ANNO XXVI -N. 1 GENNAIO -FEBBRAIO 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 ABBONAMENTI ANNO L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ............¥.¥¥.. È 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia ¥ Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -.Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (4219029) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Con questo numero della Rassegna viene istituita una sezione di giurisprudenza comunitaria e internaz"ionale, a cura dell'avv. ARTURO MARZANO. CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1cc1ARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHis, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MANDñ, Venezia. ~áá. ;i: Iá ............,Mrl~ INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE delf'avv. Michele Savarese) {a cura pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) È 57 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE {a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) È 141 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVILE cato Pietro De Francisci) (a cura dell'avvo È 157 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Ugo Gargiulo} . . ¥ . . . (a cura È 174 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) È I94 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI {a cura del/'avv. Arturo Marzano) . . ¥ È 255 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura def/'avv. Peio/ o Di Tarsia di Be/monte) È 273 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. INDICE BIBLIOGRAFICO È IO CONSULTAZIONI È 11 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI G., Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la propria giurisdizione in materia di requisizione di acque pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 268 BAFILE C., Enunciazione di societˆ in si;,ntenza dichiarativa di fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua prededuzione I, 204 CARBONE C., Ancora in tema di assegnazione di alloggio popolare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O. . .................. . I, 141 CH1cco A., La sentenza dichiarativa di fallimento di una societˆ verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della societˆ I, 195 D1 C10MMO R., La elaborazione giurisprudenziale del diritto comunitario . . . . . . . . . . ... I, 57 GARGIULO U., Sul criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti vendita di merci . . . . . I, 249 MARrnzzo F., Imposta di titolo limentare e prededuzione nel passivo falI, 212 MARZANO A., L'applicazione dell'art. 177 del giudizio di rinvio . . . . . . . . trattato CEE . . . . . nel I, 99 MARZANO A., Sugli effetti dell'impugnazione del provvedimento emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE . I, 123 S1coNoLF1 L., Un discusso caso di retrocessione -Implicazioni in termini di tributo di registro . . . . . . . . . . . . . I, 242 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITË -Concessione di utenza -Pofor,e di intervento del Ministro dei lavori pubbldci ex a!l.'t. 54 t.u. acque e impianti ,elettrici -Oondizioni per l'eseTcizio: esigenze non no,rmali, straordinarie, fuotri della comune p!l'ev:edibilitˆ -Apprezzamento ,dJi fatto di esclusiva competenza del giudi1ce di merito, con nota di G. A.LBISINNI, 255. -P!l.'ovvedimenti di immiissiorne di nuove acque nei canali demaniali -Potere dello Stato di disporre di acque pubbiliche, assoggettate a pMIJJteresse -Promozione pea-merli.to comparaall'impugnazione -Non sussiste, tivo -Pairtecipazione ail Consi176. glio cli .Ammi:nd.strazione di im piegato con qualifica inferiore -Ricmso ,giurd1sdiziionale -Atti dli agli scruitinandi -Legli.ttimiitˆ, / m&a rilevanza ,procedimenrta!le 188. Notifioa del ricorso a1l'Autoritˆ emanante diversa da quella che -Promozione per merito comrpaTaha emesso l'atto impugnato -Obtivo -V:erbale -Fiirma del segrebligo -Non sussiste, 186. tario 1scrutina,to -Legli.ttimdátˆ, 187. -Termini IPll'OCessuali -Termine -P1romozione per merito comparaper l'dmpugnazione di atto in cortivo -Ver'bale -Segrefario sotso -Impugnabilitˆ -Condizione -toposto a sorutinio1-Funzioni di Tempestivitˆ rispetto aal'p.tto consegretario assunte ad hoc dal clusivo, 187. membro meno anzdano del Consi . glio di Amministrazione -Legittimitˆ, 188. IMPIEGO PUBBLICO IiMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO -Indennitˆ una tantum -Dimissioni volontarie -Illegittimitˆ -Detrazioni -Reddiito di lav0tro costituzionale, 55. subordinato -Spese linerienti ailla produzione del reddito -Aggior -Indennitˆ dii anziani'tˆ -Diinissio namento rprrodiessionail.e, viaggi, ni volQntall'iie da impiego -Non tTasporti e ásii.mili -Regime a:DJte dovuta -Questione infondata _Tione alla leg,ge 4 dicembre 1962, di costituzionalitˆ, 36. n. 1682 -IndetTaibiliitˆ, 241. -In1Segnal1Jte medio -Incarkhi e :supplenze -Impugnazione gerarchica -1Sd1enzio dell'AmministraIMPOSTA DI REGI1STRO zione -Art. 14 Ovdinanza mdnd -AgeV'Olazione ;per iJ. oredli.to arti :steriale 26 g:iiugno 1969 -Iil:legittimitˆ, 193. giano -l'TeSUllPIIJOsti -Acqui.sto di dmmobile da destina!l'e a laboo:-a -Insegnante medio -Incarichi e torio -Non si estende, 230. supplenze -IncaTkhi triennali -Agevolazioni per 'l'indrwstrializza PII'eclusione ad ottenere ,divocse zione del Mezzogioo:-no -Possli.bli norine -Non sussiste, 193. Utˆ dli costituir1e sedi e SUOC'll!r -Insegnante medio -Inca:rticihi e sali o di parlecipaire, dn ailtre sosuppiLenze -Ordinanza ministec1e, tˆ senza l!imirtazioni di terriitoriale 26 giugno 1'969 -Applicario -Esc!Lusione, 234. bilitˆ \Limiti, 192. -Ag,evolaziooe peir l'industriailizza- Pil'Omozione per merito comparaziione dell Mezzogiorno -Pll'1imo tivo -Attitudine alle funziioni suacquisto cli terreni e fabbricati periori -Valutazione -Punteggio pe!l' l'impianto di sfabil.imenti inscar, so -Contraisrto con il pundustriaili -PluTalitˆ ádi atti di teggio reia1livo ad altre voci -acquisto -Decorrenza dlel termii.Moti'V'azione -Necessitˆ -Sussine tTiennale peir la realizzaziione ste, 188. del fine industria~e da:l plI'imo at to, 233. -Promozione per meriito compara -Agevo1lazioni t:rtibutarie ediliz1i1e tivo -Attriibuziimle di decmrenza previ1srte niefila !legiislazione della pi favoo:-evole a promozioni po Regione Sicdilian:a -Questione in steriOTmente .condierirte -Rinnova fondata di costiitiuziornalitˆ, 42. zione parziale del precedente SCll'IUtinio -Obbli.go di utilizzare á -Cessioni di 1CIJ.'ledito li.n relazione a la stessa gradua,to“rla -Sussistie, finanziamenti 1concessli. da aziende 184. . ed enti cli Cil'edito a favo!l'e dd dit i f. ~ 1 1 BVA.17Af74Bfl':WAIYlll~A171r~ INDICE te commerciali. e industriali -A1iquote dello 0,50 % dii cui alla lettera b dell'art. 4 de'l!la tariffa A della legge di registro -Criteri di de,terminazione, 220. -Contratti V1erbali .tra commercianti -A1iquota del 2 % prevista dalll'arl. 3, liett. a della .tariffa aM. A Appiliica1b: iJliitˆ -A!liquota del 0,50 % ácontemiplafa dall'art. 45, all. D -Esc'lusione, con nota di U. GARGIULO, 248. -Donazione :fra coniugi -lmmobi[e acquistato con danaro dell:a moglie -Sentenza che riconosce !la propmeátˆ dell'immobile a questa uMima -Retrocessione del!. bene Non .sussiste, con nota di L. SrCONOLFI, 241. -Enunciazione -Enunciazione di sooi>etˆ di fatto conteinuta nella sentenza dichiatrativa di fal'limento -Insinuazione aJ passivo in rprededuzione. ex al't. 111, legge faiUimentaiie -Spetta, ,con nota cLi F. MARIUZZO, 195. -Enunrcfazione -Enundamone giudiziale -1Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societˆ di fatto -!'11enofazione a debito della !relativa imposta, 'ex ar-t. 91, legge falldmentatre -Cancel!lazione de1la pil'enotazione disposta con deooeto dal giudice dele,gato -Rfoorso per Cassazione In, ammissibiHtˆ, con nota di C. BAFILE, 194. , -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento eI11UnJC'iante societˆ di fatto -Prededuzione dei credito di imposta come spesa giudizia!J.e -Esclusione, con nota di A. CHICCO, 194. -Reátroácessione -Risoluzione di contratto di átrasferimento -Tassabi! Utˆ sia del contl'atto ri,so1uto sia della conseguente vetroce.ssione, 220. Semenza passata in giudicato - Refative 'statuizioni -Ri1evanza ai fini del trattamento tributario -Movimenti di !flicchezza im. possibili -Non ta:ssabiHtˆ, con no .ta di L. SICONOLFI, 242. -Successdone di 1'eggi nel tempo Legge 27 settembre 1963, n. 1317 Atti sog.getti ad approvazione o condizione sospensi~a -AppiLicabHitˆ della norma ~i~ente al momento .in cui l'atto diviene elfficace, 238. IMPOSTA DI SUOCE1SSIONE -Azioni non quotate 1n bocsa Dete! fiminazfone del vaJore da iparte del Comitato direttivo degli agenti dd cambio -Sindacabilitˆ nella successdva :liase conitenziosa -Ille1gittimitˆ oostituziona~e Manifesta ill!fondarflezza, 226. -Azi-Ond non quotate in borsa Omessa presentazione del certificato pea.-ital'e del com1tato diretti~ oá degli agenti .di cambio < Successiva presentazione -Ldquidazione di oongua,gJiio di imposta prinoipaiLe -Necessdtˆ dell'accertamento di vafore -Esclusdone, 227. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Azione ordinrarria -Termine dd 60 ,giorni -Dfohiarazione di incostituzdonailiiJtˆ del secondo comma cLe1l'arrt. 52 deLLa le~ge 19 giugno 1940, n. 762 -App1licabilitˆ di nome sul termine -E1sclrusione, 44. -Regione Sidliiana -Tassazione ded cotrTispe.tti.IV'i pagati dalla Regione -Diritto di rivalsa -Esclusione, 236. IMPOSTA SULLE SOCIETË -Opere pie -Ge1stione di azdenda con fine di ilucro -é so~etta, 238. IMPOSTE DOGANALI -Diritti .di preliievo -E1se:nzione - CeTtificaroo di cdrt1coi1azio111e -é essenziale -Prova della provendenza della merce data con aUri mezzi -Inidonedtˆ, 217. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PRESCRIZIONE -Prescriziorui prresuntive -Delazione di giuramento -Questione infondata di rcostitu:1'!iooolittˆ, 43. PREVIDENZA ED ASSliSTENZA -Gestione imposte di consumo Pffi'sonale, addetto -Recersso de!I. datore di lavoro -Perdita de[ premio di :lledeJ.,tˆ -Questione !Lnfon! data di costifozdonalJ.itˆ, 29. -Pensione ¥ retributtva ¥ -Lavorratori pens!Lonati anteir.i!O!l.'mente al 1¡ maggio W68 -Disparitˆ di trattamento -Questione infondata di costituzionalitˆ, 25: PROCEDIMENTO CIVILE -Intervento in appre[lo -Poteri e limiti, 157. -Interv1ento dn primo grrado -Varie figure, 157. -Interv,eIJJto ne[ ,giudizio di opposizione ,afLl'esecuztione -Te1rzo p:igno! t'a1Jo -Legittimitˆ, 164. -Presidente del Tribunale -Giudfoe Istrutto!t'e -Nomina -Assegnazione dei prrocessi alla sezione -Questione infondata di costituzfonalitˆ, 30. PROCEDLMENTO PENALE -A1prplicazione di misurráe di sicurezza detentiva -ReclLamo -InteTrogatoTio d~eITl'imq:mta pailtato!I'e -Compenso (aTticolo 2041 e.e. -1art. 3,37, J.. 30 imairzo 1865, n. 2248, all. P), 30 PECULATO E MALVERSAZIONE -Poste e teilecomunicazioni -S.erviztio :pagamento pensioni INPS I! rrego!Laritˆ neQ sell"Vizio -Peculato -Ammiánisitirazione danneggiata (1. 25 1apirHe 1961, n. 335; c.p. ar¥t. 314), 31. PENSIONI -Fem-ovie -Páersonail:e giiˆ appartenente 1ail C.G. Anticoccidico Collocamento a !I'ilposo -conces ásione 1sp1ecdal!e C. (I. 18 ma!I'zo W68, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, n. 451á6), 31. PIANI REGOLATORI -Funzioni statali in mateda di urbanistica -Sovrintendenza ali Mo numenti -NWJ,a osta ai pi.anii di lottizzazione -Tir1asdierimiento ailLe Regioni -Cbnseguenze (d.P.R. 15 gennaio 19712, n. 8, art. l; il. 6 1agosto 1967, n. 765, art. 8), 31. -Funzioni statali in materia di UTbani ástica -Connesse aillla tutela del rp.atrda:nonlíJO airtisti!oo e axcheologiico ed all.la conserviazione delle bellezze, naitura:lli. -TTasferimenito aillle Re¥gioni Conseguenze (d.P.R. 15 1giennado 1972, n. 8, art. 1; 1. 1¡ .giugno 1969, n. 1089; 1. 24 J.u~o 1959, n. 1457), 31. PIGNORAMENTO -Pi1gno'l1aime[}J1;0 !presso teirzi dei creáditi dei comuni prer quote I.G.E. -Concowenza con oceddti e!l"a!I'ialli (r.d. 18 noviembre 1923, n. 2440, art. 69), 31. POSTE E TELECOMUNICAZIONI -Poste e telecoimu:nioazdoni -Servizfo pagamenito pensioni INPS llm'e ág'Olairiitˆ nel servizio -Peculato -Aimministirazione danneggiata (1. 25 .aipirJJe 1961, n. 355; c.p., aTt. 314), 32. PRESIORIZLONE -Tasse e imposte i:ndiil:'ette oogli affari -Piresc!I'iizione e decadenz1a -Proiroga dei terimdni ~ eati finanzia!l"'i -Appil:dcabdiliitˆ (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. 1n l. 15 febbir1aio 1973, n. 9; 1. 7 gennaio 19.W, n. 4), 32. PRIVILEGI -Pdvillegio il:'eale .. Azione cointro il áteil'zo possessoire del bene Termine -natuira (1r.d. 30 dicembre 19o23, n. 3270, ar1t. 68 -:r.d. 30 dicembre 19o23, n. 3'269, 0.lt'ticolo 97), 32. -R.d. 30-dioemb:re 1923, n. 3270, art. 68, 32. INDICE PROCEDIMENTO CIVILE -Inte!rvento volonitario -Intervento ad adiuvandum -Ammindstraziione finanziaria cired.ttrfoe di una rpairte -Leágirttimazione (c.p.c. arrt. 105), 32. REATI FlNANZJARI -Tasse e !imposrte indiir.ette sugli affari -P!l1escriziione e decadenza -PToroga deii ternhlnii -Rearti finanzi:ari -Aprpilkabilitˆ (d.L l8 dicemb11e 19<72, n. 788, conv. coo mod. dn !I.. 15 febbr¥aio 1973, n. 9; il. 7 g.ermaio 19-29, n. 4), 33. REGIONE MOLISE -Tl'asf.erimento. di funzioni statailii -Enti di ¥SWfUIPPO in agricoltlllra -E!llte di svdllruppo in Molise -Qr.gani -Potere ádi nomdna (d.P.R. 1¥5 gennaio 1972, n. 11, art. 2; 1. 2 febbraio 1970, n. 20), 33. REGIONI -Funzioni ástatali in materi.a di urbani: stica Sovri!ll!tendenza ai MoD1Umenrti -Nulla osta ai rpialni di lottizzazione -T1msferimento all.e Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, áart. 1; il. 6 .agosto 1967, n. 765, art. 8), 33. -F'Unzionti 1srtarta1i in matertia di urhanistka -Connesse 0al!la tutela del ipatrimonio a\rlistico ¥e al'cheofo. gico ed aUa oo!tllservazio1ne delle beil1ezze naturali -Trasfeirdmento ¥al1l!e Regioni -Conseguenze d.P.R. 15 gennatio 1972, n. 8, ar-t. 1; 'I.. 1¡ gi11.1Jg1no 1939, n. 1089; 1. 24 lugilio 1939, n. 1497), 33. - Industrialliizzazione del Mezzogiorno -Piani iregolatmi rper aree e nuc[áei di svilwppo -Esp!ropiriazione rp.u. -Occurp¥azione d'ur.g~nza -Compe¥tenza ¥s1tatale e iráegdonalLe (rt.u. 30 giugno 19.67, n. 1523, airt. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; J.. 6 ottobire 1971, n. S.53, art. 4), 33. -Opera pubbilioa di .comp.e¥tenza iregionale -Arppirov;azione deil .contratto di aippa!lrto anteirio11e ail 1¡ ¥arpirUe 197á2 -Successivo annullamento giuri1sdizd.onaJ.e dell'aprpTOv; azd.one -Competenza delJ.' Amrrnind1straz1one sta.ta!Le .a definiire il procedimento am:mimstraitivo -lllSll.lJSSiisrtnza -Art. 10, d.P.R. 15 ge!l!naio 1972, n. 8, 34. -Trasferimento di frunztiond amministrati1V1e delilo Starto aillLe Regioni -lPirooodi~ti tin ¥COI'ISO all.'la data del passaggio delle funzioni -Compe~ 1srtatale -Peirmanenza -lllll!Pegno di sp¥esa - Arl. 10, d.P1R. 15 ¥gennaio 1972, 111. 8, 34. -Arppa[to dii opera pubblica -Annulil. amento 1gdul!'IíSdifilonale de[l'appr- ovaziO!tlle deJ. conrtiri'arttoá di aprpaJ.to -Lavori 1giˆ .eseguiti dall.l'appa! ltatooo -Oompenso -Airticolo 2041 e.e. -Art. 337, 1. 20 marzo 18'65, n. 2248, all. P, 34. - Opere pubbliche di Enti !locali 00111tr: i!buto delilo Stato -EspiropdazliO! ne ip.u. (11. 22 ottobr-e 1971, n. S.65, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6), 34. - Opere di bonifica -Cassa de/l Mezzogiorno Espropiriáazione p.u. (r.d.I. 13 agosto 193á3, n. 215, artt. 92 e 93; .l, 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 .giugno rn67, n. 1523, 1art. 29; Il. 22 ottobre 1971, n. 8'65, art. 9; d.P.R. 15 g¥ennaio 1972, n. 11; 1. 6 ottobire 1971, n. 853, art. 4), 34. Cave e -toirbie11e -E¥swazi:one e lavo111azione -Eáspropriazdone p.u. (1. 22 ottobre 1971, n. 8'65, ar-t. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 34. -T;rasfeirimento di funzfonti startaJi aJJe r-egioni agricoiltura -Enti di svHuprpo infmregiona[¥e -Cariche -Nomi1I1a -Ool!ll1petenza (d.P.R. 15 ge11ma!Lo 1972, n. 11, art. 2), 35. - Trasdleirimento di funzioni statali -Enti di sviJlupipo in agrico[tura -Ente di sviluppo in Molise -Oirgalni -Potere di nomina (d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, art. 2; 1. 2 febbraio .1970, numeTo 20), 35. XXXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RESPONSABILITË CIVILEá -Scontro di veic01li -Autov.eicoli deli'Amministrazione -Danni d:a dep1rezzamento áe fermo tecnico Ri: sa'llc:imento (e.e., aTtt. 2056, 1223 e 12:26), 35. RICOSTRUZIONE Campania -Texl'emoito agosto 1002 -A:r1ee inutiliz2labi:H -Piani di T.foosrbruzione -Espropriazione -Contributo (1. 5 ottobre 1962, n. 1431), 35. - Oampaini!a -Te!I'II'emoito agosto 1962 -Aree inuti1lizzabfili -Piani di ricostruzione -E:spToptiazione -Contrdbuto (1. 5 ottobre 1962, n. 1431), 35. RIFORMA AGRARIA -TTasferimento di funzioni stata!li alliLe regioni agrioolrtw-a -Enti di svi1U1pipo irufu-wegionale -Ciarr-iche -N Olffiina -Competen:zia (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, ao:-t. 2), 36. - Tra1sf,erimenito dd funzd:oni statali -Enti di svi!J.uppo in agricoltUII'a -Ente di svtl:luppo in Molise -Organi -Portere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, :art. 2; L 2 f.ebbrraio 1970, n. 20), 3á6. SOCIETË -Tra:sfOII'ITil.azione -Comundcazione ai mÇedrtori sociali -Forma (e.e., art. 2499, ¥secondo comma), 36. STRADE -Strade pubbliche -Insegne e cartelJl1 pUibblfoifari abusivi -Provvedimento di Timozione -Esecuzione d'ufficio (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, arrt. 11), 36. TERRIDMOTO -Campania -Texiremoto agosto 1962 -Aree inutilizzabili -Piani di ricostruzione -E1spropri:aziorne -CO!ll1lributo (1. 5 ottobŽt'e 1962, n. 1431), 37. - Campania -T:erremoto agosto 1962 -Aree inutiJdzzabdJ.i -Piani di ricostruzione -IDspropri.azione -Ccmtdbuto (1. 5 ottobre 19612, n. 1431), 37. TRAS'PORTO ~ 1Servizi automobilistici in concessfone -Passaggio alla gestione governativa -Crediti di lavoro Responsaibild: tˆ soHdale -C.c., art. 2112, 37. -Servizi automobillistii in concessione -Passaggio all.Ja gestione 1governa:tiva -Debiiti di impresa ri:suillta:nti dai libd contaJbitli -Responsabilitˆ solidale -e.e.,. aTtico! Lo 45¥60, 37. -Servizi automobilisti-ci in concessione -Passa:g.gio alfa gestione governativa -Debiti per assicurazioni socia[i -Responsabilitˆ solidali. e -C'.c., art. 2560 -L. 29 ottobre 1971, n. 889, áarr-t. 8, 37. -Servizi áautomobilistici in concessione -Paissaiggfo alla gestione gove1mativa -Debiti per imposte dirette -ResponsabiJitˆ solida'1e D.P.R. z.9 gennaio 1958, n. 645, airt. 197, 37. 'DRANSAZIONE -Transazione -CondHazione giudiziale -Partecipazione de11a P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembr áe 19:23, n. 2440, art. 14), 38. -Controversie di lavoiro -CoTutro 1'a P.A. -Tua:nsazione -Modalitˆ (e.e., art. 2113; L 22 luglio 1961, n. 628, art. 12), 38. ! '(.; ~á 1á ~MflYAIFI~ INDICE XXXIll LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE I. -Norme dichiarate incostituzionali pag. 1 II. -Questioni dichiarate non fondate 2 III. -Questioni proposte . 4 INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I ~:: " i:fo I, -r, PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1973, n. 74 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Pupcin. (n.c.) c. Pll'eside'll!te Consiglio dei Mirnisrt:ri (Sost. avv. ,gen. dello Stato Za1gad). Procedimento penale -Applicazione di misure di sicurezza detentiva Reclamo -Interro~atorio dell'imputato -Durata massima delle misure -Declaratorie varie sulla costituzionalitˆ. (Cost: artt. 24, c.p.p. art. 301, comma secondo e c.p. 206, comma secondo). La questione di legittimitˆ costituzionale deil'art. 206, secondo comma, c.p.p., sull'omessa previsione di reclamo corntro iL provvedimento del giudice istruttore sulle misure di sicurezza detentive inammissibile per irrilevanza; fondata la questione ráelativa alla stessa norma neUa parte in cui non prevede interrogatorio dell'imputato; mentre non fondata fa questione relativa alla stessa norma, con riferimento aila determinazione sulla durata massima delle misure .di sicurezza detentive (1). (Omissis). -1. -Il giudei.e.e .istiruttoire pll'es1so il tr1buna¥1e di Toitmezzo, neit coirso di vairi piroc,edimenti pernali a carico di imputa,ti di reati contro .U pa,tr.ionoruo e 1c001Jtro l'assistenza familiare, infermi di mente o dediti ad ubriachezza abituaile o affetti da 1intossdicazion.e alcoolica, 'per i quaili occorll'eva deddere ciirca l'apipllkazione pro!V'Vdsoiria della misura di .sfourezza del mandco:mio 1giudizia!l'io o deill'i'll!terna (1) Pe.r quanto aittie01Je ailla vio:Lazione deill'arl. 24 Cost., \la Corte ha fatto app'.lfoazione dei principi en1tmdati neilla pTecedente senitenza 29 maggio 1968, n. 53, in Giur. cost., 1968, n. 802, con note di DoMINIONI, Prevenzione criminale e diritto di difesa 1e di CARETTI, Diritto di difesa e misure di sicurezza post-delictum. Sull'appli1cazi001Je p1rovviso!l'ia delle miS1U1r1e di sioor-ezZia, in dottrina : SANTORo, L'esecuzione penale e GUARNERI, Processo di sicurezza, 1953. Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collabocato anche l'Avv. CARLO SALIMEI. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1 meinrto in casa di 1cura e di austodJa, ha soJJ:evato le questioni di le gittimitˆ 1coot.ttuzi0t11Jale: a) dell'art. 301, secondo coo:nma, ultima parte, c.ip..p., in quanto esclude la Ç facoJtˆ di recJamo ¥ dell'dinteressato contro iiJ. provved_imento di provvisoria applicazione di a!l!cuna deHe rpredette miJSure detentiv. e ,di ,si;au:rezza, e ci˜ in riferimento all'art. 111, ásecondo comma, della Costituzione, 1concernente il.'.imipugnahi.JJ.itˆ per cassazione ,di tutti i prov\ráedimenti su.1la libertˆ personale; b) della istessa noll'ma, nella pairte 'in cui prevede 1che le predette misure possono essere disposte iprovvi1soriamente ¥ anche prima de11'.iinterrogatorio dell'dmputato o de1la emi1ssi.one di un mandato ., senza la preventiva designazione idi un di:fensoil'e e áprima della contestazione dell'accusa o de1la comUJn.icazione 1giudiziatl'ia dlf'ca iiJ. procedimento in cOtl'so. Ci˜ dn contrasto con 1a g;aTarnzia della difesa prevista dall'a11t. 24, secondo comma, della Co1stituziorne; c) della notl'mativa risllitante dal ,combinato disposto degli a1rUcoli 301, secondo comma, 'c.p . .p. 'e 206, 1secondo comma, c.:p. che impol"lter.ebbe violazione dehl'art. 13, qudinto comma, Cost. giacchŽ non ílndka i limiti massimi di durata de11a míISIUra di s1icr1wezza detentiva provvisorfame:nte applicata o, quanto meno, il temnine mass.tmo per il desame della pedcolositˆ dell'internato 1da parte dello 1stesso -giudice. 2. -La prima questione sub a) 1risu1ta so.LLeivata nel corso de11a iist1'uzione fomnaJ.e ma prima della prODUinzia, da pa!I1te del .giudice, de1l 1provve1dimento di aui si censura 1a non impugnabilitˆ. SenonchŽ, posta nei detti termini J.a questio¥ne appatl'e chiall1amente inammissibile per difetto ,di rilevanza, non dJorvendo il giudice a quo :Ilare applicazione della OC!!Orma che esclude ila r:ea1amabi1itˆ del provvedimento. Ne oonseg;ue che 1a questione appare priva dei caratter.i di inecessaria e concreta pregiudizialitˆ ed in1Clidenta.litˆ richiesti ádaJ:l'a:rt. 23, secondo comma, della legge 11 marrzo 1953, !ll. 87. 3. -é .iinvece tl'ilevante e fondata la ádiversa que1stione sub b). Non rpatl'1e dubbio che la di@ooizione de11',a111t. 301, secondo C'Omma, c.rp.rp. viioil.i la ga¥ranzia della difesa, nella rparite in cui pr1evede l'app1kazi¥ one provvisoria 1di misure di sicurezza anche prima della contestazione dell'accusa, che avvenga sia nel col'so dell'inte:rn-ogatod-0 1 1 dell'iimputato o mediante 1a notificazione di un mandato enunc:iainte l\tmlpiUtazione e, giusta l'ordirnama, anche rprima 1che alJ.'.imputaito sta data comunicaziom:e del procediimento. Ipotesi tutte nelle quali risulterebbe, per gi1Unta, leso il diritto a11'1esercizio del1a difeisa tecnica, non essendo neppure richiesta 1a designazione e l'assistenza del dt: llensorre. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE La fa.l!te1a del diritto di difesa, i:nvero, quale diritto di parrtecipm:-e personalmente o a ,mezzo di difensore alla foirmazfo({)Je del 1convincimento del giudice, nJOlll pu˜ s:Lc1uramente subirre limdtazione, quando ILI di:ritto stesso sia ,p11eordinato alla tutela della liberrtˆ peirsonaJ.e. NŽ fa fina!Ltˆ di p11ev~oneá speciale che prop!'ia del pr1ovvedimetnrtio previsto da1l'art. 301 c,rp., in connessione con l'art. 206 c.p., nŽ l'i1nteresse pubblico che :ne costituisce iil fonidam~o, ipoS1Sorno ilegtttima1re á11 sacrificio del dirrttto garantito da'1il'art. 24, secondo comma, , dei11a Costituzfone. E tale garanzia va, dunque, daffermata nel pirocedi! mento di ,applicazdone provvisoria della mis:ura di sic1urezza detentwa, cos“ c:ome stafa áenunoianfa con le 'sentenze n. 168 del 1972 e :n. 53 del 1968 in rifertmento al proicedi!mento per il'eseC1Uzi~e delle misiure di .sicurezza d:íisiposte -in vcta definitiva con seJl)JteillZ,a, ai sensi deg1i airtt. 633 .e seguenti del codtce di 1pro1cediuva pena1e. 4. -é per c.rnntiro infondata fa questtone sub e). Nel prospettarne i teirmini .iJ. .grudice a quo ha impropriamente rtchiaimato “ prrincipi merenti alla árusc;iptina della oarc:erazione pirev. enitiva, obliterandone i cara.tteiri differenziali. Questa Corte, p:eir vero, ha .giˆ iricorda.to, con le sentenze nn. 64 1e 96 del 1970 che 1e misure di siCIUJI"ezza detentive 1sono volte ad esigenze div,erse da quel.ila t]ipi:cament prociessua1e della custodta preventirva, sicchŽ ad esse non appltcaibile il principio contenuto nell'art. 13, qumto comma, detlla Cost. ituzione. Il che, peraltiro, non comporta J.'assenza di gáa1NJ.nzie ;pelr !'-imputato. Ba1Sti r1cocdare che nello ,stesso oirdmamento proceissua!Le ipenaJie sono operanti rimedi mediante i qua!Li 1arpprestata tutela aJ.iLa 1ibel'tˆ dell'1mputato co[}jtro misure .restrittive, che, nel coirso rdel rprocedimento, 1Sí paJ.esfilo iiJ.legittime. La durata della mtsuira di si:curezza disiposrta neJ:l'istiruz1one penale, deve ritenersi connessa al perdura~e d1lo sta,to di iper1colositˆ, il ácui .accertam~o va obbligator:iiam~e ri:nnovato dal giudice quando se ne 1manifestino le esigenze nel corso delJ:a stessa farse rprociessua1e. E quando eg,li rd.ten1ga J.'.]mputato noná .pi socialmente pericolos˜, ai sensi d1l'arrt. 206 c..p.; gLi imposto ,di revOCialre la misura .giˆ disposta. All'imputato medesirmo, filoltre, deve Titene1rsi conferita Ja potestˆ di 1sollecitare gli owoártuni accertamenti ed i conseguenti provv, edtmenti del giudice, 1con le gaTanzie áinerenti alla tutefa 1giurisdizionale. N.Ž va átra,scmrato che il proVV1edi!menfo del giudice dstruttore rimane caducato per ¥effetto del1a pronuncia ne1l gi:udiz.io di prctmo grado, a se1g,uito della quaJ.e possono avere aipplicazione immediaita ideraziorne dcl fatto che l'art. 36 non violato, non iperchŽ l'indennitˆ di bu0tnusc:iita dOVôta solo a coforo che versano ,iIJ stato di bisogno, stbben!e ipercliŽ detta iruiennitˆ non sogigiace, :siccome si deitto, alla discipildna di que1la disposizione costituzionaile. In secondo luogo, e sempre in rifetrimenito all'airt. 36, le cOOlJSILderazlli01I11i ,e ,conC'Lwsliionli che preced!01110 non possolllO nion viailere egwailmenite per l!a de[lllJIDJoiJa dii 1illil!egiiJttlí1mi.ltˆ 1co1stiituzirornall1e' delilra rnorma rsopria rfobitamaita rpe1r .qUJanto iait1Jiienleá 'arhlia d1iisciiiprllirnla prevliista pell' ilie fig!!Jiie maggliotrennd conliugarte e p& d figl1i maiggiiioJ:'lennd non riinaibiilli a pcr."Ofico ilaV'Otl'o. 5. -Deve deil pari ,e,scluderai che la nO!rlma denunciata, in parte qua, vada ,contro l'art. 3 die1la COIS!tituzione. á IJ. riferimen1io ailila sentenza n. 135 deil 1971 dd questa Col'lte, contenuto neLl'olt'ldiJnanza emessa dal tribunale di Padoiva, oon vaiLido. Con iLa richiamata decisione, infaátti, quesrta Colt'te ha dichiooafo l'illegittimitˆ cosiituziornale d!eH'art. 12 della Legge 15 febibrado 1958, n. 46, nelila parte iJn cui disponeva che ile orlane av,evano diritto' alla 1penslione solo ,se nub1li, avendo conistafato, che hlá trattamento, diffell'enziaito previste per le figliie' dell'impiegato o del rpenmonato e di sfavore :per quelle non nubili, riposava esic1usivamente siu.J..La diversiitˆ di sesso dato che so1lo per le figiUe poste in que1l'occa1siClllle a raffronto con i figli, dovevano .ricorreve particruail'li. condizioni e 'l'equis:iti (conidiziorne di IllUbile o di vedorva, e per le vedorve una qooil.ificata convdv:enza). La norma og,getto dell'aittuale denuncia, ihnvec,e, IPll'evede che harnno diritto aJl'indennitˆ di buon1UJSciita, le áfiglie miinOiI'enni o, se ma1ggio1rennii, nubili, 'e lo '11Jega alle maggtorel1JllJ.i non n'llJbili., ma non ricollega iLa spettanzia del didtto (alla minoce etˆ o) aJ.Lo stato ,di m:ubilato delfa superstite. Dall'esame dell'intera nolt'lma co1111Sentito dedurre che 1a rplina si riporti, come a sruo f011Jdamento, aJ1o :stato ,di bisogno, áa111Jco1rchŽ (['lagionevolimente :presunto, dei superstiti: ed rinfartti, ove si tengano presenti Je situazioni del coniug;c (il quali.e deve aver'e diritto alla pensione indiretta) e dei figli ma1g;g;iolt'errnni ('i quali devono essere 1inabiili a .proficuo 1avoiI'o), lo stato di bisogno, ll''ea1e o probabile, dei super!Sltiti a giusitificaire la spettanza a loro favore dcl ddlt'litto a1l'indennitˆ. E perci˜ 1da escludersi che, neiLI'Lportesi conrsiid!ernta, ci sia una dispaTitˆ di trattamento basata unicamente sullo ,srtarto di nub:ile. Va ancora rilevato che la noirma denunciata, a p,ropiosito deil. trattamento pirev:i.sto per :i figli mag,giorenni non inabili a p1roficiu.o JaávOll'IO PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE e per 1le figlie, ma1ggiorenni coruugate, non in contrasto con [,l .principio di eguaglianza. La Corte, a tali ri1guardo, ritiEme di ltlJOn poter condivtdere i dwbbi dti. legittimitˆ COISltituzii.ooale prospettati dal ContSirglio di Stato coo. l'ordinanza sul ricorso di Alf001So Napoli áed altri cooitm J.'ENP AS ed iil M1nisite!'IOá di .g.razia e gtustizia. Anz.iitutt~, non dell.'avviso che sia qualtlJto meno incerta ila natura delJ.'dindennitˆ di buoousdfa TeputaltlJdo per le 'ragioni sopra mdicate che ai fini della valutazione deHa dedotta iJ.Legiittimitˆ costituzi0111aJ. e 'itlJOlll. possano essere utilmente prosipettaite, come fa il 1giudiice a quo, le due ipotesi che tailie indeninitˆ acquisiti il contenuto e ilo scopo proprio deJ.l'indel!linitˆ di anzianitˆ ovv,ero che tra J:e due indennitˆ non d sia a\tCIUJila ana.J.ogia, e che si debba procedm-e 'daltla premessa che l'illdennittˆ di buontUSiCitta, anche se !Pl'esen1ta dei punti di c:0111itatito con quella di anzianiiitˆ e con altre indeninitˆ dovute alla fiUJe d:eil craipporto di lavoll'o m generale, ha proprie cru-a.tteristiche che valgono a dliver1si.fica.rla da ogni altra. Stante ci˜, dtiene, di con.s.eg1uenza, la Corte eh.e non áricOtn"e la disprur.itˆ di trattamento che 1seco1t1Jdo li 1giudice a quo inve,ce si aw-ebbe nell'ipotesi in cui aH'indennitˆ di buonuscita si dovesse idisconos~ere ogni analogia con .l'indennitˆ di anzianitˆ, e che sail'eibbe detenninata dal faitto che ¥ il rapporto di lavoro 'con lo Sitato ¥ mess:o a TB;ff, soino sol1ecitaite modifiche migliorative e comunque rivolte ad e1imiJIJ.we o collltenere 1eventual:i situazioni di svanta1ggio) non sussiste, .e sono tnvece ragioin:evolmoote O[perianti .ie notate esigenze mutualiistico~assiiCllllraitive. 6. -La norma .iin esame (art. 5 della legge n. 1407 del 1956) da ultimo denuncia.ta per contrasto coo gli a([1tt. 3, 36 e 38 deMa CositituzLoill! e, nel1a áparte in cud esclude dal diritto all'indennitˆ di bu:Ollltusdta le sorelle ed i frateJli inabili permanentemente a rproficuo Lavoro colllviventi a ca¥rko dell'impiegato. Si as1Sume ail. dgua!l"do áche da taiLe norma, messa diI1 re1lazione colll l'ultimo comma dell'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, :n. 46 (con cui rk.oooocdiuta la spettanza ide1La pe111Sione 011diinaria a ¥ca.rilco deil:1o Staito, in mancanza di altri aventi dilrLtto, alile sore11e ed a-i :IIDa1te11i triovallltisi nelle dette condiziOIIli), risu1teráebbe lli'.1a i:n:giustifioaita di1spariitˆ di trattairnento tra tale ciategoria di superstiti e 1a11tre categorie, ¥ rtroev'antisi iJn uguale relazioine assi:Sltenziale col defunto e in iugua:le stato di bisogno ¥ e per˜ considerate favorevolme'Illte dalla st-e1s1sa inorma. La diogJ.ianza, cos“ prospetta1ta, appa!l"e fondata. In efretti, iLe s~tuazioni messe a raffronto sooo omogenee e presentano isostalllziaJrrnente le stesse note caratte:rizzainti e meritav:aillo, non i'licorT'endo diI1 1oonfu'ario valide ra1giorui, il.o ,stesso trattamento gfa.1irid.ico. L'art. 5 1della legge n. 1407 del 1956, .per ci˜, 1sul punto in esame, IS¥i trovato illl co1I11ll'la.sto con l'art. 3 della Costituzione; e lo pi skul'aimenrte otra dopo áche c1on il icitaito art. 12, ultimo comma, 1della legge n. 46 dell. 19á58, come á si sopra ricordato, stato esteiso il trattamento pensfonisrtioo alle so.relile ed ai fuiaitelli ne11a il'icorrenza :delle COi[}Jdizioci ivi pr-evi1site. Iií1. conseguenza di ci˜, coI11Std11a.to aisso!l"bdto l'esame dei profili prosrpetitˆiti iJil riferimento agli artt. 36 e 38 de111a Coisitituzione, ádeve dfohiara(["si l'illegittimitˆ costituzionale del detto aárit. 5 n.eilla .parite in cui nega l'indennitˆ di hu()([lJuscita alle 1sore1le ed aii fraitelli inabili permanentemente ¥a qualsiasi .proficuo Jiavoro e cOinviven.ti a carko dell'impiegato. -(Omissis). i I i~ ~1&~~5?~~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 13 CORTE. COSTITUZIONALE, 5 .1uglio 1973, n. 107 -Preás. Bonifacio - Rel. Capalozza -Pirro (n.c.) c. P1residente Coirus5'gilio dei Mini1s1Jri (Sost. avv. gen. dello Stato Sal\Carese). Lavoro -Retribuzioni minime inderogabili -Violazione -Pena pro porzionale -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; legge 14 luglio 1959 n. 741, art. 8). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglj,anza, la questione di legittimitˆ. costituzionale demart. 8 della legge 14 lugLio 1959, qi. 741, che punisce con la pena deWammenda rngguagliata per ciascun lavoratore aila mancata corresponsione dei minimi retributivi da parte del datore di lavoro (1). (Omissis). -1. -Colll le due ovdin1alllZ'e in 1epi1girafe, il 1p11etore di San Gioiv.anni Rotondo ha sollleiva.to, iin rifer.imento aill'a.rt. 3 della Oostituzfoine, ques.tione di legáittimitˆ costituzionale dell'art. 8 dehl'fl lLegge 14 luigHo 1959, n. 741, lllella parte in 1ooi staituiscei, a -carico del daátoire di .La1voro, la pena dell'.amme1nda da Jii!ve 5.000 a liire 100.000 (per ogni :Laivoratore cui non s.iano stati corrisposti i minihlni inderogabili di trattamento economico; e, ris:pettiviamente, dell'iart. 23 della .Legge 19 gennaio 1955, n. 2.5, nella :parte iin cui 1staátui1sce, a carico del daitore di 1aávovo, la pena dell'ammenda da Ure 2.000 a Ure 10.000 per ogni aipproodista assU:I11to senza H tramite dell'ufficio di coHocamelllto: e ci˜ perchŽ dette norme non co1t1Sentirebbero di a1P1P1liicare il dis1posrto delll' 1a1rt. 81, secondo e terzo comma, del cod1c.e ipe:nale nelll'iipotesi che lLa condotta del datore di lavoro, ;posta .in áessere ris:pertto a un.a ipáliumlirt:ˆ di dipendenti, rientri in un disegno cáviiminosoá unitado. I due giudizi si coUoca:no iin una mede1sima P'rospettaz.ione¥ di iille1gd, ttimitˆ, 1siicchŽ possono essere '1"iuiniti rper ¥es1sere definiti con unica sentenza. 2. -La questio1t1e non fon:data. La Corte osserva ch 1a celillsuratia no11ma1tiiva non in cointrasto con :l'art. 3 dellla Costituzione, .per1chŽ il legislatore, nel suo apprezzamento, libero di iscegliere un :siistema dissociato dall'isrtitu:toá della continuazione, che renda pi dg&osa fa tutela e me1g1io raggiunga lo 1scoipo che egli si prefigge. (1) Cfr. iper riferimenti, la sentenza 2á3 marzo 1970, n. 45 in tema di sanz.ioni penali páer violazioni delle norme :sulil'assunzione al lavoxo di minori, in Giur. cost., W70, 5'17, con nota di CliIAVARIO, Sanzioni penali in tema di lavoro minorile e principio di eguaglianza. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E certamente non iwazionale che all'importanza e alla sp,ecialitˆ degli inrte['essi indilvirluali e sociali protetti co['ri.sponda l'adozione di uin meccaniSl!l1o sianzionartorio che la stessa strutt~a de[1le norrme svilnciola da!Jie rego\le comuni. é questo che 1sos1tanzia la ra.tio ,de1l sdsrtema, 1 non la (oipinaibile) ircostainza -sotrtolinea l'Avvocatura g1enÛ['aJ:e dello Stato -che ¥ ddrie oggetto del ,giudizio a quo, pone sullo .stesso piano, ai fini de1l regime della sopratassa, l'evasoTe, che volontariamente occulta il presupposito d'imposta, e coJ.ui che, dopo avere presentato áreigolare denunzia d'un 'contratto pluriennale e pagato la prima annuaJ.itˆ d',imposta, omette o r:Ltarda, anche senza colpa, il pagamento di 1una delle annualitˆ succe1ssive. Ma iil riliievo inesatto, perchŽ il terzo comma dello sitesiso ar1ticolo 5 commina per il caso di omessa o infedele 1dich.iarazione, :Lmputabile al dichiarante, una so1praitassa, non riducib:Lle, pari a dodicd volte l'imposta annua evasáa, ri1pristinanido la misura della sanzione 1giˆ stabilita dall'art. 3 del r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1781, converUto nella le1g,ge 30 dicembre 1935, n. 2247, e abroigata daiLl'art. 17 del d.LJ.igt. 5 arpri:iile 1945, n. 141. Vi dunque una ne1tta differenziazione quantitativa della sanzione, iche pe1r la :llarttiisipecie di cuii causa pari alla metˆ della sopratassa prevista 1pe1r l'omessa o infedele denuncia. NŽ appare pertinente l'osservazione che ¥¥i due trattamenti, anzichŽ riflettere, 1come nella lex generaLis, la rprorfonda 1diveárs.itˆ qualitativa dei comportamenti sanzionati, e1sprimono una sem,plice graduazione quanrti.tativa di uno .stesso tLpo di sanziione ¥. Anche neiHa le1~ge del registro approvata con 1r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'airt. 101 (modificato dal r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), áe rdspeittivamente l'a.rt. 103, con (1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 26 marzo 1969, n. 49, in questa Rassegna, 1969, I, 388. