ANNO XXIV -N. 4 LUGLIO -AGOSTO 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1972 ABBONAMENTI ANNO ................................ L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ................. 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219055) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. INDICE Parte prima: GIU,RISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Michele SavareseJ pag. 539 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari) 573 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci) CIVILE (a cura del/'avv. Pie 607 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Ugo Gargiulo) . 641 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafi/e) 659 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . 723 Sezione settimo GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Di Tarsia di Be/monte} . Paolo 731 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . . . pag. 115 INDICE BIBLIOGRAFICO 125 CONSULTAZIONI 126 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Sui nuovi problemi della solidariet tributaria . . pag. 663 DI TARSIA P., L'arresto dello straniero imputato di contrabbando . . . . . . . . . . . . 734 DI TARSIA P., Principi giurisprudenziali sulla scelta del rito istruttorio dopo tre anni di applicazione del nuovo testo dell'art. 389 c.p.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 FAVARA F., Statuto dei lavoratori, impiego pubblico statale, e riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativaJ 576 ;ots:iovvs'llsb ettenib 9 eno:>s::ii!dduq &J OJUJiano regolatore ancora inefficace -Impossibilit di approvare il p.e.e.p., 646. ENTI E BENI ECCLESIASTICI -Soppressione -Legge piemontese 29 maggio 1855 n. 878, con nota di P.G.F., 573. ENTI PUBBLICI -Ente pubblico e privato -Controllo Corte dei Conti -Assoggettamento -Valutazione della particolare tenuit del contributo statale -Criterio relativo -Assoggettamento del Club alpino italiano -Illegittimit, 650. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Delegazione amministrativa Soggetti del rapporto, 622. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Modifiche nella !"ealizzazione dell'opera pubblica prevista -Par' zia1e utilizzazione del fondo espropriato -Retrocessione -Disciplina, 626. -Occupazione illegittima ultra biennale -Successivo decreto di esproprio Risarcimento del danno -Criteri, 610. -Rapporto espropriativo -Delegazione intersoggettiva -Effetti Responsabilit del delegato nei confronti dei terzi -Espropriazione per p.u. -Soggetti del rapporto, 610. FARMACIA -Concorso -Esaurimento del concorso -Avviene con la conclusione dell'attivit della Commissione -Successive fasi -Irrilevanza sulla posizione dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, 651. Concorso -Esaurimento del concorso -Formazione della graduatorfa -Sopravvenienza della 1. n. 475 del 1968 -Irrilevanza Approvazione del concorso intervenuto solo successivamente Irrilevanza, 652. GIOCO D'AZZARDO -Differenziazione di trattamento rispetto ai Casin autorizzati Infondatezza della questione, 571. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Giurisdizione esclusiva -Pretese patrimoniali -Previo ricorso gerarchico -Non occOTre, 658. -Ricorso giurisdizionale -In tema di Ente ospeda1iero -Classificazione dell'Ospedale -Dipendenti dell'Ospedale -Hanno interesse -Intervento in giudizio -Ammissibilit, 648. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Decadenza -PrescrizJ.one -Regime ante riore alla 1. 2 febbraio 1960 n. 35 -Termine triennale -Deconenza, 718. -Concordato preventivo con cessione di beni -Non contiene obbligazioni di somme -Imposta proporzionale dell'art. 32 tariffa A della legge di registro -Non dovuta, 706. -Enunciazione -Enunciazione di societ di fatto -Negozio bancario di finanziamento in favore di societ Connessione diretta Sussiste, 678. -Forniture alle .Amministrazioni dello Stato -Legge 23 marzo 1940 n. 283 -Natura -Eseruiione di cui all'art. 45 tabella D della legge di registro - compatibile, 692. -Prezzi e corrispettivi -Concessione di suolo pubblico -Canone -Costituisce, corrispettivo, 721. -Solidariet Enunciazione Soggetto partecipante all' atto estraneo alla convenzione enunciata - obbligato, 678. -Transazione -Legale in favore di persona giuridica -Autorizzazdone governativa -Rinuncia in corrispettivo di denaro - atto di trasferimento, 659. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Azione in sede ordinaria -Termine di sessanta giorni dell'art. 52 della 1. 19 giugno 1940, n. 762 Decorrenza -Ordinanza definitiva dell'Intendente .-Ricorso tarddvo al Ministro -Irrilevanza -Opposizione contro fa successiva ingiunzione -Inammissibilit, 681. Impresa agricola -Nozione -Pollicoltura in batteria -Costituisce impresa commerciale, 699. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Concetto di tassa -Canond per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo -Non sono tributi, 683. INDICE IX -Diritti erariali sugli spettacoli Addizionale dell'art. 7 defila 1. 18 febbraio 1963, n. 67 -Arrotondamento -Va eseguito sull'importo di ciascun biglietto, 713. -Domicilio fiscale -Trasferimento -D'autorit ex art. 10 t.u. n. 645 del 1958 -Legittimit, 653. -Imposte dirette -Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esattoriale Ammissibilit -Limiti, 709. -Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit di preventiva pronuncia di una commissione -Opposizione del liquidatore di societ dichiarato responsabile in proprio -Esclusione, 709. Imposte indirette -Azione ordinaria -Autonomia -Decisione di commissione -Termine semestrale -Domanda riconvenzionale -Inammissibilit, 694. -Imposte indirette -Competenza e giurisdizione -Valutazione Grave ed evidente errol'e di apprezzamento contenuto nell'accertamento -Deducibilit dinanzi all'A.G.O. -Esclusione, 686. -Imposte indirette -Ingiunzione Intimazione di seconda ingiunzione per lo stesso titolo -Legittimit, 718. -Imposte indirette -Solidariet Imposta suppletiva di registro Opposizione -Litisconsorzio necessario -Non sussiste, con nota di C. BAFIL~, 664. ' -Imposte indirette -Solidariet Notifica dell'accertamento di valore -Pluralit di coobbligati Notifica ad uno soltanto -Nullit dell'intero accertamento, 663. -Imposte indirette -Solidariet Notifica dell'accertamento di valore -Pluralit di coobbligati Notifica ad uno soiltanto -Validit nei confronti del soggetto notificato_ -Irrilevanza verso gli altri, con nota di C. BAFILE, 663. -Imposte indirette -Valutazione Beni gravati da vincoli ed oneri Determinazione del valore venale in comune commercio, 697. -Imposte indirette -Valutazione Scelta dei criteri di stima -Competenze della Commissione di valutazione, 686. ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA -Ente Ospedaliero -Classificazione -Mancanza di servizi ed attrezzature -Non impediscono l'emanazione del provvedimento di classifica, 648. -Enti ospedalieri -Classificazione -Provvedimento relativo Effetto costitutivo -Rilevanza sulle posizioni giuridiche di terzi -Sussiste -Fattispecie, 648. -In tema di Enti ospedalieri Classificazione -Enti mutualistici convenzionati con l'Ospedale Hanno interesse, 649. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Interpr-etazione -Dubbi -Preferenza al significato conforme alla Costituzione, 642. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Interpretazione del contratto Accertamento del giudice di merito -Incensurabilit, 607. PENSIONI -Pensione e quiescenza -Indennit buonuscita E.N.P.A.S. -Vedova ed orfani sen2ia diritto a pensione -Esclusione -Art. 5 1. n. 1407 del 1956 -Questione di incostituzionalit -Non manifestamente infondata, 658. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Infortuni sul lavoro -Azione di regresso dell'INAIL -Elevazione del termine prescrizionale da uno a tre anni -Eccesso dai limiti della delega -Insussistenza, 563. PROCEiDIMENTO CIVILE -Giudizio di rinvio -Fatti modificativi o estintivi del diritto controV'erso -Rilevanza, 610. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Spese giudiziali -Distrazione Omessa pronunzia -Ricorso per Cassazione -Legittimazione, 610. PROCEDIMENTO PENALE -Assistenza dell'imputato in istruttoria -Ipotesi varie -Illegittimit costituzionale parziale della normativa -Infondatezza e ma- nifesta infondatezza delle altre questioni, 544. -Esame e confronto di testimoni a futura memoria -Mancata assistenza del difensore -Illegittimit costituzionale, 546. -Istruzione penale -Scelta del rito -Richiesta di istruzione formale -Contrasto tra G. I. e P. M. Elevazione del conflitto da parte del G. I., con nota di P. D. I TARSIA, 732 , -Notificazioni -Consegna al portiere o a persona inferma di mente -Infondatezza deHa que.stione, 557. -Notificazioni -Deposito nella casa comunale -Avviso al destinatario -Rilevanza della data di spedizione -Illegittimit costituzionale della normativa, 557. -Nullit nel processo penale Concernenti le parti private diverse dall'imputato -Mancata citazione della persona offesa Nullit relativa -Soggetti legittimati a dedurla -Sono il P. M. e la persona offesa, 731. PROPRIET INTELLETTUALE. -Diritto d'autore -Protezione del diritto morale -Opere fptografiche -Diversit. di normativa per le opere italiane pubblicate al' l'estero -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 539. -Diritto d'autore -Utilizzazione di musica leggera -Subordinazione al pagamento dei diritti d'autore alla SIAE -Illegittiinit costituzionale -Esclusione, 539. REATI FINANZIARI -Contrabbando -Art. 139 legge doganale -Arresto dello straniero -Cittadini greci -ApplicabiJ. it, con nota di P. DI TARSIA, 734. REGIONE. -Beni del demanio e del patrimonio indisponibile -Data di passaggio Esercizio medio tempore dei poteri di gestione Spetta allo Stato, 567. RESPONSABILIT CIVILE -Amministrazione delle F. S. Esercizio ferroviario -Presunzione di responsabilit per l'esercizio di attivit pericolosa -Inapplicabilit, 635. -Attivit pericolosa -Colpa del danneggiato -Rilevanza -Interruzione del rapporto causale Estremi, 635. SICILIA -Conflitto di attribuzione -Deliberazione dell'Ente sviluppo agricolo concernenti il personale Approvazione assessoriale -Spettanza del potere di concerto allo Stat, 548: -Disciplina dell'orario dei negozi Legge regionale -Illegittimit costituzionale parziale, 555. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 15 marzo 1972, n. 48 . pag. 539 19 aprile 1972, n. 65 . 539 19 aprile 1972, n. 63 . 544 19 aprile 1972, n. 64 . 546 19 aprile 1972, n. 66 . 548 19 aprile 1972, n. 67 . 551 4 maggio 1972, n. 76 . 555 4 maggio 1972, n. 77 . 557 4 maggio 1972, n. 78 . 563 4 maggio 1972, n. 79 . 567 4 maggio 1972, n. 80 . 571 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 20 novembre 1971, n. 3349 . pag. 573 Sez. I, 16 marzo 1972, n. 778 . 607 Sez. I, 20 marzo 1972, n. 850 . 723 Sez. I, 13 aprile 1972, n. 1158 . 659 Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1204 . 610 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1357 . 663 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1358 . 678 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1362 . 681 Sez. I, 5 maggio 1972, n. 1363 . 683 Sez. Un., 6 maggio 1972, n. 1374 686 Sez. Un., 6 maggio 1972, n. 1380 . 574 Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1395 622 Sez. I, 15 maggio 1972, n. 1447 . 692 Sez. I, 15 maggio 1972, n. 14~9 . 694 Sez. I, 15 maggio 1972, n. 1457 . 697 Sez. I, 15 maggio 1972, n. 1463 . 699 Sez. I, 15 maggio 1972, n. 1464 . 706 Sez. Un., 16 maggio 1972, n. 1483 . 626 Sez. Un., 16 maggio 1972, n. 1484 . 709 Sez. I, 19 maggio 1972, n. 1525 . 713 Sez. I, 19 maggio 1972, n. 1526 . 718 Sez. I, 23 maggio 1972, n. 1576 . 631 Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1680 . 721 Sez. I, 9 giugno 1972, n. 1805 . 664 Sez. I, 19 giugno 1972, n. 1944 . 663 xn RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI APPELLO Milano, Sez. I, 17 marzo 1972. . . . . . . . . . . . . . pag. 635 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 1 marzo 1972, n. 4 . pag. 641 Ad. Plen., 14 aprile 1972, n. 5 . 642 Sez. IV, 7 marzo 1972., n. 163 . 645 Sez. IV (Ord.), 10 mario 1972, n. 174 . 647 Sez. IV, 10 marzo 1972, n. 178 . . . . 648 Sez. IV, 14 marzo 1972, n. 181 . . . . 648 Sez. IV (Ord.), 28 marzo 1972, n. 243 . 649 Sez. IV, 11 aprile 1972, n. 250 . 650 Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 312 . 650 Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 316 . 651 Sez. V, 14 marzo 1972, n. 168 . 653 Sez. V, 14 aprile 1972, n. 242 . 653 Sez. V, 26 aprile 1972, n. 306 . 655 Sez. V, 26 aprile 1972, n. 341 . 656 Sez. VI, 7 marzo 1972, n. 120 . 657 Sez. VI (Ord.), 18 aprile 1972, n. 149 . 658 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 22 febbraio 1972, n. 100 . pag. 731 Sez. I, 25 febbraio 1972, n. 2174 . 732 Sez. III, 24 aprile 1972, n. 415 . 734 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate incostituzionali pag. 115 II) Questioni dichiarate non fondate 117 III) Questioni proposte . 120 INDICE BIBLIOGRAFICO . . . . . . 125 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Appalto . pag. 126 Imposta di bollo . pag. 130 Bellez2le artistiche e Imposta di registro 131 naturali . 126 Imposta di ricchezza Bonifica 127 mobile 131 Concessioni amminiImposta di successione 131 strative . 127 Imposte di fabbrica- Contributi e finanzia-zdone ..... . 131 menti. 127 Infrtuni sul lavoro 132 Danni di guerra . 128 Pensioni 132 Dazi doganali 128 Piani l'egolatori 133 Difesa dello Stato . 128 Pl'ezzi 133 Edilizia economica e Propriet intellettuale 133 popolare 129 Requisizione 133 Eseuczione forzata 129 Responsabilit civile . 133 Espropriaz. per pubServit. 134 blica utilit 129 Trasporto. 134 Fallimento 130 Tributi locali 135 Impiego pubblico 132 Vendita. 135 PARTE PRIMA RASSEGNA DELL'AVVOCATURA'DELLO STATO 540 deUa P. A., la questione di Legittimit costituzio11ale delfo dsposizioni della legge' sui diritto d'1autore (Legge 22 arp'l'ile 1941, n. 633) che condiziona ml pagamento d.ei dirittJi dovuti alla SIAE la possibiliit cl.i intmprendere attivit cl.i utilizzazione, in pbblico, di musica leggera (2). I (Omissis). -1. -Come viene posto in rilievo in narrativa, con l'orclinanza di rinvio vengono denunziati a questa Corte gli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 5,g.3, concernenti la disciplina speciale dei diritti relativi alle fotografie, in quanto non concedono ai rispettivi autori anche la protezione del diritto morale di cui all'art. 20 della legge stessa e 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna del 1886, riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il limitato profilo della disparit ,di trattamento tra l'autore italiano di cfotografia eseguita in Italia, che ha diritto soltanto alla minore protezione preveduta dalle norme 'denunziate ed altro autore, pure italiano, che avendo eseguita la fotografia in altro Paese aderente alla Convenzione di Berna, avrebbe diritto anche in Italia alla maggiore protezione dall'art. 6 bis, comma primo, di detta Convenzione. 2. -Cos precisati i termini della questione, occorre, in via pregiudiziale, esaminare .le due eccezioni di inammissibilt, per difetto di rilevanza, sollevate, sotto diverso profilo, dal patrocinio della Societ TOTAL e dall'Avvocatura generale dello Stato. Entrambe tali eccezioni risultano, peraltro, infondate: a) Secondo la TOTAL, infatti, il difetto di rilevanza dovrebbe ravvisar.si in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimit delle norme denunziate avrebbe soltanto }'.effetto di far pel'dere all'autore di fotografie, costituenti opere protette, i pi limitati diritti contemplati da dette norme, senza attribuire loro la maggiore protezione contemplata dall'art. 20 della legge n. 633 del 1941 e dall'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna. Sul diritto d'autore in materia fotografica, v. G. FABIANI, Diritto d'autore, 1963, 158 e segg. (2) La questione era stata .sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 2 aprile 1970 dal pretor.e penale di Chioggia (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 17 giugno 1970). Per la ,sentenza 17 aprile 1968, n. 25, citata nel testo, relativa alla 1. 22 aprile 1941, n. 633, v. in questa Rassegna, 1968, I, 1, 179; v. anche, per l'esclusione di una violazione della riserva di legge in relazione alle norme di itutellia del diiritto demaltldiailie sde opeoc-e di prubblrico dominio, Corte Cost., 15 aprile 1970, n. 58 in questa Rassegna, 1970, I, 1, 354 (cfr. anche Foro it., 1970, I, 1766 nota). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 541 Senonch fa.elle obbiettare che, con l'ordinanza di rinvio, la di_chiarazione di illegittimit prospettata proprio in riferimento al diniego di quella maggiore protezione, della quale, pertanto, tale di chiarazione implicherebbe il riconoscimento. b) Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, l'irrilevanza deriverebbe dalla natura di trattato self-executing della Conven zione di Berna, per effetto della quale, una volta intervenute la rati fica e la piena ed intera esecuzione conferite con la legge 16 feb braio 1953, n. 247, dovrebbe ritenersi entrato, 1senz'altro, nel .nostro ordinamento giuridico il principio della protezione piena estesa al ri conoscimento anche del diritto morale dell'autore per le opere foto grafiche. Ma dal testo del n. 1 dell'art. 4, nonch da quello dell'art. 5 di detta Convenzione, chiaramente si evince che gli obblighi reciproci con essa assunti dai Paesi dell'Unione consistono nel riconoscimento, ciascuno nel proprio territorio, agli autori di altri Paesi aderenti al l'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai propri cit tadini, nonch dei diritti discendenti dalla Convenzione. Ne consegue che ben pu un cittadino di altro Paese aderente all'Unione, autore di un'opera eseguita o pubblicata nel Paese di origine, ottenere in Italia una protezione della propria opera, riconosciutagli dalla legislazione del proprio Paese, maggiore di quella accordata dalla legislazione italiana ai propri cittadini, come pure' che ad un cit. tadino italiano autore di un'opera eseguita o pubblicata in altro Paese dell'Unione venga col riconosciuta l'eventuale maggiore protezione dalla legislazione di quel Paese accol'data ai propri cittadini, o la pro tezione discendente dalla Convenzione. Ma non consegue altres che ad un cittadino italiano possa essere riconosciuta in Italia, anche per opera eseguita o pubblicata in altro Paese dell'Unione, protezione maggiore di quella accordata dalla le gislazione italiana ad opera analoga eseguita o pubblicata in Italia da cittadini italiani. Se questo il contenuto della Convenzione di Berna evidente che, anche a considerarlo e self-executing , la piena ed intera ese cuzione disposta con la citata legge di ratifica non pu far s che, in esecuzione di essa, debba ritenersi estesa in Italia e nei confronti dei cittadini italiani la protezione del diritto morale di autore alle opere fotografiche. 3. -Le Considerazioni che precedono dimostrano anche che la questione, cos com' stata prospettata, de.stituita di fondamento. Come 1sopra si posto in rilievo, presupposto della denunziata violazione del principio di eguaglianza che il cittadino italiano autore di fotografie eseguite o pubblicate in altro Paese dell'Unione, nel RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quale sia ammessa la protezione .morale delle opere fotografiche, abbia diritto a tale maggiore protezione anche in Italia. Questo presupposto, alla stregua delle richiamate considerazioni, deve ritenersi insussistente: ne consegue che viene a mancare la disparit di trattamento nella quale dovrebbe ravvisarsi la violazione del detto principio. -(Omiss.is). II (Omissis). -1. -Come si esposto in narrativa, il presupposto logico e giuridico, sul quale poggiano le questioni prospettate con l'ordinanza di rinvio, constste nell'assunto che, in forza delle denunziate norme della legge n. 633 del 1941 (nonch dell'art. 72 del t.u. delle leggi di p.s., richiamato ma non denunziato), la SIAE opererebbe, nel settore del mercato della musica leggera, in regime di monopolio di :fatto e di diritto o quanto meno in posizione dominante, con la .possibilit di creare, per le sue caratteristiche obbiettive, situazioni di abuso e quindi illecite, avverso le quali gli interessati non avrebbero alcun rimedio giuridico per insorgere. Questo presupposto , peraltro, errato. Anzitutto non pu :parlarsi di monopolio neppure di fatto, poich l'esclusiva dell'attivit di intermediario accordata dal dem,mziato articolo 180 della legge n. 633 del 1941 alla SIAE non .preclude all'autore, che ne abbia la volont e la possibilit, la protezione e l'esereizio diretto dei propri diritti, anche nel settore della musica leggera, particolarmente difficoltoso, in quanto non certo agevole controllare esecuzioni, che si svolgono nei luoghi pi disparati e remoti, senza quell'adeguata organizzazione capillare, di cui dispone la SIAE e che soltanto pochi autori .particolarmente dotati e, soprattutto, affermati, potrebbero, sia pure in misura ridotta, permettersi. Ma non pu contestarsi che quella esclusiva ponga la SIAE in una indubbia posizione di preminenza, resa necessaria, peraltro, come risulta del resto da quanto si test rilevato dalle difficolt che in molti casi presenta il .controllo delle attivit che hanno per oggetto l'utilizzazione economica di opere protette. Questa posizione di preminenza, per come la Corte ha avuto occasione di affermare con la sentenza n. 25 del 1968 pronunziata in altro giudizio, nel quale la legittimit dello stesso art. 180 della legge n. 633 del 1941 veniva contestata in riferimento all'art. 18 della Costituzione, trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha dconosciuto PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 543 talmente rilevante da dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia .penali sia civili. Tra questi ultimi va compresa l'istituzione stessa della SIAE definita appunto Ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio del diritto di autore . Senonch questa innegabile e rilevante esigenza di difesa e di tutela non pu giungere fino a giustificare l'attribuzione, -sia pure ad un Ente di diritto pubblico, di poteri arhitrari e, comunque, incontrollabili. Infatti, anche se il regolamento per l'esecuzione della legge n. 633 del 1941, approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, nel Capo J:I, relativo alla determinazione dei compensi ed agli accertamenti tecnici, non contiene disposizioni particolari per la musica leggera, non per questo pu ritenersi che l'operato della SIAE in materia sia incontrollabile. Intanto, poich quale ente di diritto pubblico la SIAE soggetta a vigilanza 'governativa (in base all'art. 182 della legge n. 633 del 1941 del Ministero della cultura popolare, ora della Presidenza del Consiglio dei ministri), i Sl:loi atti sono soggetti ai comuni gravami in via amministrativa. Comunque, resta sempre aperta la via giurisdizionale sia amministrativa, ove si ritenga che la potest di determinare i compensi incida su semplici interessi legittimi, sia ordinaria, ove si ritenga invece che incida su diritti perfetti. Infine bene chiarire che la sanzione penale preveduta dal denunziato art. 171, lett. b, della legge n. 633 del 1941 colpisce non il rifiuto di accettare il compenso determinato e richiesto dalla SIAE ma l'esecuzione d~ll'opera senza aver corrisposto alcun compenso. 2. -Dimostrato che il presupposto, sul quale poggiano le questioni in esame, errato, facile trarre le seguenti conseguenze. a) Poich da quanto precede risulta che, ove il compenso richiesto dalla SIAE per l'esecuzione di musica leggera a chi intenda intraprendere tale attivit sia ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha i mezzi legali per far valere le proprie ragioni, se questi tali mezzi non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni siano state dichiarate infondate, evidente che l'imprenditore che persista nel non voler ritenere congruo tale compenso, non pu pretendere di intraprendere egualmente quell'attivit senza ledere il diritto dell'autore e, quindi, non pu lamentare che sia lesa la sua libert di iniziativa privata. Di qui l'inesistenza della denunziata violazione dell'art. 41 della Costituzione. b) La riconosciuta non fondatezza della questione di legittimit costituzionale dell'art. 180 della legge n. 633 del 1941, l'applicabilit RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 544 dell'art. 171, lett. b, della stessa legge non alle sole opere di musica leggera, le .particolari difficolt del controllo dell'esecuzione di tali opere, il costante riconoscimento che non pu ra,vvisarsi violazione del principio di eguaglianza quando a posizioni differenziate corrisponda una disciplina differenziata, escludono che .possa ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione sotto i vari profili prospettati con l'ordinanza di rinvio. c) L'art. 72 della legge di p.s. una delle tante norme, comuni specie alle leggi fiscali, che subordinano l'emanazione di taluni atti amministrativi alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi imposti da altre leggi. Come tale non pone alcun limite alla difesa dei propri diritti, perch se, per avventura, l'obbligo all'adempimento del quale subordinato non sussiste oppure illegittimo, il richiedente pu, dimostrandolo, impugnare nelle forme e nei modi di legge il rifiuto di rilascio dell'atto richiesto. La situazione , quindi, ben diversa da quella che si riassume nel principio del solve et repefJe, in base al quale non si pu procedere in via giudiziaria contro l'imposizione di un obbligo. (di solito fiscale) se prima tale obbligo non sia stato soddisfatto, salvo ad ottenere la relativa riparazione, in caso di vittoria. Anche la denunziata violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 72 della legge di p.s. porrebbe in essere un vero e proprio caso di solve et repete, risulta, pertanto, insussistente. 3. -Nessuna delle censure di illegittimit costituzionale sopra esaminate investe specificatamente, poi, l'art. 15 della legge n. 633 del 1941, che pure nell'ordinanza di rinvio risulta menzionato. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 aprile 1972, n. 63 -Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni -Mura ed altri (n.c.). Procedimento penale -Assistenza dell'imputato in istruttoria -Ipo tesi varie -Illegittimit costituzionale parziale della normativa Infondatezza e manifesta infondatezza delle altre questioni. (Cost., artt. 3, 24; c.p.c., artt. 304 bis, ter, quater, 366, 367, 231, 232, 225, 348, 389, 392, 397, 398, 364, 372, 317 bis). In relazione agli artt. 3 e 24 deLla Costituzione, va. dichiarata l'illegittimit costituzionale (1): (1) Per tutti i precedenti dottrinali e giurisprudenziali cfr. Foro it., 1972, I, 1155. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 545 (Omissis). -1) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore all'ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale; 2) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, .possa tuttavia presenziar.e all'ispezione di cui sopra; 3) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale; 4) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla detta perquisizione. V.anno, invece, dichiarate manifesta~nte infondate: 1) la questione di legittiinit costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater, 366 e 367 del codice di procedura penale, nella parte rigua~dante l'esclusione dell'assistenza della difesa all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzi() ne, dal .giudice iswuttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari, essendo l'esclusione gi dichiarata illegittima con sentenza n. 190 del 1970; 2) la questione di legittimit costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quat!er del codice di procedura penale, nella parte in cui considerata facoltativa e non necessaria l'assistenza del difensore agli atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro, trattandosi di questione gi decisa con sentenza n. 62 del 1971; 3) le questioni di legittimit costituzionale degli artt. 231 e 232 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata assistenza del difensore agli atti di polizia giudiziaria compiuti rispettivamente dal pretore e dal Procuratore della Repubblica, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari, trattandosi di norme gi dichiarate illegittime con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969; 4) la questione di legittimit costituzionale dell'art. 225 del co dice di .procedura penale, nella parte riguardante la mancata assi stenza della difesa al compimento degli atti di sommarie informazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dagli stessi gtudici, trattandosi di norma gi dichiarata illegittima con la sentenza n. 86 del 1968. Vanno, infine, dichiiarate non fondwte1: 1) la questione di legittimit costituzionale, degli artt. 303, 304 bis, ter e quater, 348, 349, 389, 392, 397 e 398 del codice di procedura penale, nella parte in cui non compresa l'assistenza del difensore alla escussione delle prove testimoniali, soJ.levata, in riferimento RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 546 agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze, elencate in epigrafe, dei giudici istruttori di Pesaro, Pisa, Roma, Matera e dai .pretori di Cagliari e Torino; 2) la questione di legittimit costituzionale degli artt. 304 bis e 364 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra coimputati, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari; 3) le questioni di legittimit Costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura .penale, nella parte in cui non comprende l'assistenza del difensore agli atti di sequestro, nonch agli atti di ispezione corporale, solJevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice i'struttore di Pesaro; 4) la questione di legittimit costituzionale degli artt. 304 quater e 320 del codice di procedura penale, nella parte in cui la durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori sottoposta ad un termine fissato dal giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro; 5) la questione di legittimit costituzionale ,dell'art. 372 del codice di procedura .penale, nella parte in cui stabilito il termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e dei confronti, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai giudici istruttori di Pesaro e Roma e dal pretore di Torino; 6) la questione di legittimit costituzionale degli artt. 304 ter, comma ultimo, e 317 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui consenton!J di procedere, nei casi di urgenza, senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro. ( Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 aprile 1972, n. 64 -Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio -Nicolotto (n.c.). Procedimento penale -Esame e confronto di testimoni a futura memoria -Mancata assistenza del difensore -Ille~ittimit costituzionale. (Cost., art. 24; c.p.p., artt. 304 bis, 357, 364). costituzioinaLmente megittimo, in relazioine al diritto di difesa, l'art. 304 bis codice di proce.dura penale, limitatamente aiia parte in cui es.elude il diritto del dife.nsore deU'imputato di assistere roiia testimoinianza a futura memoria ed al confronto fra l'imputato e testimone esaminato a futura memoria (1). (1) Per tutti i precedenti dottrinali e giurisprudenziali cfr. Foro it., 1972, I, 1154. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 547 (Omissis). -1. -L'oggetto del presente giudizio -quale risulta dalla parte finale dell'ordi~nza di rimessione, interpretata nel quadro dell'intera motivazione della stessa - costituito dall'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui quest disposizione, in contrasto col principio sancito nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere, nella fase istruttoria, all'esame dei testimoni a futura memoria (articolo 357 cpv.) ed al confronto fra questi e l'imputato (art. 364). 2. -Con sentenza (n. 63 del 1972), depositata in data di oggi, questa Corte ha accertato che non viola il diritto di difesa garantito dalla Costituzione la norma, desumibile dall'art. 304 bis .cod. proc. pen., secondo la quale al difensore non consentito di assistere all'esame dei testi escussi nel corso dell'istruttoria penale. A tale conclusione la Corte pervenuta in base alla considerazione che siffatta disciplina, mentre da un canto trova giustificazione in esigenze inerenti al sistema dell'istruttoria delineato dal vigente ordinamento, non sacrifica definitivamente la difesa dell'imputato, giacch la prova testimoniale, di regola, sar ripetuta nel successivo dibattimento, salvo che pubblico ministero e parti consentano la semplice lettura del verbale istruttorio : di modo che il contraddittorio si dispiegher, in quella sede, in tutta la sua pienezza, il difensore sar in grado di richiedere che al teste siano rivolte tutte le domande pertinenti all'oggetto della testimonianza (art. 467) ed il giudice potr decidere tenendo presenti le risultante acquisite al processo col dialettico intervento dell'accusa e della difesa. Queste ragioni, che giustificano l'esclusione del difensore dall'assistenza alla normale prova testimoniale, non sussistono, come ovvio, nel caso della testimonianza a futura memoria. Questa, infatti, viene assunta con 1 speciali modalit stabilite nel secondo comma dell'art. 357 -fra le quali di particolare rilievo l'imposizione del giuramento -proprio in previsione dell'impossibilit che il teste, a causa di infermit o di altro grave impedimento, sia riesaminato in giudizio: al che puntualmente e razionalmente corrisponde l'inclusione della deposizione a futura memoria fra gli atti dei quali consentita la lettura del verbale in dibattimento (art. 462, secondo comma). La legge, dunque, esclude che il difensore possa assistere ad un atto istruttorio che essa stessa prevede come irripetibile e, in tal modo statuendo, consente che sia definitivamente acquisita al processo una prova sulla quale la difesa non ha potuto, n potr in seguito, interloquire con quei mezzi (domande, contestazioni, ecc.) che, invece, essa in grado di dispiegare a proposito della normale testimonianza, quando questa vien ripetuta in dibattimento. