Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 641 GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIde/ J'avv. Benedetto Baccari) È 665 GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci) cura de/l'avv. Pie È 682 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura def/' avv. Ugo Gargiulo) . È 699 GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Baf“le) È 709 GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . È 760 GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) . . . È 770 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 91 LEGISLAZIONE È 93 INDICE BIBLIOGRAFICO È 113 CONSULTAZIONI È 114 La pubblicazione e diretta c;lall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARIUzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, áCagliari; Americo RALLO, Caltanissetta.; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco Gu1ccIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; (}iuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; GiancarJ.o MANDñ, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI G., Diritti esclusivi di pesca: limiti della giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche . , . . . . . . I, 760 CAPECE MINUTOLO F., Discriminazione della giurisdizione nelle controversie di lavoro di alcuni dipendenti dello Stato e di enti pubblici . . . . . . . ¥ . . . . . . . . ¥ . I, 676 DONADIO G., Il reato di collusione, legittimitˆ costituzionale: principio di specialitˆ nei confronti dei reati di corruzione, malversazione, contrabbando doganale . . . . . . . . . . I, 770 FAVARA F., Tributi locali applicati su presupposti accertati da uffici statali e imposte statali Ç attribuite È a enti locali: situazioni soggettive degli enti locali e giurisdizione . . . . . . I, 665 INDICE VII -Clausola di revisione prezzi -Disciplina applicabile -Individua2lione in base alla clausola di revisione -Legittimitˆ, 700. -Clausola di revisione prezzi Norme applicabili -Disponibilitˆ -Non sussiste, 700. -Clausola di revisione prezzi -Rinuncia ad azione giudiziaria Proposizione di domanda in sede amministrativa -Accoglimento da parte della P .A. -Legittimitˆ, 700. - Clausola di revisione prezzi che rimetta il relativo giudizio alla P.A. -Discrezionalitˆ, 700. CORRUZIONE -Collusione, corruzione, malversazione -Aggravante di reato doganale (art. 10 legge 25 settembre 1940, n. 1424) -Concorso di reati ordinari -Principdo di specialitˆ con nota di G. DONADIO, 770. -Questione di legittimitˆ costituzionale per reato dli collusione a carico dei finanziari e correi, con nota di G. DONADIO, 770. COSA GIUDICATA -Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Dovere di ottemperanza -Sua individuazione temporale, 707. -Ricorso ex art. 27, n: 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Licenza di costruzione -Annullamento in sede giurisdizionale -Obbligo di ordinare la demolizione -Non sussiste, 708. -Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Licenza edilizia -Diniáego motivato dalla normativa vigente alla data di notifica della decisione di annullamento -Cessazione della materia del contendere, 707. -Ricorso per l'esecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro -Ammissibilitˆ, 699. -Ricorso per !'áesecuzione di sentenze dell'A.G.O. aventi ad ogget to il pagamento di somme di danaro -Poteri del Consiglio di Stato -Intervento diretto concorrente con lia possibilitˆ di nomina di commissario ad acta, 699. -Ricorso per l'esecuzione di sentenze de1l'A.G.O. aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro -Ricorso ex art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e esecuzione forzata -Concorrenza dei due mezzi, 699. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V., Elezioni amministrative e politiche -Gratuito patrocinio Nave e navigazione -Pensioni Procedimento civile -Procedimento penale -Proprietˆ -Proprietˆ intellettuale. DEMANIO E PATRIMONIO -Vincolo storico ed artistico -Criteri e principi generali -Discrezionalitˆ della P.A. in ordine alla opposizione del vincolo -Non sussiste, 701. -Váincolo storico ed artistico-Criteri e principi generali -Notevole pregio del bene vincolato Non occorre, 702. EDILIZIA -Abusi -Repressione -Poteri del sindaco -Individuazione -Criteri generali, 708. -Centro storico e artistico o ambientale -Individuazione -Pre. esistenza di provvedimento di vincolo -Necessitˆ -Non sussi:.. ste, 702. -Centro storico e artistico o ambientale -Indivtduazione ad opera dell'autoritˆ comunale -Legittimitˆ, 702. -Centro storico e artistico o ambientale Individuazione in mancanza di strumenti urbanistici -Competenza dell'Autoritˆ comunale -Sussiste, 702. INDICE IX IMPOSTA DI FABBRICAZIONE -Oli minerali -Prescrizione -Frode ... Nozione, 729. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per gLi impianti sportivi -Mutuo -E' compreso, 727. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Acquisto con separati atti di due aree contigue -Costruzione di unico fabbricato -Valutazione unitaria al fine di verificare il rispetto dei limiti di superficie di uffici e negozi, 709. -Agevolazione per le case di abitazione non di lusso -Case-albergo condominali -Esclusione, 753. -Agevolazioni per il fondo di rotazione per il territorio di Trieste di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 -Operazioni di finanziamento -Estensione a' patti accessori -Ammissibilitˆ, 744. - Agevolazioni previste dal r. d. 1. 2 febbraio 1939 n. 302 per la costruzione di impianti sportivi e foro accessal'i -Donazione di un terreno a favore di un Comune Applicabilitˆ -Difetto del procedimento amministrativo previsto dall'art. 1 -Irrilevanza, con noia di A. ARNONE, 754. IMPOSTA IPOTECARIA -Credito a medio e lungo termine -Durata minima -Inizio dell'ammortamento prima del triennio Ammissibilitˆ -Sopravvivenza della operazione in senso solo apparente -Esclusione del trattamento fiscale j.n abbonamento, 737. -Credito a medio e lungo termine -Risoluzione anticipata -Incompatibilitˆ col requisitoá della durata minima -Esclusione, 737. IMPOSTE DOGANALI -Spedizione di merci da una dogana all'altra -Esenzione da visita -Determinazione della cauzio ne -Mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione -Conseguenze, 733. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Imposte ddrette -Responsabile di imposta -Azione di risarcimento contro l'esattore ex art. 209 del t. u. sulle imposte dirette -Cantenuto -Giurisdizione piena a conoscenza del rapporto tributario -Limitazioni di tutela gdudiziarda del responsabile di imposta -Esclusione -Illegittimitˆ costituzionale degli artt. 201 e 209 -Manifesta infondatezza, con nota di C. BAFILE, 712. -Imposte dirette -Responsabile di imposta -Obbligazione solidale Eseguibilitˆ della pretesa nei suoi confronti -Necessitˆ di preventivo accertamento -Esclusione, con nota di c. BAFILE, 712. - Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Commissioni di valutazione -Questioni di nullitˆ dell'accertamento -Sussiste, 747. -Imposte indirette -Solidarietˆ Notifica accertamento di valore Pluralitˆ di coobbligati -Notifica ad uno soltanto -Validitˆ nei confronti del soggetto notificato -Irrilevanza verso gli altri, 748. -Solidarietˆ tributaria -Estensione del giudica.io favorevole ad altri coobbligati -Partecipazione al giudizio -Esclusione, 723. - Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Illegittimitˆ parziale del provvedimento che det-ermina la pena pecuniaria -Dichiarazione di illegittimitˆ totale da parte dell'A. G. O. -Nuova determinazione della pena pecuniaria in sede amministrativa, 752. IMPOSTE SUI TERRENI E SUL REDDITO AGRARIO -Ortovivaisti -Messa a dimora su fornii di compratori delle piante prodotte -Autonoma attivitˆ soggetta all'imposta di ricchezza mobile -Esclusione, 744. INDICE ANALITICO -ALFABETICO . DELLE QUESTIONI IMPOSTA DI REGISTRO -Atti sottoposti a preventiva approvazione -Contratto di appalto stipulato da cooperativa con contributo statale -Se pu˜ considerarsi sottoposto a condizione, 91. -Enunciazione di convenzione giˆ registrata e tassata sul valore concordato -Valutazione, 91. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Esenzione aree depresse -Se applicabile alle imprese che producono servizi, 91. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Denunzia di successione -Pluralitˆ di denunzie -Termine di cui all'art. 50 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 -Decorrenza, 91. IMPOSTA SULLE SOCIETA' -Societˆ estere -Possesso di immobili esistenti in Italia -Se integra átl requisito della stabile organizzazfone, 92. IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Imposta sulla pubblicitˆ -Esenzione -Pubblicitˆ su beni dema ániali -Se sia applicabile la esenzione, 92. UFFICIALI GIUDIZIARI -Diritti percepiti ai sensi degli artt. 148 e 155 t. u. 29 settembre 1971, n. 1048 -Obbligo di versamento di una percentuale all"erario -Contrasto ipotetico con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, 92. INDICE XIlI viarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferrovfari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. 1; t. u. 9 magg1io 1912 n. 1447, art. 186), 116. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchL di diistribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione-per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; I. 2 luglio 1957, n. 474; I. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 116. CONTABILITA' DELLO STATO -Appalto di servizi postali -Gara Esclusione per precedenti penali o carichi pendenti -Facoltˆ del!' Amministrazione. (R.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 68 e 107), 117. -Appalto -Gara di licitazione privata -Invito a presentare offerta in busta sigiJlata -Offerta in busta semplicemente incollata Conseguenze, 117. - Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento .alle variazioni ufficiali C.I.P. -Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali Applicabilitˆ della clausola, 117. - Contratti di forniture, trasporti e lavoro -Pagamenti in conto e ritenute di garanzia -Aumento limiti originari di somme -Retroattivitˆ. (R.d. 18 nov¥embre 1923, n. 2440, art. 48, 1¡ comma) 117. ' -Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatore -Crediti per prestazioni successive -Penalitˆ Compensazione. (R.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, áartt. 72, 74; condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 118. -Infrazioni circolazione stradale Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori -Infruttuosa riscossione -Applicabilitˆ norme di contabilitˆ. (L. 3 maggio 1967 n. 317; I. 24 dicembre 1969 n. 991, art. 9, 2¡ comma; r.d. 23 maggio 1934 n. 827, art. 263), 118. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Opposizione ad ingiunzione doganale -Termini -Sospensioneferiale, 118. -Immobile danneggiato da eventi bellici -Comproprietˆ per quote indivise -Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari -Nuova disciplina -Termine perentorio -Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; 1. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2¡ comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 118. - Cooperativa edilizia a contributo statale -Liquidazione coatta runmindstrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenza -Criteri Spesa. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, artt. 198, 213; t. u. 28 aprile 1938 n. 11651 art. 128), 118. DANNI DI GUERRA -Immobile danneggiato da eventi bellici -Comproprietˆ per quote indivise -Domanda di ripristino presentata da alcuni comproprietari -Nuova disciplina -Termine perentorio -Effetto sulle domande precedenti. (L. 13 luglio 1966 n. 610, art. 9; I. 27 dicembre 1953 n. 968, art. 8, 2¡ comma; d.l.c.p.s. 10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 119. DEMANIO -Beni demaniali -Assegnazione ad Aziende autonome -Atto di concessione -Oanone -Azienda Autonoma F. S. -Beni costituenti la dotazione -Beni demaniali in uso -Terreni improduttivi Canone. (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 1; I. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, artt. 227 e 228), 119. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Servdt militari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo Titolaritˆ. (1. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; 1. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15), 120. DIFESA DELLO STATO -Istituti Statali per l'istruzione professionale -Rappresentanza e assisten:zia in giudizio -Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.1. 21 .settembre 1933 n. 2038), 120. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Alloggi economici e popolavi Dipendente postale -Collocamento in pensione e morte -Congiunti lasciati nel godimento Diritto alla cessione in proprietˆ. (T. u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; 1. 27 arprile 1962 n. 231, art. 7, 2¡ comma), 120. - Alloggi economici e popolari Sgombero per demolizione e ricostruzione -Poteri degli Enti prop1rietari. (L. 27 aprile 1962 n. 231, art. 7, 2¡ comma; d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655, art. 18), 120. -Cessione in proprietˆ degli alloggi -Atti aggiuntivi -Piano di ammortamento -Decorrenza Maggior prezzo -Interessi legali Decorrenza. (D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 6), 120. Cooperativáe edilizie a contributo stataie -Liquidazione coatta amministvativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competenze -Criteri Spese. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 198, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 121. ESECUZIONE FISCALE -Esecuzione fiscale -Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. T.u. 14 aprile 1910, n. 639), 121. -Infrazioni circolazione stradale Contributo Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori -Infruttuosa riscossione -Applicabilitˆ norme di contabilitˆ. (L. 3 maggio 1967, n. 317; 1. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 9, 2¡ comma; r.d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 263), 121. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITË -Espropriazione P.U. -Opere di competenza o a carko dello Stato -Determinazione amministrativa dell'indennitˆ provvisoria Competenza. (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11 e 25), 122. -Indennitˆ di esproprio ex legge n. 2359/1865 -Ordinanza di deposito e pagamento -Ius superveniens (legge n. 865/71) -Conseguenze circa la possibilitˆ di emanare il decreto di áesproprio e di proporre opposizione giudiziaria á alla stima -(L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 35 e 51; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 19), 122. -L. 22 ottobre1971, n. 865 -Nuova disciplina dell'espropriazione ed applicazione all'edilizia scolastica, 122. F ALL>IMENTO -Contratto di fornitura -Fallimento del fornitore -Subentro del curatore -Crediti per prestazioni successive -Penalitˆ Compensazione. (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 123. Cooperativa edilizia a contributo statale -Liquidazione coatta amministrativa -Commissario liquidatore -Compenso -Determinazione -Competen:zle -Criteri Spesa. (R,d. 16 marzo 1942, n. 267, all'tt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 128), 123. FERROVIE -Concessioni di pubblico serv1z10 di trasporto -Linee automobilistiche sostitutive di linee ferro INDICE xv viarie -Trasf.erimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 123. -Ferrovie dello Stato -Eccessivo affollamento dei treni -Danni Responsabilitˆ. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in 1. 4 aprite 1935, n. 911, art. 13 parag. 4), 123. IDROCARBURI -Depositi olii minerali, stazioni di servdzio e apparecchi di distribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3;. 1. 2 luglio 1957, n. 474; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6), 124. IMPIEGO PUBBLICO -Indennitˆ di anzianitˆ -Liquidazione -Se vi possa essetre computata la ¥ speciale corresponsione temporanea ¥ spettante ai dirigenti dell'Ente Naziona[e Casse rurali, 124. -Enti pubblici -Disciplina civilistica -Si estende solo se manca una diretta disciplina legislativa o regolamentare, 124. IMPOSTA DI CONSUMO -Edifici per coUettivitˆ -Costruzione -Imposta di consumo sui materiali -Ultimazione della cos\ truzlone dopo il 31 dicembre 1961 -Esenzione o agevolazione. (R.d. 21 giugno1 1938, n. 1094, conv. 1. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 2 co. 2; 1. 19 luglio 1961, n. 659, art. 2; 1. 2 febbraio 1960, n. 35; art. 5), 124. IMPOSTA DI REGISTRO -Contratti pluriennali di locazione -Sopratassa per ritardato o omesso pagamento -Riliquidazione dell'imposta in .misura inferiore -Conseguenze. (L. 29 dicembre 1962, n. 1744, art. 5), 124. -Decisione Commissione Provinciale di valutazione -Impugnativa innanzi l'A.G.O. -Termine Sospensione feriale -Applicabilitˆ. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3¡ comma. L. 7 ottobre 1969, n. 742), 125. - Edilizia -Agevolazioni -Aquisto aree fabbricabili -Rapporto arráe:a coperta -Area scoperta -Prescrizioni urbanistiche -Ius superveniens -Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d,l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in 1. 8 ago.sto 1972, n. 461, art. 2), 125. - Privilegio ex art. 97 L.O.R. -Termine di esercizio -Natura -Decorrenza -Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97), 125. - Societˆ -Concentrazione mediante apporti -Agevolazione -Revoca -Libertˆ di concorrenza Violazione -Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.), 125. - Societˆ cooperativa -Aumento di capitaile con emissione di nuove azioni gratuite -Agevolazioni di registro -Decadenza. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; ¥artt. 65, 66, 67; art. 6 all. C.), 126. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta ásulle societˆ -Soggetti non tassabili in base a bilancio Agevolazioni di cui agli artt. 8 e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. in 1. 25 ottobre 1968, n. 1089. Trasformazione in soggetti tassabili in base a bilancio -Applicabilitˆ. (D.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 1. 25 ottobre 1968, n. 1089), 126. -Ritenuta d'acconto -COimpensi ai professionisti di enti, societˆ e associazioni -Procuratori legali INDICE XVII lo sviluppo -Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio :i952, n. 991, art. 2, 1¡ comma), 129. OPERE PUBBLICHE. -Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione -Revisionabilitˆ dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4), 129. PIANI REGOLATORI -Piani di ricostruzione -Durata Occupazioni d'urgenza -Efficacia. (L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 3¡ c.; 1. 13 luglio 1966, n. 610, art. 20 u.c.; 1. 27 ottobre 1951, n. 1402; 1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20), 130. PORTI -Vigilanza e sorváeglianza antincendi -Affidamento a privati (L. 13 maggio 1940, n. 690, artt. 5, 8 lett. C e 9; d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 84 e 85), 130. PRESCRIZIONE -Dailllli alla cosa comune -Comproprietario pro indiviso -Diritto al risarcimento -Titolaritˆ Prescrizione -Atti interruttivi Effetto. (Cod. civ. artt. 1102, 1105 2943), 130. ' PREVIDENZA E ASSISTENZA -Addetti alla pulizia di locali dell'Amm. ne -Mancanza di un rapporto di lavoro subordinato Conseguenze. (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, art. 26), 130. -Personale statale non di ruolo Contributi assicurativi -Tardivo versamento -Interessi -Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53), 131. PREZZI -Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. -Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali Applicabilitˆ della ciausola, 131. REATO MILITARE -Energia nucleare -Impiego per scopi militar.i -Segreto -Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 -R.d. 11 luglio 1941, n. 1161), 131. REGIONE SARDA -Enti istituiti dallo Stato -Credito Industriale Sardo Modifiche statutar.ie -Legge Regionale Ammissibilitˆ. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; 1. 11 aprile 1953, n. 298), 131. REGIONE SICILIA -Regione Siciliana -Opere di bonifica di competenza regional.e Concessione per la costruzione Consorzio di bonifilca -Appalto I.G.E. sui corrispettivi -Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3¡ comma; 1. 24 giugno 1929, án. 1137, art. 2), 132. REGIONI -Concessioni di pubblico serv1z10 di t:riasporto. Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186), 132, -Espropriazione P. U. -Opere di competenza o a carico dello Stato -Determinazione amministrativa dell'indennitˆ provvisoristo 1933, n. 1038, art. l, comma secondo). é costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio di eguaglianza, l'art. 1, comma secondo, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 677 Venuto meno, per effetto della á1egge 16 giugno 1938, n. 1303, il divieto per i dipendenti di enti pubblici economici di far parte di associazioni sindacali, con legge 2á4 febbraio 1941, n. 254, si attribui all'A.G.O. la cognizione delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle organizzazioni sindacali corporative. La norma venne poi trasfusa nell'art. 429, n. 3 c.p.c. Immediatamente si deline˜ un conflitto tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione. Il primo ritenne infatti che, permanendo la natura publicistica dell'ente -datore di lavoro, dovessero permanere i poteri di imperio dello stesso, di fronte ai quali il dipendente poteva far valere soltanto posizioni di interesse legittimo, affermando di conseguenza la applicabilitˆ dei generali principi di discriminazione delle giurisdizioni (1). La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la concorrenza di interessi legittimi, afferm˜ invece il carattere Ç esclusivo È della sua giurisdizione, con il conseguente potere di annullare, modificare o revocare l'atto amministrativo (2). La dottrina non si mostr˜ men divisa ed anzi, ai sostenitori dell'uno (3) á o dell'altro ( 4) indirizzo, si aggiunsero autori che sostenevano o negavano la concorrente giurisdizione del Consiglio di Stato con motivazioni diverse (5). A seguito della abolizione dell'ordinamento corporativo (6), entrambi i massimi giudici dei diritti e degli interessi iniziarono una revisone delle loro posizioni. La Corte di Cassazione dapprimˆ afferm˜ ál'abrogazione dell'art. 429, n. 3 c.p.c. (7) e successivamente ritenne la vigenza della norma stessa (8). Il Consiglio di Stato in un primo tempo ritenne anch'esso la avvenuta abrogazione della norma (9), ma quando giˆ la Cassazione aveva mutato (1) Consiglio di Stato, 29 luglio 1942, n. 387. (2) Cass., Sez. Un. 6 giugno 1942, n. 1566. (3) Tra coloro che aderirono all'indirizzo del Consiglio di Stato vanno ricordati: FORTI, Inquadramento sindacale dei dip~ndenti di enti pubblici e controversie sul rapporto di impiego (Foro It., 1942, III, 201); DE VALLES, In tema di inquadramento sinˆacale degli enti pubblici e controversie sul rapporto di impiiego (Foro It., 1942, I, 680); RoHERSSEN, L'Art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo ed il nuovo codice di procedura civile (Riv. pubbl. imp., 1943, II, 1). (4) La tesi della Cassazione venne condiv:isa, tra gli altri, da RANELLETTr, Gli enti di diritto pubblico e l'inquadramento sindacai.e (Riv. dir. pubbl., 1942, I, 15); NAVARRA, La giurisdizione in materia di controversie tra enti pubblici economici e loro dipendenti (Dir. lav., 1942, I, 105). (5) Il MIELE, Distinzione tra ente pubblico e privato (Riv. dir. c˜mm., 1942, 88, nota), sostenne la natura esclusivamente privatistica del rapporto con ente inquadrato sindacalmente, negando addirittura la sopravvivenza di ogni potere pubblicistico dell'ente datore di lavoro nella regolamentazione del rapporto. Negli stessi sensi si sono pronunciati l'AMORTH (Riv. pubbl. imp., 1942, I, 164) e lo ZANOBINI, (Scritti varii di di'l'.itto pubblico, Giuffr, Milano, 1955, pag. 338) . Tale tesi non sembra potersi condividere. Se vero che difetta il potere di imperio nella regolamentazione del rapporto altrettanto vero che l'esercizio in diverso cam_po dei poteri naturali dall'Ente Pubblico pu˜ incidere sul rapporto di impiego sino ad estinguerlo. (6) d.1.1. 14 settembre 1944, n. 287 e 23 novembre 1944, n. 369. (7) Sez. Un. 27 marzo 1945, n. 193. (8) Sez. Un, 4 agosto 1946, n. 1089. á (9) Cons. Stato 24 gennaio 1947, n. 15. PARTE I, SEZ. II, GIURIS.. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 679 della Costituzione o quelli attualmente esistenti, sibbene gli altri propri dell'ordinamento corporativo. Abrogato quest'ultimo, l'individuazione dei dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali non pu˜ operarsi se non con l'illegittimo riferimento alla normativa abrogata contrastante con i princ“pi vigenti. Bert~to, v: non si avvede il ricorrente che a voler ritenere, contro l'evidenza, non scritta tale formula, non si verserebbe in tema di incertezza della persona fisica del destinatario dell'atto, sibbene ,di inesistenza dell'intimazione nei riguardi del Toroddo in proprio. Sciolto, cosi, il groviglio delle inutili complicazioni e ridotta la controversia ai suoi termini essenziali, innegabile che, nella normalitˆ dei casi, la legittimazione a proporre l'opposizione all'esecuzione e, prima che questa sia iniziata, l'opposizione al precetto ex art. 615, com.ma primo, c.p.c. spetta al debitore; come tale risultante dal titolo, in corrispondenza all'indicazione in'serita nel precetto. Ma se non esiste concordanza fra il contenuto dei due atti o se il titolo esecutivo, invocato dall'intimante, non contempli il destinatario del precetto o lo contempli in una veste diversa da quella c.ui si riferisce l'intimazione di adempimento, il difetto di concordanza non pu˜ andare ˆ discapito delle ragioni di difesa dell'intimato fino a privarlo del rimedio dell'opposizione al fine di rimuovere da s quella tipica minaccia che il precetto contiene. In relazione al caso in esame, si tratta di stabilire se colui che nel precetto sia indicato come t!;!nuto ad adempiere sotto la minaccia, in mancanza di adempimento, dell'esecuzione forzata, sia per ci˜ stesso, legittimato ad opporsi. La risposta non pu˜ che essere affermativa, perch, deducendo l'inesistenza di un qualsiasi titolo esecutivo azio nabile a suo carico, egli fa valere la pi radicale delle ragioni di op posizione. E non risponderebbe ad un criterio di rˆzionalitˆ un sistema che privasse del potere di opporsi proprio colui che, pi ingiustifica tamente di ogni altro, sottoposto alla minaccia affatto arbitraria di essere aggredito in via esecutiva. Di fronte all'inesistenza ab origine del titolo esecutivo .deve ragionevolmente postularsi un trattamento per lo meno equiparato a quello previsto in rapporto ad un titolo soltanto apparente, ma in realtˆ destinato a .cadere per effetto del l'accoglimento dell'opposizione. Alle considerazioni sin qui svolte si pu˜ aggiungere -per quanto concerne pi propriamentŽ il terzo motivo di ricorso, imperniato sul l'assunto dell'insussistenza dell'interesse a proporre l'opposizione che (a parte la questione di principio sui limiti di un'autonoma in dagine intorno a tale specifico tema, allorch si tratti di azioni tipiche, accordate dall'ordinamento positivo, in presenza di determinati pre supposti, a soggetti che versino in date situazioni e mirino al conse guimento di ben individuate finalitˆ) basti rilevare che l'interesse sca turisce, nella specie, dal potenziale pregiudizio che l'intimato-oppo nente esposto a subire per effetto della minaccia di esecuzione. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Se, poi, il ricorrente ha inteso aver riguardo ad una carenza sopravvenuta dell'interesse ad opporsi, come riflesso del comportamento processuale di esso opposto, si entra nell'ambito della questione sollevata col quarto motivo di ricorso. Con questo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice, lamenta che la Corte di merito abbia errato nel ritenere conseguente alla ritenuta infondatezza della pretesa esecutiva la con~ danna alle spese, quando, áinvece, la materia del contendente era cessata a seguito della dichiarazione fatta da1l'mtimante, fin da11a compaxsa di risposta nel giudizio di primo grado, dell'inesistenza di un qualsiasi credito verso il dott. Toroddo, in proprio, nei cui confronti egli non aveva int~o minacciare alcuna azione esecutiva. Tutti gli argomenti che ruotan˜ intorno alla tesi della mancanza di un precetto intimato al Toroddo in proprio sono stati giˆ confutati in sede di esame dei primi tre motivi di ricorso; e non possono certo essere addotti a sostegno dell'assunto della cessazione della materia del contendere che, fra l'altro, postula la sopravvenienza di un mu tamento della situazione rispetto a quella esistente all'atto dell'instau razione del giudizio, mentre quella tesi .si riferisce, se mai, non giˆ alla cessazione, ma all'inesistenza originaria della materia del con tendere. Ci˜ precisato, la sentenza della Corte di merito resiste anche al l'ultima critica, ove si consideri che l'avv. Andreotti Loria -lungi dal rinunciare esplicitamente al precetto con l'offerta contestuale delle spese del giudizio, al quale l'atto illegittimamente intimato aveva dato esca (cfr. Cass., 5 novembre 1971, n. 3120; Cass., 22 ottobre 1948, n. 3402) -ha persistito in un atteggiamento che in aperto contrasto .con il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione proposta dal Torroddo in proprio. Egli neá ha, :per vero, invocato il rigetto nel merito (che costituisce l'esatto opposto di quel riconoscimento, estremo indispensabile per la configurabilitˆ della cessazione della materia del contendere), chiedendo, persino, la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, come si legge nelle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata. Il dissenso fra le parti non avrebbe potuto essere pi totale, non valendo in contrario il fatto che l'intimante aveva riconosciuto di non poter esercitare in concreto l'azione esecutiva nei confronti del Toroddo in proprio, se poi egli si rifiutava di átrarne le coerenti conseguenze e pretendeva, anzi, di imputare all'o.p. ponente il torto di avere iniziato un giudizio superfluo e di addebitargli l'onere delle spese processuali. Persistendo dunque, tra le parti molteplici e radicali ragioni di contrasto, non era dato ai giuaici di merito far luogo alla declaratoria di cessazione dÇi?lla materia del contendere (cfr. Cass., 6 marzo 1970, n. 573; Cass., 20 gennaio 1970, n. 205). -.(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE proposto con atto 17 gennaio 1972, mentre la sentenza del pretore, pubblicata 1'11 giugno 1971, stata notificata il 30 agosto 1971. Tale notificazione, infatti, non stata validamente posta in essere e quindi non idonea a far decorrere il termine relativamente al ricorso per cassazione, in quanto stata effettuata direttamente al prefetto in violazione del disposto dell'art. 11, secondo comma, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, in base al quale, invece, la notificazione della sentenza va seguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato in cui ha sede l'autoritˆ presso cui pende la causa ci che ha pronunciato la sentenza medesima. Vero che nella formulazione originaria del suindicato t.u. vi era la norma dell'art. 12, secondo cui, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli innanzi alle giurisdizioni amministrative speciali od innanzi gli arbitri, le notificazioni dovevano essere fat~e direttamente presso la PubbUca Ammintstrazione. Ma tale norma stata abrogata dall'.art. 2 legge 25 marzo 1958, n. 260, sicch adesso in vigore la ricordata regola del citato art. 11, secondo comma, e perci˜ la notificazione doveva essere eseguit3: nel caso in esame presso "l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale di Brescia nel cui distretto si trova la IM"etura di Mantova. (Omissis). Con il secondo motivo, deducendo,si la violazione dell'art. 11 codice stradale approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione agli artt. 2~97 e.e., 112 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si sostiene che il pretore ha escluso la sussistenza delle quattro violazioni dell'art. 11 codice stradale incorrendo in numerosi errori giuridici e vizi logici. La censura pienamente fondata. Il principale errore dell'impugnata sentenza, il quale ne vizia l'intero sillogismo, consiste nella ritenuta sussistenza di una presunzione di legittimitˆ relativa alla collocazione dei quˆttro cartelli pubblicitari. A parte ogni altro rilievo, che pur dovrebbe formularsi, decisivo, invero, osservare che i predetti cartelli furono posti ai margini dell'autostrada non giˆ dalla Pubblica Amministrazione, bensi della medesima societˆ concessionaria, sicch non era configurabile in proposito un atto amministrativo al quale soltanto pu˜ essere riferita la predetta presunzione. Il pretore ha ritenuto di potere giustificare la sussistenza della presunzione con la circostanza che presente all'installazione era il cantoniere stradale. Ma chiaro come tale presenza non possa fare imputare alla Pubblica Amministrazione l'attivitˆ m questione anche perch l'intervento del cantoniere ha il limitato scopo di accertare che le caratteristiche del cartellone, relativamente alle dimensioni, ai colori e alla dicitura corrispondano a quelle del modello RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esibito per -ottenere la concessione. Egli ha certamente pure il dovere di vigilare e di riferire agli organi competenti in ordine all'eventuale inosservanza delle prescrizioni dell'art. 11 del codice stradale, ma l'attivitˆ di installazione esclusiva del concessionario, il quale, in caso di inosservanza delle disposizioni suddette, non pu˜ non 'subirne le relative conseguenze di carattere sanzionatorio. Se ci˜ fosse stato tenuto presente, sarebbe stata certamente evitata quella strana -impostazione, logicamente e giuridicamente censurabile, per cui l'impugnata sentenza si posta l'alternativa tra l'ipotesi, dalle parti mai formulata, secondo cui l'installazione, per effetto della presunzione di legittimitˆ, sarebbe stata inizialmente conforme a legge e sarebbe poi divenuta irregolare in conseguenza di un preteso mutamento del tracciato stradale, e l'altra ipotesi, sempr~ collegata alla predetta presunzione, di un comportamento incolpevole del concessionario, propendendo in definitiva, per quest'ultima e dichiarando conseguentemente l'illegittimitˆ dell'opposta ingiunzione. In base ai superiori rilievi invece evidente come. la fattispecie non consentisse l'utilizzazione della presunzione di legittimitˆ n l'im putazkme alla Pubblica Amministrazione di un comportamento chle era esclusivo del concessionario. Giova, comunque, aggiungere che, _se anche nell'atto di concessione stato indicato! in violazione dell'art. 11, quarto comma, codice stradale, quale luogo dell'installazione quello in cui il cartello stato poi effettivamente collocato, nessuna esimente potrebbe mai configurarsi per n concessionario. Invero, trattandosi, com' non dato dubitare, di una norma imperativa diretta áalla tutela dell'incolumitˆ generale, _che non consente alcun potere di deroga alla Pubbltca Amministrazione, risulta del tutto irrilevante che questa abbia autorizzato un comportamento in contrasto con la norma stessa, la quale deve in ogni caso essere osservata in conseguenza del fondamentale principio dell'obbli gatorietˆ della legge. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, _Sez. Un., 9 maggio 1973, n. 1253 -Pres. Rossano -Est. Saya -P. M. Tavollli'o ('conf.) -Prefettura di Milano (avv. Stato Gargiulo) c. Richichi. Circolazione stradale -Strade -Nozione -Uso pubblico di aree aperte alla circolazione dei pedoni, animali, veicoli -Fattispecie. La Çnozione È di strada va riferita non alle aree di uso collettivo destinate a soddisfare l'interesse pubbiico del coUegame.nto tm diversi RASSéGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO espressamente richiesto dal primo comma del cit. art. 9, e quindi l'esame degli elementi di :fatto e della quˆlificazione giuridica relativi alla violazione attribuita al privato. Il risultato di detta indagine pu˜ portare al riconoscimento della legittimitˆ dell'atto impugnato e quindi al rigetto dell'opposizione ovvero all'accertamento della esistenza di vdzi, per cui il pretore deve dichiarare l'illegittimitˆ di essa. In proposito opportuno precisare che il difetto di motivazione, essendo questa espressamente richiesta dalla norma suindicata, importa l'illegittimitˆ del provvedimento per violazione di legge. Va pure aggiunto che la motivazione deve concernere, non solo la concreta esistenza e la qualificazione giuridica della violazione, ma anche la misura della sanzione; essa inoltre deve essere sufficiente, non contraddittoria n, comunque, logicamente o giuridicamente viziata. Dato che la mancan:z;a e i vizi della motivazione determinano, come si detto, l'illegittimitˆ dell'atto per violazione di legge, il potere del pretore non risulta condizionato o limitato, ma vaá esplicato in maniera penetrante al fine di accertare se il .provvedimento ii.mpugnato sia corretto tanto sotto il profilo logico quanto. sotto quello ágiuridico, e :pronunciare, nel caso negativo, la sua illegittimitˆ. Ma, al di lˆ di detto sindacato, non consentito al pretore andare ed egli non pu˜ quindi annullare o modificare l'atto amíninistrativo ed in particolare ,sostituire la sanzione inflitta dal prefetto con altra _diversa, in quanto in subiecta materia vale la regola generale pñsta dall'art. 4, secondo ácomma, legge 20 marzo 1865., n. 2248, ali. E sul contenzioso amministrativo. é ben vŽro che tale regola pon assoluta e pertanto pu˜ subire delle deroghe per effetto di speciali disposizioni e che, peraltro, l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione ha espressamente rimesso alla legge ordinaria il compito di determinare quali organi di giurisdizione -e quindi anche di quella ordinaria -possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e oon gli effetti previstl. dalla legge stessa. Per˜ la cit. legge n. 167 del 1967 non ha dnteso introdurre, come risulta da tutto il suo complesso e dagli stessi lavori preparatori, una giurisdizione di annullamento, ma ha inteso mantenere il controllo del pretore nei normali limiti del giudizio di legittimitˆ. Il quale, d'altro canto, idoneo a tutelare adeguatamente il privato, dato che l'ordinanza de qua, che sotto l'aspetto ora considerato analoga all'ingiunzione fiscale, nel caso in cui sia dichiarata illegittima deve essere disappli.catˆ e quindi non potrebbe essere rposta a base di u:n pxocesso esecutivo che la Pubblica Amministrazfone intendesse iniziare o proseguire nonostante l'accertata illegittimitˆ. Fondata perci˜ ris'ulta la doglianza della Pubblica Amministrazione, avendo il pretor, ¥con la modificazione dell'atto amministrativo, violato i limiti imposti dalla legge al suo potere giurisdizionale. (Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE critiche in ordine al contenuto ed ai tempi di realizzazione dell'azione amministrativa, contenuto e modalitˆ di .tempo che come s' detto, sono espressione tipica della discrezionalitˆ della P. A. in ordine ai problemi della viabilitˆ pubblica. Rettamente, pertanto, la Corte d'appello, rlsit>ettando i limiti della giurisdizione civile, ha respinto la tesi della responsabilitˆ ex deiicto nella specie in esame ed ha preso in esame la domanda (che ha dovuto ritenere proposta in via gradata) .di indennizzo ex art. 46 della legge generale sull'espropriazione ;per p.u. Sotto quest'ultimo profilo di diritto, infatti, non vengono in considerazione questioni di comportamento della P. A. e ádi stato soggettivo degli organi che hanno agito, ma assume rilievo la mera produzione di un danno permanente a carico di proprietˆ aliena tin conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica, .danno che dev'essere indennizzato per ragioni di equitˆ, in modo che esso finisca per incidere sull'intera collettivitˆ che daU'opera pubblico trae vantaggio. (Omissis). Nel terzo motivo di riool'so il Regine critica poi i limiti posti dalla Corte d'appello all'indennizzo e la motivazione relativa alla asserita sussistenZa di migliorie del fondo, da calcolarsi in sede di determinazione dell'indennitˆ. La censura in parte fondata. La Coárte d'appello, stabilito che il terreno del Regine era rimasto intercluso ;per diciotto anni circa, ha osserváato che in tale arco di tempo il terreno stesso ha avuto esclusiva destinazione agraria. La Corte ha basato tale apprezzament~ princirpalmente su alcune locuzioni della citazione