ANNO XXV-N. l GENNAIO -FEBBRAIO 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 ABBONAMENTI A.NNo L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ............... 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219013) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. Con questo numero la Rassegna dell'Avvocatura dello Sta to compie i venticinque anni dalla sua istituzione. Sorse nel 1948 con la finalit di costituire un importante strumento di coesione degli s1forzi comuni tendenti ad assicurare il perfezionamento tecnico del nostro Istituto e la migliore preparazione professionale degli Avvocati dello Stato. Nella prima fase della sua vita il periodico, anche se in edizione ridotta, costituiva un rendiconto mensile di informa zioni ed esPerienze al fine di provocare critiche, osservazioni, pro poste, cos da diventare una forza viva, continuamente operante nella nostra organizzazione; una guida per un miglior orienta mento nella scelta e nella utilizzazione delle tesi difensive, ridu cendo al minimo la dispersione di energie causata dalla necessit; di ricerche individuali. La Rassegna pubblicava, infatti, solo alcune sentenze di particolare importanza per la difesa degli interessi fondamentali dell'Amministrazione dello Stato, con note di commento che tendevano a far conoscere le nostre tesi, con l'opportunit di meditare e riconsiderare il lavoro compiuto ed esporre l'orienta. mento per l'avvenire a quanti, per impegni pubblici e forensi, si interessavano all'attivit della difesa dell'Amministrazione pubblica. Nella seconda fase la Rassegna ha assunto una nuova veste, cui si accompagnata una riorganizzazione redazionale con la costituzione di un corpo di redattori, composto di colleghi, a cia scuno dei quali affidata la cura di una rubrica. Questa specifica assunzione di responsabilit ha reso pi age vole il conseguimento dei fini della Rassegna, che restarono inal terati nella loro essenza, ed ha stimolato, rendendola pi orga nica e sistematica, la collaborazione di tutti i colleghi, come pu rilevmsi dai numerosi articoli e note di commento, in ciascun anno pubblicati. Ha reso, altres, possibile una pi organica e completa pubblicazione di tutte le pronuncie della Corte Costi tuzionale e della Corte di Cassazione, e delle pi importanti pronuncie dei giudici di merito, che riguardano l'Amministra- zione dello Stato, con rassegne di giurisprudenza. Il bilancio di questi venticinque anni pu, quindi, ritenersi. positivo: La possibilit di far conoscere le nostre tesi ha conseguito utili risultati, sviluppando, in sede dottrinale e giurisprudenziale, un utile dibattito. Da questo numero, il periodico, in collegamento col cervello elettronico, ha istituito una rubrica delle questioni, di particolare interesse per la loro novit o per la loro importanza, che si agitano dinanzi la magis.tratura, al fine di sollecitare su di esse un dibattito nella stessa Rassegna, che attraverso l'attivit dei colleghi corrispondenti, potr realizzare un pi continuo e utile collegamento con le Avvocature distrettuali. INDICE Parte prima: GIUiRl5PRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pog. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Benedetto Baccari) 121 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci) CIVILE (a cura del/'avv. Pie I34 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del1' avv. Ugo Gargiulo) . 164 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) 193 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . 277 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) 289 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI pag. LEGISLAZIONE 3 INDICE BIBLIOGRAFICO 16 CONSULTAZIONI 17 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NORI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARruzzo, Brescia; Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABiso, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; limberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia ARTICOLI, NOTE. OSSERVAZIONI, QUESTIONI ALBISINNI G., Brevi osservazioni sul provvedimento emesso ai sensi dell'art. 21 della legge 1 giugno 1939 n. 1809 . . . pag. 148 GIOVANNINI G., L'orientamento della giurisprudenza in tema di avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito . . . . 165 MARIUZzo F., Il controllo autoritativo dei prezzi: attualit di una disciplina contingente . . . , . . . . . . . . . . . . . 177 Russo G. O., Nuovi spunti in tema di validit dell'impu.gnazione a nome della parte defunta o divenuta incapace dopo la pubblicazione della sentenza . . . . . . . . . . . . . . 134 SALTINI M., Sulla applicabilit del termine stabilito nell'art. 34 legge 8 giugno 1936 n. 1231 alle decisioni della Commissione Centrale in materia di imposte indirette . . . . . 193 'I'AMmzzo R., Sul procedimento dei contratti della P. A.: i vizi di forma . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 181 TAM1ozzo R., La dispensa dal servizio per infermit nella giurisprudenza del Consiglio di Stato . . . . . . . . . . . 190 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' -Danni provocati a fondi privati dall'esecuzione di opere di bonifica -Proponibilit dell'azione giudiziaria dei proprietari contro la P.A. esclusivamente sotto il profilo della richiesta di indennizzo ex art. 46 I. 25 giugno 1865, n. 2359 -Differenza tra indennit e risarcimento del danno, 280. -Espropriazione di fondo privato occorrente per la costruzione di un acquedotto -Dichiarazione di pubblica utilit dell'opera derivante ex lege dalla approvazione del relativo progetto da parte della Cassa per il Mezzogiorno Necessit della contestuale prefissione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati le espropriazioni ed i lavori -Sussiste -Illegittimit della deliberazione del C. di A. della Cassa per il Mezzogiorno d'approvazione del progetto senza prefissione ab initio dei termini ex art. 13 1. 25 giugno 1865, n. 2359 -Sussiste -Sanabilit del vizio con atto successivo -Esclusione, 287. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Appalto a misura -Riserva dell'appaltatore per rettifica di prezzi unitari di elenco che si assumono erroneamente calcolati -Improponibilit -Sussiste -Errore di calcolo -Esclusione -Necessit di azione di annullamento del contratto per vizio del consenso Sussiste, 277. -Appalto di opere pubbliche -Appalto a misura -Tariffa dei prezzi unitari per categorie di lavoro -Determinazione del contenuto di ciascuna voce della tariffa -Questione di interpretazione contrattuale -Rilevanza degli elementi risultanti dalle analisi dei prezzi e dalle stime di progetto -Esclusione, 277. ATTO AMMINISTRATIVO -Motivazione -Pluralit di motivi interdipendenti tra loro -Inconsistenza di uno dei motivi Illegittimit, 179. -Norme applicabili -Sono quelle vigenti non alla data di presentazione della domanda, bens alla data di emanazione del provvedimento, 180. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Agricoltura e foreste -Enti di sviluppo -Assegnazione delle terre di riforma -Natura e contenuto dei rapporti con l'assegnatario, 121. -Danni di guerra -Indennizzo Cittadino italiano danneggiato da atti ablativi delle potenze nemiche -Diritto soggetivo all'indennizzo -Esclusione -Giurisdizione del Consiglio di Stato, 129. -Imposte e tasse in genere -Estimazione semplice -Concetto, 130. -Ordinamento giudiziario -Atti del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti la convalida della elezione dei suoi componenti -Sindacato dell'Autorit giudiziaria ordinaria -Ammissibilit, 128. -Riscossione esattoriale a carico di Enti di riforma fondiaria -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste, 179. COMUNE -Controlli -Nomina di commissario per impossibilit di funzionamento dell'amministrazione comunale -Competenza dello Stato, 30. INDICE IX CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Dfatributori di carburante -Autorizzazione a nuovo impianto Titolare di impanto preesistente sulla stessa strada -Interesse alla impugnativa -Sussiste, 180. -Distributori di carburante -Decreti prefettizi -Definitivit, 180. CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO -Contratti della P. A. -Gara -In genere -Offerte -Prescrizione di una data forma -Inosservanza Esclusione delle offerte fatte in forma diversa -Non sempre necessaria, con nota di R. TAMiozzo, 181. -Contratti della P. A. -Gara -In genere -Offerte -Prescrizione di una data forma -Inosservanza -Offerta di compenso globale anzich in percentuale -Ammissibilit, con nota di R. TAMIOZZO, 181. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Atti normativi di esistenza e valore incerti -Privilegi aragonesi -Inammissibilit della questione, 60. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Estensione di ufficio della questione oltre i limiti dell'ordinanza di rinvio -Inammissibilit, 74. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Questione meramente eventuale -Inammissibilit per irrilevanza, 40. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Questione sollevata da giudice privo di poteri decisori -Inammissibilit per irrilevanza, 66. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Questione sollevata dopo regolamento di giurisdizione -Inammissibilit, 119. Giudizi di legittimit costituzionate in via incidentale -Ufficio circoscrizionale elettorale -Mancanza della qualit di giudice Inammissibilit della questione, 106. -Giudizi di legittimit costituzionale in via principale -Ricorso dello Stato avverso leggi regionali -Deliberazione del Consiglio dei Ministri di rinvio della legge regionale -Perduranza degli effetti anche per la proposizione del ricorso -Ratifica successiva del Consiglio dei Ministri -Ammissibilit, 6. - Giudizi di legittimit costituzionale in via principale -Ricorso dello Stato avverso legge regionale -Sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avvocato generale o di un sostituto Avvocato generale dello Stato -Idoneit ad esprimere la volont del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6. DEMANIO -Demanio artistico -Cose di interesse storico e artistico -Distanze e misure delle costruzioni su terreni adiacenti -Natura espropriativa ed indennizzabilit del vincolo -Non sussiste, con nota di G. ALBISSINI, 148. DOGANA -Dichiarazione di abitualit del contrabbando Equiparazione all'abitualit a delinquere -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 23. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Controinteressato -Ricorso contro la graduatoria nel procedimento di avanzamento a scelta Individuazione, con nota di G. GIOVANNINI, 169. -Notificazione ai controinteressati -Omissione -Integrazione del contraddittorio -Inammissibilit, con nota di G. GIOVANNINI, 171. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Alloggi INCIS a destinazione particolare -Inammissibilit del diritto di riscatto -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 56. ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE -Elezioni regionali -Ineleggibilit per i capi degli uffici dello Stato nella Regione -Illegittimit costituzionale, 35. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' -Piano di costruzioni autostradali -Occupazione temporanea Proroga da parte del Prefetto Illegittimit costituzionale Esclusione, 69. FALLIMENTO -Presupposto per il reato di bancarotta -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 72. FRIULI-VENEZIA GIULIA -Giurisdizione della Corte dei conti -Estensione ai dipendenti regionali a componenti la Giunta regionale, 96. IMPIEGO PUBBLICO -Congedo e aspettativa -Aspettativa -Infermit -Durata massima ;,, Calcolo -Congedo straordinario -Va considerato come servizio attivo, con nota di R. TAMIOZZO, 190. -Dispensa dal servizio -Infermit -Scadenza dal periodo massimo di aspettativa -Omesso iter procedimentale prescritto -Illegittimit, con nota di R. TAMiozzo, 190. -Segretario generale provinciale Nomina per concorso statale Trattamento economico -Art. 35 legge 8 giugno 1962, n. 604 Inapplicabilit, 164. -Segretario comunale e provinciale -Trattamento economico - Artt. 227 t. u. 3 marzo 1934, n. 283 e 202 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 -Inapplicabilit, 164. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE -Oli minerali -Approvvigionamento -Maggiori oneri risultanti dalla crisi di Suez -Rimborso e restituzione dei contributi Condizioni Esportazione di merce estera importata o di prodotti petroliferi, comunque disponibili sul mercato interno, 210. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo trasferimento di propriet di terreni e fabbricati -Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale -Legittimit, 256. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Ambulatorio INAM -Si esteridono, 241. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Casa di abitazione -Nozione -Vendita di una casa di abitazione rientrante in un edificio non agevolato Inapplicabilit delle agevolazioni, 270. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita di lastrico solare di abitazione non ultimata -Decadenza dall'agevolazione per l'acquisto dell'area Fattispecie, 242. -Agevolazioni per opere degli enti locali -Legge 29 luglio 1961, n. 719 -Valore innovativo -Opere dirette ad incrementare la fornitura di energia elettrica a Comuni che gi ne sono provvisti, 236. . -Automobili usate -Atto d trasferimento di propriet -Registrazione a termine fisso -Dichiarazione unilaterale non autenticata -E' soggetta, 217. INDICE XI -Cessione di credito verso la Pubblica Amministrazione in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a ditte commerciali e industriali -Aliquota ridotta -Correlazione fra i due negozi -Limitazione degli effetti della cessione -Divieto di compensazione -Necessit, 231. -Solidariet -Obbligo di denuncia -Parte contraente -Mandatario o commissionario -E' tale, 217. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Deduzione di passivit -Debiti verso pubbliche amministrazioni non liquidi al momento dell'apertura della successione -Prova della illiquidit -Termine Inosservanza -Decadenza, 251. -Deduzione di passivit -Debito cambiario -Annotazione sui libri di commercio non anteriore alla apertura della successione Non deducibilit, 253. -Presunzione per mobili denaro e gioielli -Inventario -Beni esistenti nella casa di abitazione dell'autore della successione Presunzione di appartenenza ex art. 621 c.p.c. -Non opera Esclusione di bene di appartenenza aliena -Legittimit, 239. -Successione di quota sociale Concordato -Passivit sociali riconosciute -Successiva esclusione -Necessit della preliminare impugnazione del concordato, 220. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Azione civile ordinaria -Termine per la notifica della decisione della Commissione Centrale di cui all'art. 34 della I. 8 giugno 1936, n. 1231 -Imposte indirette -Si estende, con nota di M. SALTINI, 193. -Azione giudiziaria -Acquiescienza -Impugnazione parziale di decisione della Commissione Altra parte della pronuncia collegata -Acquiescienza parziale Non si verifica, 236. -Competenza e giurisdizione Controversia di imposta -Questioni sulla regolarit formale del procedimento di riscossione Competenza del Tribunale, 240. -Imposta di pubblicit -Targhe delle societ di assicurazione Corresponsione in modo virtuale -Illegittimit costituzionale Esclusione, 103. -Imposte dirette -Interessi ex lege 26 gennaio 1961, n. 29 -Applicabilit, 228. -Imposte dirette -Interessi ex lege 26 gennaio 1961, n. 29 -Inapplicabilit, 229. -Imposte dirette -Maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo Infedele dichiarazione -Concetto -Applicazione di sanzioni Eguale concetto di dichiarazione infedele, 204. -Imposte indirette -Abbonamento -Cassa per il Mezzogiorno Portata -Atti di enti affidatari in materia di credito -Estensione dell'abbonamento -Limiti, 247. -Imposte indirette -Concordato Impugnazione -Forma -Imposta di successione -Cespiti omessi -Percezione della relativa imposta -Preliminare impugnazio_: ne del concordato -Necessit, 220. -Imposte indirette -Imposta complementare e suppletiva -Nozione e distinzione -Valore legale di un bene -Titoli quotati in borsa -Adeguamento del valore dichiarato -Imposta suppletiva, 233. - Imposte indirette -Ingiunzione fiscale -Azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni -Conseguente rinunzia al ricorso, 274. -Imposte indirette -Interessi Imposta complementare -Dichiarazione suppletiva di valore in sede . contenziosa innanzi alle Commissioni -Non idonea ad escludere l'obbligo degli interessi, 224. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Imposte indirette -Interessi Imposta complementare -Rapporto anteriore all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 -Decorrenza da tale data, 224. -Interessi -Prescrizione -Termine di cinque anni, 208. -Interessi -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 -Decorrenza da tale data, 208. -Norme di agevolazione -Interpretazione estensiva -Legittimit -Trasferimento in propriet Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale -Concetto di propriet -Sua funzione sociale, 256. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Sottoscrizione del ricorso dell'Ufficio -Funzionario preposto al reparto -Validit, 201. -Ricorso per Cassazione contro decisioni di Commissioni delle imposte -Impugnazione della Finanza -Necessit della notifica della decisione nel termine di 60 giorni -Esclusione, 201. Solidariet tributaria -Procedimento -Litisconsorzio necessario -Esclusione, 248. ISTRUZIONE PUBBLICA -Istruzione superiore -Universit Cattolica del S. Cuore -Placet dell'autorit ecclesiastica per i docenti -Illegittimit costituzionale -Eclusione, 75. LAVORO -Collocamento lavoratori -Richieste nominativi di mano d'opera -Disciplina -Decreto ministeriale -Omessa acquisizione del parere della Commissione consultiva -Illegittimit, 187. -Collocamento lavoratori -Richieste nominativi di mano d'opera -Legge n. 300 del 1970 -Validit per ogni settore di attivit Conseguenza, 187. MILITARE -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Autonomia dei singoli giudizi -Limiti -Illegittimit, con nota di G. GIOVANNINI, 176. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Censure riferite ai precedenti di ufficiali parigrado -Inammissibilit, con nota di G. GIOVANNINI, 165. - Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Comunicazione sintetica del rapporto personale o informativo -Onere dell'impugnazione -Fattispecie, con nota di G. GIOVANNINI, 165. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Giudizio negativo -Precedenti non costantemente ottimi -Eccesso di potere -Insussistenza, con nota di G. GIOVANNINI, 167. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Giudizio negativo -Precedenti non costantemente ottimi -Vizio di eccesso di potere -Insussistenza, con nota di G. GIOVANNINI, 165. -Ufficiale dell'Esercito -Avanlamento a scelta -Impugnative proponibili, con nota di G. G10VANNIN1, 169. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Ottimo disimpegno dei compiti -Insufficienza, con nota di G. GIOVANNINI, 165. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta .. Pluralit di titoli da valutare -Mancanza di taluni titoli -Criteri di valutazione, con nota di G. GIOVANNINI, 167. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Posizione deteriore rispetto a precedente giudizio -Legittimit -Fattispecie, con nota di G. GIOVANNINI, 167. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Reclamo al Ministro -Omissione -Inammissibilit del ricorso giurisdizionale, con nota di G. GIOVANNINI, 175. INDICE XIII -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Risultati uniformi per gruppi di titoli diversi Eccesso di potere -Insussistenza, con nota di G. GIOVANNINI, 167. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Variet di titoli -Punteggio non ripartito -Illegittimit, con nota di G. G10VANNINI, 175. -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Vizio di eccesso di potere per contrasto con i precedenti di carriera non costantemente ottimi -Insussistenza, con nota di G. GIOVANNINI, 171. -Ufficiale dell'Esercito -Giudizi distinti per l'avanzamento a scelta -Autonomia -Limiti, con nota di G. GIOVANNINI, 169. -Ufficiale dell'Esercito -Impugnative avverso i documenti caratteristici -Termine di decadenza, con nota di G. GroVANNINI, 171. -Ufficiale dell'Esercito -Mancanza di titoli -Migliore valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta -Eccesso di potere -Non configurabilit, con nota di G. G10vANNINI, 171. - Ufficiale dell'Esercito -Seconda revisione -Necessit di motivazione della omessa concessione di elogio proposta in sede di prima revisione -Insussistenza, con nota di G. GroVANNINI, 171. MISURE DI SICUREZZA -Accertamenti del giudice di sorveglianza -Osservanza del contraddittorio -Obbligo delle ricerche dell'interessato -Ipotesi varie, 40. -Assegnazione a casa di lavoro ed a colonia agricola -Applicabilit anche all'inabile al lavoro -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 37. PENSIONI -Dipendenti Enti locali -Assegni vitalizi -Limitazione alla concessione -Illegittimit costituzionale, 91. -Pensioni degli Istituti di Previdenza -Riversibilit a favore del marito -Condizione della convivenza a carico -Illegittimit costituzionale -Eclusione, 89. -Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato -Perdita per dimissioni -Illegittimit costituzionale, 90. -Riordinamento della Previdenza marinara -Massimo della pensione per gli ufficiali naviganti Numero degli anni eccessivo -Illegittimit costituzionale, 100. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Enti previdenziali -Acquisto di beni -Approvazione dei piani ai sensi dell'art. 65 legge 20 aprile 1969, n. 153 -Esonero dalle procedure previste per gli acquisti dei beni in relazione all'esercizio finanziario cui si riferisce il piano -Disciplina transitoria nel periodo dal 1 maggio 1969 (data di entrata in vigore della legge) al 31 dicembre 1969, 183. -Fondo sociale -Versamento di contributi a carico delle pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 3. -Pensioni dell'assicurazione obbligatoria -Riversibilit solo a favore del marito invalido -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 88. -Previdenza dei giornalisti -Impignorabilit delle pensioni e di altri assegni -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 101. PREZZI -Comitato provinciale prezzi Competenza -Ordine di revoca di provvedimento gi adottato dal Comitato, impartito dal Ministro Presidente del C.I.P. -Illegittimit, con nota di F. MARiuzzo, 177. -Disciplina -Criteri e principi generali -Riduzione di prezzi gi in precedenza determinati Legittimit, con nota di F. MAnzuzzo, 177. XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO CIVILE -Appello -Comparsa di risposta contenente appello incidentale nei confronti del coappellato contumace -Notificazione -Inosservanza -Effetti -Rilevabilit d'Ufficio -Esclusione, 161. -Impugnazione -Morte o perdita della capacit della parte dopo la pubblicazione della sentenza Notifica della impugnazione nei confronti della parte costituita Validit -Condizioni, con nota di G. O. Russo, 134. -Ricorso per Cassazione -Deposito di documenti nuovi -Divieto -Limiti, 153. -Societ non aventi personalit giuridica -Notificazione nel luogo ove svolgono l'attivit in modo continuativo -Efficacia, 153. PROCEDIMENTO PENALE Casellario giudiziale -Iscrizione di sentenza applicativa di amnistia dopo sentenza non irrevocabile di condanna -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 64. -Decreto di irreperibilit -Emissione anteriore alla data di arrivo delle informazioni sulle ricerche effettuate per accertare il domicilio dell'imputato -Legittimit, 291. -Difesa e difensori -Incoll}.patibilit -Estremi e limiti, 290. -Giudizio davanti al Pretore Mancata attivit istruttoria Omesso avviso di procedimento -Illegittimit costituzionale Esclusione, 80. -Giudizio per decreto -Imputato assente -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 25. Giudizio per decreto -Mancato obbligo del difensore nella fase di opposizione -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 71. -Impedimento del difensore di fiducia -Mancato obbligo di rinvio del dibattimento -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 62. -Impugnazione del difensore Esclusione del patrocinatore legale o praticante procuratore Illegittimit costituzionale -Insussistenza, 1. -Incidenti di esecuzione -Mancata comparizione del difensore di ufficio -Decisione dell'incidente -Illegittimit costituzionale Esclusione, 17. -Istruzione sommaria -Richiesta di citazione a giudizio -Omesso previo deposito degli atti -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 79. -Parte offesa dal reato ,_ Irreperibilit -Omissione della citazione -Illegittimit costituzionale Esclusione, 67. -Rito direttissimo pei reati sul controllo delle armi -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 47. -Rito direttissimo -Reati di stampa -Obbligatoriet del rito e sue conseguenze -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 50. -Rito direttissimo -Sommario interrogatorio dell'imputato -Mancata assistenza del difensore -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 48. -Rito pretorile direttissimo -Impossibilit di richiedere l'istruzione sommaria -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 46. -Tribunale per i minorenni -Deroga alla competenza nelle ipotesi di connessione con reati commessi da maggiorenni -Illegittimit costituzionale, 82. REATO -Peculato -Momento consumativo del reato -Restituzione o volont di restituire -Irrilevanza Peculato d'uso -Configurabilit -Condizioni, 289. -Reati e pene -Dichiarazione di abitualit presunta e pronunciata in ogni tempo -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 40. -Reati e pene -Oltraggio a pubblico ufficiale ed a pubblico impiegato -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 33. INDICE xv -Reati e pene -Reato continuato -Limitazione a pi violazioni della stessa disposizione di legge -Illegittimit costituzionale Esclusione, 108. -Reati e pene -Recidiva -Computo delle condanne estinte per amnistia -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 28. REGIONE -Impugnativa da parte dello Stato di legge regionale -Promulgazione medio tempore della legge Carenza di potere del Presidente della Regione, 6. -Regione Lombarda -Legge sul trattamento economico del personale comandato per la prima costituzione degli uffici e dei servizi regionali -Illegittimit costituzionale, 6. -Regioni a statuto ordinario -Beni forestali -Approvazione di vincoli -Spettanza allo Stato, 113. -Regioni a statuto ordinario -Potere di riconoscimento degli Enti ospedalieri, o di compimento di atti si esaurita, per cui se ne pu ritenere l'esistenza alla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto il ricorso. Questo atto, pertanto, proviene da un organo legittimato specificamente a sensi dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, a seguito della precedente e perdurante (almeno negli effetti) deliberazione del Consiglio dei Ministri. mancata, vero, in fatto la constatazione della perduranza di codesta volornt all'atto della proposizione del ricorso, ma a tale omis-sione si ovviato con il successivo atto di conferma. Da tutto ci consegue clle il ricorso, essendo stato legittimamente proposto ed -essendo stato comunque sanato ogni suo eventuale vizio~ debba dirsi pienamente ammissibile. 4. -Nel merito, il ricovso fondato. La legg~ in questione si rnerisce non solo al trattamento economico ma anche allo stato giuridico del pevsonale comandato. Non appare sostenibile l'assunto della Regione secondo cui non si voluto modificare lo stato giuridico del detto personale e si inteso solo incidere sul suo trattamento economico, e non si voluto dar vita ad un ruolo a .parte ed attribuire qualifiche e mansioni in contrasto con le qualifiche che i singoli dipendenti avevano presse> gli enti di appartenenza. vero che il titolo della legge fa riferimento al trattamento economico, e che nello stesso senso il disposto dell'art. 1, comma primo,. e dell'art. 2 cpv., ma non deve trascurarisd. in contrario che, come ammette la stessa Regione, si posto in essere un mansionario valido per tutto il personale (compreso quello comandato) e quin-di si sono sostanzialmente modificate le qualifiche originarie, e tra !'altre> e soprattutto si operata un'integrazione della retribuzione percepita rivalutata attraverso la costruzione deila carriera pregressa. Stante ci, la legge illegittima: a) Pereh la Regione non ha il .potere di discipJ.inare lo stato .giuridico del personale che non sia regionale ma semplicemente presso 12 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di essa comandato (e tuttavia appartenente ai ruoli dello Stato o degli enti locali). Non basta al detto fine che nella mancanza di un rapporto organico, vi sia un semplice rapporto funzionale. Nulla pu ricavarsi in contrario (come vorrebbe invece fare la Regione) dall'art. 117 della Costituzione e dal citato art. 6, n. 6, dello Statuto r~gionale. Ch anzi da tali testi emerge chiaramente la necessit, perch la Regione possa provvedere all'organizzazione degli uffici e dei servizi, che tale attivit si rivolga, sul piano dei soggetti, nei confronti di persona.le regionale. b) Inoltre, la Regione non pu dettare un trattamento economico (qualsiasi) per il personale non regionale ancorch dipendente funzionalmente da essa. quanto mai significativo al riguardo il precedente in materia offerto dalla sentenza n. 93 del rn68, secondo cui l'indispensabile presupposto della legittimit di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati uffici costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della Regione. E non vale eccepire che quello che definisce la causa degli emolumenti sia il momento della dipendenza funzionale perch evidente che collegando formalmente o fittiziamente il trattamento economico alle mansioni, e modificando queste, si viene a incidere sullo stato giuridico del personale che sul terreno della retribuzione ancorato al grado e alle qualifiche secondo i ruoli di appartenenza. e) La Regione, ad ogni modo, si sarebbe dovuta adeguare ai principi a sensi del ripetuto art. 117 e dell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (giusta l'interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1972). Codesti principi non sono -Come vorrebbe la Regione -solo quelli che impongono certe procedure per la determinaziorne del trattamento economico o certi parametri minimi in relazione a certe funzioni. Sono .tali anche e, tra gli altri, quelli che escludono l'automaticit degli scatti di stipendio e li condizionano all'assenza di demerito. Contro questi ultimi principi volto il .nuovo sistema creato dalla Regione che tra l'altro si fonda sulla concessione di uno scatto di classe di stipendio al quinto anno ed in modo indiscriminato per tutti i dipendenti, e sull'attribuzione degli scatti di stipendio prescindendo dall'assenza di demerito. Appare quindi evidente la violazione delle citate norme. d) La Regione ha comunque violato direttamente il citato art. 67, seconda parte, della legge n. 62 del 1953, pevci che, fissando la misura degli scatti al 6 % anzich al 2,50 % , ha previsto un trattamento economico pi favorevole in assoluto per il personale comandato presso la Regione. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 13 5. -Rimane cosi assorbito l'esame delle considerazioni relative alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione nonch dell'VIII disposizione transitoria. 6. -Si pu pertanto concludere per 1a fondatezza del ricorso. Ritenuto, infine, che il Presidente della Giunta regionale della Lombal'dia, nonostante la pendenza del presente giudizio, ha promulgato la legge e ne ha ordinato la pubblicazione e che questa ha avuto luogo nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 21 febbraio 1972, non ;pu non. essere rilevata la gravit di .codesto comportamento posto in essere in piena carenza di poteri, senza attendere, in ol'dine al proposto ricorso, la decisione di questa Corte .e cio dell'unico organo competente ad -esprimere al riguardo determinazioni costituzionalmente valide. Ed essendo intervenuta la pubblicazione della legge, di questa che deve essere dichiarata l'illegittimit costituzionale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 148 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Rebora (avv. Clerici) c. Soc. Montecatini Edison (avv. Nicol) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Societ -Societ per azioni e consorzi -Adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni del Codice civile del 1942 -Proroga del termine fino alla revisione del Codice civile -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; e.e., artt. 2368, 2369; 1. 18 ottobre 1950, n, 920, art. 1). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la -questione di legittimit costituzionale dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, che prornga sino aU'attuazione della .revisioine del codice civile il termine per l'adeguamento degli statuti delle societ per .azioni e dei consorzi cos.tituiti anteriorniente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, aile disposizioni recafJe dagli artt. 2368 e 2369 dllo stesso codice (1). (Omissis). -1. -Gli artt. 2368 e 2369 del vigente codice civile stabiliscono, per la costituzione delle assemblee e per la validit delle deliberazioni delle societ per azioni, determinate maggioranze, inde( 1) La que1stione era stata sottoposta all'esame deil1a Cocte con Qll'dinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal tribunale d Milano (Gazz. Uff. n. 42 -del 17 feb~aio 1971). La sentenza 8 Luglio 1967, n. 101 leggesi in questa Rassegna, 1967, I, 70~. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 14 rogabili nel minimo, in ci innovando alla disciplina dispositiva e suppletiva del codice di commercio del 1882, in cui i quorum assembleari previsti dal legislatore erano applicabili solo se le societ, nell'atto costitutivo o nello statuto, non avessero diversamente disposto (articoli 157 e 158). Per l'adeguamento degli anteriori atti statutari alle nuove norme, l'art. 206 delle disposizioni di attuazione del codice civile (r.d. 3() marzo 1942, n. 318) concedeva termine fino al 30 .giugno 1945. Tale termine, con vari provvedimenti legislativi, fu pi volte rinviato a scadenze determinate, fin quando, con la legge 18 ottobre 1950, n. 920, esso venne ulteriormente prorogato con una formula che ne disponeva il differimento fino all'attuazione della revisione del codice civile. Il tribunale di Milano, considerato che la proroga da ultimo stabilita collegata alla stessa revisione della disciplina attualmente vigente per le societ per azioni, ritiene che la disposizione che la sancisce sia incompatibile con un sistema di diritto transitorio. perch in realt essa darebbe luogo a due regolamentazioni definitive, diverse e contrastanti, della stessa materia, a seconda che le societ siano state costituite anteriormente o posteriormente all'entrata l!l vigore del nuovo codice. Tale duplicit di regolamentazione assunta dal giudice a qu0> a fondamento della dedotta illegittimit costituzionale dell'art. 1 della citata legge del 1950, per violazione dell'art. 3, primo comma, della. Costituzione. 2. -Come noto, l'originario termine entro il quale le societ regolarmente costituite al giorno della entrata in vigore del codice dovevano provvedere ad uniformare allo stesso l'atto costitutivo e lo statuto, aveva lo scopo di evitare che quelle societ potessero risentire danno dall'applicazione :troppo precipitosa .di una innovazione che aveva riflessi sulla loro or.ganizzazione interna e sulla regolarit del loro funzionamento. Scaduto quel termine, a sollecitarne di volta in volta la .proroga contribuirono da un lato talune esigenze di carattere contemporaneo, connesse allo stato di guerra (d.l.lgt. 4 gennaio 1945, n. 11); dall'altro ragioni di carattere sostanziale che investivano le stesse. scelte di politica legislativa adottate dal codice del 1942, nella materia in esame. In particolare, si profilava, negli ambienti politici. ed economici, il dubbio che la ratio, che ispira il codice vigente, di rendere pi rigido il sistema mediante la previsione di quorum costitutivi e deliberativi inderogabili, non costituisse effettivamente lo strumento pi idoneo, nel mutato contesto politico-sociale, per tutelare le minoranze e per garantire in misura adeguata la posizione dei soci assenti e dissenzienti. Tali perplessit, alimentate dalla impossibilit di valutare criti-camente, nella diflkile situazione del Paese impegnato nella ricostru PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 15 zione, tutti ,gli aspetti, politici ed economici, delle innovazioni del eodice vigente in materia di societ e di consorzi, indussero il legis1a, tore a prorogare ulteriormente i relativi termini previsti dalle disposizioni di attuazione, dapprima a tempo ,determinato (d.1.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 361; d.lg. 25 marzo 1948, n. 484; legge 19 dicembre 1949, n. 1051), e poi fino all'attuazione della revisione del codice civile (legge 18 ottobre 1950, n. '920). 3. -Cosi precisate le finalit delle leggi di proroga, va rilevato, preliminarmente, ,che nessuna influenza riveste, ai fini della decisione, la formulazione della norma impugnata, gi censurata in sede di Lavori preparatori e, successivamente, da par:te della dottrina. N alcun contributo pu recare alla soluzione del problema l'indagine, necessariamente astratta, delle caratteristiche delle no,rme di diritto c.d. transitorio: come gi questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenza' n. 101 del 1967), la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma nOl!l esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti e quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica. Ci posto, occorre esaminare se l'espressione secondo la quale i termini in esame sono ulteriormente prorogati sino alla attuazione della revisione del codice civile volesse introdurre semplicemente una proroga sine die, diretta a mantenere in vita a tempo praticamente indeterminato, per le societ costituite anteriormente alla entrata. in vigore del codice civile, le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto che non fossero ad esso conformi, oppure se quel1a espressione servisse, nelle intenzioni del legislatore, a fissare nel tempo un termine finale alla durata del differimento della efficacia di quelle disposizioni. A questo proposito va sottolineato che il coUegamento tra la proroga e la modifica de~e norme del libro V del codice trova esplicito riferimento non solo nella formulazione della legge impugnata, ma anche nei lavori preparatori dell'ultima delle leggi di proroga. a termine, la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, con cui il legislatore provvide a rinviare di un anno l'estensione delle disposizioni del codice civile in tema di societ e di consorzi. Quest'ultimo rilievo permette di valutare esattamente il significato della espressione contenuta nell'art. 1 della legge 18 ottobre 1950, n. 920, nel senso che essa aveva la funzione di indi,care il termine finale della proroga, che il legislatore aveva gi preventivamente de 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terminato nell'an e, ragionevoln.1.ente, ritenuto determinabile nel quando (dr. sent. n. 16 del 1968). Di conseguenza, non pu essere condiviso l'assunto del giudice a quo, secondo cui la legge n. 920 del 1950 attribuisce carattere definitivo al sistema di diritto transitorio, previsto dalle norme di attuazione; deve, al contrario, ritenersi che la proroga di tale sistema riferita ad un termine finale che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, ha determinato in modo elastico e flessibile, collegandolo ad un avvenimento che si aveva ragione di ritenere, se non imminente, quanto meno prossimo. 4. -Decisivo , comunque, il rilievo che la prev1sione di un duplice sistema di regolamentazione delle societ commerciali e dei consorzi in tema di quorum assembleari si presentava, al momento in cui fu disposta la prorga, perfettamente corrispondente alle esigenz.e prese in considerazione dal legislatore. In effetti, in una situazione politica caratterizzata da non poche incertezze in ordine agli strumenti giuridici adeguati alle necessit del momento per regolare istituti fondamentali per lo sviluppo economico del Paese, quali le societ per azioni, non pu lllOn apparire razionale la scelta del Patlamento di evitare l'applicazione di quelle norme del nuovo Codice di cui si prevedeva, sin d'allora, una modificazione . . D'altra parte, che tale previsione fosse aderente alla realt politica e sociale, dimostrato dagli avvenimenti verificatisi negli anni successivi, in cui, a:p_che per effetto della rapida industrializzazione del Paese e della diffusiol!le dell'azionariato, il problema della riforma della disciplina delle societ per azioni stato sempre considerato una esigenza viva, sia dagli studiosi della materia che da parte dei rappresentanti politici. A questo proposito, merita di essere ricordato che, dopo prece denti" studi e proposte, il Governo, nel novembre 1963, assunse im pegno dinanzi al Parlamento di portare a compimento quella riforma e che, sulla base di un'ampia elaborazione effettuata da umi commis sione di studio particolarmente qualificata, nel .gennaio 1967 fu dira mato per il parere uno schema di disegno di legge, che, per diverse ragioni, che in questa sede non il caso di valutare, non fu poi presen tato all'approvazione degli organi parlamentari. Nel frattempo, delineatasi, a livello comunitario, l'esigenza di eliminare taluni contrasti esistenti nella disciplina delle societ per azioni nei diversi paesi della e.E.E., il Governo emanava la legge delegata 29 dicembre 1969, n. 1127, con cui, in attuazione della direttiva della e.E.E. 9 marzo 1968, n. 151, venivano introdotte parziali modifi.che al reg1me delle societ. i l I PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 17 Attualmente, il problema relativo ad una pi incisiva e generale riforma della disciplina societaria tuttora aperto e non pu considerarsi n risolto n superato. Infatti, nel documento programmatico preliminare, contenente elem.enti per l'impostazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1971-1975, stata ancora una volta sottolineata l'ur.genza di adottare misure legislative idonee a rendere la struttura societaria pi funzionale tanto ai fini dello sviluppo economico generale, quanto a quelli di una corretta raccolta e canalizzazione del risparmio . In questa prospettiva, ritiene la Corte che il collegamento operato dalla legge impugnata tra il differimento del~a applicazione di determinate norme del codice e la riforma della disciplina delle societ, resta tuttora valido hel suo presupposto di fatto. Di conseguenza, in materia di maggioranze assembleari, la diversit di regolamentazione esistente tra le societ costituite anteriormente o posteriormente alla entrata in vigore del codice civile, trova anche oggi una valida .giustificazione, nell'attesa della 'disciplina che, tenendo conto dei rilevanti mutamenti della situazione economico-sociale, regoli in modo unitario il regime giuridico delle societ. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 150 -Pres. Chiarelli - Rel. De Marco -Vanacore (n. c.). Procedimento penale -Incidenti di esecuzione -Mancata comparizione del difensore di ufficio -Decisione dell'incidente -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 24, 3; c.p.p., art. 630, ultimo comma). Non fondata, con riferimento ai principi di difesa e' di eguaglianza, ia questione di legittimit costituzionale dell'art. 630, ultimo comma, c.p.p., che _consente la decisione sull'incidente di eisecuzione anche se il difensore di ufficio, regoLarmente citato, non sia comparso (1). (Omissis). -1. -L'art. 630 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro: a) in seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'uf (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emesi:\a il 5 novembre 1970 dal pretore di Napoli (Gazz. Uff. n. 22 del 27 genooio 1971). La sentenza Corte Cost., 16 dicembre 1970, n. 190 leggesi in questa Rassegna, 1971, I, 14; per la sentenza Corte Cast., 30 marzo 1971, n. 62 id., 1971, I, 524. 