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguar:do a fattispecie analoghe ma non identiche, comminavano entrambi la medesima sanzione della rsopratasrsa, sia pure con miisure diverse; e d'altra parte nessun prindpio r'i1chiede rc!he li.e fa;titiispeclie deH'omesisra o tardiva denunzia áe del ritardato pagamento deH'imp'Osta debbano essere oggetto di sanzioni di diversa natura, ben potendosi realizzare una congrua differenza di tr:attamento mediante la .di'Versa misura della sopratassa. 3. -Si osserva anácora nell'ordirnanza di rinvio che per il ,caso di ritar:do nel .pa,gamento dell'imposta di registro vi s1a,rebbe una enorme dispraritˆ di trattamento, priva di ,va:gionevole giustificazione, tra i contratti di locazione d'immobUi uvbanri e gli altri atti soggetti a áregistl'a: ziione, data .l'applicazione ai primi di una ,sorprataissa macrroscopicamente superiore (sekento per cento, in'Vece del dieci per rcenrto rprev, 1sto dall'arrt. 103, primo comma, della legge del 1923, n. 32á6,9). Ma, a. prescindere dal fatto che la disposizione dell'art. 103 non aveva portata generrale, riferendos.i solo aHe ipotesi speciali -ivi áindicate, si deve qui ricovdare che ,con La legge 29 dicembre 1962, n. 1744, il regt. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la s~ntenza n. 43 del 1972, ritenuto áche 1a ,disposizione di raffronto, í[}Jtervenuta ¥ quando, per 'l'esercizio pubblico ádi date professioni, vigevano ,geneárali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e da,to atto, e, prescrivendo " un esame di Stato tper !'áammissione ai vari oodini e gradi di áscuole o pecr la conclusione di essi e pe¥r l'abilitazione aH'esercizio professionale ", ha segnato e segna un ,limite aill'a ttivitˆ, passarta e futura, del legislatoreÈ; e 'che ¥áin sede ádi dtsciplina d!egii esami (1) Cfr., sull'argomento, Corte Cost. 5 marzo 1972, n. 43; in questa Rassegna, 1972, I, 196. 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di Staito, di quello conclusivo de1i coJ:'lsi .degli ,sr1Judi e di quello rp1rofessiona1e, distinti o unificati 1che essi silano, n:on rpo1ssono mancare1nol"Ine circa le condizionJ di ammissione, i pro1granmni di esame, e la struttura e funzione della commissdone esaminatrice, e cirDca le 1garanzie per igli i.interessati, in modo taJ.e 1che 1s1ia rpossibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturitˆ del diiscente e del concreto 1posses1so dia paxte dello ,stesiso della prerparazfone, attitudine e carpacitˆ tecnica nec:essarie perchŽ dell'esercfaio pubblico dell'attivitˆ professionale i ciittadini rpossono .giovarsi ,con fiducia È. Ha rHenuto, altres“, 1che con .fa norma den,unciata (art. 1, comma terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in J.egge con la J.egge n. 119 dello stesso anno), a. conferma di qUJanito in 1pasisaito disposto con gli 1a1rtt. 50 1 e 1seg1uenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera f, e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame 1previsto a conclusione degli is:tudi 1sv0Lti presso gH i.istituti tecnid, si dichiara solamente che il di.ipJ.oma di maturitˆ conseguito presso 'codesti is:tituti ¥ abiHta alla professione È, e con ci˜ la discirpliina destinata ad orperare sul terreno 1 scolas:tlco e non aniche immediatamente e direttamente su quello professionale; e che .peritanto detta norma non ha po:ritata innov:ativa e spedficamente non dtsipone che colui che abbia superato l'esame di maturitˆ e in quanto sia abi.J1ifato, per ~i˜ isolo, all'esercizio ádella professione, abbia diriitto all'iscrizione neJ.l'albo tenuto dal Consiglio del collegio iprovindale competente. Ed ha 1co1s“ concluso, tanto 1per la professione di ragioniere che per quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto ,tra la norma denuniciata e la di1spos:izione costituzionale in riferimento. 1 3. -Con l'ordinanza de qua il tri:buna1e di Bergamo, a rprorposito dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, 1senza .per altro motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume che, prevedendo tafo nol"Ine che abiliti all'esercizio della professione il titolo conseguiito nell'esame di maturitˆ, dovrebbexo essere accolte Je domande dei ricorrenti dirette all'isC'rizione nell'albo dei ra1gionieri senza il sUJperamenito del previo esame di 1cui alla legge n. 327 del 1906. Ed inte:npreta la disposiziolll.e costituzionale di raffro!l1to nel senso che la stessa richiede, accanto a quello ¥ scolas1tiico È, un esa,me ¥ comunemente detto "profes1Sionale" da sostenersi .per l'a1mmissione negli oil1diname1nti professionali È, ed esc1lude la possibiUtˆ di un esame di Stato avenite allo stesso tempo ile due caratteristiche, almeno rper Je prnfe.s&ioni (come quella di r.a1gioniere) áche giˆ al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione pr:evedevano un .particolare esame d'ammissfone diiverso dall'eisame scolastico. In breve, il giudice a quo deill'avviso che la norma denunciata s:La in contrasto con l'art. 33, corrnm.1a quinto, della Coás:tituztone, perchŽ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE prevede un so1o esame a fini scolast1ici ed a fini professionali, rper una attivitˆ (quale quella di rietˆ, o per sovrana concessione, o deliJia pr:escrizion.e. A prescmd!e11e dai diritti aicquistaiti in ba¥se ad atti di diisposraione privata, ovvero in ábase ad usucapioine, :nei limiti :in cui .gu ordiinamenti anteriori ne avessero ammesso la validditˆ anche rispetto ad acque .pertinenti al rpubblico demanio o ipatr:imonio, o ad acque giˆ áconsider.ate private e sucicessiivamente 1diichiarate !P'UJbbliche, si deve ricordare che i diritti acquistati iper coocessione sowana, o posseduti ab immemorabile con ila 1conseguente p.resrunziione di esiistenza di pubblico titolo legittimo, non ipossono 1essere qualificati ¥come ¥ rpr1vilegi feudali ¥, anche quando l'atto di 1concessio!lle abbia la fol1ma delfinvestitura feudale, poichŽ, ¥Come noto, questa fu largamente usata anche per costituire Tapporti aventi oggetto 1e co!lltenuto analogo a quello delle odierne áconcessioni ainmrinistrative. Non occorre affrontare qui un'inda1gine sul 1Legime dei diritti di pesca nelle acque :pubhliche secondo ¥le legislazioni dei diversi Stati preunitari: basterˆ rtcorda:re che essi frnrolllo generalmente conservati -semprechŽ ne fosse riconosciuto legittimo l'acquisto secondo la ilegiis~ zione del tempo -a!Il!che nel periodo SUJccessivo all'aippldcazione delle leggi abolit~ve delia feudalitˆ. Di :l“ronte a questa comiplessa e varia realtˆ ¥storico-giuridica, lo .Stato nazfonale unifa1Lio, ipur dichia , rand.o estinti i ádiritti esclus1vi di 1pesca inon pi in esercizio, ha tuttavia áritemiuto di consentmne, entro termini perentori ormai da lungo tempo scaduti, il rˆiconoscimento, oon le ástesse liegigi !ll!elle quali ¥si ir:iservava e regolava la facoltˆ di costituiirne dei nuov1i, medianteá atti di concessione. Questi ádiritti hanno carattere di perpetuitˆ e di esclusivitˆ; senza approfondirne qui 1a llla¥tur.a giuridica, discussa in dottrina, basterˆ ricordare che la nostra ágiurispr:udenza li ha costantemente qualificati come ádiritti reali, e che Jia viágente legislazione definisce i loro titolari come ¥ proprietari di dtriitti esc11us1vi di pesca ¥, takhŽ certamente trattasi di diritti soggettivi perfetti, di c1a,:rattere patrimoniale. 40 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. -Nell'ol'dinanza del tribunale di MHano si osserva che quesiti diritti non sono sog1getti a irevoca, a dHferenza dalle conciessicm.i, potendo lo Stato ricorrere solo :aLl'esprorprio ;per restituke le :aácque al libero 1godimento della collettivitˆ, e che inoltre essi non rispondono nemmeno ad esigenze di conservazione ed incremento del patrimonio ittico, in quanto ¥ se vero che in alcuni casi il titolare si. ocicupa del riiporpolamento, ci˜ egli fa iSipOilltaneamente senza alcun obbligo o vincolo, e i diriitti non sono so~getti a revoca qualora invece non 'Vi .provveda, potendosi solo dkhlaraire fa decadenza da essi nelle ipotesi di non uoo o di violazioni generali delle leg1gi sulla pesca ¥. La ciircostanza che i diritti riconosciuti non siano soggetti a revoca conseguente alfa natura dell'atto di ric0il1osdmento, concernente 1diritti prees1stenti legittimamente acquisiti, e quindi di'V“ersi da quelli attribuiti temporaneamente dallo Stato in base a raprporrto di concessi0il1e: ma questa differienza idi reg.ime n0il1 integra certo violazione del rpirincipfo di eguaglianza o di altro princiipio coottrtuziooale. é, d'altra parte, inesatto asserire che i .titolari dei diritti ¥esclLUsivi di pesca in base a riconoscimenito abbiano facoltˆ di esercizio indisc.riminato, senza obblighi nŽ .sanzi0il1i. Parallelamente 1alle diisrposizioni per favome Nndustria della .pesca e dell'acqui1coltura, emanate con d.m. 12 ottobre 1926, in rapporto al regime delle nuove conicessfoni rper tra.tti di corsi o bacini .pll!bblici d'a¥cqua dolce, ipl'ivi o poáveri ádi pesci d'importanza economica, il r.d.1. 27 febbrafo 1936, ¥ Razi0i11ale esercizio. dei .di~itti escluslvái di rpesca nelle acque interne ¥, ¥ritenuta la necessiitˆ urgente ed assoluta idi 1sottorpor.re a maggiori controlli l'ese111C1izio di quesU diritti, stabili cihe dl razionale esericizfo della pesca, e l'esecuzione delle opere di irni1glioramento dehle acque. dall punto di vista i.ttico, richieste dal Miniiste:m dell'a.gr.ico\ltura, ¥ costituis1cono un obbligo per i proprietari di diritti eisclusiivi di pesca ¥ (am. 1), e disc:irplin˜ pU!11tualmente la presentaziooe dei programmi di pesca e, ove necessario, di orpere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescositˆ, nonichŽ l'esecuziooe deLle opere appro;v:ate, disrponierufo altres“ che ai titolari di questi diritti per zone facenti rpa.rte di maággiori superfici acquee, sulle quali la pesca eser:cii:tata in forma pubblica, po,5,!Sa esse1'e imposto il. concomo ne1le spese per orpere iittioigeniche e di vigilanza compiute dai consorzi .per la tutela della pesca nelle acque stesse, in áquote proporzionaJi all'ampiezza delle zone soggette a diritti esclusivi. Il Ministero 1dell'aigricolitura ha facoltˆ .di isrpezion.i ed accáeritamenti ci.rea l'esevcizio della ,pesca nelle ZOil1e di diritto esclusivo (ar.t. 6), e i ttrtolar1i di questi df.rtiitti, soggetti all'oss.ervanza delle nor1me srpeciaJi come idi quelle 1genera'li regolanti la polizia de¥liLe acque e della pesca, anche . risrpertto :agli interessi dei terzi e agJ.i altri 1nteressi ipubb1ici, in base all'espressa ádisposizione dell'art. 28, pirimoá comma, del vigente .testo unico, ¥ decadono dal loro di.ritto :per no111 uso, PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 41 o per cattivo uso, in relazione ai fini de1le leggi sulla pesca, diuranite tre anni ,consecutivi, o iper abituale iinosservainza delle disposizioni leg, iJSLativ,e o regolamentari attinenti alla pesca ¥. Anche sotto questo 1profilo, 1a dedotta questione di 1costituziona1itˆ appaJ:"e dunque infondata. Certamente si tratta di situazioni 1giur1d.iclle risalenti al passato, in J.al'ga misura :giˆ estillllte, o din vta di áestinzione; ma non si .pu˜, solo per questo, ritenere che áesse siano prive di presupposti obb1ettivi, idonei a giiUSltifioarne razionalmente la 1cO!ll.Slervazfone. Nel vigente ordinamento, oltre alfa facoilitˆ del:l'anlll:runiistraziO!lle di procedere aLla revisione 'ed eventuale revoca dei provvedimenti di riconoscimento, e di controllare l'effettirvo esercizio dei d.iiritti di pesca, impooendo obblighi. di conservazione e mi1glioramento della cliauna ittica, 'sotto sanzione di decadenza per inon uso o cattirvo uso', anche prervi,sta l'eventuale espropriazione di questi diriroti per 1caursa di pubblica utilitˆ, rseccmdo l'espressa norma dell'art. 29 del vigente testo unio, quando essi non siano ,esereitati 1n raippooto a.Lla loro potenzialitˆ, ovvero ii foro eseirc:izio sia ,riconosciuto contrado ad esigenz.e di intel'esse ,generali.e. La Sardegina, con. la leg,ge regionale 2 marzo á 1956, n. 39, e il Friuli-Váenezia Giulia, con la leg,ge reg,io;nale l2 magg. io 1971, n. 19, hanno dfohia,rato esti!llti i diritti áesclusivi di pesca, mediante indennizzo. Ma, allo ástato, non sussiste motivo per una declaratoria ,di incostituzionalitˆ delle norme della legislazione áSltaita:le concernenti il riconoscimento dei 1diritti áesclusivi dii pesca, e¥ le conseguenti sanzioni a ácarico di áchi peschiá nelle acque soggette :a questi diritti, senza H áconisenso del proiprietario, possessore o concessionario. 5. -Nell"o['ldinanza del ipretore di Montefiascone la questione sollevata anche con riferimento a.J.l'art. 4 della Costituzioine, osservando che, oltre alla. pari dignitˆ sociale di itutti i cittadini sancita dall'a!l1t. 3, il riiconosdmento del diritto al [avoro e la promozione delle condizioni che rendano effettivo questo dirittoá ¥sembrano palesemente coiilltrastaáre CO!Il situazioni di privilegio come quelle costituite dal 'caso di specie ¥. A prescindere dalla .eguale dignitˆ soeiiale dei cittadini, che ovviamente non viene qui in consideraziOIIle, si deve rilevare 1che, pur costituendo ,tuttora la pesca !IlOIIl so1tanto Wl. áese11cfaio di diporto o sv:ago per dilettanti, ma 1a;n.c:he l',attiviitˆ professionale dei rpes1catori di mestiere, non si pu˜ ,tUJttavfo isolo per questo ritenere che l"esistenza di diritti esclusivi, limitati a zone drcosc!rlitte dei corsi o bacini d'acqua pu:bbUca, possa 1costituil'e, di ma:ssima, effettivo limite od ostacolo all'esel'cizio della pesca da pa,rte dei terzi, aillCihe pescatori di mesitiiere, i quali hanno ogni 1po.ssiibilitˆ di svo~gere liiberamen:te la foro attiivitˆ sulla .generalitˆ delle acque pubbliche apert:e all'uso comune o civico della pescia. Qualora, ,j,n determin:aite circostanze, la presenza di diritti 42 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclusivi dovesse praticamente :im(pedire ai pescatori di mestiere lo svolgimento della loro a.ttivitˆ, ipotvebbe iprospettarsi l'esigenza di provvedimenti., legislativi o amministrativi, ádi a1bolizione o di esproiprd.azione, ilil vista dell'mtresse 1generale di questa categoiria iprofessiorutle: ma ovvio che trattasi di :problemi pariticolari, la cui ,soiLuzione p<;>trˆ essere ogigetto di valutazioni 1discrezdonali di ipoliitica legislatirva o di azione amim1:ndistrartiva, non giˆ idi una decisiOille di questa Corte, :Ln rarpporto alla denunziata illeg.tttimitˆ costit~ionale cihe, in linea di principio e con r1gua1rdo alla 'generalitˆ delle situazioni, sicwramen¥te non sussiste, secondo l'mrteripretazione che i principi sanciti daill'aa:t. 4 della Costituzione hanno :finora cOJStantemente avu1to. Anche sotto quest'ultio: no profilai la questione deve r.ttenemi infondata. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, ,21 novembre 1973, n. 158 -Pres. Bonifacio -Rei. Rocchetti -Al áed altvi c. Ministero delle Finanze (Sost. avv. gen. .de1lo .Stato Gio!l'lgfo Azzari-ti). Imposta di registro -Agevolazioni tributarie edilizie previste nella legi slazione della Regione Siciliana -Questione infondata di costitu zionalitˆ. (Statuto Regione Siciliana a,rt. 36; 1.r.s. 27 novembre 1961, n. 22). é iiiegittimo, per violaZJicme deU'art. 36 deilo Statuto della Regioo SiciLiana, L'art.icolo unico della legge della Regicme Siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, proro¥gandosi ii te1'mine indioa1io nell'art. 1, primo comma, della Legge regio.nate 18 oUo,bre 1954, n. 37 e disponen,dosi t'appLioazione deU'art. 6, primo comma, deila Legge region,ale 28 aprile 1954, n. 11, alte comruziolf!ii iniziate' e condobte a termine nel periodo intercO'l'l'l'ente dal 1¡ gennaio 1958 ai 31 dicembre 1965, prevista la misuro dell'imposta di registro e ipo,focariia neUa misura fissa in ccmtr:Cl!Sto coi tipo di agevolazioni contenute nette leggi detlo Stato (1). (1) La senteruJa conforme alla precedente giurisprudenza, la quale ha interpretato l'art. 36 dello Statuto ( ¥ al fabbisogno finanziario della Regione si provveda con i redditi patrimoniali e a mezzo di tributi ¥), nel selllso che, nella deliberazione che concerne detti tributi, la Regione tenuta a osservare i limiti dei principi ed interessi geneárali cui si ,informa la legislazione dello Stato (Corte Cost. 20 gennaio 1965, n. 2, in questa Rassegna, 1965, I, 4; 22 dicembre 1965, n. 90; ivi, 1965, I, 1110; 10 marzo 1966, n. 23~ ivi, 1965, I, 279). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 43 CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 159 -Pres. Bonifacio -Rel. O~gfoni -Imp. Call>taxelli. Procedimento penale -Dibattimento -Rapporto di polizia giudiziaria Lettura di ufficio -Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 2, 3, 24, 27; c.c.p., art. 466). é infondata, in riferimento agii atrtt. 2, 3, 24, 27 della Costituzione, la questione di costituzicmaltitˆ dell'art. 456 c.p.p., neiia parte in cui consente la lettura dli. ufficio in dibattimento dei rapporfii di poLizia giudiziaria (1). (1) Cfr. in dottrina, GIANTURco, Denuncia, rapporto e reperto, Encicl. diritto, XII, 195. CORTE COSTITUZIONALE, 211 novembre 1973, n. 161 ~ Pres. Bonifacio -Rel. CapaJ.ozza -Imp. áCa!Illllistrˆ c. Aintonelli. Sicurezza pubblica -Portiere -Obbligo di iscrizione nel registro del l'autoritˆ di p. s. -Violazione -Previsione di pene diverse per il lavoratore e per il datore di lavoro -Questione infondata di costi-' tuzionalitˆ. (Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931. n. 773, art. 62). é infondata, in riferimento all'art. 3 deita Costituzione, la questJione di costituzionalitˆ de.U'art. 62 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede, per ii lavoratore ed iL datore di lavoro, pene diverse in relazione ad una co111;dotta (violazione deU'o,bbligo di iscrizione di un portiere nel registro deWautoT'itˆ di p.s.) da considerarsi come forma di partedpazio111;e ad un reato unico (1). (1) Decisioni conforme ai precedenti; cfr. Corte Cost. 8 febbraio 1966, n. 7, in questa Rassegna, 1966, I, 483. CORTE COSTITUZIONALE, 21 novembre 1973, n. 162 -Pres. Bonifaoio -Rel. GiO!Ilfrida -Fazio c. Cimmail"ota. Prescrizione -Prescrizioni presuntive -Delazione di giuramento Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 3, 24; e.e., art. 2960). é infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di costituzionalitlˆ deWart. 2960, seco-ndo comma, e.e., che 44 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I I <:á'. discipUna La delazione del giuramento al coniuge superstite e1 agli eredi neLLe pTescriziom presuntive (1). il I t (1) Cfr. sull'art. 2960, ORENZO, Le prescrizioni presuntive ed diritti dei prestatori di lavoro, 1966, 130. CORTE COSTITUZIONALE, 21 tI1orv;embre 1973, n. 163 (mdinanza) - Pres. Bonifacio -Rel. De Mlwco -Rezza (n.c.) c. Ministero detlle tmanze (n.c.). I Imposta generale sull'entrata -Azione ordinaria -'.I'ermine di 60 I giorni -Dichiarazione di incostituzionalitˆ del 2 comma dell'arti~ colo 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 -Applicabilitˆ di nome sul I termine -Esclusione. ~ I ~ La dichiarazione di incostituzionaLitˆ pronunciata con la sentenza 22 dicembre 1961, n. 79 de.i secondo comma dell'art. 52 delLa legge 19 giugno 1940, n. 762 deve intendersi limitrota alLa parte in cui im i i: pone il pTevio pagamento dell'imposta e delLa sopratassa, senza cio ¥== comprendere anche La disposizione sulla prefissione del termine (di \l 60 giorni) per promuovere l'azione giudizi.aria (1). (Omissis). -Ritenuto 'Cihe, nel co!I'ISo di u:n 1g¥iudizio di orpposizíIOtne ~ a decreto del Mi:n.istro per le fina:nze, relativo ad impoisizion.e di :pe !ii nalitˆ aimministmtiva pier vioil.az;ione di nolt'lllle della leg,ge 19 1giugno ffi 1940, n. 762, rpeindente idavimti ,aJ. tribunale di Napoli, avendo l'Avvo i:: catura deli1o Stato áeccerpiita ila rtaridiiviitˆ dell'OIJ;l1POISiiziione1 perchŽ rpiro-;.:: posta dopo \Scaduto il termine di 60 giOl'IIli stabilito dlall'al'lt. 52, comma I !ii secOITTJdo, della 1eg.ge citata, l'orppcxnente l'\erplicava aff1elt'llllanido che tale norma era stata dich.iiareta iíinlCáOIS'tituzdonale con serutenza di questa Corte 22 dic1em'OO'e 1á961, n.. 79; ohe 11. tribunale adito, con oirdiill1arn2la 28 maággio 1973, [['li,1evaito I ¥ 1che áiín effetti il seco1ndo pe'l'iodo del secoiJJJdo comma delil.'alI't. 52 sorpra richiamato, comprenderute ail11Cthe la fissazione deil rterimill1e per :p1ropo1nre II orp1posdzione ¥ era stato dichiiaa:iato costLtuzioa::ialmeTIJte illegittimo da q'Lliesta 0o[11Je; che sorgeva il dubbio di un e1rvolI'e maiteriai1e cirtca l'estensione della illegittimitˆ aJ. termine peir J.'opipos:izlon.e, dato c:he il. >giudizio di co1sti1ruzionaJ.itˆ aveva avuto per ogigetto soltanto il pl"í:I1Jci1Pio del I ~= solve et repete, all'osserváanza del quale, in fo!l'Za del sec001do .periodo r' i:= ):: (1) Pronuncia di particolare opportunitˆ áe dnteresse, in quanto elimina ( ~:: il dubbio che aveva dato luogo a contrastainti sente!Ilze della Corte di Cas-t sazione (cfr. Cass. 15 marzo 1973, n. 740 in questa Rassegna, 1973. I, 607). r: I .........,,~ PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE del secondo comma del pi volite richiamato. arát. 52, era suboodiniata l'ammiissi:bilitˆ dell'OIPPOOizioine; ohe, di fa-Ollite al diJSpositivo deRa sentenza di quesita COtl"te, fil tribunale n001 si riteneva J.egittimato ad dntenpretairla nel senso suddetto; iche, iinvece, áriteneva di poter 1segnalai1.'e la questione a questa Col'lte, áperchŽ ove trilteinesse che ne ll'icoriressero gli stremi, ;provvedesise di áufficio alla coo.-rezione dell'.eventuale áerrore materiale ai sensi de1l'al1t. 21 'delle nocr:me im.teg1l'atiive aippriovaite il 16 marzo 1956; ¥che, tail1to rilevato, il tribunale, sospeso il ,giJUdizio davanti ad áesso pendente, dislPoneva la itráasimissioneá dell'Oil'ldiinan.za a questa Ooil'lte, perchŽ, 1se del oaso, 'Provvedesse oo serus:i. di cui so;pra; che, pervenuta tale ol'ldiinanza a questa CotDte, previa oomunicaziio[ 1e -alle pall"1Ji costituite nei giudizi de quibus, veniva fissata l'odierna camecr:a di consig1io per deliberaire ,SUJIJ1a ricihiesta del triibun.aJ.e di Na,poli; che neSS1uno si ¥co!Stiituito nel 1g,iiudizio. Considerato che, iin via pregiudiziale, l'áefficada erga omnŽs delle sentenze e delle oirdin.anze di questa Coote postula la niec1essiitˆ che sia la Conte stessa, indipendentemente dall'impuJ.so di .paivte, a pcr:ovvedere d'ufficio ailLa correzione delle omissioni e deg1i ervori di queil!l:e sue pI'()[lJUJnc1e, comunque ne venga a conoscenza; 1cthe, in conseguelllza, iii triibunai1e di NaipoU esattamente ha riitenuto idi rpoter seogn1alacr:e a questa Corte, al fine idi .stimolal'Ile J.'eserdzio delle a:t1Jrilbuzioni di cui all'a:rit. 21 del!l:e il10áIUne mtegrative, il diubbio cinca l'.er:rore materiale, a suo avviso, rCOil1tenuto nella sentooza n. 79 dell 1961; che, passa.nido al merito, si deve rtconosce;re che effetti'Vamente il d~áunziato ecr:rrnre OOL<:Siste; Che, iinfaátti, come ¥eSJpvessamente scritto ne1la pairte moitirva della sentenza, OJgigetto del _giudizio di ¥Costi1JUziotllJaJitˆ, con essa definlito, eira esc'LUJsivamente la legittimitˆ del rprindpio del solve et repete; 1che, c˜111iseguentemente, áLa ádichiatrazione di illegdttim.itˆ costiituzionale d:e!ll'intero secoill1do periodo -áOssia ainche della par.te !in CJUi viene stabilito il tecr:min1e per propor~re orppo1Sizione -'--del comma secondo dell'art. 52 deiLla 1egge n. 762 del 1940 non pu˜ che essere fruitto di erro:re materiale; che in tali sensi va, quindi, corretto il disprositivo di detta sentenza; ohe, ai sensi dell'¥ultimo comma dell'acr:t. 21 delle noJ'lme inte1g1l'ative, aJ.J.a prese111ite OJrddnanza 1si a1pplicáaino le no!l'lme rdel.l'aQlt. 30, com.mii prdmo e s:eco1I1Jdo, del1a legge 11 mairZJo 1953, n. 87. (Omissis) ordina rche il disposditivo dei!Jla s:entenza 22 dicembre 1961, n. 79, venga cor¥retto come segue: á laddove ásel,'itto: ¥ deil. secondo !P'eriodo 46 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ del secoodo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762., !i si aggiUlllgano le seguenti paa:'ole: ¥ liimditartamente ai11a parte liin cui l f i iimrpone dJ. previo pagamento dell'!iilll!Posta e detlla soprnrbassa detenni f nate inell'o11di:na111Za dell'Intendente o :nel decireto del Miini!Stro ipe.r le I ! finanze ¥. -(Omissis). I l CORTE COSTITUZIONALE, 2,8 norvembre 1973, n. 164 -Pres. Bonifacio -Rel. Crisafulli -Imp. Starace (avv. Seripcrco) e. Pa:'es:iden>te Consd.glio dei Mi!lli:stri (Sost. avv. 1gen. dello Sta.to Carafa). Legge decreti legislativi -Titoli di credito -Assegno bancario e cir colare -Decreti delegati istitutivi -Violazione dei principi in materia di delegazione -Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., art. 76; r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; r.d. 16 marzo 1942, n. 267). é infondata, in riferimento ai principi C'ostituzionali accolt.i anche neti'oerdinarnento anteriore aLLa Costituzione in materia di delegazioni legisia.tive ed ail'art. 76 della Costituzione, La questione di Legittimitˆ costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposiziom sull'assegno banoario. e circolare) e dell'intero r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disctplina del fallimento, del co-ncordato preve11;tivo, ecc.), in quanvo detti decreti deLegati sono stati emanati nei rispetto dei limiti di materia, anche se non sono state osservate tutte Le modalitˆ ˆi esercizio del potere delegato (omess.a miˆizione del parere della commissione parlamentare) (1). (1) Cfr. Il Contenzioso dello Stato, 1956-60, I, 45, che riporta, sulla questione indicata neliLa massima, l'orientamento della Corte Costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 166 -Pres. Bonifacio -Rel. Trimarchi -IInjp. Gambacci .ed altri. Professioni -Colpa professionale -Rilevanza penale della colpa di tipo particolare. (Cost., art. 3; c.p.. artt. 42, 589). é infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, La questione di costituzionalitˆ degli artt. 589 e 42 c.p., nella parte in cui PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 47 consento'llo che nella valutazione della colpa proifessionale il giudice attribuisca rileva'llza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare (1). (1) Swlla colpa pvofessioniale, cfr. D'AMELIO, Responsabilitd e colpa del libero esercente, Resp. civ., 1970, 363; v. ancre Oass., 6 maggio 1971, n. 1282, Foro it., 1971, I, 1476. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 167 -Pres. Boni: liacio -Rel. Rossi -Ca:rdillo ed altri c. Presidente ConJS1g:lio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Staito Giorgio Azzariti). Pena -Sanzioni civili -Spese per il mantenimento del condannato Obbligo di rimborso -. Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 3 e 53; c.p., 188; c.p.p., 612). é infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 deUa Costituzio'lle, La questione di legittimitd costituzionale degli artt. 188 C'.p. e 622 c.p.p. secondo cui il condannato obbligato a rimboll"smáe allo Stato le spese per il suo mantenimento (1). (1) Cfr., per riferimenti, Corte Cost., 12 febbr,aio 1966, n. 12, in questa Rass.egna, 1966, I, 28; 19 luglio 1968, n. 113, ivi, 1968, I, 892, con nota. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 168 -Pres. Bonifacio -Rel. Reale -Ga,:rdeHi (n.c.) c. Sociertˆ S.I.T.A. (avv. Leipre Quarta). Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Agente sospeso in via preventiva ed assolto. in s~de penale per insufficienza di prove -Esclusione dal dirittoá dell'indennizzo -Illegittimitˆ costituzionale. (Cost., artt. 3, 36; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10). é illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 deUa Costituzione, l'art. 46, ultimo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (norme suUo stato giuridico del personale delle ferrovie e tramvie), nella parte in cui esclude in ogni caso daL diritto all'indennizzo in esso ptrevisto l'agent:e S08Peso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove (1). (1) Cfr. sulla particolare disciplina del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri, cfr. Corte Cost., 29 marzo 1972, n. 57, in questa Rassegna, 1972, I, 378. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1'973, n. 169 -Pres. Boofacio -Rel. Voliterra -BriolSICihi (n.c.) c. Industria manifatturie1ra biellese e Societˆ Standa (aViV. Delitala). Lavoro -Apprendisti -Disciplina del licenziamento nei loro confronti -Illegittimitˆ costituzionale. C<;ost., áart. 3, 1. 15 luglio 1966, ,n. 604, art. 10). -Inapplicabilitˆ é inegittimo, per violazione dell'art. 3 deUa Costrituzione, L'artricolo 10 della legge 15 lugLio 1965, n. 604 (norme sui Licenziamenti mdividuali) nella parte in cui esclude l'applicabilitˆ della disciplina del licenziamento contenuta nella stessa legge, nei confronti degli apprendisti (1). (1) Sulla esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguir.e l'indennitˆ, cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 14, in ques.ta Rassegna, 1970, I, 33. CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1973, n. 170 -Preás. Bonifacio -Rel. Gionfridia -Marandola c. Veltri e Azzarelli; Presidente Cooisiglio dei Mintstvi (So1st. avv. gen. dello Stato Savarese). Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza -Controllo -Sorveglianza -Spetta ai Comuni -Competenza delle Regioni in materia di beneficenza pubblica -Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 117, 118, 130; I. 12 febbraio 1968, n. 132, 1artt. 55 e 56). Non fondata, 'in riferimento: agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, la questione di costituzionalitˆ degli artt. 55 e 56 delia legge 12 febbmio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febb11aio 1915, n. 148 (nuovo testo ttnico comunaleá e provinciale¥), 81 del r.d. 5 febbr.aio 1891, _n. 99 (regolamento ne¥lle istituzioni di beneficenza), nella parte in cui attribuiscono ai Comuni il potere di so1áveglianza negli istituti di beneficenza e assistenza, anche se, in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitarLa riservata aUa Regiorne la competenza legislativa ed amminist1¥ativa e poteri di controllo. i ~: ~ k' 1: li if f PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 49' I CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre t.973, n. 175 -Pres. Bonifado -Rel. ROSlSi -Oliviero c. Oremoo; e P¥residente Consiglio dei Ministri (Sost. avv.¥gen. dello Sta.to Cavalli). / Matrimonio -Tribunali ecclesiastici -Compatibilitˆ con la sovranitˆ dello Stato -Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 1, 3, 11, 24,' 25, 101, 102; 1. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1). é infondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 31, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, vrimo comma, 101, primo comma, 102, primo e secondo comma deLla Costituzioine, la questione di legittimitˆ, costituzionale deLl'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 nella parte in cui dd esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto deWcurt. 34 deL ConcOl/'dato tra l'Italia e la Santa Sede (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 11 di¥cembre 1973, n. 176 -Pres. Bonifacio -Rel. Criása:fuJ..li -MUISIC!i.llo (avv. Sarntucci) c. Saviotti (arvv. P.ugliese) ed altri; Presidente Co¥nsiiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarr-ese). Matrimonio -Divorzio -Cognizione della cause relative da parte dei giudici dello Stato -Inoperativi:tˆ della riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici -Questione infondata di costituzionalitˆ. (Cost., artt. 7 e 138; 1. 11 febbraio 1929, art. 34; 1. 27 marzo 1929, n. 810 e n. 847). é infondata, in riferimento a.gLi artt. 7 e 138 de¥lla CQst:i;tuzione in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 847, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 2 delLa legge 1¡ dicembre 1970, n. 898 (d.isciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) (2). (1-2) La sentenza della Corte n. 169 del 1971 pubblicata in questa Rassegna, 1971, I, 1019, con nota. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -1. -Occovre pregiudiziiaLmente 1prendere in esame l'ec,cezione d'irrilevanza soHevata daH'Avvocatura generale dello Stato. Questa CoiI'ite con la se1t1teruia n. 32 del 1971 ha dichiar:ato l'ille, gittimitˆ costituzionale dell'art. 16 della legge 27 ma1ggio 1929, n. 847, reca\t!Jte disposizioni .per l'appL~cazfone del Conico!l1dato fra fa Santa Sede l'I:talia, neLla ;parte in cui non ;prevede che lLa trascrizione del maitrimomo ipossa venir impugnata 1per inca~)!acitˆ niaiturale esistente al momento in cui fu scelta dai nubendi 1a fOiI'ma 1concOiI'dataDia. Se l'azione proposta davairuti al :tlriburrmiLe di Rovigo avesse avuto come og1ge1Jto l'invaltditˆ del matrimonio iper :tncaipacitˆ naturale di uno dei due sposi all'atto in cui venne 1chiesto il matrimonio !l"eliigioso anz:LchŽ quello puramente dvile, il rtl"ibunale ~ebbe dovuto affermare 1a propria competenza decidendo nel merito .e }'.eccezione d'iirrilevanza sarebbe dia accoglierisi. Ma il marito attoTe non fondava fa propria domanda sulla incaipaeiitˆ n:atuvale delLa mo1glie aJ. momento della 1sc,e1ta fra i due riti, ma affermava genericamente che fa moglie al tempo deRe nozze (uoJale della mo glie al momento dehla :stipu1~01t1e del maitil'imo111io. L',eccezione d'irriJ.evanza va qutndi crespiinta. 2. -Questione di fondo, cui ile .aLtre appadono subm:dinate, se la giurisdizione dei tr1bu:niali ecclesiasti!Ci in materia ma1tr1mociale (ar,t. 1 della ;legge 1929, n. 810, che rende áesecutivo J.'arit. 34, commi quarto, quinto, sesto i e amministrartivi'. L'esempio pd evidente quello ádei II'e1gorlamenrti coonu!Ililrball'i, che rsono dichiwatd obbld1garbord e direttamente aipq;l'lic1abi:ld 1DJegli S'tarbi membiri; ma anche Le d:ilI'ettive e le decdsiond del Co1DJsdgldo 1e deil:La Commi1ssioltl!e deB1e Comunitˆ euTorpee sono rirtell11Ute dalla Co!I"te di giustizia de'lie Comundrtˆ dire1ttamente aippldcahiU negli S1uarti membri, allo!I'chŽ abbiiano 1anch'e1sse conani1smi cli poiislartivi, giudiziari e arnmi.rnstraiti.vd (prfana .pa!l'.'te); e biso~a aggiunger'e che l'ade.s:ioiDJe delia Germania al mffi'cato comune viiJelrlJe aurtor1ev0Jmenite (1) basata su que.srta ultima norma e nmt stiJ1l'ailitra. DisposizdOilli iLn twtto affini ailila pTima pairte deWairt. 24 del1a oootli tuz:ione tedesca scmo s<1Ja,te emanarte in Luissembu!l'go con l'art. 49 bis e in Belglio con l'arrt. 25 bis dehl1e risipetiti'V'e cootdrtuzi01nd. A fo!l'o voota ila wsiti.rtuzdu1111e firiaa:J,oese id:el 19158 (art. 55) e qrueUa olian dese con 1e moidif1oazdoil1i iil1ltrodortte nell 191513 e 1'966 ('airt. 5:6), diiscirpli nando i rappo!l'."ti fTa nurme dei trarttati e ncxrme 1miteime, stabilliscono Tiispáettivamente il rprillllcdpdo dieJ prdmaito (autoritˆ sup&":i!ore), dm. oondi zi101nd di :reciiprocitˆ, delle priime rispertrto aUe seconde o l'aJ.rtro che quiesrte u1id:me non sono 1apipUoabiJld al[[orchŽ 1siiaino :i!tlJClOtm[liartiibdihl con Le rpa:ime. E questi iprimdpi dowebbwo va[e{r.e non sruo r1sipertito ai trarttarti di Pa:rdgi e di Roma, ma anche rispetto alle norme derivate (r:egolament:i, ded siQ1Illi, di!reibtive). (1) Corte costituzionale federale, 18 ottobre 1957, menzionata in G. TREVES e altri, Diritto delle Comunitˆ europee e diritto degli Stati membri, Ferro, ediz., Milano, pag. 19. 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la necesstitˆ di emanare norme esecutive di organizzazione dirette aLla ristrutturazione o nuova costituzione di uffici o servizi amministrativi, ovvero di provvedere a nuove o maggiori spese, prive deLla oopertura richiesta daU'art. 81 deLla Costituzione, mediante le opportune variazioni di bilancio, non pu˜ condizionare o sospendere L'applicabilitˆ della noll'mativa comunitˆria (4). Non fondata La questione di Legittimitˆ costituziomale, in rifer~mento .agU artt. 70, 71, 12, 13, 14, 75, 76, 77, e 23 della Cosmtuzione, deLl'art. 2 della Legge 14 ottobre 1951, n. 1203, nella parte in cui ha dato esecuz.ione all'art. 189 del Trattato istitutivo della Comunitˆ economica europea (5). Con il Trattato di Roma sono state consentite, in base all'art. 11 della Costituzione, Limitazioni di sovranitˆ unicamente per il conseguimento deUe finalitˆ ivi indicate; e d'!ve quindi esclud,ersi che siffatte Limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma -sottoscritto dci Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le _Libertˆ essenziali dei cittadini -possano comunque comportare per gU organi della e.E.E. un inammissibile pote.re di violare i principi fondamentati deLl'olfdinamento costituzionale italiarno o i diritti inalienabili deLla persona umana (6). Aillche la Gran BTertJagina, 'l'Iir1ainda e la Danim~oa, ,aŽfie:rrendo al m&caito comune, hanno áemanaito apposite inocme pe'l' áCOO'l'din:all'e i lO'l'o Q1'l'ddnameniti áa queli1o comunJii1Jari.o. SecoiJJJdo una modd.1:1cazi.OJJJe int'l'odotta rrellia cos1liátuzd()1i!JJe li'l':l!andese, a segruiJto .e. referendum lin daita 10 maigglio 1972, pooviisto che la costitu: zJione da un .oaIJJto non vieta dd emain~ ([.eg.gi o ipll'OV\"edimenrli m adempitme'lllto ,d[ obbldighi ácomwndrtJari e dall'al!Wo che noirme o provvedimenti comunirtari a:bbtano V'aJioll'e ncxrmartiivo neHo Sita¥to. Quainto !POIí a1l!a Gratn B'l'etagina l'European COIIIlmuruilties Act del 1972 pll'eV'ede che ogni idiS!Posi:zJiOi!JJe sa'l'ˆ adortitaita e a'Vll"ˆ ,effertto subo!I'dinartamente all'-OtSSlell'Vlalla di q'Ua:nrto i vi stabdiliito p& l'adesiO!Ille ail meircaito comune. La :I!egigie danese sull'aide,sio111Je (artt. 2 e 3) oonitiene noome a:iJJJaloghe a quella delll:a Legge i.111Jg1]Jese. Non fil pu˜ dli'l'e áohe l'arit. H sia .a:lit:retainito pll'ec:iJSO che 1e rusipos!i.zioni vi!genti [[}Jegllii 1al1Jri CIíIIJJque Srt;ati membiri OII"1giina!I'i, che sono po1i qUlei1e pi 1st~.oaiti""e, ipoliicih.