ANNO XXIV -N. 3 MAGGIO -GIUGNO 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1972 ABBONAMENTI ANNO L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219033) Roma, 1972 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. 365 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU . QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) 385 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura tro de Francisci) . del/'avv. . Pie 403 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura de//' avv. Ugo Gargiulo) 429 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) 437 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . 508 Sezione settima GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte) Paolo 530 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE pag. 75 INDICE BIBLIOGRAFICO 91 CONSULTAZIONI 92 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI DI TARSIA P., In tema di azione penale subordinata aH'acloortamento tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 530 GARGIULO U., Limiti del sindacato giudizia')\io sulle ordinanze Ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale 416 ROSSI A., Cenni sull'atto di fusione fra societd . . . . . . . 486 ROSSI A., I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione 452 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Accertamento da parte del Giudice della demanialit o meno di acque -Necessit del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche -Sussiste, con nota di G. .ALBISINNI, 526. -Applicabilit delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, numero 1285 p& 1a disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato -Sussiste, con nota di G . .ALBISINNI, 526. - Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche -Ricorso avvarso decreto del Ministro LL.PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella Gazzetta Ufficiale -Inammissibilit -Sussiste, Con nota di G. ALBISINNI, 526. APPALTO -Appalto di opere pubbliche Contabilizzazioni provvisorie nel Registro di contabilit -Onere della riserva da parte dell'appaltatore -Sussiste, 508. -Appalto di opere pubbliche -Diritto di recesso dell'Amministrazione appaltante -Insindacabilit dei motivi del relativo esercizio da parte dell'A.G. -Sussiste, 513. - Appalto di opere pubbliche -Disciplina del procedimento di scelta del privato contraente -Iscrizione nell'Albo nazionale dei co struttori -Funzione ed effetti Diritto soggettivo del'appaltator. e iscritto all'Albo di partecipare alle gare di appalti indette dalla P.A. -Esclusione, 514. - Appalto di opere pubbliche - Jus variandi dell'amministrazione commi-ttente -Limite del quinto-il pi o meno dell'importo contrattuale -Disponibilit del diritto dell'appaltatore all'osservanza di tale limite -Sussiste, 514. -Appalto di opere pubbliche -Lavori non contabilizzati -Richiesta di compenso da parte dell'appaJ: tatore -Onere della tempestiva riserva -Sussiste, 508. -Appalto di opere pubbU.che Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi -/ Normativa regolamentare comminante decadenza a carico dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva -contrasto con i principi generali dell'ocdinamento e conseguente necessit di disapplicazione di tali norme regolamentari da parte dell'A.C. -Esclusione, 508. -Appalto di opere pubbliche Pretese dell'appaltatoce nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo impU.citamente alla contabilit dei lavori -Onere della tempestiva riserva Sussiste, 508. - Appalto di opere pubbliche Prolungamento della durata dei lavori per preteso fatto dell'Amministrazione appaltante -Improponibilit della relativa domanda di risarcimento del danno azionata dall'appaltatore, per avere il medesimo sottoscritto un verbale di concordamento di nuovi prezzi recante differimento riel tempo della data di ultimazione del lavoro -Sussiste, 514. VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ATTO AMMINISTRATIVO -Atto definitivo e non -Atti Autorit periferiche statali -Atti emessi in temporanea sostituzione di Ente locale -Definttivit F1attispede, 430. -Atto definitivo e non -Atti Autorit sanitarie -Atti Medico provinciale -classificazione di ospedale -Definitivit, 430. CIRCOLAZIONE STRADALE -011dinanza -Ingiunzione prefettizia -Motivazione per relationem -Riferimento agli atti del procedimento -Legittimit, con nota di u. GARGIULO, 415. -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Morte del trasgressore -Conseguenze in ordine al1a somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali, con nota di U. GARGIULO, 415. Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Sindacato giudiziado sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione -Ammissibilit, con nota di u. GARGIULO, 415. Ordinanze -Ingiunzioni prefettizie -Notificazione -No,tificazione presso il domicilio risultante dal registro di immatricolazione -Assenza del destinatario -Formalit previste dall'art. 169 comma V c.p.p. -Applicabilit anche dopo la depenalizzazione, con nota di U. GARGIULO, 423. COMPETENZA E GIURISDIZIONE Impiego pubblico -Commissariato della Giovent italiana -Natura di ente pubblico non economico -Giurisdizione del Giudice amministrativo, 399. -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti, con nota di V.V.O., 385. -Istruzione preventiva -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit -Limiti, con nota di R. CARAFA, 392. -Piano regolatore -Posizione soggettiva del titolare dello ius aedificandi nei confronti della P. A. -Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali della P.A. Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie, 386. CONTRATTI PUBBLICI Revisione prezzi -Norme e criteri applicabili -Fatuspecie Contratti della P.A. -Revisione prezzi -Relativa a variante Norme e Criteri applicabHi, 431. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizio di legittimit costituzionale in via incidentale -Norma denunciata diversa da quella applicabile -Inammissibilit per irrilevanza, 381. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -v: Corte Costituzionale, Elezioni amministrative e politiche, Filiazione, Imposte comunali e provinciali, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Procedimento penale, Sicila. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piani ex lege n. 167 del 1962 Impugnative -Deliberazione comunale individuante le aree da acquisire -Atto strumentale Inoppugnabilit, 434. ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE -Elezioni comunali -Lite tributaria pendente col comune -Ineleggibilit -Illegittimit costituzionale, 379. INDICE VII FILIAZIONE -Adozione -Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 368. GIUSTIZ1IA AMMINISTRATIVA Consiglio giustizia amministrativa -Regione siciliana -RiasSUn?: ione del processo -Norme applicabili, 429. -Ricorso ex art. 27, n. 4 -Bresupposti e limiti -Avvenuta rinnovazione del provvedimento annullato -Inammissibilit del giudizio per ottemperanza -IllegLttimit del nuovo provvedimento -Irrilevanza, 432. -Ricorso giurisdizonale -Giudizio di rinvio -A seguito di annullamento di decisione di prLmo grado da parte del C.d.S. -Posizione processuale del rico.rrente, 429. -Ricorso giurisdizionale -Legittimazione -Associazione di categoria -Ricorso nell'interesse dei Singoli appartenenti alla categoria -Inammissibilit, 435. -Ricorso giurisdizionale -Riassunzione del processo -Processo ammintstrativo. Riassunzione davanti 1al giudice di primo grado -Art. 392 e 353 cod. proc. civ. -Inapplicabilit, 429. IMPIEGO PUBBLICO -Procedimento disciplinare Commissione di disciplina Composizione Mutamento Rinnovazione degli atti gi compiuti -Necessit -Inosservanza Illegittimit, 433. -Procedimento disciplinare -Perenzione -Interruzione dei termini -Comunicazione del1a seduta di trattazione orale - atto di procedura, 433. -P:rocedimento dLsciplinare -Termini -Nomina dell'istruttore, incombenti preliminari e trasmissione alla Commi.ssione -Termini ordinatori, 433. -Promozione -Rinnovazione -A seguito di annullamento in s.g. -Violazione del giudicato -Fattispecie -Illegittimit, 433. IMPOSTA DI REGISTRO -Accertamento di valore -Termine -Decorre dal pagamento dell'imposta principale -Imposta fissa - tale, 460. Accessioni -Presunzione ex articolo 47 -OpeTe pubbliche costruite da1la P.A. su suolo privato -Esclusione, 463. -Agevolazione per le costruzioni navali -Risoluzione del contratto -DecadenZ'a dalla agevolazione, 504. -Agevolazioni per la costruzione di autostrade -Subappalto Connessione di mezzo al fine _ Si estende, 444. -Agevolazioni tributarie e societ commerciali -Fusioni deliberate prima ma attuate dopo l'entrata in vigore della legge agevolatrice -Applicabilit, con nota di A. Rossi, 486. -Data dell'atto - opponibiile alla Finanza ai fini della determinazione del \nlllore, 437. -Data di riferimento della valuta21ione -Atti soggetti ad approvazione -Data della stipulazione, 447. -Prezzi e corrispettivi -Concessione .ad aedificandum di beni demaniali -Determinazione base imponibHe -Valore delle costruzioni da eseguire dal concessionario -Costituisce corrispttivo, 483. -Privilegi di carattere soggettivo -Limite decennale ex art. 29 legge di registro -Inapplicabilit agU enti pubblici, 442. -Successione di leggi nel tempo Norma da applicare -Atti non VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO registrati nel termine -Norma vigente al tempo in cui la registrazione doveva avvenire, 491. -Usufrutto -Consolidazione -Accessioni introdotte dopo il trasferimento della nuda propriet Tassabilit, 456. -Usufrutto Consolidazione Azienda -Tassazione con unica aliquota di mobili e immobili, 456. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Avviamento di azienda tenuta in comodato -Morte del titolare Trasferimento del comodato agli m-edi -Tassabilit dell'avviamento -Rivoluzione del comodato Onere della prova a carico degli eredi, 475. -Deduzione di passivit -Dichiarazione di sussistenza -Sottoscrizione -Mandatario del creditore -Legittimit, 502. -Passivit creditoria -Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo Detraibilit, .con nota di A. Rossi, 452. -Passivit ereditaria -Dichiarazione di sussistenza di debito dlasciata dal commissario giudiziale di concordato preventivo Idoneit, con nota di A. Rossi, 452. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Condono di sopratasse e pene pe Cuniarie -Legge 31 ottobre 1963, n. 1458 -Regolarizzazione formale del1a posizione degli intermediari senza ripetizione di imposta -Rimboo-so dell'imposta anteriormente pagata -Esclusione, 474. -Prescrizione -Intevruzione -Ricovso al Ministro delle Finanze Effetto, 499. IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Imposta di consumo -Imposta di consumo sui materiali da costruzione -Mancata individuazione del soggetto passivo -IHegittimit costituzioriale -Esclusione, 376. IMPOSTE DOGANALI -AgevoJazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Provvedimento della P.A. -Oensurabilit innanzi all'A.G.O., 478. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Accertamento -N otifcazione a persona irreperibile -Ricerca anche anagrafica del destinatario - necessaria -Menzione nella relazione delle rfoerche eseguite -Non necessaria, 497. Competenza e giurisdizione Accertamento dei fatti presupposto delle agevolazioni -Discrezionalit della P.A. -Esclusione -Giurisdizione dell'A.G.O., 478. -Imposte di registro e IGE sulle locazioni degli immobili urbani -Rapporti inferiori ad un anno -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 381. -Imposte indirette -Accertamento -Motivazione -Indicazione analitica o globale dei valori, 463. -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Accertamento di valore -Impugnazione dinanzi alla Commissione provinciale per questioni di diritto Irretrattabilit del valoo-e accertato -Esclusione, 437. -Imposte indirette -Interessi Imposta complementar.e -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 -Decorrenza da tale data, 493. INDICE IX -Imposte indirette -Questioni sull'applicazione della legge pregiudiziale alla valutazione -Azione in sede ordinaria -Ammissibilit, 447. -Violazione di leggi finanzirurie e valutarie -Imposta generale sull'entvata -Azione in sede ordinaria -Te,rmine -Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della Leg~e 19 giugno 1960, n. 762 Insussistenza -Termine generale di sei mesi -Sussiste, 467. -Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Imposta geneirale sull'entrata -Definitivit dell'ordinanza intendentizia -Successiva ingiunziOll!e -Opposizione in ,sede Oirdinaria -Ammissibilit Limiti, 467. Violazione di leggi finanziarie e valutarie -Imposta generale sull'entirata -Impugnazione dell'ordinanza intendentizia -Decorso del teirmine -Ricocso tardivo al Ministro -Irrilevanza, 467. ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA -Enti ospedalieri -Classificazione -Istituto sdentifico -Classific. azione come ospedale provinciale ,specializzato -Insufficiente motivazione -Illegittimit, 430. LAVORO -Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo del preven< tivo ricorso gerarchico -Impmponibilit dell'azione -Illegittimit costituzionale limitatamente a questioni patrimoniali, 378. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Regolamento di esecuzione Abrogazione totale per effetti della emanazione di una nuova legge relativa a una data mate ria -Esclusione -Sopravvivenza del regolamento, nelle disposi, zioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione -Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 526. PRESCRIZIONE -Pvescdzione del diritto al risrurcimento del danno -Illecito civile -Fatto costituente reato Concorso formale di reati Estinzione per amnistia di taluni dei reati -Successiva sentenza definitiva del procedimento penale -Decorrenza della pvescrizione, 403. PREZZI -Disciplina dei prezzi -Zucchero Prezzo massimo -Abrogazione di un provvedimento -Effetto sui pirovvedimenti successivi F, attispecie, 435. -Disciplina dei pl'ezzi -Zucchero -Prezzo massimo -Determinazione in misura superiore al prezzo di intervento -Legittimit, 435. PROCEDIMENTO CIVILE -Connessione -Cause pendenti dinanzi a giudici in g!l'ado diverso -Inammissibilit, 427. -Sospensione del processo -Onere della prova -Estremi, 427. -Sospensione del processo -Sospensione necessaria -Presupposto -Sospensione facoltativa Apprezzamento discrezionale del giudice di merito, 426. PROCEDIMENTO PENALE -Istruzione sommaria -Scelta del rito del P. M. -Fase successiva all'inizio dell'istruttoria -InsiJndacabilit -Legittimit costituzionale, 374. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Rogatorie istruttorie -Illegittimit costituzionale Esclusione, 369. Sommario interrogatorio dello straniero -Mancata assistenza di interpcrete -Illegittimit costituzionale, 367. REATO Contrabbando a norma dell'articofo 107 legge doganale -Contravvenzione ex art. 118 -Criterio distintivo, 533. Imposte dirette -Omesso pagamento di rate d'imposta -Contribuente -Atti fraudolenti sui propri beni -Definitivo accertamento dell'imposta - presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di rLscossione, con nota di P. DI TARSIA, 530. RESPONSABILIT CIVILE Infortuni ,sul lavoro -Indennit assicurativa -Responsabilit di terzi -Surroga legale dell'assicuratore -Risarcimento danni Compenso lucri cum damno Sussiste, 412. Responsabilit della P.A. -Danno subito da Ufficiale di compJ,emento nell'espletamento del servizio di leva -Concessione di pensione privilegiata -Compensatio lucri cum damno -Non sussiste, 406. SICILIA -Attribuzfone di tributi erariali Addizionale straordinaria -Aumento -Spettanza alla Regione, 365. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 15 marzo 1972, n. 49 15 marzo 1972, n. 50 15 marzo 1972, n. 51 15 marzo 1972, n. 52 29 marzo 1972, n. 55 29 marzo 1972, n. 56 29 marzo 1972, n. 57 29 marzo 1972, n. 58 29 marzo 1972, n. 60 19 aprile 1972, n. 62 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 11 ottobre 1971, n. 2833 Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71 Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 Sez. I, 28 febbraio 1972, n. 579 ' Sez. I, 3 marzo 1972, n. 611 . . Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 _Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695 . Sez. I, 15 marzo 1972, n. 747 Sez. I, 15 marzo 1972, n. 749 . Sez. Un., 18 marzo 1972, n. 821 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 833 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 834 . Sez. I, 20 marzo 1972, n. 846 . Sez. Un., 22 marzo 1972, n. 878 Sez. Un., 23 marzo 1972, n. 891 Sez. I, 7 aprile 1972, n. 1033 . Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1143 . Sez. III, 14 aprile 1972, n. 1193 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1200 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1207 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1217 Sez. I, 21 aprile 1972, n. 1264 Sez. III, 26 aprile 1972, n. 1298 Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1309 Sez. I, 27 aprile 1972, n. 1315 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1355 Sez. Un., 9 maggiO' 1972, n. 1402 Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 pag. 365 367 368 369 374 376 378 379 381 381 pag. 385 437 386 442 444 447 452 456 460 463 467 474 475 392 478 483 486 403 491 493 497 499 406 502 504 508 513 412 .RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XII .Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 . Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 Sez. Un., 29 maggio 1972, n. 1671 Sez. III, 6 giugno 1972, n. 1761 . . TRIBUNALE .SUPERIORE ACQUE 7 febbraio 1972, n. 6 pag. 399 415 423 426 ............ pag. 526 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 28 febbraio 1972, n. Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 36 Sez. IV, 1 febbraio 1972, n. 47 Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 63 Sez. IV, 8 febbraio 1972, n. 68 Sez. IV, 22 febbraio 1972, n. 93 Sez. IV, 29 febbraio 1972, n. 108 3 /' pag. 429 430 431 432 433 434 435 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 23 marzo 1972, n. 1826 Sez. III, 22 giugno 1972, n. 4411 pag. 530 533 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate incostituzionali pag. 75 II) Questioni dichiarate non fondate 76 III) Questioni proposte 79 INDICE BIBLIOGRAFICO 91 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Appalto. Atti amministrativi Comunit Econe>mica Eure>pea:. Concessioni amministrative Confisca Oooperative Ce>ntabi1it generale dello Stato Contrabbando Contratti di guerira Danni di &uerra Dazi doganali . Demanio Difesa de1lo Stato Edilizia economica e popolare Elettricit ed elettrodotti Esecuzione fiscale Espropriazione per p.u. Fallimento Ferrovie Impiego pubblico Imposta di fabbricazione Imposta di registro Imposta di successione Imposta generale sull'entrata Imposte dirette Imposte e tasse pag. 92 92 92 93 93 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 97 97 97 98 98 99 99 100 100 101 102 ItnpO!rtazione ed esportazione Interessi Istruzione . Mezzogiorno . Militari . Miniere. Notificazione Obbligazioni e contratti Opere pubbliche Pensioni Pe11sona giuridica Piani regolatori Po.ste .e telecomunicazioni Prescrizione . Previdenza .e assistenza Porivhlegi Procedimento penale . Provvedimenti contingib1li e di urgenza . Regioni . Responsabilit civile Requisizione . . . . . Ricrnrsi amministrativi Riscossione Sciopero Sequestro . Societ Spese giudizi.ali Tll:'ansazione Trasporto . Trattati e convenzioni internazionali pag. 104 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 112 112 112 113 113 114 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 49 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Vir.ga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Attribuzione di tributi erariali -Addizionale straordinaria Aumento -Spettanza .alla Regione. (St. Reg. sic. art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, 11). Spetta alla Regione siciriana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (1). (Omissis). -2. -Il ricorso della Regione :fondato. Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le .norme di attuazione in materia finanziaria, stabiHsce, all'a~t. 2, che alla Regione spettano tutte le entrate tributarie erariali rtscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a .soddisfare particolari finalit contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte, (1) Trattasi di un conflitto di attribuzioni proposto avverso la nota del Ministro delle Finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971. Nel relativo ricorso, notificato in data 27 maggio 1971, la Regione chiedeva il riconoscimento della sua spettanza del provento costituito dall'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. Per la decisione richiamata nel contesto (1968/47), v. in questa Rassegna, 1968, I, 1, 364, con nota di richiami relativi alla natura delle addizionali rispetto alle imposte cui affluiscono ela posizione della Regione Sarda rispetto all'addizionale pro alluvionati del 1966. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. 2 366 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in conformit alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47 /196,8), ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi non un trd.buto nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando ,che il nuovo atto impositivo introduca ,un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se cos non fosse, gravi conseguenze deriverebbero :proprio nei confronti dello Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano legittimi nel quadro normativo del citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi prees~stenti di spettanza regionale. Il che non pu certamente essere in alcun modo sostenuto. 3. -Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perch lo Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel terrei.torio regionale. A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il nuovo tributo stato introdotto. Va in proposito ricordato, che col d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 2.3 dicembre 1966, n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per 1a durata dell'anno 1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in attuazione deHa riforma tributaria, non fossero applkate nuove aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso decreto, il gettito dell'addizionale cosi prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalit di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28 ottobre 1970, n. 801, recante sgrnvi fisc,ali a favore dei lavoratori a pi basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa addizionale, della cui .spettanza si discute ne'l presente giudizfo, senza tuttavia fornir,e alcuna indioazion~ relativa alla riserva deJ. tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati: scopi propri dello .Stato medesimo. Ma, dalla collocazione della norma, nonch dalla stretta connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare ev,idente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'addizionale in esame, destinato a compensare unicamente la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delJ.e agevolazioni fiscali. PARTE PRIMA PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE .367 4. -Cosi precisati gli scopi che il nuovo tributo destinato a soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all'Erar.io, limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte aJ.la copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalit, contingenti o continuative, dello Stato. Nella specie, dnvece, la finalit di provvedere alla istituzione di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a pi basso reddito, non pu considerar si esclusiva dello Stato, anche perch le norme tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale. Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, pu disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena Ubert, anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo esso pu attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostituiva, quando il tributo sostituito non di sua esclusiva spettanza. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 50 -Pres. Chiarelli - Rel. Rossi -Nachamie (n.c.). Procedimento penale -Sommario interrogatorio dello straniero Mancata assistenza di interprete -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 24; c.p.p. art. 223, 225). fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit costituzionale degli articoli 223 e 225 codice di procedura penale nella parte in. cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 diicembre 1969, n. 932, all'autorit di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruttoria formale (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 3 giugno 1970). La decisione costituisce applicazione ulteriore dei principi gi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenze n. 148 del 1969, in questa Rassegna, 1969, I, 1, 1013 e n. 86 del 1968, ibid., 1968, I, 1, 715. Per ulteriori riferimenti, specie in relazione alla giurisprudenza costituzionale sull'art. 24, secondo comma della Costituzione v. Foro it., 1972, ~ 859. ' RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 368 CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 51 -Pres. Chiarelli - Rel. Fragali -Scrima (n.c.) e Presidente Consiglio dei Miniistri (Sost. avv. gen. dello Stato Sav.arese). Filiazione -Adozione -Autorizzazione all'affiliazione esclusa per i coniugi separati di fatto -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; e.e. art. 405, comma secondo). Non fondata, con riferimento al princ.ipio di eguaglianza, ia questione di legittimit costituzionale dell'art. 405, secondo comma, codice civile, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, se il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso (1). (Omissis). -La Corte ritiene che non lede il principio di uguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi separazione legrue, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette }'.affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge del richiedente. Giova anzitutto sottolineare che il testo attuale della norma denun 2liata ha voluto x'isolvere una questiooe sorta neJ. vigore dell'aTt. 402 del libro primo del codice, ove, per l'affiliazione di un minore, si prescri veva semplicemente l'assenso dell'altro coniuge ., se il richiedente era coniugato. Nella giurisprudenza si era fatta strada, pur non senza con trasto, l'opinione per cui tale assenso non era richiesto nel caso di coniugi comunque separati, di fatto o il.egalmente; e, nel testo definitivo del codice, quello vigente, si ritenuto di specificare che l'assenso predetto non necessario nel solo caso di separazione legale. Questa determinazione normativa coerente alla regola per la qua'1e la separzione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (arti colo 158 cod. civ.). Gli che il rappor.to coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilit delle pa'1'ti; e cos, non H fatto materiale della ces sazione della convivenza pu sospenderne l'efficacia, ma J.'accertamento giudiziario di una causa di giustificaz.ione della separazione o l'impos sibilit attuale di fare riprendere la coabitazione. (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (Gazzetta Ufficiale n. 89 de11'8 aprile 1970). In dottrina cfr. FENIZIA, in T'emi, 1970, 569; DELLA ROCCA, in Temi romana, 1970, II, 293. Per alcuni riferimenti giurisprudenziali v. Foro it., 1972, I, 857-858. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 369 V' una ,differente situazione giuridica pertanto fra H caso in cui il ,coniuge separato legalmente rifiuta di consentire l'affiliazione ed il caso in cui il rifiuto del coniuge che vive separato di :latto da chi richiede l'affiliazione. La diffetrenza appare pi evtdente se si esempJ.ifica una ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la domanda di separ,azione o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e tuttavia la separazione continui: questa situazione non assimilabile n equiparabile a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o l'omologazione acc0crdata. La disuguaglianza che il giudice a qu0c s1corge nell'art. ~05, secondo comma, del codice civile, conseguenza di una diversit obiettiva delle situazioni considerate; e l'art. 3 della Costituzione non impone di parifi care situazioni dissimili. L'obiezione per cui anche nel caso di separazione di fatto, come in quella J.egale, possibile che il rifiuto del-l'assenso all'affiliazione sia pretestuoso o contrario allo stesso interesse del minore ,attiene a valu tazioni di convenienza che soltanto il Parlamento :pu compiere e, per di rpi, pone in risalto circostanze dipendenti da comportamenti acci , dentali della parte, che non possono essere prese in considerazione nella sede del processo costituzionale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 15 marzo 1972, n. 52 -Pres. Chiarelli - Rel. Reale -Vulcano (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Procedimento penale -Rogatorie istruttorie -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 25, 3, 102, 24; c.p.p. art. 296, 392). Non sono fondate, con riferimento ai princip di precostituzione del giudice naturale, di indipendenza del giudice, di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimit costituzionale degli articoli 296, secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, codice di procedura penale, sulle rogatorie istruttorie del giudice istruttore e del Pubblico Min.iste! l"o ai preto1i del circondario (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello (Gazzetta Ufficiale n. 89 dell'8 aprile 1970); con ordinanze emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 del pretore di Bitonto (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971, n. 151 del 16 giugno 1971. V. anche Foro it., 1970, II, 295. 370 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -Il quesito circa la legittimit costituzionale dell'art. 296, secondo comma, del c.p.p. prospettato nelle ordinanze sotto cinque diversi profili, peraltro fra loro complementari, fra d quali appare di rilievo ilogico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la violazione del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma impugnata, ne1la pai'te in cui dispone che per gli atti da eseguire fuori del comune di residenza, nell'ambito della stessa cfrcoscrizine territoriale del tribunale cui appartiene, il giudice procedente ad istruzione formale pu delegare il pretore del luogo, lederebbe la garanzia di prncostituzione del giudice, derogando alla disciplina della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e non in vista di un concreto procedimento. Il che si .verificherebbe, invece, nella ipotesi .in esame, per il fatto che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere la delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale deUo stesso giudice istruttore. La questione non fondata. 3. -Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il rprincipio del giudice naturale ispfrato alla garanzia di obiettivit ed imparzialit del giudizio e, nella materia processuale penale, ha riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di giudicare, :nei limiti della cognizione sulla imputazione, propria di ciascuna fase processua'1e e per i fini cui ciascuna fase preordinata. La Corte ha accolto l'assunto sostenuto dalla difesa dello Stato; a sm:tegno della norma censurata era stato evidenziato .che la delegazione per l'Pspletamento di atti istruttori non incide su alcuna disposizione costituzionale: non sul principio di eguaglianza, dato che il legislatoire nel caso specifico ha discrezionalmente determinato di non distogliere il giudice istruttore dallo svolgimento delle ordinarie funzioni, ritenendo prevalenti le ragioni di economia funzionale e finanziaria per le quali altro organo giurisdiziona1e gi in loco pu attendere a singoli,, atti; non sul principio di rispetto del giudice naturale dato che la delega istruttoria non comporta spostamento di competenza sulla valutazione delle prove, sulla decisione di rinvio a giudizio ovvero di proscioglimento. Per la decisione 22 giugno 1971, n. 139, richiamata nel testo, v. in questa Rassegna, 1971, I, 1, 971. In genere sulla delegazione di atti istruttori nel processo penale, fra i pi recenti scritti CoRDERO, Procedura penale, 1971, 380; e, per la giurispruden2) a, Cass. 26 gennaio 1971, BoLDISO in Foro it., 1971, II, 703 (nota). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 371 Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto, atteso che nel sistema della istruzione formale la delegazione non comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di cognizfone della causa che spettano al giudic.e istruttore delegante, ma deve essere inderogabilmente limitata al compimento di inda,gini ,probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo. Ne resta, conseguenzialmente, escluso non ,soltanto il potere di trarTe elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di pronunziarsi in ordine alla l'.Hevanza di ulteriori mezzi istruttori, che non siano stati specificamente delegati o che dallo' svolgimento di questi appaiono (intei; inalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso 1e perizie non assolutamente urgenti. E ci, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pxetore proceda 1 ad atti che rfohiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice istruttore. Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad atti specificamente delegati, esclude la possibHit di: una delegazione generica e totale. N va trascurato, a conferma, !'indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito dalla Corte di cassazione, affermante la illegittimit della delega a procedere ad istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli J.'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei confronti dell'imput~to, e senza che indichi in modo specifico i mezzi istruttori da espletare ratione loci da altro giudice. Eventua1i vioJ.azioni della norma sono iipotizzabdli, come si accenna neUe ordinanze con riguardo alle delegazionf che hanno provocato la denunzia di essa, ma come ovvio non ne infirmano fa legittimit costituzionale. Se dunque la delegazione preveduta dalla norma impugnata non comporta, sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui rimane riservata la direzione dell'istruttoria nonch la decisione finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato, essa non incide sulla precostituziooe del giudice stesso e non pu incrinare il fondamentale principio della imparzialit del giudizio a tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione della giustizia; queUe che nella sopracitata relazione ministeriale sono qualificate di economia funzionale e finanziaria e possono identificarsi nella opportunU di evitare non necessari spostamenti di magistrati e funzionari o di privati, con gli inevitabili disagi nonch il dispendio che quelli comporterebbero. 372 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze riservata al giudice istruttore, con l'imparzialit propria della funzione gj.urisdfaionale, in riferimento all'importanza di ciascun atto del procedimento istruttorio. opportuno ricordare quanto gi chiarito da questa Corte con la sentenza 139 del 1971 :nelJ.a quale si precisato che la !!lozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a razionale valutazione dei. disparati interessi in controversia. 