ANNO XXVI -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 ' ABBONAMENTI ANNo L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in ltalia Printed in ltaty Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 ludlo 196<> (4219072) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico d~llo Stato P.V. Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Sezione ottava: INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese) r pag. 767 I i GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura de//'avv. Arturo Marzano) 856 GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura de//'avv. Benedetto Baccari) 892 GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Pietro De Francisci) . , . . , . . . 921 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/'avv. Ugo Gargiulo) . ' . I r ' 961 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) 966 GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . . , . , . , . . . .. , . . . 1021 GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . , . , . . . . , . . 1032 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 91 CONSULTAZIONI 100 INDICE BIBLIOGRAFICO i. ro8 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco. Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI MARZANO A., Le presta2lioni previdenziali e assistenziali come e vantaggi sociali> ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612 . . , I, 864 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ADOZIONE -Adozione specdale -Stato di le. ~t-Eisclumooe perr lo st8Jto di abbandono da forza magigiore -Illegittimit oostituzionaile E1scliusiJOne, 774. A.BPA:LTO -.Aippalto 1dii operre pubib!Liche -Capito! l.arto speciale di ~paWto -Natura contrattuale -Vioilazione o faLsa atpplicazione -Deduzione !in sede di legiittimit -Esclusione, 1025. -.AlppaJmo di opooe rpubblfohe -Documenrm contabili.i -Firrma de!ll'aprpaJ. tatore -Onerre della riserva, 1021. -AppaWto di opere pubbldche Maggiori oneri -RJequisito dell'dmpirevedibil1iit Riferilbilit alle sOO.e ciroo,stanze considerarte 11."filev:anti dalla.e parti contraenti, 1025. -Alppalto di opooe [plllbbiltiche -Riserve dell'appaltatore -Fatto continuaitilv: o e (P['ovvisorilet deille registrazioni contabiilii -Deducdbilit ne[ giluclizio di oaJSsazdone Esol! Ulsione, 1024. -AlppaWto dd opere pubbliche -Riserve dell'atppaltatore -Fondatezza -lnteressi -Decorrenza, 1021. APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMI -Dilsciplina .sulla ilavo!l.'azione e commercio dei prodotti della :llarina -IniteJ."Vlento del medico ip!rOvinciale -EJ.egdittimit costituzionale -Esclusione, 807. -Pubbilici esel'cizi -Chiusura set II itilmanale -Violazione del!La il.ilberrt dii !iniziativa economica -ln. sussilstenza, 817. 1 ATTO AMMINISTRATIVO -Ordinanza prefettizia di rimessione in pristino del demanio stradaile - atto definitivo, 964. AVVOCATI E PROCURATORI -Transazione delle paxti -Solidariet perr .gild onooari ai difensori -E.'legiittimLt costirtuzionale Eso1usirone, 835. CIRCOLAZIONE STRADALE -Ordinanza sanzionatoria emessa da iparte del Vice Pitlefetto -Le lPittimLt, 933. -Sanzioni depenalizzate -SamJi.oni pr~iste daLla legge 1 gdiugno 1966, n. 416 -A:pplicabfilt, 934. -Violazione connessa a reato - Sanmoni e pena -Aissorbilmeinto dell'una 111elil'altra -Esclusione lllilegiitttmiit costituzionale -Non fondata, 830. COMPETENZA E GIURISiDIZIONE -AntfohiLt e belle ooti -Espol'tazione o dmpossilhllit dii rint!l.'accim< e cose di iruterresse artistico o storico -Sanzione ammin1istrati' Vla -lndip1endenza dalia sanzione penale -Posizione di diritto soggetti'V'o del itra:sgiressore -Giurisdiziione del girud]oe ordiillario, 914. INDICE VII -Co:m.istati antimalarici -Sono organi dei!. Ministero della Samt - ContrQIVersie con i 1dlipendenti dei Comitati -GiurisdiJZione -Spetta al ,g.iudJice amministrativo, 961. -Contabilit publbldica -.Aigente contabile -Glll!t'isdwone della Corie dei Contti, 907. -Conrtirovoosie in mateda di quote inesigibi!li di imposte -Ricorso dell'eme dmpositO:re -Giurisdiziooe della Corte dei conti, 892. -Giudriice ronminilstrativo -Decisione di merito in caso di giurisdizione di ilegirttimit: difetto di ,iiurisdizilcmie, 89.6. -Imiposte e tasse in genere -Ingiunzione fiscale -Sospensione dell'iesecuzione -Lnammissibfilt, 911. -Questione di costi53 Rappo. rto 1con la n.aitl'iia potest a fa'Vore del genitore -Escil.U:Sione, 823. -Filiamone natur'ale -Rilchiesta di alimenti verso d1l genitore -I.D.mitazione del!le ]ipotesi di cui al[' art. 279 e.e. -I1legittimit costituzdonale -Esclusione, 822. GIUSTIZIA AMMIN'lSTRATIVA -Ricorso conrtro decreto dii esproprio -Competenza del Consiglllo di Stato ex art. 38 1. 6 dicembre 1971, n. 1034 -~atiJva ail. INDICE lX T .A.R. del diniego per il proprietario di costruire direttamente sul ,proprio terreno suooessivarmeIIJte espropriato -Sospensione del procedimento -Necessit -Sussiiste, 962. IMPIEGO PUBBLICO -Sailadati stail;a[i rimmessi nei ruoli anteriormente alla legge 5 marrzo 1961, n. 90 -Subentro dello Stato nei diriitti dei sldMiati -mil. egittimirt oostiltuzionail!e, 8-22. IMPOSTA DI REGISTRO -.Agevolazioni per l'ind'UIStrializza2Jione del !Mezzogiomo -Fusione e ,concentrazione di a2Jiende -Limite. territoriale, 1014. -Ageviolazioni per ile case di abiitaziione non di lusso -AcquLsto di a!l:"ea -.Acquisto successivo aJ.il.' illlizio della costruzione -.Appaltatoo: e dei lavoo:i di costrruzdone -Esclusione de11'agevolazdone, 977. - Agevolazioni per le oose di abitazione non di lusso -Donazione di a!l:"ea -Si applicano, 993. -Ag,ev:()llazioni per le caise di abitazione non di lusso -Vendita di lastrico solarre dli abitazione non ultimata -Decadenza de!Ul'agevoLazione in pe11centuail.e ailla parte non coslIDuiita, 1011. -Agevolazioni perr le Opere di interesse degH enti ilocail.i -Strade comuna[i esterne agli abiitaiti -Ciililndrratura e bitumatura -Esclusione, 97(1. -Agevolaziioni per !Le opere di inte! l'lesse de~enti locali -Strade comunali interne agli abitati -Acqui. sto cli arrea per la costruzione di una piazza -Esclusione, Q75. -AgevdlaziOllli per ile straide comunalii obbligaitorrie -Li.mditi, 995. -AgevOllaziOllli per l'acquisto da parte di ,comuni di imrnobilti di initeresse ipaesiJstico -Vincdlo di destinaziione ad uso pubblico Deve !l'itsuiLtare dal contratto, 1007. -Coobbligati solidali al pagamento dell'imposta -Litisconsor2'lio necessario. -Non sussiste, 930. -MUJtuo fondiatrio in cairteUe -Acconto :Ln contanti -Connessione ,con il mUJtuo ammesso al !regime di abbonamento delil'arl. 27 del rr.d. 16 Luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma -Esclusione, 998. - Mutuo foncliarrio in cartelle -Acconto in contanti -Non comlpil'eso ineli'abbonaimento p!revisto nell'a~t. 2'1 del r.d. 16 lug'lio 1905, n. 646 -Ta:ssazione autonoma, 997. -Societ -S'Ociet di persone Cessione di quotai -Beni immobili sociali -Coma:niisurazione delfimposta al valore venaiile aJ. netto delle passivilt, 991. -Termine -Decadenza agevoil.a2'lioni -Co.ntratti con gli enti IPUbbllcl -Deposito deHa somma necessaria per La registraziOlllJe lnadempienm del rappresentante deilla Amtnindstra2lione -Non esclude l'obbligazione tribUJtaria del conitrraente ip!l"ivato, 966. .....,.. Termillle per la !l'eg,iJstrazione Vel'lbale di ag,gtudioo.zione -Tiene luogo di contratto -Necessit di successivi atti pe!r ill !l'eiperimenito di mezzi di finanziamento -Lrrilevanza, 1017. - Trains82:i1one ope!ra\llite rinuncia ail dirirtto di rp!ropriet su beni occupati temporaneamente dietro cor! l'ispettivo di un prezzo -Natura kaislia:tiva, 930. IMPOSTA DI R]CCHEZZA MOBILE -.Aigievolazioni pe!l' l'industll'iailizzazione del Mezzogiorno -Sitabilimenti ilndustrria1i -Oasa di cura Si estende, 966. -Piresurpposto deil tributo -Entrate degli enti pubbildcl -Ospedali pubbllici -Utili di gestione -Non tassabi!lit, 986. -Presupposto del tributo -E:nt!l'aite di coIJJSOO'.zio fu-a produttori Av: ainzi dii gestione -Tassabiilit, 1004. :.x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO liMPOSTA DI. SUCCESSIONE -Deduzione dacrl'attivo dell'mrposta sul via:loil'e globale -Deducibilit della sola imposta in concreto comsposta, 983. -P!t'ivdiegio speciale -Causa estinitiva autonoma -Inesi~a, 974. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Entil'aita ilmponibile -Interessi sui mutui concessi a comuni e !(>i'Ovincie -Esclusione, 1004. -Istitmi eserC'ffilJti il. credito -De. cisione delila sezione speciale !POC le imposte di negoziazione della Commiissione proviinciaile -Azione ordinaria -Termine di sei mesi, 1003. IMPOSTA SULLE SOCIET -Opa-e pie -Gestione d!i azienda con fini di ilucvo -Fairmacia Non soggetta ai111.'imposta, 1009. ]M'POSTE E TASSE IN GENERE -Imposta di successione -Privile, gio verso i; terzi possessori -Mancaita pil'evisione dell'estinzione col tributo -Leglittimit costirtuzionaLe, 841. -Imposte dirette -Azione m:dinaria -Necessit del rpirevientivo ricol'ISo a!Iile commi;ssioni -Ta-zo acquill'ente di a.zienda clle ha sti! plUJ..ato il coI11cordato -Impugnazione del conCOl"dato -Sussiste, 979. - Imposte <'lirette -Maggliooa.zione ipoc !l'liitairdata iscri2lione a ruolo Infedele dichiarazione -Concetto -Apilicazione sanzioni -Eg'uiawe concetto di dichiarazione im.fedele, 975. -Imposte indirertte -Azione in sede o'!'ldi;nalcia -Termine -Fallimento del oonrtribuente -Deoortrenza nei suoi confronti -Sussiste, 982. zicme SUJPpilettiva .fil vailore in sede 'contenziosa dmanzi al.ie Commissioni -Elimina !l.'obbliigo degli in. teressi, 967. -Legigi di dele.ga per la rifocma til'ibUJbaria -Decreto delegato sull'accertamento del!l.e imposte sui rSddiiti -Abolizdone delle deroghe ailila nominativit dei titoli aziona'!' li -Ill:egittimit costituziona il.e -Esclusione, 850. - Violazione -iRerpiressione -Poteri dd 1perqudsizione del'la Polizia tributaria -Iillegittimiit costi,tuzionale -Esclusione, 827. LAVORO -RinIU1ncie e transa2lioni -Imprug1naitive -Te'!'lmine di decadenza -Elegi1(timit costituzionale Esclusione, 775. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Regolament -Visto e xegdistil'azione deilia Corte dei conti -AiPpilicazione delia !!lOrnlJa ll'e~olamentare in dimetto di registil'azio: ne -Illegli.ttiJmit, 963. MATRLMONIO -Separa2lione consensuaile -Obbli, go della fedelt -]]Jegtttimit costi11uzionale, 798. MliLITARE -Uffkia!l.e di P. S. -Norme sul' l'avanzamento degli ufficiaili di P. S. -Oomando effettivo di reparto -Illegilttimiit costitumonale -Esclusione, 771. NAVE E NAVIGAZIONE -Oause peil' sinistri marittimi Consulente tecnico -Partecipazi. O!lle alla Camera di Consiglio -~osteindirette Interessi- Imposta complementare -DichiJIM'aIlJ.. egittimirt co,stirtiuzli.onall.e -Eolusione, 827. INDICE XI OBBUGAZIONI E CONTRATTI -Clauso[e nulle -Sostituzione automatiJca coo nonne jmperattve - Limiiti, 9136. -Fddeiussione -Onere a carico del .credirt;ore ex ru.-t. 1957 -Rinunzia Ammissibilit (ood. 1civ. art. 1957), 946. - Fideiussione ,soil.didale -Azdone del ooeditore nel ter.milne di sei mesi cOOlltro M solo fideiussore -Decadenza -Non sussiste, 946. ORDINI iPROFESSIONALI -Ragioniere e perito commereiale -Le~ge di delegazione e decreto de1e~aito -lllegittianilt costituzionale -Esclusione, 777. PENA -Misure di SLCIUTezm -Facolt di revoca atttribuilta a[ Miniistro .guardasigilli -Iill.egittimiit costi tuzJ.onale -Violazione del diiritto di difesa -E1scLusione, 817. PENSIONI -Pensioni per atti terroristicil Esclusione dei congi'Ul!l!ti per eventi .passati -I11eg.ittimit Costituziooaile, 771. PORTI -Genova -Consorzio del porto Provvedimenti amministratilvi - Porteri giurisdizionali del !{lTesidente -lill.egilttimit costirtuzionail. e, 831. PRESCRIZIONE -Danno prodotto da:lla circolazione di vekoli il!l corncomiltanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica, 953. -Diritto al risarcimento del danno -Decorrere dail:la data dell'evento dannoso, 921. -El"l'onea citazione in apipel!lo di sog.getto costirtudrto parte civiile nel processo dii primo grado estinto .per amnistia -Effetto interruttivo -Non sussiste, 921. PREVIDENZA E A:SISISTENZA -.Ail"l'uolamento marittimo -Limitazione ail.la pi.gnorabiliit e se questralb11it degli assegirui -Ilfogilttimit oostiltuzioinaLe -Esclusione, 800. -Cassa nazionaile del notarriato J; mpi-gnooabilltt ed insequestiriabiilit de.gli asse~i -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 800. -Omesso veoosamento dei contributi -:Pagamento di una somma aggiunit: Lva -Illegittimit costituzionatl. e -Escliusione, 784. -Tardivo versamento ded corntrdbruti -Pagamento di somma aggiuntiva o deglli interessi di mora -Ilileg,ittimirt costituzionaile - Esdusione, 797. PROCEDIMENTO CIVILE -Consulenza tecmca -Funziione Accertamento dei :fatti -Ammis. siibiliit e limiti, 931. -Esecuzione mobiliare -Pignoraibi: Lit stipendi e salLa:ri -Omessa esclusione di minimo viitaJle -Illegittimit costituzionale -E;sclJ.usione, 801. - 771 20 marz.o 1974, n. 75 . ' . ' . . ' I ' I I I I I ' ' I I I I ' ' 772 20 IIllia!l'ZO 1974, Il. 76 . , , , , , . , , 1 , \ , J , \ ! , ! , 1 . I , I 774 20 mmzo 1974, n. 77 .. I. I. I '.'.i. I. I. I. I. I. I I '. > 775 27 !mla!l"ZO 1974, lll, 82 , ; , I 1 \ I i , 1 I , I , , , , . I I > 776 27 matl"ZO 1974, ll, 83 , , , , 1 , , , I , , 1 , I I , , , I , 1 , , 1 r , > 777 27 ililJalrOO 1974, ill, 84 , , I , r , I , r , I , I , I , ", , , ' i , ' , i r , > 780 27 mM"ZQ 1974, ll, 86 , r , , , , , r , i , r , , , I i, i I r , , r > 78.J 27 marzo 1974, n. 87 . ' . ' ' I I I I ' . ' ' I I ' I > 7'84 27 ~o1974, n. 88 . . I I ' ' I I I ' I I ' ' ' ' > 784 27 marzo 1974, n. 90. . I '.I. I. I. I.!.' '.I. I. I. I. I > 785 27 m!m'ZO lr974, ill, 91 , , , r I 1 , , . I I r I I , , I 787 27 marzo 1974, n. 93 . , ... , , , , . , . . , ... , . , . , . , , . , . 792 27 IIlia!l'ZO 1974, lll. 96 . , , : , . , , , . I ! , , ' , > 793 1 1 18 aiprile 1974, n. 97 . . . . , . , . 1 , , , , , , 796 18 'aip!l'riile 1974, n. 98 . . I I ; : I I ' I I ' ' 797 18 aip!l'ile 1974, n. 991 . , . , . , , . , . , . , . , , . , . , . , . . , . , . 798 18 aprile 1974, n. 100 . ' . . ' . ' . I ' I ' I I I I 800 18 aprile 1974, n.' 101 . . . . . . . , . . . 800 18 aprile 1974, n. 102 . , , . , . , . , , , . , . , , . , , . , . , . > 801 18 aip!l'ile 1974, n. 103 . , . . . . , . , , . , . , . > 806 18 aipil.'lile 1974, n. 104 . . . ' . ' . ' . ' . I I ' ' ' I 8017 I 23 aip!l'i[e 1974, Il, 107 , , , , , , , , , , , , , I , I , , , r , , 809 23 arpriile 1974, n. 108 . , . , . . , . , . , . . . . . , . , , . , . > 813 23 aiprii!Le 19o74, n. 109 . . I I I I I ' ' I > 816 23 aipriil.e 1974, n. 110 . ' . . ' ' I I I I I > 817 I I 23 ap.rile 1974, n. 111 . I ' I : ' I ' I I ' I 817 23 aiprile 1974, ill, 112 , , , ; , , i , , ; , I , ' : , ' , ; , , , , > 819 i i 23 arprdl.e 1974, n. 113 . . ' . . . I I I I I ' ' ' ' 820 8 maggio 1974, n. 117 . . . I. I. ' ' ' I I I ' : I ' ' 82~ 8 magigio 1974, n. 118 . . ' ' I ' . ' ' I I I I I I I ' ' ' 822 8 mag.gio 1974, n. 119 . I I ' ' ' I ' ' I I I I I I I I 827 8 maggio 1974, n. 121 . ' . . ' .. I I I I ' I I I ' 823 8 maggio 1974, n. 122 . ' . I ' ' I I ' I I I I I ' I I > 827 8 mag.gio 1974, n. 123 . . I I I ' I . I ' 829 8 mag.gio 1974, n. 124 . , , .. , .... , , .. , , 830 8 maggio 1974, n. 125 . . , . , . , . , ... , . , . , 830 15 ma!ggio 1974, n. 128 . , , , . . , , . , . 8311 15 maggio 1974, n. 130 . . , . , , . . , . . . , . , > 832 J.5 maggio 19174, n. 131 ; . , . , , . . > 834 15 ma.ggio 1974, n. 132 . , . , . , , 835 15 maggio 1974, n. 133 837 INDICE XV 22 maggio 1974, n. 140 . . . , . . , . , ..... , . , . . . . . . . . . pag. 839 22 maggio 1974, n. 141 . . ' . ' . ' I I I ' ' I I , I > 841 22 maggio 1974, :n. 142 . . . I I ' I I ' I I I I ' 843 22 maggio 1974, n. 143 I I I I I I I ' I I I ' I I ' -, ' ' > 843 22 llllaJggli.0 1974, Il. 144 , I , I , I , 1 , 1 , I , I , , , , , : , I , , , I , , I , I , 844 22 maggio 1974, n. 145 . , , . . . . . . . , , , , , , > 847 I ' I ' 22 maggio 1974, n. 146 ' . . ' I ' ' ' I I 849 29 m~o1974, n. 151 . '.I '.'.I. I.'. I. I. I. I. I. I. 000 COR'l'E DI GIUSTI.ZIA DELLE COMUN11TA EUROPEE 4 apritle 1974, nelila causa 167173, . , , , . , , , pag. 856 28 maiggio 1974, nella causa 187/73 , , , . , , 863 21 ~iugno 1974, nellia Causa 2/74 . . . . . , , . . 'I' > 881 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI C.A!SSAZIDNE Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 ... , , , , , .. pag. 892 sez. III, 27 novemlbre 1973, n. 3245 ' ' I > 921 I I Sez. I, 11 dicembre 1973, 111. 3358 , , 1 . , , . , , : > 930 Sez. Un., 7 1gennaio 1974, n. 18 . , , .. , , , . , , 896 Sez. I, 22 .gennaio 1974, n. 172 . . .. , , . , .. , .. , . > 931 Sez. III, 25 ~aio 19'74, n. 209., . : , , . , .. 933 Sez. III, 25 1genniado 1974, n. 210 . , , , . , , , , 1 , > 934 Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 326 . , , .. 1 , , , , , > 966 Sez. I, 7 febbraio 19174, n. 330 , . , , , , , . 1 , , , , 934 1 Sez. I, 7 :liebbraio 1974, n. 340 ...... , . 1.,. : , . , . , . , . 966 Sez. U111., 12 febbraio 1974, n. 404 . , , . , , . . . , . , , . > 967 Sez. I, 14 febbraio 1974, n. 420 ... , , , , . . . , . , . , . , . , . 93,5 Sez. I, 14 febbriaio 1974, n. 428 . . , . , , , . , , . . , . . , . . , . , 974 Sez. I, 21 :liebl>Taio 1974, n. 461 . , , . , , , , . , , , . , , > 975 Sez. Un., 21 febl>Taio 19'74, n. 495 . , , , , . > 900 Sez. I, 25 :liebbmdo 1974, n. 546 . , . , .. , . . , . , . , , , . , , . . > 975 Sez. I, 25 febb:raio 11974, n. f!48 . . . .. , . . ... , . , , . . . 977 Sez. I, 25 febbraio 1974, n. 554 . . . .. , . , . 1. , . . , . , . . .. , . > 979 Sez. I, 27 febbraio 1974, n. 56'2 . , . , . , . , . , . , . . , . . . > 982 Sez. Un., 4 matt'ZO 1974, n. 592 . . . . , , . , .. , . , , , . , . 983 Sez. Un., 4 marzo 1974, n. 594 . . . . , . 1.,.,.,., . 986 Sez. I, 6 mairzo 1974, 111. 603 . . , . . , . . . > 976 Sez. Un., 25 mairzo 1974, 111. 817 . . . . , . , > 901 Sez. Un., 28 mll["ZO 1974, n. 846 . , , , . , . , , , . , .. 907 Sez. I, 29 mairzo 1974, n. 886 . . . 946 Sez. III, 2 aprfile 1974, n. 9131 . .. 953 Sez. Un., 3 aprille 1974, n. 940 . , 911 Sez. I, 18 apir1Ie 1974, n. 1055 . . 956 ' lIXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -~ Sez, Un., 3 maggio 1974, n. 1235 . . , . . , . , . . . . . . . . . . pag. 914 ~ Sez. I, 7 maggio 1974, n. 1~7 . . , . , . , . , . , . , . ... , . , . , > ~ 991 f. i Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 .... , , , . , . , . , , . .. , > 993 Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1,342 . , , , .. , . , , . , . , .... , , . > 995 fil,.. Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1345 ... , . . , , , , . , , . , . , , , . > 997 ~ Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1347 . . , '', , . . . . , . , . 1003 Sez. I, 17 maggio 1974, n. 1445 . , . , . , . , . , . , ..... , ... > 1004 Sez. I, 29 magigio 1974, n. 1536 . , , . , . , . , . , , . . . . > 998 Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 . . . . .. , . . . , . . > 1007 Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 . , . , , , . , . , ... , . , . . > 1009 Sez. I, 6 .giugno 1974, n. 165J) . . , . . . . . . . , . . 1011 I Sez. I, 11 giu:gno 1974, n. 1728 . . . , . , , . , . , . .. , . , .. > 1014 Sez. I, 19 giugno 1974, n. 1805 . , , . , . , . , . , . , . , , . , . . . . . . ... > 1017 Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1830 . ' : . ' . . I ' ' ' ' ' ' > 1021 Sez. I, 12 :Luglio 1974, n. 2082 . , . , , . , . , , ...... , . . . > 1024 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONiSlGLIO DI STATO Aid. plen. 8 febbraio 1974, n. 1 ... rpag. 961 Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 . > . 961 Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 222 . > 900 Sez. IV, 26 mairzo 1974, n. 277 . > 963 Sez. V, 1 mairzo 1974, n. 202 . , . , . , . > 963 Sez. V, 1 marzo 1974, n. 209 . , .... > 964 GIURISDIZIONI PENALI I ~ CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 21 :mairzo 1973, n. 564 . . . pag. 1032 Sez. IV, 3 maggio 1973, n. 1057 . , . , .. , , . . > 1033 Sez. IV, 17 maggio 1973, n. 1205 . > 1003 I Sez. II, 18 giJugno 1973, n. l302 .. > 1034 Sez. II; 9 novembre 1973, n. 2234 . > 1036 I I I i PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI APPALTO -Appa]Jto di 00.PP. -.Aitti aggiuntivi e di sottomissioni -CooTispettivi da !Pagal'e dopo il 31 dicembre 1972 -Revisione -Ius superveniens -Applicabilit ('d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 1. 20 marzo 1865, n. 2248 all.. F, aa.itt. 342, 343 e 344; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, a!t'ltt. 20 e 21; !l'.d. 1'8 novem~e 1923, n. 2440; a!l't. 11; !I'.d. 23 maggio 1924, n. 8127, a!l'ticoli: 112, 119 e 120; d.P.R. 16 luglio 1962, 19,63, artt. 13 e 16; !l'.d. 17 marzo 1932, n. 3,55, a!l'tt. 3,9, 38 e 40; r.d. 17 matrzo 1932, n. 366, atl'ltt. 17, 18 e 19), 100, - Awalto di 00.PP. -Ool'rislpettivi da pagare dopo ii.I 31 dicembre 1972 -Reviisione -Ius supeTveniens -Applicabilit (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89; legge 9 ottob!l'e 1971, n. 825, art. 15, terzo comma), 100. ARCHIVI DI STATO -Documenti pxivati di interesse storico -Inademp1ienza del proprietario -Depo.sito ooattivo p:resso ,gLi atl'lchtvi di Staito ( d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 36, 43), 100. ...,.. Documenti privati di interesse .storico -1inademp1iellZa del pro! Prieta:rio -Deposii.to coattivo pres' so 'gld 'archiivi di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P;R. 30 settembre 1'963, n. 1409, arritioolo 43), 100. ATTO AMMINISTRATIVO -DoCUllllenti privati di interesse storico -Inademptenza de[ ipropri etarlo -Deposiito coatttvo pl'esso gli aa:cmvi di Staito (d.P.R. 30 .settembil'e 19613, n. 1409, arti coli 316, 43), 101. -Documenti privati di inrteresse storico -Inademptenza de[ proprietaa: io -Deposii.to .coattivo presso gLi ,arrchiVli di Stato -Esecuzione del provvedimento (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1400, ail'ticofo 43), 101. COMUNITA ECONOMliCA J):UROPEA -Oil'ganizzazione comuni di meir OOti nel settore dell.e carni suine Definizione di carcassa della .specie bov,ina domestica > -Modifica !retroattiva della defindzione -Aipplioozione -Effetti (Regolame'! llti C.E.E. 27 gennaio 1968, n. 805; 22 '.lugldo 1968, n. 1025; ,5 ottobre 1969, n. 1972; 4 febbrafo 1970, n. 206; 2 ma!l'zo le70, n. 392), 101. - Prelievii -Richieste di maggiori - pr~eV'i doVUJti per effetto de11a modificazione retroattiva deamento del datore di la:vOO'o -Dli.chiarazione dell'interressaito -Rilevanza (d.L 14 aprile 1939, n. 636, art. 5; legge 12 agosto 1'9:62, n. 1338, art. 13, art. 2116, secondo comma, cod. civ.), 105. -AssiCUTazione obbligatoria i.v.a. Omessa contribuzione -A:ziione di ri1sarcimento dannd -Prescrizione -DecOI"l'enza (ait"t. 2116, secondo comma, cod. civ.; art. 2935 cod. civ.), 105. -Assiicurazione obbligatOO'ia i.v.a. Omessa contribuzione -Regolarizzazione mediante costituziooe di rendita -Effetti (1. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13; art. 2116, secondo comma, cod. civ.), 106. -Failillimelllto -Nuovo Ol'd:ine dei privilegi -Ius superveniens Pl'ocedimelllti in corso -Incosti:.tuziornaliit -Conseguenze (legge 30 aiprile 19'69, n. 153', air:t. 66, coonma 5), 106. POSSESSO -TirtOlli di credito -Al iporitartcxre Proveruenz a furtiva -Buona fede dell'acquirente -Deruuncia di sottrazione -Conseguenze (.cod. civ. aT'tt. 1994, 2006., 1153 segg.), 106. STRADE -Strade -Costruzd-Ollli -Distanze - Trasgressironi -Poteri di aiutotutela -Competenza (ait"t. 1 r .d. 8 dicembre 1933, n. 1740; ait"t. 19 il. 6 agosto 19167, n. 765), 106. TITOLI DI CREDITO -Titoli di 1credito -Al rpoit"taitore - Provenfonza fU!l"ti'Vla -Buona fede delJ.'acquirente -Denuncia di sottrazione -Conseguenre (cod. civ. artt. 1994, 2006, 1153 segg.), 107. TRIBUTI LOCALI -Imposte dirette -Imposte. di R.M. -Imposte Sll!lle societ Determinazione del reddito -Gestioni esenti -Perdite -Gestioni tassab1li -Utili -Coonpensabilit (d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, artt. 91, 95, 916 e 112; 1. 5 genniaiio 1956, n. 1, iart. 23; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, aTt. 106), 107. -Imposte dirette -Imrposte di R.M. -Imposta srulle societ Dete: rnndnazione del reddito -Gestioni eselllti -Utiili -Gestioni tassabiil.i -Poodite -Compensabilit (d.P.R. 25 gennaio 1958, numero 645, artt. 45 segg.), 107. -Tr~buti loca1i -Imposta comunale su11'industria, a!l"te o p!l'ofessione Gestione eselllti e tassabili -Utili e peTidite -Conseguenze (r.d. 14 settembre 1931, n. 11175, artico. io 161), 107. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE pag. 91 I. -Norme dichiarate incostituzionali II. Questioni dichiarate non fondate . , . . . . 93 III. -Questioni proposte . , . , . .. , . . , 1 , 96 108 INDICE BIDLIOGRAiFICO . . . . . . . . . . . -I PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 13 mairzo 1974, n. 67 -Pres. Bol11irllado - Rel. Ros1si -Esattoria comunale di Cittadella (avv. Centanini), Amministrazione delle Finanze dello Stato e Bresidente Consi,glio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Sa.va.rese). Esecuzione fiscale -Esattoria -Autonomia dell'esecuzione esattoriale Ille~ ittimit costituzionale -Esclusione. (Cast. artt. 3, 24, 25 e 102; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,. artt. 206, 208, 209 e 227). Non sono fondate, con riferimento ai principi di uguaglianza, di difesa, 1 precosVituzione cLel giudice e di riserva di giurisLizione a favore del giudice ordinario, le questiolfl,i di legittimit costituzionale cLegU arvt. 206, primo comma, 208, 209 e 227 del t.u. sulle imposte dirette che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando gi in corso una procedura faU.imentare e dettano no'l'me specia.li per detta espropriazione (1). (Omissis). -2. -La questione soUevaita dal pretore di OittadeLla c001C'eme ila 1comipatibilit, o mooo, con hl diritto di dliesa, con hl rprincilpio deJ. .giudice naturaJ.e e con J,a riserva dii! giiurisdizio111e a favOO'e del .giudice Oirdinario, delle disposizioni che da.Tilllo dilriitto aiH'esattore di effettua.ire atti d'esrpropriazio111e qua.nido gi in 1col'IS0 attra pmC'edura esec111tiva innanzi l'aiutorit 1giudizia.IJ'.'ia. Si :dubita infatti che in ta.J. rmodo le d~siposizi!oni impugnate (erroneamente mdirviiduate negli articoJ.i da 2<31 a 242 del t.u. ISUJLle :irnpoote dirette n. 645 del 1958, ma ipi coNettamente ravvisabiJli negli aiI'ltt. 205 e 206, primo comma, stesso testo. ll.lll1ico) possa.1110 determina.ire sottrazioru di COltll(petenza a.J. tribu111a.J.e, giudice natura.ile deH'eseooziOllle immobiliare, e menomazione delta tutela gturisdizionale >degli altrd. 1clt'editori nell'ambito dell'esecuzione esattoriale che si 1svoJ;ge, sosta.111zia.1mente, in via aJ:Il!miniistra.tiva. (1) ln dottrdna, suili!Je piaJI'ltiicolJSIDiit deillLa procecliulria esattordJailie : AzzoLINA, Il fallimento e le aitre procedure concorsuati, 1961, 11.20; PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, 19>62, 699 e ScANDALE, La riscossione delle imposte dirette, 19160, 622. (*) .AllJlJa !I'edia.zi0I1Je :dietlilie maissime e delilie IIll01Je di que~ Seztooie ha coliliabOII'laito alllchie !l.'Avv. CARLO SALIMEI. 768 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Altra questione quella rrelativa aUa compatibilit 'con gli artt. 3, prrimo comma, e 2.5, pirimo comma, della Costituzione degli artt. 51. del T.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 206, primo comma, del d.P.R. 2,9 gennaio 19i58, n. 645, nelle parti in cui, derogando al divieto deUe azioni esecutive individuali, autorrzzano l'esattoce a procedere alJ.'esprorpiriaziO! lle anche in rcostanza di fallimento. H giudice delegato al fa.Uimelll.lto presso fil trribunale di Marsala ha rprospetta.to il dubbio che i poteri delJ.'esattoire costiltu.iiscano run privilegio mgiustificato e rche la sottra-' zioo.e della vendita dei beni agli organi fallimentari violi il principio del ,giudice naturrale. Questa Corte deve infu:J.e decidere se .contrastino o meno con ,g:U artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 2127 rdel d.P.iR. 29 .gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo alJ.'esattore di agire eseicrutivamente in ipendenza di fallimento del debitrnre, aipprestano strumenti di liqutdazione non par-if1cabili, sotto iJ. rpmfi.lo dell'idonei, t pratica, a quelli .propri defila liquidazione farllimentaire, n co11J.Sentono a'l fallimento una valida tUJteJ.a rcorntro i rp,iJg:noramenti eisa,tto, riali 11lleigj,ttimi, paralizzanti, a ~olte, lo svolgimento del processo lfaJiliimentare. La normativa citata attrribuirebbe all'e1sattore, secondo l'ordinanza del trihuina.Je di Venezia, 1llil. ingiustificato privilegio con COl.llJSeguente cacrenza di tutela girurrisdiziona1e degH ai1trri soggetti nei sruoi 1cotndlronti. 3. -Occorre in via prreUminaire dichiarare non :fondata l'eccezione di difetto di legittimazione del pretore a prorporrre queistioni di: leg,ittimit 1costituzionaJ.e, formuJ.ata dalla difesa dell'esattoria di .Cittade1la, sotto il 1profilo c:he egli inteT'V'~ene nell'esecuzione esa.ttoiriarle in veste sostanzialmente amministrativa. Basta crichiamare in propos.ito quanto gi ipi voJ.te affermato da questa Corte d11ca la isu.ffidenza che la questione venga 'Sollevata nel como di un procedimento comrpi1UJto sotto la dilrezione del titolare di clunziO!Ili giurisdiziinaH perc:h si realizzi il presupposto processuaJ.e rri,chiesto dagli artt. 1 deHa legge crn'1'bituzio~ inaie n. 1 dei 1948 e 23 della.legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 83 del 1966 1concemernte un identico caso). 4. -Semprre in rito va invee.e accolta l'eccezione idi inammissiibilit, per difetto di rilevanza, della questione attine111te 1l'airt. 51 della legge :faLJ.imentarre, secondo crui non rientrano nel divieto 'di azioni esecutive individuali in coeta,nza di :fatllimento Je eccezioni ,gi 1pre~ vilSlte da altre disposizioni di legge. Invero, ove venisse iclichiaraita la illegittimit del citato art. 51, sarebbero travolti casi di deroga non deducibili neJ.1a specie, come espressamente iriconosce Jo stesso g.iudi1ce a quo. N si giustificherebbe un esame parziaJe della norma, posto . . . I PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Cihe il'ecicezione aJ. divieto d'azione indiviiduale staibdtlita dall'art. 206, primo c1omma, del citato t.u. n. 645 del 1958, illmrma parimenti im !()il.lignata. 15. -Nel merito tutte le questiollli proopetta'te soillo inifondate o manifestamente infondate. Giova r.icol'daire che secondo ila costalllfte gilurispruderu:a di questa Cmte l'esecuzione esattoriaJ:e Tegolata come un procedimento nel quale si manifesta, sia pure pi enel'gi>camente che iin altri casi, il principio della esecru.tociet delJ.'atto amministrativo. La legge speciaJ.e, che asisiicill!m la sollecita riscossiooe delile imposte, d iluo1go ad 'llill sistema volto a tutelait'e iJ. .preminente interesse, colSltituziooalmente r'ivamellJite ed opportunamente Sii r.Lnvtene) il'IJOO senza con troWi n II'1med:i. :liatta, iirnnero, 1semprie salva, per ['!Lntwessato, [a faco[t de[ ['1ilco!I'so ail giiudJLce iatmmmilstrativio, OVJe sussilstaino posizli!oo:tl analLoghe oon 01.litll.'li 772 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dii:pendlenti, 0VV1e1I10 J.'aff.idamelnto deIJl'dinlcrurdico Iltl. ooncireto opeirallo non dsuLti 1oonforme a 1orirtJerd dli logfoa 1e bu001'~aziLone e, qumdd, devii.i dail. bIDaxiro iOOtroo oUli l.'a:zJJone aanmiln!iJslll'tiw. rosrtJrunitemen!lle tenuta a rdma!tlJelt'e 10ll"1ein1Jartla peTch IIlJOIIl ne !l.'lels1Ji mter.l'Olti1Jo l'li.mpresciJniddbHe '<:io1J1iegiairnenrto 1000 :hl publ:ilico wteirosse. N essun1a vdiolazilooe, peiritainrto sussLsrtJe dci preioottii cos1Jil1Juzdiona:Li. sopra indLcaitl. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 20 mairzo 1974, n. 75 -Pres. BonJitfacio - Rel. Gfon:lirida -Commiissari:o d1eiL10 Stato pelt' La HegtiJone Sdictiilliiruna mma ad aimmilruiisrta:iartoa:ii 1dieWl'1oote ospediaiiliiea:io. 'I1rlliaisli, 1ii1Ilfairtti, di 1soggetrti, 1sila pur 1ilmpiliiiciltamente, x!iicornpll"esi neill', e1l.Je1I1Jcazlilcxnie 1dieil. 1S1UJooossivo !Il. 8 deililo istesso 1all'lt. 1 ( ooil.oa:io i quiaiLi dli.i.retrtame1I1<1le od di!Ildliia:ietitamenrtJe haJII1lI1Jo pall'ite liin 1Seirv'iz!i, elsiazdiolilli. ,dJi di11iit: IJi, 1somm:ilnliis1ll1~iioni ed appallbi 1I11eilil'ilI1Jtea:ie1sse del!l'1e1rnbe ): :mi, pe;rtanto, sii. 1esteinde diii. dli.vdieito dli LeggliJbilliiit ri.vli 1stabiil.iito. Quaruto, poi, ai soggetrtli srub a), il.':iimpliiicil1la aa:nmiissione deilila loiro ere1gg!ibd1Lilt 1eviiidelllJrtemente JJJOIIl delelt'mi.a:m aiJJCIUltlla ruspall'Lilt dli 1lraittamelI1JOO (1e quimdli 1t101I1 111eaiiliizza :La doounzlilaim vtoil.aziiione delll'~t. 3 del'la Oostituzdiol!lle): 1ii1Il quianito, iilI1V1e1ce, ,ta:iatrtaisli di 1sitUJaziiJolI1Je dli.soiipil.mruta in malillilem 1oOIIldio1I1ffie ad pmncpi deilila iLegilsiliaziion1e a:mziiJcmaJe, iilI1 ,CIUJi il'iacoe1sso ad 1oo'gaJ1I1i eilietitivd 1I1J01I1 ll'liis11.1wta 1iJIIldlilscirimin:ataime1t1te pireclruso ai soggetti ,dJiJpoodienti da 101!11ti 1supooiiori r.sipetillo a quello .ooi appiruritliJel!lle l'orgw: l!o .eia 1oos1lirtUJiil1e. -(Omissis) . CORTE COSTITUZIONALE, 20 mall'ZJo 1974, n. 76 -Pres. Bolilli.dlaioiio - Rel. Ogg1ooi -.A.l'otdli.aicooo (n.1c.) e P1res1dente Consiigiliiio ded Mililli.stri (Sost. Arvv. gen. deJlo Stato Oaraifa). Adozione -Adozione speciale -Stato di legittimit -Esclusione per lo stato di abbandono da forza maggiore -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 30; e.e. art. 314, quarto comma). Non fondata, con riferimento ai pr.incipi di eguaglianza e della tutela dei minori, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 314, quarto comma, e.e., nella parte in cui esclude la possibilit della dichiarazione deUo stato di adottabiLit del minore privo di assistenza per causa di forza maggiore (1). (1) Cfr. Corte Cost., 6 luglio 1971, n. 158, in questa Rassegna, 1971, I, 999. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE '75 CORTE COSTITUZLONALE, 20 ma:rzo 1974, n. 77 -Pres. BondJfado . Rel. Aistwf:Ji -Mo!lftoni (n.c.) e P11esklienite CO!llsig1io SOl!lJO irliioOl!lJOsoiiUJti 1111on essere 001I1siidie:rati equJi:V1ailJen1li aJ1. ,dlilrdlt1Jo ail.ll.'1UJs:udirtult1lo dli UJilJa quota dli ooedrlit spet1laniileg1lii OII'l1gliinm.iiame1111te [pler legge. 3. -Nion 111iloOII'll'le, d'atlJta.ia pairlle, l'1aisserdita 1seooinda ~aiglonie dli C0111tria1s1lo roon ll'1airit. 3. 1ii1Il11Ilieg1a1blille, posto 1ohe raigl]Ji ooedli ll1JOil rspetfua lJa :liarooiLt dii coonmut~ iiOIIlle de qua IIlleli oor:nlron1li dei iliegiartiacr:d 1dli 'UISU:fu:utto (ioOIIlliuge o pelt'-: SOIIlla restrOOJea ailila ,:liamiigllriJa), ooe dll OOII1liJugie ruJsufu'rutburaiirdio ex Lege rsiia diestilniartiall1ilo idi 11ma diiJsoilplhllilla lJegiiisiLaitivra dJiff.errreinrte. SelillOIIllch din ci 111101I1 pu xiavvtilsalt'Si 1llllla mgiiiustirfiioata e !lliOIIl :ria:zJiiOIIllailie dispairdit dli tmat1lam> e[ll1;o .giiiur:tdliioo. Baista rall J:1iguiallt'dio trlkfall'tsi aJJa ratio ,dellJe diiistiil!lJte e dtV1e11se :noo:me messe a oorntfl'Oll!lJto 1e sop!1aittUJtto nio1larre 1che m Uiil. calso (suiooessiiOIIlle lie~irtJ1filma) 1111elJlJa iLeg,gie i!Ja dlwert:Jtia 1ed 1esellruiSd.vra :li001te dleill'raittriiibuzdiOIIlle pai1:;ilimcmiJae (1iln usu:lirutto) din ;llaV1ore dleil roOll'lliiuge suipeirstllite, e .che 1111elll'lailltl10 caso (1suicoossilOIIlle telstaimell11flarrli) tla IIlJOlt'ma 1mova l'!.iJsoootro IIlleilllJa rspOIIll1Janiea e V1aJiiida v;olliOIIllt del de cuius e questa, ISlempre che IlJCllil V1aidia 1001I11tro li dilrditti lt'l.iJsell"V1altii ra dJaiti ,soggeitrtJii ed ialliLe illlorme che lii! 1gairnmt.iJsooino, mel'liJta di lt'Ioevtelt'e pliielilla aCd Jiogi.iJco 1che IIlJeil plI'liimo 1oaiso crie lt'lagriJOl!llli ~'usu:lil1u1Jtulairlilo ex Lege po1slS1aino essere 1Soddlilsfaltte, 1se1rna 1suo idiaa:lll1o part;irJilmOIDlilaile, IIlJeli modi mdl.iJoati i[Jjeif.1' all'lt. 5 4 7, e Ohe IIlleil rseOOl!lJdiO >OalSO ialllia V1ol1olillt 1Jes1Jamen.1Jalt'Ia LS/iia .fl'.iJOOl[JjQSOMO v>alOlt'e Plt'emilillelilJte. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 mairro H:174, n. 86 -Pres. BrOIIllitflaio.ilo Rei. 'I1:rlimallt'cm -Omilnz (r.n.ic.). Reato -Diffamazione - Exceptio veritatis -Discrezionalit dell'offeso nel concederla -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Oost. artt. 3, 24; c.p. art. 596, comma primo). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, La questione di Legittimit costituzionale dell'art. 596 c.p., che affida alta d~screzionaiit dell'offeso quereiante la facolt di concedere, o meno, la prova Liberatoria dell' ieooooptiilo V1eri.iJta1Jiis (1). (1) Cfr. Corte Cost., 14 luglio 1971, n. 175, in .questa RW!segna, 1971, I, 1298, con nota e FfYl'o it., 1971, I, 2453, con nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 782 (Omiss~s). -1. -fil pretoiro dli ",Striadlllia, con ~ovdd!nanza dinid!Lciaita i.in. epiigiriafu, soililievia lia questiJOIIlJe dli iliegiJttim:iJt 1oosti.lbum0I1Jailie dieilll'iart. 596, commi primo e terzo ;n. 3, c.p., in !riferimento agli aritt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Cooitituzione. 2. -La Corte ihia 1giL a'VIUlto modo di '\llailJUJtarr-e dlafl pUIIlllJo dli wsita deililta 1ccm1i0tl'lmlit 1a Oo1s1JiltuzilOIIlle iailiCIUIIld aispel1J1Ji ,dJeffi1e l!lJoome 1delrllUITTlcdlaite. 0011:1 JJa .senit~a 11:1. 175 1e 1con llia 1succiessi'\11a ovdd!nainza !!l. 18'8 diel 1'971, ;i.in. 1sede dli esaime 1dlellJlJa llie~:iJt 1ciosrt:JiituziJOIIlla!Le d!ell pirdmo 1ciomma delll'a!rt. 596 IIIl 111idie!rilmento 1allil'alt't. 211, 1cOlffilIIla prilmo; idellia Oositil1ruzdiOl!lJe, ha ,!'liJtenuto, a rp111Q1Po1si1Jo 1dellll'iipo1Jesi dii di.filaimazd!OIIlle 1Cloil. mez2lo dlelilia stampa, ooe il'esemciimo de:l diirditto dli dinfuirmaztiJolllle pone!S\Sle liJl. 1glilomaildista irn' 1co1111d!imcm1e dlii III1V101oaJ:r1e J.'1esilmen1Je pre'1!ils:ba 1dalfil'arrt. 51 dreil 1C.[p. 1e chie quiilndli :lioSISle lllleli dli iJJuJi 1ooinfriointd IIIllOpell1al!lJ1Je filL dlivfueito deailt!ra .plll'tle, 1esdlru1so 1ci, iDJOIIl pu 1dlirr,si 1C1he Uia illJO!l'ttnla de qua sdJa illll cOllll1JriaiSlto con iJ.'.8Jll'rt. 24 1d!ellilia Cosl1Jiltuzitone. L':incoilipaito dli dJl!lgliJuria o dii ,difllaimamooe, ,dJi: ll'legowa, !IllOIIl , ovvdl~e, tirtloiLaiire dli !Ulll. dlirrlilllfJo di mg.tooita111e O d.i dJifliam8Jll'e, QVVle!rO, 1sec0I1Jd!O qUJaltll1Jo slI pireic:i1sarflo 1001!1 11.ia citata 1sootenza l!l. 1715 idei!. 1971, 1C1ome !iil. 1giilOII'lllail.dJsrtia, .1egittilmal1lo ad dl!ldlo1rmai! 1e 1iJl!l 0111c;1iilne 1a :liartti o 1e1illl'coisrtianze che 1staillJo ll'liltein1U1Ji :lie1sdvi id!elll'10illloire e della reputazione altrui; e qumd:i ha :Ll diritto di diifende!l'SI alla stessa s1ll1egua dli op 1ail.rtJ!ro 1sog1ge1lto a 1C1UJi 1sia 1ilmpuiba1Jo un quaiLsdJa/811 111eal1lo ~e che, wa il'1ailrt:!I'o, lrJJOIIl possa 1itnV'01C18ilt'e U'1esitmeltll1Je dieilll.'1811l'rt. 51 dia! suooessdivo e iseipa111ato piro~diiimooto. -(Omssis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 marzo 1974, m.. 93 -Pres. Bonid:acio - Rel. Reaie -P1aissolnmgo (n..c.). Procedimento penale -Istruttoria formale -Conclusioni del P. M. Omessa prefissione di un termine -Ille~ittimit c.ostituzionale Esclusione. ' Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 369 Codice di procedura penale, sulla parte in cui, a differenza dell'art. 372 per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al P. M. per formulare le conclusioni al termine dell'Istruttoria formale (1). (Omissis). -1. -La questione di J.e,gittimit costltuzd.ooaile soJ.lieV! artla 1000 ['ordiiilllalllZa 1m epdJgracfe 1dial gitudliice 1iis1lrut1JOII'e 1deil t1rdibU1I11ailie di MiiL81111o 1mvie1ste l'1airt. 369 1c.p.p., 1che lllOlll 1aissegina allcrun ~mme ail pubbl.Jiico miil!ldstecvo ;per rpveselllJ1Jaire l!Je p!1CJlp!I'lile 111eqUJilsdl1Jo!I'lile :aill!Ja fine de1ll'istru1Jtorta fovmailie. La Co:rite ,cbJiJamaita a decidere se l!Ja m81llioata previisiJ0111e idii rbailie termine si 111ilsOll.via il!l 'lIDa viiiol1a21iion:e degfld 1aJrrtt. 3, 24 e 112 delilJa OostiJtuz]Ollle, alllche dJn 1cOlllsiideriaz~Ollle ideJ. :laitto che :ad dlifoo sOI'I de111e 1paitrbi 1prhnarbe mviece iasseginaito dal!Jl'1airt. 372 c.p.p. till 1lermiine di 1oiinqa.J1e .g]orini, 1SUsoe1Jhlbil!Je dii prwoga, e dleooroernte ,dailllJa [)J01lmoa d1e1l 1dieipoisilto dieg1lti ,artrtJi 1e idiooomellllti. ,compresa ilia :1.1e,qwsilbo!I'lila ,dJeJ. p.m., per wa p!1eiserni1lazilOl!le 'dii memOII'ile 1e distainzJe. (1) Con l:a ,coieva sentenza n. 92, la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di rileV'anza la medesima questione, proposta prima della trasmissione degli 1atti al P.M. Cfr. 16 dicembre 1970, n. 190, Foro it., 1971, I, 8, con nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 793 2. -La questione non fondata sotto a'Lc'lun profilo. Per ci 1che ie01DJc~ l1Ja dielnluln.maroa vrot~del priirncitPiJo d1i ugiuiag. iiiaa:i,zJa via a:iiiblaidJirbo 1che JJa pooUJLilarre posizliicme dtstliitluzOOniallle e ilia fun: lliicme ta1ssegtlllaroa all p.m. Gda ll]Oll 00lllside:ra1r1Si tallilQ stregua di IUlilJa parte .privata, pell"!cih a:gi.15ice esclusivamente a tutela dli interessd generali nelil'lalIIllbirbo d1eil.il.'101SServiarua dJeill1Ja Jieggie) !plOSISOllJO gtliujstid:oao:e, iailJmeocuo li.in i!Jruea .~eniea.iaJLe, un a:egUme diiverJSo dia q'lllellllio 1s1la:biilJiJto per \IJe paa:ttdi prli.Vlal1le 1e per ii liO\l'lo d:1:fenisoiri (1s~. 1n. 1'90 del 1970). Pairtendo da talli premeS\Sle stata riitenuta la razionalit dell'airticollio 1919 C.(p.(p.' cllie 'ClOOOOde ia!1l'limpilllttaJto ed all p.m. 1leranlilnli dJiV1&1si per 'Pl"oporil'le dmpuglnia:lliicme (:sent. !Il. 136 dJeil. 1971) .e dlevie aria afliernJJail:"IS!i la razional.it della noirma in esame, poicih anche in questo ca:so la ddispa:trirt dli 1lrlaittamemo 1chie da eissa diiscende iflI'la accusa e pa:irti 1P1"1iVlal1le, menrbrie ([)jOll dinicide 1suilil'eseo::cdizJiJo dJeil. dltrl.i.1lto dii diirllesa, d'ailltira parte innegia1b:lmente fon1dlata sulle 1Partiic.olam Mratteiriisrticihe Oll:'lganizzatilve dell'ufficio 1del :p.m., ieihe [possono l'lenldiere non agevole la ifis1sal!' Jii01DJe dli 1]fu:nm rtlempOII'laflJ.i tad omilli ISl]a aJtjji.v.iJt. Quanto poi all'a1s1se1I1ito contra:sio ieon gli airtt. 214, seCOI11do comima, e 112 della Cositituzione (in base all'a'Slsrunto 1ohe, a 1causa della mancata prefis1stione dli un termine, per la fo:mnulazione delle 1reqwstitoaie, il p;rocesso siaireblbe irime1S1s10 alla mevc 1del rp.im.) sufficiente osts1ervaire che ci cliie magglIOll'IIllleJillte diff,eo::e!ll:lliia ilia iposil!'Jione del p.m. da quelill.a diell1e parti pr!i"Vlatie (cihe possono raiglJre iseoondo dJl metro dieililia prop!I'lita coillvenienza) il &atto ,cihe il p.m. ese!'cita :pote:ri-dovetri connes1sti alla SUJa :fulinl!'Jicme, JJa rcuJ.i 1ossell'Vla00a: IIllOlll esoote dia ocmittroililii (cosi, a ptaJritJe la noirma geneirale dell'art. 154 1C.1P.1P., quelLi 1che in materia dii. istrul!' li!one si !I'ILClOilllleitrlOII]Q 'all diJsposto diell'ia:rrt. 2918 IC.rp.[p.) ed moiLfu:\e giamlll.tita, !Prell" i ClaJSi dli inattivit ingiustificata, dia OIP!Portune sanzioni. Onidle non :Sii pu afferr:ma1'1e cihe. lo svolglio:nento del ..piroces1s10 sii.a in defindtilva vilmeSISIO ailiJJa dlioorezlilcme dieiJ. pubbildoo lllllindlstero. -(Omissis). CORTE COS:I'ITUZIONALE, 27 mavzo 1974, n. 96. -Pres. Bonifa:c:io Rei. Volterira -Corrnmi:s1sairio d1ello Stato ipe1r 1a Regione Sk1iliana (sost. avv. gen. dello Stato Azzairiti) c. Rresiidlente. Regione S:iiciliana (1aivv. V1irgia.). Sicilia -Dipendenti regionali -Le~ge re~ionale sull'impiego presso la CEE o Stati esteri -Illegittimit costituzionale. costituzionalmente illegittima, per violazione del limite territoriale detta Regione, la legge regionale siciliana 21 dricembre 1913, sulla 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 794 disciplina de:Lla posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego press~ enti od OT'ganismi deHa CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri (1). (Omissis). -1. -La legige della Regione siciiliana 21 dicembre 19 7 3 a:ieoainite D~sciJPlllITTa dJelilla posWi!OilJe gWurr.idlicia ed ecOI110iinJiloa dieli dtpendJooti regi]O'Illailii aurtioa:iizziartii ad .assumere Ulll furnpliegio pa:iesso ooiti o orgaini~smi dJelllia CEE o ad esea:iClirtlrure :lluiooiJOIIlli. presso Starti esteri stata ilmjpugnata dJal Cornmd.sisario dello Stato !Per )a Regione sdicti.liana. con .dcoa:iso 218 .dJ]cembrle 1973 din balse aid Ulll lbrtiipliiJce Oll'd!ine dJi moitivi. 1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del sruo Statuto non ha la potest di ddsiporire in materia degli uffici e del IPeTsonale oltre il lfu:nli.te naturale e non iSIUperabile del territorio 1della Regione, salvo il ca1so di aiccorid.i 1con altre Regioni o 1con lo Stato IPer la 1P'l'eddislPosti.: ztiJ0I1Je di (pa:iOg:raimmi dJniterregiJOilJaJlli. 2) In qUJal!lito .La Jeggie teingia 1coll'.lfl:I~ dlle gti lnrtleressi dd mora sooo do'V'Ultli dn :liorza dieil. diLspolsto diel1Jl'acr:t. 11:2,4 del codlLce oivdllie, si o01I1Jo1udeir ohe ll.'art. 53 esprime IIIl dlornJja dimpropriiamenite positi'Vla un oonootto sosillalnizlilaiJmeinte niegiai1Jirvio, e 1cilo ,che gilii itnteoossti; idi moira (dii CUI. allil'art. U2t4 e.e.) non soino dlovuti qruiainidlo IS}. ~1all ;pagamento (perch liil OomiJttaJIJo eise outiiJvo, dtn :lloll"ZJa d!e!JJl'a.rit. 111, ,cOIS. ha dliisposllo) detlilia somma a:ggiilUinltiva, in qu:afllmsi milsurrla. Lia :lllortm.a dteinlutn.2'Jilartla ha d1unqrUJe un oOlllltein'Ulto 1dii'Vell'ISIO da qrUJelfilo artrtnJbulirtlogl]Ji dlail. glIU!diLce a quo ed ali. quatle i$llalta ll'IJfe!l:Ilt ila qlUielSlbitoale dii 1costJiJtU2liJolnlai1iJt. Queslla dmne pell'ltainto . essere diilchiamta noo. Ifuind:a ta. -(Omissis). (1) air., SUlllli'iall'lt. 111 de'l :r.d. n. 1827 dei!: 1935, Ocwtle Cost. 21 ~gno 1966, n. 76, in questa Rassegna, 1966, I, 974, con nota. 798 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 1'8 iaip:ril]Je 1'974, in. 99 -Pres. e Rel. Booi: llaioilo -ZdJgilllo (n..c.). Matrimonio -Separazione consensuale -Obbligo della fedelt -Ille gittimit costituzionale. (Cost. art. 3; e.e. art. 156, primo comma). E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di eguagiianza, l'art. 156, primo comma, codice civile. (Omissis). -2. -L'ari. 156, primo comma, del codice cirviJ.e stato denunziato -con espressa limitazione a,I!la sola iiporte.si di e separazione coo,seD.1SJUa.le -nella parte in cui esso dispone che i coniugi sepalM. ti debbano osisea:vare J.'obbl1Jgo della fedelt 1coniugale. Ad avviso del tribunale di Goirizia e delJa Corte di appel!lo di Genova, il'imposizione di un siffatto, identico dovere ai coniugi non separati (per i quali vi:gono altre.si ,gli obblighi della 1coabitaziooe e de11'as:sistenza) ed ai cooiugi sepaa:-ati (per ii: quali coabitazione ed assistenza ven.gooo meno) davebbe !Luogo 1aid ruJilla drlisoipliitna dden11Jiioa per s~tuaizdJOIIli nertrtamenrte d:iverise e dii 1ooinseguenzia cc:miJrlasteriebbe con !L'art. 3 delJLa OoSl1Jil1Juziiiole. 