Ž i rel!ai1liw mdilll.arrnenrhl tuzdoina11e ebbe modo di pr.eci:Lsare il SIUO ori1entamento con La sentenza 16 dicembre 1965, n. 98, nella quale ebbe ad esaminare se il trattato deUa C.E.C.A., cui stata data esecuzione con legge ordinaria, possa dero,gare alla Costituzione onon sia richiesto invece a questo effetto una norma di revisione costituzˆona1le. Lo spunroo 1a itale :Undagdne erria lfoirniirto dailla rpreeedel1Jte sentenzia della Carte .costirtuzio!IllaiJ.,e, nerrla qruale, dopo esselI'ISi r1terp.uta láegittima l'esecu21ione dei itraititati 1comunirtairi daita áCon áLeg:g:e or.dJinall"iia, Sii aggiung:eva che tale 1eg:g.e non avieva 'UI1la efffoacia suiperioir,e a queilla del!Le altre !Leg:gi ordinair~e, 1Clhe peir˜ non possono ái.n!brod1l!I'!ráe o comporta!l'e deToghe alla Costit1Juz:iorne. Páeirci˜ nel oaiso áconCII'leto 1s:i 1ohied!evia alla Coil't¥e costiiiuziona{[e di esaminal"e se 1si.a in ta1e modo cons1eintito dd asso1gg1e1Jtaire il cittadino a11a 1giudsdizdone della Col'te di gdustiziáa, deirog:ando allia tutela giurisdiziona1e eoncessa con gll!i artit. 102 e 10i3 delll1a OostitUZËone. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 63 Di questa lispos1izio1I1e del T:rnittato, meddallllte denuncia della leg,~e di ,e.sie1cuzione iche ad essa ha 'ada,ttato il n-0srtiro orrdi.name't'ílto ilruterno, viooe posta :iin dubbio la iLe1gittilmitˆ oootiituzionale sotto divemi. pll'ofi:ld. Si osserva nelle OI'llinanze idi ri111.vio 1Cihe a no1rtma dell'art. 189 sitata r:iico:nosciuta l'effkaci1a obblig1atoria ed liimmedia1ta arpplicahiliitˆ neli confronti del:1o Sta,to e dei cittadfu:id iitalialll.i di atti a~enti forza e vafoT'e di legige ordilI1a!l'ia, emamia:hl da organi ddivea:si da qQleHd a cci ILa cootituziione attr1buiisce l'esercizdo deiLLa :fU!Ilzi'OII1e Je,gislatiiva; rcihe co111. ci˜ stata initrodortta i1'.1el nostro wdill1.amento una nuova fo!l1Jte di no1rma~ io:ne iprimaiilla, c-0n ila iconseguente sottrazdm:ie di coimrpetenza il.egiSilativa ai nonmali organi cositttuzionafil deil.J.o Stato, dn materie dii oontenJUto ampio e gener:iicamente indiwduato; che nei confro1I1tii ded ;reg: olamentd comUfl'.1íJta:ni manicruno le guarentirgie stabili.ite dalla Cosrtitu ZIíOII1e rper le leggi -01rdiinarrie dello Stato (fortme di ;prromUil:gazJiicme e !plUJbbiLiicazJone; possibilitˆ di prromu-0rvere i:1 referendum abrogativo,; ammissibilitˆ del c01I1trOrhlo di questa Corte, a rotella dei dli.ritti foillldiamentai. lli de:ii cittarddni); che, inifine, med:i:alI1te qllle.siti regolamenti possono essere ,imposte ai cittadini italiand. 1prTesta2lion:i patr:imoniaili, in con- Si arggjJunigleva poi Clhe l'airt. 11 derlila Costiituzdonre, anche se cornrserute che mediianrtJe legge ooddnairtta silano iinrbrod.otte i!Jimi dailia C'oote di ciassazioore, come si giˆ viisto p.e[' alou!IlJe imaindd“estazionli., ma .aOOOII're meglio ¥CO\tlJSidereire nel complesso. á Dopo ila sentenza dlelLa Oaissa2::i.Olt1Je penale 9 f,ebbraio 1971, n. 873, aincoraita a1la i:r!ad.izdone dUJailisti1oa iJtailiJaina e ooienitata qUJindi ad escludere J.'aipplfoazdione immedliaita delle fll:()['ffie comuniitairli.e, ila Colt'11Je di oaissaeilone con la sentenza 8 giugno 1972,. n. 1772 si invece attenuta al principio affermaiti ávo, riátenendo .i:mmecliaitamemtlie aoolicaibi1e l'alJ:'lt. 95 del T!riaittarto C.E.E. a 1proposi1lo della pairdltˆ f“scailie, livi 1s1Jaibdildita, lfxa prodotti IllazdOIIlalli e prodotti impomrti .dagld. Sitati membri. Lo stesso priincipio e con dfe:rimen1lo a11o stesso alJ:'lt. 95 ha poi ll'IíJbadiito oon llia senitenZJa 8 ágiiugino 1972, n. 1773, che ipetr˜ !l'Wguairda alrtlro oggetto (l'aippJ.d,oozdone delll'airt. III, pa1rte II, dell'accoodo G.A.T.T.) e ail suddetto prliincipiio, ooime alfa n0trma oomunitaritaá si dchiiiruma solo a titolo serrna>1ificartiivo, cOIIIlle obiter dictum. Questo iiJndiird.zzo gimriiSpQ"!UdenziaJLe veilJU1lo ipoi a coinsoildd1811'1si e a ricev~e 'lllil aisisetto siJStemaitioo coin i1a .se:nitenza 6 ottobre 1'972, n. 2896, gliˆ ciJtata, nelJ1a quaiLe si ˆffierma: 1) che, in ,oorufoo-miitˆ della ,giruirli.~pll"Udem:ia: delilia COO'te di gi'll!stizdia, ¥ lia C.E.E. {~OJStiitruisce u:n oirdinamemlto glirurddiico di ~UJCJIVO gene.re nel campo i:nternaziollliaJ.áe, a :fiavoil1e deil quaiLe ,gLi Stati membiri hanno iriiilJUJil!ciiato, seppure in settoiri ll.dmistaiti, ali 10['0 poteri solVII1ani, ed 1al quale 1SO!IlJO soggerbti non solrii xapplt'esentaniti nelle iSltdituzioni d1el.1ia ComumJ.. tˆ, Assemblea e C0111JSiiglio, e ¥dli co1111eoira-ere a1la formazio111e deil.la Commissionie e della Corte di giustizia. Le conse1I1tite 1imit:azioni di sovra!lldtˆ trovano qud!Thdi il loro coirriis,perttdvo nei rportelri acqudrsirti in seno alla pi. varsta ComUJIJJitˆ di cui l'Italia IJ;liatrrtei, e 1co11.1 ,J.ta q1UJale stato conrC'll'etamente iniziato il processo di integrazio111e deoglJi. Stati d'Europa. 6. -Il dJubbio che le limitazionri d:i .soávra:ruitˆ coniseguernti alla stipulazione del Tár:attato ,dJi Roma áe aJJl'ingresso deil'I¥talia ne111a C.E.E. potessero riicihiedere il ricorso al pirocerdilme!tllto di lrevisione cosrtttuzionaile per l'approvazione della leg,ge di J:"a:tdfka e dli es1ecruzio1t1Je, trova n()["II)Je dli azione e noin di ll'elaZ!Lorne (1). La Coll"te di appello invece ebbe a richiedere, in baise all'art. 177 del Trarbtaito C.E.E., l'rinte!l'pl'ertazfoine, srulilia consiistenzia dehla protezJir0111Ž accordata ail sirrligolo dWl'atrt. 31, allta Corte di giustdzia, la quiale OOfil 1se!tlltenza 19 dicembre 1968 (caUJsa 13/68) ebbe a rilevare áche, mell'.llttre l'airt. 3.2, ulit1mo iniciso, e l'arl. 33 cornpoctano un.a certa :fiaooltˆ dli varluitazfone :per gli Sotaitd membri, Pairt. 31 (come l'art. 32, primo .oo!llllITlia) sono per loro Illartura ratti a !P['Odurre di1rettarrne!tllte effetti nei raipportd gdruTtd:id :fira Sltahl membri e singoli. Aggfuimse che per Le noirme direttamente apptliiieabdJJi, spetta ari gfuudici !l'.l:azi-Olllali dd gairao::vtire La tuitela immedi1aita e 1dill'etta ded sirngoJi, iindipendenltermenrte da org!lld cornmderazriorne dell'irnitereisse pubbUco nazio[)Jail.e, iin base aiLla quialli1ficazione di tale tuteiLa secoindo 1'0trddnamernto !i.1!1lteit'11W. A segudrto dri tale iinteirlJ;ltretzione, La Corle di aippe11o, áCon rselillten:zJa 3 griugno-24 settembre 1969 Tiiitenne che l'rurt. 31 assiCUTi a!l. siingdlo un di1rd1Jto soig1g0erttivo e afferm˜ quinidi la ieompete'l'.lZa del g1ucti:ce 0trdilnatriio, skchŽ poi l'azri,onre :fiu esamiinaita nel memo (e re1srpd;nta nel pro!Si.egiuo dell. grilll!diz:io). Pur non avendo voluto dichiairaitameme esao:ruiriaire fil pirobrl¥ema deJ:La qualificazione delJ.'initell'e1sse p1rotertto dell. sirngollo, ác:he a1Jtie1t1Je e appunto perchŽ artweine al driritto iinteirno, La Co!r'te di g,irudizia fece duie affermazioni: che tarle ptroblema via áesaminato mdiipenden1terne[)Jte dall'drniteresse pubblico nazionale, e illlo1JJtre .che vri soino noirme comuni1;arie non sufficientemente precise, le quali lasciano allo Stato un margine di valutazrione discrez:ionale, e no!J'.'lffie mvece, o'1itre che iaipplicablili, opeiranit:i dmmediaitamenrte (selfexecuting). E La Ooll"te d'appello, pur aivendo ritenuto l'intetripráe¥tazrione non del tutto peTiirnenite per un ¥adeguamento illllterno, ebbe in 1re1a1lrtˆ p1r.e1s1eit1Jti talli a:ffiermazio!lld per qrua1ific!l1'e l'iinteD:'esse prro¥tertto .ciome diTitto sogg.erttivo. Non ddv;eirisamente la áC-Orle .dd c:assazdone, con senrtenza 17 ap!I'He 1972, n. 1196, sdra prure con ll'iferimenrto aillta oonv.enzio[]Je inteirnazionaile G.A.T.T., ha da:to a[loch'essa alle IlJOII"me immediatamente operan'bi, ¥e VôJncoiLatnti, CM'arttere di noirme di D:'elazione. (1) Negli stessi sensi Trib. di Milano 9 maggio 1969, n. 2094 (in Dir. scambi intern., 284). 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pUJntua.le cr:iscácmtro nell'analogo dubbio giˆ rpi:t'O¥spettarto nel 1951, in occasione dell'arpprovazioine del Tmttato iisrtitutivo de1la Comu1mtˆ eu11'." opea 1del 1c.all"b0!ne e. de1l'acciaio: dUJbbio cotrrettamente irisolito dal P.all'!1amento irtal:iano, decidendo che La ll'!attfioa ed áescuzione d:i quel Trattato potesse essere effettuata medi:a.nte legge oll'!d:i1naria; Per vero, come questa Coote ha giˆ dlicruatrato 111Je1la sentenza n. 14 del 1964, fa diispooizione dell'art. 11 della Cost1tu2li:oine is]gnifica 1cihe, quiaindo ne ricOO'Ií1ano i priets1J!PpO!sti, possibile stilpiUlaire 1tcr:attati d quali oompotrtirno llia:nitazdO!Ile della sovranitˆ, ed conserrutifo danri áese0uziione con legge ordinaria. La disposizione xdisuJiterebbe svuotata diel áS1Uo specifico contenuto normatiivo, se si ritenesise ohe iper ogni limiitaZiioine di sovr:amtˆ prevista da1l'atrt. 11 d01Vesise :liarsd luogo ad ll.IJilia .leig1ge costituzionale. é invece ev]dente che áessa ha un valove non rsolltallllto sostan2li: ale ma aniche prorcedimentaile, nel senso che pe¥r:mertte quelle li- En ireaartˆ dJ. problema de11e nonne self-executing aititiene all'ordfu:Jamento comundJtario, ma ~coll:Litr!lra COl!l quel!lo, ~iamenite interlllo, della qualificazione dell'rmteresse protetto del 1si'l:llgolo: iil qualie :nro.rr esol'1.llde ohe una tUJteLa á~sdizdoniailie vi rsi:a, ácome 11'."Lchlesrto dla.tll.'Oll'ld:iniamenito comunirtatrlio, ma mill"a a ástabdild:r1e quale debba 1essere, seooindo qru;ainto stabilito ne[l'ordrinamento dmiterrnro. L'ipotesi, si verri:ficra. a11JOO'quamido lo Stato emaci a'1lti amrnind.strrarti:w, genetra[i o speciali, per ál'rarttuazd-Ollle dd morme, .arttli o seopli. comuniitari ('atrrt. 5 .de[ Tu-a11Jtarto C.E.E.). F.ermo restando che ['irnteresse ipeirseg; uiito resta pur 1sempl'le que1lo .ooonumitairio, iresta da domruncliaxsi se l'dniten:-vento focrmdrto dlarllo starto per la reail.dzzrazione rdd taLe riniteiresse noin comporld ila ireailiiJz2laziOIJJe dii tˆ corstirtuilisce ilio statuto :liondamenitale. A questo áriguardo sii impo!Ilgoino alcune 'ulterioni considerazfont. Ocrco[íI\e ainziJtutto teiner presente che Il Trattato isrtirtutivo reo1I1tieine nella parte qudnrta --I,stituzioni della Comunitˆ -(a:rtt. 137-209), una. organica noirmaitiva SIU11a oomporsiizio.e, Sllli .poterd, sull'eL91e!l'cizlio deˆJ.e funziO!Ili dei diversi ol"gain:i., rper oui J.'orldin.a!mento comunitarto sta1le iJmpairWte drusposlizioni alle .A:mmiinislmaziom 1connpeteinti di asterner'S'i dal perioeip!fil'.e il dwrti:tto IIlJell['ambirto dd. apipiliroozdone dÛ!1.1a :normartirva oorn.ru n:iitarlia. Non i questa Jra sede o;>eir imidtcaire le varie viceinde giudiziarie, pro mosse 1peir il:a rilpetinOiOJe dei 1d!fil'd.rtiti, che si asseird.viarno indelblitameinrte TíISCOISSi dopo La soppressione rdiirsposrta da 1norme .coonuinitairie e prima di quella stabilita oorn '.l!egigi naZIíOiliali, nelile qua!ld. áqlllimic'li veniva dtn discusisoine l'operiarttvitˆ d.IJ:nmecliaita 1delle noirme eromuinitarie a frror:rute di quel:Le 1I11aiztio nali anitetrdori, 1che iilsti1nlivraino fil ,d!fil-,j_r!Jto, o posteriori, che,J.'hrur:mo SOIP~Sso. Certo l'equivalenza ,fil questi .difrirtti, e di ailtird. 1siltll!íllia1ri (1) esisteinrtd lllieglii. Stami rr:nembl"i, 1compo:rta da 'lllI1 puillto di vliJSta logico, una valrutarzdone compwativia ,colta a staibilrWe se questi vral'i didrtti, iin ibaisre aJ.lia Il.oro niasbura e d:isciJp[lirnia, !Silarno comg;iaitibili o mcompoobfil con ill1Jtenti e scoipii della normartilv:a comUJnirt:air'ia; e, ipuir aimmetoondo che 1laile vra/1Ju1Jazio1r1e sila rimessa agld 011gand ácomumtairi, irersrte:rebibe semo;iire a vedere se essa sia ;poi costii turtiva o sempldoemerute dtchiaxiarmva. Un [ptrolblema ra!Il!alogo vieilJe :a '.PI"Osp,ettairrsi dopo J.a rrece1IJ.rte sentenza della Co!rte di ,gii11.11stizia 13 1dd.cemb:11e 1973 (.caruse !l'irurnirte IIl. 3,7 e 218/73)1 emessa SIU II'linvio del 'I11"1buna:1e del liaivoiro di .Am.rveirrsa, e reiLartiva aJ:Ira sop IJ['erssdone dellile taisse di effetto equdlvaJer:rute peT 1e im!Pootaz:iollli da Starti terzi. In talle isent~a, dopo esseirsi affemna1io áche a rpairtiire dal'l:'raittuazdQrne della tall'if:lia dogarnafLe 1COIIlJ1.lllle vietato agild tSitartli membri di initrodrur:re urn!l:ateTa:lmente :niuove tˆsse isulle merci ~oil'itarte clirrettamerne dagld Stati terzi, o 1a'l.1III1ern1Jaire quell-e eslilsitelIIJti ra rtaJ.e data, 1sli raggiiuruge che peir a!lrtiro 1a irLdiuzione o 1a!bolizfone di queilJ.e in vd.goire ra!llra rsrtessa data spetrtano alle isrtiituriom della Comunitˆ, in base alil.a viarlurtazdone delJia LO'l'IO compatitbi'l:itˆ o incomg;iraitdiblilitˆ ooJ. 'I'ttiarttarto. (1) Da una pubblicazione della Commissione (Nota d'informazione, Bruxelles, 1973, Elementi di un bilancio 1958-1972) si ricava che alla fine del 1969 i servizi della Commissione avevano potuto registrare 386 tasse di vario tipo, diverse dai dazi doganali o da imposte indirette, nonchŽ numerosi altri diritti. Su questo totale, 296 casi erano stati risolti, mentre altri 90 sollevavano difficili problemi giuridici. Ivi si aggiunge che vengono accertati nuovi casi e la reale ampiezza di queste imposizioni su prodottiá importati o esportati diviene sempre pi palese, man mano che scompaiono' le protezioni tradizionali tra Stati membri (soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 75 r:isu1ta caraitteriizzato da un comrpl.esso di garam.me sta;butarie, e ida un propirfo sistema di tuteU.a ,giJUJr1diica. Páer qUJa[}jto corr:lC'erne iin specie i reigofameinti previsti dali'artt. 189, oLtre ai g:iˆ 1priecisartd il.imitd dli competenza settoird:ale ratiol}1.e materiae posti alla potestˆ nomnatirva del Conis:iiglJ..Lo e ádella Comrrnissfone daile ádirsposiizdioni deil. Traiitafo, deve rico:rdansd. 1che l'operato di questi ol'~ni soggetto al controllo dea.il'Assembfoa, 1co:mposta di rappresentaoo deil.eg:ati datgli Starti memb!r:i, e destirnaáta, ánell'auspitcabile ulteriore 1sviJ.U(ppo 1deil. piroc1esso di inrbeág: razio1I1Je, ad aissum.er.e 1U1D.a pi diOteiri at1JI1ibUIíJtrl. a1]J)Je Q['lg,atIJJiZZJazioni europ.eie. Queste, secondo :La COll'.'te 'costirtuz~cma!le, ási áo~artrberizzano come :Lstituziora icati nel settQ['e dci cooeali (G. U. n. 117 del 19 giugno 1967, pa:g. 21269). Si deve perici˜ áCOOJcludere che la CommilssiJOIDle, fiJSsando l'dmporrto di c1ooguaglio in quesibLOlnleá, non ha 1sconfilllato dai liimiti posti. per la Silla attivitˆ á111 questo oottore dalle ddsposizroni del regioliamen.ito n. 974/71. (Omissis). I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 16 ~adlo 1974, nelJ1a .causa 1'66/73 -Pres. Leoourrt -Rei. Dol!IDer -Avv. gen. Wocne¥r (coni.) -Domanda di p!I1onunc1a pregiiudizialie p!ropostia dai! Bundlesf“nanzhof ne1l1a causa Soc. Rheílllmilhlen Diisse1donf (avv. Rauschning 1e Modest) c. Einfuhr-und VorratssteUe ffiir Gel;['eide und 1Fiuttermittel -Iinterv.: Com.miissione dellle Oomun:itˆ erumpee (ag. Gilsdorf e ZUT Hauisen). Comunitˆ europee -Art. 177 del trattato di Roma -Finalitˆ e portata. (Trattato CEE, art. 177). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 85 Comm1itˆ europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di gracio superiore Facoltˆ di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trat tato di Roma. (Trattato CEE, art. 177, secondo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, ¤ 126, n. 5). L'art. 177 del Trattato CEE mira anzitutto ad evitare divergenze nell'interpretazione del diritto comunitario che i giudici nazionali devono applicare, ma anche a garantire tale applicazione, offrendo a.i giudice nazionale il mezzo per sormontare le difficoltˆ che possono &orrgere dall'imperativo di conferire al diritto comunitario piena efficacia netl'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri (1). Le norme di diritto interno che vincolano il giudice nazionale al rispetto di valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado .superiMe non privano il giudice di grado inferiore deila fac˜Uˆ di deferimento pregiudiziale conferitagli dail'art. 177 del trattato di Roma, qualora il giudice che non si pronuncia in ultimo gra,,do ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella iSentenza del giudice di grado superiore possa risolversi in pratica in una decisione incompatibile con il diritto comunitario (2). (*) Ad una 00-eve áa!Il!llotazd.one delle senite:nze 01PPOr1nno premettere, nella rpa;rte rielaiti'V'a alll'imerip:retazione del['m:t. 177 del trarotato dli Roma, le conclusioni dell'avvocato generale Wa!rner, .dalile quali risultano evidenti la il'illeviamite ;pootata dei1La questione decisa dalhla Co!l"'be e, soprattutto, l~ dicffiooil.tˆ di una roliuzione ¥ comunditalria ¥ áche noo pire¨irudkhd un princiipio di ddritto ¥ comune a tutti i sistemi giudiziari ¥ degli S1JaitJi membri. ¥ Signor Preside.tllte, Signori Giudici, á i pre¥senti rinvii preg.tudliziiali .s01lleváaino urna questione. di estrema importan~ a in merito alil'dnterpretazione dell'art. 177 deil. Trattato CEE. ¥ Essi .si 1riieoLlegaino ad una liunlga comrovers1a tra.:l'ar!Jtr1ce -una ditita tedesca áche es:porta .cereiaJ.i -ed ~l cOIIlrvienuito, ['ente tedesco di dn1lea:vien1Jo pecr d ciereali ed i fomgigli. L'azli.ioirre s!Jaita esp1e1rista a seg,udito dela !l"ichdesta del:l'iattrice, che 11".iv.end;Loarva le ll"estitu2ií!Oln:i su rtalrt1111e esportazdoni di sea:noila di ,grano druro. ¥e dd orrzo briJlliat'O, eflfertrouate tra dl d!ioembre 1964 ed li:1 dicembre 11965. La ¥controve!rsia giˆ starba ll"iooilr1Ja pecr quanto rdiguM'da ile espoll"taziO\Dd di rsemolia di .girano dwo, menr!Jre ancora iin corso ipÛ'iI" }e espO!r!Jazioni di orw brliililiarto. Ç Loir!siginoll"li ll"LcOll'demtn!llJC) che 1ali'epooa d!ed farbti im, ..oaiusa era iLn vigore il ll'egol!aanento del Cfornsigllfo 4 1apll"d.l'e W62, n. 1.9, relaitivo all1a gradluall1e iillStarucrazione neglri Stati memhri di una orgamiz:l'laziione com~e dei mercati nel .settore idei .cereali. 'Dalle 1regolamento (pll'evedevia, ima ál'altro, che gld. Staiti membri .concedessecro, tramite i ll"ispettilvd oog1aJnlisani di intervento, restiituzioni alle esportazdoltli; nel ¥Caso di áeisiportazioltli 11'.lJei Páaesi te!r~ l'alli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 12 :llebbr,aiio 1974, áánel.La causa 146/73 -Pres. Lecoort -Rei. DOlllliller -Avv. gen. Waimer (cOlllf.) -Domanda di p!'onuncta pl'legiudiiz:ifile p!'Opostia dal Fmanzgiericht dell'AJssila ll1Jel1a ca1UJsa soc. RhemmiiliLern Diiisse1d0l'lf (avv. Modest) 'c. Ein:fuhr-und Vol'!ratss1Je1Le filr Getl'le1dle und Fu1Jtermilt~l (iˆvv. Stockburgier) -Interv.: CommiissdiOIIlle de1Le Oornuniltˆ europee (ag. Gil1sdorf). Comunitˆ europee -Interpretazione di norme comunitarie -Giudice nazionale vincolato da pronuncia di giudice di grado superiore ¥ Facoltˆ di deferimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato di Roma. (Trattato CEE, art. 177, 11econdo comma; Finanzgerichtsordnung 6 ottobre 1965, ¤ 126, n. 5). Comunitˆ europee -Provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia -Impugnazione -Ammissibilitˆ -Effetti sul procedimento pregiudiziale di interpretazione. (Trattato CEE, art. 177, secondo comma). Comunitˆ europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali -Restituzioni all'esportazione negli Stati membri e restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi -Prodotti esportati in Stato diverso da quello indicato nei documenti relativi alla restituzione -Conseguenze sul regime delle restituzioni. (Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, artt. 19, n. 2 e 20, n. 2; regolamento del C()lllsiglio 21 ottobre 1964, n. 141. artt. 14, n. 1 e 15; regolamento del Consiglio 29 ottobre 1964, n. 162, art. 1). Le noll'me di ádiritto interno che vincolano il giudice rnazionˆle al rispetto delle valutazioni giuridiche compiute dal giudice di grado superiore non privano il giudice di grado inferiore della facoltˆ conferitagU dall'art. 177 del trattato di Roma (3). quota 1eira maggiore dii ,quehla [p["evista pea: Le 1esportazioni !!JJegJ.i ia.Jitri Starti della Comumdtˆ. ¥Nella doma.india, di TestitUZJione, !l'attrice acf:f“eT1Inava ohe i prodotti e11ano dia:etti Veil'ISO :8aJesi 1Jea:zi, 1ed otteneva pwtairJJto il.e !restituzioni re!Larflilve. In un secondo tempo fil convenuto, a seguito di un controHo presso l'attrice, r!lJCCle!l'ta'Va che láe Û1S[>OII"taziioni lin [['eailtˆ raiviev;ano ,aivuto !Luogo in Paesi della Comurntˆ, e !l'eVlooa'Via 'qruindii le resltituzdoni ooinaesse. ¥ L',a1Jtrioe aidivia il Fiinanzig.ericht rdel'Aissiia, ma questo TirilblU!!lJail.e, con sentenza 12 ago,sto 1968, confermava [a decimo!!JJe dd áOOIIllVeitJJUJto. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 87 L'art. 177 del trattato di Roma non esclude che i provvedimenti con i quaLi i giudici non di ultimo grado domandano alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale siano soggetti ai normali mezzi d:i impugnazione contemplati daUe no:rme idi diritto interno. La Corte di giustizia. tuttavia. deve attenersi al provvedimento di rinvio. che prodiirrˆ i suoi effetti giuridici finchŽ non sarˆ revocato (4). Nel primo periodo di attuazione deLle organizzazioni comuni dei mercati nel settore di cereaLi (durante il quate le autOlf'itˆ nazionali avevano la facoltˆ, e non l'obbligo, di concedere restituzioni all'esportazione) spettava alle autoritˆ degli Stati membri di decidere, secondo te norme di diritto interno, quali conseguenze derivassero, agli effetti delle restituzioni, nel oaso in cui il Paese di destinazione risultava noo un Paese terzo ma un altro Stato membro oppure un Paeáse terzo diverso da quello indicato nei documenti relativi aLla restituzione, fermo restando solo l'oábbbigo di ridurre le restituzioni attribuite in modo da non superare i limiti massimi stabiliti per il Paese in cui ta merce era sl!ata realmente esportata (5). ¥La RheinmUh1en impugimwa 1a!l.ilo1ra taJe senten:zJa dd1I1ainzi. ai Bund< esfli.rua-nzhof, d!l quiaJ.e dediedlva 1a questa Colrte in v1a rpre1g;i,Judizda1e aiLCIU!lle questionli, áchiedendo, tr:a l'ail:tro, l'd!n1beripl'etazione della nozione di ¥ esipo1rtazione in Paesi terzi ¥ cui si richitudre su ll'liinivio, conseguente aiU'ad'l!tlJUJllamenrto di una pireoecLente senrllenza. 1in quest'Wtima ipotesi : 2) Se, a norma delle disposizioni ad hoc contenute nei regolamenti CEE nn. 19 e 141/64 (quest'ulrtirrno adottato 1111 esecuzrione del ~edoote), l'esporrbaitoo:e il q'Uale ha chiesto e ottenuto la " 11esti1JUzdO!Ile Paesii terzi " per !l'esrpooitazione di orzo pea:-1aito dn UOJ. determiillla1Jo Paese iteirzo, aibbia ditrdtto ameno ailiLa restittuziOIJJe per d iAaesi membll'i, qualloi!'a da un successilvo .corutroiLlo rtsllllrti che ila mooce 1staita e1siporrtarba in UJn Paeise membTo, ovvero se d'Il tal caso e~d l!lorn abbiia dirirtJto ad aiLc.una 'l\estirbuzione. 3) rSe, á1111 base alle stesse dˆispoisizdond, l'1espo'l"taitm-e .abbia dirrdtto aJila " Testituziolille p,aesi terz:i " rsolo qua!lora esporti 1a meIDce 11'.lJel Baese ddchiarato, ovv&o sia sufffo~entfle che 1La meiroe rs~a giunta in un quailsdaisi Paese terzo. ¥ L'attrdrce limpugniaiva la sudldetta oodiinainza dina'IllZi al Bundesifilrnanzhof il qrua:lie, da iparite sua, sottorpO!n~a a questa Corte, 1con o!l'd!iillianzra 14 agosto 197.S, áLa seguen1Je questiolille rpregtudizialle: ¥ Se l'art. .177 del Tuaittaito CEE .oOOllfiell"iscia al ágiudice di ,prima istanza la :fiacOilrtˆ :illllim1tarta dd aid:ilt'e iLa Cor:te di GtLustizda, orppul'e ilascd imp!regiludioaite norme di. ,diJriltto mtÛ1I'Ilo in senso con1rr'airio, le quali v!iincoláano ili. giudice aJil!a decisione del ági1UJd.iice SJUiPeirtio!I're ¥¥ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 89 il giudice ¥cui :fatta la rimessiiO!Ille vincoiliartlo daUa pronUJtlcia dcl T:ribunale superiJooe. Tuttavii:a il Finan.zglel'icilt dlell'.A!ssiia, niiteniendo che l'assunto del Bundesfinanzhm fosse inoompiat:ibiilie ¥COlll i:l siJstema delile 11esrtituzioni !isrtirtuirto dal !l1ego1amento lll. li9/6á2, OOl!l ooXl:inalnz;a 7 ma.ggfo 1973, ha adiirtlo :La Corte di Gi!ustiz1a m VôJa p:rie.giucliziaJe. L'ordiJnanza di riJl!lvi!o starna impug:ruama da1l'arttr1ce di!narnz:i! ail BUl!ldesfinanzhof._ COl!l 01rtdli.1na1I1za 14 1agosto 197á3 il p11ocedimeinto dinanzi a[ Bundlesfina!llZhof v¥eniiva sospeso per dleflerirre 1alla Coirte la seguente questtcme p11egiudi2l~a1e : Se l'art. 177, ásecondo 1oomma, del oirtato T11atitaito oon.:liedsoo ad. giudki nion d'u1tima tstaJD.za la facoltˆ, :hllimiitata rotto ogni ais:pieitto, d:i ad:ilre 1a Come di GiustiZJ1a oppure lasci :impregi:ud!icame inoirme di di:rd.rtito Iíln.teirino iJl!l 1seinso contriarto, l1e quiali vinco1aJillo 11 giJudice alla deciJs1cme diel giudice. superJJOlfle. ¥ Siamo pertainrto di frcmte a due rmv±i pre.g!iud.iZJiali: U!Il!O !IJ!l'."OPOSlto dal Fiiniaiilz:igerkht de11'.A!ssia ed dscrri:llto ail ruoilo ¥Coll. n. 146/73; l'1a11Jro proposto da:l BundesfiJnJamzhof e con:tlfladd:isrt:i.nito diail. n. 166/73. ¥ A mio avviiJso, láa prima q1Ueisllione rpil'CJiPOsl:a dail. Fmanz:gericht del1'. A!ssliia, (peir iJ. nwdo .con .curl.. for:mu1ata, non rpu˜ a'V'eire che unia solruz.ione. Il :sollo :f)aitto .che ila .contirove.rsia sta ir1m11iai1Ja ail giudiáce di ¥primo girado, dopo l'aiI1D.ru.11amento di runa .p:rieoedel!lfte ¥seinrllenz:ia ~p1ronunz1arta dail.!J.o stesso g.tudfoe o da un aLtm ádi '[>[[')iimo griado -non eso1ude la ipossibdlitˆ .di wi oo'Vio pregitudiz:i.1a1e 1a questa Coirte. SU[llpondiamo che, nel processo di appeitlo contro ull.la sentenza pronunzi1ata, ad esempio dalla High Court ingilese, ~a Couirt of .A!ppeal rinvii 1a cauisa al giudice di QJ!l1imo grado, e .che nel OO!I'So di questo p1roicesso SO[[')ga una questione di .dirrditto ¥cO!IIlJU!Iliitario, non sollevaita nŽ in (l)a"ima nŽ iin seconda fstanzia; ora, .sairebbe 1assUI1do ohe ii1 gmdfoe investirbo. del:la causa in sede ádi rimessione non iaiV'eSSe :l“acoilctˆ di effettuare un rinvio pire1g:i.udizi1ale solo perchŽ .egli i!llOOl. il g!iudfoe .che staituiJSce irn primo grado. ¥ Ln Vle:t'.iitˆ, nellil¥e osse:rv.aziotni ip[[')esem.tate a questa C'oll'iie, l"attrice non a:ririvata a tali estreme .conc1usioini., ma ha mantenuto la 1SUa átesi entro l:i.mi:lli adieirenti ali1a sdrtuaz~one i'eaile. ¥ DalLa senrtenza 8 nov¥eimbre 1972 si 1airgJU,]scie senza po:ssdbilitˆ dii dubbio che il Bundesfinanzhof :riit:i.ene che debba risolversi in base al diritto interno ill iptl'OMema del se l'attrdJce, arVlendo nella fa~eoie esportato il'o!I'zo b!I'i111ato in uno Stato membro, abbiia o meno diritto OOla reslliituzione p1'eVIí.sita peT tali áesipoll'tazioni: il1a 1solUZiione a suo a1VViso dorvirebbe esseire posi:tirnvio pregtUJdiz:i.iale alila Corte di GiUJstiZJia. 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'10'.l'dimanza ,staita iI'leg:iistrat1a 111lella CancelJieria della Corte di Giu. stizia U 4 settemooe 1973. La ditta Rheinmilh1en, r1appvesentata dagli 1avvioc1ati Rauschning e Modest, d:el '.l“oll'o di Amburrgo, e lia Oom.rniissd!Oll1le deil1e Comunitˆ Europee rnpp["'.e1sem:bata da:i propri consigl!iieri giur1d1ci Gfilsdoirf e Zur Haiusen, hall1l!l1o presentato ossexvaz“i1cmi 1scriltte 1a iOJcxrma dell'art. 20 del pro;bocollo sullo Statuto del.La Ocwte d:i: Giustizila. Sô l'eliaztone del giudl1ce reliatixre, 1seintiito l'avvocaillo 1geneirailie, la Oorite ha d:ec1so di: passBlll'e 1ahla fose oralie sema pOC'ocedieOC'e ad ~srtJr'Uttorria. II. -Le osservazioni presentate a norma deLL'art. 20 del Protocollo suno Statuto deUa Corte di Giustizia. 1. -La Commissione :r1iLeva che iJ pOC'ob.Lema viell"'lJe essenzdlahnerube sul confHtto itra l'art. 177, 1seco:ndo ieomma 1del 'Tuattato CEE ed fil ¤ 126, n. 5 del Fmanzgier1chtsordn'llillg, dln :lior:zia d1el quale dil Tclbunialie di griado. in:lieT1ore v:mcolafo daLLLa sentenza con 1cud iLl Tr-ibunale super1ore dispoine La iI'limessiloillle. Il ¤ 12á6, :n. 5 del Fmamgedchtscwdnu:ng IIllO!l1 1mped1sce u:n deferi:: mento pvegiudiz1ale. Purr se :liosse 111lecessaruo attrilbuh1e un sen:so diverso al conibenuto di tale erioll.'e. Questo princiipio, 1c01ID1une a tutti i siJstemi 1giudizd!airi, costi1ruJisce -a mi:o arvviiso ben pi dd U!llla isempilikie !ll()ll'lffia ip!rooessuaiLe, 1anche se esereiita la sua eiffdcac1a incall'Illandosi in sempl1ici no!l:'IDe dd pirocedUirla. Non mi pare pe1r˜ che suoni ¥come 1eresiia l'iafier:mazi:one 1che l'art. 177 attrdibmsce ai giiudici dd ipll'lima distaa:wa degli Srtati membiri 1a :liacoJ.tˆ, IímmU!illle da ogni limiitaizione 1~sta ad 1aissdOIIIlli o da norme di diritto intwno, di iii:terpe'LLare questa Co!t"ite su questioru di diird1Jto comundfario. ¥m.girudice dd primo girado, in Uillla 1siituazione come .quella di oui ci occupwamo, non cel'ca afiaitto dd !impCJll'll'e ill pll'oprio pillll1to di vlista in spregio dellla piro1ruunzia ili. caissazione, al!lJZi si ldrrnirba a soll.1ecitall.'e flillla pro!llJUnzd.a della Corte di Gilustiziia su qruel1a áche egli II'litiene U1I1Ja .incbr1cata quesitdone dd ádlitl tto comuniibario, !llo:ndlandosi sul rp.rilncilpi:o, desumiibi!Le dailil.'a1rt. 177, che :neSISUna ,giiudsdizdolllle niazti:oo:ual1e, per quainto .a1Lto ásia irl. suo grado, pu˜ mTOgia!l'si Ila .comrpetenza dli d!We l'ultima piairolia su una questione di tale nart.imia. Inoltire, come fa notaire la Commiissio1ne inelle srue oisserviaZ!iorni, 1:II"a la qrue1stione dediemta dall 1gdudfoe di gmado .inferiore e que1la su cui si pronWlZilato di11giud.!Lce isuperio!l'e .tailvdl:ta vd pu˜ 1essere coiinicidenza, ma non identitˆ. TurtrlJarvia, iJn encbrarrnbe l:e tpotesi -isempTechŽ il piroblema Vle!rta efietttvamenite sul diir:iltto coilillUJilJítario -lia senitenza della Co1rte di Giu:: ~ 111 ~= ra~1111¥1111=:1111ir&r111;:1f1~ir~rrlf1111111111lf1r111111111i11at=d PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 91 punto di v.iisrta 1espl'esso diaiL Bundiesfiniamhod: neill'Ol'di.lnlainza di rmvliio, ove si 1afl:ierma 1che liliecessairio di.iS!tilnguell'e itra iLa poss~bi!ldltˆ teorim dii adiix:e La Corte e La :liacoltˆ ddi avvalerisii dii 'ila.Le pOISSILbiditˆ fun. un caso pratico. F1acendo di áquesto argiomento un 1assiloma, fil (LegiJSILatore ˆnterram potrebbe ser1ameinte paooai1izziare !1'1efficacta dJell'ar:t. 177, n. 2., 1eo:naniando diiispos.iziicmi aventi q'll!esto efietto. Taláe lhn:iitaztone de11'e:f:lfoaciiia dehl'aTt. 17_7 ad operia del Legiiislatoce moompatib1Le col Tuasttato e si :dsolvexebbe neiLI'mstaW'aziJcme d& un procedimento ia :no!l'ma dieg1i artt. 1619 e seguenti del Traittato CEE. Ber di pi dmpossibii!Je l:in:tiitare La :liacoltˆ di rrinviJo tmeigilud!izlilal:e in osseqUJiio aihl'effietto ~ílllcol:anrtie diel.Le LS~diei t:rihuniaLi suparliiolI'i; cotsd faCtmdo 1savebbe tmatiiciameinte "esclusa ogni posstbilitˆ di ad:i:re1 La Oovte. Il principílo ~a11do per ifil 1egiJs:Lartlo!I1e nazionale vrue 0llliChe pe-á ii Tribunaili ilntem.1, giacchŽ essi 1scmo teinuti, oome il 11e1giisliaitore, a conf~ si1al diirirtto ácomunitari,o. stiziia deve, in rul:tima ailllŽllis:i, p!l'evaleQ'e su quellila deil ágiudiice nazioniade ainohe di ultimo goodo. ¥ Pe11socruailmente, nOll'.l vedo ailicuna ma di mezzo tra il negiare che il dia:drtlto inito¥, quiesto, che esul1a da:Ua sua comp1etenzia -O{P'.PUráe non iteneTne conto,, atte~giiamenito che porrebbe iin essere una situazione paradossale: u:n rinvio sarebbe amrrossrubi: Le per il dirlitto 100lllllUIIlitardo ¥e marnmilssibdile ipE!ll' iii diritto imltemo. ¥ Sign,ori, a questo ip'1.l1llito le mie conclusioni potrebbeTo vd:rituailmenite riteneTsi 1esauriite, ma, 1a mio avvi/So, l['lesta 1aincooo u:n [l'Unto da ohLariT:e. La tesi che io w ,Iiivopongo, indiatti, do'VI'ebibe Logliioomente sllocˆ-are nelil'af ~,,,~-~--,Çá~w.:árnw' á::X ¥¥ :-:á ¥¥ ¥¥ =-=á;;.ááá .á..-.á::-.-::á:áá::-á-:-:-á-áá.á ';/',: . ' 92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Oommilssiione sostiene moli.tre che Sii dOV\t'lebbe :l“ar d:istinzfame tra effetto viniooJianite di 'cui 1al ¤ 126, :n. 5 diel J!Uina!l1Zgiel1iichits01'dn.Ulllg e ila vis rei judicatae. La prima illi()2litolne stata !introdJOtta nel diriJt1Jo plt'ocessuaJie :tiediesoo ondie gi~pi rap1diamellllte ad una 1senJteinza d.efi.niilliva, me:ntre lia vis rei judicatae ha lia :fUJil:mone dli oompora:e defuruiJti.vamente (lia áoOllltl1oversiia 1e vmoo1a niel contempo giudiici e parti. Noo qumdi possLbhlie pO!l'lre sullo 1SJIJe1sso piianio iLl. prmc1piLo dell'effioaroa Wnicolialtl.te e iJ. prilnoilpiio della vis rei judicatae. Se l',effiJoaJCila vi:nooliante deve áCledell'e il pa1sso d:L :frOlllbe alJ.a vis rei judicatae, 1a questilooe della preminenz1a pu˜ essere !rilsolta is1empliiceme: n1Je e cOII'ret1JamOOJ1;e :ill1. á:llavore de1La il11orma di diTHJ1Jo oomun.111Jarilo: finchŽ noo 1si 1chii:uso hl prooodimernfo dilnalllZ1 al g1ud1ce rnazLomrle dievie r,eSJtare impregiud1oata la possibilitˆ di de1ieirimeltl.to pregi1udi2lilail.e di cui al secOllldo comma dell'art. 177. Tai1e concezione .gilur1d1ca 'oOlllisente di eviltar1e, per quanito possLbdleá, che i tribunali nazdionali, prooUllioiJandosi 1n via definitiva, violJilno ˆ.l diritto oomuniitariio. La Commiissilone propOIDJe perci˜ 1a seguente rispo1srba: Il sec.ondo comma dell'all't. 177 del Tuatbaito ooo::tlierisoe ai Tribunail.i niazilorurli\ iie cui pron1.l.Thoe ISQilli() ul.1Je!riioll'men1Je impugnabili nell'ambLto fáelt'ffiazione che il diritto ![lazdOIIlJate \Ilon pu˜ 1giatra1I1tWe ed“fioaoomente l'dmrpug1IlJa2liO! lle di UJna senteirwa di rinvio (pregiudi.zdaiLe emessa dal giiud'iice di prima istanza. Si tirarbta ,dii unia conclln.JJsi,OIIlJe iairdd.1Ja -dai!. momento che tail.e dirr.iltto (pit'eV'iisito, ipd o memo .esp11ci1lamente, daigld ooddrniamenrti procesSUJaili ide1La magigior parte degjrl. S!taiti membd -e, per ,dii pd, :Ln oonrt;raisto con qtllanto starbuito ,dJa questa Oorrte drrl. druie senNobo!rd. wteirio=eITTlte ill mio modo di vede11e sull'linitewretazione dell'art. 177. Quesito, come sapiete, stabilisce che quando U'Illa questione di diriitto 100illlunditaTio soihlevata di!nanzd. ad UJna 1giru.r1sdizione ,dli ru.no degli Staiti membri, ¥tale giuirisddziione pu˜; áquaJ.10il'a l'eipruti 1t1ecessail."1La 1peir emanooe La sua senitenza, 11Jl11Ja deci!Sione su ,questo punto, domanda111e 1al11a OOII"te dli GilllstizdJa dli IPII'OilU'IlJC1a!rsi suil!La questiOIJJe ¥. L'arrt. á20 dello Statuto, dal ,canito 1suo, dlispoine 1che ¥ la dectsicone della giudscMzione di 111no de¨Ji 1Sitati membri ,che sospende llia !P!rocedura e si Tivo1lgie alilia Oorte, notifi1cartla a quest'iu:tima a curo dli ta¥le giimisdiziione nazicmrailie ¥ . ¥NŽ ili Trattato, qwindi, nŽ ilo sitartmito obbl:i.g1runo 1a Colt'lte a tener conto di docwmenti ,emessi da un giiudiice di'V'EmSo da quello di 1rinvio o, 1Jainto meno, di 1gmado SUIIÈeiriOil'e. Mi 1sembra evidente che, se glfJi aiwtoci dell TTattato ÇwesseTo pre'Vl~sto l'eventiuiaitˆ di unia i:rnp11JJginazdone dehla sentenza dd l'invio ipTegiiudiz.iiale, 1essi 1aW"ebbero 1cwcaito di diiscipUnail'ie questa iportesi. ¥ NeiliJJa ca1UJsa 31/68 (Chanel, Racc. 19'70, pa,g. 403), lia Oolr'te ha assunto un ,attegigiamento diverJSo. L'Arxondillssemen1JS11echtba:nk di Rotterdam, com sentenzia 3 dicembrre 19618, 1avieva dei)e1ri'to a!llia Corte, a :noirma dell'art. 177, a!lcune questioni p1t1egi1.11dliz]ai1i. Con noita 29 gennaio 19>69, ilo stesso Tiriibuniai1e iiniforma!V1a la iColt'lte ;che ,contl'o dieitta senitenza ooa stato int&tPñisto PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 95 pooente agli e:ffieitti váinoolanti della prommcia del lli.buinaJe supedore interno, dovrebbe COilisetntWe aniche che dJ. giuclicie llllatZ]cmalJe iiliOO ibeinga conto die1le deciisilom pregiiudiziaili che potrebbero essere m oon1:ma1sto con 1a pl'oouncila del Trti:bUI11alie nazioiiliale di ulitimo grado. La Rhedinmiihlen PJ:'OpOilie dii ˆiaT1e la seguente risposta : 1) L'all"t. 177, 2f' comma del Tuattarto CEE noo 1cionferiisoo ad Tribunali lll!azitonali, 1e 1CUí pll'ICmunzie sOOO uiJ:terilormen1Je impugnabili nell'ambiJt'O dieô'oll'dilniamenrto tinteirnio, :liaooltˆ li.1:1irnitata di ad1re la COII'te in v]a Pl'Jegiud1zila1Je. Pier ácontll'o, l"art. 177 diel TirattJato CEE non pu˜ soppiJanitaire le diisposi!zionii di di1rdrtfo inrtlenno, m viirrlt delle qual:i li. Tribunalii dinrtJe.rmW di grado :ilnfieir]ore rsono viiinooJ.attl. dial:le V'alu1laz:iJoni giuddiche 'emananti da un giuddicie i!lJaziionialie di ultimo grado. 