ANNO XVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 1964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione di servizio INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE pag. 809 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE )) 844 Sezione tersa: GIURISPRUDENZA CIVILE . )) !174 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA )) 915 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )) 939 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE )) 967 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE )) 978 Parte seconda: RASSEGNE -CONSULTAZIONI -VARIETA' RASSEGNA DI DOTTRINA : pag. 153 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 175 CONSULTAZIONI )) 182 VARIETA'. )) 192 Le sezioni della parte prima sono curate, neU'ordine, dagli avvocati: Michele Savarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gorgiulo, Leonida Correale, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova; le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: Benedetto Baccari e Mario Fanelli. Coordinamento generale: avvocati Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo. Elenco delle princ~pali annotazioni a sentenze L. TRACANNA, Questioni di legittimit costituzionale in maberia di oneri patrimoniali nel processo G. ZAGARI, Limi.ti dell'indagine sull'interesse legittimo ool giudizio sulla giurisdizione F. CARUSI, In tema di condanna generica al risarcimento del danno e di prescrizione da giudicato con particolare riguardo al condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio u. GARGIULO, Coordinamento di competenze in tema di piani regolatori, piani paresistici e provvedimenU di imposizione di prescrizioni ex art. 21 l. n. 1089 del 1939 . G. ANGELINI ROTA, La responsabilit del cessionario di azienda ai fini della imposta di ricchezza mobile nel regime fiscale della legge 123/36 e 345/58 L. CORREALE, Del trattamento fiscale del subappalto neilla legislazione per la costruzione di alloggi per i senzatetto a seguito di eventi bellici pag. 829 870 901 920 941 946 INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa - Mancata notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato -Inammissibilit, 967. -Sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa -Ricorso per cassazione -Impugnazione per violazione di legge -Ammissibilit, 857. -V. anche Atto amministrativo. ALBERGHI -Vincolo alberghiero -Diritto di prelazione ex art. 4 r.d. n. 1298 del 1938 -Presupposti -Diniego di concessione del mutamento della destinazione alberghiera -Effetti, 915. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI -V. Competenza e giurisdizione, Acque pubbliche, Arbitrato, Appalio. APPALTO DI OPERE PUBBLICHE -Opere delle Amministrazioni militari Controversie -Obbligatoriet del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, 973. -V. anche Azienda, Opere pubbliche. APPELLO -Cognizione del giudice di appello " Capo e " Punto della decisione Differenze -Circostanze del reato Identificazione come " Punto della decisione, 981. -V. anche Sentenze. ARBITRATO -Inizio del giudizio -Istanza di nomina degli arbitrati, 970. -Notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura dello Stato -Inderogabilit, 973. ATTO AMMINISTRATIVO -Acque pubbliche -Provvedimento di di imposizione del sovracanone -Mo tivazione " per relationem -Ammissibilit, 857. -Ordinanze sindacali urgenti e contingibili -Natura -Impugnativa -Ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale alla G.P.A. -Alternativit, 918. AZIENDA -Affitto di azienda -Appalto per il compimento di un servizio -Natura del corrispettivo -Differenza, con nota di G. ANGELINI ROTA, 951. BELLEZZE NATURALI -V. Piano regolatore, Piano di ricostruzione. CASSAZIONE -Ricorso contro decisione della Commissione Centrale Imposte -Omesso deposito nel termine di legge della copia autentica della decisione impugnata -Improcedibilit del ricorso, 894. -Corte dei conti -Decisioni -Impugnabilit per cassazione -Limiti, 862. -Rigetto o inammissibilit del ricorso Sanzione pecuniaria a carico del ricorrente -Art. 549 c.p.p. -Preteso contrasto con art. 24, comma primo, Cost. -Esclusione, con nota di L. TRACANNA, 829. CITTADINANZA -Cessione di territori dello Stato Italiano allo Stato Jugoslavo -Cittadini di lingua italiana domiciliati alla data del 10 giugno 1940 in territorio ceduto_ -Diritto di opzione -Effetto impeditivo della perdita della cittadinanza italiana finch la domanda di opzione non sia stata definitivamente rigettata -Giurisdizione dell'a.g.o. italiana, 874. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Amministrazione dello Stato ed Enti pubblici -Enti pubblici in liquidazione (1. n. 1404 del 1956) -Azione giudiziaria dei creditori dell'Ente Preventivo esperimento del procedimento amministrativo -Necessit Insussistenza, 858. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VI -Amministrazione dello Stato ed Enti pubblici -Enti pubblici in liquidazione (1. 1004 del 1956) -Domanda di riconoscimento di crediti o di rivendicazione e restituzione di cose -Procdimenti pendenti -Disciplina, 858. -Azione di danni nei confronti della p.a. -Giurisdizione dell'a.g.o. -Sussistenza della lesione di un diritto soggettivo (petitum sostanziale) -Presupposti, 861. -Azioni di regolamento di confini Giurisdizione ordinaria -Pendenza di controversia sulla demanialit di uno dei due fondi -Irrilevanza, 850. -Azioni possessorie nei confronti della p.a. -Limiti di proponibilit, 863. -Collegio Geometri -Provvedimenti amministrativi che regolano l'attivit professionale -Interesse legittimo Sussiste -Controversie -Giurisdizione amministrativa, con nota di G. ZAGARI, 868. -Cooperative edilizie -Soci decaduti per motivi politici -Reintegrazione Controversie -Giurisdizione amministrativa, 867. -Demanio -Uso ,dei beni demaniali Negozio di diritto pubblico -Proroga dei contratti agrari -Inapplicabilit Controversie ,-Difetto di giurisdizione dell'a.g.o., 865. -Diritto soggettivo e interesse legittimo -Discriminazione -Criterio del carattere discrezionale o vincolato dall'attivit della p.a. -Insufficienza -Criterio della norma d'azione o di relazione, 849. -Giurisdizione di legittimit -Presupposti e condizioni, con nota G. ZAGARI, 868. -Giurisdizione ordinaria e amministrativa -Discriminazione -Criteri, 848. -Imposte doganali -Applicazione di tariffe -Controversia -Fattispecie Giurisdizione dell'a.g.o. -Sussiste, 844. -Nave -Contributo ex art. 14 1. 17 luglio 1954, n. 522 -Controversie -Giurisdizione -Consiglio di Stato, 849. -Regolamento di competenza -Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente -Effetti, 86o. -Regolamento preventivo di giurisdi -Riforma fondiaria -Ente di Riforma -Gestione diretta dei terreni nelle more dell'assegnazione -Natura privatistica -Rapporto di lavoro subordinato -Controversie -Giurisdizione ordinaria, 852. -Sentenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale -Nullit della sentenza -Rimessione della causa al giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit della domanda -Carattere assorbente, 865. -V. anche Cittadinanza, Imposta di fabbricazione. CONFISCA -Reato amnistiato -Criteri -Fattispecie -Trasporto abusivo di oli minerali, 978. CONTRABBANDO -Linea doganale -Spazi doganali Zone di vigilanza doganali -Distinzione -Contrabbando presunto -Fattispecie, 979. -Tabacchi esteri -Aumento di pena ex art. 1, 1. 3 gennaio 1951, n. 27 Non circostanza aggravante -Giudizio di comparazione con attenuanti -Esclusione, 978. CONTRATTI AGRARI -Controversie per la risoluzione del rapporto di lavoro dei salariati fissi Intervento di consulenti tecnici designati dalle associazioni sindacali Legittimit costituzionale con riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, 833. -V. anche Competenza e giurisdizione, CONTRATTI DI GUERRA -V. Guerra. CONTRATTI PUBBLICI -V. Enti pubblici, Obbligazioni e contratti. CONSIGLIO DI STATO -V. Giustizia amministrativa. CORTE COSTITUZIONALE zione -Legittimazione attiva e passiva -Limiti, 851. -Pronuncia di incostituzionalit -Ef ficacia retroattiva -Limiti, 865. INDICE VII -Questioni di legittimit costituzionale sollevate in via incidentale. -Incidenti di esecuzione -Necessit di un petitum che sia separato e distinto dalla questione di legittimit costituzionale, 815. CORTE DEI CONTI - V. Cassazione civile. COSA GIUDICATA -Decisione di un giudice speciale -Effetto preclusivo del riesame in altro giudizio delle questioni coperte dal giudicato, 876. - V. anche Prescrizione. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Cassazione, Contratti agrari, Imposte e tasse, Istruzione pubblica, Lavoro, Leggi, Sicurezza pubblica, Tasse e imposte comunali e provinciali, Trentino-Alto 4ttige. DANNI -V. Responsabilit civile, Competenza e giurisdizione, Espropriazione per p.u., Trasporto, Prescrizione. DEMANIO -Demanio artistico e storico -Beni di propriet degli Enti indicati nell'art. 4, I. n. lo89 del 1939 -Inclusione in appositi elenchi -Necessit di interesse particolarmente importante -Effetti -Interesse all'impugnativa da parte dell'ente -Sussistenza, con nota di U. ,GARGIULO, 919. - Demanio artistico e storico -Piano regolatore generale -Piano particolareggiato sottoposto all'esame del Ministero p.i. ed approvato -Esercizio del potere previsto dall'art. zl, I. 1089 del 1939 -Ammissibilit, con nota di U. GARGIULO, 919. --V. anche Competenza e giurisdizione, Piano regolatore, Occupazione. DOGANA -V. Competenza e giurisdizione, Contrabbando. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - V. Competenza e giurisdizione. ENTI PUBBLICI -Comune -S.tipulazione dei contratti Deliberazione di contrattare -Natura di atto interno dell'Ente -Necessit dell'atto di manifestazione del consenso contrattuale dell'organo competente, 888. ESEJCUZIONE FISCALE -Esattore comunale -Realizzazione della pretesa tributaria -Azione ese. cutiva -Titolare, 939. -Esattore comunale Realizzazione della pretesa tributaria -Escussione esattoriale -Fase relativa alla vendita dei beni pignorati -Natura, 939. -Fallimento del debitore escusso Espropriazione immobiliare eseguita dall'Esattore -Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti -Controversie -Legittimazione passiva, 939. -Fallimento del debitore escusso Espropriazione immobiliare eseguita dall'Esattore -Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti -Pagamento diretto all'Esattore -Estremi, 939. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Esecuzione parziale dell'opera pubblica sull'immobile espropriato -Relitto -Nozione, 899. -Esecuzione parziale dell'opera pubblica sull'immobile espropriato -Retrocessione -Presupposti -Necessit del previo esperimento del procedimento amministrativo per l'accerta.. mento che il relitto non deve pi servire all'esecuzione dell'opera pubblica -Insostituibilit della dichiarazione dell'autorit amministrativa, 899. -Mancata esecuzione dell'opera di p.u. -Dichiarazione della p.a. espropriante che i beni sono a disposizione degli aventi diritto alla retrocessione -Momento in relazione al quale deve essere determinato il cqrrispettivo della retrocessione e si verifica il nuovo trasferimento -Sentenza costitutiva dell'a. g., 910. -Occupazione d'urgenza di immobile occorrente all'esecuzione di opera pubblica protratta oltre il biennio -Sopravvenienza del decreto espropriativo -Tardiva opposizione alla stima dell'indennit espropriativa con contestuali domande di indennit per il periodo di occupazione legittima e di VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risarcimento per quello di occupa- Impiegati dello Stato -Lesioni ed inzione senza titolo proposta sotto forfermit -Equo indenizzo -Presupma di richiesta: degli interessi legali posti, 915. sulla definitiva indennit espropriativa -La decadenza non riguarda tali IMPOSTA DI FABBRICAZIONE domande, 875. -Imposta di fabbricazione su materiale FALLIMENTO radiofonico -Controversie sulla determinazione della base imponibile -V. Esecu;,ione fiscale. Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, 933. FALSO -V. Procedimento civile. IMPOSTA DI REGISTRO FARMACIE -Occupazione ultrabiennale da parte della p.a., di immobile da espropriare -Bando di concorso per sedi farmaceu per l'esecuzione di opere pubbliche tiche -Definitivit, 918. Condanna della p.a. occupante al risarcimento dei danni nella misura del FERROVIE valore venale dell'immobile occupato -V. Trasporto. ed utilizzato per l'esecuzione dell'opera pubblica -Tassazione sentenza GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Aliquota indicata dall'art. 1 del!' Allegato A alla legge di registro -Esclu -Interesse a ricorrere -Violazione delle sione, 961. norme riguardanti i poteri di vigi -Retratto successorio -Sentenza sulla lanza -Fattispecie -Difetto di inte I esistenza ed efficacia del diritto di resse, 917, retratto successorio -Natura dichiara -Ricorso giurisdizionale al Consiglio di I I tiva -Imposta di titolo -Aliquota ex Stato -Motivi -Motivi non dedotti art. 8 e segg. della T.A. legge di regi nel ricorso gerarchico -Inammissibi stro in relazione all'art. 8, secondo lit -Motivi relativi a documenti non comma, di detta legge e non ex art. 1 conosciuti al momento del ricorso ge della ricordata T.A., 955. rarchico -Irrilevanza, 934. -Ricostruzione edifici distrutti per ~= -V. anche Acque pubbliche. eventi bellici -Acquisto di area di risulta di edifici distrutti -Divieto di GUERRA ricostruire per prescrizione di piano -Contratti di guerra -Contratto non di ricostruzione -Ricostruzione su ancora definito -Controversie -Ter area diversa -Agevolazioni fiscali re mine ai sensi dell'art. 10, d.l, n. 774 cate dalla 1. 7 giugno 1945, n. 3zz del 1948 -Applicabilit, 916. Inapplicabilit, 953. Contratti di guerra -Revisione di -Concessione per l'esercizio di cinemaprezzi -Contratto completamente eseteatro comunale -Natura giuridica guito -Istanza di revisione -Inam Affitto di azienda -Appalto per il missibilit, 917. compimento di un servizio -Fattispecie, con nota di G. ANGELINI IMPIEGO PUBBLICO ROTA, 951. -Costruzioni di case per senza tetto a -Concorso -Rinuncia espressa o tacita: seguito di eventi bellici -Subappalto alla nomina -Effetti, 933. -Agevolazione fiscale ex art. 93 d.d.l. -Decadenza dalla nomina e decadenza 10 aprile 1947, n. 261 -Applicabilit, dall'impiego -Presupposti, 933. con nota di L. CORREALE, 946. Impiegati dello Stato -Lesioni ed in -Negoziazione di azioni o di obbliga fermit -Equo indennizzo -Menoma zioni di societ nazionali ed estere zione verificatasi durante il rapporto per atto pubblico o scrittura privata di impiego -Indennizzabilit, 916. -Pagamento del prezzo -Contestua -Impiegati dello Stato -Lesioni ed inlit -Elemento necessario per la tassa fermit -Equo indennizzo -Pensione fissa prevista dall'art. 108 della T .A. privilegiata -Compatibilit, 915. legge di registro, 957. INDICE IX IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Enti tassati in bilancio -Accertamento induttivo -Ammissibilit -Limiti, 954. -Responsabilit del cessionario di azienda -Limiti ex art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, con nota di G. ANGELINI ROTA, 94r. -Responsabilit del cessionario di Azienda -Limiti ex art. 36 della I. 8 giugno 1936, n. 1231., con nota di G. ANGELINI ROTA, 94r. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Accettazione di eredit con beneficio di inventario -Presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia Inventario -Effetto derogativo -Re, quisiti, 964. IMPOSTE DIRETTE -Morte del contribuente -Intestazione e notifica oltre che al contribuente defunto, agli eredi, 955. IMPOSTE E TASSE -Agevolazioni fiscali -Interpretazione estensiva -Limiti, con nota di L. CORREALE, 946. -Benefici fiscali a favore della piccola propriet contadina -Decadenza collegata al verificarsi di determinate condizioni accertate dall'Ispettorato Provinciale agrario -Illegittimit co stituzionale con riferimento agli art. 3 e 24 Cost. -Esclusione, 837. -V. anche Cassazione. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA , -Falsa dichiarazione del pagamento del tributo -Dolo in cc re ipsa -Sussistenza, 98r. ISTRUZIONE PUBBLICA _-Conferimento di supplenze temporanee a persone in possesso di titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'abilitazione -Legge interpretativa 27 dicembre 1963, n. 1878 -Violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. -Esclusione, 839. -Conferimento di supplenze temporanee a persone non in possesso del prescritto titolo di abilitazione -Contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione -Esclusione, 839. LAVORO -Provvedimento per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati -Riferimento all'art. 38 della Costituzione Legittimit costituzionale, 819. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Testi unici di mero coordinamento di norme primarie -Natura amministrativa -Inammissibilit della questione di legittimit costituzionale, 81 r. LOCAZIONE -Locazioni di immobili urbani -Locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943 non collegabili con precedenti locazioni -Libert di determinazione del canone, 876. NAVE -V. Competenza e giurisdizione. NOTIFICAZIONE -Relazione dell'ufficiale giudiziario Mancata indicazione delle generalit del consegnatario -Nullit -Limiti, 980. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Stipulazione del contratto -Forma scritta richiesta cc ad substantiam Requisiti del documento in caso di contratto di trasferimento di un immobile, 888. -V. anche Prescrizione. OCCUPAZIONE -Occupazione di suolo demaniale -Natura di reato permanente -Cessazione -Fattispecie, 982. -V. anche Espropriazione per p.u., Requisizione, Imposta di registro. OPERE PUBBLICHE -Appalti -Capitolato generale de~ Ministero dei LL.PP. -Clausola compromissoria -Specifica approvazione Non necessit, 969. -Nuovo capitolato generale per le opere del Ministero dei LL.PP. -Norme processuali -Applicabilit immediata, 970. -V. anche Espropriazione per p.u., Imposta di registro. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X PIANO DI RICOSTRUZIONE -Vincoli -Vincoli paesistici g1i1 esistenti -Interferenze -Approvazione da parte del Ministero p.i. -Necessit -Modifica dei vincoli paesistici -Congrua motivazione -Necessit, con nota di U. GARGIULO, 920. PIANO REGOLATORE -Interferenza con vincoli paesistici gia esistenti -Atti di concerto col Ministero della p.i. -Necessit -Limiti, con nota di U. GARGIULO, 919. -Interferenza con vincoli paesistici gi esistenti -Atto di concerto -Partecipazione del Direttore Generale delle Belle Arti al Consiglio Superiore dei LL.PP. -Irrilevanza -Parere espresso dalla Commissione ai sensi degli artt. 24 e 26 r .d. n. 357 del 1940 Presupposti, con nota di U. GARGIULO, 919. POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE -V. Competenza e giurisdizione. PRESCRIZIONE Prescrizione decennale quale effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi -Nozione -Applicazione in materia di obbligazioni solidali, con nota di F. CARUSI, 900. -Sentenza penale recante condanna ge-. nerica al risarcimento dei danni conseguenti ad investimento automobilistico -Prescrizione del diritto al risarcimento -Prescrizione decennale derivante dal giudiato -Applicabilit di tale termine anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al processo penale, con nota di F. CARUSI, 900. PREZZI -V. Guerra. PROCEDIMENTO CIVILE -Giudizio per cassazione -Querela di falso incidentale -Ammissibilit Limiti, 857. -V. anche Acque pubbliche, Opi}re pubbliche, Arbitrato, Notificazione. PROCEDIMENTO PENALE -Decreto di citazione -Modifica -Indicazione erronea di data di comparizione contenuta nella copia notificata all'imputato -Nullit del decreto, 980. Ordinanze contraddittorie -Principio di revocabilit -Vizio di nullit Non sussiste, 983. REATO -V. Confisca, Appello, Occupazione. REQUISIZIONE -Requisizione prefettizia di immobile per pubbliche necessit -Interessi legali sulla relativa indennit -Decorrenza, 876. -Requisizione prefettizia di immobiie per pubbliche necessit -Liquidazione indennit -Criteri, 876. -Indennit di requisizione -Debito di valuta, 876. Occupaziol).e d'urgenza -Liquidazione indennit -Impugnativa -Decorrenza del termine, 876. Provvedimenti del Prefetto a norma dell'art. 7 legge sul contenzioso amministrativo e dell'art. 19 legge comunale e provinciale 1934 -Natura giuridica -Disciplina del procedimento, 876. RESPONSABILITA' CIVILE -Azione di danni contro la p.a. -Annullamento di atto amministrativo Non sufficiente per la proponibilit dell'azione -Lesione di un diritto soggettivo -Necessit, 861. -Trasporto di persone a mezzo FF.SS. Danno alla persona del viaggiatore Azione extracontrattuale -Danno prodotto dalla circolazione -Fattispecie Prescrizione biennale, 892. RICORSI AMMINISTRATIVI -Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Decreto presidenziale che lo decide -Controinteressati -Impugnazione di legittimit -Ammissibilit, con nota di G. ZAGARI, 868. -V. anche Atto amministrativo, Giustizia amministrativa. , RIOORMA FONDIARI;A -V, Competenza e giurisdizione. INDICE XI SENTENZE -Appello -Parte motiva e parte narrativa della decisione -Individuazione della motivazione -Individuazione cc per relationem -Ammissibilit, 984. -Vizio di cc ultra o extrapetizione Nozione -Limiti, 876. SICUREZZA PUBBLICA -Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralit -Rimpatrio al luogo di residenza con foglio di via obbligatorio -Illegittimit costituzionale con riferimento all'art. 16 Cost. -Esclusione, 821. -Rimpatrio con foglio di via obbligatorio -Contrasto con gli artt. 16 e 3 della Costituzione -Esclusione, 821. -Rimpatrio con fpglio di via obbligatorio disposto dal Questore -Violazione della riserva di legge e di giurisdizione posta dagli artt. 25 e 102 Cost. -Esclusione, 821. SOCIETA' -V. Imposta di registro. TASSE E IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Autorizzazione ai comuni ed alle provincie ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e sovrimposte -Illegittimit costituzionale con riferimento all'art. 23 della Costituzione -Esclusione, .813. TRASPORTO -Trasporto di persone a mezzo FF.SS. Danno alla persona del viaggiatore -Azione contrattuale -Prescrizione annuale, 892. -Trasporto ferroviario di cose -Perdita della cosa trasportata -Indennit Debito di valuta -Quando debito di valore, 896. TRENTINO-ALTO ADIGE -Legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33, concernente cc Associazione della Regione all'Istituto Trentino di Cultura ,, -Illegittimit costituzionale in relazione alle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale Trentino-Alto Adige, 809. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 23 giugno 1964, n. 56 23 giugno 1964, n. 57 23 giugno 1964, n. 58 30 giugno 1964, n. 65 30 giugno 1964, n. 67 30 giugno 1964, n. 68 30 giugno 1964, n. 69 7 luglio 1964, n. 72 7 luglio 1964, n. 76 7 luglio 1964, n. 77 GIUfilSDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 4 aprile 1964, n. 733 Sez. Un., 14 aprile 1964, n. 894 Sez. Un., 27 maggio 1964, n. 1329 , Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 1357 Sez. I., 8 giugno 1964, n. Sez. Un., 10 giugno 1964, Sez. Un., 10 giugno 1964, Sez. I, 18 giugno 1964, n. Sez. I, 18 giugno 1964, n. 1403 n. 1429 n. 1430 1568 1588 Sez. III, 23 giugno 1964, n. 1626 Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636 Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763 Sez. II, 7 luglio 1964, n. 1773 . Sez. III, 11 luglio 1964, n. 1829 Sez. I, 15 luglio 1964, n. 1910 . Sez. I, 23 luglio 1964, n. 1989 . Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2064 Sez. I, 27 luglio 1964, n. 2094 . Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2123 Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125 Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2140 . -Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2174 Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2209 . Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2211 . Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229 Sez. I, 7 agosto 1964, n. 2265 . Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2402 . Sez. I, 23 settembre 1964, n. 2410 Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495 Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522 Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523 pag. 809 811 813 815 819 821 829 833 837 839 pag. 844 848 850 874 875 852 857 858 939 860 876 967 )) 888 892 941 969 861 946 862 863 950 894 953 )) 954 896 955 955 957 865 867 973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XIV Sez. Un., 14 ottobre 1964, n. 2585 pag. 868 Sez. I, 15 ottobre 1964, n. 2590 899 Sez. I, 16 ottobre 1964, n. 2601 961 Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2633 900 Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2645 964 Sez. I, 23 ottobre i964, n. 2646 910 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 febbraio 1964, n. 57 pag. 919 Sez. IV, 13 maggio 1964, n. 498 920 Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 915 Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 915 Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 936 . 916 Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 . 917 Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 918 Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 918 Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 918 Sez. VI, 10 giugno 1964, n. 465 932 Sez VI, 17 giugno 1964, n. 481 933 Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 934 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 .febbraio 1964, n. 132 . pag. 978 Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 166 978 Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 175 979 Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 464 980 Sez. III, 12 febbraio 1964, n. 501 980 Sez. III, 14 febbraio 1964, n. 533 981 Sez. I, 18 febbraio 1964, n. 220 981 Sez. III, 8 maggio 1964, n. 1561 982 Sez. II, 13 maggio 1964, n. 1053 983 Sez. I, 5 giugno 1964, n. 1008 . 984 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA E. T. LmBMANN, PMte o capo di senf!enza (Riv. dir. proc., 1964, 47) Segnalazione di note alle senf!enze ed alle ordinanze della Corte CostituZliolulle (1961-1963) pag. 153 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Provvedimenti legislativi Disegni e proposte di legge Provvedim@11Iti legislativi sottoposti a giudizio di costituzionalit: -Disposizioni di legge in rapporto alle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale 175 176 178 CONSULTAZIONI Indlice sistematico delle consultazioni 182 VARIETA' 192 PARTE PRIMA 2 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 1964, n. 56 -Pres. Ambrosini - Rel. Cassandra -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione Trentino-AJto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). Trentino Alto Adige -Legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33~ concernente ' Associazione della Regione all'Istituto Tren tino di cultura -Illegittimit costituzionale in relazione alle competenze attrib"uite alla Regione dallo Statuto Speciale Trentino Alto Adige. (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 4, 5, 6, 17; I. reg. 28 dicembre 1963, n. 33). La legge regionale del Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, che autorizza la Regione ad assumere la qualit di socio fondatore delilstituto Trentino di Cultura ed a versare la somma annua di L. 20 milioni, pur non invadendo la sfera di competenza provinc-iale prevista d!JJ!l'art. Il, n. 4 dello Statuto Sp,eciale, costituzionalmente illegittima in quanto, essendo la Regione un ente con fini predeterminati e inderogabilmente fiss(]JN dalla legge, essa non pu destinare i fondi che lo Statuto le assegna se non per il perseguimento degli specifici fini che sono ad essa propri {l). (Omissis). -La Provincia fonda il ricorso su due motivi. Col primo sostiene che la Regione abbia violato lo Statuto disponendo, con la . legge impugnata, in materia che non pu essere ricondotta ad alcuna (1) La sentenza, a nostro avviso, trascende il caso .