4. -E poich la delegazione istruttoria, razionalmente rispondente, del resto, ad effettive esigenze dell'amministrazione della .giustizia, non modifica la competenza in ordine alla cognizione sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il fondamento anche della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione. Dal fatto che aU'assunzfone di talune prove proceda lo stesso giudice istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini attenda, invece, il pretore, non pu desumersi ragione di diseguale trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono affidate al giudke delegante. 5. -Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito fondate su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, deUa Costituzione, va rilevato, senza diffondersi in pi ampia motivazione, che esse non hanno rispondenza puntuale !llel reale contenutd*ilit che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze o ne sia realizzato coattivamente il credi.io. Infine non va trascurato, sotto il profilo della eccepita disparit di trattamento che la norma impugnata determinerebbe secondo l'ordinanza del tribunale di Roma, ed a conferma della tesi secondo cui tale disparit non sussiste, che al sistema di accertamento, liquidazione e percezione dell'imposta sulJ.'entrata non sono estranee ipotesi in cui tali operazioni vengono effe.ttuate con riferimento al presunto numero degli atti economici imponibili e quindi senza un rigoroso e .puntuale riscontro tra entrata effettiva e obbligo di imposta. Basta al riguardo, e tra l'altro, infatti, tenere presente la facolt concessa al Ministro per 1e finanze dall'art. 10 del d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 348 in relazione a determinate categorie di entrate ed estesa con successivi provvedimenti ad altre categor.ie (d.Ugt. 7 giugno 1945, n. 386, art. 9; D.L.C.P.S. 27 dikembre 1946, n. 469, art. 12, ecc.). -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 'ottobre 1971, n. 2833 -Pres. Flore -Rel. Fabri -P. M. Trotta (conf.) -Ministero Difesa Marina (avv. Stato Peronaci) c. Verger Ulderico (avv. Lucisano). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Diritti patrimoniali -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Limiti. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29 e 30). Sono soggetti alla giurisdizione esciusiva del giudice amministrativo le controversie su quei diritti, che concorrono a costituire la discipUna giuridica del rapporto di pubbUco impiego, con esciusione delle questioni relative ai diritti patrimoniaU che non involgano alcun problema refotivo allo status inerente alla struttura del, rapporto medesimo (1). (1) La sentenza di cui si tratta, ripropone l'interessante problema della giurisdizione nelle questioni patrimoniali relative al rapporto di impiego. In passato, come noto, particoiarmente, si discuteva circa la cognizione delle controversie sugli stipendi arretrati, ma dopo alterne vicende giurisprudenziali e dottrinarie (1) dovute al contrasto tra i sostenito:ri della tesi c.d. deH'autornatismo (secondo cui l'annullamento del licenziamento illegittimo, per la sua efficacia ex tunc, farebbe rivivere automaticarnnte il !'apporto di impI~go e con esso il diritto allo stipendio ex tunc, indipendentemente da ogni altra considerazione) ed i sostenitori della tesi c.d. del risardmento (secondo cui il diritto allo stipendio si -configura come un diritto perfetto, condiziO\U:ato per alla e:ffiettiva (1) Cfr. in dottrina: MALINVERNO, Questioni conseguenziali aUa pronuncia giurisdizionale sul licenziamento da un pubblico impiego. La controversia sugli stipendi arretrati, nel III vol. degli Studi per il Centenario del Consiglio di Stato e Ancora sulle questioni conseguenziali alla .pronuncia sulla legittimit di un atto amministrativo, in Foro amministrativo, 1934, IV, 1 e segg,; PICCARDI, La distinzione fra diritto ed interesse nel campo della giustizia amministrativa, nel II vol. degli Studi cit.; Relazione al Capo del Governo sul Consiglio di Stato nel quinquennio 1961-65, III, pagg. 259 e segg.; Bozzr, La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto di pubblico impiego, nel III vol. degli Studi cit., e Limiti alla retroattivit dei procedimenti amministrativi relativi al rapporto di impiego, in Foro amministrativo, 1932, IV, p. 91; ALEssr, La revocabilit deil'atto amministrativo, Milano, 1936, 72; CIOFFI, in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1951; Il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-10, Roma, 1971, II, 163 segg. 386 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 febbraio 1972, n. 427 -Pres. Pece -Rel. Greco -P. M. Di Majo (iparz. diff.) -Semilia (avv.ti Pincitore e Sorrentino) c. Societ Azionaria Costruzioni Immobiliari S.A. C.I. (avv. Sangiorgi) e Assessorato ai lavori pubblici della Regione sidliana (avv. Stato Peronaci). Competenza e giurisdizione -Piano regolatore -Posizione soggettiva del titolare dello ius aedifcandi nei confronti della p. A. -Licenza edilizia ed atti amministrativi incidenti sulla stessa -Poteri discrezionali della p. A. -Effetti sulla giurisdizione anche per le pretese risarcitorie. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 1 26 e 27). Lo ius aedificandi non pu essere considerato nei confronti della p.A. come un diritto soggettivo, ma deve essere configurato come interesse legittimo, sottratto al sindacato del Giudice ordinario; d'altra parte prestazione del servizio, in difetto della quale lia attribuzione degli stipendi arretrati potrebbe concretare un'ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione con tutte le conseguenze pure per quanto attiene alla prova) si giunse al:la adozione di un indirizzo concorde da parte della Corte di Cassazione e del Consigli-0 di Stato (1) indirizzo ispfrato ai seguenti principi: a) la legg.e non distingue tra ricorsi attinenti alla sola parte giuridica e ricorsi attinenti alla parte economica del rapporto; b) il rapporto di pubblico impiego e deve rimanere unico pure rispetto agli stipendi, sicch le questioni conseguenziali defe1rite 1alla magistratura ordinaria non possono riguardare gli stipendi, costituendo questi elementi inscindibili del rapporto di impiego devoluto nella sua interezza alla giuri.sdizione esclusiva amministrativa; e) !'attribuzione degli arretrati prescinde da ogni considerazione di colpa come di guadagno perduto ma consiste in un puro adempimento integrale dell'obbligazione, ritocnata in vita a seguito del giudicato di annullamento. Peraltro, se quanto alla cognizione delle controversie sugli stipendi ametrati non sembra sussistere pi Contriasto, questo non pu ritenersi superato relativamente alle domande di vero e proprio risarcimento di danni conseguente all'ill~gittimo compol'tamento amministrativo 11.lll'ambito del rpporto di impiego. Tuttavia, in proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto, con giuTi sprudenza ormai consolidata (2). la giurisdizione .esclusiva amministra tiva in materia di rapporto di impiego pubblico estesa a tutte le contro- I (1) Cons. di Stato 12 settembre 1923, n. 511 e succeasive conformi, fra cui, da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 15 maggio 1970, n. 348, in Rass. Avv. Stato I, .825. (2) Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1967, n. 430 in Rass. Avv. Stato, 1969, I, 238; Cass., Sez. Un., 17 aprile 1969, n. 1211; Cass., Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1580; Cass., Sez. Un., 23 luglio 1969, n. 2783; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1970, n. 631 e Cass., Sez. Un., 17 aprile 1971, n. 1104, in Rass. Avv. Stato, 1971, I, 757. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 387 il provvedimento amministrativo, con il quale viene accordata o negata la licenza edilizia, a norma delle leggi urbanistiche o di altre leggi speciali, integra un atto discrezionale e l'esercizio del relativo potere pubblico non si esaurisce o consuma con il rilascio di tale licenza, ma il potere medesimo pu legittimamente esplicarsi anche dopo con atti diretti ad incidere sulla licenza stessa, onde l'annullamento di tali atti in sede 'di giustizia amministrativa non idoneo in s ad attribuire un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti della p.A. (1). (Omissis). -Tutti i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. preLiminare l'esame del ricorso dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., e propriamente del primo mezzo di esso con 1cui riproposta la questione relativa al difetto di giurisdizione. versie relative (attengano queste a situazioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo) comprese quelle aventi contenuto patrimoni1ale, purch il rapporto stesso, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico, diretto ed immediato, di tali pretese e non quindi se esso si ponga solo come occasione della pretesa dedotta in giudizio. Orbene, dei principi accennati e del ricovdato orientamento giurisprudenziale si fatta applicazione nell'occasione, statuendosi che la do, manda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestivia percezione degli stipendi-investisse soltanto le conseguenz1e patrimoniali indirette della pronuncia di illegittimit, in cui il provvedimento annullato si poneva come espressione dell'illecito comportamento deHa pubblica Amministrazione nel periodo di tempo precedente, 1e rientrasse pertanto nell'ambito della giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinada . D'altra parte nella specie si 1era esclusa in fatto fa sussistenz1a della situazione, sulla quale ,si era fondata la tesi del difetto di giurisdizione, affermandosi daUe sezioni unite del:La Corte di Cassazione che non ricorrev-a dunque l'ipotesi dell'annullamento di un di1niego di assunzione e di un provvedimento sfavorevole .di status -cui non pu ritenersi conseguive, per ci 1solo, la esistenza del rapporto o dello status e neppure di un 1atto discrezionale, cui non dato contrapporre, sul piano della opportunit e della convenienza amministrativa, la esistenza di un diritto soggettivo ., mentre non si trattava neppure dell'interesse legittimo impropriamente qualificato come diritto al posto, in quanto in ordine alla riconosciuta permanenza dell'impiego si era discusso 1dinanzi al Consiglio di stato soltanto della legittimit di un provvedimento -preso in base a valutazioni di carattecre giuridico (mancata rinnovazione del contratto), e non discrezionale -inteso al1a cessazione del :riapporto stesso .ed il cui 1annul1amento lasciava integra la esistenza e la disciplina del vincolo . V.V.O. (1) Per un analogo e puntuale riferimento v. Cass., Sez. Un., 30 marzo 1972, n. 1010, in questa Rassegna, 1972, I, pag. 223. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi ancora confermato un orientamento giurisprudenziale che ormai pu ritenersi consolidato su una questione di indubbio interesse e di notevole rilevanza. 388 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nel denunciare la violazione del prdncipio della non risardbilit delle lesioni di interessi legittimi, la violazione dell'art. 2.045 e.e., in iielazione agli artt. 26 e 2.7 deHa legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E del coordinato disposto degli artt. 14 lett. F, e 20 statuto della Regione sioHiana (r.d.l. 15 maggio 1946, n . .455), il ricorrente afferma che la Corte di merito, ha richiamato esatti principi giuridici, secondo i quali perch il privato possa proporre dinanzi al giudice ordinario l'azione di risarcimento di danno contro ila pubblica ,amministrazione, necessita che il provvedimento amministraHvo, annullato per illegittimit dal giudice amministrativo, sia anche illecito, abbia cio leso un diritto soggettivo perfetto; ha tuttavia nella fattispecie, applicato inesattamente i detti . principi in quanto ha erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione dei lavori, dell'Assessorato Regionale dei LL.PP., annullato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, era anche illecito, avendolo ritenuto lesivo del diritto soggettivo del privato (S.A.C.I.) in quanto titolare di licenza edilizia. Deduce che, invece, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se l'ordinamento giuridico attribuiva o meno all'Assessorato Regionale LL.PP. il potere di sospendere i lavori del privato, di fronte al quale (potere) la posizione di quest'ultimo era di interesse legittimo; all'uopo doveva considerare che, ilil tema di provvedimento di urgenza il potere di cui all'art. 7 deJ.la legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 21248, all. E) spetta a tutti gli organi della pubblica amministrazione, tra cui da comprendersi l'Assessorato Regionale LL.PP.; che vertevasi in materia urbanistica, che attribuzione della Regione, ed inoltre che il Consiglio di Giustizia A,mministrativa aveva annullato il provvedimento di sospensione dei lavori emanato da esso Assessorato, per uso Scorretto del potere e non per mancanza di potere. Il ricorrente rileva infine che, trattandosi di risarcimento di danni, H giudice ordiuari-0 doveva sempre accettare la sussistenza di una lesione del diritto soggettivo perfetto e non ritenere l indagilile preclusa daH decisione amministrativa. Di contro la S.A.C.I. ha eccepito la sussistenza del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario, affermando che, l'Assessorato Regio nale non aveva proposto appello contro la relativa statuizione del Tri bunale. Quest'u,ltima eccezione. infondata e invece fondato H mezzo del ricorso nei limiti di quanto si dir. Come ha rilevato la Corte di appello e come queste Sezioni Unite ribadiscono, a seguito deUe opportune valutazioni di merito degli atti processuali, che hanno il potere di effettuare tra.ttandosi di controllare la esistenza o meno di un giudicato interno, l'Assessorato Regionale LL.PP. nell'atto di appeHo ha richiamato e quindi riproposte, tutte le PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 389 eccezioni sollevate in primo grado, le ragioni svolte e disattese dal Tri bunale; da ritenersi quindi ~ipro.posta in appello anche la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e quindi impugnata la relativa statuizione del Tribunale. Del resto l'appello deU'Assessorato il quale insisteva speci:licamente nel contestare che potesse essere ipotizzata. a favore della S.A.C.I., pur dopo il rilascio deHa licenza edilizia, una posiztone di diritto soggettivo, rei.proponeva neoessariamente in sede di gravame la questione di giuri sdizione precludendo che su tale questione potesse formarsi il giudkato in base alla impugnata decisione del Tribunale. L'eventuale riconoscimento dell'impossibilit di sussistenza nella S.A.C.I. di un tliritto soggettivo leso, prima che al rigetto della domanda, avrebbe importato la declaratoria, da parte della Corte di merifo, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto la eccezione sull'asserto giudicato relativo alla questione di giur.isdizione deve essere disattesa. Passando all'esame del motivo del ricorso queste Sezioni J]nite confermano il loro indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche di recente (Cass. 9 giugno 1971, n. 1708) secondo cui lo ius aedificandi nei con fronti della pubblica amminLstrazione (sindaco e organi amministrativi che hanno poter:e in materia edilizia ed rbanstica) non mai un diritto soggettivo perfetto sia prima che dopo la concessione della licenza. edilizia. Esso, per quanto concorra a costituire il contenuto del diritto di propr. iet per -legge, con -effetto immediato e diretto, soggetto per il suo esercizio a Hmitazioni, le quali involgono l'apprezzamento da parte della pubblica amministrazione di interessi pubblici (igiene, sicurezza, estetica, . funzionalit ecc.) e non solo di elementi tecnici (conformit al piano re golatore e al regolamento edilizio urbano). Il privato per potere concretamente-esercitare la sua facolt di co struire o ampliare la costruzione gi eretta, deve chiedere la apposita licenza edilizia al Silildaco, il quale nel concedergliela o negargliela non esercita un'attivit vincolata (solo accertamento della conformit della costruzione al piano r.egolatore) ma piuttosto un'attivit discrezionale (apprezzamento dei suindicati interessi pubblici) scegliendo il comporta mento che reputa pi idoneo e pi conforme alle esigenze collettive e aUa condizione degU interessi pubblici, alla cui cura l'amministrazione pub blica deve istituzionalmente provvedere. La concessione de11a licenza non elimina incondizionatamente le limitaz.ioni poste dalla legge aUo jus aedificandi e non d vita in capo al soggetto privato, ad una posizione di diritto soggettivo perfetto ma lascia inalterata la posizione di interesse legittimo fino a quando l'opera non sar ultimata. 390 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fino a tale ultimazione, infatti, la pubblica amministrazione non solo continua a svolgere una attivit di polizia e di controllo affinch l'opera sia conforme al progetto approvato, ma continua ad esercitare, con rife.rimento all'attivit di costruzione ancora in atto, quel potere discrezionale, che le proprio, di apprezzamento degli interessi pubblici connessi 'alla costruzione oltre che degli elementi tecnici, con conseguente facolt di sospensione o di revoca della licenza o di sospensione dell'opera, previo annullamento della licenza. N l'uso scorretto del potere, sia che si manifesti inizialmente con il diniego o rifiuto della licenza, o, successivamente al rilascio della licenza, con la sospensione o revoca della licenza gi concessa, n l'accertamento della i1legittimit del provvedimento amministrativo, con conseguente suo annullamento da parte del giudice amministrativo, :t;anno. assurgere la posiz.ione giuridica del privato, ancorch titolare della licenza edilizia, a posizione di diritivo a materia rientrante nella giurisdizione della medesima. Resta ovviamente impregiudicata la questione di merito, se possa sussistere invasione, dell'organo giurisdizionale che ha disposto l'accertamento tecnico, nella sfera di: attivit amministrativa concernente l'accertamento tributario che non sia stato ancora compiuto, quell'accertamento tributario, cio riguardo al quale si prospetti la probabilit di contestazione e l'opportunit dell'accertamento tecnico preventivo. Ci stabilito, tj.eve osservarsi, per, che proprio perch procedimento necessariamente incidentale in un procedimento di natura giurisdizionale e rivolto a stabilire, in via abbreviata e per saltum, se, sull'oggetto dedotto in giudizio, sussista o meno la giurisdiz.ione del giudice per esso adito, il regolamento preventivo di giurisdizione non pu proporsi allorch il procedimento, rispetto al quale dovrebbe operare la pronuncia regolante la gilll'isdizione, non ancora pendente o si esaurito (per rif. Cass. 27 aprile 1954, n. 1299, Cass. SS.UU. 13 febbraio 1970, n. 345). Questo limiite non stabilito esplicitamente nella legge. Con riferimento al normale procedimento di cognizione, l'art. 41 c.p.c. si limita a dire che il regolamento di giurisdizione proponibile finch la causa non sia decisa nel merito in primo grado; ma tale regola non applicabile al regolamento di giurisdizione che sia relativo a procedimenti che non riguardino cause da decidere nel merito, in gradi diversi, bens, come pur ammesso, procedimenti speciali o esecutivi o di urgenza o di istruzione preventiva. L'accennato limite insito nel sistema processuale po PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 395 sitivo vigente, nel quale H regolamento di giurisdizione ha lo scopo concreto e contingente di stabilire la giurisdizione in relazione ad una controversia attuale che debba essere composta da organi del potere giurisdizionale o di stabilire che il giudice del quale si impugna il .provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdiz.ione o che la causa non poteva essere proposta (art. 3'82 c.p.c.). Fuori dell'ambito di una controversia attuale proposta ad un giudice, il regolamento di giurisdizione, prima Che privo di interesse, privo di oggetto, se rid:erito ad un procedimento esaurito o prospettato, come proponibile in futuro ed assumer- ebbe una portata meramente teorica, essendo improduttivo di effetti concreti vincolanti, in ordine ad una controversia gi composta o non ancora dedotta in causa. Ci posto, e senza voler negare che a fondamento dell'istituzione e della disciplina dei prooedi;menti di istruzione preventiva il concetto che la prova di un fatto da cui pu derivare J.a lesione di un diritto soggettivo del richiedente inerisce come elemento determinante della tutela giurisdizionale del diritto stesso,. da considerare, dal punto di vista meramente processuale, che H procedimento di istruzione preventiva ha una completa autonomia rispetto al futuro procedimento nel quale i mezzi di prova raccolti in via preventiva potranno essere ammessi e potranno spiegare efficacia. Tale autonomia si ricava dalla diversit dell'interesse processuale che giustifica l'uno e l'altro procedimento e soprattutto dall'effetto del procedimento di istruzione preventiva, che non opera automaticamente come prodromo del processo di merito che debba necessariamente seguire e nel quale debba necessariamente inserirsi, ma mezzo di conservcazione di elementi probatori, che potranno essere utilizzati solo se la. causa di merito sar proposta ritualmente e se il giudice della stessa, con valutazione propria, del tutto indipendente, riterr ammissibili e rilevanti i mezzi di prova preventivamente raccolti (al't. 698 c.p.c.). Data la spiegata autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito, nello spazio di tempo tra l'esaurimen.to del procedimento di istruzione preventiva e l'instaurazione del successivo, ev.entuale giudizio di merito tra le parti non vi processo pendenite, sia pure quiescente, in relazione al quale possa giustificarsi, sul necessario presupposto di un concreto interesse attuale, la proposizione dell'istanza di regolamento deilla giurisdizione. Proposta in tale spazio di tempo, la domanda di regolamento, se riferita al procedimento di istruzione pr.eventiva esaurito, mentre non impedirebbe gli effetti conservativi dei mezzi di prova assunti, assumerebbe la istanza di una querela numtatis degli atti '.l;)rocessuali svolti nel procedimento di istruzione preventiva: ma tale accertamento di nullit, seppure fosse ammissibHe dovrebbe essere proposto come oggetto di apposito giudizio RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di cognizione piena, non con iJ pl'ocedimento per saltum del regolamento di giurtsdizione; riferita invece al futuro eventuale giudizio di merito, il regolamento di g.iurisdizione assumerebbe un contenuto del tutto ipotetico, non solo per la mera possibilit o anche pl'obabilit dell'instaurazione deHa causa di merito, ma per la necessit di porre come ipotesi che la domanda sia prposta con un certo contenruto e rivolta a un certo giudice: il che assolutamente irrazioil!ale. Con :specifico riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva si pone la questione se essi si esauriscano con l'emissione del provvedimento di ammissione del mezzo istruttorio o con l'assunzione del mezzo disposto. Si deve propendere 1per la seconda tesi, sia in considerazione dell'interesse tutelato, rivolto all'acquisizione ed alla conservazione del mezzo di prova, sia per il r~ievo che la domanda non tende alla emanazione del pvovvedimento di ammtssione come fine a se stesso, ma ano svolgimento di un'attivit propria del giudice o di un suo ausiliare tecnico, necessaria perch l'elemento probatorio, rivesta la forma indispen~ sabile per la sua eventuale, futura acquisizione nel procedimento relativo alla causa di merito. H convincimento che queste Sezioni Unite esprimono nella presente decisione non in contrasto con quanto fu deciso ed esposto nel1a sentenza 10 giugno 1968, n. 1766 delle stesse Sezioni Unite, sentenza che l'Amministrazione delle Finanze ha richiamato come precedente giurisdizional e specifico a favore della proprta tesi di ammissiibilit del regolamento di giurisdiz1one, come in effetti proposto. Non in contrasto, perch in quella controversia non venne in contestazione se il procedimento di istruzione prev.entiva fosse o meno esaurito alla data in cui era sta.ta proposta l'istanza di regolamento, evidentemente perch la fattispecie non pvesentava ragioni di dubbio in ordine alla pendenza deJ. detto procedimento: d conseguenza le Sezioni Unite, in quella decisione del 1968, dei tre tempi in cui si articola il procedimento di istruzione preventiva, presero in espressa considerazione quello della proposizione della domanda, quello successivo della emanazione del provvedimento di ammissione, ma non il terzo ed ultimo tempo deJ.l'assunzione del mezzo di prova e del conseguente esaurimento del procedimento preventivo. Applicando i concetti esposti innanzi al caso concreto in esame, poich dedotto e non contestato che lAmministrazione delle Finanze ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione molto tempo dopo che il procedimento di istruzione preventivo era stato definito con il deposito della relazione della consulenza tecnica preventiva, la istanza stessa deve dichiararsi inammissibile. Date le particolarit della fattispecie, concorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del procedimento. -(Omissis). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 397 I Si trascrive il ricorso : (Omissis). - fermo 1nsegnamento della Corte Suprema che in materia di procedimenti cautelari, tra i quali vanno ricompresi llD.Che quelli di istruzione preventiva (Relazi001e aJ. Codice di procedura civile, n. 32), ammissibile il regolamento preventivio di giurisdizione, sia nel corso del procedimento ed anche prima della pronuncia del provvedimento, .sia dopo che d1 provvedimento sia stato concesso (1). Come la stessa Corte Suprema ha perspicuamente osservato, anche rispetto ad un provvedimento che dispone... un accertamento tecnico ed una ispezione giudiziale preventiva pu prospettarsi una questione di giurisdiz1i01DJe che rientri nell'ambito dell'art. 41 c.p.c. ... (2.) in vista ed a ragione della materia e del carattere giurisdizionale di tale provvedimento (per il soggetto dal quale promanano, :pel contenuto oggettivo e pel fine strumentale perseguito), natura e carattere dimostrati dal rilievo che ... una volta ritenuta e dichiacrata ammissibile e rilevante la prova preventivamente assunta, questa diventa senz'altro efficace :nel procedimento successivamente instaurato (3). L'istanza avanzata pel 11egolamento preventivo di giurisdizione , pertanto, ammissibile (4). * * * La questtone sottoposta oggi all'alto esame del Supremo Organo regolatore de1la g1iurisdizione appare in tutta la sua grave evidenza ove si tenga ben presente la istanza avanzata dana S.p.a. Vita Mayer Sud al Presidente del1a Commissione Di1strettuaJ.e delle Lmposte di Milano. Ri'sulta, i.Invero, dalle deduzioni della istante, delle quaJ.i deve tener,si conto in una con l'interesse dedotto in giudizio a1i fini della soluzione del problema di giurisdizione (5), che la materia del contendere che si sottoposta, in via di istruzione preventiva, e che si andr,ebbe a sottoporre poi (1) Cass., S.U., 22 maggio 1963, n. 1355, in Foro pad., 1963, I, 1052: idem, 27 febbraio 1964, n. 437; idem, 9 febbraio 1965, n. 206, in Foro it., 1965, I, 1290; idem, 30 dicembre 1965, n. 2485; idem, 9 luglio 1966, n. 1804, in Rass. giur. E.N.E.L., 1966, 617. (2) Cass., S.U., 10 ottobre 1964, n. 2563, in Foro it., 1964, I, 1758. (3) Cass. S.U. 10 ottobre 1964, n. 2563 (citata). (4) Cass. S.U. 10 giugno 1968, n. 1766. (5) Cass. 2 febbraio 1965, n. 1635; idem, 24 marzo 1964, n. 663; idem, 9 marzo 1965, n. 377. 4 398 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al Giudice compe,tente in sede di merito, attiene alla ... detrazione per le perdite subite neJ.l'alluvione di Ceprano... ... allorquando verr accertato il reddito ai fini dell'imposta di R.M. per l'anno 1968... ., detrazione che si vorrebbe rendere incontestabile nei confronti dell'Amministrazi: one finanziaria attraverso l'espermenito del mezzo istruttorio preventivo ed H suo successivo espletamento. Senonch ben noto che l'accertamento dell'imposta, nella specie di ricchezza mobile, consistendo nell'atto o nelJ.a serie di atti necessari per la constatazione e la valutazione tributaria de.i vari elementi cosrtitutivi del debMo di imposta (presupposto materiale e personale, base imponibile) con la conseguente applicazione del tasso e la concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente (6), cosrtituisce l'oggetto di una specifica attivit amministrativa disciplinata dal diritto obiettivo, con tutte le conseguenze che si riannodano al carattere amministrativo degli atti posti in essere nel campo tributario dall'Ente impositore, attivit attribuita in via esclusiva aWAmministrazione. Orbene, se a questa ~attribuito il pote,re di: determinare, per restare nel campo dell'imposta di ricchezza mobile, il reddito imponibile, cio quell'incremento di valore dipendente dall'impiego del capitale o dell'attivit, determinabili in denaro e riferibili ad un soggetto per un periodo determinato (7), previe le detrazioni pre~iste dalla legg1e (concetto di reddito netto), e se rtale potere non sembra possa essere posto in discussione, da .escludere che delle detrazioni in materia, come assume la Cartiera Vita Mayer, possa essere giudice quello speciale o ordinario che sia. In altri termini, una volta che marnca un accertamento e che questo rientra in via esclusiva neUe attriibuzioni della pubblica Amministrazione, appare di: macroscopica evidenza l'invasione che di tali attribuzioni si verrebbe ad operare (8) mediante il decreto del Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte di Milano che, ammettendo un accertamento tecnico preventivo sui danni e sulle perdite di una azienda industriale ritenuti rilevanti ai fini della tassazione di ricchezza mobtle, e cio pi prectsamente ai fini della determinazione del reddito imponibile, incideTebbe sulla esistenza stessa e comunque sulla consistenza dei poteri della Amministrazione in materia di accertamento. ( Omissis). RENATO CARAFA (6) A.D. GIANNINI, Il rapporto giuridico d'imposta, Giuffr, 1937, 230 segg.; ROTONDI, Appunti sull'obbligazione tributaria, CEDAM, 1950, 75 segg. (7) A.D. GIANNINI, Elementi di diritto finanziario, Giuffr, 1965, 200 segg. (8) Cass. S.U., 10 giugno 1968, n. 1766, citata. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 399 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1641 -Pres. Gion fri:da -Rel. De Biasi -P. M. Secco (conf.) -Curini (avv. Bernardi netti) c. Amministrazione della Giovent Italiana (avv. Stato Tarin). Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Commissariato della Giovent italiana -Natura di ente pubblico non economico Giurisdizione del Giudice amministrativo. (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704). La Giovent italiana ha conservato, anche nelL'attuqJe ordinamento, la sua personalit giuridica e l'originaria natura, di ente pubblico non economico, priva soltanto del complementare antico carattere politico: pertanto di norma sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro con i propri dipendenti (1). (Omissis). -Assume preliminarmente la ricor.rente che so:ppressi, con r.d.I. 2 agos,to 1943, il p.n.f. e le sue maggiori istituzioni, tra cui la Giovent Italiana deI Littorio, al Commissariato istituito per conservare il patrj,monio di quest'ultimo ente e predisporre la ripartiz.ione dei relativi compiti ed attivit-passivit tra i Ministeri della guerra e dell'educazione nazionale non pu riconoscersi la stessa natura pubblica .gi pacificamente inerente alla soppressa G.I.L. e che, co.munque, a questo riconoscimento osterebbe la no.rma della costituzione vietante la ricostituzione del p.n.f. Tale tesi non attendibile. Col menzionato decreto legislativo n. 704 del 1943, soppresso il p.n.f., tra le molte organizzazioni create dal regime con compiti vari (sportivi, educativi, assistenzialii, ricreativi, paramilitari, smdacali), al cune furono soppresse quali i G.U.F., i fasci femminili, l'Istituto nazionale di cultura fascista (art. 1) mentre altr.e passarono alle dipendenze di determinati amministrazioni statali (Ministeri e Presidenza de'I Consiglio dei Ministri); cos le associazioni nazionali dei combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, del pubbl.ico impiego, delJa scuol, dei :lierrovieri, dei postelegrafonici, del C.A.I., E.N.P.A.S. ed altre (art. 5). Lo stesso decreto legislativo, inoltre, dett una disciplina speciale per la G.I.L., organizzazione creata come le altre su indicate dal regime fascista, statuendo con .i suoi articoli 6 e 10: i compiti demandati alta (1) Con la sentenza di cui si tratta le sezioni unite hanno confermato la giurisprudenza delle sezioni semplici sull'argomento. I precedenti sono menzionati nella sentenza stessa, dove si leggono anche altr1e interessanti considerazioni specie in relazione alle funzioni della G.I. 400 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO G.I.L. sono deferiti aJ. Ministero della guerra ed a quello del1a educazione nazionale, a secondo della dspettiva competenza, ed agli stessi Ministeri, sempre .secondo le dspettive competenze, sono trasferite le attivit-passivit di pertinenza della G.I.L. eventualmente comprese nella consistenza patrimoniale del soppresso p.n.f. L'attuazione concreta di .tale disposizione programmatica dchiedeva, per, per la molteplicit e non omogeneit dei compiti istituzfamali deUa G.I.L. un successivo provvedimento di specificazione ed individuazione dei singoli compiti da intendersi deferiti all'uno od all'a1tro dei detti Ministeri e, correlativamente, di ripartizione tra gli stessi delle attivitpassivit .patrimoniaU di pertinenza dell'iente originario: e, per ovviare appunto a questa esigenza, con decreto 19 agosto 1944 della Presidenza C.M.: a) fu nominato, in sostituzione degU organi rappresentativi dell'ente, un Commissario della Giovient Italiana "con tutti i poteri gi spettanti agli organi indivd!duali e collettivi, in relazione ai compm istituzionali dell'organizzazione"; b) fu creato un organo collegiale di tre membri per la " ipredisposizirnne di un piano di ripartizione dei compiti e del1e attivit deLla G.I., da approvarsi e rendersi esecutivo con provvedimento intermintsteriale ". A tutt'oggi, peraltro, questo piano di ri!partizforne non stato ancora d,eliberato e la G.I. ha continuato ad esel'citare autonomamente alcuni almeno dei suoi antich~ compiti istituzionali, tra cui la gestione di colonie climatiche. Orbene, tanto premesso, queste Sezioni Unite, in ade11enza aJ. prevalente indirizzo giurisprudenziale, gi espresso dalle Sezioni Semplici (Cass. 23 maggio 1969, n. 1018 -7 dicembre 19621, n. 3286 -5 luglio 1954, n. 2338), ritengono che non possa negarsi la .persistente inerenza alla G.I. dell'originaria natura di ente pubblico ill!On 'economico. Ammesso, invero, in relazione al chiaro ed univoco dettato legislativo, innanzi riassunto comparativamente nelle diverse sue norme, ch'essa non stata compresa rn tra gli enti soppressi (art. 1) n tra gli enti passati alle dipendenze di Amministrazioni statali (art. 5), ne deriva che la sua personalit giuridica rimasta qual'era, priva soltanto del complementaire antico carattere politico. N tale sua persistenza nell'ordinamento giuridico attua1e contrastante con la norma costituzionale che vieta la ricostituzione del p.n.f; perch l'assimiJ.abilit di essa, come di altre istituzioni create dal regime fascista, ad un partito politico, con denominazione e finalit fasciste o diverse, non , ad evidenza, ipotizzabile. Soggiunge peraltro la ricorrente 'Che il legislatore ha previsto e voluto il deferimento d~i compiti istituzionali della G.I.L. ai Minfateri della guerra e dell'educazione nazionale, con la conseguente cessazione di fatto dell'ente stesso, e che l'inerzia, ormai trentennale, del potere PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 401 legislativo ed esecutivo :nel predisporre il piano di ripartizione e concreta assegnazione dei detti compiti all'uno od altro Dicastero determina, in effotti, inosservanza del.la volont legislativa ed, insieme, il protrarsi sine die dell'evento (voluto, ripetesi, dal legislatore) del.la cessazione della G.I. come ente autonomo e distinto dall'amministrazione statale. Il riHevo indubbiamente esatto ma esso non ha rHeva:nza giuridica alcuna e, come tale, non pu influenzare la soluzione del quesito, come innanzi adottata, circa fa !natura di .ente pubblico non economico dell'attuale G.I. Con gli alitri motivi di censura l:a 11icorrente, ad escludere la concorrenza degli elementi di carattere obiettivo indispensabili perch il rapporto di Javoro di specie possa qualificarsi pubblico, deduce: -mancanza di un formale atto di nomina e comunque incompetenza del delegato provinciale della G.I. di Terni ad emettel'lo; -mancanza di unila.terale determinazione da parte della G.I. nel trattamento economico offerto al dipendente; -mancanza di garanzia di durata del rapporto di ilavoro e precariet dello stesso; -est11arneit ai fini istituzionali della G.I. del lavoro di specie commesso ad essa ricorrente. Pur queiste ult&iori censure sono infondate. Con lettera, invero, del 28 agosto 1966 il delegato provinciale in Terni della G.I. scrisse alla Curini: a segutto della cessazione da parte dell'I.t.e.r. dell'esercizio de'l preventorio vighlato nella ex colonia della G.I. in Piediluco e della continuazione della stessa attivit da parte della G.I., sotto la denominazione di Centro educativo climatico (C.E.D.U.C.), la S. Vs., a partire dal 1 luglio 1966, viene assunta in qualit di vigilatrcice presso il centro, alle stesse corndizioni gi praticate dall'Iter. Copia della presente dovr essere restituita a questo Ufficio provinciale per accettaziorne . Orbene, questa lettera integra univocamente il formale atto di nomina e la validit di esso, ai fini del presente regolamento di giu11isdizione, non inficiata dall'ipotizzata incompetenza dell'Ufficfo provinciale di Terni a deliberarlo; ci tanto pi che risulta pacifico il successivo inserimento della Curini nell'organizzazione dell'Ente (Cass. Sez. Un. 18 aprile 1968, n. H57 -24 marzo 1969, n. 939). Dallo stesso atto, poi, emergono ancora e pur chiaramente sia la unilateralit della determinazione del trattamento economico, con ammissibile richiamo, in suo contenuto, a contratto di diritto privato, sia l'assunzione a tempo indeteirminato, mentre l'inerenza del lavoro dr'' vigilatrice ai fini istiituzionali della G.I. sembra incontestabile ove si consideri che compito della G.I., tra gli altri, eTa appunto quello di organizzare e gestire centri educativi, climatici e sportivi e che l'attivit di vigiilanza una di quelle essenziali al funzionamento di detti centri. 