3. -Secondo la cosrtante interipretazione dei ,giudici oodmairi, dailla quaile questa Oorite IIlion hia l'laigi101I1Je dit diiisoostairtsii, 'in :lloirzia d!elll.'iairt. 156, pr1imo commia, ,cod. 1o1v. d. dloverie dii 1CliJaisCUlll iconiiJuge idii oisserva1re ilia :liedeil{t c01I1J~ugaile pel'lmaine, linailiteriaito 1I1Jeil. SUJO 1oontenu1Jo, pUJr idopo ila sepaira!lliiooo pemsonailie : ;siJcch 'esatta ilia p!I'1!messa d!aihlia qualle lllllUlovono >Le 1oirdiinan2le dii rimessiione, e d~o 1c:ilie de iwre condito un rndieinltliloo obhli:go idi :liedeLt viilooe 1wposto aii 1c01I1JJUgli IIl!Oitl sepal'a.fil 1ed ali ,ool!llIUJgi separati. Pu ;aiggiilungerjzli che nel viilgienrtie 011dilniaimento ailil'd.dein1tJirt dielil'obb1ilgio ,cCJ1Irisp01D.de UIIl.la piena, 'aissoLu1Ja 1ilden1lilt ,dJi 1sialll!2'J~01I1Je. Ed tin! llaitti -venrurtia meilJo (peir ,effietto d!efl:Le 1sentt. in. 12:6 del 1968 e in. H7 dJel 19619 dii questa eOll'te) il1a diilseliipildina pe1111ai11Jst1cia dehl'adWteri~o. ila quaile pil'levedeva, mspeitto aii coo::idiugii non S11Parmti, wn. .t:vaitta:mein,1Jo diffeIOOD.: zJilaito per fil 100IIJ.liiugie sepairat!Jo peir coilpa deilll'ai1Jtl'o cOIIlJiiuge (IIl!On p/UJUltOOLiit: arit. 561, 1sec01I1Jdio comma, 1c.p.) e .peir :hl contuge sepruraito peir Coopa rpl'IOIP!l'Jila, p1ea.' 1ooilipa dd entrambi O ipeir mu1Juo OOIIlJSef!lJSIO (dlirrnfunuzione d!ehlia pena: 1oiJt. 'lll"t. 5r61, u1t~o comma) -!a wolaZli!cme deililia :lledlelLt neililia quaJLe 1~a diilJcoirso rill 'ClO!lliluge, lsiepairaito o 111on 1sepairat!Jo 1che sta, d luogo ahlia .stessa 1s!IJD.!lJ1one : 1l'adU11teir1ilo 1caiusa dli separNWi.1one peir 1cQLpa 0 di IClOID.'VerJSiOD.e iJn < Seplll'lamOIIlie rpielr ClOOpa dii Wl ;pireeSlislJenrtJe istaito 'di 1S1epamazJilone consenSUJaile o dii sepairal2rliOiD.Je per ICIOlpa diel-_ I'ailtl'lo OOIIltiJuge. PARTE I, SEZ; I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 799 4. -Per accertare se la constatata, iinidubbia identit di obbligo per i 1cOIIlliruig1L IIJJO!Il 1seipall"artli e per di 1cOll1iiJl.lJgli ICIOIIllseinJSUallmen;be sepairaiti cOIIllbraisbi o l!lllelilJO 1ccm :J.'1aa:it. 3 Cost. occcmre vieirdifilelall"e se, sotto fil !plrlOfilJo che quJ1 viiene dm. 1eiv.ii~a. we id1ue ,si11JuiaZJilOIIllI gti.JurrlildiiJche meisse a, mffirollllto prieselilltmo o meltlJO qrueil miJrJJilmo dli omo1geneilt :lhe possa raglIOIIlJel\1'0[mente g1UJStiific&re un trattamento 'in:differenz,1afo. A 1la11 pri01posiJ1lo tlia iCOlrfte :riiiti!ooe ,che 1gld obbilillghi dierd.'Vlalntli dail ma1ll'IlmornJilo, 1c01Si 1001me 1satn1cirti IIlcll'ar.t. 143 ed !itn!dJiJrertltamoote IIllelhl'art. 151 cod. dv., debbano es1seir valutati in un quaidiro Uilli.tairio o nella loiro s1ll'letba corirei1azlilolJJe; e, dm. parntilcotliall"e, irliil.Jeva 1C!hie i'obbl1tgo dii :lledeil.it, m. .qUJallllto 1si traidruica iln id10V10I1e 1clii iaisbeinsilolnle dia ogm l.1aiWJ!01r!lo oosSUJail.e con 1JerZJL, non pu non esserie 100ll!liegiartio OOIIl ill dliritibo-dovieire cihe iha ad ogigietto ilia ,clJiJspo(rlJiibitliiJt fisilca 1clieilll'1Ulll ooniru:gie net ICIOlllfuiOOJJ1Ji dleilil'alLtioo. Sarebbe 1con1lrarniio 1at1Jla n:artiuria ideil!e cose ed ailla 1sbeS1S1a ratio ohe iisp1iJra nel 1suo compll!esisto dJl vegiiJine .giiUJriiidiilco clieil !l'~10lrfto maltrdttncmiia!Le llllelgaire che fuia ,clJiJriiltbo allH1e [pfrestaZJilOIIlli 1sesSUJailii ,dJelJl'artJrio 1cOlnltuge e dJQ1Veir1e dd aistene1r1s1i iclia 'alttii 1clii aidwteriiJo 1c0l'l'a Ulll 1r1aippoirto' 1C101s streitto dia giiJustliifi081l'e '.lia ccmctliusiolllle IClhe 1IDa1t1Jaisi di due a1spetbi di 11ma iinscililldfubiiJl.e dlilslclipJma :gti.Jurrliidiilca. Oi posbo, cr1iJsuil!1la ev.iidenlbe 1che, U!!lla viortla che 1cOIIl. la IS1elpa['arzrnoll1e siJa VeI11UJta meno ilia 1co1aibdJtaZJilcme 16011 1i 1cOllllJJe1S1si iclii!rlilt:ti e diOIVlerli, llia peirmM11enzia 1clieilil'obbld1gio clii a:ssoiliuta :lieclieillt, ohe litn .qruei1lla 1lrloviava dil suo raigliiolillevOllie pr1esupp101sbo, si rfIDaiduce 1iJn IUIIl egiuail tra1rtlamellllto gluridiioo di 1sirtua.ZJtOIIlli g,iiurdicliiJcamente id1iffie1rern2lilaite 1e 1coon.p0l'ta dii 1colillSegiUJeln.2a, sooOIIllclio ii primci!Pi 1costarntemenlte ,afferimaitii ,dJa q1UJesba Corite, ilia vrnoilia,ztoo1e 1dJeilJl':aa:it. 3 dellllia Oos1lil1JuzliJcme. 5. -Quainto fin qui si detto non girustifica ruttavi-a UIIl integrale acmogliiJme1IJJto 1clieililia q1UJesbi10lllle 1cos Come P110!POISl1la daifile due ordilillaJnirzie. Via iJn:liartmi 1cCJlllsidieriartio 1che :liria 1gffii Obhlilghii dmpOISlti da[ mail:lrli.Jmotn.lio a cilaiscmn 1cOIIlliJugie 1c' q1UJellillo dii .aisbooerisi dia coo:nipOlr!laimeniti cihe cosrta1ruliis0attllo dngliJUJria giriavie ailll'1ailitro 1cond1Ugie (:aa:it. 151 1ood. 1civ.) e ,che sif: liaitto id10Vlelrle !lllOIIl pu iDIOill pel1llllarnwe idlopo lia sepairn.mOIIlle, a!llleso ohe esso IIllon iSIOll!o ,pliJenaimenJte 1compait~bille 1co!l !l1Jll!OVO aislsetto dei irappoiritd. :fria 1i 1c01IJJiJUlgii ma 1c01essen2liJalle a[ VIJllllooWO che 1CO!llll:dn1.l!a a iliegiairil.Ji. Oir- booe, 1sr ,dJeve pm II'lill!evi81l'e 1che :ait1li ,cliiJ iiIJJ:liedlellJt 1C1Cmtugaoo (plOSSOIIJJO oostii.tuiir e, per lill 1col!llcooso di 1collllcr1ete cilrcoiStattllrze, dlngilurliia griave ailil'allitlro cornuge: IlpO!leSli 1coerie1Ilite 'COll !Le 1sbesse viailJUltai:IJi:o!llJL ;llat1Je daJl ll!egdJslla:i1:lore, ill qUJClUi e le quote d'iintegraZJi.Joo1e, !llicmch :l!e peinsiOIIlli e gli raissegni ISUi :fiO!llldli dJeli1a Oassa llliaZJilcmailie dell lll01lairliJaito non 1scmo oodibiilii n sogge1Jti a seqll.lJ!SJtiro O 'piJg'IliOl'lameal/1Jo ), 1rd11JiJooe ohe Wa iDIOmJJa, l!llellil!a prut1Je :in oud. dJicllilall"a noo lsog~ertrtrl. a seqilJJest:rio gl]ii assegni (e ifn:ia qu~sti l'lilen!lJoorebbe 11.'iru:lieninirt idi oossamcme dlaililie :fiul!lmOIIlli), pOl!lga dinigiisu1stificatamenite, liin VIOlllaZJLone 1detl !pl'IIDCJiJpl!o tdli eguaigidlanm, i noflalt :il!l. Ulllla siitulal2li.Joo1e gli.wrliidJiica pi favorevole di quella rlcornosciuta dalle SOfPl'adtate norme di legge :rd1spertrtrl.'Vlamernte ali 1dliperndetn1ft daili1e pubhliiohe iarmm~. agili av- viooartii 1e p:t10Cllllra1Jord, ali geomeimi ed 1ali 11Javio:rai1Jord SUJbo:rdJirnlait:i. La COl'lte a tail riguaocidio dii oonrlll'lairlilo aV'Vlilso. Rd11Jilooe 'che 1001I1 La dooU1I11ciJa 1si tenda raid U1I11a tdleollall"raitoo:tila dli jplafrZJilailie lilllLegdrbtJiimit 1oostJirlru:ZJ10l!lail:e 1del l'liipetuJOO' arrit. 12, dell r .d.il. 13124 die[ 11923 e probaibillrmenite afil'1afferma7Jilone die:J.ilJa seqruestJ:r!abifildlt dei detJtli aissegni lllielilJa milsu:ra dii un quiilnito a garria~ila dd c:redlitii. ddrvel'ISli d!a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quielli per 1C!ll1.llS1a dii aJiiment1Ji o per 1miibulbiJ dimnu1li aililio Staito, ailJLe ipll'Ovd1nce e 1ad. 10Clllll!l.mli; che rill d.P.R. rn. 180 1del 1'9:50, 1con 1ill !OOliartllJvo fl'legiolllame'lll1lo d'1esecm2lilOD1e, a 1ooi TlirnviilaJillo i'iiwt. 47 delli1a lllegigie rn. 6 diell 1'952 (per grli aivvoC'ai1Ji. e prorcmmtoo:li) e 11'1all'lt. 37 dielllJa liegigie rn. 990 del 1955 (per ti geow metrd.), norrn prevedie per li dlipendienrtfi dlaililJe pubbldiche aim.mdnliJs1maiZJiJOIIlli, e ,SUJl 1pUIIllto :irn q1U1estruo:nie, 'Ulllla dli:so~plima dliflieoonzdratta ill'eli co:rufironlti dri quelliLa delttal1la per J. IllotaJi, IP& 1di ch:e per ti ooedJirti, isoggertl1liV1aanemibe ed ogigettiv:amente coinsiderati, iper cui consentito il sequestro coinservartiivo ipenallle, noo ISOilJO .seques1Jl'labiilIJi .gilii stipendliJ, ri 1sallia!l1i: e iLe pensilornd dei dli:pndJeintJ1 daill1e. pubbli1cl::Jie ammmstrooiiornd; e 1che lmvooo 1codista possilbliJldJt dii seq1U1elsi1rr"o lllleilila miJSUJm dii llllll qUJmto C.lOIIl 10ll'ldiilniaaula 1dlell 9 mairz,o 11973, J.'art. 3,5,9, ipr:irrna prurite, dlell 1ooidlice 1dlel1Wa IIllaJVJlg~ilOIJJe 1smiebbe 1oOISfilltluzdlOIIllalla:nente d\hlJeg,iMllimo, per COIIlllrpais1lo 1COl!l il.'IWt. 3 ideli1a Costi1Juzlioine, perrch :menrtme ile rembulJIOIIll 1pea:icep.ii1Je dm. vdivt dli qllllailisivio~ia 111aippcm1Jo di !Lavoro su:boll'ddniato a 1Calt'ai1J1Jea:ie !Pl'li'V'ai1lilstilco 1poss0lllo esswe p]grnOllI'lai1Je, ex IWt. 545 c.;p.c., :niei11a milsun:ia dli 1/5 per ioglnii 1e qUJaillsiaisi ,Cll'edliJtio, que()JlJe doivute dallll'mmaitoire illl 100IJJseguietima dieil 100llll1lrai1Jto idli aimiuo!Lamenito 1p~s1sooo essere [pdigno1m.te., semprie nie!LlJa stessa milsura, isolJamente per all!iimellll1Ji idiOIV'Ultd iper 1Legg1e o per debiti certi, liquidi ed esig:ibili verso l'armatore, dipendenti dal serviwo 1deilllla llllavie . 2. -Non. ipu dirsi che le dilSposizioni de1'l'arl. 369 del codice deLla naviga~iJOIIlle, ora ll'lilo0111diai1Je, 1C111eilno aritificdJ01saimelill1Je ed iJilglilUJSMcai1Jamente UJDJa posiZJiiOIJJe di w1111J1Jagigilo dell. priestaitoce dli iLa'Vloo:o diipoodellllte da1hl'aIDIIllat011e 1niei 1con:lirollll1Ji di ,chi 1invece ilieg~o a dai1JOI1i dlii iliaivo.ro che esplliichilno idiViell'!51a a1ltivdJt iecmLomilco-1commerci.talie . Ainzii biisog1n1a !l'IC0111Josce11e che ricOII'll'Ollillo serie e v1aUJdie ragionli a g:mstMica@one deli1a ,speciaJlie dilsoipliillla dii ,CIUJi allia niOII'IIDa so1sipetitiaita di mcostitu:ziionailiirt. Via ,in 1pr1imo l1uogq osservato che la norma Jia qua!Le ipa:ievedie ilia sequestriabilhlit e ilia ipdignorabilliirt, fiJ!lJo ad UJn quiJnJ1Jo idiell. '110110 ammontall'e, deli1e re1Jl1ibu:zitond e 1mdiell1JnJt degJii ariruolaiti iper iaJimernrtli. dol\TIUltJi. piell' liegige tro\71a mso0111J1IDo, relai1JW.a:me:ni1Je aii 1credlirtli iper aiLime!l1tti. v01Il/1Jaiti nei 1oon:liriOl!llti di ,dipendJelllJtd dia prhnaiti, nelil'IWt. 54'5,, 'oomma iflell'Zo, in 11ei1azione aWl'art. 6171, idell. 1oodlioe dli prooedillll1a ci1V1illie (1che dele sollllme dioVlUJte per 1ill. .11appoirito idii J!a\7100:0 o dii dimpti.ego ammette 1Ja ,piJg[IJOllI'labdildJt e 1seques1mabiiliit nielWa m~SIUJI'la aut011ilzzata idail 1PI1etoo:e ) e, qlUJailiora tenuti per llJa ,stessa ,caJUJsaiLe 1siiaino dipendeniti dlaJlile !Pll'bbillilcihe' ammilruis1JII'laziiOIIlli, ne!Ll'1all1t. 2 deil d.P.R. 5 gOOIIllalIO 1950, n. 180 0che ddicmrura sogg;etti 1a sequestro ed a piig:noramellllto gild 1stiipendii, li 'Sai1aJl'l1, llie pienSJOIIll 1ed asbrli 1emoiLume111Jti fiJ!lJo ,a,1J1a ,COIIllcOl!l'lren:zia idi 1UJI1 lberzo vaiLutaito 'al lllJetto 1dii mtooute ) ; 1e che per 1a nioo:ma de qua lllJelhl.'oodlirnianm dii ll'limesstOIJJe si d aitto 1che 1apparie .Logdico ed OiplplOll'!tlUJo 1che ila llJeggie oodiilnairtia tute!Li 1ClOl!l ,pairi1iiicoiLmie effiooc:iJa 1coiLIUli dll. qUiaJlie agdisce :p~ il. l'lil(lU(perio dii ,crediti di naitun:ia ailiimem.tarrie, e tle lt"aiglioo.'i gtiiuJsitillciarbriLci dli taJLe diisposi:ziione sOIJJo perrmo ovvr~e . E 1anicooa lllJoh isi .pu non ,cOIIlJside111aire 1che llJa i!llOII'IIllJa diell.IL'aa'it. 35,9 :niehla prurite iIIl 1oui ilia seques1ma:bill;irt 1e llia plglniOllI'labi!Lirt dli IC'Ui si pall'il.a, 804 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scmo ,prevtliste e per 1debiiti 1cal'l1li, l~lqruilidli ed esiglii'bdlll.i veriso il'airmaitore, dliJpendeniti idall ~odiet111Ja nave , IIliOIIllOslmllfle che d!l gwddJCle a quo COIIl i!Je !SUie 1osserviazrl:01DJI iflooda 1a me1rtleme liln e:vlildenm il.'limic01stJiJtuzdoolaililt, non iiJn 1sos1Jainm oggietto de/fila denru1noila. Se il.e cose ll.1JOIIl s1leisse!ro iJn. codestli. 1lettm:lim, din:liaitrtii, IIllOIIl sdllo ilJa qlUlestIOOtne ilil 1re11JalZliJooe a q.weOOla pairite deli!Ja IIllOll."mJa :rdJSUllrtlea.'lebbe IIllOil !l'!iJJJevialillte, IIIlla ooche l'aSSIUlllito deiL pootore non setl"Vlilrebbe a sostelillere f'umca ed effetti'Vla tleisi da il'llli a'V'8lll2Jaita, e cio che 11.'aa:it. 369 oOIS1liJlluzJilOIIllalLme:nte. di1Jlegiiltl1llimo pe!l'lch 1111on 1001I11sernte per ogini 1e qUJallsilasi IOI'edilito ilJa 1seqUJeStrabfil!irt e il.a pdig1I11oo:ail)iillirt; deillle re1mibumonli die~i l8ll.'ll'IUIOl1Jarlii. Da .qiueslJiiooe per rci 1da V'ailiutarnsi ;sorlrtJo codesto profillo: e cosi mtesa, atPPaJl'le IIllon fullldarua. E' 1a itall 111lgua11."1dio dJJ. 1caiso di itener ip!t"etsernte qUJeil. .che ila Ooirte ha gli aVl1.lJ1Jo Wa. .poSISIlbdJJJilt dli affetrmafl'le liln aIDbria oooaisiollle ~senitenza n. 88 deil 19.63) e cio 1ohe e pa:iirnicipIO geineriaille che i]Ja d~mooedleli. belllli 1ohe possOIIllo :Il~ogigetto dii elSlprr'~ furzailla, ed li illimW. dieilll'1esprQpl'IlaizJlooe stessa, dieviotno essere il'ISerV'aitd arnLa soeil.1la dlE!ll iLegdsliatore, ed evien1ruiaillme1Illte 1dieiL .gliJUJdJioo . E ohe 1dell ituitto IOOiliSlelg,uJenmawe q!UIIlJd dJl ICaJillOIIlle metoidolJOgliioO per IClUJii, in S'Ubiecta materia, quiaJJOll." a m ordii.ne ad Ulll!a idial1la 1111orma per dJJ. ,glirudroe a quo Sla dubbia ilia JJegiirtrllilmlt oostlttwiJOIIllalle, sii 1debba dalfilla OOll."te 0001troil11iare diail. piUllllto di V'iJsta dlellilia 111azliJ01I11alliJt Jia 1sce11Jta. 1opetl'a!lla dal ilegdi~al1lore. Ed dora :rdisllil.ta i!Jo!gllco e cOlea'elillte CQI1 1i:l siistema che ile retrdib~ degi)Ji iarn'1UloilJal1li slalillo sequesbriabfili e piiglillocaiblillii., n11l1Ja milsurra dli un qUIll1i1lo, dia pa'l'ite dlii chii agliJsca per ilia ooallfuzzazlIOIIlle o a ~aranzJiia dei Clredilti specirfiicarmente mdiloal1li niet1l'all'lt. 369, comma iprriilmo, deiL oodilce dieill1ia 1:11avtlgiazruone e IIllon 1anche, sila pU!r'e ine11a !S1Jessa m:ilsruira, da pairite dii Oglnl ailrtrio 1oredilitooe. 'I1ai!Je aTIllooil.o, cliJe '.tlleil. 1suo conitei!lJUillo esseneiiaJe ha ripirodotto 1l'all'lt. 1545 dieil. 1codtoe dli.1cOOll!IIIJerioilo1, costliJtluliisloe l'espressllcme e la t~eil.a idi eslgeJ.112Je COlllllllesse ail fa!llto 1de1Jla IIlla'VIlgiaizJJOIIlle ed affil'ambtie1111te di:n culi si 1svoilgie d[ ['!apporto dti iruriruoJiaanento, ed a'V'Vlerlli.ille cO!r!retbameirutie diaJ. JegrnSIJiaitoire. Ed drnfaittli, di :lil"OIIllte ;aJ1l'1ilnitell"iesse delil':a11."111Uoil.albo aid Oilltenere, dJn marnlilera dinrbegirar1e, l'iademplimernito delil.'obblliigiazJIOIIlle dlel1illa lrel1ri~ bumo11JJe 1ed a q1UJeilllJo dei suoi coodilitooi ad aviere aissicm-a1la iLa respOIIllsabi: ldit ipii armpiia dlell. debiltooe, 1oon 11Ja norm1a1 dm. esame se IIlle 100llllsegiudito un equJiWibll1aito 1co~amelllto, che d allil'acr.iruioil.arto 1ohe ililwoira e vii.ve di:n urn. 1diato e 1soilio 1aanblienrtle, i mezzli. ISUffiomiti aid aissliiCIWrure a iJJud ed ai1ilJa sua :llami~m U111Ja esilsllernm ldibe1ra ;e dllglnlltosa e dli OOIIlWO iliiJmiiJtJa liln oonoreto IJ.'ammOIIlltalll'le dJei]J]Ja I"eltrllbuZJIOIIlle Iln m'VIOO"e dli dJaJ1li. sogget1Ji OOe SOIIllO l'lazJIOllllaJ1melillte presceiLti a cagliiooe deil 1lilto1Jo 1dieil il.ooo credlilto e CIIO dn quallllto .aibbliaino 1diill1irtrllo alil.a IClOII'IOOSfPOllllSIOIIlle 1degild. ailliimooti, O silano airmatooi che VlaJilltmo 1orediiti 1001'\1Ji, ldiqrui~di. ed eSiigli.biil.li, idiipe!llldeniti dail servi: zi'O deililJa naive. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 805 III (OmissiJs). -3. -La qruestiJOille Clome rSOlpm pil'loposta non :lioodtartia. Nron !PU :rrlitetnerisi 1chle silallllO violiartll rgllii. 1ait'ltrt. 3' comma [pltiimo, e 31 dteli1a OostiltmiJOllle per dll :llai1rtio che lill 1citaito tall'lt. 5451, comma q,uiairito, llliOIIl avrebbe 1dti1Clhiiiaa:iartio dimpiig100111aJbii1Je q1UJelilla (plWfle delille somme dJv1i. lilnidttcaite ohe 1Si rdtebba lt'lirbenere dinidliisprelllisabiiLe !Per fili. rdiebirtlome ed J. componenti. dteli1a . sua :liamiilldJa, a rdlifll~a d:i .quainrbo .cllilspOllle, rper l'esp:rioprnazJiiOllle mobiliilwe, ll'raa:it. 514 (specie dopo ila modtirfiica dli ,CIUJi da Legge 8 maigigl!o 1971, n. 302) etill1cia lie oose mobili aissoLurtiamenrtle da:n];)tgniooai1:mlli. Nion ll'lilccmre il.'laisserito coortIDa!sto 1cion liil prlilnicjpdlo dli: eguiaigli~ainza. perch :Le normartllV!e dli 1ooi agJd raJI'ltt. 545 e 51,4, ll'Ilspe1l1lirvramoote, inron statnllllo a :limnite rdti 1dUJe ,dliJs1Jilllte situaziiJOllli 1eguaild. o aissilmillrabiiLi de qua1H irazlioIJJal1meinitle dovrebbe dlarr ll'liisconrtiro U!Illa unlilca o omogenea dliJsoiJpliiina gliiu: riildlilca. Nei d!Ue lall'ltlilcoild, rche dlatnllllo ipairrlle, 1ill rpll'IlmO, deil mpo ll'leillaithno ai1 .e~Oiprlla:2rllOIIlle pll'lesso rllerZJi ed fili. 1sec0illid!o, dii queil:Lo :reliartll'VIO ailil'espr10pr1illlW01Dre mobiiliiiaire rpiOOSSO Jil 1diebiltor1e, dJl JJegiitsLartJO!l'le :lia :rdtlieNmelnrllor a due siituiaziiiOOlli .dtei benJi fucenrtli pairrlle rdieil paito:liimOllliiJo, tdtel dehltor1e esecJUJtiaito, chie dln modio eviiid!enrtle LSOIIlO 1dtiiv:ell'ISe, 1lll 1q!Ulainr1Jo ai1rtieng00110 a cose mobrill ovvie:rio a ooediiti; e llle 1dliJsCIIPi]ilna 1li01gilcamenrtle IIIl termililli. dliffeoonm. Lo stesso iliegifaj]Jai1Jome, per, !lllerl'1eS1eJ:1C1l:zJiio rdleil potere 1Clhe glli 1rdJSelrV!aito, dii determilnaire IL booi che poLSS()lllJO :li0ll'1lliaire 1ogigetrto di esipll'O!Pil'IJaizdroinre fo1rZJaita ed i limiti della eS!plropriaZJione stessa (sientenza n. 88 del 1963), non manca, 1m 1sede 1dii 1cOIOllJempeo:iamenrtlo rdie1lil'1ilntell'lesse deil ooediirbore 1con q11.1Jeill1Jo del debitore, di 1contenere in limiti 1sostanzialmente angusti le somme (cilt. sentenza n. 20 rdeil 1968) ovvell'lo 1i: 1coodiiiti piiginorabillJi. E llllOIIl gi!Ji rSi pu per 1eti m1110V1ell'le d. ll'liiliiieV!o di non, ia'\llere nieilllJa dliJsoipWiina ex all.'rt: 545, termto pvesoote 11.'liiporlles.t !lll 1cmi, per 1eiff1erllto dieil ptlignooaimento e IOJOlllOLStainrbe li 1llimlilti 1dli dimpltginombilllilt che ISIOlllO filssaitii, ilia II'let:ritbooiione sceilllda ail di 1sotto 1dii un 1dietell'lmilnaito iliilV1elJLo 1e inoo aissiJClllll'I a.il debirtlorre rill mlinlimo mdtilsipetDJsabile per V!i'V'ell'le. Resta 1ill :liai1rtio ilD. s, ed ben rposstbliJLe clre esso LSi varlirficihii specie quando :Ila ll'letll'lilbuZJilone sia .bassa, ma itmrlltaisi. rdti: lUJil tiJnJcoov:eniLeinite Clhe, per q111anlto !SOlciJallmenrlle doiliOI'IOISO, l1i0ill d il'UJOlgJO aJ.'liillliegitt1JimiJt oosrtdlbu2JiJOlllaille rdieililla niorrmartlirva de qua. Del Testo possolliO ll'I!Scontmrsli artit:enuazlL() lllJi dl1 q111eilil'moonV1en1ilentte 1sdllo 1cilie LSi 100ill!S1deri ohe dil debdttioire irliispOlllide deilil'1adempilmenrtJo 1delille obbLilgiaziLOllli 1con turllti ti. rSUIO'i belilli. rpreisenilli e :fuJitru!l'li, e 1che !IIl ioalso 1di1 ClOOliClOI'lso rdti rdue o pi cllc:mme dli esp!'1Qpll'Il~i0llle e nei ilii.Jmi.rbi .iJn ,CIUJi 1Cti !Sia lilll tCl()lllJClll'le1JO 1Cl()lllJSlenrtJirtlo, dJl miJnimo dli culi pairila hl gii!Udiloe a quo, anidrebbe il'IIClell'IOaito IIIl :rielLaziiione ail roomrpiliesso died benli ~ilmmobdlld, mobiili, oredlil1li) 1og,giertito deil prrocesso dli eseooiJiJone; e ohe spesso il'obbliilgiaziiooe dli CllUJi si owca liil 1sodtdliis:liaiclimento, ool1'IOOIJarta ad un 1iincroemenrtlo dieil rpartJrliim01I11iJo deil 1debiltior1e. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 806 CORTE COSTITUZIONALE, 18 iaprifile 11974, n. 103 -Pres. Bo1111i1Jaicdo - Rel. Caipailiozzia -DOlce (n;c.). Procedimento penale -Imputato fermato o arrestato -Impossibilit di fornire prove a discarico alla polizia giudiziaria -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p.p. art. 225, secondo comma). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit cootituzionale deil'art. 225, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente l'interrogatorio deit'imputato fermato o arrestato da parte della polizia giudiziaria e la pro,duzione immediata di prove a discarico (1). (Omissiis). -2. -La quieslliJ0111e llllOlll :JlOlllldiaJfJa. dia prie!Il1lelt1Jee che non esatto m 1Cihie Sii iliegge llllelhl'011~a dii riiimessilOlllle, rcfo 1Cihie, perr-lill rdli~tetio rd1elJl.'1airit. 2215, iseC1001dlo comma., SIlalllo preclUJsi alilla poiliiizJiJa igiiudltZJt811'1ila gJii aJ1rtll ils1Jriwttorti din gierneralie, diaiprpodJcih dieitto dliviieto riiguiairrda escJJuSiJvlaimenite hl oommacr:dio lilllltenrrogaitorio, oilJt!re lie !I'ILcogindtzJiJOlllli dii peirlsOlllla ed \i ClcmtirlOllllti, 1Cihie fumpoo:-itJJllJO ilia [Xt"esenZJa diel1' arl'lestato o del :lierr:maito. L'riinteirvogaitortio (sommamiJo IO :JlOI'lmaJlie 1c:bie1 ISl.iia) UIIl rdel.iiJcaitiissiimo atto diela vi.iicentdia procesSUJawe, il)emcih pairtecd1Pa 1deililia !!llaitulra dii mezzo dii PI'OV!a re di respfoazilOlllle dii lll1lth11iit dJi:flentSIVa (per1S10l!lJai!Je), rSiJCICJh la Cocrrte (1soo1lel!lJza n. 190 rdlel 1970) Jio ha .mtmil1Jo dli riilgi011ose giairitllelll sivre col!l ilio Sltaitutre Che, aJ1looch l'liindiilZJilato sila din iistaiflo dli arrmeisito o dii fermo (all'tt. 235, 236, 238, 241 c.p.p.), aJl.il'werirogiartJordlo deve [IWovve dwe sOILtaa:JJto 1hl Bro1ClUJI'laifJO!I'le dieilila Repubbillioa o till. plI'1ertoo:-e, e cd dopo La tl'laidiu:zi~oine :iln 1Clall'ce111e prevrilsta diaihl'am. 2318 . (1) Sull'interrogatorio e su:J.le garanzie di cui 1 munito, cm-. Cwte Cost. 16 diicembre 1970, n. 190, liin questa Rassegna, 1971, I, 14. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 807 OVbooe, :nioo wo!lia li(l pr1ilnclilpiio idi 1eg!UaigiIJiJainm (e llispond!e a IUlil criterio idi pdena ragionevolezza) l'avere ,dJifferenz.iato il raJ;J1Poirto con la poillizJiJa giirUJdliJzdiairliia 1deilil'dinqumo dJn 1111berrit (1cbJe, per ilo pii, piu ~merrute (lcm:fiea:Ilre 1Cl()([l Ulll 1(l0Illsu/]Jeiru1Je gliurrddJiloo o cru ditflelniso:re) e dieilil.'dJnqllliisiito m ilstaito dli arr"l'lesto 10 dli :liermo. Sli.ltwwiJOltlli dlh11e11se posituilru:ro 111ocma1lh11e dJiJverise. 3.. -La nOII'ma'flilva dJn 1esame rfIDova la tS1UR !linitlegJ:1~0IIlle g1IUJrdddicocostiJtuzJfamaile e ilog1ilcio-1gtliullidl~cia llllelhl'obbiJ.Ji.igo tdle!Lla poliizia giw:lWilalrlJa dJd powe iP11oirulJaa:nenite IL'all'trelSittaJto e dil. :llermarbo a diiisipo1sdzruOD1e dielfil'autorit giiUJdii:zJilamiia (1lll'it. 13, rterr-w 1c:oonma, OOlst.; all'it. 2138, modiilfilcarbo dallil'airit. 6 defila legig!e 5 idliici~bire 19<69, n. 932, 1e all'it. 244 1c.;p.p.) e llliell'obbillilg10 dJt CJ,ll!esta idi pll'ovvedletre 1se111Za 1ilndugdio aJ.':i.Jn.itewogiaitarliJo (ail"tJt. 2.38, motddftm11to, e 245 1c.p.p.): -cii. nieilJl'il:niteoosse deJ'dJntdJiJz;iJaito e dlehla stessa gdiusrtiizda sOstainzJilal1ie. 4. -fil giirUJdliice a quo .si 1prreOciOU1Pa Che ILa 1111oo:ma fumpugniata sii.a wscettivia 1dli !l'liitOII'OOII'sli iln. preglirUJdiwo idelil'lindlizWarboi, che sia g1i dall pirtimo moonecnito in gvado dl1 tforndme [pll'lovie 1iido:nie1e a .dJilm:oSllIDllll'e ilia 1S1U1a iilnnoce~ a o, .q1UJainito meno, rcaptaieli dli aittelilJUllIDe ila /sua ll'lelS[)OIIlisabfildlt : pil'OVe che un rhllllll'do po1lll'ebbe ffil!llidiaJII'e ipen:'liurlle. llisaptJJto, p1er altro, 1che aifil'amresta1lo e ail . funnaito COl!lSleirutJiJOO dli fOII'iniiill'e alLWa !POlliiiZila 1gldJUdliizJirairdJ eliemeirutJi a dliisciaa:'ltoo oo pll'lopll'ti.la ii.Jndtzliaitiiiva e dii 1spoiru1Janea viollonit e di :llwe r:1chilerste dii aiooea:i1lameniti e ll'disool!lltri u:rgieirutJi: e in tailre se1111S10 la g1iJUII'dspll'ludie1nza deilll.a CassazJio!le. (Omissis). CORTE COSTITUZ1IONALE, 18 aJpl'ile 1974, n. 104 -Prof. Bondrfacio - Rel. Capalozza -Alglhisi (n.c.) e Bresidente Consliglio diei Minisrtri (Sosit. avv. gien. dellil!o Stato Owada). Approvvigionamento e consumi -Disciplina sulla lavorazione e com mercio dei prodotti della farina -Intervento del medico provin ciale -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (cost. art. 112; I. 4 luglio 1967, n. 580, art. 42, settimo comma, e 45). Non fondata, con riferimento al principio dell'obbligatoriet dell'azione penale, La questione di legittimit Costituzionale degli artt. 42, 808 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO settimo com'"'11-e 45 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla diiscipliilna per la lavarazicme e commercio degli sfarinati, deL pane e delle paste ali~ mentari, nella parte in cui prevede la possibiLit di conciliazione amministrativa a cura del medico provinciale {1). (Omissn). -3. -Da 100I11sooa mcissa 1aigild: arritt. 42, seiti1limo coonma, e I 45 deilllla iliegige !Il. 580 dJell, 1967, 1i1Il a:tiillea:lilmeiruflo ailll'airit. 112 CIOISlt., IIliOlll :llOIIldartia. I IindlaitlJi, giiluirliispr!Uldm.:zJa dli quiesta Ooo:ite Clhe fil [Jll'ItO.loiipdio dleilll'obbliiJg, artJomet d:elJJ.'aizi!Olllle pe!IlJalLe llJOlll escliuide ooe l'IQlrdliJniameinrtio staibiillilsca determitnaite 1c01I1Jdlil2liloni !Pffi' iii priomov'lmeiruflo o ilia prioselOOZ:iJ()lllle dli essa, allllche Ilil ,conJsidemzJilODJe dlegilJi iilI1JtEll.1esSi rpubbllilci. ;pet1Seguiii1li dlalll'ammdin.is1Ir: azJilolne idellllio 1Staltlo (1selil.ifJelI17Ja in. 105 dell 1'967). Del 11.iesto, i.l.ia. 1c01I1JcdllliiamOIJ1e 1illl viila 1ammiilniiJstlraitfuvia un iistiituto itiriadi2JiJQIIllarmeini1Je e iliau:giamenite aiccoLto IIlleil IIll~stro 1dlilniltrtio> 1speclile liln martJEll.1ile dli 1cairiartJteire rbeCIIlloo (piell'smo per 1diellilt1li (pUIIl.lilbiilli IClOlll la soilla peinia dellilJa murba: all.it. 141 diellJlla Weg'gie 25 1set1Jemib1Iie 1940, n: 1424; airt. 110 dieillIJa , iliegge 17 iliugi]Jilo li9'4l2b n. 907, modiificartJo daflil.'1all.it. 10 dellJlJa !IJeg~e 3 gennaiilo 19i51, in. 27), .q1U1ailie a1I11che .quiro!lia dtn esame (per llie ~acrallliZlJe dl.i::liensiV1e in tema di reviilsilOlllle, vedlaisi 1lia senten..m n. 146 dleil 1'970). D'aill1IDa piairite, ila liiporbi;z2Jabill.dlt, [1.1iJspet1Jo aililia !liegge lin esame, dli una :fu;ode 1i1Il 1comme11.icio1 (art. '511'5 .c.p.) , !Pffi' Vlel1o, aissaii lr'emota, 1sol che sii: teiniglal!l!o 1PJ.1eseniti llia martJeirdiaJIJilt deil 111eartJo ~cOIIlJSeglilla d'i 'lliilla cooa mobile per urn'la[trla, ovverio. di iUIIlJa oosa mobillJe, !Per orligdne, priovellllilelllza, quaJJiJt io ,qiuarnrtlilt, 1dli'V1et1sa da quiellJlJa xi!ohilesta io parll1JulirtJa) e li ll\i.imli viene a 1collidetre 1con l'art. 44 della Costituzione. 812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 7. -Ma l'a'broigazione della norma che esclude, sempre con triferimento al 1caso idei lavori di trasfOIUllazione da compiere, la pa:-oroga del contratto agirario, non soddisfa, ed anzi contrasta, anche il secondo degli scQIPi 1che l'art. 44 1configura 1come validi a rendere legittimi gli obblighi e i vincoli 1che possono essiere i.mjpooti alla iPII'Qpiriet terriera, e cio il fine di stabilire equi ll'aru>01rti sociali . In pro,posito va osservato che tale finalit non coincide con quella pi generica e~eSJSa dall'art. 42, 1che assegna alla pa:-QJpiI'iet una funzione sociale . Questa, considerati gli scopi perseguiti dalla nonna denunziata, rpu riconoscevsi 1coIJJseguibile anche mediante l'attuazione incondizionata rdel regime di .piroroga, COime idoneo a consoliidare la rposizione del concessionario del fondo, coltivatore manuale della terra. M per staJbilire equi tl"lljp!POilti sociali ovvio che non ibasti !IJSISicUrare la tutela 'di una sola dielle rdue !P!liTti del rlljp(porto, anche 1se 1si ttratti di quella 1contrattualmente pi debole. Occorre invece un equo temrperamento degli interessi di entrambe: il che non pu diirsi si verifichi quando al ,prOIPll'ietairio concederente (non a[plpartenente alla cate,goria dei coltivatori-diretti) ,ptl."eclusa l'unica (possibilit, !Pl'ima .concessagli, di rientr!IJTe in possesso del fondo al fine dli operarvi traisformaZioni radicali, :su piani lllPIPirOvati, impiegando caipitali spesso ,cosipicui ed effettuando i Lrelativi lavori entro termini iprestabiliti che assicmino l'effettivo comp1imento di essi. Anche sotto questo profilo l'art. 44 deve pertanto considerarsi violato. Ne consegue 1che deve esisere quindi dichiarata la illegittimit costituzionale dell'art. 32 d1ella leg,ge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'ultimo comma dell'art. 5 ter della legge 4 agosto 1971, n. 592. 8. -Per effetto delle predette istatuizioni ridiventano QIPetl."anti le nom.ne abrogate dalle disposizioni dicihaLrate illegittime. Ma dovere della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse consi:deirazioni che hanno portato alla d!ichiarazione di illegittimit della loiro abrogazione, non presentino aisipetti di parziale illegittimit. Ove ci si verifichi (non essendo 1conctWibile che, !Per effetto di una sentenza di questa Corte, 1col ces1sare del vigore di disposizioni costit'Uzionalmente illegittirrne -airt. 136 Cost. -, diventino aippUcabili alttre norme, a loro volta confliggenti con [priillciipi cstituzionali) ovvio debba esercitarsi il potere rptrevisto dall'art. 27 della legge 11 maLrzo 1953, n. 87. Deve ammettersi infatti 'che quel potere sussiste tutte le volte in cui, fra la pronunzia di illegittimit d~lle norme oggetto del ,giudizio e la pronunzia di illegittimit di altre disiposizioni, vi sia un nesso di conseguenzalit. Ci premesso, e richiamato il ,punto 7 della !Ptl."0Sente sentenza, nel quale si affennato che uno dei !Ptl."ofili di illegittimit afferenti la nol'll:na PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE denunciata era rappresentato dal contrasto 'col fine perseguito dall'articolo 44 della COJStituzione, mirante alla instaurazione di equi rap1Porti sociali, deve qui rilevarsi che anche le norme rip!I'istinate offrono il fianco ad analoghe considerazioni mitiche, nella !Parte ,in 'cui omettono di p;reved&e qua1siasi indennizzo a favore del lavoratore manuale della terra, 'che lascia il fondo non per sua scelta, ma 1Pel"ch la sua permanenza non ivi COill(patiJbile 1con i lavori di trasformazione agraria che il conced!ente intende, essendovi stato autorizzato, di compiere su di esso. La Corte 1considera anzi essenziale, prOIPI'iO ai fini d!el irispetto dell'art. 44, 1che al concessionario sia riconosciuto e corr!S!Pos:to, allovch egli 1costretto ad abbandonare il fondo, un equo indennizzo, dovendosi ritenere 1os.tituzionalmente illegittima una diisciplina che non preveda uri simile ristoro in favore di .chi beneficiava di un d1ritto dli !Proroga che viene fatto cessare in vilsta di un interesse del concedente e della collettivit. Tale indennizzo, ove le parti non si accwdino, sar ovviamente liquidato ad Q!Pera del giudice, il quale, nel determinarne l'ammontare, terra 'conto dell'iroiporto del canone, del reddito del fondo, delll). durata d!el rapporto, e di tutti gli altri elementi di .giudizio ricorrenti nella S\I)ecie. Al riguaro non sar inutile rkOtl'ldare infine che il princi!Pfo non ignoto al nostro ordinamento -anche all'infuori del rapporto di lavoro -ed JJ!PPli!cato, bench su presU!P!POsti sostanzialmente divefl'Si, ma con finalit non del tutto estranee, nella legge 27 gennaio 1963, n. 19, in tema di tutela giurridica dell'avviamento coomnerciale. Da quanto SO!Plt'a esposto, deriva pertanto che anc:he le n011llle ripristinate vanno dichiarate illegittime, bench solo parzialmente, e ci ai sensi d~ll'art. 27, ultima 1Parte ,della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto la 10!1"0 illegittimit deriva coone conseguenza dei ;principi affermati nella decisione adottata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 108 -Pres. Bonifacio -Rel. Volterra -Torire (n..c.). Reato -Istigazione all'odio fra le classi sociali -Genericit del pre cetto -Contrasto con la libert di pensiero -Illegittimit costi tuzionale. (Cost., art. 21; c.p., art. 415). costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della libertd di pensiero, l'art. 415 c.p. riguardante l'istigazione all'odio fra 814 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le classi sociali, neZZa parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquiZZit (1). (Omissis). -2. -Con la sentenza n. 142 del 1973 la Coo:te ha re51Pinto l'eccezione idi illegittimit dlell'art. 415 c.p. ipros.pettata sotto il profilo di un'incongruenza della misura della tpena ivi prevista ris!Petto a quelle di cui a1gli artt. 266, 270, 272 e 305 1c.rp. In tale pronunzia, la Corte ha consliderato la disposizione nel suo complesso, mentre nel IPLresente giudizio l'esame di costituzionalit dreosciritto alla ;parte concernente chiunque istiga all'odio fra le 'classi sociali , dii:;,iposizione che il legislatore ha nettamente separato con la disgiunzione ovvero dalla iprecedlente e che pertanto non pu 1comprendere casi di istigazione alla disobbedienza a leggi di oirdine ipubblico . Devesi tparimenti escludere 'Che nella dizione istigazione all'odio :lira le clais1si sociali possano comprendel'ISi i casi di pirO[paganda e apologia sovversiva e antinazionale 1conte~lati nel primo 1comma dell'articolo 272 C.1P. aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una claisse sociale 1sulle altre; la ISCJ!Ppressione violenta di una cla:sse sociale ;il 1sovvertimento violento degli 011dinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la PLr01P1aganda ;peLr la distruzione di ogni ordinamento ;politico e giuriidi!co della 1societ, 1coonma questo che la Corte .con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. N nella mediesima dizione !PU comprendeiisi l'istigazione a commettere ireati, fatti:;,ipecie questa iprevista e repressa dall'art. 414 c.p., in relazione al quale la relativa questione di legittimit stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970. 3. - indubbio che la norma nella sua foirmulazione attuale, in quant non inruca come oggetto dell'istigazione un fatto 1ciriminoso s[pecif! co o un'attivit diretta i nota. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 817 posizione col romettono, per le iragioni suindicate, l'esericizio del diritto di difesa, pur richiedendo l'adeffi!Pimento di detel'lll1inati oneri. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 aprile 1974, n. 110 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Gil"aziani (n.c.) e Piresidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Pena -Misure di sicurezza -Facolt di revoca attribuita al Ministro guardasigilli -Illegittimit costituzionale -Violazione del diritto di difesa -Esclusione. (Cost., ord. 102, 110, c.p., art. 207; c.p., art. 635 segg.), costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 102 e 11 O Cost. l'art. 207 c.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anzich al Giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza; sono infondate le altre questioni di legittimit, costituzionale relative all'istituto delle misure di sicurezza ed al suo procedimento applicativo (1). (1) C:fr. su:lllo stesso potere mmtsteriia:le di lt"evlina dell'es.ericizio d!ella professione di giornalista, cosi 1come attuata 1con la legge 3 febbraio 1963, n. 69, in conformit con i princla;>i affermati dalla sentenza di questa Corte n. 11 del 1968. In conseguenza non si contesta, in astratto, la legittimit delle nomne di tale legige relative al tirocinio necessaxio !Per l'amrmssione agli esami [per l'abilitazione all'esercizio di quella professione, ma sd censura in 1concireto, afferrnando che sia al'lbitrario, [p1Posto, poi, si fa diiscendeire la illegittimit costituzionale di detto .criterio sotto i tre [posto. Al iriguardo si rileva che la detemninazione dei requisiti necessari o meramente sufficienti perich un gioirnale o una 3;genzia giornalistica possano essere ritenuti idonei ad assicuirare un tirocinio utile per la prepairazione all'esercizio di una pirofessione delicata ed iIIl[portante, anche sotto il proiflo dell'inte!l"esse ipubblico, quale quella giornalistica, implica appirezzamentia e valutazioni che sicuramente rientrano nella potest di scelta aP1Partenente al legi:slatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'alS'Soluta irragionevolezza. Una tale il'.1fagionevolezza non ipu evidlentemente deswmersi da semplici affermazioni aipod1tt1che, non .confortate da alcuna considerazione 1concreta, quali quelle .contenute nell'ordinanza di rinvio. N d:esum~bile dalla realt effettuale poich, anzi, dall'ampiezza e dalla strutturazione delle redazioni pu logicamente dedursi che la pratica professionale abbia a svolgwsi in modb pi efficace e coillljpleto. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 822 CORTE COSTITUZIONALE, 8 im.agigio 1974, n. 117 -Pres. Bonifacio - Rel. Caipalozza -Colida (n.'c.), INPS (avv. Rossi Do'l'ia) c. Presi dente Consiiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Impiego pubblico -Salariati statali immessi nei ruoli anteriormente alla legge 5 marzo 1961, n. 90 -Subentro dello Stato nei diritti dei salariati -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 10, commi secondo e terzo). E' costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidit, vechiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale (1). (1) C:ftr. Corte Cast. 2 apri.e 1964! n. ~. in Giu'J'.. cost., 1964, 241. I CORTE COSTITUZIONALE, 8 magigio 1974, n. 118 -Pres. Bonifacio - Rel. TrimaJJchi -Bartolone (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost .avv. gen. dello Stato Azzariti). Filiazione -Filiazione naturale. -Richiesta di alimenti verso il genitore -Limitazione delle ipotesi di cui all'art. 279 cod. civile -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 30; e.e., art. 279). Non fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 279 codice civile che PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 823 limita alle ipotesi ivi previste la possibilit di richiesta degli alimenti del figlio naturale (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 121 -Pres. Bonifacio - Rel. Gion:lrida -Demeri (n.c.). Filiazione -Filiazione naturale -Richiest~ di alimenti verso il geni tore -Esclusione del mantenimento, educazione e istruzione Illegittimit costituzionale -Patria potest a favore del genitore Esclusione. (Cost., art. 30; e.e. artt. 279, 260). fondata, con riferimento alla tutela della prole naturale, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 279 codice civile che, nelle ipotesi ivi considerate, non riconosce al figlio naturale, oltre gli alimenti, anche il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; mentre non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 260 codice civile che, per le ipotesi considerate, esclude la patria potest del genitore (2). I (Omissis). -3. -Ad avviso del giudice a quo susisisterebbe il denunciato contrasto 1Pe:reh il primo comma dell'aa:t. 30 :sanciS1Ce l'obbliigo d!ei genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio senza limiti di sorta e co'n una f011IIlulazione ampia, che esclude ogni disciriminazione :lra le diverse categorie 1di figli ; !Pel'ICh il divieto di provare la paternit nei casi e fuori delle ijpotesi di cui all'art. 279 non legittimato nel quadro della riserva legislativ. a l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia a;p1Plica- bile la normativa vigente in tema di condizioni di ammissibilit e di esevcizio dell'azione idi mantenimento, la Corte ritiene 1che, dal combi nato di~osto dei 1coorumi primo e quarto dell'art. 30 della Cos.tituzione, non discenda ilmmediatamente e direttamente la possibilit giuridica 1Per il figlio adulterino 1Per il quale non iricorra una delle ipotesi previste d!ai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternit, sia IPUra, all'effetto di ottenere dlal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. All'accoglimento delle tesi int0l'!Pl'etative del iPll"imo comma dell'art. 30, secondo le quali dalla relativa di~osizione, tra l'altro, lo stesiso art. 279 :sarebbe stato, sul rpunto, abrogato, o .a1m.eno sarebbero stati s~erati i limiti alla ricerca della paternit nel processo promOSISO allo sCOIPO di ottenere il mantenimento, sono di osrta'ettata concernente l'art. 260 del cod!1ce civile. Di :lironte al diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione, di cui sopra 1si detto, sta certamente una corrispondente situazione giuridica passiva, 1che, secondo il disposto dell'art. 30, primo comma, della Costituzione, si a;iresta ad essere qualificata diritto-dovere . Senonch da d non pu assolutamente dedunsi quanto assUJme il giudice a quo, e do 1che al genitore adulterino, sia pure tenuta a mantenere, educare ed istruire il figlio, spetti la patria potest nei con: llronti ,di questo (in ,guisa da escluderisi, nel caso conoceto, la necessit della nomina del tutore). Il presU1P1Posto su 1cui si basa 1'011dinanza palesemente erroneo. L'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non inseparabile dalla !Patria !Potest, n la piresupa;ione necessariamente. Basta considerare che esso, nella'mbito della filiazione legittima, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, 1carico degli altri ascendenti (art. 148 Cpv. cod. dv.), e che l'obbligo predetto non viene certamente meno nella ipotesi di decadenza del genitore legittimo o natll!rale dalla patria potest a norma dell'art. 330 e dell'art. 260, comma secondo, del codice -'.. civile. \: f:r.: ~ - . ~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 827 Il vero 'che la ;patria potest del genitore nei con:lironti del figlio naturale non riconosciuto non ipu 1s0l'gere se non per effetto (art. 277 cod. civ.) della dichiarazione di paternit o maternit naturale, in diiPendenza dell'esercizio dell'azione 11.'ispettivamente prevista dagli artt. 269 e 272 Cod. civ., la quale, come :gi rilevato nella predetta decisione di questa Corte; ben diverisa, !Per P!"e8UiPiPOLSti ed oggetto, dall'azione di cui all'art. 279, anche se questa, in d!Pendenza della !Parziale dichiarazione di illegittimit costituzionale dsultante da questa stessa !Pll.'0nuncia, pu essere diretta al soddisfa:cimento del diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione. CORTE COSTITUZIONALE ,8 maggio 1974, n. 119 -Pres. Bonifacio Rei. Gionfrid -Coral Shilp Um.iter (avv. Foil."tino). Nave e navigazione -Cause per sinistri marittimi -Consulente tecni co -Partecipazione alla Camera di Consiglio -Illegittimit costi tuzionale -Esclusione. (Oost., artt, 3, 24; cod. nav., art. 600, comma primo). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di di- fesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 600, comma primo, del codice della Navigazione, nella parte in cui si ammette il Consulente tecnico ad essere presente in Camera di Consiglio, esclusa la fase deliberativa della sentenza (1). (1) C:fir. Corte Oost., 4 :liebbrado 1970, n. 16, in questa Rassegna, 1970, I, 175. CORTE COS.TITUZIONALE, 8 maggio 1924, n. 122 -Pres. Bonifacio - Rel. Roochetti -Muller (n.c.). Imposte e tasse in genere -Violazione -Repressione -Poteri di perqui sizione della polizia tributaria -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 35 della legge RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 828 7 gennaio 1929, n. 4, che abilita la polizia tributaria investigativa a perquisizione domiciliare (1). (Omissis). -2. -Per l'esatta identificazione dei tel'IIIlini della questione la Coirte iritiene 'che la di~osizione impugnata vada esaminata nel contesto, sostanzialmente unitario, ,costituito dallo stesso art. 35 e dai due articoli ,che lo !Precedono. !Illseriti nella legge n. 4 sotto il capo II, del titolo secondo, relativo alle n~e di !Pll"OCedura, essi diisciplinano i !Poteri ,conferiti alla polizia tributaria per la :rE1Pll"essione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti amminisrtrativi. Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati nel :secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia tributaria a pir0 cedere .a [perquisizione domtcilire qualora abtbano notizia o fond!ato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non ,costituiscono reato, l'art. 35 abilita non solo gli ufncilali, ma anche gli agenti, della polizia tdbutaria ad accedere in qualunque ora negli ese11cizi pubbUci e in ogni locale adibito ad un'azienda industiriale o 1commerciale, iper eseguirvi verificazioni e ricerche . Per tali O[perazioni, come detto nell'articolo 205 del Regolamento di 1servizio della Guardia di finanza, inibito agli ufficiali ed agenti p:rocedenti l'aipe:rtura di borse, valigie, casseforti e 1POrte ,chiuse, che in 'contribuente o 'Chi per esso si rifiuta di apriire. In sootanza, la ipolizia tributaria ha la facolt di ricercare tutto il materiale documentario relativo all'attivit delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale, mediante l'esame o il controllo di documenti, iregistri o di eventuali apapirecchiature idonee a fornire dati utili ai fini qositivi. 3. -Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire che, quando ,gli uffiiciali della [polizia tributaria operano ai fini della ;perisecuzione dei reati e ,coffi[piono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di [polizia 1giud!iziaria e devono tri~ettare tutta la normativa relativa alle ;perquisizioni domiciliairi ,compresa nel capo V del titolo II, del libiro II del ,codice di ,pirocedura penale, con le ga:ranize di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice. Quando invece gli ufficiali ed: agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme ,contenute nelle leggi finan (1) C'lir. Cocte Cost. 28 dicem~e 19'70 n. 200 e 2 fe):>braio 1971 n. 10, in questa Rassegna 1'971, I, 23 e 226. 