  • > di codeste competenze, tanto evidente che una siffatta violazione non pu aver luogo in conseguenza dell'erogazione di un contributo finanziario de1la Regione in favore di una iniziativa della Provincia, iniziativa che resta intatta nella disponibilit della Provincia medesima. 3. -Fondato, viceversa, il secondo motivo del ricorso. In effetti la Regione, essendo un ente con fini predeterminati e inderogabilmente fissati dalla legge, non pu destinare i fondi che lo Statuto le assegna, se non per il perseguimento di quei fini che sono ad essa propri. La stessa difesa della Regione sembra accettare questa tesi, quando afferma che le finalit dell'Istituto Trentino di Cultura possono essere ricondotte alle materie di competenza regionale, ma la dimostrazione che essa tenta di trizione della libert personale ai sensi dell' a:rt. 13, la Corte ha pi volte ripetuto che non necessario l'intervento del giudice. Il Pretore di Cortina d'Ampezzo risolleva la questione prospettandola da un aBgolo visuale che vorrebbe essere diverso: la norma denunziata violerebbe una ris,erva di giurisdizione posta dalla Costituzione. Tale riserva risulterebbe precipuamente dall'art. 102 della Costituzione. In questa norma, che vieta l'eseiicizio della funzione giurisdizionale ad organi diversi da quelli investiti di giurisdizione, il Pretore trova implicito il divieto di affidare ad altri organi certi atti che per foro natura devono essere attribuiti ad un giudice, u essendo compito della giurisdizione di giudicare gli individui e correlativamente dispone delle loro libert fondamentali n : nel che si concret:erebbe la u riserva di giuris,dizione n. Il provvedimento di rimpatrio sarebbe uno di rodesti atti riservati al giudioe. Poich, ai fini di questa causa, ci si deve occupare soltanto degli atti della pubblica Amministrazione, la Corte ritiene che sia d'uopo sono emetterli, salvo che in virt di altre norme o principi costituzionali la competenza non debba essere affidata al Giudice; o non sono ammissibili, ed allora neppure una sentenza del Giudice potrebbe adottarli . : un richiamo alle origini storiche della separazione dei poteri, l'uno dall'altro indipendenti e tutti soggetti solo alla legge. Un sistema questo, che, a proposito della Costituzione degli Stati Uniti d'America, fu definito dei pesi e dei contrappesi (.checks and balances: cfr. AMBROSINI, Introduzione a Il Federalista, Pisa, 1955, CXII). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE.E INTERNAZIONALE 827 ricordare che la vita amministrativa pubblica intessuta di atti, che l'Amministrazione adotta senza un previo aooertamento da parte dei giudici e che sono senz'altro imperativi. questa, anzi, una delle caratteristiche degli atti amministrativi. Ed anche in relazione a questo genexale potere degli organi amministrativi di adottare provvedimenti senz'altro imperativi, da considerare la norma dell'art. 113 della Costituzione, secondo cui contro gli atti della pubblica Amministrazione ammessa, senza esclusioni o limitazioni, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Si pu dunque affermare he la tutela giurisdizionale rispetto agli atti dell'Amministrazione sempre assicurata senza limitazioni; ma di regola assicurata a posteriori. Esistono indubbiamente delle sfere nell'ambito delle quali l'Amministrazione non pu provvedere, essendo la competenza riservata agli organi giurisdizionali. Ma a tal fine occorre attenersi alle singole disposizioni. E poich nel caso attuale si tratta di giudica.Te in ordine al provvedimento di rimpatrio obbligatorio, !'-esame consiste nel rilevare se la rnsposizione denunziata, defe11endo il provvedimento ad un organo del1' Amministrazione, violi le norme od i principi della Costituzione invocati nell'ordinanza di rinvio. Si sostiene, nell'ordinanza, che la Costituzione tutela la pari dignit sociale della persona (art. 3) e precisa, negli artt. 25, 27 e 101 e seguenti, a quali organi e COn quali garanzie spetta di emanare giudizi che intacchino quella parit, specialmente quando si risolvano in una degradazione giuridica della persona: rilievo questo che potrebbe dirsi confortato dalla sentenza n. 11 del 1956, emessa dalla Corte sia pure nei confronti dell'art. 13 dell11 Costituzione. La Corte osserva che fra gli arti-coli seguenti al 101 bisogna consi derare il 102, sul quale l'ordinanza aveva posto l'accento per fondarvi il principio della riserva di giurisdizione. L'argomento addotto dall'ordi-' nanza, secondo cui dal divieto di attribuire funzioni giurisdizionali ad organi non investiti di giurisdizione si dovrebbe dedurre la esistenza di detta 'riserva, operante anche in riferimento al caso in esame, non appare esauriente, risolvendosi, quell'argomento, in una petizione di principio. N a favore della tesi sostenuta nell'o11dinanza si possono trarre argomenti dalle altre norme costituzionali ora richiamate. Non si pu, infatti, fondata1Pente affermare che alla pubblica Am, rninistrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignit delle persone. Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici l'Amministrazione chiamata ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilit delle persone possono essere rile~ vanti:-si pensi agli atti relativi a decadenze, dimissioni, divieti, sanzioni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 828 amministrative, fra le quali, rilevantissime, quelle disciplinari, che possono giungere alla destituzione di pubblici dipendenti ed alla radiazione dagli albi professionali. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudica la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che spettano al cittadino nei confronti dell'Amministrazione quando trattisi di provvedimenti inerenti alle persone; ma ci non significa che, nell'ambito della legittimit costituzionale, sia necessario che tali ga ranzie siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi ne conoscer dopo; ed uno degli elementi essenziali del suo esame consister nel rilevare se quelle garanzie siano state o non rispettate dall'organo ammi nisti-itivo. Si pu condudere che dall'insieme delle norme ora e5aminate non si pu dedurre resistenza di un principio generale di ordine costituzionale, che affermi la necessit delfintervento del giudice in tutti i casi in cui nell'interesse della pubblica Amministrazione si debba procedere ad atfi da cui derivi o possa derivare una menomazione della dignit della persona. In sostanza, o tali atti sono ammissibili in base all'art. 3 della Costituzione, e allora anche 1e autorit amministrative possono emetterli, salvo che in virt di altre norme o principi costitu zionali la competenza non debba essere affidata al giudice, o non sono ammissibili e allora neppure una sentenza del giudiee potrebbe _adottarli. Una delle norme della Costituzione su cui basato l'obbligatorio intervento dell'organo giurisdizionale fart. 13. E sull'art. 13, come esattamente nota foroinanza di rimessione, fu fondata la pronuncia di illegittimit delle disposizioni relative all'ammonizione. Con quella pronuncia, contenuta nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, la Corte, dopo avere affermato che in nessun caso f uomo potr essere privato o limitato nella sua libert se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorit giudiziaria che ne dia le ragioni n, consider che secondo le norme allora vigenti fammonizione si concretava nella restrizione della libert personale; risolvendosi in una so1ta di degradazione giuridica. Con questa sentenza, che non rappresenta una manifestazione isolata del pensiero della Corte, ma che invece strettamente collegata con la coeva decisione n. 2 del 14 qi quello stesso mese di giugno del 1956, venne fissato un orientamento sul quale la Corte rimasta ferma nelle successive decisioni. .~ stato escluso che il rimpatrio obbligatorio importi restrizione deUa libert personale, ponendo esso soltanto limiti alla possibilit di 0 I I @ . . . PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 829 movimento e di soggiorno. Ci fu dichiar:;ito con la sentenza n. 45 del 1960, alla quale hanno fatto seguito noo poche altre conformi decisioni, rispetto alle quali la Corte non ritiene che sussistano ragioni per cambiare indirizzo. L'omine di rimpatrio non suscettibile di coercitiva esecuzione. Gli organi di polizia possono procedere alla traduzione solo dopo che il giudice penale, accertata la legittimit dell'atto, abbia dichia:rato che l'intimato si sottratto alfobbligo di obbedienza. Espletate le necessarie formalit per accertare che il soggetto abbia raggiunto la nuova sede, fintimato libero di restarvi o di trasferirsi altrove; pmch non rorni alla sede dalla quale stato allontanato. Non sussistono altri Cl'dempimenti, n altri vincoli o limitazioni alla libert del soggetto. Se si confronta questa situazione con quella rilevata dalla sentenza n. 11 del 1956 rispetto alfammonizione, si vede come nel rimpatrio obbligatorio non sussistano quegli elementi in vista dei quali la Corte riscontr nell'ammonizione una causa di a degradazione giuridica >>. In sostanza, le due decisioni del 1956 e le decisioni successive hanno ritenuto che, per aversi degradazione giuridica, come uno degli aspetti di restrizione della .Ubert personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mox~ tifcazione della dignit o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quelfassoggettamento alfaltrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. Per le ragioni esposte, l'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 69 -Pres. Ambrosini Re. l. Benedetti -Di Gironimo e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Cassazione penale -Rigetto o inammissibilit del ricorso -Sanzione pecuniaria a carico del ricorrente -Art. 549 c.p.p. -Preteso contrasto con art. 24, comma I Cost. -Esclusione. Non con.t'l'asta con. fart. 24 dJella Costtituzion.e fart. 549, primo comma, dJel c.p.p., per .la parte in cwi stabvlisce una sanzione pecuniaria a carico della parte privata, quando il ricorso in Cassazione sia dichiarato inammissibile o rigettato {l). (1) Questioni di legittimit costituzionale in materia di oneri patrimoniali nel processo. La sentenza merita un commento, sia pure in termini sintetici, in quanto con essa la Corte porta un ulteriore contributo interpretativo all'art. 24 della Costituzione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 830 (Omissis). -Seeondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 c.p.p. per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati inammissibili sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla h1tela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. facile per osservare in contrario che il diritto alla tutela giuri sdizionale non cos assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963). La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 549 c.p.p. un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse Secondo il Giudice a quo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 sarebbe stata in contrasto con l'art. 24, nel senso che vi sarebbe incompatibilit tra l'assolutezza del diritto affermata nell'art. 24 e la previ&ta reazione patrimoniale sia pure fatta dipendere dall'esito negativo del ricorso. La Corte Costituzionale ha ewluso tale contrasto, sotto i profili: a) che il diritto alla tutela giurisdizionale non cos assoluto ed incondizionato da non potere essere regolato, ovviamente per legge, a garanzia di un preminente interesse pubblico; b) che 'questa regolamentazione che, nella specie, assume la natura di un onere processuale, non impedisce il diritto di impugnativa (per Cassazione), essendo la relativa sanzione applicata, a differenza che nel _deposito preventivo per i ricorsi in Cassazione in materia civile, solo con la sentenza che conclude il procedimento; e) che la sanzione di cui all'art. 549 ha una specifica giustificazione anche in quanto tende a rafforzare la responsabilit processuale. Tutti e tre i profili ed, in specie, il primo che di carattere generale erano stati gi indicati in precedenti pronuncie della stessa Corte Costituzionale: si vedano le sentenze 27 a:prile-3 maggio 1963, n . .56 (sul deposito ex a'li:. 651 c.p.c.), 25 maggio-8 giugno 1963, n. 83 {sul deposito ex art. 668, comma terzo c.p.c.), nonch la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963 (sulle cautele ex art. 1171, secondo comma cod. civ. in tema di denuncia di nuova opera). Gi in quest'ultima sentenza la Corte Costituzionale aveva fatto, per cos dire, il " punto " nella materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti da norme di legge alle parti nel processo, fissando un chiaro criterio di massima per discriminare gli oneri compatibili con quelli incompatibili con la Costituzione. Com' noto, la questione stata anche vivacemente dibattuta in dottrina, parte dlella quale ha criticato le soluzioni accolte dalla Corte, ad es., per l'art. 651 c.p.c., osservando come l'istituto del deposito preventivo per il caso di soccom benza in tema di opposizione ad ingiunzione, essendo soggetto a perdita in caso di inammissibilit o di improcedibilit o di rigetto nel merito della opposizione stessa, indipendentemente da ogni concreto accertamento sulla temerariet deU' espe rimento dell'azione, costituirebbe non una misura (ammissibile) atta ad evitare l'abuso del diritto di azione, ma una remora (inammissibile) alla tutela giurisdi zionale di una pretesa che presenti soltanto indizi di infondatezza ( 1). (1) Cfr. Esposrro, Osservazioni alla sentenza 27 aprile-3 maggio 1963, Giur. Cost,, 191>3, 502. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831 pubblico essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori. Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del c.p.p. con fanzidetta sanzione si inteso impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della esecuzione della rondanna. La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo stabilito a pena di inammissibilit per i ricorsi per cassazione in materia civile. Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal codice di procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il codice del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione pecu- Riassumendo i termini della questione, si deve d.ire che nelle citate sentenze si trova, anzitutto, affermato il principio interpretativo dell'art. 24 (perfettamente opposto a quello assunto nella Ordinanza di rinvio nel caso in questione), secondo cui " rnm possibile dare al, diritto alla tutela giurisdizionale una estensione tal,e da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno SCOlfJO sterile o dilatorio n. In questo ordine di idee la Corte ha distinto, ai fini della compatibilit con le norme costituzionali, tra istituti fondati sulle condizioni soggettive, personali o soci~li, della parte e rivolti alla protezione di interessi privati, rispetto ad altre prestazioni di natura patrimoniale che le leggi impongono nel processo a tutela di interessi pubblici ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo, qual.i la assicurazione del migliore esercizio dei poteri processuali, la rispondenza di queste alla funzione del processo. In applicazione di questi criteri, ha riconosciuto la legittimit costituzionale, oltre che dall'art. 624, primo comma c.p.c. che prevede una cauzione a carico di chi domandi la sospensione della esecuzione forzata (sent. n. 40 del 12 aprile 1962), anche dell'art. 651 c.p.c. che impone l'onere del deposito preventivo come condizione di ammissibilit della opposizione tardiva ad ingiunzione e della opposizione ad ingiunzione fondata su cambiale o su atto a questa equiparato, nonch dell'art. 668 c.p.c. che impone analogo deposito per l'opposizione dopo fa convalida alla intimazione di licenza o di sfratto (sent. n. 56 e n. 88 dcl 1968). In queste due ultime sentenze la Corte ha osservato che la norma che impone la prestazione patrimoniale trova la sua " ragione morale nella paiticolare forza del provvedimento ... e che d'interesse pubblico il richiamare la parte ad ttna sua RESPONSABILIT nello appmzzamernto deille proprie ragioni, IN MODO CHE DEL DIRITTO DI AZIONE NON ABUSI E, ABUSANDONE, RECHI INTRALCIO ALLA AMMJNISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ". Nella seconda sentenza si individua, nella norma circa il deposito. la funzione di " invitare i soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilit in occasione della opposizione ad atti sui quali gi abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del Giudice . Infine, con la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, a conclusione della esposizione riassuntiva della propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che non possono considerarsi, in linea generale, contrarie alla Costituzione le norme che impongono misure atte a garantire Io svolgimento del processo, soggiungendo che ; principio fondamentale delia retta amministrazione della giustizia che chi prornuoye un processo (o una fase di questo): .. debba affrontare una responsabilit che si chiama, RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 832 niaria da applicarsi con la sentenza che.dichiara inammissibile il ricorso ) per cassazione o lo rigetta. E la sanzione rimasta ferma anche nel codice vigente. :: chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il diritto I di impugnativa si trovano in una condizione pi favorevole poich il ' deposito preventivo una condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria non incide direttamente sul procedimento di impugnazione essendo applicata con la sentenza, di inammissibilit .o rigetto, che ad esso pone termine. appunto, responsabilit processuale. Sarebbe in contrasto con la funzione del processo la struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire leventuale abuso delle norme giudiziarie ai fini dell'tile di una sola parte, mossa da criteri defatigatori o ddirittura ricattatori, e pertanto non meritevoli di tutela giuridica . .. o o Nell'ambito degli esposti principi la Corte ha esattamente inquadrato e risolto la questione circa la legittimit della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 459 c.p.p. Questa sanzione, com' noto, ha sostituito fin dal codice del 1913 il deposito preventivo richiesto a pena di inammissibilit del ricorso per Cassazione ed ha la funzione, del tutto analoga a quella del deposito preventivo, di scoraggiare la proposizione di ricorsi temerari ed infondati. Funzione, quindi, di pubblico interesse che non pu ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione come sopra interpretab dalla Corte Costituzionale. La norma in questione , invero, diretta non gi a limitare il diritto del eondannato di fare valere le proprie ragioni secondo gli strumenti tipici della impugnazione, n tanto meno ad escludere o comunque a limitare il diritto alla difesa (che, nella specie, per di pi sarebbe stato gi attuato nelle precedenti fasi di merito) ma soltanto a sanzionare l'impugnazione temeraria ovvera quella infondata (2). Esattamente, quindi, la sentenza ha ritenuto che la norma non incida direttamente sul procedimento, determinando una condizione per la valida costituzjone del rapporto processuale (come nel caso degli anzidetti depositi preventivi) e quindi non limiti il potere dell'imputato (condannato) a fare valere le proprie ragioni nel successivo grado di giudizio, ma che si ponga soltanto in funzione ammonitrice nel senso di indurre il condannato stesso (e, per esso, chi lo assiste tecnicamente) a .valutare preventivamente e responsabilmente la seriet della impugnazione che intenda proporre. Infatti, il richiamo a questa valutazione appare particolarmente giustificato ed opportuno allorch. l'imputato si trovi a dovere decidere se ricorrere o meno in Cassazione, giacch in tale sede il fatto ormai definitivamente accertato e si controverte soltanto sulla interpretazione ed applicazione della legge. Si tratta quindi, di una sanzione che concerne ed diretta ad infrenare (come nel deposito preventivo per il caso di socoomoonza nel ricorso alla Cassazione civile) la " insistenza nella tutela giurisdizionale dei propri diritti gi goduta normalmente in prima ed in seconda istanza; sanzione che interviene e si applica dopo la definizione del giudizio. L. TRACANNA (2) Per il deposito preventivo per il caso di soccombenza nel ricorso innanzi alla Cassai zione civile (art. 365 c.p.c.), si vedano la sentenza 23 novembre 1g60, n. 67, della Corte I' ~: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 833 Non pu quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque a limitare ildiritto di produrre ricorso per cassazione e difendersi in tale sede. :B stato obiettato che il timoc della sanzione pecuniaria pu indurre a non esercitare il diritto di impugnativa. A tale osservazione per agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la responsabilit processuale, responsabilit che deve essere particolarmente sentjta quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione. -(Omissis). Costituzionale sulla c.~utio pro expensis che sembra giustificare l'istituto in considerazione dell'interesse pubblico co.nsistente nell'evitare che si abusi del diritto di azione nei confronti di un provvedimento giurisdizionale che pu ben essere considerato titolo sufficiente alla imposizione di una cauzione ainche se suscettibile di impugnazione... ; e la sentenza 9 novembre 1961, n. 2597, della III Sez. della Cassazione (Foro it., 1962, I, 44) che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 sul profilo che il deposito imposto per un interesse eminentemente pubblico, che quello del rafforzamento della rsponsabilit processuale . CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 72 -Pres. Ambrosini - Rel. Mortati -Rolli ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi). ' Contratti agrari -Controversie per la risoluzione del rapporto di lavoro dei salariati fissi -Intervento di consulenti tecnici designati dalle associazioni sindacali -Legittimit costituzionale con riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione. (1. 15 agosto 1949, n. 533, artt. 5, 7; Cost. artt. 102, 108). Sono costituzionalmente legittimi, con riferimento agli artt. 102 e 108 della CostVtuzione, gli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, sulla risoluzione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, poich i consulenti tecnici ivi previsti hanno sufficienti requisiti di capacit, per la loro appartenenza alle associazioni delle categorie interessate, ed hanno, a"ftres, sufficienti garanzie di mdipenden:za, per -la possibilit offerta al giudice di procedere alla loro sostituzione con supplenti, allorch sorgano impedimenti che ne possano compromettere tobiettivit del responso (1). (1) La questione era stata introdotta con due ordinanze, 2 ottobre 1963 del Pretore di Cremona, e 5 novembre 1963 del Pretore di Vigevano, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Uffici.ale 30 novembre 1963, n. 312, e 28 dicembre 1963, n. 336. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 834 (Omissis). -2. -Le oT-dinanze, pur ammettendo che i consulenti tecnici di cui al denunciato art. 5 non partecipano all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, ritengono tuttavia che anche per essi siano da richiedere i requisiti di capacit e di imparzialit, voluti assicurare da quest'articolo e dal successivo 108 nei riguardi degli organi-giudicanti, nella considerazione della identit di ratio fra e norme relative ai membri laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che richiedono per i giudizi di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di esperti non di parte, chiamati ad intervenire nel momento della decisione onde esprimere il loro parere, anche su questioni attinenti al merito della vertenza. L'Avvocatura dello Stato ha opposto che siffatta estensione delle norme costituzionaJi sarebbe possibile solo col ricorso all'analogia: analogia, che (oltre a trovare ostacolo, in via generale, nella natura stessa delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il libero eserdzio della potest '1egislativa, sono di stretta interpretazione), non potrebbe avere applicazione nella specie, data la diversit ontologica e funzionale sussistente fra i giudici ed i consulenti. Non si pu condividere la prima delle obiezioni ora riferite perch essa basata sul falso presupposto di un'indefinita capacit espansiva del potere legishitivo, suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali disposizioni che la limitano, mentre in realt il potere stesso, subordinato come , alla pari degli altri poteri costituzionali, all'impero delle norme e dei principi fondamentali, anche se inespressi, dell'ordinamento, pu incontrare nel suo esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopraordinata alle singole disposizioni. Esatto invece escludere che nella specie sussista una somiglianza fra gli -elementi delle due situazioni daHa quale si vorrebbe ricavare l'integrazione analogica, dato che una si riferisce agli organi giudicanti, l'altra ai soggetti eh~ di questi ultimi sono semplicemente ausiliari . .'3. -L'anzidetto rilievo non pu ritenersi per sufficiente ad esaurire l'esame della questione soHevata, sorgendo il quesito se l'esigenza dell'imparzialit del giud~ce rimanga in concreto sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca l'estraneit agli interessi delle parti con- A differenza di quanto disposto in altri settori dei contratti agrari, Jle ~ fine di precisare fa consistenza del fondo stesso nei suoi confini esterni. Orbene, pur essendo esatto il rilievo della Corte che una tale ricognizione e delimitazione del fondo disposta dal legislatore con frralit non del tutto identiche a quelle dell' actio finium regundorum regolata dal codice civile, ci non esclude. peraltro, che lesito di questa ultima azione possa interferire. e coinpromette:e; l'esercizio di quei poteri che la legge attribuisce al Commissario, bel). potendosi, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 852 infatti, giungere al risultato che l'a.g.o. attribuisca, in sede di azione di regolamento di C> unica qualifica riconoscitagl dalla P.A.) poich una tale D'altra parte, su di un analogo orientamento della Suprema Corte, abbiamo gi aruto occasione di manifestare il nostro dissenso in relazione alle recenti decisioni delle Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 348 (in causa Ente Autonomo Mostra d'Ol-' tremare c. Grieco in questa Rassegna, 1964, 666), 11 aprile 1964, n. 847 (in causa: Convitto Nazionale di Napoli c. Mattiello,. ivi,-1964, 669); cfr. pure le riserve pro~ spettate in riota alle sentenze delle Sez. Un. 4 gennaio 1964, n. 5 e 20 gennaio 1964. n. 127, in questa Rassegna, 1964, 272. Vogliamo ora aggiungere che, in definitiva, un tale indirizzo determina una interferenza del potere giudiziario nelle attribuzioni della p.a., perch comporta ed implica un sindacato del g.o. sull'attivit dell'ente pubblico vlta a stabilire se tale attivit sia diretta o meno al raggiungimento dei fini istituzionali. Un siffatto sindacato dell'a.g.o. pu essere riconoscifo solo se limitato alla. valutazione dell'astratta corrispondenza dell'attivit dell'ente con i fini istituzionali ma non pu ovviamente ammettersi che venga esteso ad accertare se, in concreto, quell'attivit sia stata in effetti posta in essere dall'Amm.ne per raggiungere i pro~ pri fini istituzionali. In altre parole non ammissibile, sia pure ai fini del giudizio sulla giurisdizione, un esame di eccesso di potere sull'attivit della p.a. da parte del potere giudiziario. L'a.g.o. pu solo accertare se il potere sussista, non potendo invece indagare i motivi concreti che hanno spinto l'ente pubblico a svolgere. quelila data. attivit. . PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 855 acquiescenza non pu far passare in giudicato sostanziale una pro nuncia non suscettibile a passarvi. D1altra parte, soltanto con la deci sione del Consiglio di Stato, ora impugnata, si avuta una pronuncia di merito (rigetto), in cui implicitamente, ma necessariamente, il Con siglio stesso ha affermato la propria giurisdizione esclusiva a decidere: una pronuncia, quindi, suscettibile di passare in giudicato secondo i principi su enunciati ma contro di essa stato tempestivamente pro posto dal Nardella ricorso a queste Sez. Un. per regolamento di giuri sdizione. Ci premesso, il primo mezzo del ricorso infondato. Invero, se in esso si afferma un esatto principio di diritto, ripetu tamente affermato da queste Sez. Un. -vale a dire che il sorgere del rapporto di impiego pubblico condizionato dalla esistenza di un formaile atto di nomina da parte della P.A., che ne costituisce il pre supposto inderogabile, cosicch quando esso manchi, anche se esista ogni altro elemento costitutivo del mpporto d'impiego pubblico, l'inse rimento dell'attivit del singolo in quella dell'ente pubblico d vita a un rapporto d'impiego privato (cfr. Sez. Un., sentt. n. 51 del 18 gen naio 1963, n. 1295 del 18 maggio 1963) -tuttavia costituisce una meTa affeTmaZlione, fatta dal ricorrente la prima volta in questa sede e non accertabile attraverso l'esame degli atti di merito, quella che egli sia stato assunto non con. un atto formale del Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia-Lucania Molise, controfirmato dal Direttore dell'Ente stesso ai sensi degli artt. 3, comma quarto, e 11, commi quaito e quinto, del d.p. n. 67 del 7 feb- Nella specie, poich non dubbio che la ge1'tione conservativa del fondo rientri -quale mezzo al fine -nei compiti di istituto degli Enti di Riforma, non pu dal potere giudiziario contestarsene la natura pubblica, non essendo ammis sibile un esame di merito vlto a stabiilire se, in concreto, il rapporto posto in essere sia veramente diretto alla conservazione del fondo, ovvero sia da consi derare diretto ad una utilizzazione meramente patrimoniale del bene. .. D':altra parte, principio ricevuto dalla Suprema Corte che l'uso dei beni demnfali (e patrimoniali indisponihil.i) non pu essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale fa p.a. interviene nell'esercizio della potest di imperio e che sottratto quindi alla cognizione dell'a.g.o. r(cfr. Sez. Un.,. 3 ottobre 1004, n. 2495, in questa Rassegna, ultra, 865 nonch 12 febbraio 1963, n. 269, in Foro it., 943, con ampi richiami giurisprudenziali). Da tale principio si batto il corollario che li godimento concesso dalla p.a. su di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile non pu inquadrar.si in un rnpporto privatistico di affitto, ma deve essere sussunto in un rapporto pubblicistico di concessione. Nello stesso ordine di :idee, !I deve ritenere che, ove l'ente pubblico gestisca in proprio il bene indisponibile cio attui in via diretta l'utilizzazione del bene, anche il rapporto di lavoro con i dipendenti che vengano assunti per tale ge1'tione debba considerarsi nel quadro pubblicistico dell'attivit istihizionaie dell'ente e non possa quindi risolversi in un rapporto meramente privatistico. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 856 braio 1951, ma fu semplice chiamata verbale di un capo di azienda. Infatti, la Sezione Speciale controricorrente rimase contumace nei giudizi svoltisi sia innanzi al Tribunale di Foggia che la Corte d'Appello di Bari; mentre innanzi il Consiglio di Stato (come, peraltro, anche innanzi il giudice ordinario) il Nardella non accenn affatto (e, in quella sede, era ovvio) alla mancanza di un atto formale di sua assunzione in servizio presso la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, cosicch questa mai ebbe occasione di far .rilievi in merito. Ove, invece, fosse sorta contestazione al riguardo la Sezione Speciale avrebbe potuto esibire, in caso d'esistenza, l'atto formale di iniziale assunzione del N ardella, o, eventualmente, provare che un atto formale di assunzione, se non vi fu all'inizio del rapporto, era sopravvenuto nel suo corso. Allo stesso degli atti, quindi, manca qualsiasi elemento per stabilire se vi sia stato o no un formale atto di nomina del Nardella, il che si risolve in mancanza assoluta di prova da parte del ricorrente del dato di fatto sui cui ha basato il suo primo motivo. Fondato , invece, il secondo mezzo e ne consegue l'assorbimentfr del terzo. Risulta, infatti, pacifico dagli atti che il Nardella fu assunto come giornaliero per la contingente ed indifferibile necessit di provvedere (durante il triennio che corre dal giorno dell'avvenuta presa di possesso dell'Ente di Riforma e quello della consegna ai contadini assegnatari delle terre trasformate) alla opportuna coltivazione a cereali di ingenti estensioni di terreno che sarebbero rimaste, in caso contrario, del tutto improduttive . . Ci posto, queste Sez. Un. si sono gi espressamente pronunciate in identiche fattispecie con le sentt. nn. 2194 e 2197 del 28 luglio 1960 e n. 48 del 18 gennaio 1963 (rispttivamente Massero, Testa e Colucci contro la Sezione Speciale di Riforma Fondiaria della Puglia) affermando il principio che, se gli Enti preposti alla riforma fondiaria (come appunto la Sezione Speciale resistente) non possono essere annoverati tra gli Enti pubblici di carattere economico, tuttavia ove essi, nel periodo intercorrente tra la presa di possesso dei terreni e l'assegnazi decidendi, cio, in una nullit ai sensi detfart. 158 c.p.c., che comporta, a mente del combinato disposto degli artt. 354 e 161, II cpv., c.p.c., la rimessione della causa ai giudici competenti. Tale rimessione non si verifica, invece, nel caw in cui sia stato proposto anche regolamento di giurisdizione sotto il profilo di difetto di giurisdizione dellorgano decidente per improponibilit assoluta della domanda, poich tale regolamento prescinde non solo dalla questione di nullit o meno dell.o, _sentenza, ma, addirittura, dalla stessa esistenza di una sentenza {2). - (1-2) Cfr. Corte Cost., 10 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5; Cass., 3 ottobre 1963, n. 2620, in questa Rassegna, 1964, 78, con ampia nota di richiami e, ivi, la nota di CARus1, Sugli effetti di dichiarazione di tncostituzionaJit deUe nornw sulla composizione delle Sezioni specializzate agrarie; cfr. pure la nota alla cit. sent. n. 2620 in Foro pad., 1963, I, 1041 e in Giur. it., 1963, I, 1, 1425; nonch Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, in Foro it., 1963, I, 135, .con numerosi precedenti citati iri motivazione ed ampi richiami d(}ttrinali e giurisdizionali m nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 866 ) L'uso dei beni demanili 1Wn pu essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P.A. interviene ndfesercizio della potest di imperio ed sottratto quind'i alta cognizione del g.o. Conseguentemente il regime v:incoilistiico p>rev4sto per i contratti di affitto agrario, stante il suo carattere schietttamente privatistico, nmi si applica . . alla concessi1ane in uso di beni demaniali (3). (3) Cfr. Sez. Un., 12 febbraio 1963, n. 629, in Foro it., 1963, I, 943 con ampi richiami giurisprudenziali in nota. Segnaliamo la decisione in rassegna per l'interesse della questione trattata. Per la migliore intelligenza dei problemi affrontati nella sentenza, occorre premettere che dinanzi alla Corte di Cassazione J'Amm.ne Finanziaria aveva proposto regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze -Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie -aveva deciso una causa promossa ;!n tema di operativit del regime vincoHstico delle affittanze agrarie per un rapporto con il. quale l'Ente Maremma aveva concesso in uso precario taluni terreni di propriet del Demanio, ricevuti in attuazione della 1. 30 giugno 1954, n. 549 e successivamente restituiti al Demanio. Il regO!amento di giurisdizione era stato proposto sul rilievo che per l'utilizzazione di un bene demaniale J'Amm.ne pone in essere negozi di diritto pubblico, in relazione ai quali imprnponihile la domanda di proroga c0n conseguente difetto assoluto di giurisdizione dell'a.g.o.; il regolamento di competenza, facendo valere, in via s~boTdinata, l'incompetenza in un simile :rapporto della Sezione Specializzata. Intervenute, nelle more del giudizio di 1egolamento, le decisioni della Corte Costituzionale 20 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5, con cui erano state dichiarate costituzionalmente illegittime le n01me istitutive delle Sezioni Speci~izzate Agrarie e la norma che disciplinava la nomina degli esperti componenti Je Sezioni Specializzate per le controversie in materia di proroga dei co11fratt agrari, si veniva a pmspettaTe il prohlema degli effetti dell'intervenuta pronuncia di illegittimit costituzionale sui procedimenti per regolamento di giurisdizione e di competenza promossi dall' Amm.ne. La Suprema Corte accogliendo la tesi dell'Avvocatura ha affermato che la nullit. della sentenza emessa daJfa Sez. Spec. del Trib. di Firenze, nella compos. izione dichiarata costituzionahnente illegittima, se impediva utile ingresso al regoJ. amento di competenza, che presuppone la esistenza di una sentenza, non impediva invece la proposizione del regolamento di giurisdizione. Invero, per quanto riguarda il regolamento di competenza, neJ caso in cui la. :sentenza sia stata emessa da OTgano costituito in modo diverso da quello dovuto'. per J' esercizio del potere giurisdizionale, la nullit che inficia la sentenza stessa richiama l'ipotesi del combinato disposto degli artt. 354 e 161, secondo comma c.p.c. (cfr. Sez. Un., 7 febbraio 1953, n. 313), con la conseguente nece&sit che sulla questione di competenza prospettata con l'istanza per regolamento si pronunci l'or.gno cli primo grado costituito nel senso voluto dalla legge per l'esercizio del potere giurisdizionale. Ma, per quanto attiene al regolamento di giurisdizione, la situazione era diversa, in .quanto il difetto di giurisdizione in concreto dedotto concerneva l'improponibilit assoluta della domanda e il regolamento prescinde, per i principi di cui l'm:t. 41 del c.p.c. estrinsecazione codificata, dalla necessit di una sentenza e non contestabile che l'esame sulla sussistenza o meno della giurisdizione debba PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 867 logicamente e giuridicamente precedere l'accertamento della mlit della sentenza e degH effetti a tale nullit collegati. Richiamiamo anche l'attenzione sulla terza massima perch essa costituisce una nuova conferma di un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidatosi in una materia particolarmente importante e delicata, nel quadro dell'attivit del nostro Istituto (ofr., per !riferimenti, Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 1963, n. 513, in questa RiMsegna, 1964, 54, con nota). solo da osservare che, specie in relazione alla netta e perspicua motivazione posta dalla Corte a fondamento dell'inapplicabilit in materia di concessioni amministrative delle norme sulla proroga dei contratti di affitto, gli stessi principi dovrebbero pur valere in tema di applicabilit delle norme sul blocco dei canoni. Pocaltm st punto la giurisprudenza non univoca (ofr. Cass., 21 aprne 1955, n. 1128) e la questione forma tuttom oggetto di numerose controversie giudiziarie tuttora pendenti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522 -Pres. Di Majo -Est. Pratillo -P.M. Tavolaro (conf.) -Irolle (avv. Positano) c. Graziani (avv. Forrario) Soc. Coop. cc Il Progresso (avv. Romano) e Ministero Tesoro (avv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Cooperative edilizie -Soci decaduti per motivi politici -Reintegrazione -Controversie -Giurisdizione amministrativa. (d.1.1. 