2) In subordine. Il p11ohfJema dieil. se, illl 1ciaso di 'Ullla viaiuiba:zllio1t1e giuridiiica d:ivffi'gentie de11a Corte di Giustizlila, la pronuncia interna dii uJ.timo gl1adio ooilJJs:eirvi La sua 1ecfficacila vmoolantie -crune rstahiiLiisoo d.l ¤ 11216, n. 5 del Fd!nialn.zgerichtsordinung - ,essenz]almenrtle un probLema di diriitto interno. Il Tuibtmailie 'superiore 1che LSi. pmnuncia liin sede ádii reVliisfame ha llia :llacoltˆ di esaminJatre se ;H giud:ioe vinco1ato a n:ooma diel ¤ 12á6, n ..5 dei!. Finanz'" app.ello d.manzd al Geirecihtsdmf d1ell'Aja, motivo !Petr crui gil.ii 1eff,ettd dellla sentenm dov;eviano ¥Consiide1rar1si sosp,esi. L'attrace aUora ,chiedeva a questa Co'I"te di sospendeire ii plt'ocáed]mento pn:iegi111ddz.iJaile fino all!la iplt'OnUD:l!zIDa delJ.1La sentenza d'a(ppelilio, ma. 1laile doma'!lJda áei:ra d.ilsatteisa 1ed il pirocedtimento non vieni.va intieirr11.'ocedimento fino 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO g1erichtsoQ'dnung dati.la p[':olllunda emanata i:n sede di r1evis]one presenti i I'lequiisiiti di cui alJ.'axt. 177, n. ,2,. Quaforn riisuliti ,che tali requ~siti non sussiistcmo, :La pl'OIIl.Ui!lcdiai pr1e1gtudizia1e dell:lia Corte non ha effetto vin_ 001an11Je. -(Omiss,is). In diritto. -Con ordma:nzia 14 agosto 19173, reg1sit.rafa p:re1~1so la Canoelli~iJa 1del1a Corte il 4 .settembr1e 1973, .il Bundes:llilllanzhof, in forza delJ.'art. 177 d1eil. Triattato CEE ha chiesto alLa Ooir:te se i'art. 177, 2¡ comma, 1del editato Tuattato ,oon:lierisoa ai giudici i!lJOn d'ultima istanza La facolitˆ, dihltmttata 1sotto ogni 1a1spetto, di 1adill'le lia Corte, di Giustizia oppure Laisci :impl'legd:uddicate norme di diiritto interno iin senso contrario, 1e quali V1i1rw0Laino ili. giudice 1al1a decfo:iione del gtudtoe rupeir]o1re. a ,che n01I1 fosse s1Jaita proniunzii;ava ila sentenza di aippello. CO!ll !Lettera 12 gli.ugno 1970, il OanoeJillierie dello .A:lTOJIJidiissemenvsrechtbank li:nformava la Corte 1ohe fil Gwechtshof delll'Aja 1afV'eva rifo[['l!I}Jaito 1a sen1tenz1a d1 ['liJnvio. La Co!I'te, pertanto, cO!ll Ol'dinanza 1'6 gi1ugno 1970, dectdevia ,c;he i.I iprocediJme! IlJto d'ilnlterq>['le1JaZJi.one e['a 1diveniuto ipr1i!vo di ogig1etto e ne oodd:naNla La oanoel1azd:one dal II'IUoil.o. ¥Ritengo fonda1ii. gli ammoIJJime,Illti deilJl',avvooa1to genern1e Roemeir aillorichŽ ,esootav;a (Lai Corte ,ŽlJd aibbai:ndio:naire l'ordie!Il!tamento assunto nellia oaUISa Bosch, ,ohe si rpotev;a 1conooetizzM1e .iln una ip'l'Oill:UIDZ!i.,a acoadernooa; ailtr,ettanto sa1ggli.a era ~a JllOOIPOsta idi aittribu;iJre al solo ,gli_udtce nra2'liormle 1a facolLtˆ di 1staibilire ,se il II'linvio rsi fosse S\'1\lDtarto di 1oonterJJUJto ,per Ií.!l. SO{P['aglgiUJD1gere dii !lllUOVi evetllti 1come una riiniunz1;a iaigli 1ait1Ji o UJI]a transa- 2'Jione, opip'll.IJ:'le -agigli.ungerei rio -WJJa modlillca delle ooncll.1U1siond. Anche se non vie ne foSSle['O ailtri, questo sarebbe giˆ un motivo !Pi clie sufficiente ~Jier ammett&áe llia revoca illinnitata del ll'irrwio. Ci˜ non .compoirta alLCIU!Illa restrizione ail potere discr,ezionale cO!lldlerdlto aJ. ,gli_udtce ,dJi prima distanza diaifil'aa:rt. 177, ma UJna semipliioe 01PJprlioa21iooo del ipriJncip.io generale :seoOIIl!do cui 1llil gtudioe deve ,pronunciarsi solo 1S1U run caiso ,cornoreto, mai su questi.ond teoriche. ¥ Il prunto ,sui quale )to 1diS1sento' ,dJalW,aivvooato ,g,enell:'ale Roemeir -e 1o ,ori'1ico con llia stessa ,modestia con cud 1crittcaivo l'1aivvocaito ge1J:1Jerale Lagrai:nge - ll.arrnmettere 1che Wlla 1impuginiaeiiJone possa ,pairarlizza['e il r!i.nvio, perichŽ questo impJfoa l'áammiisstoine 1ohe :il dfil'irbto interno possa gli.unge(['. e 1a rneutrializzaire ii1 potwe disorez:ionall.e conf,erito ial diilrittoá comunitairio. Per di pi, accettando questa tesi, si finisce col riconoscere al Tribunale nazionaile idi 1seioondo g!I'ado ila 1comipetenzia a stabHill'le in vi1a defilni!tiva se una controv;er.s11a rp.ossa o meno da!I"e origine ad U[]Ja questio1rne di diill'li1Jto comurnita:rio. C!i˜, dn dete[['l!IlJi!na:te ciricostanze (di 10ui 1a plt'esente C81U!sa offre un valido esempio) equivale in definit~va ad attribuire ad un ta,le 11ri.buna1e, ptuttosto 1CIí.l'e a queista Cor:te, l,a competenza per pronunda:rsi diefimtiV1amente ,]n matelt'ia dii dd.dtto comuniita:rtio. Ç L'oil'ientamento 1as1SIUIIl!to dal1lia GQ['te ne111a 1s1elll'tenz1a Chan';!l pu˜ diventare p1ausibtl.e ,se 1si rpe'lllsa ohe ~l probiUema fondiameintaile del se il diiritto inteTno po1ss1a o meno 1im.iitaire ~a :f“aicolrtˆ Q'ltconosduta ossibiildtˆ di 'UJil. utile iraf:fironto, nell'ambito áde1l'ordiinameánto co[IJJUndJtarcio, non 'alPiPatre invece giustifimllta n;elll..a conwerha oiperatiwtˆ dei due 1sisterni idi ino!l."IDe, che inel teirriitO!l'io idi ciascuno .stato memb['lo dovTebbw-o aiv;ere, ciaiscunio per le materie dspettiivamente disciipJ;ilil!aite, una indifferenziata efffoaciia J'.JJormaitdV1a; e ['eivM,em.ziata dtscrimimiazdone ¥a[llpaTie inivero anco!t' pi 1sensiibdi1e quando .sd c01DJsidw-i, .ad integrazione di quanto dedotto dalla parte ricorrente della causa principale, áche 111 pri1t1Jci.ipio e111Unciato 1dlaJl gtud!Ice di g11:1ado SU!P&ioil'e, secondo c:dterio che sembm ribadire la sostanz;tal!e portata di giudicato suhla questione dec:iJsa, 0conserVia la áSUia effi.caci;a viil:lJcolante 1an,che iLn ii.Ipotesi di 'esttnzioIJJe deil ,giiudiziio áe dd 1SUJccessi'V˜a riproposizdone delilia doma'llJda (art. 3ml c.p.c.), e che 1allla sua osservanzia iJ. giudlice di rinvio obbligato anche quando ~1a SUJa va!l:Lditˆ 1s:La rs1Ja1Ja successiJ\namenrte d.itsconoscduta daillo stesso gi1udkie di 1gpado superiore (Cass., 18 ottobir'e 1968, m.. 335¥9) e quindi anche qua1ndo rt:iJsuáhl enunciato secondo u~'lla in~etazione dellia norma suiperaita da un 1sovTavvenruto mutaimento d“ d:ndi!dzw del~a Corte SUJperiore. 4. -Pier .avvertire 1:a rilevanza di tali brevi considerazioni suffic.iente considlerwe, deJ. resto, che la facoltˆ del giuddce dli 11invioá di chiedere la pro1r1U1ncia pregiiudiziale di ácui ailll'.art. 177 del 1Jr,ai1J1Jato di Riama dconosoiurtia, nelll:a 1s1Jessa decisio'llle iin rassegna, ipeir' la ipotesi d,n ,cui iJl. giiudice ¥ ritJenga che H vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza -~ , . 104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La rutta Rhednmuhlen, mp~e1sen1tata dall'avv. Modest, del foro di Amburgo; La EV:St, 11appresentata diail.l'avv. StockhuxgieT, deál faro di Fmincoillo!l'!Je sul Meno; e la Commissione delle Comun¥itˆ Eurnpee, rapp: vesentata dal 1suo OO([l:sigliere giurkliko 1sig. Giilisdorrf, hanno depositato osseil'\naztcmi ¥scrditte dln :liOO:'za d.ell'1airt. 20 del prorbocohlio .sullo statuto 0de0lila Corte di Giusti:zta della CEE. Su reLa!l:iJooe ádeil. .giudice reLator¥e, se:r:i:titoá ll.'avvociatoá genernle, la Oorte ha deciso ádi passare 1ail.la :liase 011aile senzra procedeire ad i1>trutt0Tia. II. -Osservazioni presentate aUa Corte. 1. -SuUa prima questione. a) L'attrice neLLa causa principale sostdieille che¥ l'arrt. 177 del Trattarto CEE v:a dnterrprertaito nel .senso che il giud:iJc1e :naz:iionaLe, .íltl padicol1all'le di girudke d'u1tima ~stanza, non obbll.J.g,ato a domandlare la prro di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunitario ., e quindi iaittribuendosi al1e diváe!I'gJei.tllti v;aliu1Jazi:oni del .g.ifuclice di rmvio unia dleva,rn,a nemmeno ipotizzmbil1e, iinv:ece, per qflllainrt:o .conceirne Le il1orme di ádill'li11to intemo; nŽ aipprarre vi1solutivo, inv¥e:ro, iJ. iriil.ioevo secondo cui ¥ se' il giudice che non si pronuncia in ultimo grado fosse vincolato e privo delia facoltd di adire La Corte di giustizia, ne verrebbero pregiudicate la competenza di quest'ultima a pronunciarsi in vi!ll pregiudiziale e l'.applicazione del diritto comunitario in ogni grado di giudizio dinanzi alla magistratura degli Stati membri¥, essendo evdidente áohe lo istesso p'l1egi'UJdizi:o CO!DISegJUíll'lebbe, e senza pOISsibilitˆ di r.emore, rad 'UJilJa 1sentenzia Ç moompatibiLe con dii. .dda:'itto comuiniitarrio. cui i1l giudke di gJrado ásuperiorre peirvend1S1se, in ipotesi, se:p.oo !lllecessi.tˆ di ulterir0re :rinvio ad ail.tiri grudiici, ¥e 1potei11Jdo1si in definitivia 1affea:ima['e che all.iLa soil.uziOIJJe dn re1same la Oo!I'te di ,giustizia [p¥ervenuta, in .coere=a con il carriattere sostanzia1meil1te pr¥agmaitico e fina'.liJstko de11a sua ,giiuirdis[>!I"Uclen2la, in vista della cOillSiideriata rpossihi1li-tˆ dd megilio e pi áefl“1eaicemernrt;e li¤araintire :La un1:foirme initerpiretazione ¥e .La áeff.etti~a a;pplllireazione dell. ditritto comm1ditairio, ¥e senza neo:rumeno ll1a ~ecdfiica lfmalitˆ, neliLa ~ecie, di :foa.mire al gj,ud:toe di ir.i!nvio iriisoliutivd eleme1nti di v;ailllll1Ja.zione. Come ri1SIUllrtla dai rpT¥ecedenti prrocessuaili dellia caiUJsa prinicip0aile, imatt1, l'iniziativ:a del FinainzgJericht dell'Assia non era rivolta tanto a porre una autonoma que1stione di runten:ipreitazio!llle (la .cui soil.ru.zione, oll.wetutto, exa ~ˆ imposta dia pvecedenti senitenzie d~lla Coir:te di .giU1Sti-zi:a) quiainito piuttosto espiressiomie del tenotaitivo di ;iniv;aili:daire dl 1cdte:rdo del1la differenza adorttarto in argomento dal Bundes:f.inanzhof, il principio, cio, secondo cui duriante il periodo di applicazione del regolamento deil Consiglio n. 19/62 la restituzione concessa poteva esseTe revocata, quando il Paese di destinazione dei prodotti e1spoirtaii fosse riJsulJtato di~ooso da qruello indi.oai'O nei documeOC1Jti, solo per la parte áCOT!I'ispo!l'.lldiente allia differenza tria Ila /l'.'lestituzione corrrispo1sta e .quellLa .app1Ucaibill1e ail.1e esportazioni nell'effetti~o Paeisáe di destinaZJione. Nella sentenza di primo grado, infatti, lo stesso Finanzgericht dell'Assia, condividendo la tesi sostenuta daU'Einfuhr-und Vorratsstelle flir PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 105 nunzjia delLa Corite dli GiJUstizila se nioo in oaiso di !l“o1ndla11opirli.o a seguito dellla decisione delolia Corte (27 ottobre 1971, nella causa 6/71, Racc., 823 e Foro it., 1972, II, 81), il principio di diritto al quale il Finanzgericht del1' A:ssi1a si .sairebbe dovuto uniformal'e :in sede d1 irinvli.o e ohe Sii inv;eoe rifiu ta:to di applicaire. Le effettiváe :finalitˆ del ricorso aill'art. 177 del Trattato CEE, H proposito, cio, di isoáttrarsi, in :ragfoine del prop'l:lio dissenso 1t1Jel merito, aill'obbligo áimposto dal ¤ 126, n. 5 del eir li tribuooili :finanziari isoino del :resto 1dellJUJnci.iarti idaillia poritata istessa delilia decisi()[le adottata nieilJlJa 1caiu:sa 1146/73 (che ha 1affermato la competenza del!Le auto:r.itˆ niaziOillali a .sta:biirliire, .secondo i1e [[JJ()!rme dli diJritto interno, 1se ed in qruaJ. m~sura .spettasse 1a !re tazione della noll"ITJJa. E' auspicabile, tuttavia, che l!a Corte dii giustizia abpia occasione dii tornare in argomento, perchŽ La soluzione, cos“ motivata, e come giustificata nelle concluis:Loni deJl'avvooaito gieneraJ..e, non conrv1nce. Come la stessa sentenza induce a ritene11e (ed in particol!are La !11iconosciuta ammissibilitˆ del rinvio nel caso in cui il giudice ¥ ritenga che il vincolo a rispettare le valutazioni contenute nella sentenza di rinvio del Tribunale superiore possa risolversi in pratica in una sentenza incompatibile con il diritto comunita rio ¥), sembra infatti che all'adottata soluzione si s:i!a pervenuti non tanto con una serena disamina dei rapporti con Le :norme di diritto interno, quanto piuttosto per la preoccupazjone di .evital'le, quante vo'.Lte risulti possibile, che i giudici nazionali risolVlano dil"ettamente questionii di diritto comunitario: ed una preoccupazione che invece, se pur giustificata da una certa iniziale resistenza dei giudici nazionali ( noto l'espediente dell'acte claire adottato .dal Consiglio di Stato francese), non dovrebbe condizionare le valutazioni giuridiche de“lla Corte di giustizia, e che col tempo comUlllque, molto proba bilmente, non avrˆ nemmeno pi motivo di esser¥e. 6. -Nell'ambito della soluzione adottata dalla Corte di giustiz1a va segnalaita, comunque, la precisazione seicondo ácui ¥ diverso il caso se le questioni deferite dal giudice che non si pronuncia in ultimo grado sono materialmente identiche ad altre questione giˆ deferite dal giudice di ultimo grado., in .qU1aJnto ta!1e irilievo implitcia e preisup(pone, nece1ssa[11ameirute, che 11a decisione dm.teirp.re1tativ;a vincolia, []Jel processo 1nel quaiLe 5mitervd.ene, tutti i giJudici !1118.zionail:i chdO:Il aJ.tro per rl"obbligo :imposto dailll'a1rt. 177, terzo rcomma, del -tr0attarto dli Roma ail g.iJUdice di ultimo '~aido, .che non rpotl'ebib.e ev.iidentemente áe.scl'Udooe, dm tal caso, .]Ja 1sussistenza rdi una qUJestione d'mterrpll".etazi'One evidenriiarta daillia stessa iinooIX11PatibHrutˆ del“l“a ádecisicme con l'mtettiplt'letooione giˆ staibiil.ita dal[a Corte di giustizia; e lo stesso orientamento dei giudici nazionali, invero, appare sintomatico delr1a 1sorstanz:ialre efficacia direttiva riioonosciuta alle decisioni inte:ripretatiive rdetlrLa Corte rdi giiustizia, ¥am:che se rimamie valido il rillievo secondo cui ¥non solo norinale, ma au.spicabile che un organo giurisdizionale elevato di uno Stato membro si valga della facoltˆ di deferire una seconda volta una questione interpretativa se, per motivi di diritto o di fatto, ritiene che la interpretazione della Corte non sia inoppugnabile È (Avv. gen. GAND, rconcluisioilli presentarte [prer !La causa 28/67, Racc., 19r613,214). 7. -NeLl'ambito stesso de11a solliZione contenuta nelle decisioni in rassegna, ed in coerenza .con i rLcordati rprri.ncipi, rde1vie coimunq'Ue rirtenell'Si consentirto anche áal .giiud1ce d:i ~nviio, ed anche qmmdo :sia vi.rnoorLarto a deciisio!t);e emessa in aderienza a prrornUJnciia intelripit'e1Jativ¥a dreJila Coll'te di giustizia (anche nella ipotesi, cio, in cui la prima delle due decisioni in :mssegna sembil1a reseilrudeTe 1a faicolrtˆ del .rinvio rpvergirudiziale), di chtede1re al1a Ooa:"te di .gi11.1Jstizira chiarimenti .srulrlia 1seintenza inteTpretativa (orrd. 16 maggio 1'916¥8, ne1llLa cauisa 13/67, Becheil", Racc., 262), rnon essendovi motivo, una volta ritenuto irri¥levante l'obbligo di uniformail"si aUa pronuncia del PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE fiJna:nzhof nelila 1senrben21a di :rinviio. Ci˜ non basta tuittavikl. per oOll.lc1udere che niesstma 1questiione pu˜ pi 1essei:ie 1sol:Leviata dJi1nainzi al gLudLce di p:rimo grrado . .A:ii sensi. delJ.',a;rglfoá 2á9 ottobre 19>6'4, n. 162, G. U. 196á4, pag. 2739), hanno 1stabilliito 1so1ta1nrto dei maissill:nd. dd riestituztone. NeLre ¥SU!e 1sen~e 6/71 1e 85/71 1a Corte 1sli irichiamai!Ja alle dlitffereinz, e :fua 1a fl'lestiituziJOi!lie ¥ paesi rtJell'zt ¥ e La resttituziooe ¥ Stati mem 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bri ¥. iSpec~ailmenrtie i 1criterd per dil ca1cio1o dei massimi di restiltuzione dirffedscOIDIO ái!n ftmziooe degli scopi.i ¥cui miraitllo le due 111e, áwano ,qudJndi tenuti a preindetre m 00111.sid.emzilone dJ. Paese di d~one, Viale a ádiiire ila questolllte del se si t:mttaisse di un Baese terzo o -di uno Sbarbo mei:mb!l'o della OoIDU111itˆ. Di ,ccmseguiellltZa, rnell':i.potesi ill1 dm :ti Paese di destillllazione nio111 :liQsse :un P1aese rberzo,' ma un aHl'o' Sfato memOO-o, lie autoll'itˆ nazionalii erialllo quallllto me1110 rllelll:ute a ir.idmre 'l'llIJ.pO!l'lto del1a i;eiStituzw111e, illl modo -da evitaire ch'1esso 1supe1rasse iH :Limi;be sbabilitJo peir l'espoil'ltaziollle nielilio Stato memwo in ,CUJi la me!l'OO .era staita 1t1ealimelllte espo!I"tata. La siltuazilOlllle era analoga, 1111el caso lilil cui !il Paese di desti.in.aizrone fosse un Paese 1ieir\z;oá d!iviemo da quello ilnd!~carto nei documenti reliativi alla restiituZ'.iJOIIle. Fatto 1salvo quest'ob~go, :spettava aJ.:leá autoritˆ deglii Statti memb!l'i di decidere, in ,C0111formitˆ al ~oprdio d;i'.l."irtto illrutlem10, ,sulfile UJlteriiioll'i 00111 I' seguenze di Uilll :l“atito del g'eill.tel'e. l Si deve quilllidJi 'COlllcludooe ,che, nell',iporte!Sli illl cui :i.I Paese di destii ! naziione della m~oo il1JOll1 rrispondesse aJJie mdi1caz;i,Olfld 'oollllteo:mrte nei docm: nenti 1t1edarbti pe1r l'resportazme: ! a) l'arrt. 20, 111. 2, del regoliamein.to 111. 119/6á2 .impOlllleyia alle autoj ritˆ ;naziJ0111aJ..i di .mdUJrre le restituziJOIIli. 'atitirdibuJite, illl modo da ll1io111 supeii rare li. 1imiiti mass~ 1stabhlirtd! pe1r il. Baese illl cui J.a meToe e1ra ~ta ~ f ): realmente respOO"tai1Ja; b) :llartto sailvo quest'obbliigo, ,spet.tav1a alle suddetteá autmitˆ di decideTe, 1m ,OOlllfocmitˆ al prop!Dio dilritrto dlllltemo, srulLe ulileTioll'i cooIf seguenze. -(Omissis). \ CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 1'6 gooooio 1974, nella caiuisa 127/73 -Pres. Lecourt -ReL. l\/Laiclre111Zie Stuart -Avv. I gen. lVLaY!l"BJS (parz. d:i:ff.) -Domanda di prommcia piregiiudtiziale proposta dal Tr.i:bunalie dli Btru::irelles illclLa causa Belgliische Riad“io oo 'I1elevtsie (1avv. M1all'titn) ác. ~oniJOr, S.A.B.A.M. (avv. Dasesse e Chabert) c. Foo:iiOll', e BelgiiSche Radto e111 Te1Levtsie c. S.A.B.A.M. (Uilliilooe belga deglL 1aiutOll'i, compositori 1ed 1editOll'i) -Inberv.: Commisilson: e dehle Comunitˆ europee (aJg. vOlll deir E1sch e J3Žrta1Ud). I i Comunitˆ europee -Giudizio pregiudiziale di interpretazione della f (. {: Corte di giustizia -Unica ipotesi di sospensione. ( (Trattato CEE, art. 177; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia del 17 aprile 1957, art. 20). f ~ f - PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 117 Comunitˆ europee -Concorrenza -Divieti stabiliti dal;\li artt. 85, n. 1 e 86 del trattato CEE -Efficacia diretta -Competenza dei l;\iudici nazionali -Provvedimento iniziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 3 del rel;\olamento n. 17 -Effetti sui l;\iudizi pendenti dinanzi ai tribunali nazionali. (Trattato CEE, artt. 85, n. 1 e 86; regolamento del CO!llsiglio 6 febbraio 1962, n. 17, artt. 3 e 9, n. 3). n procedimento incidentale promo"sso ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE non viene sospeso se non in caso di revoca o di annuUamento del,L'atto con cui ii giudice nazionale effettua il ~vio (1). I divieti stabiLiti dagli artt. 85, n. 1 e 86 del Trattata CEE sono atti a produrre direttamente degli effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei ditritti che i giudici nazionali devono tutelare. I giudici nazionali quindi, anche quando rientrino fra le ¥autoritˆ degii Stati membriÈ di cui alL'art. 9, n. 3, del regolamento del Comiglio 6 febbraio 1962, n. 17, non soino privati della lol/'o competenza dall'inizio di un procedimento promosso datla Commissione ai sensi de'Ll'art. 3 dello stesso regolamento (2:). (*) Per fornire un completo quadro della questione commentata nella nota che ,segue si riproducono le conclusioni delil'avv. g,en. MAYRAS, neilla pa111Je relativa alll'interp:rietacZione dell'arl. 177 del trattato CEE. (Omissis). -Se il rinvio della causa alla Corte di Giustizia sia regolare, nonostante l'appello interposto contro la sentenza di rinvio. ¥ La qruestioine ISOO'ia dall'appello delilia SABAM cOllltro iLa sellllterui:a di iri[}jvio; si 1deivie [matti decidere .se il'aiIJIPÛl}ilo di mJJa delle pail'lti lllleíllla causa princilpa.Le vi obbJJi,ghi a inon IPlt'onm'lzi.iaxvi in via pregiud[ziaile, pelt'lomeno fiino ail1a sentenzia della Oolt'te d'Alppeililo di Brruxettles. ¥ L"avvocato delil'a\PIPeililante Sii sforzaende l',esecuzioine. Una sentenza -a lllQ!t"Illa dei poode,tto 1oodioe -definiitilVla qruamrdo essa esaJUTisoe La rCOl!TIIPletemza del 'giludice ISU di una lite, sarllvo le íin[plUgnazioni di legge. L'effetto so1sp1eilJSiivo non itwece iproprlo delil'aippeilllo c01I1tro iLe declisiorni in 'corso di ,OOJUlsa con [,e qUJalli il giudice si limita, in rpartdicoll!alt'e, a díISlporre atti írStlr1Utt(lri. ¥ Secondo l'avvowto della SABAJM la seniten'lla rdi rim.'VILo de[ Triibrunailre dli Bruxel“les va ccmsidieraita ded'dtndtiva: in plt'imo [ru0igo, il Tlt'ibunale si T'itenluto CO!!IliPetente ad apiplimre l'arrit. 86 del Trattato, !PU!r aittendeooo, pelt' far oi˜, la soilluzione ohe Jiai Corte di Girustizi1a diarˆ alle questiiond pregiludiziali sottotPostoile; tn !Secondo ôIpeQlo iinvestita deill'im.teira cmrutrovieirisia áe deve .startiuill"e áS1U di e¥ssa, cOIJJ:fiermando o rLifo!t'mando .La 1sentenza impuginata ed esa11.1Jrendo ,cois“ la rp!t'Olpria coanipetenz1a. ÇL'effetto devowuUvo accompagna átanto il'aipipeili1o ácontro una senrteiruza in cor:so dd ácausa q.aIJJto l'appelilo ¥Contro 'llJila semit~a definitiva. ¥ L'unica .ecoez1onie oostituiáta da[ 2¡ coanana deill'air:t. 1068 secondo cui ii1 1gi1udice d'1alP'P'eNo, 1che corufennia, .anche isolo ipairzdail.anemite, U!Il pirovvediimento .iJstruttorio, devie lt'inv1alt'ie 1a 1oaJ1.1Jsa al rpriano ,gliiudi.oe. Ç Pertanto, spetta 1ailil.a Co!I1te d'.Alpipeil.10 di BII'IUXe11es (che stata liinviestita delifintera áC'Ollltroversta) -ed Ulnicamenite ad :essa -1deciderre se le questiond á~egi11.1Jdizilali isiiano ll"i.11eV1aniti. 1Per il giudizio. L1 'l1ribl\.1J!1Jai1e si spogliato di ogn1 .ooanpetenza; áesso non pu˜ pi 1comunicrure alla Corte di GiustiZJLa i.nforimaz~orui .ooanpJ.ementairi nŽ servllimi die11'ill1!tel1P!l'etazione che ~ V1en~ fOO"rJJí.fa peir lia 1soouzione idelllia IOOlltrove!I1SLa. Dei!. pari, l'aa>pe[lo inteq>0sto contro La 1sentenza di !rinvio ha toJ.to va:lidiitˆ ail tiltoiLo run virt del quale questa ~1era stata !l'egoi1rurmente .í!niVlestilta de11a causa. 1 Ç QuaiJ.e ¥Che possa ¥essere, Si.ginooi, 1La fondatezza, in d:Ldtto belga, di ta1e airgon).eintazione, voi non pote.te accogiliie!I11a petr llia 1seir:ruplice tragione che, altrime!Illti, eccedereste i linsti deJ.11a vostra competenza ed, esami nando g1li e.f:fietti dell'a1PiPel11o conibro una sentenza idi rinwo ail.:1a lluoe del di!t'itto nazfonaile, 1scoirufineTeste neilla coanpetenz1a dei gi11.1Jdi1ci beJ.gi. Ç Certo, l'airlt. 177 del Tll.'aittato vi ha .conf.erito iii. compito di diecLde1re sUJlle questfoni d'interpretaztone ¥e di va1Udi1tˆ deillle ánorn:ie cOll:IlJUindtairie che i giJUdi.ct nazionali, a 1seconda dei c1a1si, possono o devono sottoporvi. L'isti tuto del rinvio p0'.'egi1udizia1Le mira 1a ágairantitráe J.'interp!I'eitazdooe coe!t'en.te ed uniforme del di¥ritto comunitario. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 119 3) ¥C:Osa rSí debba intendere per Ç imprŽsa IíJI1Cl!lirfoata del1a g.esttOIIJ.re di 1S1erviizi d'.inlteriesse ec:Olllromtco generia1e ¥. Se rsta :nieoessairio cheá l'im pl'e1sa .abbta dete!l'milnam privilegi, :niegati ad iaitre imprese; 4) rse l'ar:t. 90, n. 2, del Tmttato C.E.E. 1aittr1buiJsca ali singiolii dei dwtttt ¥che i g.tudliicii lllJaziJona1i deviono tuteLacre. Come si revilllJce áda11a motivia:z;ion1e della sentenza di rinviJo, ill Tri bullllaile dtiletr)Je áche un áabuso di posiziJone domilllJante potl'ebbe sussiJsteire qua1oll'a 1si .accerti áche La S.A.B.A.M. villlJc:olra a sŽ li .piropri sorei 00111. clau sole noo illlJdiJspell:llsabhli, fra l'altro chiedendo U!JJa ácessiJQIIlie gl!obale di tutti !i diritti e l'ellldiendo 1eoce1ssiáV1amente OrlllJelI'Otso dl l'e1cesso di un socLo per le pwdirtie finanziJairiJe che llJe possono dertvare. La senten:z;a di idnviJo pervenuta nella ácanc:ellerriJa di questa Corte il 19 ap1rhl1e 1973. A norma .dJell'airit. 20 derl protoco1Ro 1sul10 Statuto della Corte di GiustizdJa ádella C.E.E., ha:rmo depositarbo iosserv;aziJoni ¥scritte La Commi.ii> sion.e delle Comuniitˆ Europee, rappresentarba dai ásuoi ¥ColllJsiglteTli. giuri- dk'iJ ásigg. Basti1an vian dieir E1sch re RenŽ-Ohirlíls:tiian BŽirlaud, m data 31 1ugHo 1973; La Belgtsche Radlto en TeLeviJsLe oon. l'avv. Martin Denys ¥ Ma, come voi vi astenete dail v.agiliooe iLa :rilevianZia delle que1sttoni sottopostevri im 011di1Ile ahlra solurlone deiLLa ácausa p!riindpaiLe, come non potette contl'oU1are la .competenza del gi'Udd.ce !IJJaz.ioniaJ.e che ¥operria il rinvio o [a ritua.litˆ dreiLJ.a rprocedurra dinanzi .ad ,esso segiuioo, reosi non vostro com-á pito acoerta:re se un mezzo di gravame quale l'appe1o contro una sentenZia di rinivio possa averr-e il.'.ed'fretto rdi escilrudlere JJa vostiria com[l'etenza, perlomeno fino alla IP!r'Oll'l1I1Zia del ~udfoe d'a1P1Páe!Llo. ¥ J!n tutte qrueiste irportiesi, infatti, voi dOVTeste non ¥sollo interrpiretare ila legge nazio'IlJa1e, ma áaiLtresl .applfoairl1a áad 'llil 1caso deter:rni!IJJato, il1 che Žsll!La aissoJu'ba.menve dJallla vostra competenza. ¥ Tutt'1al 1Pi, fo!rse, vii rsal'ebbe ipossibiile átener roonfo di UJna norlIIla di dimitto inie!t'no, 1se non ci ilo1sse akun rdlwbibruo rciIDca la 11n.11a ipOII'tata. Ma la stessa oogomentazione de!Ll'ravvocato del.La SABAM, ill qua1e, pe!r .gtungioce alla concilusione che l'ajpperH,o ácontro lia sentenza di rinvio ha eif:lletto SO""' á spenstvo, ha dovuto prima scartare ben due obiie¥zioni (.ooncerrinentii., i1:1íJS!Pettivamente, i. ¥Carta'ttwe non defiln.itivio rdrel:lia 1senrbenza 1dd irinvio ed il oairaittere d'¥atto ]st:ruttO!rio deiLla domainda di pil'onlll!nziia ![llregiuddZJLale), dimorstra a .suffiden0a rche non ci t!roviJamo rdˆ. frornte áad lll!Il caso dell. genere. ¥ Accogiliere wa 1sua acoi!Jtˆ dli sottoporl'! lre pe!r U1r:ta pronunzira in via pr¥egJiUicliziooe qua11sda1si question¥e d'dnte!rpl'! etazione rdel dirr~tto .oomuni:tario. es1si ritengiano dleva:nte per la deci1sione di una cont!rovell'!síJa. Ç Non neppilllI'e neceissario, a mio 1avv1iso, che ll!a qruerStione ve1I1Jgia so~' 1ervarta daHe rparhl; d1l giiudirce nazion¥ail¥e pu˜ 1so11leviarlia d'ufficio. Iii. (Proeedimernto dellrl"arrt. 177, che di 011dtne rpubblfoo, sd ;sv01l1ge d'altronde senz1a 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del foro di Bll'uxelles, lin data 2 agosto 11973; e la SorC'iietˆ Co()IIJÛrativa S.A.B.A.M. con g:ld. avv. Jeain Daioosse e Loiils Ohiabeirt, entramb“i. del foro di Bruxetlles, in dlarlla 30 luglio 1973. Ooo J.iert:iteria 30 luglio 1'973, :hl. cianceiL1iere del Ttribunia1e dii Bru.xelfos indlormava 1a Corite ¥ áChe l'appello in-te!l'posto dalla S.A.B.A.M. OO!Iltlro 1a Sle!IlteniZa 4 1aprile 1'9173 diel1a 1á2¥ Sezilone dli questo Tll'iibunaJe sospende il p110ced:i:rnento dinamdi :ail1a Corte di Gtustizia (artt. 1068 e 13,97 del OodiocŽ gtudilzilardlo brug;a) ¥. Ooo 1eit1Jerta li8 .settembre 1973, U 1sudderbto oanoelldiere oomuruca..va alla Corte che hl Ttribwna1e dli Brllxielles ¥ non. desiidell'a che l'esiame della oaum in questilooe dinanzi alilia OOll'te dt Gli.UiS&ila venga sospeisio. ¥ Qoointunque UIIla delle pall'lti processuali abbia mam:iJJiesitato l'irnitenz. i!ooe di appellarsi ¥OO!Ilt110 la deoiisilooe dli rinvio, l'aippeUo -anclle nel caso ádovesse essere :interposto -nion pu˜ avere effetbo 1SJ01Spe!Illsivo nei ccmfrO!Il.ti del p!10ceddmoofo pendente dinoo.,zi aJ.1a Corite.. ¥ La sospensilcme, per di pi, noo raffatbo 1auspi1crabile, oonisiidera.to che l'i!Il~taziooeá del dlilri.iitto ácomuniitiario foll'nJiJta dalJ.ra Cmte d1. G1ustiz1a potrˆ essetre uthlie tanito 1a questo Trtbuniale quanto aUa Corte d'Appelio ¥. una parritec~a~onie atttva idied Jd:ti1galtlitd, che venigono soltainto amme1ssi a presentam ossell'Vazioni iscritte ed ora[i, ma rnon 1rivestorno dii fronte a voi la quaJ.ittˆ dd ipairti processualli. ¥ L'art. 20 deil. proitooollo su11o statuto delila Co!flte di GilUlstizia 1recdta: ¥ Ned oosi cOilltemip;!ati daW1'1airt. 177 de~ T!rrattato¥, iLa decisdone dellJJ.a gilurisdizione nazionale, 1che sospenide la procediulm e si rivooge alfa Cmte, nortirfiicata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazi.anale. ¥ Voi potete in effeitti 1essei-e 'í!lllV¥eistdti di mw. ea.usa soilrfJainto dail giudice naziona11e, mai da uno ded ilitigan¥ti. ¥ A1lo stesso modo, iLa doma.india di pro!lllUl11Zda ipireg“uddziale pu˜ esseTe riti11aita soli1Janto dal gi'llldice nazio'll'aWe, limidilpendenteme1nte dal motivo peT cui esso 1aigisce dm tal senso, ,sia 1cihe !fiternga posSIílbiiLe de.finire 1a OO[IJíJ!fOversila 1senza !I1íooott:'ll:'ere a!IJP:iinterpretaziOillJe deil di1ritto comu!llli.1ta!fio,. sia che, di piro[p'l"ira i!llizilativia, stimi che l'elSlereizdo dli 1l!D. mezzo di gravame -ad esempio deill'a!PIPellO ete di giustizia emetta la sua pronuncia, e in pratica, quindi, il¥a soluzione adottata nel1a sentenza in rassegna appare uti11e a prevenme ulteriori possibili questioni (anche se non esclude La possibdilirtˆ áche La pcroniuncia di inten:pretaZlioine riswlrtli piI'liva d'i lriilel\11anZ!a ne!lla .dedisione deU.a ácaU1Sa prl!nci!Pfaie¥); e áci˜ !PUñ dirsi anche per il caso in clllí la áevier:utuale 1sentenza 1d:i áarnmrul.Laimento slila a sua voilta :irrn[piu!?)Illa'1la, dovendosi per tale ipotesi nitenere, per necessaria coel'enza alla soluzione iiln esame (per J.',aff1ermata i:n1competenza deliLa Corte, cio, a valutaTe gli effetti del!l'í.lm(p1UginaZlione), che l¥a Corte riffiaTII'lebbe obbli:giata ad ¥ astenersi dal procedimento È. Il disco111so ási ¥001m1Pllllica, petr˜, per i“l .oaiso m cui 1a decisione di secondo giI1aido fosse á1a ~sua V'ollplUDlto, che arppatre viz~ata lJa ptrQ!SIPettirv:a delfil'(llbiezione in 'esame, m qruian.rto, cio, una questione di competenza non rsemb11a in argomento nemmeno 'ipotizzabile, potendosi solo ri1eviare che l'interpretazione di una norma di diritto Ji:n.terno che si rendesse nŽcessaria per accertare la valldditˆ e La efficacia di un provvedimento idi :rirnvrio, Ji:n. qruianto 111eilativra ia normativa flllaziOOJJalle e non comun.rita.rda, non sarebbe vincorliarnte per i giudicd nazionali. La iri1e¥wm2la aittribudita all.La sentenza ádi anrnuJllraimento di urna domanda dli drnte!I"fPrre1tazrio([)Je [IDegi11.1Jdiziiaile, ]Illfi.ne, mail sii COllllcirlIDa com l'afl'ÛTl!l1a.'1ia rindiififerenza á dd una eventuale inefficacia del provvredimento di rinvio, sta pe“I1ch l'arpip“I1ezzamernto su!hla V'ailtditˆ e suWedlfitcrarcrLa de!l. rp!l'OIV'Veddmenito (che 1si áerscl'lllde) .sacr.-ebbe 1dell. tutto analogo a queJ.110 suiLLa SO!P['larvvenruita 128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2) g1i obb1iighi ,che da .essa dierivaJI110 1sono :inocmddlzi:ooati. Sebbene Le il:llorme dia 1segudlrie rSianio 'oompLesse, non lJO sono ilil m~SUJra superioo-e a qualllto !IJJCJIIl 1siiimo '.Le lllJO!I'!me degli ialfltt. 815 e 86; 3) i 1silllg;oli rSOlllJO obbligiati ad osservarie Le diJsposilzi!orni aisisai complfoa1Je die1l'airt. 3r6, ultimo peviodio, senza che 1Silla1 illiecessar:io UIIl i.lllteirVJellJ1Jo degli ocgalllii oomurnd.tall"i (causa 78/70, Deutsche Grammophon, Riace. 1971, pagg, 487, 500); á 4) 1dsulta da:i nn. 2 1e 3 dell'art. 90, vliisti nel Jioro insiemeá, che l'1app1Loa,zi01I1Je 'del n. 2 pu˜ 1essere, ¥ OV'e oocoo:'ll'a ¥, facili1Jata da diTettiVle o dieciJsiJ01I1Ji ll"ivolrte agli Stati memb!l'li, ma ll1J()IIl diipendie íIIl . ail:OUIIl modio d1ail'ieisiJs1Jelllza dii tali. diill"etthne o deciJsi:O!Ili; 5) gli airtt. 815, .90 previed01I1Jo norme genell"ali dia iappil.foa!l."e alle impvese (causa 6/712,, Continental Can, Riace. 1973, piagg. 215, 246); maaJJoanz1a del tiitolo giiuiriiditoo dell1a senrfJenza di :rdimnio (che si ammette), sta peirch non 1seimbm IPOJSsa diJstinguoosi, ai fiind Liin e1same, tria mafJ'.lJcanza del titoll:o red dJnrV!a.ildiclitˆ o .iineffioacia de(L tiitolo, tanrto pi ,che !IlO!Il 1a soilia esistenza ma !Pll"oprrio 1a V1aJ.ii1ditˆ e 1a edifkaciia dJe(L rtitoJ.o sono rileivaniti peir la produ:zii-0ne di effetti. Quail'.llto aJlJI'a:ffioomaziolille 1secoI11do ooi ¥in ogni caso, srpetta unicamente al giudice di ritirare la propria domanda di pronuncia pregiudiziale ¥ (perchŽ ritenga, possibile definire la .oontroV'ersia senza ricorrere all'interpretazione del diritto comunitario, o perchŽ, ¥di propria iniziativa, stimi che l'esercizio di un mezzo di gravame lo spogli della competenza a statuire sulla controversia ¥ ), non certo agevole conciliare La presupposta ammissdrbilirtˆ 'di si:milii 1app~ezz;amenti ed i!Ilíziiatd~e re la .stessa ¥ trevocia È di un provvedimento emesso nelle forme di sentenza con i principi sull.'effetto devolutivo dall'iimpugnazion.e re sul1a incompetenza del giudice a conoscrere degili :effetti de!l'i,V!aIJJti dailil'au;iipello prqposto mrverso La :sua seil:lltenrza. 4. -Quanto al principio contenuto nella seconda massima, si era espresso invece in senso opposto (oltre aili!Ja Commissione) 11'avv. gen. Miayras, che aveV!a segnaJ.arto, in rp1all"ticOJ1aráe, 1gll.i ifJ'.lJCO!Il'Váenienti 1dleri~am dalJJa. poSISIíbilitˆ ohe i .g;Wdiici nazionail:i ,ed ii!!Jevirtabillme1r1te ila stessa Coll"te di giiruistizda si (pO.'l()IJJUllJcino 1in termini ,cOIIlJtrastalillti con La decisio[)Je suooessi~ameme adottata dalla Ooornni!ssion1e, e 1che 1a Corte rdi gtustizia debba de,c!idere, in rsede dii procedura promossa ai sensi dell'art. 173 deJ. trattato CEE, su questi-Oro .giiˆ 1esarrruin1ate 1ClOn ptráO!Ilunci.Ja íJDJCídelilltale rdii initerriprreta?lione. L'avvocato genera1e non si quindi rptrOll1JUIIlJciJaJto ne(L merito deil.1e que1stio!Ilí prOJPoste dal tribunaae 1dd Bi:ruxáelles, e la 1selilltenzra delhla Corte oostituilsce, in ,effetti, un .si:ngiol!are esempio di decisione interlocutoria, in qua[)Jto il dispositivo si limita 1a statuire che La Corte ¥si pronunzierˆ sulle questioni sottQ1Postele, dopo aver sentito l'avvocato generale ¥. Nel senso che lJa nozione di ¥ autoritˆ degli Stati membri ¥ comprende anche g11i áo~gan!i. ,giJuTisdiizionali []Jazionailii, Çlfr. Corte di ,giiusitizlia, 18 marzo 1970, nel'la 1caiusa 43/'619, BilLg,er, Racc., 127, e Foro it., 19'70, IV, 97, con nota di CATALANO. SIUILl'iiniterip!!:'etaziione 1degli artt. 8'5 1e 86 de[ triattarto CEE PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 129 6) dJ :fiatto 1che l'ari. 90 si ri:l“edsoa piJô diri par1tfoolare agU axrttooli dall'85 ,aJ 94, ílnlcltuisi, del Trattato, non esclude ohe esso possa md:eriTsi anche áad 1al1lri artiooili del T.riartila:to stesso. In linea ádi prilncipi;o, pertaintto, le impoose metnzi0Illa1Je nel n. 2 dell'art. 90 1S()(l1JO 1Jenute, 1Clome qua1staisi iaJ.rbra impresa, a ll'jispeittaxe 1e d~sposizdioni del Trattato. L'avvoooito 1g'ei!lteI1alie1 ha ptll'esenta:to Le ,sue 1co1ndusdJO!tll1 aWl'udtenza del 12 dicembre 11973. In diritto. -Con lSent~a 4 apr:iLe 1973, pell"Venuta in ooncelleria il 19 1aiprie 1'973, il. Tll"LbUllllaile di BruxielLes ha sottoposto a questa Owte,, a norma dell'airt. 177 del Trattato e.E.E., vall'.iie quiestioini vieir1lenti sul1'. ilntell"preta~~OIIlle degiliiJ arrtt. 86 áe 90, n. 2, .de[ Tuattato C.E.E. La 1000 1soi1uzjjone devie 1ClonTsenttrie áal g\i.1uwoe i!llazi!OIIlaLe di vialutare La oorn:firnrmitˆ 1a1Le norme 1su1La áooncornenzia, 10Cl1Il11Je!t1ute nel '11rattarto e.E.E., dli :tai1une norme istaturta:riie e cilJa1usoi1e dei 1conrfmarbt1-tipo dieW!'Unioo.ie be1ga deg1i Autori, C-Ollnposwori 1ed Edlttori (1iln prosregiuo, ¥ S.A.B.A.M.¥). (di oui Jia COO"te iha cwuito oocaisione di occuparsi fin dalla JPll'Iíma sentem:a vesa 1ad. sensi delJl'all't. 177 1del waittato CE1E) c.fir. serut. ~1 feblb!raio 19173, nella causa 6/72, Europembalil!age COTp. e Continental Oan., Racc., 215, e Foro pad., 19713, IV, 18, con nota di CAPELLI; 215 nO1o!I'taz:iQl!lJe, rspecl:Lta 1con Lerttell'.a non iriaiccomancl:ata da una ail!l.'áallitria rdeUe rdi!tte mciairfoate de1l'imporlazione, non 1ooa rpervenuta alla destinataria; ed uno dei quesiti rivolti cl:ail. Verwaltungsgel'icht dli Francoforte (e la culi soluzione stata riservata allo stesso giudice nazionale) era ra.ppunto rivolto a conoscere ¥se spendendo una licenza d'importazione mediante lettera ordinaria l'ope11atore economico si sia attenuto al crUerio di diligenza che egli deve seguire nello svolgimento della sua attivitˆ sul territorio comunitario ¥. Sulla valutazione a:l riguardo adottata dalla Corte nel senso di riserviare al giudice nazionaLe di accertare che sia stata diligente la condotta dell'interessato, de\ne aver influito anche la possibile diffooente prassi 1seguita !IJJei 'Vlm"li Stati memb['d., e quindi iLa orsse!l"'V'aZioine dell'aivv. g.en. W1arneir !Seco11JJdo áClUi ¥ sembra infatti che in casi simili l'inoUJro per raccomandiata, P!faSsi normale in Germania, sia del tutto eccezionale per l'Olanda¥. Un"ainalLogia ql\lJestione i rstata esaminata nella cal\lJsa 61/72, neLla quale si rdiscute\na del diritto rad usufruire del tasso dd vestituzione prefissato in I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 133 ha de:lieri1Jo alla Ooi!:'ite di Giustizia, a !l'orma dell'aa-t. 177 del Tuaititato, viari.le que1st:i!o1Illi cima l'inrtlell"Pl'eiliaziione ádel regio1amente n. 1373/70 dellJJa Oommiissd:oiille dei 10 lugliJO 1970, áche stabilisce moidailiitˆ oomum d'appl:icaziiolne per il reigdme dei titoli d'.iimportazicme e di esportaziiooe e dei oorrtilica1ti di fissaZJtoiille ain;biiCIílpartla l'eá1ativi ˆ prodotti 1agricolli sogg.etti ad un regime di PLt"ezzo unico (G. U. l. 1á58 del 20 luglio 1970, pa.g. 1). La ooo.trweTsda di meirii1lo verte 1sull'mcameramento di uina ciauzL011JJe, per l'iimpocto coNispoiilldenite ad quaintitativid ádi ¥CTU.Sca non impoctati dall'attrice a :seguito dellJJo .smarrimeirullo di uina liio~a d'imporrfiaziiollle spedi:ta iill plfoo illlcm. raáccomandarfio. L'iammm~ione lrlitienie che l'1even:to non ico1stituiiisca caso di :lior:zia maggiio;:rie, giacchŽ il r1schio dehlio sma["l1imool'egctlamenrto .1itiigioso va inteirpretata tenen:do .conto della naiturn parrtiooJ.airie .dei ~appoirrti di dílrtitto pubhltco tra. importatori 1ed ammill1i“strazto~e naziiolil!ale n:onohŽ de111e :ilinalitˆ dello srtes so rego1amen1io. Da dette filnail.itˆ noiIJJchŽ dalil1e po1sli!tivie diiisposizioru deliJ 11.1ego1ame'.l'.1ti dli cui imattasi ri“sul:ta che la noziJo,ne dii :lioir2la maggfore non si Hirnita a1l"i:mpo1ssibiilitˆ aissoluta. Ne1l'inite1resse pubhlfoo neoessatl'iio 1ohe le prevtsiJ0111i ciirca l'arn damento delle importazi“oni ill1 ogi!JJi: .StaJtJo membvo ,siJano qua111to pi po1s,si:btiJ1e 'esaitte, H che rende p1ausi:bi1e :iJl v.er.s1amel11to di una oimziio111e oome ooindiziioine per otte111e'l1e una liioenz1a d'drrn:poirfa,z~orne; t~tlie e1sig.enza . ' jji.,..È -~ . . á .,,.. ._,x, *. . ¥¥ X ..r~áááá-.,--....,,. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deve ,oornici:liarsli. 1oorn ,La necessitˆ, 1essa pure viispooil1e111te al pubbUco irnteriesse, di non ostacolruve ,filll.terscambilo com obblighi: eccessli.viamente r1iig.Ldi. l'l rtscmo di mcamemamento del.La oauziooe costitmsoe1 uno sitimoilo per gli 1importat0tr:iJ áche harullo ottien:uto 'lll!lla 1Uciernza ad osservare l'ob bJJigo d'importare, fil 1che 1seirvie a :llorn:iil1e 1esatte prev.Lsiloni sull'andamento ádel:Le importazli.oni, diaiti che l'iirnteresse. goo.iecr:-ale dimostra essere mdispoo;sa:biilii. Ne c0JI1.segue 'che -íIIl. mea dii: massima -l'd.mportatooo che ha eserdtato La nocr:-maile dili~nz1a 1DJorn pli. v:iincoLato d1aLl'obblii,go di dimportaire ,se 1eventi esilrarniei g1i impedtscono dii: ef:liettuarre il.'opemziione [!Jel termilllJe pooswitto. Si deve dU1I1.que rispondere al:La prima parle defila secorndia questione áche Lo 1smrurrime1I1to del:La ilicenza d'dmporta~ione mptWeSOOita UJil. ca1so dii :llocr:-:lla maggilore 1ai sensi del:l'art. 18 deil regoliamento n. 1373/70 se taJie eviento sii VIOOiffoato illlOJil.ostante Le preca:uz.LOilJi prese dal tiitoLaa:-e della ilfoe1I1Za, il cui áCoonportamento pu˜ consiiderar1Si d.mp~ontato a: normali ,ooifteri di pcr:-udenza e di diligelll.Za. Sulla seconda parte detta seconda questione. Si chiede moiLtre 1se U1I1. opecr:-atore áChe ag.Lsce con La normate dHIgenz, a abhla preso l:e preoaumon:ii niecessaa:-ie 'allo sviolgimento della pcr:-opria 1attiv.irtˆ nella 1srera ,com'lllilitru:iila 1spedendo 'UfllJa liCe1I1Za peir posta CJll'dJiJnar:iia. La questiornie m:ma a :facr:stabilire un parametro per deitexmiln.iaire hl 1girado di ddiligenz1a dia usruvsi da pairte de1l'ope:ratore plI'UJdente ed accorlo. Nel iSilenziio diel!La áLegge comunirtariia, II'iiientra nella compeibenza del giiudioo illlaziional1e :stabi1iil1e ,se, tenurbo 1conto dŽLle ciircosta=e specitfk:he, un operato~e abbiJa o m1eino esercirtato iLa nocr:-mai!Je dilig1enza. Non 1si tratta di irntecr:-pretaa:-e, ma di a:ppiLiicaa:ie La legge, compito rtseirV1ato 1al giudtce :nazíJOilJaile. Si devie qUJmdi :r1ispoindel'le áche spetta ial giudice rnazionale competente istabilme, ádopo avier V1agliiato ,lJa ,situaztone di fotto irn ,cui ha dovuto agilre il'operailo1t1e, !Se iJ 1suo ácompoirrbamernto istato impr1onrbato aJcLa normal: e d:iLigenm. Sulla terza parte detia seconda questione. Si chtede irnfiine ,se ,siJa i!Je,cito che U!IlJa domainda a norma deill'a.rt., 18, n. 1 diel regoLamento n. 1373/70 Vlengia ,pire1~nrbata dopo lai scadenza del periodo di vaMdiitˆ ,dJe1La Hciernza. Le diispostz.Loni dell'airt. 18, n. 1 :riiguarldarnio una r1chiiie1sta di prnvoga dieilil.a 1scadenz1a de11a il:ie1rnza nonchŽ U:11Ja domanda di amml1amento dell'obbLigo di impoirrbruve o di ,esportao:e e di !l1estituztone, deilla cauziOlllJe. i: 1: PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 137 Lo stesso .numooo 1stabhlLsae eispressamente ohe tale proroga pu˜ essooe ,concessa dopo Jia 1scadeirt'lla dtel.Jia V1ailkliitˆ de11a álL~a. per˜ tace per quel 'che riguarda la richiesta d'iainnu11amenfo e ili restiituztione dell1a cauzione. PÇJichŽ 1o smaJl'II"iimento pu˜ V1erkfic~si pooo prima dielila scadenza della v;aJ&dliltˆ dielil1a 1iaeinz1a, l'imporitatoce potrebbe itrova11si nell'dmpossLbiliitˆ ohlettivia di pr1esienitair1e taJe domanda entrrio H itermine di cui sop11a. D'1altro canto ll'importa1J011e pu˜ 1rrgarnizmzione (1968/1969), OVVlffi"O al1a stagiione dUII'>ante lla qua1e stata eD:fettuarta l1a lriilevaZíIOIIJJe. Le questiJOi!li formuliate .dal giudice a quo sono 1s1late solhlievaite nell'ambiito d:i Ullla ácontroviema &va un p11odurttore di ázuoherro e l1eá aiutoritˆ ádoganali tedesche, a pi110posito del ,cont!'