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO :fcio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse (comma primo); b) il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se compaiono, :sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il .giu dice, sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore banno anche facolt di ;presentare memoria, senza che per ci possa essere ritardata la decisione ('secondo comma); c) si osservano quando occorre le disposizioni conce.menti la jstruttoria formale (ultimo comma). Con l'o!I'dinanza di r.invio il pretore di Napoli, che aveva :proposto ,d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 c.p.p., incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di un corpo di reato, come si esposto :in narrativa, ha denunciato a questa Corte l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ;sostenendo, in sostanza, la tesi che anche nel procedimento per incidente di esecuzione la difesa tecnica dell'imputato debba ritenersi non :facoltativa ma obbligatoria in ogni fase e che, pertanto, !'.incidente non possa essere deciso, in assenza del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio ed abbia avuto notificato .tempestivamente il pre' 5critto avviso, cirica il giorno fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale analogia con la istruttoria formale. 2. -Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che, trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore e da ..questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico ministero) la questione infondata, perich, in base ai principi fissati nella ..sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m. e difensore non di per s sufficiente a porre in essere una violazione dell'art. 3 della Costituzione dell'art. 24 della Costituzione. 3. -Anche infondata risulta sotto il profilo della violazione delTart. 24 della Costituziooe. Gi con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che n'ei vigenti nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica sempre con la necessit dell'assistenza del difensore, osserv.ando, al ::riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza obbligatoria PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE nella fase del giudizio, ma non lo nella istruzione e che nel procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza 1del difensore consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche, a date condizioni, in quelli davanti ai pretori. Afferm, poi, il .principio .generale che il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virt delle quali assicurata la possibilit di tutelare in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il legislatore ordinario disponga la obbligatoriet di tale assistenza. Dopo la pubbUcazione delle sentenze n. 86 del 1968 nonch di quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2 del 1970, con le quali venne dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica anche nella istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione della legittimit costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta dalla Corte di assise di Milano per la parte del primo comma nella quale, mentre prescritto che debba essere nominato un difensore all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla disposto per il caso di chi non ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia, nominato un suo difensore. Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto fondata la questione, dichiarando illegittimo il primo comma dell'articolo 630 c . .p.p., niella parte nella quale non prevede la nomina del difensore di ufficio anche all'interessato non ammesso al gratuito patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia e non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada notificata anche al difensore dell'interessato. La sentenza motivata in riferimento alle citate pronunzie del 1968, 1969 e 1970, nonch alla legge 5 dicembr.e 1969, n. 932, e, quindi, non incide stil presupposto della analogia tra istruttoria formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di contesta zione come lo forma, invece, nel caso presente. Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si ritenuto: La Corte, ri chiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il diritto .inviolabile di difesa .garantito dalla norma costituzionale di raffronto (art. 24) non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il diritto dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio ed unq. volta che sia stato garanti.to il diritto del difensore a svolgere adeguati inter venti, il legislatore abbia il potere di valutare se determinati atti processuali possono essere vaUdamente compiuti anche se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di questa discre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 20 zionalit una disciplina che, diversamente valutando le esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale, ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano attraverso la sanzione della nullit degli atti, una necessaria partecipazione del difensore . In base a questi principi Ja questione risulta infondata in considerazione della tipicit del procedimento di incidente di esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal procedimen.to dibattimentale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 151 -Pres. Chiarelli Rei. Fragali -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas) e Presidente Regione Siciliana (avv. VilJari). Regione -Regioni a statuto speciale -Norme di attuazione -Prececenza sulle leggi ordinarie -Ipotesi di conflitto e non di abrogazione fra le due norme -Ammissibilit del giudizio di legittimit costituzionale sulla legge ordinaria. (Cost., art. 134: 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.P.R., 5 novembre 1949, n. 1182; d.l. 20 ottobre 1970, n. 745, art. 16). Sicilia -Concessione per distributoridi carburanti -Competenza statale -Ipotesi di esclusione -Illegittimit costituzionale della relativa normativa -Ipotesi di riserva allo Stato -Infondatezza della questione. (St. Reg. Sic. art. 14, lett. b, 20; d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16). Le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale prevalgono sulle leggi ordinarie dello Stato, ed in ragione di tale procedura, non danno luogo a conflitto, potendosi provvedere al relativo adeguamento in sede di applicazione della legge ordinaria; ma ci non si verifica allorch la legge abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di attuazione. In tale ipotesi, consentito ii giudizio di le9ittimit costituzionale sulla legge ordinaria (1). costituzionalmente illegittimo, per violazione deile norme statutarie e di attuazione in materia di industrie e commercio deUa Regione siciliana, l'art. 16 d.l. 26 otbobre 1970, n. 725, nelle parti in cui: (1-2) Giudizio di legittimit costituzionale dell'art. 16 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (\Provvedimenti straoodinaxi per l~ ~esa economica), coo,vertito m le.gge 18 dicemblre 1970, n. 1034, piroonosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1972 dalla Co.rte Costituzionale (Gazz. Uff. n. 141 del 31 maggio 1972). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 23 che implica necessit di contemperare anche le esigenze di Regioni contermini. Nemmeno fondato l'a,ssunto che lede la competenza regionale in materia di enti locali, il comma quattol'dicesimo, il quale, per alcune localit, permette di dare la concessione al comune nella concorrenza di specifiche circo~tanze. La norma invece d criteri per l'attivit di distribuzione dei carburanti nelle zone alle quali l'iniziativa privata non dimostra di avere particolare interesse, ed perci coerente alla necessit di direttive di valore generale, destinate a dare ordine alla rete di impianti di distribuzione dei carburanti, e soprattutto ad evitare che in qualche zona abbiano a verificarsi carenze. Deil resto, la norma ha carattere transitorio, rife!'endos~ all'ipotesi in cui i comuni abbiano chiesto la concessione entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 157 -Pres. Chiarelli -Rel. Rossi -Zecchino (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas). Dogana -Dichiarazione di abitualit del contrabbando -Equiparazione all'abitualit a delinquere -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 25; I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 114, primo comma). Non fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a queilo di legalit, la questione di legittimit costituzionale dell'articolo 114, primo comma, della vigente legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424) che equipara negti effetti la dichiarazione di abitualit in contrabbando alla dichiarazione di abitualit a delinquere, di cui ail'art. 1-09 c.p. (1). (Omissis). -Le questioni sollevate dalle diverse ordinanze sono due: a) se l'art. 114, primo comma, della legge 25 settez:nbre 1940, n. 1424, secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualit nel (1) La questione era stata sottoposta all'esame della COll'rte con ordinanz. e emesse il 22 Luglio 1970 dall giudice di SOll'Veg;lianza del Tribunale di Firenze (Gazz. Uff. n. 299 del 25 novembre 1970) ed il 9 dicembre 197() dallo stesso giudice (Gazz. Uff. n. 74 del 24 marzo 1971). 24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 c.p. che disciplina l'abitualit a delinquere comune, non contrasti con il principio d'uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in quanto parifica, agli effetti di misure detentive, due ipotesi diverse, quella del contrabbandiere abituale che abbia riportato quattro condanne a pene eventualmente lievi, e quella del delinquente comune la cui abitualit non pu esse!'e dichiarata se non in seguito a gravi condanne; b) se l'impugnato art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasti con il principio di legalit garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.), in quanto col semplice 11ichlamo all'art. 109 c.p. attribuisca ad una certa specie di pericolosit sociale (l'abitualit in contrabbando) le conseguenze previste per una specie diversa. Entrambe le questioni sono infondate. 1. -La valutazione della pericolosit dei singoli reati, e il compito di .graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben pu il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo pi severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo pu regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili. N si comprende perch la recidiva abituale in contrabbando dovrebbe meritare un trattamento diverso e pi favorevole della comune recidiva abituale. Il contrabbando non soltanto un reato diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (articoli 53 e 14, terzo comma, Cost.), ma capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme. Il ricorso al principio di uguaglianza, sotto l'aspetto di un minor rilievo penale dell'abitualit in contrabbando rispetto alla generica abitualit nel delitto, del tutto fuori luogo. 2. -Non sussiste in alcun modo la violazione del principio di legalit giustamente esteso dalla Costituzione anche alle misure di sicurezza (art. 25, terzo comma). L'art. 114, primo comma, della legge doganale, che 'con il preciso rinvio all'art. 109 c.,p. prevede per la dichiarazione di abitualit in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualit a delinquere, costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa. --(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE -sottrae art.a Regione la competenza a provvedere alla concessione di distributori di carburanti nell'ambito del territo'l"io regionale, 'ed ipotesi analoghe; -non prevede il pa'l"ere della Regione prima che ii CIPE deliberi sugU indirizzi di carattere generale in materia, per quanto riguarda l'interesse regionale; -non prevede la competenza della Regione ad emana.re norme esecutive della legge statale; mentre non fondata la questione relativa allo stesso articolo nella parte in cui demanda al Ministro pe1 l'indust.ria la competenza a rilasciare concessioni lungo le autostrade, o in localit molfl,tane o nelle piccole isole (2). (Omissis). -2. -La disposizione oggetto della questione di legittimit costituzionale assegna alla Regione siciliana soli.tanto urna attivit consultiva nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da esplicarsi dopo che il comitato interministeriale per la programmazione avr deliberato sui criteri di attuazione della legge statale (comma quinto). Ci fa intendere che nessun altro compito spetta alla Regione, nemmeno quello sostitutivo del potere attribuito al prefetto, come risulta, del resto, dalle disposizioni regolamentari approvate con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269. Si ha conferma di ci nel fatto che il primo comma dell'art. 16 suddetto conferisce solo al Presidente della Giunta valdostana competenza per il rilascio della concessione rnel territorio della Regione e, per quanto in tal modo si sia voluto tener conto del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, il non aver fatto salve anche le attribuziooi della Regione siciliana, a favore della quale lo Stato si gi spogliato della propria competenza per il particolare settore, rivela una mens legis discriminatrice in pregiudizio della competenza siciliana, e rende perci necessaria una pronunzia di questa Corte. esatto che le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad ordinamento speciale che siano esplicazione dei principi statutari prevalgono sulle norme delle leggi o:r1dinarie dello Stato, e, in ragione di tale prevalenza, non danno luogo a conflitto fra legge ordinaria e norme di attuazione degli statuti stessi. Ma all'adeguamento suddetto pu provvedersi in sede di applicazione della J.egge ordinaria soltanto se questa non abbia un contenuto tale da negare eff.e.tto alle norme di attuazione; e, nella specie, la norma denundata di illegittimit costituzionale deve ritenersi che non permetta coordinamenti che lascino salva la competenza della Regione siciliana. Deve pertanto, entro questi limiti, pronunziarsi l'illegittimit costituzionale dell'art. 1'6 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, su menzionato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Un primo motivo di illegittimit concerne il potere di rilasciare la concessione di impianto di esereizio e quello di autorizzare i trasferimenti di impianti da una localit ad un'altra di una stessa provincia (commi secondo e undicesimo). Questi poteri debbono essere eserdtati dalla Regione siciliana, n001 dai prefetti. Non risultano poi coordinati con la competenza statutaria della Regione siciliana i poteri del comitato interministeriale della programmazione circa la determinazione degli indirizzi da seguire per il rilascio delle concessioni (comma quinto): 1a Regione, essendo chiamata a dar pareri al Ministro dopo che il comitato per la programmazione abbia deliberato sugli indirizzi che il Ministro deve seguire, non posta in grado di rappresentare al comitato quali siano le necessit locali effettive cosi che il comitato l,e abbia presenti nel quadro delle esigenze generali. Se poss:ibile che, nella sede centrale, si stabiliscano, anche con riguardo alla Sicilia, indirizzi di carattere globale, queste esigenze risulteranno aderenti pi alla realt sociale quando gli indirizzi siano assunti avendo conoscenza della valutazione che ne fa la Regione. Analogamente deve dirsi che, senza voler contestare il :potere del Ministero fell'industria di dettare anche per la Regione siciliana criteri generali di rilascio delle concessioni, sulla base degli in'dirizzi del ,comitato di programmazione (comma quinto gi menzionato), deve spettare alla stessa Regione i1 potere ,di specificare, provincia per provincia, le determinazioni ministeriali; cos ,che la ripartizione dei coefficienti ministeriali possa avvenire attraverso la considerazione delle concrete necessit locali. Deve inoltre affermarsi rche spetta alla Regione la competenza ad accoroare l'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di pi impianti di distribuzione situati in diverse provincie del territorio siciliano (comma decimo): la competenza che stata attribuita al Ministro per tutto il territorio dello Stato si spiega con il fatto che il provvedimento autorizzativo riguarda anche zone ter:riitoriali che eccedono i limiti della cireoscrizione di un prefetto, ma non si giustifica quando gli impianti interessano esclusivamente provincie siciliane. Il comma tredicesimo non riconosce la competenza regionale a dettare norme esecutive della legge statale; viceversa tale competenza attiene alla funzione amministrativa che l'art. 20 del suo statuto attribuisce alla Regione, 'e, nell'mbito del regolamento statale e dei compiti ad essa spettanti, non pu essere in nulla pregiudicata. 4. -La Regione ritiene lesiva della propria competenza la norma del comma secondo che attribuisce al Ministro la competenza ad accordare le concessioni relative ai distributori di autostrade; ma la questione non fondata, a motivo del carattere unitario della materia, ! PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 25 CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 158 -Pres. Chiarelli -Rel. Rossi -Presidente Regione Umbrfa (avv. Piras) c. Presidente Consiglio dei Ministl'i (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Regione -Regioni a statuto ordinario -Potere di riconoscimento degli Enti ospedalieri, o di compimento d'atti connessi -Decorrenza dalla durata dei decreti delegati traslativi delle funzioni. (Cost., artt. 117, 118; 1. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; 1. 12 febbraio 1968, n. 132). Il potere .di riconoscere gli Enti ospedalieri e di porre in essere gli atti connessi, a' sensi della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, numero 132, decorre, per le Regioni a statuto ordinario, solo dal 1 aprile 1972, data di inizio di efficacia dei decret~ delegati tiraslativi delle funzioni: pertanto, anteriormente a tale data, non spettava alla Regione Umbria, ma allo Stato, il potere di individuazione dell'organo competente a designare gli interessi originari dell'Ente ospedaliero1 di Gualdo Tadino (1). (1) La questione em stata ipromossa oon dco:riso del Presidente de1ila Regione Umbria notificato il 25 giugno 1971. In particolare per la sentenza Corte Cost. 19 gennaio 1972,' n. 5 v. in questa Rassegna, 1972, I, 6. CORTE COSTITUZIONALE, 15 novembre 1972, n. 159 -Pres. Chiarelli -Rel. Capalozza -Crazzolara (n.c.). Procedimento penale -Giudizio per decreto -Imputato assente -Illegittim~ t costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 169). Non fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di difesa, la questione di legitt.imit costituzionale dell'art. 1'69 c.p.p., per la parte in cui esso applicabile al procedimento per decreto, nei Conf.ronti dell'imputato assente, che non abbia comunicato la sua meta ai domiciliatari (1). ,. (1) La questione ere stata sottoposta all'esame della C()['te e ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal pretoire di Brunico (Gazz. Uff. 134 del 24 maggio 197!2). La sentenza Corte Cost. n. 77 del 1972 leggesi in questa Rassegna, I, 557; per Ja sentenza Corte Cost., 4 febbraio 1970, n. 16 v. id., 1970, I, 175. 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -La questione di legittimit costituzionale riguarda l'art. 169 c.p.p., nel caso di sua app1icazione al procedimento per decl'eto penale, in relazione agli axtt. 3 e 24 della Costituzione. 2. -La Corte ha gi esaminato sotto diversi profili alcune questioni di legittimit costituzionale dell'art. 169 c.p.p., ritenendo fondata solo la denunzia mossa all'ultimo capoverso (nel senso che i termini, anzich dalla data di spedizione, ad opera dell'ufficiale giudiziario, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, debbano decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata: sent. n. 77 del 1972). 3. -Tenendo conto degli argoment posti a base di precedenti sentenze (n. 170 del 1963, n. 27 del 1966 e n. 48 del 1969), con le quali questa Corte ha disatteso J.e censure attinenti al .procedimento per decreto penale nelle sue peculiarit processuali (artt. 506-510 c.p.p.), la questione ora proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., va risolta nel quadro pi generale dei prindpi affermati a proposito della prima notifica all'imputato non detenuto, nella .gi citata sentenza n. 77 del 1972. 4. -Senza dubbio, la relativa brevit del termine si inserisce nel sistema del codice. Nel prefissare il termine per l'opposizione al decreto penale, H legislatore ha operato una sua scelta tipicamente discrezionale, che sarebbe illegittima solo se -nell'assenza di un metro, a livello costituzionale, per la congruit del termine stesso -qust'ultimo vanificasse, sul piano dell'id quod plerumque accidit, l'azione difensiva: ci che pu dirsi qui escluso dai dati dell'esperienza. Tale congruit deve .essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compire un certo atto .per salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico> (Corte cost., 1962, n. 93; vedansi anche le sentenze n. 59 del 1969, n. 10 del 1970 e n. 136 del 1971). Va aggiunto, per completezza e di passaggio, che l'art. 192, secondo comma, C.p.rp. introduce un'eccezione all'art. 509, primo comma, facultando sia i genitori per >. Si viene cos a profilare una disciplina differenziata riguardante non gi i militari, come tali, ma gli alloggi a loro particolarmente destinati. Occorre, quindi, accertare se tale disciplina differenziata, nei li miti risultanti da quanto precede, corrisponda ad una posizione ogget -mm --.,, Bili' -Pi--'-:W _,, ---:::::::~ H --..,., ...,.,.::v~%..::?rn=-=w-=;:::= .. -----=-- ':/',; . :'f.-::: X;.-/ . , 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiva corrispondentemente differenziata, in relazione alla quale abbia razionale giustificazione. Al riguardo opportuno tenere presente che -come anche ricordato nella relazione alla Camera dei deputati per la fogge delega 21 marzo 1958, n. 447 -l'INCIS venne istituito nel dopo-guerra 19151918 per far fronte ad una crisi degli alloggi che minacciava l'equilibrio economico del Paese, crisi che presentava particolari aspetti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, .in quanto sia per la scarsit degli alloggi disponibili, sia per l'alto livello raggiunto dai canoni di locazione, sia per le disagiate condizioni economiche dei ceti a reddito fisso e, segnatamente, degli impiegati dello Stato, la difficolt per questi. di trovare un alloggio, specie nei casi di trasferimento per esigenze di servizio, comprometteva l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Scopo precipuo dell'istituzione di tale Ente risulta, quindi, quello di far fronte ad esigenze di-interesse pubblico, rispetto alle quali gli aspiranti assegnatari degli alloggi si trovavano ad essere titolari di un mero interesse occasionalmente protetto. Dopo l'ultima guerra si verificata un'analoga crisi .degli alloggi ancor pi imponente, perch aggravata dalle distruzioni operate dai bombardamenti aerei e dalla svalutazione della moneta, alla quale molto lentamente e non completamente sono stati adeguati gli stipendi dei dipendenti statali, con i medesimi riflessi per quanto attiene alle esigenze della organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione, particolarmente alle esigenze dei quadri delle '.l'icostituende forze armate. L'urgenza e la seriet di tali esigenze dimostrata dai provvedimenti legislativi richiamati nella stessa lettera a) dell'art. 2 del d.1. n. 2 del 1959, del quale si contesta la legittimit costituzionale, in forza dei quali stata affidata all'INCIS la costruzione di alloggi a particolare destinazione anche per gli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza. Anche se ha sempre fatto del suo meglio per fa.r fronte ai suoi compiti istituzionali l'INCIS, peraltro, non ha potuto raggiungere quel fine ultimo, che sarebbe auspicabile, di poter avere alloggi disponibili pr tutti i dipendenti dello Stato. Non solo, ma ha risentito in modo .particolarmente grave le ripercussioni dell'ultima crisi sotto un peculiare aspetto: mentre i canoni di locazione, a norma di legge, erano stati e sono determinati in modo da coprire soltanto l'importo dell'ammortamento dei capitali impiegati, le spese di ordinaria manutenzione e le spese di amministrazione, il blocco dei canoni di locazione e l'aumentato costo della manutenzione, specie per gli edifici di pi vecchia costruzione -che sono poi i pi numerosi e, per giunta, ormai occupati non da personale in at PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 5\t tivit di servizio ma da pensionati o loro discendenti -hanno fatto si che la gestione in locazione di tali edifici diventata notevolmente passiva. Di qui la presentazione, nel 1950, di una proposta di legge tendente alla Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'INCIS e degli Istituti similari, al fine di incrementare le nuove costruzioni . Una legge, cio, diretta a .permettere all'INCIS -fermi restando i suoi compiti istituzionali -di eliminare, mediante cessione in propriet agli assegnatari in locazione, le vecchie costruzioni, la cui manutenzione era divenuta troppo onerosa, autofinanziandosi nel contempo per incrementare nuove costruzioni. Ma l'originario disegno di tale legge, attraverso vicende acutamente illustrate nella relazione alla Camera dei deputati sopra citata, si concretizzato neUa legge di delega n. 447 del 1959, in forza della quale la cessione in propriet, anche di alloggi da costruire, diventa la regola. All'Istituto, infatti, data soltanto facolt di escludere dalla cessione una certa quota di alloggi, ritenuta necessaria perch gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore della edilizia popolare . Sono in ogni caso esclusi dalla cessione in propriet gli alloggi a particolare destinazione ed, in sostanza, quelli di servizio. chiaro, quindi, che il legislatore pur avendo ritenuto, nella sua insindacabile discrezionalit, d dover consentire l'acceSJSo alla propriet della casa a vaste categorie di cittadini non abbienti (relazione al Senato) non ha voluto nel contempo trascurare, addirittura sopprimendole, le funzioni istituzionali, particolarmente, dell'INCIS, al quale, pertanto, per evidenti esigenze di interesse pubblico, ha conservata la disponibilit di una certa quota (fissata nel 30 % del suo patrimonio immobiliare dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 2 del 1959) nonch la gestione autonoma con bilancio se.parato degli alloggi a destinazione ..particolare . molto significativa, al riguardo, la legge 18 marzo 1959, n. 134, che commette all'INCIS, concedendo all'uopo un congruo contributo, la costruzione di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, sia perch emanata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 2 del 1959, sia perch tali alloggi sono espressamente assimilati a tutti gli effetti a quelli contemplati nell'art. 343, secondo comma, del t.u. n. 1165 del 1938 pi volte richiamato (art. 3, comma secondo) e, per giunta, prescrive che l'assegnazione pu essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il personale medesimo sia trasferito in altra sede o cessi dal serv1z10 alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica :sicurezza o dell'Arma dei carabinieri (art. 4, u.c.). 4. -Da quanto precede risulta in modo evidente che la differenziata disciplina degli alloggi a destinazione particolare quali, 'come sopra si chiarito, sono quelli che hanno dato origine ai due presenti giudizi, trova piena giustificazione in esigenze obbiettive di interesse della pubblica Amministrazione, che conferiscono agli alloggi stessi se non proprio la natura di alloggi di servizio un carattere analogo, in quanto sono costruiti, assegnati ed utilizzati nell'interesse precipuo del servizio. Risulta, altres, che dalla particolare destinazione di tali alloggi non deriva disparit soggettiva di trattamento tra personale militare ed altro personale dello Stato, perch anche il personale militare pu avere assegnati alloggi dell'INCIS non a destinazione particolare nel qual caso, al pari degli altri dipendenti statali, ha titolo per la cessione in propriet (art. 376 del t.u. approvato con r.d. n. 1165 del 1938). Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, tanto la questione sollevata dal tribunale di Torino, quanto quella sollevata dal tribunale di Milano, vanno dichiarate infondate. 5. -Anche la questione di costituzionalit prospettata dal solo tribunale di Milano sotto il profilo della violazione dell'art. 47 della Costituzione va dichiarata infondata, dato che i motivi di interesse della pubblica Amministrazione che giustificano la costruzione e la gestione degli alloggi a destinazione particolare spiegano come gli alloggi stessi debbono essere mantenuti disponibili e non possono essere quindi ceduti in propriet. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 176 -Pres. Chiarelli -Rel. Rossi -Lauro (n.c.) e Presidente Consiglio dei Mini-. stri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Atti normativi di esistenza e valore incerti -Privilegi aragonesi -Inammissibilit della questione. (Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; rescritto di Ferdinando d'Aragona del 1301). Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, incombe al giudice a quo s.pecijcare quali sono le disposizioni di legge che si vo PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 61 gLiono sottoporre all'esame della Corte Costituzionale; pertanto, inammissibile La questione di legittimit costituzionale di un rescritto di Ferdinando d'Aragona del 1301, recante privilegi a fa,vore dei Comuni di Ischia, per assoluta incertezza sull'esistenza, sulla natura giuridica e sull'attuale vigenza di detto rescritto (1). (Omissis). -Il pretore di Ischia ha sottoposto all'esame della Corte costituzionale il quesito se contrastino o meno con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione taluni privilegi, che si suppongono concessi dai re aragonesi, secondo cui le comunit isolane prima, ed i Comuni dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice a quo ha pure prospettato l'illegittimit .costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione, per la parte in cui non contemplano detti privilegi, in riferimento all'art. 128 della Costituzione. L'ordinanza di remissione non idonea a promuovere un giudizio di legittimit costituzionale. Sorgono, anzitutto, gravi dubbi sull'esistenza materiale dei cosi detti privilegi aragonesi cui il giudice a quo fa riferimento. Non pu sussistere un rescritto del 1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296-1336) , perch in quel tempo il regno era tenuto dagli Angi, mentre gli aragonesi ascesero al trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno pu invocarsi una conferma del rescritto ad opera !ii Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il 15 agosto 1501, perch nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I e il 15 agosto 1501 regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans. Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale), incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali sono le disposizioni di legge che si vogliono sottoporre all'esame della Corte, mentre nell'ordinanza di remissione viene riconosciuto che non stato possibile rintracciare le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi. (1) La questione era stata sollevata dal Pretore di Ischia con ordinanza 28 ottobre 1969 (in Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 324). Sui c.d. privilegi aragonesi: Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 1956, parerre n. 1073, tn Cons. Stato, 1957, I, 549. Sulla necessi.t che l'ordilil!anza di rinvio specifichi quali siano le disposizioni di 1eg.g.e rper le quali viene so1leva1ta la questione di J.egittimiit costituzionale: Corte Cost., 18 febbraio 1970, n. 21; in dottrina: PrzzoRusso, La restituzione degli atti al giudice aquo, Milano, 1965, 74. Sulla ammissibilit di questioni prospettate in via ipotetica: Corte Cost., 20 dicembre 1968, n. 134, in Giur. cost., 1968, 2249. 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'incertezza assoluta in ordine alla originaria formulazione della norma impugnata rende impossibile qualsiasi valutazione della natura giuridico-formale della stessa, costituendo ulteriore motivo di inammissibilit del giudizio di legittimit costituzionale, che pu aver ad oggetto soUanto le leggi e gli atti aventi forza di legge (legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1). Non pu tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione sono ravvisabili seri dubbi in ordine all'attuale vigore dei cosi detti privilegi aragonesi, sicch la stessa questione di legittimit costituzionale appare sollevata con riferimento ad una interpretazione della norma: che il pretore non mostra di condividere, e che viene quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica. Ulteriori .aspetti di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa alternativit tra le questioni propost: incostituzionalit dei cos detti privilegi per violazione del principio di uguaglianza e, nel contempo, eventuale illegittimit delle norme generali del codice della navigazione proprio nella parte in cui. non contemplano i privilegi stessi. Gli elementi di indeterminatezza che caratterizzerebbero detti privilegi si estendono necessariamente alla questione prospettata in ordine alle impugnate norme del codice della navigazione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni. Tutto ci non permette di considerare sufficientemente delimitato, nei suoi vari aspetti, l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione prospettata va dichiarata inammissibile. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 12 dicembre 1972, n. 177 -Pres. Chiarelli -Rel. Rossi -Anchisi (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello Stato Agr). Procedimento penale -Impedimento del difensore di fiducia -Mancato obbligo di rinvio del dibattimento -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 24; c.p.p., art. 498). Non fondata, con 1iferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit, costituzionale deU'art. 498 c.p.p. neUa parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore di fiducia (1). (1) Ln 'giurislpruidenza, per l'esclUJsione dell'obbligo di ricnviail'e H dibattimento nel Caiso di impedimento del difensore di fiducia: Oass., Sez. II,. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 63 (Omissis). -Il pretore di Chieri solleva un problema di legittimit costituzionale dell'art. 498 c.p.p. nella parte in cui non .prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore. Tale esclusione sarebbe lesiva del diritto di difesa garantito dal. l'art. 24, secondo .comma, della Costituzione. Non vale, secondo l'ordinanza, il rilievo che in ogni caso il giudice deve sempre, per poter procedere, nominare un difensore d'ufficio, in qanto alla difesa di ufficio non si dovrebbe ricorrere quando il giudicabile abbia esercitato il p;roprio diritto di indicare un difensore di fiducia. Su questo punto l'ordinanza si attarda per dimostrare che l'opera del difensore ufficioso, oltre a non corrispondere alla scelta elettiva dell'imputato, pu per diverse ragioni risultare meno efficace. La questione non fondata. Gli artt. 128 e 432 c.p.p. assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia pu costituire di per s motivo sufficiente per il l'invio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputa~o. A maggior garanzia per 1a continuit e coeren~a dell'opera difensiva, l'art. 127 c.p.p. prevede altres che i difensori nomtnati dalle parti possano designare tempestivamente un proprio sostituto per il caso di loro impedimento. Infine, secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non pu essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullit assoluta di cui all'art. 185, n. 3, c.p.p. ( Omissis). 18 marzo 1969, Marcato e Sez. I, 28 gennaio 1969; Di Meglio, in Cass. pe nale, 1970, n. 505 e 526; sull'obbligo di concedere il termine a difesa ri chiesto dal difensore nominato d'ufficio: Cass., Sez. VI, 22 febbraio 1969, Giuliano, in Cass. pen., 1970, n. 512. In dottrina, nel senso che U legittimo impedimento del di:fensocrie dovrebbe comportrure l'olbbUgo di rinvio del rclibattimento: FoscHINI, Degenezione del processo pervale e responsabilit della Cassazione, in Giur. it., 1962, II, 317 e SABATINI, Del legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire al dibattimento, fu Giust. pen., 1952, II, 208. Nei!. senso che il di:liensocrie di ufficio deve essooe nomiTIJato anche per l'esame della istanza di Tlinvio motivata da imperumento del dif.ensore di fiducia: MASSA, Difensore impedito, imputato indifeso, in Foro pen., 1964, 154. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 64 CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 182 -Pres. Chiarelli -Rel. Capalozza -Delle Bande (n.c.). Procedimento penale -Casellario giudiziale -Iscrizione di sentenza applicativa di amnistia dopo sentenza non irrevocabile di con danna -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 27; c.p.p., art. 604, secondo comma). Non fondata, sia con riferimento al principio di eguaglianza che a quello di presunzione di non colpevolezza, la questione di legittimit costituzionale deWart. 604, secondo comma, c.p.p., relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia, che abbia fatto segu_ito a sentenza non irrevocabile di condanna (1). (Omissis). -1. - stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 604, secondo comma, c.p.p., nella parte che attiene alla iscrizione nel casellario giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia. 2. -La questione non fondata sotto entrambi i profili, pur non riguardando, ovviamente -giusta la stessa dizione dell'ordinanza di rimessione -l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (articolo 593 c.p.p.). Nella vigente disciplina del casellario giudiziale -quale risulta dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952, n. i58, e dalla novella 18 giugno 1955, n. 517 -, bensi, disposta la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedeTe peT amnistia, ma, nel contempo, in deroga a tale criteTio, richiesta l'iscrizione nel caso in cui fosse stata prima pronunziata sentenza di -condanna per lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto. (1) In giurisprudenza, sulla funzione della isorizione nel case11ario giudiziale delle sentenze di :non dQIVersi procedeTe peT amnistia che intervengano dopo una sentenza di condanna: Cass., Sez. III, 27 giugno 1966, Romano, in Giust. pen., 1966, 705. In dottrina: Mn.ETTO, nota con ampi richiami a Cass., 27 .giugrno 1966, cit., iin Cass. pen., 1967, 300. AUISPicano una rifonna della normativa in questiooe: FR1soL1, Osservazioni sul riordinamento del casellario giudiziale, in Riv. it. dir. pen., 1954, 347, e ANGIONI, Inaccettabile disposizione di legge in tema di iscrizione nel casellario giudiziale (art. 604 c.p.p.), in Riv. pen., 1962, I, 797. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 65 3. -Orbene, quanto all'art. 3 Cost., da osservare che non identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata pronunziata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato che, gi condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ci anche perch, in regime di rinunciabilit all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del 1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza pu invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, c.p.p. Manca, dunque, quella diversit di trattamento (o quella patente irragionevolezza) cui iende ovviare il precetto costituzionale di raffronto. 4. -Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., secondo cui l'imputato non considerato colpevole sino alla 'Sentenza definitiva, da obiettare che l'iscrizione nel casellario. giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra l'altro, di rilevante interesse statistico), di per s immune da conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non colpevolezza, in quanto n tramuta l'amnis.tiato in colpevole, n al colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura giuridica dell'istituto, tutt'al pi potrebbe giungersi a qualificare l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna,_ posto che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del reato (art. 151, primo comma, c.p.), operato dall'amnistia (propria). 5. -Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad ogni autorit avente giurisdizione penale e a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio ( ... ) per provvedere ad un atto delle loro funzioni (art. 606 c.p.p.) e la sua incidenza -ogniqualvolta il comportamento anteriore rilevi o possa rilevare -nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49, ultimo comma; 62 bis; 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2; 163; 169; 175, ecc., c.p.) e nel campo del diritto penale processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., c.p.p.), oltrech nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla Corte, stante la differente funzione della iscrizione e della certificazione. N varrebbe l'argomento che la certificazione consegue automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme: vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'art. 606 c.p.p. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili, con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 ,c.p.p. -(Omissis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 66 CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 183 -Pres. Chiarelli -Rel. Benedetti -Soc. Smea (n.c.). -Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via inci dentale -Questione sollevata da giudice privo di poteri decisori Inammissibilit per irrilevanza. (Cost., art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c., art. 648, secondo comma). inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimit costituzionale dell'art. 648, secondo comma, c.p.c., sulla provvisoria esecutoriet del decreto ingiuntivo dietro cauzione, sollevata non dal giudice istruttore competente a concederla, ma dal" pretore quale giudice dell'esecuzione a carico del debitore ingiunto (1). (Omissis). --1. -Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza 20 gennaio 1972 emessa dal pretore di Carpi nel procedimento di opposizione ad esecuzione mobiliare vertente tra la societ Manifattura d'Este e la societ SMEA ed ha ad oggetto l'art. 648, comma secondo, c.p.c. ritenuto costituzionalmente illegittimo, ~n riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perch fa obbligo al giudice istruttore di con- cedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nel caso in cui 1a parte che l'ha chiesta offra cauzione per le eventuali restituzioni, spese e danni. 2. -Non occorre scendere all'esame dei motivi di merito prospettati nell'ordinanza poich, in via preliminare, va rilevata l'inammissibilit della proposta questione. Risulta, invero, chiaro dalla esposizione dei fatti di causa e dal testo dell'ordinanza di rinvio 'che la norma denunciata ha gi trovato .applicazione nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo pre cedentemente instauratosi tra le parti dinanzi al tribunale di Modena. Il giudice istruttore. della causa, con propria ordinanza del 27 novem bre 1969, a seguito di offerta di cauzione avanzata dalla creditrice ~Manifattura d'Este, aveva gi concesso l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpv. del codice di rito, del decreto ingiuntivo 5 luglio 1969 del Presidente dello stesso tribunale avverso il quale la debitrice .SMEA aveva proposto opposizione. (1) .Aipplicazione del pri!tllciipJ.o pi volte affe.:rnniato dalla C'orte secondo ,cui la questione di legittimit costitu2lionale pu di11si rilevante soJ:o quando il giudice a quo debba necessariamente faire applicazione della norma sospettata di incostituzionalit. Da ultimo: Corte Cost., 28 novembre 1972, n. 168, in questa Rassegna, 1973, I, 1, 45. