, ciascuno St:aito non ipu˜ iirnlpo!rn:le tributi in relazione ai faitti áChe si verifichino fuO!l"i del 1suo '1iell"ritoni:o, e nemmeno áquando i :liatti !Stessi -che, se avvenuti neltlo 1Stato, ádarebbero luogo ad una data imposizione -si presentino in concreto :rilevaoo sotto il profilo ,economico, in ll"elazione a situazioni che nel teifriJtocio medesimo vengano ipoi. a riiper,cuotell"si. Oribene, essendo .chiall"o, per quanto detto, 1che il. tributo potrebbe applic:arrsi, per i pirodotti esteri, soltanto all'atto delil'imrpoirta.zi-0ne, e per.ci˜ (15) E' evidente che, cosi per l'imposta di cui all'articolo 17 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, che qui interessa, come, in áaltri settori, per le sovrimposte di confine ed altri diritti, pu˜ esservi una corrispondenza, con la vera e propria IGE e con l'imposta di fabbricazione e i relativi diritti, ma non mai una vera e propria identitˆ, tale da consentire la diretta applicabilitˆ, ai prodotti importati, di norme relative a tributi dovuti per il commercio o la fabbricazione nello Stato di analoghi prodotti. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 345 Iinoil.itire, a illJOirma de!lll..'aoot. 14,.n. 3, del ir1egoffiam00itio 804/16,8 (reiliaitiivo ai1l"oll'lgiallllizzia:zd:oll1Je 1ciomUIIlle neil sett01Ve dtell :liaittie), per i pirodOltrt:d peir i quailii dJl dŽl!ZliJO di0iglall1lal1e srtaito cion1sol1íldiarbo Ií1n sedie G.A.T. T., IL jp!I'leilliieivll. Il!Olll po1ssonio ;sup1elI'iall'le ll'impOII'ltio dell .dJa~o OOQllSlol1iidiarbo. Quieista d1sip1olsliizi. Olllle vawe pieir trUJtti glii onerd. glI'laVlaJil.rbi i pll"odiorbtd. oontem:paJaitii da dleitro i~egol!Jame!Ilfbo e quimdli aDllClhe rpieir gl'1i.Jmpoirrbi. compelillsart:d.vd.. -(Omiss.is). con rlferimenrto ai ptrodotti stessi quali neilila detta sede si p'l:"esentano, aipparre anche 1evddente che 11a paa:iitˆ non sar~bbe assicurata, e queista volta in danno del prodotto nazionˆil.e, :se ile :aliq:tmte delile imposte inte'l"ne per quest'uilitimo prr.eviste .si dorv:essexo aiutomattcamenite applicare anche peir le cOO"ia:-spondenti imposte 1al.l'impootaZILone, :giacchŽ in tacr. modo il. p.rodotto .nazionale, 1che .abbia 1scon1Jato anche alLtrd. tributi nella fase della produzione o anche lo :stesso tributo, iapplicato in vairi successivi passaggi imponliibili (come accade proiprio peir la no1stra I.G.E., 1che un'imposta c.d. onnifase, o 1a cascata) rLSUJlter:ebbe gtt"aV1aito, in de.finJi,tiva, di un ()IIlJere trLbuta, rio maggiore. Si spfoga, ai11.ora, áche gili Stati .si 1sia:no pireoccUJpati, ácon J.'arl. IV della Convenziione, dli fa:r triferimento agli oneri complessivi, diretti o indiretti, petr1chŽ soltanto in ita1. modo, e do ,compM'al!Ldo1si l'onere delle v:arie im.po-' sizioni, che colpiscono iin ciaisouno Stato i ,prodotti rnelile v;ari,e fasi deHia lavorazione, con quel1lo previsto ar1Jl'impootazdone 1per i isimili prodotti esteri, pu˜ ,effettivamente irealiz2'latrsi il"ausp1cato identico trattamento. NŽ validitˆ aJ.cunia potirebbe cri.conosce.risi aH'avv:erisa deduzione, sec()IIlJdo cui, ammettendosi nei iseinsi md&cati á1a compairazdOllle degili oneri globali, il iprincipio detlil.a paritˆ 1complessiva noo. sairebbe attuato, perchŽ determi nerebbe Wla díIScriminiazione in danno dei pirodotti 1esteri giˆ assoggettati nel Paese di origine, e !PlrOP!l'io nella :liase defila lavorazione, ad alifJre imposte. é ,chiaro, illlVero, che delle li.ipotizzate imp.osiZILoni da parte di altri Stati non pu˜ ,e non deve tenetr áC01l1Jto ilo .Stato áíln ,cui si ,effettua l'impOil'tazioine, il quiai1e, 1ailtrimenti, vedlriebbe .gravemente compiromessa la sua stessa S01Vra nitˆ, se dov;esse condizioina~e l'eseir.cizio dei prQ1Prli poteri impositivi non giˆ soltanto 1a'11'0.sservanza del g.einerai1e pirmciipfo della !Paritˆ di tratta mento, bensi addirlittuira al volere ,di ciascuno degli altri Stati, alla cui interna il.egi:slazio:rie risuilteirebibe ,costiretto ad .adeguarsi, quando, per ipoter appliicare Ile pir˜pirie imposte in runa mag.gio!l'e o minore misura, dovesse prima 1accell'ltaire se m.iin.oire o maggiooe, rispettivamente, sia l'onere per i tributi scontati nel Paese d'orcigine. Quest'uLtimo !l'liilievo dimoistra, rperaltro, ohe proprio in omaggio al