829 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e rlceriche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel rpotere di 'controllo e di vigilanza della attivit [p(rivata 1spettante istituzionalmente alla (pubblica .Ammini: strazione. Ocr:a, la mancata pirevisione, nelle leggi, di garanzie atte ad aBISicurare che, durante le O(perazioni pcr:eviiste dal denunziato art. 35, il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non !PU importacr: e violzione dell'art. 24, 1secondo comma, della Costituzione, iperch la garanzia di dife.sa, Come la Corte ha ritenuto (pi: volte (cfr., da ultiimo, sentenze n. 200 del 1970, n. 10 dlel 1971), limitata al' [p(rocedirnento .giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o pcr:eistrutto:ri strettamente connessi e preordinati alla attivit giurisdizionale, mentre non si estende alla attivit amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge. Per le 1stesse ragioni' deve anche escludersi che possa, nel caso, (parlal'ISi di violazione dell'art. 3, secondo comma, !Perch risultano oggettivamente ben differenziate :lira loro le istuazipni cui danno ris(pettivamente luogo le due forme di attivit dei pubblici poteri, quella amministrativa e quella .giurisdizionale. Le proposte questioni devono essere rpertanto dichiarate non fondate. -(Omissis). COHTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 123 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocichetti -Innamorato (n.c.). Procedimento penale -Perquisizine domiciliare-Omesso preavviso e assistenza del difensore -Casi urgenti -Illegittimit costitu zionale -Esclusione. (Cost., art. 24, 14; c.p.p., artt. 334, 304 ter, commi terzo e quarto). Non fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit costituzionale degli articoli 334 e 304 ter, commi terzo e quarto, Codice di procedura penale, che prevede, in casi urgenti, la possibilit di perquisizioni domicilari senza avviso o assistenza del difensore (1). (1) C:lir. .iin dottrina, FERRANTE, Reato accertato nel corso di perquisizione personale illegittimamente disposta Giust. pen., 1970, nI, 280, e Caiss., 21 :febbraio 1970, Cass. pen. mass. 1970, 393 (m). 830 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 124 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Melairaigno (n.'c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato, Giovgio Azzariti). Circolazione stradale -Violazione connessa a reato -Sanzioni e pena - Assorbiment dell'una nell'altra -Esclusione -Illegittimit costituzionale -Non fondata. (cod. sWad., art. 138; legge 3 maggio 1967, n. 317, artt. 1 e segg.; cod. pen., art. 589, secOIIldo comma). Non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimitd costituzionale degli art. 139 cod. strad. e degli art. 1 e segg., legge 3 maggio 1967, n. -317 e 589 cod. pen., nella parte in cui affermano che le somme proposte a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena pi grave (1). (1) N oo riJsWtano p1recedenre speci:f.che. CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1974, n. 125 -Pres. Bonifacio - Rel. Rosisi -Bortelloni (n.c.) e Presidente. Consiglio dei Minisrtri (Sost. avv. gen. dello Stato A:zzariti). Elezioni amministrative e politiche -Reati elettorali -Impedimento di riunioni elettorali -Previsione con pena sperequata -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; d.P.R. 30 marzi> 1957, ri. 361, art. 99, comma primo). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale ,dell'art. 99 t.u. 30 marzo 1957, numero 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, che colpisce con una stessa pena sia l'impedimento che la turbativa di una riunione elettorale (1). (Omissis). -1. -La Corte 'chiamata a decidere se l'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 ma:rzo 1957, n. 361, secondo cui !PUnito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi imlPedi: sce una criunione elettClll'ale, isia chi ne tur:ba lo svolgimento, contrasti (1) Cilir. Corie Cost., 23 febbraio 1970, n. 26, Fliicata dal giudice nell'esercizio ,di un potere discrezionale di graduazione della pena, per effetto del quale potr wogare una sanzione congirua rilstPetto al!' effettiva g.ravit della condotta. CORTE COSTITUZIONALE, 15 mag,gio 1974, n. 128 -Pres. Bonifacio -Rel. Verzi -Soc. Falfmare (n.1c.). Porti -Genova -Consorzio del porto -Provvedimenti amministrativi Poteri ~iurisdizionali del presidente -Ille~ittimit costituzionale. (Cost., art. 101 e 108; r.d. 16 gennaio 1936, n. 801, art. 7; cod. nav., art. 1317). fondata, con riferimento ai principi ,dell'imparzialit del giudice, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico 1delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n .801; dell'art. 6 bd:s, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, 1del r.d.l. 28 dicembre 1924, numero 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimit di provvedimenti amministrativi adottati dall'ent di cui lo stesso presidente a capo (1). (1) La C10trte ha fartto applicazione dei princilpi gi enunoil8Jti ne1le Pflecedenrt;i Sentenze 3 aprile 1969, n. 60 e 9 :Luglio 1970, n. 121 m questa Rassegna 1969, I, 400 ed ivi 1970, I, 732. 832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 15 maggio 1974, n. 130 -Pres. Bonifacio -Rel. Oggioni -Sestili (n.1c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento civile -Termini processuali -Sospensione feriale Illegittimit costituzionale -Es.elusione. (Oost., art. 3; 1. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2). - Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza,' ta questione di legittimit costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione feriale dei termini processuali civili (1). (Omissis). -1. -Con l'ordinanza di rinvio, il giudice conciliatore di La Spezia, solleva questione dli legittimit Costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla SOSiPen:sione diel deconso dei termini processuali duirante il periodo feriale 1<> agosto-15 settembre. Si assume in ;primo luogo 'che l'illegittimit, in :relazione all'art. 3 Cost. colllSlisterebbe in ci che la legge ha [per oggetto i soli termini iP!l"Ocessuali (gi identificati negli artt. 152 cocl!. [proc. civ. e 180 cod. proc. pen. Come quelli diretti al compimento degli atti del {Plrocesso ) e non anche i termini di diritto sostanziale (vuoi, per esempio, di ~escrizione, vuoi di decadenza, come il terimine per esercit!N:'e l'azione di dilsconoscimento di !Paternit ex art. 244 cod. civ.). In ci dovrebbe ravvisarsi un~ ilirrazionale differenza di trattBIIIlento di situazioni giuiriidiche da 1conisiderairisi, invece, omogenee ri.S!Petto allo ~cO(po per cui la .sospensione 1stessa dettata, cio la .garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e p;rocuratori legali. 2. -La questione non fondlata. da rilevare che se, indubbiamente, lo scopo della dtata legge quello ora indicato, anche vero che il legislatocre ha inteso venire incontro alle aipprezzabili es$genze di detti prod:essionilsti non in modo totalitario e incondizionato, ma tenendo invece conto, come ll"isrulta anche dai lavori preparatori, dli. non sacrificare a tali fini anohe quelle. situazioni, che avrebbero pi gravemente inciso nella sfera dei dliiritti d!elle jpairti, ieio le :situazioni collegate al decorso dei termini di diritto (1) Sul1la nozione di :termine processuaile: TARZIA, La sospensione dsi termini processuali nel periodo feriale, in Riv. diT. proc. 1965, 602 e Una nuO'Va legge sull.a sospe.nsione dei termini processuali, in Riv. dir. proc. 1970, 93; REGONATI, Brevi considerazioni sull'art. 1 della legge 7 ottobre 19'00 n. 742 in Temi, 1.972, 115. (:.. f ~ . .. !, !' PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE sostanziale, le quali situazioni, a(p!punto, per tale ma~giore iI11Ciisivit di conseguenze, sono state escluse dalla disci!Plina in esame. L'illegittimit lamentata, pertanto, nori ,sussiste, trovando la denunziata divoosit dli. diisciiplina, adeguata giusrtif:Lcazione nella obbiettiva d:We11sit delle ipotesi irgolate. Ci, indipendentemente dJal [pil'Oblema intel'IPI"etativo dl'loa l'inclusione nell'una o nell'altra categoria dei termini da consideralI'e ai fini dell'aa;irp.Ucazione della di:scjplina in esame, il 1che ovviamente di cOlll{Petenza del giudice ordinario e non incide sulla II'azionalit della no:mna. 3. -Per analoghi motivi, anche non fondato l'altro profilo di illegittimit,. pro51Pettato in relazione alla (pll'esunta esclusione della so51Pensione di quei temnini, iPorti, che O'Vviamente esclude la previistione analiticamente coonpleta di tutte le possilbili ipotesi. La sola differenza risiede nella d[['lcostanza 'che, per queste ultime, oocol'll'e una 0S!Pll'essa . diichiairazione del 1giudiice che riconosce l'wgenza. La nonnativa in esame non pone, cio, l'obbligatoriet della trattazione delle cause del primo gruppo in contraa;>iPosto ad una mera facolt di trattazione di quelle del 1secondo 1gJrlllPpO, ma prevede soltanto modalit diverse del generale obbligo di trattazione, in funzione della diversa natura del' l'urgenza delle Cause, presunta nel !PII'imO 1caso, da a.ocertail"Si dal giu dice nel. seconcI:o. Ci esclude la ISIUJSSistenza della lamentata differenziazione dli di sciplina e d 1comunque sufficiente ragione del sd.stema adottato, esclu dendo cosi il lamentato c~ntrasto con il principio di eguaglianza che, come costante giu;riS[p!l'Udenza dli questa Corte, in tanto pu sussd stere in quanto a 1situazioni omogenee venga applicato, senza :ragionevole motivo, un trattamento differente. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma.gigio 1974, n. 131 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Sedda (avv. Luci:fredi). Enti pubblici -Ospedali -Stato giuridico del personale -Primo in quadramento del personale amministrativo -Requisito della laurea -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 76, 3 e 97; d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, artt. 104 e 128). Non fondata, con riferimento ai limiti della delega, nonch ai principi di eguaglianza e di buon andamento della P.A., la questione di legittimit costituzionale degli articoli 104 e 130 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui escludono che in via transitoria i posti della carriera direttiva del personale amministrativo degli ospedali pos PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 835 sano essere assegnati mediante concorsi interni agli impiegati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anteriore, ancorch sforniti del diploma di laurea (1). (1) La quesUone era stata :lJT'oposta dail Oonsil~o di Stato Sez. V, con oodiinanze 17 novembre 1972 in Giur. Cost. 1'973, 1619 e 1978. CORTE COSTITUZIONALE, 15 illlaigJgio 1974, n. 132 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Di Calrlo (avv. Lener) e Presidlente Corusriglio dei Min~stri (Sost. IWV. gen. dello Stato Carafa). Avvocati e procuratori -Transazione delle parti -Solidariet per gli onorari ai difensori -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost_., art. .3; r.d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578; art. 68). Non fondata, con riferimento al principio 1di eguagl_ianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 68 della legge professionale forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) che pone a carico delle parti: nel caso di transazione, l'onere solidale degli onorari ai difensori (1). (Omissis). -L'art. 68 del r.di.1. 27 novembire 1933, n. 1578, di One che, quando un giudlizio definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono obbli:gate al [pagamento degli onorari e al r!mborso delle ese di cui gli avvocati ed i 1Pll"01curatori che hanno parteciipato al .giUJdizio negli ult!mi tre anni fossero tuttora Cireclitori. Secondo il prr-etore .di Benevento, tale dillsposizione sal'eblbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione pe11ch Cll"eerebbe a favore di quei professionisti una 1siituazione di [privilegio nei confronti di tutti gli altri prestatori d'O[pera intellettuale i quali, [per il pagamento di quanto loro dovuto, ipossono rivolgersi :soltanto ai pl'OIPri committenti, in base al irap[porto negoziale. La questione non fonidiata. Peir esaminare il piroblema nei suoi termini conoceti, occorre muoVeire dalla considerazione che il 1oceidito degli avvocati e dei IP!l.'OCUd'atoiri per le loro IPirestaz.ioni :giudiziali si 1ocea gradua1!mente nel C011'13P e, ;peir cosi dire, in seno allo istesso giudizio e, alla fine di questo, si consolida, poc il difeillsore della 1Parte vittoriiOISa, 1SUl1''ianiPorto delle spese e degli onorari di difesa cui, a norma dell'axt. 91 1c.p.1c., la parte soccombente deve eS/Sell'e :condannata. La il'elativa somma :costituisce un apporto ;patrittnoniaLe :che di regola gli spetta dii diritto, pwch la (1) Per la giur.i.sprudenza cui fa riferimento ila sentenza, cfr. Cass., 10 ottobre 1968 n. 3207 in Giust. civ. 11969, I, 1573. 836 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte che la rISlcuote obbligata a versairgliela; ma pu etta;rgli anche di dti.ritto nel 'caiso che egli, ai sensi d'ell'.art. 93 c.p.c., abbia chiesto la distrazione delle Sjpes:e in suo favore. In tal caiso, e limitatamente al suo interesse, viene a areail'ISl. un ll'atPPorto !Pll'ocess.ale diretto fra il difensore e la parte contraria, con conseguente condizionate alla soccombenza rdii. quest'ultima (sent. n. 31 del 1973). Tale rapporto, allo, rch la soccombenza si sia verificata, ;pu peirfino divenire autonomo, essendo amanesso 1che il difeI11Sore [pOSISa esperire giravaimi relativamente al 1caipo che concerne la sua richiesta di di.Sltrazione delle spese e l'hnporto della lOll'o iquidazione. Tutto ci !Premesso, l1W)are ovvio che l'aspettativa del difensore a soddisfami lSl\llle spese di soccombenza deve ricevere una sua tutela anche nel caso che le prti tronchino la lite addivenendo ad uria transazione; tanto pi che questa deve normalmente coprire tutta l'area della 1controiversia e, pe1rici, sorto che sia il giudizio, COII!lPll'ende:re anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti. . Se l'aacwdo :Era queste non comprendesse anche tali rapporti, alla cui dlefinizione sono interessati i difensori, Ol\TVio che costoiro 1POtrebbell'o esserne danneggiati. Ed IPl'O!Pl'iO p& piI'evenire ogni peir1colo dli danno 1che la nomna denunciata pone, in caso di transazione della lite, a 1car1co di tutte le parti, 'con vincolo di soltdariet, l'obbligo del 1Pargamento delle spese e degli onorari, dlerogand!o al !Principio contrattuale che il comp1enso dovuto solo dalla (parte che Sii avvale della pll."estazione d'opeira intellettuale del difeI11Sore. La .giur1spll'udenza ha esattamente individuato il carattere eccezionale dell'art. 68 d!el r.d!. n. 1578 del 1933, traendone le necessarie conseguenze sul piano della interpretazione: tuttavia, la natura di jus singulare della norima impugnata non ianiplica 1che essa non sia fondata su !PII"incipi :di razionalit e di ,giustizia. Nel 1caso in esame, i~atti, a1Ppare eividente 'Che l'art. 68, lUillgi -dal 'areare un ingiUJSto !PII"ivilegio, si limita a garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accwdo :liva le (parti, che possa lascia;rli insodldisfatti dei compensi lOll."o dovuti. In questa ipotesi si verilicherebbe un danno ingiusto S01Prattutto per i difensori delle 1Pairti meno abbienti i quali, IPll."O!PII"iO a causa della transazione, potrebebro incontrare notevoli difficolt nel recU1Pell'o dei loro rci:rediti ptrofe.ssionali. Pu .concluderisi, in base alle ragioni esposte, che la situazione degli avvocati e dei (pll."OcuratOll'i, per ci che concerne il (pa.gaimento dei 1compensi per le loro !Pll'estazioni in 1S10dle 1giuc1iziale, ha aspetti dli peculiarit .che ogigettivamente la differenziano dalla Slituazione di tutti gli altri (pll."estatOll."i ld'opell'a intellettuale in ordine alla corresponsione della l"emunerazione foro dovuta. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 837 CORTE COSTITUZIONALE, 15 ma,gigio 1974, n. 133 -Prs. Bonifacio - Rel. Verzl -Angiolillo (n.1c.) e Presidente Consiglio dei Minisitri. (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Stampa -Reato di omessa rettifica -Procedibilit di ufficio -Ille~it timit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costit~zionale dell'art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui prevede la procedibilit di ufficio del reato di omessa rettifica di notizie (1). (Omissis). -1. -Il pretore di Roma :ritiene che l'art. 8 della legge. 8 febbraio 1948, n. 47, che {Punisce il di:rettore iresiponsabile del giornale quando omette di pubblicare la rettifica dli .una notizia falsa o lesiva :della dignit o reputazione altrui, violi il principio di uguaglianza in quanto dil$one 1che, {Per tale reato, si P!'OCede di uffkio, mentre per f reati commessi a mezzo della 1stam1Pa la procedibilit SIUJbordinata alla rpresentazione della querela. Questa differenziata disciplina processuale sarebbe i:m-azionale, non ;potendosi giustificare l'ingerenza statuale in una 1situazione identica ad altre per le quali l'eseIDcizio dell'azione penale invece subox:dinato alla manifestazione di volont dell'offeso. Anche ise la 1condotta oonislSi.va dl direttore reS{PoDJSahi.le va inquadlrata nella !Pi ampfa attivit di infonmazione, la quale oggetto d~ particolare interesse da [parte dello Stato, essa costituirebbe tuttavia un incidente che riguarda esclusivamente il rrap[porto fra sogigetto attivo del reato e parte offesa , il cui interesse privato assumerebbe un'im(poirtanza primaria ed assorbente si da poNe in secondo [p.iano la pretesa punitiva dello Stato. 2. -La questione non fondata. Non sussiste invero quella identit di situazioni soggettive ed oggettive che il giudice a quo ;pone a fondamento della tesi 1che il 1Pirin (1) Sulla natura del reato previsto dall'art. 8 ,della !legge sulla stampa, in giurisprndletnZa: Cass., Sez. I, 4 diioembire 1962 dn Cass. pen. mass. annot., 1963, 295 e Cass. Siez. III 28 marzo 1968, Alti chieri, lin Temi, 1970, 457; in dottrina: GRosso. Osservazioni sulla natura giuridica del reato previsto dall'art. 8 della legge 8 febbrai 19~8 n. 47 in Temi 1970, 457. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 838 c:i1pio di uguaglianza sia violato dal trattamento pll'ocessuale differenziato sop.raindliicato. Non si !PU condivtdere l'ou;>,inione ,che la IPll'OCedibilit dei reati com:meSJsi a mezzo d!ella stampa sia, in via .generale, 'condizionata all'eserdzio della querela d!a a;>airte della persona offesa. Trattasti infatti di opinione non 1confortata dialla legislazione positiva. L'ol1dinanza si sofferma :sui l"eati dii 1diffamazione ed ingiuria, ma trascura il vilip,endio, le pubblicazioni oscene, ed altri reati pe;r1seguibili di uf:licio: e richiama, inoltre, l'art. 21 della legge n. 47 dll 1948, non tenendo conto, per che questo, trattando >del procedimento per i reati commessi a mezzo della sta~. fa un eS[pil"esso riichiamo alla !Presentazione dli querela o denuncia . da considerare, invece, come essendo 1POS>sibile che a mezzo della statm{P'a Stiano Commessi :reati di varia indole, consegue 1che 1Per essi la proceclibilit sia diversamente disciplinata -d'uffido opipure a querela -a seconda della natUI"a dei beni offesi, alcuni d;ei quali rkadono nella sfelra :i;n-ivata della persona, ed altri attengono ad intell'essi di carttere pubibltco. 3. -L'Qugnato art. 8 non jpl"evede, ipoi, un ll'eato commesso a mezzo della stam1pa, perch \Punisce l'inosservanza di un obbligo cihe IDIPosto dalla legge, d!i:sciplinante l'esericizio della attivit di stampa e d'ella !'elativa diffl.l!SIone, ed imposto a tutela del 11;mibbliico intell'esse e della obbiettivit della informazione. Nei reati commessi a mezzo della stampa, invece, questa 1costitui:sce il mezzo, lo strumento adoperato pell' aggreilil"e beni, come l'onore, la reputazione, etc.; e trattasi di strumento non neceS1Sario in quanto il bene tutelato pu essere offeso anche con mzzi diversi. Non 1sti pu quindi fare confusione :lira tali reati e quello IPll'evtsto dall'art. 8. A nulla giova l'a11gomento che il reato di dlif:lamaztione a mezzo Sltam{Pa, jpl"ocedibile a querela, spesso abbinato a quello previsto dall'art. 8 in esame. Ci infatti non esclude che si tratta di due reati lesivi di interessi dli.versi, privato l'uno e pubbliico l'altro. Il pll'etore ritconosce che la 'condotta omissiva del direttore l"~onsabile si inquadra indubbiamente nella sua pi ampia attivit di informazione, la quale per la sua incilsiva influenza sulla pubbHca opinione assume ll'ilevanza prianaria; rileva tuttavia che, nel caso in esame l'interesse prevalente quello individuale della persona lesa, che nei confronti di quello generale della informazione ha una importanza assorbente s da porre in secondo IP'ano la pll'etesa . punitiva dello Stato . Ma la Corte ritiene che siffatta graduazione non attendibile, perch non sor,retta da convincenti argomentazioni. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 839 CORTE COSTITUZIONALE, 22 o:naggio 1974, n. 140 -Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida -Pichel (n.c.). Filiazione -Dichiarazione giudiziale di paternit -Procediment di ammissibilit dell'azione -Illegittimit costituzionale -Esclusione (Cost., artt. 24 e o; e.e., art. 274 e 275). Non fondata, con riferimento al diritto di difesa ed alla tutela della prole naturale, la questione di legittimitd costituzionale degli articoli 274 e 275 Co,dice civile, che prescrivono il previo giudizio di ammissibilitd dell'azione di dichiarazione di paternitd (1). (Omissis). -1. -Pos:to che la Corte 1si gi IPII"Onunciata sulla legittimit costituzionale del giudizio di delilbazione ex art. 274 cod. civ. -ritenendo (con la riicoirdata sentenza n. 70 del 1965) .che esso, tra l'altro, assolve all'esdigenza di salvaguaxdlaire, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della peirsona dai pericoli di una iPerlsecuzione in giudizio temeraria e vesisato1ria - da vedere se l'ordinanza dli irinvio, nel ri1Pr01Porire il dubbio di le1gittimit del procedimento sopra indlicato, adduca, in concreto, nuoivi ai'gomenti od, invece, si risolva in una mera richiesta di riesam~. Ora, !Pell" quanto attiene al primo 011dine di rilievi svolti dal giudice a quo, deve, senz'altiro, escludlelrsene ogni carattere di novit, in quanto l'affermazione che il giudizio di deUbazione concreti un limite pirocessuale alla rice11ca della !Paternit, non consentito dall'art. 30, ultiimo comma, della Costituzione ed, inoltre, confilgigente con il IPII"incipio di libert dell'azione, non va al ,di l di una (immotivata) Cll"itica alla sentenza n. 70 del 1965 citata. La quale, sul punto, ha, in effetti, gi in contrario ritenuto che la previsione legislativa contenuta nell'art. 274 codi. civ. non contrasta con il p1rinci1pio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, n col riconoscimento del diritto di azione per la ricerea della paternit contenuto nell'art. 30 della Costituzione . 2. -Resta, pe1rtanto, da vedere della fondatezza del successivo rilievo che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte fondato il giudizio di legittimit della norma sul piresuooosto che la procedura ex art. 274 (1) La precedente sentenza 12 luglio 1965 n. 70 cui la C01rte si richiamata pubbUcata in questa Rassegna 1965, I, 886 Sullo speciale procedimento, in dottrina: CHIARLONI, Diritto di azione e diritto di difesa nel procedimento preliminare per ta dicMarazione giudiziak di paternitd o: materntd naturale in Giur. cost. 1965, 805 e SGROI, Sul procedimento 'di ammissibilitd per ta dichiarazione del rapporto di filiazione naturale dopo la sentenza n. 70 del 1965 in Giust. civ. 1970, I, 602. 840 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cod. civ. rientraisse tra quelle di -&olontairia giurisdizione , la :relativa statuizione rillnarrebbe priva del suo piresUiPPosto giUJStirficativo, poich la giuris(prndenza ordinaria saxebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di riten&e la natura contenziosa del ipa:-ocediimento ui questione: e ci ipa:-oprio sulla baise degli interventi correttivi op&ati sull'all"t. 274 citato, dalla Corte stessa con la sentenza n. 70 del 1965 (pi volte menzionata (poi. recepiti nella legge 23. novembre 1971, n. 1047, Proroga dei tel'llilini p& la diichiairazione .di paternit e modificazione dell'art. 274 cod. civ. ), in merito alla necessruriet del contraddittorio, necessit della motivazione, reclama:bilit del provvedimento ed eliminazione dlel requisito della segretezza. Il rilievo privo di consiiJStenza. Che la Corte a:bbia fatto d~end&e la legittimit del ipa:-ocedimento ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di volontaria giurisdizione affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza anzidetta, la Corte ha' eSJPil'essamente p!I'ecisato di {Poter, in effetti, 1PreS1Cindere dalla natuira del procedimento . In Tealt, il IP'unto cardine della senten,za n. 70 del 1965 -1Per cui, dati gli iJ:n!Posti requisiti (contraddittocio, motivazione del provvedimento ecc.), si ritenne di mantenere in vigore il JPil'Ocedimento delibativo in questone - chia!l'amente rappresentato dalla considerazione della r~trO{Ponibilit , in ogni 1caoo, in base a nuovi elementi , della domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudliziale di paternit. Ora, tale riJPirOJPOnibilit rper novit degli elementi off&ti non punto contradJdetta dalla giurisJp!l'Udenza ordinaria, anche quando, dalla affermazione della natura contenziosa del giudizio di delibazione, questa ritenga di inferiil'e la fonnazione di un .giudicato : 1che, in ogni ca;so, trovasi eS1Pit"esso come un ~ giudicato limitato o giudicato sulle questioni di rito o, comunque, allo stato degli atti . Restano, quindli, 1senz'altro ferme le 1considerazioni a .suo tempo svolte dalla Corte. 3. -N, a SUiI>erare la conclusione che da tali considerazioni stata tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di it"invio, in merito alla .assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la sommariet del JPTOcediimento delibativo. Il ivero , infatti, che i cennati requisiti di contradd!ittorio ., reclamabilit del ;p;rovvedimento e riprqponibilit della domanda in base ad elementi nuovi costituiscono altTettanti canali attravooso i quali il diritto di ddfesa ha modo ditrovare mgresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur cmnpatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesiso e con le esigenze che questo volto a cautelare. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 84~ CORTE COSTITUZIONALE, 22 maggio 1974, n. 141 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Cavill (n.ic.) 1c. Presidente Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. ge;n. dello Stato Afbisinni). Imposte e tasse in genere -Imposta di successione -Privilegio verso i terzi possessori -Mancata previsione dell'estinzione col tributo -Legittimit co~tituzionale. (Cost., art. 3; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 18). costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 68 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, che ap!p!rova l legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui non ,dispone che l'azione a garanzia del 'privilegio spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta si estingue nei termini. stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento (1). (Omissis). -2. -Ai fini della soluzione della iprO\POSta questione d'UOiPO trico:ridare che pcr:-J.ma di essere autonomamente regolata col r.d. n. 3270 del 1923 l'illllPOsta di succeSISiione era consliderata come a[p!partenente alla categoria del trLbuto di registro e !perci dLsrciiplinata da disiposizioni in parte comuni comprese nel medesLmo testo legislativo. Per quanto concerne in ipairtLcolM"e il privilegio fiscale, rper entrambi i tributi vigeva la :regola di cui all'art. 89 della legge 13 settemhre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro -rimasto tale nel titolo III del suc1cessivo t.u. dlelle leggi sulle tasse
  • , senza assicurare all'indiziato di reato le gairanzie di difesa p!I"e\Tiste negli artt. 390 bis, ter e quater del 1cod.ice di proced;ura penale. 3. -La questione non fondata. Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di rimessione debbano essere senz'altro condivise: non pu invero d:wbitansd che, nel 1compiere gli accertamenti di carattere tecnico IPII'evisti dal citato art. 29, l'ingegnere caipo del genio civile agisca 1come ufficiale di poliz.ia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.JP4).), e che in tale qualit gli sia tenuto ad osservare nei confronti dell'indiziato di 1reato tutte le garanzie difensive a quest'ultimo .spettanti in sede di ind~gini preliminari della polizia giudiziatria. Da tali premesse, tuttavia, non pu dedursi la illegittimit cosrti.tuzionale della norma denunziata per il solo fatto che essa sii limita ad attribuire al :ptredetto funzion.ario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla piresarivendo in merito alla disciplina processruale da attuare per ass1curare il ri51petto di quelle garanzie. evidente, infatti, c:he quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalit di ese!l"cizio di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati ap.pliicando le di51posizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codiice di procedura penale, anche per ci che concerne la tutela dei diritti di Ubert assicurati dalla COlstituzione. Deve, ipertanto, affermwsi, con rife!l"lmento alla nomna im\pugnata, che gli accertamenti di carattere tecnico ., cui autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno oompiuti col risipetto delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con tutte le garanzie del diritto idi difesa, secondo quanto risulta dall'art. 225 C.IP!P (nel testo di 1cui alla legige 18 marzo 1971, n. 62) e dall'art. 223 dello stesso 1codice, nella formulazione !Iisultante dqpo la sentenza di questa Corte n. 148 dell'anno 1969. -(Omissis). fu.menti > tecnico-scientifici di polizia e i diritti della difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 1182 e MENCARELLI, Atti di polizia e procedimento in Giust. pen. 1971, III, 7. 45 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 845 a questione non fondata. do i ,criteri di !Pa:'inci(pfo, gi enunciati da questa Corte in tema mza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura delle eve scoogersi il riflesso della discrezionale valutazione IPOlitica ,too:-e droca la gravit di un reato (sent. n. 45 del 1970), salvo della ragionevolezza del irelativo aipiprezzamen'to ~sent. n. 64 1!l"emesiso, da considerare che il contrabbando si presenta come !Ui fase di esecuzione !Palesa peculiari caratteri:stkhe di frautendenti alla evasione fi.Slcale, cio alla lesione di un intocesse di pa:rtkolall"e rilievo. tener conto di cii'costanze ag.gravanti, come quelle in esame, e ;abmre l'aw:nento della relativa sanzione punitiva in confronto infl.tggenda per 'contrabbando sempliic.e, il legislatore ha valutato .oc pericolo 1che deriva per l'interesse !Pll"Otetto dal fatto che il contrabbando 'sia connesso, nei termini sootanziali e formali di artt. 61, n. 2, cod. pen. e 45, n. 2, cod. a;>roc. a;>en., IPell" altro 1ntro la fedie pubblica o contro la pubblica amministrazione, coe mezzo al fine .dell'evasione fi.S1Cale. lla dinamica del reato, questo vincolo 'di natura teleologica e coniale, rende agevole e piroficua la consumazione del reato stesso , tuisce un ulteriore e valido strumnto di inisidia all'interesse ). 'con:segue la 1razionale giustificazione dell'aggravamento del reato :eguentemente, della maggior latitudine della pena edittale, sta: on valutazione discrezionale dal legislatoire. art. 3 della Costituzione non !PU quindi. essere invocato e ritenuto >, poich, dato ,che, come si detto, l'ipotesi di contrabbando aggra 1ei sensi di ;cui 1soipxa, costituisce un quid plmis risiPetto all'ipotesi itrabbando 1semplice, dando luogo a situazioni diversificate nella o:stanza e proporzione, la legittimit di un separato e adeguata? pi girave trattamento sanzionatorio a[p(pare evidente. I. -Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimit della norma gnata, !PI"OSlpettato in 1relazione all'art. 27, secondo ca.pove1rso, della tuzione, basta rilevare che, risultando, 'come si sopra dimostrato, .a entit della pena nella fattispecie in esame stata determinata ase .ad una scelta di politica Cil.'iminale, le.gittimamente esercitata, t altresl dall'ambito del controllo in questa sede I~ sua efficacia ucativa, la quale, comunque, da porre in relazione soprattutto col me di esecuzione (vedi sent. n. 22 del 1971) che, nel caso, non .e in considerazione. -(Omissis). :: (e degli h forza ~slativa ~vvalsa degli ~o alla !au. In \teressli lrrebbe ~a, la Oll"ga. 1nza a dello < ~. con P!t"'essii >;ecenilmetotro- e ido icom pio ~nto )Re ! mte !dei t di ~ f21), ~ J J ' ile !ti ..... ; --- ....... _._....__.,._._..._.__ -------=-..-:-.-.. _.. _ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 851 le Regioni stesse deve escludersi quando queste non vantino un interesse giuridicamente rilevante e ,differenziato, e comunque non pu considerarsi prescritta anche per atti legislativi o comunque ricollegantisi quali presupposti al procedimento legislativo vero e proprio (1). Non sono fondate, con riferimento alle singole disposizioni degli Statuti Speciali delle Regioni Trentino Alto Adige (e delle due Provincie auton0me di Trento e Bolzano), della Sardegna e ,della Sicilia, le questioni di legittimitd costituzionale dell'art. 10, n. 13, della legre di delega per"la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 94 del decreto delegato 29 settembre 1973, n. 600, recante norme sull'accertamento delle imposte sui reidditi, nella parte in cui dispongono l'abolizione delle deroghe alla nominativitd obbligatoria dei titoli azionari (2). (Omissis). -3. -Vanno disattese le censure mosse all'art. 10, secondo comma, n. 13, dela legge 9 ottobre 1971, n. 825, e all'art. 74 d'el d.P.R. 29 ,settembre 1973, n. 600, per violazione degli artt. 34, secondo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige (011a 40 del relativo testo unico), 21, ultimo comma, dello Statuto della Regione sdciliana e 47, caipoV'erso, dello Statuto della Regione della Sar:degna, tper il mancato invito ai Presidenti delle Regioni e Provincie ricorrenti a parteciJpare alle 1sedute in cui il Consiglio dei ministri ebbe ad aip[pro- vare, in un primo momento, il testo del disegno di legge contenente la delega alla rifollma tributaria, nonch, in un secondo momento, il testo del decreto legislativo in base ad essa adottato. A prescindere dal rilievo che, come si dir subito a.PiPresoo. al pun to 5 esaminando il merito dei ricorsi, nella specie le Regioni e le Ptro vincie non 1POtevano vantare, semmai, che un mero interesse di fatto, ma non quell'interesse giuridicamente rilevante e differenziato che si richiede dalle invocate norme statutarie (cos" come questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 4 del 1966 e n. 1 del 1968), certo, in linea pi generale, che l'intervento dei Presidenti regionali e provin ciali non pu considerarsi prescritto anche per atti legislativi o co munque ricollegantisi quali preSU(p[pOSti al iproce.dimento legislativo Vero (1-2) Per la definizione de:Ll'interesse in vista del quale IPQ'.'evista ila partecipazione de[ Presidenti delle Regioni a statuto speciale 8lle sedute del Consiglio dei Ministri: senten2'Ja 14 marzo 1968 n. 1 in Giur. cost., 1968, 273, con nJQita dii GnoTTANELLI DE' SANTI, Interesse regionale e partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei Ministri. ]jn dottrina, sul probi!ema della dwetta incidenza della iegge statale sullla ilieg!gle iregioniail.e ~ncompartibiilie: MAzzioTTI: Studi sulla potestd legisla tiva deLle regioni, Milano 1961 e GIZZI, Manuale di diritto regionale, Mi lano, 1971. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e .proprio. Bais:ta a convincerne l'equiparazione, quanto alla forza o valore ad essi riconosciuti, dei decreti legislativi e dei decreti legge alle leggi formali e, con particolare riguardo a queste ultime, alla fungibilit ed equipollenza di effetti tra le varie forme di iniziativa [previste dalla'rt. 71 della Costituzione: che logicamente non consente di riservare un trattamento diverso a quella governativa, nella quale, ricorrendo in ipotesi l'interesse qualillcato delle Regioni, questo avrebbe ingresso nella fase della deliberazione consiliare, mentre un tale inserimento 1SaTebbe escluso nelle altre, che pur potrebbero ave're ad oggetto identica materia. A ritenere altrimenti, si [perver.rebbe alla coI11Seguenza di far dipendere la possibilit per le Regioni di influi.Te, in modo pi o meno incisivo, sui 1contenuti della legislazione statale che indirettamente le concerna, dalla forma di volta in volta prescelta per legiferare. D'altronde, sia pure limitatamente alle Regioni, l'ordinamento appresta altri mezzi utili a dare ingresso ai loro particolari interesisi nello svolgimento della funzione legislativa S{Pettante allo Stato nelle materie di sua competenza: le Regioni, hanno, infatti, l'iniziativa legi~ slativa e possono formulare voti (cfr. art. 121 Cost., art. 51 alinea St. sardo, art. 18 St. s.ic., art. 35 t.. St. T.-A.A., art. 26 St. F.-V.G.), a tacere anche, per quanto riguarda la Regione della Sardegna, dello speciale strumento previsto dall'art. 51 cipv., del relativo Statuto, cui si richiama ad altro fine, la difesa della Regione, e del quale si di1r appresso al punto 8. 4. -Passando alle censure che investono nella loro sostanza precettiva l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge del 1971, che delega il Governo a disporre la abolizione delle deroghe ~l (pTincijpio della nominativit obbligatotria dei titoli azionari [previste nelle leggi di Regioni a statuto speciale ., e l'art. 74 del decreto delegato, dov' stabilito che le azioni di tutte le societ aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative , aggiungendosi [poi una partiicolatreggiata dfa;dplina transitoria in ordine alle azioni anteriomnente emesse, vanno diphiarate inammissibili in questa sede, conformemente alla costante giuriS(pTUdenza della Corte, quelle aventi ad oggetto asserite violazioni di disposizioni costituzionali insuscettibili di 1concretare invasioni di competenze statutariamente spettanti alle Regioni e alle Provincie ricon'enti. 5. -Le rimanenti censure si riassumono, per la maggior rparte, nella questione concernente l'ammissibilit o meno che leggi statali dispongano l'abTogazione di leggi tregionali, 1come nella specie si yeri: fiicato nei confronti della legge regionale sicilia:qa 8 luglio 1948, n. 32, della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge della PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 853 Regione del Trentino-Alto Adiige 8 agosto 1959, n. 10 (tutte autorizzanti l'emissione .di azioni al portatore), in forza del 1combinato di:sposto del rammentato n. 13 dell'art. 10 della le~ge di delega e dell'art. 74 del decreto presidenziale n. 600 pure citato. La riosta affermativa e la conseguente non fondlatezza della questione discendono ipienamente dai princilpi che pre,stiedono alla rilpairtizione della potest legislativa tra lo Stato e le Regioni (e le Provincie autonome di Trento e Bolzano): semipre circoscritta a partkolari materie quest'ultima; residuale, e quindi 1generale, la prima. Dove una materia non espressamente attribuita alla competenza regionale, si afferma, perci, e si espande nella sua pienezza la ;potest legislativa dello Stato. Persino S1Ulle materie di competenza i:regionale, ove questa sia bipartita o concorrente, per.mane una comipetenza statale, limitatamente alla IPQSizione e successiva mod:ifica2lione dei [princilpi; ed in ogni caso, anche trattandosi di materie devolute a cOlll[petenze regionali di tilpo primario, resta pur sem[M'e allo Stato il [potere dli dettare le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e di dar attuazione legislativa agli obblighi internazionalmente assunti. Ora, anon pu dubitarsi che le disposizioni denunciate nella S{Pecie siano espressione di una potest legislativa spettante unicamente allo Stato. Tanto il principio del n. 13 dell'art. 10 della legge, quanto l'art. 74 del decreto delegato n. 600, infatti, hanno 1specifiico r'iferimento al regime legale delle societ e delle azioni che queste sono autorizzate ad em_ettere, come risulta confermato dalla 1stesisa rubrka del ..mediata efficacia della norma comrunitaria. E ilo stesso dowebbe anzd 1dirsi, per 1gli wdinamenti nei quali si ri1tiene consentita iLa disapplicazione della legge, anche il"eiLativamenrtie alle nOTme di dirWto inteTno successive, (['imainendo l'applicazdone deLla 'lJJW:'llllia OOIIlllUil11Jaria ugualmente garantita, nelfindicaita .prospettiva, in iraigione della SUJa prevalenza ratione materiae. Nella specie, oltretutto, la SUJPerliuit ,di runa specifica modifica di dirritto interno 'appariva il'ibadita dalil'art. 4 del regolrrnento del Oornisiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, che esclude eSPJ:'essamenrtie (integrando in tal senso, in forza della sua iimmediaita e diTetta aipp1icabilirt, le norimartive rnazionaili) l'aippldioabmt, rnei ccmdiro!Illbi dei 1Clirttadlind degilii aWtrd Srtaiti membrrd, dlellile disposizioni Legislative, !l'egolamootari ed ammini,strative che ~iitano il numero o la percentuale deglli stranieri oooorpaiti. L':indioato ,C!l'li,1Jett'lto di rpriJncipio stai1Jo del ll'lesto 1espresso, neifilla molbiv~ Olne, OOJChe dlatlJLa Corte dd ~ne, itl!OOl sarebbe certo agevole ipotizza.Te l'obbligo del legislatoire, qUJlmte volrte dichiari abrogate, con ginerica formula, tuJ1Jte !Le dilsposizioni :iltloompatibiili con un determi!llJaito pT'oivvedimento .tegislarti:vo, di procedere invece ad ainalitica iindi.cazione deille nOO'IIIle da dcntendersi ahrogaite. 1il pri,ncipffio affermato dailJla 1COrte 1seimbria riso!llva-si, ill defindltii:via, !in una particolare forma di tutela dei possibili beneficiari dellla :nioil"IIl!lltiva comunitruria; ma una tuteli.a che manca, i.nv,ece, quanto aiL1e norme di didtto 1-DJterno, e che non vi 1sarebbe comunque ragione di assicurare se della normativa comuniitada venisse 1di fatto gaxaintita, anche con una maggioll"e diffusione, una miglliore conoscenza da parte dei possibili beneficiari. i I ~= I" ............~~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 859 La Re,pUJbbHca francese assume in iprirno luogo che non sussdste da parte della CommLssione un interesse ad agire, in quanto, malgirado i termini della legige in questione, non viene opf'll'ata, di fatto, alcuna disCLriminazione nei 1colllfronti dei ,c[ttadi:ni degli altri Stati membri, giacch le direttive impartite ve11balmente ai responsabili dei servizi marittimi m!Pongono loro di trattare i cittadini della Comunit nello stesso modo dei 'Cittadini :lirancesi ., di guisa rche l'assunzione dei primi, in deroga alla legge vigente, non condiizonata n all'espletamento di pratiche s[peciali, n 1soggetta a more eccezionali per questo motivo. La Repubbli!ca francese sostiene cionondimeno di non RPtPrlicare il trattamento diverso, di cui alla legige summenzionata, 'ai cittadini degli Stati membri, ;pur non essendovi tenuta dalle disposizioni del Trattato. Le norme del Trattato in materia di li:bera circolazione dei lavorato! l'i non si atp[plicherebbero infatti nel settore dei trai:iporti ed, in ogni caso, nel settore dei tra1:1POrti marittimi, finch il Consiglio non albbia adottato una decisione in tal senso, in 1confo(t'lffiit all'art. 84, n. 2, del Trattato. Dall'esame degli arrtt. 3; lettera e) e 74 del Tuattato, si evincerebbe che le norme stesse, relative al COlll(plesso delle attivita economiche da esso conteiniPfate, e !Particolarmente gli artt. 48-51, trovano aJPtPlicazione nel settore dei tras[pOrti solo se inquadrati nell'ambito di una politica comune. Spetterebbe in via esclusiva al Consiglio di decidere reirca l'applicazione di tale politica in conformit alla procedura pa:-evista, a tal fine, dall'art. 75. Ci 1sarebbe tanto !Pi vero nel settore dei trasporti mM"ittimi in quanto, in forza dell'art. 84, n. 2, essi sarebbero sottratti all'apa:iUcazione degli artt. 74-84 del 'Tirattato, in quanto il sruddettO n. 2 dispone soltanto 1che il Consiglio, con deliberazione unanime, iPOtr decidere se, in quale misura e con quali ipirocedure [potranno venir adottate disposizioni adeguate per la navigazione marittima e aerea. Infine, le 'peculiarit prOfP!l'ie dei trai:iporrti, di cui l'art. 75 :pa:-es1CLrive di tener conto, xendlerebbero inapplicabili molte disiposizioni del Trattato relative al COlll(plesso delle attivit economiche, ai trasporti e, a fortiori, ai trai:ipoxti maxittimi ed aerei. a) Sulla ricevibilit. La Repubblica francese eccepisce l'insussistenza di un interesse ad agixe da parte della Commissione. Tale mezzo pu venir considerato, sia 1come attinente alla ricevi bilit del ricorso, 1sia come inteso a contestare che l'asserita trasgres sione sussista. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 860 La Co:mmiSISione, nell'esoocizio delle COID[petenze di 'cui investita in forza degli artt. 155 e 169 del Trattato, non d!eve dimostrare il proprio interesse ad aigilre in quanto, nell'interesse generale delia Comunit, essa tenuta d'ufficio a: vi:gila:re sull'appUcazione d!elle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri ed a far aiccertare, al fine della loro abolizione, la SUSIS.iisstenza' di eventuali trasgressioni degli obblighi che ne derivano. La domanda quindi :ricevibile. b) Sull'interplf'etazione dell'ari. 84, n. 2 del. Tmttato. Per stabilire se, nel settore dei trasporti, gli Stati membri debbano osservare gli obbiighi di cui agli a:rtt. 48-51 del Trattato, occorre inquadrare il titolo IV della seconda parte del Trattato, reiativo ai tira- sporti, nel sistema generale di quest'ultimo e l'art. 84, n. 2, in dietto titolo. A norma dell'art. 2 del Trattato, collocato nella !Parte prima relativa ai p:rinciip1 generali che lo :regolano; la Comunit ha il comJPito di promuovere, mediante l'irustawrazione di un mercato 1comune ed il giraduale ravvicinamento delle JPOlitiche economiche degli Stati membri, lo svilU[p\po amnonico delle attivit economiche nell'irusieme della Comunit. L'instaurazione .del mericato comune comprende quindi l'inJSieme delle attivit economiche della Comunit. La Seconda Parte dl Trattato, dedicata ai fondamenti della Comunit, ha per ogigetto preciipuamente di stabilire le strutture di que sto mel'cato comune, e cio, in pi.rimo luogo la libera ciricolazione delle merci (Titolo I) ed, in secondo luogo, la libera crncolazione delle per sone, dei .servizi e dei capitali (Titolo III). In quanto 'concepiti per venire applicati all'insieme delle attivit economkhe, questi 'canoni fondamentaii !Possono essere tenuti in non cale solo in forza di esJPresse 1clausole del Trattato. Tale deroga costitui:s1ce, in particolare, l'oggetto del n. 2 dell'arti colo 38, 1secondo cui le no:rane previste per l'instaurazione del merato comune si awHcano ai pirodotti agriJColi, salvo ~osizioni contlr'arie del Titolo II di questa stessa parte. In materia di trasporti, oggetto del Titolo IV !Plicarli e' di completarli grazie ad azioni concertate dii comune aoco:rdO. Quindi, nei limiti in cui questi obiettivi 1POSSono venir perseguiti con i suddetti canoni generali, questi ultimi devono trovare a[r;>pHcazione. Dato che i trasporti fil Concretano rprecipuamente in pa:-estazioni di sewizi, stato ritenuto necessario, in considerazione degli aspetti S[peciali di questo ramo d'attivit, ,di sottoporli in tal ,gui:sa ad un regime particolaa:e. ' A tal fine, una 'deroga esipressa contenuta nell'art. 61, n. 1, secondo cui la libera dr1colazione dci servizi, in materia di trasporti regolata id.alle disposizioni del titolo relativo ai traS[pOrti >, il che conferma 1Pure 1che, nei limiti in ,cui non sono state pireviste d~oghe, i canoni generali del Tr~ttato devono trovare ap[pl!Cazione. L'art. 84, n. 1, stalbilisce che le di51Posizioni' del Titolo relativo ai traS[porti IS. a[p!Pl.icano ai traisporti ferroviari, su strada e ipeir via naviigabile. Lo stesso 'articolo, al n. 2, rprescri~e che, [per quanto riguarda i traS[porti mairittimi, il Co111s,iglio potr decidere re, in quale misura e con quale procedlura, [potranno venir adottate disiposizioni adeguate. Detto artkolo, lungi dal porre in non cale l'aIPlice fatto che nell'ordinamento .giuridico in terno sia 1cons:ervata la disposizione dli cui causa, a rprescindere dalla sua a1P1Pilicazione [pratica. Una conretta valutazione della situazione giuridica awebbe dovuto condurre le autorit francesi alla . Le prestazioni previdenziali e assistenziali come ccvantaggi sociali ai sensi dell'art. 7. n. 2 del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612. I 1. -Con istanza presentata fil 2 mrurzo 1973 l'aittrioe nella causa prrmcipaJ, e, ciittadina f!Nwcese coll!iugata con un cittadino belga, e Tesidente m Belgio dall 24 agosto 1957, ha chiesto al tribtma[e del Laivoro di TOUll'\tlali. PARTE I, SEZ.,II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 865 lativo all'aippliJcazione dei regimi di siCUII'em::a sociale ai lavoratori subordinati ed ai lOII'o familiari che si apostano all'interno della Comunit (G.U. 1971, L 149). La causa di merito stata originata dal rifiuto dello Stato belga di accordare all'attrice -dttadina francese, coniugata l'annullameillto della decisforne con 1a quaiLe :La competente aimmitnistrazione beLga ha rigettato 1a domanda rivolta ad ottenere i sussidi Oll'dmari concessi daiLla iLegige belga 27 giugno 1969 a tutti i miinoraiti cihe abbiano ila ci>ttadioonza belrga e risi,edano in Belgio. Ll WibunaiIJe del [Javotro di '110IUl1UlJlld ha iI'dilievaito 'che Jia domalll!da staita disattesa, in sede amm.imsrtrartiva, nooi per il dilietto dei reqmsi:ti richiesti dalla J:eg.ge nazio;naile (non in ragione, do, della cittadin~a francese deil.ila parte istante), ma in appil.icazione dell1e norme oontenuite nell'Accordo provvisorio di Parigi dell'll dicembre 1953, conce.rine:nrte i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, aill'invail.iclit ed ai superstilti. 2. -A norma dell'art. 2 di tale Accoodo (applicabilLe m Belgio, secondo quanto pTecisato nell'alL I, ainche 11elativiamente a& ilegis1azfone naziooaile concel'IIleillte e le's allocaticms spciales aux estropis, mutils, infirmes congnitaux, sowrds et muets ), i cittadirn.i di uno Stato cootraeillte hamlo diritto di ottenere da un altro Stato il.e tJ['estazioni d'mvail.idit, purch abbiano stabiJlilto in tale aart:ro Stato ilia il.oiro normail.e residenza e avant le premire constatation medicale de la maladie qui est l'origine de l'invalidit e, per quanto concerne ile pr.estaziO!lli contemplate da ' un 11egime non contributivo, purch abbiano avuto la l1esidenm !Il!ell'ailtro Stato, dorpo dl COmrpimento dei veillti anni, rper almeno quindici amii complessivi, vi risiedano, ail momento della domanda, da almeno cinque anni irni.Illterrottamente, e conrtinmno a risiedervi. Ed sulla hase di tali disposizioni che la domanda attrice, rper quanito coosta dail rprovvediimento di rimessione, stata disattesa iin sede ammimistrativa, per ii1 difetto, cio, alla data idel 1 .aprile 1972, del Tleqwsito dei quindici anni di residenza lffi;Sltw.iaiti dopo il. compiimeillto del ventesimo anno idi et, e, con riferimento alla data del 1 settembire 1972 (quando cio 1erano invece matiwati i quindici :anni di residenza), per essere stata ila residenZJa stabilita nel Belgio ,successivamente a[ primo accertamento medico della mailattia che ha causato l'mrvaliclit. 3. -Iii. ,tribunale del ilavoro di Tournai ha condiviso' i[ 1ciriiterio in ba:se al quai1e la competente amministrll7..ione ha :liartito prevailere la disciplina stabilita dall'Accordo b:iiternazionale su quelffia conitemtpla:ta nella iLegge nazionale, ma ha rilevato 'che [,e rprestazioni deJiLe quali si discute potrebbero essere compTese neH'ambito di operativit del re.go1amento 14 giiu-' gno 1971, n. 1408 de[ Consiglio, 1conceIDilente 'l'app.Ucazione dei regimi di stcooezza soci1ale ai lavoratori migranti. , Considerato 1che tale regOll.ame!llto, per quamito disposto all'art. 7, n. 1, non pregiudica gti obblighi derivanti dagli acco'l'di provvisori europei dell'll dicembre 1953 , il giudice belga si qruind.i chiesto se 'La discirpilina comunirtail'ia non debba invece ugualmente appil.icarsi in fOll'za dell'art. 5 866 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con un 'Cittadino belga e residente in Belgio -i benefici 1P1"evisti dalla legge bel.ga 27 giugno 1969 sui sussidi a favore dei minOTati. La motivazione addotta che l'interessata non piresenta tutti i requisiti stabiliti :sia da tale legge, sia dall'Aocordo [plI'ovviJSOrio europeo dell'll dkembre 1953, concernente i !regimi di (previdenza sociale contro la vecchiaia, l'invalidit, ed a favore dei superstiti. delil.'AccOII'.do !(>l'ovvisoll:1io di PalI'iigi, che a sua voilita fa salve ile disposizioni nazionali e mternaziooiali !Pi :liavmevoli ail.il.'afVlalite diritto. Il giudfoe .bel:ga ha :osservato, >Cio, che tra ile pi :liavorevoli disposizini che non ooino derogate, per q'll81Ilto disposto dafil'alI't. 5, dail.il.e norme dell'Accordo provvisorio di PalI'j,gi dow:ebbexo incilrudersi, in .quanto pi :liavorevoli all'avente diritto, anche quelle del regoiLamento com11.miJtaTio numero 1408/71. 4. -Con sentenza 27 :novernb!l1e 1973, qruJruti, dl itrib1.male deil. ilarvOII'o di 'l'loumai ha domandato a!lla Ciocie di giustizia di pronruncialI'si sulile seguenti questioni: 1) Se it regime di sussidi di ?tnvatidit, istituito dalla tegge 27 giugno 1969, rientri, nella misura in cui esso COllWerne i lavorrato'l'i, nella sfera d'U!PPlicazione del regotamernto CEE del COlnSigtio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo aU'apptioazione dei regimi di previdenza sociale ai lavol!'atori dipendenti e ai lO'l'o familiari che si spostano aLt'inte.rno deitta Comunit. In aitre pOJrdile se i vantaggi com.cessi daU'art. 4 det regotaime11tto CEE n. 1408/71 includano te provvidenze previste a una legge nazionale a favore degli invalidi, nelLa misura in cui tali provvidenze concernono i lavoratori; 2) Se il regotamento del Consiglio n. 1408/71 si sostituisca alt'AccO'l'do provvisorio europeo concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi l'11 dicembre .1953, e menzionato aU'arrt. 7 aelto stesso regolamento, quando risulti pi' favorevole a.U'avente diritto. II 1. -Dal provvedimenrto di rinvio risulta che il gjiudice nazionaile ha gi accertato che la pal!'te attrke una tavO'l'atrice ai sensi deilil'SII't. 1, leflt. a del :regoLaa:nenrto n. 1408/71, e deve staibiliire se ad essa competano gli assegni OII'dinalI'i concessi dall'art. 4, n. 1 deilla le,gge belga 27 giu~o 1969, nelil.a ricorrenza di prestabfilite condiziOilli, a tutti i minorati belgi che il"ifsiiedano nel Beilgio. L'alI't. 4, n. 1, a.ett. b del regoLarmenrto del COII1Siglio 14 giu~o 1971, n. 1408, r:elaitivo alil.'iaipplicazione dei ireg.ilmi di sictwezza socia:J.e ai il:avoirartorri submdinarti e ai ilOII'O fam.diliad che si sposif;arno alil'interno della Comumt, include nella normativa comunitaria anche i!l !l'egime di sdicurezza sociJa[.e concernente te prestazioni d'inva;li.ditd; e quanto aill'apipJfoaibilit, nelila specie, di tale normativa, si poorebbe, secondo il'.ilm!Postazione seguita dail giudice belga, u.na questione d'mt~azione, in iraigione del irichiaa:no, nel Tegoilamento comunitario n. 1408/71, all'.Acoo!l1do provviSOII'io di PalI'igi, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 867 Con la prima questione si chiede ,se i vanta,ggi conces1si dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1408/71 includano le !Pl'Ovvidenze previste da una legge nazionale a favore degli invalidi, nella misura in cui tali provvidenze concernono i lavoratori. Il regolamento n. 1408/71, a notrma dell'art. 4, n. 1, si awlica a tutte le legislazioni. relative ai 1settori previdenziali, cos come sono definite in tale disrposizione. Dal canto suo, il n. 4 dello stesso articolo e del II"!nvio, neill'art. 5 di ta:le Accordo, alle dei i!Javoratoci naziollla!li. 2. -La qruestioo:JJe di fondo soiL1evata nella causa P!I"IDcirpaJe, concernente viertenza analogia, nel merito, a quella esaminaita nella oarusa 51/73 (1), pu quindi essere esamiJilJata e risolLta secondo una duplice plI"osrpeittiva, e con so]Juzioni non necessariamente a!lternaitive. Pu essere valutato, cilo, se le provvidenz,e P!I"eviste dalla legis[azione di uno Stato membro, con norme di ca1I"atte1I"e genfil"aJe, in faVOII"e dei minorati debbano essetre considerate come prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 4, n. 1 e n. 2 del TegoLamento del Consi~o 14 giugno 19i71, n. 1408. Pu esseire accertato, inoiJ.tre, e 1con inda-gilne deJ. tutto autonoma, se ila concessioo:JJe dd tallii 1SlllSISiidd costdtudsca un vantaggio sociale> ai sensi deill'art. 7, n. 2, diet1 re1gl0(1Jamen1Jo dJeil Oonsi@.do 15 ottobre 1968, llli. 16i12. 3. -Nella causa 76;72, !l'elativa a11e p!l.'e.stazioni oontempiLate daifile 1e1gislazioni n;;izionali peir J.a II"iqua!lifkazione 1SOCiaJ.e dei m.inOII"ati, la rilevanza dellla normativa comunitaria stata prospettata e ;riconoscill.llta con riferimento ailll.'oot. 7 del regolLamenito n. 1612/68 (2); e lllellilia qualliifoae.iiooe deilJIJe indifoaite p11estaziorni .come vantaggi sociali > !l'imia'Siba 1assolt'b[l1Ja, ma non ![)Jecessar1amente compromessa, iLa possilb~lit di !t"'kondurre le 1Pl'estazioni nell'ambifo di un regime di SC'U['ezza sociale, secondo l'ampia portata aittribuita a tale concetto dalla gi:ua:isrprrudenza deiU.a Colrte di giustizia e dailla riconosciuta necessit di i1nterpretaxe in senso l'estrittivo le limiitaziom stabHite dagli arlt. 2, n. 3 del !l.'egolamenito n. 3 e 4, n. 4 del regoll.amenito n. 1408/71. . Net1lLa causa 1/72, un'aJilJaiLo~a queistiomie, IOOlllJea.menite dil. reddito garantito contemp(Lato dia nonne di ddrirtto i1Il11letr1no I.IIl. :ll8JVIOl.OO 1deJil,e !Peit1S001e anzli.lane, 1era stal1Ja proposta dal gu,iddc:e 1111az~cmai!Je 0011 (l'ifel"limenito sia '8!Ll'art. 7 del 1regolamento n. t.612/68 sia all'art. 2, n. 1, lett. c del regoilamento n. 3 (sostitutto poi con iJ vigeo:JJte regaliamento n. 1408/71); e la questione stata decisa con esclrusivo :riferweo:JJto aJl'.:wt. 2, n. 1 :Lett. e deJ. il"egoLarmeo:JJto n. 3, quaild.foam.dosi cio dii. reddito garwntito oome prestazione di vecchiaia (1) Sentenza 7 novembre 1973, Racc., 1973, 1213. (2) Sentenza 11 aprile 1973. Racc., 1973, 457. 868 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dilSlpone 1che il regolamento. non si aipplica all'assistenza sociale e medica >. Q(["a, mentre pu sembrare auspka!bile, sul rpiano dell'attua:zione del iregolamento, lo stabilire una netta diistinzione fra i iregimi legisilativi che rtgual'dano la .previdenza e, rispettivamente, l'assistenza so. ciale, non si pu escludere l'eventualit che, in ragione del campo di applicazione soggettivo, degli scog;>i perseguiti e delle modalit d'attuazione, talune legislazioni possano rientrare al tema;>o stesso nell'una e nell'altra categoiria, sfuggendo cos a qualsiasi classificazione generale. e II'imaIIllEl\tldo oosl 181SSOOb!ita llia IIllOOessdlt di Vlai1Ju1la1re se liiL godimento, pe;r le p&soi:ne arnzitaine, di 'lllil treddiiflo .gamnitiito costdtwiisca o lllO un vantaggio sociale 1ali seinisi dell'art. 7 deil re@iliamento n. 1612/68 (1). Tenuto conto deHa particoiare natura delLa prestazione di cui trattasi, -ha OSSelt'Vto, infatti, (la Corte di giustizia - opportuno prendere in esame innanzitutto ia seconda questiooe, in quanto l'indagine circa la riqualificazione del "reddito ga1ran.tirto" rispetto aZ.Za nozione di "vatnitaggi sociali" di cui atl'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 interverr eventualmentJe qualora sia accertato che non si tratti di ii.na prestazione di previdenza soc~ale, ai sensi del regotannento n. 3 (!Paig. 464). 4. -Analogo Ct"iterio dow:ebbe esswe quindi adorttaito aniche nella specie in esame, tanto pd che fa questiooe di inltell'!P\t'etlaziOl!le staita proposta dal giudice belga solo con ri:fierimento ail regolamenito n. 1408/71. Si rit~ene tuttaiv.iia di dover segnaiLaire !La oppoTltuniit di valutalt'e la questione :proposta aincfue nelil'ambito della n01rtrX1aitiva del regolamento n. 1612/68, sia perch il'indagtne :sulla qualificazione degli a1S1segni ai minorati, rispetto alla noziooe di vantaggi socia.ii, potrebbe risu11la1re assorbente e risolutiva (r:endendo .surpiooaita, olwetutto, ogni questione sui ;raiprpo!I"ti >tra il iregoilamento n. 1408/71 e l'Accordo provviisorio di Parigi deill'll di,cembre 1953, e La stessa necessiit di stabilire se iil :regime in discrussione sia assistenziale o previdenziate), sia, ,e rsopirattutto, per ila :parlicdLa1re. e maggiore :riileviamza dlii una ,pirOiillUlnZila d.ntooprebatiiva. ,dielfila Coirte che p.recdsi. fil significato e la porrtaita da ,atrtribuive aostazione semblt'ano ,confermate dal ll'ilievo 'che una soluzione per ipotesi niegativa delle due questioni rprrog;>oste con il p!l'ovvedimento di rinvio potrebbe indurire il giudi,oe nazionale a disalraltori migranti, delle IJ['estaziom di sicmezza sociale non fosse esp.ressamelllte precisait. V:a in arrgome!IJJto CO!IJJsi~ato, inolrhre, che fa esigenza deMa specifica dtscilplina corutemplaita nei rego1ameruti n. 3 e n. 1408/71 staita ravvisata non tanito ne!l proposito di idettaire un'aruroonoma n-0rmaitiva comuniJtairia (ostacoilata, come noto, dalle 1divergeruti impostazi-Oni dei vari. siJstemi di sicurezza .sociale applicati nei vari! Stati membri), quant-0 pi'IJJttosto ail fine di OOO["ldinare ed armonizzal'e ile diverse legi.slazd-Ollli nazionali m materia di sicuirezza soClltle, e di risolvere questiloni che niea:nmeno si ipO!lgono, oltretutto, rper i lavOII'atori nazio!IJJali; e anche tame osservazione concorre a fur rittenere che 1a specifica normativa comundtarfa in maiter.iia di siCIW:'ezza sociale non comporta, di per s, iLa neoossilt dd. escludere le prestazioni previdenziali ed assistenziaili dail novea:-o dei vallltaggi sociali rico!!lJosciuti ai ilavoraitori migranti, .specialmente quando si consildieri che la necessit di garantire il rispetto del principio di non disCtiminazione staito espressamente ribadi-to nel quarto consideranido dello stesso regolameillto n. 1408/71, nel quale si rileva che ie norme di coordinamento delle legislazioni nazionali suita sicurez;za sociaie si inseriscono nei quadro della libera circoazione dei lavoratori degli Stati membri e devono perci contribuire ail mi~iioramento .del foro tenore di vita e condizioni di ilavoiro, garantendo an'interno della Comunit, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parit di trrattaimenito di fronte alle 1diverse il.egislazio!IJJi e, daU'altro, ai . lavoratori e i loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia ii luogo di occupazione o di residenza . Del il'esto, se la possibilit di usufruire dei regimi di sicurrezza sociaile dovesse considerairsi estranea ailJ1Ja IIllozi()IIlJe di vantaggi sociali , da stessa conclusione dovirebbe pervenirrsi q1UJanto aHe !Prestazioni assistenziali, della cui possibile qualificazione come vantaggi sociali, invece, :.emmeno si dubita. Se anche si discute normalmente, iln arrgomento, di prestazioni pTevidenziali, occorre tener presente, infatti, che ti ire.golaimelllti n. 3 e n. 1408(71 l!lJOO concernono la soila materia della previdenza 1sociale, ma si riferiscono, pi esattamente, alla sicurezza sociale, e cio a Concetto ben pi vasto, e che coonprende sia la. pirevidenza sodale che l'iassistenza sodale; tant' vero che per escludere dall'ambito dd appUcazione dei regolamenti determinate pTestazioni assistenziali stata ravvisata ila necessit di specifiche disposizioni (art. 4, n. 4), di una norma, cio, che sarrebbe staita evidentemente superflua se le pre:stazioni assistenziali si fossero dOVUJte gil a priori ritenere non considerate dalla normativa comuniitarria. Non pu sostenersi, perci, che il go,dimento dei regimi di sioorezza Sociale non costituisce vantaggio sociale e, al tempo stesso, che 11e prestazioni assistenziali, in quanto escluse dall'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 140<8/71, possono essere considerate, invece, come vantaggi sociali. Assistenza sociale e rpreVlidenza sociaile sono due aspetti della stouirezza sociale; e, se i regimi di sicurezza sociale :liosseiro estranei alla noziooe PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 871 1'81Ill{Pie:ziza della cerichia dei destinatari, una legge del genere assolve in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai be- di vantaggi sociali, alla stessa nozione d-OIVI'ebbea:-o considerarsi estranee ainche Le rprestaziOllli assistenzdali, che rientrano neil. concetto di sicrurezza sociale, prop.rio perch una differente quarli:fiicazione .non potrebbe giustificarsi, sotto il profilo !Logico, ,solo per esSE![1e rflali !pl'estaziOIIl: escluse dailla aippUcazione dei regoiLameniti n. 3 e n. 1408/71. Anailogiaimelllte, perci, se vantaggi sono il.e prestazioni! assistenziali, non !P'll La stessa qualifcaziOllle negarsi alle ');lOC\estazioni previdenzia!li, 1soil.o ipetrch risultano ccmsideraite in a'llJton()(tna disciplina. In definitiva, ile prestazioni di rcui i JavocatoriJ usufruiSOO!llO nefil'ambito di Uill regime di sicurez:zia sociaile non possono qualifi~ o no vantaggi sociali a seconda 1Che non 1siaino O siano ad esse aiprpJ.dieabiliJ i!Je norme dei l'egolamenti n. 3 e lll. 1408/71; re siccome non si contesta che :le pq-estazioni assistenziali possono, eventualmente, esswe consideraite come vallltaggi sociali, ali.a 1stessa conclusione deve perveni!rsi anche per qualllto concerne le ailtre prestazioni dei rl"egimi di stcwrezza rsociale, risolvendosi i 1N11PProo.'ti tra le varie nm-me comuniitairie solo in termini di specialit. In via di principio !Perci, milla osta 1a 1che una p1t1estazione esclusa, aii sensi del[',axt. 4, n. 4, daJ:J.a 1discip1ina deil. il.'egoil.amenrto n. 1408/71 sila comunque dovuta a[ !llavooarflolre mignmte come vantaggio sociale > ad sensi deil.l'axt. 7, n. 2 tdeil. !l'egolameillto n. 1'612/68; e :la vialidit di ta1e ipotesi apprare con:llermata dalilo stesso C!l'iterio 1di valutarzione adottato nella sentenza resa nella oousa l/72, nella qurue, come si ricmdaito, la nooessit di qualifi 1 oaire il. reddito garantito irispetto alla !IlJO.zione di vantaggi sociali staita esdl.usa solo per avie1:1e ilia COil.'te considerato ]l reddito garantito come e prestazioni di vecchiaia> ad. senJsi deli1'1ail.'t, 2, n. 1, iliett. e del regO!Lamenito n. 1408/71, e per essere tail.e qualificazione sufficiente ai fini deil.1a decisiOllle della causa pirincipale. 7. -S.empil'e sotto iil lpt'ofilo in esame, non pu illOl!l essere tellillllio p!resenrte 1che, nelrla causa 1/72, stato sostenJUto che ila possibilit stessa di usu:firuilre dei vantaggi sociali contemplaiti nel !l'egolamento n. 1612/6:8 sarebbe ri:lieribiiLe solitanto 1a:i Jia'VIOll"altorli in attivit, sall'ebbe, cio, neoossaa:iamenite coomessa aill1'1esel'oizdo, attuale, di Ulll'aittivit iLavoo:-aitiva. T1aLe retritbivia iill:Jitea:"pil.'etrumone delJilla nozdone di e vantaggi sociali > IIlOlll pu, perailtro, esswe condivisa. Anche a prescindere dal 1Con1lrasto in cui tale interpTetazione sembra pOll1si con lii1 :lionJdlamenita[e principio di noo dd.scrimiJniamone, via dn:flarflti e~ siderato che i vantaggi sociali di oui gode il1 lavoratore nazion!de, e di oui deve poter godeTe, a parit di condiziiond, anche il \Lavoratore comunitario, non possono conC!l'etarsi ed esaurirsi nei soli tratta1rnenti connessi rulo svol gimento del!l'.attiv1t ilavoiraitiva, ma devono comprendere anche quelle prov videnze ed agevolazioni di cui i cittardi.ni ,di uno stato membro Possono godere, in quanito laivoiratori!, dopo la cessazione dell'attiviit il.avocativa. Solo con taie interpretazione, invero, viene ad essere garantita l'osservaina, din 1ooncreto, deil. princlipio dii IIlJOlll diisCll'IIIlliltll~one; e la necessit di intendere il!l rflail senso wa nozione di e vantaggi sociali > arppa!l'e cOOllfoirtarta 872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neficiail"i di !Presitazioni previdenziali insufficienti, affetti da incapacit lavorativa permanente. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, b), il regolamento n. 1408/71 si ap!Pil:iica a tutte le prestazioni d'invalLdit, coonprese quelle dirette a conservare o migliorare la 1caa;iacit di iguadagno . Secondo l'art. 1, lettell'a di8111a senitenza 21 maggio [1971, !l'esa nellla caru:sa 80/70 (1), coo. ila quaile la Ooote di giiusflizdia, ~o\li'~o~ espressiJoore e vantaggi CIOltlillenuta IIlleilil'art. 119, iseoondlo comma; del rt:iriaJ1Jtato di Rorm.a, ha twooi.Slalto che li vanitaggli dli culi dlevie ,godJere dJl JiavOl'larflom (irueil.lJa specie, a call'lico de[ datoll'e di il!aJvOll'o) sono ainche queilllli futuTi. Ulteriore cm11fieirm.a deLLa indicta intelrpll.'etazione si desume, inolitre, dallo stesso art. 7, n. 2 del ;regoliamento n. 116,12/00, che considera COOlltestUJaiLmelillbe VlmJtaggli e sociali e vanitaggli e ;/Bcat.i>. Secondo la. ~va terp!l:1etazi0\tlle SO{PIM rti.Cloirdata d~bbe~lt'li.ltem!trsi che il.'ev:enituale iflralttamenito agevolato riselt'V'alllo da una ilegdSLazli.one mWiom.ailJe ali redditi ilaivomtivi satt'ebbe ritfer1bile ai isoli redditi pevcerpHli duranibe Ilo svoligi,mento dell'artltiviit Lavoo-aitiva, e non 8.!p!Pil.i;ca:bi.J.e ai redditi godlUlti, .\n 11.'agione del raprpOll.'to di !lavoro, dopo 1a cessazione dehl'aititiv:Lt; dovrebbe iritenersi,. cio, se vantaggi fiscaU dovesseiro 1considerall.'si solo queil.llli. OOID.ID.essi alao svoil.glimento, aittuale, di un'aittirvdlt !la'VOll'aibiva, cihe \Le agervollaite a:l:iquorte di itaJSSazione per ipotesi contemrp;iate nella il.egislazione di ilm Srlialto1membro per le rpensirine comUlll:tarie) a dimostll'are che iii. J.egi.siliatore comunitrurio, nel ga:rantire 1ai lavoraitori migranti gli stessi va.nita~gi :filScali. e di alloggio goduti dai lavoratori nazionail.i, h~ avuto rigururdo non ai so!ld. VlmJtag gi .coomessi aill'esevcilzio de\ll'a di d:LsCll'i:mIDazione stabilito dailil'a!Iit. 7 del t:raittaito di Roma, ainche i cittadini degili ralltr:i rStaiti membri che :forniscano o abbiano fOII'lllilto pirestaziOl!li di lavo:ro nello stato. 9. -In via prl:ndpale', quindi, siJ i>ropone di :risolvere 1e questioill!i pirospettate con il rpTovvedimento di riltlvio statuendosi che gli assegni previsti in favorre dei minorati da norme di carattere gener:ale di uno Stato membrol vanno consider:ati come e vantaggi sociali" ai sensi deU'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68. III 1. -Anche se la impostazione 1sOrpTa sostenuta aippaire aissoobelllte e risoluti"Va rispetto rad Ogi!lli 1alrt;ra questione, 1COnvire:nie esami-rull'e aniche :Le specifiche domande l'ivolte, secondo differente ,e 1Pi Umirtaita rpTosipettiva, dal gliudice nazionale be1ga. Va pemJ.tro esaminata anzitutto la rseconda quesUone, che pregliudizi ale, sortto il P!l:"ofilo J.orgico, rispetto ,al primo quersirto. Con la seconda questione, indiaitti, ;il giiudllice belga ha Chiesto di conoscere se -iiJ. rregoJ.amelllto :n. 1408/71 rsi 1sostirtuisca, quando risulti pi fa'V'O.:. revoLe all'aivente diiritto, ahl'Accoa:ido provvisorio di Plarig~ deLl'll dicemb! rie 19<53; ed evd;dente che una eventuale soluzi:one ne1~tiva del quesdfo renderebbe superfluo a.ccertaire se fil oogi:me :iistituirto rdaliLa legge belLg:a 27 giugno 1969 sia compveso o no llleli1e iprestazioni cOilltemJpLate dal !l."egrolLamenito n. 1408/71. 2. -C'osi come rpTOposta e motivata nel provvredilmento di rinvio ila questione investe, in reffetti, lLa portata dell'airt. 5 dell'Aocorido provvi:soo:-io di Parigi, la cui interio della prevaileruza del diTitto internazilonal.e (ia:ffiermafo in Belgio con ri:lieTimento non alla sola narmartivia ieomuniitaria ma anche aliLe ~e internazionali in senso ;prolJ.lll'iO). Nell'amb]to di questa Pl!'QSPettiva, perci, rilmaTrebbe riilevante 1soJ.o ila pa:-ima delLe due questicmi rproposte dail giudiiee nazdona1e ( quehla do sulla possib:hlit :di qrualificare J.e prestazioni in :liavore dei minorati agli effetti del regolamento n. 1408/71), e al so.io fine di esC'ludere '1a necesstt inel.la specie, .de1l'u1teriore :requisilto deLfa c~ttadinanza richiesto dalla lLeg,ge 27 giugno 1969 per dil godimento de1gli assegni ad minoTati: esclusione 1che deri'Verebbe, de plano, dal pdncipio secQ[[J;do cui ill richiamo delle nocme comunitarie ail:Le J.egislazioni llliaZiornal.i deve initendm: si merito aile dispbsizioni legislative nazionali integrate mediante la applicazione detle nor.me di diritto comunitario e, in particolare, del principio detla non disC'l'iminazione tra i cittadini di Stati membri (1). 4. -Anche a pTescilnde1re dalle (3). Neg.Ji mmi 1969-1970, in rpwticolaire, si sono 1aivui1Je, nel Belgio come in Itailia ed iln :ail.tri Stati membri, sostamiali iml.orvazioni []Jei vegimi di sic:mvezza sociale, con provv.erumenti LLegislativi che hanno svinicoilato il god!i.mento di determinate prestazioni 1sia dai! ,crlrterio .cointributivo o assfourativo, .sia dailil.'appairteine:nza dei benefdairi a pail.'ttcolarri categoriie di ci1Jtaldini; e tale fenomeno, come dimosttiano le stesse quesUoni 1gi discusse nelle cause 1/7'2 e 76/72, non ha mancato di avooe i suoi riflessi a li.velfo oonunitairio. Come llllaiturale conseguenza di questa costante evoluzione, l'ambito di operativit dell'assistenza 1socilale, iniziale ,espiressione di 1so1lidariet sociail.e, v.enuto main mano riducendosi, 1con H rprogvessivo mooemento delle pi evoilllite soiluzioni del pirobLema riassunfo., 'll!ella Carta atlantica del 1941, nella nota formula e freedom from wants . Pvestaizioni idi odginiairio contenuto assistenziale son venute assumendo, quilndi, carattere inlV'ece essenziaiJ.m0[]J1;e rprerviidenziaJ.e, con doonoscimenrto ai possibili beneficiari di posizioni soggettivie tutelabili in sede g:udiziaria, in coell"eruia con la difller~e :funzione srvolita iin a1r:giomento dalle autorilt competentQ. ' lil. carraittere di:ff.e11enziaile delle ~estazioni rprevidemiali via in definitiva individuato, pEroci, non rpi nieI contenruto dei vantaggi arotribuiti ai bene-, (1) Generiche definizioni sono ,contenute nella risoluzione adottata, nel 1942, dalla r Conferenza interamericana per la sicurezza sociale, e nella Convenzione: n. 102 del 28 giugno 1952 dell'Organizzazione internazionale dell lavoro. Una definizione del concetto di sicurezza sociale manca, invece, negli Accordi provvisori di Parigi dell'll dicembre 1953 e nella Carta sociale europea (cfr. artt. 12 e 13), mentre la sola e assistenza definita dall'art. 2 della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, dell'll dicembre 1953. (2) Sulla difficolt di una definizione cfr.: PERSIANI, Sicurezza sociale, in Nuovissimo Digesto Italiano, vol. XVII, 1970, pag. 300 ss.; ampiius, GIORDANO, Assistenza e sicurezza sociale, Prev. soc., 1971, 1761, ss. (3) Cfr.: Orientamenti preliminari per un programma di politica sociale comunitaria, del 17 m= 1971, BoU. C.E., suppl. 2/71, pag. 34. 878 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO interno della Comwnit (G.U. 1968, L 257), stabilis1ce 1che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode negli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fisicali di cui fruiscono i larvoratori nazionali . Alla prima questione si d!eve quindi dspondlere che le (pll'estazioni di cui all'ari. 4, n. 1, lettera b), del regolamento CEE del Consiglio 1 ficiairi o l!llelJLe folllti di :fiinanziamento, ma proprio neLLa consistenza della posizione 1giuridica idei .soggetti ,che possono u:sufu'uilr:e delle rprestazfuni, l!llei senso, do, che il riconoscimento di un ,diJriitto a!l:1e prestazioini deve riteneirsi sufficiente a q'l.lall:ificaire il!e prestazJilo:nli. stesse come vrevidenziali . 3. -Le bre,;"i 1conis.tdeirazioni 1sv0Lte inducono quindi ad affermare che il r,egime ,contemplato ne11a iLegge belga 27 igiiugno 19691 siJa di car-aittere previdenziarLe, ed a ip['oporre, qruiindi, la soluzLOlllie positiva dei quesilto rivo\l.to con il (pll'ovvedimenito di rinvio. La Legge 27 gi,ug;no 19'69, inifiatti, secondo i. Clrirerio di .g;ene:raJ.izzazione, adottato anche ilrl 1a11lri settOO'!i. della 1sLc'\ll'ezza sociarLe, attribuisce assegni ordilrum-i, comp1emenrtarrd. 1e speciali (a seconda dellLe .ipotesi oon:sideraite) a tUJ1Jti i minorati che abbiano' La dttadiniainza belga e il'is.iedarno nel Belgio, aibbi1ano 1com;pduto i quaitto!l'dici 1aruni (o i ventkil!llque per gli assegni speciali), abbiano U!rlia il!llv:aiUdit del 30 % ,aJ.meno, e 1dispongano di !l'isoirse in aimmontaire inferiore 1ad un rpl'estabilito il:imiite (all'tt. 4, 7 e 10). La -concessione degli assegnil condizdonaita alla sola COIIJCOl!'['1enza deille condizdond previste daU ilegge (artt. 1 e 14), e non a 1diiscrezionali valutazioni delila comp1etente aiutorilt; 1ahl'istruttol!'iia delle domande ed ai11e decisioni pl!'ovvede il Mmi.stero della vrevidenza sociale (a!l'tt . .15 e lQ); il provV" ediimento negativo pu essere impugnato con ricolI'so ad una Commissione di aipipello (art. 28); contro il diniego de11e pll1es1Jazi,Olllli consenttto all' 1avente diritto di l!'icOII'lrere ,ail.J.'autom 1giudiziairia, e ila cormpe.tenza a conoscere delle controversie ayant pour objet des droits resultant de la prsente loi riiser"V'ata ai tirib'l.l!lJ!ale del iavaro (air-t. 29). Per 1affermare 1ohe :gli assegni 1ai mLnoiraiti sono, nella !1.1eggie m esame, espll'essione di un 1regime di simwezza 1sociaJ.e a cairattel'e vrevidenziale, e non assi!stenziail!e, e ,che tale ,cairaJttere 'P!"evidenziaile deve essere di -oooseguenza it"iconoscdiu.to alle rpll1estazioini 1garal!lltite 1con il proivvedimenrto, su:lfidente, quindi, consdidooare fa qualificazione del'le autorit armmind:Strative e giudiziarie competenti (Milnistero della pll'evidenza sociale e tribunarLe del lavoro) e, soprattutto1, !l'esplicito rioonoscimen:to che la Jegge attirihuisce ai singold diritti soggettivi SUJsoettibili di! tutela dmanzi all'aUJtorit giudiziaria; e utiild elementi a con!forlo di taile v.alutazdlOne possono desua:nerisi (specdail-. mente per quanto conoe!l'llle irl ,criterio adottato nelila irn.te!flP['etazioole di ll'egoliamenti oomunitari in materia di sicurezza 1sociale) dall1a stessa gitirlsplI'udenza delrla Corte di ,gi:ustizia, 1ed in pairticoJ!llrie dalie senteI1JZe l'ese !Il!elle cause 1/7.2, 14/72, 15/72 e 16/712 (1). (1) Rispettivamente, sentenze 22 giugno 1972, Racc., 457; e 16 novembre 1972 (tre), Racc., 1105, 1127 e 1141. Utili precedenti si rinvengono anche nelle sentenze 13 giugno 1966, nella causa 4/66, Racc., 579; 30 novembre 1967, nella causa 22/67, Racc., 379; 19 dicembre 1968, nella causa 19/68, Racc., 627; e 17 giugno 1970, nella causa 3/70, Racc., 415. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 879 14 giugno 1971, n. 1408, inciudono quelle [re:vJ.ste dalle legisfazioni nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisid nella miSUTa in cui tali disposizioni .concernono i lavoratori ai isenisi dell'art. 1, lettera a), del suddetto regolamento, ed attribuiscono loro un diritto, legalmente tutelato, a tali prestazioni. Con la seconda questione ,si chiede se il regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 si sostituisca all'.AJccm:do provvisorio europeo 1concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidit ed a farvore dei LSUJPerstiti, stipulato a Pa1riigi 1'11 dicembre 1953, La natura previdenziale del.ile 1~estazionl. lle 1rfoonduce quillldi neill'ambito di aippliicazione del regolamento n. 1408/71; ed sinitomaitico che nell'art. 4, n. 1, lett. b di tale ll:'legolaimenrbo 1si siia precisato che nelle ipll"estazioni dii i!llvalidit vamno comprese (~che) que1tle dirette a conservare o migliorare la capacit di guadagno . N potrebbe assumjere rilliev:o, in conrbrairio1, la .evEmJtuiaLe mancata notifica d1el rprovvedimenrbo ai sensi dell'art. 3, :n. 2 del il1egooamento n. 3 e dell'art. 5 del Teigol:ame:nto n. 1408/71, atV'e[}dO la Corrte di giUJstizia gi precisato, e fin dalle ipir.ime 1sentenze :l'ese in materia di previdenza ,sociaiLe, che le legisliazioni applicabiilil ai sensi dei regolrumeniti comunitari sull.a si=ezza sociale dei lavoraitori migranti 1sono anche quellie per le quaili non sia stato rprrovveduto afil.a pvescritta inotifcazdone (1). 4. -Oli airtt. 7, primo comma, 48, n. 2 e 51 dcl trarbtato di Roma, del resto, e glii stesS:i. !l"egoliameniti. emanarti dJn attu~di tali norme, impongono idi aissicuirail'e ai lavoiratori m:Lgralllti ilo stesso traittamento garantito ai lavoraitcri dello Stato membro; 1ed a gaxiarntme W1Ja eff,efbtivia e1quipamzione dei J.avoratoci ffii..grenti ai cittad.ilni idelilo Stato ospitanite ;appll'll!to orriJentata la COstante attiviit deJ.1e competelllti lsiliuzioni oomunirbarie, ed in pia:l'tico1are della Commissione (2). ln aderenza a tale fondamentale rprd.ncipio, .qu.ilndi, 1se plll' ipOSSO!llO negarsi ail. laVOTaitove mi1gramJte prestazioni llJemmeno oootemplaite daiJWa iLegis] Jazfone ,cteJJ.o Stato ospitamite (3), non devono essergl]i rdifrurflate prestaziollli di cui tuitti i dttaidini deHo Stato ospiltante, e quindi ai:nche i beJ.ga). Si trattava quindi di accootlwe, secondo il'oll'dine ilo.gioo evidenziato nella 'i"" ! decisiooie, se alil'art. '52 deil Tirattato dovesse rico~si, per essere decorso ii! rterminle stabilito rp.er iLa sua attuazione, efficacia dirietta ed :immediata PARTE I, .SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 883 i111Sieme di di:s!Posizioni 1com1P'lementad, 1sia comunitarie, sia interne, contemiplate daigli artt. 54 e 57. La forma scelta dal Tlrattato [per tali proivvedimenti di attuazione -dete:mninazione di un p!l"ogramma generale dia attuarsii a 1sua volta mediante un 1cOIIll{Plesso di direttive -confemnerelbbe che l'art. 52 non ha efficacia diretta. Non 1s1petterebibe al giudice di esel'citaire un potere discrezionale riservato agli orrigani legislativi della Comunit e degli Stati memlbiri. Questo punto di vista sostanzialmente condiviso dai Governi britannico e luisseimbUl'lghese, nonch dall'Ordline nazionale degli avvocati (Consiglio nazionale forense) del Belgio, interveniente nella causa p1rinci\pale. L'attwe nel1a 1cauisa pirinciijpale, dal 1canto 1sizione da interpretarsi -sia in considerazione del riichiaimo, contenuto nel Trattato, al programma generale ed alle direttilve d'attuazione, sia in ragione del contenuto d!i talune diirettilve di Hberalizzazione gi adottate, che non raggiungerebbero in tutti i punti una (perfetta paa::it di trattamento -ritiene tuttavia 'che l'art. 52 abbia, perlom.eno, un'efficacia diretta !Parziale, nella parte in cui proibisce in maniera so;i'ecifica le diiscrillTiinazioni per motivi di cittad!inanza. L'art. 7 del Tu-attato, che f~ parte dei (prindpi della Comunit, dispone che, nel campo di applicazione del Tirattato e senza piregiudizio delle diS1Posizioni (particolari nello stesso contenute, vietata ogni delJo Stato iillteireasaito, ed escludendo che una ,com str,etta coruruessioore con una deterrrninaita cittadinanza possa ravvisairs:i cneHia professione forense, sosteneva !l'.aipplicab:hldJt dell'ecceziOIDJe stabilita con il'art. 55 del Trattato aiL1e sole att~virt de11'aivvocato che parteoiipano alil'ese:ricizio dei pupbilici poteri, e non ,aiLLLa normale aittiJvirt pro:fless:io:naile; e ila stessa soiliuziicme vemva sootenruta dal Goviea:mo iingi1ese, per LL'a:ffermata necessiit di initerpretaire il'eocezi001Je in senso !restrittivo. Ampia traittazione V'eni:Va svo11Ja 'SU probiletmi :in discussione dal Governo lussemburghese, Che 'contestava lLa possibiiliitt di attribuire aill'a!l'lt. 52 del Trattato efficacia 1dir,erf;ta e sottolineava, 1comunque, ila neoe.ssiit di escludere l'attivit deli'avvocato, lin virl dell'iaa:rt. 55 deil Tu-attaito, ,e senza possibilit di diisoriminazi'olllii, dall'appilicazione deliLe oonne suli1a libert di stabilimento, m confoirmit dielil.a soluzilone ristu1tanite dati laivOlt'li preparatori deil Trattato e per ila impossibd:liit idi scindere attivit strettameniroco dei d'.iiplomi, certificati ed altri titoli e, in generale, il cool"dinamento delle legislazioni in materia 'di ,stabilimento e d'esiercizio delle attivit indiipendenti. Da quanto rprecede discende che, nell'economia del capo rektivo al diritto di staibiUmento, il programma generale e le direttive contemiplate d!al Trattato sono destinate ad adeJlliPiere due funzioni, la la idcmeit dielil.'iairt. 52 del Tirattato a ip['!OdiuTre effetti immediati nei INl!Pporti Cittadini di tutti gli altri Stati membri. Staibilendlo alla fine del 1petriodo transitorio la realizrzazione 1d\ella liibert d staibilimento, l'art. 52 [Jtresctrive quindi un oblbligo di risultato rprecilso, il 1cui adempimento doveva essere facilitato, ma non 1condizionato, dlall'attuazione di un programma di misure graduali; il fatto 'che questa ,gradualit' non ,sia stata osservata laiscia intatto l'obb1iigo stesso, una volta 1scaduto il termine stabilito per il suo adempimento. cisa ., incondizionat(l e autosufficiente ., diirettamenite eiffioaoe dalla scadenza de1l periodo transitorio, e l'mrt. 55 ridieriibi1e non aillle professioni nel loco ,complesso rma soltanto ailille attivit che plWtecipano, nell'ambito di una tpll'ofessione, aill'esell'cdzio d1ei pUibbliioi 1po1teri: 1oonolUJSiOIJJe, quest'uil.tima, motivaduto (cfr: 'P'e!I' l'articolo 53: sent. 15 lugilio 1964, nella .causa 6/64, CosTA, Racc., 1127-; per l'a!l'ili.co1o 95, ip!I1imo 1c01II1Jma: sellit. rn girugno 11966, ne1la causa 57/6,5, Lti"TTICHE, Racc., 219 'e Fo'l'o it., 196,6, IV, 185, con nota di CATALANO; p'er gli ail'tt. 9 e 13, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 887 Tale intel'!Pretazione conforme all'art. 8, n. 7, del Trattato, a termini :del quale la scadenza del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in viigore del coonplesso delle norme contemplate dal Trattato e rper l'attuazione dell'insieme dielle realizzazioni che p!l'eserntanza e difesa in giudizio. Certamente, fa soluzdone delile compJesse queistion.i. di!sCU1Sse stata age volata (1e irisu1ta, in particolare dalle osse!t"vazioni della paTte attrfoe della causa priincipaJ.1e e delila Clommissione) dal fatto che si di1scuteva, ne1la causa di merito, delJ.e so1e restrizioni concernienti i:l 'l'equi1sito de1La oiittadirnanz, e quil!lidi di una dtiJscrimiinazi~e che dev;e in vlia di principio ritenersi vi!etata, avuto anche rigua!l'do agli artt. 7 e 8, n. 7, del Trattato, daifila fine del periodo transifo!rio. Va rilevato, comu.!lJqiue, che li.a Oorile dd giustiziCl!eternninato settoo:-e, delle dtrettive di cui agli artt. 54, n. 2 e 57, n. 1, del Trattato. Sull'interpretazione dell'art. 55, ptrimo comma, del Trattato CEE Il ColllStliglio d:i Stato chiede inoltre che venga \I)lrecisato cosa si deve inteilldere, nell'art. 55, priirno comma, iP& attivit che in uno Stato partecti.Jpino, sia 1PUrre. occasionaLmente, all'eseiicizio dei pubblici poteri .. Si tratta ili accertare, iPi \I)lrecisamente, se nell'ambito d:i una professione come quella foreI11se, 1siano esc:Luse dall'a(Plpllicazione del capo relativo al dilritto di stabilimento le sole attivit inerenti a tale profesisione 1che partec(pano all'esevcizio dei pubblici (Poteri, ovvero tale profeS1Sione vada esc'lusa nel suo compleSISO, in COI11Siid!erazione del fatto ch'eSJSa com1prende attivit che parteciipano all'esevcizio di tali poterr-i. Il Governo lussembur,ghese e l'Orldine nazionale degli avvocati (Conisd:glio nazionale forense) del Belgio, ritengono che la 1profestSJione forens:e , nel suo COJll\Plles1S-0, s-0ttratta alle norme del Trattato in materia di diritto di 1Sltabiliirnento per il fatto ch'eSJSa \Partecipa in maniera organica all'amminiis:trazione della ,giustizia. Tale situazione si desumerebbe tanto diall'o11ganizzazione legale 1d!el1a pirofessione, che imipUca un comiplesso d1 irequistiti per l'ammissione e una disciplina rigida, stesso avvo,cato generaile, rivolta a faoc-eSIPl1'essaimenl1le merire ila prollllIDCia al diviJeto di discriiminaziom fondate suilila cd:ttadinllllillZa; ed COIIllSeu:J.rtito di prev:edere, anche per fil dilfetto di una talle JiimLtazione :rJJelle statutiziond deil.ila Corte, che l:a decisione dar run iri1ev:ainite impullso aiLla soluzione; im. conooeto, deil.1e varie diffkolit d~e 0Sltaco1ano l"efllettiva attuazione del principio della 1ibe11t di sta:biillimento iper le aittivit inldilpendem, e ainiche per quanto ooncerne La queisti-OillJe del !!'