ANNO XVI -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione di servizio INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE . pag. 985 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE )) 1027 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE )) 1063 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA li 1111 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA li 1133 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE li 1163 Sez 213 CONSULTAZIONI li 220 VARIETA' 23!> Le sezioni dello parte prima sono curate, nell'ordine, d.agli avvocati: Michele Sovarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Leonida Correale, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova; le rassegne di dottrina e legislazione dagli ovvocoti: Benedetto Saccari e Ma.r.io Fanelli. Coordinamento generale: avvocati Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo. Elenco delle principali annotazioni a sentenze L. TRACANNA, Costituzionaliivi sottoposti a giudizio di costituzionalit : -Disposizioni di legge in rapporto alle quali stata dichiarata l'illegittimit costituzionale -Disposizioni di legge in rapporto alle quali stata dichiarata non fondata la questione di legittimit oostituzionale . -Disposizioni di legge in rapporto alle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . -Questioni rimesse alla Corte Costituzionale nell'anno 1964 e dichiarate inammissibili o manifestamente infondate . 200 201 201 2fJ7 2fJ7 209 211 QUESTIONI T. ALmRANDI, L'articOlo 2050 e.e. nei rapporti fra la pubblica amministrazione e dipendente pubblico 213 CONSULTAZIONI Indice sWtematico delle consultazioni 220 VARIETA' . 235 PARTE PRIMA 2 ..: GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE OORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 66 -Pres. Ambrosini -R.el. Bonifacio -Regione Siciliana (3.!vv.ti Basile, Orlando Cascio) e Presidente Consiglio Ministri (n.c.). Regione Siciliana -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Atti dell'Assemblea Regionale Siciliana -Soggezione alla giurisdizione dello Stato. (Cost. art. 134, 24; I. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39, 41, 38). Sono soggetti al,~a giumdizf;one generale degli organi di gimtizia, ordinaria ed amministrativa, dello Stato, sooondo il generale prt1ecetto posto dall'art. 24 della Costituzione, gli atrti ddt:Assemblea Regional,e Siciliana relativi allo stato giurid~co del personale .dipendente; ci irn qUJfllntro il vigente 0rt1dinamento oorntuzionale rwn .consente r assimilazione delle funzioni delr~emblea R.egio1nale alle funzioni delle Camere; le prime, infatrti, appaiamo come manifestazione di autonomia poli!tica oorntuzionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde, i1'l!OOCe, sono espressione del potere di indirizzo pol~t.ioo generale, alla determinazione del quale il Pail'lmentro, anohe attraverso la legislazi.one, partrecipa (1). (Omissis). -1. -I due ricorsi, discussi congiuntamente nelfudienza pubblica, prospettano la stessa questione e vanno conseguentemente riuniti e decisi con unica sentenza. {l) Sentenza di particolare rilievo, in quanto attiene a conflitti di atlrlbuzione "rin apicibus . Per la delicatezza della questione, in relazione all'op portunit di non assumere posizione in merito alla sua decisione, l'Avvocato Generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei M.imstri, ritenne di non intervenire nel giudizio. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 986 2. -Dalla valutazione comp1essiva dei rioorrsi, dei motivi posti a loro fondamento e dei provvedimeihti chiesti alla C01te risu1ta che il presente conflitto si configura come conflitto di attribuzione fra Regione e Stato (ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ha per oggetto la questione se allo Stato spetti la potest giurisdizionale sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana relativi alle vioende del rapporto di impiego dei propri dipendenti e va deciso oon riferimento alle norme 'costituzionali che, secondo quanto si assume, garantirebbero nndipendenza e le pI'erogative dell'Assemblea e sarebbern state violate dai due atti giurisdizionali che hanno dato causa al conflitto. Ci posto, evidente che il ,tema da decidere non quello se nel caso in esame spetti o meno al Consiglio di giustizia amministrativa la giuri,sdizione, ma l'altro, preliminare e pi ampio, se gli atti dell' Assemblea relativi all'oggetto innanzi specificato siano esenti dalla giurisdizione in generale e, quindi, dalla corrispondente potest dello Stato. fa altri teiimini ocoorrre accertare se il principio secondo il quale tutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, affermato in via generale dall'art. 24, primo comma, della Costituzione (e ribadito nell'art. 113, primo comma, con riferimento agli atti della p.a.), incontri un limite nelle garanzie o prerogative di indipendenza che il ricorrente afferma vadano riconosciute all'As,semblea regionale. 3. -La difesa della Regione parte dal presupposto che la posizione oostituzionale dell'Assemblea regionale sia identica a quella delle due Camere del Parlamento, e ne fa discendere la conseguenza che identiche debbano essere, ed in effetti siano, le pI'erogaitive. L'Assemblea regionale, si afferma, un corpo politico al pari delle Camere, in quanto esplica un'attivit polmca che si estrinseca nella emanazione di atti legislativi aventi effica!Cia identica a quella dei corrispondenti atti dello Stato; e, si aggiunge, in base a no'fll1a costituzionale (art. 4 Statuto sic.) esisa ha lo stesso potere di mgolamento che comprende, cos come indiscusso per le Camere, non solo la potest di organizzan~ delle funzioni e degli uffici, ma anche il sindacato sugli atti che violino le norme poste nell'esercizio di quel potere. Questa tesi, valutata nei singoli argomenti e nel suo insieme, non pu es1sere accolta. La sentenza delle Sez. Un. della Cor:te Suprema di Cassazione 15 luglio 1963, n. 1933, in relazione alla quale era stato sollevato il conflitto, pubblicata in Giust. civ. 1963, 2011, con nota di SANDULLI, Rappo-rto di impiiego presso l'A.R.S. e mndacato giurisdizioiuite. PARTE I; SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 987 La Corte non dubita che l'Assemblea regionale siciliana non possa essere configurata come organo amrninistrntivo, giacch le sue attribuzioni -cos come delineate nello Statuto che realizza le particolari forme di autonomia previste nell'art. 116 della Costituzione -sono o legislative (artt. 14-19 Statuto sic.) o politiche (artt. 9, primo comma, e 20, secondo comma), e mai amministrative (cfr. sent. n. 2 del 15 gennaio 1959) fino al punto che anche il potere regolamentare di esecuzione delle leggi demandato al Governo regionale {art. 12, terzo comma). Ma da ci non deriva che l'Assemblea regionale possa esse.re parificata alle Camere n sotto il profilo della equivalenza degli atti legislativi n sotto quello, pi lato e comprensivo, della c.d. attivit di ,indirizzo politico. :: in proposito da ossmvare che l'attivit della Regione, anche quando manifestazione di legislazione esclusiva, incontra vari limiti nella legislazione statale, che discendono o da esplidte previsioni degli Statuti o, come la Corte pi volte ha avuto modo di affermare (ofr., ad es., sent. n. 49 del 4 aprile 1963 e sent. n. 4 del 24 gennaio 1964), dal principio fondamentale di unit della Repubblica enunciato nell'art, .5 della Costituzione ( clr. anche art. 1 Statuto sfo.), con la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti 1e 1eg.gi regionali, anche se emanate nelle materie riservate, non possono esseire poste sullo stesso piano delle leggi statali. Questa conclusione trova adeguata giustificazione nella constatazione che, per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non da confondere con la sovranit che resta attributo dello Stato. . La Coirte ha aff.eirmato, anche in decisioni ,;dguardanti la legisla,; zione regionale esclusiva, ohe la Regione resta inquadrata nello Stato e subordinata allo Stato ( ofr. sent. n. 9 del 1957), e con giurispru-, denza costante {dr. sentt. n. 124 del 1957; 2 e 32 del 1960; 66 del 1961; 46 del 1962) ha in via generale accertato che la competenza deHe Regioni strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli Statuti spe-: ciali, restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da valutazione del tutto obbiettiva del loro contenuto. Questo indiriz:w giurisprrudenziale ha trovato 1conferma nella. recente sentenza n. 56 del 91 giugno 1964, nella qual la Corte, enunciando a proposito della legislazione della Regione Trentino -Alto Adige un principi:0 generale, ha ribadito che le Regioni sono enti con fini predeterminati e indemga:bilmente fissati. Viene cos delineat~ netta e profonda la differenza esistente fra attivit legislativa regionale e attivit legislativa statale, perch solo questa ultima pu essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Ed conse guentemente chiaro che il vigente ordinamento costituzionale non con:.; 988 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sente lassimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale alle funzioni delle Camere: le prime, infatti, appaiono manifestazione di auto :: nomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata, le seconde inveoe sono es]?ressione del potere di indirizzo politico: generale, alla determinazione del quale il Parlamento, anche attraverso la legislazione, I partecipa, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione regionale {art. 127), considera prevalente. 4. -Dai richiamati princip~ consegue che, oome ali' Assemblea regi<;>nale siciliana non pu attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, cos al potere regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano non pu rioonosoersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare che a dasouna delle due Camere deriva dall'art. 64 della Costituzione. L'esame delle norme costituzionali conferma questa conclusione e dimostra come al Parlamento vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben pi amp[e di quelle concesse ai Consigli regionali e ali' Assemblea siciliana. Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli :artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel lorn insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha riscontro nelle norme riguardanti gli enti regionali. Ber le Regioni in genere, infatti, la Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la irresponsabilit dei consiglieri per le opinioni espresse e per i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 Statuto sic.; art. 25 Statuto sa:; art. 24 Statuto V. A.; art. 22 Statuto T.-A.A.; art. 16 Statuto F.-V.G.) e per le Regioni ad :autonomia speciale gli Statuti si limitano ad attribuire ai Consigli {per la Sicilia all'Assemblea) il potere di dettarsi un regolamento {art. 4 Statuto sic.; art. 19 Statuto sa.; art. 25 Statuto T.-A.A.; artt. 18 e 21 Statuto F.-V.G.). Manoa, oome si vede, . una nonna costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66 della Costi.tuzione, attribuisca ai Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit e di incompatibilit. E 'di maggior riHevo la circo-stanza che non ᎏ principio o disposizione costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali l'immunit quale risulta prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento. Va anzi ricordato che, peT quanto riguarda specificamente i Deputati dell' Assemblea siciliana, la giurisprudenza (Cass., S.1,J. cam. cons., 10 dicembre 19-49) ritenne che tale prerogativa non si ricavasse n esplicitamente n implicitamente dal vigente ordinamento e che l'Alta Corte per la Regione siciliana (sent. 16-20 marzo 1951, n. 38) giudic illegittimo l'art. 64 della legge regionale (20 marzo 1951, n. 29) che espressamente PARTE l, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 989 la introduceva. Ora, se si considera che fimmunit conferma delfindipendenza dell'organo nei confronti degli altri p<:>teri. e come essa getti luce su tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camere, agevole dedurre dalla sua mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso attribuire a1l'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento. 5. -Le esposte oonsiderrazioni inducono a ri.renere che n dai principi n dalle norme costituzionali dato ricavare, nella materia in esame, un limite al diritto che a tutti fart. 24 della Costituzione rioo- nosoe. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece assume la difesa della Regione, dalle norme che alfuopo sarebbero p:redisp<:>ste nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava dalle considerazioni gi esposte, alle quali va aggiunto ohe fart. 24 della Costituzione, -quando parla' del diritto di agire in ,giudizio , non pu non riferirsi alla funzione giurisdizionale cos come vegolata dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte ha affermato fin dei i/Jainn.i contro resattore, appartengono d driri~o sostamzWle e trovano la loro giustirfcazione in ragioni di inte1' esse gene.raie, quale la nooessit di assicuraire la mco'Ssione de:i tributi e dri evitare fratl!dolente simw7Ja'Zioni. Coniseguentemente esse non oontrastooo con il principio del diritto Ji difesa, wncito dJoillart. 24, n con qweillo deUugwagli:anza, stabilito, . dalfart. 3, n con quello della tutela della propriet, stabilito .dol'art. 42 deilla Costituzi'one (1). (Ommssis). -2. -Le eensure che il Pretore muove alle norme in -esame hanno per comune presuppm;to fassrunto che la di'Sciplina dettata dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette) iUegittimamente esduda la tutela giuris1dizionale dei diritti che parenti ed affini, fino al terzo girado, del debitore di imposta vantano sui beni mobili rinvenuti, in occasione dell'esecruzione esattoriale, nella casa di abitazione di quest'ultimo. Dalla motivazione deirorrdinanza di rimessione -la cui in'tffilJretazione, allo scopo della precisa deteirminazione delfoggetto del giudizio di legittimit COstituzionale, rientra nei compiti della Corte risulta pertanto, in modo non quivoco, che fra le norme denunziate da comprendere, ancorch non espressamente indicata, quella delfart. 207, lett. b, che preduide ai suddetti soggetti privati (e, in certi limiti, al coniuge) l'opposizione di terzi prevista e disciplinata dall'art. 619 del vigente c.p.c. 3. -La Corte ritiene che le questioni sollevate nell'ordinanza del Pretorre di BieHa non siano fondate. {l) La que&tione eora stata sollevata dal Pretore di Biella con ordinanza 17 febbraio 1964 (Gazzetta Ufficriak, 2 maggio 1964, n. 108). In precedenza lo stesso PretO!re aveva sollevato la questione di legittimit costituzionale delle medesime norme del t.u. in riferimento all'art. 102 Cosrf:., con ordinanza 24 ottobre 1962 (Gazzetta Ufficiafo, 19 gennaio 1963, n. 17). Ma la Corte, con sentenza 4 luglio 1963, n. 116 (Giur. it., 1963, I, 1, 1172) aveva dichiarato nOill fondata la questiO!Ile. Con la presente sentenza, la Corte dichiara la non fondatezza della questione anche sotto i nuovi profili denunciati dal Pretore, confermando la propria coo.so~ lidata giurisprudenza in materia (clr. s:ent. 16 giugno 1964, n. 42, in questa ROJSsegna, 1964, 634, e precedenti in nota, cui addJe, sent. 7 luglio 1962, n. 87, Giwr. it., 1962, I, 1, 1281). 3 1000 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dal comdin:amento degli artt. 2fJ7, 208 e 209 del citato t.u. delle leggi srulle imposte dirette si ricava che il terzo, pairente o affine, entro il terzo grado, del debitore d'imposta : a) non pu proporre opposizione innanzi all'autorit giudiziaria (art. 2fJ7, lett. b); b) pu impugnare, col reclamo all'Intendente di finanza, gli atti esecutirvi che illegittimamente siano stati posti in essere dall'esattore (art. 208, primo comma); e) conclusa la e\Secuzione, pu a:gii:tie contro fesattore per il risarcimento del danno {art. 209, terzo comma). Gi nella sentenza n. 42 del 1964 la Corte precis che la norma contenuta nell'art. 2fJ7, lett. b, comporta l'inorprponibilit all'esattore del diritto di propriet dei beni rinvenuti nella oasa di abitazione del debitore: inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell' obbligazione tributaria, essa appartiene al diritto sostanziale e trova la sua giustificazione in mgioni di interesse generale (necessit di assicurare la riscossione delle irrnrposte e di evitare fraudolente simulazioni), il suo fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di propriet. Tali consideraziorni -che nella citata sentenza n. 42 del 1964portarorno gi ad esoludere la violaziooe degli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, Cost. -sono sufficienti a far ritenere non forndata la questione di legittimit costituzionale anche in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma,. Cost. Secondo rordinanza di rimessione e le argomentazioni svoJte dalla diresa del Maggia, la legge, negando 1a tutela giurisdizionaJ.e, farebbe al parente o affine fino aJ. terzo grado un trattamento diHerenzfato rispetto agJ.i altri terzi, e ci in violazione dell'art. 3 Cost. ohe prroibisre ogni disoriminazione operata sulla base delle condizioni personali dei ' soggetti. Ma da ossmvare che il principio di eguaglianza, secondo la 90stante giurisprudenza di que\Sta Corte, non leso quando la legge detti disdpline divell'Se per situazioni diverse. E nel ca1so in esame non . I ' rupipare n arbitrario n ingiustificato il fatto che il legislatorre, per le ricordate ragioni di pubblico interesse, rubbia tenuto 1considerazione, in :relazione a1l'apponibilit del diritto vantato sulla cosa mobile, del rapporto familiare che intffi'corre fu-a il debitore d'imposta ed il parente od affine: tanto pi che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario (laver lasciato, cio, il bene nella casa di abitazione del congiunto). po~ da escludere che possa venire qui in discussione il disposto SUppo~i detta sua applicazione (1). (1) La questione &a stata sol.levata con due ordinanze eme,sse il 28 febbraio 1964 dal PretO!l'e di Torriglia (Gazzetta UfficW/,e, 23 maggio 1964, rn. 126). La Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione richiamando in tenninis la sua recente sentenza 19 maggio 1004, n. 36 (in questa Rassegna, 1964, 630, con nota). CORTE OSTITUZIONALE, 7 dioemhre 1964, n. 99 -Pres. Amhrosini -Rel. VeTz -Farinella e Fidorra (n.c.) e Pres. Consiglio dei Minisbi (sost. aw. gen. dello Stato Agr). Ordinamento giudiziario -Mancanza o impedimento di un giudice del Tribunale -Possibilit di costituire il Collegio mediante supplenza di un vice-pretore, anche onorario -Contrasto con l'art. 106 della Costituzione -Esclusione. (Cost., art. 106, secondo comma, r.d. 30 genrnaio 1941, n. 12, art. 105). La di.spolS'ia;ione dJelrart. 105 de1l vigente ort'dirvarmento giudtiziario, approvalo con r.d. 30 gernrnaio 1941, n. 12, secondo la quale, irn oaoo di mancanza o di impedmnento di un giwd:ioe, il Presidente del Tribunale pu ,costituire il CoZlegio ohiamand)() a fame parte un vice preto111e dJelta stessa sede, e quindi, arvohe un magifff;rato onorario, non contrasta con l'a;rt. 106 deilla Costituzione, in qwanto la riseirva detta nomina per concorso quivi pll'e1scr#ta rigua11da tuf}icio, non la p1ersona del magistrato; e ,la possibiUt di un tempo11arwo inoarrvco di supp1lernz1a prresso un collegio giwdicante non pu essere confu:Sa con un precetto concernente lo status del magmrato (1). (Omissis). -La questione non fondata. L'art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretorre e concilia (1) La questione era staita sollevata dal Tribunale di Palermo in sede penale, ()()(Il ordinanza 30 aprile 1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 giugno 1964, n. 157). Con 1a precedente sentenza 5 dicembre 1963, n. 156 (Giust. Pen., 1964, I, 10) la Corte aveva ricornosciuto la legittimit dell'istituto della supplenza, in relazione alla necessit di fronteggiare, in via temporanea, i vuoti che possano veri PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1003 tme) possono esseTe esercitate da magistrati onorari. Questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'ese:iicizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno della attribuzione di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la frase. cc per tutte le funzioni attribuite a giudiei singoli debba intendersi corme indicazione generica dell'ufficio nel quale i ma:gistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie. Anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase ''tutte le funzioni comprrenderebibe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali deri'V'anti da un incarico di supplenza), perr decidere la questione, suffidente rile'V'are che risolvendosi " la nomina nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ol.'dinamento giudiziario, la possibilit di un tempo~ raneo incarico di supplenza presso un col1eg;io giudicante non pu essere confusa con un precetto riiguaxdante detto cc stato . E gi questa Corte ha avuto occasione di affermare che i provvedimenti, i quali, per ra1gioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diiversa da quelle alle quali egli sia a:sseg;rmto, non incidono sullo cc stato dei magistrati (sent. n. 156 del 1963). La norma impugnata, che pertanto non viola l'art. 106 della Costituzione, risponde :altres ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei picco-li tribunali, nei quali non possibile tal'V'olta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice. Ed il vice pretore onorario pu essere chiamato per singole udienze o singoli processi dopo il pretore e laggiunto giudiziario, secondo fordine fissato dallo stesso art. 105. Nel dispo1sitivo dell'oTdinanza di rimessione indicato anche lart. 23 della Costituzione, ma tale articolo non pu essere preso in consideraziQne perch l'indicazione errata, non essendo in questione alcuna prestazione personale o patrimoniale, e perch, inoltre, il riferimento non sorretto da alcun cenno di motivazione. -(Omi'ssis). fcarsi negli organi giudicanti, con riferimento all'ipotesi di applicazione dei pretori o degli aggiunti giudiziari ad altro mandamento, Con l'altra sentenza 16 giugno 1964, n. 43 (in questa Rassegna, 1964, 637) riferita all'ol'dinamento giudiziario militare, la Corte aveva riconosciuto la legittimit cocStituzionale dell'istituto dell'applicazione di giudici ad opera del Procurato- re generale militare. Coo la .sentenza in rassegna, la Corte applica i medesimi principi anche alla supplenza temporanea di magistrati onorari nei collegi dei Tribunali. In dottrina, oltre agli autori richiamati nella nota alla sentenza n. 4S del 1964, cfr. GRossr, Ancora sulla VII dispruizione transitoria della Costituzione, a proposito di applicazioni e supplenze di magistrati, Giur. cost., 1963, 1569. RASSEGNA DELL'AVVOC~TURA DELLO STATO 1004 CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 100 -Pres. Amhrosini -R~. Fragali -Ros'Si (avv. Silvestri). Imposte e tasse -Legge tributaria sulle successioni -Disposizione che subordina l'inizio o la prosecuzione delle azioni giudiziarie alla prova dell'avvenuto pagamento dei tributi, o della loro esenzione o dilazione -Illegittimit costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione. (Cost., art. 24; r.d. 30 nOVlemhre 1923, n. 3270, ar!Jt. 77, 78, 79, 80). Deve diohiararsi tvllegit.timit costituzionale, in riferimen.to aliart. 24 della Costituzrione, in quanto ecoessivarmen.te lesive del dill'it.to di azrione, delle disposizioni contenute negli artt. 77, 78, 79 e 80 ddZa legge tvibutaria sulle sucoession.i, nella part0 in cui prescrivono che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per iJ pagamento della t(})SM prima de.Il'inizio o nel corso del prooedimento, non posoono agire in giwdizio o prro'8eguirlo, senza aver dato la prova de,ll'avvenuto pagamooto, della ottenuta dJilazione o de~la esenzione; e nella parte in cui sanzio'flJOOO ,l'i,oosservanw di tale precetto con fil pagamento delle tasse e d0lle soprattasse (1). (1) Si segnala questa importante decisiO!lle della Corte costituzionale, nella vertenza introdotta dal Tribunale di Bari con ordinanza 31 ottobre 1963 (GazZ:tta Utfcifile, 23 maggio 1964, n. 126), nella quale, peraltro, non intervenuto il ftesidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato Generale dello Stato. A differenza di quanto ritenuto in precedenti decisioni in materie analoghe (sent. 4 aprile 1963, n. 45, per le leggi di registro e di bollo, Giur. it., 1963, I, 1, 109; sent. 27 giugno 1963, n. 113, ivi I, 1, 1175; sent. 4 giugno 1964, n. 47 in questa R.a$seglfl,(l, 1964, 650, per l'obbligatoriet del ricorso amministrativo in tema di previdenza sociale) la Corte ha ritenuto che le disposizioni in epigrafe non si limitino ad imporre oneri fiscali o procedurali razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, in guisa da costituire un regolamento delle modalit di esercizio dell'azione giudiziaria, ma ne rendano difficile od impossibile l'esperimento. Ch, anzi, la Corte ha posto alla base della sua decisione la consideraziO!lle che le norme in parola, nlle ipotesi in cui si agisca .in giudizio per fare aooertare il tirtolo ereditario conrtestato, introdurrebbero, in pratica, la regola del solve et repet_e, gi dichiarata incostituzionale con la notissima sentenza 31 marzo 1961, n. 21 (.in questa Rassegna, 1961, 1). CORTE COSTITUZIONALE, 7 dicembre 1964, n. 101 -Pres. Ambrosini -Rel. Mortati -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione Trentino-Alto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). Trentino-Alto Adige -Conflitto di attribuzione con la Regione sollevato dalla Provincia di Bolzano in relazione all'art. 13, secondo comma, dello Statuto -Attribuzioni derivanti da PARTE l, SEZ. I, GWRIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1005 leggi ordinarie richiamate dalla disposizione statutaria Ammissibilit del conflitto. (Statuto Trentino Alto Adige, art. 13., secondo comma; d. P.R. 10 giugno 1955, n. 987, art. 37). 'Trentino-Alto Adige -Competenza per la costituzione del Comi tato provinciale della caccia in provincia di Bolzano -Appar tenenza alla Regione. (Statuto Trentino Alto Adige, art. 4, n. 11; art. 13, secondo oomma; d. P.R. 30 giugno 1951, n. 574, artt'. 20, 22). aimmissibile U ricorso peir coreflitto di attribuzione propomo ddla Provimcia di Bolzano contro il d@croto del P.residJen,te deZla Gilunta Regionale che ha proceduto alla comituzione del Comitato provinciale peir la coocia, an1covch il potere rivendioa:to doJ,la Provincia non derivi direttamente dx1Jrart. 13, secondo comma, dello Statuto, ma da norma nDt11 fornita di rango cootituzionale, avente tuttavia oa:rattere integrativo dello stesso Mt. 13 (1). I~ potere di procedere alla nomina dei Comitati provinciali della caccia nella Provincia di Bolzano non arprpartiene agli orgwni della Provincia, ma a quelli deilla Regione, in m'rt del combinato disposto dellart. 4 n. 11, dello Statuto, che attribuisce alla Regione la potest legisZativa esclusiva in materia di caccia e pesca, e degli arot. 20-22 del d.P.R. 30 giugno 1957, n. 574, contenente norme di aituqzione della .citata d-Esposizione statutaria (2). {Omissis). -1. -L:eccezione di inammissibilit sollevata dall'Avvocatura dello Stato non . da accogliere. Non infatti esatto ohe il ricm:so della Provincia di Bolzano deduca un vizio di illegittimit ordinaria anzich costituzionale; ci perwh la pretesa fatta valere al rioonoscimento della competenza all'esercizio della potest amministrativa nella materia che stata oggetto del provvedimento impugnato non , come si affemna, fondata, sull'art. 37 della legge delegata 10 giugno 1955, n. 987 (che, in applicazione del principio di decentramento, trasferisce dal Ministero dell' Agriooltura ai Presidenti provinciali la funzione della (1-2) Sd segnala la singola:rit della fattispecie, nella quale la Provincia a.ssu mew l'attribuzione del potere non sulla base di una testuale disposizione statutaria, ma sulla base deJ generico richiamo, posto dall'art. 13, seoondo comma, dello Sta,.. tuto: Restano ferme le attribuzioni delle provincie ai sensi della legge in vigore, in quanto compatibUi con U presente statuto " . La Corte ha ritenuto, dichiarando ammissibile iJ rico11so (che ha, pera:ltro, respinto nel merito), che tale generico richiamo a leggi ordinarie sfa sufficiente a costituzionalizzarle, di guisa da renderle idonee a generare un conflitto di attri-, buzione. 1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO formazione dei Comitati provinciali per la caccia), bens. sull'art. 13, comma terzo, della legge costituzionale n. 5 del 1948 di approvazione dello Statuto T.-A.A., secondo il quale sono mantenute alle due Pro~ v:incie di Trento e Bolzano le attribuzioni loro conferite dalle leggi in vigore: articolo che viene dalla Provincia interpretato nel senso di .;. comprendere fra quelle conservate anche le attribuzioni peir le quali il conferimento sia avvenuto successivamente all'emanazione dello Statuto. Sicch, alla stregua di tale interpretazione, il citato art. 37 deve considerarsi non gi fonte del potere rivendicato, ma solo norma int~ grativa del contenuto dell'art. 13, venendo esso ad aggiungere una nuova competenza alle altre, genericamente ind~cate da quest'ultimo con riferimento alla loro vigenza in un determinato momento, e che erano state anch'esse assegnate con leggi ordinarie. Nulla pu dedursi :in contrario da quest'ultima circostanza, che cio i poteri in parola siano derivati da nornJ.e non fornite di rango costituzionale, poich funzione dell'art. 13 stata, appunto, sempre sulla base dell'interpretazione fatta valere, di conferire tale rango alle medesime. L'enunciazione, pur se accettabile in via di massima, non pu non tener conto, peraltro, della riserva contenuta nella seconda parte della disposizione statutaria, J cio della compatibilit delle leggi ordinarie richiamate con le altre norme dello Statuto. Per cui costituzionalizzazione non pu verificarsi, e quindi non pu sussistere la possibilit di denuncia di un conflitto costituzionale, allorch la norma invo 1 cata dalla Provincia contrasti con altre disposizioni statutarie, che attribuiscano il . potere alla Regione e quando, per di pi, l'esercizio di tale potere sia reso concretamente possibile dalle norme di attuazione. Ed in effetti ci stato riconosciuto dalla Corte con la seconda massima, la quale d ragione del rigetto del ricorso , della Provincia. @. Resta, tuttavia, aperto il problema pregiudiziale della ammissibilit del ricorso, anche se doveroso riconoscere che esso postula una indagine di merito 1mlla com I patibilit, e quindi sulla costi:tuzionalizzazione, delle leggi attrfoutive del potere con tutte le altre norme dello Statuto. :: questo un inconveniente non ignoto, specie con riferimento alle questioni di giurisdizione, ove esso fu condensato nel paradossale (ma non tanto): Hai torto, I quindi ti nego il Giudice La sentenza della Corte, 11 luglio 1961, n. 45, citata in motivazione, pubblicata in Giur. it., W61, I, 1151. Per l'affermazione del principio che !e norme sul decentramento delle funzioni statali, disposte con i decreti delegati in attuazione delle leggi di delega H marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, siano inapplicabili nelle Regioni a statuto speciale, cfr. la precedente decisione della stessa Corte, 6 marzo 1959, n. 11 (Giur. it., 1959, I, 815) con nota di LAVAGNA, Co'IMideraziooi in te'TYM di deleghe regionali ad enti focali; nonch Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 1958, n. 731 (Cons. Stato, 1958, 1063). In via pi generale, sulle attribuzioni in materia di caccia in relazione agli organi cui esse sono demndate per effetto delle leggi sul decentramento, cfr. la precedente sentenza della Corte cost. 26 giugno 1962, n. 69 (Gim-. cast., 1962, 738 e, specialmente, 756). PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1007 Ricorrono pertanto i requisiti necessari all'insorgere di un ronfiltto di attribuzioni, ohe, ri'Volto com' a tutela della sfera di competenza ohe si asserisce discendente da una legge costituzionale, deve trovare in questa Corte l'organo di decisione. 2. -Nel merito il ricorso da ritenere infondato. Essendo pacifico che la Regione non aveva ancorn, all'atto dell'emanazione del pro'VVedimento impugnato, emesso proprie norme nella materia della caccia, affidata alla competenza esdusiva sua propria dall'art. 4 n. 11 dello Statuto, si tratta di accertare se fosse, a quell'epoca, avvenuto il passaggio ad essa delle attribuzioni di carattere amministrativo, il cui esercizio rimane rondizfonato solo alla emanazione di apposite norme di attuazione. La difesa della Provincia non contesta il fatto ohe norme di tal genere siano venute in vita con il d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, ma sostiene che gli articoH 20 e 21 di tale decreto, i soli che sarebbero stati dedicati alla materia della caccia, difettano di quel sufficiente grado di puntualizzazione , che, secondo stato ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 45 del 1961, deve essere richiesto affinch si renda possibile in roncreto l'effettivo sryolgimernto delle competenze amministrative da trasferire. A parte la considerazione che l'esigenza fatta valere dalla Corte con la invocata pronuncia riguardava il m01dinamento dei poteri regionali con quelli statali, necessario a disporsi tutte le volte che la materia trasferita alla Regione lo richieda, da rilevare che il dtato decreto presidenziale n. 57 4 non si limitato a porre, con gli artt. 20-2.2, i criteri ed i limiti per l'esercizio della potest normativa regionale in ordine alla caccia, ma ha anche dettato, sotto il titolo XVI, le nOTme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del personale dallo Stato alla Regione ed alle Pro'Vincie, e particolarmente all'art. 86 ha stabilito che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in 'Vigorn del decreto stesso, venivano trasferite alla Regione, per l'esercizio delle potest amministrative previste dal primo comma dell'art. 13 dello Statuto, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura nonch gli altri uffici ivi elencati, e contemporaneamente veniva a cessare la competenza, nel territorio della Regione stessa, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per le Venezie. Pertanto, non sorgendo dubbio n sull'abilitazione aoquisita dalia Regione all'effettiva esplicazione delfattivit amministrativa nel campo coperto dall'esclusivit della oompeteriza legislativa ad essa conferita dall'art. 4, n. 11 (caccia e pesca), n sull'appartenenza a tale attivit del provvedimento denunciato, viene a cadere ogni valido fondamento alla pretesa della Provincia. Quale che sia finterpretazione da dare all'art. 13, nella parte in cui fa riferimento alle leggi vigenti , ed anche ammesso che in tale categoria debbano farsi rientrare le norme statali soprawenute, rimane 1008 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO insuperrabile lostacolo alla pretesa stessa proveniente dalla condizione posta dall'articolo predetto per rendere possibile il mantenimento di attribuzioni provinciali, consistente nella compatibilit delle medesime mn le norme statutarie. Condizione ohe deve farsi valere indipeindentemente dal tempo del conferimento delle attribruzfoni stesse, essendo chiaro che ssa operi tanto riguardo a quelle anteriori all'entrata in vigore dello Statuto, nel senso di determinarne lestinzione, quanto alle altre che leggi 01'dinarie sopraV'vernute avessero genericamente attribuito alle amministrazioni provinciali, nel Senso di precludere ogni loro efficacia nell'ambito della Regione T.-A.A. Sicch, se si riconoscoose l'invocata estensione alla Provincia . di Bolzano del decentramento attuato con l'art. 37 del d.p. n. 987 del 1955, si verrebbe a sottrarre alla Regione una parte delle funzioni amministrative ad essa spettanti a tenore dello Statuto. Una volta precisato l'esatto significato dell'art. 13, secondo comma, la controversia in esame appare prospettabile negli stessi termini di quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 11 del 1959, nella quale venne messo in rilievo come le norme srul decentramento (secondo si desume anche dagli artt. 4 e 5 legge delega n. 150 del 1953, e 73 del decreto delegato n. 987 del 1955) dovessero trovare applicazione solo nelle Regioni a statuto Ol'dinario. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 109 -Pres. Ambrosini -Rel. Jaeger -Contardo e Michelon (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr). Corte Costituzionale -Questione di legittimit costituzionale pro posta in via incidentale -Rilevanza nel giudizio di merito Riferimento all'intero giudizio, e non soltanto al grado nel corso del quale viene sollevata la questione -Esclusione. (Cost. art. 137; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 28; norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, art. 1). inammissibile la questione di legittimit costituzionale di una disposiz.ione di legge {nella specie l'art. 4, terzo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giurid'hca dell'avviamento commerciale) prroposta da un giudice non in funzione della rilevanza ohe la questione assume nei rifiessi della propria oowpetenza, ma della rilevanza riferita alf.intero giudizio, per ,ze fasi di competenza di altro giudice di dfoerso grodo (1). (1) Per la seconda volta, a quanto conm:a, la Corte costituzionale ha espresiso un giudizfo di merito sulla rilevanza, giudicandone ictu ocua l'infondatezza, e -~ , _, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1009 (Omissi!S). -Come risulta gi in modo evidente dalla esposizione dei fatti della causa, il testo dell'ordinanza del Pretore di San Don di Piave presenta alcuni asrpetti contraddittori, i quali dnno luogo a non poche perplessit. Vi si rileva, infatti, che -dopo avere premesso nel modo pi esplicito che l'esame del giudice ( dell'eseoozione) era necessariamente limitato all'acoetrtamento delle condizioni, o prnsupposti atti a giustifiicare la sospensione deill'eseouzione, ai sensi deU'art. 624 c.p.c., e che le parti arvrebbero do'VUto quindi riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Venel!lia, competente sul merito -lo stesso giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il presente giudizio non pu essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa (questione ,di legittimit costituzionale dell'art. 4, terzo comma, I. 27 gennaio 1963, n. 19) ; dopo di che il dispositirvo dell' oroinanza si conclude con la seguente prescrizione cc Manda alle parti di riassumere il presente giudizio, una volta oessata la detta causa di sospensione e nel termine di mesi sei dalla data della decisione della Corte Costituzionale, avanti il Tribunale civile di Venezia, competente per ragioni di valore . da rilervare poi ohe lo stesso Pretorn aveva d.'altronde provveduto nei riguardi della domanda proposta da una delle parti per ottenere la revoca della sospensione dell'esecuzione gi accoroata, e pertanto averva risolto tutte le questioni di propria competenza, cos che risultava pienamente giustificata la rimessione da lui dispo1Sta delle parti davanti al Tribunale, non restandogli pi alcun altro provvedimento da pr dinanza 31 lug.Iio 1963 del Pretore di S. Don di Piave (Gazzetta UfficW_e, 8 feb braio 1964, n. 34), il quale, investito di un ricorso per sospensione di esecuzione 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sente giU!dizio... avanti al Tribunale di Venezia, competente per ragioni di valorre . Risulta, pertanto, nel modo pi evidente, dalle espressioni usate nell' orrdinanza; che il Pretore non ha sollevato la questione di legittimit costituzionale della norma denunciata, ritenendola rilevante ai fini di una decisione affidata alla propria competenza, ma ha considerato rilevante la risoluzione di tale questione neri riguardi di quegli altri aspetti della controveTsia, da 1ui stesso consideTati oggetto della futura decisione sul meTito della causa spettante al Tribunale, cui rimetteva le parti. noto, per, ohe la legge attribuisce espressamente il potere di sollevare la questione di legittimit costituzionale: all'" autorit giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio (art. 23. 