pirin cipio deilila iparritˆ rdd t:ria:ttamemo, che O'V'Vi1aimente da osserva11e nei con fronti idi tutte le aHire Parti .collltraenti, sicurramente da, :vespinigelt"e quella ipotizzata 1esig.enza di subordinare il regime t:rlílbutario, per i pirodotti iltn porla:ti, a quelilo per ,essi fatto dal Paese ,di origirn:e, giacchŽ chiaro che, in tal modo, il.o Srtato nel quia!Le si eff.eáttua 1l'dmrpootazione dowebbe operare 1 un átrattaimemo di:frfeirenz:i.ato secondo J.,e rdd.rveirise provenienze, e cio, in definitiva, aittuair:e t:ra i vari Stati esteri proprio queU.a ,discriminazione, che J.'Accoir.do ha 1nteso impediire. Ed il vero , invece, .che degili onera iper imposte aipplkate dai Paesi d'origine fa Oon~enziOIJJ.e non aáVIDebbe avuto a:ia,gione nemmeno di oc-c:upa't"si> 346 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omiss~s). -B) Osservazioni della Commissione. (Omissis). -A p!'IO\POSilto det1.ilia áoomparttbillliltˆ idle1gil"ˆmpor1Ji compensaiti'V'i 1C101I1 11e nooim~ del G .A. T. T .¥ la Oomm]ssiJooe (l'"iilieva che i!Ja questiooe pi compliessa di qUJainto noo peiillsi il.''al11flri]oe niehlJa oruwsa prdinoilPal! Je. BenchŽ 1l'airt. II, n. 1 b) del G.A.T.T. V1]eti iLa rtilsoossliione dli dla:zd pi e1evarbi dli qUJeililli iin aitto al!1a data del!l'Aoooodo, ll'lestJa d!a aiooeritlairie Sie gllli e non lo ha faitto, ,gi1acchŽ essi, -avuto d~do anche ail. principio del paese di desti'll!azione, di ácmi :si 1dirˆ ~esso-non ll'8JPP!'lesentano ostacolo alla l"ealizzazione dei priinciipi :della ~ibootˆ :di .commerdo e della paritˆ trlbutall'ia, 1cui ii G.A.T.T. 1si iiispira, potendo 1alla disciJplina dei mede1simi ciascuno Stato iprovedere 1con i iprt'OIPri mezzi, senza :necessitˆ di accoTdi con á~i altri Stati, ed in rpall'Ucolare .con il ben inoto strumento dei riimborsi, all'atto dJJ.¥,espoa:itazione,á delle .somme pagate da:glli oper.atoll'i iper imposte interne duranrte la fase della p!roduzione: rimbOT1si che consentono ag.li esporlatoll'i ádi pOII'taa:-e le merici 'SUJi mercati esteri iJil riegime di ori~nal'ia frlanchigia, e idi ipoter qui.nidi 1per esse sopportar-e, senza P!t'¥egilUdizio a1oono, gli oneri delile :imposte vigenti nei Paesi importatori, e, segnatamente, quel11i ¥COII'!l'ispondenti 1ai tributi .che 1glta\7lano, duxante 1lia fase della produzione, i simiili prodotti nal2rlonali. é aJnche noto che questo sistema dei rimbocsi, ailil'atto dell'espOII'tazione, dei tributi 1sconrtati nena :fase dei1La !lavorazione ¥era áadottato giˆ dia tempo da quaisi átutti ,g;:u Stati, tanto che si 11-.ese nece.ssario introdtWlo anche in Italia, per 1consentill'e ai nostri operatori di pr0e.sentaa:'lsi, d:n pairi condizioni con gld esportaitori ádi a1tr:i. Ba.tesi, sui m&cati ini1lernazional:i (16). Ci˜ dimostr:a, peraltro, 1che il tener .conto, nella ,determinazione delile imposte ahl'iimpo.rtazione, degli oneri áCpmpi1essivi griavanti all'interno i simili iprodoitti, non srutainto pienamente conforme aigli accor.di iJilterna ázionali (ila ácui interpr;etazlione, nei sensi indicati, ;risulta cos“ il'unica possibilLe), ma .costituisce ve~a e ;pll'OIPII"ia necessitˆ, al fine di dmpedire ogn:i ~eriequazicme, áche 1altrilnenti >Si verilicheoobbe, come ¥Clhiiaro, in favore dei ipa-odotti esteri (per-d. qu~i gili stati di esportazione attuano il rimbOTso dei p;regiressi oneri), ed in danno, di conseguenza, di que1li nazionali (17). E poichŽ, dunque, !'lesta ácosi 1c()(Ilfortata 1sotto áog.ni :aspetto l'dnterpreta zione !i:n:nanzi áesposta, secondo .cui la ¥Comparazione, ai fini dei1l'ar-t. IV de1la Convenzione G.A.T.T., pru˜ ¥esclusiviamente fM'lsi tenendosi conto del sistema tributario ágene!'la1le di .ciasCIUlll:o Stato e del trattamento complessivo fatto ai propri prodotti .ed .a quelili importati, si pu˜ conclus“vamente osservaoc-e: a) sul piano internazionaie: che una eventuale violazione degli obbliigihi derivanti dailla Convenzione non potrebbe ritenwsi sussistente, perquarnto riguarda la nostra d:isciiplina itll'ibutaa:-ia, in ¥base alla .semplice con (16) Cfr. legge 31 luglio 1954, n. 570, istitutiva dei rimborsi all'esportazione, e relativi lavori parlamentari; Atti della Camera, II Legislatura, Disegni e proposte, voi. V, atto n. 598, relazione det Ministro VANONI. (17) Come da dire, appunto, sia per i cotoni, sia per gli altri pr-Odotti, per i quali sono sorte analoghe controversie. ' li á~ ' PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 347 ...... , impoir.ti 1compellllsartlivd. rien1tvmo dln questa dli.Jspotsizii.Jooie awuire riciaida!no sotto 'lllil!a clausollla d'esenZJi.JOOJe. L'1adJozili()([1-e dli provvedii.Jme1J:1Jtd. itempol'lallllei d'oll'ldiilllle molllJeiiJao:-.iJo o rellatiMi aililia biJJalllJCli.Ja ided. paigamenrti lllJOil pliJenaimwte 1cioinfoo.