ANNO XXIV -N. l GENNAIO -FEBBRAIO 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1972 / ABBONAMENTI ANNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219011) Roma, 1972 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. A decorrere dal presente numero, le Rassegne di dottrina e di legislazione, ai fini di una semplificazione e per dare maggiore spazio alle altre rubriche, sono rispettivamente sostituite, la prima con l'elenco periodico delle opere acquisite alla Biblioteca della Avvocatura Generale e la seconda con segnalazione di leggi e decreti ed elenco deUe questioni di legittimit cost{tuzionale. Ai colleghi Lumi MAZZELLA e ARTURO MARZANO, che hanno curato per otto anni te Rassegne soppresse e continueranno a dare la loro apprezzata collaborazione alle altre rubriche, va il pi vivo ringraziamento. per la proficua attivit svolta. LA REDAZIONE Sezione prima: Sezione seconda: Sezione terza: Sezione quarta: Sezione quinta: Sezione sesta: Sezione settima: Parte seconda: LEGISLAZIONE INDICE Parte prima: GIUIRISPRUDENZA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTER~ NAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese} pag. GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Benedetto Baccari} GIURISPRUDENZA CIVILE (a tro de Francisci} cura del/'avv. Pie GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo} . GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile} GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi} . GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia di Be/monte) QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO . . . . pag. INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI NOTIZIARIO . 36 54 71 84 161 169 13 14 30 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entit della sanzione inflitta . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 40 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA AGRICOLTURA E FORESTE -Polizia forestale -Depenalizzazione -Ambito di applicazione, 172. APPALTO -Appalto d'opera pubblica -Risoluzione -Obbligo del committente di pagamento all'appaltatore del valore venale dell'opera parzialmente eseguita, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione -Sussiste, 161. -Appalto di opere pubbliche Controversie :fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato -Declinatoria della competenza arbitrale -Riproposizione della domanda innanzi all'A.G.O. -Necessit dell'osservanza del termine di decadenza di sessanta giorni con decorrenza dalla data di notificazione della declinatoria -Sussiste, 165. -Appalto .di opere pubbliche Controversie :fra l'appaltatore e la Stazione appaltante -Domanda di arbitrato, seguita, per effetto di declinatoria della competenza arbitrale da domanda innanzi al G. O. , Unitariet del rapporto contenzioso -Sussiste, 164. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto collegiale -Verbale -Funzione -Omessa indicazione degli intervenuti -Illegittimit, 81. AVVOCATI E PROCURATORI -Procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense -Assistenza del P. M. alla deliberazione -Illegittimit costituzionale, 28. CIRCOLAZIONE STRADALE -Illeciti amministrativi -Pena pecuniaria -Pagamento in misura ridotta -Disciplina, 58. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Controlli amministrativi -Posizione soggettiva del privato -Diritto soggettivo -Insussistenza -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie, 40. -Contratti di guerra -Deliberazione -Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra -Impugnazione -Giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie, 52. Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa -Criteri di discriminazione -Fattispecie, ~6. -Imposte e tasse -Pena pecuniaria -Controllo dell'A.G.0. sulla misura della stessa -Esclusione, con nota di c. CARBONE, 40. CONTRATTI PUBBLICI -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto Interesse legittimo del privato Non sussiste, 81. -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione Rigetto della proposta -Natura giuridica -Impugnazione -Inammissibilit, 80. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Referendum abrogativo -Legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -Ammissibilit, 13. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -V. anche Avvocati e procuratori -Impiego pubblico ~ Lavoro Pensioni -Piano regolatore Procedimento penale -Reato Regione -Sardegna -Sicurezza pubblica. DANNI -Incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno -Rilevabilit ex officio judic.is anche in Cassazione -Sussiste, 161. DANNI DI GUERRA -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Liquidazione -Motivazione per relationem -Legittimit, 82. - Beni perduti all'estero -Indennizzo -Omessa valutazione di perizia di .parte -Valutazione U.T.E. -Legittimit, 82. - Beni perduti all'estero -Lucro cessante -Esclusione dall'indennizzo -Legittimit, 82. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Criteri e principi generali Previsione di opere diverse eccedenti l'ambito dl piano di zona Illegittimit, 73. -Piano 'ex 1. 18 aprile 1.962, n. 167 -Opere e servizi complementari -Nozione -Variante introduttiva di sistemi stradali -Illegittimit, 73. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Tipologia edilizia -Scelta della P. A. -Discrezionalit, 73. -Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Variante -Proprietario di area ricompresa nel piano per effetto della variante -Interesse all'impugnativa -Sussiste, 72. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Varianti -Ammissibilit -Ter mine ex art. 2, 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Scadenza -Effetti, 72. -Piano ex 1. 18 aprile 1962; n. 167 -Varianti -Motivazione per relationem -Legittimit, 73. - Piano ex 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Varianti introduttive di modifiche al piano regolatore generale -Legittimit, 73. ENERGIA ELETTRICA -Nazionalizzazione delle imprese elettriche -Trasferimenti coattivi di azienda -Debito d'imposta -Trasferimento all'ENEL Limitazioni della responsabiUt dei cessionari -Non sussiste, 60. ESECUZIONE FORZATA -Opposizione di terzo -Casa del debitore -Presunzione di appartenenza dei mobili -Efficacia Prova contraria -Contenuto, 54. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Art. 14 d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598 -Applicabilit, 77. -Occupazione d'urgenza -Industrializzazione del Mezzogiorno Ampliamento di stabilimento industriale -Legittimit, 77. Occupazione d'urgenza -Provvedimento disposto a favore di soggetto deceduto anteriormente alla data dell'atto -Illegittimit, 77. Occupazione d'urgenza -Scelta dell'area -Valutazione -Necessit, 77. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Impiego pubblico -Militare Ufficiale -Impugnazione di giudizio sfavorevole all'avanzamento -Controinteressati -Non si configurano, 75. INDICE IX IMPIEGO PUBBLICO -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Invalidit risalente alla data di assunzione in servizio Art. 26 1. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit, 76. -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni -Segretario -Svolgimento delle funzioni di relatore Legittimit, 81. -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni di secondo grado -Composizione e deliberazione - Partecipazione di tutti i membri -Necessit, 81. -Ferrovie -Coll:ocaroento a riposo dipendenti inabili -Accertamento dell'inabilit -Criteri, 76. -Ferrovie -Collocamento a riposo . dipendenti inabili -Invalidi di guerra o per servizio -Art. 26, 1. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit, 76. Somalia -Personale statale in servizio in Somalia -Magistrati -Indennit Somalia -Illegittimit della normativa -Esclusione, 20. -Stipendi, assegni e indennit Correzioni e variazione dei ruoli di spese fisse -Retroattivit Limite -Ripetizione emolumenti non dovuti -Ritardo imputabile alla P. A. -Illegittimit, 71. Stipendi, assegni e indennit Cumulo con la pensione -Insegnante elementare -Norme applicabili -Legittimit, 71. -Stipendi, assegni e indennit Cumulo con la pensione -Limite -Pensioni di reversibilit -Si estende, 71. Stipendi , assegni e indennit Ripetizione emolumenti non dovuti -Obbligo generale -Non sussiste, 71. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Fusione e concentrazione di aziende Limite territoriale, 106. -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Vendita di casa ricostruita -Preventiva dichiarazione di abitabilit - necessaria, 113. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -Esclusione, 138. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Termine per l'ultimazione -Limiti, 142 .. -Agevolazioni per le case di abitazione\ non di lusso -Termine per l'ultimazione -Soppressione -Rimane in vigore per le costruzioni iniziate anteriormente, 143. -Prescrizione -Interruzione -Effetti -Atto plurimo -Estensione a tutte le convenzioni contenute nell'atto, 141. -Societ -Fusione -Accertamento di congruit del patrimonio -Legittimit -Avviamento commerciale - tassabile, 106. -Societ -Fusione -Conferimento di navi -Aliquota applicabile Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 93. -Societ -Fusione -Imposta proporzionale - dovuta, 93. - Societ -Societ di persone Scioglimento -Assegnazione delle attivit ai soci -Eccedenza sulla quota di diritto -Assogettamento all'imposta proporzionale di trasferimento -Determinazione del valore netto del patrimonio -Irrilevanza, con nota di c. BAFILE, 101. - Termine per la registrazione Contratti degli enti pubblici Verbale di licitazione privata Equivale a contratto -Gestione INA-Casa Applicabilit del principio, 130. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenza tassabili -Presupposto -Cessione di azienda -Regolarizzazione di societ di fatto Non si verifica, 84. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X -Redditi prodotti all'estero percepiti da soggetti domiciliati in Italia -Tassabilit -Condizioni, 123. - Spese e passivit deducibili Imposta sulle societ -Esclusione, 123. IMPOSTA DI SUCCESSIONE Coacervo delle prcedenti donazioni -Valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione, 127. -Denunzia di valore insufficiente -Interessi sull'imposta complementare -Sono dovuti, 115. Determinazione della base imponibile -Deduzione di passivit -Imposta complementare di registro -Indeducibilit -Limiti, 157. Determ~nazione della base imponibile -Deduzione di passivit -Imposta complementare sul reddito -Indeducibilit -Limiti, 158. IMPOSTA SULLE SOCIET Soggetto passivo -Societ estera operante in Italia mediante una stabile organizzazione -' la societ estera non la sede secondaria, 108. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Estimazione semplice e complessa -Imposta di ricchezza mobile Interessi -Presunzione, 98. -Imposta generale entrate -Esenzioni -Art. 1 lett. h) r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 -Servizio inter .nazionale: definizione, con nota di C. CARBONE, 40. -Imposte automobilistiche -Dom!!- nda di rimborso -Azione ordinaria -Necessit del preventivo ricorso amministrativo -Esclusione, 154. Imposte automobilistiche -Esenzione semestrale -Riduzione per veicoli fuori strada -Cumulabilit -Esclusione, 154. -Imposte -dirette -Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esatttoriale Ammissibilit -Limiti, 146. -Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit di una preventiva pronuncia di una commissione Opposizione del liquidatore di societ dichiarato responsabile in proprio -Esclusione, 147. Imposte indirette -Accertamento di maggior valore -Obbligo dell'ufficio di indicare distintamente il valore comma, c:c., i:n riferimento agli artt. 1, 35, 36, 42, 46 Costituzione. Per -i riferimenti dottrinari all'art. 2122, 30 comm e.e. v. R. SANsEVERINO, Diritto del lavoro, 1971, 505; per l'illegittimit dell'art. 2120, lo comma, e.e. (abrogato con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604), v. Corte Cost. 27 giugno 1968, n. 75, in questa Rassegna 1968, I, 1, 699. V. anche Corte Cost. 16 dicembre 1971, n. 203 in Foro it. 1972, I, 1, sull'illegittimit costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 28 Costituzione, dell'art. 9 ultimo comma r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 relativo al divieto del cumulo fra risarcimento del danno per lesioni personali, subite da dipendenti dell'Amministrazione FF.SS., e pensione privilegiata. CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 9 -Lyon (avv. Gatti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Elenchi delle sostanze approvate dal Ministro della Sanit -Violazione del principio di legalit e sulla delega legislativa -Esclusione. (Cost. art. 25, 76; 1. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, 6; c.p. art. 446). Reato -Reati e pene -Disciplina degli stupefacenti -Identit di sanzioni per gli spacciatori ed i consumatori -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; 1. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6 comma primo e quarto, 25). Sono manifestamente infondate, sia con riferimento ai principi di legalit che a quelli suLla delega legislativa, le questioni di legittimit costituzionale della legge sugli stupefacenti (legge 22 ottobre 1954, n. 1041) nella disposizione che affidano ad elenchi approvati dal Miiistro della Sanit l'indicazione delle sostanze stupefacenti (1). La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale penale di Venezia (Gazzetta Uff. 27 gennaio 1971, n. 22); con ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribu PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 9 Non fondata, con rifer.mento qJ principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale degli artt. 6, primo pomma e q1.14rto, 25 della citata legge sugli stupefacenti che irrogano identiche sanzioni sia per gli spacciatori che per i consumatoTi delle sostanze vietate (2)' (Omissis). -Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara, Roma e dei giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte questioni di legittimit costituzionale che riguardano disposizioni, connesse e interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e che sono basate su motivi in parte comuni. , pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde pervenire ad unica, globale decisione. 2. -Secondo l'ordinanza del .giudice istruttore di Milano, sarebbe profilabile una questione di legittimit degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge del 1954 in quanto la struttura del r.eato e le sue conseguenze sanzionarie sarebbero ivi esclusivamente collegate e condizionate agli elenchi delle so.stanze stupefacenti disposti dal Ministro per la sanit: i quali elenchi, pur privi del crisma di legge formale, diverrebbero pertanto elementi costitutivi della previsione normativa, con violazione della garanzia data dal principio di le1galit, di cui l'art. 25 della Costituzione impone l'osservanza. La questione non fondata. Trattasi di questione uguale a quella gi decisa dalla Corte :nella stessa materia, con sentenza n. 36 del 1964. Il valore e la posizione che l'elenco deg1i stupefacenti assume, in relazione alla struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente considerati. ~ stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula di cui all'art. 6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i necessari e sufficienti elementi costitutivi del precetto penale: fa condotta vietata e l'oggetto materiale del reato. Le singole voci degli elenchi, sottratte nale penale di Novara (Gazzetta Uff. 24 marzo 1971, n. 24); con ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Milano (Gazzetta Uff. 24 marzo 1971, n. 74); con ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Siracusa (Gazzetta Uff. 21 aprile 1971 n. 99); con ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale penale di Roma (Gazzetta Uff. 28 aprile 1971, n. lQ.6); con ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale penale di Roma (Gazzetta Uff. 30 giugno 1971, n. 163). Per l'ampia disamina dei precedenti relativi all'importante decisione, e, soprattutto, per la menzione dei progetti di legge attualmente pendenti in Parlamento, si riman\}a alla lettura della nota di richiami in Foro it., 1972, I, 271. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rn ill per loro natura ad anticipata predeterminazione e soggette ad aggior @ ,r::: namenti successivi, anche in relazione ad accordi internazionali, costituiscono indicazioni particolareggiate atte ad offrire al giudice I.a ga~~:~ ranzia, estesa a tutti gli Stati aderenti, di una unitaria, e ufficialmente ~J controllata, qualificazione di sostanze stupefacenti. 1::: m In mancanza di oppost deduzioni, che siano basate su motivi conducenti ad una revisione del pcr.-oblema, la Corte ritiene di dovere con~ ~ fermare la V1alidit idei predetti principi informatori, riguardanti i ~ rapporti tra legislazione penale e potest ao:nrninistrativa, principi che, ~ ~ successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per casi I ~ analoghi, con sentenze n. 96/1964; 26/1966; n. 61/1969; n. 69/1971. ~ Pur dichiarandos.i propenso a seguire, in tesi generale la surrife .... rita giurisprudenza deHa Corte, il giudice istruttor.e di Milano perviene, I tuttavia, a mantenere il dubbio di costituzionalit delle impugnate disposizioni della legge speciale, sempre per contrasto col principio di legali. Ci perch la riconosciuta coesistenza di dette disposizioni con quella dell'art. 446 del c.p. sul commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (non comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per via di confronto, e rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star B r ~= fuori del precetto penale vi ineriscono intimamente, .condizionandone l'applicazione ed i suoi limiti. ~ ,: L'assunto manifestamente infondato. ~~ A parte la contraddittoriet della motivazione, rordinanza non tiene ~~:~ ~~= conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a conseguenza r ~:: nella citata sentenza n. 36 del 1964: la quale ha posto in rilievo il pa~== i:: rallelismo tra la formula generica del codice e quella specifica della i:: legge speciale, riconoscendo la perdurante validit della prima, cui la I m seconda non fa che aggiungere ulteriori elementi di certezza, costituiti i:: dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici. In altre parole, non sono i limiti di operativit dell'articolo 446 cod. pen. a conferire agli elenchi previsti dalla legge speciale quel carattere di elementi costitutivi del reato che, indipendentemente ~~ da quanto disposto dall'art. 446, non hanno, per foro stessa natura, ili come si dimostrato e qui viene ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa mmette. I i~ fil ~ 3. -Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata l'incostituI ~ zionalit delle suindicate disposiziond della legge speciale, sotto i.il pro0 filo di un loro contrasto con l'art. 76 deHa Costituzione che detta le f: ~; condizioni ed i limiti della delega di esercizio della funzione legislativa. t~ ~= La questione parimenti e manifestamente non fon,data, poich le ~j precedenti considecr.-azioni e 1gli accennati richiami bastano ad escludere :-: ;i'.i che si tratti, nel caso, di delega da comprendersi neH'armbito dell'art. 76. r.: L,a mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per ::: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. coSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE la sanit, non atto di le.gislazio.e delegta bns atto di accertamento ammini.strativo della capacit intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge. 4. -Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata questione di costituzionalit degli artt. 3 .e 6 della legge speciale in confronto all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione. Si assume che la disciplina differenziata in materia, derivante dalla inserzione o meno di sostanze stupefacenti nei predisposti elenchi, si basa, su dati formali ed esteriod, mentre in realt, anche le sostanze, pur genericamente indicate nell'art. 446, non possono che ritenersi anche esse, salvo accertamenti tecnici, dotate di potere tossico. L'assunto va respinto. Con ordinanza n. 15 del 1971 questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in considerazione che fa ml;l.ggiore severit delle sanzioni stabilite dalla legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che l'inserzione di determinate sostanze stupefancenti negli elenchi a seguito di valutazioni e controlli ministeriali,, ne denota la p~icolare pericolosit e la maggiore potenzialit di nocumento: il che basta a dar ragine del trattamento differenziato. L'attuale questione ;posta negli stessi termini e la Corte ribadisce la stessa soluzione. 5. -Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Siracusa, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto ulteriore aspetto, sempre riconducibile alla coesistenza di nol'IIIle. Si assume che la diversit di trattamento tra legge ordinaria e speciale viene in definitiva a dipendere unicamente da n atto che costituisce prerogativa esclusiva deHa Pubblica Amministrazione. Ma si , gi accennato nel numero ip.recedente alle ragioni di pi efficace tutela che debbono .guidare la Pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi. A parte inoltre qua1nto 1gi detto circa la natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando pena.le generale (su di che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva che, essendo l'addotta prerogativa giustificata, .come . sopra ritenuto, dalla pubblica finalit da conseguire in modo pronto ed inequivoco, viene manifestamente a cadere, per diversit di situazioni, la censura di irrazionale trattamento differenziato. 6. -Con le due ordinanze del tribunale di Roma, l'art. 6, quarto comma, della legge speciale del 1954 denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo coi;i eguale sanzione detentiva e pecuniaria, sia nel minimo che nel massimo, chi comunque detiene stupefacenti, tanto a scopo di commercio quanto senza fini speculativi, ma per uso personale, non tiene conto delle condizioni soggettive ed RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oggettive delle rispettive condotte, da ritenersi sostanzialmente diverse. Con l'ordinanza del tribunale di Ve~ezia si deducono gli stessi motivi, estendndoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni caso obbligatorio, di cui all'art. 2,5 della legge speciale. In particolare, si pone l'accento sul fatto che la legge colloca sullo ,stesso piano e assoggetta allo stesso rigoroso trattamento restrittivo della libert personale, sia i detentori di quantitativi, anche minimi, di droga per uso personale, sia .gli spacciatori o ricettatori abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente di rilevante consistenza. 7. -La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo non contestano ed anzi presuppongono come legittima la comminatoria di sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne commerc. io, detengano, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti. Ci in conformit dell'intel'pretazione data dalla giurisprudenza ordinaria all'inciso comunque detiene contenuto nell'art. 6 della legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva nella formula e razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione ,senza fini di .lucro. Siffatta ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della pubblica salute, consacrato nell'art. 3,2 Cost., si inserisce come parte del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga e contro il dilagare del suo contagio, giunto ad un livello di manifestazioni, anche delittuose, tale da suscitare, in misura sempre pi preoccupante, turbamento dell'ordine pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situaziione derivata la necessit di supplire alla insufficienza ded preesistenti rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre quelle ,gi previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio di sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di dette sostanze con ripercussioni esteriori di istati soggettivi di alterazione psichica. Ci sempre con ,salvezza del principio di non imputabilit nel caso di cui all'art. 95 del codice penale. . L'esame della questione, cos come proposta dalle ordinanze di rinvio, deve, tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante. la dedotta incostituzionalit del pari trattamento sanzionatorio penalistico imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente diverse e diversamente graduabili nei presupposti e nelle finalit: cio situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo, 1speculatori sul vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti idonei ad alhnentare il vizio, dall'altro. La Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si tratta df situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti, rispetto al piano d'azione che il legis.latore si chiaramente proposto. Diver,sa , bens, la materialit e la intenzionalit delle rispettive con PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 13 dotte, ma innegabile il nesso che l'una e l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti, con influenze reciproche e condizionanti. L'esigenza di un trattamento differenziato non yiene ad essere, nel caso, imposta dal rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e dalle sue itmplicazioni. Qui si tratta soltanto di 'problema che concerne la congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema riguarda anche l'emissione di mandato obbligatorio di cattura), intesa sotto un profilo di graudahile proporzionalit equitativa;-tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto alla personalit dei sog.getti ed ai motivi del loro delinquere. Ci anche per meglio poter assegnare alla quantit di pena da irrogare, secondo il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione del colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione. Ma, il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la loro armonizzazione, compito che ha in .s stesso un margine di discrezional.it va::J.utativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi indirizzi di politica giuridico-sociale e si sottrae al sindacato della Corte, secondo pi volte deciso (sentenze n. 45/1967; n. 109/196'8; n. 45 e 114/1970; n. 22 del 1971).. Deve, per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere pi di un disegno e proposta di legge per una rielaborazione della materia sotto aggiornate prospettive, meritevoli di ogni considerazione. Ma, nel riaffermare qui il principio della separazione delle competenze e rimanendo nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, la Corte non pu ehe concludere, 1sul punto in esame, nel caso della non fondatezza della questione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 26 gennaio 1972, n. 10 -Pres. Chiarelli - Rel. Frag.ali (Camera di Consiglio). Costituzione della Repubblica -Referendum abrogativo -Legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio -Ammissi bilit. (Cast. art. 75, II comma; I. 25 maggio 1970, n. 352). ammissibile la richiesta di referendum abrogativo della legge 1 dicembre 1970, n. '898 recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimoinio (1). (1) Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale si pronuncia per la prima volta sull'ammissibilit di un referendum abrogativo di legge ordinaria a sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352. 14 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Deve dichiararsi irrucevibil'e la memoria prodotta dalla Lega ita1iana per il divo,rzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltantoai pro. motori del referendum e al Gov.erno: gli Uni come portatori della volont di coloro che han.o sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unit, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio. 2. -In via preliminare dev'ess.ere accertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'iammissibilit del referendum. dall'ovdinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che ':nasce per la Corte il potere-dovere di eiSercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte pu desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato. Dall'ordinanza stessa risulta che l'Uffkio ha dichi>arato conforme a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme vaUde per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione. 3. -Constatato ~10, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della .citata legge costituzionale 11 marzo i953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggiio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al g.iudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale. Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leg~i concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a rratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scio.g1Lmento del matrimonio; ed perci evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione. -(Omissis). In generale, per le funzioni della Corte Costituzionale in materia di referendum cfr. I giudizi di costituzionalit 1966-70, pag. 7. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 15 CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 12 -Pres. Fragali - Rel. Mortati -Sinibaldi (avv. Chioccon), Papapietro e D'Onchia (avv. Ventura) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti). I Sicurezza pubblica -Questue o collette pubbliche -Autorizzazione del Questore -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. artt. 3, 2, 28 ed altri; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, art. 156). Non fondata, con riferimento agli artt. 3, 2, 38, ed altri, della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale deU'art. 156 t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 19.31, n. 773) che subordina ana autorizzazione del Questore L'effettuazione di questue o collette pubbliche (1). (Omissis). -1. -Le questioni relative, alla legittimit costituzio-. nale dell'art. 156 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, e degli articoli 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del 1940, sono state (salvo quelle che prospettano fa violazione degli artt. 2 e 38 Cost.) gi esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959. Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi sufficienti per modificare la precedente .statuizione, come risulta. dalle considerazioni che seguono. 2. -L'in.dagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perch, oltre ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere pi generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La diseguaglianza di trattamento che si addebita all'art. 156 viene prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in priimo.luogo che l'assoluta discrezionalit del potere attribuito al questore sarebbe tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea a favore degli enti di culto una ingiustificata poszione di privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata la possibilit del rifa.scio delle licenze solo a scopi Circoscritti,.vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di riconoscimento. (1) La questione era stata sottoposta all'esame del.la Corte con ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale penale di Reggio Emilia (Gazzetta Uff. 30 aprile 1965, n. 109) cui avevano fatto seguito altri analoghi dieci provvedimenti provenienti da giudici di merito diversi. Per la decisione citata nel testo (Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 2) v. Foro it. 1957, I, 511). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla quale si fonda, secondo cui la potest conferita al questore risulterebbe sfol'illita di quei limiti necessari a .garantire il rispetto del dovere dello eguale trattamento, a parit delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attivit della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di libert dei cittadni, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti ~. rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe rsultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si vogliono salvaguardare .con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le piroprie. convinzioni), e talvolta anche dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse. 3. -Passando al secondo punto, da rilevare come il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual' sancito dal primo comma dell'art. 3, non pu trovare :nella specie applicazione, data la presenza dell'altil'a norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi. Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorit civile le collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di ;propriet di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 3.2 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilit del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento, ma chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversit di disciplina dell'esercizio della facolt di questua. 4. -Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la tutela delle esigenz.e della vita democratica, dato che queste condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali si sono andati storicamente affer PARTEI, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INT!!:RNAZIONALE 17 mando, e che essi pure si gioverebbero dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della civile solidariet, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facolt in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati. Le difficolt di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficienza, cui ha riguardo l'articolo 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono m~glio suscettibili di incontrare l'adesione della generalit, o per lo meno di non por1si in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dire'tte a finalit diverse da quelle ora previste. 5. -A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli articoli 3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela essi sono predisposti, riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessariet. Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile, attraverso il con/ trollo di costituzionalit, si verifica solo quando determinati atti o attivit siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di strumentalit cosi stretto che il loro div.ieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave pr-egiudizfo alla loro soddisfazione. Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensi a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle norme impugnate rimangono inoperanti. 6. -Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorch' richiede l'adempimento dei doveri di solidariet, ed anche ad ammettere che fra questi rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attivit di carattere solidaristico, non pu competere ad altri che non sia il legislatore .Jo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso. 18 RASSEGNA DELL'.AVVOCATURA DELLO STATO Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, da osservare che la libert dell'assistenza privata da esso garantita non compromessa dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli 1scopi di beneficenza per i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli ifivolti alla assistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del rcorso ad essa non , come si visto, tale da comprometterne l'esercizio. Che se pure si dovesse, s~lla base di un'interpretazione letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla specie '1e considerazioni pdma esposte circa il carattere non necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio della libert garantita dall'articolo in esame. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, Rel. Benedetti -Prati (n. c.). n. 13 -Pres. Chiarelli - Sicurezza pubblica -Invito di P. S. -Accompagnamento coattivo per l'inadempimento -Illegittimit costituzionale -Esclusione nei sensi di cui in motivazione. (Cost. art. 13; ,r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, comma secondo). Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit costituzionale, con riferimento all'art. 13 deUa Costituzione, dell'art. 15, secondo comma, t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevede l'accompagnamento coattivo nei confronti di chi, debitamente invitato, non si presenti all'autorit di P. S. (1). (Omissis). -1. -L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dispone nel comma primo che chiunque, invitato dall'autorit di pubblica sicurezza a comparire. davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo, punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire quattromila. Il comma .secondo stabilisce che l'autorit di pubblica sicurezza pu disporre l'accompagnamento coattivo, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 13 gennaio 1970 dal tribunale penale di Forl (Gazzetta Uff. 4 marzo 1970, n. 57). Con decisione 24 aprile 1967, n. 52 in questa Rassegna 1967, I, 1, 489 la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 13 Costituzione, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 15, primo comma, del t.u. delle leggi di P. S. ~~ (' i ! .....,~......,~~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE Il tribunale di Forl ha sollevato la question di legittimit costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento coattivo misura restrittiva della libert personale in contrasto con l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione della libert personale ad un atto motivato dall'autorit giudiziaria ed autorizza l'autorit di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di necessit ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge. 2. -La Corte ha gi avuto occasione di dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimit costituzionale della norma contenuta nel primo comma del citato articolo osservando che essa si limita a sanzionare la disobbedienza ad un ordine legittimo dell'autorit e che alla base della legittimit della norma c' il dovere del cittadino di collaborare con l'autorit di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillit. Ora evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed integrativa della precedente. Non pu infatti disconoscersi che la facolt riconosciuta all'autorit di P.S. di ordinare l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione rappresenta un mezzo indispensabile perch la pubblica sicurezza possa svolgere con efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un invito diretto a fare acquisire all'autorit informazioni, notizie e chiarimenti, che si palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli organi di polizia, resterebbe privo di ogni efficacia se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona, che sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorit, n giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo misur;;t che consegue ad un comportamento omissivo della persona invitata a comparire, comportamento che hiaramente mostra la volont del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia. 3. -Posto che, per quanto innanzi si detto, il potere di disporre l'accompagnamento coattivo '~ strumento necessa!rio per l'attuazione dei fini ai quali preordinato l'obbligo di ottemperare all'invito previsto dal primo .comma dell'art. 15, ne discende la conseguenza che l'attuale questione di legittimit costituzionale deve essere decisa tenendo presenti gli interessi generali che la normativa, valutata nel suo complesso,' vuol soddisfare. Non si pu dubitare, certo, che l'accompagnamehto coattivo integri un'ipotesi di restrizione della libert personale e che, pertanto, la RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art. 13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione sia infondata giacch nella norma impugnata dato rinvenire i presupposti Tichiesti dall'art. 13 della Costituzione per il legittimo confrrimento all'autorit di P.S. di poteri che incidano sulla libert personale. Si gi posto in evidenza che le finalit giustificatrici dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare l'ordine rivolto dalla autorit di rp.s. solo quando ,si in presenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione dell'invitato. ovvio che l'effettiva sussistenza di dette ragioni, come condizione di legittimit dell'ordine, cosi condizione di legittimit dell'accompagnamento coattivo in caso di disobbedienza a quell'ordine. La norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo pu essere disposto solamente nel caso in cui l'interessato -senza giustificato motivo -non si presenti nel termine stabilito. La tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere che l'autorit di P.S. poss esercitare il potere di cui trattasi in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato. Nessun rilievo nel caso di 1Specie pu essere attribuito alla circostanza che per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia previsto la procedura di convalida da parte della autorit giudiziaria di cui al terzo comma dell'art. 13 della Costituzione. evidente che tale procedura necessaria solo quando si tratti di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della ~ibert, e nel caso dell'accompagnamento coattivo, detta condizione non ricorre trattandosi di provvedi , mento che incide in modo del tutto temporaneo sulla libert personale. In ogni caso l'interessato, 1sia pure a posteriori, potr sempre provocare, coi normali 'rimedi giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorit giudiziaria, della legittimit del pTovvedimento adottato dall'autorit di P.S.: ed in ci risiede la garan?Ja contro ogni abuso del potere a questa conferito. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 14 -Pres. e Rel. Chiarelli -Mellana ed altri (avv. Lorenzoni). Impiego pubblico -Somalia -Personale statale in servizio in Somalia Magistrati -Indennit Somalia -Illegittimit della normativa Esclusione. (Cost. art. 76; d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200; I. 29 dicembre 1961, ri. 1528). Non fondata, in relazione ai principt della delega iegislativa fissata nella legge 29 dicembre 19.61, n. 1528, la questione di legittimit m X @ &@,$f ~ Pt'-RTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 21 costituzion.ale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennit Somalia, fissata nella tabeHa B deWindicato decreto, nei riguardi dei magistrati. , (1) La questione era stata rimessa all'esame de1la Corte con ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. IV, in data 9 luglio 1969 (Gazzetta Uff. lo aprile 1970, n. 82). I CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 15 -P'res. Chiarelli -Rel. Bnifacio -Della Tomassina (n.c.). Piano regolatore -Piano regolatore di Apuania -Vincolo di inedifi.bilit -Mancata previsione di indennizzo -Inammissibilit della questione. (Cost. art. 42; 1. 