ANNO XVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 1964
RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Pubblicazione di servizio
INDICE
Parte prima: GIURISPRUDENZA
Sezione prima:
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE
pag. 809
Sezione seconda:
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE
)) 844
Sezione tersa: GIURISPRUDENZA CIVILE . )) !174
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA )) 915
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )) 939
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE,
APPALTI E FORNITURE )) 967
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE )) 978
Parte seconda: RASSEGNE -CONSULTAZIONI -VARIETA'
RASSEGNA DI DOTTRINA : pag. 153
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 175
CONSULTAZIONI )) 182
VARIETA'. )) 192
Le sezioni della parte prima sono curate, neU'ordine, dagli avvocati:
Michele Savarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gorgiulo, Leonida Correale,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova;
le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:
Benedetto Baccari e Mario Fanelli.
Coordinamento generale: avvocati
Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo.
Elenco delle princ~pali annotazioni a sentenze
L. TRACANNA,
Questioni di legittimit costituzionale in maberia di
oneri patrimoniali nel processo
G.
ZAGARI, Limi.ti dell'indagine sull'interesse legittimo ool giudizio
sulla giurisdizione
F. CARUSI,
In tema di condanna generica al risarcimento del danno
e di prescrizione da giudicato con particolare riguardo al condebitore
solidale rimasto estraneo al giudizio
u. GARGIULO, Coordinamento di competenze in tema di piani regolatori,
piani paresistici e provvedimenU di imposizione di prescrizioni
ex art. 21 l. n. 1089 del 1939 .
G.
ANGELINI ROTA, La responsabilit del cessionario di azienda ai
fini della imposta di ricchezza mobile nel regime fiscale della
legge 123/36 e 345/58
L. CORREALE, Del trattamento fiscale del subappalto neilla legislazione
per la costruzione di alloggi per i senzatetto a seguito di
eventi bellici
pag.
829
870
901
920
941
946
INDICE ANALITICO-ALFABETICO
DELLA GIURISPRUDENZA
ACQUE PUBBLICHE
-Ricorso al Tribunale Superiore in
sede di giurisdizione amministrativa -
Mancata notifica presso l'Avvocatura
Generale dello Stato -Inammissibilit,
967.
-Sentenze del Tribunale Superiore delle
acque pubbliche in sede di giurisdizione
amministrativa -Ricorso per
cassazione -Impugnazione per violazione
di legge -Ammissibilit, 857.
-V. anche Atto amministrativo.
ALBERGHI
-Vincolo alberghiero -Diritto di prelazione
ex art. 4 r.d. n. 1298 del 1938
-Presupposti -Diniego di concessione
del mutamento della destinazione alberghiera
-Effetti, 915.
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
ED ENTI PUBBLICI
-V. Competenza e giurisdizione, Acque
pubbliche, Arbitrato, Appalio.
APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
-Opere delle Amministrazioni militari Controversie
-Obbligatoriet del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, 973.
-V. anche Azienda, Opere pubbliche.
APPELLO
-Cognizione del giudice di appello "
Capo e " Punto della decisione Differenze
-Circostanze del reato Identificazione
come " Punto della
decisione, 981.
-V. anche Sentenze.
ARBITRATO
-Inizio del giudizio -Istanza di nomina
degli arbitrati, 970.
-Notifica della domanda arbitrale presso
l'Avvocatura dello Stato -Inderogabilit,
973.
ATTO AMMINISTRATIVO
-Acque pubbliche -Provvedimento di
di imposizione del sovracanone -Mo
tivazione " per relationem -Ammissibilit,
857.
-Ordinanze sindacali urgenti e contingibili
-Natura -Impugnativa -Ricorso
gerarchico e ricorso giurisdizionale
alla G.P.A. -Alternativit, 918.
AZIENDA
-Affitto di azienda -Appalto per il
compimento di un servizio -Natura
del corrispettivo -Differenza, con nota
di G. ANGELINI ROTA, 951.
BELLEZZE NATURALI
-V. Piano regolatore, Piano di ricostruzione.
CASSAZIONE
-Ricorso contro decisione della Commissione
Centrale Imposte -Omesso
deposito nel termine di legge della
copia autentica della decisione impugnata
-Improcedibilit del ricorso, 894.
-Corte dei conti -Decisioni -Impugnabilit
per cassazione -Limiti, 862.
-Rigetto o inammissibilit del ricorso Sanzione
pecuniaria a carico del ricorrente
-Art. 549 c.p.p. -Preteso contrasto
con art. 24, comma primo, Cost.
-Esclusione, con nota di L. TRACANNA,
829.
CITTADINANZA
-Cessione di territori dello Stato Italiano
allo Stato Jugoslavo -Cittadini
di lingua italiana domiciliati alla data
del 10 giugno 1940 in territorio ceduto_
-Diritto di opzione -Effetto impeditivo
della perdita della cittadinanza
italiana finch la domanda di opzione
non sia stata definitivamente rigettata
-Giurisdizione dell'a.g.o. italiana, 874.
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
-Amministrazione dello Stato ed Enti
pubblici -Enti pubblici in liquidazione
(1. n. 1404 del 1956) -Azione
giudiziaria dei creditori dell'Ente Preventivo
esperimento del procedimento
amministrativo -Necessit Insussistenza,
858.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
VI
-Amministrazione dello Stato ed Enti
pubblici -Enti pubblici in liquidazione
(1. 1004 del 1956) -Domanda
di riconoscimento di crediti o di rivendicazione
e restituzione di cose -Procdimenti
pendenti -Disciplina, 858.
-Azione di danni nei confronti della
p.a. -Giurisdizione dell'a.g.o. -Sussistenza
della lesione di un diritto soggettivo
(petitum sostanziale) -Presupposti,
861.
-Azioni di regolamento di confini Giurisdizione
ordinaria -Pendenza di
controversia sulla demanialit di uno
dei due fondi -Irrilevanza, 850.
-Azioni possessorie nei confronti della
p.a. -Limiti di proponibilit, 863.
-Collegio Geometri -Provvedimenti
amministrativi che regolano l'attivit
professionale -Interesse legittimo Sussiste
-Controversie -Giurisdizione
amministrativa, con nota di G. ZAGARI,
868.
-Cooperative edilizie -Soci decaduti
per motivi politici -Reintegrazione Controversie
-Giurisdizione amministrativa,
867.
-Demanio -Uso ,dei beni demaniali Negozio
di diritto pubblico -Proroga
dei contratti agrari -Inapplicabilit Controversie
,-Difetto di giurisdizione
dell'a.g.o., 865.
-Diritto soggettivo e interesse legittimo
-Discriminazione -Criterio del carattere
discrezionale o vincolato dall'attivit
della p.a. -Insufficienza -Criterio
della norma d'azione o di relazione,
849.
-Giurisdizione di legittimit -Presupposti
e condizioni, con nota G. ZAGARI,
868.
-Giurisdizione ordinaria e amministrativa
-Discriminazione -Criteri, 848.
-Imposte doganali -Applicazione di
tariffe -Controversia -Fattispecie Giurisdizione
dell'a.g.o. -Sussiste, 844.
-Nave -Contributo ex art. 14 1. 17 luglio
1954, n. 522 -Controversie -Giurisdizione
-Consiglio di Stato, 849.
-Regolamento di competenza -Mancata
riassunzione della causa dinanzi al
giudice competente -Effetti, 86o.
-Regolamento preventivo di giurisdi
-Riforma fondiaria -Ente di Riforma
-Gestione diretta dei terreni nelle
more dell'assegnazione -Natura privatistica
-Rapporto di lavoro subordinato
-Controversie -Giurisdizione
ordinaria, 852.
-Sentenza della Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale -Nullit della
sentenza -Rimessione della causa al
giudice competente -Concorrente difetto
di giurisdizione per improponibilit
della domanda -Carattere assorbente,
865.
-V. anche Cittadinanza, Imposta di fabbricazione.
CONFISCA
-Reato amnistiato -Criteri -Fattispecie
-Trasporto abusivo di oli minerali,
978.
CONTRABBANDO
-Linea doganale -Spazi doganali Zone
di vigilanza doganali -Distinzione
-Contrabbando presunto -Fattispecie,
979.
-Tabacchi esteri -Aumento di pena
ex art. 1, 1. 3 gennaio 1951, n. 27 Non
circostanza aggravante -Giudizio
di comparazione con attenuanti
-Esclusione, 978.
CONTRATTI AGRARI
-Controversie per la risoluzione del
rapporto di lavoro dei salariati fissi Intervento
di consulenti tecnici designati
dalle associazioni sindacali Legittimit
costituzionale con riferimento
agli artt. 102 e 108 della Costituzione,
833.
-V. anche Competenza e giurisdizione,
CONTRATTI DI GUERRA
-V. Guerra.
CONTRATTI PUBBLICI
-V. Enti pubblici, Obbligazioni e contratti.
CONSIGLIO DI STATO
-V. Giustizia amministrativa.
CORTE COSTITUZIONALE
zione -Legittimazione attiva e passiva
-Limiti, 851.
-Pronuncia di incostituzionalit -Ef
ficacia retroattiva -Limiti, 865.
INDICE
VII
-Questioni di legittimit costituzionale
sollevate in via incidentale. -Incidenti
di esecuzione -Necessit di un petitum
che sia separato e distinto
dalla questione di legittimit costituzionale,
815.
CORTE DEI CONTI
-
V. Cassazione civile.
COSA GIUDICATA
-Decisione di un giudice speciale -Effetto
preclusivo del riesame in altro
giudizio delle questioni coperte dal
giudicato, 876.
-
V. anche Prescrizione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
-V. Cassazione, Contratti agrari, Imposte
e tasse, Istruzione pubblica, Lavoro,
Leggi, Sicurezza pubblica, Tasse
e imposte comunali e provinciali,
Trentino-Alto 4ttige.
DANNI
-V. Responsabilit civile, Competenza e
giurisdizione, Espropriazione per p.u.,
Trasporto, Prescrizione.
DEMANIO
-Demanio artistico e storico -Beni di
propriet degli Enti indicati nell'art. 4,
I. n. lo89 del 1939 -Inclusione in
appositi elenchi -Necessit di interesse
particolarmente importante -Effetti
-Interesse all'impugnativa da
parte dell'ente -Sussistenza, con nota
di U. ,GARGIULO, 919.
-
Demanio artistico e storico -Piano
regolatore generale -Piano particolareggiato
sottoposto all'esame del Ministero
p.i. ed approvato -Esercizio del
potere previsto dall'art. zl, I. 1089 del
1939 -Ammissibilit, con nota di
U. GARGIULO, 919.
--V. anche Competenza e giurisdizione,
Piano regolatore, Occupazione.
DOGANA
-V. Competenza e giurisdizione, Contrabbando.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
-
V. Competenza e giurisdizione.
ENTI PUBBLICI
-Comune -S.tipulazione dei contratti Deliberazione
di contrattare -Natura
di atto interno dell'Ente -Necessit
dell'atto di manifestazione del consenso
contrattuale dell'organo competente,
888.
ESEJCUZIONE FISCALE
-Esattore comunale -Realizzazione
della pretesa tributaria -Azione ese.
cutiva -Titolare, 939.
-Esattore comunale Realizzazione
della pretesa tributaria -Escussione
esattoriale -Fase relativa alla vendita
dei beni pignorati -Natura, 939.
-Fallimento del debitore escusso Espropriazione
immobiliare eseguita
dall'Esattore -Deposito del prezzo
alla Cassa Depositi e Prestiti -Controversie
-Legittimazione passiva, 939.
-Fallimento del debitore escusso Espropriazione
immobiliare eseguita
dall'Esattore -Deposito del prezzo alla
Cassa Depositi e Prestiti -Pagamento
diretto all'Esattore -Estremi, 939.
ESPROPRIAZIONE PER P.U.
-Esecuzione parziale dell'opera pubblica
sull'immobile espropriato -Relitto
-Nozione, 899.
-Esecuzione parziale dell'opera pubblica
sull'immobile espropriato -Retrocessione
-Presupposti -Necessit
del previo esperimento del procedimento
amministrativo per l'accerta..
mento che il relitto non deve pi
servire all'esecuzione dell'opera pubblica
-Insostituibilit della dichiarazione
dell'autorit amministrativa, 899.
-Mancata esecuzione dell'opera di p.u.
-Dichiarazione della p.a. espropriante
che i beni sono a disposizione degli
aventi diritto alla retrocessione -Momento
in relazione al quale deve essere
determinato il cqrrispettivo della retrocessione
e si verifica il nuovo trasferimento
-Sentenza costitutiva dell'a.
g., 910.
-Occupazione d'urgenza di immobile
occorrente all'esecuzione di opera pubblica
protratta oltre il biennio -Sopravvenienza
del decreto espropriativo
-Tardiva opposizione alla stima dell'indennit
espropriativa con contestuali
domande di indennit per il
periodo di occupazione legittima e di
VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
risarcimento per quello di occupa-
Impiegati dello Stato -Lesioni ed inzione
senza titolo proposta sotto forfermit
-Equo indenizzo -Presupma
di richiesta: degli interessi legali posti, 915.
sulla definitiva indennit espropriativa
-La decadenza non riguarda tali IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
domande, 875.
-Imposta di fabbricazione su materiale
FALLIMENTO radiofonico -Controversie sulla determinazione
della base imponibile
-V. Esecu;,ione fiscale.
Difetto di giurisdizione del Consiglio
di Stato, 933.
FALSO
-V. Procedimento civile.
IMPOSTA DI REGISTRO
FARMACIE -Occupazione ultrabiennale da parte
della p.a., di immobile da espropriare
-Bando di concorso per sedi farmaceu
per l'esecuzione di opere pubbliche
tiche -Definitivit, 918.
Condanna della p.a. occupante al risarcimento
dei danni nella misura del
FERROVIE
valore venale dell'immobile occupato
-V. Trasporto. ed utilizzato per l'esecuzione dell'opera
pubblica -Tassazione sentenza GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA Aliquota indicata dall'art. 1 del!' Allegato
A alla legge di registro -Esclu
-Interesse a ricorrere -Violazione delle
sione, 961.
norme riguardanti i poteri di vigi
-Retratto successorio -Sentenza sulla
lanza -Fattispecie -Difetto di inte
I
esistenza ed efficacia del diritto di
resse, 917,
retratto successorio -Natura dichiara
-Ricorso giurisdizionale al Consiglio di
I I
tiva -Imposta di titolo -Aliquota ex
Stato -Motivi -Motivi non dedotti
art. 8 e segg. della T.A. legge di regi
nel ricorso gerarchico -Inammissibi
stro in relazione all'art. 8, secondo
lit -Motivi relativi a documenti non
comma, di detta legge e non ex art. 1
conosciuti al momento del ricorso ge
della ricordata T.A., 955.
rarchico -Irrilevanza, 934.
-Ricostruzione edifici distrutti per
~=
-V. anche Acque pubbliche.
eventi bellici -Acquisto di area di
risulta di edifici distrutti -Divieto di
GUERRA
ricostruire per prescrizione di piano
-Contratti di guerra -Contratto non
di ricostruzione -Ricostruzione su
ancora definito -Controversie -Ter
area diversa -Agevolazioni fiscali re
mine ai sensi dell'art. 10, d.l, n. 774 cate dalla 1. 7 giugno 1945, n. 3zz del
1948 -Applicabilit, 916. Inapplicabilit, 953.
Contratti di guerra -Revisione di
-Concessione per l'esercizio di cinemaprezzi
-Contratto completamente eseteatro
comunale -Natura giuridica guito
-Istanza di revisione -Inam
Affitto di azienda -Appalto per il
missibilit, 917.
compimento di un servizio -Fattispecie,
con nota di G. ANGELINI
IMPIEGO PUBBLICO ROTA, 951.
-Costruzioni di case per senza tetto a
-Concorso -Rinuncia espressa o tacita:
seguito di eventi bellici -Subappalto
alla nomina -Effetti, 933.
-Agevolazione fiscale ex art. 93 d.d.l.
-Decadenza dalla nomina e decadenza
10 aprile 1947, n. 261 -Applicabilit,
dall'impiego -Presupposti, 933.
con nota di L. CORREALE, 946.
Impiegati dello Stato -Lesioni ed in
-Negoziazione di azioni o di obbliga
fermit -Equo indennizzo -Menoma
zioni di societ nazionali ed estere
zione verificatasi durante il rapporto
per atto pubblico o scrittura privata
di impiego -Indennizzabilit, 916.
-Pagamento del prezzo -Contestua
-Impiegati dello Stato -Lesioni ed inlit
-Elemento necessario per la tassa
fermit -Equo indennizzo -Pensione fissa prevista dall'art. 108 della T .A.
privilegiata -Compatibilit, 915. legge di registro, 957.
INDICE IX
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE
-Enti tassati in bilancio -Accertamento
induttivo -Ammissibilit -Limiti, 954.
-Responsabilit del cessionario di azienda
-Limiti ex art. 197 del t.u. 29 gennaio
1958, n. 645, con nota di G. ANGELINI
ROTA, 94r.
-Responsabilit del cessionario di
Azienda -Limiti ex art. 36 della I.
8 giugno 1936, n. 1231., con nota di
G. ANGELINI ROTA, 94r.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
-Accettazione di eredit con beneficio
di inventario -Presunzione di esistenza
di gioielli, denaro e mobilia Inventario
-Effetto derogativo -Re,
quisiti, 964.
IMPOSTE DIRETTE
-Morte del contribuente -Intestazione
e notifica oltre che al contribuente
defunto, agli eredi, 955.
IMPOSTE E TASSE
-Agevolazioni fiscali -Interpretazione
estensiva -Limiti, con nota di L. CORREALE,
946.
-Benefici fiscali a favore della piccola
propriet contadina -Decadenza collegata
al verificarsi di determinate
condizioni accertate dall'Ispettorato
Provinciale agrario -Illegittimit co
stituzionale con riferimento agli art. 3
e 24 Cost. -Esclusione, 837.
-V. anche Cassazione.
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
,
-Falsa dichiarazione del pagamento del
tributo -Dolo in cc re ipsa -Sussistenza,
98r.
ISTRUZIONE PUBBLICA
_-Conferimento di supplenze temporanee
a persone in possesso di titolo di studio
inferiore a quello richiesto per l'abilitazione
-Legge interpretativa 27 dicembre
1963, n. 1878 -Violazione del
principio di uguaglianza stabilito dall'art.
3 Cost. -Esclusione, 839.
-Conferimento di supplenze temporanee
a persone non in possesso del prescritto
titolo di abilitazione -Contrasto con
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione
-Esclusione, 839.
LAVORO
-Provvedimento per l'avviamento al lavoro
e per l'assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati -Riferimento
all'art. 38 della Costituzione Legittimit
costituzionale, 819.
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
-Testi unici di mero coordinamento di
norme primarie -Natura amministrativa
-Inammissibilit della questione
di legittimit costituzionale, 81 r.
LOCAZIONE
-Locazioni di immobili urbani -Locazioni
stipulate dopo 1'8 settembre 1943
non collegabili con precedenti locazioni
-Libert di determinazione del
canone, 876.
NAVE
-V. Competenza e giurisdizione.
NOTIFICAZIONE
-Relazione dell'ufficiale giudiziario Mancata
indicazione delle generalit
del consegnatario -Nullit -Limiti,
980.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
-Stipulazione del contratto -Forma
scritta richiesta cc ad substantiam Requisiti
del documento in caso di
contratto di trasferimento di un immobile,
888.
-V. anche Prescrizione.
OCCUPAZIONE
-Occupazione di suolo demaniale -Natura
di reato permanente -Cessazione
-Fattispecie, 982.
-V. anche Espropriazione per p.u., Requisizione,
Imposta di registro.
OPERE PUBBLICHE
-Appalti -Capitolato generale de~ Ministero
dei LL.PP. -Clausola compromissoria
-Specifica approvazione Non
necessit, 969.
-Nuovo capitolato generale per le opere
del Ministero dei LL.PP. -Norme processuali
-Applicabilit immediata, 970.
-V. anche Espropriazione per p.u., Imposta
di registro.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
X
PIANO DI RICOSTRUZIONE
-Vincoli -Vincoli paesistici g1i1 esistenti
-Interferenze -Approvazione
da parte del Ministero p.i. -Necessit
-Modifica dei vincoli paesistici -Congrua
motivazione -Necessit, con nota
di U. GARGIULO, 920.
PIANO REGOLATORE
-Interferenza con vincoli paesistici gia
esistenti -Atti di concerto col Ministero
della p.i. -Necessit -Limiti,
con nota di U. GARGIULO, 919.
-Interferenza con vincoli paesistici gi
esistenti -Atto di concerto -Partecipazione
del Direttore Generale delle
Belle Arti al Consiglio Superiore dei
LL.PP. -Irrilevanza -Parere espresso
dalla Commissione ai sensi degli
artt. 24 e 26 r .d. n. 357 del 1940 Presupposti,
con nota di U. GARGIULO,
919.
POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE
-V. Competenza e giurisdizione.
PRESCRIZIONE
Prescrizione decennale quale effetto
del giudicato sulle prescrizioni brevi
-Nozione -Applicazione in materia
di obbligazioni solidali, con nota di
F. CARUSI, 900.
-Sentenza penale recante condanna ge-.
nerica al risarcimento dei danni conseguenti
ad investimento automobilistico
-Prescrizione del diritto al risarcimento
-Prescrizione decennale derivante
dal giudiato -Applicabilit di
tale termine anche nei confronti del
responsabile civile rimasto estraneo al
processo penale, con nota di F. CARUSI,
900.
PREZZI
-V. Guerra.
PROCEDIMENTO CIVILE
-Giudizio per cassazione -Querela di
falso incidentale -Ammissibilit Limiti,
857.
-V. anche Acque pubbliche, Opi}re pubbliche,
Arbitrato, Notificazione.
PROCEDIMENTO PENALE
-Decreto di citazione -Modifica -Indicazione
erronea di data di comparizione
contenuta nella copia notificata
all'imputato -Nullit del decreto, 980.
Ordinanze contraddittorie -Principio
di revocabilit -Vizio di nullit Non
sussiste, 983.
REATO
-V. Confisca, Appello, Occupazione.
REQUISIZIONE
-Requisizione prefettizia di immobile
per pubbliche necessit -Interessi legali
sulla relativa indennit -Decorrenza,
876.
-Requisizione prefettizia di immobiie
per pubbliche necessit -Liquidazione
indennit -Criteri, 876.
-Indennit di requisizione -Debito di
valuta, 876.
Occupaziol).e d'urgenza -Liquidazione
indennit -Impugnativa -Decorrenza
del termine, 876.
Provvedimenti del Prefetto a norma
dell'art. 7 legge sul contenzioso amministrativo
e dell'art. 19 legge comunale
e provinciale 1934 -Natura giuridica
-Disciplina del procedimento, 876.
RESPONSABILITA' CIVILE
-Azione di danni contro la p.a. -Annullamento
di atto amministrativo Non
sufficiente per la proponibilit
dell'azione -Lesione di un diritto soggettivo
-Necessit, 861.
-Trasporto di persone a mezzo FF.SS. Danno
alla persona del viaggiatore Azione
extracontrattuale -Danno prodotto
dalla circolazione -Fattispecie
Prescrizione biennale, 892.
RICORSI AMMINISTRATIVI
-Ricorso straordinario al Capo dello
Stato -Decreto presidenziale che lo
decide -Controinteressati -Impugnazione
di legittimit -Ammissibilit,
con nota di G. ZAGARI, 868.
-V. anche Atto amministrativo, Giustizia
amministrativa. ,
RIOORMA FONDIARI;A
-V, Competenza e giurisdizione.
INDICE XI
SENTENZE
-Appello -Parte motiva e parte narrativa
della decisione -Individuazione
della motivazione -Individuazione
cc per relationem -Ammissibilit, 984.
-Vizio di cc ultra o extrapetizione
Nozione -Limiti, 876.
SICUREZZA PUBBLICA
-Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza
e la pubblica moralit -Rimpatrio
al luogo di residenza con foglio
di via obbligatorio -Illegittimit costituzionale
con riferimento all'art. 16
Cost. -Esclusione, 821.
-Rimpatrio con foglio di via obbligatorio
-Contrasto con gli artt. 16 e 3
della Costituzione -Esclusione, 821.
-Rimpatrio con fpglio di via obbligatorio
disposto dal Questore -Violazione
della riserva di legge e di giurisdizione
posta dagli artt. 25 e 102
Cost. -Esclusione, 821.
SOCIETA'
-V. Imposta di registro.
TASSE E IMPOSTE COMUNALI E
PROVINCIALI
-Autorizzazione ai comuni ed alle provincie
ad applicare eccedenze sulle
aliquote massime delle imposte e sovrimposte
-Illegittimit costituzionale
con riferimento all'art. 23 della Costituzione
-Esclusione, .813.
TRASPORTO
-Trasporto di persone a mezzo FF.SS.
Danno alla persona del viaggiatore
-Azione contrattuale -Prescrizione
annuale, 892.
-Trasporto ferroviario di cose -Perdita
della cosa trasportata -Indennit Debito
di valuta -Quando debito
di valore, 896.
TRENTINO-ALTO ADIGE
-Legge regionale 28 dicembre 1963,
n. 33, concernente cc Associazione della
Regione all'Istituto Trentino di Cultura
,, -Illegittimit costituzionale in
relazione alle competenze attribuite
alla Regione dallo Statuto Speciale
Trentino-Alto Adige, 809.
INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE
23 giugno 1964, n. 56
23 giugno 1964, n. 57
23 giugno 1964, n. 58
30 giugno 1964, n. 65
30 giugno 1964, n. 67
30 giugno 1964, n. 68
30 giugno 1964, n. 69
7 luglio 1964, n. 72
7 luglio 1964, n. 76
7 luglio 1964, n. 77
GIUfilSDIZIONI CIVILI
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. Un., 4 aprile 1964, n. 733
Sez. Un., 14 aprile 1964, n. 894
Sez. Un., 27 maggio 1964, n. 1329
, Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 1357
Sez. I., 8 giugno 1964, n.
Sez. Un., 10 giugno 1964,
Sez. Un., 10 giugno 1964,
Sez. I, 18 giugno 1964, n.
Sez. I, 18 giugno 1964, n.
1403
n. 1429
n. 1430
1568
1588
Sez. III, 23 giugno 1964, n. 1626
Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636
Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763
Sez. II, 7 luglio 1964, n. 1773 .
Sez. III, 11 luglio 1964, n. 1829
Sez. I, 15 luglio 1964, n. 1910 .
Sez. I, 23 luglio 1964, n. 1989 .
Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2064
Sez. I, 27 luglio 1964, n. 2094 .
Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2123
Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125
Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2140 .
-Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2174
Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2209 .
Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2211 .
Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229
Sez. I, 7 agosto 1964, n. 2265 .
Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2402 .
Sez. I, 23 settembre 1964, n. 2410
Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495
Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522
Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523
pag.
809
811
813
815
819
821
829
833
837
839
pag. 844
848
850
874
875
852
857
858
939
860
876
967
)) 888
892
941
969
861
946
862
863
950
894
953
)) 954
896
955
955
957
865
867
973
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
XIV
Sez. Un., 14 ottobre 1964, n. 2585 pag. 868
Sez. I, 15 ottobre 1964, n. 2590 899
Sez. I, 16 ottobre 1964, n. 2601 961
Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2633 900
Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2645 964
Sez. I, 23 ottobre i964, n. 2646 910
GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE
CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 14 febbraio 1964, n. 57 pag. 919
Sez. IV, 13 maggio 1964, n. 498 920
Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 915
Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 915
Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 936 . 916
Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 . 917
Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 918
Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 918
Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 918
Sez. VI, 10 giugno 1964, n. 465 932
Sez VI, 17 giugno 1964, n. 481 933
Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 934
GIURISDIZIONI PENALI
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I, 3 .febbraio 1964, n. 132 . pag. 978
Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 166 978
Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 175 979
Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 464 980
Sez. III, 12 febbraio 1964, n. 501 980
Sez. III, 14 febbraio 1964, n. 533 981
Sez. I, 18 febbraio 1964, n. 220 981
Sez. III, 8 maggio 1964, n. 1561 982
Sez. II, 13 maggio 1964, n. 1053 983
Sez. I, 5 giugno 1964, n. 1008 . 984
SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA
RASSEGNA DI DOTTRINA
E. T. LmBMANN, PMte o capo di senf!enza (Riv. dir. proc., 1964, 47)
Segnalazione di note alle senf!enze ed alle ordinanze della Corte
CostituZliolulle (1961-1963)
pag. 153
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
Provvedimenti legislativi
Disegni e proposte di legge
Provvedim@11Iti legislativi sottoposti a giudizio di costituzionalit:
-Disposizioni di legge in rapporto alle quali stato promosso
giudizio di legittimit costituzionale
175
176
178
CONSULTAZIONI
Indlice sistematico delle consultazioni 182
VARIETA' 192
PARTE PRIMA
2
GIURISPRUDENZA
SEZIONE PRIMA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
E INTERNAZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 1964, n. 56 -Pres. Ambrosini -
Rel. Cassandra -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione
Trentino-AJto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi).
Trentino Alto Adige -Legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33~
concernente ' Associazione della Regione all'Istituto Tren
tino di cultura -Illegittimit costituzionale in relazione
alle competenze attrib"uite alla Regione dallo Statuto Speciale
Trentino Alto Adige.
(l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 4, 5, 6, 17; I. reg. 28 dicembre 1963, n. 33).
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33,
che autorizza la Regione ad assumere la qualit di socio fondatore
delilstituto Trentino di Cultura ed a versare la somma annua di L. 20 milioni,
pur non invadendo la sfera di competenza provinc-iale prevista
d!JJ!l'art. Il, n. 4 dello Statuto Sp,eciale, costituzionalmente illegittima
in quanto, essendo la Regione un ente con fini predeterminati e inderogabilmente
fiss(]JN dalla legge, essa non pu destinare i fondi che lo Statuto
le assegna se non per il perseguimento degli specifici fini che sono
ad essa propri {l).
(Omissis). -La Provincia fonda il ricorso su due motivi. Col primo
sostiene che la Regione abbia violato lo Statuto disponendo, con la
. legge impugnata, in materia che non pu essere ricondotta ad alcuna
(1) La sentenza, a nostro avviso, trascende il caso .
> di codeste competenze, tanto evidente che una siffatta
violazione non pu aver luogo in conseguenza dell'erogazione di un
contributo finanziario de1la Regione in favore di una iniziativa della
Provincia, iniziativa che resta intatta nella disponibilit della Provincia
medesima.
3. -Fondato, viceversa, il secondo motivo del ricorso. In effetti
la Regione, essendo un ente con fini predeterminati e inderogabilmente
fissati dalla legge, non pu destinare i fondi che lo Statuto le assegna,
se non per il perseguimento di quei fini che sono ad essa propri. La
stessa difesa della Regione sembra accettare questa tesi, quando afferma
che le finalit dell'Istituto Trentino di Cultura possono essere ricondotte
alle materie di competenza regionale, ma la dimostrazione che essa
tenta di trizione della libert personale ai sensi dell' a:rt. 13, la Corte ha pi
volte ripetuto che non necessario l'intervento del giudice.
Il Pretore di Cortina d'Ampezzo risolleva la questione prospettandola
da un aBgolo visuale che vorrebbe essere diverso: la norma denunziata
violerebbe una ris,erva di giurisdizione posta dalla Costituzione.
Tale riserva risulterebbe precipuamente dall'art. 102 della Costituzione.
In questa norma, che vieta l'eseiicizio della funzione giurisdizionale ad
organi diversi da quelli investiti di giurisdizione, il Pretore trova implicito
il divieto di affidare ad altri organi certi atti che per foro natura
devono essere attribuiti ad un giudice, u essendo compito della giurisdizione
di giudicare gli individui e correlativamente dispone delle
loro libert fondamentali n : nel che si concret:erebbe la u riserva di
giuris,dizione n. Il provvedimento di rimpatrio sarebbe uno di rodesti
atti riservati al giudioe.
Poich, ai fini di questa causa, ci si deve occupare soltanto degli
atti della pubblica Amministrazione, la Corte ritiene che sia d'uopo
sono emetterli, salvo che in virt di altre norme o principi costituzionali la competenza
non debba essere affidata al Giudice; o non sono ammissibili, ed allora neppure
una sentenza del Giudice potrebbe adottarli .
: un richiamo alle origini storiche della separazione dei poteri, l'uno dall'altro
indipendenti e tutti soggetti solo alla legge. Un sistema questo, che, a proposito
della Costituzione degli Stati Uniti d'America, fu definito dei pesi e dei contrappesi
(.checks and balances: cfr. AMBROSINI, Introduzione a Il Federalista,
Pisa, 1955, CXII).
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE.E INTERNAZIONALE 827
ricordare che la vita amministrativa pubblica intessuta di atti, che
l'Amministrazione adotta senza un previo aooertamento da parte dei
giudici e che sono senz'altro imperativi. questa, anzi, una delle caratteristiche
degli atti amministrativi. Ed anche in relazione a questo
genexale potere degli organi amministrativi di adottare provvedimenti
senz'altro imperativi, da considerare la norma dell'art. 113 della Costituzione,
secondo cui contro gli atti della pubblica Amministrazione
ammessa, senza esclusioni o limitazioni, la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi.
Si pu dunque affermare he la tutela giurisdizionale rispetto agli
atti dell'Amministrazione sempre assicurata senza limitazioni; ma di
regola assicurata a posteriori.
Esistono indubbiamente delle sfere nell'ambito delle quali l'Amministrazione
non pu provvedere, essendo la competenza riservata agli
organi giurisdizionali. Ma a tal fine occorre attenersi alle singole disposizioni.
E poich nel caso attuale si tratta di giudica.Te in ordine al provvedimento
di rimpatrio obbligatorio, !'-esame consiste nel rilevare se la
rnsposizione denunziata, defe11endo il provvedimento ad un organo del1'
Amministrazione, violi le norme od i principi della Costituzione invocati
nell'ordinanza di rinvio.
Si sostiene, nell'ordinanza, che la Costituzione tutela la pari dignit
sociale della persona (art. 3) e precisa, negli artt. 25, 27 e 101 e seguenti,
a quali organi e COn quali garanzie spetta di emanare giudizi che intacchino
quella parit, specialmente quando si risolvano in una degradazione
giuridica della persona: rilievo questo che potrebbe dirsi confortato
dalla sentenza n. 11 del 1956, emessa dalla Corte sia pure nei confronti
dell'art. 13 dell11 Costituzione.
La Corte osserva che fra gli arti-coli seguenti al 101 bisogna consi
derare il 102, sul quale l'ordinanza aveva posto l'accento per fondarvi
il principio della riserva di giurisdizione. L'argomento addotto dall'ordi-'
nanza, secondo cui dal divieto di attribuire funzioni giurisdizionali ad
organi non investiti di giurisdizione si dovrebbe dedurre la esistenza di
detta 'riserva, operante anche in riferimento al caso in esame, non appare
esauriente, risolvendosi, quell'argomento, in una petizione di principio.
N a favore della tesi sostenuta nell'o11dinanza si possono trarre
argomenti dalle altre norme costituzionali ora richiamate.
Non si pu, infatti, fondata1Pente affermare che alla pubblica Am,
rninistrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la
dignit delle persone. Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici
l'Amministrazione chiamata ad emettere una numerosa serie di atti
le cui ripercussioni sulla stimabilit delle persone possono essere rile~
vanti:-si pensi agli atti relativi a decadenze, dimissioni, divieti, sanzioni
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
828
amministrative, fra le quali, rilevantissime, quelle disciplinari, che possono
giungere alla destituzione di pubblici dipendenti ed alla radiazione
dagli albi professionali. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudica
la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento
la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati
esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza
amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali
che spettano al cittadino nei confronti dell'Amministrazione quando
trattisi di provvedimenti inerenti alle persone; ma ci non significa che,
nell'ambito della legittimit costituzionale, sia necessario che tali ga
ranzie siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi ne conoscer
dopo; ed uno degli elementi essenziali del suo esame consister nel
rilevare se quelle garanzie siano state o non rispettate dall'organo ammi
nisti-itivo.