-me iaWlJe nOII'IIIle d!eil G. A. T.T., boolchŽ gJd 1airrllt. XII 1e XVIII ¥COIIllseniballllo tl'iaidoZJíIOlllle dii restriizii1olllli q'lllarniti1tiarbiváe di tal faitita. statazione deli1a diisuguaigliianza che si trovi a suSSílstere :fira ále aU.quOlte previste per 1si¥ngo1e iimposte interine relativáe ai prodotti nazionali, e queliLe sta!bilite per 1l!e imposte dovute per la iimpO\l"taz:ione idei prodo.tti esteri, ma soltanto ove il .card.co complessivo per li.e prime (e per aiLtri tributi che indicano nelila :liase del!la produzione) risulti inf.eriol'e a quello derivante dailil'app]Jiioazionie delle seconde; b) sul piano interno: áche il.'iadarttamento dcl diritto inrterno ai diritto internazicmaile non pu˜ .comunque ritenersi operato in virt dell'ipotizzata ricezione, mediante il'OTdine dii. esecuzione, ideliLa clausola IV della convenzione G.A.T.T., e cio ipeir lia :rileviaita iril.possibiilitˆ, sulla base delle stesse norme patti.zie, di un 1adeguamento immediato, meccanico, restando cosi valida l'alitra isola 1conclusione ipotizzab.He: do .quella, secondo cui lLe p.r;edette norme soltanto vimoolano gli .Stati .contra¥enti o ia:derenti ad uniformarvi le ipropr1e iJ..e,ggi, 1senZJa immediaita rile~anza per i cittadini, i qu¥ali non 1possono dunque vantare a!Lcun 1diriitto 1Soggettivo, e le 1cui pretese, di conseguenza, non potrebbero non troivare iii. giudiice caráente di giurLi:sdiz:ione. 9. -Quanto si detto nei precedenti pa.IDagrafi, ici!l'ca ¥l'esigenza di tener conto idell átrattamento tributario complessivo, trova baise, e giˆ se ne faitto un áCenno, ainche nei principi ;che regolano l'imposizione nei viari Stati, e specificamente quella d:ndireitta, in rimerimento ailLe situazioni determiniate dagli :scambii in:t&-nazionali áed 1n viista del :risultaio, áche si mira a consegm-e, idi eviJtare .che -un ptrodotto possa esisetrie colpito, in relazione ad una stessa ipotesi idi :imponibiilitˆ, una voUa nel paese di origine, ed un'iail.tra volta nel ipaese di destinazione. Due ásoLuzionii JSono :taoriicamente iposstbiili, áe due princiipi, iin effetti, risulrtano forimulati igiˆ diahla dottrina eoonorm:ico-:ffinanziaria, e cio : a) il principio del paese di origine, in vd.rl del quiaiLe Çi beni ed i servizi sostengono gli oneri fiscali applicabiLi nei paes.i in c;ui sono stati prodoUi, qualunque sia il paese in cui vengono poi consumati > (18); b) il principio del paese di destinazione, il quale implica, ail.l'opposto, che :i beni ed i 1socvizi " siano soggetti aLle imposte in vigore nel paese in cui vengono definitivamente consumati, qualunque sia il paese in cui siano stati prodotti " (119). Il 1principio del paese di origine, .che ricbioederebbe J.'abolizione delle fronti,ere fiscali (20), non di agevole attuazione, e, in ráealtˆ, non :risulta (18} DoRSA, L'imposizione sut valore aggiunto, Padova, 1967, p. 51. (19) DORSA, Op. cit., p. 50; MURATORI, Sutta pretesa inappticabititd deU'imposta di congi.agtio atte merci provenienti dai Paesi aderenti ai G.A.T.T., Riv. dir. prat. trib. 1970, II, 490, e, particolarmente, 497. (20) DORSA, op. cit., p. 52. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 348 Gtl.'li.mp1011.'1ti oompern1sa,tiv:i sii possono de[ paird. T'ílCJOIIl!diuirre ''Sotto il.a ááá norma d',ecioozdiooie dJi ácud aail'iairt. II, n. 2 ia), xŽl!aitiva ad. 