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 67 Ora di tutta evidenza che soltanto tale giudice, al quale la norma in esame riserva poteri decisori e definitivi in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione (ordinanza non impugnabile), poteva promuovere il processo incidentale di legittimit costituzionale di una disposizione ch'egli soltanto era tenuto ad applicare. Di siffatto potere il giudice competente non si avvalso ed, anzi, nella parte motiva della sua ordinanza egli cita la giurisprudenza di questa Corte in argomento. La circostanza relativa alla intervenuta applicazione della norma denunciata induce a disattendere le cons1deraziorti svolte dal pretore in ordine alla sua competenza a promuovere la questione di legittimit costituzionale ed alla rilevanza della medesima nel processo di esecuzione mobiliare successivamente dinanzi a lui instauratosi. Vero , per contro, che nel caso in esame venuto .meno il presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimit costituzionale e manca conseguentemente il requisito di rilevanza della proposta questione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 187 -Pres. Chiarelli -Ret. Reale -Manera (n.c.) e Presidente Consiglio dei Mi nist11i (Sost. avv. goo.. dello Stato Gioo:-gio Azzariti). Procedimento penale -Parte offesa dal reato -Irreperibilit ... Omis $ion:e della citazione -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; c.p.p., art. 175). Non fondata, sia con riferimento ai principi di eguaglianza che di difesa, la questione di legittimit cos.tit.uzionale dell'art. 175 c.p.p., che consente di omettere la citazione delia parte offesa dal reato allorch risulti frreperibile (1). (Omissis). -3. -Le questioni non sono fondate. Premesso che, come opportunamente ricorda l'Avvocatura, 'le vane ricercheconclusesi col certificato negativo dell'autorit comunale non equivalgono a notificazione, la prospettazione delle ordinanze appare infi.ciata da un comune vizio logico-giuridico, perch sostanzialmente si basa sul concetto che la persona offesa dal reato versi in definitiva in (1) Sugli eff.etti della 1sootenza penale nei confronti dei sog.g.etti rimasti estrrunei al gi'udizio penale peroh non posti iin. condizione di intervenirvi : Corte Cost., 22 marzo 1971, n. 55, in Giur. cost., 1971, 573, con nota di SATTA, Limiti di estensione dell'art. 24 della Costituzione. 7 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO situazione processuale analoga a quella dell'imputato, si da implicare per essa un pari trattamento nello svolgimento del processo penale. E non si considerata,. invece, la diversa posizione giuridica che nel vigente sistema qualifica l'imputato nei confronti della persona offesa dal reato. L'imputato parte principale del processo penale, nel quale ha diritto di esercitare la difesa, tanto personalmente quanto con il necessario intervento del difensore, di fiducia o nominato per lui dal giudice. All'esigenza della difesa sono istituzionalmente correlati i rimedi diretti sia a portare ad effettiva conoscenza dell'imputato l'atto contenente 'la contestazione dell'accusa, previe ulteriori ricerche nel territorio dello Stato (ed eventuale trasmissione all'estero dell'avviso di procedimento mediante missiva postale raccomandata con invito a indicare od eleggere domicilio nella Repubblica, art. 177 bis), sia a stabilirne quanto meno, dopo la declaratoria di irreperibilit, la conoscenza legale, a seguito del deposito in cancelleria e segreteria degli atti da notificare, .con contestuale avviso dell'avvenuto deposito al difensore, gi nominato dall'imputato o da nominarsi dall'autorit giudiziaria procedente: difensore a cui attribuita la rappresentanza processuale dell'imputato, salvo che per gli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 170 c.p.p.). L'offeso dal reato, invece, non parte nel rapporto processuale penale, ancorch egli possa assumere tale qualifica inserendosi nel processo con la costituzione di parte civile. La legge processuale penale, invero, d rilievo a questa eventualit, prevedendo che anche nei confronti dell'offeso abbia attuazione l'avviso di un procedimento, al quale egli possa avere interesse a partecipare (art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e ;perch in esso eserciti (se crede) le pretese di restituzione o di risarcimento, collaborando peraltro ai sensi di legge, alla ricerca della verit ed alla formazione delle prove. Ma deve considerarsi che nel nostro ovdinamento la partecipazione dell'offeso al giudizio penale, nei modi previsti anche a seguito della costituzione di parte civile, non pu mettersi sullo stesso piano di quello dell'imputato, cosi da esigere parit ,di trattamento. E c.i attesa la diversa efficacia che il giudicato penale ha direttamente nei rigual\di dell'imputato e, solo di riflesso, nei limiti della normativa vigente, nei riguardi dell'offeso dal reato. All'offeso in particolare non pu negarsi che incomba l'onere della domanda per la tutela dei propri interessi civili; domanda alla cui proposizione non estraneo anche un onere di diligenza nel seguire le vicende del processo penale. Nel processo penale, d'altro canto, la presenza dell'offeso da reato richiesta anche a fini istruttori, quale testimone, spesso unico e solitamente essenziale, onde, a norma dell'art. 408 c:p.p., si deve, a pena di nullit (art. 412), notificare anche a lui il decreto di citazione PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 69 al dibattimento, salvo che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica risulti impossibile per accertata irreperibilit di fatto dell'offeso medesimo. Ma al fine di questo accertamento e in relazione alle accennate esigenze Ticorrenti nelle due fattispecie che hanno dato occasione alle ordinanze in esame, opportuno rilevare che non esclusa la facolt per il giudice di ordinare che siano rinnovate le ricerche del soggetto nel territorio dello Stato, mentre, nel caso di soggetto che si sappia essere emigrato all'estero, ne vanno acquisite nel processo le deposizioni a mezzo di rogatorie ad autorit di altro Stato, quando sia possibile. Per il caso appunto che la parte offesa risieda all'estero, valgono i temperamenti al principio di territorialit che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 c.p.p.) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti. E sempre in riferimento alla fattispecie considerata nell'ordinanza del tribunale di Torino va ricordato che una convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, cui ha aderito la Svizzera il 20 dicembre 1966, stata resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 188 -Pres. Chiarelli -Rel. Bendetti -Consorzio autostrada Messina-Catania (avv. Silvestri) e Prestdente Consiglio dei Ministri (Sos.t. avv. gen. dello Stato Azzariti). Espropriazione per pubblica utilit -Piano di costruzioni autostradali Occupazione temporanea -Proroga da parte del Prefetto -Ille gittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 42, 1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 11, ultimo comma). Non fondata, con riferimento alla tutela del diritto di pro'P'l"iet, la questione di legittimit costituzionale deWart. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 sul piano di nuove costruzioni autostradali, che autorizza il Prefetto a disporre una sola prroroga, di durata non superioire a due anni, dei termine per l'occupazione temporanea (1). (1) ln generale, sui requ~siti che le J:iimitaziOihi. alla propriet privata debbono presentare ai fini della loro legittimit costituzionale: Corte Cost., 29 maggio 1968, nn. 55 e 56, Giur. cast., 1968, 838 e 884. 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -La questione non fondata. La Corte ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961 debba essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni, pu essere disposta, con nuovo decreto .prefettizio, nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. Dal testo della norma dato quindi desumere le condizioni che rendono legittimo l'esercizio del potere di proroga. I criteri della durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa pu essere accordata sono posti a garanzia del diritto di propriet in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione n di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati. 3. -Nessun rilievo ha l'argomento che la norma in esame deroghi alla regola generale dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 secondo la quale 'l'occupazione temporanea non pu durare pi di due anni. Questa disposizione, invero, non ha la forza di principio inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben poteva, pertanto, il legislatore dettare una disposizione diversa per la disciplina di un caso particolare quale quello in esame delle occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali e autostradali. peraltro da disattendere l'affermazione del tribunale secondo la quale scopo della norma sarebbe quello di esonerare per un altro biennio il soggetto espropriante dal pagamento del prezzo delle aree occupate. La finalit della norma, come sopra precisato, va ricercata unicamente nella esigenza sopravvenuta di apportare modifiche ai progetti di costruzione dell'opera pubblica prima approvati. L'ulteriore limite al diritto di propriet ch'essa importa non del resto privo di conseguenze economiche per l'occupante essendo egli obbligato a corrispondere un indennizzo anche per la durata della proroga. Le considerazioni svolte valgono ad escludere l'asserito contrasto col principio enunciato dall'art. 42, comma secondo, della Costituzione. Il riconoscimento e la garanzia del diritto di propriet non escludono che il legislatore possa imporre, come nella specie, una ragionevole e temporanea limitazione alle facolt di godere e di disporre del proprietario quando ci sia richiesto da finalit di interesse pubblico. Nello stesso precetto costituzionale invocato sancito il principio della funzione sociale della propriet nel quale trova appunto fondamento il potere predetto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 71 CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 189 -Pres. Chiarelli -Rel. Verz -Meneghetti (n.c.). Procedimento penale -Giudizio per decreto -Mancato obbligo del difensore nella fase di opposizione -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 24; c.p.p. art. 509). Non fondata, con ,riferimento al diritto di d,ifesa, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 509 c.p.p., neiza parte in cui omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio per l'opponente a decreto penale di condanna, ove manchi queizo di fiducia (1). (Omissis). -L'ordinanza del pretore di B,assano del Grappa denuncia la norma dell'art. 509 c.p.p., in quanto omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in proposito che: 1) l'atto di opposizione costituisce una impugnazione specia'le, unico mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena di inammissibilit, che i motivi siano specificamente indicati, e ci pu essere assicurato soltanto mediante l'assistenza del difensore. La mancanza di tale assistenza nel primo atto del procedimento monitorio al quale interviene l'interessato, sarebbe quindi lesiva del diritto di difesa. La questione non fondata. La Corte ritiene ,che, attesa la particolare struttura del procedimento per decreto penale, gi messa in evidenza da altre precedenti sentenze, e riconosciuta dalla stessa ordinanza rispetto all'atto di opposizione, definito una impugnazione speciale, il diritto di difesa assicurato anche se nella proposizione dell'oppo,sizione al decreto, in mancanza di un difensore di fiducia, non ve ne sfa uno di ufficio. L'opposizione, infatti, si risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto pu concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potr essere sviluppata e (1) La sentenl!la non avrebbe certo mancato di suscitare qualche riserva sul pWl!to in cui esclude La ve>lazicme dell'art. 24 della Costituzione anche in relazione al requisito, ,richiesito a pena di inammissibd:lit, della irndicazione specifica dei motivi di opposizione. Ogni perplessit deve per ora dil~si superata per e:treitto della suc,cessiva 1sentenza 27 febbraio 1973, n. 19 con la quale La Cor,te ha dichiarato la :il1egittimit dell'art. 509 c.p.ip., nella parte in cui !Pl'evedeva, appunto, la sanzione della inao:nanis'SdibdUt dell'opposizione per la mancata indicazione dei motivi. 72 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dettagliata nella sede dibattimentale, ove assicurato l'intervento del difensore. esatto che la norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilit, ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificit non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perch le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non poi.sono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E la Corte ritiene che, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 190 -Pres. Chiarelli -Rel. Trimarchi -Sbarbati (n.c.). Fallimento -Presupposto per il reato di bancarotta -Illegittimit co stituzionale -Esclusione. (C9st., artt. 3, 27; d.P.R. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, comma primo e secondo). Non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 deila Costituzione, ed manifestamente infondata, con riferimento aU'art. 3 delLa Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 217, comma primo e secondo legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che considerano come presupposto del reato di bancarotta, anche ai fini del momento di applicazione deLL'amnistia, La sentenza dichiarativa di fallimento (1). (Omissis). -2. -Circa la questione di legittimit costituzionale del citato art. 217 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, prospettata dal tribunale di Macerata, la Corte rileva, che, pur essendosi essa in precedenza occupata della legittimit costituzionale della norma denunciata, non stata emessa alcuna pronuncia specificamente in ordine ai profili ora messi in risalto. Il rapporto tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il procedimento penale per i reati previsti e puniti dall'art. 217, stato infatti oggetto di esame da parte di questa Corte per asserita violazione del (1) La sentenza 27 1giugno 19712, n. 110 cui !La Cor.te si richiama pubblicata in questa Rassegna, I, 1, 929. In PTecedenza 11a Corte aveva gi ~onunciato sulla iLegittimit dell'iwticolo 217 legge fallimetail.'e con le sentenze 16 lug.Uo 1970, n. 141, in Giur. cost., 1970, 1624, e 22 marzo 1971, n. 59, in Giur. cost., 1971, 596. In dottrdina: CONTI, Giudizio sulla seriet dell'opposizione al fallimento e sospensione del procedimento penale per bancarotta, in Riv. dir. proc. pen., 19i59, 624. ::: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 73 ' l'art. 24 della Costituzione; e la Corte, con sentenza n. 110 del 1972, ha ritenuto non fondata la relativa questione concernente gli artt. 19 e 21 c.p.p. le cui norme si assumeva che determinassero una paralisi della difesa nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, come conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale vincolato a tener fermo un presupposto (s.tatus di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio. Con l'ordinanza del tribunale di Macerata ora si assume invece, anzitutto, che l'art. 3, comma primo, della Costituzione sarebbe violato dall'art. 217, comma secondo, nella parte in cui, resa superflua ogni indagine sulla qualit di imprenditore dell'imputato ai sensi del codice civile, sottopone allo stesso trattamento giuridico (in ordine all'obbligo di tenere i libri contabili) e in maniera non ragionevole, situazioni (altrove ritenute dallo stesso legislatore) diverse. La questione cos prospettata non fondata. Posto che al giudice penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, non consentito di indagare sulla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive richieste per la dichiarazione di fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al competente giudice civile, la norma richiamata dell'art. 217, comma secondo, presuppone e .comporta che ogni indagine sulla assoggettabilit (in concreto) idi un dato imprenditore alla procedura concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento pe~ale. Non prospettabile, quindi, una pluralit di situazioni giuridiche soggettive diverse in relazione alle quali si possa parlare di trattamento differenziato e per giunta posto in essere in modo irrazionale. Del pari, non ha fondamento la prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui questo richiede che la responsabilit penale sia personale. L'asserito contrasto con detta norma, dell'art. 217, comma secondo, non sussiste, perch, anche a voler ammettere che davanti al giudice penale l'imputato non possa utilmente riportarsi al proprio atteggiamento psicologico in ordine alla riconoscibilit degli elementi della fattispecie penale (qualit di imprenditore, sussistenza dell'obbligo della tenuta dei libri e di altre scritture contabili), ricorre nell'ipotesi criminosa de qua, a base della responsabilit penale personale, il rapporto di causalit materiale tra azione ed evento (art. 40 c.p.) che sufficiente a stabilire tra il soggetto ed il fatto preveduto come reato il necessario carattere di suit (sentenza numero 107 /1957). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 74 Pu quindi concludersi con la dichiarazione di non fondatezza della questione come sopra prospettata dal tribunale di Macerata. 3. -Deve invece dirsi manifestamente non fondata la questione di legittimit costituzionale sollevata dal pretore di Bologna, a proposito dell'art. 217, primo e secondo comma, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza sarebbe violato .perch la norma denunciata facendo coincidere la consumazione del reato di bancarotta semplice col momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, non consente di godere del beneficio dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la dichiarazione di fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la condotta anco:reh anteriore all'indicato termine, e quindi in quanto per i medesimi fatti commessi nello stesso periodo di tempo un soggetto ammesso ad usufruire del beneficio di un'amnistia, mentre un altro deve rispondere penalmente per gli stessi fatti soltanto perch, per motivi indipendenti dalla sua volont, la di lui qualit di socio del gi fallito, e come tale assoggettabile a declaratoria di fallimento, viene riconosciuta in un momento successivo allo spirare del termine utile per l'applicazione del beneficio di legge. La questione non nuova. Negli stessi termini sostanzialmente stata gi sollevata con ordinanza del pretore di Siracusa (n. 198 del reg. ord. 1971) e del pretore di Napoli (n. 406 del reg. ord. 1971) ed esaminata da questa Corte, che, vaiutati anche altri profili di illegittimit costituzionale prospettati da altri giudici, l'ha, con la sentenza n. 110 del 1972, dichiarata non fondata. Stante ci, non ravvisando nell'ordinanza de qua alcuna ragione che possa indurla a modificare il precedente avviso, la Corte ritiene di doverlo confermare, con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 195 -Pres. Chiarelli -Rel. Oggioni -Cordero (avv. Barile, Guarino, Piccardi), Universit Cattolica del S. Cuore (avv. Balladore-Pallieri, Sorrentino, Lessona) e Presidente Consiglio dei Ministri e Ministero Pubblica Istruzione (Sost. avv. gen. deJlo Stato Coronas). Corte Costituzionale -Giudizi di le~ittimit costituzionale in via incidentale -Estensione di ufficio della questione oltre i limiti dell'ordinanza di rinvio -Inammissibilit. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 75 Istruzione pubblica -Istruzione superiore -Universit Cattolica del S. Cuore -Placet dell'autorit ecclesiastica per i docenti -Ille~ ittimit costituzionale -Esclusione. (Cast., artt. 33, 19, 3, 7; Cane. fra l'Italia e la S. Sede, reso esecutivo con 1. 27 maggio 1929, n. 810, art. 38). Nei giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale non ammessa l'estensione di ufficio deUa questione oUre i limiti segnati daU'ordinanza di rinvio, salvo che si tratti di norme che si presentino come pre.giudiziali e strumentali rispetto alla definizione deila questione .principale (1). Non fondata la questione di legittimit costituzionale deLL'articolo 38 del Concordato tra l'ItaUa e la S. Sede, 1eso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, che prescrive il placet dell'autorit ecclesiastica per le nomine dei professori p1'es; nel capoverso dello stesso articolo prevista l'eccezione a tale regola per il caso in cui nel procedimento vi sono coimputati maggiori degli anni 18 >. Evidente la stretta relazione che intercorre tra le locuzioni reati commessi dai minori > e coimputati maggiori >. L'ipotesi prevista soltanto quella della compartecipazione del maggiore allo stesso reato compiuto dal minore: il caso tipico del concorso di pi persone nel medesimo reato. Nella previsione normativ: a non rientrano altre forme di connessione. Questa interpretazione d'altronde giustificata dallo stesso contenuto della disposizione in esame. Essa prevede una eccezione alla generale competenza del tribunale per i minorimni ed in tema di deroghe non sono consentite interpretazioni estensive. Diversa , per, l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla norma impugnata. Al termine coimputato stato infatti costantemente attribuito un significato ampio e generico in modo da ricomprendervi non solo colui che imputato di concorso nel reato Commesso da altri contro cui si procede, ma anche colui che imputato di un reato connesso a quello per il quale si procede a carico di altri. Ed stato conseguentemente affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per un reato commesso da un minore degli anni 18 e un maggiore in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti. Cos interpretata ed applicata la disposizione denunciata vive nella realt concreta in modo incompatibile col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione. La necessit del simultaneus processus, che la Corte nella sua precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla com (1) La legittimit costituzionale della nocma, in velazione aLl'art. 25 e all'art. 3 deLla Costf.tuzdone, era stata aff.ermata dailla CO'.I'te con le precedenti semitenze 4 luglio 1963, n. 130 (in Giur. cost., 1963, 1454) e 8 febbraio 1966, n. 10 (in Giur. cost. 1966, 119, con nota di GREVI, Davvero legittima la competenza del giudice non specializzato nei confronti dei minorenni coimputati con maggiorenni?). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO petenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore -come nel caso sottoposto al giudizio del tribunale -sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni 18, anche se fra tali reati sussista connessione. Non v' sostanziale differenza tra questa seconda ipotesi e quella relativa ad un minore che commetta da solo un reato; in entrambi i casi l'azione del minore ha un'autonomia tutta propria sicch si giustifica l'identit della loro disciplina. La sussistenza del denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. della norma impugnata -nella parte in cui non limita la competenza del giudice ordinario al caso di procedimenti nei quali minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato -dispensa la Corte dall'esame dell'altro motivo di incostituzionaHt prospettato in riferimento all'art. 25 della Costituzione. 4. -Il tribunale di Venezia ha invece emesso la propria ordinanza in un procedimento penale instaurato a carico di tre minori degli anni 18 ed un maggiore di tale et, tutti imputati di concorso nello stesso reato di furto aggravato continuato, ed ha ritenuto che la norma impugnata sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzion e in quanto al concetto di diritto di difesa non sarebbe estranea la struttura particolare dell'organo giudicante. La questione non fondata. invero di tutta evidenza che non pu essere lamentata la lesione del diritto di difesa quando viene garantita l'effettiva possibilit di tutela delle proprie ragioni. La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, disposta con la norma impugnata, non preclude, n limita in alcun modo il diritto di farsi assistere dal difensore nel procedimento dinanzi al giudke comune. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 199 -Pres. Chiarelli -Rei. Mortati -Adamo ed altri (n.c.). Sicurezza pubblica -Diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cast., art. 21; c.p., art. 656). Sicurezza pubblica -Diffusione di scritti e disegni contrari agli ordinamenti costituiti -Illegittimit costituzionale. (Cast., art. 21; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 112). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 85 Stampa -Obbligo per lo stampatore di consegnare copia delle pubbli cazioni -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 21, 42, 53; I. 2 febbraio 1939, n. 374, artt. 1, 8). Non fondata, con riferimento alla l~bert di manifestazione del pensie10, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 656 c.p., incriminatore della diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose (1). fondata, con ,1-iferimento alla libert di manifestazione del pensiern, la questione di legittimit costituzionale delL'art. 112 v.u. legge di P. S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nella parte relativa al divieto di pubbLicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autal'it e lesive del sentimento nazionale (2). manifestamente infondata la questione di legittimit costituzio nale degli artt. 1 e 8 deUa legge 2 febbraio 1~39, n. 374, sull'obbiigo deilo stampatore di consegnare un prescritto numero di esemplari deila pubblicazione (3). (Omissis). --1. -Le dieci ordinanze sottopongono questioni in parte analoghe ed in parte connesse sicch si rende opportuna la foro riunione per la decisione con unka sentenza. Un primo gruppo di sette ordinanze solleva la questione di legit timit costituzionale dell'art. 656 c.p., nella considerazione che, confi gurando esso quale reato la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, viene a porsi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, che alla manifestazione (1) Irn dottrilila, a commento di alcune delle oo-di.inanze di rinvio, v. nota in Giur. it., 1970, II, 527. Sulla precedelllte sentenZJa della Corte 16 mM"zo 1962, n. 19: BARILE, La libert di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in Foro it., 1962, I, 855; CAPACCIOLI, Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nelt'art. 656, ilil Dir. e proc. pen., 1962, 797; ESPOSITO, La libert di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico, !!n Giur. cost., 1962, 191. In generale, sulla ,tutela deMa iliibert di pensiero ilil rnippovto aM'ocdine pulbblico: ZuccAL, Personalit dello Stato, ordine pubblico e tutela della libert di pensiero, in Dir. proc. penale, 1966, 1150 e MASANTE, In tema di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, in Giur. it., 1970, II, 151. (2) L'art. 112 del t. u. delle leggi di IPUbblica skurezza era stato gi dJichia:raito viziato da illegiittimit costituzionale, nella parte relativa ali1a propaganda di mezzi aintiiconc,eziooali, con sentenza 16 marzo 1971, n. 49 (in q1UJesta Rassegna, 1971, I, 1, 520). .,,,., La sentenza 6 iLuglio 1966, n. 87, cui la Corte si :richiama per la illegittimit della ciTcolazione di scritti offensivi del sentimento nazionale, pubblicata ilil Giur. cast., 1966, 1090 con nota cir.ttica, imche sUJl punto della prop.aganda aintiin!azionale, di VASSALLI, Propaganda sovversiva e sentimento nazionale. 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del pensiero non pone altri limiti che non siano quelli del buon co stume e della protezione dalla violenza. La sentenza n. 19 del 1962 che le ordinanze richiamano ha rigettato le censure di illegittimit costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 c.p., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraver.so il loro esercizio non vengano sacrificati beni anch'essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sell}bra contestabHe che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, cosi da non corrispondere alla realt effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorch, in considerazione del contenuto delle medesime o delle civcostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di. minaccia dell'ordine stesso. La Corte ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente pronuncia, che pertanto deve essere confevmata in ogni sua parte. Spetta poi al giudice di merito valutare in concreto la sussistenza dei requisiti prima specificati necessari alla perseguibilit del reato di cui all'art. 656. 2. -Fondata deve invece ritenersi la questione di legittimit costituzionale dell'art. 112 t.u. leggi di p.s. n. 773 del 1931, nella parte' in cui fa divieto di mettere in circolazione scritti, disegni, immagini contrari agli ordinamenti costituiti dello Stato, o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorit, o offensivi del sentimento nazionale. Tale disposizione, pur se privata della sanzione del sequestro degli oggetti colpiti dal divieto, quale era previsto dall'ultimo suo comma, in virt del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, tuttavia protetta dalla disposizione generale dell'art. 17 dello stesso testo unico, che commina pene per ogni contravvenzione alle sue disposizioni. L'affermato contrasto con l'art. 21 della Costituzione appare paiese quando si consideri che l'art. 112 conferisce un potere assolutamente discrezionale di vietare svariate manifestazioni del pensiero, sempre che queste non configurino fattispecie previste dalle leggi penali, per le quali, quando ricorressero, sarebbe sufficiente a reprimerle (3) La IP'l'ecedente s.entenza 8 luglio 1957, n. 115, cui la Corte si richiama pubblicata in Giur. cast., 1957, 1053. La que.stione era stata ritenuta manifestamente infondata da Cass., Sez. III, 15 febbraio 1968, Saccone in Giust. pen., 1969, II, 52. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE la denunzia all'autorit giudiziaria. La semplice e generica contrariet agli ordinamenti costituiti non pu essere titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facolt di critica le manifes.tazioni suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorit, fino a quando non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio. Nei riguardi poi dell'offesa al sentimento nazionale da rilevare che, se deve ritenersi affet.ta da incostituzionalit la pena per la propaganda lesiva del sentimento stesso, qual era disposta dall'art. 272 c.p., secondo quanto ha ritenuto la Corte con J.a sentenza n. 87 del 1966, con pi forti ragioni la censura di illegittimit deve colpire la parte della disposizione in esame che vieta comportamenti meno gravi di quelli in cui si sostanzia la propaganda. 3. -Passando infine ad un altro gruppo di ordinanze che denunciano gli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto, obbligando ogni stampatore a consegnare un certo numero di esemplari delle pubblicazioni da lui effettuate, sarebbero in contrasto o solo con l'art. 21 o anche con gli artt. 42 e 53 Cost., se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza. Infatti, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 21, da ricordare che gi la Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna sostituita dal previo avviso all'autorit di pubblica sicurezza. ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorit stessa, in nessun modo contras.ta con l'art. 21. A diversa conclusione non pu giungersi anche in presenza delle nuove prospettazioni che della questione danno il pretore di Recanati e quello -di Ronciglione. Infatti non pu ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna di un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate nell'art. 7), e tanto meno essa pu venirsi ad equiparare al sequestro, poich tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilit dello stampatore rimane limitata alle copie a"i obbligo. Analoghe considerazioni sono da invocare per contestare la fondatezza dell'allegata violazione dell'art. 42. Un'ipotesi di espropriazione senza indennizzo potrebbe, se mai, riscontrarsi nel caso, che non 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ricorre nella specie, di pubblicazioni di costo elevato (per le quali peraltro il cit. art. 7 prevede la dispensa); ma, ove essa si verifichi, l'interessato potr trovare sufficienti garanzie del proprio diritto attraverso l'esperimento dei comuni rimedi contro l'attivit discrezionale della pubblica Amministrazione. Ad eguale conclusione di infondatezza deve giungersi con riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 53, poich, a parte l'inesattezza di quanto si afferma circa la ratio della disposizione in esame, da negare che l'obbligo di cui si tratta possa incidere sulla capacit contributiva. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 201 -Pres. Mortati -Rel. Trimarchi -Papis (avv. Bussi) c. INPS (avv. Rizzuti). Previdenza e assistenza -Pensioni dell'assicurazione obbligatoria - Riversibilit solo a favore del marito invalido -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 29, 37, 38; r.d. I. 14 aprile 1939, n. 636 e succ. mod., art. 13). Non fondata, con 1iferimento ai principt di eguaglianza fra i coniugi e di assistenza, la questione di legittimit costituzio'YULlf! dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle wssi-curazioni obbligatorie per l'invalidit e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), conve1tito in legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riorclinamento deLle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'Msicurazione obbligat01ia per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensio'YULto o assicurato e se superstite il marito, la pensione di riversibilit a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939 (1). (Omissis). -La questione di legittimit costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 '(modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidit e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge con (1) La Clotrte ha fatto aipplica2lione dei medesimi principi gi enunciati nella precedente sentenza 6 .Iuglio 1972, n. 119, in questa Rassegna, 1972, I, 1, 954. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 89 legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dll'assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite il marito, la pensione di riversibilit a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del .primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 202 -Pres. Mortati -Rel. Trimarchi -Ravenna (n.c.). Pensioni -Pensioni degli Istituti di Previdenza -Riversibilit a favore del marito -Condizione della convivenza a carico -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; 1. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma). Non fondata, con riferimento all'art. 3 deLla Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui dispone che la pensione di riversibilit spetti al marito della dipendente iscritta presso gli Istiituti di previdenza, quando risulti che questi, alla data di morte della moglie, fosse a di lei carico (1). (Omissis). -1. -Secondo la Corte dei conti, che ha sollevato la questione con l'ordinanza indicata in epigrafe, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, comma terzo, ultima parte, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), che per il conferimento della pensione di riversibilit al vedovo di ex amministrata dagli Istituti di previdenza, pone, fra l'altro, la condizione dell'a carico della dante causa, all'epoca della morte di quest'ultima. 2. -La questione non fondata. In effetti, dalle norme relative al trattamento pensionistico del coniuge superstite di un amministrato dai detti Istituti di previdenza, risulta che codesto trattamento differente a seconda che si tratti di (1) La Corte ha applicato gli stessi principi enunciati neHa sentenza 6 foglio 1972, n. 119, in questa Rassegna, 1972, I, 1, 954. 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vedovo o di vedova. Come ha esattamente osservato la Corte dei conti, per la vedova, dagli artt. 37 e 38 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e dalle successive disposizioni intervenute in merito, non richiesta, perch essa possa conseguire il ripetuto trattamento, la condizione che, alla data della morte del marito, risulti a suo carico; e la norma denunciata, invece, dispone espressamente, che al vedovo spetti la pensione indiretta e di riversibilit solo se esso risulti ess,ere stato, alla data di morte della moglie, a di lei carico. Ma ci evidentemente non basta perch la norma de qua possa dirsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non si ha, infatti, una disciplina differente di situazioni eguali o ritenute tali, in modo razionale, dal legislatore. E quindi non si pu dedurre che il differenziato trattamento del coniuge superstite, nell'ipotesi in esame, sia da ricollegare unicamente alla distinzione di sesso. Va al riguardo considerato quel che questa Corte ha gi avuto occasione e modo di rilevare con la sentenza n. 119 del corrente anno, e cio che, nonostante l'esistenza di un'ampia e articolata normativa (soprattutto costituzionale) ,diretta a rendere possibile e realizzare la eguaglianza, morale e giur1dica dei cittadini, senza distinzione di sesso, avvertita nella realt sociale la minore probabilit che sia il marito anzich la moglie a dipendere economicamente dal coniuge. Non pu perci ritenersi che il legislatore, nel dettare le disposizioni sopra richiamate, si sia trovato a dover iisciplinare un'unica situazione di fatto e di diritto o situazioni suscettibili d'essere considerate eguali o equivalenti. E appare del tutto razionale che l'accertamento in concreto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non anche per la vedova. La norma in esame, di conseguenza, trova nella notata peculiarit la sua logica ragione di essere. --(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 203 -Pres. Mortati -Rel. Trimarchi -Genoese (n.c.). Pensioni -Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato -Perdita per dimissioni -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 36; r.d. 22 aprile 1909, n. 229, mod. da art. 1 d.1.1. 8 giugno 1945, n. 915, art. 16, lett. a). fondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'mt. 16, comma primo, lettera a), del testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 91 (r.d. 22 apriie 1909, n. 229, modificato dal d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915) nella parte in cui esclude dal dh'itto alla pensione gli impiegati il cui rnpporto sia cessato pe1 dimissioni, anche di ufficio (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 204 -Pres. Mortati -Rel. Trimarchi -Bolletta ed altri (n.c.). Pensioni -Dipendenti Enti locali -Assegni vitalizi -Limitazione alla concessione -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 36; I. 13 marzo 1950, n. 120, art. 11, primo comma). fondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 11, comma primo, deLla legge 13 marzo 1950, n. 120 (2). (Omissis). -Nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volont, e di detto comma nonch del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilit quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria. -(Omissis). (1-2) Sru:lla iJlegitti.mit delle norme che escludono il diritto a pensione in alcune iPotesi di cessazione del rapporto: Corte cost., 13 g,ernnaio 1966, n. 3 in Giur. cost., 1966, 45; 3 lug.lio 1967, n. 78 in Giur. cost., 1967, 984 e 19 :Luglio 19'68, n. 112 in Giur. cost., 1968, 1751. L'm.egittimit del divieto' di cumulo di pi ,trattamenti ipeo:llsiooristici per contrasto con l'art. 36 deUa Costituzione la logica'conseguenza della natura di retribuzione differita riconosciuta ai trattamenti economici successivi alla cessazione del vapporto. CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 205 ~ Pres. Mortati -Ret Bonifacio -Tambellini (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Responsabilit civile -Scontro tra veicoli -Presunzione di colpa -Li mitazione al solo conducente il veicolo non danneggiato -Ille gittimit costituzionale. (Cost., art. 3; e.e., art. 2054, secondo comma). fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, e.e., 92 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO limitatamente alla parte in cui, nel caso di scontro fra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni (1). (Omissis). -2. -Il secondo comma dell'art. 2054 e.e. stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a P.rova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la disposizione viene intesa nel senso che la presunzione di eguale concorso o.pera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne: a causa della cos delineata sfera di appUcazione del secondo comma, quest'ultimo caso deve trovare altrove la sua disciplina, precisamente nel disposto del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del .._veicolo non danneggiato. Sul presupposto di siffatta interpretazione -intorno alla validit della quale, stante il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale cui si fatto cenno, non opportuno indugiare -questa Corte chiamata a decidere se la diversit di regime giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano derivati danni reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., ad una illegittima disparit di trattamehto. 3. -La questione fondata. Vero che le due situazioni che qui vanno raffrontate -scontro con danni reciproci, scontro con danni unilaterali -presentano fra loro una qualche diversit, ma d, tuttavia, non di per s sufficiente a far concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principi affermati da questa Corte nella giurisprudenza concernente l'art. 3 Cost., occorre infatti verificare se il legislatore, dando rilievo all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali) piuttosto che all'elemento comune alle due fattispecie (scontro tra veicoli), non abbia arbitrariamente considerato diverse due ipotesi che, almeno ai fini che qui interessano, avrebbero dovuto esser valutate come eguali. (1) A commento di una delle or:wnanze di rinvio: LAPICIRELLA, Scontro di veicoli con danni unilaterali e presunzione di colpa, in Riv. giur. circ. e trasp., rnn, 416. In giurisprudenza, in senso difforme dal consolidato indirizzo della Corte di Cassazicm.e: Caiss., 20 :llebbraio 1951, n. 429, in Resp. civ. e prev., 1951, 231; Tl'l1bunale Milano, 25 febbvaio 1954, in Foro it., 1954, I, 1668 e Tribunale Genova, 26 dicembve 1955, I, 1144. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE In quest'ordine di idee occorre porre in rilievo che la .presunzione di un egual concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal secondo comma dell'art. 2054 e.e., del tutto svincolata dalla proporzione dei danni derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore entit di tali danni gioca, ovvio, sul quantum dovuto dall'uno all'altro soggetto, ma nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilit, che per tutti presunta eguale. Ci significa che, conformemente ad intuitive esigenze di razionalit, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilit nell'aver provocato lo scontro, ed perci arbitrario ed ir~agionevole che tale funzione esse assumano quando non entrambi i veicoli siano stati danneggiati. Nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilit presunta del solo conducente del veic0lo non danneggiato vien fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cio, che razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparit di trattamep.to risulta di tutta evidenza ove si consideri che la operativit della presunzione di egual concorso, collegata ad un fatto esterno rispetto all'azione dei soggetti, affidata al mero caso: al limite, l'assenza di danno o la presenza di un danno di minima entit determina l'applicazione di regole giuridiche profondamente diverse. In definitiva si deve concludere che, quanto alla responsabilit, dei conducenti, la fattispecie scontro sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate e non pu pel'ci non essere assoggettata ad una disciplina unitaria: la differenza di regime, dipendente da mera accidentalit, inevitabilmente comporta una disparit di trattamento di situazioni sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. 4. -Per le considerazioni esposte, il secondo comma dell'art. 2054 e.e. deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude che, in mari.canza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni. Con questa statuizione esaurito l'intero thema decidendum. La questione proposta dal pretore di Lucca ha investito invero anche il primo comma dello stesso articolo, ma tale denuncia stata formulata sul presupposto che all'ipotesi di scontro con danni unilaterali non fosse applicabile, de iure condito, il secondo comma: presupposto che ovviamente vien meno a seguito della dichiarazione di parziale illegittimit di quest'ultimo. -(Omissis). 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 210 -Pres. e Rel. Chiarelli -Ciolino (n.c.). Valle d'Aosta -Norme per la protezione della fiora spontanea -Sanzioni penali -Rinvio al Codice penale -Ille~ittimit costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 3, 5, 25; I. reg. 8 novembre 1956, n. 6, art. 12, c.p., art. 734). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di autonomia regionale ne/.l'unit dello Stato e di irretroattivit della legge penale, la questione di legittimit costituzionale deU'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta, che dichiara punibili a sensi deH'art. 734 c.p. le contravvenzioni alle norme suUa protezione della "flora spontanea (1). (Omissis). -3. -La questione non fondata. Questa Corte ha gi avuto occasione di affermare, per quanto riguarda il collegamento della competenza legislativa regionale con la potest penale riservata allo Stato, che non esatto che la norma penale statuale si debba riconnettere a norme legislative gi entrate in vigore (sent. n. 142 del 1969). Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal mdo l'autonomia legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni si armonizza. col principio dell'unit dello Stato, nel suo aspetto di unit dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed ottemperato il principio della irretroattivit della legge penale, giacch la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva. N gli accennati principi escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, com' proprio della sua natura, sar applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva. Sulla base di queste precisazioni, che dimostrano l'infondatezza delle premesse da cui muove l'ordinanza, va esaminata la questione se l'art. 12 impugnato, col richiamare le norme del codice penale, e implicitamente l'art. 734 di esso, abbia violato il principio della riserva statale in materia penale. (1) La sentenza 120 novembre 1969, n. 142 cui la Corte si ['ichiama pubblicata in Giur. cost., 1969, 2190, con nota di PALADIN, Diritto penale e leggi regionali. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 4. -L'art. 734 c.p. rientra, come l'ordinanza afferma, nella categoria delle c.d. norme in bianco, non solo in quanto la sua applicazione richiede i,m atto dell'autorit ,che abbia dichiarato la bellezza naturale di un luogo, ma in quanto il suo contenuto precettivo si integra con le disposizioni che stabiliscono la speciale protezione delle bellezze naturali. Il precetto in esso racchiuso colpisce pertanto l'opera di distruzione, o ,comunque di alterazione dello stato di un luogo, compiuta in violazione delle norme che assicurano tale protezione: in sostanza, in violazione della legislazione protettiva delle bellezze naturali. Nel caso in esame la Regione, con suo atto legislativo, ha dichiarato bene da tutelare, sottoponendolo a speciale protezione, la flora spontanea della Valle d'Aosta, in quanto concorre a creare la bel~ lezza naturale dei luoghi e l'aspetto e, le caratteristiche naturali ed ambientali di particolari zone e localit alpine (art. 1). fuori contestazione la competenza esclusiva della Regione in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. q), dello Statuto. Ed anche fuori dubbio che il campo della protezione delle bellezze naturali si estende alla vegetazione, com' confermato dall'art. 9, secondo comma, n. 1, Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 (di applicazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497), che del resto aderente all'art. 812 e.e. Ma la tutela della vegetazione spontanea come bellezza naturale, e in particolare di quella aperta alla disponibilit del pubblico, richiede che siano determinati i modi di protezione di essa. Vale a dire, richiede che, nello stabilirne la protezione, siano determinate le condizioni perch ad essa sia conservato il carattere di elemento costitutivo della bellezza naturale, e, conseguentemente, richiede la individuazione dei fatti che, secondo le valutazioni della legge che ne stabilisce la speciale protezione, possono produrre l'alterazione o la distruzione di tale carattere. Pertanto, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e ,col vietare atti valutati come .produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, la legge regionale non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. N, cosi operando, il legislatore regionale ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ovdinanza, giacch al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto. Pu aggiungersi a questo proposito che la determinazione legislativa dei comportamenti che cadono sotto le sanzioni del codice penale, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 96 in quanto contrastanti con la speciale protezione della bellezza naturale a cui l'art. 734 fa riferimento, assicura, con la sua efficacia generale, l'eguale applicazione della disciplina protettiva, nell'ambito del territorio regionale, sottraendola a valutazioni caso per ,caso, ed eventualmente fra loro difformi, della idoneit dei singoli atti a costituire lesione della bellezza naturale protetta. Dall esposte considerazioni deriva che la norma impugnata non viola il principio dell'esclusiva competenza dello Stato in materia penale, n contraddice alle norme della Costituzione invocate nell'ordinanza a fondamento di tale principio. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 211 -Pres. Chiarelli -Rel. Rocchetti -Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Pacia, Varvesi, Benvenuti) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Friuli-Venezia Giulia -Giurisdizione della Corte dei conti -Estensione ai dipendenti re~ionali a componenti la Giunta regionale. (Cost., art. 103, secondo comma; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 53; r.d. 18 no vembre 192;3, n. 2440, art. 83; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 20). Spetta alla P1ocura Generale della Cortie ,dei conti promuovere l'azione di responsabilit sia nei confronti dei dipendenti deUa Re'gione del Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alla Regione' neWesercizio delle loro attribuzioni, sia nei confronti dei componenti la Giunta della stessa Regione per omissione della denuncia di taii danni (1). (Omissis). -1. -Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Re gione Friuli-Venezia Giulia proposto in riferimento alla citazione (e successivi decreti di fissazione di udienza) intimata dal Procura tore generale della Corte dei conti nei confronti d.i un autista dipen dente della Regione per danni arrecati ad un'autovettura affidata alla sua guida, e nei confronti del Presidente della Giunta e degli asses sori regionali che, con la deliberazione in data 6 agosto 1969, n. 2861, avrebbero impedito che la denunzia del danno venisse sporta da chi di dovere allo stesso Procuratore generale, e sarebbero perci a tal titolo responsabili. Tale deliberazione disponeva infatti che non dovessero essere pre sentate a quel Procuratore generale, che le sollecitava, denuncie per (1) Le sentenze 26 giugno 1970, n. 110 e 5 aprile 1971, n. 68 sono pubblicate in Giur. cost., 1970, 1203 e 1971, 627 con note dii richiami. In dottrina: CAPOTosrx, Giurisdizione della Corte dei Conti e autonomia regionale; in Giur. it., 1971, IV, 163. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 97 danni procurati da autisti dipendenti dalla Regione per effetto della circolazione dei veicoli, perch doveva ritenersi in materia competente l'autorit giudiziaria 011dinaria, avanti la quale la Giunta regionale si riservava, dopo l'esame del caso, di decidere in merito alla proposizione dell'azione. Trattavasi quindi di una deliberazione di massima che la Giunta aveva creduto di adottare per segnare la condotta da tenersi in materia dai dipendenti uffici e che si ispirava ai principi allora ammessi, e ritenuti anche da questa Corte nella sentenza n. 17 del 1965, circa la necessit che, per sottoporre settori, prima non compresi, alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilit pubblica, occorressero apposite norme legislative da emanarsi in ottemperanza all'art. 103, comma secondo, della Costituzione, ma non emanate. Quella deliberazione venne poi revocata con altra in data 3 maggio 1971, n. 1611, dopo che la Corte di cassazione prima e questa stessa Corte poi (sentenza n. 110 del 1970), andarono in contrario avviso, ritenendo l'immediata precettivit in materia del richiamato art. 103. Ci precisato, devesi, prima di affrontare l'esame del merito, risolvere un duplice ordine di questioni: quelle attinenti alle eccezioni di inammissibilit del ricorso, proposte dall'Avvocatura dello Stato, e quelle di legittimit costituzionale, prospettate dalla Regione. 2. -Sostiene l'Avvocatura che il ricorso sarebbe inammissibile perch diretto contro a~ti di natura giurisdizionale dello Stato, relativamente ai quali n la Regione ha titolo a una vindicatio potestatis, n essa, come Ente fornito di autonomia e svincolato dalle persone fisiche dei suoi organi rappresentativi, ha titolo a lamentare una lesione della sua competenza. Ma la duplice eccezione proposta non ha fondamento. Nulla vieta che un conflitto di attribuzioni possa trarre origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto, come nel caso, si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionale garantita alla Regione (sentenza n. 110 del 1970). N occorre che, .per dar luogo a un confHtto di attribuzione, vi sia una contestazione ,sull'appartenenza di un medesimo potere, essendo sufficiente che dall'illegittimo esercizio del potere altrui consegua la menomazione di una ,sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto (>. Ma -anche a prescindere dal rilievo che, nella specie, la questione di costituzionalit stata sollevata nel corso della fase terminale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge del 1968, che di mera e stretta esecuzione di operazioni gi effettuate dall'ufficio regionale -l'eccezione soltanto apparente. Infatti, il compito di decidere, per intanto ed in linea provvisoria, sulle schede contestate e non assegnate, attribuito agli uffici elettorali all'unico scopo di pervenire al pi presto alla proclamazione (a sua voJta, provvisoria anch'essa) degli eletti, affinch i consigli siano posti in grado di insediarsi ed iniziare il proprio funzionamento. Ed superfluo soffermarsi a sottolineare quanto circoscritto sia anche siffatto compito, eventuale e puramente strumentale, spettante agli uffici elettorali circoscrizionali, dal momento che rimangono sottratte al riesame le schede contenenti voti del pari contestati, ma -diversamente da quelli -tuttavia assegnati dagli uffici di sezione. N pu trascurarsi, infine, la considerazione, sulla quale ha insistito, specie nella discussione orale, la difesa dello Stato, che le operazioni elettorali successive alle votazioni e culminanti nella proclamazione degli eletti non possono, per loro natura, subire sospensioni di pi o meno lunga durata, n il loro compimento pu essere procrastinato a volont dagli uffici elettorali, come accadrebbe ove questi fossero -in contrasto con tutti i rilievi che precedono -considerati giudici, legittimati pertanto a porre questioni di legittimit costituzionale a questa Corte. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1972, n. 217 -Pres. Mortati Rei. Amadei -Angelino (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Reati e pene -Reato continuato -qmitazione a pi violazioni della stessa disposizione di legge -Illegittimit costituzionale Esclusione. (Cost., art. 3; c.p., art. 81 cpv.). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 81, capoverso, c.p., nella PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 109 parte in cui limita il beneficio detia continuazione a pi violazioni della stessa disposiziolfl,e di legge (1). (Omissis). -La questione sottoposta all'esame della Corte, con l'ordinanza del 27 agosto 1970 del tribunale di Orvieto, se l'art. 81, cpv., c.p., nella parte in cui limita il beneficio della continuazione a pi violazioni della stessa disposizione di legge, contrasti con l'articolo 3 della Costituzione. Detta ordinanza trae motivo dall'applicazione che la Cassazione fa, nel caso di concorso di reati di falso materiale e falso per soppressione, della interpretazione data alla formula usata dal legislatore pi violazioni della stessa disposizione di legge , come pi violazioni della stessa norma incriminatrice comprensiva delle norme generali e speciali che aggravano o attenuano il reato in essa contemplato, ovvero da quello di consumato in tentato >>. La questione non fondata. 1. -Il codice vigente ha unificato nella determinazione degli effetti giuridici le due forme di concorso di reato: formale (unicit di azione o d'omissione e pluralit di violazioni simultanee di legge penale) e materiale (pluralit di azioni o di omissioni e pluralit di violazioni di legge penale), applicando per entrambe il metodo del cumulo materiale delle pene. noto che la figura del reato continuato si impernia sui seguenti elementi costitutivi: a) pi azioni od omissioni esecutive. Il che tuttavia non esclude, in base alla interpretazione giurisprudenziale fatta propria da questa Corte (sentenza n. 9 del 1966 e ordinanza n. 12 del 1969), la ipotizzazione del reato continuato anche se le violazioni siano effettuate con una sola azione od oinissione (conco11so formale); (1). Per l'interpretazione giurisprudenziale deM'art. 81 cpv. c.p., nel senso indicato dalla sentenza: Cass., Sez. II, 17 marzo 1971, Marchetto, in Cass.. pen., 1972, 565, con nota di richiami; Cass., Sez. VI, lo marzo 1969; Magliano, e Cass., Sez. VI, O febbraio 1969; Mavolo, in Cass. pen., 1970, 445 e 446 con ampi richiami di giurisprudenza e dottrina. In parlicOllare, sulla contin:uazi01ne in itema di reati di falso: Cass., Sez. VI, 31 marzo 1971; Macchiati e Cass., Sez. VI, 12 febbraio 1971; Vendrainin, in Cass. pen., 1972, 564 e 565. La precedente sentenza della Coote 8 febbraio 1966, n. 9 in UJbibUcata rper esteso in Foro it., 1972, I, 2762 COltl nota redaziooaile. Cass., :Sez. Un., 10. marzo 1971, n. 674, Cons. di Stato, 6 arp1ri'.Le 1971, n. 3, Corte Cost., 2 febbraio 1971, n. 12, 14 mag,gio 1968, n. 44 e 30 giugno 1964, n. 66, riclamaite nella SEmtenza, di cui si tratta, tirovansi pubblicate rispettivamente in questa Rassegna, 1971, I, 251; 1971, I, 808; 1971, I, 230; 1968, I, 353 e 1964, I, 985. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 ottobre 1972, n. 3082 -Pres. Gionfrida -Rel. Cusani -P. M. Trotta (conf.) -Martini (avv.ti Danesi e Riccio) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Tracanna). Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Indennizzo -Cittadino italiano danneggiato da atti ablativi delle potenze nemiche -Diritto soggettivo all'indennizzo -Esclusione -Giurisdizione del Consiglio di Stato. (1. 24 novembre 1948, n. 1493 e 1. 29 ottobre 1954, n. 1050). La posizione dei titolari di beni ed interessi italiani all'estero, perduti per l'applicazione degli artt. 74 e 79 del Trattato di pace, non diversa da quella degH altri danneggiati di guerra e quindi (fatta salva la diversa ipotesi dei beni situati in territori gid italiani e ceduti con il Trattato di pace) non assume la consistenza di diritto soggettivo n riguardo alla concessione deU'indennitd o del contributo di ricostruzione n riguardo alla determinazione della loro misura, ma da configurarsi come interesse legittimo ed in quanto tale susce-ttibile di tutela giurisdiz,ionale soltanto davanti agli organi della giustizia amministrativa (1). (1) Giurisrprudenza ,costante della Corte di Cassazione e del CoIJJSiglio di Stato. Cfr. Oaiss., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183, in questa Rassegna, 1967, I, 964, Cass. Sez. Un., 5 agosto 1958, n. 2872, in Foro it., 1958, I, 1246 e Cons. Stato, 30 luglio 1965, n. 537, in Foro amm., 1965, I, 2, 952. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 130 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 novembre 1972, n. 3436 -Pre'S. Pece -Re.i. Miele -P. M. Secco (conf.) -Curatela del fallimento della ditta Formica Vito (avv. Cannizzo) c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Tracanna). Competenza e ~iurisdizione -Imposte e tasse in ~enere -Estimazione semplice -Concetto. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6; t.u. 28 agosto 1877, n. 4021, art. 53; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). Si ha questione di estimazione semplice tutte le voite in cui si controverte sulla sussistenza del cespite tassato oLtre che sulla sua misura, senza che occorra procede1e ad esaminare e risolvere questioni giuridiche (1). (Omissis). -Preliminarmente il ricorrente curatore, in relazione all'attuale giudizio di cassazione, eccepisce la illegittimit costituzionale degli artt. 375 e segg. c.p.c. e 138 disposizioni attuazione nella parte in cui si prevede che la Corte pronunzi in camera di consiglio su richiesta del P. M. o d'ufficio, ordinanza di inammissibilit del ricorso o di rigetto di esso per mancanza di motivi. Tale eccezione, di cui non si indicano le ragioni, non ha alcun rilievo nella presente controversia, essendo stata la causa chiamata all'udienza pubblica, onde non si ravvisa alcuna pregiudizialit costituzionale all'attuale controversia (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Il ricorrente eccepisce ancora la illegittimit costituzionale dell'art. 379 c.p.c. nella parte in cui prevede che il P. M. espone le sue motivate conclusioni dopo la difesa delle parti, in quanto ci sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 della Costituzione. L'eccezione manifestamente infondata. Invero la circostanza che il P. M. concluda all'udienza dopo che le parti hanno esposte le loro difese, non importa menomazione alla difesa, vertendo la discussione (1) Giurisprudenza costante della Cm-te di Cassazione. Cfuo. per tutte da ultimo Cass., 24 aprile 1970, n. 2281 e Caiss. 13 maggio 1968, n. 1488", entrambe citate in quella, di cui si tratta, pubblicate rispeittivamente in Foro it., 1970, I, 1899 e in Riv. leg. fisc., 1968, 1'671. V. pure in arizzo non tiene ccmto, o si preocC'Ulpa ben poco, dei di.!ritti del soggetto che subenitra alla ;par:te vittoriosa col1);>ita dagli eventi in questione, il quale soggetto un bel giorno pu trovarsi davanti alla sorpr.esa di un giudizio svoltosi in SJUa assenza e di una Isentenza, efffoace nei suoi confronti, 1pronuncia1Ja a rua drnsaputa. Di qud il rkor:so a .soluzioni imeno &:-astiche, pi vicine agli opposti imteressi del1e parti. .. II m rrlrft~IMtsiftlit:tt#i&illf.l~frrrriJii&TiwrJ&;lfiilillfr%11r%t'rlll!Jlll''' PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 137 di sanatoria tenuto conto che il procuratore si costitUl sempre in nome della Fulgor e non della societ incorporante. Il problema che ne occupa -non potendosi nella presente fattispecie, come ha ben dedotto la ricorrente, far ricorso all'istituto della sanatoria -ripropone alla Corte, in via pregiudiziale, l'interpretazione di un complesso di norme processuali dalle quali trarre la regolamentazione degli effetti che produce la morte o la ,perdita della capacit della parte costituita se avvenuta nel periodo successivo alla pubblicazione della sentenza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione. In proposito la Corte, nel corso di pi che un ventennale travaglio, ha seguito quattro indirizzi fondamentali: con il primo, ha .ritenuto &i cosi venruta affermando, come dimostra J.a sentenza che si annota, che la pi recente, !tl. secondo orientamento, ma cOIIl questi temperamenti (,che poi costituiscono il terzo e qUJarlo mdirizzo): a) iin mancanza della c01IX1unfoazfone del l(Woouratore ail.l'altra parte o di .certificazione dell'ufficiale giiudiziaa:-io, l'appello, dil. ricOl'ISO per Cll!Ssazione ecc. sono considerriati validi e amrmssilbili q'UJalora il'altra parte non provi cihe iii. notificante ha j:gnmato l'ev;ento per colpa in g.enere o per colpa consistita nel non a.v;er rilevato J.'evento dalle ail.tre carte prooesSl\lali (v. per qruesto concetto di crurpa la sentenza che si commenta; v. pure Oass., 22 ottobre 1'971, n. 2917; 16 ottoWilicazione della sentenza se anche il fatto 1I1uovo (mor.te di una parte, cambd.a)mento dello stato, cessazione di ufficio) non v.iene notificaito, l'altra parte deve ugualmente tenerne conto, dove cio, neil. continuare i suoi raipp66, n. 717; 28 luglio 1951, n. 2190). Con il terzo ha operato un contemperamento al secondo indirizzo,. autorizzando la parte che avrebbe dovuto ricevere la notificazione di provare che l'errore era dovuto ad ignoranza colpevole (v. Cass., 22 ottobre 1971, n. 2977; 16 ottobre 19<69, n. 3352; 10 febbraio 1968,. n. 452; 8 marzo 1965, n. 500). Con il quarto infine lo stesso contemperamento della giustificazione dell'errore per ignoranza visto :eon prova a carico della parte che procede alla notifica (v. Cass., 23 maggio 1972, n. 1605; 8 lu notifica de11'aitto di impugnazione ail contumace o ailla parte costituita p011sonalmente) H veicolo sairebbe costituito dalla certdficazdone dell'uf: fidale gd,udiziairio. Certo lo sforzo della Suprema Corte per superare gli inconvenienti derivanti dalla trigdida applicazione dei ![>rindpi e per conciliM'e gli 0tpposti interessi, notevoile e merita sen'altro aipproyaziorne. Ma ci 111orn esime J.o studioso del diritto dall'oblbLigo di iriLevarre che l'edifido costruito, per i :fil!li indicati, pil"esenta delle ore11Je. Invero, IPOtreibbe accadere ~e per 1a vierit accade moJ.to spesso), che l'atto di impugnazionJe sia notificato l'ultimo giorno o negli ultimi giorni del termine annuale di cui all'art. 327, non prorogato perch l'evento si avverato !t1el preo semestre. Dato il poco tempo a dis!Posiziorne H soccombente norn farebbe certamente iLn tempo ad individuare le !111UO'Ve persone legittilmate, e andrebbe sicUJI'lamente incontro ad 'Uilla dichiarazione di manurussibilita dell'im![>ugnazione. E ipotrebbe pure accadere, afJ'.lZi chi ha esperienza .giJudiz;iaxia sa che noT1ma1e .che accada, che iii. IP!tlOcuiratore non comu:niclli e che l'ufficiale giudiziairio non certifichi gli eV1enti ilil questione. Sembra allora rperico!losoper non 1dire strano, affdaire la sorte di UIIl atto di impugnazione aid un'indagilile, che ![JIU rivelarsi estremamente difficoltosa e dubbia, sullo stato so~gettivo di buona o mala fede, di ignoranza colpevole o incol!Pevoile del soccombe111te. E taccio deiLl'ipotesi, :molto probabile, dJn cui il soccombente sia legalmente a conoscenza dell'evento che ha col!Pito la ,pllJ!J:lte vittOTIosa, ma ignori del tutto ubi sit an sit la pEIDsona cui spetta, per effietto delil.'event<> stesso, dli stare in giudizio. D'altro canto piuttosto eccessivo ritenere Che taile pelt'.sona, senza essere stata, come dO'Veva, !Parte ilil .giudizio, debba sottostaire ad un girudicato rpro111u.ncctato a sua insaput sol iperch l'al!tra parte ha ignOi!'ato, sia pure senza colpa, :iii fatto nuO'Vo. Tutto l'edificio, poi, mirnaccia di oroil.1are quando si esaimini attentamente l'axt. 328 ~che, cOlffie si. detto, costituisce il fondamento positiivo dell'attuale orctentamenfo della Corte di cassazione) e si noti come lo scopo dell'iinteirruzione del termine 'bireve e d!l :pirolungamento del teTmine lUIIlgo runche nel caso in cui ad essere colpita la parte vittoriosa, pu: anche non essere quello di procurare alla parte soccombente che deve procedere ailil'!Lmpug.nazfone la conoscenza dell'evento e quindi di sapere RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 140 glio 1965, n. 1424; 7 agosto 1963, n. 2220; 29 aprile 1959, n. 1284; 10 ottobr:e 1958, n. 3194; 19 luglio 1957, n. 3048; 28 aprile 1956, n. 1305). Tali perplessit chiaramente dimostrano che l'elemento letterale e quello logico dell'interpretazione dell'art. 328 c.p.c., con riferimento in particolare agli artt. 286, 300, 330 e 299 e alle norme relative alla citazione, all'impugnazione e alla notificazione della sentenza e all'interruzione del processo, possono, con uguale plausibile successo, essere utilizzati per giustifi:care sia il primo che il secondo indirizzo ancorch antitetici: meno semplice l'utilizzazione dei pi comuni elementi interpretativi per giungere al terzo e quarto indirizzo. Ma con la normativa a disposizione, doveroso affermare che tutta la questione stata e va vista in ragione dell'evidente portata a ,chi deve indirdzzare :l'atto, ma sempilicemenite quello di consentire ai nuovi ;Legittimati dli valuta:re se sussiste un loro irnte:vesse all'impugnazione rdelila IPllir fuvo:revo1e sentenza. E tale dQliteripretazi-OltlJe tar.to pi sembra vaHda in quanto il:a :noti.fica della sentenza fa decOlt"reTe, CO!lll' giuri. sprudenza costante (v. Caiss., 4 giugno 1965, n. 1210), il terirniine peo:-la impugnazione non solo per il notilkando, ma anche per il notificante (sul punto v. in dottrina LASERRA, Ecletticit della interruzione del termine di impugnazione , irn Giur. it., 1960, I, 2, p. 748). Ai rilievi test fatti bisogna poi aggiiungere la cOIJJsiderazione, non oeiDto 'll!1tima in mdine di :importanza, che molto diffcilmenrt;e sembra ipotizzabi'.Le, sulla base dei principi, una ultrattivit del portooe di rappresentanza processuale del procuratore e quindi, addirittura, un obbligo dello stesso di fare aJil.'altra parte le comunfoaziom di cui so.pra si detto. E la stessa Corte di cassa2ione, irn alLcune sentenze ha escluso tassativamente la sussistenza di ta~e ultrattivit (Cass., 29 novembre 1971, n. 3474). VaU,e la pena allora di esaminare 1su basi nuove fa questione per vedere se gli strumenti offerti dal codice di rito non auto:dzzi,no una diversa soluzdone del prroiblema. III dndubibio che l'atto dd dmpugnazdone notificato a nOlllle di perisona defunta o div;en1uta incapace dopo la pubblicazione della sentenza sia nultlo. Dirfettano, invero, 1 presu(plposti dell'eSIJstenza stessa della persona e della ,capacit di agiire inel processo, che sono condizdOl!ll per ila vaiLiida costirtuizione. del rappo:rto processuai1e. Ma sopratutto da un punto di vilSlta fomnale ohe l'atto I11Ullo giacch esso non contiene hl. veqU:isito di cui al n. 2 deLI'art. 163 c. p. c.. Ln linea d:i pirlincdJpdo il vizdo di nuLlit della citazi-Oil!e suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 156 e ss. e ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Tale sanatocia, che di regola viene operata attraverso la r1D;IJ:ovazione dell'atto (per l'ilm(pugnazdone v. per, gli arrtt. 358 e 387) o attrav;eTso la costi-tuziOQlie dei!. convenuto, opera ex nunc per la iragli-One che l'ul1Jimo ,comma dell'art. 164 fa satlvi i didtti anteidormenrte que1sditi (v. Oass., 4 settembre 1956, n. 3175; 6 luglio 1962, n. 1746; 7 ottobr;e 19<61, n. 2046). E chiaro ,che nel giudizio di impugnazione quel!la sanatcmia non ..quasi mai realizzabile: al momento della it1innovazione dell'atto o delila PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 141 pratica del prablema e della necessit di escludere soluzioni che tra scurano la tutela della parte ritenuta, nell'ipotesi di notifica di un atto d'impugnazione diretto a persona morta o non pi capace, non colpevole o comunque pi meritevole di tutela. In effetti come stato rilevato sin dalla sentenza n. 1959 del 18 luglio 1950, la legge attribuisce rilevanza all'evento sia che cada sulla parte vittoriosa che sulla parte soccombente. Ci significa che essa vuole che ognuna delle parti sia posta in condizfoni di conoscere l'evento e cio di sapere nei confronti di chi dovr svolgensd. l'even tuale giudizio di impugnazione. Ed il primo comma dell'art. 328, che sancisce l'interruzione del processo, presuppone la comunicazione del l'evento all'altra parte, sia pure a mezzo della nuova notifica della sentenza, altrimenti la disposizione non avrebbe ragion d'essere posto che una notifica vi stata; n la ripetizione avrebbe altra finalit. costituzione del convenuto, infatti, il termine per impugnare quasi semp1re scaduto. Se ta1i prillncilpi fossero ritenuti applicaJbdli sic et simpliciter, anche nell'ipotesi che !l]e OOOUJPa, La conseguenza ,ineluttabile sarebbe, com' intuitivo, e come dimostrano 1e numerosissime sentenze della Suprema Corte, antiche e recenti, sul .punto (v. l'ultima del 1972 n. 1745), quell.a deil.la inammissib:Hiit della dmpugnazion:e notificata nel modo dianzi detto. Ma il lll:Ost!ro 011clinamento giu;ridico iprocessuale oltre che :prevedere una sanatoria del!le nrullit 1per il a:-aggiungimento dello scopo, conosce e discirplilll:a altresi, il pa:-incipio de'lla non rilevanza, sotto determinate C()[ldizioni, delle nullit stesse. Gi H principio non estraneo al diritto sostanz.fale che iper determinati fi11i, in presenza di certi presupposti ed entro deteil'minati limiti (che, tutti, non qui il caso di indicare) considera irrilevanti o, pi tecni- eamente, non azionabili o inoppombili o imp!roduttive di effetti alcune IlJU!l.lit che inifi.isogna allOit"a coerentemente concludere che gli atti compiuti e quindi anche Le impugnazioni, a nome della parte colpita inell'linrtervallo sono V'alidi o meglio la ilOil."o nu.'filit ill'rilevanite o condi2fonata ailila sopravvenienza di certe condfaioni . Si tratta V'ero dii una finzioine, ma una finzione che fil codice stesso, come si visto autorizza, :per fini di ~nteresse superiOil."e o anche ;parliicolari (snellezza dei procedimenti, conservazione delle posizioni il!egittdmamente acquisite, necessit di eviifla:re spreco di attiv.tt .giuxiisddzionale, salvaguardia di diritti di terzi ecc.) e ohe la stessa giurisprudenza (quando cOillSlideira vailiida l'fun:piugnazione proposta nel modo detto da chi noo conosce l'evento, in sostanza, ricorre aitla stessa fim.zione) non disdegna, A favore della itesi quli prospettata militano 'Plla'e 1e espressioni si pu fare di cui agli artt. 286, primo comma e pu essere di cui all'art. 330, secondo com.ma, che a parere di chi scriV'e non siglllJ.ficaino soltanto possibilit di eseguire la notifica dn quel determinato modo (coillettivamente e impersonalmente :nell'ultimo domicilio deil 1defumito), ma anche .lia faco1t idi eseguit"e la notifica a nome della parte colipita o degli eredi. Si diceva dianzi che la 1egige, nelLa quasi totalit dei caisi :in cui ha riitenuto m1evainte o non azionabile o in@pontbile fa nru1lit di un atto, lo ha :fiatto ipur.ch sussistarno o sopravvengano deteriminaite conruzioni. Anche :nel caso che si esamina il codke di l'ito non senza condizioni ha rinunciato alla xf.gorosa applicazione dei iprincipi :iJn tema di nullit; solo che la condizfone non dettata espliicitamenite, ma si.curamente deswmibile dail sistema. Stabilisce, inv.ero, J.',airt. 110 c.p.-c. che quando La pairte viene meno peir morte o per a::Ltra causa, iii. rpirocesso proseguito dal successore univer: sale o in suo confronto. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 143 eomma dell'art. 286, si ricordata l'autonomia delle fasi processuali e quindi il contenuto restrittivo dell'art. 300, primo e secondo comma, .e, per quanto riguarda la valutazione del sistema, si sono richiamate le presc;rizioni sul contenuto dell'atto introduttivo di impugnazione e, infine, si insistito nella necessit di tutelare la parte legittimata a resistere nel giudizio di impugnazione che potrebbe restare ignara dell'atto notificato ,al procuratore costituito. Il terzo e quarto indirizzo giurisprudenziale, in effettr restano chiaramente giustificati da ragioni pratiche (v. ad es. sent. 23 maggio 1972, n. 1605) d'indubbio peso, riconosciute appunto, anche da molti di coloro che assumono, in via generale, l'operativit automatica degli effetti processuali conseguenziali alla perdita o alla dimin.u. zione della capacit in tale fase del giudizio. Questo collegio ritiene che nello studio della questione non possono essere trascurati alcuni principi generali desumibili dal sistema e in particolare: a) la regolamentazione delle comunicazioni e delle notificazioni relative agli venti che riguardano la capacit delle parti o dei .foro ooddce di rito, i'iinterruzione del processo (l'aa:-t. 328 si lt'iferisce all'ilnterruzdone del termine, non del processo). Ma :se i:l processo unico, il."egolarmente co,s1;iituito e non iintetrrotto, l:>isogna allOit"a coerentemente concludere che gli atti compiuti e quindi anche Le impugnazioni, a nome della parte colpita inell'linrtervallo sono V'alidi o meglio la ilOil."o nu.'filit ill'rilevanite o condi2fonata ailila sopravvenienza di certe condfaioni . Si tratta V'ero dii una finzioine, ma una finzione che fil codice stesso, come si visto autorizza, :per fini di ~nteresse superiOil."e o anche ;parliicolari (snellezza dei procedimenti, conservazione delle posizioni il!egittdmamente acquisite, necessit di eviifla:re spreco di attiv.tt .giuxiisddzionale, salvaguardia di diritti di terzi ecc.) e ohe la stessa giurisprudenza (quando cOillSlideira vailiida l'fun:piugnazione proposta nel modo detto da chi noo conosce l'evento, in sostanza, ricorre aitla stessa fim.zione) non disdegna, A favore della itesi quli prospettata militano 'Plla'e 1e espressioni si pu fare di cui agli artt. 286, primo comma e pu essere di cui all'art. 330, secondo com.ma, che a parere di chi scriV'e non siglllJ.ficaino soltanto possibilit di eseguire la notifica dn quel determinato modo (coillettivamente e impersonalmente :nell'ultimo domicilio deil 1defumito), ma anche .lia faco1t idi eseguit"e la notifica a nome della parte colipita o degli eredi. Si diceva dianzi che la 1egige, nelLa quasi totalit dei caisi :in cui ha riitenuto m1evainte o non azionabile o in@pontbile fa nru1lit di un atto, lo ha :fiatto ipur.ch sussistarno o sopravvengano deteriminaite conruzioni. Anche :nel caso che si esamina il codke di l'ito non senza condizioni ha rinunciato alla xf.gorosa applicazione dei iprincipi :iJn tema di nullit; solo che la condizfone non dettata espliicitamenite, ma si.curamente deswmibile dail sistema. Stabilisce, inv.ero, J.',airt. 110 c.p.-c. che quando La pairte viene meno peir morte o per a::Ltra causa, iii. rpirocesso proseguito dal successore univer: sale o in suo confronto. 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale situazione ha determinato, in giurisprudenza, reazione di conternperamento. Peraltro questo collegio riconosce che il contemperamento va riguardato con riferirnento al prirno e pi seguito indirizzo di questa Corte (v. gi Sez. Un., 28 rnaggio 1948, n. 802). In sostanza l'atto di irnpugnazione diretto alla parte indicata in sentenza valido se comunque il procuratore costituito e do:m1ciliatario o la stessa parte legittimata non comunichi l'evento. Peraltro, l'indagine sul contenuto della dichiarazione resa dal procuratore, induce a ritenere diversa la comunicazione sull'evento che il procuratore costituito esegue a seconda che essa avvenga nel corso del rapporto processuale in fase di contraddittorio (art. 300 c.p.c.) o successivamente dopo la discussione (art. 300 C.p.c.) e dopO' la sentenza (artt. 286, 300, 328, 330). Orbene fino alla discussione, la comunica: zione all'altra parte dell'avvenuta morte o di altre situazioni relative alla capacit della parte rappresentata una cornunicazione che contiene oltrech una dichiarazione di conoscenza anche una dichiarazione di volont, manifestata in un negozio processuale in senso lato, e diretta a produrre essa sola, l'interruzione del processo salve le ipotesi di costituzione volontaria o di riassunzione (v. Cass., 22 ottobre 1971, n. 2977). Al contrario tale carattere non si pu riconoscere alla stessa dichia- razione del procuratore dopo la sentenza in qualunque sede compiuta. Essa, finito il perindo per il quale vi la regolamentazione dei .commi primo e secondo dell'art. 300 c.p.c., soltanto una comunica zione di conoscenza, e quindi il silenzio, anche se voluto, non pu impedire l'esigenza fondamentale che la successiva fase di giudizio si .svolga tra le parti effettivamente .legittimate. Ci comporta in primo luogo la validit, in ogni caso, dell'impu. gnazione diretta alla persona legittimata, comunque il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'evento. tlei termini originali. Le indagini saranno certamente sollecitate dalle certificazioni delli'ufficiale giudiziario, dall!e dichiarazioni che il procu: raitore della parte colpdta itenuto a fare cO'ffie doonichl:iatrurio e solo in quanto tale, nonch da!l'.la mancata costituzione del convenuto. Se il Giudice istruttore, in quest'ultima ipotesi, deve .p!l:"eoccuprursi, prima di dichiarare la contumacia, o ptrima di dichiarrure l'atto invalido, di accertare la regolarit della notifica o della costituzione del con traidddtorio (v. airt. 182 e 350) non si vede rpwch tM:i indaigind non debba (1si tratta di un vero e 'PiI"QPI"O onere) compiere anche l'impugna.'DJte. La 1sanz.ione pe!l' l'inottemperanza sar la reviviscenza della nullit ::aissoluta della impugnazione nonch 1della sentenza che, come si rilevato, ;.sar inutiliter data. GIUSEPPE ORAZIO RUSSO PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE In secondo luogo la possibilit di prova -a carico della parte legittimata, la quale assume di non aver ricevuto l'atto diretto alla parte risultante tale in 'sentenza -che, indipendentemente dalla colpa del procuratore, la mancata ricezione era dovuta ad ignoranza colpevole dell'altra parte risultando l'evento dagli atti processuali cosi da rendere superfluo l'adempimento dell'obbligo di comunicazione da parte del procuratore presso cui doveva notificarsi l'impugnazione. Nella fattispecie in esame la societ Fulgor fu incorporata con un atto pubblicato nel foglio annunzi legali di Milano del 24 gennaio 1968. La sentenza di primo grado, non notificata fu pubblicata il 12 maggio 1967 e l'atto di appello fu notificato il 14 febbraio 1968. Il procuratore costituito non soltanto non comunic l'incorporazione, ma si costitui nel giudizio di appello, e neppure nel corso di quel giudizio -nel quale svlupp difesa di merito -dedusse l'evento n ai fini dell'inammissibilit dell'appello, n ai fini dell'interruzione. In tali condizioni la nullit dell'impugnata sentenza potrebbe conseguire solo riconoscendo piena automatica operativit interruttiva ed ogni evento relativo alla capacit della parte, intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza oppure riconoscendo, anche nel processo, valore di presunzione assoluta di 'conoscenza degli eventi relativi alle societ commerciali in ragione ~ella pubblidt per esse stabilita. Ma n l'una n l'altra tesi, come si gi esposto, questo collegio ritiene di poter condividere. In udienza il procuratore dell'attdce ha prospettato, non rite, anche l'eccezione d'incostituzionalit dell'art. 328 c.p.c. con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di un'interpretazione di detta norma non favorevole alla tesi dell'operativit delle cause di interruzione.. E per l'interpretazione della norma seguita, resa con riferimento al sistema e avuto riguardo al giusto contemperamento delle esigenze delle parti in causa esclude che possa porsi questione di violazione dell'art. 24, secondo comma, posto che detta questione va fatta sia con riferimento alla parte successivamente legittimata, verso la quale non pu escludersi l'obbligo di comunicazione dell'atto ad opera del procuratore domiciliatario, sia con riguardo alla parte che deve notificare l'impugnazione. Ed al limite qualunque soluzione interpretativa potrebbe dar luogo a doglianze d'incostituzionalit. Vero invece che la soluzione adottata non si discosta da altre che ruotano intorno alla diligenza del procuratore, e l'eventualit che essa non sia espressa nell'espletamento degli obblighi direttamente previsti dalla legge, non ha mai dato luogo ad incostituzionalit delle relative norme. -(Omissis). 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 dicembre 1972, n. 3494 -Pres. Rossano -Est. Mirabelli -P. M. Cutrupia (conf.) -Opera di Assistenza Pontifi.cia (avv. Dallari) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Albisinni). Demanio -Demanio artistico -Cose di interesse storico e artistico Distanze e misure delle costruzioni su terreni adiacenti -Natura espropriativa ed indennizzabilit del vincolo -Non sussiste. (1. 10 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 21; Cost. art. 42, secondo e terzo comma). I beni adiacenti a cose di interesse artistico e storico so,ggiacciono ai limiti inerenti alla salvaguardia deU'integritd, della pro~ettiva e deHe condizioni di ambiente e di decoro in conse:guenza della lor'o stessa posizione di adiacenza e non a seguito di un'attivitd deLia pub blica Amministrazione. Ii provvedimento che viene emesso in applicazione deH'ar't. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ha mero contenuto dichiarativo di un limite gid incidente sui bene e la situazione che ne deriva rientra, pertanto, neH'ambito dei limiti aLla proprietd previsti nei se condo comma dell'art. 42 deUa Costituzione (1). (1) Brevi osservazioni sul provvedimento emesso ai sensi dell'art. 21 della legge Io giugno 1939, n. 1089. La Corte di Cassazione ha, per la pxima vo1ta, risoJ.to, con 1a sentenza che si annota, la ,qiuestione ciil.'ca la natura del vincote di merito continua, rpoi, irilevando che la tesi dell'appellante (chiarramente i:spirata alLa sentenza 20 .gennaio 1966, n. 6, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimit dell'art. 3, comma secondo, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servit militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma della Costituzione, in quanto non pirevede inden 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I beni adiacenti a cose di interesse artistico o storico soggiacciono ai limiti inerenti alla salvaguardia dell'integrit, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e di decoro in conseguenza della loro stessa posizione di adiacenza, e non a seguito di un'attivit della pub blica Amministrazione. Il provvedimento che viene emesso in applicazione dell'art. 21 della legge citata ha, dunque, mero contenuto dichiarativo di un li mite gi incidente sul bene e la situazione che ne deriva rientra, per tanto, come ha esattamente, e con pregevole argomentazione, affermato la sentenza impugnata, nell'ambito dei limiti alla propriet previsti nel citato secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. Con il secondo motivo, peraltro, la ricorrente deduce sotto altro aspetto la violazione e la falsa applicazione delle medesime norme e nizzo per limitazioni della piropntet privata di natura espropriativa) che il vincolo a cui istato sottoposto di terreno di sua ;propriet realizza quella penetrante incisione sul diritto che, secondo il.a giuriisprudenza della Corte Costituzionale, conferisce ,al vincolo stesso carattere espropriativo e fa scattaa:-e, a ca!l:ico dello Stato, l'obbliigo di cO!lTispondel'e l'iindennizzo. A tal punto la Corte di appello conside!l:a : Senonch l'assunto si rivela infCJIIlJdato proprio ailla luce dell'interip!l:etazione data dalla Clorte Costituzionale all'art. 42 Cost., gi desumibile dalla sentenza n. 6 del 1966, e 1successivamente appxofondita e chia:rdita da altre pronunzie (specialmente 1e senteIWe n. 20 del 1967, n. 55 e n. 516 del 1968). L'esegesi della di.JSposizione costituzionale -puntualissima e pienamente convincente ha consentito alla Corte di enunciare alcune prQPosizioni di fondamentale importanza, dalle quali non si ;pu P!l:esoindere . Il punto di prurteruia da teniere, secondo iLa Corte di appello, costantemente !p!l:esente che, mentre Lo Statuto Mbertino dkhiatrava inviolabile la propriet , ma consentiva, dato il suo catrattere di flessibilit, che la legg,e limitasse o addirittura sottraesse ii1 dir~tto aJ.findennizzo , la Costituzione vigente, per un verso accorda una minore tutela, ma, per l'altro, stante .i!1 suo carattere rigido, non ammette la legittimit di una legge ordinaria che, disponendo o autorizzando misure espropriative, neghi l'indennizzo (Sent. Corte Cost. n. 6 del 1966). E, secondo tale sentenza della Corte Costituzionale, la nozione di espropriazione non pu essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo., dovendo invece essere estesa anche ai 1casi in cui P'UII" l'estando intatta la titolarit, H didtto di proPriet (v1enga) annullato o menO!!Ilato senza indennizzo. Peraltro, se queste sono le conseguenze della tutela rigida acoordafa dail.la Costituzione al 1dliiritto di ip!l:opri:et, questo, [per ci che tri,guarda la sua estensione, non va inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni J;JTOpiri, dovendosi imneoe ritenerlo caratterizzato dall'attitudine ad esseTe sottop0sto, nel suo contenuto, ad un regij.me che ila Costituzione lascia al Legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il LegislatO! l:e pu persino esclude!l:e la propriet privata di certe categorie di beni, cO!!Ile pure pu imp0trre, sempre 1per categorte di beilli, talune limitazioni in via g,enerale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo p:a!l:ticolare , [purch queste ultime non eccedano, senza indennizzo, quella porfata, al di l della quale iJ. sacrificio imposto v:enga ad irncidere sul bene, oltre PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 151 sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel considerare origi nariamente intrinseco nel bene il limite di edificabilit, laddove il limite stesso sorto, quanto meno, dalla data in cui nella villa Gri fone si sono svolti gli esperimenti marconiani od ivi stato costruito il Mausoleo. Ma la censura infondata in quanto il rilievo del tutto ininfluente. Sia il limite che la legge impone ai beni di interesse artistico e storico, sia il limite gravante sui beni a questi adiacenti, hanno inizio e fine nel tempo, nascendo nel momento in cui viene compiuta l'opera d'arte o si verifica l'evento storico, da cui il limite deriva, e cessando quando l'opera sia distrutta od il valore storico venga a cessare. ci che connaituriaile al diTitto dominicale, quale viene riconosciuto nel l'attuale momento stoTico . (Sent. Corte cost. n. 55 del 1968). Da tali en'Uilciazioni la Corte di appello !ritiene possa trarsi, con suf ficiente chiarezza, quale sia il rispettivo ambito di applicazione dei commi secondo e terzo deill'aTt. 42 della C'ostituziorne. p,eT potersi parlaire di espa-o priazione, e qlllindi di diTitto all'indennizzo, occoll.'Te non solo che il prov vedimento incida sul dd:ritto di PTOIPQ'.'iet in modo cosi piro.fondo da svuo tarlo di contenuto, ma anche che .questa incisione non derivi da una legige generale, !riguardante una inteTa categoiria di beni e diretta a disciplinare ii1 regime di appartenenza o di .godimento. Qualora si veirifichi quest'ultima ipotesi, H Legislatore si mantiene entro i limiti che il secondo comma dell'arrt. 42 della Costituzione pone al suo potere e pu non disporre ailcun indennizzo, quale ch,e sia l'intensdt della limitazione prevista dalla legge. Tale intensit assume rilievo solamente quando la limitazione venga im posta da un atto particolare e concrreto (non importa se amministrativo o legislativo), perch allora, se la limitazione decampa dai limiti minimi connaturrali al!1:a nozione stessa di propriet, 1si entra nella ,sfera della esprro priaziorne e nasce l'obbligo dell'indennizzo, sancito dal terzo comma del l'oot. 42. Nell.'esame delle singole fattispecie pu duscirre ,talvolta difficile di scernere !l'uno dall'aitro iregime. Ma anche a questo proposito la Corte d'Appello rrileva che la ,stessa Corte costituzionale ha irilpetutamente enun ciato criteri preci:si, che consentono dii S1JiPerare ogni incertezza, almeno con riferimento al caso in esame. Cosi, si tratta di limitazioni (legjittime miiche senza :indennizzo) e non di espropriazioni, quando ile disposizioni di legige imprimono &ettamente un certo carattere a determinate categorrie di beni, identifcabiili a fP["iori per ca:ratteristiche intrinseche (Sent. n. 6 del 1966), cosfoch la Pubbilioo .Anuninistra?Jione, imponendo il vincolo, non fa che esercitacre una potest che le attribuita dallo stesso regime di ,godimemto di quell bene ., allo scorpo di conserrvarre le qualit che il bene ha connaturali, secondo il regime che g1i proiprrio ., secondo la PTescrizione di adempimenti coorrdinati e correil.ativi a tali esigenze (Sent. n. 56 dei! 1968). Si tratta, inv:ece, di espTopIDiazione quando l'atto legiislativo provoca il pre,giudizio dei diritti, non di tutti in egual modo e rrutswra, ma di a1ooni soltanto dei componenti ila col1ettiviit desti.natarria deil.la legge , purrch -s'intende -H vincolo operi !Ulla definitiva incisione profonda, al di l dei limiti connaturali, sulle facolt di uti1izzabHit sussistenti al momento della imposizione (Sent. n. 55 del 1968). 