ANNO XXIV -N. 2 NNO XXIV -N. 2 MARZO -APRILE 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO l 9 7 2 ABBONAMENTI ANNO L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO .. 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO ~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219021) Roma, 1972 -Istituto Poligra.co dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 175 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) 206 Sezione terza: GiURISPRUDENZA CIVILE tro de Francisci) (a cura del/'avv. , Pie 234 Sezione quarta: Gll:IRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del- l'avv. Ugo Gargiulo) 249 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) 277 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . 348 Sezione settima! GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte) Paolo 359 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . . . pag. 31 INDICE BIBLIOGRAFICO 54 CONSULTAZIONI 55 La pubblicazione diretta daWavvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Il mandato irrevocabile come surrogato cessione di credito collegata ad operazioni bancarie nanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . della di fipag. 304 CARUSI F., Fatto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto di opere pubbliche . . . . . . . . . . . . . . 348 DI TAESIA DI BELMONTE P., In tema di correlazione fra accusa e sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque, 357. APPALTO -Appalto di opere pubbliche Appalto di opera ferroviaria Maggiori oneri della prestazione dell'appaltatore per eventi di caratter. e continuativo -Onere della riserva -Attualit del momento in cui cessa la continuit -Sussiste, con nota di F. CARUSI, 348. ATTO AMMINISTRATIVO -Acquiescenza -Tolleranza di talune violazioni dell'intresse Preclusione rispetto a successive e distinte violazioni -Non sussiste, 257. -Atto confermativo -Atto con autonoma rilevanza giuridica Non tale, 267. -Atto confermativo -Fattispecie -Motivato diniego di revocare un provvedimento -Non confermativit, 275. -Atto di delega -Delega del Ministro al Direttore generale o al Sottosegretario -Limite, 259. Comunicazione del provvedimento adottato -Vtzio di incompetenza dedotto in ordine alla comunicazione -J.nconfigurabilit, 255. - Controllo -Potere di tutela Presupposto -Volont espressa del1a P.A. -Intervento nella fase di formazione -Non controllo, 273. Motivazione -Integrazione successiva in sede difensiva -Impossibilit, 267. -Motivazione -Necessit -Criterio -Atti negativi -Riguardo agli interessi privati, 275. -Procedimento Garanzia del contraddittorio in ogni momento -Obbligo -Non sussiste, 255. -Provvedimento recettizio -Comunicazione -Funzione -Limite temporale posto per l'emanazione dell'atto -Non si estende alla comunicazione, 271. -Termine per la sua emanazione Comunicazione successiva alla scadenza -Irrilevanza, 271. AUTOVEICOLI E AUTOLINEE Concessione Competenza Ispettorato compartimentale M. C.T.C. e Comune -Competenze rispettive, 258. Concessione -Criteri e principi generali -Scelta del concessionario -Vantaggio dei dipendenti dell'impresa -Valutazione secondaria -Legittimit, 262. - Concessione -Idoneit tecnica e finanziaria -Elementi di valutazione -Legittimit, 262. -Concessione -Idoneit tecnica e finanziaria -Valutazione comparativa -Legittimit, 262. -Concessione -Interferenza con linea ferroviaria -Assenso del Ministero dei LL.PP. -Necessit,. 259. Concessione -Servizi urbani Prolungamento di breve tratto di linee a favore della societ gi concessionaria -Legittimit, 259. CINEMATOGRAFIA Concessione della licenza -Profughi -Acquisto della residenza Pu essere successiva alla concessione, 265. VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Concessione della licenza -Profughi -Criterio di e,quiparazione dell'attivit svolta all'estero Fattispecie -Legittimit, 265. -Concessione della licenza -Profughi -Disponibilit del locale da adibire a sala cinematografica -Contratto di locazione Sufficienza, 265. Concessione ella licenza -Profughi -Valutazione dell'attivit corrispondente in preceaenza svolta alPestero -Necessit, 268. COMPETENZA E GIURISDIZIONE Attivit discrezionale della P.A. -Distinzione tra inesistenza e scorretto uso del potere -Effetti sulla giurisdizione -FattispeC'e in materia di 'espropriazione per p.u., 206. -Atto amministrativo Disapplicazione degli atti ammtnistrativi illegittimi da parte dell'A.G.O. Limiti, 219. -Bellezz'e naturali -Proprietari di beni limitrofi o prospicienti -Posizione soggettiva -Distinzione, 211. Impiego pubblico -Diritto a percepire pensione gi liquidata Giurisdizione del Consiglio di Stato -Sussiste, 261. Piano regolatore -Posizione sogg ettiva del titolare dell'ius aedificandi nei confronti della P.A. Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stess.a Poteri discrezionali della P .A. Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie, 223. CONCORSO -Riserve di posti -Obbligo -Sussiste solo per i concorsi pubblici, 259. CONTRATTI PUBBLICI -Appalto concorso -Diniego di aggiudicazione al miglior offerente -Legittimit, 253. Forniture di materiale -Autorizzazione del Ministero del Tesoro al Poligrafico dello stato di assumere la fornitura -Impugnazione dell'atto da parte di ditta gi invitata ad avanzare una offerta a trattativa privata -Interesse all'impugnativa -Non sussiste, 254. -Licitazione privata -Esclusione Omessa presentazione del certificato di idoneit -Legittimit, 273. -Licitazione privata -Esclusione . Violazione delle norme poste a pena di esclusione -Legittimit, 273. -Trattativa privata plurima -Inviti rivolti a pi ditte -Legittimit, 253. --Trattativa privata plurima -Mutamento del sistema di aggiudicazone -Interesse -Sussiste, 253. -Trattativa privata plurima -Mutamento del sistema di aggiudicazione -Obbligo di motivazione -Sussiste, 253. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Istruttoria attribuita al giudice di appello -Questione proposta dal giudice dell'esecuzione -Inammissibilit, 204. -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Orario di lavoro degli impiegati statali di Roma -Inapplicabilit delle norme denunciate -Inammissibilit della questione, 204. CORTE DEI CONTI. Giudizi in materia di pensioni Riscossione prima. della scadenza del termine per ricorrere -Decadenza del ricorso -Illegittimit costituzionale, 183. / COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA V. Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Impiego pubblico, Istruzione pubblica, Pensioni, Procedimento civile, Reato, Regione, Trentino-Alto Adige. INDICE VII DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio stradale -Autostrada Area destinata a parcheggio nel P.R,G. -Trasformazione in area di servizio -Fattispecie -Illegittimit, 257. -Demanio stradale -Autostrada Area destinata a parcheggio nel P.R.G. -Trasformazione in area di servizio -Ricorso -Motivi deducibili, 257. EDILIZIA -Licenza di costruzione -Annullamento -Art. 7 1. 6 agosto 1967, n. 765 -Deliberazione del Consiglio dei Ministri -Non occorre, 271. - Liceriza di costruzione -Annullamento -Art. 7 1. 6 agosto 1967, n. 765 -Termine di 18 mesi Dies a quo -Individuazione, 271. - Licenza di costruzione -Diniego per contrasto con norme del P.R. -Illegittimit di dette norme -Illegittimit del diniego della licenza edilizia, 272. EDILIZIA POPOLARE ED ECONO . MICA - Piano ex lege 18 aprile 1962, n. 137 -Piano di lottizzazione gi approvato dal Comune -Inclusione nel piano di zona -Legittimit, 266. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Edilizia scolastica -Decreto di vincolo da parte del Provveditorato alle 00.PP. -Illegittimit Conseguenza -Illegittimit derivata dal decreto di occupazione, 258. Edilizia scolastica -Domanda di esproprio di area -Competenza a deliberare la proposta -Consiglio comunale, 258. - Espropri.azione parziale -Determinazione dell'indennit -Stima differenziale -Criteri, 237. FARMACIA -Concorso -Titoli e punteggio Criteri di massima -Fattispecie -Illegittimit, 263. -Pianta organica -Approvazione -Riconferma della pianta organica precedente -Omesso esame di element~ sopravvenuti -Illegittimit, 267. -Ptanta organica -Rapporto tra numero delle farmacie ed abitanti -Illegittimit, 267. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Atto impugnabile e non -Atto di chiarimento di precedente provvedimento -Non impugnabile -Riapertura del termine per l'impugnativa dell'atto chiarito -Esclusione, 252. Controinteressato -Soggetto non contemplato nel provvedimento impugnato -Non tale, 268. -Decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana -Appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato -Limite -Decisione in materia di licenza edilizia Inammissibilit, 249. Intervento ad adiuvandum da parte di soggetto destinatario di provvedimento analogo regolarmente impugnato -Inammissibilit, 250. -Motivi dedotti avverso atto amministrativo inesistente -Inammissibilit, 264. -Ricorso giurisdizionale -Atto impugnabile e non -Comunicazione privata del Ministro -Non impugnabile, 264. IMPIEGO PUBBLICO -Assistenza e previdenza -Cassa di 1assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione generale del M.C.T.C. -Corresponsione di assegni a titolo continuativo ai pensionati -lncompatibi...l lit: con i fini istituzionali, 264. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , -Assistenza e Previdenza -Cassa di assistenza e previdenza tra i dipendenti della Direzione Generale M.C.T.C. -Statuto -Divieto di iscrizione alla Cassa per i pensionati -Legittimit, 264. -Avventizi Inquadramento Art. 2 1. n. 32 del 1966 -Corrispondenza tra categoria d'impiego e carriera del ruolo organico Necessit, 276. -Avventizi Inquadramento Art. 2 1. n. 32 del 1966 -Titolo di studio -Criterio di applicazione, 276. -Comunicazione degli addebiti Termine - ordinatorio, 269. -Consiglio di Amministrazione Composizione -Rappresentanti del personale -Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato - atto immediatamente impugnabile, 252. Consiglio di Amministrazione Composizione -Rappresentanti del personale -Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato -Successivi provvedimenti -Conseguenze, 252. Consiglio di Amministrazione Composizione -Rappresentanti del personale -Delimitazione del numero dei posti assegnati a ciascun sindacato -Successivo provvedimento di attribuzione di un seggio ad un sindaco -Omessa rinnovazione della pi;-ocedum di consultazione degli altri sindacati -Legittimit, 252. Dipendenti del Ministero delle Finanze -Diritti commerciali Ripartizione -Esclusione -Impugnazione -Accantonamento in attesa della definizione del giudizio -Legittimit, 251: Dipendenti del Ministero delle Finanze -Ruoli centrali e periferici -Capo del personale -Individuazione, 260. Diritti commerci-ali -Ripartizione -Esclusione -Impugnazione -Legittimazione attiva -Mancata prova -Inammissibilit, 251. Insegnante elementare -Concorsi speciali -Ammissione -Insegnamento nelle scuole popolari Corsi di durata inferiore a 5 mesi -Sono valutabili, 251. -Note di qualifica -Ricorso gerarchico -Decisione -Mancanza del rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione -Legittimit, 270. -Note di qualifica -Ricorso gerrchico -Istruttoria -Parere richiesto al Capo del Personale anzich al Direttore Generale -Legittimit, 270. -Personale statale non di ruolo Limitazione del rapporto di impiego in caso di istruttoria -Illegittimit costituzionale, 184. -Procedimento d,isciplinare -Commissione di disciplina -Composizione -IUegittimit, 260. -Procedimento disciplinare -Commissione di disciplina -Presidente con funzione di relatore -Legittimit, 269. -Procedimento disciplinare -Funzionario istruttore -Esposizione del comportamento tenuto dal dipendente inquisito nel corso dell'istruttoria -Legittimit, 270. -Procedimento disciplinare -Perenzione -Interruzione del termine -Fattispecie, 260. - Procedimento disciplinare -Sot tosegretario di Stato -Competenza -Delega del Ministro Legittimit, 269. -Procedimento disciplinare -Trasmissione degli atti al Capo Ufficio alternativa alla contestazione immediata -Legittimit, 270. -Promozioni per esame e per merito comparativo -Decorrenza Discrezionalit -Non sussiste, 250. - Promozioni per merito comparativo -Procedure di concorso per merito distinto e di esame di idoneit -Procedure concorsuali distinte e non appartenenti al ciclo avviato in precedenza -Fattispecie -Diversa decorrenza delle promozioni -Legittimit,.,f249. INDICE IX -Stipendi, assegni e indennit Riduzione o sospensione -Provvedimenti di autotutela -Decorrenza retroattiva -Illegittimit Limite, 274. -Stipendi, assegni e indennit Ripetizione emolumenti non dovuti -Fattispecie -Legittimit, 261. - Trasferimento -Motivi di servizio -Illegittimit -Fattispecie, 275. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per la formazione della piccola propriet contadina -Costituzione di vitalizio Estensione, 317. Agevolazioni per l'ipdustrializzazione del Mezzogiorno -PossibiIit, di costituire sede e succursali operanti fuori del Mezzogiorno Esclusione, 334. Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Acquisto di area -Costruzione o completamento della costruzione da parte di un terzo diverso dall'acquirente -Decadenza, 282. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Permuta di area con casa costruita -Ammissibilit dell'agevolazione Scioglimento di comunione Esclusi~ne, 330. Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Uffici e negozi -Proporzione fra le superfici al momento della vendita -Successive sopraelevazioni da parte di un terzo -Irrilevanza, 302. Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana -Applicabilit alle opere concesse ai consorzi successivamente all'entrata in vigore del t.u. n. 215 del 1933, 339. -Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana -Applicabilit alle opere di competenz, a statale eseguite dai consorzi in concessione -Opere di manutenzione eseguite dai privati o dagli enti competenti -Inapplicabilit delle agevolazioni, 339. Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali Aliquota dello 0,50 % di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro -Criteri di determinazione -Cessione di credito estensibile ad altre operazioni -Inapplicabilit, 314. -Contratto per persona da nominal'e -Dichiarazione di comando -Determinazione delle quote del diritto di ciascun acquirente non risultanti dal contratto Tassa fissa -Inapplicabilit, 285. -Costituzione di dote -Costituzione da parte dello sposo -Atto di liberalit -Sussiste, 299. Disposizioni necessariamente connesse e derivanti per loro natura le une dalle altre -Mutuo -Ritensione dellia somma mutuata Deposito -Esclusione, 345. -Mandato -Mandato irrevocabile a riscuotere un credito -Tassabilit come atto di cessione, con nota di c. BAFILE, 304. -Privilegio -Termine triennale di decadenza -Imposta complementare -Decorrenza dalla data della registrazione, 319. Solidariet -Professionista che chieda la registrazione senza dichiarare la sua qualit di procuratore - obbligato, 296. -Tassazione provvisoria -Disposizione dell'art. 32 della legge di registro - di portata generale, 279. - Valutazione automatica dei fondi rustici -Valore dichiarato superiore - determinante per la liquidazione dell'imposta, 311. -Vendita con riserva di risoluzione mediante pagamento di una penale -Condizione risolutiva, 295. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Interessi compensativi su indennit di espropriazione -Tassabilit -Esclusione, 277. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI SUCCESSIONE Denuncia -Valore d.i confessione stragiudiziale -Esclusione -;J?rova della .inesattezza della denuncia -Ammissibilit; 294. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Regione Sicjliana -Tassazione dei corrispettivi pagati ialla Rlegione -Sostituzione della Regione Siciliana allo Stato -Diritto di rivalsa -Inammissibilit, 322. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Imposta di ricchezza mobile Decisioni della Commissione Provinciale sul quantum dell'accertamento -Ricorso per cassazione per saltum -Inammissibilit, 337. -Imposte di fabbricazione -Olii Minerali -Reato di trasporto abusivo -Oggetto giuridico Avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione -Irrilevanza,. '362. Imposte doganali -Ingiunzione Opposizione -Termine perentorio -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 288. -Interessi -Prescrizione -Interruzione -Opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'imposta -Interrompe la prescrizione anche per gli interessi, 281. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Contraddittorio -Rappresentanza processuale -Requisiti, 290. -Violazioni di leggi finanziarie e valutarie -Imposta generale sull'entrata -Ricorso per revocazione- contro il decreto ministeriale -Natura -Sospensione del termine per l'impugnazione ordinaria -Esclusione -Atto confermativo -Impugnazione -Esclusione, 328. ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA Opera pia-Soppressione -Insufficienza del patrimonio -Valutazione -Insindacabilit, 256. -Opera pia -Suo assorbimento da parte dell'Amministrazione provinciale -Valutazione del Ministero dell'Interno .:: Insindacabilit, 256. ISTRUZIONE PUBBLICA -Esame di maturit -Abilitazione all'esercizio delle professioni di ragioniere e di geometra Limitazione al solo settore scolastico e non all'accesso agli albi pro:fiessionali -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 196. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Foni del diritto -Leggi -Legge penale -Concorso di norme Prevalenza della norma speciale su quella generale -Fattispecie; reato di falso in certificato e reato di trasporto di olii minerali con certificato falso o 1alterato, 362. Questione di incostituzionalit sollevata nei confronti di atto amministrativo -Inammissibilit, 270. MILITARE -Corpo di Guardie di P. S. Concorso -Nomina dei vincitori -Vacanza di posto di ruolo gi conferito -Art. 8 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 -Inapplicabilit, 268. - Corpo di Guardie di P. S. -Concorso -Nomina dei vincitori Vacanza di posto di ruolo gi conferito -Art. 238 t,.u. 3 mar'zo 1934, n. 383 -Inapplicabilit, 269. -Corpo di Guardie di P.S. -Concorso -Nomina dei vincitori Vacanza di posto di ruolo gi conferito determinata da inidoneit al servizio del vincitore Nomina del primo idoneo -Diniego -Legittimit, 268. - Sottufficiale -Dispensa dal servizio -Procedimento -Questione di .incostituzionalit -Manifesta infondatezza, 255. INDICE Xl Sottufficiale -Dispensa dal servizio per inidoneit alla funzione -Natura 'disciplinare -Esclusione -Contestazione degli addebiti -Necessit -Non sussiste, 255. Sottufficiale -Dispensa dal servizio per inidoneit alla funzione -Valutazione della P.A. -Discrezionalit, 255. -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Promozione per merito di guerra -Diniego -Omessa motivazione -Illegittimit, 275. - Ufficiale Esercito -Trattamento eonomico Ufficiali generali Indennit sostitutiva di alloggio erariale -Determinazione con provvedimento del Ministro Necessit, 266. OBBLIGAZIONl E CONTRATTI -Transazione -Incapacit naturale -AnnulLablit del contratto -Malafede dell'altro contraente -Concetto -Consapevolezza della temerariet della pretesa Irrilevanza, 234. OPERE PUBBLICHE -Piano regolatore generale Coordinamento -Approvazione di opera pubblica non prevista dal P.R.G. o da variante -Illegittimit, 263. PENSIONI -Pensioni ai sanitari -Esclusione degli organi maggiorenni rispetto alle orfane Illegittimit costituzionale, 205. -Pensionati riassunti -Indennit integrativa speciale -Sospensione -Legittimit, 274. PIANO REGOLATORE -Osservazioni di privati -Natura -Omesso esame di talune osservazioni ~ Illegittimit, 272. PROCEDIMENTO CIVILE Imposte sugli atti giudiziari -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 192. PROCEDIMENTO PENALE. -Sentenza penale -Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata -In genere -Contestazioni per un unico reato continuato -Condanna per pi reati di\'ersi -Legittimit, con nota di P. Dr TARSIA, 360. REATO -Reati contro il patrimonio -Delitti -Rapina -Rapina impropria -Locuzione immediatamente dopo -Valore, 359. -Reati e pene -Violazione degli obblighi di assistenza familiare Illegittimit costituzionale, 193. REGIONE Regione Piemonte -Rendiconto finanziario per l'esercizio 1970 Illegittimit costituzionale, 179. -Regioni a statuto ordinario -Legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali Illegittimit costituzionale -Esclusione -Illegittimit costituzionale parziale, 185. RESPONSABILIT CIVILE -Ferrovie dello Stato -Trasporto -Danni alle persone trasportate da anormalit del servizio Onere della prova, 246. -Responsabilit da cose in custodia -Beni demaniali -Presunzione di colpa a carico della P. A. -Limiti, 241. TRENTINO-ALTO ADIGE -Agricoltura -Legg,e statale sull'affitto dei fondi rustici -Illegittimit costituzionale parziale, . 175. Ordinamento degli uffici e del personale -Destinazione a paesi in via di sviluppo -Legge regionale relativa -Illegittimit costituzionale, 181. Potest legislativa primaria Miniere, cave e torbiere -Trasferimento alle Provincie -Ricorso contro legge regionale mineraria -Inammissibilit sopravvenuta, 203. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA ~'. f: I ~ CORTE COSTITUZIONALE 1 marzo 1972, n. 35 . 1 marzo 1972, n. 36 . 1 marzo 1972, n. 37 . 1 marzo 1972, n. 38 . 1 marzo 1972, n. 39 . 3 marzo 1972, n. 40 . 3 marzo 1972, n. 41 . 3 marzo 1972, n. 42 . 15 marzo 1972, n. 43 . 15 marzo 1972, n. 44 . 15 mrzo 1972, n. 45 . 15 marzo 1972, n. 47 . 15 marzo 1972, n. 46 . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 5 . Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 18 . Sez. I, 5 gennaio 1972, n. 20 . Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 102 . Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 104 . Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 143 . Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 148 . Sez. I, 20 gennaio 1972, n. 151 . Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 170 . Sez. I, 22 gennaio 1972, n. 174 . Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 197 . Sez. I, 28 gennaio 1972,. n. 203 . Sez. I; 28 gennaio 1972, n. 204 . Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 212 . Sez. I, 10 febbraio 1972, n. 340 . Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 445 . ~ez. Un., 25 febbraio 1972, n. 565 . pag. 175 179 I l 181 183 184 I 185 192 I 193 ' 196 203 204 204 205 pag. 277 279 281 282 285 288 290 294 295 299 302 304 311 314 317 319 322 INDICE XIII Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 589 . pag. 328 Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 593 . 330 Sez. I, 11 marzo 1972, n. 700 . . 234 Sez. I, 11 marzo 1972, n. 706 . . 334 Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 717 . 337 Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 720 . 339 Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 723 . 206 Sez. Un., 15 marzo 1972, n. 745 . 211 Sez. I, 15 marz 1972, n. 751 . . 345 Sez. I, 16 marzo 1972, n. 777 . . 237 Sez. Un., 18 ma~zo 1972, n. 816 . 219 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 830 . . . 348 Sez. III, 27 marzo 1972, n. 976 . . 241 Sez. III, 28 marzo 1972, n. 1005 . 246 Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010 . 223 Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1047 . . 357 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 15 novembre 1971, n. 8 . pag. 249 Ad. Plen., 23 novembre 1971, n. 16 . 249 Ad. Plen., 23 novembre 1971, n. 17 . 250 Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 936 . 251 Sez. IV, 5 novembrie 1971, n. 937 . 252 Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 945 . 253 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 959 . 255 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 960 . 256 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 963 . 257 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 964 . 258 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 965 . 258 Sez. IV, 9 novembre 1971, n. 967 . 259 .Sez. IV, 16 novembre 1971, n. 1013 . 260 Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1036 . 261 Sez. IV, 23 novembre 1971, n. 1047 . 262 Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1080 . 263 Sez. IV, 30 novembre 1971, n. 1087 . 263 Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1147 . 264 Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1157 . 265 Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1207 . 266 Sez. IV, 21 dicembre1971, n. 1208 . 266 1 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1209 . pag. 267 Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1210 . 268 Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1261 . 268 Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1262 . 269 Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1284 . 271 Sez. IV, 28 dicembre 1971, n. 1304 272 Sez. IV, 11 gennaio 1972, n. 1 . 273 Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 18 . 274 Sez. IV, 18 gennaio 1972, n. 20 . 275 Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 27 . 275 Sez. IV, 25 gennaio 1972, n. 28 . 276 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1262 . pag. 359 Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1263 . 359 Sez. IV, 4 maggio 1971, n. 1314 . 360 Sez. VI, 14 maggio 1971, n. 1424 . 362 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate incostituzionali pag. 31 II) Questioni dichiarate non fondate 32 III) Questioni proposte 35 INDICE BIBLIOGRAFICO 54 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Acque pubbliche. pag. Aeronautica ed automobili Agenti Diplomatici e Consolari Amministrazione pubblica Appalt_o Bellezze Artistiche e naturali . Bonifica . Circolazione stradale Comuni e province Consiglio di Stato Contabilit generale Stato . Contributi Corte dei Conti Dazi doganali . Demanio Difesa dello Stato Edilizia economica e popolare Esecuzione fiscale Esecuzione forzata Espropriazione per pubblica utilit Impiego pubblico Imposta di Consumo Imposta di registro Imposta di successione 55 Imposta di fabbricazione pag. 64 55 Imposte dirette 64 Imposte e tasse 65 55 Imposte varie 65 Istruzione . 67 55 Lavoro . 67 56 Matrimonio 68 Mezzogiorno . 68 57 Monopolio . 68 57 Obbligazioni e contrat ti . 69 57 58 Opere pubbliche 69 Pensioni 69 58 Pignoramento 70 Poste .e telecomunica 58 zioni . 70 60 Prescrizione . 70 60 Previdenza e assistenza 70 60 Privilegi 71 60 Procedimento civile 71 61 Rappresentanza 72 Reati finanziari 72 61 Regione Puglia 72 61 Regione Sicilia 72 62 Riscossione 73 Servit . 73 62 Strade 73 63 Tabacchi 74 63 Trasporto . 7 4 63 Tributi locali 74 64 Violazioni tributarie 74 / . ! ' PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1972, n. 35 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Presidente Regione Tl'entino-Alto Adige (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Trentino-Alto Adige -Agricoltura -. Legge statale sull'affitto dei fondi rustici -Illegittimit costituzionale parziale. (St. Reg. Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 9, 13, 92; 1. 11 febbraio 1971, n. 11). La legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto dei fondi rustici applicab. ile anche nena Regione Trentino-Alto Adige finch questa non abbia diversamente disposto; essa per costituzionalmente illegittima netla parte in cui disciplina anche i masi chiusi e nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi regionali; legittima relativamente alle altre disposizioni impugnate (1). (Omissis). -2. -Il primo motivo comprende l'unica censura, secondo la quale la nuova legge non avrebbe potuto modificare norme contenute (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso in data 24 marzo 1971 mediante il quale il Presidente della Regione Trentino- Alto Adige aveva impugnato in via principale la legge stgltale 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici . La preliminare eccezione sgllevata dall'Avvocatura dello Stato tendente ad evidenziare l'impossibilit di un contrasto fra legge impugnata e norme dello Statuto speciale vertendosi non in materia di agricoltura, ma in una mera disciplina di rapporti privati attinenti alla predetta materia agricola, come tale sottratta alla competenza cregionale, risulta superata dal giudice costituzionale con il richiamo dell'art. 92 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, che secondo la Corte, non costituisce ipotesi di implicita recezione, ma applicazione della forza espansiva delle leggi dello Stato. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in anteriori leggi statali perch queste, essendo divenute applicabili nella Regione in forza dell'art. 92 dello Statuto speciale (legge cost. 26 feb braio 1948, n. 5), sarebbero divenute regionali e come tali, modifica bili solo con leggi della Regione. La censura non fondata. Stabilisce il gi citato art. 92 che, nelle materie attribuite alla com petenza della Regione o della Provincia, fino a quando non siasi disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato. Ora, poich pacifico che la Regione non ha emanato alcuna legge volta a regolare le affittanze agricole, nel suo territorio le leggi dello Stato in materia si applicano per forza propria e non in virt di una ipotizzata recezione implicita , la cui supposta esistenza resistita dalla lettera e dallo spirito del richiamato art. 92, oltrech dai principi del sistema, che non conosce limiti di efficacia alle leggi statali che non siano quelli nascenti dalla esistenza di norme emanate, nella loro competenza costituzionale garantita, dagli enti regi:onali. Ne deriva quindi che, fin quando queste non abbiamo emanate proprie norme, devono applicarsi nel loro territorio quelle dello Stato e nqn soltanto, come vorrebbe la ricorrente, le norme esistenti al momento del trasferimento dei poteri, ma anche quelle emanate in prosieguo. Deve aggiungersi che, risultando, per i motivi suesposti, applicabili alla Regione ricorrente le nuove norme statali sulle affittanze agricole, senza che possa rilevarsi nessuna violazione delle sue competenze, la Corte non ha motivo di esaminare la questione .proposta dalla difesa dello Stato, e secondo la quale la legge statale sarebbe applicabile alla Regione anche sotto il profilo che essa verterebbe non in materia di agricoltura, ma 'n quella della disciplina di diritto privato in agricoltura che non rientrerebbe nella competenza legislativa regionale. 3. -Passando ad esaminare il secondo motivo, relativo al contrasto fra le norme della legge impugnata con quelle di norme contenute in Sull'istituto del maso chiuso v. la relativa voce di C. FRASSOLATI in Novissimo Digesto Italiano; per le interferenze del regime tavolare con gli atti di compravendita e con le autorizzazioni previste dall'art. 9 t.u. prov. Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 v. Tribunale Trento 31 luglio 1969 in Foro it. 1970, I, 990. Si richiama l'attenzione sulla interpretazione dell'art. 118, secondo e terzo comma della Costituzione data dalla Corte Costituzionale, in base alla quale la normativa secondo cui la Regione esercita normalmente le sue funzioni delegandole ad Enti minori territoriali o, comunque locali, ovvero valendosi dei loro uffici, pu .estendersi allo Stato che intenda utilizzare direttamente per funzioni esecutive gli uffici. ed il personale dei predetti Enti, ivi ricompresa la Regione medesima. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 177 leggi 'regionali, devesi innanzi tutto rilevare come, sotto questo motivo, si comprendano pi censure, ciascuna ovviamente relativa alla norma regionale rispetto alla quale si denunzia il contrasto. Si afferma al riguardo dalla ricorrente che la legge impugnata, nel suo complesso, contrasterebbe con la disciplina dei masi chiusi contenuta nel testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 (decreto Presidente Giunta provinciale di Bolzano), materia che, per l'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale, riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Provincie della Regione. La censura fondata. Il maso chiuso, istituto che pu definirsi di diritto singolare, proprio di un dato territorio, ha per oggetto un'azienda agraria, di cui garantita la indivisibilit anche in sede ereditaria, Il).ediante l'assegnazione ad un unico assuntore, tenuto a condurla personalmente (arg. articolo 18 a, comma primo, legge citata). L'obbligo della conduzione personale da parte dell'assuntore sembrerebbe dover escludere ogni potenziale contrasto fra la disciplina del mso e quella sulle affittanze agricole. Tuttavia, poich la stessa legge sui masi chiusi, (t.u. 1962, .n. 8) in vari articoli (specialmente art. 33, comma terzo), prevede il differ~mento della emissione del decreto pretorile di assunzione, n pu essere esclusa l'esistenza di altri casi, per i quali la regola della conduzione diretta da parte dell'assuntore possa subire eccezioni; ovvio come debba ammettersi che, nel quadro dell'autonomia negoziale, che pur residua dalla disciplina, sostanzialmente pubblicistica, del maso, il fondo possa essere concesso anche 1in affitto, e che quindi le norme della legge impugnata possano venire ad incidere sulla speciale normativa dell'istituto. In tale previsione anche ovvio che le norme che regolano quell'istituto, di natura singolare e costituzionalmente garantite quanto alla materia e alla fonte, debbano avere la preminenza, e il contrasto di esse con le norme dell'anzidetta legge, per ci che quest impedisce o ostacola le finalit perseguite dalla legge speciale, sono illegittime sul piano costituzionale. Nell'ambito dello stesso motivo, relativo al contrasto fra le norme della legge impugnata con quelle di leggi emanate dalla Regione, rientra anche la censura che denunzia come illegittima la disposizione dell'articolo 13, comma primo, di quella legge, e secondo la quale, per l'esecuzione dei miglioramenti, possono essere concessi direttamente agli affittuari i contributi e le altre agevolazii'oni statali o regionali di cui alle leggi in vigore, purch risulti in qualsiasi modo il rapporto di affittanza. La Regione, che in materia ha numerose volte legiferato, conce dendo contributi anche ad affittuari (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, sino a quella 1 febbraio 1971, n. 2), lamenta che la legge statale ha inteso di dettarle disposizioni circa il destinatario dei contributi che RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO essa, in materia riservata, con i propri fondi, e nella pienezza perci della sua autonomia, ha inteso di concedere. La censura da ritenersi fondata, non potendosi disconoscere la logicit e l'aderenza ai principi del rilievo esposto dalla Regione. Nel quadro ancora del contrasto tra le norme della legge impugnata e quelle di leggii della Regione, rientra anche la censura che investe l'art. 23 di quella legge, secondo il quale le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla stessa legge e da ogni altra legge ,nazionale o regiona1e ., non sono valide. Le osservazioni che la Regione qui prospetta sono analoghe a quelle dedotte tin merito alla censura precedente. Poich per non dubbio che le leggi regionali da cui sorgono diritti che la legge statale vuole porre al riparo di rinunzie o transazioni, sono le leggi gi in vigore e risulta che, in materiia che tocchi comunque il tema dell'affittanza, la Regione non ha emanato che le norme sui masi chiusi e quelle sulle concessioni di contributi, le questioni proposte sull'art. 23 della legge statale vanno dichiarate assorbite. 