'brllibutd equli:viaeo::utd. ,aid Wlla tassa iinJtelI"IIlla gál'arviaillitli un ¡prodort:it10 lllla:ziíl aiv.rebibe ápotuto ácausall"ie, inva-o, d:istomonii di áCOIDicorrirenza " anche negli scambi internazionali, per la impossibilitˆ di catcolare esattamente l'onere globale dell'imposta sulla cifra d'affari per una merce determinata, e, in conseguenza, nel caso di appl.icazione del principio del paese di de~tinamone, l'impolf'to delle imposte compensatorie o ristorni c0'1"l'ispondenti a tale onere ,. (22). Vi aff¥&Ullato, dunque, ,SUJ1la áconstatazione di realitˆ giuridiche, oostituLte dai mstemi txibrutarri vigáeniti nei viari Paesi, che i cowettiJvi (imposte compensative o ristorni, !riiispettivamente per le imporr.taziond. o Ile esportazioni), possono dar tluogo ad inccm:v.menti, per la difficoltˆ di un coDJtrrolJlo ml!1a ,esattezza dei .caJ;coli posti a li.oro base, ma vi riconoscru di es;poritazioni, col determinare, ipeir le importazioni, Çun caricoá fiscale uguale a quello che grava le merci nazionali ,. (24). 1n 1altri iemtiini, (La neutralitˆ 'concO!t'.renllliale, ,gotto l!aspetto :f“soaile, che esattamente corrdaponde al rpicindrpfo dli non discriminazione giˆ posto a base del G.A.T.T., si pu˜ realizziaa:ie soltanto paTificando g1i onerti tributari che gravano 'sui prodotti. impoo1JaJti e su queil1i p!rodotti nel!l'interno di ciascun Paese, e, rpám-faa.-ci˜, rnorn possono radottar,SJi che due ;sistemi, in corrispondenz ሠáai 1sistemi imposiiti'Vi inazionaili: a) 1se fimposizJ.orne iinieo:na ope:riata col sistema monofase, e cioe con l'arttuazione di un 'solo prelievo rsul rp!rodotto fi.ni.to, quaili e quanti che siano i rprecedenti pa'Ssrarggi inlella fase deil.La produziOIIle e della d1striibuzione, basterˆ eff,ettirvamente :aipplioa!'e '1lfilia ,stessa ailiquota rai ipTod:Otti ii.mpo!rtaii ed 1a .quelli nazdonaU; ed a ci˜ si miira, carme si visto, coll sistema dell'imposta monofase .sul valore raggiunto (la cui istituzione, ed anche questo noto, áCOIDiPáOll'ieo:ˆ, di 'COll!Se.guenza, :La soppressione rdelila c.d. e LG.E. a.H'imporritazione >, dell'imposta di reotnigiU!agl].io e di alcune imposte di :fabbricazione) (cfu'. ari. 1 pu.nrto II ed aa.-t. 5 rdel di.segno di legg'e al)rp!rovato neJ.l'agosito scorso dal Senato, rartto n. 1657); b) se, invece, ácome nel caso delila noswa I.G.E. onnifase, a cascata, l'imposizione inte!rna ,coilipiJsce i rprodotti rpi volte, :ne1Je varie fasi dellla produzione, J:a. neiutr.ailiiˆ o la non -discriminazione non sarebbero affatto realizza,te arpplicanido al p1I1odotto imporitaio soil!tanto un'aliquota pari a queHa appilioata per l'ultfuno passag.gio idell. 1simille rp:rodotto naziooale, e ási riende necessario, rp,erci˜, come ,si detto innanzi, integraire lla imposizione, utiliz (23) Direttiva e.E.E. n. 67/227, in Gazz. Uff. della e.E.E. del 14 aprile 1967, n. 71, riportata anche in DoRsA, op. cit., p. 282. (24) DORSA, op. cit., p, 28. 350 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Comm.d!sslllme lliOIIl. il'litilooe che 1l'1airi. II, n. 1 b) dehl'.AiMorldo Generia! Le sila dliirettameinrte efficace. BoochŽ lllleil!lJa selllltelI1Zla 12 ddioomblre 1972 (cause r.iiumte 21-24172, In1lertl1Jai1lil0I1Jall Fruiit OñillfParny) !1ia Cootie abbila negarto J.'efficaicila diirtertita deil isolo 181r1Jilcooo XI dell. G.A.T.T., ilJa motdiv'azi! oine de(hlia seinrternzra mdlilca chi!a:ramellllte che il.'efficaicd!a dlilr1ei1J1Ja va esci!Juisa a ¥Ca'Ulsa deilJJJa stiruJttiuira giltlll"idliica complessiva deill'.Aiccoodio GEmmiailie, dei zando aliquote diffecr.-.enziate o :liaicendo rlcoirlso all'istituzione di un tributo compensativo. Nelll'iipotesi isub b) pu˜ verificaxsi, come staito lr'ileva¥to dal.la O.E.E., una qualche inesattezza \Ilei ácali.coli, volti ia diete:mtlinarie, appunto, le differenti .ailiquote del tributo o ila m:iisura de:l tributo compensativo. E 'se ¥l'iipotizziabiUátˆ di áerrori (.del lt.'esto 1possib.Hi anche in danno del prodotto nazionaile, 1e non necessariamente a 1senso unico) pu˜ avex suggerito la modifica del 1sistema, .cori áLa sostituzione del 1sisterna monofase a quello onnifase, . ¥Certo, 1p&˜, áe \Ile fa fede l'oper:a della stessa aittentissima Commissione C.E.E., che, fin quando 1siano in vi¥gooe i sistemi a oaiscata, la neutrialitˆ, o uniformi.tˆ, delle imposizi.oni non pu˜ ll"aggiungersi se non nel modo innanzi descritto, a meno che non si vogHa Tfoonoscere una protezione per il ipTodotto straniero, 'sotto.ponendo fo stesso al limitato car:Lco .corrispondente al átributo dorvuto pa-la sola ultima fase di produzione o di scambio del ip:rodotto nazionall ..e. 10. -Questa la reailtˆ, gioc1di.ca ed ,economiáoa insieme, e da