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La circostanza, dunque, che il limite ha una durata individuabile nel tempo non incide sulla natura del limite stesso, s che anche la censura sollevata con il secondo motivo deve essere respinta. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente deduce violazione dello stesso art. 42 della Costituzione e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere negato che il vincolo di inedificabilit incida sul diritto del proprietario del fondo, e con il quarto deduce violazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, censurando la stessa sentenza per averne ritenuto l'inapplicabilit al caso in esame. Entrambe le censure sono da respingere, in quanto assorbite nel rigetto dei due precedenti motivi. Riconosciuto, infatti, che il .bene di cui si discute assoggettato a limite per norma generale e che non vi luogo ad indennizzabilit La fonte del potere conferito alla Pubblica Amministrazione va sempve ricer.cata nella legg.e; ma, nel caso dell'espropriazione, l'atto specifico che la reailizm un atto diiscirezionale di detea:'llli.niazione (che, tenendo conto della previsione a:stratta della legge, l'aipplica, :in concreto ed in relazione alle esigenze mutevoli da apprezzarsi caso per caso, a questo bene piuttosto che a quello); mentre, nel caso della limitazione ex art. 42 secondo comma, Cost., l'atto specifico di imposi2'liorne un atto di setmJplice accerlamento, che non comporta alcun uso di disCII"eziornalit, non modifica la situazione preesistente (del 'bene) ma acclara la cornispoooenza delle conCII"ete sue qua1ii alla prescrizione normativa ., il"endendo cosi e dalla sua na:tuxa . (Sen.t. n. 56 de!I. 1968). La Corte di Appello ha, infine, osservato che ia Corte Costituzionale, in piena aderenza con d principi :tndicati, mentre ha dichia11ato la iliegittimit, in relazione all'art. 42, terzo coonrm.a, della Costituzione, di alcune norme della legge sull.e servit militari e della legge U!l'banistica (sen:.. tenzie n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968) appunto ipea-ch esse comportavano lianitaziond da dmpoosi mediante atti a:rnmirustrativi di dete=.inazionie impartanti a criteri di larga discrezionalit ed aventi contenuto svariato ., sacrifi.cando cosi soltanto alcuni dei beni sottoposti allo stesso regime giuridico, ha, invece, escluso ognd ipotesi di illegittimit dei vincoli nascenti da1'1a legge sulle cave e le toobiere e da quella sui bend dii valore paesistico (Sentenze n. 20 del 1967 e n. 56 del 1968). Questi ultimi vincoli, infatti, essendo rpll"eVisti in via generale dalla legge per tutti d bend appartenenti a!lla categoria considerata, attengono al regime giuridico originario dei beni medesimi, che il iLeg1slatore ha facolt di determinare a norma dell'art. 42, secondo comma, Cost., dema:nda:to evientuahnente al!1a Pubblica Amministrazione l'accertamento concreto della sussistenza delle caratteristiche obiettive e pa-edietermina:te, il"ichiste dalla legge. Abbi.amo ritenuto di riportare mlwga paTte la motivazione della sentenza defila Corte di appello, perch essa costituisce il miglior commento per 1a statUJizione della Clorte di cassazione, La quale ha affermato: I bend adiacenti a cose di interesse artdstico e storico soggiacciono ai limiti inerenti alla salvagual.1dia dell'integrit, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e di decoro in conseguenza della loro stessa posizione.di adiacenza e non a seguito di una attivit della Pubblica Amministrazione. ~~ r11t1r1=111r111i11r1r~w111r&rit11111a111,,tfll111'11~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 153 del pregiudizio economico 'che da tale limite deriva al proprietario del bene stesso, del tutto irrilevanti sono le considerazioni che attengano alla sussistenza, o meno, di tale pregiudizio ed alla risarcibilit di questo. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della ricorrente alla perdita del deposito ed al rimborso delle spese a favore dell'Amministrazione controricorrente. -(Omissis). Il provvedimento che viene emesso in ap:plica:2Jone dell'art. 21 della 1eg.ge citata ha, dunqiue, mero oonteniuto dichiarativo di un ili.mite gi incidente sul bene e la situazione che ne deriivia :rii.entra, pertarnto, come ha esattamente, e con pregevole 'argomentazione, affermato la sentenza impuglllata, nell'ambito dei limiti alla pirqpirdet previisti. nel citato secondo comma dell'art. 42 della Costituzione . La statiuizione, peraltro, della Corte di cassa2lone trova conforto e, potremmo dia-e, un precedente in tenni'Illi nella sentenza, richiamata dalla Cortedi appello, n. 56 del 9-29 maggio 1968, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno va.loce rp.aesi1stico Pe!l' una cia-costianza che tivo del1e pariti. La nullit deilla sentenza'impugnata, che in ba:se a siffatta norma facuil.ta ila prodluzdone di documenti nuovi in Cassazione, non costituisce una eccezione ad un tale divieto ma consegue dal ll:'ili!evo che il giudizio di C!aissazdonie costituisce una fase autonoma del processo onde la Corte pu e deve svolgere tutti d poteri rper !la verifica dei presuwosti del suo giudizio, c:fir. SATTA, Commentario 1966, sub art. 372 c.p.c. Pertanto in giurrisprudenza erasi sempre inteso in senso restrittivo la disposizione su menzionata ed 1identificata tale nullit con quella derivante dal difetto dei requisiti menzionati dalla sentenza, in relazione agli a!t'tt. 132, 141, 156, 161, 360, n. 4 c.p.c., escludendo invece la ipotesi dd i'.I'lregolarit de'l. rprocedimento che si fossero. potute 11."lpericuotere nella sentenza, ofr. Cass. 8 nov:embre 1971, n. 3151; 14 iluglio 1971, n. 2302; 16 ottobre 1970, n. 2052; 6 febbi1aio 1969, n. 403 ecc. In parU.colaire si escludeva la possibilit di Pll."Odurire documenti nuovi nell'ipotesi di !IliUlUt mediata della sentenza dipendente dalil.a nullit del procedimento per drrego.larit del contraiddittOll'io, clr. Cass. 4 aprile 1959, n. 1005; 9 aprHe 1958, n. 1171, convenendosi che J.a irregolarit del ra(prporto prooeSSU!a!le poteva essere conosciuta dalla Corte dd cassazione sulla ba:se dei documenti e degli altri elementi idi Pll'OVa ,gi acquisiti al 'PTocesso nelle precedenti fasi di merito. Ca:ss. 21 marzo 1969, n. 907; 15 maggio 1956, n. 1598; 7 giugno 1956, n. 1951. Peraltro siffatto orientamento non aveva mancato di suscifare qualche dissenso, cfr. FAZZOLARI, Giur. Compl. Civ., XXVII, 2 Quadir. 12. Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione, sensibile a manifeste esigenze di giustizia sostanziale, ha puntualizzato la portata dell'mt. 372 c,p.c. nel senso che la norma faculterebbe 1a produzione d!i nuovi documenti qualora la nullit della sentenza di appello consegua dalla mancata coistituzi:one del contraddittorio, per inesistenza deMa notificazione deU'atto di appello. C:irca 1'asseri:te distinzdoni tra inesistenza 1e nullit di notifica cfir. Cass. 13 maggio 1969, n. 1'654 m Foro it. Mass., notevoli divergenze sussistono in dottrina, ritenendosi che -gli aitti processua!li ddve:rai dalla sentenza non PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 155 tati di cui aU'art. 36 e.e., eseguita nella sede ove svo,lgono l'attivit in modo continuativo, ancorch diversa da quella ufficiale risuitante dai pubblici registri (2). (Omissis). -La societ Prosem ha effettuato, in questa fase del processo, il deposito in cancelleria di due nuovi documenti, assumendo la ammissibilit della produzione degli stessi in quanto diretti a pro vare che la sede legale di essa ricorrente era del tutto diversa da quella nella quale risulta eseguita la notificazione della citazione d'ap pello e, quindi, a dimostrare la nullit del procedimento e della sen. tenza di secondo grado. Il primo documento, rappresentato da un certificato della Camera di Commercio di Milano, rilasciato il 15 novembre 1971, dal quale risulta che la sede della societ Prosem venne trasferita in data 13 marzo 1964 in Via S. Antonio n. 14 in Milano a Via Tadino n. 15 nella stessa citt, stato depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte insieme con il ricorso, nel termine stabilito dall'art. 3,69 c.p.c. Il secondo documento, costituito da un certificato della Cancelleria del Tribunale di Milano in data 4 maggio 1972 dal quale risulta che la societ Prosem ha avuto la sua sede in via Cottusio n. 2 in Milano dalla costituzione al marzo 1955 e in via S. Antonio n. 14, nella stessa citt, dall'aprile 1955 in poi (ed anche in data 17 febbraio 1971), stato depositato in udienza, prima della relazione della causa, insieme con l'atto di avviso del deposito stesso notificato alla Amministrazione resistente in data 15 maggio 1972. La decisione drca l'ammissibilit della produzione in questa sede di detti documenti si pone ,come pregiudizale, quale che possano es sere le conclusioni circa la fondatezza in diritto della tesi che gli stessi, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbero idonei a corrobare, e circa il valore che ad essi pu essere in concreto attribuito a tale fine. appena il caso di richiamare il disposto dell'art. 372 c.p.c., il quale -come noto -vieta il deposito, nel giudizio di cassazione, di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, tranne che essi non riguardino la nullit della sentenza impugnata O' l'ammissibilit del ricorso e del controricorso. ammettono la confi.gureta nullit-insussistenza in quanto iJ. v1z10, non escludendo l'eserciziio del ipotea.-e giurisdizionale non impedisce aJ. processo di approdare il Sl\lO risUltato finale, Clfr. DENTI in Novissimo Digesto, voce Inesistenza degli atti processuali civili. SUL punto, per quel che concerne l'impugnativa proposta dalJ.a ![>arte con1JUmace oltre l'anno d.i pubblkazione della sentenza, cfr. Cass. 7 aipriiLe 196,2, :n. 1060, Foro it. 1972, I, 3191. (2) diI'. Cass. 10 febb['aio 1970, n. 331, Foro it. 1970, I, 1496 con nota di richiami e riferimento, cui si ;rinvia. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In relazione a questa normativa deve essere esaminato il problema se il significato e la portata della locuzione nullit della sentenza , consentano di ritenere ammissibile la produzione in questa sede di documenti idonei --in ipotesi -a dimostrare la nullit della sentenza impugnata quale conseguenza dell'inesistenza della notificazione della citazione di appello (o di quelle di entrambi i gradi del giudizio di merito). In .proposito questa Corte si pronunciata ripetutamente nel senso che l'espressione nullit della sentenza, adottata nella norma che pone i limiti alla produzione di documenti nuovi in Cassazione, deve essere intesa in senso restrittivo, come comprensiva della sola nullit direttamente derivante da vizi propri di tale atto, di ordine sia formale che sostanziale (artt. 132, 156 capoverso, 158, 161, comma secondo, c . .p.c.), con esclusione della nullit che possa, per via riflessa e mediata, scaturire da vizi del procedimento (Cass. 14 luglio 1971, n. 2302; 30 aprile 1969, n. 1432; 26 luglio 1968, n. 2704). A questa interpretazione restrittiva, peraltro, somministra fondamento il solo rilievo che il legislatore, il quale proprio nella indicazione dei motivi di cassazione ha contropposto la nullit della sentenza a quella del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), non pu avere ammesso espressamente la produzione di documenti relativi alla sola nullit della sentenza se non per escludere la pos&ibilit di esibizione di quelli riguardanti fa nullit del procedimento. Ma questa argomentazione, legata alla lettera delle disposizioni normativ cui si richiama, stata altra volta superata da questa Corte ehe, prendendo espressmente in esame la fattispecie tipica che qui si ripresenta in concreto, ha affermato che l'espressione accolta dal le, gislatore nella norma in esame deve essere intesa come comprensiva anche dell'ipotesi della nullit che colpisce la sentenza quale conseguenza della nullit inficiante il procedimento qualora in fase di appello, o in entrambe le fasi di merito, non sia stato costituito il contraddittorio. (Cass. II, Sez. Ord. 31 maggio 1959). Alle considerazioni che convincono a ribadire questo orientamento, ..giova brevemente premettere, che, nel riconoscere la possibilit di distinguere dalla ipotesi di nullit della notificazione quella della inesistenza di essa, questa Corte ha delineato i confini delle due categorie affermando che la nullit presuppone pur sempre che la notificazione sia materialmente avvenuta mediante rilascio di copia in luogo ed a persona che, pur diversi da quelli prescritti, abbiano qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima (ad esempio: notificazione al domicilio reale anzich al domicilio eletto, alla parte anzich al procuratore o viceversa); e che, invece, non pu dirsi che vi sia stata notifica, neppure irregolare, quando questa sia avvenuta in luogo o a persona che non siano in nessun modo e per nessuna via PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE riferibili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario dell'atto da notificare (Cass. 13 maggio 1969, n. 1654). In questa ipotesi, che quella che si assume verificata nella specie, in quanto il luogo e la .persona presso cui la notificazione avvenuta non avrebbero alcun riferimento alla sede legale della societ -unico 1uogo nel quale, ad avviso della dcorrente, l'attivit di notifi<:azione poteva trovare il suo compimento -la radicale divergenza dell'attivit processuale svolta dal modulo legale della _notificazione importa inesistenza di questa. Ci posto, nelle ipotesi in cui l'esel'cizio della funzione giurisdi' Zionale sia stata svolta da parte dell'organo giudiziario su domanda di una parte (artt. 99 c.p.c.), ma senza che colui contro il quale il provvedimento stato domandato ed emesso sia stato messo in contlizione di contraddire, la mancata instaurazione del rapporto proces. suale non pu, di solito, essere da questi dimostrata se non attraverso documenti che provano le circostanze di fatto dalle quali discende la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; cio dei documenti che, proprio per effetto della non avvenuta costituzione del contraddittorio (quale possibilit offerta al convenuto di conoscere 1a pendenza del processo per potere contraddire ove lo creda opportuno nel suo interesse) non potevano essere acquisiti nel procedimento concluso con la sentenza impugnata. A questo primo rilievo, che prospetta un'esigenza di non trascurabile momento a favore dell'ammissibilit del deposito in Cassazione dei documenti predetti, va aggiunta la considerazione che -come stato gi osservato --la parte, per dimostrare l'inesistenza della notificazione della citazione di appello (o di quella di primo grado e di appello) non pu avvalersi di alcun altro rimedio processuale, per cui, ove si accedesse alla tesi contraria le sarebbe tolta ogni possibilit di -dimostrare che il giudizio nella fase di merito si svolto senza che essa vi sia stata chiamata. Neppure, poi, pu essere trascurata l'osservazione che alla parte rimasta contumace in dipendenza dell'inesistenza della notificazione della citazione, consentito proporre l'impugnazione -compreso il ricorso per cassazione -dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione -della sentenza (art. 327 c.p.c.); e che tale impugnazione tardiva resterebbe una mera lustra se lo stesso documento, al quale il ricorrente affida la dimostrazione dell'inesistenza della notificazione per superare 1'ostacolo della avvenuta scadenza del termine, e la cui produzione , pertanto fuori discussione per la sua attinenza all'ammissibilit del ricorso per cassazione (art. 372 c.p.c.), restasse poi inutilizzabile -secondo la .tesi che si disattende -ai fini della decisione dell'impugna: zione eventualmente incentrata sull'unico motivo della nullit del 158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO procedimento e della sentenza per mancanza assoluta di contraddittoriet. Non sembra, poi, che al concetto di nullit della sentenza quale emerge dalla norma in esame, possa ritenersi estraneo il vizio determinato dalla assoluta mancanza di contraddittorio. Ed infatti, la sentenza, secondo il modello normativo (art. 132: c.p.c.) tale in q~anto coolldinata al processo, sicch intanto esiste come provvedimento giurisdizionale che ne conclude una fase, in quanto un processo, pur viziato come si voglia, vi sia stato. Senonch l'assoluto difetto di contraddittorio per inesistenza della chiamata in giudizio del convenuto rende il processo una mera parvenza, non essendosi in alcun m<;>do costituito il rapporto processuale fra i tre soggetti che ne sono i necessari partecipi. La regola formale del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) ha assunto, invero, nell'ordinario giudizio di cognizione, come risulta dalla stessa rubrica dell'articolo che la pone, il valore di un principio di garanzia dell'oggettiva attuazione della giustizia, cio della realizzazione dello scopo del processo, la portata di una delle condizioni che, come stato affermato, fanno giudizio un giudizio. Ci posto, subito da aggiungere che soltanto il primo dei due ricordati documenti pu essere preso in esame, perch i documenti relativi alla nullit della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione devono essere depositti unitamente al ricorso stesso, nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. La facolt di depositare atti e documenti in un momento successivo fino all'inizio della discussione del ricorso , invero, rigorosamente limitata, dal secondo comma dell'art. 372 c.p'.c., ai documenti relativi all'ammissibilit del ricorso o del controricor.so e non si estende anche a quelli riguardanti la nullit della sentenza (Cass. 8 novembre 1971, n. 3151, 27 novembre 1970, n. 2521). Passando all'esame del ricorso, la censura con la quale la societ Prosem assume violata la norma dell'rt. 145 c.p.c., in quanto la citazione di 'appello risulta notificata nella sua pretesa sede in Milano via Baldissera n. 2 presso lo studio del dott. Cataldo, mentre la sede legale di essa societ ricorrente, secondo le risultanze del certificato esibito, in Milano via Tadina n. 15, appare priva di fondamento e non pu essere accolta. Giova ricordare che, come stato esposto nello svolgimento del processo, l'amministrazione finanziaria, aveva richiesto all'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di primo grado alla soc. Prosem (risultata vittoriosa in quel giudizio) nello stesso luogo nel quale era stata effettuata la notificazione dell'atto introduttivo, cio in via Tadino 15 presso il dott. Cataldo; senonch l'ufficiale giudiziario procedente, in data 18 gennaio 1972 attestava di non avere potuto ese PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE guire la notificazione al detto indirizzo essendo stato informato che la societ Prosem si era trasferita in via Ba1dissera n. 2 .presso lo studio del dott. Cataldo. Incaricato di procedere alla notificazione in via Baldissera n. 2 l'ufficiale giudiziario provvedeva a tanto, dando atto, nella relazione in data 22 gennaio 1971, di avere consegnato la copia della sentenza nelle mani dell'impiegata addetta. Dovendo provvedere alla notificazione della citazione d'appello, la stessa amministrazione finanziaria incaricava l'ufficiale giudiziario di procedervi al medesimo indirizzo di via Baldissera n. 2 e l'ufficiale giudiziario, con relazione del 17 febbraio 1971, dava atto di essere acceduto in via Baldissera 2 presso lo studio del dott. Cataldo e di avere consegnato copia dell'atto nelle mani dell'impiegata del domiciliatario Angela Passero. Orbene, ai sensi del secondo comma dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alle ~ociet non aventi personalit giuridica -quale la societ in accomandita semplice Prosem -, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e segg. e.e., deve essere eseguita a norma del ,comma precedente (cio mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante ed alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in man<:anza, ad altra persona addetta) nella sede indicata nell'art. 19 secondo comma, c.p.c.; vale a dire nella sede dove detti enti svolgono attivit in modo continuativo. Alla stregua di tale normativa non pu dubitarsi che per quanto concerne la valida instaurazione di un rapporto processuale nei confronti di detti enti, la notificazione nel luogo di svolgimento dell'attivit continuativa, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri quale sede ufficiale di essi, pienamente legittima ed efficace (Cass. 10 febbraio 1970, n. 331). E deve essere rilevato che questo principio si cool'dina con quello. affermato da questa Cor.te in tema di notificazione a societ dotate di personalit giuridica regolata dal primo comma dello 'stesso art. 145, nel senso di ritenere anche tale norma, che indica quale luogo di notificazione la sede della societ, come norma non cogente, e di considerare validamente eseguita la notificazione compiuta nella sede effettiva anzich in quella ufficialmente iscritta nei pubblici registri, sotto il profilo che l'art. 46 e.e., ha equiparato la sede effettiva della persona giuridica a quella legale, agli effetti della tutela dei terzi (Cass. 13 febbraio 1970, n. 355). Orbene, il luogo di svolgimento della attivit in modo continuativo quello dove posta la direzione dell'attivit sociale, dove vengono trattati gli affari inerenti all'impresa ed organizzati i diversi fattori della produzione, quelli cio in cui sono posti gli uffici nei quali si svolge l'attivit direttiva ed amministrativa, ed a questa realt immediatamente percepibile dai terzi -e non certo alla sede risultante 160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO della pubblicit legale -si riferivano le dichiarazioni raccolte dall'ufficiale giudiziario quando, recatosi in via Tadina n. 15 per eseguire la notificazione alla soc. Prosem, apprese che la stessa si era trasferita in via Baldissera n. 2. La verit ctelle circostanze attestate dall'ufficiale giudiziario sulla base delle indicazioni fornitegli e delle informazioni assunte ha trovato poi conferma in occasione della Soc. Prosem, presso lo studio del dott. Cataldo, in via Baldissera n. 2, dove sia la copia della sentenza di primo grado, sia la copia della citazione di appello di cui si discute, furono rkevuti dall'impiegata addetta. -In questa situazione processuale la censura cos come prospettata dalla Prosem non coglie nel segno e non trova, comunque, neppure nel documento esibito, il sostegno di fatto sul quale pretende di fondarsi. Ricordato che la ricorrente configura esplicitamente la censura proposta nel senso della nullit (inesistenza) della notificazione per non essere avvenuta nella sede legale di essa societ, dev'essere sottolineato che, facendo esclusivo riferimento al luogo risultante dai registri della Cancelleria Commerciale senza neppure accennare alla coincidente effettivit di tale sede, quale luogo nel quale l'attivit sociale trovava svolgimento, la societ Prosem finisce col sostenere, implici.tamente, ma in maniera non equivoca, che unico luogo per le notificazioni a societ che pure essendo prive di personalit giuridica sono assoggettate al regime di pubblicit legale, quale la societ in accomandita semplice (artt. 2313, 2295, n. 4, 2296, 2300, 2193 e.e.), la sede risultante dall'atto costitutivo o da successive modificazioni dello stesso, ancorch in detta sede l'ente non svoJ.ga alcuna attivit. Orbene questa tesi certamente da respingere, sfocarne in contrasto con il chiaro disposto delle norme dettate dagli artt. 145, capoverso e 19, secondo comma, c.p.c., sopra esaminate, per le quali pu porsi soltanto un problema di coordinamento con le norme avanti ricordate sulla pubblicit legale in materia di societ prive di personalit giurid1ca, le cui soluzioni alternative possono peraltro profilarsi o nel senso di ritenere l'art. 19, secondo comma, come deroga- tivo del disposto dell'art. 2193 e.e. o in quello di ammettere il concorso del criterio del luogo di svolgimento dell'attivit continuativo con quello della sede legale, ma che non consentono in alcun modo di accogliere l'interpretazione cui la ricorrente si richiama. infine da considerare che, come si gi detto, l'assunto della ricorrente non trova nel documento prodotto in questa sede, costituito da un certificato della Camera di Commercio di Milano, quel substrato di fatto sul quale viene assertivamente fondata. Finch non sar attuato il registro delle imprese, gli effetti che la legge fa discendere dalla iscrizione nei registri medesimi degli atti e fatti per i quali prescritto tale adempimento, ai fini dell'apponibilit PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE di essi ai terzi, si realizzano con la: iscrizione nei registri della Cancelleria del Tribunale (disp. att. e.e. artt. 100, 101), e non possono essere collegati alle annotazioni fatte nei registri tenuti dalle Camere di Commercio. La compilazione e la tenuta dei registri delle ditte, istituiti presso le Camere di Commercio (d.lgts.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, art. 2; t.u. 20 settembre 1934, n. 2011 art. 50) sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati in ordine alla costituzione della societ ed alle eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle stesse (art. 48 t.u. cit.), hanno lo scopo non di fondare una verit, ma solo di offrire una utilit informativa, sicch l'efficacia probatoria dei certificati rilasciati sulla base delle risultanze di detti registri limitata alla sola esistenza delle dichiarazioni medesime e non concerne l'effettiva corrispondenza di esse alla realt oggettiva (Cass. 5 gennaio 1968, n. 18; 3 giugno 1967, n. 1293). Le note presentate dal difensore della Soc. Prosern. dopo le conclusioni del Procuratore Generale ribadiscono la tesi prospettata nel ricorso ed illustrata nella discussione, facendo riferimento alla pretesa sede legale della Soc. Pros:em in via Tadina n. 15, senza alcun ace.enne circa la coincidenza con essa del luogo in cui la societ stessa svolge la sua attivit in modo continuativo ed invocando a prova di tale situazione il Certificato della Camera di Commercio del cui valore si detto, per esse sufficiente, quindi, riportarsi a quanto esposto per disattendere il motivo di ricorso. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato con la condanna della societ ricorrente alla perdita del deposito per il caso di soccombenza (ar.t. 381 c.p.c.) ed al pagamento delle spese giudiziali (artt. 383 e 91 c.p.c.). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 dicembre 1972, n. 3676 -Pres. Maccarone -Est. Schermi -P. M. Raja (conf.) -Comune di Frattamaggiore (avv. De Stefano Donzelli) c. Cassa per il Mezzogiorno (aw. Stato Lombal'di), Amministrazione provinciale di Napoli (avv. Florio), Romano ed Altieri. Procedimento civile -Appello -Comparsa di risposta contenente appello incidentale nei confronti del coappellato contumace -Notificazione -Inosservanza -Effetti -Rilevabilit d'Ufficio -Esclusione. (c.p.c., artt. 157, 292, 343). La omessa notificazione della comparsa di risposta contenente a.ppello incidentale contro il coa.ppellato contumace, non comporta di 162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO per s inammissibilitd del gravame ma il dove1e giuridico di regolaTizzare il contraddittorio nei suoi confronti e non pu essere rilevata -d'ufficio, ma deve essere dedotta dal contumace medesimo nella prima difesa successiva (1). (Omissis). -Nella memoria difensiva il ricorrente comune di Frattamaggiore, modificando uno dei presupposti sui quali aveva ba sato l'originario unico motivo di ricorso, riconosce che l'Amministra .zione provinciale di Napoli avanz, nel giudizio di secondo grado, la richiesta subordinata di rivalsa di cui si detto sopra, proponendo cos appello incidentale condizionato nei confronti di esso comune, il quale, rispetto all'appello principale .proposto dal Romano e dall'Al tieri, era coappellato insieme alla detta Amministrazione provinciale e alla Cassa per il Mezzogiorno. Ed in base a questa reale situazione processuale, censura la .sentenza impugnata per non avere considerato Che l'appello incidentale condizionato, proposto con la comparsa di ri sposta, non era stato notificato ad esso comune, contumace nel giudizio di secondo grado. Questa censura inammissibile perch si traduce in un motivo aggiunto dopo la proposizione del ricorso per cassazione e solleva una questione che non rilevabile d'ufficio. Proposto appello principale nei confronti di pi parti, un coappellato pu proporre, nel modo e nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., ,appello incidentale, eventualmente condizionato, nei confronti di altro coappellato, se l'interesse all'impugnazione incidentale sorge dalla proposizione dell'impugnazione principale; e se il coappellafo ed appellato incidentale contumace, deve essergli notificata la comparsa di costituzione con la quale stato proposto l'appello incidentale. L'omessa (1). pacificamente ammesso nella giurisprudenza e V'algono all'UO\PO le numerose decisioni richiamate nella motivazione della sentenza che si annota, che la notiffoa al contumace delle comp.a:rse contenenti domande nuove o riconvenzionali, prevista dall'art. 292 c.p..c., costitutsce una particolare a[>rplicazione del PT'incipio del contraddittorio dettata nell'interesse della pB1'te contumace, alla quale soltanto quindi !riservato di poterne '0ccepire l'inosservanza. In dottrina, sulle notificazioni e comunicazioni al C0111V1enuto contumace, da faa:isi in conformit de11'art. 292 c,p.c., cfr. GIANNozzx, La contumacia nel processo civile, 1963, 189 e segg. Sull conicetto di domanda nuova, agli effetti de11'art. 292 c.p.c. cfr. Cass. 22 gennaio 1959, in. 151; 1 giugno 1968, n. 1638 ecc., per la quale devono intendersi domande nuove quelle con cui si chiede l'attribuzdone di un bene. In dottrina cfr. SATTA, Commentario sub art. 292 e giurisprudenza ivi richiamata. Sui modi e termini de11'appello 'io:iddentale previsti dall'art. 343 c.p.c. ,cfir, Cass. 10 gi'UJgno 1968, n. 1829. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE no.Uficazione di tale compar.sa non comporta l'inammissibilit dell'appello incidentale, che stato ritualmente proposto nel modo e nel termine di 'cui all'art. 343 ,c,p.c.; ma comporta, bens, il dovere del giudice di assegnare all'appellante incidentale un termine per la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato incidentale, mediante la detta notificazione, in applicazione del disposto dell'art. 292, primo comma, c.p.c. (Cass., 10 giugno 1968, n. 1829; 7 aprile 1964, n. 1095). Invero, la proposizione rituale e tempestiva, ai sensi dell'art. 343 c.p.c., dell'appello incidentale si traduce nella proposizione di una domanda nuova (sia pure ad opeTa di un soggetto -il coappellato incidentale -'diverso da quello che ha proposto la domanda originaria -l'appellante principale) nel processo in cui il coappellato ed appellato incidentale gi parte; sfoch si verifica l'ipotesi di cui al citato art. 292. Norma, questa, che, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed dettata nell'esclusivo inteTesse del contumace medesimo, allo scopo .di metterlo in grado di difendersi dalle domande proposte dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che soltanto il contumace, costituendosi in giudizio, pu far valere l'inosservanza della dtata norma, secondo il criterio generale stabilito dall'art. 157, secondo comma, c..p.c., nella prima difesa successiva alla notifica dell'atto compiuto in violazione della norma stes,sa; e tale violazione non pu essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass., 24 novembre 1971, n. 3435; 3 aprile 1970, n. 895; 3 marzo 1969, n. 678; 20 dicembre 1968, n. 4039; 5 ottobre 1964, n. 2497; 27 luglio 1964, n. 2076; 25 luglio 1964, n. 2047; 17 ottobre 1961, n. 2177). In particolare, la mancata notificazione al ,contumace della Comparsa contenente un appello incidentale pti. essere dedotta soltanto dal contumace medesimo, sempre che l'appello incidentale sia stato accolto (Cass., 23 gennaio 1971, n. 146), con ,conseguente esclusione della rilevabilit d'ufficio. -(Omissis). !3 SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 667 -Pres. Breglia -Est. Cuonzo -Amministrazione provinciale di Ferrara (avv.ti Betti e Silvestri) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Sernicola). Impiego. pubblico -Segretario comunale e provinciale -Trattamento economico -Artt. 227 t. u. 3 marzo 1934, n. 283 e 202 t. u.10 gennaio 1957, n. 3 -Inapplicabilit. (1. 27 giugno 1942, n. 851, art. 173, sub. 1). Impiego pubblico -Segretario generale provinciale -Nomina per concorso statale -Trattamento economico -Art. 35 legge 8 giugno 1962, n. 604 -Inapplicabilit. La disposizione di cui all'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che fa divieto di reformatio in peius del trattamento economico degli impiegati e salariati dei comuni, delle province e dei consQll'zi, non si applica nei confronti dei seigretari comunali e provinciali, cui riconosciuta, infatti, dall'art. 173, sub 1, deHa legge 27 giugno 1942, n. 851 la qua.lifica di funzionari dello Stato e l'equipamzione a questi ultimi a tutti gli effetti; , peraltro, del pari inapplicabile ai segretari comunali e provinciali, nell'ipotesi che proverngano dalla qualifica di vice-segretario, l'art. 202 del.t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, essendo ii beneficio relativo alla conservazione del precedente tratitame:nto economico riservato ai soli funzionari deUo Stato nel caso di passaggio di carriera. presso la stessa o diversa Amminist1azione (1). Non estensibile ai segretari gen.erali della provincia nominati a seguito di concorso indetto ed espletato dallo Stato il beneficio stabilito dall'art. 35 della legge 8 giugno 1962, n. 604, di corres.ponsione, cio, di tanti aumenti biennali quanvi ne occoll'rono per assicurare al (1-2) Su'l trattamento economico dei segir.eiari comunali e provinciali con riferimento ail co11egamento e.sistente con .quello degli impiegaiti civdli dello Stato v;edaisi Sez. V, 27 luglio 1971, n. 726, Il Consiglio di Stato, 1971, 1478; sul problema deUa scelta del pirocedimento di nomina (piromozione o (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MARtuzzo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 165 l'interessato; lo stipendio, immediatamente supe1iore a quello' in godimento all'atto della nomina disposta ex a.rt. 58 della legge 8 giugno 1962, n. 604: detta ultima nr;irma, infatti, cui va riconosciuta natura singolare, si riferisce alle mere promozioni anche se dipendenti da conco1"si interni, e rappresenta, quindi, una fattispecie ben diversa da quella. sopraindicata di concorso esterno bandito ed espletato dallo Stato (2). concorrso interno ovvero concorso esterno) cfu-. Sez. V, 23 ottob:ve 1970, n. 796, ivi, 1970, 1669 con riosti di fatto eventuaJm. ente viziata da travisamento, illogicit o i.ncoerenza, controllo che non deborda in sindacato sul merito dell'atto amminiistrativo (Sez. IV, 14 marzo 1972, n. 185, ivi, 1972, I, 320; Sez. IV, 22 diebbiraio 1972, n. 97, ibidem, I, 126; Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 704, Foro amm., 1969, I, 2, 1201) e che pu attenere sia alla fase concernente fidoneit all'a'V'a:nzamento, sia alla false !l"elativa a[l'attribuzione de'l punteggio (Sez. IV, 16 magigio. 1972, n. 415, Ii Consiglio di Stato, 1972, I, 832). Il sindacato di legittimit com.e do:manzi delineato risulta per singolarmente ristretto, allorch il giudizio di avanzamento a scelta riguardi i ~radi di geneirale o di armmi:rag1io; in tali i.ipotesi, i!llfatti, le valutazioni delle coonmi:ssioni in :modo eminente ptJ:esentano il maggiore livelil.o di discrez.ionalit, sicch minore occasione vi di riscontral'le, in casi di esito negativo de11a valutazione medesima, contrasto ri1evabile prima facie o viziato di incoerenza logica con i precedenti di carriera (Sez. IV, 1 febbraio 1971, n. 32, ivi, 1972, I, 87; Sez. IV, 2 \luglio 1969, n. 330, Foro amm., 1969, I, 2, 715; Sez. IV, 29 settembll1e 1972, n. 818, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1488). Trattasi in sostanza di un controllo giurisdizionale volto essenzialmente all'acceirtamento della sussistenza di eventuali vizi di eccesso di potere, circa 1e cui singole figure sintomaUche il Consiglio di Stato' si espresso come segue: a) illogidt mani:liesta e contvaddittoriet; conformemente a quanto. per esplkito disposto dall'art. 1 della ieg.ge 12 novembll1e 1955, n. 113<7, l'arver bene disinl!Peginato i compiti del prOptJ:io grado condizione neoosslil'ia ma non sufficiente iper ottenere J.'a\TlaJnzamento a scelta (Sez. IV, 17 ottob!l"e 1972, n. 884, Il Coosigtio di Stato, 1972, I, 1608; Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, ibidem, I, 1488; Sez. IV, 6 lu~lio 1971, n. 681, ivi, 1971, I, 133'4). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 170 inammissibiie se proposta avverso la graduatoria di merito redatta dalla commissione di avanzamento e le relative operazioni da essa compiute, nonch avverso il decreto di approvazio1ie del Ministro e di tutti gli atti connessi e conseguenziali (9). Al ricorso proposto da ufficiale non iscritto avverso la gmduatoria di merito, sono contrninteressati i parigra.do idonei ed iscritti, in quanto titolari deU'interesse a 1Jener ferma la graduatoria (10). Malgrado l'autonomia dei singoli giudizi, deve ritenersi viziata di eccesso di potere la seconda valutazione che abbia importato, a distanza di pochi mesi, un'inversfone totale rispetto alla precedente graduatoria di merito a danno di un ufficiale (che nel periodo fm le due valutazioni aveva nella s.pe.cie riportato la qualifica di ecceUente ) ed a vantaggio di ufficiali parigrado (11). Conseguentemente vizio rdi eccesso di potere non si confi.gura per contrasto tra d priecedenti di carriera ed M giudizio negativo di avanzamento, qualoxa tali pT febbraio 1972, n. 32, ivi, 1972, I, 87; Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1037, ivi, 1971,-I, 2109). Peraltro '.I.a suddetta autonomia non illimitata, giacch l'e,sigenza di coerenza e di unifm"Illit dei criteri valutativi non consente che un organo, chiamato a veiterare a distanza di pochi mesi M.gifUJdi:zfo nei confronti deg:Li stessi ufficiali, pervenga a -rirsultati affatto contrad!dittord ed a ing:iu:sti.fi.cate preposizioni e posposizfoni. : ci ovviamente in mancanza di pairticolari titoli di demerito emersi medio tempore (Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 634, Il Consi.glio di Stato, 1972, I, 1311; Sez. IV, 16 maggio 1972, n. 422, ibidem, I, 849; 1Sez. IV, 21 di!cembre 1971, n. 1274, ivi, 1971, I, 2425). Il vizio per non sussiste se la variazione di valutazione sia contenuta in limiti particolarmente moderati (Sez. IV, 29 settemb11e 1972, n. 818, ivi, 1972, I, 1488; Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 238, ibidem, I, 364); b) disparit di trattamento; il Consiglio di Stato ha pi volte affermato l'autonomia dei vari giudizi afferenti i singoli scrutinandi. Invero, la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali consiste nell'apprezzamento individuale degli interessati, che si estrinseca poi in una altrettanto individuale attribuzione di punteggio. Non trova pertanto nella specie PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 171 IV CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 929 -Pres. Potenza -Est. Battara -Occorsio (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Siconolfi). Giustizia amministrativa -Notificazione ai controinteressati -Omissione -Integrazione del contraddittorio -Inammissibilit. Militare -Ufficiale dell'Esercito -Impugnative avverso i documenti caratteristici -Termine di decadenza. Militare -Ufficiale dell'Esercito -Seconda revisione -Necessit di motivazione della omessa concessione di elogio proposta in sede di prima revisione -Insussistenza. Militare -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Vizio di eccesso di potere per contrasto con i precedenti di carriera non costantemente ottimi -Insussistenza. Militare -Ufficiale dell'Esercito -Mancanza di titoli -Migliore valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta -Eccesso di potere -Non configurabilit. Qualora il rico1so giurisdizionale non sia stato notificato ad alcuno dei controinteressati, non possibile ammet.tere L'integrazione del contrndittorio (12). applicazione il procedimento di valutazione per merito comparativo (Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 818, ivi, 1972, I, 1488; Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 891, ibidem, I, 1613; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 315, ibidem, I, 597; Sez. IV, 21 dicembr.e 1971, n. 1274, ivi, 1971, I, 2425). Corollario di ta!Le affermazione sta in ci che inammissibiile l'impugnativa delle operazioni della commissione, della determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Ministro e di tutti gli altri atti della procedura connessi e. conseguenziali, i quali :rtguan:l:ino esc1usdvamente gli altri scrutinati (Siez. IV, 14 iluglio 1972, n. 727, ivi, 1972, I, 1353; Sez. IV, 29 febbraio 19-72, :n. 98, ibidem, I, 128; Sez. IV, 13 ottobre 1970, n. 653, FOO'O amm., 1970, I, 2, 947); inoltre non pu richiedersi la esibizione in giudizio della documentazione persona'.le di Wificiali diversi dai!. ricOll'Tente, a meno che non si tratti di provare sintomi di eccesso di 1pQtere sulla base di elementi divoosi dai gi.rurddzi contenuti nella documentazione medesima (Sez. IV, 30 ilugilio 1969, n. 400, Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1186). Ulterioce cocol!l:ario deilla autonomia in questione, gi innanzi accen nato, sta in ci che l'accog.Umento del ricor1so rper vizi attinenti al conte nuto delle valutazioni deUe commissioni non influisce n sugli altri giudizi relativi ai parigrado, n sulla complessiva graduatoria, sicch non sussi stono sog.getti :processualmente controinteressati (Sez. IV, 20 aiprile 1971, n. 465, Il ConsigLio di Stato 1971, I, 736; Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876, ibidem, I, 1708). Anche la suddetta autonOillia non peraltro incQIIldizionata, poich deve essere :rispettato 'il principio della uniformit dei criteri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 172 Una voita sottoscritte le note caratteristiche per presa conoscenza anteriormente aH'esibizione in giudizio del proprio libretto personale e non proposto tempestivo ricorso, inammissibile L'impugnativa del giudizio negativo di avanzamento a sce.zta pe1 censura attinente le stesse note caratteristiche (13). di valutazione nei confronti dei vax-i scrutinati : pertanto vizio di eccesso potere per dispaTit di trattamento si verifica allor.ch aippaia che la commissione aibbia ingiustamente favOII'ito taluno degli u:fi:fidali in danno ~1i'inte! I"essato (Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 491, ivi, I, 883; Sez. IV, 5 ottobre 197l,.n. 876, ivi, 1971, 1708; Sez. IV, 20 aprile 1971, n. 465, ibidem, I, 736) sulla base di una macroscopica divergenza di apprez2lamento degli stessi dati di fatto (S;ez. IV, 27 ottobre 1970, n. 745, Foro amm., 1970, I, 2, 2997; Ad. p1en., 22 maggli.o 1964, n. 11, ivi, 1964, I, 2, 561). D'aUra rparte fa pluralit degli el1ementi, che La 1e~ge ipresriv.e siano valutati in 1sede di avanzamento a scelta, esclude :La sussistenza della dispall'it di trattamento per La isola m.an001I1Za da parte di alcuni ufficiali di titoli vkleversa posseduti da altri e, in pairticolaire, dal ricorvente. Ben possono infatti essi, a giudizio della commissione, essere compensati dal possesso da pairte dei P!I'imi e dalla mancanza da rparte dei secondi di titoli diversi (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 887, ivi 1972, I, 1610; Sez. IV, 26 ottobre 1966, n. 720, Foro amm., 1966, I, 2, 1499); e) difetto di motivazione; costituisce indirizzo giurisprudenziale costante l'afieiranazione secondo cui il g.iudizio di avanzamento a scclta non deve veniil"e motivato, essendo sufficiente, ai fini della dichiaraziione di idoneit, av.er riportato un numero di voti favorevoli 1superiore ai due terzi dei membrr:i della commissione, ai sensi dell'art. 25, comma primo, dehla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (Slez... IV, 14 luglio 1972, n. 728, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1356; Sez. IV, 29 settembre 1970, n. 609, ivi, 1970, I, 1466; Sez. IV, 18 giugno 1969, n. 295, ivi, 1969, I, 859). Per quanto poi pi strettamente riguairda li.a viera e P\l'Orpria ponderazione degli elementi di giUJdizio, stato osservato che :ben ammi.ssibfile una parificazione dei punteggi affe!I'enti '.Le varie categorie di titoli, senza che ci induca a sos1pettal'e la mancanza di un serio a~ezzamento dello scrutinato (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 887, ivi, 1972, I, 1610); d) traviisamento d.el fatto; sotto -tale sintomo di e.ccesso di potere stato in ,genere inquadrato il g.i!udimo deMa commissione di avanzamento, il quale 1si sia formato sulla base di una documentazione :Lncompleta, insufciente o affatto manchevole (Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 314, ivi, 1972, I, 597; Sez. IV, 9 Juglio 1971, n. 687, ivi, 1971, I, 1340; Sez. IV, 9 marzo 1971, n. 2361, ibidem, I, 394; Sez. IV, 7 aprile 1970, n. 240, Foro amm., 1970, I, 2, 431). Tuttavia tale illegittimit si :riveTbera sull'intero giudizio solo qualora per sua causa nO\Il si ,stano potute aippvezzwe circostanze :rHevanti (Sez. IV, 16 novembre 1971, n. 998, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 2095; Sez. IV, 12 giugno 1970, n. 412, Foro amm., 1970, I, 2, 587). All'Oipiposto si ritenuta l'illegittimit del giwdizfo di avanzamento, qualora tale documentazione contempli dati non sog,getti ex lege a valu tazione: cos, ai sensi dell'art. 2 delia legige 11 maggio 19i66, n. 334, nei rigual1di dei tenenti colonnelli del :ruolo dell'arma dei caraibiinieri e dei ruoli normali di fanteria, cavalleria, airti~eria e genio, non costitui,sce elemento valutabile il risultato del corso valutativo eventualmente frequen tato, onde illegittima l'omessa eliminazione dailla documentazione carat .. Ji'Aitt~ I/EJEZ'/ IV', Gl'.tlR:tSP~VPlilNZA AMMINISTRATIVA 173 n seconao revisore pu., a pre>pria discrezione, omettere di concedere Ueiogio proposto da.i primo revisore; senza necessit di addurre alcuna motivazione (14). tetiiStica ~el dj. ~f(.tt()I~ 1972,_ I, 1)~7; ~Z IV, 24 marzo 1972, n. 214, ibidem, ~ ~~~);: gi;i, ~P'.l:eP.ti, ~ d.l~~Jttfn:i,o !l . faro 11i!J'>m~ l!)6JirI,. 2, 1339); cosi, illegittimo in relazione all'art. 7 Cfili Jier$().~'E!' :i:.l~y~i~ de}~ V'atutazione in taie ipotesi si realizza (llial~.'.ti~tii!!i~~cla:tl~che9\lella menzione abbia influito sttll'esito ~~tivoi(l 1gi'Uidimo (set. IV;23 ottobre 1968, n. 001, n Consigtio di Stato, l$)68k:t~:t~~k>/ / /)/<<<> ..... 1Jlx>aa't~o!llit.-e ~~~~a'(ltladec:i$l<>ne del Oon.sdglio di Stato, dl quaie ..ha .~eli@inrut'!nlel:l:~ 9s~~v11;t eh~ 1'7fficiicia del condono delLe ~nzdoni. i!lfi.i#e (! '~a intJ.lgg~ ~~~~zifooi 4isclplinari, e~a tutto il 31 gennai 11166 .d.ai diipel.J4en,ti .SO dd giucUzio Aegati~o em.eso anteriormente alla daita medesima, !legittimo il riiftufo. d~amtnJin;iistrazdone di il'esaminaire la valutazione eseguita, nQn ~liis@do. mutato alCIUllo dei presupposti sui qilliali essa fondata (Sez. IV, 'i~ :maggio 1971, n. 564, Foro amm., 1971, I, 2, 463). Peraltvo, a seguito dell'entrata in vigore (a far tempo dal l 0 luglfo ,, 1965) della tllllova noronativa in materia di:sciplinwe, non !P'U nemmeno !Pi essere. :iJ.scdtto il suddetto :richiamo nel'.l:a parle terza del libretto perronale (Se,z. IV, 23 ottobre 19168, n. 66(), 1l Consiglio di Stato, 19618, I, 1496). L'impugnazione del g.iuiddzio delle commissioni per vizi derivati dalla :l,Jl~gittiim1t della documentazione carattedstica tuttavia di maliisima S()ggetta a termini di decadenza. Per costante giurispTudenza, liinfatti, debbono ritenersi tardive le censur1e p.ropo.ste contro detta documentazfone, ove 1riisu1ti che il.'interessato ne abbia da tempo preso conoscenza per sottoscrizione e non abibia prodotto il reclamo amministrativo contemplato dalle relative istruzioni (Sez. IV, 17 ottobre 1972, n. 8S4, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1608; Sez. IV, 29 settemb: re 1972, ibidem, 1, 1483; Sez. IV, 26 aiprile 1972, n. 323, ibidem, I, 604; Sez. IV, 28 maTzo 1972, n. 239, ibidem, I, 365). L'impugnazione deve per ritenersi tempestiva, qualo:ra, sottoscritto il modulo di COOlllUnkaziooe del II'apiporto peOC1sonale o del rapporto infor 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n giudizio negativo di avanzamento a scelta non vizia:to da eccesso di potere, se i precedenti dello scrutinato risultino non costantemente ottimi (15). La migliore valutazione di un ufficiale rispetto ad altro parigrado, malgrado il primo difetti di titoli viceversa poisseduti dal se'Condo, non indice di vizio di eccesso di potere, potendo quella ~anc,anza essere ampiamente compensa.ta dalla sussistenza di altri titoli (16). motivo, l'ufficiale non abbia avuto modo di rendersi conto di apprezzamenti o dati lesiVi. a causa della sintetidt delle espressioni contenute in quel modulo (1Sez. IV, 17 ottobre 19-72, n. 884, ivi, 1972, I, 1608; Sez. JV, 6 Luglio 1971, i!l. 681, ivi, 19-71, I, 1334). In ipartico1are, Jia sussistenza di taLe conoscenza non pu evincersi da11a dichiarazione di completezza della documentazione :rifasci-ata dall'ufficiale nella imminenza del giudizio di avanzamento: a segwito dell'aib:rogazione dell'art. 12, ultimo comma, del1a legge 8 maggio 1940, n. 370 per effetto della J.eg.ge 112 nov:embre 1955, n. 1137, infatti, tale dkhiaraziOtDJe costitui1sce una mera attivit di coJ.J.ab()['azdone con gli adempimenti di pertinenza dell'amministrazione e non ipostula, in quanto tai1e, una presunzione assoluta di consaipevoJ.ezza deJ. contenuto della doCUllllentazione medesima (Sez. IV, 26 aiprile 1972, n. 323, ivi, 1972, I, 604; Sez. IV, 13 febbraio 1970, n. 111, ivi, 1970, I, 180; Sez. IV, 14 febbraio 1968, n. 87, ivi, 1968, I, 144). In base ai principi gienerali :relativi al processo ammnistratirvo, poi, se la conoscenza integ:rale della doowmentazione piell'sonaLe avvenuta da parte dell'ufficiale solo posteriormente a>l deposito iin giudizio, ama:russibi: le la proposizione di motivi aggiunti su di essa fondati (Sez. IV, 29 :liebbraio 19-72, n.. 98, ivi, 1972, I, 128; Sez. IV, 13 febbraio 1970, n. 111, Foro it., 1970, III, 146). Il Consiglio di Stato ha inoil.tre sovente affrontato il problema del rinnovo del giudizio di valutazione conseguente all'annullamento del precedente fa sede giurisdiziona>le o di :ricor:so al Capo deJ.J.o Sfa.fo., configurando va:rie specie di vizi, i quali, a seconda deUe fattispecie, possono :rkomprendersi nell'una o nelJl'altra delle fiig.u:r.e gi esaminate. In primo luo.go stato affermato che la irinnovazione suddetta riguarida il solo singolo giudizio annUJillato, ad sensi dell'art. 54 deil.la leg.ge 12 1I10Viembre 1955, n. 11317 in relazione all'art. 49, restando peraltro inail.terata la g;raduato:ria degli idonei e deg)i iisc:rti..1Jti in quadro (Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 491, Il Consiglio di Stato, 1972, I, 883). Intervenuto :l'annullamento giurisdizdonale, in secondo luogo, l'azione dell'autorit amministrativa nell'iter fo:rmativo del nuovo pTocedimento viene a risultare vincolata peir que.gli specifici elementi, che, esaminati dal giudice, siano stati dichiararti .megittimi (1Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 256, ivi, 1967, I, 1078; Sez. IV, 5 '.luglio 1967, n. 266, ibidem, I, 1084). Co:rolla:ri di ta1e .p:ri.ncipio sono stati ritenuti l'ilJegittimit del nuovo giudizio negativo che sia stato emesso su1la base della stessa documentazione gi esaminata nel p:recedente gi1Jdizio annullato dal Consiglio dd Stato per contll'asto con i pirecedenti di cam"iiera ('Sez. IV, 18 a1priile 1972, n. 292, ivi, 1972, I, 5161); ancora, l'.iil.legittimiit4 del nuovo giudizio di non idoneit deTivato dall'annullamento del precedente anche esso negativo, pe:r difetto di taluno dei requisiti richiesti da.Ua legge (Sez. IV, 28 lugliio 1971, n. 754, ivi, 1971, I, 1385). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 175 V CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 943 -Prres. Potenza -Est. Battara -Maras (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino), Bosco ed altri (n.c.). Militare -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Reclamo al Ministro -Omissione -Inammissibilit del ricorso giurisdizionale. Militare -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Variet di titoli -Punteggio non ripartito -Illegittimit. inammissibile il ricorso giurisdizioinale avverso la mancata iscrizione nel quadro di av.anzamento, il deliberato deile commissioni, la graduatoria di merito e i decreti di promozione dei parigrado, in difetto del previo reclamo al Ministro previsto dail'art. 64 dei r.d. 18 giugno 1931, n. 914 (17). Naturalmente il.'accoglimento deil. ricOI'ISo giu:risdrnionail.e avv~so Ja mancata isooizione di un ufficiail.e nel quadro di avanzamento, in dipendenza di assegna2lione di un p1U!Ilte~gio insufficiente, non implica che il.'arrnministrazione in esecuzione dcl 1girudicato debba necessariamente attribuire all'ufficiale medesimo un punteggio idoneo, tanto elevato da consentirne l'iscrizione nel quadl'o stesso: l'alllllullamento di un giudizio di avanzamento non pu, infatti, incidere sul po.tere tecnico ruscrezfonail.e delle cmmdssioni. Tuttavia il nuovo giudizio ce~urabile sotto iii. profilo dell'eccesso di potere, al:loo:ich venga efliettuato un ritocco modesto, ictu oculi meramente fm-male rispetto alla precedente v;alutaz-ione, taJ,e cio da ilascia'.t'le sopravvivere nella sostanza la gi dichiarata iillegittimii (Sez. IV, 14 ao;>cile 1970, n. 270, Farro amm., 1970, I, 2, 393). Costituisce altresi principio pacifico in giruriSIP!l"udenza che, in sede di rinnovazione del .giudizio ora per allora, l'amministrazione tenuta a vialutaire gli elementi, sia a favore sia a carico acquisiti dalil'interessato sucoesshcamente aU'anno, con rdiferimento al quaJ,e la nuova valutazione deve effettuaT,si (Sez. IV, 6 lugllio 1971, n. 675, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 1332; Sez. IV, 10 iLuglio 1970, n. 5(}9, ivi, 19<70, I, 1224; Sez. IV, 16 aprile 1969, n. 115, ivi, 1969, I, 527). Pertanto, in applicazione di quanto innanzi detto a propostto del vizio di travi:samento deil. fatto, illegittimo i1 giudizio della commissione, ove non risulti allegata alla precedente documentazione personale anche quella afferente l'alllllo o gli .anni SUJOOessivi (Sez. IV, 6 iLugil.io 1971, n. 675, ivi, 1971, I, 1332; Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 392, Foro amm., 1969, I, 2, 750). Con la necessit della valutazione dei fatti sapravvenienti, non deve essere coruBuso :l'aocertamento dei irequ~si.ti di ammiissilbilit ail. giudizio; i quaili vfoeve11sa, in sede di irinnovazione, vanno determinati con rlierimento allo ,stato di fatto e di diritto esistente :nell'anno di imputazione degli effetti derivanti dalla nuova Vailutazione (Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 761, Foro amm., 1969, I, 2, 1457). Per questo tale valutazione va eseguita anche se, successivamente a quella annullata, lo scrutinato abbia cessato di appartenere al :ruolo per iJl quale si era proceduto al precedente giudizio e sia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 176 VI ' CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 ottobre 1972, n. 944 -Pres. Potenza -Est. Carbone -Biccolini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino). Militare -Ufficiale dell'Esercito -Avanzamento a scelta -Autonomia dei singoli giudizi -Limiti -Illegittimit. In ipotesi di variet di titoli da valutare stabilita dalla fogge, ad ogni categoria deve corrispondere un distinto punteggio, al fine' di consentire ii controllo deHe operazioni compiute (18). Sebbene i singoli giudizi di valutazione neH'avanzamento a sceUa degli ufficiali dell'Esercito siano autonomi tr:a loro, viziato di illegittimit il secondo giudizio, con il quale -nell'identit di tutti gli elementi e in particolare della composizione della commissione, 7!-onoh nella presenza di una classificazione di eccellente conseguita. dal ricorrente medio tempore -si attui un'inversione nella graduatoria fra ufficiali parigrado rispetto al precedente gi.udizio (19). passato ad altro ruofo (Sez. IV, 30 nov:emb11.1e 1966, n. 889, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 2061). In materia va infine sottolinea1o -0he, ai serJ!Si degli airtt. 54 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, la rinnovazione de'l giudizio di avanzamento dev:e essm-e fatta m occasione della prima g;raduatoiria successiva all"an.Dlll'Llamento., con attdbuzione di un solo ipunte~gio aillo scrutinato. Siffatto ,punteggio costituir, poi, fil pairametro iai fini dell'inserimento o meno deH.'ruffidale nei quadri dii avanzamento dell'anino precedente (Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1037, ivi, 1971, I, 2109; Sez. IV, 25 settembre 1966, n. 523, ivi, 1968, I, 13150). Di pi scarso numero :risultano le pronunce del Consi.glio di Stato r1guairdanti il decreto di aippll'ovazione della graduatordia da parte del Ministro, secondo1 quanto stabfilto dall'art. 27 della iLeg,ge. In (J;liroposito stato comunque affermato che il provvedimento positivo di a(J;l!Provazione non deve essere motivato (Sez. IV, l9 g,ennaio 1966, n. 25, ivi, 1968, I, 21), laddove motivazione necessaria iper il provvedimento di disapprovazione (Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 479, Foro amm., 1970, I, 2, 615). In pairtioolare, la facolt conf1erita al Mimstro della Difesa di apPoirtaire ~ ne~i elenclti degili ufficiali Idonei e nel.te graduatorde di merito le esclusioni .ritenute giuste e necessatrie -facolt iriconosciutagli dall'art. 27 della le~ge - circoscri,tta alle sole ipotesi della esistenza di fatti accertati di notevole iriUevo riferilbii!li allo scrutinato e tali che, incidendo sui1 rappor1o di fiducia ,con l'ammillISt:razione, rendono mdi:spensaibile H p.rovvedimento di escl.usio.ne. stata conse.guentemente ravvisata !'il.legittimit deil. provvedimento di esclusione dalla ,graduatoria di un .ufficiale, nei cui coniironti sia :stata emessa moilto temrpo addietro ,sentenza .penale di assoliuz:ione per insu!fficienza di prove e per am.1n1stia (Sez. IV, 12 novenbr,e 1969, n. 689, Foro amm., 1969, I, 2, 1192). GIORGIO GIOV ANNINI PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 177 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 ottobre 1'972, n. 992 -Pres. Uccellatore -Est. Carbone -Lucci ed altri (avv.ti Jerardi e Lanzara) c. Comitato provinciale prezzi e Comitato interministeriale prezzi (avv. Stato Cosentino) e Comune di Roma (avv. Bozzi). Prezzi -Disciplina -Criteri e principi generali -Riduzione di prezzi gi in precedenza determinati -Legittimit. (d.l.C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 9). Prezzi -Comitato provinciale prezzi -Competenza -Ordine di revoca di provvedimento gi adottato dal omitato, impartito dal Mi nistro Presidente del C.I.P. -Illegittimit. (d.l. C.P.S. 19 ottobre 1944, n. 347, art. 4). Legittimamente il Comitato provinciale dei prezzi provvede aUa riduzione di un prezzo in pre.oedenza determinato, e StLlla base della gi svolta istruttoria aUo scopo di graduare nel te.mpo l'aumento in un periodo di marcata tensione inflazionistica; scopo predpuo dei provvedimenti in materia di prezzi , infatti, quello di contro.Zlare la spinta inflazionistica, trattenere e scaglionare nel tempo, aumenti di prezzo, evitando, cosi, l!immediata 1ipercussione suWindice generale dei prezzi e quindi suUa dinamica del sistema economico (1). (1-2) Il controllo autoritativo dei prezzi: attualit di una disciplina contingente. Il principio fatto salvo della pronuncia in esame, che appare adevente alla rpivecedente ,giUTi:srprndenza in materia, r1propone pe!l' altro verso all'attenzione sia il profilo generale dell[.a disciplina autoritativa dei prezzi, risalente, come noto, al decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944 e a quello del Ciapo IJ;l['Ovvi.rsocio dello Stato del 15 settembre 1947, sia quello della ripairtizio!ne di competenze tra i singoli Comitati provinciali e il Comitato intermimsteriale, oggetto della seconda pa!l'te delila decisione. A quest'ultima va, innanzitutto, dconosciuto il pregio di ave!l' posto in evidenza il nesso teleologico, che sta a fondamento dell'intera disciiplina in marteda di prezzi: se certo, infatti, che li .problemi del dopo guerra avevano una dimensione e natura del tutto particolari, dilpendenti dai guasti dei .conflitto e dallla penuria dei mezzi a disposizione, l'aVlelr !ricondotto la n-OTmati.va in esame e la cottelativa azione amm.irnistrativa a quella di controllo di runa fase congiruntU!l'ale calda e di contrasto alla tensione inflazionisti.ca dimostra nel modo rpi evidente il'attuailit delile suindicate disposizdoni di legge, rapportate come sono a :problemi stcuramente divevsi da quelli che il legislatol.'e di alloca s'era ripromesso di dsoJ.vere. Sotto questo protflo, del resto, la J.ati.tudirne della fa:scia di discreziona! lit attribuita ai Comitati norn consente una dive111sa conclusione; resta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 La competenza a determinare i prezzi nelL'ambito di ciwscuna circos. crizione at!tribuita dall'art. 9 del d.i.C.P.S. 15 settembre1 1947, n. 896 al Comitato provinciaLe dei prezzi, fermo restando il potere di direttiva e coordinamento del Comitato interministeriale di cui al- fermo, peraltro, il. contenuto tecnico dei il'elativi poteri intesi a ll:'affironrtare su base documentale e !PII'evio accertamento i prezzi delle merci e dei seTvizi ai costi di produzione e di esercizio: da ci il conseguente loro livellamento in tutti i settori assoggettati a oont't-olJLo per assicurail'e fa costante possibilit di perequazione in tutto il tell.'!l'itorio :nazionale; l'esistenza dell'anzidetto, intrinseco limite all'esercizio della ,potest, ha ~i, co111Senti..to in altra occasione aUa Sezione di dichiaEare la manifesta infondatezza delil.' eccezione ta l'Hlegittimit dei concreti provvedimenti in materia di prezzi, ogni volta che fossero stati adottati su :iistruzicmi impartite dail. Comitato inte:mninistea:-iail.e (cfT. Sez. IV 8 maggio 1963, n. 295, n Consiglio di Stato, 1963, 684; Sez. IV 13 marzo1 1963, n. 160, ivi, 300; per con:fironti vedasi anche Sez. VI, 8 giugno 1965, n. 423, ivi, 1238): fome questo il punto, :tuttavia, ove la disciplina in materia di prezzi appare palesemente inade~ta ai tempi: mentre, indlatti, nel periodo successivo ,alla guerra il.a competenza autonoma attribuita ai Comitati provinciali si fondava suLla concreta e riilevaita possibilit di costi e prezzi div:ersi per ogni provincia nell'ambito del tel"ritorio nazionale, tail.e eventualit, che ipUT non ;pu essere oggi del tutto negata, perail.tro, lar. gamente smentita dalla rea:lt economica odierna, considerata sLa l'uniformit di costi delle maiter.ie !P["ime, dipendenti dalle maggiori dimensioni delle imprese .produttrici, che da quelli del costo del lavoro, strettamente connesso con la contrattazione coLLettiva su base l!llazionai1e. Se, pertanto, va accolta come conforme a legge anche la seconda parte della decisione della Sezione, essa appare, tuttavia, nella sostanza con>trad PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 179 l'art. 4 del d.l.C.P.S. 19 ottobre 1944, n. 347; , pertanto, inegittimo il provvedimento con cui il Ministro p1esidente del C.I.P., riscontrato un cont1asto tra le direttive impartite ed un provvedimento del Comitato provinciale, impone la revoca di quest'ultimo, non 1-ientrando detta facolt nei limiti dei poteri di auvotutela consentiti dalla vigente normativa (2). dittoria con i principi riaffermati nella rprima parte qua.Ii finalit precipue del sistema del controllo autoritativo dei prezzi, ri[)o!l'tate, infatti, a necessit di ,carattere generaile in ordine alle quali l'esi,genza del rispetto formale delle rispettive competenze appalt'e una componente minore e collaterale certamente superabile nella misura in cui i suggerimenti del Comitato interministeriale siano fatti rpropri in via autonoma dai focali Comitati provinciali non soltanto in sede di esecuzione delle direttive, ma con riferimento a singoli e conm-eti provvedimenti-pl'ezzi. FRANCESCO MARIUZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 ottobre 1972, n. 997 -Pres. Meregazzi -Est. Eboli -Piantino (avv. Piantino) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Cosentino). Competenza a giurisdizione -Riscossione esattoriale a carico di Enti di riforma fondiaria -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste. Atto amministrativo -Motivazione -Pluralit di motivi interdipendenti tra loro -Inconsistenza di uno dei motivi -Illegittimit. Esula dalla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato la controversia relativa aU'esecuziD'lte esattoriale subita da un Ente di riforma fondiaria per ii recupe10 di tributi e redditi agrari dovuti da aLcuni assegnatari, considerato che in tal caso la cognizione incide direttamente sul rapporto tributario e sulia conseguente responsabilit solidale per il pagamento del credito erariale (1). L'atto amministrativo adottato suUa scorta di una pluralit di motivi sempre legittimo, ove possa rinvenirsi in uno sofo di essi (1) Cfr. in termini Sez. IV, 27 aprile 1971, n: 512, n Consiglio di Stato, 1971, 767; in generaile sul punto della giurtsdizione vedasi Sez. VI, 27 aprile 1971, n. 325, ivi, 1971, 868 e Sez. IV, 28 agosto 1970, n. 599, ivi, 1970, 1289; diversamente si pone, invece, il problema nell'tipotesi che sia impugnato l'atto generale istitutivo del tributo, wattaindosi in tal. caso di acoerta:re la legittimit dell'esercizio del rpotere disc:r.ezionale d'dmrposizione: vedasi, a,l riguardo, Sez. V, 22 dkembre 1970, n. 1248, ivi, 2305. 14 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'autonoma giustificazione del provvedimento, diversamente da quanto si verifica, ove i motivi 1isultino legati tra di loro da un nesso di interdipendenza (2). (2) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 ottobre 1972, n. 677 -Pres. Lugo Est. Catalozzi -Soc. Carburanti e affini Perugia (S.C.A.P.) (avv. Sorrentino) c. Prefetto Perugia (avv. Stato Lancia) e Martiroli (avv. Cesarini). Concessioni amministrative -Distributori di carburante -Autorizzazione a nuovo impianto -Titolare di impianto preesistente sulla stessa strada -Interesse alla impu~nativa -Sussiste. Concessioni amministrative -Distributori di carburante -Decreti prefettizi -Definitivit. Atto amministrativo -Norme applicabili -Sono quelle vi~enti non I alla data di presentazione <:!ella domanda, bensi alla data di ema- I i ~ nazione del provvedimeno. Nel caso di CQ!ncentrazione di diversi distributori di carburante nelia stessa strada, che dete~mina un eccesso di concorrenza e, eventualmente, uno sviamento di clientela, il titolare di un impianto preesistente ha interesse a impugnare il provvedimento che autorizza un ;:: nuovo impianto neUa stessa strada (1). definitivo il provvedimento adottato dal Prefetto in tema atti I vazione e di esercizio di appareicchi erogatori di carburanti (2). Il provvedimento amministrativo -eccettuati i casi tassativamente I previsti dall'ordinamento. -deve uniforma1si alle norme vigenti al i:; momento della sua emanazione, non a queUe vigenti al momento della r~ ~: p1esentazione delle domande che ne sollecitano l'emanazio1ie (3). fil l ~~ I~ (1-3) La pTirrna e la terza massima sono esatte. La seconda confoTma una giurisprudenza costante (Sez. V, 23 marzo ,' 1971, n. 238, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 490) e si giustifica in base alla com ' .petenza escilusiva attribuita al prefetto che, come organo locale, , da solo, legittimato a valutare tle iniziative dei a'ichiedenti fa instaUazione, dal pro If , filo economico-pubblicistico, con riguardo all'interesse dei consumatori che potrebbero 1esseT1e danneggiati da una iprolifeTazione dei punti di vendita se eccedenti il f.abbisogno dell'utenza (Sez. V, 13 luglio 1971, n. 699, ivi, 1971, I, 1454) o Tifiettentisi in senso negativo sui :prezzi e sui servizi (Sez. V, I i::: 27 apd1e 1971, n. 38'6, ivi, 1971, I, 808) e con la possibilit, quindi, di negare la autorizzazione motivando in base a concreti elementi di fatto (densit d~lla popolazione, intensit del traffico, sviluppo edilizio) (Sez. V, 13 luglio 1971, 700, ivi, I, 1454; Ad. gen., 11 giugno 1970, n. 667, ivi, 1971, I, 332; 13 luglio 1971, n. 697, ivi, 1971, I, 1453). i l I, PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 181 CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733 -Pres. Di Pace -Est. Salvatore -Soc. S.P.A.I.C (avv. Golda Perini) c. Comune di Cermenate (avv. Monti). Contabilit generale dello Stato -Contratti della P. A. -Gara -In genere -Offerte -Prescrizione di una data forma -Inosservanza Esclusione delle offerte fatte in forma diversa -Non sempre necessaria. Contabilit generale dello Stato -Contratti della P. A. -Gara -In genere -Offerte -Prescrizione di una data forma -Inosservanza Offerta di compenso globale anzich in percentuale -Ammissibilit. Le prescrizioni concernenti una data forma delle offerte in una ga1a per l'aggiudicazione di un contratto della P. A. non implicano necessariamente l'esclusione delle offerte redatte in foTma diversa, quando nessun particolare interesse dell'Amministmzione -e pi in generale del corretto svolgimento della gara -pu indurre ad interpretare come disposizione stabilita a pena di nullit queLla che prescrive la forma in questione; ci anche in ossequio al principio delia conservazione degli atti amministrativi, che impone il mantenimento dei risultati procedimentali quando la disposizione relativa alla forma vincolata non abbia carattere essenziale (1). (1-2) Sul procedimento dei contratti della P. A.: i vizi di forma. La piresente deci:sione costituisce una conferma della consolidata giuriisprudenza del Consiglio di Stato, secondo C'U!i in mateTia di gare per l'aggiudicazione di contiratti pubblici 1a esclusione dailila gara per inosservanza di forme rpu esser:e disposta solo qualora eissa sia esp:ressamente p:revista, rimanendo invece esclusa l'ipotesi in .cui non sussista alcun interesse da parte dell'Amministrazione al rispetto di una determinata forma. Gi nel 1955, in un caso di specie ref1ativo ad una gar.a a licitazione privata per la concessione di uno spaccio di vendita, il Consiglio di Stato iiveva sta!bilito che legittimamente era stata dichiarata nulla l'offerta di una ditta che invece di attenersi alle prescrizioni indicate nella lettera di invito e, in particolar.e, a quella che irrnlponeV1a di offrir.e a titolo di canone una quota pe11centuale sulla merce fatturata, esp.t"essa in una cifra unka, aveva redatto l'offerta indicando percentuali diveirise su rdiv;eirise merci, e ci irn quanto tale forma dell'offerta rendeva impossibile la comparazione con le off~te degli altri concorrenti (cfr. VI Sez. 13 giugno 1955, n. 457, Il Consiglio di Stato, 1955, I, 787 e in Foro amm., 1955, I, 3, 304). In una successiva decisione del 1956 vceniva per ['appunto precisato che non ogni i:r:regolarit rprocedUTale comporta necessariamente l'illegittimit della gara, ma solo quelle che risultano determinanti al fine del risultato 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n fatto che, in una gam per l'aggiudicazione, sia indicata la percentuale definitiva richiesta a titolo di compenso del servizio da prestare e non un ribasso percentuale dell'aggio base stabilito daU'Amministrazione, cos come indicato nella lettera di invito alla licitazione, non idoneo ad inficiare il corr~tto svolgimento delle operazioni di g.ara, n a ledere l'interesse della pubblica Amministrazione ad otte (dr. Sez. VI, 11 a:pri1e W56, n. 231, Foro amm. 1956, I, 3, 292 e Il Consiglio di Stato, 1956, I, 487). Si colloca su!hlo stesso piano la decisione n. 58'6 della V Sez. pronun 0 data il 29 maggio 1964 (Il Consiglio di Stato, 1964, I, 977), secondo la quale non tutte le disposizioni che disciplinano Le fomne dell'incanto nell'ilnteresse della p.a. possono considerarsi di natura inderogabile e cogente, di guisa che l'inosservanza de~le medesime debba in ogni caso rendere nulla la ~a; tale valore va riiconosciuto solo a quelle modalit rpTescritte la cui violazione possa compromettere un serio e utile svolgimento della gara stessa, crune ad esempio queUe dettate a garanzia della se.gretezza delle offerte (in senso conforme anche la dee. Sez. V, 2 marzo 1963, n. 99, ivi, 1963, I, 404). Pi spedfcamente, in ordine attle modalit delle offerte, il Consiglio di Stato ha chiarito che le prescrizioni concernenti una data forma delle offerte in una gara non comportano l'automatica esclUISone delle offerte redatte in una forma divel'sa, tanto pi che l'art..89 rid. 23 maggio 1924, n. 827, non preclude la .po.ssibilit che le ofllerte V'engano presentate in varr-ie forme, purch ri1sulti da esse ol'entit del miglioramento sul p:l'ezzo base (dr. Sez. V, 12 novembre 1960, n. 791, ivi, 1960, I, 2074). Nel caso specifco dato a:inveni'.l'e un inte11essante pr.eced.ente del 1958, e precisamente la decisione Sez. V, 20 giugno 1958, n. 426 (Giuris. it., 1959, III, 33, nonch in Il Consiglio di Stato, 1958, I, 647), secondo cui non costituiisce vizio dd eccesso di potere, per disparit di t:l'attamento, del procedimento posto in essere dal pvesidenr di .case non di lusso, purch la costruzione sia iniziata e ultimata entro i limiti stabiliti> dal precedente art. 13, ponendo cos una stretta, necessaria relazione tra concessione dei benefici, da una parte, e l'atto di acquisto, in r.iferimento al quale la concessione viene chiesta, nonch la costruzione da effettual'lsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto di acquisto stato posto in essere, dall'altra; relazione tanto stretta e necessaria da rimanere interrotta e travolta per effetto della successiva rivendita dell'area, senza che la costruzione sia stata ultimata, con la conseguenza della decadenza da quei benefici. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La rilevanza di tale connessione risulta confermata dalla ratio della norma, che intende favorire l'assorbimento della domanda di abitazioni proveniente da.i ceti meno abbienti, incrementando la costruzione di case non di lusso con un contenimento del costo di esse attraverso la rinuncia parziale, ma di notevole rilievo, alle pretese tributarie sull'atto di trasferimento dell'area destinata alla fabbricazione. Orbene, la finalit della concessione delle agevolazioni tributarie allo scopo di ridurre l'esborso complessivo per l'acquisto delle aree, quale strumento per il contenimento del costo globale della costruzione su cui quello esborso si ripercuote, e per favorire, quindi, il mercato delle case non di lusso, sarebbe frustrata ove fosse consentita la rivendita della area prima dell'inizio o del completamento della costruzione, poich in tal caso la conseguita riduzione della spesa di acquisto dell'area per effetto degli ottenuti benefici fiscali, lungi dal riflettersi sul costo dell'edificio destinato ad abitazione, rimarrebbe assorbita nel profitto della successiva rivendita, e vanificherebbe quel risultato di politica economk e quelle finalit sociali cui la legge indirizzata. E se questo il principio desumibile in materia non solo dal significato proprio delle espressioni legislative secondo la connessione di esse, ma anche dalla intenzione del legislatore quale risulta dalla individuazione del bisogno sociale che la norma destinata a soddisfare, non pu dubitarsi che le stesse conseguenze che discendono dalle ipotesi gi considerate devono essere ricollegate alla specie in esame, della rivendita dell'area soprastante la costruzione non ultimata. Si rimane invero all'interno del campo delimitato dalla fatti specie astratta di decadenza dalle agevolazioni fiscali innanzi chiarita tanto se oggetto della rivendita da parte dell'acquirente dell'area edi ficabile, che abbia chiesto ed ottenuto detti benefici, sia la stessa area con la soprastante costruzione non ancora ultimata, quanto se oggetto di essa sia il lastrico solare della costruzione non ultimata. Poich la causa della decadenza dai benefici non la rivendita in s, bensi la mancata utilizzazione dell'area per la realizzazione della costruzione in funzione della quale i benefici stessi erano stati concessi, ci che r.ilevante nella struttura della fattispecie, il fatto che la costruzione non stata ultimata e che l'acquirente-rivenditore non sia pi nella possibilit di ultimarla, neppure nei termini finali pre visti dalla legge per la validit dei benefici fiscali e sotto questo pro filo le due situazioni considerate non presentano nessuna differenza tale da giustificarne un diverso trattamento. Del resto, ai fini della legge di agevolazione di cui si discute, si ritiene compreso fra gli acquisti di aree edificabili aventi ad og PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 245 getto la costruzione di case, anche l'acquisto, dal :proprietario di un'area o di un edificio, del diritto di superficie o di sopraelevazione (Cass., 10 marzo 1970, n. 608). In armonia con tali principi deve essere risolto il quesito ulteriore in ordine al valore da attribuirsi all'espressione ultimazione della costruzione , quale evento dal cui verificarsi o meno dipende, nel concorso delle altre condizioni previste dalla legge, il consolidarsi dello speciale trattamento fiscale accordato su domanda specifica, al momento dell'acquisto dell'area edificabile, o la decadenza da esso. Al riguardo deve essere ricordato il costante indirizzo di questa Suprema Corte in tema di acquisto con unico atto di area fabbricabile destinata alla costruzione di una pluralit di edifici;. indirizzo secondo il quale, per fruire in tale ipotesi dell'agevolazione sull'imposta di registro (art. 14 della legge n. 408 del 1949), necessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il termine di legge; cio che venga realizzat.a l'attivit costruttiva su tutto il terreno :Unitariamente considerato. Questa giurisprudenza, che si fonda sulla ricordata ratio della legge, e cio sulla stretta e necessaria relazione della concessione dei benefici tributar.i con l'atto in riferimento al quale la concessione viene richiesta e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto stato posto in essere, sottolinea il collegamento che deve sussistere tra l'atto di acquisto dell'area e l'at tivit edificatoria che l'acquirente pro.getta di realizzare sulla stessa; attivit che pu ritenersi concretata solo con il compimento. di quelle costruzioni, in numero e consistenza, che costituiscono oggetto del programma edilizio, per la cui esecuzione l'atto stato posto in e~ere, programma che deve, pertanto, ricevere intera esecuzione (v. in particolare Cass., 10 novembre 1970, n. 2316). N pare seriamente contestabile Che la coerenza del sistema im pone di accogliere lo stesso principio anche quando l'accertamento del l'avvenuta ultimazione della costruzione venga in rilievo agli effetti della decadenza per la rivendita dell'area. Rimane da stabilire, quando il programma di costruzione non risulti dallo stesso atto di compravendita, se e da quali elementi estranei all'atto esso possa desumersi. Sul primo punto -come osserva la sagace difesa dell'Ammini strazione finanziaria -appare chiaro come sia la stessa legge a rinviare, agli effetti della determinazione della fattispecie legale agevolata, ad elementi estranei all'atto, cio al fatto costruzione; e non sola mente, come ovvio, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali che valgono a qualificarla come casa di abitazione non di lusso, ma anche per quanto riguavda la sua compiuta consistenza. 246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quanto al secondo pnnto, il dato certo ed obbiettivo che d concreto contenuto alle espressioni ultimazione del fabbricato e costruzione ultimata (v. art. 5 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150); che consente, cio, di individuare, nell'ambito dell'ampia accezione di cui sono capaci tali concetti, quella che deve ritenersi propria nel caso concreto, in rapporto all'economia dell'atto che alla costruzione stessa preordinato, la licenza edilizia rilasciata. L'obbligo di ultimazione del fabbricato a carico dell'acquirente dell'area, secondo il signifi.cato proprio delle parole consiste, infatti, nell'obbligo di portare a compimento, di condurre a termine il fabbricato del quale stata iniziata la costruzione; e detto fabbricato non pu essere che quello che ha formato oggetto dell'autorizzazione contenuta nella licenza edilizia, cio di quello edificio che lo stesso acquirente ha concretamente progettato per dare esecuzione al suo programma costruttivo, ed in ordine al quale stato rimosso a suo favore il limite all'esercizio dello ius aedificandi. L'esercizio dello ius aedificandi inerisce, infatti, al diritto di propriet fondiaria come una delle sue concrete e peculiari manifestazioni, ma soggiace all'osservanza di molteplici limitazioni e prescrizioni commesse per legge a determinazioni della pubblica autorit, per cui chiunque intenda nell'ambito del territorio com.nale procedere alla costruzione di un edificio deve chiedere al sindaco apposita licenza (art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 755) presentando, tra l'altro, nn progetto tecnico dell'opera da costruire, ed autorizzato ad edificare in conformit dei progetti sottoposti all'autor.it comunale e da questa approvati (in conformit delle modalit esecutive fissate nella licenza di costruzione: art. 32 legge 17 agosto 1942, n. 1150). In conclusione, il giudizio sulla compiutezza del "fabbricato agli effetti della conservazione dei benefici fiscali per il caso di rivendita dell'area non pu che essere fatto con riferimento alla detta licenza, la quale ha autorizzato la costruzione del fabbricato il cui completamento viene in esame, e Che non costituisce, pertanto -cme sostiene il ricorrente -il fatto generatore di nn'obbligazione a favore del1' Amministrazione finanziaria, ma concorre semplicemente a determinare in concreto la complessa fattispecie legale (acquisto dell'area per la costruzione di case non di lusso e costruzione delle stesse) cui la norma agevolatrice ha riguardo, quale elemento certo di raffronto per il giudizio di completezza della costruzione. Correttamente, pertanto, la decisione impugnata ha ritenuto che l'acquisto di' un'area per la costruzione di un edificio ad uso di ahitazione pu usufruire deil'agevolazione sull'imposta di registro concessa dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, solo in quanto l'edificio cosi come progettato nella licenza di costruzione venga ultimato e portato a compimento per case non di lusso entro i termini di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 247 legge, e che decade dal beneficio fiscale l'acquirente il quale, dopo avere costruito un solo piano dell'edificio progettato di sei piani, venda ad altri il lastrico solare su detto piano da lui costruito, perch, il secondo acquirente possa, ove lo creda, ultimare l'edificio per il quale era stata ottenuta la licenza. N in tal caso ammissibile -come pretende il ricorrente -la conservazione da parte del contribuente, di un beneficio parziale, perch diventa operante il principio, vigente in materia tributaria, secondo il quale l'inadempimento anche parziale delle condizioni poste dalla legge per fruire di un'agevolazione porta alla decadenza totale delle agevolazioni gi applicate; con la conseguenza che la decadenza inerisce all'intero contratto di acquisto, indivisibilmente riferito al suolo, e non alle dimensioni dell'edificio soprastante, cosi da potersi frazionare secondo la parte costruita rispetto a quella non costruita. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1972, n. 3538 -Pres. leardi -Est. Longo -P. M. Raya (diff.) -Compagnia Italiana dei Jolli Hotels (avv. Ledda) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Abbonamento -Cassa per il Mezzogiorno -Portata -Atti di enti affidatari in materia di credito -Estensione dell'abbonamento -Limiti. (1. 10 agosto 1950, n. 646, artt. 8, 17 e 26; 1. 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1; 1. 29 luglio 1957, n. 634, art. 31). L'abbonamento di cui all'art. 26 deHa legge 10 agosto 1950, nume ro 646 sostituisce le imposte dovute daila Cassa per il Mezzogiorno per attivit ad essa strettamente inerenti, anche se compiute in partecipazione con aitri enti, e per quelle afferenti ali'esecuzione1 di opere da parte degli enti affidatari o concessionari contemplati nell'art. 8; conseguentemente in materia di finanziamento e cmicessiolfl,e di credito possono riteners.i inerenti alla attivit della Cassa (che non ha il potere di intervenire direttamente) le opeT.azioni eseguite:, a norma dell'art. 17, dagli enti affidatari che abbiano in base aile norme che li disciplinano, potere di esercitare ii credito nell'Italia meridionale nel particolare settore; non sono invece riconducibili alla attivit della Cassa e soggiacciOlfl,O quindi all'imposta ordinaria, le operazioni di creditJo eseguite da enti non abtzitati per lo specifico setto-re o che superano i limiti delle relative attribuzioni (1). (1) Identica l'altra sentenza in pari data n. 3539. Sulla questione non constano precedenti specifici. 