~buto reLaidvo ad un'eccedeinZJa di circa 31O itonneJ.late di prodotto, rilevata .in oocasio1I1Je di un sopr1aRuogo ef:fiettuartoá d:l, 30 settembre 1'970, do quattro anrri dopo munitˆ, quanto meno necessario che l'atto lesivo sia illegittimo ., e che la respo11.1:sabiJ.d,tˆ de!l1a CollillUnitˆ [per il dan1110 eh!e ii. 1si1111goli possono aver subito dn conseguenza di un atto normativo che implica scelte di politica economica sussiste ¥ unicamente in caso .di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli¥ (sent. 2. dicembre 1971, SchŽippenstedit, Racc., á97-5; v. iplUII"e le prime conclilllsioni deill'avv. ~en. Roemer, sulla ri1cevibilitˆ della domanda, con commento ácri1foo dcl p1Deoedente orierri;tamento dell.Jia Coll.'te; 1sugild estrelITlli dchiesti per '1'.azi001.e di :t"espornsabiUtˆ, c:fir., !neil1o stesso senso, J.e ásentenze 12 JiugJJ1o 1973, [ljella causa 59/72, Wiinische Hamidell1sgeselJ1schaft, Racc. 791, 13 ,giugno 1972, n.ene cause 9 e 11/71, (;(["ands Moiulirnis, Racc., 391, :e Folf'o it., HJi72, IV, 199, e, Slllll'autonomia dell'aziioITTJe, 2!8 1aprille i.971, 1rJJel'1a ca'UJsa 4/69, Lilifitkfoe, Racc., ,325). (2) La soiliuzdoine 'ado,tta1Ja espdme effiioacemente il criterio di va!Lutazitone 1stabillito nell'uJltima rprurte defila prima massiima, 1sp,eciailmente se la si oOilJsliidern, 1con dgi;ua1Ddo aJlle diifl'ico1Mˆ 'di OiI'dine tecnico ed amminiistratiivo evidenziate n:eille osservazioni della Commissione. La Lacuna normativa stata comunque colmata con l'art. 2, n. 3 del 11eg0Lamento deifila Commissione 12 marzo 1973, n. 700, secondo cui: Qualora dopo aver stabilito la produzione definitiva di cu.i al paragrafo 2, si accertino in seguito dell divergenze, queste ultime sono prese in considerazione per stabilire la produzione definitiva per la campagna saccarifera durante la quale viene accertata la divergenza (v. pure artt. 2, nn. 5 ,e 6; n. 2, e 5). 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA';t'O l'ultima mlieviamOIIle preoedoorbe ed oltre due anni dopo J'entrnita :in vigo!l1e de11'1()a:ág.imizz~ilone comune del mer:oato dehlo zucchero. I rregoJ;amerniti iJll vigore a11a dartia suddetta eTIMl!O muti al 11."iiguardo. Oria, pokhŽ J.e 111Jorme '!l1e1ative all'organ,izzaziJOIJJJe ,oomUllle del me-cato deHo zucchero Vla!IllrlJO ,considerate r!i. (avv. Stato Sicoinoilfi). Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Godi mento di alloggio Gescal -Giurisdizione dell'A.G.O.: limiti. (Art. 2 1. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E). In tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si cost.ituisce fra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, di natura comples. sa constando di due distinte fasi. Prima dell'assegnazione l'ente procede unilateralmente alla predisposizione degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, svolgendo un'attivitd amministrativa discrezionale, alla quale corrisponde per l'assegnatario una posizione di interesse legittimo; dopo l'assegnazione l'assegnatario medesimo acquista il diritto soggettivo al godimento dell'alloggio in un rapporto giuridico simile alla locazione (1). Spetta alla cognizione dell' A.G.O. la cognizione della controversia riguardante l'esistenza e la funzionalitd degli accessori e di servizi indispensabil. i alla caratterizzazione dell'immobile come abitazione; rientra, invece, nella piena ed insindacabile discrezionalitd della P.A. con corrispondente posizione di interesse semplice del privato, la determinazione della loro comoditd o migliore qualitd. (I) Ancora in tema di assegnazione d'alloggio popolare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili dinanzi all'A.G.O. La decilsie>ne costituiisce un'ulteriore specificazione dell'interessante elaborazione giurisprudenziale, anoo;ra in ¥corso di SVliJ.wppo, tendente a ricondurre, dopo l'assegnazione dell'alloggio, le controversie fra privato e Pubblica Amministrazione nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Esaminando la motivazione della sentenza in Rassegna pu˜ notarsi come, dilatato progressivamente il concetto di ¥ locazJone ¥ (questa, infatti, secondo il Supremo Collegio la natura giuridica del rapporto intercor~ ente fra privato e P. A. dopo la predetta assegnazione), in fase dinamica (*) Alla :redazione delle massime e delle note di questa s.ezione ha collaborato anche l'a:vv. CARLO i0ARBONE. 12 -) 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con citazione notificata il 30 dicembr,e 1966 Domenico Pesce conveniva davanti al TriJbunaláe di Roma la Geistione Case per Lav011aitorr< i. (GESCAL) d esponeva áche eg1H ¥&a assegnata[["IíJO, con promessa di futura V'endita, in base ad atto del 5 ottobre 1961, stipulato con la Gestione INA-Casa alla quale era subentrata Ia GESCAL, di un alloggio sito in Bari alla via G. Petroni. Tale alloggio presentava fin dal momento della consegna vari e notevoli difetti che ne diminuiv:ano seriamente il normale ¥godimento, onde chiedeva che il TriJbunale áCondannasse l'Istituto convenuto ad eseguire le opere e le riparazioni necessarie con risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Con le conclusioni definitive il Pesce chiedeva soltanto l'accertamento dei dirfetti denunziati e la condanna della GESCAL al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. Il tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 19i619. In .questa sentenza la Corte osservava che le lamentate deficienze dell'alloggio assegnato non funno sorgere nell'assegnatario una posiZJione di diritto '.soggettivo ma solo di interesse legittimo. Rilevava al riguardo la Corte che l'oggetto deH'assegnazione (l'alloggio) posto in essere, e con ci˜ stesso determinato ed individuato, dall'ente quale autoritˆ; .perch operante con piena discrezionalitˆ ¥per la realizzazione del suo fine istituzionale di costruire case di abitazione per la successiva loro assegnazione. Ne 'ConsŽgue che le posizioni soggettive del rapporto di assegnazione non possono che riJferirsi a quell'oggetto cos“ come individuato dall'ente si sia persa la tradizionale corrispondenza fra i concetti di affievolimento e, in alternativa, di pieno riconoscimento della situazione giuridica sogget-á tiva (interesse legittimo; diritto soggettivo), essendo riscontrabili, ormai, in questa fase, solo le categorie di diritti soggettivi privatistici contrapposti all'mteresse di fatto non tutelato. Riesce difffoile, a questo punto, comprendere,' specie a fini sistematici, come possa, in una stessa materia, ipotizzarsi per la P. A. un'attivitˆ pubblicistica cosi piena da non incontrare alcuna limitazione o censura anche solo per la eventuale lesione di interessi dndirettamente protetti ed, in contrapposto, per altri aspetti strettamente correlati, un'attivitˆ privata regolata da norme di relazione; singolare, in altri termini, che l'attivitˆ pubblicistica regolata da norme d'azione (questa, poi, noto rappresenta l'ipotesi usua:lJe attrave!l'so la quale si estrinseca la discrezionalitˆ amministrativa) non abbia pi riconoscimento nello specifico settore. Per osserva:zJiorni .critiche all'iattuale orientamaJJto e peT i precedenti, c:lir. C. CARBONE, Parti comuni di immobile popolare ed economico non asseg'Yl! ate: adempimento d'obbligazione o potere disc.rezionale, in questa Rassegna 1973, I, 3, pagg. 512 e segg. CARLO CARBONE - PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE pubblico. Pertanto, pur avendo il Pesce chiesto il risarcimento del danno per una situazione di fatto lesiva del suo diritto di abitazione, tale situazione di fatto inerisce ad un alloggio quale determinato dalla autoritˆ amministrativa, onde al giudice ordinario inibito ogni sindacato in ordine al modo come l'autoritˆ stessa ha provveduto in proposito. Avváerso questa sentenza il Pesce propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La GESCAL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motirvo il ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1916á5, n. 22:48 all. E, affevma che erroneamente la Corte d'appello ha esclusa la giurisdizione del giudice ordinario in áquanto egli aveva dedotto a fondamento delle sue pretese uno stato di fatto áche, per colpa dell'ente concedente, era lesivo del suo diritto di godimento dell'alloggio assegnatogli, per cui non veniva in discussione".alicun sindacato sul potere discrezionale dell'Ente. D'altronde, mancando un :qualsiasi atto dell'Ente che possa essere impugnato avanti al giudice amministrativo sotto il profilo dell'interesse legittimo, la denegata competenza giurisdizionale del giudice OTdinario priverebbe esso :rdcoTrente di ogni tutela. La censura !fondata. Questa Suprema Corte con costante giurisprudenza ha affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, il rapporto che si costi tuisce tra l'ente pubblico e l'assegnatario dell'alloggio, di natura complessa constando di due distinte fasi. La prima, precedente all'asse gnazione, in cui l'ente procede unilateralmente alla predisposizione de gli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione, nella quale fase si ha lo svolglimento di una attivitˆ amministrativa a 1carattere discrezionale, per 1cui l'assegnatario solo titolare di una posizione di interesse legittimo. A'V'V'enuta l'assegnazione, nasce tra assegnatario e ente pubblico un rapporto giuridico variamente configurato (a seconda dei vari tipi di assegnazione) dal quale deriva a favore dell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo e come tale da far valere avanti al giudice ordinario. Alfa 1stregua di questi costanti rpronunzia.ti, occorre accertare se la situazione prospettata dall'attuale ricorrente si ric01IDprenda nella se conda fase o non piuttosto, bench accertata successivamente, nella prima. Non v'ha dubbio che l'ente pUJbblico, che provvede alla costruziione degli alloggi da assegnare, a:bbia il potere discrezionale di determinare le caratteristiche degli aHoggi, quanto alla loro ubicazione, consistenza, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scelta dei materiali da impiegare, dovendo al riguardo, l'ente, tendere al raggiungimento del fine pubblico in relazione ai mezzi a su& disposizione, al programmi costruttirvi a ácarattere generale, ai costi, alla destinazione degli alloggi. Pertanto l'assegnatario in proposito ha solo una posizione di interesse semplke e, come tafo, non azionabile avanti al giudice ordinario. Tuttavia, attraváerso l'assegnazione, l'assegnatario acquista il godimento, per la destinazdone sua propria, dell'alloggio ed il rapporto che si pone in essere tra l'áente pubblico e l'assegnatario stesso stato fondatamente assimilato da questa Suprema Corte (cifr. Cass. Sez. Un. 4 ottobre W69 n. 3173) ad un Ta1pporto di locazione. Ci˜ importa che !'-ente debba consegnare all'assegnatario una costruzione che abbia le caratteristiche, ordinariamente richieste, secondo. le esigenze moderne, per un alloggio. Pertanto, fermo restando H potere discrezionale dell' áente pubblico di determinare, come si rilevato, le caratteristiche degli alloggi stessi, l'alloggio 1deve in ogni caso essere corredato, fra l'altro, degli accessori e dei servizi essenziali alla sua destinazione ed abitazione senza dei quali la. costruzione non pu˜ assolvere alla sua destinazione ad abitazione. Va per˜ pr.ecisato che la scelta, 1quantitˆ e qualitˆ degli accessori e dei servizi, r~messa pur sempráe al potere discrezionale dell'ente pubblico e solo la mancanza e l'inefficienza di essi, facendo perdere alla costruzione la ácaratteristica di abitazione, permette all'assegnatario di far valáere di fronte all'ente pubblico assáegnante una pretesa alla loro !realizzazione. Se per˜, accessori e servizi vi siano e siano idonei, non potrebbe l'assegnatario pretendere che essi debbano essere approntati con caratteristiche di maggior comoditˆ o di miglior qualitˆ o con caratteristiche áestetiche diverse, attenendo ¥ci˜, non alla funzionalitˆ e alla esistenza degli accessori e serrvizi, ma al loro modo di essere, il qua1e , invece, rimesso al potere discr¥ezionale dell'ente pubblico. Alla stráegua di quanto sopra osservato, va rilevato che il ricorrente ha, '.fra l'altro, lamentato la mancanza e l'idoneitˆ funzionale di accessori e sáervizi dell'alloggio assegnato onde, se tali defidenze siano sussistenti e incidano sulla stessa caratteristica di abitazione dell'alloggio assegnatogli, non pu˜ essergli disconosciuto il diritto a pretendere dall'oente pubblico che si provveda alla eliminazione di esso, chiedendo al giudice ordinario i provvedimenti che questo, nel rispetto delle norme della. legge 20 marzo 18'615 n. 2124S aH. E, pu˜ emanare. Pertanto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale dovrˆ accertare se i difetti e le mancanze denunziati attengano alla stessa funzionalitˆ degli accessori e dei servizi, indispensaibili alla caratterizzazione quale abitazione, o non piuttosto diano luogo solo ad una minore comoditˆ o utilitˆ di essi. L'esito di tale accertamento non PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 145 attiene alla prospettata questione di giurisdizione, ma alla decisione del merito attraverso l'accogliment˜ o il rigetto della domanda giudiziale. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo va dichiarato assoiibito il ,secondo con il 1quale si lamenta una ipretesa omessa motivazione su un punto dedsivo. p,ertanto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario vanno cassate la sentenza della Corte d'Appello di Roma e quella del tribunale di Roma. Si r,eputa áequo compensare le spese del giudizio di cassazione. (Omissis). CORTE DI CASSAZ,LONE, Sez. Un., 3 novembre 1973, n. 2185á3 -Pres. Rossano -Rei. Granat¥a -P. M. Tavolaro (diff.) -Colaprice (avv. Di Palma) c. Amministrazione dei Trasporti ed Aviazione civile (avv. Stato Zagari). Com;ietenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Dipendenti delle Ferrovie calabro-lucane in gestione commissariale -Giurisdizione del giudice amministrativo (L. 23 dicembre 1963, n. 1855). IZ rapporto di impiego, instauratosi fra i dipendenti deUe Ferrovie caLabro;-lucane e to Stato a seguito del riscatto, pubblico e la competenza in ordine alle relative controversie queiia comune a tutti gLi impiegati delio Statq, disciplinata daUe note regoLe di diritto po'sitivo sui riparto deLta giwrisdizione riserv¥ata in via eisdusiva ai Giudice amministrativo, salve le deroghe previste, oltre che per Le questioni pregiudiziali, per le c.d. questioni patrimoniali conseguenziali (1). (Omissis). -Con la sentenza, a seguito della quale il Colaprice ha proposto il presente .regolamento, il Tribunale ha ritenuto che alla stregua della disciplina dettata con la legge 23 dicembre 1963, (1) Con la sentenza di cui si tratta e con la coeva sentenza n. 2854 nonchi con il.e sentenze n. 12905, in. 2906 e n. 2.907 tutte in darta 7 norvembre 1973, ,1e sezioni unite deilla Co1rte di Oassazione hanno affermato iJ. ipird111JCipio 1l"ip01r,tato nella massima. Pur 1riiferell'.lldosi llia 1senitenza ilil epig.riafe ~come le altre sopra menzionate) 1sipeciikamenite alla 1situazione dei dipeindenti dellle Fea'll'Ovie oalabro..: lucaine, si ritiene op[pm>trlmo rpllllbblfoaire !Páer esteso i motivi della decisiOttlle perch lllell'occasione 'le LSezioni unite della CO!t'ite di Cassazione hanno proceduto ialla daffermazioine di .taluni (principi di massima nei quali si irJJseriva iLa questione dibattuta. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 181515, sul riscatto delle ferrovie calabro-lucane ¥ la gestione commissarriale ¥ a mezzo della quale, secondo la stessa legg,e citata, il Ministero dei trasporti: autorizzato a provvedere al loro esercizio, ¥ conservi una propria auton01tnia e non siasi inserita nell'organizzazione statuale, e che, quindi, la individuazione del giudice competente a conoscer,e delle controversie Telative al !l'apporto di lavoro con il personale deHe ferrovie stesse vada ancma oggi compiuta alla stregua dei.l'ordinamento previgente al riscatto ¥; peraltro poi pervenutoá a declinare la propria ,giurisdizione sul rHievo che, proprio in base all'M:" t. 58 dieJ. regio1amento alrlegiarto ¥ A ¥ al r.d. 8 r~ruo 1931 n. 148, 1 sullo stato giuridico del personale delle ferrovie date in concessione, le impugnazioni avverso i provvedimenti 'disciplinari di qualsiasi tipo devono essere portate davanti al Consiglio di Stato. Ne,l primo motivo di ricorso, in cui denunzia violazione dell'aTt. 360 nn. 1 e 3 c.p.c. in relazione all'art. 10 del citato r.d. del 19311 n. 148 ed all'art. 58 del regolamento allegato ¥A¥ pure citato, il Colaprke, muovendo dalla premessa circa la perdurante operativitˆ nei suoi co:nfronti, pur dopo H Tiscatto, della disciplina relativa ail personale delle d:errovie ,concesse, crUica le conseguenze trattene dal Tribunale, osservando che nel sistema delineato dagli artt. 10 e 518 citati la giurisdizione del Giudice amministrativo ha per necessario suo presupposto !'áesistenza di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore dal Consiglio di disci!plina, laddove nella spede, 1'a violazione contestatagli e la conseguente sospensione di tráe giorni dal servizio e dal soldo violano i suoi diritti patrimoniali o con riflessi patrimoniali, sia per gli effetti negativi sugli ulteriori sviluppi di carriera e sulle futuráe promozioni, sia in particolaTe pe'r ila effettuata trattenuta dalla ráetribuzione spettantegli per la durata del periodo di sospensione. Per ,contro l'Amministrazione Tesistente mette in di,scussione proprio la (esattezza della) premessa affermata nella sentenza e recepita dal ricor,ráente, e ripropone la tesi, disattesa dal Tribunale, secondo cui per effetto del riscatto e della conseguente assunzione da parte del Ministero dei traspocti della gestione diretta delle ferrovie Calabro.. Lucanáe il rapporto di lavoro dei dipendenti delle :lierrovie stesse divenuto rapporto di pubblico impi,ego ,con lo Stato, soggetto come tale ana giuTisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in particolare argomentando che il richiamo al T.d. del 19i3rl, n. 148, contenuto nello art. 6 della legge di riscatto 2i3 dicembre 1963, n. 18fifi,, ha per oggetto non la intera disciplina del rapporto, ma soltanto il suo aspetto economico, conformemente del resto a quanto statuito in via generale dall'art. li94 del t.u. delle disposizioni di legge per le :lierrovie concesse all'industria pTivata, approvato con r.d. 9 maggio 1912, n. a47. PARTE I, SEZ. III, (fIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 147 Cos“ puntualizzati i termini del dibattito, la questione di fondo della causa sta nello sta1bilire se, a seguito dell'intervenuto riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane, il Colap!'ice sia, oppur no, dipendente dello Stato e, nel caso affel'mativo, se il relativo rapporto sia da qualificaTsi (di impiego) pUJbblico o privato. Sul primo punto, Jia rdisposta pooLtiva. Depone nel senso 1che il crapporto di impiego corra propr.io con lo Stato il dato nol'mativo letterale, quando dispone (art. 1, comma secondo, legge n. 1'8515 del 19<63 citata) che ¥ H Ministero dei Trasporti... autorizzato ad assumere... la gesti-One delle ferrovie Calabro-Lucane 1 ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissairio ed un vice commissario... ¥. Concreterebbe, invecro, una contraddizione in termini, affermare come ¥ diretta ¥ -da parte dello Stato e per esso della sua branca a legittimazione separata rappráesentata dal Ministero dei Trasporti una gestdcmJe che, m realtˆ, :l“aoosse 1oopo, 1seC01Ddo ila tesi qUJi 1deniegata, ad un 1centro soggettivo di imputazione giuridica diversa, appunto, dallo Stato. Pi delicato e complesso i invecáe il secondo aspetto del problema, oggetto pemltro di ampia ed approfondita disamina in altra, coeva, sentenza di queste Sezioni Unite, circa la natura publica o privata del rapporto di impiego cosi instauratosi :llra lo Stato ed il personale delle ferrovie riscattate. L'indagine relativa deváe muovere dalla premessa, in via generale, áche la distinzione tra irmpiego pubblico e impiego privato, ai fini della giurisdizione,, i accolta dal nostro ordinamento in base a criteri soggettivi. L'art. 219 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sottopone alla giurisdizione esclusiva del Consi!glio di Stato i dipendenti dello Stato áe degli enti soggetti anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato; l'art. 4219 n. 3 c.p.c. assoggetta alla giurisdizione del giudice ordinario i dipendenti da enti ápubblici economici (oLim: inquadr:arbi nelle aissociiaZ“iOOJi 1sí!11Jdacalii). Si ha do II'i~do, prima e pi che alla disciplina sostanziale del rapporto, alla inserzione della attivitˆ del dipendente in un dato tipo di ol'ganizzazione -pubblica in senso proprio o, invece, in forma di impresa -ed H caratteráe di tale organizzazione desunto in pri!mo luogo dalla qualitˆ del soggetto. Certo la legge non ignora rapporti di diritto privato in capo ad enti pubblici, ma si tratta o dei rapporti con gli enti ¥ pubblicii eŽonomici È, qualid“cati tali secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Un~te, ásulla quale nOIIl occoirre sof:feTlmarsi, ovvel'o i l'aippor:ti .con imprese gestite da 1enti pubblici non economici, per i quali, li!mitatamente alle imprese esercitate (al di fuori del fine istituzionale esclusivo o práeva1ente), l'applicazione delle norme suindicate, salve sempre 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espresse deroghe 'legislative, del pari integr.ale e qualificante anche sotto il'aispe'flto 'sostrunziiia!le. !Altro, invece, -e non induce il carattere privatistico dell'impiego n1 tanto meno la soggezione delle rel:ative cont!l:oversie al giudice ordinario -il fatto che il rapporto con un ente pubblico (anche non economico ed anche al di fuori di una impresa da questo esercitata) ,ove non sia diversamente regolato per effetti;> di disposizioni di legge áo di regolamento, sia disciplinato nel suo contenuto dalle norme dettate per H rapporto di lavoro prirvatistico ai sensi dell'airt. 211219 e.e. Il '.fenomeno trova giustificazione nella forza espansiva del diri.tto pri~ 1 vato ásostanziale áin tema di lavoro e nella sua tendenziale applicabilitˆ, in via sussidiaria, a 1qualsi r i,potizzate :nel quadro dell'alternativa sorpra delineata ckica la confiigu f :raziooe come privato del rapporto di ima>iego con lo Stato, se dall'insieme delle disposizioni dettate m tema idi riscatto (artt. 187-200 t.u. del 1912 diretto nei suoi confronti del terzo p!l.'eteso. Parimenti non pu˜ condividersi 'l'altro ri1ievo del ricorrente, secondo cui l'am:rnissibHitˆ dell'intervento sarebbe sufficiente un mero rapporto di connessione tra due cause, dato che questo rilevante ad altri fini, quali la detel'minazione della competenza, la possibilitˆ del li-tisconsorzio facoltativo, la riunione di procedimlmti (artt. 3,3, 103, primo comma, 274 c.p.c.), ma non pu˜ porsi a base dell'inteTVento volontario, La s,econda massima con:f.e['ma l'indirizzo ormai costanite del S.C. in ordine ai limiti d'intervento in appello. In senso conforme, oltre le decisioni citate nel testo della sentenza annotata, sent. 15 gennaio 1966, n. 1966, n. 223 in Foro amm. 1966, I, 1, 121. ln dottrina in senso corni'. CosrA, op. cit. p. 470 segg. Idem; Manuale di diritto processuale civile, Torino s.d. 43'7 segg. In senso contra['iO SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano s.d., vol. IN p. 124 segg., secondo il quale la formula usata da,I 1 leg:i:slart;or,e, che iriprodruce queHa del codice del 1865, limita le sole iipotesi di inte“l'vento pdrncirpale e non que1le dell'intervento adesivo che non introduce mad. una domandˆ nuova. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il quaále in relazione alla sua funzfone consentito soltanto nelle tre ipotesi suindicate. Con il primo e secondo mezzo, ácheá vanno 'qui congiuntamente esaminati 'Perch relativi in effetti ad unica censura, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 75¥, ,9,9, 105, 112, 344 e 404, delle regole sulla pregiudiziaHtˆ, sulle pcr:ove, sull'accertamento e sull'ocr:dine logico delle 1questioni nonch degli artt. 2697 e 21909 e.e. in relazione all'arrt. 3á60, nn. 3; 4 áe 5 C.'P.C., sostiene ohe erroneamente la Corte del merito ha dichiarato inammissibile l'intecr:vento da lui proposto in gcr:ado di appello. Anche tale ácensura non !fondata. Dispone l'art. 344 c.p.c. che nel giudizio di appello ammesso soltanto l'intecr:vento dei terzi che possono proporre opposizione a norma dell'arrt. 404 stesso codice, il 1quale pl'evede nel primo comma, l'opposizione ordinaria proponiibile da terzo i cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza e, nel secondo, 'l'opposizione revocatoria, rispetto alla quale sono legittimati gli aventi causa e i creditori di una delle parti quando la sentenza l'effetto di dolo o collusione a loro danno. La Cocr:te del merito, tenendo prresente tale disciplina, ha ritenuto che non ricorrresse la prima ipotesi perch non era configurabile un pr~giudizio del Borghetti e che non ricorráesse la seconda 'Perch era da escludere che la sentenza fosse effáetto di dolo o collusione tra la Gamet.e le due Amministrazioni dello 1Stato (cio: la Presidenza del Consiglio e il Ministero del Tesoro). Sul primo punto il rriconente sostiene che arbitrariamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza del pregiudizio, in quanto avrebbe dovuto attenderáe l'espletamento della prova testimoniale ammessa dal Tribunale relativamente ai suoi rappm:ti con la Gamet, potendosi soltanto do'Po detto espletamento accertare l'esistenza del pregiudizio medesimo. Ma la censura non risulta puntualáe, in quanto il pregiudizio, a cui si ricferisce il rprimo comma del citato art. 404 c.p.c., quello che al terzo deriva da una sentenza la qual.e non ha táenuto presentáe che il diritto fatto valerre in giudizio da una delle parti spettava invece al terzo in maniera esclusiva o congiunta, di guisa che Ia legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria corrisponde a quella richtesta, rispettivamente, peci: l'intervento principale e per quello adesivo autonomo, essa non spetta invece a chi avrebbe potuto propor're intervento adesivo dipendente, non essendo costui, come si visto, titolare di un diritto in contrasto con le parti originarie del pi:ocesso, ma soltanto di un interesse. In tali sensi costante Ja giurisprudenza di questa Corte, la .quale ha sempre rritenuto che l'art. 344 c.p.c., limitando i casi di intervento in appello a quello dei legittimati all'opposizione di terzo, esclude ¥l'intervento adesivo dipendente (cfr. sent. n. 917/1970; 21773/69; 1644/67; 1477/67; 462/67) ed appunto tale principio ha esattamente PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE applicato la Corte del merito, la áquale ha accertato che il Borghetti, in base alle su~ stesse deduzioni, avrebbe potuto proporre tale ultimo tipo di intervento, sicch egli, anche se avesse dato la prova ammessa da Tribunale sul dedotto negozio con la Gamet, non sarebbe stato in nessun ácaso legittimato a proporre opposizione di terzo e pertanto non poteva intervenire in a¥ppello. Rispetto :poi al secondo punto osserva la Corte, la quale anche qui, essendo stato' dedotto un error in procedendo, pu˜ compiere accertamenti di fatto sulla scorta degli elementi giˆ acquisiti, che manca qua1siasi elemento, anche il pi labile ed evanescente, che possa fare anche solo sospettare, che la sentenza del Tribunale sia l'effetto di dolo o collusione a danno del Borghetti da parte della Gamet, della Presidenza del Consiglio dei Ministri áe de1l il.VIinis~ro del Tesoro. Lo stesso ricorrente, peraltro, non ha potuto minimamente precisare laá sua giuridica affermazione, non ¥esse~do certo rilevante in proposito la cessione del credito consentita dalla Gamet a un terzo, in quanto ad essa sono del tutto estranee le due .Amministrazioni dello 1Stato, alle quali non pu˜ essere rimproverato quindi, sotto nessun profilo, un comportamento doloso o fraudoláento. Correttamente quindi la Corte del merito, ritenuto che neppuráe era consentita l'opposizione di terzo revocatoria, escluse anche sotto tale profilo l'ammissibilitˆ dell'intervento in appello. Rimane da esaminare il terzo motivo rispetto al quale opportuno premettere che la Corte del merito, dopo avere d~chiarato inammissibile l'intervento del giudizio di primo grado e quello in appello, rilev˜ che le domande proposte in secondo grado dal Borghetti con la comparsa di intervento non potevano trovare ingresso neppure sotto diverso angolo visuale, ossia in base alla qualitˆ di parte in senso meramente processuale che a lui era comunque residuata anche se l'intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile, e ci˜ per il divieto dell'art. 345 c.p.c. di proporre domande nuove in appello. Con il mezzo in esame, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3,45 c.rp.c. in relazione agli artt. 344, 404 e 3160, nn. 3, 4 e 5 stesso codice, sostiene che inerente all'intervento in appello l'introduzione di nuove domande in deroga al divieto dell'art. 345 c.p.c. In linea di principio l'affevmazione del ricorrente esatta ed il principio stato ¥giˆ accolto da 1questa Corte (ofr. sent. n. 221/1968), ma la Corte del merito non si rifer“ all'intervento in appello n poteva riferirsi per av¥erlo giˆ dichiarato inammissibile, ma práese in considerazione la posizione che al Borghetti sarebbe spettata quale interveniente in primo grado e ritenne che era applicabile rispetto ad essa il divieto suindicato. Su ci˜ nulla ha dedotto i:l ricorrente e quindi la censura non risulta pertinente e .quindi non pu˜ trovare accoglimento -(Omissis). . I 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 !liui~ilo 1973, n. 1883 -Pres. Caiporaiso 1: i -Est. Saj.a -P.M. De l\/La(['ICO ~cOIIlf.) -l\/Lm~stero Difesa (avv. Stato i; i~ Carnsii) c. Marzooo (avv. E. Romaig;ruoilii). I' Espropriazione p. u. -Opposizione giudiziaria all'indennitˆ -Pluralitˆ di titolari dell'indennizzo -Cause inscindibili. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; c.p.c., art. 331). I Espropriazione per p. u. -Criteri di liquidazione dell'indennizzo per I esproprio totale. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). Le controversie relative -aH'impugnazione delL'indennitˆ di esproprio, in cui l'indewn..izzo spetti a pi persone, sono inscindibili, sicch, validamente notificato ad una sola deHe parti in causa il ricorso per cassazione, l'impugnazione ammiissibile ove avvenga l'integrazione del contraddittorio nei confronti deHe altre parti anche attmverso la volontaria costituzione delle stesse (1). Ai fini della determinazione del Ç gjusto prezzo in libera contrattazione È di Žui all'art. 3,9, legge 2.5 giugno 1865:, n. 2359 occorre far riferimenti ai prezzi di libero mercato oggettivamente' considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali probabilitˆ di maggiore valorizzazione meramente potenziali o aleatorie (2). (Omissis). -Con il primo mezzo la ricorrente Amministrazione, lamentando la violazione degli artt. 319 e 40 1. 25 giugno 1865 n. 213á59 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deduce che erroneamente la Corte di merito ha considerato il terreno esproPTiato interessato nello svHuppo turistico della costa nord-orientaláe della Sardegna, mentre tale sviluppo per il terreno de quo, sito nelfisola d“ Tavolara, non si era ancora verificato e risultava non solo futuro, ma anche incerto. (1-2) Riconoscendo la iillscindibilitˆ dell.'0ipposizione promossa dall'espropriante nei confronti di pi (lOntitolari dell'indennitˆ di esproáprio ila decisione che si annota costituisce, sia pure in modo implicito e senza alcuna specifica motivazione, una 'conferma dell'indi!l'izzo seguito dal S.C'. con la decisione 17 áluglio 1969, n. 2645 (in questa Rassegna, 1969, I, 827, con nota critica di S1coNOLF1, n giudizio di opposizione all'indennitˆ di esproprio e natura del termine relativo). Se, infatti, l'indennitˆ depositata non fosse considerata unica, ma divisibile tra i vari contitolari in relazione alla quota a ciascuno spettante sul bene espropriato, la causa non poteva ritenersi inscindibile, essendo pacifico che anche in ácaso di obbligaziorn solidali fo controrváe11sie relative sono PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 163 La censura non pu˜ essere accolta. Anzitutto va ribadito il prindpio, secondo cuiá in tema espropriazione per pubblica utilitˆ, ai fini dell adetel'lffiinazione del ¥ giusto prezzo in una Hbera contrattazione ¥ di cui all'art. 39 1. 25 giugno 1865> n. 2,3,5,9, occOTre fare riferimento ai prezzi di libero mercato oggettivamente considerati al momento dell'espropriazione senza che possano influire eventuali possibilitˆ di maggiore valorizzazione meramente potenziali e dafoatode (cfr. Cass. 8 giugno 1964, n. 1049; 30 maggio 1967, n. 1180). Nel caso in esame per˜, contrariamente a 1quanto sostiene il Ministero, la Corte di merito si att-enne al principio enunciato, av;endo preso in considerazione le carattedstiche che il terreno espropriato aveva al momento dell'espropriazione e di ci˜ di-ede ampia e precisa giustificazione. Rtlev˜, infatti, detta Corte che l'isola di Tavolara non poteva essere considerata estranea allo sviluppo turistico che in quel periodo aveva interessato la costa nord-orientale della Sardegna -o c.d. zona costiera gallurese -in rquanto essa sita all'ingresso de1 gol!fo di Olbia, costituisce una frazione di questo Comune e dista appena un chilometro e mezzo dal pi vicino punto dell'isola madre e tre chilometri da PQrto San Paolo, altre frazioni del Comune di Olbia. Osserv˜ poi che alla posizione 1geografica si aggiungono tutte le caratteristiche della zona costi-era gallurese, .quali la bellezza del panorama, la limpidezza e il colore del mare, l'abbondanza della fauna marina, l'ambiente selvaggio e tranquillo e l'incontaminata puráezza dell'aria. Not˜ inoltre, dando particolare Tilievo a tale argomento, che sin dal 1959 l'.Aissessorato al turismo della regione sarda, per ,effetto dell'idoneitˆ dell'isola di Tavolara ad un'utilizzazione turistica, aveva progettato l'impianto eláettrico, fimpianto idrico e quello telefonico e che, peraltro giˆ nel mml, cinque anin prima cio dell'espropriazione, i Marzano avevano presentato al detto Assessorato un piano di lottizzazione. scindibili (v. Cass. 29 dicembre 1970, n. 2764; Cass. 12 dicembre 1970, n. 2655; Cass. 29 ottobre 1970, n. 2227). l\lfalgraido rla imp1icirta confa.ima, il principio dell'inscindibilitˆ dell'indennizzo lascia perplessi. non 'essendo 1rfoavabHe n daUa natura dell'oggetto n da una esp;ressa disposizione nol'IIDativa risultando anzi implicitamente esclusa (v. art. 54 legge espr. p.u. e sul punto gli esatti rilievi di S1coNOLFI, op. cit.). La seconda massima ribadisce un principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo Cass. 25 ottobre 1972, n. 3242 e Cass. 14 luglio 1972, n. 2395) e in dottrina (v. CARUGNO, L'espropriazione per pubblica utilitˆ, Milano 1967, I, 267; ARDIZZONE, Espropriazione per p.u. (1prr-ocedimento), Enc. dir. vol. XV p. 871 ,e segg.; RossANO, Espropriazione per pubblica utilitˆ, Torino s.d., p. 234 segg.) di cui peraltro nel caso concreto non sempre viene fatta corretta applicazione. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si tratta, com' chiaro di un accertamento di fatto, al quale il giudice di merito pervenuto con ampia e precisa motivazione, esente da errori giuridici o vizi logici, sicch non consentita censura nel giudizio di cassazione. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione, deducendo omessa, viziosa e contraddittoria motivazione su punti decisivi ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ásostiene che erroneamente la COTte di merito ha deterrriinato l'indennitˆ nella suindicata misura di L. 431.441.55'2á. Anche tal.e censura non pu˜ esseáre accolta. L'impugnata sentenza ha preso le mosse dal prezzo medio praticato nell'anno 19613 nel libero mercato dei terreni costieri della Sardegna nord-occidentale, determinato, in conformitˆ alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e ana decisione del Tribunale, in L. 2..000.000. Trattandosi di 1espropriazione parziale, per cui era applicabile la disciplina dell'art. 40 cit. 1 n. 2359 del 18615" ha áquindi considerato l'intera estensione del fondo dei Marzano ed in relazione a ci˜ ha ridotto detto prezzo del 50 % per un triplice OTdine di considerazioni: la grande estensione del compendio terriero rispetto all'estenzione dei terreni oggetto delle singole vendite considerate come termine di comparazione, le maggiori difficoltˆ tecniche ed il maggior costo economico delle inrfrastrutture e dei servizi, la minore superi“cie utilizzabile rispetto a quella totale per l'asperitˆ del terreno stesso e della sua giacitura.. Determinato cos“ il valore di 'L. 1.000.000 ad ettaro e quello complessivo per l'intero fondo in L. 526.387.700, la COTte ha dedotto da quest'ultima cifra L. 94.9146.148 corrispondente al giusto prezzo della parte residua, ottenendo cos“ l'ammontare di L. 431.441.51512 fissato quale indennitˆ di espropriazione. II sillogismo seguito dal giudice di merito appare congruo nonch immune da vizi logici ed errori giuridici, sicch, risulta priva di fondamento la mossa censura, con la quale 1'Amminisfrrazione ricorrente in effetti tende ad un riesame del merito che non consentito in. questa sede di legittimitˆ. -(Omissis). COR'J1E DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 luglio 1973, n. 1968 -Pres. Giannattasio -Est. Pascasio -P.M. Majo (conf.) -Milniisteiro dleW1e FIDanzáe (avv. Si1Jaito R1cci) c. Arti g.riacfiche fa1celli (aivv. Vesp1twci). Procedimento civile -Intervento nel giudizio di opposizione all'esecuzione -Terzo pignorato -Legittimitˆ. (c.p.c., artt. 105 e 543). Nel giudizio di opposizione aU'esecuzione promosso dal debitore ii terzo pignorato legittimato ad intervenire, ove abbia interesse a PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 165 sostenere le ragioni di uno dei soggetti nece¥ssari del rapporto processuale (nella specie stato ritenuto legittimo i-intervento in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, terza pignorata, per sosteneráe le ragioni di una comune tesi a sentir dichiarare l'impignorabilitˆ dei crediti per quote di compartecipazione all'I.G.E., avendo l'Amministrazione interesse a che le somme da essa versate non siano distratte daUa dstinazione voluta dal legislatore) (1). (Omissis). -Col [pll'limo mortivo l'Ammiiniisr1Jra2lfone, deniuill:ciando la vfo1aziion1e degili airtt. 105, se1c:ondo comma, 543 e s1eg1g., 615 c.p.c. in re1:!! 12lione a1lil.'atl't. 360 n. 3 deilJ1o stesso coddice, l~me[}jta che e['['OilJea1Inente la Corte d'aipipel!]o ha ritenJUta 1ch'e:soo fosse ;pdva di un mteresse piropirio a paIDtecip1aire al gtudii:2lio idi opposiztone aUJ1a esecruziion1e promosrso da[ comU[}je di CestnaJi. La censura fondata. A prescindere dal considerare che l'Amministrazione delle finanze dello ástato ern stata convenuta dall'opponente comune di Cesinali innanzi al tribunale di Avellino per sentire dichiarare nullo il pignoramento eseguito presso di essa dalla ditta Jacelli, per cui legittimamente aveva assunto la veste di parte e quindi aveva titolo per la condanna alle spese nei confronti di detta ditta rimasta soccombente, non pu˜ contestarsi che essa avesse altres“ un interesse proprio ed autonomo a partecipare al giudizio nel qualeá avrebbe potuto spiegare intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (1) La 1sentenza in rassegllla si pu˜ di!re concluda, nel senso auspicato (e sempre tenacemente sostenuto) dall'Avvocatura, la nota controversia relativ.a alla pignorabilitˆ delle quote di compartecipazione all'IGE spettanti, in base alla legge del 2 luglio 1952, n. 703, ai comuni. La questione si era affacciata per la prima volta con la decisione del Tribunale di Catania 30 gennaio 1962 (in questa Rassegna, 1962, 104 e in Riv. dir. fin e se. fin 1963, II, 8 con nota critica di MoNTESANO, Impignorabilitˆ dei crediti tributari e pignorabilitˆ del pubblico denaro) e su di essa la Suprema Corte si pronunziata vari.e volte: la prima con la sentenza delle S.U. 21 novembre 1966, n. 2783 (in questa Rassegna, 1966, I, 1231 e in Riv. dir. fin. e se. fin. 1967, II, 379 con nota di CIPRIANI, Appunti in tema di cose e crediti impignorabili (a proposito della pignorabilitˆ del credito dei comuni verso lo Stato per quote I.G.E.) e poi con le decisioni 3 gennaio 1967, n. 1 (in questa Rassegna 1967, I, 57, e in Dir. prat. trib. 1968, II, 105 con nota di TRIMELONI, Esecuzione forzata sulle entrate tribu.tarie dei Comuni), 2 luglio 1969, n. 2428 (in questa Rassegna 1969, I, 633) e da ultimo 12 ottobre 1971, n. 2865 (in questa Rassegna, 1971, I, 1352). Con la prima ¥sua pronunzia (quella del 1966) !il S.C. aveva esp['es,samente escluso J.a 1legittimazione dell'Amministrazione Fdna=iaria ad ecc.epire la impignorabilitˆ del .credito sul rilievo che tale legittimazione spettava unicamente al debito11e (comune). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il terzo pignorato infatti, una volta resa la dichiarazione di quan titˆ, ben pu˜ rimanere estraneo al giudizio di opposizione promosso dal debitore esecutato. Ma 'Ci˜ non signiifi.ca che egli non possa, quando. vi gioni di uno deiá soggetti necessari del rapporto processuale. Nel caso, le somme pignorate dalla Ditta Jacelli, erono quelle dovute dallo 1Stato al Comune di Cesinali per quote di partecipazione ai abbia un interáesse, prendere parte a tale giudizio per sostenere le raproventi dell'fanrposta generale sull'entrata, ai sensi della legge 2 J.uglio 1'915,21, n. 703. L'erogazione di tali somme destinata al raggiungimento di particolari fini pubblici, ai quali lo Stato interessato, per cui, un simile interesse si estrinseca nell'otteneráe che 1e stesse non siano distratte dalla destinazione J.oro attribuita dalla legge, dal ,che potrebbe derivare un áevidente svantaggio per lo Stato medesimo. In ci˜ va ravvisato áquell'interesse che la Corte di merito, senza darne adeguata dimostrazione, ha ritenuto di escludere. Consegue che, essendo la partecipazione al giudizio in entrambi i suoi gradi pienamente legittima da parte dell'Amministrazione dello Stato, non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenza che potesse giustificare la condanna aHe. spese del giudizio medesimo, pronunciata nei confronti della stessa da parte della Corte d'appello. -(Omissis). Con le successive pronunzie del 1967, 1969 la Suprema Corte aveva riconosciuto, su istanza dei comuni interessati, che i crediti per compartecipazione all'IGE vantati dai comuni medesimi nei confronti dello Stato in forza della legge n, 703 del 1952 avevano natura tributaria e quindi erano assolutamente impignorabil“ in quanto destinati per legge a fini pubblici. Con la sentenza del 1971, poi, veniva riconosciuto che detta impignorabilitˆ, attinendo a principi di ordine-pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice e poteva essere fatta valere anche dalla Amministrazione finanziaria. Infine con la sentenza che si annota la S.C. ha riconosciuto che l'Amministrazione finanziariq, quale terza pignorata, ha uno specifico interesse ad assicurarsi che le somme erogate non siano distratte dal fine (previsto dalla legge) per il quale sono attribuite, interesse che giustifica la sua partecipazione al giudizio previsto daH'arrt. 548 c.p.c., in tutti i suoi gradi il che legittima anche l'esercizio del diritto di impugnazione al fine di dichiarare l'impignorabilitˆ dei crediti pignorati. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973,, n. 2479 -Pres. leardi Est. Valore -P.M. Valove (conf.) -Min. Agricoltura e Foreste (avv. Stato Del Gre1co) c. Soc. Ami. per li.a Bonifica deHe Pail1udi di Fondi (avv. Sorrentino) e Ccmsorzio dli Boni:lirca della Piana di Fondi e Demanio e patrimonio -Opere costruite dalla P. A. su suolo altrui ~ Demanialitˆ -Non sussiste. (c.p.c., art. 822). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 167 Espropriazione per p. u. -Occupazione di aree per la costruzione di opere pubbliche -Aree appartenenti all'ente concessionario della esecuzione delle opere -Obbligo del risarcimento del danno com prensivo del maggior valore determinato dalle opere realizzate Sussiste -Fattispecie. (e.e., art. 2043). La sola volontˆ deHa P. A., anche se manifestata mediante la costruzione di opere che debbono servire alta .destinazione ˆel bene al pubblico inte1áesse, non sufficiente a dete1~minare la demanialitˆ del bene, demanialitˆ che si realizza solo con l'acquisto deWarea (1). Nel determinare il risarcimento del danno ,spettanteá al proprietario il cui bene sia stato occupato dalla P. A. si deve tener conto non delle condizioni del bene al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni del bene stesso al momento della liquidazione del danno e perci˜ occorre tener conto anche dell'incremento¥ di valore derivante dall'esecuzione dell'opem pubbiica. (Tale principio stato applicatoá al caso in cui l'area occupava stata posta a disposizione dell'Amministrazione da parte del proprietJario) (2). (Omissis). -Con il terzo motivo -deduoendo la violazione dell'art. 822 e segg. e.e. nonchi insufficiente motivazione -v1ene riportata la tesi che i terreni occupati, essendo stati incorporati nelle opere di bonifica, saráebbero divenuti di proprietˆ dello Stato al momento delá la esecuzione delle opere medesime, anche in difetto di un formale atto di trasferimento, con la conseguenza che il valore dei teráreni avrebbe dovuto essere calcolato ai prezzi vigenti all'epoca dell'incorporazione e non a quelli attuali. Giustamente codesta tesi stata ripudiata dalla sentenza impugnata, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza. L'Amministrazione non disconosee che la legge pvevede la possi bilitˆ che suolo ed opera sovrastante appartengano a soggetti distinti, ma sostiene che nella specie saráebbero state trascurate le peculiari ca ratteristiche della demanialitˆ, che profondamente incidevano sulla na (1-2) Il Pl'.inc1p10 enunciato nella prima massima costituisce un insegnamento costante del S.C., secondo il quale per i beni del c.d. demanio accidentale (o non necessario) il carattere della demanialitˆ si acquista solo per effetto dell'appartenenza del bene all'ente pubblico (v. da ultimo Cass. 10 luglio 1972, n. 2313; Cass. 17 aprile 1971, n. 1105, in Giur. It. 1971, I, 1, 1415; Cass. 13 marzo 1970; n. 646, in Giust. Civ. 1970, I, 848 e in dottrina per tutti, SANOULLI, Beni pubblici, in Enc. dir., vol. V, p. 281). Anche la seconda massima ripete l'insegnamento costante del S.C. (v. da ultimo sent. 19 giugno 1972, in. 1925; sent. 20 aprile 1971, n. 1131, in Foro amm. 1972, I, 1, 6 ove irichiami). 168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch fosse du168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tura giuridica dei sedimi, rendendoli fuori commercio finch fosse durata la destinazione demaniale delle opere. Tale assunto non pu˜ essere apiprovato, in quanto, come questa Corte ha giˆ avuto occasione di affermare (Cass. 218 ottobre 19'59, n. 3'163), in materia di demanio, la sola volontˆ dell'Amministrazione, sia pure manifestata mediante la costruzione di opere che devono servire alla destinazione del bene al pubblico interesse, non sufficiente a determinare la demanialitˆ del bene stesso, se non in correlazione all'acquisto del bene che l'ente pubblico faccia, an.che dopo l'esecuzione delle opere. L'occupazione da parte della P.A. di un immobile di proprietˆ privata e la 1sua destinazione all'uso pubblico non opera il trasfer1mento del diritto di pToprietˆ, il quale rimane sempre nel titolare di esso sino a quando non intervenga il decreto di espropriazione. Nel caso in cui tale decreto non sia emanato, il proprietario del bene ha diritto al risarcimento del dano nconsistente nel valore attuale del cespite e agli interessi corrispettivi della perdita del godimento (salva la dimostrazione di un maggior danno). 8i tratta di princ“pi ormai pacifici, sui quali appare superfluo soffermarsi, onde áquand'anche potesse accogliersi la tesi propugnata dall'Amministrazione circa l'acquisizione della proprietˆ demaniale contestualmente all'entrata in esercizio dell'opera non potrebbe mai disconoscersi il diritto al risarcimento, trattandosi di possesso conseguito non a seguito di un atto legittimo di esproprio, ma attraverso un'occupazione di fatto, non seguita dall'espropTio, e pertanto, illecita. á Maggior fondamento, non hanno H quarto e quinto mezzo, che vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi aHe modalitˆ di determinazione del risarcimento. Denunciando la violazione dell'art. 2043 e.e. si deduce che erroneamentáe sarebbe stata applicata la disciplina della occupazione abusiva ad una fattispecie caratterizzata dal fatto che la stessa societˆ resistente ha realizzato le opere di bonifica sui propri fondi in qualitˆ di concessionaria dell'Amministrazione. L'adesione del pro- Peraltro sorgono dehle perplessitˆ circa la ,leg1ttimitˆ dell'applicazione del principfo nel caso di specie. La societˆ, concessionaria della P.A. per l'esecuzione di lavori di bonifica, avev.a realizzato le opere previste su terreni di sua proprietˆ. Eseguiti i lavori previsti chiedeva all'Amministrazione il risarcimento del danno subitoá per effetto dell'occupazione dei suoli da parte delle opere (da essa stessa) realizzate sull'area di sua proprietˆ. Ora se non pu˜ dubitarsi che il proprietario delle aree su cui sono state realizzate le opeil'.'e abbia dirttto ad ottenerne il valore (e1ssendo impossibile la restituzione), non sembra per˜ che detto valore debba essere rapportato al valore attuale del terreno e non a quello al momento in cui l'occupazione avvenuta. La S.C. ha creduto di giustiftcare la contraria soluzione adottata osservando che Ç l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 169 prietario escluderebbe, si assume, qualsiasi práetesa risarcitoria, essendo tenuta l'Amministrazione medesima a corrispondere soltanto un indennizzo fino all'esproprio e a pagare una indennitˆ per fatto legittimo, ai sensi dell'art. 46 della legge generale sull'espropriazione. Si sostiene 'altres“ che, dovendo il r.isarcimento coprire esattamente il danno arrecato, si sarebbe dovuto tener conto della natura dei terreni, che erano ste:rili e incolti, prescindendo dall'esecuzione delle opere di bonifiche áe dall'incremento di valore da esse derivante. Anche su questi punti la Corte del merito ha motivato corárettamente ed adeguatamente. Invero non pu˜ trovare applicazione il citato art. 46 che concerne l'ipotesi di fondi, che dall'esecuzione dell'opera pubblica, vŽngano gravati da áservit o colpiti da un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un dir“tto, mentre, nella specie, vi stata la perdita totaláe deUa disponibilit~ del bene. N l'illegittimitˆ dell'occupazione pu˜ essere esclusa dal fatto che le opere di bonifica sono state eseguite, in regime di concessione, dalla stessa societˆ proprietaria. TaJ.e circostanza del tutto irrnevante relativamente al quesito che ci occupa, dato che l'obbligo dello Stato di acquistare i terreni o con un negozio di diritto privato o mediante un atto espropriativo non venuto meno solo perch la societˆ, es~guendo direttamente le oper.e di bonifica ha consentito l'uso dei terreni. Non avendo l'occupante adempiuto agli obblighi sopra ricordati, deve corrisponder,e alla proprietaria il valore attuale dei beni, non pi restituibili. Deduce, infine, la riconente che la Corte del merito, nel rifiutare di considerare la tesi subordinata, secondo cui nel calcolare il risarcimento, non poteva non tenersi áconto della situazione determinata dall'opera pubblica, ha osservato che non potevano trovare applicazione gli artt. 40 e 41 della 'legge sulle espropriazioni, trattandosi di risarcimento da illecito. Tale rilievo, secondo lAmministrazione, non sarebbe perti di diritto ptr“vcato o mediante un atto espropa:iativo non venuto meno solo perch la sodetˆ, ,eseguendo diTettamerite 1'e opere di bonifica ha consentito l'uso dei terreni ¥. Ma l'¥argomelllto opinaibHe. Ind“atti essendo J.'oooopazdone avvenuta col consenso della pTO:PTietaria e man.cando un formale pTovvedimento che autorizzasse l'Amministrazione all'occupazione d'urgenza, soggetta al termine biennale (art. 73 l'espropriazione p.u.) non si vede come possa affermarsi l'esistenza di un obbligo della P.A. di espropriare (o di acquistare) l'area, obbUgo da,hla cui 1violazdone possa dj,scendere il dovere di risarcire il danno. Ci˜ che nella specie indiscutibilmente esisteva era un arricchimento da parte della P.A., corrispondente al valore del terreno al momento della messa a disposizione da parte della proprietaria, ed a tale arricchimento avrebbe dovuto essere limitata la condanna dell'Amministrazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nente, in 1quanto non era stata invocata l'applicazione di tali norme, ¥ chiaramente relative alfipotesi dell'espropriazione ., ma chiesto soltanto che nel determinare il risarcimento si tenesse conto della natura e, quindi, del valore del bene occupato. A fronte di siffatto rilievo va, per˜ osservato Žhe, per giurispru. denza ormai consolidata, in tema di risarcimento del danno 'per occupazione Hlegittima, si deve tener conto, non delle condizioni della zona al momento dell'occupazione, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione e che il risarcimento, sostituendo la restituzione del bene, deve 1corrispondere al valore del bene stesso al ámomento in cui viene pagato e deve comprendere, pell'ci˜, l'incremento di valoreá derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica. Peraltro, nel 1caso di specie non sarebbe comunque legittimo detrarr, e dal valore 1attuale dei terreni occupati una quota rifer1bile alla spesa sopportata dallo Stato per la rboniftca dei terreni stessi, avendo la proprietaria dei medesimi partecLpato, come riconosce la stessa Amministrazione, alla esecuzione delle opere di bontfica con un proprio contributo (12,'50 % ). (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 novembre 1973, n. 3069 -Pres. Maccarone -Est. Colesanti -P. M. Ëntod (conf.) -Prefetto di Lucca (avv. Stato Gargiulo) c. Russo Maria (n. c.). Circolazione stradale -Verbale di violazione al codice della strada Notifica -Assenza precaria del destinatario -Deposito del plico presso l'ufficio postale ed avviso al destinatario -Omissione -Nullitˆ della notifica. La notifica del verbale che attesta la violazione al codice della strada deve essere eseguita _::_ nel caso di assenza precaria del destinatario mediante il deposito del plico p1áesso l'ufficio postale con l'obbligo dell'avviso al destinatario (1). (Omissis). -Il prtmo motivo del ricorso -con il ,quale l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione (1) La giurisprudenza della Cassazione, sull'interpretazione del codd.ce della strada p:rima defila depenalizzazione, era, rSulla questione indicata nella massima, osciJrlante: in rS&lrSO contrario cfr. Ca1S1s. 10 marzo 1965, F0ro it., 1965, II, 234; Cass. 7 novembre 1962, Foro it..Rep. 1962, voce Circolazione stradale, n. 656; Cass. 15 novembre 1965, ivi, 1966, voce cit., n. 131. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE degli artt. 141 del d.P.R. 19 giugno 19519, n. 393 (t.u. sulla circolazione stradale), 9 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2392 (recante norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta) e 170 c.p-á.c. - manifestamente infondato e deve essere peráci˜ disatteso. Posto che della noti:fi:cazione del verb'ale di contravvenzione ritualmente eseguita il 10 giugno 1967 non pu˜ tenersi alcun conto perch intervenuta, ~iccome incontroverso fra le parti, oltre i:I trentesimo giorno dall'accertamento del 6 maggio 1967 (artt. 141 citato t.u. e 7 della legge 3 maggio 19i67, n. 317, cosi detta di ¥ depenalizzazione ¥), la questione, risolta dal Pretore di Lucca e áche viene ora sottoposta alJ.' esame di ¥questa Corte, verte nello stabHke se sia o non sia vaUda e produttiva di effetti giur1dki la precedente notificazione del:lo stesso verbale. Non valida, ed improduttiva di effetti giuridki, la notificazione di un verbale di contravvenzione, per violazione di norme del testo unico sul:la violazione stradale, eseguita a mezzo posta nel termine di legge presso i.I domicilio del destinatario, ma senza che la copia potesse venir consegnata ¥ per assenza del destinatarrio e mancanza delle persone abilitate a riátirare il pU.co ¥ e senza che l'ufficia!le postale avesse provveduto ad altre formalitˆ ed in particolare al rilascio di avviso di giacenza della raccomandata presso il suo ufficio. Deduce l'Avvocatura che il citato art. 141, mentre stabilisce cheá alla notifica dei verbali di contravvenzione si procede con la c_onsegna di copia delJ.'atto per mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta, non prevede, invece, l'ipotesi della imposs1bilitˆ di attuare ila consegna e non detta norma per sopperire a tali áevenienze. Donde -prosegue l'Avvocatura -in assenza del destinatario, nessuna altra formalitˆ deve adempiere ¥l'ufficiale postale, con la conseguenza che la omessa consegna addebitabile al fatto stesso del destinatario e non ad inosservanza di modautˆ richieste dalla legge. Se non che, subito dopo, la stessˆ Avvocatura ricorda che il terzo comma del rpi volte citato art. 141 espressamente stabHisce che alla notificazione della ¥contravvenzione a mezzo posta vanno apip'licate le norme in vigore rper la notificazione degili atti in materia penale e cio queHe previste dal r.d. 21 ottobre 19>213, n. 23á92, come appunto sancito daU'art. 2 di detto decreto. Orbene, bens“ vero che nessuno degli arttcoli del menzionato decreto contempla il caso deHa mancata consegna deHa copia dell'atto per pre¥carria assenza .del destinatario (ipotesi assolutamente diversa dal caso di definitivo allontanamento e di irreperibilitˆ, disciplinati all'art. 9); ma da ci˜ pu˜ desumersi soltanto che l'agente postale, tenuto com' alla áconsegna del piego, in tafo evenienza deve reiterare l'accesso in luogo. Tuttavia, potendo avvenire, nella realtˆ delle cose, che la precaria. assenza si risolva di fatto in un rifiuto di ricevere il piego, questa Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 26 marzo 1968, 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. '947), ha esteso il~ norma:bi:va pil.'evista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto in esame per H caso di rifiuto a ricevere il piego, anche al caso di mancata sua consegna determinata da assenza precaria del destinatario. La ricordata normativa stabilisce ohe, verificandosi il rifiuto (e quindi anche la precaTia assenza) il piego ¥ depositato all'ufficio postale,. dopo che l'agente o 1l'ufficiale postale ne avrˆ fasciato avviso al destinatario ¥ ... ¥ Nei casi suddetti -soggiunge hl successivo terzo comma -la notificazione si ha come eseguita ¥. Quindi che, áargomentando a contrario, ováe al destinatario non sia stato consegnato H plico per sua precaria assenza e non gli sia sfato lasciato alcun avviso di giacenza, l:a notifica dell'atto deve aversi per non eseguita. Rettamente quindi il Pretore ha ritenuto che nella specie la notifica deUa trasgressione non era stata effettuata nel termine prescritto e, traendone le conseguenze di legge, ha dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3097 -Pres. Malf“.tano -Est. Ari.enzo -P. M. Caccioppoli (conf.). -Prefetto di Bergamo (avv. Stato Chi69, 837, ivi, 19'70, 2382 aiverv;a ipll'eci.saro che il te!l'!IIl.íltle ,di diciotto mesi deco!I"J.'e dalla data del formale aooerrtamento, o, in mancanza da:lla contestazitone. Peraltro, in sede giurisdizionale, la Sez. V si mostrata di diverso avviso, identificando iii. momento dell'accertamento con quello della contestazione, osserv1ando áChe l'autoritˆ procedente matura la persuasione della sussistenza delle violatloni attraverso le indagini e le opportlll!lle consUltazioni, costcch il pr.iJmo atto l!lle[ quale si manti.festa la conoscenza piena delle viooationi non pu˜ non coincidere 001I1 la foll'male contestazione diel.Le violamoni. A tate O!l'diltle di idee ,stato, peralt!l'o, 11:1erpllfoa:to (v. Sez. IV, 10 mairzo 1972, in. 174, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 303) che l'a!l't. 7 della le~ge 6 aigosto 1967, n. 765 cons1dera testuail.me!n.rte 1'aiooertame111:to e La contestarlone come due ffi'ell11Ji distinti, che si inse!I"iscolllO netl procedimento con una rprorp!l'ia 'arwtoinoma fumnone, di talch ~ U1t1 !fiale oon~sto non pu˜ non essoce irkonosciuto val1or,e rprierrni:rrente ad assorbente, quanto alla deCOI'II'enza del termine 'di diciotto mesi, al momemo delll'aooelI'tamenrto dal qual soll.Jtanto, quindi, inizia a deoOTTiell'e il termiltlle ainzridertto nel COTSO del quale si colloca la áContestazione delle viotlazdoni ai sogge,tti i:nterres RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sati: argomentazoni codeste sulla cui .scorta 1a Sezione ha ritenuto di doV'er iinrviestiire il.'Adunainza Plieniaria. Con successive deciisioni. rta1e punto di vi!Sta staito, poi, ribadiito (dr. Sez. IV, 11 'luglio 1972, !Il.. <“97, Il ConsigUo di Stato, 1972, I, 1336; Sez. IV, 13 marzo 1973, n. 222, ivi, I, 1973, 376), nonchŽ con fa decisione in mssegna. Cfr. di re.ceIJJte Ad. p1en. 3 luglio 1973, n. 7, che ha risoUo il contrasto, in questa Rassegna, 1973, I, 1120 con nota di TAMrnzzo. CONSIGLIO.DI STATO, Sez. VI, 22 ma!¤gio 1973, n. 213 -Pres. Tozzi -Est. Fe'1ici -Pappa1amdi (avv. D'Albiero) c..Mmistero deil.1a pubblica istruzione (avv. Stato Vitucci). Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente -Diritto a conoscere l'iter procedurale -Sussiste. Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Posizione del ricorrente -Diritto di prendere visione del fascicolo istrqttorio -Diniego -Successivo deposito in giudizio -Non sana il precedente rifiuto. La posizione del ricorrente nei procedimenti ammi1iistrativi contenzio8i presenta aspetti attivi e dinamici, essendo caratterizzata darlo stesso impulso della fase di riesame attivata su istamza del privato: in conseguenza di ci˜, quest'ultimo deve essere posto in grado di svolgere adeguatamente le proprie ragioni sulla base del.le notizie reilative al procedimento che ha preceduto l'emanazionŽ dell'atto, nonchŽ agii accertamenti compiuti posti a fondamento deUa determinazione impugna. ta (1). Il diniego dell'Amministrazione di far prendere visione al ricorrente in via ge11archica del fascicolo istruttorio noin sanato dal succes8ivo deposito di questo in sede giurisdizioaale, attesa l'imposs.ibilitˆ di equiparare fra di loro i due giudizi coll'rispoind.enti, infattri, ad un distinto ordine di garanzie attribuite al cittadino (2). (1-2) GiuiriJSp1J:1Udenza ¥COstMl!te nel principio :generaile. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 5 giugno 1973, n. 245 -Pres. Aru Est. Mastroipaisqrua -V.ignanelli (aivv. D'.A!bbieiro) c. M!in.iistero della ;pubblica istruzione (avv. Staito Di Tarsia). !~piego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Ordinanza ministeriale 26 giugno 1969 -Applicabilitˆ limiti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 193 Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Incari chi triennali -Preclusione ad ottenere diverse nomine -Non sus siste. Impiego pubblico -Insegnante medio -Incarichi e supplenze -Impugnazione gerarchica -Silenzio dell'Amministrazione -Art. 14 Ordina~a ministeriale 26 giugno 1969 -Illegittimitˆ. Le modaLitˆ ed i terrmini per la presentazione di ricorsi gerarchici in materia di incarichi e supplenze degli insegnanti previsti daU'art. 29 dell'ordinanza ministeriaLe 26 giugno 1969, trovano applicazione soltanto quando sono in corso Le normali operazrioni di nomina aLL'inizio dell'anno scolastico, restando, invece, non applicabili, quando Le norme sono esposte nel corso dell'anno. n termine d'impugnazione deLle nomine disposte durante L'anno scoLastico decorre dalla data di piena conoscenza della nomina stessa da parte dell'interessato o altro itnsegnante, la cui prova non pu˜ in alcun caso ritenersi raggiunta daLl'avvenuta affissioneá aLL'aLbo. Nessuna preclusione si configura nei confronti deU'insegnante in posizione di incaricato triennale ad ottenere una nuova nomina per altri insegnamenti o altre sedi, salva La facoLtˆ di accettarla o meno. é illegit,timo iL silenzio serbato daW Amministrazione in ordine ad un ricorso gerarchico proposto avverso La mancata nomina, atteso che in base all'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1969, L'omessa decisione entro iL prescritto te1ámine equivale a reiezione del ricorso soLtanto neU'ipo¥tesi di ricorsi prodotti avverso La graˆuato!l"ia e non anche contro i provvedimenti di nomina o di mancata nomina.. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. - Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societˆ di fatto -Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societˆ di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu˜ essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso -Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societˆ di fatto -Prenotazione a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare - Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilitˆ. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). Poich il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne (1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. A lPtI'áescindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 682 -Pres. foM'ldi. - Est. Pajarid.i -P. M. Raya (coni.) -Minisitero delle Finanze (avv. Stato Di Ta<11sia) c. Fallimento CEAM. Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societˆ di fatto -Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale -Esclusione. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 26.7, art. 111.n. 1), IL credito per imposta di registro suUa enunciazione deU.a societˆ di fatto contenuta neUa sentenza dichiarativa di falLimento deve essere insinuato nei passivo come credito concorsuaie e non pu˜ essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111, n. 1, deHa Legge failimentare (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 apri1le 1973, n. 1019 -Pres. Caporarso -Est. Caleca -P. M. Raja (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. F1ail.1imento Cuciinotta. Imposta di registro -Enunciazione -Enunciazione giudiziale -Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante societˆ di fatto -Prenotazione a debito della relativa imposta, ex; art. 91, legge fallimentare - Cancellazione della prenotazione disposta con decreto dal giudice delegato -Ricorso per .Cassazione -Inammissibilitˆ. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 91). Poich il decreto del giudice deLegato ai faUimento che dispone La ,prenotazione a debito delie imposte di boHo e di registro a norma deU'art. 91 deUa Legge faUimentare e queUo di eguai natura che ne (1-3) Sulle ,questioni, di cui si tratta, si pubbMcano qui di segui1to tre note relJaitive ai vM"i aispetti delcrie stesse. A lPtI'áescindere d1alla questione P'!"eiliiminM'e che Ja medesima Corrte di Oassazd:cme (per fa:ttisipeaie anaJo~) non si era posta nellia prima semenza, PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 195 dispone la cancellazione n<;>n risolvono alcun confiitto di interessi e lasciano del tutto impregiudicato il diritto deUe parti di far valere le proprie ragioni in tutte re vie giurisdizionali consentite, inammissibile il ricorso per Cassazione contro il decreto che ordina ia cancellazione della prenotazione a debito precedentemente disposta deátia somma necessaria per la registrazione delLa sentenza dichiarativa di faLlimento contenente enunciazione di societd di fatto (2). III TRIBUNALáE DI BRESCIA, Sez. FlaWl. 10 IOJOVletmb!ie m72, n. 137& -Pres. MascoLo ViiitallJe -Bst. Agtnellii -Mi.inJiJstel'iO dieUe .Fmatnze (iavv. Stato Maa:-1uz2lo) c. Faihldmel!llto Lupaitiln/i Gliiuilito ed tailteriore ail.la ddichiaxaa:iicme di falllimento, si presenta ,come 1se la costi:IJU.zfone deilla societˆ fosse conrteniuta in un aitto presentato alil.a registrazione prima della dichiarazione di :liaUimento. A cOIIlferma di ci˜ si !'icooda che per determ.inair,e la base imponibile (conferimenti) si fa riferimento al momento della stipulazione del patto socdaiLe (ma Sii ri,conosce che ci˜ non pu˜ va1ooe pe[' il!e áenunciaziom) e che (ma ci˜ milita per la tesi opposta) per !I.a decorrenza della prescrizione áe per 11a didentiificazioine delfa t!ll'iffa vi.gente determdnrunte la data PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 205 i!l decreto impugnato, avendo questo natura decisorda, inddendo su diritti .soggettivi ¥e nion ¥essendo previsto tra i 'P'l10osta ¥, giaoch, come iriaffe!l'lffial11o f:= protPTlio le senten:lle citaite 1a questo 11igua:rtdo, la societˆ eillUJiliciata comin-fil eia ad esistere soJ.tatnto al momento in cmi presentaito alla !l"egiis1Jrazd.01ne f:i l"aitto eil!UJIJJcia:nte ed per questa ragione che taiLe momenrt:o deteirimi-,~ nante ai fini del corso della prescrizione e della identificazione della ta-á iriffa vi!g;ente. Se viene ,dJ1mos1lrato che la ¥Costituzioirtarte. Non affrooitdamo in questa sede dl rproblema del.JJa l1Jafum gíIUlrisdizionatl.e o non 1del decreto dell. girudice dele~ato a:l falllime:nto che dispone La Oatllce11ia2lione della prenotazd.one a debd.to. Dobbiamo peVvedimenillo n001 di IScairtso rilievo, come si afferma 11JJella sentenza, ma invece incide iPTofOIJJd!amente sul diiiri.ltto de1le !Parti. Il decreto de!I. ágiudtce delegarto che a norma delll'airrt. 91 delJLa ~eg,ge :liahlime:nitaosta 1che ritiene non dovuta ~stituendo una ioontroveocsia dii. imposta, ma non pu˜ .seimlPillicemente vi[pete!l'e la 1somma (o oaincellirure il suo obbligo di !Pa;g:airWa) 1nrdiipendentemerute e priima delila ddichiJM1a,:filcme di iillegit1Jimitˆ delJLa ,p!retesa tributa!l'ia. Doa;>o la .presentamone delll'atto a;1lia regils1Jrazione, non pli possibile ail oontr.i:buenrte rinunciare aillia registrtaziOllie e sottrarsi.i aJlll'obblriig:o di pa1gai'e dil tributo o arddilritbum 01Jtetn1eire fil !rilmbooso de!Llta sooruna giiˆ pagata; meno 1che mai possibiile otteneire il rio:pJboirso dli una parite .deiltl.'1iimposta (o non pagairlla) e !p['1etendecre ohe l'atto oontiniUIí a eisse\t'le cODJSdJdemto ra tut1Ji gli effetti !l'eg:~s1Jr.ato. Esaminando ii proibil!ema ned suoi xd:flesis:i. [>00.tiici dli rpcroceddmento, risulta 1che non possilbdile nemmeno poo-re la questiooe se i'Iíl!!liPOISta sulla eniunciazione dia iluogo a c!lleˆrlito 1COillCOII'isuale o dli massa o da [p1'ededlurire, esse1t1ido og1rli dubbio rilsolto idaJfla ineil~nabifo necessitˆ dli paig:a!!l'e l'intem imposta in via princd(Ilale. Con maig:gio:rie evildenza si rivela iLa necessitˆ pe!l' llia 1cmaitelra di SQPIPOirta! l'áe l"iintero onere deltla reg:iJstriaz!ione quando .essa richiede La i!J.1e 1966, n. 10212; .22 ~rugno 1967, n. 1474; 26 .a:prhl!e 1'96'8, n. 12:90). Questo iprmoiJp1io, aippl!tcaito .ail .caJso di tspecie -di contratto vffi'bale dli sociJetˆ, non sottoposto a riegistraz~oneá ilil termine fisso, ma enUflliclílato in senteinza -di.imostra la esattezza del!lia conclus~ooe cui si girunti di considerarre ~ác.d. taissa di tiitolo quale ¥Spesa del procáeslso fal!l:imentare, tale cio 1da predeidursi in sede di ripa:rlizione a nwma deln 1si :Ila lruog-0 a.d applicazione di sopratassa perch la registrazione tempestiva rispetto all'< atto enunzdlante 1che 1costituisce il titotLo del patto social,e; diventa pell.'ci˜ veramente d!lll[lossilbfile ll"í/porla1re iad una data an'1iffi"liO!re La nascita deill'obb1igazione trilbwtaria. , LnoLtire, sotto il ipcrofi.lo etSWnJinaito dailla Corte Costituzionale, l'emmciazione delila societˆ ['atto fondamentale e inelim:inabdfo per ddchiairaire fil :fialliim.ento deil!La societˆ medesimia, al quale concoirre un inteiresse autonomo e prava:lente de11a curerte1a (e qruindi defila massa dei oredritoiri) ad estenide:re iJ 100!J!COil'ISO ISU1. pattjmondo dell'ente sociale; l'enunciazione dellWa societˆ, .su[[a quaile la 1Sentenza che diichiam il fallimento si fonda, pertanto un atto n¡ece1ssall.'do peir J.a .g;estione falJimentai:re che ~iuistiifiche: rebbe il pagamento tde:llia dmposta da parte deLJ.a CUITlalteJa quatllldo pure fosse esistito (ma non esis1ito) un precedente obbfilgo ádel fa[il.irto¥. La 1cu:rate[a 1che ha sicrurro.menite J.'oblbil.iigo di regfustmre La sentenza, non potrebbe dunque in nessun .caso sottmirsi ai! pagamento dsll'imite:ra illl[losta, non potendo, come si visto, ,dtiJssocdaire l'imposta fissa suJ.d'atto giudi:ziLale dalJ.'irmposta dd iti'1ioil.o isuI negozio ea:runiciato; se non !Paga l'intera imposta la senteru:a non pu˜ á essere regis1lratia ˜n tutte le cotllSeguenze, frta il.e qtUaad atilJche quelila, 1discerndente dall'airt. 108 de[il.a legige di regdsrt:iro, delila necelSISliitˆ della sospensione deJ. !PQ"Ocesso failimentare. E' aippena il! caso di :rilevare che ,aJ!le stesse condizdond deve pervenwsi ne[ caso ohe 1a senitenza sia .stata registrata a tassa fissa e l'impooita di titoi1o siullfa enunciazione venga richiesta in via suppletiva; comunque H 1carico t:ribiutairio si dimibuisca t:ra imposta 1PrinciipaiLe, suppiletdva e corrn1plemenrta:re, iill rilSuJitaito deve essere sel!Il!pire lo steSISO. C. BAFILE (3) Imposta di titolo eá prededuz;ione nel passivo fallimentare. 1. -La suindicata sentenza del Tribunale di Brescia ha rettamente disposto il'a:mmissione .in Pl'ededuzione dell'imposta di registro liquidaita sull'enunciazione deiliLa societˆ di fatto contenuta neil.Ja sentenza dichiarativa del faruLimeo:llto ádi quest'Ull!tiim.a, assimila1nido a .tal fine il.'llniposta stessa aid una vera e proipiriia ~esa deJ.. fallimento ai senisi di quanto ip!I"escritto dall'art. 111 delia legge fallimental'e. . La isentenZJa, 1che ,si seg.naiJ.a !Per" chiarezz¥a e peir191p1cuitˆ, merita mtegTale appTovazione: al riguardo semb:ra, tuttavia, opipoirtuno rilChiamare taluni 1cooroetti allo .scopo di itentare un approfondimento in oodine allil.a natura dell'imposta di titolo nella sua accezione di credito verso la massa ed alfa c¥onsegueiillte, coirireil.ativa 1egittiim.Ltˆ della richiesta di colilocazione in ipll.'ededuzione. A) Sotto que1sto p:rofilo v:a innanziituttoá rammentato che a:ncora secondo la dottrina fo!l'lmua1Jaisi con l'1aibrogiato Codd!ce di Cbmmercio si gli.rustifkaVia il'áoipeirativitˆ del prelevamento .in antecil.aisse c100 fil conc1e'1ito di ~ i: 1 I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ammi~i'er cui queste obbiLigazioni, socte iposteriwmelllJte altla dli1chiarazlione dti :!“al:limeillto, sono PTefeird.te a tutte le altrre: ci˜ obbedisce, infatti, al criterio preciso, stabmto per la nostra legislazione dall'art. 111 della legge fallimentare, che questi rapporti di credito sono, fa realtˆ, spese del processo fallimentare. . (1) Cfr. CHIRONI, Priviiegi e ipoteche, I, pag. 170. (2) <:;fr. BONELLI, Del Fallimento, Milano s.d. 1938, I, pag. 459; ALLORIO, La cosa giudicata, pag. 179. (3) Cfr. SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, cit. pag. 106; AZZOLIN,4., Il Fallimento. cfr. pag. 685; NAVARRINI, Trattato di diritto fallimentare secondo la nuova legislazione, Bologna 1939, pag. 229. (4) Cfr. Manuale cit. pag. 499. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E' questa, dn defimillbiva, ed escl'Ulsivamerute, la linea scriln::tirrJ,ante, che consente .i:l pagiamento delle tasse di bono e di registro, dellile spese e dci dilri:tti di 1carncel.il!eria, degli :uffiJciaLi giiuidiziiari e dei ¥COl!llsiulenrti tecnici, oltre, poi, agli onorari ed alle spese del curatore, alle spese dell'amministrazione, c~ese quelle rre!lattive alla successione nei rarp1Poirti. cootrart1tluali del fallito, a quelle, infine, inerenti alla continuazione temporanea dell'¥ eserrcizio deilil.'im(f;>resa: detti oneri, infatti, rsO\Ilo one!l'i rp!ropri del prrocesso faHimenrtarr.e, facendo crapo, ex lege, 1al debifurre f.al!liro; !PeT qruesrto verso, anzi, pu˜ dirsi che l'art. 111 della legge fallimentare costituisce -come si pi sopra osservato -.un'applicazione di specie dell'art. 91 del c.p.c., della norma, cio che sancisce il principio generale dell'obbligatorietˆ del carico delle spese in capo al debitO!l'e esecutato (5). La poziordtˆ, in conclusione, di cui godono i crediti della massa trova il rsuo ip;reciso fondamento nellla preferenza assoluta, che assiste i crrediti per spese di giustizia, quali sono indubbiameqte quelli che scaturiscono a seglUílto della sentenza rdilchiarativa e ne[ corrso delJla giestione failli menitare. 2. -Chirarri:ta, perrtanto, La :n:arbura 'dei crrediti voosoá la massa, resta da vederre q.ua:l1e interprretazfone debba daa:isi all"art. 111, n. 1; e ci˜ nO\Il tanto allo ISOO\PO dii !l'isolviere dl l[llrob'Lema del!l'evenitura!le concooso tra crredditi in prededuzione, che pure J.a dottrina si posto (6), quanto al fine di effettuare un pi analirtioo risconrtiro delle due categorie di spese ivli colllltemplate. Se, infatti, come si pi sopra osservato, la giustificazione dellJ.a prededuzione va rinvenuta nella preferenza accordata ai crediti di giustizia, ci˜ significa rche sia J.e spers.e dn setnso tecn:iJco dell processo fallrimenrtare che i debiti ¥ContraJtti rperr l'ammi;niJstrazione hanno dndubbiamente Uilla COl1IllllI1e matrice, :iin ¥qruarnto entrambi 1derdvano direttamente datl LSOrrgerre e dallo &'Volgerrsd dell'esecuzdone concorsuale. Quanto sopra esposto rnon p:rec1ude, pem!f.,tro, l'identi:ficadone di ¨versi titoiLi di rspesa, 1che, il (Leg~Slatorre ha posdtivamente !l'Wcono1sci'lllto infatti, in spese dm. senso stretto, corrn~ese quelle anticiparte daH.'e!rarrio, e debi,ti 1contrMlti. per l'amrninistraZJione rde!l falJ.irrne!lllto, i~ c~ala continruaziornre rdelil'ese:rlCizio de1lil.'impresa, ove aUJtorizZJata daJ. Tr!iJb:unaJ.e. Si vengono in tal modo a contrapporre spese processuali propriamente dette ,ed esborsi inerrenti all'¥armnndstr¥azione patrirrnoniaJ.e e r.eLatdrva liquidazione; anche se, come stato rilevato dal Provinciali (7), la distinzione si presenta infruttifera da un punto di vista sia concettuale che pratico, rappl'eselllltaooo, da un lliato, sia J.e 151Pese áche d debiti, fil ¥costo¥ globale de!l procedimento :lia11irrnentarre e, drall'a1trro; avenido elllltrambi iLo ste1sso trrat. tamenrto di preldedruzi1one: tale o!l1dine di ~dee si irivefa tuttavia, opporrtUlno, al fine ádi !l"Elsprirnrg¥ere dJ. ri:Lievo 1che rdel triattamenrbo !Ln p["ededruziornre d01V1rebbe benediiiciare ila rsola irrnposta afferente la l1eg:iistrazione della sentenza e non quella relativa alla convenzione in essa contenuta. Se fosse, hwero, accrttata tale tesi, che fa {Pe!Nl!O Slllllila d.iiSltirnzio1ne tra la ¥tŽllSsa dOV1Uta perr J.'atto ¥enunctanrte e queHa arprpildroarbi([e sulll'atto enunciato, non potrebbe evita!I"Sd l'immediata ¥Conseguenza de11a piena ammissibi: litˆ delrla [pl'edecliuzio1ne perr La sola imposta fissa, :iin qual!llto dipe!llJdel!llte (5) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 687. (6) Cfr. AzzoLINA, man. cit., pag. 726, e segg. (7) Manuale cit. pag. 1304. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA da atto de1la procedura fail.Wio:nentare (.se:nitellZi!l); a div,e\I'ISa cOl!llclusdone dov: vebbe, iinV'ece, pe['veni:rsi rper la tassa sulla convenziollJJe verbale, quale oblblligazione rt:ributal'lia facente capo ai fa.1:1iti., traente oiri,gi1t1e da un rapporto giuridico posto in essere da costoro: una conferma di tale ricostruz~ one sarebbe, inoltre, offerta dal fatto che il triibruto coi!Jpisice la ricchezza 'trasferita al momento della costituzione della sodetˆ e non quella esistente al momento delll'en:unciazione deiliLa medesirrna. La suesposta tesi non .appare, convdncenrte ,e va resipdnta per un du plice oird±ne di oogoo:nentaziollJJi. Innanzitutto, 1deve ll'ile'va:tisd che la di:sti.in.zfone tira imrposta affeire:nite la 1t1oirma1e :regtstirazione della :S~ten21a dichiall'at'.ílv,a e iJiniposta di til1Jolo, ail. fine di consentire l'ammissione in prededuZlione della prima a differenza della seco11JJda, 'oontiraidldetta da un argomento dd oaiirattere 1ettera!Le: l'art. 111, n. 1, legge fallimentare, infatti, stabilisce la prioritˆ ¥ per il pagamento delle spese, comprese il.e spese anticipate dall'Erario ¥ e l'imposta fissa, come noto, viene registrata a debito dagli Uffici del Registro e soddisfatta, poi, insieme ai diritti di cancelleria, dal curatore. Se, qruim1di, H leg1iS!Lat()II'e ha stabihlto il.'obbaigatorietˆ del pagamento in aocJJteciliasse delle spese, compre'se quelle ptenotate a debito, ci˜ non ipu˜ s:Lgnifioore alrtro ,che 1a wtegoria delle ISIUddette spese non si riduce a quelle anticipate dall'Erario, ma assai pci ampia; non sembra consentito, pel'loi˜, di escluderáe; su questo ;SOilo piresUJpposto, il div,el'ISo onere dell1' 1mrposta di titolo, 1ohe, 'concernendo la convenzione istitutiva, rdchiiriconvenzionale non era stafa .presa in esaáme dalla Corte di meriito. La censura fondafa. Il convenuto .in giudizio ipu˜, a termini del , l'art. 36 1c.ip.c., ,trarr-re occasione dal:1a domaánda proposta c001tro di 1lui per chiedere olitre il rigetto di tale istanza anche l'accoglimento di una domanda .proipria, in riconvenzionale, tendente ad ottenere un rprovvedimen. to positivo favorevole ad esso convenuto e sfavorevole all'attore. Tale domanda r.ic0111ve111zionale .si 1distin~e dalla ecicezione riconvenzionale, con fa quale, rpur dedwcendOISli run diritto incompatibile con l'istanza deH'aáttore, si chiede dal 1convenuto solo il rigetto della detta istanza e non anche urna pronwncia in prQ\Prio favore (Caiss. 19 ottobl'e 1966 n. 2549 e Caiss., 27 mMZO 1967 n. 670). La domanda rii1conrv.enz.iona,1e, ováe non áimporti spostamento di CQlffipetenza,. rpu˜ essere proposta anche fuori delle 1irpotesi di cui all'art. 36 ciiitato, e cio se n0111 dipende nŽ dallo stesso rtitoilo dedotto in giudizio, nŽ da quello che 1giˆ appartiene al rprocesso in via idi .eccezione, rpuricl:iŽ, wttavda, sus,s~sta un vinicolo ádi ácollegamento tra la istanza rprincirpale e la rciJconvenzionale, tale da rendere Olpiportuno dil simuitaneus processus. Tale vincolo S'Ussiste nel caso in cui le domande ;traggano entrambe ordgine da un un.ko rapporto (Oass., 22 luglio 1966, n. 2003). Nella ipotesi di opposiziOIIle ad ingiunziO!Il:e fiscale, con r.if.erimento agli 1articoli 144 e 145 della legge 30 dicembreá 192á3 n. 3269, l'Amminis;IJrazione finanziaria assume Jia v.este fOll'IDale -cli 1co:nvenuta .e ipu˜ dunque proporre anche fil 1subordine doma:nda di rkonvenziO!Ilale, Sii.a pure :fondata su titolo diverso, se quello i:ndkato nella .ingiunziOIIle iriisultaisse illegtttfano (Cass., 20 ottobre 1969, n. 133). Nella specie, con le ,compŽlil'se ádi risposta 12 febbraio 1964, nel g.iudizdJo di orpiposiizione promosso dalla Banca e 17 aprile 1964, nel giudizio promosso da,1 Gemelli, l'Ammicistrazione chiese, come questa Corte Suprema a1ccerrta in fatto, ai fini dell'indagine sul dedotto errore procedurale, il pagamento degli dnteressi del 3 % sulle imposte suppletive chieste con le ingiunzioni opposte. Tali interessi venivano domandati in dipendenza dello stesso titolo di obbhligazio:ne tributairda di cui áane higiunzioni Olpiposte, :nelle quali non eiiano compresi, ed erano collegati al diritto di credito d'imrpo1sta in .esse dedotto dalla AmmiloJ;strazione ed og,g.etto di orprposizione da pa.rrte dei c0111triibuenti. La domanda rkOillvenzionale relativa agli interessi áera sta.ta proposta nel termine dd .eui all'art. 167 c.ip.c., cio nella compa,rsa di il'isipo1sta 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Cassazione, 23 . maárzo 1963, n. 922) con riferimento alla legge n. 29 del 1961 citata, ma non fu e¥saminaita dalla Corte di merito, ohe, pur dichiar1ando dovute le imposte di cui alle ingiunzioni, non pro~1de, nŽ motiv˜, nerppure implicitamente, ci11ca gli interessi del 3 % su tali ~om:me, chiesti dall'Amministrazione. Pertanto il ricoirso pdncipale deve ess:ere accolto. Con l'unico motivo del ricoirso mcidootale la Ba!llJca denuncia vio lazione degli artt. 33 e 41 deá1la 1egige 25 luglio 1952, n. 949 e del l'art. 8 d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418 deducendo che áerr1oneamente la Come di merito ritenne che fossero eSJClusi i benefici triJbuta¥ri rela tivamente ai finanziamenti a fa.voce delle impOC'ese artigiane mediante somme di danairo destinaite ad aicqudsti di immobili da adtbire a s1ede di laboratori gestiti da dette im:prese. La censura infoi!lldata. L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in il"elazione al prece dente d.l. 15 dicembre 1947, n. 1418, 1co111Jcáede agevo1aziOIIl.i in mateTia di imrpo¥ste di registro ásoltanto alle orperazioni di credito a.l'tiágiano di rette, secondo 1a esipTessione legislativa, all'ampliamento ed ammo der1namento ádi laboiratori artigiani, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Il labo!l'.'.a¥tmio artigfano , 1sec0illdo la comune nozione? quello funzionalmente attrezzaito alla attivitˆ ~oduttiva al'tigiJanale ed il legislatore áespressamente di:chiara 1che l'ag.evolazione fiscale ri guail'da i contratti di credito di somme destinate all'impianto o am pliamento o ammodernamento di un la:boratocio inteso come complesso produttivo, cio considerato nei suod elementi caratteristici essenziali, strutturali e strumentali, ¥che ne identificano la specie. 'I1ra questi elementi sono considerati dal le.gislatoráe, appunto, le macchine e le attrez~ature, mentre la norma del citato art. 33 contenente un beneficio fiscale, in deroga al sistema normale d'imposta, e, dunque, di stretta ináter1pretazione a termini dell'art. 14 delle d.isp. prel. al cáodke 'Civile (Cassazione, 26 marzo 1953, n. 788) non coi!lJSente di comprendere nella intenzione del legislatore ai!lJche i crediti per l'acquiisto di un immo bile, nel quale ci si proponga di colloc1are le attrezzaturáe ed i macchi nari costituenti il laboratoirio a:rtiigiano, ai fini del quale, poi, non neppure indispensabile la proiprietˆ di un hnmobile, che potrebbe es- sáere preso :in conduzione dall'imrpirendttoil"e. Con riferimento al con tratto di concessione del credito, la Corte di merito ha, con coin~ua e corretta motivazione e dunque con apprezzamento di :l“a.tto in¥sindaca bile in cassazione, accertato cihe i ccredi:ti vennero concessi per acqui stare un locale ¥ per adibirlo ad officina meccanica 'È prevcio ¥ .sue cessivo ammode1I'lnamenito ¥. Páertanto la Corte di merito Tettamente escluse nella specie il beneficio .in relazione al citato art. 33 della álegge n. 949 del 1952 e1 il ricol'so incidenfale non pu˜ essere accolto. -(Omissis). I I ! i ! ! PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 233 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1973, n. 2618 -Pres. leardi -Est. ELia -P. M. De Ma,rco (conf.) -Soc. Sacet (avv. Brace.i) c. Ministero delle Finanze (avv. Sta'to TomasiJcchio). Imposta di registro -Agevolazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo acquisto di terreni e fabbricati per l'impianto di stabilimenti industriali -Pluralitˆ di atti di acquisto -Decorrenza del termine triennale per la realizzazione del fine industriale dal primo atto. (D.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5). Nel caso di successivi acquisti con separati atti di terreni o fabbricati per l'impianto di stabiLimenti industriaLi neU'Italia meridionale, ii termine triennale per la realizzazione del fine industriale decorre per ciascun atto dalla data della rispettiva registrazione e non da quella deLl'ultimo atto, non potendosi ammettere che il contribuente con la stipulazione di pi .atti non legati da vincolo di unitarietˆ prolunghi il termine per l'adempimento deWonere cui subordinata l'agevolazione (1). (1) Massima di evidente esattezza. Pier vero l'art. 9 della legge di registro non sembra richiamato a proposito. A parte l'impossibilitˆ di applicare l'art. 9 a diversi negozi contenuti in separati atti distanziati nel tempo (solo talvolta a questo limite si spinta la giurisprudenza che per˜ in generale per la tesi della unicitˆ deWatto), la connessione necessaria del capoverso dell'art. 9 pu˜ riguardare convenzioni di diversa natura che si compongono in un unico negozio e non mai pi atti della stessa specie che sono necessariamente autonomi in senso giuridico, e per i quali non potrebbe mai parlarsi di tassazione unica con l'aliquota pi grave. Ai fini del termine per l'adempimento dell'onere a cui condizionata l'agevolazione, la molteplicitˆ degli atti non potrebbe mai assumere il carattere della connessione necessaria, in senso giuridico, ma tuttalpi quello della unitarietˆ del fine pratico, sotto il profilo quindi deiUa mera convenienza dal lato soggettivo. In nessun caso quindi l'art. 9 potrebbe influire sul decorso del termine per la decadenza. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1973, n. 2665 -Pres. GLannattasio -Est. Giuliano -P. M. Ohir˜ (conf.) -Miinistero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. FkLuccfa. áImposte e tasse in genere -Accertamento -Intestazione a persona defunta -Notifica all'erede -Nullitˆ -Sanatoria. (R.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 42; c.p.c., art. 156). Legittimamente l'accertamento intestato al nome del contrribuente defunto dopo la costituzione del rapporto tributario. La notifica di esso eseguita impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oitre il termine di sei mesi nulla, ma la nullitˆ non pu˜ essere di~ chiarata quando la notifica abbia raggiunto lo scopo, quando cio gli eredi abbiamo proposto ricorso contro l'accertamento_ (1). (1) Decisione esattissima e di molto interesse. In passato la giurisprudenza ha avuto un orientamento molto rigoroso; stata a'ffermata, indiscriminatamente la nulJlitˆ dell'accertamento intestato a persona defunta (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 461) e quanto alla notifica in pi occasioni si pretesa dall'Amministrazione una diligenza nell'accm-tamento degli eventi successivi alla costituzione del rapporto (morte, cambiamento di abitazione, mutamento della rappresentanza delle persone giuridiche ecc.) superiore a quella che si prende nei rapporti di diritto comune. Un pi equillibrato hldirizzo sembra emm-gere dalle proounzie pi recenti: con la sentenza 5 luglio 1973, n. 1889 (dn questa Rassegna, 1973, I, 948, con richiami alla precedente giurisprudenza rigoristica) stato riconosciuto l'obbligo del contribuente di dichlarrare il domicilio e le successive variazioni di esso e il correlativo diritto della Finanza di eseguire le notificazioni nel iluogo risultante dagli atti. Oggi si afferma che perfettamente valido l'accertamento intestato a persona defunta (del che non era ragionevole dubitare posto che pu˜ essere pronunciata pea.-fino la sentenza nei confronti della parte defunta quando la morte non sia stata denunciata), e inoltre che l,e irregolaritˆ della notificazione sono soggette alla sanatoria generale dell'art. 156 c.p.c. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, -215 oilltobre 1973, n. 2,74,4 -Pres. Rossi -Est. MirabelJ.i -Soc. Biscotti Colus1si (avv. Sassone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coro:nas). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Possibilitˆ di costituire sedi e succursali o di partecipare in altre societˆ senza limitazioni di territorio -Esclusione. (L. 29 luglio 1957, n. 634, art. 36 e 38; 1. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13). Le agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno stabiliscono c˜n gli artt. 36 e 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634 non spettano ad una societˆ con sede nel Mezzogiorno il cui stat,uto prevede la possibilitˆ dell'assunzione di interesse e partecipazioni in altre societˆ e della istituzione di succursali in aitri luo,ghi in Italia o all'estero; a tal fine irrilevante che l'atto sia stato compiuto prrima della entrata in vigore delLa legge 26 giugno 1965, n. 717 e dd d.m. 14 dicembre 1965, in quanto tali norme non hanno portata innovativa, ma hanno solo precisato le prescrizioni giˆ contenute nelle disposizioni precedenti (1). (1) Si riconferma un orientamento ben solido (12 maggio 1971, n. 1363 in questa Rassegna, 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, ivi, 1972, I, 106; 11 marzo 1972, n. 706, ivi, 334; 14 ,luglio 1972, n. 2398, ivi, 844) dal quale vi el'a stata qualche deviazione (6 luglio 1972, n. 2236, ivi, 845). ~I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 235 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1973, n. 2805 -Pres. Malfitano -Est. Falletti -P. M. Antoci (diff.) -Adducci (avv. Man fredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposte e tasse in ~enere -Interessi -Prescrizione -Prescrizione quinquennale. (C.c., art. 2946). GH interessi sulle 'imposte indirette, pur costituendo un de,bito di natura tributaria, sono soggetti alla prescrizione quinquernnaJe de'il'art. 2946 e.e. e non a quella deU'imposta a cui accedono (1). (Omissis). --Con il primo motivo i ricorrenti lamÛQ'1tano che la Corte d'aiprpello ha erroneamente ,es:cliu:so l'estinzione deJ c~edito áin oggetto, ritenendo awlicabile nella specie non la prescrizione ,1Jriennale stabmta dall'1art. 86 del r.d. 10 dicembre 1923, n. 3270, ma la rprescrizione quinquennale rprevista dall'art. 2'948, n. 4 e.e., e ,sosten1g-0no cihe, trattandosi di interessi moratori aventi natura tributa.ria questi do1vevano sog,gfaceire alla medesima rprescrizfone cui soggiace il. debito pr1ndpale. La censurra non fondata e gli argomenti della sua reiezione riptono prillldpi giurisrpl'udenzfoli pi volte affermati da questa suprema corte in analoghe fattispecie (cfr. Casis., 1972, nn. 20 e 2394). Secondo J.',art. 86 cit. 1'1mrposta di successione si prescrive doipo tre aDJllli quaforia vi sia stata denUlllCia del contribuente, o dopo ven.ti anni se denuncia non vi sia 1stˆta. Con le leg1gi 26 ,gennaio 1961, n. 29 e 28 matrzo 1962, n. 147, stato introdotto ex novo, perr tutte 1e tasse ed dmposte mdkette sugli affari, l'obb1~go di corrispondere 1gli 1nteressi ¥ moratori ", a decorrere dal mome'!1Jto in cui l'imposta o la tassa divenuta esigibHe, :nel caso in .cui vi sia stafo un compol'tamento omissivo del. contr:ibuente .'che abbia impedito l'esatta determinazione del tributo. PoichŽ que.ste leggi nuHa disipongorno in 011dilne alla iprescrizione del eredito anztdetto 1sorta questione se rpossano valere refa,tivamente ad esso i .termini previsti per le smgole i:mposrte (nella spede per l'imposta di successione), o se debba inv,ece arppUcarsi il termine quinquenna:Le generalmente stabilito per gli intere1ssi daJlo art. 2948,. n. 4 e.e. (1) Cfr. Cass. 5 gennaio 1972, n. 20 (in questa Rassegna, 1972, I, 281) nella quale stato anche affermato che la prescrizione per gli interessi non comincia a deco.rrere finch controverso il credito di imposta. Per quanto concerne la efficacia, sull'obbligo di pagare gli interessi, degli atti interruttivi inerenti al debito di imposta, cfr. Cass., 13 luglio 1973, n. 2023, in questa Rassegna, 1973, I, 960 ¥e segg. 236' RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Va pr.eli:min:a:rmente osservˆto che le inorme su1la prescrizione, in quanto dispoingano termi:ni pi brevi cli. quellii ordinari, a.'vendo quindi na,tura eccezion.aie Çart. 2946 e.e.) devono ricevere i!tlterpretazione ta,ssagomentazfon: i che richiamano tutte il vizio originario dehl'atto, falchŽ di atti di trasferimento tassabili 1n effetti devesi riconoscere per avvenuto sin dall'origillle soltanto quello tra terzo ed n ccmiug,e donante: nessun atto quindi .tra donante o donatario e meno che mai tra donatario e donante in virt delle sentenze diichiamtive di nuUitˆ. Si presenta ora il ,caso di una piionuncia emessa in sede d'apipe1lo che modifica quella del tr:ibUJitale 1sulla quale ~a stata pa1ga,ta l'imposta graduale, in quan.to, con aeicertamento di merito, quei giudici avev,ano ritenuto che nel caso in esame .si era ve111ificata una intel1posizione fi,ttizia. 19<62, n. 1799, Foro It., 1962, I, p. 2Qi88; Oass. 7 novembr1e 1970, n. 2269, Rassegna, 1970, p. 1158). Non pare pertanto che possa .attr1buir'si rhlievo al fatto che solo iLa sentenm passata in g.tudJicato 'Suscettibile di far stato tra le parti in qua!nto, nella subietta materia, p;resci!ndlendosi dalila defini,thra regolramenazione dei rapporti giuridici tra i litiganti, va pveso in considerazione soltanto il fatto del'esiistenza, come fatto 1storico, di un atto di per sŽ susceititibile di un determinato tipo di tassazione, indi1pendentemente dalle successive vicende prooeissuali. Infatti il priillcipio _dell'irni1eV1anza degli eventi sucoessivd alla registrazione rfoo:rre anche per ,le ,sentenze, oome :fatto pale,se dal testo dell'art. 12 della legge, che 1esclude dalla riipe,tibMitˆ delle tasse regolarmente percette anche l'dipotesi di Çriforma. dell'atto, che non pu˜ non r1gua.vdar.e gli áatti oostituiti da sentenze (v.edasi Cass., 29 ottobre 1966, n. 2711). Valga anche á1a coos1derazione che la tassa di titolo dovuta una sola volta per tutti i gradi del giudizio. In definitiva qu~ndi ll:a rifu:rma deL1a sentenz,a .oome non consente alcuna restituzione dell'imposta percetta su di essa, non comporta neppure la non co;rresponsione di quella non pera 1l'aJ.tro, come sua condizione che la nuhlitˆ dell'atto 1sia indipendente daMa volontˆ o consenso deJ.1e parti. NŽ pare che opi,nando i:n tal modo 1si attenti o si menomi !il sistema di guarantigi,e irioonosduto al cittadino per la tutela dei propri diriitti, in quanto non ,sussiJste correlazione tra 1i .piresupp9sti che :Ln materia legittimano la rp:rete,sa tributaria, come si visto, e iLa definitivirtˆ deJ.la regolaimentazfone dei rerpporti giuridici tira á1e parti in ,causa. Trattasi invero di ,i,~ituti autonomi ed a sŽ stanti, ognuno dei quaJ.i caratterizziato da esiJg,enze .e finaHtˆ rpecul:iari. Con ridieTimento infine alla 1specde ,appare quasi p1eoITT!astico ribadiTe l'automatidtˆ dell'obbligo aJ pagamento deJ tributo oomp~ementare q.ando fa rpe;rcezione dell'imposta pdncirpa1e sia connotata daJ.la 1'eág.irttirmitˆ. LUIGI Sl!CONOLF[ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1973, n. 3324 -Pres. Giannattasio -Est. Brancaccio -P. M. Chiro (conf.) -Minirstero delle Finanze (avv. Stafo Ga11giulo) c. Soc. Esso Standacr.id (avv. Zanchini). Imposta di registro -Contratti verbali tra commercianti -Aliquota del 2 % prevista dall'art. 3, lett. a della tariffa all. A -Applicabilitˆ- Aliquota del 0,50 % contemplata dall'art. 45, ali. D -Esclusione. I contratti verbalt, stipulati tra commercianti e riguardanti la vendita di merci o p1áodotti industriali destinati alla rivendita, sono sog PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 249 getti aH'imposta di registro con l'aliquota deál 2 % , stabilita dall'art. 3 lett. a) deUa tariffa aU. A alla legge di registro, e non con l'aliqualia dello 0,50 % contemplata dall'art. 45 all. D della stessa legge (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorno prmctpale, l'Amminiswazione finanziaria, denUJilJCiaindo violazione e falsa aipplLcaZlione degli al1tt. 45 della tabella aU. D della legge di !l'egmro, 2 e 3 taruffa all. A della ,stesS'a legge, coone m˜dificˆ,ti ádagJ.i 1artt. 5 r.d.c. 14 giugno 1940, in. 643 e 3 d.c. 5 arprile 1945, n. 141, nonchŽ dell'art. 72 legge di registro. Sostiene che nella .specie doveva essere ritenuta arp.plicaibiJ.e l'aliqUJolba del 7 % .previ!st1a dailil'iarit. 3 lett. a) idielllia 'ílatrlifi'1a arlil. A ilJegge di registro e non quella de.Uo 0,50 % dell'art. 45 della tabella all. D della stessa le1grge, perchŽ qUJest'uiltima aUquota ~igua1rda so.Jo. le compravenclite di merci áper commercianti, Jie quali ;rjsultino da :scrititu;re rprivate, e non quelle, come la vendita qui :i:n di1scus1sione, concluse verbaJ.mente. La oensura fondata. (1) Sui criterio di tassazione dei contratti verbali tra commercianti riguardanti vendita di merci. Sentenza di particdlare interesse che si inserisc'e in altre pronuncie del!la Oassazione, che in altre fattispecie e per profili div;ersi aveva inteT[)['1etato l'airt. 45 áin senso ampio in modo da farvi comP'!'endere anche i!potesi non p!l'ev.Lste idal1a noo:ima (cfr. Cass., 30 aiprr-iile 19'69, :n. 19'69, n. 1398; Riv. Leg. fisc. 19á69, 19'68, 1che ¥a1pplica l'axt. 45 a1l'atto pubblico e si l!'icollega a rp!l'ecede:nti sentenze; Oass., 30 arpri1e 19'619 n. 1399; ivi, I, 1864; Oass., 26 .giugno 1'93'5, n. 24716; Foro it., 193á5, I, 1669; Cass., 30 aprHe 191311, n. 1648. Váedasi ailitres“ Cass., 24 settembre 195á6, n. 3252; Riv. leg. fisc. 1956, 1748 che apápilica l'art. 45 all'atto enunciato i.n sentenzia; contra Cass., 5 maggJio 1962, n. 8931, Riv. leg. fisc. 19i62, 1.618; Comm. cen/Jr., 7 dicembr. e 1954, ivi, 19-55, 1190. Vedasi, irufine Oass., 28 gennaio 1966, n. 3¥35; iin questa Rassegna, 1966, I, 416, che 1estende !',art. 45 a tutti i contmtti nei quali n venditoll'.e ha J,a qUJall.1tˆ di im[>['endi.toire commerciale e hanno per og.~etto meirci deisti.nate allia riv;endi.ta, a PTescindere dalla forma deU'atto. Nelila difesa delTha Finanza si sostenuto: é da pr.eme1Jter1e, che, ai sensi del terzo áComma dell'art. 1 l.r., gli Ç altri contratti verbali ., e cio ii coi!1J1Jratti, ácome quello in eisame, dive'l1si da que11li pll'evisti daJ secondo comma, vanno 1soggetti a registrazione ed a 11Jassa, Ç quando . . . servano di base a sentenza di condanna ¥ e, ai sensi dehl'áart. 72, La tassa dovuta quella aJ1a quale ¥ la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura se fosse stata precedentemente registrata¥. In tal modo l'art. 72 (diversamente dalle enunciaziioni contenute in atti che .sono ¥P!l:'áeviiste dall'art. 62 con dive!l:'si presupposti .secondo che trattasi di atti scritti e di 1convenzioni puramente V¥eTbali) non distingue, nei diverisi presupposti, g.li atti scritti dali1e conv, enzioni verbali ai fini della i.mponibi!litˆ. Ri precisamente, ['art. 72 ha riguardo 0esclusi.rvamente ailila .natura della c010.venziione, e non al documento che áaV!l'ebbe dovuto 1contenerla iper ottenerne la registrazione, ne1l 250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'apfplicazione dell'aliquota 11ido,tta ano 0,50 % , nel caiso di com~ a-vetndita di merici destinate alla l'ivendita, quando M cootratto concluso verbalmente fra commereianti, motivata col seguente ragionamooto. La riduzione deH'alJquota non pu˜ esise,re ricollegata alla forma del 1contratto, come po,trebbe apparire da una 'Somma.da lettura dell'art. 45 della taiblla, dove si fa riferimento espresso alle sole scrittUtr áe .private di vendita. La limitazione del beneficio a tau scritture sarebbeá unáa iin1congruenza rispetto ai casi di vendita conclusa con atti pubblici o con scr1ttuire áprivate autentica 1e che resterebbero áesclusi s:enza una plausibile ragione. Le esigenze log.tche impongono l'esten1sione delle riduzioni a questi casi, vuol dire 'che l'art. 45 ha una lf!atio ruversa da quella richiamata dalla forma della srti.ipulazione e questa ratio non pu˜ áessere al,tra che quella che, iin considerazione della na,tuira deli berni oggetto del contratto e della qua.Jitˆ di commer'Cianti dei contraenti, si identifica con la finalitˆ di ,aágevolare .J,e operazio1ni ¥com s.einso cio áche !'áimposta applicabil.e ánon ¥ deve essere quelila dovuta se fosse stato ir.egi.strato un docume1nto che iracchiudesse iLa conv,enzione, giacchŽ La legge da un :lato .considern fa sentenzia enunciante ácome titolo de\lila convenzione e quiindi ácome il documento .che deátermina i\l so!t'gere del 11appollto tributario, e dall'altra colpisce la convenzione in se stessa secondo la sua naituria ¥ (Cass., 2 maggio 19162, n. 8.93, Foro it., 1962, I, 1613), essendo ogg1etto de11l'iimposta di titolo non la sentenza iná sŽ, nŽ ~e conseguenz, e áeiconoimiche dell'atto enundato bens“ la ccmv, 42, 53, 54, 64, e 89; d.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, artt. 26, 30 e 42}. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Onere della rinnova zione -Limiti. CRá.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, e 89). La procedura prevista dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 per la oontabilitˆ re1lativa ad opere pubbliche ha Zo scopo: a) di consent:i.?áe all'Amministrazione appaltante la veTificazione d'ei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende pi sicuro e meno dis.pendioso Z'acc,ertamento; b) di assicurare la continua evidenza delle spese deil'operra, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; e)_ di mettere l'Amministraz.ione tempestivamernte in grado di adottare altri possibiili determinaziowi, fino alla potestˆ di risoluzione unilaterale del contratto (1). Nell'appalto di opere pubbliche l'appaltat.ore ha l'onere deLla tempestiva proposizione della riserva, a pena di decadenza, anc'heá ne'l caso di contabilizzazione provvisoria dei lavori, dovendosi tale onere escludere solo nel caso di contabilitˆ informe e irricostruibile (come in semplici appunti e brogliacci) (2). Ne'l caso che nuove e pi gravose modal~tˆ di lavoese prieviste con l'immediatezza che ,ne rende pi 1sii0011"0 e meno .dispendiooo J'acceo:-tamento; b) assicurare la ácontmua evidenza delle :spese dell'orpera, dn relazione a1la covretta utilizzazdone ed áeventuale integrazione dei mezzi finanzia.ri all'uopo p11edispo1sti; e) mettere 1'Amministrazione tempestivamente in grado dii adottare altre possibili determinazioni (fino .a.Ila potestˆ di rrisoluziooe unilaterale del contratto). PoichŽ di tanta ampiezza e impo~tanza sono le finalitˆ del Slistema della normativa vigente in tema di co:ntaibilitˆ dei lavori di áesieouzfone /á-, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delle opere pubbliche, sarebbe corntrario ad una retta mterp11etazione della legge oltl1echŽ illogdoo ritenere ,che p'er rispetto di un formalismo fine a áse stesso aniche la pi piccola negoiLarditˆ o approssdmazdorne nella tenuta della ¥cOfllJtabilitˆ o ma111Canza di aggiornamento di essa da parte dell'Ammim.istrazione liberi definitivamente l'appaltatore dall'o. nere di propocre e idi ,esplfoare tempestivamente le S1Ue riserve, quando egli ben abbia modo di !I"endemi conito, nonostante ile predette manchevOilezze, che le sue pretese s:ruram10 ma1ggio“ri di quelle origmaria~enite previste nelll'aippalito, quando, cio tra tau m.ailllChevolez~ e della colllJtabilitˆ e .i fatti oggetto d:i riserva :non cd.á stia alcun nesso di necessariia causalitˆ, diri quanto giˆ i dati risu1tanti dalla contaihllirtˆ sono sufficienti a ápo!l'lre in ,grado l'a1Ppalrtatoire di sollevare eguailmente le siue riserve. Pe!I"tanto, la ipfrOIVvirocietˆ della coilltahilizzazione prom'asti:nerˆ l'onere di ri;m-orposiziorne deJJa riserva, solo quando -a causa dii. tale 1provvi:so:rdetˆ -non sia. coosentiirta !':i.individuazione di un ma1g1gior agigriavito della Slpesa che l'Ammicistrazi0111e chiamata a sopportare. é da tener pres;en,te, al riguardo, 'che un maiggior aggravio di spesa ipu˜ diipendeoo taillto¥ daLLla maggiore quantitˆ dei favori! svolti, quanto -áCome illleJJáa 'specie -daille diverse modalitˆ con c'Uli essi -a seguito delle varianti ordi:nate dal1' Arnmimstrazio:ne -fUII'ono isvolti. Le iriserve avanzate dall'~esa Fal'.sura riguardavano, invero., tutte foodaimentalmente la maggior S1pesa dovuta alla divoosa modalitˆ idi esecuzione dei la'Vori im(posta dalla c.d. ¥ so!I"ipfresa ágeologfoa ¥ come incensuraibilmente ila Corte dd merito ha accertato -e, pertanto, esse, artte:nelllJdo alla cl:aissiJ“oa.zi0111e dei la'Vori, 1POtevano ben essere foirmulate, aill!che áse le quaillititˆ di itali lavoiri erano state regdstrate con una certa 'approssim.azione iper mancanza, S!Ul libretto delle misure, dei n:ec,essari .disegni ágeometrid. Come per :i fatti c.d. ¥ cOIIlJtinuativi ¥ stato ritenuto nella pi vecente giurisprudenza di quesita Co!l1te (cfr. sáem. n. 677 del 12 marzo 1973), (OiltrechŽ da autorevOile dottrina) che 11 momento i:n cui ll'aippaltaitoire ha l'obbligo di denun<;iarli va ~dentificaito, nelle Sli:ngole sipec1ie, secondo i pri:ndipi della media diligenza e della buona fede, non appena egli aibbia la percezione della J.o!ro gravitˆ i:ndicandOIIlJe con la maggiore aipiprossdma.Ziioo1e possibile J.'ornere ecooornico colllSeguenziale stia ;pme con :salvezza di precisarne definitivamente la spesa illeIJ.e successive registrazforu o in chiusura del cOillto finale, cos“ analogamente -nel caso che nuove e pi .gravose modalitˆ di larvo,ro siano imprns.te idaJla direzdorne dei lavoci aU'appaltatore -áegld. deve consdde!rars:i ,fa~aruto a fortmrua!l1e le sue !riserve non appena si :renda co1nto che le va:rLanti ordináategli gli conselllJti.:ranno ádi avanzare (pretese nei c-0n!fu-oi!lti del1' Amministrazione superi.ori a quelle rpa-evdiste nel 1contratto origiinario d'appalto, áanche se non ancora qua1ntificabm in mis:ura definitii'V'a. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 265 Ci˜ non vuol dire che l'onere delle 1riserve sia collegato, nella nor mativa de qua aililo stato di avainzaimenrto dei la~ori aruichŽ -1come in effetti -al.La loro ['etZzi nuovi È o di ¥ so'\roaprezzi ¥ destinati a ráeim.tegrare l'aippaltatrnre in forma ipiena. P.u˜ dunque concludersi, a conferma della pi a:-ecente 1giurisprudentZa di questa Cor.te (cfr. sent. n. 677 del 12 marzo 1973) che le statuitZiorn.ái 'relative alle necessitˆ di temipestiva formulazione e sucicessiva quantificazione nel registro di 'contabilitˆ de11e richieste dell'appaltatore rivestono carattea:- e generale e com(pre!l1dono, quindi, tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo sipettante all'appaltatoll'e, quali cneá siano le' com ponenti e i tRoli di eooe, coin le sole seguenti eccezioni : a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalitˆ di documentazione cro111oloigioa delJ.'iter esecutivo dell'opera (come la r.iva1sa delle imposte o la decorJ."enza degli irn.teres:si di mora); b) comportamento doloso o .gravemente colpooo della P.A. nell'eseguire ademipimenti amministrativi, quando :non i:ncida diirettamente sull'esecuzione dell'opera e sia, qumdi, áindifferente. con le finaiitˆ de1le riselt'Ve; e) fatti cos“ detti ¥ continuativi ¥ quall1do oivviamente l'appalta tore non abbia potuto ancora trarre dal r~etersi degli episodi a lui pregiudizievoli 1a ipericeziO!Ile della loro incidenza economica. I .primi e i 1seconidi noin. ricorrono nella spede, aivendo la Corte di merito aoceritato incenJSUJraibhlmente che le riJServe afferiivano tutte a lavoil'i iiscritti áin contabilitˆ 1di mera áesecuzione dell'aippalto. !!Il oodine ai fatti coll1ltirnruartivi -ai quali il rico1Ten1te si riferisce iper dedrume che átalrune dserve, non 1erano quaiDJtificalbili fino a che i lavori norn fos sero stati ultimati in qua:nto lSi merivano ad oin.eTi che si erano prodotti e manifestati in modo progJ."essivo e variabile, in.suscettibile di una quamitifiácazione in avanzamento, ma soil.o a coruruntivo -baster~ qui coillstafare che, ainche ammessa la inoin quarn.tificabili1lˆ 1durante il corso dei larvoil'ii di talune delle riserve in questioine perchŽ afferenti a fartti cootinruativi o per altra ragione, la. questione .non pu˜ nella sipecie avere alcuna rilevanza, ;perichŽ i larvoll'i fwrono ultima,ti nel mag.gio del 1959, mentre inV"ece, le riserve della cui te:rnpesrtivitˆ sii. disrcUJte :liUJ."ono proposte SUJCcessiivamente, quando cio l'appaltatore aveva tutti gli elementi per quantificaáre le proprie ,pretese áin maniera definltiva. (Omissis). 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1973, n. 27 -Pres. Giannaittasio -Est. Quarranta -Enel (avv. Emesto e MicheJ:e Cornte) c. Prefetto di Palermo (avv. Stato Albisiinni), Soc. An.ooima Siciliiana Irrigazione (avv. Monastra, Restivo e GorgO!lle Quer:ilnd) e Azienda Municipa:lizzata Acquedotto di Patermo (avv. F-0mar.io, Mistlretta, Sunis,eri e .Aiccaroi). Ac_que pubbliche ed elettricitˆ -Requisizione di acque pubbliche Giurisdizione di legittimitˆ del Tribunale superiore delle AA.PP. Sussiste. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Provvedimento di requisizione di acque pubbliche -Affievolimento del diritto costituito su tali acque a favore dei concessionari -Sussiste. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7). La giurisdizione di legittimitˆ del Tribunale superiore delle acque pubbliche si l/"adica tutte le volte che l'attivitˆ amministrativa di natura provvedimemtale abbia ad oggetto comunque la discipiina di acque che, a norma dell'art. 1 del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, abbiano od acquistitno attitudine ad ¥ usi di pubblico generale interesse ¥, a nulla rilevando la natura dell'organo dell'Amministrazione che abbia adottato i relativi provvedimenti (1). La giurisdizione di legittimitˆ del Tribunale superiore deile' acque sussiste anche per i provvedimenti di requisiziorne di acque pubbliche, (1-2) Osservazioni in margine ad una sentenza, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la propria giudsdizione in materia di requisizione di acque pubbliche. 