introduttiva del giudizio, nella quale il Regine aveva dedotto che a causa dei lavori condotti dall'Amministrazione per la costruzione della nuova via, egli non aveva potuto costruire la strada poderale per la migliore valorizzazione de“ suo~ fondi. Il ricorrente osserva in contrario che l'indennizzo deve essere á stabilito in relazione al valore intrinseco dell'immobile ed anche al mancato reddito e 'che, per questa valutazione, la natura del suolo non pu˜ e non deve essere ricavata semplipemente dalla qualifica zione di esso in itazione come Ç fondo È. In ordine alla questione cosi prospettata, giova ricordare che l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 dichiara dovuta .un'in dennitˆ ai proprietari ádi fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilitˆ vengono gravati di servit o vengano a subire un danno ;permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. Nell'intel"Pretazione di tale norma, non essendovi ragione di distinguere tra fondi rustici e terreni di diversa natura, tra aree o altri immobili, il nome Ç fondi È sta a significare cose immobili og RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO avanzato dall'edificio, costituito interamente da Çboxes È e negozi, onde non rpu˜ riconoscersi a tale costruzione l'agevolazione di cui al citato art. 14. Deduce, infine, la ricorrente, che la sentenza impugnata accoglie soluzione che contrasta con il principio secondo il cui tributo di registro imposta di atto ed con riferimento al singolo atto che l'imposta si applica, per cui occorre tener presente, al fine di stabilire la sussistenza del diritto alle agevolazi0ni, il contenuto del singolo atto sottoposto a registrazione. Il motivo non fondato. Indispensabile premessa all'esame della que~tione 'sollevata dalla ricorrente, quella della destinazione delle due finitime aree acquistate dalla Soc. ImmobliliaTe Marcellino con i coevi atti pubblici regist11ati ai n.ri 38853 e 38854, quale irisulta dall'accertamento eseguito dai giudici del merLto, i quali ácon apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, hanno stabilito che l'odierna resistente ha realizzato sull'area complessivamente acquistata 'con i due atti (metri quadrati 2270) un unico edificio, in senso sia strutturale, sia funzionale, che comprende, nei suoi corpi avanti, autorimesse e negozi. Ci˜ premesso, rilevasi che la tesi sostenuta dalla ricorrente, la quale ásottolinea in particolar modo che quella di registro imposta essenzialmente di atto, corrisponde, senza alcun dubbiO, ad esatto principio di diritto tributario. Ma da questo principio non pu˜ trarsi argomento che sia rilevante ai fini di risolvere il problema che viene in áconsiderazione nel caso di specie. Invero, il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto di imposta di registro ,, di regola, la stipulazione di un atto e poich a questo che occorre fare riferimento, indipendentemente dalla sua validitˆ e da tutte '1e circostanze che possano impedire la produzione dei suoi effetti (art. 12 legge organica di registro), il tributo rivela appunto la sua specifica natura di imposta di atto. Senonch, nella specie, il problema giuridico da risolvere diverso e la sua soluzione va ricercata nel sistema della legge agevolativa n. 408 del 1949, quale risulta dalla sistematica interpretazione delle sue norme e dall'intenzione del legislatore. La citata legge del 1949, contenente disposizioni per l'incremento edilizio, mira a favorire, anche con agevolazioni fiscali, la sollecita costruzione (o ricostruzione) di edifici per abitazione, al fine di ovviare aUa carenza V"erificatasi in questo campo a seguito delle distruzioni belliche e delle aumentate necessitˆ della popolazione. Per consguire tale fine la legge dispone, tra l'altro, l'esenzione venticinquenna: le dell'imposta sui fabbricati (art. 13); l'appUcazione dell'imposta fissa di registro e la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili per i contratti d'appalto (art. 14); l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile .sulle anticipazioni per PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA l'acquisto delle aree (art. 15); l'esenzione dalle imposte di consumo per i materiali impiegati (~rt. 16), e, infine, la riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecaria per i contratti di mutuo sti pulati per le costruzioni menzionate ip precedenza o per la prima compra-vendita delle costruzioni stesse (art. 18). Il fine perseguito dalla legge n. 408 del 1949, 'che va considerata nel complesso quadro dei coevi provvedimenti legislativi, diretti ad agevolare una sollecita ripresa delle costruzioni edilizie (d.l.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399; d.l.C.P.S. 22 dicembre 1947, n. 1600; d.I. 17 aiprile 1948, n. 1029 e legge 11 gennaio 1950, n. 212), senza ailcun dubbio quello d'incrementare le costruzioni edilizie, .rendendo meno onerosi, sotto il profilo fiscale, gli atti giuridici che direttamente si riferiscono alla costruzione, ricostruzione o ampliamento degli edifici. Ora, se alla luce di tale specifico fine perseguito dalla legge n. 408 si prende in esame la disposizione dell'art. 14, in relazione a quella del precedente art. 13, si evince che agli effetti di stabilire la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici fiscali occorre fare riferimento all'intero edificio costruito sull'area acquistata, indipendentemente dall'unitˆ o dalla pluralitˆ degli atti di acquisto. Infatti, prevedendo la norma aigevolatrioe che i benefici spettano anche se le case di abitazione ~omprendono uffici e negozi, ne consegue che all'intero edificio realizzato che occorre fare riferimento agli effetti delle a,gevolazioni fiscali. E di ci˜ pu˜ trarsi puntuale conferma da quanto dispone il secondo comma dell'art. 14, perch, per accertare se sia stato rispettato, oppur non il rapporto di uno a tre fra area coperta e suolo attiguo al fabbricato, necssario, ovviamente, considerare questo nel suo ,complesso strutturale funzionale; diversamente opinando non sarebbe possibile impostare l'accennato rapporto ,di proporzione. L'analisi delle citate norme conduce, in conclusione, a ritenere che nel sistema della legge n. 408 del 1949 l'elemento che ha rilievo, ai fini del diritto alle agevolazioni, quello che si ricollega all'opera edilizia realizzata, considerata nel suo complesso, coerentemente al fine perseguito dal legislatore, che dianzi stato precisato. Considerato. il problema giuridico áche si esamina in questa prospettiva, che quella aderente al sistema ed allo spirito della legge agevolatrice, ne consegue, che nel caso in esame i due atti di acquisto da parte della Soc. Immobiliare Marcellino, agli effetti di quanto ha rilevanza nella presente controversia, lungi dal presentarsi come autonomi, sono funzionalmente collegati dalla unitaria de-stillazione della complessiva area acquistata dall'odierna resistente, destinazione che, a differenza della provenienza delle due aree, rilevante ai fini della soluzione dell'esaminato problema giuridico. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 ferita la sentenza impugnata, attengono non soltanto a norme, ma anche a fattispecie, diverse e non sono invocabili in relazione alla situazione, di cui qui si discute. Le norme di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la contrarietˆ all:a Costituzione (artt. 20 e 21 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639) :;ancivano, nell'interpretazione e nell'applicazione che alle stesse venivano date, la giuridica impossibilitˆ di un soggetto, nei cui confronti viene esercitata la pretesa tributaria, a far valere l'insussistenza o Ja eccessivitˆ del debito; rendendo, infatti, efficace nei confronti di un contribuente l'accertamento effettuato nei ,confronti di altro contribuente, che umtamoote a lui ,soggetto passivo del medesimo Taipporto di imposta, senza che dell'accertamento egli abbia avuto legale conoscenza e computando a suo carico il decorso del termine di decadenza ,con riferimento dalla notificˆ dell'accertamento all'altro condebitore, si impedisce deI tutto a tale soggetto la tutela dei propri interessi, in contrasto con il principio enunciato. nell'art. 24 della Costituzione. Nell'ipotesi prevista e regolata dal combinato disposto degli articoli 201, ultimo comma, e 209, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. á645, invece, l'i.n,teresse del condebitore riceve una tutela piena, sebbene indiretta.. Tale tutela si attua, per˜, solo se al giudizio che si instaura a sensi dell'ultimo comma dell'art. 209 si attribuisce il contenuto di cognizione ,piena, che la Corte di Venezia ha negato. E' appunto, come si accennato, nell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 209 che si palesano l'erroneitˆ dell'impostazione adottata dalla sentenza impugnata, la parziale infondatezza della pretesa avanzata dal l'esistente, la fondatezza della tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente e la manifesta infondatezza di dubbi :sulla legittimitˆ costituzionale della normativa che viene in considerazione. I giudici del merito non hanno scorto, infatti, che la questione principale concerne non l'efficacia dell'intimazione tributaria, ma l'efficacia che il titolo, che si fa valere da parte dell'esattore, capace di espUcare nei confronti del coobbligato solidale. Orbene, quando il titolo consiste in un debito della societˆ di cui il socio solidalmente responsabile, non pu˜ essere posto in dubbio che tale titolo efficace anche nei ,confronti del socio e che questo, come coobbligato, non pu˜ sottrarsi alla posizione di debitore. 1 Quando, peraltro, nel rapporto del quale il soggetto ha la posizione di coobbligato, si verificano eventi che modificano il rapporto medesimo, si applica il principio generale secondo il quale ogni modificazione che possa recare pregiudizio al coobbligato non ha efficacia nei confronti di questo, principio che ha ispirato l'intera disciplina delle obbligazioni solidali e trova chiara espressione negli articoU 1304, 13_06 e 1308 e.e. ¥Y¥:á-á:cááááá:áá,á,á.á.-.;r.-:.r.á.á,zrr.ár.;c.á ¥¥¥¥¥¥ ᥠᥥ¥ '"".".".".¥'.¥Z".¥'.¥'.¥:".áZá'.".¥'.¥:¥Z¥'.¥:¥:¥:¥:".¥'.¥'.¥'. .á.á,á.--.á.r,á,-c,á.á,-,á,-,á,á,á,á,-,ár,á.--.rcc.á.-cc.ác.á.á.-,..,-,..á,..á,.,.¥¥ ,.,..¥¥ ,.,.¥¥¥á.ác,á,á.rcc.r.ác.á.ác.-cc.á,á.á,ár¥¥á.á.á,áá:á:á.á.á.á.á.á.¥:¥.¥.¥!.¥:á.á.á.á.¥.¥.¥,¥.¥.á.á.á.á.¥.¥.¥.¥.á.á.á.¥.¥.¥!!!!!.¥!.¥.¥!.¥!!.¥!.¥.¥!.á.á.r.á.á.ácf.¥.ác.¥ff.á.á.á RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ma l'inefficacia dell'evento modificativo non fa venir meno la posizione di coobbligato solidale, n la sussistenza del debito a carico di questo; dall'inefficacia della .modificazione discende soltanto che il coobbligato solidale pu˜ opporre al creditore ogni eccezione, senza essere pregiudicato dall'eventuale consolidamento della posizione debitoria nei riguardi dell'altro coobbligato, Se, pertanto, nei confronti della societˆ si sono verificati un giudicato, una costituzione in mora, una transazione, cui il socio illimitatamente rŽsponsabile sia rimasto estraneo, .tali eventi non espltcano efficacia nei confronti di detto socio, se egli non ne accetti le conseguenze, ma resta ferma, pur sempre la sua posizione di obbligato solida!~, Applicando tale principio al caso in cui la societˆ sia oggetto passivo di un rapporto tributario, si ha che il socio illimitatamente responsabile coobbligato solidale nei áconfronti del fisco e non rpu˜ sottrarsi a questa posizione di obbligo pretendendo di essere escusso solo dopo essere stato assunto direttamente come debitore di imposta, giacch tale posizione, come si detto, compete non a lui, ma alla societˆ, Agli atti, peraltro, attraverso i quali viene esercitato il diritto di credito del fisco si applica il principio generale della limitazione di efficacia in relazione alla possibilitˆ di pregiudizioá, Da ci˜ consegue che, ferma restando la sua responsabilitˆ per il debito fiscale, al socio illimitatamente responsabile non sono opi>onibili n l'omissione di contestazione dell'accertamento da parte della societˆ, n il concoárdato, n il giudicato nella lite tributaria cui egli non abbia partecipato, Tale inopponibilitˆ, per˜, non fa ¥Cadere il vincolo debitorio, che permane pur sempre a carico del socio coobbligato, ma soltanto abilita questi ˆ far valere le sue ragioni nei confronti del fisco, anche quando ogni ¥contestazione sia preclusa alla societˆ, Erronea , dunque, la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria nelle fasi di merito, secondo cui la sussistenza di un accertamento divenuto definitivo o, ácome nella specie, ádi un concordato, preclude al coobbligato solidale ogni possibilitˆ di sollevare eccezioni; ma erronea anche la soluzione adottata dalla sentenza impugnata, secondo cui l'inopponibilitˆ dell'accertamento o del concordato al coobbligato fanno venir meno del tutto in costui fa posizione di debitore solidale, Egli rimane, invece, obbligato al pagamento dell'imposta, ed , come tale, passivamente legittimato all'intimazione ed all'esecuzione, ma abilitato a far valere le sue ragioni senza che possa risentire pregiudizio dalla condotta degli altri obbligatL La peculiaritˆ della situazione risultante dalla applicazione del combinato disposto degli artt, 201, ultimo comma, e 209 ultimo com PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ma, del t.u. sulle imposte dirette, consiste non nella posizione del coobbligato nel rapporto obbligatorio, ma nel mezzo áche a lui offerto per far valere le sue ra~oni, e tale peculiaritˆ discende dalla