1. 11 marzo 19'53, n. 87); ed il principio stesso stato riaffeTmato nelle Norme integrative per i giudizi app:r()IVate dalla Corte Costituzionale il 16 marzo 1956, ove previsto " L ordinanza, coo cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la ca!Usa, promuove il giudizio di legittimit costituzionale (art. 1), in base alla logica considerazione ohe soltanto il giudice chiamato a decidere nel merito la controversia in grado di valutare se la soluzione del dubbio insorto sulla legittimit costil:uzionale di una o pi norme costituisca un presupposto necessario della propria decisione. La Corte si costantemente attenuta a tale principio, n ha mai voluto affrontare il problema se roTgano, che aveva proposto la questione, fosse competente a decidere la controversia, n essa a'VTebhe potuto disporre dei dati necessari per risolrverlo. Senonch, nel caso in esame, risulta dal testo stesso dell'oTdinanza che la valutazione della rilevanza, nonch quella della cc non manifesta infondatezza , della questione di legittimit costituzionale della norma denunciata, sono state compiute inveoe da un giudice, il quale non soJo non aveva competenza ad applicare o no quella norma al rapporto controverso, ma aveva riconosciuto e dichiarato nel modo pi esplicito e contestualmente ohe tale competenza spettava ad una diversa autorit giurisdizionale, a cui rimetterva le parti per la riassunzione del giudizio. Da ci consegue la conclusione che il Pretore di San Don di Piarve non poteva pi considerarsi come cc il giudice, singolo o collegiale, ex art. 624 c.p.c., dopo aver adottato il pro'V'Vedimento richiesto ed essersi spogliato del merito della controversia demandandOl:a alla cognizione del Tribunale, competente per v:alore, aveva ritenuto che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit costituzionale. La sentenza, approvabile sotto tutti i profili, potrebbe costituire la svolta per una rev:isione de1la giurisprudenza della Corte sulla incensurabilit del giudizio di rilevanza, almeno nei casi in cui esso risulti macroscopicamente distmto ed infondato, come nella fattispecie. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1011 davanti al quale pende la causa (art. 1, Norme integrative), e che, pertanto, la questione di legittimit costituzionale proposta con l'ovdinanza deve essere diohiarnta inammis'Sibile, n vi luogo ad esaminare i motivi di merito in essa prospettati. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 11 dicembre 1964, n. 110 -Pres. Ambrosini -Rel. Verz -Consmzio Irriguo Canale Naviglio (n.c.), Istituto Naz. Prev. Sociale (avv. Nardone) e Presidente Consiglio Ministri (sost. arw. gen. Stato Albisinni). Previdenza ed assistenza -Assicurazione obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato, rispettivamente, il 60 ed il 55 anno di et -Illegittimit costituzionale della normativa per eccesso rispetto alla delega legislativa -Esclusione. Cost., art. 76; I. 4 apdle 1952, n. 218, art. 37; d. P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 1). L'art. 1 del d.P.R. 26 aprfle 1957, n. 818, il quale pre8Crive che i lavorotori e le loooratrici soggetti alle (J)Ssicuraz~orni obbligatorie per l'inval~dit, la veiochiaia, ila tube!flcolosi e la disoocupaz:ione inrVofontaria debbooo essere (J)Ssicumti a:nche se continuano o iniziano iattivit alle I ditpendenze altrui dopo il compimento, rispettivamente del 00' e del fj 55 anno di e,t, non contrasta con .l'a1rt. 37 detla legge di delega 4 aprile 19<52, n. 218, perch fobbligo dfI<18sicurozione in~ente alZa prestazione delfattivit lavorotiva eid alla relatwa ret.ribuz.ione, e suissiste indipendentemente dJal raggiungimenrto di ogni limite di et deil tooovatove (1). (Omissis). -Il Tribunale di Cuneo ritiene ohe l'art. 1 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 -prescrivendo che le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per la invalidit, la vecchiaia e i superstiti, (1) Continua davanti alla Corte costituzionale la "verifica della legittimit ()()Stituzionale delle varie disposizioni del tormentato decreto legislativo 26 aprile 1957, n 818, contenente norme di attuazione e di coordinamento della I. 4 apri1e 1952, n. 218, sul riordinament'1 delle pensioni previdenziali. Si ricorderanno, infatti, le pecedenti decisioni della Corte su altre disposizioni impugnate del decrnto delegato: sent. 5 maggio 1959, n. 24 (Giur. it., 1959, I, 1, 810), con dichiarazione di illegittimit costituzionale dell'art. 26; sent. 31 maggio 1960, nn. 34 e 35 (i~, 1960, I, 1, 1306 e n'ota di PnoSPERETTI, Principi oolla pmvidenza sociale e limiti di delega legi8lativa) con declaratmia di illegittimit RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1012 per la tubercolosi e per la disocoupazione involontaria debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano lattivit retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 600 anno di et se uomini e del 55 se donne -abbia ecceduto dai limiti della delega di cui all'art. 37 della I. 4 aprile 1952, n. 218. E ci perch questa stessa legge prevede ali'art. 5 il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei 60 e 55 anni di et, onde il Governo, delegato ad emanare soltanto dispo sizioni transitorie, di attuazione e di cooTdinamento, non poteva dettare una norma ~n netto contrasto oon un'altra della stessa legge delegante. La Corte osserva che il Tribunale non ha preso in esame l'intem contesto della I. 4 aprile 1952, n. 218, n ha tenuto aioun conto della evoluzione legislativa in materia di assicurazioni sociali. Ed infatti, nel tempo in cui vigeva l'art. 3 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, l'obbligo assicuratirvo delle persone che presbwano attivit lavorativa alle dipendenze altrui aveva inizio all'et di 14 anni del lavoratore e termine al compimento dei 60 o 55 anni di et a seconda che si trattasse di uomini o di donne. Ma col riordinamento delle pensioni della pl'evidenza sociale costituzionale, mpettirvamente, dell'art. 32, comma terzo (in .parte) e dell'art. 16, comma primo; sent. 11 marzo 1961, n. 2 (ivi, !,961, I, l, 533) con declaratoria di illegittimit costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 11, ultima parte; sent. 27 maggio 1961, n. 28 (ivi, 1961, I, 1, 753) con declaratoria di illegittimit costituzionale dell'art. 27; sent. 22 dicembre 1961, n, 71 (ivi 1962, I, l, 349) con declaratoria di infondatezza deJla questione relativa all'art, 37 lett. b); po.siizione dJellffart. 62, n. 6, c.p. che prevede, nella prima parte, la conoessiione di una atterYlilJ!ante al colpevole il quale aibbia, prima del giudizio, riparato interamente il danno mooiante il risarci RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1014 mento di esso, non contrasta con l'ari. 3 della Costituzione, in quanto non crea alcuna srituazione dti privilegio per i soggetti abbienti, ma trova la sua giu.srtificazione neil"la rilevanza gforid~ca che il riSU!l'Oimento assume quale specifica circostanza rivelatrioe de:l ravve1dimento del reo; n oontrasta con l'ari:. 24 deZla Costituzione perch collegando&i a:l presuppooto die1ll'imteirvenuto risarcimento del darnno, viene ad assumere natura sostanziale, e non ha perrd alcuna attinenza coi mezzi proces. mali, azione e d'ifeisa, tutelati dalla ci,tata n01ma co'8tituzionale (1). {l) Sentenza pronunciata dopo procedimento in camera di Consiglio, non essendovi stata costituzione di alcuna parte (art. 26, secondo comma, I. 11 marzo 1958, n. 87). La questione era stata sollevata dal Pretorn di Offida con ordinanza 80 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale, 21 marzo 1964, n. 78). La sentenza, pw: ponendosi suJ.la scia della precedente giurisprudenza della Cimit oo8'tituzwnale .in materia di oneri patrimo111iali nel 'JYT'Oce~o, in questa Rassegna, 19'64, 829), merita particolare segnalazione perch si riferisce ad un onere in senso jmproprio, e pi ie.sattamentie -come la Corte ha rilevato -ad un presupposto per l'applicabilit di una nonna di natura sostanziale; incidente sulla determinazione della. pena, anche per il suo collegamento con l'art. 183 c.p. Sul principio costituzionale di uguaglianza in materia penale cfr. PALADINI, C~zionisuJ, 'JYT'incipio co8tituzionak di uguaglianza, Riv. trim. dir. pubb., 1962, 897, G1ANZ1, Bartioolari aspetti deil diritto di difesa giudiziaria e del princripi-0 di II eguaglianza, Giur. c08t., 1962, 229; GoRLANI, Conversione della pena e principio di ug~ianza, Giur. it., 1963, I, 1, l; PISANI, Ricchi e poveri di fl'onte al prooesso e di fronte alla pena, Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 562). ~= CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 114 -Pres. Ambra~ sini -Rel. Ohia:relli -Blanca (n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (Sost. Avv. Gen. Stato Agr). Procedimento penale -Obbligo di assunzione della difesa d'ufficio da parte degli avvocati e dei procuratori , Contrasto con gli artt. 24 e 35 della Costituzione -Esclusione. (Cost., artt. 24, S5; c.p.p. art. 128, secondo comma; 181, secondo comma). Le disposizioni degli artt. 128, s@condo comma e 131, secondo comma, del codice di procedura penale, che fanno obbligo agli oot:ocati ed ai p'l'ocuratori di OOS'IJ1mere, anche al dibattimento, la difew di ufficio degli imputati che siano o vengano a trovarsi sproovisti di difernsore di fooocia, non contrastarno con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, i; in quanto l'istituto del gratuito patrocinio, anche nella sua attuale disciplina, non pu non rit~nersi compreso nelI' espressione cc appositi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1015 istituti, adoperata dJal costituente. Esse no~ contrastano nemmeno con le esigenze della tutela del ~OJV01'o poste dalfori. 35, p1'lmo comma, della Costituzione, in quanto robbligo del gmtuito patrocinio, da un lato, t1'ova la sua ro;gione in motivi di inte-resse pubblico, dJalfolt1'0, non incide sulla tutela della disciplina economica del professionista (1). (Omissis). -Nel merito la questione infondata. In relazione all'art. 24 della Costituzione va os"servato che n dal linguaggio legisfativo, n dal oomune linguaggio giuridico possono trarsi argomenti per ritenea.-e che respressiooe (( istituti )) ' nella disposizione oostituzionale in esame, vada intesa nel senso di organismi super individuali, e non nel senso di cormplessi di nol1IIle regolatrici di determinati rapporti, unitariamente oonsiderati. : ben noto crn:ne in questo senso, a quel modo che si parla di istituto della propriet, della famiglia e via dicendo, si parla anche di istituto del gratuito patrocinio e, in genere, di istituto della difesa gratuita dei non abbienti. Sarebbe pertanto arbitrario ritenere, da un punto di vista esegetico, che il gratuito patrocinio, anche nella sua attuale disciplina, e il complesso delle vigenti norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, non possano considerarsi compresi nella espressione appositi istituti adoperata dal costituente. Diversa questione, e non di legittimit costituzionale, quella della adeguatezza di tale disciplina al :fine garantito dalla Costituzione. De Zege fe1'endtt e da un punto di vista di politica legislativa pu anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; (1) Questione di particolare rilievo, che trascende il caso particolare nel quale essa ebbe a sorgere, con l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte di appello di Caltanissetta 18 dicembre 1963 (Gazzetta Utfciole, 22 febbraio 1964, n. 47). Veniva in discussione, invero, la conformit alla norma posta dall'art. 24, terzo comma della Costituzione : " Sono assicurati ai non abbienti con appou Wtitwtri, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione , delle norme vigenti sul gmtuito. patrocino e la difesa officiosa. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la sufficienza degli istituti vigenti, anche se, dal punto di vista deontologico (ma con oolo riferimento al profilo dedotto dell'art. 35 Cost.), ha auspicato la ,creazione di un sistema che assicuri in ogni caso \ID compenso al difensore di ufficio. Come si vede, si molto lontani dalla tesi pi radicale della creazione di istituti nuovi, quali l'Avvocatura dei pO'Veri, e simili, gi categoricamente escluse dal costituente nella formulazione delle disposizioni costituzionali in esame (CA RULLO, La Cwtituzione della Repubblica italiana illustrata coi lavori preparatori, Bologna, 1950, 69 e segg.). In realt, il problema attiene meno alla creazione di istituti diViersi da quelli vigenti, che al modo con cui, nella prassi, questi vengono applicati. Ma le deformazioni o il logoramento di determfr1ati istituti non sono, di per s, 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1016 ma dall'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio corrispondere alle finalit dell'art. 24 della Costituzione non si pu trarre .fmduzione della incostituzionalit dei mezzi ora esistenti, che a quelle finalit sono ugualmente diretti. Considerare, -in ipotesi,. tali mezzi come insufficienti, o scarsamente efficienti, rispetto allo sco po voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai volere dire rioonoscerli contrari alla Costituzione stessa, col risultato di privare i non abbienti anche delfattuaile forma ,di assistenza. La questione proposta si presenta ugualmente infondata in relazione aU'art. 35 della Costituzione. La tutela del lavoro in tutte le sue forme, enunciata nel detto articolo, non esolude, infatti, che, in base alla legge, possano essere imposteprrestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a nol'llla delfart. 23 della Costituzione. Certo, per quanto riguarda il lavoro dei liberi professionisti, queste imposizioni non possono esser tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di oggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non rimunerato, o comunque da :impedire che lesercizio della libera professione possa esse11e suffi.ciente ad assicurare la soddisfazione delle esigenze economiche e morali del professionista. Ma nel caso in esame non vi ha dubbio ohe la previsione, -contenuta nella legge, di una saltuaria prestazione obbligatoria erventualmente gratuita non contrasta oon l'indicata norma costituzionale, n ool sistema di principi che da essa si ricava. Infatti, in primo luogo, si tratta di un obbligo che ha la sua ragione nell'interesse pubblico: e precisamente, nell'interesse di fornire fassi suflcieiJlti a farne ritenere la non rispondenza ai precetti costituzionali dai quali essi sono richiamati; possono, al pi, costituire un invito al legislatore ad inte ~ grarne il contenuto alla ,stregua dell'esperienza, e questo , appunto, l'auspicio .: fatto dalla Coil'te con l'ultima parte della sentenza in raissegna. In questa prospettiva, pu richiamarsi l'istituto inglese del Legal and System,. che interviene, corrispondendo agli avvocati, iscritti in liste speciali, onorari secondo tariffe fisse, per pwstazioni a favore di indigenti (cfr. in proposito, Rossr, [,,a Corte criminale di appello inglese, Giust. pen. 1965, I, 27). In sostanza, occorre rendere sul piano concreto ~empre pi effettivo, ~ sempre meno fittizio, lesercizio della difesa di ufficio, che lesplicazione del generale diritto alla difesa contenuto nel secondo comma dell'art. 24 Cost. (Cortecost. 1 dicembre 1959, n. 59, Giur. it. 1960, I, 1, 227, e nota di PrsANI, L'inviolabilit del diritto di difesa e l'art. 133, oomma primo, c.p.p,,); ma ci non ne inficia la conformit attuale alla Costituzione, data la saltuariet dell'inoarico e la sua compatibilit con l'esercizio della libera professione. Del resto, vi con.traversia se l'art. 36 Cost. :sia applicabile alle professio-nd intellettuali, avendo la Corte Suprema di Cassazione adottato ripetutamente la soluzione negativa (Gass. 9 maggio 1959, n. 1961, Oiur. it. 1960, I, 1, 343, e precedenti ivi indicati); soluzione contestata in dottrina (LEGA, Prinoipii costituzionali in tema di .lavoro autonomo, ivri; idem, Inderogabilit di tariffe foren9t: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 stenza giudiziaria ai non abbienti, e di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali e della funzione giudiziaria con la coU::JJborazione della difesa. In SeCO!Ildo luogo, robbligo de1la prnstazione non incide sulla tutela della posizione eoono:rrrica del professionista, sia perch la gratuit di essa limitata ai casi in cui non vi possibilit di ripetizione degli onorari {art. 11 del r.d.l. 30 d~cembl'e 1923, n. 3282), sia pea-ch il gratiuito patrocinio , nel nostro ordin:;JJIDento, un ufficio della categoria degli avvocati e dei procuratori (r.d.l. 30 dicembre 1923, citato, e, in origine, r.d.1. 6 dicembre 1865, n. 2627), il cui adempimento non altera la disdplina economica della professione in modo da impedire che l'esercizio di essa possa corrispondere a11e esigenze del professionista e al decoro della profossiooe. Ci non toglie che, in 'al'monia con quanto si prnoedentemente osservato a propostito dell'attuazione dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, potrebbe essere opporlunamente creato un sistema che assicurasse in ogni caso un compenso a! difensore d'ufficio. -(Omissis). e pattuizioni di compensi a forfait, ivi, 1960, I, 1, 1091). Veggasi anche la sentenza della stessa Corte Costituzionale 7 foglio 1964, n. 75, in questa Rassegna 1964, 989. Per quanto riguarda, infine, la manifesta mfondatezza della questione di legittimit costituzionale dell'art. 13.1 c.p.c, sulle sanzioni al difensore che abbandoni la difesa, cfr. Cass. Sez. III pen. 5 dicembre 19:62, rie. Augenti, Giur. ;t. 1963, II, 289. CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 118 -Pres. Ambrosini -Rel. Sandulli -Marchiafava (n:c.), Farnci (n.c.), Presidente Consiglio Ministri e Ministero Finanze {sost. a'V'V. gen. Stato Chiarotti, Guglielmi). Procedimento civile -Foro della p.a. -Contrasto con le disposizioni costituzionali concernenti il principio di eguaglianza, il diritto di difesa e la precostituzione del giudice -E~clusione. (Cost. artt. 3, 24, 113, 25; c.p.c. art. 25; .t.ru. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7, 8, 10). Le dfsposizi.oni del codice di prooodura civile (art. 25) e quelle del t.u. sulla rappresen.tamza e difero dillo Stato in giwdizio (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6, 7, 8, 10), le quali statuiscono un foro s.pe'Ciale per la p.a., non contradano con le disposizi.oni oostituzi.onali riguardanti il principio di eguaglf;(J:nza, perch obbedi.S1cono alle fonalit di concentrar. e, a beneficio della intera collettivit, le cause dello Stato p~so un numero ristretto di sedi giwdizia:rie, per favorirne "la speciolizzazi.one; 1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n con qudle riguardanti la difesa in giudizio, specie contro gli atti d!ella p.a., peroh l'eventuale maggior costo del giudizio ha adeguata giustificazione in ragione di interesse generale; n, infine, con le disposizioni rigward!anti la riserva del gt"udice naturale, perch esse determinano in via generale quale sia il giudice competente nelle controversie in cui sia parte la p.a. (1). {Omissis). -I due giudizi sono stati trattati congiuntamente e possono essere riuniti. Con le due ordinanze di rimessione -e partirolarmente con quella del Pretore di S. Agata Militello -vengono investite tutte le disposizioni riguardanti (secondo l'espressione dell'art. 25 c.p.c.) il foro dello Stato (art. 6, 7, 8, 10 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 e art. 25 c.p.c.). Le questioni sollevate hanno quindi, in sostanza, un unico oggetto. N ha importanza, a tal fine, che i motivi addotti dalle due ordinanze a sostegno della illegittimit costituzionale non coincidono se non in parte. (1) Riportiamo integpresentanza e difesa in giudizio dello Stato e dall'art. 25 ood. proc. civ., esso stesso un g.iudioe naturale precostituito per legge Sul valore di questa disposizione costituzionale la Corte, peraltro, aveva avuto gi occasione di pronunciarsi, fra l'altro, con le sentenze nn. 118/57, 29/58, I'. . . .> PARTE i, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1021 particolari idonei a non far apparire priv di ragione meritevole di considerazione la disparit di trattamento (v., tra le pronuncie pi recenti relative a leggi contenenti una disciplina differenziata per rapporti interessanti lo Stato, le sentenze 87 del 1962, 81 del 1963, 77 del 1964). Orbene: la regola del foro dello Stato ha una giustificazione sufficientemente adeguata, da un lato, nerlfesigenza di concentrare in vista di un minorr costo e di un miglior svolgimento del se.rvizio (cui fa richiamo anche f art. 97 Cost.), e peiici a vantaggio della intera collettivit {ridondante, indirettamente, anche a beneficio deri singoli e, perrci, degli stessi eventuali avversari dello Stato in giudizio) -gli uffici delfAvvocatura dello Stato; dall'altro nelfesigenza di concentrare i giudizi cui partecipa lo Stato -frequentemente implicanti questioni .sui generis di comp~essa risoluzione -presso un numero ristretto di :22/59, 26/61 e 88/62. In quest'ultima testualmente si afferma: La IOCUZlione giudice naturale... non ha nello art. 25 un significato proprio e distinto e deriva .Per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realt aggiungendo al concetto di giudice precostituito :Per legge . Si afferma -continua la sentenza n. 88 -che nell'art. 25 sancito il principio della certezza del giudice e ci sostanzialmente vero; ma di un tale principio fa puntuale significazione pi efficacemente espressa nel concetto di precostituzione del giudice, vale a dire della prevista determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro., non gi, a posteriori, in relar zione, come si dice, ad una regiudicanda gi sorta . La Corte in sostanza ha costantemente ritenuto che l'art. 25 Cost., vietando la costituzione del giudice a :posteriori, :ponga in essere una riserva dj legge nel senso, cio, di consentire 1soltanto una competenza :!S1Sata, i;enza altemative, imme~ diatamente ed esclusivamente dalla legge. L'ru:t. 25 Cost., tutela, perci, a il -diritto del cittadino ad una previa non dubbia oono:scenza del giudice competente a decidere, o, ancor pi nettamente il diritto, alla certezza che a giudicare non :sar un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto gi verificatosi " . L'art. 25, che anticipa in questa parte il contenuto del successivo art. 102, ha in i;ostanza il fine di impedire fa previsione a posteriori di un giudice .speciale ed ha riguardo principalmente, se non esclusivamente, alla giurisdizione penale, come si evince dalla interpretazione logico-sistematica dei suoi tre commi. La dottrina, che deJI'argomento si occupata, appunto, in relazione agli artt. 30 e 32. cod. proc. civ., si posto il problema se sia conforme al precetto costituzionale la modificazione della competenza in relazione ad una oontroversia gi .insorta (FosCHINI, in nota a Cass. III pen. 28 gennaio 1950, rie. Versari, Riv. pen., 1950, II, 286; PrsANI, La garanzia del giudioe naturale niella Costituzi011e italiana, Riv. it. dir. e procedura pen., 1961, 414; CoccIARDI, Sul concetto di giudioe naturole precostituito p0T legf!!e e di giudioe stra.ordinario oolla nostra Costituzione, ivi, .1962, 277): ma non ha mai dubitato della legittimit costituzionale delle norme, che istituiscono furi speciali in relazione a predeterminate categorie di contro versie, tanto pi se anoom non insorte. L'attributo naturale " tanto pi se posto in relazione con l'espressione che :segue, precostituito per legge ", la quale ne determina in concreto il significato, .. un pleonasma, che serve solo a dare solennit al principio. Non c', nell'espres 1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sedi giudiziarie, s da dare impulso alla specializzazione di queste nel trattarli, con vantaggio dello svolgimento e dei risultati della funzione giudiziaria, e quindi, ancora una volta, dell'interra collettivit. Con riferimento al diritto di agire e difendersi in giudizio, dconosciuto indistintamente a tutti dalfart. 24 Cost., poi da osservare che la regola del foro dello Stato, mentre non ferisce in modo di:t'etto tale diritto costituzionalmente garantito, non lo colpisce neppure in modo indiretto. Infatti, in primo luogo, il maggioc costo del giudizio -fatte le debite proporzioni, e tenendo anche conto dell'istituto del gratuito patrocinio e del principio per oui il vincitore in giudizio deve essere rimborsato delle spese processuali -non pu esser considerrato tale da sconsigliare, a ohi in mancanza della regola del foro dello Stato ra'Vrebbe esericitata, la difesa in giudizio {in qualit di attorn o di con sione adoperata all'art. 25 cost., alcun riferimento al diritto naturale, che fra l'altro, non si mai OCC1.1pato di competenza per territorio. Giudice naturale, perci, iJ. giudice precostituito per legge, quello che possibile identificare, in relazione aHa insorta controversia, sulla base delle preesistenti norme, generali e speciali, del codice di rito e delle alke norme procedurali contenute in leggi speciali. 2. -H principio del Foro dello Stato non contrasta neppure con l'art. S Cast. La Corte, nell'esaminare il contenuto ed il significato di questa disposizione costi, tuzionale, ha affermato che il principio della uguaglianza dei cittadini avanti alla legge non impedisce al legislatore di dettare diversa disciplina per regolare situa, . zioni che esso, con valutazione discrezionale, considera diverse, adeguando le norme agli svariati aspetti della vita sociale, quando ci sia fatto per categorie di desti, ' natari, e non aJ, !p6Tsonam. I ' I L'art. 3 citato; non direttamente richiamabile nel caso che ci occupa, nel quale si discute non gi di un preteso diverso trattamento di un cittadino rispetto agli altd ma, se mai, di un cittadino rispetto allo Stato. Peraltro, anche a tener conto della esigenza di una posizione di eguaglianza in ogni caso deducibile dal principio dello Stato di diritto, di oui permeata la Carta costituzionale, e da due norme (artt. 24 e S) della Costituzione, non pu considerarsi la pretesa posizione di favore dello Stato enucleandoJ.a dal oomplesso dei doveri ben maggiori che lo Stato ha, ad altri titoli, rispetto al ciUadino. Gi lequiparazione di soggetti eterogenei non appare atta a consentire utili deduzioni, ma, se la si voglia ad ogni costo fare, va considerato il complesso dei diritti e dei doveri che incidono sui due sog, I getti a raffronto. Se, da un lato, tutti i cittadini singolarmente considerati sono trattati alla stessa stregua rispetto allo Stato che, non si dimentichi, la collettivit dci cittadini giuridicamente organizzata, non offesa la esigenza, cui dianzi si accennava, anche se, per la collettivit dei cittadini, previsto, nei giudizi, il cosiddetto foro erariale. 4. -N sussiste alcun contrasto fra le norme denunciate e gli artt. 24 e 118 Cost. Dettare particolari criteri per la determinazione del giudice competente a conoscere particolari categorie di controversie non significa escludere o limitare a partioolMi mezzi di impugnazione la tutela giurisdizionale contro gli atti della p. a. n impedire che il cittadino agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti. L'indicazione PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 venuto) delle proprie posizioni soggettive; in secondo luogo, esso ha un'adeguata giustificazione nelle ragioni di interesse generrale (ddondanti anche a heneficio dei singoli, uti universi) di cui gi si detto. 3. -Proprio per le medesime ragioni la regola del foro dello Stato non appare lesiva del precetto costituzionale per cui (in applicazione del principio di legalit) la possibilit di agire in giudizio contro la p.a. in difesa dei propri diritti e interessi legittimi non pu essere in alcun modo preclusa, limitata o diminuita (art. 113 Cost.). Infatti, se ha una sua logica e una sufficiente giustificazione e non pu esser considerata lesiva del diritto di agire e difendersi in giudizio, garantito a tutela di qualsiasi posizione soggettiva dalfart. 24 Cost., essa non pu nemmeno esser considerata in contrasto con fart. 113 ( il caso di di particolari criteri -oui, peraltro, il legislatore ricorre, come s' detto, anche per categorie di controversie, che non riguardano la p. a. o nelle quali l'intervento di questa nort determinante (cause fallimentari, in materia di previdenza, di usi civici, di contratti di guerra) -non crea una preordinata posizione processuale di preminenza o di differenziazione in favore del1a p. a. , n altera il costo della procedw:a in modo tale da rendere frustranea ogni tutela e ogni garanzia contro gli atti della p. a. ,, . Sul primo punto non riteniamo di doverci soffermare essendo evidente e notorio che il foro dello Stato non aissiClll'a alla p. a. alcuna p~sizione preminente o differenziata in giudizio e che, inoltre, lordinamento giuridico considera, in numerose ipotesi, altri interessi prevalenti r.1spetto a quello tutelato con il foro dello Stato. Questo, che, peraltro, non vige per le cause devolute alla competenza del Pretore, cede, infatti, di fronte al foro della esecuzione, a quello fallimentare o previdenziale. In ordine al secondo punto oooorre, poi, tener pr~te che non v' aggravio di spese, tanto meno tale da frustrarn ogni tutela o garanzia, nello spostamento di competenza da un Tribunale all'altro. Nei giudizi di ro.mpetenza del Tribunale, infatti, la parte deve sempre costituirsi a mezzo di un procuratore legale e le tariffe forensi, come le >spese di giustizia, sono uguali p& tutto il tenitorio dello Stato. D'altra pa,rte, l'intervento personale della parte all'udienza non necessario e, almeno nella maggior parte dei rosi, del tutto superfluo, per cui lo spostamento di competenza al Tribunale del capoluogo del distretto non porta neppure un apprez:mbile disagio per il litigante. Resta da considerare lesclusione della competenza del Pretore per le cause tributarie prevista, peraltro, in via generale dall'art. 9 c.p.c., della cui legittimit costituzionale il Pretore non ha ritenuto di dover dubitare. La devoluzione di queste cause al Tribunale importa senza dubbio un aggravio di spese (non certamente tale da rendere frustmnea ogni tutela o garanzia) ma pienamente giustificato dall'esigenza di affidare al giudice collegiale la decisione di controver~ie di particolare delicatezza e complessit, la soluzione delle quali, inoltre, interessa, sia pure :in modo mediato, tutta la collettivit. : evidente, infatti, che il gettito dei tributi, i quali costituiscono la maggiore entrata dello Stato e degli enti pubblici minori, interessa la collettivit perch rappresenta il mezzo per il soddisfacimento degli interessi generali. D'altra parte, nessuna disposizione costituzionale dispone che la competenza si determini esclusivamente in base al valore; questo solo uno dei criteri, previsti dal legislatore ordinario, nella sua discrezionalit, in concorrenza con altri per ripartire le cause tra Conciliatore, Pretore e Tribunale. : anzi, prin 1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ricorrdare, del resto, che con la sentenza n. 87 del 1962 questa Corte afferm che la tutela giurisdizionale contro la p.a. pu essere diversamente regolata, nei modi e nell'efficacia, dal legislatore ordinario). :: vexo che {come questa Corte ha avuto occasione di osservare nella sentenza n. 2 del corrente anno) lart. 113 da considerare violato quando la difesa giurisdizionale nei confronti della p.a. sia resa estremamente difficile o puramente apparente. Ma gi stato posto in evidenza ohe ci non si verifica nel caso presente. 4. -Da tutto quanto precede risulta anche che in nessun modo la regola impugnata urta ioontro i principi dello Stato di diritto. Non occorrre poi un diffuso discorso per dimostrare l'insussistenza del denunciato oontrasto delle disposizioni srul foro dello Stato con l'art. 25 Cost. Gi nella sentenza 119 del 1963 questa Corte ha avuto infatti occasione di rilevare ohe, determinando una volta per sempre, in relazione alla generalit delle controversie in oui sia parte I'Amministrazione, quale sia il giudice competente, le disposizioni legislative in questione non urtano minimamente col precetto costituzionale per cui nessuno pu essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. -(Omissis). cipio generale dell'ordinamento che questo criterio subisca deroghe o ceda definitivamente, in talune ipote'Si, rispetto al criterio della materia. Alcune categorie di cause, cio per la loro delicatezza o complessit sono attribuite senz'altro al giudice collegiaJe, prescindendo dal valore; altre, invece come ad esempio le cause relative a beni immobili o, in senso inverso, quelle di sfratto, sono attribuite al Pretore entro limiti pi modesti o, 'Vicevei:sa, senza limiti di valore. Sotto questo ~spetto, peTtanto, non pu ritene11si che, per effetto delle norme denunciate, si attui uno spostamento di competenza dal Pretore al Tribunale in cc>nsiderazione della partecipazione dello Stato al processo, trattandosi, invece, di un'attribuzione di competenza al Tribunale intuitu materiae. CORTE OOSTIWZIONALE, 22 dicembre 1964, n. 119 -Pres. Ambrosini -Rel. Branca -Cihia:rchiaro {n.c.) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Case per lavoratori -Contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (INA-Casa) -Contrasto con gli artt. 23 e 42 Cost. -Esclusione. (Cost., artt. 23, 42; t 28 febbraio 1949, n. 4S, arl:, 5). L'art. 5 della legge 28 febbmio 1949, n. 43 (sostituita dalla legge 14 febbmio 1963, n. 60), che imponeva ai datori di kworo ed ai laooratori ,il versamento di contributi destinati illa costruzione di case =: :~ -~ PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 per lavora-tori,, non viola la riserva di legge prewritta datl:arrt. 23 della Costituzione, essendo ind~cOJti, nella legge, le persone e gli erri.ti soggetti aTI obbligo, la mist/lra priecisa d:el contributo., le principali modalit ed il tempo di esazione, nol/'IJch l'istituto preposto alla gestione ei fondi; n pone in essere, in oontrosto oon l'art. 42 della Costituzione, una specie dJi esp'l'Opriaziooe senza indennizzo, dovendosi assolutamente oocludere che la prestazione imposta sia arbitraria o ilrvagionevole (1). (Omissis). -Con l'ol'dinanza pretorile si sollevata questione di legittimit costituzionale dell'art. 5 I. 28 febbraio 1949, n. 43: esso, ad avviso dd Pretorre, impone, anche ai lavoratori che non possono trarre un vantaggio diretto dalla legge, una prestazione ohe non avrebbe caratte!f'.e di tributo; peTci viole~ebbe gli artt. 23 e 42 Cost. che sanciscono, fuori del rapporto tributario, l'intangibilit del patrimonio del privato. La questione infondata. La I. 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge, conteneva un piano di costruzioni di case per lavoratori. Le somme necessarie ad attuarlo si dovevano raccogliere sotto forma di oontributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e prestatori d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, oommercio, ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicaJVa le prsone e gli enti soggetti a questo obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalit e il tempo d'esazione, l'istituto preposto alla gestione dei fondi : la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della CO.st. era pienamente rispettata. I singoli contributi previsti dall'art. 5 della legge, quale che ne fosse la natura, non trovavano la loro causa o la loro giustificazione in un oorrispettivo diretto e concl'el:o per chi li pagava; la legge, promuovendo la costruzione di case popolari, con ci non intendeva garantire a ogni singolo contribuente un sicuro vantaggio economico: non lo assicurava ai datori di lavoro, poich le case non si dovevano costruire per loro n da tutti loro; non lo assicurava ai la'VOratori, -poich questi erano molto pi numerosi degli alloggi che si sarebbero costruiti. E tuttavia non si pu negare: ohe, sotto un aspetto pi generale, tutti i contribuenti, almeno nella loro appartenenza ad ampie categorie di soggetti, dovessero trarre dall'applicazione della legge un qualche beneficio. _ (1) Questione sollevata dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza 17 gennaio 1964 (Gazzetta UffcUJle, 2S maggio 1964, n. 126). Sulla interpretazione dell'art. 2S della Costituzione in merito alla riserva di legge in materia tr1butarfa cfr., da ultimo, le precedenti sentenze della stessa Corte 14 ma:rzo 1964, n. 15, in questa Rassegna, 1964, 254, con richiami, e 2S giugno 1964, n. 58, ivi, 1964, 813. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1026 Infatti ai datori di lavoro essa offrirva, direttamente o indirettamente, pi ampi sbocchi per la loro attivit pmduttiva; mentre ai prestatori d'opera dava maggiori occasioni di lavom e la possibilit {non la certezza) di conseguire un alloggio: possibilit per tutti i lavoratori che versavano il conmbuto, oompresi i proprietari di casa se ne avessero perduta la propriet o si fossero trasferiti in altra sede. Poich a tali benefici attingevano soprattutto oerte categorie di soggeitti, fobbligo del mnmbuto da parte di costoro, e solo di costoro, aveva una srua propria giustificazione, a taoere dei doveri di solidariet sociale pur presenti al legislatore. Perci assolutamente da escludere che la prestazione :imposta con la legge sia arbitraria o irragionevole, quasi una specie di espropriazione senza indennizzo, come sembra rite -nere, invocando l'art. 42 della Costituzione, il giudice di merito. (Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE Dl CASSAZIO.'JE, Sez. Un., 23 marzo 1964, n. 662 -Pres. TavoJaro -Est. Iannelli -P.M. Criscuoli (parz. diff.) -Trento (avv. D'Albiero) c. Guocione e Ministero P.I. (a:vv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Atti della p.a. -Controversie -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Criterio di discriminazione. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, aH. E, artt. 2 e 4). Competenza e giurisdizione -Istruzione pubblica -Scuole private -Vigilanza del Provveditore agli Studi -Non sussiste -Con troversia -Giurisdizione a.g.o. (Cost. art. 33; I. 19 gennaio 1942, n. 86, artt. 3 e 4). Solo nel ooso in cui si disconosca il '{JOiere de.Jla p.a. di compiere un determinato ,atto e di emettere un dJeterrninaito provvedimento, che incida sul diritto soggettivo de:l &ingolo, il giudice ordmario pu conoscem ddl. controversia promossa dal soggetto che si assuma leso da queilf atto o provveiddmento, mentre se l'atto sia l'emanazione di un potere effettiivamente spettante 'l1Jlla p.a.,. non configurabile un diritto soggettivo del singofo aUa b~e deilla controversia, ma un mem interesse Zegiittiirno, non tuteilabile avanti l'a.g.o., ma sOlo dinainzi agli organi di giustizia amministt1ativa (1). Alla libert, per i pr.ivati, ,di istituire scuole ed istituti dri istruzione prevista dall'art. 33, comma terzo, della Costituzione, non fa riscontro n,eilfordinamento vigeinte, alcuna norma oon 'la quale siano posti dei limiti al suo esevcizdo o fissarti deii mntrolli, onde nessun intervento de:lf awtorit statale pu oomiderarsi iegittimo, allo stato, nel difetto di una rlegge che Zo preveida e lo dism'plini. Deve da ci dedursi che i!l Provveditore agli Studi non ha potere di vigilamza sulle scuo'le (1) Giurisprudenza assolutamente costante. Cfr., per tutte, Cass. 13 ottobre 1962, n. 2996, Foro it, Rep., 1962, v. Competenza n. 59; id., 12 maggio 1962, n. 982, ibidem, n. 68; id., 24 ottobre 1958, n. 3457, Foro it., 1959, I, 1708, con nota di O. FANELLI. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1028 private, faoendo, per, riferimento al tipo di scuole meramente private> esoluse, qumdi; qu@~le pareggiate, riguardo alle qucili non pu essere disconosciuta detta potest di vig~lamza (2). (Omissis). -Per priorit logica, invertendo l'ordine di formulazione delle censUTe, devono esaminarsi, per primi, il terzo e il quarto mezzo, coi quali il rioorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione degli artt. 5, all. E, della 1. 20 gennaio 1865 n. 2248, 28 della Costituzione, 22 e 23 del t.u. n. 3 del 1957 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 29 e 30 del t.u. n. 1054 del 1924, 3 e 5, all. E, della cit. 1. n. 2248 del 1865, nonch la motivazione illogica, insufHciente e contraddittoria, il tutto in reilazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5 c.p.c., oonsura la sentenza impugnata:, anzitutto, per avere posto, ai :fini della giurisdizione, la distinzione tra atti di uffi.cio ed atti estranei ai poteri di ufficio ma compiuti in occasione dell'esercizio di tali poteri e, in seoondo luogo, pe.r non avere indicato, con chiarezza, la ratio su cui si inteso basare la declinatoria della giurisdizione. Riguardo al primo punto il ricorrente rileva che la distinzione anzioennata, oltre ad essere inoperante ai :fini della giurisdizione (in quanto utile solo per stabilire il titolo di responsabilit della pubblica amministrazione, ossia se ricorra o non l'ipotesi della solidariet, ci che presuppone la giurisdizione del giudice ordinario) anch irrilevante ai :fini dell'accertamento della re5ponsabilit del funziorn.ario peT i danni conseguenti ad atti dallo stesso compiuti e che siano lesirvi di un diritto soggettivo dato che, sia pe.r la legislazione vigente sia per l'univoco insegnamento di questo Supremo Collegio, la responsabiHt suddetta sussiste anche per (2) Il potere di controllo dello Stato sulle scuole private. Con la decisione in rassegna, la Suprema Corte ha ritenuto che -una volta venuta meno, per effetto della sent. 19 giugno 1958, n. 36, della Corte Costituzionale (Foro it., 1958, I, 841 con. nota), la necessit dell'autorizzazione amministrativa all'apertura di istituti privati di istruzione (autorizzazione prevista dall'art. 3 della I. 19 gennaio 1942, n. 86) -non sussista pi, nel vigente ord:iname: .to, altra nmma che attribuisca all'Am~inistrazione della Pubblica Istruzione dei poteri di controllo e vigilanza sulla scuola meramente privata, sicch l'Autorit non potrebbe, in alcun modo, intervenire nella sfeta del diritto di istituire e gestire istituti privati di istruzione, oosti-tuzionalmente garantito dall'art. 33, terzo comma, della Carta. Da tale premessa, la Corte ha dedotto che, nel caso di specie, rientra neHa competenza del Giudice ordinario di conoscere degli effetti di un atto emanato dal Provverutore in base a tale inesistente potere e dal quale il privato assume di essere rimasto leso nella propria sfera giuridica. Non pu non dissentirsi dalla soluzione data al problema dal Supremo Collegio, in quanto che la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione, cos come prevista dall'art. 3 della 1. n. 86 del 1942, non comporta, in alcun modo, il venir PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1029 gli atti di ufficio, per l'obbligo del funzionario di osserva:re, insieme oon le norme delle leggi e dei regolamenti, le regole della comune diligenza e prudenza, donde la competenza del giudice ordinario di sindacare I'atto amministrativo relativamente anche ali' esercizio del potere disorezionale che ne sia alla base, tutte le volte che rico.rra la violazione di un diritto soggettivo, ai fini non dell'annullamento dell'atto, ma del risarcimento del danno. Riguardo al secondo punto rileva che la Corte del merito, da un lato, avrebbe ritenuto la controversia afferente al rapporto di pubblico impiego, come tale soggetta alla giurisdizione esdusirya del Consiglio di Stato, e, dall'altro, si sa:rebhe soffermata a considerare il potere di sindacato dell'atto amministrativo, da parte del giudioe ordinario, nella subieota rnarterm, sia pure per negare il potere medesimo, faoondo cos confusione tra i principi che 11egolano la distinzione fra la giurisdizione 011dinaria e quella esclusiva in materia di pubblico impiego ed i principi ohe regolano la distinzione tra la giurisdizione ordinaria e quella di legittimit. I due mezzi vanno esaminati congiuntamente perch si completano l'un l'altro, per la loro intrinseca interferenza, e perch entrambi prendono lavvio dal p:resupposto errato di avere la Corte del merito enunciato dei princip~ e fatto delle affermazioni, che non trovano alcun riscontro nella motivazione della denunciata sentenza. Invero l'impostazione giuridica, che .oostituisoe la premessa della sentenza, che un atto amministrati'Vo, strettamente rioollegabile alla funzione, con effetto soltanto nell'ambito dei rapporti interni della p.a., non pu averre incidenza alcuna nella sfera patrimoniale del singolo meno di ogni altro potere di vigilanza sulle scuole private da parte degli m-gani del Ministero della P.I., rientrando pur sempre n~ compiti istituzionali di quella Amminisl:raziOtne il suprremo controllo su tutte le fm-me di attivit di istruzione e di educazione. Non pu, invero, revocarsi in dubbio che l'isl:ruzione rientri tra le finalit proprie dello Stato moderno {ZANOBINI, Corso dir. amm., 1957, V, 235; SANDULLI, Manuale dir. amm., 1962, 546; SAJLis, La Cos-tituzione ital,. dal 1948 e l,e libert scolas-tiche, Studi econ.-giuridici Universit di Cagliari, 1948-1949, 31; CrusAFULLI, La scuola nella Costituzione, Riv. dir. pubblico, 1956, 56; ZANGARA, I diritti di libert della scuola, Rass. diii'. pubbl., 1959, 390; contra: PoTOTSCHIG, lnregnamento, istruzione e scuola, Giur. cast., 1961, 408 e segg.), e, quindi, dell' Ammirnstrazione deHa P.I., ed, anzi, che essa abbia assunto, nella attuale organizzazione sociale, una importanza particolarmente rilevante, come quella attivit che diretta alla formazione ed educazione delle nuove generazioni, onde prepararle ed insrirle, nel modo migliore, nella struttura della stessa societ ~tatale. Alla realizzazione di tale finalit provvede, .in primo luogo, la scuola pubblica, e cio il complesso di organi dello Stato o anche di enti inquadrati, comunque, nella pubblica amministrazione statale, ed, in secondo luogo, l'attivit di insegna 1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e, quindi, riflettersi su un diritto soggettivo, ed sotto questo aspetto che la Cmte ha negato che possa esse.re esercitata una pretesa di risarcimooto daivanti al giudice ordinario, dopo avere osservato che, dovendo !ravvisarsi nelfatto la esplicazione di una mera attivit amministrativa oompresa nei poteri funzionalmente attribuiti alforgano agente, la pretesa st:essa viene a risolversi, in definitiva, in una censura della legittimit dell'atto medesimo. Or la considerazione della Corte deve ritenersi O)rretta, perch, solo nel caso in cui si disconosca il potere della p.a. di compiere un determinato atto e ,di emettere un determinato provvedimento, che incida su un diritto soggettivo del singolo, il giudice ordinario pu conoscere della controversia promossa dal soggetto che si assuma leso da quell'atto o provvedimento, mntre se fatto sia femanazione di un potere effettivamente spettante alla p.a., non configurabile un diritto soggettivo del singolo alla base della controveTSia, ma un mero interesse legittimo, non tutelabile davanti alrautorit giudiziaria ordinaria, ma solo dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Escluso, perci, che la Corte del merito abbia ravvisato, nel caso concreto, nell'emanazione del provvedimento riguardante il ricorrente, la violazione di un diritto soggettivo, cade l'intera costruzione del terzo mezzo di ricorso. Non , poi, esatto che la Corte sia incorsa, per effetto di una pretesa incertezza nella decisione, in una confusione dei principi che distinguono l'ambito della giuris1dizione ordinaria da quello degli organi della giusti~a amministrativa. Essa, infatti, una volta affermato che il rapporto tra il riorrente e la p.a., a seguito della do- mento lasciata alla libera iniziativa 'privata e cio alla scuola privata, istituita e gestita da qualunque soggetto, pubblico (ad ecceziO'OO dello Stato) o privato. Tali criteri riafferma, nell'art. 33, la vigente Costituzione la quale, da un lato, prevede che la Repubblica istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi , e, d'altro lato, consacrando H principio della libert della scuola, dispone che Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato ". Quest'ultimo principio -come esattamente rileva lo ZANOBINI (op. cit., 247) - non esclude che la istruzione e la cultura siano fini propri dello Stato, ma importa soltanto che fo Stato, nel conseguimento di tali fini, non faccia della relativa attivit un proprio monopolio, ma si limiti ad agire in concorrenza con quella di altre organizzazioni e dei privati ". Al principio della rilevanza del pubblico interesse anche nei confronti del1' attivit di istruzione delle scuole private, ispirata la disciplina di cui alla 1. 19 gennaio 1942, n. 86, che contiene disposizioni concernenti le scuole non statali. Con tale provvedimento -come ricorda anche la sentenza in rassegna l'E. N.l.M. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio, gi istituito come persona giuridica con il r.d.l. 3 giugno 1938, n. 928) muta la propria denominazione in quella di E.N.I.M.S. (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore) PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1031 manda del primo per l'ammissione all'incarico d'insegnamento, rienh" ava nella sfera del rapporto di pubblico impiego e che gli atti -0.ell'a:ruminist:razione, nell'ambito proprio di tale rapporto, sono atti amministrati.vi, la ,oui valutazione, quanto alla legittimit, sottratta alla giurisdizione dcl giudice ordinario, ha, indi, ribadito il concetto della riconducibilit dell'atto a}l'esercizio della funzione attribuita all'organo agente, in dipendenza dell'indicato rapporto, per inferirne che, solo se possa affermarsi che, in occasione ed in riferimento a questo rapporto, l'organo amministratirvo abbia oompiuto atti non a legge (che prevede il potere del Ministero deJla P.I. di chiudere le dette scuole): la decisione in mssegna non sembra aver neppure presa in considerazione l'esistenza delle or citate norme, neppure al fine di porsi il dUJbbio della loro legittimit cos.tituzionale, pur non es.sendo discutibile che una legge esiste e deve essere applicata finch non sia abrogata dalla sentenza della Corte Costituziooale ohe ne accerti (con efficacia costitutiva) la incostituzionalit. 1034 RASSEGNA DELI..'AVVOCATURA DELLO STATO media non governativa, alle dirette dipendenze del Ministro, per I'esel'cizio delle menziQlnate attribuzioni. Entrata, suocessivamente, .in vigore, il 1 gennaio 1948, la Carta rostituZiionale, che, all'art. 33 comma terro, dispone che cc enti e privati hanno il diritto ,di istituire souole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato , e, soUerv:ata, in relazione al contenuto della disposizione, la questione della legittimit degli artt. 3 e 4 (commi, primo, secondo e terzo) della 1. n. 86 del 1942, concernenti, rispettivamente, la neoessit dell'autorizzazione amministrativa alFapertura di istituti privati d'istruzione, nel concorso ,di determinate condizioni oggettive, e il divieto del funzionamento di detti istituti, in mancanza dell'apposita autorizzazione, mn la comminatoria di sanzioni per i contmvventori, la Corte Costituzionale, con sentenza del 18 gj:ugno 1958, dichiar la incostituzionalit 'di tali norme, nella considerazione che, con la libert di istituire scuole e istituti di istruzione, la quale, riconosciuta dal nuovo ordinamento costituzionale, si -configura come un vero e proprio diritto soggettivo sia delle pocsone fisiche che delle persone gj:uridiche, fosse assolutamente incompatibile la necessit delfindicato provvedimento aiutorizzativo di discreizionalit pressoch illimitata. La ,detta Corte, dopo aver sottolineato, nella sent,enza, che l'istru X zioner uno dei pi delicati settori della vita sociale, in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, per oui il di.ritto di '.istituire ~ e gestire scuole private ,di quelli sui quali la cura dello Stato deve I esercitarsi in modo pi a'ssiduo, con studio degli interessi dei singoli e della oollettivit, e dopo avere rilevato che, pertanto, il diritto stesso . . non esclude in tale materia n limiti -quali lesigenza di parti-oo~ari I I I00 N, del resto, pu opinarsi che tali na.rme fossero irrilevanti ai fini della decisione della fattispecie ooncrefa, non apparendo contestabile che il potere di ' .. vigilanza cos attribuito agli organi della P.I. oomprende anche il potere di segnalare alle scuole private il nominativo di quell'insegnante che, essendo sottoposto a procedimento penale per vari reati dolosi (basta il semplice fondato sospetto scaturente dalla pendenza del processo penale, qualunque sia poi l'esito del medesimo) non sembri rivestke quelle qualit di integr-i:t momle che sono indispensabili per lesercizio della delicata mansione di insegnamento anche presso una scuola privata. Del l'esto, se l'art. 4, quarto comma cit, consente al Ministero della P.I. di disporre la chiusura delle scuole per ragioni di ordine mornle e didattico (tra l'altro), non pu non xi:conosoersi alla stessa Amministrazione un potere di controllo ispettivo (che si attua con indagini, inchieste, segnalazioni di inconvenienti o difetti nell'esercizio scolastioo, ispezionj ed anche -ci ohe rilevava nel caso concreto -attraverso la vigilanza sulle qualit morali degli insegnanti addetti alla scuola), :solo attraverso i1 quale l'autorit statale messa ,in grado di conosce.re oontinuamente e da vicino l'operato delle scuole private, ci che costituisce il nooessario presupposto di fatto per lesercizio del potere di chiusura delle stesse, espressamente previsto dalla legge. PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1035 requisiti soggettivi ed oggettivi per il suo eseTCizio -n controlli -suocessivi o preventivi -, non ha mancato, tuttavia, di avvertire che fimposizione di tali limiti e controlli, oon la determinazione della lorro natura, portata ed estensione, ha bisogno, per, di essere puntualizzata, affinch non sia snaturato il diritto garantito, col fatto di lasciaTe un margine eccessivamente ampio alla discrezionalit e ohe la detta puntualizzazione non pu ohe esser.e affidata alla legislazione ordinaria, per via di norme che siano compa..tibili ool preootto costituzionale. Orhene va ossewato che alla libert di istituire scuole ed istituti di istruzione non fa riscontro, nell' oTdinamento vigente, alcuna norma con la quale siano posti dei limm al suo esercizio o fissati dei controlli, onde nessun inte'l."Vento deifautorit pu considerarsi legittimo, allo stato, nel difetto di una legge che lo preveda e lo disciplini. vero che, nel secondo comma dello stesso art. 33 della Costituzione, trovasi affermato il pirincipio che spetta alla Repubblica dettare le noTme generali sull'istruzione , ma tale rinvio non consente di estendere l'applicazione delle leggi ordinarie, vigenti in materia, alle quali esso si rif.erisce, a qualsiasi scuola, pubblica e privata. Infatti, il contenuto del oomma citato, lungi dal potere essern collegato con quello del terzo oomma, sulla libert -proclamata senz'altra riseTVa che non sia quella delfesdusione di oneri per lo Stato -di istitufoe scuole ed istituti di istruzione, si completa, piuttosto, integrandosi compiutamente, ool potere-dovere dello Stato, enunciato contes'h.ialmente nella medesima proposizione del secondo comma, di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gra..di , risultando evidente da Del resto, che -pur dopo la oont. n. 36 del 1958 della Corte Costituzio~ nale -competano allo Stato (e cio al Ministero della P.I.), in virt delle surrichiamate ddsposizioni di legge, poteri di controHo anche sulle scuole meramente private, appunto in considerazione della rilevanza del pubblico intel'esse che camtterizza tutta la materia della istruzione, Stato, pi volte e recentemente, ri.affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisiorni 10 febbraio 1960, n. 49, Foro. amm., 1960 I, 1145 e Giur. co~., 1960, 334; 6 luglio 1960, n. 542, Foro it., 1961, III, 33; 7 febb:raio 1962, n. 127, Foro amm., 1962, I, 585 e C011s. Stato, 1962, I, 315). Nello stesso semso , anche, la prevalente dottrina: of.r. A. Przzr, Scuola privata e controlli dello Stato, Rriv. giur. scuola, 1962, 566 e segg., ivi (570) con richiami alla concorde opLnione del FRAcHINI, Parificazione e pareggiamento nell'ordinamento ella scuola secondaria, 1950, 38 e segg. e dell'ARGENTINI, La scuola secorndaria non ~ata/;e, 1952, 20. In pa1tioolai'e, la decisione 10 febbraio 1960 n. 49, su menzionata, affrnntando il :problema della persisten:m del poteve di chiusura delle scuofo private ( oo/Vlamente, per motivi di m-dine didattico e momle, e non gi peT il venir meno delle condirioni dell'autmizzazione, che istituto soppresso con la pi volte cit. sent. n. 36 del 1958 della Corte Costituzionale), si anche proposta la questione della costituzionalit della nonna (art. 4, quarto comma, della 1. n. 86 del 1942), ' 1036 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO ci che esso rigua:rda esdusivamente fistruzione pubblica, nella sua Struttura e nei suoi m'dinamenti didattici. N pu dirsi che l'interesse generale all'istruzione della collettivit, affermato implicitamente dalla nomna costituzionale, non trovi alcuna tutela, per l'attuale carenza della legislazione ordinaria in tema di limiti e oontrolli all'esercizio del dllitto di aprire e gestire scuole e st., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; l. 4 agosto 1948, n. 1094, art. 7). Competenza e giurisdizione Sentenza della Sezione Specializzata Agraria -Nullit della sentenza -Rimessione della causa al RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1046 giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit della domanda -Carattere assorbente. (c.p.c. 158, 161, 354). Competenza e giurisdizione -Uso dei beni demaniali -Negozio di diritto pubblico -Proroga legale dei contratti agrari -Inapplicabilit -Controversia -Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. La pronwncia di incostirtuzionalit spiega la sua efficacia non solo n:el gi:udJizio in cui la questiione relatfoa fu proposta, ma anche nei giwdfai relati"'vi a rapporti som antieriormente, puvoh non atnoorra conOtwsi da un giwdicato (1). L'incostit>uzionalit deUe norme disciplinanti la composizione delforgano gi:udicante si risolve non pti in wn difetto di giurisdJizion.e o di competemia, sebbene nel difetto di Zegittimazione del giudice al/:.eseroizio de~la potestas decidendi, cio, in una nwllit ai sensi degli artt. 158 e 161, seco'Yl!do carpoverso, c.p.c. ohe importa la nme:ssione dJella causa ai gi..wdici oompetenti. Tale rimessione non si verirfioa inoe1ce nel caso in cui sia stata proposta anohe l'eiooez~one di giuri'Sdizione dell'organo deiridernte per improponibilit assoluta ,dJe.lla domom1da, poich I'esame dJi tale qwestione deve preceidere rindagine swlla nwZlit o meno della seinternza (2). .' L'uso itei beni deman1iali non pu esse'l'e oggeitto che di un negozi-O di diritto pubblico nel quaile la p.a. interviene nelie.~ercizio della potest di imperio che sottratiba quindi alla cognizione deil g.o. Conseguenitemente :il regime vinco~~co previsto per i contratti di affitto agrario~ stante vl suo oarattere scmettamente privatistico, non si applica OJlla co'Yl!cessione in uso dri beni demaniali (3). (1-S) Gfr. Sez. Un., 11 giugno 1964, n ..2495, in questa Rassegna, 1964, 865, con nota di richiami. Si tratta di applicazione dei medesimi principi ad una fattispecie ilievemente diversa sotto il profilo processuale, in quanto mentre nella sentenza n. 2495 la Suprema Corte giudiaava su istanza per regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione, nella sentenza in rassegna viene deciso un ordinario ricorso per Cassazione. Per altro le questioni controverse vertono su identici temi ed pertanto sufficiente il richiamo alle considerazioni nella nota alla sentenza n. 2495. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 ottobre 1964, n. 2564 -Pres. Tonrente -Est. D1Armiento -P.M. Criscuoli (oonf.) -Soc. Autostrade {avv. Sorrentino) c. La Bruna e ANAS (avv. Stato Peronaici). Competenza e giurisdizione -Provvedimenti di istruzione preventiva -Natura giurisdizionale -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1047 Competenza e giurisdizione -Espropriazione per p.u. -Determinazione dell'indennit -Accertamento tecnico preventivo in pendenza del procedimento espropriativo -Ammissibilit. I provvedimenti di istruzione preventiva, ooe" (sia nella SII.la portata .testuale che nelle pos.sibili implicazioni) comporti un brusco sconvolgimento dei rapporti tra a.g.o. e p.a. pofoh determina una pesante interferen: ro del potere giudiziario nella sfera di attribuzione della p.a. La Suprema Corte basa la propria decisione sulla considerazione che, pure in penden:ro della procedura di espropriazione, il proprietario titolare di un diritto ,soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione di un giusto indennizzo, pur riconoscendo che il diritto stesso condizionato,, quanto ai tempi in cui potr esercitarsi, al compimento delle operazioci e all'intervento del decreto, che, determinando l'indennit di espropriazione, opera il trasferimento di propriet dell'immobile a tutti gli effetti . PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1049 del 1942) dettero risposta negativa le Sez. Un. della Cassazione con la sentenza 25 mairzo 1931, n. 1072; ma riesaminata da questione, ritiene questo Collegio di andare in ooritrario avviiso peT le ronsiderazioni che seguono. Tre sono gli argomenti ohe la lontana sentenza delle Sez. Un. e la difesa della rioorrente pongono a fondamento della tesi ohe non possa dispo!rsi dal giudice O\l'dinario un accertamento tecnico preventivo in pendenza di un procedimento dri espropriazione per pubblico interesse; ma nessuno dei tre sembra che sia risoluti'VO. Ed inveTo, non riso'1uti'Vo il primo argomento che, mancando un diritto soggettivo da tutelare (diritto aU'indennizzo), che smge a11'atto in cui viene emesso il decreto di espropriazione, non dato fare ricorso al giudice ordinario, che difetta di giurisdizione in proposito ai sensi della legge sul contenzioso amministrativo. Non pu negall"si, in.fatti, a ohi sottoposto ad una procedura di espropriazione non ancora conclusa, e ehe non abbia concmdaJto con fespropriante la misura dell'indennit ai sensi dell'art. 27 della legge sulle espropriazioni (1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche) di essere titolare di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere la liquidazione di un giusto indennizzo. Solo che il diritto stesso in cert:o senso condizionato, quanto al tempo in cui potr esercitarsi, al compimento delle operazioni e all'inter\'ento del decreto, che determinando findennit di espropriazione, opera il trasferimento di propriet dell'immobile a tutti gli effetti. D1spone, invero, f art. 51 della legge ora richiamata sulle espropriazioni, che ognuno dei proprietari espropriati, n~ trenta giorni successivi alla notificazione del deo.reto di espropriazione, pu proporre iwanti faurt:orit giudiziaria competente la sua istanza contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. Orbene, poich respropriando titolare del diritto ora visto, anche se il diritto stesso po,tr farsi valeTe concretamente soJo a partire dal deoreto di espropriazione, deve riconoscersi che non esista alcun ostaoofo insormontabile a che il giudice oTdinario, su richiesta dell'in- Da quesl:!a premessa la Cassazione trae la conseguenza che la titOlarit del diritto aU'i!ndennit, legittima il proprietario, anche in pendenza della procedura di espropriazione, a ricorrere agli istrumenti di istruzione preventiva che potranno, a futura memoria, essere utilizzati negli eventuall sviluppi contenziosi della vicenda dinanzi al g.o. in 'sede di impugnazione a stima. Ma 'Sembra evidente l'equivoco su cui si basa la premessa di 'll'l1 simile orientamento. Tale equivoco oonsiste nel ritenere che il propriel:!ario sia titolare di un diritto soggettivo perfetto all'indennit gi durante il COil'SO del procedimento di esproprio. Non si tiene conto che fino a che non pronunciato l'esproprio il proprietario resta, ed considerazione lapalissiana, titolare del su() diritto di propriet, con 1050 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO tooessato e ravvisandone lopportunit, emetta ai sensi dell'a.rt. 696 c.p.c., un decreto di acoertamento tecnico e ispezione giudiziale, allo scopo di permettere prevootivamente all'espropriando quelle constatazioni dei luogm e delle cose ohe potranno servirgli nel giudizio che andr poi a promuovere allo sioopo di ottenere un giusto indennizzo. N oo accade di -rado che lo stato dei luoghi e delle cose, quale esistente al tempo precedente allo spossessamento del bene da parte deU'espropriando, venga immutato talmente dai lavori di esecuzione dell'opera di -pubblico !interresse, da non esserre pi constatabile lo stato pt~eesistente ai fini della 1iquidaziooe di un giusto indennizzo; per oui, senza il ricorso aJ mezzo di istrutitoria preiv;entiva, l'interressato potrebbe risentirne un pregiudizfo norn altrimernti evitabile. N vale opporre che in tal modo si conserntirebbe una tutela ad un diritto non ancora aziona;biJe, giacch ci a'V'Viene normalmente in tutti i oasi in cui ammesso il ricorso ai mezzi dri istruzione preventiva (a11tt. 692 e segg. c.p.c.) i quali. mezzi sorno preordinati appunto ad un processo .fururo, e sono diretti al fine di assicurare quelle prove che po.trebberro venire meno col tempo, o non essere comunque pi coosentite dall'dmmutarsi delle condizioni obbiettive dei luoghi e delle cose. Nemmeno risolutivi appaiooo gli altri due argomenti, relativo l'uno alJa superfluit di un accertamento giudiziale if:eenioo preventivo in materia, siccome gi prev!ista una procedura del genere dalla legge sulle espropriazioni; e raltro .relativo alla possibilit che raccertamento giudiziale possa delf:erminare interferenza o contrasti Cn la procedura amministrativa di espropriazione. A confutazione del primo argomento giova osservare ohe se la legge sulle espropriazioni, gi preoedentemente richiamata, prevede, nei casi di normale espropriazione, una perizia per la determinaziorne delfindennit in favore dei proprietari che nn acoettarono I'offerrta e che non conclusero aJcun accordo con gli esproprianti {art. 31 e 38), e pre ou.i non pu coesistere, ovviamente, il diritto all'indennit che costituirebbe, in qualche modo, una duplicazione del primo. N alcun rilievo pu avere la circostanza che, secondo il dettato costituzionale, fatto salvo per il proprietario l'indennizzo nei casi di esproprio. :Il-: evidente che il diritto all'indennit nasce nel momento del decreto di esproprio e che non pu, in contrario, sostenersi come fa la sentenza impugnata, che il decreto di esproprio sia una mera condizione per l'attualizzazione di un diritto gi preesistente. Prima del decreto di esproprio non vi diritto condizioooto, ma solo, se cos si pu dire, 'Una ipotesi di diritto, nel senso che, nel caso venga posto in essere il provvedimento ablatorio questo dovr fare salvo ", come statuisce la Carta costituzionale, l'indennizzo ". Giova, d'altra parte, riportare il passo saliente della peirspicua motivazione di una recente OTdinanza del Tribunale di Genova con cui viene, in una analoga fattispecie, dichiarato il difetto di giurisdizione, dell'a.g.o. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 105 vede, nei casi di decreto di occupazione temporanea e di urge:nza, la pre'V!ia compilazione di uno cc stato di consistenZa del fondo da occuparsi (a11t. 71), non per questo pu dirsi che diventi superfluo o sia svuotato di ogni significato ed utilit un accertamento tecnico con ispezione giudiziale dell'immobile esprondiando, da eseguirsi in conformit dell'art. 696 c.p.c. A prescindere da ogni altra considerazione, non va dimenticato~ infatti, che la cc perizia e la comprilaZIone deilo cc staito di consistenza ,,. previsti dalla legge sulle espropriazioni, oostibuisoono atti di una pro cedura amministrativa e non giudiziaria, assunti su impulso dell'autorit amministrativa che precede all'espropriazione e senza oontmddittorio;: mentre l'accertamento t:ecnico preventivo costituisce un prowedimento di carattere giurisdizionale, e d luogo ad atti istruttori giudiziali veri e propri, sia pure sotto la condizione di efficada dettata dall'art. 698 c.p.c. Di.versi sono quindi la natura, il carattere, la funzione dei due gruppi di prorvvedimenti, e diversa quindi la garanzia dei propri interessi, che respropriando realizza attraverso gli uni e gli altri. E a meglio sottolineare Ja div&sit di nat:ura e di effetti fra la cosiddetta cc perizia di mi agli mtt. 31 a 38 della legge suUe espropria-' zioni, e gli atti istruttori giurisdizionali, non superfluo rilevare ohe contro la prima la stessa legge prevede, da parte dei proprietari che non s~ ritengano soddisfatti deJ risultato della stima, un'!fan.pugnativa giudiziaria, ai sensi dell'art. 51, gi richiamato precedentemente. A confutazione del secondo argomento, appare sufficiente osservare che proprio la diversit di natura, di carattere e di effetti, esistenti fra i due groppi di provvedimenti ora visrti, rende palese la impossibilit di contrasti o interlerenze tira autnrit amministrativa e giudice ordinario nell'espletamento dei rispettivi compiti. Si tratta, infartti, di due distinte prooedure, f una amministm'l:!iva e l'a:ltra giudiziaria, 1e quali, come sorgono in modo del tutto autonomo, Osserva il Tribunale (ord. 15 giugno 1963 Pres. .ed Esrt. Riooomagno -Cesati c. ANAS e Soc. Autostrade, Riv. giur. ed., 1964, 1150) che la fase della procedura che prncede l'emanazione del decreto di determinazione dell'indennit di occupazione si svolge interamente nell'ambito amministrativo senza possibilit di interferenza da patte del g.o., valendo quaJ.e accertamento d'urgenza dello stato dei luoghi, ai fini del futuro giudizio sulla determinazione dell'indennit di occupazione, la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi specificatamente previsto dall'art. 71 della l. 25 giugno 18165. Tali considerazioni, non possono non essere condivise e appaiono puntualmente applicabili al procedimento espropriativo, nel quale anzi maggiori sono le gairanzie che l'ordinamento prevede per l'accertamento dei luoghi ai fini della deteiminazione dell'indennit. :f!: pertanto da auspicare che la Corte Suprema abbia occasione di esaminare nuovamente la delicata questione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1052 cos continuano a svilupparsi e ad operare su binari di attivit comple~ famente separati. Pertanto, il rioor'So va respinto, con la condanna della ricorroote alla perdita del deposito effettuato perr multa. 1 NulJa per le spese di questo giudizio, atteso che f A.N.A.S. ha aderrito al riOOTso della Societ Autostrade, e il La Bruna non si costituito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 ottobrre 1964, n. 2619' -Pres. Lonardo -Est. Malfitano -P.M. Criscuoli (conf.) -Palast Hotel (aw. Ferro) c. Ditta Grobneir (arvv. Prosperi). Competenza e giurisdizione -Acque pubbliche -Grandi e piccole derivazioni -Occupazione provvisoria di immobili -Autoriz zazione -Attribuzioni -Non spetta all'a.g.o. (c.p.c., artt. 689, 700; I. reg. 17 maggio 1956, n. 7). La materia delle conce'S&iom di derirvaJzione di acque pubbliohe a scopo idroelettrico disciplinata nella Regione Trentimo-Alto Adige anche dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, la qU([Jle~ aliairt. 59, nel prev~dme l'esigeruza di oocupazi"one di immobili per iese'Cuzione di opere indifferibili e urgenti oocorrenti alle menzionate derivi(JIZioni, stabiliooe che i ootorizw:zione aU'occwpazione temporaneia viene data dalla Giunta. regionale per le grandn derivazioni e da:lZa Giunta provinciale per .le piocole derivazioni; pe'rl'tamlo, nella predetta Regiorne, l'accerlamento de.liwrgenza e <];ella indifferibilit delle opere oocorrenti per wna: piocola derivazione' ,ifacqua perr .i alimenJt(JIZione di una centrale ~droelettrioa e i autorizzazione alioocupaziorne tempomnea dei fondi in cui le opere debbono esse'l'e eiseguite sono di competenza della Giiunta provinciale di Bolwno e deve, conseguentemente, dichiararsi il difetto di giurisdiZiorne del giwdiJce o7"dinario (J)d ,autorizz(J)re in via di urgenza ex artt. 689 e 100 c.p.c. toocup(JIZione provvisoria di immobili per l'esecuzione delle opere di cui trattasi (1). {l) Bubblichiamo la massima della decisione in rassegna, pur non essendo stata parte in giudizio la p.a., per la chiara esposizione ivi contenuta dei principi che nella regione Trentino AJ.to Adige regolano la competenza a dichiarare l'indifferibilit ed urgenza delle opere occorrenti peT la derivazione di acque pubbliche. Lascia, ovviamente stupiti, il constatare che l'espropriante abbia potuto ritenere ohe, al fine di ottenere l'oooupazione di urgenza degli immobili necessari alla d;e!Ua legFttrmit, i proooeidimenti del'f autorit .eocle1siastioa in materia di proiooista d,ei benefi,ci parroc~ chiali. , per:tanto, improponibile la ,dJomaJ1'l.lda di wn MC1e'1'dote. tendente .{]Jd otte11/et';e la di!cihwazio't1!B di nWllit ,dJella bolla di oomina di altro ..eiciolesinist~oo .a titolare di un beneficio parroocihiale, al fine dli farsi rico~ nascere qwale unico e ~egittitmo ooente diritto (1). {Omi8sis). -Sostiene il ricorrente che i giudici di appello, negando al giudice italiano la possibilit di qualsiasi sindacato sulfatto per cui ca:usa {bolla vcesmvile), in base al principio della presupposizione , per effetto della quale, accertata soltanto resistenza dell'atto medes!irrno, (1) La sentenza confermata, Corte di Appello Potenza, 17 febbraio 1962, si legge in Corte Bari, Lecce e Potenza, 1962, 410. La sentenza del Tribunale di Potenza 21 luglio 1960 si legge in Giust. criv., 1960, I, 1855, con nota di richiami. Conforme alla sentenza in rassegna: Cass., Sez. I, 10 maggio. 1946, Foro it., 1944-46, I, 847; Sez. Un., 24 marzo 1948, Foro it., 1943, I, 498; cfr. anche Corte Appello di Roma, 8 aprile 1941, Giwr. it,., 1941, I, 2, 375, con nota di richiami. In dottrina in materia di benefici ecclesiastici ed in ordine al criterio di colle1ga,.. .-mento tra ordinamento statuale e ordinamento canonico afr. CORNAGGIA MEDICI, Diritto ecclesiastico italiano, Hoepli, Milano, 1988; DEL Grun1cE, Le nuove basi ,Tdinanza) - Pres. Torrente -Re1l. Sbrooca -Spaziani (a:vv. Antolini) c. Ministero Finan'.lle (avv. Stato Vitucci). Ricorso straordinario -T.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo comma -Posizione del ricorrente e dei cointeressati Principio dell'alternativit del ricorso straordinario col ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Illegittimit costituzionale. i(Cost. artt. 113, 134; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo comma). Non manifestamente inifondJata la qu@stione di legittimit costituzionale detl:art. 34, 2 e 3 oomma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), in relazione alrart. 113 della Costituzione, per quanto concerne il principio della alterootivit del rico1'so strao1'dinario al Capo ckllo Stato con il ricorrso giurisdiziondle al Corl!Siglio di Stato e la cons@gwente preclusione. del rico1'so giurisdizionale per il rico1'r!'@nte in via stroo'1Vlirnaria e per i cointe'l'essati (1). {Omissis). -La signora Nelda Spaziani fu assunta il 1 giugno 1942 presso fUffi.cio Distrettuale delle imposte dirette di Isola della Scala (Verona); e dal 1 luglio 1945 venne inclusa nel contingente del persO'nale non di ruolo arvente qualifica di aV'Ventizio. (1) Come noto, la Corte Cos.tituzionale, con sentenza 1 febbraio 1964, n. 1, dichiar l'illegittimit costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 84 deJ t.u. sul Consigli!o di Stato, in quanto " il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Presidente della Repiibblica non assicura ai oontroinreressati la possrbilit della tutela giurisdizionale . La Corte lasci espressamente impregiudicata la questione della legittimit dell'art. 34 (che pone la regola .della altemativit fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato) per quanto concerne la posizione del ricorrente e dei oo&nte.ressati. L'ordinanza sopra ricmdata sottopone, ora, al giudizio della Corte Costitu- zionale quest'ultima questione. Sul tema, come noto, questa Rassegna tornata a pi riprese. Rimandiamo, per un riepilogo dei termini del problema, alle osservazioni pubblicate a commento del d.d.l. n. 1818 (infra, II). 