11 Pre1“etto di Pateirmo, corn decreti dei!. 6 marzo e del 3 ap;ri.ile 1971, dispose ila proroga, ,con il pr.iD:no, fino al 31 marzo ,1971 e, con H. secondo, fi:no ail 30 arprille 1971 deila ll:'equisizione de11e 1aoque deJ. bacino di Pi&1a degli Albanesi, ildnnitatamente ail quantitativo di ilitri 300 a'l :secondo, da conseg“llare alJJa S.A.iS.I., per distribuirla a11l'Azienda Municipalizz.afa Acquedotto di Faleirmo. L'E.N.E.L., tiitoLare di una conoeissiO!lle di derivaziO!lle, pe;r usi li.dro e1'ettdci, delJ.e acque oggietto dei1a ;r,eqUIísiziorne, .propose, aávve;rso i detti decreti, iricorso al Tribu:naile Superior'e dei11e AA.PP., cosi come aveva proposto ricol1so aVV1eiI'SO i precedenti decreti, ,con i quali il Prefetto aveva prima disposto e poi pirorogato una prima vo11Ja la irequisizi-One :indicata. L'Avvocˆtura generafo, costituendosi nel giudizio nell'inteire,sse del Pire:lietto di Palffi'ffiO, eccep“, in via pveJ.imiinare, :i:l diletto di giurisdizione o, quanto meno, ila incompetenza deil.l'adito T:ribunale Supeiriore dleiLJ.e AA.PP., sosten,endo' che i provvedimenti ílnJpug“ilati non potessero rite PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 269 tn ceyp,siderazione che, in presenza di un provvedimento di espropriazione per pubblica utilitˆ~ d'occupazione di urgenza e di requisizione, ii diritto di prop1áietˆ si affievolisce e riceve dall'otl"dinamento la tutela propria degli interessi legittimi (2).. (Omissis). -1. -Ha car.qttere prelll:ni:nal'e '1'esame dell'eiccezione di difetto di girurisdizione di questo Triibu11a1e &UJperiore, adito in s.ede di legittimttˆ; sollevata dall'Avvocatw¥a dello. Stato sotto il profilo che i provvedimenti adorttati dal Pl'efetto di Palermo non inciderebbero ¥ in materia di acque piubbliiche ., ma solta:nto ¥ SJU acque pubbliiche ¥, sic nerni comprie,si fra quelli di .cui al. 411, m. 533 1oon nota di riichi,ami e Cass. 6 marzo 1969 ivi, 1970, p. 886, m. 1229. Non mancavano per˜, sebbene meno 1n;umerose, iLe pronunci1e contrarie e in particolare áquelle che avevano adottato (I.a stessa soluziOIIlle defila sentenza áChe si aninota, !Illell'.aJ.tro la pi colllfor.me aJ. sistema ed al1e esigenze di dli.fesa dell'imputato: v. Cass. III Sez. 17 giugno 1.966 itn Cass. Pen. Mass. Annotato 1967, p. 333, m. 468; 1sez. II 26 ~na:io 1962 ivi 1'962, !P. 5617, m. 10113. lin dottrina, v. Cavallari. La dichiarazione di illegittimitˆ costituzionale dell'art. 390 1 ¥ comma c.p.p. e i suoi effetti nelle istruzioni sommarie giˆ compiute, in Riv. it. dir. proc. pen. 1965, p. 1U4. !! CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 6 febbraio 1973, n. 133 -Pres. De Rosa -Rel. Mllia -P. M. Maruoci (conf.) -Rie. De Canio. Procedimento penale -Termine per proporre querela -Sospensione del periodo feriale -Esclusione. (C.p., art. 124, l. 14 luglio 1965, n. 818; I. 7 ottobre 1969, n. 742)á. Nell'ambito di appiicazione della iegge suita soopemione dei termini nel periodo ferictle non sooo da ricamprendere quei termini i quali, pur avendo rilevanza processuale, non possono essere qualificati processuali, perchŽ, come quello per proporre querela, sono anteriori aila instaurazione de'l processo (1). (1) L'affermazione deLla Suprema Corite, coeriente con 1a natW"a giuridica delt querela considerata áCond:iztone di rprocedibilitˆ (ed a maggior ragione per quegli autOll'i che 1a oonsiderono ocmddzione di punibilitˆ o che affermaino, come il Leone che abbia d'U!Plice natura) hai un suo precedente nella decisione della ,stessa sezione hl. 14 dicembre 1'972 in. 1087 (in Massimario detle decisioni penali, 1973, !Pá 390). V. isUJLl'effi.cacia retroattiva della legge ,che ha istabilito la rsospensione dei ite:mnimii feriali, Caiss. III, Sez. 31 mairzo 1966, n. 542 iin quarta Rassegna 1967, p. 696. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 2'79 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbiia1io 11973, n. 3 -Pres. FLore R. el. D'Ottavi -P. M. Guadagno (conf.) -Rie. Taooheiii ed altri. Peculato e malversazione -Peculato -Per appropriazione -Oggetto: appartenenza alla pubblica anuninistrazione -Somme versate dai contribuenti all'esattore a titolo di tributi -Appartenenza all'ente impositore -Appropriazione da parte dell'esattore -Sussistenza del peculato. (C.p., art. 314; t.u. approvato con r.d. 17 ottobre 1922, n. 1402; Regolamento approvato con r.d. 15 settembre 1923, n. 2090; t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; t.u. approvato con d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858). IL Tapporto, che si istituisce tra la P.A. áe L'esattore, un rapporto sui generis e quindi non pu˜ essere classifica.to tra i comuni contTatti di diritto privato:, rientrando tra ie concessioni amministTative; in virt di taLe coincessione all'esattore conferito l'esercizio d'una pubblica funzione, che quetia delta riscossione' dei tributi. Le somme versate dai contribuf!lnti aLL'esattoreá a titoLo di tributi, siccome desttinate agLi enti impos.itori e ai Loro fini, appartengono aUa P.A. ¥anche prima che l'esattore ne faccia ii versamento aiie casse deUo Stato, con la conseguenza che non pu˜ essere data a tali somme una diversa destinazione, nŽ pu˜ disporsi deLLe stesseá per uso personale. Comme'tte, pertanto, peculato L'esatto.re che converta in proprio profitto o doLosamente non versi ,atte scadffiZe le somme riscosse dai contribuenti (1). (1) V. nel>lo stesso senso, Cass. Sez. VI 14 dicembre 1971, n. 1187 (m. 1~1.3.14 in Massimario deHe decisioni penali, 1971, p. 778; Sez. VI 29 ágieninaio 1971, 111. 103 (m. 117.474 ivi, 1971, p. 641); Sez. VI 26 ottobre 1970 in Cass. Pen. Massimario Annotato 1971, p. 1357 m. 1996. PARTE SáECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I ~ NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura civile, art. 380, ne1la iparte .iin cui consente iLa assistenza del proc1UJ1"8Jtoreá generale del¥Ja Corte di CaS1SaziOlile a;l:la delibera2liione in camera idi cOIIllsig1io dehle decisiOOJi sui rfoom in e.ud. il.o stesso prOCIUTarbore .g.enerale. attivamente o ipa1ssri.ivamente legirtltima1lo coone iparte. Sentenza 14 .g:ea:maio 1974, n. 2, G. U. 16 1genniaio 1974, n. lft codice di .procedura penale, art. 272, ultimo comma, nella paocite iin cwi. illlOil 1prevede che, entro i limiti compillessi'Vi di call'Ceraziione prevenltiv: a di cui .al qillnto comma dello steSISIO airt. 272 debba o rpossa essere ermess.o n.UJOvo mar:JJd.aito di icait:'titla'a (o di air~esto: ~t. 26¥2, secollldo comma, in rf'.lazione all'iarit. 251, terzo como:na del codiice di procediura rpenaile) ¥cooitro l'imputa-to rinviato a ,gwdizdo. Sentenza 23 .gemi.aio 1974, n. 17, G. U. 23 gemi.aio 1974, n. 212. legge 23 gennaio 1941, n. 166, art. 3. Sentenza 23 gennaio 1974, n. 11, G. U. 23 .gennaio 1974, ill. 212. d.P.R. .16 gennaio 1961, n. 153, art. unico, i!lehla : ~ PARTE II, LEGISLAZIONE 3 codice di procedura penale, art. 390 (adt. 3 e 24 de1la Costituzione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 29, G. U. 20 febbraio 1974, n.. 48. cod'ice di procedura penale, art. 458, nella par,te in cui previede tl giudizio non iimrnediato ;per il re:aito di falJSa itestiim:on:ianza 'commesso iJil 1dibaiitimenito (al'ltt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Co1stiituzione). Sentenza 13 febbr:aJ.o 1974, n. 26, G. U. 20 f'ebbrafo 1974, n. 48. r.d. 26 CJiugno 1924, n. 1054, artt. 1, 2 e 4 (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 1()2, 103, 106, 108 e 135 de1la Coistd;buzione). Sentenza 19 dkembre 1973, n. 177, G. U. 2 genI11aio 1974, n. 2. r'.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (arrit. 38, secoodo comma, della Costituztone). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 .febbraio 1974, n. 48. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, primo comma, n. 4 (art. 3 defila Costituzione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 30, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 140, 1conv.eritiito ilil le~ge 6 apT1He 1936, n. 1155, nel.ila :parte ilil cui ha coillse:rivato e tuttora 1coniserva in v.igore gli arlt. 45, quinto comma, e 142, ,secoodo comma, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (.art. 25, secondo comma, de1la Costituztone). Sentenzia 23 .~1I11I1afo 1974, n. 9, G. U. 23 1~eI11naiio 1974, n. 22. r.d.I. 21 febbraio 1938, n. 246, art¥.19 (airit. 3 della Costttuzione). Sen,1Jenza 23 genm.afo 1974, n. 10, G. U. 23 gennaio 1974, n. 22. legge 2 marzo 1949, n. 144, art. 10, secondo comma (,art. 3 dehla Costttuzione). Senrbenza 13 febbraio 1974, n. 25, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 26 agosto 1950, n. 860, art. 2 (.arllt. 3 e 37 della CostiMEione). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 25 (artt. 3, 13, rprtmo e se1condo cOOillffia, ,2,5, ,terzo coIT1ffia, 27, s,econdo comma, e 104, primo comma, de1la CrnstituZlione). Sentenza 30 gennaio 1974, n. 21, G. U. 6 febbraio Hl74, n. 35. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11 (al'ltt. 13, 24 e 27 de11a Costituziiooe). Sentenza 14 gennaio 1974, n. 3, G. U. 16 1g,ennaio 1974, n. 15. legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2, ineilla pail'lte Wn cm ha dato esooumOIIle 800.'arit. 189 del 'rmttaito 2á5 maOC'ZO 1957, i:srtlil1Juti'VO deJilra ComUIIlítˆ ewnomiica europea (aa:tt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 2,3 del.la Costituzione). Sentenza 27 dlicembl'e 1973, n. 183, G. U. 2 1gennaio 1974, n. 2. legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costiituziáon:e). Sentenza 13 febbrafo 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secoru:lo comma, deilla Coistituztone). Sentenza 13 febbraio 1974, n. 33, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artit. 3 e 51 della CosrtiituziOille). Sentenza 23 genna:io 1974, n. 8, G. U. 23 .g.ennad!o 1974, n. 22. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 15 e 28 (artt. 1 2 3 4 10 24 3á5, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71, 101, 134, 136 d~lla' C~s:tituzi~ne)'. Sáentenza 14 rgenna.io 1974, n. 1, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 50 e 12, lett. b (artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 del.la Cootituzi-O:ne). Sentenzia, 19 rucembre 1973, n. 177, G. U. 2 gennaio 1974, 1n. 2. legge 30 dkembre 1971, n. 1204, art. 1 (al'ltt. 3 eá 37 della Costituzione). Senitenza 13 febbraio 1974, n. 27, G. U. 20 febbra;io 1974, n. 48. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 278, ultimo comma (art. 30, terzo comma, della Costittuzd.o1ne). 'I\ri:buniaJáe di MiJ.ano, ordinanze 4 aipmle e 2 ma.ggio 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. PARTE II, LEGISLAZIONE 5 codice civile, art. 1901, secondo e terzo comma (artt. 3 áe 41 della Costituzione). ITetore di Cod0igno, Oll'ditrmnza 1¡ otlloibve 1973, G. U. 6 ifebb;raio 1974, n. 35. codice di procedura civile, art. 136-bis (artit. 3 e 24 del.La Cosrtituzio1ILe). Px:etoire Çdi LOV1ere, .OIJ.'lddinanza 14 aprjllie 1973, G. U. 6 febbraiio 1974, n. 35. codice di procedura civile, artt. 247 e 248 (a['tt. 3 e 24 diehlJa CostituZJi()([ lJe). Tribrum.alie 'di Napo1lii, ordinanza 6 dicembre 1972, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. codice penale, art. 156 (arit. 24, secOOldo comma, delila Costirt:uzionie'). Pr~ore di Bo~ogna, Ol'lclinanza 20 giugno 1973, G. U. 6 feibboc-aio 1974, n. 35. codice penale, art. 164, quarto comma (all'lt. 3 della C-0sti:buzione). PTetore di Nooera Inferiore, oodfunanza 7 febbraio 1973, G. U. 23 geninaio 1974, n. 22. codice penale, art. 207, secondo capoverso (art. 102, primo C-OO:Ilm:a, della Costi1luziolne). Gliudiice dli sorvegliianza presso .il Trílbunaille di Saltllta Maria Capua Y.etere, ordinanza 23 ottobre 1973, G. U. 16 g:enna.i-0 1974, n. 15. codice penale, art. 290 (artt. 21 e 25 de11:a Cootiituzione). Corte di assise di Venezia, oil'ld1nanza 8 gilUgno 1973, G. U. 6 febbraio 1974, n. 35. cáodice pena.le, art. 313, terzo comma (all'lt. 104 della CostiJtiuztone). Coll'lte d'assise ádi Roma, ordinanza 13 maTzo 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. codice d.t procedura penale, art. 20 (artt. 3, 1prima parte, e 25, prima parbe, della Costirtuzione). Pve1Joce di Bari, ocldinarnza 28 ma['zo. 1973, G. U. 20 :liebbraio 1974, n. 48. codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma ('al'tt. 3, primo co!IJllffia, 24, secondo comma, e 101, se1condo 1comma, della C0is,tirtiuzfone). Ptr~01re di Bocgo Valsugana, 011diinanza 6 novembre 1973, G. U 20 febbraio 1974, n. 48. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 108 (aritt. 3 1e 24, :secondo comma, delila Costituzione). Pcr:etore d.i Padova, ordinanza 28 novembre 1973, G. U. 20 :febbraio 1974, n. 48. codice di procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (acr:tt. 2, 3 e 24 della ostituzione). . Cocr:te d'appello di Bologna, oodiniarnza 12 'Luglio 1973, G. U. 2 .gennaio 1á974, n. 2. codice di procedura penale, art. 199-bis (.arrtt. 3, 102, 112 dehl;a Costituzione). Corrte d'aippe11o di Catanzia1ro, 0111dinanza 7 novembre 197á3, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. codice di procedura ,penale, art. 231 (aritt. 2,4, secondo com.ma, e 3, prii.mo Ç~omma, defila Co1stituzione). Pretore di Bcmgo Valsugana, ordiinalllZŽl 6 novembre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n; 48. codice penale mmtare di pace, art. 322, secondo comma (art. 3 deJWa Costituzione). Tlribunaile SU1premo miliitaire, or;diinarn.za 26 ottobre 1973, G. U. 16 gennaio 1973, n. 15. r.d. 30 d1icembre 1923, n. 3269, Tariffa all A, art. 32 (artt. 53 e 3 del!la Costiituzione). Corte d'aPtPello di Milano, 01:idtnanza 8 maggfo 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. r.d. 3 agosto 1933, n. 1038, art. 72 (a~tt. 3, ipriimo comma, 36, 1primo comma, 38, primo e secondo comma, e 113 della Costituztoine). Oolr,te dei conti, terza 'sezione, ordlmania 21 :novembre 1972, G. U. 6 febbraio 1973, n. 35. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (art. 76 della Costiituzio[]!e). Pretore di Busto .Arsiziio, or,d:inanza 11 dicembre 1972, G. U. 23 gennaio 1974, n. 22. r.d. 12 lugli-o 1934, n. 1214, art. 63 (aritt. 3, :primo cirnmma, 24, priimo comma, 36, priimo comma, 38, .primo e secondo comma, áe 113 de~a Co1Sltiituzione). Co:r,ite dei conrti, te1rza sezione, oárdin.anza 21 novembre i.972, G. U. 6 febbr:aio 1974, n. 35. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d.I. 23 novembre 1936, n. 2&23, modificato dall'art. 9 del d.P.R. 28 gfa.1Jgno 195:5, n. 930, art. 20, sec.Qlndo .e .terzo comma (arlit. 3, prima e seconda parite, 9, prima parte, e 39 della CostituziOIIle). Pretooe dd Trieste, ordinanza 15 ¥Settembre 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. d.I. 4 api:ile 1947, n. 207, art. 9 (arlt. 3 e 36 della COISltituziione). Coois1glio dd Stato, quarta sezione, oridtruunza 22 .gdiug.no 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. d.I. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 ~arl. 3 della Cosrti.rt1uzione). P.retoire di Padova, oodinianza 25 settembre 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106 (.art. 76 deil.J:a Cost1átuz.icme). T11Lburnaile di Roma, orld.inanze 27 aprile 1973 (qua.ttro), G. U. 6 febb:ooio 1974, n. 35. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art 3, n. 5 (1art. 3 deHa CostitwJionei). Giudice istruttore del tribunale di Mfilano, ooc:dinanza 30 ottobr.e 1973, G.U. 6 febbOC'aio 1974, n. 35. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 32, settimo comma (artt. 48 e 51 della Costirtu:cione). Pretooe :di Se1gru, ordinanza 9 liu1gilio 1973, G. U. 213 gennaio 1974, n. 22. legge. 24 d1icembre 1969, n. 990, art. 22 ('arrtt. 3 e 24, rpirimo comma, della CostltuzitOIIle). '.l1ri!bu:nale di Napoli, md:inanza 14 febbraio 1973, G. U. 23 .gennaio 1974, n. 22. P11etoire cli Piacenza, ordin.anza 6 novembre 1973, G. U. 6 fobb11aio 1974, n. 35. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (airtt. 3 e 24, secoo1do comma, della Costiitimione). P.retoir di Padova, 011ddina1I1Za 28 novemibre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 14, 20, fJ.7 e 28 (artt. 1, 3, 39, ptlmo coimma, della Costituzione). Pretore 1di Genova, ol'ldil!lanza 15 igiugno 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. - RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8 legge 20 maggio 1970, il. 300, art. 35 (al'lt; 3 diella Costlituzione). Pretore d:i Treviglio, OII"diinanza 15 gi!Ulgino 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 1 ¡ dicembre 1970, n. 898, art. 2 (aa:itt. 7 e 138 della Co\Slt1tuzione). Corte d'appello di Torino, ord1nanza 12 gennaio 1973, G. U. 16 1gennaio 1.974, n. 15. Corte d'1appello di Milano, 'ord:inatnm 19 gtu~o 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. legge 1¡ dicembre 1970, .n. 898, art. 9, secondo comma (art. 24, secondo comma). Tdbunaile-,dd Biel:la, oodmanza 11 ottobre 1973, G. U. 16 gennaio 1973, !Il. 15. legge 28 luglio 1971, n. 558, art. 1 (artt. 4 e 41 della CostituziOOl!e). G1ud1ce oonciliaitore ádi GossoLengo, o:ridillla.nza 2:9 ottobre 1973, G. U. 20 febbraio 1974, n. 48. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, terzo comma (aárt. 42, terzo coonma e ail"t. 3, primo 1c0tmma, delta Cootitu2lione). Tdbtmale d:i F1iren.ze, ordinanza 4 giugno 1973, G. U. 20 febbraiio 1974, n. 48. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183 e 195 (a,rt. 21 della Costituzione). Pretore di Verona, ordinanza 15 giugno 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. d.I. 24 luglio 1973, n. 427, artt. 1 e 2 (art. 41 della Costituzione). Pretotre di Sassari, ordi.nan.za 5 novembre 1973, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge reg. Marche appr. 24 luglio 1973 e ria.ppr. 4 dicembre 1973. P1res1dente Cons1glio dei M1ntstri, .ricorso depositato 4 genna1o 1974, G. U. 16 gennaio 1974, n. 15. legge reg. sic:. 6 dicembre 1973. CommissaTio dello Stato per la RegLo;n1e s:.iie:i1iana, ricorso depositato 21 dicáembráe 1973, G. U. 2 gennaio 1974, n. 2. 1\ ' . ~' PARTE II, LEGISLAZIONE 9 legge 18 dicembre 1973, n. 880, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (arit. 8, ll!umeri 3, 5 e 6, art. 9, numeri 8 e 10, e artt. 16, 55, 56, 87 e 97 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, t.u. delle leggi 'coshlanistica, interessano La tutela del patrimonio archeologiico, artistico etc. e queLLa delle bel:lezre natw:-aJ.i (n. 71). Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimitd (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426). Se ¥sia .legittima la nomina a conservatove ooilltraa:iio di una sezione di un museo nazionaLe qualora, secondo il'ordinamento del museo medesimo, i poteri di d~ezione, arrllIIllíitli.sazione e 1oustodia su tu:iito, ovv,ero soltanto sull'importo costituito dal 1pr,ezzo di vendita, fattisrpecte in tema di paste alimentari (n. 70). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro -Azioni -Trasferimento -Enunciazione in sentenza Esenzione (l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 36; r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72). Se un trasferdmento di titoli azionari, semplicemente enunciato.in sentenza, sia esente o meno da imposta di re,giástro (n. 4-05). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine Natura (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97). Se 1l'azione di cui a1l'art. 68 della legge tributaria sulle suocessioni contro i,l tell"zo possessore del bene .gra'Vato dal 'P'!'i'Vhlegio reale, sia soggetta al temni.nie di prescrizione del. tributo ovv1ero, in anailogia a quanito prevdásto dall'art. 97 della legge di r.egistro, a itermill1e di decadenza (IIl. 85). R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. Se iil privilegio che assiste il credito per imposta di suooesSli.olil.e continui a gravare su1l'itmmobiile al quale ineri8ce anche dopo che ilo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzaita (n. 86). lMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Edilizia -Progettazione oo.pp. -Compensi pagati dall'Amministrazione all'ISES -I.G.E. -Assoggettabilitˆ (l. 15 febbraio 1963, n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, n. 5, art. 9). Se sia dovuta l'lGE sui COIIll(pensi pagati a1l':tstituto peir ilo sviiluppo dell'edilizia sociale -IS'.ES -daH'.Ammin1strazione a titoilo di spese di progettazione di opáere pubbliche (n. 149). Esportazione verso paesi terzi -Prodotti soggetti a prelievo -Restituzione IGE -Liquidazione (l. 31 lugUo 1954, n. 570; d.P.R. 22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 agosto 1960, n. 909; l. 4 lugiio 1967, n. 580, art. 50). 1Se il'imposta g.eneraile ásull'entrata -lGE -da restituiire a1l'espoirtazione di merci verso Paesi extracomunitari, che godono della restituzione deil preliievo o pelI" ,1,e quali d1 divieto di OOOilllllercio nel teriritoTio nazionale impedisce¥ di riferirsi al prezzo interno di lLstino, vada cailcoilata sulJ.'importo globailie r:ealizzato dall'esportatore, COOll[l["áensivo del prezzo di vendita e della quota corrispondente al .prelievo rest1tuiito, ovvero soJ.tal!lto suilil'importo costituiito dail pr-ezzo di vendita, f,a1Jtispecie in tema di paste alimentari (n. 150). Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE .., Istituzioni e Comunitˆ senza scopo di lucro -Valore imponibile -Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570'; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). Se iil vailore imponibi1le, ai fini dell'IGE e dell'd:mposta di conguagli.o, dei prodotti 'licquistati piI'esso gli Organismi comunitari di intel'immobile al quale iinerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 577). Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilitˆ (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se la proroga dei termini di prescrizione e di deicadenza in materia di tasse 1e imposte indiirette sugli affairi di cuii al dJ. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, sia a:pplicabile anche per i reati finanziari (n. 578). INTERESSI Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaltate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36). Se ai fini della decol'r¥enza degli intere1ssi sulle somme conitestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale peT opere date in appalto e finanziate daLla Cassa rper il Mezzogiorno siano apptlicaibili le norme contenute nei capitolati generali d'aipipalto del Ministero dei LL. PP., in virt dei quali la dec01rTernza degili inteiresisi fissata allo scade111e dei due mesi dalla risoJuzione amministrativa e contenziosa deltle :diseirv1e (n. 10). Concessionario del bene -Canone -Int~essi corrispettivi (e.e., art. 1282, secondo comma). Se con áriguardo alle somme dovute dai! concessionario di un bene della P. A. sia applicabile ila regola prevista dall'art. 1.282 e.e., sei::ondo comma, 1secondo .La quale i ovediti per fitti e pigiond non pll'oducono intÛressi se non dal1a ácostituzione in mora, 1e quindi sia da escludeire ogni obbligo di interessi co11rispettivi (n. 11). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Ius superveniens (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Contenzioso tributario -Partite sospese -Interessi -Elevazione -Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se l'axt. 21 del d.l. 216 ottobre 1970, n. 745, che e1eva H tasso di interesse peir 1e partite sospese per contenzioso tributario, sia applicabile ai !Il PARTE II, CONSULTAZIONI rapporti tributari soT.ti pJ:"ecedenrtememe al.la sua entrata in vigore e non esauriti a tai1e data (n. 12). Se il trienlilio, dopo il quale, secondo il.'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si opera J,a elevazli.oneá del tasso di interesse per le partire sospese per contenzioso tributario, decocra dalla data di entrata in vigoll."e dei!. citato dec!'eto ovveTo possa computarsi il periodo di tempo deco~so prima di tale data (n. 12). ISTRUZIONE Museo nazionale -Conservatore onorario -Nomina -Legittimitˆ (l. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gennaio 1928, n. 426). Se sia legittima la nomina a conservatore onorario di una sezione di un museo nazionale qualora, secondo l'ordinamento del museo medesimo, i poteTi di direzione, amministrazione e custodia su rtutte le seziond spettano ad organi del museo (n. 36). IVA Imposta conguaglio -Prodotti acquistati presso Organismi di intervento CEE -Istituzioni e Comunitˆ s.enza scopo di lucro -ValMe imponibile -Determinazione (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; l. 31 luglio 1954, n. 570; regolamenti comunitari 14 aprile 1969, n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 22 luglio 1969, n. 1416, e 23 marzo 1971, n. 605). Se il valoce imponibile, ai fini dell'IGE e della iirnposta ili conguaglio, dei pll."Odotti acquistati PTesso gli OTganism.i comuniátari di inltervenito dalle istituzioni e collettivitˆ senza scopo di il.ucro debba essere determinato con riferimento ai!. prezzo agevolato di acquisto o in ragiOIIlie dell'eff,eittivo prezzo corTente di mercato dei prodotti. (n. 1). LAVORO Transazione -Conciliazione giudiziale -Partecipazione della P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 14). Controversie di lavoro -Contro la P.A. -Transazione -Modalitˆ (e.e., art. 2113; l. 22 luglio 1961, n. 628, art. 12). Se la pubblica amministrazione possa partecipare alla conciliazione giudiziale di una .contrOl\'ersia ásottoscrivendo ii1 relativo vea:ibale ai sensi dell'art. 185 c.p.c. (n. 89). Quali siano Le modalitˆ pi oppoc.tune per il.a risoluzione stragiudiziale di 'controversie di lavoco subocdinato insorte wa privati e la pubblica amministrazione (n. 89). LOCAZIONI Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.Z. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilitˆ. Se possono dtener1si soggette alla proroga legaále deB.e locaziioni di immobili urbani diisposta dail.l'ru-t. 1, d.1. 24 'luglio 1973, n. 4216, Le Locazioni di diritto privato 'stipulate dalle Amministrazioni statali pell." disporre di locaili neeessari ad uffici o servizi (n. 144). 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Applicabilitˆ. Locazioni passive delle Amministrazioni statali -Proroga legale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, n. 426 -Rinnovazione anticipata deila locazione l Effetti. .Se possono ritenersi soggette alla proroga legale deLJ.e ilocazioni di ! immobili uvbani disposta dalil'art. 1, d.l. 24 !luglio rn73, ill. 426, le locazioni di diritto privato stipulate darLle .Amministrazioni stataH per dispOIITe di lociali necessad ad uffici o servizi (n. 145). Se la proroga legale delle locazioni di immobili urbani disposta dal- 1'1aJ:1t. 1, d.¥l. 24 lugilio 1973, n. 426, sia iJnvocabfile, a favore deilla Amministrazione condUJttrice, anche nel caso in oui li.a locazione, scadente dopo !'áentrata in vigore del 'l:legime di prorogia, sia stata ríillillQIVata, con aumento del canone, con .atto stirpulato ainterioo:mente a tale data (n. 145). MEZZOGIORNO Cassa per il Mezzogiorno -Opere appaitate e finanziate -Maggiori compensi riconosciuti all'appaltatore a seguito di giudizio -Interessi di mora -Decorrenza (l. 10 agosto 1950, n. 646 art. 8, r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36. Se ai fini della dec0TI1enza degli íID!teriessi ásulle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa o giurisdizionale per opere date in appalto o finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le !llOI'lffie contenute nei capitolati áglenerali d'appalto del Ministero dei LL.PP., in viirt dei quali la decorrenza degli im.eressi fissata alilo scadere dei due me1si dalla risoluzione 1amministratiV'a o contenzioso delle riservie (n. 60). Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occu.pazione d'urgenza -Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Se sia rimasto al Páráeifetto ovvero sia stato tras:flerito al Presidente della Giunta regionale il potere di pronunciare 1:e espropriazioni ¥e O.e occupani d'urgienza per la acquisizione de11e aráee previste nei rpiani 11.'egol.atori per le Miee ed i nuclei di sviluppo industriale del Mezzogiorno (n. 61). Opere pubbliche di Enti locali -Contributo dello Stato -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6) . .Qpera di bonifica -Cassa del Mezzogiorno -E.spropriazione p.u. (r.d.L 13 agosto 1933, n. 215, artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 4; l. 22 marzo 1952, n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 29; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen'11!aio 1972, n. 11; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Cave e torbiere -Estrazione e lavorazione -Espropriazione p.u. (l. 22 ottobre 1971, n..865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2). Se 1spe¥tti agli organi deLlo Staito orpplWe a quelli de11JJ..e Regioni IJ['OVv áederáe aLle espro1pr.i:azion~ per rp1UJbbJka utilitˆ r:eLaitiVoe ad ope1re pubbliche degli enti locali ammesse a coilltTibuto o finanzdamento dello .Stato (n. 62). Se :spetti agl!i organi dello Stato oppure a quelii delle Regioni provvedeire alle eispropr~azioni per .pubblica utiiliLtˆ re1lative ad opere di bondf“.ca affidate 1aHa Cassa per 11 Mezzogio'.l'no e coi!lJcesse a consorz,i di bo!llifica (n. 62). Se spetti agli organi delilo S:tafo oppU'I'e a quelli deJILe Regioni provvedere alle espropriazioni per pubblica utiilditˆ relaUV\e ad opere di estrazione e lav01razione pitente al molo org.anico del Cmnm.to Generale Anticoccidico áe inquadrato []Jei ruoli del Min:iste!l'o deli'Agdcoltura e Fo11este, collocato a !riposoá con opzione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS .spetti il benencio de1la concessione speciale ¥ C ¥ rper i trasporti sull F.S. (n. 144). PIANI REGOLATORI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovrintendenza ai Monumenti - Nurta osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8). Funzioni statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela deI patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. io giugno 1969, n. 108f}; l. 24 luglio 1959, n. 1497). áSe col trasferimento a1J1e Regioni delle :l“unzioni statali in materia di urbail!i.stioa sfa venuta a cessare la competenza della Sovra:iinitendenza ai Monumep. ti a dare i pareri previsti dall'art. 8 secondo comma, 1. 6 agosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta alle autorizzazioni comunali ai11e lottizzazioni di terreni a scopo 1ed:ilizio (in. 31). Se col tras:fiedmento alle Regioni del.ile fu.nzioil!i. ¥statali in mateda di urbanistica 1siano cessate 1e attribuzioni degli organi dello Stato in quelle materie che, pur 1connesse con l'wbanistica, inte;r.essano ita tutela del patrimonio archeologico, al'ltistico etc. e quella delle bellezze naturali (111. 31). PIGNORAMENTO Pignoramento presso terzi dei crediti dei comuni per quote I.G.E. -Concorrenza con crediti erariali -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69). In quale modo possa áesseDe garanitito il recUJpero dei crediti vanitati dall'Amministrazione con trattenute sulle quote I.G.E. dovute ai comami quando 1e somme a 'tale titolo dovute silano piginorate presso l'Amministrazione ad istanza dei ¥creditori dei comuni (n. 24). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO POSTE E TELECOMUNliCAZIONI Poste e telecomunicazioni -Servizio pagamento pensioni INPS -Irregolaritˆ nel servizio -Peculato -Amm.nei danneggiata (l. 25 aprile 1961, n. 355; c.p., art. 314). Se nel caso dci iriiegOtl.adtˆ eompiute da dipendente. postaiLe nei! servizio di ,pagamento de1le pension.i INPS sia ravvisabile i>l reato di peculato a danno dehl'Amministrazione dehle Poste e Telecomunicazioni (n. 147). PRESCRIZIONE Tasse e imposte indirette sugli áaffari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilitˆ (d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n. 4). Se J.a proroga dei termini ádi pr,esooizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari di cui ail. d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, conv. 1con mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9, si,a appUcabi1e anche per i reati . finam.zia;ri (n. 86). PRIVILEGI Privilegio reale -Azione contro il terzo possessore del bene -Termine natura (r.d. 30 dicembre 1923~ n. 3270, art. 68 -r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 97). Se l'\!lzione Cli cui all'art. 68 delila JJegg,e tributaria suhle successioni contro 1'l terzo possessOil'le detl bene gravato dal priv&Legio reail.e, sia sogge,tta al tecri“rrine di pll'escrizfone dei! tributo ovvero, in analogia a quanto previsto dall'arit. 97 de11a iLeglge di '.I'egi1s1lvo, a :ternnine di decadenza (n. 7). R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68. Se il priviJ.egio che assiste il credito per imposta di successione continui a gravare sull'immobile al quale inerisce anche dopo che lo stesso sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 8). P.ROOEDIMENTO CIVILE Intervento volontario -Intervento ad adiuvandum -Amministrazione finanziaria creditrice di una parte -Legittimazione (c.p,c. art. 105). Se l'Ammnistrazione finanziaria ,creditrice d'imposta sia legittimata a spiegaa:-e initerv,ento volonitario, sia pwr.e ad adiuvaindum (c.d. inteTven:to adesivo dipendente), nehla causa che iJ. de}:>itoire d'iiimpos:ta (!ll!ehla specie: ditta concessionaria dd 1servizio pubblico automobilistico), abbia promosso, avverso la determina.rione prefettizia di liquidazione della indennitˆ di requisizioine auitome,zzli, nei confronti di altra ditta cui era stata tempmáaneamente affidata la .g1e1stione del servizio pubblko di linea e a cui favo['e erano stati ,temporaneamel[]Jte !I'equisiti 1autqv,ekoli dli p!roJpicletˆ dclila ,coincessionaria (n. 51). PARTE II, CONSULTAZIONI REATI FINANZIARI Tasse e imposte indirette sugli affari -Prescrizione e decadenza -Proroga dei termini -Reati finanziari -Applicabilitˆ (d.l. 18 dicembre 11972, n. 788, conv. con mod. in l. 15 febbraio 1973, n. 9; l. 7 gennaio 1929, n.4). Se ila proroga dei termini .di prescrizione e di decaden.zia :in materia di tasse e imposte indil'lette sugili affairi di cui al d.[. 18 dicembre 1972, n. 7'88, COIJJV. con mod. i:n il. 15 febbraio 19á73, n. 9, .sia applicabHe anche per d reati finan:zari (n. 13). REGIONE MOLISE Trasferimento di funzioni statali -Enti di sviluppo in agricoltura -Ente di sviluppo in Molise -Organi -Potere di nomina (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art 2; l. 2 febbraio 1970, n. 20). Se il traisjieriJmento aille Regiomd a statuto ordinario di funzioni staitaili in materia di Enti di sviluppo in agricolltura a dimensiáone i:nfraregionale (nella specie: Ente di sviluppo in Molise) .abbia comportato la cessazione de1La ¥competenza degli origani dello Stato nel poitere di nomina degli organi di aimmi:nistraziorne di tali Enti (n. 1). REGIONI Funzioni statali in materia di urbanistica -Sovraintendenza ai Monumenti -Nulla osta ai piani di lottizzazione -Trasferimento alle Regioni Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 8) Funzioni statali in materia di urbanistica -Connesse alla tutela del patrimonio artistico e archeologico ed alla conservazione delle bellezze naturali -Trasferimento alle Regioni -Conseguenze (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1; l. 1<> giugno 1939, n. 1089; l. 24 luglio 1939, n. 1497). Se ool .tras:f.erimento ahle Regioni delile funzioni statali irn materia di urbarnistfoa sia venuta a cessM'e ila ácompetenza della Sovraintendenza ai Monumenti a dairie i pareri pl'levisti dall'art. 8 secondo coo:nma, il. 6 a.gosto 1967, n. 765, in tema di nulla osta áaHe autorizzazioni comunali alle lottizzazioni di teneni a scopo ediUzio (n. 200). Se coil trasferimento alite Regioni delle funzioni statali in materia dd urbani1stica ,filano cessate ¥le a.ttrtbuzioni degli org¥am delilo Stato in que1le maiteráiie áChe, pur connesse con l'wbainistica, intel'essano 1a itutela de1l patrimonio archeologico, áartistico e.te, e quella deil1e bellez7le naituraili (n. 209). Industrializzazione del Mezzogiorno -Piani regolatori per aree e nuclei di sviluppo -Espropriazione p.u. -Occupazione d'urgenza -Competenza statale e regionale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, n. 8; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4). Se sia rilmasto .al Prefetto ovvern sia stato trasferito al Presidente de11a Giunta regio.na1e il potere ,di pronunciairie \le esproprfazi-oni e ille occupazioni I 34 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO t d'urgen:lla rper l'a:oqu.iisizione dehle aree previste nei p:iain:i !f.egolatori per le f aree ed i :nuc1ei di svHuppo .iindustriaiLe del Mezzogiorno (n. 210). I Opera pubblica di competenza regionale -Approvazione del contratto di ~ appaito anteriore al 10 aprile 1972 -Successivo annullamento giurisdizionale dell'approvazione -Competenza dell'Amministrazione statale a definire il procedimento amministrativo -Insussistenza -Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Tra,sferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni -Procedimenti in corso alla data del passaggio delle funzioni -Competenza statale -Permanenza -Impegno di spesa -Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Appalto di opera pubblica -Annullamento giurisdizionale dell'approvazione del contratto di appalto -Lavori giˆ eseguiti dall'appaltatore Compenso -Art. 2041 e.e. -Art.. 337, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. P. Se il Ministero dei Lavori Pubblici, avendo approvato il contratto di appalto per un'opeira marittima di\"Emuta di competenza regionale a1 sensi deil d.P.R. 15 gerunaio 1972, n. 8, con decreto anterfore al 10 apd1e 1972, conservi la propria ácompetenza 1a definiire il procedimento amrninisitraitirvo e a pofl'\tare a termine l'-e1secuzione dehl'opea:ia ipubblica, ai sensi deH'art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, á n. 8, che per .i proced.iimenti .iJn corrso mantiene ferma fa competenza stataile solo quando sia giˆ intervenuto impegno di spesa, áqualora si¥a .stato pronunciato il'.an:nullaime.nto giuriisdizdonale del decreto di approvazione (n. 21<1). Se, ,ai find dell'applicazione dcll'arrt. 10, d.P.R. 1"5 gennaio 1972, n. 8, che per i IJ['Oced:imenti amministrativi attinenti al!1e materie trasfe.rite aUe attribuzioni l"egdonali in corrso alla data del lo aiprii!1e 1972 condiziona la permanenza dehla competenza statale a1la giˆ avvenuta assunzione di impegno di s;pe¥sa, per riteneire la ásussistel!12.a di una ¥spesa impe¥g