402 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i Irrilevante, infine, per diniego del1a natura pubblica del. rapporto di lavoro, il carattere di questo mentre di nessun rapporto di lavoro, pubblico o privato, elemento essenziale una incondizionata garanzia di durata. L'ultimo motivo di rkorso attinente all'onere delle spese imposto dal Tribunale alla Curini, soccombente rispetto alfa questfone di giurisdizione, inammissibi1e in quanto tendente a sindacare l'esercizio di una facolt P.i:screzionale del Giudice di merito (art. 92, secondo comma, c..p.c.). -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 aprile 1972., n. 1193 -Pres. Boccia -Est. Delfini -P. M. De Marco (conf.) -Azienda Autonoma F. S. (avv. Stato De Francisci) e Sabella (avv. Di: Mattia e Pepe). Prescrizione -Prescrizione del diritto al risarcimento del danno Illecito civile -Fatto costituente reato -Concorso formale di reati Estinzione per amnistia di taluni dei reati -Successiva sentenza definitiva del procedimento penale -Decorrenza della prescrizione. (c. civ. artt. 2043 e 2947, comma terzo). La configurazione del fatto doloso o colposo, in relazione agli articoli 2043 e 2947 comma terzo e.e., prescinde dall'evento per essere il danno estraneo al fatto stesso, del quale costituisce l'effetto. Pertanto, Se con un unico fatto che costituisce alt'l'es reato, s violino pi disposizioni della legge penale (concorso formale di reato), agli effetti deUa preiscrizione del diritto al risar:cimento cagionato da quell'unica condotta, occorre aver riguardo al fatto reato in s, indipendentemente dalla circostanza che da esso derivino eventi diversi, onde la prescrizione decorre dalla data della sentenza irrevocabile che definisce il procedimento penale e non ha rilievo, a tale scopo, la estinzione in precedenza verificatasi di taluno dei reati concorrenti (1). (1) Con Ja sentenza in rassegna ben pu dirsi che la Corte di Cassazione proseguendo nella sua elaborazione -cfr. Cass., 7 marzo 1969, n. 748 in motiv. -Giust. civ., 1969, I, 1034 abbia in definitiva introdotto nel sistema legislativo quel precetto di carattere generale, di cui stato peraltro sottolineato la mancanza, che vale a determinare la sospensione del termine di prescrizione dell'azione civile fin quando in vita l'azione penale od in corso un procedimento penale ancorch concernente un fatto diverso da quello da cui derivi la pretesa risarcitoria, purch conseguente dalla stessa condotta. Per tal modo per la sentenza sembra porsi in contrasto con il precedente indirizzo della stessa Corte di Cassazione -cfr. Cass., 5 agosto 1964, n. 2233 in Foro it., 1965, I, 278 -per il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal .fatto illecito si computa dal giorno in cui il fatto si verificato; il concetto di fatto non pu considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bens deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, cio comprensivo non soltanto del comportamento doloso o .colposo dell'agente, ma anche delle conseguenze di danno... . 404 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -L'Amministrazione rico.rrente non contesta la validit del principio, ripetutamente enunciato da questa .,Corte Suprema e richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui ai fini deH'applicazione dell'art. 2947 terzo comma e.e. nell'ipotesi di 'sentenza penale che rechi una degradazione del titolo di reato rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, deve avel'si riguardo a questo ultimo e non gi al reato configurato nella sentenza se per effetto de11a degradazione il reato in quest'ultima accertato comporti una pena edittale massima che Io assoggetti ad una prescrizione di durata uguale od inferiore a quella stabilita per il diritto al risal'cimento, che abbia H proprio titolo nel fatto-reato (v. sentenza n. 175 del 1968) ma censura tl'applicazione che ne stata fatta dal giudice di merito. Si sostiene infatti nel ricorso che il fatto da tenere in considerazione nel caso in esame era que11o che costituiva il reato di 1esio1ni coJpose, e :non queUo integrante l'ipotesi di disastro colposo, e si rileva che in relazione al primo di tali ftti il decorso deUa prescrizione aveva avuto inizio dalla data di estinzione del reato, e cio dalla 'entrata in vigore del provvedimento di aministia, e non daUa data della sentenza di applicazione di questo beneficio. Osserva la Corte che., quando il procedimento penale stato instaurato per un solo reato, hl diritto al ri.sarcimento dei danni si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato, come dispone l'articolo 2947 e.e ..e tal,e data, se hl reato estinto per amnistia propria, coincide con il giorno di entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia stata concessa, e non con que11o Jn cui stato emesso il provvedimento giudiziario che, applicando tale bernefi.cio, ha chiuso H procedimento (v. sentenza n. 1302 del 1964). Ma pi complessa indagine richiede la soluzione del caso in cui nello steisso procedimento penale si 1proceda per due o pi reati diversi. In questa ipotes.i occorre distinguere il .d. concorso materiale di reati dal c.d. concorso formale di reati. Se si tratta del concorso materiale di reati (che si verifica quando si procede contro la steissa persona per pi reati ontologicamente distinti in tutti i J.oro elementi, e collegati soltano per l'identit deH'autore) il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento conseguente a ciascun reato del tutto indipendente dal decocrso della pTescrizione pecr il risarcimento crelativo agli alteri reati crnnco.rrenti, sicch l'estinzione per amnistia di uno dei reati per cui si procede importa la decoNenza, daJia data del decreto di clemenza, del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria relativa ail medesimo fatto. Se si tratta invece di concorso .formale di reati (che si verifica quando come nel caso in esame taluno con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge) la soluzione non pu non essere diversa. In questo caso i reati concorrenti hanno in comune la condotta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE dell'agente, cio queH'elemento che costituisce ed esaurisce il fatto i11.ecito, in senso civilistko. noto infatti che, secondo la terminologia del codice civile, diver.gente ,su questo punto da quella del codfoe penale, nella struttura del fatto doloso o colposo considerato da11'art. 2043 e.e. non compreso l'evento, essendo il danno estraneo al fatto srtesso e considerato come un effetto di esso. Pertanto i reati, che ,sono concorrenti ai sensi dell',art. 81 prima parte c.p., integrano ai fini dell'art. 2.043 e.e. e quindi anche dell'art. 2947 terzo comma dello stesso codice, non gi una pluraltt di fatti, ma un fatto i11ecito sostanzialmente unitario, quaile esso nella concreta realt storica, anche se !DJe deriva una pluraHt di effetti diversi, e quindi una pluralit di sanzioni penali. Ne consegue che, quando ,in relazione alla medesima condotta di un soggetto pende un proced1mento penale per due o pi reati, formalmente concorrenti, il diritto 'al risarcimento dei danni cagionati da quella condotta si prescriv'e con decorrenza daJ.la data in cui divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il procedimento, ed iirrHevante, a tale scopo, la data -anteriore al:la predetta sentenza -di estinzione di uno dei reati per ,cui si procede; l'estinzione infatti rdguarda una delle conseguenze penali re1ative a quella ,condotta, e non concerne H fatto in s. Non va'1e in contrario osse,rvare che nel 'caso in esame, il danno del cui r:isarcimernto ,si tratta coinc1de con levento del reato estinto per amnistia, pe,rch sino al momento in cui rimane sub judice in sede penale la condotta dell'agente, e cio la esistenza stessa del fatto genel'atore di responsabHit civile ex art. 2043 e.e., sussistono ,immutate le ragioni per le quali H legislatore ha voluto rinviare la decorrenza del termine di prescrizione. Infatti la disposizione dell'art. 2,947 terzo comma e.e. mira ad autorizzare iJ. danneggiato a stare ,jn prudente attesa nella pendenza del giudizio .penale, ponendolo al riparo daU'eventuale prescrizione; con essa, cio si supplito alla manc,anza, nel sistema legislativo, di una norma generale che importi la sospensione del termine di prescrizione dehl'azione civile fino a quando in vita l'azione penale od in corso il proce,sso penale (v. sentenza n. 175 del 1968). La tesi sostenuta dall'Amministrazione ricorrente, e seguita dal giudice di primo grado, porrebbe invece a carico del danneggiato l'onere di una diligenza veramente eccezionale e~d inutile, costringendolo a promuovere un'azione civile od a compiere atti interruttivi della prescrizione, mentre si svolge il procedimento penali.e per un fatto non soltanto connesso, ma coincidente con quello da cui deriva la sua pretesa risarcitoria. Si deve al conitrario riconoscere che in questa situazione di cose il comportamento di attesa della parte danneggiata del tutto conforme all esigenze di collegamento tra l'azione penale e l'azione civile; esso non pu qualificarsi, come inerzia imputabile al titolare del diTitto al risarcimento e quindi la sua durata deve ragionevolmente escludersi dal decorso del termine di pres,crizione. per questo stesso 406 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivo che, i!Il altra occasione stato stabilito da questa Corte che la disposizione del terzo comma dell'art. 2947 e.e. si ri:flerisce non gi all'evento, ma al fatto~reato in s, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia produttivo di un eV'ento plurimo e pertanto nell'ipotesi di concorso di disastro ferrovdario colposo ed omicidio colposo, all'azione risardtoria applicabile la pi lunga pr.escrizione prevista per il delitto di disastro ferroviario (v. sentenza n. 2326 del 1966). A sostegno de11a .tesi esposta nel ricorso sono stati invocati altri precedenti giurisprudenziali nei quali venne da questa Corte ineidentalmente affermato che il concetto di fatto. non pu considerarsi ristretto alla semplice azione od omissione del soggetto colpevole, bens deve ritenersi esteso all'evento nel suo complesso, comprensivo cio anche delle conseguenze del danno (v. sentenza n. 2223 del 1964). Ma tali affermazioni non importavano una definizione del fatto il1ecito valida per tutti i casi in cui l'ordinamento fa riferimento a questo concetto; esse tendevano soltanto a precisarne il valore in relazione al particolare problema controverso in quella sede, che riguardava la decorrenza ordinaria della prescrizione, coinddente coo il giorno i!Il cui il diritto pu essere fatto v~1e:re (art. 2935 e.e.). A tale scopo ovviamente, richiedevasi che la fatttspecie prevista dall'art. 2043 e.e. si -fosse reailizzata nella sua integrit non essendo concepibile !'.esistenza di un'azione risarcitoria, e quindi il decorso della .prescrizione, senza l'esistenza di un danno onde la formula legislativa stata , conv.ertito nel1a I.egge 28 maggio 193,3, n. 1126, disposizioni che, limitando il diritto spettante verso lo Stato ai pubblici dipendenti ed ai superstiti aventi diritto, in relazione ad eventi les1ivi alla loro persona verificatisi nell'esercizio o in ocoasiO!lle delle loro funzioni, al solo trattamento previsto dalla legi 410 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO slazione sulle pensioni, con esclusione di qualsiasi maggiore pretesa, venhnano a negare, a fortiori, la possibilit del cumulo del trattamento pensionistico con il risarcimento integrale del danno. Essendo state le menzionate disposizioni abrogate dalla legge 6 marzo 1950, :n. 104, oggi pienamente ammissibile il cumulo della pensione con il risarcimento del danno, anche quando s.ia tenuta al risarcimento la stessa amministrazione che corrisponde la pensione, e l'entit e i limiiti di tale cumulo debbono essere determinati soltanto in base ai principi sopra ribaditi. N l'eventuale sopravvivenza di restdue limitazioni legislative, che vietino il ,cumulo di particolari tipi di pensfonf con qualsiasi altro tipo di indennit, possono valere per categor1ie diverse da quelle specificamente contemplate. Infine, la particolare natura del rapporto che legava l'attuale resistente all'Amministrazione, non poteva avere l'efficacia, come ben hanno visto 1i giudici di merito, di rendere inapplicabili i predetti principi e di :tiare dichiarare non cumulabile, nella specie controversi,a, la pensione privilegiata con il risarcimento integrale del danno alla persona. Esatto in diritto a parifica la premessa posta dall'Ammi:nJistrazione; l'ufficiale di complemento che presti servizio miUtare, di prima nomina in adempimento di obblighi di J.eva, o quale richiamato, se pure temporaneamente legato da un rapporto di servizio obbligatorio o di dipendeJ!z'a all'Amministrazione, non possiede uno status impiegatizio (artt. 2 e 3 terzo comma 'legge 10 aprile 1'964, n. 1131), e, quindi, non un dipendente statale nell'accezione nor,male del termine, n soggetto, come appare incontroverso, ad aJ..cuna ritenuta di carattere pensionistico sullo stipendio. Ora, partendo da tali premesse, la difesa erariale tende a sfruttare abilmente alcune argomentazioni espresse dalla dottrina circa la rag,ione fondamentale dell'ammissibilit del cumulo anche in caso di pensione privilegiata; argomentazioni che debbono, effettivamente, riconoscersi sussistenti anche in talune deHe sentenze sopra citate di questa S.C. Infatti, parte del1a dottrina, riconosciuto senza alcuna difficolt che l'attribuzione della pensione ordinari1a al dipendente .pubblico o ai congiunti superstiti nas,ce in base ai preesistenti presupposti dii legge anche in assenza della particolare causa consistente nell'illecito dannoso, tanto da potersi dire che il medesimo fornisce semplicemente l'occasione per il ,sorgere ,del diritto, si mostrata, invece, incline a riconoscere un pi specifico carattere risarcitorio o indennitario e una maggiore intensit di legame causale col fatto dannoso, rispetto al caso di pensione ordinaria, nell'ipotesi di pensione privilegiata, concessa soltanto a seguiito di infor,tunio verifioatnsi per causa di servizio, e che non sarebbe spettata all'infuori della causa di servizio; ed ha quindi, ritenuto che, anche in tal caso, poteva escludersi la com,pensatio lucri cum damno soltanto in ba1se alla considerazione che il diritto dei pubblici PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE dipendenti alla pensione, anche a quella privilegiata, il prodotto di un correlativo, precedente sacrificio economico, costituito dai contributi versati mensilmente dai dipendenti ai fini della corresponsione della pensione, e che, pertanto, non pu neppure parlarsi di lucro nel senso propriio di questo tel'II1ine, inteso come gratuito vantaggio economico prodotto dallo stesso iii.lecito. Tuttavia, l'analoga considerazione costituisce, nelle sentenze di questa S.C., soltanto una ragione logica accessoria,. concorrente e subordinata, consistendo il fulcro principale di tutte quelle decisioni essenzialmente nel concetto che il diritto alla ipensiooe priviliegiata non nasce per effetto -cio per un nesso di causaJ.irt efficiente, adeguata e regolare -della responsabiilit dell'Amministrazione; dalla quale, anzi, in ogni caso, prescinde; ma scaturisce dal fatto stesso che il dipendente sia stato vittima di un evento lesivo in circostanze e per cause previste dalla legge; basandosi, quindi, la concessione sopra elementi che, rigidamente ancorati alla posizione del dipendente, possono non coincidere con quelli che dovrebbero valere rispetto alla responsabilit (v. anche, nello stesso ordine concettuale, J.a sentenza del1a Corte Costituzionale 30 gennaio 1962, n. 1, sia pure emessa al diverso fine di dichiarare costituzionalmente illegittime le pur gi abrogate norme di cui ai cttati d.Ugt. 21 ottobre 1915, n. 1558, r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, liinitativi del diritto dell'impiegato infortunato, nei confronti della P. A. responsabile, al trattamento previsto dalle norme che regolano li.I rapporto di servizio o di quiescenza, con esclusione dell'azione risarcitoria). Ci precisato, non occorre indagare quale parte, pi o meno rilevante, di contrtbuti per pensione, possa, rii.spetto agli impiegati deillo Stato e su un piano generale di bilancio, considerarsi come destinata a sopperire alle eccezionali sopravveniente delle concessioni di pensioni privdlegiate ancihe a favore ri chi 'non potrebbe ancora godere della concessione di una pensione ordinaria; cosi .come non necessario insistere sulla sostanziale identit di situazione, al liinite, tra impiegato e militare di leva infortunato, rispetto a quel con- cetto di non assoluta gratuit, su cui si soffermata la dottrina,. laddove l'infortunio in servizio colpisca l'impiegato propriio nel moment0 iniziale del suo vapporto, quando, cio, non aveva ancora potuto versare alcuno di quei contributi che normalmente vengono riscossi per ritenuta diretta sulle mte di stipendio. Infine, e richiamando quanto sopra precisato, non da trascural'e il rilievo che se l'autore del fatto illecito, sia pure integrante una causa di servizio, a danno del militare di leva, fosse stato un terzo qualsiasi, pi non si discuterebbe che, in tal caso, il terzo avrebbe dovuto risarcire l'intero danno, indipendenitemente dalla corresponsione al danneggiato di una pensione privilegiata da parte dell'Amministra 412 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione; 1e non vi , quindi, alcnn motivo per escludere la cumulabilit della pensione e del risarcimento allo!rch :il faitto illecito sia imputabile alla stessa Amministrazione militare. Ribaditi i predetti principi generali, resta superata la particolare censura mossa dall'Amministrazione, per avere la Corte di merito as.segna. to al Oaprile una somma per il titolo specifico di spese di accompagnamento, quando gi, per lo stesso .titolo, 'l'Amministrazione stessa aveva ,concesso un ,assegno mensile di L. 32.00H; sufficiente, in:Jlatti, considerar,e che tale assegno, dovuto per legge anche esso in base ad elementi rigidamente ,pl'edeterminati, costituisce un elemento integrativo della pensione privilegtata. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 maggio 1972, n. 1595 -Pres. Mal- titano -Est. Palladino -P. M. Caristo (conf.). -Amministrazione delle F.S. (avv. Stato Ricci) c. Valent (avv. Geraldini e Gilardoni). Responsabilit civile -Infortuni sul lavoro -Indennit assicurativa Responsabilit di terzi -Surro~a le~ale dell'assicuratore -Risarci mento danni -Compenso lucri cum damno -Sussiste. (c. civ. artt. 1223, 1916, 2056; t.u. 20 giugno 1965, n. 1124, art. 10). In dipendenza deUa surrogazione legale dell'assfouratore nei diritti dell"'assicurato verso i terzi responsabili del danno, anche l'indennit assicurativa corrisposta dall'I.N.A.I.L. all'infortunato sul lavoro si pone come immediata e diretta conseguenza del fatto illecito onde deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento del danno posto a carico del terzo (1). (1) In senso conforme cfr. Cass., 11 aprile 1956, n. 1053; in Riv. Circ. e Trasp., 1956, 1148. La sentenza costituisce corretta applicazione dei principi ripetutamente ribaditi dalla Corte di Cassazione; cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2377 in Giust. Civ., 1968, I, 294; 10 giugno 1969, n. 2145 secondo cui nella determinazione del danno derivante cosi da colpa contrattuale che aquiliana, deve tenersi presente l'eventuale v;antaggio che il fatto illecito abbia procurato al danneggiato, non potendosi il risarcimento risolversi in un indebito lucro. In dottrina cfr. DE CuP1s, Il danno, Milano, 1966, vol. I, 283 e 284. Per quel che concerne l'altro principio, anch'esso ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale la compensatio lucri curn damno presuppone per che il pregiudizio e l'incremento patrimoniale dipendano dallo stesso illecito, quali effetti contrapposti cio di un medesimo fatto idoneo a determinare oltre che il danno anche l'effetto vantaggioso, cfr. Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2377; 16 giugno 1969, n. 2145; 13 settembre 1969, n. 3102 ecc. PARTE I, SEZ. III, GIURSPRUDENZA CIVILE ' 413 (Omissis). -Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazfone deH',art. 1916 e.e., 4 r.d. 17 maggio 1935, n. 1765, 10 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, 2056 e 1223 e.e. in relazione all'art. 3,50, n. 3 c.p.c. sostenendo che era applicabile alla specie la disposizione dell'art. 1916 e.e., e che, di conseguenza, dov,eva detrarsi dall'indennizzo dovuto alla Valent l'importo deHa rendita corrispostale dall'I.N.A.I.L. in L. 1.099.860 giacch l'Istituto assicuratore aveva diritto di sunogarsi e si era in effetti surrogato nei diritti dell'assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennit negata. Con la esposta ,censura I'Amministrazione delle Ferrov.ie dello Stato ripropone ,aill'esame di questa Corte ,suprema la vexata quaestio della cumul,abiUt, in caso di illecito aquiliarno, del risarcimento dovuto dal responsabi1e con eventuali altre indennit spettanti al danneggiato o ai suoi eredi superstiti, che traggano origine da un rapporto div,erso, g_7neralmente di impiego o di lavoro, o siano collegate a rprevidenze pubblicistiche o ad un rapporto di assicurazione privata. L'elaborazione dottrinaria e giurisprudem:.iale, approfondendo il tema d'indagine che questo collegio supremo ebbe occasione di puntualizzare sin dall'ormai lorntano 1955 (sent. n. 2442) ha enucleato principi che possono considerarsi ius receptum nell'ordinamento positivo vigente. Gli che nelLa determinazione del danno deriV'ante da colpa, tanto contrattuale quanto aquiliana, deve tenersi presente 'l'eventuai1e vantaggio che il fatto illecito abbia procurato ,al danneggiato, non potendo il risarcimento risolversi in un lucro indebito. Ma la compensatio lucri cum damno pu operare solo quando il pregiudizio e l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, quando cio il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in s l'idoneit a determinarli entrambi. 'I'ale 'compensazione , invece, da escludere quando la persona offesa o i congiU!1ti superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscano indennit o pensioni che ripetano la loro fonte e la loro ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal faitto illecito, il quale pone in essere soltanto la condizione perch quel tifolo spieghi la sua efficacia. Non sempre per l'applicazione fatta di tale concetto alle singole fattispecie appare coerente, risolvendosi talora in un maggior lucro per il danneggiato. Sul punto cfr. Cass., 25 marzo 1970, n. 817 in questa Rassegna, 1970, I, 394, in tema di cumulo del risarcimento del danno con la pensione eccezionale per i dipendenti dell'Amministrazione F.S. prevista dall'art. 91 legge 26 marzo 1958, n. 891, che viene corrisposta qualora pi favorevole per l'infortunato, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni. 5 414 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stata conseguentemente esclusa la compensazione ed ammessa la cumulabilit in tutti i casi in cui il pagame~to delle indennit, rendite o pensioni non derivasse dal fatto illecito, ma dall'evento obiettivo (lesioni o morte) e trovasse la sua r.egolamentazione giudica nello stesso rapporto di lavoro e di impiego, costituendo il corrispettivo di pre1stazioni o di contribuiti che eiscludessero perci stesso 1a configurabilit di un lucro (v. Cass., 7 ottobre 1962, n. 250; 17 ottobre 1966, n. 2491; 10 ottobre 1967, n. 2'377; 1969 n. 1578; 16 giugno 19<69, n. 21145; 13 settembre 1969, in. 3102; 6 marzo 1970, n. 593; 7 aprile 1970, n. 961; 25 marzo 1970, n. 815; 8 settembre 1970, n. 13>59; 1 ottobre 1970, n. 1767). Nel caso, invece, dell'assicurazione contro i danni a11a persona, vi un collegamento Causale, diretto ed immediato tra H .sinistro e lo infortunio o l'mdennizzo. Essendo peralitro l'assicurazione di carattere oneroso, non potrebbe conettamente parlarsi di lucro in senso proprio e dov11e!>be ugualmente escludersi la compensazione, se non vi fosse la surrogazione legale, prevista dall'iart. 1916 e.e. Tale norma conferisce, inf~tti, all'assicuratore, che ha pagato le indennit, il potere di surrogarsi all'assicurato nei diritti che costui vanta verso i terzi responsabili, fino alla concorvenza dell'impo11to pagato. La surroga assicurator.ia va, pe!'.altro, considerata pi sul piano dell' art. 2900 che su quello dell'art. 1203 e.e. rpoich l'assicuratore, corrispondendo l'indennizzo all'assicurato, non adempie alla pr.estazione di risarcimento del danno dovuta dal responsabile civile, ma alla propria obbligazione derivante dal rapporto assicurativo, obbligazione autonoma ed indipendente da quella del responsabile civile. Nella norma di cui all'art. 1916 e.e. deve, quindi, raffigurarsi una peculiare forme di successi:one particol1al'e nel diritto di credito, che non si attua in modo autonomo ed immediato nel momento stesso in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennit dovuta, ma solo quando, come nella sessi:one di credito, abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo ed abbia manifestato la volont di rivalersene. Conseguentemente, nel caso in cui il responsabile abbia rJmborsato all'Istituto 1assicuratore, che ha esercitato nei suoi confronti la stessa azione risarcitorta spettante al danneggiato, 1e prestazioni gi erogate in favore dell'O.nfortunato, non pu dubitarsi che il responsabile stesso abbia diri1tto di detra:rre l'ammontare di tali prestazioni dal risarcimento del danno, posto che egli paga sia l'una che l'altra somma allo stesso UtoJo ed in esecuzione di una medesima obbligazione: quella, cio, di risarcire il danno al danneggiato; e ci in quanto l'assicurator.e che ha pr,eteso il rimborso delle indennit assicurative non ha fatto altro che esercitare il diritto spettante al danneggiato-assicurato verso il responsabile. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE D'altra parte, ove si affermasse, in ipotesi del genere, che al danneggiato dovrebbe spettare l'integrale risarcimento e che all'istituto assicuratore spetterebbe in par.i tempo il diritto di ottenere, ai sensi deWart. 1916 e.e., il rimborso delle indelllllit pagate, ne conseguirebbe che il respoosabi1e civile swebbe tenuto non gi a risarcire il danno in conformit ai criteri stabiliti dall'art. 1223 e.e. ma all'esborso di somme superiori a quelle effettivamente dovute. Per espressa disposiz,ione di legge (art. 1916, ult. cpv. e.e., cui fa riscontro l'art. 10, ult. comma del t.u. 2iO giugno 196.51, n. 1124) gli enunciati principi si appliicano anche all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il terzo responsabHe dell'infortunio sul 1avoro per le indennit corrisposte al ilav;oratore assicurato o a chi per lui. L'ammontare di tal;i indennit :tra cui 1a rendita corr.isposta, in caso di mort del lavoratore, ai .cnngiunti superstiti, deve essere quindi de1tratto dalla misura del risarcimento giiacch le predette indennit,. come evento vantaggioso, sono ccmsiderate dalla legge, nel quadro del l'apporto asskurativo, le cui spese peraltro, sono a carico esclusivo del datore di: lavoro (art. 27 t.u. cit.) quali conseguenze dirette ed immediate dal fatto illecito (Cass., 1953-1956; 2538-1964; 2368-1964; 2377-1967; 1109-1969). Il motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione ferrovial'ia appare quindi fondato. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con l'invio alla Corte d'appello di Brescia che si uniformer ai principi innanzi enunciati. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 24 maggio 1972, n. 1646 -Pres. Gionfdda -Rel. Moscone -P. M. Tavolaro -Prefettura di MassaCarrara (avv. Stato Gargiulo) c. Firomini (n.c.). Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Morte del trasgressore -Conseguenze in ordine alla somma costituente la sanzione amministrativa, alle spese di notifica dell'ingiunzione ed alle spese processuali. Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Opposizione -Sindacato giudiziario sui vizi formali dell'atto (motivazione) e sui presupposti della violazione -Ammissibilit. Circolazione stradale -Ordinanza -Ingiunzione prefettizia -Motivazione per relationem -Riferimento agli atti del procedimento Legittimit. Ove sia stata proposta avanti al Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la successiva morte del trasgressore estingue, ai sensi dell'art. 4, l'obbligazione di pagare sia 416 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la somma costituente la sanzione amministrativa, sia le spese di notifica dell'ingiunzione in armonia col carattere strettamente personale conservato dalla sanzione dopo la sua depenalizzazione, ma non estingue l'obbligazione di pagare le spese processuali del giudizio scatwrito dalla proposizione. dell'azione, trattandosi di una fase eventuale rimessa alla volont e all'iniziativa di privati interessati (1). L'o1dinanza prefettizia emessa ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 311 , nella forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, analogo alla ingiunzione fiscale, col quale la p.A., ricorrendone i presupposti, impone al privato un certo comportamento in vista del fine pubbl,ico della sicurezza della circolazione, e l'opposizione propone una domanda di accertamento dell'illegittimit dell'atto, in ordine al quale il Pretore, ai fini della eventuale disapplicazione, ha un potere di indagine sulla sussistenza dei requisiti formali dell.'atto (ivi compresa la motivazione) e sulla esistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento dell'atto stesso, aU'uopo potendo svolgere anche un istruttoria (2). L'ordinanza prefettizia pu legittimamente contenere una motivazione per relationem, con riferimento agli atti del procedimento (verbale dei vigili urbani, verbale di audizione del trasgressore), dai quaLi si desume l'accertamento dei presupposti di fatto della violazione (3). (1-3) Limiti del sindacato giudiziario sulle ordinanze-ingiunzioni emesse per la tutela della circolazione stradale. A maggiore chiarimento della motivazione della annotata sentenza che, in relazione alle vicende processuali, stata necessariamente sommaria, valgono le seguenti osservazioni: Al fine di comprendere la natura e l'oggetto del sindacato giudiziario, necessario premettere che l'ordinanza-ingiunzione un atto amministrativo emesso dall'autorit pubblica nell'esercizio di un potere espressamente conferito dalla legge; un ordine che presuppone l'accertamento di un fatto mecito, la riferibilit di esso soggetto, la violazione di una norma sulla circolazione stradale. e riveste la vis amministrativa, propria e autonoma della manifestazione del1a P.A. Codesto atto amministrativo cumula in s le caratteristiche del titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento, giacch, con la notifica, viene posto in essere una situazione idonea a realizzare, sul piano esecutivo, in difetto di opposizione, la pretesa amministrativa. , quindi, un titolo esecutivo stragiudiziale, in virt del principio dell'autodeterminazione, prima ancora che s1 sia verificata la certezza giudiziale dell'esistenza del credito, ed attinge la sua forza cogente non solo dal contenuto formale dell'atto, quanto, e direttamente, dal potere attribuito alla P.A. di accertare ,ed applicar.e le sanzioni (distinguendosi coi; il titolo in esame da altri titoli esecutivi, che sono costituiti da sentenze, talvolta assiste dall'autorit di cosa giudicata, talvolta sottoposte ad un giudizio di cognizione, pure essendo dotate di provvisoria esecuzione: titoli giudiziali; art. 474 c.p.c.). Se il titolo stragiudiziale come si detto, il giudizio di opposizione un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il Pretore ha un potere di indagine piena sul thema decidendum (diversamente l'oppo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 417 (Omissis). -La r.icorr,ente non ha corntestato e nemmeno posto in dubbio durante la discussione orale la veridicit della noti:zia, comunicata a questa Corte dal difensore del F1iromi:ni avanti al Preitove, della morte del Firomini stesso, avvenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione: Pertanto, occorre domandarsi prelimirnarment,e se e quali ef:lletti un tale evento abbia prodotto o sia suscettibile di produrre nel preisente giudizio, i.in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 195,7, n. 317, l'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni depenalizzate del ,codice stradale non si ,traismette agli eredi de,l trasgressore. Va premesso al riguardo che la morte di una parte in sede di cassazione non determina l'interruzione del processo, stainte l'impulso di ufficio da cui que,sto dominato dopo la notificazione del :ricorso, e, che, inoltre, in quailU!llque grado la mo~e di urna pavte non mai, di per s sola, causa di estinzione del processo, nemmeno quando oggetto della sizione ad un titolo giudiziale d luogo ad un giudizio di esecuzione per l'accertamento, secondo i casi, del diritto di agire in executi.vis art. 615 c.p.c. -o della regolarit formale dell'esecuzione -art. 617). E il giudizio di cognizione concerne l'accertamento del fatto illecito, la riferibilit di esso ad un sogg,etto, la violazione di una norma; ha, cio, per oggetto lo stesso potere sanzionatorio esercitato dalla pA. in tutti i suoi elementi costitutivL Deci,sivo per tale interpretazione il richiamo dell'art. 14, ultimo alinea, della legge, che prevedendo la ipotesi che l'a.g. pronunziando ai sensi degli artt. 9, 10, abbia escluso la responsabilit per la violazione , .accomuna, nel richiamo, la pronunzia del giudice ai sensi dell'art. 9 (giudice civile) con quella prevista, in caso di connessione ,con il reato, dagli artt. 10 e 11 (giudice penale); e in tal modo, offre un utile argomento per la correlazione esistente tra le predette norme e la sostanziale identit della funzione del giudice civile e del giudice penale, nelle ipotesi ivi considerate. Siffatta correlazione rivela la ratio legis della depenalizzazione, la quale, se ha inteso escludere nelle singole violazioni gli estremi del reato degradandole ad illeciti civili, non ha certo inteso diminuire o limitare le garanzie giurisdizionali offerte al privato a seguito della depenalizzazione rispetto a quelle che in precedenza, con l'opposizione al decreto penale, gli erano offerte. E come prima, a seguito di tale opposizione, al giudice penale era devoluta la cognizione piena della violazione costituente reato, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, cos oggi al gti.udice civile (e, nell'ipotesi di connessione, al giudice penale) resta devoluta la violazione, negli stessi profili, e con la medesima cognizione piena. L'oggetto del sindacato giudiziario, civile e penale, cos individuato, esclude che il giudizio verta sugli effetti che vengono prodotti dalla sanzione, e cio sulla obbligazione civile che viene costituita dal provvedimento sanzionatorio. Al sindacato resta, cio, estranea la controversia civile tra i soggetti del rapporto obbligatorio, giacch, pur essendo devoluta, ai sensi dell'art. 6 della legge e dell'art. 139 cod. strad. la somma dovuta per la sanzione allo Stato, alla Provincia o al Comune che divengono enti creditori, n l'uno, n l'altro ente legittimato a resistere alla 418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO controv,ersia sia un rapporto sostanziale non trasmissibile agli eredi. A quest'ultimo propostto si deve osservare, .infatti, che dal dtsposto dell'iart. 110 c.p.c. si de,sume che tutti gli el'edi succedono necessariamente .el1a qualit di parte che U loro autore aveva nel processo e che, di conseguenZia, il rapporto proc,essuale deve proseguire nei confronti di tutti (non isolo di quelli fra loro che siano succeduti nel rapporto sostan. ziale dedotto in Ute) e deve proseguire ancorch questo rapporto sostan ziale non sia suscettibile di trasmissione da un soggetto ad un altro. Turttaviia, nel caso di un rapporto sostanziale intrasmissibile, l:a morte di una parte :nel corso del processo costituisce un evento che oggetti vamente fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti contrap poste e 1a conseguente necessit di una pronunzia del giudice sull'oggetto della precedente controversia, giacch a tale pronunzia le parti non hanno pi interesse e man,ca cos quello che d.l presupposto necessario di ogni giudizio e di ogni decisione giurisdizionale. Quindi, verificandosi una Situazione del genere, il giudice deve anche d'ufficio, in qualunque grado, definire senz'altro il processo, dichiarando ce,ssata 1a materia del contendere. opposizione o ad intervenire nel giudizio, restando solo legittimato a promuovere !'