23 gennaio 1941, n. 147). inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, la questione di legi~timit costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147, che approva il piano regolatore generale del Comune e delta Marina di Apuania, circa i vincoli di inedificabilit senza indennizzo, poich nel giudizio di merito non si controverteva into.rno all'indennizzo (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 16 -Pres. Chiarelli - Rel. Boni:liacio -D'Acierno (n.p.) e Comune di Narpo1i (avv. Gleijeses). P~ano regolatore -Piano regolatore di Napoli -Vincoli di inedificabilit -Mancata previsione di indennizzo -Inamissibilit della questione. (Cost. art. 42; 1. 29 maggio 1939, n. 1208). inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, la questione di legittimit costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208, che ap (1-2) La questione trattata nella prima decisione era stata rimessa alla Corte dal tribunale di Massa con ordinanza 20 gennaio 1970 e 14 luglio 1970 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1970 e 11 novembre 1970, n. 286). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prova it piano regolatore generale del Comune di Napoti, circa i vincoli di inedificabilitd senza indennizzo, poich nel giud.izio di merito non si controverteva intorno all'indennizzo (2). La questione trattata nella seconda decisione era stata rimessa alla Corte dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 11 giugno 1968 (Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1969, n. 165). Circa le limitazioni urbanistiche e l'illegittimit costituzionale dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per contrasto con l'art. 42 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevedeva indennizzo, v. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa Rassegna 1968, I, 661. CORTE,COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 24 -Pres. Chiarelli - Rel. De Marco -Bruno ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministr.i (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Reato -Disciplina fiscale dei semi oleosi -Reati non comportanti evasioni -Definizione amministrativa -Legittimit costituzionale. (Cast., art. 3; d.l. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitd costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazione al regime fiscale agli olii di semi, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena deLla multa (1). (Omissis) .. -Il t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a ;prescri (1) La questione trattata era stata portata all'esame della Corte dal tribunale penale di Novara con ordinanza 20 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1970, n. 82); dal tribunale penale di Rovereto con ordinanza 30 ottobre 1970 (Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1971, n. 49). Per le decisioni 48 e 90/1971 citate nel testo, v. Foro it., 1971, I, 834; ibid. 1971, I, 1440 entrambe con note di richiami. Per la prima (48/1971) v. anche in questa RassegM 1971, I, 1, 518. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE zioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di olii di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei !Semi oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli olii prodotti a seconda che siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme relative agl1 oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di fabbricazione ed. alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi o olii importati dall'estero. Contiene, rpoi, norme penali che prevedono: a) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda; b) delitti punibili con la multa e con la re.elusione; c) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita .in un minimo ed un massimo fissi; d) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa. In conformit con l'art. 162 .c.p. e con l'art. 14 della fogge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Il d.l. 24 .giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genunit degli olii prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.ip. d facolt all'Intendente di finanza, anche rper i delitti puniti con la sola multa, di consentire che il trasgressore effettui il pagamento oltre Che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doiprpfo e non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima de1la trasmissione del processo verbale di accertamento dell'autorit giudiziaria. Ammette, cio, una forma di composiziOine in via amministrativa, impropriamente definita come oblazione. Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte: a) sia dal tribunae di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il profilo di violazione del prindpio di eguaglianza, perch senza un motivo razionale che giustifichi tale disparit di trattamento per reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessia o esclusa la oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale; b) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della violazione del rprinciipio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati per i quali ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma dell'articolo 22, questa non rpu aver luogo quando la denunzia pervenga direttamente all'autorit giudiziaria; e) dal tribunale di Novara, sotto il ,profilo della violazione degli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati all'Intendente di finanza, che non 'presenta le garanzie all'uopo richieste dagli artt. 101 e 108, vere e proprie funzioni ,giurisdiziooali, per giunta senza possibilit ,di difesa adeguata (art. 113 Cost.). 3. -Cosi precisati i termini della controversia, poich pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze di rinvdo, ,che i procedimenti (penali, nel co11so dei quali tali ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, evidente che deve essere esaminata per prima la questione di legittimit costituzionale sotto il [profilo della violazione del principio di eguaglianza per la esclusione dall'ol;>lazione dei reati che non comportano evasione fiscale. Al riguardo si rileva: Secoo.do la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 48 e 90 del 1971) non pu ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondano discipline 1'.azionalrnente e coniseguenternente differenziate. L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti con la sola pena (pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.ip. che l'ammette, invece, soltanto per le ,contravvenzioni punibili con la sola ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale noo difficile identificare il fondamento .razionale: il preminente interesse della finanza alla riscossione dei tributi. Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.1. n. 510 del 1961, come si sopra premesso, vanno ricondotte sotto dl\te tipi differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni che comportano o no evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l. n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.). Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il tributo evaso maiggiormente e specificamente evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale ,l'oblazione o, meglio, come gi si detto, la composizione in via amministrativa, che, senza lasciare del tutto impunito' (pur estinguendolo) il reato, assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso. In questa esig.enza preminente di realizzazione del tributo, della quale non pu essere cootestata la razionalit, va identificato il pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due diversi tipi di reato sopra indicati. -(Omissis). b !: i! !: 1: ' ~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 25 CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 25 -Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Caippai (n.c.). Pensioni -Pensioni civili e militari -Personale delle Ferrovie dello Stato -Perdita del diritto per destituzione -Ille~ittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 36; r.d. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16, comma primo, lett. b), mod. da d.l. I. 8 giugno 1945, n. 915; art. 2 decreto cit., mod. da I. 2 marzo 1954, n. 32). Sono cootituzio111,almente illegittimi, con riferimento agli artt. 3 e 36 ,della Costituzione, l'art. 16, primo comma, lett. b) del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e le successive modifiche ed .interpretazioni, -che esduono il diritto di pensione per il personale destituito dalle Ferrovie dello Stato (1). (1) La questione trattata era stata rimessa al giudice costituzionale dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni civili) con ordinanza 17 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1970, n. 113). Per giudizi nei quali erano state denunciate norme analoghe, v. Corte Cost. 30 maggio 1971, n. 147; Corte Cost. 30 .giugno 1971, n. 144; Corte Cost. 22 giugno 1971, n. 135 rispettivamente in Foro it. 1971, I, 2138; 2144; 1770 con Tichiami Corte Cost. 19 luglio 1968, n. 11;3; C1orte Cost. 19 luglio 1968, n. 112 in questa Rassegna 1968, I, 1, pagg. 891-892. Corte Cost. 3 luglio 1968, n. 78; Corte Cost. 13 gennaio 1966 in questa Rassegna rispettivamente 1967, 505 e 1966, 12. ' Con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provV"edimento disci .plinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico l conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno o indennit da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di pendenza. CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 26 -Pres. Rocchetti -Rel. Capalozza. Procedimento penale -Interro~atorio dell'imputato detenuto -Mancata preventiva consultazione del difensore -Sperequazione ri-: spetto all'imputato non detenuto -Ille~ittimit costituzionale ~ Esclusione. (Cost. artt. 3, 24; c.p.p. art. 264, ultimo comma, art. 135). Non so1w fondate, nei sensi di cui in motiivazione, le questioni di legittimit costituzionale degli artt. 264, ultimo comma, e 135 codice di procedura penale, suU'interrogatorio deU'imputato detenuto, il quale RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non ha la possibilit di pr'evia consultazione del ptoprio difensore, con la precisazione, peraltro, che il giudice, anche se l'imputato si sar avvalso del diritto di non rispondere, ha facolt di consentirgli di conferire col p1oprio difensore (1). (Omissis). -1. -Il dubbio sulla costituzionalit riguarda l'articolo 264, ultimo comma, c.,p.p. e l'art. 135 dello stesso codice, con rifo: rimento, rispettivamente, agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitando all'imputato non detenuto la possibilit di conferire col difensore prima dell'interrogatorio, implicitamente la escludono per l'imputato in stato di carcerazione. 2. -L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano parte, evidentemente, dal presupposto implicito che l'interro.gatorio sia un mezzo di difesa, come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 190 del 1970 (e, in effetti, serve essenzialmente a ,contestare all'indiziato o all'imputato l'accusa e a rp11endere atto delle s-ue eventuali discolpe}, oltrech essere una fonte di prova, da valutarsi liberamente e discrezionalmente dal giudice per il suo convincimento (il che si evince dalla testuale dizione dell'art. 304, terzo comma, c.p.p. nella nuova formulazione portata dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932). Orbene, non pu dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la conces, sione del colloquio col difensore .professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. E, invero, la norma costituzionale garntisce, bens, la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuit dell'iter processuale (vedi sent,enza n. 190 del 1970 di questa Corte). N pu parlarsi di limitazione al diritto di difesa allbrquando (1) La questione trattata era stata sottoposta all'esame della Corte dal giudice istruttore del tribunale penale di Miano con ordinanza 15 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1971, n. 151). Il dubbio di incostituzionalit, risultato, poi, infondato (peraltro con le precisazioni di cui al n. 6 della decisione), trovava il suo naturale antecedente n<:!lla nota statuizione Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190, in questa Rassegna 1971, I, 1, 14, la cui radicale innovazione aveva, come noto, trovato immediata attuazione con l'emanazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 62. Sul problema della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, vedi' in particolare LEONE, Intorno alla riforma del codice di procedura penale 1964, 225; C:AVALLARI, Contraddittorio penale, in Enciclopedia del diritto, 1961, IX, 728. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E, INTERNAZIONALE 27 l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore: ch, anzi, la carcerazione preventiva, iprevista dalla Costituzione (artt. 13, ultimo comma, e 68, secondo comma), ha, evidentemente, tra le sue finalit, quella di evitare che l'inquisit.o o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove, cio, in definitiva, cerchi di eludere l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva. D'altronde, il problema..sorge indifferentemente per chi sia colpito da arresto in flagranza. o da fermo da parte della poliz.ia giudiziaria o da ordine o mandato di arresto o di cattura e, altr.esl., per chi sia coLpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario per rpresentarsi (come consentito, per motivi di urgenza, nell'ultimo comma dell'art. 264 c.p.ip.). 3. -Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore (art. 225, terzo comma, c.p.p. modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 legge 18 marzo 1971, :n. 62, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2; art. 366, secondo comma, c.p.rp.; art. 390 c.p.p., modificato dall'art. 9 legge n. 932 del 1969); l'avviso di procedimento (artt. 78, 304 e 390 c.rp.p., modificati dagli artt. 1, 8 e 9 legge n. 932 .del 1969); il diritto del difensore (non l'obbligo) ad essere rpr.esente all'interrogatorio (art. 304 bis c.p.p., modificato dall'art. 1 legge n. 62 del 1971; vedi anche la citata sentenza di questa Corte n. 190 del 1970) e il diritto che ha il prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso (il cui eserc.izio, come noto, irrilevante ai fini dell'istruzione: art. 367, secondo comma, c.p.p.). Senza dire che il difensore, nel presenziare all'interrogatorio dell'imputato, pu sollecitare gli opportuni chiarimenti, sia pure per il tramite dell'inquirente. 4. -N invocabile l'art. 3 Cost., quanto all'art. 264, ultimo comma, c.ip.p. nella parte in cui soltanto per il mandato di comparizione prevede un congruo termine per la presentazione dinanzi all'inquirente (quando, iper, non ricorrano motivi di urgenza), altra essendo la posizione di chi sia in istato di custodia preventiva (o di chi debba comparire illico et immediate dinanzi al giudice istruttore o al pubblico ministero o al rpretore), altra di chi non lo sia: una differenza che ha la sua ragione d'essere nella .gravit del reato (artt. 235, primo e terzo comma, 236, primo e quarto comma, 253 e 254 c.p.p.), nello status personale (artt. 235, secondo comma, e 236, secondo, terzo e quarto comma, c.p.ip.) o nelle qualit morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto (art. 254, ultimo comma, c.p.p.) o in esigenze processuali di analoga natura. "" 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tutto ci . sufficiente a ritenere rpriva di fondamento anche la questione di legittimit costituzioni;i.Le dell'art. 264, ultimo comma, c.p.p. 5. -V' da ag,giungere che l'eventualit di una (pi agevole linea difensiva per chi si trovi a piede libero non che una diretta conseguenza della pr.evisione legislativa della facoltativit dell'arresto (articolo 236 c.rp.rp.), riconosciuta costituziooa1mente legittima dalla sentenza n. 1 del 1971.di questa Corte; e, del pari, della previ!Sione della facoltativit del fermo e della cattura (artt. 238, primo comma, e 254 c.p.p.). Non , infine, da trascurare che pu tornare a vanta:g;gio dell'arrestato, o fermato o catturato) essere sottorposto subito\ a interrogatorio, per la (pronta adozione dei provvedimenti di cui all'art. 246 e all'art. 277 e seguenti 1c.p.(p. (vedi artt. 238, quarto comma, 245 e 365, primo 1Comma, c.p.rp.). 6. -Va, tuttavia, precisato che, effettuati gli interrogatori, il giudice, anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, ha facolt, in base alla norma de qua, di consentirgli di conferire coJ. difensore. Sarebbe, infatti, assurdo che all'esercizio, da parte dell'imputato, del diritto di norn rispondere si connettesse l'obbligo, per il .giudke, di non concedere il colloquio prima del deposito in cancelleria degli atti e dei documenti del processo com istruzone formale (art. 372 cod. proc. rpen.) o prima della notifica della richiesta di citazione a .giudizio nei .processi coo istruzione sommaria (art. 397 in relazione all'art. 396 cod. proc. pen.) o, infine, prima della notifica della data fissata per il dibattimento pretorile, Che non precedut da altro avv~ so e che pu essere vicinissima alla data del dibattimento (art. 409, ultimo comma, cod. rproc. pen.). -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 27 -Pres. Chiarelli Rel. Benedetti ~Maiorca ~n. p.). Avvocati e procuratori -Procedimento disciplinare davanti al Consii?, lio Nazionale Forense -Assistenza del P. M. alla deliberazione Illei?, ittimit costituzionale. (Cost. art. 24; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. art. 63, secondo comma). costituzionalme.nte iUegittima, per violazione del diritto di difesa, l'art. 63, secondo comma r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 suffordina PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 29 mento deLle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui esprime che il P. M. ussite alla deliberazione della decisione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare (1). (Omissis). -2. -La questione sottoposita all'esame della Corte se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che. sancisce l'inviolabilit del diritto di difesa in ogni stato e ,grado del procedimento, la norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 212 .gennaio 1934, n. 37, la quale dispone che nel procedimento d]sciplinare dinanzi al Consiglio nazionale fo11ense la decisone del ricorso deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della p11esenza dell'incolpato e del difensore. 3. -Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma impugnata sono fondate. L'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense (artt. 59 e 68 del r.d. n. 37 del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume il pubblico !lllnistero nei casi .in cui spieghi intervento in detti procedimenti. sufficiente tener presente le nol)IDe che gli attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli Io.cali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale, noI11Ch le norme che gli attribuiscono la facolt di prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti, richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, per rendersi conto che il p.m. assume la veste di contraddittore ,diretto dell'incoLpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel processo di cui trattasi. Ora evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun modo a conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la rpresenza dell'.incolpato e del suo difensore. La veste e le attribuzioni del ;p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei (1) La .questione trattata era stata portata all'esame del giudice costituzionale dalla corte di cassazione, sez. unite civili, con le ordinanze 262 e 263 emesse in data 28 gennaio 1971 (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1971, n. 233). Su talune applicazioni del principio secondo il quale il P.M. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense ha attribuzioni non dissimili da quelle spettantigli nei giudizi ordinari, v. Consiglio naz. forense 6 marzo 1969, G.C. in Rassegna forense, 1970, 73 relativo all'applicazione analogica dell'art. 206 c.p.p. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 30 procedimenti ordinari e ci nondimento, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vtgente detta una norma generale di contenuto diametralmente opposto sane.endo appunto il divieto per il p.m. di assi' stere allia deliberazione della decLsione delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito .no ravvisabili, dunque., almeno ,quattro momenti autonomamente tutelabili: l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'affermazione della respon sabilit (diritto soggettivo); la scelta discrezionale diretta all'unificazione eventuale della sanzione (interesse legittimo); il procedimento diretto alla determinazione concreta della sanzione stessa (interesse legittimo); l'ecce denza rispetto alla pena massima precostituita per legge (diritto soggetti vo) (24). * * * In materia valutaria (25) la struttura e la dinamica del citato processo logico non subiscono sostanziali diversit. ' Qui deve escludersi, anzitutto, la sussistenza di una libert, per il mi nistro, di colpire il trasgressore ovvero di esonerarlo dalla sanzione (26), ritenuti sussistenti che siano, in concreto, i presupposti per l'affermaz.ione della colpevolezza. (22) Come, invece , esemplificando, per la progressione proporzionale delle aliquote tributarie al variare della base imponibile. (23) Quella quantit di pena e non altra .. (24) A parte andrebbe collocato l'erroneo accertamento sui presupposti di fatto e di diritto per l'accertamento della continuazione. (25) R.d. 12 maggio 1938, n. 794 ratificato con legge 9 gennaio 1939, n. 380; d.l. 6 giugno 1956, n. 476. (26) V. Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 luglio 1954, n. 12; cit. Consiglio di Stato 30 giugno 1970, n. 487 che pone l'accento sulle disposizioni dell'art. 15 d.1. 6 giugno 1956, n. 476 ratificato con legge 25 luglio 1956, n. 786. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La sentenza impugnata, invece, ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo esame, si richiamata a numerose altre meno recenti pronuncie di questa stessa Corte, anche a Sezioni Unite, con le quali, proprio in tema di provvigiopi -corrisposte a commissionari di case estere, si ritenuto che l'esclusione dall'IGE ricorra solo se l'attivit intermediaria sia diretta all'esportazione di merci dall'Italia, argomentando sia dalla lettera della norma di -esenzione che accomuna alle espo:rtazioni di merci, derrate e prodotti i servizi internazionali, sia soprattutto della ratio di essa, consistente ~ella finalit di proteggere e favorire le esportazioni, finalit~ che resterebbe frustata colpendosi le provvigi 1972, I). In questo caso, peraltro, evidentemente la situazione di fatto sar apparsa tale che non si ritenuto di dover aggiungere alcunch a quanto riportato nella massima, dove si sono trascritti integralmente tutti i motivi della decisione. SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 196 -Pres. Rossano -Est. Berarducci -P. M. Caccio1ppoli (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi) c. Manea e Guerra. Esecuzione forzata -Opposizione di terzo -Casa del debitore -Presunzione di appartenenza dei mobili -Efficacia -Prova contraria Contenuto. (c,.p.c. art. 621). La presunzione di appartenenza al debitoire dei beni pignorati nella sua abitazione o nella sua azienda posta dall'ari. 621 c.p.c., la quale opera anche nei confro1iti dei familiari con costui conviventi, non pu e'ssere vinta da presnzioni contrarie ma solo dalla prova certa del terzo opponente, con le limitazioni da tale noirma previste, di avere acquistato il diritto di propriet od aitro diritto reale sui beni medesimi e di averli affidati al debitore pignorato. Non pertanto opponi-bile al creditore procedente il contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione del debitore, intercorso tra il terzo opponente non convivente con il debitore ed un familiare di costui, ove non sia fornita altres la prova che la pro']JTiet de1lla co~a venduta spettasse al debitore. (Omissis). -Con il primo motivo, denunciandosi la violazione '-,,_ degli artt. 2697 e.e., 113, 115, 513, 619 e 621 c.ip.c., in relazione al (1) Cfr. Cass. 10 marzo 1967, n. 577 in Foro It. Rep. voce Esecuzione in genere n. 117 /118, per la quale un contratto di compravendita delle cose pignorate nell'abitazione della debitrice, intervenuto tra il marito ed il figlio con lei conviventi, non puc) essere opposto al creditore precedente, se l'acquirente non dia la prova che la propriet delle cose vendute spettasse al venditore. Cfr. altres Cass. 14 ottobre 1968, n. 3250 _secondo cui il terzo reclamante la propriet dei mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore deve dimostrare, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, il proprio acquisto ed altres, con i mezzi di prova disposti dall'art. 621 c.p.c., che alla data del pignoramento i mobili si trovavano presso il debitore a titolo diverso da quello di propriet, cfr. altresi Cass. 1 febbraio 1968, n. 336; 3 febbraio 1968, n. 359. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE l'art. 360, nn. 3 e 4, di detto ultimo codice, si assume che erroneamente la sentenza denunciata ha ritenuto che la scrittura privata 1 apr.ile 1966, registrata a Vicenza il 6 aprile 1966 -con cui Giuliana Manca, opponente ex art. 619 c.p.c., avrebbe acquistato, da Emma Gasipari, moglie convivente del debitore esecutato, alcuni mobili pignorati nella casa del medesimo -costituisse titolo opponibile alla creditrice procedente. Il Tribunale, secondo I'Amministrazione ricorrente, non avrebbe tenuto 1conto dell'art. 621 scrpra citato, che escludeva la possibilit che si invertisse nuovamente l'onere della prova, richiamando, in favore della rivendicante, la presunzione di buona fede ex art. 1147, ult..comma, e.e. Si deduce, infatti, che la specifica presunzione legale di appartenenza dei beni pignorati al debitore esecutato, posta dal detto art. 621, non poteva essere vinta con un'altra presunzione a favore della rivendicante, e che, pertanto, il Tribunale doveva considerare mancante la prova utile a.gli effetti della peculiare revi.ndica in questione, esercitata in pregiudizio ~ella creditrice procedente. Il motivo fondato. Pi volte questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (dr. sent. n. 3280 del 1968, sent. n. 577 del 1967, sent. n. 2048 del 1966) che l'art. 621 del codice di rito pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione (o nella sua azienda), presunzione che, in caso di opposizione 1di terzo ex articolo 619 c.p.c., pu essere vinta, non da altre presunzioni, ma solo dalla prova certa, da fornirsi dall'opponente, con le limitazioni previste dallo stesso art. 621, che egli ha acquistato il di.ritto di propriet o altro diritto reale su detti beni e che ha affidato gli stessi al debitore rpi1gnorato. Giova dcordare anche che la giurisprudenza di questa Suprema Corte. altres costante nel ritenere che l'anzidetta presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati sia assoluta ed operi, quindi, 1 anche nei 1confronti dei familiari dello stesso debitore con lui conviventi, con la conseguenza che anche ognuno di costoro, per superare tale presunzione, ha l'onere di dimostrare il diritto vantato sui beni pignorati nella comune abitazione. Orbene, tutto ci ,comporta che un contratto di vendita delle cose pi1gnorate nell'abitazione del debitore, intervenuto fra il terzo opponente, non 1convivente ,con il debitore, ed un damiliare di questo, con lo stesso debitore convivente, non opponibile al creditore procedente, se il terzo acquirente non dia anche la prova che la propriet delle cose vendutegli spettasse al venditore, in quanto, in difetto di tale prova, non essendo dimostrato il passa1ggio di detta propriet dal debitore al venditore, rimane operante la .presunzione di appartenenza delle ,cose pignorate allo stesso debitore. 56 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ci non stato tenuto pre,sente dai giudici del merito che hanno ritenuto, invece, opponibile all'Amministrazione finanziaria procedente il contratto di vendita dei beni pignorati nell'abitazione del debitore Guerra, stiipulato fra la opponente Manea ed Emma Gasperi, moglie del debitore, 'con lo stesso 1convivente, pur in difetto della ulteri~re dimostrazione 1che tali beni si appartenessero alla venditrice, e, pertanto, il motivo in esame non pu non essere accolto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 398 -Pres. Malfitano -Est. Lagrotta -P. M. De Marco (conf.) -Opera Vaforizzazione Sila (avv. Stato Angelini Rota) c. Esatto.ria Imposte dirette di Cir Marina (avv. Martucelli e Compagno). Opere pubbliche -Appalto -Pi~noramento in corso d'opera dei crediti dell'appaltatore di risulta ed avvenuto collaudo -Efficacia. (legge :;io marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 351). Poich l'espropriazione presso terzi configurabile anche con riferimento a crediti non immediatamente esigibili, miquidi e condizionali, e;Jfic.ace ai sensi deiLL'art. 351 legge 20 marzo 1865, n. 2248 aUeg. F, anche ~enza il consenso dell'Amministraziol/ie' committente, il pignoramernto in corso d'opera deUe somme \che risuiteranno a credito dell'appalbatore dopo il collaudo definitivo. (Omissis). -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 351 del1a legge 30 marzo 1865, n. 2248 Alleg. F in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.rp.c. Premesso che, in mancanza di assenso dell'Amministrazione committente, doveva ritenersi inefficace il pignoramento eseguito sul prezzo di appalto quando le opere erano ancora in corso di esecuzione, Sostiene l'ente .ricorrente che l'inefficacia doveva intendersi estesa al pignoramento nel suo complesso e inficiava in conseguenza la validit del relativo atto anche in relazione alle somme risultanti a credito dell'arppaltatore dopo il collaudo dell'orpera. (1) In senso conforme cfr. Tribunale Palermo 25 giugno 1965 in Giur. Sic. 1965, 497. Contra cfr. Cass. 5 agosto 1940, n. 2791 secondo la quale .U.S.A. a mezzo del Memoerandum d'intesa Lowet-Lombardo reso esecutivo con d.l.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1747, rientrano tutte le ipotesi distintamente elencate dalla norma (requisizioni di beni mobiLi, di immobili, presfJazioeni di servizi e requisizioni miste di beni mobili e di servizi ad un tempo) e pertanto, tra queste ultime, si configuramo an I che le operazioni di salvataggio con navi (2). La legge 9 gennaio 1951, n. 10 che discipiina, in maniera compiuta ed autonoma, le requisizioni e servizi disposti dalle Forze Ar I mate All~ate, sia direttamente che per mezzo deUe Autorit Italiane, mentre ragguaglia l'indennizzo per la requisizioine di beni mobili al prezzo di mercato in concorrenza con il criterio di equit, per le requisizioni di servizi o per quelle miste determina la liquidazione dell'indennizzo dovuto unicamente seco!flldo un criterio di equit, diretto ad attribuire al danneggiato un parziale ristoro del danno sofferto, i.n misura compatibile con i sacrifici sopportati dall'intera coUettivit nazionale (3). (Omissis). -Il ricorso della Ditta Neri propone a questa Corte SUJPrema una serie di questioni che, in ordine logico, possono essere cos formulate: a) se alla fattispecie dedotta in giudizio dalla Ditta Neri si ren dano direttamente applicabili, anzich le disposizioni della legge 9 gen subbiettivi J?erfetti, in quanto gli interessi individuali trovano solo una tutela indiretta, nella responsabilit dello Stato nei confronti con gli altri Stati con i quali ha stipulato gli accordi, cifr. Cass. 29 gennaio 1953, n. 235; 5 agosto 1958, n. 2872; 6 febbraio 1965, n. 163; 21 marzo 1967, n. 631 in questa Rassegna 1967, I; 269 ecc.). In dottrina cfr. MONACO Manwale di diritto internazionale 1949, 71; .ANGILOTTI Teoria generale della responsabilit dello Stato nel diritto internazionale., Firenze 1902, 133; BELLADORE PALLIERI Diritto Internazionale. publico 1946, 50. (2) Circa l'istituto della requisizione nel diritto amministrativo che, pur nella unit concettuale, si atteggia in maniera varia, dando luogo a rapporti diversi per l'oggetto ed il contenuto, come la requisizione di cose e la requisizione di servizi regolati da norme peculiari, cifr. in dottrina LANDI Requisizione, in Nuovissimo Digesto Italiano. (3) Che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 abbia dettato una disciplina integrale, a.utonoma e distinta dell'intera materia, onde nel suo ambito soltanto possibile, per i Casi non espressamente previsti, il ricorso alla interpretazione analogica senza possibilit di integrazione aliunde cifr. Cass. 12 ottobre 1962, n. 2965; 4 maggio 1957, n. 1518; 2 febbraio 1957, n. 398. PARTE I, SEZ. III, GIURI&PRlfDENZA CIVILE 65 naio 1951, n. 10, quelle degli artt. 76 del Trattato di ;pace dichiarato esecutivo con d.l.c.oP.S. 28 novembre 1947, n. 1430) e dall'art. 1 n. 8 del Memorandum d'intesa Lowett-Lombardo (dichiarato esecutivo con d.l.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1747) orppure quelle degli artt. 69 e 70 del Codice Italiano della Navigazione; b) ove siano direttamente applicabili le disposizioni della le1gge 9 gennai.o 1951, n. 10, se la fattispecie medesima possa correttamente qualificarsi come requisizione in uso (di beni mobili) anzich come .prestazione di servizi in favore delle Forze Armate alleate; c) ammesso inoltre che la fattispede concreti una ipotesi di quest'ultimo genere, se la di,sciplina del diritto fatto valere dalla Ditta Neri debba -quanto al suo contenuto ed ai suoi limiti -farsi scaturire pur seffi(l;>re ed esclusivamente dalle disposizioni della rpr-edetta legge n. 10 del 1951 oppure in via di appHcazione analoigica -dalle disposizioni degli artt. 491 e 492 del Codice Italiano della Navigazione; d) e finalmente se il ,concetto di equa indennit (o di equo indennizzo ) debba nella specie ritenevsi comprensivo o meno, oltre che del risarcimento dei danni subiti o del rimborso delle spese incontrate, anche dello speciale 1compenso previsto dall'art. 491 Cod. Nav. per l'irpotesi che le opera:zioni ,di soccorso in mare abbiano conseg. uito un risultato sia pure parzialmente utile. Fanno variamente riferimento alla prima del1e accennate questioni i primi quattro motivi del ricoriso con i quali le Pitta NeTi -denunziando violazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e del Memorandum d'intesa coneluso a Washington il 14 agosto 1947 fra l'Italia e gli U.S.A. in mat1eria economico finanziaria, in relazione alla fogge 9 gennaio 1951, n. 10 ed agli artt. 70, 490, 491 e 492 Cod. nav. -assume che la legge 9 .gennaio 1951, n. 10 (vecante norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per reqws1zioni disposte dalle Forz;e Armate Alleate) non avrebbe possibilit di applicazione nella specie: -sia perch i citati decreti di esecutoriet del Trattato ,di pace e del Memorandum d'intesa Lowett-Lombardo costituirebbero atti di produzione giuridica nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, idonei (in ispecie quest'ultimo) a provocare l'accoUo (privativo) da ;parte del Governo italiano, nei confronti dei singoli cittadini interes sati, dell'obbiigo 'di corrispondere una equa indennit per le pretese che costoro avrebbero potuto far vialere nei confronti degli U.S.A. in dipendenza di azioni concernenti navi sotto registro o bandiera ita liana com(piute fra il 10 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del Memorandum ; -sia perch, conseguentemente, alla legge 9 gennaio 1951, numero 10 non potrebbe.essere attribuito un contenuto prec.ettivo di ca RASSEGNA DELL'AVVOCATUQA DELLO STATO 66 rattere restrittivo o addirittura contrastante con le clausol'e del Memorandum e segnatamente con quella di cui all'ad. 1 n. 8; -sia infine pe~h l'attivit di soccovso di cui si tratta fu prestata da essa dcorrente in esecuzione di un ovdine impartito dal Comandante del Porto di Livorno, a' sensi e nell'ese11cizie del potere di cui all'art. 70 Cod. Nav. e non per effetto di una requisizione o di un ordine operata o, rispettivamente, impartito dalle Forze Al'ffiate Statunitensi. I motivi riferiti non hanno fondamento. Per principio noto e costantemente ribadito dalla giurisrprudenza di questa Suprema Corte, i trattati internazionali non son0; di per s produttivi di effetti all'interno dello Stato. Dall'obbligo da questo assunto in camrpo internazionale a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti dei propri cittadini non derivano, in favore degli stessi, diritti subiettivi iperfetti se non dopo che l'impegno stesso sia stato reso operativo nell'ovdinamento dello Stato mediante l'uso dei mezzi a tal fine idonei. Tali mezzi -.come confermato, rper quanto co1ncerne il Trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze Alleate, dall'art. 2 del d.l.c.rp.s. 28 novembre 1947, n. 1430 -sono costituiti dai decreti, da emanarsi dal Capo dello Stato, [previa deliberazion'e del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 3 della legge 31 1gennaio 1926, n. 100, recanti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del Trattato medesimo, anche in deroga alle leggi vigenti. Ancora pi in particolare, gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del governo degli U.S.A. col citato Memorandum d'intesa hanno trovato esecuzione, nell'ambito del nostro ordinamento, con la legge pi volte citata del 9 gennaio 1951, n. 10 che reca pertanto le sole norme applicabili nella soggetta materia, ai rapporti fra Stato italiano e suoi cittadini. Assolutamente ingiustificate appaiono, di fronte a tali principi ed insegnamenti che il'badiscono l'assoluta autonomia dell'ordiniamento interno rispetto a quello internazionale, sia la pretesa di disapplicare la legge statale recante i provvedimenti ,per l'esecuzione del Memorandum sul riflesso di una asserita difformit del contenuto della prima rispetto a quello del secondo; sia so_prattutto il tentativo di operare in questa materia la trasposizione dell'istituto ,privatistko del~ l' accollo ., per l'ovvio rilievo che operando i vari sogg,etti del (preteso) accordo ~cveditore, debitore e terzo) su piani di diversa rilewmza giuridica, verrebbero a mancare ,gli stessi presupposti per la configurazione della fattispecie disciplina dall'art. 1273 e.e. N pu escludersi l'applicabilit della legge n. 10 del 1951 sul riflesso che, essendo stato l'ordine di prestare soccorso impartito dal Comandante del Porto di Livorno, la fattispecie cadrebbe sotto il go PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE verno dell'art. 70 Cod. Nav. (con le conseguenze d'ordine patrimoniale di cui al capoverso di detto articolo), quando si consideri che -coo accertamento incensurabile in questa sede -la Corte del me1rito ha stabilito in fatto che l'ordine venne emesso a richiesta e rper conto delle Forze Armate Statunitensi, e che J.a citata legge n. 10 del 1951 estende espressamente il suo campo di applicazione alle requisizioni e servizi disrposti dalle Foo-ze Armate Alleate sia direttamente che per mezzo delle Autorit Italiane (art. 1). Attendono al secoindo tema di controversia (cifr. soipra, sub b) quegli argomenti del terfo motivo d~l ricorso con i quali J.a Ditta Neri contesta l'esattezza dello inquadramento della operazione di salvata1ggio di cui si tratta nel concetto della requisizione di berni mobili (di cui all'art. 1, lettera a della legge del 1951), sia iperch una tale requisizione non sarebbe state mai formalizzata, sia perch, imrplicando una prestazione di caratte1,e eminentemente personale, all'attivit di assistenza e salvataggio repugnerebbe il comune concetto della r.eq uisizione .. Nessuno di questi argomenti, appare giuridicamente inoppugnabile. Il primo si trova ,ad essere addirittura smentito dalla stessa lettera della legge (art. 1 cit.) che accomuna esrplicitamente, quanto al ! loro trattamento giuridico, le requisizioni di beni mobili ed immo. bili... operante anche senza atto formale ... delle Forze Armate Alleate. E, quanto al secondo, chiaro che es1so muove dal sUJpposto di una assoluta differenziazione fra le figure della r.equisizione di beni mobili , della requisizione ed occupazione di immobili e quella della prestazione di .servizi (alle Forze Armate Alleate) contemplate dalla legge in esame. Senonch, come fatto palese dall'ampia elaborazione cui il concetto di requisizione stato sottoiposto da parte della dottrina del diritto amministrativo (e come confermato da alcuni precedenti legislativi specifici: cfr. La legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile), tanto il trasferimento coattivo di un diritto di propriet su di una cosa o della facolt d'uso della medesima a favore di un soggtto diveriso dal proprietario, quanto J.e prestazioni di attivit imposte ai .privati dalla P.A., quando costituiscono oggetto di contributizioni determinate -come nella specie -dalla necessit di soddisfare un interesse pubblico di carattere uvgente, si riconducono ed inquadrano tutte nell'ambito di un unico istituto quello, 1apipunto della requisizione -che, come pu riguardare beni mobili od immobili, cos pu riguardare preistazioni di servizi o l'una cosa e l'altra insieme (le c.d. requisitizioni miste di cui . forniscono esempio quelle di aziende industriali o di navi armate). _68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N si ha motivo di ,ritenere che il legislatore del 1951 abbia inteso discostarsi da questo concetto, peiich, sebbene nel testo dell'art. 1 queste varie figure siano elencate e considerate. distintamente, esse tuttavia si trovano ad esser.e ,chiaramente accomunate nel generico concetto di requisizion.i che lo stesso. legislatore adopera ,(con ~dubbio riferimento a tutti i ,casi contemplati nel testo) nella rubrica della legge medesima che s'intitola appunto norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate . Quello pertanto che si pu dire -a miglior.e !Pr.ecisazione e rettifica, sul punto, delLa motivazione della sentenza impugnata -si che la :fattispecie si configura non tanto come. requisizione di beni mobili (le navi), ma come requisizione di servizi o, se pi aggrada, come requisiziooe mista (di beni mobili e di servizi ad un temp0). Da questa ,precisazione non discendono per -e qui si passa all'esame della question.e centrale de'la causa (dr., supra, sub. e) le conseguenze che intende farne scaturire la ricorrente, con riferime: p.to al contenuto, ed ai limiti dell'indennizzo dovuto al soggetto passivo della S(peciale contribuzione di cui si tratta. Sostiene infatti la Ditta Neri col quarto ed, in parte, col quinto motivo del ricorso (col quale ultimo si denunzia violazione de!l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1 n. 8 del Memorandum d'intesa ., agli artt. 491 e ss. Cod. Nav. ed ai rprincipi di equit) che, non rinvenendosi a questo particolare effetto alcun disposizione specifica nella legge del 1951 fuorch per l'ipotesi della requisizione di beni mobili eS(pressamente prevista all'art. 2 n. 1, i criteri di liquidazione del compenso dovuto per la rprestazione di servizi andrebbero determinati con richiamo alle diS(posizioni degli artt. 491 e segg. Cod. Nav., la cui applicazione per la disciplina della soggetta materia, ancorch esclusa in via diretta, tornerebbe cosi ad imporsi in via analogica, data l'incompletezza o la lacuna, sul punto, della legge speciale. L'assunto infondato. A confutarne l'attendibilit basterebbe richiamarsi a quelle deci sioni di questa Suprema Corte nelle quali si trova ripetutamente af fermato che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 reca una disciplina inte .grale ed autonoma di tutta la materia delle controprestazioni dovute qallo Stato italiano per le requisizioni, ecc. operate dalle forze armate alleate: disciplina nell'ambito della quale pertanto possibile l'appli- cazione in via analogica, in casi non espressamente previsti, dei cri teri di liquidazione dettati per ,casi analoghi (Cass., Sez. Un., 12 ot tobre 1962, n. 2965; Cass., 2 febbraio 1957, n. 398). Vale tuttavia la pena di rilevare che di un problema di applica zione analogica nella specie non si pone neppure, in quanto un'attenta lettura della legge, ed in ispecie deH'art. 4, secondo comma ( all'ac PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE certamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo 'equit ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonch alla liquidazione ed al pa'gamento degli indennizzi stessi, provveder, ecc. ecc. ... ) rende avvertiti come :non sussi,sta affatto (e sarebbe altrimenti inspiegabile) l'asserta lacuna od incompletezza della legge, risultando chiaro dal significato delle parole della riferita disposizione secondo la loro connessione logica, che, mentre nel caso di requisizione di beni mobili l'indennit ragguagliata al rpl'ezzo di mercato del bene in concorrenza con il criterio., di equit (conf. Cass., n. 398 del 1957), nel caso di requisizione di servizi (o di requisizioni miste) l'i9dennizzo invece liquidato sec< mdo equit. Tale disposizione, oltre a risultare conforme ai (principi generali che la dottrina del diritto amministrativo ha, elaborato in materia di requisizione, desumendoli -in difetto di una legge generale -dalle varie leggi Speciali dettate per singole fattispecie (art. 39 legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per (p.u.; art. 62 r.d. 18 agosto 1940, n. 174 sulle requisizioni di .guerra; art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile; legge 26 ottobre 19<40, n. 1433 sul. risarcimento dei danni di guerra, ecc.), appare altres in armonia oon le disposizioni di quelle Convenzioni internazionali (i citati decreti priesid. 