essa, naturali.mente, non si pu˜ p'.l"escindere, áquando si vuole :i;ndag;aTe, pex restare nel problLema che ine OCC'Ulpa, .sulla ipoctaita effettiva defila clausola IV del G.A.T.T. e 1sul vailore de11a limitazione che 11e Parti contraenti -con Il"aocordo provvisorio, quanto ahle Parti originarle, e con quefili di adesione, per le a:1tve -voil!lero sancir,e per la pa!l'lte 1seconda della convienziOOCl!e, in riferimento ana compatibilitˆ con la 1le~slazfone vig,ente in ciascuno Stato. l!nvero, ailla luce ádi quanto 1si ven'lllto esponendo ,circa i sistemi di imposi2ii-0ne d.ndi.l'letta nei vari Starti (25), 1agev-0Le conistaitare: I --che una norma, che av;esse imposto ilia assoluta pa:rdif“cazione delle ,. aliquote per i ipirodotti impo!I'ltati ¥e .per quelli nazionaili, si srurebbe presen tata com.e inoornpa.tibi1e ácon ila legislazione deg\Li Stati (quasi. rtutti, e non soltanto l'Italia), nei qualli, vigendo il &stema impositivo a cascata, essa non arV'rebbe potuto inse.rhisi uti¥lmente, e do senza 1sconvo1ge11e, awunto, il 1sistema di rp11elievo fiscale giˆ in v:Lgoif.e, áe :senza determinare, al posto dell'auspfoaita pe11equazione, un :si¥cura dism-1minazione á :in danno dei pro dotti nazionali; -che, ¥l'altra pair.te in coerienza, e ipil"Op['.Lo nel:La consideriazione di tutto quanto ;giˆ 1si rilevato, il riferimento aid un trattamento da farsi " direttamente o indirettamente >, ai prodotti iimporrt.ati, in modo non dete riore rlsiPetto a quetllo :liaitto Ç direttamente o indirettamente È ai prodotti nazionali, ''non rpu˜ intendemsi :se non oorne esp11essirvo pir0tprio di quella esig;e111Za di parttˆ complessiva, di non disciriminazione, di neutralitˆ, di cui (25) Si noti che, fino a qualche anno fa, soltanto la Francia, almeno tra i Paesi occidentali, aveva un sistema di imposizione indiretta di tipo monofase, ma nemmeno completo: cfr. DoRSA, op. cit.,.. p. 59 ss. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 351 suOli aispertti coaiV1ÛfilJZliJQIIlJailJi. dlelll1e nonme d'eSOOJZJiiQIIlJe din esso con11elntute, della manca.n.m dli saru'Jl:onrl. ~ilwrlild~che. Lo istesso valle qUJmdli iper ál'wtilcoLo II, n. 1 b). P& staibdl];ilre se questo sia dli.ire con ila stessa aliquota pirevirsta per il ásolo ru1timo scambi-O del simHe prod:otto :naziona.'le. 11. -La tesi .sosteDJUta poc l'Aa:mnirustll'iazione 1conforme, del !resto, anche alla illltertIIDetazione che, in ambito j.nterinazionail.e, starta data ad una disposi~ione del trattato de11a Comunitˆ Europea del tuitto anail.o.ga a quel1La qui in esame áe :rel,ativa ail.1a 1stess:a materia del!le disposi.zii.on.i indirette interne. L'a:r:t, 95 deil. detto trattato (r.eso esecuti'Vo in litail.ia ácon 1a legg.e 14 orttobTe 19<5á7, n. 1203) disporne, invero, quasi iletteralmente traducendo il'mt. IV del G.A.T.T.: " Nessuno Stato membro applica diret1Jalmente o indirettamente ai pro dotti degli aittri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazio nali similari >. ÇInoltre, nessuno Stato membro apptica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni ". E la Corte di Giustizia delle Comunitˆ, chiamata a staibililre " cosa si debba intendere p.er tributi interni gravanti indirettamente sui prodotti nazionali, ai sensi dell'art. 95 > dtato, ha osse\l"Vaito, lineannenrtáe, che la norma " riguarda il complesso dei tributi gravanti effettivamente e specificamente sul prodotto nazionale in ogni fase della produzione e della distribuzione, anteriore o concomitante al.l'importazione del PTOdotto,. (scilicet: di un 1sirni11e ipirod'Otto) Ç da aitri Stati membri> (:sernt. 3 aipll'ile 19'68, in causa 28/67, Foro It. 1969, IV, 123á ss.). La stessa Coll'rte ha áchiarito, áespráessamente rilevandolo in rlferdmenito ai sistemi impositivi Ç a cascata >, che senz'alltro consentita sia l'applicazione 352 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Oommiisisi.iolilie ammette tUJttavJJa áche, esselilido stati msei““iti negild a(lll!egaitli die11la tairliffia dog181Illaie comune (l!'