Si pu condudere che dall'insieme delle norme ora e5aminate non
si pu dedurre resistenza di un principio generale di ordine costituzionale,
che affermi la necessit delfintervento del giudice in tutti i
casi in cui nell'interesse della pubblica Amministrazione si debba procedere
ad atfi da cui derivi o possa derivare una menomazione della
dignit della persona. In sostanza, o tali atti sono ammissibili in base
all'art. 3 della Costituzione, e allora anche 1e autorit amministrative
possono emetterli, salvo che in virt di altre norme o principi costitu
zionali la competenza non debba essere affidata al giudice, o non sono
ammissibili e allora neppure una sentenza del giudiee potrebbe _adottarli.
Una delle norme della Costituzione su cui basato l'obbligatorio
intervento dell'organo giurisdizionale fart. 13. E sull'art. 13, come
esattamente nota foroinanza di rimessione, fu fondata la pronuncia
di illegittimit delle disposizioni relative all'ammonizione. Con quella
pronuncia, contenuta nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, la Corte,
dopo avere affermato che in nessun caso f uomo potr essere privato
o limitato nella sua libert se questa privazione o restrizione non risulti
astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal
fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorit giudiziaria
che ne dia le ragioni n, consider che secondo le norme allora vigenti
fammonizione si concretava nella restrizione della libert personale;
risolvendosi in una so1ta di degradazione giuridica.
Con questa sentenza, che non rappresenta una manifestazione isolata
del pensiero della Corte, ma che invece strettamente collegata
con la coeva decisione n. 2 del 14 qi quello stesso mese di giugno del
1956, venne fissato un orientamento sul quale la Corte rimasta ferma
nelle successive decisioni.
.~ stato escluso che il rimpatrio obbligatorio importi restrizione
deUa libert personale, ponendo esso soltanto limiti alla possibilit di
0
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.
.
.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 829
movimento e di soggiorno. Ci fu dichiar:;ito con la sentenza n. 45 del
1960, alla quale hanno fatto seguito noo poche altre conformi decisioni,
rispetto alle quali la Corte non ritiene che sussistano ragioni per cambiare
indirizzo. L'omine di rimpatrio non suscettibile di coercitiva
esecuzione. Gli organi di polizia possono procedere alla traduzione solo
dopo che il giudice penale, accertata la legittimit dell'atto, abbia
dichia:rato che l'intimato si sottratto alfobbligo di obbedienza. Espletate
le necessarie formalit per accertare che il soggetto abbia raggiunto
la nuova sede, fintimato libero di restarvi o di trasferirsi altrove;
pmch non rorni alla sede dalla quale stato allontanato. Non sussistono
altri Cl'dempimenti, n altri vincoli o limitazioni alla libert del
soggetto.
Se si confronta questa situazione con quella rilevata dalla sentenza
n. 11 del 1956 rispetto alfammonizione, si vede come nel rimpatrio
obbligatorio non sussistano quegli elementi in vista dei quali la Corte
riscontr nell'ammonizione una causa di a degradazione giuridica >>.
In sostanza, le due decisioni del 1956 e le decisioni successive hanno
ritenuto che, per aversi degradazione giuridica, come uno degli aspetti
di restrizione della .Ubert personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione,
occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mox~
tifcazione della dignit o del prestigio della persona, tale da potere
essere equiparata a quelfassoggettamento alfaltrui potere, in cui si
concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. Per le ragioni
esposte, l'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. -(Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 69 -Pres. Ambrosini Re.
l. Benedetti -Di Gironimo e Presidente Consiglio Ministri (sost.
avv. gen. Stato Tracanna).
Cassazione penale -Rigetto o inammissibilit del ricorso -Sanzione
pecuniaria a carico del ricorrente -Art. 549 c.p.p. -Preteso
contrasto con art. 24, comma I Cost. -Esclusione.
Non con.t'l'asta con. fart. 24 dJella Costtituzion.e fart. 549, primo
comma, dJel c.p.p., per .la parte in cwi stabvlisce una sanzione pecuniaria
a carico della parte privata, quando il ricorso in Cassazione sia dichiarato
inammissibile o rigettato {l).
(1) Questioni di legittimit costituzionale in materia di oneri
patrimoniali nel processo.
La sentenza merita un commento, sia pure in termini sintetici, in quanto
con essa la Corte porta un ulteriore contributo interpretativo all'art. 24 della
Costituzione.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
830
(Omissis). -Seeondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 549 c.p.p. per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati
inammissibili sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla
h1tela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione.
facile per osservare in contrario che il diritto alla tutela giuri
sdizionale non cos assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice
a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne
deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e dilatorio (sentenza
n. 56 del 27 aprile 1963).
La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende
prevista dall'art. 549 c.p.p. un onere patrimoniale imposto alla parte
privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse
Secondo il Giudice a quo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 sarebbe
stata in contrasto con l'art. 24, nel senso che vi sarebbe incompatibilit tra l'assolutezza
del diritto affermata nell'art. 24 e la previ&ta reazione patrimoniale sia
pure fatta dipendere dall'esito negativo del ricorso.
La Corte Costituzionale ha ewluso tale contrasto, sotto i profili: a) che il
diritto alla tutela giurisdizionale non cos assoluto ed incondizionato da non
potere essere regolato, ovviamente per legge, a garanzia di un preminente interesse
pubblico; b) che 'questa regolamentazione che, nella specie, assume la natura di
un onere processuale, non impedisce il diritto di impugnativa (per Cassazione),
essendo la relativa sanzione applicata, a differenza che nel _deposito preventivo
per i ricorsi in Cassazione in materia civile, solo con la sentenza che conclude il
procedimento; e) che la sanzione di cui all'art. 549 ha una specifica giustificazione
anche in quanto tende a rafforzare la responsabilit processuale.
Tutti e tre i profili ed, in specie, il primo che di carattere generale erano
stati gi indicati in precedenti pronuncie della stessa Corte Costituzionale: si
vedano le sentenze 27 a:prile-3 maggio 1963, n . .56 (sul deposito ex a'li:. 651 c.p.c.),
25 maggio-8 giugno 1963, n. 83 {sul deposito ex art. 668, comma terzo c.p.c.), nonch
la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963 (sulle cautele ex art. 1171, secondo comma
cod. civ. in tema di denuncia di nuova opera).
Gi in quest'ultima sentenza la Corte Costituzionale aveva fatto, per cos
dire, il " punto " nella materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti da
norme di legge alle parti nel processo, fissando un chiaro criterio di massima per
discriminare gli oneri compatibili con quelli incompatibili con la Costituzione.
Com' noto, la questione stata anche vivacemente dibattuta in dottrina, parte
dlella quale ha criticato le soluzioni accolte dalla Corte, ad es., per l'art. 651
c.p.c., osservando come l'istituto del deposito preventivo per il caso di soccom
benza in tema di opposizione ad ingiunzione, essendo soggetto a perdita in caso
di inammissibilit o di improcedibilit o di rigetto nel merito della opposizione
stessa, indipendentemente da ogni concreto accertamento sulla temerariet deU' espe
rimento dell'azione, costituirebbe non una misura (ammissibile) atta ad evitare
l'abuso del diritto di azione, ma una remora (inammissibile) alla tutela giurisdi
zionale di una pretesa che presenti soltanto indizi di infondatezza ( 1).
(1) Cfr. Esposrro, Osservazioni alla sentenza 27 aprile-3 maggio 1963, Giur. Cost,,
191>3, 502.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831
pubblico essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione
per semplici fini dilatori.
Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del
c.p.p. con fanzidetta sanzione si inteso impedire la presentazione di
ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e
di ritardare il momento della esecuzione della rondanna.
La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo stabilito
a pena di inammissibilit per i ricorsi per cassazione in materia
civile.
Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal codice di
procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il codice
del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione pecu-
Riassumendo i termini della questione, si deve d.ire che nelle citate sentenze
si trova, anzitutto, affermato il principio interpretativo dell'art. 24 (perfettamente
opposto a quello assunto nella Ordinanza di rinvio nel caso in questione), secondo
cui " rnm possibile dare al, diritto alla tutela giurisdizionale una estensione tal,e
da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno SCOlfJO sterile o dilatorio n.
In questo ordine di idee la Corte ha distinto, ai fini della compatibilit con
le norme costituzionali, tra istituti fondati sulle condizioni soggettive, personali o
soci~li, della parte e rivolti alla protezione di interessi privati, rispetto ad altre
prestazioni di natura patrimoniale che le leggi impongono nel processo a tutela di
interessi pubblici ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo, qual.i la assicurazione
del migliore esercizio dei poteri processuali, la rispondenza di queste alla
funzione del processo.
In applicazione di questi criteri, ha riconosciuto la legittimit costituzionale,
oltre che dall'art. 624, primo comma c.p.c. che prevede una cauzione a carico
di chi domandi la sospensione della esecuzione forzata (sent. n. 40 del 12 aprile
1962), anche dell'art. 651 c.p.c. che impone l'onere del deposito preventivo come
condizione di ammissibilit della opposizione tardiva ad ingiunzione e della
opposizione ad ingiunzione fondata su cambiale o su atto a questa equiparato,
nonch dell'art. 668 c.p.c. che impone analogo deposito per l'opposizione dopo fa
convalida alla intimazione di licenza o di sfratto (sent. n. 56 e n. 88 dcl 1968).
In queste due ultime sentenze la Corte ha osservato che la norma che
impone la prestazione patrimoniale trova la sua " ragione morale nella paiticolare
forza del provvedimento ... e che d'interesse pubblico il richiamare la
parte ad ttna sua RESPONSABILIT nello appmzzamernto deille proprie ragioni, IN
MODO CHE DEL DIRITTO DI AZIONE NON ABUSI E, ABUSANDONE, RECHI INTRALCIO ALLA
AMMJNISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ".
Nella seconda sentenza si individua, nella norma circa il deposito. la funzione
di " invitare i soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilit
in occasione della opposizione ad atti sui quali gi abbia avuto modo di esercitarsi
il vaglio del Giudice .
Infine, con la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, a conclusione della esposizione
riassuntiva della propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che non possono
considerarsi, in linea generale, contrarie alla Costituzione le norme che impongono
misure atte a garantire Io svolgimento del processo, soggiungendo che ; principio
fondamentale delia retta amministrazione della giustizia che chi prornuoye un
processo (o una fase di questo): .. debba affrontare una responsabilit che si chiama,
RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO
832
niaria da applicarsi con la sentenza che.dichiara inammissibile il ricorso
)
per cassazione o lo rigetta. E la sanzione rimasta ferma anche nel
codice vigente.
:: chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il diritto
I
di impugnativa si trovano in una condizione pi favorevole poich il '
deposito preventivo una condizione per la valida costituzione del
rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria non incide direttamente
sul procedimento di impugnazione essendo applicata con la sentenza,
di inammissibilit .o rigetto, che ad esso pone termine.
appunto, responsabilit processuale. Sarebbe in contrasto con la funzione del
processo la struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire leventuale
abuso delle norme giudiziarie ai fini dell'tile di una sola parte, mossa da criteri
defatigatori o ddirittura ricattatori, e pertanto non meritevoli di tutela giuridica .
.. o o
Nell'ambito degli esposti principi la Corte ha esattamente inquadrato e risolto
la questione circa la legittimit della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 459 c.p.p.
Questa sanzione, com' noto, ha sostituito fin dal codice del 1913 il deposito
preventivo richiesto a pena di inammissibilit del ricorso per Cassazione ed ha la
funzione, del tutto analoga a quella del deposito preventivo, di scoraggiare la proposizione
di ricorsi temerari ed infondati. Funzione, quindi, di pubblico interesse che
non pu ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione come sopra interpretab
dalla Corte Costituzionale.
La norma in questione , invero, diretta non gi a limitare il diritto del
eondannato di fare valere le proprie ragioni secondo gli strumenti tipici della impugnazione,
n tanto meno ad escludere o comunque a limitare il diritto alla difesa
(che, nella specie, per di pi sarebbe stato gi attuato nelle precedenti fasi di merito)
ma soltanto a sanzionare l'impugnazione temeraria ovvera quella infondata (2).
Esattamente, quindi, la sentenza ha ritenuto che la norma non incida direttamente
sul procedimento, determinando una condizione per la valida costituzjone del
rapporto processuale (come nel caso degli anzidetti depositi preventivi) e quindi
non limiti il potere dell'imputato (condannato) a fare valere le proprie ragioni nel
successivo grado di giudizio, ma che si ponga soltanto in funzione ammonitrice nel
senso di indurre il condannato stesso (e, per esso, chi lo assiste tecnicamente) a
.valutare preventivamente e responsabilmente la seriet della impugnazione che
intenda proporre.
Infatti, il richiamo a questa valutazione appare particolarmente giustificato ed
opportuno allorch. l'imputato si trovi a dovere decidere se ricorrere o meno in
Cassazione, giacch in tale sede il fatto ormai definitivamente accertato e si controverte
soltanto sulla interpretazione ed applicazione della legge. Si tratta quindi, di
una sanzione che concerne ed diretta ad infrenare (come nel deposito preventivo
per il caso di socoomoonza nel ricorso alla Cassazione civile) la " insistenza nella
tutela giurisdizionale dei propri diritti gi goduta normalmente in prima ed in
seconda istanza; sanzione che interviene e si applica dopo la definizione del giudizio.
L. TRACANNA
(2) Per il deposito preventivo per il caso di soccombenza nel ricorso innanzi alla Cassai
zione civile (art. 365 c.p.c.), si vedano la sentenza 23 novembre 1g60, n. 67, della Corte I'
~:
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 833
Non pu quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque
a limitare ildiritto di produrre ricorso per cassazione e difendersi
in tale sede.
:B stato obiettato che il timoc della sanzione pecuniaria pu indurre
a non esercitare il diritto di impugnativa. A tale osservazione per
agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la responsabilit
processuale, responsabilit che deve essere particolarmente sentjta
quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di
merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione. -(Omissis).
Costituzionale sulla c.~utio pro expensis che sembra giustificare l'istituto in considerazione dell'interesse
pubblico co.nsistente nell'evitare che si abusi del diritto di azione nei confronti di
un provvedimento giurisdizionale che pu ben essere considerato titolo sufficiente alla imposizione
di una cauzione ainche se suscettibile di impugnazione... ; e la sentenza 9 novembre
1961, n. 2597, della III Sez. della Cassazione (Foro it., 1962, I, 44) che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24
sul profilo che il deposito imposto per un interesse eminentemente pubblico, che quello
del rafforzamento della rsponsabilit processuale .
CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 72 -Pres. Ambrosini -
Rel. Mortati -Rolli ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. Stato Varvesi). '
Contratti agrari -Controversie per la risoluzione del rapporto
di lavoro dei salariati fissi -Intervento di consulenti tecnici
designati dalle associazioni sindacali -Legittimit costituzionale
con riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione.
(1. 15 agosto 1949, n. 533, artt. 5, 7; Cost. artt. 102, 108).
Sono costituzionalmente legittimi, con riferimento agli artt. 102 e
108 della CostVtuzione, gli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533,
sulla risoluzione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura,
poich i consulenti tecnici ivi previsti hanno sufficienti requisiti
di capacit, per la loro appartenenza alle associazioni delle categorie
interessate, ed hanno, a"ftres, sufficienti garanzie di mdipenden:za, per
-la possibilit offerta al giudice di procedere alla loro sostituzione con
supplenti, allorch sorgano impedimenti che ne possano compromettere
tobiettivit del responso (1).
(1) La questione era stata introdotta con due ordinanze, 2 ottobre 1963 del
Pretore di Cremona, e 5 novembre 1963 del Pretore di Vigevano, pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Uffici.ale 30 novembre 1963, n. 312, e 28 dicembre
1963, n. 336.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
834
(Omissis). -2. -Le oT-dinanze, pur ammettendo che i consulenti
tecnici di cui al denunciato art. 5 non partecipano all'amministrazione
della giustizia, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione,
ritengono tuttavia che anche per essi siano da richiedere i requisiti di
capacit e di imparzialit, voluti assicurare da quest'articolo e dal successivo
108 nei riguardi degli organi-giudicanti, nella considerazione
della identit di ratio fra e norme relative ai membri laici che entrano
a comporre le sezioni specializzate e quelle che richiedono per i giudizi
di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di esperti non di parte, chiamati
ad intervenire nel momento della decisione onde esprimere il
loro parere, anche su questioni attinenti al merito della vertenza.
L'Avvocatura dello Stato ha opposto che siffatta estensione delle
norme costituzionaJi sarebbe possibile solo col ricorso all'analogia: analogia,
che (oltre a trovare ostacolo, in via generale, nella natura stessa
delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il libero eserdzio
della potest '1egislativa, sono di stretta interpretazione), non
potrebbe avere applicazione nella specie, data la diversit ontologica
e funzionale sussistente fra i giudici ed i consulenti.
Non si pu condividere la prima delle obiezioni ora riferite perch
essa basata sul falso presupposto di un'indefinita capacit espansiva
del potere legishitivo, suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali
disposizioni che la limitano, mentre in realt il potere stesso, subordinato
come , alla pari degli altri poteri costituzionali, all'impero delle
norme e dei principi fondamentali, anche se inespressi, dell'ordinamento,
pu incontrare nel suo esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa
sopraordinata alle singole disposizioni.
Esatto invece escludere che nella specie sussista una somiglianza
fra gli -elementi delle due situazioni daHa quale si vorrebbe ricavare
l'integrazione analogica, dato che una si riferisce agli organi giudicanti,
l'altra ai soggetti eh~ di questi ultimi sono semplicemente ausiliari .
.'3. -L'anzidetto rilievo non pu ritenersi per sufficiente ad esaurire
l'esame della questione soHevata, sorgendo il quesito se l'esigenza
dell'imparzialit del giud~ce rimanga in concreto sufficientemente soddisfatta
ove non si garantisca l'estraneit agli interessi delle parti con-
A differenza di quanto disposto in altri settori dei contratti agrari, Jle ~
fine di precisare fa consistenza del fondo stesso nei suoi confini esterni.
Orbene, pur essendo esatto il rilievo della Corte che una tale ricognizione e
delimitazione del fondo disposta dal legislatore con frralit non del tutto identiche
a quelle dell' actio finium regundorum regolata dal codice civile, ci non esclude.
peraltro, che lesito di questa ultima azione possa interferire. e coinpromette:e;
l'esercizio di quei poteri che la legge attribuisce al Commissario, bel). potendosi,
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
852
infatti, giungere al risultato che l'a.g.o. attribuisca, in sede di azione di regolamento
di C> unica qualifica riconoscitagl dalla P.A.) poich una tale
D'altra parte, su di un analogo orientamento della Suprema Corte, abbiamo gi
aruto occasione di manifestare il nostro dissenso in relazione alle recenti decisioni
delle Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 348 (in causa Ente Autonomo Mostra d'Ol-'
tremare c. Grieco in questa Rassegna, 1964, 666), 11 aprile 1964, n. 847 (in causa:
Convitto Nazionale di Napoli c. Mattiello,. ivi,-1964, 669); cfr. pure le riserve pro~
spettate in riota alle sentenze delle Sez. Un. 4 gennaio 1964, n. 5 e 20 gennaio 1964.
n. 127, in questa Rassegna, 1964, 272.
Vogliamo ora aggiungere che, in definitiva, un tale indirizzo determina una
interferenza del potere giudiziario nelle attribuzioni della p.a., perch comporta ed
implica un sindacato del g.o. sull'attivit dell'ente pubblico vlta a stabilire se
tale attivit sia diretta o meno al raggiungimento dei fini istituzionali.
Un siffatto sindacato dell'a.g.o. pu essere riconoscifo solo se limitato alla.
valutazione dell'astratta corrispondenza dell'attivit dell'ente con i fini istituzionali
ma non pu ovviamente ammettersi che venga esteso ad accertare se, in concreto,
quell'attivit sia stata in effetti posta in essere dall'Amm.ne per raggiungere i pro~
pri fini istituzionali.
In altre parole non ammissibile, sia pure ai fini del giudizio sulla giurisdizione,
un esame di eccesso di potere sull'attivit della p.a. da parte del potere
giudiziario. L'a.g.o. pu solo accertare se il potere sussista, non potendo invece indagare
i motivi concreti che hanno spinto l'ente pubblico a svolgere. quelila data.
attivit.
. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 855
acquiescenza non pu far passare in giudicato sostanziale una pro
nuncia non suscettibile a passarvi. D1altra parte, soltanto con la deci
sione del Consiglio di Stato, ora impugnata, si avuta una pronuncia
di merito (rigetto), in cui implicitamente, ma necessariamente, il Con
siglio stesso ha affermato la propria giurisdizione esclusiva a decidere:
una pronuncia, quindi, suscettibile di passare in giudicato secondo i
principi su enunciati ma contro di essa stato tempestivamente pro
posto dal Nardella ricorso a queste Sez. Un. per regolamento di giuri
sdizione.
Ci premesso, il primo mezzo del ricorso infondato.
Invero, se in esso si afferma un esatto principio di diritto, ripetu
tamente affermato da queste Sez. Un. -vale a dire che il sorgere
del rapporto di impiego pubblico condizionato dalla esistenza di un
formaile atto di nomina da parte della P.A., che ne costituisce il pre
supposto inderogabile, cosicch quando esso manchi, anche se esista
ogni altro elemento costitutivo del mpporto d'impiego pubblico, l'inse
rimento dell'attivit del singolo in quella dell'ente pubblico d vita a
un rapporto d'impiego privato (cfr. Sez. Un., sentt. n. 51 del 18 gen
naio 1963, n. 1295 del 18 maggio 1963) -tuttavia costituisce una meTa
affeTmaZlione, fatta dal ricorrente la prima volta in questa sede e non
accertabile attraverso l'esame degli atti di merito, quella che egli sia
stato assunto non con. un atto formale del Presidente dell'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia-Lucania
Molise, controfirmato dal Direttore dell'Ente stesso ai sensi degli artt. 3,
comma quarto, e 11, commi quaito e quinto, del d.p. n. 67 del 7 feb-
Nella specie, poich non dubbio che la ge1'tione conservativa del fondo
rientri -quale mezzo al fine -nei compiti di istituto degli Enti di Riforma, non
pu dal potere giudiziario contestarsene la natura pubblica, non essendo ammis
sibile un esame di merito vlto a stabiilire se, in concreto, il rapporto posto in
essere sia veramente diretto alla conservazione del fondo, ovvero sia da consi
derare diretto ad una utilizzazione meramente patrimoniale del bene.
.. D':altra parte, principio ricevuto dalla Suprema Corte che l'uso dei beni
demnfali (e patrimoniali indisponihil.i) non pu essere oggetto che di un negozio
di diritto pubblico nel quale fa p.a. interviene nell'esercizio della potest di imperio
e che sottratto quindi alla cognizione dell'a.g.o. r(cfr. Sez. Un.,. 3 ottobre 1004,
n. 2495, in questa Rassegna, ultra, 865 nonch 12 febbraio 1963, n. 269, in Foro it.,
943, con ampi richiami giurisprudenziali).
Da tale principio si batto il corollario che li godimento concesso dalla p.a.
su di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile non pu inquadrar.si in un
rnpporto privatistico di affitto, ma deve essere sussunto in un rapporto pubblicistico
di concessione.
Nello stesso ordine di :idee, !I deve ritenere che, ove l'ente pubblico gestisca
in proprio il bene indisponibile cio attui in via diretta l'utilizzazione del bene,
anche il rapporto di lavoro con i dipendenti che vengano assunti per tale ge1'tione
debba considerarsi nel quadro pubblicistico dell'attivit istihizionaie dell'ente e
non possa quindi risolversi in un rapporto meramente privatistico.
RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO
856
braio 1951, ma fu semplice chiamata verbale di un capo di azienda.
Infatti, la Sezione Speciale controricorrente rimase contumace nei giudizi
svoltisi sia innanzi al Tribunale di Foggia che la Corte d'Appello
di Bari; mentre innanzi il Consiglio di Stato (come, peraltro, anche
innanzi il giudice ordinario) il Nardella non accenn affatto (e, in quella
sede, era ovvio) alla mancanza di un atto formale di sua assunzione in
servizio presso la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, cosicch
questa mai ebbe occasione di far .rilievi in merito. Ove, invece, fosse
sorta contestazione al riguardo la Sezione Speciale avrebbe potuto
esibire, in caso d'esistenza, l'atto formale di iniziale assunzione del
N ardella, o, eventualmente, provare che un atto formale di assunzione,
se non vi fu all'inizio del rapporto, era sopravvenuto nel suo corso. Allo
stesso degli atti, quindi, manca qualsiasi elemento per stabilire se vi sia
stato o no un formale atto di nomina del Nardella, il che si risolve in
mancanza assoluta di prova da parte del ricorrente del dato di fatto
sui cui ha basato il suo primo motivo.
Fondato , invece, il secondo mezzo e ne consegue l'assorbimentfr
del terzo.
Risulta, infatti, pacifico dagli atti che il Nardella fu assunto come
giornaliero per la contingente ed indifferibile necessit di provvedere
(durante il triennio che corre dal giorno dell'avvenuta presa di possesso
dell'Ente di Riforma e quello della consegna ai contadini assegnatari
delle terre trasformate) alla opportuna coltivazione a cereali di ingenti
estensioni di terreno che sarebbero rimaste, in caso contrario, del tutto
improduttive .
. Ci posto, queste Sez. Un. si sono gi espressamente pronunciate
in identiche fattispecie con le sentt. nn. 2194 e 2197 del 28 luglio 1960
e n. 48 del 18 gennaio 1963 (rispttivamente Massero, Testa e Colucci
contro la Sezione Speciale di Riforma Fondiaria della Puglia) affermando
il principio che, se gli Enti preposti alla riforma fondiaria (come
appunto la Sezione Speciale resistente) non possono essere annoverati
tra gli Enti pubblici di carattere economico, tuttavia ove essi, nel
periodo intercorrente tra la presa di possesso dei terreni e l'assegnazi
decidendi, cio, in una nullit ai sensi detfart. 158 c.p.c., che comporta,
a mente del combinato disposto degli artt. 354 e 161, II cpv., c.p.c., la
rimessione della causa ai giudici competenti. Tale rimessione non si
verifica, invece, nel caw in cui sia stato proposto anche regolamento
di giurisdizione sotto il profilo di difetto di giurisdizione dellorgano
decidente per improponibilit assoluta della domanda, poich tale regolamento
prescinde non solo dalla questione di nullit o meno dell.o,
_sentenza, ma, addirittura, dalla stessa esistenza di una sentenza {2). -
(1-2) Cfr. Corte Cost., 10 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5; Cass.,
3 ottobre 1963, n. 2620, in questa Rassegna, 1964, 78, con ampia nota di richiami e,
ivi, la nota di CARus1, Sugli effetti di dichiarazione di tncostituzionaJit deUe nornw
sulla composizione delle Sezioni specializzate agrarie; cfr. pure la nota alla cit.
sent. n. 2620 in Foro pad., 1963, I, 1041 e in Giur. it., 1963, I, 1, 1425; nonch
Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, in Foro it., 1963, I, 135, .con numerosi precedenti
citati iri motivazione ed ampi richiami d(}ttrinali e giurisdizionali m nota.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
866 )
L'uso dei beni demanili 1Wn pu essere oggetto che di un negozio
di diritto pubblico nel quale la P.A. interviene ndfesercizio della
potest di imperio ed sottratto quind'i alta cognizione del g.o. Conseguentemente
il regime v:incoilistiico p>rev4sto per i contratti di affitto
agrario, stante il suo carattere schietttamente privatistico, nmi si applica .
.
alla concessi1ane in uso di beni demaniali (3).
(3) Cfr. Sez. Un., 12 febbraio 1963, n. 629, in Foro it., 1963, I, 943 con ampi
richiami giurisprudenziali in nota.
Segnaliamo la decisione in rassegna per l'interesse della questione trattata.
Per la migliore intelligenza dei problemi affrontati nella sentenza, occorre premettere
che dinanzi alla Corte di Cassazione J'Amm.ne Finanziaria aveva proposto
regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione avverso la sentenza con
cui il Tribunale di Firenze -Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie
agrarie -aveva deciso una causa promossa ;!n tema di operativit del regime
vincoHstico delle affittanze agrarie per un rapporto con il. quale l'Ente Maremma
aveva concesso in uso precario taluni terreni di propriet del Demanio, ricevuti in
attuazione della 1. 30 giugno 1954, n. 549 e successivamente restituiti al Demanio.
Il regO!amento di giurisdizione era stato proposto sul rilievo che per l'utilizzazione
di un bene demaniale J'Amm.ne pone in essere negozi di diritto pubblico,
in relazione ai quali imprnponihile la domanda di proroga c0n conseguente difetto
assoluto di giurisdizione dell'a.g.o.; il regolamento di competenza, facendo valere, in
via s~boTdinata, l'incompetenza in un simile :rapporto della Sezione Specializzata.
Intervenute, nelle more del giudizio di 1egolamento, le decisioni della Corte
Costituzionale 20 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5, con cui erano
state dichiarate costituzionalmente illegittime le n01me istitutive delle Sezioni
Speci~izzate Agrarie e la norma che disciplinava la nomina degli esperti componenti
Je Sezioni Specializzate per le controversie in materia di proroga dei co11fratt
agrari, si veniva a pmspettaTe il prohlema degli effetti dell'intervenuta pronuncia
di illegittimit costituzionale sui procedimenti per regolamento di giurisdizione
e di competenza promossi dall' Amm.ne.
La Suprema Corte accogliendo la tesi dell'Avvocatura ha affermato che la
nullit. della sentenza emessa daJfa Sez. Spec. del Trib. di Firenze, nella compos.
izione dichiarata costituzionahnente illegittima, se impediva utile ingresso al regoJ.
amento di competenza, che presuppone la esistenza di una sentenza, non impediva
invece la proposizione del regolamento di giurisdizione.
Invero, per quanto riguarda il regolamento di competenza, neJ caso in cui
la. :sentenza sia stata emessa da OTgano costituito in modo diverso da quello dovuto'.
per J' esercizio del potere giurisdizionale, la nullit che inficia la sentenza stessa
richiama l'ipotesi del combinato disposto degli artt. 354 e 161, secondo comma c.p.c.
(cfr. Sez. Un., 7 febbraio 1953, n. 313), con la conseguente nece&sit che sulla
questione di competenza prospettata con l'istanza per regolamento si pronunci
l'or.gno cli primo grado costituito nel senso voluto dalla legge per l'esercizio del
potere giurisdizionale.
Ma, per quanto attiene al regolamento di giurisdizione, la situazione era diversa,
in .quanto il difetto di giurisdizione in concreto dedotto concerneva l'improponibilit
assoluta della domanda e il regolamento prescinde, per i principi di cui
l'm:t. 41 del c.p.c. estrinsecazione codificata, dalla necessit di una sentenza e
non contestabile che l'esame sulla sussistenza o meno della giurisdizione debba
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 867
logicamente e giuridicamente precedere l'accertamento della mlit della sentenza
e degH effetti a tale nullit collegati.
Richiamiamo anche l'attenzione sulla terza massima perch essa costituisce
una nuova conferma di un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidatosi
in una materia particolarmente importante e delicata, nel quadro dell'attivit del
nostro Istituto (ofr., per !riferimenti, Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 1963, n. 513,
in questa RiMsegna, 1964, 54, con nota).
solo da osservare che, specie in relazione alla netta e perspicua motivazione
posta dalla Corte a fondamento dell'inapplicabilit in materia di concessioni amministrative
delle norme sulla proroga dei contratti di affitto, gli stessi principi dovrebbero
pur valere in tema di applicabilit delle norme sul blocco dei canoni.
Pocaltm st punto la giurisprudenza non univoca (ofr. Cass., 21 aprne 1955,
n. 1128) e la questione forma tuttom oggetto di numerose controversie giudiziarie
tuttora pendenti.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522 -Pres.
Di Majo -Est. Pratillo -P.M. Tavolaro (conf.) -Irolle (avv. Positano)
c. Graziani (avv. Forrario) Soc. Coop. cc Il Progresso (avv.
Romano) e Ministero Tesoro (avv. Stato Foligno).
Competenza e giurisdizione -Cooperative edilizie -Soci decaduti
per motivi politici -Reintegrazione -Controversie -Giurisdizione
amministrativa.
(d.1.1. 16 novembre 1944, n. 425, art. 4; d.1.1. 25 maggio 1945, n. 413,
artt. l e 2).
Rientt1ano nella giurisdizione del Consigliv di Stato le controversie
-relative alla reintegrazione negli alloggi costruiti da cooperative edilizie
a contributo statale, prevista cki:gli artt. 4 del d.l.l. 16 Mvembre 1944,
n. 426 e 1 e 2 del d.l.1. 25 maggvo 1945, n. 413, per i soci dichiarati decaduti
dalla prenotazione e dal!assegnazione degli alloggi medesimi per
motivi politici (1).
(1) Conforme Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2911 Moscucci c. Tr'.lsporti,
in Giust. civ., 1954, 1931, con nota di precedenti.
Esatta applicazione dei principi sulla discriminazione tra le giurisdizioni.
Posto infatti che il procedimento di reintegrazione previsto dagli artt. 4 d.l.l.
16 novembre 1944, n. 425 e 1 e 2 del dJ.l. 25 maggio 1945, n. 4133 per i soci
dichiarati decaduti da1la prenotazione e dalla assegnazione degli alloggi di case
di cooperative edilizie a contributo statale presuppone bens l'accertamento che la
-decadenza sia avvenuta per motivi politici, ma prevede anche un potere ampiamente
discrezionale nella p.a., volto a valutare la non indegna condotta politica
ne. -(Omissis).
SEZIONE TERZA
GIURISPRUDENZA CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., l giugno 1964, n. 1357 -Pres.
Torrente -Est. Restaino -P.M. Tavolaro {conf.) -Ministero delflnterno
{avv. Stato Bronzini R.) c. Mavec (avv.ti Toncic, Schwarzenberg).
Cittadinruiza -Cessione di territori dello Stato Italiano allo
Stato jugoslavo -Cittadini di lingua italiana domiciliati alla
data del 10 giugno 1940 in territorio ceduto -Diritto di
opzione -Effetto impeditivo della perdita della cittadinanza
italiana finch la domanda di opzione non sia stata definitivamente
rigettata -Giurisdizione dell' A.G.O. italiana.
(d.Jg. 28 novembre 1947, n. 1430, artt. 1 e segg., in relazione al Trattato di
pace stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze alleate,
art. 19; l. 10 marzo 1955, n. 122, ar.tt. 1 e segg.; d.p.r. 11 marzo 1955, n. 210,
artt. 1 e segg.; l. 9 gennaio 1956, n. 27, art. 1).
Con la norma detZfart. 19 del Trattato di pl(tce, stipulato a Parigi
il 10 febbraio 1947 fra iltalia e le potenze alleate e reso esecutivo in
Italia con il d.lg. 28 novembre 1947, n. 1430, integralmente recepita dalla
legislazione della Repubblica jugosla~'a (a11t. 2 legge 2 dicembre 1947,
n. 2298), gli Stati contraenti hanno inteso g(]Jl'antire ai cittac/}ini di lingua
italiana, nelle condimoni ivi previste, il rispetto della naz-ionalit e kt
libera scelta della ci'ttadinanza, in quanto, consentendo loro &i optare.
entro i termini fissati, per la cittadinanza, hanno concesso ai medesimi
il diritto di conservare la propria cittadinanza, sottraendosi, mediante
l'opzione, alla perdita automatica di essa in dipendenza diella cessione
del territorio.
Il mancato esercizio del"!:op~ione nel termine stabilito importa non
gi il consolidamento in via defnit.iva dello status di stranieio, giammai
acquisito in dipendenza del solo trasferimento territoriale, ma la sola
deoadenza dal diritto d optare e la perdita volontaria della cittadinanza
italiana.' Una volta manifestata la volont di optare per kt cittadinOJnza
italiana, l'optante acquista (non riacquista) la cittadinanza jugoslava
nel solo caso in cui w domanda c~i opzione sia stata dJe-f,nitivamente
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE
875
rigettata. In pendenza. della procedura di opzione faccertamento dell,a
cowervazione della cittadinanza it{}Jliana spetta alla competenza giurisdizionak
delr Autorit giudiziaria italiana (1).