1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In base al d.l. 26 marzo 19'46, n. 138 la Spaziani fu allontanata dall'impiego il 1 gennaio 1947 oon m:dine impartito dall'Intendenza di Finanza di Verona, ratificato, su oonforme parere della commissione istituita ai sensi dell'art. 11, dal Ministeru oon nota 12 giugno 1948, n. 156663. Il 16 dioembre 1950 la Spaziani present rimrso in via straordinaria al Prnsidente della Repubblica avverso la norta di ratifica, affermando di esserne venuta ufficiosamente a conoscenza. Suocessivamente f Amministrazione finanziaria, con decreto ministeriale 31 gennaio 1951, pr-orvvide, a norma del r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100, alla reigolarizzazione del rapporto d'impiego non di ruolo della Spaziani per quanto rifletteva fassunzione dal 1 giugno 1942, la conferma in servizio per gli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1946 ed il lioenziamento a decorrere dal 1 gennaio 1947. Arwe!rso quest'ultimo pmvvedimento f interessata propose rioo!rsO giurisdizionale al Consiglio di Stato, al quale resistette il Ministem delle Finanze, eooopendone preigiudiziafu:nente la inammissibilit pe.r la precedente presentazione de1l ricorrso straorrdinario. Il Consiglio di Stato (IV Sez.), con decisione 18 novembrn 1955, ritenne che, avendo la Spaziani presentato il rioorso straoirdinario, le era preiclusa la proposizione del ricorso giurisdizionale; ed al riguardo osserrv ohe il prorvvedimento impugnato con questo ricorso (d.m. 31 gennaio 1951) non si distingueva da quello impugnato con il ricorrso straordinario, peroh non costituiva un nuovo prorwedimento, ma la semplice ricostl'l'J.zione formale del rapporto d'impiego dall'inizio alla fine, non produttivo di nuovi effetti giuridici e per:ci non susoettibile di autonoma impugnativa. Pertanto, il Consiglio di Stato dichiar inammissibile il rioorso, compensando le spese. Il ricorso perr revocazione proposto dalla Spaziani fu ritenuto inammissibile dallo stesso Consiglio con decisione 5 dioembre 1961. Avverso la prima decisione, notificata il 4 luglio 1963, ha proposto ricorso per cassazione la Spaziani. Ha resistito con controricorso il Ministero delle FinanZJe. Entrambe le parti hanno sollevato la questione di legittimit costituzionale delfart. 34, secondo e terzo comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato .con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione all' a:rt. llS. della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione di legittimit costituzionale dell'art. 34, secondo e terzo comma, del t.u. citato in relmone alfart. 113 della Costituzione, il quale assicura la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1061 legittimi oontro gli atti della p.a. dinanzi agli oTgani di giurisdizione ordinaria o amministratirva, fu gi sollevata da queste Sez. Un. con ordinanza 4 aprile 1963, n. 9'6, limitatamente lla posizione soggettiva dei controinteressati, nel senso che anche costoro potessem impug:naTe in sede giurisdizionale il decreto pTesidenziale di decisione del ricorso straOTdinario soltanto per vizi del procedimento o di forma suoi prnpri, come il Consiglio di Stato con costante giurisprudenza aveva ritenuto; e fu decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 1 febbraio 1964, n. 1, dichiarando la incostituzionalit delle no'l1Ine di legge denunciate, peTch il procedimento di presentazione e di risoluzione del ricorso straordinario non assicurarva ai controinteressati la possibilit della tutela giurisdizionale. Premesso che il ricorso a queste Sez. Un. per motivi attinen:ti alla giurisdizione nella specie ammissibile, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., in quanto il Consiglio di Stato, dichiarando inammissibile il ricorso, ha negato la tutela gimisdiziona1e deffinteresse legittimo dedotto dal ricorrente sulla base dell'interpretazione' sempre adottata dell'art. 34 del t.u., si osserva ohe la questione di legittimit costituzionale si propone ora sotto un nuorvo profilo, non esaminato dalla Corte, la quale anzi ebbe cura di avvertire, nella rieo!rdata sentenza n. 1 del 19'64, che non ern possibile dichiarare l'illegittimit dell'intero contenuto delle norme denunciate, non essendo di or.dine conseguenziale, ex art. 27 della I. 11 marzo 1953, n. 87, la questione concernente il rimrrente e i cointeressati, ed il diritto di scelta loro spettante fra il ricorso sM ai/,cwne wai!Je), oppure dal oonseguimento di autorizzaziom o liJoena;e rila8Ciate dallautorit amrmiwts1ratiiva. D uso oooezio~ nale, infine., sempre al di fuori .della normale destinazione del bene e costituisoe una limitazio'l'lie di essia, in quarnto oottroe una parte deil bene stessio aliuso comune per ,at;triJbwirla im godimento esolusivo oil un soggetto determinato (5). Le facolt deti frontmi di aprire sulk strai!Ja accessi a1lle propriet private o dira~ion.i di strade private, di oo'Struire sul conrfone della strada o di aprirvi veilute1 senza a rispetto delle distanze stabilite dm codiJce civik e quella di immetterre gli scoli nella via pubblim o le aoque di rifiuto nelle fogne stradali non corri8]Jondiono ad una funzione propria del berne demaniale e neppure ad wna funzione se1COndaria, che si aggiunge a quella pri-ncipai/,e, collegata all'uso oomune, ma: fainno parte del r.eigime dei rapporti tra lOJ propni:et pubblica e la propriet privatai (6). L'atto amminiistrotwvo col qwale avviene la destinazione del bene demaniale aliuso eccezionale una colfl!cessiorne costitutiva, im quanto fa siorgf>re nel conoeissionarvo diritti di carattere privato, ohe ben pos siono farsi rientrare Mlla categoria dei .dinbti r.eali su cose altru>i. Questi diritti pre~entamo la O{J)Tatteristfca che, mentre nei oonfmnti dJegli altri privati si comp'Ortooo c'Ome veri e propri di11iitti sioggettivi, nei co'f!Ifronti ella p.a. sono, invece, condizionati aliesigenza el&i tutela del pub b~ico interesse (7).. A no'l'ma dell'art. 1145 e.e., mentrei f (l)Zione di 8]JOglio pu essere ammessa siernpre, nei rapporti tra privati, Sria per la tutela degli usi speciali ohe di qtl!@lli eiocezionali su beni demaniai/,i, i azione dii main.u tenzione deoe virteneirsi limdtata a tutela dei soli usi eiocezionali dato ohe sioiltanto le facolt a questi relativie possono fo~e oggetto di conoes RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1066 sione da parie dJella p.a., reaUzzamilo, co~, nei confronti degli altri privati, delle po'8izioni soggettive, ohe hanno la struttura di veri e propri dfritti, 1'@alii {8). I (Omissis). -La ricorrente, assumendo che nella specie si avuta una co1noeissiorne irregolare e forse di mero fatto, presuppone, ev~derntemente, che gli immobili concessi !in uso al Comune appartenessero, trattandosi di case1.1me, alla categoria dei beni patrimoniali indisp<>nibili; solo i heru dernan~ali e quelli del patrimonio indisponibile possono, infatti, essere oggetto di conoessiorne, mentre i beni patrimoniali disponibili sono soggetti, ad ogni effeitto, alla disciplina del diritto prirvato (v. Cass., 12 giugno 1963, n. 1575). (1-8) In tema di concessione d'uso di beni pubblici. I. -Da segnalare, anzitutto, la prima massima della sentenza sub I, che accomuna i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibiJi nella contrapposizione ai beni patrimoniali disponi:bili nibile " considerato un mezzo direttamente rivolto alla soddisfazione di un pubblico interesse dell'ente amministrativo (BODDA, Conoe8.sione amministraiUva e locaziorn1e di oooe, Riv. dir. oomm., 1947, Il, 11). Il primo rilievo da fare, a proposito della massima di giurisprudenza in esame, che la Cassazione sembra aver ormai riconosciuto l'unit funzionale delle due specie di beni (si veda, in propo,sito, anche l'importante sentenza delle Sezioni Unite in data 4 ottobre 1955; n. 27.90, Foro pad., 1955, I, 1113 e segg.) costituenti la categoria dei beni pubblici (art. 1 r.d. 18 novembre 19:23, n. 2440), ossia di quei beni, di propriet di enti pubblici, destinati alla diretta soddisfazione di pubblici interessi. Appunto in ragione di tale unit funzionale, parso possibile elaborare una nozione sistematicamente unitaria di tali beni, con particolare riguardo alle forme di uso dei medesimi (SANDULLI, Beni pubblici, E.nciolopedia del diiritto, vol. V, Milano, 19<59, 277 segg.), anche se, poi, ragioni di opportunit, rimesse al criterio politico del legislatore, abbiano determinato ulteriori caratterizzazioni nel regime giuridico proprio dell'una e dell'altra specie (SANDVLLI, op. cit., 280; ZANoBINI, Corso di dxir#to amministrativo, vol. IV, Milano, 1958, 20 segg. Per una nozione confunutistica di 'bene demaniale, anche vigente il nuovo codice civile, v. GUICCIARDI, ..-}, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1067 Ora, se verro che 1e caserme sono incluse dall'art. 826 e.e. fra i beni del patrimonio indisponibile, esse, peraltro, assumono il carattere della indispondbilit solo per effetto della loro specifica destinazione e pevdono tale caraittere quando la de'Stinazione sia venuta meno. Non basta, perch 1a qualificazione possa consideni~si cessata, una tempo~ ranea inidoneit del bene alla sua funzione (ad esempio: soonvoJgimento di una caserma per eve.nti bellici, tellurici, merteorrici... ) e neanche il prolungato ritardo nel ripristino. Se per la p.a. rivela, attraverso il suo comportamento, un definitivo dis!nteresse alla reintegr-azione di esso nella primdtiva funzione, la qualificazione di bene patrimoniale deve consideTarsi cessata. Lo stabilire, nei singo1i casi, se persista quella particolare destinazione, che conferisce al bene la qu:;ilifca di bene patrimoniale indisponibile, questione di fatto, demandata, come tale, ai giudici di merito. Nel caso in esame la Corte d'Appello ha rilevato che le caserme concesse in uso al Comune per il mooverro dei senzatertro erano inutiliz., zabili, " date le condizioni di derterioramernto in cui erano per ogni a1tro uso, specie per quello militwe, che in quel tempo rnon 0.!veva ragione in essere ed ha osservato che ci era stato riconoscduto dagli stessi o'l'gani dell' amminiskazione statale, dal momento che eTa stata Il concetto di demanio ptl!bblioo nel noovo codice civile, in Soritt>i g,iuridici in onoro dJella Cedarn, vol. II, Pado~a, 1953, 521; REsTA, D~ beni apipa:rf!eoonti allo Stato, ecc., in Commentario del Codice Civ.iJk, a cura di A. Scialoia e G. Branca, Ubro Terzo, Della propriet [art. 810-956], Bologna-Roma, 1946, 64); La cennata unit funzionale della categoria consente di integrare la portata della massima finora esaminata con quella della sentenza sub. II, delle Sezioni Unite, secondo la quale l'utilizzazione del bene demaniale da parte dei privati non pu in nessun caso essere accordata attraverso un negozio di diritto privato (ofr. anche Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495, in questa RassegrTl'a, 1964, I, 865-866 sub 3, con nota di richiami). Per entrambe le specie di beni si pu dire, infatti, che "l'esigenza fondamentale che i beni pubblici, destinati, come sono, istituzionalmente, a soddisfare esigenze pubbliche, vengano costantemente tenuti sotto il controllo e la potest d'intervento autoritativo dell'ente cui appartengono (il quale generalmente pu, nell'interesse pubblico, r~ocare la concessione o modificarne le condizioni, pu procedere in via amministrativa alla tutela del bene, ecc.) esclude la possibilit di eccezioni alla regola della necessit, per l'uso privato particolare di beni pubblici, di un atto di concessione {SANDui.u, Or> cit., 289). Questo principio sembra escludere che sia possibile, nella materia considerata, la coesistenza di un rapporto pubblicistico con altm privatistico, in ocdine aI!o stesso bene, cos come pure affel1!Ilato nella seconda massima della sentenza sub I (sulla unicit del rapporto v. anche VITTA, Dir. amm., vol. I, Torino, 1949, 302; vol. II, Torino, 1950, 714). Il rapporto di concessione avente ad oggetto beni pubblici non pu avere che natura pubblica e non sembra esatta quella diffusa opinione, fatta propria a sua volta dalla sentenza in rassegna sub III, secondo la quale dalla concessione stessa scaturirebbe un diritto reale anomalo di godimento del privato 1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da ess. approvata (rome risulta dalla lettera 24 settembre 1945 del Pre:fotto al Sindaco di Asti) l'esecuzione d. lavori per la sistemazione di alloggetti da destina.rsi ai senzatetto e gi in preoedenza lo stesso Prefetto aveva chiesto al Comando Milita:re Alleato, con lettera del 9 giugno di quell'anno, il nulla osta per la sistemazione ad a:bitaz.oni private di quegli immobili, ,al fine di potervi sistemare una parte delle famiglie spro'VVste di abitaz.one Da questi elementi la Cor:te ha desunto che la p.a. averva ormai dimostrato di non aver pi intemsse ad utilizzare gli edifi.ci di cui si discute come caserme e ne ha tratto una dupHoe conseguenza: a) ehe il trapporto intervenuto fra lo Stato e il Comune di Asti, in consegu:enza della eessione in uso degl. edifci per la prervista desti_ nazione, .potrebbe qualificarsi cme comodato o mandato, ma in ogni caso come un rapporto di diritto privato; b) che tale rapporto non ha acquistato giuridica esistenza per difoitto di forma scritta. concessionario nei confronti della stessa Amministrazione concedente. Parlare di una servit personale, di un diritto reale privato (di diritti reali pubblici possono essere titolari solo lo Stato od alcuni altri enti pubblici: clr. MIELE, Princiqii &i di11itto amminristrat>ivo, I, Padova, 1953, 100), che limiterebbe il diritto di propriet pubblica, sottraendo parte del bene alla sua normale destinazione, per a.ttr~ buirla in godimento esclusivo ad un soggetto determinato, significa obliterare la natura e la funzione dell'atto di conces1sione. Questo non pu far cessare ~ come opportunamente avvisato dalle Sezioni Unite nella sentenza sub II per i beni demaniali -la destinazione del bene, n pu minie alla realizzazione immediata e dketta di un interesse privato. E se ci la p.a. facesse, attraverso un contratto di diritto privato accedente all'atto di concessione (clr. artt. 978, 1026 e 1350 e.e.), .questo sarebbe nullo, ratione omeom, se relativo a bene demaniale, ovvero raUone oausae, se relativo a bene patrimoniale indispon~bile (CANNADA BARTOLI, In tema di olienobilit di beni patrim01'1Jiali indisponibili, Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 828 e segg)..Il vem che la tripartizione delle varie specie d'uoo dei beni pubblici ed in particolare la nozione d'uso eccezionale, correnti in dottrina e giurisprudenza ed accettate anche dalla sentenza sub III, meritano una revisione, alla luce delle pi recenti indagini dottrinali condotte in materia. Decisiva, al riguardo, appaTe la dimostrazione che l'interesse pubblico non si persegue necessariamente con l'uso diretto del bene da parte della p.a., oppure da parte della collettivit, non esistendo una regola assoluta, per cui un certo tipo d'uso debba essere considerato primario rispetto agli altri, mentre spesso una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico viene realizzata precisamente attravei; so il c.d. uso eccezionale (SANDULLI, op. cit., 287). La di5tinzione pi corretta, dal punto di vista giuridico, delle specie d'uso dei beni pubblici da par.te dei privati sembra, dunque, debba essere quella tra uso generale, cui tutti sono ammessi uti cives, anche se talora occorra, all'uopo, il pagamento di una tassa o il rilascio di un permesso, ed uso particolare, oui vengono ammessi, uti singwli, i beneficiari di specifici provvedimenti concessori (SANDULLI, OP'. Zoe. cit.). Quanto all'uso che il frontista compie del bene, la sentenza sub III nega c:he esso rientri nella figura dell'uso speciale e si rif alla dottrina che distingue l'uso che il frontista fa della cosa come ogni altro soggetto da: quello che egli ne fa come PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1069 Le oondusdoni a cui la Corte peirvenuta appaiono pienamente giustificate. fovero la cessata destinazione degli edifici a caserme aveva fatto venir meno la 101ro appartenenz alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili, facendoli trasmigrarn nella categoria deri. beni patrimoniali disponibili, soggetti alla disciplina del diritto privato. Ed giurispmdenzia costante di questa Suprema Corte che tutti i contratti degli enti pubblici esigono, quale forma costitutiva, cio a pena di nullit, la stesura per isoritto (v. da ultimo: Cass., 5 maggio 1960, n. 1018, preceduta da numerose altre conformi). Ma anche se si volesse, in ipo~esi, ritenere che quegli edifici appartenessero al patrimonio indisponibile dello Stato e che il rapporto intercorno, velativamente ad essi, fra lo Stato e il Comune debba qualif- carsii come concessione la conclusione non sarebbe diversa. Invero, quando gli obblighi del conoessionario non siano fissati, unilateralmente ed autoritativamente, dalla p.a., essi devono necessariamente risultare da urn'aprposita coiil'venziooe. Pmci le concessioni di beni ~oprietario limitrofo. n primo rientrerebbe nell'uso comune ed il secondo si risolverebbe nei rapporti che si vengono a stabilire tra la propriet pubblica e la privata {cfr. GmccIARDI, Il Demaniio, Padova 1934, 330 e segg.; il SANDULLI, Beni pubblici cit., 288, parla di diritto di uso particolare ex lege; sul punto v., J>er, ALAB1so, Natura giWl'idiica ecc., in questa Rassegna, 1964, I, 502). Se, pertanto, con la concessione, l'attivit amm.inistrativa tende "alla realizr. zazione diretta ed immediata di un interesse pubblico specifico {ALEssI, S.ist.emla ist. dJel dirldito am~ratioo italiano, Milano, 1953, 185) e la "fruttuosa attuaizione di tale interesse " costituisce la precipua Tegola direttiva, a cui devesi -costantemente uniformare l'operato della pubblica amministrazione in questo campo, specie quando trattasi di concessione di beni demaniali (QUERCI, I>emxmio -marittimo, Encidopedia dJel diritte, vol. XII, Milano, 1964, 99), nelle quali, pure, non si dubita che, col rilascio di una concessione, l'Amministrazione ammette un soggetto privato a partecipare ad un interesse pubblico (QuERm, op. Zoe. oit.), .apparir subito l'inadeguatezza del vetusto schema della c.d. coo.oessione-contratto (ofr. GIORGI, La dottrina delle persone giwrid;i,c~ vol. II, Firenze, 1891, 461 e seg.; vol. III, Firenze, 1892, 273 e seg.: il concetto si ricollega alla superata nozione di atti misti d'impero e di gestione; per la critica v. VITTA, Dir. amm., vol. I cit., 302), ancora tanto caro alla giiur:isprudenza, al quale fa puntuale riferimento la seconda massima della sentenza sub I. Giusta questo insegnamento, per procedere alla concessione, non solo di servizi ma anche di uso su beni demaniali, occorrerebbero due atti, il primo unilaterale, di diritto pubblico ed il secondo negozio bilaterale, di diTitto. privato. Col primo l'amm~nistrazione accerterebbe che risponde all'interesse pubblico attuare la concessioni? e col secondo a:arebbe concreta attuazione all'atto deliberativo>>. L'insegnamento ripete, peraltro, la formulazione d'una recente tesi dottrinale, secondo cui in ogni procedimento relativo a concessioni di beni o di servizi dato riscontrare costantemente due atti: uno unilaterale della pubblica amministrazione e una convenzione tra quest'ultima e il privato ... la pubblica amministrazione mediante l'atto unilaterale ... accerta che risponde all'interesse pubblico operare la concessione e decide di prnvvedere in conseguenza... tale atto, considerato isolatamente, non idoneo a produrre il rapporto di conces: sione. Occorre che intervenga una convenzione che attui tale programma. Que RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1070 e di servizi pubblici assumono, in genere, la forma di conoessfo11.1i contratto; ali'atto runilaternle della p.a., con oui es'Sa accerta che risponde all'interasse pubblico attuare la conoessione e decide di prorv:vedere in conseguenza, si accompagna un secondo nego:zi.o, al quale partecipa il concessionario e col quale viene data conoreta attuazione all'atto deliberativo, mediante la fissaziione dei rispettivi diritti ed obblighi e di ogni altra modalit oi'l"ca l'uso del bene e lo svolgimento del' serrvizfo. Il primo atto d luogo ad un rapporto di natura pubblica e il secondo ad un rapporto di natura privata {in ital senso, oltre la ricordata sentenza 5 maggio 1960, n. 1018, Gasis., Sez.. Un., 28 luglio 1962, n. 2209 e 10 ottobre 1962, n. 29'29). Orbene, in relazione al secondo rapporto, valgono, owiamente, le stesse considerazioni fatte per i rapporti inerienti ai beni patrimoniali st'ultimo negozio, alla cui formazione partecipano 1a pubblica amministrazione e il pri'Vato, pur avendo autonomia strutturale, assolve una funzione skumentale, perch giova -ad attuare la determinazione unilaterale della pubblica ammi!lli\strazione (SILVESTRI, Conoessione ammiinistrativa, Enciolopedia del diritto, vol. VIII, MiJ:ano, 1961, 374). Secondo questa opinione, l'atto unilaternle della p.a. concernerebbe il solo momento programmatico, in ordine alla individuazione del quid agendum e alla determinaZione, diretta o per 11e>lmwnem, " deHe condizioni di svolgimento di tale attivit (SILVESTRI, op. wc. oict.); esso appaxterrebbe alla categoria delle deliberazioni, le quali " pur non creando situazioni giuridiche azionabili... danno luogo a un autovincolo per l'amministrazione... il dovere di attuare una azione gi decisa, dovere che sussiste nei confronti dell'ordinament<> giuridico {SILVESTRI, op. cit.., 375). Ora, anche a prescindere dal rilievo che proprio la dottrina, alla quale si rif la tesi in discorso, distingue-nell'iter formati< vo della volont dell'Ente pubblico le deliberazioni, " atto principe del diritto amministrativo interno , " che comportano necessariamente dei successivi atti, i quali le seguono e le rendono eseguibili , dalle decisioni, che " hanno linveoe auto~cenza... sono di per s immediatamente eseguibili (GIANNINI M. S., Dieoisiom e dieliberaznom am11'1MMrative, Fom Amministrativo, 1946, I, 1, 159; nofo, peraltro, che questo A. concepisce la concessione come atto amminllstrativo unilaterale, istitutivo di rapporti bilatemli non imperativi -cfr. Lezioinidi diir. amm., I, Milano, 1950, 346 -e distingue il provvedimento ad effetti bilaterali dallo stesso contratto di diritto pubblico, perch in esso la sola volont dell'Amministrazione che costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti, senza alcuna partecipazione dell'interessato: Atto ammiiinisPratWo, Milano, 1960, 90), mentre altra autorevole dottrina non manca di distinguere fra determinazioni di carattere programmatico, prive di rilevanza esterna, deliberazioni aventi mera funzione preparatoria rispetto ai provvedimenti. ed jnfine deliberazioni che hanno per s stesse forza operativa... sono infatti veri e propri pcrovvedimenti, la cui natura dipende dal contenuto che di volta in volta esse hanno (ammissioni, concessioni, ecc.) (S.ANDULLI, Manuale di dirirt;to amm~nistrratfuo, Napoli, 1955, 284), deve subito obiettarsi che la tesi qui criticata appare chial!' amente contraddetta dal diritto positivo, secondo il quale la redazione da parte dell'amministrazione e la sottoscrizione da parte del privato del disciplinare di concessione '/)1'eoedono il provvedimento amministrativo ed preoisamente quesro, ossia il dec-rero derll'autorit competente, che "contiene e fa la con PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVII.,E 1071 disponibili, cio che un Ente pubblico (quale il Comune) non pu validamente obbligarsi se non in forma scritta, per cui la mancanza di una convenziooe ad hoc o la invaHdit dell'eventuale aocovdo per difotto del prescritto requis~to di forma importa che non invocabile, nei confronti dell'ente pubblico, un rapporto contrattuale corne fonte di una sua obbligazione. Nel caso in esame, data la mancanza di una obbligazione nascente da contratto ovvero da fatto illeoito (la oui sussistenza stata esclusa dai giudici di medto: ed al riguaroo nessuna censura viene formulata in questa sede), giustamente i giudici di merito hanno ritenuto ohe la richiesta di indennizzo avanzata dall'attrice nei confronti del Comune di Asti potesse essere presa in considerazione solo sotto il profilo dell'indebito arrioohimento. :: noto, infatti, che, quando si verifichi uno spostamento patrimoniale da un soggertllo ad un altro sienza una causa che lo giustifichi e non sia esperibile una particolare azione per rimuoVeTe il pregiudizio, non resta al danneggiato altro rimedio che lazione generale di arricchimento indebito, p'I'evista e disciplinata dagli articoli 2041 e 2042 e.e. Situazioni del genwe sono piuttosto frequenti nei rapporti con le p.a., perch l'attivit delle stesse vincolata al rispetto di determinate forme, stabilite a garanzia di pubblici interessi; e, quando tali forme non siano srtate osservate, la illegittimit del negozio concluso impedisce che esso possa essere invocato nei confronti della p.a., come fonte di una valida obbligazione. -{Omissis). II (OmiiSsis). -... la De Fazi parla di oontrartto di locazione stipulato con le Ferrovie dello Stato ed avente per oggetto un immobile adibito a bar, sino in Roma, piazza Trastevere, di propriet delle medesime Ferrovie dello Stato. Da questa premessa di fatto ella fa poi derivare il diritto alla prorroga legale della locazione anzidetta, wn conseguente divieto di aumento del canone localizio oltre i limiti di legge. cessione (ofr. artt. 8 e 9 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 11, 15 e 40 .t.u. 11 dicembre 1933, n: 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 86 t.u. 25 luglio 1904, n. 523, ecc.). Quando :si dice, poi, che necessariamente col contratto che vengono disciplinati i rapporti patrimoniali fra le prti, si afFerma altra cosa puntualmente contraddetta dal diritto positivo (ofr. ad es. art. 39 cod. nav.). II. - Il vero che la stessa figura della concessione-contratto un concetto equivoco, di cui la giurisprudenza della Cassazione non mostra di avere una nozione sicura. La sentenza qui in rassegna sub I la ritiene applicabile sia alla concessione di pubblici servizi che a quella di beni demaniali (analogamente, Cass., 1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'Amministrazione, per oontm, assume che fimmobile di cui si tratta un bene demaniale e che, quindi, il titolo in forza deJ quale la De Fazi ha il godimento del bene med~simo una vera e propria concessione amministrativa, con assoluta esclusione di qualsiasi tipo di negozio di diritto privato. Esaminando la corwenzione in data 3 febbraio 1953, si evince che f Amministrazione aveva in origine Ovit dei beni demaniali avviene in tre forme.diverse: l'uso comune, l'uso speciale e l'uso eocezionale. . L'uso comune quello conforme alla generale destinazione del hene risprudenza del Consiglio di Stato la coesistenza di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, sia pur qualificandosi indefettibile lelemento pubblicistico e meramente eventuale quello privatistico, ~ vista nel campo delle concessioni di pubblico servizio o di pubblica imp!!esa, ofr. Cons." Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1942, n. 52, For pubblico , senza con ci dover ridurre U.rapporto contrattuale entro schemi di puro diritto privato (FORTI, in nota alla decisione 17 febbraio 1942 della IV Sez. del Consiglio di Stato, Foro .it., 1943, IJI, 136; per l'inapplicabilit di principi ed istituti propri dei contratti bilaterali o corrispettivi di diritto privato v. SIMr, In tema di risoluzione della concessione-contratto, Il Consiglio di Stato, 1958, II, 141 e segg.), mentre per quanto riguarda le concessioni d'uso d:i beni demaniali riconobbe trattarsi di atti d'impero puro e semplice (FORTI,, Natura giuridica deUie conr cessionri aimministrotive, cit., 390). Solo nelle concessioni di pubblico servizio v sarebbe, adunque, il fenomeno, per cui lAmministrazione vincola il suo potere discrezionale per mezzo dello speciale contratto (FORTI, op. cit., 420), ossia a diretto favore dell'altra parte contraente. Ora, a prescindere pure dal rilievo, che non sembra, certo, appagante confgurMe la concessione bilaterale (di pubblico servizio) in puri termini di obbligazione dell'Amministrazione verso il concessionario e di imperio verso i terzi (FORTI, op. cit., 418-419; contro la contrattualit della concessione di pubblico servizio v. ZANoBINI, Corso di diflitto ammiinWt>rcJ!t!ivo, vol. III, Milano, 1958, 392 e segg.; VrrrA, Concessioni, cit., 925 e segg.), deve pur escludersi, in mancanza di espresse eccezioni di diritto positivo (v. ad es. art. 118 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267; ma: sulla natura pubblicistica del rapporto di sfruttamentto del patrimonio indisponibile silvano v. Cass. Sez. Un., 4 agosto 1953, n. 2631, Gi"oot. Civ., 1953, 2655), che le concessioni d'uso di beni pubblici abbiano natura contrattuale, sia pure di diritto pubblico. La proposizione che lAmministrazione abbia il potere di operare la concessione, ma non anche quello di regolarne compiutamente l'esercizio smentita dal diritto positivo, seconda: il quale precisamente l'atto unilaterale di concessione, che conclude il procedimento concessorio e fissa,. direttamente o per relationem, le condizioni e le norme alle quali questa subor- dinata {ofr. artt. 8, r.d. 8 dicembre 1983, n. 1740; 71 e 86 t.u. 25 luglio 1904, n. 523; 11 e 15 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 18 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443; 39 e 696, cpv., cod. n:av.). Lo sottoscrizione da parte dell'interessato del disciplinare di concessione non ha natura contrattuale (cfr. RANELLE1TI, Concetto e natura ecc., cit., 57 e segg.: FORTI, Natura giuridica ecc., cit., 390-391; v. anche Trib. Roma, 28 agosto 1961, in Temi Romana, 1961, 464), cos come in gene. :~ PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1081 spazio pubblico a oonfine con la propriet della Bilotta integrino o men.o gli estremi dello spoglio. In ultimo, i mezzi primo e secondo del ricorso devono ritenersi assorbiti, in quanto concernono il problema dell'esperibilit delle azioni possessorie a tuteila delle limitazioni legali della propriet privata: problema esaminato ad abunilmitiarn dal giudice di merito nella prima parte della sentenza, ma che in effetti stato ritenuto ed effettivamente al di fuori della fattispecie in esame, che riguarda non i rapporti tra due propriet private, bOO's i rapporti l:lra privati in relazione ad un ben.e demaniale. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al mezzo accolto (quinto), con rinvio della causa ad altro ,giudice, ohe provveder anche in ordine alle spese di questo grado . -(Omissis). , raie la manifestazione di volont del privato nello svolgimento del procedimento concessorio qui considerato assume forma e valore di atto preparatorio (istanza o atto di sottomissione: cfr. artt. 7 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740; 7 e 11 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; 17 r.d. 2i9 luglio 1927, n. 1443; 18 t.u. 9 maggio 1912, n. 1447; il FORTI, op. oit., 390, parla, a proposito della sottoscrizione del disciplinare da parte del concessionario, d.i una seconda domanda, perch agisce, rispetto agli obblighi speciali, come la prima ri.Spetto agli obblighi generali: esso rfontra dunque nella categoria di quei presupposti di fatto in base ai quali la concessione viene emanata ) ed il rapporto prende origine sempre dalla data di emissione del decreto {VITTA, Concessioni, cit., 926). V. -Gi alla stregua delle precedenti considerazioni, appare ingiustificata quella tendenza giurisprudenziale, che estende ai canoni delle concessioni d'uso di beni pubblici la disciplina legale del blocco dei canoni delle locazioni di immobili urbani o di fondi rustici. Ragioni di -spazio ci ca-stringono a rinviare al pl'Ossimo fascicolo della Rassegna la trattazione della questione. Qui baster rilevare la strana frattura dei concetti, che si opera, allorch, m omaggio al principio riconosciuto nella seconda massima della sentenza sub II (v. anche Cass., Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495, in questa Rassegna, 1964, I, 865, sub 3), si esclude l'applicabilit alle concessioni d'uso di beni pubblici del regne della proroga dei contratti locativi e d'affitto, ma si ammette, poi, che quelle soggiacciano alla stessa disciplina legale del blocco dei canoni, stabilita per questi. Non si considera, in tal modo, a parte ogni altro rilievo, che, de jure oondiito, proroga e blocco sono aspetti iindivisibi.U (cfr. Cass., 10 agosto 1964, n. 2288, Gioot. it., Mass. 1964, 775) di un unico regime, suffragato da una ratio, alla quale sono assolutamente estranee le concessioni di beni pubblici e che la determinazione dei canoni di quest'ultime governata da criteri, che non hanno nulla a che vedere con quelli propri dei rapporti di scambio, cosicch un'apposita, speciale legislazione si occupa della loro revisione (cfr. d.lg. 7 gennaio 1947, n. 24; I. 21 gennaio 1949, n. 8; I. 21 dicembre 1961, n. 1501), con ci confermando, ove ce ne fosse bisogno, la fondamentale diversit di istituti e l'arbitrariet di contaminazioni (si vedano, in dottrina, le stringenti considerazioni di MoRTATI, Questioni di comP'efiena:a e di merito in ardine all' app/Aoabilit del regime vincolistico degli affitti aUe con-cessioni di beni demamiali, Faro amm., 1942, II, 60 e segg). FRANCO CARUSI 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Seiz. I, 14 maggio 1964, n. 1169 -Pres. Varallo -Est. Gannattasio -P.M. Toro (conf.) -Blashfelds (avv. Paoli-Puccetti) c. Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e Ministero Agricoltura e ForeGte (avv. Stato .Agr). Procedimento civile -Morte o perdita di capacit della parte @ costituita -Morte o impedimento del procuratore costituito -Interruzione del processo -Deve essere dichiarata dal giudice -Soggetti legittimati a dolersi della irregolare prosecuzione del processo. (c.p.c., artt. 300, 301). L'iJn,t;erruzione deil p111ocesso preo1'dinarta dJaUa legge a tute1la delrinteresse teria del eontendere in virt dell'avvenuta rinuncia all'azione e nrdinava la cancellazione della trascrizione della citazione relativa al decreto di esproprio n. 4156), ma la Piercy Mameli non ricorreva rin Cassazfone, nei termini di Jegge, n :in proprio, n nei nomi. Il giudicato ehe si venuto, in tal modo, a formare vinoola, senza ombra di dubbio, oltre alla signora V:era Norina Pierricy nei Mameli anche i suoi rappresentati .Antony Piercy Fitzvivian e Daphne Hardwick (donde una prima causa di inammissibilit del ricorso inci nn. 124-125, v. anche Giust. civ., Rep., 1959, voce Procedimento civ., 207; 4 aprile 1959, n. 1005, Foro it., Rep., 1959, cit., vooe Procedimento oiv., c. 1922, n. 303; 28 marzo 1958, n. 1060, Gi1Wt. civ., Mass. Cass., 1958, 378; 10 giugno 1958, n. 19:22, Ibidem, 686; 17 ottobre 1956, n. 3666, Id., 1956, 1240; 4 maggio 1956, n. 1417, Ibidem, 482. La dichiamzione della morte o della pevdita della capacit della parte fatta dal procuratorn costituito in udienza ha, pertanto, oaratteTe negoziale e non una mern dichiarazione di scienza: Cass., 27 aprile 1953, n. 1146, Giur. it., 1953, I, 1, 766, con nota del TRAVI. Per cc parti " devono intendersi i .soggetti attivi e passivi della domanda (ZANzuccm, Dir. proc. civ., I, Milano, 1948, 291), nei confronti dei quali ricadono sempre ed esclusivamente gli effetti del processo (si vedano, in proposito, sul concetto le consideu-azioni del SATTA, Commentario al codioe di procedura civile, I, Milano, 1959, 249 e segg., Jn part. 256). Sull'interruzione del pirocesso si consulti. in dottrina, PuNzr, L'interruzione del, processo, Milano, 1963. 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dentale taTdivo di quest'ultima). Resta da stabilire, agli effotti dell'ammissibilit del rioorrso, se la cosa giudicata spiega i suoi effetti anche nei oonfrooti della signora Rose Marian Blashf.elds, avente causa