.esecuzione forzata con la procedura del t.u. del 1910, n. 639 cos come l'art. 13 della legg.e espressamente dispone. E ci confermato non solo dal rilievo che l'autorit che emette l'ingiunzione non deve indicare l'Ente creditore della somma che, pertanto, al momento dell'opposizione, non noto all'opponente e non pu quindi essere citato in giudizio, ma altres dal rilievo che nel caso della connes sione prevista dall'art. 10 l'applicazione della sanzione, contenuta nella stessa sentenza di condanna per il reato, non costituisce una pronuncia sull'azione civile, n l'ente creditore pu costituirsi parte civile nel giu dizio penale; n pu ipotizzarsi un'azione civile esercitata nel giudizio penale dal P.M. Non quindi l'obbligazione civile, considerata come effetto prodotto dall'atto amministrativo, bens la fonte della obbligazione che rientra nel sindacato giudiziario: non l'atto negli elementi che ne rivelano la esistenza, bens il fatto illecito che in seguito all'opposizione viene deyoluto alla cognizione del Pretore. Da tale affermazione consegue che nel giudizio non hanno rilevanza, a nostro avviso, i vizi dell'atto, con trariamente a quanto hanno ,affermato le Sezioni Uriite, e cio l'inesi stenza o l'insufficienza di motivazione, la mancanza di contraddittorio, i vizi di forma. Ha, invece, ril-evanza il comportamento illecito del trasgressore, che la fonte dell'obbligazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, le eventuali esimenti, omesse o disattese dall'ordinanza, le cause di esclu sione, di ordine generale, dell'imputabilit o della colpevolezza; com portamento che -e tale aspetto caratterizza il sindacato in esame -non inquadrabile negli schemi tipici pr.evisti dal codice civile; non in alcuno degli schemi previsti dall'art. 1173, non in quello previsto dall'art. 2043, col quale non ha neanche carattere di omogeneit, giacch la violazione di cui ora si discute non incide su pr-ecetti diretti a garantire situazioni PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 419 Ci posto, nella specie si tratta di accevtare la portata del citato art. 4, al fine di ,stabilire se la morte del Firomirni abbia fatto oggettivamente venlir meno ogni mgione di contrasto fra 1e attuali parti del processo. Al riguardo si osserva ,che la disposta ,intrasmissibilit agli eredi concerne senza akun dubbio l'obbU~azione di pagare la somma costituente Ja sanzione amministrativa, giacch la norma dal esame mira appunto a por11e la morite del trasgr,essor,e come una causa di esti.Jnztonie di tale obbl,igazione, in armonia col carattere strettamente pers011Jale conservato alla sanzione dopo la sua depenalizzazfone. Ma altrettanto 1si ritiene di dover af:flermare in ordin'e all'obbligazione di pagare le spese delle notificaztoni prescritte per J,a coillJtestazione della violaz,ione e rper l'ingiunzione di pagamento (spese che vanno comprese nella ingiunzione ali sensi del primo comma dell'art. 9 della fogge n. 317 del 1967), pur rtrattandosi di Ulna obbligazione che, sebbene accessoria, distinta dalla precedente e priva di carattere sanzionatori: o. InveTo, essendosi qui in pre,senza di UITT:a obbligazione che consegue necessariamente a quella principale, sembra logico che e~sa giuridiche soggettive, bens su precetti diretti a soddisfare l'interesse generale della collettivit, 1e la corrispondente sanzione assolve cos quella funzione preventiva che propria della pena. Sono l'accertamento e l'applicazione della sanzione che rientrano nel giudizio che si svolge nelle forme del processo civile (a tal fine decisiva la qualifica di azione attribuita all'attivit giudiziaria svolta dall" intimato; !"espressione l'opponente pu stare in giudizio senza il ministero di difensori dell'art. 10 della legge). Il giudizio di opposizione, cos ii:ldividuato, si inquadra perfettamente nelle note regole degli artt. 2 e segg. della legge sul contenzioso amministrativo, perch, con l'opposizione, la A.G.O., giudice in via principale dell'atto amministrativo illecito, viene a conoscere della situazione che sta a base dell'atto, in relazione agli effetti che l'atto medesimo pu spiegare sull'oggetto dedotto in giudizio, senza presupporne l'annullamento, anzi disapplicandolo (il che tipico delle garanzie giurisdizionali contro atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi), specie quando, come nel caso in esame, gli ,effetti dell'atto impugnato si esauriscono nel giudizio, non potendo l'ordinanza produrre effetti diversi oltre quelli di lrrugare una sanzione pecunaria e di infliggere la revoca o la sospensione della patente (determinandosi cosi una coincidenza tra l'annullamento dell'atto e la disapplicazione). In definitiva, nel giudizio civile (come nel giudizio penale) l'oggetto costituito dall'accertamento del fatto e dalla sua riferibilit al soggetto; e la sentenza che decide sull'opposizione avr la natura e gli effetti di una sentenza di condanna civile che, divenuta irrevocabile, avr autorit di cosa giudicata anche sull'obbligazione civile, di pagamento. E nel giudizio ,civile l'autorit che ha emesso la ordinanza, anche se assume la veste di soggetto opposto, parte solo in senso formale, in quanto tutela il legittimo esercizio del potere sanzionatorio di cui essa titolare; non parte in senso sostanziale in quanto non difende situazioni soggettive, la cui titolarit, come si detto, non fa ad essa capo. E pertanto, come parte in senso formale, non pu essere condannata al RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 420 debba seguirne le sorti e non possa continuare a sussistere dopo Ja sua estinzione. Ad ogni modo, il legislator,e deve .propdo avere initeiso com prendere anche l'obbligazione delle spese de quibus nella sancita intra smissibhlit agLi eredi, giacch la noifma anzidetta parla di obbligaz.ione di pagare le somme dovute: espressione, que,sta, in cui l'uso del plurale non avrebbe ragione di esser.e se ci si riferisse soltanto all'importo della sanzione e non anche a queUo delle spese per le notificazioni. Tanto pi che nella medesima legge il succeissivo art. 12 impiega di nuovo il plurale somme dovute a proposito della prescrizione del diritto di riscu,otere quanto spetta all'Amministrazione a.seguit della trasgres sione; mentre, per esempio, nell'ultimo comma dell'art. 7 si parla invece di estinzlione dell'obblig,azione di pagare la somma dovuta ' con rife rimento a UJD. caso in cui, essendo mancaita la contestazione della viola zione, non sarebbe ravvisabile l'obbligo di pagare, rutre la sanzione, altre somme per le notificazioni. Cosi stando le cose, 1si pu concludere che, ov;e sia stata proposta avanti aJ. Pretore l'azione di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge ,pagamento delle spese processuali. Su tale aspetto, espressamente sotto posto all'esame della Corte e decisivo ai fini del giudizio, le Sezioni Unite, con l'accennata sentenza, non hanno rivolto alcuna indagine. Come si rileva dalla sentenza stessa, stata ritenuta legittima la motivazione per relationem. Invero nelle premesse dell'ordinanza esisteva una motivazione per relationem, in quanto essa si richiamava (e rendeva proprio) al rapporto dei vigili urbani, ove era precisato il fatto illecito, i! suo fondamento e la riferibilit al trasgressore, il quale era stato pure sentito, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale. Occorre, qui, fare una precisazione. Secondo una interpretazione che puo darsi alla annotata sentenza, la necessit della motivazione va esami nata in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, dell'attivit, in applicazione dei principi generali (cfr., per tutti, SANDULLI, Manuale, 316). La esclusione della sua necessit va riconosciuta nei casi di attivit vin colata, nei quali, cio, pu farsi rinvio agli atti di accertamento (verbali della polizia) della violazione: attraverso tali atti viene accertato, ai fini dell'applicazione della norma che prevede la sanzione, la situazione di fatto, ,che non ha necessit di valutazione discrezionale n in se stessa, n in alcuni suoi elementi (ad es. sosta del veicolo in zona ov,e esi,ste il divieto o al crocevia). Per contro la motivazione obbligatoria nei casi di attivit discrezionale che si imbatte in limiti giuridici; il che avviene nei casi di ordinanze che importino una scelta o implichino una compa razione (ad es. velocit adeguata e moderata: art. 102 cod. strad.; intral cio o pericolo alla circolazione: art. 115). Va qui avvertito, come hanno affermato le Sezioni Unite, che l'indi cazione dei motivi pu essere ricavata aliunde, col rinvio agli atti prepa ratori che giustificano, attraverso la valutazione discrezionale della situa zione di fatto, l'applicazione della sanzione. La motivazione per relatio nem , in tali casi, sufficiente per la legittimit delle ovdinanze. UGO CARGIULO PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE n. 317 del 1967, con la quale si co111testa la legittimit dell'ingiunzione di pagamento delle ,,_ viinciale di Genova (avv. Stato Lancda). ' Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Atti Autorit stmitarie Atti Medico provinciale -Classificazione di ospedale -Definitl\legge 27 nove.mbre 1939, n. 1780, ha ritenuto che, per tale solo motivo, trovasse appUcaz1ione l'art. 29 della legge di registro, secondo cui, in mancanza di determinazione di durata, o se il periodo superiore ad un decennio, U privUegio fiscale 1imitato ad un decennio. In tal modo la Corte, senza esaminare compiutamente quai1e sia l'effettiva fattispecie legale cui si riferisce la limitazione di durata, ha ritenuto che l'articolo trovi applicazione 'indi( 1) Non risultano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA scriminatamente ad ogni persona giuridica. Il che non esatto in quanto la formulazione dell'articolo porta a distinguere tra i soggetti cui la limitazione di durata del privilegio si applica. Innanzitutto essa non ha luogo quando il privilegfo sia attribuito a enti di benefioienza o se esso tragga origine da un rapporto contrattuale (approvato per legge) tra il beneficiairio e lo Stato oppure se riguardi atti interessanti direttamente la pubblfoa ammirust\J:azfone o la benefi.cenza. Oltre a tali specifici casi, dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati o di un .ente avente carattertstiche privatLstiche nqn invece quando il beneficio sia .stato attribuito ad un ente pubbliJco. Invero Ja strutturazione dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati come fatto chiMo dalla norma del secondo capove11so dell'artkolo in questione, secondo cui si decade dal beneficio, anche prima del decennio, se dai bilanci delle sociiet e degLi enti privilegiati risulti un utile netto superiore all'interesse legale rapportato al capitale effettivamente versato. Il riferimento ad un fine di lucro dell'ente (utile); al bilancio; al dell'articolo concerne chiaramente solo ipotesi di persone o enti privati I che possono perseguire, e ordinariamente perseguono, fini di lucTo mediante l'impiego di un capitale fornito dagli interessati, non pu invece con enti .pubblici o a carattere pubblicistico, i quali, anche quando hanno carattere economico, non perseguono fini di lucro. Lo stesso si dica per la decorrenza del decennio che ha. puT luogo (ul .timo cpv. dell'art. 29) in ogni caso dalla costituzione o fondazione della societ o ente, mentr irrilevante (ai fini della durata massima) che l'ente o societ sia stato sciolto e 11icostituito o siasi trasformato. Anche tale norma presuppone che la 1societ o l'ente sia arbitro di decidere tali atti di scioglimento, di riicostituzione o di trasformazione (atti che potrebbero avere lo scopo di .permettere di beneficiare illegittimamente pi a lungo a mezzo di tali atti, del privilegio) il che non propriamente ipotizzabile nel caso di enti pubblici, il.a cui costituzione e durata dipendono dalle norme di legge che le regolano. Pu ancora osservarsi che l'elencazione dell'articolo (privati, enti, societ) non sarebbe stata necessaria nel caso in cui non si fosse inteso di distinguere (salvo ohe per l'ipotesi degli enti di beneficenza), ai fini dell'applicabilit della nol1ma, a seconda della natura dell'ente. Si pu cosi concludere che la durata del beneficio riguarda solo quello concesso a priva.ti e a enti privati, riispetto ai qua1i il beneficio ha finalit di rafforzamento della struttura economka dell'ente nei primi anni della sua attivit. Nel caso invece che il privileg.io sia concesso ad un ente pubb1ico la lim1tazione non ha luogo e si deve ricercare, di volta in volta, in relazione alle finalit proposte.si dal legislatore, quale sfa la durata del priv1i1egio stesso. Il pr.ivilegio pu essere concesso genericamente per tutti gli atti compiuti dall'Ente e in tal caso si pu verificare l'ipotesi del 444 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'aissimi1azione di esso alla Amministrazione dello Stato (art. 1 della tar.iffa, ali. C ailla legge di regiistro), o il privilegio concesso pr determinati atti aventi oggetto o scopi determinati. In questa ipotesi il privilegio non cessa di avere carattere 'soggettivo, giacch ha come .presupposto la qualit o natura dell'Ente che '1o compie, mentre, H contenuto, oggetto o scopo dell'atto vale solo a limitare l'estensione del beneficio. Il privileg:io obiettivo ha invece come caratteristica l'irrilevanza della specie o quaUt del soggetto che compie l'atto e il rilievo esclusivo che assume invece il contenuto, lo scopo e l'oggetto dell'atto considerati dal beri'clcio. Pertanto, dovendosi ad fini dell'applicabilit dell'art. 29 della legge di registro, distinguere fra J.'altro, fra enti privati e enti pubblici, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la questione della qualificazione giuridica dell'Ente delle Tre Venezie e, 'solo se avesse escluso il suo carattere pubblicistico, avrebbe potuto :l1itenere applicabile il limite decennale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 mairzo, 1972,, n. 611 -Pres. Rossano Est. Berarducci -P. M. Milifottd (conf.) -Ministero deHe Firrlanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Lavori Porto della Torre (avv. Nkol). Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Subappalto -Connessione di mezzo al fine -Si estende. (1. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Il contratto di subappaito, anche se non strettamente necessario, pur sempre in connessione di mezzo al fine con la costruzione delle autostrade e quindi rientra nell'agevolazione prevista per gli atti occo'l"renti per l'attuazione della legge (1). (Omissis). -Con J.'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 8 della legge 24 J.uglio 1961, n. 7'29, e degli artt. 132, n. 4, (1) L'orientamento della Corte Suprema sull'estepsione delle agevolazioni agli atti in connessione strumentale con quelli espressamente indicati ormai noto. Nella fattispecie, la norma concepita in termini ampi (atti occorrenti...) sebbene sia seguita da un'elencazione che non pu ritenersi tassativa. Quando invece l'agevolazione prevista per atti determinati, l'estensione ad atti connessi , o dovrebbe essere, pi difficoltosa; infatti stata esclusa la connessione strumentale per l'agevolazione della Iegge 2 luglio 1949, n. 408 (Cass., 5 giugno 1971, n. 1674, in questa Rasse1/ na, 1971, I, 1127); tuttavia anche su questa specifica materia era stato ritenuto che l'agevolazione prevista per l'appalto fosse estensibile al subappalto. (Cass., 23 marzo 1965, n. 478 e 14 luglio 1965, n. 1488, ivi, 1965, I, 1019 e 1045). PARTE I, SEZ. V, GIURisrRUDENZA TRIBUTARIA e 360, rur. 3 e 4, c.p.c., si assume che il fatto che sebbene l'appalto e il suppalto abbiano nella >legge di registro, che :peraltro non menziona il subappal.to, la 1ste1ssa diisciplina tributar.ia, privo di rilievo ai fini della tesi accolta dalla Corte d'appello, secondo cui l'art. 8 della legge n. 729 del 196:1 comprenderebbe anche i contratti di subappalto. Si sostiene 1che, in. linea generale, il suba:ppaLto tassato come l'appalto in applicazione dell'art. 8 della legge organica di registro, ma le due figure contrattuali sono distinte. Si afferma che, d'altra parte, la focuzione atti e contratti occorrenti per l'attuaz:ione della legge adoperata dall'art. 8 della legge 1961 sta a significare 1che il 0legis1a:tore ha inteso riferirsi agli atti e ai contratti necessari pe1r detta attuazione, e tali non sono i contratti di subappalto, i qualii non attuano gU scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non 1servono per taLi 1scopi, m quanto il contratto di appalto -che opus perfectum - sufficiente ad assicUTare la realizzazione delJ.'opera. Pertanto -si conclude dalla ricorrente -manca, nel caso del subappalto, il rapporto di mezzo al fine, ossia d.l nesso :flLnalistico indispensabile per il. beneficio fiscale. n motivo in.fondato. La questione dedotta, se la norma dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, che esenta da ta,sse, imposte e tributi -e, quindi, anche dalla imposta di regLstro -tutti gli atti e i contratti occorrenti rper l'attuazione deUa legge medesima, si applichi, oltr1e che ai contratti di appalto, anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi ultimi in detto artico11o non sia fatta espressa menzione. Orbene, da rilevare 'che tale problema identico a quello che si poneva rispetto alla legge 2 lugUo 1949, n. 408, e al d.l. 10 aprile 1947, n. 261, e che da questa Supr.ema Corte fu risolto, rispettivamente, con sentenza n. 478 e con .sentenza n. 1488 del 1965, nel senso che i benefici tributari contemplati da dette leggi, dovevano riteneirsi applicabili anche ai contratti di subappalto, nonostante che di questi non fosse fatta espressa menzione nelle stesse leggi. Tale indirizzo non pu non essere seguito anche sulla presente fattispecie, in cui non sono opposte ragioni che possano far mutare avviso. da rilevfil"e., in primo luogo, come sia padfico che il'elencazione degli atti e dei contratti menzionati nell'art. 8 legge 24 luglio 1961, n. 729, fatta, in deitto articolo, non a .titolo taissativo, sibbene a semplice titolo esemplificativo. Ci importa che la questione che si pone non tanto di vedere se il contratto di ,subappaJ.to sia o meno identico a quello di appalto (anche se non v' bisogno di spendeTe parole .per dimostrare che le due figure di contratto sono ,simili) e se, pertanto, il legi1slatore nella locuz.ione contratti di appalto abbia inteso comprendere anche i confa-atti di 446 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO subappalto, qua,nto, piuttosto, di vedere se, data 1a formulaziorne della norma -secondo cui .godono dell'esenzione tributaria tutti gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della :presente legge -i contratti di subappalto possano considerarsi rientranti in detti ultimi contratti, ossia nei contratti occorrenti per l'attuazione della legge. Su tal punto devesi rkordare che la locuziooe atti e contratti occorrenti per l'attuaziorne della presente legge gi stata da questa Suprema Corte interpretata, con riferimento ana norma dell'art. 93 del d.l. 10 aprHe 1947, n. 261, nel senso che con tale locuzione ff ile.gislatore aveva inteso riferirsi a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, erano da constderarsi in correlazione con l'obiettivo della norma di favore (ved. ,citata sent. in. 148.S del 1965). Or,a1 posto che tale inte11pretazione non pu che essere confermata anche nena presente fattispecie, data la identicit della locuzione oggetto della mteil'pcr:etazione, e posto, altresi, che l'obiettivo della disposizione in esame , indubbiamente, quello di favorire, riducendone il costo, lo sviluppo della rete autostradale del Paese, ne consegue che non pu neppure contestarsi che i contratti di subappalto, essendo diretti, per il loro oggetto, alJ.a .stessa guisa dei contratti di appalto, alJ.'e:ffottiva attuazione della legge, e quindi occOTr"enti per detta attuazione, sono anch'essi da r.itenersi come tali compresi nella norma dell'art. 8 in questione. La tesi contraria dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui I. contvatti di subappalto non attuano gli ,scopi della legge, nel senso che non sono necessari e non servono per tali scopi, in quantn il contratto di appalto suffi.ciente ad assicurare la realizzaz1ione dell'opera, non pu, invero, essere condivisa, ,perch, fra l'altro, noo tiene CO'illto n del fatto che il contratto di subappalto, anche se con una sostituziooe soggettiva rispetto al contratto di appalto dal quale deriva, realizza l'oggetto di tale ultimo contratto (nel caso specifico, la costruz.ione autostradale), n del fatto, particolare nella fattispecie, che la cnstruzione di un'autostrada richiede, com' notorio, la esecuzione di opere moilteplici (piano stradale, ponti, galle.rie, edifici delle ,staz.ioni di entrata e di uscita, con i relativi .servizi, impianti di illurninaziooe, ecc. ecc.), ile quali, per effetto delle loro diverse caratteristiche, esigono, per il loro compimento, una vasta e complessa organizzazione, che, per gli imponenti irnvestimenti finanziari che richiede, non dato riscontrare neppure nelle imprese di pi grosse dimensioni. E di qui, nella pratica quotidiana, il riicorso da parte delle imprese appa'1tanti, per l'esecuzione di talune delle anzide,tte opere, all'ausilio di impre1se specializzate, e, qutndi, al contratto di subappaltn, il quale, perfanto, ,in una siffatta situazione, si pone come un contratto occorrente pe'r l'esecuzione del cootratto di appalto e, conseguentemente, per l'attuazione della legge in questione. (Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 447 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 -Pres. Pece Est. Iannitti PfromaHo -P. M. Tavolaro (conf.) -Pallavicino c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Questione sull'applicazione della legge pregiudiale alla valutazione -Azione in sede ordinaria -Ammissibilit. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Imposta di registro -Data di riferimento della valutazione -Atti soggetti ad approvazione -Data della stipulazione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19). Poich nelle imposte indirette la proponibilit deWazione in sede ordinaria per le controversie sulla applicazione della legge non subordinata all'esperimento del procedimento innanzi alle Commissioni, sempre consentito adire in ogni momento il giudice ordinario, anche quando la questione di diritto sia pregiudiziale alla valutazione (1). Nei contratti soggetti ad approvazione, la data cui va riferita la valutazione queLla della stipulazione e non quella della approvazione (2). (Omissis). -Deve disporsi innaIIBitutto la riunione dei due ricorsi, perch relativi alla stessa sentenza (art. 334 c.p.c.). Il ricorso inciden (1-2) La prima massima impone delle precisazioni. La separazione delle competenze del1e commissioni in materia di imposte indirette chiaramente delineata (v. Relazione avv. Stato, 1966-70, II, 492 e segg.). Bisogna tuttavia ricordare (v. nota alla sent. 12 gennaio 1972, n. 71, in questo fascicolo pag. 437) che quando si presentano contemporarneamente questioni di diritto attinenti alla imponibilit e questioni di valuta: done, si hanno due separati ed autonomi procedimenti che non interferiscono fra loro; quando invece la questione di diritto (assai spesso di diritto non tributario) pregiudiziale alla valutazione, si ha un solo procedimento di valutazione nel quale la riso1uzione della questione pregiudiziale di diritto da parte della competente commissione un incidente del procedimento di valutazione. Ci molto importante ai fini del termine che, come noto, opera a pena di decadenza riguardo alla valutazio.ne, mentre non esiste per le questioni di imponibilit. Da ci consegue .che, dopo la notifica dell'accertamento di valore, deve essere proposto tempestivo ricorso alla Commissione distrettuale d valutazione, diversamente l'accertamento diventa 1rretrattabi:le peir quanto conoer.ne il valore, anche se la valutazione in esso contenuta assorbe una questione pregiudiziale di diritto. Nella citata sentenza n. 71 stato affermato che il tempestivo ricorso proposto alla Commissione provinciale di diritto per la risoluzione della questione pr.egiudiziale salva il termine e consente la suocessiva prosecuzione del proc.edimento innanzi alla com RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 448 tale dell'Amministrazione delle Finanze, quantunque condizionato, va saminato per primo, poich con esso stata sollevata una questione di carattere preliminare rilevabile anche di ufficio. Assume lAmministrazione: che le contestazioni della Pallavicino, essendo dirette contro un provvedimento di valutazione ed investendo . il criterio estimativo, dovevano essere proposte dinanzi alle commissioni tributarie e non all'autorit giudiziaria; che, disputandosi su questione di diritto, la cognizione della controversia apparteneva alla Commissione provinciale (sezione di diritto), cui quella distrettuale, inizialmente adita dalla Pallav1icino, avrebbe dovuto rimettere gli atti; che l'azione giudiziaria subordinata al previo esaurimento della cognizione della vertenza da parte delle Commissioni tributarie. Le espost censure sono infondate. missione distrettuale per la va1utazione; si tratta di una deroga al principio che imporrebbe la proposizione del ricorso alla commissione distrettuale di valutazione -e la rimessione alla provinciale per la risoluzione dell'incidente, deroga che pu riconoscersi ammissibile perch le Commissioni fanno parte dello stesso sistema del contenzioso ed il procedimento innanzi ad -esse dominato da una sempUcit di forme; come . consentito avanzare il ricorso ad una non pr.ecisata commissione e trasmettere gli'atti da una commissione all'altra senza formali dichiarazioni di incompetenza e onere nella riassunzione a carico della parte, cos pu ammettersi che il ricorso tempestivo ad una commissione dia luogo ad un procedimento (come si visto unico) che cercher la sua giusta strada anche quando non stato rettamente introdotto; l'inesistenza dell'istituto del regolamento di competenza giustifica una tale approssimazione delle regole processuali. Alla -stessa conclusione non pu. per giung-ersi se la questione di diritto pregiudiziale alla valutazione venga portata direttamente innanzi all'autorit giudiziaria; la citazione ,innanzi al Tribunale non pu ovviamente salvare il termine per l'impugnazione dell'accertamento e non pu dar luogo alla prosecuzione del procedimento innanzi alla Commissione distr-ettuale per la valutazione: non pu pi configurarsi in tale ipotesi un'unit del procedimento ripartito fra due diverse giurisdizioni quando manca il legame della incidentalit. chiaro che, solo quando vi sia un procedimento principale che si sospende per la risoluzione di una questione pregiudiziale di competenza di altro giudice (art. 295 c.p.c.) pu parlarsi di prosecuzione del processo dopo l'esaurimento dell'incidente; se invece la questione pregiudiziale ogg.etto di -un giuqizio autonomo vi sar una completa separazione di effetti fra i due giudizi anche ai Iini dei termini di decadenza (indubbiamente la questione sullo stato e capacit delle persone proposta in via principale innanzi al Tribunale non salverebbe il termine per il ricorso al Consiglio di Stato). Ci chiarito si pone l'altro problema se, instaurato tempestivamente il procedimento innanzl alla Commissione distrettuale di valutazione, ed emersa una questione pregiudizial-e sull'applicazione della legge, possa adirsi il Giudice ordinario o debba preliminarmente esaurirsi il ricorso innanzi alla Commissione provinciale di diritto. Bisogna chiarire che la Commissione distrettuale deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 449 In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza l'articolo 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 distiingue le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore da quelle riguardanti l'applicazione della legge. Per le prime stabilisce la competenza in primo grado della Commissione distrettuale e in secondo grado di quella provinciale, salvo il ricorso all'autorit giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per mancanza e insufficienza di calcolo nella determinazione del valore. Per le altre controversie detta norma dispone che le stesse siano decise in primo grado dalle Commissioni Provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo H ricorso all'autorit giudiziaria nei modi stabiliti dalla legge. Come questo supremo Collegio ha avuto occasione di precisare (n. 924 del 22, marzo 1969, etc.), la proponibilit di tale azfone non subordinata all'esperimento del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, sicch la parte interessata pu adire l'autorit gii.udiziaria ordinarfa indipendentemente da tale procedimento. Lo stesso t.u. sull'imposta di registro espressamente ammette questa possibilit col disporre che, quando l'azione giudiziaria sia pro- alla Commissione provinciale che dovr decidere l'incidente senza che sia necessario un impulso di parte. Tuttavia, afferma la decisione in rassegna, tutte le controversie attinenti all'applicazione della legge possono essere rimesse in ogni tempo, senza prefissione di termine e senza nessuna condizione di giurisdizione, innanzi all'A.G.O.; quindi la questione di diritto, anche se pregiudiziale alla valutazie>ne, pu essere portata innanzi all'A. G.O. in pendenza del procedimento dinanzi alla Commissione provinci: ale, o dopo la decisione di questa o dopo la decisione della Commissione Centrale e perfino prima ancora che la Commissione distrettuale abbia rimesso l'incidente alla provinciale o addirittura subito dopo la notifica dell'accertamento'. A questo punto sembra necessaria una distinzione. Se la commissione distrettuale ha sospeso il giudizio e innestato il procedimento incidentale, sembra evidente che le parti possano esercitare liberamente i loro poteri che l'ordinamento appresta per la risoluzione della questione pregiudiziale e quindi sottostare alla pronuncia della Commissione provinciale o proseguire il procedimento innanzi alla Centrale e alla Corte di Cassazione ovvero adire il giudice ordinario in un qualunque momento in pendenza o dopo la definizione del procedimento innanzi alle Commissioni; non potrebbe infatti giustificarsi una limitazione alla azione ordinaria la cui giurisdizione non pu in questa materia essere condizionata ad una preventiva decisione delle Commissioni. Dubbia invece la proponibilit di una azione ordinaria in via principale prima che la Commissione distrettuale di valutazione abbia sospeso il giudizio. La questione di diritto (che assai spesso una questione di diritto comune sull'interpretazione di leggi o di negozi giuridici) non ha una rilevanza autonoma e non porta ad una pronunzia utile dove manchi la connessione con il giudizio di valutazione; non avrebbe senso far decidere dal Tribunale in contraddittorio della Finanza ad esempio, se un contratto sia o no soggetto alla proroga legale ove manchi la connessione 450 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO mossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione, l'Amministrazione non pu essere condannata alle spese di lite, neanche in caso di soccombenza (art. 148). La giurisprudenza ha, altres, precisato che la proposizione dell'azione giudiziaria in pendenza del ricorso alle Commissioni importa la rinuncia allo stesso (n. 1484 del 1966; n. 924 del 19169, etc.). Nelle esposte considerazioni trova confutazione la tesi sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze, secondo la quale il ricorso presentato dalla