16 novembre 1944, n. 425, art. 4; d.1.1. 25 maggio 1945, n. 413, artt. l e 2). Rientt1ano nella giurisdizione del Consigliv di Stato le controversie -relative alla reintegrazione negli alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo statale, prevista cki:gli artt. 4 del d.l.l. 16 Mvembre 1944, n. 426 e 1 e 2 del d.l.1. 25 maggvo 1945, n. 413, per i soci dichiarati decaduti dalla prenotazione e dal!assegnazione degli alloggi medesimi per motivi politici (1). (1) Conforme Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2911 Moscucci c. Tr'.lsporti, in Giust. civ., 1954, 1931, con nota di precedenti. Esatta applicazione dei principi sulla discriminazione tra le giurisdizioni. Posto infatti che il procedimento di reintegrazione previsto dagli artt. 4 d.l.l. 16 novembre 1944, n. 425 e 1 e 2 del dJ.l. 25 maggio 1945, n. 4133 per i soci dichiarati decaduti da1la prenotazione e dalla assegnazione degli alloggi di case di cooperative edilizie a contributo statale presuppone bens l'accertamento che la -decadenza sia avvenuta per motivi politici, ma prevede anche un potere ampiamente discrezionale nella p.a., volto a valutare la non indegna condotta politica ne. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., l giugno 1964, n. 1357 -Pres. Torrente -Est. Restaino -P.M. Tavolaro {conf.) -Ministero delflnterno {avv. Stato Bronzini R.) c. Mavec (avv.ti Toncic, Schwarzenberg). Cittadinruiza -Cessione di territori dello Stato Italiano allo Stato jugoslavo -Cittadini di lingua italiana domiciliati alla data del 10 giugno 1940 in territorio ceduto -Diritto di opzione -Effetto impeditivo della perdita della cittadinanza italiana finch la domanda di opzione non sia stata definitivamente rigettata -Giurisdizione dell' A.G.O. italiana. (d.Jg. 28 novembre 1947, n. 1430, artt. 1 e segg., in relazione al Trattato di pace stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze alleate, art. 19; l. 10 marzo 1955, n. 122, ar.tt. 1 e segg.; d.p.r. 11 marzo 1955, n. 210, artt. 1 e segg.; l. 9 gennaio 1956, n. 27, art. 1). Con la norma detZfart. 19 del Trattato di pl(tce, stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra iltalia e le potenze alleate e reso esecutivo in Italia con il d.lg. 28 novembre 1947, n. 1430, integralmente recepita dalla legislazione della Repubblica jugosla~'a (a11t. 2 legge 2 dicembre 1947, n. 2298), gli Stati contraenti hanno inteso g(]Jl'antire ai cittac/}ini di lingua italiana, nelle condimoni ivi previste, il rispetto della naz-ionalit e kt libera scelta della ci'ttadinanza, in quanto, consentendo loro &i optare. entro i termini fissati, per la cittadinanza, hanno concesso ai medesimi il diritto di conservare la propria cittadinanza, sottraendosi, mediante l'opzione, alla perdita automatica di essa in dipendenza diella cessione del territorio. Il mancato esercizio del"!:op~ione nel termine stabilito importa non gi il consolidamento in via defnit.iva dello status di stranieio, giammai acquisito in dipendenza del solo trasferimento territoriale, ma la sola deoadenza dal diritto d optare e la perdita volontaria della cittadinanza italiana.' Una volta manifestata la volont di optare per kt cittadinOJnza italiana, l'optante acquista (non riacquista) la cittadinanza jugoslava nel solo caso in cui w domanda c~i opzione sia stata dJe-f,nitivamente PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 875 rigettata. In pendenza. della procedura di opzione faccertamento dell,a cowervazione della cittadinanza it{}Jliana spetta alla competenza giurisdizionak delr Autorit giudiziaria italiana (1). (1) Non risultano precedenti in termini. Per l'ipotesi di mancato esercizio del diritto di opzione e la possibilit di riacquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato, secondo il disposto dell'art. 9, n. 3, 1. 13 giugno 1912, n. 555, v. Cass., 27 marzo 1963, n. 754, Foro it., 1963, I, 1160. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1403 -Pres. Fibbi -Est. D'Amico -P.M. Tavolaro (oonf.) -Amministrazione dei Lavori Pubblici {avv. Stato Cavalli) c. Pugliatti (avv.ti Mazzotti, Trimwchi). Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza di immobile occorrente all'esecuzione di opera pubblica protratta oltre il biennio -Sopravvenienza del decreto espropriativo -Tardiva opposizione alla stima dell'indennit espropriativa con contestuali domande di indennit per il periodo di occupazione legittima e di risarcimento per quello di occupazione senza titolo proposte sotto forma di richiesta degli interessi legali sulla definitiva indennit espropriativa -La decadenza non riguarda tali domande. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51, 71, 72, 73; e.e., artt. 2043, 2056) . . Le domande di indennit per ~l biennio di occupazione leg.ittima e di risarcimento de:l da:nno per il siwcessivo periodo di occupazione senza titolo poss0110 essere proposte anche sotto forma di richiesta degli interessi sull{}J gi>usta indennit per !:espropriazione (pronunciata dopo la scadenza del biennio), che venga contestualmente domandata, e non sono soggette a:l termine di decadenza stabilito, per l'opposizione alla stima delfart. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1). (1) Cfr. Cass., 22 agosto 1963, n. 2351, Foro it., Mass., 1963, 670-671. Per l'ipotesi che l'indennit di occupazione sia stata provvisoriamente determinata dal Prefetto e rifiutata dal proprietario, v. art. 72, comma terzo e quarto, I. 25 giugno 1865, n. 2359. Circa la concettuale autonomia dell'indennit di occupazione, allorch, pur essendo l'occupazione preordinata all'espropriazione, questa non segua nel biennio di legge, v. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699, in part. 1703. Che, poi, non solo l'indennit di occupazione, ma lo stesso risarcimento del danno, per il periodo di occupazione senza titolo, possa essere parimenti commisurato agli interessi legali sull'indennit per l'intervenuta espropriazione, v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giu1. it., Mass., 1964, 513. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 876 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636 -Pres. Tavolaro -Est. Malfi.tano -P.M. Criscuoli (concl. parz. diff.) -Albero. tanza (avv.ti Del Zotti, Pallottino) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Vitucci). Requisizione Provvedimenti del Prefetto a norma dell'art. 1 legge sul contenzioso amministrativo e dell'art. 19 legge comunale e provinciale 1934 -Natura giuridica Disciplina del procedimento. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7; T.U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19, ora . 8 marzo 1949, n. 277, art. l; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72). Requisizione Occupazione d'urgenza Liquidazione indennit Impugnativa Decorrenza del termine. (I. 25 giugno 1865, n .. 2359, artt. 51, 72). Cosa giudicata Decisione di un giudice speciale Effetto preclusivo del riesame in altro giudizio delle questioni coperte dal giudicato. (e.e., art. 2909; e.p.e., art. 324). Requisizione Indennit di requisizione -Debito df valuta. (e.e., art. 1277). Sentenza Vizio di ultra o extrapetizione Nozione Limiti. (e.p.c., art. 112). Locazione -Locazioni di immobili urbani -Locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943 non collegabili con precedenti loca zioni Libert di determinazione del canone. (d. lg. 12 ottobre 1945, n. 669, art. 17). Requisizione Requisizione profettizia di immobile per pub- bliche necessit Liquidazione indennit Criteri. Requisizione Requisizione prefettizia di immobile per pubbliche necessit Interessi legali sulla relativa indennit Decorrenza. La requisizione che il Pvefetto pu disporre, a norma dell'art. 7 della legge sul oontenzio~o amministrativo, a per grave neoessit pubblica , aUorch .debba senza indugi1o disporre della propriet privata , nonch, a norma delI'art. 19 della legge comunale e provinciak del 1934, per indispensabili esigenze di pubblico interesse in caso di necessit o aurgenza ' va giuridicamente qualificata come una forma di oocupazione come regola e non come eccezione per tutte le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione (cfr. Cass., 29 maggio 1964, n. 1352, Giur. it., Mass., 1964, 436 e, nella motivazione, Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513), sottolineando, per, che tale criterio ha da valere nel caso che lespropriazione segua nel biennio di legge (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699, in part. 1703). In caso diverso, l'indennit non pi unica, ma quella di occupazione per il biennio legittimo va liquidata con autonomo criterio (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, sopra citata). Al proprietario dell'immobile occupato compete, inoltre, il risarcimento del danno da rapportarsi al valore dell'immobile al momento della liquidazione giudiziale,, (Cass., 13 aprile 1964, n. 862, in questa Rassegna, 1964, 507, in part. 510 {sub 4); 20 gennaio 1964, n. 107, in questa Rassegna, 1964, 320-321). Per Cass., Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 135& (in questa Rassegna, 1964, 721) "in tema di occupazione illegittima di terreno da parte della P. A., se. la somma pari al valore venale del bene :risarcisce il proprietario del danno per la perdita del bene stesso, il'esta tuttavia da risarcire la mancata utilizzazione dell'immobile. Questa viene di regola commisurata all'interesse legale sulla somma liquidata a titolo di .risarcimento per la perdita del bene, con decorrenza dalla data dell'occupazione e fino a quella del pagamento ,, . Per l'ipotesi che, dopo la scadenza del biennio ed un periodo di occupazione senza titolo, segua il decreto espropriativo, v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513; 28 luglio 1964, n. 2142, in questa Rassegna, 19.64, 733 e seg. (8) Trattandosi di liquidazione operata dal giudice, la sentenza in rassegna avverte ohe gli interessi moratori devono decorrere dalla data della domanda giudiziale, obliterando, per, l'insegnamento della stessa Suprema Corte regolatrice, secondo cui un credito verso lo Stato, anche quando determinato nel suo ammontare. 880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rocedura relativa all'effettuazione della spesa non sia stato dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo (sul punto v., in senso conforme, SANDULLI, La posi:: zione dei creditori pecuniari dello Stato, in Riv. trim. di-r. pubbl., 1952, 561). ' ~ ... ...%... :-:. 9'/h ::--..:._ _m.:_.__.__ . ..... ,.m .... __..;._. :-: .... ,.:,._ ....... ,._._ ...:-: _.__ .-.--..:::: __ ....... ::--....... ;.:.....:-:... _:;.: _._ ::Y. _ ....... __............m..-...._ ... _..._:--1 PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 881 occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata per le occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit, secondo la quale la determinazione dell'indennit di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta dal competente tribunale attraverso la stima di uno e pi periti. Deve, quindi, il giudice ordinario prooedere alla determinazione della indennit di requisizione, qualora l'indennit all'uopo offerta dal Prefetto non sia aooottata o non si raggiunga un accordo su una diversa misura di essa. N, nella specie, pu sostenersi che, in virt della disposizione di cui all'art. 51 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit, lazione proposta dall' Alberotanza; diretta al ottenere una indennit di requisizione maggiore di quella offertagli, sarebbe preclusa per essere stata iniziata dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto, con il quale tale indennit fu offerta, perch la citata disposizione stabilisce detto termine soltanto per la proposizione dell'impugnazione contro la stima peritale dell'indennit, che, nel caso in esame, non fu eseguita, non essendo stata richiesta dal Prefetto. Invero, come questa Corte Suprema ha altra volta affermato (v. sent. n. 2448 del 1960), in virt dell'art. 51 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit diviene definitiva, ove non sia impugnata nel termine perentorio di trenta giorni, soltanto l'indennit determinata dai periti nominati dal Tribunale, non anche quella offerta dal Prefetto, di tal che la mancata impugnazione di questa ultima da parte del soggetto passivo della requisizione non preclude allo stesso la proposizione del1' azione giudiziaria diretta a conseguire una indennit maggiore di quelh Dffertagli. Non sussiste, infatti, l'obbligo di impugnare, entro breve termine, l'indennit offerta, sotto pena di decadenza dall'esercizio del -0.iritto al conseguimento di una indennit maggiore, ben potendo l'interessato limitarsi a non accettarla, per costituire senz'altro in obbligo l'autorit amministrativa di richiedere la determinazione giudiziale dell'indennit stessa. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per aver distinto la requisizione in due periodi e ritenuto _legittimo il primo periodo intercorso tra la data del decreto di requisizione e quella di scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione fu diffidata dall' Alberotanza a riconsegnargli l'immobile. Al riguardo si deduoe che la Corte. di merito ha erroneamente limitato la illegittimit deila requisizione al periodo successivo alla scadenza del detto termine, in quanto la illegittimit sussisteva anche per il periodo precedente, essendo stata la requisizione disposta senza prefssione del termine di durata e sebbene non ne ricorressero i presupposti ed essendosi loccupazione protratta oltre il biennio di cui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 882 all'art. 73 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit, nonostante le reiterate istanze di rilascio dell'immobile fatte dall' Alberotanza. Si deduce, inoltre, che la Corte ha erroneamente ritenuto che ogni discussione sulla legittimit del primo periodo della requisizione fosse preclusa a causa del giudicato formatosi con la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall' Alberotanza. Si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto, quanto meno, ritenere che la requisizione fosse cessata il 31 agosto 1947, in virt delle disposizioni di cui al d.U. 26 aprile 1947, n. 264, , comunque, in seguito alla entrata in vigore dell'art. 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Le censure sono infondate. La Corte di merito ha ritenuto legittima la requisizione per il periodo intercorso tra la data del decreto che la dispose e quella di scadenza del termine entro il quale lAmministrazione fu diffidata dal1' Alberotanza a riconsegnargli l'immobile, in quanto il Consiglio di Stato, con la decisione del 30 aprile 1957, pronunziata tra le stesse parti, dichiar inammissibile, perch proposta fuori termine, l'impugnazione del decreto di requisizione, con la quale l'Alberotanza denunziava il difetto dei presupposti che ne giustificavano la emissione e la mancanza di prefssione del termine di durata e dichiar illegittimo e conseguentemente annull il provvedimento di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, precisando che, fino alla data di scadenza del termine, entro il quale la stessa fu diffidata a rilasciare l'immobile, l'occupazione di questo doveva considerarsi legittima. Ora, poich con la suindicata decisione, non impugnata davanti a queste Sezioni Unite, il Consiglio di Stato afferm esplicitamente la propria giurisdizione in ordine alle questioni concernenti la legittimit del decreto di requisizi-0ne e della conseguente occupazione dell'immobile {in quanto la requisizione eTa stata disposta dal Prefetto in virt dell'art. 19 della legge comunale e provinciale del 1934 e le questioni medesime riguardavano l'esercizio del potere attribuito al Prefetto) e risolse tali questioru ritenendo legittimi il decreto di requisizione e l'occupazione dell'immobile fino alla data del silenzio-rifiuto dell' Amministrazione dell'Interno, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse precluso davanti ad essa il riesame di qualsiasi questione concernente la legittimit del decreto di requisizione e del cennato periodo di occupazione, ostandovi il giudicato formatosi con la decisione del giudice amministrativo. InveTO, a norma dell'art. 2909 del e.e., il giudicato si forma su tutto ci che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronunzia dispositiva, ed esso preclude il riesame di tali questioni, in altro giudizio proposte tra le stesse parti sepa PARTE I, SEZ. ll, GIURISPRUDENZA CIVILE ratamente e con finalit diverse, ancorch la decisione, sulla quale si formato, provenga da un giudice speciale (v. sent. Cass., Sez. Un., n. 487 del 1951 e sent. Cass. n. 2610 del 1961). Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che la somma dovuta dall'Amministrazione all' Alberotanza per il periodo di occupazione intercorso tra la data del decreto di requisizione e quella del silenzio-rifiuto dell' Amri:rinisbazione fosse un debito di valuta e, pertanto, non soggetto alla incidenza della svalutazione monetaria. Al riguardo si deduce che, dovendosi l'occupazione considerare illegittima anche per il cennato periodo, il debito dell' Amministrazione consisterebbe nel risarcimento del danno da essa cagionato alfAlberotanza e, pertanto, avrebbe natura di debito di valore. La censura infondata. Invero, come si rilevato in relazione al precedente motivo, la Corte di merito ha esattamente ritenuto legittima l'occupazione dell'immobile fino alla data di scadenza del termine entro il quale YAmministrazione fu diffidata a riconsegnarlo e, in coerenza con tale accertamento, ha correttamente affermato che per tale periodo fosse dovuta all'Alberotanza una indennit avente natura di debito di valuta e-come tale non soggetta alla incidenza della svalutazione monetaria. Queste Sezioni Unite, infatti, hanno altre volte affermato che il credito dell'indennit di requisizione un credito di valuta e, pertanto, le conseguenze della svalutazione monetaria intervenuta successivamente alla requisizione non possono gravare sull'Amministrazione che la dispose {v. sent. n. 860 del 1956). Con il terzo e il quarto motivo si lamenta che la Corte di merito sia incorsa nel vizio di ultra o extrapetizione per avere proceduto alla determinazione dell'indennit per il periodo di occupazione legittima, adottando argomentazioni non prospettate dall'Amministrazione appellante, e per a~er determinato tale indennit in misura inferiore a quella stabilita dal consulente tecnico dell'Amministrazione. Al riguardo, si precisa che la Corte, per sostenere che l'indennit dovesse essere inferiore a quella indicata dai consulenti tecnici, ha ritenuto che, in quel periodo, il fabbricato poteva essere requisito dal Commissario degli alloggi e che, se esso fosse stato liberamente locato, il relativo canone avrebbe potuto essere ridotto. Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione all'udienza di rimessione della causa al Collegio e nella comparsa conclusionale fece proprie le conclusioni del suo consulente tecnico. Ora il vizio denunziato non sussiste, sia perch lAmministrazione nell'atto di appello e alla udienza di rimessione della causa al Collegio non ha formulato istanze con riferimento alle conclusioni del proprio consulente tecnico, avendo chiesto che fosse dichiarato che era obbligata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a pagare per il periodo di oocupazione legittima la somma di lire 153.000 all'anno determinata dal Prefetto e, in subordine, una somma corrispondente ai canoni di locazione praticati per fabbricati consimili in regime di blocco dei fitti o determinata equitativamente in misura inferiore a quella stabilita dal Tribunale, sia perch le argomentazioni addotte a sostegno della determinazione dell'indennit per il periodo di occupazione legittima, pur censurabili sotto altro profilo, non alterano la corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su . questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, ma non pure quando egli adotti a sostegno della sua decisione argo mentazioni non prospettate dalle parti, sempre che non sia alterata la sostanziale corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (v. sent. n. 1804 del 1962). Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'indennit per il periodo di occupazione legittima. Al riguardo si deduce che la Corte del merito ha ritenuto che il fabbricato delfAlberotanza fosse soggetto al blocco dei fitti vigente al momento in cui fu derequisito dal Comando Alleato, in quanto esso sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi di Bari, senza considerare che questo provvedimento non poteva essere disposto, perch il fabbricato non era destinabile ad abitazione, essendo stato costruito con caratteristiche esclusivamente idonee ad uso di uffici. Si aggiunge che, comunque, la Corte non poteva affermare che il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi, rientrando questo provvedimento nel potere discrezionale di detto organo. Si deduce, poi, che la Corte incorsa in contraddizione, per aver escluso il collegamento tra il contratto di locazione del fabbricato stipulato fra la Federazione fascista el'Alberotanza nel 1941 e quello che quest'ultimo avrebbe potuto concludere nel 1946, a seguito della derequisizione da parte degli Alleati, e per aver ritenuto che, ai fini della determinazione del canone di locazione, al quale doveva essere ragguagliata- l'indennit di requisizione per il detto anno, doveva prendersi .come canone base quello corrisposto dalla Federazione fascista, soppressa fin dall'agosto del 1943. Infine, si rileva che la Corte ha ritenuto che, anche se il canone di locazione si fosse potuto determinare liberamente, si sarebbe dovuto tener presente la disposizione dell'art. 17 del r.d. 10 dicembre 1945, n. 669, che prevedeva la possibilit di revisione dei canoni liberamente determinati, senza, per, considerare che tale revisione era del tutto PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 885 eventuale e, pertanto, non poteva avere alcuna incidenza sulla determinazione dell'indennit di requisizione. La censura fondata. La Corte di merito, premesso che findennit per il periodo di occupazione legittima doveva essere ragguagliata al canone che l'Alberotanza avrebbe potuto ricavare dalla locazione del fabbricato, ha ritenuto che alla data di inizio di detto periodo (28 agosto 1946) tale canone non poteva essere liberamente determinato, essendo allora in vigore le disposizioni del d.1.1. 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione degli alloggi, e quelle del r.d. n. 669 del 1945 sul blocco dei fitti, in virt delle quali il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi e il canone iniziale che i'Alberotanza avrebbe potuto percepire dalla locazione di esso non sarebbe stato maggiore di quello corrisposto-dalla Federazione fascista aumentato del 140%; e, stabilito cos il canone base, ha determinato quelli per i singoli anni di occupazione legittima, tenendo conto degli aumenti stabiliti dalle varie disposizioni di legge succedutesi fino al 5 febbraio 1955, data in cui ebbe termine tale occupazione. Ora, questo giudizio inficiato dal mancato esame di circostanze decisive prospettate dalle parti e da errori logici e giuridici. La Corte di merito, ritenendo che il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissari.o degli alloggi, ha considerato come elemento determinante della misura dell'inden:qit di requisizione un evento, che essa ha errqneamente ritenuto certo, per non aver esaminato l'assunto del1' Alberotanza circa la inidoneit del fabbricato ad uso di abitazione e per non aver considerato che la requisizione era un evento obbiettivamente incerto, essendo rimessa al potere discrezionale del Commissario, il quale, anche se gli fosse stata denunziata la disponibilit dell'immobile, avrebbe potuto, per motivi vari, non requisirlo. N a fondamento dell'affermazione che il fabbricato sarebbe stato certamente requisito la Corte poteva addurre che era notorio che in Bari non si era mai verificato il caso che un fabbricato segnalato al Commissario degli alloggi non fosse di urgenza requisito , perch questa circostanza poteva far ritenere la requisizione probabile, ma non certa, potendo il Commissario, proprio per il fabbricato dell'Alber9tanza, non fare uso del potere che aveva sempre esercitato, specie se le caratteristiche di tale immobile non ne consentissero la destinazione ad uso di abitazione. La conclusione, poi, alla quale pervenuta la Corte, secondo cui I'Alberotanza non avrebbe potuto, in ogni caso, ricavare un canone maggiore di quello gi corrispostogli dalla Federazione fascista in virt del contratto di locazione registrato il 18 luglio 1941, aumentato del 140%, in contrasto con la premessa da essa enunciata, circa la impossibilit di configurare un'ipotesi di successione nella locazione. Invero, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8.86 la Corte, avendo correttamente affermato che non v'era alcun collegamento tra la locazione che l'Alberotanza stipul con la Federazione fascista e quella che lo stesso avrebbe potuto concludere nel 1946, se il fabbricato non fosse stato requisito dal Prefetto di Bari (in quanto la Federazione fascista fu soppressa con il r.d. 2 agosto 1943 e, successivamente, il fabbricato fu occupato dalle Forze armate alleate), avrebbe dovuto ritenere, in coerenza con tale premessa, che il canone avrebbe poh1to essere liberamente determinato. Come questa Corte Suprema, infatti, ha altre volte affermato, il qecreto n. 669 del 1945 {vigente nel momento in cui l'immobile avrebbe potuto essere locato) consentiva al locatore libert di determinazione -del canone per le locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943, che non fossero collegabili con precedenti locazioni, salva la possibilit di revisione del canone su istanza dell'inquilino e l'assoggettamento di esso .al regime del blocco (v. sent. n. 345 del 1951). N, d'altra parte, questa possibilit di revisione poteva avere influenza sulla determinazione del canone che l' Alberotanza avrebbe potuto ottenere da una libera contrattazione, trattandosi di un fatto del tutto eventuale e, pertanto, non adottabile come elemento di valutazione. La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto determinare i canoni :a:i quali do'V'eva essere ragguagliata l'indennit, per il peri9do di requisizione legittima, intercorso tra il 28 agosto 1946 e 1'8 febbraio 1955, prendendo oorne canone base quello che alla data di inizio d~ tale periodo l'Alherotanza avrebbe potuto ricavare d~a locazione del fabbricato fo. regime di libera contrattazione e fissando i canoni per i diversi anni tenendo conto dei sopravvenuti aumenti legali. La statuizione della sentenza impugnata, concernente la misura dell'indennit spettante all' Alberotanza per il periodo di requisizione legittima, va, pertanto, cassata, con rinvio. Con il sesto motivo si propongono due censure. Con la prima si deduce che la Corte non ha esaminato l'assunto dell'Alberotanza, secondo il quale il fabbricato, essendo stato danneg giato dalle Forze Armate occupanti, aveva bisogno di notevoli ripara zioni, per l'esecuzione delle quali sarebbe occorso un periodo di temp0 tal che la locazione di esso avrebbe potuto aver luogo dopo il 1 marzo 1947, cio quando non era pi soggetta al regime vincoHstico, n ha considerato che l' Alberotanza avrebbe potuto vendere l'immobile rica vandone un prezzo vantaggioso o apportarvi delle migliorie che ne avrebbero aumentata la capacit redditizia. Ora queste omissioni non possono concorrere con i rilevati difetti di motivazione all'annullamento della statuizione concernente la misura dell'indennit per il periodo di requisizione legittima, perch tale inden nit, essendo il corrispettivo del godimento dell'immobile, va raggua PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE gliata ai canoni che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla locazione di esso, nello stato in cui si trovava al momento della requisizione. Con la seconda censura si lamenta che la Corte di merito abbia respinto la domanda con la quale il ricorrente chiedeva l'indennizzo .di cinquanta milioni di lire per il danno emergente derivatogli dalla occupazione illegittima, sebbene dai documenti prodotti e dalla relazione del consulente tecnico di ufficio emergesse la prova della esistenza e dell'ammontare di tale danno. La doglianza infondata. La Corte di merito ha rigettato tale domanda perch I'Alberotanza non aveva fornito la prova della esistenza del danno e questo convincimento un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede, perch sorretto da una motivazione ispirata ad esatti criteri giuridici e immune da errori logici, la quale contiene una esauriente confutazione delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda medesima. Con il settimo motivo si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla determinazione quantitativa del danno derivato ali'Alberotanza dalla occupazione illegittima del fabbricato, protrattasi dall'8 febbraio 1955 alla data di riconsegna di quest'ultimo. Al riguardo si deduce che la Corte di merito, pur avendo ritenuto fondati gli errori di calcofo nei quali era incorso il Tribunale nel determinare i canoni annui ricavabili dalla locazione del fabbricato sulla base dei canoni mensili ricavabili dalla locazione. di ciascuno dei vani di esso, ha confermato la liquidazione del danno fatta dai primi giudici ed pervenuta a questa 1conclusione per non aver considerato che il fabbricato poteva produrre maggior reddito, in quanto trovavasi in una zona centralissima della dtt di Bari, dove era grande la richiesta di locali destinabili ad uffici. La censura infondata. vero che la Corte di merito ha ritenuto che sussistessero gli errori di calcolo denunziati dal ricorrente, ma essa ha precisato che, ci nonostante, doveva confermarsi la misura dei canoni annui fissata dal Tribunale, in quanto vi era notevole sproporzione tra lammontare dei canoni mensili fissati per i vani terranei e quello stabilito per i vani superiori la misura degli uni e degli altri era troppo elevata in relazione alla vetust del fabbricato e ai canoni stabiliti in pratica per le locazioni di edifei di nuova costruzione. Ora, la Corte ha dato ragione di questo convincimento con una motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, dalla quale si rileva che essa ha tenuto conto delle deduzioni delle parti e dei rilievi dei consulenti tecnici circa l'ubicazione e lo stato di consistenza dell'immobile. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 888 Con l'ultimo motivo, denunziandosi la violazione delle norme concernenti la disciplina degli interessi legali, si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli interessi legali sulla somma liquida:ta a titolo di indennit per il periodo di requisizione legittima decorressero dalla data della domanda, in quanto tale decorrenza doveva essere fissata dalla data di scadenza delle varie rate di indennit. Anche 'questa censura infondata. La Corte di merito, ritenuto esattamente che per il periodo di requisizione legittima lAmministrazione era obbligata non a.I risarcimento del danno, bens alla corresponsione di una indennit equivalente all'ammontare dei canoni che egli avrebbe potuto ritrarre dalla locazione del fabbricato, ha, in coerenza con tale premessa, correttamente affermato che gli interessi legali sulla somma liquidata a tale titolo decorrono dalla data della domanda giudiziale di essa. Invero, il credito dell'Alberotanza, essendo un ,credito di valuta illiquido, produttivo di interessi dalla costituzione in mora dell'Amministrazione debitrice. Consegue he si deve rigettare il ricorso incidentale proposto dal1' Amministrazione dell'Interno, accogliere il quinto motivo del ricorso principale proposto dall' Alberotanza e rigettarne gli altri motivi, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa ad altra Corte d'Appello per nuovo esame in ordine alla determinazione della indennit spettante al ricorrente per il periodo di requisizione legittima del fabbricato di sua propriet. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 7 luglio 1964, n. 1773 -Pres. Marletta -Est. Modigliani -P.M. Raja (conf.) -Benedini (avv. Compagnoni) c. Comune di Mantova (avv.ti Michelotto, Jemolo). Enti pubblici Comune -Stipulazione dei contratti Deliberazione di contrattare . Natura di atto interno dell'Ente Ncessit dell'atto di manifestazione del consenso contrattuale del- l'organo competente. (t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, mod. con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 131, 139, 140, 151, n. 5). Obbligazioni e contratti -Stipulazione del contratto Forma scritta richiesta ad substantiam Requisiti del documento in cas(} di contratto di trasferimento di un immobile. (e.e., artt. 1325, 1350 e segg.). La deliberazione delforgana competente di un ente pubblico di procedere alla stipt.da.zione di un contratto oostituisce un atto interno e 11J0n ancora destinata e idonea a spiegare efficacia giuridica nei con PARTE 1, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 889 fronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo presente reventuale proposta di un soggetto interessato ed il suo contenuto si adegui ad essa, mppresentando soltanto l'atto formativo della volont dell'ente pubblico, con valore di antecedente necessario a rendere possibile il successivo scambio dei consensi r.ivoUi all' efj.ettiva stiptilazione del contratto (l). L'esigenza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti traslativi immobiliari non pu ritenersi soddisfatta con l'emissione da parte di un en.te pubblico (nella specie, Comune) di un mandato di pagamento a favore del venditore e col rilascio della relativa quietanza da parte di quest'ultimo, poich, quando la legge impone ad substantiam che un atto sia documentato per iscritto, il documento, per realizzare tale funzione, deve es8ere posto in essere dalle parti al preciso fine di contenere l'espressione della vofont di ognuna di esse, diretta allaltru, di conclwdere il contratto (2). (Omissis). -I due ricorsi, quello principale del Benedini, iscritto al numero 831/1963 del ruolo generale, e quello incidentale del Comune di Mantova, iscritto al numero 1939/1963 dello stesso ruolo, debbono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Ci premesso, si osserva che, del ricorso principale, sono da esaminare soltanto la seconda censura del primo mezzo e la seconda censura del terzo mezzo, che hanno carattere pregiudiziale e assorbente. Con tali censure, che conviene esaminare congiuntamente, in quanto appaiono collegate, il ricorrente, nel denunziare la violazione degli articoli 1325 n. 1, 1337, 1362 e 1326, primo comma, e.e., in relazione all'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente attribuito alla deliberazione della Giunta Comunale di Mantova del 18 settembre 1946, avente per oggetto la decisione di procedere alla stipulazione del contratto di acquisto dell'area in controversia, il valore di una stipulazione negoziale e abbia, del pari erroneamente, attribuito ai mandati di pagamento, emessi dal Comune di Mantova, e alle rice (1) Cfr. Cass., 7 giugno 1956, n. 1969, F()f'o it., 1957, I, 436; 28 luglio 1960, n. 2206, Temi nap., 1961, I, 52 e segg., con ampia nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza anche sulla possibilit di revoca ad nutum della deliberazione a contrarre senza alcuna rsponsabilit della P.A.; 22 maggio 1963, n. 1329, Foro #., Mass., 1963, 393. Sulla formazione dei contratti disciplinati dalla legge di contabilit generale dello Stato v. Cass., SO gennaio 1964, n, 263, in questa Rassegna, 1964, 489 e segg., con nota del CARUSI. (2) Cfr. Cass., 19 gennaio 1954, n. 105, Foro it., 1954, I, 775 e segg., con nota di riferimenti; 15 ottobre 1960, n. 2766, Giust. civ., 1961, I, 42 e segg., con 'Ilota di riferimenti; 4 agosto 1962, n. 2375, Fom it., Mass., 1962, 683; 29 novembre 1962, n. 3216, Ibidem, 900. 89Q RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vute, rilasciate da esso Benedini, il valore documentale di prova del perfezionamento del conhatto. Le censure sono fondate. Come si accennato nella narrativa in fatto che precede, la Corte di merito ha ritenuto che la deliberazione del 18 settembre 1946, con la quale la Giunta Comunale di Mantova aveva deciso di accettare la proposta dei coniugi Benedini in merito, alla cessione di una p:rzione di area, fosse stata idonea a determinare la conclusione de~ contratto di compravendita, in quanto vi era in atti la prova scritta, costituita dai mandati di pagamento, emessi dal Comune di Mantova in favore dei coniugi Benedini, e dalle relative ricevute, rilasciate dagli stessi coniugi, che costoro avevano avuto conoscenza dell'anzidetta delibera. Orbene, lerroneit di tale argomentare appare palese. Infatti, come giurisprudenza oostante di questa Suprema Corte {cfr., da ultimo, sentenze nn. 1329 del 1963, 2912 del 1962, 2206 del 1960, 3385 e 1385 del 1958, 1969 del 19'56), la delibera avente per oggetto la decisione degli organi competenti di un ente pubblico di procedere alla stipulazione di un contratto costituisce un atto interno dell'Amministrazione interessata e non ancora destinata a spiegare efficacia ~uridica nei wnfronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo presenti eventuali proposte di altre parti interessate e se il suo contenuto si adegui a tali proposte. La delibera in disicorso rappresenta soltanto l'atto formativo della volont dell'ente pubblico e ha il valore di un antecedente necessario, che rende possibile l'incontro dei consensi rivolti alla effettiva stipulazione del contratto. A tali rilievi da aggiungere che l'incontro dei consensi non pu ravvisarsi efficace, qualora non avvenga nella forma richiesta oo substantiam, con riguardo all'oggetto del contratto. Ora noto, per averlo questo Collegio ripetutamente precisato {cfr. sentenze nn. 3216 e 2375 del 1962, 2766 e 782 del 1960, 105 del 1954), che quando la legge impone ad substantiam latto scritto, non sufficiente che latto risulti provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, ma necessario che per iscritto sia concluso. All'uopo, peroh un documento possa essere qualificato come atto, neoessario che esso consacri la volont