4. -Col terzo ed ultimo ordine di censure, la Regione lamenta che la legge impugnata avrebbe omesso di riservarle compiti da ritenersi di sua spettanza. Ci sarebbe avvenuto sia a mezzo degli artt. 2, 11 e 14, mediante i quali la legge conferisce funzioni agli Ispettorati agrari provinciali, che, nel Trentino-Alto Adige, sono organi di esclusiva dipendenza della Regione, e sia mediante l'art. 6, che affida alla Commissione tecnica centrale per l'equo canone il compito di regolare le situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali, la legge risultasse inapplicabile. La Regione ricorrente ritiene che, avendo le decisioni relative incidenza sulle provincie del suo territorio, la competenza a determinare le tariffe localmente applicabili, debba spettare agli organi regionali. Le censure sono entrambe !infondate. Quanto ai compiti che la legge impugnata assegna direttamente agli organi, e quindi al personale dipendente, della Regione, senza utilizzare l'istituto della delega all'Ente, di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, non pu ritenersi la illegittimit di una normativa che lo disponga. Deve al contrario ammettersi che, nello ~pirito di una necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziiazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato, questo possa utilizzare direttamente, per funzioni minori, specie esecutive, gli uffici ed il personale di tutti gli enti autonomi, compresi quelli delle Regioni. Il principio, rilevabile dal sistema, trova autorevole conferma nell'art. 118, comma terzo, della Costituzione, laddove si dispone che la Regione esercita normalmente le . sue funzioni amministrative delegan PARTE I, sEiz. r, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 179 dole alle Provincie, ai Comuni o ad altr1i enti locali o anche (ed \quello che qui importa) avvalendosi dei loro uffici. E sarebbe assurdo ~itenere che quanto pu la Regione disporre nei confronti di enti pur forniti dl autonomia, come le Prov1incie e i Comuni, non possa lo Stato nei confronti di ess. Quanto, infine, all'ultima censura, che assegna quel certo compito in tema di tariffe di cui si gi detto, aUa Commissione cent1ral:e anzich agli organi regionali, dopo aver rilevato che, almeno sul piano costituzionale la censura scarsamente apprezzabile, pu concludersi che la competenza dell'organo centrale, e perci unitaria, trova razionale giustificazione nella unitariet dell'indirizzo che un problema di valutazioni e di tariffe presuppone perch queste possano risultare uniformi e quindi eque. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1972, n. 36 -Pres. Chiarelli - Rel. Verz -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Piemonte (n.c.). Regione -Regione Piemonte -Rendiconto finanziario per l'esercizio 1970 -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 125, 119; I. reg. 21 settembre 1971). costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 21 settembre 1971, di approvazione del rendiconto finanziario regionale per l'esercizio 1970, sia perch elusiva del controllo dello Stato, sia perch non segue la prescritta classificazione delle entrate e delle spese (1). (Omissis). -1. -La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato iil rendiconto dell'anno 1970, senza.avere prima sottoposto al controllo di legittimit della speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art. 125 della Costitu2lione per cui il controllo di legittimit sugli atti (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 ottobre 1971 e, cio, dopo che il Consiglio regionale aveva riapprovato, a maggioranza assoluta dei soi componenti, la legge sul rendiconto finanziario per l'anno 1970 deliberata nella seduta del 6 luglio 1971, gi rinviata al predetto Consiglio dal Governo, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 338). 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO amministrativi della Regione eser~itato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62., disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo. La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971, i quali, pur autorizzando la giunta re~ionale a deliberare, nelle more della costituzine della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa. Appare evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto. 2. -Risulta altres violato il principio stabilito dall'art. 119, primo comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresi disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla .. amministrazione del patrimonio e della contabilit generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale costituito dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli, categorie, ecc. La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di pre\"isione; ed per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli Il documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una siffatta classificazi'one, ma esaurentesi' in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 181 CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1'972, n. 37 -Pres. Chiarelli - Rel. Mortati -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Trentino Alto-Adige (avv. Guarino). Trentino-Alto Adige -Ordinamento degli uffici e del personale -De stinazione a paesi in via di sviluppo -Legge regionale relativa Illegittimit costituzionale. (St. Regione Ti:entino-Alto Adige, art. 4 n. 1; art. 5; Cost., artt. 97, 81). costituzionalmente illegittima, sia per esorbitanza dei limiti allo Statuto, sia per violazio-ne degli articoli 97 e 81 deUa Costituzione, la legge della Regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni a favore del personale della Regione e degli Enti locali che pre,sti servizio ne1i Paesi in via di sviluppo (1). (Omissis). 2. -Rilievo preminente, ed anzi pu dirsi assorbente gli altri motivi di impugnativa, riveste quello con cui si denuncia la violazione dell'art. 4 n. 1, in relazione con la prima parte del primo comma dello stesso articolo e con il precedente art. 1 dello Statuto regionale. Discende infatti da queste norme che la potest di disporre nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto (come del resto in ogni altra materia) incontra il suo limite naturale e non superabile nell'ambito territoriale della Regione, dovendo rimanere esclusa la disciplina di tutti quei rapporti e quelle prestazioni relative al per_ sonale medesimo destinato a svolgersi o ad effettuarsi al di l di tale ambito, a meno che essa non si colleghi alla esecuzione di accordi con a11Jre Regioni. L'esorbitanza dal limite di cui si parla risulta 1poi nella specie aggravata per il fatto che la destinazione del personale appare rivolta al perseguimento di fini e alla soddisfazione di esigenze non (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso notificato il 1 giugno 1971, mediante il quale il Presidente. del Consiglio dei Ministri aveva impugnato, in via principale, la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 13 novembre 1970 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, 1'11 maggio 1971, avente ad oggetto: Disposzioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo . Particolare importanza riveste l'affermazione secondo la quale, sostanzialmente, non pu la Regione esercitare la sua competenza nelle ipotesi in cui la relativa regolamentazione proietti -effetti al di fuori del territorio regionale. Per il campo dei rapporti internazionali di cooperazione con i Paesi del terzo mondo, v. la legge statale 28 marzo 1968 n. 380. 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riconducibili, n direttamente n indirettamente, a quelle proprie della Regione stessa. Infatti non appare contestabile che l'assistenza ai paesi in via di sviluppo rimanga estraneo nel modo pi assoluto ad ogni ingernza regionale, non solo per quanto riguarda la prdisposizione dei programmi, ma anche per tutto ci che attiene direttamente o indiret tamente alla loro esecuzione. Se affetta da invalidit la regolamentazione di un'attivit la quale, pur attenendo ai compiti della Regione, risulti tuttavia tale da indurre ripercussioni dannose su altre Regioni, o addirittura su tutto lo Stato, di invalidit assai pi grave deve ritenersi colpito l'atto che non gi solo in conseguenza degli effetti prodotti, ma per lo stesso oggetto cui si rivolge trascende la potest concessa all'Ente. Non sembra meritevole di. confutazione l'opinione della difesa della Regione secondo cui la norma impugnata corrisponde all'esigenza del rispetto del principio di eguaglianza che risulterebbe compromesso ove per i dipendenti regionali si praticasse un trattamento diverso da quello degli statali, essendo anche troppo ovvio che il principio di eguaglianza, per quanto si voglia estenderlo, non pu mai condurre ad assegnare ai primi compiti propri ed esclusivi dei secondi e quindi posizioni ad essi corrispondenti. 3. -Se pure il carattere, come si detto, assorbente del primo motivo dispenserebbe dal passare all'esame degli altri tuttavia un breve cenno sar sufficiente a mostrarne l'evidente fondatezza. Cos, in ordine alla eccepita violazione dell'art. 97, anche a volere ammettere l'esattezza dell'interpretazione dell'art. 1 della legge impugnata quale prospettata dalla difesa della Regione, non sostenuta tuttavia dalla dizione letterale del medesimo ,non appare contestabile che la messa fuori ruolo di dipendenti regionali, all'infuori di un tassativo limite numerico (stabilito invece, ed in misura assai limitata, dalla legge statale 28 marzo 1968, n. 380) non pu non riflettersi sulla funzionalit degli uffici regionali, se debba valere, come non pu contestarsi, l'imprescindibne presupposto che l'entit numerica dei ruoli regionali rimanga costantemente adeguato ad numero ed lla qualit delle attribuzioni degli uffici cui si rifer- scorro. N vale fare riferimento ad eventi che, nell'ordinaria vita della amministrazione, conducono a fare temporaneamente venir meno le prestazioni da parte di alcuni dei titolari degli uffici, perch essi hanno carattere eccezionale, e ai medesimi si fa fronte o con nuove assunzioni (come nel caso di dimissioni) o limitando nel tempo (con una durata massima notevolmente inferiore ai tre anni stabiliti con la legge impugnata) il periodo di assenza dall'ufficio consentita. Si pu aggiungere che proprio la presenza di non evitabili ipotesi di lontananza dal servizio di un certo numero di dipendenti rende intollerabile che se ne aggiungano altre del tutto arbitrarie. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 183 4. -Anche per quanto riguarda l'art. 3 della legge denunciata ap pare evidente, oltre che la violazione di cui al precedente n. 2 del limite dell'oggetto delle leggi regionali, quella dell'art. 5 dello Statuto per mancata osservanza dei princpi dell'ordinamento statale, che non tollerano la concessione nei riguardi di dipendenti da enti locali di congedi straordinari i quali conducono anche al collocamento fuori ruolo di coloro che ne beneficiano. N sembra da accogliere l'interpretazione che dell'articolo stesso d la difesa regionale nel senso che dal rinvio fatto dall'art. 3 ai precedenti artt. 1 e 2 non pu argomentarsi anche il collocamento fuori ruolo dei dipendenti degli enti locali destinati ai compiti di cui si tratta, essendo chiaro che per i collcati in congedo straordinario non pu sorgere n il problema della conservazione del posto, n quello delle prestazioni previdenziali, cui ha riguardo l'art. 2. 5. -Infine, il mancato rispetto dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione si deduce agevolmente dalla considerazione che il collocamento fuori ruolo del personale cui si riferisce la legge impugnata (a parte la stranezza della situazione in cui questo verrebbe a trovarsi, perch, mentre rimane privo dello stipendio della Regione, non potrebbe neppure pretenderlo dallo Stato e tanto meno dai Paesi in via di sviluppo, cui nessun rapporto li lega) abilita la Regione a coprire i posti resisi cos vacanti, con l'inevitabile maggior onere derivante dal ritorno in ruolo in soprannumero del personale predetto, una volta cessato l'incarico ad esso conferito. Ci sufficiente a far sorgere l'obbligo della previsione della copertura della maggiore spesa. Per quanto poi riguarda l'onere dei contributi per le prestazioni previdenziali e assistenziali a carico della Regione la stessa difesa di questa ad ammetterne il carattere certo ed attuale, quando fa riferimento ai risparmi possibili a realizzarsi in seguito ad una riorganizzazione dei servizi conseguenti ai provvedimenti da adottare: riorganizzazione che non risulta avvenuta. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 1 marzo 1972, n. 38 -Pres. Chiarelli - Rel. Mortati -Venditti (n.c.). Corte dei Conti -Giudizi in materia di pensioni -Riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere -Decadenza del ricorso Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 3; r.d. 12 luglip 1924, n. 1214, art. 64). costituzionalmente illegittimo, con rife1imento all'art. 3 Cast., l'art. 64 del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti (1.d. 12 luglio 1934, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 1214) che sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale pe1 chi avr proceduto alla riscossione della pensione o liquidazione provvisoria p1ima della scadenza del te1mine per ricorrere (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte Costituzionale con. ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dalla Corte dei Conti (Gazzetta Uff. 1 luglio 1970, n. 16~). La norma dichiarata incostituzionale (art. 64 t.u. apprnvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) era stata introdotta dalla legge 26 luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 70'3, con intendimenti cautelativi per lo Stato. Infatti la P.A., dato il sistema di rifusione rateale dell'indennit, nulla avrebbe potuto opporre in compensazione, se la pensione concessa in prosieguo fosse cessata poco tempo dopo. La preclusione processuale, operante in forza del citato art. 64, era gi stata rimossa dall'art. 4, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648 in relazione alle pensioni di guerra. Tale disposizione fu confermata dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313. CORTE COSTITUZIONALE, 1 marz 1972, n. 39 -Pres. Chiarelli - Rel. Benedetti -D'Amico (n.c.). Impiego pubblico -Personale statale non di ruolo -Limitazione del rapporto di impiego in caso di istruttoria -Illegittimit costitu zionale. (Cost. art. 3; d.l.C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, art. 3, primo comma). costituzionalmente iUegittimo per violazione del principio di eguaglianza l'art. 3, primo comma, del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto di impiego pe1 tre mesi,_ del personale statale non di ruolo, al compimento di un anno di servizio (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della corte con ordinanza emessa il 27 maggio 19>69 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI (Gazzetta Uff. 20 maggio 1970, n. 125). La norma dichiarata incostituzionale (art. 3 del decreto legislativo 1947, n. 207) poneva il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di ruolo di assentarsi dall'Ufficio per comprovati motivi di malattia, in ci diversificandosi, senza la presenza di elementi logici soggettivi che giustificasse-ro il differente trattamento; con la disciplina legislativa prevista per il personale di ruolo della P.A. statale (art. 37 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Analogie degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo 1947, n. 207, rispetto a quelle contenute negli artt. 2109 capoverso e 2243 codice civile, erano state poste in luce nell'ordinanza di rimessione; per rincostituzionalit delle ultime due disposizioni citate, v. Corte Cost. 17 febbraio 1969, n. 16 in questa Rassegna, 1969, I, 175 e Corte Cost. 1963, n. 66 in Foro it., 1963, I, 834. I I PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 185 CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 40 -Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli -Regione Lombardia (avv. Allorio, Benvenuti), Regione Veneto (avv. Benvenuti) Regione Abruzzo (avv. Tranquill-iLeali) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Regione -Regioni a statuto ordinario -Legge sulla costituzione e fun zionamento degli organi regionali -Illegittimit costituzionale Esclusione -Illegittimit costituzionale parziale. (Cost. art. 5, 117; 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127, 130, VIII disp. trans.; 1. 10 febbraio 1963, n. 62; 1. 23 dicembre 1970, n. 1084). Non sono fondate le censure di illegittimit costituzionale form,ulate agli articoli 6, 10, 11, 48, 49, 55, 59, 60, 61 e 62 della legge 10 febbmio 1953, n. 62 sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084; sono fondate; invece, le censu1e all'art. 58, secondo comma deUa legge limitatamente alle parole " nella misura e con le modalit da determinarsi nel regolamento", e dell'art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamentO economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle corrispondenti norme per il personale statale (1). (Omissis). -3. -Per quel che concerne le censure agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, che la legge n. 1084 del 1970 ha espressamente abrogato, disponendo altres, nel suo art. 1, che ne cessi immediatamente l'efficacia a tutti gli effetti , ormai venuta meno la ragione del contendere. Lo stesso vale per il secondo comma dell'art. 6, sostituito adesso dalla diversa formulazione di cui all'ultima parte del citato art. 1 della (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte dalla Regione della Lombardia con ricorso notificato il 27 agosto 1970; dalla Regione del Veneto con ricorso notificato il 31 agosto 1970, dalla Regione degli Abruzzi con ricorso noti'fcato il 2 ottobre 1970. Particolare importanza rivestiva il problema, ampiamente dibattuto in giudizio con soluzione favorevole per la tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, se fosse ammissibile una disciplina legislativa statale, relativa alla disciplina interna regionale o se, viceversa, l'art. 123 della Costituzione si riferisse, solo a determinate leggi statali (art. 119, I e IV co.; 122, I co.; 125 e 130 Costituzione). La Corte ha sostanzialmente ribadito il concetto che, cosi come per le Regioni a statuto speciale, anche per quelle a statuto ordinario le esigenze ed il rrispetto dell'unit fondamentale della Repubblica costituisce un dato costante. In giurisprudenza, sul punto, per riferimento v. Corte Cost. 8 luglio 1969, n. 120 in questa Rassegna 1969, I, 1, 805. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge anzidetta. E vale del pav1 m ordine alle questioni proposte nei confronti dell'art. 9 (relativo alla necessaria precedenza di apposite leggi statali di principio rispetto alla legislazione regionale) e dell'art. 46, n. 1, nonch, in conseguenza, del successivo art. 47 (disposizioni, queste, relative l controllo di merito sui bilanci regionali), essendo state dette norme tacitamente abrogate per effetto della nuova disciiplina dettata. negli artt. 17 e -rispettivamente -20 della legge n. 281 del 1970 (quest'ultimo avendo stabilito che la approvazione dei bilanci debba aver luogo nella forma della legge; il primo avendo soppresso l'esigenza di pr.evie leggi-cornice). A conclusioni analoghe si perviene altres, per quel che concerne le censure rivolte nei confronti degli artt. 14, 15, 16, 17 e da 19 a 39, compresi nei titoli III e IV della legge n. 62, ai quali l'art. 2. della legge n. 1084 ha attribuito valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli statuti delle singole Regioni . Non sembra dubbio, infatti, anche argomentando dai lavori p-arlamentari e dal richiamo nel corso di questi ripetutamente fatto all'art. 40 dell'originario disegno tl.i legge 10 dicmbre 1948 (dal quale deriva la legge de qua), che, con le riferite espressioni, si inteso delimitare la efficacia tempora1e delle disposizioni dei Titoli III e IV alla fase della prima attuazione dell'ordinamento regionale, disponendone la cessazione man mano che i singoli statuti avessero iniziato ad avere vigore. Anche per questa parte, dunque, come d'altronde hanno concordemente l'iconosciuto le difese delle Regioni, l'interesse di queste a ricorrere contro la legge del 1953 venuto meno: fermo restando che, qualora avesse a sorgere, con riferimento ad attivit da esse frattanto esplicata prima dell'entrata in vigore dei rispettivi statuti, questione di legittimit costituzionale di taluna fra dette disposizioni, questa Corte -in conformit dei criteri costantemente affermati nella sua giurisprudenza quanto ai rapporti tra abrogazione e illegittimit costituzionale -potr.ebbe pur sempre esserne investita in via incidentale. 4. -Nel merito, i ricorsi contestano pregiudizialmente la stessa ammissibilit di una disciplina legislativa, sia pur di principio, sulla organizzazione inte,rna delle Regioni, affermando che l'art. 123 Cost., nel prescrivere che gli statuti debbano essere in armonia ., oltre che con la Costituzione, con le leggi della Repubblica , si riferirebbe a quelle sole leggi ordinarie stata1i di cui fanno espressa riserva gli articoli 119, commi primo e quarto, 122, comma primo, 125 e 130 della 1 Costituzione. Ma la tesi non merita accoglimento. L'espressione in armonia ., usata nell'art. 123, tale, infatti, da ricomprendere cos le ipotesi in cui gli statuti sono strettamente subordinati alle norme dettate nel Titolo V della Costituzione, e perci anche a quelle poste dalle leggi ord PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 187 narie ivi espressamente richiamate, come pure, ed a maggior ragione, le ipotesi in cui gli statuti medesimi sono tenuti, in senso pi latd; a conformarsi ai principi della disciplina, di grado costituzionale e di grado legislativo, di materie connesse con l'organizzazione interna della Regione. Proprio in quest'ultima accezione, anzi, la formula in armonia entrata nell'uso legislativo a livello costituzionale, per designare il limite derivante alla legisla2iione regionale dai pr~cipi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 3 Statuto della Regione della Sardegna, art. 2 Statuto della Regione della Valle d'Aosta, art. 4 Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia), ed anche, pi recentemente, dai principi della legisla2iione statale sulle singole materie di competenza regionale bipartita (cos, l'art. 5 Statuto del Friuli-Venezia Giulia). Deve dirsi, pertanto, che non contrastano con l'art. 123 le disposizioni della legge n. 62 che siano specificative ed applicative dei principi costituzionali o che rendano espliciti i>rincipi fondamentali della legislazione statale, suscettibili di incidere, gli uni come gli altri, sul contenuto degli Statuti. 5. -Passando ora ad esaminare le singole censure contenute nei ricorsi, prive di fondamento si rivelano, anzitutto, quelle proposte in ordine al primo e al terzo comma dell'art. 6. Per quel che riguarda iil primo comma, da osservare che l'art. 123 Cost. si limita a prescrivere che gli statuti deliberati dai consigli regionali siano successivamente approvati con legge dello Stato, senza nulla disporre quanto alle forme e ai modi della loro trasmissione al Parlamento. Ci stante, nessun contrasto con l'art. 123 configurabile, per avere la legge -entro l'ampio .margine di discrezionalit ad essa lasciato dalla norma costituzionale -stabilito che la trasmissione avvenga attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, al quale spetta di regola la rappresentanza unitaria dello Stato-persona nei rapporti con le Regioni (sent. n. 13 del 1960), ed al quale d'altronde fatto preciso obbligo di presentare gli statuti al Parlamento entro quindici giorni. AlFobbligo delle Regioni di avere uno statuto (chiaramente risultante dal primo comma dell'art. 123), ed uno statuto che abbia ricevuto l'approvazione parlamentare nella forma della legge, corrisponde, cosi, logicamente l'obbligo dello stesso Presidente del Consiglio di esercitare entro breve termine la relativa iniziativa. N tale procedimento si pone in contrasto, Come si assume nei ricorsi, con l'art. 121 della Costituzione, che riconosce ai consigli regionali la facolt di fare proposte di legge alle Camere , poich quest'ultima disposizione costituzionale opera sopra un piano diverso da quello su cui va collocato l'art. 6 della legge impugnata: la norma costituzionale, infatti, prevede una semplice facolt, mentre l'art. 6 della 188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , legge, traendo le logiche conseguenze dall'art. 123 Cost., impone alle Regioni l'obbligo di presentare i loro statuti, cosi richiedendone la neces saria approvazione, nonch -come gi detto -l'ulteriore conseguen ziale obbligo del Presidente del Consiglio di investire il Parlamento del controllo su quanto in essi disposto. Anche iil terzo comma norma sul procedimento, dettata per la ipotesi di rifiuto di approvazione. Che questo sia comunicato per il tramite del Presidente del Consiglio, semplice corollario del sistema adottato dal primo comma, del quale si ora discorso; che, in detta ipotesi, la Regione sia obbligata a deliberare un nuovo statuto, discende a sua volta dall'art. 123 Cost., prescrivente, come pure si rammentato, che ogni regione debba avere un suo statuto, approvato dal Parlamento. Tale essendo l'oggetto della disposizione del terzo comma dell'art. 6, deve concludersi che essa non vieta che le Regioni interessate possano eventu-almente esperire i rimedFioro spettanti, in forza di altre norme a tutela della propria potest di autorganizzazione. Cosi rettamente inter pretata, la disposizione stessa non lesiva dell'autonomia statutaria delle Regioni. 6. -Neppure contrasta con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale la disposizione dell'art. 10, ai sensi della quale, nel caso di mutamento di principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 Cost., sono abrogate le norme regionali di dettaglio divenute incompatibili con i nuovi pri.ncipi. Lo ha, d'altronde, esplicitamente ammesso, nella discussione orale, la difesa della Regione del Veneto, con la: sola riserva che l'effetto abrogativo sia differito (col!le si pu desumere dal contesto dei due commi di cui si compone l'art. 10) al decorso di novanta giorni senza che la Regione abbia provveduto ad apportare alle proprie leggi le necessarie modificazioni, conseguenti al mutamento dei principi. Infatti, dal momento che per l'art. 117 Cost. le leggi regionali incontrano il limite dei principi delle leggi statali, perfettamente logico che non possano seguitare validamente ad avere vigore quando vengano a contrastare -con principi della le~islazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel sistema. perci che il secondo comma dell'art. 10 impone alle Regioni di adeguare le loro leggi alla nuova situazione determinatasi nel diritto positivo, entro novanta giorni. L'art. 10 viene tuttavia censurato sotto il profilo che, stante la separazione di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, non sarebbe configurabile che il sopravvenire di nuovi principi delle leggi statali produca un effetto abrogativo di norme legislative regionali: l'art. 10 avrebbe, invece, potuto prevedere -si sostiene -la invalidazione successiva di queste ultime. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 189 Ma siffatta Censura muove da premesse che non possono essere accolte. Tra la competenza legislativa dello Stato e quella delle Regioni sulle materie elencate nell'art. 117 non c' netta separazione di materie: sulla stessa-materia, al contrario, dev-0no concorrere la legge statale e la legge regionale, l'una ponendo (e potendo successivamente modificare) i principi fondamentali, all'altra essendo riservato porre le norme ulteriori. E perci, in conseguenza del subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi (espressi od impliciti che siano), bene pu verificarsi l'abrogazione di precedenti norme regionali ove ricorrano in concreto gli estremi richiesti dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, per aversi abrogazione. Cd non toglie che quando n .contrasto tra principi di fonte statale e norme regionali anteriori non si configuri in termini di vera e propria incompatibilit, tale da dar lu-0go ad abrogazione, possa proporsi una questione di legittimit Costituzionale delle norme regionali diventate difformi dai nuovi principi, essendo la legislazione regi:onale costituZJionalmente subordinata al rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali. 7. -Sono censurate anche le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 11, assumendosi che dettano una disciplina eccessivamente analitica, invadendo cos l'autonomia statutaria delle Regiioni. Anche queste censure non sono fondate, perch le disposizioni mpugnate si limitano a fare applicazione del principio generale che la formula di promulgazione delle leggi sia ricapitolativa del procedimento (inteso 1in senso largo) della loro :formazione. E tali sono, appunto, le formule previste dalle disposizioni di cui questione, come facilmente risulta raffrontandone il contenuto con l'art. 127 della Costituzione. 8. -Altre censure hanno ad oggetto disposizioni contenute nel Capo II e nel Capo III del Titolo V della legge n. 62, relativi -riispettivamente -ai controlli dello Stato sugli atti ammini:strativi delle Regioni ed ai controlli regionali sugli atti degli enti locali minori (Provincie, Co!Jluni e loro consorzi). Iniziando dal Capo II, da premettere che, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 12<5 Cost., la legge impug~ata poteva validamente disporre anche dettando norme particolari e di dettaglio, la materia essendo riservata alla competenza legislativa dello Stato. Risulta palese, .pertanto, la infondatezza delle censure agli artt. 48 e 49, perch, contrriamente a quanto affermato dalle Regioni ricorrenti, la prefissione del quorum della maggioranza assoluta affinch le delibe:i;azi:oni amministrative regfonali divengano.esecutive dopo essere rinviate dalla commissione di controllo (art. 48), ovvero affinch siano immediatamente seeguibili per ragioni di urgenza (art. 49), integra senza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 190 dubbio un aspetto della disciplina dei controlli. Nel primo caso, infatti, la legge determina a quali condizioni il controllo Sospensivo di merito sia superabile; nel secondo caso, precisa i termini e le modalit dell'esercizio del controllo di legittimit sulle "deliberazioni dichiarate urgenti. 9. -Per quel che riguarda poi le disposizioni del Capo III, disciplinanti i controILi sugli enti locali minori, da rammentare anzitutto che l'art. 130 Cost., nel suo primo comma, riserva testualmente,.. alla Tegge dello Stato di regolare il modo di composizione dei comitati regionali chiamati ad esercitarli: infatti, la locuz!ione iegge de1la Repubblica ., ivi adoperata, sta certamente a significare legge dello Stato ., analogamente a quanto si riscontra abitualmente nelle altre disposizioni comprese entro il 'Ilitolo V della Parte seconda della Costituzione (cos, ad esempio, nell'art. 117, ultimo comma; nell'art. 118, primo comma, nell'art. 119, commi primo ed ultimo, ecc,). Deve altres osservarsi, in sec;ondo luogo, che -nonostante qualche perplessit cui potrebbe dar luogo la dizione letterale dell'art. 13() confrontata con quella dell'art. 125 -l'intera materia dei controlli sugli enti locali non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali. Non materia statutaria, perch manifestamente non rien1 'i trante nella organizzazione interna delle Regioni ; ma nemmeno i prevista tra le potest legislative elencate nell'art. 117 o comunque inf. i: clusa nell'una o nell'altra di esse; E poich nel sistema costituzional'> I ~ mente adottato non si danno competenze legislative regionali che non f f siano tassativamente stabilite in Costituzione od in altra legge costituzionale, non ipotizzabile una attvibuzione di potest normativa operata mplicitai;nente dall'art. 130, nel conferire ad un organo della Regione le I \ funzioni di controllo sugli atti degli enti locali. Queste due premesse sono sufficienti a dimostrare la non fonda tezza anche delle questioni sollevate (peraltro, in termini generici) nei ! confronti,degli artt. 55, 59, 60, 61 e 62 della legge n. 62.. Pu soggiungersi, ad abbondanza e con particolare riferimento alle I argomentazioni sviluppate oralmente nella pubblica udienza, che l'art. 55, disciplinando il modo di elezione da parte dei consigli regfonaU degli I esperti. destinati a far parte dei comitati di controllo, incide sopra un oggetto indubbiamente attinente alla composizione dell'organo. A sua volta, l'art. 62, prescrivente che il controllo sugli atti degli enti locali I adottati nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni spetti alla Commissione di controllo di cui all'art. 41, appare, oltre tutto, perfetta l! mente logico, dal momento che dette funzioni non cessano di essere imputabili alle Regioni per la circostanza che l'esercizio ne sia stato ! delegato ad altro ente (lo stesso art. 62,. d'altronde, nel secondo e nel terzo comma, non manca di dettare norme a tutela dell'interesse delle PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 191 Amministrazioni regiionali deleganti al corretto esercizio delle attivit delegate). Considerazione a parte merita l'art. 58, secondo comma, che viene censurato, sia laddove dispone che agli esperti, membri dei comitati di controllo, sia attribuita una indennit per ogni giorno di seduta, sia laddove prescrive che le modalit di tale indennit siano determinate nel regolamento . La prima censura non fondata, poich la norma non fa che escludere, in appUca:filone de,l principio di buona amministrazione, che tra le Regioni e gli esperti membri dei comitati di controllo possa comunque costituirsi, .anche indirettamente, un rapporto di tipo impiegatizio, che -tra l'altro -potrebbe lederne l'indipendenza nell'esplicazione delle loro mansioni. invece fondata l'altra censura, perch -anche a prescindere dall'ambiguit. del rinvio ad un regolamento non meglio p'l'.'ecisato -1a legge statale non pu validamente. prestabilire quale sia lo strumento idoneo e legittimo: per la determinazione, da parte delle Regioni, della misura e delle modalit dell'indennit giornaliera in parola. 