particolare forza coattiva del credito fiscale. La riscossione coattiva del credito d'imposta non pu˜ essere ar 1 restata, infatti, se non in casi eccezionali, quale che sia il soggetto contro cui l'esecuzione rivolta. Le ragioni dei soggetti interessati, che non siano tali da prO'Vocare la sospensione della esecuzione, a sensi dell'art. 209, primo e secondo comma, possono essere fatte valere attraverso la speciale azione risarcitoria prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 209, e di tale azione si avvale, anche, come accaduto nel caso in esame, il coobbligato assoggettato ad esecuzione nei modi previsti dall'art. 201, ultimo comma. Ma nel giudizio consegu~nte alla proposizione della domanda di risarcimento viene in discussione l'intero rapporto tra il fisco ed il soggetto sottoposto all'esecuzione, e cio sia il rapporto di imposta, che ha dato luogo all'esecuzione, sia il rapporto in base al quale il soggetto stato assoggettato all'esecuzione, e l'esame di tali rapporti da parte del giudice adito non trova, contrˆriamente a quanto hanno ritenuto sia i primi giudici che i giudici di appello, nessuna limitazione o preclusione. Erroneamente, infatti, i giudici del merito hanno ritenuto che l'azione prevista dall'ultimo comma dell'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958 rientri nel 1eampo di applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 1639 del 1936. Con la domanda di risarcimento, infatti, non sono impugnati gli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma viene dedotto che il soggetto che ha 1subiito Ja esecuzione ha ricevuto un pregiudizio mgtusto. Il giudizio su tale domanda involge, quindi, l'esame di tutte le posizioni delle parti. Nei confronti dell'istante potranno essere rilevanti, benvero, le preclusioni che si siano eventualmente verificate nell'ambito di una contestazione fiscale e che a lui siano opponibili; ma, non possono essere invocati atti che non hanno efficacia nei confronti di esso istante; costui, non pu˜ a sua volta ricavare da tale inefficacia la inesistenza dell'obbligo tributario a suo carico. La controversia che sorge a seguito della domanda di risarcimento non ási svolge, quindi, nel mero ambito del rapporto fiscale e non controversia Çrelativa all'applicazione dell'imposta È, e pertanto non rientra nella previsione del citato art. 22, ma controversia ordinaria; l'accertamento della sussistenza del debito fiscale e la valutazione della efficacia del titolo su cui si fondata l'ese_cuzione costituiscono i presupposti per la soluzione della controversia e devono essere necessariamente esaminati dal giudice, ma non costituiscono l'og.getto diretto della lite; il giudice pu˜ conoscere, quindi, delle questioni ine PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zioni tributarie solidali il rapporto obbligatorio sia unico ed inscindibile e che fra i condebitori solidali di impostˆ ricorra un rapporto di mutua rappresentanza processuale che consenta di estendere a tutti l'efficacia_ del giudicato intervenuto nei confronti di alcuni soltanto dei condebitori .al di lˆ dei limiti soggettivi segnati dall'art. 2909 cod. civ. Il problema della comunicabilitˆ agli altri condebitori solidali de~ gli effetti del giudicato intervenuto nei confronti di alcuno di essi si pone, quindi, anche in relazione alle. obbligazioni tributarie solidali, negli stessi termini in cui si presenta rispetto alle obbligazioni solidali che abbiano la loro fonte in rapporti giuridici di natura privatistica e trova Ia principale base normativa per la sua valutazione nella disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., con cui -risolvendosi il contrasto di opinioni esistente a causa della mancanza di una specifica disposizione in proposito, nel vigore del codice civile del 1865 -si fissato il principio che la sentenza emessa nei confronti di alcuno dei condebitori solidali non estende la sua efficacia nei confronti degli aJ.tri, ma questi ultimi .possono oppoirila al creditore, salvo che sia fondata su ragioni ;personali al condebitore. Questa, Corte Suprema ha gi~ avuto occasione ,di affrontare il problema dell'estensibilitˆ degli effetti del giudicato favorevole intervenuto nei confronti di alcuno dei condebitori solidali rispetto ad altri condebitori 'che ~bbiano partecipato, sia pure in un solo grado, al processo -in cui stata pronunciata la sen,tenza favorevole passata in giudicato; e lo ha costantemente risolto (sent., 4 giugno 1969, n. 1970; sent., 31 marzo 1967, n. 1771; sent., 11 giugno 1965, n. 1190) nel senso che la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei debitori in solido pu˜ essere opposta al crediitore dagli altri cOIIlidebiitoirli, se :favorevole e non fondata su ragioni personali aál condebitore, ma solo quando ,gli a'1rtri condebitori, che di quella sentenza vogliano giovarsi, siano rimasti estranei al giudizio. I condebitori solidali, che abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, .sono, invece, soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei propri confronti nonch all'effi.cacia del giudicato medesimo; ci˜ in quanto la mancata impugnazione da parte ,di uno o di alcuni dei condebitori solidali -soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual' quello che deriva dalla solidarietˆ -determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, ancorch questa sia impugnata da altri condebitori e, nei riguardi di costoro, venga riformata o annullata. Ad analoga soluzione deve pervenirsi rispetto al diverso problema -che si presenta nel caso in esame -dell'estensibilitˆ degli effetti del giudicato .favorevole -formatosi nei confronti di alcuno dei con 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO debitori solidali in conseguenza della mancata proposizione dell'im pugnazione soltanto nei suoi riguardi, da parte del creditore -agli altri condebitori che .abbiano partecipato al giudizio e nei confronti dei quali il creditore abbia impugnato la sentenza sulla quale si formato, rispetto ad alcuno dei condebitori, il giudicato di cui essi intenderebbero giovarsi. Il principio fissato nel secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., deve, 'infatti, essere coordinato con i principi che disciplinano le impugna zioni nelle cause scindibili, nel cui ambito si collocano, in conformitˆ alla ácostante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le cause relative ad obbligazioni solidali. Dal carattel'e di litisconsorzio facoltativo che proprio, nelle cause scindibili, della pluralitˆ di parti dei rapporti processuali distinti e indipendenti, riuniti in un unico procedmento per ragioni di economia processuale, discende che la sentenza che definisce tale procedimento unica solo formalmente, ma consta, in realtˆ, di tante pronunce quante sono le cause con essa decise; e che il regime delle impugna zioni regolato autonomamente nei riguardi di ciascuna pronunzia, sicch, a norma dell'art. 332 cod. proc. civ., l'impugnazione pu˜ es sereá proposta dal creditore soccombente nei confronti di alcun0 o di a:1cuni ásoltmwo dei debiti so1iidali e -ováe l'impugnazione stessa sia preclusa, per effetto dcl deooriso del termine o per acquiescenza, nei confronti degli altri condebitori -la sentenza passa in giudicato nei riguardi di quest'ultimi. Tale giudicato -essendo compatibile con la scdndibilitˆ delle cause l'eventualitˆ che, rispetto .ai singoli rapporti riuniti in unico procedimento, si abbiano, nei diversi gradi del giudizio, sentenze di contenuto contrastante passate tutte in cosa giudicata -non preclude, peraltro, l'esame dell'impugnazione n di ostacolo alla riforma o all'annullamento della sentenza nei confronti di quei condebitori ri spetto ai quahl l'impugnazione stessa stata proposta dal creditore, con I.a conseguenza che costoro non ápossono giovarsene. In applicazione di tale principio -dovendo riconoscersi all'azione g1udmaria, piroposta, ai :setnJsi deiLl'.aTt. 29, terzo comma, del r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la decisione della Commissfone provinciale delle imposte che ha determinato il valore venale del bene oggetto del trasferimento, natura di mezzo ádi impugnazione -deve ritenersi che il giudicato formatosi, per effetto della mancata impugnazione nei loro confronti, nei riguardi di alcuno dei condebitori solidali di imposta non sia di ostacolo all'esercizio della detta azione ágiudiziaria nei .confronti degli altri -condebitori solidali, nei riguardi dei quali soltanto, ove l'impugnazione risulti fondata, la decisioneá della Commissione .provdnciale, potrˆ essere annullata. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul rinnovamento della cittˆ di Napoli e stabilendo che l'approvazione stessa deve contenere i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, all'art. 3, nel prevedere la agevolazione fiscale della áesenzione da ogni tassa sugli affari, ha esplicito riferimento, agli effetti della concessione di tale beneficio, agli atti degli enti pubblici Ç per la esecuzione È delle opere contemplate dall'art. 1. La stretta correlazione esistente tra le due norme mostra chiaramente che il beneficio fiscale risulta ispirato e determinato dalla rilevante, particolare utilitˆ sociale, áconnessa dal legislatore ai compiti svolti dagli impianti sportivi nel campo della educazione sportiva della giovent e ádel promovimento del relativo spirito agonistico, e dalla conseguente finalitˆ di incrementare lo sviluppo di queste importanti iniziative sociali. Nell'ambito di questa finalitˆ va, pertanto, interpretato il testo della norma dell'art. 3, agli effetti della individuazione degli atti ai quali applicabile il detto beneficio fiscale, e al riguardo deve rileval“Si che il riferimento d~gii atti alla esecuzione (Çatti degli enti pubblid per la esenzioneÈ) esprime, nel suo stesso significato letterale, un rapporto di collegamento strumentale necessario degli atti stessi con la esecuzione delle opere sportive, ossia di un rapporto che, in funzione della finalitˆ, di cui sopra, che la esecuzione stessa di queste áopere rivolta a realizzare, si risolve anche in un collegamento strumentale necessario con tale finalitˆ. In sostanza, mentre questo rapporto di collegamento strumentale sta ad indicare gli atti occorrenti, e, do, necessari, per la esecuzione delle opere, la :l“inalitˆ, per la quale stato previsto il beneficio fiscale e in funzione della quale tali atti assumono rilevanza agli effetti di questo beneficio, qualifica e caratterizza il senso nel quale deve essere inteso il termine Ç esecuzione È usato dalla norma, inducendo cos“, sul piano logico, a ritenere, fondatamente, che con questo termine si sia voluto far riferimento alla Çrealizzazione delle opereÈ, e, cio, alle opere finite e conseguite attraverso le operazioni previste dall'art. á 1 (attraverso la 1costruzione, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche) e non giˆ restringere dl suo significa~o alla sola fase materiale tecnica di tali operazioni; tanto pi che il detto termine, nel suo stesso significato letterale, si presenta ambivalente, ben potendo essere usato per esprimere sia l'uno che l'altro significato. Ne consegue che gli atti ádi mutuo, con i quali gli enti pubblici acquisiscono i finanziamenti che si rendono oggettivamente necessari per la costruzdone, l'acquisto, il restauro, l'adattamento e le modifiche di impianti sportivi e loro accessori, si collocano 'in un rapporto di oggettiva strumentalitˆ necessaria rispetto alla realizzazione di queste iniziative, e, do, in quel rapporto di strumentalitˆ che, nei termini della configurazione ad esso attribuito secondo la interpretazione della PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA norma dell'art. 3 so.pra illustrata, richiesto da tale norma per l'ap plicazione del beneficio fiscaále. Il diverso principio della esclusione di tali atti da questo beneficio risulta enunciato nella sentenza .n. 302 del 1952 di questa Corte Suprema, ma questo prinŽipio, al quale si richiama, in sostanza, la tesi della ricorrente Amministrazione, se pu˜ essere considerato valido con rifrimento a particolari situazioni di fatt0<,rispetto alle quali non certa la sussistenza del rapporto di necessaria strumentalitˆ oggettiva, di cui sopra, non pu˜, invece, áessere ritenuto tale in via generale. La ragione, per la quale, in base a questa decisione, gli atti di finanziamento sono stati esclusi dal beneficio fiscale, risiede, infatti, nella considera:llione che áí;>er questi atti, autonomi. e preparatori alla esecuzione, nOtU v' l!a garama della invariiabiliitˆ dell1a destiinazrone dei finanziamenti, mentre per quelli che afferiscono alla esecuzione ricorre, invece, un rapporto diretto che non consenta deviaziond rispetto alla esecuzione stessa; ossia in una ragione che, mentre ricollega, in via generaleá la applicabilitˆ di quel beneficio al rapporto di strumentalitˆ necessaria, diisconosce un tale rapporto per gli atti di finanziamento, sotto il profilo della carenza di efficienti garanzie alla invariabi! liJtˆ della [oro destinazione, e, quindi, sotto un profilo, che pooe semmai il problema di una rigorosa verifica, caso per caso, circa il contenuto e la áconsistenza di quel rapporto di strumentalitˆ, ma che non importa, in via di principio, una esclusione della compatibilitˆ di un tale rapporto. E', pertanto, evidente che una tale ragione ridimen. si!ona il .principie>, enunciate> irn tale deci!siooe, 11ílpe>rtandolo nell'ambito dei termini, sopra pur:itualizzati; sicch ben pu˜ dirsi che da questo stesso ambito