(1) Non risultano precedenti in termini. Per l'ipotesi di mancato esercizio del
diritto di opzione e la possibilit di riacquistare la cittadinanza italiana dopo due
anni di residenza nel territorio dello Stato, secondo il disposto dell'art. 9, n. 3,
1. 13 giugno 1912, n. 555, v. Cass., 27 marzo 1963, n. 754, Foro it., 1963, I, 1160.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1403 -Pres. Fibbi
-Est. D'Amico -P.M. Tavolaro (oonf.) -Amministrazione dei Lavori
Pubblici {avv. Stato Cavalli) c. Pugliatti (avv.ti Mazzotti, Trimwchi).
Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza di immobile
occorrente all'esecuzione di opera pubblica protratta oltre
il biennio -Sopravvenienza del decreto espropriativo -Tardiva
opposizione alla stima dell'indennit espropriativa con
contestuali domande di indennit per il periodo di occupazione
legittima e di risarcimento per quello di occupazione
senza titolo proposte sotto forma di richiesta degli interessi
legali sulla definitiva indennit espropriativa -La
decadenza non riguarda tali domande.
(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51, 71, 72, 73; e.e., artt. 2043, 2056) .
. Le domande di indennit per ~l biennio di occupazione leg.ittima
e di risarcimento de:l da:nno per il siwcessivo periodo di occupazione
senza titolo poss0110 essere proposte anche sotto forma di richiesta degli
interessi sull{}J gi>usta indennit per !:espropriazione (pronunciata dopo
la scadenza del biennio), che venga contestualmente domandata, e non
sono soggette a:l termine di decadenza stabilito, per l'opposizione alla
stima delfart. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1).
(1) Cfr. Cass., 22 agosto 1963, n. 2351, Foro it., Mass., 1963, 670-671. Per
l'ipotesi che l'indennit di occupazione sia stata provvisoriamente determinata dal
Prefetto e rifiutata dal proprietario, v. art. 72, comma terzo e quarto, I. 25 giugno
1865, n. 2359. Circa la concettuale autonomia dell'indennit di occupazione,
allorch, pur essendo l'occupazione preordinata all'espropriazione, questa non segua
nel biennio di legge, v. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961,
I, 1699, in part. 1703. Che, poi, non solo l'indennit di occupazione, ma lo stesso
risarcimento del danno, per il periodo di occupazione senza titolo, possa essere
parimenti commisurato agli interessi legali sull'indennit per l'intervenuta espropriazione,
v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giu1. it., Mass., 1964, 513.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
876
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636 -Pres.
Tavolaro -Est. Malfi.tano -P.M. Criscuoli (concl. parz. diff.) -Albero.
tanza (avv.ti Del Zotti, Pallottino) c. Ministero dell'Interno (avv.
Stato Vitucci).
Requisizione Provvedimenti del Prefetto a norma dell'art. 1
legge sul contenzioso amministrativo e dell'art. 19 legge
comunale e provinciale 1934 -Natura giuridica Disciplina
del procedimento.
(1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7; T.U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19,
ora . 8 marzo 1949, n. 277, art. l; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72).
Requisizione Occupazione d'urgenza Liquidazione indennit
Impugnativa Decorrenza del termine.
(I. 25 giugno 1865, n .. 2359, artt. 51, 72).
Cosa giudicata Decisione di un giudice speciale Effetto preclusivo
del riesame in altro giudizio delle questioni coperte
dal giudicato.
(e.e., art. 2909; e.p.e., art. 324).
Requisizione Indennit di requisizione -Debito df valuta.
(e.e., art. 1277).
Sentenza Vizio di ultra o extrapetizione Nozione Limiti.
(e.p.c., art. 112).
Locazione -Locazioni di immobili urbani -Locazioni stipulate
dopo 1'8 settembre 1943 non collegabili con precedenti loca
zioni Libert di determinazione del canone.
(d. lg. 12 ottobre 1945, n. 669, art. 17).
Requisizione Requisizione profettizia di immobile per pub-
bliche necessit Liquidazione indennit Criteri.
Requisizione Requisizione prefettizia di immobile per pubbliche
necessit Interessi legali sulla relativa indennit
Decorrenza.
La requisizione che il Pvefetto pu disporre, a norma dell'art. 7
della legge sul oontenzio~o amministrativo, a per grave neoessit pubblica
, aUorch .debba senza indugi1o disporre della propriet privata
, nonch, a norma delI'art. 19 della legge comunale e provinciak
del 1934, per indispensabili esigenze di pubblico interesse in caso di
necessit o aurgenza ' va giuridicamente qualificata come una forma
di oocupazione
come regola e non come eccezione per tutte le occupazioni di urgenza preordinate
all'espropriazione (cfr. Cass., 29 maggio 1964, n. 1352, Giur. it., Mass., 1964, 436
e, nella motivazione, Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513),
sottolineando, per, che tale criterio ha da valere nel caso che lespropriazione segua
nel biennio di legge (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I,
1699, in part. 1703). In caso diverso, l'indennit non pi unica, ma quella di
occupazione per il biennio legittimo va liquidata con autonomo criterio (Cass., Sez.
Un., 17 maggio 1961, n. 1164, sopra citata). Al proprietario dell'immobile occupato
compete, inoltre, il risarcimento del danno da rapportarsi al valore dell'immobile
al momento della liquidazione giudiziale,, (Cass., 13 aprile 1964, n. 862, in questa
Rassegna, 1964, 507, in part. 510 {sub 4); 20 gennaio 1964, n. 107, in questa
Rassegna, 1964, 320-321). Per Cass., Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 135& (in questa
Rassegna, 1964, 721) "in tema di occupazione illegittima di terreno da parte della
P. A., se. la somma pari al valore venale del bene :risarcisce il proprietario del danno
per la perdita del bene stesso, il'esta tuttavia da risarcire la mancata utilizzazione
dell'immobile. Questa viene di regola commisurata all'interesse legale sulla somma
liquidata a titolo di .risarcimento per la perdita del bene, con decorrenza dalla data
dell'occupazione e fino a quella del pagamento ,, . Per l'ipotesi che, dopo la scadenza
del biennio ed un periodo di occupazione senza titolo, segua il decreto espropriativo,
v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513; 28 luglio 1964, n. 2142,
in questa Rassegna, 19.64, 733 e seg.
(8) Trattandosi di liquidazione operata dal giudice, la sentenza in rassegna
avverte ohe gli interessi moratori devono decorrere dalla data della domanda giudiziale,
obliterando, per, l'insegnamento della stessa Suprema Corte regolatrice,
secondo cui un credito verso lo Stato, anche quando determinato nel suo ammontare.
880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
rocedura relativa all'effettuazione della spesa non sia stato dichiarato illegittimo
dal Giudice Amministrativo (sul punto v., in senso conforme, SANDULLI, La posi::
zione dei creditori pecuniari dello Stato, in Riv. trim. di-r. pubbl., 1952, 561).
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PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 881
occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata per le
occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulla espropriazione per
pubblica utilit, secondo la quale la determinazione dell'indennit di
occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta dal
competente tribunale attraverso la stima di uno e pi periti.
Deve, quindi, il giudice ordinario prooedere alla determinazione
della indennit di requisizione, qualora l'indennit all'uopo offerta dal
Prefetto non sia aooottata o non si raggiunga un accordo su una diversa
misura di essa.
N, nella specie, pu sostenersi che, in virt della disposizione di
cui all'art. 51 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit,
lazione proposta dall' Alberotanza; diretta al ottenere una indennit di
requisizione maggiore di quella offertagli, sarebbe preclusa per essere
stata iniziata dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione
del decreto, con il quale tale indennit fu offerta, perch la
citata disposizione stabilisce detto termine soltanto per la proposizione
dell'impugnazione contro la stima peritale dell'indennit, che, nel caso
in esame, non fu eseguita, non essendo stata richiesta dal Prefetto.
Invero, come questa Corte Suprema ha altra volta affermato (v. sent.
n. 2448 del 1960), in virt dell'art. 51 della legge sull'espropriazione per
pubblica utilit diviene definitiva, ove non sia impugnata nel termine
perentorio di trenta giorni, soltanto l'indennit determinata dai periti
nominati dal Tribunale, non anche quella offerta dal Prefetto, di tal che
la mancata impugnazione di questa ultima da parte del soggetto passivo
della requisizione non preclude allo stesso la proposizione del1'
azione giudiziaria diretta a conseguire una indennit maggiore di quelh
Dffertagli. Non sussiste, infatti, l'obbligo di impugnare, entro breve
termine, l'indennit offerta, sotto pena di decadenza dall'esercizio del
-0.iritto al conseguimento di una indennit maggiore, ben potendo l'interessato
limitarsi a non accettarla, per costituire senz'altro in obbligo
l'autorit amministrativa di richiedere la determinazione giudiziale dell'indennit
stessa.
Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza
impugnata per aver distinto la requisizione in due periodi e ritenuto
_legittimo il primo periodo intercorso tra la data del decreto di requisizione
e quella di scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione
fu diffidata dall' Alberotanza a riconsegnargli l'immobile.
Al riguardo si deduoe che la Corte. di merito ha erroneamente
limitato la illegittimit deila requisizione al periodo successivo alla
scadenza del detto termine, in quanto la illegittimit sussisteva anche
per il periodo precedente, essendo stata la requisizione disposta senza
prefssione del termine di durata e sebbene non ne ricorressero i presupposti
ed essendosi loccupazione protratta oltre il biennio di cui
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
882
all'art. 73 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit, nonostante
le reiterate istanze di rilascio dell'immobile fatte dall' Alberotanza.
Si deduce, inoltre, che la Corte ha erroneamente ritenuto che ogni
discussione sulla legittimit del primo periodo della requisizione fosse
preclusa a causa del giudicato formatosi con la decisione del Consiglio
di Stato sul ricorso proposto dall' Alberotanza.
Si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto, quanto meno, ritenere
che la requisizione fosse cessata il 31 agosto 1947, in virt delle disposizioni
di cui al d.U. 26 aprile 1947, n. 264, , comunque, in seguito
alla entrata in vigore dell'art. 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha ritenuto legittima la requisizione per il
periodo intercorso tra la data del decreto che la dispose e quella di
scadenza del termine entro il quale lAmministrazione fu diffidata dal1'
Alberotanza a riconsegnargli l'immobile, in quanto il Consiglio di
Stato, con la decisione del 30 aprile 1957, pronunziata tra le stesse
parti, dichiar inammissibile, perch proposta fuori termine, l'impugnazione
del decreto di requisizione, con la quale l'Alberotanza denunziava
il difetto dei presupposti che ne giustificavano la emissione e la
mancanza di prefssione del termine di durata e dichiar illegittimo e
conseguentemente annull il provvedimento di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione,
precisando che, fino alla data di scadenza del termine,
entro il quale la stessa fu diffidata a rilasciare l'immobile, l'occupazione
di questo doveva considerarsi legittima.
Ora, poich con la suindicata decisione, non impugnata davanti a
queste Sezioni Unite, il Consiglio di Stato afferm esplicitamente la
propria giurisdizione in ordine alle questioni concernenti la legittimit
del decreto di requisizi-0ne e della conseguente occupazione dell'immobile
{in quanto la requisizione eTa stata disposta dal Prefetto in virt
dell'art. 19 della legge comunale e provinciale del 1934 e le questioni
medesime riguardavano l'esercizio del potere attribuito al Prefetto) e
risolse tali questioru ritenendo legittimi il decreto di requisizione e l'occupazione
dell'immobile fino alla data del silenzio-rifiuto dell' Amministrazione
dell'Interno, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che
fosse precluso davanti ad essa il riesame di qualsiasi questione concernente
la legittimit del decreto di requisizione e del cennato periodo
di occupazione, ostandovi il giudicato formatosi con la decisione del
giudice amministrativo.
InveTO, a norma dell'art. 2909 del e.e., il giudicato si forma su tutto
ci che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione
delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento
logico e giuridico della pronunzia dispositiva, ed esso preclude il riesame
di tali questioni, in altro giudizio proposte tra le stesse parti sepa
PARTE I, SEZ. ll, GIURISPRUDENZA CIVILE
ratamente e con finalit diverse, ancorch la decisione, sulla quale si
formato, provenga da un giudice speciale (v. sent. Cass., Sez. Un., n. 487
del 1951 e sent. Cass. n. 2610 del 1961).
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, per aver
ritenuto che la somma dovuta dall'Amministrazione all' Alberotanza per
il periodo di occupazione intercorso tra la data del decreto di requisizione
e quella del silenzio-rifiuto dell' Amri:rinisbazione fosse un debito
di valuta e, pertanto, non soggetto alla incidenza della svalutazione
monetaria. Al riguardo si deduce che, dovendosi l'occupazione considerare
illegittima anche per il cennato periodo, il debito dell' Amministrazione
consisterebbe nel risarcimento del danno da essa cagionato
alfAlberotanza e, pertanto, avrebbe natura di debito di valore.
La censura infondata.
Invero, come si rilevato in relazione al precedente motivo, la
Corte di merito ha esattamente ritenuto legittima l'occupazione dell'immobile
fino alla data di scadenza del termine entro il quale YAmministrazione
fu diffidata a riconsegnarlo e, in coerenza con tale accertamento,
ha correttamente affermato che per tale periodo fosse dovuta
all'Alberotanza una indennit avente natura di debito di valuta e-come
tale non soggetta alla incidenza della svalutazione monetaria.
Queste Sezioni Unite, infatti, hanno altre volte affermato che il
credito dell'indennit di requisizione un credito di valuta e, pertanto,
le conseguenze della svalutazione monetaria intervenuta successivamente
alla requisizione non possono gravare sull'Amministrazione che
la dispose {v. sent. n. 860 del 1956).
Con il terzo e il quarto motivo si lamenta che la Corte di merito
sia incorsa nel vizio di ultra o extrapetizione per avere proceduto
alla determinazione dell'indennit per il periodo di occupazione legittima,
adottando argomentazioni non prospettate dall'Amministrazione
appellante, e per a~er determinato tale indennit in misura inferiore a
quella stabilita dal consulente tecnico dell'Amministrazione.
Al riguardo, si precisa che la Corte, per sostenere che l'indennit
dovesse essere inferiore a quella indicata dai consulenti tecnici, ha ritenuto
che, in quel periodo, il fabbricato poteva essere requisito dal Commissario
degli alloggi e che, se esso fosse stato liberamente locato, il
relativo canone avrebbe potuto essere ridotto. Si precisa, inoltre, che
l'Amministrazione all'udienza di rimessione della causa al Collegio e
nella comparsa conclusionale fece proprie le conclusioni del suo consulente
tecnico.
Ora il vizio denunziato non sussiste, sia perch lAmministrazione
nell'atto di appello e alla udienza di rimessione della causa al Collegio
non ha formulato istanze con riferimento alle conclusioni del proprio
consulente tecnico, avendo chiesto che fosse dichiarato che era obbligata
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
a pagare per il periodo di oocupazione legittima la somma di lire 153.000
all'anno determinata dal Prefetto e, in subordine, una somma corrispondente
ai canoni di locazione praticati per fabbricati consimili in regime
di blocco dei fitti o determinata equitativamente in misura inferiore a
quella stabilita dal Tribunale, sia perch le argomentazioni addotte a
sostegno della determinazione dell'indennit per il periodo di occupazione
legittima, pur censurabili sotto altro profilo, non alterano la corrispondenza
tra il chiesto e il pronunziato.
Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, il
vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre
i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su .
questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio,
ma non pure quando egli adotti a sostegno della sua decisione argo
mentazioni non prospettate dalle parti, sempre che non sia alterata la
sostanziale corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (v. sent. n. 1804
del 1962).
Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per difetto
di motivazione in ordine alla determinazione dell'indennit per il periodo
di occupazione legittima. Al riguardo si deduce che la Corte del merito
ha ritenuto che il fabbricato delfAlberotanza fosse soggetto al blocco
dei fitti vigente al momento in cui fu derequisito dal Comando Alleato,
in quanto esso sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi di
Bari, senza considerare che questo provvedimento non poteva essere
disposto, perch il fabbricato non era destinabile ad abitazione, essendo
stato costruito con caratteristiche esclusivamente idonee ad uso di uffici.
Si aggiunge che, comunque, la Corte non poteva affermare che il fabbricato
sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi, rientrando
questo provvedimento nel potere discrezionale di detto organo.
Si deduce, poi, che la Corte incorsa in contraddizione, per aver
escluso il collegamento tra il contratto di locazione del fabbricato stipulato
fra la Federazione fascista el'Alberotanza nel 1941 e quello che
quest'ultimo avrebbe potuto concludere nel 1946, a seguito della derequisizione
da parte degli Alleati, e per aver ritenuto che, ai fini della
determinazione del canone di locazione, al quale doveva essere ragguagliata-
l'indennit di requisizione per il detto anno, doveva prendersi
.come canone base quello corrisposto dalla Federazione fascista, soppressa
fin dall'agosto del 1943.
Infine, si rileva che la Corte ha ritenuto che, anche se il canone di
locazione si fosse potuto determinare liberamente, si sarebbe dovuto
tener presente la disposizione dell'art. 17 del r.d. 10 dicembre 1945,
n. 669, che prevedeva la possibilit di revisione dei canoni liberamente
determinati, senza, per, considerare che tale revisione era del tutto
PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 885
eventuale e, pertanto, non poteva avere alcuna incidenza sulla determinazione
dell'indennit di requisizione.
La censura fondata.
La Corte di merito, premesso che findennit per il periodo di occupazione
legittima doveva essere ragguagliata al canone che l'Alberotanza
avrebbe potuto ricavare dalla locazione del fabbricato, ha ritenuto
che alla data di inizio di detto periodo (28 agosto 1946) tale canone
non poteva essere liberamente determinato, essendo allora in vigore le
disposizioni del d.1.1. 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione degli
alloggi, e quelle del r.d. n. 669 del 1945 sul blocco dei fitti, in virt delle
quali il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi
e il canone iniziale che i'Alberotanza avrebbe potuto percepire dalla
locazione di esso non sarebbe stato maggiore di quello corrisposto-dalla
Federazione fascista aumentato del 140%; e, stabilito cos il canone base,
ha determinato quelli per i singoli anni di occupazione legittima, tenendo
conto degli aumenti stabiliti dalle varie disposizioni di legge succedutesi
fino al 5 febbraio 1955, data in cui ebbe termine tale occupazione.
Ora, questo giudizio inficiato dal mancato esame di circostanze
decisive prospettate dalle parti e da errori logici e giuridici.
La Corte di merito, ritenendo che il fabbricato sarebbe stato requisito
dal Commissari.o degli alloggi, ha considerato come elemento determinante
della misura dell'inden:qit di requisizione un evento, che essa
ha errqneamente ritenuto certo, per non aver esaminato l'assunto del1'
Alberotanza circa la inidoneit del fabbricato ad uso di abitazione e
per non aver considerato che la requisizione era un evento obbiettivamente
incerto, essendo rimessa al potere discrezionale del Commissario,
il quale, anche se gli fosse stata denunziata la disponibilit dell'immobile,
avrebbe potuto, per motivi vari, non requisirlo.
N a fondamento dell'affermazione che il fabbricato sarebbe stato
certamente requisito la Corte poteva addurre che era notorio che in
Bari non si era mai verificato il caso che un fabbricato segnalato al
Commissario degli alloggi non fosse di urgenza requisito , perch
questa circostanza poteva far ritenere la requisizione probabile, ma
non certa, potendo il Commissario, proprio per il fabbricato dell'Alber9tanza,
non fare uso del potere che aveva sempre esercitato, specie
se le caratteristiche di tale immobile non ne consentissero la destinazione
ad uso di abitazione.
La conclusione, poi, alla quale pervenuta la Corte, secondo cui
I'Alberotanza non avrebbe potuto, in ogni caso, ricavare un canone
maggiore di quello gi corrispostogli dalla Federazione fascista in virt
del contratto di locazione registrato il 18 luglio 1941, aumentato del
140%, in contrasto con la premessa da essa enunciata, circa la impossibilit
di configurare un'ipotesi di successione nella locazione. Invero,
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
8.86
la Corte, avendo correttamente affermato che non v'era alcun collegamento
tra la locazione che l'Alberotanza stipul con la Federazione
fascista e quella che lo stesso avrebbe potuto concludere nel 1946, se
il fabbricato non fosse stato requisito dal Prefetto di Bari (in quanto
la Federazione fascista fu soppressa con il r.d. 2 agosto 1943 e, successivamente,
il fabbricato fu occupato dalle Forze armate alleate), avrebbe
dovuto ritenere, in coerenza con tale premessa, che il canone avrebbe
poh1to essere liberamente determinato.
Come questa Corte Suprema, infatti, ha altre volte affermato, il
qecreto n. 669 del 1945 {vigente nel momento in cui l'immobile avrebbe
potuto essere locato) consentiva al locatore libert di determinazione
-del canone per le locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943, che non
fossero collegabili con precedenti locazioni, salva la possibilit di revisione
del canone su istanza dell'inquilino e l'assoggettamento di esso
.al regime del blocco (v. sent. n. 345 del 1951).
N, d'altra parte, questa possibilit di revisione poteva avere influenza
sulla determinazione del canone che l' Alberotanza avrebbe
potuto ottenere da una libera contrattazione, trattandosi di un fatto del
tutto eventuale e, pertanto, non adottabile come elemento di valutazione.
La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto determinare i canoni
:a:i quali do'V'eva essere ragguagliata l'indennit, per il peri9do di requisizione
legittima, intercorso tra il 28 agosto 1946 e 1'8 febbraio 1955,
prendendo oorne canone base quello che alla data di inizio d~ tale periodo
l'Alherotanza avrebbe potuto ricavare d~a locazione del fabbricato
fo. regime di libera contrattazione e fissando i canoni per i diversi anni
tenendo conto dei sopravvenuti aumenti legali.
La statuizione della sentenza impugnata, concernente la misura
dell'indennit spettante all' Alberotanza per il periodo di requisizione
legittima, va, pertanto, cassata, con rinvio.
Con il sesto motivo si propongono due censure.
Con la prima si deduce che la Corte non ha esaminato l'assunto
dell'Alberotanza, secondo il quale il fabbricato, essendo stato danneg
giato dalle Forze Armate occupanti, aveva bisogno di notevoli ripara
zioni, per l'esecuzione delle quali sarebbe occorso un periodo di temp0
tal che la locazione di esso avrebbe potuto aver luogo dopo il 1 marzo
1947, cio quando non era pi soggetta al regime vincoHstico, n ha
considerato che l' Alberotanza avrebbe potuto vendere l'immobile rica
vandone un prezzo vantaggioso o apportarvi delle migliorie che ne
avrebbero aumentata la capacit redditizia.
Ora queste omissioni non possono concorrere con i rilevati difetti
di motivazione all'annullamento della statuizione concernente la misura
dell'indennit per il periodo di requisizione legittima, perch tale inden
nit, essendo il corrispettivo del godimento dell'immobile, va raggua
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE
gliata ai canoni che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla locazione
di esso, nello stato in cui si trovava al momento della requisizione.
Con la seconda censura si lamenta che la Corte di merito abbia
respinto la domanda con la quale il ricorrente chiedeva l'indennizzo
.di cinquanta milioni di lire per il danno emergente derivatogli dalla
occupazione illegittima, sebbene dai documenti prodotti e dalla relazione
del consulente tecnico di ufficio emergesse la prova della esistenza
e dell'ammontare di tale danno.
La doglianza infondata.
La Corte di merito ha rigettato tale domanda perch I'Alberotanza
non aveva fornito la prova della esistenza del danno e questo convincimento
un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede,
perch sorretto da una motivazione ispirata ad esatti criteri giuridici
e immune da errori logici, la quale contiene una esauriente confutazione
delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda medesima.
Con il settimo motivo si censura la sentenza impugnata per difetto
di motivazione in ordine alla determinazione quantitativa del danno
derivato ali'Alberotanza dalla occupazione illegittima del fabbricato,
protrattasi dall'8 febbraio 1955 alla data di riconsegna di quest'ultimo.
Al riguardo si deduce che la Corte di merito, pur avendo ritenuto
fondati gli errori di calcofo nei quali era incorso il Tribunale nel determinare
i canoni annui ricavabili dalla locazione del fabbricato sulla
base dei canoni mensili ricavabili dalla locazione. di ciascuno dei vani
di esso, ha confermato la liquidazione del danno fatta dai primi giudici
ed pervenuta a questa 1conclusione per non aver considerato che il
fabbricato poteva produrre maggior reddito, in quanto trovavasi in
una zona centralissima della dtt di Bari, dove era grande la richiesta
di locali destinabili ad uffici.
La censura infondata.
vero che la Corte di merito ha ritenuto che sussistessero gli errori
di calcolo denunziati dal ricorrente, ma essa ha precisato che, ci nonostante,
doveva confermarsi la misura dei canoni annui fissata dal Tribunale,
in quanto vi era notevole sproporzione tra lammontare dei canoni
mensili fissati per i vani terranei e quello stabilito per i vani superiori
la misura degli uni e degli altri era troppo elevata in relazione alla
vetust del fabbricato e ai canoni stabiliti in pratica per le locazioni
di edifei di nuova costruzione.
Ora, la Corte ha dato ragione di questo convincimento con una
motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, dalla quale
si rileva che essa ha tenuto conto delle deduzioni delle parti e dei rilievi
dei consulenti tecnici circa l'ubicazione e lo stato di consistenza dell'immobile.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
888
Con l'ultimo motivo, denunziandosi la violazione delle norme concernenti
la disciplina degli interessi legali, si sostiene che la Corte di
merito ha erroneamente ritenuto che gli interessi legali sulla somma
liquida:ta a titolo di indennit per il periodo di requisizione legittima
decorressero dalla data della domanda, in quanto tale decorrenza doveva
essere fissata dalla data di scadenza delle varie rate di indennit.
Anche 'questa censura infondata.
La Corte di merito, ritenuto esattamente che per il periodo di requisizione
legittima lAmministrazione era obbligata non a.I risarcimento
del danno, bens alla corresponsione di una indennit equivalente all'ammontare
dei canoni che egli avrebbe potuto ritrarre dalla locazione del
fabbricato, ha, in coerenza con tale premessa, correttamente affermato
che gli interessi legali sulla somma liquidata a tale titolo decorrono
dalla data della domanda giudiziale di essa. Invero, il credito dell'Alberotanza,
essendo un ,credito di valuta illiquido, produttivo di interessi
dalla costituzione in mora dell'Amministrazione debitrice.
Consegue he si deve rigettare il ricorso incidentale proposto dal1'
Amministrazione dell'Interno, accogliere il quinto motivo del ricorso
principale proposto dall' Alberotanza e rigettarne gli altri motivi, cassare
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa
ad altra Corte d'Appello per nuovo esame in ordine alla determinazione
della indennit spettante al ricorrente per il periodo di requisizione
legittima del fabbricato di sua propriet. -(Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 7 luglio 1964, n. 1773 -Pres. Marletta
-Est. Modigliani -P.M. Raja (conf.) -Benedini (avv. Compagnoni)
c. Comune di Mantova (avv.ti Michelotto, Jemolo).
Enti pubblici Comune -Stipulazione dei contratti Deliberazione
di contrattare . Natura di atto interno dell'Ente Ncessit
dell'atto di manifestazione del consenso contrattuale del-
l'organo competente.
(t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, mod. con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839,
artt. 131, 139, 140, 151, n. 5).
Obbligazioni e contratti -Stipulazione del contratto Forma scritta
richiesta ad substantiam Requisiti del documento in cas(}
di contratto di trasferimento di un immobile.
(e.e., artt. 1325, 1350 e segg.).
La deliberazione delforgana competente di un ente pubblico di
procedere alla stipt.da.zione di un contratto oostituisce un atto interno
e 11J0n ancora destinata e idonea a spiegare efficacia giuridica nei con
PARTE 1, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 889
fronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo presente reventuale
proposta di un soggetto interessato ed il suo contenuto si adegui ad
essa, mppresentando soltanto l'atto formativo della volont dell'ente
pubblico, con valore di antecedente necessario a rendere possibile il
successivo scambio dei consensi r.ivoUi all' efj.ettiva stiptilazione del
contratto (l).
L'esigenza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti
traslativi immobiliari non pu ritenersi soddisfatta con l'emissione
da parte di un en.te pubblico (nella specie, Comune) di un mandato di
pagamento a favore del venditore e col rilascio della relativa quietanza
da parte di quest'ultimo, poich, quando la legge impone ad substantiam
che un atto sia documentato per iscritto, il documento, per realizzare
tale funzione, deve es8ere posto in essere dalle parti al preciso
fine di contenere l'espressione della vofont di ognuna di esse, diretta
allaltru, di conclwdere il contratto (2).
(Omissis). -I due ricorsi, quello principale del Benedini, iscritto
al numero 831/1963 del ruolo generale, e quello incidentale del Comune
di Mantova, iscritto al numero 1939/1963 dello stesso ruolo, debbono
essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Ci premesso, si osserva che, del ricorso principale, sono da esaminare
soltanto la seconda censura del primo mezzo e la seconda censura
del terzo mezzo, che hanno carattere pregiudiziale e assorbente.
Con tali censure, che conviene esaminare congiuntamente, in quanto
appaiono collegate, il ricorrente, nel denunziare la violazione degli articoli
1325 n. 1, 1337, 1362 e 1326, primo comma, e.e., in relazione
all'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente
attribuito alla deliberazione della Giunta Comunale di Mantova del
18 settembre 1946, avente per oggetto la decisione di procedere alla
stipulazione del contratto di acquisto dell'area in controversia, il valore
di una stipulazione negoziale e abbia, del pari erroneamente, attribuito
ai mandati di pagamento, emessi dal Comune di Mantova, e alle rice
(1) Cfr. Cass., 7 giugno 1956, n. 1969, F()f'o it., 1957, I, 436; 28 luglio 1960,
n. 2206, Temi nap., 1961, I, 52 e segg., con ampia nota di riferimenti di dottrina
e giurisprudenza anche sulla possibilit di revoca ad nutum della deliberazione
a contrarre senza alcuna rsponsabilit della P.A.; 22 maggio 1963, n. 1329, Foro
#., Mass., 1963, 393. Sulla formazione dei contratti disciplinati dalla legge di
contabilit generale dello Stato v. Cass., SO gennaio 1964, n, 263, in questa Rassegna,
1964, 489 e segg., con nota del CARUSI.
(2) Cfr. Cass., 19 gennaio 1954, n. 105, Foro it., 1954, I, 775 e segg., con
nota di riferimenti; 15 ottobre 1960, n. 2766, Giust. civ., 1961, I, 42 e segg., con
'Ilota di riferimenti; 4 agosto 1962, n. 2375, Fom it., Mass., 1962, 683; 29 novembre
1962, n. 3216, Ibidem, 900.
89Q RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
vute, rilasciate da esso Benedini, il valore documentale di prova del
perfezionamento del conhatto.
Le censure sono fondate.
Come si accennato nella narrativa in fatto che precede, la Corte
di merito ha ritenuto che la deliberazione del 18 settembre 1946, con
la quale la Giunta Comunale di Mantova aveva deciso di accettare la
proposta dei coniugi Benedini in merito, alla cessione di una p:rzione
di area, fosse stata idonea a determinare la conclusione de~ contratto di
compravendita, in quanto vi era in atti la prova scritta, costituita dai
mandati di pagamento, emessi dal Comune di Mantova in favore dei
coniugi Benedini, e dalle relative ricevute, rilasciate dagli stessi coniugi,
che costoro avevano avuto conoscenza dell'anzidetta delibera.
Orbene, lerroneit di tale argomentare appare palese. Infatti, come
giurisprudenza oostante di questa Suprema Corte {cfr., da ultimo,
sentenze nn. 1329 del 1963, 2912 del 1962, 2206 del 1960, 3385 e 1385
del 1958, 1969 del 19'56), la delibera avente per oggetto la decisione
degli organi competenti di un ente pubblico di procedere alla stipulazione
di un contratto costituisce un atto interno dell'Amministrazione
interessata e non ancora destinata a spiegare efficacia ~uridica nei
wnfronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo presenti eventuali
proposte di altre parti interessate e se il suo contenuto si adegui
a tali proposte. La delibera in disicorso rappresenta soltanto l'atto formativo
della volont dell'ente pubblico e ha il valore di un antecedente
necessario, che rende possibile l'incontro dei consensi rivolti alla effettiva
stipulazione del contratto.
A tali rilievi da aggiungere che l'incontro dei consensi non pu
ravvisarsi efficace, qualora non avvenga nella forma richiesta oo substantiam,
con riguardo all'oggetto del contratto. Ora noto, per averlo
questo Collegio ripetutamente precisato {cfr. sentenze nn. 3216 e 2375
del 1962, 2766 e 782 del 1960, 105 del 1954), che quando la legge
impone ad substantiam latto scritto, non sufficiente che latto risulti
provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, ma necessario
che per iscritto sia concluso. All'uopo, peroh un documento possa
essere qualificato come atto, neoessario che esso consacri la volont
ta
Corte), talch l'originale della decisione il solo atto che rimane conservato
negli uffici della Commissione Centrale e non pu, perci, trovarsi
alligato agli atti del fascicolo di ufficio, sfugge al ricorrente che
(1) Cfr. Cass., 16 luglio 1963, n. 1948, Foro it., Mass., 1963, 565-566;
5 dicembre 1961, n. 2764; Id., Rep., 1961, voce Cassazione civ., c. 330, n. 176;
26 giugno 1957, n. 2480; Id., Rep., 1957, vooe cit., c. SS6, n. 202. Quanto alla
applicabilit alle decisioni della Commissione centrale delle Imposte de1l'::.rt. 111
Cost. si vedano rilievi critici in questa Rassegna, 1949, 235.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
il deposito deila copia della sentenza o della decisione impugnata,
insieme col ricorso, costituisce un adempimento a s stante, assolutamente
distinto e indipendente da quello relativo alla richiesta di trasmissione
alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo di
ufficio; ci che si evince chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 369
gi citato.
N la indicata manchevolezza pu ritenersi superata dal fatto di
avere il ricorrente. riportato nel contesto del ricorso il contenuto della
decisione impugnata, sul riflesso che, per la sua completa conformit
al testo della decisione medesima riportato a sua volta dall'Amministrazione
resistente nel controricnrso, si avrebbe la certezza della corrispondenza
all'originale, talch l'impugnazione potrebbe essere egualmente
decisa, ove si consideri che la sanzione di improcedibilit non da
ncondursi all'accertata impossibilit di decider.e il ricorso, ma va ricollegata,
piuttqsto, alla constatata inattivit del ricorrente in ordine ad
uno degli oneri posti a suo carico dalla legge.
Pertanto va dichiarata la improcedibilit del ricorso, con la condanna
del ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione ed
alla perdita del deposito. -(Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229 -Pres. Mastropasqua
-Est. Aliotta -P.M. Pedote i(conf.) -Amministrazione
Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. Ferrari (avv.ti Cattaneo,
Rocchetti) e Criscuolo {avv. Borselli).
Trasporto -Trasporto ferroviario di cose -Perdita della cosa
trasportata -Indennit -Debito di valuta -Quando debito
di valore.
{Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FF.SS. appr. con d.l.
25 gennaio 1940, n. 9, artt. 58, 59, 60: ora Cond. e Tar. cit., appr. con d.lg.
30 marzo 1961, n. 197, artt. 50, 51, 52).
Nel traspiorto di co~e a mezzo deUe Ferrovie dello Stato findennit
per la perdita delle cose trasportate costitwisce debito di valuta, allorch
le norme che la prevedono, aventi carattere inderogabile, prescindono
dal danno effettivo e ne stabiliscono fu liquidazione in base a prefissati
prezzi unitiari delle cose, con riferimento al momento delfu consegna
per la 8pediziione. La oennata indennit assume, invece, il carattere di
un vero e proprio risarcimento e costituisce debito di valore, suscet.
.
.
tibile di rivalutazione monetaria, allorch le norme che fu pr.evedono
pongono un limite non gi al presunto valore delle cose trasportate, ma '
'
solo alla rrJ,isura del risardmento. La sempUce esistenza di un limite di ~:
PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE &97
tal fatta, nelle obbligazioni a carattere risarcitorio, oon vale, infatti, a
snaturarle ed a trasformarle in obbligationi di ooluta (1).