.JConoscirmenito dei tiltoli. La decisione deliLa Cocille interviene a :risolvere, :invero, questioni che si trascinano da ammd, e delle quali resistenze di varia natura hanno dli faitto proC!!'aistinato La ;possiib11e soLuztione. P.er quanto 1conoerne, lin particolare, la pr0if>essilo1ne di 1avvocato, si era finora arvuta (1dQ1Po fil programma generali.e stab1lito, ,ne[ 1961, aii senisi deJ.l'art. 54, n. 1, del Trattato) soiliamenite una proposta di dd!!'eittiva, rpTesentata al Consiglio il 17 apirihlie 1969 (GucE, 20 giugno 1969, n. C 78) e suil!la quale avevano esp!!'esso il il.oro rpaoc-erie, sosta~ialmente favoirevo72, n. ci 103); e quanto IStia determinante e dsolutiv;a 1a pronunci1a della Co!l'1Je riisuilita IP'M'ticolaaimente 1evidenite quando si consideri che nella proposta dli 'direttilv:a (conoeirnenite, oltretutto, ile modalit di attuazione della li!be!!'a IP!!'eistazdlone di 1servizi rpecr ta,lune aittivit dell'avvocato) veu:J.tiva e:spressamoote precisa>to -dorpo ila ipl'lemessa che l'attuazione del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 889 quanto dalle funzioni elSIP~etate dall'avvocato nell'ambito del plI'ocedimento giudiziario, cui la sua ;partecipazione siarebbe, in ailll\Pia mislura, obbligatocia. Tali attivit, che fairebbero dell'avvocato un ausiliario inddsperu;a1bile della giUSltizia, coistituirebibern un tutto coerente, i cui elementi non si 1POtreblbero scindell."e. L'attoll'e nella causa principale, da [parte srue, fa jpresente che tutt'al [pi determinate attivit della !Pll'ofessione forense (partecipano allo esercizio dei ;prubblirci poteri e rche esse soltanto rientll."ano quind!i nel1' eocezione di cui all'art. 55 al iPrindpio della liibert di stabilimento. Secondo i Governi tedesco, belga, britannico, irlandese ed olandese, nonch !Secondo la Comrni:sisione, l'eccezione di rcui all'art. 55 si limita alle sole attivit, nell'ambito delle varie professioni, che parteciiIJano effettiviamente all'esercizio dei pubblici (poteri, a ondizione che esse LSiano scindibili dall'esr&cizio normale della professione. Divergenze sussistono tuttayia tra i Govell'Ili menzionati per quanto riguarda la natura delle attiviit cos escluse dal (Principio della libert di :sta:bilimento, tenuto conto delle diff&enze ooganizzative della professione forense dia uno Stato memblI'o all'altll."o. In parttcolare, il Governo tedesco sottolinea che, in 1colllsiid&azione della partecipazione obbligatoria dell'avvocato a taluni p!I'ocedimenti giudiziari, in i!S1Pecie in materia penale o di diritto iPUbblico, la professione forense e l'eserciZlio del (Potere .giudiziario sono cosi intimamente connessi che si devono esiclU1dere dalla li'b&alizzazione, (Per lo meno, ampi settOTi di tale IPII'OfeSISione. diritto di stabilimento, per essere effettiva, presuppone che, paraUelamente alla soppll'essione deUe restll'izioni, siano prese misure di coordinamento e di reciproco riconoscimento dei diplomi , e e che l'eilabor'azione di tali misure richiede una preparaznone pi lung.a - che pertanto necessario rinviare l'attuazione del diritto di stabilimento a direitive successive ,con UJna tenninolo: gia, .cio, che sembooiva cond:iziJonall'e J.',efficaciia del!l'ax.t. 5'2 :del TTattaito aiLLa emanazione rde1lie di!rettive 0contemprlaite agli a.11."tt. 54, n. 2, e 57, n. 1. Per quanto concerne il reciproco riiconoscimento dei titoli accademici e pro:fiessicmali, oomrunque, inessuna COI1C11eta dln:i:ziiativa sta1la finoira adottata, essendo tlllttora allo studio una serie cli proposte di rdill"ettive presentate dalla Oommssione peT il.'1attuazione rdii tale ipOOcipio. Si tratta invero di questione cli notevole portata, resa complessa daihla difficolt di compai: rai:re differenrti procedimenti di :formazione p1mliessiornaiLe. Iii. ~orblema dowebbe pre.senitare paTUcolare difficolt di sWuziooe, anzi, !l;FOIPr.io pell." qurunito concerne la professione :forense, dato che iJ. conseguimento dei ti!toili richiesti per l'esercizio di tale professione, a differenza di quanto pu di!rsi per ailtre rusciipwe (.oome ad resem(pfo per iLa meclicilna), .gall'alltisere una prepa:razione e una cono.scetl!Za 11."iferilte, di noironra, aid uin de1leirmlillJa1Jo O'.t'ldilnamento .giuriidiico nazionale; .ed .si.g1nificaitivo, in axgomento, che J.a stessa ColI'lte di gdustizia abbia avuto occasione di afiermare, decidendo un:a causa coocerinente, tra il.'aaitro, li.a Jiegilttimit di un baillldo di concocso che IO 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A ternnini dell'art. 55, primo comma, sono esclusi dall'applicazione delle dils1Pooizioni del capo :relativo al diritto Oli stabilimento, per quanto il"iguarda lo Stato membro interessato, le attivit ohe in tale Stato partecipino, siia pure occasionalmente, all'eS!e11cizio diei pubblici [poteri . In considerazione del carattere :fondamentale, nel sistema del Trattato, dlella li!bert d1 srta1bilimento e della nooima d'el txattamento nazionale, le deroghe 1consentite dall'art. 55, 1Primo comma, non (possono assumere una rilevanza 1che vada oltre il fine :per 'cui questa clausola ec1cezionale . stata inserita nel Trattato stesso. L'art. 55, n. 1, deve consentire agli Stati me1;nibr1, nell'ipotesi in cui dete1l'l!Ilinate funzioni che iffi!PUcano l'esericizio dei IPU'bblici 1Poteri sooo connesse ad una delle attivit indipendenti di cui all'art. 52, di precludeTe ai dttaid'ini l'accesso a tali funzioni. Tale esigenza (pienamente sodidlisfatta dal momento in cui l'esclusione dli tali perisone limitata a quelle attivit che, considerate in re steSIS'e, 1costituiiscono una partecipazione diretta e S(pecifica all'esel"Cizio dei pubblici poteri. L'estensione della 1dle:roga di 1cui all'art. 55 ad una intera !Pl'Ofessione possibile soltanto nell'ipotesi in cui le attivit riS(pondenti a tali caratteristiche vi si t1'ovano connesse in tal guisa che la 1concessione della Ubert di sta'bilimento avrebbe l'effetto d'imporJ:' le, allo Stato membro intereSJSato, l'Oibbligo di 1c~msentiire l'ese:ricizio, sia IPUI'e ocicasionale, dia parte di non cittadini, di funzioni che rientrano nei puibb!Lci [poteri. Non si pu, viceverisa, ammettere tale estensione laddove, nell'ambito dli una professione indipendente, le attivit che ipartecipano all'esercizio dei pubblici (poteri 1costituiscono un elemento scinrubile dall'illlsieme dell'attivit pq-ofessionale. In mallJcanza dii qualslii!si direttiva adottata in forza dell'airt. 57 al fine di airmruirazare le diiS1Pofilzioilli interne relative, in iparticoli!re, Conte!IlJ;lllava tra i requiisiti di ammissione ia conoscenza teorica e pratica del diritto olandese , .che Bench lo Statuto vieti di riservare posti ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorit che ha il potere di nomina pu legittimamente subordinare la sua scelta, trattandosi deil'assunzione di un dipendente, alla condizione che il candidato sia in possesso di nozioni teoriche e pratiche relativamente ad un determinato ordinamento giuridico nazionale (sent. 4 aprile 1974, nelJa causa 115/73, SERIO; v. pure, in ainalogo senso, :sea:it. 28 marzo 1'968, !Dleil1a oarusa 33/617, KuRRER, Racc., 170). auspkabil, comunque, che la decisiol!lie in irassegn;a determi!DJi, anche per quanito concerne iii p!reVentivato :ricooosoimento veciipirooo dei tiltoli, un efftciace i'l'.llCll'emenrto degli studi ]n corso, a'l'.llche per evitwe ,che le notevoli affetrmazicmi 1di principio contenute nella senrtenza, risolutir\'e nel caso in cui, come nie11a .specie dectsa, il cittadino straruero abbia conseguito iJ. titolo 111iecessarlo IIllello Stato membro in C1W intenda esevcitiwe la pl'ofessiorne, vengano ad esseire idi fatto intese, per gli iailtri casi, come fOI":lruM.i quanto sterili riconoscimenti di 'Pl'incip.io. PARTE I, SEZ. II, GIUJ.'lIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 891 alla pirofesfilone foirense, l'esereizio di questa resta diisci:plinato dal di ritto dei vari Stati membri. L'.eventuale aJP1Plicazione delle irestrizioni del1a libert di stabilimento dli 1cui all'art. 55, 1Pirimo 1comrna, va quindi valutata separatamente, per ciascuno Stato membro, tenuto conto delle wspo1Swoni interne afferenti all'organizzazione ed all'eswcizio di tale JP!t'ofesisdone. Tale valutazione deve tuttavia tener conto del cairattere comunitario dei limiti ;posti .dall'art. 55 alle deroghe consentite al pirin c.i(pfo della libert di stabilimento, al fine di evitare che l'effetto utile del Trattato non veng.a eiscluso da d~osizioni unilaterali degli Stati membri. Le prestazioni !P!t'Otfessionali che imipliicano contatti, anche regolari ed O['lgantci, 1con i tribunali, ovvero la parteci!Pazione, sia pUII"e obbligatoria, al loro funzionamento, non costituilS1cono partecipazione allo e.sea:icizio dei 1P1Ubblici poteri. In. particola.ire, non IPOISISOno venir considerate come partecipazione a tali poteri le attivit !Pi tipiche della ipirofessi.one forense, quali la 1conisulenza e l'assistenza giuridica, come . pure la lra[p!plresentanza e la difesa dlelle !Parti in giudizio, neplPure quando il ministero o l'assistenza dell'avvocato obbligatorio o costituisce oggetto idi una escluisiva voluta dalla legge. In effetti, l'esercizio di tali attivit lascia intatti la valutazione dell'autorit giudiziaria e il libero eseil"cizio della funzione giurisdizonale. Si deve quindi risolvere la questione sottoposta a questa Corte nel senso 1che l'eccezione alla libert di stabilimento di cui all'art. 55, piri mo 1comma, va limitata a quelle, :lira le attivit contemplate dall'art. 52, 1che, di iper i.s, implicano la partecipazione diretta e ~ecifica allo esevcizio dei iPUJbblici poteri. Comunque, neH'ambito di una libera piro fei.slSione quale quella dell'avvocato, non s:i poS1Sono consideraa-e come tali le attivit quali la collSIUlenza e l'aStSistenza legali, o la rapp1re sentanza e la difesa delle parti in .giudizio, nepjpure 1se l'esercizio di tali attivit costituisce oggetto di un obbligo o dli una esclusiva voluti dalla legge. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) OOiRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 luglio 1973, n. 1866 -Pres. Pece -Rel. Montanari Visco -P. M. Tavolaro (conf.) -SeT'Vizio per i contributi agiricoli untfi.cati (avv. Sorrentino e Sequi) c. As:seSISorato alle finanze della Regione skiliana (avv. dello Stato Albisinni e Calderone). Competenza e giurisdizione -Controversie in materia di quote inesigibili di imposte -Ricorso dell'ente impositore -Giurisdizione della Corte dei conti. Le vertenze fra ente impositore ed esattore relative al rimborso di quote inesigibili si riferiscono a materia di pubblica contabilit; per esse sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche quando la lite sia iniziata dall'ente impositore e non dall'esattore (1). (Omissis). -Con decreto 8 novembre 1968 l'A.ssessor'e delle Finanze della Regione siciliana res!Pingeva il il"icomo gerarichko !Proposto in data 1 aiprile 1967 al Ministero delle Finanze (e da questo, rimesso per 1competenza al piredetto .AJsseSISore) dal Servizio contributi agricoli untficati avvemo la decisione con la quale l'Intendenza di Finanza di Agrigento aveva -in data 24 febbraio 1967 -accolto tred!id domande di rimbooso per inesdigibilit, relatitpra dei ipredetti istituti, il Consi,glio comunale chiese di ess'ere autorizzato ad affidare all'esattore 1consorziale, Giovanni Del Sante, il servizio di tesoreria, per il COl!lltpenso annuo dello 0,80 % sull~ entrate; ma la Banca d'Italia non concesse il :presicritto benestare sotto il riflesso che non ricorreva nella specie il caso speciale irpotizzato 'dall'art. 99, comma quarto, della legge bancaria dato che, 'con lettera [Pertvenuta al Coo:niune il 28 dicembre 1963, la CalSISa di Rispairmio 1si era dichiarata idl!sposta ad assumere il servizio per il coorupenso cllello 0,85 % . Con atto del 21 febOO-aio 1964, n. 22, il Comune :deliber nuovamente di affidare il servizio al Del Sante, che aveva ridotto la richiesta di COII11penso allo 0,60 % ; ma ancora una volta la Banca ,d'Italia ne,g il IPr'Q!P'Tio benestare e la G.P.A., nella seduta del 25 settembre 1964, riifiut l'a\pprovazione della ipredetta deliberazione consiliare. Il ricorso gerarchico IPII'OIPOSto 1cllal Comune avveriso tale iprovvedimento fu rigettato dal Ministero dell'Interno con decreto del 19 aprile 1966. Del decreto ministeriale il Comune chiese l'annullamento per violazione dell'art. 99 citato e rper illogicit manifesta, ma, con la decisione ora denunciata, il Consi,glio dli Stato ha respinto il ri:conso, rilevando che i casi speciali -in piresenza dei quali il servizio d!i tesoreria comunale [PU essere affidato a :privati gestori delle esattorie comunali se non si esauriscono nella inesistenza in loco di aziende di credito e nel rifiuto, dia [Parte di quelli esistenti, di assumere il servizio, vanno determinati con 1c:riterio restrittivo, sicch deve escludersi Che il Comune abbia il potere. di 1scelta sulla baes del calcolo di convenienza economica; e ove si volesse ammettere la rilevanza del fattore economico, 1si dovrebbe fail'e riferimento (come IS: esattamente sostenuto nel decreto ministeriale im[Pugnato), non soltanto alla mi:sura del com zi.Ollle delil'ag;gto, dovendosi vitceverisa faire merimento anche ad ailitril ~SUIPposti, anch'essi inditspensabili ipeir la delimiJtlazd.olne de1l.'amzidetto pirkicipio economiico. Le sis. UU., 'oot'!t"ettamenite, hamlo esclluso che sifl'aitroo ragiOilllmlOO!to COlllooeta:sse un'indagme dli merito: esso esprimevia un oonrviincimento giruddziaile, e conseguentemente, non poteva essere C0I1Jsiderato ailla stregua di una ccmoreta vutlutazione di oonv~. Per li. preoodenrtii. ,c:flr. in pcwtiicolwe Oass. Sez. Un., 15 imar.ro 19'72, n. 745 in questa RCL88e'gna, 19'72, 1, II, 211; Caiss. Sez. Un., 17 :llebbil'1'81ilo 1972 n. 429 in Giust. civ. Mass. 1972, III, 35. 898 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO penso, ma ad un COIIIl!Plesso di elementi, quali l'oil'ganizzazione aziendale, la ~esenza di peI1Sonale 1S1Pecializzato e simili, senza contare che la differenza tra i due icOill[pensi era nella specie d!i entit molto modesta. Contro questa decisione il Comune di Cortemaggiore ha proposto riJcOl'!So per cassazione, sulla lbase di un unico motivo. Resiste con 1controricorso il Ministero dell'Interno. Motivi della decisione . \ Secondo il Comune ricor.rente, il Consiglio dli Stato, nel motivare la :propria diecisione in wd!ine all'lm[)Ugnazione proposta contro il decreto ministeriale di rigetto del rlcoil"so gena11chico, avrel:fue COIIllPiuto un inammissd:bile esame dii merito sul !Ill"ovvedimento impugnato, esiorbitando, 1c01sil., dai lniti dei propri 1POteri giuriJSd:izionali, in quanto awebbe isvolto u nautonomo a(pprrezzamento, precluso al ,giud!i.ce di legitt:L:rnit.. AggiUll!ge il rkOI'll"ente 1che, seguendo l'inte11pretazione restrittiva accolta dal Consiiglio dii :Stato, l'art. 99, 1coonma secondo e quM'to, della legge ban1carria contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione: e a tale dguar,dio solleva questione 1dli legittimit costituzionale. Il ric01Tso non iPU essere accolto. La decisione del giudice amministrativo che invade la sfera della giuriJSdizione di merito in una ipotesi (come quella qui considerata) in cui la legge !Prevede il 1solo sin1dla:cato di legittimit senza dubbio viziata 1dii eccesso dli potere 1giurisd:izionale ed perci sindaicabile da queste sezioni unite. Senonch il denunziato d!ifetto di ,giurisdizione, nella specie, non SU!Ssiste. Pel"ch si abbia invasione nel caill!PO della giurisdlizione di merito occorre -!Pell" orientamento ciostante della S.C. -che il giudice amminiistrativo della legittiimit, quale che sia il diispositivo della sua decisione, decisa in base ad una dilretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all'atto Jill!Pugnativo, sotto il prrofilo dell'opportunit o 1della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'Aitllministrazione, !Ill"OCeda direttamente, e con efficacia immediata e vincol~nte, a quegli apprezzamenti che sono demandati all'Aanmini:strazione stessa. Occorre, insomma, che il [p!l'ovvediimento decisorio finale, IPUT nel formale ri:s(petto della fo!l'IInula dell'annullamento, eiSJPdrna una volont dell"organo giudtcante cil.e si sostituisca a quella dell'Amrninistrazione, risolvendOtSi cosi in una sootanziale riforma dell'atto IIllPUgnato (c:fr. Cass., 15 marzo 1972, ri. 745; Cass., 13 aprile 1970, n. 1012; Cass., 5 marzo 1969, n. 694; Casis., 6 aprile 1963, n. 895; Caiss., 12 febbraio 1963, n. 359). PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 89!) PrQPonendOISd come unico :pirofilo di indaigine la rtcerica della detemninazione dei 'casi r.sipeciali di cui all'arrt. 99, comma quarto, della legge hanicarria, il Consiglio di Stato ha accolto in prQPosito una interpretazione della 1citata norma, 'che coincide 1con quella seguita d~l Minilstero 1dlell'interno nel LSUO rprovved.iimento di rigetto del rtcorso gerar.:. cihico. Lungi da s01StituiTe, quinld'i, il rpro[prio dilretto ed autonomo aiptpiI'ezz:amento ,dli <>tPIPOrtunit o idli convenienza a quello coIIl[)duto dalla P.A., il .Consiglio di ca-. trici del provvedimento della G.P.A., in sede di decisione di quel ricorso. Inutiln;iente, infine, il ricOTrente !Solleva la questione di illegittimit costituzionale delle norme di cui ai 1comma secondo e quarto dell'art. 99 pi volte icitato, deduoeilldio che, se interpiretare nel senso che il Comune non disporrebbe di non potere discrezionale dli scelta dell'a:sSJUn 900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tore otesi in cui quella iniziativa 1pu essere saCll1ficata. La questione palesemente i.Tirilevante in questa sede. Per vero, quando il rko'.l1SIO verte in materia di d!ifetto aire soggetti divel1Si rispetto alle parti del giudizio a quo. La risposta negativa che la 8.C. ha rgi dato al quesito in una precedente occasione (cr:lir. Caiss. 27 maggio 1964, n. 1329) merita conferma, in quanto si ricollega alle peculiarit del regolamento ;preventivo di giurisdizione e, in particolare, al rsuo rcarattere incidentale (c:flr. Cass. 20 :gennaio 1969, n .130), mentire deve ritenersi eccezionale la diJSjposizione dell'art. 41 c.[p.v., rsecondlo cui la P.A. che non jpao:te in causa ipu 1chiedere in ogni stato e gil'ado del processo 1che queste Sezioni Unite riiconoscano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a causa dei IPOteri attl'i:buiti alla Amminis:tJrazione steS1Sa, finch la giurisdizione non sia stata afferirnata 1con sentenza passata in 1giud!tcato. L'ina:rrunissibilit, per mancanza di legittimazione, dell'istanza di regolamento \Pil"OIPOsta da 1chi non sia stato parte in 1causa nel giudizio di merito gi :Stata Tiipetutamente affermata da questa S.C. (cfr. Cass. 13 dicembre 1971, n. 3621; Cass. 18 ottdbre 1971, n. 2927). Nonostante l'innegabile differenza fra tale ipotesi e quella qui esaminata, entrambe possono ricondmisi, almeno sotto uno dei !Pl"Ofili essenziali, ad un comune denominatore. Infatti, anche nel rcaso in cui soggetti estranei al giudizio a quo non prendano l'iniZiativa del regolamento, ma siano 1chiarmati a partecipare al JProcedimeto incidentale 1che 1consegue all'altirui iniziativa, alterandosi i termini .soggetti1Pare essere quella negativa. Il pirocedimento incidentale ha per definizione una funzione strumentale riisg;ietto a quello principale, ond' che il giudizio che vi si svolge si caratterizza !Per una delimitazione del suo oggetto negli stretti confini .richiesti IPetr l'assolvimento di codesta funzione. Ne risulta che i lr81PPOrti fra le COITl!Petenze del giudice del processo incidentale e quelle del giudice del proceSISO principale si coordinano in base ad un 1siistema che non tollera confusioni e sowap1Posizioni di poteri, epperci le prime si qualificano in relazione alla verifica dei soli (pll"eSupposti e Condizioni dell'incidente, con esclusione di qual:stiasi inge;renza nell'ambito proprio delle seconde. Ci posto, il giudice dell'incidente, per quanto riguarda l'estensione del contraddittOTio innanzi a s, pu solo accertare se esso si sia costituito :llra le stesse parti della causa principale, perch dal punto di vista qui considerato questo l'unico piresupposto, necessario e sufficiente, dell'incidente stesso: egli non ha poteri per consentire l'ingresso nel processo d!i altri eventuali int&es:sati, in quanto codesto ingresso comporterebbe un giudizio sulle condizioni che lo legittimerebbero, tra le quali l'interesse a stare in causa, e questo giudizio esulando dalla mera questione di giwrisdizione rLservato alla competenza ,esclusiva del giudice che deve conoscere la causa nella sua interezza. awena il caso di aggiungere che questa soluzione della questione til"ova conforto ulteriore nella sua coerenza col quadro giurisprudenziale raplPII'esentato dalle 1precedenti decisioni con cui questa Suprema Corte ha negato che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione si pos1sa chiamare in causa un terzo (cfr. S.U. 27 maggio 1964, n. 1329) e che un terzo che non sia stato parte del giudizio di merito possa proporife istanza di regolamento di giurisdizione (cfr. S.U. 10 ottobre 1971, n. 2927), de cisioni che trovano adeguata giustificazione anche nel principio qui enun ciato della delimitazione delle competenze del giudice dell'incidente ri spetto a quelle del giudice della causa principale. Dalla soluzione data alla questione, posta in termini astratti, scatu risce palesemente che l'intervento del dott. FeITuocio e dei suoi colleghi nel pTesente procedimento inammis1sibile. Questa conclusione non. potrebbe essere contestata, col sostenecre che fra la questione astratta e quella concreta non sussisterebbe pun PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE tuale coITispondenza, perch gli interventi in sede d:i regolamento della giurisdizione, anche s.e successivi alla ;prCJtPosizione della relativa istanza, sono stati qui contestuali alla 1costituzione degli interessati innanzi al Consiglio di Stato. Invero la situazione giuridicamente :rilevante, agli effetti della costituzione del contrad!dittorio innanzi a questa Supirema Corte, quella che Sii riscontra al momento della !P!I"OtPOsizione del regolamento; anche se il procedimento relativo a questo ha carattere incidentale, ci non sLgnifca, che esso sia assolutamente. condizionato dallo svoLgimento che dopo la sua proposizione ha il procedimento principale: questo condizionamento ,susstste nei limiti in cui il.'ichiesto dal rapporto di strumentalit del p'l'ia:no rispetto al secondo, come accade nella ipotesi in cui, Cessata tn quest'ulttmo la materia del contendere, viene meno la [["agione d!ella pronuncia sulla giuri1sdizione; ma, al di fuori di ipotesi di questo tipo, il lpiroced!imento conc&nente il regolamento non pu non COil!servare una sua autonoonia che I.o 1SVincola dalla vlcenda del giudizio di merito. Ment:re con la presente decisione viene dichiarata l'inammissibilit degli interventi di cui si discusso, si provvede con separata ordinanza con riguardo alle parti che restano in causa. Gli intervenuti vanno condannati in solido alle spese di questa fase del giudizio, in favoire dei controricorrenti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 marzo 1974, n. 846 -Pres. Flo:re - Rel. Baccani -P. M. Tavolairo (conf.) -Istituto per la bonifica edilizia di Palermo (avv. Aula e Caropardo) c. Assessorato al bilanio della Regfone siciliana (avv. Stato M3taloni). Competenza e giurisdizione -Contabilit pubblica -Agente contabile Giurisdizione della Corte dei Conti. ' (Cost., art. 103, secondo comma; r.d. 18 novembre 192,3, n. 2440, artt. 73 e 74; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178, 227, 228, 237, 238, 239 e 620; r.d. 26 giugno 1924, n. 2054, artt. 27 e segg.; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e segg.; d.l.C.p.S. 6 maggio 1948, n. 655, ar.t. 3 e 5). I provvedimenti con i quali l'ente pubblico applica la sanzione per il ritardo .nei versamenti a carico degli agenti contabili (la cui figura ricorre tutte le volte che un soggetto gestisca comunque beni o danaro dello Stato o di altro ente pubblico) si collocano nell'ambito della contabilit pubblica, onde le relative impugnazioni appartengono alla giurisdizione esclusiva e generale della Corte dei Conti (1). (1) La sentenza, da cui stata estratta la massima suestesa, appaire di notevole ihteTesse non sofo per il cas.o di specie al quai.e si rifeTisce, ma soprattutto per 1a chiaTa precisazione dei IJ["incipi che regolano la materia. Se ne pubblicano. quindi. per esteso i motivi della decisione. V., sulla nozione di contabilit pubblica e sulla conseguente competenza della Corte dei Conti, Sez. Un. 4 luglio 1973, n. 1866, retro, I, 892. 908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il pirlrn.o motivo, l'Istituto ricocrente, denunziando la violazione d'egli artt. 73 e 74 del r.d. 18 novemhre 1923, n. 2440, e degli airtt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, contesta di possedere la qualifica di agente contabile della Regione, attribuitagli dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e posta a l;>ase della pronunzia declinatoria della giurisdizione. Sostiene, in prQPosito, ,che il contratto stilpulato con la Regione siciliana prevede la prestazione di vari servizi, in 'corrispettivo di un compenso in dana,ro, ml:! non ,comiporta, n l'obbligo di versare giornalmente alla Tesoreria dell'ente le somm.e riscosiS'e, n l'appli:cazione delle speciali formalit prescritte per le quietanze degli agenti delle il"iiscossioni, n una sua dilpendenza dall'Amministrazione alla quale apiparten gono le entrate, con il correlativo aS1Soggettamento ad eventuali misure di rigore. Tutte queste caratteristiche regolate dagli artt. 227, 238, 239, 237 del iregolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit ,generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) sarebbero essenziali per la sussistenza della figura dell'agente 'contabile; e altrettanto I essenziale sarebbe l'obbligo di prestare .cauzione, tassativamente imposto ~ n dall'art. 73, ultimo comma, del ir.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per gli t agenti contabili che .siano estranei all'Amministrazione, mentre ad esso . Istituto, non ,solo non stata imiposta alicuna cauzione, ma sono state 11 addirittura affidate in deposito quelle ve11sate dagli assegnatari degli immobili. Con il secondo motivo, dedotto in via subocdinata, il ricorrente lii denunzia la violazione degli artt. 44 e seguenti del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti (r.d. 12 luglio 1934, n. J214), degli artt. 27 e s1eguenti I del relativo regolamento di procedma (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054) e il dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, in relazione I~: all'art. 360, n. 1, ,cod. iproc ..iv., ed afferma che, se anche fosise esatta la qualificazione attribuitagli di agente contabile, da essa non deriverebbe necessariamente l'appartenenza della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti. Questa, infatti, riguarderebbe soltanto i particolari giudizi regolati dal Capo V del t.u. n. 1214 del 1934, i quali preSU1Pipongono la piresentazione del conto (nella specie non richiesta e non effettuata) e, fuori dei casi [previsti dagli iamente confutata dal Presidente del tribunale nel provvedimento impugnato, non tiene 1conto che il potere del giudice dell'opposizione (avveriso l'ingiunzione) di sospendere il procedimento coattivo stabilito, nel dtato t.u., esclusivamente quanto all'opposizione alla ingiunzione emessa per la riscossione delle entrate (patrimoniali dello Stato e degli altri Crediti elencati nell'art. 1 del t.u. medesimo, non alle opposizioni avverso e ingiunzioni iriguardanti la riscossione dei tributi. L'art. 31 del t.u., infatti, regolando il procedimento esecutivo per la riscossione delle tasse sugli affari, esclude l'applicazione degli artt. 1 e 4 del t.u. e ribadisce tale ina~licabilit allorch d:iS1Pone che il successivo art. 5 applicabile ai detti procedli:menti esecutivi esclusa la parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4 . Ritenuto, dunque, che il procedimento esecutivo per la riscossione dei diritti doganali ha natura tributaria e che nel t.u. del 1910 i processi esecutivi di natura tributaria ,sono regolati, secondo il disposto del l'art. 31, .dalle dilsposizioni deg.Li artt. 5 a 29 dello srtesso t.u., con espressa 914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclusione dell'appHcabilit dell'art. 3, resta conseguentemente esrclusa, per sipecifica volont di legge, il potere del giudtce dell'opposizione di sospendere il iProcedimento coattivo, iniziato con l'ingiunzione per -la riscossione di diritti doganali. Del resto non si potrebbe spiegM"e pe11ch, in tema di riscoS1Sione di diritti doganali, J:isultanti da accertamenti foil'IIlalmente validi, dovrebbe essere consentito al giudtce dvile il 1Potere di sospen1Sione, che non gli attri:bl.lito di regola n dalle leggi relative alle imposte indi1rette 1sugli affari (Cass. 7 maggio 1969, n. 1543), n da quelle relative alle iirna;>oste dirette, leggi che attiribuiiscono solo all'autOirit finanziaria la facolt di diSIPONe la temiporanea sospensione .della riscossione delle imo;>ste dirette iscritte a ruolo (art. 188, t.u. n. 645 del 1958). Il rtcorso, (pertanto, dev'essere r~into, con conseguente condanna del ricOI'lrente alla pwdlita del d$osito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ma:ggio 1974, n. 1235 -Pres. Pece -Rel. Sgroi -P. M. Pedaice (etente uffi.do si era rifiutato di attestare l'autenticit dei dipinti, in o!l'dine ai quali era mancata non solo la notifica di cui all'art. 3 della citata legge n. 1089 del 1939, ma anche l'accertamento sia dell'interesse particolarmente i.:m1Portante (ex art. 35) ,sia dello intereS1Se arttstico (ex art. 1 stessa legge); che l'indennit assicurativa era stata cOIU'i.slPosta [per la perdita di altri oggetti; che era se:tn[)lidstiica la valutazione data ai dipinti. Il Ministero della P.I. ha proposto istanza [per regolamento preventivo di giur1sdizione, chiedendo che sia affermata la ,giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il 1potere di irrogare la sanzione amministrativa in parola costituirebbe l'esercizio di un diritto sogigettivo della P.A., lesivo in tpotesi della sfera giuridi:ca pienamente ;pro~etta del privato in presenza di norme di relazione e in quanto, inoltre, il Vassallo contesterebbe in radice l'esistenza stessa del potere sanzionatorio. Resiste con controricorso il Vassallo. vanno a[ di l a:nche del!la intoopretazione deliLa norma aippliicabdle ncl caso <'li specie. La sentenza stessa si pubblkia quindi per esteso. 916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Motivi della decisione Ai sensi dell'art. 64, comma primo, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, :Sulla tutela delle cose d'interesse arr-tiistico o storico, senza pregiudizio 'di quanto d:iisposto con l'art. 66 (il quale [puniisce come reato l'esportazione abusiva, anche soltanto tentata, delle cose [pirevisrte dalla stessa legge), se (per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la 1cosa non si pu rrintracciare e ;rilsulti esportata dal Regno, il tra1sgressore tenuto a 'Co11r:Lspondere allo Stato una somma pari al valore della cosa . L'istanza di regolamento di giurisdizione in esaime iprO[pone il [pil"Oblema se il Vassallo -che in forza di 'decreto ministeriale, emesso a norma del citato a'rt. 64, 1stato condannato a 'corriispondere allo Stato la somma di L. 100 milioni, equivalente a.I rpireswnibile prezzo dei due quadri 1che si asSU!ffiono abusivamente esportati -.per 'contestare 1a legittimit di tale sanzione debba adiire il giudice ordinario ovvero il giudlic.e amminiistrativo. Sia questa S.C. (cfr. Cass. 28 ottobre 1959, n. 3165) -pur in ra\1)porto ad una fatttspecie. che p1resenta soltanto 1connotati affini a quelli che contrassegnano il ,caso qui considerato -sia il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 1965, n. 128) -esaminando in via meramente incidentale l'ipotesi di ,controversia riguardante il p1ro;vvedimento ex art. 64 -si sono espressi a favore della giurts.dizione del- l'autorit giudiziaria ordinaria; e tale soluzione deve essere aocolta, in conformit dell'assunto del Minist&o ricorrente. In linea 1pireliminare, va identificata la natura della sanzione [pecu niaria de qua, alla quale -1senza necessit di apiprofondime la finalit da taluno indicata ,come iriparataTia del 1pregiudizio subito dialla collet tivit nel suo patrimonio artiistico -ben si attaglia la definizione come sanzione amministrativa, irrogata per la violazione di un dovere (non sorgente da un preesistente e 1specifiico ra\l)[porto giuridico tra P .A. e privato ma discendente da un rapiporto di sUJ;lil'emazia ,generale e, come tale, facente carico a tutti i membri della collettivit in quanto piro pirietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo delle cose indicate dal l'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 (si veda, infatti, la potest di vigi lanza attribuita dall'art. 6 della legge alla P.A.). In questa pTecisazione chiaro il rifiuto dell'01pinione, sostenuta dalla difesa del Vassallo, secondo 'cui la sanzione [potrebbe essere iirrogata ,solo in quanto la cosa esportata avesse previamente formato oggetto della notifica dell'interesse particolarmente ianportante di cui all'art. 3 della legge. vano invocare a suffragio il disposto dell'art. 35 ~che vieta l'esportazione delle cose indicate nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno ;per il PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 917 patrimonio nazionale tutelato dalla 1citata legge) o il disposto dell'art. 39 (che attribuisce al Minis:tro la facolt di acquistare iper il valore dichiarato nella denuncia dell'intenzione di e>q>ortazione le cose che presentino i,In!Portante interesse per il !Patrimonio nazionale tutelato dalla stessa leg,ge). L'interesse [partiicolaa"mente qualificato, cui si riferiscono le richiamate nocme, fonda nel 1P1rimo caso il divieto as1soluto di e,sportazione e nel secondo 1caso il conferimento alla P.A. del diritto di acquisrta:re coattivmente la ,cosa, mentre l'art. 36 pone a carico di chiunque intenda esportare cose di cui all'art. 1 l'obbligo di fare denunzia e ipiresentare all'ufficio dh~aj)ortazione le cose che intende esportare, dichiarando iper ciascuna di esse il valore venale allo scopo di ottenere la licenza al cui rilascio l'esportazione subordinata. In mancanza d contrarie specificazioni (che .pur sarebbero state necessarie peir ricollegare la .sanzione amministrativa all'accertamento della presenza di un qualificato interesse artistico della cosa aibusivamente esiportata) aipipunto perich l'atto autorizzativo :pirescritto dall'art. 36 ind1scriminatamente 1per tutte le cose indicate nell'art. 1, risulta logico inferirne che l'airt. 64 abbia un ambito di ajp(pUcazione corrispondente a quello dell'art. 36, essendo diretto a sanzionare, in via amministrativa, prorpirio l'esportazione non autorizzata. Per vero, nonostante la infeliice costruzione sintattica del primo comma dell'art. 64 non pu sostenersi che la sanzione iriguaridi i soli casi in cui la ,cosa risulti esportata per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 28, 29 e 30: sono, quelle citate, norme che con l'es[poirtazione non presentano akun nesso logico e la cui violazione non !PU, quindi, coerentemente !POl'si in fatto come causa (o anche come ocicasione determinante) dell'esportazione. Ne consegue che le predette violazioni sono previiste come fattori causativi dell'im1Possibilit di rintracciare la cosa (prima ipotesi sanzionata dall'art. 64), mentre la seconda ipotesi (esportazione) -nonostante la contrairia aipiparenza che si potrebbe ricavare dalla formulazione -risulta affatto LndLpendente. , inoltre, da precisare che l'irrogazione della sanzione amministrativa de qua non presuppone l'avvenuto accertamento, ad opera del giudice penale, del xeato (previsto e punito dall'art. 66. Questa pirecisazione , nella 1presente 1sede, necessaria per un duplice Oirdine dii ragioni: in primo luogo, pevch il Vassallo sostiene che la Costituzione del MinLsteiro come parte civile nel processo penale ,che lo vedeva imputato del piredetto reato, e, poi, la aissoluzione (sia pure con sentenza impugnata dal P. M.) pronunciata dal Tribunale di Roma nei suoi confronti precluderebbero l'ese:I"cizio del !Potere sanzionatorio dli 1cui all'art. 64; in secondo luogo (e pirincipa1mente) perch, se fosse esatto l'asserito collegamento fra la fattispecie delittuosa e quella delineata dall'art. 64, il previo accertamento del reato costituirebbe un [presuiprposto oggettivamente de 918 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terminato, chiamato a delimitare l'ambito di quel [potere 'con la conseguenza che la rilevazione della sua mancanza potrebbe condurre alla configurazione di una ipotesi di inesiStenza del potere stesso, che, dunque, sarebbe fondatamente contestato in radice, dal destinatario del provvedimento ministeriale. Ora, a parte il rilievo della incoerenza di una sirrnile im(postazione rispetto all'assunto -sostenuto dal Vassallo nel controricorso -della competenza gimisdizionale diel giudice amministrativo, sii deve escludere che la sanzione ama:niniistrativa possa essere irrogata soltanto a seguito della condanna [penale. Induce vel'isO questa soluzione, intanto, il testo della norma, la locuzione 1senza pregiudizio di quanto diJS[posto con l'art. 66 non avendo sul piano lessicale significato dive11so dia quello della affermazione esiplicita dell'autonomia della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, mentre sru-ebbe assai arduo ritenerla equivalente ad una formula idonea ad esprimere non gi la salvezza di questo secondo tiipo di sanzione (quella amministrativa potendo non esaurire le conseguenze giuridiche della esportazione abusiva), sibbene il 1concol':so necessario delle due sanzioni. Non questo, d'altronde, l'unico caso ,di indilpendenza della sanzione a:rnmin1strativa dall'azione penale, potendovitSi.; al contrario, affiancare i due casi previsti negli artt. 58, co:rnma secondo, e 60, comma secondo, inseriti nello stesso capo VIII della legge, dedicato alle sanzioiai . Vi , inoltre, da rimarcare la collocazione delle due norme, ordinate ~n una sequenza che mal.si armonizza con l'i:dea che l'art. 64 sia destinato ad entrare in funzione isolo in quanto sia stato acicertato il reato di esportazione albuisiva. Ma a parte l'argomento testuale e quello desunto dalla topog,rafia delle due disposizioni, si rileva che l'ultimo comma dell'art. 66 stabilisce l'ap[plicabilit della norma dell'art. 64 ove non sia possibile recuperare la cosa : questo richiamo risulta indubbiamente singolare e difficilmente spiegabile da parte di 1chi sostenga la tesi del necessario conc011so delle due sanzioni, anche in rap[porto ad una disciplina che non brilla p& estrema precisione di dettato e per perfezione di tecnica legiSlativa. Il segnalato rinvio -subordinando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 all'esistenza di una condizione non prevista nel contesto dello stesso artiicolo (la irrecuperabilit della cosa) -mette in luce e:x1pressis verbis l'aufonomia, quanto meno parziale, delle due previsioni. Per vero, anche se di fatto la cosa esportata diventa perci stesso irrecll(I:lerabile (o almeno difficilmente recuperabile), non si pu negare che, ai fini dell'art. 64, questa particolare conseguenza dell'esportazione taciuta e, com.e tale, iril:ilevante. S.otto il profilo sistematico, poi, si osserva, che l'art. 65 p"evede una sanzione, ugualmente commisurata al valore della 1cosa, per il caso di mancata reimportazione, nel termine pres1ciritto, della cosa tem[poraneamente esportata. Si tratta di una violazione della legge n. 1089 \fel 1939 non PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 919 sanzionata penalmente, che senza dubbio pTesenta una gravit minore il"isipetto al fatto puro e 1semplice della. esiportazione abusiva ~come attesta, d'altrone, la mancanza della sanzione penale): ed allora, poich la mancata reim,portazione nel termine, in concreto, pu al massimo dar luogo allo stesso 1pregiudizio ,che la collettivit subisce per effetto dell'abusiva e51Portazione, non sd potrebbe giudicare razionale un sistema che 1sanzionasse in via amministrativa la prima (e meno grave) ipotesi e non, invece, la seconda (e pi grave), se non a condizione che ricorressero gli estremi del .reato, il cui accertamento implica particolari ind;agini, specie in ordine all'elemento soggettivo. Su questo primo .punto pu, pertanto, conduderisi nel senso 1che l'mrogazione della rsanzione amministrativa, ex art. 64, non dipende dalla previa condanna penale del trasgressore ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della stessa legge. Resta, cos, assodato che non [p'U condividersi l'assunto del Vassallo (contraddittorio rispetto alla richiesta di rigetto dell'iistanza di regolamento, come si gi rilevato), 1secondo cui la P.A. avrebbe esercitato il potere sanzionatorio, del quale indubbiamente titolare, in una situazione non inquadrabile nella fattisipecie legale contemplata dall'art. 64, peir l'asserita insussistenza di presupposti o inos~ ervanza di limiti che, pur non riferendosi all'attribuzione o configurazione di quel potere, tuttavia ne condizionerebbero in modo assoluto la pOISISii.bilit di esercizio, anzich inerire soltanto alle modalit formali e sostanziali relative al concreto esercizio del potere stesso. Devesi, tuttavia, ugualmente affermare la giurisdizione del giudice ordinario; per vero, le disiposizioni dell'art. 64 vanno incluse nelle categorie delle norttne di relazione, in quanto, oltre a disciplinare l'esericizio del potere della P.A. 1sono poste a gaJranzia di soggetti estranei a questa, che vi ritrovano la tutela divetta ed immediata della loro sfera patrimoniale. A fondamento razionale dell'attribuzione del potere de quo sta senza dubbio ~'esigenza, squisitamente pubblicistica, di 1salvaguardare il patrimonio artistico e culturale tutelato dalla legge n. 1089 del 1939; ma ci non significa che per effetto dell'esercizio di tale potere, la posizione del soggetto colpito dalla sanzione amministrativa esca degradata, tramutandosi in interesse legittimo: al 'contrario, di fronte al potere sanzionatorio sta, in situazione di conflitto, ma, autonoonamente rilevante e direttamente protetto, l'inte.resse di quel sog;getto alla integrit della propll'ia sfera patrimoniale, che costituisce il contenuto della posizione soggettiva fatta valere in giudizio. Nessuno dei momenti rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione costituisce estrinsecazione di poteri discrezionali: infatti, oltre all'accertan;i.ento del fatto storico dell'avvenuta esportazione abusiva, richiesta la manifestazione di un giudizio intorno al carattere peculiare e alla misura del valore della cosa espor ' 920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I ~ tata ai fini della 1sua dassificaibilit fra quelle coD1Siderate dall'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 e rispettivamente della determinazione quantitativa della 1sanzione; si registra icio, la presenza di una tip!Lca figura di di:socezionalit tecntca. Sotto entrambi i [pTOfi.li all'autorrit .giudiziaria oirdlinaria non efu essere pOC"ecluso il sinda1cato pieno. L'attivit vincolata della P.A., mette Ca(pO all'imputazione della viola, zi.one di un dovere generale, ri~etto alla quale il ([preteso) trasgres Isore deve poter frutre, essendo in gioco la lesione di un suo diritto soggettivo, delle garanzie assicurategli dal giudizio dinanzi al giudice ordinario. Come si costantemente ritenuto nell'analoga materia delle contiro versie sulla legitttmit del !Provvedimento ministeriale con il quale viene inflitta una !Pena 1Pecuniru-ia IPe.t' una tras~essione valutaria (cfr. Cass. 26 luglio 1960, n. 2160; Cass. 5 ottobre 1959, n. 2683; Cass. 21 ottobre 1957, n. 4019; CaiSIS. 30 luglio 1953, n. 2594), anche la contestazione in or:dline alla legittimit della sanzione [pecuniaria, irrogata a norma del- l'art. 64 [pi volte citato dal Ministro della P.I. all'esportazione aibusiva di cose d'arte, deve, quindi, essere portata alla cognizione del giudtce ordinario e non del .giudice allll!llinistrativo. Per vero l'oggetto della con testazione solo formalmente .la legittimit del provvedimento mini steriale, mentire nella sostan~a la controversia cade sulla intangilbilit del patrimonio del (ipreteso) trasgressore, inciso dalla sanzione dei cui presU1PPosti questi contesta l'esistenza alla stregua della dlisci.plina nor mativa: 1si ripete cosi nelle linee essenziali l'ordinard.o modulo della opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dlalla P.A. All'acicoglimento del riconso consegue la 1condanna del Vasisallo al paga:mento lelle ~ese. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 norvembre 1973, n. 31245, Pres. La Fatrina Est. I secondo la terminologia usata dn dottrina da BARBERO) dellla !l.'esiponsabilit ad un soggetto diverso daltl.'auto'.I'e dell'illecito, la diisciip1lina di detta '.I'esponsabilit deve essere la rstessa rche regoJ.a i'artlltooe de!ll'iillecito, ivi compresa :la ptro del centro abJ1Ja,to le possibilit di edificazione se>no pra1ticamente nulle (UIIl decimo ~di metro ,cubo per ogni metro qruadrrato ,edificabile). Aippaa:e ::osi estea:m.ameillte difficile porter sostenere, 1saJ.vo l'ipote.si che si si.ano gd !r,eaJ.iizzate a:lit!re costruziOIIl:i, !La nartura ,edifi-cartOiI'ia di aa:-ee in taJ. modo vincolate. CORTE DI CASSAZIONE, 1Sez. III, 25 .gennaio 1974, n. 209 -Pres. Boccia -Est. Mine!rbi -P. M. Cariato (.conf.) -Pll'efetto Getn.Q/Va (AV'V. Stato Ga(['lgiuil.o) c. Anse1m.i. Circolazione stradale -Ordinanza sanzionatoria emessa da parte del Vice Prefetto -Legittimit. (1. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9). legitrtima l'ordinanza sanzionatoria ex art. 9 l. 3 maggio 1967, n. 317 emessa dal Vice prefetto, in caso di ass.enza, imped'/Kmento o temporanea mancanza del Prefetto; n occorre che nel provvedimento sia itncUcata la ragione dell'impedimento o dielLa SJostituz~one (1). (1) La prOllJUIIlZia meriita una parlicolare arttenzione e costituisce UIIla esatta applicazione dei (principi ,elaborati daMa dortrtrina in materia di rappmti organi.z2latiVli nell.'1ambdto delil:a P.A. Pe!r qualche rifedmento v. Cass., 26 aprfl,e 19'68, n. 12'80, in Foro it., 1969, I, 194 con nota dli F. SATTA. In quest'ultima decisione si trova l'affermazione che ila delega deve esse.re esclusa per ile funziom .che siano esipil.icazione di una attivit giu:riisdiziona1le mentre ammessa per l'attivit amministrativa. ln dortrtrina per la distinzione tra delega di firma e 'supplenm M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, J.970, !P 303 ss.; SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 19169, ip. 144 1ss.; A. E. GRANELLI, Sottoscrizione illeggibile di atto amministlrativo per deleg.a interna, in Giur. it., 1970, I, 1, 1127, ove ulteriori richiami. Sulla supplenza aneora f01I1damenta1e lo studio idi CIANFLONE, La supplenza nelle funzioni amministtrative, in Riv. ttrim. dir. pubbl., 1955, 774ss. Sulla distinzione wa delega di firma (o iilltrawganioa) etazione .giurlsprudenzi.ale dchiamaita an che nella sentenza in rasse~a, .secondo cui l'approvazione dell'autorit. tutoiria nei contratti di diritto p!rivato degli enti pubblici costituisce Ulllf8. condicio iuris, cui subordinata l'obbligatoriet del contratto, e la sua mancanza pu essere adottata solo daill'Amm.ne e non anche dalla parte Ili RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 938 mero 244; n. 1061 rdeil 1970; n. 3887 del 1969; n. 2037 del 1967 ecc.), fa iipotesi in base a111.a quale occoil'lre procedere a.Ma iva1utazi.Ollle dei motivi del ricomo quella 1della []U[lit rde1l'obbi.Li!go rdel. priva,to 1contraente COl!l la P.A. rdi rpoirtrure ad esecuzione !il contratto (prima rdehla I a!PIPI"oivazi.one, q.ualllldo l!lOlll .rlcol"ll'la, rcome ine1la specie, 1Ull1a spll'esrsa previsione J.egiislaitirva che a!Utoll'izzi l'esecuzione a1nticiipata. Ma aMa mreg1Ua di tale presupposto i coro.filari che la Corte rp'a I ~ J:wmirtaina ne iha itratto, e cihe sono i soli ard essere mvesrtiti dal it"LcOO"SO, arppaiono !rigorosamente esatti, ,a1nche rse espressi in tenm.ini rdi esitreima sirntetidt. J!ld 111 primo mezzo iclie 1si prO(pone di mettere in !lruice la cOllltraddittooi!et deilla motivazione, che avrebbe sQl\7lrarpposrto e COlll: liuiso J.e fattispecie inocmative rde1l'aTlt. 22 della legge (['egiOlllaile n. 30 del 1953 e rde'11l.'airt. 19 della legge statale, iriisulta rul'orp!POlSito esso stesso iITTrficiarto da 1Ull1a distorta lettura derhla sentenza imprug;nata. La J.eg:ge it"egiOlllale lll. 30 del 1953 contenente Piroivvedimenti rper il rpo,tenziamento rde1la viaibiJ.tt, dell'ediili~i:a popolare e dell'economia della Sicilia cOllltempla al titofo VI la Costituzione o rpotenztamel!llto di ZOllle ,i.rnJdrustrriaJ.i . Si specifica all'art. 22, secondo comma, cthe le aree rdificatorie dehle zone iindustrri:aU (di r.iisUJlta dorpo 'la rcreazio[)Je delle irnrfraistrutture necessarie) SOlllO riseirvate ad d.mpianti il!lldustrriaJ.i e reilatiive pertinenze ed accessori ; ed ,aH'1uO(po queste all'ee vengono alienate a privcati ad IUll1 prezzo determirnato rsecorndo specificati pail'ametri (commi terzo e quall'to) per essere utilizmte d:irrettamente da1gJ.i acquirenti entro Ultl termine da st!JJbiiliirrsi nell'aitto rdi 'Vendita (quinto comma). Nel 1caso1 m cui !'acquirente non pro'V'Veda entro 111 limirte stabilito, per qualLsiasi motiv;o a1l'utilizzaziorne deill'airea in conformit pricviaita 1a quale immediatamente vincolata dal contratto. (cosi sent. 28 g:enlllaio 1917;2, n. 244. Sul punto iLa critica di M. s. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano 1970, vol. I, p. 719 secondo iil quale il.'errore di riteneTe che il co!llltrai1Jto, prima deM'1approvaziooe " vincoli dil privato e non 1'.Arnrm.ne!', 1si riscontra in giUJrisp.rudenza ,cOlll girande :lirequenza, e vi sono anzi giudici pi coscienziosi che eLabocano Lambiccati argomenti per di!ll'e un senrso all'art. 19 1. cont. Si avveT'ta ,che altro dke che {P["ima delil.' arpprrovazione H 'corntmente pirirviaito non ha 'diritti -e anche se ha 'eseguito non per .ci tali 1dilt'itti sono sorti -, altro iii.vece dire che esso -semprre prima dell'approvazione -ha 1soil:o obblighi. In irealt, essendo n contratto prima de1l'aq;i;pirovazione deilla condizione oggettiva 'di pendenza, non vi sOlllo n diritti n obblighi, per le ip!la'ti, se non quel:li propri dei contratti pendenti ). D'altro cain1to l'.eseC1UZione del contratto non a1ncoraaprproviato da parte del pirivato espressamente ammessa rin dottritna (v. SEPE, Contratto (dir. amm.), Enc. dir., vo[. IV, 1U15; com. DI RIENzo, I contratti della Pub blica Amministrazione, Milano 1969, p. 149). E se si considera ilo ,scopo della norma, che sicuramente quel!lo dd assicUil"aT'e a:ll'Amm.ne un con trollo 1sul1a ,conformit de1l Contratto aJJ.'iinterresse rpiubblJico (v. SEPE, op. cit., ip. 1010, ove cichiami ,giUil"isrprudenziaM) non sembra possa rLtenersi I PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 939 del!l.'atto, la veindita si ha 1come 1non avve1I1uta, ed iJ. u;n-ezzo paigato viene .incamerato ... neJ:la miisura del 50 % (sesto rcomma). A questo pa:radigma ilegilSlLativo si r und:foo-mato il contr.atto in esame fissa[]Jdo Wl. .termine, come ila J.egge tm(poneva, ma facen.doilo1 decoir: rere (seco[)Jdo qual!lto han1no accertato i :giudici di merito) dalla darta della 1stipula, anzkh da quella delrla aipp:rorv;azione, e 1cos violando la norma imperativa dell'art. 19 del r.d. n: 2440 del 1923 ( pllIDto lllOlll pi in di:sc'lllssione in questa sede)..La ritenuta nullit deLla rcla111srua :reLativa alila decoIU"enza qel iteamti.ne non ha operato soJ:ta1nfo sruhl'elemooto decOinrenza ., ma ha tit'avo1to il.'intera cilausola relativa in quanto ila decm-renza un modo d'essere esilstenziale rdi questo, non essendo logicame1nte ipotizzabile uno 1srpazio itempoiraile senz,a un inizio e una fine. U termine con decorrenza co. Nena indivk1uazfotne idi .tali 1Pl'e1cetH ila 1g.turisrprudenza idi queSJta Corte ha ,affermato che l'ilillserzione 1arutom.aiW0a delle no:mne ilIIllJ;lierative, m 1uoigo delle claUJSole cO!Illtrattuail.i affette da IIllUJiltt !PU veri.fica: risi, ai sensi dell'art. 1419, secollldo comma, e.e. solo qrua1I1Jdo ila sostituzione debba avvenire di diritto in :(orza di UIIl.'esipressa diJsposizJ. one di legge Ja quale impo1I1Jga ila 1sostituzione di deterimin.ate norrane alle claooole colll!trattuali da esse dJiff()(t'ffii (Cass., 12 lLug.lio 1965, n. 1464; 5 ottobre 1953, n. 3179). Questo orie!Illtamelllto non iha trovfito unaniimi conse111si in dottrina. Fermo rresta!Illdo 1che deve trattarrsi di norme coigenti in quanto -si rusisume -il'elllderebibe iJ.',aJrt. 1339 del tutto i!Illutile rpen:ih se la sostituzione ilegale _iprevtiista specilficamente da a\l)lposita noo:ima a qrueista RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 944 e nO!ll aJ.il'a!l'lt. 1339 ohe essa v:a rico[}Jdotta. Si sost'llluto aJ.il'owosto che fil suddetto alt'lticolo prevede la sootituziO!lle delle claooole legali a quelle convenziO!llali in via ,generail.e, sicch tale sostituzione opererebbe ancihe se non COllltemrpil.ata espiressamente 1purch il.a difformit sussista e lLa sostituzione non risWti vietata. Ma ai fini deH'emanainda dec.iJsione, crune cSi aocennato, non occorre (plrendere posizione su1la delicata questione rpea.icih vi converigenza di oipinioru nel senso che il.'.axt. 1339 lllOlll riguarda twtte le norme cogenti ,che dicSciiplinano i contratti; sono sicuramente estira:nee ,afila :(:attiispecie della sostituzione quelle irigua1'fdanti il contiratto in 1generale o 1ca,tegoirie 1conitirattuaili ohe non COID!POrtano l'imposiziO!lle idi claU1Sole e iprezz.i, e, iper la il.oro messa natura, sono msuscetti:bili di veniire inserite nel contratto; ainaloigamente non possono veniire in co!lllsiderazione le disposiziollli attinenti ai singoli 'contiraitti tipici che sanciscono irequisiti per la il.oiro vaH1d.it ed efficacia sicch l'ambito di maissima C1on pa:iiomt fog:iJco~gilU.TliJdica, alllChe d'ufficio, mdirpoodootemente della proposiziOllle m via suboodilllata della rparte, non vi . pi un rappor.to negoziale .:rispetto aJ. quale everiltuailmente rendere ope! l'alllte ilo 1s;triumento idehla niJSoLuzfone rper inadlemipimento. Ln cOlllciLusdone entrambe le imrpuginaziom (principale ed illlciidentale) nOill 1po1S1Sono trova.re accogilimooto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE , Sez. I, 29 marzo 1974, n. 886 -Pres. Saja -Est. La Tor(["e -P. M. Antoci (pairz. coni.) Min. Tesoro (avv. Stato Ca:rusi) 1c. Bencina ed altri (avv. Che11si e Lanctner) non:cih Cassa dli R~acrmio di Trieste (avv. De Luca). Obbligazioni e contratti -Fideiussione solidale -Azione del creditore nel termine di sei mesi contro il solo fideiussore -Decadenza Non sussiste. (cod. civ., artt. 1954 e 1957). Obbligazioni e contratti -Fidiussione -Onere a carico del creditore ex art. 1957 -Rinunzia -Ammissibilit. (cod. civ., art. \1.957). L'art. 1957 e.e., che impone al creditore l'onere di richiedere giudizialmente entro sei mesi l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, pena la ,decadenza del suo diritto verso quest'ultimo, si riferisce sia alla fideiussione semplice che a quella solidale, ma diverso, nelle due ipotesi, (o pu essere) il soggetto passivo dell..'azione. Questa, nel primo caso, da ricollegare anche all'onere della preventiva escussione del debitore principale, contro il quale perci va esclusivamente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritardato esercizio del diritto di credito piregiudichi le ragioni del fideiussore verso il debitore pirin PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 947 cipale, onde la giudiziale istanza pu essere indifferentemente rivolta, a scelta del cre,ditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori soli dali e con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (1). Il fideiussore nell'assumere l'obbligazione pu validamente rinun ziare ad avvalersi, anche prima del verificarsi, della deca,,denza del cre ditore a norma dell'art. 1957 cod. civ. (2). , (Omissis). -Contro la sentenza della Coo'te triestina, che ha di chiarato non dovuta la somma ingiunta ai garanti td!el debitole fallito per la deca:denza d!alla fiJdeiUJSsione in cui sarebbe incoTlsa la creditrice Almminisitrazione del Tesoro (a norma dell'art. 1957 1c.,c.), quest'ultima pr01Pone cinque motivi di riic'orso, con i quali -denunziando violazio ne di leg;ge e di.Tetto. d!i. motivazione -deduce quanto segue: 1) essa rico["!I'ente, avendo prqposto l'azione direttamente contro i fideiussori entro i sei mesi dalla dichiaTazione di fallimento del debi tore prinJCiipale, non aveva ;:i.Lcun onere di agire anChe contro quest'ul tim.o; il che peraltro non aveva mancato di fare, !Per accesso di dili genza, presentando temipestiva e motivata istanza di illlsinuazione del credito, con iprivileigio, al :passivo fallimentme; 2) il relativo dec["eto del giud1ce delegato, che a tal credito an tepose quello dei dipendenti della ditta fallita, intervenne quando il presente giudizio era gi in co["so: 1gli i:ruforimati fideiussori, quindi, erano ben in ,grado di fu:na;mgnare quel decreto, se ritenuto ingiusto e lesivo dei loro interessi, cui !!JeTlci nessun pregiudizio aveva Mrecato il mancato reclamo da parte dell'acquetata.si creditrice; (1-2) L'art. 1944 cod. civ. p['evede due divn l'a:DlllJotata decisione si posta iiL lp['oblema dell'aippli,caziOIIle de1l':wt. 1957 1cod. dv. l:tlleilJle due dh~erse situaziOIIli tpossib!iili. Ii1 p:rinicirpio enuincilato nella . prfu:na massima 11.1appresen1Ja il'mdirizzo ormai !IJll"evalente nella giurispruidenm. In :senso 1collif. Mldiatti Cass. 9 novembre 1973, n. 2945; Oaiss. 26 giugno 1'9731, n. lr851 mF0tro it. 1973, I, 2741; 948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3) essa, Comunque, non era tenuta a tanto, !Pell'Ch il dovere di proporre e 1continuare l'istanza contro il debitore, iehe l'art. 1957 IPOne a carico del ,creditore, non prescrive che questi, dopo aver chiesto e ottenuto la decisione giudiziale, debba necessariamente im!Pugnarla, an che a 1cooto di espoT1si ad una defatigatoria e forrse infondata lite per tutti e tre i gradi di giurisdlizione >; cipale esercitata mediante rituale istanza di insinuazione al passivo del suo fallimento -il solo fatto di avere il ciredito1re agito direttamente contro i fideiussori (quali oh'bligati in solido col mutuatario), entro il terimine prescritto dall'art. 1957, sia o no sruffd!Ciente a collJServarigli il diritto di garanzia e impedirne la decadenza. La questione non nuova nella giur1~enza di questa SU!Pll'OOla Corte, 1che l'ha semip1re risolta in senso affermativo: talora in base ;:illa tesi 1rad!~cale -ma non seim1pre seguita -che nega l'~lioobilit del citato art. 1957 al caso ~come quello in esame) della fideiussione solidale; pi SjpeSso -e senza contrasti -in base alla 1cons.i!derazione che, Tkoil"rellldlo tale ipotesi, l'onere del ~ollecito ese11cizio del diritto, che la le~ge io:n{pone al ,credito1re, bens assolto tanto se egli fa valere la sua istanza nei 1confronti del debitore ;principale, quanto se le rivolge dir.ettarnente (e solamente) contro il fideiussore. Tale solu zione -si detto - la sola che si aocwdi con i !Princi[>i della solidariet passiva (cui ripugna che il [persistere dell'obbligazione fi deiuS1Soria resti 1condizionata all'azione ;per l'adempimento di quella principale, 1che alla pirima congiunta dal vincolo solkliale, senza con ci contrastare, ma anzi assecondando, la ratio legis della norma in esame (intesa a evitaire Che una ca1colata inerzia del 1creditore si risolva in una piregiudlizdevole incertezza del fideiussore circa le sorti e gli effetti della sua oblbli!gazione) : infatti, mentre il vincolo della solida riet imfped;Lsce al fideiussore di jprocrastinare o condizionare il paga- Cass. 21 novembre 1970, n. 2471, in Banca, Borsa e titoU cred. 1971, II, 205, nonch we decisioni 1rkmamarte nelil'aa:motaita s~a. Ln senso conrtriario Oass., 26 aprtLe 1.972, n. 1305, m Giust. Civ., 1972, I, 1225; Caiss., 13 novembre 1969, n. 3702, :hn Foro it., 1970, I, 217,6; Cass., 4 ottobre 1.968, n. 3117; Cass., 23 settemb!l'e 1966, n. 2386, mForo it., 1966, I, 1660 con nota di NOVELLA. L'O!plindOl!l.e idottr.iJnal;e che Jia .sentenza esamina e conmuta al dichiall'ato fine ,fil e COlllSO!Lid~ il':inddrlzzo gli'UrispTudenziaiLe aOOOILto di FRAGALI, Commentario cit., p. 477 e soprattutto L'inerzia del creditore nena fideiussione solidale, ilil Riv. trim. dir. proc. civ., 1'96,6, 458. Ber quaiLche cenno v. dello stesso A. Ancora sul comportamentO omissivo del creditore verso il debitore garantito, in Banca, borsa ecc., 1971, I, 161. SuLl.a seconda massima in senso cornifo:mne, oltre !Le decisioni ivi citaite Cass., 13 aprrilie 1964, n. 871 e in dottrina, FRAGALI, Fideiussicme (diir. priv.), in Enc. dir., vol. XVII, rp. 380 ove ulteriori ll'icbiami. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE mento del debito garantito, l'immediata azione contro di lui promossa lo mette al ripairo del paventato pregiudizio, 1Pe.11ch vale in pari te:tntPO a :renderlo avvertito dell'atteggiamento aSISUnto dal cre.dlitoxe e a IPOirlo quindi in 1grado di tutelare le pirorprie ragioni nei confronti del debitoxe ;princijpale (c:llr. CaSIS., n. 3125 del 1956; n. 2344 e 3341 del 1956; n. 432 del 1961; n. 182 e 877 del 1965; n. 2310 del 1966; n. 2393 e . 3433 del 1968; n. 2471 del 1970). Riesaminato il l);lll"Obllna, questa Corte non ravviJSa fondate le ragioni per mutare giurlspocudenza; ma il'itiene 01P1Portuno, (per consolidarla, dar:si carico dlelle critiche rivoltele. Le resistenze 1che questa giUJI'istp[rudenza ha incontrato e incontra IPII'esso una 1Parte della dottil'ina, d!erivano, sostanzialmente, da un tripliice o!lldine di ll'aigioni, dilstinte nel 1PresUiP{l;Josto ma tutte convergenti nel :riJs:ultato di ritenere Che al creditOII"e incomba l'onere di lY.l"OIPOrre le sue i.Istanze contro il debitore e non altri: a) (perch questa la dizione letterale dell'a!l't. 1957; b) !Perch un onere prescritto a 1Pena di decadenza non ammette equipollenti; c) perch tale onere gairanti:s1ce il carattere sussidiario dell'obbligazione fideiusso11ia, sia Sem(pliice che solidale; 4) ma, a !PII'escindere dai su esposti motivi, non 1POteva nella SPecie ailidebitarisd alla creditrice Amministrazione alcun onere legale, perich la dilsc31P.Una degli artt. 1957 e 1955 e.e. era stata convenzionalmente derogata: infatti dall'art. 9 del contro.tto, da cui .dJe:riva l'obbliigo dei ftdeiu:sSIOri, risulta che costoxo non solo avevano e:;ipiressamente rinunziato al termine dell'art. 1957 e.e., ma anche avevan accettato rche la fideiussione rimanesse semp1re ferma e valida quali che fossero le vicend!e del credito . E questo punto, beilich d!iscUJS1so dlalle pa:rt e decdsivo della causa, stato del tutto obliterato dalla denunziata senten.za; . 5) 1con il quinto motivo, che si riallaccia al terzo, la ricorrente illustra le :ragioni giurid1che pe:r le quali il motivato provvedimento del giudllice rdlelegato ap11, -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La Porta -Est. Mineroi -P. M., Caristo (conf.) -SciJmia (avv. Cuzzi) c. Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile). Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in concomitanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. (cod. civ., art. 2947, comma secondo). Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal secon~ o comma dell'.art. 2947 cod. civ. non necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione nel senso del puro 'l'apporto di causa ad effetto, ma sufficiente che vi sia un rapporto di ;dipendenza per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli (1). (1) n principio conte.niuito nelll'ainootaita decisiooe si :irniquadra ne:ma giwri~ denza costante iche ll'ilporta ne11l'ambito de[]a, iplI"escrdzione bi:enamil.e iplI"eviJSta daJ. secondo oo:mma deli'atrt. 2947 ood. civ. -tu1Jte li.e pretese risarcitorie che 11rag.gono cOillJUnque origine dalla circolazione di veicoli: nel senso che si corusidera danno derivante dalla .circolazione quello nei quale la ' 954 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con 1citazione 20 a{Prile 1967, Benito Scim.ia conveniva dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed es1Poneiva iche il 20 magigio 1962 il IPI"QPrio fi:gilfo Raffaele, di anni sei, era iStato inivestito da un convoglio idelle Ferrovie dello Stato in localit Certosa .di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in cui eira avvenuta la 1scia;gura, I'Aim:mini!stra:zione delle Ferirorvie non averva curato la manutenzione dello sbarramento dii filo sipinato che separava la .sede ferirovial'1ia dalla zona abitata, [presentando detta recinzione un ainl\PiO ,pa:ssagigio attraverso il quale il bambino si era JPOII"tato sulla strada ferrata. Ci IPI'emesso, chiederva la condanna del Ministero 1convenuto al risail'c1mento dei danni. L'.Amm:liintstmz:ione delle Ferrovie dello Stato, icostituita1si in giuddzio, contestava la dumand'a, asstimendo iche il [liroicedirnento penale erasi chiuso con dec.ireto di aJrichiviazione del 3 agosto 1962 peir improponibilit dell'azione, non essendo ernerisa dal fatto iresipoll!Sabilit d!i terzd.. Es1Pletata la !PI'OV'a peir testi dedotta dall'attore, il Trilbunale di Milano, con sentenza pubblicata il 17 aprile 1969, aiccorgliendo la domanda, condannava I'Amrrninistrazione al rpagamento in favore dell'attore della somma dii L. 6.000.000. Consllderava il tribunale ohe l'Amrninisitrazione delle Fenrovie, avendo 1creduto d:i dover provvedere alla recinzione di filo sipinato della ,sede feriroviaria, pur sen2la esservi tenuta iPer leg1ge, aveva anche l'oibbiltgo di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo mancato al SJUO oblbligo, doveva essere affermata la sua resiponsabilit nel sinistro. La decisione, in[pU:gnata dall'Amministrazione :ferrovia:ria, veniva riformata dalla Corte d'Arriipello di Milano, la quale, con la sentenza denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando iche il diiritto al riS'ail'cimento dei danni era prescritto a nomma dell'art. 2947, secondo coo:nima, e.e., per essere stata !Proposta l'azione oltre il biennio dalla data dli aI'chiviazione del 1Procedtmento penale. Arvverno tale sentenza lo Scimia ha iproiposto I'ko11so per Ca:s~sazione sulla baise dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tu:asiporti ieon 1controiricol'so e memoria. Con il prio:no motivo il ricoirrente denuncia la violazione e la falsa aiprpUcazione dtelle norme sul concomo di causa (airtt. 2043 e.e. e 40, 41 1c.ip.), 1sostenendo l'inaipipli!c1a1bilit delle disposizioni dell'art. 2947 e.e., Ciirco1l1azdone dei veioofo si illlser.isca qua11e elemento nelila seTie causale che ha determinato 1l'evento dannoso (cfr. Cass., 27 novembt1e 1973, n. 3245, in questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 1965, n. 2259, in questa Rassegna, 19<65, I, 1192; Caiss., 11 ilugldo 1964, I, 1829, in questa Ra$egna, 1964, I, 892 ove uliterdoci :ricl:tiami. f' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE [poich la causa rconcC>TTente del sdni:stro era rcootituita da un fatto diveriso dalla cdtrcolazione di veeicoli e precisamente dalla deficiente recinzione della sede feirioviairia, e comunque, dalla mancanza di manutenzione. Con il 1secondo motivo il ricorlI"ente dedUJce la violazione delle norme sull'efficacia del 1giudi!cato penale (art. 2947, COIIrlJilla terzo e.e.), asisumendo che erroneamente la Corte di merito aveva fatto decoITere il periodo di J;Jll'escrri.zione rbiennale dalla data del decil"eto di aiichiviazione del !Pll'Ocedimento penale, riguardante i conduttori del treno: esisendo emer.sd. attraverso l'iisrtruzione della causa dvile elementi probatori a carico del SiOI"V'egliante delle Ferrovie nel tratto Milano-Rogoredo, il giudice rciviile [poteva riqualifilcall'e il fatto dlal IPunto di visita criminoso e nell'ipotesi previs:ta dlall'airt. 2947 comma terzo a(p(p.Ji.care la prescrizione (penale !Pi lunga di quella civile. Con il terzo motivo lo Sdmia lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla prescxizione (art. 2947 commi !PI'innO e secondo e.e.), sostenendo che la !Pil'esrcirizione lbiennale era invocabile in relazione all'O[perato del ma.cchinista, ma non a quello degli addetti alla manutenzione d!ella l.'ete di re'Cinzione, la cui responsabilit ha carattere autonomo. La Corte orsrserva : Il rico!l"rente ootica nel primo motivo la sentenza iimipugnata [per aver a:itenuto 1che una soltanto, e cio l'urto del loicomotore, sia stata la causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a conco11rere altre cause dirette e indirette o mediate, indi.pendenti dalla circolazione dei convogli fel'll"oviari, tra 1cui in partiicolare la mancata chiUJsura del varco liP'erto da ignoti nella barriera di filo s[pinato che recingeva la sede fel'll"oviaria: ma il rilievo sembra inconferente ai fini della decisdone. Per verit, i su:dldetti princi\Pi accolti dagli airtt. 40 e 41 c.(p. in :relazione alla im1Puta'bilit e alla responsabilit penale, vengono contraddetti ove si assuma, come assume il 1riiconrente, che si dowebbe scindere l'evento dannoso.. inalzato nella sua configurazione unitaria, nelle sue componenti causali ai fini di rsnstenere che ad ogni fattoire caUJsale debba a[Jp1i! crursi il comri'l!pondente teit'!Illine di .prescrizione: se nella (p1roduzione dell'evento danno1so non !Possibile un frazionamento della causalit, tale frazionamento non pu esseire operato neppure ai fini della [pirescrizione rcivile dell'azione di danni. Le considerazioni 1che pll'ecedono giustificano il rigetto, oltre che del primo mezzo, anche del secondo, e del terzo. <::orrettamente la sentenza i:m(pugnata ha considerato 1che (per l'app'.Ucabilit della [prescrizione breve non necesisario che si tratti di danni che siano de1rivati dalla dreolac:z;ione nel senso del .puro rapporto di causa ad effetto, ma 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguentemente, essere ripetuta dai giudice di 1 grado cui sia attribuito per ragioni di competenza i'esame. ideUa materia dei contendere (1).. (1) Nella ifatti:spec~e in esame, arv'ente ad oggetto la disc!riminazione di competenza tra Ooosig.ld.o di Stato e '11cibu.nali ll."legiJonali amrndnistrativi, da attuami in via transirtoda suMa base dell.'art. 42 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, !La SeziJooo ha mdilviidluartio netLl'aivvenuta discussiODJe de[ ir.icoirso, aswattameIJJte idotnea a defJil:i[['e ill. .giudizio, Ulll liimite ianpillicilto ma .s'.Lcm-o a1La ditsposiziiooe sumdicata, che dtspooe in vfa gieneriaile iJ. passaggio dei piroceddimenti ai oompete.nrti T.A.R. dopo lia data del iloro IIIllSediiamento avvenuito iil 1 gennaio 1974; e oil a!llche se, mvece ideiLl.a decis:iooe definitiva, risulrti emessa una mera pronUllllcia ,parziiaile o initeclocrutocia. Niella stessa :rnartieria si :i-annime:ruta che ila Sez. V (dir. otrd. 15 febbraio 1974 n. 116 ne Il ConsigHo di Stato, 1974, I, 255) coo. amp.:iia ed aa:11aJIJtica oodilllarwa ha rimesso la decisione talll'Adunainz!a plenatrlJa.: ail riguCl!ll."ldo, dopo arv:oc ll"ichiamato J,a giurisprudenza deli1a 1Siu(pirema Corte din materia di ilmllillediata apipmazione dellie nuove inotnme su.Ha gdltwiisdicziooe e sulila coonpeiteirwa (1cfr. Cass. Sez. III 19 germailo 1972, n. 137, Foro It., 1972,I, 3559; Oass. Sez. I, 24 apcriil.e 1972, n. 1340, Giust. civ. 1972, I, 1215; Oass. Sez. II, 4 maggio 1972, n. 1350, Foro It. 1972, I, 2917), nooch Jia 1ci!l."co1starnza che, m via g.ene!rale, iii1 legi.is1atolt'e ha spesso cl.WettamenrtJe 1imento dell'obbligazion'.e garantita dal ndeiuS.Sore, pena la decadenza dal suo diritto vea:iso quest'ultimo, si rifedsce sia alla ndeiUS!Sione sem(plice che a quella solidale; ma d:ivemo, nelle due ijpotesi, (o pu essere) il soggetto (pa'ssivo dell'azione. Questa, nel primo oaso, da rilcoliegare anche all'onere della preventiva escussione !del debitore princiipale, contro il quale !Perci va esclUISdvarmente proposta e diligentemente continuata; nel secondo caso, invece, tende solo ad evitare che un ritairldato esercizio del diritto d:i 1credlito :p!l"egiumchi le ;ragioni del fideiussore verso il debitore 1Princ~ ale, onde la giudliziale istanza pu essere indifferentemente riivolta, a 1scelta del 1oreditOO"e, 1contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e 1con effetti ugualJinente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 2 aprile 1974, n. 931 -Pres. La Po;rta -Es-t. Miner'bi -P. M., Cariisto (conf.) -Scimia (avv. Cuzzi) c. Feil'To;vie d'eUo Stato (avv. Stato Gentile). Prescrizione -Danno prodotto dalla circolazione di veicoli in conco mitanza con altre circostanze -Prescrizione biennale -Si applica. (cod. civ., art. 2947, comma secondo). Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve prevista dal second, o comma dell'art. 2947 cod. civ. non necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione nei senso del puro rapporto di caus.a ad effetto, ma sufficiente che vi sia un rapporto di ;d,ipendenza per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla circolazione dei veicoli (1). (1) n principio COil!tenruito ne1Jl'ammotaita decisilOlne si mquaidra ine1lta girurisp! l."Udenza costalllte che !l'iiporta ne1Jl'ambdto delLa ~esc!l.'lizione bi:enniaile prevista dal 1sec00ido ccxmma 1deli'all."t. 2947 ood. civ. ituiflte 11.e pretese risarcitorie che trag.gono comunque origine dalla cwcolazione di veicoli: nel senso che si considera danno derivante dalla ~circolazione quello nei quale la !14 954 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con citazione 20 a{Prile 1967, Benito Sdmia conveniva dinnanzi al tribunale di Milano il Ministero dei trasiporti, ed esiponeva rche il 20 magigio 1962 il 1PI"01Prio fi:glliio Raffaele, di anni sei, era rS1Jato investito da un rconvoglio d!elle FerrOIVie dello Stato in localit Certosra ,di San Donato Milanese, 1decedendo, e 1che, nel tratto in cui eira avvenuta la 1soia;gura, I'.Aim:ministrazione delle Ferrorvie non aveva 1cmato la manutenzione dello sbarramento dli filo sip1inato che se'.t)arava la sede fe'.l'll"ovia11ia dalla zona abitata, presentando detta recinzione un armipio ,passragigio attraverso il quale il bambino si era tpoctato sulla strada ferrata. Ci !Pl'etnesso, chiederva la condanna del Ministero 1convenuto al risarcimento dei danni. L'Ammintstrazione delle Ferrovie dello Stato, rcostituitarsi in giudlizio, contestava la domanda, asst:mendo che il tpll"ocedimento !Penale erasi chiuso con dec.reto di arrehiviazione del 3 agosto 1962 per iiJ:n!Pr01Poni 1 bilit dell'azione, non essendo emel'ISa dal fatto iresiponsabilit dii terzi. Es!Pletata la [prov per testi dedotta 1dall'attocre, il Trilbunale di Milano, con sentenza puibiblicata il 17 llPrile 1969, accogliendo la domanda, condannava I'Amiminisrtrazione al !Pagarmento in favore dell'attore della somma dli L. 6.000.000. Conrsdlderava il tdbunale che l'Amminisitrazione delle Ferirovie, avendo 1creduto di d!over p!'ovvedere alla recinzione di filo spinato della 1sede fe:riroviaria, pur rsenza esservi tenuta per le1gge, aveva anche l'obibll1go ,di curarne l'adeguata manutenzione, ed avendo mancato al 1sJUo oblbUgo, dioverva essere affermata la :sua resiponsabilit nel sinistro. La decisione, im1pugiiata dall'Amministrazione fel"l'ovia:ria, veniva riformata dalla Corte d'AiP!Pello d'i Milano, la quale, con la sentenza denunciata in questa sede, rigettava la domanda, osservando che il diritto al risarcimento dei danni era iprescritto a nOII'lma dell'art. 2947, secondo comma, 1c.c., per es:sere stata 1proposta l'azione oltre il biennio dalla data dli a:richivia.zione del tprocedimento penale. Arvve!I'So tale sentenza lo Sc1mia ha (pl"Oposto r]conso per Cas:sazione sulla rbars1e dli tre mezzi di annullamento: resiste il Ministero dei Tlrasiporn 1con 1contro1rioorso e memoria. Con il priimo motivo il riicoirrente denuncia la violazione e la falsa aa>IPUcazione dielle norme :sul concoil'ISo d'.i causa (airtt. 2043 1C.c. e 40, 41 1c.ip.), rSostenend'o l'ina1P1plfo1a1bilit delle dlisposlizioni dell'art. 2947 e.e., Circoilazdone dei v,efoolo si inserisca ,quale elemento nelJ.a serie causale che ha determinato 1l'evenrt:o dainnorso (cfr. Cass., 27 novemb'.r~e 1973, n. 3245, in questa Rassegna, 1974, I, 921; Cass., 22 luglio 1971, n. 2425; Cass., 13 settembre 1966, n. 2371, in questa Rassegna, 1966, I, 1269; Cass., 27 ottobre 1965, n. 2259, in questa Rassegna, 1965, I, 1192; Cass., 11 ilugLio 1964, I, 1829, i:n questa Rassegna, 1964, I, 892 ove uliterdoci rlchiami. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE !POicili la causa concorrente del Slini:stro era icootituita d!a un fatto diverso dalla circolazione di veeicoli e preciJSlamente dalla d'eficieinte recinzione d'.ella sede fea:Toviairia, e comunque, dalla mall!canzia. di manutenzione. Con il is~mondo motivo il rlcom"ente deduce la violazione delle norme sull'efficacia del igiudicato !Penale (art. 2947, co1mrria terzo e.e.), asisumendo che erroneamente la Corte di merito aveva fatto deco[["rere il periodo di iIJ(["escrri.zione ibiennale dalla data del deel'eto di arichiviazione del p!I'ocedimento penale, riguaridante i conduttori del treno: essendo emersi attraveris:o l'iJStruzione della causa dvile elementi !Probatori a carico del S!Plicazione delle norme sulla pil'escrizione (art. 2947 commi prtmo e secondo c..c.), sostenendo che la [plresicrrizione 1biennale era invocabile in relazione all'otPerato del macchinista, ma non a quello degli addetti alla manutenzione diella il"ete di recinzione, la cui responsabilit ha caratteire autonom(). La Corte 01SServa: Il ricoll'irente Clritiica nel primo motivo la sentenza lmlPugnata [per aver ritenuto che una soltanto, e cio l'urto del locomotOil'e, sia stata la causa dell'evento mortale, mentre in esso ebbero a concoT!rere altre caure dirette e indirette o mediate, indipendenti dalla ci:I1colazione dei convogli ferll."oviari, tra 1cui in particolare la imancata chiuisura del varco apieirto da ignoti nella barriera di filo !S[pinato che recingeva la sede ferll."ovi:aria: ma il rilievo sembra ill!conf&ente ai fini della decisiione. Peir verit, i su:dldetti princiiPi accolti dagli artt. 40 e 41 c.p. in :relazione alla tmputabilit e alla responsabilit penale, vell!gono 1contraddetti ove si as:suana, come aS1SIU!Ille il :rico1'1l'ente, Che si dowebbe scindere l'evento dannoso. inalzato nella sua 1confrgurazione unitaria, nelle sue COlllliPOnenti causali ai fini di sostenere 1che ad ogni fattoce cauisale debiba aipplicaa:' Si il com.i;ipondente termine di prescdzione: se nella produzione dell'evento dannooo non possibile un frazionamento della causalit, tale :frazionamento non !PU eS1Sell'e operato neppure ai fini della 1P11."escrizione 1civile dell'azione .di danni. Le consiiderazioni clle precedono gJustifrcano il rigetto, oltre che del iprimo mezzo, anche del secondo, e del terzo. C::orrettamente la sentenza irm1pugnata ha considerato che per l'applicabilit della [prescrizione breve non necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla drcolazione nel .senso del puro rapporto di causa ad effetto, ma 956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sufficiente rche vi 19.i.a un rajppOrlo di dJiipendenza, per il quale l'evento si colleghi nel determinismo alla ciricolazione dei veicoli. Cosi ritenendo, la Corte di mrlto si attenuta alle (precedenti statuizioni 'di questo S.C., secondo le quali ad integrare l'i(potesii. lt'e.golata dalla nol'lffia dell'art. 2947, secondo 1comma 1c.c., suffidente ,che il danno tragga origine da qualunque fatto illecito, rehe sia strettamente connesso con la ctrcolazione dei veicoli (Ca.$. 11 luglio 1964, n. 1829; 13 agosto 1962, n. 2577; 15 luglio 1960, n. 1029). Nel ooso di 51Pecie, la recinzione della strada ferrata era stata plI'eddJsposta dall'AmminiJstlt"azione in vista e in funzione della ciricola:zione dei convogli ferroviari ed era, quindi, immediatamente. collegata con la circolazione stessa. Se coLSI. , la trascurata manutenzione dello sbaNamento dii rflo SiPinato integrava un'omissione colposa, di 1cui l'Amrmini:strazdone [poteva essere chiamata a ri:sipondere 1crune !Per altri fatto rcolposi derivati dlalla circolazione o ad essa strettamente collegati, cOISicch la il"elativa azdone di responsabilit doveva iretailllente considera'.l'ISii. soggetta alla prescrizione biennale, di cui al 1s1econdo rciomma rdlell'alt't. 21947 C.1c.. -(Omissis). CORTE DI CASS.AZIONE, Sez. I, 18 81Pl"ile 1974, n. 1055 -Pres. Leone -Est. Pajairdi -P. M. Cutrupia (rconf.) -Soc. ,p. Az. Interstrade e Paloni (avv. Ozzola) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Zagari). Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export - Inesecuzione dell'esportazione -Sanzione pecuniaria -Legittimit. (r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928, art. 2; d.l. 6 giugno 1956, n. 476, mt. 2). Violazione delle leggi finanziarie e valutarie -Licenza import-export - Inesecuzione dell'esportazione per impossibilit di collocare le merci -Violazione delle norme valutarie -Sussiste. (d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 2). In caso di licenza bilanciata per importazione-esportazione verso un paese estero, la mancata esecuzione dell'esportazione costituisce violazione valutaria e legittima l'irrogazione da parte del Ministero del Tesoro deZZe sanzioni pecuniarie (1). La circostanza che la mancata esportazione possa essere dovuta ad obbiettive difficolt di coZZocamento deZZa merce sul mercato estero non costituisce esonero daZZa sanzione pecuniaria (2). (1-2) Secondo l'all't. 2 deliLa ilegge n. 4716 del 1956 ai residenti (sul ~fica1Jo di tle :Locuzione v. !l'1arrt. 1 .stessa !legge) fatto divdeto di effettuall'e esportazdioni ed importazioni di mere.i se non iprevia liceooa del com PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 957 (Omissis). -Con decxieto del 12 dicembre 1964, notificato il 25 gennaio 1965, il MiniJStero del Tesoro infliggeva alla Societ per Azioni Intwstrade e al su amministratoce uniico Enzo Paloni, la pena pecuniaria di L. 2.500.000 in via solidale !Per trasgressione valutaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, sul rilievo che due liicenze per scambi bilaillciati 1col GiaipJPone concesse alla predetta Societ erano state utilizzate per la sola i.imtportazione, mentre non erano state effettuate le prescritte esiportazioni a pareggio. Avverso tale provvedimento insOl"gevano la Societ ed il Paloni convenendo in giudlimo avanti il Trrilbunale di Roma con atto di citazione noti.ficato il 13 febbraio 1965 il Ministero del Tesoro e chiedendo dichiararsi che neSISUlla trasglresisione valutaria IPOteva essere loiro attrilbuita. L'Amministrazione si .costituiva e resisteva. Il Trilbunale di Roma con sentenza 12 ottobre 1967 irigettava tutte le istanze attrici. La Corte d'A!Pu;>ello di Roma, su impugnazione della Interstrade e del Paloni confermava la sentenza hn1Pugnata; Osservava la Corte che le autorizzazioni ministeriali di eSIJ;lortazione di mence, 1con 1cui si attua dallo. Stato il monopolio dei mezzi di pagamento all'estero a' fini dd politka valutairia, dovevano essere utilizzate dal privato titolare nei modi limiti e termini ifiJssati dalla Pubhlica Amministrazione. Nel caso sjpeciale !POi di scambi bilanciati, cio per la petente Milndistero del cornmercdo .oon l'estero (d'intesa con qlUlellio dellie fiJillanze). Le ilfoenze ccmcesse po.sSOIIIO 1riflettere UIIla soiLa de11e' due operazioni (impootaziooo o esportazione) OJPPlllre ~edere che le importazioni biilancino esattamente le~. Pokh tuttavia, ai sensi dell'art. 8 deili1a ,stessa [egge i !tle.sidienti hanno l'obbtUgo di cedere Le divise estere all'ufficio italiano dei cambi (attraverso .cui lLo Staito eserciita fil controllo ed il monopoldo suililie ddiv1se estere), ncl prdmo OOISO (quel!lo cio che iLa licenza rifletta iurna soiLa dlel.Lle due opeiraziooi su1ilie mel'cd), si posscmo verificare due ddistiinte situ~om:il: o con lo stato straniell'o destiniaitario de11'operazione cornmeiiciaile sussiste un acccmio e cleairing (o c1i scambi biilaltlJCiaiti), non limporta se biilatell'ale o p!LuriiLateraJie (con itali accordi, aittravevso una cassa COllll\PenlSaziolllli si regolano ~ scambi tra paesi esteri senza trasferimento di div1se: v. FRANCESCHELLI, Scambi internazionali e diritto commerciale interno, in Riv. dir. comm., 1950, I, I e spec. 24 seg. BIGIAVI, I regolamenti intrnazioinali me,diante compensazione (cleall'ing), Roma 1942, passim; L. RossI, Esportazione e importazione, ilD. N111ovd:ssimo d!ig. iit., vol. VI, IP 860 segg.), ed m W caso il.'imporita.toire (o l'esportaire) venser (o rispettivamente ricevoc) id CO!t'll'\iislpettivo trami:te l'ufftcio .cambi del proprio paese, oppuIDe lllOil esistono accordii con il.'aiLtro stato 'ed in tail caso si riioorr:e all!1a cid. compenisazicme privata (detta anche comprivaita ). Si tratta di Ulll accordo rbriaJ un importaitooe ed Wl espoctatore naz1onail.e in modo ohe iLe due pairtiite (que1la iln enrtrata e quelia m usciita) si compensino tm :Loro (nel .senso che l'impocrtartore paga d:irettamenJte il'espoo:itaitore) evitamdo iJ. trasferimento di moneta nazioome (su taiLe 958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO autorizzazione onsaJbilit per la .parziale utili:zzazione di tale liJcenza non richiedeva la [prova dli un danno rper l'economia nazionale, considerando 1che qua1sdasi atto idoneo a violare il monqpolio statale costituiva una trasgreSISione valutaria indipendentemente dalla !Prova di un concreto danno economico. Eguale 1sorte negativa la Corte irilsenvava alla tesi della impos1sibilit IP& forza :ma1ggiore di 1collocaire La me11ce italiana di 1cui alla liJcenza di esiportazione sul mel'lcato giapponese, 1ribadendo che tale fatto non poteva colllfiigurare un'i!Potesi esonerante. Contro tale :sentenza la Societ Inte11strade e il Paloni prqponevano ricorso !Pelt' Cassazione. Resdisteva l'AmminiJSltrazione. operazione V. Caiss., 14 febW-aii.o 1964, m questa Rassegna, 1'964, I, 3.SO e ilil dot1mima FRANCESCHELLI, op. cit., pag. 19 e .seg.; LOJACONO, Licenza minis.teriale ed operazioni export-import in compensazione privata, mBanca, borsa, ecc., 1957, 33; PROVINCIALI, Il c.d. affare di reciprocitd e le compravendite in esportazione, icn Foro it., 1951, I, 1497; AscARELLI, Compensazione privata valutaria e cambio traiettizio, :in Riv. trim. dir. proc. civ., 1951, 303. A1loirch rlcoirire La see0I1Jda lipotesi (e cio quarndo ila licenza mimsteII'iaile artJtrilbruita ad un sogigietto ~evieda ~a il'aiuitorizzadcme alll'impootaziom.e ohe ai11'1esportazione) biLanci:arndosi le due QIPetrazioni, il. problema, teortcamenite, moiLto semp1ificato. Poich non si dO!Virebbe Q1Peralt'e t:rasferime.nrto dli vailuta, ma sollo di meT1ci, non v' neeessiit idi a1CIJJll reg-Oilamento va!lutario (n iin olearing n .illl comp1ensazione privata). Le ,cose per 'si complkano, soprattutto sotto fil profilo :pubblicistico, quando 'UtlJa delle due OlpleTazioni (impoirt o e:xzport) rimatnJe iinaittuaita. drla:ro 1che in tail 1caiso si reailizza ISellliP[1e uina llllfu'lazlione V'a1UJtaria, poiieh, ove si v'eri.fichi l'1esrpoirtazione :senza impoc,taziione, si ha necessariamente una COIStituzJ.OQJJe di deposito di vaiLuta estera a :lavore di !l'eS1demite italiana (1conf. '!1rib. Roma 2 febmaii.o 1959, in Foro it. rep., 1959 voce Esportazione- impot'tazione in. 6) e nel caso cont:rMdo (iimrportazi0I1Je senza esportaiziooe) pelt'ch neeessarilamoote 1si verifica un !Pagiamento di mooce st:ramera con divi:sa nazfonale. ,quest'ultimo, appunto, dJ. 1caso esaminaito dalila annotata decisione che ha esattamente lcitemiuto 1che i!ll rta1e situaz1one ll'icorra iindlrazione valu 959 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di tricoD:'so, 1si invoca violazione e falsa ap1Plicazione della richiamata legge del 1956, noillch degli artt. 1 e 2 del r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928. I riiconrenti lamentano l'erroneit idell'affetrma2lione cil'ca l'unicit dell'autorizzazione. Il motivo infondato. Esattaimente i giudici di merito hanno indivtduato la ratio deHa autorizzazione contenuta nelle due dlicrenze (per scambi bilanciati sfocome provvediimento idoneo aipipunto nella sua unicit indefettihile a realizzare una prec.iJsa politica valutaria ilm[ledendo spostamenti di valuta ritenuti dannosi (Per l'economia nazionale. La frantumazione di tale pir0VV10dimento riduce ed elimina la sua funzione, che non r meramente teettlica di diritto ammini:strativo, ma realizza nella sua p:recri;s:a funzionalit i fini piredetti di politica economica nazionale in (prosipettiva internazionale. Va anzi [p:reso atto che in quesrta 1sede non viene [Pi avanzata la tesi della intervenuta modifica dell'autorizza:zlione originaria, e del resto tale modifica dguardlava pacificamente soltanto la eliminazione della priorit della esportazione di merci in GialP(pone !rispetto alla im!Poirtazione, s:u d'i che esattamente i giudici di merito hanno osservato che, pur SO'P!P!reslla la priorit, la esporta:zlione awebibe dovuto comunque intervenire. Con il oocondo motivo di rico'l:ISo, si invoca vriolazione e fa1s;a apprlicazione delle 1Sltessie norme SO(pra citate noncih omessa motivazione su tairia peirch il duetto in concreto dil mterscaimbiio ha .oomportaito forzataimeillJte che H pagamea:JJj;o ideRa merce hnpoirtata ma aivvoouto con valUJta ., con diamlo all.'initel'esse l!JJazdccmale (y. in .seillJSo conf. Cass. 11 drtcembire 1967, n. 2906, in Foro it., 1968, I, 1018 ov1e nota di riichi:aimo). Di notevoJ.e 1nteresse 1e ,certaimel!JJte .esatto rpure i:l ,priniciipilo elllUC1eaito nella 1secolJ'.lJda massima. StamJte lia stretta ueirdipendeIJJZa dellle due opeiraziOIJJi dii :irrnJport-exproir:t, il'impossibilit so!P['aV'Vlenuta (anche se obiettiva) dii UJna idi esse non vende iLegittirmo iporire m essere soJroanito iJ.'aWtra, pereih m tail caso si pornebbe d,n essere uno .spostaimento di valuta m CODJtrasto con il priincipio del monopoilio 1statale in materia. N ip!U iltlvoca!l'si ila mancanza di rcoilpa, perch essel!JJdo iLe due operazriioni strettamente mterdtpelJ'.lldenti, l'opeirato:re nOltl ipu IPOII'lre irn essere una di esse sea:JJZa essersii. prima aiooextaito di poter 11eail;izzaire il'inltera 0rpe11a:Zliicme. L'operartore economico , qumdi ,vincolato aill'ailternartiva: o esegui.ire entrambe 1e operazioni autorizzate, oppure ritnunziaD:'e ad entrambe. Quest'uiltima soluzione si impone poi qualJ'.lJdo urna deil.J.e due operaziooi sia pe:r quaJ.siaisi motivo :iimpossibile. Jin generale suJ.lia iLegislazOIJ'.lJe vailiutairia v. SALVATI, La viorlazione della legge valutaria, iin Banca, in borsa ecc., 1966, I, 75. 960 .RASSEGNA 'DELL'AVVOCATURA DELLO STATO un ipunto decisivo -Est. Pezzana -Romeo (avv.ti Gentile e Valen:siise) c. Ministeiro Sanit (avv. Stato Azzairiiti) e Coonitato antianaladco Reggio calabria (avv. SoT\l"entino). Competenza e giurisdizione -Comitati antimalarici -Sono organi del Ministero della Sanit -Controversie con i dipendenti dei Comitati -Giurisdizione -Spetta al giudice amministrativo. I Comitati antimalarici non hanno personalit giuridica, ma vanno considerati quali organi periferici del Ministero della Sanit; spettano in conseguenza alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controver~ ie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti di detti Comitati. I CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 marzo 1974, n. 221 -Pres. De Capua -Est. Paleologo -Ursi (avv. Sorrentino) c. Comune dli Poirtici (avv. Salvia), Prefetto di Napoli (avv. Stato Bruno) e S.M.E.C. (avv.ti Pfocwci e Gava). Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Passaggio ai T.A.R. dei procedimenti gi pendenti davanti al Consiglio di Stato -Esistenza di decisione interlocutoria -Spostamento di competenza -Non si verifica. (1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 42). Lo spostamento di competenza in favore dei Tribunali amministrativi regionali non riguarda i procedimenti gi assunti. in decisione dal Consiglio ,di Stato, ancorch quest'ultimo abbia emesso una decisione parziale o interlocutoria e non quella definitiva: in tale ipotesi, infatti, risponde a criteri di logica e di economia processuale evitare che la valutazione gi compiuta dal collegio giudicante sia interrotta e debba (*) Alla redazione deifile massime e delile mote di questa Sezione ha collJJab<>lrarto anche l'Avv. FRANCESCO MARIUZZO. I . I 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguentemente, essere ripetuta dal giudice di l grado cui sia at tribuito per ragioni di competenza l'esame. della materia del conten dere (1).. (1) Nella fattispecie in esame, aivente ad oggetto la discriminazione di cmnpetenza 1Jra COltlJSligJiio di Stato e TtribunaJ.i 1t1egilcmJaM amministrativi, da attuarsi in via transiitoria suiLla base dell'art. 4!2 della 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, !La Sezione ha dnid:iJviJdluaito 111eiLl'aivv0IllUita discussione del ricOll"So, as1IDattamenite idonea a 1defiinWe iJl ,giJudizio, un Limite iimpWicirto ma s:tcurro a:11a di.isposizd.onie suiinclicata, che dispone in via .~il pa973, n. 1397; 19 seittembr e 1972, :n. 21759; 23 nO'Vlerrnbre 1971, IIl. 31396; 7 1nmnembre 19-70, n. 2274; 23 ottoooe 1'967, :n. 2612), 1ainahe ,il:n aiderelllZla 1aihl'1ilndJilrizzio espresso con sentenza 6 giugno 1968, n. 48 dalla COII"te Costituzionale in tema dli legiiJ1ltrlmilt CoistiltuzliJcmial1e idieilile lieggd n. 219 del 1961 e n. 147 dJeil 196.2; 1ahe, 1a .nJoom:a idegJi 1a!D1Jt. 51 1dieil ['.d. 30 dliJoembre 19213, :n. 32.70 e 15 del d.L 7 1a:gosto 1'936, n. 163'9, dJl 00llll1ll"ilbuerube1 ha !I.'obbl:ilgo dii off['liire neilllla delllurmila ,dJi ,SiUJcaeslsJiJone non saio !1.'limdilcaZ1il01I1e di tutiti ri benii costituenti l'aisse eredita['iO, con una desc:rizione particolareggiata delle 10110 ica['atteIDilstilch:e obiertitive dli esis:tein.za, 1erubilt e nai1lul'.1a, ma aitres Ja diJcma['azJilone 1dJel lLooo vailo['1e nelllJaile dn 1comune 1oommelI'cJiJo 1dia 'd:eillerimi.- nBll'lst secOIIldJo 1i Cll'lirtell1i p1Iie1cilsartii dailiLo LSteisso liegilsiliaJ1Joll1e wilbrutall'ro; che rtiaiLe nailooe .cosrt:Jiltiudlsce mdrubbilamenrte umio deglli elementd oocorrienti 1aililia liiqrutdJa~iJO!llJe dJeil wilbuto COiffi1Pliementa1I1e meatz1iJollllarti neJ seo01I1Jdo 1comma ,dJeJl1'1alI1tliJcol10 UI11i100 idlelhlla J.1egge 2.S matrzo 19621 n. 147-e fomessa .od Jimdieidelie siuia di1CJhiiJarr1WJiJ01I11e determ1ililla a CalI'JiJco dell co1t111mibue1I1te .coipe'VoiLe ll'obblld:gio deigli 1iJnilleJiie1sS1i m0111art01I1i sruiliLo stesso lf:a'dbuto co1:mpl!emen1Ja1I1e 1a deaoll'II'elt'e da1li1a data m cud. p& e1ss&1e soo::to lill ll'aipp01rillo rtil1ibu1JBII'~O, dovuto il 1Jr1buto piI'IIIl!oiJpalle ; 1ohe detti :ilnteressli. hail1ll1Jo niatllll"a ~;:lll'ietrbame1Il11Je molI'1ait101I'JiJa, .aon esrtma.neliit di oglnd priofhlio dli 1sa!l'.l2Jiione am:mJiJniiJsrbriativa pro[pll'lJo deilJlle s~II'ailla1ss1e e pene pecumair1iie, dii cruii a.ga.d. ialI'itt. 43 e 712 d!eil ['.rd.ll. 2,3 dliioemb!l1e 1923 n. 3270, ,illlJdJiip1endmtemelill1Je dallie qllllallii (cornei 1dJiJspone 11e1srtuia!lmenille il.',acrft. 