28 novembre 1947~ n. 1430 di esecutoriet d~l Trattato di pace e 31 dicembre 1947 di esecutoriet del Memorandum Lowett- Lombardo) da cui trae pi immediata ispirazione e mediante le quali -come fu detto a suo luogo -il Governo italiano si obblig a corrispondere, a tacitazione delle pretese dei rpropri cittadini derivanti da azioni delle Forze Armate statunitensi concernenti navi sotto registro o bandiera italiani (azioni compiute :lira il 1 settembre 1939 ed il 31 dicembre 1947), appunto una equa indennit . Venendo perci all'ultima questione (cfr. supra, sub d) sollevata col quarto e col quinto motivo del ricorso, non pu sussistere dubbio circa l'impossibilit logica di identificare codesta equa indennit con il particola!'e trattamento che il Codice italiano della Navigazione riserva, per caso di soccorso in mal'e, all'armatore ed all'equipaggio della nave soc,corritrice -e 'che consiste -com' noto (artt. 491 e seg.g. Cod. Nav.) -oltre che nel risarcimento' dei danni subiti e nel rimborso delle spese incontrate, anche in uno speciale compenso, qualora l'operazione abbia conseguito un risultato sia pure parzialmente utile. Profondamente diversi sono infatti la ratio e fo scopo dei due ordini di disposizioni. Come risulta dalla Relazione ministeriale al Cod. Nav. (n. 303), il compenso dovuto .per il caso di utile risultato dell'o(perazione di soccorso non si identifica con l'equivalente del mancato utile del soccorritore (posto che tale equivalente rient:va nella voce risarc 70 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ ~ mento dei danni subiti>) ma rappresenta l'effettiva .remunerazione e, i' f al tempo stesso e quasi un (premio inteso (in correlazione col caf.: ~= rattere -eminentemente aleatorio dre codeste :prestazioni, .governate ~~ dal noto principio no cure no pay, hanno tradizionalmente assunto i' ~, I ;: nella prassi internazionale e nel regime della Convenzione di Bruxel 'i: les del 1910 e che, pur con qualche temiperamento, conservano nel f: mostro codice) a stimolare ed incoraggiare l'opera del soccorritore. Inv-ece, come fatto palese dall'inserimento della legge del 1951 nel sistema del regime proprio delle requisizioni e come ha avuto modo di rilevare recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 46 del 16 marzo 1971) occupandosi rproprio della legitttmit costituzio~ ~ nale degli artt. 1 e 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, il compenso ! i cui, in forza della legge predetta, lo Stato italiano. tenuto altro non pu essere se non uno degli aspetti del pi generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra : sia perch i danni sono stati pro I dotti da militari idi esel'ICiti stranieri che occupavano il territorio italiano per motivi bellici; sia' perch lo Stato italiano si assunto l'ob I bligo di indennizzare i cittadini che li hanno subiti in conse1guenza ' " dell'esito della guerra. I E, come noto, siffatto risarcimento -essendo stato ingente ed 3 ~ incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e f: privato, conseguente all'ultimo conflitto -soggiace all'esigenza di .{:: attribuire ai danneggiati, anzich un totale ristoro, un'indennit com:~ [: patibile con i sacrifici sopportabili dall'intera nazione. Che poi -come la Ditta Neri lamenta in altra rparte dello stesso ! 1quinto motivo del rico'l.'lso -la Corte del merito abbia concretamente ! inteso ed atpplicato l'anzidetto criterio di equit a scapito anzich a B ' ~ favore di esso ricorrente, attribuendogli molto meno dell'integrale f ) f, ristoro del danno sofferto, rprofilo che, afferendo all'esercizio di un f potere eminentemente discrezionale (quale appunto quello del ri : ~ corso ed utilizzo di criteri equitativi) sfugge al sindacato di legittimit di questa Corte Supr-ema. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la Ditta Neri condannata alla perdita del deposito. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 ottobre 1971, n. 7 -Pres. Ce sareo -Est. Mastropasqua -Setti ed altri (avv. Fornario, Maresca e Rosati) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Vitucci). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Cumulo con la pensione -Limite -Pensioni di rive~rsibilit -Si estende. (1. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 1. 8 aprile 1952, n. 212). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Ripetizione emolumenti non dovuti -Obbligo generale -Non susiste. (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 406; r.d.l. 19 gennaio 1939, n .295, art. 3). Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Correzioni e varia zione dei.ruoli di spese fisse -Retroattivit -Limite -Ripetizione emolumenti non dovuti -Ritardo imptabile alla P. A. -Illegit timit. Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit -Cumulo con la pensione -Insegnante elementare -Norme applicabili -Legittimit. (1. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 1. 8 aprile 1952, n. 212; 1. 26 gennaio 1962, n. 16, artt. 3 e 4; 1. 19 luglio 1862, n. 722, art. 2). Pensioni -Militare -Sottufficiale passato all'impiego civile -Revoca del trattamento di pensione gi concesso -Legittimit. (d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, art. 4). Il generale divieto di cumulo tra lo stipendio di attivit e la pensione per la parte eccedente L. 60.000 mensili, previsto dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e successive modificazioni, si riferisce non soU;1anto alle pensioni dirette, ma anche a queUe di riversibilit, che costifuiscono oggetto di un diritto proprio del coniuge vivente, restando escluse dalla suddetta discipiina le sole pensioni privilegiate (1). (4-5) Massime esatte. (*) Alla redazione dell:e massime e delle note ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO. . . :..... . . .-w&. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 72 La disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e 3 de1l r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ha per oggetto la mera procedura di recupero delle somme versate dallo Stato e indebitamente percette da dipendenti pubblici o pensionati, noin ricavandosi dalla stessa alcuna prefissione di un obbligo generale ed indiscriminato di recupero in ogni tempo (2). Le correzioni e le variazioni dei ruoli deUe spese fisse, ove siano effettuate con' notevole ritardo rispetto al periodo di tempo normaimeinte occorrente per l'espletamento delle suddette operazioni, non possono considerarsi iUimitatamente retroattive, non essendo consentito per il principio di autoresponsabilit della Pubbiica Amministrazione di riversare sul dipendente o pensionato le conseguenze d.i perplessit o inerzia (3). Legittimamente viene esclu.stt la possibiiit di cumulo tra la pensione di un insegnante elementare e la retribuzione di un incaricato universitario esterno in base a quanto stabilito dail'art. 14 della Legge 12 aprile 1949, n. 149, che ha, infatiti, abrogato le precedenti disposizioni regolanti la materia, ivi compreso l'art. 2 della legge 19 luglio 1862, n. 722 (4). I Legittimamente viene negato il trattamento di pensione ad un Sottufficiale alle dipendenze dell'Amministrazione militare, successivamente passato all'impiego civile, neU'ipoteisi che tra i du.e impieghi non sussista alcuna soluzione di continuit, a nuUa rilevando che l'assunzione all'impiego civile non possa, di fatto, considerarsi operativa, dovendosi avere riguardo in materia di stato esclus~vamente alle risultanze degli atti formali della Pubblica Amministrazione (5). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 872 -Pres. Barra Caracciolo -Est. De Roberto -Banca Nazionale del Lavoro (avv. Sorrentino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Dallari) e Comune di Roma (avv. Rago). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Variante -Proprietario di area ricompresa nel piano per effetto della variante -Interesse all'impu~nativa -Sussiste. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 12; I. 15 novembre 1885, n. 2892, art. 13). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Varianti -Ammissibilit -Termine ex art. 2, 1. 18 aprile 1962, n. 167 -Scadenza -Effetti. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 2). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 73 Edilizia popolare ed eco:p.omica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Varianti -Motivazione per relationem -Legittimit. Edilizia popolare ed economica -Pfano ex L. 18 aprile 1962, n.)67 Varianti introduttive di modifiche al piano regolatore generale Legittimit. (1. 18 aprile 1962, n. 167, art. 8). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Tipologia edilizia -Scelta della P. A. -Discrezionalit. (I. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14; I. 18 aprile 1962, n. 167, art. 25). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Criteri e principi generali -Previsione di opere diverse eccedenti l'ambito del piano di zona -Illegittimit. (l. 18 aprile 1963, n. 167, art. 1). Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 Opere e servizi complementari -Nozione -Variante introduttiva di sistemi stradali -Illegittimit. (l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 1). Deve ritenersi sussistente l'interesse all'impugnativa di una variante al piano di zona da ptirte del proprietMio di un'area privaita, considerata ta minore entit deWindennizzo previsto daU'art. 13 deUa legge 15 gennaio 1885, n. 2892 rispetto alta legge generale suWespropriaziazine per p.u., a nulta rrilevando l'omissione deWimpugnativa del piano di zona e del piano regolatore generale (1). L'ammissibilit di varianti al piano di zona si ricava direttame.nte, oitre che dalla regola generale delta modificabilit degli atti ammi nistrativi, dal 1Jtincipio informatore dei programmi che, essendo de stinati a soddisfare esigenze future, postulano la necessit del loro eventuale adeguamento alta sopravve.nuta, diversa reait; sotto un diverso profilo ia scadenza del termine previsto du,ll'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 per l'ado.zione deii piani non pu, in conseguenza, essere considerato come un ostacolo aWadozione di varianti, avendo la suddetta norma iL solo effetto di legittimare l'azione deWAutorit tutoria e non potendo, comunque, qualificarsi l'introduzio11ie di va rianti all'.adozione di nuovi piani dopo la scadenza del termine (2). (1) La massima da condividere in quanto applicazione dei princ1p1 generali in materia d'interesse all'impugnativa di provvedimenti amministrativi. (2) La massima riconferma la costante giurisprudenza della Sezione in ordine .sia alla modificabilit dei piani di zona che al limitato effetto 74 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La motivazione aUa variante di un piano di zona pu legittima mente trarsi dalla deliberazione comunale che l'ha adorttata, nonch dalla relazione mustratfoa e dal voto del Comiglio superiore dei La vori Pubblici, da cui risultino sia la destinazione ad awa.gare esigenze futur che la previsione di mezzi finanziari adeguati ~3). La possibilit riconosciuta ai piani di zona per l'edilizia econo mica e popolare dall'art. 8 delLa legge 18 aprile 1962, n. 167 di mo dificare le previsioni del piano regolatore generale deve ritenersi le gj,ttimamente comentita anche alle varianti successivamente intrrodotte al suddetto piano (4). La differenziazione tipologica del contesto mbano delle zone ove sorgano ailoggi economici e popolari, tenuto anche cointo che in base all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 questi ultimi debbono avere i requisiti neicessari alla civile convivenza, rienbra neWambito della discrezionalit di cui gode l'Amministrazione comunale per la redazione del piano di zona (5). Tra le opere ed i s.e1vizi complementari urbani e sociali previsti dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 non rientrrano, data la specifica natura di questi, quegli impianti o servizi, quali gli ospedali, che sono, infatti, idonei a soddisfare esi.genze di carattere generale dell'intera comunit cittadina; pert.anto, il piano di zona che contenga tali previsioni determina la conseguente vanificazione sotto tale pro filo dello stesso piano regolatore generale e deve, quindi, ritenersi illegittimo, in quanto nel procedimento attraverso il quale es.so viene adottato non assicurato il necessario contemperamento dei vari in teressi connessi alla programmazione urbanistica generale (6). Le opere ed i servizi complementari urbani e sociali di cui al l'art. 1 deUa legge 18 aprile 1962, n. 167 debbono individuarsi iin quelli previsti a compl'emento deU'opera principale, costituita dal com plesso edilizio a carattere economico e popolare da realizzare in cia scuna zona con esclusione, in conseguenza di tutte quelle opere, quali i sistemi stradali, idonei a soddisfare esigenze dell'intera comunit cittadina (7). da ricondurre al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2 della I. 18 aprile 1962, n. 167: cf.r. da ultimo: IV, 15 dicembre 1~70, n. 978 in questa Rassegna 1970, I, 91; IV, 5 marzo 1969, n. 54 ne Il Cornsiglio di Stato 1969, I, 269. (3) Massima pacifica: cfr. IV, 1 dicembre 1970, n. 9'54 in questa Rassegna 1970, I, 85. (4-5) Massime esatte. (6-7) Sulla nozione di opere e servizi complementari vedasi anche: IV, 22 dicembre 1970, n. 1031_ in questa Rassegna 1970, ):~ 93; contra V, 18 ottobre 1966, n. 1186, Il Consiglio di Stato 1966, I, 1721. PARTE I,. SEZ. IV, GIURISPRUiiENZA AMMINISTRATIVA 75 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876 -Pres. Potenza -Est. Fleltci -Oliva (avv. Sibio) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Agr) e Bozzola (n.c.). Giustizia amministrativa -Impiego pubblico -Militare -Ufficiale Impugnazione di giudizio sfavorevole all'avanzamento -Controinteressati -Non si configurano. (I. 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 43). Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Discrezionalit e insindacabilit del giudizio -Sussiste -Limiti. Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Unifor':llit dei criteri di giudizio relativi ai singoli aspiranti -Necessit. Militare -Ufficiale Esercito -Avanzamento -Autonomia dei singoli giudizi annuali -Limite. In tema d'impugnazione della valutazioine sfavorevole all'avanzamento non si configurano soggetti controinteressati e non , in conseguenza, necessaria l'integrazione del contraddittorio (1). n giudizio di avanzamento a scelta, pur avendo natura discrezionale e comportando, quindi, un'ampia latitudine d'apprezza.mento, non non esclude il generale sindacato di legittimit nell'ipotesi che sussistano inoongruit idonee a configurare il vizio dell'eccesso di potere (2). Nei giudizi di promozione. degli Ufficiali, pur non dovendosi applicare la normale procedura degli scrutini per merito comparativo, comportando l'.avanzame!Ytto a scelta un sistema coin criteri, modalit .e parametri propri, deve esse:re assicurata l'unifoTmit dei crit.eri in foTmatori dei singoli giudizi individuali e la conseguente coerenza dei vari punteggi attribuiti (3). n prin~iipio gemerale dell'autonomia dei singoli giudizi annuali 11ion compoTta akuna attenuazione della necessit di unitariet dell'azione amministmtiva, per cui non pu diTsi violato, ove il rifell"ime. nto ad un precedente giudizio sia effettuato al solo scopo di rendere evidente una disparit di trattamento verificatasi nel procedimento impugnato (4). (1-2) Massime esatte. (3-4) Cfr. IV, 20 aprile 1971, n. 465, Il Consiglio di Stato 1971, I, 736. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 76 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 886 -Pres. Potenza -Est. Felici -Speranza (avv. Mereu) c. Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Pierantozzi). Impiego pubblico -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Inva lidit risalente alla data di assunzione in servizio -Art. 26 L. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit. (I. 15 dicembre 1967, n. 40, art. 26). Impiego pubblico -Ferrovie -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Invalidi di guerra o per servizio -Art. 26, L. 15 febbraio 1967, n. 40 -Applicabilit. Impiego pubblico -Ferrovie -Collocamento a riposo dipendenti inabili -Accertamento dell'inabilit -Criteri. La legge 15 febbraio 1967, .n. 40 nel disporre la riorganizzazione del personale dipendente ,dati'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato prevede atl'art. 26 il coJLocamento a riposo su domanda o d'uf ficio di quei dipendernti che, atia data di entrata in vigore de'Lla legge, risultino fisicamente inidonei allo svolgimento deite mansioni ine'l"enti aHa qualifica: legittimamente, pertanto, l'Amministrazione d corso ai relativi provvedimenti a nulla rilevando a ta.l fine che l'infermit risalga al momento deWassunzione in servizio (1). Il coUocamenfo a riposo su domanda o d'ufficio del personale fis.icamente inidoneo aUo svolgimento delle mansioni inerenti alla qua lifica, previsto dall'art. 26 della legge 15 febbra.io 1967, n. 40, viene legittimamente disposto .anche nei confronti di quei dipendemti, che siano stati assunti per invalidit di guerra o per servizio, no11i poten dosi considerare la tutela accordata attraverso le suddette assunzioni a singole categorie di lavoratori come un elemento ostativo aita rior ganizzazione dei quadri organici ed alla cessazione dal servizio de terminata da specifiche esigenze amministrative (2). L'accertamento deU'idoneiti fisica, totale o parziale, rilevante al fine del collocamento a riposo previsto dalL'art. 26 deLla legge 15 feb braio 1967, n. 40, va motivato in relazione all'effettiva incapacit di assolvere ai compiti corrispondenti a queHi riconducibiii alla sfera dette attuali prestazioni. (1-2) Massime esatte. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 77 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobve 1971, n. 887 -Pres. Mezzanotte -Est. Felici -Pistacchi (avv. Liguori) c. Prefetto di Te: r:amo (avv. Stato Del Greco), Diodoro ed altri (avv. Marinucci). Espropriazione per p. u. -Industrializzazione del Mezzogiorno -Art. 14 d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598 -Applicabilit. (d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 4; 1. 26 giugno 1965, n. 717, art. 28, ora art. 83 t. u. 30 giugno 1967, n. 1529). Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Industrializzazione del Mezzogiorno -Ampliamento di stabilimento industriale Legittimit. Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Scelta dell'area Valutazione -Necessit. Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Provvedimento disposto a favore di sog~etto deceduto anteriormente alla data dell'atto -Illegittimit~. . Le disposizioni a favore deii territori meridionali, comprese queUe riferite a singole regioni o a particolari territori, restano ferme in base a quanto previsto dall'art. 2 8 della' legge 216 giugno 1965, n. 717 (or:a art. 83 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1529); da detta norrma si ricava, in conseguenza, che l'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 attualmente in vigore, avendo una funzione di integrazione degli aitri mezzi concessi per l'incremento dello sviluppo industriale del Mezzogiorno (1). In base all'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 si ha un ampliamento di uno stabiiimento industriale gi_ esistente ove la previsione di una modificazione sia diretta ad accrescere sia la produzione che l'impiego della mano d'opera; legittimamente., pertanto, viene disposta l'occupazione di un terreno, nell'ipo,tesi che l'ampliamento dello stabilimento si concreti nell'allargamento del piazzale di lavorazione del prodotto e nella creazione di una zona di essiccazione del medesimo (2). n provvedimento di occupazione 'd'urgenza va congruamente motivato in ordine alla sce.ita dell'area con riferimento sia all'effetJtivo stato dei luoghi che alla necessit o meno d acquis.ire l'area stess per il progettato ampliamento di un opificio industriale (3). illegittimo il provvedimento di occupazione d'urgenza che s.ia pronunciato a favore di un soggetto che, alla data di emanazione dell'atto, sia gi de,ceduto. (1-2-3) Giurisprudenza costante: vedasi sulla prima massima: IV, 29 settembre 1966, n . 602, Il Consiglio di Stato 1966, I, 1409. 78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 889 -Pres. Granito -Est. Schinaia -Cartiera Latina (avv. Giorgianni e Sorrentino) c. Ministeri dei LL. PP., dei Trasporti e della P. I. (avv. Stato Agr) e Comune di Roma (avv. Ra.go). Piano regolatore -Approvazione -Modifiche in sede di approvazione Potere del Ministro dei LL. PP. -Sussiste. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, modif. dall'art. 16 della I. 9 agosto 1954, n. 640). Piano regolatore -Zone verdi -Previsione di aree destinate a parchi pubblici nel piano regolatore, anz.ich nei piani di esecuzione Legittimit. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, n. 3). Piano regolatore -Art. 1, L. 10 novembre 1968, n. 1187 -Questione di incostituzionalit -Manifesta infondatezza. (1. 10 novembre 1968, n. 1187, art. 1). In tema di approv:azione del piano regolatore generale rientra. nel potere del Ministro per i Lavori Pubbiici l'introduzione d'ufficio di .modifiche al piano, senza la necessit di un rinvio degli atti al Comune interessato ed una conseguente nuova pronuncia del Consiglio superiore dei LL.PP. e del Consiglio di Stato, sempre che le soluzioni disposte investano interessi prevalentemente statali e siano tali da non alterare il contenuto del piano o incidere profondamente netl'interesse di terzi (1). Ai sensi di quanto previsto in via generale dail'art. 7, n. 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 legittima la previsione di aree destinate a parchi pubblici contenuta direttamente nel piano !T"egolatore generale, anzich nei successivi piani particolareggiati di esecuzione, considerata la funzione che dette zone verdi esercitano a serpizio della comunit cittadina (2). manifestamente infondata l'eccezione di incost.ituzionalit dell'art. 1 della legge 10 novembre 1968, n. 1187 che, nell'adeguare la disciplina urbanistica alla pronuncia detia Corte costituzionale del 29 maggio 1968, n. 55, ha limitato la sfera temporale di incidenza dei vincoU di destinazione delle aree, assicurando in tal modo il contemperamento del sacrificio della propriet privata con le esigenze di una funzionale realizzazione dell'assettb edilizio dei centri citrtadini (3). (1) Giurisprudenza costante: vedasi da ultimo IV, 24 novembre 1970, n. 909, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1927; IV, 15 maggio 1970, n. 335 in questa Rassegna 1970, I, 823. (2) C:lr. IV, 10 luglio 1970, n. 52-2, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1236. (3) Cfr. Corte Oost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa Rassegna 1968, I, 661. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 79 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 891 -Pres. Granito -Est. Schinaia -Istituto Fratelli del Sacro Cuore (avv. Pallottino) c. Ministeri dei LL. PP., della P. I. e dei Trasporti (avv. Stato Agr) e Comune di Roma (avv. Ra.go). Piano regolatore -Espropriazione per p. u. -Facolt del Comune Rinvio dell'espropriazione dei piani particolareggiati -Legittimit. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 18). Piano regolatore -Piano finanziario -Redazione contemporanea al piano regolatore generale -Necessit -Non sussiste. (I. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 30). Piano regolatore -Edilizia -Opere di urbanizzazione primaria -Licenze di costruzione -Rapporti con il P. R. G. (1. 5 agosto 1967, ;n. 765, art. 10, 6 comma). Piano regolatore -Prescrizioni e vincoli -Aree riservate dal P. R. G. all'edilizia scolastica -Legittimit. (I. 26 gennaio 1962, n. 17, art. 2). Piano regolatore -Prescrizione e vincoli -Limitazioni all'attivit edilizia -Disparit di trattamento rispetto a costruzioni realizzate prima dell'approvazione del P. R. G. -Irrilevanza. L'espro'.l)riazione delle aree inedificate e di quelle su cui insistono costruz~oni contrastanti con il piano di zona costituisce, successivamente aWapprovazione del P.R.G. e nell'ambito delle zone di espansione dell'aggregato urbano, oggetto di mera facolt da parte del Comune, al quale va, pertanto, riconosc.iuto il potere di rinviare l'espro.priazione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla data di approv.azione dei piani particolareggiati (1). La concreVa previsione dell'onere economico connesso al nuovo piano regolatore generale pu effettuarsi anche in data successiva alla sua redazione: legittimamente, pertanto, la sua formulaZ;ione viene rinviata al momento in cui debbono essere deliberate le espropriazioni delle aree private (2). Le prescrizioni del piano regolatore generale non si esauris.cono nel momento in cui esso viene approvato e la loro legittimit va coe (1) Massima esatta. (2) Cfr. IV, 10 luglio 1970, n. 522, Il Consiglio di Stato 1970, I, 1236. 80 RASSEGNA DELL'AV~OCATURA DELLO STATO rentemente .verificata aU.a stregua d.ella legislazione vigente: pertanto, in base a quanto disposto dail'cirt. 10 della legge 6 agosto 1965, n. 765 la licenza di costruzione non soltanto non pu e~ere accordata in CQ111Jtrasto con le suddette prescrizioni, ma va subordinata all'esistenza delle opere di urbanizz,azione primaria, sia ch la loro reaiizzazione sia stata prevista dal Comune mediante l'adozion di uno strumento urbanistico di esecuzione, sia che derivi da un impegno assunto da parte dei privati (3). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 i piani regolatori generali e particolareggiati non po~ono essere approvati, ove non siano in essi determinate le atree destina.te all'edilizia scolastica; in sede di adozione del P.R.G. , in conseguenza, legittima l'indicazione in percentuale nelle s.ingorle zone delle aree rise'Tvate alle scuole, distinte per ordine e grado, anche se La loro specifica localizzazione sia rinviata ad un mome.nto successivo (4). La circostanza che in epoca precedente all'approvazione del piano regolatore generale siano state concesse a terzi licenze di costruzione riternute pi vantaggiose di quelle che possono essere concesse sulla base delle nuove prescrizioni del. tutto irrilevante sortto il prorfilo della legittimitd, risolvendosi il diverso avviso neLla vanificazione del concetto di prog'Tammazione urbanistica e non essendo, del resto, provato che non si sia tenuto conto della preesistente situazione nel disporre l'assetto di una zona in modo ritenuto pi consono all'ordinato sviluppo della cittd (5). (3-4) Massime da condividere. (5) La massima da approvare, Costituendo una precisa riaffermazione della prevalenza dell'interesse generale di una comunit al suo ordinato sviluppo edilizio rispetto a situazioni consolidatesi in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore generale; vedasi, comunque, sia pure sotto un diverso profilo, Ad. plen. 8 gennaio 196-6, n. 1, Il , Consiglio di Stato, rn66, I, 1. CONSIGLIO DI_STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 894 -Pres. Potenza -Est. Benvenuto -Soc. Immobiliare Romana VIII (avv. Bavaro, Golino 1e Flerrari) c. Comune di Milano (avv. Consolini, Mainetti e Sartogo) e Soc. Gestione Cinema Teatri Selezione in Milano (avv. Amorth). Contratti pubblici -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto della proposta Natura giuridica -Impugnazione -Inammissibilit. (t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA "AMMINISTRATIVA 81 Contratti pubblici -Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione -Rigetto -Interesse legittimo del privato -Non sussist. Il rifiuto a contrattare precisato daH' Amministrazione a fronte di una proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato ai di fuori di una previa determinazione formale a contrattare non costituisce esplicazione di un potere amministrativo, ma semplice manifestazione dell'autonomia negoziale dell'Amministrazione e non ; in conseguenza, impugnabile per vizi di legittimit ai sensi e per gli effetti previsti daU'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (1). In materia di trattativa privata non si configura alcun obbligo deU'Amministrazione di esaminare un'offerta di contratto ad essa rivolta da un privato al di fuori di una previa determinazione formale a trattare e non sussiste correlatJivamente in capo all'offerente alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede di legittimit (2). (1-2) Cfr. a contrada Ad. pLen. 28 gennaio 1961, n. 3, n Consiglio di Stato 1961, I, 8; vedasi ancora: IV, 22 novembre 1967, n. 623, ivi; 19.67, I, 1248; V, 18 marzo 1069, n. 194, ivi, 1969, I, 769; V, 1'5 dicembre 1970, n. 1091, ivi, 1970, I, 2273. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 902 -Pres. Battara -Est. Bernaridinetti -De Franciscis (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero della_J>ifesa (avv. Stato Peronaci). Impiego pubblico -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Coni.missioni di secondo grado -Composizione e deliberazione -Partecipazione di tutti i membri -Necessit. Impiego pubblico -Combattenti e reduci -Riconoscimento della qualifica -Commissioni -Segretario -Svolgimento delle funzioni di relatore -Legittimit. (d.I.Igt. 21 agosto 1954, n. 518, art. 6). Militare -Ufficiale Esercito -Promozione -Diniego --Omessa acquisizione del parere della Commissione di avanzamento -Illegittimit. (d.l.vo 6 settembre 1946, n. 94, art. 1). Atto amministrativo -Atto collegiale -Verbale -Funzione -Omessa indicazione degli intervenuti -Illegittimit. La validit della composizione e delle de.liberazioni della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche spet 82 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanti ai partigiani subordinata all'intervento di tutti i suoi componenti, concorrendo necessariamente cias.cuno di essi aria formazione della volontd collegiale (1). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.Ugt. 21 agosto 1945, n. 518 ogni Commissione per il riconoscimento delle quaiifiche spettanti ai partigiani provvede alla nomina di un segretario, che nella sua qualitd di componente della Commissione stessa, pu legittimamente Ssolvere le funzioni di relatore (2). .illegittima l'omessa promozione di un Ufficiale perr merito di guerra sulla base del parere espresso dalla Commissione di secondo grado per il ric()ll/,;oscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani, ove non risulti essere stato acquisito agli atti il parere deUa competente Commissione di avanzamento prevista dall'art. 1 del d.lgt. 6 novembre 1946, n. 94 (3). iUegittima la deliberazione dell'organo collegiale nell'ipotesi che nei verbale della riuni~e sia stata omessa la menzione dei nominativi degLi .intervenuti, risolvendosi detta omissione nell'impossibilitd di esercitare il controllo di legittimitd sull'atto collegiale (4). (1) Cfr. IV, 10 maggio 1955, n. 327, Il Consiglio di Stato, 1955, I, 586. (2) Massima esatta. (3) Cfr. IV, 30 ottobre 1954, n. 712, Il Consiglio di Stato, 1954, I, 981. (4) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1971, n. 923 -Pres. ed Est. Battara -Coronini (avv. Zanframundo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Mataloni). Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Lucro cessante -Esclusione dall'indennizzo -Legittimit. (1. 29 gttobre 1954, n. 1050, art. 2). Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Liquidazione / Motivazione per relationem -Legittimit. ; lllflllli!l!I Danni di guerra -Beni perduti all'estero -Indennizzo -Omessa valutazione di perizia di parte -Valutazione U.T.E. -Legittimit. 11,1-tema d'indennizzo per beni perduti all'estero l'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 esclude esplicitamente dalla valuta PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 83 zione da compiersi il lucro cessante: legittimamente, pertanto, viene esclusa la spettanza di interessi sulle somme da liquidare (1). Il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo per beni perduti all'estero congruamente motivato per relationem con riferimento sia al parere della competente Commissione amministrativa che alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale (2). legittimo il provvedimento di determinazione dell'indennizzo spettante ai titolari di beni abbandonati all'estero in conseguenza del Trattato di pace, che venga fondato suil'accertamento compiuto dall'Ufficio tecnico erwriale e non suila perizia di parte di gran lunga superiore, non concretandosi il suddetto riconoscimento neU'integrale soddisfacimento del danno subito (3). (1) Giurisprudenza costante: cfr. IV, 2 5 novembre 1969, n. 730, Il Consiglio di Stato 1969, I, 2106. (2) Massima esatta. (3) Cfr. IV, 22 giugno 1962, n. 421, Il Consiglio di Stato, 1962, I, 1108. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 settembre 1971, n. 2645 -Pres. Mirabelli -Est. Alibrmndi -P. M. Secco (conf.) -Bartoletti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze '(avv. Stato Corsini). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze tassabili. -Presupposto Cessione di azienda -Re~olarizzazione di societ di fatto -Non si verifica. (d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 166 e 106). La regolarizzazione di una societ di fatto non comporta un trasferimento di patrimonio da uno ad altro soggetto e non realizza quindi il presupposto per la creazione di plusvalenze tassabili (1). (Omissis). -Con il primo, secondo e quinto motivo del ricorso che, avendo in comune l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente -i Bartoletti denunziano, in relazione agli artt. 111 della Costituzione e 360, mn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassazione dell'avviamento agli effotti dell'imposta di ricchezza mobile (art. 3 legge 8 giugno 1936, n. 1231, trasfuso negli artt. 81 e 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), con riferimento sia agli artt. 2297, 2268, 2270, 2317, 2311, e.e., ed agli artt. 2 e 8 t,u. 5 luglio 1951, n. 573 sia agli artt. 2457, 2448 e 2498 e.e.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 t.u. 24 agosto 1887, n. 40>21 e 63 reg. 11 luglio 1907, n. 560, sulla percezione del reddito tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; violazidne o falsa applicazione ~elle norme sulla trasformazione delle societ, in relazione ai mutamenti soggettivi ed oggettivi che si verificano per effetto della trasformazione stessa (art. 249'8, 2328, 2369, 2361 e 2487 e.e.). Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la Commissione (1) Viene confermato, in maniera da ritenersi definitivo, il princ1p10 che nella regolarizzazione della societ di fatto l'originario soggetto resta il medesimo e quindi non si verifica trasferimento del patrimonio sociale; le conseguenze che ne derivano ai fini della tassabilit di plusvalenze e dell'avviamento con l'imposta di ricchezza mobile e della imposizione di registro sono ormai note (v. FAVARA, La trasformazione delle Societ e le plusvalenze imponibili; in questa Rassegna; 1969, I, 86; DI PACE, Regolarizzazione di societ di fatto e imposta di registro, ivi 1970, I, 605). PAltTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 85 centrale, considerando la societ di fatto'alla ,stregua di una comunione, abbi~ ritenuto che la sua trasformaziotne in societ per azioni dia luogo all'estinzione della prima ed alla costituzione di un nuovo soggetto, con conseguente cessione a questo dell'azienda avviata. Sostengono che, invece, la trasformazione della sodet, come non d origilne ad un nuovo soggetto, cosi non d luogo all'alienazione dell'azienda sociale, onde non si ha realizzazione di un plus-valore corrispondente all'avviamento, 1n tale realizzazione .si verifica per effetto della consegna ai soci delle azioni deHa nuova societ, .perch il plus-valore .continua ad-essere conglobato nel capitale che lo ha prodotto e pu anche scomparire con le mutate fortune dell'aziienda, .senza tradursi in termini pecuniari. Negano, 1infine, i ricOTrenti che si sia verificato alcun mutamento, soggettivo ed oggettivo, a seguito della trasformazione della societ, la quale ha soltanto ampliato la sfera dell'oggetto sociale. Le censure di Cui ai suddetti mezzi sono fondate. Va premesso, per una migliore intelligenza delle questioni sollevate dai ricorrenti, che l'art. 81 del d.P.R. 29 gc:Jnnaio 1958, n. 645, che ha approvato il t.u. delle leggi sulle imposte dirette, ha assunto, come distinti presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, da un lato, la produzione di un reddito netto (comma primo) e, da. un altro, taluni incre ~ menWe plus-valori patrimoniali (comma secondo). Tra questi ultimi sono incluse' le plus-valenze indicate dai successivi artt. 100 e 106, cio le plus-valelnze, Compreso l'avviamento, dei beni relativi ,all'impresa, le quali traggano origine dal vealizzo di detti beni ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. La plus-valenza, che non tassabile di per s, ma concorre a formare il reddito imponibile (art. 100, primo e secondo comma, e art. 106, primo comma), ha carattere differenziale, risultalndo dalla differenza tra ricavi e costi di determinati beni. Dalle norme sopra richiamate si deduce che il valore d'avviamento tassabile, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, al momento del realizzo, il che 1si verifica allorquando 1si ha cessione della azienda ad un altro soggetto. Ci dimostrato da un argomento testuale offerto dall'art. 96 del t.u. n. 645 del 1958 che fa rinvio, tra l'altro, alla disposizione dell'art. 2427 e.e., secondo cui L'avviamento pu essere iscritto all'attivo del bilancio soltanto quando stata pagata una somma a tale titolo nello acquisto dell'azienda alla quale si riferisce. Del resto, che la riealizzazione del valore d'avviamento sia configurabile solo in caso di cessione dell'azienda, pu desumersi dalla natura stessa dell'avviamento. Questo infatti_ non un bene, sia pure immateriale, che abbia. esistenza giuridica autonoma, rispetto all'azieinda cui inerisce, e che possa concepirsi al' di fuori di questa. L.'avviamento, e, invece, una qualit o un modo di essere dell'azienda: , precisamente, 86 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'attitudine di questa, considerata nel 1suo momento dinamico, a produrre, a beneficio dell'imprenditore, utilit economiche maggiori di quelle che, indipendentemente dall'organizzazione aziendale, potrebbero ricavarsi dai singoli beni che l'azienda compongono (c:fr. Cass. sent. n. 1889 del 1967; sent. in. 3883 del 1968 e sent. n. 174 del 1971). Ci premesso, la questione che si pone all'esame del Collegio pu riassumersi nei seguenti termini: se la trasformazione di una societ di fatto in societ per azioni dia luogo, oppur no, alla cessione della azienda sociale con conseguente realizzazione del valore d'avviamento, tassa bile con l'imposta di ricchezza mobile, a norma dell'art. 81, comma secondo, e 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. La tesi affermativa, accolta dalla Commissione centrale, non pu es.sere condivisa. Secondo un indirizzo giurisprudenziale pi volte affermato da questa Corte Suprema, la disposizione dell'art. 2,493 c,c., relativa alla trasformazione di societ di persone in societ di capitali, si applica anche alle societ di fatto e a quelle irregolarmente costituite che si trasformano in societ di capitali. E la trasformazione costituisce un evento che incide soltanto sull'organizzaziorie e sulla struttura della societ, senza che d comporti la estinzione della prima societ e la creazione di un nuovo e diverso centro d'imputazione di diritti di obbligazioni, avendosi la continuazione della vecchia societ che, in \nuova e diversa veste, resta titolare dei rapporti giuridici da essa costituiti precedentemente alla trasformazione (sent. n. 1268 del 1958, sent. n. 2502 del 1956 e sent. n. 827 del 1967). Da tale indirizzo non ritine di recedere questo Collegio, ravvisando esatti i principi giuridici che lo presidiano. Invero, a superare l'obiezione di chi esclude la possibilit della trasformazione, ex art. 2498, e.e., sul rilievo che questa presupporrebbe una societ costituita in uno dei tipi legali, sufficiente richiamare gli art. 22'97 e 23117 e.e. per i quali alla societ che non iscritta nel registro delle imprese si estendono, per ci che concerne -i rapporti fra la societ ed i terzi, le disposizioni relative alla societ semplice, con rinvio che si estende alla trasformazione (v. Cass. sent. 25 giugno 1966, n. 1347). Inoltre, che la trasformazione della societ di fatto non contrasti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, pu trarsi puntuale conferma dalla legge 17 febbraio 1968, n. 57' la quale, oltre a prorogare le agevofazioni fiscali accordate dalla precedente legge 18 marzo 1965, n. 170, per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni di societ commerciali, estende l'applicabilit dei benefici tributari alle societ di fatto o irregolari che dopo la data di elntra~a in vigore della legge stessa (cio quella del 1965) si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento flelle relative imposte (art. 4 comma primo), equiparando, agli effetti fiscali, la c.d. regolariz PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA zazione delle societ di fatto ed irregolari alla trasformazione della societ ex art. 2498 e.e. (cfr. Cass. sent. n. 92 del 1970). Ora, una volta che si ritenga che resti identico l'originario soggetto, sia pure in veste giuridica mutata, per effetto della trasformazione della struttura e dell'organizzazione rsociale, ne consegue che deve escludersi il trasferimento del patrimonio sociale e, quindi, la cessione dell'azienda, presupponendo questa una trasmissione da un soggetto ad un altro, che non dato ravvisare in caso di trasformazione di societ di fatto, per le considerazioni dianzi esposte. Oppone la difesa dell'Amministrazione resistente che la societ di fatto priva di personalit giuridica, distinta da quella dei soci, mentre la societ per azioni soggetto di diritti; e questo nuovo soggetto dovrebbe essere configurato come cessiona,rio della azienda sociale, onde il trasferimento di questa dai soci, titolari dell'azienda, alla societ per azioni, costituirebbe realizzazione del valore d'avviamento, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Tale argomentazione noin pu accogliersi, perch muo;t,re da inesatto presupposto, cio quello di negare ogni realt giuridica alla societ di fatto. Questa, anche se priva di personalit giuridic1;1, per fornita di autonomia patrimoniale, come dato desumere da quanto dispongono g artt. 2268 cod. civ. sulla escussione preventiva del patrimonio sociale e 2271 stesso codice sull'esclusione della compeinsazione fra il debito del terzo verso la societ ed il credito che egli ha verso il socio. Inoltre, la tesi della resistente contrasta con :i iprincipi che presidiano la soggettivit tributaria, in base ai quali la capacit giuridica, nel campo dei tributi, pi ampia rispetto a quella di diritto privato, essendo estesa al soggetto collettivo non personificato. Infatti, l'art. 8 del citato t.u. delle leggi sulle imposte dirette, dopo aver precisato che sono soggetti passivi del rapporto tributario le persone fisiche e giuridiche, le societ e le associazioni, aggiul'.n.ge che soggetti passivi sono anche le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalit giuridica. Non diverso argomento pu trarsi sia dall'art. 2 del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, che approva il t.u. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, norma che ha sostituito l'art. 9 dell'abrogato r.d. 17 settembre 1931, n. 1608; sia dall'art. 3, n. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di uina ritenuta d'acconto sugli utili delle societ. Tali considerazioni dimostrano che nel caso di specie, soggetto passivo del rapporto tri:butario la societ di fatto, titolare dell'azienda, non gi i soci di questa; e poich tale soggetto rimasto immutato, anche dopo la trasformazione di cui all'atto pubblico del 3 gennaio 1953, va escluso che vi sia stata cessione dell'azienda. Neppure pu essere coindiviso l'altro argomento, svolto anche in sede di discussione orale dalla difesa della resiste:ite; cio quello secondo 88 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cui la realizzazione da parte dei ricorrenti del plus-valore corrispondente all'avviamento costituita dalla commutazione di tale plus-valenza nelle azioni della nuov:a societ. Infatti, il tramutamento delle quote in azioni inon equivale a realizzazione del valore d'avviamento, tassabile a norma del citato art. 81, secondo comma, in relazione al successivo art. 100, in quanto tale tassazione fa riferimento ad un reddito effettivo non semplicemente potenziale. In altre parole, la realizzazione del valore d'avviamento in tanto tassabile i!n quanto ,si traduca in una determinata quantit pecuniaria, succettibile di effettivo godimento. Privo di fondamento , infine, anche l'argomento che la resistente trae dalla circostanza che l'oggetto sociale della costituita societ per azioni pi ampio rispet.to a quello della prece~ente societ di :llatto. La circostanza, fu.vero, non : rilevante e non pu indurre a diversa conclusione, mancando, come dianzi stato chiarito, l'elemento fondamentale della fattispecie legale prevista dai citati artt. 81 e 100 del t.u. del 19>58, cio quello della cessione dell'azienda sociale, alla quale soltanto possibile ricollegare la realizzazione del valore di avviamento -(Omissis). i ! ~ (; ,. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ottobre 1971, n. 2719 -Pres. Mar! letta -Est. Berarducci -P. M. :Maio (conf.) -Terraghl (avv. ZapI fpal) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). f I ~ Impost~ e tasse in genere -Imposte indirette -Accertamento di maggior valore -Ol>bligo dell'ufficio di indicare distintamente il vai i lore attribuito a ciascuno dei beni -Insussistenza quando nell'atto sia stato dichiarato un valore complessivo. I (r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21). I In caso di trasferimento con lo stesso atto di pi beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio non ha l'obbligo di indicare distintamente I nell'avviso di accertamento di maggior valore il valore attribuito a I! ciascuno di essi, quando neU'atto sia stato dichiarato un valore comples sivo, in quanto la specificazione da parte del contribuente del valore di ! ! ciascun bene condizione indispensabile perch l'Ufficio possa procede.re ! aWoperazione prevista daWart. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (1). ! ! (1) I. -Anche in questa causa, come nella maggior parte delle con~ troversie tributarie, erano in discussione una serie di questioni di legitl timit dell'azione amministrativa diretta all'accertamento ed alla riscosf sione del tributo. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 89 (Omissis). -Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 21, secondo comma del r.d.l. 7 ,agosto 1936, n. 16<39, e, quindi, nullit dell'avviso di: accertamento, per avere, in esso, l'Ufficio indicato, per i boschi ed i fabbricati, un valore complessivo, anzich distintamente il valore attribuito ad ognuno di tali beni, cos come prescritto dal predetto art. 21, secondo comma. Anche questo movito privo di fondamento. La tesi del ricorrente, secondo cui, in ogni caso di trasferimento con lo stesso atto, di pi beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento di maggior valore, avrebbe l'obbligo di indicare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni ggetto dell'atto di trasf,erimento, anche quando per essi, nell'atto, sia stato dichiarato un valore complessivo, trova, invero, un insormontabile ostacolo nel testo letterale della norma di cui al secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. del 1936, n. 1639, che nella parte che qui.interessa, del seguente tenore: In contrapposizione ai prezzi, corrispettivi o valori dichiarati o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indicher quel valore che I'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendo:ne qulli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispetti'vo dichiq.r,ato o determinato... . Infatti, se le parole dal legislatore adoperate nella formulazione di tale norma hanno un significato, questo non pu essere se non nel senso' che l'ufficio, nell'ipotesi di atto di trasferimento compl'endente pi beni, ha l'obbligo, nell'avviso di accertamento, di inqilcare quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attrtbuire ad ognuno di detti be;ni in Si doveva decidere, tra l'altro, se dovesse dichiararsi nullo l'avviso di accertamento di maggior valore, per mancanza di indicazione dei valori attribuiti distintamente ad ognuno dei beni compresi nel trasferimento ancorch nell'atto fosse stato indicato il l<;>ro prezzo complessivo. Gi la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 24 gennaio 1969_, aveva giudicato che nella specie nel rogito Farneti appare soltanto il prezzo complessivo di L. 28.000.000 per tutti i beni compravenduti, per modo che la Finanza era tenuta soltanto a notificare un avviso di accertamento di maggior valore complessivo . Questa decisione stata ora confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione con esauriente motivazione, che ha esaminato la disposizione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nella parte che regola il contenuto dell'atto di accertamento sotto il profilo letterale, logico storico. , Mentre nulla c' da aggiungere a quanto la sentenza ha precisato in ordine alla interpretazione letterale e logica della norma, pu essere utile qualche pi diffusa notizia sui suoi precedenti legislativi e la loro applicazione amministrativa e giurisprudenziale. L'art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, disponeva: Quando nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti siano stati separatamente de 90 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contrapposizione al minor valore che per ciascuno di essi stato dichiarato dal contribuente. Che sia questo il significato della sopra riportata disposizione, lo conferma l'inciso contenuto nella seconda parte della stessa disposizione, laddove si prevede l'esclusrone, dall'avviso di accertamnto, di quei beni per i quali l'ufficio ritenga congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato. Con tale inciso, infatti, la norma in esame non impone all'ufficio di indicare distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, ma solo di quei beni in relazione ai quali lo stesso ufficio ritiene che il valore per essi dichiarato non sia congruo. Il che sta a significare che la specificazione, da parte del contribuente, del valore di ciascun bene, condizione indispensabile perch l'ufficio possa procedere all'operazione prevista dall'anzidetta disposizione, giacch solo in tal caso l'ufficio stesso posto in grado di individuare i beni in ordine ai quali stato dichiail'ato un valore non congruo e di indicarli, quindi, nell'avviso di accertame!nto, con il diverso, maggior valore ad ognuno di essi attribuito, escludendo quelli per i quali ritiene che il valore dichiarato sia congruo. Ma, oltre che l'interpretazione letterale, contro la tesi del ricorrente sta anche l'interpretazione logica della norma in questione, laddove l questa prescrive che l'indicazione, da parte dell'ufficio, nell'avviso di I accertamento, del valore di ogni singolo,_bene, sia fatta in contrappo-i scritti e valutati pi beni immobili, la domanda di stima deve limitarsi ai soli beni pei quali il prezzo convenuto o il valore dichiarato sia repu 1 tato inferiore di oltre il sesto o l'ottavo... a quello che gli stessi beni ave; vano in comune commercio al momento del trasferimento e deve specifi1 carli, indicando il valore che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno 1 di essi. Sulla base di questa disposizione la giurisprudenza afferm che la ! i domanda di stima -pi tardi sostituita dalla notifica dei maggiori valori accertati (art. 4 d.l. 24 novembre 1919 n. 2163, all. A) -dovesse contenere, I a pena di nullit, l'indicazione specifica dell'aumento di valore attribuito ad ogni trasmissione (Cass. Roma 25 giugno 1912, in Foro it. 1912, I, 1399 I con nota di ampi richiami di giurisprudenza e dottrina; Cass. Roma 30 maggio 1916, ivi 1916, I, 969) ma questo solo nel oaso che l'atto contenesse pi disposizioni di vendita e per ognuna di esse fosse indicato un prezzo l distinto (3). Con regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220, si vollero circoscrivere i casi in cui fosse prescritta la specificazione dei valori, stabilendo che questa non era necessaria qualora si trattasse di parti di uno stesso immobile (art. 2) e si escluse la sanzione di nullit, dando la possibilit al contribuente, cui fosse stato notificato un valore comP.lessivo, di chiedere la specificazione e facendo obbligo all'Ufficio di provvedervi con una nuova notifica. A seguito di queste nuove disposizioni e dell'emanazione dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3270, la giurisprudenza escluse che la mancata specificazione dei valori desse luogo a nullit (Cass. Roma 21 lu PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 91 sizione al valore dichiarato dal contribuente. Tale contrapposizione presuppone, invero, che i due termfni del1a contrapposizione modesima siano omogenei quanto all'oggetto cui si riferisce il valore, nel senso che i due valori da opporre l'uno all'altro, abbiano per oggetto lo stesso bene immobile. Sarebbe, infatti, fuori di ogni criterio logico che, ove il contribuente, per i vari beni compresi nell'atto di trasferimento, avesse dichiarato u'.n valore complessivo, l'ufficio a tale valore fosse tenuto a contrapporre quello di alcuni di tali beni e distinto per ognuno di essi. In tal caso, una siffatta contrapposizione non avrebbe senso, per l'assoluta diversit dell'oggetto dei due termini della contrapposizione medesima, fn quanto al valore complessivo di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento verrebbe ad essere contrapposto il valore diverso di alcuni s0ltanto di tali beni. E ci senza considerare le conseguenze che potrebbero derivare, a tutto danno, ovviamente, dell'Amministrazione finanziaria, ove al valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente, l'ufficio fosse obbligato a contrapporre il valore distinto di alcuni di 'essi e tale valore, nel ,suo complesso, non raggiungesse quello dichiarato dal contribuente. Si consideri, invero, che, in tal caso, ove il contribuente si acquietasse ll'accertamento d1ell'ufficio, il valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente medesimo rima,rrebbe glio 1920, in Foro it. 1920, I, 819 on nota di richiami; Cass. 10 g,ennaio 1928, in Dir. e prat. trib. 1929, 202). Con l'entrata in vigore del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, si disputato in dottrina se la mancata specificazione dei valori nell'avviso di accertamento determini la nullit dell'avviso stesso, ma questo sempre e soltanto nel caso che da parte del contribuente fosse stata fatta nell'atto o nella dichiarazione analoga specificazione di prezzi o di valori (affermano che la mancata specificazione determini nullit: UcKMAR, La legge di registro, ed. 1949, vol. I, pag. 383; AMADIO, Mancata specificazione del valore dei singoli beni nell'accertamento di maggior valore notificato dall'Ufficio, in Riv. Leg. Fiscale, 1954, 327; JAMMARINO, Commento alla legge sulle Imposte di Registro, ed. 1962, vol. I, pag. 231. Contra: RAVAGLI, Dell'accertamento del valore dei beni, ed. 1940, pag. 180). Mai, infatti, stato posto in dubbio che quando l'atto o la dichiarazione del contribuente contenga l'indicazione di un pTezzo o valore complessivo, la finanza non abbia obbligo di specificazione analitica dei valori accertati, ma possa legittimamente contrapporTe un unico valore complessivo. In questo senso la prassi amministrativa (Circolare ministeriale 21 denza della Commissione Centrale delle Imposte (7), mentre la Oassaaprile 1938) e la costante giurisprudenza della Commissione Centrale delle Imposte (dee. 30 novembre 1953, n. 54416, Riv. leg. fisc. 1954, 425; dee. 25 giugno 1956, n. 83709, ivi, 1957, 1468; dee. 17 ottobre 1956 n. 85148, ivi, 1957, 1475; dee. 12 ottobre 1959, n. 19878, ivi, 1961, 172) mentre la Cassazione non aveva avuto ancora occasione di pronunciarsi in merito dopo l'entrata in vigore della legge vigente. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 92 !invariato e l'accertamento dell'ufficio cresterebbe, conseguentemente, pri vo di pratico risultato. Il che dimostra che, oltre tutto, 1 lo stesso si stema dell'accer:tamento del valore dei beni oggetto de.gli atti tassabiil.i ad escludere che la norma in esame possa essere interpretata nel senso che, anche quando il co:ntribuente abbia dichiarato il valore comples sivo dei beni, l'ufficio ha ugualmente l'obbligo di indicare il valore distinto per ognun Jciei beni per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato. N si opponga che, ad una. contrapposizione di due termj:ni aventi lo stesso oggetto si potrebbe ugualmente pervenire se l'ufficio indicasse distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, e poi contrapponesse la somma di tali valori al valore complessivo dichiarato dal contribuente. Riesce agevole, invero, osservare in con trario, che una siffatta contrapposizione di valori costituirebbe, per l'ufficio non un obbUgo -importante, come tale, in caso di violazione, la nullit dell'avviso di accertamento -bens una mera. facolt, il. cui esercizio sarebbe, peraltro, 0non conforme alla ratio della norma in esame, ravvisabile nell'intento del legislatore di porre le parti, contri buente ed amministrazione, su un piano di perfetta parit nello svolgi mento del procedimento velativo alla determinazione del valore dei beni oggetto dell'atto tassabile. Conforta, infine, nella interpretazione ch precede, anche l'ele mento storico, in quanto giova ricocrdare che le disposizioni che disci plinavano, la materia antecedentemente alla norma in esame (v. art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, e successive disposizioni) noh differivano sostanzialmente da quest'ultima e furono interpretate dalla giurisprudenza del tempo (cfr. sent. Cass. Roma 2 dicembre 1916, in F .I., 1917, I, 264) nello stesso senso di che sopra. Sulla ba~e delle considerazioni che precedo:no, deve, quindi, con cludersi che la norma. del secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. 7 ago- II. -Questa interpretazione dell'art. 21 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, che condiziona l'obbligo della Finanza di modificare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni alla sussistenza di una dichiarazione analitica da parte del cntribuente, trova perfetta corrispondenza nelle disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte dirette, per cui l'obbligo della motivazione introdotto con l'aTt. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e confermato dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, stato, con l'art. 37 del testo unico 29' gennaio 1958, n. 645, espressamente condizionato ad una dichiarazione del contribuente, contenente l'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi . E la Cassazione ha gi avuto occasione di applicare ripetutamente tale disposizione (Sez. Un. 3 maggio 1971, n. 1271, in questa Rassegna, 197, I, 1076). E. VITALIANI PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 93 sto 1936, n. 1639, va interpretata nel senso che l'ufficio ha l'obbligo di indicare, nell'avviso di accertamento, il valore distintamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile per .i quali no:n ritiene congruo il valore dichiarato, solo nella ipotesi in cui dal contribuente sia stato dichiarato un valore distinto per ognuno di tali beni, e che, pertanto, tale obbligo non sussiste allQrqua;ndo il contribuente si sia limitato ad indicare, per detti beni, uh valore complessivo, potendo, in tal caso, l'ufficio, al valore indicato, contxapporre, nell'avviso di accertamento, un maggior valore complessivo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 ottobre 1971, n. 2893 -Pres. Giannattasio -Est. Sposato -P. M. Del Grosso (conf.) -Italsider (avv. Uckmar) c. Ministero deHe Finanze (avv. Stato Coronas). Imposta di registro -Societ -Fusione -Imposta proporzionale - dovuta. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tariffa A, art. 81; e.e. art. 2504). Imposta di registro -Societ -Fusione -Conferimento di navi -Aliquota applicabile -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 3 e 81; I. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 34 e 35; d.l. 5 marzo 1942, n. 192, art. 5). Nella fusione di societ si avvera sempre la cessazione di uno o pi soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle societ che si fondono, ove ci avvenga per concentrazione, o l'estinzione della o delle societ incorporate se la fusione ha luogo per incorporazione; in tale caso si verifica quindi un trasferimento, assimilabile alla successione a titolo universale, soggetto aU'imposta proporzionale dell'art. 81 tariffa A (1). Solo in alcuni casi il trasferimento d.i beni equiparato ai fini del tributo di registro al conferimento in societ, ma sno anche legislativamente previsti diversi regimi tributari per l'una e per l'altra ipotesi; ci avviene per le navi per le quali il trasferimento (art. 3 della tariffa A. della legge di registro, modificato dall'art. 34 della legge 6 agosto 1954, n. 603) soggetto aU'aliquo~a dello 0,50 % , mentre il conferi( 1-2) Sulla prima massiisa v. la sent. 10 novembre 1971 n. 3186 (in questo fascicolo pag. 106) che ha anche precisato che assoggettabile alla imposta l'avviamento commerciale e che il valore del patrimonio trasferito soggetto ad accertamento di congruit. Sulla seconda massima non constano precedenti. 94 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento in societ (art. 81 tariffa A, modificato daU'art. 35 della citata legge n. 603) deve scontare l'aliquota dell'l % riducibile alla met in caso di fusione. quindi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit costituzionale della norma dell'art. 81 della tariffa A per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perch il trasferimento e il conferimento sono specie diverse anche se dello stesso genere (2). (Omissis). -Con il secondo mtivo la ricorrente -denunziando la violazione dell'art. 4 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 -ripropone la tesi che nella fusione di societ non viene po.sto tn esser alcun trasferimento di beni o di diritti e che, di conseguenza, nonostante che l'articolo 81 della Tariffa All. A) alla legge organica di registro li assoggetti ad imposta proporzionale, gli atti di fusione sono da .sottoporre ad imposta graduale, dal momento che la tariffa alleg.ata aJ.la legge non pu prevalere sulla legge e, nel caso, sul principio generale, stabilito dall'art. 4 della legge, per cui l'imposta proporzionale si applica alle trasmissioni della propriet e degli altri diritti reali, laddove -come disposto dal successivo art. 5 -gli atti che non operano la trasmissione di valori o di diritti sono tassabili con l'imposta graduale. L'assunto privo di giuridico fondamento in quanto nella fusione si avvera sempre la cessazione' di uno o pi soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle societ che si fondono, ove ci avvenga per concentrazione, o l'estinzione della societ o delle societ incorpora.te se la fusione ha luogo per incorporazione. evidente che, se vi estinzione di soggetti, non pu non esservi trasmissione di diritti e di obblighi; e, difatti, la stessa legge, nell'art. 2504 e.e., testualmente dichiara che la societ incorporante, o quella che risulta dalla fusione, assume i diritti gli obblighi delle societ estinte. Si tratta -come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 21 giugno 1961, n. 1482; 29 agosto 1963, n. 2372) di un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale. Non vi , dunque, nessun contrasto fra i principi generali enunciati negli artt. 4 e 5 della legge di registro e l'art. 81 della tariffa ali. A) alla medesima legge. . L'altra tesi della ricorrente, ossia quella relativa aH'aliquota della imposta proporzionale applicabile al trasferimento delle navi con l'atto di fusione, riproposta con il terzo motivo, con il quale si denunzia la viofazione dell'art. 3 tar. all. A) della legge di registro e dell'art. 5 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 192. Si sostiene che -anche ad ammettere che la fusione operi n trasferimento -il conferimento di navi in societ soggetto all'imposta proporzionale dello 0,50 % , stabilita dallo art. 34 della legg.e 6 agosto 1954, n. 603 per i trasferimenti di navi, e ,che, trattandosi non di costituzione, ma di fusione di societ, la detta aliquota dimezzata in virt di quanto dispone l'art. 5 del d.l. 5 marzo 1952, n. 192: ci perch -assume la ricorrente -le navi, mobili regi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA strati, non rientrano nella categoria dei beni mobili di cui alla lettera a) del citato art. 81 della tariffa; e perch i conferimenti: in societ, non_ hanno natura diversa dai trasferimenti. Che se, invece--: soggiunge la ricorrente -si dovesse ritenere che anche i conferimenti di l:navi rientrano nella previsione della lettera a) della citata norma tariffaria, sorgerebbe allora una fondata questione di legittimit costituzionale di detta norma, .essendo evidente il contrasto con. l'art. 3 della Costituzione -mirante a garantire identica regolamentazione giuridica a fattispecie identiche -dell'assoggettamento dei conferimenti di navi in societ ad un gravame fiscale (all'imposta dell'l % stabilita dalla lettera a) del citato art. 81 per i beni mobili in genere) esattamente doppio di. quello al quale soggetto il trasferimento degli stessi beni in tutti gli altri casi (lo 0,50 % stabilito daJ.l'art. 34 della legge del 1954). Il motivo non ha fondamento.. Effettivamente da talune norme trabutarie le navi sono considerate alla stregua degli immo,l>ili anzich dei beni mobili, e vi sono pure altre norme che prevedono, insieme e indifferentemente, le due ipotesi del trasferimento a titolo oneroso e del conferimento in societ. Cosi l'articolo 1'5 del d.. 7 agosto 1936, n. 1639 detta uno stesso criterio di valutazione sia per l'ipotesi del trasferimento, sia per quella del conferimento nelle societ e nelle fusioni di societ, e, nello stesso tempo, dispone che la valutazione delle navi deve aver luogo alla stessa maniera di quella dei beni immobili anzich di quella dei mobili e l'articolo 32 della legge n. 603 del 1954 stabilisce, nella stessa misura, l'imposta proporzionale sia per i trasferimenti sia per i conferimenti in societ di beni immopili o di altri diritti reali immobiliari. Ci, per, non autorizza la conclusione che, in via generale e ad ogni effetto, nella disciplina legislativa dell'imposta della quale sL tratta, i trasferimenti ed i conferimenti ,....--che sono, bensi, specie dello .stesso genere, ma specie diverse -;siano ipotesi equivaleriiti; n che dalla categoria dei beni mobili debbano essere escluse, in via ge:nerale e ad ogni effetto, le navi. Difatti la diversit foa le due specie viene in considerazione nell'art. 34 della legge n. 603 del 1934 che -a ddfferenza dell'art. 32 nel quale contenuto il richiamo sia all'art. 1, sia all'art. 81 della Tariffa, relativi, rispettivamente, agli atti traslativi a titolo oneroso ed ai con; ferimenti in sodet -richiama soltanto l'art. 3 della medesima Tariffa, riguardante gli atti di compravendita di navi; e viene altresi in considerazione nell'art. 35 della medesima legge che stabilisce nell'l % l'imposta proporzdonale sui conferimenti in societ di beni mobili, rela tivamente .ai quali l'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso , fnvece, fissata, daU'art. 2 della Tariffa, nel 2 % . D'altra parte, evidente che se, per quanto si detto, la misura dell'imposta varia a seconda che si tratti di trasferimenti o di conferimenti, neppure si pu ritenere che fra i beni mobili di cui alla lettera a) dell'art. 81 della Tariffa non siano .....,,._ 96 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da comprendere anche le navi. Diversamente, per i corilerimenti in societ delle navi mancherebbe nella legge la determinazione della misura dell'imposta. La prospettata questione di legittimit costituzionale non sarebbe manifestamente infondata se fosse 'esatto il .suo presupposto: che cio le due ipotesi del trasferimento e del conferimento i!n socdet siano legislativamente equiparate. Ma tale presupposto non esatto. Ontologicamente le due 1ipotesi, pur riconducibili, sotto certi aspetti, allo stesso genere, sono, per, ipotesi diverse, e l'identit, insussistente sul piano ontologko, neppure pu ritenersi stabilita dalle norme positive, fo quali -come gi si visto -soltanto in taluni casi e per taluni, ben determinata, effetti prevedono una parit di trattamento. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2,5 ottobre 1971, n. 3016 -Pres. Caporaso -Est. Pascasio -P. M. Pascalino (conf.) -Ministero delle Finainze (avv. Stato Soprano) c. Longhi (avv. Taranto). lmp.pste e tasse in genere -Imposte indirette -Valutazione -Determinazione del valore di un fabbricato fatiscente sito in zona urbana in ragione del valore dell'area di risulta -Grave ed evidente errore .di apprezzamento -Esclusione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 16.39, artt. 15, 16 e 29). Non viziata da grave ed evidente errore di apprezzamento la decisione della Commissione Provinciale di valutazione che stabilisce il valore di un fabbricato fatiscente della zona centrale urbana di una grande citt, in ragione del valore dell'area che potr, risultare dalla demolizione, invece che secondo la consistenza e la destinazione del fabbricato aUa data del trasferimento (1). (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso principale si censura la sentenza per avere ravvisato nella decisione della Commissione provin (1) Decisione di evidente esattezza. Quando il valore dell'area di risulta dalla demolizione superiore a quello del fabbricato esistente, senza dubbio quello dell'area il valore venale in comune commercio, rilevante anche ai fini della liquidazione delle imposte indirette. PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ciale un grave ed evidente errore di apprezzamento, consistente nell'avere valutato un vecchio e fatiscente edificio sito ilil zona centralissima di Milano nel valore potenziale dell'area come suscettibile di utilizzazione pi intensiva e non nel suo valol'e intrinseco attuale, inorrendo cos nella violazione degli artt. 15, 16 e 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. La censura fondata. Come questa Corte Suprema ha gi avuto occasione di affermare, il ricorso all'Autorit giudizia.ria avverso le decisioni delle Commissioni provinciali relative alla valutazione dei berui oggetto di imposte sui tr:asfermenti, ammesso, ai sensi dell'ari. 29, terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, .n. 1639, e dell'art. 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nei casi di grave ed evidente errore di apprezzamento o di insufficiente calcolo nella determinazione del valore. Tali vizii possono ravvisarsi solo quando sussistano nella decisione errori di fatto gravi ed evidenti, la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazio:ne non conformi alla legge o dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazic:1e dei valori imponibili (sent. 7 gennaio 1967, n. 58). L'errore rilevato dalla Corte d'appello nella decisione della Commissione tributaria, non rientra per fra quelli ora indicati perch esso consisterebbe nell'avere attribuito al bene il valor.e relativo alla sua possibilit di utilizzazione futura e non quello corrispondente alla sua condizione al tempo dell'aperta successione. Questo errore li.nfattd non .si riferisce n agli elementi di fatto posti a base della decisione n1 a criteri di valutazione che non siano conformi alla legge. La Commissione ha seguito, nella valutazione, un criterio che nop. soddisfa i contribuenti, ma non pu dirsi che-esso sfa erroneo, poich esso tende ad attribuire al bene. il suo valore commerciale al tempo dell'apertura della successd,ne, valore sul quale ha incidenza la possibilit di utli.lizzazione per la realizzazione di una pi ampia costruzione che, nella ZO/Ila centrale di Milano, non pu non avere la sua influenza sulla valutazione del bene: utilizzazione possibile non soltanto in futuro, ma al momento stesso della successione. Neppul'e un .simJle criterio difforme da quelld. dalla 1egge indicati, poich l'art. 16 del citato r.d.l. del 1936 prescrive bens aJle Commissioni di tener conto delle alienazioni, divisioni e perizie gdudiziarie relative agli stessi immobili o che si trovano in condizioni analoghe e della capitalizzazione del reddito di cui sono suscettibili immobili consimili,~ ma la prescrti.zione non rtassativa, sicch i.in facolt celle predette Commissioni di attenersi a criteri diversi, purch chiaramente indicati ed ugualmente sufficienti a sostenere il giudizio di valutazione, cosi come la Commissione distl'ettuale aveva operato. -(Omissis). 98 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Un., 8 novembre 1971, n. 3141 -Pres. Marletta -Est. Ridola -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Edilizia Nazionale (avv. Zauchini e Visentini) c. Mtnistero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in ~enere -Estimazione semplice e complessa -Imposta ,. di ricchezza mobile -Interessi -Presunzione. (t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86). questione di estimazione semplice quelLa concernente la valutazione delle prove documentali e presuntive ai fini delta tassazione del reddito di ricchezza mobile sugli interessi (1). (Omissis). -Col motivo unico del ricorso principale la sentenza della Corte di Genova viene censurata, ai ,sensi dell'art. 360, n. 1 c.p.c., per violazione dell'art. 50 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, e dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sull'ordinamento del colntenzioso tributario. In particolare, la Societ ricorrente lamenta che La Corte di merito, ritenuto trattavsi di controversia relativa a semplice estimazione di redditi: abbia dichiarato hl. difetto di giurisdizione dell'autovit giudiziaria ordinaria e sostiene che, al contrario, la contestaziione non si esauriva nella valutazione degli elementi di fatto costituenti il presupposto materiale del tributo, ma verteva sull'accertamento delle condizioni di validit dell'atto di imposizione e sulla qualificazione giuridica di determinati fatti incidenti direttamente sulla legtttdmit del metodo i:mposdtivo adottato: era, cio, dn discussione -secondo la ricorrente -la stessa J>OSsibilit giuridica dii applicare il tributo mobiliave, indipendentemente dalla prova dell'esistenza del reddito. A maggior conforto,. poi, della tesi affermativa della giurisdizione ordinaria, aggiunge la ricorrente che al giudice di appello erano stati sottoposti vari que.siti di diritto, trattandosi di stabdlire: a) se le opera (1) Sulla questione pm m generale, cfr. Relazione Avv. Stato, 1966-,,. 70, II, 481. In senso. specifico v. Cass. 3 ottobre 1968, n. 3075 in questa Rassegna, 19<68, t, 1032; recentemente la sent. 3 maggio 1971 n. 1271, ivi, 1971, I, 1076 ha con precisione tracciato i limiti della demarcazione della giurisdizione in materia di prove: sono di estimazione semplice le questioni sulla valutazione della prova, mentre rientrano nell'estimazione complessa le questioni sull'onere della prova, sull'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari o limitati o sull'efficacia giuridica che debba essere attribuita al mezzo di prova dedotto. Sul momento determinante della giurisdizione in base alla domanda dinanzi alla Commissione di prima istanza (art. 5 c.p.c.) v. Cass. 10 febbraio 1969, n. 445, ivi, 1969, I, 123. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR:IA z1oni indi~ate in conto aumento di capitale dovessero essere escluse dall'ambito dell'art. 50 del testo unico del 1877; b) se la inclusione, nell'ambito di quest'ultima norma, delle operazioni iin conto vincolato e perdite non vfolasse l'art. 2447 COd. civ., che impone la reintegrazione del capitale sociale; c) se, infine, alla stregua dell'art. 25 dello stesso testo unico, fosse consentito di utilizzare elementi non risultanti dal bilancio, per integrare e modificare induttivamente le poste del bilanci .stesso. Quest'ultimo aspetto stato poi diffusame!nte sviluppato nella memoria, presentata ai sensd dell'art. 378 c.p.c., ed in sede di discussione orale. stata, cos, esplliciitamente posta la ques.tione se, in presenza di una tassazione :iJn base a bilancio, non impugnato, nella sua veridicit, dall'ufficio, potesise l'ufficio stesso accertare un reddito per interessi non contabilizzati nel bilancio, il quale, a1 contrarfo, denunziava perdite tali da escludere che alcun interesse fosse stato corrisposto. E la questione, sempre in memorta, stata impostata su un'approfondita critica del concetto di presunzione, generalmente accolto nella interpretazione dell'art. 50 del testo untco del 1877 (ed ora del corrispondente art. 86 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645), e 1sulla: contestazione della legittiimit dell'operato dell'ufficfo, al quale ~secondo la ricorrente le norme ora indicate non appresterebbero una presunzione 11egale della esistenza degli interessi, ma consentirebbel'o soltanto di procedere allo accertamento dell'esistenza del reddito di capitale con libert di prove e senza essere vincolato alle :risultanze del titolo. Il .ricorso infondato. A norma deU'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge in. 1639 de 1936, neUe controversie i.Il materia di imposte dirette l'esercizio della giurisdizione st esaurisce davanti alle commissioni tributarie, senza possibilit di portare la contestazione davanti all'autorit giudiziaria, ogni qualvolta la controversia si riferisca a semplice estimazione di redditi . E secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, costituiscono controversie di semplice estimazdone -e sono, perci, riservate alla giurisdizione delle commissioni tributarne -tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entit e della natura del reddito imponibile, si debba procedere soltanto alla determinazione di datJ. o di elementi di puro fatto, senza che l'apprezzamento dei fatti implichi la dsoluzione di questioni giuridiche attinenti all'interpretazione di norme o di negozi giuridici ovvero alla determinazione dei criteri di diritto sostanziale o proces1suale da, applicare in concreto (cfr. S.U., n. 1181 del 1970; n. 2048 del 1965; n. 996 del 1964, e numerose altre co:nformi); .stato, in particolare, affermafo da que. ste Sezioni Unite che, mentre costituisce giudizio di estimaztone complessa stabilire se, in relazione ad una determinata imposizione, l'onere di prqvarne i presupposti spetti alla, finanza o al contribuente, si resta, 100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO invece, nell'ambito d:el giudiz1io di estimazione semplice quando, adempiuito dall'una o daJil'altra parte tale onerie probatorfo, si tratti soltanto di valutare le risultanze delle prove offerte ed acquisite al processo (cfr. S.U., n. 1727 del 1968). Altro prdndpio basilare , infine, che lo stabilire se la controver:sia sia di estimal!)ione semplice o complessa questione di giurisdizione, in quanto si risolve neUa attribuzione della competenza .giurtsddzionale alle sole commission tributarie od anche all'autorit giudiziaria ordinaria: occorre quindi far capo ai''P'i'incipi generali di cui agli artt. 5 1e 386 c.p.c., in applicazione dei quali l'accertamento della naitura della controversia tributaria va viferito al momento della proposizione della domanda davanti alla commissione di prima istanza ed alla situazione di fatto cOill' essa pro:spettata (cfr. S.U., n. 445 del 1969); con la conseguenza che urta. controversda che appariva di estimazione semplice in quel momento inizia!lie, tale rimane, al fine di determinare la giurisdizione, indipendentemente dagli sviluppi che il dibattito abbia avuto nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento contenzioso. Ora, stando agli atti esibiti in questa sede, sui quali solfanto questa Corte pu portare il suo esame ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, 1e precisamente a quel che risuHa dalle due decisioni della Commissione Centrale, si ha che gli accertamenti dell'Ufficio Imposte di Genova furono impugnati, davanti a quella commissione distrettuale, sul duplice riflesso che trattavasi di 1soci!et a rii.stretta base azionaria e di carattere fu.miliare e che le anticipazioni fatte dai soci alla societ e colpite dalla imposi:zli:one erano state rese necessarie dalla esiguit del capitale sodale: il che .significa che, sul1a premessa, pac~ficamente accettata, della esistenza dei finanziamenti e della applicabilit della pvesunzione di produttivit di interessi, di cui all'art. 50 del 1esto unico del 1877, 1a Societ contribuente intendeva contra.stare quella pl'esunzione con l'a11egazdone di elementi, documentali e presurrtivi, idonei a smentire che quei finanziamenti potessero aver prodotto un qualsiasi irrteresse. . E che questa e non altra fosse l'impostazione data dalla Societ alla proprta pretesa fu, del resto, -confermato dalla linea difensiva che es.sa segui nelle pl'ec.edenti fasi del giudizio ordinario: davanti al Tribunale, infatti, fu espressamente precisato che non si d.ntedeva confutare l'esistenza del!la presunzione, mentre, in sede di appello, si rimprover al Tribunale di esser.si rifiutato di vagliare le prove offerte per contrastarla. La domanda della Societ contribuente pogg.iava, dunque, su queste indeclinabili premesse: a) che le operazioni di finanziamento colpite dalla tassazione erano da configurare come rapporti interisoggettivi, di credito e di deb1to, fra i soci e la s_ociet, cio come mutui; PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA b) che, a favore della Finanza, era operante, fino a prova contraria, la presunzione legale del carattere fruttifero di quelle operazioni, sul fondamento dell'art. 50 del testo unico n. 4021 del 1877; c) che l'onere di contrastare con la prova contraria quella presunziorne incombeva sulla Societ, la quale, in eff,etti, tale onere si era assunto ed aveva teintarto di adempiere; d) Che, per contro, a norma dell'art. 272'8 cod. civ., la Finanza era dispensata da ogni altra prova della sua pretesa tributaria., Stando cosi le cose, il giudizio, di cui le commissioni tributarie si trovavano.ad -essere iinvestite, si esauriva nella valutazione delle prove, documentali e presuntive, -con le quali la Societ contribuenrte tntendeva contraddire la presunztone e dimostrare, invece, il carattere infruttifero dei finan:ziiamenti. La domanda, cosi come inizialmente portata alla cognizione dei giudici tributari, 1non lasciava, quindi, alcun margine alla risoluzione di questioni giuridiche. Il 11icol'iso in esame, che si diffonde nella prospettazione di molteplici questioni di didtto, non prive, certo, di intel'essanti profili, si rivela, pertanto, come un tentativo, non cOinsenrtito, di ampliave l'ambito della controviersia e di spostarne i termini, dandole una impostazione che, se inizialmente adottata, avrebbe potuto dacre ingresso all'azione giudiziaria. La controversia, invece, cos come iinstaurarta, era desttnata ad esaurirsi davanti alle commtssioni tributarie: onde esattamente la Corte di merito dtchiar il difetto di giurisdizione dell'autorit .giudiziara ordinaria. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3184 -Pres. Favara -Est. Spadaro -P. M. Caccioppoli (conf.) -Bonzano (avv. Barbera) c. Ministero delle F.inanze (avv. Stato Abigneinte). InipoSta di registro -Societ -Societ di persone -Scioglimento Assegnazione delle attivit ai soci -Eccedenza sulla quota di diritto -Assoggettamento all'imposta proporzionale di trasferimento Determinazione del valore netto del patrimonio -Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48 e tariffa A, art. 88). Quando neUo scioglimento deHe societ di persone, senza ricorrere alla procedura di liquidazione, vengono assegnati ai soci le attivit sociali, soggetta all'imposta proporzionale di trasferimento quella parte dell'assegnazione di attivit eccedente sul valore della quota di diritto, anche se tale eccedenza di attivit iL corrispettivo di un maggiore accollo di passivit. In tale situazione non ha riLevanza, ai fini della ve RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 102 rifica della corrispondenza tra attivit assegnate e quota di diritto, il determinare ii valore netto del patrimonio con deduzione delle passivit (1). (Omissis). -Con l'und.co motivo, il ricorrente, denUJnciarndo la violazione e falsa applicazione dell'art. 88, n. 2 della tariffa A, alligata alla legge organd.ca di Tegi:stro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nonch dell'arit. 48 della stessa legge, in relazione con l'art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che la Commissione Centrale, con l'impugnata decisione, abbia ritenuto che le assegnazioni di attivit, effettuate ad esso ricorrente a seguito dello scioglimento della Societ in accomarndita semplice Nover. asco .di Bonzano Emilio e C., fossero di valol'e superiore alla quota di diritto spettantegli, e che abbia, perci, applicata, a torto, la disposizione del penultimo comma dell'art. 48 della legge organica di registro, com il conseguente assoggettamelnito alla tassa di trasferimento del maggiore assegno. Irn particolare, sostiene che la quota di diritto, spettanteg1i, andava calcolata e determinata con rifel'imento al capitale sociale, costituito dalla riLsultante della diffel'enza tra attivit e passivit esistenti al momento dello scioglimento della societ, e non gi con riferimento alla quota di partecipazione risu1ta:nte dag1i apporti a suo tempo conferiti, tanto pi che in una societ in accomandita semplice, quale "quella disciolta, non ipotizzabile una .comunione di debiti: sociali; e rileva che, se fosse stato seguito questo criterio giuridico per la determinazione della quota di dirirtto, l'assegnazione di attivi1 (1) Decisione che risolve esattamente una questione meno semplice di quel che potrebbe sembrare. un fatto pacifico che nell'assegnazione ai soci di societ di persone del patrimonio sociale, allo stesso modo che nello scioglimento di comunioni, sono soggette alla sola imposta graduale le assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto, ;mentre danno luogo alla tassazione con l'imposta proporzionale i conguagli e le maggiori assegnazioni eccedenti su detta quota. L'interesse della decisione si rinviene, per, in quella parte che spiega che la maggiore assegnazione d luogo all'imposta proporzionale anche quando corrispettiva di un accollo eccedente sulla quota di diritto, e correlativamente afferma che non ha rilevanza il determinare il patrimonio netto della societ ai fini di stabilire se sia rispettata la corrispondenza tra assegnazioni e quote di diritto. Una tale determinazione del vatrimonio netto, soggiunge la S. C., potrebbe avere importanza quando si procede a regolare scioglimento della societ, non quando vengono attribuite ai soci, come in uno scioglimento di comunione, le attivit sociali. Per vero la regolare liquidazione della societ si muove SU un campo del tutto diverso: le passivit devono essere subito estinte sicch la ripartizione dell'attivio fra i soci opera necessariamente sul netto sia che concerna denaro sia che concerna beni (articolo 2280, 2282, 2283 c. c.); nememno in questo caso pertanto occorre PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 103 sociali, effettuata in suo favore, :sarebbe risultata di valore uguale, e non gi superiore, alia quota di diritto, spettantegli secondo tale calcolo; donde l'errore in cui incorsa la impugnata decisione. Il motivo .infondato. Va, anzttutto, putualizzato che, nel caso di specie, operato lo scioglimento della Socief, non si diede corso alla procedura di liquidazione prevista dal codice civile, n alla nomiina di liquidatori, ma si procedeva ad assegnare di..rettamente ai soci le attivit sociali, con il contemporaneo accollo delle passivit; e che :al Bonzano, il quale era titolare di una quota di partecipazione di L. 45.000.00-0 su un capitale sociale di L. 56.800.00-0, furono assegnaite attivit sociali per un imporlto totale di L. 263.463.0-00 in corrispettivo dell'accollo da parte-dello stesso di tutti i debiti sociali dell"importo comp1essivo di L,. 218.463.0-00; ossia fu .effettuata una maggfore assegnazioine di attivit sociale essendo il valore della sua quota d[ partecipazione di L. 45.0-00.00-0, con contemporaneo accollo di una cor sferimento compresa un'azienda, colpisce t.utti gli elementi che l'azienda compongono, e quindi anche l'avviamento, da valutare con stima di congruit (1). (Omissis). -Col prii.mo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 de1la legge 29 luglio 1957, n. 634, :si sostiene che erroneamente sarebbe stato ritenuto che le agevolazioni fiscali previste da detta norma siano condizionate al fatto che tutte le imprese che si fondono abbiano sede nel mezzogiorno, mentre il legislartore ha :inrteso favorke anche la fusione di aziende operanti nel meridione con altre del settentrione, pi idonee, per la loro efficienza economica, a potenz'iave le imprese del meridione. La censura non fondata. Il citato art. 38, lett. b) prevede infatti il beneficio della. tassa fissa di regisko ed ipotecarti.a per gli atti di trasferimento, fusione e concen., trazione di ditte che hanno sede e svolgono la loro attivit industriale (1) L'argomento della prima massima stato ampiamente dibattuto nella sent. 12 maggio 1971 n. 1363, (in questa Rassegna, 1971, I, 895) che ha, stabilendo un cordinamento tra l'art. 36 e l'art. 38 lett. a), ritenuto indissolubilmente legate al fattore territorio sia la agevolazione per la costituzione che quella per l'aumento di capitale, precisando che, come non ammessa la costituzione agevolata di societ che, anche solo eventualmente, possono costituire sedi secondarie, succursali ecc. fuori territorio del Mezzogiorno, cos lo stesso divieto opera al momento dell'aumento di capitale; allo stesso modo, ed anzi a maggior ragione, deve ritenersi \: ~ ~ I . . , I r111111w111:1rt:1f11111r11tr1=1011111r11r,11r:11~1111;1rr11~r111111;11111r1,1141r1ir111111JC .. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 107 e commerciale nell'Italia centro meridionale ed insulare, come indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, al dichiarato scopo di favol'lire il potenziamento dell'attivit industriale in detti territori. Ora, secondo la lettera della legge e la finalit da essa pe~seguita, affinch detto potenziamento possa in realt verificarsi, occorre che almeno la dttta a favore della quale avvenga il trasferimento o nella quale si incrementi l'apporto economico per fusfone o per concentrazione, abbia sede ed operi negli indii.cati teriritori del Mezzogiorno d'Italia. E se, pertanto, non pu essere dubbio che la norma contiene una agevolazione concessa a favore delle ditte del sud, ritenere che essa si applichi anche a favore di ditte aventi sedi nel inord che operino per nel Mezzogiorno i!ncrementando per tal modo il progresso industriale nei terriltori meridi01J:1ali, imponterebbe una interpretazione estensiva della norma, non ammissibile 111elle J.eggi di carattere tributarto. N vale obiettare -come si lamenta col secondo motivo -che la Corte di merito avrebbe tracurata l'efficacia di una circolare del ministero delle finanze, secondo la quale per il godimento del beneficio fiscale di cui al citato art. 38, lett. b) basterebbe che una soltanto delle societ interessate alla fusione abbia sede nelle p!rovmcie meridionali. Con detta circolare lAmministrazione avrebbe autolimitata la proprda potest impositiva a vantaggio dei contribuenti. Al riguardo suffici!enite rilevare che la potest tributaria dello Stato regolata :soltanto dalla legge mentre le circolari sono atti interni della pubblica arru:hlnistrazione, destinati ad i!ndiiduzione a met del l'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasfe rimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione ili abita bilit. Nella specie, come pacifico, l'appartamento di cui trattasi fu. acquistato dalla Soc. Laurentum con atto notarile 18 maggio 1955, quan (1) Si pone in giusta luce la differenza tra questa agevolazione e quella dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO do ancora non era stata rilasciata la dichiarazione di abitabilit. La Corte d'Appello, trascurando perfino di verificare 'Se nel momento dell'acquisto, pur in assenza della formale ,oertificazione, la ricostruzione fosse quanto meno finita e l'appartamento fosse effettivamente abitabile, ha senz'altro T'itenuto che la successiva dichiarazione di abJ.tabHit e il fatto che il termn,e dei sei anni .non si trovasse superato (ed era anzi anticipato) bastassero a soddisfare, letteralmente e 'razionalmente, i requisiti legali dell'agevolazione tributaria. Qualunque fosse la situazione anteriore 'e posto in' esclusiva evidenza'il termine finale, la Corte d'Appello ha r.i:levato che il trasferimento era tuttavia avvenuto non oltre sei anni dalla dichiarazione di abitabilit. Ma proprio H rigore letterale della legge, la coerenza intrinseca del suo scopo e del conge~no fiscale impiegato ad ottenerlo dimostrano l'erroneit di questa tesi e d:el:le sue conseguenze. Che non si possa prescindere, neppure testualmente, dalla esigenza della dichiarazione di abitabilit fatto palese, nel sistema interno della legge nel suo confronto esterno, dalla concettuale rispondenza con cui l'identico requisito si trova anche previsto nell'art. 69 della medesima legge n. 968/1953 (esenzione per il periodo di 25 anni dall'imposta sui fabbricati, decorrente dalla data della dichiarazione di abitabilit), e dall'alternativa invece con cui l legge 2 lwglio 1949, n. 408, introducendo un'uguale agevolazione, distingueva prima fra dichiarazione di abitabilit ed effettiva abitazione (art. 17). La legge n. 968/1953 richiede dunque la dichiarazione di abitabilit, e questa non soltanto segna la decorrenza di un termine che sarebbe altrimenti suscettibile di spostamenti abnormi o di: arbitrarie anticipazioni, ma costituisce anzitutto il presupposto ,essenziale dell'agevolazione tributaria e la sua imprescindibile attestazione. Il beneficio (art. 71 lett. b) riguard_a infatti la ricostruzione del:le case di abitazione: occorre dunque che queste Circostanze (la ricostruzione e la sua compiutezza abitativa) sussistano e siano positivamente accertate 1nel momento in cui del beneficio si chiede l'applicazione. Altrimenti non potrebbe esclu~ der,si l'eventulit di un trasferimento che abbia per oggetto una casa non ancora ricostruita (o non finita al punto da realizza,re con la sua abitabilit la testuale condizione ,e lo scopo della legge). Prima di quel momento altra, se ne :ricorrono i presupposti, potr~bbe essere l'agevolazione applicabile: quella, ad esempio, ,;prevista dalla lett. a) dell'art. 71; ma la sua fattispecie (acquisto dell'area fabbricabile o appalto relativo) mette in distinta evidenza le ragioni che non consentono entro i suoi li-' miti l'anticipazione ~quivoca di effetti che seguono e appartengono invece alla fattispecie autonoma dell'avvenuta ricostruzione, delimitata a sua volta, nell'astraHezza .giuridica della sua definizione, dal:l'accertamento delll'abitabilit dichiarata. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 115 l CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1971, n. 3396 -Pres. Caporaiso -Est. Alibrandi -P. M. Gentile (conf.) -Ippolito (avv. Leone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi a carico del contribuente Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 -Applicabilit. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 2; I. 28 J'.!larzo 1962, n. 147, art. un.; disp. legge in generale, art. 11). Imposta di successione -Denunzia di valore insufficiente -Interessi sull'imposta complementare -Sono dovuti. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15 e 17; 1. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.). Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anche relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di taU leggi e con decorrenza da tale d'ata (1). Nel caso di denunzia, ai fini della liquidazione della imposta di successione, di valori insufficienti, l'applicazione della imposta complementare determinata da queila insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli interessi (2). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febb>raio 1972, n. 441 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Trotta (conf.) -Metella (avv. Saviano) c. Ministero delle FinanzE( (avv. Stato Savarese). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Interessi a carico del contribuente -Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 -Applicabilit. (I. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.; , disp. legge in generale, art. 11). (1-4) Con la prima delle sentenze massimate la Corte di Cassazione ha riesaminato funditus la questione relativa alla applicabilit degli interessi di cui ..alle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 19i62 ai debiti di imposta 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Imposta complementare Interessi ex legibus n. 29 del 1961en.147 del 1962 -Decorrenza dal 16 marzo 1961. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.). Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29; e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anclie relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di tali leggi e con decorrenza da tale data (3). La legge 28 marzo 1962, n. 147 interpretativa deHa precedente leg-. ge 26 gennaio 1961, n. 29. Pertanto la decorrenza degli interessi da quella disciplinati deve farsi risalire alLa data del 16 marzo 19.61 di entrata in vigore della legge interpretata (4). I (Omissis). -Con il primo motivo del ricQll'so l'Ippolito denunzia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione ed erronea applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, srugli interessi moratori, ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata ln vigore della !legge stessa, nonch l'insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Ded11ce, in particolare, il ricorrente, che gli interessi di mora di cui alla citata legge n. 29 del 1961 aute.nticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147, costituiscono obbligazione ributaria iintrodotta ex novo e, quindi, per i:l principio dell'irretroattivit della legge, di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, non sono applicabili ai rapporM tributari sorti prima della entrata in vigore della legge suindicata, anche se trattasi di rapporti non mcora esauriti; aggiunge, infine, che la Corte <:l'appello nell'allontanarsi dal principio dell'irretroattivit della legge non ha giustificato la sua pronuncia con esauriente motivazione. Il motivo non fondato. dipendenti da rapporti sorti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge del 1961, ed giunta a canclusioni diametralmente opposte a quell~ di cui alla precedente sentenza 18 dicembre 1970, n. 2707, pubblicata in questa Rassegna 1971, 1, 99 con nota critica di C. BAFILE cui si rinvia. La seconda sentenza poi, rilevato tale contrasto giurisprudenziale, ha esplicitamente condiviso, n diversa composizione, le stesse affermazioni; onde su tutti i problemi relativi alla applicabilit degli interessi ai rapporti anteriori all'entrata in vigore delle nuove leggi, alla loro liquidazione sulla imposta complementare di successione dipendente da insufficiente denunzia di valore dei beni ereditari ed alla loro decorrenza, pu ormai ritenersi acquisito un sicuro indirizzo giurisprudenziale. 141r11111111r1111r11111111111111:1111trillr~ffllllllfflllllllr111r: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA La legge 26 gennaio 1961, n. 29, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalirt o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denuncia, detti interessi decorrono dal giorno in cui la tassa o la imposta sarebbe stata dovuta se la formalit fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncJ.a presentata in modo completo e fedele. Con riferimento, poi, al rtributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cio a quella parte che non pot essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza od iinsufficienza d~li elementi all'uopo occorrenti, la legg imterpretativa del 28 marzo 1962, n. 147, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilit del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto rnon imputabile al contribuente (nel qual caso gli i.interessi s~l tributo complementare decorrono dal giorno defila sua liquidazione). Ci posto, rilevasi che la tesi del ricorrente, il quale sostiene l'inapplicabilit della cit.ta legge n. 29 del 1961 ai rapporti ~roibutari sorti prima della entrata in vigore della legge medesima, si :fionda su di una rigida ed astratta concezione della regola della irretroattivit della legge, di cui al citato art. 11 delle prelegg.i, la quale non tiene presente che me! caso di situazioni giuridiche, che non si esauriscono in un determinato momento, Come quella che si verifica nella specie, detta regola lascia aperta la questione dell'applicabilit della nuova legge alla situazione ancora in atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. E questa Corte . Suprema ha risolto l'accennato problema, relativo all'iindividuazione dell'ambito d'efficacia della nuova legge, nel senso che questa si applica quando concorrono le seguenti condizioni: a) che il rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso (sent. n. 3304 del 1957 sent. n. 1114 del 1963). A ta[i criteri questo Supremo Collegio ha fatto ricorso anche per stabiloire l'ambito di applicabilit, nel tempo, della citata legge n. 29 del 1961, pronunciando che la decisione la quale, con riguardo ad runa successione mortis causa, apertasi prima della entrata in vigore della leg.ge .sopramenzionata, dichiara il contribuente tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare, con decorrenza dail'entrata in vigore della legge medesima, non comporta l'attribuzione a questa di effetti retroattivi (co,si, da ultimo, sent. 7 novembre 1970, n. 2273). Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un :fatto verificatosi anteriormente all'entrata iri vigore delle nuove disposizioni di legge, ossia dall'apertura della .successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo tributario e, cio, da un fatto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 118 che, protraendosi nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, in conformit dei principi gentali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che si rininova de die in diem , onde non pu dirsi che essa si sda interamente verificata sotto l'impero della precedente 'legislazione e per 1Il\;1lla sotto quello della nuova. N~ giova .alla tesi del ricorrente il richiamo alle nOTme ed ai principi comuni che richiedono la liquidit del debito, quale presupposto deglJ. interessi di mora, essendo evidente, come gi questa Corte Suprema ha avuto occasione di rilevare (sent. 2'8 ottobre 1967, n. 2670), che a tali principi le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 19612, hanno espressamente derogato col fissare ia decorrenza degli interessi sul tTibuto complementare da un momento anteriore a quello della sua liquidazione, cio da quando dovuto il tributo principale che, con riguardo aJfimposta di successione, esigibe entro sei mesi dalla morte del de cuius (art. 64 in relazione all'arit. 53, n. 3 del r.d. 30 d~cembre 1923, n. 3270). Col secondo motivio del rico1rso l'Ippolito, lenunciando v.iolazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e dell'art. unico, secondo comma, della fogge 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c_., si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che la denuncia da parte di esso ricorrente dei beni erediitari fosse stata infedele. Deduce, ~n pairticol_are, che ila Corte del merito non ha valutato la ci'.rcostanza che, essendo stati ripartiti fedelmente nella denuncia di 1successione tutti gli elementi necessari per la liquidazione, l'ufficio tributario era stato posto dal contribuente ne'lle condiz.ioni di procedere alla liquidazione deH'hnposta. Aggiunge che, in ogni caso., la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere applicabile il 'secondo comma dell'articolo unico della !legge n. 147 del 1962, non essendo dipeso da fatto imputabile al contrJ.buente la mancanza e l'ililsufficienza degli elementi necessari per la liquidazione del tributo. Anche questo mezzo privo di fondamento. La ~iquidazione della imposta di succesione, come del resto quella della maggior parte delle imposte, avviene con il concorso dell'attivit del soggetto passivo del relativo Tapporto, chiamato dalla legge a fornire i necessari elementi per la determinazione qua1ntitativa dell'obbligazione tributaria. Ta'1e concorso si realizza, nel campo delle imposte di successione, con l'adempimento dell'obbligo (stabilito dall'art. 51 del citato r.d. n. 3270 del 1923) di fornire, con l'apposita denuncia, una pa!rticolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, la dkhiarazione del loro valore e le i!Ildicazioni occorrenti per farne conoscere fa natura, la situazione e l'importanza economica, L'art. 15 r.d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, poi, con riferimento al secondo dei 1suddetti elementi, precisa che il valore cui va commisurata l'imposta quello venale i1n comune PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA commercio al giorno del trasferimento, determinato con riguardo agli elementi di cui al 1successivo art. 16. E, dal combinato disposto di tali norme, :si evince che H contribuente ha l'obbligo di dichiarare il valore effettivo dei beni .caduti in successione, precisandone l'ammontare. Ora, considerato che a norma dell'art. 17 del r.d.l. n. 1639 del 1936, la liquidazione del tributo principale deve farsi sul valore dichiarato dal contribuente -valore che, quindi, rientra testualmente fra gli ele menti occorrenti alla liquidazione - evidente la diretta Jndicenza dell'insufficiente dichiarazione di tale valore suHa liquidazione dell'im posta e, di conseguenza, logicamente corretta la conclusione secondo cui l'appMcaZ.ione del tributo complementare , in tal caso, determinata da quella insufficienza degli elementi occorrenti alfa liquidazione, prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli interessi. Del xesto, la stessa legge organica dell'im posta di successione (art. 72 r.d.l. n. 3270 del 1923), comminando la sanzione della sopratiassa in particolari ipotesi di insufficiente dichia razione di valore, presuppollle, in tali .casi, l'avvenuta violazione di un .preciso obbligo posto dalla legge di contribuzione. N, d'altro lato, potrebbe fondatamente sostenersi che l'accenno al requisito della fede'1t della denuncia, contenuto nell'art. 3 della legge n. 29 del 1961, pi non figuri in quella .succe.ssiva n. 147 del 1962. Infatti, la mancata enunciazione di quell'elemento non muta la sostanza del dettato legislativo, 1n tale enunciazione era necessaria aJ.la finalit interp['etativa della legge posteriore, diretta a hiarire che la decorrenza degli intere>s1si sul tributo complementare debba essere ancorata alla data di esigibilit del tributo principale, quando fa liquidazione complementare sia stata determinata da un fatto imputabile al contribuente. N pu accogliersi la censura che il rdcorrente muove alla sentenza de1nunciata per aver ritenuto inapplicabile la disposizione del sec0ndo comma dell'art. unico della legg.e n. 147 del 1962. Tale censura va esamina.ta in base alfa premessa che l'accertare se ricorrano gli estremi del fatto non imputabile al contribuente, impldca un'indagine d'=lle particolari circostanze del caiso concreto, cio un accertam~nto che rientra nei pote.ri del .giudice di merito, risolvendosi -in un apprezzamento di fatto (Cass. 28 ottobre 1968, n. 2670). E, nella specie, la Corte d'appello ha dato ragione di tale apprezzamento in modo esauriente, osservando, sul punto, che la dichiarazio1ne di valore inferiore a quello reale, per essere apprezzabile ai fini dell'elemento soggettivo della colpa, deve discostarsi sensibilmente dalla mLsura definitiva, non essendo sufficiente una qualsiasi discordanza in un campo in cui l'apprezzarne.nito caratterizzato dalla sug.gettivit e dalla approssimazione. Nel caso in esame non pu certo parlarsi di errore scusabile avendo il contribuente indicato valori del tutto arbitrari ri1spe1to a quelli reali (L. 2.545.000 anzi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ch L. 9.358.903), persino per i fondi rustici, sebbene valutati automaticamente . Inoltre, la Corte di appello ha rilevato, pure esprimendo un apprezzamento di fatto demandato al compito istituziOlnale del giiudice di merito, che l'Ippolito non aveva provato che l'insufficienza degli elementi denunziati ai fini della liquidazione della imposta di successione, non fosse a lui imputabile. -(Omissis). II (Omissis). -Col primo motivo del !ricorso la Franceschi, d:enunziando, iln relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, con i'iferimento agli artt 1 e segg. della legge 26 gennaio 1961, n. 29, ed alla legge 28 marzo 1962, n. 147, sostiene che queste J.eggi, contenenti la disciplin11 degli interessi moratori sulle somme -dovute per tasse ed iinposte indirette, avendo carattere innovativo non sono appUcabili ai rapporti tribufatri sorti, come quello di specie, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi stesse, anche quando sd tratti di rapporti non ancora esauriti. Il motivo non fondato. In materia di interessi di tributi complementari, la questione dell'applicazione de1la legge 26 genmaio 1961, n. 2-9, (interpretata in modo autentico della legge 28 m!M"zo 1962, n. 147) ai trapporti tributari che si ricolle1gano a fatto genera1tore dell'impost verificatosi anteriormente all'entrata iJn vigore della legge n. 29 del 1961 (16 marzo 1961) gi stata esaminata da questa Corte Suprema, che ha ritenuto applicabile la nuova legge nel c-aso in cui l'i11sufficiente di1chiarazioine del valore dei beni, costituenti l'aSISe ereditario, abbia dato luogo a successiva liquidazione del tributo complemen:tare di successione (sent. 7 novembre 1970, n. 2273). E tale decisione si riannoda e si .coordina in tutta coerenza all'indirizzo gdurisprudenziale di questo Supremo Collegio che ha ripetutamente ritenuto l'applicabilit dell'art. 5 de1la legge del 1961 ai pagamenti e.seguiti dai contribuenti anteriormente al 16 marzo 1961 (sent. n. 1114 del 1963; sent. n. 1856 del 1963;, sent. n. 1115 del 1966 e sent. n. 1822 del 1966). Da tale gi affermato orientamento questa Corte suprema non reputa il recedere, anche 1se altra sentenza abbia adottato una decisione difforme (Cass. 18 dicembre 1970, n. 2707), ravvisandosi tuttora validi motivi che presidiano fa soluzione in senso affermativo de11a questione di diritto intertemporale dianzi annunziata. Lia citata legge n. 29 del 1961, nello .stabilire l'obbligo' e la misura degli interessi moratori sulle ,somme dovute all'erario per tasse ed imposte sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalit o di omessa autotassazione o di iinsufficiente o mancata denunzia, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA detti iinteressi decorrono dal giorno in cui la tassa o l'imp0S1ta-sarebbe stata dovuta se la formalit fosse stata eseguita o l'autotassazione effet tuata o la denunzia presentata in modo fedele e completo. Con riferimento, poi, al tributp complementare suHe tasse ed imposte predette, cio a quella parte che non rpot essere liquidata, fin dal1' origine, per maincanza od insufficienza degli elementi ahl'uopo occorrenti, la legge .iinterpretativa del 1962 pure dianzi citata, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibd:lit del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'origi-. naria integraJe liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso gli iinteressi sul tributo complementare decor-. rono dal giorno della sua liquidazione). Ci posto, rilevasi che la tesi della ricorrente, la quale sostiene la inapplicab~lit della citata legge n. 29 del 1961 a rapporto tributario relativo a successione ereditaria apertasi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, si fonda su di una rigida ed astratta concezione della, regola dell'irretroattivit del1a legge (art. 11 Disposizioni sulla legge in geineraile)~ conce~ione che non p. e.ssere Condivisa, perch non tiene presente che nel caso di situazioni giuridiche, le quali non si esauriscono in un deter.J:ninato momento, ma proietti:tno i loro effetti nel tempo come appunto si verifica nella specie, detta regO'la lascia aperta la questione dell'app1icabilit della nuova legge a,JJla situazione ancora iin atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttocpi pendenti di un rapporto giuri dico sorto in precedenza. E questa Corte Suprema ha risolto l'accennato problema, concernente l'individuazione deJl'ambito d'efficacda della legge sopravvenuta, neil senso che questa si applka allorquando concorrono le seguenti condizioni: a) che il rapporto giuridico, sebbene sorto ante riormente, non abbia ancora esaurito i 1suoi effetti, b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli elretti di esso .(sent. n. 3304 del 1957 e sent. n. 1114 del 1963). TaU criteri generali sono applicabili anche quando si tratti di stabi lire l'ambito di applicabilit della menzionata n. 29 del 1962, E, seguendo tale profilo dell'.indagine, resta agevole rilev~re che il pagamento degli intere.ssi del 6 % previsti daJla 'legge del 1961, non deriva da un fatto ver.ificatosi precedentemerute al 16 marzo 1961, cio dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbUgazione , tributaria di natura complementare, ossia da un fatto che, protraendosi nel momento in cui le nuove disposizioni di legge sono entrate. in vigore, ricade ne1la disciplina di queste, in conformit alla regole generali che disciplinano la succ.essione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che sii rinnova de die in diem , onde non pu dirsi che essa si sfa iinteramente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quella deHa nuova. E trattasi di situazione 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che iil contri:buente ha facolt di far cessare mediante il pagamento del tributo complementare da lui dovuto. N ad or1ientare diversamente il giudizio della Corte vale l'argomento svoHo da.Ila ricorrente Ila quale sottol,inea che, per gli interessi dovuti da'l contribuente in applicazione delle menzionate leggi del 1961 e del 19612 la fonte cositituita non dalla mora, ma da un diverso presupposto, cio dalla mancanza od insufficienza degli" elementi occorrenti alla liquidazione del tributo, dmputabiJi a comportamento colposo del contribuente, assumendosi cos, a fatto generatore dell'obbligazione r;elativa a.gli interessi concernenti al debito d'imposta complementare, un presupposto che non era previsto dalle norme di diTitto comune in precedenza appliicabili. Infatti, la Corte del mevito ha ritenuto applicabili le citate leggi del 1961 e del 1962 non gi al fatto che d origine all'obbligazione concernente gli interessi, ma unicamente a questi e solo da'l momento dell'entrata in vigore deUa legge n. 29 del 1961. E tale applicazlione corretta, essendo limitata agli effettd che derivano dal fatto genera1tore dell'obbligazione relativa agli interesisi. Col secondo motivo del ricorso la Ftranceschi, denunziando, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione del:l'articoilo unico della legg.e 28 marzo 1962, n. 147, c?n riiferimento all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, sostiene che in ogni caso, essa contdbuente avrebbe dovuto essere dichiarata tenuta a corrispondere gli interessi moratori .sol.tanto dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 1962 la quale, innovando rispetto a quella n. 29 del 1961, pre\rede l'applicazione degU interessi moratori anche alle imposte di natura complementare. Neppure questo motivo fondato. La legge n. 147 del 1962 interpretativa, come si desume non soltanto dalla sua intestazione ( Interpretazione autentica defila legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa fa disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte ,indirette 1sugli affari di natura compfomentare ), ma anche dal suo contenuto normativo. Infatti, l'articolo unico di detta legge si limita a chiadre il momento da cui decorrono gli interessi moratori, di cui a1l'la precedente legge del 1961, rispetto ai tributi complementari, laisCiando ferma la regola della corresponsione degli interessi e della loro misura contenuta nella legge n. 29. E tale regola gi era operante nel campo dei tributi compilementari, cui si estende l'ambito d'applicazione della legge imterpretata autenticamente. Ora, se la legge n. 147 del 1962 non innova, appunto perch soltanto interpretatdva, rispetto a quanto dispone quella n. 29 del 1961, correttamente la Corte del merito ha stabiUto 'la decorrenza degli interessi dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (16 marzo 1961). ( Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 123 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 dicembTe 1971, n. 3527 -P1es. Scarpello -Est. De Santis -P. M. Tavolaro (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. E.N.E.L. (avv. Cogliati Dezza e Andriorli) e S.I.P. (avv. Visentini, Nico1l e Sorrentino). Imposta di ricchezza mobile -Redditi prodotti all'estero percepiti da soggetti domiciliati in Italia -Tassabilit -Condizioni. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 82, lett. f). Imposta di ricchezza mobile -Spese e passivit deducibili -Imposta sulle societ -Esclusione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg.). Agli .effetti dell'art. 82 lett. f del t.u. sulle imposte dirette (disposizione che non ha riscontro nella legislazione anteriore) il luogo di produzione dl reddito quello dove si verifica il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza e non quello dove avviene la percezione; di conseguenza le somme incassate da azionisti residenti in Italia per dividendi di .societd estere sono tassabili in Italia solo quando essi non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali (1). La somma pagata a titolo di imposta suUe societd non detraibile dal reddito di ricchezza mobile (2). (Omissis). -I ricorsi di cui a'1la narrativa che precede, vanno riuniti perch proposti contro la stessa sentenza. Ci premesso si osserva che il r1ico11so dell'AmministTazione delle Flinanze dello Stato investe la sola parte della sentenza della Corte d'appello 1con cui stato deciso che dal complesso delile ent!l'ate della societ Vizzola relative all'esercizio 1957, vada detratto, 1ai fini della determinazione del reddito tassabile in :ricchezza mobile, l'iimporto dei dividendi delle azioni della societ svizzera Forze Motrici di Brusio. Dei tve mezzi di tale ricorso, l'ultimo riguarda la riconosciuta detraibilit di detta parUta, in quanto che non assoggettabiile aY.a imposta di ricchezza mobile, trattandosi di reddito prodotto all'estero; i pit'imi due mezzi riguardano invece la identificazione del rsoggetto passivo, del tributo preteso, che, secondo la ricorrente Amministra:tiione dovrebbe essere il'Enel e non la Sip, succeduta alla Vizzofa. Comiincfando, per motivi logici evidenti, dal terzo mezzo,. va precisato che con es1so J'Amministrazione dehle Finanze denunzia la violazrione e la falsa applicazione dell'art. 81 e dell'art. 82 lett. F testo unico di (1-2) Sulla prima massima non constano precedenti. Sulla seconda massima cfr. Cass. 1 marzo 1971, nn. 509 e 514 (in questa Rassegna, 1971, I, 443) e 30 giugno 1971, n. 2057 (ivi, 1205). 124 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di convenziona. tra l'Italia e [a Svizzera, i:l reddito in questione sia tassabile in Italia, perch' quivi precepito dalla societ Vizzola. La censura irufondata. Riecheggia in !'lssa una vecchia tesi in base alfa quale il problema della localizzazione del reddito dovrebbe es.sere xisolto tenendo ddistinti e non confondendo i concetti di rea'lizzazione o di produzione del reddito. Il fatto materiale della creazione della nuova ricchezza cio della realizzazione del reddito sarebbe poi irrilevante, dovendosi tener conto del fenomeno economico della acquisizione della nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del debitore dell'imposta: la produzione del reddito coinciderebbe perci con la percezione di esso e con riferimento a tale fenomeno andrebbe determinato il luogo di produzione. Questa tesi, che anche in passato fu vivacemente criticata, appare per del tutto insostenibile ali. lume delle disposizioni del nuovo testo unico di leggi sul~e imposte dirrette ed in particolare di quella contenuta nell'art. 82 lett. f. Se fosse vero, infatti, quanto I'Amministrazione sostiene, ogni reddito, dovunque venuto in esistenza, dovrebbe essere localizzato in Itaia e sarebbe quivi tassabile, quando il titolare di esso fosse domiciliato o Tesidente nehlo Stato. Al contrario siffatta localizzazione si verifica, a norma del citato art. 82 lett. f solo quando il reddito prodotto all'estero da soggetto domiciliato o residente nello Stato non sia tassabile nell'altro Stato, in forza di accocdi inteim.azionaU. Ci significa .che perr luogo di produzione non si pu intendere, in via normaJe, quelli.o di percezione del reddito ma quello dove si verificato Il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza, sicch la localizzazione del reddito on Italia, in deToga al principi genrale, della territorialit si pu verificare, tenendo conto che i'l debitoTe deUa imposta domici.Uato e resddente in Italia (e quivi per.cepdsce il reddito) ma solo nehla i1mtesi prevista dalla norma. In altri termini, con J.a disposizione dell'art. 82 lett. f, del vigente testo unico, che non ha riscontro in quelio anteriore, si creato un nuovo CTiterio legale di localizzazione dei rredditi, .in aggiunta a quelli del testo unico di leggi sull'imposta di r.m. del 1877 (riprodotti alle lettere a e b dello ,stesso ax.t. 82): ci ,significa che non bastava far ricorso al cTiterio naturale di focalizzazione perch un reddito percetto in Italia, ma derJvante da attivit svolta all'estero, potesse essere considerato prrodotto nello Stato. La Amministrazione delle Finanze dello Stato sostiene peraltro,. come si gi accennato, che nella specie si verifichino anche esattaroente le condizioni per la applicazione del pi vo'lte menzionato art. 82: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA lett. f, che cio la localizzaziOl!le in Italia del reddito in questione debba farsi in base al criterio legale stabilito dalla norma anzidetta. Senonch la stessa Amministrazione riconosce, ed pertanto padfico in causa, che non esiste una convenzione tra l'Italia e la Svizzera che renda intassabiJ.e in quest'ult.imo Stato il reddito quivi prodotto dalla societ Forze Motrici di Brusio, per la parte spettante ad azionisti italiani. Non si vede perci come possa trovare applicazione il criterfo legale di localizzazione stabilito dall'art. 82 lett. f se, in base a tale norma, giova ribadirlo, i redditi prodotti all'estero da sog,getti domiciliati e residenti in Italia, sono assoggettabili all'imposta di r.icchezza mobile, quando non siano tassabili nell'a'ltro Stato in forza di accordi internazio: p.aili . La tassabilit in Italia, dunque, condizionata a1l'esi.stenza di un accordo il!1ternazionale che renda intassabile il reddito stesso nel luogo d( produzione. L'Amministrazione ricorrente opera un vero e proprio capovolgimento della disposizione, dntendendola nel senso che occorrra un accordo che renda possibile la ta1ssazione all'estero, perch i1l reddito divenga intassabiJ.e in Italia. Questa interpretazione urta contro l'insuperabile significato letterale della norma ed anche illogica: infatti normale e pertanto prevedibile, che un reddito prodotto alil'estero sia quivi assoggettato ad imposta, chiunque ne sia il titolare. Pertanto la norma, intesa nei senso voluto' dalla Amministrazione, darebbe costantemente luogo ad una doppia imposdzione, mentre tutta fa nostira legisiazione, come del resto quelle degli Stati pi progrediti, vol:ta ad evitarla. Per concludere su questa parte della controversia si deve infine rilevare che rse il reddito in questione si potesse considerare prodotto in Italia, esso sarebbe soggetto ad imposta ali'atto della sua realizzazione da parte della societ Forrze Motrici di Brusio per conto di tutti i suoi soci e non sarebbe perci tassabile all'atto della materiale ripartizione dei dividendi (art. 83 t.u. del 1958). '.Draittandosti di reddito prodotto all'estero e non essendo perci applicabile il.a disposizione dell'art. 83 del t.u. di leggi sulJ.e imposte dirette, la non localizzazione in Italia potrebbe aver luogo solo in ba.se all'art. 82 lett. f di cui per non si verifica, come si visto, iJ. presupposto legale dell'e:sistenza di wn accordo inter.nazionale che renda .intassabile all'estero iJ. reddito medesimo. Pokh la pretesa tributaria risulta oggettivamente dnfondata, irrilev_ ante ogni questione relativa alla identificazione de1l sggetto che, in ipotesi, awebbe dovuto sostenere 1'.onere del tributo. Restano perci supera.ti i primi due motivd del ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, che non ha interesse a sostenere ulteriormente che la obbligazione tributaria stia a carico dell'Enel e non della Sip, una volta accertato che tale obb'li~azione non esiiste n a carico dell'Enel n di altro soggetto. ;{ 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In co.nseguenza resta anche assorbito il ricorso incidentaJ.e che la Sip ha proposto, condizionandolo all'accoglimento del terzo mezzo del ricorso dell' Ammini,strazione, per sostenere che se la pretesa tributaria fos1se risultata fondata, &i saJrebbe dovuto individuare neU'Enel, il soggetto passivo della stessa. Il ricorso incidentaJ.e del suddetto Ente nazionale per l'energia elettrica si rivolge contro l'altra paTte della sentenza della Corte di Milan'o, quella cio con cui si deciso che le somme. pagate per imposta sulle societ non siano detraibili, al fine della determinazione del reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile e che la relativa obbligazione tributaria, nella specie, stia a carico dell'EIIlel. Detto rico:r;so si articola in quattro mezzi di _annuJ.lamento, di cui l'ultimo investe la pronuncia sulla legittimit della pretesa tributaria, mentre i primi tre sono diretti contro lla operata individuazione del soggetto passivo del tributo. Anche questa volta appare conveniente cominciare dall'esame del quarto mezzo, per la sua evidente prevalenza sugli altri. L'Enel denunzia con il detto motivo di ricorso, che ha trovato consenziente la Sip, mentre resiste ad esso I'Amministrazione delle Finanze dello S-tato, la violazione degli artt. 31 e 32 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 delle leggi :sull'imposta di ricchzza mobile in relazione agli artt. 91, 97 e 99 t.u. n. 29 gennaio 1958, n. 645 ed all'art. 360, n. 3 c.p.c. A fondamento di tale denunzia si ,sostiene dal riconente che l'imposta sulle societ, ahneno per la :sua componente patrimoniale, costituisce un onere del tutto 8!1Ilalogo alJ.e spese di costituzione dell'Ente collettivo e di aumento di capitale nonch alle altre perdite per distruzione parziale dei beni relativi all'impresa, oneri questi di cui agli art. 97 e 99 del vigente testo unico prevedono espressamente la detrazione, con la conseguenza che anche l'imposta suJ.le societ do~ebbe essere detratta per la determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. La questione che n suddetto mezzo di ricorso ripropone, gi risolta ne'l senso della indetraibilit della imposta sulle societ, con sentenza n. 185 del 1967, stata oggett9 di un 1recentissimo compJ.eto riesame da parte di queste Sezioni Unite, che in esito ad esso hanno ritenuto di dover .conferma1re il precedente d.ndirizzo giurisprudenziale. Le ragioni addotte a sostegno delle due lt'ecentifi:Sime sentenze, pienamente comuni su tale punto (n. 510 e 514 del 1 marzo 1971), appaiop.o valide e convincenti n :sono state addotte ragioni che valgano a dimostrarne la erroneit. Si stima perci poterne fare richiamo senza una inutile ripetizione, respingendo quindi il quarto motivo del lt'icorso Enel, che, in base ad esse, risulta privo di fondamento. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 127 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1971, n. 3555 -Pres. Mirabelii -Est. Della Valle -P. M. Minetti (conf.) -Tuento (avv. Bertolissi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). Imposta di successione -Coacervo delle precedenti donazioni -Valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione. (d.l. 8 marzo 1965, n. 90, art. 4). Nella formazione del coacervo delle quote di eredit e dei legati con le donazioni e liberalit fatte dall'autre della successione allo stesso erde o legat-Orio a norma dell'art. 4 del d.L. 8 marzo 19;45 n. 90, ai beni donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento della apertura della successione e non il valore a suo tempo accertato al momento del trasferimento (1). (Omissis). --Coi tre mezzi dedotti -che, essendo tra loro dntimamente collegati, vanno esaminati congiuntamente, sotto un profilo unitario -.i ricorrenti Di Trento, denunciando la violazione de'll'art. 15 del d.l. 7 ago.sto 1936, n: 1639 e l~ falsa applicazione degli artt. 4 d.l. 8 marzo 194'5, n. 90 e 734 e 73,7 e.e. in relazione all'art. 360, in. 3 c.p.c., censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che, in relazione al .;: coacervo delole donazioni con le quote di eredit disposto dal suddetto art. 4 del decreto n. 90 del 1945, ai beni donati debba essere attribuito non gi il valore per essi accertato all'epoca della donazione ma quello risultante essere al momento dell'apertura della successione. In particolare essi .sostengono che iJ. coacervo del donatum e del <-: relictum costitui:sce una mera operazione adtmetica, di natura esclusivamente fiscale, che, non importando alcun trasferimento effettivo, non vale a legittimare una nuova valutazione dei bene donato commisurata ai valori correnti all'epoca dell'apertura della successine (primo mezzo); :he lo stesso rilievo vaJ.e anche per la co11azione prevista dall'~ t. 737 e.e. che, in quanto comporta sempilicemente la riunione fittizia e non la risoluzione automatica delle donazioni pregresse, va fatta per iJ. valore gi tassato in occasione del1a registrazione dell'atto di donazione, mancando quel trasferimento effettivo del bene che costituisce il titolo per una nuova valutaZione (terzo mezzo); e, infine, che nessun valido argomento a sostegno della tesi della Finanza pu essere tratto dal citato art. 4 dl citato decreto n. 90 del 1945, limitandosi questo a disporre soltanto Che le imposte da dedurre sono quelle dovute (1) Decisione di molto interesse su una questione che non ha precedenti giurisprudenziali della Cassazione. In senso .conforme SERRANO, Le imposte sulle successioni, Torino, 1968, 313. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4-secondo la tariffa vigente nel momento della apertura della succcssione e no.n anche secondo H valore accertato in tale momento (secondo mezzo). La censura infondata. Il problema -che si presenta per la rprima volta all'esame di questa Suprema Corte - quello di stabilire se il cosidetto coacervo delle precedenti donazioni e liberalit effettuate dal de cuius a favore dei singoli eredi o legatari a:bbia -come si sostiene dai rkorrenti lo scopo di determinare l'asse ereditario globale ai soli filni dell'identificazione dell'aliquota dell'imposta successoria da applicare nei singoli casi -(aliquota Che, essendo progressiva, aumenta ovviamente in ragione del valore dell'imponibile) -o se, posto che le donazioni costituiscono in definitiva una particolare forma di anticipata successione, non trovi invece la sua effettiva ragion d'essere -come ha. ritenuto la Corte triestina -nell'esigenza di ricondurre ad unit, con riferimento cio ad una medesima data, la tassazione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito e di rendere in tal modo operante il pirincipio dell'airt. 20 della legge sull'imposta di successione, 1secondo H quale l'imposta deve essere applicata sul valore che i beni hann9 al momento dell'apertura della successione. E questa Corte ritiene esatta la soluzione che ad esso ha data la Corte di Trieste con l'impugnata decisione. Quale sia stato il fine che il .egi:sJatore ha dinteso per, decreto 8 marzo 1945, n. 90 succitato) -conseguire il duplice scopo di mettere, da una parte, tutti gli eredi su un piano di assoluta parit rispetto al fisco, colpendo col giusto tributo, nella sua totalit e nei 1singoli trapassi ancorch operati in tempi succeissivi, i'l complesso dei beni trasferiti gratuitamente alla stessa persona, e di evitare, dall'altra, l'inammissibile ed assurda conseguenza di dover detrarre l'imposta secondo le norme vigenti al momento deila delazione deil'eredit -(rigurdanti, ovviamente, tanto la tari:ffia da applicare quanto il valore da attribuiTe al donatum ) -su di un valore de1le donazioni accertato in tempo diverso. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1971, n. 3610 -Pres. Rossano -Est. Della Valle -P. M. Di Majo (diff.) -I.A.C.P. Siena (avv. Rescigno) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli). Imposta di registro -Termine per la registrazione -Contratti degli enti pubblici~ Verbale di licitazione privata -Equivale a contratto Gestione Ina-Casa -Applicabilit del principio. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16; d.p. 4 luglio 1949, n. 436, art. 33). Il principio stabilito nell'art. 16 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilit generale dello Stato, secondo ii qwale i verbali di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private equivalgono PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 131 ad ogni legale effetto al C1J11,tratto, appticabil.e a tutti i contratti della Pubblica Amministrazione sia quella diretta dello Stato sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono propri dello Stato; di conseguenza, anche per effetto dell'art. 33 del d.P. 4 luglio 1949, n. 436, per gli aprpaiti deLla Gestione INA-Casa stipulati, quali stazioni aprpaitanti, dagLi Istituti Autonomi delle Case Popolari, il termine per la registrnzione di cui all'art. 80 della legge di registro decorre dalla data dell'aggiudicazione (o dalla relativa approvazione eventual-: mente richiesta) e non dalla data del successivo contratto (1). (Omissis). -Col prfano e col secondo mezzo -che, in quanto tra loro connessi, possoon essere esaminati congiuntamente -l'Istituto ri. corrente, denunciando la vfolazione e la falsa applicazione degli articoli 1326 e segg., 1350 e segg. cod. civ., 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, nonch l'omessa d insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, 1?- 3 e 5 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Firenze, estendendo arbitrariamente la sfera dd applicazione del summenzionato art. 16 della legge n. 2440 del 1923 sulla contabilit generale dello Stato, abbia ritenuto che nel sistema della licitazione privata prevista per gli appalti della Gestione INA-Casa dall'art. 33 del d.P.R. 4 luglio 1949, n. 436 l'aggiudicazione al concorrente costituisca, agli effetti fiscali, l'atto e il momento in cui, ai termini dell'art. 1326 cod. civ., si viene a concludere, con fincontro irrevocabile delle volont, il -contratto. All'uppo rileva che, dovendo la volont contrattuale delle Amministrazioni statali ed equiparate essere consacrata per iscritto, il verbale di aggiudicazione non atto idoneo a far constare l'avvenuto incontro delle volont delle parti, ma una semplice documentazione della (1) Il princ1p10 generale del tutto pacifico (Cass. 20 gennaio 1971, n. 115, in questa Rassegna, 1971, I, 409, .con richiami). Importante la precisazione che la norma vale per tutti i contratti della P. A. diretta e -indiretta e anche per quelli stipulati dagli I.A.C.P., la cui natura di soggetti di diritto pubblico stata talvolta messa in dubbio (nello stesso senso v. Cass. 3 febbraio 1968, n. 349, ivi, 1968, I, 256). In proposito va rilevato che gli Istituti non solo esercitano una funzione pubblica in quanto enti delegati dalla Gestione INA:-Casa (o dalla GESOAL o dalla stessa Amministrazione dello Stato) ma sono di per s enti pubblici, come dato desumere dagli artt. 22 e segg. del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165. Inoltre, da rilevare che l'art. 80 del citato t.u. espressamente sottopone tutti i rapporti tra enti costruttori (di ogni genere) di case popolari e ditte appaltatrici alle norme in vigore per le opere in conto dello Stato. Quanto alla approvazione del contratto, di cui nella sentenza si fa un fugace cenno, bisogna precisare che i contratti degli IACP non sono soggetti alla vera e propria approvazione dell'art. 19 della legge di contabilit di Stato, non esistendo un organo superiore a cui gli Istituti siano 132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fase precontrattuale, tanto che il Capitolato generale della Gestione INA-Casa, avente carattere contrattuale, espressamente .stabilisce che all'aggiudicazione deve far seguito la stipulazione di un contratto solenne in forma pubblica amministrativa: stipulazione che, in quanto porta con s il conferimento della cauzione definitiva -(per la sua natura di caparra confirmatoria , attiene alla formazfone del contratto} -e l'indicazione del supplente -(che atto solenne, da farsi per iscritto) ~non pu essere considerata come una mera riproduzione di un precedente ne.gozio gi perfetto in tutti i suoi elementi. Altro argomento a 1sostegno della 1sua teisi r.itiene poi l'Istituto ricorrente di poter trarre dalla disposizione dell'art. 8, quarto comma del capitolato generale della Gestione INA-Caisa che, col prevedere la facolt di esecuzione anticipata rispetto alla normale efficacia ed operativit del negozio, non avrebbe, a suo avviso, alcuna ragion d'essere se il contratto si fosse gi li.n precedenza perfezionato. La doglianza priva di giuridico fondamento. Il problema proposto dall'Lstituto ricorrente 1 1stato gi altre volte preso in esame da questa Suprema Corte, che ha dat ad esso soluzione del tutto analoga a quella accolta nella sentenza impugnata. Ha ritenuto, infatti, questa Corte che per le opere eseguite dagli Istituti per le Case Popolari per incarico della Gestione INA-Casa si applicano le norme contenute nel regolamento approvato col d.p. 4 luglio 1949, n. 436, ed in .particolare quella dell'art. 33, la quale estende agli appalti .della predetta Gestione le disposizioni del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440 sulla Contabilit .generale dello Stato, e _quindi anche quella dell'art. 16, che espressamente equipara a tutti gH effetti legali al contratto li. processi verbali di aggiudicazione in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni; che tale norma altro non rappresen1ia se non la mera conferma di un principio generale posto in sottoposti; tuttavia, quando essi agiscono come stazioni appaltanti della Gestione, il contratto, per norma di capito~ato generale, non efficace per l'appaltante se non a seguito di ratifica da parte della Gestione. Questa ratifica non potrebbe a stretto rigore ricomprendersi nella previsione dell'art. 81 della legge di registro, che fa riferimento alla approvazione intesa in senso tecnico ~Cass. 11 dicembre 1968, n. 3939, ivi, 1969, I, 287); essa comunque costituisce una condizione sospensiva ex art. 17. comunque importante notare che -la ratifica, che pu anche essere implicita o tacita, non ha la forma del decreto e non comunciata nei modi previsti dall'art. 81 (solitamente viene comunicata con lettera o telegramma), s che la determinazione del giorno in cui il contratto diventa efficace si pone in relazione ad un atto non formale talvolta di incerto controllo da parte dell'Ufficio. Per questo accade a volte che la decorrenza del termine per la registrazione viene posta in relazione ad atti diversi che presuppongono la rratifica quali, come nel caso deciso, la consegna dei lavori o simili. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 133 tenia di contratti stipulati nelle due forme anzidette dalla Pubblica Amministrazione; che gli Isti:tuti per le case popolari in quanto mirano a soddisfare un bisogno della collettivit e quindi a perseguire un interesse pubblico, debbono ritenersi come facenti parte della Pubblica Amministrazione, comprendendo questa, nella sua pi ampia accezione, sia l'AmminJ.strazione statale diretta sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono proipri dello Stato; che nella stipulazione dei contratti d'appalto col sistema del pubblico incanto o. della licitazione privaita l'agg.iudicazione non un atto meramente preparatorio della 1succe1ssiva negoziazione ma l'atto concfosivo dell'intero procedimento di gara, mediante il quale la Pubblica Amministrazione manifesta validamente la propria volont di costituire, aderendo all'offerta fattale dal concorrente all'appalto, quel determinato vincolo giuridico, che tale efficacia contrattuale essa conserva ancol'ch sia prevista o sia seguita una successiva stipulazione formale del contratto, rappresentndo tale stipulazione una mera fol'malit del tutto ininfluente sul viincolo contrattuale gi in precedenza validamente costituitosi con il verbale di aggiudicazione; ed infine che i principi suesposti sono stati :recepiti dall'art. 8 del Capitolato generale della: Gestione INA-Casa, anche Se poi tale norma -in applicazione del principio generale vigeillte in materia' di contratti della Pubblica Amministrazione, per cui, ove sia prevista una succ.essiva attivit di approvazione o di omologazione da parte di altri organi, tali contratti non sono vincolanti per l'Amministrazione ~e non dopo che la prescritta attJ.vit sia stata compiuta (art. 19 legge Contabilit generale dello Stato) -considera definitiva l'aggiudicazione per la stazione appaltante soltanto dopo la ratifica espressa o tacita della predetta Gestione (Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1109; Cass., 2 dicembre 1969, n. 3350; 16 luglio 1969, n. 2611; 3 febbraio 1968, n. 349; 30 gennaio 1964, n. 263). Da tali proposizioni -e, conseguentemente, dalle conclusioni trattene ai fini dell'individuazione dell'atto conclusivo del 1negozio cui occorre fare riferimento per stabilire l'eventuale tardivit della registrazione, a norma degli artt. 80, 81 e 110 della legge organica di registro, con la conseguente decadenza dal benefido fiscale di cui all'art. 24 della legge 24 febbraio 1949, n. 43, l'Istituto ricorrente dichiara di dissentire; ma .le ragioni addotte a sostegno del manifestato dissenso. non sono tali da giustificare un i:nutamento dell'indirizzo giurisprudenziale fin qui adottato, essendo state esse gi sottoposte all'attento vaglio di questa Suprema Corte che nelle decisioni dianzi richiamate ne ha posto chiaramente in risaJto l'inconsistenza giuridica. A quanto gi rilevato: si pu tuttavia aggiungere ancora che il fatto che l'art. 9 del capJtolato generale .stabilisca che la cauzione definitiva va prestata al momento della stipulazione del contratto forma le non esclude che essa possa rtforirsi ad un vincolo negoziale gi 134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in precedenza costituitosi, .giacch -(a parte che non possibile dire, nella specie, se tale cauzione sia assimHabile alla caparra confirmatoria o alla ca.parra penitenziale, essendo tale accertamento riservato alla competenza, esclusiva del gidice di merito, che non stato a suo tempo richiesto di compierla) -'nulla vieta che true prestazione abbia luogo in un momento successivo alla conclusione del contratto, a garanzia de1l'adempimento o dell'esatto adempimento delle obbligazioni assu,nte, ovvero come corrispettivo della pattuita facolt di recesso (Cass., 4 maggio 1957, n. 1517; e, per quanto attiene alfa riferibilit della caparra confirunatoria al didtto di recesso, Cass., 9 ma.gg.io 1962, n. 925); che, essendo il supplente un obbligato autonomo che assume, in via sussidiaria e condizionale, le obbligaz.ioni dell'obbligato principale, fa relativa presentazione va configuTata come accessorio di un contratto gi esistente e non come condizione di un.a futura stipulazione (Cass., 3 febbraio 1968, n. 349 cit.; nonch, sulla figura del supplente, Cass., 9 novembre 1966, n. 2739); ed infine che, oltre che per le considerazioni suesposte -ed anche a prescindere da esse -l'efficacia del verbale di ag.giundicazione come atto conclusivo del negozio ai fini della decorrenza del termine per la registrazione nella specie, incontestabile, avendo entrambe le paTti, col sottosc:rivere -com' pacifico -il verbale a mezzo del loro rispettivo rappresentante, manifesto contestualmente e per iscritto la foro volont contrattuale. 11 rigetto dei primi .due motivi porta all'assorbimento del terzo ed ultimo motivo del ricorso principale -(col quale si sostien,e, in subordine, che illegittimo sarebbe anche il far decorrere l'obbligo della registrazione dalla data di consegna delle opere da eseguire) -nonch del ricorso incidentale condizionato. -(Omissis). CORTE Dl CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3637 -Pres. Favara -Est. Della Valle -P. M. Antoci (conf.) -Negri (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Privilegio -Estensione alla imposta pr~ncipale, complementare e suppletiva. (r.d. 30 dicembr; 1923, n. 3270, art. 68; e.e. art. 2772). lmposte e tasse ingenere _-Imposte indirette -Privilegio -Priorit sulle ipoteche. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; e.e. artt. 2'748 e 2772). Il privilegio che assiste ii credito deLlo Stato per l'imposta di successione, come per tutte le aitre imposte indirette, abbraccia sia l'im PARTE I, SEZ: V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 135 posta prlncipale che le imposte complementari e suppletive; solo nei confronti del terzo il privilegio con diritto di seguito escl'USO sull'imposta suppletiva. Il priviLegio che assiste il credito dello Stato per l'impo-sta di successione, come per tutte le altre imposte indirette, preferito al credito ipotecario, in quanto i diritti che i terzi hanno acquistato ante:riormente sugli immobili, che a norma dell'art. 2772 e.e. non sono pregiudicati dal privilegio speciale, sono soltwnt;o il diritto di propriet e i diritti real di godimento su cosa altrui e non anche i diritti reali di garanzia (1). (Omissis). -Con l'unico mezzo dedotto il ricorrente Negri, denunciando la violaztone dell'art. 113 c..p.c. in relazione all'art. 12 delle Prele.g.gi, l'omessa motivazione siilJ.'ar:gomento esegetico; la mancata applicazione analogica dell'art. 2'772 e.e., nonch la violazione e l'erronea aipplicazione dell'art. 68 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il credito della Finanza per l'imposta suppletiva di successione, pur non avendo la stessa natura di 1quello iper l'imposta principale, sia, al rpari di questo, ass~stito da privilegio speciale sugli immobili, e che detto privilegio possa :poi essere fatto valere anche nei confronti dei terzi che abbiano iscritto ipoteca prima dell'accertamento della tassa da cui trae origine. La censura infondata, e va pertanto disattesa. N valgono a mu~ tarne le sorti -in quanto ad .essa non pertinenti, ed estranee, comunque, al tema del decidere -le :generiche ed astratte considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al dovere del giudice di pronunci. are secondo diritto, attribuendo alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di. esse, e dalla intenzione del legislatore, e facendo ricorso all'interpretazione analogica ed ai principi .generali dell'ordinamento (artt. 113 c.ip.c. e 12 Preleggi). Che il credito :per l'imposta suppletiva di successione sia, al pari di quello per l'imposta princ~paloe e iper l'imposta complementare, assistito da privilegio speciale sugli immobili risulta, invero, in modo sufficientemente chiaro dal coordinato disposto degli artt. 68 della legge 011ganica n. 3270 deL 1923, 2758 e 2772 C.c., che, nell'ampia e generica dizione usata -(crediti per tributi indiretti) -ha inteso compr.endere tutti i tributi indiretti -(e quindi l'impoista di registro, (1) Decisione esattissima che riassume con esemplare limpidezza molti dei problemi sul privilegio per le imposte indirette. 136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di successione, di bollo, nonch le imposte ipotecarie, doganali, di fabbricazione, quelle in surrogazione del bollo e di registro, sui contratti di assicurazione, su quelli di bovsa, e cosi via) -senza fare poi alcuna distinzione tra imposte prindpali, imposte corrl'plementari -(destinate, com' noto, ad integ11are la precedente liquidazione risultata inadeguata per mancanza o insufficienza dei necessari elementi di valutazione, ovvero rimasta sospesa per leg.ge) -ed imposte suppletive (rivolte a correggere l'errore o l'omissione in cui sia eventualmente incovso l'ufficio impositore sull'an o sul quantum del tributo da imporre). E che tale sia stata l'intenzione del legislatore confermato, in particolare, dalla norma di cui all'ultima parte del primo comma del- l'art. 2772 e.e., che, col menzionare specificamente le imposte suppletive di registro -(sia pur.e per sancire, rispetto ad esse, il divieto di esercitare il privilegio in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi dopo la registrazione dell'atto) -lascia intendere in modo non dubbio che nella vasta categoria dei crediti per tributi indiretti assistiti da privilegio immobiliare rientrano anche quello per imposte sppletive, comprese in queste, ovviamente, anche le imposte di successione, la cui affinit con le imposte di :r:egistro , del resto, !rivelata, oltre che dal fatto che fino al 1923 esse avevano con queste ultime un'unica disciplina legislativa e che anche successivamente stata mantenuta una perfetta analogia tra il contenuto normativo dell'art. 68 della summenzionata legge ovg.anica n. 3270 del 1923 e quelle dell'articolo 97 della legge di registro n. 3269 del 30 dicembre 1923 cui l'articolo 2772 e.e. fa riferimento, dalla semplice constatazione che la sola differenza essenziale tra loro esistente risiede in d, che mentre nell'imposta di registro il fatto generatore del tributo un trasferimento inter vivos in quella di successione , invece, un trasferimento mortis causa. Accertato pertanto che il credito fatto. valere dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per imposta suppletiva di successione assistito dal privilegio immobiliare di cui al citato art. 2772, rimane ora da stabilire se esso, nella specie, prevalga ool credito ipotecario del Negri o se debba, .al contrario, essere a questi posposto. . Disattendendo l'opposta.tesi del Negri, la Corte fiorenUna ha accolto la prima delle due soluzioni: e non a torto. Diversamente che per il .pegno, cui attribuisce, di regola, prevalenza sul privilegio speciale mobiliare, l'art. 2748 comma secondo, e.e., stabilisce invero che, salva diversa disposizione di legge, i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari . E tale regola non pu ritenersi derogata dalla citata norma limitativa di cui all'ultima parte del primo comma dell;art. 2772 -(ap PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA plicabile, come si detto, anche rispetto all'imposta suppletiva di successione) -essendo ,evidente che -in considerazione, presumibilmente, del fatto ch~.)l titolare di un diritto reale di garanzia, a diffeI'lenza del titolare del diritto di propriet o di un diritto reale di godimento su cosa altrui, non ,pu sottrarr,e il bene all'azione esecutiva del creditore privilegiato in quanto il suo diritto si risolve in un semplice raipporto di prevalenza che spiega.i suoi 'effetti in sede di graduazione tra il privilegio e la specifica garanzia derivante dal ipegno o dall'ipoteca, con la conseguenza che, se non viene esercitata nel corso dell'esecuzione, 1a garanzia che assiste il credito rimane irrimediabilmente estinta -il legislatore, con l'espressione diritti a,cquistati dai terzi sugli immobili ha inteso riferirsi soltanto al diritto di propriet ed ai diritti di godimento su ,cosa altrui e non anche ai 'diritti reali di garanzia, avendo provveduto a determinare l'efficacia di questi ultimi rispetto ai privilegi speciali a mezzo di una disciplina autonoma quella, per l'appunto, cont.enuta nell'art. 2748, dalla quale non lecito discostarsi se no:n nei casi tassativamente stabiliti dalla legge -il che confermato, del resto, oltre che dal testo dell'art. 1962 comma secondo e.e. del 1865 che, sempre beninteso in relazione all'imposta suppletiva, parlava pi esattamente di inorpponibilit del privilegio ai terzi pos'sessori dell'immobile, nel senso di impossibilit di esercitare il cosidetto diritto di seguito, dalla Relazione al Re, nella quale ,espUcitamente detto che nel secondo comma l'art. 2748 .prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari ed ipoteche e, in conformit del 1principio tradizionale, d la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia 'stata iscritta anteriormente o posteriormente al sor,gere di un privilegio (n. 1129). Alla regola gene~ale della prevalenza del privilegio speciale immobiliare rispett> all'ipoteca fa eccezione -(sempre per quanto ;riguarda l'imposta ,di ,successione) -l'ipotesi, contemplata nel secondo comma dell'art. 2772, del creditore del defunto che abbia iscritto ipoteca nei tre mesi dalla morte di quest'ulttimo; ma nella ,specie si fuori di.tale ipotesi, avendo il Negri, com' pacifico in causa, iscritto ipoteca a ,garanzia del suo .credito soltanto il 1 ,dicembre 1968, e cio quando ei:ano gi assai largamente trascorsi i tre mesi dalla morte della sua debitrice Gambaro, avvenuta il 1 gennaio 1955. Che il privilegio .per l'imposta suppletiva accertata sia stato rpoi fatto valere soltanto con l'ingiunzione del 20 ,giugno 1961, e quindi successivamente all'iscrizione ipotecaria effettuata dal Negri, poi circostanza che a nulla rileva, nessuna distinzione ponendo, come si visto, l'art. 2748 comma secondo tra privilegio anteriore E'. privilegio posteriore a tale iscrizione. Ma non superfluo tuttavia aggiungere che la circostanza dedotta, oltre che irrilevante, altres priva: di fondamento giuridico, essendo 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risaput<,> che, quand'anche il relati--vo credito venga accertato e richiesto in un momento successivo, salvi i limiti della prescrizione estintiva (art. 86 della legge or.ganica n. 3270 del 1923), il fl'!tto generatore dell'imposta di successione la morte del de cujus, e quindi l'apertura della successione, essendo quello l'evento dal quale deriva quel trapasso di ricchezza agli eredi che di tale tributo costituisce il presupposto (Cass. 17 marzo 1967, n. 604). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3640 -Pres. Favara -Est. Falletti -P. M. Caccioppoli (diff.) -Soc. n. c. Vanzo (avv. Carbone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Case albergo condominiali -Esclusione. (1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14). L'ag~volazione degli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non estensibile agli alberghi, non applicabile a quei complessi residenziali di carattere prevalentemente alberghiero, (piccolissime unit abitative con ingresso dal corridoio comune, servizi centralizzati, normalmente destinate alla locazione), anche se le singole unit siano vendute ~n forma condominiale a distinti proprietari (1). (Omissis). -Nei due motivi del ricorso la Soc. Vanzo propone e svolge le seguenti censure: 1) Violazione degli artt. 13 e 14 della le.gge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 12 disp. rprel. Nelle nol'me citate il legislatore si riferito alla casa di abitazione in genere, la quale si presenta in ttpi ed aspetti diversi, secondo l'evoluzione delle esigenze sociali ed economiche. Recentemente si sono creati dei complessi condominiali, dove trovano largo sviluppo i servizi in comune e gli accessori necessari alla vita delle rper.sone che vi abitano. Tali complessi, tuttavia, comprendono delle case di abitazione, mentre l'accentramento dei servizi di mag.giore importanza in una parte del condominio e la creazione di negozi e di luoghi di svago rispondono all'intendimento di (1) Decisione di molto interesse che riporta nella categoria degli alberghi il fenomeno ormai frequente delle case-albergo, residence e simili: per l'inapplicabilit dell'agevolazioni !!.ella legge n. 408 agli alberghi cfr. Cass. 21 giugno 1971, n. 1924 e 17 giugno 1971, n. 1841, in questa Rassegna, 1971, I, 1180. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTAHIA attribuire al condominio la pi larga autonomia. La Corte d'Appello ha adottato un criterio intevpretativo errato, ritenendo che la legge si riferisse ad un concetto della casa corrispondente a quello corrente 'nel momento della sua emanazione e non ad altro tipo di casa, quale si andato sviluppando negli anni successivi. 2) Difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.;p.c.). La Corte non ha spiegato perch gli edifici condominiali in o~getto., descritti nelle loro parti e nel loro funzionamento, esulassero dalla fattispecie legislativa prevista dagli artt. 13 e 14 citt., essendosi limitata a fare un'affemnazione apodittica, senza es.porre il ragionamento seguito per pervcenire a quella esclusion. Non bastaV'a richiamare la circostanza che !"autorit di P.S. ebbe a rilasciare una licenza di esercizioalberghiero, dchiesta per permettere il funzionamento del condominio de quo, poich tale licenza non determinava una modifica nella natura degli edifici, tanto pi che il consulente tecnico aveva accertato la prevalenza in essi delle unit immobiliari destiinate ad abitazione, anche se di specie particolare. Il ricorso non fondato. Invertendo l'ordine delle censure, si deve anzitutto escludere' il difetto di motivazione; e seguendo viceversa l'esame ampio e decisivo dedicato dalla Corte d'appello alle circostanze qualificanti della fatti specie, si. perviene :facilmente anche alla confutazione ,giuridica della tesi proposta nel primo motivo. Invero il .giudizio della Corte, coerente ai dati obiettivi e incontroversi dell'indagine tecnica esperita in sede istruttoria, si basato sui seguenti .rilievi, che dimostrano e giustifi cano pienamente l'iter logico e il fondamento giuridico della decisione impugnata: a) Le costruzicmi in oggetto, divise in due lotti e costituenti il complesso Eurotel di Gardone Riviera, comprendono nel rpiano .se minterrato del primo lotto una zona adibita a bar e night club , con relativi servizi, due negozi e tre magazzini a servizio del dsto~ ante; un locale mensa per il personale, on annessa cucina; un locale alloggio del consegnatario, r.a,ppresentante l'organizzazione Eurotel ., con servizi; cinque camerette, con gabiJn.etti di uso comune per il personale del ristorante; quattro grandi locali adibiti a . stireria, lavanderia, .guardal'loba, magazzino a servizio del condominio; al rpiano terreno un grande atrio d'ingvesso, in parte scoperto e attrezzato a giardino interno; una saletta-televisione; due servizi comuni, un salone bar-rtstorante, con i servizi annessi; una cabina telefonica, corridoi e ascensori; al 1primo, secondo e terzo piano 25 unit immobiliari per piano, una cabina telefonica, un locale a servizio del condominio, scala, corridoio, ascensore. Il secondo lotto comprende, nel piano seminterrato, una sala giochi bambini; uno spogUatoio per la piscina e l'abitazione 1del custode; al piano terreno tre unit immobiliari; otto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO camerette siingole, con due servizi per il personale dei condomini, un porticato; al primo, secondo e terzo .piano da 14 a 17 unit immobiliari per fondate. pacifico. e ne d atto la sentenza impugnata che le costruzioni in oggetto non furono ultimate entro il biennio dal loro inizio (cio entro il novembre 1954) e che pertanto, nei termini e secondo le condizioni stabilite dagli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, 1a Soc. Jenner sarebbe decaduta dal bene fido tributario ivi previsto. Ma la Corte d'Alprpello, considerando ipoii le disposizioni introdotte dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e dall'art. 5 del d.l. 11 dic,embre 1967, n. 1150, cm cui il termine biennale venne abrogato, e proponendosi il quesito se nell'ambito delle nuove norme si inseriscano tutte le ipotesi di decadenza per trasco11so biennio, in qualsiasi tempo verificatesi , ha ritenuto di poter risipondere affermativamente a tale domanda, con l'assolutezza di una soluzione, desunta dal tenore letterale dell'art. 1 cit., che appunto ammette ed anzi riabilita alle a.gevo1azioni concesse dall'art. 13 della legge n. 408/1949 tutti i fa_bbrkati iniziati prima o dopo il 31 dicembre 1959 1pu11ch ultimati entro il 31 dicembre 1961 . Questa tesi denuncia, nell'ampiezza illimitata deUe sue affermazioni, -un'erronea iinterrpretazione delle norme sopra citate. L'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 dichiara che il termine biennale anterio! 1mente rp11escritto dagli artt. 13 e segg. deUa legrge 2 luglio 1949, n. 408 deve inten,dersi abolito, anche per l'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette, con l'entrata in vigOTe della legge 2 febbraio 1960, n. 35 . Quest'ultima, modificando il regime fiscale delle nuove costruzioni, aveva disposto la loro esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati per periodi decrescenti da 25 e 5 anni, 1secondo il momento della loro ultimazione, da. quello pi vicino del 31 dicembl'e 1961 a quello pi lontano, oltre il 31 dicembre 1969. Abolito cos il termiine biennale relativamente alle imposte dirette, l'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 ha provveduto, con inter PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pretazione autentica e con risposta affermativa, a dirimere il dubbio se la medesima abolizione valesse anche nei riguardi delle imposte indirette sugli affari. Il nuovo regime decorre, ovviamente (e dichiaratamente), dal l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35; :non pu 11'.lJ in tende, retroc.edendo vevso il passato, produrre l'effetto di una spe ciale sanatoria (come si legge nella sentenza impugnata) a favore di situazioni ormai esaurite, rispetto a cui l'inosservanza dei termini pre cedentemente stabiliti e scaduti avesse determilnato la pevdita del di ritto alle agevolazioni correlativamente concesse. E ;gi in tal senso si recentemente pronunciata questa Suprema Corte, considerando l'iptesi di un termine biennale non ancora com piuto all'entrata in vigore della legge n. 35/1960, ed escludendo per tale motivo :che l'Amministrazione finanziaria ;potesse far valere la pret~sa decadenza (dr. Cass. 20 a.pdle 1971). La Corte d'Aiprpello ha fondato la prorpria tesi sull'art. 1 ultimo comma della legge, secondo cui restano ferme le agevolazioni pre. viste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabblricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 . Ma con evi.dente distorsione letterale la Corte ha inteso quest. testo come se dfoes1s1e che tutti i :fab. bricati iniziati sia prima sia dorpo il 31 dicembre 1959, ipurch ultimati entro il 31 dicembre 1961, sfuggono all'ovdinaria imposta indiretta. La dispos.izione, di carattere trallJSitorio, 'Sii rid:erisce specificamente e soltanto alle co!Struzioru iniziate dopo il 31 dicembre 1959, es sendo rivolta ad adeguave il regime fiscale intevcorrente tra l'ultima provoga del termine previsto nell'art. 13 cit., scaduto il 31 dicembre 1959 (ex lege 10 dicembre 1957, n. 1218) e l'entrata in vigore della nuova legge (come appunto Conferma il successivo art. 3). L'art. 1 cit. non menziona n riguarda le costruzioni iniziate prima del 31 dicembve 1959, ed esso quindi, iper le costruzioni ch all'entrata in vigore della nuCJ1Va legge avessero gi superato i termini anteriormente prescritti, :non lascia desumere alcuna sanatoria delle decadenze ormai incorse. Ed proprio nel eone.etto di questa presupposta sanatoria che es senzialmente risiede l'erroneit del, criterio adottato dalla Corte d'Ap pello. Essa, non considerando l'ipotesi di costruzioni iniziate prima della nuova legge ma non ancora pregiudicate dal compimento del termine biennale, considerando viceversa l'ipotesi di costruzioni per le quali il termine anzidetto fosse .gi 1scaduto e per le quali ormai si fosse verificata la decadenza, ha tuttavia rtpristinato anche per queste l'a.pplLcabilit del beneficio tributario; e per Slliperare l'ohiezio1n.e del rapporto (sostalllziale) ormai esaurito ha confuso il medesimo con la pendenza ancora aiperta del rapporto processruale. RASSEGNA D~LL'AVVOCATURA DELLO STATO 146 Questi 'rilievi critici ricevono conferma, nell'ambito sistematico della stessa legge n. 35/1960, dal \Sllccessivo art. 4, il quale dichiara che l'aziooe della Finanza per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e imposte indir,ette sugli affari. per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate daUa legge 2 luglio 1949,. n. 408 si prescrivono cOIIl il decovso di 5 anni dalla data di registrazione dei singoli atti. Ed anche il d.l. n. 1150/1967 (che ha introdotto un 'diverso criterio per la decorrenza del tel'lll1.ine di prescrizione, legato alla denuncia del contribuente) parimenti dispone che per le decadenze gi verificatesi le denUIIlcie relative dovranno esisere prodotte entro un anno dall'entrata in vigore del presente de~ creto . Secondo questi principi la causa va pertanto riesaminata. (Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 dicembre 1971, n. 3738 -Pres. Pece -Est. De Biasi -P. M. Secco (conf.) -Soc. IRCESA (avv. Sol'lge) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette :. Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esattoriale -Ammissbilit Limiti. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209). Dopo iniziata l'esecuzione es.attoriale consentito di proporre l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta neri coinfronti deU'ente impositore, essendo il div.ieto dell'art. z,09 del t.u. sulle imposte dirette operante soitanto per l'opposizione all'esecuzione diretta contro l'esattore (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 ottobre 1971, n. 3021 -Pres. Pece -Est. Boselli -P. M. Di Majo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corolllas) c. Leooardi (avv. Medina). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione di accertamento negativo -Pendenza della esecuzione esattoriale -Ammissibilit Limiti. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 147 Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione ordinaria -Necessit di una preventiva pronuncia di una commissione -Opposizione del liquidatore, di societ dichiarato responsabile in proprio -Esclusione. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; t.u. 29 gennaio 1958, n. 649, art. 265). Dopo iniziata l'esecuzione esattoriale consentUo proporre l'azione di .accertamento negativo del debivo di imposta nei confronti deH'ente impositore, essendo .ii divieto den'art. 209 dei t.u. suUe imposte dirette, operante soitanto per l'opposizione aU'esecuzione diretta contro l'esattore (2). n liquidatore di una societ tassabile in base a bilancio,, dichiarato responsabile in proprio del pagamento deUe imposte non soddisfatte con le attivit, deUa liquidazione, non legittimato a ricorrere alle commissioni tributarie e pu di conseguenza adire direttamente il giudice ordinario anche in pendenza della esecuzione esattol/'iale (3). I (Omissis). -Con avviso di mora 17 novembre 1967 l'Esattoria di Roma intim alla Societ l.R.C.E.S.A. (Imprese riunite costruzioni societ per azioni), quale attuale proprietaria di un lotto di terreno sito in Roma, localit Arco di travertino, il pagamento di lire 10.044.770 a norma dell'art. 65 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203 -per imposta straordinaria sul patrimonio .relativa al terreno predetto, iJScritta a ruolo, negli anni 1958-59, a nome di precedente proprietario e non pagata dal medesimo. Con citazione del 21 novembre .1967 la Societ intimata, sull'assunto che l'amministrazione finanziaria dello Stato, all'uopo convenuta in giudizio, doveva considerarsi decaduta dall'esevcizio del diritto di seguito di cui al menzionato art. 65 del t.u. del1e disposizioni :riguardanti la imposta strao:vdinaria sul patrimonio, chiese che il Tribunale di RO'."ma dichia~asse la illegittimit della minacciata esecuzione con le conseguenze di legge, i danni e le spese del giudizio . Su contestazione dell'Amministrazione convenuta il Giudice adito, (1-3) Sembrerebbe, dalla semplicit delle motivazioni, che sul problema di cui alla prima e seconda massima non sorgano perplessit. Molti e gravi sono invece i dubbi che legittimamente sorgono sulla esattezza della decisione. Per una completa esposizione del problema v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 199 e segg., 522 e segg., 943 e segg. L'azione di accertamento negativo in via generale non riconoscibile, dovrebbe ritenersi in ogni modo bandita nelle imposte dirette, sia per il divieto dell'art. 209 del t. u., sia per la necessit della preventiva pronuncia di una Commissione (Cass. 19 gennaio 1971, n. 89, in questa Rassegna, 1971, I, 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con sentenza 12 dicembre 1968, qualificando la 1proposta azione quale opposizione all'esecuzione, la dichiar improponibile a norma dell'ar" ticolo 209 t.u. delle leggi sulle irn(poste dirette, per temporaneo difetto di gitll'isdizione del Giudice ordinario. Replic in sede di impugnazione la Societ Ireesa ch'essa non aveva inteso n intendeva contestare la validit e la regofarit della esecuzione promossa dall'esattore delle imposte, non convenuto in giudizio, bensi proporre azione di accertamento negativo iper ottenere dichiarazione della illegittimit della imposiziione tributaria nei confronti dell'Ente impositore iper decadenza o, quanto meno, per prescrizione dello ius impositionis. L'Amministrazione finanziaria, ripetendo la tesi difen~iva di primo grado, eccepi preliminarmente il proprio ,difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni relative alla procedura di riscossione e, nel merito, sostenne l'infondatezza della domanda. La Corte di appello di Roma, con sentenza 14 gennaio 1970, conferm la pronuncia ,di primo grado. La Soc. Ircesa ha ora chiesto a questa Corte Suprema, con rituale ricorso del 18 novembre 1970, la cassazione delia ,sentenza di appello per violazione di legge. L'Amministrazione finanziaria dello Stato vi si opposta con controricorso. All'odierna udienza, i difensori di entrambe le parti ed il P. M. hanno svolto discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Queste Sezioni Unite hanno gi in altra occasione affermato (da ultimo 'con sentenze 6 maggio 1969, n. 1528 -8 giugno 1967, n. 903) il. ,pl'.indpio che l'art. 209, ultimo comma, del t.u. sulle imiposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, condizionante al compimento della esecuzione l'esercwo dell'azione di risarcimento danni contro l'esattore, 394; 4 aprile 1969, n. 1105, ivi, 1969, I, (!3; 3 febbraio 1968, n. 354, ivi, 1968, ;r, 115; 21 aprile 1969, n. 1264, ivi, 1969, 513; l'ultima sentenza ha deciso nel senso esattamente opposto l'identica questione). Costituiscono dunque rare eccezioni le due pronunce invocate come precedenti 8 maggio 1S67, n. 903 (ivi, 1968, 417) e 6 maggio 1969, n. 1528 (Giust. Trib., 1970, 191) che possono essere giustificate dalla particolarit del caso (nella prima sentenza si discuteva della estinzione del credito tributario per effetto del concordato fallimentare e nella sec.onda della riscossione di contributi assicurativi dovuti dalla assa di Previdenza Marinara, che non .sono veri e propri tributi e' per i quali non si pone il problema della decisione delle Commissioni). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 149 non preclude la facolt di proporre, in pendenza della procedura esattoriale esecutiva, azione di accertamento negativo del debito d'imposta nei confronti dell'ente impositore. Infatti tale azione risulta indipendente dalla accennata duplice li' mitazione, oggettiva (.per qu~ che concerne il petitum~ e soggettiva (per quel che concerne il ,soggetto legittimato pa,ssivamente), che condiziona -invece -il diviieto di cui all'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958. Nella specie l~ domanda giudiziale; nell'univoco significato lette11ale e logico impressole dalle iprecisazioini fatte dalla kcesa nello stesso.,giudizio di 1primo ,grado e poscia ripetute nell'atto di appello, 'stata diretta non contro l'esattore ,per sentir pronunciare, con la illegittimit della eseczione, la sua condanna al risarcimento danni, bensi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere semplice dichiarazione di insussistenza del debito di imposta per asserita verificatasi decadenza o prescrizione. Contrariamente a quanto d~dotto dall'Amministrazione nelle note illustrativ.e al controricorso, alla suespoota interpretazione della domanda Ivcesa queste Sezioni Unite possono procedere con valutazione diretta senza essere vincolate da queUa .fattane dai giudici di merito, posto che la identificazione del contenuto della menzionata domanda incide direttamente sulla soluzione della questione di giurisdizione. Dalle suesposte considerazioni deriva, in aderenza alla censura del ricorso, che l'azione Ireesa da qualificarsi come tipica azione di accertamento negativo e, come tale, ammissibile e soggetta alla giurisdizione dell'A.G.O. -(Omissis). In base a questi precedenti affermare che l'azione di accertamento, sol perch diretta contro l'ente impositore anzich contro l'esattore diventa ammissibile appare alquanto opinabile, e gravissime sarebbero le conseguenze se si consentisse senza discriminazioni di adire il giudice ordinario, mentre restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 209 per l'opposizione contro l'esattore; si finirebbe con !"eludere, con l'espediente dell'accertamento negativo, la norma dell'art. 208 che sottrae alla giurisdizione dell'A.G.O. tutte le controversie sull'obbligazione tributaria. Si deve quindi supporre che -le due pronunzie siano giustificate dalla particolarit del caso: si trattava cio di domande proposte non dal con tribuente ma da estranei 'al rapporto tributario (il terzo possessore di un l:)ene gravato da privilegio nel primo caso e il liquidatore di societ nel secondo caso) che non davano luogo pertanto (o cosi stato ritenuto) a controversie di imposta; per questa ragione stato superato (esplicita mente nella seconda pronunzia, implicitamente nella prima) l'ostacolo del l'art. 22 del r. a. 7 agosto 1936, n. 1639, che altrimenti sarebbe stato inva licabile. (Per la generalissima applicazione del principio della giurisdi zione condizionata anche nei casi in cui non sia impugnato l'accertamento v. Cass. Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1741, in questa Rassegna, 1971, I, 1153). 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II (Omissis). -Col (primo motivo del ricm:so la Finanza denunzia difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 209 e '265 del t.u. 29 1gennaio 1958, n. 645 nonch dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1936 e vfaio di motivazione su un !Punto decisivo della controversia -il tutto ia sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. -ed assum,e: a) che, secondo il pi recente orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite' fatto palese ,dalla sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968, in pendenza della esecuzione 'esattoriale il giudice ordinario (temporaneamente) carente dd giurisdizione non solo riguardo alle vere e proprie owosizioni alla ,esecuziQ[]:e medes1ima ma anche riguardo a qualsiasi altra azione del debitore d'imposta, anche se diretta al semplice accertamento della illegittimit della esecuzione per sopravvenuta estinzdone del 'debito o per altro motivo; b) che Un. tale insegnamento non poteva non tro-vare applicazione nella fattispecie, avendo la stessa Corte d'Appello premesso ed accertato che l'attore (Leonardi) aveva proposto nei confronti dell'Amministrazione :finanziaria la stessa domanda di merito proposta nei confronti delle Esattorie (contestazione in radice della !Pl'Oipria responsabilit personale ex art. 265 t.u. n. 645 del 1958 e quindi del titolo in base al quale era stata iriSltaurata la procedura esecutiva), ossia una domanda che -a giudizio della Corte medesima -concretava una vera e propria opposizione alla esecuzi01I1e a' sensi dell'art. 615 c.p.c.; riagion rper cui l',azione 1contro la Finanza avrebbe do'VUto es1sere con- Non si tratta dunque di affermazioni che possano essere generalizzate ed estese alle azioni proposte in pendenza della esecuzione esattoriale dal contribuente. poi dubbio se la domanda del liquidatore di societ dia luogo a controversia di imposta e, come tale, possa (e debba) essere rivolta alle Commissioni. Infatti il liquidatore nell'art. 208 parificato al contribuente e ai coobbligati e si trova in una posizione non dissimile da quella del ces sionario di azienda al quale comunemente si ritiene applicabile l'art. 209 (v. Relazione Avv. Stato, 19.55, -70, II, 585); stato anche affermato che escluso ogni margine di discrezionalit nel dichiararre la :responsabilit personale del liquidatore ~Con Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, n. 775, Riv. Leg. fisc., 1967, 2580) in quanto sono rigidamente predeterminati nella legge i presupposti di essa. Sembra dunque che la sussistenza della :responsabilit del liquidatore sia l'oggetto di una vera e propria controversia di imposta rispetto alla quale la giurisdizione dell'A.G.O. condizionata alla pronuncia delle Commissioni almeno in un grado. Nel senso che il terzo possessore di un bene gravato da privilegio quando nega l'esistenza del privilegio (ed questa la sola domanda per la quale ha legittimazione) non propone una controversia di imposta, cfr. Sez. Un. 1'5 dicembre 1968, n. 3983, in questa Rassegna, 1968, ,I, 1099. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA siderata intempestiva, non essendo stata compiuta 1a es1ecuzione, e dunque improponibile per tempm'aneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo irufondato. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite invero ferma nell'insegnamento (Cio che il divieto di adire l'autorit giudiziaria fino a quando l'esecuzione non sda stata ultimata operante nei soli confronti dell'esattO!re e relativamente all'azione risarcitoria, ma (a cagione del suo carattere eccezionale che la rende msuscettibile di interipretazione estensiva) non anche preclusiva dell'esereizio di un'autonoma azione -verso l'ente impositore diretta a contestare, in tutto od in (parte, la .sua pretesa creditoria; e ci anche quando una tal domanda si trova ad essere eventualmente inserita in un giudizio di opposizione alla esecuzione tributaria, pokh in tal caso le due domande, sebbene contestualmente proposte, debbono ritenersi tuttavia ben distinte fra loro, essendo ciascuna diretta a conseguire, sulla base di una propria causa petendi, un diverso risultato: quello cfo di vedere bloccata la esecuzione esattoriale e, rispettivamente, quello di sentir dichiarare la insussistenza del diritto alla pretesa tributaria. N da tale indirizzo si discosta la sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968 invocata dall'Amministrazione ricorrente a sostegno della diversa premessa del proprio ragionamento, dappokh, ribadendosi in tale pvonuncia clo!.e, a norma dell'art. 209, comma terzo, del citato t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il soggetto indicato nei ruoli Come debitore tributario :non pu proporre prima del compimento della esecuzione, ve~ runa azione dinanzi al giudice ordinario contro l'esattore, neanche se diretta al semplice accertamento della illegitimmit della esecuzione pex sopravvenuta estinzione del debito d'imposta o per altro motivo, non si inteso affatto escludere -anche se non lo si esplicitamente affermato -che un'azione del genere possa invece essere contestualmente proposta contro l'ente impositore. Non sussiste, pertanto, l'asserito mutamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, posto dalla ricorrente a base della prima censura. La seconda censura (sup. lett. b), conseguente alla prima e relativa alla concreta applicazione fatta dalla Corte d'Appello del prin 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c1p10 dianzi ,enunciato, si fonda anch'essa sull'inesatto 1presupposto che nei confronti della Amministriazioq:ie finanziaria il Le:onavdi abbia proposto la stess.a azione (di opiposizione alla esecuzione) che aveva proposto nei 'confronti delle Esattorie. Sulla base degli elementi desumibili dagli atti del processo -che a questa Suprema Corte consentito di esaminare e valutare liberamente poiich [n materia di giurisdizione essa anche giudiice del fatto -non meno che sulla base della chiara e diffusa mo,tivazione fornita in proposito dalla sentenza irii.pugnata, infatti evidente che, avendo l'attove chiesto nei confronti dell'ente impositore (Ministro delle Finanze) dichiarar,si che l'istante Andrea Leonardi non responsabile, nella sua qualit di ex liquidatore della s.r.'l. Pinazzi e C., del pagamento delle imposte di cui al rpvovvedimento intendentizio numero 3637 del 31 gennaio 1961 , la relativa azione rettamente stata tenuta distinta da quella (d oiprposizione) proposta nei confronti delle Esattorie, ,ed stata qualificata come azione ,di accertamento negativo' della pretesa fiscale rper insussistenza del suo presupposto legale (responsabilit personale attribuita al Leonardi, ex art. 265 t.u. del 1958, in qualit di liquidatore della ,societ, per colposa omissione degli adempimenti ivi previsti): azione com ta1-e legittimamente demandata -per le ragioni che si 'sono 1sopra esposte -alla cognizione del g,iudice ol'dinario. Con il secondo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia ancora una volta difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 in relamone all'art. 188 stesso t.u. ed all'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 nonch vizio di motivazione su punti decisivi della controversia -il tutto a' sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. -ed assume che, avendo la Corte d'Appello individuato nel provvedimento intendentizio del 31 gennaio 1961 il titolo in base al quale era stata instaurata la procedura coattiva .di riscossione, anche se si volesse (in ipotesi) tenere ferma la distinzione delle azioni operata dalla Corte predetta ed a,ccedere alla qualifi,cazione .giuridica (di accertamento negativo di imposta) attribuita a quella proposta nei confronti del Ministro delle Finanze, non per questo potrebbe mutare la conclusione (prospettata col primo mezzo) [n ordine alla giurisdizione del ma1gi.strato ordinario: dal momento che -in forza dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, numero 1639 -nelle controversie il"elative alla arpplicazione delle imposte dirette, e pl'edsamente in quelle in cui venga in di-scussione la stessa legittimit deila imposizione fiscale, non ipu addrsi l'autorit giudiziaria ordinaria se non do;po l'i:scrizione a ruolo del tributo e dopo avre adito (almeno in un grado) le Cmn.missioni Tributarie. Il motiv,o infondato. \ ., ii I . l' . I 11.fiifl'41w&i1'&iri?Pi==idt.Iii:?r1121#1rirf:iliitff0iwrwe:2111;4;tfir&ii!rii.tfifMllfl& PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Il procedimento davanti alle Commisl!lioni tributarie ha per og getto il controJ.lo della legittimit dell'accertamento tributario sotto il profilo dell'an e del quantum. Orbene, nella specie una tale legittimit non viene in discussione posto che l'accertamento (e cos-la conseguente iscrizione a ruolo) riguarda pur sempre ed esclusivamente la societ e non anche il liqui datore. Come gi questa Suprema Corte ebbe a rilevare con sentenza nu mero 952 del 17 gennaio 1964, 1a disposizione dell'art. 265 del t.u. nu mero 645 del 1958 (secondo Cui i liquidatori dei sog.getti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le atti vit della liquidazione, le imposte dovute dal oog;getto per il periodo della liquidaziione e per quello anteriore rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse ) postula, come presupposto imprescin dibile della responsabilit del liquidatore, l'avvenuto accertamento di una condotta coJ.posa a carico del liquidatore medesimo e del nesso di causalit fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte gi accertate a carko della societ. Si tratta dunque di una responsabilit che il liquidatore incontra nei confronti della Amrnnistrazione finanziaria per fatto rproprio: per cui egli, mentre non ha veste per adre le Commis~on1i tributarie a' sensi del citato art. 22 del r.d.L n. 1639 del 1936, bene pu adire invece il giudice ordinario perch sia accertata 1a insussistenza di una sua ob bligazione da responsabilit, per difetto di. una qualsiasi colipa nella propria condotta nel senso dianzi specificato. Stanti le suesposte precisazioni, il provvedimento intendentizio che autorizzava l'Esattore a procedere (ex art. 265 cit.) contro il Leo nardi in proprio non pu essere considerato alla stregua di un attu di imposizione o, addirittura, di un atto di iscrizione a ruolo nei diretti cornfr,onti del Leonardi medesimo e non quindi idoneo ad attribuire al predetto soggetto la titolarit passiva della obbligazione tributaria e quindi la qualifica di contribuente, s da onerarlo del preventivo ri corso alle Commissioni Tributarie. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3793 -Pres. Stella Richter -Est. Boselli -P. M. Di Majo (conf.) -Ente di Sviluppo P.uglda, Lucania e Molise (avv. Calvariio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). Imposte e tasse in genere -Pluralit di agevolazioni -Cumulabilit Esclusione. 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte e tasse in genere -Imposte automobilistiche -Esenzione semestrale -Riduzione per veicoli fuori strada -Cumulabilit Esclusione. (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 19; 1. 21 maggio 1955, n. 463, art. 12). Imposte e tasse in genere -Imposte automobilistiche -Domanda di rimborso -Azione ordinaria -Necessit del preventivo ricorso amministrativo -Esclusione. (d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 39). Per un principio generale del diritto tributario, la medesima fattispecie non pu, salvo espressa disposizione di legge, godere di due diverse agevolazioini (1). L'esenzione dalla imposta automobilistica per un semestre dalla prima immatricofazioine stabilita neil'art. 19 d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 (norma abrogata con l'art. 13 della legge 28 luglio 196.1, n. 855) non cumulabile con la rduzione a meti per un quinquennio accordata dall'art. 12 della legge 12 maggio 1955, n. 463 per gli autoveicoli nuovi co11t quattro ruote motrici ido11tei all'impiego fuori strada. invece cu mulabile con quest'ultima agevolazione l'altra di cui alla tabella C, nota 4 della legge n. 463 del 1955 che aocorda un'ulteirio-re riduzione del 20 % per le autovetture azionate con motore Diesel (2). L'esperimento del ricorso in via amministra.tiva, in mancanza di espressa disposizione di ze,qge, non costituisce condizioine o presup posto per la proponibilit dell'azione giudiziaria; conseguentemente in materia di imposte automobiiistiche pu esse;e domandato diretta mente con l'azione ordinaria il rimborso dell'imposta c'he si assume indebitamente percetva, essendo solo facoltativo il ricorso amministra tivo previsto dall'art. 39 del d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 (3). (1-3) La decisione si riallaccia intimamente a quella delle stesse Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1554 (Foro It., 1970, I, 2818). La prima massima di molta utilit per la riaffermazione di un prin cipio comunemente ammesso, ma non abbastanza consolidato dalla giuri sprudenza. La seconda massima logica applicazione della prima. Sull'ultima massima sono necessarie alcune considerazioni. La neces sit del riorso amministrativo da tener distinta dalla necessit che l'imposta venga accertata in sede amministrativa dall'ente impositore: sotto il primo profilo pu o non esistere una norma che condiziona la giuri sdizione dell'A.G.0. ad altro procedimento, come per le imposte dirette; ma in ogni caso l'azione ordinaria non pu esperirsi prima che vi sia stato un accertamento che costituisce l'oggetto di una specifica attivit ammi nistrativa attribuita in via esclusiva all'ente impositore (Cass. 18 giugno 1968, n. 1766, in questa Rassegna, 1968, I, 379). Nel campo pi specifico, una cosa stabilire se il ricorso al Ministro contro l'ordinanza dell'In tendente sia facoltativo (ovvero se l'ordinanza definitiva dell'intendente PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 155 (Omissis). -I due motivi del presente ricorso ripropongono all'esame della Suprema Corte due questioni sulle quali queste Sezioni Unite hanno gi avuto occasione di pronuncial'ISi recentemente, in relazione ad una :fattispecie del tutto analoga (cfr. sent. n. 1554 del 18 settembre 1970): a) se cio aigli autoveicoli del tipo Fiat Campagnola (immatricolati nel 1955 e successivamente) sia applicabile l'esenzione semestrale della tassa di circolazione disposta dall'art. 19 del t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche e approvato con Decr. Pres. 5 febbraio 1953, n. 39 in :favore delle autovetture nuove di fabbrica, di produzione naziooiale, adibite al trasporto di persone; b) e se, relativamente alle controversie in matria di tasse. di circolazione sugli autoveicoli, il g.iudizio daVianti all'autorit giudiziaria ordinaria possa essere instaurato anche in mancanza di una decisione definitiva dell'Intendente di Fmanza o (nei debiti casi) della decisione del Ministro delle Finanze, a' sensi dell'art. 39 del citato d.p. n. 39 del 1953. Relativamente alla prima questione queste Sezioni Unite, nella rdchiamata decisione, hanno espresso giudizio :negativo, per l'assorbente e decisivo riflesso che le Fiat Campagnola , rientrando -dal punto di vista strutturale e funzionale -fra 1gli. autovefooli di produzione nazionale a quattro o pi ruote motrici, adatti per l'impiego fuoristrada e muniti di carrozzeria utilitaria fruiscono -in quanto tali della riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di ci11colazione (per .il periodo di cin,que anni dalla data del collaudo): agevolazione questa introdotta per la prima volta dall'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 a favore dei consimili autoveicoli che, impugnabile innanzi all'A.G.O. sia non solo quella tale per sua natura ma anche quella non impugnata con ricorso al Ministro) come gi stato affermato in materia 'di imposta generale sull'entrata (Cass. 23 gennaio 1969, n. 185, ivi, 1969, I, 102) e di diritti erariali sugli spettacoli (23 luglio 1966, n. 2011, Riv. Leg. fisc. 1966, 2344); altra cosa per determinare se esista l'accertamento dell'imposta cio, per le imposte soggette alla procedura della; legge 7 gennaio 1929, n. 4 quali quelle in questione, l'ordinanza dell'Intendente. Se dunque il ricorso al Ministro pu essere facoltativo, l'ordinanza dell'Intendente non pu mai' mancare. Appare pertanto troppo vasta e troppo assoluta l'affermazione che in mancanza di una norma che lo impone, non sia mai necessario un preventivo ricorso amministrativo, ricomprendendo in questa nozione anche la prima fase dell'accertamento che si conclude con l'ordinanza. Nella fattispecie decisa poteva ritenersi proponibile l'azione ordinaria diretta, per.ch trattavasi di domanda di rimborso di imposta pagata e quindi accertata; ma nell'ipotesi normale di contravvenzione contestata dagli agenti di polizia, non potr adirsi il giudice ordinario prima che sia intervenuto l'accertamento che, come si visto, si concreta con l'ordinanza. Sull'argomento cfr. Relazione Avv. Stato, 19<66-70, II, 67 e segg, 521 e segg. 156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .. non esistendo ancora al tempo in cui venne approvata la disrposizione dell'art. 10 'della legge 17 gennaio 1949, n. 6 (di poi trasfusa nell'arti colo 19 del t.u. del 1953), non potevano ovviamente ritenersi presi in considerazione dal legislatore; e non cumulabile con l'agevoJ.azione tri butaria (ElSenzione semestrale) rprevista dn via generale dal citato arti colo 19, sia rperch le due norme riguardano fattisrpecie diverne, auto nomamente considerate e disciplinate, sia perch la formulazione del l'art. 12 della legge del 1955 esclude la contemporanea applicabilit dell'art. 19 t.u. del 1953, tanto pi che, rper noto iprincipio g.enerale di diritto tributario, la medesima fattispecie 1I10n pu -salvo espressa di-. sposizione di legge -fruire di due diverse agevolazioni. Relativamente pod alla seconda questione, queste Sezioni Unite -sempre nella decisdone 'dianzi richiamata -hanno esrpresso giudizio affermativo, considerando che -alla stregua della regola fonda mentale 1che assicura contro gli atti della P.A. la tutela dei diritti sog gettivi innanzi all'autorit giudiziaria ordinaria, non meno che per la autonomia del rprocesso ordinario rispetto a quello di accertamento tributario - da escludere che l'esperimento dei. ricorsi in via am ministrativa possa costituire, tranne espress.a disposizioropriet. Fondate od infondate che fossero, le contestazioni di questo genere avrebbero reso incerto il debito tributario anche nell'an debeatur, e, di conseguenza, g1i eredi Ing avrebbero dovuto dimostrare che simili contestazi9ni non erano 1state formulate dal loro dante causa e che i ricorsi da costui prorposti riguardavano soltanto la determinazione quantitativa del l'imposta. Considerazioni analoghe valgono ad escludere la deducibilit del la integrazione della dmposta complementare sul reddito del defunto Inga negli anni 1951 e 1952, primo semestre. Difatti l'art. 31 t.u. delle leggi sulle imposte ,dirette stabilisce che l'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, proc,ede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli. imponibili dichiarati ed all'accerta mento d'ufficio di quelli omessi. Ci significa che l'integrazione del l'imposta ipu essere richiesta o perch il reddito denunziato dal con tl'libuente viene accertato come quantitativamente inferiore a quello da lui in realt percepito, ed, in tal caso, l'accertamento consiste uni camente nella rettifica dell'imponibile ai fini dell'esatta determinazione del suo ammontare e, conseguentemente, dell'ammontare dell'imposta; RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 160 o perch l'ufficio >imposito;re accerta l'esistenza di altre fonti di reddito che il contribuente non ha dichiarato. In questo caso oggetto dell'accertamento, e dell'eventuale contestazione del medesimo, non soltanto la misura dell'imiponibile e dell'imposta, ma l'esistenza stessa del 11eddito e dei fatti, ed attivit che l'hanno prodotto. S'intende che, anche in questo caso, il contribuente pu limitare la sua contestazione soltanto al quantum de,beatur ,e l'accertamento rimanere fermo, e l'imposta esseve certa nell'an debeatur, ma la prova che i suoi ricorsi siano stati contenuti entro i.detti limiti deve essere fornita dai successori del contribuente che invocano l'applicazione del terzo comma del citato art. 45. Questa Suprema Corte non ignora il precedepte giurisprudenziale richiamato dai rico,rrenti, cio la sentenza 10 mcembre 1970, n. 2622 nella quale questa stessa prima sezione ha escLuso la deducibilit dall'asse ereditario del debito d'imposta complementare di registro ancora in contestazione al momento dell'apertura della successione e l'ha, invece, ammessa per il debito d'imiposta complementare sul reddito per il quale sia ancora in corso, nel detto momento, la contestazione dell'accertamento di maggior vafore. Senonch la richiamata sentenza -nella quale si afferma che il debito d'imposta complementare sovge ed certo nell'an debeatur, in base agli elementi indicati nella dihiarazione che dl contribuente obbligato a presentare aJl'ufficio delle j,mposte, sin dal momento 'di tale dichiarazione, talch, nella ipotesi di un accertamento di mag,gior valore e 'di una contestazione di questo da parte del contribuente, la controversia va ~ riflettersi sulla liquidazione del debito senza investirne la sussistenza -ha un evidente riferimento al caso di quello ch l'art. 31 qel citato t.u. chiama e accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati> ai quali viene attribuito un maggfor,e valore, e non anche all'accertamento anch'esso previsto dall'art. 31 che l'ufficio fa degli imponibili omessi, accertamento, quest'ultimo, che, se contestato rende incerta anche la sussistenza del debito tributario. -(Omissis). lllAlflllllllllJJ!IJlllllJlllfJlllllllMlrlll1111111111Jrl SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 106 -Pres. Favara -Est. Valore -P. M. Gentile (parz. diff.) -Merlo (avv. De Setf!) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Lancia). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Risoluzione -Obbligo del committente di pagamento all'appaltatore d~l valore venale dell'opera parzialmente eseguita, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione -Sussiste. (e.e., art. 1458). Danni -Incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del dann' -Rilevabilit ex officio judicis anche in Cassazione -Sussiste. (e.e., artt. 1223, 2056). Nel caso di risoluzione di un contratto d'appalto, il. committente inadempiente, nell'impossibilit di restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, tenuto a corrispondergliene il valore venale, determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e non gi in base ai prezzi contrattuali (1). La questione dell'incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito ed deducibile anche per la prima volta in Cassazione (2). "' -Con il ,primo mezzo, il ricorrente -denunciando la (Omissis). violazione e falsa appl.icazione degli artt. 1218 e segg. 1223 e segg., 1453 e seg.g e.e., 112, 115 e 116 c.p.c. e dei Principi di diritto i"elativi (1) Ci in quanto -avvei:te la sentenza in rassegna -la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, mentre l'obbligo delle reciproche !I'estituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia ex nunc. (2) Secondo la giuriSprudenza della Corte di Cassazione,.l'obbligo del risarcimento dei danni sia in materia extracontrattuale che in materia contrattuale costituisce un debito di valore, che si converte in debito di valuta solo al momento della pronunzia giudiziale di liquidazione, donde la necessit di tener conto della svalutazione monetaria verificatasi medio tempore, allo scopo di rendere la reintegrazione patrimoniale sempre pi aqeguata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 162 alla risoluzione dei contratti ed al risarcimento dei danni, nonch l'omessa, insufficiente e 'contraddittoria motivazione -si duoJe che la Corte del: merito: a) abbia fatto riferimento alla data della domanda di arbitrato per determinare il termine finale del periodo da considerare ai fini della liquidazione del danno relativo alla perdita ed all' di causalit col comportamento della Cassa, che, pur dopo la domanda di risoluzione, si era rifiutata di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria, relativamente ai primi invece -come ha corretilamente considerato la sentenza impugnata -detto rapporto causale non sussisteva, in quanto, proposta domanda arbitrale di risoluzione, che precludeva alla Cassa la possibilit di adempiere le proprie obbligazioni (art: 1453, ultimo comma, c..c.), il ricorrente non era pi obbligato a tenere in cantiere i materiali. Pertanto, dei danni per la perdita, l'usura e l'immobilizzo dei materiali stessi -danni che avrebbero potuto .essere evitati dal Merlo, usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 e.e.) -non tenuta a rispondere la controricorrente. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura sub e), infine, inammissibile, concernendo apprezzamenti di fatto, demrundati al giudice di merito, che, adeguatamente motivati, non sono censurabil.i in sede di iformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo), ma nessun autore mai giunto ad affermare che la ricezione dell'oblazione abbia natura di accertamento giurisdizionale, nemmeno cl, avanzando l'originalissima tesi che l'oblazione sia una condizione attenuant (in quanto la pena, pur se spontaneamente pagata, pur sempre scontata, sicch il reato non potrebbe considerarsi n estinto n risoluto, PARTE l, SEZ. VII, c-GIURISPRUDENZA PENALE 171 ficacia retroattiva, in quanto non incide suiia stessa esistenza dell'atto rendendolo inesistente sin ,dall'origine, e, quindi, non soggetto a convalescenza. Essa, invece, priva l'atto della sua efficacia a far tempo dal gfolTno successivo alla pubblicazione deUa sentenza che ha dichiarato la illegittimit costituzionle della norma (art. 136 Cosi. e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87). Pertanto, essendo stata pubbLicata la citata sentenza il 9 aprile 1969, l'art. 21 della legge n. 4 del 1929 ha perduto efficacia e validit solo il 1O aprile successivo: sino a tale data devono ritenersi pienamente validi gli effetti derivati dalla sua applicazione, e consolidatisi prima della dichiarazione d'illegittimit costi~uzionale. (Fattispecie relativa a decreto intendentizio divenuto esecut,ivo per mancata opposizione prima della pubblicazione della sentenza dellq Corte Costituzionale) (2). ma solo attenuato in quanto si evita la maggior pena consistente nella condanna) ha riconosciuto che il volontario assoggettamento a pena tien luogo del riconoscimento del reato ~CANNELUTTI, Lezioni dir. pen., 252). D'altronde, che il procedimento di oblazione no comporti esercizio di potere giurisdizionale conferm.ato, sul piano sostanziale, dalla spontaneit dell'adempimento, di per s antitetico con la posizione di soggezione di chi subisce l'accertamento. giurisdizionale e, sul piano, processuale, del termine finale previsto per la conciliazione amministrativa, o per l'oblazione (prima dell'apertura del dibattimento: art. 162 c.p. art. 14, 1. n. 4 del 1929). Anche quindi se l'oblazione interviene, come normalmente accade, ad azione penale gi iniziata, il relativo procedimento si inserisce in quella in modo del tutto autonomo come attivit meramente amministrativa e tale rimane anche nel momento in cui con potere discrezionale, l'autorit amministrativa decidesse di respingere -come la legge le consente la domanda di oblazione costituendo ci un tipico atto di esercizio del suo potere di valutazione (v. in questo senso la Sentenza n. 95 del 1967, della Corte Cost.). III CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggiio 1971, n. 1359 -Pres. Reviglio Della Veneria -Rel. Donato -P. M. conif. Conifl. comp. Proc. .Rep. e Trib. Ferrara in proc. Chiodarelli. Imposte e tasse in genere -Reati .finanziari -Esecuzione -Decreto intendentizio divenuto definitivo prima della sentenza n. 60 del 1969 della Corte Costituzionale -Validit -Esecuzione successiva alla pubblicazione di detta sen~enza -Competenza dell'autorit. giudiziaria ordinaria. (cod. pen. art.. 577, comma 1; I. 7 gennai~ 1929, n. 4, artt. 21, 43). Un decreto intendentizio divenuto definitivo in data anteriore alla sentenza 3 apr~le 1969, n. 60, della Corte Costituzionale, pubblicata - 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, resta pienamente valido ed operante. Ma alla sua esecuzione, che avvenga in data successiva a detta pubblicazione, non pu provvedere l'Intendente di Finanza e ci in conseguenza della dichirata illeg{ttimit costit.uzionale anche dell'art. 43 delia legge 7 gennaio 1929, n. 4, che attribuiva allo stesso Intendente la competenza a promuovere l'esecuzione dell'omesso decreto di condanna (3). (2-3) Le decisioni costituiscono corretta applicazione dal nrinc1p10 tempus regit actum, e fiaffermano il noto indirizzo giurisprudenziale in tema di declaratoria di illegittimit di leggi ordinarie daparte della Corte Costituzionale. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1309 -Pres. Liprpiello -Rel. Leone G. -P. M. Loiacono (conf.) -Rie. Madia. Agricoltura e Foreste -Polizia forestale -Depenalizzazione -Ambito di applicazione. (I. 9 ottobre 1967, n. 950; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 10, 11, 26). La legge depenalizzatrice 9 ottobre 1967, n. 950, coincernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, chei contempla la violazi()l)1,e delle nolf"me di polizia fol/'"estale contenute nei lf"eigolamenti di cui all'alf"t. 10 11'".d. 30 dicembre 1923, n. 3267, malgrado l'appalf"ente limitazione letterale, comprende tutte le infrazioni alle norme regolamentari, emanate a termini degli artt. 10 e 11 l/'".d. n. 3267 del 1923, siano esse prescrizioni di massima o norme di polizia fOl/'"estale, ancorch abbiano arrecato danno ai boschi o terreni vincolati; conseguentemente, l'art. 26 11'".d. citato, in quanto punisce il taglio o il danneggiamento delle piante e dei boschi, in contravvenzione alle ncYrme emanate dalle Camere di Commelf"cio (che sono tanto prescriz.ioni di massima, quanto norme di polizia forestale), abolito come rea1Jo dalla legge depenalizzatrice del 1967 e la !/'"elativa sanzione non pi applicabile, perch sostituita da sanzione amministrativa (1). (1) La giurisprudenza della Suprema Corte conferma, con questa sentenza, un indirizzo gi affermato (Cass. 25 ottobre 1968, n. 1410 in questa Rassegna 1969, 1194) che interpreta estensivamente la legge di depenalizzazione, interpretazione peraltro che non appare immune da critiche (v. in proposito L. S1coNOLFI, Illeciti in materia forestale, in questa Rassegna, 1969, 1194). _ I: PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRDENZA PENALE 173 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 13 maggio 1971, n. 1395 -Pres. Piazzese -Rei. Gallesio-Piuma -P. M. Larpiccirella (conf.) -Rie. P. M. in proc. Lisco. Reato -Elemento soggettivo (psicologico) -Colpa dell'esercizio della professione medica -Valutazione -Criteri e limiti. (Cod. pen., art. 43). Pur dovendo "la colpa prorj'essionale del medico essere valutata dal giudice con "larghezza di vedute e comprensione, sia perch la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tas sativo di cure, sia perch nell'arte medica l'errore di. apprezzamento sempre possibile, pur tmttavia l'esclusione del"la colpa profess'ionale medica trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'esercizio del.la professione medica (1). (1) La giurisprudenza costante nell'affermare che la colpa professionale del sanitario deve essere interpretata con larghezza di vedute e con precisione (Cass. 6 marzo 1967, n. 104929 in Cass. Pen. Mass. Annotata 1968, p. 420, m. 6S2) a causa del frequente insorgere del rischio e del fortuito ed ha ristretto la sfera della colpa all'euore incensurabile e macroscopico, alla mancanza delle cognizioni generali della scienza medica (Oass. 29 marzo 1963 in Cass. Pen. Mass. Annotato 1963, 690; 17 giugno 1959 in Giust. Pen. 1959, II, c. 945; 6 giugno 1961 in Cass. Pen. Mass. Annotato 1961, p. 914, m. 1890) -In dottrina v. CRESPI, La responsabilit penale nel trattamento medico-chirurgico con orito infausto, 1955; PANNAIN, La colpa professionale dell'esercente l'arte sanitaria in Riv. it. dir. pen. 1955, p. 32). ' V. anche, per la prevedibilit dell'evento nelle attivit pericolose e per riferimenti alla dottrina tedesca del rischio consentito, MARCELLO GALLO, v. Colpa penale in Enciclopedia del diritto. L'accettazione del criterio del rischio consentito, inteso come legittimit di una condotta pericolosa mantenuta entro i limiti dell'adeguatezza sociale di quella particolare attivit (gare automobilistiche, chirurgia d'avanguardia, esercitazioni militari a fuoco e gli esempi potrebbero continuare) spezza l'equazione: prevedibilit del fatto dannoso =condotta colposa, che estenderebbe altrimenti oltre i limiti funzionali il campo delle lesioni imputabili al soggetto perch da questi riconoscibili. PARTE SECOr:;TDA tltllfllllltllllillril:llllllllllllllllllfllll&flllllMllllJJtll~llllll RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2 r.d. 22 a.prile 1909, n. 229, art. 16, primo comma, lett. b (nel testo modificato dall'art. 1 del d. lg. lgt. 8 giugno 1945, n. 915). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 25, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, secondo comma nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione ; . Sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE Codice penale, art. 572, in comb. disp. con l'art. 235. del codice di proc:e dura penale (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, 1ri. 23. codice penale, art. 583 (art. 27, primo comma, della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 6, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. 88 (1art. 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembr 1971, n. 205, G. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. j codice di procedura penale, art. 135 (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, art. 235 (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. 235, in c:omb. disp. con l'art. 572 del codice penale (art. 13 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. / codice di procedura penale, art. 264, ultimo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, artt. 306 e 185 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice di procedura .penale, artt. 408 e 422 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI * DD. P. R. 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15 gennaio 1972, nn. 8, 9, 10 e 11 -Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario funzioni amministrative statali, con eff.etto da1la data fissata nel d.l. 28 dicembre 1971, n. 1121 (Suppi. ord. G. U. 15 gennaio 1972, n. 12, 19 gennaio 1972, n. 15, 22 gennaio 1972, n. 19, 27 gennaio 1972, n. 24, 29 gennaio 1972, h. 26, 2 febbraio 1972, n. 30, 14 febbraio 1972, n. 41, e 19 febbraio 1972, n. 46). legge 25 febbraio 1972, n. 15 -Converte in legge dl d.'l. 28 dicembre 1971, n. 1121, con la determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario (G. U. 27 febbraio 1972, n. 54). ' QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codic~ civile, art. 2120, primo comma, nella parte in cui esclude che l'indennit di anzianit sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia 'avuto una durata inferiore all'anno. Sentenza 28 d1cembre 1971, n. 204, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice civile, art. 2U2, terzo comma, nella parte dn cui esclude che !LI lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennit dli cllli allo steSJSo articolo. ' Sentenza 19 ;gennaio 1972, n. 8, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice di procedura penale, art. ~3. nella parte itn cui esclude che H giudice penale possa decidere sull~azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoli interessi civili,< prosegua in sede di cassazione ed eventuarle successwo .giudizio di rinvdo. Sentenza 17 febbraio 1972, n. 29 G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. (*) Si segnalano provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE c:odic:e di proc:edura penale, art. 502, pl'limo c:omma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzdone). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. r.d. 18 gennaio 1921, n, 773, ,art. 15, sec:ondo c:omma, nei sensi di cui in motivazione (art. 13 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 13, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156 (artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 12, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. d.P.R. 9 marzo 1950, n. 203, art. 65 (artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35, primo comma, e 42, secondo com.ma, della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 210, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. legge 20 giugno 19512, n. 645 (artt. 138 e 21 della Costituzione). Sentenza 19 ,gennaio 1972, n. 4, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. legge 22 ottobre 1954, n. 1041. artt. 6, primo e quarto c:omma, e 25 (art. 3 della Costituzione). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 9 G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.I. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22, nella parte in ,cui esclude dall'oblazione i l'eati non comportanti evasione 'di tributi, purnibili con. J.a soJ.a pena della multa (art. 3 della Costituzione). Sentenza 17 febbraio 1972, n. 24, G. U. 23 febbrado 1972, n. 50. d.P.R; 21 aprile 1962, n. 200, 1per quanto concerne la indennit Soma ua, fissata nella tabella B, nei riguardi dei magistl'ati (art. 76 della Costituzione). Sentenza 2 febbraio 1972, n. 14, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge 14 luglio 1965, n. 263, art. 26, lettera e: (art. 27, 'Primo comma, della CostitUZ'ione),. lettera d (artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione) e lettera d, inciso anche aUe dipendenze altrui (artt. 4 e 35 deHa Costituzione). Sentenza 17. febbraio 1972, n. 30, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 8 dic:embre 1970, n. 996 (artt. 4, nn. 8, 5, nn. 2, 11, n. 14, e 13 dello statuto della regione Trentino Alto-Adige). Sentenza 28 dicembre 1971, n. 208, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 25 febbraio 1971, n. 94 (art. 3, lett. g dello statuto speciale per la Sardegna). Sentenza 19 gennaio 1972, n. 2, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 580 (art. 3, 1primo comma, della Costituzione). Tribunale di Messina, ordinanza 13 aprile 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice civile, art! 2120, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Corte d.i appeHo di Messina, ordinan:z;a 27 maggio 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23; codice di procedura civile, art. 25 (artt. 3, 24 e 113 della Costtuzione). Pretore di Ferrara, ordinanza 14 ottobre 1971, G. U. 26 g.ennaio 1972r n. 23. codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (artt. 