Atlorch il ritardo, l'avaria o la perdita delle cose trasportate sono
effetto dri dolo o colpa grave del vettore, !:avente diritto de1)e essere
risarcito del danno che egli provi di avere subto, fino a concorrenza
del OOP'pio delle indennit massime previste nei casi ordina:ri e salvo,
beninteso, la rivalutazione monetaria, trattandosi, in modo ancora pi
evidente, di debito di valore, sulla natura del quale non infiuisce resistenza
di un Umite alla misura del risarcimento, posto dalla legge (2).
{Omissis). -Con il primo motivo l'Amministrazione e con il secondo
motivo il Criscuolo denunziano la violazione degli artt. 1 e 60 delle
condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato,
approvate con r.d.l. 25 gen:p.aio 1940, n. 9 e dell'art. 1277 e.e. Pi particolannente,
deducono che in materia di trasporto a mezzo delle FF.SS.
l'indennit spettante al danneggiato in caso di perdita delle cose trasportate
predeterminata dalla citata legge speciale, la quale fissa addirittura
le somme che l'Amministrazione tenuta a corrispondere per
ogni chilogrammo di merce, ovvero stabilisce che tenuta a corrispondere
il valore dichiarato o quello comprovato entro un limite massimo
fissato per chilogrammo di merce; in base a tali norme, come ritenuto
dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il debito dell' Ammini
(1) La distinzione non appare in Cass., 17 novembre 1955, n. 3740, Giust.
civ., 1956, I, 217; 22 marzo 1954, n. 815, Riv. giur. circol. e trasp., 1954, 1156
(ove nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza); Sez. Un., 8 agosto 1952,
n. 2589, Id., 1953, 221 e -segg., con nota del MAssARI, nelle quali, sottolineandosi
che nell'ipotesi di spedizioni comuni a mezzo delle Ferrovie dello Stato l'indennit
per la perdita della cosa un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria,
si fa salva lapplicazione del capoverso dell'art. 1224 e.e., ove ne ricorran~
gli estremi; sui quali ultimi, v. Cass., 17 febbraio 1961, n. 343, Giust. civ., 1961,
I, 808-809, con nota di riferimenti (stib 5).
(2) La sentenza in rassegna dichiara che su questa jpotesi la Corte di
Cassazione non ha avuto occasione di pronunziarsi in modo espresso, ma deve
ricordarsi che, a proposito dell'art. 36 della Convenzione internazionale per il
trasporto per ferrovia delle merci, stipulata a Roma il 23 novembre 1933 e resa
secutiva con I. 11 aprile 1935, n. 1588 (ove la stessa ipotesi di perdita delle cose
per dolo o colpa grave del vettore ferroviario presa in considerazione per i
trasporti internazionali di merci e ricorre parimenti la limitazione dell'indennizzo
fino a concorrenza del doppio dei massimali previsti negli articoli precedenti) proprio
la Suprema Corte regolatrice ha gi insegnato che anche l'indennit per la
perdita della merce trasportata, dovuta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione internazionale
per le merci, approvata con I. 11 aprile 1935, n. 1588, infra il massimo
del doppio dell'indennit ai sensi dei precedenti articoli 29, 23, 33 e 34 della
Convenzione medesima, ha natura di debito pecuniario (Cass., 17 novembre 1955,
n. 3740, supra cit., sub 1).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
898
straziane delle FF.SS. costituirebbe in ogni caso un debito di valuta e
non di valore; peT cui, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale
di obbligazione pecuniaria, in appHcazione del principio nominalistico,
sancito nell'art. 1277 e.e., non sarebbe suscettibile di rivalutazione
monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma primo, stesso codice.
La censura infondata. Occorre in proposito considerare che gli
artt. 58, 59 e 60 delle condizioni e tarilf e per il trasporto delle cose
sulle ferrovie dello Stato prevedono tra laltro per la determinazione
delle indennit dovute in caso di perdita delle cose trasportate tre
distinte ipotesi. L'ipotesi pi generale quella regolata nell'art. 58, il
quale, distinguendo tra: a) cose spedite a bagaglio a piocola Oa grande
velocit; b) cose per le quali prescritta la dichiarazione di valore;
e) tutte le altre cose comunque spedite, stabilisce che: a) nel primo caso
dovuta un'indennit fissa, calcolata per ogni chilogrammo di merce
perduta; b) nel secondo una somma corrispondente a quella dichiarata;
e) nel terzo il valore ordinario che le cose avevano al momento in cui
vennero accettate per la spedizione, sempre per entro un limite massimo
a chilogrammo. :: chiaro, come ormai ius reoeprtum di questa
Corte, che in tali casi, essendo l'indennit da corrispondersi in caso di
perdita delle cose trasportate stabilita dalle citate norme, aventi carattere
inderogabile, in base a prezzi unitari dalle stesse prefissate, per cui
la liquidazione risulta gi predeterminata senza alcun riferimento al
danno effettivo subto dagli interessati, il debito dell'Amministrazione
sorge fin dall'origine come debito pecuniario di valuta e non di valore;
ne consegue che, salvo il caso che ricorra l'ipotesi della applicabilit
dell'art. 1224, comma secondo, e.e., non soggetto a rivalutazione in
caso di deprezzamento della moneta. La seconda ipotesi quella prevista
nell'art. 59, il quale, nel caso di spedizione con dichiarazione
d'interesse alla consegna, stabilisce che lAmministrazione tenuta a
corrispondere in caso di perdita ali' avente diritto, oltre all'indennit
prevista dagli articoli precedenti, il maggior danno previsto a norma
dell'art. 1228 e.e. fino al limite della somma rappresentante l'interresse
alla riconsegna . :: evidente che in tale ipotesi, come gi pi volte
ritenuto da questa Corte, in base alla chiara volont espressa dal legislatore,
l'indennizzo assume tutti i caratteri di una normale obbligazione
di risarcimento del danno; per cui, avendo natura di debito di
valore, suscettibile di rivalutazione monetaria. N ci pu essere
escluso per il solo fatto che la misura del risarcimento non deve superare
la somma rappresentante l'interesse alla riconsegna, perch la
semplice esistenza di un limite nelle obbligazioni a carattere risarcitorio
non vale a snaturarle e a trasformarle in semplici obbligazioni di
valuta, s'.intende quando il limite sia posto in relazione alla misura del
risarcimento del danno e non, come nei casi previsti nel preoedente
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE
art. 58, al presunto valore delle cose trasportate, con riferimento al
momento della oonsegna per la spedizione, per cui assume i caratteri
resdndere
PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 901
dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e, quindi, dalla
circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente ricono8Ciuti contro
un condebitore solidale, vengano azionati contro altro condebitore (1).
La sentenza penale irrevocabile, che condanna il conducente di
autoveicolo, autore di un investimento stradale, al risarcimento del danno
a favore delI'investito, costituitosi parte civile, trasforma da biennale in
decennale (ex art. 2953 e.e.) la prescrizione del diritto dello stesso danneggiato
a conseguire successivamente, in sede civile, il ristoro del patito
pregiudizio economico anche nei confronti del proprietario dell:autoveicolo,
pur rimasto estraneo al processo penale (2).
(Omissis). -La denunziata sentenza rilev: a) che il sottufficiale
di P.S. Pisu, il quale, guidando un camion della Questura di Nuoro,
aveva investito la Leoni, era stato ritenuto, con sentenza penale passata
in giudicato, responsabile del reato di lesioni colpose in danno di costei,
ed inoltre genericamente condannato, in favore della stessa Leoni, costituitasi
parte civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata
sede; b) che, essendo stata pronunciata, dal giudicato penale, la condanna
generica al risarcimento dei danni dell'autore del fatto illecito,
attinente alla circolazione stradale, il diritto della vittima alla liquidazione
del quantum debeatur non era pi soggetto (come prima c];ie
intervenisse il giudicato) alla prescrizione breve (biennale) di cui all'art.
2947, comma secondo, e.e., ma soggiaceva alla prescrizione ordinaria
(decennale) di cui al successivo art. 2953; e) che l'Amministrazione
(1-2) In tema di condanna generica al risarcimento del danno
e di prescrizione da giudicato, con particolare riguardo al condebitore
solidale rimasto estraneo al giudizio.
I -La precedente giurisprudenza della terza Sezione civile della Cassazione,
in tema di attitudine della condanna generica al risarcimento del danno a trasformare
in decennale la prescrizione breve, non appare molto sicura. In una sentenza
del 1952 (11 settembre 1952, n. 2892, Foro pail., 1953, I, 1026 e segg., con
no.ta contraria del RoGNoNI) si afferma che condizione necessaria perch alla
prescrizione breve si sostituisca quella decennale di cui all'art. 2953 e.e. il
riconoscimento concreto e definitivo del diritto (ivi, 1030), ma si esclude che
la condanna generica al risarcimento del danno rechi un accertamento avente tali
caratteri, avvisandosi che la cognizione piena e definitiva del giudice investe soltanto
l'atto illecito e la colpa. In successiva pronuncia del 1958 (2 luglio 1958,
n. 2344, Gian. civ., 1958, I, 1669 e segg.), con esclusivo riguardo alla natura
della condanna generica, si ritiene che l'accertamento del diritto al risarcimento,
contenuto, alla stregua dell'art. 278, comma "primo, c.p.c., nella condanna generica,
involga la necessit che, oltre alla iniuria ed 0alla colpa, sia accertato anche il
"danno, ma si ammette che basti a tal'uopo una prova generica, desumibile in via
delibativa e sommaria dalla medesima essenza del fatto illecito. In pi recenti
pronunzie (13 agosto 1962, n. 2577, Giur. it., Mass., 1952, 877; 25 giugno 1964,
902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
degl'lnterni -convenuta, nel presente giudizio, dalla Leoni al fine di
ottenere il ristoro dei danni sofferti, data la sua responsabilit solidale,
ex art. 2054 e.e., con fautore del fatto illecito, per essere proprietaria
dell'autoveicolo investitore -aveva eccepito che il diritto delfattrice
a conseguire, nei coofronti di essa Amministrazione, il risarcimento dei
danni si era prescritto, per l'avvenuto decorso, dalla data dell'evento
>, ammettendosi, tuttavia, che alla condanna specifica, titolo esecutivo,
possa successivamente non pervenirsi, fra l'altro, per "un difetto di prova (SATTA.
La condanna generica, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, 1408-1409 e dello stesso A.
cfr. Condanna generica, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, 720 e
segg.), con ci prospettando la figura di un obbligo di risarcimento (e del correlativo
diritto), che continua ad avere certezza giuridica, ma "rimane solo praticamente
inoperante (SATI'A, prima op. test cit., 1408; contra CAJ..A..'l\.{ANDREI, La condanna
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
906
-a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere,
e quindi dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente riconosciuti
contro uno dei condebitori solidali (come nella specie), vengano
azionati contro altro condebitore.
N pu seguirsi la tesi della ricorrente Amministrazione che la pretesa
risarcitoria della Leoni, giudizialmente riconosciuta, in sede penale,
nei .confronti dell'autista investitore, e quindi prescrittibile in dieci anni,
non sia la stessa, fatta valere contro essa Amministrazione nel presente
giudizio, in quanto, a dire del Ministero, mentre l'autista, sottoposto a
procedimento penale, dovrebbe rispondere dei lamentati danni, quale
autore del fatto illecito, esso ne dovrebbe inveoe rispondere quale proprietario
dell'autoveicolo investitore. Difatti ovvio che il diritto della
Leoni al risarcimento del danno sofferto, riconosciuto dal giudicato
penale, e quindi ammesso a fruire della prescrizione deoennale, neces~
sanamente identico a quello attualmente azionato contro il Ministero,
generica ai danni, cit., 366, secondo il quale "l'esistenza e la quantit non sono due
attributi indipendenti, dei quali, con danna
generica ai danni, Giur. it., 1951, I, 2, 721), tuttavia ci che sembra incontestabile
ohe l'eventuale ammissione che la condanna generica copra necessariamente,
o, comunque, possa coprire {specie nell'ipotesi di statuizione di condanna
generica contenuta in una sentenza penale che accerti un reato di danno) anche il
punto della esistenza del danno in relazione causale con I'iniuria, ossia accerti con
efficacia di giudicato la sussistenza del diritto al risarcimento, non pu certo giovare
alla tesi della sua idoneit alla modificazione della prescrizione breve. in prescrizione
decennale ex art. 2953 e.e., poich non va oltre l'ammissione che la condanna
generica una sentenza di accertamento. Che a tale accertamento (cfr. art. 278;
comma primo, c.p.c.) si connetta il peculiare effetto statuito appositamente dall'art.
2818, comma primo, e.e. (autorizzazione all'iscrizione di ipoteca giudiziale
sui beni del debitore), non significa che debba connettersi (e qui il salto logico)
anche l'altro effetto della modificazione della prescrizJone breve in prescrizione
decennale, in ordine al quale manca, invece, qualsiasi espressa statuizione del legislatore,
Se all'art. 2818 e.e. il legislatore ha sentito il bisogno di menzionare espressamente
la sentenza di condanna generica accanto a quella di condanna vera e propria
(al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione), mentre
l'art. 2953 e.e. parla soltanto di sentenza di condanna passata in giudicato, non
pare possa disconoscersi l'arbitrariet della estensione alla condanna generica di un
effetto non previsto per essa, ma per la sentenza di condanna tout oourt, ossia
per una figura pi complessa, epper diversa. Bene stato osservato, in proposito,
che, se A (condanna vera e propria) = B {condanna generica) + C (liquidazione),
A non uguale a B" (ANDRIOLI, Commento ecc., vol. II, cit., 251; sul concetto
PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA ClVll.,E
907
giacch la domanda risarcitoria della Leoni, esperita prima in sede
penale ed attualmente in sede civile, ha l'identica causa petendi, qual'
il fatto illecito (investimento automobilistico) generatore del danno,
nonch l'identico petitum, consistente nell'invocata riparazione del pregiudizio
economico derivante dall'illecito: anche se di tale pregiudizio
l'autista, sottoposto a procedimento penale, tenuto a rispondere quale
autore dell'evento dannoso, mentre il Ministero degli Interni ne responsabile
come proprietario dell'autoveicolo investitore.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, pu affermarsi (anche
a volersi ammettere, con l'Amministrazione, che il principio affermato
possa non trovare fondamento anche nell'art. 27 c.p.p., invocato dalla
resistente, il cui esame rimane perci assorbito) che, pronunziata, con
sentenza penale passata in giudicato, emessa nei confronti del condu
. oente di autoveicolo, auta:re dell'investimento stradale, la condanna
di sentenza di condanna come peculiare accertamento, avente cc la virt e la funzione
del titolo esecutivo ,, v. SATTA, Gli effetti secondari deUa sentenza, Riv. dir.
proc. civ., 1934, I, 268-269; in generale, sulla nozione di sentenza di condanna e
con esame critico delle varie opinioni, v. Z&'lzuccm, Diritto proc. civ., vol. I,
Milano, 1948, 127 e segg.).
III -Tornando alla sentenza annotata, giunto il momento di esaminarne
l'altra proposizione, che cc il solo fatto ,, della cc canonizzazione ,, in un giudicato
del diritto al risarcimento del danno nei confronti di un condebitore soHdale valga
a trasformare in decennale la prescrizione breve del diritto allo stesso risarcimento
nei confronti di altro condebitore solidale, pur rimasto estraneo al giudizio. Facendo
applicazione di tale principio, la sentenza perventa, come s' visto, ad affer~
mare I'opponibilit all'Amministrazione proprietaria del veicolo investitore, rimasta
estranea al processo penale nei confronti del conducente, della modificazione prescrizionale
derivante dalla condanna generica al risarcimento pronunciata a carico
di costui dal giudice penale {della stessa terza Sezione della Cassazione, in senso
analogo, v. sent. 6 ottobre 1962, n. 2819, Giur. it., Mass., 1962, 951). Si legge,
infatti, nella motivazione dell'annotata pronuncia che il diritto della persona danrneggiata
al risarcimento del danno sofferto cc riconosciuto dal giudicato pen(lle e
quindi ammesso a fruire della prescrizione decennale ,, " necessariamente identico
a quello attualmente azionato contro il Ministero ,, .
In verit sorprende siffatta conclusione, alla quale la sentenza perviene, pur
dopo aver dato atto alla difesa dell'Amministrazione, che dal secondo e terzo
comma dell'art. 1310 e.e. emerge la possibilit di durata diversa della prescri
zione dell'obbligazione solidale tra i vari soggetti passivi,,, con ci riconoscendo
l'inesattezza della denunziata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che
aveva ritenuto l'unicit in senso assoluto del termine prescrizionale nei confronti
di tutti i soggetti passivi dell'obbligazione solidale. Ma quella conclusione sorprende
ancor pi, ove si consideri che l'annotata pronuncia dichiara di dovervi pervenire
" giacch la domanda risarcitoria... esperita prima in sede penale ed attualmente
in sede civile ha l'identica causa petendi, qual' il fatto illecito (investimento auto
mobilistico) generatore del danno, nonch l'identico petitum, consistente nell'in
~ocata riparazione del pregiudizio economico derivante dall'illecito n Non chi
non veda, infatti, che la sentenza, anche a voler superare, nella specie, l'obiezion
che cc la responsabilit del proprietario presuppone una posizione diversa da quella
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
908
generica di costui al risarcimento dei danni sofferti dal danneggiato,
costituitosi parte civile, il diritto dello stesso danneggiato a conseguire
successivamente, in sede civile, nei confronti del proprietario dell'autovioolo,
ex art. 2054 e.e., il ristoro del patito pregiudizio economico non
soggetto alla prescrizione breve (biennale), di cui alfart. 2947, comma
secondo, stesso codice, ma a quella ordinaria (decennale), stabilita dal
successivo art. 2953.
del conducente del veicolo {sul punto v. CIGOLINI, La responsabilit dalla circola
zione stradale secondo la nuova legislazione, Milano, 1963, 828), confonde fra
connessione e identit di rapporti giuridici. L'identit del titolo e dell'oggetto di
due domande proposte contro soggetti diversi, ammesso che vi siano, non coinvol
gono l'identit dell'azione e del diritto con essa fatto valere, ma danno luogo a
connessione tra le due liti (CARNELU'ITI, Istituziom del nuovo processo civile italiano,
vol. I, Roma, 1951, 15). E la connessione tra i due rapporti sostanziali pu dar
luogo, a sua volta, .ad un'efficacia riflessa, ma non certo diretta, del giudicato nei
confronti del terzo, soggetto di rapporto connesso con quello definito nel processo
(CABNELU'ITI, op. cit., 83).
Orbene, proprio qui si spiegava la portata dell'art. 1306 e.e. (clr. CARNELUTTI,
Lezioni di dir. proc. civ., vol. IV, Padova, 1930, 454 e seg.), invocato dalla difesa
de11'Amministrazione e non risolventesi, certo, in una inutile ripetizione del
principio sancito dall'art. 2909 e.e. Che tale ultimo principio trovi applicazione
per identit di ratio anche relativamente alle pronunce sulle domande di risar
cimento dei danni da reato, che siano fatte valere in sede penale mediante la costi
tuzione di parte civile (Cass., III Sez. civ., 22 giugno 1962, n. 1612, Resp. ci'D.
e prev., 1963, 27) si comprende agevolmente, visto che la condanna al risarcimentq
del danno emessa dal giudice penale ha tutti i caratteri obiettivi del giudicato
civile. Ma altrettanto agevolmente si comprende oome, ferma la portata dell'art. 27
c.p.p., in ordine all'accertamento del fatto-reato (su cui v. ROMANO-Dr FALCO,
Processo penale e aziom civili ecc., Roma, s.d. [ma 1950], 157 e segg.), l'art. 1306
e.e. valesse, nella specie, ad escludere che l'effetto modificativo della prescrizione,
da annettere in ipotesi al giudicato di condanna generica a carico dell'imputato, si
producesse anche, in via Tiflessa, nei confronti dell'Amministrazione proprietaria
dell'::tutoveicoJo, rimasta estranea al processo penale. stato, infatti, ben sottolineato
in dottrina che l'ipotesi regolata dal citato articolo del codice civile precisa.
mente quella che, pronunciata sentenza passata
in giudicato fra il creditore e uno
dai debitori (o fra il debitore e uno dei creditori solidali), venga poi p:roposta
domanda col medesimo petitum e la medesima causa petendi dal creditore contro
un altro condebitorn (o da altro concreditore contro il debitore) ed il principio della
inefficacia della sentenza sfavorevole nei confronti degli altri soggetti dell'obbligazione
solidale comporta, in caso di solidariet passiva, u che il creditOTe non solo
non pu valersi direttamente contro gli altri debitori di una sentenza di condanna
ottenuta nei confronti del primo debitore, cio valersene come titolo esecutivo per
procedere senz'altro ad esecuzione forzata, ma neanche pu promuovere un nuovo
giudizio di cognizione, tendente meramente ad accertare che la questione, decisa
nel primo processo, si intenda decisa anche nei riguardi degli altri debirori, e ci
neanche per la parte di debito corrispondente alla quota intema del primo debitore,
bens deve fare in pieno e per l'intero un nuovo processo... e il nuovo convenuto
pu liberamente opporgli qualsiasi eccezione che gli competa (RUBINO, Delle
PARTE i, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVJI.E 909
Avendo, dunque, esattamente ritenuto la denunziata sentenza che
1'azione di danni esperita dalla Leoni contro il Ministero fosse soggetta
alla prescrizione ordinaria, anzich a quella breve (anche se con motivazione
non del tutto corretta, che va rettificata nei sensi suespressi),
il ricorso va rigettato, mentre la delicatezza della questione trattata
.giustifica la totale compensazione, fra le parti, deUe spese di questo
grado. -(Omissis).
obbligazioni, in solido, in Commentario del codic civile a cura di A. Scialoja e
G. Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni, art. 1285-1320, Bologna-Roma, 1957,
236 e 238 e seg. Sull'art. 1306 e.e. v. anche REDENTI, Diritto processuale civile,
I, Milano, 1952, 70; v., altres, della stessa terza Sezione civile, Cass., 13 marzo 1951,
n. 616, Giur. compl. Cass. iv., 1951, vol. XXX, 235 e segg., con nota di ELIA;
SO luglio 1949, n. 2063, Foro it., Mass., 1949, 420).
Per finire, deve dirsi che l'assunto dell'annotata sentenza, circa la necessaria
operativit anche nei confronti degli altri condebitori solidali della modificazione
prescrizionale provocata dal giudicato di condanna di uno di essi -e ci per la
ritenuta unicit del rapporto dedotto in giudizio -si rivela in contrasto con
1e stesse premesse adottate dalla (presupposta) giurisprudenza della Sezione, che
esclude che la solidariet dia luogo a litisconsorzio necessario per ragioni di ordine
sostanziale (cfr., di .recente, sent. 17 giugno 1964, n. 1539, Giur. it., Mass., 1964,
503: trattasi di insegnamento consolidato della Suprema Corte regolatrice, cfr. Cass.,
3 luglio 1942, n. 1886, Foro it., Rep., 1942, v. Prooed. civ., c. 1130, n. 98; 21 novembre
1950, n. 2627, Id., Rep., 1950, v. cit., c. 1596, n. 63; pi di recente: 8 luglio
1961, n. 1638, Foro it., Mass., 1961, 418, con nota di riferimenti; 4 luglio 1962,
n. 1690, Id., Mass., 1962, 509, in part. 510; 11 maggio 1963, n. 1164, Id., Mass.,
1963, 341) ed seriamente discutibile nella sua impostazione concettuale: a prescindere,
infatti, dalle peculiari caratteristiche della solidariet tributaria (GIANNINI,
A. D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1951, 99; GARGIULO, In tema di solidariet
nel debito d'imposta, Foro it., 1949, I, 1121 e segg.), riconosciuto dalla
prevalente giurisprudenza {v., per tutte, Cass., 18 luglio 1956, n. 2782, Giur. it.,
1957, I, 1, 46 e segg., con nota del BRANCA) che il sistema del codice civile italiano,.
in materia di obbligazioni solidali, non ha accolto il presupposto della unicit dell'obbligazione,
proprio della c.d. obbligazione correale (su cui v. BRANCA, Correalit
e solidariet, Giur. it., 1956, cit., I, .1, 45 e segg.); e la migliore dottrina non ha
mancato di sottolineare gli argomenti esegetici, che depongono per la pluralit dei
i;apporti obbligatori, collegati dalla solidariet.
Si osservato, in proposito, che, a parte l'ipotesi di estinzione satisfattoria a
,mezzo dell'adempimento dell'unica prestazione costituente oggetto dei vari rapporti
obbligatori, non vi alcun modo di estinzione, che, pur verifca:ndosi nei confronti
aAeronautica
e Lavori Pubblici (avv. Stato Carbone) c. Societ
Finanziaria Magliana (avv. Nicol) e Spigarelli e Tabane1li (avv.ti
Pugliese, Cervati).
Espropriazione per p.u. -Mancata esecuzione dell'opera di p.u. Dichiarazione
della P.A. espropriante che i beni sono a
disposizione degli aventi diritto alla retrocessione -Momento
in relazione al quale deve essere determinato il corrispettivo
della retrocessione e si verifica il nuovo trasferimento Sentenza
costitutiva dell'A.G.
(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63; e.e., art. 2908).
La retrocessiMe, prevista dall' a:rt. 63 della legge 25 giugno 1865,
.n. 2359, dell'immobile espropriato e rima8to inutilizzato per la mancata
esecuzione dell'opera pubblica va pronunciata dal giudice con &{!ntenza
co8titutiva, determinante un nuovo trasferimento ooattivo deliimmobiZe
a favore dell'espropriato con efficacia ex nunc, e ci sia quando la deca
II
denza deilla dichiarazione di pubblica utilit sia accertata e dichiarata
dal giudice, sia quando (come nella specie) sia riconosciuta e dichiarata
dalla dessa Amministraz,ione espropriante, epper il corrispettivo della
retrocessione deve esf;ere liquidato considerando 1il valore dell'imrrwbile
al momento della pronuncia giudiziale (1). I
(Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la P.A. denuncia la violazione
degli artt. 60, 61 e 63 della I. 25 giugno 1865, n. 2359, nonch dei
principi di diritto sulle sentenze aventi effetti costitutivi, in relazione .
'
'
I
all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che il trasferimento, mediante il
'
quale si attua la retrocessione dell'immobile espropriato, si opera in
virt della sentenza costitutiva, che lo dispone, e, quindi, al momento
della emanazione di essa, e che tale momento non va confuso con quello
della decadenza della dichiarazione di pubblica utilit, sia che es3a
avvenga mediante pronuncia giudiziale (per scadenza del termine di
.esecuzione dell'opera), o per effetto di spontanea dichiarazione della
(1) Cfr. Cass., 15 novembre 1954, n. 4233, Foro it., Rep., 1954, v. Espr. per p.i.,
c. 915, n. 91; 12 giugno 1957, n. 2194, Id., Rep., 1957, voce cit., c. 900, n. 121;
Sez. Un., 15 luglio 1959, n. 2296, Giust. civ., 1960, I, 152-154, con nota di riferimenti
'(sub 6); 22 giugno 1960, n. 1660, Id., Mass. Cass., 1960, 615.
Quanto alla retrocessione ex artt. 60 e 61 I. 25 giugno 1865, n. 2359, v. Cass.~
15 ottobre 1964, n. 2590, in questa Rassegna, 1964, .899-900 (sub 2).
PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE
P.A., poich con tale dichiarazione sorg~ solo il potere per l'espro
priato di chiedere la retrocessione, che non viene attuata, se non con
l sentenza del giudice.
Secondo la ricorrente, quindi, la Corte d'Appello ha errato nel
determinare il prezzo del fondo da retroedersi con riferimento al
momento della istanza di retrocessione in sede amministrativa, anzich
al momento della emanazione della sentenza costitutiva disponente il
trasferimento.
Sostiene, per contro, la societ resistente, che nella ipotesi in cui,
come nella specie, sia la stessa P.A. a dichiarare la decadenza della
dichiarazione di p.u., da quel momento si perfeziona il diritto pote
stativo alla retrocessione, come effetto della volont della P.A., con la
conseguenza che la pronuncia del giudice assume la natura di sentenza
dichiarativa della situazione giuridica che si creata e che il prezzo
di retrocessione deve essere determinato con riferimento al momento
in cui il diritto alla retrocessione, gi incontestabilmente sorto, stato
concretamente esercitato.
Ritiene la Corte che il ricorso dell'Amministrazione meriti accoglimento.
Anzitutto, si impone un rilievo, e, cio, che, con la espropriazione
per pubblica utilit, la propriet del bene passa all'ente espropriante,
onde il soggetto espropriato, qualora vengario meno le ragioni che
hanno determinato l'espropriazione, ha soltanto un ius ad rem, da far
valere nei confronti dell'espropriante non con l'azione di revindica, ma
soltanto con la procedura di retrocessione, secondo le modalit di cui
agli artt. 60 e 61 della legge fondamentale del 1865.
Trattasi, quindi, di una ipotesi chiaramente distinta da quella pre
vista dall'art. 13 di detta legge, di scadenza, cio; dei termini stabiliti
per la esecuzione dell'opera prima della pronuncia :dell'espropriazione:
in questo caso, invero, anche se il fondo sia stato occupato d'urgenza,
non si ancora avverato alcun trasferimento di propriet e il diritto
dominicale spetta tuttora all' espr~priato.
In secondo luogo, - da rilevare che il diritto alla verocessione, come
pi volte affermato da questo Supremo Collegio (ci che riconosce,
del resto, la stessa resistente) inquadrabile fra i c.d. .diritti pote
stativi, cio fra quella categoria di diritti che si esauriscono in una
semplice facolt o potere, cui non corrisponde alcun obbligo, dal lato
passivo, eccetto che la necessit di subire leffetto giuridico prodotto
dall'esercizio di quella facolt.
Pu ammettersi che la definizione del diritto alla retrocessione come
diritto potestativo non sia sufficiente a risolvere il problema, essendo
912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
noto che, alle volte, il diritto potestativo pu essere esercitato mediante
una semplice dichiarazione delle parti, con effetti analoghi a quelli del
provvedimento del giudice: ma, in tutti i casi nei quali la legge attri
buisca alla sentenza l'effetto di move sono previste due distinte domande da parte dell'espropriato: la
prima diretta a far dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u.;
la seconda diretta ad ottenere la restituzione del bene.
Ed in tali sensi si gi espressa questa Corte in altra precedente
sentenza (Cass., sent. 2194 del 1957), giustamente osservando che la
stessa pronuncia di decadenza della dichiarazione di p.u. si spiega
attraverso la considerazione che, nei casi previsti dall'art. 63, quest'atto
.
.
fondamentale del procedimento espropriativo non ha avuto l'esito pre
IIvisto dal legislatore, cosicch se ne prevede la decadenza " come pronuncia
preliminare a quella della retrocessione .
PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 913
E, se cos , non pu approvarsi l'affermazione della resistente che,
nella ipotesi prevista dal citat-0 art. 63, il diritto alla retrocessione sorge
dalla preliminare pronuncia della decadenza della dichiarazione di p.u.,
mentre, come si detto, da tale pronuncia sorge solo il diritto potestativo
di chiedere la retrocessione, che si attua solo con la pronuncia
costitutiva del giudice, che ritrasferisce il bene dall'espropriante alf
espropriato.
N il ragionamento pu essere diverso, nella ipotesi in cui sia la
stessa Amministrazione a porre nel nulla l'efficacia della dichiarazione
s come il prezzo di qualsiasi vendita viene giuridicamente ed economicamente
determinato al momento in cui la vendita stessa si verifica,
. proprio perch prima della pronuncia giudiziale non sussiste alcun
.concreto obbligo di procedere alla retrocessione, n sarebbe, per conseguenza,
configurabile una responsabilit per mora dell'espropriante.
Concludendo, quindi, si pu ben affermare, in conformit alla p~e<
XJrsa giurisprudenza, che la retrocessione va pronunciata dal giudice
.con sentenza di carattere costitutivo, che determina un nuovo trasferimento
coattivo dell'immobile a favore dell'espropriato, con efficacia
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
914
ex nunc, sia quando la decadenza della dichiarazione di p.u. sia dichiarata
dal giudice, sia quando, come nella specie, sia dichiarata dalla
stessa Amministrazione.
In ognuno dei casi ,considerati, sempre la sentenza del giudice,
che segna il momento finale e giuridicamente rilevante della fattispecie -:~
restitutiva dei beni espropriati.
La Corte d'Appello ha, invece, violato tale principio, valutando i
beni in. questione alla data della doma11da (24 maggio 1955), anzich a
quella della pronuncia:, in contrasto con la natura costitutiva (da essa
stessa affermata) della sentenza che pronuncia la :retrocessione. (
Omissis).
SEZIONE QUARTA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 -Pres. Politin~
-E8t. De Capua -Manca (avv. Gelas) c. Ministero Turismo {avv.
Stato Faranda).
Alberghi Vincolo alberghiero Diritto di prelazione ex art. 4,
r.d. n. 1298 del 1938 -Presupposti Diniego di concessione
del mutamento della destinazione alberghiera Effetti.
(r.d. 16 giugno 1938, n. 1298, art. 4).
L'esercizio del diritto di prelazione ai sensi delfart. 4 del r.d. n. 1298
del 1938, pur essendo .U risultato dYi una valutazione dis:crezioruile, presuppone
fesi8tenza di un ente o persona -a favore dei quali la prelazione
pu essere esercitata -che intenda acquistare o prendere in
locazione fedificio ed abbia P11esentato apposita .manza, assicurando di
mantenere per almeno dieci anni la (/;est.inazione alberghiera. Pertanto
il rifiuto del Ministero di concedere il.mutamento della destinazione non
comporta nessun obbligo di iniziare U procedimento pl1Bvisto dalla legge
n. 1392 del 1936, specie quando non esiste nessuna domanda di persiana
o ente a favore dei quali il di'ritto predetto pu essere esercitato (1).
(1) In tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 1952, n. 852, Il Consiglio
di Stato, 1952, I, 1491; Sez. IV, 23 ottobre 1959, n. 1018, riv. cit., 1959, I, 1331
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 -Pros; :P-On'-
stina -E8t . .Laudi -Papandrea (avv. Veutro) c. Ministero Interno
{avv. Stato Terranova).
Impiego pubblico Impiegati dello Stato Lesioni ed infermit Equo
indennizzo -Pensione privilegiata -Compatibilit.
Impiego pubblico Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit -
Equo indennizzo -Presupposti.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
916
Impiego pubblico -Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit Equo
indennizzo -Menomazione verificatasi durante il rapporto
di impiego -Indennizzabilit.
{t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, comma 8; d. P.R. 30 maggio 1957,
n. 686, art. 51; I. 6 marzo 1950, n. 104).
La natura della pensione privilegia-va e la natura delfequo indennizzo
sono d!iveroo, consistendo la prima neil particolare diritto patrimoniale
che raccettoizione del rapporto di impiego fa sorgere nell'.impi,
egato {e che si q'U(J)lifica specificamente quando causa iN risoluzione
del rapporto sia una invalidit oagionata da ragioni di servrizio) e la
seconda in una riparazione dei rifiessi dannosi che la menomazione
"fWica pu avere neZZ'ulteriore vitia di relazione dell'infortunato: trattamento
di quiescenza prfoilegiato ed equ0 indennizw sono pertanto compatibui
(1).
L'equo indennizzo pu essere coooesso anche se fimpiegato, collocato
.in aspettativa per finfermit, non abbia ripreso servizio al termine
"'
dii tale periodo (2).
indennizzabile, ai sensi delfart. 51 t.u. n. 10 del 1957, l:ai menomazione
che, dando carusa aUa risoluzione del rapporto di impiego, deve
essersi indubbiamente verificata in costanza di essa (3).