!egollamellllto del OOIIllsliigl1iiio numell'o 950/6.S, mOldlmcaito da[ 1regoliameirnbo 1/72), i diaizli iCIOIIllsollidlalbi in sede G.A.T. T. 1sooo idJivienurtii d!iJriettaimen:be effioooi. I Síl11Jgiolli potevano qUJililidli faJI'llii vailerie ooinrtiro w dilsposwiJOIIlli oomumairii.ie suboodlilnlaitie con ess1i itl1JC1ompiaitilbiilii. ll regofamento áche ha 1ilS1iirtJUJirtlo g'!ilinprnr:td oomtPietnJsa di tributi voJ.ti :a 1coimpenisaxe, in sede dli impootazione, gli oineri ohe i prodotti avirebibero 1a:sso\Lti se !fossero stati falbib!ri.caiti 111elilo Staito, siia l'apipliicazione di uno ástesso tributo con aliquote diváeirse, ~áer le importazioni e rper gli sciambi interni, áche siano, nel ¥oa:so delle importazioni, aliquote medie, e cio .aliquote .che abbia.no li.a funzione ácompensatiw, di cui si discusso. Essa ba rilevato (tac.á cit.}, con iriferimenito aill'art. 97 dell trarttaito, che la di¥sposizione Ç ha lo scopo di conferire agli Sta1Ji che riscuotono l'imposta sull'entrata in base al sistema deWimposta ciimiilativa a cascata, la facoltˆ di determinare ,aliquote medie, senza violare i princip“ degli articoli 95 e 96 È, ed ha sog:giunito áche ~ d:iispositlone ,steslSa, Ç conferendo agli Stati membri la facoltˆ ádi adottare aliquote medie, implica, per gli Stati che se ne sono regourmente vaLsi~ l'interposizione, tra la noirma comiinitaria e la sua applicazione, di atti giiiridioi che comportano iin potere di valutazione, il quale sottrae la loro scelta e le relative conseguenze, nello stato attuale del diritto comunitario, a qualsiasi possibiLitˆ di efficacia immediata delle afferenti disposizioni ádeU'art. 97 " (niel senso dellila il.oro iniidoneitˆ ad atwibui1re dill'iitti .sog:gettirvi :ai !Singoli': oome chiarito subito d0ipo), e ci˜ perchŽ, i!Il 1def“nitiv:a, Çla fissazione delle aliquote medie, non essendovi alcuna norma comiinitaria relativa al sistema di calcolo, dipende dalla valiitazione deLlo Stato membro"á Gli stessi concetti sono !ripetuti nella :sentenza de1J.ia Coote di Giustizia del 24 giugno 1969, iin áOOUSa :n. 29/68 (Foro it. 1969, IV, 13á3}, nellla quaile si trova affermato, 1che nel SIíIStema previsto d1a1l'art. 95., per qUJa¥nto r1guairda l'imposta CJUmUJ.aitiva a cascata, e l'a somma di quanto stato versato a titolo d'imposta :mll'entrata appáiicata di!l'ettwmente o indirettamente ai prodoátti nazionali > ¥¥¥ Ç rappresenta l'onere massimo di cui si pu˜ gravare il prodotto importato > (il. che .significa che a áquest'uJfuno pu˜ ap;pJ.icairsi un'aliquota ma,ggiooe di quelila dovuta per il iSOlo ultimo passaggio del simile rpTodotto intem.o); .che il.'afliquo~ umca, ovviamenite mag:gioce di que11a .applicata ailil.'interno ai ásingoli ipassagigi, ádeve essere Çconsiderata come c0, 1siicchŽ un eventuale dubbio al il"iguall'do "che non emerso in dodici anni di vita del.la e.E.E., nonostante l'attiva presenza di una Commissione, che, ai sensi detl'art. 155 deál trattato di Roma vigila sull'applicazione dette disposizioni del trattato> stesso, e "nonostante una Corte di giustizia la quale assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'app.iicazione > delira nol'llnativa comunitaria, "non pu˜ essere seriamente prospettato'" -(Omissis). MARIO FANELLI nazionali hanno anche confermato (ci si riferisce alla ben nota questione della sopratassa del 10 per cento istituita dagli U.S.A.), l'osservanza delle regole rimessa ai singoli Stati, non essendo nemmeno previsto alcun organo di giustizia, ma soltanto potendosi far ricorso a consultazioni o, se del caso, a ritorsioni (articolo XXIII). (27) MURATORI, Qp. toc. cit. alla precedente nota 19, retro, p. 37. 354 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d!o Generiailie -1esl:Jemiio1I1Je .s1Jabiilliita id1ailil'airit. II, n. 1, “Letrtern b) dellil'.AICcarndo 1sllesso -nicm figwria neifilra 1lairtifia d!ogilmlalLe camme. Irn ásec:o1ndJO Luorgo~ dll oogoliameruto n. 974/71 ncm affiartrto iuna IIl!C>rmla su:bo1Ddiiin'al1Ja ~iispertIIJo 1ailllla ita;riffa idogaJillaille roomooe. In qua.nito. lex poste1 áior 1e lex specialis, elS“so derrogia ail regotllamelllltio n. 9150/68. Se liii 00111stglLiJO ta:ViÛISIS'e viOl1urbo 1che iLa oommnssii0111e, lll!eilll'emainiaa-e 1e ddlspolSIíJZJi.'Oilld d'art1ruiaizJiJOlll!e, si arbtJelnielsse aii diatZJi ác:Olll!soliiJdiaJtli, ful regof!Jamento n. 97 4/71 avxrerbbe doV1Uto 1oonrbÛ1lllerle UIIlla ¥OL81Ulsol1a espreissa. ln ogini oaiso, ilia OommESISí!Olll!e ,pu˜ sempre eisendlaire dagJ}d. limpoirti compÛ1lllsa.rtlivi i1e meirlCli. ohe