10. -Un ultimo gruppo di censure si l'ivolge agli artt. 65 e 67. L'art. 65, facendo obbligo alle Regioni di provvedere a1l'organizzazione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato, contrasterebbe, in particolare, con il par. VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il quale, ponendo la medesima regola, fa salvi tuttavia i casi di necessit. Peraltro, come stato concordemente riconosciuto dalla difesa dello Stato e dalle difese delle Regioni, tale questione pu ritenersi superata interpretando l'art. 65 della legge in senso restrittivo come norma temporanea unicamente rivolta a disciplinare la fase del primo impiant degli uffici r~gionali, esaurita. la quale trova diretta applicazione l'ultimo comma del menzionato par. VIII. A sua volta, l'art. 67 censurato, cos nella parte in cui prescrive che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbano uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale, come pure nella parte terminale, in cui vieta alle Regioni di disporre un trattamento economico pi favorevole di quello spettante al personale statale. Quest'ultima censura non fondata. La materia dello stato giuridico ed economico del personale regfonale rientra in quella de1la organizzazione degli uffici, che l'art. 117, primo alinea, Cost. attribuisce alla potest legislativa delle Regioni, entro il limite (oltre che del rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni nonch degli obblighi internazionali delo Stato), dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Bene pertanto la legge n. 62 del 1953 poteva porre il principio test r>iferito senza invadere la competenza legisla 192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiva regionale; n, d'altro canto, detto principio contrasta con altre norme costituzionali, ch anzi appare pienamente rispondente a quei canoni di buona amministral!'lione che l'art. 97 Cost. vuole siano generalmente osservati nell'organizzazione dei pubblici uffici. invece fondata la questione concernente la prima parte dell'articolo 67, perch, ove la l~ge regionale dovesse uniformarsi alle norme (anzich ai principi) di fonte statale, verrebbe ad assumere inammissi /bilmente contenuto meramente integrativo. D'altro lato, ove la disposizione in oggetto fosse da interpretare come se avesse riferimento ai principi, sarebbe pleonastica, poich il limite dei pl"incipi della legislazione statale sul pubblico impiego gi deriva dalla prima parte del ricordato art. 117 Cost. ed pertanto fuori dubbio che a tali principi dovranno conformarsi le leggi regionali in materia. -(Omissis). .,.., CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 41 -Pres. Chiarelli - Rel. Fragali-Mezzasalma (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Procedimento civile -Imposte sugli atti giudiziari:-Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 2, 3, 24; c.p.c. disp. att. art. 38). Non fondata la questione di legititmit costituzionale dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile sui depositi giudiziari in valori bollati e in denaro, per lo svolgmento del procedimento e le spese di cancelleria (1). (Omissis). -n giudice a quo ripropone, con riferimento ad una diversa disposizione, questioni gi decise. Fin dalla sua sentenza 13 marzo 1964, n. 30, la Corte ebbe a respingere la tesi secondo cui l'interesse generale all'esercizio della funzione giudiziaria crea la necessit del suo svolgimento senza oneri :liiscali per le parti; e nella successiva sentenza 15 giugno 1967, n. 93, (1) La questione era stata portata all'.esame della Corte dal giudice conciliatore di Mortana con ordinanze emei;se il 9 maggio 1969 (Gazz. Uff. n. 51 del 4 marzo 1970). Per le sentenze citate nel testo vedi in questa Rassegna 1967, I, 1, 516 e 1964, I, 1, 442. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 193 , ha pure negato che quell'interesse imponga di liberare ;te parti dall'onere di anticipazione delle spese. Non v' dubbio che la giustizia l'estrinsecazione di una funzione fonQ.amentale dello Stato; ma ci non porta a ravvisare nella Costitu ZJione l'esistenza di una garanzia di gratuit nella protezione giudiz.iaria civile o penale. La Corte deve ribadire che il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, con 'il fare obbligo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi in giudizio, muove ovviamente dal pre supposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi esercitata un'attivit di giustizia. Di ci deve tenersi conto quando si sostiene che la funzione giudiziaria deve essere a carico (esclusivo dello Stato; cosicch le. leggi ordinarie, quando gravano di oneri patrimoniali coloro che agiscono o resistono nel processo, non ledono norme della Costituzione. Il giudice a quo ritiene che il principio della gratuit della fun zione giudiziaria implicito nell'ordinamento costituzionale; ma non pu esistere tale principio se l'ordinamento stesso contiene l'altra regola che garantisce ai non abbienti i mezzi per la difesa giudiziaria, e che quindi permette di sollevare dalla sp_esa processuale soltanto alcuni di coloro che richiedono ila protezione del giudice, non tutti. Contraria mente perci a quanto afferma l'ordinanza, gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la libert e l'eguaglianza dei cittadini; queglii ostacoli che l'art. 3 della Costituzione vuole che si eliminano. Impedimenti del genere non esistono nel processo, perch l'ordinamento appresta il rii:me dio del gratuito patrocinio ai non abbienti; i quali, com' noto, non sono i poveri, ma coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo. Possono anche muoversi critiche al funzionamento di tale rimedio; ma il modo di attuazione di una norma o di un gruppo di norme non d-i. per s indice di un contrasto con la Costituzione (v. a tal riguardo la predetta sentenza 15 giugno 1967, n. 93). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 3 marzo 1972, n. 42 -Pres. Chiarelli - Rel. Mortati -Serra (n.c.). Reato -Reati e pene -Violazione degli obblighi di assistenza familiare Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 2, 3, 13, 16, 25, 29; c.p. art. 570). Non fondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 570 codice penale sul delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, con riferimento al principio di eguaglianza e di legalit in materia 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO penale, nonch alla libert di circolazione ed alla tutela dell'unit della famiglia (1). (Omissis). -3. -Le nuove deduzioni che l'ordinanza del pretore di Rogliano pone a fondamento della richiesta di riesame della sentenza di questa Corte n. 107 del 1964, che aveva ritenuto l'infondatezza della eccepita viol112:1ione degli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, piuttosto che contrastare con la soluzione allora data alla questione, in certo modo ne confermano la ei?attezza. Si era allora ritenuto che all'insor~enza del reato ex art. 570 c.p. non sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo ie trasferite alla competenza delle. Provincie, le sole leggi regionali gi in vigore il 20 gennaio 1971, tra le quali indubbiamente non pu rientrare l'atto regionale impugnato. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito. -(Omissis). I CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 45 -Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni -Miglionico (avv. Pucillo). Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via in cidentale -Istruttoria attribuita al giudice di appello -Questione proposta dal giudice dell'esec;uzione -Inammissibilit. (Cost. art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.c. art. 373). inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 373 codice procedura civile, sulla sospensione della sentenza di appello, promossa dal giudice delL'esecuzione (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 47 -Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio -Tufi (avv. D'Abbiero) Fabbri (avv. Adami). Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via in- Jil cidentale -Orario di lavoro degli impiegati statali di Roma -Inap :ll plicabilit delle norme denunciate -Inammissibilit della que- stione. (Cost. art. 134; I. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, art. 4, d.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3, art. 14). inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimitd costituzionale delL'art. 4 d.P.R. 11gennaio1956, n. 17 e delL'art. 14 d.P.R. . . . ..-.... ' ...................-. . .......-.......-... .........-...-.-.-..-.-....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.....- .-.-.-... -. .. -.--.--.-.-.--.-. ............................. ~:.......................:... --.... . ... . . ~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 205 10 gennaio 1957, n. 3, che, nelle controversie sottoposte al suo esame, il giudice a quo, non tenuto ad applicare (2). (1-2) La prima questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 30 gennaio 1971 dal pretore di Rodi Garganico (Gazz. Uff. n. 119 del 12 maggio 1971); la seconda con due ordinanze emesse il 30 gennaio 1971 dal Col).siglio di Stato in sede giurisdizionale, sez..IV, (Gazz. Uff. n. 184 del 21 luglio 1971). Per la fissazione, con decorrenza dal 18 settembre 1939, dell'orario degli uffici statali e degli altri enti pubblici nella capitale, comunque soggetti a vigilanza dello Stato, v. decreto 17 settembre 1939 del Capo del Governo e, precedentemente, il r.d.l. 30 ottobre 1935 n. 1886 convertito nella legge 30 dicembre 1935 n. 3520. Per riferimenti all'art. 385 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, v. Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 1963, h. 251 in Foro it. rep. 1963 voce Impiegato dello Stato, n. 82 e Corte cost. 3 luglio 1967 n. 80 in Foro it. 1967, I, 1952 con nota di A.NDROOLI e in questa Rassegna 1967, I, 1, 509 con nota di CH1cco. CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 46 -Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi -Donati (avv. Bussi). Pensioni -Pensioni ai sanitari -Esclusione degli orfani maggiorenni rispetto alle orfane -Illegittimit costituzionale. (Cost. art. 3; I. 26 luglio 1965, n. 1965, art. 27). fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, nella parte in cui esclude gli organi maggiorenni dal trattamento ivi previsto a favore delle orfane (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale con ordinanza emessa il 23 giugno 1970 dalla Corte dei Conti, sez. III, pensioni civili (Gazz. Uff. n. 74 del 24 marzo 1971). Per la precedente dichiarazione di incostituzionalit di altra parte della stessa norma (trattamento di quiescenza limitato alle orfane solo se nubili o vedove) v. Corte Cost. 22 giugno 1971 n. 135, in questa Rassegna 1971, I, 1, 955). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 723 -Pres. Pece - Rel. Aliotta -P.M. Di Majo (conf.) -Amministrazione della Difesa (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Meloni (avv. Ozzo). Competenza e giurisdizione -Attivit discrezionale della p. A. -Distinzione tra inesistenza e scorretto. uso del potere -Effetti sulla giurisdizione -Fattispecie in materia di espropriazione per p. u. (C.p.c., art. 37; l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 26). In materia di attivit disc1ezionale della p.A. l'affievolimento del diritto soggettivo del privato, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere stesso sotto ~ il profilo soggettivo ed oggettivo e cio non soltanto per quanto attiene alla appartenenza del pote1e ma anche per quanto attiene ai presupposti J ed agli elementi che lo delimitano, contemplati in norme di relazione J quali queile che lo prevedono (soggetto pubblico, cui stato conferito, 'l.; I ~ oggetto, destinatari su cui o a favore dei quali deve essere esercitato), prescindendo, invece, dalle condizioni che attengono soltanto alle modalit, sia formali sia sostanziali, relative al concreto esercizio del potere stesso, onde non si verifica affievoiimento del diritto soggettivo soltanto I quando v.i sia carenza di potere discrezionale per essere stato questo l esercitato al_ di fuori deil'ambito sopra precisatO>: pertanto in materia i I di espropriazione per pubblico interesse, costituendo l'esistenza della dichiarazione di pubblica utilit un presupposto dell'esercizio del potere, l a tutela del diritto di propriet, la inesistenza di fatto o giuridica di tale dichiarazione pu, essere dedotta dinanzi al Giudice ordinario al fine di far valere la conseguente illegittimit del decreto di espropriazione I e di conseguire il risarcimento del danno, mentre, se detta dichiarazione ! esiste, la eventuale illegittimit (per incompetenza relativa, violazione di I legge o eccesso di potere) deve essere fatta valere davanti al giudice I ' !I I amministrativo (1). I (1) Principio ormai consolidato: i precedenti generici e specifici sono richiamati anche nella sentenza di cui si tratta. L'applicazione fattane nell Ispecie con l'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto per l'AmJ ' ministrazione appare particolarmente interessante in r.elazione alla rilevanza delle questioni trattate, che vanno al di l del caso considerato. Si pubblicano, quindi, integralmente i motivi della decisione. \ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 207 (Omissis). -Va preliminarmente ordinata la riunione dei due ricousi, quello principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Ci premesso si rileva che con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente Amministrazione sostiene: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non sussisteva nella specie la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda principale, proposta dai Meloni, diretta a sentire dichiarare l'illegittimit del}.'espropriazione per assunta inesistenza della dichiarazione di pubblica utilit, dedotta sotto il profilo che questa non poteva ritenersi implicita nel decreto di approvazione del progetto dei lavori, emesso dal Ministero dell'areonautica, dovendo essere invece emessa, come prescritto per legge, con decreto reale; precisa l'Amministrazione che il dedotto vizio, trattandosi di incompetenza relativa e non assoluta, determinerebbe soltanto se mai un'eventuale illegittimit del procedimento, che doveva esser fatta valere dinanzi al giudice amministrativo; b) che, d'altra parte, sussisteva del pari difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della conseguenzile domanda di restituzione degli immobili espropriati, in quanto ci importava non una semplice disapplicazione ma addirittura revoca degli atti amministrativi con i quali era stata disposta l'espropriazione. Il motivo fondato. Occorre in proposito premettere che in materia di attivit discrezionale della pubblica Amministrazione, nel cui ambito rientra evidentemente sia la dichiarazione di pubblica utilit sia il successivo provvedimento di espropriazione, dovendo i relativi poteri essere esercitati nell'ambito previsto dall'ordinamento, l'affievolimento del diritto soggettivo del privato in interesse legittimo, che porta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, presuppone l'esistenza astratta del potere stesso sotto il profi~.o soggettivo ed oggettivo, e cio non soltanto per quanto attiene alla appartenza del potere, anche ai presupposti ed elementi che lo delimitano, contemplati in norme di relazione, quali quelle che lo prevedono (soggetto pubblio cui stato conferito, oggetto, destinatari su cui o a favore dei quali deve essere esercitato); si prescinde invece dalle condizioni che attengono soltanto alle modalit, sia formali che sostanziali, relativ~ al concreto esercizi.o del potere stesso (in tale senso Sez. Un. 6 aprile 1970, n. 926, 26 marzo 1970, n. 822, 24 ottobre 1968, n. 3457, 2 luglio 1965, n. 1375 e 15 ottobre 1963, n. 2768); pertanto non si verifica affievolimento del diritto soggettivo quando vi sia carenza di potere discrezionale, per. essere stato questo esercitato al di fuori dell'ambito sopra precisato. In riferimento all'indicato principio, per quanto pi particolarmente si riferisce alla materia della espropriazione per pubblico interesse, va rilevato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenze 22 luglio 1960, n. 2087 e 6 giugno 1960, 208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 1479), l'esistenza della legale dichiarazione di pubbUca utilit costi@ tuisce un presupposto dell'esercizio del potere previsto nell'art. 834 e.e. ;:: a tutela del diritto di propriet, onde la inesistenza, di fatto o giuridica, di tale dichiarazione, pu essere dedotta dinanzi al giudice ordinario per J far valere la conseguente illegittimit del decreto di espropriazione al fine di conseguire il relativo risarcimento del danno; invece se la dichia ili razione di pubblica utilit esiste, ma illegittima (per incompetenza rela tiva, violazione di legge, o eccesso di potere), essendosi tuttavia verificata, dataila sua esistenza, la sua funzione di tutela del diritto, ma essendosi violato soltanto un limite previsto 'per la tutela dell'interesse pubblico, e dell'interesse legittimo, l'illegittimit deve essere fatta valere davanti I al giudice amministratore. In base a tale criterio, per quanto si riferisce al profilato difetto I di giurisdizione di cui alla parte sub a) del motivo, tutta la questione si incentra sul punto se il denunziato vizio, dal quale sarebbe affetto il detto provvedimento del Ministro dell'aeronautica, contenente una dichiarazione implicita di pubblica utilit, attenga ad una incompetenza assoluta o soltanto relat~va. Infatti nel primo caso l'accertata sussistenza del vizio stesso importerebbe come necessaria conseguenza che la dichiarazione di pubblica utilit dovrebbe ritenersi inesistente, venendo quindi meno la possibilit di esercizio del potere di espropriazione, per cui sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario; mentre nel secondo caso, determinandosi una semplice illegittimit che incide sul procedimento diretto alla emanazione del provvedimento di espropriazione, sussisterebbe invece la giurisdizione del giudice amministrativo. Orbene, come noto, in base al criterio distintivo accolto nella prevalente dottrina e nella giurisprudenza, per quanto attiene ai provvedimenti emessi dalle Amministrazioni dello Stato si ha incompetenza assoluta quando l'atto emanato da un organo appartenente ad un ramo della pubblicazione Amministrazione del tutto diverso da quello che avrebbe dovuto emanarlo, sicch l'atto esula evidentemente dalla sfera attribuzioni che sono proprie dell'organo .che lo ha emanato si verifica invece il vizio meno grave della incompetenza relativa se questo attiene alla distribuzione della competenza nell'ambito dello stesso ramo della Amministrazione o di una stessa attivit. In base a tale criterio, esaminando la questione in relazione alle norme che disciplinano la dichiarazione di pubblica utilit in materia di espropriaz'ione per esigenze di natura militare, si rileva che la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni, esclusi i casi in cui la dichiarazione esplicita di pubblica utilit deve essere fatta per legge (art. 9), distribuisce in via generale la relativa competenza per tutte le opere pubbliche, rispettivamente tra il Ministro dei lavori pubblici ed il prefetto (art. 10); nei casi non contemplati nelle indicate disposizioni stabilisce poi che la dichiarazione di pubblica utilit deve essere fatta con decreto reale (su proposta, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 209 per le fortifica_zioni e ie opere militari, del Ministro della guerra e della Marina (art. Il) e negli altri casi del Ministro dei lavori pubblici. Senonch il d.l. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche, parzialmente inriovando a tale disciplina, al fine di rendere pi celere in alcuni casi il procedimento di espropriazione, prevede la dichiarazione implicit di pubblica utilit per tutte le opere autorizzate per legge (art. 30) e per le opere non autorizzate per legge da eseguirsi dalfo Stato, direttamente o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere gi riconosciute di pubblica utilit e preesistenti, stabilendo testualmente ch in siffatte ipotesi l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilit . Per quanto pi particolarmente nella specie interessa si precisa nell'art. 2 comma 7 che i progetti di tutte le opere a carico delle amministrazioni della guerra e della, marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le amministrazioni medesime. Successivamente l'art. 3 del r.d. 30 settembre 1929, n. 1718 estese l'applicazione delle norme contenute negli articoli 11, 21, 30 e 35 del citato d.l. del 1923 anche alle opere destinate direttamente al servizio aeronautico e per i lavori accessori e l'efficacia di tale disposizione fu successivamente prorogata (d.l. 18 ottobre 1934, n. 1857 e 23 dicembre 1937, n. 2.257) fino all'epoca di. emanazie>_ne dei provvedimenti relativi all'espropriazione in questione. Orbene l'insieme delle surriportate disposizioni, delle quali alcune, e particolarmente quelle contenute nell'art. 30 del r.d. n. 422 del 1923, in materia di dichiarazione implicita di pubblica utilit, nonch l'art. 3 del d.l. n. 1718 del 1929 e successive proroghe, nel prevedere per determinate opere di carattere militare 'la dichiarazione implicita di pubblica utilit, da emettersi con decreto del Ministro della guerra o della marina, (ai quali ora subentrato il Ministro della difesa), muovono, come si visto, alla precedente disciplina contenuta, per la esecuzione delle opere militari, nella legge n. 2359 del 1965.Il che importa che il potere di emettere la dichiarazione di pubblica utilit non esulava evidentemente dalla sfera di competenza all'epoca attribuita al Ministro dell'Aeronautica, al quale era indubbiamente devoluta l:approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere militari, tanto pi in materia di espropriazioni per le quali, come nella specie, non era prevista l'esecuzione di lavori e si trattava quindi soltanto di apprezzare l'idoneit dei beni da espropriare dell'uso pubblico cui dovevano essere destinati. Ne consegue che il problema che sorge in ordine alla legittimit dei provvedimenti in questione, per quanto attiene alla dichiarazione di pubblica utilit per assunto difetto di competenza da parte del Ministro dell'aeronautica ad emetterla, non solleva una questione di incompetenza assoluta, ma soltanto di incompetenza relativa, che, investendo la legittimit di un provvedimento amministrativo di natura eminen RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO temente discrezionale, esula -per quanto si premesso -da1la giurisdizione del giudice ordinario, rientrando nella cosiddetta competenza generale di legittimit del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 10:3 della Costituzione e 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054. N la giurisdizione del giudice ordinario pu ritenersi sssistente sotto il profilo indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale, come si detto, la deqotta illegittimit della dichiarazione di pubblica utilit era basata sulla mancata indicazione, nel decreto di approvazione del progetto, del termine di esecuzione dei lavori, in quanto la disposizione di cui all'art. 74 della n. 2359 del 1865 non evidentemente applicabile nella specie, in cui non era .prevista l'esecuzione di lavori, dato che i beni da espropriare erano destinati ad essere adibiti, nello stato in cui si trovavano, a caserma con annessi autorimessa e magazzino per materiale aeronautico. N infine.Ja giurisdizione del giudice ordinario pu ritenersi sussistente sotto il profilo indicato per la prima volta nel giudizio di cassazione e cio per l'assunta mancata designazione, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 2359 del 1865, nel decreto di approvazione del progetto, dei beni da espropriare, trattandosi di questione nuova e come tale inammissibile in questa sede, che non pu quindi incidere sulla giurisdizione. Dall'accertato difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda principale proposta dai germani Meloni consegue l'improponibilit delle domande conseguenziali di restituzione dei beni espropriati e di risarcimento di danni cui si riferisce la censura sub b) del motivo in esame. Dette domande presuppongono l'avvenuto annullamento del provvedimento di espropriazione da parte del Consiglio di Stato, posto che detto annullamento che avrebbe l'effetto di far risorgere il diritto soggettivo di propriet del privato, gi affievolito ad interesse legittimo a seguito dell'emanazione del provvedimento abla- torio. Pertanto, in accoglimento del primo motivo va cassata l'impugnata sentenza, dichiarandosi la giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere delle questioni sopraindicate. Si rende peraltro necessario il rinvio al giudice a quo in quanto la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario si riferisce soltanto alla domanda principale e alle domande accessorie; per cui, secondo l'ordine delle conclusioni prese dagli attori nei giudizi di merito, deve essere presa in esame la domanda subordinata con la quale essi attori chiedono la restituzione dei beni espropriati per assunta mancata destinazione degli stessi all'uso pubblico cui erano desti:.ati; domanda subordinata che il giudice di appello non ha preso in esame in quanto ha ritenuta fondata la domanda proposta in via principale. Rimangono in conseguenza assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, con i quali il Ministero deduce (motivo secondo) che iJ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 211 giudice di appello, avendo ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, esclusa invece dal giudice di primo grado, non .avrebbe potuto decidere sul merito ma avrebbe dovuto rimettere invece la causa al detto giudice di primo grado ai sensi dell'art. 3'53 c.p.c.; (motivo terzo) che la dichiarazione di pubblica utilit, non doveva essere emessa con decreto reale, ma con decreto ministeriale; (quarto motivo) che gli attori erano tenuti a corrispondere anche gli interessi sull'indennit di espropriazione, della quale era stata disposta la restizione. Rimane altres assorbito il ricorso incidentale, con il quale i germani Meloni deducono con unico motivo, che la Corte di Appello non dov:eva limitarsi a dichiarare tenuta l'Amministrazione della difesa a restituire gli immobili illegittimamente espropriati, ma doveva altres condannarla al rilascio degli stessi. In conseguenza dell'assorbimento del ricorso incidentale va ordinata la restituzione ai ricorrenti in via incidentale del deposito (articolo 381 c.p.c.). Si ritiene opportuno rimettere al giudice di rinvio ogni statuizione anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione (articolo 385 c.p.c.). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 marzo 1972, n. 745 -Pres. Marletta -Rei. Ridola -P.M. Trotta (conf.) -Soc. p. az_. Verbano Immobiliare (avv. Amorosino) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Zagari) nonch contro Sabatini e Monte (avv.ti Balbi e Carboni Corner). Competenza e giurisdizione -Bellezze naturali -Proprietari di beni limitrofi. o prospicienti -Posizione soggettiva -Distinzione. (1. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1 nn. 1-4; ,reg . .3 giugno 1940 n. 1537, art. 10). configurabiie una posizione soggettiva di interesse legittimo in favore dei proprietari di beni limitrofi a bellezze naturali protette dalla legge o prospicienti su esse, limitatamente alle bellezze d'insieme e non anche per le cosiddette "bellezze individue ", in rapporto alle quali per gli stessi sono configurabili solo interessi di mero fatto (1). (1) La questione di notevole interesse nei termini indicati con la massima estratta stata affrontata per la prima volta dalla Corte di Cass'azione ed stata risolta con estrema chiarezza. La sentenza, di cui si tratta, si sofferma con ampia motivazione pure sui limiti del sindacato delle sezioni unite in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato per difetto assoluto di giurisdizione nonch di 212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -I controricorrenti Vinci e Monte hanno preliminaimnente eccepito la dnammissibilit (o, alternativamente, la improeedibHit) del ricorso della Societ Verbano . L'eccezione pren_de le mosse dal fatto che la notificazione, eseguita 1'8 ed il 9 aprile 1969, del ricorso portato all'esame di queste Sezioni Unite era stata preceduta, il 20 marzo 1969, dalla notificazione di altro identico ricorso, non contenente la indicazione della. quietanza del deposito (art. 366 n. 5 c.p.c.) e non depositato nella cancelleria di questa Corte (art. 3.69 c.p.c.): e da ci i controricorrenti traggono argomento per sostenere che la Societ ricorrente, non provvedendo al deposito del suo primo ricorso; lo aveva. abbandonato e che tale abbandono aveva posto in essere una rinunzia al gravame, il quale non era pi proponibile, stante l'avvenuta consumazione del diritto di impugnaz~one. L'eccezione , sotto ogni aspetto, destituita dli qJUals.iasi fondamento. La legge ammette la rinunzia tacita al diritto di impugnazione (art. 329 c.p.c.), ma non al ricorso gi proposto, al quale non si pu rinunziare se non nelle forme, prescritte ad substantiam , di cui all'art. 390 c..p.c. La consumazione del diritto d'impugnazione, d'altra parte, non si verifica per il solo fatto che il ricorso proposto sia affetto da un vizio che lo renda inammissibile o improcedibile: al contrario, tale effetto, con la conseguente non riproponibilit del ricorso, non si produce se non quanc!-o sia intervenuta la pronunzia giudiziale, che abbia dichiarata l'inammissibilit o. l'improcedibilit (art. 387 c.p.c.); con la conseguenza che, prima che tale declaratoria sia emessa e semprech sia tuttora pendente il termine per .proporre l'impugnazione, ben pu la parte notificare altro ricorso, in sostituzione di queJlo viziato , perch non orientati nello stesso. senso dell'interesse pubblico al godimento immediato delle bellezze protette. Diverso discorso da fare, invece, quanto alle bellezze d'insieme e, .in particolare, quanto aHe bellezze panoramiche, che la legge considera, nel loro complesso, come quadri naturali (.nn. 3 e 4 dell'art. 1 cit.). Qui l"interesse del singolo, che sia particolarmente avvantaggiato dalla ubicazione del proprio immobile nel godimento del quadro pittore sco o panoramico, pur differenziandosi, per la sua individuazione soggettiva, dall'interesse pubblico che direttamente protetto dalla legge, non da quello qualitativamente dissimile ed carattel'izzata dal medesimo orientamento: convergenza, questa, fra ]'>interesse diffuso della collettivit e !'.interesse qualificato del singolo che assicura al secondo quella tutela, occasionale e mediata', che pl'opria degli interessi legittimi. Nella specie, trattasi appunto, com' pacifico, di vincolo panoramico imposto, ai sensi della 1. n. 1497 del 1939, con decreti ministeriali del 28 gennaio 1949 e del 14 dicembre 1959; ed, in sostanziale ed espressa aderem~ alla relativa disciplina, il V:i.nci ed H Monte, nell'impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto del loro ricorso grarchico, dedussero la lesione, non gi dell'interesse della collettiv:it al rispetto del vincolo panorami!co -come infondatamente sostiene la Societ controricorrente -bens del proprio interesse a conservare quella particolare posizione di vantaggio che la esistenza del vincolo loro assicurava. Si deve, quindi, concludere che H Consiglio di Stato dedse su un petitum sostanziale che involgeva una tipica questione di interesse legittimo, nel pieno rispetto, cio, dei limiti esterni della propria giuriisdiz.ione di leg:i.ttimit: onde il primo motivo fin qui esaminato non pu che essere rigettato. Con U secondo motivo la Societ l'icorrente, denunziando la violazione degli artt. 26, 27 e 32 del t.u., n. 10514 del 1924, in relazfone alla I. 1497 del 1939, addebita al Consiglio di Stato di avere oltrepassato i limiti della giurisdizione di mera legittimit, invadendo la sfera d.ella giurisdizione di mer.ito ed il campo riservato, in materia di protezione delle bellezze naturali, alla discrezionalit della pubblica amministraziione. Il vizio certamente deducibile in questa sede, giacch, come si premesso, anche lo sconfinamento nella g.iurisdizione di merito, quando al Consiglio di Stato sia attribuita la sola g.tur:i:sdizione di legittim.it, costituisce eccesso di potere giurisdizionale, soggetto al controllo che riservato a queste Sezioni Unite. Ed del tutto pacifico, da un canto;. che la 1. n. 1497 del 1939 attribuisce all'Amministrazione della Pubblica Istruzione un assai ampio potere discrezionale e, dall'altro, che, nella materia di cui si discute, il Consiglio di Stato investito deUa sola 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giurisdizione generale di legittimit e non anche di quella di merito (artt. 26 e 27 del t.u., n. 1054 del 1924). La censura , tuttavia, infondata. La giurisdizione di legittimit devoluta al Consiglio di Stato, diversamente da quella spettante alla Corte di Cassazione, non J.imitata al solo g-iudizio di diritt in ordine al provvedimento impugnato, ma si estende all'accertamento dei fatti nei quali si concretato il comportamento dell'amministrazione nell'emanare l'atto stesso, sempr, per, limitatamente al fine di individuare, in questo, uno dei tre vizi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) sui quali il giudice amministrativo chiamato ad esercitare il proprio controllo (art. 26 t.u., n. 1054 del 1924); e, soprattutto nella indagine relativa all'eccesso di potere, nelle sue varie possiibili forme, il Consiglio di Stato non pu non portare il suo esame sul contenuto 'Sostanziale dell'atto impugnato e sui presupposti che ne hanno determinato l'emanazione, per individuare, nell'interno dell'atto ste,sso, i vizi della causa di esso o della volont della pubblica amministrazione, considerata nel suo momento formativo. Perch si abbia invasione del campo della giurisdizione di merito occorre, invece, che il giudice amministrativo di legittimit, quale che sia il dispositivo terminale della sua decisiione, decida in base a diretta valutazione dell'in-. teresse pubblico relativo all'atto impugnato, sotto il profilo dell'opportunit e della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'amministrazione, proceda di.rettamente e con effkacia immediata e vincolante a quegli apprezzamenti che alla pubblica amininistrazione sono demandati: occorre, cio, che il provvedimento decisorio finale, pur nel formale rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volont dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, risolvendosi, cos, in una sostanziale riforma dell'atto impugnato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1012 del 1970, n. 964 del 1959, n. 1673 del 1967, n. 895 del 1963 e numerose altre conformi). Ma nulla di tutto ci accaduto nel caso in esame, nel quale d1 Consiglio di Stato port il suo esame ed espresse le propri-e valutazioni sul provvedimento impugnato, considerato sotto il profilo funzionale, e soltanto su esso, individuando, nell'interno della sua motivazione, quell a illogicit evidente che manifestazione tipica dell'eccesso di potere; ed a tale individuazione pervenne attraverso un apprezzamento sulla congruit e sulla coerenza logica della motivazione, che non sindacabile in questa sede, quando, secondo i princpi sopra enunciati, non si risolva in uno sconfinamento nella valutazioni di merdto. Il Consiglio di Stato, infatti, valut solo sul piano logko le prime due proposizioni in cui si articolava la motivazione del provvedimento impugnato, relative alla preesistenza, rispetto all'opera controvel'sa, di impedimenti alla veduta panoramica, derivanti, rispettivamente, da altri edificii e da una recinzione di bassi muretti e cespugli; e, quanto alla terza p;roposiz.ione, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 219 secondo la quale la nuova si,stemazione data aUa zona avrebbe addirittura migliorato la visuale, l'organo giudicante, lungi dal sostituire una propria valutazione di merito a quella fatta dalla pubblica amministrazione, si limit ad osservare che quell'argomento era viziato dalla stessa illogicit delle premeisse da cui lo si e,ra fatto dedvare. Il riicorso della Societ V,erbano , dunque, interamente da rigettare; ed al rigetto del dcorso consegue, a norma di legge, la condanna della ricorrente alla perdita del deposito per soccombenza ed al pagamento delle ,spese del presente giudizio di cassazione a favore dei controricorrenti Vinci e Monte. il caso, invece, dri dichiarare compensate tali spese nei rapporti fra l'Amministrazione controricorrente . e le altre parti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 8116 -Pres. MarIetta -Rei. Sposato -P.M. Di Majo (conf.) -Ministero della Difesa (avv. Stato Zagari) c. Gargallo (avv.ti Tumscitz e Floreno). Competenza e ~iurisdizione -Atto amministrativo -Disapplicazione de~li atti amministrativi ille~ittimi da parte dell'A.G.O. -Limiti. (Cost., artt. 102, 103 e 113; I. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, artt. 2, 4 e 5; t.u. 26 giugn0 1924, n. 1054, art. 26). Il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al Giudice ordinario soltanto nelle materie devolute alla sua giurisdizione, cio nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto ~oggettivo: non pertanto consentito al Giudice ordinario giudicare della legittimit di un atto amministrativo che si assuma lesivo di un interesse legittimo sebbene da tale atto derivino, mediatamente, conseguenze pregiudizievoli di un diritto soggettivo; altrimenti il Giudice ordinario verrebbe ad esercitare quella tutela giurisdizionale degli inte-. ressi legittimi che ammessa contro gli atti detla pubblica Amministrazione soltanto dinanzi agli organi della giustizia amministrativa (1). (1) Il principio di cui alla massima ovviamente di grande importanza. Della sentenza che lo afferma si pubblicano quindi integralmente i motivi della decisione, non senza dover osservare peraltro che la Corte di Cassazione, pur avendo individuato esattamente, alla stregua della affermazione cos precisa del principio suindicato, gli .errori che viziavano la sentenza impugnata, non ha disposto il rinvio della causa ad altro Giudice, come era lecito attendersi data la valutazione di fatto conseguentemente necessaria, ma ha ritenuto implicitamente superati gli errori stessi, in quanto la Corte di appello avrebbe tenuto conto (sulla base comunque di quegli errori e quindi in modo sostanzialmente diverso da come avrebbe dovuto) della incidenza della situazione sui prezzi di mercato ed avrebbe 220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D.ELLO STATO (Omtissis). -I tre ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, debbono essere l'iuniti (art. 335 c.p.c.). Alcuni mesi prima dell'emissione del decreto di espropriazione, .precisamente con decreto 26 febbraio 1955, notificato ai proprietari il successivo 14 marzo, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva dichiarato l'im~obile, poi espropriato, d'interesse partkolarmente importante per la tutela dell'ambiente e del decoro del vicino teatro greco, e l'aveva assoggettato alle norme della legge 1 giugno 1939, n. 1089, vietando, in particolare, ogni opera edilizia il cui progetto non fosse stato preventivamente approvato dalla locale Sopraintendenza alle Antichit. Confermando sul punto la de'Cisione del Tribunale, la Corte d' Appello di Catania ha affermato, nell'impugnata sentenza, che nella determinazione della indenn:iit di espropriazione non si dovesse tener conto del provvedimento d'imposiz:ione del vincolo archeologico, essendo il medesimo illegittimo: perch adottato da un'autorit incompetente ('Cio dal Ministro cella Pubblica Istruzione e non dal Presidente della Regione Siciliana); e perch carente della specifica indicazione dei vincoli imposti all'immobile, la determinazione dei quali. era del tutto rimessa al parere di altra autorit amminist11ativa, cio alla Sopraintendenza alle Anti.chit. Ma la stessa Corte ha, poi, affermato che, nella valutazione del bene espropriato, non potesse non prendersi in considerazione il pericolo, del quale ogni possibile acquirente avrebbe tenuto conto, che il terreno, data la sua ubicazione, venisse, da un momento all'altro, sottoposto, con un provvedimento amministrativo regolarmente adottato, a vincolo ed a limitazioni della facolt di edificare, e, conseguentemente, ha operto una notevole riduzione sul normale valore del terreno. Ora 11 Ministero della Difesa-Aeronautica deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di poter sindacare la legittimit del decreto d'imposizione del villcolo, e di poterlo disapplicare, giacch rispetto ai provvedimenti di' tal genE'.re il diritto del privato si affievo lisce e degrada ad interesse legittimo e l'autorit .giudiziaria ordinaria non ha giurisdizione in materia di lesioni d'interessi legittimi e, per tanto, ove mai fosse stato necessar.io, la Corte avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo in attesa che il Consiglio di Stato s:i pro nunciasse sulla. questione di legittimit del provvedimento, impugnato, davanti ad esso, dai Gargallo (primo motivo: violazione degli artt. 2, 4 proceduto quindi ad una esatta valutazione del cespite espropriato e ad una giusta determinazione dell'indennit di espropriazione. Per i precedenti sulla questione di principio cfr. C'ass., sez. un., 30 settembre 1968, n. 3047, Cass., sez. un., 3 giugno 1968, n. 1670, Cass., sez. un., 2 marzo 1966, n. 619, Cass., sez. un., 19 luglio 1965, n. 1'628, Cass., sez. un., 7 aprile 1965, n. 592 nonch Cass., sez. un., 27 ottobre 1966, n. 2641 e Cass., sez. un., 24 maggio 1956, n. 1759. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 221 e 5 1. 20 marzo 1865, n. 2248 All. E, 26 t.u. delle leggi sul ConsigHo di Stato, 295 c.p.c.); che, per, ogni questione su1la legittimit del decreto d'imposizione del vincolo era irrilevante ai fini della determinazione della indennit di espropriazione dacch il detto decreto sino a quando non fosse stato annullato (ed anullato, in effetti, non mai stato n al momento della espropriazione, n, in seguito, perch il Consiglio di Stato ha, invece, respinto l'impugnazione del Gargallo) ancorch viziato d'illegittimit, avrebbe egualmente spiegato 'i 'Suoi effetti e quindi influito sulla reale situazione economica e sul valore dell'immobile (secondo motivo: violazione degli artt. 39 e 40 1. 25 giugno 1865, n. 2359 e vizi di motivazione). Da parte loro i ricorrenti incidentali -denrunziando la violazione , dei principi che regolano la determinazione dell'indennit di espropriazione e 'la contraddizione deUa motivazione della sentenza denunziata lamentano che la Corte d'A:ppello nello stesso tempo ha affermato di non dover tenere conto dell'imposizione del vincolo archeologico e ne ha, invece, tenuto conto, prendendo in -considerazione la possibilit di vincoli legittimamente imposti ed apportando, sopratutto in virt di tale considera~ione, una riduzione del 40 % al reale prezzp di mercato dell'immobile, ridotto da L. 3000 a L. 1800 al mq. Osserva questo Supremo Collegio che erronea quella parte della motivazione de1la sentenza impugnata che ha riconosciuto al giudice ordinario il potere di disapplicare l'atto amministrativo del quale si tratta, ed ha attribuito alla questione della legittimit di tale atto dlevanza ai fini della dedsione della controversia. La norma dell'art. 5 de1la legge d'abolizione del contenzioso amministrativo deve essere, infatti, intesa nella 'sua necessaria correlazione con le altre norme contenute nell'art. 2 della stessa legge e nell"art. 26 del Testo unico delle leggi 'SUI Consiglio di Stato e consacrata neg1i 'artt. 102, 103 e 113 della Costituzione, per ooi il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua -giurisdizione, cio nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto ~oggettivo. Non , pertanto, consentito al giudice ordinario giud~care della legittimit di un atto ammin~strativo che si assuma lesivo di un interesse legittimo (ad esempio, come nel caiso: dell'atto d'ii.mposizione del vincolo archeologico che ha determinato l'affievolimento dei diritti dei proprietari degradandoli a semplici dnteressi occasionalmente protetti) ancor.ch da tale atto derivino, mediatamente, conseguenze pregiudizievoli di .un diritto soggettivo (ad esempio, come nel caso: del diritto dei proprietari all'indennit loro dovuta per la sopravvenuta espropriazione dell'immobile sul quale la Pubblica Amministrazi:one ha esercitato ilnon contestato potere d'imposizione del vincolo). Altrimenti il giudicoe ordinario verrebbe ad esercitare quna tutela giurisdizionale degli interessi legittimi che le ricordate norme del testo unico delle leggi 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul Consiglio di Stato e della Costituzione ammettono contro gli atti della pubblica amministrazione solfanto dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Ma, oltre a ci, non si vede quale influenza potesse spiegare la ritenuta megittimit del provvedimento suMa determinazione del valore venale dell'immobile, determinazione che deve farsi tenendo conto delle leggi di mercato e delle circostanze che entrano nel Libero giuoco della domanda e dell'offerta. Ci che i possibili compratori del fondo avrebbero tenuto presente nelle ,contrattazioni non sarebbe certamente stata la pretesa invalidit dell'atto amministrativo, ancora sub iudice al momento della e,spropria~ ione, e neppure, del z:.esto, l'efficacia che quell'atto gi spiegava ma che sarebbe venuta meno con il suo possibHe annuJfamento, ma sarebbe stato il sempli.ce fatto che quell'atto esisteva e dimostrava l'inte;resse della pubblica amministrazione a tutelare nella maniera da esso indicata l'ambiente e lil decoro dcl vicino teatro greco, per cui, fosse H provvedimento gi adottato legittimo o ilJ.egittimo, era da prevedere come probabile, ed anzi 'come certo, che, da un momento all'altro, l'immobile sarebbe stato validamente e definitivamente sottoposto al vincolo, o in vdl't di una decision del Consiglio di Stato che avesse respinto l'impugnazione proposta dai Gargallo, o in virt di un successivo provvedimento regolannente adottato e pienamente valido. Indicati gli errori che viziano quella parte della motivazione della denunziata sentenza che stata sin qui esaminata, vi , per, da osservare che i detti errori 1sono implicitamente riconosciuti e superati daI:la sentenza medesima nella rimanente parte della sua motivazione, di gufaa che essi non hanno spi.gato influenza di sorta sulla decisione alla quale la Corte d'Appello pervenuta. Difatti, come gi si detto, nella determinazione dell'effettivo prezzo di mercato del fondo, essa ha tenuto conto del pericolo, .che ogni possibile compratore non avrebbe potuto non prospettarsi, .che il terreno, data la sua ubicazione, venisse, da un momento all'aUro, ad essere sottoposto a vin.e.oli limitativi della facolt di edificare mediante un provvedimento regogolarmente adottato e perci pienamente valido; ed ha, pel'ci, stabilito l'indennit di esproprio appUcando l'esatto criterio economico sopra indicato, ossia, come :prescive l'art. 3,9 della legge fondamentale 1sulle espropriazioni per causa di pubblica utilit, avendo riguardo al prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita. vero .che la Corte si riferita esplicitamente soltanto al pericolo di un successivo atto amministrativo regolarmente adottato e non anche al pericolo che il Consiglio di Sfato respingesse l'impugnazione proposta dai Garg1allo ,contro l'atto gi emanato, ma la considera:z;ione relativa a codesto pericolo implicita in quella deH'altro, e, comunque, trattandosi di due ipotesi, giuridi.camente diverse, ma perfettamente equivalenti ai fini dell'apprezzamento PARTE I, SEZ. II, GURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 223 del valore dell'immobile, il vizio di motivazione, che volesse ravvisarsi in proposito, non investirebbe un punto decisivo della controversia. Pertanto, non avendo gli errori denunziati dalla Amministrazione ricorrente determin:ato, n in tutto n in parte sostanziale inesattezza deHa decisione impugnata, e non sussistendo i dedotti vizi di motivazione, il ricorso principale deve essere rigettato. Egualmente da rigttare sono i ricol'si incideintali. Gi si detto che i criteri seguiti dalla Corte d'Appello nel determinare la indennit di espropriazione sono, in effetti, quelli stabiliti dalla legge, e, quanto, poi, alla denunziata contraddittoriet deHa motivazione, gi risulta da quanto si osse~vato nell'esame del rico11so principale che essa mm sussiste nei termini in cui prevista dal n. 5 dell'art. 36-0 c.p.c. come causa d'annullamento. Cosi come prevista dalla citata norma, la contraddizione deve riguardare un punto deci:sivo della controversia, e cio esser tale che le varie affermazioni contraddittorie, eUdendosi a vicenda, lascino la decisione del tutto priva di motivazione. Ma ci evi ... dentemente non avvdene a1lorch, pur trovandosi nelle varie parti della motivazione due considerazioni incompatibili, la decisione si basa, in effetti, soltanto su di una di esse, precisamente su quella della quale soltanto LI giudice ha tenuto realmente conto, rkonoscendo, in tal modo, sia pure implicitamente, l'erroneit dell'altra. I ricorre~ti incidentali debbono essere condannati alla perdita dei depositi. Stante la soccombenza reciproca le spese del presente giudizio di cassazione sono da compensare. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010 -Pres. P.ece -Rel. Sgroi -P. M. Di Majo (rparz. conf.) -Bertolinli. (avv. Calfari) c. Adragna (avv. Gargiulo) e Assessorato ai lavori pubblici deUa Regione siciltiana (avv. Stato Peronaci). Competenza e giurisdizione -Piano regolatore -Posizione soggettiva del titolare dell'ius aedificandi nei confronti della P. A. -Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali della P. 1\.. -Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie. (1. 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 1, 26 e 27). Lo ius aedificandi non pu essere considerato nei confronti della P.A. come un diritto soggettivo, ma deve es.sere configurato come interesse legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ol/"dinario; d'altra parte il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere pubblico nonsi esaurisce o consuma con it rilascio di tale licenza, ma it potere medesimo pu Legittimamente esplicarsi anche dopo con atti diretti ad incidere sulla Licenza-stessa, cmde L'annullamento di tali atti in sede di giustizia amministrativa non idoneo di per s ad attribuire un'azione per it risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1). (Omissis). -Contro la sentenza deHa Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso: 1) in via principale, il Bertolini (n. 2163/1968); 2) sempre in via autonoma, ma con atto notificato in giori le proprie difese contro il ricorso dell'Assessorato; 5) infine, in via incidentale, l'Adragna (n. 2817 I 1968), anche se il suo atto non contiene alcun motivo di censura, sicch si tratta propriamente di un controricor,so e come atto di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile. Tutti gli elencati ricorsi, siccome diretti .contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti, osservandosi, peraltro, che a quelli indicati sub 3, 4 e 5 manca la natura di veri e propri atti di impugnazione. Col primo motivo di ricovso, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degl,i artt. 1399-1704 e.e. e degU artt. 84, 10'5, 106, 182, 184, 273 c.p.c., il Bertolini, svolgendo molteplici ragioni di Censura, si duole (1) La sentenza di cui alla massima estratta di notevolissima importanza anche per la chiaTa precisazione dei .concetti di massima (che il caso si -riferisca a fatti accaduti in Sicilia non ha rilevanza se non per il particolare riferimento alle leggi regionali siciliane). I precedenti pi pertinenti su ciascun punto sono ricordati nella sentenza stessa, oehe tratta pure di altre questioni interessanti, specialmente in rito. Si pubblicano pertato integralmente i motivi della decisione. PARTE 'I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 225 della declaratoria di inammi,ssibilit, per difetto di procura al difensore, delle domande da lui proposte direttamente nei confronti deHo Assessorato. Questo motivo di ricorso attiene alla esistenza stessa di un valido contraddittorio nei rapporti Bertolini-Assessorato, che la Corte di merito ha ritenuto non istituito sotto il ri.flesso che il difensore dell'attore non era provvisto di una procura ad hoc per poter estendere ritualmente le domande nei confronti del chiamato in causa. Poich il conferimento della procura essume il ruolo di elemento essenziale per l'esistenza dell'atto costitutivo del rapporto processuale (cfr. Cass. 16 gennaio 1909, n. 81), il motivo va esaminato in via preliminare rispetto alla stessa questione di giurisdiZ1ione sollevata dall'Assessorato, osservandosi cos un ordine delle questioni gi ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. 30 maggio 1966, n. 1410; Cass. 12 giugno 1965, n. 1257; Cass. 20 ottobre 1962, n. 3051). Almeno due degli argomenti di critica svolti in questo primo motivo dal ricorrente principale 'contro la sentenza impugnata colgono nel segno. L'Assessorato fu chiamato in causa dall'Adragna, il quale lo indic come unico responsabile della mancata consegna e dei conseguenti danni lamentati dal Be,rtolini. A propl'\ia volta quest'ultimo espre,ssamente dichiar di estendere nei confronti del chiamato le domande proposte contro il convenuto. Si attaglia perfettamente al caso in esame, come esattamente ricorda il .Bertolini, il principio, secondo cui l'ipotesi di causa comune al convenuto e al terzo per la comunanza del petitum e della causa petendi si realizza allorch il convenuto, chiamando in causa il terzo, tende ad ottenere la declaratoria di responsabilit esclusiva del chiamato, con la conseguente propria liberazione verso l'attore, e costituisce un quid pluris rispetto alla connessione per il solo oggetto o per il solo titolo (cfr. Cass. 18 marzo 1971, n. 779; Cass. 19 settembre 1969, n. 3770). In tal caso il giudice, provvedendo sulla domanda dell'attore, pu .condannare dn favore di costui il terzo in luogo dell'originario convenuto (cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2029), anche su i,stanza esclusiva di quest'ultimo (cfr. Cass. 9 dicembre 1969, n. 3926), non essendo necessario che l'attore estenda la propria domanda al terzo (cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2029), cui spetta la veste di contraddittore nei riguardi dell'attore (cfr. Cass. 16 ottobre 1968, n. 3324). Se, dunque, non richiesta un'e,spressa estensione di domanda verso il terzo, ne consegue logicamente che non permesso condizionare la validit dell'istituzione del contraddittorio tra l'attore ed il predetto terzo (che ha causa comune col convenuto) al conferimento di una procura ad hoc al difensore dell'attore, comunque, nella spede -come pure ha rilevato H ricorrente principale -il difensore del Bertoliini era munito di una procura generale notarile ad lites, di data anteriore all'inizio del presente giudizio: dell'esistenza di tale procura la Corte di 226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO appello non si occup minimamente, come invece avrebbe dovuto per stabilire se essa potesse attribuire all'avv. Callari quel potere di rappresentanza del Bertolini, anche nei confronti dell'Assessorato, che la Corte stessa ritenne invece, insussi:stente. ben vero che di tale procura generale non fu fatta menzione nell'atto, con il quale il Bertolini estese le proprie. domande ve11so il terzo chiamato; ma una simile menzione non poteva essere richiesta a pena di nullit dell'atto, ove si rifletta che essa non assume tale rilevanza neppure con riguardo all'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. 4 marzo 19<49; n. 403; Cass. 11 febbraio 1946, n. 121). Nell'atto di appello, poi, la predetta procura generale venne menzionata e fu ainche inserita nel fascicolo di parte: questa produzione pu ritenersi tempestiva, siccome immediatamente susseguente alla sentenza di primo grado, per le cui statuizioni sul rapporto processuale BertoliniAssessorato sorse la questione del difetto di poter~ rappresentativo nel difeusore del primo (cfr. Cass. 21 ottobre 1967, n: 2.582). Essendo, sotto entrambi i riferiti aspetti, fondate le critiche del ricorrente, viene meno la necessit di vagliare gli ulteriori argomenti svolti nello stesso motivo di ricorso e attinenti sia al potere del difensore di proporre domande riconvenzionali (tale dovrebbe definirsi, ad avviso del ricorrente, quella proposta nei confronti de11'Assessorato) in base all'originaria procura sia all'opponibilit, esclusivamente ad opera del rappresentato, dell'eccesso del difensore dai poteri di rappresentanza conferitigli sia, infine, alla ratifica dell'operato del difensore da part~ del rappresentato mediante atto appositamente notificato alla c001troparte unitamente alla citazione d'appello, ratifica cui, sempre ad .avviso del ricorrente, sarebbe conseguita la sanatoria del vizio rilevato dalla Corte di merito. Dopo aver aermato, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la erroneit della declaratoria di inammissibilit della domanda proposta dal Berfolini direttamente nei confronti dell'Assessorato, si deve passare all'esame della questione di gi1Urisdizi0'11e, che viene sollevata nel primo motivo del ricorso incidentale dello stesso Assessorato e che ha carattere preliminare rispetto alle altre questioni. Con tale motivo si denuncia il difetto di giur1sdizione, la violazione del principio della non risarcibilit della lesione degli interessi legittimi, la violazione e falsa applicazione de11'~rt. 2043 e.e. in relazione agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la violazione del!'art. 7. de1la legge 20 marzo 1865, n. 2248 All. E e dei predetti artt. 26 e 27 della legge urbanistica, nonch del combinato disposto dell'art. 14 -lett. f) e dell'art. 20 de1lo Statuto della Regione sictliana (r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455). L'Assessorato deduce il difetto di giurisdizione della autorit giudiziaria ordinaria, osservando che manca nella specie un diritto soggettvu del privato nei confronti della P.A., contrariamente all'affermazione della PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 227 Corte di merito, .secondo cui il privato titolare dello ius aeificani, dopo aver ottenuto la prescritta licenza. di costruzione, sarebbe portatore non pi di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo, con la conseguenza che l'atto dell'autorit regionale, che avrebbe inciso su quella posizione soggettiva, avrebbe assunto i caratteri dell'illecito. Senonch la Corte avrebbe omesso di accertare -ad avviso el ricorrente incidentale -se la predetta autorit avesse o meno il potere di sospendere i lavori di costruzione, e .ci indipendentemente dal corretto esercizio del potere stesso; per vero, esistendo quest'ultimo potere, la lesione lamentata dal privato si sarebbe Tiflessa soltanto 1su di un interesse legittimo, e quindi su materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, Il potere di sospensione sarebbe spettato a11'Assessorato in virt dell'art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo. come potere attribuito a tutti gli organi della pubblica ammi!Ilistrazione in tema di provvedimenti di urgenza. D'altra parte lo stesso Consiglio di giustizia amministrativa, con la decisione di annullamento dell'ordine di sospensione, non avrebbe escluso -secondo il dcorrente -l'esistenz~ del potere dell'autorit regionale, ma avrebbe ritenuto soltanto che tale potere era stato .nella specie esercitato non correttamente. Il ricorrente conclude che, prtanto, risulterebbe per tabulas che oggetto della controversia sarebbe stata la lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi. Il Bertolini e l'Adragna contestano che possa essere riesaminata in q.esta sede la questione, di difetto di giurisdizione, sollevata nell'esposto motivo di ricorso, ostandovi, a loro parere, la preclusione sorgente dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale quanto alla statuizione intorno all'appartenenza della controversia alla competenza giurisdizionale dell'A.G.0. Questa eccezione .infondata. Indubbiamente, nelnpotesi di sentenza che abbia pronunciato sulla giurisdizione e sul merito e sia stata impugnata solo per il merito, deve ritenersi che si abbia il passaggio in giudicato formale dei.la statuizione sulla giudsdizione con effetto preclusivo limitato all'ambito del processo .Ccfr. Cass. 8 settembre 1970, n. 1298; Cass. 10 giugno 1968, n. 1791). Ma, ne1la specie, 1se il Tribunale ebbe ad affermare esplicitamente la propria giurisdizione, l'autonoma statuizione contenuta sul punto nel dispositivo fu investita, assieme alle statuizioni sul merito, dall'atto di appello d.ell'Assessorato. Infatti -.come questa Supl'ema Corte pu verificare mediante una diretta valutazione degli atti, vertendosi in tema di eccezione di giudi cato c.d. interno -dal complesso tenore dei motivi di gravame, riguar dati nelle loro logiche connessioni, si evince chiaro l'intendimento di riproporre al giudke di appello 1e stesse questioni gi sottoposte al Tribunale dall'Assessorato: ci, del resto, ebbe a riconoscere il Berto lini nella memoria del 28 gennaio 1966. Ma soprattutto decisivo in 228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO proposito notare come la questione posta dall'Assessorato al centro del dibattito nel giudizfo di secondo grado rimase sempre quella deHa esclusione della risarcibilit del danno, che sarebbe stato cagionato dall'or~ dine di sospensione dei lavori annullato in sede giurisdizionale, sotto il ~iflesso che alla posizione 'soggettiva, sulla quale l'asserita lesione avrebbe inciso, non poteva riconoscersi la ,consistenza di diritto subiettivo perfetto, cosicch rimaneva necessariamente aperto, in questa impostazione difensiva della P.A. chiamata in causa, il tema dl difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Respinta, perci, l'eccezione di giudicato 1sul punto, va rilevata la sostanzdale fondatezza, nel suo nucleo centrale, del primo motivo di ricorso del!' Assessorato. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. la facolt di edificare, pur inerendo al diritto di propriet come una delle sue manife,stazioni pi peculiari, non liberamente esercitabile, perch l'ordinamento giuridko attribuisce, con specifiche disposi~ioni dettate a protezione di interessi pubblici, all'autorit amministrativa il potere di escluderla, limitarla, assoggettarla alla osservanza di proprie prescrizioni. Lo ius aedificandi pertanto, non pu essere considerato nei confronti della P.A. come un diritto soggettivo, le cui condizioni di esercizio siano determinabili dal giudice in base ad elementi obiettivi, rigidamente prestabiliti dalla , legge, ma deve essere configurato come interesse legittimo sottratto al sindacato del giudice ordinario (cfr. Cass. 13 maggio 1968, n. 1477; Cass. 19 aprile 1968, n. 1175). Il provvedimento amministrativo con il quale viene accordata o negata la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale, presupponendo non soltanto la valutazione di elementi tecnici, ma anche il libero apprezzamento di altre condizioni, sotto gli aspetti concorrenti o alternativi dell'igiene, della sicurezza, della eistetica, della funzionalit e simili, rientranti nena sfera della convenienza della pubbliica amministrazione (cfr. Cassazione 26 marzo 1970. n. 823). Inoltre, l'esercizio del pubblico potere non si esaurisce e si conwma con il rilascio della licenza edilizia, ma, essendo diretto a contenere l'attivit del 1>ingolo nell'ambito della legittimit nonch della rispondenza all'interesse collettivo, quel potere pu legit timamente esplicarsi anche successivamente, con atti diretti ad inci dere sulla licenza stessa, di cui si pu disporre la sospensione e la revoca, sia pure entro i limiti suindicati e non in base ad una potest meramente discrezionale (cfr. Cass. 31 luglio 1969, n. 2906). Non , d'altronde, nuova l'affermazione delJ.a revocabdlit della licenza edilizia da parte della P.A., in base ad apprezzamento discrezionale, sino a quando l'opera autorizzata non sia stata portata a termine: con il corol lario che in tema di sospensione o di revoca di licenza edilizia gi concessa, non pu essere configurata, nei confronti del privato, la lesione PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE di un diritto soggettivo perfetto, ma soltanto una situazione eventualmente lesiva di interessi legittimi, come tali tutelabili dinanzi alla giuri1sdizione amministrativa (dr. Cass. 27 febbraiO 1970, n. 472). Lo ius aedificandi, dunque, deve classificarsi come interesse legittimo; e la relativa posizione del privato non assurge 'al grado di diritto soggettivo perfetto come riflesso dell'autorizzazione a costruire: infatti, la licenza edilizia , appunto, un'autorizza2lione amministrativa che rende legittima l'esplicazione di un'attivit che sorge limitata e controllata, m,a, a differenza della concessione, non idonea a cireare diritti soggettivi in capo al soggetto autorizzato. Consegue, ulteriormente, che l'annullamento, in sede di giustizia amministrativa, dell'atto della P.A. incidente sulla licenza edilizia non , di per se stesso, idoneo ad attribuire un'azione per il rdsarcimento del danno nei confronti della P.A. in quanto non tocca una posizione di diritto, soggettivo che, per quanto si gi detto, non esiste ab origine n viene creata successivamente con il permesso di costruire (cfr. Cass. n. 2906 del 1969 citata; e, pi di recente, Cass. n. 1598 del 1971). Insomma, di fronte al potere di vigilanza edilizia, che la legge riconosce a determinate autorit, non pu ipotizzarsi una situazione di diritto soggettivo perfetto ad eseguire costruzioni sul proprio fondo, ma soltanto di interesse legittimo. Tra tali autordt sono sicuramente inclusi il Ministero dei lavori pubblici e, nell'ambito territoriale della Regione Siciliana, 1'Assessorato regionale per i lavori pubblici; il quale svolge nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative in materia di urbanistica (art. 20, comma primo dello Statuto regionale in relazione all'art. 14; lettera f). Nella 'Specie , invero, applicabile fa 1. 17 agosto 1942, n. 1150, la quale, al comma secondo dell'art. 1, stabilisce che Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivit urbaniistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citt, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo Allo stesso Ministero spettano molteplici poteri in materiia di disci:plina urbanistica (titolo II della legge citata) e, in particolare, quello di disporre, a determinate condizioni, la sospensione o demolizione delle opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore comunale (art. 26) e quello di proporre l'annullamento governativo di deliberazioni e provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni di piani rgolatori (arJ;. 27). Si tratta di un complesso organico di attribuzioni, conferite al fine di soddisfare esigenze di pubbUco interesse permanentemente presenti nel settore della disciplina dell'attivit edilizia. L'ordine di sospensione de quo costitu, quindi, la risultante dell'esercizio di un potere effettivamente esistente, anche se l'Assessorato come ha irretrattabilmente riconosciuto il Consiglio di giustizia amministrativa -ne fece un uso 230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scorretto. Ed noto che le centroversie che hanno per oggetto l'esercizio illegittimo del potere, sotto il profilo della competenza, della forma e del contenuto, spettano alla giiurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle nelle quali, negandosi l'esistenza di quel potere, si deduce che esso stato esercitato al di fuori dei limiti stabiliti da norme (c.d. di relazione) al fine della diretta e specifica tutela della posizione soggettiva del privato, sempre che il preteso diritto sia astrattamente ravvisabile come tale, con riferimento alla disciplina della materia controversa, spettano alla competenza giur1sdizionale dell'autorit giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. 