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO evidente che il contrasto fra la norma denunziata ed il principio costituzionale di raffronto non atj;enuato n dall'obbligo del giuramento, imposto al teste per renderlo pi sensibile al dovere di obiettivit e di verit, n dalla possibilit di registrazione meccanica della esposizione, introdotta dall'art. 2 della legge 6 dkembre 1965, n. 1369: .queste modalit di assunzione della prova dimostrano, certo, che il legislatore ha avvertito la sua peculiarit rispetto alla ;normale testimonianza, ma non valgono a legittimare il divieto dell'assistenza del difensore. Giova, al contrario, rilevare che lo stesso ordinamento processuale offre elementi per una positiva valutazione dell'attuale questione di legittimit costituzionale. Ed invero dall'art. 304 bis, nelle sue disposizioni originarie ed in quelle ora risultanti dalla ricordata sentenza n. 63 del 1972, si deduce che al difensore dell'imputato consentito di assistere (oltre che all'interrogatorio, per il quale valgono le particolarissime ragioni esposte nella sentenza n. 190 del 1970) a quegli atti che sar impossibile ripetere in dibattimento, qu9.nto meno nelle stesse' condizioni di tempo e di luogo in cui essi vennero compiuti durante l'istruttoria: la .dichiarazione di illegittimit costit.zionale della norma ora in esame elimina una ingiustificabile disarmonia del sistema. 3. -Le ragioni fin qui esposte valgono anche a dimostrare la fondatezza della questione nella parte relativa alla esclusione del diritto del difensore di assistere al confronto fra imputato e teste assunto a futura memoria. Vero che nella sentenza n. 63 stata ritenuta non illegittima tale esclusione nel confronto fra testi e imputato o fra pi imputati: ma chiaro che nel caso di cui ora ci si occupa determinante per l'opposta conclusione la previsione dell'irripetibilit del confronto in sede dibattimentale. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 aprile 1972, n. 66 -Pres. Chiarelli - Rel. Benedetti -Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). C. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino). Sicilia -Conflitto di attribuzione -Deliberazioni dell'Ente sviluppo agricolo concernenti il personale -Approvazione assessoriale Spettanza del potere di concerto allo Stato. (St. Reg. sic., artt. 14, 20, d.l.c.s. 5 agosto 1947, n. 778, artt. 10 e 11). Spetta aiio Stato, e per esso al Ministero per il teso-r6, di partecipare, meiCLnte iL concerto previsto daU'art. 11 d.l.C.P.S. 5 agosto PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 549 1947, n. 778, alia emanazione di provvedimenti di approvazione, da parte della Regione, deUe deiiberazioni deU'Ente di svituppo agricolo concernenti il trattamento economico del pernonale impiegatizio ed operaio (1). (Omissis). -1. -Col ricorso in esame sono state impugnate le deliberazioni nn. 139 e 140 del 30 aprile 1971 con le quali l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia ha disciplinato il trattamento economico del proprio personale impiegatizfo ed operaio, e la nota n. 2338/RA dell'll maggio 1971 con fa quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ha dichiarato di prendere atto delle suddette deliberazioni. La difesa della Regione ha in via preliminare eccepito l'improponibilit del ricorso sia nella parte che ha per oggetto le deliberazioni dell'E.S.A., sia nella parte che si riiferisce alla nota assessoriale. Per quanto riguarda le delibere esatto il rilievo che non da tali atti, ma solo dal provvedimento di approvazione potrebbe derivare l'invasione di competenza lamentata nella specie dallo Stato ricorrente. La doglianza fondamentale sostenuta negli scritti difensivi del1' Avvocatura si rivolge, infatti, essenzialmente al dell'atto depositato nella casa comunale, ai fini della decorxenza dei termini, non pu indurre la Corte ad adottare una soluzione in tal senso: la garanzia costituzione non si estende sino al punto di sollevare il notificando dall'onere di ritirare l'atto. ( Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 78 -Pre'S. Chiarelli Rei. Rocchetti -Soc. Libco (avv. Jacobelli), INAIL (avv. Flamini) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Previdenza e assistenza -Infortuni sul lavoro -Azione di re~resso dell'INAIL -Elevazione del termine prescrizionale da uno a tre anni -Eccesso dai limiti della dele~a -Insussistenza. (Cost., art. 76; I. 19 gennaio 1963, n. 15, art. 30; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, ultimo comma, art. 10, quinto comma). Non fondata, con riferimento ai limitJi posti daiLa legge di delegazione ed aU'art. 76 deLLa Costituzione~ La questione di Le.gittimrit costituzionale deUe disposizioni del testo unico deLLe assicurazion.i pe-r gii infortwni sul Lavoro, che elevano da uno a tre .anni il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL. contro il responsabile deLL'infortunio (1). (Omissis). -2. -In entrambe le ordinanze di rimessione viene espresso il dubbio che l'art. 112, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui varia, elevandolo da uno a tre anni, il termine per l'esercizio dell'azione di regresso volta ad ottenere il rimborso delle prestazioni erogate; azione esperibile dall'INAIL, nei confronti del datore di lavoro, allorch, con sentenza penale, stata accertata la colpa di lui o di un suo dipendente, nella produzione dell'evento. La stessa censura stata inoltre prospettata dal tribunale di Pa-. dova nei confronti dell'art. 10, quinto comma, del citato decreto presidenziale, nella parte in cui eleva da uno a tre anni il termine rper la (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanre emesse: iJl. 19 :liebbrraiio 1970 dail. trrdbunail.e di Pladova (Gazzetta Ufficiale n. 170 deil:l'8 1uglli.o 1070); ml 16 ottobre 1970 dal. tribWliale di Bari (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 1971). In relazione all'art. 30 1. 19 gennaio 1963, n. 15, v. in particolare Corte Cast. 30 giugno 1971, n. 145, in questa Rassegna, 1971, 979. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'fO 564 propos1z1one, sempre da parte dell'Istituto assicuratore, dell'azione diretta ad accertare in sede civile la responsabilit penalmente rilevante del datore di lavoro o di un suo dipendente, allorch il processo penale rimasto estinto per amnistia o per morte dell'imputato. La illegittimit costituzionale delle norme denunciate sussisterebbe perch l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che dispo:neva la delega, non avrebbe autorizzato tali variazioni. 3. -Per quanto concerne l'ordinanza del tribunale di Padova, la difesa dell'INAIL eccepisce la irrilevanza della questione di legittimit costituzionale dell'art. 112, sostenendo che nella fattispecie era stata esperUa la comune azione di surrogazione spettante, per l'articolo 1916 del codice civile, all'assicuratore nei confronti del terzo. responsabile dell'evento dannoso. Invece, l'azione speciale di regresso che, ai 'Sensi del citato art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, proponibile contro il datore di lavoro che ha, per colpa penalmente rilevante, causato l'infortunio del lavoratore dipendente, non avrebbe potuto essere invocata nel giudizio a quo, in quanto l'infortunio era avvenuto in un'azienda ag.ricola e vittima ne era stato un altro proprietario che vi lavorava a titolo di scambio d'opera (art. 2139 C.c.), comunemente ritenuto, sulla scorta della .giurisprudenza della Cassazione, lavoratore autonomo, coperto, per il rischio di lavoro, dall'assicurazione propria e non da quella del proprietario dell'azienda. L'eccezione non fondata. Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di rilevanza spetta al giudice a quo e non pu essere ridiscusso se non in caso di assoluta incongruenza logica, sta in fatto che il tribunale, nell'ordinanza di rinvio, ha ampiamente motivato sulla qualificazione giuridica del rapporto di scambio di mano d'opera, ritenendo, sia pure in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione, che il cosi detto reciprocante sia assimilabile al ;prestatore di lavoro dipendente per quanto attiene alla disciplina assicurativa in materia di infortunio sul .lavoro. Di conseguenza, questa Corte non pu non ritenere ammisstbile l'esame della proposta questione incidentale di legittimit costituzionale. 4. -Nel merito, essa per da ritenersi non fondata. Il d.P.R. 17 agosto 1965, n. 1765 (art. 67), in conformit con le anteriori leggi sulla disciplina delle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, fissava nel termine unico di un anno il tempo utile per l'esercizio delle varie azioni nascenti dal rapporto assicurativo. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 565 Tale termine coincideva con quello previsto prima dal codice di commercio (art. 924) e .poi dal codi.ce civile (art. 2952) per le varie azioni in materia di assicurazione. Con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, che modific in molti punti l'intera disciplina, il termine concesso al lavoratore .per esperire l'azione volta a conseguire le prestazioni venne elevato a tre anni. L'art. 30 della stessa legge confer, poi, al Governo un'ampia delega legislativa per apportare modifiche, cor.rezioni, ampliamenti, ed ove occorresse, soppressioni, delle norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo. In attuazione della delega venne emanato, con il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel quale i termini per l'esercizio delle varie azioni derivanti dal rapporto assicurativo (eccetto quello per la riscossione dei premi di assicurazione) sono stati nuovamente allineati e portati a tre anni, in conformit di quanto la legge di delega aveva disposto per il solo termine relativo all'azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative da parte dell'infortunato. Le ordinanze di rinvio, in rapporto a 'tale variazione dei termini, ritengono che il legislatore delegato abbia superato i limiti della delega, che sarebbero stati indicati nel secondo comma dell'art. 30 della legge delegante, laddove si precisa che ogni innovazione... dovr tendere a conseguire una pi precisa determinazione nel campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicit nelle .procedure amministrative, pi idonei controlli sugli obblighi assicurativi, pi efficaci sanzioni nei confronti degli nadempienti... . E poich, secondo le ordinanze, l'aumento dei termini per l'esperimento delle azioni previste negli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, non perseguirebbe nessuna delle dette finalit, ne conseguirebbe che le norme che quell'aumento hanno disposto sarebbero state emanate in violazione dell'art. 76 della Costituzione, 5. -Va in contrario osservato che quelle finalit, per la stessa genericit della formula adoperata (ogni innovazione diretta a conseguire significando che, nel risultato, essa pu anche non conseguirla), non esauriscono, sul .piano concettuale, quei principi e criteri direttivi che l'art. 76 vuole siano posti a circo1>crivere la delega, n contengono tutte le indicazioni che servano a definire i termini della delega in concreto conferita. Di ben diversa importanza sono invece le altre indicazioni che si ricavano dall'art. 30 della legge n. 15 del 1963, sia in ordine ai .principi cui il Governo doveva ispirarsi e sia con riferimento agli scopi che il legislatore delegato era tenuto a perseguire. 566 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Quanto ai principi, l'articolo in esame precisa che le norme delegate devono essere emanate nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione preVidenziale vigente e, quanto agli scopi, esso indica come preminente quello del coovdinamento, disponendo che il legislatore delegato apporti le necessarie modifiche alle norme vigenti riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo . Ora, per rispettare i principi della legislazione previdenziale, evidente che il Governo dovesse preoccuparsi di conservare, curando che fosse tutelato in tutta la sua anteriore estensione, il diritto dell'INAIL, nei casi ammessi, a recuperare le somme erogate, perch l'esercizio di esso fornisce una delle fonti di finanziamento e quindi delle stesse possibilit operative dell'Istituto assicuratore. A tale scopo era perci necessario eliminare la discordanza sorta tra i termini temporali dell'azione relativa al conseguimento delle prestazioni (tre anni) e dell'azione di reg.resso (un anno), giacch l'esperimento di questa veniva reso impossibile tutte le volte che la prima fosse stata proposta dopo la data di scadenza del termine previsto per esercitare il regresso; termine che inizia dalla pubblicazione della sentenza emessa nel giudizio penale istituito contro chi abbia per colpa causato .l'infortunio. Il che avrebbe potuto fa.cilmente verificarsi quando il processo penale, specie se venisse a estinguersi per amnistia o per morte dell'imputato, avesse avuto breve o anche brevissima durata. Il ripristino della omogeneit dei termini si imponeva quindi, non gi in omaggio ad una tradizione quasi secolare, che pur doveva avere una sua ragion d'essere, ma per eliminare in sede di coordinamento le conseguenze ablative che la diversa disciplina dei termini avrebbe operato sull'esercizio del regresso. N pu aver pregio l'argomento sostenuto dalla difesa della societ Libco, che la legge delegant.e, modifi.cando solo il termine per l'esercizio della azione volta a conseguire le prestazioni, aveva implicitamente inteso di volere mantenere fermi gli altri. Una simile interpretazione contrasta con la ragione prima della delegazione legislativa, contenuta nel citato art. 30, che era proprio quella di affidare all'esecutivo il compito di coordinare la materia, eliminando le antinomie determinate dalla sovrapposizione delle norme emanate in tempi diversi, e, da ultimo, con la stessa legge di delega. Com..nque, quand'anche il legislatore, modificando uno solo dei termini, si fosse proposto di lasciare immutati gli altri, .Poich, conferendo la delega, si disinteressava dei problemi di coordinamento, non aveva motivo n di avvertire n di risolvere questioni attinenti alla incompatibilit dei vecchi termini rispetto al nuovo, n, tanto meno, di precludere al legislatore delegato la soluzione dei relativi contrasti. (Omiss.is). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 567 CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 79 -Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio -Presidente Regione Toscana (avv. Cheli) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Regione -Regioni astatuto ordinario -Beni del demanio e del patrimonio indisponibile -Data di passaggio -Esercizio medio tempore dei poteri di gestione -Spetta allo Stato. (Cost., art. 119, disp. trans. VIII; 1. 16 maggio 1970, n. 281 art. 11). Le funzioni amministrative relative alla gesmorne. dei beni del demanio e del patrimonio indispo11;ibiLe tr'asferiti aiie Re1gioni a Statuto Mdinario, compresi gLi atti di concessione' di acque tell'mali e di costituzione di riserve fo'!'estali, anterio'l'mente ait'entrata in vigore dei decreti delegati sul trasferimento deLle funzioni, soino state legittimamente esercitate dallo Stato (1). , (Omissis). -2. -Con i quattro ricorsi indicati in epigrad:e la Regione denuncia altrettanti conflitti di attrilbuzioni determinati dalla emanazhme di due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti la concessione di acque termo-minerali (d.m. 5 marzo 1971, relativo all'acqua Coniano, e d.m. 7 maggio 1971, relativo all'acqua Bagni di Chianciano ) e di due decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste, con i quali sono state costituite una riserva forestale di protezione (d.m. 26 luglio 1971 per la localit Duna Feniglia ) ed una riserva naturale integrale (d.m. 26 luglio 1971 per la localit Poggio Tre Cancelli ). Nel chiedere l'annullamento dei predetti decreti la ricorrente oltre che prospettare (come pi innanzi si dir) vizi pi specificamente riguardanti 9uelli emanati dal Ministro dell'agricoltura -as (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con quattro ricorsi della Regione Toscana, notificati il 30 luglio e il 20 novembre 1971, per conflitto di attribuzione fra la predetta Regione e lo Stato sorto a seguito del decreto 5 marzo 1971 del Ministero per l'industria, il co~ercio e l'artigianato, con il quale l'acqua termominerale Coniano era stata concessa alla Soc. Caniano-Poggibonsi; del decreto 7 maggio 1971 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con il quale l'acqua termominerale Bagni di Chianciano era stata concessa alla soc. Terme di Chianciano; del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le foreste con il quale la localit Duna Feniglia era stata costituita in riserve forestali; del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il quale la localit Poggio Tre Cancelli era stata costituita in riserva naturale integrale. Per i precedenti dottrinari e giurisprudenziali, cfr. Foro it. 1972, 1535. 568 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sume, in sostanza, che lo Stato ha esercitato una competenza che, en trata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, pi non .gli spetta o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il contenuto e gli effetti degli atti impugnati presupporrebbero. evidente che attraverso siffatta denunzia la Regione Toscana agisce a tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di .provvedi menti che essa ritiene incidano illegittimamente su proprie attribu zioni costituzionalmente gara~tite (artt. 117, 118 e 119 Cost.). E perci deve essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilit, opposta dalla difesa dello Stato. 3. -Ad avviso della Regione, il disposto della prima parte del quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, statuendo che sono trasferite alle Regioni (oltre che le cave e torbiere, le quali non vengono qui in considerazione) le foreste appartenenti allo Stato e le acque termo-minerali, avrebbe operato l'immediato trasferimento di tali beni al patrimonio indisponibile regionale, senza la necessit di ulterio~i, puntuali atti traslativi. Verficatosi tale effetto, la Regione sarebbe stata investita, ope legis, delle corrispondenti potest amministrative e non potrebbe essere invocato il principio -articolo 17 della citata legge -che per le materie di competenza regionale tale investitura collega all'emanazione dei decreti delegati di passaggio delle funzioni e del pe~sonale ovvero al decorso di un biennio. La ricorrente sostiene peraltro che, anche se non le si dovesse riconoscere l'immediata titolarit di quelle potest, occorrerebbe pur tuttavia riconoscere che medio tempore lo Stato avrebbe ;potuto agire . solo per conto della Regione con la conseguente limitazione dei suoi poteri ad atti indirizzati alla mera conservazione dei beni in questione. 4. -Da quanto innanzi stato precisato risulta che l'oggetto proprio del presente giudizio non costituito dall'appartenenza delle foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, sibbene dalla titolarit, all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono emanati, delle correlative potest amministrative ovvero, supposto che queste siano rimaste allo Stato, dai limiti inerenti al loro contenuto ed esercizio. Rilevato ci, sembra superfluo accertare, ai fini che qui interessano, se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per effetto 'immediato della citata disposizione legislativa o se da questa sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli beni compresi nelle predette categorie. Ritiene infatti la Corte che in ogni caso, sia esatta la prima o la seconda tesi, rimasta allo Stato, fino all'emanazione dei decreti delegati o al decorso del biennio, la piena legit PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 569 timazione a provvedere alla concessione delle acque ed all'imposizione dei vincoli forestali di destinazione. Si tratta, certo, di funzioni amministrative inerenti a materie comprese nella sfera di attribuzioni regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.), ma altrettanto vero che nel momento in cui i decreti ministeriali furono adottati esse non erano ancora passate alle Regioni, e ci in forza di un principio che, trovando fondamento nell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, stato posto legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) dall'art. 17 della legge n. 281 del 1'970, ed al quale non pu non riconoscersi una portata assolutamente generale. Ammettere che per i soli beni che si suppongano gi entrati a far parte del patrimonio indisponibile regionale siano state ope legis trasferite le corrispondenti potest amministrative significherebbe introdurre un~eccezione sicuramente incompatibile con la ratio di .quel principio, che chiaramente diretto a garantire, nell'interesse della collettivit, un'ordinata successione delle Regioni allo Stato attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la possibilit di un effettivo ed efficiente loro esercizio. N si pu accogliere la tesi subol'dinata, sulla quale la ricorrente particolarmente insiste. Dal preteso gi intervenuto trasferimento delle foreste e delle acque termo-minerali, ome non si potrebbe dedurre una immediata successione nelle funzioni irierenti a questi beni, cosi non si potrebbe neanche dedurre un affievolimento del perourante potere statale. In via generale non si pu escludere che in determinate situazioni le ,pubbliche potest abbiano a subire una limitazione di esercizio, ma ci deve risultare da specifiche e puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili dal sistema. Orbene, per quanto riguavda l'attuale controversia, n la Costituzione n la legge del 1970 autorizzano a ritenere che le funzioni amministrative, finch sono rimaste allo Stato, avrebbero dovuto contenersi nei limiti di una mera attivit di conservazione: un regime siffatto, protratto notevolmente nel tempo, avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi, con danno dello stesso patrimonio regionale. La supposta gestione per conto della Regione ., ammesso che ne ricorressero i presupposti, avrebbe rilievo in tema di attrtbuzion'e alla Regione dei risultati, anche economici, della gestione stessa (intorno al che qui non si controverte), ma non potrebbe mai avere il significato di consentire allo Stato solo atti i cui effetti siano stret tamente limitati al tempo intevcorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo subentrare dei nuovi enti nelle relative po test. Che in tal modo le Regioni possano trovarsi di fronte a situa zioni giuridiche durature e non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi (quindi, giova aggiungere, anche dalle 570 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO emanande leggi regionali) rappresenta, al pi, un pregiudizio di fatto, he pu peraltro connettersi a qualsiasi attivit amministrativa posta in essere dallo Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle Regioni ed il trasferimento ad esse delle funzioni. Per quanto riguarda i beni pertinenti al patrimonio indisponibile regionale, si sia verificato per effetto della legge del 1970 un immediato trasferimento o sia sorto solo un obbligo di trasferimento, l'unica attivit preclusa allo Stato prima del passaggio delle funzioni era quellp. incompatibile col diritto acquistato dalle Regioni: vale a dire un'attivit quale certamente non quella esplicata con i decreti di cui si discute -che presupponesse un disconoscimento di siffatto diritto. 5. -Va peraltro posto in rilievo, con specifico riferimento al contenuto dei provvedimenti impugnati, che sia la concessione delle acque termali e minerali sia l'imposizione di vincoli alle foreste sono estrinsecazioni di una normale gestione di tali beni. Per quanto riguarda le acque, la Regione finisce col non contestare che lo Stato potesse farne oggetto di concessione, ma sostiene che questa avrebbe dovuto esser contenuta in limiti di durata corrispondenti al tempo necessario e sufficiente per il trasferimento delle funzioni amministrative. Questa tesi muove dal presupposto che in generale la durata della concessione possa essere liberamente determinata dall'ente concedente e, in particolare, che in base alla legislazione vigente la concessione infradecennale rappresenti una regola, in presenza della quale quella ultradecennale costituirebbe atto di straordinaria gestione. Ma dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, risulta solo una ripartizione di competenze fra prefetto e Ministro, secondo si tratti di concessione infra o ultradecennale, e non gi un principio in forza del quale si possa individuare, quanto alla durata, una regola ed un'eccezione. Ed invero in relazione ad un singolo ibene rientra nella discrezionalit -non in un potere di libera scelta dell'autorit stabilire modalit e durata della concessione con riferimento al pubblico interesse e ad obiettivi elementi di valutazione, quali, ad esempio, quelli attinenti all'importanza del giacimento ed all'entit degli impianti n,ecessari alla sua utilizzazione. E sono di questa natura, come risulta dal testo dei provvedimenti e degli atti preparatori, le motivazioni in base alle quali il Ministro dell'industria adott i decreti relativi all'acqua e Coniano ed all'acqua Bagni di Chianciano . Ancor pi chiara la situazione a proposito dei due decreti del Ministro dell'agricoltura. La costituzione in riserva naturale integrale della localit Poggio Tre Cancelli ed in riserva forestale di protezione della localit Duna Feniglia tende, con i vincoli PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 571 che ne derivano, ad assicurare la conservazione dei beni, giacch essa comporta l'esclusione di ogni attivit che possa comprometterne lo stato attuale. Giova aggiungere che niente giustifica il timore della Regione che i due provvedimenti esprimano la determinazione .dello Stato -certamente incompatibile con quanto dispone il quinto comma dell'art. 1 della legge n. 281 del 1970 -di trattenere a s le due foreste. Il preminente interesse nazionale, al quale la motivazione degli atti si richiama, risulta riferito, in effetti, solo alle ragioni che giustificano l'inclusione dei due territori negli elenchi dei biotipi meritevoli di conservazione e di protezione e d'altra parte il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, pubblicato nelle more del giudizio, sia pure indirettamente conferma (art. 1, lett. n) che nessuna eccezione subisce il trasferimento delle foreste. E poich non si pu dubitare che, disponendo la predetta inclusione, il Ministro ha inteso eser'Citare una competenza afferente alle sue normali attribuzioni, anche evidente che i due decreti non sono manifestazione di quel potere di imposizione di vincoli atti a garantire l'inalienabilit, l'indisponibilit e la destinazione dei beni ., che legittimamente (cfr. sent. n. 3.9 del 1971) stato assegnato allo Stato, ma che, secondo la Regione, dovrebbe essere esercitato con legge o, quanto meno, con atto collegiale del Governo : di modo che tutta la problematica sollevata in proposito dalla difesa regionale e contrastata, anche sotto il profilo dell'ammissibilit, dall'Avvocatura dello Stato, risulta priva di presupposto e, quindi, irrilevante. 6. -Per le esposte considerazioni si deve giungere alla conclusione che con i quattro decreti impugnati lo Stato ha esercitato una propria .competenza senza recar lesione alle attribuzioni della Regione Toscana. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 80 -Pres. Chiarelli Rei. Crisafulli -Leoni (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen dello Stato Giorgio Azzariti). Gioco d'azzardo -Differenziazione di trattamento rispetto ai Casin autorizzati -Infondatezza della questione. (Cost., art. 13, c.p., artt. 718, primo comma, 720, primo comma). Non fondata, con riferimento al princ.ipfo di uguaglianza la questione di legittimit costituzionale degli artt. 718 e 720, comma primo, codice penale, repressivi del gioco d'azzardo, in relazioine alle disposiziol/ 1/i speciali derogatorie per i Casin autorizzati (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 29 novembre 1969 dal pretore di Cingoli (Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'll marzo 1979). 4 572 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1969, nel corso di un procedimento penale a carico di Leoni Guido ed altri, il pretore di Cingoli ha sollevato questione di legittimit costituzionale degli artt. 718, primo .comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, per il diverso trattamento -privo di giustificazioni oggettive -disposto nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco d'azzardo e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi localit del territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, San Remo e Campione d'Italia, in virt rispettivamente del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.Q..l. 22 dicembre 1927, n. 2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, e del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto pi che la lamentata disparit si realizzerebbe _a danno dei cittadini che, a cagione di una inferiore capacit economica, non sono in grado di svolgere, nelle sedi privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati reati. Considerato che le disposizioni del codice penale denunziate nell'ordinanza pongono norme incriminatrici di carattere generale, cui le singole speciali disposizioni legislative rammentate dal pretore derogano nei riguardi di determinate e particolari situazioni; che, come esattamente osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel rapporto tra norme generali e norme derogatorie, questioni di legittimit costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno riferimento il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono evntualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini. -(Omissis). Con sentenza 23 ottobre 1968, rie. Rossi, Foro it., Rep., 1970 la Cassa zione aveva dichiarato manifestamente infondata analoga eccezione. Si riporta qui di seguito l'ordinanza 4 maggio 1972, n. 87 della Corte Costituzionale, Foro it., 1972, I, 1884 emessa in causa Soc. A.t.a. c. Com. Sanremo. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento della societ che aveva proposto ricorso giurisdizionale amministrativo contro il Comune di Sanremo e il Ministero dell'interno, tra l'altro, avverso il provvedimento, con cui il Ministero aveva negato l'approvazione della delibera del consiglio comunale di Sanremo, che ebbe a prorogare per il quinquennio 1968/1973 la concessione della gestione del Casin municipale, con connessa autorizzazione alla stessa societ all'esercizio del gioco d'azzardo, rende necessaria la restituzione degli atti al Consiglio di Stato perch questo esamini gli effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto sostanziale controverso e sulla stessa capacit e legittimazione processuale delle parti . SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 novembre 1971, n. 3349 -Pres. Stella Richter -Est. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Naddei ed altri (avv. D'Amelio, Gismondi, Punzi e Silvestri) c. Ministero Finanze (avv. dello Stato Conti). Enti e beni Ecclesiastici -Soppressione -Legge piemontese 29 maggio 1855, n. 878. Deve considerarsi ente ecdesiastico, legittimamente soppresso in appLicazione deHa legge piemontese 29 maggio 1855, n. 878, ii monastero istiituito per testamento approvato' daWordinamento deU Chiesa con apposite boUe papali, nel quale era esercitata la vita rin comune con la professione dei voti, la soggezione ad una regola , la visitatio del Generale dell'Ordine. Al riconoscimento di tale natura non osta la presenza di disposizioni statutarie, poste dallo stesso fondatore e donante del patrimonio deU'Entie, ispirato aUa tuteila di intleressi secolari, che riservano ai capostipiti di determinate famiglie lo ius ponendi moniales e l'amministrazione del patrimonio dell'Ente (1). (1) Con questa sentienza ile Seztioni Unite h3llllDJo posto fine ad una controvel'S!a immata con atti di citazione deil. 1869 dai cliscendenti di akune deiLlie dodici :llamigliie che Giovanni Benedetto Teroasio -vissuto nel XVI secolo -istituendo e dotando per testamento il Monastero dei SS. Filippo e Giacomo nella Citt di Campagna (Salerno), av.eva designato come quelle nel cui seno dovevano essere prescelte le monache da ammettere nel Monastero secondo la volont dei capostipiti delle famiglie stesse e dei loro discendenti maschi legittimi ai quali era anche affidata l'amministrazione del patrimonio della fpndazione. In applicazione della legge piemontese 29 maggio 1855, n. 878 estesa alle provine napoletane dopo l'annessione al Regno di Sardegna, il Monastero ,era stato soppresso con l'avocazione del suo patrimonio allo Stato. L'iniziativa giudiziaria aveva per obbiettivo la dichiarazione di illegittimit dell'atto di soppressione e di incameramento al demanio dei beni della fondazione, con la conseguente loro devoluzione alle dodici famiglie favorite dalla disposizione del Tercasio. Il tema decisivo della controver.sia veniva presto ad identificarsi nella dibattuta natura dell'Ente costituito dal testamento Tercasio giacch se ad esso doveva essere riconosciuto un prevalente scopo religioso non si sarebbe potuto dubitare della legittimit della sua soppressione come ente ecclesiastico. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 574 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 maggio 1972, n. 1380 -Pres. Gionfrida -Rel. Iannitti Piromallo -P. M. Tavolaro (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Conti) c. Federazione Italiana Lavoratori Statali (C.I.S.L.) e Gia11dina (avv. Ballero). Competenza e giurisdizione -Sindacati -Potere di azione per la repressione dei comportamenti antisind,acali -Autonomia rispetto al potere di azione spettante al lavoratore. (1. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 18 e 28;. Cost. artt. 24, 103 e 113; c.p.c., art. 99). Il processo, dopo viarie e alterne vicende, entr nella sua fase conclusiva con la sentenza 4 maggio 1963 delle Sezioni Unite che cassando la sentenza della Corte d'Appello di Roma (gi giudicante in sede di rinvio) demandava alla Corte di Firenze il compito di v;erificare se nell'istituzione del Tercasio la indubbia finalit di culto (gi accertata nelle precedenti fasi del giudizio) concorresse con altri scopi di ordine materiale e, nel caso, quale fosse la finalit prevalente. La decisione. della Corte fiorentina, favorevole al demanio, stata pienamente convalidata dalle Sezioni Unite. stato ritenuto il Monastero Tercasio Ente di na,tura precipuamente religiosa mentre stata disattesa la configurazione che ne proponevano gli attori come fondazio.e laicale a beneficio di private famiglie, chiamata ad assolvere una funzione di tipo fideicommissario per la tutela di interessi economici e sociali facenti capo alla famiglia Tercasio e agli altri nobili casati. Non era certo il caso di negare che tra le motivazioni del testatore Tercasio fosse presente quella di assicurare alle donne delle famiglie designate una sistemazione che, secondo le vedute ed i costumi sociali dell'epoca, rappresentava l'unica conv;eniente alternativa al matrimonio. Ma il pregio della soluzione additata dalle Sezioni Unite e puntualmente trovata dalla Corte di Firenze sta proprio nell'aver saputo tener ferma, nell'analisi della fattispecie negoziale, la distinzione tra i motivi soggettivi che animano la disposizione testamentaria di fondazione e lo scopo oggettivo, trascendente la persona del fondatore, che sorregge l'Ente creato da quella disposizione. L'aver tenuto a mente questa distinzione non equivalso ad adottare un criterio puramente oggettivo che abbia condotto ad identificare la finalit istituzionale della persona giuridica indipendentemente o addirittura in contrasto dalla volont del disponente fondatore. Se vero che a questo compete la determinazione dello scopo, occorre pur sempre ricostruirne la volont in questo specifico senso espressa e ricerca11e quindi tra le plurime motivazioni del riegozio di fondazione quella che lo stesso disponente ha considerato dotata di un valore assoluto e finale cosi da sentire la necessit di elevarla a causa di erezione di un ente. Il giudice di rinvio ha esattamente inteso la volont del Tercasio allorch ha considerato che se in lui poteva aver anche agito il desiderio di proteggere nel futuro 1e sorti di alcune famiglie, non era tuttavia in ci che aveva posto la vera ragione di essere della istituita fondazione alla quale aveva voluto dare una impronta autenticamente religiosa. secondo il suo intento, la vita in comune delle donne ammesse all'istituzione, assi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 575 Competenza e giurisdizione -Procedimento per la repressione dei comportamenti antisindacali -Comportamenti posti in essere nel settore del pubblico impiego -Proponibilit. (1. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e .37; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. sul Consiglio di Stato, artt. 26 e 29; I. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 4). curata dalla dotazione patrimoniale, non doveva essere fine a se stessa ma il mezzo per attuare una vera comunit monastica soggetta ad una regola -quella delle clarisse -che poneva la necessit di prendere i voti e di sottomettersi alla direzione spirituaie di un confessore, all'istruzione di una madre badessa, alla visitatio del Generale dell'Ordine Francescano. I motivi di natura secolare emergono pur sempre nelle tavole di fondazione attraver.so il carattere clausus del monastero, lo ius ponendi moniales riservato ai capostipiti delle famiglie de.signate, l'affidamento agli stessi dell'amministrazione del patrimonio della fondazione. Si tratta per di modalit secondarie introdotte dal fondatore avvalendosi della sua potest statutaria senza l'intento di pregiudicare la sostanza religiosa della sua istituzione. Il Tercasio, che godeva fama di esperto del diritto divino ed umano, era probabilmente consapevole che quelle clausole erano, secondo il diritto canonico, applicabili ad una istituzione religiosa. Tanto pi che egli volle assicurarsi che la sua fondazione sorgesse e prosperasse con la protezione della Chiesa accettandone quindi la potest; nel testamento ordin che ... praedicti ius habentes ponendi moniales debeant impetrare bullam a Summo Pontefice erectionis et fundationis dicti monasterii... . Sollecitata ed ottenuta la bolla papale, l'Ente Tercasio ebbe i vantaggi che derivavano dal riconoscimento e quindi dalla tutela dell'ordinamento della Chiesa; e se ci ne favori forse l'esistenza plurisecolare, valse anche --con il concorso delle vicende storiche -a valorizzare ed egemonizzare nel funzionamento della istituzione la causa pia a scapito degli interessi secolari . L'indagine del giudice non poteva limitarsi alla vicenda costitutiva dell'Ente occorrendo ricostruirne il corso dell'esistenza fino al momento del decreto di soppressione con riferimento al quale doveva giudicarsi della sua natura ecclesiastica o laica. L'approfondita disamina della Corte d'Appello di Firenze, resa possibile dall'ampia documentazione faticosamente raccolta dalla difesa del1' Amministrazfone, ha ben delineato la storia del Monastero Tercasio. Coinvolto nelle tormentate vicissitudini dello Stato Napoletano venne progressivamente assorbito dalla organizzazione della Chiesa che se ne avvalse nell'interesse degli ordini monastici nei difficili tempi del dominio napoleonico e della restarazione. Raccolte in esso le monache di altri conventi, scomparvero mano a mano quegli attributi che lo legavano agli interessi secolari delle famiglie: alla grave limitazione dello ius ponendi moniales si aggiunse la_ perdita dell'originario privilegio che 10 esentava dalla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano finch non si ebbe la sua trasformazione in un normale monastero dell'Ordine benedettino presentandosi come tale all'Autorit dello Stato italiano che ne dispose la soppressione. P.G.F. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Disposizioni processuali e sostanziali contenute nello Statuto dei lavoratori -Inapplicabilit nei con fronti dello Stato. (1. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 1-41; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; I. 18 marzo 1968, n. 249, artt. 45-50; I. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20). Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici -Collocazione delle organizzazioni sindacali -Principio di eguaglianza dei cittadini Compatibilit. (Cost., artt. 3, 39, 51 e 113; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 146). Lo Statuto dei lavoratori attribuisce agli organismi sindacali una legittimazione ad agire dinanzi all' A.G.O. a tutela della Libert. e deUe attivit sindacali nonch de.i diritto di sciopero; questi intereSi collettivi, per ci stesso, assumono la consistenza di diritti soggettivi. Tale legittimazione autonoma e concorrente rispetto a quella rico~ nosciuta al lavoratore per la tutela delle situazioni so,ggettive che a lui sono attribuite, anche nelle ipotesi in cui vi sia compene,trazione tra interesse individuale del lavoratore e interessi collettivi di categoria; in queste ipotesi il lavoratore legittimato a intervenire nel procedimento promosso daU'organismo sindacale (nella spede, .trattavasi di trasferimento) (1). Il giudice ordinario pu in linea di massima conoscere deLie domande per la repressione dei comportamenti antisindacali posti in essere nel settore pubblico, non ostando a oi n il carattere esclus.ivo deUa giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al rapporto di pubblico impiego, n il principio di cui amart. 4 legge 20 marzo 1865, all. E, che inibisce al giudice ordinario di annullare re- vacare o modificare i provvedimenti amministrativi (2). Nella Locuzione altri enti pubblici contenuta nell'art. 37 dello Statuto dei lavoravori non pu ritenersi compreso lo Stato. Le dispo sizioni del menzionati} Statuto non sono perci applicabili ai rapporti di impiego e ai rapporti sindacali con amministrazioni statali. Per tali rapporti risuitano idonei e sufficie.nti i mezzi ordinari di tutela giu risdizionale predisposti dall'ordinamento giuridico per rimuovere, anche in via di urgenz.a, i provvedimenti amministramvi iUegittimi (e tali sono anche i provvedimenti sostanzia,lmente diretti a reprimere e a limitare la libert e l'attivit sindacale) (3). (1-4) Statuto dei lavoratori, impiego pubblico statale, e riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa. 1. -Premessa. -Rapporti di lavoro di diritto privato, rapporti di lavoro di diritto pubblico, rapporti tra associazioni sindacali e imprenditori (privati o pubblici), rapporti tra associazioni sindacali e amministrazioni PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 577 Premesso che nella specie l'as.sociazione sindacale insorta non per rimuovere provvedimenti adotta1Ji direttamernte contro di e$a e rivolti a impedire il co'Ytcreto esercizio di taluna deLle facoU ad essa attribuite ma per preservare un dipendente statale da un trasferimento che si assume disposto per rappresaglia, non contJrasta con il principio di eguaglianza de,ttato dall'art. 3 deUa Costituzio11te la mancata attribuzione agli organismi mndaoali di una legittimazione autonoma a tutela degli interessi collettivi di categoria; ci illt quanto a detti organismi riconosciuta dalle norme speciali concernenti il pubblico impiego una posizione di collaborazione e non di contmpposizione co11t l'amministrazione statale (4). (Omissis). -Con ricorso .proposto al pretore di Cagliari in data 29 marzo 1971 Luigi Floris, segretario provinciale della Federazione lavoratori statali -CISL di Cagliari -e Felice Giardina, segretario provinciale del sindacato nazionale Amministrazione Dogana -CISL di Cagliari -impugnarono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il provvedimento con il quale l'Amministrazione della Dogana aveva, in data dello Stato e pubbliche in genere: le distinzioni e le combinazioni tra queste quattro entit concettuali costituiscono la trama di un discorso sull'applicazione nel settore pubblico delle disposizioni contenute nella 1. 20 maggio 1970, n. 300, comunemente detta statuto dei lavoratori. Peraltro, la trama di questo discorso si complica ulteriormente, quando la prospettiva dell'indagine si sposta sul piano processuale, perch alle quattro indicate entit si aggiungono altri due punti di riferimento: giurisdizione ordinaria, giurisdizione amministrativa (quest'ultima sia esclusiva. in materia di pubblico impiego che generale a tutela degli interessi legittimi). Il giudice ordinario e il giudice amministrativo si ripartiscono il territorio della giurisdizione secondo criteri -le materie controverse e la consistenza delle situazioni soggettive lese -che fanno capo alla disciplina sostanziale dei rapporti. La ormai quasi secolare esperienza ha per indicato come il riparto tra le giurisdizioni, lungi dall'essere il risultato di automatiche trasposizioni, abbia piuttosto di frequente contribuito a determinare la configurazione dei rapporti sostanziali. Anche la sentenza in rassegna -la cui importanza evidente -ha affrontato dal punto di vista della questione di giurisdizione problemi che esorbitano dalla dimensione processuale e coinvolgono persino l'organizzazione materiale delle pubbliche amministrazioni. 2. -Rapporto di lavoro di diritto privato e rapporto di lavoro di diritto pubblico. -L'esistenza nel nostro ordinamento di due differenziate discipline del rapporto di lavoro, l'una regolata integralmente dal diritto pubblico e l'altra invece in parte affidata al diritto privato, pu essere assunta in questa sede come un dato non abbisognevole di dimostrazione (per una esposizione delle vicende che hanno portato a questa differenziazione, da ultimo GIANNINI M. S., Impiego pubblico, teoria e storia, Enc. dir. vol. XX, 1970, 293 ss.). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4 dicembre 1970, disposto il trasferimento del nominato dipendente Giardina dalla Dogana di Cagliari a quella di Portovesme, assumendo che il trasferimento stesso era stato deciso per impedire o, quanto meno, per limitare l'attivit sindacale del predetto impiegato. L'Amministrazione delle finanze dello Stato, costituitasi, eccep l'inapplicabilit della legge 20 maggio 1970, n. 300 ai dipendenti statali e, pertanto, la carenza di giurisdizione dell'adito pretore. Nel corso del procedimento la stessa Amministrazione proponeva, con atto del 13 aprile 1971, rieorso per regolamento preventivo di La validit della distinzione non pu essere superata dalla constatazione che il nostro diritto positivo conosce in realt una molteplicit di modi di regolazione dei rapporti di lavoro con figure soggettive pubbliche, dei quali i rapporti di lavoro pubblico e quello privato costituiscono gli estremi (GIANNINI M. S., Appunti sul rapporto di lavoro con le aziende municipali, in Scritti in memoria di A. Giuffr, vol. III, 1967, 483). Un crinale tra le due categorie pu e deve essere reperito, e con esso va a coincidere il confine tra le giurisdizioni: cos, la giurisprudenza della Corte di Cassazione pervenuta a qualificare i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici come rapporti di diritto privato (Cass. S.U. 7 maggio 1951, n. 1088, Foro amm., 1951, II,. 308, Cass. S.U., 17 aprile 1952, n. 1038, Foro it., 1953, I, 370) a conclusione di una evoluzione che ha fatto leva congiuntamente su disposizioni sostanziali (1. 3 aprile 1926, n. 563, r.d. 1 luglio 1926, n. 1130, I. 16 giugno 1938, n. 1303, art. 2093 e.e.) e su disposizioni d5. Qarattere processuale (1. 24 febbraio 1941, n. 254, e art. 429, n. 3 c.p.c.). D'altro canto, la distinzione tra lavoro pubblico e lavoro privato ben lungi dall'essere annientata dal fenomeno, in corso, di una sensibile convergenza tra lo stato giuridico del lavoratore pubblico e il regime del lavoratore privato. La prima manifestazione di tale tendenza risale a un provvedimento Legislativo tutt'altro che recente, il r.d. 13 novembre 1924, n. 1825 (nel quale, per, all'art. 18 comma secondo si aveva cura di precisare che nulla innovato circa la competenza stabilita da altre leggi sulle controversie relative a rapporti d'impiego di dipendenti da enti pubblici e parastatali ). L'art. 2129 e.e. successivamente venuto ad elevare le norme dettate dal codice civile per U lavoro privato a fonte del diritto sussidiaria (e cio salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge ) per la disciplina dei rapporti di diritto pubblico con i prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici. E altre leggi (cosi, le 11. 26 agosto 1950, n. 860 e 30 dic-embre 1971, n. 1204, a tutela delle lavoratrici madri) sono state emanate per operare per tutti i rapporti di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato. L'innegabile convergenza nei profili contenutistici della regolamentazione delle due categorie di rapporti di lavoro, tuttavia, oltre a non essere di per s diretta nel senso di una reductio ad unum, appare anche non idonea a condurre ad .un siffatto risultato: oltre alle ragioni di ordine politico e organizzativo che giustificano anche oggi un regime differenziato del pubblico impiego, la diversit dei modi e degli organi della tutela giurisdizionale che oppone un impedimento non superabile ad una, allo stato problematica, spinta alla unificazione (sul punto, ORLANDO, Il rap PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 579 giurisdizione, sostenendo il difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda proposta dal Floris e dal Giardina. Questi ultimi hanno resistito con controricorso, deducendo, in via subordinata, l'illegittimit costituzionale dell'art._ 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 18, 21, 35, 39, 51 e 113, comma primo e terzo, della stessa. Sia l'Amministrazione ricorrente che i resistenti hanno presentato memoria. porto di pubbLico impiego, Riv. dir. pub., 1935, I, 623 e ss., VITTA, La legge sult'impiego privato in rapporto ai pubblici impiegati, Foro amm., 1937, 4, CASETTA, Ancora sul concetto di rapporti di pubblico impiego, Boll. scuola perf. e spec. dir. lav. Univ. Tries.te, dicembre 1958, ROMAGNOLI, Statuto dei lavoratori e pubblico imPiego, Riv. trim. dir. pub., 1971, 1569). Del resto, una conferma del permanere di una netta separazione tra i due regimi, del lavoro pubblico e di quello privato, venuta recentemente in occasione di una vicenda applicativa della 1. 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali. Questa legge, che per molti versi ha costituito per cos dire il prologo dello statuto dei lavoratori ., ha in comune con detto statuto di essere stata redatta con riguardo unicamente al lavoro privato e di aver subto all'ultimo minuto un emendamento concernente i rapporti nei quali datore di lavoro un ente pubblico. in tal modo che nell'art. 1 della 1. n. 604 stato calato, senza alcun coordinamento con le disposizioni contestuali, un inciso in forza del quale l'ambito di applicazione delle norme da essa dettate stato esteso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato con enti pubblici . E poich nell'ultimo comma del successivo art. 6 si legge che a conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge competente il pretore, sorta questione, se dall'operare di queste due norme fosse derivata una modificazione nel riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa. Com' noto, la Corte di Cassazione, adita anche in quel caso con regolamento di giurisdizione (Cass. S.U. 23 maggio 1969, n. 1811, Foro it., 1969, I, 2546), dopo aver osservato che la competenza attribuita al pretore dalla norma in esame non esorbita dai limiti della giurisdizione ordinaria di cui il pretore stesso fa parte ., ha escluso che il legislatore, con la 'disposizione dell'art. 6, ultimo comma, abbia inteso derogare alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 29, n. 1 del testo unico del 1924 (delle I. sul Consiglio di Stato). Peraltro, nella sentenza anzidetta, dopo essersi limitato l'intervento del Giudice Ordinario allte controversie concernenti il lavoro privato (ancorch con ente pubblico economico), si introdotta una riserva significativa circa l'eventuale idoneit della 1. n. 604 ad operare come fonte regolatrice, in via sussidiaria, del lavoro pubblico, affermando che non dato desumere dalla legge un principdo di necessaria correlazione tra ambito della disciplina sostanziale e ambito della giurisdizione ordinaria. L'affermazione che la legge anzidetta non ha apportato deroga o modifica ai criteri del riparto tra le giurisdizioni stata condivisa dal 580 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione ricorrente ha, col proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenuto che l'autorit giudiziaria ordinaria priva della potestas decidendi, in ordine all'azione esperita da Luigi Floris e da Felice Giardina a tutela di diritti sindacali, che essi assumono violati da detta Amministrazione con il disposto trasferimento del nominato ispettore doganale Giardina dalla sede di Cagliari a quella di Portovesme. Secondo l'assunto del Floris, segretario provinciale della Federazione lavoratori statali (CISL), e del Giardina, tale provvedimento sarebbe stato adottato per rappresaglia contro l'attivit sindacale svolta Consiglio di Stato (sez. VI, 14 novembre 1969, n. 714, Foro amm., 1969, I, 2, 1364). In dottrina, sull'argomento, FRENI, Disciplina dei licenziamenti individuali e rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici, in questa Rassegna, 1968, I, 756, PmANI, Rapporto di pubblico' impiego e limiti di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, Riv. giur. lav., 1969, I, 353 e ss., RIVA SANSEVERINO, Diritto del lavoro, 1967, 400, Il campo di applicazione della l. 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, Quad.' scienze soc., 1967, 35, CANFORA, Pubblico impiego, l. 15 luglio 1966, n. 604 e statuto dei lavratori, Dir. lav., 1970, I, 297, SANTACROCE, Nota, in Dir. lav., 1970, II, 150. Da quanto precede risulta un quadro assai lineare, basato sulla simmetrica contrapposizione di due combinazioni: da un lato, lavoro privato e giurisdizione ordinaria; dall'altro lato, lavoro pubblico e giurisdizione amministrativa. 3. -Le innovazioni introdotte dalle il. 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, e dallo statuto dei lavoratori. -Il quadro ovviamente si complica con l'apparizione delle disposizioni legislative per la disciplina e la tutela della libert e della attivit sii.ndacale (pervero disposizioni di tale contenuto erano pervenute nell'ordinamento italiano gi con le leggi 23 marzo 1958, n. 367 e 3 giugno 1965, n. 929, di ratifica e per la esecuzione di trattati ii.Lnrtlemaziicmali in mateTia: in p:mposito, RIVA SANsEVERINO, L'attuazione delle convenzioni internazionali del lavoro, in La politica sociale della comunit economica europea, 1960, 61 e ss.). Va subito segnalato che le leggi e lo statuto anzidetto sono testi compositi. Le ll. n. 249 del 1968 e n. 775 del 1970 contengono, come noto, numerose disposizioni concernenti i rapporti di pubblico impiego dei dipendenti statali, e, in pi, un drappello di disposizioni in materia di libert e diritti sindacali (articoli da 45 a 50 della 1. n. 249 e art. 20 della 1. n. 775, ai quali pu aggiungersi l'art. 7 della legge n. 249 modificato dall'art. 7 del1a 1. n. 775). Lo statuto dei lavoratori ancora pi compoSlito: in esso sono infatti individuabili quattro gruppi di disposizioni (oltre ad alcune norme che si possono considerare isolate ., quale ad esempio rart. 36). In un primo gruppo possono essere aggregate le disposizioni modificative della disciplina dei rapporti di lavoro, tra esse includendo anche quelle poste PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 581 dal Giardina nella qualit di segretario provinciale del sindacato nazionale Amministrazione Dogana (CISL) e rientrerebbe, pertanto, tra ie ipotesi in relazione alle quali l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) abilita gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali a chiedere al pretore l'adozione di provvedimenti immediati, intesi a far cessare il comportamento illegittimo del datore di lavoro e la rimozione dei conseguenti effetti. L'Amministrazione ricorrente ha contestato l'applicabilit della predetta norma, sostenendo che l'impiego statale esula dal campo di applicazione della citata legge n. 300 del 1970, quale risulta determinato dagli artt. 35 e 37 della stessa. ' a garanzia delle libert e delle attivit sindacali: a titolo indicativo e con larga approssimazione, possono cos raggrupparsi gran parte delle disposizoni del titolo primo della 1. n. 300 del 1970 (debbono escludersi, ad esempio, gli artt. 2 commi primo 1lerro e qUJM"to, 11 e 12), nO!tl!Ch parte dellle disposizioni dettate dagli artt. 15 (limitatamente alla lettera b), 16, 18 (limitatamente alle disposizioni sostanziali), 20 .(1imitatamente alla utilizzazione delle dieci ore annue pagate), 22, 23, 24, 26 commi secondo e terzo, 30, 31, 32 e 35 (in quanto delimitano il campo di applicazione di alcune de11e dlisposiziOITii. ~n (P['eaedenza iJIJJdioate) ln UIIl secondo gruppo p01Ssoho essere comprese le norme amministrative in tema di collocamento, di cui al titolo quinto della legge. Un terzo gruppo omogeneo pu essere formato dalle disposizioni sostanziali di diritto sindacale in senso stretto, ossia delle disposizioni che riconoscono e disciplinano la libert e le attivit sindacali senza dil'ettamente incidere sui singoli rapporti di lavoro (su questi rapporti incidono indirettamente .esprimendo valutazioni di liceit di comportamenti tenuti dai dipendenti in quanto anche associati nei sindacati): possono essere incluse in questo gruppo buona parte delle disposizioni poste nei titoli secondo e terzo e quarto dello statuto . Infine, appare possibile procedere alla formzione di un quarto raggruppamento di norme, comprensivo delle disposizioni processuali e anche delle disposizioni che prev;edono decisioni contenziose amministrative: e cio degli artt. 6 commi terzo e quarto, 7 commi sesto e settimo, 16 secondo comma, 18 e 28 (limitatamente alle norme processuali), e 33 commi ottavo e decimo. Al tema dell'applicazione dello statuto dei lavoratori ai dipen denti degli enti pubblici (tra essi, come si vedr, non compresi i dipen denti dello Stato) dedicato l'art. 37. Le vicende che hanno cond9tto alla formulazione e alla approvazione in sede legislativa delle due parti di questo articolo sono ampiamente riferite nella sentenza in rassegna, nel decreto 17 aprile 1972 del Pretore di Firenze (in Foro it., 1972, I, 1503), nella sentenza 8 novembre 1971 del Tribunale di Milano (in Riv. giur. lav., 1971, II, 685), e, 1n dOlttri.na, da ALIBRANDI T. (L'art. 28 detto statuto dei lavoratori nei confronti degli enti pubblici, Giur. it., 1972, I, 2, 341), da FRENI e GIUGNI (Lo statuto dei lavdratori, 1971, 157) e da FALCUCCI e VINCI (Statuto dei lavoratori e dipendenti statali, Riv. giur. lav., 1971, 216)./ Ora, non pare che dia luogo a problemi l'applicazione dello statuto dei lavoratori ai rapporti di lavoro di diritto privato con gli enti pub i;~{fmmwEr~. r,:.,,,,,;:;:======:-=====::==i=====mi:&rlP.,4=:r~lfM:.H*rlf\.tff.t=~iE+JWl{fll. -~fx#Mf&t>=;.:, ,,1}~u{t&.ltiw~}##il@lfiif@Fil'lifilt=\ii;JtM@WNtkflW1:: - . .. < ~ ;I 582 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l Pi in particolare si assume che il legislatore, nel disporre, con 1~ 1'.ultimo periodo di questa seconda norma, che lo Statuto dei lavoratori -di cui aveva gi sancito l'applicabilit alle imprese private aventi certe determinate dimensioni e ai rapporti di lavoro e di impiego de~ dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente e prevalentemente attivit economica -si applica anche ai rapporti di impiego dei dipendenti degli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali ., non abbia inteso comprendere lo Stato tra questi altri enti pubblici . blici economici. La prima parte dell'art. 37 per tutt'altro che inutile: come si visto, lo statuto contiene non soltanto di. la Corte si richiamata sia alle espressioni del citato contratto 'Sia al contenuto economico dello stesso e ha tenuto conto, a tal fine, anche delle disposizioni di legge da poco tempo emanate a tutela dei tratturi e richiamate espressamente nell'atto stesso: Ha escluso che i suoli concessi in enfiteusi potessero ritenersi soggetti alla sola servit di passaggio delle transumanze, facendo riferimento al chiaro significato della frase soggezione del tratturo contenuta nell'atto. Neppure sussiste il preteso omesso esame del fatto decisivo costituito dall'atto di affranc del 1'869. Invero, come ha rilevato il tribunale (e la situazione non si modificata nella successiva fase di appello), gli attuali ricorrenti non hanno prodotto in giudizio detto atto di affranco, onde la Corte di merito non avrebbe potuto farne una valutazione ai fini di causa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 aprile 1972, n. 1204 -Pres. Favara -Est. Lipari -P. M. Gentile (parz. diff.) -Celona (avv. Scarcel. la) c. Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Messina (avv. Brancati) -Comune di Messina e Ministero dei LL.PP. (~vv. Stato Giorgio Azzariti). Procedimento civile -Spese giudiziali -Distrazione -Omessa pronunzia -Ricorso per Cassazione -Legittimazione. (c.p.c., artt. 93 e 100). Procedimento civile -Giudizio di rinvio -Fatti modificativi o estintivi del diritto controverso -Rilevanza. (c.p.c., artt. 384 e 394). Espropriazione per p. u. -Occupazione illegittima ultra biennale Successivo decreto di esproprio -Risarcimento del danno -Criteri. (I. 25 giugno 1865, n. 2359 art. 73). Espropriazione per p. u. -Rapporto espropriativo -Delegazione intersoggettiva -Effetti -Responsabilit del delegato nei confronti dei terzi -Espropriazione per p. u. -Soggetti del rapporto. (I. 25 giugno 1865, n. 2359). Legittimato a propOTre ricorso pe,r Cassazione avverso la sentenza di appeilo che abbia omesso di pronunziare suiia richiesta di disrtrazione deUe spese a favore del difensore della parte vittoriosa, soz PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 611 tanto il difensore interessato il quale assume la qualit di parte per la tutela di un diritto proprio ed autonomo (1). La '.l)reclusione di cui al 3 comma dell'art. 394 c.p.c., per cui dinanz. i al giudice di rinvio non dato aUe parti di forniulare nuove canclusioni e nuove prove, salvo che tale necessit non sorrga dalla senternza di Cassazione che abbia dete.rminato un mutamento detla situazione processuale, attine soltanto ai fatti accertati o che potevano esserlo nel proce.dimento in cui fu pronunziata la sentenza annutlata e che costituisce la premessa necessaria per la pironunzia di diritto. Possono invece farsi valere per la prima voLta nel giudizio di rinvio fatti modificativi o estintivi del irit.to dedotto in giwdizio, verificatosi in un momento successivo a queUo della possbile lo'l"o atlegazione nel giudizio di appeUo, ma non necessariamente swccessivo anche alla sentenia della Corte di Cassazione, dimanzi a.ira quale non possono invocarsi circostanze nuove rispetto a queUe accertate nelle fasi di merito, n prodursi documenti oltre i limiti segnati daU'articolo 372 c.p.c. (2). La dete.rminazione del danno conseguente alla iUegititimit dell'occupazione dl fondo protrattasi oltre il biennio, pu essere effettuata dal giudice con varie modalit di calcolo e tm di esse anche con riferimento al pa.rametro costitwito dalla differenza tra l'ammontare del valo!l'e venale del fondo e dell'indennit di esproprio (3). Di regola il rapporto di espropriazione si instaura tra il soggetto a cui vantaggio l'espropriazione viene pronunzill.ta e quelio sottoposto al sacrificio della propriet privata, onde tra di essi sorgono i conseguenti diritti ed obblighi. NeU'ipotesi tuttavia di clegazione amministrativa interwggettiva, che comporta deroga alla normale competenza amministrat.iva (1) Giurisprudenza pacifica, cfr. Cass. 25 marzo 1970, n. 809, 6 marzo 1969, n. 724, ecc. La pronunzia di distrazione delle spese diretta a regolare il rapporto tra difeso e difensore e, seppure impegna il soccombente a prestarvi ossequio, non determina di per s l'inserimento di un nuovo soggetto nel giudizio; consegue che il difensore della parte vittoriosa in sede di merito, distrattario delle spese, assume la qualit di parte nel giudizio di Cassazione, soltanto quando sorge specifica controversia sulla distrazione, quando cio la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta oppure quando il ricorso investa specificamente la pronunzia di attribuzione (cfr. Cass., 13 agosto 1964, n. 2318). (2) Cillr. Cass., 27 maggio 1963, n. 1389, in Giur. it., 1963, I, 1392 e sentenze in vario senso ivi richiamate. In dottrina cfr. SATTA, Commentario 1966, pag. 313 e segg. (3) Cfr. Cass. 1 giugno 1964, n. 1356; 24 gennaio 1962, n. 119, ecc. 612 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comsentita preventivamente daUa legge, l'Ente delegato, qwaLoll'a non siasi dis:posito divell'samente con l'atto di confell'imento, inve'Stito del potere di provvedere in nome proprio, ancorch nell'interesse del deLegante, rispetto ail'oggetto della defoga ed il solo responsabile Vel/'SO i terzi degli atti all'uopo posti in essere, a p!l'escindere daLla loll'o incidenza nei rapporti interni tra gli Enti (4). (Omissis). -Col primo mezzo del ricorso principale i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 112 e 93 c.p.c. e lamentano che la Corte del merito abbia omesso di pronunciare sulla richiesta didistrazione delle spese giudiziali anticipate dal difensore. La censura inammissibile, in quanto sollevata dalle parti sostanziali del giudizio, anzich dall'avvocato antistatario. Se il giudice d'appello ometta di pronunciare -come nella specie -sulla richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore della parte vittoriosa, tale vizio pu essere fatto valere, in via esclusiva, solo dal difensore interessato, che l'unico legittimato a proporre ricorso per cassazione, impugnando la sentenza direttamente e personalmente per la tutela di un diritto proprio ed autonomo ed assumendo la qualit di parte. (Cfr., Cass. 25 marzo 1970, 'n. 809; 6 marzo 1969, n. 724; 2 agosto 1968, n. 2762; 19 ottobre 1967, n. 2544; 19 maggio 1967, n. 26i5). , Non pu quindi avere ingresso una censura sulla distrazione delle spese proposta dagli attori, anzich dal difensore. Con il secondo motivo del ricorso principale, i ricorrenti sostengono che i giudici di rinvio avrebbero violato l'art. 394 c.p.c. consentendo la formulazione di conclusioni diverse da quelle prese nel giu dizio nel quale era stata pronunciata la sentenza cassata, senza che la necessit della modificazione discendesse dalla precedente sentenza di questa Corte (17 luglio 1965, n. 1558), ma per effetto della sopravvenienza del decreto di espropriazione intervenuto prima ancora che si concludesse la fase processuale del giudizio di cassazione, e quindi suscettibile di essere fatto valere in quella sede. Nello sviluppare la censura si osserva ~he la violazione del citato art. 394 c.p.c. era gi stata dedotta davanti al giudice di rinvio il quale; per escluderla, si era richiamato alla decisione di questa Corte 27 maggio 1963, n. 138'9 che, essendo espressione di un orientamento (4) Cass. 21 giugno 1969, n. 2203, in Giust. Civ., 1969, I, 2056; cfr. al-ii tres Cass. 17 aprile 1969, n. 1212 ivi, 19:69, I, 989 in cui si evidenzia il f ,,, principio per il quale il delegante per passivamente legittimato rela-f tivamente aUe conseguenze degli atti che, malgrado abbia ad altri dele-f gato, ponga direttamente in essere. I. . - . . I Il ~~~~~~~~~~J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE tutt'altro che consolidato, dovrebbe formare oggetto di ponderato riesame, perch basata su una indebita equiparazione del factum S'Wperveniens allo jus superveniens, ed eccessivamente influenzata dalla preoccupazione metagiuridica dei risultati cui condurrebbe il principio del .processo chiuso. La critica dei ricorrenti si articola, quindi, su due piani. Pi in generale si Contesta l'esattezza del principio giuridico se condo cui il fatto costitutivo, impeditivo, od estintivo del diritto, verificatosi successivamente alla sentenza cassata, pu essere dedotto e provato nel giudizio di .rinvio . Specificamente, ed, in linea logicamente subordinata, si sostiene che anche ad ammettere la correttezza giuridica dell'enunciato prin. ci.pio, esso non potrebbe trovare appUcazione nella specie, dato che la sopravvenienza del decreto di espropriazione avrebbe potuto essere allegata e provata in pendenza del giudizio di cassazione , mediante produzione, in quella fase, del relativo documento. La doglianza priva di giuridica consistenza sotto entrambi i profili. Deve anzitutto precisarsi che l'indirizzo giurisprudenziale di cui espressione la citata sentenza n. 1389 del 1963 (la quale ribadisce due precedenti conformi: 20 maggio 1959, n. 1516 e 18 ottobre 1957, n. 3956) non stato modificato da successive puntuali decisioni difformi e si sovrappone a quello anteriore (per il quale le decisioni: Cass. 26 febbraio 1958, n. 643; 28 febbraio 1957, n. 716, 7 ottobre 1955, n. 2912). Contro il consapevole, argomentato ed ormai radicato mutamento di giurisprudenza sostanzialmente i ricorrenti non adducono apprezzabili ragioni nuove, limitandosi a contrapporre le due fasi della evoluzione giurisprudenziale, la seconda delle quali implica, ovviamente, il superamento dialettico della prima. E poich non sono richiamati adesivamente i rilievi della dottrina -che, occupandosi della questione quando il mutamento di giurisprudenza ebbe a verificarsi, senza nascondersi la carica di problematicit che la vecchia come la nuova soluzione comportava, ha manifestato una certa concordanza nel senso che, mentre non sarebbe ammesso dedurre nel giudizio di rinvio ,fatti costitutivi (.perch non possibile provarne l'esistenza con nuovi mezzi istruttori e .perch non consentita alcuna nuova attivit per darne la prova contraria) per quanto riguarda i fatti impeditivi ed estintivi s dovrebbe ulteriormente distinguere fra quelli che operano ope legis e quelli che operano ope exceptionis per dare ingresso alla allegazione dei primi ed escludere quella dei secondi, -non pare necessario darsi carico delle suddette opinioni per ancorarvi la decisione del caso di specie, 614 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risultando appagante, e non scalfita, dalle deduzioni dei Celona, la soluzione accolta dai giudici catanesi sulla scia dello specifico insegnamento di questo Supremo Collegio. Il potere di utilizzare per la decisione i fatti impeditivi o estintivi del diritto dedotto in giudizio verificatisi dopo la pronuncia della sentenza annullata, e quindi di allegarli e di provarli nel giudizio di rinvio stato fondato da questa Suprema Corte sul rilievo che la preclusione di cui all'art. 394 c.p.c. riguarda solo quei fatti che le parti avrebbero potuto allegare e chiedere di provare nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e che esse invece in quel procedimento non allegarono, n chiesero di provare (sentenze n. 3,955 del 1957, 1516 del 1959 e n. 1389 del 1963 cit.). Diversamente opinando si riconoscerebbe all'qccertamento comrpiuto dei fatti non gi l'efficacia di una mera preclusione processuale, ma l'irrevocabilit del giudicato con rilevanza giuridica esterna. esatto che, in linea di principio, davanti al giudice di rinvio le parti devono limitarsi a riproporre la controversia nello ,stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata,. non essendo consentita la formulazione di nuove conclusioni e di nuove prove, salvo che la necessit sorga dalla sentenza di annullamento che abbia determinato un mutamento della situazione processuale, vigendo cio il c.d. sistema del processo chiuso, per cui il nuovo giudizio prende esattamente il posto di quello precedente, e le parti sono reintegrate nella posizione processuale che avevano nel giudizio definito con la sentenza cassata. Ma la preclusione presuppone un comportamento negligente in ordine alla asserzione e prova dei fatti posti a sostegno della pretesa giudiziaria, ed alla individuazione delle posizioni giuridiche soggettive che a determinati fatti, ed a fatti venuti in essere in momento temporalmente idoneo per la deduzione in giudizio, potevano ricollegarsi. Il principio di diritto enunciato dalla cassazione non pu riguardare, pertanto, che i soli fatti -effettivamente accertati, o che potevano essere accertati nel processo e che costituiscno le premesse necessarie per la pronuncia sul diritto in contestazione. La proiezione temporale di quel principio di diritto resta do circoscritta alla situazione di fatto sussistente al momento della decisione e nella misura in cul tale situazione poteva essere prospettata e provata davanti 0al giudice di merito. Alle omissioni di tale attivit non pu porsi riparo. Ma laddove la situazione mutata per il sopravvenire del fatto nuovo nella acce zione di nuove circostanze di fatto, la disciplina giuridica di tale im mutazione del tutto analoga a quella che si determinerebbe a seguito della pubblicazione di una disposizione legislativa applicabile alla ma teria del contendere (jus superveniens). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Non si tratta, qui, di porre riparo a una colpevole om1ss10ne ma, fermo restando l'assoluto divieto di attivit assertiva di fatti non dedotti nella precedente fase del giudizio, si deve saggiare se un troppo spinto formalismo impedisca di ottenere nel corso del giudizfo di rinvio, in armonia con il fondamentale principio della economia processuale, quello stesso risultato utile che altrimenti sarebbe giocoforza rkonoscere aliunde, attraverso il ricorso ad altri istituti processuali, o che addirittura resterebbe definitivamente pregiudkato. In effetti i sostenitori della tesi seguita dai rkorrenti per cui la situazione di fatto sulla quale verte l'esame del giudice di rinvio, e la prospettazione di essa, devono essere quelle gi sottoposte alla considerazione del giudizio d'appello, senza che abbiano rilevanza le mutazioni di fatto successivamente verificatesi, perch altrimenti verrebbero a modificarsi la base ed i do da questi non commesso. noto che, secondo pacifica giurisprudenza, costituisce vizio di omessa pronuncia la mancanza di decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni istanza che abbia un contenuto concreto, formulata in una conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia d'accoglimento o di rigetto (Cass., 951/1958 e molte altre). 1.W.ililmt""=x . m@fffi'U"'1""'~='/,ff41t'w.&llitJ.t.?='=">'/." ""<-,::::W':;:.::.;;:::::!.&"'-:>X./.. . '*~;::,,::;;;:r0:;::<>;'=<:.:=:-J.mm.tf.fl"W. .=<.la=AWaM1a.a1JM1,.,1:J1118t~i;t~~~a;ra,->.~ . , : < @ fil 620 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO % ij ij $: Il parametro di valutazione del vizio quindi rappresentato dalle r conclusioni. Nella specie, le conclusioni formulate dai Celona, nel rispetto dell'art. 394 c.p.c. sono state la mera riproposizione di quelle del giudizio d'appello chiuso con la sentenza cassata. Esse ruotavano intorno alla identificazione del soggetto (o dei soggetti) tenuti a rispondere fra quelli che avevano cooperato all'esecuzione dell'opera pubblica. Per tale identificazione la precedente decisione di questa Corte ha indicato lo schema della delegazione amministrativa intersoggettiva. In una situazione di incertezza giurisprudenziale, dato che al- l'epoca non si era formato e consolidato l'indirizzo della Cassazione, il Tribunale imput la responsabilit dell'attivit di occwpazione illegittima all'Istituto; la Corte d'appello ravvis la responsabilit esclusiva del Ministero dei Lavori Pubblici, mentre la sentenza di rinvio ha qualificato il rapporto come deiegazione amministrativa. Tale delegazione costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, che non pu essere assimilato, senz'altro all'istituto privatistico del mandato con rappresentanza; l'amministrazione delegante non risponde di fronte ai terzi degli atti e dei fatti compiuti nel suo interesse dall'ente delegato al quale spetta ogni potere, e conseguentemente ogni obbligo, in relazione all'attivit di realizzazione dell'opera, non escluse le occupazioni e le esipmpriaziorii. Mentre di regola, il rapporto di espropriazione si instaura, in modo diretto e immediato, tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata e il soggetto passivo al quale imposto il sacrificio della propriet privata, e diritti ed obblighi derivanti dal rapporto predetto sorgono nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo e di chi ne sopporta il sacrificio, nell'ipotesi della delegazione, che importa una deroga, consentita preventivamente dalla legge, alla norma sulla competenza amministrativa, l'ente delegato, salvo diversa disposizione dell'atto di conferimento, investito del potere di provvedere, riospetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, anche se per conto e nell'interesse di quest'ultimo ed quindi tenuto a rispondere direttamente, nei confronti dei terzi,. degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che, in contrario, possano aver rilievo le eventuali ripercussioni degli atti stessi. nell'ambito dei rapporti interni fra ente delegante ed ente delegato (dr. Cass., 11 ottobre 1963, nn. 2710 e 2711; 20 gennaio 1964, n. 128; 13 agosto 1964, n. 2307; 17 luglio 1965, n. 1588; 19 luglio 1965, n. 1608; 28 ottobre 1965, n. 2285;, 25 maggio 1966, n. 807; 19 aprile 1966, n. 960; 3luglio1967, n. 161216; 31gennai>1968, n. 313; 17 aprile 1969, n. 1212; 21 giugno 1969, n. 2203; 22 ottobre 1969, n. 3452; 22 gennaio 1970, n. 136). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Questo orientamento giurisprudenziale che costituisce, altres, il principfo di diritto dettato al giudice di rinvio, va apprezzato in quanto risolve in radice il problema della responsabilit nel senso di attribuire la legittimazione passiva (o meglio, e pi esattamente, la responsabilit dell'attivit compiuta; cfr. Cass., n. 1316 del 1970 cit.), solo al delegato, secondo la misura dei poteri delegat1gli. In applicazione dei principi che regolano la delegazione, quindi, ed in ottemperanza alla concreta regola del decidere, la Corte catanese non era chiamata ad operare una scelta fra alternativit e solidariet ma a fissare la estensione della delega ed a valutare le vicende della protrazione dell'occupazione per disporre, nel presupposto che il ritardo non foss.e imputabile all'Istituto, che quest'ultimo potesse rilevarsi nei confronti del Ministero. Il senso della ricostruzione della fattispecie come delegazione amministrativa proprio questo di affermare la sola responsabilit del delegante verso i terzi, escludendo quella del delegato, e quella congiunta di delegato e delegante. La giurisprudenza in tali sensi costantissima, n contraddetta dalla lex speciaLis rappresentata dal principio di diritto che, come si visto, perfettamente sulla linea dell'indirizzo univoco dettato per l'ipotesi della delegazione amministrativa intersoggettiva La salvezza della responsabilit concorrente del Ministero ha un solo possibile senso, nella sua coesistenza logica e topografica, con le enunciazioni sulla portata della delegazione amministrativa; viene contemplata una situazione successiva all'esaurirsi della delega;zione (o quanto meno della fase dell'esteriorizzazione verso terzi del procedimento espropriativo delegato) riconducibile, come tale, ai principi generali della responsabilit per fatto illecito. Proprio per ci si parla di responsabilit concorrente e successiva. Ma anche ad ammettere che la vicenda della delegazione amministrativa possa esaurirsi indipendentemente dall'esaurimento del procedimento espropriativo e che tale scissione comporti l'eventuale assunzione diretta di responsabilit dell'ex delegante che agisce in prima persona e direttamente si inserisce, con efficacia causale, nella fattispecie generatrice dell'illecito, di tutta evidenza che le componenti di fatto e di diritto integratrici di tale responsabilit sono altre e diverse da quelle che sono state ricondotte allo schema qualificante della delegazione amministr;;ij,iva. Basta cio escludere che nell'ambito di tale qualificazione possano ipotizzarsi verso i terzi congiunte responsabilit del delegato e del delegante per inferirne, con sicura certezza, che lo spunto offerto dalla precedente sentenza di questa Corte, introducendo una nuova prospettiva postulava un ulteriore titolo di risarcimento, e poteva quindi giustificare una modifica delle conclusioni, oltre l'originaria Al'::mw~;filt#f~jllJJBJJJJJJJJ&1,;~ . . 622 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO impostazione tesa alla individuazione del responsabile (o dei responsabili), nell'ipotesi di .pi enti cooperanti all'esecuzione di un'opera insistente su suoli illegittimamente occupati (e per cui vale la risposta di fondo che si ricava dai principi della delegazione). Occorreva, quindi, quantomeno, una domanda specifi:ca che individuasse l'ulteriore titolo di responsabilit, non potendo la chiesta estensione (contenuta nelle conclusioni di secondo grado) apprezzarsi se non nel collegamento con la fattispecie della delegazione amministrativa che postulava la sola responsabilit del delegato. Ma una deduzione in tal senso manca assolutamente, ed radicalmente esclusa proprio perch i Celona si sono riportati alle conclusioni di appello che la responsabilit alternativa o solidale faceva discendere sic et sempLiciter dal concorso dell'Istituto e Ministero nella costruzione delle case di cui alla legge n. 640 del 1964. Viene quindi a mancare di base la doglianza di omesso esame (perch fa difetto una rituale richiesta) ed il rigetto del motivo esonera dal verificarsi se l'ipotesi concessivamente affacciata nella pvecedente decisione di questa Corte trovasse per rispondenza negli accertamenti com:piuti dal giudioe di merito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1972, n. 1395 -Pres. Stella Richter -Est. Moscone -P. M. Di Majo (parz. diff.) -De Simone (avv. Cervati e Crisafulli) c. Comune di Messina (avv. Roll}ilno), Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Messina (avv. Brancati) e Ministero dei LL. PP. (avv. Stato Azzariti). Amministrazione .dello Stato e degli Enti pubblici -Delegazione amministrativa -Delegazione intersoggettiva -Effetti -Responsabilit del delegato nei confronti dei terzi. Espropriazione per p. u. -Delegazione amministrativa -Soggetti del rapporto. (I. 25 giugno 1865, n. 2359). Edilizia popolare ed economica -Costruzioni di alloggi a cura della Amministrazione dei LL.PP. -Delega all'I.A.C.P. estesa alla procedura di occupazione ed esproprio dell'area -Obbligo del delegante di anticipazione delle spese per l'eSfcuzione della delega Non sussiste -Responsabilit dell'I.A.C.P. verso il terzo danneggiato -Diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente delegante -Limiti. (I. 9 agosto 1954, n. 640 art. 4). La delegazione amministrativa costituisce un pecuiiare istituto di diritto pubbLico pel quale, ove l'atto di delega non disponga diversa- Iili ! r ~ii ~~ V PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 623. mente, l'Ente delegato investito del potere di proV,vedere in nome pl"oprio e no11i in qualit di rappresentante de:l delegante rispetto all'oggetto della delega.. Pertanto direttame11ite respomabile nei confronPi dei terzi degli atti posti in essere a tal fine, senza che in co11itrario abbia ritievo la ripercussiorne degli stessi nell'ambito de1l rapporto interroo tra delegante e ddegato e ia loro incidema nella sfera giuridica del primo (1). Qualo!f'a per l'espletamento della procedura di espropriazione per p.u. vi sia stata delegazione amministrativa intersoggettiva, ii rapporto di espropriazione si imtaura in modo diretto ed immediato tra l'Ente delegato investito del potere di procedere alla espropriazione (sia pure per conto e neU'interesse di colui a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunziata) ed il soggetto passivo cui viene imposto il sacrificio della propriet pTivata (2). ALla delegazione amministrativa non si applicano, indiscriminatamente, i principi di diritto pTivato che reyoLano il mandato: pertanto, mentre incombe al delegante di Timbo!J'sare il delegato delle spese sostenute per l'esecuzione deLia dele,ga, tranne quelle che abbiano avuto causa da un illecito del delegato al quale sia rimasto estraneo il delegante, non sussiste invece alcun obbligo per quest'ultimo di anticipa.re le spese medesime. In conseguenza se per tale omessa am,ticipazione l'Ente delegato abbia Titardato nel perfezionare la procedura di esproprio. delegatagli, non ha diritto ad essere rivalso dal delegante, di qua11ito debba corrispondere al terzo propTietario per risarcirlo del danno arrecatogli (3) (1) Cfr. Cass., 28 ottobre 1965, n. 2285, in questa Rassegna, 1965, I, 1193 con nota di riferimento. In tema di concorso di enti pubblici nella realizzazione dell'opera cfr. Cass. 31 gennaio 1968, n. 313, in questa Rassegna, 1968, I, 419 . . In dottrina cfr. F. SATTA, Concorso dello Stato nella costruzione di opere pubbliche: delegazione di poteri e ripartizione di responsabilit, in Foro it., 1968, I, 1566. (2) Cfr. Cass. 21 giugno 1969, n. 2203, in Giust. Civ., 1969, I, 2056 e sentenze ivi richiamate. (3) Con la sentenza in rassegna, di indubbio rilievo le S.U. della Corte di Cassazione, rettificando il precedente indirizzo giurisprudenziale -cfr. Cass., 1965, n. 2285 cit. -puntualizzano che in caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, l'Ente delegante non , per il fatto stesso della delega, responsabile nei confronti dei terzi danneggiati dall'Hlegittimo esercizio dell'attivit delegata e che l'obbligo di rimborsare, e non di anticipare al de~egato le spese occorse per l'esecuzione della delega, non si estende a quelle che abbiano avuto causa da un illecito di costui al quale sia rimasto estraneo il delegante. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 624 (Omissis). -Delle doglianze ora riferite sono palesemente infondate quella dell'IACP e quella del De Simone. L'assunto dell'Istituto riceve infatti una netta smentita dalla motivazione della sentenza, la quale, dopo avere premesso che la legg,e 9 agosto 1954, n. 640 attribuisce in via astratta al Ministero dei LL.PP. il potere di delegare le proprie attribuzioni. e le relative incombenze agli Istituti delle Case popolari e dopo avere rammentato, con richiamo ai .principi afferml:\,ti da questa Suprema Corte in tema di delegazione amministrativa, che di regola e salvo che l'atto di conferimento non disponga altrimenti, il delegato investito del potere di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante del soggetto delegante, anche se agisce per conto e nell'interesse di quest'ultimo , si dato carico di procedere ad una indagine circa il contenuto e l'estensione della delega conferita nella s,pecie dal Ministero all'IACP di Messina al fine di accertare se l'attivit dell'ente avesse o meno esorbitato dai limiti ad essa imposti . Ed; avendo -con giudizio di fatto insindacabile in questa sede accertato che la delega in questione si estendeva alla procedura di occupazione e di ,espropriazione e che l'Istituto medesimo, nel procedere alla occupazione del terreno del De Simone, aveva agito appunto nella veste di delegato del Ministero dei LL.PP. (cfr.: copia in atti della sentenza impugnata, pagg. 11, 13 e 14) a buon diritto ne ha tratto la conseguenza che l'Ente medesimo dovesse essere tenuto a rispondere direttamente nei confronti dei terzi, della indennit e dei danni in questione. Orbene, una volta accertato che alla esprorpriazfone aveva proceduto, per delega del Ministro dei LL.PP. l'Istituto delle Case popolari, a legittimare passivamente anche il Comune nei confronti delle domande del De Simone non poteva reputarsi sufficiente la circostanza che detto Comune, con due d~libere si fosse impegnato ad acquistare le aree ed a finanziare le espropriazioni. Invero, codesti impegni -dei quali peraltro il Comune ha sempre contestato l'assunzione -avrebbero potuto, caso mai, esercit'ii.re una efficacia solo interna, vale a dire nei confronti dell'Istituto delegato e del Ministero delegante, non anche nei confronti del terzo (espropriato), posto che, in caso di delegazione amministrativa, il rapporto di espropriazione si instaura in modo diretto ed immdiato fra l'ente delegato investito del potere di procedere alla espropriazione (sia pure per conto e nell'interesse di colui a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata) ed il soggetto passivo al quale viene imposto il sacrificio della propriet privata. Diverso e pi favorevole giudizio deve invece essere espresso in ordine alle censure formulate con i due motivi dianzi accennati (se PARTI! I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE eondo del ricorso incidentale e primo del ricorso incidentale successivo) dal Ministero dei LL.PP. Invero, dopo aver iposto in luce, conformandosi ad un indirizzo ormai consoltdato della giurisprudenza di questa S.C. in materia, che -come si gi riferito -di regola e salivo che l'atto-di conferimento (scil.: della delega) non disponga altrimenti, l'Istituto investito del potere di pvovvedere in nome proprio, rispetto all'oggetto della delega, e non in qualit di rappresentante del delegante anche se agisce per conto e nell'interesse di quest'ultimo, traendone la conseguenza -coerente con tale premessa - che l'ente delegato direttamente responsabile nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecu: ziorie della delega, senza _che in contrario possano aveve rilievo le eventuali ripercussioni degli stessi nell'ambito del rapporto interno :fra delegante e delegato e la loro incidenza nella sfera giuridica del primo , la Corte del merito no-n fornisce una spiegazione appagante alla proposizione con la quale, subito dopo, pronuncia la responsabilit diretta (e solidale con quella dell'Istituto), sempre nei confronti del terzo, anche del Ministero dei LL.PP.: a tanto non potendosi reputare sufficiente il semplice fatto che l'occupazione fosse stata voluta e :soHecitata da detto Ministero per l'attuazione del programma di costruzioni previsto dalla citata legge n. 640 del 1954, sia pevch l'eserdzio di una tale attivit non esovbita affatto da quelle funzioni di I contro.ilo che -per costante giurisprudenza di questo stesso S.C. : spettano per sempre al delegato rispetto agli atti di esecuzione della delega anche quando questa, per il suo carattere intersoggettivo ponga il delegato nella stessa posizione del delegante (Cass., 22 ottobre 1969); .sia perch, nella sua stessa laconicit e genericit, la giustificazione riferita non offre neppure motivo a sospettare che una tale esorbitanza si fosse comunque concretamente verificata. Correlato col precedente, sebbene da esso distinto, poi il .problema relativo alla distribuzione della responsabilit nell'ambito del :rapporto interno fra soggetto delegante e soggetto delegato. Criterio, direttivo, in argomento, quello -desumibile dall'articolo 4 della legge 9 aprile 1954, n. 640 non meno che dai principi ,generali in materia di delegazione amministrativa -secondo cui, se obbligo del delegante quello di rimborsare al delegato le spese occorse per la esecuzione della delega, quest'obbligo non si estende tuttavia a quelle spese che abbiano causa in un illecito del delegato, a .meno che -beninteso -non siavi stato concorso del primo nell'illecito commesso dal secondo (nei rapporti esterni) o che l'illecito commesso da quest'ultimo sia dipeso da un comportamento illecito del :primo (nei rapporti interni). Orbene, a ragione il Ministero dei LL.PP., col terzo motivo del suo ricorso incidentale (ribadito dal secondo motivo di quello incidentale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 626 successivo) -denunziando violazine e falsa applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 640 del 1954 e degli artt. 1710 e 1720 e.e., nonch violazione dei principi generali in materia di delegazione e contraddittoriet di motivazione -si duole della soluzione che ad un tale problema ha dato nella specie la Corte del merito quando -sul riflesso che se all'occupazione non era seguita nei termini, da parte dell'Istituto, la regolare espropriazione del terreno, ci era dipeso unicamente dal fatto che, n il Ministero, n il Comune di Messina avevano corrisposto all'Istituto le relative indennit -ha condannato il Ministero a rivalere l'IACP delle somme che questi era tenuto, a seguito della propria condanna, a .pagare al terzo (De Simone). Escluso infatti -per le ragioni che si sono esposte in relazione alla questione .precedentemente trattata -un concorso del Ministero nello illecito di .cui l'Istituto si era reso responsabile di fronte ai terzi, la rivalsa in tale modo concessa -relativamente almeno ai danni per il periodo di occupazione llegittima -postula evidentemente a sua giustificazione un comportamen~o di inadempienza del Ministero rispetto ad un obbligo (interno) che non gi quello di rimbo!l'sare al delegato le spese per la esecuzione della delega (previsto dall'art. 4 della legge n. 640 del 1954), bensi quello di anticipare al delegato le spese medesime: obbligo la cui esistenza, ancorch implicitamente affermata, non risulta peraltro minimamente giustificata con riferimento al regime ed ai principi propri della delegazione amministrativa, in ordine alla quale questa Suprema Corte ha anzi ripetutamente avuto occasione di avvertire -fra l'altro -come essa costituisca un Istituto peculiare del diritto pubblico che non senz'altro assimilabile ai mandato per cui non possono ad esso indiscriminatamente applicare i principi privatistid propri di quest'ultimo (Cass. 17 luglio 1955, n. 2588; Id., 22 ottobre 1969, n. 3452; Id., 21 giugno 1969, n. 2203). Nei limiti, pertanto, di quanto ora rilevato, i motivi di cui si tratta debbono essere accolti. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 maggio 1972, n. 1483 -P1es. Stella Richter -Est. Brancaccio -P. M. Trotta (conf.) -Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Barsi) c. Ladisa Angela (avv. Fornario e Cornei). Espropriazione per p. u. -Modifiche nella realizzazione dell'opera pubblica prevista -Parziale utilizzazione del fondo espropriato Retrocessione -Disciplina. (1. 25 giugno 1865, n. 2359 artt. 60, 61, 63). La reflrocessione dei beni esprop1-iati nelle ipotesi previste daUa legge 25 giugno 1865, n. 2359 ripos.a su cause distinte: nena previsione PARTE I, ,SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 627 degli artt. 60 e 61 questa si identifica nella constatata omeS1Sa utiiizzaziO'lie deL fO'lido o di parte di esso, per l'oper.a pubblica realizzata in tutto. od anche in parte, qualora corrispofl1;da allo sicopo di pubblica utilit giustificativo della relativa dichiarazione (1). In quella invece di cui al successivo art. 63, nelia mancata esecuzione, nei previsti termini, dell'opera pubblica ovvero nella sua incompleta realizzazione, ove nO'li sia utilizzabile per la specifica finalit posta a base della dichiarazione di pu. (,20. (Omissis). -Con l'unko mezzo del ricorso l'Amministq1zione delle Fe-rrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi e 60, 61 e 63 della legge organica sulle espropriazioni ., violazione dei principi generali dell'ordinamento sull'interpretazione delle leggi e sull'istituto della retrocessione , in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ; conseguente violazione dell'art. 2 della legge 30 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione all'articolo 360 nn. 1 e 5 c.p.c. . Specificamente l'Amministrazione assume che la sentenza impugnata abbia errato nell'includere concettualmente nel tipo di retrocessione contemplato dall'art. 63 anche il caso in cui una parte dell'opera pubblica, prevista nel piano particolareggiato, sia rimasta non realizzata ., in quanto in tal modo avrebbe limitato la portata comprensiva degli artt. 60 e 61 alla sola ipotesi del relitto sopravanzato alla integrale realizzazione dell'opera pubblica secondo il piano particolareggiato . Tale limitazione sarebbe in aperto contrasto col testo dell'art. 60, che si riferirebbe proprio all'ipotesi in cui la .preveduta destinazione 0 risulti non attuata in parte ad avvenuta esecuzione dell'opera. L'errore della Corte di merito avrebbe avuto come conseguenza l'inserimento del caso di specie negli schemi dell'art. 63 e non degli artt. 60 e 61; ora, poich la Ladisa non avrebbe seguito la procedura prevista da queste ultime norme, ingiustamente le sarebbe stata riconosciuta una posizione di diritto soggettivo. La censura sostanzialmente fondata. La sentenza impugnata ha accertato in fatto -con apprezza menti che non formano oggetto di contrasto fra le parti -che dal piano parcellare .predisposto ai fini dell'esproprio risulta che suoli (1-2) La se!!11Jem.za in rassegna va sottoiliilieata per ave!I'e u:IiteriormJetlllte pumituaildzzato, elabwandolli, li concetti che 'V'a1gono aid ;Ldentidioo.re \l.'i.IS'lituto della retrocessione nelle distinte ~potesi previste dalla 1. 1865, n. 2359. La precedente sentenza delle S.U., 4 marzo 1966, n. 634, richiamata in motivazione, riportata in questa Rassegna, 1966, I, 1235 con nota; cfr. al tr.esl S.U. 27 giugno 1967, n. 2062, ivi 1968, I, 963; Cass., 7 maggio 1965, n. 836, in Giust. Civ., 1965, I, 1318; S.U., 2 febbraio 1963, n. 183, ivi 1963, I, 259; 24 marzo 1959, n. 918, in Giur. it., 1960, I, 1, 462, ecc. 628 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO appartenenti a diversi .proprietari ed estesi complessivamente per mq. 5.329,97, fra i quali ve ne era uno della estensione di mq. 2.487,36 di propriet della Ladisa, erano stati destinati a sede stabile del fabbricato alloggi e sue d1pendenze per ferrovieri; che in realt per la costruzione di questi alloggi fu utilizzata, per effetto di una riduzione del progetto originario, solo una parte delle aree espropriate ed in particolare, per quanto riguardava l'area gi della Ladisa, furono impegnati soltanto mq. 617,36 di essa, mentre i restanti mq. 1.870 non furono occupati con opera alcuna. Ci posto in fatto, non appare dubitabile che la pretesa della La.disa alla retrocessione della porzione di area rimasta libera trovi fondamento negli artt. 60 e 61 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit e non lo possa invece, come ritenuto dalla Corte di merito, trovare nel suc,cessivo art. 63. I giudici di appello hanno creduto di giustificare il loro conrvincimento col richiamo alla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, giurisprudenza secondo la quale la differenza fra l'ipotesi di retrocessione ex artt. 60 e 61 e quella ex art. 63 va ricercata nella diversa causa di inutilizzabilit dell'area residua, costituita nella prima dalla constatazione successiva all'esecuzione dell'opera che un fondo o una parte di esso non siano pi necessari per la realizzazione dell'opera stessa, nella seconda della mancata esecuzione di questa o dalla sua esecuzione incompleta nei termini prestabiliti a norma dell'art. 13 della stessa legge del 1865, situazioni entrambe che determinano la decadenza della dichiarazione di pubblica utilit e la conseguente impossibilit di fruizione dell'area (cfr. Cass. Sez. Un. 4 marzo 1966, n. 634 e 21 giugno 1968, n. 2062); questa differenza stata da loro illustrata con argomenti testuali desunti dalle norme che venivano in discussione, argomenti consistenti essenzialmente nel rilevare che l'art. 60 si riferirebbe letteralmente con l'espressione dopo l'esecuzione di un'opera di .pubblica utilit alla situazione successiva al completamento di questa, l'art. 61 contemplerebbe formalit condizionanti il riconoscimento del diritto alla retrocessione, le quali sarebbero significative della possibilit di qualificare l'area residua come relitto, e questa qualificazione presupporrebbe il detto completamento; l'art. 63 per il suo collegamento con l'art. 13 indicherebbe che, esso trovi applicazione sempre quando si verifichi la decadenza prevista dalla seconda disposizione, decadenza che sussisterebbe in ogni caso allorch l'opera progettata non sia stata portata a compimento nei termini prestabiliti. Alla stregua di questa interpretazione della legge, parso loro sufficiente .prendere atto che l'opera pubblica fosse stata realizzata solo parzialmente per poter accogliere la domanda della Ladisa. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Il criterio di discriminazione fra le due ipotesi di retrocessione, individuato da questa Suprema Corte, indubbiamente esatto; ma necessita di un ulteriore approfondimento , e chiarificazione per consentire un soddisfacente inquadramento del caso di specie; e l'indagine in questa direzione rivela che la Corte di appello ha erroneamente interpretato ed applicato la legge. La corretta interpretazione delle norme in discussione, considerate, oltre che nella loro lettera e nella loro ratio, nel sistema legislativo di cui sono parte, conduce ad affermare, da un canto, che modifiche del progetto originario, che si risolvano in una parziale esecuzione dell'opera pubblica, diano luogo ad una situazione constatabile successivamente alla esecuzione stessa, situazione a cui si ricollega l'inutilizzabilit dell'area residua, dall'altro, e conseguentemente, che non in ogni caso di esecuzione incompleta dell'opera nei termini prestabiliti si abbia decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilit e impossibilit giuridica di utilzzazione dell'area. L'art. 60, quando ipotizza che dopo l'esecuzione di un'opera pubblica quakhe fondo a tJal fine acquistato non ricevette in tutto o in parte la preceduta destinazione , espressamente, se non esplicitamente, ammette che il progetto odginario dell'opera possa, in epoca successiva non solo alla dichiarazione di pubblica utilit, ma anche all'espropriazione, subire modifiche tali che per la sua realizzazione non siano pi necessari una parte di un fondo oppure un intero fondo oggetto dell'espropriazione stessa. Del resto la libert dell'espropriante di apportare modifiche al progetto originario non pu non essere ritenuto un principio del sistema,principio che -prima ancora che trovare la sua fonte normativa nell'art. 3 della legge generale sulle espropriazioni, il quale, richiede all'espropriante, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilit, soltanto un piano di massima contenente la descrizione dell'insieme delle opere ., epper per definizione generico e quindi aperto ed ampie possibilit di mutamenti, in sede di precisazioni ulteriori -, corrisponde ad ovvie esigenze tecniche e giuridiche, rappresentate dalla considerazione adeguata da assegnarsi rispettivamente alla fluidit che caratterizza il processo di progettazione di un'opera e alla opportunit di non vincolare l'interesse dell'espropriante alle modalit di esecuzione dell'opera stessa in un momento iniziale, con un formalismo inutile, perch non correlato ad un interesse effettivo del soggetto passivo dell'espropriazione. Peraltro l'ammissibilit di modifiche non indiscriminata, perch occorre pur sempre che l'opera pubblica realizzata sia utilizzabile per la finalit specifica di interesse pubblico per la quale intervenne la dichiarazione di pubblica utilit: questo limite un requisito indispensabile pevch acquisti significato giuridico positivo la dichiara 630 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di pubblica utilit, che, come noto, condiziona l'esistenza del potere espropriativo, .e pu considerarsi sufficiente a tutelare il diritto di propriet da ingerenze arbitrarie della Pubblica Amministrazione. Le modifiche consentite possono riguardare caratteristiche dell'opera sia qualitative che quantitative: non vi sarebbe ragione, invero, per ritenere legittime le prime e non le seconde, se ci che importa il rispetto della finalit pubbUca originaria e se codesto rispetto pu aversi in entrambi i casi. Le modifiche delle caratteristiche quantitative dell'opera prevista si risolvono nella sua realizzazione parziale; onde quando si afferma che l'art. 60 riguarda anche questo tipo di modifiche, da una parte si smentisce che l'espressione in esso contenuta dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilit stia ad indicare la necessit che questa sia stata completata conformemente alla sua progettazione originaria e non possa, invece, essere stata solo parzialmente realizzata, dall'altra si offre un argomento gi di per s decisivo per ritenere che la realizzazione parziale dell.'opera pubblica condizione necessaria e sufficiente perch possa apprezzarsi l'utilizzabilit dell'area residua agli effetti del diritto alla retrocessione. La rilevanza che cosi si assegna alla realizzazione parziale consente anche di svalutare l'argomento che in favore della tesi opposta si vorrebbe desumere dall'art. 61: anche nei riguardi della opera pubblica eseguita solo in parte l'area residua pu configurarsi come relitto. Relitto, , infatti, il bene che sopravanza dopo che sia stata costruita la opera pubblica e di cui sia riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione con apprezzamento discrezioifu.le la mancanza di una qualsiasi funzione per il rnggiungimento della finalit dell'opera: una volta assimilata l'opera eseguita parzialmente a quella eseguita completamente, come qui si sostiene, non vi motivo per distinguere il trattamento giuridico del bene che sopravvanza, e, nell'un caso come nell'altro, si pone la esigenza che la Pubblica Amministrazione ne valuti l'utilit rispetto all'opera e, nella ipotesi negativa, si ha la sua qualificazione come relitto. L'art. 63, rettamente inteso, esclude che, quando l'opera sia stata parzialmente eseguita e sia corrispondente alla finalit originariamente prevtsta, si v-erifchi la decadenza della dichiarnzione di pubblica utilit e la Conseguente impossibilit giuricUca di utilizzazione della area. L'opera non eseguita nei termini, secondo la lettera e lo spirito della norma, quella che rimanga allo stato di progetto o venga arrestata nella fase di realizzazione ad uno stadio che la renda insuscettibile di consentire il conseguimento della pubblica finalit dichiarata, di talch ne risulti caducata la causa che giustific il sacrificio del diritto di propriet sul fondo; ma questa non la situazione dell'opera non PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 631 completata in conformit del progetto originario, .perch tale opera conserva la sua funzione rispetto al fine di pubb]jco interesse perseguito e pertanto permane la giustificazione del sacrtficio del diritto di propriet. Da quanto fin qui rilevato la differenza fra le due ipotesi di retrocessione appare chiarita nel senso che, mentre resta fermo il principio della rilevanza della diversit della causa della inutilizzabilit dell'area residua, la causa che caratterizza l'ipotesi di cui agli artt. 60 e 61 ricorre anche quando l'opera pubblica sia stata realizzata solo in parte, purch essa corrisponde allo scopo di pubblica utilit giustificativo dell'originaria relativa dichiarazione qualificante l'opera e correlativamente la causa di quella di cui all'art. 63 non comprende questo caso di mancato completamento della opera nei termini prestabiliti. In base a questa premessa sul significato delle norme sulla retrocessione, risulta evidente come la situazione di specie rientri nell'ambito di applicazione degli artt. 60 e 61; in quanto la costruzione del fabbricato per cui fu espropriato il fondo della Ladisa, anche se non fu completata secondo l'originaria .previsione del piano parcellare, pacificamente conforme allo s;copo pubblicistico che 1giustific la dichiarazione di pubblica utilit, cio quello di fornire alloggi a ferrovieri, e codesto scopo ha consentito di ra.ggiungere. Poich nella ipotesi prevista da queste norme al proprietario soggetto passivo dell'espropriazione non compete una posizione di diritto soggettivo ai fini della retrocessione del relitto anteriormente alla pronuncia della competente autorit amministrativa che riconosca l'irrilevanza dei beni residui relativamente all'opera eseguita (cfr. Cass. S.u. 20 maggio 1969, n. 1757), pronuncia che va emessa col rigoroso rispetto delle formalit di cui all'art. 61 (cfr. Cass. S.u. 4 marzo 19616, n. 634) e che non rpu essere sostituita da un accertamento dell'autorit giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. S.u. 6 aprile 1971, n. 1018), la domanda della Ladisa rivolta ad ottenere la retrocessione dell'area residua del fondo a lei espropriato, essendo stata avanzata senza avere esperito la prescritta procedura amministrativa di cui al suddetto articolo 61, risulta allo stato improponibile. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 maggio 1972, n. 1'576 -Pres. Caporaso -Est. Virgilio -P. M. Miliotti (conf.) -Cavaceppi (avv. Fidnzio e Gaeta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cerocchi). Concessioni amministrative -Permesso di estrazione di materiali dal letto dei fiumi -Convenzione attuativa -Concessione contratto. (r.d. 25 luglio 1904, n. 523 art. 97). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 632 Concessioni amministrative -Clausole -Incidenza sul contenuto dell'atto -Apprezzamento di fatto. Il permesso di estrarre sabbia, ghiaia o aitro ma.teriale da fiumi, torrenti e canali pubblici, dis.cipLinato dall'art. 97 r.d. 25 luglio 1904, n. 523 -t.u. delle disposizioni intorno aUe opere idratlkLiche, realizza una concessione amministrativa in favore del privato di wsare dei beni demaniali e dei loro frutti ed accessori, alla qua.le accede il negozi tra le parti per determinare le modalit di sfruttamento ed ogni aitra clausola riteinuta necessaria (concessio%e -corntratto). L'accertamento delL'incidenza di una determinata clausola d.ella concessione sul conten'UJto essenziale delL'a,tto, costituisce un apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimit ove sia sorre-tt da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (1). (Omissis). -Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e faJ:sa applicazione degli artt. 820, 822, 826, 828, 829, 831, 1323, 1325, 1453, 1470, 1472, 1476 e.e.; 97 del t.u. 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche; 1 e 19 del t.u. n. 959 del 1913 sulla navigazione interna e sulla fluitazione, in relazfone agli artt. 113 e 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere erroneamente la Corte del merito ravvisato nell'atto intervenuto tra le parti in data 8 aprile 1957 una concessione amministrativa avente per oggetto l'utilizzazione di un bene demaniale (alveo del fiume Tevere). Sostiene in particolare il ricorrente che la sabbia e la ghiaia (la cui estrazione gli era stata consentita con l'atto indicato) non sono beni demaniali, ma beni mobili disponibili, per cui il rapporto avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema della compravendita. La censura non ha fondamento. (1) La decisione 24 gennaio 1967, n. 214 delle SS.uu., richiamata in motivazione, si legge in questa Rassegna, 1967, I, 58, con nota cui si rinvia. Pacifico altresi il principio peT il quale nelle concessioni-conrtratto, all'atto unilaterale ed autoritativo dell'Amministrazione, con cui essa accerta la rispondenza della concessione al pubblico interesse, si accompagna, conservando autonomia funzionale coordinata all'assolvimento dell'unica complessa funzione fondamentale, il negozio cui partecipa il concessionario e con il quale viene data concreta attuazione all'atto deliberativo, mediante la fissazione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalit ckca l'uso del bene e lo svolgimento del servizio, cfr. Cass., 21 luglio 1967, n. 1894; S.u., 10 giugno 1968, n. 1770, ecc.). Circa la possibilit di conglobare inun solo documento con l'atto autoritativo di concessione la convenzione relativa alla determinazione dei diritti, obblighi e modalit di concessione, cfr. S.u., 25 maggio 1968, n. 1604. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE La questione circa la natura giuridica dell'atto con il quale la pubblica amministrazione rilascia al privato il permesso di estrazione previsto dall'art. 97 del testo unico delle leggi sulle opere idrauUche approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, stata gi specificamente esaminata da questa Corte Suprema, la quale -pronunciando a Sezioni Unite (sent. n. 214 del 24 gennaio 1967) -ha ritenuto che nei casi del genere ricorre .$'ipotesi della concessione amministrativa. stato al riguardo rilevato che con il termine permesso , di carattere generico, la pubblica amministrazione consente in sostanza al privato di usare della sabbia e della ghiaia dei fiumi, e cio di usare di beni demaniali o dei frutti ed accessori di essi, stabilendo poi con la parte attuativa della concessione (che, pertanto, rientra nel genus delle concessioni-contratto) le modalit dello sfruttamento ed ogni altra clausola ritenuta necessaria. Poich la fattispecie in esame corrisponde esattamente a quella decisa con la menzionata sentenza, e non essendo state, peraltro, addotte valide ragioni per contestare l'esattezza del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il primo motivo di ricorso deve considerarsi infondato. Con il secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli stessi articoli, nonch degli artt. 132:i, 1453 e 1458 e.e., e si sostiene che la convenzione attuativa del provvedimento di concessione, avendo ad oggetto beni disponibili, doveva qualificarsi come compravendita e, in quanto tale, soggetta al regime privatistico di questa. La infondatezza di tale censura dipende da quanto si sopra rile vato a proposito dell'esame del primo motivo. Una volta stabilito che nella specie trattasi di concessione-con tratto, non pu ovviamente pervenirsi alla conclusione che la con venzione attuativa della concessione stessa abbia assunto, rispetto al contenuto dell'atto autoritativo, una configurazione diversa e con trastante. certamente esatto che la cosiddetta convenzione attuativa sog getta al regime privatistico per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla concessione; ma ci non significa che L'auto nomia di cui gode, in tali limiti, la parte contrattuale dell'atto rpossa giungere al punto da snaturare quelli che sono i termini del rapporto costituito con la concessione. Non pu, pertanto, da un verso affermarsi che con l'atto autori tativo l'amministrazione abbia inteso dar vita ad una concessione, e dall'altro ritenere che, nella convenzione accessiva volta a discipli nare il rapporto, abbia invece voluto addivenire ad un negozio di diritto privato in relazione allo stesso oggetto. 634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1472, 1325, 1343 e 1382 e seguenti e.e., nonch del r.d. 14 aprile 1910, n. 639; e si deduce in particolare: a) l'illegittimit dell'ingiunzione fiscale, intimata per una ;pretesa che .presupponeva la previa declaratoria di risoluzione del contratto da parte dell'autorit giudiziaria; b) l'insussistenza del danno, essendo la sabbia e la ghiaia non estratte rimaste al demanio e da qussto alienate successivamente a terzi; e). la illegittimit della clausola contrattuale, secondo la quale l'amministrazione avrebbe potuto pretendere il corrispettivo per il materiale non estratto. Anche tali ulteriori profili di censura sono infondati. La pretesa illegittimit dell'ingiunzione fiscale dal ricorrente riferita sempre al medesimo presupposto; e cio che si trattasse di un contratto di compravendita di beni disponibili e non di una concessione- contratto. Ne consegue che, non venendo in discussione alcun inadempimento dell'amministrazione in ordine agli obblighi che ad essa derivavano dal rapporto (che si concretavano nel consentire al ricorrente di avvalersi del permesso di estrazione), legittimamente l'Ufficio del demanio di Roma i~tim ingiunzione per i canoni relativi agli anni 1957 e 1958. Neppure ha fondamento la doglianza relativa all'insussistenza del danno dell'amministrazione per mancata estrazione della sabbia da parte del Cavaceppi, in quanto -come esattamente hanno rilevato i giudici d'appello -nell'atto di concessione era specificamente stabilito (art. 10) che il canone doveva essere corrisposto in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva estrazione del materiale da parte del concessionario. Quanto, infine, alla illegittimit della clausola secondo cui il Cavaceppi si obbltgava al pagamento anche se i materiali contemplati per ogni singolo anno non fossero stati estratti, va osservato che il giudizio emesso su tale .punto dalla Corte del merito, che appare correttamente motivato, incensurabile in questa sede, avendo la Corte stessa spiegato"le ragioni per le quali doveva non solo escludersi che si t:r~attasse di clausola penale, ma altresi ritenersi che con la pattuizione in esame l'amministrazione volle assicurarsi in ogni caso l'entrata prevista dalla concessione -contratto, cautelandosi di fronte ad ogni mutevole comportamento del concessionario. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (SS.UU., 31 luglio 1964, n. 2206) l'accertamento della incidenza di una determinata -clausola di una concessione sul contenuto essenziale dell'atto costituisce apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimit se congruamente motivato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 CO.RTE DI APPELLO DI MILANO, Sez. I, 17 marzo 1'972 -Pres. Trimarchi -Est. Bugg -Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato Zecca) c. Soldaini (avv. Ferrari). Responsabilit civile -Amministrazione delle F.S. -Esercizio' ferro viario -Presunzione di responsabilit per l'esercizio di attivit pericolosa -Inapplicabilit. (c. civ., art. 2050). Responsabilit civile -Attivit pericolosa -Colpa del danneggiato Rilevanza -Interruzione del rapporto causale -Estremi. (c. civ., art. 2050; c. pen., artt. 40, 41). La presunzione di colpa per i damni cagionati a terzi, prevista dall'art. 2050 e.e. verso chi ese.rcita un'attivitd perico,zosa, inappLicabile nei confronti deLla Pubblica Amministrazione per l'attivit eia essa svolta in vista del soddisfacimento di un pubbLico interesse (fattispede .in tema di esercizio ferroviario) (1). In base ai principi della caus.alit giuridica che regoLano la responsabilit aquiliana, non sussiste responsabilit di chi pone in essere una situazione di pericolo, quando ii danno sia stato cagionato per colpa del danneggiato che volontiariamente si intrometta inell'altrui sfera giuridica, se siano state adottate le misure O'Pportune e sufficienti ad impedire siffattia intromissione od a richiamare l'attenzioine sulla situazione di pericolo (2). (Omissis). -L'Amministrazione censura l'impugnata sentenza per avere il primo giudice erroneamente ritenuto operativa a suo carico la presunzione di co1pa prevista dall'a t. 2050 e.e.; cos decidendo, il Tribunale si sarebbe discostato, senza adeguata motivazione, dal corretto e fermo indirizzo della Suprema Corte (di recente ribadito anche in (1) Giurisprudenza pacifica, cfr. Cass., 29 giugno 1966, n. 1604, in Foro it., 1967, I, 776; 12 ottobre 1964, n. 2575; 23 giugno 19.64, n. 1640, in Foro it., Rep. 1964 voce Ferrovie; 15 giugno 1961, n. 1390; Appello Napoli, 31 marzo 1969, Ministero Difesa c. Orlando, in Foro it., Rep. 1970, col. 2068, ecc. In dottrina, in senso contrario, cfr. CASETTA, Gli enti pubblici e l'articolo 2050 c. civ., in Giur. it., 1956, I, 1, 890; BoNASSI-BENUCCI, Attivitd pericolose e responsabilit della P. A., in Temi, 1956, 231. (2) Cfr. Cass., 12 novembre 1969, n. 3691, in Foro it., Rep. 1970, 2072. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 636 tema di esercizio di ferrovia) che considera la citata disposizione inapplicabile alla attivit svolta dalla pubblica amministrazione per il soddisfacimento di' imprescindibili esigenze della collettivit. Peraltro essa si duole che alla prova contraria, che pure era stata dedotta per tuziorismo, in primo grado sia stata negata rilevanza sotto il profilo, parimenti erroneo, della imprescindibile esigenza, nella specie, di una prova idonea a dimostrare che nello scalo ferroviario fosse in atto, al momento del sinistro, un adeguato servizio di sorveglianza diretto ad impedire che i terzi potessero riportare danni in dipendenza dell'esercizio del servizio ferroviario. Per contro, l'appellante nega che fosse suo preciso obbligo di istituire un apposito servizio di vigilanza, su tutto lo scalo ferroviario e sue adiacenze, allo scopo di impedire che qualcuno, arbitrariamente introdottosi nelle zone non destinate al pubblico, si arrampicasse sui carri merci e restasse folgorato per contatto con i soprastanti cavi elettrici: vigilanza che, d'altronde, in ipotesi sarebbe stato compito non dell'Amministrazione ferroviaria, ma dell'Amministrazione dell'interno, ai sensi dell'art. 5 r.d.l. 14 giugno 1925, n. 1174. Essa sostiene, invece, che aveva ragione di fare assegnamento, al riguardo, sulla osservanza della norma, sanzionata penalmente, che vieta a chiunque di introdursi arbitrariamente nei recinti ferroviari non destinati al pubblico (art. 52, comma primo, del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarit dell'esercizio ferroviario, approvato con r.d. n. 1687 del 1873). Il sindacato sulla attivit di polizia diretta ad impedire od a reprimere la violazione di tale divieto sarebbe in questa sede inammissibile. Da parte sua la Soldaini, pur affermando la correttezza della so luzione accolta dal primo giudice, sostiene che specificamente riferi bile al pericolo fosito nella conduzione della energia elettrica sia I presunzione prevista dall'art. 2051 e.e. per il danno cagionato da cosa in custodia, la quale pu essere vinta soltanto dalla prova del fortuito. A sua volta ella insiste, in subordine, nelle proprie deduzioni istrut torie, intese a dimostrare che nessuna sorveglianza o segnalazione era in atto, al momento del sinistro, nello scalo ferroviario di Busto Ar sizio, n all'ingresso n presso i binari, atta a prevenire od evitare il tragico evento di cui trattasi. Pare alla Corte che, nella cognizione della domanda in esame, se ad una presunzione di responsabilit fosse consentito di fare capo 1per desumerne criteri di giudizio basati sulla regola dell'onere della prova, considerata la relazione esistente tra l'evento dannoso e la situazione di pericolo connessa alla natura dei mezzi che in concreto erano ado perati nell'esercizio di una attivit, verrebbe in evidenza, non la norma dell'art. 2051 e.e., riferibile alle situazioni di pericolo per i terzi dipendenti dall'omissione del semplice dovere di custodia che PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE incombe al detentore della cosa, bens il disposto del precedente articolo 2050 che specificamente disciplina l'obbligo di chi esercita una attivit pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e stabilisce una presunzione iuris tantum di violazione dell'obbligo predetto, per il danno cagionato nello svolgimento di una siffatta attivit. Senonch, trattandosi nella specie di un evento dannoso prodottosi in r.elazione allo svolgimento di una attivit .precisamente costituita dall'esercizio di un pubblico servizio direttamente ad opera della pubb!Lca amministrazione, nasce da questi peculiari tratti distintivi dell'attivit pericolosa in considerazione il problema del coordinamento della citata norma con i noti principi vigenti in materia di tutela del c,:ittadino nei confronti dell'attivit dell'amministrazione dello Stato o degli altri enti pubblici volta al soddisfacimento degli interessi generali della collettivit. Si pone, cosi, il quesito se, pur es.sendo la pubblica amministrazione soggetta, al pari dei privati, all'osservanza del precetto neminem Laedere e particolarmente tenuta, nell'esercizio delle strade ferrate, ad adottare tutte le misure suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro ., come specificamente le impone l'art. 2 del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (norma che, per la sua specialit, destinata a prevalere, nel suo contenuto sostanziale, sull'analoga norma generale dianzi citata), possa ritenersi ad .essa esteso, per i danni cagionati ad altri nello svolgimento della sua attivit, il generico addebito di omissione di comportamenti dovuti, nel quale in sostanza si risolverebbe l'applicazione concreta della presunzione di responsabilit prevista dalla norma generale. La risposta negativa, data al quesito dalla giurisprudenza della Suprema corte, sembra ineccepibile. Da un Iato, la pubblica amministrazione non pu sottrarsi al compito che la legge le affida, di svolgere il pubblico servizio, dall'altro essa tenuta in pari tempo a prevenire ed evitare qualunque sinistro: resta comunque un vasto margine alla sua discrezionalit nella valutazione dell'interesse pubblico da cui trarre guida alla concreta scelta dei mezzi meglio compatibili ed idonei a soddisfare contemporaneamente l'una e l'altra esigenza e, purch risultino osservate le norme di legge e di comune prudenza, questa stessa sua scelta si sottrae al sindacato del giudice ordinario, cui dato invece di valutare con pienezza di poteri l'adeguata messa in opera dei mezzi prescelti, potendo darsi il caso che essi non abbiano funzionato oppure che, per incuria o negligenza, il loro concreto funzionamento sia stato difettoso. Tale limite del potere del giudice ordinario .e la stessa garanzia che la legge appresta alla sfera della discrezionalit della pubblica amministrazione nella organizzazione dei suoi servizi, verrebbero praticamente elusi, qualora la re 638 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sponsabilit della medesima amministrazione potesse essere giudizialmente affermata sulla base dell'apprezzamento di una non vinta presunzione di comportamenti omissivi imprecisati, ovvero determinati solo genericamente da una norma di legge a contenuto impreciso e perci destinata ad essere integrata nella sua applicazione con l'uso di criteri discrezionali. Da ci la conclusione logica che tra le attivit pericolose cui l'art. 2050 fa riferimento non possono includersi le attivit svolte dalla pubblica amministrazione per il soddisfacimento di imprescindibili esigenze della collettivit. Spetta, pertanto, a chi deduce in giudizio la responsabilit della pubblica amministrazione, a fondamento della propria domanda di risarcimento, l'onere di indicare, nel caso di danni conseguiti all'esercizio di una ferrovia, da quali comportamenti omissivi, del tipo genericamente descritto dal menzionato art. 2 r.d. numero 1687 del 1873, l'evento dannoso sarebbe stato concretamente determii;iato, onde consentire al giudice una preventiva verifica circa l'ammissibilit del particolare addebito, in corrispondenza al limite dei suoi poteri di sindacato in materia. N serio il dubbio se la presenza di un cotale limite nel nostro ordinamento si ponga in contrasto coi principi costituzionali, dovendosi al contrario riconoscere la sua naturale rispondenza alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari di poteri dello Stato dalle stesse norme costituzionali. Movendosi, dunque, sul terreno non delle presunzioni di colpa, ma delle risultanze probatorie acquisite al processo mediante gli atti della inchiesta penale (prodotti dalla stessa attrice), le quali si appalesano sufficienti ai fini del giudizio e rendono perci superfluo il supplemento di istruttoria proposto in subordine dall'una e dall'altra parte, la Corte osserva che all'ovvio nesso di causalit materiale, intercorrente tra i mezzi usati dall'Amministrazione ferroviaria nello svolgimento del suo servizio (alimentazione delle condutture a contatto per la trazione elettrica) e l'evento dannoso di cui trattasi (morte del Gargiulo per folgorazione a seguito di contatto con le .predette condutture), non corrisponde tuttavia, nella specie, ai fini della chiesta affermazione della responsabilit della cbnvenuta, il necessario nesso di causalit giuridica. Alla stregua dei noti principi sulla causalit giuridica che regolano la responsabilit aquiliana, non vi responsabilit da parte di chi pone in essere una situazione di pericolo, quando il danno si verifica per colpa del danneggiato che volontariamente si intromette nella sfera giuridica altrui; sempre che siano state adottate, da parte di colui che ha posto in essere lo stato di pericolo, le misure opportune e sufficienti ad impedire l'abusiva intromissione nella propria sfera giu PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE ridica o, quanto meno, a richiamare l'attenzione di chi voglia intromettersi, dandogli conoscenza della situazione di pericolo e del divieto (in tal senso, veggasi, da ultimo, Cass. 10 novembre 1971, n. 2313). Neppure della omissione di queste ultime cautele -tenuta presente la loro funzione -pu tuttavia farsi carico all'autore della situazione di peticolo, se il danneggiato gi conoscenza l'esistenza sia del pericolo sia del divieto, a1 momento della sua abusiva intromissione, oppure era pienamente in grado di apprezzare l'uno e l'altro elemento, per la loro inequivoca evidenza ex se. Nel caso in esame ricorre, appunto, quanto meno quest'ultima ipotesi. Non solo al Gargiulo, dottore in chimica industriale, ma a chiunque fosse dotato di una esperienza media, la presenza di una conduttura aerea, al di sopra di un binario su cui era in sosta un convoglio di carri merci in uno scalo ferroviario, doveva rendere evidente ex se l'esistenza del pericolo che, ci nondimeno, il medesimo Gargiulo si risolse ad affrontare, ponendosi, con la scalata del carro cisterna e con le pratiche di ispezione compiute da quella scomoda ed elevata positura, in condizione di non potere o non sapere evitare il fatale contatto e la conseguente folgorazione. Del tutto superflua appare, quindi, al riguardo, la prova testimoniale offerta dalla Amministrazione, diretta a dimostrare che sui tralicci e pali di sostegno degli elettrodotti sovrastanti i binari dello scalo merci di Busto Arsizio esistono cartelli, in nero su fondo bianco, portanti l'indicazione del numero del palo e del posto telefonico pi vicino (segnalato con la freccia e la distanza) nonch il segno di monito costituito da un teschio e due tibie incrociate con la scritta: Non toccate i fili -rpericolo di morte (cap. 16). Deve aggiungersi che nulla poteva giustificare l'erronea opinione -nella quale peraltro non si ha motivo di suppoi;re che il Gargiulo fosse caduto -che ili quel momento le condutture non fossero percorse da corrente; come d'altronde non v'era ragione alcuna per cui il Gargiulo potesse considerarsi autorizzato ad esplicare l'abnorme comportamento di intromettenza nel servizio ferroviario, cui invece os spingersi con patente trasgressione del divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 52, primo comma, del sopra citato regolamento di polizia ferroviaria. A dimostrare il contrario, ovviamente, non pu bastare il rilievo che della presenza del vagone cisterna nello scalo merci egli aveva avuto conferma dal capo gestione addetto al transito dei treni, Omero Di Giovanni; n ,pu avere rilevanza la prova testimoniale offerta dall'attrice sul fatto che la presentazione del Gargiulo negli uffici dello scalo ferroviario era stata preannunciata per telefono dal rag. Giovanni Galmarini per conto della societ Vita Mayer. Sta di fatto che il Gargiulo, come non avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione ad una diretta ispezione del vagone in transito, cos 640 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non la chiese e non la ottenne, ma si arbitr di procedervi da solo, affrontando ogni rischio e violando ogni legale divieto. Superflua appare, infine, altres l'indagine suggerita dall'attrice circa la possibilit che l'intromissione del Gargiulo fosse evitata mediante un ,congruo servizio di vigilanza sugli impianti dello scalo merci e particolarmente sugli elettrodotti. A parte ogni dubbio sull'esistenza di un corrispondente obbligo preciso della Amministrazione ferroviaria e sulla sindacabilit della relativa omissione, in ogni modo l'indagine si riferirebbe ad un antecedente di fatto da ritenersi prirvo di giuridica rilevanza causale, di fronte alla prova della volontariet del ,comportamento del Gargiulo sia nella violazione del divieto legale di intromettersi nell'attivit ferroviaria sia nella a,ccettazione del rischio connesso ad un pericolo che gli era ben noto. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 7 marzo 1972, n. 4 -Pres. Cesareo Est. Cuonzo -SICEM ed altri (avv. Dallari G. M.) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Vitucci) e Comune di Bologna (avv. Guidoboni). Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Aree acquisibili -Consistenza delle aree. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n.167del1962 -Aree acquisibili -Aree edificate. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n.167del1962 -Aree acquisibili -Aree edificate -Norme sull'indennizzo -Principi generali. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Destinazione delle aree -Limitazioni a sfere giuridiche private -Necessit -Mancanza -Illegittimit -Fattispecie. In vista del combinato disposto degli artt. 9 legge 18 aprile 1962, n. 167, 13 e 16 legge 17 agosto .1942, n. 1154, La finalit deLL'attivit di formazione del piano di zona per l'edilizia e:conomica e popolare di realizzare, cow l'avvenuta approvazione del piano, la diichiarazione di pubblica utilit deLie opere, nel piano stesso previste, talch il correlato potere non incontra limiti, per quanto attiene alla determinazione deLle aree su cui le future opere di pubblica utilit andranno ad inerire, nella particolare consistenza delle aree stesse; ci in foirza del principio di caratte,re generale (art. 3 legge 25 giugno 1865, numero 2359, sulle e'spropriazioni per pubblica .utilit), secondo cui la dichiarazione di pubblica utilit prescinde darla consistenza del fondo su cui la stessa destinata ad insistere (suolo ed eventuale soprassuolo), acquistando tale consistenza una rilevanza sofo nella mi.ccessiva ed eventuale fase di espropriazione per pubblica utilit e ai Limitati effetti della determinazione dell'indennit (cfr. art. 16 legge n. 2359 del 189,5 cit.) (1). n termine area., di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in ordine alla formazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popo (1-4) Con le rprime due massime l'Adunanza Plenaria ha risolto il contrasto giurisprudenziale determinatosi tra alcune decisioni della IV Sezione: secondo un indirizzo pi ampio la nozione aree da comprendere nei piani ., di cui all'art. 3 della Legge n. 167 deve riferirsi anche ai terreni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lare, ha significato generico e quindi comprensivo anche di queHe in ipotesi edifica.te; pertanto, legittima l'inclusione nel piano di zona di proprietd costituite, in parte da edifici in perfette condiziolfl.i igienicosanitarie e di stabilitd, anche se non individuate in un anteriore piano particolareggiato o di risanamento (2). Sia l'art. 12 legge 18 aprile 1962, n. 161, sia l'art . .1 legge 21 luglio 1965, n. 904 (che l'ha sostituito a seguito della dichiaraziorne di inc_ostituzionalit del primo), rinviando esplicitamente, il primo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriaziol)ti per p.u., e il secoindo all'art. 13 legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della cittd di Napo.ii, hanno apprestato, in materia di foirmazione dei piani di zona pe.r l'edilizia e1conomica e popolare, norme che: consentono di stabilire L'indel)tnit di espropriazione per qualsiasi tipo di immobile; pertanto, alla inclusione tira le aree previste dalla le1gg.e n. i 61 del 1962 di quelle in ipotesi edificate non di ostacoilo la mancainza, nella stessa legge, di disposizioni specifiche sulla valutazione deUe costruzioni e sul pagamento dei relativi prezzi (3). La natura discrezionale delle determinazioni amministrative in materia di destinazione delle aree, in sede di formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, nol)'I, esonera l'Amministrazione dall'osservanza della regola generale che impoine l'obbligo della motivazione pe1 i provvedimenti che impoirtano limitazione della sfera giuridica del privato, specie ove trattisi di sacrificio di particolare entitd; pertanto, illegittima la previsione nel piano di ZOl)tll di una variante che destina a verde zone gi residenziali seco111;do il piano regolato'l"e, ove nella relazione generale illust'l"ativa del piano manchi qualunque p'l"ospettazione de.i sacrificio che la variante al piano regolatore generale importa per i privati proprietari di edifici, destinati alla demolizione e ovviamente qualunque compamzione tra tale 8(1,Crificio e l'utilitd pubblica che ne deriverebbe (4). edificati (dee. 14 luglio 1967, n. 330, Il Consiglio di Stato, 1967, I, 1169); secondo un diverso indirizzo, la inclusione nei piani riguardava solo le aree scoperte (cio non edificate) (dee. 3 dicembre 1969, n. 748, ivi, 1969, I, 2449). Sull'argomento, cfr. G. ScoTTo, Brevi considerazioni sulla legge 18 aprile 1962, n. 161, ivi, 1968, II, 258. CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 14 aprile 1972, n. 5 -Pres. Vetrano -Est. Quaranta -Parboni Arquati (avv.ti Zappal e Prosperi) c. Comune di Montecompatri e Prefetto di Roma (n.c.), con intervento di Amoroso ed altri (avv. Sorrentino). Leggi, decreti e regolamenti -Interpretazione -Dubbi -Preferenza al significato conforme alla Costituzione. ~ II PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 643 Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Norme intertemporali -Art. 42 1. n. 1034 del 1971. Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Ricorsi pendenti davanti al C. d. S. -Norma transitoria -Art. 38 1. n. 1034 del 1971. Competenza e giurisdizione -Tribunali amministrativi regionali Ricorsi pendenti davanti al C. d. S. -Norma transitoria -Art. 38 I. n. 1034 del 1971 -Passaggio ai T.A.R. -Riferimento alla data di insediamento. Competenza e giurisdizione -Sospensione atto impugnato -Ordinanza -Ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali -Competenza del C. d. S. fino all'insediamento dei T.A.R. Demanio e Patrimonio -In tema di demanio -Demanio stradale Ordine di ripristino -Impugrtativa -Proprietari di terreni finitimi -Non sono controinteressati. Demanio e patrimonio -Demanio stradale -Ordine di ripristino Competenza del Prefetto -Carattere comunale della strada -Irri ' levanza -Provvedimento del Sindaco -Illegittimit. Nel caso in cui una disposizioine normativa si presti, in astratto, per la sua formulazione letterate o per il modo in cui si inserisice nel sistema, ad una duplice possibile interpretazioine, L'una coinfo1Tme al dettato costituzioinale l'altra difforme da esso, deve essere data la prefeirenza, secondo comuni canoni di ermeneutica giuridica,, aU'interpretazione che noin sia in contrasto con norme e princip' di livello costituzionale (1). La disposizione che disciplina in via intertemporale la sone di tutti i ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali esclusivame.nte l'art. 38 legge cit. (e non pure l'art. 42.. che al primo comma si limita a dettare modalit procedimentali per la trasmissione dei fascicoli relativi a tJali vertenze ai nuovi organi di giustizia ed al seco'IUlo comma si riferisce ai ricorsi, diversi da queilli espressamente indicati nell'art. 38, prorposti dorpo l'entrata in vigore della legge), in quanto soltanto in detta noirma si espressamente precisato che l'attribuzione ai Tribunali amministrativi regionali della competenza a decidere i ricorsi nelle materie di rilevanza sostanzialmente ultraregionale ha effetto dopo tre mesi dalla (1-7) Decisione di rilevante intresse che tende ad eliminare, sia pure in parte, le imperfezioni e le contraddizioni della legg,e istitutiva dei tribunali regionali. 644 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO data di insediamento dei TribunaLi me:desimi e che per i giudizi promossi nella stessa materia anteriormente a tale data resta ferma l'attribuzione di competenza prevista dalla nor1)1,ativa preesistente (2). L'art. 38 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali), che disciplina in via intertemporale la sorte di tutti i ricorsi davanti al Consiglio di Stato pendenti alla data di entrata in vigore delLa legge stessa, per una gran parte dei ricorsi, di competenza dei nuovi giudici amminist'l'ativi, mentre da un lato si pone come deroga transitoria al principio della generalizzazione del doppio grado d giurisdizione previsto dalla citata nuova disciplina, daU'altro nella delimitazione intertemporale tra la vecchia e la nuova disciplina, non fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge, bens a quella di inse1diamento dei nuovi organi; pertanto, poich nel sistema della citata legge non si rinvengono altre disposizioni dis.cipUnat:rici dell'attribuzione specifica ai Tribunali regionali della competenza a conoscere delle controversie introdotte con ricorsi proposti prima dell'erntrata in vigore della legge s.tessa, deve ritenersi che l'art. 38 cit. disciplini, per implicito, anche la sorte dei ricorsi pende.nti alla data di entrata in vigore della legge e relativi alle altre materie (di interesse locale, di cui all'art. 2 lett. a e lett. b n. 3 e all'art. 6 legge numero 1034 del 1911 cit.) rientranti nella sfera di competenza dei nuovi organi e non specificamente richiamate nell'art. 38 me1desimo (3). Al fine di stabilfre la sorte dei rico'l"si proposti al Consiglio di Stato prima deH'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1911, n. 1034 (istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali), nelle materie di interesse Locale previste dall'art. 2 lett. a) e fott. b) n. 3 e dall'art. 6 legge cit., deve farsi riferimento aLla dcvta di insediamento dei Tribunali amministrativi regionaU, sia perch la disciplina cui informato l'art. 38 legge cit., si basa sul momento dell'inizio concreto deU'attivit dei nuovi organi, sia perch, in materia di disciplina del processo, un elementare principio di continuit processuale, o meglio di saldatura tra il preesistente e il nuovo oridinamento~ postula di necessit che non vi possano essere inte1ruzioni tra la competenza del vecchio e quella del nuovo giudice; pertanto, l'unica differenza tra la disiciplina intert.emporale dei 1icorsi specificamente richiamati nell'arti. 38 (c.d. di interesse locale) di cui aLl'art. 2 lett. a) e lett. b) n. 3 e alL'art. 6, gi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, consiste nel fatto che, mentre per i primi, rimane ferma l'a/Jtribuzione di competenza ad esaurimento prevista daUe norme preesistenti, per i secondi la spoliazione di competenza del giudice preesis.tem,te avviene alla data di insediamento dei nuovi organismi, salvo quanto potr ritenersi in ordine ai ricorsi per i quali siano intervenute decisioni parziali o inte1locutorie (4). ! ---I; ~'.?i:J;,,~~~z~ ~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA L'ordinamento non pu ammettere che vi siano lacune nella continuit della tutela giurisdizionale di natura cautelare, per la quale -anche in mancanza di espresse previsiorni normative -si deve trovare un giudice che la CJJSsicuri, con salvezza delle, definitive pronunce deWorgano competente ad esaminare il merito delle controversie; pertanto, poich, prima dell'insediamento dei Tribunali amministJrativi regionali, l'ordinamento attribuisce al Consiglio di Stato una generale competenza giurisdizionale a sindacare la legittimit degli atti definitivi posti in essere dalla Pubblica amministrazione statale e non statale e lesivi di interessi legittimi, nelLa perdurante sua natura di giudice di unico grado per la tutela degli interessi legittimi, spetta al Consiglio stesso almeno la tutela cautelare ed urgente in re,lazione ai ricorsi pro'Posti dopo l'entrata in vigore deLla nuova normattiva (e fino all'insediamento dei nuovi organi di giustizia amministrativa), ricorsi che nel preesistente sistema rientravano nella piernezza delta sua sfera di attribuzioni contenziose (5). Rispetto aLl'impugnativa del provvedimento col quale l'Autorit O!l"dina la rimessione in pristino stato di una strada che sia stata danneggiata o il cui tracciato sia stato alterato, norn possibile riconoscere la veste di controinteressati ai proprietari dei terreni finitimi, essendo questi certamente portatori di un interesse di fatto alla con~ e1vazione del p!l"ovvedimento -interesse che li legittima a proporre intervento ad 'opponendum -, ma non contraddittoll'i necessari nel giudizio di impugnazione del provvedimento medesimo, proposto dal destinatario dell'o!l"dine di ripristino (6). Ai sensi deU'all't. 20 r.d. 8 dicembll'e 1933, n. 1740 (che approva il testo unico per la tutela delle strade e della circolazione), spetta comunque al Prefetto, e non al ~i1idaco, di o!l"dinare la rime'ssioine in pristino stato, mediante appositi lavoll'i, delle strade poste al di fuo!l"i dell'abitato, a nulla rilevando la circostanza che la strada sia comunale; pertanto, illegittima l'ordinanza con la quale il Sindaco ordina la rimessione in pristino stato di un tratto di strada situato in mperta campagna (7). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 7 marzo 1972, n. 163 -Pres,. Meregazzi -Est. Pianese -Morabito De Luca (avv.ti Caravitta di Toritto e Lenza) c. Ministero lavori pubblici e Prefetto di Potenza (avv. Stato Albissini), Comune di Potenza (avv. Schiavone), Coop. edilizia Arianna (avv. Schir) e Istituto autonomo Case popolari di Potenza (n.c.). Edilizia popolare ed eonomica -Piani 1. n. 167del1962 -Impugnative Omessa presentazione di opposizioni nel corso del procedimento Non preclude impugnazione dell'atto di approvazione. 646 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Approvazione -Notifica del relativo decreto -Va fatta al proprietario catastale risultante alla data del decreto -Effetto sui termini per l'impu~nazione. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Approvazione -Notifica del relativo decreto -Omissione -Irrilevanza sulla le~ittimit del piano. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Rapporti col piano re~olatore ancora inefficace -Impossibilit di approvare il p.e.e.p. Non si produce acquiesce,nza prima che il provvediment:o amministrativo, a conclusione del suo iter, sia stato emanato; pertanto, poich il decreto ministeriale di approvazio11te del piano di ZOIJ'l,a per l'edilizia economica e popolare noi)'!, si concreta in un puro e semplice atto di approvazione, ma si risolve invece in una determinazione costitutiva del piano, il quale va perci considerato un atto complesso, emanato ad un tempo dal Comune e dal Ministero, deve ritenersi che abbia piena veste per insorgere contro il piano di zona il soggetto colpito nei suoi interessi da tale atto, anche nell'ipotesi di ma.ncata pro posizione di opposizioni nel corso del pll'ocedimento di foll'mazione dell'atto (cio sruccessivamente alla de,U.berazfone del piano da parte del Comune) (1). Ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 8 legge 18 aprile 1962, n. 167, la notifica del decreto di approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popo,lare e degti atti allegati va effettuata non gi a chi sia proprietario catastale nel mome11Jto deUa delibera di adozione del piano (delibera che solo un a1Jto intermedio del complesso iter pl!"ocedimentale), ma a chi riveste la qualit di proprietario (ovviamente catastale) nel momento di emanazione del decreto ministeriale di awrovazione, ohe' l'atto conclusivo del procedimento; pertanto, non pu ritenell"si irricevibile il rico1so proposto contro il detJto decreto dal proprietario catastale oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimel)'l,to fatta a chi tale veste invece avesse alla data di ado,zione del piano (2). L'omessa notifica del decreto di approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare al propriefario catastale', ai sensi deil'art. 8. legge 18 aprile 1962, n. 167, lungi dall'influire sulle vatidit ed efficacia dell'atto, vale solo ad impedfre -nei riguardi del pro (1-4) Giurisprudenza costante: sulle prime tre massime, cfr. Sez. IV, 11 giugno 1959, n. 264, Il Consiglio di Stato, 1969, I, 804; sulla quarta, cfr. Ad. plen. 2 luglio 1969, n. 22, ivi, 1969, I, 1081. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 647 prietario avente titolo aUa notifica -il decoll'so del termine di decadenza (3). iUegittimo il piano di zona per l'edilizia economica e popolare che risulti approvato quando il piano regolatore generale del Comune, in cui quello destinato a inserirsi, risulti sfornito di efficacia perch non ancora approvato; al riguardo, a nulla rileva la circostanza che sia ancora in vigore il piano di ricostruzione allorch (a prescindere da ogni questione ci'l'ca la possibiLit di a..'!similare tale piano ai piani regolatori generali e ai programmi di jabbricazione quali supposti dal piano di zona) esso abbia un ambito territ!Miale diverso da quello del piante in cui la notificazione, ad uno dei coobbligati solidali, dell'accertamento del valore relativo ai beni caduti in successione, fa decorrrere ii termini per Ira impugnazione giurisdizionale anche nei confronCOObJ.igaiti i quali non harmo di conseguenza intwesse a 'corrutestare la viailidit dehl.'accelfltamento ad essi non notificato e ad eccepilrie !La nuilllit del giuddzlio a[ quale IllOn hanno partecipato. L'ultima decisiOIJJe evilta per qu:alllto possibile il pirobW!na e ritiene che a seguito deilla notifica deilil'mgii.unziione per ~pil:emenrto di imposta !IllOIIl si ca:e1a urna rsituazdone di l:misconsorzdo, ma J.ascila in sospero i1l dubbio che a divensa sol'llZlicme possa .gii.ungieir,si. peir l'accertamento di vail.ore. Certamente la prima deHe sentenze in rassegna non accettabile. Se l'obbli:gazLone tributaria ulllica e indivisibile si ben lontam da:Lla solidariet di diritto comune e si va anzi al di l della tramontata supersolidariet; ma se cos fosse non potrebbe escludersi il litisconsorzio necessari<> e la notifica di qualunque atto del procedimento ad uno dei coobbligati PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 669 venga notificato agli altri coobbligati si potrebbero avere tanti accertamenti quanti sono i condebitori, in contrasto con l'unicit del debito d'imposta. Il che non ammtssibiJe. Con la notifica deill'avvtso di accertamento a tutti i condeb:Lfori ci:aiscuno degli obbligati pu, in ua:i1ico processo, sperimentare i ricorsi ammin.istratilvi o giudiziari diretti a com.testare la legittimit della pretesa tributaria con il. rtsultato di una conferma o di una modificazione dell'Solidale non importa mai litisconsorzio necessario (Cass., 28 giugno 1950, n. 1668). Non vi dunque nessuna nulHt .per la mimcata integrazi0I1e del contraddittorio nei confronti dei coeredi che non ebbero regolare notifica dell'avviso di accertamento, degli avvisi di udienza, delle decisioni, e rimasero dunque estranei al procedimento tr~butario. NeJ.Wa prima :liase si ha unit itJJeil. prooec1ilmento: l'accertamento, che non pu essere che wno, deve essere notificato, sia pure in momenti di.ve!I'IS!i, a tutti e tutti debbono porbocJ.o impugI11are aI11che imrtocvenendo nei!. prooedimffitto o irn esso ch:iiamati iussus iudicis (non si spiiega per dal sostemtore di questa dottrina come possano atteggiarsi in questa fase H conco,rdato e l'acquiescienza o addirdttura il pagamento dell'imposta complementare, ove non vi sia partecipazione concorde di tutti i coobbligati e come possano svolgersi unitariamente le diverse impugnazioni); una volta definita l'obbligazione in modo unitario nei confronti di tutti, subentrerebbe nella fase di ri,scossione la regola civilistica della solidariet. Non vogliamo !IIl qUJesta sede confutaxie la teoria dell. FANTOZZI e non possiamo 1scendooe 1a discutere il':aJ.tro probll.ema, che ine alla baise, della natU!l'a dtchiiarativa o .oostitUJtiva deilil'acoertao:nento. POISS:i1airno peir ll'iiJLeva; re che questa teorda, che [plt'esuppone fU!IlJa !liJetta sepairazitone, che per le imposte mdJiir,ette inon si verifica, deifila :liaise prooedimeni1Jal1e d!i accertamento dalla :liase deil.'1:a riscossione e che porJJe l'accertameinto di viaiLore nel.Le imposte 1irndire1Jte su di UIIl rptedistaillo troppo ailto, stata gi dimostrata inadeguarba a rdisoilvere ili. mruiltiforme xn-obilema de1:l:a soliidairiet, dall'ultima delle sentenze in l'lasse,gna. Questa rplt'o!tlJUnJZia si 1lrovata di :lironte app111Ilto afLla tesi del FANTozz1, esattamencte riassunta nei!. motivo di dcorso nel ,quale si mettevano anche in luc.e, proprio come nella nota alla sentenza 3 aprile 1971, n. 943, le difficolt di ordme pratico .che 1a semplice solidariet civilistica determi nerebbe in Sede di Tegresso :lira ,coobblli,giati. La S.C. ha esa1Jtamenrte rile PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 673 Infatti, i terzi rimasti eistranei aJ. proced.iimento tributario, regolarmente SV"oltosi nei confronti di un loro coobbligato 1solidale, non possono subire pregiudizio daUe decisioni prese in Joro 1assenza, ve11so le quali non hanno dunque interesse a proporre ricor,so per cassazione, ben potendo, dunque, proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., neUe fpotesi ivi previste (Caiss., 27 marzo 1959, n. 9,33), esatto che la noti.fica ad unodei coeredi, che non sia uno dei .soggetti indicati dall'art.. 139 c.p.c., non pu ritenersi efficace nei confronti degli altri coobblJiigati, anche ,se il ceinde abbia acce:ttafo di riceversi le cop,ie destin,ate agU altri debitori d'imposta, firmando la reil.ata di notifica, ,con e1spre1sso impegno di consegna delle copie agJi intere,ssati {Cass., 30 giugno 1956, n. 2393). Per la valtdit, infatti, della notifica ai sensi del:l'art. 139 c.p.c. occorre che l'uffidale giudiziario dia atto 1che la notifica fu eseguita in uno dei luoghi ivi previsti, a una delle persone ivi trovate, la quale pu anche essere indicata col solo nominativo, mentre chi si avvale delJa notifica , comunque, tenuto in ipotesi di contestazione, a dar la prova del rapporto (Cass. 'citata, n. 2393 del 1956). vato che tl.'imlpairziailiit deltl.'azj,onie amminiiswativia (1art. 97 Cost.) non pu esig011e :neoossM'liiametnJte \l'unitariet de[ procedimento e che hl. principio del rispetto della oapadt contributiva (art. 53 Cost.), dirietto aiLl'eseroi.z:io del potere di impoSIzione nell suo momento normativo, :non vtoWart;o quando l'iatto im 1coocreto emesso legi1ttdmo. E ,scen,dendo all'esame 1 1del merito La S.C. ha consiiderato che Jia sosternita necessit di lm:tea-" ento e di difesa di tutti neltl.a fase prt'ocediimenrtale di accertamento non si profila minimamente nell'ipotesi di supplemento di imposta di cui sia stato intimato il pagamento con Fingiunzione, perch l'imposta suppletiva si fonda su un presupposto (l'atto registrat) di cui certa la sussistenza e pacifica la valutazione economica, mentre il'ingiunzione in cui il supplemento contenuto un atto diretto essenzialmente ana riscossione e che conclude la fase amministrativa di qualificazione giuridi-Oa, ma non quantitativa, del presupposto; giustamente quindi si conclude che in materia di imposta suppletiva non pu darsi mai litisconsorzio necessario ne11a fase giurisdizionale di contestazione della 11egittimit della ingiunzione, anche se fosse esatto (il che invece materia di vivace dii>cussione tutt'altro che r1solta) che la fase procedimentale di accertamento del presupposto quantitativo, si concluda con un atto costitutivo, _che deve essere necessariamente unico verso tutti i soggetti. facile aggiungere che ~e stesse considerazioni valgono per l'imposta principale quando di essa si discuta, nei casi meno frequenti, ma non tuttavia rari, di mancato pagamento in sede di registrazione o di domanda di rimborso, come pure per le imposte soggette aH'.accertamento con la procedura della I. 7 gennaio 1929, n. 4; si verte anche in queste ipotesi nella fase di riscossione e quindi !li rimarrebbe comiu:nque netl.l'ambM della s01i!lariiet di d.!iritto comruine. Ma in tutti questi casi non ci troviamo dinanzi ad un'azione esecutiva in senso stretto, nettamente separata da quella di cognizione e che presup 674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nella specie, come questa Corte Suiprema accerta ai fini del giudizio su!I. denunciato errore in procedendo , J.a notifica alla Elvira Ludovici per cOlllto degli altri coeredi non pu dirosi regolare, non essendosi indi cato che gli altri coobbligati abitassero tutti nel luogo di consegna deUe copie, cio a casa di essa Elvira Ludovici, n essendosi dimostrato che la Elvira Ludovicl. aV!esse coi notificaruii UfllO dei rapporti rprevi1sti dal l'art. 139 c.(P..c. citato. Ma tale ixregolarit riguaa:dante i cowedi non annulla n la notifica dell'avviso nei confronti della Elvira Ludovici, n il pr.ocedimento tri butario nei suoi confronti, mentre gli a.Uri coobbligati cui non fu noti ficato l'avvii.So, e che restarono estranei al:la procedura, non possono esse.re pregiudicati dalla deci,sione emanata nel procedimento fra l'Am ministrazione della Finanza dello Stato ed essa Elvira Ludovici. Pertanto le irregolarit nei confronti della Elvira Ludovici non sus siistono, e Je irre.golarit vel'ISo gli altri coeredi non sono rilevanti nei confronti di essa COill!tribuente, ed i coobbligati solidali non hanno inte resse a dedurle, hon potendo subire alcun pregiudizio dalla deci:sione qui denunciata. -(Omissis). pone una definizione irretrattabile dell'obbligo tributario; proprio a seguito della notifica dell'ingiunzione o dell'ordinanza intendentizia e del decreto ministeriale che so1rge la controversia di merito sulla legittimit della pretesa; e se essa dominata dalla solidariet di diritto comune, tutte le incongruenze. di cui si detto riemergono in piena evidenza. La dtstinzione tra fase procedimentale di accertamento e fase di riscossione, almeno per le imposte indirette, non risolve n problema deHa solidariet tributaria che ovviamente postula una soluzione unitaria ed omog. enea. Non si vede come i principi dell'imparzialit deH'i.lposizione e del riispetto della capacit contributiV1a possano dirsi soddiisfattd assicuxando un eguale accertamento quantitativo ma lasciando che la qualificazione giuridica, che d 1luogo ad una diversa quantit del tributo pur sulla medesima base imponibile, si diversifichi fra i vari contribuenti fino a toccare la massima disparit, ben pi evidente che nell'accertamento di valore, tra il trattamento tributario pi grave e l'esenzione completa e la imposta fissa; del tutto eguali sarebbero le conseguenze nei rapporti interni di regresso e (La eterogeneit dei .giudicai1Ji. 1si :lar,ebbe senitirr Jin punto di impo nibilit non meno che in tema di valutazione. Si detto che fa teoria del FANTOZZI pone su di un piedista1, Riv. Leg. fisc., 19-68, 2043). 11 684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO relazione di vera cor.r~spetitivit tra il serviizio e '1a prestazione pecuniaria, nel senso iche iJ. servizio pu av,ere (ed ordinariamente ha), un costo superiore all'importo pagato e quindi la differenza di costo viene sopportata dalla ,collettivit. In coosiderazione di ci potrebbe dubitarsi del carattere di tassa di una prestazione a carattere pubblico del cLttiadino, 1se questa non sia in relazione ad un servizio prestato daJ.lo Stato oppure se possa affermarsi un rapporto di corrispettivit tra servizio e esborso. In itali 1casi la prestazione del cittadino, pur avendo causa in un rapporto di dirdtto pubblko, non riveste carattere di tassa, e cio natura tl'ibutaria, ma solo di ,cootribuzione di natura pubbUca. L'acceTtamento in concreto de1l!la natura di tassa o di sola contribuzione a carattere pubblico, va quindi effettuato, ,di volta in volta, in base al modo come i!l rapporto risulta regolarto dalla il:~gge. Dopo queste pr,emesse, va subito rilevato che, nena concessione di un uso eccezionale su bend del demanio marirttimo, lo Stato si Jimita, ordinairJamente, a porre a disposizfone del ,concessionario hl bene demaniale nella su.perfide e ne1la ubkazione indicate nell'atto di concessione ,e non svolge, di ,sol:Lto, akuna attivit giuridico-ammin~strahlva perch il concessionario benefici dell'utilit ricavabile dal bene demaniale 1ste1sso. Quindi dn tali concessioni l'attivit deHo Stato si limita alla sola prestazione (messa a disposizione del suolo demaniale) verso il corrispettivo del canone. Il canone che il concessionario ,tenuto a corrispoodere risponde, in dette concessiooi, ad accentuati caratteri lucrativi PeT fo Stato, nel senso Che ilo Stato -intende trarre dal bene concesso in uso esclusivo il maggior profitto possibile. Invero, pur essendo H 1canone determinato unilateralmente daHa pubblica amminiistrazigne (art. 39 cod. deHa navigazione; art. 16 del regolamento al codke stesso) questa deve attenersi a predsi. criterd posti ,daJla fogge sia quanto ai minimi di canone sia per gli aumenti di tali minimi, aumenti che debbono graduarsi non gi in relazione 'l:l al canone (abbia o no natura tributaria) l'ipotesi normale, mentre eccezionalmente il corrispettivo viene ricercato in altri elementi, come la devoluzione al concedente delle cose costruite e simili (Cass. 27 gennaio 1971, n. 198, in questa Rassegna, 1971, I, 417; 7 ap1ri.ile 1972, n. 10~3, ivi, 1972, I, 483). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA,IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 marzo 1972, n. 850 -Pres. Giannattasio -Est. Longo -P. M. Pedace (conf.) -Impresa Mellucci (avv. Pistoiese) c. Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Potenza (avv. Sansone) e Gestione Case Lavoratori (avv. Stato Azzariti). Appalto -Appalto stipulato da un Istituto Autonomo Case Popolari per incarico della Gestione INA-Casa (ora Gestione Case Lavoratori) ai sensi dell'art. 11 1. 28 febbraio 1949, n. 43 -Diretta applicazione ope legis del Capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 80 t., u. 28 aprile 1938, n. 1165 -Esclusione. (d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, ert. 6; d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265, art. 6}. Appalto -Contratti di appalto stipulati da enti pubblici sotto l'osservanza di Capitolati generali propri degli stessi, per i quali la legge preveda che essi si uniformino al Capitolato generale statale Natura contrattuale del Capitolato generale degli anzidetti Enti Sussiste -Carattere recettizio del rinvio contrattuale al Capitolato generale statale -Applicabilit delle diverse nor~e, ancorch processuali, contenute in successivo Capitolato generale statale Esclusione. Appalto -Contratti di appalto ai quali sia applicabile l'art. 45 del Capitolato generale oo. pp. del 1895 -Necessit di formale notificazione del provvedimento dell'Amministrazione appaltante sulle riserve dell'appaltatore, ai fini .della decorrenza del termine di decadenza di trenta giorni previsto da quel Capitolato per la proposizione della domanda di arbitrato -Esclusione. (Cap. gen. oo. pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895, art. 45). Appalto -Contratti di appalto disciplinati dal Capitolato generale della Gestione INA-Casa -Richiamo contrattuale delle norme del Capitolato generale statale per tutto quanto non previsto e non specificato nel Capitolato generale INA-Casa -Portata. Nell'ipotesi di appalto stipulato da un Istituto Case Popolari per conto della Gestione INA-Casa (olf'a GESCAL) a' sensi dell'art. 11 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 28 febbraio 1949, n. 43 non prevista dalla legge' la diretta osservanza del Capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, non essendo applicabiLe l'art. 80 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, ma devono osservarsi le norme di un distinto Capitolato generale, proprio deila Gestione, sia pure uniformato a quello statale ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340 e dell'art. 6 d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1265 (1). Allorch la legge non disponga la diretta appiicazione ai contratti di appalto stipulati da Enti pubblici diversi dallo Stato, delle disposizioni del Capitolato generale statale, ,m,a si limiti a prescrivere che a questo, si uniformino i Capitolati generali degli Enti, tali uitimi Capitolati hanno natura contrattuale ed iL rinvio al Capitolato generale statale ha carattere negoziale e recettizio, restando esciusa l'applicabilit di diverse norme, ancorch processuali, contenute in successivo Capitolato generale deLZo Stato (2). Allorch si applichi al rapporto d'appaito l'art. 45 del Capitolato generale statale oo. pp. appr. con d.m. 28 maggio 1895, non occorre la formale notificazione, ma sufficiente la partecipazione di conoscenza all'appaltatoire del provvedimento detl'Amministrazione suLZe riserve, ai fini del decorso de'l termine di decadenza di trenta giorni ivi previsto per la proposizione della domanda di arbitrato (3). Il richiamo contrattuale al Capitolato generale statale del 1895 per tutto quanto non previsto e non specificato nel Capitola.to generale INA-Casa comporta che, in caso di difformit tra le dispo8izioni dei due Capitolati, circa lo stesso oggetto, deve prevalere quello INACasa (4). (Omissis). -Con il primo e con il secondo mezzo, che possono esaminarsi congiuntamente data la loro evidente connessione, si denunzia la violazione dell'art. 80 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, in relazione all'art. 360, nn: 3 e 5, c.p.c., nonch dell'art 46 del d.p. 16 luglio 1962, n. 1063, e si sostiene che a torto la corte d'appello ha ritenuto inapplicabile all'istanza di arbitrato il termine di 60 giorni stabilito con il citato decreto del 1962 nel nuovo Capitolato ,generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Trattandosi di nonna a carattere processuale, essa avrebbe dovuto considerarsi suscettibile di immediata applicazione, anche per i rap (1-2-4) Ma v. Cass., 8 settembre 1970, n. 1343, in questa Rassegna, 1970, I, 974, ove riferimenti ed osservazioni sub note 1-2. (3) :Enviece, par i repporti di appai1to disciiplina:ti dal nruovo Capiitolaito generale appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, v. Cass., 7 luglio 1971, n. 2126, in questa Rassegna, 1971, I, 933, con nota redazionale. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 725 porti derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e nonostante il carattere negoziale ricono,sciuto dalla corte al richiamo, operato in contratto, al vecchio Capitolato del 1895, contemplante il termine di 30 giorni. Il ricorrente contesta comunque il carattere negoziale ,di tale richiamo, sul riflesso della considerazione che l'appUcazione del capitolato in vigore per le opere di conto dello Stato (cosi l'art. 80 del t.u. sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165) deriverebbe ex lege, nella specie, da espressa previsione del t.u. predetto, il quale nell'articolo citato ne prescrive inderogabilmente l'osservanza nei rapporti fra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, fra i quali rientra l'Istituto in parola; e deduce Che la corte di merito, ritenendo che nel rapporto l'Istituto agisse in qualit di stazione appaltante della GESCAL, avrebbe trascurato la cireostanza che al contratto la GESCAL non aveva partecipato e che ai rapporti intercorsi fra i due enti il ricorrente medesimo era estraneo. Le censure non appaiono fondate. Ininfluente la dedotta circostanza che la .GESCAL (o meglio, all'epoca della stipulazione dell'appalto, la Gestione INA-Casa) non fosse parte nel contratto. Invero, come altra volta rilevato da questo Supremo Collegio (sentenza n. 1867 del 12 giugno 1968), nelfipotesi di appalto stipulato da un Istituto Case Popolari per conto della Gestione INA-Casa, a sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, non prevista dalla legge la diretta applicazione del Capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, bensl (art. 6 del d.p. 22 giugno 1949, n. 340, ed art. 6 del successivo d.p. 9 aprile 1956, n. 1265) quella di un distinto capitolato proprio della Gestione predetta, sia pure uniformato a quello statale; mentre l'applicazione diretta di quest'ultimo pu invece ritenersi prevista, per gli appalti commessi dagli Istituti Autonomi Case Popolari, solo nell'ambito di applicazione del citato t.u. sull'edilizia popolare ed economica (conf. Cass., 28 giugno 1969, n. 2331). Nella specie -come ha accertato la corte di merito '--che l'Istituto, nel rapporto di appalto, agisse per conto della GESCAL (e, in precedenza, della Gestione INA-Casa), era pacifico. N il ricorrente lo contesta sotto altro profilo che quello dedotto, secondo cui la GESCAL non era stata parte nel contratto (e ci, come si visto, ininfluente) e l'impresa era estranea ai rapporti fra l'Istituto e detto ente. Quanto a siffatta estraneit, essa smentita da altre circostanze incensurabilmente accertate in sede di merito e non contestate dal ricorrente: basti citare il fatto che il provvedimento di rigetto delle riserve, del quale il ricorrente sotto altro profilo si dolse, proveniva appunto dalla GESCAL, per conto della quale l'Istituto agiva quale stazione appaltante. 726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Versandosi, pertanto, fuori del campo di applicazione dell'art. 80 del ricordato t.u. n. 1rn5 sull'edilizia economica e popolare, tornava applicabile -come pi volte affermato da questa Suprema Corte, anche a sezioni unite (cfr., fra le altre, le sentenze 7 settembre 1970, n. 1274; 27 marzo 1970, n. 836; 25 marzo 1970, n. 814; 12 giugno 11968, n. l8i67; S.U., 12 dicembre 1967, n. 2928) -il .principio per cui nei contratti d'appalto stipulati con privati da enti pubblici diversi dallo Stato, qualora la legge non preveda la diretta applicazione del Capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ma imponga solo che a tale Capitolato si uniformino quelli di tali enti, questi ultimi capitolati hanno natura contrattuale. Del tutto inattendibile deve poi considerarsi la tesi del ricorrente, secondo cui, malgrado tale natura, la disciplina in essi contenuta, in quanto avente carattere processuale, sarebbe suscettibile di essere novata dalla diversa regolamentazione processuale (ed in particolare, con riferimento al caso di specie, da quella riguardante i termini per la proposizione dell'istanza di arbitrato) contenuta nel nu e notificazione , in tema di dichiarazioni recettizie stragiudiziali, non debbono nel vigente ordinamento sempre intendersi come necessariamente riferentisi alla forma pubblica prevista e disciplinata dalle norme di rito, potendosi a volte interpretare invece (ad es. nelle ipotesi di notificazione previste dagli artt. 732 e 966 e.e.) come semplici partecipazioni di conoscenza, svincolate dall'uso di forme tassative e dall'utilizzazione dell'opera di un ufficiale notificatore; e che, nel particolar caso di specie, la necessit di codesta utilizzazione e di quelle forme poteva escludersi in base allo stesso tenore della norma cui facevasi riferimento. L'art. 45 del Capitolato generale del 1895, infatti, nello stabilire in 30 giorni il termine entro il quale devesi. proporre la domanda di arbitrato, specifica espressamente che tale termine decorre dal giorno in cui fu notificato il provvedimento amministrativo secondo gli artt. 