  • ta Corte), talch l'originale della decisione il solo atto che rimane conservato negli uffici della Commissione Centrale e non pu, perci, trovarsi alligato agli atti del fascicolo di ufficio, sfugge al ricorrente che (1) Cfr. Cass., 16 luglio 1963, n. 1948, Foro it., Mass., 1963, 565-566; 5 dicembre 1961, n. 2764; Id., Rep., 1961, voce Cassazione civ., c. 330, n. 176; 26 giugno 1957, n. 2480; Id., Rep., 1957, vooe cit., c. SS6, n. 202. Quanto alla applicabilit alle decisioni della Commissione centrale delle Imposte de1l'::.rt. 111 Cost. si vedano rilievi critici in questa Rassegna, 1949, 235. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il deposito deila copia della sentenza o della decisione impugnata, insieme col ricorso, costituisce un adempimento a s stante, assolutamente distinto e indipendente da quello relativo alla richiesta di trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio; ci che si evince chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 369 gi citato. N la indicata manchevolezza pu ritenersi superata dal fatto di avere il ricorrente. riportato nel contesto del ricorso il contenuto della decisione impugnata, sul riflesso che, per la sua completa conformit al testo della decisione medesima riportato a sua volta dall'Amministrazione resistente nel controricnrso, si avrebbe la certezza della corrispondenza all'originale, talch l'impugnazione potrebbe essere egualmente decisa, ove si consideri che la sanzione di improcedibilit non da ncondursi all'accertata impossibilit di decider.e il ricorso, ma va ricollegata, piuttqsto, alla constatata inattivit del ricorrente in ordine ad uno degli oneri posti a suo carico dalla legge. Pertanto va dichiarata la improcedibilit del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione ed alla perdita del deposito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229 -Pres. Mastropasqua -Est. Aliotta -P.M. Pedote i(conf.) -Amministrazione Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. Ferrari (avv.ti Cattaneo, Rocchetti) e Criscuolo {avv. Borselli). Trasporto -Trasporto ferroviario di cose -Perdita della cosa trasportata -Indennit -Debito di valuta -Quando debito di valore. {Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FF.SS. appr. con d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, artt. 58, 59, 60: ora Cond. e Tar. cit., appr. con d.lg. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50, 51, 52). Nel traspiorto di co~e a mezzo deUe Ferrovie dello Stato findennit per la perdita delle cose trasportate costitwisce debito di valuta, allorch le norme che la prevedono, aventi carattere inderogabile, prescindono dal danno effettivo e ne stabiliscono fu liquidazione in base a prefissati prezzi unitiari delle cose, con riferimento al momento delfu consegna per la 8pediziione. La oennata indennit assume, invece, il carattere di un vero e proprio risarcimento e costituisce debito di valore, suscet. . . tibile di rivalutazione monetaria, allorch le norme che fu pr.evedono pongono un limite non gi al presunto valore delle cose trasportate, ma ' ' solo alla rrJ,isura del risardmento. La sempUce esistenza di un limite di ~: PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE &97 tal fatta, nelle obbligazioni a carattere risarcitorio, oon vale, infatti, a snaturarle ed a trasformarle in obbligationi di ooluta (1). Atlorch il ritardo, l'avaria o la perdita delle cose trasportate sono effetto dri dolo o colpa grave del vettore, !:avente diritto de1)e essere risarcito del danno che egli provi di avere subto, fino a concorrenza del OOP'pio delle indennit massime previste nei casi ordina:ri e salvo, beninteso, la rivalutazione monetaria, trattandosi, in modo ancora pi evidente, di debito di valore, sulla natura del quale non infiuisce resistenza di un Umite alla misura del risarcimento, posto dalla legge (2). {Omissis). -Con il primo motivo l'Amministrazione e con il secondo motivo il Criscuolo denunziano la violazione degli artt. 1 e 60 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. 25 gen:p.aio 1940, n. 9 e dell'art. 1277 e.e. Pi particolannente, deducono che in materia di trasporto a mezzo delle FF.SS. l'indennit spettante al danneggiato in caso di perdita delle cose trasportate predeterminata dalla citata legge speciale, la quale fissa addirittura le somme che l'Amministrazione tenuta a corrispondere per ogni chilogrammo di merce, ovvero stabilisce che tenuta a corrispondere il valore dichiarato o quello comprovato entro un limite massimo fissato per chilogrammo di merce; in base a tali norme, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il debito dell' Ammini (1) La distinzione non appare in Cass., 17 novembre 1955, n. 3740, Giust. civ., 1956, I, 217; 22 marzo 1954, n. 815, Riv. giur. circol. e trasp., 1954, 1156 (ove nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza); Sez. Un., 8 agosto 1952, n. 2589, Id., 1953, 221 e -segg., con nota del MAssARI, nelle quali, sottolineandosi che nell'ipotesi di spedizioni comuni a mezzo delle Ferrovie dello Stato l'indennit per la perdita della cosa un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, si fa salva lapplicazione del capoverso dell'art. 1224 e.e., ove ne ricorran~ gli estremi; sui quali ultimi, v. Cass., 17 febbraio 1961, n. 343, Giust. civ., 1961, I, 808-809, con nota di riferimenti (stib 5). (2) La sentenza in rassegna dichiara che su questa jpotesi la Corte di Cassazione non ha avuto occasione di pronunziarsi in modo espresso, ma deve ricordarsi che, a proposito dell'art. 36 della Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci, stipulata a Roma il 23 novembre 1933 e resa secutiva con I. 11 aprile 1935, n. 1588 (ove la stessa ipotesi di perdita delle cose per dolo o colpa grave del vettore ferroviario presa in considerazione per i trasporti internazionali di merci e ricorre parimenti la limitazione dell'indennizzo fino a concorrenza del doppio dei massimali previsti negli articoli precedenti) proprio la Suprema Corte regolatrice ha gi insegnato che anche l'indennit per la perdita della merce trasportata, dovuta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione internazionale per le merci, approvata con I. 11 aprile 1935, n. 1588, infra il massimo del doppio dell'indennit ai sensi dei precedenti articoli 29, 23, 33 e 34 della Convenzione medesima, ha natura di debito pecuniario (Cass., 17 novembre 1955, n. 3740, supra cit., sub 1). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 898 straziane delle FF.SS. costituirebbe in ogni caso un debito di valuta e non di valore; peT cui, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale di obbligazione pecuniaria, in appHcazione del principio nominalistico, sancito nell'art. 1277 e.e., non sarebbe suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma primo, stesso codice. La censura infondata. Occorre in proposito considerare che gli artt. 58, 59 e 60 delle condizioni e tarilf e per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato prevedono tra laltro per la determinazione delle indennit dovute in caso di perdita delle cose trasportate tre distinte ipotesi. L'ipotesi pi generale quella regolata nell'art. 58, il quale, distinguendo tra: a) cose spedite a bagaglio a piocola Oa grande velocit; b) cose per le quali prescritta la dichiarazione di valore; e) tutte le altre cose comunque spedite, stabilisce che: a) nel primo caso dovuta un'indennit fissa, calcolata per ogni chilogrammo di merce perduta; b) nel secondo una somma corrispondente a quella dichiarata; e) nel terzo il valore ordinario che le cose avevano al momento in cui vennero accettate per la spedizione, sempre per entro un limite massimo a chilogrammo. :: chiaro, come ormai ius reoeprtum di questa Corte, che in tali casi, essendo l'indennit da corrispondersi in caso di perdita delle cose trasportate stabilita dalle citate norme, aventi carattere inderogabile, in base a prezzi unitari dalle stesse prefissate, per cui la liquidazione risulta gi predeterminata senza alcun riferimento al danno effettivo subto dagli interessati, il debito dell'Amministrazione sorge fin dall'origine come debito pecuniario di valuta e non di valore; ne consegue che, salvo il caso che ricorra l'ipotesi della applicabilit dell'art. 1224, comma secondo, e.e., non soggetto a rivalutazione in caso di deprezzamento della moneta. La seconda ipotesi quella prevista nell'art. 59, il quale, nel caso di spedizione con dichiarazione d'interesse alla consegna, stabilisce che lAmministrazione tenuta a corrispondere in caso di perdita ali' avente diritto, oltre all'indennit prevista dagli articoli precedenti, il maggior danno previsto a norma dell'art. 1228 e.e. fino al limite della somma rappresentante l'interresse alla riconsegna . :: evidente che in tale ipotesi, come gi pi volte ritenuto da questa Corte, in base alla chiara volont espressa dal legislatore, l'indennizzo assume tutti i caratteri di una normale obbligazione di risarcimento del danno; per cui, avendo natura di debito di valore, suscettibile di rivalutazione monetaria. N ci pu essere escluso per il solo fatto che la misura del risarcimento non deve superare la somma rappresentante l'interesse alla riconsegna, perch la semplice esistenza di un limite nelle obbligazioni a carattere risarcitorio non vale a snaturarle e a trasformarle in semplici obbligazioni di valuta, s'.intende quando il limite sia posto in relazione alla misura del risarcimento del danno e non, come nei casi previsti nel preoedente PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE art. 58, al presunto valore delle cose trasportate, con riferimento al momento della oonsegna per la spedizione, per cui assume i caratteri
  • resdndere PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 901 dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e, quindi, dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente ricono8Ciuti contro un condebitore solidale, vengano azionati contro altro condebitore (1). La sentenza penale irrevocabile, che condanna il conducente di autoveicolo, autore di un investimento stradale, al risarcimento del danno a favore delI'investito, costituitosi parte civile, trasforma da biennale in decennale (ex art. 2953 e.e.) la prescrizione del diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente, in sede civile, il ristoro del patito pregiudizio economico anche nei confronti del proprietario dell:autoveicolo, pur rimasto estraneo al processo penale (2). (Omissis). -La denunziata sentenza rilev: a) che il sottufficiale di P.S. Pisu, il quale, guidando un camion della Questura di Nuoro, aveva investito la Leoni, era stato ritenuto, con sentenza penale passata in giudicato, responsabile del reato di lesioni colpose in danno di costei, ed inoltre genericamente condannato, in favore della stessa Leoni, costituitasi parte civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede; b) che, essendo stata pronunciata, dal giudicato penale, la condanna generica al risarcimento dei danni dell'autore del fatto illecito, attinente alla circolazione stradale, il diritto della vittima alla liquidazione del quantum debeatur non era pi soggetto (come prima c];ie intervenisse il giudicato) alla prescrizione breve (biennale) di cui all'art. 2947, comma secondo, e.e., ma soggiaceva alla prescrizione ordinaria (decennale) di cui al successivo art. 2953; e) che l'Amministrazione (1-2) In tema di condanna generica al risarcimento del danno e di prescrizione da giudicato, con particolare riguardo al condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio. I -La precedente giurisprudenza della terza Sezione civile della Cassazione, in tema di attitudine della condanna generica al risarcimento del danno a trasformare in decennale la prescrizione breve, non appare molto sicura. In una sentenza del 1952 (11 settembre 1952, n. 2892, Foro pail., 1953, I, 1026 e segg., con no.ta contraria del RoGNoNI) si afferma che condizione necessaria perch alla prescrizione breve si sostituisca quella decennale di cui all'art. 2953 e.e. il riconoscimento concreto e definitivo del diritto (ivi, 1030), ma si esclude che la condanna generica al risarcimento del danno rechi un accertamento avente tali caratteri, avvisandosi che la cognizione piena e definitiva del giudice investe soltanto l'atto illecito e la colpa. In successiva pronuncia del 1958 (2 luglio 1958, n. 2344, Gian. civ., 1958, I, 1669 e segg.), con esclusivo riguardo alla natura della condanna generica, si ritiene che l'accertamento del diritto al risarcimento, contenuto, alla stregua dell'art. 278, comma "primo, c.p.c., nella condanna generica, involga la necessit che, oltre alla iniuria ed 0alla colpa, sia accertato anche il "danno, ma si ammette che basti a tal'uopo una prova generica, desumibile in via delibativa e sommaria dalla medesima essenza del fatto illecito. In pi recenti pronunzie (13 agosto 1962, n. 2577, Giur. it., Mass., 1952, 877; 25 giugno 1964, 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO degl'lnterni -convenuta, nel presente giudizio, dalla Leoni al fine di ottenere il ristoro dei danni sofferti, data la sua responsabilit solidale, ex art. 2054 e.e., con fautore del fatto illecito, per essere proprietaria dell'autoveicolo investitore -aveva eccepito che il diritto delfattrice a conseguire, nei coofronti di essa Amministrazione, il risarcimento dei danni si era prescritto, per l'avvenuto decorso, dalla data dell'evento >, ammettendosi, tuttavia, che alla condanna specifica, titolo esecutivo, possa successivamente non pervenirsi, fra l'altro, per "un difetto di prova (SATTA. La condanna generica, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, 1408-1409 e dello stesso A. cfr. Condanna generica, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, 720 e segg.), con ci prospettando la figura di un obbligo di risarcimento (e del correlativo diritto), che continua ad avere certezza giuridica, ma "rimane solo praticamente inoperante (SATI'A, prima op. test cit., 1408; contra CAJ..A..'l\.{ANDREI, La condanna RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 906 -a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere, e quindi dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente riconosciuti contro uno dei condebitori solidali (come nella specie), vengano azionati contro altro condebitore. N pu seguirsi la tesi della ricorrente Amministrazione che la pretesa risarcitoria della Leoni, giudizialmente riconosciuta, in sede penale, nei .confronti dell'autista investitore, e quindi prescrittibile in dieci anni, non sia la stessa, fatta valere contro essa Amministrazione nel presente giudizio, in quanto, a dire del Ministero, mentre l'autista, sottoposto a procedimento penale, dovrebbe rispondere dei lamentati danni, quale autore del fatto illecito, esso ne dovrebbe inveoe rispondere quale proprietario dell'autoveicolo investitore. Difatti ovvio che il diritto della Leoni al risarcimento del danno sofferto, riconosciuto dal giudicato penale, e quindi ammesso a fruire della prescrizione deoennale, neces~ sanamente identico a quello attualmente azionato contro il Ministero, generica ai danni, cit., 366, secondo il quale "l'esistenza e la quantit non sono due attributi indipendenti, dei quali, con danna generica ai danni, Giur. it., 1951, I, 2, 721), tuttavia ci che sembra incontestabile ohe l'eventuale ammissione che la condanna generica copra necessariamente, o, comunque, possa coprire {specie nell'ipotesi di statuizione di condanna generica contenuta in una sentenza penale che accerti un reato di danno) anche il punto della esistenza del danno in relazione causale con I'iniuria, ossia accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del diritto al risarcimento, non pu certo giovare alla tesi della sua idoneit alla modificazione della prescrizione breve. in prescrizione decennale ex art. 2953 e.e., poich non va oltre l'ammissione che la condanna generica una sentenza di accertamento. Che a tale accertamento (cfr. art. 278; comma primo, c.p.c.) si connetta il peculiare effetto statuito appositamente dall'art. 2818, comma primo, e.e. (autorizzazione all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore), non significa che debba connettersi (e qui il salto logico) anche l'altro effetto della modificazione della prescrizJone breve in prescrizione decennale, in ordine al quale manca, invece, qualsiasi espressa statuizione del legislatore, Se all'art. 2818 e.e. il legislatore ha sentito il bisogno di menzionare espressamente la sentenza di condanna generica accanto a quella di condanna vera e propria (al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione), mentre l'art. 2953 e.e. parla soltanto di sentenza di condanna passata in giudicato, non pare possa disconoscersi l'arbitrariet della estensione alla condanna generica di un effetto non previsto per essa, ma per la sentenza di condanna tout oourt, ossia per una figura pi complessa, epper diversa. Bene stato osservato, in proposito, che, se A (condanna vera e propria) = B {condanna generica) + C (liquidazione), A non uguale a B" (ANDRIOLI, Commento ecc., vol. II, cit., 251; sul concetto PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA ClVll.,E 907 giacch la domanda risarcitoria della Leoni, esperita prima in sede penale ed attualmente in sede civile, ha l'identica causa petendi, qual' il fatto illecito (investimento automobilistico) generatore del danno, nonch l'identico petitum, consistente nell'invocata riparazione del pregiudizio economico derivante dall'illecito: anche se di tale pregiudizio l'autista, sottoposto a procedimento penale, tenuto a rispondere quale autore dell'evento dannoso, mentre il Ministero degli Interni ne responsabile come proprietario dell'autoveicolo investitore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, pu affermarsi (anche a volersi ammettere, con l'Amministrazione, che il principio affermato possa non trovare fondamento anche nell'art. 27 c.p.p., invocato dalla resistente, il cui esame rimane perci assorbito) che, pronunziata, con sentenza penale passata in giudicato, emessa nei confronti del condu . oente di autoveicolo, auta:re dell'investimento stradale, la condanna di sentenza di condanna come peculiare accertamento, avente cc la virt e la funzione del titolo esecutivo ,, v. SATTA, Gli effetti secondari deUa sentenza, Riv. dir. proc. civ., 1934, I, 268-269; in generale, sulla nozione di sentenza di condanna e con esame critico delle varie opinioni, v. Z&'lzuccm, Diritto proc. civ., vol. I, Milano, 1948, 127 e segg.). III -Tornando alla sentenza annotata, giunto il momento di esaminarne l'altra proposizione, che cc il solo fatto ,, della cc canonizzazione ,, in un giudicato del diritto al risarcimento del danno nei confronti di un condebitore soHdale valga a trasformare in decennale la prescrizione breve del diritto allo stesso risarcimento nei confronti di altro condebitore solidale, pur rimasto estraneo al giudizio. Facendo applicazione di tale principio, la sentenza perventa, come s' visto, ad affer~ mare I'opponibilit all'Amministrazione proprietaria del veicolo investitore, rimasta estranea al processo penale nei confronti del conducente, della modificazione prescrizionale derivante dalla condanna generica al risarcimento pronunciata a carico di costui dal giudice penale {della stessa terza Sezione della Cassazione, in senso analogo, v. sent. 6 ottobre 1962, n. 2819, Giur. it., Mass., 1962, 951). Si legge, infatti, nella motivazione dell'annotata pronuncia che il diritto della persona danrneggiata al risarcimento del danno sofferto cc riconosciuto dal giudicato pen(lle e quindi ammesso a fruire della prescrizione decennale ,, " necessariamente identico a quello attualmente azionato contro il Ministero ,, . In verit sorprende siffatta conclusione, alla quale la sentenza perviene, pur dopo aver dato atto alla difesa dell'Amministrazione, che dal secondo e terzo comma dell'art. 1310 e.e. emerge la possibilit di durata diversa della prescri zione dell'obbligazione solidale tra i vari soggetti passivi,,, con ci riconoscendo l'inesattezza della denunziata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva ritenuto l'unicit in senso assoluto del termine prescrizionale nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'obbligazione solidale. Ma quella conclusione sorprende ancor pi, ove si consideri che l'annotata pronuncia dichiara di dovervi pervenire " giacch la domanda risarcitoria... esperita prima in sede penale ed attualmente in sede civile ha l'identica causa petendi, qual' il fatto illecito (investimento auto mobilistico) generatore del danno, nonch l'identico petitum, consistente nell'in ~ocata riparazione del pregiudizio economico derivante dall'illecito n Non chi non veda, infatti, che la sentenza, anche a voler superare, nella specie, l'obiezion che cc la responsabilit del proprietario presuppone una posizione diversa da quella RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 908 generica di costui al risarcimento dei danni sofferti dal danneggiato, costituitosi parte civile, il diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente, in sede civile, nei confronti del proprietario dell'autovioolo, ex art. 2054 e.e., il ristoro del patito pregiudizio economico non soggetto alla prescrizione breve (biennale), di cui alfart. 2947, comma secondo, stesso codice, ma a quella ordinaria (decennale), stabilita dal successivo art. 2953. del conducente del veicolo {sul punto v. CIGOLINI, La responsabilit dalla circola zione stradale secondo la nuova legislazione, Milano, 1963, 828), confonde fra connessione e identit di rapporti giuridici. L'identit del titolo e dell'oggetto di due domande proposte contro soggetti diversi, ammesso che vi siano, non coinvol gono l'identit dell'azione e del diritto con essa fatto valere, ma danno luogo a connessione tra le due liti (CARNELU'ITI, Istituziom del nuovo processo civile italiano, vol. I, Roma, 1951, 15). E la connessione tra i due rapporti sostanziali pu dar luogo, a sua volta, .ad un'efficacia riflessa, ma non certo diretta, del giudicato nei confronti del terzo, soggetto di rapporto connesso con quello definito nel processo (CABNELU'ITI, op. cit., 83). Orbene, proprio qui si spiegava la portata dell'art. 1306 e.e. (clr. CARNELUTTI, Lezioni di dir. proc. civ., vol. IV, Padova, 1930, 454 e seg.), invocato dalla difesa de11'Amministrazione e non risolventesi, certo, in una inutile ripetizione del principio sancito dall'art. 2909 e.e. Che tale ultimo principio trovi applicazione per identit di ratio anche relativamente alle pronunce sulle domande di risar cimento dei danni da reato, che siano fatte valere in sede penale mediante la costi tuzione di parte civile (Cass., III Sez. civ., 22 giugno 1962, n. 1612, Resp. ci'D. e prev., 1963, 27) si comprende agevolmente, visto che la condanna al risarcimentq del danno emessa dal giudice penale ha tutti i caratteri obiettivi del giudicato civile. Ma altrettanto agevolmente si comprende oome, ferma la portata dell'art. 27 c.p.p., in ordine all'accertamento del fatto-reato (su cui v. ROMANO-Dr FALCO, Processo penale e aziom civili ecc., Roma, s.d. [ma 1950], 157 e segg.), l'art. 1306 e.e. valesse, nella specie, ad escludere che l'effetto modificativo della prescrizione, da annettere in ipotesi al giudicato di condanna generica a carico dell'imputato, si producesse anche, in via Tiflessa, nei confronti dell'Amministrazione proprietaria dell'::tutoveicoJo, rimasta estranea al processo penale. stato, infatti, ben sottolineato in dottrina che l'ipotesi regolata dal citato articolo del codice civile precisa. mente quella che, pronunciata sentenza passata in giudicato fra il creditore e uno dai debitori (o fra il debitore e uno dei creditori solidali), venga poi p:roposta domanda col medesimo petitum e la medesima causa petendi dal creditore contro un altro condebitorn (o da altro concreditore contro il debitore) ed il principio della inefficacia della sentenza sfavorevole nei confronti degli altri soggetti dell'obbligazione solidale comporta, in caso di solidariet passiva, u che il creditOTe non solo non pu valersi direttamente contro gli altri debitori di una sentenza di condanna ottenuta nei confronti del primo debitore, cio valersene come titolo esecutivo per procedere senz'altro ad esecuzione forzata, ma neanche pu promuovere un nuovo giudizio di cognizione, tendente meramente ad accertare che la questione, decisa nel primo processo, si intenda decisa anche nei riguardi degli altri debirori, e ci neanche per la parte di debito corrispondente alla quota intema del primo debitore, bens deve fare in pieno e per l'intero un nuovo processo... e il nuovo convenuto pu liberamente opporgli qualsiasi eccezione che gli competa (RUBINO, Delle PARTE i, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVJI.E 909 Avendo, dunque, esattamente ritenuto la denunziata sentenza che 1'azione di danni esperita dalla Leoni contro il Ministero fosse soggetta alla prescrizione ordinaria, anzich a quella breve (anche se con motivazione non del tutto corretta, che va rettificata nei sensi suespressi), il ricorso va rigettato, mentre la delicatezza della questione trattata .giustifica la totale compensazione, fra le parti, deUe spese di questo grado. -(Omissis). obbligazioni, in solido, in Commentario del codic civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni, art. 1285-1320, Bologna-Roma, 1957, 236 e 238 e seg. Sull'art. 1306 e.e. v. anche REDENTI, Diritto processuale civile, I, Milano, 1952, 70; v., altres, della stessa terza Sezione civile, Cass., 13 marzo 1951, n. 616, Giur. compl. Cass. iv., 1951, vol. XXX, 235 e segg., con nota di ELIA; SO luglio 1949, n. 2063, Foro it., Mass., 1949, 420). Per finire, deve dirsi che l'assunto dell'annotata sentenza, circa la necessaria operativit anche nei confronti degli altri condebitori solidali della modificazione prescrizionale provocata dal giudicato di condanna di uno di essi -e ci per la ritenuta unicit del rapporto dedotto in giudizio -si rivela in contrasto con 1e stesse premesse adottate dalla (presupposta) giurisprudenza della Sezione, che esclude che la solidariet dia luogo a litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale (cfr., di .recente, sent. 17 giugno 1964, n. 1539, Giur. it., Mass., 1964, 503: trattasi di insegnamento consolidato della Suprema Corte regolatrice, cfr. Cass., 3 luglio 1942, n. 1886, Foro it., Rep., 1942, v. Prooed. civ., c. 1130, n. 98; 21 novembre 1950, n. 2627, Id., Rep., 1950, v. cit., c. 1596, n. 63; pi di recente: 8 luglio 1961, n. 1638, Foro it., Mass., 1961, 418, con nota di riferimenti; 4 luglio 1962, n. 1690, Id., Mass., 1962, 509, in part. 510; 11 maggio 1963, n. 1164, Id., Mass., 1963, 341) ed seriamente discutibile nella sua impostazione concettuale: a prescindere, infatti, dalle peculiari caratteristiche della solidariet tributaria (GIANNINI, A. D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1951, 99; GARGIULO, In tema di solidariet nel debito d'imposta, Foro it., 1949, I, 1121 e segg.), riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza {v., per tutte, Cass., 18 luglio 1956, n. 2782, Giur. it., 1957, I, 1, 46 e segg., con nota del BRANCA) che il sistema del codice civile italiano,. in materia di obbligazioni solidali, non ha accolto il presupposto della unicit dell'obbligazione, proprio della c.d. obbligazione correale (su cui v. BRANCA, Correalit e solidariet, Giur. it., 1956, cit., I, .1, 45 e segg.); e la migliore dottrina non ha mancato di sottolineare gli argomenti esegetici, che depongono per la pluralit dei i;apporti obbligatori, collegati dalla solidariet. Si osservato, in proposito, che, a parte l'ipotesi di estinzione satisfattoria a ,mezzo dell'adempimento dell'unica prestazione costituente oggetto dei vari rapporti obbligatori, non vi alcun modo di estinzione, che, pur verifca:ndosi nei confronti
  • aAeronautica e Lavori Pubblici (avv. Stato Carbone) c. Societ Finanziaria Magliana (avv. Nicol) e Spigarelli e Tabane1li (avv.ti Pugliese, Cervati). Espropriazione per p.u. -Mancata esecuzione dell'opera di p.u. Dichiarazione della P.A. espropriante che i beni sono a disposizione degli aventi diritto alla retrocessione -Momento in relazione al quale deve essere determinato il corrispettivo della retrocessione e si verifica il nuovo trasferimento Sentenza costitutiva dell'A.G. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63; e.e., art. 2908). La retrocessiMe, prevista dall' a:rt. 63 della legge 25 giugno 1865, .n. 2359, dell'immobile espropriato e rima8to inutilizzato per la mancata esecuzione dell'opera pubblica va pronunciata dal giudice con &{!ntenza co8titutiva, determinante un nuovo trasferimento ooattivo deliimmobiZe a favore dell'espropriato con efficacia ex nunc, e ci sia quando la deca II denza deilla dichiarazione di pubblica utilit sia accertata e dichiarata dal giudice, sia quando (come nella specie) sia riconosciuta e dichiarata dalla dessa Amministraz,ione espropriante, epper il corrispettivo della retrocessione deve esf;ere liquidato considerando 1il valore dell'imrrwbile al momento della pronuncia giudiziale (1). I (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la P.A. denuncia la violazione degli artt. 60, 61 e 63 della I. 25 giugno 1865, n. 2359, nonch dei principi di diritto sulle sentenze aventi effetti costitutivi, in relazione . ' ' I all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che il trasferimento, mediante il ' quale si attua la retrocessione dell'immobile espropriato, si opera in virt della sentenza costitutiva, che lo dispone, e, quindi, al momento della emanazione di essa, e che tale momento non va confuso con quello della decadenza della dichiarazione di pubblica utilit, sia che es3a avvenga mediante pronuncia giudiziale (per scadenza del termine di .esecuzione dell'opera), o per effetto di spontanea dichiarazione della (1) Cfr. Cass., 15 novembre 1954, n. 4233, Foro it., Rep., 1954, v. Espr. per p.i., c. 915, n. 91; 12 giugno 1957, n. 2194, Id., Rep., 1957, voce cit., c. 900, n. 121; Sez. Un., 15 luglio 1959, n. 2296, Giust. civ., 1960, I, 152-154, con nota di riferimenti '(sub 6); 22 giugno 1960, n. 1660, Id., Mass. Cass., 1960, 615. Quanto alla retrocessione ex artt. 60 e 61 I. 25 giugno 1865, n. 2359, v. Cass.~ 15 ottobre 1964, n. 2590, in questa Rassegna, 1964, .899-900 (sub 2). PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE P.A., poich con tale dichiarazione sorg~ solo il potere per l'espro priato di chiedere la retrocessione, che non viene attuata, se non con l sentenza del giudice. Secondo la ricorrente, quindi, la Corte d'Appello ha errato nel determinare il prezzo del fondo da retroedersi con riferimento al momento della istanza di retrocessione in sede amministrativa, anzich al momento della emanazione della sentenza costitutiva disponente il trasferimento. Sostiene, per contro, la societ resistente, che nella ipotesi in cui, come nella specie, sia la stessa P.A. a dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u., da quel momento si perfeziona il diritto pote stativo alla retrocessione, come effetto della volont della P.A., con la conseguenza che la pronuncia del giudice assume la natura di sentenza dichiarativa della situazione giuridica che si creata e che il prezzo di retrocessione deve essere determinato con riferimento al momento in cui il diritto alla retrocessione, gi incontestabilmente sorto, stato concretamente esercitato. Ritiene la Corte che il ricorso dell'Amministrazione meriti accoglimento. Anzitutto, si impone un rilievo, e, cio, che, con la espropriazione per pubblica utilit, la propriet del bene passa all'ente espropriante, onde il soggetto espropriato, qualora vengario meno le ragioni che hanno determinato l'espropriazione, ha soltanto un ius ad rem, da far valere nei confronti dell'espropriante non con l'azione di revindica, ma soltanto con la procedura di retrocessione, secondo le modalit di cui agli artt. 60 e 61 della legge fondamentale del 1865. Trattasi, quindi, di una ipotesi chiaramente distinta da quella pre vista dall'art. 13 di detta legge, di scadenza, cio; dei termini stabiliti per la esecuzione dell'opera prima della pronuncia :dell'espropriazione: in questo caso, invero, anche se il fondo sia stato occupato d'urgenza, non si ancora avverato alcun trasferimento di propriet e il diritto dominicale spetta tuttora all' espr~priato. In secondo luogo, - da rilevare che il diritto alla verocessione, come pi volte affermato da questo Supremo Collegio (ci che riconosce, del resto, la stessa resistente) inquadrabile fra i c.d. .diritti pote stativi, cio fra quella categoria di diritti che si esauriscono in una semplice facolt o potere, cui non corrisponde alcun obbligo, dal lato passivo, eccetto che la necessit di subire leffetto giuridico prodotto dall'esercizio di quella facolt. Pu ammettersi che la definizione del diritto alla retrocessione come diritto potestativo non sia sufficiente a risolvere il problema, essendo 912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO noto che, alle volte, il diritto potestativo pu essere esercitato mediante una semplice dichiarazione delle parti, con effetti analoghi a quelli del provvedimento del giudice: ma, in tutti i casi nei quali la legge attri buisca alla sentenza l'effetto di move sono previste due distinte domande da parte dell'espropriato: la prima diretta a far dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u.; la seconda diretta ad ottenere la restituzione del bene. Ed in tali sensi si gi espressa questa Corte in altra precedente sentenza (Cass., sent. 2194 del 1957), giustamente osservando che la stessa pronuncia di decadenza della dichiarazione di p.u. si spiega attraverso la considerazione che, nei casi previsti dall'art. 63, quest'atto . . fondamentale del procedimento espropriativo non ha avuto l'esito pre IIvisto dal legislatore, cosicch se ne prevede la decadenza " come pronuncia preliminare a quella della retrocessione . PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 913 E, se cos , non pu approvarsi l'affermazione della resistente che, nella ipotesi prevista dal citat-0 art. 63, il diritto alla retrocessione sorge dalla preliminare pronuncia della decadenza della dichiarazione di p.u., mentre, come si detto, da tale pronuncia sorge solo il diritto potestativo di chiedere la retrocessione, che si attua solo con la pronuncia costitutiva del giudice, che ritrasferisce il bene dall'espropriante alf espropriato. N il ragionamento pu essere diverso, nella ipotesi in cui sia la stessa Amministrazione a porre nel nulla l'efficacia della dichiarazione