(1-3) Esatta applicazione dei principi che riguardano la natura della pensione
privilegiata e quella dell'equo indennizzo, come si desumono dalle norme contenute
nel t.u. n. 10 del 1957; cfr. sulla prima massima Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre
1962, n. 6833, oro amm., 1963, I, 211; si deve tuttavia rilevare che rientrano
nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le questioni attinenti alla
liquidazione, .mentre ne esulano le questioni relative al rapporto di impiego (ivi
comprese quelle della legittimit dei provvedimenti di cessazione dal servizio) che -~:
:rientrano nella competenza dl Consiglio di Stato: v. Sez. Un., 3 luglio 1963,
n. 1793, Foro it., 1963, I, 2302; Corte Conti, 30 novembre 1961, Il Consiglio di
Stato, 1962, II, 354. I provvedimenti concessivi o negati di equo indennizzo, in
quanto relativi a rapporto di impiego, rientrano pure nella competenza del Consiglio
di Stato, cfr. Corte Conti, Sez. I, 13 giugno 1962, n. 9, F01'o amm., 1962, III,
100. Sulla seconda e terza massima cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 1960,
n. 936, ivi, 1961, I, 105.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8luglio1964, n. 936-Pre8. De Marco
-Est. De Marco -Societ San Giorgio (avv. Garibaldi e Romanelli)
c. Ministero Difesa Marina (avv. Stato Cavalli).
Guerra Contratti di guerra -Contratto non ancora definito -
Controversie -Termine ai sensi dell'art. 10, d.l. n. 774 del
1948 -Applicabilit.
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 917
Guerra -Contratti di guerra -Revisione di prezzi -Contratto
completamente eseguito -Istanza di revisione -Inammissibilit.
(d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 1510; 1. 24 ottobre 1949, n. 810, art. 4).
Il termilne di 180 giorni stabilito dalr art. 10 d.l. n. 614 del 1948 non
pu essere considerato sostitutivo dei termini, previsti in contratti di
guerra e gi scaduti, bens solo di quelli ancora pendenti, e cio inerenti
a diritti e ad azioni che potevano ancora essere fatti valere {l).
Rispetto ai contratti, completamente eseguiti prima dell'8 settmbre
1943, la revisione dei prezzi resta esclusa a causa della mancata
presentazlone, nei termini contrattuaJmente stabiliti della denuncia dei
fatti che potevano dare luogo alla revistone stessa e della relativa
istanza (2).
(1-2) Sulla nozione di contratto di guerra non ancora definito, in relazione al
quale sussiste la competenza del Commissario, cfr. Sez. Un., 28 dicembre 1957,
n. 4771, Foro it. mass., 966, con nota di giurisprudenza; sulla inammissibilit della
istanza di revisione dei prezzi, proposta al Commissario, qualora il prezzo, con apposito
negozio di accertamento, sia stato riconosciuto e determinato dalle parti del
suo preciso ammontare, cfr. Sez. Un., 4 marzo 1963, n. 1103, riv. cit., 1963, 320;
sulla competenza del Commissario cfr. Sen. Un., 4 luglio 1962, n. 1712, riv. cit.,
1962, 517.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 -Pres. De Marco
-Est. Napolitano -Sincini (avv. Lemme) c. Ministero Sanit (avv.
Stato Agr).
Giustizia .amministrativa -Interesse a ricorrere -Violazioni
delle norme riguardanti i poteri di vigilanza -Fattispecie Difetto
di interesse.
inammissibile per difetto di interesse il ricorso giurisdizio'l1!(.lle al
Consiglio di Stato, con il quale, a tutela di un interesse individuale
connesso a rappo'lt.i derivanti darla stipulazione di un contratto di
mutuo tra il ricorrente e una societ di cui quotista un socio investita
della quaUt di dJirettore generale della C.R.I., si assume la violazione
delle norme riguardanti il 11egi'me disciplinare dei pubblici imp1iegati,
nonch i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanit suU'attivit
dell'Ente (1).
(1) Massima esatta. Non si rinvengono precedenti.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
918
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 -Pres. De
Marco -Est. Meregazzi -Allemanti (avv. La Torre), c. Medico
Provinciale di Torino (avv. Stato Lancia).
Farmacie -Bando di concorso per sedi farmaceutiche -Definitivit.
(t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 357; reg. 30 settembre 1938, n. 1706, art. 2).
Ha carattere definitivo il provvedimento col quale ~autorit sanitaria
provinciale bandi8ce un concorso per sede farmaceuUca (1).
(1) Il Consiglio di Stato ormai decisamente orientato ad affermare la definitivit
del provvedimento che bandisce un concorso per sede farmaceutica in conformit
all'orientamento indicato con la decisione dell'Ad. Plen., 6 febbraio 1959,
Il Consiglio di Stato, 1959, I, 125.
Su tale questione cfr. GARGIULO, In .tema di definitivit del bando t.U coni.
corso per conferimento di sede farmaceutiche, retro, 121.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 -Pres,
Gallo -Est. Fortini -Falvella {avv. Carsana) c. Prefetto Napoli
(avv. Stato Ricci).
Atto amministrativo -Ordinanze sindacali urgenti e contingibili
Natura Impugnativa Ricorso gerarchico e ricorso
giurisdizionale all'G.P.A. Alternativit.
(t.u. c.p., n. 383 del 1934, art. 5; t.u. c.p. n. 148 del 1915; t.u. sulla
G.P.A., art. 6).
I :prwvediment;i contingibili urgenti adottati dal Sindaco nelfa veste
di ufficiale di Governo, non sono definitivi, ma suscettibili di essere
impugnati alternativamente in via gerarchica con ricorso al Prefetto e
mvia giurisdJizionale con ricorso alla G.P.A. {l).
(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Sez. V, 7 novembre 1958, n. 847, Il Consiglio
di Stato, 1958, I, 1306; Sez. V, 21 dicembre 1956, n. 1127, ivi, 1956, I, 1454; ma
il carattere della definitivit pu non ritenersi pacifico: cfr., per tutti, GARGIULO,
I provvedimenti di urgenza, Jovine, 1953, 60.
I
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 -Pres. Breglia
-Est. Russo -Ospedali Psichiabici di Torino (avv. Ghia e
Comba) c. Ministero P.I. (avv. Stato Casamassima).
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 919
Demanio Demanio artistico e storico Beni di propriet degli
Enti indicati nell'art. 4, 1. n. 1089 del 1939 -Inclusione in
appositi elenchi Necessit di interesse particolarmente importante
Effetti Interesse all'impugnativa da parte dell'ente
Sussistenza.
Demanio Demanio artistico e storico Piano regolatore generale
Piano particolareggiato sottoposto all'esame del ministero
P.I. ed-approvato -Esercizio del potere previsto dall'art.
21, I. 1089 del 1939 ~ Ammissibilit.
(1. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21).
I beni dli propriet degli enti indlicati nelfart. 4 l. n. 1089 e,l 1939
sono soggetti alla disciplina della legge stessa per il solo fatto di rientrare
oolla categoria delle cos,e di cui allart. 1, ma devono tuttavia
essere inclusi in appositi elenchi, dia compilarsi a cura dei rappresentanti
dJegU enti medesimi e, in mancanza, i
rappresentati, e cio tenendo presenti tali interessi secondari, ma senza ispirarsi
ad essi; svolge cio le attribuzioni comprese nella sfera di competenza dell'ufficio
-collegiale valutando l'interesse pubblico relativo e adeguandolo agli interessi che
essi rappresenta: il componente intende tutelare solo codesto interesse pubblico,
il _quale determina la valutazione che egli compie: in tali sensi, egli, nell'attivit
che esplica in seno al collegio, subisce un .vincolo che deriva dalla sua origine,
e cio dalla veste di rappresentante o di titolare di uffici.
Connessa con tale rilievo la questione se gli effetti dell'attivit del componente
(rappresentante o titolare di ufficio) ricadano sul rappresentato (nella
specie sull'Amministrazione della p.i.) ovvero direttamente sull'ufficio collegiale; e
se, di conseguenza, il rappresentato sia vincolato dall'attivit del rappresentante o
dall'attivit dell'ufficio collegiale ovvero non resti vincolato n dall'una n dall'altra
attivit.
Il primo quesito viene risolto in base alla nozione di rappresentanza istituzionale,
nel senso cio che gli effetti dell'attivit svolta dal rappresentante non
ricadono sul rappresentato ma direttamente sull'ufficio collegiale, avendo tale
a:ttivit gli stessi effetti della medesima attivit cos come sarebbe stata svolta
dal rappresentato.
Il secondo quesito viene risolto nel senso che il ra:ppresentante svolge nell'ufficio
collegiale le attribuzioni comprese nella sfera di competenza del collegio,
di cui organo; Di conseguenza, l'attivit che pone in essere rientrando in tale
competenz -ne cstituisce esercizio e, come attivit di organo, viene imputata al
-collegio, in analogia a' quanto si rivelato in genere per l'attivit dell'organo che
viene imputata alla persona giuridica. Ma essa non vincola i rappresentanti (nella
specie Amministrazione della p.i.): non , infatti, concepibile tra l'attivit dell'organo,
e perci tra l'attivit del collegio, e i rappresentanti una imputazione che
vincoli questi ultimi. Una imputazione che vincolasse i rappresentanti costituirebbe
una deroga al fenomeno proprio dell'attivit dell'organo, e potrebbe essere ammessa
solo se una disposizione legislativa espressamente la prevedesse.
Resta ora da esaminare se i rappresentanti (ad es. il Sopraintendente) siano
vincolati dall'atto collegiale {deliberazione adottata dalla commissione di cui all'art. 2,
1. n. 149). Se agiscono entro l'ambito del collegio, essi ne sono i componenti e,
oome tali, sono vincolati a rispettare l'atto. Se invece agiscono al di fuori del collegio,
non possono pi ritenersi componenti e quindi vincolati a quell'osservanzi.
(GARGIULO, I collegi amministrativi, 115).
Non si pu pertanto condividere la gforisprudenza del Cnsiglio di Stato lad:
dove ritiene che le deliberazioni adottate da un organo collegiale (ad es. commissione
composta ai sensi della 1. 24 marzo 1932, n. 355), Vincolino gli enti che in esso,
per mezzo di delegati o di funzionari, sono rappresentati (a prescindere dalla questione
se la I. n. 355 abbia creato per la citt di Roma un ius singole
paesistico e che come tale era stata gi vincolata dal Ministero della p.i.;
b) i suoli soggetti ai suddetti vincoli dovevano considerarsi
come altrettante aree di riserva per il futuro sviluppo urbanistico della
citt;
e) il piano di ricostruzione era uno stralcio del piano rego~
latore generale gi adottato dal Comune, ed aveva perci una durata
ben limitata nel tempo;
d) non era da escludere, quindi, che tali aree potessero, in
un momento successivo, essere utilizzate secondo i desideri dei proprietari.
Per queste considerazioni, respinse dette opposizioni, ritenendole
motivate da interessi contrastanti con i criteri posti a base del piano
(parere n. 9937 dell'll luglio 1959);
8) anche la sesta Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.
(voto ri. 1766 del 12 settembre 1959) si pronunci per il rigetto di tali
opposizioni, siccome Tivolte alla tutela di interessi privati;
9) il Ministero dei LL.PP. a sua volta dopo aver richiamato nelle
premesse dell'avversato provvedimento (d.m. n. 6526 dl 10 dicembre
1959) i suddetti pareri, respinge definitivamente le opposizioni delle
signore Castelli, cos motivando i vincoli "di non edificabilit e di destinazione
a verde agricolo, ai quali gli interessati si oppongono, sono stati
previsti -in accordo con il Ministero dela p.i. -per la tutela paesistica
delle zone cui si riferiscono e che rivestono carattere di particolare
interesse .
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA .931
Non stato prodotto in giudizio il progetto del piano regolatore
generale adottato in precedenza dal Comune e nel quale, presumibil
mente, nessun particolare vincolo era previstio sulle aree in questione,
dal momento che il C.T.A. non escludeva, come si detto, la possibilit
ni volontarie)
dallim'/}iego si pongono su '/}iani distint:V e diversi, perch la prima non
fa sorgere il rapporto di impiego, la seconda incide sul rapporto gi
costituito {2).
(1-2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 higlio 1954, n. 554,
Mass. giuris. Cons. Stato, 1932-1961, I, 960, n. 998; Sez. V, 12 luglio 1958, n. 628,
riv. cit., I, 960, n. 997.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1964, n. 481 -Pres. Breglia
-Est. Benvenuto -Portino {avv. Rodio) c. Ministero Finanze (avv.
Stato Petroni).
Imposta di fabbricazione ~ Imposta di fabbricazione su materiale
radiofonico -Controversie sulla determinazione della base
imponibile -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.
(d.l. 1 dicembre 1945, n. 834, art. 10).
Le controversie relative alla dmerminazi,one della base imponibile
(e cio ae questa consista nel pu~zzo indicato nella fattura di vendita.
rilosciam da~fesportatore ovvero nella somma indicata nella dichiarazione
doganale ddl:impartat011e) esulano do!lla giurisdizione del Consi,
glio di Stato, in quanto concernono resatta applicazione da darsi a
norme {nella specie allart. 10 d.l. n. 834 del 1945), senza lasciare alfAmministrazwne
alcuna discreziondlit, e verix>no pertanto su situazioni
giuridiche configuraibWi come i diritti soggettivi (1).
(1) Massima esatta: non vi dubbio ohe la questione decisa non costituiva una
controversia doganale che, per taluni aspetti, rientra nella competenza del Consiglio
di Stato (r.d. 16 giugno 1924, n. 1054, art. 26) {cfr. di ;rcente Cass. Sez: Un.,
4 aprile 1964, n. 733, in questa Rivista, 1964, 844), bens una controversia sulla
imposta di fabbricazione.
\ .
934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 -Pres. Breglia
-Est. Pezzano -Russo ed altri (avv. Cenzano) c. Banco di
Napoli (avv. Guarino e Rocco), Ministero Finanze (avv. Stato
Faranda).
Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale al Consiglio
di Stato -Motivi -Motivi non dedotti nel ricorso gerarchico
-Inammissibilit -Motivi relativi a documenti non
conosciuti al momento del ricorso gerarchico -Irrilevanza.
(I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 3, primo comma; t.u. c. e p. 3 marzo 1934,
n. 383, art. 5).
Il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato deve dichiararsi
imammissibile qualora i nwtivi siano diversi da quelli dedotti in sede
gerarchioa. Non pu ritenersi sufficiente, per superare la questione di
inammissibilit, la circostanza che i nwtivi si fondino su documenti non
conoscfwfJV dal ricorrente allorch propooo il rirorso gerarchico (1).
{Omissis). -Preliminare ad ogni altra findagine sulla ammissibilit
dei rioorsi.
Come risulta dalla narrativa in fatto e oome stato riconosciuto
nella discussione orale dalla difesa del Banco di Napoli, tanto i motivi
_principali quanto quelli aggiunti sono diversi dai motivi dedotti dai
ricorrenti in sede gerarchica.
Giova a questo proposito precisare che, pur avendo il Ministro
delle Finanze deciso con un unico decreto tutti i ricorsi gerarchici proposti
contro l'iscrizione nell'elenco dei proprietari assoggettati a contributo
di miglioria in relazione a la costruzione della funicolare Castellammare
di Stabia-Monte Faito, nella narrativa in fatto del decreto
{depositato nel suo testo integrale dall'Amministrazione) sono chiaramente
precisati i motivi dei singoli ricorsi, in relazione ai quali si
-Oebbono intendere i singoli punti della motivazione in diritto.
Per quanto riguarda il sig. Francesco Russo il suo ricorso, che per
la sua genericit sarebbe stato inammissibile, venne interpretato dalf
Amministrazione come diretto ad opporre f illegittimit della imposizione
per tardiva notifica, interpretazione della quale non si duole il
ricorrente.
Non vi quindi dubbio che i motivi dedotti in .sede giurisdizionale
sono diversi da quelli proposti dai ricorrenti in sede geraTchica ed
esaminati dal decreto ministeriale impugnato.
(1) La decisione, con ampia e precisa motivazione, conferma la precedente
giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1962, n. 168, Mass. amm.,
1962, II, 112, con nota di giurisprudenza.
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 935
Questa situazione stata lealmente riconosciuta nella. discussione
orale dalla difesa del Banco di Napoli, la quale peraltro sostiene che i
motivi ora dedotti si dovrebbero considerare ammissibili, in quanto
i vizi del provvedimento di imposizione del contributo in essi denunziati
sono emersi solo dal deposito degli atti del procedimento, effettuato
in questa sede dalrAmministrazine, ed erano pertanto ignoti ai ricorrenti
al momento della proposizione dell'impugnativa in sede gerarchica.
A proposito di questa tesi difensiva anzitutto da osservare che
tanto il ricorso giurisdizionale del Banco di Napoli quanto quello del
sig. Russo e cointeressati sono stati proposti in relazione alla stessa
documentazione conosciuta dai ricorrenti al momento della presentazione
del ricorso gerarchico. Le argomentazioni della difesa del Banco
varrebbero soltanto per i motivi aggiunti, che sono stati effettivamente
dedotti in relazione alla documentazione prodotta in giudizio dall' Amministrazione
ed in precedenza non comunicata ai ricorrenti. Ma la
ammissibilit dei motivi aggiunti presuppone quella del ricmso. Il ragia~
namento della difesa del Banco ricorrente, anche se esatto, non sarebbe
applicabile alla fattispecie. Esso presupporrebbe infatti che nel ricorso
fosse stato riproposto almeno uno dei motivi dedotti in sede gerarchica,
e che quindi il ricorso stesso fosse ammissibile, solo in questo caso. si
potrebbe discutere sulla ammissibilit o meno dei motivi aggiunti.
Invece, come si visto sopra, tutti i motivi fatti valere in sede giurisdizionale
sono diversi da quelli proposti nel ricorso gerarchico.
Tuttavia, data l'indubbia delicatezza della questione, ritiene la
Sezione opportuno un ulteriore approfondimento del problema, in relazione
alla natura del ricorso gerarchico ed ai suoi rapporti ocn il ricorso
giurisdizionale.
Si deve, a questo proposito, in linea preliminare sgombrare il terreno
da un argomento che la difesa del Banco di Napoli ha creduto
di poter trarre dalla giurisprudenza in materia di ricorsi militari. I documenti
caratteristici degli ufficiali e degli altri militari non vengono
comunicati agli interessati nel loro testo integrale, ma solo in alcune
parti, alle quali .per espresse disposizioni legislative, limitata l'impugnativa
in sede gerarchica. Proposto poi ricorso giurisdizionale contro
la decisione garar:chica, lAmministrazione, di propria iniziativa o per
Ol'dine del giudice, spesso e:ffettua il deposito del testo integrale dei
documenti caratteristici, dei quali in tal modo l'interessato pu pren<
lere conoscenza. In questo caso si ammette pailcamente che il ricorrente
possa proporre con i motivi aggiunti eensure non dedotte in sede
gerarchica. Ci per una conseguenza del fatto che contro le rparti
segrete dei documenti caratteristici non ammesso il ricorso gerarchico,
ma consentita soltanto l'impugnativa giurisdizionale, impugnativa che
pu essere praticamente proposta solo dopo ehe, in sede di ricorso giurisdizionale
contro la decisione gerarchica, lAmministrazione, sponta
10
936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
neamente od in . esecuzione di una pronuncia istruttoria, effettui il
deposito del testo integrale dei documenti, la cui segretezza vien meno
solo dinanzi alle esigenze di giustizia.
Ben diversa la situazione nel caso di specie. Qui si tratta di vizi
di legittimit degli atti del procedimento i qual, si risolvono in vizi del
provvedimento conclusivo, contro la cui deducibilit in sede gerarchica
non esiste alcun ostaoofo di natura legislativa.
La soluzione del problema in esame deve quindi essere creata al
lume dei principi generali sul ricorso gerarchico e sui rapporti fra esso
ed il ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico d luogo ad un procedimento contenzioso,
anche se non giurisdizionale. Esso costituiva, nel sistema attuato dalla
legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il mezzo
ordinario di tutela degli interessi legittimi contro gli atti della P.A. La
legislazione successiva ha aggiunto, per una pi effica,ce e sicurn
tutela degli interessi dei cittadini, ai ricorsi amministrativi i rimedi
giurisdizionali, ma non ha inteso n annullare n scemare di importanza
i primi, anzi si sforzata di renderli pi efficienti. Il ricorso
'
gerarchico, in particolare, continua ad avere una importanza grandissima
sia perch consente di eliminare in sede amministrativa un gran
numero di controversie, con poca perdita di tempo e praticamente
senza alcun dispendio per i privati e per la P.A., sia perch, salvo i
casi eccezionali nei quali la giurisdizione del Consiglio di Stato si
estende al merito, costituisce l'unico mezzo con il quale' il cittadino pu
far valere l'inopportunit o la iniquit sostanziale del provvedimento
o censurare la valutazione dei fatti compiuta dall'Amministrazione.
Il carattere di istituto preordinato al fine di attuare la giustizia
nell'amministrazione e la natura contenziosa del procedimento, risultano
chiaramente dalle norme nelle quali il legislatore delinea la sbuttura
dl ricorso gerarchico.
In particolare l'art. 3, comma primo, della 1. 20 marzo 1865, n. 2248.
all. E, dettato per tutti i procedimenti amministrativi caratterizzati da
contraddittorio e pacificamente applicabile al ricorso gerarchioo al
quale espressamente si riferisce il capoverso dello stesso articolo, prescrive
l'obbligo dell'Amministrazione di ammettere cc le deduzioni e le
osservazioni in iscritto delle parti interessate e di pronunziarsi cc con
decreti motivati , previo parere dei Consigli amministrativi che per i
diversi casi siano dalla legge stabiliti .
L'art. 5 del t.u. sulla legge comunale e provinciale, approvato con
r.d. 3 marzo 1934, n. 383, afferma la necessit del contraddittorio, attraverso
l'obbligo dell'Amministrazione di mettere i controinteressi1:ti in
condizione di svolgere le loro difesa, comunicando loro d'ufficio il
ricorso o ordinando che a ci provveda, mediante notifica, il ricorrente,
e munisce di sanzione l'obbligo delfAutorit adita d~ pronunziarsi in
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 937
un ragionevole lasso di tempo sul gravame. Questi principi legislativi
sono stati elaborati dalla giurisprudenza la quaJe ha tra l'altro riaffer
mato e precisato la necessit di una adeguata motivazione delle deci
sioni gerarchiche, ha ribadito la deducibilit in sede gerarchica di cen
sure di merito (Sezione VI, 6 aprile 1960, n. 194) affermando il dovere
dell'Animnistrazione di consentire al ricorrente, prop1io al fine della
formulazione di motivi di merito, di prendere visione del provvedi
mento impugnato {Sezione VI, 4 marzo 1964, n. 196), ha chiarito, in
relazione all'analogia fra il procedimento sul ricorso gerarchico e quello
giurisdizionale (Sezione V, 25 giugno 1960, n. 477), i limiti nei quali
l'istituto della revoca degli atti amministrativi applicable alle deci
sioni gerarchiche, ha ritenuto le pronunzie sui ricorsi gerarchici suscet
tibili di revocazione nelle ipotesi di cui agli artt. 395 c.p.c. ed 81 rego
lamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato.
Va messa in relazione con detti principi la giurisprudenza di questo
Consesso, secondo la quale non consentito di dedmTe in sede giurisdi
zionale motivi di gravame non dedotti in sede gerarchica.
Non il caso di richiamare qui gli argomenti sui quali tale giuri
sprudenza si basa.
Ritiene ra Sezione tuttavia, opportuno 1icordare che il giudizio
amministrativo un giudizio sulla legittimit di un atto amministrativo,
in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente, e che, nel caso di impu
gnazione di una decisione gerarchica, il giudizio verte su un atto ammi~
nistrativo, il quale a sua volta ha avuto per oggetto il riesame della
legittimit e dell'opportunit di un altro atto, in relazione a determinate
censure mosse dall'interessato (salvo il caso nel quale, sussistendone i
presupposti, l'Amministrazione abbia, in sede dri esame del ricorso gerar
.chico, esercitato i propri poteri di ufficio).
Ammettendo la possibilit di dedurre liberamente nuovi motivii nel
procedimento giurisdizionale, quest'ultimo verrebbe ad avere un duplice
oggetto, il provvedimento originario e la decisione gerarchica, e ver
rebbero pratiqamente svuotate di wntenuto la perentoriet dei termini
per fa proposizione del gravame gerarchico nonch l'importanza e le
finalit di quest'ultimo.
:: ora da esaminare se la regola sopra emanata sui rapporti fra
motivi del ricorso gerarchico e di quello giurisdizionale debba essere
osservata anche nel caso in cui i vizi di legittimit-emergano da atti
del procedimento amministrativo che non erano stati a suo tempo
' comunicati all'interessato.
Dato che i vizi degli atti preparatori si risolvono in vizi de1l'atto
oondusivo del procedimento, ritiene la Sezione che non si giustifichi
una deroga al principio generale. D'altra parte una diversa soluzione
porterebbe nell'ammettere la possibilit che il giudizio amministrativo
abbia per oggetto direttamente il provvedimento amministratiV& di
988 RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
primo grado, inevitabilmente mettendo in discussione i presupposti teo
rici del principio giurisprudenziale sopra illustrato. Naturalmente la
conclusione alla quale ritiene la Sezione di dover pervenire non deve
importare un pregiudizio per il cittadino.
In un procedimento contenzioso, preordinato al fine dell'attuazione
J 123/36
e 645/58.
Il principio affermato con la sentenza in esame, per quanto superato -con
-Oecorrenza dal 1gennaio1960 -per effetto dell'art. 197 del d.p. 29 gennaio 1958,
n. 645, non appare esatto e non pu pertanto essere condiviso.
In sostanza la Corte si limitata ad una interpretazione strettamente letterale
.della norma dell'art. 36 della 1. 8 giugno 1936, n. 1231 in base alla quale, come
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
non subordina pi la responsabilit solidale del cessionario ilazienda
alla iscrizione a ruolo dell'imposta o alla notifica dell'avviso di accertamento
prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo generico
alle imposte dovute sulla base della dichiarazione o degli a(;certamenti
dell'ufficio, la responsabilit solida.le del cessionario aazienda pu
aversi anche nel caw in cui fimposta sia iscritta a ruolo, o sia accertata,
dopo la cessione dell'azienda (2).
(Omissis). -I due ricorsi devono essere riuniti trattandosi di
impugnativa avverso la stessa sentenza.
La censura fondamentale che con essi si propone infondata.
Si sostiene che la responsabilit solidale del cessionario di una
azienda per i debiti di imposta del cedente subordinata alla sola
condizione: che il cessionario possa conoscere lesistenza di un debito
d'imposta del cedente, possibilit di conoscenza che deve ammettersi,
sia nel caso in cui vi sia stata la notificazione di un accertamento di
ufficio, che in quello, ricorrente nella specie, in cui il cedente abbia
fatto una dichiarazione del suo reddito, trattandosi di due ipotesi poste
sullo stesso piano dall'art. 197 del nuovo testo unico del 1958, avente
noto 11 nei casi di cessione di industria o di commercio, di cui all'art. 63 del
II
t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente solidalmente responsabile dell'imposta
per i redditi di cat. B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno
anteriore, dai precedenti esercenti, ~a per l'imposta che sia gi stata iscritta nei
ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti gi
notificati prima dell'avvenuta cessione '" ed ha quindi, in base ad una simile interpretazione,
escluso la responsabilit del cessionario di azienda per il pagamento
delle imposte di r.m. dovute dai precedenti esercenti della stessa impresa per l'anno
in corso e per quello precedente, quando per tali imposte e prima della cessione,
non sia stata effettuata la iscrizione a ruolo o notificato un accertamento di ufficio;
nonostante che sia stata invece presentata regolare denuncia da parte del contribuente.
A conforto di tale sua statuizione la Suprema Corte ha innanzitutto motivato
per relationem con richiamo alla propria precedente sentenza 9 giugno 1956, n. 2009,
in causa Vincenzi contro Carra, la massima della quale peraltro (Riv. leg. fsc., 1956,
1799), formulata in termini generali e comprensivi, non appare invece corrispondente
alla effettiva portata della pronuncia, dato che, come era stato pure rilevato
nella presente causa, quella fattispecie riguardava una controvexsia fra privati relativa
ad una domanda di rimborso di imposta proposta dal cessionario della azienda
nei confronti del cedente, e tale rimborso venne negato in considerazione del fatto
ohe le notifiche relative alla detta imposta ~rano state effettuate, anzich al cedente,
al solo cessionario, e malamente non era stata proposta opposizione per tale irregolarit
(vedi Boll. Trib. Inf., 1957, 307). Come si vede, dunque, trattavasi allora
di una fattispecie del tutto particolare e in cui non era dato discutere esplicitamente
della efficacia della notifica dell'accertamento d'ufficio anteriormente alla cessione
dell' zienda.
Oltre a ci poi l Suprema Corte, sempre a conforto dell'affermato principio
secondo cui la responsabilit del cessionario di azienda ex art. 36 legge n. 1231 del
193t> presuppone in ogni caso la iscrizione a ruolo o la notifca dell'accertamento in
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 943
carattere meramente interpretativo e non innovativo rispetto all'art. 36
della legge n. 1231 del 1936.
Ora, tale tesi in contrasto con il senso della legge.
Questa Carte Suprema con la sentenza n .. 2009 del 1956 ha gia
posto il principio che in tema d'imposta di ricchezza mobile, secondo
il chiarimento contenuto nell'art. 36 della l. 8 giugno 1936, n. 1231, la
rnsponsabilit solidale del cessionario d'azienda sussiste per l'imposta
gi iscritta nei ruoli e per quella che debba ancora iscriversi in dipendenza
di accertamenti gi notificati prima della cessione, donde. consegue
che il cessionario non tenuto per l'imposta il cui accertamento,
al momento della oessione, non sia stato ancora notificato. E non vi
sono ragioni per discostarsi da siffatto indirizzo.
Per vero, non si dubita che la legge trjbutaria vigente al tempo
della fattispecie concreta quella test richiamata d.ell'8 giugno 1936,
n. 1231, il cui art. 36 testualmente stabilisce che nei casi di cessione
di un esercizio di industria e di commercio, di cui all'art. 63 del t.u.
24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente solidalmente responsa.,
sabile nell'imposta per i redditi di cat. B dovuta, per l'anno in corso e
per lanno anteriore, dai precedenti esercenti~ sia per la imposta che
epoca anteriore alla cessione, ,mentre del tutto ininfluente in proposito sarebbe la
denunzia del contribuente, si richiamata al fatto che " tale norma imponendo una
specifica responsabilit, ovviamente di stretta interpretazione, e non pu quindi
estendersi a situazioni che non siano quelle espressamente considerate ,, . Tale osservazione
appare evidentemente giustificata se riferita all'analogia in senso tecnico,
ma non altrettanto esatta se riferita, come si verifica nel caso, ad una interpretazione
semplicemente sistematica, che non intende estendere la portata della norma,
ma stabilirne l'esatto contenuto in relazione alle innovazioni del sistema introdotte
successivamente ad essa e in particolare con quelle relative alla dichiarazione
annuale dei redditi stabilite dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25.
Da ultimo da Suprema Corte si richiamata alla ratio del precetto " la quale
-a suo dire -si individua nella esigenza che il cessionario possa conoscere, al
momento della cessione, l'ammontare massimo del debito di imposta di cui gli sar
richiesto il pagamento, al fine di tenerne eventualmente conto nelle pattuizioni sul
prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta con la iscrizione
dell'imposta dovuta nel ruolo e con la notifica di un accertamento prima
dell'avvenuta cessione ,, , ma non ha considerato che proprio tale ratio, una volta
introdotto con la legge n. 25 del 1951 il sistema generale della dichiarazione annuale
dei redditi, giustifica la equiparazione, per i fini che qui interessano, della iscrizione
a ruolo, della notifica dell'accertamento dell'Ufficio e della denuncia del
contribuente. :E: chiaro infatti che se il cessionario di azienda, per conoscere l'ammontare
massimo del debito di imposta di cui gli sar richiesto il pagamento, deve
preoccuparsi degli accertamenti notificati dall'Ufficio in rettifica delle dichiarazioni
del cedente, tanto pi esso deve tener conto del contenuto di tali dichiarazioni
che, non si dimentichi, dal 1951 in poi costituiscono il fondamento del sistema di
accertamento di tutte le imposte dirette.
E traendo da ultimo le conseguenze necessitate dalle sue affermazioni, la
Suprema Corte non poteva non attribuire efficacia innovativa alla norma dell'art. 197
944 RASSEGNA DELLAVVOCATURA,DELLO STATO
sia stata gi iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscri
vere in dipendenza di accertamenti gi notificati prima dell'avvenuta
cessione.
Il dettato della legge ben chia:ro.
La responsabilit solidale del cessionario ivi prevista subordinata
al concorso di precise e tassative condizioni; occorre cio che
si tratti dell'imposta dovuta per fanno nel quale avvenne la cessione
e per quello anteriore, anche se non ancora iscritta nei moli, purch
sia stato gi, notificato "/:ooviso di accertamento.
'frattasi di norma, che, imponendo una specifica responsabilit,
ovviamente di stretta interpretazione, e non pu quindi estedersi a
sihiazioni che non siano quelle espressamente considerate.
Ove perci manchi un accertamento notificato anterirnmente alla
data della cessione, la fattispecie legale non si realizza. E ci corri-
del d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui la responsabilit del cessionario di
azienda si estende alle imposte dovute dal cedente " sulla base deUa dichiarazione
e degli accertamenti dell'Ufficio ". Ma nello affermare ci la Cassazione non ha
tenuto conto del fatto che, giusta suo precedente insegnamento (sent. 10 luglio 1961,
n. 1650, in causa Mortini contro Finanze), " il carattere interpretativo di una legge
pu risultare, oltre che da una esplicita dichiarazione in tal senso, anche da altri
elementi, purch concreti ed apprezzabili, quali la formu1azione della nuova legge,
i rrwtivi che l'hanno determinata, l'intenzione del legislatore, i lavori preparatori,
la relazione del Ministro competente ecc. n.
Ora non pu dubitarsi che le norme del vigente t.u. sulle imposte dirette,
emesse al preciso e dichiarato scopo di rielaborare il relativo sistema legislativo
" eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio
1951, n. 25 " {art. 63 della legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1), devono
ritenersi semplicemente interpretative-di quel sistema, proprio in considerazione
dei motivi che le hanno determinate, quando si ispirano e danno precisa attuazione
alle norme della 1. 11 gennaio 1951, n. 25, quando cio, come nel caso che ci interessa,
attribuiscono la dovuta rilevanza alla dichiarazione del contribuente quale
elemento fondamentale del metodo di accertamento di tutte le imposte dirette.
E siccome non pu neanche dubitarsi 'che in base all'art. 36 della 1. n. 1231
del 1936 la responsabilit del cessionario di azienda riferita alle imposte iscritte
a ruolo o , semplicemente' acced:aUr'ia carico del cedente in epoca precedente 'alla
cessione, ci sembra di poter concludere con certezza che, anche prima della
entrata in vigore del t.u. n. 645 del 1958, la dichiarazione del contribuente deve
essere ritenuta, per i fini di tale responsabilit, del tutto equivalente all'accertamento
dell'Ufficio debitamente notificato .(In tal senso esplicitamente ScANDALE, \
La riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1950, n. 980).
Se cos non fosse e se dovesse ritenersi esatto il principio ora affermato dalla
Ca!fsazione, si giungerebbe alla conclusione, assolutamente ingiustificabile, che il
cessionario di azienda, mentre dovrebbe litenersi responsabile del pagamento delle
imposte accertate mediante rettifica di ufficio della dichiarazione del contribuente,
non lo sarebbe invece per le imposte il cui accertamento si concluso mediante
~lccettazione da parte dell'Ufficio di quella stessa dichiarazione.
G. ANGELINI-ROTA
PARTE I. S"EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 945
spondeva alla ratio del precetto (ora sostituito, come si dir, dall'art. 197
del nuovo t.u. del 1958, n. 645), la quale si individua nella esigenza
che il cessionario possa conoscere, al momento della cessione, fammontare
massimo del debito d'imposta di cui gli sar richiesto il pagamento,
al fine di tenerne eventualmente conto delle pattuizioni sul
prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta
conrla iiscri.;llione dell'impPsta.. dovuta nel ruolo e con la notifica di un
accertamento prima. delfavvenuta cessione.