4 deilJlla l1egge 2~6 ge1n[]Jad10 1961, n. 2:9) es1sli :soilllo dOVUJtd., cion i!Ja dieCOIIT'enZJa 1su ,iJndiJoailla, p& .effotto ideil. soi!Jo II111JBII'do illlelllla illiiqu:iidJazdio1ne e pagamento del 1lI1iJbuto ieomp1ementacr.1e; ll1iillall'1do che wl 1egrusllailJOII'e !imputa sempl"e, COiil p1IiesumzliJ01I1Je iuris tantum, a diatto dioooso o 1Coil1P101So ideil oontl" lbuenille Pell' J.'ornlilssdicme od imdedelle l'edJaiZIJ001e dJeiliLa denuilllaila dii rucce1sS1il01I11e; che ove, pell', qf(]Jesto fatto so1giget1Jiiv1aim:enite liimpiutaibfue 11:ton sussiJsta, l ':obhligo ,dJeg1lii JiJltltere1ssi mooailloll1i :n:oo isoll':gie per 1carrelllJZa dei!. pireSUP1P01srto di 1sUJa iliegiirtJtima:ziJooe : 1e 1ohe diaitto non JiJmputatbiilJe ail. conif:n:'ibueirute deve gemp1I1e rliJscOllll1lI1a1I1si :nJeill]Je 1iJp1oiteisi :in 1ClUJi Ja dliiv&genza tra vafove dkihiarato e v;aJ.o!I1e definito si coll1cll"eti 618, n. 2297) ilJa quiesitdione clre questa Cor:fJe "'Mamaita 1a diec1diecre OOllllsiiste nelilo \Sltabiliire ise poislsa :liall"'sii (1) Decisione di evidente esattezza. Dando per ius receptum la regola che l'acquisto dell'area stipulato dopo !'.esecuzione della costruzione esprime un risultato identico a quello che si produce con !'acquisto dell'area e La successiva costruzione su di essa (Cass. 22 giugno 1969, n. 2404, in questa Rassegna, 1969, I, 890), ooc()[Te pur sempire verificare, come si rilevava gi nella nota alla citata sentenza, che vi sia assoluta identit tra acquirente dell'area e autore della costruzione; sie la costruzione sia stata eseguita da altro soggetto, (il proprietairio dell'area o un precedente acqui!I'ente) non vi sarebbe pi un identico riSUJ1tato, ma vi sarebbe invece un trasferimento in pi. Ed appunto questo .U caiso deciso: il proprietario dell'area che al'V'eva gi iniziato la costruzione per suo conto dru:ldo1a lll appalto, ha poi venduto all'appaltatoTe l'area e il diritto di sopraelev:are 978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COlffiPI'eindere ;ne1lila 1fattispeicie iaig:evofata a1DJcihe queWLa de1l'aipipaJ,tatO!re ., ohe, dm 'OOII'ISIO dir eseoozi]oore de11l'opeiria, iacqrudishl .il.'iarrea su CIUi ilia costiru- I 2'liloore s()[1ta e, ,qurlJnidli, .aiillchie Iie pairrt:Jii 1dli Ilmmobiilld: dia Wud. edlifiiclarbe. l Ma ilJa rlilsposta idevie essere Illegiarttlvia. i i Lia g:turi~sipo:mdioo2'la di qrtresta Oort:e 1larvlOO"'eviOl1e iailll'esrtleirusilO!Ille dell bei nefiicdo nei caisi ~a IJ:'licordiati trova la sua ratio nel fatto che la fiinaflliJt 1deill1Ja Jieggie dlii ag:eviol!aroe 1chii 1aicqrulilsti: UIIl'aiooa p:er edidicaroe 11'.lfUJOVle a:birbaz'.iO!Illi ugu1allimente :rag:g1ilunJta, 1lallll1Jo re ilia 1oosi1Jru:moore, VIOOlg1a liindizfata doipo ila stiiipulaZliOIIlre del rogi,to, quallllto se veltllga, .illllvecie, cominoiJaita !Pl"funa, lilll vliista dieil. cliutiull1o 1aoqruJiisto. Si Vlell'lirfiioa, cdio, Jrlilspetmo ailJlJa tiipilca prieyliistonie d~a il:lJOOma, UIIlla dirnv1&1SiiJOllle dii itermpli, illerma restrunrlo !1Ja ISOlstOOJZia. Nel 'caiso, iper, dii viwdiirba 1rucce1SSiva ailll'd!nlzJjJo deilllla cOIStmlzJilO!Ille, ci che ll:iiilJeva nion 1sol!o il.'eseClU2'Jilone marlJell:iilaJle iaid opera dli colliu:i cllie aicquiista il.'1aroeia; ma :hl. ,1JL-bolo e Jia finia11iit 1dJelil.'esegruiita 1coSillruJ2'lilonie. E liJn i11eailit, ,ClhJi, nieil. pivopri1o dinteresse, 1iJnJil2'Jia 11ia 1COOltruzJtoore l!l!ellilJe mOII'e dell per:lleziOll!l!amen1lo dJei111'1acqUlls1lo d1elil'ia111eia, iha d!l ip01ssesso diellJl'iairea medlesiima ed eserioirba rbaJle poS!oosso uti dominus (iainiooe se rbail.e airt1001111a no111 ), col COOISe!lllSO 1del viero titollare del dirotto. LnoLtre se iper a~entura . iil rbras:fertilmenito 1dielfil'm-ea llllO!ll doviesse ia'Vlelr ipii ILuJOg:o, per q1U1allli1Jo JI'liguiaroda :iie QPere esegiu:j,te, 1cd ISi tbro'Vler0bbe .g:elilJerlaiLmoo:lle dli illriollllte ad U111 caso pa111ttcoila111e 1dli accessfone (ar.t. 936, .quarto coonmia, 1cod. civ.) con il'obhlilg:o 1dell P111op;riietairiiJo dli (P3iga111e a lSUla sce!Lta dJl ,costo del1illa o01sbiiu2' JilOllle o ll'1aiumenito ,dli vruorie diel :lwdo (iaill1t. ,93,5, seccilnido comma, ood. civ.). Nel 1Cl8Jso d1clll'appail.itaitooe (1che rparticolaiiri ragiond o perch essa assunta dalla legge come fine tendenzia1e ma non assolutameint~ necessario o perch un aV'al!lZo si in concreto l'ealizzato sia pure con violazione di legge, non pi giustificabile l'ecceZJione :alla l'eigoil!a generale de1l'imponibilit. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pr1odiw1rtlIVli 1dii redditto 1tassaib~Le 1oon 1ilmposlla mobilliiiall'le, si T'ifell"liva ~eniell'! icamente aii TeddlirtJi. piiocedenitii dia 1ilndUJstirlie, 1oomimocicd, limpdieg58) 1e ll'ha 1aJPIPl]iilcaito 1c0ll'rreit1Jamenite, esciLudiendio1 che elsso aissoggiettasse a :r:::iJocheZ2la mobtiil.e isolo ti ll'eddiiti piiodottlii 1000 aiiltiVllt :iJsptitrarbe a fine dli Jruicvo. Nel 1seoondo motivio 1dli nicOII'so il'Ospediail:e civii!Le, d!i RJOIV'igto ClelIJJSIUa:'a iJJa 1st:nitetnza rilmpuginaita inel pum:to !in 1oui ha diemso SiU111lJa quie~sttione pd. sill'ettamenitie di meriiito 1001I1coonen1Je 1lia rtJassabiilliJt dielI iresidUJi aittiv:i. dellla giestilone dsipedlatllilooa e isos1Jilene 1che 1Jailii 1residUli nOIIl possono a:SSUllllelre ;Jia II1laitUlra dli :veddiiito, pooch :sono 1sotllvatrll1Ji ailllia disponiibillJilt dieil. rtJiJto.lia: ve; drn.'.laitti !DJOIIl isoi!Jo il'Ospedlail:e 1dievie deviolvieire !l.'1inrbooo rreddliito dieilJJ.e SUJe priestaiiiJOlllli, 1ec1cedenrte ill 1costo; 1aii 'l'liJcOVlell.'I d'l.lJI'lglen2la, ma es:so obbiLLgiaito 1a :vitpOITTtare m btliainmo, nelll'1esell'lmzidio successi~, il.'evellll1Juail.e aV1atn:lJO dii .giesttiOlllle idlei1:1'1eswci2Jilo precedenitie, potendo dJ comUlllli irtiivailerSli delille l.>'pese d.i :spedlatliilt aid essi 1iillllcombelnti, rsugilii even1JUJafJ.d avanzi di gies1lilone deililie 10ipell"e pie rooailii (Vlildli~. idiegilti mitt. 3 e segg., ir.d. 24 ago 1 .sto 1877, n. 402'1, 81 e 8i5 t.u. n. 645 1dlel H~58, din irel!azilooe agilJi airtit. 811 e 84 rr.d. 30 1seitrbembve 1'938, lll. 16311, 78/A e 78/D d.ll. 17 iLugJfo, 18'90, n. 6972, modifilcato COIIl 1. 30 ,!Jicembll"e 1923, n. 2841). All'uqpo il rricorrrenite 11."ii!chdiatma i!Ja 1gtiturlilspll'IUdlen2la allllclllltl1oil1li 1ccmtiirmartlirv1i 1001!1Jsegudrti oon ilia .pirodurzdlonie e 1La pirestaZJfame dJii 1serviiZJi per ii. qUJaJlJi pire1dJilsposta tllil'Oll"giainti.zZ1a2JiJ0111Je dii benii e di aittivtiJt, mal!lJca IOOi. pvoV'ooti deilil'OiSipiediaiJJe fil caira1JteJre di aUJbonomila 1eccmOIIlllJoo, illlecessatrdio pe!l'ch essi .posSattLo asSUIIlJJeire IDlailiu!m dli (("ledJdliillo .1Jaissaibillle 1oon imposta dii :r.m. E i1JallJe oairaitteire esseJllJZli.Jailie dii: lieitta peirch 1i prOV1ellliti deihl'Ospediail!e civtllle o mppvesea::utaoo soiLo iill ClQS11lo deJ. II1lcoviero 'e deilJLe 1spese ll:'litliJI'lJllltiis1 aillLe ii.111Jdiag1ilnd. ed allfle, mirre illlecessatrdie ., ,come 1dieti1Jo nie1U'1alrlt. Hl 1dieil. !!.".d. 30 setteo:nhre 1938, 111. 1631, che dilsClp]Jmava 1ailll'iepooo de~i 1aicmeirtamerutli !Per CIUliJ 1ca1UJsa g\lJi rns1lirtlu1Ji di 1euria dipe00Jlll1Ji da 1pirovliJnice, comunli. 1e da ailrflirii. 0Cll!li, OOl!l rlilguairdo ailie dilairiile 1~bdillirtle per i mailiaiti nOl!l 1abbierulli e pieir d. 11.'iiJcoiveirli. diilspoSJtii. dai~ IIllbi mu1JUJailliist:dioi, .opprurie pircmeng0111Jo ,dJaii. >OO~enisi dolV'Ul1li rdad. maLaiti pagalllhl, seCOIIlldlo ,,1Jariffe 1che d0V1eVla1DJ01 001l11Se1Ild:iie un mairgme oltre i costi; mamglllJe 1che peir .dJovieV!a 1essere devoouto a beinJeficdo ded. find. ii~iJ0111Jailii :diell'e~ ed 1ill!l :speclail modio ailiJJa ird.dumiooo dielli1e !l'lel1JtJe peir i rucovieiri d'mgenza (art. 83 r.d. Cllt.). NeiliLa dl~$1ClipllIDa nOO'IIlllaithna Oila II1lchilaimartia mvvdisabliilJe, tpeirci, 1.l!Il vimcolio iliegaile 1dli des1JilDJa2liiol!lJe dei pirOV'erulli degi.ld OspedJailii di!Peo:idleinti da .oo1Ji, pubbldJci WmicOllio 1che, se,pPUJl'le I110lll. oo deilila soicieit modielrlillla, aMJivliit 1che ;pirJSIUlpp01111e la iStlabiiJJirt ideiJJl'ocglaillliZZJaZJiJ01I1Je ospedlalllieira; opelJ:'la!lll1Je, peralli1Jiro, :sotto ilia Vli.lgliilJanm. e secOIIlldo iLe diiriettive 1dleifil'l8ilUJ1Joirfut armmJillJJs1Jriai1Jilva, lSJ;lOOie qruooldo l'or:gaJillIZZJaizlOllle :fa capo 1aid enrfliJ puhbil.li.ldi. :!JeirriitOll'IJaJ]Ji. Allil'obieziilonie che, dn. geniere, illJeilllla CJIUJailiiifi~ dli un !Pil"O'V'il1Jto quaie ll"JddJil1Jo rtaJssaibdJLe OOlll !imposta dii T.m. llliOl!l WeJnie i!ll OOllllSidemzdJoine 990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO JJa diestilniaiZJiOOJJe diell COllllie s' dietto, rche rla Coosiidieirrarz:diorne deililJa rdiel~one 101bbilliglartorrdra pe;r 1Legge 1dleli prO'V'erntri. dli. Ulll'ra:ttli~ !Pll'Oduttivia dli rserrrvtlizd. ll.'lillJeviain:t sooiJailmente IIlJOltl ibende a dliJscrrirmilnilllll'e rerddirtli mobiil!irari, >bernsi ad 1escche sta a mo111J1:Je dleifilra qUJalilicmooe 1lrtiibutaill'essendo iClell'l1lo dliffilcii!Le sp-iegtarsti !Perch IlJOIIl ,si debba 100lll\silderare (l'letddirbo itaissarbilLe iiJl iresildiuo dJi gleiSlf;liiol[], p& esemptio, dleli mevoar1iii d.ib1Jilci cOIIllUJiliailii o diegllii 0l1ltr:i 1comuniaild. di 1consumo ,e 1si debba IIIl.vrece tassaJll'e d. ooeSidwo dii iges1Ji0Ille dii un ospedale oomunraLe o priovdinlciJa!le. Dev:e aggrungersi rohe ,la 1dsciJpLllla normartliiva degffili ospedali, secondo rill :nruovio 011dilname;n,1Jo disposto con wa >Legge 12 :liebb:tia!lo 1968, n. 132, s' 1ev:Ollrurtia ,con Jl'>aiccenibua.zii:one defillJa 1COillJS~dieriazli0111e pubb1ilcdistJlessere 100111sildiera!1lo sogget1J1Jo paissi'V'O delJ.'ifu:nrposd!lllorne trobu1JaJll'iJa, iJn palll'ltiooLaJll'e ,qwall11to alhl'ii1mpos1Ja di rilcchezJza mobilre (Oass. 12 magg:ilo 1973, lll. 12194, 9 gmgno 1972, lll. 1804, 22 1rUJgililo 1938, n. 2672). 'Ila!le evoilJuzJiJ01111e 1cmUeirtma ovviilaimente ila 1o0111silderiaZl0111e di base, am.ra- iLoga ma meno 1a;ssoLuiba, IIIl. vti11:1t della qwa!le laillJOhie nell ISiiistema lllJOI'IIIllativio prieoediente 1ai1Wa 1CJemlJata :lieggie del 19618, li p110V'e111Jili degili olS1PedJaild gestiti ida erutli 1pU1bbilliJcri illlon emno dia Tlii1leilllerst oOllllJ!pll'lesi lll!eallra noZliOl!lJe 1Jrilbutaxia di re.ddlito. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 991 CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 7 maggio 1974, n. 1277 -Pres. Pascasio -Est. Longo -P. M. Valente (cali invece, in base al criterio del citato art. 27, le quote cedute vanno considerate come quote di comprop;riet del patrimonio sociale, trasferite con i T"eiativi oneri; che una conferma di !Ci Sii rinverrebbe nell'art. 81 della Tariffa All. a) della leg,ge, ragguagliante la tassazione S1Ui .conferimenti al valore loll'rlb dei lbeni conferiti, e nel successivo art. 88 della Tariffa medesima, secondo 1cui le assegnazioni di beni ;per scioglimento della societ, se operate a favore dello :stesso socio conferente, sarebbero tassate come divisione, iei che confemnerebe, agli effetti fiscali, la predetta configull'azione di una [pJ:"ecedente compa-opriet dei beni, i quali andrebibeTo valutati al lordo. La questione Crune sopra sollevata dalla r1covrente non nuova alla giuri~denza di questa supll."ema Co1rte, che l'ha gi p~ volte af:frontata decidendola in senJSo contrario a quello sostenuto dall'AlmrniniJStrazione Finanziaria (Cass., S.U. 22 mcembll."e 1937, n. 3316 e 31 gennaio 1948, n. 146; sez. I, 10 marzo 1971, n. 681 e 121 dicembll."e 1972,, n. 3568). Siffatta soluzione, accolta .nelle tpi recenti, mdlicate. pronunzie, questo S.C. ha deisunta, fra l'altro: a) dalla ricordata autonomia !Patrimoniale della societ in nome collettivo la quale, ancorich priva di personalit giuridi;ca, disci!Pilinata in modo tale da det&minaxet 1per le obbligazioni sociali, una X'eS!Ponsabilit (primaria ed autonoma che incide esclusivamente .sul patrimonio della societ, mentre la responsabilit dei singoli soci, anoorich solidale ed illimitata, ha solo call."attere SUJSJSidiiario, non potendb essti venire escUJSISi per obbligazioni della societ, se pon dopo infruttuosa escussione diel patrimonio sociale (art. 2.304 .c.1c.); b) dalla 1conSJidexiazione che in caso di cessione di quota e scioglimento della Societ limitatamente al socio cedente senza acicollo dii particolari oneri da parte diel cesstionario, mentre il nuovo socio :rdsipondie anche per le obbligazioni sociali anteriori al suo ing,res1so nella societ (art. 22619 e.e.), il vecchio resta responsabile (art. 2,2,93 in T"elazione all'art. 2,290 e.e.) verso i terzi delle obbligazioni della societ fino allo scioglimento, fermo rimanendo che la rei:q>onsabilit sda del primo, sia diel secondo ~ caratterizza come sussidiaria riJSpetto a quella principale che investe il patrimonio sociale; e) dal fatto 1che, in conseguenza, non pu configurarsi, nella descritta ipotesi, un caso dJi oneri che 1pas.sano a carico 1dell'acquirente o cessionario , crune tali assoggettabili ad imposta dii traisferiimnto a sensi dell'all."t. 43 della legge di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRDENZA TRIBUTARIA 993 registro, giacch responsabile delle obbliigazioni sociali era e rimane, in pratica, la 1societ, mentre anche se tali oneri volessero indlividuars:i nella reS)ponsabilit dei soci, non se ne .potrebbe 11.'avvisaire un trasfe rimento _:_ il vecchio oocio rimanendo responsabile -, tanto meno in corrispondenza dell'entit della quota, dato il call.'attere :solidale ed illi mitato di siffatta responsabilit. Considerato tale indixizzo giuxis1prudenziale, come dianzi precisato nelle recenti sentenze .citate, questa S.C. non ritiene che siano state ora dedott nuove e .decisi.ve ra:gioni per discostM\Sene. Ai rilievi di cui SOIPI"a, invero, non vale OIPPOITe n gli speciali orite.I1i alla cui ISlfiregua dleve cons:ideral1si la quota secondo l'art. 27 l.r., giaoch la ratio di tale nol'IIl1a ben pu configura:risi in senso tale da non collidere 1con la soluzion<: adottata (come :precisato nelle citate sen tenze n. 146/48 e n. 3568/72), n, iPer analoghe ragioni, le dis1pooizioni degli artt. 81 ed 8.8 della Tariffa, discjplinati i ;particolari caisi, ll'islPet tivamente, dei conferimenti .per la costituzione della societ, e dell'as segnazione di beni a seguito idti. scioglimento della medesima. Per le LSuesiposte considerazioni, anche il caso di cui all'attuale con troversia, l."iguardante la cessione, da parte dli un socio a consoci di una societ in nome collettivo, della ipropria quota di pairtecipazione, va rilsolto riconfexmandosi H principio secondo 1cui il valore della quota deve esisere calcolato, ai fini dlell'iin{posta di registro, al netto delle passivit. -(Omissis). CORTE Dr CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974, n. 1340 -Pres. Iicardi -Est. Arienzo -P. M. Sbrocca (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. De Baoci. Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Donazione di area -Si applicano. (I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14). L'agevolazione dell'art. 14 della legge ~ luglio 1949, n. 408, per . gli acquisti di aree edificabili si awlica all'imposta di registro sul contratto di donazione mentre esclusa per l'imposta sul valore globale (1). (1) V. Cass. 21 lugldo 1'971, n. 2373 dn questa Rassegna, 19171, I, 1445. 994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con i due motivi di ricOTSo l'.Aimministrazione delle Finanze, ,sotto iJ. (pirofilo Ucabili anche alle donazioni non oistando a tale conclusione n la natura di tali atti, n la ratio della legge, mirante ad inicrementare le ,costruzioni ed'ilizie, n la 1cwcostama 1che il beneficio non si estende agli acquisti mortis causa, i quali sono sog;getti all'imposta dli sueicessione che non hnfposta dli registro. In particolare, ha 1consi.derato che l'io:niposta sui traSlferimenti a titolo .gratuito IP& atto inter vivos imposta dd regi1Stro, tuttora dilsciplinata dall'art. 44 1. 30 dicembre 1923, n. 3269, avendo il d.1. 8 marzo 1945; n. 90 e la 1. 12 maggio 1949, n. 206, modificato soprattutto g'li artt. 13i8, 1319 e 140 della tariffa all. A e istituita l'imposta globale, e che il diverso t:l~attamento .di quest'ultima, la quale non fruisce della agevolazione, giustificato dalla dd:f:ferente natura delle due imiposte. Ed ha agigiunto 1che nel termine acquisti dell'art. 14 1. 408 del 1949 rientrano anche quelli a titolo gratuito e che la destinazione dell'area in ,questione all'ediftcazione, nei terlmini e alle condizioni della legge citata, &a :stata data dal donante e il donatario, accettando la donazione, non 1Poteva che far ;propria anche la destinazione. Quanto alle civcostanze di fatto, non censiurabili m questa sede, stato accertato, e non :SUSISdste 'contestazione, 'che con il 1cont:riatto, sottoposto a regiistrazione, era ,stato donato e :costituito in dote, un diritto di comp1ropriet e di ,sUiPerficie 1con l'onere idi erigervi una 1costruzione di civile abitazione. Su tali rpremesse sono esatte le conseguenze giull."idiche alle quali pervenuta la sentenza impugnata a;piplicando i S1Uddetti principi. Infatti, anche a non volex attrtbuire al termine acquisti ., cui sono ,connessi i 1benefici fiscali dell'airt. 14 I. n. 408 del 1949, il significato tecntco che ricomprende tutti i modi trasla~vi della proprieta, non pu utilmente sasitenersi che nell'articolo citato il termine sud PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 995 detto ricomprenda solo i trasfer1menti, letterali e logici, che giustificano tale limitazione di 'contenuto. Elementi di mag;giore affidamento per la soluzione Idei problema dielbbono rke111cami con riferlmento alle finalit ideUa legge e all'oggetto del benefiicio. Quanto alle rprilllle ll"lilsaputo che la legige tende ad a1;1sicurare l'incremento edilizio mediante agevolazioni fiiscali :sulle 1costruzioni e il 'Caiso in esame, per il fine eressamente d!ichiarato nell'atto ed aiSSicurato mediante l'onere, a carico del donatall'io, di 'Costruire una caisa di civile a:bitazione, il"ientra nella fattispecie legale della no:mna agevolati.va; quanto, poi, all'oggetto del ibeneficio questo Sii dava dall'art. 14 cit. che concede il beneficio dell'imposta fis1sa dii regiistro e !della riduzione al quairto dell'im\Posta ijpotecaria . La pretesa tr:i!butaria in oggetto dliretta a conseguire non l'imiposta globale pirogres:siva sulle donazioni, -che nella previsione legislativa (:r. d. 1. 8 marzo 1945, n. 90 e 1. 12 magigio 1949, n. 206) strettamente coordinata con l'im\Posta di succes:sione e presenta, sotto l'as,petto formale e 1so:stanziale, prqpri caratteri, differenziatori dall'1mposta di registro e, 'come tale, non ricom1Pil."esa nei benefici fiscali (Cass. 21 luglio 1971, n. 2376) -, bens l'imposta nomnale sulle donazioni disciplinate dallo art. 44 r.d. 30-12-192:3, n. 3,2,69 e assoggettate alla tassa progressiva stabilita nella :parte terw della ta1riffa allegata alla legg,e stessa di registro. In conseguenza, non iPOtendosi non qualificare l'imposta normale sulle donazioni, parallela all'imposta sui trasferimenti come im1Posta dii registro con riguardo alla previsione, al contenuto e all'applicaz:ione, deve concludersi nel caso in esame. che i henefici fiscali, previsti dallo art. 14. 1. 2-7-1949 n. 408 e relativi all'imposta di regi:stro e a quella ipotecaria, vanno appUcati all'imposta nomnale sulla donazione, contenuta in un atto di costituzione in d'ote del diritto dii comprol)'1"iet e d supreriicie con l'oneie di ,costruirvi una casa di civile abitazione. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ma.gigio 1974, n. 1342 -Pres. Giannattasio -Est. Brancac1cio -P. M. De Marco (conf.) -MinLstero delle Finanze (avv. Stato SO\P['ano) c. Gondolfi. Imposta di registro -Agevolazioni per le strade comunali obbligatorie -Limiti. (I. 30 agosto 1868, n. 4613, artt. 1 e 10; 1. 8 luglio 1903, n. 3,12, artt. 1 e 3). L'agevolazione degli artt. 1 e 10 della legge 30 agosto 1868 n. 4613 sulle strade comunali obbligatorie, ormai limitata agli atti e contratti RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 996 inerenti alla costruzione delle sole strade di accesso dal Comune alla stazione ferroviaria omonima o viciniore o all'approdo del piroscafo postale (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di J:"icorso l'.Allllministrazione delle Finanze dello Stato -deducendo la violazione degli airtt. 1 e 3 e 10 1. 30 agoisto 1868, n. 46rn, 1 e isegg. 1. 8 luglio 1903, n. 312 e 7 1. 6 gliugino 1913, n. 764, nonch della legge 19 luglio 1964 n. 338, in :relazione all'airt. 360 n. 3 e 5 cpc sostiene che la Corte di qppello abbia eil."J.'oneamente a[p!p].icato nella ecie l'agevolazione fiiscale [pl"evista dall'art. 10 della leg;ge n. 4613 d'el 1868 (;registrazione del contratto dii aipjpalto con imposta fissa), [pevch questa agevolazione, 1Per quanto !I"iguarda i contratti di aiwalto relativi alla costruzione di strade che, come quella che qui viene in considerazione, sono necessarie perr mettere in .comunicazione una :frazione al Comune a cui essa appartiene, fu sospesa dalla legge 19 luglio 1894 n. 338 e ripristinata dalla legge n. 312 del 1903 limitatamente all'i(potesi di completamento dli strade la cui costruzione fosise rimasta incompiuta !Per effetto della legge del 1894, ipotesi ;pacificamente estranea al caso in diS1CuSlsione. La CenS!Ura fondata. Questa Corte '8U\Pirema Sii gi pi volte pironunziata sulla questione con tale 1cen:S1Ura IPlrO!POsta dall'Amministrazione rircoil."J.'ente e ha stabilito 1che l'agevolazione fiSlcale (registrazione con :imposta fissa) concessa con l'art. 10 1. 30 agosto 1868 n. 4613 !Per tutti ,gli atti e contratti conrc~nenti la costruzione e la siistema;;ione di stradle comunali obbligatoiriie, :lira le quali war10 quelle' per le comunicazioni fra le frazioni e il centiro capoluogo del 1comune, dopo esse;re stata sospesa con legge 19 IUglio 1894 n. 338, ricevette una nuova regolamentazione 1con l'art. 6 della legige 8 luglio 1903 n. 312 (e relativo regolamento a,ppirovato con 11'.c,t. 13 dliicembre 1903, n. 351): questa dJS!POSizione conteffiiP'l l'agevolazione IPelr gli atti e 1contratti relatwi alla costruzione, oltre che di strade di allacciamento dei magigioiri centri id!i (?O!POlazione di un comune con stazioni feirrovi. rte o porti dii apjpll'odo di 1Piroiscafi postali, anche delle altre sitxade oibbligatorie cui all'airt. 1 della legge n. 4613 del 1868, pmch la cOS!tJruzione dii queste ultime avesse gi avuto inizio nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore 1di tale leg;ge e l'emanazione della legge n. 338 del 1894 e non fosse stata cOIIJiPiuta in conseguenza della sospensione (1) Viene opportunamente ri.cOlnfua:mato J.'orientamenito gi seguito con la sent. 15 marzo 1973, n. 744 iLn questa Rassegna, 1973, I, 612. PARTE I, SEZ. VI, GIURISP.RUDENZA TRIBUTARIA delle condlizioni dli favore previlSlte da quest'ultirma legge; ne consegue pertanto che per la detta di!S1Posizione l'agevolazione l'esta esclusa quando si tratta della costruzione di strade che non so1didfus:fano a questa condizione ~ctlX. da ultimo la sentenza 15 mat'IZO 1973, n. 744, Che riguarda un caso analogo a quello in esame dlella 1costruzione di stradla di allacciaimento al 1capoluogo 1dii pi :llrazioni dii un comune, e le sentenze ivi ri!chiam.a te). Questa intmpretazione della legislazione vtgente nella materia deve essere confel'ffiata nella decisione della presente causa, in quanto non SUJssi:stooo ragioni per msattendere l'a{PIPrmond:ita e convincente motivazione con 1cui essa s.tata giUJstiftcata nelle !PQ"eCedenti pronunzie. Alla stregua di essa manifesto l'errore in cui incorsa la Cocte di merito, illi{pipoicih questa ha ritenuto aiwlfoaibile l'agevolazione ad un contratto d!i a1P1palto che pacificamente riguardava la costruzione d!i una nuova strada IP& alla.ccli.are la tfrazione di Putzu Mu al Comune dli San vero Milis, .costruzione Che certaimente era iniziata successivamente alla legge del 1894, e questa situazione, 1oome si vi.sto, era affatto al di fuori dei. limiti di al!;l!PHcazione della agevolazione stessa. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 maggio 1974 n. 1345 -Pres. Giannattasio -Est. Santo1suooso -P. M. De Manco (1conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Musmeci (avv. Filetti). Imposta di registro -Mutuo fondiario in cartelle -Acconto in contan ti -Non compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646 -Tassazione autonoma. (r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 ; e d per il motivo che non sussiste alcuna inc~,atibilit :fra la correr~onsione dell'acconto in contanti e la stipulazione del mutuo :Ln cartelle, srbante la funzione meramente strumentale dii queste, dlelstinate ad eisseT'e convertite in danairo dallo steiSso istituto mutuante. Tale i{Potesti. -di qualificare l'ac1conto in dlanaro contante come anticipata, parziale esecuzione .del mutuo fondiario in cartelle - stata pi volte ritenuta destituita di fondiamento da questa Corte Sup:rema (sent. 2,0 marzo 1972, n. 842; 15 ~ile 1971, n. 1056); sia iperich diversi sono l'ogJgetto e le modalit tdlelle operazioni contenute nei due distinti negozi, sia Pel'lch le norme sul ,credito fondiario (art. 16 t.u. 16 luglio 1905, n. 646 e legge 3 febbraio 1961, n. 39) non prevedono la IPOsslibilit dli acconti in dian.aro contante ,ed ,anteriormente all'iiscrizione della ipoteca. Le stesse ipTonunce ora 'citate hanno, tuttavia, affermato che le agevolazioni tributarie previste per il contratto condizionato di mutuo fondiario sono estensibili alla dlisposizione negoziale di versamento al mutuatario dli acconti in danaro contante solo nel caso in cui eSISa sia collegata al contratto di mutuo da nesso ,strumentale di mezzo al fille. E ai !Per effett della nooma pire'V'ista 1n1ell'art. 27 della dtata legge n. 646 del 1905, iri:badita nell'airt. 46 della tabeHa ali. B della legge organica dli reg~stiro. Non :sussistendo alcun motivo ,per discostarsi dai principi gi indiicati dia questa Corte, in cause .r:iguardanti proprio mutui fond'iairi concesisi in Sicilia, non resta ,che esaminare il secondo profilo della questione, quello relativo alla connessione :llra il 'contratto di mutuo fondiario e la concessione dell"acconto in danaro contante. !identiche. L'escl.usiolDle delilia connessiQiil!e tira aiceetto al mutuo lfondial'io, ma del contrario e clio dlel l'acqu1sto delle cartelle fondiarie risipetto al ve!l"samento in danaTo con tante. Poi afferma che la concessione dell'acconto non costituiva altro che una parziale, anticipata esecuzione del contratto di mutuo fondiario ed era, quindi, quale mezzo al fine, in stretta corirelazione con l'atto che godeva dell'agevolazione. Dalla quale frase sembra che la Corte d'aa;>tPello raVV!isi il rapporto di connessione nel fatto che la concessione dell'anticipato ve~samento in contanti non sia altro che una parziale esecuzione del contratto dli mu ziionie .strumentaJie dd 1C001Jd1udiere, 1complietaa:-e o eseguire un 001Iro negozdo. La 1coomessione dunque va vierificata soilo in reilJazione ailil:a fu!lllzione che un negozio compde ll'IJspertto 181Ll'ailtro, ovvemsia atl -goziazione della Commissione provinciale -Azio11P orrHnaria -TPrmine di sei mesi. (1. 19 giqgno 1940, n. 762, artt. 51 e 52). 1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta generale sull'entrata -Entrata imponibile -Interessi sui mutui concessi a comuni e provincie -Esclusione. (1. 19 giuglllO 1940, n. 762, art. 1, lett. f, art. 3, lett. e). Il termine per la proposizione dell'azione ordinaria dopo la decisione della Sezione speciale per l'imposta di negoziazione della Commissione Provinciale delle imposte in materia di valutazione delle entrate derivanti dalle operazioni degli istituti esercenti ii credito (art. 51 l. 19 giugno 1940, n. 762) quello di sei mesi, avente portata generale, e non. quello .di 60 giorni di cui all'art. 52 (1). Gli interessi sui mutui concessi ai Comuni e alle Provincie non danno luogo ad entrate imponibili in quanto sono da considerare astrattamente qualificabili nella categoria A del reddito di ricchezza mobile, a norma dell'art. 3 lett. c) della legge 19 giugno 1940, n. 762 (2). (1-2) Con 1a presente senrtenza, e con altra dellla stessa data n.. 1348, 1a Cmte di Oaissazione, dopo la PTec1edenite analogia pironuncia del 5 luglio 1973, n. 1879 :flra 1e stesse parti, ha I11Uovaa:nenrtie con:fiermaito le statuizioni di cui ailila SellJtenza 22 ,giuglllo 1971, n. 1968, in questa Rassegna, 1971, I, 1395, ov,e, manifestamido diisselllsi. in mcline alli1a seccmda massima, si era preannUillciata la r~posizione della questione all'esame della Suprema Coil'te. CORTE DI CASSAZIONE, Sez; I, 17 maggio 1974, n. 1445 -Pres. kar. di -Est. Miele -P. M. Sbrocca (conf.) -Consorzio Conduttori Stazione di Monta Tauriina dii Fr'osinone (a'V'V. Pagliai} c. Miniisteiro delle Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta di ricchezza mobile -Presupposto del tributo -Entrate di consorzio fra produttori '.' Avanzi di gestione -Tassabilit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81). Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile un incremento di valore (ricchezza nuova) che valga a pareggiare le spese sostenute per la sua produzione o che serva a reintegrare una perdita subita, anche se realizzato con attivit non avente scopo di lucro. Sono pertanto redditi tassabili gli avanzi di gestione di un consorzio fra produttori, anche se tali avanzi per disposizione statutaria (ma non per norma di legge vin PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1005 colante) sono destinati ad essere riassorbiti negli esercizi futuri con eventuale diminuzione dei contributi dei soci (1). (Omissis). -Con il pa:-imo motivo si deduce la violazione degli artfcoli Hl, 91 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 e si afferma che la Commissione centvale ha el'lroneamente qualifiiciato redd!ito l'avanzo di gestione che, invece, deve considera:rsi solo come iparte del capitale dell'ente fomnato dai contributi dei soci, non essendo i contributi conseguiti in seguito ad una attivit dell'ente, di cui il contributo sia CO!l'riisipettivo, n .pe11seguendo l'ente srtesso fini. di lwetro. La censura infondata. Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile un reddito netto, continuativo o oc.casionale, derivante da capitale o lavoro o dal concorso di capitale e lavoro ovvero da qualsias:i altra fonte, fPUrch ess:o non sia assogigettabile ad imposta 1sui tel1reni, srul reddito agrario o srui fabbricati (art. 81, t.u. 29 gennaio 1958). Pertanto oggetto dell'im1Posizione un incremento di valore (ricchez@ nuo~a) e non il semplice introito pecuniario, il quale valga a .pareggiare le spese sostenute per la sua produzione oppure che serva a reinte~are una perdita subita. Alla nozione di reddito estranea la finalit dell'attivit produttiva del reddito che icio abbia owur no SCOfPO di luc:ro e neppure ha rilievo la destinazione che a tale aumento di ricchezza' sii debba o si voglia dare (1salvo che tale destinazione non sia contemiplata espressamente dalla legge ad un qualche fine) e d in quanto il legislatore tiene conto solo del momento in cui detta nuova ricchezza si acquisisce al patrimonio. Alla stregua hl questi criteri non pu duhitarsi che il cd. avanzo di gestione sia da riguandansi come reddito netto dell'ente che lo ha realizzato. Invero i contributi che i soci versano ad un ente, o, comunque, associazione, per pemnettere lo svolgimento dell'attivit !Propria dell'ente a pro dei socii, danno sicuramente luogo ad un introito, il quale, depurato delle SIPese, costituisce un reddito, aggiungendosi, incrementandOlo, all'eventuale patrimonio dell'ente. Tali contributi hanno poi causa nell'attivit economica dell'ente sia pure eventualmente limitata a pro dei soci; ed essendo destinat'.. (1) ldenti.che :sooo le diecdtsiooii in pari data n. 1446-1450. Decisione di evidente 1esaittezza. Sullila questione iiin generale e suil1e viarie eocezionii per Le 'emitl'laite di enti pubbilIDci coo destimiaziione vincoiLata (ospedaiLi, comurni, enti di consumo, mwcarbi d.rttiic.i. .comutllaild. e simil:i) v. Cass. 4 marzo 1974 n. 5,94 mquesta Ra.ssegna, 1974, I, 966, con richiami). 1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO all'impiego diretto ed immediato nell'attivit dell'ente, non IPU ritener: si che essi costituiscano capitale dell'ente. Non ha rilievo, per la pretesa esclu:Sli.one del carattere dli reddito di tale avanzo dli gestione, 1che l'attivit venga svolta non a fine di lucro. Non ha n1P!Pur rilievo che esso, in quanto ormai acquiislito come inaremento di ricchezza dell'ente, deibba essere destinato, 1statutacr:-iamente, allo stesso 1SCOIPO per l'esell.'clizio successivo, con eventuale d:iminuzione della Contrilbuzione del socio, oppure all'acquisto rdli beni a pro dell'ente, giacch d riguarda periodi .dJi imposta succeSISlivi e non quello rispetto al quale si verificato il reddito. Non inutile ricordare che in talune ipotesi il legislatore tiene conto della destinazione del creddii.to, ma non per escludere tale qualificazione ma solo per esentarlo dall'tmiPosta 1come nel caso ad es. dell'art. 112 o nel 1caso dell'art. 83 lett. e), del t.u. 1958, 1cit. D'altronde nell'art. 84 lett. i si qualiificano come redditi anche quelli realizzati da coO(perative o da asso~ ciazioni, in cui esula il fine di lucro e 1si ha una destinazione particolare del reddito, stabilendosii .solo la esenzione dalla imposta e non la esdusiooe della caratteriisflica di reddito. A sostegno della censura proposta non !PU farsi utilmente rifriment~ alla giurispT'udenza di questa Corte, in cui si escluso la srussiistenza di un reddJito nel 1caso di avanzi di gestione di alcuni enti pubbU~i (sent. caiss. 4 ottobre 1971, n. 2696; 26 apcrile 1969, n. 1346; 23 aprile 1969, n. 1310; 2.0 gennaio 1969, n. 136; 4 marzo 1974, n. 594). Invero nelle fattispecie esaminate in dette sentenze stata esclusa la natura di reddto di tali differenze attive, in quanto in quei caisl. per legge, in modo espcresso o iimrpl.icito, esse sono sottoposte ad un vincolo legale di desitinazione ai fini dell'ente, -per cui esse non vanno ad in1crementffi'e, incoriporandoviisi, il patrdmonio dell'ente, dian!do luogo ad un incremento di ricchezza, ma, dovendo in via imimediata esisere impiegate per gli stessi 1scop.i di' legge, esrse differenze attive sono soltanto gestite dall'ente in via puramente contabile, senza alcuna d:is{pombilit di esse. In questi casi, quindi, viene a mancare il reddito nel senso preci:sato. Se invece il vincolo dii d!estinazione non derivi da volont legislativa, ma .sia effetto .della volont del perdpiente, in tal caso lo stesso perci1Piente che, nella Silla libera determinazione, destina quell'introito a determinati fini e d esso fa prop:rio in quanto ha la disponibilit di esso e, d'altronde, come pone il vincolo di desrtinazione cosi pu toglierlo, il che esclude che rsia una ca:ratteristka sua propria, quanto piuttosto una caratteristica contingente. In tali ipotesi viene in ,considerazione solo la fase sucessiva alla acquisizione al patrimonio della nuova riochezza; fase che, pe:r legge, non ha rilevanza, come 1si osservato, ai fini di escludere la nozione di reddito. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1007 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1537 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Silocchi (conf.) -MiniisteTo delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Comune cli .AJScoli Piceno (avv. Viglione). Imposta di re~istro -A~evolazioni per l'acquisto da parte di comunJ di immobili di int~resse paesistico -Vincolo di destinazione ad uso pubblico -Deve risultare dal contratto. (I. 15 luglio 1950, n. 592, articolo unico). L'agevolazione della legge 15 luglio 1950, n. 592, per l'acqisto da parte dei Comuni. di ville, parchi, giardini e altri immobili di interesse paesistico o di, importanza storica, subordinata ad una manifestazione ,di volont di chi ha i poteri di rappresentanza del comune avente contenuto impegnativo ed espressa nel testo dell'atto circa la destinazione dell'immobile ad un uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale. Non pertanto idonea a tal fine una dichiarazione del sindaco contenuta in atto separato e successivo al contratto (1). (Omissis). -Con 11 p;rirrno motivo del riicor:s10 si denunzia violazione ed erronea aip[plicazione dell'articolo unieo legge 15 luglio 1950, 592 e violazione dell'art. 12 delle preleggi sulla intel'{Pretazione della legge, omessa o insufficiente motivazione su IP'unto decisivo della controvensia prospettato dalle parti e violazione dell'art. 151 n. 4 t.u. legge comunale e [pll'ovinciale e comunque dei principi d1e iregolano le manifestazioni cli volont degli enti iPUbbUci in generale e dei comuni in particolare, violazione degli artt. 1, 2 e 7 legge 2,9 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23, legge 1 giugno 1939, n. 1089 in relazione all'art. 3,60, n.ri 3 e 5 c.p.c. Si duole il ricorrente che la Corte del merito aibibia iritenuto che non fosse stata soddiisfatta l'esigenza posta dall'articolo unico della legg 5 luglio 1950, n. 592, quando, al contrario, la permanente destinazione ad uso pubblico dei beni acquistati risultava sia dal contratto di permuta e COIIlJPI'avendli.ta, sia dalle allegate .deliberazioni del Consdglio Comunale e della Giunta Municipale, sia dal vincolo !Plesaggistico imposto nella zona, sia dalla e~lidta dichiarazione iiffi[pegnativa aipiposta dal sindaco in calce all'originale del :J:1ogito di acquisto e permuta. Il motivo non fondato. L'articolo unico della legge 15 luglio 1950, n. 592 (esenzione dal l'i:m,posta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da (1) Decisione di .evidente esattezza. Presurppo.sto deJJJ.'agevoffiazione l'assunzcme idellL'obbiLigo sostanziraille del .comune di idesrtmazicme all'uso pubb1ico e di .cooservaztlone peirmanoo.te dieW1'immobfile 1acqu:iistato; e cd solo se :&mna parle initegirarnte deliL'iatto cli acquisto d 11.ruo/?io iad un vero e proprio obbligo vmcOl1anite (e t:I"a:scrivibdi!Je). I . I 1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte dei Comuni) diel seguente tenore: I contratti di acquisto da tpairte dei Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, (parichi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di imIPOrtanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso ;pubbUco che ne impUchi la conservazione pemnanente come parte del patrimonio comunale giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, 1sono 1soggetti all'impoota :liislsa di registro . Il senso ptrecettivo della nOl'Illa, quale 1chiaramente r~sulta dalla sua dizione letterale, inequivoco: la concessione del beneficio tributario (1mposta ftssa di registtro) subordinata ad una manifestazione di volont di chi ha .poteri dd rawresentanza del 1comune, espreS!Sa in aiP!POsita clausola, avente contenuto impegnativo ed inserita nel tesito dell'atto. Si tratta di uno specifico e rtgoroso requisito formale che deve neceisisariamente aocoIIl{Pagnare l'accennata manifestazione dii volont, requisito che, data la tassativa [previsione della legige agevolativa, non consente fomne equipollenti. Pertanto, va escluso che possa compet&e il trattamento di favore allorquando, come fil verifica ??-ella specie, la dichiarazione imp.egnativa del 1sindaco non 1sda contenuta nell'atto, ma a questo ag:giunta, anche se prima della sua registrazione. Obietta il ricorrente, per sU1Perare l'ostacolo :frapposto dall'accen nata condizione-irequtsii.to di cui alla legge n. 592 del 1950, che la di chiarazione del sindaco, non essendo diretta alla parte v~nditrice, ma all'Amministrazione delle finanze, soggetto estraneo al contratto, ben pu trovarsi fuori del suo contenuto pattizio. Non possibile condi videre questo argomento, perch esso contrastato dalla tassativa pre scrizione di legge, diianzi menzionata. In altre parole, anche se esatta la destinazione della dichiarazione impegnativa, cos come prosipettata dal ricorrente, il ciriterio che questi trae dall'accennata destinazione , per, insufficiente per !Superare quanto esptressamente prescrive ( contesto dell'atto ) la norma in esame, senza lasciar spazio utile per un'interipretazione che ampli la previsione dei requisiti :stabiliti per l'a,pplicabilit della tassazione agevolata estendendola ad elementi estrin seci all'atto. N p01SSono accogliersi le ulteriori censure svolte dal ricorrente nel mezzo in esame. Invero, la Corte del merito, con tipico accerta mento di fatto del contenuto negoziale della convenzione traslativa dei beni, sorretto .da adeguata motivazione, ha rilevato, ad abundantiam che la prospettata destinazione delfimmobile a permanente uso pub blico di parco e giardino era contraddetta dal contenuto dlello stesso rogito d'acquisto, nel quale si .dava atto sia della 1dlestinazione di una porzione dell'area alla costruzione di un albergo dia parte di societ, sia della :possibilit di ,sfruttare, m avvenire, come area edificatoria altre porzioni del terreno acquistato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARll'.A 1009 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1974, n. 1539 -Pres. Mixa: belli -Est. Mazzacane -P. M. Valente (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ospedale dli Foligno (avv. Marini). Imposta s-.:ille societ -Opere pie -Gestione di azienda con fini di lucro -Farmacia -Non soggetta all'imposta. (1. 6 agosto 1954, n. 603, artt, 1 e 3; I. 5 gennaio 1956, n. l, art. 24; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 8 e 151). Con la legge 5 gennaio 1956 n. 1, stato intro,dotto definitivamente il regime della unicit .della tassazione in base a bilancio ed quind.i venuta meno ogni possibilit di tassazione separata per aziende non aventi personalit giuridica; .di conseguenza l'esenzione prevista per l'ente cui appartengono (nella specie opera pia) si estende ad ogni specie di azienda e quindi anche alle azien.de che svolgono a fini .di lucro e in regime di concorrenza una attivit non istituzionale (nella specie farmacia) (1). (Omissis). -L'Almmintstrazione ric011rente, con il primo motiivo denuncia 1a violazione degli artt. 20 e 21 legige 17 giugno 1890, n. 6972, 13 1. 8 giugno 1936, n. 1231, 10 d.l. 24 agosto 1945, n. 595, 1 e 3 1. 6 agosto 1954, n. 603, 24 e 8 t.u. 5 luglio 1951, n. 573, 24 1. 5 gennaio 1956, n. 1, 151 t.u. 29 gennaio 19-58, n. 645, in ;relaZJ.ione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte del merito ha errato nel ritenere esente dall'i.mJI)osta sulle societ l'azienda farmaiceutica della QiPera Pia Ospedale San Giovanni Battista sotto il profilo che non ha personalit giiurid:tca autonoma e ad essa si estende l'esenzione sipettante all'QiP&a Pia. Infatti l'esenzione dlall'imposta sulle :societ a favore delle opere pie giustificata dalla natura dei fini part1cola:ri dli tali enti ed quindi applkabile non per tutte le loro attivit, ma solo per quelle istituzionali. Ci trova conferma nella osservazione che le aziende degli enti pubblici territoriali sono esenti dalla impooita solo (1) lidentica '.lia 1senrtenza din pard data n. 1540. La deciisi-OIIlle din netto contrasto con fa 1sent. 8 novemb:re 1973 n. 2933 (din .questa Rassegna, 1974, I, 238). E' ben v1ero che quest'ultima decd:Sione :liaoevia riferimento alilia J.egge 6 agosto 1954 :n. 1603; illJO'.ll 1semb111a tuttavia cbie dll 1sucioessivo siistema di tassazione per unicit di biilianClio possa dnfluiire SUJlJJa 1SOstainza deJil.1a 0esenZJ.ione; 1l1Il!Che iJn base iaillJ.'1arrt, 151 deil. ,t,U. SUil.Le imposte dli.rette, p['0SUJppOstO idell'esenzi-OIIlle resta 1Sempre 11.'ieseivcirzlio Wn re~ di mOIIlopolito di serW:zi di iiillteresse pubbitioo l!llon a :liJni di 11.u:c:ro; non pu qumdi ipotizziarsi .che un'opera pia possa 1essere 1Sempil.'le ed assolutamimte esente dd'imposta 1e che isiia irrii1evame iJl 1ti.po ,dJi attivit che essa spi1ega, anche se mam.ife.stamente estraneo ai fini istituzd:onailii. i i 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in quanto esercitate in regime di libert 'concorrenza. Infatti ai fini I tributai:i, decisiva la 'considerazione della natura della attivit eserl citata, mentre non ha rilievo che essa 1sia esercitata da un ente con finalit pubbliche o morali. E la ricor.rente richiama, in pi:roposito, le I decisioni di questa Corte n. 1698/63 e n. 1755/63. La ,censlll!I'a infondata. Le d!eciisioni di questa Corte richiamate dalla ricol'll'ente (sent. numero 1698/63 e n. 1755/63) si ri:lleri:scono a fattispecie anteriori alla nuova disciplina im,posta dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, e sono, comunque, SUjperate dalle successive decisioni di questa stes:sa Corte (s,ent. n. 2372./71, 2067 /71, 2337/68). Queste ultime decisioni hanno elaborato il concetto tributario di ente tassaibile in base a bilancio (che costituisce il criterio risolutivo della :presente controversia) con una interpiretazione delle disposizioni legislative 1succedutesli. in materia, dalle quali arppare un graduale spostamento dal regime della molteplicit delle tassazioni a quello della unicit, fino alla abolizione della distinzione tra rediditi delle aziende autonome e irediditi degli enti rproprieta:ri delle medesime. Infatti, :per l'art. 13, 1scondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, era sufficiente, a legittimare la separata tassazione delle aziend! e gestite dagli enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione del bilancio, il Sein!PliCe fatto Che l'azienda fos1se dive11sa anche se gestita in economia e non dotata di sepamta personalit. L'applicazione della ilmposta era quindi basata sul criterio della SeffilPUce autonomia patrimoniale. Successivamente l'art. 10 del d.1.1. del 24 agosto 1945, n. 585, trasfuso nell'art. 8 del t.U:. 5 luglio 1951, n. 573, es:pressamente richiamato .dall'art. 1 della 1. 6 a.gosto 1954, n. 603, istitutiva della imposta sulle societ, rper la ind:i.viduazli.one dei sog:getti passivi della imposta stessa, modific sensibilmente il concetto di ente tassabile in base a bilancio nel senso che tali doves1se:ro considerarsi (in base all'art. 2 del citato testo unico d1el 1951) anche le aziende aventi finalit [piroprie, istituite dia altri enti, bench sfornite di personalit giuridica, quando avevano gestione e bilanci autonomi rispetto all'ente che le aveva costituite (dir. la menzionata sent. 2337/68). La legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente norme integrative della 1. 