  • s come il prezzo di qualsiasi vendita viene giuridicamente ed economicamente determinato al momento in cui la vendita stessa si verifica, . proprio perch prima della pronuncia giudiziale non sussiste alcun .concreto obbligo di procedere alla retrocessione, n sarebbe, per conseguenza, configurabile una responsabilit per mora dell'espropriante. Concludendo, quindi, si pu ben affermare, in conformit alla p~e< XJrsa giurisprudenza, che la retrocessione va pronunciata dal giudice .con sentenza di carattere costitutivo, che determina un nuovo trasferimento coattivo dell'immobile a favore dell'espropriato, con efficacia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 914 ex nunc, sia quando la decadenza della dichiarazione di p.u. sia dichiarata dal giudice, sia quando, come nella specie, sia dichiarata dalla stessa Amministrazione. In ognuno dei casi ,considerati, sempre la sentenza del giudice, che segna il momento finale e giuridicamente rilevante della fattispecie -:~ restitutiva dei beni espropriati. La Corte d'Appello ha, invece, violato tale principio, valutando i beni in. questione alla data della doma11da (24 maggio 1955), anzich a quella della pronuncia:, in contrasto con la natura costitutiva (da essa stessa affermata) della sentenza che pronuncia la :retrocessione. ( Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 -Pres. Politin~ -E8t. De Capua -Manca (avv. Gelas) c. Ministero Turismo {avv. Stato Faranda). Alberghi Vincolo alberghiero Diritto di prelazione ex art. 4, r.d. n. 1298 del 1938 -Presupposti Diniego di concessione del mutamento della destinazione alberghiera Effetti. (r.d. 16 giugno 1938, n. 1298, art. 4). L'esercizio del diritto di prelazione ai sensi delfart. 4 del r.d. n. 1298 del 1938, pur essendo .U risultato dYi una valutazione dis:crezioruile, presuppone fesi8tenza di un ente o persona -a favore dei quali la prelazione pu essere esercitata -che intenda acquistare o prendere in locazione fedificio ed abbia P11esentato apposita .manza, assicurando di mantenere per almeno dieci anni la (/;est.inazione alberghiera. Pertanto il rifiuto del Ministero di concedere il.mutamento della destinazione non comporta nessun obbligo di iniziare U procedimento pl1Bvisto dalla legge n. 1392 del 1936, specie quando non esiste nessuna domanda di persiana o ente a favore dei quali il di'ritto predetto pu essere esercitato (1). (1) In tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 1952, n. 852, Il Consiglio di Stato, 1952, I, 1491; Sez. IV, 23 ottobre 1959, n. 1018, riv. cit., 1959, I, 1331 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 -Pros; :P-On'- stina -E8t . .Laudi -Papandrea (avv. Veutro) c. Ministero Interno {avv. Stato Terranova). Impiego pubblico Impiegati dello Stato Lesioni ed infermit Equo indennizzo -Pensione privilegiata -Compatibilit. Impiego pubblico Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit - Equo indennizzo -Presupposti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 916 Impiego pubblico -Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit Equo indennizzo -Menomazione verificatasi durante il rapporto di impiego -Indennizzabilit. {t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, comma 8; d. P.R. 30 maggio 1957, n. 686, art. 51; I. 6 marzo 1950, n. 104). La natura della pensione privilegia-va e la natura delfequo indennizzo sono d!iveroo, consistendo la prima neil particolare diritto patrimoniale che raccettoizione del rapporto di impiego fa sorgere nell'.impi, egato {e che si q'U(J)lifica specificamente quando causa iN risoluzione del rapporto sia una invalidit oagionata da ragioni di servrizio) e la seconda in una riparazione dei rifiessi dannosi che la menomazione "fWica pu avere neZZ'ulteriore vitia di relazione dell'infortunato: trattamento di quiescenza prfoilegiato ed equ0 indennizw sono pertanto compatibui (1). L'equo indennizzo pu essere coooesso anche se fimpiegato, collocato .in aspettativa per finfermit, non abbia ripreso servizio al termine "' dii tale periodo (2). indennizzabile, ai sensi delfart. 51 t.u. n. 10 del 1957, l:ai menomazione che, dando carusa aUa risoluzione del rapporto di impiego, deve essersi indubbiamente verificata in costanza di essa (3). (1-3) Esatta applicazione dei principi che riguardano la natura della pensione privilegiata e quella dell'equo indennizzo, come si desumono dalle norme contenute nel t.u. n. 10 del 1957; cfr. sulla prima massima Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 1962, n. 6833, oro amm., 1963, I, 211; si deve tuttavia rilevare che rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le questioni attinenti alla liquidazione, .mentre ne esulano le questioni relative al rapporto di impiego (ivi comprese quelle della legittimit dei provvedimenti di cessazione dal servizio) che -~: :rientrano nella competenza dl Consiglio di Stato: v. Sez. Un., 3 luglio 1963, n. 1793, Foro it., 1963, I, 2302; Corte Conti, 30 novembre 1961, Il Consiglio di Stato, 1962, II, 354. I provvedimenti concessivi o negati di equo indennizzo, in quanto relativi a rapporto di impiego, rientrano pure nella competenza del Consiglio di Stato, cfr. Corte Conti, Sez. I, 13 giugno 1962, n. 9, F01'o amm., 1962, III, 100. Sulla seconda e terza massima cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 1960, n. 936, ivi, 1961, I, 105. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8luglio1964, n. 936-Pre8. De Marco -Est. De Marco -Societ San Giorgio (avv. Garibaldi e Romanelli) c. Ministero Difesa Marina (avv. Stato Cavalli). Guerra Contratti di guerra -Contratto non ancora definito - Controversie -Termine ai sensi dell'art. 10, d.l. n. 774 del 1948 -Applicabilit. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 917 Guerra -Contratti di guerra -Revisione di prezzi -Contratto completamente eseguito -Istanza di revisione -Inammissibilit. (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 1510; 1. 24 ottobre 1949, n. 810, art. 4). Il termilne di 180 giorni stabilito dalr art. 10 d.l. n. 614 del 1948 non pu essere considerato sostitutivo dei termini, previsti in contratti di guerra e gi scaduti, bens solo di quelli ancora pendenti, e cio inerenti a diritti e ad azioni che potevano ancora essere fatti valere {l). Rispetto ai contratti, completamente eseguiti prima dell'8 settmbre 1943, la revisione dei prezzi resta esclusa a causa della mancata presentazlone, nei termini contrattuaJmente stabiliti della denuncia dei fatti che potevano dare luogo alla revistone stessa e della relativa istanza (2). (1-2) Sulla nozione di contratto di guerra non ancora definito, in relazione al quale sussiste la competenza del Commissario, cfr. Sez. Un., 28 dicembre 1957, n. 4771, Foro it. mass., 966, con nota di giurisprudenza; sulla inammissibilit della istanza di revisione dei prezzi, proposta al Commissario, qualora il prezzo, con apposito negozio di accertamento, sia stato riconosciuto e determinato dalle parti del suo preciso ammontare, cfr. Sez. Un., 4 marzo 1963, n. 1103, riv. cit., 1963, 320; sulla competenza del Commissario cfr. Sen. Un., 4 luglio 1962, n. 1712, riv. cit., 1962, 517. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 -Pres. De Marco -Est. Napolitano -Sincini (avv. Lemme) c. Ministero Sanit (avv. Stato Agr). Giustizia .amministrativa -Interesse a ricorrere -Violazioni delle norme riguardanti i poteri di vigilanza -Fattispecie Difetto di interesse. inammissibile per difetto di interesse il ricorso giurisdizio'l1!(.lle al Consiglio di Stato, con il quale, a tutela di un interesse individuale connesso a rappo'lt.i derivanti darla stipulazione di un contratto di mutuo tra il ricorrente e una societ di cui quotista un socio investita della quaUt di dJirettore generale della C.R.I., si assume la violazione delle norme riguardanti il 11egi'me disciplinare dei pubblici imp1iegati, nonch i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanit suU'attivit dell'Ente (1). (1) Massima esatta. Non si rinvengono precedenti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 918 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 -Pres. De Marco -Est. Meregazzi -Allemanti (avv. La Torre), c. Medico Provinciale di Torino (avv. Stato Lancia). Farmacie -Bando di concorso per sedi farmaceutiche -Definitivit. (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 357; reg. 30 settembre 1938, n. 1706, art. 2). Ha carattere definitivo il provvedimento col quale ~autorit sanitaria provinciale bandi8ce un concorso per sede farmaceuUca (1). (1) Il Consiglio di Stato ormai decisamente orientato ad affermare la definitivit del provvedimento che bandisce un concorso per sede farmaceutica in conformit all'orientamento indicato con la decisione dell'Ad. Plen., 6 febbraio 1959, Il Consiglio di Stato, 1959, I, 125. Su tale questione cfr. GARGIULO, In .tema di definitivit del bando t.U coni. corso per conferimento di sede farmaceutiche, retro, 121. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 -Pres, Gallo -Est. Fortini -Falvella {avv. Carsana) c. Prefetto Napoli (avv. Stato Ricci). Atto amministrativo -Ordinanze sindacali urgenti e contingibili Natura Impugnativa Ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale all'G.P.A. Alternativit. (t.u. c.p., n. 383 del 1934, art. 5; t.u. c.p. n. 148 del 1915; t.u. sulla G.P.A., art. 6). I :prwvediment;i contingibili urgenti adottati dal Sindaco nelfa veste di ufficiale di Governo, non sono definitivi, ma suscettibili di essere impugnati alternativamente in via gerarchica con ricorso al Prefetto e mvia giurisdJizionale con ricorso alla G.P.A. {l). (1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Sez. V, 7 novembre 1958, n. 847, Il Consiglio di Stato, 1958, I, 1306; Sez. V, 21 dicembre 1956, n. 1127, ivi, 1956, I, 1454; ma il carattere della definitivit pu non ritenersi pacifico: cfr., per tutti, GARGIULO, I provvedimenti di urgenza, Jovine, 1953, 60. I CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 -Pres. Breglia -Est. Russo -Ospedali Psichiabici di Torino (avv. Ghia e Comba) c. Ministero P.I. (avv. Stato Casamassima). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 919 Demanio Demanio artistico e storico Beni di propriet degli Enti indicati nell'art. 4, 1. n. 1089 del 1939 -Inclusione in appositi elenchi Necessit di interesse particolarmente importante Effetti Interesse all'impugnativa da parte dell'ente Sussistenza. Demanio Demanio artistico e storico Piano regolatore generale Piano particolareggiato sottoposto all'esame del ministero P.I. ed-approvato -Esercizio del potere previsto dall'art. 21, I. 1089 del 1939 ~ Ammissibilit. (1. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21). I beni dli propriet degli enti indlicati nelfart. 4 l. n. 1089 e,l 1939 sono soggetti alla disciplina della legge stessa per il solo fatto di rientrare oolla categoria delle cos,e di cui allart. 1, ma devono tuttavia essere inclusi in appositi elenchi, dia compilarsi a cura dei rappresentanti dJegU enti medesimi e, in mancanza, i rappresentati, e cio tenendo presenti tali interessi secondari, ma senza ispirarsi ad essi; svolge cio le attribuzioni comprese nella sfera di competenza dell'ufficio -collegiale valutando l'interesse pubblico relativo e adeguandolo agli interessi che essi rappresenta: il componente intende tutelare solo codesto interesse pubblico, il _quale determina la valutazione che egli compie: in tali sensi, egli, nell'attivit che esplica in seno al collegio, subisce un .vincolo che deriva dalla sua origine, e cio dalla veste di rappresentante o di titolare di uffici. Connessa con tale rilievo la questione se gli effetti dell'attivit del componente (rappresentante o titolare di ufficio) ricadano sul rappresentato (nella specie sull'Amministrazione della p.i.) ovvero direttamente sull'ufficio collegiale; e se, di conseguenza, il rappresentato sia vincolato dall'attivit del rappresentante o dall'attivit dell'ufficio collegiale ovvero non resti vincolato n dall'una n dall'altra attivit. Il primo quesito viene risolto in base alla nozione di rappresentanza istituzionale, nel senso cio che gli effetti dell'attivit svolta dal rappresentante non ricadono sul rappresentato ma direttamente sull'ufficio collegiale, avendo tale a:ttivit gli stessi effetti della medesima attivit cos come sarebbe stata svolta dal rappresentato. Il secondo quesito viene risolto nel senso che il ra:ppresentante svolge nell'ufficio collegiale le attribuzioni comprese nella sfera di competenza del collegio, di cui organo; Di conseguenza, l'attivit che pone in essere rientrando in tale competenz -ne cstituisce esercizio e, come attivit di organo, viene imputata al -collegio, in analogia a' quanto si rivelato in genere per l'attivit dell'organo che viene imputata alla persona giuridica. Ma essa non vincola i rappresentanti (nella specie Amministrazione della p.i.): non , infatti, concepibile tra l'attivit dell'organo, e perci tra l'attivit del collegio, e i rappresentanti una imputazione che vincoli questi ultimi. Una imputazione che vincolasse i rappresentanti costituirebbe una deroga al fenomeno proprio dell'attivit dell'organo, e potrebbe essere ammessa solo se una disposizione legislativa espressamente la prevedesse. Resta ora da esaminare se i rappresentanti (ad es. il Sopraintendente) siano vincolati dall'atto collegiale {deliberazione adottata dalla commissione di cui all'art. 2, 1. n. 149). Se agiscono entro l'ambito del collegio, essi ne sono i componenti e, oome tali, sono vincolati a rispettare l'atto. Se invece agiscono al di fuori del collegio, non possono pi ritenersi componenti e quindi vincolati a quell'osservanzi. (GARGIULO, I collegi amministrativi, 115). Non si pu pertanto condividere la gforisprudenza del Cnsiglio di Stato lad: dove ritiene che le deliberazioni adottate da un organo collegiale (ad es. commissione composta ai sensi della 1. 24 marzo 1932, n. 355), Vincolino gli enti che in esso, per mezzo di delegati o di funzionari, sono rappresentati (a prescindere dalla questione se la I. n. 355 abbia creato per la citt di Roma un ius singole paesistico e che come tale era stata gi vincolata dal Ministero della p.i.; b) i suoli soggetti ai suddetti vincoli dovevano considerarsi come altrettante aree di riserva per il futuro sviluppo urbanistico della citt; e) il piano di ricostruzione era uno stralcio del piano rego~ latore generale gi adottato dal Comune, ed aveva perci una durata ben limitata nel tempo; d) non era da escludere, quindi, che tali aree potessero, in un momento successivo, essere utilizzate secondo i desideri dei proprietari. Per queste considerazioni, respinse dette opposizioni, ritenendole motivate da interessi contrastanti con i criteri posti a base del piano (parere n. 9937 dell'll luglio 1959); 8) anche la sesta Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (voto ri. 1766 del 12 settembre 1959) si pronunci per il rigetto di tali opposizioni, siccome Tivolte alla tutela di interessi privati; 9) il Ministero dei LL.PP. a sua volta dopo aver richiamato nelle premesse dell'avversato provvedimento (d.m. n. 6526 dl 10 dicembre 1959) i suddetti pareri, respinge definitivamente le opposizioni delle signore Castelli, cos motivando i vincoli "di non edificabilit e di destinazione a verde agricolo, ai quali gli interessati si oppongono, sono stati previsti -in accordo con il Ministero dela p.i. -per la tutela paesistica delle zone cui si riferiscono e che rivestono carattere di particolare interesse . PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA .931 Non stato prodotto in giudizio il progetto del piano regolatore generale adottato in precedenza dal Comune e nel quale, presumibil mente, nessun particolare vincolo era previstio sulle aree in questione, dal momento che il C.T.A. non escludeva, come si detto, la possibilit
  • ni volontarie) dallim'/}iego si pongono su '/}iani distint:V e diversi, perch la prima non fa sorgere il rapporto di impiego, la seconda incide sul rapporto gi costituito {2). (1-2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 higlio 1954, n. 554, Mass. giuris. Cons. Stato, 1932-1961, I, 960, n. 998; Sez. V, 12 luglio 1958, n. 628, riv. cit., I, 960, n. 997. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1964, n. 481 -Pres. Breglia -Est. Benvenuto -Portino {avv. Rodio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Petroni). Imposta di fabbricazione ~ Imposta di fabbricazione su materiale radiofonico -Controversie sulla determinazione della base imponibile -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (d.l. 1 dicembre 1945, n. 834, art. 10). Le controversie relative alla dmerminazi,one della base imponibile (e cio ae questa consista nel pu~zzo indicato nella fattura di vendita. rilosciam da~fesportatore ovvero nella somma indicata nella dichiarazione doganale ddl:impartat011e) esulano do!lla giurisdizione del Consi, glio di Stato, in quanto concernono resatta applicazione da darsi a norme {nella specie allart. 10 d.l. n. 834 del 1945), senza lasciare alfAmministrazwne alcuna discreziondlit, e verix>no pertanto su situazioni giuridiche configuraibWi come i diritti soggettivi (1). (1) Massima esatta: non vi dubbio ohe la questione decisa non costituiva una controversia doganale che, per taluni aspetti, rientra nella competenza del Consiglio di Stato (r.d. 16 giugno 1924, n. 1054, art. 26) {cfr. di ;rcente Cass. Sez: Un., 4 aprile 1964, n. 733, in questa Rivista, 1964, 844), bens una controversia sulla imposta di fabbricazione. \ . 934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 -Pres. Breglia -Est. Pezzano -Russo ed altri (avv. Cenzano) c. Banco di Napoli (avv. Guarino e Rocco), Ministero Finanze (avv. Stato Faranda). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Motivi -Motivi non dedotti nel ricorso gerarchico -Inammissibilit -Motivi relativi a documenti non conosciuti al momento del ricorso gerarchico -Irrilevanza. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 3, primo comma; t.u. c. e p. 3 marzo 1934, n. 383, art. 5). Il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato deve dichiararsi imammissibile qualora i nwtivi siano diversi da quelli dedotti in sede gerarchioa. Non pu ritenersi sufficiente, per superare la questione di inammissibilit, la circostanza che i nwtivi si fondino su documenti non conoscfwfJV dal ricorrente allorch propooo il rirorso gerarchico (1). {Omissis). -Preliminare ad ogni altra findagine sulla ammissibilit dei rioorsi. Come risulta dalla narrativa in fatto e oome stato riconosciuto nella discussione orale dalla difesa del Banco di Napoli, tanto i motivi _principali quanto quelli aggiunti sono diversi dai motivi dedotti dai ricorrenti in sede gerarchica. Giova a questo proposito precisare che, pur avendo il Ministro delle Finanze deciso con un unico decreto tutti i ricorsi gerarchici proposti contro l'iscrizione nell'elenco dei proprietari assoggettati a contributo di miglioria in relazione a la costruzione della funicolare Castellammare di Stabia-Monte Faito, nella narrativa in fatto del decreto {depositato nel suo testo integrale dall'Amministrazione) sono chiaramente precisati i motivi dei singoli ricorsi, in relazione ai quali si -Oebbono intendere i singoli punti della motivazione in diritto. Per quanto riguarda il sig. Francesco Russo il suo ricorso, che per la sua genericit sarebbe stato inammissibile, venne interpretato dalf Amministrazione come diretto ad opporre f illegittimit della imposizione per tardiva notifica, interpretazione della quale non si duole il ricorrente. Non vi quindi dubbio che i motivi dedotti in .sede giurisdizionale sono diversi da quelli proposti dai ricorrenti in sede geraTchica ed esaminati dal decreto ministeriale impugnato. (1) La decisione, con ampia e precisa motivazione, conferma la precedente giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1962, n. 168, Mass. amm., 1962, II, 112, con nota di giurisprudenza. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 935 Questa situazione stata lealmente riconosciuta nella. discussione orale dalla difesa del Banco di Napoli, la quale peraltro sostiene che i motivi ora dedotti si dovrebbero considerare ammissibili, in quanto i vizi del provvedimento di imposizione del contributo in essi denunziati sono emersi solo dal deposito degli atti del procedimento, effettuato in questa sede dalrAmministrazine, ed erano pertanto ignoti ai ricorrenti al momento della proposizione dell'impugnativa in sede gerarchica. A proposito di questa tesi difensiva anzitutto da osservare che tanto il ricorso giurisdizionale del Banco di Napoli quanto quello del sig. Russo e cointeressati sono stati proposti in relazione alla stessa documentazione conosciuta dai ricorrenti al momento della presentazione del ricorso gerarchico. Le argomentazioni della difesa del Banco varrebbero soltanto per i motivi aggiunti, che sono stati effettivamente dedotti in relazione alla documentazione prodotta in giudizio dall' Amministrazione ed in precedenza non comunicata ai ricorrenti. Ma la ammissibilit dei motivi aggiunti presuppone quella del ricmso. Il ragia~ namento della difesa del Banco ricorrente, anche se esatto, non sarebbe applicabile alla fattispecie. Esso presupporrebbe infatti che nel ricorso fosse stato riproposto almeno uno dei motivi dedotti in sede gerarchica, e che quindi il ricorso stesso fosse ammissibile, solo in questo caso. si potrebbe discutere sulla ammissibilit o meno dei motivi aggiunti. Invece, come si visto sopra, tutti i motivi fatti valere in sede giurisdizionale sono diversi da quelli proposti nel ricorso gerarchico. Tuttavia, data l'indubbia delicatezza della questione, ritiene la Sezione opportuno un ulteriore approfondimento del problema, in relazione alla natura del ricorso gerarchico ed ai suoi rapporti ocn il ricorso giurisdizionale. Si deve, a questo proposito, in linea preliminare sgombrare il terreno da un argomento che la difesa del Banco di Napoli ha creduto di poter trarre dalla giurisprudenza in materia di ricorsi militari. I documenti caratteristici degli ufficiali e degli altri militari non vengono comunicati agli interessati nel loro testo integrale, ma solo in alcune parti, alle quali .per espresse disposizioni legislative, limitata l'impugnativa in sede gerarchica. Proposto poi ricorso giurisdizionale contro la decisione garar:chica, lAmministrazione, di propria iniziativa o per Ol'dine del giudice, spesso e:ffettua il deposito del testo integrale dei documenti caratteristici, dei quali in tal modo l'interessato pu pren< lere conoscenza. In questo caso si ammette pailcamente che il ricorrente possa proporre con i motivi aggiunti eensure non dedotte in sede gerarchica. Ci per una conseguenza del fatto che contro le rparti segrete dei documenti caratteristici non ammesso il ricorso gerarchico, ma consentita soltanto l'impugnativa giurisdizionale, impugnativa che pu essere praticamente proposta solo dopo ehe, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione gerarchica, lAmministrazione, sponta 10 936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neamente od in . esecuzione di una pronuncia istruttoria, effettui il deposito del testo integrale dei documenti, la cui segretezza vien meno solo dinanzi alle esigenze di giustizia. Ben diversa la situazione nel caso di specie. Qui si tratta di vizi di legittimit degli atti del procedimento i qual, si risolvono in vizi del provvedimento conclusivo, contro la cui deducibilit in sede gerarchica non esiste alcun ostaoofo di natura legislativa. La soluzione del problema in esame deve quindi essere creata al lume dei principi generali sul ricorso gerarchico e sui rapporti fra esso ed il ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico d luogo ad un procedimento contenzioso, anche se non giurisdizionale. Esso costituiva, nel sistema attuato dalla legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il mezzo ordinario di tutela degli interessi legittimi contro gli atti della P.A. La legislazione successiva ha aggiunto, per una pi effica,ce e sicurn tutela degli interessi dei cittadini, ai ricorsi amministrativi i rimedi giurisdizionali, ma non ha inteso n annullare n scemare di importanza i primi, anzi si sforzata di renderli pi efficienti. Il ricorso ' gerarchico, in particolare, continua ad avere una importanza grandissima sia perch consente di eliminare in sede amministrativa un gran numero di controversie, con poca perdita di tempo e praticamente senza alcun dispendio per i privati e per la P.A., sia perch, salvo i casi eccezionali nei quali la giurisdizione del Consiglio di Stato si estende al merito, costituisce l'unico mezzo con il quale' il cittadino pu far valere l'inopportunit o la iniquit sostanziale del provvedimento o censurare la valutazione dei fatti compiuta dall'Amministrazione. Il carattere di istituto preordinato al fine di attuare la giustizia nell'amministrazione e la natura contenziosa del procedimento, risultano chiaramente dalle norme nelle quali il legislatore delinea la sbuttura dl ricorso gerarchico. In particolare l'art. 3, comma primo, della 1. 20 marzo 1865, n. 2248. all. E, dettato per tutti i procedimenti amministrativi caratterizzati da contraddittorio e pacificamente applicabile al ricorso gerarchioo al quale espressamente si riferisce il capoverso dello stesso articolo, prescrive l'obbligo dell'Amministrazione di ammettere cc le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate e di pronunziarsi cc con decreti motivati , previo parere dei Consigli amministrativi che per i diversi casi siano dalla legge stabiliti . L'art. 5 del t.u. sulla legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, afferma la necessit del contraddittorio, attraverso l'obbligo dell'Amministrazione di mettere i controinteressi1:ti in condizione di svolgere le loro difesa, comunicando loro d'ufficio il ricorso o ordinando che a ci provveda, mediante notifica, il ricorrente, e munisce di sanzione l'obbligo delfAutorit adita d~ pronunziarsi in PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 937 un ragionevole lasso di tempo sul gravame. Questi principi legislativi sono stati elaborati dalla giurisprudenza la quaJe ha tra l'altro riaffer mato e precisato la necessit di una adeguata motivazione delle deci sioni gerarchiche, ha ribadito la deducibilit in sede gerarchica di cen sure di merito (Sezione VI, 6 aprile 1960, n. 194) affermando il dovere dell'Animnistrazione di consentire al ricorrente, prop1io al fine della formulazione di motivi di merito, di prendere visione del provvedi mento impugnato {Sezione VI, 4 marzo 1964, n. 196), ha chiarito, in relazione all'analogia fra il procedimento sul ricorso gerarchico e quello giurisdizionale (Sezione V, 25 giugno 1960, n. 477), i limiti nei quali l'istituto della revoca degli atti amministrativi applicable alle deci sioni gerarchiche, ha ritenuto le pronunzie sui ricorsi gerarchici suscet tibili di revocazione nelle ipotesi di cui agli artt. 395 c.p.c. ed 81 rego lamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato. Va messa in relazione con detti principi la giurisprudenza di questo Consesso, secondo la quale non consentito di dedmTe in sede giurisdi zionale motivi di gravame non dedotti in sede gerarchica. Non il caso di richiamare qui gli argomenti sui quali tale giuri sprudenza si basa. Ritiene ra Sezione tuttavia, opportuno 1icordare che il giudizio amministrativo un giudizio sulla legittimit di un atto amministrativo, in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente, e che, nel caso di impu gnazione di una decisione gerarchica, il giudizio verte su un atto ammi~ nistrativo, il quale a sua volta ha avuto per oggetto il riesame della legittimit e dell'opportunit di un altro atto, in relazione a determinate censure mosse dall'interessato (salvo il caso nel quale, sussistendone i presupposti, l'Amministrazione abbia, in sede dri esame del ricorso gerar .chico, esercitato i propri poteri di ufficio). Ammettendo la possibilit di dedurre liberamente nuovi motivii nel procedimento giurisdizionale, quest'ultimo verrebbe ad avere un duplice oggetto, il provvedimento originario e la decisione gerarchica, e ver rebbero pratiqamente svuotate di wntenuto la perentoriet dei termini per fa proposizione del gravame gerarchico nonch l'importanza e le finalit di quest'ultimo. :: ora da esaminare se la regola sopra emanata sui rapporti fra motivi del ricorso gerarchico e di quello giurisdizionale debba essere osservata anche nel caso in cui i vizi di legittimit-emergano da atti del procedimento amministrativo che non erano stati a suo tempo ' comunicati all'interessato. Dato che i vizi degli atti preparatori si risolvono in vizi de1l'atto oondusivo del procedimento, ritiene la Sezione che non si giustifichi una deroga al principio generale. D'altra parte una diversa soluzione porterebbe nell'ammettere la possibilit che il giudizio amministrativo abbia per oggetto direttamente il provvedimento amministratiV& di 988 RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO primo grado, inevitabilmente mettendo in discussione i presupposti teo rici del principio giurisprudenziale sopra illustrato. Naturalmente la conclusione alla quale ritiene la Sezione di dover pervenire non deve importare un pregiudizio per il cittadino. In un procedimento contenzioso, preordinato al fine dell'attuazione J 123/36 e 645/58. Il principio affermato con la sentenza in esame, per quanto superato -con -Oecorrenza dal 1gennaio1960 -per effetto dell'art. 197 del d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, non appare esatto e non pu pertanto essere condiviso. In sostanza la Corte si limitata ad una interpretazione strettamente letterale .della norma dell'art. 36 della 1. 8 giugno 1936, n. 1231 in base alla quale, come RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non subordina pi la responsabilit solidale del cessionario ilazienda alla iscrizione a ruolo dell'imposta o alla notifica dell'avviso di accertamento prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo generico alle imposte dovute sulla base della dichiarazione o degli a(;certamenti dell'ufficio, la responsabilit solida.le del cessionario aazienda pu aversi anche nel caw in cui fimposta sia iscritta a ruolo, o sia accertata, dopo la cessione dell'azienda (2). (Omissis). -I due ricorsi devono essere riuniti trattandosi di impugnativa avverso la stessa sentenza. La censura fondamentale che con essi si propone infondata. Si sostiene che la responsabilit solidale del cessionario di una azienda per i debiti di imposta del cedente subordinata alla sola condizione: che il cessionario possa conoscere lesistenza di un debito d'imposta del cedente, possibilit di conoscenza che deve ammettersi, sia nel caso in cui vi sia stata la notificazione di un accertamento di ufficio, che in quello, ricorrente nella specie, in cui il cedente abbia fatto una dichiarazione del suo reddito, trattandosi di due ipotesi poste sullo stesso piano dall'art. 197 del nuovo testo unico del 1958, avente noto 11 nei casi di cessione di industria o di commercio, di cui all'art. 63 del II t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di cat. B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, ~a per l'imposta che sia gi stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti gi notificati prima dell'avvenuta cessione '" ed ha quindi, in base ad una simile interpretazione, escluso la responsabilit del cessionario di azienda per il pagamento delle imposte di r.m. dovute dai precedenti esercenti della stessa impresa per l'anno in corso e per quello precedente, quando per tali imposte e prima della cessione, non sia stata effettuata la iscrizione a ruolo o notificato un accertamento di ufficio; nonostante che sia stata invece presentata regolare denuncia da parte del contribuente. A conforto di tale sua statuizione la Suprema Corte ha innanzitutto motivato per relationem con richiamo alla propria precedente sentenza 9 giugno 1956, n. 2009, in causa Vincenzi contro Carra, la massima della quale peraltro (Riv. leg. fsc., 1956, 1799), formulata in termini generali e comprensivi, non appare invece corrispondente alla effettiva portata della pronuncia, dato che, come era stato pure rilevato nella presente causa, quella fattispecie riguardava una controvexsia fra privati relativa ad una domanda di rimborso di imposta proposta dal cessionario della azienda nei confronti del cedente, e tale rimborso venne negato in considerazione del fatto ohe le notifiche relative alla detta imposta ~rano state effettuate, anzich al cedente, al solo cessionario, e malamente non era stata proposta opposizione per tale irregolarit (vedi Boll. Trib. Inf., 1957, 307). Come si vede, dunque, trattavasi allora di una fattispecie del tutto particolare e in cui non era dato discutere esplicitamente della efficacia della notifica dell'accertamento d'ufficio anteriormente alla cessione dell' zienda. Oltre a ci poi l Suprema Corte, sempre a conforto dell'affermato principio secondo cui la responsabilit del cessionario di azienda ex art. 36 legge n. 1231 del 193t> presuppone in ogni caso la iscrizione a ruolo o la notifca dell'accertamento in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 943 carattere meramente interpretativo e non innovativo rispetto all'art. 36 della legge n. 1231 del 1936. Ora, tale tesi in contrasto con il senso della legge. Questa Carte Suprema con la sentenza n .. 2009 del 1956 ha gia posto il principio che in tema d'imposta di ricchezza mobile, secondo il chiarimento contenuto nell'art. 36 della l. 8 giugno 1936, n. 1231, la rnsponsabilit solidale del cessionario d'azienda sussiste per l'imposta gi iscritta nei ruoli e per quella che debba ancora iscriversi in dipendenza di accertamenti gi notificati prima della cessione, donde. consegue che il cessionario non tenuto per l'imposta il cui accertamento, al momento della oessione, non sia stato ancora notificato. E non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto indirizzo. Per vero, non si dubita che la legge trjbutaria vigente al tempo della fattispecie concreta quella test richiamata d.ell'8 giugno 1936, n. 1231, il cui art. 36 testualmente stabilisce che nei casi di cessione di un esercizio di industria e di commercio, di cui all'art. 63 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente solidalmente responsa., sabile nell'imposta per i redditi di cat. B dovuta, per l'anno in corso e per lanno anteriore, dai precedenti esercenti~ sia per la imposta che epoca anteriore alla cessione, ,mentre del tutto ininfluente in proposito sarebbe la denunzia del contribuente, si richiamata al fatto che " tale norma imponendo una specifica responsabilit, ovviamente di stretta interpretazione, e non pu quindi estendersi a situazioni che non siano quelle espressamente considerate ,, . Tale osservazione appare evidentemente giustificata se riferita all'analogia in senso tecnico, ma non altrettanto esatta se riferita, come si verifica nel caso, ad una interpretazione semplicemente sistematica, che non intende estendere la portata della norma, ma stabilirne l'esatto contenuto in relazione alle innovazioni del sistema introdotte successivamente ad essa e in particolare con quelle relative alla dichiarazione annuale dei redditi stabilite dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25. Da ultimo da Suprema Corte si richiamata alla ratio del precetto " la quale -a suo dire -si individua nella esigenza che il cessionario possa conoscere, al momento della cessione, l'ammontare massimo del debito di imposta di cui gli sar richiesto il pagamento, al fine di tenerne eventualmente conto nelle pattuizioni sul prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta con la iscrizione dell'imposta dovuta nel ruolo e con la notifica di un accertamento prima dell'avvenuta cessione ,, , ma non ha considerato che proprio tale ratio, una volta introdotto con la legge n. 25 del 1951 il sistema generale della dichiarazione annuale dei redditi, giustifica la equiparazione, per i fini che qui interessano, della iscrizione a ruolo, della notifica dell'accertamento dell'Ufficio e della denuncia del contribuente. :E: chiaro infatti che se il cessionario di azienda, per conoscere l'ammontare massimo del debito di imposta di cui gli sar richiesto il pagamento, deve preoccuparsi degli accertamenti notificati dall'Ufficio in rettifica delle dichiarazioni del cedente, tanto pi esso deve tener conto del contenuto di tali dichiarazioni che, non si dimentichi, dal 1951 in poi costituiscono il fondamento del sistema di accertamento di tutte le imposte dirette. E traendo da ultimo le conseguenze necessitate dalle sue affermazioni, la Suprema Corte non poteva non attribuire efficacia innovativa alla norma dell'art. 197 944 RASSEGNA DELLAVVOCATURA,DELLO STATO sia stata gi iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscri vere in dipendenza di accertamenti gi notificati prima dell'avvenuta cessione. Il dettato della legge ben chia:ro. La responsabilit solidale del cessionario ivi prevista subordinata al concorso di precise e tassative condizioni; occorre cio che si tratti dell'imposta dovuta per fanno nel quale avvenne la cessione e per quello anteriore, anche se non ancora iscritta nei moli, purch sia stato gi, notificato "/:ooviso di accertamento. 'frattasi di norma, che, imponendo una specifica responsabilit, ovviamente di stretta interpretazione, e non pu quindi estedersi a sihiazioni che non siano quelle espressamente considerate. Ove perci manchi un accertamento notificato anterirnmente alla data della cessione, la fattispecie legale non si realizza. E ci corri- del d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui la responsabilit del cessionario di azienda si estende alle imposte dovute dal cedente " sulla base deUa dichiarazione e degli accertamenti dell'Ufficio ". Ma nello affermare ci la Cassazione non ha tenuto conto del fatto che, giusta suo precedente insegnamento (sent. 10 luglio 1961, n. 1650, in causa Mortini contro Finanze), " il carattere interpretativo di una legge pu risultare, oltre che da una esplicita dichiarazione in tal senso, anche da altri elementi, purch concreti ed apprezzabili, quali la formu1azione della nuova legge, i rrwtivi che l'hanno determinata, l'intenzione del legislatore, i lavori preparatori, la relazione del Ministro competente ecc. n. Ora non pu dubitarsi che le norme del vigente t.u. sulle imposte dirette, emesse al preciso e dichiarato scopo di rielaborare il relativo sistema legislativo " eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 " {art. 63 della legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1), devono ritenersi semplicemente interpretative-di quel sistema, proprio in considerazione dei motivi che le hanno determinate, quando si ispirano e danno precisa attuazione alle norme della 1. 11 gennaio 1951, n. 25, quando cio, come nel caso che ci interessa, attribuiscono la dovuta rilevanza alla dichiarazione del contribuente quale elemento fondamentale del metodo di accertamento di tutte le imposte dirette. E siccome non pu neanche dubitarsi 'che in base all'art. 36 della 1. n. 1231 del 1936 la responsabilit del cessionario di azienda riferita alle imposte iscritte a ruolo o , semplicemente' acced:aUr'ia carico del cedente in epoca precedente 'alla cessione, ci sembra di poter concludere con certezza che, anche prima della entrata in vigore del t.u. n. 645 del 1958, la dichiarazione del contribuente deve essere ritenuta, per i fini di tale responsabilit, del tutto equivalente all'accertamento dell'Ufficio debitamente notificato .(In tal senso esplicitamente ScANDALE, \ La riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1950, n. 980). Se cos non fosse e se dovesse ritenersi esatto il principio ora affermato dalla Ca!fsazione, si giungerebbe alla conclusione, assolutamente ingiustificabile, che il cessionario di azienda, mentre dovrebbe litenersi responsabile del pagamento delle imposte accertate mediante rettifica di ufficio della dichiarazione del contribuente, non lo sarebbe invece per le imposte il cui accertamento si concluso mediante ~lccettazione da parte dell'Ufficio di quella stessa dichiarazione. G. ANGELINI-ROTA PARTE I. S"EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 945 spondeva alla ratio del precetto (ora sostituito, come si dir, dall'art. 197 del nuovo t.u. del 1958, n. 645), la quale si individua nella esigenza che il cessionario possa conoscere, al momento della cessione, fammontare massimo del debito d'imposta di cui gli sar richiesto il pagamento, al fine di tenerne eventualmente conto delle pattuizioni sul prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta conrla iiscri.;llione dell'impPsta.. dovuta nel ruolo e con la notifica di un accertamento prima. delfavvenuta cessione. La responsabilit del cessionaiio ,;/ .fu definitiva ancorata -per volont di legge -al debito di imposta Ii:sultante da atti o provve< limenti dell'amministrazione finanziaria {iscrizione nei ruoli -avvisi di accertamento). Ed conseguentemente a ritenere che a questi atti -che condizionano rapplicazione della norma -non pu finterprete sostituire atti diversi (quali ad es. le dichiarazioni cui tenuto il debitore d'imposta verso il Fisco). Una regolamentazione in tal senso nell'art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ma la norma palesemente innovativa, perch, nel suo dettato, non subordina pi la responsabilit solidale del cessionario alla iscrizione a ruolo delfimposta o alla notifica delfavviso di accertamento prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo ,generico alle imposte dovute sulla base deUa dichiarazione o degli accertamenti delfUffido, ed quindi possibile che la responsabilit solidale sorga anche nel caso in cui l'imposta sia iscritta a ruolo, o sia accertata, dopo la cessione dell'azienda. Nel caso concreto padfico fo causa che alla data di cessione considei;ato un atto stipulato per la attuazione cklJ,a concessione, non mai atto occorrente per l'attuazione' della legge, la'' quale, si r,ipete, detto subappalto non prevede e viene completamente attuata, con la stipulazione della concessione-appalto tra lo Stato e l'ente appaltatore, senza bisogno di alcun atto o contratto ulteriore. Il criterio della strumentalit porta conseguenze abnormi : essa infatti aprirebbe l'adito ad una indefinita reitera:zilone del beneficio, il cui campo di applicazione resterebbe delimitato non pi dalla previsione della legge e dalle -finalit pubbliche che essa tutela, ma unicamente dalla utilit contingente dei privati, da costoro perseguita secondo il loro libito. Se infatti si ammette che il beneficio applicabile al subappalto stipulato dall'ente appaltatore, bisogneTebbe ammettere per coerenza, che se nel contratto prevista la possibilit del subappaltatore di sub appaltare a sua volta alcune o tutte le opere, lo stesso beneficio dovrebbe essere applicabile anche a questo secondo subappalto, e cos fino all'infinito, per quanti successivi subappalti i privati impf'enditori si facciano a stipulare, in considerazione esclusiva della loro privata wtilit. Ancora, sempre per coerenza, bsognerebbe ammettere al beneficio una miriade -di singoli o sporadici atti: si pensi non solo ai contratti di fornitura che l'appalta 950 RASSEGNA .. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'appaltatore (che assume la veste e le obbligazioni del committente) verso un terzo (subappaltatore), e che ha lo stesso oggetto del contratto di appalto precedente (compimento parziale o totale della stessa opera). ' Nel solco tracciato da questo indirizzo, agevo1e ritenere che rimane ancora pi confermata la tesi secondo cui, .come si diceva innanzi, nello spirito della 1. 261 del 1947, l'agevolazione fiscale ivi prevista debba estendersi anche nei contratti con i quali il concessionario dei lavori per la ricostruzione delle case ai senza tetto affida a terzi, in conformit a quanto previsto dalla legge stessa, la materiale esecuzione dei lavori medesimi. -(Omissis). tore o subappaltatore pu stipulare, ma anche ai contratti. di subfornitura, dal numero indefinito ed indefinibile per risalire fino alla materia prima; si pensi agli -"lCquisti di generi per la mensa aziendale od agli appalti che al riguardo si facessero con ditte idonee. Da ci la conseguenza che non solo il beneficio fiscale avrebbe un campo di .applicazione larghissima, ma sarebbe del tutto incontrollato, rientrandovi i rapporti pi eterogenei. Cosa questa assolutamente esclusa' per l'applicazione delle no1me