scaturisce l'opposto principio della inclusione degli atti di mutuo, collegati da un nesso di strumentalitˆ oggettiva e necessaria alla realizzaz:ione degli impianti sportivi e loro accessori, tra quelli . ai quali applicabile ali sensi dell'art. 3 del citato r.d.l. n. 302 del 1939, il beneficio fiscale. _:__ (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1973, n. 907 -Pres. leardi Est. La Torre -P. M. Mililotti (.conf.) -Ministero delle Finanze ('avv. Stato Azzariti) c. Barl"ile. Imposta di fabbricazione -Oli minerali -Prescrizione -Frode -Nozione. (r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 19). Agli effetti dell'art. 19 del r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, per aversi frode deve sussistere una condotta (attiva od omissiva) del contri PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA un risultato illecito, a proprio vantaggio e in pregiudizio altrui. Talora questo concetto trova pieno riscontro nel linguaggio giuridico (cfr. ad es. l'art. 640 c.p.), che altre volte, invece, lo recerpisce con gradazioni di 1signii:l“~cato i.in cui fa ásp~cco o 1'iJ.lkeitˆ dei!. !l.'isuiltato conseguito (cft. ad es. l'art. 1344 e.e.) o il danno ad altri arráecato (cfr. ad es. gli ..art. 2901 e.e. e 67 legge fall.) o la mira dell'ingiusto profitto (cfr. ad es. l'art. 642 c.p.): ma, sempre, sul rpresupposto di un comportamento attuoso che, per le circostanze oggettive o per 1e concrete modalitˆ nelle quali si estrinseca, sia sicuro o presunto veicolo di un intento malizioso o ingannatorio, cui appunto si lega la qualifica di ÇfraudolentoÈ. Se, dunque, pu˜ convenirsi che la nozione gŽnerica di frode non richiede necessariamente le callide macchinazioni del tipico disegno truffaldino, pur vero che essa risulterebbe svuotata di contenuto senza quel quid pluris che, ridotto quanto si voglia, deve poter distinguere la frode dalla semrplice inosservanza di un precetto. E' questa la ragione che, di regola, impedisce di qualificare ipso ire fraudolenta la trasgressione a un dovere giuridico quando non sia accompagnata da maliziosi espedienti o almeno dalla volontˆ di trarre in inganno, in ci˜ consistendo l'essenza della frode quale risulta dal significato proprio della parola in armonia con l'esigenza logica della distinzione concettuale e con i principi giuridici che governano i rapporti sociali. Se ne ha conferma, oltre che nel campo penale, dove la medesima infrazione pu˜ dar luogo a un diverso titolo di reato in assenza o in pre1senza della :fu-ode (cfr. ad es. gli a:rtt. 3,55 e 3156 c.p.), anche nella specifica materia tributaria, dove pu˜ trarsi esempio dalle stesse norme cui si richiama la ricorrente Finanza. Contrariamente, infatti, a quanto si assume, non dato ricavare dal vigente sistema indici legislativti a conforto di un'asserita equirparazione tra Ç frode fiscale È e omessa denunzia del presupposto imponibile (che cosa ben diversa dall'occultamento): non a tal fine :conducente il richiamo all'art. 32 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (.sulle imposte dirette), pel'ch il maggior termine ádi un anno qui concesso all'ufficio per l'acertamento dei redditi non dichiarati discende da una esigenza pratica per nulla legata ad una presunta frode fiscale, della quale invece si parla nel successivo art. 252 con riferimento ad attivitˆ fraudolente che vanno ben oltre i fatti di omessa, incompleta o infedele dichiarazione (disciplinati a parte sotto gli artt. 342, 2;44, 245 e 2150 t.u.). Con pari certezza, poi, da escludere che la frode sia insita nel fatto stesso ádi iporre in essere compOirtamooti (a$one tributaria, come a torto si vorrebbe argomentare dall'art. 55 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (sulla finanza locale): tale norma riporta sotto i ácasi di frode il fatto di chi Çmediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al .pagamento della impostaÈ, quello dei trasporti di generi Ç fraudolentement sprovvisti di bolletta di accampa-á PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZ,A TRIBUTARIA che il passaggio della linea doganale di merci soggette a diritti di confine fa sorgere, in favore dello Stato, il diritto all'imposta ed, a carico dei soggetti passivi del rapporto tributario doganale, la obbligazione di pagare il tributo. Nell'ipotesi in cui la merce $ia spedita da una dogana all'altra (artt. 58 e ,59 della legge doganale), mancando ancora, Žll momento del passaggio della linea doganale, una dichiarazfone di destinazione doganale della merce importata al consumo interno, l'obbligazione di pagare i diritti di confine -sia che la fattispecie si configuri come un'ipotesi di obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, sia áche si ravvisi una fattispecie complessa a formazione progressiva -deve, per˜, essere ad~mpiuta solo nel momento in cuii ási verifica la destinazione della merce al áconsumo interno, mediante la corrispondente dichiarazione doganale presentata alla dogana di destinazione o attraverso il fatto cui la legge doganale attribuisce .effetti equivalenti, e, cio, la mancata presentazione della merce alla dogana di destinazdone nel -termine stabilito nella bolletta di cauzione rilasciata dalla dogana ádi partenza, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, e, quindi, anche se dovuta a perdita della merce dipendente da una ácausa non imputabile. In tale ipotesi, lungo termine e non anche a quelli che, come la Cassa Ri1spairmi e Depositi d1 Prato, esercitano il crediito oodmario, anche se autorizzati a w~Lg&e operazioni a medi:o e lungo termine. SenonchŽ fa questione deve rLtene!'ISi p!reclusa !in questa sede in quanto poggia su cirnostan.ze divel'se da queltle messe a base del mortivo del ricorso. Le memorre iillustraifiive consentite daN'arrt. 3,7s c . .p.c. non hanno, matti, alrtra :liU111zione che quella di chiari!l'e le '11agioni esposte a sostegno dei motivi enunciati nel ricorso e, quindi, :non consentiito proporre Ln esse mortivi nuovi e nuovi pirofili di diri.-iitto che, come neil.ila specie, richied:a([lJ() acce;Dtamenti di fartto non consenrt:iltii Ln questa sede di legittEJtˆ. -(Omissis). II (Omissis). -Con hl primo motivo del ir~corso ptr'IDcipaie, denu:nziando v:iotLazione e fa1sa appiliicazione delil'art. 1, commi primo e secondo, della [egge 27 foglio 1:962,á n. 12'28; omessa, msuff1ciente e contraddit PARTE I, SEZ. V, GIUR,ISPRUDENZA TRIBUTARIA toriia motivaziione su un punto decisivo della cOllltroverisiia (a:rt. 360, nn. 3 e 5 c.p.1c.), l'ammini,strazione fuanziiairia 1censura, sotto un duplice pro~ :llhlo, la sentenza dmpuginaita neLla prurte in cui ha :riitenuto che hl finanziamento nella specie icOllioossa dalla Cassa diJ dsparmto aill'ospedale realizzasse i!l requi!siito oggettivo della durata noo:i m:lletr1iooe aiJ tre anni, preteso dalla citata leg~e n. 1228 del 19i6:2, per l'ammissione al godimelilto dei!. trattamento fiscale di favore da essa previ!sto. In iprdmo Juogo; secondo il.a ricorn-elilte, la durata triennale quaUfiicall11te 111 finalilZiamento come (a lungo e medio termine e quindi) idoneo a godere del beneficio tributario si J."llierdisce all'investimento -e 1si identi:flioa nel periodo di rternpo il cui jJl cred!iJtoo-,e-finall1Ztato11e 1s1 priiva dello ¥ iirlrtero ¥ ammOllltare della somma prestaita (cio invieshlita), ponendola per altrettanto tempo a comple.ta disposizione del debdrtore-finanziato. Nelila previsdone della legge non compresa quindi una operazione in cui la ásomma e11ogata sia destinata a rientrare nelle 1caisse de1:1a banca, anche soltanito in parrite, priima del ibr.iea:m:io: orbene, proiprio questa evendenza, a igiiudiziio dell'ao:nmililiistrazilOllle, rk011reva nel 1casio, !Iliel quaile la 11estiituzione del capiita1e e degli mteressi 1comd!IlldaV1a a verifi!carat fm dal primo mese succeissivo alil.'operazione. Inoltre, ed a maggior ragione, prosegue \La irliooniente, hl be!Ili.efido fiscale eva nella specie áílhappliJcabiJJe .giacchŽ, a rtermini di contrartto, ila .somma mutuata dovievia esse11e oostirtuiita per l'intero soJrtanto dopo 25 mesi e ipuxe ;il pagamento degliii mteresisi eva ccmilempJ.aito come mteáriam. ente e:llfettuabile iprima del itrienniio, in quanto, essendo scailari, iJ. ;toro importo non 1si avvicinava neppáooe alla citfra 1che awrebbe reso necessarre le uLter~wt cessioni, per diieci m:Lliiond ciascuna, occorl'enti peir poritare l'estinziione del debiirto al di 1lˆ del bienniJO, ,si!cchŽ l'unico elemenrto che II'iima!Illeva fuod ed olitre il itr1ennffio era solrtanto J.a chiusura fu~le del conto. NŽ varrebbe obiettare che in rteoria li.a restituzione in :favore della cassa aV!1ebbe !Potuto essere dtf:llea:iita olitre ill tr.iennio, qualom non 'si fossero resi esi~bili li. crediti 1ceduti per ef:lleittuare i rimbmsi entro il Mmite di 10 milioni, poichŽ dl fattore decisivo per stabilire la dw-aita de1l'investimento dato dalla certezza del debiirtore di poter diisporxie de!l.Uia 1sornma accordatagli (per un iperiiodo determinato e peil' 1oonvemo dailil'impossibiililtˆ, ;per il crecittore, ¨ chiederne fa restttuzione prima della scadenza pattudrta. Nel :suo p1rimo aispertto '1a 1censuria drn:liondarta, 1non itrovando suffragio nella :Lettera e neilil:a ratio della lLegge la iiestr11Jti,va dnrteil'J;lireltazione proposta dailll.'am!!Ilmiist:riazionie, 1la quale, come ISi rd:l“erirto, eil.eva ad ele~ mento essenziale della fartttspecie legale la circostanza che, per contratto, La soonma sia destinata a xdma1I1ere :nJella dilsponibilttˆ del murtuartario, iper átutto il periodo mimmo di dumta, nel suo mtero ammonfare. fuveiro, non pu˜ argomentarsi m tal senso dlalla :llormulaziione testuale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'art. 1, comma 2,0, legge 27 luglio J9,62, n. 12.28, nel quate il riferimento rpUliltuale della duvata minima aHe ¥ operamon1 ¥ a scopo dt investimento lasc~ mtendeve chila:ramente come si sia avuto riguardo all'intero ctclo della vtceinda e1conomilca consiidea-ata, ricomprendendovi tutta la pendenza del irapporto, he, ovviameinte, si esauriisce, pur quarndo sia p:reviiista uina reistilt~ione rateale deB:a somma mutUJa1ta, soltanto a1l momento deil. sail.do :flmUie del oapttaLe e degli anrte111essi. NŽ li.a previJsione di Ulila restiltuzione parziailce anche durante il periiodo minimale, e~lude la ragjj\) Ille deil.la parrbicoliarie agevolazione, tributail1ia rp1reáviista dalla noirma in á ddlsoo1rso, posto che, per un '\11eir.so, !I'lesta egua1lmenrte riealLizzata l:a possibi. ilrl:tˆ peir l'impireisa finial!lZiiaáta di progirammar,e 1a propria aitrbivitˆ per il rtriiennio a veniJre 1sulla base di una sicura e precisa distribuzione lungo il corriispondenrte arco (miJnilmo) di itempo del pilano di ammortamento deil. finanzi1ametnto :dceávuto e 1che, per altro v1erso, paT1me!!lJtii consenrtita aill'ienrbe mutuante 11a elaborazilone di un ,corr.eLattvo piano di mveistimenti. SicchŽ pu˜ ¥concluderisi, conioirmemenrte a qua1nto, almeno per implicito, giˆ r 1itenuto da questa suprema Corte (ácass. 18 febbraio 1972, n. 439; Oass. 9 novemblie 1971, n. 3155; Cass. 14 ottobr'e 1971, n. 2;891; Cass. 9 ~ugJ.dio 1971, n. 2,191), che deV1e coinstderarst fiinanzdiamento a mediio o !lungo rbermine, agli eftietti del godimento del beneficio fiscale previsto daillla citata 11.egge n. 1228 deil 1962,, arniche quello dn cui sia pre'Visto che ilia restituzione deUa somma mutuarta possa in parte effetrtuarI'ISi entro il trieruniio. é per ailrtiro' indispensa:btle, e con ci˜ si passa al secondo profilo della censura, che pea-contratto il rapporto sia deistinato a non esaurilrsi entro il rtrienndo, che 'Cio nion .sta pvevista Ja estdn2liolll!e del mutuo, quanto a capttaile ed a inter,eissi, prima detl periodo mitnimo menzdonarto. Ma p~opiI1io in mgioine dehle esigenze, ail cui sodd:Lsfacimento, come si giˆ Voilsto, mtende ila pve1scrdizil0!1lle di tale requilsito di durata minima, neicessaria La (pirevˆisione conrtirattuaiLe dell~) soprav'V'ivenza di un rapporto non gdˆ ir.tdOl1Jto a mero dato :fhrmaile, a vuota appacr:-enZia, bens“ dotato aincwa di un V'ero ed autentico contenurto e:coinomtco. Ammettere infatti 1che vealLizzi la faittilspecie ,1eg,ale a!!lJche 1ia disc:Lp1ina negoziale, che sia rtalLe da consenti'l"e alla Batnca mutuante di ridurre p111ma del!la scadenza deil. rtr:Lennio :La propria esposizione a vailioci i!llimiltatamente prossimi a:l!lo zero, 'cosi da :renderiJJa puramente nomilnaile senza peraJMo etli'minairla dei tutrto ii.in. guLsa da rtenere a!!lJcora :llormalimerJJte aperto il rarp~ porto, 1significherebbe ilntevpretare Ja norma tin un senso, nel quale essa, con hl 1conseintd.it',e ila sostanziaLe elusione deil PiI1ecertJto dafo neil. medesimo momenito Jn cui fo pone, viene a neg~e se stessa. Orbene, nella specie, alLa luce della men legis cosi indi'V'ildu:ata e prre cisaita, il'accertamelillto compiuto dalila Corte di IneTiito cir1ca H concreto PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA regoilamooto negoziale posto in essere daJ.1le parti non suf:fildente al fine di decidere. Invero, ila Corte caitanese ha, s“, rtcoistruiito la volontˆ delle part:i. nel s:enso 1che, pur e1ssendo aihl:a banca consentito, a :far tempo dailla steissa erogazi10ne del fiooll1ZfameITT1to, di ár.ecupe~are la somma mutuata ailil' ospedale medianite rirtenute 1sulle !l'ette di spedat1ttˆ :l“ino a 10 miilioni a1l mese, twttaVlia era ailla stessa mib:Lto di :ria:nborsamsi mtemmente della soo:nma p11estata, con gli.i dnteressi, PQ"ima di un itermiine posto ail di lˆ deil triennio, ma norn ha aicc1ertarto (:arnche) se :fosse, o no, áprevdista una statuiz.ione negozáiaiLe (quaile, 1ad esempio, ila fissazruone irn rpiráeJ.