figurano neilll'e11oooo del G.A.T.T. ID. regio!liaámeruto n. 974/71 norn 1oomelllle per˜ ailJOUltlla claiusoffia d'eJSienZJíIOlllle gener1ai1Je. -(Omissis). (Omissis). -C) Osservazioni del Consiglio. (Omissis). -Oiiroa '1a v;ailliidliJtˆ dletl neg01l1ameltlito n. 974/71 allla llluce dell'a1C1001rido .tiair1iffiairiiJo sbiipu:lJa.rtJo fil á6 ottobre 1916¥9 :flria Jia Oomu!llliJtˆ e ilJa Sv:izzwa, lllleilll':ambi1Jo dleJ.'a 1oompf!Je1siso. La vaill1d~tˆ del oogoi1ameruto n. 974/71 noln pu˜ quiilnJdi 1e\SIS1ere \ílllifíJCIíJa.tla idlaJil'airit. II del G.A.T.T., in !l'leffia:ziiicmeá ailil'accm'do 1Jamiffal1.'lilo del H Oibtobre 196.9. :n OollliSl~gl!ílo 15101S1Jiene che dii ríISUl1tarbo non cambila ove sii pQlllga H. it'legOILamellllto n. 9á74/71 a ll"laffirionrtio ácon illa 'baini!ffia dogianiailJe comune (regOl1aimeinto del COll'.l!siigiJJílo n. 950/68, modliJfi.icarto dall rergioiliamenito dlell CrOlns1gw1o 120 diicembrre 1971 n. 1/72) ¥La quaille r.ijpiro1dillloo 11e coooessd:olllli :fla.rtJte JiJrl ¥sedie G.A.T.T. In pll'limo lliuogio, dit Collllsilgi1i'O 'lliOil pen\sa che git'liirn.piOll'lti compoosaitiiv\i. r1foaidlaino sotrtio ilJa rtariffa dorgiainaiLe 100llll!U!lleá. H iJJOll"O folllidlamoo.rtio glirurrlifd'íIC'O PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE diivieiriso e -come per 1 !Pl"eldJeVti, mmz:iJOIDlaihl. lllieilila iflalrli.ffa dloiglamrle comUIIlle a itirtio!lio pmiamente i!n.;fiormaitJiJVlo -OIC1C10lt'II'lel00bbe un'8iIJIPosliita dt:tspomi:onie pieir a;>1ot&llli eq'UlilpaJrlaire iaii dazli ciolllJSloillildaitlii. In ogtn1i áetaisio, ¥cioil. 11ieg.o!lJamanroo n. 9 7 4 I 71 ,lill Co1I1Jsiig(ld!o p'OltJeva deirogiaire 1ail. lI'legiooamffillto !Il. 950I 6'6 100!Il dilspoSlirztllom deisrtiilniarte a previallere su .qUJes1Jo ilil. quarnrtio iex specialis. -(Omissis). (Omissis). -D) Osservazioni del Governo tedesco. (Omissis). -Gil'd!mpcxr'1li 1ciompoosartiivli non poissiono e1siseire con1S1Ldeir1atd. come dalZli dogia1I1JaWi aii sensi idieilll"airt. II dell G.A.T.T. Si fu'iatita pdiuttoistio di un itrritbuto sui generis, ¥CIOOJJdiizi:iJOllllaito dlailllia 'ildibelt'laJZli.1ooe dleli .ciambi e dailllla strurbturria dellJl'or.g1ainiiiz2la1.2líIOllle deli me11iooti agxdicioilli. Bein.icihŽ '.la CommiJsswone 1sl:Ua 1QIIllch'¥essa teiniuta a.\1'01ss1e[["V'anza deWl'Accoodo Genie!I'¥awe .SIU!l Oommel'loio e 1sui!JLe Ta!I'difie DoganiaJd (G.A.T.T.), d SlíIIligollii non possono rlJuttavta :l“rur viai!Jeive l"evielilltUJai!Je Woilia!2JiJOllle deilJl'.AiCICIOII'dJO ste!Slso g1aicichŽ llia iseini1Jeraa 12 dik1em.bI'le 11972 ~C1a1UJs1e !l"íIUnlite 21-214/72, JinrbeiN1JartWOllllail FiJ:'IUJiit Oompiany) ha a:ffiermaito che l'Aiccoll"cfo. hn.ipolille obMighi unfoamelillte aig11li Sta:td, sen.2la 1aV'ere effica1ctlia dilr1etta a :l“avore ded. oiJttadJiinli di questi. -(Omissis). In diritto (Omissis). -Oon la tierzm questiJonie si cmede allil!a CQII'ite se llia vialld!diitˆ deil il'1egioiliamento n. 974171 e tl!ed. iregoilarrnen.ti d'011ltuaizliio1I1Je non possa eL"'ISelI'e Iílrlfi¥CJílartla daill1a 001costanza che gl'irmpOII'rtJi comperuslaltti:Vli dli OUJi toorttalSli, ag.gˆ!U1I1ge!tl.dáQfli ail. piieilliie'V'O¥, co1srt:Jtullis1cio!l1!0 un OOelI'e lboibale rupeiriioive a queill1o de1i daZii co:nlsio1lildarfil. lllleihl'ambttoá del' Aiccoodo, Gene rawe SUJlWe ta!I'1iffe e SJuJ. commer.cio (G.A.T.T.) -in piros~e.guio delJ:lJomi 111aito Aiccoll'1dio Gelliecr.'18.11e -per ália voce dloga1I1ial1.e 04.04. In :foa:-zia dcllia colllicieissdone á1lall"i:ffiard1a 1Clhe ritsuiLta da un AiccOII'do Sltli pu;liaJto :iJl 6 ottobre 196'9, ai soosi 1dleilil'acrt. XXVIII delil'Accomo Gelille Tlalie, fu-a ilia Comurnd1tˆ e i!Ja Svd.z2lelJ.'la (G.U. n. L 257, dleil 13 ottobre 196'9, 1pag. 3), 1i daizJi. dogiallliaJli. ISIUllile dmporrtaZJiJoni dli Emmelillthail e di GII'uyre (V'oce 04.04 A I a ex 2) sono cODJsollildiartii mi 7 ,5 u.rc. iiJl qUJil:nta11Je, e qUlel31ta aill1qUJoitia figurria, soitito La rubrliica Ç a.Itquota dei dlazd. convie111Zilo1I11ailli ,, , ne(l 1l'ai!Jlegiarbo II deWla ta!l'li:ffia dogiao:i:alJJe comU!llle dm v1gáme al momenrtJo drell.'lia 1íimpcxr'1lae:to1I1Je di ICIUli 1caiusa (Rego!Jame1Ill1lo de Oonsiiigi!Jio 28 g1iug1I110 1~68, n. 9"50, modlilf“ciato diail ~ego1amento de Co1I1Jsli1giliiJo 20 dicembre 1971, ruum& o lf7.2; G. U. n. L 1/72). E' paicilfi.ico chre, aggliiwngendolsd il'a(!Ji,quota dleil!l'iim'PO!rto compe1t11siaibiJvo a quellia dell plI'eillíleVQ ll'\ilslcosso sullilie .s1Jesse mea:-cii, ne :rdiS!UJlrta UIIl. 01I1Jeire superdiore all 1la1SS10 c01I1Jso1JJiidaito dli 7,5 u.