  • ) che non corrisponde affatto alla realt, dal momento che il dettato della norma tutt'altro che perspicuo e l'impropriet della formulazione tecnica risulta chiaramente dall'uso, nello stesso contesto normativo, dell'espressione prezzo per indicare, oltre che il pagamento in contati, anche quello effettuato mediante versamento di azioni od obbligazioni; b) che l'interpretazione restrittiva non pu trarre argomento dalla natura della tassa fissa perch quest'ultima non rappresenta, nella specifica materia, una agevolazione o un beneficio, bens il normale regime di imposizione per una particolare categoria di trasferimenti di beni; e) oon la rabio della tassa fissa, identificabile, alla stregua della legge organica di registro, nella opportunit di evitare duplicazioni di imposta rispetto a trasferimenti di beni gi soggetti alla imposta di negoziazione, di natura surrogatoria rispetto a quella di registro, non mutata in relazione alla successiva I. n. 603 del 1954 perch l'imposta sul capitale delle societ azionarie e sulle obbligazioni, che ha sostituito l'imposta di negoziazione, mantiene, sia pure in forma meno tipica ed esplicita, la funzione surrogatoria dell'imposta abrogata; d) che una scissione nel regime tributario normalmente unitario in ragione della: natura del bene negoziato, in dipendenza della Cbntestualit o meno del pagamento, non pu essere giustificata dalla ragione indicata dalla Corte perch per l'attuazione delle speculazioni di borsa sulle variazioni nel tempo dei corsi azionari ed obbligazionari la pratica ha escogitato la mntrattazione a termine con differimento sia della consegna dei titoli che del pagamento del prezzo, cio un diverso e pi efficace strumento giuridico, e perch, d'altra parte, a sua volta, il sistema tributario vigente dispone di altri mezzi di prevenzione e repressione. Le eensure sono in parte infondate in parte irrilevanti ai fini del chiesto annullamento. Sotto il profilo letterale i ricorrenti non considerano, invero, che l'interpretazione da essi sostenuta si risolve in un inammissibile supe ramento di quell'inciso della norma che chiaramente, invece, richiama il dato cronologico della contestualit e che altrimenti non avrebbe n senso n ragione di inserimento; che il pagamento differito una ipotesi di promessa di pagamento, sia pure sostanziata, con ogni conseguen ziale effetto, sotto forma di valida obbligazione e, pertanto, nettamente si differenzia dal pagamento concreto ed effettivo, estinzione specifica, immediata e definitiva dell'obbligo dell'acquirente di versare il corri ~60 RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO spettivo del hene acquistato; che, quando pur fosse ravvisabile un uso terminologicamente improprio della parola prezzo, ci non potrebbe costituire un elemento univoco per presupporre una identica impropriet nella parola pagamento, e, in ogni <:aso, non potrebbe eliminare, riguardo all'estremo della contestualit, una specificazione esistente e chiaramente indicativa. Non pi convincenti si dimostrano, d'altra parte, le argomentazioni tutte e dal principio della evitabilit delle duplicazioni di imposta. La doppia imposizione, nel senso che per lo stesso fatto giuridico il contribuente sia ripetutamente gravato dalla stessa imposta ovvero, nello stesso tempo, da una imposta e da un diverso tributo in funzione sostitutiva, senza dubbio contraria ad un principio generale di diritto tributario e pertanto da ritenersi vietata in tutti i casi, anche se non espressamente previsti dalla legge, nei quali la percezione della tassa rappresenti una duplicazione rispetto ad altra della stessa natura gi percetta sullo stesso negozio giuridico. N vi dubbio che l'imposta di negoziazione abbia, in tema di trasferimento di azioni ed obbligazioni di societ nazionali ed estere, costituito, fino alla data della sua sostituzione con l'imposta sulle societ, il caso pi tipico di duplicazione rispetto all'imposta di registro'. Tutto ci non significa, peraltro, che il legislatore, nella sua volont sovrana, non potes.se, sotto la spinta di particolari esigenze, restringere o comunque condizionare in roncreto il diritto della doppia imposizione n pu importare la conseguenza che I'interpretazfone, quando chiara risulti tale volont alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12, non vi si debba attenere, indipendentemente da qualsiasi valutazione concettuale o teorica di equit tributaria o di funzionalit dell'imposta in rapporto :;i.i suoi scopi. Il rilievo vale senza dubbio per l'art. 108 della legge organica, tanto vero che questo Supremo Collegio, con la sentenza n. 1498 del 1942 neg lapplicabilit della tassa fissa ad una negoziazione di titoli compiuta mediante compensazione fra prezzo e contro crediti, attraverso una ratio .decidendJi essenzialmente fondata, per l'appunto, sulla esigenza, voluta dalla norma tributaria, di una specifica forma estintiva, di un pagamento concreto e contestuale al trasferimento dei titoli. Esso, d'altra parte, vale, a maggior ragione, per la successiva legge del 1954, dal momento che agli argomenti precedenti che restano assolutamente validi per l'identit sul punto delle norme susseguitesi nl tempo, pu aggiungersi ora l'altro tratto dalla difficolt di inquadrare qual.e imposta surrogatoria di quella di registro l'imposta sulle soci.et, che ha natura di imposta diretta ed il cui pagamento, a differenza di quanto prima prescritto per l'imposta di negoziazione, non costituisce, nel sistema modificato dell'art. 36 della I. cit., condizione per l'esenzione dall'imposta proporzionale o dalla registrazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUI'ARIA 961 Pochi cenni, tutti negativi, meritano da ultimo gli altri argomenti del ricorso. Il riconoscimento, per la tassa fssa, del carattere di regime normale di imposizione piuttosto che di agevolazione o benefcio non , infatti, incompatibile con la volont del legislatore, altrimenti risultante, di limitare la tassa medesima ai contratti che presentino una determinata caratteristica; la possibilit che le speculazioni di borsa siano per un verso attuate e per l'altro preyenute o represse con mezzi diversi dalle negoziazioni a pagamento differito o dalla sottoposizione di queste ultime alla imposta proporzionale non costituisce, d'altra parte, argomento cnvincente per contestare la validit della ratio rilevata dai giudici di merito e della quale comunque non vi necessit in ogni legge tributaria; il rilievo, che alcune deduzioni complementari o secondarie non sarebbero state espressamente vagliate nella motivazione non pu, infn, costituire motivo di annullamento ai sensi dell'art. 360, n. 5, lo oneroso della propriet o di altro diritto 1'eale di godimento. Per la registrazione, pertanto, della sentenza che la condanna suddetta abbia statuito, non opera tart. 1 della T.A. annessa alla l.o.r. (r.d. SO dicembre 1923, n. S269) sui trasferimenti immobiliari n con r.ichiamo all'art. 8 della legge predetta n al successivo art. 18 {l). {Omissis). -Con funico motivo del ricorso, denunziandosi la violazine degli artt. 8 e 18 della legge di registro del SO dicembre 192S, n. S267 e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, si censura la sentenza medesima per aver ritenuto che la pronunzia del Tribunale di Palermo, con la quale fu attribuito ai Castellucci e alla Pernice il valore venale del terreno di loro propriet illegittimamente occupato dal Comune di Palermo, non ponesse in essere un trasferimento di propriet o di uso o di godimento di un bene immobile assoggettabile alla , imposta di registro. Al riguardo si deduce che la Corte di merito non ' ha considerato che la destinazione a strada pubblica del terreno occupato e la conseguente sua inclusione nel demanio pubblico escludeva " che tale bene fosse rimasto di propriet dei Castellucci e della Pernice, che ai fini tributari era irrilevante la mancanza di un formale atto di I I I trasferimento perch fobbligo di corrispondere l'imposta di registro . sorge nel momento in cui si verifica questa situazione di fatto alla quale ' I (1) L'esclusione di ogni utile richiamo all'art. 1 della T.A. annessa alla l.o.r. per il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza che a seguito di occupazione ultrabiennale di immobile da espropriare, non disponga, data l'avvenuta utilizzazione dell'immobile stesso ad opera pubblica, la restitu.zione, ma la condanna al risarcimento dei danni nella misura corrispondente aJ valore venale, non appare, nella sentenza in nota, del tutto traquillante. Nessun dubbio che la sentenza del genere indicato, per la sua intrinseca natura non comporta il trasferimento all'Ente occupante, n della propriet n di alcun diritto reale di godimento nella accezione civilistica di tali peculiari istituiti. Il punto, per, ai fini tributari di registro, non questo. L'art. 1 della l.o.r., dopo aver precisato che sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle relative imposte gli atti scritti destinati a produrre effetti giuridici, aggiunge che ad analogo obbligo soggiacciono le " trasmissioni delle propriet, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altri diritti reali . In forza di tale disposizione normativa non pu revocarsi in dubbio che per i trasferimenti immobiliari non il documento che assume il ruolo determinante, ma la trasmissione, in s, della propriet, dell'uso, del godimento deJ bene immobile ed PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA-963 la legge ricollega il pagamento dell'imposta medesima e che la sentenza con la quale era stato attribuito ai proprietari il valore venale del terreno occupato aveva riconosciuto il diritto del Comune al permanente godimento di esso. La censura infondata. La Corte di merito, esaminata la sentenza del Tribunale di Palermo per la quale f Amministrazione delle Finanze pretende il pagamento dell'imposta di registro sui trasfeTimenti a titolo oneroso della propriet immobiliare, ha ritenuto che questa non fosse dovuta, perch con tale pronunzia era stato attribuito ai Castellucci e alla Pernice il risareimento dei danni ad essa derivati dalla illegittima occupazione del terreno di loro propriet da parte del Comune di Palermo, ma non era stato realizzato in concreto il trasferimento a quest'ultimo della pro~ priet di tale terreno, la quale, pur svuotata di contenuto, era rimasta ai Castellucci e alla Pernice per non essere sopravvenuto il decreto di -espropriazione del terreno medesimo, n intervenuto tra le parti alcun atto negoziale che ne operasse il trasferimento. Ora, la Corte ha correttamente ritenuto che la condanna al risru;-cimento dei danni derivati dalla illegittima occupazione deH'immobile, ancorch si identifichi neU' attribuzione del valore venale di esso, non ne determini il trasferimento all'ente occupante, perch tale pronunzia per la sua intrinseca natura, non pu inquadrarsi tra gli atti giudiziali rraslativi a titolo oneroso della propriet per i quali rart. 1 della tariffa allegato A della legge di registro prevede f applicazione delfimposta di trasferimento. Invero, fino a quando non inter\renga il decreto di espropriazione -0 un atto negoziale traslativo della propriet, l'immobile illegittima- a tale fine stabilito {art. 18) che la Finanza abilitata. a procedere alla registrazione e conseguente tassazione delle trasmissioni suddette allorch delle stesse abbia, attraverso presunzioni iuris tantum, la prova diretta o indiretta. Tal.i presun .zioni sono dalla legge di registro (art. 18 cit.) indicate in maniera esemplllicativ.a e non tassativa (cfr. Rel. Avv. Stato, 1955-60, II, 506; !AMMARINO, Commento .UJ,le leggi sulle imposte di registro, I, 81) e fanno capo al possesso da prte dj persone diverse dal proprietario apparente, che si sia estrinsecato con attivit corrispondente all'esercizio della propriet o di altro diritto reale, e sia accompagnato da altri elementi, enunciati anche essi in via esemplificativa. Da tali principi lecito .dedurre che anche se nella sentenza del genere in esame non si rinviene, nel senso tecnico giuridico un atto di trasferimento, si rinvengono di certo glfestremi di una situazione giuridica definitiva ed irreversibile, che, ponendo fine, attraverso l'attuata regolamentazione patrimonirue, all'illegittimo comportamento dell' Amm.ne, fornisce la prova certa dell'acquisizione da parte della p.a. stessa dell'effettivo e definitivo diritto di potere e di disporre del bene. La 1qual cosa dovrebbe abilitare l'aml,ll.ne finanziaria alla tassazione con i criteri che la sentenza in nota ha ritenuto
  • SQ resulta il valore effettivo dei gioielli, danaro 'e mobilia, ha ritenuto che solo il difetto dei requisiti sostanziali posti dall'art. 773 del c.p.c., relativi alla fedele descrizione e valutazione .dei beni, rende inidoneo l'inventario pit\ volte detto a derogare la presunzione di legge. Quest'ultima, in altri termini, in presenza di un inventario, non spiegherebbe effic'lcia sempre che l'inventario stesso non risultasse incompleto o infedele. Nessun dubbio che in tali casi la presunzione opera in tutta fa sua interezza: m, nel caso in cui l'inrventario sia affetto da irregolarit formali e le stesse concernono la persona che procede anche a parte soltanto delle operazioni, non pare che l'indagine possa essere . ristretta nei limiti suddetti. Il valore che, nell'eredit beneficiata, la legge< atb"ibuisce all'inventario e gli effetti che allo stesso si ricollegano sono cose che attribuiscono all'inventario stesso un carattere formale e sostanziale al tempo stesso. E>Ssendo diretto da un lato a tutelare i terzi e dall'altro, in taluni casi, a tutelare persone che per la loro particolare situazione (minori, incapaci) appaiono meritevoli di particolare tutela, la partecipazione diretta del pubblico ufficiale indicato dalla 966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO successioni {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) relativa all'esistenza in predeterminate pevcentuali, di gioielli, danaro e mobilia, ai fini della determinazione del valore imponibile per fimposta di successione. E ci in quanto, il mancato ricorso al criterio presuntivo, giusta la previsione del comma terzo del cit. art. 31, ha per suo presupposto che l'inventario :;:j : sia completo, ossia non contenga le tassative indicazioni di cui all' articolo 775 c.p.c. Ma tale presupposto, come risulta evidente da quanto si accennato, non ricorre nel caso di specie perch non si trattato di inventario incompleto e tanto men infedele e il solo addebito che si pu muovere al notaio, che ha redatto l'inventario, quello di aver fatto dal perito non soltanto stimare le scorte ma anche reperire le medesime. Il che, peraltro, ai fini di cui trattasi, non incideva sulla competenza dell'inventario non tanto perch dell'operato del perito si era fatto cenno nell'inventario stesso e se ne era allegata la stima, ma pe11ch il notaio non aveva omesso di procedere egli medesimo al reperimento e alla descrizione dei gioielli, del denaro ecc., di cui alla presunzione di legge, e questa, pertanto, doveva essere esclusa. Il ricorso deve, pertanto, esseve accolto e la causa rinviata alla stessa per nuovo esame alla Commissione Centrale delle Imposte, la quale dovr uniformarsi al seguente principio di diritto: Nel caso di accettazione dell'eredit con il beneficio di inventario, la presunzione dell'art. 31, primo comma, della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), relativa all'esistenza in predeterminate percentuali, di gioielli, danaro' e mobilia, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione viene meno e non operante se l'inventario eseguito completo, ossia contiene tutte le tassative indicazioni stabilite dall'art. 775 codioo di rito civile . -(Omissis). legge per la redazione dell'inventario un elemento di carattere non soltanto formale, ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale, di tale modalit si ripercuote, sul valore e sugli effetti dell'inventario inteso nella sua interezza. La partecipazione suddetta, infatti, l'elemento obiettivo dal quale trae origine la particolare fede impressa all'inventario e la garanzia della rispondenza di esso alla realt delle. cose. La qual cosa non contrasta COn/ il principio affermato nella sentenza ricordata in motivazione n. 1082/63 in Riv. leg. fisc., 1963, 1563 e segg., giacch' in essa testualmente precisato che le formalit e gli adempimenti che la legge impone ai chiamati all'eredit che vogliono acoettare l'eredit stessa con beneficio di inventario sono stabilite a tutela dei terni creditori e pertanto non possono essere trascurati e non adempiuti o eseguili in maniera diversia da quella prescritta, senza che da Mle inosservanza non denvi la decadenza del beneficio . La decadenza del beneficio comporta la mancata deroga alla presunzione posta dall'art. 31, primo comma della legge tributaria sulle successioni e nel .caso concreto un dato obiettivo certo che la individuazione e la ricognizione di parte dei beni oggetto di inventario non fu eseguita direttamente e personalmente dal pubblico ufficiale indicato dalla legge, ma dal perito estimatore, che pure indicato dalla legge, ai soli fini; per, della valutazione. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763 -Pres. Lonardo -Est. Sbrocca -P.M. Tavolaro -Soc. Montecatini (avv. Antonelli) c. Grissman (avv. Ferri) e Regione Trentino Alto-Adige' (avv. Stato Buonvino). Acque pubbliche -Ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa -Mancata notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato -Inammissibilit. (l. 25 marzo 1958, n. 260, art. l; r.d. 11dicembre1933, n. 1775, artt. 192 e 143). Il r.icorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche deve essere notificato, a pena di nullit, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. In mancanza esso va dichiarato inammissibile, anche nel caso di regolare notifica ai controinteressati (1). {Omissis). -Con il ricorso incidentale si prospetta una ques.tione di carattere pregiudiziale, rilevabile anche l'ufficio {quella dell'ammfa..: sibilit del ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa), e pertanto il suo esame deve precedere quello del ricorso principale, che investe il merito della controversia e potr essere considerato soltanto nell'ipotesi di riconosciuta infondatezza dell'altro ricorso. (1) La decisione conferma il principio dell'unit delle notificazioni degli atti giudiziali, e della obbligatoriet della loro consegna all'Avvocatura dello Stato, quale unica domiciliataria legale di tutte le Amministrazioni statali. Le Sez. Un., pur senza respingere la diversa opinione del Consiglio di Stato relativamente ai ricorsi proposti innanzi a quel1a giurisdizione, mostra di condividere in proposito le stesse riserve accennate in questa Rassegna (retro, 619). E: noto che nei giudizi con pluralit di parti, ed a litisconsorzio necessario per essere le cause inscindibili, la mancata o irregolare notifica dell'impugnazione ad uno dei litiganti non comporta l'inammissibilit del gravame, essendo il Giud:ce tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c, Tale rimedio giudicato inapplicabile nei giudizi amministrativi, perch le norme del testo unico sul Consiglio di Stato, ripetutamente, pongono il principio che il ricorso deve essere, a pena di decadenza, notificato all'Amministrazione interessata entro i termini assegnati. Sul punto, con larghi richiami di dottrina e giurisprudenza,' Cfr. Ma$s. compl. Giur. Cons. Stato, 1932-1961, I, 1160 e segg. RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 968 Deduce, infatti, la Regione Trentino-Alto Adige che il ricorso al Tribunale Superiore doveva esserle notificato mediante consegna di una copia conforme all'originale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice a:dito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, 1 della 1. 25 marzo 1958, n. 260, che ha modificato il citato t.u., e 42 del d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione; e che, essendo stata la copia_ a quest\tima consegnata, la notificazione era affetta da nullit non sanabile con la costituzione dell'Amministrazione resistente e rilevabile anche ex officio, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anzich esaminato nel merito. La censura fondata. :B ben vero che l'art. 19'2 del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a:pprovato con T.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che i ricorsi al Tribunale superiore indicati nel prnoedente art. 143, che appartengono alla sua diretta cognizione in sede giurisdizionale amministrativa, devono nel prefisso termine essere notificati tanto all'autorit, dalla quale emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce, cio ai controinteressati, con una norma di contenuto identico a quella dell'art. 36, seCOI).do comma, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato . . Ma, da un lato, l'art. 151 del t.u. n. 1775 del 1933 rinvia, per le notificazioni dei ricorsi in genere alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni delle leggi sul foro erariale, ossia all'attuale t.u. del 1933 sulla rappresentanza e difesa dello Stato; e, dall'altro, l'art. 193, che, per la sua collocazione si riferisce esclusivamente ai giudizi amministrativi, prescrive che rautorit che ha emanato il provvedimento impugnato possa essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche nelle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, ma sempre col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. Sulla base di tali disposizioni, sebbene l'art. 208 del t.u. ora citato si richiami, per quanto non regolato dalle norme procedurali in questo contenute, al Codice di rito e in particolare, per i ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa, agli artt. 35 e segg. del t,u. sul Consiglio di Stato, la giurisprudenza del Tribunale Superime, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 260 del 1958, aveva esattament e affermato il principio, secondo cui, dinanzi al Tribunale, non trovava, tra le altre, applicaziorie la norma dell'art. 41, secondo comma del t.u. da ultimo ricordato, che faculta l'autorit che ha emanato il provvedimento impugnato a farsi rappresentare presso il Consiglio o '., PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 969 dall'Avvocatura o da n Commissario speciale, con J'.effetto che, per i ricrsi al Tribunale Superiore, destinataria delle notificazioni era sempre e soltanto f Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice adito, e cio l'Avvocatura Generale in Roma, dove ha pure sede il Tribunale. Questa giurisprudenza ha trovato testuale conferma nell'art. I della legge n. 260 del 1958 (nel -cui vigore avvenuta la notificazione del ricorso), il quale, sostituendo il primo comma dell'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933, ha ribadito che i ricorsi e gli atti istitutivi di giudizi, che. si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative, debbono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso fUfficio dell'Avvocatura a ci designato; e la cui disposizione si estende anche all'amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige (come alle amministrazioni della .Sicilia e della SaI'degna), poich per essa l'art. 42 del d.p.r. n. 574 del 1951 ha prescritto, salvo per le cause in cui abbia interessi contrastanti -con quelli statali, l'assistenza necessaria dell'Avvocatura, con l'applicazione delle regole relative, senza che sulla giurisprudenza stessa possa incidere il contrario orientamento del Consiglio di Stato, che, ispirato pi' da intenti di ordine pratico che dalla fedele aderenza al testo legislativo, ha negato fapplicabilit del .citato art. 1 limitatamente ai ricorsi dinanzi al Consiglio. Nel caso di specie, il Tribunale Superiore avrebbe, pertanto, dovuto rilevare l'insanabile vizio di notificazione del ricorso {art. 11, ultimo comma, del t.u. n. 1611 del 1933) e dichiararne l'inammissibilit, non potendo, d'altro lato, avvalersi delle nrn:me sull'integrazione del contraddittorio, che, nei giudizi amministrativi, presuppongono la regolare notificazione del ricorso nei termini prefissi all'amministrazione, oltre che ad almeno uno dei controinte!'essati. L'inammissibilit del ricorso al Tribunale Superiore comporta, in accoglimento del gravame incidentale, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto dei requisiti processuali per fesame del merito dinanzi al Tribunale stesso, dichiarandosi assorbito il ricorso principale (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 luglio 1964, n. 1989 -Pres. Celentano -Est. D'Amico -P.M. Maocarone (conf.) -TropianJ (avv. Ciamarra) c. lsUtuto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. Tanzarella). Opere pubbliche -Appalti Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. -Clausola compromissoria -Specifica approva zione -Non necessita. (e.e., art. 1341, secondo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42; d.p.r. 16 lu glio 1962, n. 1063, art. 47). . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 970 Opere pubbliche -Nuovo capitolato generale per le opere del Ministero dei LL.PP. -Norme processuali -Applicabilit immediata. {d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47). Arbitrato -Inizio del giudizio -Istanza di nomina degli arbitri. (c.p.c., art. 810; d.m. 28 maggio 1895, art. 47; d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 49). Da;to il carattere normativo e non contrattuale del capitolato generale per gli appalti del. Ministero dei LL.PP., non necessaria la specifica approvazione per iscritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 e.e., della clausola compromissoria in esso contemplata. Tale principio valido anche nel caso di appalti di enti pubblici, tenuti obbligatoriamente ad adottare il capMolato generak suddetto (1). La disposizione dell'art. 47 del nuovo oapitolato generale sui ll.pp., che consente sia alr attore che al convenuto di declinare la competenza arbitrale, ha carattere pmoessuale ed applicabile anche rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore {2). ' Negli arbitrati ordinari, il giudizio ha inizio con la nomina degli arbitri e la loro accettazione. In quelli previsti dal capitolato generale dei ll.pp., l'inizio del giudizio ha luogo con la presentazione deliistanza di nomina degli arbitri (3). (Omissis). -Il rioorrente sostiene innanzitutto che, nei eontratti di opere pubbliche conclusi con enti diversi dallo Stato, la clausola compromissoria ha rcarattere ocntrattuale, cosicch avrebbe dovuto essere approvata .specificamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, e.e. Sostiene inoltre che l'art. 42 del capitolato generale di appalto, ~pprovato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e vigente al mo (1-3) In questa Rassegna (retro, 603) si segnalata la pacifica giurisprudenza, che attribuisce valore normativo al capitolato generale statale, e si sono indicate le ragioni che inducono a tale conclusione Si anche accennata la conseguenza della obbligatoriet ex se di tutte le norme di esso capitolato, e della inammissibilit di q)l:alunque riferimento all'art. 1341, secondo comma, e.e., per le clausole ritenute particolarmente onerose. , Inoltre, poich la normativa dei pubblici appalti ha riguardo non all'identit del soggetto, che materialmente compie i lavori, ma alla obiettiva natura degli stessi ed al fatto ohe comportino un onere finanziario a carico dello Stato, essa risulta applicabile anche agli appalti degli enti pubblici, che comurnque utilizzino finanziamenti statali. Le disposizioni di cui all'art. 80 del t.u. sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165); all'art. 294 u.c. t.u. I. c. e p. del 1934; PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE g71 mento della stipulazione dell'appalto, deve ritenersi sostituito dal1' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il nuovo capitolato gc:Jnerale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici: tale nuova disposizione, sopraggiunta, nel corso del giudizio iniziato davanti al Tribunile, con l'entrata in vigore del nuovo capitolato (1 settembre 1962), consentendo alle parti la deroga alla competenza arbitrale, valida a determinare, come norma di carattere processuale, la competenza del giudice ordinario. La prima tesi non ha fondamento. Questa Corte ha pi volte affermato (tra le altre, sentenze n. 365 del 18 febbra:io 1963 e n. 715 del 9 aprile 1955) che, data la natura normativa, e non contrattuale, del :eapitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici e della clausola compromissoria contenuta nell'ar.t. 42 del capitolato, non applicabile, riguardo a tale clausola, l'art. 1341, secondo comma, cc., che richiede la specifica approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali ivi contemplate, derivando l'efficacia della dausola compro;. missoria, pi che dalla volont negoziale dei contraenti, dal predetto art. 42, che, con l'imperativit propria dell~ norme di diritto obiettivo, ne impone l'inserzione in ogni contratto di appalto, di cui sia parte contraente la P.A., e che, disponendo l'art. 80 del tu. sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. aprile 1938, n. 1165, che tutti i rappoTti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti, sono regolati dalle norme in vigore per le opere di conto dello Stato, senza che possano avere efficacia le eventuali pattuizioni in contrario, lo stesso principio si applica anche per tali contratti, con la conseguenza che la predetta clausola operativa e vincolante senza necessit della specifica approvazione scritta, di cui al richiamato art. 1341, comma secondo, e.e. all'art. 6, u.c., della 1. 10 agosto 1950, n. 646 sulla Cassa per il Mezzogiorno devono ritenersi specifiche applicazioni dell'esposto principio, come confermato dalla giurisprudenza che ha dato alle norme citate un'intefPretazione estensiva (sul punto, e per richiami giurisprudenziali, cfr. retro, 608). Sulla immediata applicazione delle norme processuali del nuovo capitolato generale, e sugli elementi per la loro identificazione, ofr. retro, 598, cui adde Cass., 20 luglio 1964, n. 1953. concetto ovvio che il giudizio ordinario pu dirsi instaurato non a seguito della sola notifica dell'atto introduttivo, ma con la costituzione. di una delle parti innanzi al giudiee competente. Nei giudizi arbitrali ordinari, nei quali non esiste un giudice precostituito, l'inizio del giudizio coincide con l'accettazione degli arbitri: infatti da questa data decorrono i termini per la pronunzia del lodo. Negli arbitrati RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 972 Fondata, invece, la seconda tesi e, quindi, deve essere affermata la competenza del giudioe mdinario. Il nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, pubblicato nella Gazz. etta Uffiiciale il 7 agos.to ed entrato in vigore il 1 settemb;e delb stesso anno (articolo unico della pI'emessa), attribuisce, nell'art. 47, sia all'attorn che al convenuto in un giudizio arbitrale la faoot di esclu dere la relativa competenza: se finiziativa presa dall'attore, la predetta facolt si esel'cita proponendo, entro il termine indicato nel ettembre 1962, data di entrata in vigore del nuovo capitolato generale. N pu aver rilievo che, nella specie, la nuova nonna process1iale sia intervenuta nel corso del giudizio gi instaurato davanti al giudice Ol'dinario, poich, per la virt sanatrice dello ius superveniens, il g;L. dice irregolarmente adito, secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del giudizio, diventa competente a giudicare in forza della nonna sopravvenuta nel corso del giudizio stesso. ~ E lappaltatore Tropiano, insistendo nel richiedere che il processo sisvolga davanti al giudice ol'dinario, ha senz'altro dimostrato di voler ~Sel'citare la facolt concessagli dall'art. 47 del nuovo capitolato generale. regolati dal capitolato generale statale, la sentenza .in rassegna identifica la data ripetuta con la presentazione dell'istanza di nomina degli arbitri. L'opinione, per, non sembra esatta, poich nessuna norma giustifica la diversa disciplina. Anzi, in contrario, va ricordato che, per l'art. 51 del capitolato generale in vigore, il termine per la pronuncia del lodo decorre non dall'accettazione della nomina, ma addirittura della costituzione del collegio. Per ulteriori argomenti a conferma della tesi qui sostenuta, cfr.: CoDOVlLLA, Compromesso, 1915, 383 e segg. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, AP)?.ALTI E FORNITURE 973 Oppone flstituto Autonomo per le Case Popolari che, alla data d'inizio del giudizio davanti al Tribunale di Bari (19 maggio 1962), gi era stato instaurato il giudizio arbitrale, avendone il Tropiano pro posto domanda con atto notificato il 20 aprile precedente, cosicch ,doveva ormai :riteneqi radicata la competenza del collegio arbitrale. Senonch all'istanza delfappaltatore non era seguita alouna altra attivit delle parti, nessuna delle quali aveva curato di richiedere la nomina degli arbitri. Come nel giudizio ordinario occorre, perch possa intendersi instaurato, che la domanda sia portata a cognizione del giudice mediante la costituzione di una delle parti, deve ritenersi che il giudizio arbitrale abbia il suo inizio solo con la nomina degli arbitri e la conse'guente costituzione del collegio arbitrale. Ci si desume, per gli arbitrati ordinari, dall'art. 810 c.p.c., ch anzi, per essi, richiesta anche l'accettazione degli arbitri {art. 813); e, per gli arbitrati previsti nei capitolati per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 47 del capitolato approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e dall'art. 49 del nuovo capitolato generale approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962, secondo cui occorre l'istanza delle due parti o della parte pi diligente ai presidenti dei collegi indicati nell'art. 43 del precedente capitolat0, e 45 dell'attuale, pe:rch nominino gli arbitri negli stessi articoli designati. Deve pertanto essere dichiarata, in accoglimento del ricorso, la -competenza del giud~ce mdinario a decidere la controversia in esame. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523 -Pres. Gelentano -Est. Caporaso -P.M. Criscuoli (conf.) -Ministero Difesa Aeronautica (avv. Stato Savarese) c. Soc. Frigato (avv. C~sola). Ai;bifrato -Notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura dello Stato -Inderogabilit. (l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1). Appalto di opere pubbliche -Opere delle Amministrazioni militari -Controversie -Obbligatoriet del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 57). Le domcmae arbtmli devono essere ootificate a pena di nullit presso f Avvocatura de:Uo Stato, che, ai sensi della legge 25 marzo 1958, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .n. 200, la omiciUataria unica ed obbligatoria di tutte .Ze ammini strazioni statali e per tutte le contestazioni giudiziali (1). '.~ L'art. 57 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366, che approva il, capitolato generale per l'appalto dei lavori del Genio militare, deve intendersi = . tacitamente abrogato dall'art. 1 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio. Pertanto la rappresentanza e dJifesa nei giudizi arbifrali delle Amministrazioni militari da parte dell'Avvocatura dello Stato deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa (2). (Omissis). -La ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, assumendo che tale disposizione di legge sia applicabile anche ai giudizi arbitrali in materia di appalti militari e che quindi la domanda arbitrale doveva nella specie essere notificata presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato. L'art. 1 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 prescrive in via generale che all'Avvocatura di Stato spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione dello Stato. Il primo comma dell'art. 11 della stessa legge stato modificato con l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260. ]'!; stato, cos, tassativa mente stabilito che tutti i ricorsi, le citazioni e qualsiasi atto di oppo sizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona del Ministro competente. Non essendo stati modificati i sucoessivi commi dell'art. 11, non dubbio che sono assolutamente ed insanabilmente nulli gli atti giudiziali non notificati presso il competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, come avvenuto nella specie. (1-2). In precedenza (retro, 619) si era avvrtito che le Sezioni unite delld Corte di Cassazione erano state investite dalla questione, circa l'inderogabilit della notifica delle domande arbitrali presso lAvvocatura dello Stato. La decisione riportata ha accolto la tesi affermativa, ricordando che la 1. 25 mar zo 1958, n. 260 ha inteso realizzare la disciplina unitaria della notifica di tutti gli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato, che risulta essere la domiciliataria legale unica ed obbligatoria di tutte le ar.nministrazioni statali in qualunque conte stazione giudiziale (e quindi anche nei giudizi avanti ai Conciliatori ed ai Pretori, contrariamente a quanto, per mero errore di stampa, si legge nella annotazione riportata alla suddetta pag; 619 ea quanto, anche per errore, si legge nella motiva zione della stessa decisione). Unfoa eccezione rappresentata dai ricorsi al Consiglio di Stato; per i quali la Corte Suprema dimostra di voler mantenere ferma l'opinione risultante dalla decisione n. 1 in data 15 gennaio 1960 dall'Adunanza plenaria del Consiglio suddetto. : appena il caso di ricordare, che per gli appalti delle opere dipendenti del Ministero dei LL,PP., il capitolato generale in vigore (d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 46, 2 c.) espressamente dispone la notifica delle domande arbitrali presse> l'Avvocatura Generale dello Stato. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 975 Il criterio ispiratore della legge nuova quello di accentrare presso l'Avvocatura dello Stato le notificazioni di qualsiasi atto di citazione , in giudizio, per modo ohe lAmministrazione, per ogni giudizio, ha il suo unico domicilio legale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ad eccezione dei giudizi avanti i Conciliatori ed i Pretori. Non vi nella legge alcuna eccezione alla regola, sicch non si vede perch ad essa dovrebbe essere sottratta la domanda introduttiva di un giudizio arbitrale, da svolgersi nei confronti della P.A. L'art. 1 della legge del 1958 accomuna in un'unica disciplina tutte le varie ipotesi di giudizi davanti a qualsiasi autorit giurisdizionale, sicch non pu esulare dalla previsione normativa nessuna fattispecie, che non sia specificamente regolata in modo diverso da una disciplina propria, sopravvissuta alla riforma del 1958. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una decisione del 15 gennaio 1960, n. 1, ha per l'appunto ritenuto che il giudizio davanti al Consiglio di Stato si trovi in tale particolare situazione, onde, in linea di massima, la legge 25 marzo 1958, n. 260, non sarebbe applicabile a tale giudizio. La ragione di siffatta decisione riposta principalmente sul!' art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo cui il legit, timo contraddittore nel giudizio in quella sede la stessa autorit che ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato. Per questa considerazione, la norma ordinariamente valevole per tutti i giudizi nei quali parte la P.A. non riguarderebbe invece i ricorsi al Consiglio di Stato_ Analoga giustificazione non pu certamente darsi per le rontroversie -in materia d'appalto di opere di competenza del Genio militare, regolata dalle Condizioni generali approvate con r.d. 17 marzo 1932, n. 366. La denunciata sentenza della Corte d'Appello di Roma, per poter escludere che la domanda introduttiva del giudizio arbitrale, previsto dal decreto ora menzionato, debba essere notificata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del citato art. 1 della legge del 1958, !invoca la particolare disciplina dell'arbitrato stesso, nel quale il patrocinio dell'Avvocatura sarebbe soltanto facoltativo (art. 57 del Capitolato) e nel quale sarebbe difficile, al momento della proposizione della domanda, identificare l'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio a ricevere la notifica, dato che il Generale Ispettore del Genio, presi accordi col Presidente della Corte d'Appello, stabilir il luogo di costituzione del Collegio arbitrale (art. 52). Per quanto riguarda questo secondo argomento, pu subito rilevarsene la inconferenza. La norma di competenza e notifica dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale non ha nulla a che fare con la eccezionale facolt attribuita dal citato art. 52 al Generale Ispeittore di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 976 stabilire il luogo di costituzione, cio di riunione del Collegio presi accordi col Presidente della Corte d'Appello, che facolt esercitabile dopo la proposizione del giudizio e la nomina degli arbitri. Uno dei quali scelto, come dice lo stesso art. 52, dal Presidente della Corte d'Appello, che sarebbe competente per territa:rio a decidere .:: := la controversia . :: dunque evidente che l'ufficio dell'Avvqcatura competente a ricevere la notifica quello presso la Corte d'Appello competente a decidere secondo le ordinarie norme di procedura, senza possibilit di dubbio e di equivoci. Resola, quindi, l'altro argomento, quello secondo cui il patrocinio o l'assistenza dell'Amministrazione statale, istituzionalmente conferita all'Avvocatura dello Stato per ogni controversia concernente la stessa P.A., potrebbe nei giudizi arbitra.U in esame mancare, essendo, per l'art. 57, facoltativo e non obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura. Devesi, in icontrario, avvertire che la :non obbligatoriet dell'intervento dell'Avvocatura nel giudizio davanti al Collegio Arbitrale, pre~ visto dalle condizioni generali per gli appalti militari, non argomento decisivo in ordine alla questione circa il luogo della :notificazione della domanda giudiziale. Posto che l'Avvocatura dello Stato sia stata assunta, con l'art. 1 della legge del 1958, alla permanente qualifica di domiciliataria unica ed obbligatoria di tutte le amministrazioni statali, la conseguenza che per tutte le contestazioni giudiziali la notifica dei relativi atti deve necessariamente avvenire presso l'unica domiciliataria delle amministrazioni medesime, indipendentemente dalla successiva determinazione, da parte di chi di dovere, di ricorrere al patrocinio della stessa Avvocatura dello Stato, come ormai prassi assoluta anche nei casi in cui ci non obbligatorio, ovvero di lasciare alla stessa amministrazione il compito della propria difesa in giudizio, ovvero di ricorrere al patrocinio stern 1) A. BERLIRI, Problemi connessi all'aboli?:ione del salve et repete (Temi trib., 1962, 823). Sentenza n. 76 del 7 luglio 1962 1) U. PROSPERETTI, Valore del diritto irrinunciabile al riposo settimanale (Giur. cost., 1962, 893). Ordinanza n. So del 7 luglio 1962 1) I. CARACCIOLI, Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nell'art. 656 c.p. (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 797). Sentenza n. 83 del 7 luglio 1962 1) G. GuGLIELMI, Nota (Rass. A.vv. Stato, 1962, 74). Sentenza n. 85 del 7 luglio 1962 1) P. GRoss1, In tema di legislazione delegata di decreti legislativi posteriori al 25 giugno 1944 (Giur. cost., 1962, 917). 2) R. G. DE FRANCO, Delegazione legislativa ed attribuzione istituzionale del potere normativo al governo (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 800). Sentenza n. 87 del 7 luglio 1962 1) C. MAGNANI, Sulla legittimit costituzionale dell'art. 209, 2 comma, t.u.. t"mposte dirette (Riv. dir. fin. e se. fin., 1962, Il, 289). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 165 2) F. G. ScocA, La tutela del contribuente nel processo esecutivo (Giur. cost., 1962, 935). 3) G. TARZIA, I rimedi contro l'esecuzione esattoriale e la Costituzione (Riv. dir . . proc., 1962, 608). Sentenza n. 88 del 7 luglio 1962 1) G. FoscmNI, Monito ai giudici: giurisdizione e burocratizzazione (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 868). 2) G. A. M1cHELI, In tema di illegittimit costituzionale della proroga della competenza in materia "penale (Giur. cost., 1962, 961). 3) A. PALLADINo, Uso ed abuso della competenza prorogata (Riv. pen., 1962, Il, 782). Sentenza n. 92 del 22 novembre 1962 1) G. GucLIEI,MI, Nota (Rass . .1.vv. Stato, 1962, 134). Sentenza n. 93 del 22 novembre 1962 1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1373). Sentenza n. 94 del 22 novembre 1962 1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1380). Sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 1) M. CONTI, Legge e contratto collettivo nella disciplina delle condizioni di lavoro (Giur. cost., I962, I434) 2) V. CRISAFULLI, Su alcuni aspetti problematici della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 74_1,. e dei relativi decreti delegati (Giur. cost., 1962, 1414). 3) M. MAZZIOTTI, Osservazioni alla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 1962, n. 106 (Giur. cost., 1962, 1423). 4) G. PERA, Le norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori nel giudizio della Corte Costituzionale (Foro it., 1963, I, 648). Sentenza n. 108 del 20 dicembre 1962 1) V. ANDRIOLI, Requisiti di costituzionalit delle sezioni specializzate (Riv. dir. proc., 1963, 295). Sentenza n. 109 del 20 dicembre 1962 1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1467). 2) S. CHIARLONI, Sulla legittimazione del Giudice istruttore civile ad adire la Corte Costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 707). 14 RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 168 Sentenza n. 110 del 20 dicembre 1962 1) L. PALADm, Le delegazioni di amnistie e di indulto (Giur. cast., 1962, 1474). Sentenza n. 120 del 20 dicembre 1962 1) R. CHIEPPA, Leggi nuove e giurisdizioni speciali preesistenti (Giur. cost.,. 1962, 1501). Sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 l) V. CRISAFULLI, Incostituzionalit parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto (Giur. cast., 1962, 1509). 2) L. MoNTESANO, GiudiziO costituzionale su leggi indivisibili e convalidabili (Foro it., 1963, I, 474). Sentenza n. 124 del 28 dicembre 1962 1) F. CHIAROTTI, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 33). 2) C. EsPosITo, Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1962, n. 124, sulla punibilit dell'ammutinamento dei marittimi scioperanti (Giur. cast., 1962, 1521). ANNO 1963 Sentenza n. l del 12 febbraio 1963 1) G. AMBROSINI, Identificazione della questione di costituzionalit. qualificazione delle norme controverse ed ultrattivi degli accordi economici collettivi (Giur. it., 1963, I, 1, 1223). 2) C. ESPOSITO, Ultrattivit delle norme corporative e competenza della Corte Costituzionale (Giur. cast., 1963, 4). 3) U. PROSPF.RETTI, La questione della riltrattivit degli accordi economici collettivi corporativi (Mass. giur. lav., 1963, 186). Sentenza n. 2 del 12 febbraio 1963 1) V. ANDRIOLI, L'arlJitrato irrituale e la Costituzione (Mass. giur. lav., I96'~, 95). 2) P. BARILE, L'arbitrato e la Costituzione (Giur. cast., 1963, 22). Sentenza n. 6 del 12 febbraio 1963 1) M. S. GIANNINI, Natura delle decisioni dei Consigli comunali e provinciali sui ricor.i elettorali (Giur. cast., 1963, 52). PARTE Il, RASSEGNA DI DOTIRINA 167 Sentenza n. 7 del 12 febbraio 1963 1) L. PALADIN, Eguaglianza davanti alla legge e privilegi odiosi verso i figli naturali (Gitlr. cost., 1963, 64). Sentenza n. 8 del 16 febbraio 1963 1) A.' GRECHI, Servizio militare del lavoratore e computo della durata ai fini dell'anzianit (Dir. econ., 1963, 862). Sentenza n. 10 del 16 febbraio 1963 1) M. CHIAVARio, Inizio del procedimento penale e tutela costituzionale del diritto di difesa (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 613). Ordinanza n. 11 del 16 febbraio 1963 1) G. ABBAMONTE, Ius superveniens, giudizio di rilevanza e censura cinematografica (Rass. dir. pubbl., 1963, 367). Sentenza n. 12 del 16 febbraio 1963 i) L. BAsn.E-GIANNINI, I limiti dell'autonomia Tegionale nell'esercizio del potere legislativo (Rass. petr., I 963, 183). Sentenza n. 42 del 9 aprile 1963 1) P. GROSSI, In tema di legittimit costituzionale della vigente tariffa doganale (Giur. cost., 1963, 151). ) Sentenza n. 44 del 9 aprile 1963 1) S. CHrARLONI, Incombenti fiscali nel processo civile e competenza a sollevare la questione di legittimit costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 938). 2) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78). Sentenza n. 45 del 9 aprile 1963 1) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78). Sentenza n. 46 del 9 aprile 1963 1) L. BoNESCHI, Gli enti di coordinamento nell'economia: illegittimit dei poteri del consorzio nazionale produttori di canapa, quale organo disc:iplinatore del settore della canapa (Riv. dir. industr., 1963, II, 3). 2) A. Prumma1, In tema di pianificazioni agrarie e riserva di legge (Giur. cost., 1963, 180). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 168 Sentenza n. 47 del 9 aprile I963 . 1) V. CRISAFULLI, Atti con forza di legge e regolamenti atipici (Giur. cost., 1963, 201). Sentenza n. 49 del 9 aprile I963 1) G. GAIA, Legislazione siciliana ed obblighi internazionali (Giur. it., 1963, I, I, 1359) 2) G. G., Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 77). Sentenza n. 50 del 3 maggio I963 1) G. CoNso, La costituzionalit dell'art. 55 c.p.p. alla luce di una sentenza pro'/Jvidenziale (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 624). 2) M. ScAPARONE, Sulla costituzionalit della rimessione della competenza penal" per gravi motivi di ordine pubblico o per legittima suspicione (Giur. cost., 1963, 473). Sentenza n. 56 del 3 maggio I963 1) C. EsPOSITO, Osservazione (Giur. cost., 1963, 502). Sentenza n. 58 del 3 maggio I963 1) G. MAGRONE, I patrocinatori legali (Giur. cost., 1963, 519). 2) A. PREDIERI, Annotazioni sull'esame di Stato e l'esercizio professionale (Giur. cost., 1g63. 507). Sentenza n. 59 del 3 maggio I963 1) M. CHIAVARIO, Note in tema di autodifesa e difesa tecnica nel procedimento contumaciale (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 630). Sentenza n. 60 del IO maggio I963 1) L. ELIA, Uniformit della composizione del corpo elettorale e diritto di voto (Giur. cost., 1963, 527). Sentenza n. 6I del IO maggio 1963 1) C. EsPosrro, Sugli atti ministeriali con forza di legge (Giur. cost., t963, 538). Sentenza n. 63 del IO maggio I963 1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 550). 2) E. Dosi, Legittimit costituzionale delle revisioni di analisi disposte nei processi per frodi agrarie (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 637). 3) L. GoTT1-PoRc1NARA, Sulla legittimit costituzionale delle norme relative alla repressione delle frodi nelle sostanze di uso agrario (Giur. agric. it., 1963, 479). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 169 Sentenza n. 64 del IO maggio 1963 1) .M. PACELLI, Urbanistica e Costituzione (Riv. giur. ed., I963, I, 643). 2) P. STELLA-RlcHTER, Vizi dell'atto normativo e vizi della norma (Giur. cast., 1963, 555). Sentenza n. 66 del IO maggio 1963 I) G. TAvAss1, fo tema di ferie del lavoratore (Giur. cast., I963, 569). Sentenza n. 67 del 15 maggio 1963 1) C. EsPOSITo, Le pene fisse e i principi di eguaglianza,. personalit e rieducativit della pena (Giur. cast., I963, 66I). Sentenza n. 68 del 15 maggio 1963 I) R. G. DE FRANCO, Riflessi costituzionali della distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa (Riv. it. dir proc. pen., I963, 1169). Sentenza n. 70 del 15 maggio 1963 I) G. GmcNI, Osservazioni sulle sentenze n. 70 e 106 della Corte Costituzionale (Giur. cast., I963, 822). 2) G. MAzzoNI, Il concorso di pi contratti collettivi nella stessa cateE!oria e la impossibilit della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959, n. 74r (Mass. giur. lav. I963, I71). Sentenza n. 72 del 30 maggio 1963 I) C. ESPOSITO, Su una dichiarazione di incostituzionalit viziata per eccesso -art, 162, comma primo, t.u. p.s. -(Giur. cast., I963, 594). Sentenza n. 73 del 30 maggio 1963 I) A. BARBERA, Giudicato costituzionale e poteri del legislatore (Giur. cast., I963, 611). 2) E. CHELI, Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale (Giur. cast., I963, 599). 3) G. LOMBARDI, Riproduzione con efficacia retroattiva di norme illeKittime ed osservanza delle sentenze della Corte Costituzionale (Temi trib., I963, 5''10). 4) G. MARONGIU, Illegittimit costituzionale della legge di ratifica delle tariffe comunali per la pubblicit (Dir. e prat. trib., I963, II, 330). Sentenza n. 76 del 30 maggio 1963 1) V. CRISAFULLI, In tema di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative (Giur. cast., I!)63, 629). 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DEU.O STATO Sentenza n. So dell'8 giugno 1963 1) P. VmcA, Decisione di annullamento in un conflitto di attribuzione tier incompetenza nell'emanazione di un atto presupposto (Giur. cost., 11)63, 666). Sentenza n. 81 dell'8 giugno 1963 1) M. S. GIANNINI, Ancora in tema di prezzo e di tassa (Giur. cost., 1963, 682). Sentenza n. 85 dell'8 giugno 1963 1) S. CHIARLONI, Sui rapporti tra giuramento e libert religiosa (Giur. it., 1964, I, I, 13). 2) F. FmoccmARO, Ancora in tema di libert religiosa e giuramento dei testi moni (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1249). Sentenza n. 86 dell'8 giugno 1963 1) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 121). Sentenza n. 88 dell'8 giugno 1963 1) C. EsPosrro, Sulla insequestrabilit delle rimunerazioni dei dipendenti di enti pubblici (Giur. cost., 1963, 727). 2) R. FERRUcc1, Il principio di uguaglianza e la responsabilit patrimoniale dei pubblici dipendenti (Riv. giur. lav., 1963; II, 139). Sentenza n. 90 del 18. giugno 1963 ;) G. Cocc1ARD1, Appunti in ordine alla legittimit costituzionale dell'art. 170 c.p.p. ed all'impossibilit di notificare il decreto penale con il rito degli irreperibili (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1257). Sentenza n. 91 del 18 giugno 1963 1) F. BARTOLOMEI, Costituzione, espropriazione e indennizzo (Giur. cost., 1963, 743). Sentenza n. 92 del 18 giugno 1963 1) A. FEDELE, In tema di costituzionalit degli artt. 20 e 21 legge di registro (Riv. dir. fin., 1963, li, 215). Sentenza n. 94 del 18 giugno 1963 1) E. CASETTA, Cade l'istituto della garanzia amministrativa (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 923). 2) V. CRISAFULLI, Incompatibilit dell'autorizzazione a procedere ex art. 16 c.p.p. con l'art. 28 della Costituzione (Giur. cost., 1963, 783). PARTE II, RASSEGNA DI DOTl'RINA 171 Sentenza n. 106 del 22 giugno 1963 1) G. GrucN1, Osservazioni sulle sentenze 70 e 106 della Corte Costituzionale {Giur: cos., 1963, 822). 2) G. MAZZONI, Il concorso di pi contratti collettivi nella stessa categoria .e la impossibilit della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959 n. 741 (Mass. giur. lav., 1963, 177). Sentenza n. 107 del 22 giugno 1963 1) C. EsPosrro, Sulla tutela giurisdizionale condizionata ai tempestivi ricorsi amministrativi (Giur. cost., 1963, 839). Sentenza n. 108 del 22 giugno 1963 1) M. CHIAVAR10; Davvero legittimo il potere del giudice militare di escludere il difensore di fiducia? (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 932). 2) A. C. }EMOLO, In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale (Giur. cost., 1963, 852). Sentenza n. 109 del 22 giugno 1963 1) G. CoNso, La rimessione dei procedimenti rif!uardanti magistrati e la gamnzia del giudice precostituito per legge (Giur. cost., 1963, 86o). 2) A. P1zzoRUSso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). 3) M. ScAPARONE, Conforme alla Costituzione la rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 943). Sentenza n. 110 del 22 giugno 1963 1) G. CoNso, Note in margine alla declaratoria di illegittimit dell'art. 234, secondo comma, c.p.p., ovverosia la crisi della sezione istruttoria (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 953). 2) R. PANNAIN, Sulla illegittimit costituzionale dell'art. 234 cpv. c.p.p. (Arch. pen., 1963, Il, 330). 3) A. P1zz0Russo, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). Sentenza n. 111 del 3 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Il collegio della Corte dei Conti, costituito per eleggere un giudice della Corte Costituzionale (Riv. dir. proc., 1964, 125). 2) C. EsPOSITO, Per la determinazione del significato della espressione Supreme magistrature amministrative (Giur. cost., 1963, rn32). ,G. FERRARI, Supreme magistrature e composizione dei rispettivi collegi per l'elezione dei giudici costituzionali (Giur. cost., 1963, 1042). 4) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 128). RASSEGNA DELr:AVVOCATURA DELLO STATO 172 Sentenza n. u6 del 4 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 1062). Sentenza n. u7 del 4 luglio 1963 1) A. PACE, I limiti dell'interpretazione adeguatrice (Giur. cost., 1963, 1066). Sentenza n. 118 del 9 luglio 1963 1) L. BIANCHI n'EsPINOSA, Una sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale in materia fallimentare (Giust. civ., 1963, III, 3I I). Sentenza n. 119 del 9 luglio 1963 1) A. Pzzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, I, 13I3). 2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, I963, I33) Sentenza n. 120 del 9 luglio 1963 1) L. Gorn-PoRCINARA, Nota (Dir. lav., 1963, II, 281). 2) E. LoRIGA, In tema di costituzionalit della nuova disciplina dell'impie!{o di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (Mass. giur. lav., 1g63, 277). 3) V. S1M1, Sulla legittimit costituzionale della legge sull'appalto di mano. d'opera (Giur. cost., 1963, 1364). Sentenza n. 122 del 9 luglio 1963 1) M. CmAVARIO, Sulla legittimit costituzionale delle valutazioni demandate al giudice in sede di instaurazione del giudizio immediato (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 964). 2) A. P1zzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). Sentenza n. 129 del 13 luglio 1963 1) A. D'HARMANT FRANms, Nota (Dir. lav., II, 269). 2) R. FERRUcc1, Costituzione, casse edili di previdenza e promozione sociale del: lavoro (Riv. giur. lav., 1963, Il, 496). 3) L. PALADIN, Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale in tema di erga omnes (Giur. cost., 1963, 1440). 4) G. ZANGARI, La legge 14 luglio 1959, n. 741, come forma di presupposizione normativa ed i limiti interni negli effetti legali della recezione (Mass. J{iur. lav.,.. 1963, 262). PARTE ll, RASSEGNA DI DOTTRINA 173 Sentenza n. 130 del 13 luglio 1963 1) A. PrzzoRusso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). 2) E. SOMMA, La competenza del Tribunale per i minorenni e l'attuazione del principio di uguaglianza (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 975). Sentenza n. 131 del 13 luglio 1963 1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 133). Sentenza n. 132 del 13 luglio 1963 1) G. A. M1c1mu, In tema di indipendenza dei giudici speciali e sui limiti del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato davanti alla Corte Costituzionale (Giur. cost., 1963, 1467). Sentenza n. 133 del 13 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Un altro ministro giudice che se ne va (Giur. cos.t., 1963, 1479). Sentenza n. 135 del 13 luglio 1963 1) V. DENTI, Il diritto di azione e la Costituzione (Riv. dir. proc., 1964, u6). 2) A. LA PERGOLA, Adattamento automatico e norme internazionali in conflitto con la Costituzione (Giur. cos!., 1963, 1496). Sentenza n. 148 del 27 novembre 1963 1) M. ,ScAPARONE, ~ulla legittimit dell'autosostituzione del Procuratore "generale al Procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1267). Sentenza n. 155 del 13 dicembre 1963 1) P. ADONNINO, Appunti in tema di illegittimit costituzionale della legge ro dicembre 1961, n. 1346, recante aumento dell'addizionale E.C.A. (Giur. cast., 1963, 1548). Sentenza n. 156 del 13 dicembre 1963 1) P. GRossr, Ancora sulla VII disposizione transitoria della Costituzione (a proposito di applicazioni e supplenze di magistrati) (Giur. cost., 1963, 1569). Sentenza n. 157 del 13 dicembre 1963 1) ---, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 179). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 174 Sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963 1) F. ScIAN, Il termine a quo" nella delegazione legislativa (Giur. cost., 1963, I 596). Sentenza n. 164 del 19 dicei.bre 1963 1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, .181). Sentenza n. 165 del 19 dicembre 1963 1) S. BuscEMA, Il Parlamento ed i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (Giur. cost., 1963, 1616). Sentenza n. 168 del 23 dicembre 1963 1) M. MAZZIOTTI, Questioni di costituzionalit della legge sul Consil{lio superiore della Magistratura (Giur. cost., 1963, 1648). 2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 178). Sentenza n. 174 del 23 dicembre 1963 . 1) G. A. M1cHELI, Note minime sulla retroattivit della legge tributaria (Giur. cost., 1963, 1702). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI * LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 754 -Prevede determinate riduzioni dell'imposta di r.m. in favore di taluni soggetti a condizioni particolari con lo scopo di favorire investimenti produttivi (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 755 -Disciplina la vendita a rate di taluni beni; prevedendo sanzioni per i contravventori (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 756 -Detta norme inderogabili in materia di contratti agrari tipici ed atipici, vietando per il futuro la conclusione di questi ultimi e della mezzadria (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 763 -Converte in legge con modificazioni il d.1. 29 luglio 1964 n. 6rn, concernente il regime fiscale degli zuccheri (G.U. 23 settembre '964, n. 249). LEGGE 29 SETTEMBRE 1964 N. 857 -Proroga fino al centocinquantesimo giorno dal- l'entrata in vigore i termini per la definizione degli accertamenti in contestazione, ai fini dell'applicazione del condono di cui alla legge n. 1458 del 1963 (G.U. 9 ottobre 1964, n. 249). LEGGE 9 OTTOBRE 1964 N. 986 -Abolisce il monopolio statale delle banane e sopprime la relativa azienda, istituendo nel contempo un'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sul!e farine di banane, per la quale prevede il sistema di riscossione, e stabilndo norme per il personale (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264). D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 987 (1) -Modifica il regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264). D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 989 (1) -Modifica la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264, suppi. ord.). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. 999 -Converte in legge il d.!. 31 agosto 1964 n. 7o6, -concernente l'assunzione da parte de1Jo Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (G.U. 29 ottobre 1964, n. 266). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn12 -Istituisce un'addizionale all'imposta comp'ementare progressiva sul reddito, nella misura del rn% dell'imposta, per i redditi imponibili superiore ai dieci milioni, limitatamente ad un triennio con decorrenza dal , 10 gennaio 1965 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn13 -Istituisce un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e delle unit immobiliari urbane, la cui costruzione sia Stata iniziata dopo il 29 maggio 1946 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267). " Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse. (1) Presentato al Parlamento per la .conversione. 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE N. 14 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare): Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale. DISEGNO DI LEGGE N. 90 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare); Modifica aggiuntiva al secondo comma deil'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile. Con i due indicati disegni di legge, alla cui presentazione i proponenti si sono indotti, dichiaratamente, per considerazioni di carattere equitativo, si prevede l'attribuzione al giudice penale della facolt non soltanto di pronunciare condanna al pagamento di una provvisionale, in favore della parte civile, nei quali sensi gi dispone l'articolo 489 cpv. c.p.p., ma anche di dichiarare, per tale parte, provvisoriamente esecutiva la sentenza, e ci in relazione all'analoga previsione, di cui all'articolo 282, secondo comma, del codice di procedura civile. La proposta innovazione, che si riallaccia a simili iniziative parlamentari delle precedenti legislature, nonch a dispute dottrinali circa l'applicabilit o meno, gi de iure condito, rispetto alla sentenza penale contenente statuizioni in ordine alla controversia civile sui danni, delle norme sulla provvisoria esecuzione (cfr. VAGO, La esecuzione provvisoria della provvisionale della sentenza di condanna, Resp. civ. prev., 1952, 11, ed ivi altri riferimenti di dottrina e giurisprudenza), ha formato oggetto, di recente, di ampio dibattito, dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato, la quale, per consentire un pi approfondito esame dell'argomento, in vista delle gravi perplessit, manifestate da parecchi dei suoi componenti, circa la portata del provvedimento, in relazione alla rilevata mancanza, nel procedimento penale, degli strumenti e delle garanzie formali e sostanziali esistenti, in proposito, nel procedimento civile >>, ha ritenuto opportuno nominare all'uopo un comitato di studio, riservandosi di esaminarne le conclusioni e di adottare, all'esito, ogni definitiva decisione. In effetti, e pur se possa prescindersi dalla preoccupazione circa le accennate diverse garanzie assicurate nell'uno e nell'altro procedimento, e ci in vista del prin cipio dell'unit di giurisdizione, ed in considerazione, d'altra parte, della gi ricono sciuta piena competenza del giudice penale a conoscere della controversia civile, in ordine ai danni derivanti dal reato, che sia dinanzi a lui proposta (cit. art. 489 c.p.p.), non pu non rilevarsi la delicatezza del problema, per il quale una soluzione, con forme a quella ipotizzata dai presentatori dei disegni di legge in oggetto, di quasi pedissequa applicabilit delle disposizioni vigenti per le sentenze civili, non sem brerebbe giustificabile per il solo rilievo dell'identit della funzione decisoria esplicata o esplicabile dal gi-udice civile e da quello penale. Il rilievo stesso potrebbe esser valido rispetto a ci che attiene alla considerazione comparata degli interessi dci contendenti, e particolarmente con riguardo alle probabilit di successiva riforma della sentenza, che indubbiamente, e pur se sotto il profilo dell'insussistenza di particolari motivi che inducano al rifiuto della clausola, sono da valutare anche nell'ipotesi, che nella specie andrebbe tenuta presente, di sentenze portanti condanna al pagamento di provvisionali. Ma l'esecuzione provvisoria postula, in primo luogo, che vi sia un provvedimento, di accoglimento di una domanda di merito, che sia dotato di una sua auto I nomia anche formale, oltre che sostanziale, c che, in particolare, sia reso in un procedimento, al cui esito definitivo sia collegata la definizione stessa della controversia, giacch, sia l'istituto in questione da inquadrare nell'ambito dei procedimenti caute' lari ovvero in quello della normale esecuzione (immediata o anticipata), non sembra . che possa prescindersi, in ogni caso, dalle esigenze connesse al principio dell'unit . I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 177 processuale, per le quali la funzione, cautelare od esecutiva della clausola, non potrebbe concepirsi che rispetto alla detta decisione finale, positiva o negativa, sul rapporto. E poich quell'autonomia, per ci che concerne le statuizioni civili della sentenza del giudice penale, da escludere, potendo le statuizioni medesime, tra l'altro, venir meno anche per eventi esclusivamente attinenti all'azione penale (si pensi, in particolare, ai casi di estinzione del reato, ed all'ipotesi, inoltre, di una riforma della sentenza con assoluzione dell'imputato con formula che non precluda l'azione civile), e poich, dunque, nelle prospettate ipotesi, la esecuzione provvisoria resterebbe priva di ogni collegamento con una pronuncia definitiva di merito circa l'obbligazione civile, pu anche per ci solo gi rilevarsi come siano da ritenere giustificate le perplessit, cui innanzi si accennava, cira la soluzione del problema, e come questo effettivamente richieda un meditato esame. * DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 20I (Senato della Repubblica; iniziativa governativa): Modificazioni all'articolo 135 alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale II marzo 1953 n. r. DISEGNO m LEGGE N. 202 (Senato della Repubblica; iniziativa governativa): Disposizioni integrative della legge l l marzo 1953, n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale. Con i due disegni di legge in oggetto, che risultano ora segnati all'ordine del giorno del Senato, e che furono a so tempo presentati dal Governo, con pronto adeguamento ad analoghi suggerimenti contenuti nel messaggio del 16 settembre 1963 indirizzato alle Camere dal Presidente della Repubblica, si prevedono modificazioni .alle vigenti norme circa la durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (dis. 201), e norme integrative per la elezione dei cinque giudici della Corte stessa, la .cui nomina demandata alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa (dis. 202). Quanto a tale elezione, si prevede, per il dichiarato intento di adeguare il sistema a quello generalmente seguito per la elezione a cariche pubbliche da parte di corpi collegiali ristretti, che siano proclamati eletti coloro che ottengano il maggior numero di voti, purch raggiungano la maggioranza dei componenti il collegio eligente, salvo a procedersi, ove occorra, a successiva votazione di ballottaggio, nella quale sar sufficiente che i candidati, ammessi a parteciparvi secondo precisati criteri, raggiungano la maggioranza relativa. Per la durata in carica dei giudici, poi, si prevede, col disegno di legge costituzio nale indicato, che essa sia sempre di dodici anni, con decorrenza, per ogni membro della Corte, dalla data del giuramento, e ci al fine di ovviare alla rilevata incertenza e variabilit della durata medesima, quale risulterebbe dall'applicazione delle norme ora vigenti, che prevedono un primo rinnovo generale, e poi rinnovi parziali, ma sempre a scadenze fisse, dalle quali potrebbero restar colpiti anche i membri, che da poco fossero stati nominati. * PROPOSTA DI LEGGE N. 997 (Camera dei Deputati): Disciplina per l~esecuzione dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra. Con la proposta in oggetto si prevedono la riapertura dei termini, per l'inclusione dei comuni nell'elenco di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e la protrazione dell'efficacia dei piani, anche gi adottati, fino alla loro realizzazione >>, ed anche se sia intervenuta o intervenga l'approvazione dcl piano regolatore, e ci al fine, considerato espressamente dai proponenti, di evitare che restino altrimenti precluse sia l'applicabilit dei benefici tributari, sia quella delle agevolazioni di carattere finanziario concernenti, in particolare, l'anticipazione della spesa da parte dello Stato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 Si prevede, ancora, tra l'altro, ed a modifica di quanto in merito disposto dall'art. 9 della citata legge n. 1402 del 1951, che il termine per l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennit decorra dalla notifica dell'ordinanza prefettizia, con la quale l'indennit medesima, secondo la gi vigente procedura abbreviata, stabilita, e non dalla notifica del decreto di espropriazione: la quale disposizione, se possa rispondere alla finalit di consentire una pi celere definizione delle controversie (ma non varrebbe ad eliminare la duplicit di notifica, come i proponenti sembrano invece ritenere, poich non potrebbe prescindersi, anche ad ogni altro effetto, dalla notificazione del decreto), non sembrerebbe potersi rettamente inquadrare nel sistema, tenuto conto che si verrebbe in quel modo a consentire la proposizione della controversia sulla misura dell'indennit da parte di chi non sia ancora titolare del relativo diritto (che non sorge, se non con la pronuncia di espropriazione), ed a precluderla, invece, a chi, al momento dell'espropriazione stessa, potrebbe essere l'unico legittimato, in dipendenza dell'acquisto del bene espropriando, nel frattempo, a qualsiasi titolo, conseguito. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE CIVILE: artt. 316, 317, 320 (Esercizio della patria potest -Impedimento del padre -Rappresentanza ed amministrazione). CODICE DI PROCEDURA PENALE: artt. 22, 23, 9I (Legittimazione attiva e passivo all'esercizio dell'azione civile -Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale Diritto di costituirsi parte civile). La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto attribuiscono al solo genitore, esercente la patria potest, la legittimazione alla costituzione di parte civile in rappresentanza del figlio minore offeso dal reato, stata dal Pretore di. Tricarico ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 29, comma secondo, della Costituzione (Ord. IO giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 60 (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). La questione di legittimit costituzionale riguardante la suindicata norma con , riferimento all'art. 25 del~a Costituzione stata dal Tribunale di Vigevano ritenuta non manifestamente infondata. (Ord. 18 giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed spec.). Sulla questione risulta peraltro essersi gi pronundata la Corte Costituzionale con declaratoria di infondatezza (Sent. 22 giugno 1963 n. 109, G.U. 2 luglio 1963 n. 175, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 234, cpv., (Atti del procuratore generale presso la Corte d( Appello). L~ questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, in quanto concerne la rimessione degli atti alla sezione istruttoria, quando si procede con istruzione formale, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Siracusa, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione (Ord. 8 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Su tale questione, peraltro, risulta gi essersi pronunciata la Corte Costituzionale con dec'.aratoria di rlegittimit costituzionale della disposizione (Sent. 22 giugno 1963 n. 110, G.U. 2 luglio 1963 n. 175, ed. spec.). PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 179 R.D. 31 GENNAIO 1901, N. 36 (Norme per il rilascio dei passaporti per l'estero): art 3. R.D. 24 FEBBRAIO I938, N. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito): art. 16. La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto le particolari limitazioni per la concessione del passaporto ,ai militari ed ai giovani in attesa di prestare il servizio militare sarebbero connesse a facolt' discrezionali della P. A., stata dal Pretore di Pieve di Cadore ritenuta non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 16 e 52 della Costituzione (Ord. 28 gennaio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). LEGGE 7 GENNAIO I929, N. 4 (Norme per la repressione delle violazioni delle leggi 'finanziarie): art. 36. La . questione di legittimit costituzionale della suindicata norma concernente la giurisdizione dell'Intendente di Finanza stata dal Tribunale di Ascoli Piceno ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 102 della Costituzione (Ord. 10 luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). R.D.L. 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390 (Approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro della citt di Genova e delle relative norme di attuazione): art. 17 convertito in LEGGE 30 MRZO 1933 N. 361. La questione di legittimit costituzionale della norma suindicata, in quanto dispone una delega legislativa al Governo, che, esercitata con r.d. 27 febbraio I936 n. 501 non convertito in legge (?!), ha consentito varianti approvate con il n.P. 19 gennaio 1957 (28 marzo 1957 n. 340?) in modifica alla legge n. 1390 del 1932, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Genova con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (Ord. 30 giugno 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 2049 (Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932 n. 577, 22 dicembre 1932 n. 1723 e r.d. 26 aprile 1932 n. 406, relativi alla pubblicit de!i prezzi degli alberghi): art. II, modificato dal D.P.R. 28 GIUGNO 1955 N. 630 (Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo): art. 15. La questione di legittimit costituzionale del'e suindicate norme, in quanto concerne la necessit di preventiva autorizzazione deTEnte provinciale del turismo per le pubblicazioni in tali norme previste, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Pieve di Cadore con riferimento all'art. 21 primo cpv., della Costituzione (Ord. 8 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D. 30 APRILE I936, N. 1138 (Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo): art. 173, secondo comma. La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, in quanto prevede il pagamento di somme sulla base di decisione della Commissione per i tributi locali, sebbene ritualmente impungata, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Trinitapoli con riferimento all'art. 53 della Costituzione (Ord. 4 luglio 1963, G.U. I2 settembre lg64, n. 225, ed. spec.). R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni). La questione di legittimit costituzionale del suindicato provvedimento con riferimento all'art. 43 della Costituzione &tata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Ascoli Piceno (Ord. IO luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). La questione di legittimit costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 con riferimento all'art. 3 della Costituzione stata gi dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale (Sent. 8 giugno 1963, n. 81, G.U. 15 giugno 1963, n. 159, ed. spec.). LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 294 (Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione): artt. 1, 2, 15. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 180 La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto limiterebbero l'iniziativa economica e commerciale, stata dal Pretore di Foggia ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione (Ord. 16 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia): art. 55, modificato con D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste): art. 32. La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto opererebbero una riserva a favore dei cacciatori iscritti alle sezioni della Federazione italiana della caccia sulle zone di ripopolamento e cattura per l'annata venatoria successiva alla scadenza della concessione, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Ferrara con riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione (Ord. II luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Le norme, di cui agli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del testo unico sopracitato sono state .dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (Sent. 26 giugno 1962, n. 69, G U. 30 giugno 1962, n. 164, ed. spec.). LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186 (Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti. dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza): .art. 4, secondo comma. La questione di legittimit costituzionale della indicata norma in quanto con<: erne l'applicazione della soprattassa del 10% in caso di omesso pagamento nei trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione distrettuale delle imposte stata rimessa dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli Piceno alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (Ord. 20 giugno 1963, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed spec.). Il terzo comma dell'art. 4 del r.d.l. n. 186 del 1942 stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 7 luglio 1962, n. 75, G.U. 14 luglio 1962, n. 177, ed. spec.). n.L.c.P.S. 28 NOVEMBRE 1947, N. 1430 (Esecuzione del trattato di pqce tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947): art. 1. La questione di legittimit costituzionale della norma suindicata, in quanto con il trattato si rinuncia anche per i cittadini italiani ad ogni pretesa nei confronti delle Potenze alleate ed associate, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Venezia con riferimento alternativo all'art. 42 od all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione (Ord. 6 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904 (Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale): artt. 1 e 4. La questione di legittimit costituzionale delle norme suindicate, in quanto concernono l'autorizzazione di spese a carico di esercizi futuri, stata rimessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 72, primo, secondo ed ultimo comma, e 81, terzo e quarto comma, della Costituzione (Ord. 10 aprile 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.). T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 (Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): art. 82. La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, per quanto concerne i consigli comunali in sede giurisdizionale, stata rimessa alla Corte Costituzionale dal Consilgio comunale di Pizzo, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione (Del. 15 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, . PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 181 ed. spec.). La stessa questione, gi rimessa alla Corte Costituzionale, stata da questa dichiarata manifestamente infondata (Ord. 23 giugno 1964, n. 64, G.U. 27 giugno 1964, n. 157, ed. spec.; v. pure sent. n. 42 del 1961, ed ord. n. 44 del 1962). D.P.R. II DICEMBRE 1961, N. 1642 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani): articolo unico. La questione di legittimit costituziona'e del suindicato provvedimento per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili ed affini della provincia di Napoli (1) del IO febbraio 1959 stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Ottaviano con riferimento agli artt. 76 e 77' della Costituzione (Ordinanze 23 giugno 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.; v. retro, II, 134 ed ivi riferimenti). LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare): artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma, 10, primo e secondo comma, 12, secondo comma, e 16, primo comma. La questione di legittimit costituzionale del'.e norme suindicate, in quanto concernono i criteri per la determinazione delle indennit di espropriazione ed in quanto implicherebbero una ingiustificata diversit di trattamento tra i vari soggetti interessati, anche sotto forma di imposizioni, stata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 53, primo comma, e 23 della Costituzione, rimessa alla Corte Costituzionale dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Ord. 27 aprile "1g64, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1492 (Norme di modifica ed integrazione delle leggi IO agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno): art. 2, ultimo comma. La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, concernente l'epoca cui deve riferirsi la valutazione per la determinazione dell'indennit di espropriazione, stata, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, rimessa alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Ord. 27 maggio .1964, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327 (Norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio): artt. l e 4, ultima parte. La questione di legittimit costituziona'e delle suindicate norme, in quanto imporrebbero identica disciplina per situazioni diverse e priverebbero i proprietari dei loro diritti, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Sora con riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, 44, 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione (Ord. 23 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.; v. pure retro, II, 135) LEGGE 5 MARZO 1963, N. 322 (Norme transitori~ in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura): artt. l e 2. La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto concernono i criteri per la determinazione di prestazioni dovute con carattere di provvisoriet in talune province, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Reggio Calabria con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione (Ord. 26 maggio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). (1) Il provvedimento denunciato riguarda, invero, altre province; per la provincia di Napoli l'analogo provvedimento il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, e l'accordo collettivo del 2 ottobre 1959 (v. retro, II, 134, ed ivi riferimenti). 15 CONSULTAZIONI* ACQUE PUBBLICHE ConcJssioni per scopi idroelettrici -Legge istitutiva dell'E.N.E.L. -Rifiuto di procedere all'istruttoria -Legittimit 1) Se si possa legittimamente rifiutare di procedere all'istruttoria di cui al t. u. 11 dicembre 1933, n. 1n5, su domande presentate da imprese o enti diversi dall'E. N.E.L. al fine di ottenere la concessione di acque per scopi idroelettrici successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 196i, n. 1643 (n. 79). Concessioni per scopi idroelettrici ed irrigui -Decadenza della concessione per la parte idroelettrica -Permanenza per gli scopi irrigui -Invito ad apportare le necessarie varianti. 2) Se, nella ipotesi di concessione di acque per scopi idroelettrici ed irrigui, dichiarata la decadenza della concessione per la parte idroelettrica e realizzandosi cosl un caso di inattuabilit tecnica della residua derivazione irrigua stante lo schema previsto negli atti della concessione assentita, si debba invitare la societ concessionaria, a norma dell'art. 12 t.u. II dicembre 1933 n. 1775, ad apportare le necessarie varianti per conseguire la pi razionale utilizzazione dell'acqua concessa (n. 79). Costruzione di acquedotti comunali -Sorgente di propriet priVata 3) Se, nel caso che nel corso di lavori per la costruzione di acquedotti comunali, da eseguirsi a totale cura e carico dello Stato, si renda necessario attingere acqua da sorgenti site in propriet private, debba procedersi prima alla iscrizione della sorgente negli elenchi delle acque pubbliche e poi ad espropriazione per p. u. (n. So). 4) Se per la validit dell'esproprio di sorgente da utilizzare per acquedotti a scopo potabile, insistenti su propriet private ed ubicate in comprensori non soggetti a tutela, basti la dichiarazione di pubblica utilit dell'opera emessa dal Provveditorato alle Opere Pubbliche (n. So). Servit di elettrodotto -Indennit 5) Se l'indennit per l'imposizione di una servit permanente di acquedotto debba essere calcolata a sensi dell'art. 103S c. c. o debba invece ritenersi analogicamente applicabile l'art. 123 t.u. II dicembre 1933 n. 1775 (n. S1). AGRICOLTURA Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre 196o, n. 1676, debbono sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda o anche al momento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provinciali (n. 37). La formulazione del quesito non riflette in alcun modo la soluzione che ne stata data. PARTE II, CONSULTAZIONI 183 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Enti pubblici -Componenti di organo di ente pubblico -Nomina -Sostituzione x) Se sia possibile sostsituire persona nominata componente di un organo di un Ente Pubblico prima ancora dello scadere del termine statutariamente previsto, senza seguire i principi del procedimento discipliiiare e quelli previsti, sul piano sostanziale, per la destituzione, e senza la necessit di contestazione di addebiti (n. 287). Istituti professionali per l'agricoltura 2) Se gli istituti professionali per l'agricoltura, muniti di personalit giuridica autonoma, abbiano diritto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 288}. lstitut.o Poligrafico dello Stato -Alienazione di beni patrimoniali -Mutamento di destinazione di beni patrimoniali 3) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato possa alienare i beni immobili patrimoniali trasferiti all'Istituto stesso per effetto della 1. II febbraio 1963, n. 98 (n. 289). 4) Se l'Istituto possa mutare la destinazione di detti beni (n. 289). ASSICURAZIONI Assicurazione crediti all'esportazione -Condizioni di polizza a sensi dall'art. :21, l. 5 luglio 1961, n. 635 1) Se la polizza relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai . sensi della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente per conto di chi spetta " o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu essere contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri portatori di titoli (n. 61). Obbligatoriet dell'assicurazione infortuni per gli incaricati al recapito di telegrammi ed espressi 2) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68 della 1. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una tantum " per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro (n. fo). Responsabilit dell'Amministrazione P. T. per i danni cagionati a terzi da incaricati al recapito di telegrammi ed espressi 3) Se l'Amministrazione P. T. sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 62). BANCHE Aziende di credito -Autorizzazione all'esercizio del credito -Poteri pubblici -Messa in liquidazione x) Se l'autorizzazione all'esercizio del credito di cui all'art. 28 della legge bancaria sia presupposto necessario per l'esercizio dei pubblici poteri di controllo e di intervento (n. II). 2) Se le aziende di credito non autorizzate, siano soggette ai poteri ed agli interventi pubblici dello Stato, e in particolare alla messa in liquidazione (n. u ). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 184 3) Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione (n. 11). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Procedura per demolizione o pagamento d'indennit -Sequestro conservativo. Se possa la Pubblica Amministrazione, nel corso della procedura di demolizione o di pagamento di indennit prevista dalla 1. 19 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, cautelarsi mediante richiesta di sequesto conservativo (n. 12). CITTADINANZA Concessione della stessa in Eritrea sulla base del vecchio ordinamento -Validit Se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art. 10, 1. 12 maggio 1940, n. 822, senza tener conto del successivo D.L.C.P.S. 3 agosto 1947, n. 1096, che tale legge abrogava (n. 15) -~ COMPETENZA E GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. -dichiarazione di assoggettabilit alla procedura fallimentare in presenza di provvedimento di messain liquidazione Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione (n. 22). COMUNI E PROVINCIE Segretario comunale l) Se il segretario comunale abbia capacit di rogare atti di consenso per l'iscrizione di ipoteca a garanzia di gestione esattoriale (n. ill ). Terremoti -Contributi 2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione autorizzato con l'art. 8, 1. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. 20, 1. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistite da garanzie reali (n. 112). CONCESSIONI Demanio Marittimo Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 72). PARTE II, CONSULTAZIONI 185. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Societ sportive Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla legge regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 49). Terremoti -Mutui ai Comuni 2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione, autorizzato con l'art. 8 della l. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. 20, l. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistiti da garanzie reali (n. 50). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Esclusione dal fare offerte per gare dello Stato -Procedimento penale a carico di amministratori di societ di capitali Se il procedimento penale a carico di amministratori di una societ di capitali, anche quando successivamente la societ abbia mutato i propri rappresentanti, autorizzi da parte dell'Amministrazione il provvedimento di cui all'art. 68 Reg. Cont. di Stato (n. 204). DEMANIO Beni patrimoniali indisponibili 1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugn_o 1959, n. 2, modificato con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Region~ FriulicVenezia Giulia) (n. 191). Demanio marittimo -Aree destinate a colonie marine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 2) Se per conferire il godimento di un'area demaniale marittima ad altra Amministrazione possa applicarsi l'istituto della concessione o si debba far ricorso all'istituto della consegna in uso regolato dagli artt. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. (n. 192). 3) Se l'organizzazione di colonie marine per il personale rientri fra i fini istituzionali delle varie Amministrazioni dello Stato (n. 192). Demanio marittimo -concessioni 4) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale_ organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 193). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi ex G.M.A. -Riscatto 1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugno 1959, n. 2, modificato con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57 !. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 149). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 186 Cooperative edilizie -Morosit del socio -Posizione della cooperativa 2) Se la Cassa DD.PP. per applicare la ritenuta, ai sensi dell'art. 65 r.d. 28 aprile 1938, n. l 165, debba procedere ad una istruttoria tendente a stabilire se sussistano le condizioni previste dalla legge per colpire con la ritenuta stessa il socio moroso di una cooperativa (n. 150). 3) Se prima della stipula del contratto di mutuo individuale siano direttamente obbligati verso la Cassa DD.PP. i soci o le Cooperative (n. 150). Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti 4) Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre l96o, n. 1676, debbano sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda o anche al mgmento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provindali (n. 151)._ INA-Casa -Atti giudiziali -Imposta di bollo 5) Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 152). ESECUZIONE FORZATA Contributi regionali a societ sportive Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla 1. reg. sic. 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 37). ESPROPRIAZIONE PER P. U. Decreto ministerial di approvazione del progetto di opera pubblica -Mancata fissazione dei termini l) Se sia legittimo un decreto di espropriazione per p.u. emesso sulla base d'un decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni che approva il progetto dell'opera pubblica alla quale la espropriazione preordinata, quando nel decreto non siano indicati i termini di inizio e compimnto delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 12, 1. 25 giugno 1965, n. 2359 (n. 187). Terreni boschivi 2) Se l'indennit di espropriazione da corrispondere al proprietario di un terreno gi occupato dalla Amministrazione per essere assoggettato a lavori di rimboschimento vada determinata in base all'originario stato del fondo, ovvero allo stato ed _al valore dell'immobile quali risultanti a seguito delle opere di rimboschimento (n. 188). Zona industriale di Ravenna 3) Se sia consentita una delega, totale o parziale al Prefetto per il compimento degli atti relativi alla procedura di espropriazione prevista dalla 1. 13 giugno 1961, n. 528, riguardante la zona industriale di Ravenna (n. 189). FALLIMENTO Crediti fiscali -Prededuzione 1) Se sia ammissibile per il realizzo dei crediti fiscali in prededuzione la procedura riservata al realizzo di crediti concorsuali ex artt. 98 e 101 L.F. (n. 85). PARTE Il, CONSULTAZIONI 2) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se la sentenza che dia alla detta convenzione una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72 L.O.R. (n. 85). 3) Se la cessione di quote di societ a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista dall'art. 108 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto degli artt. 27 L.O.R. e l e 2 T.A. (n. 85). Successione del fallito 4) Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il "de cuius dai _creditori ammessi (n. 86). IMPIEGO PUBBLICO Impiegato in servizio di prova -Dimissioni l) Se, nel caso di dimissioni di un impiegato durante il periodo di prova, per avere egli accettato un altro impiego, il servizio di prova non completato vada cmputato assieme a quello relativo al secondo impiego ai fini della determinazione dell'indennit di buonuscita (n. 563). Rapporto di servizio di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie 2) Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla pulizia di locali, quando quest'ultima non abbia la veste di dipendente in mancanza di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amministrazione al versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 564). Trattamento di quiescenza -Benefici agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale -Applicabilit 3) Se i benefici di cui alla 1. 30 marzo 1954, n. 72, possano estendersi ai dipendenti degli Enti parastatali che, trovandosi nelle condizioni prescritte, non godano di pensione vitalizia o che abbiano diritto ad un trattamento di pensione non a carico dell'Ente stesso ma di altro istituto (n. 565). IMPOSTA DI BOLLO Atti giudiziali dell'INA-Casa Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 25). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare Carattere obiettivo di tale agevolazione 1) Se la agevolazione tributaria dell'imposta fissa di registro prevista dall'art. 153 1 comma t.u. sull'edilizia economica e popolare abbia carattere obiettivo (afferisca -cio a tutti gli atti e contratti enunciati nella lettera a) di detto comma), o abbia invece carattere subiettivo (giovi cio solo ai Comuni ed istituti parti necessarie nei -contratti medesimi) (n. 200). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare, penultimo comma -Applicabilit ai contratti di locazione -Limiti 2) Se la agevolazione tributaria di cui al penultimo comma dell'art. 153 si estenda ai contratti di locazione solo nel caso in cui si verifichino le circostanze stabilite nel 1 comma di detto articolo, e cio solo nel caso che si tratti di contratti di locazione con patti di futura vendita aventi per oggetto case costruite dai Comuni o dagli istituti indicati nel ripetuto 1 comma e che la costruzione abbia fruito del concorso dello Stato (n. 200). Sentenze 3) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se la sentenza che dia alla detta convenzione qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72 L.O.R. (n. 201). Cessione quote di societ a r.l. 4) Se la cessione di quote di societ a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista dall'art. rn8 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto. degli artt. 27 L.O.R. e 1 e 2 T.A. (n. 201). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Trasferimento di singolt; carature di nave armata Se la cessione di singole carature di nave armata importi movimento di capitali, e, conseguentemente, l'esonero dall'I.G.E. (n. 104). IMPOSTE E TASSE Imposta di fabbricazione -Agevolazioni fiscali sugli oli minerali -Dispersione pro dotti agevolati 1) Se il diritto alla esenzione o alla riduzione di imposta per i prodotti agevolati, inclusi quelli che prima della destinazione finale siano sottoposti a particolari operazioni e quelli che devono possedere determinate caratteristiche oggettive, si perfezioni solo nel momentQ in cui si verifichi l'impiego voluto dalla legge oppure si possa, prima di tale momento, ritenere l'esistenza di diritto quesito all'esenzione (n. 371). 2) Se sia possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 8 del d.l. 11 ottobre 1949, n. 707, convertito con modifiche nella I. 6 dicembre 1949, n. 879, alla ipotesi di perdita, per forza maggiore e senza colpa dell'esercente, di prodotti agevolati via:ggianti accompagnati da certificati di provenienza (n. 371). 3) Se il concetto di forza maggiore di cui allo stesso art. 8 equivalga al concetto di impossibilit della prestazione non imputabile al debitore di cui all'art. 1218" e.e. oppure se debba essere inteso in senso esclusivamente oggettivo e cio come evento imprevisto ed imprevedibile, avente uno sviluppo fenomenico autonomo, da solo capace di determinare l'evento (n. 371). Violazioni leggi finanziarie -Procedimento di definizione amministrativa mediante ' pagamento rateale 4) Se l'estinzione del reato per amnistia faccia sorgere in capo al reo il diritto :~ alla restituzione delle somme gi versate all'Amministrazione a titolo di qute rateali nel corso della procedura di definizione amministrativa tuttora in corso (n. 372). PARTE II, CONSULTAZIONI 189 ISTRUZIONE SUPERIORE Orfani di guerra -Istituti ecclesiastici di istruzione superiore Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto 1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et quando trattasi di orfano studente universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia studente di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 15). LAVORO Rapporto di lavoro di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla pulizia dt>i locali, quando quest'ultima non abbia veste di dipendente in mancanza di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amm.ne al versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 36). MONOPOLI Monopolio banane -Contratti di noleggio Se i contratti di noleggio a suo tempo stipulati dalla Azienda Monopolio Banane, e in vigore alla data della soppressione della detta Azienda, debbano considerarsi estinti, ovvero debbano essere assunti dall'Amm.ne dei Monopoli dello Stato, la quale, secondo la previsione legislativa, chiamata ad esercitare i servizi gi gestiti dal monopolio banane fino alla data della ~ua soppressione (n. 42). ORFANI DI GUERRA Istruzione superiore -Istituti ecclesiastici Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto 1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et quando trattasi di orfano studente universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia studente di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 4). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Attivit4 pubblicitaria -Apposizione di scritti sugli involucri della corrispondenza 1) Se sia legittimo, da parte dell'Amm.ne Postale, l'esercizio di attivit pubblicitaria mediante apposizione di scritte sugli involucri di corrispondenza pacchi o vaglia di privati (n. 1 IO). 2) Se possa il privato svolgere una propria attivit pubblicitaria apponendo scritti o or.gni sull'esterno della corrispondenza personale spedita (n. 1 IO). Obbligatoriet dell'assicurazione infortuni per gli incaricati .di telegrammi ed espressi 3) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68 della l. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una " tantum per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro (n. II 1). Responsabilit dell'Amministrazione P.T. per i danni cagionati a terzi da incaricati al recapito di telegrammi ed espressi 4) Se !'Amministrazione sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati. dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 111). RASSEGNA DELL AVVOCATURA DELLO STATO 190 0 REGIONI Contributi regionali a societ sportive 1) Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla legg. regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 118). Demanio -Beni patrimoniali indisponibili 2) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del d.p.r. 17 giugno 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57, 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 119). Demanio marittimo -Concessioni 3) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, m materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di Porto (n. 120). Regione Siciliana -Ricorso gerarchico avverso le ordinanze di Intendenti di Finanza irroganti pene pecuniarie a carico di esattori delle imposte dirette 4) Se la competenza a decidere i ricorsi gerarchici avverso le ordinanze ~messe dagli Intendenti di Finanza della Sicilia e recanti irrogazioni di pene pecuniarie a carico degli esattori delle imposte dirette per la violazione e secondo le modalit previste dagli artt. 141-150 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858, spetti al!' Assessore Regionale alle Finanze ovvero al Ministro (n. 121). SERVITU' Servit di elettrodotto -Indennit -Criteri di determinazione Se l'indennit per l'imposizione di una servit permanente di acquedotto debba essere calcolata ai sensi dell'art. 1038 e.e. o debba invece ritenersi analogicamente applicabile l'art. 123, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (n. 39). STRADE Traverse di strade statali -Canoni riservati ai Comuni Se per l'art. 4, 1. 7 febbraio 1961, n. 59, 4 comma, i canoni riservati ai Comuni per le licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle traverse di strade statali interne ad abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti siano esclusivamente rappresentati dai proventi derivanti dal t.u. della Finanza locale o da quelli derivanti dalla licenza per accessi privati di negozi ed abitazioni interessanti i marciapiedi (n. 55). SUCCESSIONI Deduzione passivit fallimentari Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il de cuius dai creditori ammessi (n. 72). .PARTE II, CONSULTAZIONI 191 TERREMOTI Contributi Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della Ricostruzione autorizzato con l'art. 8 della I. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 196z, possa compier operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. zo, 1. 5 ottobre 196z, n. 1431, che non siano assistite da garanzie reali ( n. zo). TITOLI DI CREDITO Condizioni di polizza a sensi dell'art. z1, l. 5 luglio 1961, n. 635 Se la polizza: relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai sensi della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente cc per conto di chi spetta o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu essere contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri portatori di titoli (n. 14). TRATTATO DI PACE Ex colonie italiane in Africa -Leggi italiane emanate dopo la conclusione del trattato -Inapplicabilit -Cittadinanza -Concessione della stessa in Eritrea 1) Se fossero applicabili nelle ex colonie italiane in Africa, nel periodo in cui detti paesi rimasero sotto l'amministrazione esistente, cio quella italiana, le leggi italiane emanate dopo la conclusione del Trattato di pace (n. 84). z) In particolare, se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art. 10, I. 1z maggio 1940, n. 8zz, senza tener conto del successivo d.l.c.p.s. 3 agosto 1947, n. 1096, che tale legge abrogava (n. 84). VARIET MINIMA MORALIA Della utilit dei lunghi differimenti nelle controversie giudiziarie Dolabella, proconsole in Asia, si trov un giorno a dover giudicare una donna di Smirne, accusata di aver avvelenato il marito ed il figlio avuto da questo. L'accusata non negava il veneficio, ma si giustificava asserendo di aver volutG vendicare un figlio di primo letto, che il marito ed il secondo figlio avevano proditoriamente ucciso. Il popolo er~ favorevole all'accusata e Dolabella, considerata la questione, non aveva il coraggio di pronunziare una condanna, ch se da una parte era indubbia l'esistenza del reato di veneficio, sembrava iniquo dall'altra punire chi aveva sostanzialmente compiuto un atto di giustizia. Dolabella rimise quindi il processo all'Aereopago di Atene, convinto che quei giudici avrebbero trovato la giusta soluzion!!. L'Aereopago, dopo aver a lungo deliberato, assegn al pubblico accusatore ed all'accusata un termine a comparire non inferiore ai cento anni. (Aulo Cellio -Noctes Atticae -VII, XII). Nel quale si dimostra che il senso del comico non sia disdicevole alla severit del magistrato Il vecchio avvocato Gallant, che fu ai suoi tempi una celebrit, aveva l'abitudine di citare di frequente nelle sue arringhe S. Giovanni Crisostomo, del quale era appassio nato lettore. Una volta che l'avvocato della parte avversa aveva dedotto una eccezione pregiudiziale, decisiva per il processo, il Presidente De Harlaj, sorridendo "Gallant, qomand, che dice a questo proposito S. Giovanni Crisostomo?" Autori accreditati affermano che Gallant si guard bene da quel giorno di citare S. Giovanni Crisostomo. (Tallemant, des Raux -Historiettes, sub nomine -Advocats).