La responsabilit del cessionaiio ,;/ .fu definitiva ancorata -per
volont di legge -al debito di imposta Ii:sultante da atti o provve<
limenti dell'amministrazione finanziaria {iscrizione nei ruoli -avvisi
di accertamento). Ed conseguentemente a ritenere che a questi atti
-che condizionano rapplicazione della norma -non pu finterprete
sostituire atti diversi (quali ad es. le dichiarazioni cui tenuto il debitore
d'imposta verso il Fisco).
Una regolamentazione in tal senso nell'art. 197 del t.u. 29 gennaio
1958, n. 645, ma la norma palesemente innovativa, perch, nel
suo dettato, non subordina pi la responsabilit solidale del cessionario
alla iscrizione a ruolo delfimposta o alla notifica delfavviso di
accertamento prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo
,generico alle imposte dovute sulla base deUa dichiarazione o degli
accertamenti delfUffido, ed quindi possibile che la responsabilit
solidale sorga anche nel caso in cui l'imposta sia iscritta a ruolo, o sia
accertata, dopo la cessione dell'azienda.
Nel caso concreto padfico fo causa che alla data di cessione
considei;ato un atto stipulato per la attuazione
cklJ,a concessione, non mai atto occorrente per l'attuazione' della legge, la'' quale,
si r,ipete, detto subappalto non prevede e viene completamente attuata, con la
stipulazione della concessione-appalto tra lo Stato e l'ente appaltatore, senza bisogno
di alcun atto o contratto ulteriore.
Il criterio della strumentalit porta conseguenze abnormi : essa infatti aprirebbe
l'adito ad una indefinita reitera:zilone del beneficio, il cui campo di applicazione
resterebbe delimitato non pi dalla previsione della legge e dalle -finalit
pubbliche che essa tutela, ma unicamente dalla utilit contingente dei privati, da
costoro perseguita secondo il loro libito. Se infatti si ammette che il beneficio
applicabile al subappalto stipulato dall'ente appaltatore, bisogneTebbe ammettere
per coerenza, che se nel contratto prevista la possibilit del subappaltatore di
sub appaltare a sua volta alcune o tutte le opere, lo stesso beneficio dovrebbe essere
applicabile anche a questo secondo subappalto, e cos fino all'infinito, per quanti
successivi subappalti i privati impf'enditori si facciano a stipulare, in considerazione
esclusiva della loro privata wtilit.
Ancora, sempre per coerenza, bsognerebbe ammettere al beneficio una miriade
-di singoli o sporadici atti: si pensi non solo ai contratti di fornitura che l'appalta
950 RASSEGNA .. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
dall'appaltatore (che assume la veste e le obbligazioni del committente)
verso un terzo (subappaltatore), e che ha lo stesso oggetto del contratto
di appalto precedente (compimento parziale o totale della stessa opera).
' Nel solco tracciato da questo indirizzo, agevo1e ritenere che rimane
ancora pi confermata la tesi secondo cui, .come si diceva innanzi, nello
spirito della 1. 261 del 1947, l'agevolazione fiscale ivi prevista debba
estendersi anche nei contratti con i quali il concessionario dei lavori per
la ricostruzione delle case ai senza tetto affida a terzi, in conformit a
quanto previsto dalla legge stessa, la materiale esecuzione dei lavori
medesimi. -(Omissis).
tore o subappaltatore pu stipulare, ma anche ai contratti. di subfornitura, dal
numero indefinito ed indefinibile per risalire fino alla materia prima; si pensi agli
-"lCquisti di generi per la mensa aziendale od agli appalti che al riguardo si facessero
con ditte idonee.
Da ci la conseguenza che non solo il beneficio fiscale avrebbe un campo di
.applicazione larghissima, ma sarebbe del tutto incontrollato, rientrandovi i rapporti
pi eterogenei. Cosa questa assolutamente esclusa' per l'applicazione delle no1me
) che non corrisponde affatto alla realt, dal momento che il
dettato della norma tutt'altro che perspicuo e l'impropriet della formulazione
tecnica risulta chiaramente dall'uso, nello stesso contesto
normativo, dell'espressione prezzo per indicare, oltre che il pagamento
in contati, anche quello effettuato mediante versamento di azioni
od obbligazioni;
b) che l'interpretazione restrittiva non pu trarre argomento dalla
natura della tassa fissa perch quest'ultima non rappresenta, nella specifica
materia, una agevolazione o un beneficio, bens il normale regime
di imposizione per una particolare categoria di trasferimenti di beni;
e) oon la rabio della tassa fissa, identificabile, alla stregua della
legge organica di registro, nella opportunit di evitare duplicazioni di
imposta rispetto a trasferimenti di beni gi soggetti alla imposta di negoziazione,
di natura surrogatoria rispetto a quella di registro, non
mutata in relazione alla successiva I. n. 603 del 1954 perch l'imposta
sul capitale delle societ azionarie e sulle obbligazioni, che ha sostituito
l'imposta di negoziazione, mantiene, sia pure in forma meno tipica ed
esplicita, la funzione surrogatoria dell'imposta abrogata;
d) che una scissione nel regime tributario normalmente unitario
in ragione della: natura del bene negoziato, in dipendenza della Cbntestualit
o meno del pagamento, non pu essere giustificata dalla ragione
indicata dalla Corte perch per l'attuazione delle speculazioni di borsa
sulle variazioni nel tempo dei corsi azionari ed obbligazionari la pratica
ha escogitato la mntrattazione a termine con differimento sia della
consegna dei titoli che del pagamento del prezzo, cio un diverso e
pi efficace strumento giuridico, e perch, d'altra parte, a sua volta,
il sistema tributario vigente dispone di altri mezzi di prevenzione e
repressione.
Le eensure sono in parte infondate in parte irrilevanti ai fini del
chiesto annullamento.
Sotto il profilo letterale i ricorrenti non considerano, invero, che
l'interpretazione da essi sostenuta si risolve in un inammissibile supe
ramento di quell'inciso della norma che chiaramente, invece, richiama
il dato cronologico della contestualit e che altrimenti non avrebbe n
senso n ragione di inserimento; che il pagamento differito una ipotesi
di promessa di pagamento, sia pure sostanziata, con ogni conseguen
ziale effetto, sotto forma di valida obbligazione e, pertanto, nettamente
si differenzia dal pagamento concreto ed effettivo, estinzione specifica,
immediata e definitiva dell'obbligo dell'acquirente di versare il corri
~60 RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO
spettivo del hene acquistato; che, quando pur fosse ravvisabile un uso
terminologicamente improprio della parola prezzo, ci non potrebbe
costituire un elemento univoco per presupporre una identica impropriet
nella parola pagamento, e, in ogni <:aso, non potrebbe eliminare,
riguardo all'estremo della contestualit, una specificazione esistente
e chiaramente indicativa.
Non pi convincenti si dimostrano, d'altra parte, le argomentazioni
tutte e dal principio della evitabilit delle duplicazioni di imposta.
La doppia imposizione, nel senso che per lo stesso fatto giuridico
il contribuente sia ripetutamente gravato dalla stessa imposta ovvero,
nello stesso tempo, da una imposta e da un diverso tributo in funzione
sostitutiva, senza dubbio contraria ad un principio generale di diritto
tributario e pertanto da ritenersi vietata in tutti i casi, anche se non
espressamente previsti dalla legge, nei quali la percezione della tassa
rappresenti una duplicazione rispetto ad altra della stessa natura gi
percetta sullo stesso negozio giuridico. N vi dubbio che l'imposta di
negoziazione abbia, in tema di trasferimento di azioni ed obbligazioni
di societ nazionali ed estere, costituito, fino alla data della sua sostituzione
con l'imposta sulle societ, il caso pi tipico di duplicazione
rispetto all'imposta di registro'. Tutto ci non significa, peraltro, che il
legislatore, nella sua volont sovrana, non potes.se, sotto la spinta di
particolari esigenze, restringere o comunque condizionare in roncreto
il diritto della doppia imposizione n pu importare la conseguenza
che I'interpretazfone, quando chiara risulti tale volont alla stregua dei
canoni ermeneutici di cui all'art. 12, non vi si debba attenere, indipendentemente
da qualsiasi valutazione concettuale o teorica di equit
tributaria o di funzionalit dell'imposta in rapporto :;i.i suoi scopi.
Il rilievo vale senza dubbio per l'art. 108 della legge organica, tanto
vero che questo Supremo Collegio, con la sentenza n. 1498 del 1942
neg lapplicabilit della tassa fissa ad una negoziazione di titoli compiuta
mediante compensazione fra prezzo e contro crediti, attraverso
una ratio .decidendJi essenzialmente fondata, per l'appunto, sulla esigenza,
voluta dalla norma tributaria, di una specifica forma estintiva,
di un pagamento concreto e contestuale al trasferimento dei titoli.
Esso, d'altra parte, vale, a maggior ragione, per la successiva legge
del 1954, dal momento che agli argomenti precedenti che restano assolutamente
validi per l'identit sul punto delle norme susseguitesi nl
tempo, pu aggiungersi ora l'altro tratto dalla difficolt di inquadrare
qual.e imposta surrogatoria di quella di registro l'imposta sulle soci.et,
che ha natura di imposta diretta ed il cui pagamento, a differenza di
quanto prima prescritto per l'imposta di negoziazione, non costituisce,
nel sistema modificato dell'art. 36 della I. cit., condizione per l'esenzione
dall'imposta proporzionale o dalla registrazione.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUI'ARIA 961
Pochi cenni, tutti negativi, meritano da ultimo gli altri argomenti
del ricorso.
Il riconoscimento, per la tassa fssa, del carattere di regime normale
di imposizione piuttosto che di agevolazione o benefcio non , infatti,
incompatibile con la volont del legislatore, altrimenti risultante, di
limitare la tassa medesima ai contratti che presentino una determinata
caratteristica; la possibilit che le speculazioni di borsa siano per un
verso attuate e per l'altro preyenute o represse con mezzi diversi dalle
negoziazioni a pagamento differito o dalla sottoposizione di queste
ultime alla imposta proporzionale non costituisce, d'altra parte, argomento
cnvincente per contestare la validit della ratio rilevata dai
giudici di merito e della quale comunque non vi necessit in ogni
legge tributaria; il rilievo, che alcune deduzioni complementari o secondarie
non sarebbero state espressamente vagliate nella motivazione non
pu, infn, costituire motivo di annullamento ai sensi dell'art. 360, n. 5,
lo oneroso
della propriet o di altro diritto 1'eale di godimento. Per la registrazione,
pertanto, della sentenza che la condanna suddetta abbia statuito, non
opera tart. 1 della T.A. annessa alla l.o.r. (r.d. SO dicembre 1923, n. S269)
sui trasferimenti immobiliari n con r.ichiamo all'art. 8 della legge predetta
n al successivo art. 18 {l).
{Omissis). -Con funico motivo del ricorso, denunziandosi la violazine
degli artt. 8 e 18 della legge di registro del SO dicembre 192S,
n. S267 e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, si censura
la sentenza medesima per aver ritenuto che la pronunzia del Tribunale
di Palermo, con la quale fu attribuito ai Castellucci e alla Pernice il
valore venale del terreno di loro propriet illegittimamente occupato
dal Comune di Palermo, non ponesse in essere un trasferimento di propriet
o di uso o di godimento di un bene immobile assoggettabile alla
,
imposta di registro. Al riguardo si deduce che la Corte di merito non
' ha considerato che la destinazione a strada pubblica del terreno occupato
e la conseguente sua inclusione nel demanio pubblico escludeva "
che tale bene fosse rimasto di propriet dei Castellucci e della Pernice,
che ai fini tributari era irrilevante la mancanza di un formale atto di
I
I
I
trasferimento perch fobbligo di corrispondere l'imposta di registro
.
sorge nel momento in cui si verifica questa situazione di fatto alla quale
'
I
(1) L'esclusione di ogni utile richiamo all'art. 1 della T.A. annessa alla l.o.r.
per il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza che a
seguito di occupazione ultrabiennale di immobile da espropriare, non disponga,
data l'avvenuta utilizzazione dell'immobile stesso ad opera pubblica, la restitu.zione,
ma la condanna al risarcimento dei danni nella misura corrispondente aJ
valore venale, non appare, nella sentenza in nota, del tutto traquillante.
Nessun dubbio che la sentenza del genere indicato, per la sua intrinseca natura
non comporta il trasferimento all'Ente occupante, n della propriet n di alcun
diritto reale di godimento nella accezione civilistica di tali peculiari istituiti. Il punto,
per, ai fini tributari di registro, non questo.
L'art. 1 della l.o.r., dopo aver precisato che sono soggetti alla registrazione ed
al pagamento delle relative imposte gli atti scritti destinati a produrre effetti giuridici,
aggiunge che ad analogo obbligo soggiacciono le " trasmissioni delle propriet,
dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altri diritti reali . In forza
di tale disposizione normativa non pu revocarsi in dubbio che per i trasferimenti
immobiliari non il documento che assume il ruolo determinante, ma la
trasmissione, in s, della propriet, dell'uso, del godimento deJ bene immobile ed
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA-963
la legge ricollega il pagamento dell'imposta medesima e che la sentenza
con la quale era stato attribuito ai proprietari il valore venale del terreno
occupato aveva riconosciuto il diritto del Comune al permanente
godimento di esso.
La censura infondata.
La Corte di merito, esaminata la sentenza del Tribunale di Palermo
per la quale f Amministrazione delle Finanze pretende il pagamento
dell'imposta di registro sui trasfeTimenti a titolo oneroso della propriet
immobiliare, ha ritenuto che questa non fosse dovuta, perch con tale
pronunzia era stato attribuito ai Castellucci e alla Pernice il risareimento
dei danni ad essa derivati dalla illegittima occupazione del terreno
di loro propriet da parte del Comune di Palermo, ma non era
stato realizzato in concreto il trasferimento a quest'ultimo della pro~
priet di tale terreno, la quale, pur svuotata di contenuto, era rimasta
ai Castellucci e alla Pernice per non essere sopravvenuto il decreto di
-espropriazione del terreno medesimo, n intervenuto tra le parti alcun
atto negoziale che ne operasse il trasferimento.
Ora, la Corte ha correttamente ritenuto che la condanna al risru;-cimento
dei danni derivati dalla illegittima occupazione deH'immobile,
ancorch si identifichi neU' attribuzione del valore venale di esso, non
ne determini il trasferimento all'ente occupante, perch tale pronunzia
per la sua intrinseca natura, non pu inquadrarsi tra gli atti giudiziali
rraslativi a titolo oneroso della propriet per i quali rart. 1 della tariffa
allegato A della legge di registro prevede f applicazione delfimposta di
trasferimento.
Invero, fino a quando non inter\renga il decreto di espropriazione
-0 un atto negoziale traslativo della propriet, l'immobile illegittima-
a tale fine stabilito {art. 18) che la Finanza abilitata. a procedere alla registrazione
e conseguente tassazione delle trasmissioni suddette allorch delle stesse
abbia, attraverso presunzioni iuris tantum, la prova diretta o indiretta. Tal.i presun
.zioni sono dalla legge di registro (art. 18 cit.) indicate in maniera esemplllicativ.a
e non tassativa (cfr. Rel. Avv. Stato, 1955-60, II, 506; !AMMARINO, Commento .UJ,le
leggi sulle imposte di registro, I, 81) e fanno capo al possesso da prte dj persone
diverse dal proprietario apparente, che si sia estrinsecato con attivit corrispondente
all'esercizio della propriet o di altro diritto reale, e sia accompagnato da
altri elementi, enunciati anche essi in via esemplificativa. Da tali principi lecito
.dedurre che anche se nella sentenza del genere in esame non si rinviene, nel senso
tecnico giuridico un atto di trasferimento, si rinvengono di certo glfestremi di una
situazione giuridica definitiva ed irreversibile, che, ponendo fine, attraverso l'attuata
regolamentazione patrimonirue, all'illegittimo comportamento dell' Amm.ne,
fornisce la prova certa dell'acquisizione da parte della p.a. stessa dell'effettivo e
definitivo diritto di potere e di disporre del bene. La 1qual cosa dovrebbe abilitare
l'aml,ll.ne finanziaria alla tassazione con i criteri che la sentenza in nota ha ritenuto
SQ resulta il valore effettivo dei gioielli,
danaro 'e mobilia, ha ritenuto che solo il difetto dei requisiti sostanziali posti dall'art.
773 del c.p.c., relativi alla fedele descrizione e valutazione .dei beni, rende
inidoneo l'inventario pit\ volte detto a derogare la presunzione di legge. Quest'ultima,
in altri termini, in presenza di un inventario, non spiegherebbe effic'lcia sempre
che l'inventario stesso non risultasse incompleto o infedele. Nessun dubbio che in
tali casi la presunzione opera in tutta fa sua interezza: m, nel caso in cui l'inrventario
sia affetto da irregolarit formali e le stesse concernono la persona che
procede anche a parte soltanto delle operazioni, non pare che l'indagine possa
essere . ristretta nei limiti suddetti. Il valore che, nell'eredit beneficiata, la legge<
atb"ibuisce all'inventario e gli effetti che allo stesso si ricollegano sono cose che
attribuiscono all'inventario stesso un carattere formale e sostanziale al tempo stesso.
E>Ssendo diretto da un lato a tutelare i terzi e dall'altro, in taluni casi, a tutelare
persone che per la loro particolare situazione (minori, incapaci) appaiono meritevoli
di particolare tutela, la partecipazione diretta del pubblico ufficiale indicato dalla
966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
successioni {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) relativa all'esistenza in predeterminate
pevcentuali, di gioielli, danaro e mobilia, ai fini della determinazione
del valore imponibile per fimposta di successione. E ci in
quanto, il mancato ricorso al criterio presuntivo, giusta la previsione
del comma terzo del cit. art. 31, ha per suo presupposto che l'inventario :;:j
:
sia completo, ossia non contenga le tassative indicazioni di cui all' articolo
775 c.p.c. Ma tale presupposto, come risulta evidente da quanto
si accennato, non ricorre nel caso di specie perch non si trattato
di inventario incompleto e tanto men infedele e il solo addebito che
si pu muovere al notaio, che ha redatto l'inventario, quello di aver
fatto dal perito non soltanto stimare le scorte ma anche reperire le
medesime. Il che, peraltro, ai fini di cui trattasi, non incideva sulla
competenza dell'inventario non tanto perch dell'operato del perito si
era fatto cenno nell'inventario stesso e se ne era allegata la stima, ma
pe11ch il notaio non aveva omesso di procedere egli medesimo al reperimento
e alla descrizione dei gioielli, del denaro ecc., di cui alla presunzione
di legge, e questa, pertanto, doveva essere esclusa.
Il ricorso deve, pertanto, esseve accolto e la causa rinviata alla
stessa per nuovo esame alla Commissione Centrale delle Imposte, la
quale dovr uniformarsi al seguente principio di diritto: Nel caso di
accettazione dell'eredit con il beneficio di inventario, la presunzione
dell'art. 31, primo comma, della legge tributaria sulle successioni (r.d.
30 dicembre 1923, n. 3270), relativa all'esistenza in predeterminate percentuali,
di gioielli, danaro' e mobilia, ai fini della determinazione del
valore imponibile per l'imposta di successione viene meno e non operante
se l'inventario eseguito completo, ossia contiene tutte le tassative
indicazioni stabilite dall'art. 775 codioo di rito civile . -(Omissis).
legge per la redazione dell'inventario un elemento di carattere non soltanto formale,
ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale,
di tale modalit si ripercuote, sul valore e sugli effetti dell'inventario inteso
nella sua interezza. La partecipazione suddetta, infatti, l'elemento obiettivo dal
quale trae origine la particolare fede impressa all'inventario e la garanzia della
rispondenza di esso alla realt delle. cose. La qual cosa non contrasta COn/ il
principio affermato nella sentenza ricordata in motivazione n. 1082/63 in Riv. leg.
fisc., 1963, 1563 e segg., giacch' in essa testualmente precisato che le formalit
e gli adempimenti che la legge impone ai chiamati all'eredit che vogliono
acoettare l'eredit stessa con beneficio di inventario sono stabilite a tutela dei
terni creditori e pertanto non possono essere trascurati e non adempiuti o eseguili
in maniera diversia da quella prescritta, senza che da Mle inosservanza non denvi
la decadenza del beneficio . La decadenza del beneficio comporta la mancata
deroga alla presunzione posta dall'art. 31, primo comma della legge tributaria sulle
successioni e nel .caso concreto un dato obiettivo certo che la individuazione e
la ricognizione di parte dei beni oggetto di inventario non fu eseguita direttamente
e personalmente dal pubblico ufficiale indicato dalla legge, ma dal perito estimatore,
che pure indicato dalla legge, ai soli fini; per, della valutazione.
SEZIONE SESTA
GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763 -Pres.
Lonardo -Est. Sbrocca -P.M. Tavolaro -Soc. Montecatini (avv.
Antonelli) c. Grissman (avv. Ferri) e Regione Trentino Alto-Adige'
(avv. Stato Buonvino).
Acque pubbliche -Ricorso al Tribunale Superiore in sede di
giurisdizione amministrativa -Mancata notifica presso l'Avvocatura
Generale dello Stato -Inammissibilit.
(l. 25 marzo 1958, n. 260, art. l; r.d. 11dicembre1933, n. 1775, artt. 192 e 143).
Il r.icorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche deve essere
notificato, a pena di nullit, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
In mancanza esso va dichiarato inammissibile, anche nel caso di regolare
notifica ai controinteressati (1).
{Omissis). -Con il ricorso incidentale si prospetta una ques.tione
di carattere pregiudiziale, rilevabile anche l'ufficio {quella dell'ammfa..:
sibilit del ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione
amministrativa), e pertanto il suo esame deve precedere quello del
ricorso principale, che investe il merito della controversia e potr
essere considerato soltanto nell'ipotesi di riconosciuta infondatezza
dell'altro ricorso.
(1) La decisione conferma il principio dell'unit delle notificazioni degli atti
giudiziali, e della obbligatoriet della loro consegna all'Avvocatura dello Stato,
quale unica domiciliataria legale di tutte le Amministrazioni statali.
Le Sez. Un., pur senza respingere la diversa opinione del Consiglio di Stato
relativamente ai ricorsi proposti innanzi a quel1a giurisdizione, mostra di condividere
in proposito le stesse riserve accennate in questa Rassegna (retro, 619).
E: noto che nei giudizi con pluralit di parti, ed a litisconsorzio necessario per
essere le cause inscindibili, la mancata o irregolare notifica dell'impugnazione ad
uno dei litiganti non comporta l'inammissibilit del gravame, essendo il Giud:ce
tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c, Tale
rimedio giudicato inapplicabile nei giudizi amministrativi, perch le norme del
testo unico sul Consiglio di Stato, ripetutamente, pongono il principio che il ricorso
deve essere, a pena di decadenza, notificato all'Amministrazione interessata entro
i termini assegnati. Sul punto, con larghi richiami di dottrina e giurisprudenza,'
Cfr. Ma$s. compl. Giur. Cons. Stato, 1932-1961, I, 1160 e segg.
RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO
968
Deduce, infatti, la Regione Trentino-Alto Adige che il ricorso al
Tribunale Superiore doveva esserle notificato mediante consegna di
una copia conforme all'originale presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, nel cui distretto ha sede il giudice a:dito, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato, 1 della 1. 25 marzo 1958,
n. 260, che ha modificato il citato t.u., e 42 del d.p.r. 30 giugno 1951,
n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione;
e che, essendo stata la copia_ a quest\tima consegnata, la
notificazione era affetta da nullit non sanabile con la costituzione
dell'Amministrazione resistente e rilevabile anche ex officio, con la
conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile
anzich esaminato nel merito.
La censura fondata.
:B ben vero che l'art. 19'2 del t.u. delle leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici, a:pprovato con T.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce
che i ricorsi al Tribunale superiore indicati nel prnoedente
art. 143, che appartengono alla sua diretta cognizione in sede giurisdizionale
amministrativa, devono nel prefisso termine essere notificati
tanto all'autorit, dalla quale emanato l'atto o provvedimento impugnato,
quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente
si riferisce, cio ai controinteressati, con una norma di contenuto
identico a quella dell'art. 36, seCOI).do comma, del t.u. 26 giugno
1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato .
. Ma, da un lato, l'art. 151 del t.u. n. 1775 del 1933 rinvia, per le
notificazioni dei ricorsi in genere alle amministrazioni dello Stato, alle
disposizioni delle leggi sul foro erariale, ossia all'attuale t.u. del 1933
sulla rappresentanza e difesa dello Stato; e, dall'altro, l'art. 193, che,
per la sua collocazione si riferisce esclusivamente ai giudizi amministrativi,
prescrive che rautorit che ha emanato il provvedimento
impugnato possa essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche
nelle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, ma sempre
col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
Sulla base di tali disposizioni, sebbene l'art. 208 del t.u. ora citato
si richiami, per quanto non regolato dalle norme procedurali in
questo contenute, al Codice di rito e in particolare, per i ricorsi in sede
di giurisdizione amministrativa, agli artt. 35 e segg. del t,u. sul Consiglio
di Stato, la giurisprudenza del Tribunale Superime, anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 260 del 1958, aveva esattament
e affermato il principio, secondo cui, dinanzi al Tribunale, non
trovava, tra le altre, applicaziorie la norma dell'art. 41, secondo comma
del t.u. da ultimo ricordato, che faculta l'autorit che ha emanato il
provvedimento impugnato a farsi rappresentare presso il Consiglio o
'.,
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 969
dall'Avvocatura o da n Commissario speciale, con J'.effetto che, per
i ricrsi al Tribunale Superiore, destinataria delle notificazioni era
sempre e soltanto f Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede
il giudice adito, e cio l'Avvocatura Generale in Roma, dove ha pure
sede il Tribunale.
Questa giurisprudenza ha trovato testuale conferma nell'art. I
della legge n. 260 del 1958 (nel -cui vigore avvenuta la notificazione
del ricorso), il quale, sostituendo il primo comma dell'art. 11 del t.u.
n. 1611 del 1933, ha ribadito che i ricorsi e gli atti istitutivi di giudizi,
che. si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative, debbono
essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso fUfficio dell'Avvocatura
a ci designato; e la cui disposizione si estende anche
all'amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige (come alle amministrazioni
della .Sicilia e della SaI'degna), poich per essa l'art. 42 del
d.p.r. n. 574 del 1951 ha prescritto, salvo per le cause in cui abbia
interessi contrastanti -con quelli statali, l'assistenza necessaria dell'Avvocatura,
con l'applicazione delle regole relative, senza che sulla giurisprudenza
stessa possa incidere il contrario orientamento del Consiglio
di Stato, che, ispirato pi' da intenti di ordine pratico che dalla fedele
aderenza al testo legislativo, ha negato fapplicabilit del .citato art. 1
limitatamente ai ricorsi dinanzi al Consiglio.
Nel caso di specie, il Tribunale Superiore avrebbe, pertanto,
dovuto rilevare l'insanabile vizio di notificazione del ricorso {art. 11,
ultimo comma, del t.u. n. 1611 del 1933) e dichiararne l'inammissibilit,
non potendo, d'altro lato, avvalersi delle nrn:me sull'integrazione
del contraddittorio, che, nei giudizi amministrativi, presuppongono
la regolare notificazione del ricorso nei termini prefissi all'amministrazione,
oltre che ad almeno uno dei controinte!'essati.
L'inammissibilit del ricorso al Tribunale Superiore comporta, in
accoglimento del gravame incidentale, la cassazione senza rinvio della
sentenza impugnata, per difetto dei requisiti processuali per fesame
del merito dinanzi al Tribunale stesso, dichiarandosi assorbito il ricorso
principale (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 luglio 1964, n. 1989 -Pres. Celentano
-Est. D'Amico -P.M. Maocarone (conf.) -TropianJ (avv.
Ciamarra) c. lsUtuto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. Tanzarella).
Opere pubbliche -Appalti Capitolato generale del Ministero
dei LL.PP. -Clausola compromissoria -Specifica approva
zione -Non necessita.
(e.e., art. 1341, secondo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42; d.p.r. 16 lu
glio 1962, n. 1063, art. 47). .
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
970
Opere pubbliche -Nuovo capitolato generale per le opere del
Ministero dei LL.PP. -Norme processuali -Applicabilit
immediata.
{d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47).
Arbitrato -Inizio del giudizio -Istanza di nomina degli arbitri.
(c.p.c., art. 810; d.m. 28 maggio 1895, art. 47; d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063,
art. 49).
Da;to il carattere normativo e non contrattuale del capitolato generale
per gli appalti del. Ministero dei LL.PP., non necessaria la
specifica approvazione per iscritto, ai sensi del secondo comma dell'art.
1341 e.e., della clausola compromissoria in esso contemplata.
Tale principio valido anche nel caso di appalti di enti pubblici,
tenuti obbligatoriamente ad adottare il capMolato generak suddetto
(1).
La disposizione dell'art. 47 del nuovo oapitolato generale sui ll.pp.,
che consente sia alr attore che al convenuto di declinare la competenza
arbitrale, ha carattere pmoessuale ed applicabile anche rispetto
ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore {2).
' Negli arbitrati ordinari, il giudizio ha inizio con la nomina degli
arbitri e la loro accettazione. In quelli previsti dal capitolato generale
dei ll.pp., l'inizio del giudizio ha luogo con la presentazione deliistanza
di nomina degli arbitri (3).
(Omissis). -Il rioorrente sostiene innanzitutto che, nei eontratti
di opere pubbliche conclusi con enti diversi dallo Stato, la clausola
compromissoria ha rcarattere ocntrattuale, cosicch avrebbe dovuto
essere approvata .specificamente per iscritto, a norma dell'art. 1341,
secondo comma, e.e.
Sostiene inoltre che l'art. 42 del capitolato generale di appalto,
~pprovato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e vigente al mo
(1-3) In questa Rassegna (retro, 603) si segnalata la pacifica giurisprudenza,
che attribuisce valore normativo al capitolato generale statale, e si sono indicate
le ragioni che inducono a tale conclusione Si anche accennata la conseguenza
della obbligatoriet ex se di tutte le norme di esso capitolato, e della inammissibilit
di q)l:alunque riferimento all'art. 1341, secondo comma, e.e., per le clausole ritenute
particolarmente onerose. ,
Inoltre, poich la normativa dei pubblici appalti ha riguardo non all'identit
del soggetto, che materialmente compie i lavori, ma alla obiettiva natura degli
stessi ed al fatto ohe comportino un onere finanziario a carico dello Stato, essa
risulta applicabile anche agli appalti degli enti pubblici, che comurnque utilizzino
finanziamenti statali. Le disposizioni di cui all'art. 80 del t.u. sull'edilizia popolare
ed economica (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165); all'art. 294 u.c. t.u. I. c. e p. del 1934;
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE g71
mento della stipulazione dell'appalto, deve ritenersi sostituito dal1'
art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962,
n. 1063, che approva il nuovo capitolato gc:Jnerale di appalto per le
opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici: tale nuova
disposizione, sopraggiunta, nel corso del giudizio iniziato davanti al
Tribunile, con l'entrata in vigore del nuovo capitolato (1 settembre
1962), consentendo alle parti la deroga alla competenza arbitrale,
valida a determinare, come norma di carattere processuale, la competenza
del giudice ordinario.
La prima tesi non ha fondamento.
Questa Corte ha pi volte affermato (tra le altre, sentenze n. 365
del 18 febbra:io 1963 e n. 715 del 9 aprile 1955) che, data la natura
normativa, e non contrattuale, del :eapitolato generale per gli appalti
delle opere pubbliche stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici e
della clausola compromissoria contenuta nell'ar.t. 42 del capitolato, non
applicabile, riguardo a tale clausola, l'art. 1341, secondo comma, cc.,
che richiede la specifica approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali
ivi contemplate, derivando l'efficacia della dausola compro;.
missoria, pi che dalla volont negoziale dei contraenti, dal predetto
art. 42, che, con l'imperativit propria dell~ norme di diritto obiettivo,
ne impone l'inserzione in ogni contratto di appalto, di cui sia parte
contraente la P.A., e che, disponendo l'art. 80 del tu. sull'edilizia economica
e popolare, approvato con r.d. aprile 1938, n. 1165, che tutti
i rappoTti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari
ed economiche, mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti, sono regolati
dalle norme in vigore per le opere di conto dello Stato, senza che possano
avere efficacia le eventuali pattuizioni in contrario, lo stesso principio
si applica anche per tali contratti, con la conseguenza che la
predetta clausola operativa e vincolante senza necessit della specifica
approvazione scritta, di cui al richiamato art. 1341, comma
secondo, e.e.
all'art. 6, u.c., della 1. 10 agosto 1950, n. 646 sulla Cassa per il Mezzogiorno
devono ritenersi specifiche applicazioni dell'esposto principio, come confermato
dalla giurisprudenza che ha dato alle norme citate un'intefPretazione estensiva (sul
punto, e per richiami giurisprudenziali, cfr. retro, 608).
Sulla immediata applicazione delle norme processuali del nuovo capitolato
generale, e sugli elementi per la loro identificazione, ofr. retro, 598, cui adde Cass.,
20 luglio 1964, n. 1953.
concetto ovvio che il giudizio ordinario pu dirsi instaurato non a seguito
della sola notifica dell'atto introduttivo, ma con la costituzione. di una delle parti
innanzi al giudiee competente. Nei giudizi arbitrali ordinari, nei quali non esiste
un giudice precostituito, l'inizio del giudizio coincide con l'accettazione degli arbitri:
infatti da questa data decorrono i termini per la pronunzia del lodo. Negli arbitrati
RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO
972
Fondata, invece, la seconda tesi e, quindi, deve essere affermata
la competenza del giudioe mdinario.
Il nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, pubblicato nella Gazz.
etta Uffiiciale il 7 agos.to ed entrato in vigore il 1 settemb;e delb
stesso anno (articolo unico della pI'emessa), attribuisce, nell'art. 47, sia
all'attorn che al convenuto in un giudizio arbitrale la faoot di esclu
dere la relativa competenza: se finiziativa presa dall'attore, la
predetta facolt si esel'cita proponendo, entro il termine indicato nel
ettembre
1962, data di entrata in vigore del nuovo capitolato generale.
N pu aver rilievo che, nella specie, la nuova nonna process1iale
sia intervenuta nel corso del giudizio gi instaurato davanti al giudice
Ol'dinario, poich, per la virt sanatrice dello ius superveniens, il g;L.
dice irregolarmente adito, secondo le disposizioni vigenti al momento
dell'inizio del giudizio, diventa competente a giudicare in forza della
nonna sopravvenuta nel corso del giudizio stesso.
~ E lappaltatore Tropiano, insistendo nel richiedere che il processo
sisvolga davanti al giudice ol'dinario, ha senz'altro dimostrato di voler
~Sel'citare la facolt concessagli dall'art. 47 del nuovo capitolato
generale.
regolati dal capitolato generale statale, la sentenza .in rassegna identifica la data
ripetuta con la presentazione dell'istanza di nomina degli arbitri. L'opinione, per,
non sembra esatta, poich nessuna norma giustifica la diversa disciplina. Anzi,
in contrario, va ricordato che, per l'art. 51 del capitolato generale in vigore, il
termine per la pronuncia del lodo decorre non dall'accettazione della nomina,
ma addirittura della costituzione del collegio. Per ulteriori argomenti a conferma
della tesi qui sostenuta, cfr.: CoDOVlLLA, Compromesso, 1915, 383 e segg.
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, AP)?.ALTI E FORNITURE 973
Oppone flstituto Autonomo per le Case Popolari che, alla data
d'inizio del giudizio davanti al Tribunale di Bari (19 maggio 1962), gi
era stato instaurato il giudizio arbitrale, avendone il Tropiano pro
posto domanda con atto notificato il 20 aprile precedente, cosicch
,doveva ormai :riteneqi radicata la competenza del collegio arbitrale.
Senonch all'istanza delfappaltatore non era seguita alouna altra
attivit delle parti, nessuna delle quali aveva curato di richiedere la
nomina degli arbitri.
Come nel giudizio ordinario occorre, perch possa intendersi instaurato,
che la domanda sia portata a cognizione del giudice mediante
la costituzione di una delle parti, deve ritenersi che il giudizio arbitrale
abbia il suo inizio solo con la nomina degli arbitri e la conse'guente
costituzione del collegio arbitrale.