Pallavicini dinanzi alla Commissione distrettuale vincolava la ricorrente a prospettare le questioni di diritto alla Commissione stessa, che, a sua volta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ,dinanzi a s e rimettere gli atti alla Seziione della Commissione provinciale competente per la ri.soluzione dell'indicata questione, ,salvo a riattivare il giudiz.io come innanzi sospeso allorquando la decisione della predetta questione fosse divenuta definitiva. N ha rilevanza in contrario che la risoluzione della questione di diritto fosse destinata a riflettersi sull'estimazione del bene costituente oggetto dell'indicato atto traslativo, poich l'esposta disciplina proces con una valutazione di un immobile o di un avviamento commerciale. Sembra quindi indispensabile che la Commissione esclusivamente competente per la valutazione stabilisca preventivamente fa esistenza e la rilevanza della questione pregiudiziale di ,diritto; solo cos la pronuncia dell'organo competente sull'incidente acquista una utilit. Sarebbe vano adire in via autonoma il giudke ordinario senza che il dcorso alla Commissione distrettuale sia stato proposto peT ottenere una pronuncia accademica che nessun ,effetto pu pi produrre se l'accertamento divenuto irretrattabile, come sarebbe inuti1e portare la questione di diritto magari innanzi a tutti i gradi della giurisdizione ordinaria se la Commissione ,distrettuale, pur adita, dichiara inammissibile il ricorso o lo decide nel merito perch giudica irrilevante la questione di diritto. N pu ovviamente rimettersi al giudice ordinario il v,erificare se il riorso alla Commissione distrettuale sia stato validamente proposto e se esista un rapporto di pr,egiudizialit tra la questione di diritto e quella di valutazione. Una riprova di tutto questo si evince dal fatto che la Commissione distrettuale, in pendenza del giudizio innanzi all'A.G.O. di cui pu ignorare l'esistenza, potrebbe decidere nel merito il ricorso e determinare il valore assorbendo nella sua decisione, in modo espUcito o implicito, la questione pregiudiziale; una tale decisione, anche se per quanto riguarda la pregiudiziale di diritto esorbita dalla competenza dell'organo che l'ha pronunciata, suscettibile di passare in giudicato; diventerebbe cos irrilevante la pronunzia del giudice ordinario sulla questione di diritto e ci potrebbe verificarsi per la mancanza di 1oordinamento fra i due processi ambedue principali; n potrebbe in tale ipotesi ritenersi ,che la sentenza dell'A.G.O. debba prevalere sulla decisione della Commissione, perch ci si verifica solo quando le due pronunzie sono separatamente pronunciate da due organi ambedue autonomamente competenti (cio nelle questioni di imponibilit) non quando la pronunzia emessa dalla Commissione in materia (valuta PA~TE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 451 suale non contempla altra distinzione che quella tra le questioni relative alle determinazione del valore e tutte le altre , locuzione che, per la sua genericit, comprende ogni questione di diritto attinente alla imposizione tributaria sui trasferimenti di ricchezza, anche se influente sulla valutazione. In esito alle esposte considerazioni dev,e rigettarsi il ricorso incidentale. La Pallavicino ha, con l'unico motivo della proposta impugnazione, denunciato la violazione dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sostenendo che la determinazione del valore imponibile andava fatta con riferimento alla data di stipulazione del contratto e non a quella della relativa approvazione, che, quale atto di controllo, non attiene al perfezionamento del contratto stesso. L'esposta censura merita accoglimento. L'approvazione, cui sono soggetti i contratti stipulati dallo Stato, non ha funzione integratrd.ce della volont dell'organo rappresentativo a mezzo del quale esso Stato ha parte.cipato alla stipulaztione stessa e determinato, cos, l'incontro dei consensi in cui si sostanzia la conclusione del contratto, ma costituisce espressione di un potere di controllo, che, presupponendo la gi avvenuta stipulazione del contratto stesso, non inerisce al suo processo formativo. L'approvazione un atto estrinseco che condiziona unicamente l'efficacia del contratto, come si evince dalle norme (art. 19 della legge sulla contabilit dello Stato e art. 336 della legge sui lavori pubblici), che, inibendo al privato di recedere dal consenso espresso con la sottoscrizione dell'atto, fanno l'isalire a tal,e momento l'esistenza del vincolo contrattuale, il quale, intervenuta la approvazione, diviene, dallo stesso momento, operante anche per la pubblica amministrazione, nel senso che gli effetti del contratto decorrono, per entrambi i contraenti, dalla data di stipulazione e non da quella dell'approvazione. In aderenza a tali principi, pi volte ribaditi dalla giurisprudenza, le parti stabilirono, con apposita clausola del contratto zione) nella quale essa soltanto ha giurisdizione ed anche se nella pronunzia assorbita una questione pregiudiziale. Tutto questo porta a ritener,e che la questione pl'egiudiziale di diritto possa essere proposta innanzi all'A.G.O. soltant in via incidentale, anche se indipendentemente da una preventiva pronuncia della commissione provinciale, dato che la domanda in via autoioma non ha una sua rilevanza separata (non srebbe idonea di per s sola a costituire, modificar,e o estinguere ,e nemmeno ad accertare un rapporto giuridico e implicherebbe, in estremo, un difetto di interesse) e pu risultare meramente accademica se la valutazione giunge separatamente ad un suo epilogo. La seconda massima fa corretta applicazione ai fini dell'imposta di registro di principi pacifici sull'approvazione dei contratti della p.A. 452 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in discussione, che la propriet, il possesso e il godimento dell'immobile venduto si trasferiscono all'acquirente alla data del presente atto e che d'ora in avanti egli ne godr i frutti e pagher le imposte. Consegue da quanto esposto che per giorno del trasferii.mento , cui, a norma dell'art. 15 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, va rapportata la determinazione di valore ai fini dell'imposta di registro, deve intendersi, nella specie, quello in cui l'atto fu rogato (17 febbraio 1970) e non quello in cui fu corredato dalla prescritta approvazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 marzo 1972, n. 695 -Pres. Caporaso -Est. Caputo -P. M. D Marco (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio) c. Cortese Maria (avv. Nicol). Im~osta di successione -Passivit ereditarie -Debito risultante da sentenza omologativa di concordato preventivo -Detraibilit. Imposta di successione -Passivit erditarie -Dichiarazione di sussistenza di debito rilasciata dal commissario giudiziale di concordato preventivo -Idoneit. (r.d. 20 dicembre 1923, n. 3270, artt. 45 e 48; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 167 ss.). La sentenza che omologa un conco1'dato preventivo mezzo idoneo a dimostrare l'esistenza dei crediti in essa elenca.ti, al fine di ottenere la detrazione del loro importo daH'attivo ereditario (1). La dichiarazione di sussistenza di un credito 1'ilasciata dal commis sario giudiziale del concordato p1'eventivo valido su1'rogato della dichia razione di esistenza del credito da rilasciarsi dal creditore (2). (1-2) I debiti risultanti da sentenza omologativa di concordato preventivo e l'art. 45 legge sulla imposta di successione. 1. -Secondo l'art. 45 della legge tributaria sulle successioni sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi la cui esistenza anteriore all'apertuva della successione sia dimostrata con atto pbbltco, con sentenza e con scrittura privata avente data certa. Con la sentenza che si annota la Suprema Corte ha ritenuto che a provare l'esistenza del debito ereditario sia sufficiente la sentenza che omo.Ioga il concordato preventivo. A tale conclusione la decisione giunta osservando che, se non si contesta che nel procedimento di concordato preventivo non vi un vero e proprio procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia definito con un provvedimento decisorio produttivo di effetti preclusivi ., la sentenza che omologa il concordato un provvedimento giurisdizionale il quale non si limita a dichiarare la convenienza e la a1~missibilit del concordato, ma contiene, altres, un controllo del pro PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 453 (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso l'Ammill1:istrazione, denunciando la viola:?Jione e la falsa applicazione degli artt. 45 e 48 della legge sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto titolo idoneo per la deduzione di debiti daJ.l'asse ereditario una sentenza omologativa di concordato prev. entivo, da 'cui I'lisulti un determinato pa.ssivo, sia pure integrata da una certificazione del commissario giudiziale e della canc,eHeria commer. oiale, laddove risaputo che tale sentenza di omofogazione :non tito1o costitutivo, ovvero di accertamento, dei debiti indicati, sicch non equiparabile alle sentenze di cui al citato art. 45. La censura non fondata. La Corte di .appello, dopo avere premesso che, in has:e alle norme che regolano la detrazione delle passivit dall'asse ereditario, i debiti ammessi in deduzione debbono avere i requisiti della certezza e della liquidit, oltre che essere esistenti all'epoca dell'aperta SJUccessione, nonch documentati con la Ilroduzione dei titoli unitamente alla dichiara-, cedimento di verifica dei debiti, e tale verifica, pur se direttamente eseguita dal commissario giudiziale (del quale non si pu negare la qualit di pubblico ufficiale) tuttavia discussa in contraddittorio di tutti gli interessati e pu formare oggetto di contestazione sui singoli crediti concorrenti da parte di ciascuno degli interessati . Sebbene ispirate dall'evidente scopo di allargare le maglie, ritenute troppo rigide, dell'art. 45 legge sulle successioni, le argomentazioni sopra trascritte non convincono facendo assumere alla sentenza prevista dall'art. 181 legge fallimentare una funzione che la legge non le assegna. Pi precisamente non sembra potersi condividere l'assunto che la sentenza che omologa il concordato contenga un controllo del procedimento di verifica dei crediti ., sicch essa stessa rappresenti la prova della loro esistenza s da giustificarne la deduzione come passivit dall'attivo ereditario. 2. -Secondo l'art. 171 l.f. ,spetta al commissario giudiziale procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate dall'imprendi.tore. Tale verifica rappresenta, bens, un presupposto della sentenza di omologazione, ma certo che essa non pu costituire la prova dell'esistenza del credito ammesso, atteso che il commissario giudiziale., sebbene pubblico ufficiale (conf.: VASELLI, Concordato preventivo, in nc. dir. ., Vol. VIII, p. 512), non ha poteri certificativi al riguardo. , La verifica, infatti, ha carattere del tutto sommario (PAIARDI, Jll.lanuale cli diritto fallimentare, Milano 969, p. 675), viene eseguita al solo fine di stabilire chi legittimato a votare sul concordato tanto che il Giudice delegato pu ammettere di partecipare alla deliberazione anche i cTeditori contestati, senza che ci pregiudichi le pronunzie definitive sulla_ sussistenza dei crediti stessi (cos art. 176 1.f. cfr. Cass., 23 gennaio 1964, n. 161, in Dir. fall. 1964, II, 2); Appello Milano 5 luglio 1966, .in Giust. civ., 1967, I, 401, con nota di ALVINo: Computo delle maggioranze nel concordato preventivo da parte del giudice delegato e limitato potere di revoca del Tribunale). 454 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione da parte degli ,eredi e dei creditori che i debiti medesimi sussistevano all'epoca :piredetta, ha riconosciuto efficacia probato>rfa allo scopo anzidetto alla sentenza con la quale H Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato il concordato preventivo nei confrontli. del defunto Cortese Paolo, prima della sua morte, sentenza tntegrata per quanto riguardava l'ammontare preciso delle passivit, daUe certificazioni dem:i cancelleria commerciale e del commissario giudiziale. Tale conclusione della sentenza denunziata, adeguandosi alla esatta inviduazione della ratio delle predette norme fiscali, coincidente con la esigenza ,che le passivit da dedurr'e siano rigorosamente documentate per 'impedire facili evasioni tributarie, deve essere conSLivisa da que,sto Supil'emo Collegio. Invero nessuno ,contesta che nel procedimento di concordato preventivo, ,a prescindere dalle discussioni teoriche sulla natura giurisdizionale o meno delila funzione e dei poteri ,che il Tdbunale esercita in tale materia, non v'i un vero e :PJ'Opr.io procedimento di accertamento giudiziale dei singoli crediti che sia defintto con un .provvne che nel caso in esame, poich i due cont:ratti non erano stati presentati alla registrazione, la tariffa. appliicabile era quella vigente afil.a data di .stipula dei due contratti e non quella vigente al momenito del ireperimento degli stessi, cosi come erroneamente era stato ritenuto dalla' Corte. I motivi di ricorso sono fondati. In materia di imposte di registro gli atti soggetti al tributo, anche se non siano stati spontaneamente esibiti da una delle parti o da altro interessato, scontano sempre la tassa qualora l'Amministrazione delle Finan:re ne venga in possesso. Va inoltre rileV'ato che la richiesta della registrazione costituisce per U debitore d'imposta l'adempimento di un'obbligazi<>ne scaturente dalla stipulazione dell'atto e l'inadempimento di tale obbligazione d luogo aJl'appUcazfone di gravi sanzioni a carico dell'inadempiente. Nella specie, sul presupposto di fatto ritenuto certo che gli atti del1a cui tassazione si discute non v.ennero presentati spontaneamente aJJ.'ufficio finanziario per 1a iregistrazione, il richiamo all'art. 1'50 della legge di registro ed all'art. 5 del1a legge 261 del l9o53 andava fatto senza trascurare n concetto di registrazione tardiva, e senza porre sullo stesso piano, ai fini dell'aliquota da applicare, un atto registrato tardivamente e atti registriati nei termini. Invero, se si dovesse seguire il ragionamento della Corte di mertto, 1a quale sostiene che ne11a s:pecie occor.re riferirsi al momento della r.eg:istrazio.ne, trascurando rperal!tro un elemento decisivo, e cio 1a particolm'e posizfame in cui si era venuto a .trovare il contribuente, si svuoterebbe di contenuto la norma de1l'rt. 80 della legge di registro che commina una soprattassa per tardava registrazione. certo che H momento al quaJe si deve far riferimento .per l'applicazione delJ'aliiquota quello della regtstrazio111e dell'atto ma di tutta evidenza che nel caso di omessa o ritardata registrazione, deve appli PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 493 carsi l'aliquota che prevista dalle norme v.igenrti nel momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato. In tal senso occorsione in genere. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Quanto ag1i illlteressi, noto che, secondo i primc1pi comuni del diritto .privato essi sono oggetto di una obbligazione accessoria che presuppone un'obbligaziollle princ1pa1e di natura pecuniarfa: e pur quando assumono autonoma funzione di risarcimento di danno (come poc glii interessi moratori) H fatto costitutivo deUa relativa obbligazione dato daU'dnadempimento di una obbligazione pecuniar.1a. Fuor di luogo anche il rifeTimento all'art. 1219, n. 3 e.e., in quanto a tenore di tale di1sposiz.ione (che va posta in coUegamento con l'art. 1182, comma terzo e.e.) 1a mo11a ex re si ve:ri:fica quando la collaborazfone de1l creditore all'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di :ni:ceversi ila prestazione. Ta1e situazione nella obb1igazione pecuniaria, si verifica quando la somma dovuta sia predeterm1nata o automaticamente determinabile attraverso una semplke operazione arttmetka: e non ricorreva nella specie, in quanto alla data di esigibilit deJ.la imposta principale il tributo complementare non era determinabile, e pot essere definitivamente tradotto in una precisa somma di delllaro solo dopo 1a 1conclusione del processo di accertamento, cui diede luogo il dissenso fra l'Ammin1strazione ed U collltribuente sul valore dei beni caduti in successiOl!le. Il fondamento de:Ua p:r:etesa de11'Amministrazione delle Finanze deve essere dunque ri:cercato nelle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, la cui normativa (come ha affermato la Coo1Je Costituzionale con sentenza 6 giugno 1968, n. 58) per la iparticolaTit dei suoi fi..ni e dei suoi presupposti. diversa da queUa civilistica. L 1a questione dell'applicabilit di itali leggi a rapporti derivanti da successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29 stata oggetto di decisioni discordanti da parte di questa Corte, la quale dopo averla risoLta in senso affermativo con la serntenza 7 novembre 1970, n. 2273, giunta a conclusione apposfa con La sentenza 18 dkembre 1970, n. 2.707. Il primo orientamento stato poi seguito da varie altre pronunzie di questa sez1one, ed cOl!ldiviso da questo Co11egio. Secondo quanto affermato da questa Corte con sellltenza 23 ottobre 1 rn67, n. 2612, l'obbligo di CO!rrdspOl!ldere, sul tributo CO!mplementare gli interessi decorn-enti dalla data di e1sigibilit de11'1mposta principrale de riva daJJ.a violazione da parte del contribuente, del dovere di coll.laboca zione all'accertamento dell'imponibile: dovere che in materia d'imposta di 1succe1ssione deriva dall'art. 51 r.d. 30 dkembre 1923, n. 32;70, e CO!Ilsi ste nell'obbltgo di .presentare l'apposita denuncia con notizia paxticola reggiata dei beni velitti:, con la dtchiarazione del lorro valore e con le indicazioni sufficienti a farne conoscere la natura, la situazione e la importanzia. Con riferimento alle successioni per le quaU il termtne per la de nuncia sia scaduto (come nella spede) prima dell'entrata in vigore della 496 RSSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO citata Legge n. 29, bens vero che la violazione del predetto obbligo (cto il fatto assunto a base della paTt~colare dtsci:pLina degli interessi) risale ad un momento anteriore alla legge stessa; ma non v' dubbio che il comportamento del contribuente ha una .rilevanza che si protrae nel tempo. Esso, infatti, si dsolve neUa perdurante impossibiltt della definitiva liqutdazdione delfimposta complementare (con fil ;possibile ~sistente ritardo nel pagamento di essa) e realizza una situazione che iii. contribuente ha il potere e il dovere di far cessare, rettifi.ca:ndo la dkhiaraziorne infedele, o concordando la base imponibile in ader.enza al valore venal.e dei beni (e pornendo cos fine al procedimento di accertamento), o comunque offrendo di concordarlo in tali sensi. Situazione che, se invece persiste pur dopo l'entrata in vigore della legge che ad essa collega pairttcolari conseguenze (do .la citata legge n. 29), ricade, da quel momento, sotto la relativa diiscipl.ina, secorndo i principi generali eh~ regolano la successione delle leggi nel tempo. Va, tn propostto, considerato che in materi:a di imposta di suc.ceissione la collaborazione del contribuente all'accertamento dell'imponibile non si esaurisce con la presentazione di una qualsiasi denuncia, ma solo for,nendo tutti gli elementi necessari alla liquidazione dell'imposta nelJ.a misura effettivamente dovuta. Risulta, in:liatti, dagli artt. 52 e 72 r.d. 1923, n. 3270 che il denunciante ha l'ohbHgo di adeguare al vero le sue dichiarazioni, mediante le opportune rettifiche ed integrazioni, e che la denuncia insufficiente non assolve all'obbligo di legge, Ed allora, se tale obbligo risulti ancora inadempiuto al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'applicazione di questa ad UJll comportamento che ancora attuale non viola il rprincipio dell'irretroattivit sancito dall'art. 11 delle preleggi. Deve quindi conclusivamente affermarsi che, nei rapporti tributari relativi a successioni apertesi anteriormente alla data di entrata in vigore deUa legge 26 gennaio 1961.. n. 29, ove ricorrano le condiz.ioni previste dall'art. 3 della legge stessa, interpretata autenticamente con legge 28 marzo 1962, n. 147, gli interessi moratori: sulla imposta complementare di successione, successivamente liquidata, sono dovuti, nella misura stabhlita dalle citate disposizioni, dalla data predetta. Nelle osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Min.tstero i Lazzoni, riprendendo un argomento gi svolto nell'ultima parte del controricorso hanno anche dedotto che, comunque, non possa, neLla vicenda ravvisarsi quel fatto ad essi imputabile cui le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 ricollegano J.a particolare discipUna degli interessi. Tale questione non pu essere esaminata tn questa sede, pe:rch non stata esaminata dalla Corte di merito siccome assorbita dalia statuizione da essa adottata. Essa potr essere esaminata dal giudice di rinvio, se ed in quanto non si siano formate preclusioni sul punto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 497 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 apr.Ue 1972, n. 1217 -Pres. lca'l'di Est. Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. D'Arvia (avv. ZappaJ.). Imposte e tasse in ~enere -Accertamento -Notificazione a persona irreperibile -Ricerca anche ana~rafca del destinatario -E' necessaria -Menzione nella relazione delle ricerche ese~uite -Non necessaria. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38; r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c. articolo 137 e segg.). Per la notifica deH'accertamento e degU altri atti del procedimento amministratipo, l'art. 38 del t.u. sulle imposte dirette, di portata generale, stabiLisce che in caso di irreperibilit o rifiuto di ricevere la copri.a, si procede, a norma degli artt. 140 e 148 c.p.c., affiggendo copia delL'atto nell'albo del Comune, ma senza che sia necessario affiggere avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione e darne notizia mediante raccomandata; il messo procedente non per esonerato dall'obbligo, sancito nell'art. 148 c.p.c., di ricercare, anche anagraficamente, ii destinatario deU'atto e di farne menzione nella relazione; tuttavia la mancata menzione nelia relata di notifica delle rice'l'che eseguite non d luogo a nullit detla notifica ove dalla dichiarazione di assenza del destinatario e delle persone addette aHa cosa o all'azienda risuUi implicitamente che le ricerche sono state eseguite (1). (Omissis). -Ha carattere preliminare la questione -riproposta in questa sede dal D'Arvia con suo rkorsp incLdentale -relativa alla nullit della notifica dell'avviso di accertamento eseguito dalla Comrntssione Distrettuale, posto che, ove la tesi ,sostenuta irn proposito dal D'Arvia, fosse (1) La decisione precisa quali siano le norme che disciplinano la notificazione degli atti del procedimento amministrativo di accertamento; e ci assai opportuno, perch sull'argomento spesso sono intervenute pronunce non chiare (cfr. Cass., 26 agosto 1971, n. 2581). Importante anche l'affermazione che la ricerca del destinatario e delle persone addette alla casa o all'azienda implicita nella dichiarazione di assenza. Resta sempre, tuttavia, incerta la necessit deille ricerche anagrafiche nel caso di cambi amento di abitazione che il contribuente abbia omesso di dichiarare all'Ufficio. opportuno ricordare che l'art. 38 del t.u. delle imposte dirette sostituisce l'art. 89 del reg. 11 luglio 1907, n. 560 per gli atti del procedimento amministrativo, mentre per gli atti del procedimento contenzioso resta sempre in vigore il menzionato art. 89, esplicitamente richiamato nell'art. 228 lett. b) del t.u. del 1958 (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 508). 498 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO meritevole di accoglimento, la decisione irnpug1nata, che si fonda invece sul supposto della validiit della notifica, dovrebbe essere cassata per questo assorbente motivo. Deducendo violazione e faJ:sa appHcazione dell'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 in funzi,one dell'art. 160 c.p.c. ed in r,elazione all'art. 360, nn. 3 e 5 dello stesso codice, hl D'Arvia, con l'unico motivo dell'accennato suo 11icorso incide,ntale, assume che a torto la Commissione centrale ha ritenuto la validit di detta notifi.ca per non avere consiiderafo1: a) che entrambe le relate (tanto quella l'elativa allo a,cce1sso eseguito 11 23 luglio 1967 quanto queHa relativa allo accesso eseguito H 18 dicembre del1o stesso anno) non revocano la sottoscrizione del messo procedente; b) che la afformazione di irreperibilit del testililatario al domicilio di Vi:a Vetulonia, 65, conternuta nella relata del 23 luglio 1957, era sicuramente mendaee, essendo di data anteriore a quella in cui esso ricorrente aveva verbalmente dichiarato detto domiclio alla Commiissione distrettuale (29 luglio 1957); e) e che, in difetto di conforme menzione della predetta relata, vi era ragionevole motivo di ritene,re che non erano state neppure compiute le ricerche anagrafiche prescritte per aceertare 11 domicilio di esso destinatario, specie considerando che al domi.ci1i:o di via Vetulonia gli era stato poi notificato l'atto di appello dell'Ufficio i!n data 16 lugHo 1962 e che allo stesso domic1lio gli erano state consegnate le cartelle esattoriali relative agli anni 1958 e 1959. Il motivo infondato. Va premesso che l'art. 89 del r.d. 11Lluglio1907, n. 560, concernente le formalit di notificazione dell,e dichiarazioni e rettificazioni in materia di imposta di R. M., stato sostituito -con riferimento a tutti i procedimenti tributari ilil genere -, dalla disposizione (di contenuto sostanzialmente identico) dell'art. 38 del d.P. 29 gennaio 1958, n. 645 che approva il t.u. delle leggi sulle imposte dtrette. Tale disposizione -che trova applkazione nella specie, essendosi l'Amministrazione finanziaria avvalsa, per la notifica delll'avvi.So in questione, dell'opera di un messo autorizzato anzich di quella dell'Ufficiale giudifilario -prese.rive che le notificazioni degU avvisi di accertamento si eseguono secondo le modalit degli arrtt. 137 e segg. del codice di procedura civile, con eisclusione per di quelle contenute negli artt. 142, ~43, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito (art. 33, lett. g). Se ne deduce che, nel caso di irreperibiLit del destinatardo (o di incapacit o rifiuto di ricevere la copia de11e persone i.ndi.cate nelLlo art. 139), si procede a sensi degli artt. 140 e 148 c ..p.c., ossia alla notifica mediante deposito ed affissione deUa copia de1l'atto all'albo pretorio, e che pertanto il messo procedente, se -in detto caso - esonerato dall'obbligo di affiggere avviso del deposito anche alfa porta della abita PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zione o dell'uffdo o dell'azienda del destinatario nonch dall'obbligo di darne notizia. (mediante ra,c.comandata con avviso di 11icevimento) allo stesso (art. 38 dt. ktt. e ed f), non invece affatto esonerato dall'obbHgo di ricercare anche anagraficamente il destinatario deH'atto e di faTID.e constare nella relazione di nottfica, non essendo nella esclusione di cui alla menzionata lett. g dell'art. 38 del t.u. delle leggii sulle imposte dirette -espressamente Compreso anche l'art. 148 del codice di rito. Orbene, ritenuto -per costante giurisprudenza di questo S. C. che 1a mancanza del1a sottoscrizione della relata da parte del messo procedente non produce numt della notifica, beinJS un vizio della stessa sanabile con la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., 26 aprile 19'52); ed escluso che dall'essere il primo accesso in via Vetulonia, 65 stato eseguito in epoca (23 luglio 1957) anteriore a quella in cui detto domk111io venne diichiarato dal contdbuente all'Ufficio (29 luglio 1957) possa traxsi argomento siicurO ed univoco per disattendere la veridicit della dkhfarazione del messo, bene potendo la notizia esser.e venuta aliunde a conoscenza dJ.l'U.fficio, in epoca anteriore alla comunica~ione del contribuente; l'unico quesito che rimane nella specie da risolvere se la inosservanza dell'obbligo, stabiUto a carko dell'Uffidale (o del me.sso) procedente dal secondo comma dell'art. 148 c.p..c., di indicare le ricerche anche anagrafiche eseguite, determini o meno la nullit de1la notifica. A tale quesito ha gt da tempo dato risposta negativa la giurisprudenza di questa Suprema Corte, osservando che, in un caso del genere, non ricorre l'ipotesi di cui a1l'art. 160 ,c.p.c. (violazione delle norme concernenti le persone aUe quali deve essere conseg,nata la copia dell'atto da notificare), in quanto la attestazione della assenza anche di persone di famiglia od addette alla casa del destinafario dell'atto deve ritener.si contenuta, per necessario implicito, nella dichiarazione della assenza del destinatario medesimo e della conseguente mancata consegna della copia dell'atto nel domicilio indicato (Oass., 8 febbraio 1963, n. 219); e questa Suprema Corte non trova nella specie adeguato motivo per discostarisi da tale indirizzo. Per '1e ragioni ora rifexite, il riCorso inddentale deve essere rigettato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21aprile1972, n. 12.64 -Pres. Favara Est. Granata -P. M. Pedace (conf.) -Presciutti (avv. De Napoli) c. Ministero del.le Finanze (avv. Stato Cascino). Imposta generale sull'Entrata -Prescrizione -Interruzione -Ricorso al Ministro delle Finanze -Effetto. AU'imposta generale sull'entrata applicabile il principio, di portata generale, che la domanda del contribuente, sia in via amministrativa che 500 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudiziaria, i?iterrompe la prescrizione a favore di entrambe Le parti e che la prescrizione cos interrotta rimane sospesa fino al.la data de.zia definizione del p1ocedimento; conseguentemente in pendenza del ricorso al Ministro contro l'ordinanza deU'Intendente di Finanza non corre il te1mine di prescrizione (1). (Omissis). -C-On i tre motivi di ricorso (.che, per la J.oro stretta cOiiliilessione, devono essere congiutamente esaminati) il Presciutti, demmciando vioilazione degli artt. 141 legge del registro, 90 ilegige sulle successioni, 2934, 2935, 2943, 2945 e.e. e 17, 56 1Iegge 7 gennaio 1929, n. 4, nonch difetto assoJ.uto di motivaz1one, sost1ene che erro:neamente la Corte del merito ha applicato, :luori dei casi taissativamente previsti dalla legge, fil prindpio della interruzione del corso della prescrizi:one iiil favore di entrambe l parti per effetto della propos1zione, da parte del contribuente, di .ricorso amministrativo o di domanda gtuddziale, con conseguente iinizio di un nuovo periodo di pr.escriziione dalJ.a data della definizione di procedimento. E deduce, in particolare, a sostegno della doglianza: a) ohe le 1disposizicm.d. di cui agli artt. 141 della legge di registro e 90 della !legge delle successioni per il iloro carattere ecc1ezionale non consentono applicazione analogica n possono essere considerate quali espressim.W. di un princiipio di oarattere generale; b) che, dovendosi attribuire aJ. Ministro delle Finanze la qualit di organo dell'Amministrazione tributaria, l'indugio, da parte delJ.o stesso, ncJJ.a definizione del ricorso comporfa una inerzia della amministrazione medesima, e non pu quindi impedire il decorso della prescrizione; c) che l'eflkacia interruttiva del ricorso doveva essere comunque esclusa per la oonsiderazicme che, malgrado la proposizione dd esso, I'Ammin1straz1one avrebbe potuto esercitare i propri diritti in forza deH'ordiinanza intendentizia. Tali censure sono prive di fondamento. Gi con sentenza 18 settembre 1962, n. 2768, questa Corte ha srunciito che arnche in tema di evasione aJ.l'I.G.E. e di irrogazione della pena pecuniada si appJ.ica !l principio, enunciato nelle succitate disposizioni delle leggi sull'dmposta di reg1stro e sulle successi:oru secondo cui nel :rapporto tributario la domanda del contribu&1te, in via amministrativa o giudiziaria, interrompe la prescrizfone .in favore di entrambe le parti, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento e successivo (1) Giurisprudenza ormai pacifica; v. Cass., 26 agostQ 1971, n. 2582, in questa Rassegna, 1971, I, 1467). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data della definizione del procedimento stesso; ed ha poi confermato tale indirizzo, sempre in materia di evasione all'I.G.E., con sentenza 28 maggli.o 1966, n. 1396 e, in tema di imposta sui consumi, coo sentenze 8 luglio 1967, n. 1703 e 9 april.e 1969, n. 1125. Questi principi devono ess&e anche ora ribadi1li, non essendo stato addotto dal ricorrente (n essendo, comunque, ~merso) alcun elemento che induca a un mutamento di op.in.ione. Invero, per quanto,concerne al primo il'ilievo formulato dal Presciutti, si deve consideroce che, essendo rimessa in discussione, con la proposi~ zione del ricorso ammtnistrativo, come dell'azione giudiziaria, l'eststenza e l'entit della obbligaztone tr[butacria, fil legislatore ha, inteso evitare, con le succitate disposizioni delle leggi sull'imposta di registro e sulle successiooi, che ne,l corso, del procedimento si v'erificasse l'estinzione dell'obbligazione stessa per prescrizione. Orbene, tal~ essendo la ratio delle disposizioni in esame ed essend! J le singole leggi d'imposta pairte di un complesso di norme che disciplinano una materia unitaria con esigenza di ana'1oghe regole, si deve ribadire che le dette disposizioni costituiscono, in reaJit, espressione concreta di principi generali, che, per la loTo pi stretta aderenza al fenomeno tributario, devono essere applicati a preferenza dei principi generali di dlritto comune (e quindi devono ritenerisi validi anche per la materda che forma oggetto del presente giudizio), cos da non conseintire la prescrizione delle ragioni creditorie, fino a quando non si sia esaurifa la contestazione mossa dal contribuente. Per quanto !riflette, poi, la seconda censura, non pu attr,ibuirsi rile vanza alla consideraziooe che il Ministro delle Finanze sia -non diver samente dall'Intendente -un organo della stessa amministrazione, tito lare de'l credifo contestato. Il Ministro in:latti Lnvestito, su sohlecitazione del cootr.ibuente, di un compito sostanziale 'di decisione amministrativa: funzione, questa che mentre del tutto estranea all'attiv~t amministrativa rivolta aU'at tuazione della .pretesa trilbutaria, d'ail.1lra ,parte inibisce all'Ammmistra zione, finch non si sia esaurita, di fare vail.ere Je ipl'oprie ragioni. Per tanto, iJ ritardo del Ministro nel pronunciar.si sul ricorso del contribuente non pu essere assimilato, per il divevso campo della sua incidenza, al l'inerzia della Pubblica Amministrazione nell'esercizio dei propri diritti, all'inerzda, cio, che .costituisce il tJTes.pposto de11a prescrizdone estintiva. Infine, in riguail.'do alla terza censura, va osservato, 1n contrario, che, in appUcazione dei pirinctpi enunciati nell'esame del primo motivo di ricorso, la pendenza del procedimento tributario, sia giiudiziario che amministrativo, impone in via generale, aHe pa!rti wno stato di attesa, che, mentre consente lo svolgimento di attivit m&amente processuali, 502 RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DELLO STATO inibisce quelle comunqe dirette all'attuazione del diritto controvrso. E nella 'specie, l'attuazione dei diritti in contesa (sia in riguardo al tributo, sia in riguardo alla pena pecuniaria) era comunque impedita daJ.la disposizione dell'art. 56 della legge 7 genna1o 1929, n. 4 secondo la quale l'ordinanza dell'Intendente di Finanza diventa titolo esecutivo solo se, nel termine di trenta giorni dalla 'sua notifi.cazione, il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro delle Finanze. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 19}2, n. 13<09 -Pres. Ros. sano -Est. Lo Cigno -P. M. Caldarera -Ministero delJ.e Finanze (arvv. Stato Mataloni) c. Dominici. Imposta di successione -Deduzione di passivit -Dichiarazione di sussistenza -Sottoscrizione -Mandatario del creditore -Legittimit. Nei sottoscrivere ia dichiarazione di sussistenza dei debito, prevista neH'art. 48 deila Legge suUe successioni ai fini deUa deduzione deUe. passivit, ii creditore rimane estraneo ai rapporto tributario; nulia vieta pertanto che ia dichiarazione sia sottoscritta per ii creditore da un suo mandatario, non essendo verso di esso appUcabiie ia discipUna deUa rappresentanza nei rapporti tributari (1). (Omissis). -Secondo logica preJiminare l'esame del secondo motivo di ricorso con il quale l'Amministrazione delle Finanze denunzia violazione e falsa appUcazione degJ.i artt. 48 e 49 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (fogge tributaria sulle successioni), degli artt. 1387 e segg. cod. civ. e dei .princtpi generali sulla rappresentanza volontaria in materia tributaria e in materia civile, in riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce in parti.colare che 1e questtoni fondamentali della causa sono due: 1) se in materia tributaria l'istituto della rap~ presentanza rvolontaria debba ritenersi generalmente ammesso, si che l dove la legge tributaria richiede particolari atti da parte del con. tribuente o di terzi, questi possono essere compiuti anche da un loro rappresentante, indipendentemente da una espressa previsione in tal (1) Non constano precedenti in termini. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA senso della legge stessa; 2) se, subordinatamente, la dichiarazione di cui al ,citato art. 48 sia di per s atto giuridico idoneo ad essere prestato a mezzo di rappresentante volontario (questione che si inquadra in quella generale dell'ammissibilit o meno dell'istituto della rappresentanza in ordine ad atti giuridici di natura non negoziale). Si duole pertanto che Ja Corte di merito, limitando l'indagine alla sola lettera degli artt. 48 e 49 della legge sull'imposta di successione, abbia trascurato ogni inquadramento sistematico de11a questiooe sottoposta aJ. suo esame nel campo del diritto pubblico in generaJ.e, del dhitto tributario dn particolare e, pi specificatamente della J.egge tributaria sulle succes,sioni ed abbia affermato l'ammissibilit in .generale, anche in atti non negoziali, dell'.iistituto della rappresentanza, in quanto espressione del prindpio dell'autonomia co~tra.ttuale delle parti, trascurando ogni distinzione (che, in ultima analisi, Sarebbe quanto meno doiveroso fare, anche nel campo del diritto privato, aigli effetti dell'ammissibilit della rappresentanza iin atti non negoziali) tra procuratore munito di mandato generale e procuratore munito di mandato special-e. Aggiunge l'Amministrazione ricorrente che neJ.la materia considerata non ,si verte nel campo contratturale e 1che, ,se il creditore non parte del rapporto tributario (ma lo certamente l'erede-debitore, e ogni distinzione tra creditore e debitore, agli effetti di cui si discute, sarebbe inammissibile, non potendo non essere identica la disciplina per entrambi ed identica quindi la soluzione), egli tuttavia soggetto ad un onere attinente al procedimento tributar.io di accertamento della base imponibile, onere 1e modalit del cui adempimento sono appunto regolate dalla legge tributaria. E afferma che, ai fini della deduzione dei.le passiv;it ereditarie, la dichiarazione ,ong,iunta di cui all'art. 48 della legge tributaria sulle successiont deve essere sottoscritta 1personalmente sia dall'erede o legatario sia dal creditore ,e che pertanto non idonea allo scopo una dichiarazione sottoscritta, per il creditore, da un suo mandatario generale ad negotia. Il motivo infondato. La rfoorrente parte dalla premessa che la dichiarazione di cui all'art. 48 della legge tributaria ,sune successioni, fatta dall'erede e da~ creditori, so1o perch contenuta nello stesso atto pone il creditore ed il debttore d'imposta in una si-tuaziqne identica rj,$petto al procedimento di acceirtamente del tributo, premessa dalla quale disc,enderebbe l'dmpossibiUt per iil creditore di confedre ad altra persona i poteri di 11appresentanza per rendere la dkhiarazione di cui sopra. L'assunto errato.. Ai .sensi del citato art. 48, "1affinch sia ammessa la deduzione del passivo necessario che essa sia giustificata da una dicMarazione :fatta dal.l'erede o dal legatario e. dai creditori, che .il deMto sussisteva .iin tutto o .in parte ial tempo dell'aperta successione. Il creditore o i suoi aventi 504 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oausa non possono, sotto pena dei danni, Tifiutarsi di emettffi:'e tale dichiarazione. Il contdbuoote ed hl creditore si triovall!o quindi in diversa posizione; la dichiarazione, che dwr essere presentata ali'Amministrazione delle Finanze dall'erede un atto che H creditore compie nell'hlteresse dello stesso erede, rimanendo estraneo al rapporto .giuridico di imposta. N si .pu trarre argomento per affermare la valLdit de1La tesi dell'Ammini~azione delle Finanze, dal .successivo art. 49 secondo cui, indipendentemente dalle maggiori pene stabilite dal codice penale, i sottoscrittori di una dichiarazione di S'U!sststenza di debiti, non conforme a verit, sono tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa Che colla dichiarazione infedele si sia tentato di ~vadere. Tale norma ewdenzia u1ter1ormente il 1siginificato daJl'.atUvit del creditore chiarendo che la responsabilit soltdale ivi prevista non attiene all'obbligazione di imposta, sibbene al contenuto della dichiaraz:ione peT la quale, se infedele, viene inflitta, essendo comune l'intento fraudatorio, una pena pecuniaria. Non pu quindi esseTe invocata nei confronti del creditore, in quanto estraneo al rapporto giuridico d'imposta, la disdplina della rappresentaillza .come per i rapi>ortd di diritto tributario. La .sentenza .impugnata, nel ritenere che gli artt. 48 e 49 non c-0nterngono alcuna norma che imponga al creditore la dichiaraziorne di sussistenza personalmente e nell'affermare che non esistono norme espriesse e desumibili dal sistema che vietino di conferitre ila procura per H compimento di atti negoz.ia1i non ha vioJato quindi alcun principio gen&ale di diritto n tanto meno le norme specificamente iri.chiamate dalla ricorrente. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 apl"iile 197,2, n. 1315 -Pres. leardi Est. Boselli -P. M. Silocchi (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Navigazione Europea Trasporti (avv. Varn.). Imposta di registro -Agevolazione per le costruzioni navali -Risoluzione del contratto -Decadenza dalla agevolazione. (1. 17 luglio 1954, n. 522, artt. 4 e 16;' r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14). Si verifica decadenza dall'agevolazione dell'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, qualora il contratto per la costruzione cl.i nave venga I I .. . I ........... PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 505 risoluto prima che abbia avuto esecuzione, anche se la costruzione deHa nave venga altrimenti realizzata da altra impresa nazionale (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amminiistrazione finanziiaria denunzia violazione degli artt. 4 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522 e degli artt. 12 e 14 della legg,e organica di registro nonch oo:nessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controv. er,sia, a .sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., e censura la impugnata sentenza per avere acco1to la tesi avversaria, operando una dLscriminaztone fra i benefici cui ha riferimento il citato art. 16 della legge n. 522 deJ 1954 non giustificata da'1la lettera della disposizione; indivi-. duando dnoltre la ratio della legge medesima in una finalit che, oltre a 1non avere rtscontvo neJ.1e ,dd,sposizioni de11a :stessa, non appare atta ad autorizzare il 1superamento di quel collegamento strumentale e funzionale -fra contratto e r.isultato -che giustifica, sul piano logico e giuridico, l'agevolazione fiscale; e dimenticando infine che 1gli artt. 12 e 14 della legge di registro, dal cui dettato ha riitenuto di trarl"e ar:gomento favorevole al1a 'tesi accolta, non sono che espresstoni del principio generale deUa msensibilit dell'1imposta di registro, quale imposta d'atto, alle vicende ulteriori del negozio. Il motivo fondato. opportuno rammentare che la legge 17 luglio 1954, n. 522 reante Provvedimenti a :favore dell'industri-a delle costruzioni navali e del l'armamento -provvedimenti che consistono in agevolazioni doganali e fiscali (T1t. III) -dorpo avere stabi.Hto in particolare, a proposiito dei benefici fiscali , che sono ammessi. a registraziooe col pagamento della imposta fissa e beneficiaino della esenzione daiUa imposta generale sull'entrata 1i contratti inerenti alla costruzione delle navi (1al"t. 4), nel tLtolo IV (dediicato alle Disposizioni -generali) prescrive, tra l'alitro, che per le muove costruzioni si verifica la decadenza dai benefici, o1tre che neJ caso in cui i lavori rnon 1stano .stati iniziati entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammiissione ai benefici, anche nl. caso in cui il.e costruzioni non abbiano raggiunto .il 25 % di avanzamento globale entro termini varianti, a seconda de11a stazza della nave, da dieci a diciotto mesi dail.l'iniziio del lavori (art. 16). Ci .premesso, e poiich pacifico dn fa~to che il cornt~aitto d'arppa.1to sttpulato 11 23 luglio 1958 dailla Soc. NEUTRAL col oarntiere FELSZEGI , per la costruzione della motocisterna di cui si tratta -contratto ammesso a .registraziione con taissa fissa a sensi dell'ora citato art. 4 della legge n. 522 del 1954 -essendo stato consensualmente risolto dalle (1) Decisione esattissima di cui va apprezzata l'approfondita motivazione; cfr. in materia analoga Cass., 30 aprile 1969, n. 1415, in questa Rassegna, 1969, I, 1118. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pal'ti, non ha avuto esecuzione, il problema che questa S. C. chiaro.afa a nisolvere consiste nelo stabilire se, a mente del citato art. 16 della legge, un tal fatto comporti o meno la decadenza delle padi contraenti dalla agevolazione t:dbutada di cui hanno concretamente frutto. La soluzione negativa data al quesito dalla Corte del merd.to si fonda , essenzialmente: a) sul riferimento dei benefici menzionati daU'art. 16 della legge a que11i di carattere finanziario (Contributi e Finanziamenti), con esclusione di quelli propriamente doganali e fiscali; b) sulla indivtduazione della ratio, giustificatrice di una tale discrimmaziorn: e, nello scopo della legge di potenziare la ca.pacit competitiva dei cantieri nazionali in campo 1nternaziona1e consentendo una riduzione dei costi di produzione: scopo che 1sarebbe da ritenere soddisfatto (con la conseguente definitiva acqui1sizione dei benefici di cui si tratta) ogni qualvolta S giunga comunque alla costruzione di una !l1aV'e ad opera di una iimpresa carn:tieristica nazionale : e) e sulla inappUcabilit al ca;so di specie degli artt. 12 e 14 della legge Ol'ganica di registro, per il loro viferimento ad una situazione inverisa ['lspetto a que1l1a che costituisce oggetto della presente controversia. Le Tagioni test riferite, anche se non pr.ive di una certa forza suggestiva, Si rivielano, ad un pi meditato esame, sostanzialmente ilnfundate. Non pu anzitu.tto non apparke arbitraria, di fronte alla generica locuzione di benefici adoperata dalla leg~e in una norma (quella dell'art. 16), inserita per giunta nel titolo (IV) delle Disposizioni generali -ossia delle di:sposiz.toni riferibiili indifferentemente a tutti i Titoli precedenti -la rpretesa di limitare codesto rdfurimento a.ile sole agevolazioni finanziarie (ossia ai Contributi, illustrati nel Titolo II ed ai Finanziamenti, &1lustrati nel Titolo III) e di escluderne le agevolazioni doganali e fiscali contemplate nel Titolo I. N questa d:iscrimmazione pu rLtenersi giustificata, sul piano logico, assegnando alla legge una ratio diver.sa da quella, enunciata peraltro nella sua stessa intitolazione, consistente nel generico fine di favorire l'mdust:da deLle costruzioni navali e dell'armamento. In linea logica, dalla premessa che scopo della legge invece quello di contenere i 1costi di produzione per potenziaire la capacit competitiva dei cantieri nazionali rispetto a quelli strnieri, non si perviene alla conclusione Che la decadenza comminata dal cttato art. 16 non pu concernere altro che i benefici di caraittere finanziario, senza la medi1azione di un ulteriore supporto -quello secondo cui di :fronte allo sforzo costruttivo imposto alle imprese cantieristiche si porrebbe, come contropartita, maggiormente l'onere economico assunto dallo Stato che [)JOn le agevolazioni di carattere fiscale concesse dallo stesso supporto -che non riesce affatto pel'suasivo: per la intuitiva ragione che, r:isoJvendosi in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA definitiva entrambi i benefici (quelli fiscali non meno che quelli fnanziaTi) in un onere per lo Stato, 1a postulata distinzione si r:tsol.ve in un artificio. '.Dutto d 'coins1derato e ritenuto inoltre che La ratio cos individuata mal si concilia con J.a preoccupazione che il legts1atore (proprio ne11a disposizione deJ.l'aTt. 16) manifesta per i tempi di costruzione de11a nave, questo S. C. non trova nella motivazione della impugnata sentenza su:fficiienti ragioni per dtscostar,si dall'indirizzo che nella soggetta materia hanno gi segnato que11e precedenti deciisiOill di questa stessa Suprema Corte le quali hanno ritenuto che la ratio della legge del 1954 va ravvisata nella finaHt di ,agevolare le costruzioni navali e, per questa via tutto H complesso dell'industria cantieristica navale (Cass., n. 1952 del 16 luglio J9,63). Indipendentemente da ci, non dato vedexe come possa afformarsi che la finalit (quale che sia) deUe agevolazti.oni fiscali -concesse pur sempre per i contratti inerenti aHa costruzione della nave -possa dirsi realizzata anche se la costruzione avvenga -come accaduto nella specie -al di fuocri del contr:atto specificamente agevoJ.ato, senza negare quel coUegamento 'strumentale -fr:a contratto e costruzione -in funzione del quale si giustiifica la agevolazfone. Insuperabile invexo il pTincipio, inerente alla stessa struttura del fimposta di registro quale tassa d'atto, che in tale co11egamento stru mentale, fr:a l'atto ,sottoposto a !'egi.str:azione e le successive operazioni di esecuzdone dell'opera che la legge intende incrementare, ravvisa un rapporto di necessit per cui, ainche indipendentemente da una esproosa comminatoria di decadenza, ila agevolazione vten meno qualora l'atto ammesso a tassazione non consegue lo scopo considerato (Cass., 30 aprile 1969, n. 141'5). N giova obiettare in contrario che gli artt. 12 e 14 della legge di registro -invocati a giustificazione del\La ,pretesa tributaria -cons:i derano una s1tuazione irrwersa irJ.,spetto a quella dalla quale trae origine la presente controvemia neJ.la quale si contesta LI diritto de1ila Finarnza. a conseguire il pagamento dell'imposta normafe per l'asserita deca denza del ,contribuente dal beneficio de11a registrazione a tassa fissa e non quello del contrdbuente ,ad ottenere J.a rrestituzione di una iLmposta gi pagata. Gli articoli in parola sono invero espressione di un princtpio pi generale, ,quello della insen,sibilit dell'imposta di Tegistro, quale im posta d'atto, alle vicende dell'atto stesso: principio 1n virt del quale la posterio!re risoluzione del contratto irrilevante sia che si faccia questione di restituzione di un'imposta gi pagata sia che si faccia que stione -come nella specie -dell'e,sazione dell'imposta che (in difetto dell'agevolazione) avrebbe dovuto essere scontata al momento della registrazione. -(Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 maggio 1972,, :n. 1355 -Pres. Caporaso -Est. Novelli -P. M. De Marco (conf.) -Impresa Angelo Far' sura (avv. Zammit, Cochetti, Pallottino) c. Miniistero LL. PP. (avv. Stato Del Greco). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi -Normativa regolamentare commi I ~ nante decadenze a carko dell'appaltatore nei casi di mancato, tempestivo assolvimento dell'onere dell'immediata riserva -Contrasto con i principi generali dell'ordinamento e conseguente necessit di ~ disapplicazione di tali norme regolamentari da parte deU'A. G. ~ Esclusione. < (Cost., artt. 3, 24, 97, 113; disp. sulla legge in gen., artt. 4, 15; e.e. art. 2966; Il r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64, 89, 107; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5). li Appalto -Appalto di opere pubbliche -Contabilizzazioni provvisorie nel Registro di contabilit -Onere della riserva da parte dell'appaltatore -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Lavori non contabilizzati Richiesta di compenso da parte dell'appaltatore -Onere della tempestiva riserva -Sussiste. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pretese dell'appaltatore nascenti da fatti riferentisi esplicitamente o anche solo implicitamente alla contabilit dei lavori -Onere della tempestiva riserva -Sussiste. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343, 345, 346, 364; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 58, 64, 85 e segg., 89, 107; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 42, 43). Le disposizioni del r.d. 25 maggio 1895, n. 35-0, avente natwra, di regolamento normativo delegato, che comminano decadernze a car'ic'o dell'appaltatore di opera pubblica, per il mancato, tempestivo assolvi PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 509 mento dell'onere della riserva, sono perfettamente legittime e non possono essere disapplicate dal Giudice (1). Anche nel caso di contabilizzazioni provvisorie nel Registro di contabilit sussiste per l'appaltatore di opera pubblica l'onere della tempestiva riserva, che vien meno solo riguardo ad una contabilit informe (2). L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica riguarda anche le pretese di compensi per partite di lavori non contabilizzate (3). L'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore di opera pubblica investe tutte le pretese a maggiori somme, fondate su fatti, che si riferiscano, anche solo implicitamente, alla contabilit deU'appalto (4). (Omissis). -Coo il pl'limo motivo 1a ricorrente impresa Farsura deduce l'erronea applicaztooe degli artt. 54, 64, 89, 107 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 in quanto tmportano limi.tazioni ai dtritti cootrattuali delle imprese appaltatrici nei confronti dell'Amnnistrazione pubblica appaltante, limitazioni che si pongono in contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 97 della Costituzione. In presenza di tale contrasto il giudice, non potendo provvedere con eccezioni di illegittimit costituzionale, attesa la natura regolamentar.e delle citate disposizioni, avrebbe dovuto disapplkarle a1i sensi de1ll'art. 5 della legg.e n. 2248 del 20 marzo 1865 a:ll. E, perch in contrasto (1) Sulla legittimit della normativa dell'appalto di opere pubbli~he comminante decadenze a carico dell'appaltatore, peir il mancato, tempestivo assolvimento dell'onere della riserva, v. gi Cass., 12 giugno 1963, n. 1568, Giust. civ., Mass., 1963, 740, e, applicativamente, Cass., 23 luglio 1969, n. 2766, in questa Rassegna, 1969, I, 762; v. anche lodo 24 marzo 1970, n. 23, Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 685, nella motiv. (2) Per riferimenti, v. in nota 1 alla sentenza 6 maggio 1969, n. 1053 della Corte d'Appello di Roma, in questa Rassegna, 1970, I, 997, convalidata dalla Suprema Corte regolatrice con la sentenza qui in rassegna. (3) Cfr. Cass., 29 dicembre 1969, n. 4046, in questa' Rassegna, 1970, I, 1177, sub 1. (4) Per una pi chiara formulazione del pensiero della Corte Suprema in argomento, ad evitare equivoci, si rimanda alla sentenza 9 novembre 1971, n. 3161 della ste&sa I Scz. (Pres. Caporaso, Est. Sposato), in questa Rassegna, 1971, I, 1513, che ha esaminato e risolto ex professo i problemi della determinazione dei concetti di contabilit dell'appalto di opera pubblica e di fatto producente spesa, in relazione al quale sussiste l'on marzo 1957 de1l'aippalto dei lavori di COl!llsol!tdamento dell'abitato di Pizzo Calabro, approvarti dal COl!llsiglfo di amministrazione delila Cassa e affidati al Genio civile di Catanzaro; di av.ere i!ll!COilJJtrato, una volta dafa iruzio ai lavori (per la cui ultimazdOne era stata stabilita la data del 2i8 apd1e 1958), serrie difficolt, determinate principalmente dal1e particolari condizioni della costa dei rioni da coJ:1'solidare e daL1e ca!ratteristiche dei te11l'eni adiacenti; di avere dovuto sottoscrivere, m data 10 ap!riJ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motiiv:o di ricorso si denuncia La violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362, 1363 e 1367 e.e.; la violazione del.l'art.. 342 c.p.c. e, con:seguentemoote, la vioilazione e falsa aippJica:ziione deJ..l'arrt. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 alL F; la insufficiente motivaziooe sul punto del~ l'interpreitaziooe del contenuto dell'atto di appalto; e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte di meriito abbia interpreitato -la domanda di riesame suJ. punto reJ.ativo al.l'esercizio, da parte della CasS?-. del diritto di recesso dal conwatto di appalto, a !OJOrma del citato art. 3.45 della legge sui Iavcori pubblici, nel sooso pi riswetto, escludendo che l'appellante avesse inteso porre in discussione la J.egittimit dell'eserdzio, nel caso .specifico, di quel diritto e affermando che .egli si fosse Umita.to a criticare il criterio di liquidazione dell'indennit di recesso. Sostiene iJ. rkorrente che, a causa di ta~e erronea dnterpretazione del motivo di appeil.lo, 1a Corle di merito abbia omesso di pronunciare su tutta la domanda sottoposta al suo riesame. In vapporto a quest'ultima censura -che di omessa pronuncia la S. C. non certamente vincolaita all'interpr.etazione della domanda giudiziale fatta dal giudice di appello, ma pu e deve procedere diiretta mente a true interp!'eitazione, sul1a base di un autonomo a1pprezzamento delLe risultanze degli atti di processo (cfr. Cass., 24 novembre 196,9, n. 3809; Cass., 12 ottobre 1967, n. 2412). Senonch la llettura dell'atto di appello porla ad escludere che la Corte di merito sia incorsa nella lamentata omiss.ione di pronuncia. Nel :riassegnare in primo grado le proprie conc!l..Sioni l'attuale ricorrente chiese, fra l'altro, che fois.se accertata l'illegittimit della procedura dd scioglimento del contratto. R1ma:sto soccombente su questo :punrto, il 518 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Turr precis testuaJmente nella citazJ.one di appello che egli non aveva posto in dubbio che all'Amministrazione appaltante spettasse 1a facolt di recedere daJ. contr,atto ex art. 345 cttato e che la ,sua dogliianza riguardav'a unicamente l'eTToneo procedimento di applicaziooe di ta,le norma ai fini dei 'crited e metodi della Jiquidazione del decimo dell'importo delle oper.e non eseguite (cio del1'1indennizzo che la ste,ssa norma attribuisce. all'a:ppaJ.tatore nel caso di recesso da parte dell'Amministrazione). Una premessa ,cosi chiara nel drcoscrivere l'ambito del motivo di gravame non pu essere sovvertita nel suo significato dal contraddittorio tenore delle concJ.usLonJ., che, ripetendo quelle di primo grado, cOi!ltengono la richiesta di deolar,atoria deJJ.':ii!lapplicabilit dell'art. 345 o, quanto meno, dell'erroneit della ,sua applicazione circa .la determinazione del predetto decimo. Senza dubbio l'espressione quanto meno > sembra attribwire il II'ango di domanda subol'dinata a quelJa che, stando al contesto airgomenitaitivo dell'atto di appello, 11i,sulta, invece, formulata come domanda esclusiva; ma questa un'impressione fallace che alcuni elementari rilievi bastano a fugare. Innanzi tutto, l'assunto dell'inapplicabiJJit inel caso concreto de1l'art. 345 -oltre ad essere in.aperto contrasto con la premessa, gi dcordata, nella quale non solo non 'si adduce la violazione di eventuali limiti frapposti all'esercizio del diritto di r'ecesso, ma sd esclude addirittura che quell'esercizio sia in qualche modo limJ.tato -privo, com', di qualsiasi. giustificazione in sede di esplicazione dei motivi di grav;ame, finisce per porisi come wn ,enunciato apodittico. E del resto, ogni deduziooe in taJ. sen.so avrebbe dovuto fare i conti con un rilievo essenziale: che, cio, tale facolt -al pari di quella, attribuita dall'art. 1671 e.e. al committente, di recedere ad nutum dal contratto di appalto (cfr. Cass., 16 ottobre 1967, n. 2484) -pu essere esercitata dall'Amministrazione senza dover sottostare all'onere dell'indicazione dei motivi che l'abbiano indotta a sciogliere il contratto. Si tratta, insomma, di un diritto di recesso attribuito al mero arbitrio dell'Amministrazione, sicch le ragioni eventualmente addotte per giustificarne l'eserdzio non sono suscettibili di sindacato da parte del giudice, al quale pu essere commesso il solo compito di verificare se, nella determinazione dell'indennit, siano stati rettamente applicati i cdteri di cui all'art. 345 in relazione anche all'art. 54 del Capitolato generale iper gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (d.m. 28 maggio 1895), che -come si preciser in sede di esame del terzo motivo di ricorso - applicabile nella specie. La rilevata insindacabilit dei motivi di recesso ex art. 345 induce a ritenere che abbda visto esattamente la Corte d'appello aJ1orch ha affermato. che i limiti delfa censura ri:sultavano chiaramente delimitati in funzione della giusta determinazione dell'indennit. Coerent.emente la stessa Corte -una V'Olta accertato 'che l'indennit ecra stata esattamente cal PARTE I, SEi. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 519 colata -ha escluso 1'a necessit di proporsi. iJ. que1sito se iJ. riconoscimento da parte dell'Ammiini1sfo:azione della giusta indenniit possa COIIlfigurarsi come ' dell'assodata esattezza della determilnazione dell'indennit. E questa chiarezza -che trova dscO!Iltro e giustificaztone nell'espkita delimitazione, da parte dello .stesso Turr, dell'ambito della doglianza proposta in appello -non pu essere offuscata (fino a giunger, e al 1capovolgimento del significato delle parole. a tal fine adoperate) da un immotivato e generico ri:~erimento, contenuto nelle conclusio1ni, all'mapplicabtlit, nella specie, della no1rma deLl'art. 3451, quando, per di pi, 1si r,1fletta intorno alla ricordata arbit!I'ariet dell'eser:cdzio del diritto di recesso, che non lascerebbe al Turr alcun margine per !l"aggiungere un risultato concretamente utile, anche nel Caso I!I1 1cui si volesse intevpr:etare fil ,tenooe della sua domanda nel sernso (ora soltanto) da Lui caldeggiato. In questi ri-Lievi trova confutazione anche 1a censura di insufficiente motiva:z;tone sul punto de11a interpreta:zfone del contenuto dell'atto di aippello. Pvemesso che, al fine di :individuare i motivi di gravame, tale inteirpretaiziooe riservata al giudice '.di merito, quando sia sorTertta da adeguata motivazione, 'esente da .vizi lo.gici e giuridici (clr. Cass., 15 maTzo 1'971, n. 718; Cass., 21 giiugno 1969, n. 2229), nella specie fa sussistenza di quei vizi automaticamente escLusa dal rilievo che l'inter:pretazione del giudice di mer.ito coincide con quella cui la S. C. pervenuta, esamilnando il motivo di r.i.corso sotto il profilo della omissione di proouncia. Col .secondo mezzo il iricorrente censura 1la sentenza impu~aita per avere ritenuto che tutte le ragioni di credito maturate a favore dell'impresa in conseguenza dell'appalto fosse!t'o state completamenrte regolate con l'accordo co1D1sacrato nel verbale dt nuovi prezzi, del quale il ricorrente deduce la nu11it o, quanto meno, l'annullabilit o, dn via di ulterior1e 1subovdilne, fil1egittimit. Nessuna delle mo1tep1Lci censure svolte in queisto motivo di ricorso merita accoglimento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secondo H ricorrente, una prim ragiione di nullit dtscenderebbe dal fatto che il verbale sarebbe stato formato in violazione di una norma imperativa, qual' l'art. 20 del i.d. 25 maggio 1895, n. 350 (il quale proibisce che stano mandate ad effetto variazioni oltre il quinto, che non siano state preventivamente disposte ed approvate nelle forme dell'articolo 343 della legge sui lavori pubblici). Al riiguardo si deve, innanzi tutto, osservare che tale questione non. stata riitualmente sollevata nel corso del giudizio di merito e che l'imprescindibile esigenza di accertamenti di fatto (in ordine al contenuto del verbale e alla natura ed entit dei lavori cui i nuovi prezzi si riferivano) esclude la rilevabilit, nella presente sede, del dedotto vizio invalidante. appena il caso di notare, tuttavia, come la norma -la cui asser.ita violazfone comporterebbe l'invalidazione dell'atto -non contiene affatto la prev.isione testuale delfa sanzione dJ nullit. Ed sicuramente una petizione di principio desumeda per impl.icito dal carattere inderogabile deJ.la citata norma, perch proprio la dmperativit della norma viene posta in dtscussione non soltanto dalLa esprnssa previsione, che vi si rlllv.iene, dei modi e dei limiti per apportare variazioni ed addizioni al progetto approvato (e gli eventuahl vizi delle procedure seguite potrebbero essere :llatti valere SO:lo dalla Amministrazione), ma soprattutto dal rilievo che, v~sandosi in materia di diritti a contenuto patrimoniale, e quindi per loro natura disponibili, il nuovo assetto, dato al regolamento degli interessi in conflitto mediante l'a:pprovaziooe e la sottoscriz.ione del ve1rbale di nuovi prezzi, costituisce l'esplicazione del potere di disposizione, cui fa, del resto, riferimento lo stesso art. 343 della legge sui lavori pubblici (il quale stabilisce che, verificandosi il bdsogno di introdurre in un progetto in corso di esecuzi_ooe variazi.t:m,i od aggiunte, si fa luogo .ad una distinta sottomissione o ad UJn'appendice al contratto principale). La nulhlt del verbale di nuovi prezzi viene dedotta dal rfoorrente sotto l'ulteriore profilo della indeterminatezza dell'oggetto, prodotta, a suo giudizio, dalla mancata specificazione dei lavori contemplati nel contratto originario, che fa necessit di contenere l'importo complessivo entro i limiti del primitivo stanziamento imponeva di eliminare. agevole repUcare, al riguardo, che non esiste indeterminatezza dell'oggetto, quando il giudice di merito, interpretando il contenuto del cootratto, sia pervenuto all'individuazione dell'oggetto stesso (fr. Cass., 3 maggio 1967, n. 839) e che riservato al giudice di merito -il cui apprezzamento sul punto mcensurabi.le in sede di legittimit, se adeguatamente motivato -il giudizio drca l'idoneit .e 1a .sufficienza delle espvessioni adoper. ate dalle parti nelle dichiarazioni contrattuali per individuarne l'oggetto (cfr. Cass., 10 luglio 1968, n. 2397; Cass., 15 luglio 1966, n. 1912). Nella spec1e, la Corte di me:rito, dopo aver rilevato che le parti avevano mantenuto fermo 1'1mporto complessivo dei lavori e che, secondo un PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 521 principio di buorna :liede, doveva operarsi una riduzion:e dei lavori originariamente prev-isti e non pi contenibili, se sommati ai nuovi Lavori, entro i limiti del predetto importo, ha individuato, a norma dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici, nell'Ammintstrazione appaltante la parte cui sarebbe spettato di procedere alla necessaria rdduzione. Si deve, altres, notaTe come i singoli lavoTi che contribuiscono alla realizz,azione dell'opus dedotto nel contratto di appalto non si collocano individualmente nel ruolo di oggetto del co1ntratto .stesso, sicch la loro parziale modificazione, per accordo inter partes, non importa la conseguenza che il contTatto venga ad assumere un oggetto diverso, se l'opera da realizzare conserva sostanzialmente immutati caratteTi, struttura e funzione. Il vizio di cornsenso -che secondo il rkorrente avrebbe dov.to giustificare l'annullamento del verbale de quo, siccome sottoscritto per impo- sizfone del Genio civile - stato incensurabilmente escluso dalla CoTte di merito, la quale ha negato l'esistenza di una minaccia capace di coartare la volont di una persona (cfr. Cass., 25 marzo 1968, n. 930; Cass., 27 gennaio 1968, n. 274). Noz:i esatto che la nozione di violenza morale, accolta nella sentenza impugnata, si attaglierebbe alla diversa figura della violenzia fisica. Nella specie, 1a violenza sarebbe stata costituita dalla sottoscrizione, da parte del Turr, del verbale per sfuggire alla minaccia di non essere pagato. Senonch -fermo il principio che la minaccia di esercitare il recesso 'costituisce legittimo esercizio di un diritto, quando non diretta ad ottenere vantaggi ingiusti (cfr. Cass., 23 aprile 1969, . n. 1324; Cass., 25 marzo 1968, n. 930) -risulta logico l'apprezzamento della Corte di merito che ha escluso il vizio del consenso sotto il riflesso che il Turr avrebbe ben potuto resistere al pur pressante invito delJ.' Ammilllistrazione di sottoscrivere il verbale, riservandosi di far valere nelle sedi opportune il proprio diritto ad ottenere il compenso per i lavori non prevtsti in contratto e gi eseguiti e il dsarcimento dell'eventuale danno subito per effetto del ritardato pagamento. >Carattere di assoluta novit (e, dunque, non possono formare og, getto di esame ad opera della S.C.) hanno le questioni relative alla pre tesa illegittimit del verbale pi volte menzionato e del certificato di collaudo. In pmposito 1si rileva che il ricorrente discute deJ. primo di tali atti e sollecita la relativa disapplicazione, dandone per scontata la natura di atto amministl'ativo, e ponendosi, perci stesso, in aperto contrasto con il proprio assunto in meTito alla invalidit del verbale. D'altronde di tale atto il ricorrente non tndica una ragione di illegittimit diversa ed autonoma rtspetto a quelle che ne dovrebbero comportare l'invalidazione, mediante l'applicazione delle sanzioni, tipiche degli atti privatistici, della nullit ex art. 1418 e.e. o dell'annullabilit ex art. 1434 ss. stesso codice. S:i nota, infine, che la illegittimit del certificato di collaudo 522 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO viene in concreto dedotta 1sul presupposto della illl!esistenza del verbale di nuovi prezzi, dando, cio, rper dimostrata l'esorbitanza dall'ambito dei l1avord .contrattuali di quelli contemplati per accordo delle parti nel predetto verbale. Col terzo motivo il ricorrente Censura la sentenza impugnata, per avere rigettato la domanda di condanna deHa Cassa al pagamento del maggior costo delle nuove opere, dei danni e degli interessi sulle somme dovute, sotto il pro.filo che tutte codeste pretese dovessero ritenersi regolate dallo accordo intervenuto 1col verbale di nuovi prezzi. Denunziando, in proposito, la violazione degli aritt. 1223 e 1224 e.e. e dell'art. 11'5 c . .p.c., la insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazfone deWaxt. 