  • tesi, che si verificata nel presente giudizio, di un rappresentante volontario che si costituisca m virt di una procura estinta, prima della notifica della citazione, poc morte del rappresentato, mai significata alle altre parti. Essendo l'interruzione del processo preordinata dalla legge a tutela della parte ohe muoTe o perde la capacit, od dl CU procuratore in giudizio subisca uno degli evenrti di cui all'art. 301, dell'omessa interruzione del processo sono. legittimati a dolersi la parte e gli eredi di essa, danneggiati dalla prosecuzione irregofare del prncesso, ma certo che l'interruzione del processo non opera automaticamente, sibhene richiede l'intervento del giudice, il quale, accertata la causa dell'in terruzione, la dichiara e, nell'ipotesi dell'art. 300, con efficacia dal giorno in oui la causa d'intel'ruzione sia denunciata dal pTocuratore mediante comunicazione all'udienza anche -con semplice oompa:rsa o notificata alle altre parti. Orbene la signora PieTcy Mameli ed il suo procuratore non hanno fatto mai ieonosc&e che la procura rilasciata dallia signora Maria Luisa Blashfelds si era estinrta per morte deUa rappresentata e che, quindi, era venuto a cadere, :relativamente a quel soggetto, anche la partecipazione al processo, onde il rapporto processuale rimasto immutato e :la sentenza pronruniciata nei oonfronti della signo:ra Piercy Mameli passata in giudicato {formale) anche nei confronti della =~ signora Ma:ria Lui'Sa Blashfelds e, per essa, dell'erede Rose Mari~ Blashfelds. Quest'ultima potr contestare gli effetti sostanziali di quel giudizio, negando ohe la sua, dante causa vi abbia effettivamente partecipato, ma non pu impugnare per ca1ssazione una senitenza che non pi soggetta ai mezzi di impugnazione contemplati nell'art. 324 del codioe di procedura civile. -{Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1964, n. 1345 -Pres. Fibbi -Est. Arienzo -.P.M. Pedate {oonf.) -Societ Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (avv.ti Bazoli, RomaneHi) c. Ditta Salvi Strade {avv.ti Corrao, Petta, Vescovini). Espropriazione per p.u. -Occupazione temporanea Autonomla dei due istituti. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 1-63, 64-70, 71-73). PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 1085 Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza predisposta per una futura espropriazione -Termine biennale di liceit -Si applica. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). Espropriazione per p.u. -Occupazione d'urgenza d'immobili per l'esecuzione dei lavori di costruzione di autostrde -Momento del trasferimento della propriet -Data di emissione del decreto espropriativo. (I. 21 maggio 1955, n. 463, art. 8; l. 25 gigno 1865, n. 2359, art. 50). Gli istituti detZroocwpazione tempovamoo e deZfospropriazione per pubblica utilit sono previsti dcitfori!Jfm:amenito giuridico per il raggiungimento di scopi sostooz1li d:imersi e .di vegol!a la prima, anche .quando preordJinata al"tespropniazione defiwirtiva, nei oasi in cm non ~ disposta per motivi transewnxH, ma peir scopi norm(])li e dwratwri, con riferimento ad una dichiaraziotne di .ini/Ji:fferibilit .ed urgenza dJei kiivori d~ esocuzione di opere di pubbliica ut:rVlit, amene wwiicamente .al godimento ed al possesso dxilfla cosa, senza incidere sul .di'fritto di propriet, vl quale passai (]Jlre'&propt1"1'amte solo peir effetto ikil detoreto .di. esproptrvazione (1). Il termine bienmle di cui a~l'airt. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359 -00ndiz~o'l1!a, di oonsegwenza, la liceit de1Zla situazione derivantie dalI o~ocupazf;one di urgenza senza possibilit di diVscriminazione tra occupazioni fine a se stesse ed occup1azioni prreidisposte per una futura esprovnvamone1. L'indJetrogafbifif;;,t .di tale .Umitie bvennale d61lfoocupa. Zibne giusti-fi.oata dalresigenza di tute'kbne vl diritto di propriet, il .qwale, ove si ammertteisse i1l prinoipio opposto, verriebbe sostamzial- moote soprp11esso o privato di qwalsiaisi garanzia contro il p'1'ooetto dJel J:a;rt. 42 dellla Co~tuzione (2). La legge 21 maggio 1955, n. 463, relativia o)J;la costruzfo.ne di auto. strade e strade, pur con.tenendo wna dichti!arazione di pubblica utilit i/Je~le opere per ~a costruzione di autostrode e recando una particolare (1) Cfr. Cass, 10 norvembre 1960, n. 3005, Foro it., Rep., 1960, voce Espropriazione per p.i., c. 864, n. 73, O'Ve si afferma che l'espropriazione a ha una propria autonoma disciplina fondata su di un principio d'imperio per la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato ". (2) Cfr. Cass., Sez. Un., 28 maggio 1954, n. 1702, Giur. it., 1954, I, 1, 691 e segg., con nota di richiami; 17 maggio 1961, n. 1164, F0retazione, magistralmente svolti dalla difesa del ricorrente nella sua meditata memoria, hanno valore solo nei limiti indicati. I frutti pendenti spettano all'assegnatario, ma, quanto a procedimento esecutivo, fEnte ha ii.I preciso diritto riconosciuto da!H.'ultimo comma dell'art. 18. I frutti separati, invece, seguono le norme ordinarie quanto ad esecuzione. -(Omwsis). CORTE DI CASSAZ10NE, Sez. III, 17 ottobre 1964, n. 2615 -Pres. Caii.zzi -Est. La Farina -P.M. Raja (conf.) -Societ Commissionaria Immobiliare Finanziaria (avv.ti Mazzarelli, Bojano) c. Tafanari (avv. Ras). Impugnazione Ammissibilit del mezzo di impugnazione Definizione data dal giudice all'azione . Rilevanza -Tesi prospettata dalla parte . Irrilevanza. Esecuzione forzata Opposizione agli atti esecutivi -Mezzo di impugnazione ammissibile contro la sentenza che la defi nisce -Ricorso per cassazione e non gi appello. (Cost., art. 111; c.p.c., artt. 617-618). Al fine di iiderntifioave qu(l)Ze sia il merzzo d'innpugnazione armmwsibiiZe contro una dJerberminata se.ntenza, rilooa:nte soltanto la i!Jefinizion data d!al giudice all'azione e non gi la tesi prospettata daUa pail'te (1). (1-2) Cfr. Cass., 30 ottohre 1961, n. 2499, Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 11.21-1122, sub 3; 4 aprile 1960, n. 753, Id., Mass. Cas.s., 1960, 286; 28 ottobre 1958, n. 3530, Id., Mass. Cass., 1958, 1271; 20 marzo 1958, n. 914, Ibidem, 320, con nota di ulteriori riferimenti di giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1094 Definitia fozvone dal giwdioe oome oppo~zione agli atti eisecutivi, il mezzo d'impugnazione ammi'SsibwZe il vicoroo per cassazione e non I'appeUo (2). Pu darsi il caso che il giudice ravvisi pTopo,ste nello stesso procedimento, in Telazione al contenuto dell'atto di opposizione del debitO!fe, due distinte opposizioni, una all'esecuzione e l'altra agli atti esecutivi. In tale evenienza, 1a sentenza, formalmente unica, comprensiva di due decisioni distinte, eppe!r " va soggetta all'o!rdinaria impugnazione d'appello per i oapd relativi ai motivi di opposizione all'esecuzione ed impugnabile con riCO'rso per cassazione immediato, pe'I: i capi relativi ad opposizione ad atti esecutivi : Cass., 23 novembre 1963, n. 3016, Giur. it., Mass., 1963, 1025; v. anche Cass., 30 maggio 1963, n. 1459, Ibidem, 499'; 23 aprile 1963, n. 1050, Ibidem, 351; 30 ottobre 1961, n. 2499, Giust. civ., Mass. Cass., W61, 1121~1122, sub 4; 24 maggio 1960, n. 1324, Id., Mass. Cass., 1960, 493-494, sub 3; 24 aprile 1959, n. 1239, Id., Mass. Cass., 1959, 419; 29 aprile 1958, n. 1410, Id., Mass. Cass., 1958, 510-511. Sul concetto di "capo di sentenza v. LmBMAN, Parte o capo di sen~enza, Riv. ditr. p'1'oc., 1964, 47 e segg., in particolare, sulla determinazione dell'oggetto e dell'ambito della impugnazione: 56 e segg. Di tale studio v. recensione di BACCARI in questa Rassegna, 1964, II, 153-154. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 ottobl'e 1964, n. 2625 -Pres. Giansiraousa -Est. Gabrieli -P.M. Pedace (diff.) -Anche.rani II (avv. Lugino) c. Compagnia Mediterran,ea di Assicurazioni {avv.ti Spada, Stratta). ~ Procedimento civile -Intervento del terz ad istanza di parte Tardivit della chiamata in causa -Ammissibilit in caso di accettazione del contraddittorio da parte del terzo. '(c.p.c., a.rtt. 106, 269). Come ammesso ,cfu:l coid~ce .di, rito l'intervento volontario del t;erzo, finch la oausa non sia rimessa al CoiZegi,o e sia puve oon il d:irvieto per i interveniente di compiere attivit non pi coooentite alle altre parti, dJel pari, ne~ caso dli 1fft,tervento dJel terzo ad Wta~a di pMte, ta 11e,~ativ.a chiamata in causa, nonostante la swa tardivit, deve rwenersi amimi'Ssibivle, se il terzo, a1ooettarnd!o il controddittorio, aderisce a1llo stiato in cui la oauwa si trova: irn taJl oaso, infatti, la parteicitpazione del terzo alta lite, pur essendo statia provocata da una ,fkUe parli, deve oonsider{f;J'si, ritu'(}Jfo sortto i!l prrorfi1lo dJell'inbervervto volontario (1). (1) Cfr. Cass., 5 agosto 1963, n. 2201, Foro it., Mass., 1963, 628. Sulla inderogabilit del principio di cui all'art. 269 c.p.c., v. Cass., 19 foglio 1961, n. 1751, Giust. civ., 1961, I, 1330 e segg., oon nota (sub 2) di riferimenti. PARTE i, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1095 (Omissri8). -Con unico motivo di ricorso l'Ancherani lamenta che a torto sia stata dai giudici del merito ritenuta inammissibile la chiamata in causa della Compagnia Mediterranea, delia quale egli aveva fatto istanza, laddorv;e inveoe ogni preclusione relativa all'ntervernto del terro doveva, a tacer d'altro, ritenersi superata dal fatto che l'interveniente, costituitosi in giudizio, norn sollev alcuna eocezione in ordine :ad una ~esa iTritualit e twdivit della chiamata, ed aooott anzi in pieno il contraddittorio. La esposta censura fondata. Una applicazione rigorista della nmma mnteamta nell'art. 269 la quale stabiHsoe che l'istanza per la chiamata del terzo deve -essere proposta nella prima udienza di comparizione. davanti al giudioe istruttore e la citazione deve essere fatta per la nuova udienza da questi eventualmente all'uopo fissata -non trova osservanza nella giurisprudenza di questa Corte, n incontra il favore della pi auto~ 11evo1e dottrina. In . contrasto con il significato derivante dalla letterale interpretazione deHa norma, questa Corte ha pi volte in enunciati precedenti identificato il girusto equilibrio degli effetti, inerenti all'applicazione della norma stessa, negli adattamenti dei quali essa appare suscettibile in sede di coordinazione col preoedente art. 268. Di qui il principio, anche di reoonte ria:fFermato {v. sernt. 2201/63, 1751/61), che cio, non potendo il rigore dell'art. 269 c.p.c. portare alla disappHcazicme del preoodente art. 268 -il quale, sia pure oorn il divieto per l'interveniente di compiere attivit non pi consentite alle altre parti, ammette per l'intervento volontario del terzo finch la causa non sia rimessa dall'istruttore al mllegio -del pari niun serio ostacolo pu esservi a che, anche nel caso di intewento del te!rzo ad istanza di parte, la relativa chiamata in causa debba pur sempre, nonostante la sua tardivit, ritenersi ammissibile, se il te!rzo, aocettando il contraddittorio, aderis1oe allo stato in cui la causa si trova. In tal ca:so, la partecipazione del terzo alla lite, pur essendo stata provocata da una delle parti, deve -considerarsi rituaie sotto il profilo rovvedimenti e1Zencati n@U:art. 350 c.p.c. P:m(Jillto, anohe fudriJernza di semplice rimvio chi@sto da una so~a i/Jitle parlri oomparse dJeve ~er,e considerata .uiliienza di prima oompariziooo, tidonea a far verifioore Za deoadenw deif;iiaprplkto> dal diritto di p>roporre appelf!Jo, iliooondo'Si ~oludere che sia udienza di prt'ma compari:<.OOne sollo qudta ohe non sia staba :in effetti tenuta daN:istrwttxJre, sicch .Za pllil'be, anohe se fosse comparsa, non avrebbe potuto drichiaira:re di ooZere appe~lare (1). (Omissis). -Con il primo motivo di ricorso il D'ACU:nto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c. sostenendo che il TribunaJ.e non avrebbe potuto a1ooogiliere lappello incidentale in quanto che lappello stesso era inammisisibile peTch proposto dopo la prima udienza. Il motivo fondato. Dai vochaJi in atti risulta che l'udienza di prima comparizione delle parti fu tenuta il 2 aprile 1959 e che in detta udienza si prresent solo il proouratO!re ,deJI'appellante D1Aounto, il quale si riport alla domanda e chiese rinvio. Nessuno si present :~ per la Laudano, fa quale si costitu 'solo suocess:ivamente, proponendoaltres appello incidentale. Ci premesso, rileva la Corte che, seooodo la sua costante giuri sprudenza, nel caso di mancata costituzione in cancelleria, I'appello incidentale si propone nella prima udienza fissata per la comparizione (1) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 8 giugno 1963, n. 1522, Giwr. it.,. Mass., 1963, 519, la quale precisa anche che non giO'Va il rinvio fatto dall'istruttore ad altra udienza successiva per completare la gi iniziata attivit prevista dal1' art. 350 c.p.c., di guisa che l'unica eccezione che consenta alla parte di pro-. pone l'appello incidentale in una udienza successiva che l'udienza di comparizione non sia stata di fatto tenuta dall'istruttore "; v. anohe Cass., 14 agosto 1962, n. 2586, Foro it., Mass., 1962, 736; 24 ottobre 1961, n. 2362, Sett. Cass.~ 1961, 1442; 27 maggio 1960, n. 1376, Temi nap., 1960, I, 350; Sez. Un., 22 maTzo 1958, n. 956, Giust. civ., Mass. Cass., 1958, 335 ed ivi nota di ulteriori riferimenti di giurisprudenza; PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 1097 delle parti, la quale, a norma dell'art. 350 c.p.c., ha inizio con la verifica da parte dell'istruttore della l'egolare oostituzjone delle parti, cui seguono i provvedimenti e~encati nello stesso art. 350. Pertanto, anche l'udienza di semplice rinvio chiesto da una sola delle parti comparsa deve essere oons:idernta udienza di prima eompariziorne idonea a far verificare la decadenza dell'appellato dal diritto di pmporre appello mcidenrta1e, giaioch non udienza di prima oompariz:ione solo quella che non sia stata in effetti tenuta daill'istruttor, sicch la parte, anche se fosse eomparsa, non avrebbe potuto dichiarare di volere appellare. L'accoglimento del primo motirvo importa l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. -(Omi&sis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2651 -Pres. Va.Tallo -Est. Mirabelli -P.M. Truttofom:ondo -Zanardini (avv. Lo Voi) c. Siraoca (aw. Spada) e Proc. Gen. Corte Appello Roma. Trattati -Patti Lateranensi -Natura giuridica -Efficacia di norme costituzionali -Eccezione di legittimit costituzionale sollevata in via incidentale -Inammissibilit. (Cost., art. 7). I Patti Lateroxnern<8.i, e cio il Trottato ed il Concordato tra w Santa Sede e Zo Stato itxiliiamo, homrno la stessa efficacia dxitle nonne costituzioooU ai.i sensi i!JellaJllb. 7 ~gl~a Costituzione, che ha sam.dto alt11es la inappilicabi!Ut de1l prooeifA:mento di revisiooo oomituzionak alla materia da essi regolata. Non pertanto ipotizz1abfle, in 11e"lazione alle diispooizioni contenure neri Pofti stessi, unia questione di legittimit oo'8tituzioriuile (1). (1) Questione di legittimit costituzionale delle norme concordatarie. 1 -L'ammissibilit della questione -che la Corte, a nostro avviso esattamente, ha escluso -postula la risoluzione di alcuni '5tituzionale, ovverro la modificazione della norma contenuta neii Patti, attraverso uno specifioo aocordo tra le Parti. dall'art. 77 S.S. TAA., norma costituzionale speciale, oosl, ed a pi forte ragione, deve dksi per i Patti lateranensi, espressamente, solennemente richiamati dal1' art. 7, che li riconosce fonte del regolamento' dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. stato giustamente rilevato, a proposito dell'art. 5, terzo comma, del Concordato, che taluno ha voluto ravvisare in contrasto oon gli artt. 3, 19, 21, 22, 33 e 51 Oost., come sia assurdo, logicamente prima che giuridicamente, ritenere che i Patti latera!llensi sarebbero stati rinnegati in tante essenziali disposizioni proprio quando un'altra, della stessa Carta, ne riaffermava il vigore (DEL GrnmcE, Zoe. cit., 197). 6. -Concludendo, riteniamo di poter affermare che i Patti latera!llensi pongono in essere un sistema speciale, al riparo dall'influsso di norme eterogenee, ohe la Costituzione ha espressamente riconosciuto non in contrasto oon le altre sue disposizioni anche se idonee a derogarle, come ognri eccezione ai principi. I Patti lateranensi, inoltre, riconoscono e attribuiscono effetti civili a posizioni derivanti dall'ordinamento canonico (artt. 5, 29, ecc.) ed effetti canonici ad atti e provvedimenti statuali. In particolare, occorre considerare l'art. 23, comma 2, del Trattato, che riconosce piena efficacia, agli effetti civili, alle sentenze ed ai '(JJ'oooedi11'110fbti emanati dall'awtom ecole8iastica iche e religiose concernenti materie spirituali e dioiiplinari (DEL GrumcE, loc. cit., 197; D'ALBERGO, Rass. Dir. Pubbl., 1958, I, 562). 7. -Si detto innanzi che non ipotizzabile un controllo di costituzionalit delle disposizioni dei Patti la:reranensi, perch norme di un ordinamento esterno, che non possono considerarsi leggi dello Stato. Da un punto di vista memmente formale ipotizzabile, invece, il CO!lltrollo della legge di ratifica e delle dispo.sizioni di legge inrerna, che abbiano dato esecuzione ai predetti Patti lateranensi. Ma anche questo giudizio inammissibile per un duplice ordine di considerazioni, cui si gi aocennato. In primo luogo, questo giudizio di compatibilit oon la Costituzione stato gi fatto CO!ll una espressa norma della Costituzione ste,ssa, la quale, disponendo che i rapporti fra Stato, e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, preclude ogni ulteTiore indagine sulla costituzionalit delle norme emanate in esecuzione dei Patti. In secondo luogo, p:remesso che la dichiarazione di illegittimit costituzionale di una norma di attuazione dei Patti lateranensi importerebbe denunzia dei Patti ste,ssi, cio, del Trattato e del Concoroato, volutamente inscindibili, fra foro e nelle singole loro parti, non ammissibile il giudizio di costituzionalit perch violerebbe gli artt. 7 e 10 Co5t. evidente, infatti, che la denunzia unilaternle dei Patti latemnensi violerebbe il principio ohe i " pacta sunt servanda ", sancito in via generale dall'art. 10 e ribadito, per qua!llto attiene ai Patti lateranensi, dall'art. 7 e viole PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 Poich, quindi, seoondo l'ordinamento vigente non sussiste la possibilit che si presenti una questione di legittimit 'oostituziorn:a.le che concerna le norme dei Patti Lateranensi, rettamente la Corte d'Appello ha dato eseouzione alla norma delfart. 34 de~ Conco't1dato, senza neppure ipotizzare l'insorgere di una questione di legittimit costituzionale. Il primo motivo di ricorso , pertanto, infondato e va respinto. {Omissis). rebbe l'art. 7 laddove dispone che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da quei Patti. Solo ool procedimento di revisione costituzionale delle norme contenute negli .artt. 7 e 10 della Costituzione potrebbe peTVenfrsi alla denunzia unilaterale dei Patti lateranensi. D'altra parte, non ammissibile un giudizio di costituzionalit che non possa concludersi in senso negativo. , G. GUGLIELMI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 nO ai s@nsi di@ll'art. 43, comma terzo, c.p., rientrorite neUa prevrii'Sione generale ,dJella responSiabiilit per fatto iU@oito di owi all'ari. 2043 e.e. (2). implica nel contempo che la sentenza, sebbene impugnata da alcuni dei coobbligati, deve considerarsi presidiata da11'efficacia di giudicato rispetto a colmo ohe siano gi decaduti dal diritto d'impugnazione, cos Cass., 21 aprile 1961, n. 893, Giust. civ., Mass. Cass., 1961, 380. (1) Non sembra da obliterare, invero, che la funzione del controri.cxlll'SO di res!istere all'impuginaziooe avversaria, onde il suo contenuto deve essere limitato alla esposizione delle ragioni giuridiche atte a dimostrare la non fondatezza delle censure mosse dal ricorrente": Cass., 19 ottohre 1963, n. 2793, Oiur. it., Ma:ss., 1963, 956-957. ,(2) L'articolo 2087 e.e., che fa obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'integrit fisica del lavoratore, non ha efficacia abrogativa nei confronti dell'art. 4 d.lg. 17 agosto 1935, n. 1765, poich questo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1107 non incide sulle obbligazioni del datore di lavoro, ma sulla misura e le forme .della sua respoosabiilit, cos Cass., 22 ottobre 19'55, n. 3459, Foro it., 1956,, I, 1686. Anche quando il lavoratore assicurato contro gli infortuni sul lavoro, sussiste sempre l'obbligo del datore di lavorro, a norma dell'art. 2087 e.e., cli .adottarn le cautele necessarie a tutela dell'iintegrit fisica del primo, di tal ohe la mancata adozione di taJi cautele pu essere fonte di responsabilit per il .datore di lavoro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 1. sugli infortuni, cos Oass., 31 luglio 1957, n. 3245, Foro it., Rep., 1957, voce Infortuni sul l(JJl)oro, c. 1285, ri. 319. La disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavom e dell'igiene del lavoro ,si fonda sulla l. 12 febbraio 1955, n. 51, con cui il Governo fu delegato .ad emanare entro il 22 marzo 1956 norme generali e speciali in materia, ad esclusione -art. 2, lett. a) -per la prevenzione degli infortuni: dei servizfi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministem delle Poste e telecomuni. cazioni, dell'esercizio dei trasporti terrestri pubblici, della navigazione marittima aerea ed interna e delle miniere, cave e torbiere e -art. 2, lett. b) -per l'igiene .del lavoro : dell'esercizio di miniere, cave e torbiere e del lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili. Conseguentemente, con d.lg. 27 aprile 1955, n. 547, furono emanate 1e norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, :applicabili -con le esclusionii di cui all'art. 2, lett. a), della 1. n. 51 del 1955 -, a tutte le attivit aHe quali siano addetti lavomrtori subordinati o ad .essi equiparati, comprese quelle esercitate dalfo Stato, 'dalle Regioni, daille Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di '.istruzione e di beneficenza; con .d.lg. 7 gennaio 1956, n. 164 furono emanate norme integrative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavom, per lo specifico settore di attivit da chiunque esevcitate" relative all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fiss,e, permanenti o temporanee, in muratura, cemento .armato, metallo, legno o altri materiali, comprese le linee e gli impianti -elettrici, le opere stradali, ferrovi,arie, idrauliche, marittime, idmelettriche; di bonifica, sistemazione forestale e di sterro, con esclusione dell'eseroizio deill.e mm1ere, cave e torbiere e dei ,servizi ed tlmpianti gestiti dalle FeNovie dello Stato e dal Ministem delle Poste e telecomunicazioni (oltre che dei lavnri in sotterraneo e nei cassoni a:d ar.ia compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite nonne speciali); con d.lg. 19 marzo 19'56, n. 302 furono -emanate norme integrative, in materia di prevenziooe degli infortuni sul lavoxo, icon lo stesso ambito di applicazione 'e di esclusione proprio del d.lg. n. 547 del rn55, per .il settore delle attivit di fabbricazione, manipolaziooe, rrecupero, con- servazione, distribuzione, trasporto o utilizzazione di esplosivi, nonch di collaudo di impianti di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, ovvero di mole abrasive; con d.lg. 19 marzo 1956, n. 303, furono, infine, emanate le nol'ffie generali per l'igiene del lavoro, applicabili, ad esclusione (cfr. art. 2, lett. b, J. n. 51 dei! 1955) dei lavori a bordo delle navi mercantili ed a bordo degli aeromobili, nonch dell'esercizio delle miniere, cave e torbiere, a tutte Je attivit alle quali sono addetti lavoratod sub011dinati o ad essi equipamti, Jomprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, daJle Province, dai Comuni, da altri enti puhblioi e degli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate e, nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e .di quelle esercitate da privati concesisiooari, con gJ:i adattamenti dettati daJJle :particolari esigenze dell'esercizio fen-oviario. Sulla legge delega 12 febbraio 1955, n. 51; sul d.lg. 27 aprile 1955, n. 547 v. Rassegna del Lavoro, 1955, 489 e segg. e 565 e segg. ed ivi -475 e segg, v. anche PURPURA, La pl'evenzione degU infortuni sul lavoro. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1108 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2886 -Pres . . Pece -Est. Giannattasio -P.M. Gedda (Onf.) -Marconi (aw.ti Marcone, Fomario) o. Prefettura di Roma (a'VV. Stato Gargiulo) e Comune di Roma {avv. Precone). Impugnazione -Impugnazione straordinaria -Ricorso per revocazione proposto in via incidentale autonoma -Necessit del previo deposito per multa. (c.p.c., artt. 364, 371, 398). Impugnazione -Ricorso incidentale per cassazione -Quando necessario -Quando non necessario. (c.p.c., art. 371, 384, comma secondo). Cassazione -Potest della Corte di Cassazione di esaminare anche d'ufficio non solo l'ammissibilit del ricorso ma anche quella dell'impugnazione di cui ha preso cognizione il giudice della sentenza impugnata per cassazione. {c.p.c., artt. 365, 366, 382, comma teTzo). La prescrizione' deil premo dJepo~to per multa deve intoodersi ope' IV.ltrl.te tooto per l~~iadJi roooca:~vone proposta in via priooipale, quanto per qwe:Zla proposta in via incidentale, con la conseguenza che qwest'ultima da d~chia;ra;rsi improcedibile quaxndo non sia stata proceduta da tale deposito, n po8'8oino i 1'icso atto siano impugnate pi sentenze v. in senso favorevole alla tesi che richiede tanti depositi quante son le sentenze ANDRIOLI, Commento al codice di procedtlA'a civile, vol. Il, Napoli, 1956, 529-530. (2) Il ricorso incidenta~e, proposto dalfa parte vmoriosa, per ottenere, non gi l'annuillamento, neppure parziale, de1la sentenza impugn~ta, ma soltanto il mutamento della motivazione, sarebbe inammissibile: Cass., 12 settembre 1963, PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVll..E 1109 cognizrone il giudice della: sentenza mnpugnata per G(lSsazkJne~ giooch i ammissibilit dJi quel gravame co'S!Utuisice ~l n@oe88ario P'1'eSUrp710~0 de1li ammissibilit del rucoessivo rico'l'so per casruzione e, trattatndosi di qwe8tione reitatVva, alta: regolare costituzkJne dd rapporto, la Cone di Cassaz.ione pu, al riguardo~ compite.re anche indxi;gini di fatto suHa base degli rzio, prima delfarpprooozione del piano di zona, co;mpVa interoenti sul territorio medwamte il pmmuovimento di una prroceidura esprovpriativa, mlendosi del terzo comma i!Je>liart. 21, l. 634 (1). (1-2) In tema di redazione dei piani regolatori di zona da parte dei Consorzi per lo sviluppo industriale. Con le due suooessive pronuncie sopra riportate (IV Sezione, n. 787 del 17 aprile 1964, n. 1005 del 2 giugno 1964) il Consigilio di Stato ha risolto in maniera completamente diveTsa, il problema 1:eiativo aHa possibilit per i Consorzi 10 1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO II OONSIGLIO DI STA110, Sez. IV, 10 ottobre 1964, n. 1005 -P1'es. PoHstina -Est. Landi -Sbmocia (aw. Piccardi) c. Prefetto di Chieti (aw. Stato Dallari) e Co'll!srn:zio Industriale della Valle del Pescara I -~ " (aw. De Simone). Espropriazione per pubblica utilit -Industrializzazione del Mezzogiorno -Consorzi per lo sviluppo industriale -Interventi sul territorio -Dichiarazione di p.u. ex lege -Piani regolatori territoriali -Funzione -Espropriazione anteriore ai piani -Limiti. La diohi1arazione di p.u. a f;ooore .dJei ConS"oirzi per wsviluprpo industriale dJeil Mezzogiorno deriva .irnme1dinmamente ,daJ/,J; fogge e non dxil pi;ano regolatore territo1'1iaJle tpl'evisto .dJal"f:airt. 8 l. 18 lwglio 1955," n. 555, pwr tutrbavia w sbesso piano regolatore deve es8ere OOrnsiicl1erato lo strumento pi idoneo peir aooeirfxlire in con1oreto la ri1S1pondenza egli inteirv en.ti ml territorio con i fini ohe la legge attri!hwiS'oe ai consorzi e pertanto costituwoe l antece1deinte logico neices8a'l'io per qualsiasi attivit a legge ha ormai sup&ato il principio dell'incentivazione deiLlo S'viluppo industriale mediante l'esclusiva iniziativa dei prrtivati che si presenta necessariamente disorganica, mostrando invece di voler passare ad uno studio che tenga nel debito conto, pruma che ropera in se S'tessa, nnse;rimento di quest'u~trnma in un contesto indu51triale ed urbano pi amp:b e quindi pi coofacente alle nuove esigenze di sviluppo su laTga scala del nostro paese. Pertanto se lo scopo della legge n. 634 trascende, senza escludeTlo, ii!! fine del d.l. n. 1598 si renderebbe conseguenzialmente necessario pel." il Prefetto prima di prorvvedere sulla richiesta di espropriazjone compia due Ol."dini di valutaziooe, sulla rispondenza dell' opeira da realizzare e alle categorie previste dal suddetto d.l. n. 1958 e ai programmi di sviluppo indu&trioale che la legge 634 ha intese> in un sen,so o neU'altro. E tale considerazione trova conferma anche nell'ultima circolare n. 470. Ma evidentement~ quesrt'uiltima valutazione noo potr esser fatta senza che prima il Consorzio abbia almeno deliberaJ!:o il P.R. della zona e pertanto, in mancan: m di queillo, lo stesso decreto di espropriazione difetter dell'istruttoria preliminam Ja cui mancanza costituisce senz'altro un V!izio di legittimit. In conclusione sarebbe staJ!:o pi oppmtu1m se le annotate decisioni avesiooro opemto una distinzione tra 1e opere destinate ailro fmmazione delle zone ind:Loate dall'art. 5 l.u. (richiamato deN'art. 8, I. 555) e tutti gli altri interventi genericamente indicati dal secondo comma dell'art. 21, t 634 che non !iilll:erferiscano con le previsioni e l'utiliz2lazione dei comprensod, le focailit e le l."eti di comundoazione prevista dallo stesso art. 5 Lu., 'per disporre la necessit di una preventi'Va elaborazione del P.R. solo nel prtlmo caso, e senza assumere un atteggiamento categorico in un senso o nell'altro. E tale considerazione trova conferma anche nell'uiltiJma circolare n. 470 del 1964 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che nel disporre a favore dei Consorzi un " Fondo antioipazioi;te spese funzionamento dei Consorzi Industriali ha ricordato come relativamente alle opere di attrezzatura della zona (infrastrutture), sia necessario che le richieste di opere urgenti siano precedute dalla presentazione del progetto preHminare di massima del piano regolatore e del prescritto parere della Commissione Interministeriale per i piani rego~ latori ai quali la stessa circolare attribuisce la qualifica di " indispenoobile base operativa dell'attivit dei consorzi ". PUBLIO FIORI CONSIGLIO DI STATU, Sez. IV, 3 ottobre 1964, n. 1004 -Pres. PoJistena -Est. Laudi -Comune Chianciano {avv. Pulvirenti), Associazione pubblica assistenza Croce Verde (avv.ti Baldi e Orienti), Cignozzi {a'Vv. Dedin), e. Ministem Sanit (avv. Stato Faranda). Acque minerali e stabilimenti termali -Autorizzazione per la vendita delle acque -Competenza Ministero della Sanit Autori. zzazione per l'esercizio degli stabilimenti termali Competenza del Medico. provinciale. 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Acque minerali Provvedimento ministeriale di annullamento per incompetenza del decreto con cui il Medico provinciale ampliava la zona di protezione di una sorgente minerale Decreto ministeriale che dispone detto ampliamento Con traddittoriet di provvedimenti Insussistenza. Espropriazione per pubblica utilit Acque minerali Autorizzazioni alla vendita Protezione igienica Espropriazione da parte del concessionario dell'area destinata a zona di protezione Necessit Esclusione. Acque minerali Decreto del Ministero della Sanit di ampliamento della zona di protezione di una sorgente minerale Attivit di vigilanza sanitaria Competenza Sussistenza Estensione al settore minerario dei poteri di vigilanza dell'autorit sanitaria . Inammissibilit Potere ministeriale di imposizione di un vincolo di inedificabilit nelle zone di protezione Esclusione. (r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, art. 4; I. 13 maxzo 1258, n. 296, artit. 3 e segg). Meint!J'e iz r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, attribuiva al Ministro dJell'lntemo "fJa competenza per auO'l'izziame la vendita dJeille acque mine' l'adozione deiUo srtesso provveidi. mento da parie dJe:Ziautorrit swperi:ore competente (2). Il .conoessionario legittimato a~lo sme111cio delle acque non dev,e oooess(JJJ'iamente procummrsi la p'1'opll'iiet d1e~i,are1a dest.inata a zona di protezione n deve ortte:ne'l'e rimposiziorne OO(J)f;ti'va di servit rmle rolla zona Stessa al fine e~la protezione igf;enica dell)e acqwe minerali, anche se (J)lcune norme del r.,dJ. 28 set,tembre 1919, n. 1924, consentono iespropriazione p1er p.u. (3). U Mimistro della Sarnit compie.tente a esercitare poteri di vigilanza swlle zone di p11'otezione deUe sorgenti minerali in base alitllrt. 199 t.u. 27 luglio 1934, n. 12165, ma non piu estend;ere al settore minemrio {1-4) Non risultano precedenti specifici. In dottrina cfr., BuscA M., Le acqwe n@lla legislazione italiana; RABAGLIET'Il G., Il Ministero della Sanit e i suoi organi perifericri. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1117 tai/;e sua ingerenza, n pu imporr'/'e un vriincolo assoluto di inedificahtilit in detbe zone di protezf:onie, in qwanto tiali poteri, non conferiti ,daJla legge, non .trovano alcun fondamento nel r.d. 28 settembre 1919, .n. 1924, che regolamento d'.elS'e:cuzio'11!e, n possorno basar~ su/Iall't. 34 dJelle ~ttruzioni approoote1 col d.m. 20 gernniaio 1927 che sooo norme interne (4). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1964, n. 1013 -Pres. Polistina -EIYt. Tozzi -Mezzett:i (avv. Dallari G. M.} c. Prefetto di Bologna, Ministero LL.PP. (avv. Stato Dallari) e ENEL (avv. Conte). Espropriazione per p.u.. Servit di elettrodotto Richiesta del decreto di asservimento e della dichiarazione di p.u. Dichiarazione di p.u. Scadenza del termine prescritto per le espro priazioni e i lavori Nuova dichiarazione di p.u. Nuova richiesta del decreto di asservimento Necessit Esclusione. Espropriazione per p.u. Servit di elettrodotto Richiesta di dichiarazione di p.u. e di decreto di asservimento da parte di societ gerente elettrodotti Atto di ordinaria ammini strazione. Elettrodotti -Servit di elettrodotto con vincolo di inamovibilit Dichiarazione di p.u. con valutazione dell'interesse pubblico all'inamovibilit Caducazione della dichiarazione di p.u. Nuova dichiarazione Riesame dell'interesse pubblico all'inamovibilit Necessit -Esclusione Nuovo decreto riferentesi alla prima domanda contenente la richiesta del vincolo di inamovibilit Motivazione per relationem Ammissibilit. Elettrodotto Attraversamento di linee ferroviarie Concerto tra i Ministri dei Trasporti e dei LL.PP. -Non necessario . Nulla osta delle FF.SS. Sufficienza. Elettrodotto Tracciato eccessivamente gravoso per il privato Mancata segnalazione da parte del privato dell'eccessiva onerosit del progetto e della possibilit di un diverso tracciato egualmente rispondente allo scopo Difetto d'istruttoria Insussistenza. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 120). Una volta fatta la riichiesba per otte.rvere Za dichiarazione di p.u. ,e il deicreto per Za costituzione di una servit di elettrodotto, diveinuta 1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ineffioooe la di!ohiarazione di p.u. per sotulienza dei terrnini per le esprropriazkm.i e i lavori, si deve ritene!J'e implicita neUa nuova richiesta di dichiarozrone di p.u. la rich~esta del iJJelCl'eto di asserv4mento (1). La richwsba deUa .(tichromazwne di p.u. e del dJeoreto di asservimento da pal'te di sodet g1erente elettrodotti atto di ordinaria amm111'uistr(]JZ.ione (2). Dopo la intervenuta ineffiicacia della diJOhiarazione d:i p.u. per la costituzione di una servit di e~ettrodotto contenente anche la valutazionei del!rintere'Sse pubblico (/)llinamovwi:tit dJella semit sbe~sa, ne~la nuova t:Miohiarozione di p.u., che sri riferisca alla pri.rma richiesta, non neioessario un nuovo riVesame deill'irnteres&e pubblioo aill:inaxmovibilit, essendo ammis.s:ibile la mortiviaa-;iooo per relationem (S). L'art. 120 t.u. 11 icembre 1008, n. 1775, rich~ede, ne1l r il privato se il ri1oo!f'ro>r1le non abbia segnaltato fu; eocessiva one:roSiit nei suoti oonifronti del pirogetrto e insieme la pG'SSiibililt di un Wiveirso tr11acciato egualmente risponente oZlo 80opo de17Ielettrodotto e per lui meno gravoso (5). (1-5) In dottnina, v. Ru:sso M., Costituzione ed eserrcizio della seroit di elettrodott, Nuovo Diritto, 1963, 298; sulla quinta massima cfr., Co!llS. Stato, Ad. pi., 25 novembre 1957, n. 12 e IV Sez., 27 marzo 1963, n. 206, Il Co1igifW -Nuovo decreto di occupazione relativo agli stessi beni gi detenuti in base al primo decreto -Validit. Espropriazione per p.u. -Decreto di occupazione -Annullamento -Causa civile per risarcimento dei danni -Nuovo decreto in pendenza di essa -Validit. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 Espropriazione per p.u. -Stato di consistenza -Avviso di fissazione del sopralluogo -Omessa indicazione del luogo dell'accesso -Irrilevanza. Un decreto di occupazione relativo ad un bene immobile gi dete'nuto diallo stesso bene'ficiario a s@guito di pr@cedente c/)(xreto poi am,1nullato dal Consiglio di Stato, non privo di ()(JjfJ;SG,, in quanto tr24, n. 1054). Atto amministrativo -Provvedimento prefettizio regolante l'orario dei negozi -Distinzione del1a categoria dei grandi magazzini dai comuni negozi -Legittimit. (l. 22 fobbraio 1934, n. 370; I. 16 giugno n. 9,73; r.U. 21 luglio 1938, n. 1468; I. 9 gennaio 1939, n. 142.). Il provvedimento con oui il Pverfetto diebermina l'orario di aperturo e chiusum dJei negozri im:pl~cU1amente dJerfini'tivo (1). Qualora N ricorrso a:l Gon&iglio .dJi Stato sia sta;to notificato ad uno solo dei 11JUmeroS:i contminteresS([lf;i, superrfiuo di;sporrre rintegrazione del conrtradJdittorio quando evidente l'infondatezza del ricorso stesso (2). Nel derte'1'mlinKfJlle l'orairfo di aperrtwra e chiwswra dei negozi, il Pvefetto pu legittiimamu:;n,te dz8icitplinare i supermercati e grandi magazzini come oategoria a s, distinta e con orari diversi'. dl{l)g}m altri negozi, .8enza vioZave con oi U p:ninobpio dJeUa parit di tratbamento (3). n. 745, ivi, 1956, 979; in alcune decisioni si fa riferimento esprnssamente all'ipotesi