25 febbraio 1970, n. 444; Cass. 7 agosto 1969, n. 2959; Cass. 22 novembre 1966, n. 2.785). Alla stessa soluzione si perviene, impostando il discorso sotto un altro profilo: ove si rifletta che al Ministero dei lavori pubblici sono attribuiti molteplici, anche se determinati, poteri in materia di vigilanza sull'attivit edilizia e che al sindaco spettano sia il potere di sospendere i lavori autorizzati in caso di Constatata difformit tra le opere e le prescrizioni normative o contenute nella licenza (art. 32 della I. n. 1150 de.I 1942) sia il potere di revocare o annullare d'ufficio fa licenza gi concessa, non si pu ravvisare, neHa specie, una manifestazione di quella pi rilevante figura_ di incompetenza, che assume i caratteri di un vero e proprio straripamento di potere. Questo, infatti, si realizza allorch si abbia lo sconfinamento di un organo in un altro ordine di poteri ovvero l'uso di poterii che non gli competono neppure in parte (cfr. Cass. 9 ottobre 1961, n. 2058); quando, cio, l'atto permani da un organo della P.A. operante in un campo del tutto diverso. Poich, dunque, il potere del Ministero dei favori pubblici (o del1' Assessorato regionale) di sospendere i lavori di costruzione non pu essere in astratto negato anche se nel caso concreto fu malamente esercitato, non configurabile in capo al titolare della licenza una posizione di diritto soggettivo perfetto, ma soltanto di interesse legittimo, con la conseguenza che l'atto di scorretto eserciZJio di quel potere non pu definirsi, oltre. che illegittimo, anche illecito (sicch lo stesso pl'ivato non pu vantare nei confronti della P.A. la pretesa del risarcimento del danno) e con l'ulteriore conseguenza che la controversia non appartiene alla giuriisdizione del giudice ordinario. Per effetto dell'accoglhnento del primo motivo restano assorbite le censure svolte nel secondo motivo del ricorso incidentale dell' Assessorato, col quale si lamenta che la Corte di merito non avrebbe proceduto all'indagine _circa la esistenza, la .legittimit e la validit della Hcenza edilizia rilasciata dal sindaco di Palermo aU'Adragna, ritenendo erroneamente che a questa indagine ostasse la preclusione sorgente dalla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. Per vero, una volta negato che il titolare della licenza potesse astrattamente vantare un diritto subiettivo perfetto nei confronti dell' Assesso ᥥᥥ .-..:.::ZZZ:::'. .....r.r........................................... :z:::Z'.'.'.'.-'.0:'.'.'.-'.Z'.'.'.'.::'.:::::::::::::::::::::::::::'.-'.:::::::'.-::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::.:.:-:::'.;'.'.:::::::.O::ZZ-'..f i~lllrtirr&trill1rai;iil111111ifiifilflt~il{f1ti;:1r1r111~rr,ril11f:1~ililt11:1f~~rrif!t[1 1t111~;;:1r@:fr11~11i~f1~1111:11~::r@~1;11r1~ PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE rato, a seguito dell'annullamento dell'ordine di sospensione dei lavori, essendo la 'SUa posizione pur sempre tutelata alla 'Stregua di un interesse le!?ittimo viene a mancare la ragione di interloquire sul punto della legittimit e della validit della licenza edilizia, della quale il Consiglio di giustizia ammin~strativa aveva presupposto l'esistenza. Nel secondo motivo il ricorrente principale, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12:56, 1463, 1469, 12:59, 1362, 1371, 1229 e 1341 e.e. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice, imputa in primo luogo, alla sentenza impugnata l'errore di aver dichiarato la liberazione dell'Adragna dalla sua obbligazione per l'impossibilit sopravvenuta che sarebbe stata determinata dal provvedimento assessoriale di sospensione dei lavori di costruzione, senza avere accertato -attraverso una compiuta analisi della volont delle parti -se il contratto avesse un contenuto aleatorio, e se nell'assunzione, da parte dell'Adragna, di tutti i r.i:schi fosse compresa anche la impossibilit sopravvenuta per casi di forza maggiore. Il ricorrente nega che una pattuizione di questo genere debba essere espressa mediante formule sacramentali, come pretenderebbe, invece, la Corte di merito; e trova una conferma del proprio assunto non solo nel comportamento delle parti (una delle quali si era sobbarcata ad onerosi pagamenti anticipati, che avrebbero potuto giustificarsi, appunto, solo in vista d_ella correlativa assunzione di tutti i dschi a carico della controparte), ma altresi nella stessa eccezione, sollevata dall'Assessorato, in ordine al carattere assolutamente simulato del contratto dedotto in !?iudizio, tanto chiaramente sarebbe emerso dalle pattuizioni il timore della inadempienza per fatto indipendente dalla volont del debitore, in relazione al quale sarebbe stata apprestata la speciale guarentigia contrattuale. Questa censura non pu essere accolta. Nella sentenza impugnata non si afferma affatto l'esigenza 1imprescindibile di impiegare una formula sacramentale per dar vita ad un patto di assunzione, a carico della parte obbligatasi a consegnare le unit immobiliari, di tutti i rischi dipendenti da .casi di forza maggiore (ivi incluso il factum principis). La Corte di merito si semplicemente limitata a statuire che una cos anomala pattuizione -la quale tra'Sformava in aleatorio un contratto tipicamente commutativo -avrebbe potuto ritenersi stipulata solo in quanto le parti l'avessero .prevista in termini chiari ed espliciti. Ed analizzando il tenore della clausola de qua, sulla base della sua formulazione letterale e del coordinamento fra le varie disposizioni contrattuali, ha escluso che con essa le parti avessero inteso addossare all'Adragna anche le conseguenze della mancata consegna entro il termine essenziale dovuta a casi di forza maggiore, ed ha affermato, invece, che le parti stesse si erano limitate a ribadire la natura essenziale del termine di consegna e la conseguente impossibilit di un adempimento tardivo. 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si versa, com' evidente, nell'ambito della ricostruzione della volont delle parti, incensurabile in sede di legittimit in quanto non inficiata da vizi logioi o giuridici, considerato anche che fra le parti non si controverte sul .punto che J.'impossibilit della tempestiva con.: segna deriv esclusivamente dal factum principis (consistente nell'ordine assessoriale di sospensione dei lavori di costruzione) e che non stata neppure prospettata la tesi che l'Adragna conoscesse o potesse provvedere l'emanazione del predetto ordine. Non , poi, esatto che la Corte abbia creato una norma inesistente, richiedendo un requisito di forma ad substantiam per la clausola. di assunzione da parte del debitore di qualsiasi fatto impeditivo della prestazione; e tanto meno essa ha negato in via di principio che una simile clausola possa essere pattuita (cfr. Cass. 9 novembre 1960, numero 2979). , innanzi tutto, fuor di luogo il richiamo, che il riicorrente fa, sia pure in forma dubitativa, al disposto dell'art. 1341 e.e.; che nulla autorizza a ritenere essere stato nella specie applicato dalla Corte di merito. Il significato delle proposizioni dedicate a questo tema nella sentenza impugnata ben diverso: ove si consideri che, di regola, la clausola penale si ricollega nec~ssariamente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento (cfr. Cass. 18 marzo 1970, n. 724) e che essa non dovuta se l'inadempimento o il ritardo non siano imputabili al debitore, ma siano stati determinati dall'impossibilit (definitiva o, dspettivamente, temporanea) della prestazione (cfr. Cass. 13 luglio 1959, n. 2258), la Corte ha logoicamente rilevato -come si gi detto -che solo una chiara manifestazione di volont al riguardo avrebbe potuto giustificare l'affermazione dell'esistenza di un patto di assunzione, da parte dell'Adragna, del rischio dei casi di forza maggfore. Non vale, .infine, obiettare, che l'impostazione seguita dalla Corte non considera che l'estinzione dell'obbligazione deriv non. dalla sopravvenuta impossibilit della prestazione, ma dalla scadenza del termine essenziale. Si tratta, invero, di una obiezione che non determina uno spostamento sostanziale dei termini del problema, perch l'apposizione di un termine essenziale non esclude l'esigenza di valutare la colpa della parte inosservante, non verificandosi la risoluzione di diritto del contratto qualora la causa giuridica dell'inadempienza nel termine ddpenda dal fatto non imputabile al debitore (cfr. Cass. 6 ottobre 1970, n. 1803; Cass. 26 aprile 1969, n. 1352; Cass. 15 giugno 1964, n. 1521). La reiezione di questa prima censura svolta nel secondo motivo di ricorso del Bertolini determina il superamento della s~corida censura contenufa nello stesso motivo, che si riferisce ai presupposti, alla natura giuridica, ai limiti ed agli effetti dell'azione disciplinata dall'art. 1259 e.e., poich, quanto alle domande proposte nei confronti del terzo, e cio dell'Assessorato regionale, stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Da ultimo, nel terzo motivo di ricorso il Bertolini deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., sostenendo che le spese processuali avrebbero dovuto essere poste totalmente e in via solidale a carico delle altre parti. Questa critica manifestamente infondata, perch la Corte di merito non ha violato il divieto di addossare, in tutt o parzialmente, il carico delle spese alla parte totalmente vittoriosa (e tale sicuramente non era il Bertolini); mentre riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ed , perci, incensurabile in sede di legittii.mit) la decisione sulla opportunit di stabilire la solidariet nella condanna a1le spese di lire di pi parti aventi un interesse comune (cfr. Cass. 16 aprile 1969, n. 1123; Cass 15 dicembre 1966, n. 2943). In conclusione, devono accogliersi il primo motivo del ricorso del Bertolini e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso del!' Assessorato, con assorbimento del secondo motivo di quest'ultimo ricorso; devono rigettarsi gli altri due motivi del ricorso del Bertolini e deve dichiararsi l'inammissibilit del ricorso incidentale del!'Adragna, nei cui confronti, pertanto, deve. disporsi la perdita del deposito, mentre al Bertolini vanno restituiti i due depositi effettuati. In considerazione del rilevato difetto di giurisdizione dell'A.G.O. la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione anche all'accoglimento del primo motivo di ricorso del Bertolini, che si riferisce al rapporto processuale Bertolini-Assess'Orato. Dovendosi provvedere, a seguito della cassazione senza rinvio sulle spese di tutti i precedenti giudizi (art. 385, comma 2 c.p.c.), si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la totale compensazione fra le parti private e l'Assessorato. Quanto ,infine, alle spese del giudizio di cassazione, si reputa opportuno compensarle in toto fra tutte le parti. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 700 -Pres. Favara Est. D'Arienzo -P.M. Caccioppoli (conf.) -Weigert (avv. Brancati) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Avv. Stato Ricci). Obbli~azioni e contratti -Transazione -Incapacit naturale -Annui' - labilit del contratto -Malafede dell'altro contraente -Concetto Consapevolezza della temerariet della pretesa -Irrilevanza. (c. civ., artt. 428, 1971). Per l'annullamento dei contratto di transazione concLuso da chi sia stato incapace di intendere o di vole1e occorre la malafede delL'altro contraente, yi quale non richiede 1a consapevolezza della temerariet deUa lite, a. norma deU'art. 1971 e.e. ma consiste nella conoscenza deUe menomazioni psichiche dell'altro contraente e nel fine di trarne profitto (1). (Omiss.is). -Con i tre motivi del ricorso si deduce: 1) J:a violazione degli artt; 428 e 132, n. 4 c.p. civile con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice e si sostiene che la malafede richiesta dall'art. 428 e.e. per i contratti conclusi con gli incapaci non possa coincidere con quella richiesta dall'art. 1971 e.e. per i contraenti capaci e, ci, con la consapevolezza della temerariet della propria pretesa (1) Principio di evidente esattezza. La malafede dell'altro contraente cui la norma dell'art. 428 c. civ., regolando la sorte dei contratti conclusi dall'incapace naturale, ne subordina l'annullabilit, opinione prevalente che debba .consistere nella consapevolezza dell'incapacit dell'altro soggetto. In .tali sensi cfr. Cass. 26 settembre 1955 n. 2623 per la quale appunto la malafede si sustanzia nella consapevolezza dell'incapacit dell'altro soggetto, o per il pregiudizio derivato o che possa derivare all'incapace o per le qualit del contratto o anche altrimenti, cfr. per Cass. 31 dicembre 1946 n. 1413, secondo cui la malafede dell'altro contraente in re ipsa quando il pregiudizio per l'incapace o la qualit del contratto rivelino lo stato anormale dell'altro. CiTca la identificazione concettuale dell'incapacit psichica che dirime i singoli atti negoziali (art. 428) con quella che deve sussistere in modo attuale e continuo per farsi luogo alla interdizione cfr. Cass. 7 maggio 1958, n. 1502. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 235 e che la Corte. del merito avrebbe dovuto disporre la prova sulle condizioni mentali del ricorrente e prendere in esame ii. documenti dai quali emergeva la malafede dell'Amministrazione delle FF.SS., essendo irrilevante la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato in sede consultiva e l'intervento nelle trattative del professore Arena nell'interesse del rii.corrente; 2) la violazione degli artt. 12118, 1262 e.e., 13213:2 n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice per aver la sentenza impugnata ritenuto che non spettasse al ricorrente, a titolo di danno ,la somma di L. 14.647.000 dipendentente dal rifiuto all'alienazione immediata del materiale di risulta e di lii.re 73.280.000 derivante dalle sospensioni dei lavori, attribuibili a colpa dell'Amministrazdone; 3) violazione degli artt. 2.697 e.e., 61, 191, 244, 132, n. 4 c.p.c. con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 in quanto la prova testimoniale. sul complessivo ammontare dei danni, dichiarata inammissibile per genericit, era articolata in capitoli precisi e specifici, mentre la perizia contabile non comportava la previa esibizione in giudizio dei registri contabili dell'impresa. Le doglianze sono infondate. La sentenza impugnata, contrariamente all'assunto del rii.coTrente -premesso che a norma dell'art. 428, secondo comma e.e., per l'annullamento dei contratti a causa di incapacit naturale il requisito essenziale rappresentato daJ.la malafede, consistente nella conoscenza delle menomazioni psichiche della controparte e nel fine di trarne profitto ha ritenuto che nella specie non sussisteva la esigenza di una indagine istruttoria sulla malafede dei funzionari dell'Amministrazione, in quanto era circostanza, non contestata, che le trattative per la stipulazione della transazione erano state condotte per il Weigert, fino alla loro conclusione, dell'avv. Prof. Andrea Arena dell'Universit di Messina restando, cosi, escluso che la conoscenza dell'altrui incapacit potesse determinare l'intento di trarne profitto. Il concetto di temerarit della pretesa, agli effetti dell'annullamento della transazione, ai .sensi dell'art. 1971 c. civ., stato mutato, secondo un indirizzo giurisprudenziale, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art .96 c.p.c., cfr. C'ass. 12 gennaio 1951, n. 70; 23 luglio 1955, n. 238'5; 7 giugno 1957, n. 2111; 20 aprile 1963, n. 997; 26 ottobre 1964, n. 2661; 19 agosto 1969, n. 3004. Circa poi l'art. 1971 c. civ., se $i limita alla previsione dell'ipotesi dolosa o, al pari dell'art. 96 c.p.c., comprenda anche la colpa .grave, cfr., nel primo senso, Cass. 15 ottobore 1957, n. 3837; 9 maggio 1958, n. 1537; in senso contrario cfr. Cass. 20 giugno 1958, n. 2152. In Dottrina cfr. BISEGNA, L'annullabilit della transazione temeraria per colpa grave, in Foro it., 1959, I, 822. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 236 La sentenza impugnata ha, poi, aggiunto che la malafede, tenuto conto della natura del contratto di transazione, avrebbe dovuto raggiungere gli estremi della consapevolezza della temerariet della pretesa (art. 1971 e.e.), che l'attore non aveva mai chiesto di provare. E, quindi, ha ritenuto che ad escludere la malafede del!'Amministrazione non potesse assumere rilevanza contraria l'assunto pregiudizio economico perch dovevano ritenersi infondate le voci dei crediti di: a) L. 14.647.000 derivanti dal rifiuto legittimo dell'Amministrazione in ordine all'immediata alienazione del materiale di risulta, in quanto la richiesta era stata avanzata prima che il contratto fosse perfezionato con l'approvaziione ministeriale, e, inoltre, la loro cessione in propriet era stata convenuta con riferimento al momento in cui fossero stati rimontati i nuovi materiali in sostituzione di quelli rimossi; b) lire 73.280.000 per il danno subUo dalle tre sospensioni dei lavori attribuite a colpa dell'Amministrazione, in quanto l'appaltatore aveva formalmente rinunziato al compenso per .le spese sostenute senza elevare alcuna riserva in occ;asione della stipulazione dei tre atti aggiuntivi al contratto di appalto. Infine, la sentenza impugnata ha confermato, per I la assoluta genericit delle circostanze dedotte, la inammissibilit della ~ prova testimoniale sul quantum, nonch la richiesta di consulenza tec nico-contabile, non essendo stato prodotto in atti alcun documento contabile. J i Con riguardo al primo motivo agevole rilevare che la corte del f, merito non ha affermato, contrariamente all'assunto del ricorrente, che ! f la malafede richiesta all'art. 428, secondo comma c..c. per l'annullai mento dei contratti si identifichi con quella di cui all'art. 1971 e.e., p consistente nella consapevolezza della temerariet della pretesa da parte del contraente capace, ma ha fondato, come emerge dalla suesposta I narrativa, la propria pronuncia sull'esatta interpretazione dell'art. 428 citato nel senso che la malafede richiesta, come condizione di annullamento del contratto stipulato da persona incapace, consiste nella cono I scenza delle menomazioni psichiche dell'altro contraente e nel fine di trarne profitto. Siffatte Condizioni legittimatrici dell'annullamento non sussiste I vano nel ca~o concreto, essendo stato l'litenuto che i funzionari della ! Amministrazione della FF.SS. non erano a conoscenza dl]!llo stato di incapacit del ricorrente e che non potevano perci prospettarsi di trarne profitto. La presenza dell'Avvocatura dello Stato, nel corso delle trattative sostanzialmente da essa dirette, Contribuiva ad escludere qualsiasi intento dei funzionari dell'Amministrazione inteso a trarne profitto da uno stato, peraltro non noto, di incapacit. Infine, la circostanza che un noto processualista ed avvocato, professore universitario, avesse condotto le trattative, in qualit di legale e mandatario del ricorrente, escludeva iin modo definitivo ogni possibilit di trarre profitto PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 237 dalle condizioni psichiche. del Weigert. Ci posto, la sentenza impugnata poteva disattendere la domanda di annullamento della transazione tntercorsa tra il ricorrente e la resistente essendo stato escluso il presupposto, condizionante l'azione, della malafede della resistente sotto il duplice aspetto della conoscenza dello stato di. incapacit del ricorrente e del fine di trarne profitto. Tuttavia, per uno zelo di completezza ha voluto esaminare, ad abundantiam, il profilo della malafede con riguardo al contratto di transaziione (art. 1971 e.e.), dell'asserito pregiudizio economico e dell'ammiss,ibilit della prova testimoniale sull'ammontare complessivo del danno, che, costituendo una motivazione ultronea, non necessaria ai fini della decisione, non ha avuto rilevanza sul dispositivo e, pertanto, anche le censure mosse dal ricorrente su questa .parte della motivazione per ottenerne una diversa valutazione, conforme a quella da esso sostenuta, v1anno disa1ttese. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 marzo 1972, n. 777 -Pres. Giannattasio -Est. Sposato -P.M. De Marco (conf.) -Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Carusi) c. Romeo (avv. Greco, Chiozza, Andrioli). Espropriazione per P. U. -Espropriazione parziale -Determinazione dell'indennit -Stima differenziale -Criteri. (1. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 40). Il criterio della stima differenziale per determinare la indennit dovuta in caso di espropriazione parziale, va inteso nel senso che si debba tener conto anche di tutti i danni, prevedibili al momento dell'espropriazione, che incidono sulla parte residua del fondo e che traggono origine o daU'espropriazione o dall'esecuzione dell'opera pubblica ovvero dall'esercizio del pubblico servizio cui l'opera destinata (1). (1) Non sembra possa contestarsi il principio riaffermato in sentenza, per il quale nella espropriazione parziale la relativa indel,Ulit va calcolata, semprecch alla parte residua del cespite siano derivati danni o vantaggi -cfr. Cass. 17 gennaio 1969, n. 98 in Foro it., Mass. 34 -,,-detrraendo dal valore dell'intero fondo ,quello della parte residua ed operando in modo che l'indennizzo comprenda anche il deprezzamento subito da quest'ultima in quanto -cf.r. App. Cagliari 10 luglio 1933 in Foro it. Rep. 1935 voce Espropriazione per p.u. -in applicazione dello stesso criterio dettato dalla legge per le .espropriazioni per p.u., la parte espropriata vale non solo per s stessa considerata, ma anche per quanto apporta di detrimento alla parte rimasta . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 238 (Omissis). -La Corte d'Appello -integramente approvando il procedimento ,seguito dal primo giudice -determin la indennit di espropriazione a norma dell'art. 40 della legge 25 gugno 1865, n. 2:359, cio in base alla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che pu avere fa parte di esso non caduta nell'espropriaziione; e nel calcolare il valore venale della parte residua ritenne che esso fosse diminuito per effetto della espropriazione in quanto l'intero fondo, confinante da una parte con il torrente Valanidi, si giovava dell'esistenza di un muro che, oltre a quella di arginare le acque del torrente, aveva anche la fun~ione di muro di cinta a protezione del fondo, ed in quanto essendo caduta nell'espropriazione la zona di terreno che costeggiava il torrente, la parte residua, anzich esser chiusa da quel muro, veniva a confinare con la nuova pubblica via costruita sulla parte espropriata. Ritenne perci che la diminuzione di valore subita dalla parte residua fosse equivalente alla spesa necessaria per erigere un muro di cinta di essa parte residua rispetto alla nuova pubblica via. 1 In pl'limo grado il Romeo aveva anche chiesto di essere indennizzato della perdita del muro d'argine che nell'esecuzione dell'opera era stato impiegato quale muro di sostegno della nuova strada, ma il Tribunale aveva respinto la richiesta osservando -che non vi era prova che il muro (che del resto neppure era compreso fra i beni indicati del Suscita invece perplessit l'applicazione di tale principio attesa la pe culiarit della controversia in cui, come sembra doversi desumere dalla sentenza, il maggior danno che si prospettava subito dal residuo fondo, con seguiva dal fatto che questo non poteva pi avvantaggiarsi di un mur(} esistente lungo l'argine del fiume che, quanto meno ragionev(}lmente, dove va certamente appartene:re all'Amministrazione e, comunque, non era certo di propriet dell'espropriato. Ora sul punto la stessa C'o;rte di Cassazione -cfr. Sez. Un. 15 giugno, 1938, n. 2029 in Giust. it. 1939, I, 1, 70 -non aveva mancato di sottolineare che l'art. 40 della legge sull'espropriazione per p. u., a proposito di espropriazioni parziali, prescrive peT determinare l'indennit di calcolare il giusto prezzo dell'immobile intero avanti l'espropriazione e del residuo dopo la stessa. Ma per giusto prezzo, se sono da considerarsi .gli elementi intrinseci. dell'immobile costituiti dalla sua natura e dalla sua ubicazione, se S(}no da. considerarsi i diritti acquisiti ad esso, non pu esseTe valutato invece, appunto perch non 'rappresenta n un elemento intrinseco, n un diritto,. un semplice vantaggio che eventualmente derivi da un'(}pera che un ente pubblico ha la facolt discrezionale di ,costruire, di conservare o di sopprimere. Basta, all'uopo ricordare le parole del Pisanelli relative all'indennit di espropriazione "il concetto di indennit racchiude in s quello di emenda del danno e il danno significa diminuzione di patrimonio, cio, O una perdita di una parte materiale del patrimonio stesso o la perdita di una aspettativa giuridicamente protetta" . PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 239 decreto dell'espropriazione appartenesse all'attore anzich allo Stato, tanto pi che anche di recente il Genio Civile aveva provveduto a rafforzarlo ed a sopraelevarlo e che, pertanto, del fatto che il muro non serviva pi a chiudere' il fondo doveva tenersi conto solo ai fini della determinazione del valore deUa parte residua del fondo medesimo. In appello la P.A. sostenne che della cessata funzione del muro, come muro di cinta del fondo, non dovesse tenersi conto neppure al limitato effetto considerato dal TDibunale perch il muro stesso era un bene ,del demanio idrico. La Corte d'Appello osserv che l'appartenenza del muro aUa P.A. non risultava provata e che l'onere di provarla ricadeva sulla P.A. Si discusse anche se la costruzione della strada ave,sse arrecato al fondo un vantag,gio del quale dovesse tenersi conto ai fini della determinazi: one dell'indennit. I giudici di merito lo esclusero rilevando che il fondo era gi comodamente collegato con una strada comunale. Ora il ricorrente Ministero dei LL.PP. deduce: a) che la Corte di merito, non riconoscendo che il muro d'argine rientrava nel demanio idrdco dello Stato, edaffermando che l'onere di provare che vi rientrasse ricadeva su di esso ricorrente, non ha tenuto conto del giudicato gi formatosi su questo punto, dato che il Tribunale si era pronunziato in senso ad esso favorevole ed il Romeo nessuna impugnazione aveva proposto contro la sentenza del Tribunale; ha violato i principi generali sull'onere della prova, in quanto tale onere ricadeva sul Romeo il quale, avendo chiesto di essere indennizzato, era tenuto a provare il fatto costitutivo del suo preteso diritto; ed ha erroneamente ritenuto che le norme del t.u. 25 Juglio 1904, n. 523, rendessero plausibile l'ipotesi che il muro fosse stato costruito dal Romeo (primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 40 1. 25 giugno 1865, nn. 23'59, 822, 2697 e 2009 e.e., 2 e sgg. citato t.u.; nullit della sentenza per violazione degli artt. lli2, 115, 116, 3'2,4 c.p.c.); b) che erronea, viziosa e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata laddove essa ha escluso che dalla costruzdone della strada fosse derivato alla parte residua del fondo un vantaggio spe ciale ed immediato ancorch ad essa non esclusivo: vantaggio che, invece, era evidente in quanto la nuova strada, oltre ad avere raffor zato l'argine collaterale e qutndi la stessa difesa del fondo rimasto al Romeo, aveva assicurato a codesto fondo una particolare piena acces sibilit (secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 I. 25 giugno 1865, n. 23'59 e degli artt. 115, 116, 132 c.p.c.). n ricorso non suscettibile di accoglimento. In ordine all'eccepita violazione del giudicato interno questa Suprema Corte -direttamente esaminando il contenuto della sentenza di primo grado -rileva che dl Tribunale non aveva affermato che il muro costituisse un elemento del demanio fluviale, ma aveva affer 240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mato la possibilit che esso fosse tale e, quindi, la mancanza della prova dell'appartenenza di esso al Romeo. Perci l'af:J;,ermazione del giudice d'appello che, se non vi era prova della propriet del Romeoneppure la demanialit era provata, non contraddice l'affermazione del Tribunale, ma la rende compiutamente esplicita. Evidentemente l'onere di provare la propriet del muro, come fatto costitutivo del diritto ad una maggiore indennit, ricadeva sull'attore e non sull'espropriante. Senonch vi da osservare che l'errore, su questo punto, della sentenza denunziata e le altre osservazioni da essa svolte intorno alfa questione dell'appartenenza del muro, si appalesano prive di qualsiasi influenza sulla decisione. Invero la Corte di merito, pur avendo voluto rafforzare con le suddette considerazioni l'affermazione che dall'esistenza del muro il fondo del Romeo non traeva una semplice utilit non indennizzabile ai 'sensi del secondo comma dell'art. 46 della legge sulla espropriazioni, fonda la propria decisione sulla premessa che la parte residua del fondo ha subito una diminuzione . di valore per il fatto che la nuova strada, fronteggiandola, l'ha resa accessibile a tutti, e sul principio, pi volte affermato da questo Supremo Collegio, che nell'indnnit di esproprio debbano essere compresi tutti i danni che incidono sulla parte residua del fondo e sono prevedibili al momento dell'espropriazfone, sia che traggano origine da questa, sia che, invece, traggano origine dall'esecuzione dell'opera e dall'esercizio del pubblico servizio al quale l'opera destinata. Dunque non dall'essere il muro di_ propriet del Romeo o dal doversi il muro .considerare di propriet del Romeo, ma dal fatto che al limite della residua propriet del Romeo, coltivata a bergamotto e bisognevole di una particolare protezione contro il facile accesso dei passanti, stata costruit~ una strada pubblica, la Corte di merito ha, in effetti dedotto la necessit -egualmente ricorrente anche se il muro fosse appartenuto alla P.A. o se, addirittura non fosse esistito -della recinzione e, quindi, la diminuzione di valore della porzione del fondo da recingere in misura equivalente alla relativa spesa. A conferma dell'esattezza di tale soluzione, ossia dell'irrilevanza della questione dell'appartenenza del muro, ai fini della determinazione del valore della porzione residua del fondo e della rilevanza, a tali fini della specie dell'opera pubblica e della sua destinazione, basti pensare che se, invece di una strada fosse stato costruito 1sul terreno espropriato un edifici:o, di nessuna diminuzione di valore della parte residua si sarebbe potuto far questione. Non sussistono i vizi di moti'(razione e l'errore giuridico denunziati con il secondo motivo. Con le considerazioni sin qui richiamate la Corte di merito ha anche coerentemente e sufficientemente motivato .. il proprio giudizio che la residua parte del fondo espropriato -gi protetto dal muro affacciantesi sulla fiumara e gi servito da una strada ----'""'-----.......... . PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 241 poderale che sboccava sulla vecchia via comunale -anzich ricevere un vantaggi-o, ha subto un danno, cio una diminuzione di valore in seguito alla costruzione dell'opera pubblica. Ci avendo ritenuto -con incensurabile apprezzamento dei fatti -s'intende che non dovesse porsi, come non si posto, il problema se nel caso J.a parte del fondo rimaista nella disponibilit del Romeo avesse da quella costruzione tratto un vantaggio che potesse qualificarsi, ai sensi dell'art. 41 della legge sulle espropriiazioni, immediato e diretto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE,. Sez. III, 27 marzo 1972, n. 976 -Pres. Laporta -Est. Aliotta -P.M. Mililotti (conf.) Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Francisci) c. Rappa (avv. Rinaldi e Ciabatti). Respon.sabilit civile -Responsabilit da cose in custodia -Beni demaniali -Presunzione di colpa a carico della P. A. -.Limiti. (c. civ., art.' 2051). La presunzione di colpa posta a carico del custode daH'art. 2051 e.e. per i danni cagionati a terzi daHe cose, sussiste anche nei confronti deita P.A. limitatamente per ai beni di sua pertinenza per i quali assume una posizione analoga a queHa dei privati per quanto attiene al concetto privatistico di custodia; non invece configurabile rispetto a quelle particolari categorie del pubblico demanio (marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade, strade ferrate, ecc.) su cui si esercita l'uso ordinario, generale e diretto dei cittadini (1). (1) La Corte di Cassazione, cui la questione era stata riproposta, ha riesaminato la precedente giurisprudenza _..:. dr. Cass. 18 marzo 1968, n. 882 in questa Rassegna 1968, I, 731 -puntualizzando l'ambito di applicazione nei confronti della P. A. della presunzione posta dall'art. 2051 c. civ. a carico del custode per quel che concerne la responsabilit del danno cagionato delle cose. La sentenza che si annota appare rigorosamente aderente ai principi in materia: Non sembra infatti contestabile che, al pari di ogni altra prova desunta da presunzioni, anche quella disciplinata con l'art. 2051 c. civ. trovi il suo razionale fondamento sulla base del principio dell'id quod plerumque accidit il quale, a sua volta, nelle ipotesi di specie, consegue alla diversa posizione dei soggetti rispetto alla cosa. Allorquando infatti per qualunque titolo, ancorch di mero fatto (cfr. Cass. 6. marzo 1962, n. 420), questa si trovi posta nella esclusiva disponibilit di taluno, sottratta ad analogo potere degli altri o quanto meno ove un tale potere trovasi contenuto in ben ristretti termini, rientra nella normalit che il primo abbia ben maggiori possibilit rispetto ai terzi di identificare le cause dell'evento dannoso insorgente dalla cosa, in conse 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omtssis). -Oon atto Rappa Vincenzo e Di Giorgio Caterina convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze lAmministrazione delle ferrovie dello Stato per sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alle piante ed alle culture del fondo S. Leonardo , di loro propriet, sito in frazione S. Lucia dei comuni di Prato e Vaiano, da un incendio sviluppatosi nei primi giorni del settembre 1961 lungo la scarpata destra della linea ferroviaria F:irenze-Bologna, propagatosi poi ai terreni circostanti. Il Tribunale, con sentenza 27 maggio 1966, rigettava la domanda. Avverso tale sentenza proponevano appello il Rappa e la Di Giorgio, deducendo tra aJ.tri motivi che erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto applkabile nei confronti della convenuta Ammintstrazione la presunzione di responsabilit per i danni cagionati dalle cose in custodia, non considerando che l'incendio si era sviluppato nel.la scarpata ferroviaria, che ha natura demaniale e sulla quale lAmministrazione delle ferrovie dello Stato tenuta per legge ad esercitare l'opportuna vigilanza, diretta ad impedire l'insorgere di cause idonee a produrre danni ai terzi. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 2 febbraio 1968, in riforma di quelle del Tribunale, ritenuta l'applicabilit della anzidetta presunzione ed escluso che l'incendio fosse attribuibile a caso fortuito, condannava lAmministrazione al risarcimento dei danni prodotti dell'incendio agli attori, danni che liquidava in L. 3.000.000, oltre accessori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, deducendo due motivi, illustrati con memoria; resistono il Rappa e la Di Giorgio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione, denunziando la violazione dell'art. 2051 e.e., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto applicabile guenza di quella generale potest di controllo che compete al proprietario, all'usufruttuario o al mero detentore nei confronti dei terzi, cui non data alcuna in~erenza sulla cosa senza invadere al tempo stesso, arbitrariamente, l'altrui sfera giuridica. Vale al riguardo considerare, come si evince dallo stesso art. 2051 c. civ,. che nessun' generale ed assoluto obbligo di custodia della cosa incombe al proprietario nei confronti dei terzi, tranne che il bene non costituisca .di per se stesso fonte di pericoli per gli altri, sicch le quante volte la cosa non sia naturalmente idonea ad arrecar danno, l'eventuale omissione di una idonea custodia non costituisce fonte di responsabilit (cfr. Cass. 10 giugno 1968, n. 1836). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 243 nei suoi confro~ti J.a presunzio~e di responsabilit per i danni cagionati da cose in custodia relativamente all'incendio svdluppatosi nella scarpata ferroviaria, facente parte del demanio ferroviario. La censura fondata. In proposito, si rileva che, come stato gi ritenuto da questa Corte (sentenza 6 febbraio 1970, n. 263), la disposizione fondamentale in materfa di responsabilit 'extracontrattuale della pubblica Amministrazione contenuta nell'art. 28 della Costituzione, che, con norma di carattere precettivo e di applicazione immediata e diretta, stabiUsce che i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubbl al procedimento di valutazione tabellare; ma non si inteso scardinare anche il principio fondamentale secondo il quale -nella determinazione dell'imponibile la finanza deve commisurare Ja tassa al prezzo risultante dall'atto, se questo sia superiore al valore aecertabile in base al procedimento tabellare. Poich nel presente giudizio non sono stati addotti argomenti che non siano stati gi esaminati con le citate precedenti pronunce, o che siano comunque idonei a sorreggere una diversa soluzione, ritiene la Corte di non doversi discostare dal proprio orientamento giurisprudenziale. -(Omissis). 314 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2,8 gennaio 1972, n. 212 -Pres. Favara Est. Giuliano -P. M. Cutrupia (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Banca Naz. del Lavoro (avv. Scandale). Imposta di registro -Cessioni di credito in relazione a finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali ed industriali -Aliquota dello 0,50 % di cui alla lett. b) dell'art. 4 della tariffa A della legge di registro -Criteri di determinazione Cessione di credito estensibile ad altre operazioni -Inapplicabilit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4 lett. b e nota aggiunta, art. 28, lett. b). L'aliquota media dello 0,50 % di cui all'art. 4 lett. b) della tariffa A della legge di. registro soggetta, all'identico modo dell'aliquota ridottissima dello 0,25 % della lett. c), alle limitazioni della nota aggiunta a detto articolo; la cessione di credito pu cio fruire dell'aliquota ridotta quando sia in relazione con operazioni bancarie espressamente specificate e semprech gli effetti della cessione stessa non siano estensibili ad operazioni diverse da quelle indicate (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e nota, 2,8, lett. b) della Tariffa all. A della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nel testo modificato con gli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ., lamenta che la, Corte napoletana abbia dichiarato applicabile alle cessioni di credito l'aliquota ridotta dello 0,50 % , bench avesse, in fatto, acclarato la mancanza dell'elemento oggettivo richiesto dalla nota esplicativa del citato art. 4. La doglianza fondata. (1) Decisione di grande importanza che chiude definitivamente la breve digressione giurisprudenziale sulla tassazione delle cessioni di credito con l'aliquota dello 0,50 %. Come si ricorder, con le sentenze 16 novembre 1970, n. 2421, 18 febbraio 1971, n. 413 e 18 marzo 1971, n. 760 (in questa Rassegna, 1971, I, 361 e 667) la S. c: aveva scisso il significato dell'unica nota all'art. 4 della tariffa a seconda che si ponesse in relazione alla lettera b) o alla lettera c); e dopo aver premesso che per la riduzione di aliquota della lett. b) si richiedevano limitazioni meno rigorose, era giunta ad affermare che la sola qualit dei soggetti (azienda di credito autorizzata da una parte e ditta commerciale o industriale dall'altra) fosse sufficiente per ritenere applicabile l'aliquota media dello 0,50 % , il che significa sopprimere integralmente la nota aggiunta in riferimento alla lett. b). Tutta:via gi con la sent. 15 aprile 1971, n. 1076 (ivi 1971, I, 1071) la s.C. tornava sui suoi passi; senza negare una differenza di ampiezza delle due PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 315 Quella mancanza, invero, fu espressamente rilevata dalla Corte del merito, la quale accert che nell'una, n nell'altra scrittura si appresta alcun congegno tecnico-giuridico che sia tale da assicurare in modo . obiettivo l'esclusiva destinazione dei crediti ceduti all'estinzione del debito derivante dall'utilizzato di quel determinato finanziamento . Ora, la nota esplicativa dell'art. 4 della Tariffa stabilisce che per l'applicabilit delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) necessario che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. La norma, nella sua tassativa chiarezza, non legittima la distinzione fatta dalla Corte del merito. Questa, come si detto, ha affermato che per l'aliquota di minor favore, disposta dalla lettera b), il legislatore ha usato un minor rigore; ma la nota, che parte integrante della legge, pone sullo stesso piano le minori aliquote di cui alle lettere b) e e) ed enuncia, con una sola espressione, che si riferisce ad entrambe, i requisiti necessari per la loro applicazione, nei rispettivi casi. La Corte partenopea si ri.ferita alla sentenza n. 2948 di questa Corte Suprema, la quale, in verit, afferm i.I principio ora ripetuto dalla sentenza impugnata; e ad analoga decisione sono poi pervenute anche la sentenza n. 2421 del 1970 e le sentenze dal n. 760 al n. 766 del 1971. Ma gli argomenti addotti da tali decisioni, se attentamente esaminati, non persuadono. Cosicch questa Corte, riesaminate le questioni sollevate, ritiene pi esatto, discostandosi dalla ricordata precedente giurisprudenza, adottare una soluzione diversa, ~ma senz'altro pi aderente al testo di legge e che vale, nel complesso, a fornirne una pi sicura e soddisfacente interpretazione. Quelle sentenze, invero, hanno anzitutto osservato che le Sezioni Unite, con la senten~a n. 1397 del 1964, hanno ffermato che la ratio riduzioni, precisava, per, che la nota aggiunta spiega i suoi effetti anche in relazione alla lett. b), si che non pu concedersi la riduzione quando un'inadeguata determinazione degli effetti della cessioJ:Fe ne consente l'estensione alla copertura di esposizioni di ogni genere, anche eventualmente diverse da una operazione bancaria tipica; si riteneva quindi sempre necessaria l'indicazione espressa delle operazioni con cui la cessione era collegata e l'esclusione della estensibilit ad operazioni diverse. Nella sostanza, gi con questa pronunzia, si chiudeva la porta al tentativo di far rientrare nel beneficio atti che consentivano di utilizzare la cessione di credito per garantire o estinguere indeterminati crediti della banca. Oggi finalmente, con la necessaria chiarezza e coerenza, si riconosce che la nota all'art. 4 non pu che avere l'identica portata per le due riduzioni della lettera b) e della lettera e). Per l'interpretazione restrittiva della nota aggiunta v. da ultimo Cass. 25 giugno 1971, n. 2006, ivi 1971, I, 1198. 316 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA della nota per evitare l'elusione fiscale che avveniva in quanto gli istituti finanziatori, favoriti dalla generica formula della legge precedente (r.d.l. 9 maggio 1935, n. 606; r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2170), non si erano mostrati alieni dall'utilizzare le cessioni di credito per proprie esposizioni non collegate al finanziamento concesso per la realizzazione di quelle opere e forniture pubbliche ; ma non hanno considerato che le Sezioni Unite dovevano decidere unicamente sui limiti di applicabilit della lettera c) dell'art. 4 della Tariffa, cio della disposizione che stabilisce l'aliquota ridottissima dello 0,25 % per le c~sioni di annualit o contributi governativi o di enti pubblici o di crediti verso pubbliche arp.ministrazioni a garanzia di finanziamenti concessi da aziende di credito a imprese industriali o commerciali in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere forniture pubbliche. Le Sezioni Unite, in quell'occasione, non dovevano considerare e non considerarono la disposizione della lettera b). Siffatta inavvertenza nel vagliare il contenuto della decisione delle s.u. si ripercossa sulle ulteriori argomentazioni delle pronunce dianzi ricordate: esse, invero, presero le mosse da quell'asserita ratio dell'intera nota per giungere alla conclusione che l'espressione altre operazioni contenuta nella nota medesima doveva essere intesa in due modi diversi secondo che si considerasse la lettera b) o la lettera c) dell'art. 4. Ma non logicamente ammissibile che una stessa espressione, usata una sola volta dal legislatore con indistinto riferimento alle due ricordate ipotesi, abbia due diversi significati, talch secondo le affermazioni di quelle sentenze, l'aggettivo altre ., quando si abbia riguardo alla lettera e), debba essere inteso, secondo la razionale connessione con il resto della nota, come contrapposto alle operazioni che l'atto di cessione deve specificamente indicare, mentre, quando si abbia invece l'igua;rdo alla lettera. b), debba essere inteso come contrapposto alle operazioni genericamente previste, con requisiti meramente subiettivi, dalla disposizione contenuta in questa lettera. Se cos fosse, in verit, la specificazione delle operazioni, richiesta dalla nota, risulterebbe superflua, e la nota, in sostanza, non aggiungerebbe alcunch alla lettera b). Non vi sarebbe quindi stata ragione di apporia a questa disposizione; e il legislatore avrebbe aggiunto la nota soltanto al precetto della lettera c). In conclusione, deve affermarsi il principio che, anche per l'applicabilit dell'aliquota del 0,50 % prevista dalla lettera b) dell'art. 4 della tariffa, insieme al requisito subiettivo indicato da tale norma deve concorrere altresi il requisito obiettivo prescritto dalla nota, che integra 1a norma stessa; , cio, necessario che l'atto indichi specificamente le operazioni per cui stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa a operazioni diverse da quelle cosi indicate. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 317 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1972, n. 340 -Pres. Caporaso -Est. Spagnoletti -P. M. De Marco (conf.) -Borghi (avv. Porta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo). Imposta di registro -Agevolazioni per la formazione della piccola propriet contadina -Costit~zione di vitalizio -Estensione. (1. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1). L'agevolazione dell'art. 1 della legge 6 ,gosto 1954, n. 604 per gli acquisti diretti alla formazione della piccola propriet contadina, si estende anche all'atto di costituzione di rendita vitalizia che, come la vendita, comporta il trasferimento di propriet (1). (Omissis). -Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e, comunque, erronea applicazione della norma dell'art. 1 della legge n. 604 del 1954, in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari del e.e. ed altres. in relazione all'art. 8 della legge sul registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ed agli artt. 1 e 17 della tariffa all. A della stessa legge di registro. Sostengono i ricorrnti che il legislatore, nell'intento di agevolare il pi possibile la formazione della piccola propriet contadina (ora denominata propriet diretta coltivatrice), ha innanzitutto menzionato, tra gli atti ammessi al beneficio, quelli di compravendita. Fra questi vanno indubbiamente compresi anche gli atti che della vendita hanno la stessa natura e caratteristica sostanziale e che siano idonei al raggiungimento della finalit del legislatore. Prospettano i ricorrenti che appunto il caso del vitalizio, che contratto a titolo oneroso di trasferimento di propriet di un bene (art. 1872 e.e.). Aggiungono che il contratto in esame poteva anche essere qualificato dalle parti come vendita, con pagamento dilazionato del prezzo mediante rate mensili. Concludono che in applicazione dei principi di cui all'art. 8 della legge di registro ed agli artt. 1 e 17 della tariffa all. A, doveva essere concesso al vitlizio lo stesso trattamento della compravendita. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando la viol.azione del l'art. 360, n. 5 c.p.c., deducono che contraddittor.iamente la Corte, pur attribuendo al legislatore l'intento di agevolare la formazione deUa pie (1) Riallaciandosi alla sent. 6 maggio 1969, n. 1535 (in questa Rassegna,. 1969, I, 686) la S. C. estende, con assai larga interpretazione, l'agvolazione concessa per la vendita ad un atto che, se pure trasferisce la propriet, ha una funzione (speculazione sull'area) che non certo quella di creare un patrimonio per l'agricoltura. ......-....-.-....-..r....-..-....-.......-.-.-.-.-...:.-.-.............:...:.../.!!........... .....:.'...;......~:-.....:-.'.........;.... . .....;............:....:-:.... ::...............:::;:................. 11.1111rt1t:!'~m~::11ri!r11ffr1riirif11111rtrr1~11111rilfr]'ifri;Jrlfilf1r11~11r1~~;~r111r11;r111rnlifilri1ririli~ffi;fil~i1~1~11.!rrl: 318 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cola propriet contadina, conclude per la tesi restrittiva, che nega non solo l'interpretazione analogica, ma anche quella estensiva della norma. Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate data la loro stretta connessione, sono fondate. Questo Supremo Collegio ha gi avuto modo di avvertire, interloquendo in fattispecie analoga al problema in questione, che la tesi seguita dalla sentenza impugnata e sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze viziata in radice da un errore fondamentale di interpretazione (Cass. 6 maggio 1969, n. 1535). Questa pronuncia riguardava propriamente l'applicazione dell'agevolazione tributaria in materia di imposta di registro agli atti rivolti al miglioramento e trasformazione fondiaria nel quadro delle operazioni di formazione della piccola propriet contadina; agli atti cio cos detti accessori e secondari rispetto ai negozi giuridici (primari), come quelli di compravendita, concessione in enfiteusi, permuta di fondi rustici ed acquisto di case coloniche, per i quali la legge n. 604 prevede, con !'pecifica elencazione, le agevolazioni tributarie. . Ma i rilievi contenuti nella menzionata sentenza, attenendo all'identico problema di interpretazione della norma agevolatrice, debbono ~ssere considerati validi anche ai fini della controversia in esame. Ed Otenziamento dell'attivit industriale ., anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della legge, purch abbia sede ed operi negli stessi suindicati territori. Dal coordinamento logico di tali norme appar.e evidente che, in quanto si collocano tra le altre provvidenze adottate dal legislatore al fine di avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno, e, cio, del~ l'esodo di cospicue forze lavorative dalle zone economicamente pi deboli del Sud, i benefici fiscali, di cui sopra, sono indtssolubilmente legati al fattore territorio , nel senso che soltanto allora possono trovare applicazione quando risulta, con assoluta certezza, che la societ che li invoca opera nell'ambito territoriale tassativamente delimitato dalla legge ed esplica in questo tutta intera la sua attivit industriale, ivi realizzando, in tal modo, gli scopi sociali ed economici a tale attivit connessi. Tale finalit non potrebbe essere adeguatamente garantita e sarebbe possibile evaderla se le attivit, che si intendono promuovere od incrementare nelle zone considerate, fossero consentite, anche solo potenzialmente come nel cas di specie, sulla base dell'atto costitutivo o delio statuto al di fuori dei limiti territoriali tassativamente previsti dalla legge. La sentenza impugnata, ispirandosi a questi principi, ha concretamente ritenuto che la finanza avesse necessariamente bisogno di esaminare, oltre le deliberazioni di aumento di capitale, anche lo statuto che parte integrante dell'atto costitutivo (art. 23128 e.e.) perch solo da tali documenti poteva accertare se l'atto assoggettato a registrazione, considerato nella sua intrinseca natura ed in rela:bione ai suoi effetti, come prescriv l'art. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, presentasse tutti i requisiti per essere ammesso all'egavolazione fi;;cale di cui alla legge n. 634 del 1957. N ha rilevanza l'assunto della ricorrente che dovevasi tener conto anche del fatto, successivo alla costituzione della societ, dell'unico investimento nella sola iniziativa industriale nel sud, atteso che, in tema di agevolazioni fiscali, frequente il fenomeno di beneficio rigidamente PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 337 vincolato a requisiti formali dell'atto assoggettato a tassazione in modo da esclud.e.re ab origine che il negozio possa estendersi ad operazioni diverse, le quali si avvantaggerebbero indebitamente di situazioni di favore (Cass. 3 aprile 19>70, n. 881). Non escluso, come sostiene la ricorrente, che, attesa la capacit giuridica generale delle persone giuridiche, la norma di favore possa essere elusa nonostante la rilevanza che la legge agevolatrice attribuisce ai requisiti formali e sostanziali dell'atto. Ma questa evenienza, che si traduce in un inconveniente, non invalida il principio sopra affermato perch il requisito formale richiesto costituisce una remora P.er l'elusione degli scopi della legge e perch resta salvo l'esercizio del potere della finanza di accertare ex post se l'atto abbia goduto di un beneficio non spettante. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 marzo 1972, n. 717 -Pres. Marletta -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) -Bertolini (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). Imposte e tasse in ~enere -Imposta di ricchezza mobile -Decisioni della Commissione Provinciale sul quantum dell'accertamento- Ricorso per cassazione per saltum -Inammissibilit. (r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 45; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 48). Le decisioni della Commissione Provinciale in tema di imposta di ricchezza mobile sono impugnabili, pe1 vizi di legittimit, dinanzi alla Commissione Centrale. Avverso di esse pertanto inammissibile il ricorso per saltum alla Corte di Cassazione ex art. 111 della Costituzione (1). (Omissis). - preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilit del ricorso, sollevata dall'Amministrazione finanziaria. Assume, -infatti, detta Amministrazione, .che, trattandosi di controversia in tema di imposta di ricchezza mobile, la decisione emessa dalla Commissione Provinciale era impugnabile con ricorso alla Commi'ssione (1) Con la presente e con altre due sentenze di pari data e di identico contenuto (nn. 718 e 719) le Sezioni Unite della Suprema Corte, in armonia col principio per cui il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione non pu essere proposto per saitum avverso decisioni passibili di impugnazione in sede propria (cfr. sentt. 22 giugno 1967, n. 1517, in Mass. Foro it. 1967, 433; 19 maggio 1964, n. 1220, in Foro it. 1964, I, 1415) hanno dichiarato inammissibile tale ricorso avverso le decisioni della Commissione Provinciale in materia di imposta di ricchezza mobile. noto, infatti, che in tale materia, e da differenza di quanto avviene per le imposte indirette, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 338 Centrale per ragioni di legittimit, e, quindi, non poteva essere proposto direttamente, per saitum, il ricorso, ex art. 111 d~lla Costituzione, alla Cassazione. L'eccezione fondata. da rilevare, in primo luogo, che il ricorrente Bertolini, con i due motivi di ricorso, denuncia due vizi di legittimit, in quanto, mentre con H primo motivo lamenta la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per essere la decisione impugnata priva di adeguata motivazione, con il secondo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio, per essersi la predetta decisione basata su un documento segreto di polizia, mai comunicato o sottoposto alla parte. Ci rilevato, la questione che si pone se, in tema di imposta di ricchezza mobile, la decisione della Commissione Provinciale sia impugnabile, per vizi di legittimit, innanzi alla Commissione Centrale. Deve, in proposito, osservarsi che l'art. 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, dispone che contro la decisione della Commissione Provinciale il contribuente pu ricorrere alla Commissione Centrale delle imposte irette, nei casi ammessi dalle singole legg,i di imposta... . Orbene, per quanto riguarda l'imposta di r.m., l'art. 48 del t.u. 24 agosto 18:77, n. 4021 (articolo in vigore, in quanto fatto salvo dalla norma abrogativa di cui all'art. 288 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645) dispone, nel secondo comma, che sono pure ammessi avanti la stessa Commissione (centrale), dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'appli cazione della legge . Per effetto delle anzidette disposizioni, pertanto, non par dubbio che le decisioni della Commissione Provinciale, in tema di imposta di r~m., siano impugnabili, per vizi di legittimit, innanzi alla Commissione Centrale. Si oppone dal ricorrente che, nel caso che ne occupa, si trattava di estima2lione semplice, e non di estimazione complessa; e che, pertanto, la decisione impugnata, ai sensi del secondo comma del predetto art. 48 non soggetta a ricorso. Senonch va osservato che, con il ricorso in esame, non si censura la c;tecisione impugnata sul punto della estimazione del reddito imponibile, ma la si censura, come si visto, per violazione di legge. E non giova ipotizzabile, ex art. 48 del t.u. 24 agosto -1877, n. 4021, tuttora in vigore, una giurisdizione generale di legittimit della Commissione Centrale (cfr. Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1962, n. 2828, in questa Rassegna 1963, 44), onde la de cisione della Commissione Provinciale, anche se di semplice valutazione, non pu mai ritenersi passibile di immediato ricorso per cassazione. Sulla inammissibilit di analogo ricorso avverso le decisioni della Com missione Provinciale, sezione di diritto, in materia di imposte indirette cfr. Cass. 11 giugno 1971 n. 1771, in questa Rassegna 1971, I, 1172. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA opporre che si tratta di violazfone della legge processuale. La norma del secondo comma dell'art. 48 del t.u. del 1877, infatti, ha una formulazione molto generica, in quanto si riferisce ai ricorsi che riguardano l'applicazione della legge in genere, senza alcuna distinzione fra legge sostim2liale e legge formale; di talch deve concludersi che nel suo ambito rientrano non soltanto i ricorsi per l'applicazione della legge sostanziale, ma altresl i ricorsi per l'applicazione della legg.e processuale. E neppure gdova opporre, come fa il ricorrente nelle note di udienza, che con la sopra esposta soluzione contrasta la seconda parte del secondo comma del predetto art. 48. , invero, da rilevare che il secondo comma di tale articolo, dopo avere, nella prima parte, d1sposto, come si visto, che sono ammessi alla Commissione Centrale ricorsi, per vizi di legittimit, avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali, nella seconda parte .detta, testualmente: Ma il giudizio delle Commissioni Provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibiH, non soggetto a rkorso, e quelle somme diventano definitive... . Posta in relazione con la prima parte, la seconda parte del secondo comma dell'art. 48 non pu, pertanto, essere interpretata, letteralmente e logicamente, se non nel senso che con il ricorso che riguarda l'applicazione della legge, non si pu impugnare il merito dell'accertamento, ossia il giudizio di fatto della Commissione Provinciale relativo all'ammontare del reddito imponibile, giudizio che, ovviamente, resta definitivo condizionatamente al rigetto del ricorso riguardante l'applicazione della legge. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uh., 13 marzo 1972, n. 720 -Pres. Stella Richter -Est. Mirabelli -P. M. Di Majo (conf,) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Consorzio di Bonifica Grossetana (avv. Grenga). Imposta di registro -Agevolazioni per le oper di bonifica idraulica e montana -Applicabilit alle opere concesse ai consorzi successivamente all'entrata in vigore del t. u. n. 215 del 1933. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 88, comma 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 33 e 66). Imposta di registro -Agevolazioni per le opere di bonifica idraulica e montana -Applicabilit alle opere di competenza statale eseguite dai consorzi in concessione -Opere di manutenzione eseguite dai privati o dagli enti competenti -Inapplicabilit delle agevolazioni. (r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 88, comma 2; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, artt. 33 e 104). Le agevolazioni fiscali che il secondo comma delL'art. 88 del t.u. 13 febbraio 1933, n. 215, ha tenuto ferme per i consorzi e per le opere 340 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di bonifica idraulica e di sistemazione montana, si pplicano anche alle opere concesse dopo la entrata in vigore di tale norma (1). Le agevolazioni fiscali per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana si applicano. alle sole opere relative al compimento della bonifica e non a quelle relative alla manutenzione. Devono ritenersi opere di compimento della bonifica quelle che, ancorch consistenti nella riparazione o nel completamento di opere gi compiute, sono di competenza statale e vengono eseguite dai consorzi non per propria competenza, ma per concessione da parte dello Stato (2). (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione ri corrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 2 comma, e 119 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 2,15, i:n relazione agli arti coli 33 e 66 del t.u. 30 dicembre 1923, n; 3256, e difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiede in effetti il riesame, da parte di queste Sezioni Unite, di una questione che stata risolta, con giurisprudenza costante, dalla Sezione I di questa Corte, .in modo conforme alla sentenza impugnata. L'art. 88 del t.u. sulla bonifica integrale stato, infatti, interpretato ed applicato nel senso che, pur disponendo al primo comma il normale trattamento tributario degli atti stipulati nell'interesse dei Consorzi e relativi alla bonifica integrale, secondo .il concetto che di questa si desume dallo stesso t.u., ha tuttavia mantenuto in vigore, con il secondo comma, le agevolazioni fiscaH preesistenti per i consorzi e per le opere di bonifica idraulica e montana; e poich nell'ordinamento posto dal t.u. non sono pi specificamente contemplate le opere di bonifica idraulica e di siste mazione montana, n sussiste la qualifica di concessionari di prima categoria , indicata, ai fini dei benefici fiscali, dall'art. 33 del precedente r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, si pure ritenuto che la norma dell'art. 88 comporta la sopravvivenza, al limitato fine della disciplina fiscale, delle norme precedenti che individuavano le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana (Cass., Sez. I, 26 giugno 1963, n..1724; 27 gennaio 1964, nn. 189 e 190; 25 ottobre 1965, n. 2231; 25 maggio 1966, (1...,2) Sono state segnalate pi volte le attuali difficolt di esatta e si cura applicazione delle antiche agevolazioni fisca~i relative alle opere di bonifica idraulica e di sistemazio.ne montana, conservate in vigore, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, dall'art. 88 comma se condo del r.d.l. 13 febbraio 1933, n. 215 (cfr. in questa Rassegna 1967, I, 414 l'ampia nota di M. FANELLI). In seguito ad un completo riesame della materia si denunciata la ina deguatezza di tale giurisprudenza che continua ad attribuire rilevanza ad una fase della bonifica ormai superata in base ai vigenti criteri sulla bo nifica integrale e si quindi propugnata unanuova interpretazione restrit tiva dell'art. 88 comma secondo su ricordato da applicarsi alle sole op_~re PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 341 n. 1331; 14 giugno 1966, n .1541; 18 giugno 1968, n. 1990; 9 aprile 1969, n. 1137). A questa interpretazione l'Amministrazione ricorrente oppone il rilievo che il presupposto per l'applicazione dei benefici fiscali, secondo la legislazione precedente al citato t.u., era un'attivit di natura squisitamente amministrativa, quale n riconoscimento della qualifica di prima categoria nelle opere cui gli atti dei Consorzi si riferivano e la concessione a questi dell'esecuzione delle opere, e, che tale attivit la legge pi non prevede. Da questo rilievo l'Amministrazine ricorrente trae una duplice deduzione; da un canto sostiene che venuta a mancare ogni possibilit di applicare i benefici suddetti a situazioni successive all'entrata in vigore del citato t.u. slla bonifica integrale; dall'altro prospetta il dubbio che, se si ammette che la valutazione della natura delle opere possa essere compiuta dal Giudice ordinario ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale; si viene ad attribuire a questo un potere che proprio della autorit amministrativa, e cio si attribuisce all'Autorit Giudiziaria Ordinaria una competenza che eccede dai limiti della giurisdizione sua propria. Accanto alla censura di falsa applicazione di legge viene sollevata, dunque, con questo primo motivo di ricorso, anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, che giustifica la diretta proposizione del ricorso stesso a queste Sezioni Unite. Ad avviso dell'Amministrazione ricorrente la violazione di legge e l'esorbitanza dalla giurisdizione cos prospettate, verrebbero evitate se alla disposizione contenuta nel secondo comma del citato art. 88 del t.u. venisse data un'interpretazione diversa da quella finora adottata dalla giurisprudenza, e cio si ritenesse che la norma ha mantenuto fermi i benefici fi,scali .soltanto in riferimento alle opere gi assunte dai Consorzi alla data dell'entrata in vigore dello stesso t.u., ma che invece, i benefici rimangono esclusi, in aderenza alla disposizione contenuta nel primo comma, per le opere assunte successivamente. gi concesse alla data della sua entrata in vigore (cfr. Relazio'ne Avv. Stato 1966-70, II, pag. 746 e segg.). Con la presente sentenza le Sezioni Unite della Suprema Corte non hanno condiviso tali rilievi ed hanno confermato la precedente giurispru denza. Il disagio di tale situazione appare peraltro evidente dalle afferma zioni contenute nella seconda massima della sentenza in esame. Una v,:olta riconosciuto, infatti, che il compimento della bonifica non pu pi essere riferito alla emanazione del provvedimento di ultimazione ex art. 104 del r.d. n. 3256 del 1923, che non pi in vigore, la sola distinzione fra fase compimento e fase di manutenzione delle opere sulla base della relativa 342 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Le acute deduzioni della difesa dell'Amministrazione non, possono, per, essere condivise. In primo luogo all'interpretazione che l'Amministrazione ricorrente prospetta osta la lettera della norma posta dal secondo comma dell'art. 88, di cui si discute, sepondo il quale ai consorzi ed alle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana si app1icano_ i privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori ., e non gi, come l'Amministrazione vorrebbe ritenere, i soli prii.vilegi gi concessi . Con la terminologia propria della nozione di previsione ., infatti, si fa riferimento, secondo il normale uso lessicale, alla fattispecie astratta, contenuta in una norma, da applicare ad una fattispecie concreta; quando questa si verifichi, non gi ad una fattispecie. gi verificatasi od in corso di compimento. In secondo luogo deve essere escluso che l'interpretazione finora adottata dalla giurisprudenza si ponga in contrasto con il sistema della normativa contenuta nel t.u. della bonifica integrale, nel senso che la nuova concezione della bonifica integrale sia incompatibile con le due nozioni di bonifica idraulica e di sistemazione montana, cui faceva riferimento la legisla~ione precedente. Nelle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 2 dello stesso t.u., infatti, sono specificamente e separatamente indicate, rispettivamente, le opere di sistemazipne montana e le opere di bonifica idraulica e queste due categorie di opere vengono tenute distinte dalle altre, pur rientranti nel pi vasto ambito delle bonifica inte~ale, che sono elencate nelle successive lettere dello stesso COIX,lma; ed appunto in base a questo rilievo che la precedente giurisprudenza ha costantemente precisato che le opere previste nelle lettere successive, anche se compiute da Consorzi di bonifica idraulica e montana, non fruiscono dei benefici fiscali se non possono venire comprese, appunto, tra le opere di sistemazione montana e di bonifica idraulica, previste nelle prime due lettere. La contrapposizione tra bonifica integrale, in generale, e bonifilca ddraiulica e montana, in .particolare, quale si deduce dai due commi dell'art. 88, non , dunque, in contrasto con il sistema contenuto nel t.u., ma trova in questo specifica rispondenza. In terzo luogo non si ravvisa nel giudizio che al giudice ordinario si chiede, per l'accertamento della legittimit, o meno, dei benefici fiscali competenza ad eseguirle, appare del tutto inadguata per i fini che interessano. chiaro difatti che, fino al momento in cui la bonifica integrale non viene uftimata (artt. 16 e segg. del r.d. del 1933), la esecuzione delle relative opere rimane di competenza statale, mentre quelle fra esse che meritano la agevolazione fiscale sarebbero le sole opere di bonifica idraulica e montana e non quelle di bonifica integrale. Se pertanto le opere di bonifica idraulica e montana sono gi compiute, la loro manutenzione non pu essere equiparata al relativo compimento per il solo fatto che la bonifica integrale ancora in atto con tutte le relative competenze statali. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pretesi, alcuna valutazione che abbia contenuto amministrativo discrezionale. La qualificazione delle opere di bonifica nelle categorie previste dalla legislazione precedente al t.u., che ha rilevanza, come si detto, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali, risulta da elementi di fatto, obiettivamente accertabili, e non da determinazioni degli organi dell'amministrazione. Di conseguenza, l'atto con il quale viene riconosciuta la sussistenza di tali elementi atto di accertamento, non atto costitutivo, che pu ben essere compiuto, sia da organi dell'Amministrazione, sia' dal Giudice ordinario, a seconda della natura dei rapporti nei quali l'atto acquista rilevanza. Quando il giudice ordinario valuta tale punto, al fine del giudizio sulla sussistenza del diritto al beneficio fiscale, non compie un atto devoluto alla esclusiva competenza dell'autorit amministrativa, ma pronuncia sul presupposto di fatto del diritto soggett>ivo al beneficio, ossia nei limiti della propria giurisdizione. , invece, indubbiamente atto amministrativo discrezionale l'atto con il quale l'Ammniistrazione attribuisce in concessione ai Consorzi l'esecuzione delle opere di bonifica; ma di tale atto, che costituisce l'altro presupposto necessarfo per l'applicazione del beneficio fiscale, .il giudice non fa che accertare, in fatto, l'esistenza, o meno, rimanendo sempre salva all'Amministrazione la potest sia di ometterlo, sia di porlo nel nulla, nell'esercizio del potere ad essa attribuito. Il giudice, quindi, neppur.e in relazione a questo puntp emette una valutazione di contenuto amministrativo; al contrario, il giudice si limita ad accertare l'esistenza dell'atto amministrativo, al solo fine del giudi'.io sulla sussistenza del diritto soggettivo, che fatto valere dinanzi a lui; giudica, cio, anche sotto questo aspetto, nell'ambito della giurisdizione dell'autorit giudiziaria ordinaria. N la censura di falsa applicazione di legge, n l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevate con il primo motivo, possono, dunque, essere ritenute fondate ed il motivo stesso deve essere respinto. Con il secondo motivo, peraltro, denunciando parimenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 2 comma, e 119 del t.u. 13 fi;bbraio 1933, n. 2115, in relazione anche agli artt. 33 e 104 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 31256, l'Amministrazione censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato che le opere, cui la presente lite si riferisce, siano da considerare opere di compimento della bonifica, e non lavori di ma:rmtenzione, e che, quand'anche si debba ritenere che si tratti di opere di manutenzione o ripristino, sono egualmente comprese nell'ambito del beneficio fiscale, in quanto non risulta intervenuto il provvedimento di ultimazione, a sensi del citato art. 104 del r.d. n. 3256 del 1923; fa presente, al riguardo, che, avendo l'art. 119 del t.u. in vigore abrogato interamente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3256, il decreto pre 344 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO visto da tale articolo non pi emanabile, n ad esso pu ritenersi sostituito il decreto di dichiarazione del compimento del lotto di bonifica, previsto dagli artt. 16 e seguenti delxcitato t.u., in quanto questo poggia su presupposti differenti ed ha diverso effetto. L'Amministrazfone sostiene, cio, che la fattispecie astratta ipotizzata dalla sentenza impugnata, in aderenza alle precedenti pronunce di questa Corte, non ha alcuna rispondenza con la situazione conpreta, giacch, non essendo emanabile alcun provvedimento con il quale _si passi dalla fase di costruzione alla fase di manutenzione, quale era previsto dalla legislazione abrogata, si verrebbe ad applicare il beneficio fiscale anche ad attivit dei Consorzi alle quali non sarebbe stato applicabile neppure nel vigore della legislazione precedente. Ma anche tale censura non pu essere accolta. Nel sistema della legislazione speciale concernente la bonifica risulta costantemente posta e mantenuta una netta distinzione tra la fase di compimento delle opere e la fase di manutenzione, soprattutto -in riferimento alla bonifica idraulica e montana ed alle opere c.d. di competenza statale. Nella prima fase J.e opere sono compiute dall'Amministrazione statale, direttamente o attraverso concessialto, o di fatti illeciti che con l'esecuzione dell'opera abbiano un legame puramente occasionale ed inducano una responsabilit di natura aquiliana e non contrattuale . Si tratta di concetti anch'essi acquisiti dalla pi attenta e affinata giqrisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, sopra cit.). V. -La stessa sentenza qui annotata riconosce, peraltro, che il principio basilare di tutta la normativa che la contabilit dei fatti producenti spesa -incluse nella contabilit le riserve, che, infatti, debbono essere inserite nei documenti contabili -deve procedere di pari passo al loro avvenimento, al duplice scopo di consentire all'Amministrazione appaltante la verificazione di quei fatti con la immediatezza che ne rende pi sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e per mettere la P.A. medesima in grado di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi . Dopo di che, non si riesce a spiegare, francamente, l'affermazione che, trattandosi di fatti continuativi, la stessa e_sigenza di un accertamento sicuro ed insieme pieno e completo soddisfatta con l'iscrizione delle riserve al tempo della cessazione della continuit , mentre inutili riuscirebbero a tal scopo quelle formulate in relazione ad 352 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso -con il quale l'Amministraz.ione dem~ nzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 e.e. in relazione agli artt. 326 e 327 della legge 20 marzo. 1865, n. 2248, all. F ed agli artt. 41 e 37 u.p. del Capitolato generale amminiistrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed all'art. 14 del Capitolato per l'esecuzione di lavori e forniture per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nonch dei principi generali in materia di pubblici appalti ed in materia d'interpetrazione delle leggi e dei negozi giuridici, ai sensi e per gli effetti dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c..p.c. -investe i capi della sentenza denunziata" che escludono essersi verificata la deci;idenza dell'appaltatore in ordine alle domande d'>indenni~ zo per la mancata fornitura del pietrisco sul posto d'impiego e per i maggiori oneri connessi alla mancata concessione dei promessi intervalli nel traffico ferrovfario. ogni singol6 episodio .. Basta considerare, infatti, che la cessazione della continuit altro non se non la cessazione degli effetti dannosi di una certa causa, per comprendere come ci presupponga, appunto, il venir meno della stessa causa. Quell'assunto, pertanto, equivale ad affermare che l'accertamento della. dap.nosit di un fatto inutile, allorch il fatto sussiste e produce effetti, mentre riesce pieno e completo solo allorquando il fatto si esaurito e pi non : cos, ad esempio, non allorch l'appaltatore, scavando una galleria, incontrasse imprevisti strati di roccia di eccezicmale durezza, oppure materiali inconsistenti, minaccianti continui franamenti, ovvero gravi infiltrazioni di acqua, sarebbe d'uopo procedere alla denuncia dell'evento ed agli accertamenti del caso, ma solo allorch, dopo la rimozione dei materiali o lo smaltimento delle acque e dei fanghi o la messa in opera di idonee centinature, a scavi effettuati, quegli constatasse che sono cessate le condizioni di eccezionale aggravio del lavoro. Ci che occorre, viceversa, non la cessazione della continuitd del fatto, ma soltanto la sua idonea manifestazione e, quindi, la sua obiettiva rilevabilit con la tipica diligenza professionale~ Indeclinabile diviene, allora, l'onere della immediata denuncia (cfr. Corte App. Roma, 6 maggio 1969, n. 1053, n. 1095, id., 1971, I, 1261, in part. 1265 e seg., nella motiv.), n pu trascurarsi di considerare che la firma senza riserva di allibramenti di partite di lavoro cori prezzi unitari, divenuti inadeguati, secondo l'appaltatore, ai nuovi, imprevisti aggravi, comporta l'incontrovertibilit di quel criterio di contabilizzazione e l'improponibilit di richieste di indennizzi, a prescindere dalla definitivit o meno delle .misurazioni quantitative (cfr. Corte App. Roma, 6 maggo 1969, n. 1053, sopra cit., in questa Rassegna, 1970, I, 997, sub 1, e 999). Altrettanto inaccettabile riesce l'affermazione generalizzante che i singoli episodi costituenti la serie, ossia, detto pi semplicemente, le singole conseguenze dannose del fatto continuativo, rappresentino oneri di entit del tutto trascurabile ., mentre solo il loro complesso, alla fine, acquisterebbe, hinc et inde, rilevanza ed importanza. Per restare agli esempi PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 353 La Corte d'appello ha escluso la decadenza affermando che nei due casi si tratta di riserve correlative a fatti continuativi che incidono sullo svolgimento dell'intero contratto, che sono sempre accertabili e controllabili, e la cui comma dell'art. 628 c.p. deve essersi interamente compiuta prima della violenza. Nello stesso senso della massima, v. Cass. 20 novembre 1967, in Cass. pen. mass. annotato, 1968, p. 743, n: 1101; 16 maggio 1967, ivi, 1968, p. 744, m. 1102; 18 novembre 1964, ivi, 1965, p. 371, m. 659. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 4 maggio 1971, n. 1314 -Pres. Mongiardo -Rel. Fronari G. -P. M. Lenzi (conf.). Rie. P. M. in proc. Claudi. Procedimento penale -Sentenza penale -Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata -In genere -Contestazione per un unico reato continuato -Condanna per pi reati diversi -Legittimit. (c.p. art. 81; c.p.p. art. 477). Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da queiza enunciata nella sntenza di rinvio a giu11. izio, nella richiesta o nel decreto di citazione, e cU infliggere le pene corrispondenti anche se pi gravi, sussiste anche quando nella contestazione una serie di fatti sono stati configurati come episodi di un unico reato continuato. In tal caso il problema della qualificazione giuridioo del fatto va risotto in relazione a tutti gli episodi concorrenti nel reato continuato, i quali c01iservano la loro autonomia e costituiscono una pluralit di reati. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 361 Di conseguenza, qualora H giudice dia ad aLcuni dei fatti una definizione giuridica dive7;sa, e mantenga invece, per gli altri queUa enunciata nena contestazione 01iginaria, dovr pronunciare condanna non pi per un solo reato continuato, ma per due re1ati (ciascuno dei quati potr ancora conservme la figura del reato continuato); e ci non comporta n immutazione del fatto, n menomazione del concreto esercizio del diritto di difesa (1). In tema di correlazione fra accusa e sentenza. (1) La decisione conforme .all'indirizzo giurisprudenziale ormai costante che ravvisa la ratio dell'art. 477 c.p.p. nella necessit non tanto de1la valida instaurazione del contraddittorio, quanto della garanzia del diritto della difesa: rispettato questo non v' ragione di ritenere violato il principio della corrispondenza fra accusa e sentenza. Cos stato sostenuto che non si ha violazione dell'art. 477 c.p.p.: -quando il fatto posto a base della sentenza sia materialmente noto all'imputato (Cass. 27 giugno 1969, in Cass. pen. mass. annotato 1970, p. 1555, m. 2356; 20 novembre 1968, ivi, 1969, p. 1636, m. 2527); -quando il fatto nuovo ritenuto in sentenza sia stato prospettato dallo stesso imputato, sia pur quale elemento a sua discolpa perch attribuito ad altri (Cass. 19 gennaio 1970, in Cass. pen. mass. annotato 1971, p. 204, m. 165; 11 giugno 1969, ivi, 1970, p. 1254, m. 1844); -quando il fatto sia contestato imperfettamente all'imputato e il giudice ritenga circostanze di tempo o di luogo diverse (Cass. 1 aprile 1970, in Cass. pen. mass. annotato 1971, p.. 204, m. 164); -quando, contestato il concorso materiale nel il'eato, sia ritenuto il concorso morale o viceversa (Cass. 21 ottobre 1969, in Cass. pen. mass. annotato 1971, p. 431, m. 570). Sul punto peraltro vi contrasto sia in giUJrisprudenza (v. Cass. 10 dicembre 1962, in Cass. pen. mass. annotato, 1963, p. 1019, m. 1870, che ha ritenuto violato in tal caso l'art. 477), sia in dottrina (nega che vi sia immutazione il MANZINI, Trattato dir. proc. pen. it., vol. IV, 1956, p. 318, mentre il SANS, La correlazione fra imputazione contestata e accusa, 1953, p. 465, aff~rma che in tal caso il fatto diverso ex art. 477 c.p.p.); -quando, nella contestazione di una condotta colposa alternativa, i giudici, avendo tenuto conto di tutti gli elementi contestati, ne abbiano ammesso solamente una parte (Cass. 18 aprrile 1969, massima n. 112.488); -quando la modificazione dell'accusa costituisca un minus rispetto alla contestazione (ad es.: un imputato di furto sia stato condannato per ricettazione, Cass. 31 ottobre 1969, massima n. 113.775; 4 dicembre 1968, in Cass. pen. mass. annotato 1970, p. 566, m. 781); -quando sia stata ritenuta in sentenza la responsabilit dell'imputato per concorso in falso, anzich lo stesso reato commesso mediante induzione in eNore del pubblico ufficiale (Cass. 7 maggio 1969, massima n. 112.500); -quando, contestato ad un imputato di contrabbando la recidiva specifica con richiamo all'art. 99 secondo comma n. 1 c.p., il giudice abbia fatto applicazione dell'art. 111 1. 25 settembre 1940, n. 1424, che commina ai recidivi la pena della reclusione in aggiunta a quella della multa _(Cass. 28 marzo 1969, massima n. 112.473); -quando, contestato genericamente il reato di contrabbando, il giudice ritenga una qualsiasi delle ipotesi previste negli artt. 1 e 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Cass. 23 giugno 1969, massima n. 113.147); 362 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 14 maggio 1971, n. 1424 -Pres. Leone A. ~ Rel. Taglienti -P. M. (conf.). Rie. Crema. Imposte e tasse in genere -Imposte di fabbricazione -Olii -Minerali Reato di trasporto .abusivo -Oggetto giuridico -Avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione -Irrilevanza. (1. 2 luglio 1957, n . 474, artt. 5, 15). Leggi, decreti e regolamenti -Fonti del diritto -Leggi -Legge penale Concorso di norme -Prevalenza della norma speciale su quella generale -Fattispecie; reato di falso in certificato e reato di trasporto di olii minerali con certificato falso o alterato. (c.p. artt. 15, 477, 482; I. 2 luglio 1957, n. 474, artt. 5, 15). Per la realizzazione del reato di trasporto abusivo di olii minerali, di cui agli artt. 5 e 15, comma primo, deUa legge 2 luglio 1957, n. 474, si deve prescindere daH'effe.ttivo pagamento dell'imposta di fabbrica -quando si giudichi autore mediato di un fatto reale, ai sensi dell'art. 48 c.p. colui al quale sia stata contestata l'esecuzione diretta del reato stesso (Cass. 13 ottobr 1969, in Cass. pen. mass. annotato, 1971, p. 433, m. 577); ~ quando si condanni come coautore taluno cui era stato contestato un reato come unico autore (Cass. 28 febbraio 1969, in Cass. pen. mass. annotato 1970, p. 890, m. 1239); -quando, nella condanna per reato colposo, agli elementi di coJ.pa indicati nel capo d'imputazione, si aggiunga altro elemento emerso nel dibattimento (Cass. 15 luglio 1969 menomare 113.365). La casistica che si fin qui indicata, in parte confermativa di opinioni gi precedentemente espresse in giurisprudenza (v. nota di D1 TARSIA in questa Rassegna 1969, 167; 1970, 496) indica chiaramente che la Suprema Corte continua a iritenere il Criterio del pregiudizio della difesa come quello prevalente per stabilire la violazione della norma di cui all'art. 477 c.p.p. con la conseguente affermazione che non ogni mutamento del fatto, ma solo quello che sia di tale rilievo da mutare in modo essenziale e significativo la configurazione giuridica della fattispecie rientra nella previsione della sud~etta norma (Cass. 8 luglio 1969 massimare 112.686). In dottrina invece molti autori sono su posizioni critiche (v. FoscHINI, in Riv. it. dir. pen, 1951, p. 220; NuvoLONE, Atti del Congresso di diritto penale, Trieste 1953, p. 43; FuLcI, Istruzioni dibattimentali, 1959, p. 97; SANs, op. cit., p. 121; CARNELUTTI, Rapporto della decisione penale con l'imputazione, in Riv. dir. proc. 1960, p. 161; PALATIELLo, Il principio della correlazione tra accusa e sentenza con particolare riguardo ai ruoli colposi, in questa Rassegna, 1969, 359). Quando poi l'ipotesi prevista dall'art. 477 c'.p.p. si verifica, il giudice non pu assolvere per il reato per cui si era proceduto e trasmettere gli atti al p. m. perch proceda per il diverso reato, ma deve astenersi da ogni pronuncia definitiva anche in ordine all'accusa contestata, limitandosi a trasmettere tutti gli atti al p. m. (Cass. 7 maggio 1969 massima n. 112.771). P. DI TARSIA DI BELMONTE PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 363 zione dovuta. Il reato sussiste, infatti, ainche nell'ipotesi in cui tale pagamento sia avvenuto, trattandosi di reato di pericolo, che si realizza per il sofo fatto del trasporto, senza valido documentio (certificato di provenienza) e con la ricorrenza del dolo generico, colJ'!Si.stente nella consapevolezza di eseguire o fc eseguire il trasporto co'li certificato scaduto, falso o alterato. Scopo della norma non soUanto di impedire l'evasio'lie tributaria, ma anche di consentrire il controUo della polizia in ordine aU'osservanza ~ delle prescrizioni dettate per la circolazione degli olii minerali, e l'interesse protetto dalla norma queLLo dellJJ Stato di poter a,ccertare con. la massima facilit, attraverso i suoi organi, l'adempimento degli obblighi fiscali, facendo astrazione dall'effettivo compimento di atti di frode (1). La falsificazione o al.terazione di un certificato di provenienza destinato a scortare un trasporto di olii minerali COl!'l,figura una ipotesi di reato di falso che, per il principio di specialit sancito daU'art, 15 cod. pen. previsto dalla Legge sulla prevenzione e la repressione delle frodi nel setto'l'e. degli olii minerali, e rientra di conseguenza neUa ipotesi di cwi agli artt. 5 e 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474, e non netle ipotesi di falso in certificato previste dal codice penale. Infatti la fattispecie prevista daHa legge speciale cx>ntiene, oltre agli elementi suoi propri, tutti queLLi che concorrono a formare la fatti specie del codice penale (alter.azione o falsificazione coscieinte e voion. taria); si verifica perci la logica incompatibilit alla co'litemporanea applicazione delle due norme che determina la prevalenza della legge speciale su quella genemle (2). (1-2) Sull'affermazione che il reato di trasporto abusivo di oli minerali reato di pericolo, per la esistenza del quale irrilevante che l'imposta di fabbricazione sia stata o meno pagata, v. Cass. 10 marzo 1969, in Cass. pen. mass. annotato 1971, p. 518, m. 751; 24 ottobre 1966, ivi, 1968, p. 490, n. 749; 23 marzo 1964, ivi, 1965, p. 658, m. 1172. Per quanto concerne il dolo, stato affermato che l'elemento psicologico di tale reato consiste nella coscienza e volont di trasportare il prodotto in condizioni di illegittimit, senza che occorra un fine fraudolento dixetto all'evasione del tributo (dolo generico) (v. Cass. 19 maggio 1969 massima n. 112.985; 23 marzo 1969 massima n. 112.917). Poich, poi le norme incriminatrici hanno lo scopo di assicura:l'e i.I controllo del prodotto nella fase della ciTcolazione onde prevenire il pericolo di evasioni, soggetto attivo del reato non soltanto colui che immette in circolazione il prodotta non ottemperando alla prescrizione di legge, ma anche colui al quale il prodotto venga consegnato a qualunque titolo, anche solo per eseguire il trasporto. 111=11:1~11:1r1::~11:1111111111111r1111:111111111=111111111111~r111111111f1111 PARTE SECONDA LEGISLAZI.ONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura penale, artt. 223 e 225, nella parte in cui consentivano, prima de1l"entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorit _di polizia giudiziaria di procedere a sommairio linterrogatorio dello straniiero, senza l'osservanza del~e garanzie dettate dalle norme sull'istruzione normale. Sentenza 15 marzo 1972, n. 50, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. codice di procedura penale, art. 304 bis, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del Codice di procedura penale e agli atti di perquisizione personale; art. 304 ter, nella parte in cui non prevede che il diifensore, senza che debba essere .preavvisato, .possa tuttavia presenziare alle ispezioni giiudiziali di cui all'art. 309. del codice di .procedura penale e agili atti di pel'quisizione personale. / Sentenza 19 aprile 1972, n. 63, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. codice di procedura penale, art. 304 &is, limitatamente alla pal'te in cui esclude il di-ritto del difensore dell'imputato di assistere alla testimo. ianza a :futura memoria (art. 357 cpv.). ed al confronto fra imputato e testimone esaminato a futura memoria (art. 364). Sentenza 19 aprile 1972, n. 64, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilit dell'azione .giudiziaria in caso di mancata o .tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controvemie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure .prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale. Sentenza 29 marzo 1972, n. 57, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 64. Sentenza 10 marzo 1972, n. 38, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. d.lg. C.P.S. 4 aprile 1947', n. 207, art. 3, primo .comma, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio .per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio. Sentenza 10 marzo 1972, n. 39, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 1O febbraio 1953, n. 62, i;irt. 58, secondo comma, limitatamente alle parole nella misura e con le modalit da determinarsi nel rego.. lamento ; art. 67, nella parte in cui dispone che le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di :molo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale. Sentenza 3 marzo 1972, n. 40, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6, nella parte relativa alle liti tributarie. Sentenza 29 marzo 1972, n. 58, G. U. 5 aprHe 1972, n. 90. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, articolo unico, nella parte in cui ['ende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industrie tessili del 31 luglio 1959, nonch gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico di tutte le questioni coneernenti l'appartenenza deil personale, in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e l'attribuzione della qualifica d'impiegato e d'intermedio. Sentenza 29 marzo 1972, n. 59, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 27, nel.la rparte in cui escolude gli orfani maggiorenni dal trattamento .ivi previsto in favore delle orfane. Sentenza 15 marzo 1972, n. 4, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella pairte in cui disciplina anche contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8; art. 13, nella parte d.n cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige. Sentenza 10 marzo 1972, n. 35, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. I legge reg. Trentino-Alto Adige ria.ppr. 11 maggio 1971. Sentenza 1 marzo 1972, n. 37, G. U. 8 ma:rzo 1972, n. 65. legge reg. piemontese approv. 6 lugUo 1971 e riapprov. 21 settembre 1971. Sentenza 10 marzo 1972, n. 36, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. 405, secondo comma, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso. Sentenza 15 marzo 1972, n. 51, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura civile, disp. att., art: 38, in relazione al d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, e successive modifiche, per ci che riguarda l'imposta di bo1lo sugli atti giudiziari, nonch in relazione al r.d. 10 marzo 1910, n. 149, relativo ai depositi giudiziari in valori .bollati ed in denaro ed altres in relazione alle norme sui diritti di cancelleria di cui alla tabe1la D delJ.a l:egge 14 marzo 1968, n. 157 (artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e principio secondo H quale neHa funzione girurisdizionale si estrinseca uno dei tre poteri fondamentali dello Stato. Sentenza 3 marzo 1972, n. 41, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. codice penale, art. 570 (artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione; artt. 2, 3 e 29 della Costituzione). Sentenza 3 marzo 1972, n. 42, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. codice di procedura penale, artt. 303, 304 bis, ter e quater, 348, 349, 389, 392, 397 e 398, nella parte in cui non compresa l'assistenza del difensore al:le prove testimoniali (artt. 3 e 24 della Costituzione); art. 304 bis e 364, nella parte in cui non comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra coimputati (artt,_ 3 e 24 della Costituzione); art. 304 bis, nella parte in cui non comprende l'assistenza del difensore agli atti di .gequestro, nonch agli atti di ispezione corporale (artt. 3 e 24 della Costituzione); artt. 304 quater e 320 sulla parte in cui fa durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori sottoposta ad un termine fissato dal giudice (artt. 3 e 24 della Costituzione); art. 372, nella parte in cui stabilito il termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e dei confronti (artt. 3 e 24 della Costituzione); artt. 304 ter, ultimo comma, e 31! bis, nella parte :iin cui consentono di procedere, nei casi di urgenza, senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato (a-rtt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 12 aprile 1972, n. 63 G. U. 26 aprile 1972, n. 110 . . codice di procedura penale, artt. 296, secondo e terzo comma, e 392, secondo comma (artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma; della Costituzione). Sentenza 15 marzo 1972, n. 52, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. codice di procedura .penale, art. 391, primo e secondo comma (art. 25, primo comma, della Costituzione). Sentenza 29 marzo 1972, n. 55, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. legge 15 luglio 1906, n. 327, art. 2, secondo comma, lett. d (artt. 3 e 33, quinto comma, deHa Costituzione). Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, sesto comma (artt. 3, 25, .primo comma e 102, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 aprile 1972, n. 67, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. r.d. 8 gennaio 1931, 11. 148, art. 10, casi come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633 (artt. 3, 24, 36 e 76 della Costituzione. Sentenza 29 marzo 1972, n. 57, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 39, primo comma (art. 23 della Costituzione). Sentenza 29 marzo 1972, n. 56, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 15, 171, lett. b, e 180, .primo e secondo comma (artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione). Sentenza 19 aprile 1972, n. 65, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 87-92 (art. 3 della Costituzione). Se9tenza 15 marzo 1972, n. 48, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 1O febbraio 1953, n. 62, artt. 6, primo e terzo comma, 1O, 11. terzo e quarto comma, 48, 49, 55, 59, 60, 61 e 62 (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione); art. 65 (VIII disp. trans. della Costituzione). Sentenza 3 marzo 1972, n .. 40, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 31, n. S (artt. 76 e 77 della Costituzione). Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. ,, legge 29 dicembre 1962, n. 1744, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 aprHe 1972, n. 62, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. d.I. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazdoni, dalla legge 5 a,prile 1969, n. 119, art. 1, terzo comma (art. 33, quinto comma, della Costituzione). Sentenza 15 marzo 1972, n. 43, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 2, 11, 14 e 6 (art. 4, nn. 1 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Sentenza 1 marzo 1972, n. 35, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. PARTE II, LEGISLAZIONE 35 III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 156, primo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Gorizia, ordinanza 14 ottobre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice civile, art. 314/4, primo comma, limitatamente alila parte in cui esclude la possibilit della dichiarazione dello stato di adattabilit, quando la mancanza di assistenza materia.le e morale sia dovuta a forza maggiore (artt. 3, primo comma, e 30, secondo comma, della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Messina, ordinanza 13 novembre 1971, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. codice civile, artt. 2221, 348, 350, n. 5 e 2382, in cmb. disp. con gli artt. 1, 5, 16, 48, 49, 50, 186, 193 e 215 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 112, 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56, 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468, 12, n. 2, della legge 27 no vembre 1933, n. 1578, 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (artt. 3, 15, 16, 24, 27 e 48 della Costituzione). Tribunale di Vibo Valentia, ordinanza 10 gennaio 1972, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. codice civile, art. 2751, n. 5 (artt. 1, 3 e 35 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 16 dicembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 04. codice di procedura civile, art. 648, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). ' Pretore di Carpi, ovdinanza 20 gennaio 1972, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice di procedura civile, art. 665 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 25 ottobre 1971, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. codice di procedura civile, art. 705 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Sondrio, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. 36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, artt. l 02 e 109, secondo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Torino, ordinanza 31 gennaio 1972, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. codice penale, art. 164, quarto comma (art. 3, .prima parte, della Costituzione). Pretore di Conegliano, ordinanza 20 dicembre 1971, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. codice penale, artt. 188 e 189, n. 3 (art. 27, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 11 dicembre 1971, G. U. 8 marzo 1972, n. 65 . . codice penale, artt. "204, secondo comma, e 222, primo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Terni, ordinanze 15 febbraio 1972 (due), G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice penale, artt. 207, ultimo comma, 214, 215, secondo comma, n. 1 e ultimo comma da a meno che alla fine, 216, 217, 218, 223, secondo comma, da salvo che aUa fine, 226, primo comma, secondo .periodo, 231 (esclusa la previsione del ricovero del minore in un riformatorio giudiziario) (artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 25, ultimo comma, 27; terzo comma, 102, 110 e 111 della Costituzione). Giudice di sorveglianza presso H tribunale di Pisa, ordinanza 24 gennaio 1972, G. U. 12 aprile 1972, n. 97. codice penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale'di Urbino, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. cod'ice penale, artt. 266, 270, 272, 305 e 415 (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore al tribunale di Genova, ordinanza 21 settembre 19t71, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. codice penale, art. 313 terzo comma (artt. 102 e 104 della Costituzione). Corte di assise di Roma, ordinanza 22 :febbraio 1971, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. PARTE n, LEGISLAZIONE Giudice istruttore del tribunale di Genova, oxdinanza 21 settembre 1971, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. codice penale, art. 341 (artt. 1, 3, 54, 97, e 98 della Costituzione). P.r:etore di Sarzana, ordinanza .11 dicembre 1971, G. U. 12 apTile 1972, n. 97. Pretore di Milano, ordinanza 15 dicembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. Tribunale di Cassino, ordinanza ,27 gennaio 1972, G. U. 12 aprile 1972, n. 97. T'fibunale di Pisa, ordinanza 14 febbraio 1972, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. codice penale, art. 415 (art. 21 della Costituzione). Tribunale di Lucca, ol'dinanza 6 dicembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice penale, art. 570, primo comma (artt. 3, primo co,mma, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Civitacampomarano, ordinanza 13 novembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice penale, art. 574 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Avigliana, ordinanza 26 gennaio 1972, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. codice penale, art. 663, secondo comma, nel testo modificato con l'articolo 2 del d.lg. 8 novembre 1947, n. 1382 (artt. 3, iprimo e secondo comma, della Costituzione). Pretore di Pisa, ordinanza 2 dicembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. codice di procedura penale, art. 135, prima parte (artt. 3, 24, secondo comma, e 27 deHa Costituzitituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della le1gige 10-no"l."embre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 212 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, :p.. 78. legge 28 luglio 1967, n. 641, titolo I (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 deUa legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 212 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 8 marzo 1968, n. 399, art. 24 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Cavarzere, ordinanza 8 febbraio 1972, G. U. 26 aprile 1972, n. 110 . ... .-.,,,.-.crr.. ..,r.,rr.,,,,r..,,.r.r,,r..,,,c,r, r.,.. -~-.,,,,.,,,,.,,.,a.,,,..,,,,...,,, ,.,.,.,.,,.,.,. , PARTE II, LEGISLAZIONE legge 30 a.pl'ile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis delila legge costituzionale 26 febb!I'!a:io 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 fe1bbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, art. 7, n. 4 (artt. 3 e 51 della Costituzdone). Corte di cassazione, sezioni unite civili, ord1inanza 3 giugno 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma, modificato dal,. l'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 10 febbrnio 1972, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 6, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Pretore di Roma, .ordinanza 29 novembre 1971, G. U. 5 apriile 1972, n. 90. d.I. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito Con legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, ultimi tre commi (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legige 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 2,2 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depo;oSitato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 e 34 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, articoli 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e airtt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 3, primo e secondo comma, e 39, pl'limo comma, della Costituzione). Tribunale di Pavia, ordinanza 17 febbraio 1972, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. 50 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 mag.gio 1970, n. 381, art. 2 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della J.egge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge cosobituzionale 26 febbraio 1948; n. 5, e artt. 2, 6, 2,2 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 27 maggio 1970, n. 382, art. 9 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). 'Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.I. 27 agosto 1970, n. 621, art. 43, nella parte :fatta salva dal1a legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (artt. 3, 23, 32, 41, 43 e 53 della Costituzione). Giudice conciliatore di Bogliasco, ordinanza 16 dicembre 1971, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.I. 27 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32 (artt. 3, 23, 32, 41, 43 e 53 della Cost1ituzione). Pretore di Roma, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 8 marzo 1972, n. 65. . Giudice conciliatore di Bogliasco, ordinanza 16 dicembre 1971, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.I. 27 ottobre 1970, n. 745, art. 56, primo comma, seconda parte (artt. 3 e 24 ~Ila Costituzione). Pretore di Roma, ordinanze 3 e 16 novembre 1971, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 8 dicembre 1970, n. 996 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legige 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32, prima parte (artt. 53, 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Firenze,. ordinanze 24 gennaio 1972 (tre), G. U. 12 aprile 1972, n. 97. PARTE II, LEGISLAZIONE fil legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico, prima parte (artt. 53, 3, 41 e 77, terzo ,comma, della Costituzione). P:r:etore di Firenze, ordinanze 24 gennaio 1972 (tre), G. U. 12 aprile 1972, n. 97). legge 18 dicembre 1970: n. 1138, artt. 5, 6, 9 e 1 O (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, deHa Costituzione); artt. 3, 4, 5, 6, 7', 8, 9, 10, 11 e 12 (art. 3 della Costituzione ed eccesso di poter.e legislativo). Pretore di Palermo, ordin.anza 14 dicembre 1971, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 1, 3, secondo comma, e 4, primo c:omma (artt. 3, primo comma, 42, ,secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione). ' . Tribunale. di Sassari, ord_inanze 17 dicembre 1971 (due), G. U. 22 marzo 1972, n. 78 e 5 aprile 1972, n. 90. legge febbraio 1971, n. 11, art. 19 (artt. 3, 4, 41, 42 e 47 della Costituzione). Pretore di Ispic1a, ordinanza 25 novembre 1971, G. U. 26 aprile 1972, n. 110. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41,. 42 e 44 della Costituzione). Corte di appello di Bologna, 011dinanze 2.5 gennaio 1972 (tre), G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 6 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 3,9, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 deilla leigige 10 novembre 1971, n; 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge cos,tituzionale 25 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 11 giugno 1971, n. 426 (aTtt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 deilla le1gige 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 2,2 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 19 luglio 1971, n. 565 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 deilla legige 10 noviembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della 'legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 2,2 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 fer (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Corte di appello di Bologna, ordinanze 25 gennaio 1972 (tre), G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge 7 agosto 1971, n. 685, artt. 1 e seguenti (ar,tt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17' 23, 2'6, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembr~ 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis deHa legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 14 agosto 1971, n. 817 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50,_ 51, 52, 53 e 68 della legige 10 no'\nembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della :legge costdfa1z.ionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 2,2 e 39 della_ Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 20 ottobre 1971, n. 912 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 2(j, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della legge cos.tittuzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincfa. di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 31, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 53 e 68 della legge 10 novembre 1971, n. 1, artt. 2, 11, 13, 16 bis, 46, 50, e 58 bis della :legge costiltuz.ionale 26 febbraio 1948, n. 5, e artt. 2, 6, 22 e 39 della Costituzione). Provincia di Bolzano, ricorso depositato il 29 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. legge reg. lombarda 9 dicembre 1971, n .g, riapp. 3 febbraio 1972. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 26 febbraio 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, artt. 6, n. 5 e 13, n. 2 (artt. 76, 117 e 118 e VIII disp. trans. della Costituzione). Regione ligure, ricovso depositato il 23 febbraio 1972, G.U. 8 marzo 1972, n. 65. MRTE II, LEGISLAZIONE d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, artt. 1, sec:ondo c:omma, lett. a e b, 2, primo, terzo e quarto comma, 3, terzo c:omma, 4 e 8, quinto c:omma (artt. 5, 76, 115, 117, 118, 123, 125 e 130 della Costituzione). Regione ligure, ricorso depositato il 2 marzo 1972, G. U. 22 marzo 1978, n. 78. Regdone emiliana, ricorso depositato itl. 3 marzo 1972, G. U. 22 marzo 1078, n. 78. Regione pugliese, ricorso depositato il 4 marzo 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 1,. terzo c:omma, 5, 9, ultimo c:omma, n. 2, 12, e 20, terzo c:omma (artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione). Regione ligure, ricorso depositato i:1 2 marzo 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. d.P.R. 15 gennaio l972, n. 9, artt. 1, sec:ondo comma, lett. a e b, 3, nn. 3, 4 e S, 4, 8, 9, 13 e 14 (artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione lombarda, ricorso depositato il 9 marzo 1972, G. U. 22 marzo 1972, n. 78. Regdone pugliese, ricorso depositato il 10 marzo 1972, G. U. 5 aiprile 1972, n. 90. Regione emiliana, ricorso depositato il 10 marzo 1972, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. d.P.R. 15 9e'!1taio 1972, n. 11, artt. 1, 2, 3, 4, lett. a, b, cl, f, g, h, i, m, s, e t, 8, terzo comma, 1O, 11, ultimo comma, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, c:apitoli 1502 e 5471 (artt. 5, 76, 115, 117, 118, 119, 127, rn5 e VIII disp. trans. della Costituzione). Regione emiliana, ricorso depositato il 22 marzo 1972, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. Regione lombarda, ricorso depositato H 24 marzo 1972, G. U. 5 apvile 1972, n. 90. Regione umbra, ricorso depositato il 29 marzo 1972, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. legge reg. sic:. appr. 7 marzo 1972. Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 24 marzo 1972, G. U. 5 aprile 1972, n. 90. legge reg. sic:. appr. 24 marzo 1972. Commissario dello Stato per la Regione siciliana, :r>icorso depositato il 7 aprile 1972, G. U. 19 aprile 1972, n. 104. INDICE BIBLIOGRAFICO BRANCACCIO-LATTANZI, Esposizione di Giurisprudenza sul Codice Penale dal 1964 (libro 1), Giuffr, Milano, 1972. CAMERINI Giorgio, Amnistia ed Indulto, Cedam, Padova, 1971. COLOMBO-PAGANO-ROSSETTI, Manuale di Urbanistica, Giuffr, Milano, 1972. DELFINI-PRINZIVALLI, Pensioni civili, Utet, Torino, 1971. FERRI Giuseppe, Le Societ (nel Trattato di Diritto civile italiano,,diretto da VASSALLI -Vol. 10, T. III), Utet, Torino, 1971. LIPARI Nicola, Repertorio delle decisioni della Corte Costituzionale, 19681969, Giuffr, Milano, 1970. MESSINEO Francesco, Il Contratto in genere (tomo II) (Trattato di diritto civile e commerciale, di C'1cu-MEss1NEO -Vol. XXI, T. II), Giuffr, Milano, 1972. MONACO Riccardo, Scritti di diritto europeo, Giuffr, Milano, 1972. MOROZZO DELLA ROCCA Franco, L'appalto nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1972. PREDIERI-BRUNETTI-MORBIDELLI-BAR,TOLI, La Riforma della casa , Giuffr, Milano, 1971. RIVA-SANSEVERINO-MAZZONI, Nuovo trattato di diritto del lavoro - Vol. II: Il rapporto di lavoro, Cedam, Padova, 1971; Vol. III: Previdenza sociale, Cedam, Padova, 1971. SANDULLI Aldo, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1971, l()a ed. SANTINI Gerardo, Societ a responsabilit limitata, (artt. 2472-2497 bis del Commentario civile, di ScIALOJA-BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1971, 2a ed. SATTA S., Quaderni del diritto e del processo civile (V), Cedam, Padova, 1972. CONSULTAZIONI AC1QUE PUBBLICHE Acque interne-Inquinamento -Prefetto -Poteri -Esecuzione d'ufficio ( artt. 133, 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368). Quali siano la portata ed i limiti dell'art. 133 r ,d. 8 maggio 1904, n. 368 in materia di tutela dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica (n. 107). , Quali aspetti debba investire il parere dell'Ufficio del Genio civile previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 a propsito dell'esecuzione d'ufficio diretta alla rimessione in pristino dei luoghi ovvero degli impianti danneggiati o inquinati (n. 107). Se il provvedimento che dispone l'esecuzione d'ufficio per la rimessione in pristino dei luoghi e degli impianti danneggiati o inquinati, previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368, costituisca atto dovuto e in riferimento a quali interessi vada motivato (n. 107). AERONAUTICA ED AUTOMOBILI Registro Aeronautico Italiano -Dipendenti sperimentatori di volo -Indennit -(Legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 5). Se ai dipendenti tecnici del Registro Aeronautico Italiano, che svolgano attivit analoghe agli sperimentatori di volo dell'Aeronautica militare competano, e con quale decorrenza, le maggiorazioni per anzianit sull'indennit spettante al personale militare ai sensi dell'art. 5 legge 27 maggio 1970, n. 365 (n. 26). AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI Imposta di registro -Locazione -'Uffici di rappresentanze diplomatiche e consolari -Uffici di organismi internazionali -Abitazioni del personale -Esenzione -(art. 1 l. 31 dicembre 1966, n. 946). Se l'art. 1 della legge 31 dicembre 1966, n. 946, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse, nonch degli organismi internazionali, si riferisce, oltre che ai membri ufficiali delle delegazioni, anche al personale esecutivo o di servizio (n. 7). \ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione Stato -Notificazione atti stragiudiziali -Notificazione decreti di esproprio -Ufficiale giudiziario -Diritti -Indennit trasferta Spese postali (artt. 107 e 143 l. 15 dicemre 1959, n. 1229). Se la P.A., quando richiede la notificazione di atti stragiudiziali (nel caso; decreti di espropriazione per p.u.), sia tenuta ad anticipare all'uffi 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ciale giudiziario, oltre alle eventuali indennit di trasferta e spese postali, anche i diritti di notifica (n. 354). Responsabilit amministrativa -Denunzia alla Corte dei conti -Obbligo Natura -Limiti. I Sul contenuto e sui limiti dell'obbligo di denunzia alla Procura Generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilit dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 355). APPALTO Forniture e lavorazioni per conto AmministraziQne statle -Quota riservata a stabilimenti ed imprese artigiane dell'Italia meridionale ed insulare -Gara -Procedimento (art. 2 l. 6 ottobre 1950, n. 835; articolo 16, primo comma, l. 26 maggio 1965, n. 717; d.P.R. 24 aprile 1967, n. 478). Se sia legittimo l'esperimento di una gara riservata esclusivamente a stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare o se invece l'Amministrazione debba bandire gare separate -da svolgersi contemporaneamente alle corrispondenti gare nazionali -per l'aggiudicazione della quota del 30 % dell'importo della fornitura o lavorazione (n. 350). Opere pubbliche -Appalto -Creditore appaltatore -Opposizione pagamento saldo -Natura -Effetti -Forma -Contenuto -Termine -Poteri Ingegnere Capo e Collaudatore (artt. 360 e 361 l. 20 marzo 1865, numero 2248, all. F; artt. 93 e 109 r.d. 25 maggio 1895, n. 350). Se, proposta opposizione da parte dei creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, l'eventuale erroneo pagamento della suddetta rata, da parte della P.A. appaltante ed in favore dell'appaltatore, possa avere effetto in pregiudizio dei creditori opponenti (n. 351). Se titolari del diritto di opposizione al pagamento, in favore dell'appaltatore, della rata di saldo, siano soltanto i .creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e per danni relativi, ovvero anche i creditori della stazione appaltante (n. 351). Se le opposizioni al pagamento della rata di saldo debbano essere proposte per is.critto e sottoscritte dai creditori opponenti (n. 351). Quale contenuto debbano presentare le opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 351). Se il termine prefisso dalla P.A. entro il quale i creditori dell'appaltatore debbono proporre le opposizioni al pagamento della rata di saldo, sia termine di decadenza (n. 351). Quali siano i poteri attribuiti all'Ingegnere Capo ed al Collaudatore circa l'esame dell'attendibilit delle opposizioni proposte dai creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 351). . ' PARTE II, CONSULTAZIONI Pulizia locali P.A. -Contratto -Natura -Amministrazione pubblica Rapporto di Lavoro privatistico. Se sia da ritenere di lavoro subordinato, ovvero di locatio operis, il contratto mediante il quale la P.A. affida al privato il servizio di pulizia giornaliera di determinati locali (n. 352). Se si possa configurare, nei confronti della P.A., un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica (n. 352). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Trasgress,ioni -Determinazione indennizzo -Collegio peritale -Funzionamento -Spese sopravvenute -(art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497). Se il deposito delle spese relative al funzionamento del Collegio peritale, previsto dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da anticiparsi dal trasgressore, sia sempre a carico di quest'ultimo, qualora, effettuato il deposito iniziale, si debba disporre, per necessit sopravvenute, di un deposito integrativo (n. 25). BONIFICA Acque interne -Inquinamento -Prefetto -Poteri -Esecuzione d'ufficio ( artt. 133, 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368). Quali siano la portata.,ed i limiti dell'art. 133 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 in materia di tutela dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica (n. 9). Quali aspetti debba investire il parere dell'Ufficio del Genio civile previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368 a proposito dell;esecuzione d'ufficio diretta alla rimessione in_ pristino dei luoghi ovvero degli impianti danneggiati o inquinati (n. 9). Se il provvedimento che dispone l'esecuzione d'ufficio per la rimessione in pristino dei luoghi e degli impianti danneggiati o inquinati, previsto dall'art. 153 r.d. 8 maggio 1904, n. 368, .costituisca atto dovuto e in rif~rimento a quali interessi vada motivato (n. 9). CIRCOLAZIONE STRADALE Tassa circolazione autoveicoli -Mancato pagamento -Mancata apposizione disco contrassegno -Pena pecuniaria -D.l. 27 agosto 1970, n. 621 Mancata conversione -Effetti -(d.l. 27 agosto 1970, n. 621; l. 18 di-cembre 1970. n. 1035). Se, in forza dell'articolo unico legge 18 dicembre 1970, n. 1035, alle infrazioni di mancato pagamento della tassa di circolazione o di mancata apposizione del disco contrassegno, commessa dopo l'entrata in vigore del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, si applichino le sanzioni in tal d.l. previste (n. 32). 58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Violazione a carattere permanente -Depenalizzazione -Sanzione -(Legge 3 maggio 1967, n. 317). Se le violazioni al codice della strada che, prima dell'entrata in vigore della legge .3 maggio 1967, n. 317, costituivano ipotesi di reato permanente, debbano, anche se depenalizzate, essere sanzionate una sola volta (n. 33). COMUNI E PROVINCIE Tributi comunali -Controversia sulla spettanza -O.P.A. -Provincia -Natura -Impugnazione Avvocatura dello Stato -Difesa -'(art. 289 t.u. Finanza locale). Se la pronuncia che la O.P.A. emette sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., abbia natura amministrativa o giurisdizionale (n. 142). Sui criteri che inducono l'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per ivi difendere il provvedimento della G.P.A. che abbia deciso, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia (n. 142). CONSIGLIO DI STATO Provvedimento istruttorio -Sopraluogo -Esecuzione -Immobili privati Assenza o rifiuto del proprietario -Poteri dell'Ufficio incaricato - (articolo 44, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054). Se il provvedimento del Consiglio di Stato, che demanda ad Ufficio della P.A. di pro~edere a sopraluoghi su immobili di propriet privata, costituisca titolo per accedere a detta propriet essendo assente o non consenziente il proprietariu (n. 5). Se, nel caso di assenza o di rifiuto del proprietario a consentire l'accesso alla sua propriet di funzionari dell'Ufficio della P.A. incaricati di sopraluogo dal Consiglio di Stato, detti fUnzionari possano provocare l'intervento del Prefetto o debbano invece compilare processo verbale negativo e trasmetterlo al Consiglio stesso (n. 5). CONTABILIT GENERALE STATO Danno prodotto da dipendente statale -Indennit di buonuscita E.N.P.A.S. -Sequestrabiliti -Pignorabilit -(Leg.ge 19 gennaio 1942, n. 22, articolo 16; D.P. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1; l. 9 giugno 1966, n. 424, art. 4). ' Se, per il soddisfacimento di credito da risarcimento danno prodotto da dipendente statale ed accertato dalla Corte dei conti, la P.A. possa procedere al sequestro od al pignoramento defflndennit di buonuscita dovuta dall'E.N.P.A.S. al dipendente (n. 253). PARTE II, CONSULTAZIONI 59 Forniture e lavorazioni per conto Amministrazione statale -Quota riservata a stabilimenti ed imprese artigiane dell'Italia meridionale ed insulare - Gam -Procedimento -(art. 2 l. 6 ottobre 1950, n. 835; art. 16, primo comma, l. 26 maggio 1965, n. 717; d.P.R. 24 aprile 1967, n. 478). Se sia legittimo l'esperimento di una gara riservata esclusivamente a stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare o se invece l'Amministrazione debba bandire .gare separate -da svolgersi contemporaneamente alle corrispondenti gare nazionali -per l'aggiudicazione della quota del 30 % dell'importo della fornitura o lavorazione cri. 254). Opere pubbliche -Appalto -Creditori appaltatore -Opposizione pagamento saldo -Natura -Effetti -Forma -Contenuto -Termine -Poteri inge~ gnere Capo e Collaudatore (artt. 360 e 361 l. 20 maggio 1895, n. 2248 all. F; artt. 93 e 109 r .d. 25 maggio 1895, n. 350). Se, proposta opposizione da parte dei creditori dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo, l'eventuale erroneo pagamento della suddetta rata, da parte della P.A. appaltante ed in favore dell'appaltatore, possa avere effetto in pregiudizio dei creditori opponenti (n. 255). Se titolari del diritto di opposizione al pagamento, in favore dell'appaltatore, della rata di saldo, siano soltanto i creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e per danni relativi, ovvero anche i creditori della stazione appaltante (n. 255). Se le opposizioni al pagamento della rata di saldo debbano essere proposte per iscritto e sottoscritte dai creditori opponenti (n. 255). Quale contenuto debbano presentare le opposizioni proposte dai credi tori de11'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 255). Se il termine prefisso dalla P.A., entro il quale i creditori dell'ap paltatore debbono proporre le opposizioni al pagamento della rata di saldo, sia termine di decadenza (n. 25). Quali siano i poteri attribuiti all'Ingegnere Capo ed al Collaudatore circa l'esame dell'attendibilit delle opposizioni proposte dai creditori del l'appaltatore al pagamento della rata di saldo (n. 255). Transazione -Criteri di determinazione del valore. Se, ai fini della determinazione del valore, ai sensi dell'art. 14 L.C.S., modificato dall'art. 5 1. 31 dicembre 1962, n. 1833, debba tenersi conto anche delle Somme pagate in esecuzione di sentenza, ancora soggetta a gravame, di condanna al pagamento di una provvisionale (n. 256). Trasporto postale -Gara -Esclusione -(art. 17, primo comma, r.d. 8 maggio' 1933, n. 841; artt. 68 e 89 r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Se sia da escludere dal fare offerte alla licitazione privata indetta dalla P.A. ed avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di trasporto postale tra due d~terminate localit, la persona che riveste la carica di sindaco in localit intermedia (n. 257). 60 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONTRIBUTI Stabilimento industriale -Danni da avversit atmosferiche -Contributo Erogazione -Presupposto -Ricostruzione -Ripresa attiv,a produt'tiva (art. 5 l. 13 febbraio 1952, n. 50). Se l'effettiva erogazione del contributo, concesso in base all'art. 5 legge 13 febbraio 1952, n. 50 a stabilimenti industriali colpiti da avversit atmosferiche, oltre che la ricostruzione dello stabilimento, presuppongano anche la ripresa dell'attivit produttiva (n. 96). CORTE DEI CONTI Responsabilit amministrativa -Denunzia alla Corte dei conti -Obbligo Natura -Limiti. Sul ,contenuto e sui limiti dell'obbligo di denunzia alla Procura generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilit dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 8). DAZI 'DOGANALI T1ibuti -Prescrizione -Interruzione -Norme generali e particolari -Dogane -Invito di pagamento -(artt. 2943 cod. civ. -art. 93 reg. dog.). Se anche nel campo tributario debbano ritenersi applicabili le cause generali di interruzione della prescrizione previste dal cod. civ. e se le disposizioni speciali contenute in materia di prescrizione nelle leggi tributarie costituiscano solo una integrazione ed un supplemento di esse cause generali (n. 58). DEMANIO 'Sicilia -Puglia -Trazzere e tratturi -Obbligo di conservazione -Viola zione -Sanzione -Natura -Intendente di finanza -Attribuzioni Applicabilit -(art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3244; artt. 61 e segg. r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801). Se sia da ritenere caducta, in forza della sentenza n. 60/69 della Corte costituzionale, la potest dell'intendenza di finanza di irrogare sanzioni a seguito di inosservanza dell'obbligo di conservare integri le trazzere e i tratturi (n. 245). Quale sia la natura della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo di conservare integri le trazzere, e i tratturi (n. 245). I I I ,, PARTE II, CONSULTAZIONI DIFESA DELLO STATO Tributi comunali -Controversia sulla spettanza -C.P.A.. -Pronuncia -' Natura -Impugnazione -Avvocatura dello Stato -Difesa -(art. 289 t.u. Finanza locale). Se la pronuncia che la C.P.A. emette sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., abbia natura amministrativa o giurisdizionale (n. 15). Sui criteri che inducono l'Avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per ivi difendere il provvedimento della G.P.A. che abbia deciso, ai sensi dell'art. 289 T.U.F.L., sulla spettanza di tributi a Comuni diversi della stessa Provincia (n. 15). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Reggio Calabria -Istituto Autonomo Case Popolari -Canoni locazione Riscossione -Ruolo -(art. 1 l. 18 dicembre 1952, n. 3860; art. 261 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165). Se l'Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Calabria possa riscuotere a mezzo ruoli -secondo la procedura prevista per le imposte dirette soltanto i canoni di locazione delle case popolari gi amministrate dall'Ente Edilizio di Reggio Calabria e passate in propriet all'I.A.C.P. per effetto della legge 18 dicembre 1952, n. 3860, ovvero anche i canoni di tutte le case popolari costruite o comunque amministrate dall'Istituto (n. 234). ESECUZIONE FISCALE Esecuzione esattoriale -Ordinanza distribuzione somma -Impugnazione Reclamo -Opposizione -Revocazione -(artt. 510, 487, 617 c.p.c.). Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad impugnazione ovvero soltanto a reclamo davanti al giudice che l'ha pronunciata (n. 82\). Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad opposizione agli atti esecutivi ed a revocazione ex art. 487 c.p.c. (n. 82).. Imposte dirette -Esecuzione fiscale -Ruoli suppletivi -Privilegio -Esten. sione -(art. 211 t.u. n. 645/58 -Art. 2752, secondo comma, e.e.). Se la limitazione all'ultimo biennio prevista dall'art. 2752, secondo comma, e.e. (richiamato dall'art. 211 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), relativa all'importo complessivo delle imposte dirette iscritte nei ruoli suppletivi per il quale pu essere fatto valere il privilegio generale della Finanza, debba essere intesa in senso quantitativo, avendosi cio riguardo agli ultimi due anni anche non consecutivi di una stessa imposta iscritti nei ruoli dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o in quelli dell'anno pre 62 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cedente, ovvero debba essere intesa in senso puramente temporale, con riferimento cio alle sole due annualit di imposta immediatamente precedenti quelle dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o dell'anno precedente (n. 83). ESECUZIONE FORZATA Esecuzione esattoriale -Ordinanza distribuzione somma -Impugnazione Reclamo -Opposizione -Revocazione -(artt. 510, 487, 617 c.p.c.). Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza del fallimento sia soggetta ad impugnazione ovvero soltanto a reclamo da~anti al giudice che l'ha pronunziata (n. 51). Se l'ordinanza di distribuzione del prezzo emessa dal Pretore all'esito di esecuzione esattoriale promossa in costanza di fallimento sia soggetta ad opposizione agli atti ese.cutivi ed a revocazione ex art. 487 c.p.c. (n. 51). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT Amministrazione Stato -Notificazione atti stragiudiziali -Notificazione decreti di esproprio -Ufficiale giiidiziario -Diritti -Indennit trasferta -Spese postali (artt. 107 e 143 l. 15 dicembre 1959, n. 1229). Se la P.A., quando richiede la notificazione di atti stragiudiziali (nel caso, decreti di espropriazione per p.u.), sia tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario, oltre alle eventuali indennit di trasferta e spese postali, anche i diritti di notifica (n. 300). Art. 11 legge 24 luglio 1961, n. 279. Se sia possibile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, di~porre mediante espropriazione una servit di passaggio su fondo privato a favore di altro fondo di propriet privata rimasto intercluso a seguito della costruzione di un tratto di autostrada (n. 301). Indennit -Determinazione peritale -Pagamento diretto -Deposito presso Cassa DD. PP. -Provvedimento A.G. -Presupposto -Forma -Procedimento -(art. 48 l. 25 giugno 1865, n. 2359; art. 3 l. 20 mano 1968, n. 391; artt. 737-742 c.p.c.). Se, determinata l'inde1;mit di espropriazione con perizia giudiziale, di essa possa disporsi il pagamento diretto -anzich il deposito presso la Cassa DD.PP. -prescindendo dall'accertare se la stima sia stata accettata dall'espropriante ovvero dall'apprestare, in favore dello stesso espropriante, le garanzie che sono previste per i terzi (n. 302). Se i provvedimenti adottati dall'AiG. per ordinare il pagamento di retto dell'indennit di espropriazione od il deposito alla C'assa DD.PP., rientrino tra quelli di giurisdizione volontaria e se a detti provvedimenti siano applicabili le norme di cui agli artt. 737-742 c~p.c. (n. 302). PARTE II, CONSULTAZIONI 63 Occupazione per opere militari -Autorit militare -Attrib1lzioni -Decreto di accesso -(artt. 7 e 76 l. 25 giugno 1865, n. 2359). Se l'art. 76 della 1. 25 giugno 1865, n. 2359 abbia attribuito all'Autorit militare tutte le competenze spettanti in via generale ai Prefetti per le occupazioni di urgenza, quindi anche quella di emettere il decreto di accesso ai beni occupandi di cui all'art. 7 della legge citata (n. 303). IMPIEGO PUBBLICO Legge 20 maggio 1970, n. 300 sullo statuto dei lavoratori -Dipendenti statali -Applicabilit -(legge 20 maggio 1970, n. 300, aitt. 35, 37). Se la legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) sia applicabile ai dipendenti dello Stato (n. 728). Registro Ae1onautico Italiano -Dipendenti sperimentatori di volo -Indennit -(legge 27 maggio 1970, n. 365, art. 5). Se ai dipendenti del Registro Aeronautico Italiano, che svolgano attivit analoghe agli sperimentatori di volo dell'Aeronautica militare competano, e con quale decorrenza, le maggiorazioni per anzianit sull'indennit spettante al personale militare ai sensi dell'art. 5 legge 27 maggio 1970, n. 365 (n. 729). Responsabilit amministrativa -Denunzia aUa Corte dei conti -Obbligo Natura -Limiti. Sul contenuto e sui limiti dell'obbligo di denunzia alla Procura generale presso la Corte dei conti dei fatti che possano dar luogo a responsabilit dei funzionari o agenti dello Stato per danni arrecati allo Stato medesimo (n. 730). IMPOSTA DI CONSUMO Imposta di consumo -Materiali da costr1lzione -Cassa di riposo per anziani -Opera Nazionale Pensionati d'Italia -Esenzione -(art. 36 l. 4 aprile 1952, n. 218; art. 29, n. 5 t.u. 14 aprile 1931, n. 1175). Se l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia sia 'esente dall'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di edifici di tipo economico e popolare, ,destinati a case di riposo per anziani (n. 22). IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro -Locazione -Uffici di rappresentanze diplomatiche e consolari -Uffici di organismi internazionali -Abitazioni del per3onale -Esenzione -(art. 1 L 31 ottobre 1966, n. 946). S'e l'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 946, che prevede l'esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse, nonch degli organismi internazionali, si riferisca, oltre che ai membri ufficiali delle delegazioni, anche al personale egecutivo o d~ servizio (n. 365). RASSEGNA DELL'AVVOC~TURA DELLO STATO 64 IMPOSTA DI SUCCESSIONE Presunzione di mobilia, gioielli, ecc. di cui all'art. 31 legge tributaria suc cessioni -Coerede minorenne -Termine per redazione dell'inventario Effetto rispetto agli altri coeredi maggiorenni -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; artt. 845, 489, 510 e.e.). Se la presunzione di mobilia, gioielli, denaro, ecc., di cui all'art. 31 legge tributaria sulle successioni possa essere vinta anche quanto in presenza di erede minorenne accettante con beneficio di inventario l'inventario sia redatto entro il termine di cui all'art. 489 e.e. (un anno dal conseguimento della maggiore et), ma oltre quello di cui all'art. 485 e.e.; e se di tale redazione possano beneficiare gli altri coeredi maggiorenni, ai sensi dell'art. 510 e.e. (n. 72). IMPOSTE DI FABBRIOAZIONE Imposta di fabbricazione -Olio di oliva -Ritardato pagamento -Interessi Indennit di mora -(art. 19, ultimo comma, d.l. 9 novembre 1966, n. 912 conv. mod. l. 23 dicembre 1966, n. 1143; art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286; l. 26 gennaio 1961, n. 29; d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. mod. l. 12 febbraio 1971, n. 8). Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbrieazione sull'olio di oliva, nel regime precedente l'entrata !n vigore del d.1. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. mod. in 1. 12 febbraio 1971, n. 8, producesse l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennit di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1!)47, n. 1285 (n. 5). Se il ritardo nel pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, nel regime introdotto dal d.l. 18 dicembre 1970, n. 1012 conv. con moa. in 1. 12 febbraio 1971, n. 8, produca l'obbligo di pagare interessi moratori in aggiunta all'indennit di mora di cui all'art. 6 d.l. 25 novembre 1947, n. 1286 (n. 5). IMPOSTE DIRETTE Imposizione -Errore materiale -Duplicazione -Amministrazione finanze Annullamento d'ufficio -Sgravio -Limiti (art. 198 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 8 e 9 l. 28 ottobre 1970, n. sol). Se, nel regime precedente quello stabilito dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. potesse annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale ovvero di duplicazione d'imposta, anche dopo venuto meno il potere del contribuente di adire gli organi giurisdizionali (n. 4). Se, anche nel regime stabilito -con decorrenza dal 1-0 gennaio 1971 dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora sia prescritto il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso (n. 4). PARTE II, CONSULTAZIONI Se, anche nel regime stabilito -con decorrenza dal Io gennaio 1971 dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, la P.A. possa annullare d'ufficio l'imposizione, in caso di errore materiale, qualora il ricorso del contribuente sia stato dichiarato intempestivo con decisione divenuta definitiva (n. 4). Imposte dirtte -Esecuzione fiscale -Ruoli suppletivi -Privilegio -Estensione (art. 211 t.u. n. 645/58 -art. 2752, secondo comma, e.e.). S'e la limitazione all'ultimo biennio prevista dall'art. 2752, secondo comma, e.e. (richiamato dall'art. 211 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), relativa all'importo complessivo delle imposte dirette iscritte nei ruoli suppletivi per il quale pu essere fatto valere il privilegio generale della Finanza, debba essere intesa in senso quantitativo, avendosi cio riguardo agli ultimi due anni anche non consecutivi di una ste,ssa imposta iscritti nei ruoli dell'anno in Cui l'Esattore procede all'esecuzione o in quelli dell'anno .precedente, ovvero debba essere intesa in senso puramente temporale, con riferimento cio alle sole due annualit di imposta immediatamente precedenit quelle dell'anno in cui l'Esattore procede all'esecuzione o dell'anno precedente (n. 5). IMPOSTE E TASSE Imposta di consumo -Materiali da costruzione -Case