Ci si desume, per gli arbitrati ordinari, dall'art. 810 c.p.c., ch
anzi, per essi, richiesta anche l'accettazione degli arbitri {art. 813);
e, per gli arbitrati previsti nei capitolati per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 47 del capitolato
approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e dall'art. 49 del
nuovo capitolato generale approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962,
secondo cui occorre l'istanza delle due parti o della parte pi diligente
ai presidenti dei collegi indicati nell'art. 43 del precedente capitolat0,
e 45 dell'attuale, pe:rch nominino gli arbitri negli stessi articoli
designati.
Deve pertanto essere dichiarata, in accoglimento del ricorso, la
-competenza del giud~ce mdinario a decidere la controversia in esame.
-(Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523 -Pres.
Gelentano -Est. Caporaso -P.M. Criscuoli (conf.) -Ministero
Difesa Aeronautica (avv. Stato Savarese) c. Soc. Frigato (avv.
C~sola).
Ai;bifrato -Notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura
dello Stato -Inderogabilit.
(l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1).
Appalto di opere pubbliche -Opere delle Amministrazioni militari
-Controversie -Obbligatoriet del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 57).
Le domcmae arbtmli devono essere ootificate a pena di nullit
presso f Avvocatura de:Uo Stato, che, ai sensi della legge 25 marzo 1958,
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
.n. 200, la omiciUataria unica ed obbligatoria di tutte .Ze ammini
strazioni statali e per tutte le contestazioni giudiziali (1).
'.~
L'art. 57 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366, che approva il, capitolato
generale per l'appalto dei lavori del Genio militare, deve intendersi =
.
tacitamente abrogato dall'art. 1 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza
e difesa dello Stato in giudizio. Pertanto la rappresentanza
e dJifesa nei giudizi arbifrali delle Amministrazioni militari da parte
dell'Avvocatura dello Stato deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa
(2).
(Omissis). -La ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1 della
legge 25 marzo 1958, n. 260, assumendo che tale disposizione di legge
sia applicabile anche ai giudizi arbitrali in materia di appalti militari
e che quindi la domanda arbitrale doveva nella specie essere notificata
presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
L'art. 1 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 prescrive in via generale
che all'Avvocatura di Stato spettano la rappresentanza, il patrocinio
e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione dello Stato.
Il primo comma dell'art. 11 della stessa legge stato modificato
con l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260. ]'!; stato, cos, tassativa
mente stabilito che tutti i ricorsi, le citazioni e qualsiasi atto di oppo
sizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello
Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona del
Ministro competente.
Non essendo stati modificati i sucoessivi commi dell'art. 11, non
dubbio che sono assolutamente ed insanabilmente nulli gli atti
giudiziali non notificati presso il competente Ufficio dell'Avvocatura
dello Stato, come avvenuto nella specie.
(1-2). In precedenza (retro, 619) si era avvrtito che le Sezioni unite delld
Corte di Cassazione erano state investite dalla questione, circa l'inderogabilit della
notifica delle domande arbitrali presso lAvvocatura dello Stato.
La decisione riportata ha accolto la tesi affermativa, ricordando che la 1. 25 mar
zo 1958, n. 260 ha inteso realizzare la disciplina unitaria della notifica di tutti gli
atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato, che risulta essere la domiciliataria
legale unica ed obbligatoria di tutte le ar.nministrazioni statali in qualunque conte
stazione giudiziale (e quindi anche nei giudizi avanti ai Conciliatori ed ai Pretori,
contrariamente a quanto, per mero errore di stampa, si legge nella annotazione
riportata alla suddetta pag; 619 ea quanto, anche per errore, si legge nella motiva
zione della stessa decisione). Unfoa eccezione rappresentata dai ricorsi al Consiglio
di Stato; per i quali la Corte Suprema dimostra di voler mantenere ferma l'opinione
risultante dalla decisione n. 1 in data 15 gennaio 1960 dall'Adunanza plenaria del
Consiglio suddetto.
: appena il caso di ricordare, che per gli appalti delle opere dipendenti del
Ministero dei LL,PP., il capitolato generale in vigore (d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063,
art. 46, 2 c.) espressamente dispone la notifica delle domande arbitrali presse>
l'Avvocatura Generale dello Stato.
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 975
Il criterio ispiratore della legge nuova quello di accentrare presso
l'Avvocatura dello Stato le notificazioni di qualsiasi atto di citazione
, in giudizio, per modo ohe lAmministrazione, per ogni giudizio, ha il
suo unico domicilio legale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato,
ad eccezione dei giudizi avanti i Conciliatori ed i Pretori. Non vi
nella legge alcuna eccezione alla regola, sicch non si vede perch
ad essa dovrebbe essere sottratta la domanda introduttiva di un giudizio
arbitrale, da svolgersi nei confronti della P.A. L'art. 1 della legge
del 1958 accomuna in un'unica disciplina tutte le varie ipotesi di giudizi
davanti a qualsiasi autorit giurisdizionale, sicch non pu esulare
dalla previsione normativa nessuna fattispecie, che non sia specificamente
regolata in modo diverso da una disciplina propria, sopravvissuta
alla riforma del 1958.
Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una decisione del
15 gennaio 1960, n. 1, ha per l'appunto ritenuto che il giudizio davanti
al Consiglio di Stato si trovi in tale particolare situazione, onde, in
linea di massima, la legge 25 marzo 1958, n. 260, non sarebbe applicabile
a tale giudizio.
La ragione di siffatta decisione riposta principalmente sul!'
art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo cui il legit,
timo contraddittore nel giudizio in quella sede la stessa autorit che
ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato. Per questa considerazione,
la norma ordinariamente valevole per tutti i giudizi nei quali
parte la P.A. non riguarderebbe invece i ricorsi al Consiglio di Stato_
Analoga giustificazione non pu certamente darsi per le rontroversie
-in materia d'appalto di opere di competenza del Genio militare,
regolata dalle Condizioni generali approvate con r.d. 17 marzo 1932,
n.
366.
La denunciata sentenza della Corte d'Appello di Roma, per poter
escludere che la domanda introduttiva del giudizio arbitrale, previsto
dal decreto ora menzionato, debba essere notificata all'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi del citato art. 1 della legge del 1958,
!invoca la particolare disciplina dell'arbitrato stesso, nel quale il patrocinio
dell'Avvocatura sarebbe soltanto facoltativo (art. 57 del Capitolato)
e nel quale sarebbe difficile, al momento della proposizione
della domanda, identificare l'ufficio dell'Avvocatura competente per
territorio a ricevere la notifica, dato che il Generale Ispettore del
Genio, presi accordi col Presidente della Corte d'Appello, stabilir il
luogo di costituzione del Collegio arbitrale (art. 52).
Per quanto riguarda questo secondo argomento, pu subito rilevarsene
la inconferenza. La norma di competenza e notifica dell'atto
introduttivo del giudizio arbitrale non ha nulla a che fare con la eccezionale
facolt attribuita dal citato art. 52 al Generale Ispeittore di
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
976
stabilire il luogo di costituzione, cio di riunione del Collegio presi
accordi col Presidente della Corte d'Appello, che facolt esercitabile
dopo la proposizione del giudizio e la nomina degli arbitri. Uno
dei quali scelto, come dice lo stesso art. 52, dal Presidente della
Corte d'Appello, che sarebbe competente per territa:rio a decidere .::
:=
la controversia .
:: dunque evidente che l'ufficio dell'Avvqcatura competente a ricevere
la notifica quello presso la Corte d'Appello competente a decidere
secondo le ordinarie norme di procedura, senza possibilit di
dubbio e di equivoci.
Resola, quindi, l'altro argomento, quello secondo cui il patrocinio
o l'assistenza dell'Amministrazione statale, istituzionalmente conferita
all'Avvocatura dello Stato per ogni controversia concernente la stessa
P.A., potrebbe nei giudizi arbitra.U in esame mancare, essendo, per
l'art. 57, facoltativo e non obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura.
Devesi, in icontrario, avvertire che la :non obbligatoriet dell'intervento
dell'Avvocatura nel giudizio davanti al Collegio Arbitrale, pre~
visto dalle condizioni generali per gli appalti militari, non argomento
decisivo in ordine alla questione circa il luogo della :notificazione
della domanda giudiziale. Posto che l'Avvocatura dello Stato sia
stata assunta, con l'art. 1 della legge del 1958, alla permanente qualifica
di domiciliataria unica ed obbligatoria di tutte le amministrazioni
statali, la conseguenza che per tutte le contestazioni giudiziali la
notifica dei relativi atti deve necessariamente avvenire presso l'unica
domiciliataria delle amministrazioni medesime, indipendentemente dalla
successiva determinazione, da parte di chi di dovere, di ricorrere al
patrocinio della stessa Avvocatura dello Stato, come ormai prassi
assoluta anche nei casi in cui ci non obbligatorio, ovvero di lasciare
alla stessa amministrazione il compito della propria difesa in giudizio,
ovvero di ricorrere al patrocinio stern
1) A. BERLIRI, Problemi connessi all'aboli?:ione del salve et repete (Temi trib.,
1962, 823).
Sentenza n. 76 del 7 luglio 1962
1) U. PROSPERETTI, Valore del diritto irrinunciabile al riposo settimanale (Giur.
cost., 1962, 893).
Ordinanza n. So del 7 luglio 1962
1) I. CARACCIOLI, Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nell'art. 656 c.p.
(Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 797).
Sentenza n. 83 del 7 luglio 1962
1) G. GuGLIELMI, Nota (Rass. A.vv. Stato, 1962, 74).
Sentenza n. 85 del 7 luglio 1962
1) P. GRoss1, In tema di legislazione delegata di decreti legislativi posteriori al
25 giugno 1944 (Giur. cost., 1962, 917).
2) R. G. DE FRANCO, Delegazione legislativa ed attribuzione istituzionale del
potere normativo al governo (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 800).
Sentenza n. 87 del 7 luglio 1962
1) C. MAGNANI, Sulla legittimit costituzionale dell'art. 209, 2 comma, t.u.. t"mposte
dirette (Riv. dir. fin. e se. fin., 1962, Il, 289).
PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 165
2) F. G. ScocA, La tutela del contribuente nel processo esecutivo (Giur. cost.,
1962, 935).
3) G. TARZIA, I rimedi contro l'esecuzione esattoriale e la Costituzione (Riv. dir .
. proc., 1962, 608).
Sentenza n. 88 del 7 luglio 1962
1) G. FoscmNI, Monito ai giudici: giurisdizione e burocratizzazione (Riv. it.
dir. proc. pen., 1962, 868).
2) G. A. M1cHELI, In tema di illegittimit costituzionale della proroga della
competenza in materia "penale (Giur. cost., 1962, 961).
3) A. PALLADINo, Uso ed abuso della competenza prorogata (Riv. pen., 1962,
Il, 782).
Sentenza n. 92 del 22 novembre 1962
1) G. GucLIEI,MI, Nota (Rass . .1.vv. Stato, 1962, 134).
Sentenza n. 93 del 22 novembre 1962
1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1373).
Sentenza n. 94 del 22 novembre 1962
1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1380).
Sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962
1) M. CONTI, Legge e contratto collettivo nella disciplina delle condizioni di
lavoro (Giur. cost., I962, I434)
2) V. CRISAFULLI, Su alcuni aspetti problematici della delega contenuta nella
legge 14 luglio 1959, n. 74_1,. e dei relativi decreti delegati (Giur. cost., 1962, 1414).
3) M. MAZZIOTTI, Osservazioni alla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre
1962, n. 106 (Giur. cost., 1962, 1423).
4) G. PERA, Le norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico
e normativo ai lavoratori nel giudizio della Corte Costituzionale (Foro it.,
1963, I, 648).
Sentenza n. 108 del 20 dicembre 1962
1) V. ANDRIOLI, Requisiti di costituzionalit delle sezioni specializzate (Riv. dir.
proc., 1963, 295).
Sentenza n. 109 del 20 dicembre 1962
1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1467).
2) S. CHIARLONI, Sulla legittimazione del Giudice istruttore civile ad adire la
Corte Costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 707).
14
RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO
168
Sentenza n. 110 del 20 dicembre 1962
1) L. PALADm, Le delegazioni di amnistie e di indulto (Giur. cast., 1962, 1474).
Sentenza n. 120 del 20 dicembre 1962
1) R. CHIEPPA, Leggi nuove e giurisdizioni speciali preesistenti (Giur. cost.,.
1962, 1501).
Sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962
l) V. CRISAFULLI, Incostituzionalit parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio
di un diritto (Giur. cast., 1962, 1509).
2) L. MoNTESANO, GiudiziO costituzionale su leggi indivisibili e convalidabili
(Foro it., 1963, I, 474).
Sentenza n. 124 del 28 dicembre 1962
1) F. CHIAROTTI, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 33).
2) C. EsPosITo, Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre
1962, n. 124, sulla punibilit dell'ammutinamento dei marittimi scioperanti
(Giur. cast., 1962, 1521).
ANNO 1963
Sentenza n. l del 12 febbraio 1963
1) G. AMBROSINI, Identificazione della questione di costituzionalit. qualificazione
delle norme controverse ed ultrattivi degli accordi economici collettivi (Giur.
it., 1963, I, 1, 1223).
2) C. ESPOSITO, Ultrattivit delle norme corporative e competenza della Corte
Costituzionale (Giur. cast., 1963, 4).
3) U. PROSPF.RETTI, La questione della riltrattivit degli accordi economici
collettivi corporativi (Mass. giur. lav., 1963, 186).
Sentenza n. 2 del 12 febbraio 1963
1) V. ANDRIOLI, L'arlJitrato irrituale e la Costituzione (Mass. giur. lav., I96'~, 95).
2) P. BARILE, L'arbitrato e la Costituzione (Giur. cast., 1963, 22).
Sentenza n. 6 del 12 febbraio 1963
1) M. S. GIANNINI, Natura delle decisioni dei Consigli comunali e provinciali sui
ricor.i elettorali (Giur. cast., 1963, 52).
PARTE Il, RASSEGNA DI DOTIRINA 167
Sentenza n. 7 del 12 febbraio 1963
1) L. PALADIN, Eguaglianza davanti alla legge e privilegi odiosi verso i figli
naturali (Gitlr. cost., 1963, 64).
Sentenza n. 8 del 16 febbraio 1963
1) A.' GRECHI, Servizio militare del lavoratore e computo della durata ai fini
dell'anzianit (Dir. econ., 1963, 862).
Sentenza n. 10 del 16 febbraio 1963
1) M. CHIAVARio, Inizio del procedimento penale e tutela costituzionale del
diritto di difesa (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 613).
Ordinanza n. 11 del 16 febbraio 1963
1) G. ABBAMONTE, Ius superveniens, giudizio di rilevanza e censura cinematografica
(Rass. dir. pubbl., 1963, 367).
Sentenza n. 12 del 16 febbraio 1963
i) L. BAsn.E-GIANNINI, I limiti dell'autonomia Tegionale nell'esercizio del potere
legislativo (Rass. petr., I 963, 183).
Sentenza n. 42 del 9 aprile 1963
1) P. GROSSI, In tema di legittimit costituzionale della vigente tariffa doganale
(Giur. cost., 1963, 151).
)
Sentenza n. 44 del 9 aprile 1963
1) S. CHrARLONI, Incombenti fiscali nel processo civile e competenza a sollevare
la questione di legittimit costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 938).
2) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78).
Sentenza n. 45 del 9 aprile 1963
1) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78).
Sentenza n. 46 del 9 aprile 1963
1) L. BoNESCHI, Gli enti di coordinamento nell'economia: illegittimit dei poteri
del consorzio nazionale produttori di canapa, quale organo disc:iplinatore del settore
della canapa (Riv. dir. industr., 1963, II, 3).
2) A. Prumma1, In tema di pianificazioni agrarie e riserva di legge (Giur. cost.,
1963, 180).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
168
Sentenza n. 47 del 9 aprile I963
. 1) V. CRISAFULLI, Atti con forza di legge e regolamenti atipici (Giur. cost.,
1963, 201).
Sentenza n. 49 del 9 aprile I963
1) G. GAIA, Legislazione siciliana ed obblighi internazionali (Giur. it., 1963, I,
I, 1359)
2) G. G., Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 77).
Sentenza n. 50 del 3 maggio I963
1) G. CoNso, La costituzionalit dell'art. 55 c.p.p. alla luce di una sentenza pro'/Jvidenziale
(Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 624).
2) M. ScAPARONE, Sulla costituzionalit della rimessione della competenza penal"
per gravi motivi di ordine pubblico o per legittima suspicione (Giur. cost., 1963, 473).
Sentenza n. 56 del 3 maggio I963
1) C. EsPOSITO, Osservazione (Giur. cost., 1963, 502).
Sentenza n. 58 del 3 maggio I963
1) G. MAGRONE, I patrocinatori legali (Giur. cost., 1963, 519).
2) A. PREDIERI, Annotazioni sull'esame di Stato e l'esercizio professionale (Giur.
cost., 1g63. 507).
Sentenza n. 59 del 3 maggio I963
1) M. CHIAVARIO, Note in tema di autodifesa e difesa tecnica nel procedimento
contumaciale (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 630).
Sentenza n. 60 del IO maggio I963
1) L. ELIA, Uniformit della composizione del corpo elettorale e diritto di voto
(Giur. cost., 1963, 527).
Sentenza n. 6I del IO maggio 1963
1) C. EsPosrro, Sugli atti ministeriali con forza di legge (Giur. cost., t963, 538).
Sentenza n. 63 del IO maggio I963
1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 550).
2) E. Dosi, Legittimit costituzionale delle revisioni di analisi disposte nei processi
per frodi agrarie (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 637).
3) L. GoTT1-PoRc1NARA, Sulla legittimit costituzionale delle norme relative alla
repressione delle frodi nelle sostanze di uso agrario (Giur. agric. it., 1963, 479).
PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA
169
Sentenza n. 64 del IO maggio 1963
1) .M. PACELLI, Urbanistica e Costituzione (Riv. giur. ed., I963, I, 643).
2) P. STELLA-RlcHTER, Vizi dell'atto normativo e vizi della norma (Giur. cast.,
1963, 555).
Sentenza n. 66 del IO maggio 1963
I) G. TAvAss1, fo tema di ferie del lavoratore (Giur. cast., I963, 569).
Sentenza n. 67 del 15 maggio 1963
1) C. EsPOSITo, Le pene fisse e i principi di eguaglianza,. personalit e rieducativit
della pena (Giur. cast., I963, 66I).
Sentenza n. 68 del 15 maggio 1963
I) R. G. DE FRANCO, Riflessi costituzionali della distinzione tra sanzione penale
e sanzione amministrativa (Riv. it. dir proc. pen., I963, 1169).
Sentenza n. 70 del 15 maggio 1963
I) G. GmcNI, Osservazioni sulle sentenze n. 70 e 106 della Corte Costituzionale
(Giur. cast., I963, 822).
2) G. MAzzoNI, Il concorso di pi contratti collettivi nella stessa cateE!oria e la
impossibilit della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959, n. 74r
(Mass. giur. lav. I963, I71).
Sentenza n. 72 del 30 maggio 1963
I) C. ESPOSITO, Su una dichiarazione di incostituzionalit viziata per eccesso
-art, 162, comma primo, t.u. p.s. -(Giur. cast., I963, 594).
Sentenza n. 73 del 30 maggio 1963
I) A. BARBERA, Giudicato costituzionale e poteri del legislatore (Giur. cast.,
I963, 611).
2) E. CHELI, Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale (Giur.
cast., I963, 599).
3) G. LOMBARDI, Riproduzione con efficacia retroattiva di norme illeKittime ed
osservanza delle sentenze della Corte Costituzionale (Temi trib., I963, 5''10).
4) G. MARONGIU, Illegittimit costituzionale della legge di ratifica delle tariffe
comunali per la pubblicit (Dir. e prat. trib., I963, II, 330).
Sentenza n. 76 del 30 maggio 1963
1) V. CRISAFULLI, In tema di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative
(Giur. cast., I!)63, 629).
170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DEU.O STATO
Sentenza n. So dell'8 giugno 1963
1) P. VmcA, Decisione di annullamento in un conflitto di attribuzione tier incompetenza
nell'emanazione di un atto presupposto (Giur. cost., 11)63, 666).
Sentenza n. 81 dell'8 giugno 1963
1) M. S. GIANNINI, Ancora in tema di prezzo e di tassa (Giur. cost., 1963, 682).
Sentenza n. 85 dell'8 giugno 1963
1) S. CHIARLONI, Sui rapporti tra giuramento e libert religiosa (Giur. it.,
1964, I, I, 13).
2) F. FmoccmARO, Ancora in tema di libert religiosa e giuramento dei testi
moni (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1249).
Sentenza n. 86 dell'8 giugno 1963
1) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 121).
Sentenza n. 88 dell'8 giugno 1963
1) C. EsPosrro, Sulla insequestrabilit delle rimunerazioni dei dipendenti di enti
pubblici (Giur. cost., 1963, 727).
2) R. FERRUcc1, Il principio di uguaglianza e la responsabilit patrimoniale dei
pubblici dipendenti (Riv. giur. lav., 1963; II, 139).
Sentenza n. 90 del 18. giugno 1963
;) G. Cocc1ARD1, Appunti in ordine alla legittimit costituzionale dell'art. 170
c.p.p. ed all'impossibilit di notificare il decreto penale con il rito degli irreperibili
(Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1257).
Sentenza n. 91 del 18 giugno 1963
1) F. BARTOLOMEI, Costituzione, espropriazione e indennizzo (Giur. cost.,
1963, 743).
Sentenza n. 92 del 18 giugno 1963
1) A. FEDELE, In tema di costituzionalit degli artt. 20 e 21 legge di registro
(Riv. dir. fin., 1963, li, 215).
Sentenza n. 94 del 18 giugno 1963
1) E. CASETTA, Cade l'istituto della garanzia amministrativa (Riv. it. dir. proc.
pen., 1963, 923).
2) V. CRISAFULLI, Incompatibilit dell'autorizzazione a procedere ex art. 16 c.p.p.
con l'art. 28 della Costituzione (Giur. cost., 1963, 783).
PARTE II, RASSEGNA DI DOTl'RINA 171
Sentenza n. 106 del 22 giugno 1963
1) G. GrucN1, Osservazioni sulle sentenze 70 e 106 della Corte Costituzionale
{Giur: cos., 1963, 822).
2) G. MAZZONI, Il concorso di pi contratti collettivi nella stessa categoria .e la
impossibilit della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959 n. 741 (Mass.
giur. lav., 1963, 177).
Sentenza n. 107 del 22 giugno 1963
1) C. EsPosrro, Sulla tutela giurisdizionale condizionata ai tempestivi ricorsi
amministrativi (Giur. cost., 1963, 839).
Sentenza n. 108 del 22 giugno 1963
1) M. CHIAVAR10; Davvero legittimo il potere del giudice militare di escludere
il difensore di fiducia? (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 932).
2) A. C. }EMOLO, In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale (Giur.
cost., 1963, 852).
Sentenza n. 109 del 22 giugno 1963
1) G. CoNso, La rimessione dei procedimenti rif!uardanti magistrati e la gamnzia
del giudice precostituito per legge (Giur. cost., 1963, 86o).
2) A. P1zzoRUSso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva
di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313).
3) M. ScAPARONE, Conforme alla Costituzione la rimessione dei procedimenti
riguardanti magistrati (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 943).
Sentenza n. 110 del 22 giugno 1963
1) G. CoNso, Note in margine alla declaratoria di illegittimit dell'art. 234,
secondo comma, c.p.p., ovverosia la crisi della sezione istruttoria (Riv. it. dir. proc.
pen., 1963, 953).
2) R. PANNAIN, Sulla illegittimit costituzionale dell'art. 234 cpv. c.p.p. (Arch.
pen., 1963, Il, 330).
3) A. P1zz0Russo, La competenza del giudice come materia coperta da riserva
di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313).
Sentenza n. 111 del 3 luglio 1963
1) V. ANDRIOLI, Il collegio della Corte dei Conti, costituito per eleggere un
giudice della Corte Costituzionale (Riv. dir. proc., 1964, 125).
2) C. EsPOSITO, Per la determinazione del significato della espressione Supreme
magistrature amministrative (Giur. cost., 1963, rn32).
,G. FERRARI, Supreme magistrature e composizione dei rispettivi collegi per
l'elezione dei giudici costituzionali (Giur. cost., 1963, 1042).
4) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 128).
RASSEGNA DELr:AVVOCATURA DELLO STATO
172
Sentenza n. u6 del 4 luglio 1963
1) V. ANDRIOLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 1062).
Sentenza n. u7 del 4 luglio 1963
1) A. PACE, I limiti dell'interpretazione adeguatrice (Giur. cost., 1963, 1066).
Sentenza n. 118 del 9 luglio 1963
1) L. BIANCHI n'EsPINOSA, Una sentenza interpretativa di rigetto della Corte
Costituzionale in materia fallimentare (Giust. civ., 1963, III, 3I I).
Sentenza n. 119 del 9 luglio 1963
1) A. Pzzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva
di legge (Giur. it., 1963, I, I, 13I3).
2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, I963, I33)
Sentenza n. 120 del 9 luglio 1963
1) L. Gorn-PoRCINARA, Nota (Dir. lav., 1963, II, 281).
2) E. LoRIGA, In tema di costituzionalit della nuova disciplina dell'impie!{o di
mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (Mass. giur. lav., 1g63, 277).
3) V. S1M1, Sulla legittimit costituzionale della legge sull'appalto di mano.
d'opera (Giur. cost., 1963, 1364).
Sentenza n. 122 del 9 luglio 1963
1) M. CmAVARIO, Sulla legittimit costituzionale delle valutazioni demandate al
giudice in sede di instaurazione del giudizio immediato (Riv. it. dir. proc. pen.,
1963, 964).
2) A. P1zzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva
di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313).
Sentenza n. 129 del 13 luglio 1963
1) A. D'HARMANT FRANms, Nota (Dir. lav., II, 269).
2) R. FERRUcc1, Costituzione, casse edili di previdenza e promozione sociale del:
lavoro (Riv. giur. lav., 1963, Il, 496).
3) L. PALADIN, Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale in tema di erga
omnes (Giur. cost., 1963, 1440).
4) G. ZANGARI, La legge 14 luglio 1959, n. 741, come forma di presupposizione
normativa ed i limiti interni negli effetti legali della recezione (Mass. J{iur. lav.,..
1963, 262).
PARTE ll, RASSEGNA DI DOTTRINA 173
Sentenza n. 130 del 13 luglio 1963
1) A. PrzzoRusso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva
di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313).
2) E. SOMMA, La competenza del Tribunale per i minorenni e l'attuazione del
principio di uguaglianza (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 975).
Sentenza n. 131 del 13 luglio 1963
1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 133).
Sentenza n. 132 del 13 luglio 1963
1) G. A. M1c1mu, In tema di indipendenza dei giudici speciali e sui limiti del
principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato davanti alla Corte
Costituzionale (Giur. cost., 1963, 1467).
Sentenza n. 133 del 13 luglio 1963
1) V. ANDRIOLI, Un altro ministro giudice che se ne va (Giur. cos.t., 1963, 1479).
Sentenza n. 135 del 13 luglio 1963
1) V. DENTI, Il diritto di azione e la Costituzione (Riv. dir. proc., 1964, u6).
2) A. LA PERGOLA, Adattamento automatico e norme internazionali in conflitto
con la Costituzione (Giur. cos!., 1963, 1496).
Sentenza n. 148 del 27 novembre 1963
1) M. ,ScAPARONE, ~ulla legittimit dell'autosostituzione del Procuratore "generale
al Procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria (Riv. it. dir. proc. pen.,
1963, 1267).
Sentenza n. 155 del 13 dicembre 1963
1) P. ADONNINO, Appunti in tema di illegittimit costituzionale della legge ro dicembre
1961, n. 1346, recante aumento dell'addizionale E.C.A. (Giur. cast., 1963, 1548).
Sentenza n. 156 del 13 dicembre 1963
1) P. GRossr, Ancora sulla VII disposizione transitoria della Costituzione (a proposito
di applicazioni e supplenze di magistrati) (Giur. cost., 1963, 1569).
Sentenza n. 157 del 13 dicembre 1963
1) ---, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 179).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
174
Sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963
1) F. ScIAN, Il termine a quo" nella delegazione legislativa (Giur. cost.,
1963, I 596).
Sentenza n. 164 del 19 dicei.bre 1963
1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, .181).
Sentenza n. 165 del 19 dicembre 1963
1) S. BuscEMA, Il Parlamento ed i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e
degli istituti di previdenza (Giur. cost., 1963, 1616).
Sentenza n. 168 del 23 dicembre 1963
1) M. MAZZIOTTI, Questioni di costituzionalit della legge sul Consil{lio superiore
della Magistratura (Giur. cost., 1963, 1648).
2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 178).
Sentenza n. 174 del 23 dicembre 1963
. 1) G. A. M1cHELI, Note minime sulla retroattivit della legge tributaria (Giur.
cost., 1963, 1702).
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI *
LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 754 -Prevede determinate riduzioni dell'imposta di
r.m. in favore di taluni soggetti a condizioni particolari con lo scopo di favorire
investimenti produttivi (G.U. 22 settembre 1964, n. 233).
LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 755 -Disciplina la vendita a rate di taluni beni;
prevedendo sanzioni per i contravventori (G.U. 22 settembre 1964, n. 233).
LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 756 -Detta norme inderogabili in materia di contratti
agrari tipici ed atipici, vietando per il futuro la conclusione di questi ultimi
e della mezzadria (G.U. 22 settembre 1964, n. 233).
LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 763 -Converte in legge con modificazioni il d.1.
29 luglio 1964 n. 6rn, concernente il regime fiscale degli zuccheri (G.U. 23 settembre
'964, n. 249).
LEGGE 29 SETTEMBRE 1964 N. 857 -Proroga fino al centocinquantesimo giorno dal-
l'entrata in vigore i termini per la definizione degli accertamenti in contestazione, ai
fini dell'applicazione del condono di cui alla legge n. 1458 del 1963 (G.U. 9 ottobre
1964, n. 249).
LEGGE 9 OTTOBRE 1964 N. 986 -Abolisce il monopolio statale delle banane e sopprime
la relativa azienda, istituendo nel contempo un'imposta erariale di consumo
sulle banane fresche e secche e sul!e farine di banane, per la quale prevede il sistema
di riscossione, e stabilndo norme per il personale (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264).
D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 987 (1) -Modifica il regime fiscale dei filati delle fibre
tessili artificiali (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264).
D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 989 (1) -Modifica la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi
(G.U. 27 ottobre 1964, n. 264, suppi. ord.).
LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. 999 -Converte in legge il d.!. 31 agosto 1964 n. 7o6,
-concernente l'assunzione da parte de1Jo Stato del finanziamento di alcune forme di
assicurazioni sociali obbligatorie (G.U. 29 ottobre 1964, n. 266).
LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn12 -Istituisce un'addizionale all'imposta comp'ementare
progressiva sul reddito, nella misura del rn% dell'imposta, per i redditi imponibili
superiore ai dieci milioni, limitatamente ad un triennio con decorrenza dal ,
10 gennaio 1965 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267).
LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn13 -Istituisce un'imposta speciale sul reddito dei
fabbricati di lusso e delle unit immobiliari urbane, la cui costruzione sia Stata
iniziata dopo il 29 maggio 1946 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267).
" Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse.
(1) Presentato al Parlamento per la .conversione.
176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE N. 14 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare): Modifica
degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione
dell'istituto della provvisionale al giudizio penale.
DISEGNO DI LEGGE N. 90 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare); Modifica
aggiuntiva al secondo comma deil'articolo 489 del Codice di procedura penale in
armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Con i due indicati disegni di legge, alla cui presentazione i proponenti si sono
indotti, dichiaratamente, per considerazioni di carattere equitativo, si prevede l'attribuzione
al giudice penale della facolt non soltanto di pronunciare condanna al pagamento
di una provvisionale, in favore della parte civile, nei quali sensi gi dispone
l'articolo 489 cpv. c.p.p., ma anche di dichiarare, per tale parte, provvisoriamente esecutiva
la sentenza, e ci in relazione all'analoga previsione, di cui all'articolo 282,
secondo comma, del codice di procedura civile.
La proposta innovazione, che si riallaccia a simili iniziative parlamentari delle
precedenti legislature, nonch a dispute dottrinali circa l'applicabilit o meno, gi
de iure condito, rispetto alla sentenza penale contenente statuizioni in ordine alla controversia
civile sui danni, delle norme sulla provvisoria esecuzione (cfr. VAGO, La esecuzione
provvisoria della provvisionale della sentenza di condanna, Resp. civ. prev.,
1952, 11, ed ivi altri riferimenti di dottrina e giurisprudenza), ha formato oggetto,
di recente, di ampio dibattito, dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato, la quale,
per consentire un pi approfondito esame dell'argomento, in vista delle gravi perplessit,
manifestate da parecchi dei suoi componenti, circa la portata del provvedimento,
in relazione alla rilevata mancanza, nel procedimento penale, degli strumenti e delle
garanzie formali e sostanziali esistenti, in proposito, nel procedimento civile >>, ha ritenuto
opportuno nominare all'uopo un comitato di studio, riservandosi di esaminarne le
conclusioni e di adottare, all'esito, ogni definitiva decisione.
In effetti, e pur se possa prescindersi dalla preoccupazione circa le accennate
diverse garanzie assicurate nell'uno e nell'altro procedimento, e ci in vista del prin
cipio dell'unit di giurisdizione, ed in considerazione, d'altra parte, della gi ricono
sciuta piena competenza del giudice penale a conoscere della controversia civile, in
ordine ai danni derivanti dal reato, che sia dinanzi a lui proposta (cit. art. 489 c.p.p.),
non pu non rilevarsi la delicatezza del problema, per il quale una soluzione, con
forme a quella ipotizzata dai presentatori dei disegni di legge in oggetto, di quasi
pedissequa applicabilit delle disposizioni vigenti per le sentenze civili, non sem
brerebbe giustificabile per il solo rilievo dell'identit della funzione decisoria esplicata
o esplicabile dal gi-udice civile e da quello penale.
Il rilievo stesso potrebbe esser valido rispetto a ci che attiene alla considerazione
comparata degli interessi dci contendenti, e particolarmente con riguardo alle
probabilit di successiva riforma della sentenza, che indubbiamente, e pur se sotto
il profilo dell'insussistenza di particolari motivi che inducano al rifiuto della clausola,
sono da valutare anche nell'ipotesi, che nella specie andrebbe tenuta presente, di
sentenze portanti condanna al pagamento di provvisionali.
Ma l'esecuzione provvisoria postula, in primo luogo, che vi sia un provvedimento,
di accoglimento di una domanda di merito, che sia dotato di una sua auto
I
nomia anche formale, oltre che sostanziale, c che, in particolare, sia reso in un procedimento,
al cui esito definitivo sia collegata la definizione stessa della controversia,
giacch, sia l'istituto in questione da inquadrare nell'ambito dei procedimenti caute'
lari ovvero in quello della normale esecuzione (immediata o anticipata), non sembra .
che possa prescindersi, in ogni caso, dalle esigenze connesse al principio dell'unit .
I
PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 177
processuale, per le quali la funzione, cautelare od esecutiva della clausola, non potrebbe
concepirsi che rispetto alla detta decisione finale, positiva o negativa, sul rapporto.
E poich quell'autonomia, per ci che concerne le statuizioni civili della sentenza
del giudice penale, da escludere, potendo le statuizioni medesime, tra l'altro,
venir meno anche per eventi esclusivamente attinenti all'azione penale (si pensi, in
particolare, ai casi di estinzione del reato, ed all'ipotesi, inoltre, di una riforma
della sentenza con assoluzione dell'imputato con formula che non precluda l'azione
civile), e poich, dunque, nelle prospettate ipotesi, la esecuzione provvisoria resterebbe
priva di ogni collegamento con una pronuncia definitiva di merito circa l'obbligazione
civile, pu anche per ci solo gi rilevarsi come siano da ritenere giustificate le perplessit,
cui innanzi si accennava, cira la soluzione del problema, e come questo
effettivamente richieda un meditato esame.