  • ne (1). (Omissiis). -III. -Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la trascrizione nulla, ai sensi dell'art. 1937, n. 1, del e.e. del 1865 e dell'art. 2659, n. 1, del e.e. vigente (in ,relazione, OV'Viamente, agli articoli 1940 e 2665, contenuti, rispettivamente, nel primo e nel secondo dei suddetti codici), essendo stata .effettuata a carico di persona inesistente o, pi precisamente, a carioo di pe!t"SOna indicata -con inesatta paternit. dente; tuttavia i due provvedimenti {e i relativi procedimenti) sono diretti a tutelare interessi diV:ersi, nel senso che la tutela delle bellezze naturali compito dello Stato, mentre il rispetto della disciplina urbanistica affidato alla cura del Comune. Pertanto giustamente la decisione considera irrilevanti, ai fini della validit del nulla osta, i vizi relativi alla licenza edilizia. Esatte aippaiorno la terza e la quarl:a massima. (1) Decisione di notevole dnteresse e di indubbia esattez2ia perch, oonie si rileva dalla motivzione, viene individuata la funzione della trascrizione dei registri della Conservatoria dei1le ipoteche e della ~zione nei registri catastali, nel san1so che taJe forma di pubblicit non incide sull'efficacia del provvedimento di vincolo, :il quale diviene operativo nei confronti ded terzi (proprietario, possessore, :~ detentore del bene) IlOl.l appena viene emanato (cos come si ritiene per i prnwedimen! Ji che dichiairano J'intere5'Se amstioo o storico ad sensi dell'art. 2 cpv. della l. Io giugno 1939, n. 1089), ma rende possib1le due specie di registrazione da vailere escl'lllsivamente come mezzi attrave!rso i quali vengono apprestate al pub., : PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 Tale deduzione viene annunciata dai ricorrenti al fine, in sostanza, di inferirne che l'impugnato prowedimento sanzionatorio manca dei neoessari presupposti -e, segnatamente di quello oonsistente in ci, vedimenli che incidano sulla lOTo posiziooe giuridica, mentre non sono titolari di alcun interesse tutelabile in sede giurisdizionale allorch agiscono nella qualit di organi dell'ente. (2) La massima, da un punto di vista generale, applica, con esattezza, ~ principi che regolano la vita degli mgani collegiali di un ente pubblico, dei quali facciano parte funzionari ()IIlorari, giacch l'avvic.endame111to di un'amlll!inistrazione ordinaria ad altra anuninistrazione ordinaria rienrtra nella fine fisiologica della gestione di un ente, ed il principio della prorogatio gararntisoe, nell'interesse pubblico, la continuit nell'esercizio del.le funzioni (cfr. S1ez. V, 14 ottobre 1961, n. 485, Il Consiglio di Stato, 1961, 1619 Sez. VI, 21 dicembre 19'60, n. 1072, ivri, 1960, 2388). Non vi dubbio, poli, che l'atto che dispone la oessaZ1ione da1le fun~orui dispo>Sizione del codice di proo@i/;uro oivik, ma dev'eS'Sere srtvibilita in relazione a1 luogo in cui ha sede ruffi!oio che ha procedn,i.to alfoccerrtamento e alla l~quidazione .dJel tributo (1). L'autooomia del proced:imernto dooamci alle C ammissioni amminisrtrrative, rispetto a quello che viene ex novo iri\Ytauroto dinanzi allauto (1) IJ principio affermato nel1a massima costituisce puntuale applicazione dell'art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rrit giudiziaria o!N!Jinaria, v~eta di par.lmre cm effetto devolutivo del 'flicorso proposto dioomzi al gwdJioe o'11drtnwrio e di ricorso incii/Jenrtale. Maturato il termine dli deoodenza dli cui all'art. 146 della legge di registro, la. statuizione dJella Commi>Ssione Centro.le rimane ferma, e la pa:rtie la qude S'ia iflJcorsa in vale deoodenza non pu riS'ollevaJ11e, nell:TIJohe in via riconvenmonaZe, questioni od .eooezioni gi ri8o'1te con quella statuizione (2). L'wn. 1 dJe:7Ja l. 29 luglio 1941, n. 771 -il qwale dispone ohe devono considerarsi vendite, ai soU fini delrimposfa cm 1J1egisrtro, i contrattii con i quali una ditta si obbliga a conisegnare coise che costituwcono roggetto dJella sua1 ord:1Jnmia produzione -si riferiS'ce unicamente ai fabbriioanti e produ.ttori e non anche ai commenciiamU che assumono fomt'ta'f'.e di meirci, cm cui non sVa!no produttori, S'otto forma di somministroziowi perrodiche o approvwgionamenU a tratto continuativo (3). A. norma dJel terzo co11'11/11Ja del c~fJato articolo, i p'1'e,deffi apiprrov~ oigionamenti o sommir!Jist'1'azioni S'ono parifioati, agli effetti tributari, agli mppalti, qwamdo fossuntore debba produ!l'rle o procwrotrsi, poste- 1'iorrn;ente al cont'1'atto, le cose piromesse (4). (2) La prima parte della massima fa corretta applicazione del pnnc1p10, ormai inoontestabile, della aurton-0mia fra prncedimento dinanzi aHe Cvmmissioni amministrative e azione giudiziaria in materia tributaria, principio che nat~ mhnente c-0mporta la impossibilit di considerare la proposizi-One di tale azione come l'esercizio di un portere di impugnativa rispertto alla decisione conclUISiva di .quel procedimento, e di ipotizzare quindi un effetto devolutivo ed una ammissibilit di impugnazione inoidentaJe. Pi delicata appare invece la questione decisa con la seoonda parte della massima, seoondo cui la decorrenza del termine di cui allo art. 146 della legge di registro impedisce la riproposizione di questioni gi decise dalle Commissioni amministative, anche in via riconvenzionale. La. fattispecie riguardava evidenremiente l'ipotesi, del !l'esrto frequente, in cui la decisione della Commissione centrale avevia dete.n:illnato una soccombenza parziafo e reciproca f.ra le parti, ed in relazione ad essa starto affermato che, qualO!l'a una delle parti pr-0ponga la propria aziOllle nel termine legale di sei mesi dal.la notifica della decisione della Commissione, la controparte n-0n pu, in via r.iconvenzionale, riproporre, a sua volta, le questioni gi decise in senso ad essa sfavorevole, se quel termine sia nel frattempo deoorso. Lo stesso principio era gi stato affermato dalla Cassazione con se:nt. 12 Luglio 1947, n. 1114 (Riv. leg. fisc. ,1947, 315; vedi anche Relazione Avvocatura dello Stato, 1942-50, I, 430. i(3-4) I principi di cui alle masisime cos.tituiscono esatta applicazione dei criteni di qualificazione stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 1, I. 29 luglio 1941, n. 771 ,a primo dei quali (ordinaria produzi01I1e) si riferisce aglj industriali in senso proprio, mentre il sOOO!Ildo (app.ro'VV&gionamento del:le oose successivamente al conrtra:tto) riguarda esclusivamente i commercianti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1135 Enrtro iambito deZla legge di registro, la quailicfiailZione giuridri,oa del mpvporto oome vendita o appalto 8econ1do i criteri di cui tilla l. 29 lwglio 1941, n. 771, vale ad ogni effetto e qui1ndi a111Che a quello essere stabilita in relazione al luogo (nella specie, Milano) in cui ha sede fufficio che ha proceduto alfaccertamento ed alla liquidazione del tributo (art. 8 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611)'. Con il secondo mezzo si sostiene ohe, avendo f Amministrazione prorrnos1so giudizio daivanti alla o!l'dinaria autorit giuriis1dizionaile, a questa dovevano ritenersi automaticamente demandate tutte e cias1cuna delle questioni. sollevate in sede di conteni'.ioso amministrativo. Tra le altre, ainohe quella velatiiva alla chiesta e non ottenuta riduzione deHa hase imponibile. Contro tale tesi la sentenza denunciata ha opposto, in limite, la decadenza prevista dall'art. 146 della legge di regtstro (1. SO dicemb: re 1923, n. 3269), non avendo il Conti propoisto alcuna dorrnanda nel termine perentorio di mesi sei previsto dall'anzidetto art. 146. Ne deriva che nel giudizio davanti al magistrato O!rdinario poteva discutersi soltanto delle questioni relative alle domande temrpestivarrnente e ritualmente proposte dall'Amministrazione. (5) I criteri di qualificazione di oui alla 1. n. 771 del 1941 valgono, per espressa affermaziCJIIle della legge stessa, agli eff!'ltti della imposta di registro ,, , e la Cassazione non ha avuto difficolt ad affermare che tali effetti non sono soltanto que11i relativi alla applicazione della competente aliquota cli imposta, ma rtutti quelli che la normativa della imposta cli registro considera giuridicamente rilevanti, e quindi anche quelli relativi all'obbligo ed alle modalit (in termine fisso o in caso d~uso) della registrazione. 1136 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO L'arutonomia del procedimento davanti alle Commi:ssioni amm1mstratiive rispetto a quello che viene ex novo instaurato davanti all'autorit giudiziaria ordinaria vieta di parlare di effetto devolutivo del ricorso proposto dinanzi al giudice ordinario e di ricorso inoidentale, come fa il ricorrente. Maturato il temi.ine di decadenza sopra menzio-. nato, la staruizione della Commissiione Centrale rimane ferma e la parte la quale sia incorsa nella suddetta decadenza non pru risollev3a1e questioni ed eccezioni gi r-isoJte con quella statuizione. La doglianza formulata con il successivo mezzo di ricoTSo (motirvo terzo) attiene alla suss~stenza della prorva in ordine alla ciricostanza, affermata dal gi:udioe del merito, che il Conti, per la esecuzione del tassato contratto di fornitura di caTbone, dorveva procurarsi, sruocessivamente al contratto stesso, la mwce oggetto della fornitura, realizzandosi in tal modo la iporesi prevista dal comma terzo delfart. 1 della I. 19 luglio 1941, n. 771, per cui il rapporto dorveva considerarsi, ai fini tributari, oome di fornitura-appalto. La imprugnata sentenza della Corte d'Appello di Milano ha ritenuto per, che, da vari elementi e dalle stesse ammissioni del Conti, risultaiva la prova della suddetta circostanza di fatto. Al ohe si deve aggiungere che, in definitiva, neppure in questa sede il ricorrente contesta ohe la merce dorverva procurarsela successivamente -alla stiprulaziOIIle del contratto di fornitrura. Egli oppone solamente ohe il commercio di carbone cost.itui1va roggetto della sua ordinaria attivit. Ma l'osservazione, irrilevante r:ispetto all'asserita violazione dell'articolo 2697 e.e. in materia di onere probatorio, pu valere in astratto pe!r quanllo conce!l"lle il quarto mezzo del ricmso, 'con il qruale si sOSll:i.ene, per rappunto, ohe nella specie sia a:pplimbile non il terzo ma il quinto comma del sopraindicato art. 1. Il quale dispone ohe devono con:S'i!demrsi, sempre ai sol.i fini dell'imposta di regi,stro, vendite, i contratti con i quali una ditta si obbliga di .consegnare cose che OOStituiS.COil10 f oggetto della Si\la ordinaria p!rOduzione ll :: chiaro, per, che tale norma si riferisce unicamente ai fabbricanti e produttori, e non gi ai comme'l'Cianti che assumono forniture di merci, di CUii non sono prodruttori, sotto forma di somministrazioni periodiche o aippro'V'Vigioname:nti a trattn corntinuartivo. Tanto dsu1ta non soltanto dalla stessa formulazione letterale del precisato comma quinto e dal suo coUegamento logico con il comma terzo del medesimo arti,oo1o di legge, ma anche dal comma sesto, che appunto rivolto a vieppi chiarire la portata della cennata dizione, oodinaria produzione n, usata. dal capo;yerso che lo precede. Detto comma sesto av:verte infatti che per ordinaria produzione derve intende!l"si quella dell' o'l1dinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della 1ditta produttrice, che pu desumersi dall'inquadra: menrto srindacale della ditta, dalla dernuncia alla Camem di PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1137 Commereio... eoc., ancorroh i pmdotti mbiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente . Nella specie pacifico che si versa in materia di somministrazione di caTbone a tratto continuativo as's:unta da un commerciante, come lo stesso Conti si qualifica. In tale fattispecie trO'Va puntuale applicazione il gi menzionato comma terzo dell'art. 1 che recita: "le somministrazione periodiche o gli appro'Vv~gionamenti a tratto continuativo sono parificati, aigli effett,i tributari, agli appalti quando l'wssuntoi"e debba produrre o procuraxsi, posteriormente al contratto, le cose promesse Sotto questa regola caide, pertanto, il rapporto negoziale del quale si discute, cos come ha esattamente dichiarato il giu1dice del merito. Con il sesto mezzo il ricouente denuncia la vfolazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge di registro, ali. D (regiistrazione, solo !in caso di uso, delle convenzioni tra oomme11cianti). Secondo questo moti'VO di riOOT'SO, la Corte aivrebbe riconosiciuto ohe l'atto in questione fosse di vendita secondo le comuni norme del diritto ciivile, ma avrebbe poi erroneamente applicate tutte le nOl'ffie tributarie proprie dell'aippaJto, tm cui quella della registrazione in termine fisso. La tesi si affida ad una interpretazione irrazionalmente restrittiva della I. n. 771 del 1941, per cui la paT'i:ficazione della fattispeicie all'appalto dovrebbe essere limitata ailla sola applicazione dell'aliquota d'dmposta, non alle altre norme tributarie aipplicahili pe[" l'appalto. Ma, entro I'ambito della legge di registro la equiparazione o, meglio, la qualificazione giurid~ca del rapporto come di contratto d.'appalto, vale ad o~i effetto e quindi anche a quello dell'obbligo della reg;istrazione nel termine fisso, anzich nel solo caso di uso. La questione sollevata, infine, con il sesto ed ultimo mezzo del ricorso, non strettamente connessa con la contestazione circa il criterio di imposizione valevole nena specie, ma riiguaroa la prertesa di dsa11cimento del danno derivato dal rifiuto dell'uffido finanziario di rilas1ciare copia della sentenza non registrata, ohe pertanto non fu po,ssibile poil"re in esecuzione. La causa del lamentato rifiuto della p.a. proprio la mancata registrazione e la vioJazione della legge fiscale da parte del preteso danneggiato. Manca quindi un comportamento illegittimo ed illecito dell'ufficio finanziario, sul quale soltanto il ricorrente avrebbe potuto, fondare la propria richiesta di danni. Ma la Corte ha ritenuto, poc giunta, che l'attore nop aiveva neppure provato o chiesto di pro1Vare la specifica omissione addebitabile all'ufficio e, soprattutto, il danno che ne sax.ebbe deri1Vato. Pertanto, ainche sotto quest'ultimo aspetto, il rico;rso si presenta sfornito di fondamento e come tale deve essere rigettato con le conseguenze di legge. -(Omi:ssis). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1138 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2398 -.Pres. Caporaso -Est. Malfitano -P.M. Trotta (conf.) -Amministrazione Finanze (avv. Stato Masi) c. Soc. Innocenti Mangili Adriatica Imposta di registro -Imposta di titolo -Applicabilit Pre supposti. (legge registro, art. 72). Ai fini deiliOYp']Jilioazio'll!e dJeiliinwpolS't'a .dJi tiitoiw, di cwi, a~iarrt. 7 2 d!el&i legge .dJi regiis,tro, oooorrre che la oonvenz,ione, pefl' la qu(])le iimposta dovutia, sia sbata invoor:ota .dJa wna delle parti come Za ragione giu.s'servare che non ammessa la restituzione dell'imposta in dipendenza di una successiva sentenza di altro giudice " salvo il caso che nella nuova pronuncia si dichiari la nullit della convenzione (art. 14 della legge di regisho) n . La questione quindi lungi dall'essere decisa e tanto meno la sentenza che si annota in grado di fornire un indirizzo giurispmdenziale, poich la Cas8azione ha ritenuto di dover Te.spingere il TicOT80 sul premppogt;o che nessuna enunoiazione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1143 di Tegistro, oooorre che la oonvenzione per la quale l'imposta dovuta sia stata invocata da una delle parti come la ragione giusti:ficatrice della propria doma'D!da, di tal che il giudice ne debba necessariamente tener oonto sia come una delle ragioni per acooglieire la domanda, sia 1 per 1esdudere ehe questa possa trovaTe adeguata giustificazione nella oornvenziooe medesima, della quale, pertanto, non pu omerf:tere di aooertare l'esistenza e di dichiarare il contenuto, dovendone discute:re ai fini della decisione (v. sent. n. 1799 del 1962). di contratto verbale concluso fra le parti fosse contenuto neUa sentenza del Tribunale sottoposta ad imposizione. Infatti, nonostante talune esp:ressioni della motivazione che potrebbern far ritenere il coo:rtrario, la conoscenza dei fatti e delle vicende processuali che hanno portato a questa sentenza giustificano l'affermazione che p:recede. La sentenza .tassata, inve:ro, aveva accolto la domanda con la quale la SAIMA aveva chiesto che la Soc. SATERMA venisse condannal!:a alla consegna di un certo quantitativo di zucchem mancante rispetto a quello che l'attrice aveva diritto di ritirare in virt di un buono di consegna giratole dalla SATERMA. La Code d'Appello, con rettifica della motivazio'!l!e, conferm tale sentenza. Pagata l'imposta di titolo sulla sentenza di primo grado, la SAIMA ag per il rimborsu della ste5sa e, ment:re il Tribunale ritenne che la sentenza tassata non enunciava un CO'Il!tra,tto di vendita di beni mubili, ma una fdejussione, conseguentemente condannando l'Amministrazione alla restituzione della differenza d'imposta indebitamente percetta in pi, la Corte d'Appello afferm che la sentenza, per la quale era stata risco,ssa l'imposta di titolo e quella che la confermava, non enunciavano n un contratto di vendita n una convenzione, condannando perci l'Ammin. istrazione alla restituzione di tutta l'imposta. La Cassaziune quindi non si trovata di fronte al problema se dovesse essere ordinato il rimborso di Ulna imposta di titolo legittiimmente percetta su di una sentenza che enunciava una convenzione posta poi nel nulla da una sentenza successiva, ma di fronte a quello, sensibilmente diversu, se dovesse essere ordinata la restituzione di un'impo,sta che era stata percebta sul presupposto, rivefatosi fallace, che esistesse una sentenza contenente un'enunciazione e che era stata quindi illegittimamente riscossa. D'altronde i limiti del giudizio di Cassazione impedivano di esaminare l'esattezza della sentenza impugnata, l ove quest'ultima escludeva che la decisione tassata avesse enunciato una convenzione assoggettabile ad imposta, per cui stato agevole per la Suprema Corte superare l'ostacolo, affermmdo che nel caso di specie non v'era stato un previu acoe:rtamento giudiziale di una cunvenzione verbale che potesse giustificare la percezione dell'imposta di titofo. L'unico precedente giurisprudenziale, dunque, rappresentatu dalla sentenza n. 1799 del 1962 che appare favorevole alla tesi del rimbmso, ma che, come si gi dettu, scarsamente indicativo, tanto pi che anche in dottrina manca un approfondimento delle opposte tesi che si prospettano. Non argomentazione probante, infatti, quella secondo la quale l'art. 12 della legge di registm non sarebbe di ootarolo alla restituzione dell'imposta, perch quando si sia accertato che la convenzione sulla quale stata applica,ta non mai esistita, l'imposta stessa dovrebbe COillSiderarsi peroetta irregolarmente (UcKMAR, op. cit.), poich facile osseTvare che legittimamente si richiesto il pagamento 12 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N pu sosteneTsi che l'imposta non possa esse-e restituita peT il principio sancito nell'art. 2 della legge di registro, secondo cui la nullit deJJ.'atto non importa la restituzione dell'imposta pagata per la sua registrazione, se non nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 14 della legge medesima, peroh tale principio non applicabile nel caso del tributo in presenza di una sentenza contenente enunciazione. Del resto non sf potrebbe nemmeno obiettare che si tratta di una situazione con efficacia retroattiva,. perch l'art. 124 prevede altre ipotesi di fatti che retroagiscono al momento della formazione dell'atto, come il verificarsi della condizione risolutiva e ciononostanteesclude il diritto alla restituzione. Il principio in virt del quale l'atto svincolato dagli eventi ulteriori e non opera quindi agli effetti dell'imposta di registro la funzione giuridica della retroattivit -salve sempre le eccezioni previste dall'art. 14 - validamente opponibile anche alla risoluzione ministeriale (Bollettino Ufficiale Tasse sugli affari,. 1917, 727) riportata da UCKMAR e }AMMARINO e che, favorevole al rimborso, concludeva affermando': La restituzione, adunque, non avviene in base all'art. 14, ma bens in base al concetto che la tassa fu indebitamente percepita in base ad una condizione di cose che venuta a rivelarsi fallace ". D'altra parte non appaiono immuni da critica nemmeno le argomentazioni che si adducono per sostenere la tesi contraria al rimborso; n quella che equipaira. l'imposta di titolo alla tassa su sentenza, n l'altra che si rif alla sanatoria della nullit della sentenza per mancanza di impugnazione nei termini previsti dalla legge~ La prima trascura del tutto le caratteristiche che differenziano sostanziali. nente i due tributi, cui si accennato sop!ra, senza contare che potrebbe portare all'assurda conseguenza di una ripetizione dell'imposta di titolo per ogni successiva decisione: se si nega che all'imposta di titolo sia applicabile la norma dell'art. 14 perch :se ne afferma la natura giudiziale, ci vuol pooo ad affermare che si applicano le norme relative alle tasse giudiziali e che quindi, in mancanza di una norma. espressa che lo escluda come per le tasse graduali, l'imposta di titolo sia ripetibile. La seconda argomentazione del resto omette di considerare che la sanabilit della nullit ad opera delle parti previste dall'art. 14, n. 2, non pu che riferirsi alla convenzione enunciata e non gi alla sentenza, perch quella norma disciplina la nullit dei :soli atti negoziali; che l'impos.ta di titofo ha ad oggetto non gi la. sentenza, ma la convenzione in quella enunciata, e che pertanto la funzione stru- mentale che a questi effetti la sentenza acquista impedisce di affermare che la. dipendenza della nullit della decisione dalla volont delle parti caratterizzi anche la nulHt della convenzione, Infatti, una volta che dalla sentenza di secondo grado o da quella di Cassazione sia stata riconosciuta la nullit della convenzione enunciata dalla sentenza precedente, poco imporra che all'impugnazione le parti avrebbero potuto rinunciare, poich innegabile che venuto meno il presupposto di fatto dal quale era sorto il rapporto d'imposta ed quindi a questo che deve aversi riguardo per stabilire se il b'ibuto vada restituito: se la nullit della convenzione accertata della successiva sentenza sia del tipo previsto dall'art. 14, n. 2, l'imposta dovr essere :restituita, come pure nel caso che sia accertata l'inesistenza della convenzione, in quanto un aitto inesistente non pu essere aissoggettato ad imposta. (cfr. giurisprudenza cit. in DE BoNo, La legge di registro, I, 1961, 53, 47). Nessuna delle due opposte soluzioni del problema, quindi, sfugge alla critica; forse, a mutare lequilibrio che le considerazioni che precedono hanno creato,. varrebbe tener presente la natura sostanzialmente contrattuale dell'imposta di titolo nel sen,so sopra accennato, la strumentalit della sentenza rispetto all'att0> PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1145 in esame, nel quale l'imposta di titolo stata risoossa non per un atto nullo, ma per un atto la oui esistenza stata esplicitamente esclusa dal giudicato furmatosi sulla pmnunzia in relazione alla quale si proceduto a tale ris1cossioo.e. Consegue che si deve rigettare il ricmso. -{Omissis). enunciato, il retroagire del rappo-rto mbutm:fo al momento in cui il negozio enunciato stato stipulato e, infine, il fatto che oggetto dell'imposta non la sentenza in s, ma l'atto enunciato. :: comunque auspicabile che la Cassazione tOlrlli ad esaminare la questiooe in modo pi esplicito e completo. PAOLO VITTORIO DI TARSIA DI BELMONTE CORTE DI CAISSAZIONE, Sez. I, 26 ottobrn 1964, n. 2668 -Pres. Fibbi -Est. Fresa -P.M. Toro (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Vitucci) c. Graziadei (avv. Cagliati Dezza). Imposta di registro -Case di abitazione non di lusso di nuova costruzione -Trasferimento contestuale della propriet e dell'usufrutto a soggetti diversi -Agevolazione fiscale dell'art. 17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 -Applicabilit alla costituzione dell'usufrutto -Esclusione. Imposta di registro -Atto con pluralit di trasferimenti e contestuale pluralit di usufrutto a favore di persone diverse Aliquota stabilita per valori inferiori a un milione -Operativit per ogni singolo rapporto giuridico. (1. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 17; 1 agosto 1954, n. 600, art. 32). I benerfici fiscali p'l'e'Visti dJaU:aJl'it. 17 delZa legge 2 luglio 19'49, n. 408, per i trasferimenti di O{J)Sa di abita'Zione costruita ai sensi dellarrt. 13 dJella me~desima legge, non trovano applioozione in orr,dine oJJa costituzione a titolo o11!eroso di umrfrutto a favor~ di wn soggetto neppure quando sia effertJtuaita conte8tualmente alla vendita ad altro soggetto della nuda propriet della medesima ClWa {l). La minove aliquota stabilita do]l'art. S2 della legge 6 agosto 1954, n. 603, pe:r i t:rasferimenti a titolo oneroso e per i corllferimenti in societ (1) Le statuizioni oggetto della prima massima, della cui esattezza non dato dubitaire, coistiruiscono ius reoeptum {cfr. oont. n. 2264/58; 20/63; 474/64 e 475/64). Le ragioni sono quelle riconosciute delle Sez. Un. nella ricordata sentenza 475/64 riportata in queista Ras.regna, III, 567, con nota di adesione. 1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di beni immobili o di altri ditritti immobiliari per vcitori inferori ail un milione, nel caso di unico atto, con pluralit di trasferimenti di nuda propriet e contestuale pluralit di costituzioni di usufrutto a fooore di persone diverse, opera distintamente per ogni singolo trasferimwnto (2). {Omissis). -Con il primo motivo la ricorrrente denuncia la violazione e la falsa applicazione deU' art. 17 della I. 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 12 delle disposizioni prnliminari al codice civile in relazione aU'art. 360, n. 3, c.p.c. In particolare deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere che la disposizione in esame comporti f agevolazione tributaria anche per le costituzioni di usufrutto in quanto la norma si limita a indicare i trasferimenti di case e nel linguaggio comune, giuridico e legislativo, trasferire una casa signif.ca trasmetterne la propriet e non gi oostituire su di essa un diritto reale di godimento. La censura fondata. Questa Suprema Corte ha fin dal 1958, con la sentenza n. 2264, affTll1ato che le espressioni cc compravendita di appartamenti e trasferimenti di case hanno nel diritto tributario un significato tecnico giuridico preciso, nel senso che sono adoperate per indicare i contratti tipici di compravendita, aventi per oggetto il trasferimento del diritto di propriet nella sua interezza. Pi recentemente, con sentenza n. 20 {:2) La questione oggetto della seconda massima non stata affrontata con completezza. .Sebbene la decisione del caso di .specie sia da ritenersi esatta, manca una motivazione capace di offrire criteri interpretativi valevoli per i numero~i casi che rsi presentano sull'applicabilit dell'aliquota ridotta dell'imposrta di reg1stro stabilita con l'art, 32 della L 6 agosto 1954, n. 603 e abolita con l'art, 1 della 1. 27 maggio 1959, n. 355. Il caso di specie 1stato correttamente deciso, ma non tanto e non solo per la elementare considerazione contenuta nella :sentenza. Come stato affermato proprio in occasione della risoluzione della controversia oggetto della prima massima (Sez. Un., 2 marzo 1964, n. 475, in questa Rassegna, III, 567) iJ. trasferimento della nuda pxopriet soggetto alla stessa imposta sul tra:sfmimento della propriet piena, 1anche se la relativa percezione ha luogo in due tempi a norma dell'art. 21 della legge di registro, e quesrta impoota assolutamente diversa e separata da quella a cui 1soggetta la contestuale costituzione di usufrutto a vantaggio d.i un terzo (Gass., 22 luglio 1958, n . .2664, Riv. leg. fisc., 1958, 1744); quindi, in applicazione dell'art. 9 legge oit., sui due negozi indipendenti e di diversa natura spetter due volte la mitigazione dell'aliquota, che invece non potr pi ovviamente spettare sull'imposta di consolidazione che sar dovuta dal nudo proprietario al cessare dell'usufrutto, poich questa non che un complemento del tributo gi percepito sul trasferimento della nuda propriet e che ha gfa fruito della riduzione, Ma nella ipotesi inversa la conclusione non potr.ebbe essere la stessa. Il contestuale trnsfe:dmento della nuda propriet e dell'usufrutto a favore dello stesso -~ soggertto d luogo ad una consolidazione per la quale sar dovuta la relativa im-:= posta dal nudo proprietario alienante e contemporaneamente al trasferimento, per effetto di un un.ioo negoz:io, della propr.iet piena a favore dell'acquirente; anche se il prezzo risulter ripartito tra nudo proprietario e usufruttuario, l'acquirente ha PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1147 del 1963, questa stessa sezione ha afferniato il principio che anche quando la costituzione a titolo oneroso di usufrutto a favore di una detel'IJ11.inata persona sia stata effettuata contestuahnente alla vendita della nuda propriet ad altro soggetto, non pu ritenersi parte di un complesso atto di trasferimento, esserndo un negozio indipendente e distinto, e pertanto noo pu trovare applicazione, relativamente all'usufrutto, la norma di cui all'art. 17della1. 2 luglio 1949, n. 408. L'~attezza di tale principio stata conformata e ribadita dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 474 e 475 del 1963 e da tali insegnamenti non vi motivo di discostarsi non essendo stato addotto alcun contrario argomento. Con il secondo motivo la riconente denuncia la violazione del1' art. 32 della I. 6 agosto 1954, n. 600. In particolare deduce che la Corte di merito affermando che i trasferimenti previsti nel -contratto fossero quattro, non ha considerato che in realt furono trasferiti due gruppi di cespiti e pertanto la minore aliquota d'imposta non poteva che essere applicata due volte. La censura non fondata. L'art. 32 della 1. n. 603 del 19'54, strubilendo una minore al1quota dell'imposta di registro per valori fino a lire un milione, nel caso di trasferimenti a titolo oneroso, ha inteso aocordare il beneficio ad ogni singolo trasferimento come palese dalla lettera e dallo spirito della unitariamente acquistato la propriet piena della cosa gi consolidatasi nell'alienante (Cass. 21 giugno 1956, n. 2192, Riv. leg. fisc. 1956, 1259). L:aJ.iquota mitigata in questo caso potr appliCMsi una sola volta. La variet dei casi che possono presentarsi suggerisce l'opportunit di tentare di delineare, se possibile, dei principi di generale applicazione. L'aliquota ridotta compete per ogni trasferimento; ma esistono dei limiti che possono individuarsi con riferimento all'oggetto e ai soggetti dell'atto. Quanto all'oggetto, evidente che non consentito un frazionamento materiale deJla cos'a trasferita oltre i limiti della sua individualit economica: non sar di certo possibile moltiplicare l'applicazione della riduzione di aliquota vendendo un vano alla volta di una abitazione con tanti atti nessuno dei quali superi il valore del milione; n dovrebbe essere ammesso frazionare l'oggetto in senso funzionale, come ad esempio \'endere un'area con una servit che ne limita ledificabilit e subito dopo rinunciare ad essa o il costituire un diritto di superficie e successivamente trasferire la propriet del suolo gi:avato. Pi diffioile stabilire i limiti con riguardo ai soggetti. Ma si pu s:ubito dire che non pu mai far.si una applicazione ripetuta della riduzione di aliquota in tutti i casi di unioo negozio giuridioo plurisoggettivo. L'unicit del negozio (caso elementare quello della vendita di una coisa a due soggetti che acquistano congiuntamente o viceversa) non potr mai consentire la mitigazione a vantaggio di pi persone. Ma anche l'astratta divfai:bilit dei negozi contenuti in un unico atto fra "le stesse parti di ostacolo alla nto, ancora per espressa previsione legislativa, del numero, deJI'et, del sesso e -delle condizioni di singoli componenti il nucleo familiare. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1150 La censura fondata. L'art. 43 della legge bibutaria sulle successioni (r.d. SO dicembre 1923, n. 3270) indica tra le passivit ammesse in deduzione dall'asse ereditario anche i debiti verso le pubbliche amministrazioni, fra i quali ;indubbiamente rientrano i debiti d'imposta, ma, pemh questi siano deducibili, neoessario che siano debiti p'1'opri del defunto,. Ora il debito d'imposta di famiglia un debito non del capo famiglia, ma di tutti i oomponenti del nucleo familiare, perch la legge considera eome soggetto passivo dell'imposta la famiglia intesa come funione ,di pi persone strette da vinooli di parentela o di affinit che insieme ooniv:ivono nella stessa casa e che -oo,stituisoono, anche se non aventi patrimonio :imioo e indiviso, una unit economica {art. 112 t.u. finanza locale, n. 1475 del 1931) e stabilisce che i componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento delfimposta (art. 115 citato t.u.) di tal che, tranne il caso in oui il de ouius sia runa persona sola considerata dalla legge come famiglia {art. 113 citato t.u.), il debito d'imposta di famiglia non pu essere considerato una passivit della eredit, in quanto al pagamento di esso sono obbligati gli albi wmponenti del nucleo familiare, ancorch questi, prima della morte del cuius non fosseTo titolari di redditi. propri. Nella specie, la Corte di merito, ruvendo accertato che la famiglia obbligata al pagamento della imposta omonima era composta dal defunto Giuseppe Bonaiuto e da sua fi.glia Giuseppina con lui convi vente, avrebbe do'VUto ritenere non deducibile dall'eredit del primo il debito .conoemente tale imposta, essendo obbligata al pagamento di esso la figlia Giuseppina. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, SZ. I, 20 novembre 1964, n. 2771 -Pres. Fibbi -Est. Perrone Capano -P.M. Pedote {conf.) -Ministem Finanze (avv. Stato Tavassi La Greca) c. Soc. Autonoma Petroli Italiana -A.P.I. Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis sioni -Notificazioni di atti processuali -Forme consentite Artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 t.u. 19 gennaio 1958. n. 645, oppure 137 e segg. e.e. con eccezioni previste. Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commis sioni -Notificazione di atti processuali -Firma dell'originale da parte del consegnatario -Necessit per le forme previste dagli artt. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 19 gen naio 1958, n. 645. .:). ] -i--,;;.-~,,__, "/.. :::: x .. ::::: :,.:_ :-: :::: =-=- W/.-:: _ =-= :--..:::% m,... ....,._ ... ....: ::::: ... :--..-... =-= -:1. __.j._. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1151 Imposte e tasse in genere -Procedimenti innanzi alle Commissioni Appello dell'Ufficio alla Commissione Centrale -Notificazione ex art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 38 del t.u. 19 gennaio 1958, n. 645 -Mancata sottoscrizione da parte del consegnatario -Nullit -Esclusione. La notificaz.ione ,degli atti sosb(JJnZi(JJli e prooessuali relatimi a tributi. pu essere effe1ttuata o a mezzo messi comunali o messi speciali all'uopo autorizzati ovvero a mezzo dJegli ufficWJi giwdiziari o dei loro equiparati. Nel primo caso l(JJ forma .e le modalit della notifica sono quelle stabilite dalfa'1't. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, smtanziJalmente identiche a qwelZe stabilite dall'art. 89 del regolamento apP'rovato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, aventi oaratt~e gooerale; nel secondo caso sono quelle ordinarie stabilite dal codice di prooeduro civile (1). La sottoscrizione .da parte del consegnatario dell'originale dellatto notificato ovveroi, in caso .di m(]Jncata sottoscrizione, l'indicazione dei motivi, rich~esta dall'ari:. 38, lett. b), del t.u. 29 genrvaio 1958, n. 645, ed opera soltanto per le notifioa"Zioni eseguit dai messj comunali o d,ai messi speciali, vincolati, nerlla forma e nelle modalit, alle prescrizioni poste dal ricord,ato art. 38 (2). La mancata, sorttoserrizione, da parte del comwgnatario, delioriginale deliatto notificato a norma itert:an. 318, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non importa la nullit della notificazione, sia perch tale nullit non comminata dalla legge sia perch la rrumcata sottoscrizione non reiquisito indispens(]Jbile per il raggiungimento dello scopo (3). {Omissis). -Con Funioo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 89 9-el regolamento per Fimpoista di ricchezza mobile, approvato con r.d. Il luglio 1907, n. 560, dell'art. 31 del (1-3) Statuizioni di indubbia esattezza. L'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n, 645, nello stabilire che aHa notifica degli atti relativi al rapporto giuridico di imposta 'Si procede di regola a mezzo dei messi comunali o speciali, rende applicabili a tali notifiche le norme contenute negli artt. 137 esegg. e.e., salvo al=e disposizioni specificamente escluse. Da ci deriva, dato il carattere di generale applicazione delle norme del c.p.c. isuddetto, che le prescrizioni dell'art. 38 del t.u. citato non escludono per lAmministrazione fnanziai:iia, la possibilit di servirsi, poc le notifiche, della procedura ordinaria, sottostando in tale caso alle prescrizioni a detta procedura relative. Logica e naturale .conseguenza di tale alternativit di forme di notificazione la statuizione oggetto della seconda massima, non potendosi elevare a principio una formalit richiesta dalla legge in un procedimento speciale. La statuizione oggetto della terza massima trova un suo precedente in termini nella sentenza n. 1648 del 23 giugno 1964, della stessa Corte di Cassazione, riportata nella Riv. kg. fisc., 1964, la cui motivazione, precisa ed esauriente, non abbisogna di particolari note illustrative. 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1339, dell'art. 38 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato oon d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, degli artt. 137 e segg. e 148 c.p.c., il tutto in relazione all'art. 111 della Costituzione e ali'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Si deduce, in sostanza, che la Commissione Centrale ha errato nel ritenere ohe la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullit, in modo da produrre la inammissibilit del gravame. La censura pienamente fondata. noto che anteriorrmente all'entrata in vigore del nuovo testo runico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, le notificazioni degli atti proceslSuali in materia di imposta di registro dovevano essere eseguite con le modalit stabilite dall'art. 89 del regolamento per l'applicazione dell'imposta su redditi di riochezza mobile, approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560. A norma del serttimo comma di tale articolo, il messo ehe procede alla notificazione deve far sottoscrivere l'atto dal consegnatario e, se ,questi non pru o non vuo~e firmare, deve indicarne i motivi. Sostanzialmente fdentica la disposizione contenuta nell'art. 38, lett. b), 'del nuovo t.u. del 1958, il quale stabilisce che " il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l' originale dell'avviso o dell'atto, owero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto . Tali disposizioni, per, riguardano le notifiche effettuate a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufHcio delle imposte, non anche le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari, o dai commessi o uscieri regolarmente ahilitati ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario. Esattamente ossmva la ricorrente che l'Amministrazione finanziaria, allovch deve pmcedere alla notificazione di atti relativi a tributi, siano essi di carattere sostanziale o process1tiale, ha facolt di servirs,i dei messi comunai o dei messi speciali all'uopo auto~ rizzati; ed in tal caso le notifiche devono essere effettuate con le forme e le modalit prescritte dalle leggi speciali in materia. Ma ci non costituisce un obbligo per la p.a., la quale pu servirsi anche dei normali mezzi di notificazione, awalendosi degli ufficiali giudiziari o dei loro equiparati. In tal caso, che quello ohe ricorre nella specie, le modalit della notificazione sono disciplinate non gi dalle speciali leggi tributarie, iche pre'V'edono la notifica a mezzo di messi comunali o di messi speciali, ma dalle norme o:I'dinarie dettate dal codice di procedura civile. In tal caso questa Suprnma Corte si gi pronunciata con una recente decisione, sicch non occormno ulteriori e pi particolareggiate spiegazioni. Nel caso in esame, come gi si accennato, la notificazione della decisione di primo grado e del relativo atto di appello non venne effettuata a mezzo di messo comunale o di messo speciale a norma del predetto art. 89 del regolamento del 1907 (in quell'epoca non era ancora ;; ..:; ... PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1153 entrato in vigore il t.u. del 1958), ma venne eseguita dalfusciere di conciliazione, regolarmente abilitato ad esercitare le funzioni di ufficiale .giudiziario. La notifica, quindi, venne effettuata con le forme e le modalit prescritte dal codice di procedura ci'Vile, il quale, come noto, ~ riohiede la sottoscrizione del consegnatario dell'atto solo in caso determinati, tassativamente pre'Visti nell'art. 139 e che qui non ricorrono (portiere dello sta:bile e vicino di casa). Al di fuori di questi casi, l'ufficiale giudiziario, la cui relazione fa fede fno a queirela di falso, tenuto a oompiere solo le attivit pmscritte dall'art. 148 c.p.c., che non richiede la sottoscrizione del destinatario o consegnatario delfatto. D'altra parte, come questa Corte ha gi a'V'uto ccasione di affermare in altra sua decisione (sent. 23 giugno 1964, n. 1648), la mancanza della sottoscrizione del consegnatario dell'atto, anche quando costituisca violazione del citato art. 89 del regolamento del i907, non importa nullit dell'atto di notifica, non essendo la nullit comminata dalla legge e non trattandosi di requisito formale in.dispensa:bile per il raggiungimento dello sicopo. In ogni caso, anche se fosse confguraibile una nullit di notifca, non si tratterebbe oerto di nullit assoluta, tale da comportare l'inammiss~ bilit del gravame {oggetto della notifica), ma si tratterebbe di nullit sana:bile con la costituzione ddl'interessato, O'VVero ron la rinno~ vazione della notifica, che il giudke tenuto a disporre a norm.a dell'art. 291 c.p.c. Sotto ogni aspetto, dunque, si appalesa:no fondate le censure che la ricorrente muorv:e all'impugnata decisione della Commissione Centrale, la quale ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse affetta da nullit, per non aver l'uffioiale giudiziario (usciere di conciliazione) prorvveduto a far sottoscrivere l'originale dal consegnatario dell'atto, ed ha dichiarato per tale motivo la inammissibilit dell'appello. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. L'impugnata decisione deve essere cassata e la causa deve essere rin'Viata alla stessa Commissione Centrale, affinch giudiehi sull'appello proposto dall'Ufficio del registro. -{Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1964, n. 2896 -Pres. Lonardo -Est. Giannattasio -P.M. (conf.) -Ente Zolf Italiani (arw.ti Scandale e Franchi) c. Ministero Finanz;e (avv. Stato Cavalli). Imposta generale entrata -Zolfo -Atti dell'Ente zolfi italiani. {r.d.1. 5 foglio 1934, n. 1128, artt. 1,5; cl.I.' 9 gennaio 1940, n. 2, art. 4). La logvca e coordioota interpretazione dei tre oommi dell'art. 5 de.Z r.d.l. 5 luglio 1934, n. 1128, in relazione all'OJrt. 4 del r.d.l. 9 gen 1154 RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO niaio 1940, n. 2 (che oamprervde nel'!:imposta unica e complei8siva degli zolfi anohe rimpasta genevale sull'entrata), postula rappl-k:azione della tas8a unica, compir:ensiva dell'i.g.e., a tutti gli atti di gest.io>ne deil"t:Ente Zolfi U)(JJliani, ivi oompreso loJoquisto dei roooohina1ri, materiali e merci, oooarrre'tYliti pe1r il conseguimento delle final,it di istituto, irvdicate dalla legge 2 apriZei 1940, n. 287 (1). ,(1) Seoondo la sentenza in rassegna, da ritenersi compresa iilella tassa unica di oui al r.d.1. 5 lugJio 19'34, n. 1128 -richiamato dall'art. 4 del ll'.d. 9 gennaio 1940, n. 2 -anche l'imposta entrata afferente i negozi di oomprnvendita di macchinari e materiali, posti iiil essere, per desUnarH alla propria attivit istituzionaJe, da1l'Ente zolfi italiani: e ci in base alla duplice considerazione che, da un ilato, anche tale !imposta da riteneirsi inerente alla " gestione di detto Eiilte (arit. 5, 1secondo comma, r.d.l. citato) e che, d'1altro lail:o, non trova applica: ziione, nella fattispecie, Ja deroga alla tassa unica prevista nella seconda parte del terzo comma deH'articolo citato, per l'acquisto di marohiriari, materiaJi e merci da parte dei produttori di zolfi. La sentenza trova un confoll'me precedente, in termini, nella pronuncia 29 foglio 1964, n. 2177 deMa stessa Corte di Cassazione (Mass. giust. civ., 1964, 1003), mentre di contrario avviso erano andati, nei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale di Milano con sentenza 27 maggio 1960 (Man. T1'ib., 1001, 45) e la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 11 maggio 1962. (Fom pad., 1962, 1062). In merito, si osserva non es1sere dubbio che il :r.d.l. 9 gernrnado 1940, n. 2, non ha abrogato l'art. 5 del r.d.L n. 1128 deJ 1934 {in tal senso, ofr., il parere 17 marzo 1953, n. 421 del Consiglio di Stato, ripootato fil Il Consig1Uo dJi S'/2at0 1953, I, 1096) e non ha neppure irrnovato al precedente regime fiscale (cfr. Cass., 12 febbraio 1958, n. 428, Giust. civ., 1958, I, 1757), 1sicch della esenzione da imposta entrata per gli atti economici in 01ggetto, va giudicato con riguardo esclusivo al oit. r.d.l. n. 1128/1934. Ci chiarito, la decisione della S.C. non appare convincente. Ed, invero, anche a voJersi ammettere che gli atti economici de qufib'!Ui rientrino in quelli di gestione dell'E.Z.I., cui si riferisce i!l secondo comma deJl'art. 5 in esame, (.veggasi, peraltro, per un concetto restrittivo di "gestione .< .: dell'Ente, la decisione 4 luglio 1955, n. 73817 della Commissione CentraJe in Giur. imp., 19'57, 190, con nota Tedazionale critica), la principaJe obbiezione alfa tesi oui ha aderito la Corte di Cassazione sta nel carattere indubitabilmente obbiettivo, e non gi soggettivo, da attrJbuirsi -com' reso evidente dal chiaro tenore letterale della norma di legge -alla deroga alla applicazione della tassa undca, prevista per l'acquisto dei macchinari e materiali dal terzo comma dell'art. 5 del r.d.L n. 1128, del' 1934. Tale norma funziona, pertanto, come limite obbiettivo alla applicazione deI trattamento di favore sia con riferimento aJle ipotesi contempfate nello art. 1 del cit. :r.d.l. (in relazione alle quali, l'E.Z.I. assume la posizione di soggetto -per- ~ cosso -di una tassa unica che colpisce, in realt, i produttori di zolfo -incisi - e che sostittNsce tutti i tributi che sarebbero da questi uJtimi dovut.i per l'attivit esplicata), sia con riferimento alla ipote:si di cui al secondo comma deUo stesso art. 5, che concerne proprio Je imposte ohe ineriscono ai singoli atti di gestione, posti in essere direttamente dallo stesso E.Z.I. Sicch, se ora dl detto Ente -in virt dei compiti attribuitigli dalla I. 2 aprile 1940, n. 287 (art. 4 -ha anche fa finalit di IJTOvvedere direttamente PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1155 o a!Ilche in partecipazione con terzi aH'eseroizio (e, quindi, allo sfruttamento) di permessi di ricerca e concessioni minerarie, potendo venire, coo, ad assumere una posizione identica a quella dei produttori di zolfo (cfr., art. 5, terzo comma, I. n. 287 /1944), non vedesi come possa negarsi che -quando tale posizione l'E.Z.I. 'assuma .,..._ ooatti la deroga alla tassa Ulllca, sancita per gli aoqruisti di maoohinari e materiali dal oit. terzo comma dell'art. 5 del r.d.I. n. 1128. N, per esroludere tale effetto, convincente il oontrappO!l're ai privati produttori l'E.Z.I., sulla considerazione delle finalit di rilievo pubblico perseguite da taJe Ente (incremento della produzione e del commercio dello zolfo), m 1:elaziorie alle quali sono anche pre'Visti oonuibuti dello Stato. lnV'eTo, con la disposizione dn esame, il leg1sJatorn ha voluto chiaramente escludere dai Jimiti della tassa unica -il cui fine quello di favori!."e, globa1mente, l'mtem economia zol:lifera -gli acquisti di mateTiali e macchinari a anche se destinati all'industria estrattiva dello zolfo ,, : quando acquirente ne sia I'E.Z.I., tali macchinari, in' oorrelazione agli scopi attribuiti all'Ente stesso, sono indiscutibilmente destinati del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e non impugnabili alla Commissione Centrale {Oa:ss, Sez. Un., 6 ottobre 1962, n. 2828), mentre pmponibile, a:i sensi dell'art. lll della Costi'l!uzione, il ricorso in Cassazione. Ci posto, osserva la Corte che la questione sollevata dal 11esistente, se cio nella specie la Commissione provinciale sia incorsa in un difetto di giurisdizione o di competenza, del tutto superflua e meramente aocadem:ica: l'art. 111 della Costituzione, infatti, prescrivendo che contro tutte le sentenze pronunciate dagli Organi giurisdizionali ordinari e speciali sempre ammesso ricorso in Cassazione peT violazione di legge n, ha, come si gi aooennato, ampliato la portata dell'art. 362 c.p.c. ed in ispecie oonsente il ricorso anohe per il vizio di semplice incompetenza, oertamente compreso nell'ampia e generica espressio.ne di violazione di legge n. Unico punto da risolvere, pertanto, quello di stabiliTe se la Commissione provinciale abbia, nel caso in esame, decisa una controvea-sia rientrante nei limiti stabiliti dalla legge alle sue attribuzioni. Oooorre in proposito precisare che la soluzione in via amminstra-: tiva delle controrversie relative all'applicazione dlle imposte dirette; esclusa quella sui terreni, demandata in prima istanza alle Commissioni distrettuali ed in appello alle Commissioni pmvinciali e, nei ca:Si determinati dalla legge, ammesso anche il ricorso alla Commissione centrale (art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639): le prime due Commissioni hanno competenza piena, onde possono risolvere ogni oontestazione, sia di fatto oome di diritto che i.nsorrga sull'applicazione dell'1mposta, mentre la terza soltanto Giudice di legittimit. ' La risoluzione, inveoe, delle controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza (fra cui rientra, come si detto, quella di successione su cui si contende) configura un sistema diverso~ se si tratta di questioni ehe si rifuri.soono alla determinazione di valore, la oompetenza spetta in primo grado alla Commissio,ne distrettuale ed in secondo grado alla Commissione provinciale, mentre, per tutte le altre controversie reJ.ative ali'applicazione della legge n, il giudizio RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 1162 continua ad articolarsi in due fa:si, ma sono decise in primo grado dalla Commissione provinciale ed in secorndo grado dalla Commissione cen trale (art. 29 legge cit.). Il motivo per il quale si creduto di sottmrre alla competenza delle sezioni distrettuali talune materie per devolverle alla Commissione provinciale quale Girudioe di primo grado, 1costituita in una speciale sezione, distinta da quella competente a oonoocere in sede di appello mere questioni di valutazione, consiste nella importanza che rivestono le quffltioni giuridiche 1ohe possono insoirgere nelle particolari materie, tanto vero che la legge, oltre a prescrivere la diversa sfora cognitiva delle due sezioni, ne ha diversamente disposta la oomposizione che, per la Sezione valutazione, 1 quella ordinaria stabilita nell'art. 25 della citata legge, mentre, per quella speciale, sono chiamati a parteciparvi membri scelti tra persone esperte del diritto (art. 30). Questa speciale competenza delle due sezioni, secondo fintenzione del legislatorn, deve COnsideirarsi di carattere funzionale e, quindi, inde rogabile. Da queste sommarie premesse consegue che la controversia oggetto del reclamo proposto dal Galdieri rientra nelle attribuzioni della sezione speciale esistente presso la Commissione provinciale delle imposte. Risulta, infatti, dagli atti del giudizio e dalla stessa decisione impugnata, che il Galdieri aveva chiesto che il fondo rustico in P~mto, il cui valore em stato dichiarato nella denuncia di successione in L. 4.000.000, fosse invece valutato secondo i coefficienti di valutazione automatica previsti dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 {interpretata autenticamente, com integrazione ed aggiunte, dalla I. 22 novembre 1962, n. 1706) e la questione da risolvere rifletteva i limiti di applicazione della suddetta legge e, in particolare, se nella ipotesi in cui il contribuente, in re~azione ad un fum.do rustico soggetto a valutazione automatica; denunci (per errore, secondo il Galdieri) un valore superiore, possa chiedeTe ed ottenere giudizialmente che il valore dichiarato sia ridotto a quello risultante dalla valutazione automatica. Questione di diritto, questa, ohe esulava certamente dalla .competenza della Commissione distrettuale e provinciale di secondo, grado, che limitata alla de1!errn!inazione del valore imponibile, e cio ad una funzione che non ecceda un giudizio di stima, mentre ogni altra questione che richieda interpreitazione ed applicazione della legge, quali quelle riferibili al diritto impositivo 01 ai criteri giuridici da adottare nella valuta:wne dei beni, appartiene alla competenza della Commissione provinciale, sezione speoiale prevista dal quarto comma dell'art. 29 della 1. n. 1639 del 1936, quale Giudice di primo grado, ed alla Commissione Centrale quale Giudice di appello. La impugnata decisione, pertanto, merita di essere cassata. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27 novembre 1964, n. 2813 -Pres. Laponta -Est. Aliotta -P.M. Silocchi -Vitari {avv. Ciatanzaro) c. Ministero LL.PP. i(avv. Stato Del Greco). Arbitrato -Opere pubbliche -Appalto -Controversie -Competenza arbitrale -Limiti. (d.m. 28 maggio 1895, artt. 42 e 44; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 43 e 44). RWn.tra nella competenza d@l collegio discriminatore unico e risolutivo per ogni caso, hanno determinaito, in giurisprudenza, l'affermazione di vatl crirteri, volta a volta idonei a dsoJvere il problema della competen2la nelle Slingole fattispecie. In linea di principio si affermata la competenza del Tribunale delle Acque per tutte le CO'lltroversie che involgooo una questiooe sulla demaniailit delle acque PARTE I, SEZ. VI, G:::URIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1167 o che investono comunque interessi pubblici dn ordine al regime delle acque (Cass . 27 foglio 1964, n. 2100, Foro amm., 1964, I, 506; id., 29 agosto 1963, n. 2395, Giust. civ., 1963, I, 1344; id., 16 maggio 1963., n. 1238, ibidem, 2652; Cass., Sez. Un., 27 lugLio 1962, n. 2175, Foro it., Mass., 1962, 642; Cass., 20 luglio 1962, n. 1954, ibidem, 586; id., E9 aprdle 1962, n. 773, Giust. civ., 1962, I, 1987; App. Milano, 1 settembre 1961, Foro Padano, 1962, I, 923; Cass., 7 aprile 1961, n. 736, Giust. civ., 1961, I, 755; id., 20 febbraio 1961, n. 374, Foro it., 1961, I, 1521; id., 18 ottobre 1960, n. 2801, Sett. Cass., 1961, 12; id., 21, luglio 1960, n. 2072, Acque, bonif. costruz., 1960, 353; id., 24 giugno 1959, n. 1996, ivi, 1959, 376; id., 18 maggio 1957, n. 1811, ivi, rn57, 510}. Si preciisato, per, che non basta la ,semplice deduziooe della natura demandaJe delle acque a radicare la competenza del giudice speciale, occorrendo, a tal fine, che la soluzione della questione sulla natura delle acque si presenti come necessaria premessa per la decisione delle ,questioni in discussione. :E: necessario, cio, che la causa, pur avendo ;per oggetto rapporti patrimoniali, dmporti, ;per la sua decisione, che, con oogndzione principale, sia risolta la controversia ,sulla namr pubblica o privata delle acqrue {Cass., 21 luglio 1964, n. 2100, cit.; id., 13 maggio 1,964, n. 1158, Foro amm., 1964, I, 377; id., 7 dicembre 1962, n. 3806, Foro it., Mass., 1962, 924; id., 20 luglio 196,2, n. 1981, Nuova Rass., 1962, 2808; id., 26 maggio 1962, n. 1260, Foro it., Mass., 19612, 385; id., 20 febbraio 1961, n. 374, oitat!i; id., 5 agosto 1960, n. 2311, Acque, bonif. oomuz. 1960, 364; Cass., Sez. UDJite, 11 giugno 1960, n. 1569, ibi61, n. 700, oit.; T;rib. Roma, 12 1aprile 1960, Foro it., Rep. 1961, 36, n. IB2; Ca!ss.. , 24 gfogno 1959', n. 19916, oit.; id., 18 maggio 1957, n. 1811, oit.; Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1957, n. 123, ct.; Oasis., 7 giugno 1956, n. 1955, oit.) . . Sul problema ofr. in dottrina, BuscA, Le acque sulla legi.ilazione italiana, 1962, 428 e segg.; M1ccoLI, Le acque pubbliche, 1958, 260 e segg.; Mo:asJI.Lo, Anoora in tema di competie,nre i111 materia di acqwe, Giwr. agr., 1962, 292; ff01tsl, Mon. trib., 1962, 1428; BuscA, Questioni in fiemia di acque pubbliche, Foro pad., 1962, I, 922; id., Giwr. it., 1961, I, 1, 596; id., In tema di omnpetenze del Tribuntde delle Acqwe pubbliche, Foro pad., 1960, I, 531; SANTACROCE, Brevti osserv"' :lliioni stilla dieolarratoria di competenzia per materia, Aoq11!e, bon. costruz., 196(}, 482; ARcIDDIACONo, In tema di competenzia del Tribunole delle Acque, Giur. agr., 1960, 272. TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 23 settembre 1964, n. 24 -Pres. Reale -E8t. Giannattasfo -Stella {avv. Angelo) c. Soc. Veneta di Macinazione (avv. Are) e Ministero LL.PP. {avv. Stato Albisinni). Responsabilit civile -Fatto illecito permanente -Decorrenza del termine di prescrizione. (artt. 2043, 2935, 2943, 2947 e.e.). Acque pubbliche -Danni derivati da concessioni di acque pubbliche -Responsabilit esclusiva del concessionario. (artt. 19, cpv., e 42, t.u. 11 dicembre 1003, n. 1775). Nel fat;f;o .illeicito a carattere permanente, il diainno si rinnova continuamente nel tempo. L'azione di risarcimento proposta oltre il quinquennio dal fatto illecito ammissibile, ma limitatamente al periodo compl1eso nei cinque anni .ctazratto di citazione, o da altro atto di costituzione in mora (1). (1) Negli stessi termini, cfr. la decisione citata nel testo (retro, 713, con richiami di dottrina e giurisprudenza, sub 3). L'azione di risarcimento proposta oltre il quinquennio dal fatto illecito a carattere duraturo non preclusa, avendo ad oggetto il .risarcimento dei dannj, che si rinnovano nel tempo fin quando non ha teTmine il fatto che li genera. Essa, pertanto, ammissibile, ma risultano prescritti i danni anteriori al quinquennio dalla citazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1169 L'Ammini.strazione non respowahile n verso il concessionario n verso i terzi dei >, Giur. it., 1961, Il, 327; SABATINI, L'acquisto d@lla propriet di pesci agli effetti perialii, Giust. pen., 1950, II, 947, H quale per, pur ammettendo che li pesci siano res. nullius, sostiene ohe la pesca abusiva costituisce furto in quanto ru momento stesso de11'apprensione il pe1sce diviene ipso jwre di propriet del concessionario al quale riservato in esc1uSi! V1a l'!!!oquisto mediante occupazione. Contra, nel senso che iJ. titolare del diritto -di pesca proprietario dei pesci in quanto pertinenz;e del fondo acqueo, ofr.: BELARDINELLI, Anoo-ra in tema di furto di pesci e di diritti esclusivi di pesoa, Riv. pesca, 1963, 241 e SCALFATI, Considerazioni sul. furto dei pesci, ivi, 1962, 75). Non si ~ancato per di precisare che ad opposta soluzione deve pervenirsi in ipotesi di concessione per ailleV'amenti ittiogenici, spettando in questo caso al titolare dEilla concessione un vero e proprio diritto di pmpiriet sui pesci (v. Cass. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1175 pen., IV Sez., 8 maggio 1963, oit., che, nel sottolineare il carattere particolare di taJe dkitto a strettamente legato all'ambiente" di vita dei pesci, ha statuito che il diritto stesso si risolve in caso di migrazione). Per l'applicazione di analogo cniiterio d~scretivo in materia di caccia cf.r. Cass. pen., 26 febbraio 1962, Riv. pen., 1962, II, 815; Cass., 12 ottobre 1960, n. 2687, in questa Rasoogna, 1961, 18; Cass. pen., 23 dicembre 1959, Gliwt.. pen., 1960, II, 390; App. Roma, 16 marzo 1960, F<>ro ~t., 1961, II, 126 con richiiamo di precedenti e in Riv. umhra 1961, 53, con nota di Juso; Oass., 24 gennaio 19'55, n. 175, F01'o it., 1955, I, 315 (:in motivazione). Circa l'esclrusione di un diritto reale sullo specchio d'acqua relativo alla con< Cessione del diritto esclusivo di pesca cfr.: Trib. Latina, 12 maggio 1955, in Acque, banif. oootruz,. 1957, 80 con nota di CANNADA BARTOLI, Criroa la twt;ela po86essoria a favore dell'esclusriviista ddla p161YCa, e, implicitamente, Cass., 19 aprile 1962, n. 773, Giust. oiv., 1962, I, 1987. Sul contenuto e sUi limi.ti del diritto esclusivo di pesca, in genere, cfr.: MonsILLo, Conoe88iooe ammini&trativa e limVtti al diritto di pesoa, Giur. agr., 1963, 81; F'ERRERo, Diritto esdooivo di pesca e diritti soggetiflivi, Riv. pesca, 1963, 215; id., B'l'e'Vi appunti sulla naturo diei diritti esclusivi di pesca, ivi, 1961, 152; BELARDINELLI In tema di ooooessiom ammimstrative e di dimtti esolusivti di pesca, ivti, 1962, 246; D'ALESSANDRO, In tema di ~ritti esclusi~ di pesca, mv. dir, sport., 1962, 196. LODO ARBITRALE 26 marzo 1964, n. 15 {Roma) -Pres. Polistina Impresa Glausi {avv. Ambrosio) c. Opera Valorizzazione Sila (a:vv. Stato Lancia). Arbitrato -Richiesta di deposito della relazione riservata di collaudo -Inammissibilit. (art. 100, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 210 c.p.c.). Arbitrato -Ampliamento della domanda indicata in riserva Ammissibilit. (art. 54, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; artt. 183, 184 e 190 o.p.c}. La relazione ,del collawda:tore sulle riserve ha la specifica fwn~ne di fornire elementi dJi orientamento all'Amminisbraz'ione, che ne [unica destinataria. Essa non rientra tra i documenti destinati a provare i fatti .attinenti al[ mppalto; ,ed esprimeni/Jo un semplice parere, non costituiooe nemmeno una fonte di prova SUSJoottibile di acquisizione al prooesso a noroza delfart. 210 c.p.c. (1). (1) L'affermazione va salutata con particolare favore, data l'insistenza degli .app!l1tatori a chiedere in giudizio il deposito deHe relazioni riservate deJ. direttore dei lavori e del collaudatore, e la tendenza dei collegi arbitrali ad esaudire la richiesta. In-dottrina, in senso conforme, cfr. CIANFLONE, L'appa, ma pur l'ammontare di essa; ed, anzi, proprio tale ammontare, nella complessiva valutazione dell'Amministrazione e dei propri organi consultivi, pu assumere valore determinante per la deci1Sione di accoglimento odi rigetto. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1177 collaudo vera e propria, il ,collaudatore riferisca " in relazione separata e segreta il proprio parere sulle riserve e sulla eventuale adozione dei provvedimenti di cui al regolamento sulla contabilit generale dello Stato. Tale relazione, per specifica previsione legislativa, sottratta alla cognizione dell' appaltatom ed ha come unica destinataria l' Amministrazione, la quale non tenuta n pu essere costretta a produrla in giudizio, perch la rel:azione in questione ha la specifica funzione di fornire elementi di orientamento alla condotta della Amministrazione. Per tale specilica destinazione l'appaltatore non ha la facolt di chiedere l'acquisizione al processo di un documento che, se pur formato in occasione dell'appalto, non rientra fra queilli destinati a provare i fatti che hanno direitta attinenza oon l'appalto stesso. A ci aggiungasi ohe la relazione riservata cootiene la formulazione di un semplice parere sulle domande e sulle :riserve dell'appaltatore, come tale, non costituisce una fonte di prova suscettibile di acquisizione al processo a norma dell'art. 210. Per quest'ultima ragione non pu essere ordinato alla Cassa del Mezzogiorno di esibire la copia del pmvvedimento da essa adottato nel gennaio 1962, di cui, peraltro, non precisato l'oggetto e il tenore. -(Omissis). In relazione a tale progressivo ampliamento del petitum, ro.v.s. eccepisioe che, a norma dell'art. 50 del reg. 350, l'appaltatore, in sede di esplicazione delle riserve, deve indicare con precisione 1e cifre di compenso cui crede di avere diritto , onde non pu essere consentita alcuna maggiorazione della somma domandata in sede di riserva. Le consegueruie che l'O.V.S. trae dalla no11ma invocata trovano smentita nel quinto comma dello stesso art. 54, ove sancito che le riserve non esplicate nei modi e nei termini prescritti fanno riteneTe per accertati i fatti registrati >> e l'appaltatore deoade dal diritto di far valere le pretese che si riconnettono ai fatti ste,ssi. Da tale norma risulta che la pTesunzione di accertamento e la relativa decadenza investe unicamente i fatti, cui si riconnette la pretesa avanzata dall'appaltatore, non gi le conseguenze patrimoniali derivanti dai fatti stessi, le quali, sebbene debbano essere indicate nel loro preciso ammontare, non restano cristallizzate nella misura indicata in sede di riserva, giacch l'obbligo di precisare il quarutum trova la propria spiegazione razionale non gi nella necessit di porre in grado rAmministrazione di controllare la rispondenza alla realt del fatto denunciato in riserva, ma nell'obbligo della Amministrazione di aprire apposito procedimento e di formulare le proprie determinazioni cfrca le pretese accampate dall'appaltatore sicch, esaurita tale fase senza che la vertenza sia definita, l'appaltatove, acquisiti nuovi elementi di valutazione o scoperti eventuali errori, pu rettificare 1a propria domanda ampliando il petitum. Opinando diversamente si ag.giungerebbe alla sanzione di decadenza, U78 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comminata per omessa o irregolare formulazione della riseTVa, un motivo di preclusione, quale sarebbe quello attinente al divieto di ampliamento del petitum ,enunciato in riser:va, di cui nella norma stessa non traccia. : parimenti ammissibile fampliamento del pietitum in corso di causa, essendo consentito dal vigente ordinamento processuale precisare ed eventualmente modificare la domanda fin<;> alla chiusura della fase istrutto:ria {artt. 183, 184, 190 c.p.c.). -{Omis.m). LODO ARBITRALE 15 ottobre 1964, n. 69 (Roma) -Pres. Mastropasqua -Impresa Merenda (avv. Vi'l:arelli) c. Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Giorgio Azzariti). Arbitrato -Mancata approvazione del collaudo -Domanda di arbitrato -Proponibilit -Limiti. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 44). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve -Fatti accertabili in ogni tempo -Decadenza -Esclusione. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53 e 54). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Pagamento di corrispettivi -Ritardo nella compilazione degli atti ammmtstrativi e contrattuali -Obbligo di pagamento degli interessi. Il giudi;io arbitrale proponibile anche prima deliawavazione d!el co:llaudo e de1lla de,cisione delle riseroe, quwndo rAmministrazione Stila' stata costituita in mora a P1'ovoedere agli adempimenti S"tl!if,cktti entro congruo termme (1). (1) L'affermazione va recisamente contestata. La competenza airbitrale trae fondamento dalla clausola oompromiss&ia, che devolve la cognizione della cookoyersia al giudimo degli arbitri solo a seguito della risoluzione delle riserve in via amministraitiva, e dopo approvato il collaudo. Tali formalit, quindi, hanno natura di presupposti processuali, coodizionanti il legittimo esercizio del potere decisorio {ofr., implicitamente, Caiss., 22 dicembre 1964, n. 2968, foed.). :i!: noto altres, che nell'ipotesi di grave ritardo, il rigore del principio stato temperato dalla giurisprudenza, consentendo all'appaltatore di ottenere dal giudice.(ordinaafo) la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere, entro termine congruo e da terminave .caso per caso, alle formalit ripetute. E ci ai sensi e per gli effetti dell'art. 1183 e.e., generalmente ritenuto applicaibile anche nei confronti della P. A. (Cass., Sez. Un., 11 aprile 1963, n. 927, Foro it., 1963, I, 114'3). Scaduto il termine cos assegnato, il giudizio arbitrale diventa procedibile. Il rimedio non sembra del tutto ortodosso. Comunque evidente -da un lato -che esso rappiresenta un limite invalicabile, e che ogni altra strada aS'SOlutamente interdetta; e -dall'altro -che la semplice costituzione in mora non pu in alcun modo consentire la procedibilit del giudizio, data la sua inidoneit PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FOR"IITURE 1179 Le riserve relative a fatti aiccertxibili in ogni tempo iJn b(J)8e alla convabilit, non sono soggette a deoadJen.za e possono essere proposte fino alla redazione del conto finale (2). Il ritand;o nella compil!azione di atti amministrativi e contrattuali p'8r il pagamento .dei co11'1'ispettivi, costituwce fatto colposo che d, ktogo allonere del marcimento del damrno, rappr~8erntato dagli inter8'8si sui crediti maturoti (3). {Omissis). -Con la seconda eccezione l'Avvocatura deduce l'improponibilit della domanda di arbitrato, peressere stata proposta prima della decisione dell' Aim.inistrazione sulle riserve dell'Impresa e dell'approvazione del collaudo. Veocezione va rigettata. In proposito va osservato ohe oon la collaiudazione delfopera si esamis-oo la fase contrattuale in quanto in tale sede, dovendo il collaiudo essere eseguito da tecnico dHigente e coscienzioso, si sarebbem do'V'Uti constatare i vizi e le difformit del1' opera e il collaudato!t"e avrebbe dovuto o!l'dinare i fa.vari necessari per eliminarli o disporre le eventuali detrazioni dal prezzo dell'appalto~ Il fatto che lAmministrazione non si sia pronunciata sulle riseTIVe e a determinare la sca<;lenm di una obbligazione senza termine, o addirittura, come nella specie, con termine rimesso alla volont del debitore. In dottrina, con larghi richiami, ofr. iliFLoNE, L'appalto di oo.pp., 1957, 826 e 829. (2) In contrario sulla applicabilit dell'art. 40 dell'abrogato capitolo generale (a;rt. 35 del capitolato generale in vigore) anche nelle ipotesi di ritardo nella contabilizzazione dei lavori, da qualunque causa dipendente, cfr. retro, 194. In dottrina, CIANFLONE, op. ott., 620. Si tenga presente, che l'attuale capitolato generale definisce mmatori e non compensa,tivi tali interessi, e oomprenfilvi del risarcimento del danno ai sensi delJ'.art. 1224, secondo comma, e.e. . Ci come si notato (loc. cit., 194) costituisce una conferma del carattere furfetta?o degli interessi stessi. In tema di tempestivit delle riserve. (3) Relativamente alla seconda massima, pubblichiamo la nota che segue: a) La riserva riguardava gli interessi su certificati di pagamento per contabilizzazioni effettuate con ritardo, e firmate dall'Impresa senza eccezioni. Essa era stata avanzata in sede di conto finale, ed il collegio arbitrale ha ritenuto di superare lobiezione di , preclusione, opponendo il p.rincipio del fatto continuativo Questo principio (sul quale, cfr. .retro, 411) rappresenta ormai un espediente di corrente applicazione, :Per giungere all'esame di merito della riserva; e come accade quando si comincia col rifiutare la rigorosa osseTVanza della legge, ha finito con il rendere praticamente inoperanti quelle nonne preclusive, rispetto alle quali doveva rappresentare una deroga affatto eccezionale. Quindi, semhra venuto il momento di affrontare un completo riesame della questione, sottoponendone la validit ai giudici dell'impugnazione, man mano che se ne offrir l'occasione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1180 ohe il collaudo non sia stato approvato postula una temporanea improcedibilit della domanda di arbitrato, tanfJo pi che la stazione appalta! Ilte ha, in ipotesi, la facolt di far procedere ad un nuovo collaud. D'altra parte il Capitolato generale non stabilisce un termine entro il quale l'Amministrazione deve compiere gli adempimenti di sua competenza, e non concepibile che l'appaltatore non possa far valere un suo , diritto soggettivo, che gli deriva dal contratto di appalto, al quale esso appaltatore ha dato esecuzione, senza che venissero sollevate contestazioni e riserve da parte dell'Amministrazione, pe!lch questa si astiene dal pronunciarsi sulle riserve dell'appaltatore e dall'approvare il collaudo. In queste condizioni stato ritenuto che l'atto di costituzione in mora, notificato ad istanza den'arppaltatoTe, serve a far constatare che rAmministrazione non intende pronunciarsi, sicch viene eliminata la temporanea condizione di improcedibilit e la domanda di arbitrato proponibile. Il Collegio ritiene di dover seguire la costante giurisprudenza arbitrale che ammette la proponibilit della domanda d'arbitrato dopo la notifica dell'atto di costituzione in mora, che ha lo soopo di far constatare la caren:lla dell'Amministrazione nell'eser'Oizio del potere ad essa b) Senza pretendere di esaurire l'argomento con le rapide annotazioni che seguono, il caso di rirordare in primo luogo, che dalle specifiche norme del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilit e collaudazione delle opere pubbliche, pu agevolmente dedursi il principio di ordine generale, secondo cui incombe all'appaltatore l'onere di immediata denuncia del fatto, o della situazione giuridica, da cui ritiene di essere gravato, e che risulti suscettibile di causare in suo danno conseguenze patrimoniali sfavorevoli. Ne sono dimostrazione le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 riguardanti le formalit di coo.segna dei lavori, e le eventuali difformit tra progetto e condizioni locali ; quella di cui all'art. 16, relativa alla sospensione dei lavori, ed alle cause che la determinano; quella di cui all~art. 22, sulla formazione di nuovi prezzi per categorie di lavoro non previste; quella di cui all'art. 23, rulle contestazioni relative a prescrizioni della direzione {primo comma), ed a fatti in genere (quarto comma); quella di cui, all'art. 25, sni danni da forza maggiore; quella di cui all'art. 47, sulle modalit di misurazione dei lavori; quella di cni all'art. 53, riguardante le contabilizzazioni; quella di cui all'art. 64 sulla redazione del conto finale; quella di cni all'art. 107 sulle risultanze del certificato di collaudo. Per ciascuna delle molteplici situazioni attraverso cui necessariamente si articola il contratto 'di appalto (consegna dei lavori, misurazione, contabilizzaziO'Ile, conto finale e collaudo), o alle quali il rapporto pu dar luogo (sospensiO'Ili, formazione di nuovi prezzi, controversie su prescrizioni di contratto, situazioni di fatto contestate, danni da forza maggiore), il regolamento pirevede sempre 1a redazione di un atto formale, che assume la veste di un verbale (artt. 11, 16, 21, 23), o di Un documento preordinato allo scopo (ordine di servizio, libretto di misure, registro di contabilit, ecc.). In ogni caso, tanto il verbale che l'eventuale altro atto previsto, vanno sottoscritti dall'appaltatore, con l'onere di apporre riserva nel caso che non intenda accertarne le risultanze. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 1181 ris,ervato in via amministrati'Va. Nel silenzio dell'Amministrazione I'appaltatme pu quindi promuovere il giudizio arbitrale per domandare il soddisfacimeinto delle sue pretese. Nella specie l'Impresa Merenda ha notifi.cato fatto di costituzione in mora il 14 maggio 1962, concedendo il congruo termine di sessanta giorni, ma f Assessoirato Regionale ai LL.PP. bench sollecitato a provvedere anche com lettera del 22 maggio 1962 del PrO'V'Veditoirato alle 00.PP. per la Sicilia, non si pronunciato sulle riserve, n ha proceduto ali'appro'Vazione del ool1audo e pertanto la domanda d'arbitrato proponibile. Anche la terza eccezione con cui f A'V'Vocatura deduce l'inarri:missiiibilit delle riserve dell'Impresa, perch tardivamente proposte, va rigettata. Infatti le norme di cui agli artt. 53 e 54 r.d. 25 maggi.o 1895, n. 350 vanno interpretate nel senso che le riserve debbono essere inserite nel registro di eootaibilit nel corso dei lavori, quando si riferiscono ai lavori .stessi, in modo che l'Amministrazione possa procedere al foro controllo (p. es. maggiori omeri per a'VeT rinvenuto una vena d'acqua o terreno franoso), ohe a lavori ultimati potrebbe essere pi difficoltoso o addirittura impossibile. Al contrario possono essere sollevate fino alla chiu- A questo riguardo le espressioni legislative sono diverse, e variano a seconda .della nati.ira e del contenuto dell'atto; ma sia che si parli di definitiva accettazione delle risultanze (artt. 11, 22, 23, 107), o di accertamento dei fatti e -delle circostanze registrate,, (artt. 54, 16, 89), la conseguenza non pu che essere .la definitiva chiusura della s1tuazione presa in considerazione, nel senso della sua accettazione, ovvero della chiara volont di discuterla per le conseguenze che ne .derivano. Quindi, per quanto espressamente si parli di decadenza solo a proposito della mancata .tempestiva denuncia dei danni da forza maggiore (art. 25), anche nelle altre ipotesi bisogna pervenire ad identico risultato; non avendo senso, altrimenti, lonere di protestare entro termini perentori, accompagnato, in mancanza, tese, mentre le norme preclusive sono dettate ad evidente vantaggio dell' Amministrazione. Inoltre, salvo casi eccezionali, la dimostrazione di un fatto non mai del tutto impossibile, e -comunque -il motivo ricO'l:dato non giustificherebbe l'inderogabilit del richiamo della riserva nel conto finale, n la necessit di accompagnarla con l'indicazione della somma pretesa. La vera e fondamentale ragione del sistema, quindi, va ricercata altrove; e precisamente nell'esigenza di dare all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare constantemente il costo dell'opera, allo scopo di mantenerla nel previsto 1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sura della conta:bilit e alla redazione del conto finale le riServe su fatti che, ,come nella specie, si possono accertare in ogni tempo in base a1la contabilit e alle carte processuali. Passando all'esame del merito de.i quesiti si deve ancora osservare che l'Avvocatura eooepisce che 1edomande di cui alle prime due richieste, oome precisate nella memoria dell'Impresa 17 luglio 1964, relative al ritardo del pagamento de'l nomo e del decimo cert:i:fcato d'acconto, sono infondate in quando l'art. 40, secorndo oomma, del Capitolato generale presuppone che i lavori -oontabilizzati siano pl'evisti in un regolare contratto, esecutorio fra le parti, a norma dell'art. 337 delJ.a 1. sulle 00.PP. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, e cio gi approvato dalle. autorit competenti. Nella specie quindi le vari~vni ed addizioni al progetto originario, cui in parte si riferivano i predetti certificati, non potevano essere contabilizzate e pagate in quanto eseguite su orrdine scritto del direttore dei lavori, s,enza che fosse intervenuta l'autorizzazione dell'auto~ rit superiore, prescritta dall'art. 17 del Capitolato generale {nono certificato d'acconto), o addirittura senza che vri fosse l'qrdine scritto del direttore dei lavori {decimo certificato d'acconto). L'eccezione non pu trovare acooglimento. limite di spesa. Di questa esigenza, connes,sa a fondamentali principi di ges.tiO'lle di un bilancio pubblico, costituiscono evidente prova il divieto di introdurre in ooso di appalto, senza preventiva autorizzazione, variazioni o aggiunte che diamo luogo a.d alterazione dei pflezzi (art. 343, legge del 1865 sui ll.pp.); il divieto di mutare " il tracciato, la forma, le dimensioni, la qualit dei laVOil'i (art. 20, reg. del 1895); la responsabilit personale dei funzionru-i, nel caso di varianti ed aggiunte prive di autor.izzazione (cit. art. 20, u.c.); le modalit per la determinazione dei prezm per categorie di lavoro e materiali non previsti (artt. 21 e 22 cit. reg.); l'obbligo di immediata denuncia delle contestazioni, circa la presunta difformit tra prescrizioni della dirigenza e patti contrattuali,. suscettibili di SEZIONE SETITMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CA:SSAZIONE, Sez. I, 27 gennaio 1964, n. 94 -Pres. Macaluso -Rel. Petrone -P.M. Ponzi {roruf.) -Rie. Liguori ed altri. Impugnazione -Dichiarazione o motivi spediti a mezzo posta o per telegramma Termini -Riferimento al momento della spedizione. (c.p.p. artt. 199, 201, 181). Qwamclo la dichiara'Zione o i motivi della impugna'Zione sono trasmessi petr telliegmmma o per raocomandata postale, ha importanza, ai fini del deicorso dei termini, soltanto il gioroo deJla spedizione: imlevanle fora, che pu anche essere swooessiva al"forario di chiusura degli uffici giwdiziari, non trovanclo applicazione, nel prospettato caso, forticow 181 c.p.p., il cui disposto vale soltanto per gli atti rioovuti in ufficio g~diziario (1). (Omissis). -I due Tiioorrenti Jannone e Zimotti rol primo motivo estensibile anche agli altri due ricorrenti, denunciano la violazione degli art. 201 e 219 c.:p.p. in relazione alle norme di attuazione dell'8 agosto 1955, n. 666, modificato dall'art. 3 della I. 21 marzo 1958, n. 229, assumendo che l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per es'sere stati i motivi trasmessi per raccomandata l'ultimo giorno utile dorpo I'omrio di chiusrura della cancelleria. Senonch la questione sollevata dal riioorrente stata gi risolta da questa C.S. con la sentenza 24 febbraio 1959, rie. Fahbrazzi, II Sez., secondo la 'quale ai fni dell'ammissibilit dell'impugnazione trasmessa per telegramma o raccomandata, e quindi anche per la presentazione dei motivi trasmessi per mezzo dell'uffi.cio postale, ha importanza soltanto il giorno della spedizione, essendo del tutto irrilevante lora, la quale pu anche essere successiva all'orario di chiusura degli uffici (1) In termini, precedente conforme: v. Cass., 13 febbraio 1962, CHECCIIlA, Rep. Foro it., voce Impugnazione in materia penale, mass. n. 289. Cfr. anche Mass. Cass. Pen., 1962, 824, per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1186 giudiziari. E ci perch la disposiziorne delfart. 