248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1973, n. 40 -Pres. Giannattasio -Est. Valore -P. M. Martinelli (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Fabrini. Imposte e tasse in genere -Solidariet tributaria -Procedimento Litisconsorzio necessario -Esclusione. La solidariet tributaria a ricondurre integralmente aUe regole della soLidariet di diritto comune sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale; conseguentemente, non essendosi in presenza di un rapporto unico e inscindibile ma di una pluralit di obbligazioni di identico contenuto rette da causa unica, non si crea litisconsorzio necessario (1). (Omissis). -Con citazione 13 agosto 1962, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato conveniva innanzi al Tribunale di Bologna Fabrini Anita, Pellecchi Ugo e Pellecchi Federico, chiedendo l'annullamento per mancanza di cakolo e grave errore di apprezzamento della decisione 19 ottobre 1961, emessa dalla Commissione Provinciale delle Imposte di detta citt in merito alla determinazione di valore relativa alla vendita alla Fabrini di un podere appartenente ai Pellecchi. Costituitasi in giudizio, la Fabrini chiedeva il rigetto della domanda. Pellecchi Fede~ico, a sua volta, compariva di pel'sona, senza l'assistenza di difensore, dichiarando che il padre, Pellecchi Ugo era deceduto il. 31 luglio 1959. A seguito di ci, il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio. Con ricorso 6 maggio 1963, l'Amministrazione attrice chiedeva la revoca di tale provvedimento, in quanto il Pellecchi Ugo, essendo deceduto prima della proposizione della domanda, non aveva assunto la qualit di parte, e domandava, pertanto, la fissazione della udienza per la prosecuzione del giudiz.io. Il G.I. fissava l'udienza del 5 luglio successivo per la riassunzione. La Fabrini eccepiva l'avvenuta estinzione del processo, perch non riassunto nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. ed, in subordine, insisteva nelle sue eccezioni di merito. Il Tribunale respingeva l'eccezione di estinzione ed accoglieva la domanda dell'Amministrazione, condannando alle spese la Fabrini e Pellecchi Federico. (1) Ancora una pronunzia sulla solidariet tributaria che nega la necessit del contradittorio; ed significativa perch, in un giudizio di impugnazione (per difetto di calcolo e errore di apprezzamento) di decisione di commissione, esclude la necessit dell'integrazione del contradittorio nei confronti di una parte che aveva partecipato al giudizio nella fase precedente. Sull'intero problema v. C. BAFILE, I nuovi problemi della solidariet tributaria, in questa Rassegna, 1972, I, 663). I II I I I I ~~ ~~ --. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Su gravame della Fabrini, questa pronuncia veniva riformata dalla Corte di Appello che, con la sentenza oggi denunciata, affermava che l'obbligazione tributaria, nel caso di solidariet passiva, caratterizzata dall'unit ed inscindibilit del vincolo, in quanto il rapporto tributario non consente diversit di definizione nei confronti dei singoli coobbligati, per l'interesse pubblico ad evitare disparit di trattamento fra ,i pi contribuenti tenuti in base allo stesso fatto generatore di imposta. Affermava, quindi, che al presente giudizio dovevano necessariamente partecipare tutti gli eredi del coobbligato Pelfocchi Ugo e che, pertanto, la causa andava rimessa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., perch disponesse l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Avverso tale decisione l'Amministrazione ricorre per Cassaz.ione sulla base di un unico motivo. Non presente la Fabrini. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 331, 354 c.p.c., 1292 e segg. e.e., nonch l'illogicit e contraddittoriet della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che, pur venuta meno, per effetto della sentenza n. 48 del 16 maggio 1968 della Corte Costituzionale, la rappresentanza reciproca in materia di obbligazioni nascenti dal rapporto di imposta, sia rimasto ugualmente fermo il principio della inscindibilit ed indivisibilit dell'obbligazione tributaria, affermando conseguentemente la necessit, ai fini della instaurazione di un valido contraddittorio, della p~esenza in giudizio di tutti contribuenti in ordine allo stesso fatto generatore di imposta. La censura fondata. In passato, questa Suprema Corte, muovendo in genere dal presupposto che l'obbligazione tributaria, per la sua natura pubblicistica che la fa essere identica nei confronti di tutti i coobbligati, unica e inscindibile, aveva affermato che la solidariet tributaria ha delle caratteristiche peculiari proprie che, sottraendola alla disciplina dell'analogo istituto di diritti privato fanno di es'sa un particolare tipo di consorzio originario nel quale il pericolo di decisioni e di trattamenti difformi viene evitato con l'attribuire a ciascuno dei coobbligati, sia nella fase di accertamento che in quella contenziosa, la rappresentanza processuale degli altri. Da tali principi derivava l'ulteriore conseguenza della estensione a tutti i coobbligati dell'efficacia del giudicato formatosi nei confronti di uno solo di essi. 250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Venuto meno, al principio della mutua rappresentanza processuale, il conforto degli artt. 20 e 21 del r.d.l. n. 1639 del 1936 che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi nella parte secondo la quale, dalla contestazione dell'accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri, il problema della solidariet tributaria stato riesaminato da questa Corte Suprema che, con una serie di ;pronunce (Cass. 20 gennaio 1969, nn. 135 e 138; 28 ottobre 1969, n. 3534; 3 aprile 1971, n. 943; 5 gennaio 1972, n. 13), mutando indirizzo, ha affermato l'esclusione di qualunque particolarit della solidariet tributaria, da ricondurre integralmente alle regole comuni sia sotto l'aspetto rprocessuale che sotto quello sostanziale, accogliendo cosi l'opinione della prevalente dottrina. Codesto nuovo indirizzo giurisprudenziale deve essere ribadito, non apparendo idonee, per discostarsene, le considerazioni della Corte bolognese, prevalentemente incentrate sulla natura pubblicistica della obbligazione tributaria. Tale natura invero, in mancanza di una norma concreta di diritto positivo, non pu valere, da sola, a far derogare al principio generale secondo cui, nella obbligazione assunta da pi soggetti identicamente ed in solido, si ha una pluralit di obbligazioni rette da un'unica causa. N dalle disposizioni che sanciscono la solidariet del debito di imposta possibile desumere alcun suffragio alla tesi della unit e inscindibilit della relativa obbligazione, limitandosi esse sostanzialmente a stabilire che i condebitori sono solidali nel pagamento: cos l'art. 93 della legge di registro, l'art. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e l'art. 12 d.l.lt. 8 marzo 1945, n. 90, in tema di imposta sulle successioni, l'art. 43 legge 19 giugno 1940, n. 762 in tema di imposta sull'entrata, e, in tema di imposte dirette, gli artt. 16, 50, 70, 191 e 197 t.u. 29 g.ennaio 1958, n. 645. Per converso, la pretesa inscindibilit _ nettamente contrastata, oltre che dalla natura stessa dell'obbligazione pecuniaria -che sempre divisibile -da quella rateizzazione del pagamento che, come risulta da numerose disposizioni di legge vigenti in proposito, del tutto normale in materia di imposte (artt. 12 legge registro, 65 legge sulle successioni, 10 r.d. 22 maggio 1960, n. 316 e 195 t.u. n. 645 del 1958). < Del pari inidoneo ad avvalorare la tesi di una diversa struttura . :: : della solidariet tributaria anche l'argomento tratto dalle disposi:: zioni che consentono all'Amministrazione Finanziaria di compiere atti di accertamento in base alla dichiarazione di uno solo dei coobbligati (artt. 30 e 79 legge registro, 55 sulle successioni e 18 r.d.l. n. 1639 del 1936). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Tali disposizioni mirano invero a rendere concreto ed operante il dovere di cooperazione che la legge pone a carico dei soggetti passivi dell'imposta chiamandoli a fornire gli elementi necessari per l'accertamento e la determinazione del tributo; e lungi dall'attribuire alle dichiarazioni cos rese valore di confessione o di ricognizione di debito ed a farle perci assurgere a .fonte di prova dell'obbligazione tributaria, valgono soltanto a fare in modo che la dichiarazione resa da uno dei coobbligati esoneri gli altri dall'analogo adempimento. Una diversa interpretazione non riuscirebbe a spiegare la presenza, nel sistema, di una disposizione come quella dell'art. 16, ultimo comma, del citato t.u. n. 645 del 1958 che -nell'ipotesi di procedure da proseguire nei confronti di coeredi del contribuente -con lo estendere a tutti l'efficacia di atti notificati ad uno di essi unicamente nel caso in cui gli eredi abbiano omesso di comunicare all'ufficio le loro generalit, e comunque fino a sei mesi dalla morte del contribuente, lascia chiaramente intendere che, ove l'onere di comunicazione sia stato dagli eredi adempiuto, necessario procedere a distinte notificazioni, con la conseguente possibilit di autonome decorrenze di termini. Orbene, una volta accertato che la solidariet tributaria non differisce dalla solidariet comune, non pu esservi dubbio che l'obbligazione solidale, non facendo sorgere un rapporto unico e inscindibile, ma una pluralit di obbligazioni di identico contenuto, rette da una unica causa, non d luogo a litisconsorzio necessario (Cass. n. 1562, del 1971), per cui non era necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ugo Pellecchi, come ha invece opinato la Corte bolognese, rimettendo cnseguentemente la causa al primo giudice. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1973, n. 54 -Pres. Saya Est. Pascasio -P. M. Minetti (conf.) -Malvasia Tortorelli (avv. Busi e Di Segni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta di successione -Deduzione di passivit -Debiti verso pubbliche amministraz!oni non liquidi al momento dell'apertura della successione -Prova della illiquidit -Termine -Inosservanza Decadenza. (r.d. :30 dicembre 1923, n. 3270, art. 50). I debiti verso pubbliche amministrazioni non Liquidi al momento deLL'wpertura del.La su,ocessione possono essere dedotti dal passivo anche dopo il decorso del termine di due anni daHa denuncia a condizione che sia dimostlrato con un certificato da presentare un mese RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 252 prima della scadenza del biennio, cio nel corso del 23 mese, la iLliquidit del credito; ii termine del 23 mese ha riferimento sia aila certificazione della illiquiditd in quel tempo, sia alla presentazione all'Ufficio del relativo certificato (1). (Omissis). --Del pari infondato il secondo motivo col quale la ricorrente, denunciando la v.iolazione degli artt. 50 e 115 della legge tributaria sulle successioni 12 e 14 delle preleggi in relazione all'articolo i.360 n. 3 e 5 c.p.c., sostiene che non sussisterebbe i.l'obbligo di produrre il .certificato di illiquidit del debito entro l'ultimo mese del biennio dalla presentazione della denuncia. Dispone detto. articolo che quando si tratta di debiti verso la Pubblica Amministrazione, non liquidi al momento dell'apertura della successione, ammessa la giustificazione anche dopo la scadenza dei due anni dalla denuncia, se sia provato con un certificato dell'Amministrazione creditrice che un mese prima di detta scadenza (quindi nel 23 mese) la liquidazione non era ancora avvenuta. In questo caso, la giustificazione deve fornirsi entro due mesi dalla data della liquidazione. Questa disposizione stata interpretata dalla Corte d'Appello in conformit della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale l'erede, per poter ottenere la detrazione dei debiti verso la P.A. oltre il biennio imposto da detto art. 50 per tutte le passivit .in genere, tenuto a produrre un mese prima dei due anni, e cio nel corso del 23 mese, un certificato attestante la illiquidit del debito a quella data, senza possibilit di presentare una dichiarazione precedente o susseguente. La giustificazione, ossia la prova del debito, deve essere fornita nel'ulteriore termine di due mesi dalla liquidazione (sent. 12 agosto 1963, n. 2301; 20 novembre 1956, n. 4275). Consegue, che l'inosservanza del primo termine rende superflua l'osservanza del secondo. Peraltro, poich la norma, nella sua testuale formulazione, condiziona la detraibilit del debito alla produzione del predetto certificato: se sia provato -e lo sia entro il termine di due anni stabilito dal precedente comma per tutti i debiti da dedurre, compresi quelli verso pubbliche amministrazioni - manifesto che la prova non pu essere data successivamente, Come si pretende dalla ricorrente. Trattandosi di disposizioni di carattere formale e probatorio, non ammissibile diversa interpretazione che non si fondi sul letterale significato delle disposizioni di cui innanzi e pertanto questa Corte Suprema non trova motivo per una interpretazione diversa. -(Omissis). (1) Giurisprudenza pacifica: Cass. 12 agosto 1963, n. 2301, Riv. Leg. fisc., 1963, 2350; 27 gennaio 1959, n. 237, ivi, 1959, 852; 20 novembre 1956, n. 4275, ivi, 1957, 406. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 253 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gennaio 1973, n. 120 -Pres. Mirabelli -Est. Elia -P. M. De Marco (conf.) -Monti (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta di successione -Deduzione di passivit -Debito cambiario -Annotazione sui libri di commercio non anteriore alla apertura della successione -Non deducibilit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 e 48). Per la deduzione dall'attivo della successfone di debito cambiario necessaria, oltre alla produzione del titolo, l'annotazione di esso nei libri di commercio del creditore o del debitore in data anteriore all'apertura della successione. Conseguentemente non deducibile un debito cambiario annotato sui registri di una banca lo stesso giorno deU'apertura della successione (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) e successive modifiche (art. 4, legge n. 206 del 1949, nonch legge n. 1509 del 1960 e legge n. 69 del 1967) ed inoltre violazione degli artt. 1327 e.e. abrogato e 2704 e.e. vigente ed infine vizio di motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deduce il ricorrente che, erroneamente, la Corte di merito ritenne che il debito cambiario risultante annotato nei libri contabili della Banca creditrice lo stesso giorno dell'apertura della 1successione non fosse de~ ducibile dall'asse ereditario perch l'annotazione non forniva la prova della esistenza di un debito esistente al momento della morte, ossia, di data certa, anteriore al decesso. Deduce il ricorrente che il quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni stabilisce un trattamento particolare per la detraibilit dall'asse ereditario dei debiti cambiari. Tale trattamento particolare consisterebbe nel fatto che, per dedurre il debito cambiario dall'asse, ove manchi il requisito di certezza della data, deve ritenersi sufficiente l'annotazione nei libri contabili. Secondo il ricorrente, mentre per i debiti risultanti da scrittura privata necessaria l'acquisizione della data certa, invece per quelli risultanti da cambiali sufficiente l'annotazione nei libri di (1) Per giurisprudenza pacifica l'annotazione del debito cambiario sui libri di commercio, che costituisce l'equipollente dell'acquisto della data certa delle scritture private, sempre necessaria e deve essere anteriore all'apertur.a della successione (cfr. Cass., 22 marzo 1967, n. 652, in questa Rassegna, 1967, 460; 16 novembre 1971, n. 3262, Riv. leg. fisc., 1972, 1245). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 254 commercio, oltre all'esibizione del titolo, perch questo ha acquistata data certa con la morte del sottoscrittore, e l'esistenza del debito confermata dalla dichiarazione degli eredi e della Banca creditrice. Assume il ricorrente che, diversamente ragionand, la disposizione del quinto comma dell'art. 45 della legge tributaria citata sarebbe inutile, in quanto le cambiali sono scritture private, e per esse, in genere, il secondo comma prevede il requisito della certezza di data, onde la disposizione del quinto comma pu intendersi solo nel senso che, per le cambiali, la legge non richieda tale requisito. La censura infondata. L'art. 1 della legge tributaria per [e successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) assoggetta alla tassa le trasmissioni di beni e diritti in base al loro ammontare netto di passivit. L'art. 20 della stessa legge fissa il principio .che la tassa opera al momento in cui la successione si apre, ossia al momento della morte de1l de cuius. Con riferimento implicito a tali norme l'art. 45 della stessa legge fissa, nel primo comma, il principio, avente valore generale, secondo cui sono ammessi in deduzione dall'ammontare dell'asse ereditario i debiti esistenti nel momento della morte. Lo stesso articolo ritiene esistenti, al momento della morte, le passivit risultanti da atti pubblici o sentenze di data anteriore alla morte del de cuius, oppure i debiti risultanti da scritture private che abbiano acquistata data certa, anteriormente al momento della morte del dante causa, in uno dei modi previsti dall'art. 1327 del codice abrogato (2704 del codice civHe vigente), ma esclude, espressamente, che la certezza di data possa derivare dalla morte o dalla fisica impossibilit di scrivere di colui, o di coloro, che sottoscrissero la scrittura. Per i debiti cambiari, la loro esistenza (al momento della morte) pu giustificarsi quando siano annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore. Risulta dal collegamento delle norme suddette il principio generale che la detrazione dall'asse pu aversi solo se gli eredi dimostrano che '1a passivit sia anteriore al momento della morte. Tale dimostrazione, che, per le scritture private, pu darsi solo in uno dei modi di cui all'art. 2704 e.e., esclusa la morte o la fisica impossibilit di scrivere dei sottoscrittori, invece, per i debiti cambiari, si pu dare, anche, con riferimento ad un'annotazione nei libri di commercio (del debitore o del creditore); che, dunque, deve, in base alla rilevata ratio legis, essere sicuramente effettuata in un momento anteriore a quello della morte del de cuius. Ove manchi la prova, da fornirsi a cura degli eredi, nei modi prescritti dalla legge tributaria sulle successioni (art. 50 della legge medesima), che il debito esisteva anteriormente alla morte, evidente che non si pu procedere alla detrazione, nemmeno nel biennio successivo all'apertura della successione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Oltre a tale prova, dell'anteriorit del debito, rispetto al momento della morte del de cuius, da darsi nelle forme previste dalla legge fiscale, e, dunque, non con testimoni o presunzioni o altri mezzi istruttori, la legge esige, in aggiunta alla prova, e per maggior cautela del pubblico interesse, anche (art. 48, r.d. n. 3270 del 1923) che siano prodotti i titoli dei debiti e una dichiarazione, degli eredi debitori, e dei creditori, la quale affermi che il debito sussisteva al tempo dell'aperta successione, ossia al momento della morte. Il che viene a confermare che il presupposto della detrazione sempre che il debito risulti esistente al momento della morte del de cuius. Per il combinato disposto dell'art. 45 e dell'art. 48 citp.ti, chiaro che, ai fini della deducibilit del debito dall'asse ereditario, non sufficiente la dichiarazione, prevista dall'art. 48, n la produzione del titolo, ma occorre dimostrare, coi limiti probatori fissati dalla legge fiscale, e, cio, con atto pubblico o scrittura, che ahbia acquistata data certa, ai sensi dell'art. 2704 e.e. citato, e non per morte o fisica impossibilit di scrivere. Per i debiti cambiari, la dimostrazione di anteriorit del debito rispetto al momento della morte pu essere data anche mediante l'annotazione nei libri di commercio, dal che deriva che tale annotazione deve risultare sicuramente anteriore alla morte del dante causa, debitore originario. L'annotazione eseguita lo stesso giorno della morte nei libri di commercio di un istituto bancario, essendo priva dell'indicazione dell'orario dell'operazione, non sufficiente a dimostrare che essa sia stata eseguita anterjormente al decesso del debitore cambiario, salvo che l'ora del decesso risulti certamente successiva all'ora di chiusura del servizio bancario. Nella specie, come motivatamente ritenne la Corte di merito e come pacifico, il de cuius decedette alle ore 10 del 1 settembre 1961 e l'annotazione risulta eseguita lo stesso giorno della morte, e, dunque, poich la morte era avvenuta prima dell'orario, notorio, di chiusura del servizio bancario, che alle dieci del mattino in pieno svolgimento e prosegue per altre ore successive, non si pu stabilire se l'annotazione sia stata posta in essere prima del decesso e, dunque, non si ha alcuna 'prova che il debito cambiario esistesse prima della morte. M legislatore fiscale ha voluto, infatti, che la deducibilit dell'asse presupponga un sistema probatorio legale, dal quale esclusivamente, in base alla stessa legge fiscale, possa derivare la certezza, formalmente intesa, dell'anteriorit del debito rispetto al momento della morte. Per le cambiaU, il detto sistema comprende l'annotazione nei libri di commercio, sempre ai fini della sicurezza che la passivit sia anteriore alla morte, e, comunque, esige che l'annotazione sia anteriore al decesso, per poter essere efficace, alla stregua della ratio legis. In base a tali principi di diritto la sentenza denunciata ha accer tato che, in fatto, nella specie, non vi era certezza che l'annotazione, 256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO eseguita lo stesso giorno della morte, avvenuta alle dieci del mattino, fosse precedente al momento del decesso, e dunque esattamente, con riferimento all'art. 45 della legge n. 3270 del 1923, la Corte di me1rito ha dichiarato che il debito cambiario di 200 milioni, rappresentato da cambiali emesse anche lo stesso giorno della morte, non potesse essere detratto dall'asse ereditario ai fini dell'imposta di successione. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 gennaio 1973, n. 179 -Pres. Saja Est. Lipari -P. M. Minetti (conf.) -Milistero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Soc. Investimenti Sud Italia (avv. Gagliardi). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo trasferimento di propriet di terreni e fabbricati -Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale -Legittimit. (d.I. 14 dicembre' 1947, n. 1598, art 5). Imposte e tasse in genere -Norme di agevolazione -Interpretazione estensiva -Legittimit -Trasferimento in propriet -Estensione alla costituzione del diritto di superficie su bene demaniale -Concetto di propriet -Sua funzione sociale. Le agevolazioni tributarie previste daWart. 5 del d.l. 18 dicembre 1947, n. 1598, coentenente disposizioni per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno, si applicano, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche all'atto amministrativo di anticipata occupazione del demanio marittimo, con l'autorizzazione alL'immediata edificazione di opere permanenti per la costruzione di uno stabilimento industriale, in quanto tale atto, a prescindere dalla sua precariet, pone in essere un uso eccezionale del bene demaniale consentendo l'edificazione di uno stabilimento sul quale all'imprenditore spetter un diritto reale soggettivo cor1ispondente nei rapporti fm privati alla propriet superficiaria (1). (1-2) La sentenza sopra riportata, con ampiezza di argomentazioni, affronta un problema di per s modesto, ma estende la tr.attazione ad un gran numero di questioni di grande rilievo. La motivazione pu essere divisa in capitoli, ciascuno rilevante anche da solo. La prima parte riassume l'orientamento della S.C. sulla interpretazione estensiva d~l d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598 e porta alla conclusione che l'agevolazione per il trasferimento di propriet " di terreni e di fabbricati comprende anche l'atto traslativo costituitivo del diritto di super PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 257 In applicazione del canone ermeneutico secondo cui le norme che concedono agevolazioni fiscali, pur essendo insuscetitibili di interpretazione analogica, possono essere interpreta.te estensivamente, deve farsi rientrare nella finalit di incremento industriale, accanto alla realizzazione di stabilimento industriale mediante trasferimento in propriet, queUa che si attua a mezzo. di propriet superficiaria dello stabiiimento su area demaniale, realizzando la funzione sociale della propriet pubblica (2). (Omissis). -Il problema che questo S. C. chiamato a risolvere pertanto solo quello inter,pretativo del citato art. 5, della sua estensione ad atti amministrativi di concessione precaria di beni del demanio marittimo, mediante l'attribuzione del diritto di effettuare e mantenere le costruzioni da destinare ad impianti industriali. La conclusione affermativa cui pervenuta la Corte d'appello di Catanzaro appare esatta, anche se la succinta linea argomentativa adottata merita qualche integrazione, tanto pi opportuna in quanto la specifica questione viene affrontata dal S. C. per la prima volta. -Punto di partenza obbligato dell'indagine il richiamo al costante orientamento giurisprudenziale di questo supremo collegio secondo cui le norme che concedono agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale, perch derogano al principio generale dell'imposizione collegata ad un certo presupposto, e sono quindi insuscettibili di interpretazione analogica, mentre ne ammessa l'interpretazione estensiva. (Cass., 21 luglio 1971, n. 2376; Cass., 3 luglio 1971, n. 2074; Cass., 9 giugno 1971, n. 1708; Cass., 29 maggio 1971, n. 1614; Cass., 10 febbraio 1971, n. 339; Cass., 26 gennaio 1971, n. 179; Cass., 7 dicembre 1970, n. 2585; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540; Cass., 10 luglio 1968, ficie su beni privati. Segue la disamina della questione deilla creazione di diritti soggettivi di consistenza reale su beni demaniali risolta, secondo un insegnamento ormai costante, nel senso affermativo sia agli effetti sostanziali che a quelli tributari (Oass., 26 ottobre 1970, n. 2164, in questa R.assegna, 1971, 356; 7 aprile 1971, n. 1030, ivi, 860; 29 maggio 1972, n. 1680; ivi, 1972, I, 721); di qui l'equiparazione tra diritto di superficie su beni privati e uso eccezionale (concessione ad aedificandum) su beni demaniali, negandosi rilevanza alla temporaneit o precariet della concessione. Quest'ultima affermazione sembra invero troppo assoluta: se l'uso eccezionale di beni demaniali pu creare diritti soggettivi di consistenza rea1e, e come tali considerati agli effetti della legge di registro, sovente accade che le costruzioni eseguite dal concessionario siano destinate a passare in propriet dello Stato al termine della concessione, ed in tal caso, come pure La sentenza ricorda, il valore delle costruzioni costituisce corrispettivo ai fini deilla base imponibile (Cass., 7 aprile 1972, n. 1033, ivi, 1972, I, 483); in tale ipotesi il diritto del concessionario a tempo determinato su una costruzione sin dall'origine destinata a diventare di propriet demaniale non sembra potersi equiparare al diritto di propriet, cos come pu RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 258 n. 2392; Cass., 4 giugno 1968, n. 1688; Cass., 26 giugno 1968, n. 1269; Cass., 3 luglio 1967, n. 1621; Cass., 7 gennaio 1967, n. 61; Cass. 5 gennaio 1967, n. 28; nonch le meno recenti decisioni nn. 179-65, 2094-64, 404-64, 699-62, 611-62, 863-61, 3030-59, 2500-59, 1191~58, 1822-57, ecc.). Le numerose sentenze di questa suprema Corte che hanno affrontato e risolto problemi interpretativi riguardanti il d.l.c.p.s. n. 1598 in generale, e l'art. 5 in particolare, ne ribadiscono la ratio legis di chiarissima evidenza che quella di favorire (incrementare, potenziare, incentivare, stimolare, sviluppare, attivare: secondo una gamma di sinonimi di sostanziale equivalenza concettuale) l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare (cfr. ad esempio: Cass., 27 ottobre 1966, n. 2645; Cass., 29 febbraio 1968, n. 663; Cass., 29 maggio 1972, n. 1689). La valorizzazione di questa ratio ha comportato l'adozione di interpretazioni necessariamente estensive (e non analogiche) in coerenza con l'enunciato principio generale. Si cos ritenuto che stabilimenti industriali tecnicamente organizzati sono sia quelli destinati alla produzione di beni, sia quelli che producono servizi (Cass., 27 ottobre 1964, n. 2645 cit.; Cass., 24 maggio 1967, n. 1134); si allargata la nozione di primo trasferimento, precisando che l'agevolazione spetta non al primo trasferimento in senso cronologico, ma al primo utile ai fini dell'attuazione delle iniziative industriali, cio a quel trasferimento di beni per mezzo tlel quale sia stata realizzata l'iniziativa (Cass., dubitarsi della equiparazione allo stesso diritto di propriet della costituzione del diritto di superficie a. tempo determi:r;iato prevista dall'articolo 953 e.e., sebbene ambedue questi diritti abbiano indubbiamente consistenza reale. Il capitolo che segue sUJl concetto moderno di propriet supera il problema della qualificazfone dell'atto ai fini dell'imposta di registro e per la sua generalit rischia di essere scarsamente utile ai fini del caso deciso e della definizione delle questioni tributarie connesse al trasferimento della propriet; non vo1endo entrare nel vivo di tanto problema, sembra tuttavia si debba rilevare che appare eccessivo considerare diritto di propi:iet temporanea il diritto su un bene per la durata di un solo triennio, entro il quale 1'1agevolazione in disamina deve consolidarsi. Sembra poi troppo assoluta la sottoposizione della propriet pubblica agli stessi principi della funzione sociale deMa propriet che l'art. 42 della Costituzione riferisce alla propriet privata; la propriet pubblica svolge indubbi1amente una funzione sociale ancor pi marcata, ma fondamentalmente diversa. L'ultima parte approfondisce il problema della interpretazione esten siva delle norme tributarie sul solco di una giurisprudenza ormai assai ricca; una trattazione assai profonda ma che pecca forse di genericit perch non offre i criteri soddisfacenti per stabilire, in riferimento alla specifica norma di agevolazione, il modo di individuazione della mens legis (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 448). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 6 novembre 1968, n. 3662; Cass., 19 ottobre 1970, n. 2080); e si riconosciuto il beneficio non solo in ipotesi di trasferimento di immobili destinati a nuovi impianti industriali, ma anche rispetto a trasferimenti relativi ad opere di ampliamento, trasformazione, ricostruzione o riattivazione di stabilimenti gi esistenti (Cass., 8 luglio 1971, n. 2144). Lo .scopo perseguito di favorire il processo di industrializzazione in quanto effettivamente si creino nuovi impianti industriali (o si potenzino quelli esistenti) impronta di s la stessa configurazione della fattispecie agevolativa, scandita in due momenti : quello della concessione immediata, ma provvisoria, del beneficio accordato in funzione della prevista attuazione di una data iniziativa industriale e quello della definitiva conferma, o decadenza dal beneficio ove lo stesso non si dimostri, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, che il fine sia stato raggiunto, mediante dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio (o, dopo l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1492 dalla Camera di commercio) costituente mezzo di prova esclusivo al riguardo (Cass.: 1234-58, 2288-61, 1111-63, 2334-63, 1548-65, 553-68, 3662-68, 2046-72). Alla luce di questa ratio, ed in armonia con le precedenti puntualizzazioni giurisprudenziali, deve verificarsi la ritualit dell'interpretazione estensiva: compiuta dalla sentenza impugnata. L'espressione trasferimenti di propriet, riferita ai terreni od ai fabbricati occorrenti all'attuazione delle iniziative industriali, ed apprezzata sul piano della qualificazione civilistica, certamente comporta l'equivalenza fra atti di trasferimento della piena propriet ed atti traslativo-costitutivi del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo delle costruzioni rispetto alle quali si potr realizzare il diritto di propriet superficiaria. Al trasferimento di propriet previsto per il terreno da destinare a fabbricati industriali corrisponde, nella previsione normativa, quello riguardante il fabbricato gi costruito da utilizzare a fini industriali: si richiede, cio, la primariet dell'acquisto perch si vogliono realizzare nuove iniziative industriali (sia pure nel senso lato del potenziamento di quelle esistenti); e si parla di propriet rispetto alla acquisizione della signoria su un fabbricato da adibire ad impianti industriali, sia direttamente, sia attraverso il previo trasferimento delle aree e l'operativit dei principi dell'accessione. La concessione ad aedificandum escludendo gli effetti dell'accessione, determina il sorgere del diritto di propriet superficiaria sull'erigendo stabilimento industriale in capo all'imprenditore acquirente. Nessun dubbio, quindi, che sul piano civilistico, acquisto di terreno per costruire e acquiisto del diritto di superficie volto alla realizzazione della costruzione da adibire a stabilimento industriale si pongono su piani di sostanziale equivalenza. 260 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A suffragio dell'interpretazione restrittiva del termine trasferimento di .propriet, la difesa dello Stato non adduce alcun argomento nel ricorso, e nella discussione orale ha richiamato altre leggi agevolative in cui nell'applicazione giurisprudenziale la fattispecie dell'acquisto de'l diritto -di propriet stata mantenuta distinta da quella del trasferimento o della costituzione di diritti reali parziali, quali l'usufrutto o l'enfiteusi. Non si nega che ci che possa farsi ove la struttura e la ratio della disposizione lo comportino; si tratta perci di stabilire se in concreto il richiamo al trasferimento della propriet di cui all'art. 5 del d.l.c.p.s. n. 1598 del 1947 sia tassativo o non riguardi invece situazioni di diritto reale assimilabili, come quella che, con specifico riguardo alla realizzazione di impianti industriali, si concreta nell'acquisto del diritto di propriet sull'edificio o sul complesso di edifici da costruire nel suolo altrui in base alla concessione ad aedificandum, una volta che l'edificio sia realizzato. L'equiparazione cio si pone fra il trasferimento della propriet di un edificio a destinazione industriale ed il trasferimento costitutivo del diritto di costruire un edificio che una volta edificato diventa di propriet del concessionario. Ma la sottolineatura dei tratti differenziali fra diritto reale di propriet e diritto di superficie, ammesso che sia producente e rilevante sul piano civilistico, non presenterebbe alcuna pratica utilit ai fini della disciplina dell'imposta di registro, dato che l'art. 1 della tariffa all. A del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sottopone ad eguale trattamento, mediante assoggettamento ad imposta proporzionale ogni altro , diritto reale su immobili ; dopo aver specificamente ricordato alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro. atto... traslativo a titolo oneroso della propriet dell'usufrutto, dell'uso e godimento di beni immobili, senza menzionare' il diritto di superficie perch-il codice civile vigente al tempo dell'emanazione della tariffa non ne faceva cenno (quantunque la propriert superficiaria fosse gi stata riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisP.rudenza; cfr. Cass.: 330-64, 791-55, 4546-54, 1655-53). Consegue che l'uniformit del trattamento impositivo ai fini dell'imposta di registro per gli atti traslativi onerosi di diritti reali tendenzialmente dovrebbe ripercuotersi sulle leggi .agevolative, le cui espressioni, sia tenendo presente l'eccezione introdotta alla regola deIl'impositivit, vanno intes.e, ove il contrario non risulti puntualmentedal -tenore o dalla ratio della norma considernta, alla luce del principio della sostanziale omogeneit fra regime impositivo che accomuna taluni atti e regime di esenzione introdotto per una data finalit ri' I ~:spetto ai medesimi atti. Riconosciuto che il trattamento tributario di favore previsto peri trasferimenti ,di propriet va applicato estensivamente anche al trasferimento costitutivo del diritto di superficie comportante la .pro "' PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 261 priet superficiaria dell'edificio da costruire, sia in base alla qualificazione civilistica, sia per l'identit del trattamento tributario dei trasferimenti onerosi di diritti reali, la soluzione del caso in es1ame richiede due ulteriori passaggi che attengono rispettivamente alla disciplina giuridica dei beni demaniali ed al regime impositivo delle concessioni amministrative d'us~ eccezionale relative ai beni medesimi. stato ripetutamente affermato da questo supremo collegio che i beni che fanno parte del demanio pubblico, giusta la testuale disposizione dell'art. 823, primo comma, e.e., sono inalienabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di t&zi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; e che, pertanto, sono insuscettibili di private convenzioni anche a mezzo di negozi che non abbiano carattere traslativo. Tuttavia consentito alla P. A. di costituire mediante concessione sui beni demaniali diritti a favore di pri vati, anche con consistenza reale, nei 'limiti e con gli effetti riflettenti le esigenze del pubblico interesse (Cass., 31 maggio 1969, n. 1949; Cass., 22 novembre 1969, nn. 3805 e 3806; Cass., 22 luglio 1969, n. 2764). Il regime dei beni demaniali dettato dalrart. 823 e.e. comporta, cio, che mentre su tali beni non possono sorgere a favore di terzi diritti reali secondo la disciplina del codice medesimo, alla P. A. com petente consentito di costituire su di essi, mediante atti di conces sione, diritti che, fermo restando il limite del pubblico interesse, hanno nei confronti di tutti gli altri soggetti privati quei caratteri di assolu tezza ed esclusivit che sono propri dei diritti reali. Sicch le situa zioni giuridiche soggettive che scaturiscono da tali concessioni sono equiparabili a diritti soggettivi reali su cosa altrui, nei rapporti fra privati, mentre vanno qualificati come diritti condizionati nei con fronti della pubblica Amministrazione concedente (Cass., 30 maggio 1969, n. 1913; Cass., 6 agosto 1968, n. 1711; Cass., 28 febbraio 1967, n. 670). La previsione dell'insorgenza in capo al privato concessionario di facolt aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti, assimilabili a diritti reali su cosa altrui stata sempre ricondotta dalla giurisprudenza di questa suprema Corte alla concessione di un uso eccezionale su be~ demaniali (Cass., Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1106). E pur essendosi precisato che, talvolta la concessione pu risolversi nell'attribuzione di diritti personali di godimento, che trovano la loro disciplina in un contratto ad effetti obbligatori (Cass., 18 ottobre 1971, n. 2932; Cass., 27 gennaio 1970, n. 176, e inoltre Cass., 3218-68; 2851-67; 2704-64; 779-53), non si mai dubitato che i diritti costituiti mediante concessione ad aedifican,dum su beni demaniali hanno il carattere della realit e vanno assimilati ai diritti reali su cosa altrui, sicch il relativo atto di concessione soggetto -di norma --all'imposta di registro ai sensi dell'art. 1 della tariffa all. A (Cass., 29 maggio 1972, 262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 1680; Cass., 29 maggio 1972, n. 1688; Cass., 22 novembre 1969, n. 3806 cit.; Cass., 6 maggio 1968, n. 1711; Cass., 31 maggio 1969; Cass., 25 giugno 1960, n. 1675; Cass., 13 maggio 1959, n. 1417). Deve, quindi, tenersi per fermo che la P. A. pu concedere l'uso ec.cezionale del bene demaniale riconoscendo, mediante rinuncia all'accessione, la .propriet separata delle costruzioni che saranno edificate (Cass., 31 maggio 1969, n. 1949 cit.). Recenti sentenze hanno affermato, a corollario della (pacifica) tassazione ex art. 1 della tariffa della concessione ad aedijcandum, che il valore della costruzione superficiaria eretta dal concessionario (nella specie proprio su aree del demanio marittimo) va ricondotta alla nozione di corrispettivo, cui fa riferimento l'art. 43, .primo comma, della legge reg., ai fini di stabilire la base imponibile dell'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti a titolo oneroso, sicch se nell'atto di concessione stabilita l'acquisizione, a favore del concedente delle costruzioni superficiarie per il termine della concessione, si deve tener conto di tale valore (Cass., 19 giugno 1972, n. 1923; Cass., 1688-72; 3806-69 e 2764-69 citate). Nel caso in esame l'atto di sottomissione era ordinato a consentire l'immediata occupaZlone di un'area del demanio marittimo del porto di Vibo Valentia Marittima e la societ si impegnava ad iniziare i lavori giusta il progetto approvato che prevedeva l'edificazione1 di uno stabilimento industriale comprendente capannoni in muratura e silos metallici per l'immagazzinamento e la lavorazione di mangimi e fertilizzanti per l'agricoltura, con tempi-differenziati e perentori per la realizzazione delle opere murarie e l'impianto delle attrezzature e dei macchinari. Il tutto in previsione di una futura concessione. Ma l'attribuzione del potere di erigere costruzioni stabili destinate alla realizzazione di un complesso industriale, integra come si visto, un uso eccezionale di area appartenente al demanio marittimo, e conferisce al privato diritti di consistenza reale (assimilabili a quello di superficie). Ed, infatti, ove restasse esclusa l'applicabilit delle norme ageyolative .per l'industrializzazione del Mezzogiorno, l'atto di sottomissione in esame sconterebbe l'imposta di registro proporzionale come costitutivo di diritti reali immobiliari. Tale atto (riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 38 cod. nav.) deve ritenersi, pertanto, costitutivo di un diritto soggettivo perfetto nei confronti dei privati a carattere reale e l'accessione delle costruzioni comporta il sorgere di una propriet superficiaria. Ci posto non producente far leva sulla precariet del diritto in quanto dipendente da una concessione provvisoria. L'eventualit della revoca si presenta necessariamente rispetto a tutte le situazioni giuridiche soggettive create in base a concessioni f su beni demaniali qualificate da questo supremo collegio diritti 'I"eali PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 263 di superficie se attribuiscono il potere di effettuare costruzioni aventi strutturalmente e funzionalmente carattere permanente. L'argomento tratto dalla possibilit di revoca della concessione per escludere la realit del diritto di erigere e mantenere costruzioni permanenti su suolo demaniale prova troppo perch pretende sostan zialmente di sovvertire il costante orientamento di questa suprema Corte che, nonostante la possibilit della revoca della concessione, e la previsione di altri modi di estinzione del rapporto per discrezio nale iniziativa della P. A. come il riscatto e la decadenza, considera le situaziqni del concessionario, che ne scaturiscono, diritti reali, sia pure esposti al limite del pubblico interesse. N ai fini della decisione rilevante la diversa misura di rischio che l'imprenditore assume nella fase di anticipata occupazione di aree demaniali rispetto a quella di concessione definitiva (la contrapposi zione cio dell'ipotesi dell'art. 38 cod. nav. a quella deil'art. 36 stesso codice). L'equiparazione da compiere ai fini tributari riguarda la si tuazione iniziale di acquisizione di un diritto di propriet sul suolo o sul fabbricato rispetto all'attribuzione di opere permanenti a destinazione industriale. L'uso eccezionale del suolo d luogo alla costituzione di diritti reali a prescindere dalla latitudine dei poteri di diritto della P. A. e delle garanzie che l'imprenditore ha di godere nel tempo e mantenere i suoi diritti sugli edifici che si accinge a realizzare. la struttura permanente delle costruzioni che caratterizza il diritto nascente dalla concessione come reale; e non la pi o meno accentuata facolt della P. A. di ordinare la riduzione in pristino. La difesa erariale insiste sul carattere di perpetuit, di illimitata durata nel tempo quale attributo essenziale del db;itto di propriet, che non potrebbe essere temporaneo stante la sua pienezza. Lad dove la propriet superficiaria, collegata al