2 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tvibutaria, in un dieciiso mutamento di prosipettiva, port alle sue estreme conseguenze il pdnciipio della unicit della dichiarazione, eliminando la distinzione fra redditi delle aziende autonome e redidti de.gli enti fPlrOtPrietari delle medesime. Infatti l'art. 24 della legge n. 1 del 1956, abrogando eS1Plicitamente l'art. 13 della le~ge 8 .giugno 1936, n. 1231, sulla tassazione separata delle aziende ,prive di personalit giuridica, introdusse definitivamente il principio della unicit della tas PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARl:IA 1011 sazione p& enti, e non (per aziende (cfr. le menzionate sent. n. 2067/71 e n. 2372/71). Pertanto le aziende delle opere pie hanno (perduto, sotto il profilo fi:scale, ogni rilievo autonomo, e, in ordine alla imposta sulle societ stata cosi esiclusa la possibilit dii autonoma tassazione di aziende prive di ~sonalit giuridica, appartenenti a soggetti tassabili in baise a bilancio (art. 8 d.P.R., 29 gennaio 1958, n. 645), con la conseguenza 1che ad esise si estende 1'esenzione (prevista per I'ente cui esse a,wartengono (art. 151, lett g. t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Sono con evidenza irrrilevanti quindi, le all"!gomentazioni svolte dalla Amministrazione rkorrerite circa la individuazione del fine perseguito dlall'azienida quale limite alla e1senzione iconces:sa all'ente, che sono ancorate e.sclUJSivamente alla no11ma di cui all'art. 3 della le.g1ge 6 agosto 1954 (abrogata 1con decorrenza dal 1 gennaio 1960 in virt dell'art. 2188 t.u. 24 gennaio 1958, n. 645) e che prescindono dialle innovazioni introdotte dalla sicces1siva legislazione pi sopra ricolI'data. ( Omissis). CO:RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugno 1974, n. 1655 -Pres. Maiccaa:- one -Est. Boselli -P. M. Cutruipia (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Straziota. Imposta di registro -A~evolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita di lastrico solare di abitazione non ultimata Decadenza dall'agevolazione in percentuale alla parte non costruita. La vendita del lastrico solare di una costruzione non ultimata, allo stesso modo della rivendita dell'area non utilizzata o dell'area con costruzione iniziata e non ultimata, in quanto rende impossibile la completa utilizzazione del programma costruttivo da parte dell'acquirente, comporta la decadenza dalla agevolazione, nei limiti proporzionali alla parte di costruzione non eseguita (1). (1) V. Oa:ss. 5 dicembire 1972 n. 3505 (m questa Rassegna, 1973, I, 242) ne!Wa qua'.Le 1si precisa che per 1stab&e Se il:a costiruzione ,siiJa o no u:litim:alta, mne dal:l'atto di acquisto lllOIIl vi1suJ.ti un pcrogramma 1edfildzd.o, decve farsi rddierdmento aiLlia iLioooire 1edfilzia. B.iisognierebbe in vero ll'lisbenie!l.1e che ra seguito deli1a vendita del iJJaistrjjco 1so1M1e di costrl\lzd.one non uil1bimata, si vrerifchi decadenza :totaG!e delil'agevcoLazione pier Ll.'acqud.sto deliJ.'1airrea come niell caso di 1costruzione dindzirata daJ].Ll.'acquiIDernrte e uilitimata dia UIIl terzo ~Oass. 13 germaio 1972 :n. 102, ivi, 1972, I, 282) o ,dellJa reraildzzaziOIIle di una parrte soltanto de~ edifi.cd. su di U1I1'1axrea, anche se moilito estesa, lcqrud.stata oon llllildico aitto (Caiss. 10 novembre 1970 n. 2316, ivi, 1.970, I, 1160). 1012 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con l'unico motivo del r.iicorso l'Amministrazione Fii nanziair:ia denunzia viola2lione e falsa a;ru>licazione degli artt. 14 e 20 I della legige 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 360, n. 3, c.ip.c. e ~ cen:sura l'im1pugnata 1sentenza per avere ritenuto che lo acquirente del1 l'area non decade dal beneficio fiscale accoodato dalla ,citata legge quan j do abbia venduto il lastrico solare di una 1c00/truzione non !Portata a termine. I A:ssume l'Aminiinistrazione riicovrente che dalle disposizioni delle ! norme !Citate, in ll:'lelazione alle peculiari finalit rpemeguite dal leg:iJsla i tore, discende che il beneficio fiscale concesJSo dallo art. 14 non compete qualora l'acquirente, senza effettuare la costruzione, !I"ivenda l'area ad un terzo. Se, invece, l'acquirente utilizzi solo parzia1mente l'area, la revoca dlel beneficio parziale, os1sia il contratto viene assoggettato alla normale imposta di trasferimento in relazione alla entit rpercentuale dell'area non utillimiata. I Nella ispecie -sempre secondo l'avviso dell'amministrazione -ri- ~ cor-reva aipipunto questa seconda iiPotesi, essendovi parziale utilizzazione ~ non 'solo quando si lasici inedificata una parte del terreno, ma anche quando -come era avvenuto nel caso esamdnato -sia mancato l'infil tegrale :sfruttamento della !Potenzialit edi:fieatoria dlello istesso: neslSIUlla ~: d!ifferenza essend!ovi :lira il fatto di chi non utilizzi una porzione del- I 1:i l'area -edificabile in SIU!Perficie ed il fatto di chi utilizzi una sola ali quota della potenzialit edificatoria (di detta area) in altezza. Ddver samente opinando, 1si verifkherebbe la duplicazione, anzi la moltiipli e-azione all'infinito della agevolazione in parola che invece il leg1slla tove (a:-elativamente ad una 1stesisa area) ha chiaramente inteso a1c1cor dare :per una sola volta. La censura fondata. ~ D~spone l'art. 14 1cllella legge n. 408 del 1949 che sono 1concessd il beneficio della imposta fissa d!i registro e quello diella riduzione al quarto della iimlPosta ipoteeal'I.a per gli acquisti di aree ecllificabili e per i contratti d:i aippalto, quando abbiano ;per oggetto la costruzione delle calSJe di ,cui al iprecedente airtkolo (,case idi aibitazione che non abbiano il II carattere di abitazioni dti lusso), pul'lch la costruzione sia iniziata ed ultimata entro i tel'ffiini stabiliti dallo ,stesso art. 13 ... (omissis) ... . La 1giUJ:"isiprudenza di questo Supremo Collegio, nella interipiretaz:io ne della norma, al lume della ratio 1cui la legige si ispira in questa particolare materia, non ha mancato idi iporre in irilievo la neceSJSJa:r'ia ~ correlazione che deve 1sussisterie -ai fini della spettanza del ibene-~?: K filC'io -non solo :flria la coltlleessione del medeslimo e l'atto di acquisto 1:. in -riferimento al quale la concessione viene II'ichiesta, ma benanco fra ~-= rllfiwl4111ll11411il&tillllll@1fiwtwi111Blllf&fii[lllllf~11ir11llifj PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 1013 l'atto dii acquisto idlell'area e l'attivitd edificatoria che l'acquirente progetta di realizzare sulla stes1sa, attribuendo alla eiS!Pl1"essione ultimazione dellp, costruzione a[ppunto il valore di evento dal cui veri:ficarsii dipende, nel concomo delle altre condizioni poste dalla legige, il consolidaaisi dello tSjpeciale trattmnento fiscale accol'ld!ato al momento dello acquisto dell'area (Cass., n. 2316 dlel 1970). Secondio tale giuris[pit"udenza, l'obbligo di ultimazli.one del fabbricato vien fatto consistere, pi [)lrecismnente, in quello di condurre a te:mnine la costruzione che ha fomnato ogigetto della autorizzazione contenuta nella licenza edilizia, orssiia nella costruzione di quello stesso edificio .che l'acquirente ha conctretamente JPlrogettato per darre esecuzione al suo pll"ograrrnma costruttivo ed in relazione al quale il beneficio rstato richiesto ed attribuito al momento dell'acquisto (Cass., 5 dicembre 1972, n. 3505). Oribene, intuitive esigenze dii 1coerenza del lStistema iffi/Pongono di attenersi allo stesso criterio anche quando l'accertamento della avvenuta ultimaziione della .costruzione assume rilievo (ex art. 20 legge cit.) agli effetti della ,decadenza IP& la rivendita dell'area. Invero, poich la causa della decadenza dai benefici non la rivendita in s bens la mancata utilizzazione dell'area per la realizzazione del progetto cosrtruttivo in funzione del quale i benefici vennern acco11drati, assume certamente rilievo, ai fini di tale sanzione, il fatto che la .costr:uzione non rsia stata ultimata e 1che l'acquirend!e-rivenditore non sii.a pi nella possibilit di ultimarla. E, siccome ai fini della legge di agevolazione di cui si discute, si ritiene COffilP["eso ilra gli acquisti di aree edificabili aventi ad oggetto la costruzione di case, anc:he l'acquisto, dal iPtr0pirietario di un'area o dii un edificio, del diritto di superficie o dii solP'raelevazione (Ca:ss., 10 marzo 1970, n. 608), si ritenuto che le 1stess.e conseguenze che d'lscen dono ,dalle ~potesi gi considerate (costruzione non effettuata, costru zione effettuata od anche rsoltanto ultimata da altro sogigetto al quale l'area sia rstata trasferita) debborio trovare apa;>Uca2lione anche nel caso in cui -come nella S1.Pecie -la 11.1ivendita concerna l'area SO[plt"astante (lastrico solare) della costruzione non ultimata (Cass., n. 3505 del 1972, cit.; lid, 10-novembre 1970, n. 2316). Si rimane, invero -secondlo la testuale affermazione di questo S.C. (cfr. sentenza n. 3505 del 1972, cit.) -all'interno del CarIIliPO delimitato dalla fattisipecie astratta di decadnza dalle agevolazioni fiscali in questione tanto :se oggetto della rivendita da parte dell'acquirente dell'area edificabile che abbia ottenuto tali benefici, sia la stesrsa area con la soprastante costruzione non ultimata, quandlo S'e oggetto di essa sia il lastrico isolare della costruzione non ultimata.. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1014 Essendosi, perci, fondata su presupposti palesemente mu-one,i, e p!reciisamente: 1) 1su quello della aS1Serita non identilicabilit -ai fini della spettanza (e, conseguentemente, della perdita) dei benefici in :parola della area edli.ftcabile a [piano di CJallllPagna e di quella OO[pl!l'astante un edificio gi [parzialmente costruito (lastrko solan.-e); 2) 1su quello (implicito) d:ella ineststenza di un preciso triferimento della attivit edificatoria dell'acquirente alla costruzione :risultante dall'atto. o comunque dal !P(["Ogetto ~orvato; 3) e su quello infine (pure implicito) che -sempre ai fini del consolidamento del benefilcio attribuito al momento d:ell'acquisto -bene po1s1sa la cOl.Sltruzione iniziata dlall'acquirente (dell'area) essere ultimata da terzi; la i.Impugnata 1sentenza -in accoglimento del motivo ora esaminato deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altra Corte I d'Appello che ;pirovveder anche sulle ~ese del piresente giudizio di fi. ' cassazione. (Omissis). I ~ li r: CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 .giugno 1974, n. 1728 -Pres. Gian-!~ nattasio -Est. Granata -P. M. Silocchi (conf.) -Soc. CEAT (avv. I Menghini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). ~ Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mez-r= I~) zogiorno -Fusione e concentrazione di aziende -Limite territo riale. (I. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38). L'agevolazione dell'art. 38 lett. d) della iegge 29 luglio 1957, n. 634, 1 si applica nel caso di fusione quando la nuova socit risultante dalla fusione si insedi nel territorio del mezzogiorno e nel caso di incorpo' II razione quando la societ incorporante sia insediata nel detto territo rio (1). (1) JJn senso 'confocme Oass. 10 novembre 1971 n. 3186, dn questa Ras- I segna, 1972, I, 106. Per vero non .sembra logica la iLimitazione del fa'1Jtore !:: territorio aiLJ.a solJ.,a nuova societ dsultante dailfLa fusione o aaita sooa so-r ciet inco:rpocainite. Le ag1evo1azioni delJ.'a!l't. 38 vanno poste in relazione i': t:: con queB.a dell'axt. 36 non essendo ammissibtle che per iLe operazio!Ili sue-' cessive (aumenti di ca~taJ.e, trasformazione ecc.) siano posti ldmi.ti pd 1: ompi di quelli 9'al>iilWti p0< 1'-aria cosOituzlone (C,.,, 12 mo.gg!o 1971 I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIIA 1015 (Omissis). -Con l'unico, complesso motivo di ricorso, la Soc. CEAT., deducendo violazione degli artt. 3,3, legge 28 giugno 1957, n. 634, e 12 delle Dis1.posizioni. sulla legge in generale, sostiene che illegittimamente la Corte del merito ha escluso, in base ad erronea intelt"pretazione della norma regolatrice, l'appltcabilit nella fattistPecie del beneficio fiscale previsto dalla 1suciitata legige 28 giugno 1957 (art. 38, lett. d) per gli atti di trasfo:mnazione; ct:UJSione, concentrazione di ditte aventi 1sede e svolgenti la loro attivit indUiStriale o commerciale nei territori dell'Italia centro-meridionale. E deduce. a soste.gno dell'assunto: a) che, in mancanza di estPlicite enunciazioni contracrie, deve ritenersi che per la concessione dell'agevolazione, nel caso di fusione, sia sufficiente che una sola d!elle societ abbia sede nell'Italia centro-illleridionale; b) ohe al suenunciato princi(pio nessuna limitazione pu essere apiportata in riferimento alla sede della 1societ mcorporahte, giacch una siffatta limitazione non troverebbe alcuna base nel disposto legislativo; c) che, comunque, la Soc. A.M.C. , avente sede in Anagni e tuttora in vita al momento della registrazione dell'atto dii. fusiOne, aveva .dilritto all'applicazione del beneficio in questione. La censura infondata; e le statuizioni della sentenza im1pugn.ata, conformi al diritto, devono Testar ferme, tPer quanto la relativa motivazione vada emandata nei selllSi che saranno precisati in appresso. Non pu essere, invero, .condivisa l'enunciazione ptrimaria, fatta dalla Corte d'appello, secondo cui, nei 1casi di fusione dli societ, Selll!Pre necessario rper l'a;pplicazione del benefido fiscale di cui trattasi, che tutte le societ interessate alla fusione abbiano sede nei territori dell'Italia centro-meridionale. Tale interpretazione della norma non pu essere sostenuta in base ad elementi dli ordine letterale, giacoh l'adozione della forma ;plurale nell'espressione atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte venti sede nei territori di cui all'art. 18 risponde ad esigenze me n. 1363, ivi, 1971, I, 895). Se iLa societ pe.r :fu-uih.ie deL1a agevoJia.zdooie deil.iL'art. 36 non pu ciistituire succmsa1i, o assumere intooessenze e parteoipaziond ilil ail1lre 1socieit che, anche .so'.Lo poten2liailmente, ope!lano fuori dell. mezzogiorno (Oass. 11 ma:rzo 1972 n. 706 1e 14 iLuglliio 1972 n. 2398, ivi, 1972, 334 e 844), sembra evidente che ilia stessa societ non possa mcocporarr: ne al1lre che in 1conc:reto, e non solo iportenzia!l.menite; operano fuori del territorio agevoilato. Inoltre non ,,guffiiiente che iLa Societ SI.la liinsediata. nel mezzogtorno, ma occOO:'lt'e 1che nel detto temrtorlo .svoilga ia sua attivit; J."indllicazione ne;l ter:ritcmio del mezzogiorno dell.iLa sede deliLa itlJUOl\11a .societ trisultainte diail.La fusione o .della societ iitlJcompooarnte, avrebbe un via1ore p11.IDamente fo:rmaiLe; ma non questo che richiedono 11.'art. 36 e il.'oot. 38 lett. d). 1016 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ramente grrummaticali, im-te; aissa spesso avviene (ispecie in 1relazdooe ad OOl!ltlraitti eseguili da eDJti pubbl&cd per delega) che dopo ll'a:g.giudilicazdOl!le vengono compiuti atti che sono Pll'eiliimiTIJim-i al!la eseouzd:one dcl contratto (['ente esecuto!l'e dev1e, m adermpimoo1lo di obbtldighi sta:bilditi dm ciroo[im-i o 1I1Je[['atto di deiLega richiedfil'le aai'Ammirrrlstrazfune deiLeganite o i[ comp1etame\ I!Jto di atti iTIJe!l'elIIJti a[ progetto o ail finanziiamento ovv&o a:ttoodere un beTIJesta!l'e); ma .salvo oasi eooezioinali, traittasi di artti di [1Mevainz1a interna 1ll'la deileglal!lte e deLegato inil!lfluenti :suLLa p:eriezione dell. vinco[o oonitrattuale. Anche quando fil. deLegante si riserva di vigd!la:re suilil'opeirato del delegaito imponendo un sistema di veri1fi.che 1e di COllltroilili .sosta1I1Ziali non previsti da :norme idi legge, non 1cambiia ila :r:i1eva1I1Za fOII'maJJe delil'atto di aggdiuclioal!lione. L'a:ggiudiicaziOIIIJe sar qumdi da 1c0t!l:Sidiemre perletta 1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E ci attraveiiso il seguente ragionamento: a) il Comune, ottenuta dal Provveditorato 00.PP. di Pale['ffio (il quale aveva aipprovato il :progetto e ,concesso un 1contributo sulla spesa prevista) l'autori!z2lazione a rinnovare ,con offeirta in aumento la gara gi and:ata deserta, COn provvedimento del 2 settembre 1965 delibeT di iprocedere a nuwa Ucitazione privata, quella aP1Punto che sii svolse il 7 1settembre succei>sivo, nel col\So della quale i lavori furono aggiudicati all'iilllPl'esa ... con l'aumento del 35 % , e, quindli, per una somma maggiore di quel1a di L. 50.000.000 di cui il Comune disponeva ; b) questi, !Pertanto, per potel'!si validamente impegnare ad eseguire la sua prestazione di pagare il maggiore corni.spettivo dell'a(!;>palto , si trov nella necessit, per un verso, di richiedere al Pil"ovved!itorato 00.PP. il maggior ,contributo 1statale e, per altro vel'lso, dli contrarxe 1con la Cas5a DD.PP. un mutuo suppletivo; e) la fattispecie in esame, dunque, autoruzza a ritenere che era del tutto necessaria la successiva e peraltro prevista manifestazione di volont dell'amministrazione comunale, ,conCII"etatasii nella delibera del Consiiglio 1comunale n. 72 del 21 settembre 1965, con la quale venne d:eli:berato appunto di ,chiedere al Ptrovveddtorato 00.PP. di Palerirno il maggior contributo statale . questo il ragionamento che la Finanza 1cens'lllra con l'unico motivo del suo ricorso, denunziando, oltre alla violazlione e falsa awlicazione delle norme vigenti in materua, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione che inficia l'impugnata pronunzia. Deduce in iPil"O[posito la il;icorrente che, non essendosi accertata l'esistenza di a1cu.lla clausola che subordinasse l'impegno del Comune all'avvenuto ireperimento dei fondi, n questo essendo previsto dalla legge come evento condi2:ionante dell'effiicada del vincolo contrattuale, non (poteva nella specie disapiPlkarsi il 1princiipio (ex art. 16 1. cont. Stato X'i!chiamata dall'art. 95 d.l. Pres. Reg. Sii.e. 29 ottolme 1965, n. 6), :secondo cui il processo verbale di aggiudicazione dlefinitiva equivale, iper ogni effetto legale, al con- quando essa vi!noolianite per di soggietto ohe ha mdetto iLa gaira verso il.'aig~udioatario, cosa che aivv:iene 1sempire, a meno ohe netl bamido non si espliciJtamente ,sfJa:biUto, in deroga ailll'art. 16 deli1a ilceggie di .conJtabiliit dd Stato, che l':aggiudiicazdone ha valooe solo pirepairatoo:do. Nemmeno pu rite1Dlei1si che i menzionati. atti rpreldmi:n:ari' 1ailll"eseooziione ai quaild !l'ente deliegiato pu essere tenuto mano mconducibdili alfil'approvazione di oud alil'airtiooLo 81, giacch questa norma fa merimento al'La approvaziione dm SE!ll1SO proprio obblligaitOll'ia per legg,e (e come ta1e rlilevante poc 1l'alitro contraente) e non ad a:litre foo::me a.ttpliiche e facoilitative di .controilil.o sostan2ltaile (Cass. 11 dicembre 1968 n. 3939, ivi, 1969, I, 287), a meno che taluno di detti atti di .controliLo, pur lllon :previsti dai11a ilieggie, si1a assunito cOilile condizd01I1e sospensiva del contratto 1e sia per tai1e ragiiooe opiporrrlbdiLe aJ. contraente privato (v. nota a Cass. 13 dicembire 1971 n. 3610, ivi, 1'972, 130). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRmUTAMA 1019 trato, si da obliga:re senz'altro e immediatamente l'appellante Comune. La 1censuxa fondata. Al princiipio ora rico~dato, 1che 'costante nella giu:rIS[p(['Udenza di questa Corte Suprema (dr. sent. n. 348 del 19618; 2611 del 1969; 115 del 1971; 31227 del 1972,) e la ,cui esattezza data :per certa anche dal giudiice del m~ito, in tanto pu negaJI"Si aro>Itcaz:ione in quanto questi, intertpretando il 1contenuto del veiribale di a:gigiudiicazione, ma ron motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giurud, abbia aocertato l'intento della P.A. di ,rinviare la 'costituzione del vincolo contrattuale al momento successivo della sti(pula del 1contratto, che, altrimenti, ra1Ppresenta una mera fOl'IIIlalit non influente sul vinculum iuris ~i posto in essere col ve:ribale di aggiudicazione: atto in jpalri tempo conclwsivo del [pl'ocedtmento di gara e dell'accordo delle parti contraenti (cfr., per una fattispecie analoga alla presente, Ca:ss., 9 agooto 1972, n. 2656). Senonch :pro,prio con riferimento a tale ind!agine, di essenziale i.J:niportanza ai fini della solUizi.one accolta, che la ratio decidendi si rivela viziata e 1cairente. Il 1SU riassunto ragionamento, infatti, non vale a sanrure la manifesta 1Contraddizione 1Che subito emernge dal confronto fra la premeSISla e la conclusione dell'intero discorrso (art. 360, n. 5 c.p.c.). Quando, nel rpunto sulb b), si osserva dalla Corte .palermitana che, ad aggiudkazione avvenuta, il Comune 1si trov nella necessit di reperiire altri fondi per eseguire la sua prestazione di 1pagare il maggior col'tr]ettivo dell'aP1Palto ., si indUJgia, 'cosi dlscOI'lrendo, su un rilievo che serve in realt ad elud&e ma non a risolvere il problema, i cui termini vengono in tal modo 1spostati: dalla fase (strutturale) della costituzione del vincolo 'contrattual, la sola incidente sull'aspetto tributario (art. 8, 80 e 110 Lr.), alla fase (funzionale) dell'attuazione del r81P'Porto obbligatorio, riguardante invece un momento successivo e, di per s, estraneo al thema decidendum. Ed invero, una volta 1che la stessa Corte aveva escluso il verbale di aggiudicazione de quo dal novero degli atti soggetti ad approvazione o che non possono avere esecuzione senza che sia trascomo un intervallo di tempo fissato dalla legge (art. 81 l.ir.), non si vede come pote.sse poi negargli la normale ed immediata efficacia giuridica, ritenendola apoditticamente subordinata -e senza il 'Sostegno di alcuna norma di legge -alla condizione dell'acquisita provvista finanziaria da parte dell'ente awaltante: cosa che, avendo attinenza all'ade:rll[pii.mento e non gi alla formazione del contratto, non pu iipso iure elevarsi a condizione della validit o efficacia del vinculum iuris, senza che ci risulti da una espiressa manifestazione di volont della P.A. eventualmente interessata a rinviare il suo impegno. Questo, dunque, era d che il giudice ,di merito doveva accertare, i()rima d:i dedurne ,che, LSUiSS~stendo per l'ente la necessit di procurarsli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1020 la ma:g;gicxre CotPertUJra, il vertbale dli aggiudicazione IP&des:se per ci stesso il suo valore di atto defillJittvo ed equivalente per ogni legale effetto al >Contratto di appalto. Ma quando, nel [pUilto S'Ulb e), la Corte d'appello si dice autorizzata a ritenere 1che era ne~essaria la e S'UIOcessiva e !Peraltro prevtlsta manifestazione di volont dell'amministrazione 'comunale, non fa altro che Jiquida:re, 1con quesito bveve e oscuxo inciso, l'unico argomento destinato a sorreggere l'emessa pronun.Zia: d!i 1cui, pertanto, non si riesce a ricostruire l'iter logico giuridico. E ci pooch un si fugace aiccenno, non !Pll"eceduto n :seguito da alcun chiarimento, ma inseriito d!i sfuggita e ambiguamente nel contesto dii tutt'altro discorso, lt'im.ane un frammento isolato e indeciflrabile, da esso non risultando: quale fOS1Se questa manifestazlone di volont; quale il suo 1contenuto; dove e quando e$p(l"e.ssa; a quel fine diretta; 1se, in 1Partiioo1a:re, fosse intesa a regola.re solo l'ai91Petto contabile, interno all'ammini.srtlrazione dell'ente pUJbblico, o a :riflette11Si anche sul lt'apporto esterno 1col IP!l."ivato 1contraente, e in tal guisa da .subordfinare la definitivit dell'aggiudicazione alla stipula del successivo contratto. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 igiugno 1974, n. 1830 -Pres. licrdi -Rel. Aliibrandi -P. M. CutrU1Pia ~conf.) -Ministero dei lavori ;pubHci (avv. Stato Tarin) c. soc.n.1c. Croce (avv. Andlreini e Cendierelli). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Documenti contabili -Firma dell'appaltatore -Onere della riserva. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -Fondatezza -Interessi -Decorrenza. (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, quarto comma). Nell'appalto di opere pubbliche le riserve dell'appaltatore sono correlate non allo stato di avanzamento dei lavori ma a quello di una regolare contabilit, essendo appunto questa e non altra quella che deve essere firmata dall'appaltatore. L'onere di fo1mulare la riserva, infatti, ha per presupposto la firma dei documenti contabili, ed in correlazione a tale adempimento che l'onere della riserva va osservato al fine di evitare la decadenza (1). (1) LI p-i:nciipio:, ms CO(l]JsideraJto, esatto, ma appatrte di equiivoca poirtaita se llifulrilto aMa speme decisa; in sembra poteirsi. gj.JuJstiifoar, m taJ.e prospettiva, peir ila esp!t'leSSa pvemessa seCOllldo oui illa ~01DJ0 del giudiice di merdlto, in qUl8illJto appil'eZ2lamenito di fatto, !DO!llJ era SUISOettiibile di riesame. chiaro, dndlatti, che !La fiirma .a,ell1a ,OODJtaibiliJt, arnche se c.d. !P'I'OVvdisorria, e ailJche se fatta al solo fine d:el rilascio del primo ertificato di pagamento ., OOill(pOlrta oomUi!llque i'oliliere dell.'appawtaitore di :lioirmuilare, a pe!IlJa di decadenza, ile !ciserve irelaitive aiJ.ilJe patr1Jiite CIOiilJtabd:lIBzate; cosi come 1evidelillte ohe il'aippLiicazimre di un prezzo urni;tairio diV1erso da quello aipiplioaibfilie, l!tmgi dail 001IJ1senitire di prom:aistilillaire ile riserve dell'apipalJtaitoire ailiLa definditiva, ed evenitualimenrte ,., 1971, 218; Coill. airb. Roma, 23 maggio 1970, ibidem, 130; CoN.. iarb. Roma, 20 febbrailo 1970, ibidem, 101; OoN.. atrib. Roma, 20 ottobre 1969, ivi, 19<70, 29<1. 1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N, d'altro lato, dato individuare il lamentato enoxe di giudizio, p011ch 1come dottrina e giurisprudenze, ordlinaria ed a11bitrale, concoirdano, le riserve 1sono correlate non allo stato di avanzamento dei lavori, ma a quello di una regolare contabilit, essendo appunto questa e non altra quella 1che deve essere firmata dall'al()!Paltatore (art. 54 del regoloonento 25 magigio 1895 ,n. 350). Infatti, l'onere di fonnulare la rtserva ha per pres1111pposto la firma dei dlocumenti 1contabili ed in covrelazione a tale adem[pimento che l'onere della riserva va osservato al fine di evitare la decadenza. -(Omissis). (Omissis). -Con il terzo motivo l'.Armministrazione dei lavoiri pubblici, denunziando la violazione dell'art. 36 d.P.R: 16 luglio 1962, numero 1063, in relazione all'art. 360, n. 3, 'CIP'c., si duole che la Corte del merito aibbia staibilito la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale, in violazione di quanto ruiwone il ieitato art. 36. Questo motivo fondato. L'art. 36, quarto comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel dIS!Porre che sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti idel decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie , stabiliS1Ce il termine ini21iale della decOI'll'enza degli interessi, con esclUJSione di ogni altro dies a quo, i!ncluso quello che coiillcide con la prCJ!POSizione della domanda giudiziale. Tale di:S1Posizione non stata osservata dalla sentenza Jm\Pugnata. Questa, pertanto, dev'essere cessata in relazione al motivo accolto 'con r~vio della causa, iper nuovo esame, a giudice di pairi .g;rado, che iprovveder, sul ipunto relativo alla decovrenza degli int&essi, in conformit a quanto stabilisce il citato art. 36. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2082 -Pres. Mac1carone -Rel. Alibrandi -P. M. Sbrocca (conf.) -Prearo (avv. E. e U. Veronesi) ic. Minilstero d!ei lavori IPUblici (avv. Stato Conti). Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Motivi di ricorso - Questioni nuove -Improponibilit. (Cod. proc. civ., art. 360). Appalto Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore Fatto continuativo e provvisoriet delle registrazioni contabili -Deducibilit nel giudizio di cassazione -Esclusione. (R.d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54; cod. proc. civ., art. 360). L ki'' 1:: ~:: ti i~ PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1025 Appalto -Appalto di opere pubbliche -Capitolato speciale di appalto - Natura contrattuale -Violazione o falsa applicazione -Dedu zione in sede di legittimit -Esclusione. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 323 .e 330; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 42, secondo comma, e 45, 8eoondo comma). Procedimento civile -Giudizio di cassazione -Censura che investe una sola delle distinte ed indipendenti ragioni sulle quali fondata la decisione impugnata -Inammissibilit. (Cod. proc. civ., artt. 100 e 360). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Maggiori oneri -Requisito dell'imprevedibilit -Riferibilit alle sole circostanze considerate rilevanti dalle parti contraenti. (Cod. civ., art. 1664, secondo comma). Non consentita la proposizione nel giudizio di cassazione di nuove questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giu dizio di merito, la cui soluzione richiede nuove indagini ed accertamen ti di fatto (1). Non possono essere dedotti per la prima volta in cassazione, per il divieto della proposizione di questioni nuove, il carattere continua tivo dei fatti ,dedotti in riserve di appaltatore di opera pubblica e la natura provvisoria delle registrazioni contabili sottoscritte dall'appal tatore senza riserva (2). I capitolati speciali di appalto, predisposti, volta a volta, con rife rimento al contratto che, nel singolo caso, l'Amministrazione intende stipula1e, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti, hanno natura contrattuale; la violazione o falsa applicazione delle loro clausole non pu quindi essere de,dotta, a norma dell'art. 360, n. 3, c>.p.c., quale motivo di ricorso per cassazione (3). inammissibile il motivo di ricorso che investe una soltanto delle distinte ed indipendenti ragioni sulle quali sia fondata la decisione im (1) Giurisprudenza costatnrbe. Da wtimo, c:fir. Oaiss., 27 .gtug:no 1974, n..1925; 9 maggio 1974, n. 1323; 20 febb!l1ado 1974, II1. 459; 20 febb~aiio 1974, n. 454; 8 :liebbirado 1974; n. 366; 14 ~ennia1o 1974, n. 101. (2) Appliicazio!I1e, :in coillC!reto, .del piiiinciipio di cui alla prima massima. (3) Ocmf.: Cass., sez. 'lllll., 8 mairzio 1958, n. 793, Giur. it., 1960, I, 1, 882; Oaiss., 27 genniailo 1961, n. 143, Foro .aman., 1961, II, 218; 27 ~ea.mado 1961, n. 142, Sett. cass., 11961, 225; 26 aprilie 1951, n. 1020, Res:p. oiv., 1951, 344; Co:rite dei 1conti, sez 1conrbroillLo, 25 ottob!l1e 1956, n. 81, Foro amm., 19'56, III, I, 123). La natura coill1lrattuailie d!ei capilbolati specdiaili pacifiica aniche in dottrina; cfu". CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 1.971, pag. 189, ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1026 pu_gnata, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione .della sentenza che rimarrebbe sorretta dalle argomentazioni non investite dal gravame (4). Nell'appalto di opere pubbliche il requisito della imprevedibilitd dei fatti ac:Ldotti dall'appaltatore come causa di maggiori oneri assume rilievo solo quanto si riferisce a circostanze considerate rilevanti dalle parti contraenti, mentre rimane indifferente, ed quindi superfluo verificarne la sussistenza, quando attiene a circostanze di fatto la cui rilevanza sia esclusa dalle clausole contrattuali (5). (Omissis). -:----Con il rpll'iimo mezzo del ricor:so il Prearo denunzia la sentenza impugnata sostenendo che questa, :rispetto alle d'ue forniture di pietrame, oggetto della 'riserva n. 1, abbia erll'oneamente ritenuto che si era verificata la .decadenza dii esse ricoNente a causa del- l'omessa formulazione di telIJ1Pestive riserve nei documenti contabili (art. 360, n. 3, c.(p.c.). Deduce, al riguardo, che l'accennata o:rniJslsione non poteva deteTII'D..inare la decadenza dlell'aiP1Paltato'l'e dalla cfa.colt di chiedere un maggior Compenso per .i pi giravosi oneri LSostenuti, sia perch quelli allegati dall'ai.P1Paltatore erano fatti contimiativi, ;ri:sPetto ai quali, (per eSIS&e senl1Pa'e rilevabili, non pu rparlarsi di tardivit delle iriserve, sia perch trattavasi di registrazioni (provvisorie in corso d'opera, rispetto alle quali non sol'lge .(per l'arprpaltatore l'onere di formulare riserva. n motivo non fondato. Con la IPI'ima riserva, come .stato chiarito nell'esposizione dello svolgimento del ,processo, il Breaa.-o aveva 1sostenuto il suo diritfo ad un pi elevato com!P'enso stante la maggiore onerosit della fornitura di pietrame, data l'indliS!ponilbilit, per il traisipqrto, di grosse ba:rche, ivi richiami e .p.lieciedenti .in nota. SuilJla iDJaitura d~ oapd.lto1aito gener~e di aiprpalJto (IlJ()['OlUlltiva nei lt'arprpOII'ti fria i rp!l'iviati e ilo Stato e gJii. enti pubblici che siano tenuti per iLegge ad iaidottario, e colrlltrattuaiLe mvecie quando sia rilchiiamaoo :Ln convenzj.oni stiipuliaite da aiLtri enJfJi pubblici} c:fu-., da wtimo, Caiss., 12 ottobre 1973, n. 2571, m questa Rassegna, 1973, I, 1189 ed ivi precedmiti mooita. -(4) Prmcipio .coIJJsolidato. Da ultimo, dr.: Cass., 15 magigio 19'74, n. 1391; 9 o:nagg~o 1974, n. 1323; Z3 a[>'l1iile 1974, n. 1168; 2.9 marzo 1974, n. 894; 28 marzo 1974, n. 843; 22 :liebbll'aio 1974, n. 519; 14 gennaio 19174, n. 101. (5) Niehl'uiLtima ipa!l"te deliLa motivazione (dalilia q'llla1e esWaitta la massima) vilene espressamente pvecisa1lo, riJJevlaindosi pod. Ja superfluit, in ra PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1027 ma, ris~petto alle !Pl"ime due forniture di pietrame, contabilizzate, ri~ ettivamente, il 14 1settembre ed il 25 ottobre 1964, l'appaltatore non ha formulato teIDiPestirve riserve e la Corte del merito lo ha ritenuto decaduto, a norma dell'art. 54 del r.d. 5 maiggio 1895, n. 350. Con il motivo di iric011so 'che si esamina, il Prearo, .c:eru;,urando tale statuizione, 'solleva du!i! questioni che sono entrambe nuove, peiich nelle !Pl"egresse fasi di merito non stato prospettato n il caTattere continuativo dei fatti di cui alla prima riserva, n la natura provvisoria delle regiJStirazioni contabili 1concernenti le (prime due forniture d!i 1Pdetrame. Ora, ,come .gimisprudenza ,costante di questa Corte s:upll"ema, non 1conisentita la proposizione nel .giudizio di cassazione di nuove questioni o di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio dii merito, la 1cui soluzione richiede nuove indagini ed aocert.ament di fat~o (cosi, da ultimo, 1sent.ze n. 778 e 2000 del 1973). Nel 'caiso in esame, le due questioni nuove sollevate dal ricorrente sono inammissibili, a;p[punto 1pevch postulando degli accertamenti dli merito in 011dine sia alla natura continuativa, oru>ur no, dei fatti che avrebbero dato luogo a pi gravi oneri per l'apjpaltatore, siia al carattere provvisorio delle registrazioni 1contabili relative alle pll"im.e due forniture di pietrame. Ne consegue che il mezzo di ricorso, aru>unto (perch con es.so si deducono questioni il cui esame precluso, non pu essere accolto. Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 C.,p.c., 1che la Corte dlel merito, sempre a !Pl"Oposito della prima riserva, incorsa in errore nel ritenere che il mezzo di trasrporto del pietrame usato (autocar:ri o barche) non incideva sul prezzo dell'opera. Sul punto, il Prearo sostiene che la sentenza impugnata, con .gioil.1Je di taJe a9smben1Je IJ['eclwsi0il.1Je, di niiso1LvE!!l"le iJ1. prob~ema sul:l'applicabilit deWarr-t. 1664, dl 1coclice civile agli apipaLtd di opere [pllbbli1che, che il a:iequisii1Jo ideLLa ~evedilbihlit ovviamente non pu non essere riferito che alle sole circostanze considerate rilevamti dalle parf!i contraenti >; e la precisaziom.e utili.e ed oW>orluna, peiich spesso crie pi onerose difficoJJt dd esecuzio1ne vengcmo dedotte, e a voJ.te ll."kOnOS1Cilu1Je, prorpirlo con lt"i:fe. ' I I II . I ___.,~dfAr,.J 1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivazione insufficiente e contraddittoria, ha inesattamente affermato che la norma di cui all'art. 19 lett. c, del caipitoleato speciale analoga a quella dell'art. 21 dell'elenco ipll"ezzi, iprevedendo entrambe il facoltativo ima;>iego della bwca o dell'autocariro per il trasporto di pietrame da annegamento. Il mezzo non si ravvisa fondato. Questa ,censura va esaminata in base alla IP!l'emessa, conforme alla giuriaprudenza di questo SUJin"emo Collegio, che mentre i 'capitolati generali di ~alto hanno natura regolamentail.'e e valo!l'e normativo, tanto vero che assumono la forma di decreti ministeriali (art. 45 !l'.d. 23 maggio 1924, n. 827), i capitolati IS{Peciali -(pll"ediStPosti, volta a volta, con riferimento al contratto 'Cihe, nel :si.nigolo caso, l'Amministrazione intende stipulare, determinandone l'oggetto e precisandone i particolari patti -hanno natura ,contrattuale, come del tutto incontroveTISo in dottrina. Ne ,consegue ,che l'asserita violazione o falsa 31PPilicazione di clausole del ,carp>itolato particolare d'ap1palto, non !PU essere dedotta, a nOl'IIIla dell'art. 360, n. 3, cod. !Proc. dv., quale motivo del iricm-:so per cassazione. Ci ipremesso, questa Corte S'U(prema osserva che, nella S!Pecie, lo esame dlella censura mossa dal Prearo resta limitato, per quanto dianzi si. detto, al denurnZiiato vizio dli difetto di motivazione, (pll"osipettato sotto il dua;iUce 'i)rofilo dell'insufficienza e della contraddittoriet. Ma neipipu:re sotto tale aspetto la celllSUra !PU dirsi fondata. Infatti, la Co;rte dei m&ito ha preso in esame il ,contenuto dell'art. 19, lett. c, del capitolato ~ciale del 7 ottobre 1963 e quello del n. 1 dell'elenco prezzi e, rposte a Ui che, stando in (Luogo chiuso iparral, aittraveirso diffusoiri all'uopo colfocaiti, ad una moltitudtne di eciale, con la I quale ogni variazione dell'importo delle diverse categorie di lavori pre I vtste in 1contratto ricondotta alla disci1Plina dell'art. 14 del cap,itolato generale, 1con la 'CO'.IJJseguente esclusione di ogni c(){lllpeiliso 1Per l'aiP!Pal i' tatore ov:e l'aumento non :sU(peri il quinto dell'importo coonipleslS!i.vo dell contratto. La Corte di a[p[pello ha ritenuto 'che con questo !Patto le parti abbiaho inteso escludere l'applicabilit, nella specie, dell'art. 13 del ~ ~ . carpitolato ,generale, secondo cui S(petta all'a[p[paltatore un equo com ~ ! penso quand, in 'conseguenza di varianti !I'egolarmente ood:i.nate, Sii determinino modificazioni (piregiudlizievoli delle quantit delle varie ope 1 \ I I re, 1singola~ente 'collJsiderate. Ha, poi, agigiunto 'che l'art. 13 sarebbe comunque estraneo alla concreta fattiS1Pecie. Tale norma, infatti, si riferisce alle isole varianti, in 'sen:so stretto, ordinate dall'.Aimministrazione nei modi di le~e, mentre nel caso in esame, non si ebbe una variante dil'iI>osta dalla 'coonmittente, ma si verific la diversa tpotesi della necessit tecnica di adio;perare una quantit dli [pietrame maggiore di quella I I prevista per ottenere il risultato, perseguito dal contratto. Ora, va rilevato 1che contro questo secondo ed autonomo ar:gomento, I I idoneo a sovregigere da solo la statuizione sulla II'iserva n. 3, nessuna censura ha mosso il r1coirrente, onde il mezzo si il'a'VlVisa inammissli!bile. Infatti, come giuriiS1Plt'lldenza costante ,di questa Corte sUipil"ema, l'eventuale accogltmento della mossa doglianza non !Potrebbe determinw-e la chiesta 1cassazione diella sentenza, 1che :risulta (pur sempre sorretta dall'ar: gomentazione non investita dal ~avao:ne (v. sent. n. 653 del 1970; 1sent. n. 541 !del 1971 e sent. n. 695 del 1973). Con il quarto motivo, :PTOIPOSto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. !P'roc. civ., il ri!corirente 1si duole 1che la Corte del o:neirito a:bbia rigttata la richiesta di cui alla riserva n. 4 (magigioir pil'ezzo 1per la indi51Poniibilit di cave vk:ine alla localit dei lavori). Deduce il Prearo che la Corte d'a,p!Pello ha male intel'pil'etato l'art. 9, lett. a), del capitolato sipeciale, che esclude ogni COIDIPenso nell'ipotesi in cui l'imrp:resa sia costretta a .prelevare materiali da cave pi lontane. Aggiunge che la sentenza viziata da motivazione insufficiente ed incomipleta. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1035 nali straniere nel territorio della nostra Repubblica, salvo i casi espressamente e tassativan:iente indicati dall'art. 12 co1d. pen., fra i quali non prevista la continuazione, non potendo questa essere considerata un effetto penale della sentenza di condanna (n. 1 del comma primo del citato artic9lo). Ci peraltro non esclude che possa ritenersi il vincolo della continuazione fra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero, ma perch sia applicabile l'art. 81, comma secondo, cod. pen. necessario che gli uni e gli altri siano giudicati in Italia ovvero che il colpevole, dopo essere stato giudicato all'estero, sia nuovamente giudicato in Italia a norma dell'art. 11 del codice predetto (1). (1) Lai sen~enm !POOaiLe sWainiem !Pill, !pl.t'lma de[ 11.'!Lccmosoimerruto, essere isC!l'iitta nel casellario giudiziale, a norma deM'art. 606 CJP.p.; ~gli effetti deiLl'iiscrizione, v. L'iscrizione delle sentenze penali straniere nel casellario giudiziale : effetti, in I giudizi di costituzionalit e il contenzioso de~lo Stato negli anni 1966-1970, III, p. 799. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 9 novembre 1973, n. 223,4 -Pres. Erxa -Rel. De FaLco -P. M. Conf. -Riic. Randazzo ed altri. Procedimento penale -Esecuzione -Incidenti -Impugnazioni -So spensione dell'esecuzione -Incidente relativo alla restituzione delle cose sequestrate, in pendenza di ricorso contro ordinanza che provvede sulle cose stesse -Decreto ex art. 631, 'comma terzo cod. proc. pen. -Inoppugnabilit. (cod. proc. pen., artt. 190 e 631, comma terzo). Il decreto previsto dall'art. 631, terzo comma, cod. proc. pen., emesso dal giudice dell'esecuzione in sede d'incidente relativo alla restituziOne delle cose sequestrate, in pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che provvede sulle cose stesse, inoppugnabile, perch per esso nessun mezzo di gravame previsto dalla legge (artt. 190, comma primo e comma secondo, prima ipotesi, cod. proc. pen. e 631 stesso codice); e, non trattandosi di provvedimento relativo alla libert perso 1036 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nale, non pu nemmeno farsi ricorso all'art. 190, comma secondo, seconda ipotesi del citato codice di rito, in relazione all'art. 111 della Costituzione (1). (1) aff,ermazione g,i.mispl"UJcLenziaiLe 'coistanite che ~ ipTOVVeddmooto di riestituziooe del1e 'cose 1seq1l!estrate -rptreso a .norma degli airitt. 622 e 6,24 c.p.p. -ha natuira di ptrovvedimento amministrativio e come tale non passa in giudfoato ed opporub.ile non .so1lo dai terzi, ma 1ainche dailile parti cOill il solo mezzo dell'incidenrte di esecuzione (v. ClaiSs., 29 novembr,e 1971, n. 2458, n. 11941) solo quando 'sta daito da!l. gi1l!di<::ie 1che [)X'ocede ail.l'i~orne o che procede o deve procedere al ,giudizio ed ail. di :liuori di og,ni rigoroso cootr-addiittorio: pmvviedimenti 'cosidetti de plano). Iin tale 'caiso esso ha catraitterre incidentale ,e sttrumentaiLe, :nei confiro:ruti delile esigenze deil procedimento penale ,e non determina ipTeclusione alouna (v. Cass., 1 1giug:no 1971, n. 2549, n. 119523) n suscettibhle di impui~one. La giurisprudenza ha talvolta affermato che anche il.'ovcline ,di vestitu~ione delle cose sequestraite cOilltelllUte in sentenza non diverso da que1lo 'Pl'Oll'lmciato de plano ed quindi iooppugnabdle 'e oppooibi\Le anche da ,chi staro pan:-:te nel .giiudizdo (Cass., 22 giugno 1964 in Cass. pen. mass. annotato, 1964, rp. 990, n. 1787; Cass., 31 ottobre 1966, ivi, 1967, p. 1007, n. 1559; Caiss., 24 giiugno 1966 in Mass. Ufficiale, 1967, n. 103237), ma questa aff,etrmazione valida per le ipotesi in cui la questiOllle non abbia ,costituito oggetto 'di ,disc1l!ssione o di impugnazione, poich in tal caiso stato affermato, coerentemente ail. siJStema deil dirirtto processua1e pE!\tlale, che non 'sono tripl!)o;ponibiJ.i m sede idi esecuzione, da chi fu rpaitrte neil giudizio di cognizd!one, il.e questioni ccmcetrneltllti fil sequestro e decise in :sentenza a seguito ,di .specirfica implll!g:nazioi!lJe. La possibilit di proporre in via mcidenta[Le questioni in ordine ail diritto ,a;lla l!)estituzione di 'cose :sequestrate pll"esuppone che rsu tale dixitto non vi sia staita specifica contestazfone sulila ,quarLe il .giudice albbia ;proitllllnci'aito' > ~Cass. 1 marzo 19<68 in Cass. pen. mas e 21; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; r.d. 23 maggio 1924:, n. 827, art. li2, 119 e 20; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14; r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 39, 38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 17, 18 e 19). Appalto di 00.PP. -Corrispettivi da pagare dopo it 31 dicembre 1972 Revisione -Ius supervenies -Applicabilit (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89: l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, terzo comma). Se wa Teviisione d1ei CO!t'II'1spettiivi dli aiprpalto di opel'la pubblica disposta dall'art. 89 del d.P.R. 26 ofltolbre 1972, n. 633, si arpplitchi ad. oontra1lti formaillmen1Je 1sti!pulaiti dopo fil. 17 ottobre 1971, ma lavori 01g,giudicati pdma di tale daita (rn. 123). Se !lia revdJsione dei COII'll'ispettivi di appalto di opera pubblfoa disposta cliahl.'acrt. 89 deJ d.P.R. 26 ottobll'e 1972, n. 633, sia applicabile agli atti 01ggiun1Jivi e di sottomiissione di diaita successiva ai1 17 orttoibre 1971, nei quali silano richiamati gli stessi paitti, prezzi e .condizioni dei cootrartti principali, stiJpwlati prima del 17 ottobre 1971 (n. 123). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicurazione obbligatoria i.v.a. -Esclusione per retribuzioni superiori a dati massimali, salvo preesistente posizione assicurativa -Onere di accertamento del datore di lavoro -Dichiarazione dell'interessato - Rilevanzia (d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 5, l. 12 agos.to 1962, n. 1338, art. 13, art. 2116, secondo comma, cod. civ.). Se, neJ vigoil'e del dJl. 14 18(pT'.i!le 1939, n. 636, che .escludeva l'obbligo assiouraitivo per i diJpenideITTJti OOlll