ˆiervo mensile med.io, rappwtaito aJ.l'amm01I1tare comrpiLesivo del mutuo ripartito per hl numero dei mesi compll'1eso ne11'uLwaitr."ienilJ~ durata del !11aippo!l'to, rispetto al quatte dil 1supedore Limite dci 10 miilion.i :l“osse :ragghmgibiiLe solo ail fine di 1compensall'1e evientuali preiJ..tevi precedenti rimasti al di sotto de11La media data) aitta ad escludere che l'ente ftnarnziatOll'e, uthli:zzando il massimale moosi1e consentirtoglit, avesse Iíll porfleire di dduirre ad un valoll'e pU1ramente :nomirnaile (fino aJ. il:imtte della vailutazlí!Orne ¥nummo unoÈ) la 1sua esposizoone oredirtorila gran itempo ipl'.iana del1a scadenza deil triennio. . NŽ a rta[e carenza pu˜ sopperirsi con ila considerraz10II1e che nella raippll'esentaefone nego\ZJ:alie delle pam1J1 \l'ammontare moosiile delle rette di spedalliitˆ dncamerabile da[la banca 11.1-0n era c01I1tras1segn;ato dal predicato deihl:a oeiritezza, ornde bern potevano esse avere ten'L111lo presente che non 1sempire sarebbe stato raggiungi.iJbfile fil ¥ .terflto ¥ dei 10 mi1Uoni di ritenuta mooslílle. é ipa1ciftco, dtnvero, 1che in tema di agevolazdiOilli :fiiscaiLi devLegamento con hl precedemte negoziio di :llinanziiamento, e quindi deJ ¥tutto estraneo ail..La p~emsiione di cui al citato art. 6 deJla il:egge n. 908 dei 195-5. Questa Corte suprema, sulla base del principio secondo il quail.e possibile l'interpretazione eistensiva deJle norme che accordimo agevolazioni trii>butar[e, ail. fineá di oomprendere nel loro ambito >tutti i casi cui esse ¥si possono Tliferire secondo l'espressione 1etteraJe e ;La ratio legis (isent. n. 1614 deil. 29 maggiio 1971), ha ll1íltenuto, ¥íln :llattrnspecie leg.Lsláative analoghe a quelJa ora in d~scussdone, che per la conicess.ione di benefici suff~ciente, di fro!lllte a rprevLsioni non rj,gorosamente il:Lmiitate a determinarte e ben defmte oategoriie dii nego~i e di aitti, che esd!sta una semrplke relazdone di di.pendenza od un co11egamento strume!Ultaile ifrr'a l'atto agevolato e queilo rispetto al quale bíJsogna stabilire l'ammissibilitˆ o meno al godimento de¥l bene:f“icio (iin tali sensi, tra Je altre, Ca~s. 16 novembr áe 1970, n. 2418, e 3 arpriJe 1971, n. 944). ' Alla. st'.l'egua deiLle considerazioni che P'.l'ecedono sun.a portata della diisposimone di cuti aiLI'art. 6 deillla legge n. 908 del 1955 (la quale pre vede, peraJtro, che gl'istituti mutuanti devono corrispondere aH'erario, in 1sos1lituz:ione delle .tasse di ogni gener.e, una quota di abbonamenito an nuo caicoLata su ogni cento !Lire di oaptta.Le mutuato), deve concludersi. che dl ne,gozj,o del 28' maggdo 1962, tra le due ¥societˆ :dcorrernti e la Cassa di dsparrmio di T!ii1e¥sáte, quaJe tiito1a~e deihla gestione del fondo di rota zione costirtuito con ila legge n. 908 deJ 1955, l'li¥entra ne¥lJ'ambtto deJJe agevoJazi.oni conces¥se con la suindJ.caita disposh~ione. Re1sta aássorbito il.'u1ternmáe Rrofilo di ce¥nsuria relatdvo altla possibi litˆ di apI>Lkare aJ caiso Je dtsposizioni de1il.'ol'd1ne n. 380 de1l. 16 no.v.embre 1!;148 ádeJ G.M.A., fa.tte sa¥lve -1se pd favorevoli -dalla legge del. 1955. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1312 -Pres. Capo. raso -Est. Pajardi -P.M. Secco (diff.) -Miimstero deilile Finanze (avv. Stato GaJieani) c. Láa Mia11ca. Imp˜ste e tasse in genere -Imp˜ste indirette -Competenza delle Commissioni -Commissioni di val.tazione -Questioni di nullitˆ dell'accertamento -Sussiste. (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA bligato non partecipante del dsu1ta,to deJ. processo svolitosi tra H. fisco e il condebitore dli dmposta col'Pito dalla richiesta ftsoale. Anzi, tale inopponibilitˆ 1:1iguall'da sia i raippoirti tra il :liisco e fil condebitoil.'e di imposta non parteoi1painte, 1sia i Tla:pporti interni tra conidebitore chiamato daáI fiisco e condebiioráe pil.'eterme,sso. ALia luce di tali coinsLdera2lioni e di que:sta rklimensio:niata situaziione gh1irctdioa, aiHa base deil. :mpporr.to di imposta tra fL:sco e pi .condebitori ¥solidaU, non .pu˜ non perven.iirsi alla ullterrdor.e. conseguenza che, come iil credito(fe di diritto comune pu˜ rivolgerisi liberamente a tutti o solta:ruto alcuni o infine ad uno solo dei suoi debiitori soJ.d:daiLi fu-a foro, oos“ il fisco non ha l'obbU.go, quranto meno ai finii delila Vla!liditˆ deil.l'aocertamento, di tradurre dn conc¥reto la sua gen&i!Ca 1potestˆ di áImposizione nei confronti ádi tutti i soggetti che in posi2lione passiVla patl'tectpano a1l:a situaz:ione ne11a quaile si innesta n ra1pporito ádi d!mposta. Tale áoondusione pu˜ non crtusciire deil tutto appa g.ante, se 1si tiene conto della pa relativamente a cdlui che agisce ovvero si estendono anche agld altri compro-; prietari (n. 4). CONCESSIONI Concessioni di pubblico servizio di traspQll'to -Linee automobilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari-inutilizzabili -Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, art. l; t.u. 9 maggio 1912 n. 1447, art. 186). Se con 1a norma che attrilbuisce aUa oompetenm regionale le linee automobillistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tran¥ viarie e ferrov.i.ru:-ie in concessione, devonro ritenersi trasferite alle Regioni soltanto li.e funzioni attinenti alla d!iscip'.linra del servizio automobilistico, ovvero anche i poteri reliaitivd al druritto alla devolu:zJione dei beni ferroviaTi non pi utilizzaibili (n. 116). CONCESSIONI .AMMINISTRATIVE Depositi otii minerali, stazioni di servizio e apparecchi ádi distribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, 'n. 4, art. 6). Se '1a sospensione delila licenza di ,esercizio, di cui all'art. 3 d.J.. 5 maig gtio 1957, lll. 271, convett'lfJLto ll]ei!J1a le.gge 2 lugllio 1957, n. 474, per [ depositi di ollil miillell'ali, per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzionre automatica, IPOSsa 'etSSea:'e disposta soltalil'flo nci ooo::tifT.omi di colui a orurico del quale sia .giˆ pendente procedimento 'Penale per le vio1a~oni, costi tuenti delitto, previste dal citato d.L n. 271 del 1957, ovvero sia slifficrenrte la sola denuncia per tali violia:zJiond (n. 117). Se la .sospensione delila Licenza di 'esercizio di cui rul'art. 3 d.[1 5 mag gio 1957, n. 271, oonvertiito \in 1eggie 2 ll.ugMo 1957, n. 474, per i depositi dd olii mineriali, per le stazioni di servdzio e gli apparecchd. di distribuzione automatica, debba essere !limitata al termme massimo di un mese stabi lito daLl'art. 6 dellla iLegge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero debba essere com misurata alla durata del rprocedimenrto penrale in pendenza del quale essa sia statˆ di.sposta (n. 117). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO peculiJari finiaJlitˆ di quest'ultima, qualora si tratti di teirrieni improduttivi destinati a11.'impianto di Linee ferroviarie e loro accessori e dipendenze, sia dovuta li.a corresponsione del ca:tlJOne di cui all'art. 1 del r.d. 18 novembre l.923, n. 2440 sulll'ammi.nistrazJione del patrimondo e sulla contabilitˆ generale deL1o Stato ovvero non sia dovuto alcun compenso ai sensi degli articoli 227 e 228 diehla liegge 20 marzo 1865, n. 2248 ailJl. F sui larvoll'i pubblici (n. 260). Servit miiitari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo -Titotaritˆ. (t. 8 marzo 1968 n. 180, art. 1; i. 20 dicembre 1932 n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, art. 15). Se, qualora l'immobifile colpito da servit militari siia gravato da usufrutto, ['indennizzo per il.'imposizione debba essere corrisposto al proprietario ovvero all'usufruttuario (n. 261). DIFESA DELLO STATO Istituti Statali per l'istruzione professionale -Rappresentanza e assistenza in giudizio -Avvocatura dello Stato (art. 9 r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038). Se l'Avvocatura dellJO Staroo ai sen.SIí dell'art. 9 del r.d.l. 21 settembre 1933 n. 2038 possa assumere da. patrocinio degili Istituti Staitali per l'istruzione párodiessionale (n. 27). EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE Alloggi economici e popolari -Dipendente postale -Collocamento in pensione e morte -Congiunti lasciati nel godimento -Diritto alla ce11sione in proprietˆ. (T.u. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, artt. 10 e 25 lett. b; l. 27 aprile 1962 n. 231 ,art. 7, 2¡ comma). Se siano da ritenere titoliari del dd.ritto ial1a cessione in proprietˆ di un alloggio economico 1e popolare costruito per i dipendenti postali i congiuDJti. delil.'ex dipendente che, dopo il suo oofilocamento in !)Ûnsione e dopo la. sua morte,"eratii.V'e edili.zie ammesse a contributo statale e sottoposte a liquidazione amministrativa, la spesa per il compenso al corruntssario liquidatore debba restiwe a cax1ko dell'attivo realizzato nella procedura (n. 137). Con qua!li criteri vada ildquidlato il compenso al commissario liquidatore di societˆ cooperatiV'e .edilJiz,ie ammesse a contributo statale e se possano esseve ricoilJOsciute, oltre al compenso ásuddetto, le indennitˆ previste dall'art. 128 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 per i commissari governativi di societˆ cooperative edilizie in gestione straordinaria (n. 137). FERROVIE Concessioni di pubblico servizio di trasporto -Linee autom-0bilistiche sostitutive di linee ferroviarie -Trasferimento alle Regioni -Diritto alla devoluzione di beni ferroviari inutilizzabili -Spettanza. (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 186). Se con la norma che attribuisce alla competenza l"egion:ale le linee automobilistiche di servizio pubblico, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviM"ie in ooncessiOil!e, devono ritenersi tvasferite alle Regioni soiltanto l:e funzioni attinenti alila disciplina del servizio automobilistico, ovváero áanche i poteri reLativi al diritto alla devoluzione dei beni ferroviari non pi utilizzabili (n. 429). Ferrovie dello Stato -Ec'cessivo affollamento dei treni -Danni -Responsabilitˆ. (R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. in i. 4 aprile 1935, n. 911, art. 13 parag. 4). Se l'Azienda ferroviaria possa essere ritenuta responsabile di fatti dannosi lamentati da viiaggiatori in dipendenza dell'eccessiv9 affollamento dei trieni (n. 430). IDROCARBURI Depositi olii minerali, stazioni di servizio e apparecchi di ádistribuzione automatica -Licenza di esercizio -Sospensione per procedimento penale -Durata. (D.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 3; l. 2 luglio 1957, n. 474; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 6). Se la sospensione della licenzia dii eserci2lio, di cui aill'art. 3 d.1. 5 ma1ggio 1957, n. 271, oonverlito nella legge 2 lugld.o 1957, n. 474, per i depositi dli oLii mdneraili, iper 1e stazioni dli serviz,io e gli apparecchi di distribuzfone RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aiutomatica, possa esset1e ddspo:Sta so!l1lan:to nied. eonrfronti di colui a carico del quaile sia ~ˆ pendente procedimenrto penale per le violaziOtni, costituenti delitto, previiste da[ citato d11. n. 271 del 1957, o\TV!erio sia sufficiente la sola denumcia per tali vd:olaziood (n. 7). , Se la ,sospensione dellia licenza cli esercizdo, dd ácui all'art. 3 d.I. 5 maggio 1957, n. 271, convertito neffila legge 2 J.ug11Jio 1957, n. 474, per i depositi di olii mli.neralli, ipa-1e stazioni dd serrv:iziiio e gli aippareccl:rl cli distribuzione automatiratassa per ritardato od omesso pagamento della imposta di registro sui contraittd pluri!enniaili dd locazione, prevista diall'iarrt. 5 della PARTE II, CONSULTAZIONI 1. 29 dicembre 1962, n. 1744, possa ,applicarsi anche quando l'imposta, giˆ per,cetta p& i!l primo 1aJlli!lJO :aM'áatto della il'egi.Strazione del contratto di locazione, sia stata riliquidata dall'Ufficio in ~sura inferiOfre o per lo meno uguale a quella dovuta per tutta la durata della locazione, in quanto rapportata alla rendita catastale e non pd a:l ,canone annuo (n. 390). Decisione Commissione Provinciale di valutazione -Impugnativa innanzi l'A.G.O. -Termine -Sospensione feriale -Applicabilitd. (R.d 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; 3-0 comma. -L. 7 ottobre 1969, n. 742). Se a:l termine semestrale di cui aN'art. 146 della \Legge di registro, stabilito per la impugnativa inniatl2lí l'A.G.0. deliLe decdsioni delle Commissioni tributarie si applichi la sosipensiooe feriale di ácui ahla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ,ariche nell caso che ási tl'atti di impugnativa di una decisione della C'ommissi~ Provinciale di mutazione ai sensi dell'art. 29, 3¡ oomma, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 391). Edilizia -Agevolazioni -Acquisto aree fabbricabili -áRapporto area coperta -Area scaperta -Prescrizioni urbanistiche -Ius superveniens -Applicazione retroattiva. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. con mod. in l. 8 agosto 1972, n. 461, art. 2). Se i benefici tributari in materia di imposta di registro ed ipotecaria, applicabili -in virt de!Ll'art. 6 ter legge 7 febbrao 1968 n. 26 e nei Comuni dotati di piano regoLatore o di prog“r'amma di fabbricazione all'acquisto deH'intera area necessada a reallizziare i volumi fabbricabm stabiliti dalle n(){["ffie e l)['escrizioni urbanistiche per le zone residenziaM, siano applicabili anche agM atti stipullia.1li prima deM'entrata in vigore della legge suddetta e quruom, a que1la data, la costruzione fosse stata ultimata (n. 392). Privilegio ex art. 97 L.O.R. -Termine di sercizio -Natura -Decorrenza Prolungamento per accertamenti tributari protratti. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 97). Se il termine entro cui, ai sensi de(Jl'art. 97 della legge di registro, pu˜ essere fatto valere daill'Anmliniistrazione delle Finanze il privillegio sug1i immobili cui l'imposta si ril“erisce abbia natura di teri:nine di decadenza (n. 393). Se il teri:nine entro cui, ai sensi dell'art. 97 dellia !legge di registro, pu˜ essere fatto valere dalll'Amministrazione delle Finan~e il privilegio sugli immobili cui J.a imposta si riferisce deCOfrra, senza possibilitˆ di proilungamento, dalla data di registr>azione dell'atto tassato anche nei casi di obiettiva iprotraz:ione degli accertamenti tributari olltre il termine stesso (n. 393). Societˆ -Concntrazione mediante apporti -Agevolazione -Revoca -Libertˆ di concorrenza -Violazione -Pena pecuniaria. (L. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1 lett. c., 3 u.c.). Se, ove siano ,s!Jate áerrOllJeamente concesse J.e ag,evolaz:ioni tributarie stabilite in materie di imposta di registro per le concentrazioni di aziende PARTE II, CONSULTAZIONI plica sull'ammootarre dei crediti, siano o no fruttiferi, debba essere appliicato ad ovediti costituiti da un notevolie numero di effetti cambiari con scadenza a il.ungo termine, o se sia possibile differire il pagamento della i~osta successoria aille singolle scadenze delle cambiali ovvero se sia possibile stabiliirne l'ammont!ll"e iin base 1al vruore attuale delle cambiali medesime (n. 80). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Regione Si.ciliana -Opere di bonifica di competenza regionale -Concessione per la costruzione -Consorzio di bonifica -Appalto -IGE ooi corrispenttivi -Rivalsa. (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, 3¡ c.; l. 24 giugno 1929, n. 1137, art. 2). Se il Consorzio concessionario deiJ.la costruzione di U!Il'opera di bonifica, dii competenza della Regione siciliana, sia tenuto a rivalere l'aippalta: tore .dell'I.G.E. da questi pagata sui corrispettivi dell'appalto stipulato per la costruzione delil'opera (n. 144). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Imposta fabbricazione -Giacenze di alcool e prodotti alcoolici -Contrassegno di Stato -Accertamenti in base a decreto legge -Mancata conversione -Regolamentazione dei. rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, art. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; Cost. art. 77, 3¡ c.). Se possano ritenell.'sd vialidi 'ed efficaci gli aitti di accertamento della differenm di imposta dii fabbricaziJOne per le giacenze di alcool ed altri prodotti alcolici liberi da imposta, nonch delle differenze di prezzo sui contrassegni di Stato, 1emessi sulla base di decI"eto legge non convertito, dopo la scadenza deii termini per la conversione e qualora con legge ordinaria successhna siano ástati dichiarati validi g(li atti e provviedimentd adottati e sia startia conJferita efficacia ai :l'!apporli giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge (n. 10). IMPOSTE E TASSE Imposta complementare -Reddito imponibile -Debiti tributari -Detrazione -Condizioni -Fondamento. (R.d. 30 dicembre 1923, n. 3064, art. 8 n. 2; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, I¡ c., lett. b); l. 4 dicembre 1962 n. 1682, art. 5). Se, ai sensi del primo comma, lettera b) de>ll'art. 136 del t.u. sulle !imposte dirette, quat1e sostituito con l'art. 5 delJia 1. 4 dicembre 1962, n. 1682, dal reddito áoomrp11essivo assog~ettabilie alil'imposta comp1emenillare, possano portarsi illn det:l'!azione sofo le pres1Jazloni tributaTie divenute debito effettivo del contribuente ed áesigJbiili nell"anno in cui prodotto il veddiito assog~ettabill!e al!l'.imposta stessa, ovvero !Le imposte afferenti i PARTE II, CONSULTAZIONI lNVALIDI DEL LAVORO Collocamento obbligatorio -Commissione provinciale -Provvedimenti Impugnabilitˆ. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17). Se i iprovvedimenti delilia Commd:ssione' provinciale per il ooNocmnerito obb1igatord.o siano impugnabfild. in vfa gerarchica ovvero siano dlelfinitivi (n. 82). INVALIDI DI GUERRA Collocamento obbUgatorio -Commissione provinciale -Provvedimenti Impugnabilitˆ. (L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 16 e 17). Se i provvedimenti P,eilllla Oommiissione provinciale per d1 collocamento obbliigatorLo siano impugn,abfild mviia ~archica ovvero siano definitiVli (n. 31). LEGGI E DECRETI Imposta fabbricazione -Giacenze di alcool e prodotti alcoolici -Contrassegno di Stato -Accertamenti in base a decreto legge -Mancata conversione -Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti. (D.l. 27 agosto 1970, n. 621, artt. 11, 14; l. 18 dicembre 1970, n. 1035; CoiM;. art. 77, á 30 c.). Se posSJa1no :ritenier:si validii ed efficaci. gli atti dd acicertameílltO della differenza dii imposta dii fabbricazione per 1e giacenze di alcool ed alltri prodotti alcoolici. liberi da imposta, 1nonch deille diffooe~e di prezzo sui contrassegni di 1Stato, emessi suLla base di d.1. nion conV1ertito, dopo la scadnza dei termini per Laá oonV1ersione e qualora con legge ordinaria successiva siano stati dichiairati valddi gli atti áe provvedimenti adottati e sia stata oonfeiriita 1efmoacia ad raprporti giuridici sorti suLla base del predetto decreto legge (n. 18). MUTUO Territori montani -Aziende di trasformazione di materie prime -Mutui agevolati per l'impianto e lo sviluppo -Spesa di acquisto del terreno. (L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 2, 10 comma). ¥ Se, 1ai fini defila concssione dei mutui agevolati per l'dmpdanto e ilo sviluppo di 1aziende tirasformatri:ci di mateirie pvime prodotte nei territori montani, previsti dall'art. 2, 10 comma, della 1. 25 luglio 1952, n. 991, possa tenersi conto anche del!la spesa 00001'\l'ente .peir il.'acquisto del teir-á reno sul quale l'opificio stato costlr1:,l'ito (n. -11). á OPERE PUBBLICHE Costruzione di edifici scolastici con il sistema della prefabbricazione -Revisionabilitˆ dei prezzi. (L. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 4). Se i contratti per llia for.mitura e posa in opeira deUe costruzioni di eˆdliziia scolastica pvefabbrioota (previsti dalla !Legge n. 47 del 1963) siano esclusi dal benefici.o defliLa revisione dei iprezzi (n. 103). PARTE II, CONSULTAZIONI delle persone addette a servizi dli !riassetto 'e puLizia dei J.ocalli, che prestano La loro opera dietro oonrispettivo in danaro o in natura alle dipen,denze di uno o pi datori di lavoro, per finalditˆ diverse dal funzionamento de1la vita famUial'e, siano applicabili al1e persone che, estranee all'Amm.ne, SV'Ollgon:o servizi di pulizia nei locali dell'Amm.ne stessa (n. 98). Personale statale non di ruolo -Contributi assicurativi -Tardivo versamento -Interessi -Decorrenza. (R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53). Se, in caso di ~divo versamento di contrdbuti INPS per il personale non di ruolo, in servizio presso ~ uffici ástatali, il pagamento de~ interessi di mClll'a, di cui all'art. 53 del :r.d.1. 4 ottobre 1935, n 1827, sia dovuto daill'Amministrazione dello Stato SOILo da quando :risulti autorizzata la spesa per i contributi. stessi ed 'emesso fil :l'elativo ordine dli pagamento (n. 99). PREZZI Contratti di fornitura -Revisione prezzi -Riferimento alle variazioni ufficiali C.I.P. -;Delega del C.I.P. ai Comitati Provinciali -Applicabilitd della clausola. á Se La Cl1ausoLa ádi revisione dei prezzi inserita dn contratti di fo:rnitura, secondo La quale i rprezzd sono soggetti a l'evisione soltanto per variazioni di prezzi ufficiali del listino C.I.P. (Comitato Interministeriale Prezzi) possa trovare applicazdone nelil.'i:potesi in cui iiJ. C.I.P. áabbia, con suo provvedimento, stabilito che i prezzi di consumo a domicilio dell 0c1i1ente siano determinati dai Coonitati ProvinciaM Prezzi (n. 73). REATO MILITARE Energia nucleare -Impiego per scopi militari -Segreto -Obbligo di denuncia. (L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3 -R.d. 11 luglio 1941, n. 1161). Se gli organi dell'Amministrazione deilila Ddfesa siano tenlllti alál'obbligo del segreto in merito áaill'impiego delll'¥energia nucleare a soop-i militari e debba pertanto escludersi a caxico degli stessi l'obbligo della denuncia di cui all'art. 3 delLa Jiegge 31 dicembre 1962, n. 1860 (n. 4). REGIONE SARDA Enti istituiti dallo Stato -Credito Industriale Sardo Modifiche statutarie Legge Regionale -Ammissibilitd. (L. Reg. sarda 2 ottobre 1971, n. 77; l. 11 aprile 1953, n. 298). Se una Regione (nella specie quella Sarda) possa legittimametllte legi: llexare, apportando modifiche statutarie, sull'Olt'ganizzazione di un ente (nella specie, riconferma degli ammirnstriatori ed i sindaci del Credito IndustriaJie Sardo) istituito da.tl.Lo Stato e 1J:1etto da statuto aq;iprovato dailil.o Stato (n. 1). PARTE II, CONSULTAZIONI 133 data daJ. 1 aprHe 1972, in base all'iart. 13, i1ett. b) deil. d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, aJ1e Regioni, nell'espletamento delle funzioni delegate, sia da ritenere att.irdbui,ta anche una competenza propria, a1 sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. 8/1972, per quanto conOOJ:IIle le espropriazioni necessarie, ivi compresa 1a determinazdone amministrativa della indennitˆ di esproprdo (n. 198). Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario -Impegno di spesa precedente -Conseguenza (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10). Se la definizione dei Pil'Ocedimentd ammini,strativi, che abbtano comportato l'assunzone di impegnli di spesa prima del trasferimento delle funziond ail.le Regioini a sta,tuto ordinardo, sia rdmasta di competenza delilo Stato (n. 198). Trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario -Edilizia antisismica -Polizia delle acque in relazione ai corsi classificati nella terza aategoria. (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2 lett. e) e 8 lett. f) -Cost .art. 117). Se l'edilizia antisdsinlica rientil'i fra le materde traisfe:ci.te daJil.e funz.ioni. statali aJ1e RegiOIIli a statuto ordinario a1 sensi del d.P.R. 15 g:ennafo 1972, n. 8 (n.199). Se le aittribuziioni di po1izda deilaJe acque relative ai torrenti classificati nella terza catej;IOil'ia l"i-entrdino tra Le materie trasiferiite dalle funzdonli statali alle Regio!ll!i a statuto ordinarfo ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (n. 199). RESPONSABILITË CIVILE Amministrazione della Difesa Energia nucleare -Impiego per scopi militari -Incidenti nucleari -Risarcimento (L. 31 dicembre 1962, n. 1860). Se ,gli obblighi preWsti neil.1la legg,e 31 dicembre 1962, n. 1860, dire1tti a g1ar1antdrie con adeguata copertura finanzia.rii.a il dsarcimento del danno derivante da incidenti nucleari siano applicabili ned confronti deLl'Ammi.nistiiazione della Difesa in l'elazione agld impii.anti da essa gestiti nei quaJi l'energia nuc!Leare impdegata per scopi militari (n. 264). Amministrazione dello Stato -Attivitˆ legittima -Indennizzo -Valutazione -Danno imprevedibile. Se, nella ipoteSJi. di responsabilitˆ della P.A. per attivitˆ Legdttlima (nelila specie: dannli causati neil. cmso di esercitazioni miilitall'li), ne!lla va'IUtazione della indennitˆ dovuta al proprieátario danneggfato siano da ricomp11endere anche i danni del tutto imprevedibili aJ.l'atto della esplfoazdone dell'attivitˆ medesima (n. 265). 14 PARTE II, CONSULTAZIONI sentato domanda di ripristino anterformente a1l'entrata in vigore dehla !l.eggie 13 lugLio 1966, IIl. 910 -il comproprietario che tale domanda abbda pl.'eseml1lato debba reiterairla, per poter esegUIíre i 1avori, riscuotere d~ contributo statailie e contrarre ill mutuo, entro dJl termine trimestrale pl'evdsto dall'art. 9 deLla citata legge n. 910/66 (n. 23). Piani di ricostruzione -Durata -Occupazioni d'urgenza -Efficacia. -(L. 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 1, 30 comma; l. 13 luglio 1966, n. 610, art. 22 u.c.; l. 27 ottobre 1951, n. 1402; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20). Se i!l decreto prefettizio di occupazione d'urgenzia dei fondi occoc;renti per l'attuazione di lavori prevdsti dai pianti di rioostrumone perda efficacia ove l'occupazione no11r segua ,entro tr mesi dal.da emalilaziione del decreto (n. 22). Se l'efficiaci1a dei piaillí di ricostruzione di Comuni tenuti ad adottare il :pialllo [1ego1aitore gel!lerale, pera.!Ltro non ai!lJC'()['a ap:provato, sia cessata a1la data del 31 dicembre 1970 ovvero perduri sino ~la data di entrata in vigore del piano lt'egolaitore (n. 22). RISCOSSIONE Esecuzione fiscale -Convenzione con terzi per la vendita dei beni pignorati. (T.u. 14 aprile 1910, n. 63). Se agli Istituti Vendite GiudiziariLe, per effetto di convenzione intervenuta in tal 1senso tra l'Amrnini,strazione fina.n:Haria. e l'!,stituto Fiduciairio Realizza -I.F.I.R., possa esserie aUribuito ill poterie, d:n sede di esecuzione fiscale promossa. per il recupero di imposte indilrette (nella specie, ca.noni tel1evisivi o l'adiofonici), di proceder1e all'aggiiudicazilooe dei beni esecutati, a111a riscossione di somme con effetto Liberatodo per il debitore (n. 17). S'ERVITU' Servit militari -Immobile gravato di usufrutto -Indennizzo -Titolaritˆ. (L. 8 marzo 1968, n. 180, art. 1; l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggio 1936, n. 1388, art. 15). Se, qu1JJLora 'l'immobile colpito da servdt mi1itari sia gravato da usufrutto, l'indennizzo per l'imposizione debba ,essere corrisposto al proprieta. cio ovvero aWusufruttuario (n. 54).