*
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 20I (Senato della Repubblica; iniziativa governativa):
Modificazioni all'articolo 135 alla disposizione transitoria VII della Costituzione
e alla legge costituzionale II marzo 1953 n. r.
DISEGNO m LEGGE N. 202 (Senato della Repubblica; iniziativa governativa): Disposizioni
integrative della legge l l marzo 1953, n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte Costituzionale.
Con i due disegni di legge in oggetto, che risultano ora segnati all'ordine del
giorno del Senato, e che furono a so tempo presentati dal Governo, con pronto adeguamento
ad analoghi suggerimenti contenuti nel messaggio del 16 settembre 1963
indirizzato alle Camere dal Presidente della Repubblica, si prevedono modificazioni .alle
vigenti norme circa la durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (dis. 201),
e norme integrative per la elezione dei cinque giudici della Corte stessa, la .cui nomina
demandata alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa (dis. 202).
Quanto a tale elezione, si prevede, per il dichiarato intento di adeguare il
sistema a quello generalmente seguito per la elezione a cariche pubbliche da parte
di corpi collegiali ristretti, che siano proclamati eletti coloro che ottengano il maggior
numero di voti, purch raggiungano la maggioranza dei componenti il collegio
eligente, salvo a procedersi, ove occorra, a successiva votazione di ballottaggio, nella
quale sar sufficiente che i candidati, ammessi a parteciparvi secondo precisati criteri,
raggiungano la maggioranza relativa.
Per la durata in carica dei giudici, poi, si prevede, col disegno di legge costituzio
nale indicato, che essa sia sempre di dodici anni, con decorrenza, per ogni membro
della Corte, dalla data del giuramento, e ci al fine di ovviare alla rilevata incertenza
e variabilit della durata medesima, quale risulterebbe dall'applicazione delle norme
ora vigenti, che prevedono un primo rinnovo generale, e poi rinnovi parziali, ma
sempre a scadenze fisse, dalle quali potrebbero restar colpiti anche i membri, che da
poco fossero stati nominati.
*
PROPOSTA DI LEGGE N. 997 (Camera dei Deputati): Disciplina per l~esecuzione dei
piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.
Con la proposta in oggetto si prevedono la riapertura dei termini, per l'inclusione
dei comuni nell'elenco di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione
ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e la protrazione dell'efficacia
dei piani, anche gi adottati, fino alla loro realizzazione >>, ed anche se sia
intervenuta o intervenga l'approvazione dcl piano regolatore, e ci al fine, considerato
espressamente dai proponenti, di evitare che restino altrimenti precluse sia l'applicabilit
dei benefici tributari, sia quella delle agevolazioni di carattere finanziario
concernenti, in particolare, l'anticipazione della spesa da parte dello Stato.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
178
Si prevede, ancora, tra l'altro, ed a modifica di quanto in merito disposto dall'art.
9 della citata legge n. 1402 del 1951, che il termine per l'azione giudiziaria per
la determinazione dell'indennit decorra dalla notifica dell'ordinanza prefettizia, con
la quale l'indennit medesima, secondo la gi vigente procedura abbreviata, stabilita,
e non dalla notifica del decreto di espropriazione: la quale disposizione, se possa
rispondere alla finalit di consentire una pi celere definizione delle controversie (ma
non varrebbe ad eliminare la duplicit di notifica, come i proponenti sembrano invece
ritenere, poich non potrebbe prescindersi, anche ad ogni altro effetto, dalla notificazione
del decreto), non sembrerebbe potersi rettamente inquadrare nel sistema,
tenuto conto che si verrebbe in quel modo a consentire la proposizione della controversia
sulla misura dell'indennit da parte di chi non sia ancora titolare del
relativo diritto (che non sorge, se non con la pronuncia di espropriazione), ed a
precluderla, invece, a chi, al momento dell'espropriazione stessa, potrebbe essere l'unico
legittimato, in dipendenza dell'acquisto del bene espropriando, nel frattempo, a
qualsiasi titolo, conseguito.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA'
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
CODICE CIVILE: artt. 316, 317, 320 (Esercizio della patria potest -Impedimento
del padre -Rappresentanza ed amministrazione).
CODICE DI PROCEDURA PENALE: artt. 22, 23, 9I (Legittimazione attiva e passivo
all'esercizio dell'azione civile -Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale Diritto
di costituirsi parte civile).
La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto attribuiscono
al solo genitore, esercente la patria potest, la legittimazione alla costituzione
di parte civile in rappresentanza del figlio minore offeso dal reato, stata dal Pretore di.
Tricarico ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 29, comma secondo,
della Costituzione (Ord. IO giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.).
CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 60 (Rimessione di procedimenti riguardanti
magistrati).
La questione di legittimit costituzionale riguardante la suindicata norma con
, riferimento all'art. 25 del~a Costituzione stata dal Tribunale di Vigevano ritenuta
non manifestamente infondata. (Ord. 18 giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225,
ed spec.). Sulla questione risulta peraltro essersi gi pronundata la Corte Costituzionale
con declaratoria di infondatezza (Sent. 22 giugno 1963 n. 109, G.U. 2 luglio
1963 n. 175, ed. spec.).
CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 234, cpv., (Atti del procuratore generale presso
la Corte d( Appello).
L~ questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, in quanto concerne
la rimessione degli atti alla sezione istruttoria, quando si procede con istruzione
formale, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Siracusa,
con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione (Ord. 8 luglio 1964,
G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Su tale questione, peraltro, risulta gi essersi
pronunciata la Corte Costituzionale con dec'.aratoria di rlegittimit costituzionale
della disposizione (Sent. 22 giugno 1963 n. 110, G.U. 2 luglio 1963 n. 175, ed. spec.).
PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 179
R.D. 31 GENNAIO 1901, N. 36 (Norme per il rilascio dei passaporti per l'estero): art 3.
R.D. 24 FEBBRAIO I938, N. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento
del regio esercito): art. 16.
La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto le
particolari limitazioni per la concessione del passaporto ,ai militari ed ai giovani in
attesa di prestare il servizio militare sarebbero connesse a facolt' discrezionali della
P. A., stata dal Pretore di Pieve di Cadore ritenuta non manifestamente infondata
con riferimento agli artt. 16 e 52 della Costituzione (Ord. 28 gennaio 1964, G.U. 26
settembre 1964, n. 238 ed. spec.).
LEGGE 7 GENNAIO I929, N. 4 (Norme per la repressione delle violazioni delle leggi
'finanziarie): art. 36.
La . questione di legittimit costituzionale della suindicata norma concernente la
giurisdizione dell'Intendente di Finanza stata dal Tribunale di Ascoli Piceno ritenuta
non manifestamente infondata con riferimento all'art. 102 della Costituzione
(Ord. 10 luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.).
R.D.L. 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390 (Approvazione del piano regolatore di alcune
zone del centro della citt di Genova e delle relative norme di attuazione): art. 17 convertito
in LEGGE 30 MRZO 1933 N. 361.
La questione di legittimit costituzionale della norma suindicata, in quanto dispone
una delega legislativa al Governo, che, esercitata con r.d. 27 febbraio I936 n. 501
non convertito in legge (?!), ha consentito varianti approvate con il n.P. 19 gennaio 1957
(28 marzo 1957 n. 340?) in modifica alla legge n. 1390 del 1932, stata ritenuta non
manifestamente infondata dal Tribunale di Genova con riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione (Ord. 30 giugno 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.).
R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 2049 (Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932 n. 577,
22 dicembre 1932 n. 1723 e r.d. 26 aprile 1932 n. 406, relativi alla pubblicit de!i
prezzi degli alberghi): art. II, modificato dal D.P.R. 28 GIUGNO 1955 N. 630 (Decentramento
dei servizi del Commissariato per il turismo): art. 15.
La questione di legittimit costituzionale del'e suindicate norme, in quanto concerne
la necessit di preventiva autorizzazione deTEnte provinciale del turismo per
le pubblicazioni in tali norme previste, stata ritenuta non manifestamente infondata
dal Pretore di Pieve di Cadore con riferimento all'art. 21 primo cpv., della
Costituzione (Ord. 8 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.).
R.D. 30 APRILE I936, N. 1138 (Approvazione del regolamento per la riscossione
delle imposte di consumo): art. 173, secondo comma.
La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, in quanto
prevede il pagamento di somme sulla base di decisione della Commissione per i
tributi locali, sebbene ritualmente impungata, stata ritenuta non manifestamente
infondata dal Pretore di Trinitapoli con riferimento all'art. 53 della Costituzione
(Ord. 4 luglio 1963, G.U. I2 settembre lg64, n. 225, ed. spec.).
R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni).
La questione di legittimit costituzionale del suindicato provvedimento con riferimento
all'art. 43 della Costituzione &tata ritenuta non manifestamente infondata
dal Tribunale di Ascoli Piceno (Ord. IO luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269,
ed. spec.). La questione di legittimit costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l.
n. 246 del 1938 con riferimento all'art. 3 della Costituzione stata gi dichiarata
non fondata dalla Corte Costituzionale (Sent. 8 giugno 1963, n. 81, G.U. 15 giugno
1963, n. 159, ed. spec.).
LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 294 (Norme per la disciplina delle vendite straordinarie
o di liquidazione): artt. 1, 2, 15.
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
180
La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto limiterebbero
l'iniziativa economica e commerciale, stata dal Pretore di Foggia ritenuta
non manifestamente infondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione (Ord.
16 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.).
R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia): art. 55, modificato con
D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura
e Foreste): art. 32.
La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto
opererebbero una riserva a favore dei cacciatori iscritti alle sezioni della Federazione
italiana della caccia sulle zone di ripopolamento e cattura per l'annata venatoria
successiva alla scadenza della concessione, stata ritenuta non manifestamente infondata
dal Pretore di Ferrara con riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione (Ord. II
luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Le norme, di cui agli artt. 8,
terzo comma, e 91, ultimo comma, del testo unico sopracitato sono state .dichiarate
incostituzionali, per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale
(Sent. 26 giugno 1962, n. 69, G U. 30 giugno 1962, n. 164, ed. spec.).
LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186 (Provvedimenti vari in materia di valutazione agli
effetti. dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza):
.art. 4, secondo comma.
La questione di legittimit costituzionale della indicata norma in quanto con<:
erne l'applicazione della soprattassa del 10% in caso di omesso pagamento nei
trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione distrettuale delle
imposte stata rimessa dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli Piceno
alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione
(Ord. 20 giugno 1963, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed spec.). Il terzo comma dell'art.
4 del r.d.l. n. 186 del 1942 stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
(Sent. 7 luglio 1962, n. 75, G.U. 14 luglio 1962, n. 177, ed. spec.).
n.L.c.P.S. 28 NOVEMBRE 1947, N. 1430 (Esecuzione del trattato di pqce tra l'Italia
e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947): art. 1.
La questione di legittimit costituzionale della norma suindicata, in quanto con
il trattato si rinuncia anche per i cittadini italiani ad ogni pretesa nei confronti delle
Potenze alleate ed associate, stata ritenuta non manifestamente infondata dal
Tribunale di Venezia con riferimento alternativo all'art. 42 od all'art. 3 ed all'art. 24
della Costituzione (Ord. 6 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.).
LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904 (Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle
strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del
programma autostradale): artt. 1 e 4.
La questione di legittimit costituzionale delle norme suindicate, in quanto
concernono l'autorizzazione di spese a carico di esercizi futuri, stata rimessa dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale alla Corte Costituzionale con riferimento
agli artt. 72, primo, secondo ed ultimo comma, e 81, terzo e quarto comma, della
Costituzione (Ord. 10 aprile 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.).
T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 (Leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali): art. 82.
La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, per quanto
concerne i consigli comunali in sede giurisdizionale, stata rimessa alla Corte
Costituzionale dal Consilgio comunale di Pizzo, con riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione (Del. 15 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238,
.
PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 181
ed. spec.). La stessa questione, gi rimessa alla Corte Costituzionale, stata da questa
dichiarata manifestamente infondata (Ord. 23 giugno 1964, n. 64, G.U. 27 giugno
1964, n. 157, ed. spec.; v. pure sent. n. 42 del 1961, ed ord. n. 44 del 1962).
D.P.R. II DICEMBRE 1961, N. 1642 (Norme sul trattamento economico e normativo
degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo,
Siracusa e Trapani): articolo unico.
La questione di legittimit costituziona'e del suindicato provvedimento per la
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 dell'accordo collettivo provinciale
di lavoro per gli addetti alle industrie edili ed affini della provincia di Napoli (1)
del IO febbraio 1959 stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore
di Ottaviano con riferimento agli artt. 76 e 77' della Costituzione (Ordinanze 23 giugno
1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.; v. retro, II, 134 ed ivi riferimenti).
LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili
per l'edilizia economica e popolare): artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 10, primo e secondo comma, 12, secondo comma, e 16, primo comma.
La questione di legittimit costituzionale del'.e norme suindicate, in quanto
concernono i criteri per la determinazione delle indennit di espropriazione ed in
quanto implicherebbero una ingiustificata diversit di trattamento tra i vari soggetti
interessati, anche sotto forma di imposizioni, stata, con riferimento agli artt. 3,
primo comma, 42, terzo comma, 53, primo comma, e 23 della Costituzione, rimessa
alla Corte Costituzionale dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Ord. 27 aprile
"1g64, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.).
LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1492 (Norme di modifica ed integrazione delle
leggi IO agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti
provvedimenti per il Mezzogiorno): art. 2, ultimo comma.
La questione di legittimit costituzionale della suindicata norma, concernente
l'epoca cui deve riferirsi la valutazione per la determinazione dell'indennit di
espropriazione, stata, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, rimessa
alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Ord. 27 maggio
.1964, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.).
LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327 (Norme sui contratti a miglioria in uso nelle
province del Lazio): artt. l e 4, ultima parte.
La questione di legittimit costituziona'e delle suindicate norme, in quanto
imporrebbero identica disciplina per situazioni diverse e priverebbero i proprietari
dei loro diritti, stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Sora
con riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, 44, 24, primo e secondo
comma, e 113 della Costituzione (Ord. 23 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238,
ed. spec.; v. pure retro, II, 135)
LEGGE 5 MARZO 1963, N. 322 (Norme transitori~ in tema di accertamento dei lavoratori
agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi
unificati in agricoltura): artt. l e 2.
La questione di legittimit costituzionale delle suindicate norme, in quanto
concernono i criteri per la determinazione di prestazioni dovute con carattere di
provvisoriet in talune province, stata ritenuta non manifestamente infondata dal
Tribunale di Reggio Calabria con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della
Costituzione (Ord. 26 maggio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.).
(1) Il provvedimento denunciato riguarda, invero, altre province; per la provincia di
Napoli l'analogo provvedimento il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, e l'accordo collettivo
del 2 ottobre 1959 (v. retro, II, 134, ed ivi riferimenti).
15
CONSULTAZIONI*
ACQUE PUBBLICHE
ConcJssioni per scopi idroelettrici -Legge istitutiva dell'E.N.E.L. -Rifiuto di procedere
all'istruttoria -Legittimit
1) Se si possa legittimamente rifiutare di procedere all'istruttoria di cui al t. u.
11 dicembre 1933, n. 1n5, su domande presentate da imprese o enti diversi dall'E.
N.E.L. al fine di ottenere la concessione di acque per scopi idroelettrici successivamente
alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 196i, n. 1643 (n. 79).
Concessioni per scopi idroelettrici ed irrigui -Decadenza della concessione per la parte
idroelettrica -Permanenza per gli scopi irrigui -Invito ad apportare le necessarie
varianti.
2) Se, nella ipotesi di concessione di acque per scopi idroelettrici ed irrigui, dichiarata
la decadenza della concessione per la parte idroelettrica e realizzandosi cosl un
caso di inattuabilit tecnica della residua derivazione irrigua stante lo schema previsto
negli atti della concessione assentita, si debba invitare la societ concessionaria, a
norma dell'art. 12 t.u. II dicembre 1933 n. 1775, ad apportare le necessarie varianti
per conseguire la pi razionale utilizzazione dell'acqua concessa (n. 79).
Costruzione di acquedotti comunali -Sorgente di propriet priVata
3) Se, nel caso che nel corso di lavori per la costruzione di acquedotti comunali,
da eseguirsi a totale cura e carico dello Stato, si renda necessario attingere acqua da
sorgenti site in propriet private, debba procedersi prima alla iscrizione della sorgente
negli elenchi delle acque pubbliche e poi ad espropriazione per p. u. (n. So).
4) Se per la validit dell'esproprio di sorgente da utilizzare per acquedotti a scopo
potabile, insistenti su propriet private ed ubicate in comprensori non soggetti a tutela,
basti la dichiarazione di pubblica utilit dell'opera emessa dal Provveditorato alle
Opere Pubbliche (n. So).
Servit di elettrodotto -Indennit
5) Se l'indennit per l'imposizione di una servit permanente di acquedotto debba
essere calcolata a sensi dell'art. 103S c. c. o debba invece ritenersi analogicamente
applicabile l'art. 123 t.u. II dicembre 1933 n. 1775 (n. S1).
AGRICOLTURA
Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti
Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre 196o, n. 1676,
debbono sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda
o anche al momento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provinciali (n. 37).
La formulazione del quesito non riflette in alcun modo la soluzione che ne stata data.
PARTE II, CONSULTAZIONI 183
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Enti pubblici -Componenti di organo di ente pubblico -Nomina -Sostituzione
x) Se sia possibile sostsituire persona nominata componente di un organo di un
Ente Pubblico prima ancora dello scadere del termine statutariamente previsto, senza
seguire i principi del procedimento discipliiiare e quelli previsti, sul piano sostanziale,
per la destituzione, e senza la necessit di contestazione di addebiti (n. 287).
Istituti professionali per l'agricoltura
2) Se gli istituti professionali per l'agricoltura, muniti di personalit giuridica
autonoma, abbiano diritto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 288}.
lstitut.o Poligrafico dello Stato -Alienazione di beni patrimoniali -Mutamento di
destinazione di beni patrimoniali
3) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato possa alienare i beni immobili patrimoniali
trasferiti all'Istituto stesso per effetto della 1. II febbraio 1963, n. 98 (n. 289).
4) Se l'Istituto possa mutare la destinazione di detti beni (n. 289).
ASSICURAZIONI
Assicurazione crediti all'esportazione -Condizioni di polizza a sensi dall'art. :21,
l. 5 luglio 1961, n. 635
1) Se la polizza relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai
. sensi della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente per conto
di chi spetta " o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu
essere contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri
portatori di titoli (n. 61).
Obbligatoriet dell'assicurazione infortuni per gli incaricati al recapito di telegrammi
ed espressi
2) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68
della 1. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una
tantum " per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gl'infortuni
sul lavoro (n. fo).
Responsabilit dell'Amministrazione P. T. per i danni cagionati a terzi da incaricati
al recapito di telegrammi ed espressi
3) Se l'Amministrazione P. T. sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati
dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 62).
BANCHE
Aziende di credito -Autorizzazione all'esercizio del credito -Poteri pubblici -Messa
in liquidazione
x) Se l'autorizzazione all'esercizio del credito di cui all'art. 28 della legge bancaria
sia presupposto necessario per l'esercizio dei pubblici poteri di controllo e di intervento
(n. II).
2) Se le aziende di credito non autorizzate, siano soggette ai poteri ed agli interventi
pubblici dello Stato, e in particolare alla messa in liquidazione (n. u ).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
184
3) Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione
dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile
alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il
provvedimento di messa in liquidazione (n. 11).
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI
Procedura per demolizione o pagamento d'indennit -Sequestro conservativo.
Se possa la Pubblica Amministrazione, nel corso della procedura di demolizione
o di pagamento di indennit prevista dalla 1. 19 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali, cautelarsi mediante richiesta di sequesto conservativo (n. 12).
CITTADINANZA
Concessione della stessa in Eritrea sulla base del vecchio ordinamento -Validit
Se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con ordinanza del
Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art. 10, 1. 12 maggio
1940, n. 822, senza tener conto del successivo D.L.C.P.S. 3 agosto 1947, n. 1096,
che tale legge abrogava (n. 15)
-~
COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. -dichiarazione di assoggettabilit alla procedura
fallimentare in presenza di provvedimento di messain liquidazione
Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione
dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile
alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il
provvedimento di messa in liquidazione (n. 22).
COMUNI E PROVINCIE
Segretario comunale
l) Se il segretario comunale abbia capacit di rogare atti di consenso per l'iscrizione
di ipoteca a garanzia di gestione esattoriale (n. ill ).
Terremoti -Contributi
2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione autorizzato con
l'art. 8, 1. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto
dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei piani
di zona di cui all'art. 20, 1. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistite da garanzie
reali (n. 112).
CONCESSIONI
Demanio Marittimo
Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale organo
decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in materia
di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 72).
PARTE II, CONSULTAZIONI 185.
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Societ sportive
Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla legge
regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il
provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 49).
Terremoti -Mutui ai Comuni
2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione, autorizzato con
l'art. 8 della l. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal
terremoto dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei
piani di zona di cui all'art. 20, l. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistiti da
garanzie reali (n. 50).
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO
Esclusione dal fare offerte per gare dello Stato -Procedimento penale a carico di
amministratori di societ di capitali
Se il procedimento penale a carico di amministratori di una societ di capitali,
anche quando successivamente la societ abbia mutato i propri rappresentanti, autorizzi
da parte dell'Amministrazione il provvedimento di cui all'art. 68 Reg. Cont.
di Stato (n. 204).
DEMANIO
Beni patrimoniali indisponibili
1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugn_o 1959, n. 2, modificato
con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli
artt. 56 e 57 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Region~ FriulicVenezia
Giulia) (n. 191).
Demanio marittimo -Aree destinate a colonie marine per i dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato
2) Se per conferire il godimento di un'area demaniale marittima ad altra Amministrazione
possa applicarsi l'istituto della concessione o si debba far ricorso all'istituto
della consegna in uso regolato dagli artt. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. (n. 192).
3) Se l'organizzazione di colonie marine per il personale rientri fra i fini istituzionali
delle varie Amministrazioni dello Stato (n. 192).
Demanio marittimo -concessioni
4) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale_
organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in
materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 193).
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Alloggi ex G.M.A. -Riscatto
1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugno 1959, n. 2, modificato
con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli
artt. 56 e 57 !. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia) (n. 149).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
186
Cooperative edilizie -Morosit del socio -Posizione della cooperativa
2) Se la Cassa DD.PP. per applicare la ritenuta, ai sensi dell'art. 65 r.d. 28 aprile
1938, n. l 165, debba procedere ad una istruttoria tendente a stabilire se sussistano le
condizioni previste dalla legge per colpire con la ritenuta stessa il socio moroso di
una cooperativa (n. 150).
3) Se prima della stipula del contratto di mutuo individuale siano direttamente
obbligati verso la Cassa DD.PP. i soci o le Cooperative (n. 150).
Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti
4) Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre l96o, n. 1676,
debbano sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda
o anche al mgmento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provindali
(n. 151)._
INA-Casa -Atti giudiziali -Imposta di bollo
5) Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano
ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 152).
ESECUZIONE FORZATA
Contributi regionali a societ sportive
Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla 1. reg.
sic. 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di
attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 37).
ESPROPRIAZIONE PER P. U.
Decreto ministerial di approvazione del progetto di opera pubblica -Mancata fissazione
dei termini
l) Se sia legittimo un decreto di espropriazione per p.u. emesso sulla base d'un
decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni che approva il progetto dell'opera
pubblica alla quale la espropriazione preordinata, quando nel decreto non siano
indicati i termini di inizio e compimnto delle espropriazioni e dei lavori previsti
dall'art. 12, 1. 25 giugno 1965, n. 2359 (n. 187).
Terreni boschivi
2) Se l'indennit di espropriazione da corrispondere al proprietario di un terreno
gi occupato dalla Amministrazione per essere assoggettato a lavori di rimboschimento
vada determinata in base all'originario stato del fondo, ovvero allo stato ed _al valore
dell'immobile quali risultanti a seguito delle opere di rimboschimento (n. 188).
Zona industriale di Ravenna
3) Se sia consentita una delega, totale o parziale al Prefetto per il compimento
degli atti relativi alla procedura di espropriazione prevista dalla 1. 13 giugno 1961,
n. 528, riguardante la zona industriale di Ravenna (n. 189).
FALLIMENTO
Crediti fiscali -Prededuzione
1) Se sia ammissibile per il realizzo dei crediti fiscali in prededuzione la procedura
riservata al realizzo di crediti concorsuali ex artt. 98 e 101 L.F. (n. 85).
PARTE Il, CONSULTAZIONI
2) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino
tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se
la sentenza che dia alla detta convenzione una qualificazione diversa da quella prospettata
dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72
L.O.R. (n. 85).
3) Se la cessione di quote di societ a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista
dall'art. 108 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto
degli artt. 27 L.O.R. e l e 2 T.A. (n. 85).
Successione del fallito
4) Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano
essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il "de cuius dai _creditori
ammessi (n. 86).
IMPIEGO PUBBLICO
Impiegato in servizio di prova -Dimissioni
l) Se, nel caso di dimissioni di un impiegato durante il periodo di prova, per
avere egli accettato un altro impiego, il servizio di prova non completato vada cmputato
assieme a quello relativo al secondo impiego ai fini della determinazione dell'indennit
di buonuscita (n. 563).
Rapporto di servizio di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie
2) Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla
pulizia di locali, quando quest'ultima non abbia la veste di dipendente in mancanza
di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere
privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amministrazione
al versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 564).
Trattamento di quiescenza -Benefici agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria
sicurezza nazionale -Applicabilit
3) Se i benefici di cui alla 1. 30 marzo 1954, n. 72, possano estendersi ai dipendenti
degli Enti parastatali che, trovandosi nelle condizioni prescritte, non godano di
pensione vitalizia o che abbiano diritto ad un trattamento di pensione non a carico
dell'Ente stesso ma di altro istituto (n. 565).
IMPOSTA DI BOLLO
Atti giudiziali dell'INA-Casa
Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano
ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 25).
IMPOSTA DI REGISTRO
Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare Carattere
obiettivo di tale agevolazione
1) Se la agevolazione tributaria dell'imposta fissa di registro prevista dall'art. 153
1 comma t.u. sull'edilizia economica e popolare abbia carattere obiettivo (afferisca
-cio a tutti gli atti e contratti enunciati nella lettera a) di detto comma), o abbia
invece carattere subiettivo (giovi cio solo ai Comuni ed istituti parti necessarie nei
-contratti medesimi) (n. 200).
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare,
penultimo comma -Applicabilit ai contratti di locazione -Limiti
2) Se la agevolazione tributaria di cui al penultimo comma dell'art. 153 si estenda
ai contratti di locazione solo nel caso in cui si verifichino le circostanze stabilite
nel 1 comma di detto articolo, e cio solo nel caso che si tratti di contratti di locazione
con patti di futura vendita aventi per oggetto case costruite dai Comuni o dagli
istituti indicati nel ripetuto 1 comma e che la costruzione abbia fruito del concorso
dello Stato (n. 200).
Sentenze
3) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino
tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se
la sentenza che dia alla detta convenzione qualificazione diversa da quella prospettata
dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72
L.O.R. (n. 201).
Cessione quote di societ a r.l.
4) Se la cessione di quote di societ a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista
dall'art. rn8 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto.
degli artt. 27 L.O.R. e 1 e 2 T.A. (n. 201).
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
Trasferimento di singolt; carature di nave armata
Se la cessione di singole carature di nave armata importi movimento di capitali,
e, conseguentemente, l'esonero dall'I.G.E. (n. 104).
IMPOSTE E TASSE
Imposta di fabbricazione -Agevolazioni fiscali sugli oli minerali -Dispersione pro
dotti agevolati
1) Se il diritto alla esenzione o alla riduzione di imposta per i prodotti agevolati,
inclusi quelli che prima della destinazione finale siano sottoposti a particolari operazioni
e quelli che devono possedere determinate caratteristiche oggettive, si perfezioni
solo nel momentQ in cui si verifichi l'impiego voluto dalla legge oppure si possa,
prima di tale momento, ritenere l'esistenza di diritto quesito all'esenzione (n. 371).
2) Se sia possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 8 del d.l. 11 ottobre 1949,
n. 707, convertito con modifiche nella I. 6 dicembre 1949, n. 879, alla ipotesi di perdita,
per forza maggiore e senza colpa dell'esercente, di prodotti agevolati via:ggianti accompagnati
da certificati di provenienza (n. 371).
3) Se il concetto di forza maggiore di cui allo stesso art. 8 equivalga al concetto
di impossibilit della prestazione non imputabile al debitore di cui all'art. 1218"
e.e. oppure se debba essere inteso in senso esclusivamente oggettivo e cio come
evento imprevisto ed imprevedibile, avente uno sviluppo fenomenico autonomo, da
solo capace di determinare l'evento (n. 371).
Violazioni leggi finanziarie -Procedimento di definizione amministrativa mediante
'
pagamento rateale
4) Se l'estinzione del reato per amnistia faccia sorgere in capo al reo il diritto :~
alla restituzione delle somme gi versate all'Amministrazione a titolo di qute rateali
nel corso della procedura di definizione amministrativa tuttora in corso (n. 372).
PARTE II, CONSULTAZIONI 189
ISTRUZIONE SUPERIORE
Orfani di guerra -Istituti ecclesiastici di istruzione superiore
Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto
1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et quando trattasi di orfano studente
universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia
studente di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 15).
LAVORO
Rapporto di lavoro di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie
Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla
pulizia dt>i locali, quando quest'ultima non abbia veste di dipendente in mancanza
di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere
privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amm.ne al
versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 36).
MONOPOLI
Monopolio banane -Contratti di noleggio
Se i contratti di noleggio a suo tempo stipulati dalla Azienda Monopolio Banane,
e in vigore alla data della soppressione della detta Azienda, debbano considerarsi
estinti, ovvero debbano essere assunti dall'Amm.ne dei Monopoli dello Stato, la quale,
secondo la previsione legislativa, chiamata ad esercitare i servizi gi gestiti dal
monopolio banane fino alla data della ~ua soppressione (n. 42).
ORFANI DI GUERRA
Istruzione superiore -Istituti ecclesiastici
Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto
1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et quando trattasi di orfano studente
universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia studente
di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 4).
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Attivit4 pubblicitaria -Apposizione di scritti sugli involucri della corrispondenza
1) Se sia legittimo, da parte dell'Amm.ne Postale, l'esercizio di attivit pubblicitaria
mediante apposizione di scritte sugli involucri di corrispondenza pacchi o
vaglia di privati (n. 1 IO).
2) Se possa il privato svolgere una propria attivit pubblicitaria apponendo scritti
o or.gni sull'esterno della corrispondenza personale spedita (n. 1 IO).
Obbligatoriet dell'assicurazione infortuni per gli incaricati .di telegrammi ed espressi
3) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68
della l. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una
" tantum per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gli infortuni
sul lavoro (n. II 1).
Responsabilit dell'Amministrazione P.T. per i danni cagionati a terzi da incaricati
al recapito di telegrammi ed espressi
4) Se !'Amministrazione sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati.
dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 111).
RASSEGNA DELL AVVOCATURA DELLO STATO
190 0
REGIONI
Contributi regionali a societ sportive
1) Se i contributi elargiti alle societ sportive calcistiche isolane in base alla legg.
regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento
di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 118).
Demanio -Beni patrimoniali indisponibili
2) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del d.p.r. 17 giugno 1959, n. 2, modificato
con legge 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56
e 57, 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 119).
Demanio marittimo -Concessioni
3) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale
organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, m
materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di Porto (n. 120).
Regione Siciliana -Ricorso gerarchico avverso le ordinanze di Intendenti di Finanza
irroganti pene pecuniarie a carico di esattori delle imposte dirette
4) Se la competenza a decidere i ricorsi gerarchici avverso le ordinanze ~messe
dagli Intendenti di Finanza della Sicilia e recanti irrogazioni di pene pecuniarie a
carico degli esattori delle imposte dirette per la violazione e secondo le modalit
previste dagli artt. 141-150 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858, spetti al!' Assessore Regionale
alle Finanze ovvero al Ministro (n. 121).
SERVITU'
Servit di elettrodotto -Indennit -Criteri di determinazione
Se l'indennit per l'imposizione di una servit permanente di acquedotto debba
essere calcolata ai sensi dell'art. 1038 e.e. o debba invece ritenersi analogicamente
applicabile l'art. 123, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (n. 39).
STRADE
Traverse di strade statali -Canoni riservati ai Comuni
Se per l'art. 4, 1. 7 febbraio 1961, n. 59, 4 comma, i canoni riservati ai Comuni
per le licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle traverse di strade statali
interne ad abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti siano esclusivamente
rappresentati dai proventi derivanti dal t.u. della Finanza locale o da quelli derivanti
dalla licenza per accessi privati di negozi ed abitazioni interessanti i marciapiedi
(n. 55).
SUCCESSIONI
Deduzione passivit fallimentari
Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano
essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il de cuius dai creditori ammessi
(n. 72).
.PARTE II, CONSULTAZIONI 191
TERREMOTI
Contributi
Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della Ricostruzione autorizzato con
l'art. 8 della I. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal
terremoto dell'agosto 196z, possa compier operazioni creditorie per l'attuazione dei
piani di zona di cui all'art. zo, 1. 5 ottobre 196z, n. 1431, che non siano assistite da
garanzie reali ( n. zo).
TITOLI DI CREDITO
Condizioni di polizza a sensi dell'art. z1, l. 5 luglio 1961, n. 635
Se la polizza: relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai sensi
della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente cc per conto di chi
spetta o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu essere
contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri portatori
di titoli (n. 14).
TRATTATO DI PACE
Ex colonie italiane in Africa -Leggi italiane emanate dopo la conclusione del trattato
-Inapplicabilit -Cittadinanza -Concessione della stessa in Eritrea
1) Se fossero applicabili nelle ex colonie italiane in Africa, nel periodo in cui
detti paesi rimasero sotto l'amministrazione esistente, cio quella italiana, le leggi
italiane emanate dopo la conclusione del Trattato di pace (n. 84).
z) In particolare, se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con
ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art.
10, I. 1z maggio 1940, n. 8zz, senza tener conto del successivo d.l.c.p.s. 3 agosto
1947, n. 1096, che tale legge abrogava (n. 84).
VARIET
MINIMA MORALIA
Della utilit dei lunghi differimenti nelle controversie giudiziarie
Dolabella, proconsole in Asia, si trov un giorno a dover giudicare una donna di
Smirne, accusata di aver avvelenato il marito ed il figlio avuto da questo.
L'accusata non negava il veneficio, ma si giustificava asserendo di aver volutG
vendicare un figlio di primo letto, che il marito ed il secondo figlio avevano proditoriamente
ucciso.
Il popolo er~ favorevole all'accusata e Dolabella, considerata la questione, non
aveva il coraggio di pronunziare una condanna, ch se da una parte era indubbia
l'esistenza del reato di veneficio, sembrava iniquo dall'altra punire chi aveva sostanzialmente
compiuto un atto di giustizia.
Dolabella rimise quindi il processo all'Aereopago di Atene, convinto che quei
giudici avrebbero trovato la giusta soluzion!!.
L'Aereopago, dopo aver a lungo deliberato, assegn al pubblico accusatore ed
all'accusata un termine a comparire non inferiore ai cento anni.
(Aulo Cellio -Noctes Atticae -VII, XII).
Nel quale si dimostra che il senso del comico non sia disdicevole alla severit del
magistrato
Il vecchio avvocato Gallant, che fu ai suoi tempi una celebrit, aveva l'abitudine
di citare di frequente nelle sue arringhe S. Giovanni Crisostomo, del quale era appassio
nato lettore. Una volta che l'avvocato della parte avversa aveva dedotto una eccezione
pregiudiziale, decisiva per il processo, il Presidente De Harlaj, sorridendo "Gallant,
qomand, che dice a questo proposito S. Giovanni Crisostomo?"
Autori accreditati affermano che Gallant si guard bene da quel giorno di citare
S. Giovanni Crisostomo.
(Tallemant, des Raux -Historiettes, sub nomine -Advocats).