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilit e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con r.d. del 25 magg~o 18i95, n. 350 ; con ci univocamente riferendosi, quanto alle fon.e della menzionata notifica , a dette norme del regolamento citato; le quali (pi precdsamente l'art. 231) contemplano non la notifica a mezzo usciere o agente dell'Amministrazione, prevista dall'art. 10 del Capitolato del 1895 (cui il ricorrente invano fa richiamo, data la formulazione dell'articolo 45 ed il chiaro rJnvio in esso contenuto ad altra norma), .bens una partecipazione di conoscenza, all'appaltatore, delle decisioni del1' Amministrazione, mediante semplice comunicazione , attuabile quindi anche con lettera raccomandata. Data l'univocit del richiamo testuale su cui l'interpretazione dei giudici di merito, condivisa da questa Suprema Corte, ha fatto leva, appare superfluo soffermarsi sulla critica rivolta dal ricorrente all'ulteriore argomento che, sotto il profilo storico, i giudic1i stessi traggono -a conforto della propria interpretazione del Capitolato del '95 -dalle norme del nuovo Capitolato del 1962; il quale, del resto, come si visto nell'esame dei primi due mezzi, non applicabile alla fattispecie di cui causa. Con il quarto mezzo, infine, denunziando violazione degli articoli 49 e 50 del Capitolato del 1895, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, v.p.c., il ricorrente lamenta che a torto, con erronea interpretazione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 728 delle norme processuali (convenzionali e non), concernenti l'impugnabilit del lodo, e con motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria, la corte di merito abbia respinto l'eccezione preliminare di inammissibilit dell'impugnazione del lodo, malgrado quest'ultima fosse stata proposta per violazione di norme di diritto -motivo d'impugnazione che il ricorrente escluderebbe in base all'art. 49 del Capitolato 1895 richiamato in contratto -ma non per alcuno dei vizi in proce dendo previsti nei numeri da 1 a 7 dell'art. 829 c.p.c. Viene chiarito poi nella memoria, in particolare, che, ammesso (in subordine rispetto alle tesi dei primi due mezzi) che le disposizioni del Capitolato predetto abbiano nella specie natura contrattuale in virt della recezione negoziale, il ricorrente ne trae la cons.eguenza della necessit di un'applicazione integrale di esse -con esclusione per contro, di quelle del Capitolato Generale approvato con d.p. 16 luglio 1962, n. 1063 -anche nella parte avente carattere tipicamente processuale, quale rinvenibile nella norma dell'art. 49 (contenente rinunzia. espressa ad impugnare il lodo, valida peraltro nei limiti del secondo comma dell'art. 829 c.p.c.). Donde l'inapplicabilit del diverso regime introdotto dal Capitolato Generale del 1962 che ammette l'impugnativa del lodo anche per violazione di norme di diritto. Inoltre, dall'art. 50 del Capitolato del 1895 il ricorrente deduce l'essenziut della predetta rinunzia, giacch detto articolo precisa che le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso . Alla critica delle suesposte censure questa Corte ritiene di pre mettere due opportuni rilievi. In proposito va, invero, preliminarmente, osservato che trattasi di questione concernente i limiti della proponibilit dell'impugnazione del lodo arbitrale avanti l'autorit giudiziaria ordinaria, limiti che, co me previsto dall'art. 829 c.p,,c. (e in particolare dal suo secondo comma), dipendono come ,conseguenz diretta e necessaria dal tenore della normativa che le stesse parti abbiano convenzionalmente sancita al riguardo, e quindi anche dall'interpretazione delle relative clausole del negozio compromissorio. In materia, quindi, questa Suprema Corte pu (come altre volte rilevato: conf. sent. 12 ottobre 1970, n. 1959; 18 gennaio 1967, n. 163; 19 ottobre 1963, n. 2784) avvalersi dei poteri pi ampi ad essa attribuiti in tema di competenza a giudicare dei vizi in procedendo. E, dunque, al fine di stabilire entro quali limiti fosse ammessa, nella specie, l'impugnabilit del lodo, pu anche autonoma mente esaminare ed interpretare dette clausole. Il secondo rilievo che conviene premettere, per quanto ovvio, ma nella specie non meno decisivo, che anche nell'esercizio del pi ampio sindacato, di cui poc'anzi si detto, la cognizione di questa PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 729 Suprema Corte trova un limite invaUcabile -del resto, proprio non del solo procedimento in sede di legittimit -nella impossibilit di estendere l'indagine al di l di quanto risulti dagli atti e documenti ritualmente prodotti dalle parti o comunque ritualmente acquisiti in causa. Tutto ci premesso, questa Corte, avvalendosi dei .poteri dianzi indicati, e tenendo presente il limite da ultimo precisato, deve anzitutto osservare che, mentre esiste in atti, esibita dal ricorrente nel fascicolo di parte del .giudizio di merito, una copia del contratto di appalto, contenente, tra l'altro, nella clausola n. 2, lett. B, un richiamo al Capitolato Generale d'appalto della Gestione INA-Casa, che si dice firmato dalle parti come parte sostanziale ed integrante del contratto e ad esso allegato, tuttavia detto Capitolato non risulta compreso fra gli atti esibiti in questa sede e contenuti nel fascicolo predetto, n comunque fra gli atti prodotti dalle altre parti. Di conseguenza, per quanto riguarda le pertinenti clausole di tale capitolato, ai fini dell'indagine, sollecitata dal rkorrente, in ordine al punto della disciplina che doveva intendersi convenuta circa i limiti d'impugnabilit del lodo, questa Corte dovr limitarsi a desumere elementi da quanto aliunde risulta acquisito al processo in ordine a dette clausole. E in proposito appare decisiovo rilevare come dalla sentenza impugnata sembri acclarato che quel Capitolato, all'art. 23, espressamente consentisse la impugnazione della sentenza arbitrale per inosservanza delle regole di diritto. Il ricorrente, nonostante la mancanza in atti del predetto capi tolato, pretende di contestare tale accertamento, o almeno di negare ad esso efficacia, sotto un triplice profilo. Egli nega, anzitutto, richiamandosi a un testo asseritamente in suo possesso (e cio, a suo dire, l'edizione 1950 del Capitolato INA Casa), l'esistenza della disposizione in parola nel capitolato a suo tempo sottoscritto dalle parti. Sotto altro aspetto, egli censura l'accertamento predetto, dedu cendo in proposito una contraddittoriet di motivazione, vizio nel quale la Corte di merito sarebbe incorsa desumendo il tenore della clausola 23 del Capitolato da una ristampa del 1958, quindi successiva alla stipulazione del contratto. Inoltre, sottolineando, come sopra si rilevato, in base all'art. 50 del Capitolato 00.PP. del 1895, l'essenzialit della rinunzia all'impu gnabilit del lodo contenuta nell'art. 49 del capitolato stesso, il ricor rente sembra assumere un carattere di poziorit di tale clausola di rinunzia rispetto all'impugnabilit che invece la sentenza ha accertato sancita dal Capitolato INA-Casa recepito dalle parti. Le tesi esposte sono tutte e tre parimenti da respingere. SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZION~, Sez. V, 22 febbraio 1972, n. 100 -Pres. Iannelli -Rei. De Lellis -P. M. Ilari (conf.). -Rie. Marcucci. Procedimento penale -Nullit nel processo penale -Concernenti le parti private diverse dall'imputato -Mancata citazione della persona offesa -Nullit relativa -Soggetti legittimati a dedurla Sono il P. M. e la persona offesa. (c.p.p., artt. 185, 408, 412, 422). A seguito della sente.nza 20 dicem,bre 1968, n. 132 della Corte Costituzionale stato abolito il sistem,a di sbarramento prrevisrto dall'art. 422 c.p.p. rispetto alle nulLit comcernernti l'omessa citaziome della parte civile, dell'offeso dal reato e del quereJante; nullit rilevabili senza limiti predusivi, essendo deducibili senza il rispetto del limite tempol/ale prima stabilito ed ora soppl/esso. Ciomonostante, siffatte nullit, nom essendo riconducibili a neS'Suna delle categorie generali stabilite tassativamente daU'art. 185 c.p.p., norn possono ritenersi di carattern assoluto e non sono quindi insanabiU e rilevabili di ufficio, ma devono nece8'Sariamente inquadrarsi tra le nullit di carattere relativo. Legittimati ad eccepire codeste nwUit sono soltanto le parti che vi hanno interesse e, in concreto, il p.m., che ha il compito di vigilare sulla retta osservanza deUa legge wocessuaJe e le altre parti suindicate (parte offesa, pane civile, querelante). Tra queste non dato annove.rare anche l'imputato -che, di regola, lungi dall'avere un vero interesse CJJLla citazione deU'offeso dal reato:. ha un interesse del tutto opposto, queUo cio di evitare la pl/esenza di un ulteriore avversario ne:l giudizio a suo carico -, in quanto la prescrizione conternwta nell'art. 408 c.p.p. volta a salvaguardare il diritto di difesa e d'azione proprio della parte civile, dell'offeso dal rea.to e del querelante. Vi , pertanto, assoluta mancanza di irnteresse nell'imputato a dedurre una siffatta nullit (1). (1) V. nello stesso senso Cass. 29 novembre 1971, n. 2462, m. 119.418; 27 luglio 1971, n. 2052, m. 118.867. L"affermazione costituisce ormai ius receptum. Per .quanto concerne la legittimazione ad eccepire la nullit stato statuito che essa pu e.ssere fatta valere dal P.M. e da chi dimostri di avervi specifico interesse, anche nei motivi d'appello ~Cass., 7 dicembre 1971, n. 2501, m. 119.464). 14 W%=tti/f:f.iA!.='V'"Mffi@..fl32:i'{i%'';~>r.w.-.i\rP===~-==~:w.2.filFii&.Bt-tr~.n:%3j}ijfdfml?klf:b~if'.%3M~~pJill .X..... m-. lrl*fA= w:J'l&&:+lf~!'f!,:_xdikiY8Wfu'f#J/6Zi82mYMA1idilf'.~,, . ' , ~~ . ssooo SOII'grere aniche fra maig;istmti. del P.M. o fra un ufficio del P.M. e un giudice e che i casi analoghi previsti dal penultimo comma dell'art. 51 c.p.p. comprendono ogni contrasto tra organi giudiziari che impedisca la prosecuzine del procedimento e non sia eliminal;>ile con altra procedura (v. Cass., S.u., 17 maggio 1958, in Giust. Pen,, 1958, II, 737). Nello stesso senso della sentenza che si annota, v. Cass., 25 luglio 1970, n. 1143, m. 115.014). La giurisprudenza successiva alla riforma dell'art. 389 c.p.p. si orientata nel senso di ritenere che la violazione dei criteri relativi alla scelta del rito istruttorio non determina una nullit che possa invalidare il giudizio, trattandosi di nullit che, non rientrando fra quelle di ordine generale, pu essere sanata a norma dell'ultimo comma dell'art. 187 c.p.p. (Cass., 31 dicembre 1971, n. 2568, m. 119.675; 6 agosto 1970, n. 1211, massima 115.093; 31 ottobre 1970, n. 1388, m. 115.575). Ispirata invece alla ratio di una legg.e posta a tutela dei diritti dell'imputato e che nell'istruttoria formale ricevono la massima garanzia, l'affermazione della Cassazione secondo la quale la violazione dei criteri dettati dalla legge perch in luogo del rito formale possa essere adottato quelo sommario, non causa di numt dell'istruttoria (Cass., 11 gennaio 1972, n. 46, m. 119.718). Per vero la giurisprudenza tende ad evolversi nel senso che, stante i rimedi espressamente consentiti all'imputato dalla le.gge modificativa, la . violazione dei criteri enunciati nell'art. 389 c.p.p. non solo non determina una nullit d'ordine generale ex art. 185 c.p.p. ma nessun'altra nullit, non essendo questa espressamente comminata dalla legge: v. infatti le recenti decisioni, in questo senso della Cassazione, III Sez., 11 gennaio 1972, n. 35, n. 119.704; 1Sez. I, 11 gennaio 1972, n. 46, m. 119.719. Per quanto concerne il procedimento disciplinato dal nuovo testo dell'art. 389 la giurisprudenza della Cassazione, dopo aver riconosciuto PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 733 invece le condizioni previste dall'art. 389 c.p.p. pe1 l'adozione del rito sommario, pu e deve rifiutarsi di dar corso aU'istruttoria formale e, di fronte alla insistenza del P. M. nella sua richiesta, deve trasmetJtere che il comma terzo dell'articolo ha sostanzialmente riaffermato il potere discrezionale del P.M. di scelta del rito istruttorio, pur sottraendolo alla originaria insidacabilit (Cass., 24 agosto 1971, n. 2154, m. 119.007), ha statuito che la nuova norma ha disciplinato in maniera rigorosa e definitiva la materia della scelta del rito istruttorio, onde la facolt riconosciuta alla parte di contestare il giudizio di valore espresso dal P.M. nella scelta del rito istruttorio in ordine all'evidenza della prova pu essere esercitato solo fino a quando in corso l'istruzione sommaria, assolvendo alla specifica funzione di esercitare .il controllo delle risultanze probatorie da parte del giudice istruttore, mentre preclusa ogni possibilit di sindacato sulla legittimit del rito da parte dei giudici delle ulteriori fasi del giudizio (Cass., 31 maggio 1971, n. 1475, m. 118.083; 20 marzo 1971, n. 869, m. 117.250). Come si vede, sbarrament.o del controllo sul potere discrezionale del P.M. alla fase istruttoria e esclusione della sanzione della nullit per la violazione dei criteri stabiliti dalla norma, sono affermazioni giurisprudenziali conseguenti al diritto riconosciuto aH'imputato di ricorrere contro la scelta operata dal Pubblico Ministero. In tema di diritti dell'imputato, stato statuito che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 389 per la proposizione al P.M. dell'istanza di formaldzzazio1r1ie delll'istrlllttoria stabilito a pena di diooadenm, come risulta non solo dalla formulazione della norma, ma dalla ratio dell'istituto, ispirato com' all'intento di esaurire immediatamente e definitivamente ogni contestazione in ordine alla scelta del rito istruttorio. Tuttavia tale termine inizia nuovamente a decorrere quando intervengonosuccessive modificazioni sostanziali relative alle imputazioni per le quali si procede, come nel caso in cui l'imputato abbia avuto notizia dalla instauraxione di un procedimernito ul11lerti.oce per un 11'.liUOVO faitto noto che non sia individuabile con certezza tra quelli indicati, sia pur sommariamente, nel precedente avviso di procedimento (Cass., 25 luglio 1970, n. 1144, m. 115.015). Naturalmente, questa a:ffiermazione non pu essere portata alle sue estreme conseguenze, pTetendendo che inizi il decorso di un nuovo teTmine ad ogni modificazione della situazione. Rettamente la Cassazione quindi ha circondato di riseTVe il principio ora affermato con l'ulterior.e affermazione secondo la quale la necessit che la richiesta del P.M. di procedere ad istruzione formale contenga l'indicazione del fatto reato per il quale l'organo requirente intende instaurare il rapporto processuale penale, non pu estendersi fino a richiedere che da parte del P.M. medesimo venga specificato dettagliatamente l'intero thema decidendum (Cass., 25 gennaio 1972, n. 1906, m. 119.883). Contro il decreto motivato con il quale il Procuratore della Repubblica, nel terinine di cinque giorni dalla presentazione dell'istanza dell'imputato rigetta ila rriichiesta dd fm'mailizzia:ziollle dell:l'istruzionie, \l'imputato stesso pu proporre ricorso entro i cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito del decreto (art. 389 .c.p.p. VI comma) al giudice istruttore. Con il potere di controllo del giudice istruttore e con l'emanazione del irelativo provvedimento si chiude la particolare procedura disci RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 734 gU atti aLla Co?"te di Cassazicme per ia risoluzione, quale caso, analogo di conflitto di competenza, della situazione di stati venutasi a creare per il contrasto con l'organo inquirente in ordine aUe rispettive attribuzioni, relativamente a quel procedimento (1). plinata dall'art. 389, senza alcuna possibilit di ulteriore sindacato. Infatti, il procedimento del giudice istruttore non ha carattere e contenuto decisori nei con:Eroilllti del rito iLstruttocio, C:OIIl 'Ila ooooeguenm. ,che esso inoippugnabile, sia perch non previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione, sia perch non si tratta di procedimento relativo alla libert personale dell'imputato, sia perch, quando ordini la restituzione degli atti al P.M. perch prosegua fistruzione sommaria (art. 389, sesto comma), non costituisce provvedimento abnorme, non discostandosi, per H contenuto n per Jia foxma, da quelJo previsto e regoLato dalla legge (Claiss., 25 giugno 1971, n. 1829, m. 118.575; 16 novembre 1971, n. 2387, m. 119.336). PAOLO DI TARSIA CORTE DI CASSAZIONE, 24 aprile 1972, n. 415 -Pres. Lippiello - Rel. D'Onofrio -P. M. D'Agostino -Rie. Theodoru Christos. Reati finanziari -Contrabbando -Art. 139 legge doganale -Arresto -dello straniero -Cittadini greci -Applicabilit. (art. 139, 1. 25 settembre 1940, n. 1424). L'art. 139 deHa legge doganale che prevede l'arresto deilo straniero colpevole dei reati di ccmtrabbando se non abbia dato idonea cauzione o maileveria per il pagamento delle multe e delle ammende e a queste co111;dizioni subordina la sua liberazione, applicabile anche ai cittadini greci (1). (1) L'arresto dello straniero imputato di contrabbando. Il notevole rigore della norma di cui all'art. 139 della legge doganale per quanto in particolare concerne l'arresto dello stra:rli,ero, ha pi volte portato i giudici di merito a interp;retazioni forzate della stessa, a seguito delle quali sono state disposte delle scarcerazioni sia con cauzioni o malleverie irrismie, sia, addirittura, senza cauzione n malleveria. chiaro, che in 'entrambi i casi, si frustrato lo scopo della particolare normativa che ha p;revisto una misura cautelare, corrispondente all'esigenza dello Stato di garantirsi contro l'insolvenza, esigenza che non viene meno con la pronuncia della 1sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, mentre la dichiarazione d'infondatezza della questione di il1egittimit costituzionale del .citato art. 139 (Corte Cost., 23 marzo 1964, n. 26), e l'esistenza di autorevoli giudicati della Suprema Corte di Cassazione come quello della sentenza che si annota, inducono a sostenere l'applicazione della norma secondo la sua cornetta ratio e la sua lettera. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 735 (Omissis). -La Corte di appello di Bari con ordinanza in data 1 ottobre 1971 rigettava l'istanza con la quale i cittadini greci Christos Theodoru, Droponietis Nikolaos e Tiginos Kostantinos condannati in primo grado dal tribunale di Bari a pena detentiva e pecuniaria per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dopo avere scontata la prima, avevano chiesto ai sensi dell'art. 275, secondo comma c.p..p. l'immediata scarcerazione e comunque la libert .provvi,soria. La motivazione del provvedimento informata sul disposto dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 in virt del quale lo straniero arrestato per reato di contrabbando nQn pu essere scarcerato n ottenere la libert provvisoria -salvi i limiti massimi di detenzione posti dallo stesso articolo -a meno che non abbia prestato cauzione o malleveria a garanzia del pagamento della forma pecuniaria. F.ra le decisioni contrarie di taluni giudici di merito, vanno ricordati due tipi di soluzioni, entrambe erronee, l'una tendente a restringere l'ambito d'applicabilit della norma doganale entro i termini della custodia preventiva, ex art. 272 c.p.p., l'altra tendente ad escluderne comunque l'applicabilit a stranieri appartenenti a determinate nazionalit. Una terza soluzione in fatto, ma anche essa pregiudizievole degli interessi dell'Amministrazione finanziaria, l'adozione di malleverie inidonee o di cauzioni irriso.rie. * * * Per quanto concerne la prirm.a soluzione, la ragione dell'attuale vigore della norma di cui all'art. 139 va ravvisata nella sua specialit, nonostante che le norme del codice di procedura penale siano state modificate dalle 1. 18 giugno 1955, n. 517 e 1 luglio 1970, n. 406, che hanno introdotto i termini massimi di durata di custodia preventiva,-dopo il decorso dei quali l'imputato deve esse.re sca.rcerato (art. 272 c.p.p.). Pertanto la norma defil'a.rt. 139 non opm-a soilJllanito neiL1a :Dase istr:uttoiria, ma amebe doipo inrte.rvenuta la sentenza di condanna a pena non detentiva, come pi volte la Cassazione ha affermato (Cass., 27 febbraio 1970, n. 894, m. 114.679). La contraria opinione talvolta espressa in dottrina (v. DE VINCENTIS, in Dir. Prat. Trib., 1951, II, 322) basata su argomentazioni che non reggono al vaglio della critica e infatti: 1) la frase con la quale inizia il testo dell'a.rticolo fe.rmo restando quanto disposto dal c.p.p. circa la libert personale deH'imputato significa non gi una limtiazione della sfera d'applicazione della norma alla sola fase istruttoria -e ci, secondo il contrario assunto, per ragione di collocazione del capo relativo alla libert dell'imputato nel libro del codice di proc. pen. concernente l'istruzione -ma il rinvio, secondo una nota tecnica legislativa, dalla no.rma speciale alla norma generale, applicabile ove quella non vi deroghi; 2) affermare che cauzione e malleveria sono, neHa normativa comune, istituti propri della fase istruttoria attinenti alla libert provvisoria o che quando v' sentenza di condanna a sola pena pecuniaria titolo 736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Si pure affermato nell'ordinanza che codesta norma trova applicazione anche in confronto dei cittadini greci nonostante le particolari disposizioni dettate dall'articolo del trattato di amicizia e di commercio italo-greco del 5 novembre 1948, reso esecutivo con legge 3 luglio 1.950, n. 886 in ordine al godimento dei diritti civili da parte dei cittadini di uno dei due stati sul terrtoro dell'altro perch l'articolo 139 della legge doganale da considerarsi spedale anche rispetto all'articolo del predetto trattato. Hanno proposto ricorso gli imputati deducendo l'inapplicabilit dell'art. 139 atto a disciplinare la posizione dello stranier in genere mentre la loro particolare condizione di cittadini greci andrebbe regolata dalla norma del trattato recepita nell'ordinamento giuridico italiano, la cui precisa dizione non consentirebbe dubbi riguardo alla parificazione dei cittadini dei due paesi per quanto riflette il godimento dei diritti civili nella misura in cui esso attribuito ai cittadini della nazione pi favorita. Il ricorso non ha giuridica consistenza. per l'arresto solo l'ordine di carcerazione del P.M. dopo accertata l'insolvibilit del condannato (art. 586 c.p.p.), sono due evidenti petizioni di principio, poich occorrerebbe aver prima dimostrato che la norma della legge doganale non norma speciale derogativa. Cosi sarebbe altrettanto erroneo, come pur talvolta da giudici di merito stato affermato, sostenere che l'art. 139 opererebbe solo nel senso di escluder.e, per il giudice, nell'arco di 'tempo compreso nei termini :rnRssimi previsti dal codice di rito per la custodia preventiva, la facolt di concedere la libert provvisoria, poich la scarcerazione comunque condizionata, prima e dopo il decorso di suddetti termini, al pagamento di idonea cauzione o malleveria, salva la riserva di legge sul limite massimo di carcerazione, contenuta nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 139. Argomenti migliori per sostenere l'inapplicabilit o l'abrogazione della norma in esame non possono nemmeno essere desunti dall'art. 10 della Costituzione, in relazione alla 1. 4 agosto 1955, n. 848 contenente ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. La norma del- 1'rt. 14 di questa, infatti, che pone il principio della uguaglianza nel godimento dei diritti e delle libert riconosciute senza distinzioni di sesso, razza, religione, nazionalit, ecc., deve essere infatti coordinata con la norma di cui al precedente art. 5, che prevede fra le eccezioni alla privazione della libert pers001ale, il caso di chi a fait 1'objet d'une arrestation ou d'une dtenition rgulieres... en vue de garantir l'excution d'une obbligation prescrite par la lob (art. 5, n. 1, lett. b). * * * Per quanto concerne la seconda soluzione, lodevolmente respinta dalla Corte d'Appello di Bari e dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si annota, essa stata prospettata per i cittadini greci, nei PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 737 Invero il trattato di amicizia italo-greco realizza con la norma invocata dai ricorrenti, l dove essa stabilisce reciprocit nel godimento dei diritti civili la condizione richiesta dell'art. 16 delle preleggi per il riconoscimento allo straniero dello stesso trattamento riservato dal nostro ordinamento al cittad~no italiano; ma ovvio che nell'applica . zione di detta norma non possa ,disconorscersi la riserva di far salve le disposizioni delle leggi speciali -tale appunto quella dell'art. 139 della legge doganale -contenuta nello stesso art. 16 delle preleggi. Esigenza tanto pi imprescindibile ove si consideri la ratio della disposizione dell'art. 139 intesa ad assicurare allo Stato il pagamento da parte dello straniero delle multe e delle ammende inftittegli per il reato doganale; mentre certo che siffatta finalit verrebbe ineluttabilmente frustrata qualora fosse dato allo straniero ,cfetenuto di ricuperare lo stato di libert senza la prestazione di idonea cauzione o malleveria e di allontanarsi definitivamente dal territorio dello Stato, il che realizzerebbe una situazione di favore per lui rispetto al cittadino italiano condannato per lo stesso reato. cui .confronti accade di procedere ad arresto per reati di contrabbando ed basata su di una inesatta interpretazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Grecia, ratifato con 1. 3 luglio 1950, n. 886, il quale, in quanto norma speciale incompatibile con quella di cui all'art. 139 della legge doganale, derogherebbe a questo. Si sostenuto infatti che il trattato garantir,ebbe ai cittadini greci un trattamento uguale a quello dei cittadini italiani e che il suddetto trattato, costituendo norma speciale rispetto all'art. 139 della legge doganale sia ratione personarum che ratione materiae, riferendosi esclusivamente ai cittadini greci e non agli stranieri in genere come prevede l'art. 139 derogherebbe a questo, che non sarebbe quindi applicabile ai greci. L'argomento fondamentale del quale si avvalsa la Suprema Corte per respingere la tesi suddetta, avanzata dalla difesa, stato quello secondo il quale il principio genus per speciem derogatur non pu valere anche nei rapporti fra leggi speciali il cui ambito di applicazione sia di diversa estensione. L'affermazione pienamente valida e costi.tuisce una coerente precisazione del principio affermato dalla giurisprudenza civile e secondo il quale Dalle convenzioni internazionali, quando siasi proceduto all'adattamento ad esse del diritto interno mediante l'emanazione della legge di approvazione e esecuzione, e quando siano. entrate in vigore, promanano nuove norme proprie dell'ordinamento statuale e queste, in quanto deroghino alla legge generale, hanno natura di legge speciale (Cass. S.U., 25 febbraio 1970, n. 439, in Riv. dir. int. priv. e processuale, 1971, 148; S.U., 18 settembre 1970, n. 1553, ivi, 1971, 54). La tesi della difesa peraltro era infondata, anche sotto il profilo della interpretazione letterale, nonostante talune perplessit che talune norme del trattato potrebbero indurre, poich la norma fondamentale di questo in materia di diritti applica la clausola della nazione pi favorita (art. 4) per ci che concerne les droits civils, l'exercise du commerce, de !'industrie, des professions et des mtieres , in cui l'espressione droits civils 738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ancora da considerare che il principio genus per spe'Ciem derogatur, vigente nei rapporti tra legge generale e legge speciale, non pu non valere anche nei rapporti :fra leggi speciali il cui ambito di applicazione sia di diversa estensione, con le conseguenze che mentre l'art. 4 del trattato di amicizia italo-greco regola solo indirettamente la libert del cittadino greco sotto il profilo della parit dei suoi diritti civili rispetto a quelli del cittadino italiano, l'art. 139 della legge doganale contiene una disciplina autonoma dello status libertatis (arresto .carcerazione) per p~rticolari situazioni, realizzando in tal modo la pretesa punitiva dello Stato, quale uno dei maggiori attributi della sua sovranit. Deve quindi la norma invocata dai ricorrenti, l dove consacra l'impegno di ciascuno degli Stati contraenti ad assicurare sul rproprio territorio ai cittadini dell'altro, in tema di godimento dei diritti civili, lo stesso trattamento fatto ai sudditi della nazione pi favorita, essere intesa -per il tenore letterale di quest'ultima locuzione che si rinviene, peraltro, con frequenza, In altri paragrafi del trattato e per le considerazioni suesposte -non in relazione al limitato raffronto deve intendersi riferita al campo privatistico, tant' che, quando il legislatore internazionale ha inteso riferirsi alla sfera giuridica pubblica e privata nella sua totalit, non ha qualificato con l'aggettivo civili il sostantivo diritti (v. ad esempio il trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia, I. 1 febbraio 1962, n. 367, il cui art. 5 stabilisce che: Ai citta, dini di ciascun paese... saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento... ), onde non rpu condividersi la contraria opinione espressa dal Tribunale di Napoli con ordinanza 27 maggio 1970 e 13 novembre 1971 (in Vita doganale, 1970, 723 e, rispettivamente, ivi, 1972, 14). Si deve ancora osservare che le norme che stabiliscono per les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes... la mme traitement que les nationaux si riferiscono a materia diversa da quella della soggezione alla norma penale, come la protezione delle persone e dei beni (art. 3), il diritto di propriet e di commercial'e (art. 5), '1a materia dell'espropriazione per pubblica utilit (arti. 6), que~la delle requiisizioni militari (art. 8), le imposte e tasse (art. 9) e i rapporti commerciali e societari (art. 10). L'unica norma che potrebbe destare perplessit quella di cui all'articolo 7 che prevede il medesimo trattamento dei nazionali per quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle persone e dei beni. La norma, per, sia perch parla di protezione, sia perch garantisce l'accesso ai Tribunali tant pour rclamer que pour dfendre leur droits et intrts , sia perch si riferisce alla Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 sulla procedura civile, pare possa intendersi limitata al campo del diritto civile e processuale civile. * * * La terza soluzione, infine, la pm frequente, l;i imposizione di una cauzione irrisoria, o, peggio ancora, di una malleveria inidonea, attra-i I t ~ PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 739 ( questa l'erronea interpretazione della difesa) fra i due Stati contraenti, bensi con riferimento agli accordi in materia gi esistenti o da stipularsi in futuro fra ciascuno di essi e altri membri della comunit internazionale, con nessuno dei quali risulta che l'Italia abbia finora convenuto l'esenzione dall'ambito di applicazione della norma doganale. Il ricorso dev'essere quindi rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in saldo delle spese processuali. ( Omissis). verso la quale si frustra 'lo scopo della legge, mentre non pu farsi alcun utile confronto con le norme del codice di rito e con l'ammontare delle cauzioni che in quei casi i giudici impongono a garanzia di obblighi che non hanno alcun contenuto patrimoniale (art. 282 e 283 c.p.p.). (Sulla questione, v. I Giudizi di Costituzionalit e il Contenzioso dello Stato negli anni 1966-1970, vol. III, p. 791, n. 697). PAOLO DI TARSIA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice di procedura civile, art. 149, primo c:omma, nella parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato di ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia, e, conseguentemente, non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione. Sentenza 6 luglio 1972, n. 122, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. r.d 30dicembre 1923, n. 3269, art 93, n. 2, nella parte in cui: a) dichiara solidalmente tenute verso l'amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali e riguardanti convenzioni cui esse parti sono rimaste estranee; b) pone a carico dei procuratori le fasse giudiziali . Sentenza 6 luglio 1972, n. 120, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. r.d.I 15 novembre 1937, n. 19~4. art 6, primo comma, limitatamente alle parole esclusa la testimoniale . Sentenza 12 luglio 1972, n. 128, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 15 febbraio 1958, n. 46, art 12, terzo c:omma, limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle lire 240.000 annue anzich quelli Che risultino non a:ssogettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare. Sentenza 12 luglio 1972, n. 133, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 30 aprile 1969, n. 153, art 66, quinto c:omma, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare, in data anteriore all'entrata in vigore della detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio. Sentenza 12 luglio 1972, n. 129, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge reg. sic:., 2 luglio 1969, n 20, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8. Sentenza 27 luglio 1972, n. 154, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma, (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1972, n. 132, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 26 novembre 1969, n. 833, artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma, 6, secondo comma, modificato dall'art. 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; e nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenuto. Sentenza 12 luglio 1972, n. 132, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, secondo, decimo ed undicesimo comma, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione Siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburanti nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di pi impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed alla autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una localit ad un'altra della stessa provincia; quinto comma nella parte in. cui non prevede che la regione siciliana debba essere sentita da comitato interministeriale per la programmazione economica prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e non prevede che la regione possa dettare criteri obiettivi per il rilascio delle nuove concessioni da accordare nel corso dell'anno successivo; tredicesimo comma nella parte in cui non .prevede la competenza della regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale. Sentenza 27 luglio 1972, n. 151, G. U. 2 agosto 1972, -n. 201. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 1, nella parte in cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in danaro; artt. 3 e 4, primo comma, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari e non escludono gli affittuari imprenditori; art. 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone. .Sentenza 27 luglio 1972, n. 15>5, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. legge reg. lombarda, 21 febbraio 1972, n. 2. Sentenza 27 luglio 1972, n. 147, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. PARTE II, LEGISLAZIONE II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice civile, art. 1916 (a~t. 3 e 35 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1972, n. 134, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. codice di procedura civile, disp. att. art. 24, primo comma, nei sensi di cui in motivazione (art. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione). Sentenza 6 luglio 1972, n. 125, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. codice di procedura civile, art. 538, secondo comma, ;per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare ammessa qualsiasi offerta. Sentenza 12 luglio 1972, n. 130, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. codice penale, art. 51, ultimo comma (artt. 3 e 28 della Costituzione). Sentenza 6 luglio 1972, n. 123, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. codice penale, art. 166 e 198 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1972, n. 135, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. codice di procedura penale, artt. 128 e 131 (artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo, secondo e terzo comma, 38 e 53 della Costituzione). Sentenza 27 luglio 1972, n. 149, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. codke di .procedura penale, art. 192, ultimo comma, e 529, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1972, n. 145, G. U. 26 luglio 1972, n. 194. codice di procedura penale, art. 236, ultimo comma Cart. 3 della Costituzione). Sentenza 6 luglio 1972, n. 126, G. U. 12, luglio 1972, n. 180. codice di procedura penale, artt. 274, primo comma, legge 488, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1972, n. 135, G. U. 12 luglio 1972, n. 187. codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (art. 27, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 6 luglio 1972, n. 124, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. codice di procedura penale, art. 552, (art. 24 della Costituzione). Sentenza 12 luglio 1972, n. 136, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 17, 18, 19, capitoli nn. 1502 e 5471 (artt. 76, 117, 118, 119, 127, 135 e VIII dfsp. trans. della Costituzione). Sentenza 24 luglio 1972, n. 142, G. U. 26 luglio 1972, n. 194. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 2120 (art. 36, primo comma, della Costituzione). Pretore di Recanati, ordinanza 1 maggio 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. cod:ice di procedura civile, art. 621 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 3 febbraio 1'972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. codice di procedura cMle, art. 663 (art. 3 primo comma, della Costituzione). Pretore di Brescia, ordinanza 26 aprile 1972, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. codice penale, art. 22 (art. 27, terzo comma, della Costituzione). Corte d'assise di Verona, ordinanza 15 marzo 1972, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. codice penale, art. '102 (art. 3, secondo comma della Costituzione). Tribunale di Massa, ordinanza 19 aprile 1972, G. U. 3 ~gosto 1972, n. 226. codice penale, art. 164, penultimo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 2 marzo 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. codice penale, art. 188, primo comma (artt. 3, 27, terzo comma, e 36, .primo comma, della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 20 marzo 1972, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. codice penale, art. 428, primo comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del Tribunale di Venezia, ordinanza 13 marzo 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. codice p_enale, art. 546, secondo e terzo comma, 41 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore .di Grottaglie, ordinanza 17 maggio 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. PARTE II, LEGISLAZIONE codice penale, artt. 548 e 550 (artt. 21 e 25, secondo comma della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 17 aprile 1972, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. codice di procedura penale, art. 170, secondo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. codice di procedura penale, artt. 304 bis, primo comma, e 304 quater, primo comma (art. 24 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Ascoli P,iceno, ordinanza. 4 marzo 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. codice di procedura penale, art. 429 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Segni, ordinanza 13 gennaio 1971, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 49 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 14 dicembre 1971, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. r.d. 27 febbraio 1936, n. 635, artt. 1, 166 e 178 (art. 21 della Costituzione). Pretore di Bo.fogna, ordinanza 20 maggio 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21, pl'imo comma (artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Palermo, ordinanza 24 marzo 1972, G. U. 26 luglio 1972, n. 194. d.I. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9 (art. 316 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 15 febbraio 1972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. d.I. 11 febbraio 1948, n. 50, artt. 1 e 2 (artt. 2 e 3 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 9 marzo 1972, G. U. 26 luglio 1972, n. 194. legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (art. 21 della Costituzione). Pretore di Sestri Levante, ordinanze 18 aprile 1972 (due), G. U. 12 luglio 1972, n. 180. 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 14 mar210 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Bologna, ordinanza 18 maggio 1'972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38, lettera el (art. 24, secondo comma della Costituzione). Tribunale di Bologna, ordinanza 18 aprile 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 5 luglio 1961, n. 641, art. 2, ultimo comma (artt. 97, primo comma, 51, ;primo comma, e 54, secondo comma; 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di R,ecanati, ordinanze 31 marzo 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187, e 30. agosto 1972, n. 226. d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, articolo unico. Pretore di Recanati, ordinanza 1 maggio 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 15 settembre 196~, n. 756, art. 14 (artt. 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Agrigento, Sezione specializzata agraria, Ol'dinanza 25 gennaio 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, primo, secondo e terzo comma (artt. 3, primo comma, e 36, .pl'imo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 25 gennaio 1972, G. U. 23 agosto 1972., n. 219. d.P.R. 30 giugno 1965, n. U24, art. 104 (art. 38, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 3 febbraio 1972, G. U. 26 luglio 1972, n. 194. legge 26 luglio 1965, n. 965, art. 5, ultimo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 6 novembre 1971, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, art. 1 (artt. 76 e 77, .primo comma, della Costituzione). -Pretore di Bologna, ordinanza 19 maggio 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 8 giugno 1966, n. 424, art. 1 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale per le pensioni civili, ordinanza 6 novembre 1971, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. legge 20 d,icembre 1966, n. 1116, art. 12, .penultimo comma (art. 3 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 1 febbraio 1972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 11 (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 25 gennaio 1972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. legge 18 marzo 1968, n. 238, ar.t. 6, lettere a e b (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 1 e 5 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 9, 11 e 13 (artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione). Tribuna.le di Roma, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 30 agosto 1972, n. 226. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. (artt. 3, 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 9 marzo 1972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (artt. 3 e 24 della Costituzion). Pretore di Trani, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 1970, n. 300, art. 19, lett. a (artt. 3 e 39, primo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 26 febbraio 1972, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 40; 41, 49 e 71 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, ordinanza 21 gennaio 1972, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. d.I. 26 ottobre 19'70, n. 745, art. 56 (artt. 3, 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 9 marzo 1972, G. U. 23 agosto 1972, n. 219. d.I. 27 ottobre 1970, n. ,745, art. 32 (art. 53 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 13 aprile 1972, G. U. 19. luglio 1972, n. 187. d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 20 (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 25 gennaio 1972, G. U. 23 agosto 1971, n. 219. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3:2 (artt. 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Agrigento, Sezione specializzata agraria, ovdinanza 25 gennaio 1972, G. U. 19 luglio 1972, n. 187. legge 29 novembre 1971, n. 1097, artt. 2 e 4 (art. 42, terzo comma, della Costituzione). Pretore di Manselice, ovdinanza 1'5 maggio 1972, G. U. 12 luglio 1972, n. 180. legge reg. sic., appr. 4 luglio 1972. Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 21 luglio 1972, G. U. 2 agosto 1972, n. 201. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato TRABUCCHI .A!lberto, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam, Padova, 1971, XVIII ediz. riveduta e aggiornata. GIANNINI Massimo Severo, Diritto Amministrativo, Vol. 1 e 2, Giuffr, Milano, 1970. NAPOLETANO Domenico, Lo Statuto dei Lavoratori, Liguori Editore, Napoli, 1971. CONSULTAZIONI .APPALTO Appalto opera pubblica -Revisione prezzi -costo della mano d'opera Aumento -Contrattazione aziendale -Rilevanza -Clausola -Legittimit (d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76). Se, nell'appalto di opera, possa concol'rere ad aumentare i costi del l'opera. medesima -ai fini della revisione dei prezzi -l'onere derivante all'appaltatore da accordi aziendali che, in deroga ai contratti collettivi, fissano maggiori liveHi retributivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 354). Se in un contratto d'appalto d'opera pubblica possa pattuirsi una clau sola di il'evisione pTezzi che tenga conto delle variazioni del costo della mano d'opera dipendenti da accordi aziendali in forza dei quali, dero gando dai contratti collettivi, vengano fissati maggiori liveHi retdbutivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 354). Lavori del Genio Militare -Fallimento dell'appaltatore -Sciogl.imento del contratto d'appalto -Riappalto a maggiori oneri -Inadempimento Cauzione (artt. 8, 47 e 48 condiz. gen. lavori Genio militare appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366). Se il :riappalto, che l'Amministrazione stipula con altra ditta per oneri maggiori, a seguito dello scioglimento del contratto d'appalto di lavori del Genio militare, per fallimento dell'appaltatore (art. 47 cond. gen. pe,r i lavori del Genio Militare), possa essere considerato occasione di danni, dei quali possa chiedersi il risarcimento alla ditta fallita (n. 355). Se nel caso di inadempimento dell'appaltatore di lavori del Genio Militare, verificatosi prima della dichiarazione di fallimento, sia ricono sciuto all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno, quando il procedimento per l rescissione in danno o per Ia risoluzione sia iniziato prima della pronuncia di fallimento, a nulla rilevando che il detto proce dimento si concluda dopo la detta pronuncia (n. 355). Se il diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'ap paltatore di lavori del Genio militare possa essere riconosciuto anche nel l'ipotesi in cui, fino alla pronuncia di fallimento dell'appaltatore stesso, non sia stata iniziata la procedura per la rescissione in danno o per la risoluzione del contratto (n. 355). Se possa in ogni caso procedersi all'incameramento della cauzione quando ven~a pro;nunciato H fallimento dell'appaltatore di lavori del Ge nio militare (n. 355). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Oggetti d'interesse storico, archeologico ed artistico -Rinvenimento fortuito -Diritto al premio -Prescrizione (art. 49, 2 e 3o comma, l. 1 giugno 1939, n. 1089; art. 2946 cod. civ.). Se il diritto alla corresponsione dei premi per il rinvenimento fortuito di oggetti d'interesse storico, archeologico ed artistico si prescriva nell'ordinario termine decennale (n. 26). PARTE II, CONSULTAZIONI BONIFICA Contributi per le opere di bonifica e contributi consortili ordinari -Immobili dello Stato siti in comprensori di bonifica (r.d. 13 luglio 1933, n. 215). Se sono dovuti da parte dell'Amministrazione i contributi relativi alla spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e i contributi consortili ordinari, in relazione a fabbricati di propriet dello Stato siti in comprensori di bonifica (n. 10). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Concessione di servizio di .bar-ristorante in stazione ferroviaria -Percezione dei canoni -Competenza. Se i canoni relativi alla concessione del serv1z10 di bar-ristorante in una stazione ferroviaria debbano essere percepiti dall'Amministrazione dei Trasporti o dall'Amministrazione delle Finanze (n. 106). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Amministrazione comunale -Opera pubblica -Concorso dello Stato Contributo miglioria specifica -Obbligatoriet -Intendente di Finanza -Surroga -Procedimento (r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2000, art. 17; l. 5 marzo 1963, n. 246, artt. 31 e 35). Se, nel caso di opere pbbliche eseguite dal Comune con il concorso dello Stato, sia obbligatoria per l'Amministrazione comunale l'imposizione del contributo di miglioria specifica (n. 97). Quale sia il procedimento per l'esercizio del potere di surroga spettante all'Intendente di Finanza nell'imposizione del contributo di miglioria specifica per opere pubbliche eseguite dal Comune con il concorso dello Stato (n. 97). Finanziamento -Finanziamento con fondi dell'Istituto di credito -Finanziamento con fondi in dotazione -Garanzia dello Stato (l. 30 luglio 1959, n. 623; l. 25 luglio 1961, n. 649; l. 1 febbraio 1965, n. 60). Se la garanzia prestata dallo Stato, in virt della I. 25 luglio 1961, n. 649 e successive modificazioni, in relazione d un finanziamento deliberato da un tstitutq di credito ai sensi della 1. 30 luglio 1959, n. 623, cio con fondi propri ed a interesse per legge prefissato, possa essere trasferita su di un finanziamento accordato ai sensi della legge 1 febbraio 1965, n. 60, cio attraverso il fondo in dotazione all'uopo costituito dallo Stato medesimo (n. 99). Vajont -Decreti di concession~ di contributi -Revoca parziale -Imputazione (l. 4 novembre 1963, n. 1457; l. 31 maggio 1964, n. 357; articolo 1194 e.e.). Se -nel caso di revoca parziale di contributi per la catastrofe del Vajont, in dipendenza del sopravvenuto esproprio del fondo agricoio -la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 128 decurtazione del contributo debba essere imputata sul decreto concessivo di contributo per il ripristino del valore copertale del fondo, oppure sul decreto concessivo di contributo per i :Brutti pendenti (n. 100). DANNI DI GUERRA Imposta di successione -Danni di guerra -Perdita di nave -Indennizzo Morte del titolare -Tassabilitd (1. 26 ottobre 1940, n. 1543; l. 27 dicembre 1953, n. 968; l. 29 settembre 1967, n. 655). Se sia dovuta l'imposta di successione su di un credito di indennizzo per danno di guerra relativo alla perdita di una nave, nel caso in cui il proprietario del bene sia morto nel 1953, prima della liquidazione dell'indennizzo (n. 142). Indennizzo o contributi -Cessione da parte del proprietario del bene - Ammissibilitd (art. 6, l. 27 dicembre 1953, n. 968; art. 3, l. 29 settembre 1967, n. 955). Se ed in quali limiti risulti ammessa la cessione dell'indennizzo o del contributo per la perdita, distruzione o danneggiamento di beni mobili od immobili per fatto di guerra (n. 143). Vendita del bene danneggiato -Automatica cessione del contributo (articolo 6, l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 3, l. 29 settembre 1967, n. 955). Se la vendita del bene danneggiato da fatto di guerra comporti automatica cessione del diritto al contributo per la ricostruzione in favore deil'acquirente (n. 144). DAZI DOGANALI Gestore magazzini doganali di temporanea custodia -Dipendenti -Illeciti -Responsabilitd (d.P.R. 30 dicembre 1969', n. 1134, art. 4; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 136; art. 2049 e.e.). Se il gestore di magazzini e recinti per la temporanea custodia di merci in dogana, di cui all'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1134, risponda, in virt dell'art. 136, I. 25 settembre 1940, n. 1424 e dell'art. 2049 e.e., degli illeciti fiscali compiuti dai propri dipendenti (n. 62). DIFESA DELLO STATO Accademie Belle Arti -Conservatori Musica -Accademia Nazionale Arte Drammatica -Accademia Nazionale Danza -Istituti e Scuole d'Arte Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura Stato (l. 2 marzo 1963, n. 262; l. 9 aprile 1962, n. 163). Se alle .Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ed aH'Accademia Nazionale di Danza spetti il patrocinio del!'Avvocathra dello Stato (n. 18). PARTE II, CONSULTAZIONI 129 Se agli Istituti ed alle Scuole d'Arte spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello stato (n. 18). Casse scolastiche -Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura dello Stato (artt. 102 e 107 r.d. 30 aprile 1924, n. 965; r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se alle Casse ,scolastiche erette in enti morali spetti il patrocinio delPAvvocatura dello Stato (n. 19). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Case per lavoratori -Alloggi Gestione INA-Casa -Consegna agli IACP ed altri Enti -Lavori di manutenzione straordinaria -Spese -Soggetto passivo (art. 3, l. 14 febbraio 1963, n. 60; art. 4 d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471). Se le spese di manutenzione straordinaria di alloggi della cessata Gestione INA-Casa, non chiesti dagli assegnatari in propriet immediata ma consegnati ,agli Enti di cui all'art. 4, l. 14 febbraio 1963, n. 60 ed all'articolo 3 d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471, debbano far carico -qualora le spese siano necessitate da fatti verificatisi dopo la consegna ovvero evidenziatisi dopo la consegna pur trovando la loro causa in fatti precedenti alla GESCAL o agli Enti consegnatari (n. 236). Se 1e spese di manutenzione straordinaria di alloggi della cessata gestione INA-Oasa, non chiesti dagli assegnatari in propriet immediata ma consegnati agli Enti di cui all'art. 4, 1. 14 febbraio 1963, n. 60 ed all'art. 3 d.P.R. 11 ottobre-1963, n. 1471, debbano far carico, ,qualora le spese, pur essendo relative a lavori non ancora eseguiti alla data della consegna, siano necessitate da fatti verificatisi ed accertati prima della consegna medesima -alla GESCAL ovvero agli Enti consegnatari (n. 236). ESECUZIONE FORZATA Depenalizzazione -Sanzioni amministrative -Riscossione -Esecuzione forzata -Vendita all'asta -Competenza (l. 3 maggio 1967, n. 317; artt. 10 e 11 t.u., 14 aprile 1910, n. 639). Se alla riscossione forzata delle somme dovute per sanzioni amministrative ai sensi della ,1. 3 maggio 1967, n. 317 siano pr'eposte le Direzioni Provinciali del Tesoro (n. 52). Se l'organo preposto alla riscossione forzata delle somme dovute per sanzioni amministrative ai sensi della 1. 3 maggio 1967, n. 317 sia competente a procedere alla vendita all'incanto dei beni pignorati, ovvero debba avvalersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere (n. 52). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT Costruzione autostrada ex l. 24 luglio 1961, n. 729 -Fondo privato -Interclusione -Costituzione di servit di passaggio (l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 11). Se, nel caso in cui, a seguito della costruzione di una autostrada, rimanga intercluso un fondo privato, sia consentito all'espropriante, in 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO forza dell'art. 11, 1. 24 luglio 1961, n. 729, costituire in via di espropriazione una servit di passaggio a favore di detto fondo, che ne elimini l'interclusione (n. 305). Espropriazione per pubblica utilit -Decreto giudiziario deposito indennit -Rilascio di copia aH'Amministrazione -Percezione dei diritti di cancelleria (l. 8 agosto 1890, n. 556, art. 2). Se debbano essere corri.sposti i diritti di cancelleria per rilascio alle Amministrazioni dello Stato di copia autentica del decreto con il quale il Tribunale ordina H deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennit di esproprio (n. 306). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione d'urgenza -Aree edificabili -Gescal -Procedimento -Successione di leggi (l. 18 aprile 1962, n. 167; l. 14 febbraio 1963, n. 60; l. 22 ottobre 1971, n. 865). Questioni varie in materia di successione di leggi che disciplinano l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di aree edificabili in favore della Gescal (n. 308). Mutamento proprietario catastale in pendenza procedimento -Decreto esproprio -Destinatario (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). Se possa considerarsi legittimo il decreto di espropriazione emanato nei confronti di un soggetto non pi intestatario della partita catastale, anche se risultante intestatario al momento della compilazione del piano particolareggiato, per essere avvenuta nelle mOire della procedura d'esproprio la voltura catastale ad altro soggetto (n. 307). FALLIMENTO Debito d'imposta -Pagamento -Revocatoria fallimentare (art. 67, 2 comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Se i pagamenti dei debiti d'imposta, eseguiti a seguito di esecuzione forzata ovvero in adempimento spontaneo dell'obbligo legale, siano soggetti ad azione revocatoria fallimentare quando sia dimostrato che l'organo percipiente conosceva lo stato d'insolvenza del debitore (n. 128). IMPOSTA DI BOLLO INAIL -Compensi a professionisti -Ritenute d'acconto -Versamenti Quietanze -Bollo -Esenzione (art. 38, tab. B all., d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492; art. 3, l. 28 ottobre 1970, n. 801). Se le quietanze relatiV'e a versamenti di ritenute d'acconto effettuati dall'INAIL sui compensi dovuti ai professionisti siano esenti dall'imposta di bollo (n. 44). INAIL -Retribuzioni ai dipendenti -Quietanze -Bollo -Esenzione. Se le quietanze rilasdate aH'INAIL dai propri dipendenti per gli stipendi dscossi siano esenti dall'imposta di bollo (n. 45). PARTE II, CONSULTAZIONI 131 IMPOSTA DI REGISTRO IMI -Finanziamento ex d.l. 14 gennaio 1965, n. 1 -Acquisto di beni reputati necessari per la concessione del finanziamento -Esenzione (d.l. 14 gennaio 1965, n. 1, artt. 4 e 6). Se ai sensi dell'art. 6 d.l. 14 gennaio 1965, n. 1 (come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 1965, n. 123) sia esente da imposta di registro l'tto di acquisto (nella specie, di un complesso aziendale) che sia posto dall1IMI come condizione per la concessione di un finanziamento in quanto ritenuto necessario, in forza dell'art. 4 legge citata, al riassetto tecnico dell'impresa finanziata (n. 372). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Matrimonio -Scioglimento -Assegno di mantenimento -Imposta R.M. Imposta complementare sul reddito -Tassabilit (art. 5, 40 comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 85, 91 e 138, u.c. t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Se l'assegno di mantenimento dovuto a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio costituisca reddito tassabHe ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare ,sul ireddito (n. 50). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imposta di successione -Testamento -Riconoscimento di debito non detraibile -Legato -Presunzione -Prova contraria (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 1 e 45). Se il riconoscimento, fatto in testamento, di un debito non deducibile dall'attivo ereditario perch carente dei requisiti di cui all'art. 45 r.d: 30 dicembre 1923, n. 3270, possa essere considerato in via di presunzione ai fini dell'imposta di successione, come legato; e, nell'affermativa, se tale presunzione possa essere vinta da qualsiasi prova contraria, compresa quella testimoniale (n. 75). IMPOSTE DI F1\BBRICAZIONE Olio d'oliva -Integrazione prezzo (d.l. 9 novembre 1966, n. 912) -Fermo amministrativo -Indennit di mora (art. 19, d.l. 9 novembre 1966, , n. 912) -Interessi moratori -Cumulo. Se, nei casi in cui i produttori di olio di oliva risultino morosi nel pagamento del tributo j,stituito dal d.1. 9 novembre 1966, n. 912, sia legittimo, nei confronti dei medesimi, H :llermo amministrativo delle somme loro dovute in base allo stesso d.l. n. 912/66 a titolo di integrazione del pirezzo dell'olio (n. 8). Se l'indennit di mora, dovuta dal contribuente ex artt. 19 d.l. 9 no vembre 1966, n. 912, e 6 d.1.c.p.s. 25 novembre 1947, n. 1286, possa cumu larsi con la corresponsione degli interessi moratori, dovuti dal debitore moroso secondo H diritto comune (n. 8). 132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO Combattenti -Aumenti periodici di stipendio -Applicazione -Misura (art. 3, u.c., l. 9 ottobre 1971, n. 824; artt. 1 e 2, l. 24 maggio 1970, n. 366). Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimilati dall'art. 3 u.c. 1. 9 ottobre 1971, n. 824, siano comunque dovuti anche in aggiunta a quelli previsti e consentiti dai singoli ordinamenti e contratti collettivi (n. 734). Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimilati dall'art. 3 u.c. 1. 9 ottobre 1971, n. 824 vadano attribuiti in misura uniforme ed obbiettiva, cio pari a quella degli aumenti dovuti per altra causa, ovvero possano essere attribuiti in misura diversa (n. 734). Consiglio nazionale delle ricerche -Dipendenti biologi -Iscrizione albo professionale (art. 2, 2 comma, l. 24 maggio 1967, n. 396). Se i ricercatori biologi dipendenti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai quali per i contratti di lavoro precluso l'esercizio della libera pa-ofessione, possano essere iscritti all'albo nazionale dei biologi (n. 735). Dipendente en.te pubblico -Nomina a Presidente Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali -Compatibilit (artt. 55 e segg. l. 10 febbraio 1953, n. 62; art. 241 t.u. 3 marzo 1934, n. 383; art. 13 t.u. 10 giugno 1957, n. 3). Se la carica di presidente (o membro) del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali sia compatibile con l'impiego presso un Ente pubblico (n. 736). Dipendente pubblico -Esercizio di funzioni pubbliche elettive -Assenza dal servizio (art. 51, 3 comma, Cost.; l. 12 dicembre 1966, n. 1078). Se il pubblico dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio ~il tempo necessario all"esercizio di funzioni pubbliche elettive (nel caso, di consigliere comunale) (n. 738). INFORTUNI SUL LAVORO Infortuni 8til lavoro -Assicurazione -Portieri -Obbligatoriet (art. 1, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). Se sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei portieri degli stabili (n. 52). PENSIONI Pensione -Assegno di mantenimento in base a separazione consensuale dei coniugi -Trattenuta -Successivo annullamento del matrimonio Effetti. Se, qualora il matrimonio sia stato annullato con sentenza passata in giudicato, debba cessare la trattenuta operata sulla pensione del marito, PARTE II, CONSULTAZIONI gi disposta in base ai patti di separazione consensuale al fine di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie ed alla figlia minore (n. 137). PIANI REGOLATORI Costruzione di opere pubbliche -Aree non demaniali -Licenza edilizia Necessit (l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 29 e 32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). Se l'Amministrazione debba munfrsi della licenza edilizia o almeno 'sentire il Comune interessato per l'esecuzione di opere su beni patrimoniali dello Stato e su beni privati, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dopo le modifiche apportate dall'art. 10 della 1. 6 agosto 1967, n. 765 alla legge predetta (n. 26). PREZZI Commercio -Merci esposte per la vendita -Obbligo di indicare i prezzi Sanzione -Conciliazione amministrativa (artt. 9 e 14, l. 30 settembre 1920, n. 1349; artt. 38 e 39, l. 11 giugno 1971, n. 426; art. 162 c.p.). Se sia ammissibile la conciliazione in via amministrativa dell'infrazione all'obbligo di indicare i prezzi deHe merci esposte per la vendita, infrazione prevista dall'art. 38, 1. 11 giugno 1971, n. 426 e punita dal successivo art. 39 (n. 71). PROPRIET INTELLETTUALE Adozione del titolo di precedente rivista gi cessata -Diritto d'autore Lesione (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 100). Se l'adozione da parte di una rivi,sta dello stesso titolo di precedente rivista scientifica, che ha cessato le pubblicazioni da oltre due anni, sia lesiva di eventuali diritti d'autore, ai 'sensi della 1. 22 aprile 1941, n. 633 (n. 25). REQUISIZIONE Sindaco -Azienda industriale -Potere di requisizione (art. 7, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). Se il Sindaco, nell'esercizio del potere attribuito dall'art. 7, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, pu disporre la requisizione di una azienda (n. 123). RESPONSABILIT CIVILE Danni prodotti da veicolo non identificato, non assicurato, ecc. -Limitazioni al risarcimento -Danni da sinistri ferroviari -Analogia (artt. 19 e 21, l. 24 dicembre 1969, n. 990). Se le limitazioni al risarcimento, stabilite nell'art. 21, 1. 24 dicembre 1969, n. 990, per i danni prodotti da veicolo o natante non identificato, non assicurato o assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO possano .estendersi in via analogica al risarcimento di danni di cui non sia tenuto a rispondere il Fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero di danni prodotti da sinistri :lerroviari (n. 258). Dipendente militare -Invalidit imputabile alla Amministrazione -Equo indennizzo ex l. 23 dicembre 1970, n. 1094 -Risarcimento danni - Cumulabilit (l. 23 dicembre 1970, n. 1094; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). Se, nel caso di invalidit subita da un militare in servizio per fatto imputabile all'Amministrazione, la concessione dell'equo indennizzo di cui alla 1. 23 dicembre 1970, n. 1094 escluda il diritto anche al risarcimento del danno (n. 259). SERVITU' Servit militari -Indennizzo -Ius superveniens (art. 1 l. 8 marzo 1968, n. 180). Se, irn virt della le~ 8 marzo 1968, n. 180, ll'ioo.eninizzo a!lllil!UO previsto dall'art. 1 sia dovuto, per quanto riguarda le servit militari, a caratter e espropriativo imposte in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, soltanto con decorrenza dalla suddetta entrata in vigore, ovvero anche per il periodo precedente (n. 53). TRASPORTO Concessione pubblico servizio di autolinee -Contributo -Presupposti Continuit dell'esercizio -Varie fattispecie -Domanda -Termini di presentazione -Natura (l. 25 febbraio 1971, n. 94; d.m. 10 maggio 1971). Se, ai fini dell'assegnazione del contributo finanziario a favore di enti pubblici o di privati concessionari di pubblici servizi di autolinea; previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 94 e dall'art. 1 d.m. 10 maggio 1971, sia da ritenere sussistente il presupposto della continuit dell'esercizio dell'attivit imprenditoriale, all'atto della liquidazione del contributo, da parte del medesimo soggetto, nei seguenti casi: 1) evedi del soggetto che, negli anni di applicazione dei benefici, era titolare ed esercente delle autolinee per cui ora i benefici stessi vengono richiesti (n. 77); 2) societ che hanno assunto una diversa ragione sociale, in seguito a trasformazione o fusione di pi societ, rispetto a quelle che hanno eser citato, negli anni di applicazione dei benefici, 1e autolinee per le quali viene ora richiesto il contributo (n. 77); 3) societ subentrate nella titolarit e nell'esercizio di servizi gestiti, negli anni di applicazione dei benefici, da imprese individuali (n. 77); 4) societ per azioni subentrata nella titolarit e nell'esercizio di ser vizi gestiti, neg1i anni di applicazione dei benefici, ad un'Azienda Municipa lizzata Trasporti di un Comune che in atto detiene la quasi totalit del pac chetto azionario della predetta Societ (n. 77); 5) 1soggetti 'che, pur essendo tuttora titolari delle concessioni dei ser vizi, non ne hann l'esercizio, essendo stato quest'ultimo affidato in via precaria ad altre imprese, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 (n. 77); PARTE II, CONSULTAZIONI 6) esercizio di servizi sospesi -pur perdurando il rapporto concessionale -dalle imprese titolari ed assunti, in via temporanea, dietro nuHa osta del Ministero, dalla Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie Calabro Lucane, in attesa della conclusione della procedura prescritta per il rilievo delle relative concessioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 18 marzo 1968, in. 368 (n. 77). 7) servizi gestiti, negli anni di applicazione dei benefici, da societ in seguito fallite ed in atto esercitati dal curatore del fallimento e da altri imprenditOiri subentrati nelle titolarit delle relative concessioni (n. 77); 8) se il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2 d.m. 10 maggio 1971 per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo finanziario a favore di enti pubblici o di privati concessionari di pubblici servizi di autolinea -di cui alla legge 25 febbraio 1971, n. 94 -abbia carattere perentorio (n. 77). , TRIBUTI LOCALI Tributi locali -Imposta di consumo -Quota partecipazione tassa circolazione autoveicoli -Delegazioni a garanzia ex l. 22 dicembre 1969, n. 964 Limiti precedenti -Applicabilit -(L. 22 dicembre 1969, n. 964, art. 15; t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 94; l. 18 dicembre 1959, n. 1079). Se le delegazioni di tributi locali, fatte da Comuni e Provincie ai sensi dell'art. 15 I. 22 dicembre 1969, n. 964 a garanzia dei finanziamenti delle opere pubbliche di loro competenza, siano sottoposte, quando concernano tributi la cui delegabilit era gi prevista da precedente legislazione (imposte di consumo e quota di partecipazione aUe tasse di circolazione sugli autoveicoli), alle condizioni e limiti fissati da tale legislazione (rispettivamente art. 94 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale modificato dall'art. 11 1. 18 dicembre 1959, n. 1079; e articolo unico 1. 21 marzo 1958, n. 336) (n. 8). VENDITA Vendita -Errore sui valore del bene trasferito -AnnuHabHit -(Art. 1429 e.e.). Se l'errore del venditore sul valore del bene venduto possa costituire causa di annullamento della compravendita per errore (n. 20).