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 29 ottobre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. codice penale, art. 102 (art. 3, secondo comma, della Costituzione). Giiudtce d.i 'Sorveglianza del tribunale .e. Fi:renze, or.dinanze 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gelllllaio 1972, n: 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). codice penale, art. 109, sec,ondo comma (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione). . Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gennaio 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). codice penale, art. 160, anche in r.elazione ~.gli artt. 304 del codice di procedura penale e 8, rprimo e secondo comma, della legge 5 di. cembre 1969, n. 932 (art. 3, .primo comma, della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1 (artt, 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice penale, art. 169 (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 29 settembre 1971, G. U. 26 1gennaio 1972, n. 23. codice penale, art. 222, primo e seco~do comma (art. 3 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Nuoro ordinanza 9 settembre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 222, prima parte (artt. 2, 3 e 13 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale ,di Genova, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972; n. 50. codice ,penale, artt. 336, prima parte e 341, pl"imo ed ultimp comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Cassino, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. codice penale, art. 341 (artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione). Tribunale 'di Cassino, ordinanza 23 novembre 1971, G:U. 23 febbraio 1972, n. 50. Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, G. U. -23 febbraio 1972, n. 50. Tribunale di Brescia, ordinanza 29 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice penale, art. 05, terzo comma, n. 2 (art. 24 della Costituzione). Tribwnale di Tolmezzo, ordinanza 12 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 528 (artt. 21, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione). Tribunale di v,enezia, ordinanza 17 novembre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice penale, art. 539 (art. 27, prima parte, della Costituzione). Tribun,ale di S. Angelo dei Lombardi, orqinanza 29 settembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. ( 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c:odic:e penale, art. 665, limitatamente all'inciso relativo ana inosservanza delle prescrizioni dell'autorit, (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione). Pretore di Barletta, ordinanze 8 luglio 1971 (due) G. U. 5 gen~ naio 1972, n. 4. c:~dice di procedura penale, art. 28, nella parte in cui i:hclude che le sentenze penali istrutto.riie di proscioglimento nel merito non impugnate abbiano autorit di cosa giudicata nel giudizio amministrativo (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 dicembre 1970 G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. codice di procedura .penale, art. 135, dalla frase quando sono tenuti gli interrogatori il giudice pu autorizzare fino alla parola il difensore ... (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 26 nov-embre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice di procedura penale, art. 151, terzo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 30 agosto 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. codice di procedura penale, art. 169, _quarto comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 settembre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. codice di procedura penale, art. 304 bis (art. 24, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 30 giugno 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. codice di procedura penale, artt. 348, ultimo perlodo e 465, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Venezia, ovdinanza 28 settembre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. i codice di .procedura periale, art. 392 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Il Tribunale di Ferrara, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febi braio 1972, n. 50. ! ! !l I I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 7 codice di procedura penale, art. 460 (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale dii Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. codice di procedura penale, art. 472, ultima parte (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 10 ottobr.e 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. coc:lke di procedura penale, artt. 636, 637, 642, secondo comma, e 645 (artt. 24, secondo comma, e 3, primo' comma, della Costituzio~e). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 24 maggio 1971 (due) (G. U. 19 gennado 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37). legge 15 luglio 1906, n. 327 art. 2, lett. d, (artt. 3 e 4 della Costituzione). Pretore di Mondov, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 4 f~bbraio 1915, n. 148, art. 132, secondo comma (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione). Corte di appello di Milano, sezione elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, G. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. r.d.I. U maggio 1923, n. 1324, convertito con legge 17 a.prUe 1925, n. 473, art. 12 (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. d.I. l5 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 51 O, artt. 13, terzo comma e 30 (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione). Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 6 (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione). Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 52 (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale di Padova, ordinanza 12 luglio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (principio di sovranit dello Stato e artt. 1, sec01I1Jdo comma, 3, primo comma, 11, 24, rprimo e secondo comma, 25, .pdmo 1comma, 101, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Rovigo, ordinanza 7 maggio 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretor.e di Pisa, ordinanza 28 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972 n. 37. . ' r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285 (art. 113 della Costituzione). Tribunale di Lucca, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13 e 14 (artt. 21, primo comma, 3 e 41 deUa CostituziOi!le); art. 28 (art. 21, terzo comma, della Costituzione). Pretore dii Torino, ordinanza 30 settembre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. ' r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. r.d.I. 4 ottobre 1935, n. 1827, art.. 53 (artt. 3 e 23 della Costituzione). Tribunale di Ravenna; ordinanza 10 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972,, n. 50. r.d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, terzo comma (art. 113, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 10 maggio 1971, G. U. 26 gennaiio 1972, n. 23. legge 2 febbraio '1939, n. 374, ed in particolare artt. 1 e 8 (artt. 21, 42 e 53 della Costituzione). Pretm-e di Ronciglione, ordinanza 13 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Treviglio, ordinanza 15 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. j:; 1:: . I ' PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma (artt. 101, ultima parte, e 3 della CostituzJione). Tribunale di Napoli, ordinanze 12 e 26 maggio 1971 e 9 giugno 1971 (complessivamente otto), G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. d.lg . .26 marzo 1948, n. 26-1, art. 14 (artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. ,,... legge 29 agosto 1950, n. 860, art. 2, limitatamente alle collaboratrici familiiari soggette alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 1958, rn. 339 (artt. 3 ,e 37 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 21 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. contr. coli. 1 O giugno 1952, art. 13. Tribunale di Perugia, ordinanza 25 febbraio 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge 28 dicembre 1952, n. 3060, articolo unico (art. 81, ultimo comma, della Costituzione). Pretore di Mondov, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gennaid 1972, rn. 27. d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (art. 73, terzo comma, e 81, ultimo comma, della CostituzJione). Pretore di Mondov, ordinanza 16 novembre 1971, G. U. 29 gen_ naio 1972, n. 27. legge 15 settembre 1954, n. 756, art. 14 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agra-ria, ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58 (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, G. U. 9 febbrafo. 1972, n. 37. legge '27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (artt. 3, 36 .e 38 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 maggio 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. 10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, paragrafo terzo (artt. 231, 242) (articoli 24, 25 e 102 della Costituzione)~ Pretor.e di Cittadella, ordinanza 20 luglio 1971, G. U. 29 gennaio 1972, n. 27. contr. coll. 10 gennciio 1959, esteso erga omnes con d.P.R. 16 .gennaio 1961, n. 153, art. 27 (artt. 3. e 36 della Costituzione). Corte di appello di Messina, ordinanza 27 maggio 1971, G. U. 26 maggio 1971, !J U. 26 gennaio 1972, n. 23. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 80, nono comma, e 98, primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Senigallia, ordinanza 13 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, articolo unico (art. 36 dello statuto della regione siciliana). Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 24 novembre 1970 (cinque), G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione). Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, G.U. 23 febbraio 1972, n. 50. legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 27 febbraio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 19 genHio 1963, n. 15, art. 16, primo comma (art. 38_. secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltarnissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112,, ultimo comma (art. 76 della Costituzione). Tribunale di Cremona, ordinanza 11 novembre 1971, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. i I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE d.P.R. 30 gennaio 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, G. U. 19 genn,aio 1972, n. 16. legge 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 27 (artt. 3 e 97 della Costituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 7 maggio 1~71, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 15 luglio 1966, n. 604, ari. 1 O (art. 3 della Costituzione). Corte di appello di Torino, ordinanza 9 ottobre 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9 (art. 25, prima parte, della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 29 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei 1conti, quarta sezione, ordinanza 17 mag.gio 1971, G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione). Corte di appello di Milano, sezione elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, .a. U. 5 .gennaio 1972, n. 4. legge 9 aprile 1969, n. 119, art. 1, terzo comma (.artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione). Tribunale di Bergamo, ordinanza 8 pttobre 1971,. G. U. 19 gennaio 1972, n. 16. legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 3, terzo comma, modificato dall'art. 56 del d.lg. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito Con .fogge 18 dicembre 1970, n. 1034 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 20 ottobre 1971, G. U. 23 febbralio 1972, n. 50. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma (artt. 3 e 39 della Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28 (artt. 2, 24, .primo comma, e 39 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 20 settembre 1971, G. U. 26 gennaio 1972, n. 23. legge 20 maggio 1970, n. 200, art. 28, primo comma, limitatamente all'inciso s.u riccxrso eile associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Bressanone, ol'dinanza 4 ottobre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, ordinanza 8 luglio 1971, G. U. 26 .gennaio 1972, n. 23. legge reg. marchigiana 22 luglio 1971 ria.ppr. 24 novembre 1971. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 17 dicembre 1971, G. U. 5 gennaio 1972, n. 4. legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in particolare artt. 6 e 40 (art. 3 dello statuto speciale per la regione Siciliana). Region~ sicilina, ricorso depositato il 21 gennaio 1972, G. U. 9 febbraio 1972, n. 37. legge reg. Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1971, riappr. 18 gennaio 1972. Presidente del Consiglio dei Ministl'i, ricorso depositato il 9 febbraio 1972, G. U. 23 febbraio 1972, n. 50. fil ~ I' I! li i ~ 1: !: 1~ INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stat ALBANO Raffaele,, Rassegna di Giurisprudenza sulle Leggi di Pub,blica Sicurezza, Giuffr, Milano, 1971, 2a ed. BARBIERA Lelio, Disciplina dei casi di: scioglimento del matrimonio (articolo 149, suppl.: Commentario Codice civile di ScIALOJA-BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1971. BASSANINI Onida, Problemi di diritto regionale, vol. II, Trasferimento delle funzioni e attuazione dell'ordinamento regionale, Giuffr, Milano, 1971. ' CIANFLONE Antonio, L'appalto di Opere Pubbliche, Giuff'r, Milano, 1971, 4a ed. riv. e ampl. DE MARTINO Vittorio, Commento alla Legge fallimentare (artt. 69-103), Pem, Roma, 1 ed., 1971. FINOCCHIARO Francesco, Del matrimonio (artt. 79-83 del Commentario Codice Oivile di ScIALOJA-BRANCA) Zanichelli, Bologna, 1971. FRAGOLA Augusto, La Radiotelevisione nella giurisprudenza, Cedam, Padova, 1971. GALGA.N OFrancesco, Le Societ di Persone (Trattato di Diritto Civile e Commerciale di C1cu-MEss1NEO, vol. XXVIII), Giuffr, Milano, 1972. GHETTI Giulio, Il ,contraddittorio amministrativo, Cedam, Padova, 1971. GROSSO Giuseppe, Studi in onore di, vol. IV, Giappichelli, Torino, 1971. MANCINI-ROMAGNOLI, Il Diritto Sindacale, Il Mulino, Bologna, 1971. MARESCA Aldo, Il diritto dlei trattati, Giuffr, Milano, 1971. MONACO Riccardo, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, Utet, Torino, 1971, 2a ed. riveduta. PROTETTI Ettor~, Persone fisiche e giuridiche, nel Commentario al Codice Civile diretto da DE MARTINO V., artt. 1-78, Pem, Roma, 1 ed., 1971. QUARANTA-PREDEN, Della propriet (artt. 873-951 del Commentario Civile diretto da DE MARTINO V.), Pem, Roma, 1" ed., 1971. ROEHRSSEN Guglielmo, I Lavori Pubblici, Utet, Torino, 1971. SCOCA Franco Gaetano, Il silenzio della pubblica amministrazione, Giuffr, Milano, 1971. VECCHIONE Renato, L'arbitrato nel sistema del processo civile, Giuffr, Milano, 1971. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Demqnio lacwale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 95; artt. 873, 879 cod. civ.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 cod. civ. (n. 104). Impossibilit di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(t.u. 11 di. cembre 1933, n. 1775, art. 48). Se la riconosciuta impossibilit di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 105). Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 106). Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada "" (nella specie, Torino-Piacenza) siano state concesse a privato (n. 106). AGRICOLTURA. Assegnatario deceduto prima del riscatto -Successione -Designazione erede -Procedimento giurisdizionale -Natura -(legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940, n. 1076, art. 7). Se per la designazione, da parte della autorit giudiziaria, dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nella assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il rito della camera di consiglio, previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (n. 67). Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M, e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 67). APPALTO Appalto di opere pubbliche -Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 54). Se nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero dalla cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideius PARTE II, CONSULTAZIONI soria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 348). Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora'-Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit -Decadenza -(D. M. 28 maggio 1895, art. 45; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1963, art. 46). S'e, perdurando l'inrzia dell'Ammlnistrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione prevista (n. 349). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI D~iltruzione o alterazione di bellezze naturali -Presupposti -Sanzioni amministrative -Presupposti -Sanatoria -Scelta ('art. 734 C. P. Legge 26 giugno 1939, n. 1497, art. 15). Se presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 15 della legge 1947 /1939 sia una violazione che abbia prodotto danno alle bellezze naturali e panoramiche (n. 24). Se per la sussistenza del reato di distruzione o alterazione di bellezze naturali sia necessaria la previa apposizione del vincolo paesistico, ovvero sia sufficiente che le localit siano state pubblicate negli elenchi ai sensi dell'art. 2, u. c., legge n. 1497 /39 (n. 24). .., Se la legge preveda poteri di sanatoria in materia di violazioni commesse e se la .scelta nell'ambito delle sanzioni previste dall'art. 15 legge n. 1497 /39 sia rimessa al potere discrezionale del Ministro della P. I. (n. 24). CIRCOLAZIONE STRADALE Violazioni al Codice della Strada -Riscossione delle sanzioni -Ordinanza prefettizia -Notificazione -Modalit -(D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 141; artt. 479 e 137 e-segg, C.P.C.). Se le modalit di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quelle del c.p.c. (n. 31). COMUNI E PROVINCIE Sicilia -Urbanistica -Deliberazioni comunali -Potere di amnullamento Competenza -(Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; R. d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 6). Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 141). 1 14 16 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennit una tantum -Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1265, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285, in base al quale il concessionario tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza.del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni. demaniali o patrimoniali indispohlbili (n. 103). Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi lel codice civile (n. 103). Se sulle somme liquidate una tantum a titolo di indennit per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 103). Impossbilit di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. ~8). Se la riconosciuta impossibilit di esercitare un'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 104). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO Appalto di ope_re pubbliche -Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54). Se, nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 250). Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora -Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit -Decadenza -(D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46). Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle dserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 251). Licitazione privata -Aggiudicazione -Annullamento -Atti viziati -Rinnovabilit -Offerte -Termini di efficacia -Opere pubbliche per la Regione Siciliana -Chiusura della gara -Determinazione -(R. d. 18 novembre 1923 n. 2440; r. d. 23 maggio 1924 n. 827; legge reg. sic. 18 luglio 1961 n. 10, art. 5). Se ai procedimenti di asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la regola, comune a tutti i procedimenti amministrativi, della rinnovabilit o riproducibilit dei soli atti viziati, ferma la validit e la efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 252). PARTE II, CONSULTAZIONI l'l Se l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 252). In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 252). CONTRIBUTI Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(R.''d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 5). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del 'consorzio costituito per l'esecuzione e manute:p.zione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 915). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese dl consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria) relativamente a tratti di autostrade compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 95). DAZI DOGANALI Impdsta di fabbricazione olio di oliva -Risc~ssione -Applicabilitd art. 24 legge doganale -Stampati per ingiunzione. Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere applicato l'art. 24 legge doganale anche per ci che riguarda l'opposizione dell'intimato (n. 56). Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 56). Merci in custodia temporanea -Registri di carico e scarico (D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3). Se i registri di carico e scarico per il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli Enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 57). DEMANIO Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennitd una tantum Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285; in base al quale il concessionario tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 239). 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili,. siano dovuti gli interessi di mora : ai sensi del codice civile (n. 239). Se sulle somme liquilate una tantum a titolo di indennit per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 239). Demano lacuale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 873, 879 e.e.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa .costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 e.e. (n. 240). Demanio marittimo -Delimitazione spiaggia -Contestazione -Decisione '( Art. 32 cod. nav.; legge 13 luglio 1954 n. 747, art. 1). Se il potere di decidere le contestazioni insorte nel corso della delimitazione della spiaggia spetti, in via definitiva, al Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di finanza (n. 241). Demanio marittimo -Trasformazione in demanio ferroviario -Soppressione strade ferrate .,, Conseguenze -(Artt. 34 e 35 cqd. nav.; art. 822 e.e.). Se la cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ci anche se l'originaria st:r;uttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del' demanio artificiale (n..242). Impossibilit di esercitare l'utenza -Canoni di concessione -(T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 48). Se la riconosciuta impossibilit di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 243). Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione dell'ANAS -(R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 244). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 244). PARTE II, CONSULTAZIONI 19 EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi economici e popolari -Contratto di cessione in propriet -Risoluzione per volont dell'acquirente -(D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231). S'e l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessine in propriet (n. 233). ELETTRICIT ED ELETTRODOTTI Contratti di fornitura energia elettrica -Regime tributario -Utente Nozione -(R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46). Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D. legge Registro . si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono di;rettamente dell'energia elettrica, iessendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 51). ESECUZIONE FORZATA Violazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscossione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639). Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 50). FERROVIE Demanio marittimo -T'l'asformazione in demanio ferroviario -Soppressione strade ferrate -Conseguenze -(Artt. 34 e 35 cod. nav.; art. 322 e.e.). Se la .cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav:., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ci anche se l'originaria struttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del demanio artificiale (n. 416). 20 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FORESTE Violazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscos sione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639). Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 8). GUERRA Decorazioni per fatti non di guerra -Assegno straordinario -Riversibilit (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18). Se l'assegno straordinario annesso alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di riversibilit stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 139). IMPIEGO PUBBLICO Personale statale femminile -Aggiunta di famiglia -Coniuge separato Obbligo alimentare -(Legge 8 aprile 1952 n. 212, art. 8). ' Se al personale statale femminile, legalmente separato dal marito, spettino le quote comp1ementari di carovita per la prole minorenne, convivente ed a carico, quando il marito, bench tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno uguale a quello delle quote complementari stesse, sia inadempiente a tale obbligo (n. 727). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Merci in custodia temporanea -Registri di carico e scarico -(D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3). S:e i registri di carico e scarico per il movimento delle merci ne1 magazzini o recinti .di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 63). IMPOSTA DI REGISTRO Contratti di fornitura energia elettrica -Regime tributario -Utente Nozione -(R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46). Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D Legge Registro si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono direttamente dell'energia elettrica, essendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 363). PARTE II, CONSULTAZIONI 21 Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestua lit. -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, fl,rt. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale). Se, ai fini dell'applicazione della tassa .fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n. 603 all. Legge regionale) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento .avvenuto in precedenza (n. 364). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Detrazione di passivit. -Ricognizione di debito -(Legge 24 dicembre 1969 n. 1038). Se sia deducibile dall'asse ereditario, agli effetti dell'imposta di successione, una passivit risultante da atto di ricognizione di debito, contenente il riferimento al saldo passivo di conti correnti bancari (n. 71). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Prodotti petroliferi -Pagamento differito -Garanzie prestate mediante fideiussioni bancarie -(Legge .28 marzo 1968 n. 393, art. 3). Se la P.A. possa legitti:qiamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entit del patrimonio dello istituto medesimo (n. 140). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Impostia di fabbricazione olio di oliva -Riscossione -Applicabilit. art. 24 legge doganale -Stampati per ingiunzione. Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere applicato l'art. 24 legge doganale anche per ci che riguarda la opposizione dell'intimato (n. 3). Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 3). Prodotti petroliferi -Pagamento differito -Garanzie prestate mediante fideiussioni bancarie -(Legge 28 marzo 1968 n. 393, art. 3). Se la P.A. possa legittimamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi, la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968 n. 393, ,qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entit del patrimonio dell'istituto medesimo (n. 4). 22 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE DIRETTE Societ a r. l. -Liquidazione -Omesso pagamento di imposte dirette Precedente occultamento e realizzo di attivit sociali -Responsabilit del}'amministratore -Falso in bilancio -Fraudolenta sottrazione di beni -(Art. 2621 e.e.; artt. 261, 4 c., e 265 t. u. 29 gennaio 1958 n. 645). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ a responsabilit limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attivit sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, altres, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2,621 c. c. e 261, 4 comma, t. u. 29 gennaio 1958 n. 645 (n. 3). IMPOSTE E TASSE Societ di capitali -Notificazione di atto tributario -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 c. c.). Sulle modalit di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 548). Se sia configurabile una prorogatio dei poteri dell'amministratore giudiziario di una societ di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato dall'AiG. al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u. c., c.p.c. (n. 548). IMPOSTE VARIE, Concorsi a premi -Tassa di lotteria -Base imponibile -(R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 113 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2). Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 56). INTERESSI Canoni demaniali -Ritardato pagamento -Indennit una tantum Interessi di mora -(R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 e.e.). Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 19-20 n. 1285, in base al quale il concessionario tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di adtri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 1). _,,,Ami !' fo PARTE II, CONSULTAZIONI Se, in caso di ritardato pagamento di canone di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi del codice civile (n. 1). Se sulle somme lquidate una tantum a titolo di indennit per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 1). LAVORO I.G.E. -Fondi integrativi di, previdenza e di quiescenza -Disponibilit (Art. 2117 e.e.; artt. 71 e 72 reg. appr. con D.M. 20 aprile 1961). Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo. di previdenza e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 68). LOTTO E LOTTERIE Concorsi-a premi -Tassa di lotteria -Base imponibile -(R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 1'13 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2). Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 39). Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Proroga dei termini -(Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d. l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1). Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonch di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d. I. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 40). MILITARI Decorazioni per fatti non di guerra -Assegno straordinario -Riversib_ilit (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18). S'e l'assegno straordinario annesso .alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di fiversibilit stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 23). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NOTIFICAZIONE Societ di capitali -Notificazione di atto tributario -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 e.e.). Sulle modalit di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 29). Se sia configurabile una prorogatio dei poteri dell'amministratore giudiziario. di una societ di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato da1l'A.G. al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u. c., c.p.c. (n. 29). Violazione al Codice della Strada -Riscossione delle sanzioni -Ordinanza prefettizia -Notificazione -Modalit -(D.P.R. 15 giugno 1959 n: 393, artt. 479 e 137 e segg. c.p.c.). Se le modalit di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quello del c.p.c. (n. 30). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Alloggi economici e popolari -ConVratto di cessione in propriet -Risoluzione per volont dell'acquirente -(D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231). -' Se l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessione in pi:opriet (n. 51). OPERE PUBBLICHE Appalto di opere pubbliche ~ Esonero dal versamento di cauzione -Revisione prezzi -(R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54). Se, nel Caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come taleil prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 9l'Yj. Capitolato generale -Riserve -Inerzia della P.A. -Messa in mora Termine -Domanda arbitrale -Proponibilit -Decadenza -(D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46). Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 96). PARTE II, CONSULTAZIONI PENSIONI Credito dello Stato per rismcimento danno causato da dipendente -Giu dicato -Familiari non eredi -Pensione di riversibilit -Pignorabi lit -Sequestrabilit -Limiti -(Legge 8 giugno 1966 n. 424). Se la pensione di riversibilit spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal .dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 134). PIANI REGOLATORI Sicilia -Urbanistica -Deliberazioni comunali -Potere di annullamento Competenza -(Legge 6 ,agosto 1967 n. 765, art. 7;. r.d. 3 marzo 19,34 n. :183, art. 6). Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 23). PIGNORAMENTO Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente -Giudioato -Familiari non eredi -Pensione di reversibilit -Pignorabilit -Sequestrabilit -Limiti -(Legge 8 giugno 1966 n. 424). Se la pensione di reversibilit spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 20). PRESCRIZIONE Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Profl'oga dei termini -(Legge 19 agosto 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1). Se la proroga dei termini di prescnz10ne e di decadenza, nonch di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.I. n. 498/6,1, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 73). 26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PREVIDENZA E ASSISTENZA I.C.E. -Fondi integrativi di previdenza e di qiescenza -Disponibilit ( Art. 2117 e.e.; artt. 71 e 72 reg. appr. con d.m. 20 aprile 19~1). Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo di previdenza. e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 85). PROPRIET Demanio lacuale -Distanza delle costruzioni -Opere di difesa idraulica (R.d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 673, 879 e.e.). Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di dif.esa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 e.e. (n. 48). REATI FINANZIARI Societ a r.l. -Liquidazione -Omesso pagamento di imposte dirette Precedente occultamento e realizzo di attivit sociali -Responsabilit dell'amministratore -Falso iri bilancio -Fraudolenta sottrazione di beni -'(Art..2621 e.e.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del t.. delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ a responsabilit limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attivit sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 e.e. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 8). REGIONE SICILIA Licitazione privata -Aggiudicazione -Annullamento -Atti viziati -Rinnovabilit -Offerte -Termini di efficacia -Opere pubbliche per la Regione Siciliana -Chiusura della gara .;. Determinazione -(R.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827; L. reg. Sic. 18 luglio 1961, n. 10, art. 5). Se ai procedimenti d'asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la .regola, comune a tutti i procedimenti. amministrativi, della rinnovabilit o riproducibilit dei soli atti viziati, ferma la validit e l'efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 2). se l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 2). In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 2). PARTE II, CONSULTAZIONI Sicilia -Urbanistica -Delibemzioni comunali -Potere di annullamento Competenza -(Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; r.d. 2 marzo 1934 n. 383, art. 6). Se il potere di annullare e determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 3). RIFORMA FONDIARIA Assegnatario deceduto prima del riscatto -Successione -Designazione erede -Procedimento giurisdizionale -Natura -(Legge 29 maggio 1967 n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940 n. 1078, art. 7). Se per la designazione, da parte dell'autorit giudiziaria, dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il !rito della camera di consiglio, previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (n. 12). Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M. ,e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 12). RISCOSSIONE Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente -Giudicato -Familiari non eredi -Pensione di reversibilit -Pignorabilit -Sequestrabilit -Limiti -(Legge 8 giugno 1966, n. 424). Se la pensione di reversibilit gpettante alla yedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredit del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dlpendente, accertati mediante giudicato penale (n. 11). VioLazioni di norme di polizia forestale -Sanzioni pecuniarie -Riscossione, anche coattiva -Competenza -(Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t.u. 14 aprile 1910 n. 639). Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 12). SCIOPERO Vincita al lotto -Prescrizione -Sciopero personale finanziario -Proroga dei termini -(Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art 1). Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonch di quelli di adempimento di obbligazioni e formalit, previsti dalle norme 28 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.l. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 6). SOCIET Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestualit -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge reg.). Se, ai fini dell'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954, n. 603 (che modifica l'art. 105, Tab. A, e gli artt. 10 e 11, Tab. E, ali. L.R.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento avvenuto in precedenza (n. 128). Societ a r.l. -Liquidazione -Omesso pagamento di im.poste dirette -Precedente occultamento e realizzo di attivit sociali -Responsabilit dell'amministratore -Falso .in bilancio -Fraudo.Ienta sottrazione di beni ( Art. 2621 e.e.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645). Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una societ a responsabilit limitata in carica all'epoca in cui' furono occultate e poi realizzate attivit sodali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 e.e. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 129). Societ di capitali -JVotificazione di atto tributario -Amministratore giudiziario scaduto -Prorogatio dei poteri -(Artt. 140 e 145 c.p.c.; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645,art. 38; art. 2409 e.e.). Sulle modalit di notificazione di tm atto non giudiziale ad una S.p.A. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 130). Se sia configurabile una prorogatio dei poteri dell'amministratore giudiziario di una societ di capitali, dopo la scadenza del termine fissato. dall'autorit giudiziaria al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u.c., c.p.c. (n. 130). STRADE Opere idrauliche -Concorsi -Strade statali -Autostrade in concessione Contribuzione- dell'ANAS -(R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 90). Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza PARTE II, CONSULTAZIONI 29 categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione 'de1l'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 90). SUCCESSIONI Eredit -Possesso di mobilia del de cuius -Accettazione tacita -(Art. 476 e.e.). Se, la utilizzazione del mobilio appartenuto all'eredit costituisca accettazine tacita della eredit medesima (n. 84). TITOLI DI CREDITO Negoziazione di azioni -Tassa fissa -Pagamento del prezzo -Contestualit -(Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale). Se, ai fini dell'applicazione della tassa fis11a di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n.-603 (che modifica l'art. 105 Tab. A e gli artt. 10. e 11 Tab. E all. legge reg.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento' si dichiari che detto pagamento avvenuto in precedenza (n. 18). NOTIZIAR.IO CONVEGNI DI STUDI L'U.D.D.A. -Unione Democratica Dirigenti di Azienda -ha organizzato in collaborazione con la Fabian Society ., il Club di Roma ., la Rivista Proteus l!lla conferenza internazionale che ha avuto luogo a Roma nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1972, sul tema Processo alla Tecnologia? .. Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Bilancio e della Programmazione ,;Economica nonch di altri dicasteri e cui hanno gi dato la loro adesione numerosi enti, fondazioni ed istituti nazionali e stranieri, stato dedicato ai problemi di fronte a cui il mondo viene a trovarsi in relazione agii sconvolgimenti provocati nell'economia naturale e nella vita sociale da un troppo intenso ed irrazionale sviluppo delle attivit umane. Dirigenti di azienda, economisti, sociologi, biologi, antropologi, urbanisti, giuristi sono stati chiamati a porre a confronto le loro opinioni in merito alla crisi della civilt tecnologica e, soprattutto, circa gli indirizzi da seguire anche sul piano legislativo perch il progresso si identifichi con il miglioramento, della qualit della vita. Le diverse relazioni hanno avuto per oggetto temi come: Tecnologia e risorse , Tecnologia ed inquinamento , L'uomo e l'ambiente , Tecnica e societ., Sviluppo demografic e condizione umana, Le scelte di sviluppo economico e i problemi di sopravvivenza del consorzio umano e La qualit della vita ed i valori della societ civile. Nel corso della conferenza stato anche presentato e discusso il modello econometrico WORLD 2 elaborato da un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Technology per iniziativa del Club di Roma. Tale modello stato ideato al fine di fornire un contributo per un esame sistematico delle interazioni,' a livello mondiale, tra una serie di variabili (popolazione, risorse naturali, produzioni alimentari, fenomeni di inquinamento) e per agevolare l'individuazione delle ond(~ioni per la transizione da un'epoca di crescita incontrollata ad uno stato di equilibrio ecologico globale. Un'ultima sezione stata dedicata all'esame dei modi pi op~ortuni di impegno dei principali problemi di convegni di massa (in particolare, del Servizio radiotelevisivo).