rapporto di conceSiSione, integrerebbe un'ipotesi di tipica propriet temporanea, limitata nel tempo dalla durata della concessione, e, pur in pendenza della con cessione medesima, della possibilit di decadenza, revoca o riscatto di questa. Ma la contrapposizione della temporaneit e precariet del diritto del concessionario alla pretesa perpetuit della propriet non appare . decisiva. La perpetuit, infatti, un carattere normale., ma non essenziale del diritto di propriet, come ha messo in evidenza da tempo autorevole dottrina, e come stato riaffermato vigorosamente, anche di recente, contro l'opinione tradizionale. Si osservato che la propriet secondo il diritto vigente, quale risulta dalla sovrapposizione della Costituzione al codice civile e dal superamento degli schemi del diritto romano classico, pu essere concepita in termini di temporaneit, e che gli elementi dai quali discende la limitazione nel tempo della durata del diritto di propriet si pongono tutti all'esterno di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esso (come il termine finale) e non riguardando perci il contenuto del diritto non possono assumere portata caratterizzante ed essenziale. Il diritto positivo del resto non sancisce direttamente la perpetuit, mentre all'opposto prevede, accanto ad ipotesi di propriet risolubile, casi certi di propriet temporanea agli artt. 588, 64.9, 692, 953 e.e. Proprio l'art. 953 viene specificatamente .in considerazione, riguardando la costituzione, a tempo determinato, non solo del diritto di superficie, ma anche della propriet separata, che si viene a configurare puntualmente come propriet temporanea. Quindi, anche indipendentemente dall'esattezza della tesi circa la possibilit di costruire una figura generale di propriet temporanea, non pu essere revocata in dubbio l'ammissibilit nel nostro diritto ,della propriet temporanea delle costruzioni realizzate su suolo altrui. La temporaneit del diritto .di propriet attribuito al concessionario sulle costruzioni effettuate non si pone, quindi, come insormontabile ostacolo alla proposta interpretazione estensiva. E sempre dal punto di vista del diritto positivo la realit del diritto sulle costruzfoni erette su suoli demaniali trova preciso riscontro nel codice della navigazione (prevedendosi, a proposito di concessioni sul demanio marittimo, la possibilit di sottoporre a vincolo ipotecario le costruzioni dei concessionari). D'altra parte la precariet della concessione sul piano di at tribuzione del beneficio viene neutralizzata dalla struttura del bene ficio medesimo che, come si gi posto in rilievo, diviene definitivo solo se alla scadenza del triennio dalla (provvisoTia) registrazione a tassa fissa l'iniziativa industriale sia stata portata a termine. Sotto questo profilo al fisco nessun nocumento verrebbe da un rapporto che. non superi la durata di un triennio. Mentre la precariet di una concessione ultratriennale rientra nel margine normale di du rata proprio dell'istituto. Ma in linea di fatto, non sembra ragione volmente prevedibile che la P. A. dopo laborioso procedimento istrut torio si induca a consentire l'anticipato possesso e ad imporre la costruzione per ovdinare a breve scadenza la riduzione in pristino, determinando una distruzione di ricchezza e spiegando opera di disin centivazione (disegno opposto rispetto alle finalit di industrializza zione perseguite), laddove l'indirizzo politico che si manifesta soprat tutto .nelle leggi, ma opera anche al livello dell'alta amministrazione e delle direttive date agli uffici periferici, mira al promuovimento delle costruzioni industriali. Decorso il triennio dalla stipulazione dell'atto l'avvenuta esecu zione delle costruzioni industriali implica la definitivit del beneficio, quantunque in linea di diritto la propriet superficiaria dello stabili mento, dipendendo da un rapporto di concessione, resti esposta alla eventualit che la P. A. eserciti la revoca o il riscatto. In questa pos PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sibilit va ravvisato l'elemento differenziatore da superare in via di interpretazione estensiva, tenendo presente, oltre alle considerazioni svolte, che diversamente opinando dovrebbero escludersi dal regime di favore le iniziative industriali che si appoggiano (e talune debbono necessariamente farlo) a concessioni su beni demaniali. La tesi che qua'lora si~ lo Stato a venire incontro alle iniziative industriali con sentendo l'erezione degli stabilimenti su aree demaniali l'imprenditore non possa fruire del medesimo trattamento agevolato spettante per la provvista di aree private lascia perplessi e non pare sostenibile. Tale limitazione, del tutto ingiustificata, frusterebbe, infatti, lo scopo della legge, circoscrivendo inopinatamente l'ambito di applica bilit dei benefici alle sole contrattazioni su aree e su fabbricati pri vati, escludendo il concorso agevolato al processo di industrializzazione in via diretta da parte dello Stato mediante la messa a disposizione di aree demaniali esponendo una remora alla funzione sociale della propriet pubblica. Il termine propriet non ha nel vigente ordinamento un significato univoco, data la compresenza nel sistema normativo di dati apparentemente eterogenei come l'art. 832 e.e., l'art. 42 Cost. e le leggi speciali riguardanti la propriet fondiaria, quella di aree edificabili, ecc. Ci ha indotto a prospettare un orientamento pluralistico dell'istituto della propriet abbracciante una molteplicit di situazioni inquadrabili fra i due poli del potere di disporre in modo pieno ed esclusivo e della funzione sociale. Questa, pur nella diversit delle ricostruzioni offerte dalla dottrina e dall'interpretazione giurisprudenziale comporta, quanto meno, il riconoscimento che nella disciplina legislativa dei rapporti economici costituiscono fini di utilit sociale da un lato gli interessi della produzione e daU'altro la protezione del contraente pi debole. Propriet e impresa, attivit e godimento si presentano come diverse angolazioni di una realt sociale che trova sul piano del diritto nell'iniziativa privata il suo centro unificante e nella funzione sociale il criterio di attuazione per realizzare nelle scelte individuali e pubbliche il costante adeguamento ai fini della collettivit. La funzione sociale della propriet , invero, principio operante rispetto a ,qualsiasi situazione di propriet sia essa privata che pub blica (come si ricava espressamente dalla dizione dell'art. 41, terzo comma, Cost.); e si manifesta come dimensione dinamica, compren siva di qualsiasi forma di 5fruttamento, godimento, utilizzazione dei beni (dalla semplice appropriazione di frutti alla creazione di una industria). L'art. 5 del d.l.C.P.S. n. 1598 che stato formulato antecedente mente all'entrata in vigore della Costituzione, nel suo riferimento ai RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trasferimenti di propriet ordinati a nuove iniziative industriali deve essere inteso alla luce dei criteri dettati dalla Costituzione medesima, tenendo presente il fondamentale criterio dell'unit dell'ordinamento e valorizzando la ratio della legge di agevolazione che nell'iniziativa privata volta a realizzare l'industrializzazione del Mezzogiorno, ravvisa un indubbio vantaggio per la collettivit: una funzione sociale. Va favorito quindi chi vuole insediarsi nel Sud per realizzare quelle iniziative acquistando i suoli necessari, e va favorita per converso la destinazione effettiva di suoli, privati o pubblici che siano, ad insediamenti industriali. Caratteristica determinante la conversione della propriet del suolo, o dell'edificio, alla destinazione industriale e l'utilizzazione del bene (o dei diritti sul bene che assicurano analoga pienezza di poteri) ai fini della realizzazione della (nuova) impresa industriale. La propriet pubblica, che non sfugge all'imperativo della funzione sociale, per realizzarla deve adeguarsi alla disciplina che le propria, sovrapponendo ad una forma di generica utilit rappresentata dall'uso comune del bene demaniale, queila specifica destinazione industriale che spesso rappresenta la soluzione ottimale per l'insediamento di taluni impianti. In questa prospettiva appare evidente che il legislatore del 1947 minus dixit quam voluit, non tenne presente specificamente il concorso determinante all'incremento industriale del Sud venuto dallo sfruttamento delle aree demaniali; ma non volle certamente escluderlo, impiegando l'espressione non in senso restrittivamente tecnico; e consentendo, comunque, tale espressione all'interprete di ricomprendere nella lata accezione gi evidenziata del termine propriet situazioni che muovendo nella direzione propriet (pubbHca)-impresa rispondono pienamente alla realizzazione della funzione sociale della propriet pubblica nel quadro del perseguito incremento industriale del Mezzogiorno, agevolato sul piano dell'imposizione tributaria, laddove si realizzi la conversione da una preesistente forma di propriet in propriet. industriale. Il richiamo della ratio della legge, da cui si sono prese le mosse, conferma e sugella le conclusioni raggiunte, toccando il nucleo della sintetica motivazione della Crte del merito. Il trasferimento di pro priet cui si riferito il legislatore riguarda tutti gli atti a cui con seguano posizioni giuridiche soggettive di consistenza reale, equipara bili sul piano degli effetti alla propriet piena. Tale equiparazione indubbiamente opera, nella qualificazione di diritto civile, rispetto alla concessione ad aedificandum ed alla conseguente propriet superficiaria PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 267 dell'edificio industriale. Sui beni demaniali attraverso la concessione dell'uso eccezionale di edificare e mantenere costruzioni permanenti possono sorgere diritti soggettivi di consistenza reale corrispondenti. a quelli di superficie, da sottoporre in principio alla medesima disciplina fiscale: conseguentemente ai fini applicabili del trattamento tri- butario di favore l'agevolazione prevista per il trasferimento di propriet di diritto .privato va estesa alle concessioni ad aedifican.dum. su aree demaniali che si risolvono nella costruzione degli stabilimenti industriali di propriet superficiaria dell'imprenditore, dovendosi postulare la funzione sociale anche e soprattutto della propriet pubblica, che si realizza consentendo insediamenti industriali su aree demaniali da attuarsi con gli strumenti giuridici propri al regime di tali beni ed idonei a porre in essere posizioni sostanzialmente corri-spondenti a quelle privatistiche sia sul piano soggettivo che su quello obiettivo, donde l'ammissibilit dell'applicazione dei benefici previsti. dalla legge. Resta da verificare se il procedimento ermeneutico fin qui seguito sia da inquadrare nello schema dell'interpretazione estensiva, ovvero. trasmodi nell'integrazione analogica (e ci in piena aderenza all'indirizzo fermissimo della giurisprudenza, e prescindendo dal saggiarne la perdurante validit alla stregua dei soggettivi orientamenti della dottrina che nega il fondamento della distinzione qualitativa fra processo di interpretazione e processo di integrazione del diritto, appiattendo, fino a farla scomparire, la tradizionale contrapposizione fra interpretazione e analogia; ed invero un'indagine del genere non sarebbe producente nel caso in esame in cui la .puntuale adesione ai criteri dettati dalla giurisprudenza consente di ricondurre agevolmente la soluzione accolta nell'alveo dell'interpretazione estensiva). Nel fissai:e i limiti dell'interpretazione estensiva questo S. C. ha precisato che essa ammessa tutte le volte che nel caso non espressamente regolato dal legislatore ricorrono motivi e le finalit che giustificano l'identit della soluzione giuridica (Cass., 3 luglio 1971, n. 2074), ricomprendendo nell'ambito dell'agevolazione tributaria tutti i casi a cui essa si possa riferire secondo l'espressione letterale e la ratio tegis (Cass., 29 maggio 1971, ri.. 1614; Cass., 7 dicembre 1970, n. 2585; Cass., 4 maggio 1968, n. 1688; Cass., 7 gennaio 1967, n. 61), tutti i casi cio oggettivamente considerati dal legislatore (Cass., 29' maggio 1971, n. 1612; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540); anche se questo comporta che si debba attribuire un significato lessicale pi ampio all'espressione letterale impiegata (Cass., 26 gennaio 1971, I).. 179) da determinare alla stregua dei motivi e finalit propri della legge che si intende applicare per estensione (Cass., 4 febbraio 1965, n. 179). 268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quando il significato proprio della disposizione normativa, apprezzato anche sulla base dei motivi obiettivi posti a fondamento della legge (la c.d. intenzione del legislatore) risulti pi ampio di quanto un'accezione semantica rigorosamente tecnica lo comporterebbe, bisogna prescindere dalla terminologia impiegata (la cui correttezza e rigorosit di solito non rispecchiata nelle leggi speciali, cosi come avviP.ne per i codici) ricomprendendo nella norma tutti i casi che questa alla stregua della ratio che la sottende, suscettibile di ab~ bracciare, nonostante la formula testuale cui si fatto ricorso. Ed infatti ove si avesse riguardo. alla mera espressione letterale senza procedere ad un adeguato esame del fondamento e dello scopo della norma si compirebbe un'interpretazione imperfetta e contrastante con lo spirito della legge che va ricavato dai motivi che la deternnarono e dallo scopo da raggiungere (Cass., 9 giugno 1971, n. 1707). La dottrina tradizionale vede nell'interpretazione estensiva l'accertamento di una norma esistente e nell'analoga, od integrazione, la creazione di una nuova norma. La gi1;1risprudenza di que~o S. C. riecheggia tale orientamento, ravvisando nell'analogia il processo volto a ricomprendere nella disposizione casi oggettivamente non contemplati dal legislatore (Cass., 29 maggio 1971, n. 1612; Cass., 6 maggio 1969, n. 1540;. Cass., l marzo 1967, n. 446). L'interpretazione analogica consentita, quindi, per regolare una specie non prevista dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia cio lo stesso razionale fondamento, e consiste in un procedimento logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa per accertare se. in questo rientri anche l caso non previsto (Cass., 23 novembre 1965, n. 2404; nonch Cass., 1121-52; 2012-50; 1802-49). Orbene nel caso di specie l'interpretazione stata condotta prendendo per base l'espressione trasferimento di propriet, mirando ad accertare se l'espressione medesima valutata alla stregua della 1'ati legis ed alla luce della sopravvenuta Costituzione repubblicana, dovesse essere intesa secondo una restrittiva accezione tecnico-giuridica, oppure riguardasse anche l'acquisto della propriet superficiaria dello stabilimento industriale costruito a seguito di atto di concessione ad aedifcandum. Si verte cio in ipotesi di individuazione dell'oggettiva possibilit di ricondurre una data fattispecie nel caso considerato, nonostante l'apparente rigorosit del termine tecnico-giuridico, perch il superamento di tale rigorosit discende sia da un'esatta configurazione del collegamento fra diritto di superficie e propriet superfidaria (che pu essere temporanea art. 953 e.e.) sia dalla precisazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 269 della ratio Legis e si opera un'ulteriore estensione del regime agevolativo dal diritto di superficie regolato nel codice civile al corrispondente diritto reale costituito sui beni demaniali sorretta, pure, dal rilievo da d~rsi alla funzione sociale della propriet pubblica. L'articolazione in pi passaggi del procedimento interpretativo .sempre sui piano della possibilit di ricondurre il caso in esame alla previsione astratta della legge intesa nella piena virtualit del suo raio 1973, n. 48. d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 3, ultimo comma (artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 19 maggio 1972, G. U. 31 gennaio 1973, n. 28. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, 39 e 40 della CostJituzione). Pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972, G. U. 21 febbraio 1973, n. 48. legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). Corte d'appello di Napoli, ordinanza 6 luglio 1972, G. U. 24 gennaio 1973, n. 21. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 2 (art. 42, terzo comma della Costituzione). Pretore di Aragona, ordinanza 17 ottobre 1972, G. U. 21 febbraio 1973, n. 48. Pretore di Ceglie Messapico, ordinanza 5 dicembre 1972, G. U. 21 febbraio 1973, n. 48. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Cuneo, ordinanza 17 giugno 1972, G. U. 21 febbraio 1973, n. 48. legge 25 febbraio 1971, n. 11 O (artt. 53, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 24 giugno 1972 (due), G. U. 24 gennaio 1973, n. 21 e 21 febbraio 1973, n. 48. legge 1 giugno 1971, n. 425, art. 5. Pretore di Cesena, ordinanza 13 novembre 1972, G. U. 21 febbraio 1973, n. 48. legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 12, secondo comma, n. 3 e 14, quarto comma (artt. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e articoli 39 e 23 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, a: U. 3 gennaio 1973, n. 3. Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. legge 11 dicembre 1971, n. 1115, articolo unico (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 2 marzo 1972, G. U. 31 gennaio 1973, n. 28. I@ ., :! PARTE II, LEGISLAZIONE d.I. 30 giugno 1972, n. 267, art. 6, primo comma (art. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Rieti, ordinanza 28 ottobre 1972, G. U. 28 ,febbraio 1973, n. 55. legge 24 luglio 1972, n. 32.1, art. (art. 6 della legge costituzionale 26 :febbraio 1948, n. 5, e artt. 39 e 23 deUa legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ort. 8 (art. 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 39 e 23 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. Provincia di Trento, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 (artt. 2, 3 e 6 della Costituzione, art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (artt. 5 e 6 della Costituzione, art. 34 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 3, 23, 39 e 41 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 21 dicembre 1972, G. U. 3 gennaio 1973, n. 3. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acqu.isite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato AMATO Giuliano, GH Statuti Regionali, Commento allo Statuto Regione Lq,zio, Giuffr, Milano, 1972. CAPPELLETTI Mauro, La pregiudizialit costituzionale nel processo civile, Giuffr, MHrano, 1972. CATAUDELLA Antonino, La tutela civile della vita privata, Giuffr, Milano, 1972. 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APPALTO Fallimento dell'appaltatore -Cauzione prestata da terzo con beni propri Rivalsa del committente -Appalto di oo.pp. -Cauzione prestata presso Cassa DD. PP. -Rivalsa dell'Amm.ne committente -Forma (art. 5 Cap. Gen. 00. PP. appr. con d.P.R. 16 uglio 1962, n. 1063; artt. 289 segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD: PP.). Se, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessit di insinuare iil. credito al passivo fallimentare (n. 360). Richiesta interessi del 5% su fatture emesse tra il 16 gennaio e il 7 aprile 1971 relative a servizio manovalanza (art. 41 d.m. 30 giugno 1960, n. 123; art. 1224 e.e.). Se l'Amministrazione possa invocare quale causa di forza maggiore, giustificatrice del ritardo nella liquidazione di fatture (nella specie relative all'appalto di servizi di manovalanza) ed esimente dal!l'obbligazione di corrispondere i relativi interessi moratori del 5% annuo, il prolungato sciopero posto in essere nel periodo aprile-settembre 1971 del personale civile dipendente (n. 361). AUTOVEICOLI Incidente stradale -Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo Azione di regresso dell'Amministrazione -Natura -Termine prescrizionale. Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato n un incidente stradale provocato da dipendente non autorizzato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 75). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CERTIFICAZIONE Casse di Previdenza -Contributo -Cancellerie commerciali -Deposito atti -Rilascio documenti (l. 12 marzo 1969, n. 410, art. 1; r.d. 27 di cembre 1822, n. 1139, artt. 5 e 10). Se sia dovuto il contributo alle Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza a, favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sui documenti allegati ad atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali, riguardanti le imprese commerciaH (n. 4). Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sulla certificazione di eseguita trascrizione, apposta dal cancelliere sulla relativa nota, di atti che vengono depositati nella cancelleria commerciale dei tribuna:li, riguardanti le imprese commerciali (n. 4). CIRCOLAZIONE STRADALE Incidente stradale -Dipendente non autorizzato all'uso del veicolo -Azione di regresso dell'Amministrazione -Natura -Termine prescrizionale. Quale sia la natura dell'azione di regresso dell'Amministrazione per il recupero delle somme pagate al danneggiato in un incidente stradale provocato da dipendente non autoriz2lato ad usare il veicolo e quale sia in tale ipotesi il termine prescrizionale (n. 36). COMPRAVENDITA Alienazione, ad enti pubblici, di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato -Vincolo di destinazione -Clausole da inserire nei relativi contratti. Quali clausole sia opportuno inserire nei contratti di vendita o di permuta dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato od enti pubblici, al fine di garantire la destinazione dei beni alienati o permutati ad una particolare finalit di pubblico interesse (n. 5). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Abbonamenti sugli autoservizi di linea -Rimborso in caso di sciopero del personale (l. 28 settembre 1939, n. 1822, art. 3). Se l'Amministrazione abbia il potere di imporre alle imprese concessionarie di autolinee la eliminazione, dal novero delle condizioni di abbonamento, della clausola con la quale viene oggi escluso, in caso di sciopero del personale, qualsiasi rimborso, totale o parziale, del prezzo dei viaggi non effettuati dagli utenti (n. 110). PARTE II, CONSULTAZIONI Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli -Legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto di fondi rustici -Applicabilit (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se siano applicabili alle concessioni in uso precario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di affitto di fondi rustici (n. 111). Concessioni amministrative -Gratuit -Ad ente pubblico con finalit concorrenti con quelle dello Stato -Ammissibilit -Effetti. Se l'Amministrazione la quale abbia fatto una concessione per errore gratuita possa pretendere poi un corrispettivo dal concessionario che sia stato indotto ad usufruire della concessione in ragione della sua gratuit (n. 112). Se un ente tra i cui compiti vi siano lo svolgimento di attivit analoghe e concorrenti con quelle proprie di una Amministrazione dello Stato possa usufruire gratuitamente in relazione a tali attivit di concessione di beni o servizi dello Stato (n. 112). Concessioni beni demaniali agricoli -Rivalutazione del canone -Applicabilit (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo la rivolutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 113). Ferrovia concessa -Concessionario decaduto -Disavanzi precedenti la de-: cadenza -Adeguamento della sovvenzione di esercizio -Sussidio integrativo di esercizio (l. 2 agosto 1952, n. 1221, artt. 2 e 5; r.d. 29 luglio 1938, n. 1121, art 27). Se sia legittimo ,attribuire ad un concessionario di ferrovia decaduta dalla concessione l'adeguamento della sovvenzione di esercizio ovvero un sussidio integrativo di esercizio a copertura dei disavanzi verificatisi prima della decadenza (n. 114). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Appalto -Fallimento dell'appaltatore -Cauzione prestata da terzo con beni propri -Rivalsa del committente -Appalto di oo.pp. -Cauzione prestata presso Cassa DD. PP. -Rivalsa dell'Amministrazione committente -Forma (art. 5 Cap. Gen. 00. PP. appr. con d.P.R. 16 lu.. glio 1962, n. 1063; artt. 289 segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD.PP.). Se, nel caso di fallimento de1l'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessit di insinuare il credito al passivo fallimentare (n. 266). Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia -Recupero crediti -Trasporto nella contabilit demaniale -Somme recuperate -Destinazione (l. 18 ottobre 1955, n. 908). Se, qualora i!l credito da recuperare nei confronti di un mutuatario debitore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Gorizia sia stato, con decreto del Ministro del Tesoro, trasportato nella contabilit demaniale, le somme recuperate debbano essere incamerate da parte dell'Amministrazione Finanze ovvero versate nella contabilit del Fondo di rotazione (n. 267). CONTRATTI AGRARI Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli -Legge 11 feb braio 1971, n. 11 sull'a.ffitto di fondi rustici -Applicabilit (l. 11 feb braio 1971, n. 11). Se siano applicabili alle concessioni in uso pvecario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11,. in materia di affitto di fondi rustici (n. 20). Concessioni di beni demaniali agricoli -Rivalutazione del canone -Applicabilit (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo la rivalutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 21). CONTRIBUTI Casse di Previdenza -Contributo -Cancellerie commerciali -Deposito atti -Rilascio documenti (legge 12 marzo 1969, n. 410, art. 1; r.d. 27 dicembre 1822, n. 1139, artt. 5 e 10). l Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favove degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sui documenti allegati ad atti depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 105). Se sia dovuto il contributo alle Casse nazionali di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sulla certificazione di eseguita trascrizione, apposta dal cancelliere sulla relativa nota, di atti che vengono depositati nella cancelleria commerciale dei tribunali, riguardanti le imprese commerciali (n. 105). CORTE DEI CONTI Case dello Stato assegnate in locazione di cui l'I.A.C.P. sia gestore -Man cato versamento da parte dell'I.A.C.P. dei canoni -Giurisdizione con tabile della Corte dei conti (l. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 4; I d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; l. 4 marzo 1952, artt. 22, 24, 25; l. 9 agosto 1954, n. 640, artt. 6, 7; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 45). Se sussista la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari ove questo non versi allo Stato PARTE II, CONSULTAZIONI 21 i canoni dovuti dagli assegnatari delle abitazioni costruite dallo Stato per i lavoratori agricoli, per sfollati e senza tetto, per profughi e per elimi-, nazione di case malsane (n. 9). DAZI DOGANALI Importazione -Distruzione della merce per fatto gravemente colposo di terzo estraneo all'importatore (l. 25 settembre 1940, n. 1424, articolo 4 bis; d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1). Se l'obbligo per ]l'importatore di pagare ugualmente i diritti doganali anche se la merce sia andata distrutta per fatto gravemente colposo di un terzo presupponga che tale terzo non sia del tutto estraneo all'importatore (es. dipendente, custode) (n. 66). DEMANIO Aeroporto -Direttore -Poteri di polizia -Demanio aeronautico (Cod. nav., artt. 692 e 718). Se i poteri di polizia spettanti al direttore dell'aeroporto ai sensi dell'art. 718 cod. nav. possano essere esercitati anche sui beni del demanio aeronautico posti all'estrno dell'aeroporto e con esso strumentalmente collegati (n. 254). Alienazione, ad enti pubblici, di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato -Vincolo di destinazione -Clausole da inserire nei relativi contratti. Quali clauSO!le sia opportuno inserire nei contratti di vendita o di permuta dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato od enti pubblici, al fine di garantire la destinazione dei beni alienati o permutati ad una particolare finalit di pubblico interesse (n. 255). Concessioni amministrative di beni demaniali agricoli -Legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto di fondi rustici -Applicabilit (legge 11 febbraio 1971, n. 11). Se siano appilicabili alle concessioni in uso precario di beni demaniali le norme dettate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di . affitto di fondi rustici (n. 256). Concessioni amministrative -Gratuit -Ad ente pubblico con finalit concorrenti con quelle dello Stato -Ammissibilit -Effetti. Se l'Amministrazione la quale abbia fatto una concessione per errore gratuita possa pretendere poi un corrispettivo del concessionario che sia stato indotto ad usufruire della concessione in ragione della sua gratuit (n. 257). Se un ente tra i cui compiti vi siano lo svolgimento di attivit analoghe e concorrenti con quelle proprie di un'Amministrazione dello Stato possa usufruire gratuitamente in relazione a tali attivit di concessione di beni o servizi dello Stato (n. 257). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Concessioni di beni demaniali agricoli -Rivalutazione del canone -Applicabilit (legge 11 febbraio 1971, n. 11). Se la concessione in uso precario di terreni pascolivi demaniali sia soggetta ai vincoli sui contratti agrari e, di conseguenza, sia applicabile al rapporto relativo l,a rivalutazione del canone, giusta la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (n. 258). DIFESA DELLO STATO Attivit consultiva dell'Avvocatu.ra dello Stato a favore delle regioni a statuto ordinario ed agli uffici ex statali trasferiti alle regioni stesse Ammissibilit -(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611; legge 16 maggio 1970, n. 281). Se le regioni a statuto ordinario, a seguito del trasferimento alle medesime del1e funzioni amministrative statali, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successivi decreti delegati, possano avvalersi o meno della consulenza dell'Avvocatura dello Stato (n. 23). Citazione in giudizio di ufficiale giudiziario in relazione a protesto cambiario -Richiesta di patrocinio dell'Avvocatura (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se, ai sensi dell'art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, possa essere accordato il patrocinio dell'Avvocatura all'ufficiale giudiziario citato in giudizio in una causa civile promossa avverso di lu1 a seguito protesto cambiario dallo stesso elevato (n. 24). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Case dello Stato assegnate in locazione di cui l'I.A.C.P. sia gestore -Mancato versamento da parte dell'I.A.C.P. dei canoni -Giurisdizione contabile della Corte dei conti (legge 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 4; d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; legge 4 marzo 1952, artt. 22, 24, 25; legge 9 agosto 1954, n. 640, artt. 6, 7; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44, 45). Se sussista la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari ove questo non versi allo Stato i canoni dovuti dagli assegnatari delle abitazioni costruite dallo Stato per i lavoratori agricoli, per sfollati e senza tetto, per profughi e per eliminazione di case malsane (n. 241). ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI Servit di elettrodotto inamovibile -Diritto all'indennit in caso di spostamento (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 122, 126). Se per lo spostamento di un elettrodotto inamovibile gravante su area poi espropriata dall'Amministrazione deve essere corrisposta all'E. N.E.L. indennit (n. 53). PARTE II, CONSULTAZIONI 23 ESECUZIONE FORZATA Albergo -Vincolo alberghiero -Esecuzione forzata -Vendita -Effetto (legge 15 febbraio 1962, n. 08; legge 13 marzo 1968, n. 326; c.p.c., art. 586). Se la vendita a seguito di esecuzione forzata di un immobile, soggetto a vincolo di destinazione alberghiera regolarmente trascritto, faccia venir meno il vincolo stesso (n. 54). Pignoramento di stipendio per debito tributario non contratto dal dipendente pubblico, ma a lui pervenuto per successione -(d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se possa procedersi a pignoramento dello stipendio di dipendente statale per debiti tributari non facenti capo fin dalla loro origine all'interessato ma trasferiti al medesimo per successione (n. 55). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA Sicilia -Zone terremotate del 1968 -Espropriazione p.u. -Indennit Deposito -Ius superveniens -Pagamento diretto (d.l. 1 giugno 1971, n. 289, art. 7). Se le indennit depositate per espropriazioni relative ahle zone siciliane colpite dal terremoto del 1968, iniziate prima dell'entrata in vigore del d.1. 1 giugno 1971, n. 289, possano essere direttamente pagate all'espropriato (n. 315). Trasferimento e ricostruzione di abitati -Espropriazione aree -Disciplina -Legge 22 ottobre 1971, n. 865 -Applicabilit alle espropriazioni in corso -Indennit -Determinazione -Competenza (legge 9 luglio 1908, n. 446, art. 64; legge 9 aprile 1955, n. 279; d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. con mod. in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.; legge 25 febbraio 1972, n. 13, art. 1 ter). Se le espropriazioni per pubbliche utilit delle aree destinate a sedi dei nuovi abitati, nel caso di trasferimento e ricostruzione totale o parziale degli abitati stessi, siano attualmente disciplinate dallia legge 22 ot~ tobre 1971, n. 865 ovvero restino disciplinate dalla legge 9 luglio 1908, n. 446 (n. 316). Se la nuova disciplina relativa al procedimento dell'espropriazione per pubblica utilit dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 si applichi anche alle espropr~azioni in corso relative a materie da detta legge pre viste (n. 316). Se la determinazione dell'indennit di un'espropriazione per pubblica utilit relativa a materie contemplate daUa legge 22 ottobre 1971, n. 865 vada operata con i criteri in detta legge previsti o con quelli precedentemente vigenti (n. 316). Se l'indennit di un'espropriazione per pubblica utilit, relativa a materie contemplate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e determinata alla stregua dei criteri precedentemente vig.enti, possa essere nuovamente determinata in base ai criteri da detta legge previsti qualora sia intervenuto accordo tra le parti, ovvero l'indennit sia stata accettata, ovvero ne sia stato ordinato il deposito o pagamento (n. 316). 24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se la competenza a conoscere dell'opposizione alla stima in un procedimento di espropriazione per pubblica utilit, relativa a materie contemplat, e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, che stato svolto secondo la disciplina previgente, spetti al tribunale ovvero alla Corte d'appeUo (n. 316). FALLIMENTO Appalto -Fallimento' dell'appaltatore -Cauzione prestata da terzo con beni propri -Rivalsa del committente -Appalto di oo.pp. -Cauzione prestata presso la Cassa DD.PP. -Rivalsa dell'Amministrazione committente -Norma (art. 5 Cap. Gen. 00.PP. appr. con d.P.R. 16 lugio 1962, n. 1063; artt. 289 e segg. istruzioni servizi depositi Cassa DD.PP.). Se, nei! caso di fallimento dell'appaltatore, il committente possa soddisfarsi sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri, senza necessit di insinuare il credito al passivo fallimentare (n. 133). Con quali forme l'Amministrazione committente pu riva1ersi, in caso di inadempimento dell'appaltatore fallito, sulla cauzione prestata da un terzo con beni propri presso la Cassa depositi e prestiti, e disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 5 Capitolato Generale Appalto 00.PP. approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (n. 133). FERROVIE Ferrovia concessa -Concessionario decaduto -Disavanzi precedenti la decadenza -Adeguamento della sovvenzione di esercizio -Sussidio integrativo di esercizio (l. 2 agosto 1952, n. 1221, artt. 2 e 5; r.d. 29 luglio,1938, n. 1121, art. 27). Se sia legittimo attribuire ad un concessionario di ferrovia decaduta dalla concessione l'adeguamento della sovvenzione di esercizio ovvero un sussidio integrativo di esercizio a copertura dei disavanzi verificatisi prima della decadenza (n. 426). FORESTE Terreni forestali da trasferirsi alle regioni -Crediti gi maturati per loro occu.pazione -Titolarit (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11). Se si trasferiscano alle regioni i crediti per occupazione di terreni forestali gi maturati al momento in cui operi il trasferimento dei terreni stessi alle regioni (n. 9). Trasferimento alle regioni delle funzioni dello Stato in materia di agricoltura e foreste -Applicazione di sanzioni amministrative per violazione norme di polizia forestale -Inclusione (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; legge 9 ottobre 1967, n. 950). Se con l'entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 siano divenute di competenza regionale le funzioni degli Ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 per i trasgressori delle norme di polizia forestale (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI 25 Trasferimento alle regioni di beni forestali -Terreni per i quali sia stata gi emessa la dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destina zione (l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 11, comma quinto). Se tra le foreste trasferite dallo Stato alle regioni in forza della legge 16 maggio 1970, n. 281 siano compresi anche i terreni per i quali, essendo in corso l'alienazione a terzi, sia stato gi emanato il provvedimento di dichiarazione dell'inesistenza del vincolo di destinazione degli stessi ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio boschivo (n. 11). IMPIEGO PUBBLICO Citazione in giudizio di ufficiale giudiziario in relazione a protesto cambiario -Richiesta di patrocinio dell'Avvocatu.ra (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se, ai sensi dehl'art. 44 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, possa essere accordato il patrocinio dell'Avvocatura all'ufficiaile giudiziario citato in giudizio in una causa civile promossa avverso di lui a seguito protesto cambiario dallo stesso elevato (n. 744). Dipendenbe statale -Promozione con effetto retroattivo -Ricostruzione della carriera -Emolumenti arretrati -Interessi di mora (e.e., art. 1234). Se, disposta -a seguito di nuovo scrutinio -la promozione con effetto retroattivo del dipendente statale, rimasto escluso da precedenti promozioni annullate dal giudice amministrativo, spettino al dipendente medesimo gli interessi moratori sulle somme a lui corrisposte in base alla ricostruzione della carriera (n. 745). Dipendenti statali -Aggiunta di famiglia -Figli minori apprendisti (l. 10 agosto 1964, n. 656, art. 9; d.l. 27 novembre 1947, n. 1331, art. 2). Se al dipendente statale spettino le quote e i relativi aumenti di aggiunta di famigUa per il figlio minore apprendista (n. 746). Indennit di rischio ex legge 30 giugno 1971, n. 518 -Personale sanitario ausiliario del Poligrafico -Spettanza (l. 30 giugno 1971, n. 518). Se l'indennit di rischio spettante, in forza della legge 30 giugno 1971, n. 518, al personale sanitario ausiliario dell'E.N.P.I. e degli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale debba essere ricono-. sciuta anche al personaJle sanitario ausiliario del Poligrafico dello Stato (n. 747). Pignoramento di stipendio per debito tributario non contratto dal dipendente pubblico, ma a lui pervenuto per successione (d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2). Se possa procedersi a pignoramento dello stipendio di dipendente statale per debiti tributari non facenti capo fin dalla loro origine all'intliol'essato ma trasferiti al medesimo per successione (n. 748). 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Prestatore di lav-0ro mzltuario -Applicabilit delle leggi n. 249 del 1968 e n. 775 del 1970 ai fini dell'inquadramento (l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 25; l. 18 marzo 1968, n. 249, art. 21). Se possa essere inquadrato nel personale diurnista ai sensi dell'art. 21 legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 25 legge 28 ottobre 1970, n. 775 chi abbia svolto mansioni saltuarie di dattilografia parzialmente al proprio domicilio e parzialmente nei locali dell'ufficio, con retribuzione gravante su capitoli di bilancio dell'Amministrazione (n. 749). Pubblici dipendenti -Prescrizione del diritto aUa retribuzione -Decorrenza -Sent. C01te cost. 3 giugno 1966, n. 63 -Operativit nei confronti dei rapporti giuridici anteriori, non definiti con sentenza passata in giudicato (artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, 2956 n. 1 e.e.). Se la dichiarazione di illegittimit costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 e.e. nslla parte in cui consentano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato (Corte cost., sent. 3 giugno 1966, n: 63) applichi i vari effetti anche sui rapporti di pubblico impiego, ed in particolare cessati prima della pubblicazione di detta sentenza ma non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (n. 750). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Pubblico servizio automobilistico -Esercizio abusivo con veicoli non idoneo -Tassa concessioni governative -Omesso pagamento -Conseguenze (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, art 185, Tab. all. A.). Se colui che eserciti abusivamente un pubblico servizio automobilistico di linea con veicorlo non idoneo ad ottenere la concessione amministrativa, debba rispondere anche per l'omesso pagamento della tassa dl concessione governativa (n. 3). IMPOSTA DI REGISTRO Decreti ingiuntivi -Tassazione graduale -Ammissibilit -Limite (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, art. 114). Se possano essere sottoposti a tassazione graduale di registro i decreti ingiuntivi che non siano stati notificati all'ingiunto (n. 379). Edificio distrutto da eventi bellici -Compropriet dell'area di risulta Reciproche concessioni ad aedificandum tra comproprietari -Ricostruzione dell'edificio (l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 67). Se l'atto contenente reciproche concessioni di jus ad aedificandum, fattesi dai comproprtetari di un'area di risulta di un edificio distrutto da eventi bellici al fine di ricostruirlo, vada tassato con imposte di registro ed ipotecaria in misura normale ovvero in misura fissa ai sensi dell'art. 67 L 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 380). PARTE II, CONSULTAZIONI 27 Societ -Passaggio di 1iserve a capitale per copertura perdite (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, artt. 85 e 88). Se sia tassabHe con l'imposta proporzionale di registro la delibera societaria con cui si stabilisce il passaggio delle riserve direttamente a capitale a copertura d~ parte delle perdite di esercizio, mentre contestualmente si riduce il capitale sociale in proporzione alla parte di tali perdite non coperta dal trasferimento delle riserve (n. 381). Vendita di fabbricato o area edilizia tra parenti entro il terzo grado Presunzione di liberalit -Agevolazioni per i trasferimenti onerosi Applicabilit (d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; d.l. 15 marzo 1965, n. 124, art. 44). Se, nel caso di trasferimento tra parenti entro il terzo grado di fabbricato o area destinata alla costruzione edilizia, l'atto debba essere tassato alla stregua di una liberalit ai sensi dell'art. 5 d.l. 8 marzo 1945, n. 90, ovvero con l'aliquota ridotta di registro per i trasferimenti onerosi di cui alla norma agevolativa dell'art. 44, primo comma, d.l. 15 marzo 1965, n. 124 (n. 382). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Impresa artigiana in forma di societ di persone -Classificazione del reddito ai fini della R.M. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 85). Se il reddito prodotto da impresa artigiana ma organizzata sotto forma di societ di persone debba essere classificato, ai fini dell'imposta di R.M., in cat. B o in cat. C/1 (n. 54). IMPOSTE .DIRETTE Esenzione decennale alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole industrie costituite nelle zone depresse del centro-nord (l. 29 maggio 1957, n. 635, art. 8). Se l'esenzione decennale dalle imposte dirette, prevista dall'art. 8 1. 29 maggio 1957, n. 635 (modificato dall'articolo unico del!la 1. 13 giugno 1961) a favore delle nuove imprese artigiane e piccole industrie costituite nelle zone depresse de