13 del nuovo Capitolato generale per le opere pubb1tche del 1962, i1l ricorrente sosti-elll!e che la .tesi dei giudici di meriito potrebbe val&e tutt'al .pi per il maggior costo delle nuove opere rispetto 1alla vialutazione operata dal .coHaudatore, mentre nOlll potrebbe riguardaxe il tema delle diffi.colt incontriate nel corso di esecuzione dei la\'ori, tanto pi che il ricovdato art. 13, applicabile come ius superveniens, rkonosce all'appaltatore il diritto ad un comipens:o, quando le vartazioni gLi abbiano 1ar11e,ca:to un notevole pregiudizio. Aggiunge il ricorrente ,che mancherebbe il collegamenito fra i danni e i nuo".i prezj';i uni.tari concordati; dovendo quei danni ricondursi all'inteirvenuito sovvertimento dell'aiprpalto; che la Corte avrebbe riconosciuto che il'e,secuzione dei lavori avrebbe avuto luogo con rttardo per fatto e colpa dell'Amministvazione (tanto da 1e1scludere l'obbligo del Turr di pagare la penale); che, perttanto, essa non avrebbe potuto negare la fondatezza della domanda di rtsar.cimento dei danni basata sulla forzata inoperosit del cantiere e sui conseguenti maggiori oneri 1per l'all!IIlento dei costi. , in primo luogo, da eiscludere l'app1i:cabilit al rapporto de quo dell'art. 13 del nuoV'O Capitolato ~approvato con d.P.R. 16 luglio 19612, n. 1063), che , al contrario, d.nappHcabile ai vapporti sorti prima della sua entrata in vigore, per quanto attiene ai reciproci ,diritti ed oibblighi dei contraenti (ofr. Cass., 19 gennaio 1963, n. 67; Cass., 9 aprile 11965, n. 623; Cass., 6 aprile 1966, n. 909). Nell'atto di appello il Turr chiese che gli fosse attribuito qUJalllto gli spettava ,in base alle riserve, che non si riferivano all'aprpliJcazione dell'art. 345 del1a il.egge sui lavori pubbUci, ma ad altri titoli, che pre cedevano, ainche neJ tempo, la dkhiaraziOllle di recesso e che erano, perci, autooome rispetto a questo. Tali voci di danno erano state cosi indicate nella citazi01ne introduttiva (que.sito 4): 1) differenza tra la somma richiesta i:n riserva, quale costo dei lavor.i al rione Castello fino all'aprile 1958, e quella pagata; 2) 1spese e interessi bancari; 3) mancato utile .sui 4/5 deilfimporto cootrattuale; 4) importo del maggior costo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 523 de1l'opera ,a.I rione Castello; 5) maggiior costo rper forzata inoperostt del cmlitier.e; 6) danni derivanti dalla sospensione dalle aste disposta dal Provveditorato 00.PP. Di que1sti ultimi danni si occupa un autonomo motivo di rico11so (.il sesto) e il reJativo esame va per ora riservato. Pe,r quanto riguarda le voci iridicate sub 1, 3 e 4, non v.i pu esswe alcun dubbio che -come ha rilevato fa Cor,te di merito -le ragioni cli credito maturate a favore dell'impresa per I',esecuz,ione dei lavori oggetto del verbale di nuovi pvezzi sono state compiutamente definite in virt dell'accordo contenuto in detto verbale, che si rii1erisce 1aippunto al costo delle variazioni imposte dalle difficolt geologiche e d'altra natura insorte nello svolgimento dei favori originariamente !P['evisti in contratto. In oroine alla richiesta cli risa11cimento dei danni, che sarebbero derivati dal prolungamento dena durata dei Lavori (n. 2 e 5), la sottoscriztone dei verbale di nuovi prezzi diffe-iva coerentemente nel tempo la data di ultimazione dei favori e tale spostamento si poneva come un effetto ineliminabile dell'intervenuto accordo inter partes. Non sono, inoltre, puntuali le considerazioni che il ricorrente svolge a proposito di un asserito accertamento della imputabilit a colpa dell'Ammin1strazione del ritardo nell'esecuzione dei favori, non potendosi un simile accertamento dedursi dalle argomentazioni che si riferiscono, nella sentenza OO:npugnata, alla questione, affatto autonoma, se il Turr fosse tenuto o meno 1al rpagamento della penale. A tal riguardo la Corte di merito ha escluso che dJ. mancato compimento dei Lavori nel termine :fosse 1dipeso da Colpa del Turr, ma non ha affermato che l'Ammin1strazione fosse, a sua volta, in colpa (questo .tema specifico essendo estraneo al punto in discussione). Il rigetto del te1rzo motivo di ricol'so impJfoa la dichiamzione di infondatezza del quar.to, che riguarda il mancato accogl1mento delle richieste :istruttorie, a'Vanzate dal Turr sia in ordine alle formulate i:iserve sia in ordine al vizio di consenso, che, a giuclizio del ricorrente, renderebbe 1ainnullabiJ.e il verbale di nuovi !P['ezzi. Questo secondo aspetto della censura resta super1ato dalle osservazioni :fiatte a proposito deJ secondo motivo di II'icorso, dato che la Corte di merito ha escluso la violenza, pur avendo dato pex ammesso che forti pressioni siano state rivolte nei confronti del Turr per convincerlo a sottoscrivere i.I verbale. Quanto ai mezzi ,istruttor,i, che avrebbero dovuto dimostriare in concreto Jia fondatezza delle riserve formulate dal Turr, una volta accertata in via di principio l'inaccoglibilit delle riserve stesse, risultava logicatnente 1superfiuo !'esame dettagliato della richiesta di ammissione di tali mezzi, ,che non avrebbero potuto mai modificare le .conclusioni aecolte nella senten~a impugnata. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il quinto motivo di ricorso ceDJSura il procedimento seguito dalla Coo:te di merito per giungere alla determinazione dell'indennizzo ex art. 345 della legge sui lavori pubblici e propone un nuovo metodo di calcolo sostanzialmente basato sul presupposto che nel1a nozione di lavori eseguiti ,si dovrebbero ricomprendere unicamente quelli previsti nel contratto originario e non anche quelli non soltanto ,inizia.l.n1ente noo contemplati, ma altresi tali da mutare Jia natura dell'opera. Aggiunge il ricorrente che, a:nche a v&ea-ammettere che i nuovi lavori potessero ritener,si ins,eriti nel contratto e definirsi, quindi, come lavor,i contrat tuali, !':importo dei nuovi lavori avrebbe dovuto cong.lobarsi con quello dell'appalto originarfo e la determinazi:one dell'indennit effettuarsi i:n relazione al totale. Senonch la Corte di merito ha incensurabilmente accertarto che l,e parti, nell"accordarsi ilil ordine ai nuovi prezzi, sottoscrivendo il verbaJ.e i:n data 10 apr1le 1958, avevano convenuto di ilasciare immutato l'importo globale dei lavori. Si tratta di un accertamento che la Cor,te ha condotto sul1a base non soltanto della lettera dell'atto, ma anche della interpretazione fogica e di buona fede. Poich, dunque, til iricorrente fonda la sua critica, assumendo a base deJ. calcolo un dato in ,concreto, respinto dalla Corte ,di merito, deve ritenersi corretta l'imposta.filone seguita dalla stessa Corte. Nel sesto motivo, sotto iJ. profilo della violazione degli artt. 1223, 1362 e 1369 e.e. e della insufficiente e cootraddittoria motivazione sul punto decisivo concernente l'accertamento della !l'esponsabili,t della Cassa ai fini della rivalsa dei danni conseguenti ,alla ,sospensione, dLsposta nei suoi confronti dal Provveditorato 00.PP., dalla parte.cipazione alle gare di appalto, il ricorrente sostiene che tale sospensione sarebbe stata pro vocata dall'attribuzione, da parte della Cassa, al Turr di un comporta mento negligente ed inadempiente !nello svolgimento dell'appalto, che la istessa Corte di merit9 avrebbe escluso 111eJ. decidere che ~'appaltatore non era tenuto a pagare la penale. Anche questo motivo non pu essere accolto. Si pu anche prescindere dal sottolineare che rientra nell'apprezzamento i:ncensurabil.e del giudice di merito, sia la negazione dell'esistenza del nesso di causalit t11a .la !Pendenza deJ.la lite e f'a mancata convocazio! ll!e alle a:ste da parte del terzo, 1sia l'accertata inesistenza del fatto illecito 1colposo generatore della responsabilit civtle. Per vero, non configurabile una posizione avente la consistenza di diritto soggettivo itn !relazione all'interesse, pxoprio dell'aprpaltatore iscritto negli albi previsti dalla legge 30 marzo 1942, n. 511 (e dalla sopravvenuta Legge 10 febbraio 1962, n. 57), a partecipare alle gare ru appalto indette dalla P.A. La disciplina Telativia all'albo dei costruttori diretta e,ssenzialmente ~d assicurare l'ammissione agli appalti di opere pubbliche di imprese provviste dei necessari requisiti di idoneit tecnica, patr.imoniale e mo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 525 r.aJ.e ai fini del buon andamento dell'esecuzione dei Lavori commessi, nell'interesse immediato de11a P.A. Una conferma di questa prosperttiva data dall'attr.ibuzione alla P.A. del1a :facolt di escludere uno o pi concorrenti da ogni singola gara (art. 68, comma 2, del r.d.l. 23 maggio 1924, n. 827, ora r.iJchlamato dall'art. 3 della citata legge n. 57 deJ. 1962). Si tvatta di una disciplina che si ricollega, per pi versi, alle norme che regolano il procedimento di scelta del privato con il quale 1a P.A. possa contl'attare, a.Uorch si avvale dei mezzi privatistici rper il.a real~zione degli inter.essi pubblici cui deve prorvvedere: norme, queste, che sono dettate nell'interesse deil.a collettivit e tutelano il privato in modo mdiretto. Su tale presupposto queste S.U. hanno recentemente affermato (c.llr. Cass., 25 febbraio 1970, n. 440) che l'imipugnatirva dell'atto con il quale il coltlcorrente aggiudiicataTio di un appalto di opere rpubbltche e'l'a stato ammesso negli albi nazionalii e regionali degli appaltatori di opere pubbliche, proposta da altro concorrente, appartiene aJ.la giurLsdizi:one del giudice ammin.iJstrativo. Ammesso, qumdi, Che il Provveditorato alle 00.PP. abb~a emanato un provvedimento formale di sospensione dalle ga'l'e di appalto, il punto di .incidenza del lamentarto rpregiudizio non 1costituito da un di'l'irtto soggettivo perfetto del Turr, la cui domanda di a:-isarcime'nto dei danni il giudice di merito awebbe dovuto dichiarare improponibiile: in tal senso rpu provvedere questa S.C., avvalendosi del potere -che le compete a norma dell'art. 384 Cpv. c.p.c. -di rettificare la mortivaziooe della sentenza impugnata, fermo restandone il dispositivo. Nell'ultimo motivo di !I'icor.so il Turr si duole della disposta compensazione rparzfa1e delle 1spese, sostenendo che l'accoglimento dell'appello, cui .la Corte di merito avrebbe dovuto far luogo, avrebbe compor. tato la .condanna della Oassa ru pagamento delle sipese del doppio grado di giudizio. Ma po.ich .correttamente la Cor.te di merito ebbe a rigettare i motivi di grarvame (proposti m:ia Come motivi di rico:rrso e riconosciuti fofondati da questa S.C.), fa doglianza del Turr priva di ragion d'e1ssere. ln. conclusione, U rico11so deve essere fotegralmente rigettato e il dcorrente 1condaninato alla perdita del deposito per il oa.so di socc;om benza. NeUa peculi..rit di taluni dei profili de11a contl'ove'l'sia (specie in ordine alle deduzioni relative alla invalidit del verbale di nuovi 1 prezzi e all'assorbimento delle riserve per effetto di .tale atto) si rinvengono equi motivi per disporre 1a totale compensazione delle spese di questo g'l'ado di giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione rig.etta il ricorso. -(Omissis). 12 526 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 febbraio 1972, n. 6 -Pres. Stella Richter -Est. Tamburrino -Comune di Chamoi.s (avv. Bondaz, D'Agostini) c. Ministero dei Lavori Pubblid (avv. Stato Albisirrmi). Leggi, decreti e regolamenti -Regolamento di esecuzione -Abrogazione totale per effetto della emanazione di una nuova legge relativa a una data materia -Esclusione -Sopravvivenza del regolamento, nelle disposizioni non incompatibili con la nuova legge, fino alla emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione Sussiste. Acque pubbliche ed elettricit -Applicabilit delle norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo relativo all'inclusione di determinate acque negli elenchi di acqua pubblica da approvarsi con decreto del Capo dello Stato -Sussiste. Acque pubbliche ed elettricit -Iscrizione di acque in elenchi di acque pubbliche -Ricorso avverso decreto del Ministro LL. PP. disponente l'inserzione di uno schema di elenco suppletivo di acqua pubblica nella Gazzetta Ufficiale -Inammissibilit -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3). Acque pubbliche ed elettricit -Accertamento da parte del Giudice della demanialit o meno di acque -Necessit del previo esaurimento del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche -Sussiste. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1; Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, artt. 1, 2, 3). La mancata emanazione dei 1elativo regolamento d'esecuzione, dopo l'entrata in vigore di una nuova legge, disciplinante una certa materia, lascia sussistere Le norme dei regolamento d'esecuzione deUa legge abrogata, che non siano incompatibili con la legge sopravvenuta. Anche nella vigenza dei t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, si applicano Le norme del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 per la disciplina del procedimento amministrativo di iscrizione delle acque negli elenchi d'acque pubbliche. Il decreto dei Ministro dei Lavori Pubblici, che autorizza L'inserzione nelLa Gazzetta Ufficiale degli schemi di eiernchi di acque pubbLiche, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPAL';l'I ECC. 527 non provvedimento definitivo: esso, pertanto, pu essere solo opposto in via amministrativa, ma non legittima il privato ad adire il Tribunale Regionale delle Acque. L'azione giudiziaria per ottenere l'accertamento della demanialit o meno di acque improponibile in pendenza del procedimento amministrativo di iscrizione dell'acqua in elenco d'acqua pubblica (1). (Omissis). -L'appello dagli appellanti .~incipali proposto si rivolge avverso la declaratocia, effeittuartia dalla sentenza impugnata, di inammissibilit del ricomo, per non essere ancora definito il procedimento ammi.istrativo di inclusione dell'acqua del lago di Lodi nell'elenco supplentivo delle acque pubbliche. La sentenza impugnata, infatti, .partendo dal presupposto dli fatto indiscutibile che il ricorso introduttivo stato proposto s~lo avverso il (1) L'affermazione del Tribunale Superiore esatta. Risulta un precedente in termini in una sentenza del Trib. Reg. acque pubbliche di Palermo del 10 aprile 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce Acque Pubbliche, n. 68. Essa, peraltro, non in contrasto con le affermazioni fatte dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'omessa iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche non impedisce l'accertamento della natura demaniale dell'acqua pubblica (Sez. Un., 15 giugno 1931, n. 2311) e per altro detti elenchi non sono costitutivi, ma soltanto dichiarativi della pubblicit delle acque, e, pertanto, se manca l'iscrizione, spetta al magistrato, in caso di controversia, accertare, se le acque abbiano i requisiti necessari per essere considerate come pubbliche, se, cio, servano ad usi di interesse generale> (Sez. Un., 23 novembre 1931, n. 3682). Si veda anche Trib. Reg. AA.PP. di Torino, 18 maggio 1936, in Foro it., Rep. 1936, voce Acque Pubbliche, n. 57. Con l'affermazione ora fatta, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha inteso significare che non proponibile un'azione di accertamento negativo relativa alla pubblicit delle ,acque mentre in corso il procedimento amministrativo appositamente previsto dalla legge (artt. 1-2 e 3 del Regolamento approvato con r.d. 14 agosto 1920, n. 1285), diretto ad accertare la pubblicit o meno delle acque, dovendosi attendere, per contestare l'avvenuta iscrizione dei corsi d'acqua negli elenchi delle acque pubbliche, la formazione degli elenchi stessi e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ci, per, non esclude che, prima che il procedimento amministrativo di accertamento e dichiarazione della pubblicit o meno delle acque sia iniziato, possa l'Autorit giudiziaria competente conoscere, secondo i principi fosati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. anche Cass., 27 luglio 1964, n. 2100, Foro Amm., 1964, I, 506), di un'azione, che normalmente si pone in via incidentale, diretta ad accertare la pubblicit 'di acque non iscritte nei relativi elenchi. G. ALBISINNI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, che aveva ordinata il.a ilnserzione degli 'schemi di elenchi suppletivi nella Gazzetta Ufficiale, ha applicato il Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, secondo il. quale avveTso tale decreto, che ,costituisce atto meramente preparatorio, sono ammesse solo opposizioni in via amministmtiva, mentre esclusivamente contro un provvedimento finale (decreto del Presidente della Repubblica), che chiude il procedimento e che approva definitivamente l'elenco delle acque 'pubbliche, ammesso il ricorso al Tribunale Regtonale delle Acque. AVVeJ:'ISO tale decisione gli appellanti fondamentalmente negano la aipplicabilit dcl regolamento del 1920, per essere anteriore al t.u. del 1933 : 'Secondo gli appellanti, '11 regolamernto, ,che era stato emanato per l'esecuzione del precedente t.u. sulle acque del 1919, sarebbe venuto meno ,con l'abrogazione del t.u., di cui era esecuzione, da parte del t.u. del 1933,. Siffatto ragionamento non pu essere condiviso. Infatti, come il nost!ro 1ststema legislativo ha da,to e d vari esempi, la mancata ema nazione di un nuovo regolamento, dopo la pubblicazione di un nuovo e pi aggi0tr:nato t.u. di leggi, fa rimanere in vigore il vecchio regolamento, le 'cui disposizioni non siano, incompatibili con le dJsposizioni di legge nuove: in altre parole, !'emanazione della nuova legge non importa, sic et simpliciter, l'abrogazione in toto del regolamento di esecuzione, il quale, ,come detto, continua ,ad avere vigore, neLle dispo1sizioni compa tibili (per queUe mcompatibili, invece, si ha abrogazione tacita), fino ail nuovo regolamento. T,anto pi nel caso in esame, iJn cui nel t.u. del 19,3,3, che pure conrtiene un elenco di disposizioni espTessamente abrro gate, non .si fa alcun cenno ad una abrogazione del regolam~nto del 1920. E, d'altra parte, le disposizioni regolamentari appUcate dal Tribunale Regionale non sono ,affatto incompatibili con le norme de,l t.u. del 1933. Invero, questo si limita a disporre che il diritto del singolo ad insorgere con ricorso all'organo giurisdizionale (Tribunale Regionale delle acque ;pubbliche) soTge esclusivamente dopo il provvedimento definitivo. e a seguito 'di que1sto. il ,regolamento, ilnvece, che prevede il. cur1sus del procedimento amministrativo, che porta a quel provvedimento definitivo, ed ,esatto che, in ma!!1canza di nuovo regolamento, il procedimento e le 1sue varie fasi non possono che essere disctplinati dal regolamento precedente, non espressamente abrogato; altrimenti quel procedimento amministrativo non rtcev&ebbe una disciplina. Se ci vero, chiairo che anche dopo la pubblicazione del t.u. del 1933 il procedimento si apre con la preparazione degli scherni di elenchi pr,mcipaU o SUJPpletivi delle acque pubbliche, schemi preparati dai competenti uffici del Geruo Civile ,e di cui il Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio decreto, autoriz:zJa finserzicm.e nella Gazzetta Ufficiale. Tale decreto ministeria~e !!10n pa:-ovvedtmento definitvo e pu esseTe solo opposto in vi8, ammini strativa; non fa, quindi, sorgere H diritto del privato ad adire il Tribu nale Regionale. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 529 Quanto detto vale anche per disattendere il ragionamento subordinato degli appellanti, secondo cui e1ssi, comunque, avrebbero inteso agire ilt1 accertamento negativo per escludere la demanialit delle acque: il che nemmeno c~cepibile, dato che non vi ancora declaratoria o comunque accertamento della pubblidt delle _acque e dato che una siffatta azione di accertamento negativo si dsolverebbe in una iltldagiltle ed in un accertamento da parte del giudice .della demanialit o meno de11e acque, mentre ancora in CO'l'SO il procedtmento ammintstrativo appositamente previsto dalla legge, e quindi tale intervento preventivo del .giudice cozza contro il sistema legislativo, che ammette l'intervento del giudice isolo dopo il provvedimento definitivo di approvazione degli elenchi. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 marzo 1972, n. 182.6 -Pres. Leone Est. Femandes -P. M. Marucci -Rie. Morelli. Reato -Imposte dirette -Omesso pagamento di rate d'imposta -Contribuente -Atti fraudolenti sui propri beni -Definitivo accertamento dell'imposta - presupposto per l'inizio dell'azione penale anche in sede di riscossione. Il principio dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, secondo il quale l'azione penale per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti ha corso solo quando l'accertamento dell'imposta sia divenuto ,efnitivo, si applica anche in sede di riscossione dell'imposta (1). (Omissis). -A seguito di indagini da essa condotte, la Finanza accru-tava nel 1966 che la vincita del primo pr.emio della. Lotteria di Capodanno 1963, dell'importo di L. 150.000.000, era sfata realizzata dal geom. Pietro Morelli. In base agli elemtmti raccolti, il competente Ufficio In tema di azione penale subordinata all'accertamento tributario. (1) Il principio ripetuto dalla Corte di Cassazione con questa sentenza costituisce, per quanto. concerne l'afrermazione della pregiudizialit dell'acce1tamento tributario rispetto all'azione penale in materia di tributi diretti (in tema invece di tributi indiretti vige l'opposta regola della pregiudiziale cognizione del Tribunale della controversia relativa al tributo: art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4), ius receptum. Cosi stato afrermato essere l'accertamento definitivo dell'imposta questione pregiudiziale assolutamente devolutiva analoga alle questioni di stato (art. 19 c.p.p.), ma diversa da queste, perch sorge prima dell'inizio dell'azione penale (Cass., 11 novembre 1957, in Giust. pen., 1958, II, 680) sicch ne stata tratta l'ulteriore conseguenza, condivisa dalla giurisprudenza di gran lunga dominante, tolta qualche sporadica decisione contraria, che la questione tributaria non pu essere riportata nella sfera d'applicazione dell'art. 159 c.p. -che prevede i casi di sospensione del corso della prescrizione -poich questa norma presuppone la pendenza di un provvedimento, mentre invece nel caso che sia in corso un accertamento tributario nessun procedimento penale ancora pendente, n l'azione penale ancora nata. Perci per il principio dell'actioni nondum natae non praescribitur, la prescrizione del reato comincia a decorrere dopo esaurita la fase di accertamento dell'imposta (v. in questo senso Cass., PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 531 delle Imposte procedeva all'accertamento della relativa impo1sta complementare a carko del Morelli e, nel presupposto di un fondato perkolo di pe11dita della ,stessa, formava un ruolo straordinario per complessive L. 98.8.66.288 riscuotibiJ.i in un'unica soluzione alla scadenza dell'aprile 1967. Avendo per il Morelli prodotto ricorso, avverso l'accertamento notificatogli, alla Commissione Distrettuale delle Imposte, senza che, nel termine di giorni 60, fosse intervenuta la relativa dedsione, l'Ufficio predetto ,sgravava dal ruolo il 50 % dell'intero carico e l'Intendenza di Finanza disponeva che il carico residuo di L. 38.332.380 fosse rateizzato nelle normali sei rate bimestrali, dalla scadenza dall'aprile 1967 a quella del febbraio 1968. Senonch il Morelli non solo. si rendeva moroso nel pagamento di tali rate ma compiV1a anche alienazioni dei propri beni facendo s Che la procedU!la esecutiva esperita nei suoi confronti avesse esito negativo. Condannato con decreto penale 20 giugno 1968 dell'Intendenite di Finanza alla ammenda di L. 20.000 per il reato di cui all'art. 261 t.u. leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 per avere omesso il pagamento di sei rate consecutive dell'imposta complementare sul reddito, iscritta nel ruolo straordinario dell'anno 1967, per l'ammontare di L. 38.332.380, secondo quanto accertato in Pescara il 9 aprile 1968, egli proponeva opposizione 1sicch gli atti venivano trasmessi per competenza all'Autorit Giudiziaria. 2 maggio 1958, in Giust pen. 1959, II, 537; 28 marzo 1958, ivi, 1958, II, 1158; 2 dicembre 1964, in Cass. pen., Mass. Annotato, 1964, 752, 1331. In senso contrario si sono, invece, espresse altre decisioni: v. Cass., 26 novembre 1956 n. 2464, in Riv. leg. fisc., 1957. 1554; 23 febbraio 1962, n. 259, in Le imposte dirette erariali, 1962, 1245, che peraltro sembrano non aver avuto altro seguito). * * * Non sembra invece, che possa condividersi l'estensione che la Suprema Corte ha fatto del principio, ritenendolo applicabile anche in sede di riscos s10ne dell'imposta, questione che sorge perch, come noto, possibile procedere all'iscrizione provvisoria nei ruoli e quindi alla riscossione di imposte su imponibili accertati ma non ancora de.fimti (art. 175 t.u. 29 gen naio 1958, n. 645). Ritenere anche in tal caso applicabile il principio della pregiudizialit dell'accertamento tributario all'azione penale, cos come '1a Cassazione ha fatto, con una motivazione estremamente succinta, sembra essere la con seguenza di una non approfondita considerazione della diversit di situa zioni: invero in sede di riscossione si in presenza di un atto ammini strativo esecutivo, a tutela del quale il legislatore ha ritenuto di concedere lo strumento dell'azione penale, non subordinata alla definitivit dell'ac certamento tributario, cos come l'art. 267 del citato t.u. -che pur la deci sione annotata indica per trarne opposte conclusioni -impone all'inter prete di affermare senza incertezze. La norma infatti, rinviando, per la 532 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO All'udienza del 13 ottobre 1969 del Tribunale di Pescara gli veniva aDJche cOl!ltestato iol l'eato di cui al 4 comma dell'art. 261 citato, pe-avere compiuto ,atti fraudollenti 'Sui propri beni, nel cor,so dell'anno 196'7, peT sottrarsi al ,pagamento delle imposte dovute, alienaa:JJdo due appartamenti ed un'aurtovettwra Fiat 850. Coo seinitenza 27 ottobre 1969, iJ. Morelli, riconosciuto collpevole di entrambi i reati, veniva condana:JJa.to alla pena complessiva di un mese di reclusione e L. 10.000 di ammenda. Su appello dell'imputato, la Cor'te di appello dell'Aquila con sentenza ,3, ottobre 19<70 conformava la decisione di primo gTado. Ricoore per cassazione il MO!l'elli per due motivi. Con n ,primo motivo denuncia il.a violaz:iOl!le dell'art. 21 4 comma della Jegge 7 gennaio 1929, n. 4 in \l."elazione all'art. 261 della fogge 29 gerrmafo 1958, n. 64'5', per avere la Corte de1l'Aquila ritenu~o erroneamente di non dove-e attendere la ,P\l."onuncia definitiva delle Commiissioni tributaTie c:i 1972, n, 95, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. r.d.I. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, sec:ondo, terzo e quarto c:omma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 27 .giugno 1972, n. 114, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, secondo comma (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 113, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 22 febbraio 1934, n. 370,. art. 14, secondo comma (artt. 21, 2, 3 e 41 della Costituzione). Sentenza 15 giugno 1972, n. 105, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 162, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione ,di fallimento. Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, primo e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 110, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, 'Primo comma, nei sensi di cui in motivazione (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 90, G. U. 24 maggi.o 1972, n. 134. legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (art. 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, quale risulta modificato dagLi artt. 9 e 1 O della legge 16 novembre 1962, n. 1622 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1972, n. 84, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 25 febbraio 1963, n. 289, ar~. ,5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma (art. 76 della Costituzione). Sentenza 4 maggio 1972, n. 78, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. legge 5 luglio 1965, n. 798, art. 1, n. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 18 maggio 1972, n. 91, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 32 (art. 53 della Costituzdone). Sentenza 18 maggio 1972, n. 92, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. ! ~ ! PARTE II, LEGISLAZIONE 79 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 6 e 40 (art. 3 dello Statuto della Regione siciliana e art. 66 della Costituzione). Sentenza 27 giugno 1972, n. 115, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, artt. 274 e 275 (artt. 24 e 30 della Costituzione). Tribunale di Como, ordinanza 17 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. codice civile, art. 1310, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Corte dei conti, sezioni riunite, wdinanza 13 ottobre 1971, G. U. 31 mag~o 1972, n. 141. codice civile, art. 1901 (art. 41 della Costituzione). Pretore di Bojano, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice civile, art. 2736, n. 2 (artt. 3 e 24, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Taranto, Ol'dinanza 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura civile, art. 182 (art. 24 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Napoli, Oil'dinanza 22 febbraio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. codice di procedura civile, art. 657 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura civile, artt. 663, primo comma, e 665 (artt. 3, 24, . secondo comma, e 111 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 16 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice penale, artt. 102, e 109, primo capoverso (artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 8 e 20 marzo 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134, e 21 gtugno 1972, n. 158. codice penale, art. 106, primo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 22 feibbpio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. 80 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c:odic:e penale, art. 162 (art. 3 della Costituzione). Pretor:e d.i Egna, ordinanza 19 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1.972, n. 134. c:odic:e penale, art. 164, penultimo c:omma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale dd Torino, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 21 giugno 1972, n. 158. c:odic:e penale, art. 164, ultimo c:omma (art. 3 della Costi.tuzione). Pretore di Como, ordinanza 24 giugno 1971, G. U. 28 .giugno 1972, n. 165. c:odic:e penale, artt. 204 e 222 (artt. 2, 3, 2:5, 27 e 32 della Costituzione). Tribunale di Enna, ordinanza 2 :febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. c:odic:e penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1971, G. U. 21 giwgno 1972, n. 15'8. c:odic:e pena.le, art. 341 (artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 28 ottobre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Conegliano, ordinanze 20 dicembre 1971 e 15 gennaio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Castelnuovo della Daunia, ordinanza 27 gennaio 1"972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. Pretore di Montemaggiore Belsito, ordinanza 2 :febbraio 1972, G. U. 31 maggio 1.972, n. 141. Pretore di Alia, ordinanza 1 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. Pretore di Lodi, ordinanza 22 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. T'l'ibunale di Massa, ordinanza 28 aprile 1972, G. U. 28 giwgno 1972, n. 165. Pretore di Pisa, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. c:odic:e penale, art. 503 (artt. 40 e 3 della Costituzione). Pretore di Monfalcone, ovdinanza 31 marzo 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 16<5. PARTE II, L~GISLAZIONE 81 codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione). Tribunale di Taranto, Ol'dinanza 5 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 16.5. codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 delLa Costituzione). Pretore di Modica, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura penale, art. 23 (art. 111, secondo comma, della Costituzione). Corte di cassazione, terza sezione penale, ordinanza 11 dicembre 1971, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, art. 27 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Corte di appello di Catania, ordinanza 13 gennaio 1972, G. U. 10 maggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, art. 169 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Brunico, o.rdinanza 22 gennaio 1972, G. U. 24 maggio 1972, n. 134. codice di procedura pena.le, art. 175, nella parte relativa alla parte offesa .assente dalla Repubblica (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tri!bunale di Torino, ordinanza 10 febbraio 1972, G. U. 10 ma.ggio 1972, n. 122. codice di procedura penale, art. 199 bis (artt. 112 e 24, primo comma, della Costituzione). Corte di assise di appello di Torino, ordinanza 14 aprile 1972, G. U. 28 giugno 1972, n. 165. codice di procedura penale, art. 225 da rimborsarsi, in base alla normativa ctella Comunit Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diversi per fatti non causati direttamente dall'esportatore, la dichiarazione di esportazione, la messa a disposizione della dogana delle merci, la spedizione delle stesse (n. 5). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedentedisciplina -Prorogabilit al primo giorno non fe~tivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi favorevole di qudla successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunit Economica Europe: i), possa applicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit (n. 6). PARTE II, CONSULTAZIONI 93 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Concessione d'immobile -Rinnovp,zione -Attivit nell'interesse della p.A. concedente -Canone ricognitorio -Aumento. Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato ai' valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora per .cepito (n. 105). CONFISCA Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a .i:eguito della successiva confisca della merce (n. 27). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del servizio di custodia o solo degli specifici rimbori:.i (spese vive) contenuti (n. 27). COOPERATIVE Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibilit -(articolo 110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit ad assumere la carica (n. 8). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione fiscale -Azione giudiziaria -Necessit (artt. 263 segg, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Se, relativamente a ragioni di crE.dito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. numero 639; 1910 costituisca titolo per il trasporto dei crediti -rivelatisi dl impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 258). 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito' di incidente stradale, la p.A. sia tenuta a promuovere l'ordinario giudizio ,fil cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 'e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 258). Procedimento penale contro dipendente pubbliico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spe;e -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazione di ccnsulenza tecnica svolta nell'interesse ed :Ln difesa di impiegati ,ed agenti della P.A. nel cor-so di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1,933, n. 1611 (n. 259). CONTRABBANDO Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confislca (legge 25 maggio 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 [tariffa penale] artt. 1 n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140 lgge 25 settembre 1940, n. 1424, possano ,essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 47). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia ,fil merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali ,e del servizio di custodia) o solo degli specifici esborsi (spese vive) sostenuti (n. 47). CONTRATTI DI GUERRA Contratto di guerra -Denunzia deHa p.A. per la sistemazione e liquidazione -Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, u.c., 8 e 9 dJ. 25 marzo 1948, n. 674; artt. 2943, 2945 e.e.). Se la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 25). Se, nel caso in cui ,si ritenga che la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 25). PARTE II, CONSULTAZIONI 95 DANNI DI GUERRA Liquidazione d'ufficio del contributo -Omessa dichiarazione di precedenti provvidenze -Decadenza -(artt. 11, 13 e 55 legge 27 dicembre 1953, numero 968; art. 24 legge 29 settembre 1967, n. 955) -Riparazione d'ufficio -Mancata osservanza norme procedurali -Liquidazione contributo -Spesa -Conguaglio -Eccedenza spesa -Recupero (artt. 32, 33 d.l.l. 9 giugno 1945, n. 305; artt. 37, 38 d.l.c.p.s. 10 aprile 1947, n. 261; art. 55 legge 29 settembre 1967, n. 955). Se 1siapossibile dichiarare la decadenza comminata dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, quando la legge prescrive che alla liquidazione del contributo si procede d'ufficio, al fine di determinare l'ammontare della spesa di riparazione da recuperare, nel caso che il danneggiato non presenti la dichiarazione richiesta dall'art. 11 I.e. in ordine alle eventuali provvidenze ottenute in precedenza (n. 141). Se, qualora non sia stata rispettata la procedura legislativamente prevista per la riparazione d'ufficio, da parte del Genio Civile, di beni danneggiati dalla guerra, si possa ugualmente procedere al conguaglio tra la spesa statale di riparazione ed il contributo danni di guerra e si possa inoltre, se residua un credito a favore dello Stato, p;roceder.e al recu pero (n. 141). ' DAZI DOGANALI Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi favorevole -Condizione -Forma -(art. 6, n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta di applicazione di aliquota pi favorevole, di daz.i doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento de1l'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 59). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo pi favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 59). Se la richiesta di applicazione di aliquota .di dazio doganale o prelievo pi favorevole di quella vigente al momento della accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba .di volta in volta essere reiterata (n. 59). Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzioni -Obbligatoriet -Ricorso gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 323 c.p.). Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la sospensione cautelare dalla funzione inflitta allo sp:edizioniere doganale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale il giudice penale ha ritenuto compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 60). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente disciplina -Prorogabilitd al primo giorno non festivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi favorevole di quella sur:cessiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario d operazioni doganali nell'ambito della Comunit Economica Europea), possa ayplicarsi il principio della proroga al primo giorno non festivo successivo, qualora presupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit (n. 61). DEMANIO Beni demaniali -Benj patrimoniali indisponibili -Espropriabilitd per p.u. -(artt. 823, 828 e.e.). Se i beni demaniali e queili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assoggettati ad espropriazione per pubblicq utilit ovvero ad occupazione preordinata all'espropriazione (n. 246). Miniere -Coltivazione -Cessazione -Terreni e pertinenze -Condizione giuridica -(artt. 33 segg. r.d. 29 luglio 1927, n. 1443). Quale sia la condizione giuridica dei beni costituenti la miniera quando la coltivazione cessi, sia per cause soggettive attinenti al concessionario, sia per cause oggettive quali la distruzione o l'esaurimento (n. 247). DIFESA DELLO STATO Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex acrt. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 16). Sc,uole tecniche -Istituti tecnico commerciali -Rappresentanza in giudizio -Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 legge 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se le scuole tecniche e gli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 17). PARTE II, CONSULTAZIONI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e non demaniali -Licenza edilizia -Necessit -(art. 29 legge 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765). Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 235). ELETTRICIT ED ELETTRODOTTI Concessione d'immobile -Rinnovazione -Attivit nell'interesse della P:A. concedente -Canone ricognitorio -Aumento. Se, in sede di rinnovazione di una concessione-contratto diretta a conferire l'uso eccezionale di un bene del patrimonio indisponibile dello Stato a soggetto che lo detiene per svolgervi attivit nell'interesse della P.A., questa possa pretendere un corrispettivo commisurato al valore commerciale dell'uso invece del solo canone ricognitorio fino ad allora percepito (n. 52). ESECUZIONE FISCALE Ingiunzione fiscale -Notificazione a mani del portiere -Avviso al destinatario -(art. 139, quarto comma, c.p.c.; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Se, nel caso di notificazione di 11giunzione fiscale a mani del portiere, debba darsi al destin~tario notizia dell'avvenuta notificazione del'atto a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c. (n. 84). Se, nel caso di notificazione di ingiunzione fiscale a mani del portiere, l'omessa notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione produca la nullit della notificazione medesima (n. 84). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT Beni demaniali -Beni patrimoniali indisponibili -Espropriazione per p.u. -(art. 823, 828 e.e.). Se i beni demaniali e quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere assogettati ad espropriazione per pubblica utilit ovvero ad occupazione pr.eordinata all'espropriazione (n. 304). FALLIMENTO Fallimento -Stipendi e pensioni statali del fallito -Acquisizione all'attivo -Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180). In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare" stipendi o pensioni corrisposti dallo Stato al fallito (n. 127). 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FERROVIE Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazioni -Approvazione successiva -Necessit -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). Se 1e transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipUJlazione (n. 417). Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere del l'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 417). Gestione governativa -Sovvenzione -Legittimazione all'incasso delle rate. Se le rate della sovvenzione di esercizio, scadenti durante la gestione governativa ma relative a periodi durante i quali la gestione stata tenuta dalla societ concessionaria, debbano essere pagate a quest'ultima ovvero al commissario governativo (n. 418). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degli uffici doganali) (n. 4HJ). IMPIEGO PUBBLICO E.N.P.A.S. -Assegno Funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui eroga:rione tenuto l'E.N.P.A.S. in forma dell'art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147, :sia titolar.e in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medesmo (n. 731). li'allimento -Stipendi e pensionistatali del fallito -Acquisizione all'attivo -Limiti -(legge fallimentare art. 46, n. 2; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180). In quali limiti possano acquisirsi all'attivo fallimentare stipendi o pensioni corrigposti dallo Stato al fallito (n. 732). Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di pro PARTE II, CONSULTAZIONI 99 cedimenti penali a loro carico, e nei quali ,essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 733). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE .Imposta di fabbricazione olii minerali -Agevolazioni per l'acquisto per uso agricolo -Procuratore del titolare dell'azienda -ApplicabHit -(legge 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 5; d.m. 6 agosto 1963, art. 20). Se siano applicabili le agevolazioni sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali destinati ad uso agricolo qualora l'acquisto venga effettuato da persona div;ersa dal ,conduttore dell'azienda agricola ma munito di procura per il compimento di attivit inerenti all'azienda stessa (n. 7). Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e successivamente assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda -Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.c.p.s. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. con mod. in legge 1 luglio 19701 n. 415). Se, nel caso in cui -contrariamente a quanto affermato in preced:: mza -un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di fabbricazione, il termine per irichiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: fUati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 6). IMPOSTA DI REGISTRO Associazione Nazionale Mutilat-i e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Agevolazioni fiscali -Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti -Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606). Se, in linea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo scopo di eludere l'applicazione delle norme tributarie generali (n. 366). Se, per l'individuazione restrittiva degli scopi e degli interessi dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto da ritenere per ci che concerne l'O.N.C. (n. 366). 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO , Decreto ingiuntivo -Opposizione -Estinzione -Rinuncia al credito Imposta graduale -Applicabilit -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per riq.unzia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 367). Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). Se il privilegio gpeciale immobiliare che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 368). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro Applicabilit -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, numero 3269; art. 88, n. 3, Tariffa all. A). Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 369). Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, n. 804; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32). Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). Se siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 370). Vendita -Fornitura -Forma -Enunciazione -Commerciante -Industriale -Ordinaria produzione -(art. 45 Tab. D all. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle convenzioni di vendita di merci, macchine od altri prodotti industriali che nd commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita, qualora la convenzione non sia redatta per scrittura privata ma bensi enunciata in atto giudiziario (n. 371). Se sia applicabile l'aliquota d'imposta di registro dello 0,50 % alle forniture di merci, macchine od altri prodotti industriali da parte di chi riveste la qualifica di industriale e qualora le merci etc. rientrano nell'ordinaria produzione (n. 371). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI SUCCESSIONE Asse ereditario -Passivit -Deduzioni -Azienda agricola -Azienda commerciale -Debiti verso dipendenti -Prova -Libri contabili -(articolo 45, settimo comma, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270). Se, in materia di imposta di successione, ai fini della deduzione dall'B< sse ereditario del datore di lavoro, i debiti verso i dipendenti da aziende agricole o commerciali debbano necessariamente risultare dai libri paga e matricola (n. 73). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione -Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione -(legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32). Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sti1le relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). Se siano esenti dall'l.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destini;ti a rappresentanze diplomati.che e consolari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 .sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 141). Il\IPOSTE DIRETTE Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; legge 26 gennaio 1961, n. 29; legge 25 ottobre 1960, n. 1316; legQe 18 maggio 1967, n. 338). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali., riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 6). Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare -Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598; art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 25 gennaio 1958, n. 645). Se i nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di r.m. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 7). 102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE E TASSE Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra -A.N.M.I.G. -Age-: volazioni fiscali -Normativa riguardante l'Opera Nazionale Combattenti -Estensione -(art. 1, secondo comma, legge 1 aprile 1915, n. 462; art. 11 legge 25 marzo 1917, n. 418; art. 14 r.d.l. 18 agosto 1942, numero 1175; art. 34 r.d.l. 16 settembre 926, n. 1606). Se, in Hnea di principio, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali compiuti dall'A.N.M.I.G. siano esenti da tasse e diritti, salvo quelli posti in essere per conseguire scopi che esulano dai fini dell'istituzione e quelli posti in essere per soddisfare un interesse sostanzialmente privato, fittiziamente realizzati dall'Associazione allo ,scopo di eludere l'appLLicazione delle norme tributarie genexale (n. 550). Se, per l'individuazione restrittiva degli scopi e degli interessi dell'A.N.M.I.G. possa, quanto meno tendenzialmente, aversi riguardo all'articolo 94, quarto comma, della legge di registro, in analogia con quanto da ritenere per ci che concerne l'O.N.C. (n. 550). Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi favorevole -Condizione -Forma -(art. 6, n.,.2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta di applicazione di aliquota pi favorevole, di dazi doganali o pirelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur restando inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 551). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o prelievo pi favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita ri.chiesta dell'importatore (n. 551). Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo pi favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reitemta (n. 551). Decreto ingiuntivo -Opposizione -estinzione -Rinuncia al credito -Imposta graduale -Applicabilit -(art. 28 r.d. 7 agosto 1936, n. 1531). Se, in caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per rinun.zia al credito da parte del creditore opposto, sia dovuta l'imposta graduale su tale decreto (n. 552). Imposta fabbricazione -Filati -Prodotto considerato esente e succes:,'ivamente assoggettato -Esportazione -Abbuono -Rimborso -Domanda -Decadenza -Decorrenza -(art. 18 d.l.C.p.S. 3 gennaio 1947, n. 1; art. 6 d.l. 1 maggio 1970, n. 195 conv. Con mod. in legge 1 luglio 1970, n. 415). Se, nel caso in cui -cotrariamente a quanto affer.iato in precedenza -un determinato prodotto sia stato assoggettato ad imposta di PARTE II, CONSULTAZIONI fabbricazione, il termine per richiedere la restituzione di detta imposta a causa dell'esportazione del prodotto (nella specie: filati) decorra comunque dalla data delle bollette di esportazione (n. 553). 11nposta registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 e.e.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 c.p.c.). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito d'imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 554). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito cli esecuzione formale (n. 554). Imposte indirette -Imposte di1'ette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi -Solidariet -(art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; artt. 752, 754 e 1295 e.e.). Se la responsabilit solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del de cuius sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espr,essione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 555). Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -Applicabilit -Maggiorazioni sull'imposta -Applicabilit -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre ;1960, n. 1316). Se l'aumento degli interessi stabilito per le partite sospese del contenzioso tributario., dall'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche alle mag- giorazioni d'imposta (n. 556). Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiora zioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pen denti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 388). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento sinestrale per le imposte locali , riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, ,erariali e locali, quale che sia il sistema di riscossione (n. 557). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mezzogiorno -Stabilimento industriale -Locazione -Reddito immobiliare -Imposta fabbricati -(art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1595; art. 8 l. 29 luglio 1957, n. 635; art. 72 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Se i nuovi stabilimnti industriali del Mezzogiorno, esenti dall'imposta di R.M. sui redditi industriali ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, siano soggetti all'imposta fabbricati qualora l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario per esser stati, gli stabilimenti, locati a terzi (n. 558). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizioni o Tariffe trasporto cose approvate con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41 par. 3; d.m. 29 gennaio 1959, n. 646, parte III, par. 4 n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amm.ne ferroviaria (n. 559). Tributi -Dazi doganali -Mutamento di disciplina -Scadenza precedente disciplina -Prorogabilit al primo giorno non festivo successivo. Se, ove la scadenza di una disciplina tributaria pi favorevole di quella successiva cada in giorno festivo (nella specie, trattamento tributario di operazioni doganali nell'ambito della Comunit Economica Europea), possa applicarsi il principio della ptroroga al primo giorno non festivo successivo, qualora pxesupposto di imposta sia il compimento da parte del contribuente di determinate attivit (n. 560). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE C.E.E. -Esportazione prodotti agricoli -Restituzione spese di stockaggio Data di riferimento -(Regol. Consiglio C.E.E. 21 dicembre 1967, n. 1041 art. 1; reg. Commissione e.E.E. 23 luglio 1968, n. 1056 art. 1). Quale sia il momento cui occorre far riferimento per la determinazione delle spese di stockaggio da rimborsarsi, in base alla normativa della Comunit Economica Europea, all'esportatore di prodotti agricoli quando avvengono in tempi diYersi per fatti non causati direttamente dall'esportatoxe, la dichiarazione di esportazione, la mes,sa a disposizione della dogana delle merci, la 1spedizione delle stesse (n. 64). Dazio doganale -Prelievo -Variazioni di aliquota -Successive operazioni di estrazione della merce -Richiesta applicazione aliquota pi favorevole -Condizione -Forma -(art. 6 n. 2 disp. prel. d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723). Se la richiesta ,di applicazione dj aliquota pi favorevole, di dazi doganali o prelievi, non collegata ad effettiva operazione di estrazione della merce, possa importare l'applicazione della suddetta aliquota anche ove, PARTE II, CONSULTAZIONI 105 al momento di detta estrazione, il dazio o prelievo sia aumentato pur rest:: mdo inferiore a quello vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione (n. 65). Se l'applicazione, alle successive estrazioni di merce, di aliquota di dazio doganale o pr'elievo pi favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, sia condizionata ad apposita richiesta dell'importatore (n. 65). Se la richiesta di applicazione di aliquota di dazio doganale o prelievo pi favorevole di quella vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione, possa essere riferita ad ogni successiva estrazione della merce dichiarata ovvero debba di volta in volta essere reiterata (n. 65). INTERESSI Imposte indirette -Imposte dirette -Interessi -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -Applicabilitd -Maggiorazioni sull'imposta -Applicabilitd -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316). Se l'aumento degli interessi stabilito per le partite sospese del contenzioso tributario., dall'art. 21 del d.1. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), sia applicabile a tutti i rapporti pendenti in sede contenziosa o solo a quelli del contenzioso amministrativo, e se l'indicata disposizione debba intendersi applicabile anche aUe maggiorazioni d'imposta (n. 2). Imposte indirette -Imposte dirette -Tributi locali -Interessi -Maggiorazioni sull'imposta -Aumento -Contenzioso tributario -Rapporti pendenti -(art. 21 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034; l. 26 gennaio 1961, n. 29; l. 25 ottobre 1960, n. 1316; l. 18 maggio 1967, n. 338). Se la disposizione contenuta nell'art. 21 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, secondo la quale .gli interessi dovuti per le partite sospese del contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,50 per cento semestrale per le imposte erariali, ed al 5 per cento semestrale per le imposte locali, riguardi tutte le imposte dirette ed indirette, erariali e local, quale che sia il sistema di riscossione (n. 3). ISTRUZIONE Scuole tecniche -Istituti tecnico e commerciali -Rappresentanza in giudizio -Avvocatura dello Stato -(artt. 67, 68 e 76 l. 15 giugno 1931, n. 889; art. unico n. 22 r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se le scuole tecniche e degli istituti tecnici commerciali siano ammessi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 23). 108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PIANI REGOLATORI Amministrazione statale -Edilizia -Costruzioni su aree demaniali e :non demaniali -Licenza edilizia -Necessit -(art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 1 Se l'Amministrazione dello Stato sia tenuta a richiedere la licenza edilizia per le costruzioni da eseguire su aree demaniali o non demaniali (n. 24). Piani regolatori -Opere in zone militarmente importanti -Nulla osta Autorit militare -Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici -Piani di zona -Approvazione -Procedimento -(artt. 2 e 3 l. 1 giugno 1931, n. 886; art. 16 l. 9 agosto 1954, n. 640; artt. 6 e segg. l. 18 apriie 1962, n. 167). Se il nulla osta dell'Autorit militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge lo giugn 1931, n. 886 peT l'esecuzione di opere che ricadono in zone militarmente importanti, riguardi il p'l'ocedimento di fOI'IDazione ed approvazione d.ei piani regolatori generali o soltanto di quelli particolareggiati e dei piani di ricostruzione (n. 25). Se il nulla osta dell'Autorit militare, previsto dagli artt. 2 e 3 legge 10 giugno 1931, n. 886 per l'esecuzione di opere che ricadono iin zone militarmente importanti, possa rite,nersi sostituito dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n. 25). Se l'approvazione dei piani di zona di cui .alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nell'ipotesi che essi .riguardino zone militarmente importanti, sia subordinata al nulla osta dell'Autorit militare previsto dagli artt. 2 e 3 legge 1 giugno 1931, n. 886 ovvero c;egua il procedimento di cui agli arti. coli 6 e segg. della citata legge n. 167/62 (n. 25). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilit -Astensione limitata al trasporto postale. Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit nei confronti dei terzi contraenti (n. 137). Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 137). PRESCRIZIONE Contratto di guerra -Denunzia della p.A. per la sistemazione e liquidazione -Credito erariale -Prescrizione -Interruzione -Procedimento amministrativo -Effetto -Sospensione -(artt. 10, ultimo comma, B e 9 d.l. 25 marzo 1948, n. 674; artt: 2943, 2945 cod. civ.). Se la denuncia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla P.A. al competente Commissario, .costituisca .atto idoneo .ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto (n. 75). PARTE II, CONSULTAZIONI 109 Se, nel caso in cui si ritenga che la denunzia per la sistemazione e liquidazione di un contratto di guerra, proposta dalla p.A. al competente Commissario, valga ad interrompere la prescrizione del credito erariale nascente dal contratto, l'interruzione abbia effetto permanente e fino a quale momento (n. 75). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro - Applicabitit -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 88 n. 3 Tariffa all. A). Se la liquidazione delfa quota sociale,agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88 n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n 76). PREVIDENZA E ASSISTENZA E.N.P.A.S. -Assegno funerario -Beneficiario -Diritto soggettivo -Trasmissibilit mortis causa -(art. 14 d.l. 12 febbraio 1948, n. 147). Se il beneficiario del c.d. assegno funerario, alla cui erogazione tenuto l'E.N.P.A.S. in forza dell'art. 14 d.1. 12 febbraio 1948, n. 147, sia titolare in proposito di un diritto soggettivo perfetto, trasmissibile a causa di morte del beneficiario medesimo (n. 88). PRIVILEGI Imposta di registro -Imposta straordinaria patrimonio -Privilegio -Immobile -Vendita all'asta -Ultrattivit -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3296; art. 2772 cod. civ.; art. 65 t.u. 9 maggio 1950, n. 203; art. 43 t.u. 17 ottobre 1922, n. 140; art. 586 le.p.c.). Se il privilegio speciale immobilic.re che assiste il credito di imposta di registro continua a gravare sull'immobile anche ove questo. sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). Se il privilegio speciale immobiliare che assiste il credito di imposta straordinaria sul patrimonio continua a gravare sull'immobile anche ove questo sia stato venduto a seguito di esecuzione forzata (n. 4). PROCEDIMENTO PENALE Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio deU'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza -(r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte della Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nello interesse ed in difesa di impiegati .ed ag.enti della p.A. nel corso di procedimenti .penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 15). 110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E DI URGENZA Provvedimenti di urgenza ex art. 7 . 20 marzo 1865, n. 2248 aiz. E -Competenza -(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n, 2248 all. E possano essere emessi anche da autorit amministrative di verse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 1) . . REGIOl.':H Leggi regionali -Governo -Rinvio -Comunicazione e notificazione Modalit. Quali norme si debbano osservare per la comunicazione in via amministrativa del provvedimento col quale il Governo rinvia una legge al consiglio regionale. In partlcolare, come si debba effettuare la comunicazione nel caso che l'Ufficio regionale sia chiuso (n. 188). RESPONSABILIT CIVILE Amministrazione dello Stato -Danni da incidenti stradali -Impossibile recupero -Trasporto crediti sui campioni demaniali -Titolo -Ingiunzione fiscale -Azione giudiziaria -Necessit -(artt. 263 segg. r.d. 23 maggio 1924, n. 827; t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Se, relativamente a ragioni di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, l'ingiunzione fiscale ex t.u. n. 639/1918 costituisca titbl per il trasporto dei crediti -rivelatisi di impossibile recupero -sui campioni demaniali, ai sensi degli artt. 263 'e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (n. 257). Se, in ogni caso di ragione di credito per risarcimento danni prodotti allo Stato a seguito di incidente stradale, J.a P.A. sia tenuta a promuovere l'ordinario giudizio di cognizione al fine di ottenere il titolo per il trasporto dei crediti sui campioni demaniali (artt. 263 e 264 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), quando dei crediti medesimi si riveli impossibile il concreto recupero (n. 257). REQUISIZIONE Provvedimenti di urgenza ex art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E Competenza -(legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 7). Se i provvedimenti di urgenza ex art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E possano essere emessi anche da autorit amministrative diverse dal Prefetto e dal Sindaco (n. 122). PARTE II, CONSULTAZIONI 111 RICORSI AMMINISTRATIVI Spedizioniere doganale -Condanna per reato elettorale comprensivo di abuso d'ufficio -Sospensione dalle funzitmi -Obbligatoriet -Ricorso gerarchico -Effetti -(art. 33 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18; art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 579; art. 323 c.p.). Se possa ritenersi obbligatoria -per cui il provvedimento che la commina non viene sospeso di diritto nel caso di ricorso gerarchico la sospensione cautelare dalle funzioni inflitta allo spedizioniere doganale condannato con sentenza non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per reato elettorale nel quale i.l giudice penale ha ritenuto compreso ed assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 codice penale (n. 15). RISCOSSIONE Imposte indirette -Imposte dirette -Debiti del de cuius -Pagamento Coeredi -Solidariet (art. 16 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 752, 754 e 1295 e.e.). Se la responsabilit solidale dei coeredi per i debiti d'imposta del de cuius 'sia limitata al campo delle imposte dirette ovvero costituisca espressione di un principio generale applicabile anche alle imposte indirette (n. 15). SCIOPERO Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilit -Astensione limitata al trasporto postale. Se ed in quali casi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit nei confronti dei terzi contraenti (n. 7). Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e no;n estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 7). Revisione pre.2lzi -pomanda -Tardivitci -Sciopero :servizi postali Conseguenze. Se a causa del disservizio derivante da sciopero dei serv1z1 postali possa invocarsi la causa di forza maggiore qualora non sia tempestivamente pervenuta all'amministrazione J:a domanda cli revisione prezzi (n. 8). 112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO SEQUESTRO Sequestro penale -Spese di custodia Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Re;cupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportate dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 24). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei locali e del serv1z10 di custodia, o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 24). SOCIET Compagnie portuali -Natura -Sindaco -Cause di incompatibiHt (articolo 110 cod. nav.; art. 2399 e.e.). Se le compagnie portuali siano soggetti di diritto privato e conseguentemente si applichino per i loro sindaci le comuni cause di incompatibilit ad assumere la carica (n. 131). Quota sociale -Liquidazione -Quietanza -Imposta graduale registro Applicabilit -Prescrizione -Decorrenza -(r.d. 30 di:cembre 1923, numero 3269, art. 88, n. 3 Tariffa all. A). Se la liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto debba essere tassata con l'imposta graduale di registro di cui all'art. 88, n. 3 della Tariffa all. A alla legge di registro (n. 132). SPESE GIU.DIZIALI Procedimento penale contro dipendente pubblico -Assunzione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -Consulenza tecnica -Spese -Spettanza~ (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se sia legittimo il pagamento da parte dell'Amministrazione di parcelle professionali afferenti prestazioni di consulenza tecnica svolta nell'interesse .ed in difesa di impiegati ed agenti della p.A. nel corso di procedimenti penali a loro carico, e nei quali essi hanno goduto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 14 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 25). PARTE II, CONSULTAZIONI Sequestro penale -Spese di custodia. Amministrazione doganale -Liquidazione -Misura -Recupero -Ricavo confisca -(legge 25 settembre 1940, n. 1424 artt. 140, 144; r.d. 23 dicembre 1865, n. 270 [tariffa penale] artt. 1, n. 6, 104). Se le spese di custodia di merce di contrabbando, oggetto di sequestro penale, sopportato dall'Amministrazione doganale, custode ex art. 140, legge 25 settembre 1940, n. 1424, possano essere soddisfatte su quanto ricavato a seguito della successiva confisca della merce (n. 26). Se nella liquidazione a favore dell'Amministrazione doganale delle spese di custodia di merce sottoposta a ,sequestro penale si debba tener conto anche di una proporzionata quota di spese generali (es. apprestamento dei 1ocali 'e del servizio di custodia) o solo degli specifici rimborsi (spese vive) contenuti (n. 26). TRANSAZIONE Azienda Autonoma Ferrovie Stato -Transazione -Approvazione successiva -Necessitd -(d.l. 7 maggio 1948, n. 598, art. 5; legge 25 luglio 1967, n. 668, art. 5; d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 28). Se le transazioni dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato siano sottoposte ad approvazione successiva alla loro stipulazione (n. 19). Se la transazione dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per la stipulazione delle quali sia richiesta una previa autorizzazione di altro organo della stessa Azienda, debbano essere sottoposte al parere dell'Avvocatura dello Stato solo dopo che sia intervenuta detta autorizzazione (n. 19). TRASPORTO Concessionario servizio trasporto postale -Sciopero -Inadempimento Responsabilitd -Astensiane limitata. al trasporto postale. Se ed in quali oasi lo sciopero configuri una ipotesi di esclusione da responsabilit nei confronti dei terzi contraenti (n. 75). Se possa essere qualificato come sciopero l'astensione dei dipendenti del concessionario di servizio pubblico di trasporto, limitata al trasporto degli effetti postali e non estesa al trasporto dei viaggiatori e delle merci (n. 75). Trasporto ferroviario merci -Tasse di sosta -Giacenza merci per operazioni doganali -Forza maggiore -(Condizione o Tariffe trasporto come approvato con r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, art. 41, par. 3; d.m. 29 luglio 1,959, n. 646, parte terza, par. 4, n. 2). Se siano dovute le tasse di sosta di trasporto ferroviario per il periodo di giacenza delle merci necessario allo .svolgimento delle operazioni doganali, qualora la giacenza dipenda da cause non imputabili all'Amministrazione ferroviaria (nella specie, sciopero degl~ uffici doganali) (n. 76). Im ~ ..~ I I W: 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Rappresentanze diplomatiche e consolari -Immobili -Costruzione I Appalto -Imposta registro -I.G.E. -Esenzione (legge 9 agosto 1967, n. 80; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 apriI !. le 1963, art. 32). ~ Se siano esenti dall'imposta di registro i contratti d'appalto per la costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38). I Se ,siano esenti dall'I.G.E. i pagamenti fatti agli appaltatori della costruzione di immobili, destinati a rappresentanze diplomatiche e con I solari, di propriet di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari (n. 38). l I