ác. dil qUJililltJalle. L'iai1ltr1ilcie nŽlilia oaUJsa pl'Iílncd!pailie sostiiJene che, peir “a parie eiociedieinte ¥fil d1azdJo oon1S1oillildartio, il.'.impolt'ibo ¥compoosatiiivo m queisttooe i!n. oOlllitrˆlslto 356 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . -á-ááá~' sila áCon J.'airt. II deilil' Aicciordo. Generia;le, sia 100111 qU1anto disposto d!aWa 1Jaxiiff.a dogaltllail1e comune. La V'alldidlirtˆ, ali 'SIOOsi dlei1l'1airt. 177 del Trattato. degli atti emessi dla1He ist:iituziilo!Illi pu˜ ess1er1e iinfiuenziarba da l.IDa norima di dilritto funterniaziiiooale soilrbainto qU1al1ora detta norma ¥Siia vii1nco1altllte ip1er wa ComWillitˆ ed attr1i:bU1iisca aii ¥SJmgoJii 1ciiJttaidliinii rdli quelsta 1iil dilrii11Jto di esiigel'lllle g.iudiizliiallmerute l'osseTVlalI1Zia. Ai 1soosi deJil'iaJl'lt. II deihl'Acewdo Gooe:ralJe, ila 1coneessi10I11e trurliffiairliia i111 qU1estiiooe vtíllllcoliŽlllllte per La Coommirtˆ. Si devie ilnootre ista.billiiire, quilndli, áSe il'Accordo Geinerailie, e iLn fuspeeiie !l'art. II, 1attrtllbU1ilseˆJlllo 1aii 1síllllgo1i c:ilttaidJílllli deil!lia Comunirtˆ .hl. ˆliJrlLtto di :tiair VlallJwe 1iin gi:iiU1dliizliio 1Le pr01prti1e dilsposii2'lilo!Illi 1cointTo wa viailiiidlirtˆ dii un atto áeomunwair:iio. A rbai1e 1scopo, si devie a vier ['liiguardo ailwo 1.s1pliriilto, ailWa strurttuiria e iaillia lettera dieilil'Accordo stesso. Questo, foodla1bo -~.1i 1soosi del 1suo ipreaimbolo -sul prdiniciilpio dli 11JJegoziilarbi .dJa áeoodluirisi 1su Ç una base di :rteeiiprociirtˆ e di va'llfbaiggiio mutuii È, 1CM"1atteriizZ!alto dai111a g1rlaJlllde flessilbiilliltˆ deihlie ¥sue diilspol.s:i1ziiolllli, liln .ispecile dli qU1elile (flelliai1Ji:v;e aJiLa possilbill:iJtˆ di deroghe, ad provvedlimeintd ammessi d!n 1C1aJS1i di diffioolrtˆ 1eoce2'lii0lllailli ed a!lilla oompoSi:ZJi!OIílle diellilie contriov; erisile :fuia i oontraenrtii. E'ria 1i priovviedlilmenti 1contemp1arbi per 11Ja composiizlil()lne ooll1e COIIllt!ro-' versile l!"liientrano llie Tliichiileste o proposte sooiltte dJa Ç esam:íllllair1e con comprenlsti! cme È, g1]Ji a1ciciwtaimeniti eváootUJailmente 1segiuiti da ll'laeciomaillldiaZlilonii, ilie 1dieiliilbeiraziiionii. o dleciisiond. delllie pairti oonrbra1eniti, :i!vti ¥ciompresa ql\JlellllJa di 1aur1Joo:iilzziatr1e detea:immti cOOlltlraenrtJi a 1sospeo:11dlere, !111ei confuoicmtti dli atLtri, J',aippil:i1C1a7JLOilie dli qU1aiLsiJaisii OOll!Clepisi:one od ailJtlro obbil“1go derli:vianrbe daill'Accordo Geinell'lallie ed 1iinfine, 1iin ácaiso di sfraitta :sospe111slii01I1Je, llia :liaicoilltˆ de1Jl'interiess1a1Jo di reoedell"e dailll'iaiccordio stesso. Lnfi!Ille, per lill calsio run ouii., dJn ¥segud1to 1aid un !iimpe,gno ais:sU!IlJto :iJn. ;llor.2la delil'.Alcoorádio Gooeriai1e o aid IUJDJa conoeSISliJOIIlle ll"lelliativa ad una p['lefetreiillZla, determmaiti pr'Old'Ulb1Joll'li rubiiscarno, o Tliisch:ilno dli subiire, 'll!Il dian1I110 gmave, l"airit. XIX 1aiu1toriiizz1a Iíll 001rnbl'laioote a 1sospoodlere IUJillll1aiterailmeinte l'efficaiciiia deilil'ilmpeg1n10, OOIIrlle p!UXe a TievocaiJ'le o a modliftcaire .la cOllleessiicme, siia d01po iavier se!Ilfbilto tutit:ii g1i ailtri 1conrbriaenti senza eissere g1un11Ji aid un 1aicicoll'ldio con gld. IíIIlftelriessaiti, si1a a'lllche, 1iin ClaJEJo d'ucr:-.gieinza ed liln viila !p(l"IOIVV! ilsoo:'i!a, ¥selllZJa avieirilli sentiti. QU1anrto priec:ede 1suffici!ein1Je a dilm01s1Jriaire che, trOVJa1I11do1si m un -0ontesto 1siff1ai1Jto, 1l'airrt. II idellil'Aeciorid10 Geineriailie n:on ait1Jrl1bulilsce ali silin.gioilii oittaidmi deil!La Comulilli!tˆ 1i!l dntto di e1siigell"Ille giirudli:zJiJallimenrtle la oss1erviainzia. La áciiir.costainizia 1ch:e talliune vioci dogainallii arbbi!mo 001sitiirbu!iJ1Jo oggiebto dli 1aocoridii ibi!Laiteriailli, 1st~p1U11ati iaii 1sensi dlelJl'a(l"lt. XXVIII .dleilil'.Ac:cor1dlo Generiallie 1ail1Lo 1soopo di mod:ficial!"le o di l!'levociaire ieonc:eissi1oni .tacr:lifl“al!'lile OOJtie".