181 del c.p.p., per cui il termine si oonsidern scaduto nel momento di chiusura dell'uffi.cio al puhblico, vale soltanto per gli atti ricevuti in un ufficio giudiziario. Pertanto tale scadenza non pu dirsi vigente quando le parti o i difensori si avvalgano della facolt di proporre l'impugnazione con i mezzi sopra ricordati e quindi in tal caso trova applicazione la regola generale secondo la quale si computa nel termine anche l'ultimo giorno e l'ultima ora. A nulla rileva pertanto che in tal modo si viene a creare una situazione di privilegio a chi si a'V'Vale della posta per la spedizioni dei motivi dal momento che il sistema stesso della legge che oonsente runa tale facolt. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 462 -Pres. Auriemma -Rel. Folino -P.M. Reviglio (conf.) -Rie. Costi. Sentenza -Correlazione con l'accusa contestata -Imputazione comprendente gli estremi essenziali del fatto valutato in sentenza -Insussistenza del pregiudizio per la difesa -Contestazione per furto e condanna per ricettazione -Legittimit. (c.p.p. art. 477). Non vi nWllit ex art. 477 per mancanza di corrdiazione con I'accwsa, rw.l caso in cui gli elementi essenziali del fatto ritenuto in sentenza siano da ritenersi comtpresi in quello contestato, siooh il diritto di difesa delUrillputato non abbia subto pregiudizio. Penianto, qwa;lora sia stato contestato a delitto di fwrto, la suiooessiva condamma pe>r ricettazione si deve consid!ora~e legitti.ma, pwnch resti Vdent~oa foggettivit mtDteria:te delrimputaJZ.ione contestata e di qweilla ritef/!Utia (1). (1) Giurisprudem:a costante; Catss., 11 gernau 1963, CoNSENTINI, GiUS't. pen., 1963, 111, 567; Cass., 16 settembre 1962, MANDmoLI, Giwt. pen., 19'63, III, 160. In analoga fattispecie Cass., 24 aprile 1963, Prosco, Gimt. pen., 1963, Hl, 569. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 febbraio 1964, n. 309 -Pres. S.antorro -Rel. Gian:tlll'co -P.M. Velotti {diff.) -Rie. Terinali. Reato -Rapporto di causalit -Cause sopravvenute -Nozione Inesattezza della diagnosi e inidoneit della terapia adottata. dal sanitario -Esclusione del nesso causale Condizioni Fattispecie. (c.p, artt. 41, 383). PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1187 Il nesso di causalit resta esoluso, ai sensi dell art. 41 cpv. c.p., non .soltanto quam)do si sia verificata una oorie causale autonoma (di guisa ohe .i preoe:delfl!f:i deb;ba:no considerarsi tamquam non essent) ma contestato, tanto pi se, perdurando, non sia stato riconosciuto obiettivamente lecito. -(Omissis). PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA A. BERLmI. Principi, di diritto tributarip, vol. III, L'accertamento, Milano, Ig64. pp. 4I8. Il Berliri, rilevando che il problema dell'accertamento tributario non si pone, almeno nei suoi termini generali, che nell'ambito del pi vasto problema concernente l'accertamento del verificarsi di una fattispecie legale, e tuttavia osservando che non pu non tenersi conto della natura pubblicistica del rapporto giuridico d'imposta e della sua particolare disciplina positiva, inizia la trattazione dell'argomento, cui dedicato questo terzo volume dei suoi Principi, di diritto tributario, constatando che il problema, in definitiva, pu venire isolato, ed esaminato indipendentemente da quanto sia da ritenersi per gli analoghi problemi di accertamento in altre branche del diritto; ed enuncia, poi, il metodo ed il fine dell'indagine propostasi, la quale vuole essere diretta ad un riesame della specifica materia, anche al lume delle pi recenti elaborazioni dottrinali, e sulla scorta del dato normativo, per la ricerca e la puntualizzazione degli aspetti che, ai fini dell'approfondimento di ulteriori temi di rilievo nel campo del diritto tributario, appaiono di maggiore interesse. Criticando quella parte della dottrina che nell'accertamento vede un momento insopprimibile del processo di applicazione di qualsiasi tributo (tra gli altri, CUTRERA, L'accertamento tributario, Riv. dir. pubbl. I935, 225; GIANNINI A. D., per il cui pensiero si veda, da. ultimo, ne In concetti fondamentali ..., 272), e rilevando che quel momento sicuramente non esiste per i rapporti relativi a tributi che non richiedono una preventiva attivit dell'Amministrazione per la determinazione dell'importo dovuto (bollo; i.g.e. da versarsi in conto corrente postale: nei quali casi nemmeno varrebbe far ricorso al concetto di autoaccertamento , non essendo giuridicamente rilevante l'eventuale operazione, puramente mentale, di liquidazione, che dal contribuente sia compiuta: p. I7), il Berliri nota, in definitiva (p. 23), che vi ragione di parlare di accertament soltanto quando sia prevista quella preventiva attivit, che si inserisce tra il verificarsi del presupposto e l'estinzione dell'obbligazione, ed osserva che opportuno, per altro, anche terminologicamente, tener distinto l'atto finale di determinazione del debito, che pu dirsi atto d'imposizione>>, secondo la nota definizione dell'ALLoruo, dagli atti anteriori, per i quali pi esattamente pu riservarsi il termine accertamento >>, per ancora distinguendosi: a) l'accertamento come atto col quale l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente la individuazione che essa compie degli elementi in base ai quali deve applicarsi l'imposta (avviso di accertamento); b) l'accertamento (definitivo), come atto che determina definitivamente gli elementi contestati al contribuente con l'avviso; c) l'accertamento come situazione nascente dall'atto definitivo, situazione che propone di definire come " cosa accertata (29 segg.). Quanto all'accertamento nella sua prima indicata accezione, il Berliri, consi derando che funzione dell'avviso quella di costringere il contribuente " a prendere posizione nei confronti della valutazione compiuta dall'ufficio, ponendolo nell'alternativa o di riconoscerla esatta, o di provocare il giudizio del competente organo giurisdizionale (p. 42), ed osservando, ancora, che anche dalla natura del concordato dovrebbe rilevarsi l'esistenza, nel sistema, di una possibilit di accertamento consen: suale >>, deduce che non pu mai l'ufficio " procedere d'imperio ad un accertamento unilaterale che prescinda dal consenso del contribuente (p. 72), ed individua nell'atto; avviso una semplice proposta, atto procedimentale, diretto a sollecitare l'adesione RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 194 del contribuente all'accertamento dell'ufficio, riconducibile, quest'ultimo, in quella categoria di atti che, in materia amministrativa, si qualificano dichiarazioni d'intenzione (p. 65): con l'ulteriore conseguenza che alla mancata opposizione del contribuente dovrebbe attribuirsi il valore di assenso, mentre l'opposizione stessa si risolverebbe in un semplice 'dissenso, a seguito del quale si aprirebbe il processo giurisdizionale, unica alternativa alla soluzione consensuale (p. 93 segg.). Lo stesso giudizio di accertamento costituirebbe una fase del procedimento, che si inizia con l'avviso-proposta e si conclude con l'atto di imposizione; ed in esso il contribuente avrebbe soltanto formalmente, e non anche sostanzialmente, veste di attore, sicch le sue deduzioni costituirebbero sempre eccezioni, e non domande, il suo ricorso sarebbe da ritenere valido, pur se privo di motivi, perch varrebbe come semplice richiesta che all'accertamento si proceda in via giurisdizionale, l'onere della prova, infine, nei limiti in cui in tal processo, eminentemente inquisitorio, pu parlarsi di onere, anzich di interesse alla prova, farebbe carico all'Amministrazione (p. 130 segg.). Considerata, poi, la distinzione, innanzi ricordata, tra accertamento definitivo e cosa accertata, ed in particolare per gli effetti che ne scaturiscono, secondo che si abbia riguardo. alla definitivit dell'atto ovvero a quella della situazione da esso generata (p. 145), il Berliri dedica un particolare studio a quello, degli atti di accertamento definitivo, che si presenta con caratteristiche peculiari, il concordato, del quale esamina la funzione e la struttura, pervenendo alla conclusione che con esso si elimina una divergenza tra l'ufficio ed il contribuente " in merito alla valutazione di un bene o di una situazione giuridica (p. 16g), ma non attraverso reciproche concessioni, non concepibili nella soggetta materia, per l'indisponibilit del rapporto, bensi mediante l'accertamento della reale situazione in base alla quale la legge vuole che si determini l'imposta (p. 175): accertamento operato con atto non avente, per quanto osservato, natura contrattuale, e tuttavia a struttura bilaterale, inquadrabile nello schema degli accordi amministrativi (ma sembra dar rilievo -p. 197 all'elemento della volont, piuttosto che a quello del giudizio, che dovrebbe pi propriamente considerarsi per gli accordi di diritto pubblico), e costituente, in ogni caso, atto procedimentale, strumentale ai fini del successivo atto di imposizione, rispetto al quale ultimo, soltanto, ritiene, poi, valide le affermazioni giurisprudenziali, circa la contrapposizione dell'atto di adesione del contribuente, che dovrebbe perci intendersi come di accettazione preventiva della successiva imposizione (p. 203). Tratta, infine, dell' atto di imposizione>>, e, con riferimento alla natura ed alla funzione dello stesso, atto finale del procedimento di applicazione del tributo , che non ricorre soltanto nei casi in cui non richiesto alcun preventivo intervento dell'Amministrazione (e per i quali, come prima si ricordato, da altra parte della dottrina si fa ricorso al concetto di autoaccertamento ), rileva che dei tributi pu conseguentemente operarsi una fondamentale classificazione, di quelli, appunto, senza imposizione>>, e di quelli con imposizione (p. 277), ed osserva che in relazione a quell'atto medesimo pu impostarsi e risolversi il problema dell'individuazione del momento in cui nasce l'obbligazione tributaria; problema che va posto soltanto per i tributi con imposizione (per gli altri essendo evidente che il rapporto obbligatorio sorge direttamente dal verificarsi del presupposto previsto dalla norma), e che va risolto nel senso: a) che quell'atto finale (iscrizione a ruolo, per i tributi cos riscuotibili; liquidazione comunicata al contribuente, per gli altri), da ritenersi costitutivo dell'obbligazione d'imposta, e ci anche e particolarmente nel rilievo che soltanto con la sua emanazione si determinano, rispettivamente, l'esigibilit del credito e l'estinguibilit del debito, senza delle quali una obbligazione, in genere, non potrebbe dirsi sussistente; b) che, prima dell'atto di imposizione, all'Amministrazione da ritenere spettante soltanto un diritto potestativo. PARTE Il, RASSEGNA DI DOTTBINA 195 a costituirsi creditrice del tributo, con le conseguenti facolt strumentali in ordine al processo, amministrativo e giurisdizionale, di accertamento. Dalla indicazione, pur estremamente sintetica, dei risultati dal Berliri raggiunti nello studio del tema dell'accertamento tributario, pu rilevarsi l'interesse del lavoro in rassegna, col quale le posizioni del chiaro autore, sui vari problemi che vengono in rilievo, rieevono un'organica sistemazione e, sopratutto, sono fatte oggetto di una pi specifica e penetrante elaborazione, condotta sulla base del dato positivo, opportunamente visto anche nel suo aspetto storico-evolutivo, e con un costante riferimento, poi, adesivo o critico, ma sempre adeguatamente motivato, ai pi qualificati ed aggiornati contributi dottrinali, e particolarmente con un'ampia discussione degli argomenti prospettati, dagli altri maggiori studiosi della materia, a confutazione di alcune conclusioni dallo stesso Berliri in precedenza espresse: le quali, perci, appaiono riproposte con la maggior convinzione derivante dall'affrontata prova, e pur se con la dichiarata consapevolezza che esse non debbano, tuttavia, costituire necessariamente un punto di arrivo, scopo della trattazione volendo esser quello di evidenziare e coordinare le varie questioni e prospettarne le possibili soluzioni . Il metodo seguito, che potrebbe quasi definirsi agonistico -il discorso, spesso quasi in forma di dialogo, talvolta vivace (ma l'a. avverte che va escluso ogni intento polemico), si svolge sempre con la contrapposta esposizione e discussione delle ragioni che possono proporsi a sostegno ovvero a contrasto di ciascuna tesi -, risulta pitrticolarmente efficace, per la messa a fuoco degli aspetti salienti dei vari problemi; ed appunto, per, perch in tal modo l'a. quasi invita ad un dibattito , analitico, circa la 'validit, da affermare o negare, di ogni proposizione o di ogni obiezione, o di ogni tesi che sia propedeutica ad ulteriori indagini e conclusioni, non pu esser dato, in questa sede, nemmeno di tentare un pi approfondito esame della proposta costruzione, e ci si dovr limitare, invece, alla indicazione, in termini generali, di alcune di quelle che sono parse pi' notevoli ragioni di dubbio o perplessit, sulle quali, ovviamente, pi che su quelle di consenso, pu essere utile richiamare l'attenzione dello studioso, per le ulteriori meditazioni idonee , a condurre a conclusioni sempre pi definitive. Cosi, circa il concetto di accertamento tributario, chiaro che non potrebbe disconoscersi la validit della. sistemazione processuale che il Berliri, in definitiva, propone, se non procedendosi ad una penetrante comparata analisi, sulla base delle teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto sostanziale ed in quello processuale, e con riferimento, in particolare, ai problemi che in argomento si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli, cui la disciplina positiva, in materia di tributi, impone che si abbia riguardo. E tuttavia, poich sembra che il Berliri consideri un duplice congiunto profilo, amministrativo e giurisdizionale, pur se in ogni caso " procedimentale , dell'accertamento, pu essere lecito domandaFsi se, pur senza porsi in contestazione quella premessa, siano davvero necessitate le conseguenze indicate in 6rdine alla natura dell'atto, che dovrebbe ritenersi di semplice proposta, col quale l'ufficio individua e comunica gli elementi concernenti il presupposto di fatto, e quelle circa la mancata opposizione, nella quale dovrebbe vedersi un'adesione, sia pur tacita, del contribuente. Invero, e sopratutto per la considerazione che nel procedimento, come il Berliri rileva, non pu mancare una -fase amministrativa (quella giurisdizionale, invece, soltanto eventuale), non parrebbe doversi, con quella concezione, ritenere inconciliabile che si attribuisca un rilievo autonomo all'atto iniziale, che potrebbe ben essere idoneo, come atto-provvedimento, a fissare una situazione giuridicamente rilevante nel rapporto d'imposta (e che potr esso stesso dar luogo all'ulteriore effetto della RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 196 cosa accertata '" se non impugnato dal contribuente}, e nemmeno dovrebbe, alla stregua di quella stessa costruzione, ritenersi imposta la tesi dell'alternativa, di una soluzione consensuale o giurisdizionale, che comporterebbe l'esclusione, proprit> nella soggetta materia, ed in opposizione ai principi, di ogni esercizio di potere amministrativo, e, quindi, la negazione del potere medesimo. Della contrariet ai principi lo stesso Berliri si d carico, e per la ritiene insussistente, in concreto, poich il procedimento di accertamento andrebbe inquadrato, a suo avviso, nella prospettiva di cui all'art. 3 della I. 20 marzo 1865 q.. 2248 ali. E., in relazione alla quale dovrebbe considerarsi normale che un provvedimento sia emesso a seguito di un procedimento contenzioso-amministrativo, sulla base di motivati pareri di appositi organi collegiali (p. 49 segg.), e perch, ad ogni modo, all'autorit amministrativa sempre spetterebbe di emanare l'atto conclusivo "di imposizione" . Ma, se si osserva,che quest'ultimo verrebbe ad avere piuttosto un rilievo formale (una volta che sia da emettere sulla base di quanto accertato o con l'adesione del .contribuente o per pronuncia di giudice), e si tien presente, poi, che dall'invocato articolo 3 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo sono soltanto disciplinate le competenze di organi consultivi ed esecutivi, ma in ogni caso amministrativi, e, conseguentemente, si considera che quell'inquadramento, se poteva forse ritenersi ammissibile quando le commissioni delle imposte erano, o erano ritenute, organi amministrativi, non lo sarebbe certamente pi ora, essendo di quelle pacifica la natura giurisdizionale, ci si convince quanto meno della difficolt concettuale di aderire alla conclusione indicata, quando questa non sia altrimenti giustificata e, in particolare, non si presenti imposta, il che per vero non parrebbe, da una peculiare disciplina positiva della materia, o da altre esigenze di carattere sistematico. Va detto, a questo proposito, che le varie disposizioni di legge, che il Berliri pure invoca a sostegno della sua tesi, non sembrano offrire elementi decisivi, poich gli argomenti che se ne possono dedurre appaiono quanto meno bivalt::nti, come pu dirsi, ad esempio, per ci che concerne uno dei testi fondamentali, quello dell'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 : dal quale, invero, ed essendo con esso disposto che al contribuente va fatto "l'avvertimento che, ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dal!'Amministrazione, dovr... presentare ricorso >>, e che, decorso il termine " ... egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli '" sembra potersi desumere, vero, un argomento, di natura lessicale, circa la adesione, dal Berliri sottolineata (p. 47 segg.), ma anche evincersi che il legislatore abbia inteso mandare all'Amministrazione di attuare, e non di proporre, la determinazione dell'imponibile (determinazione... fatta dall'Amministrazione... ), e far derivare l'effetto dell'incontestabilit dall'inerzia, pi che dal consenso, del contribuente: con il che pu ritenersi considerata una fattispecie tipica di non attivit, inquadrabile nello schema della decadenza, cui si collega, con l'estinzione del diritto di impugnativa, il consolidarsi dell'atto impugnabile, del quale, allora, si evidenzia l'autonomo valore (cfr., TEDESCHI, Decadenza, Enc. del dir., XI, 776, 781). E va poi rilevato che ugualmente sembrerebbe doversi escludere l'univocit dell'argomento sistematico, secondo cui, essendo dalla legge prevista una determinazione consensuale, col concordato, degli elementi da accertare per l'applicazione del tributo, oltre che una soluzione giurisdizionale, dovrebbe da ci arguirsi che siasi voluto escludere una determinazione imperativa ad opera dell'ufficio; perch, invero, e senza dire che potrebbe in astratto considerarsi prevista, oltre quelle due, anche una terza soluziop.e, autoritativa, sta di fatti che anche quell'argomento potrebbe quanto meno risultare reversibile, potendosi, all'opposto, considerare, come in effetti sembra doversi ritenere, che anche nel caso del concordato la determinazione del presupposto avvenga per atto dell'autorit amministrativa. PARTE II, RASSEGNA DI DOTTIUNA E potrebbe dirsi, in realt, che la conclusione, secondo cui il concordato .sarebbe la risultante, sia pur non cop.trattuale, del concorso delle volont della Finanza e del contribuente (p. I97), non sia necessariamente imposta dai rilievi circa i rimedi per far valere l'eventuale nullit del concordato stesso, e circa le conseguenze di una nullit, che sia da riferire al solo atto di adesione, o, ancora, in ordine alla preclusione, per l'ufficio, di procedere ad accertamento integrativo (p. 'I9I), potendo .osservarsi che, anche considerandosi il concordato come atto in cui le volont del1' Amministrazione e del contribuente non si fondono, ma restano distinte, in quanto l'una esplicazione di un potere >>, l'altra semplice condizione per l'emanazione del provvedimento (Relaz. Avv. Stato I95I-55, I, 363), pu spiegarsi, ed anzi forse pi agevolmente, quella disciplina di effetti, giacch pu osservarsi: a) che, presentandosi il provvedimento caratterizzato dalla funzione che nell'ordinamento gli .assegnata, di rendere definitiva una data situazione, in un rapp~rto attinente a diritti, ben pu per esso ipotizzarsi una indisponibilit di effetti (GIANNINI M. S., Atto amministrativo, Enc. del dir., IV, I90), cui si collegano vuoi la preclusione per ulteriori .accertamenti (beninteso in relazione ad elementi gi considerati), vuoi l'esigenza del ricorso al giudice, anche ad istanza dell'ufficio, per l'eliminazione, nei previsti casi, degli effetti medesimi; b) che' il provvedimento, poi, in considerazione degli effetti tipici ed indisponibili, collegati al verificarsi di una altrettanto tipica situazione (che intervenga la dichiarazione preventiva del contribuente), pu ritenersi che resti esso stesso caducato, quando l'atto del contribuente, che ne presupposto, sia da ritenere nullo; e) che il dover, poi, l'ufficio, in caso di dichiarata nullit del concordato, procedere a nuovo accertamento, si giustifica, e forse pi pianamente, con la considerazione della natura di provvedimento amministrativo autonomo, dell'atto di determinazione dell'imponibile, preceduto dall'adesione del contribuente, poich in esso pu cos scorgersi un atto modificativo-sostitutivo del precedente atto (avviso di accertamento), che andr quindi rinnovato, laddove, se si dovesse considerare il concordato come atto consensuale bilaterale, sarebbe ben difficile collegarvi, oltre l'effetto sostanziale, della produzione di una nuova situazione di accertato >>, anche quello sostitutivo, rispetto al precedente atto unilaterale dell'Amministrazione, e sarebbero, quindi, forse meno agevolmente spiegabili la stessa necessit di un nuovo .accertamento, ed il mancato verificarsi della incontestabilit del primo. Quanto alla questione, infine, circa il momento in cui debba ritenersi sorta l'obbligazione tributaria, evidente che il discorso, ai fini del quale non potrebbe prescindersi da una indagine in teoria generale, richiederebbe, pi ancora che per gli .altri temi innanzi accennati, un pi ampio svolgimnto, quale la natura delle presenti ncite ovviamente non consente. Pertanto, e sempre al solo fine di porre in luce qualcuno degli aspetti che, nella costruzione del Berliri, sembrano offrire spunti per una ulteriore elaborazione, ci si \ limita a prospettare che la pi grave delle perplessit, ai fini dell'adesione alla tesi \ proposta, sembra esser suscitata dal fatto che, se mal non si inteso, le indicate \conclusioni poggiano sostanzialmente su una premessa, rispetto alla quale sono 'quanto meno da avanzare serie riserve, e che potrebbe ritenersi, per altro, non necessariamente determinante ai fini dell'indagine: la premessa, secondo cui non si potrebbe, in principio, dirsi esistente un rapporto obbligatorio, se non quando .siano esercitabili ed attuabili i diritti e gli obblighi delle parti, e sulla cui base, .appunto, il Berliri, osservando che il rapporto tributario disciplinato in modo che, prima dell'iscrizione a ruolo o della definitiva liquidazione dell'imposta, n l'Amministrazione pu chieder.e il pagamento, n il contribuente pu adempiere, ritiene che, prima che intervengano e siano comunicati quegli atti conclusivi, debba dirsi insussistente la stessa obbligazione (p. 288), e considerarsi che, dal verificarsi della .situazione ipotizzata dalla norma ai fini dell'imposizione, sorgano, soltanto, per lo UASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 198 l'Amministrazione il diritto potestativo di costituirsi creditrice del tributo all'uopo ponendo in essere l'atto di imposizione >>, e per il contribuente ima cc soggezione a quel potere (p. 295 segg.). Orbene, gi questa seconda conclusione parrebbe da sola giustificare le accen~nate ragioni di dubbio, non fosse altro che per l'incertezza, nella quale la dottrina. ancora si dibatte, circa la stessa configurabilit di una categoria di diritti potestativi (cfr., tra gli altri, LEvI, Teoria gen., 290; SANTI RoMANO, Frammenti, voce Poteri, potest, I72 segg.), e senza dire che, comunque, sulla scorta dell'insegnamento chiovendiano, secondo cui quei diritti sono individuabili quando la legge concede a taluno di influire con la sua manifestazione di volont sulla condizione giuridica di altri... (Principi di dir. proc., 1923, 40), dovrebbe quanto meno essere discutibile la ipotizzabilit di una rilevanza della volont dell'Amministrazione per il venire, o non venire, ad esistenza, dell'obbligazione d'imposta, attesa la pacifica indisponibilit di questa, in vista della quale pu, anzi deve ritenersi consentita un'attivit, che sia espres.sione di potere della p.a., ed esclusivamente, per, per l'attuazione del diritto, e non per la sua costituzione. vero, poi, che non sembra concorde la dottrina sul punto che l'esigibilit del credito e l'estinguibilit del debito, nelle obbligazioni in genere, rappresentino elementi costitutivi della fattispecie, che soltanto col loro verificarsi si completerebbe, o non piuttosto modalit attinenti all'attuazione dell'interesse, con un differimento dell'adempimento e dell'esercizio, rispettivamente, di un obbligo e di un diritto gi costituiti (BETTI, Teor. gen. neg. giur., 535). E, se evidente che il problema, che per altro si collega alle pi vaste dispute in ordine alla nozione stessa di obbligazione, e di rapporto obblig<[Ltorio, non pu qui essere nemmeno sfiorato, potrebbe, per, la sola constatazione della sua esistenza giustificare le riserve in ordine alla conclusione formulata su quella premessa: in relazione alla quale, intanto, potrebbe anche osservarsi che lo stesso BARASSI, ad esempio (dal Berliri citato a suffragio della sua tesi), mentre sembra orientato, non deciso, per ci che concerne il problema della prestazione, che sia in origine soltanto determinabile, a vedere nella successiva determinazione un elemento di cc formazione della fattispecie generativa dell'obbligazione (Teor. gen. obbl., II, 129, 139), pone l'accento, poi, pi in generale, sul concetto (ibidem, III, 2a ed., 54 segg.) che un diritto non potrebbe dirsi esistente, se non cc assistito dall'azione >>, che, per vero, ma non se pu fare pi che un rilievo, potrebbe non dover essere necessariamente quella esecutiva, ma anche quella di accertamento. E sembra potersi osservare, d'altra parte, che il richiamo di nozioni, che possano ritenersi valide per ci che attiene alla prestazione nelle obbligazioni in genere, e specialmente al problema della determinatezza o della determinabilit, non potrebbe utilmente farsi, per la questione che ne occupa, se non tenendosi presente che si versa, nel caso, in tema di obbligazioni ex lege, rispetto alle quali, e quando, come per le obbligazioni tributarie, siano gi dalla norma individuati tutti gli elementi costitutivi, un problema potrebbe piuttosto porsi in termini di accertamento della fattispecie generativa, che di determinazione della sola prestazione, a meno che non voglia, e pnssa, dirsi che i fatti e le situazioni, dalla legge previsti ai fini tributari, non siano da essa assunti che come semplici parametri, elementi estrinseci per la determinazione della prestazione, in un rapporto obbligatorio che avrebbe allora. a sua fonte, ed in via esclusiva, la volont dell'Amministrazione. E se tale conclusione, come prima si accennato, non pare agevolmente accettabile, non resterebbe allora, in definitiva, che considerare il problema dell'accertamento tributario, come del resto il Berliri, all'inizio della trattazione, ha notato, .non dissimile da quello concernente l'accertamento di una fattispecie legale in genere; per il quale potr discutersi anche di effetti dichiarativi o costitutivi, <> I =~ -~ PARTE II, RASSEGNA DI DOTI'RINA preclusivi (per quest'ultimo profilo, in particolare, cfr. FALZEA, Accertamento, Enc. del. dir., I, 205), ma, in ogni ca110, nel presupposto che con l'accertamento si perviene ad eliminare una situazione di incertezza in ordine all'esistenza, o all'inesistenza, o ai limiti, di un rapporto gi costituito, e perci ai soli fini di indagare se, rispetto al rapporto medesimo, si determinino oppur no, con l'accertamento, effetti diversi ed ulteriori, rispetto a quelli propri del rapporto accertato, per definizione preesistente: come sembra doversi dire, e senza che qui sia dato di occuparsi pi ampiamente della questione, anche nei riguardi dell'obbligazione d'imposta, il momento della cui nascita -indipendentemente da eventuali ulteriori effetti dell'accertamento (in argomento, cfr. G1ANNINI, op. cit., 28'7) -deve perci ritenersi riferito a quello in cui viene ad esistenza il fatto ipotizzato dalla norma, e non a quello della conclusione del procedimento, amministrativo o giurisdizionale, diretto a verificarne la ricorrenza ed a determinare, poi, il concreto importo dal contribuente dovuto. MARIO FANELLI RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI * LEGGE 3 NOVEMBRE 1964, N. 1190 -Modifica, con effetto dal 10 gennaio 1965, le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle varie categorie (G.U. 23 novembre 1964, n. 289). D.L. 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121 -Sopprime l'imposta specale sugli acquisti di automobili e natanti, istituita col d.l. 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 190 (G.U. 11 novembre 1964, n. 278). stato convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342 (G.U. 22 dicembre 1964, n. 316). LEGGE 15 NOVEMBRE 196+ N. 1162 -Istituisce, per la durata di tre anni, un'addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, nonch all'imposta sulle importazioni di merci dall'estero; modifica, di conseguenza, le disposizioni per la restituzione della stessa imposta sull'entrata e per l'applicazione dell'imposta di conguaglio; tra l'altro, dispone circa l'applicabilit delle nuove norme anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni concernenti il periodo dal 21 agosto al 24 settembre 1964, data nella quale venne negata la conversione in legge del d.l. 31 agosto 1964, n. 7o6: retro, II, 126 (G.U. 17 novembre 1964, n. 284). LEGGE 18 NOVEMBRE 1964, N. 1271 -Modifica l'art. 53 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, stabilendo che l'imposta sul reddito dominicale dei terreni dovuta nella misura di lire cinque. per ogni cento lire di reddito, e prevede varie agevolazioni per i trasferimenti di immobili a destinazione agricola, posti in essere per la valorizzazione agraria degli stessi (G.U. 9 dicembre 1964, n. 304). LEGGE 5 DICEMBRE 19'64, N. 1267 -Staqilisce i_n lire quattrocento l'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti, indicati nella parte prima della tariffa A allega,ta al d.p. 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni, per i quali previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone (G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268 -Conferisce delega al Governo per la emanazione di uno o pi decreti aventi valore di legge ordinaria, per la disciplina del trattamento economico del personale in attivit di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e fissa i criteri direttivi; stabilisce tali criteri anche per ci che concerne (art. 3) il limite del cumulo degli stipendi e la disciplina della concorrenza di un trattamento di attivit e di un trattamento di quiescenza (G.U. 7 dicembre 1964 n. 303). LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1269 -Stabilisce l'aliquota dell'imposta unica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'anno 1965 e dispone che l'Ente medesimo, a partire dal 1966, resta soggetto all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sull'industria ed il commercio, e relative addizionali, all'imposta ordinaria camerale, nonch all'imposta ordinaria sulle societ {G.U. 7 dicembre 1964, n. 303). " Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGE 13 DICEMBRE 1964, N. 1349 -Converte in legge il d.l. 23 ottobre 1964, n. 987, contenente modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali (G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). l.EGGE 16 DICEMBRE 1964, N. 1400 -Proroga al 30 giugno 1965 le disposizioni della legge IO agosto 1964, n. 664, per la deroga alle disposizioni della legge 21 giugno 1964, n. 463 in materia di appalti e revisione di prezzi di opere pubbliche (G.U. 19 dicembre 1964, n. 323). LEGGE 18 DICEMBRE 1964, N. 1350 -Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (G.U. 23 dicembre 1964, n. 317). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1353 -Proroga al 31 dicembre 1965, con talune modifiche, le disposizioni del d.l. 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, circa l'assunzione di oneri a carico dello Stato per alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1356 -Detta una disciplina transitoria per le lt>cazioni di immobili urbani (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). D.L. 23 DICEMBRE 1964, N. 1357 -Detta norme per la proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti ad alberghi, pensioni e locande (G.U. 23 dicembre 1964, n. 318). DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE, n. 1818 (Presentato alla Camera dei Deputati): Modificazioni dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Testo: ART. I. (Ricorso straordinario) Il testo dell'articolo 34 del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. rn54, sostituito dal seguente: Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ammesso se non contro gli atti o provvedimenti amministrativi, sui quali siano esauriti o non possano proporsi ricorsi amministrativi, salva la facolt dell'assegnazione d( un breve termine per riprodurre alla autorit gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti o provvedimenti non definitivi. Tale ricorso non pi ammesso quando contro l'atto o provvedimento definitivo sia stato proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 16 n. 4 del presente t. u. Tuttavia, quando l'atto o provvedimento si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non pu essere proposto se non siano decorsi i termini per impugnarlo in sede giurisdizionale, ovvero quando nessuno degli interessati abbia dichiarato, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del ricorso straordinario, di fare opposizione. In caso contrario, il giudizio avr luogo in setle giurisdizionale. Resta in ogni caso salVa, per i controinteressati, la tutele giurisdizionale contro il decreto di accoglimento totale o parziale del ricorso straordinario . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 202 ART. 2. (Parere del Consiglio di Stato -Composizione dell'Adunanza generale) Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia nell'Amministrazione, esprime parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in Adunanza generale. Fermo il disposto dell'articolo 19 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stia!to, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, alla deliberazione del parere, previsto dal precedente comma, possono partecipare non pi di nove magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Per tale effetto, al principio dz" ogni anno sono designati, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, tre magistrati, oltre due supplenti, per ciascuna sezione giurisdizionale. Alla deliberazione del parere, prevista dal primo comma, possono partecipare, di' volta in volta, anche altri, magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali per riferire su preavvisi formulati da Commissioni speciali. ART. 3. (Procedimento per la trattazione degli affari) Il procedimento di trattazione degli affari nell'Adunanza generale, previsto dalf articolo 2 della presente legge, regolato dalle disposizioni contenute nel titola, 11 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giu. gno 1924, n. 1054, e nei titoli IV, V e VI del Regolamento per l'esecuzione della legge sul. Consiglio di Stato, approva~o con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in quanto applicabili. Osservazioni : Il problema della sopravvivenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato si impose all'attenzione degli studiosi fin dall'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Da pi parti (1) fu posto in rilievo come l'antico istituto, residuo della c.d. giustizia ritenuta riservata al sovrano assoluto, non potesse assolutamente conciliarsi con i principi del nuovo ordinamento costituzionale. Da un lato, infatti, la competenza a decidere il ricorso potrebbe essere attribuita al Presidente della Repubblica soltanto da una legge costituzionale, dato che i poteri del Capo dello Stato nel campo amministrativo non potrebbero , essere estesi dalla legge ordinaria oltre i limiti segnati della Costituzione senza modificare l'equilibrio delle competenze da questa sancito. D'altra parte, il principio fondamentale sul quale si regge l'istituto del ricorso straordinario, il principio, cio, dell'alternativit con il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, urta inesorabilmente contro l'art. l 13 Cost., che ammette sempre la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p. a., mentre, in base a quel principio, non potrebbe ammettersi il ricorso giurisdizionale (se non per meri vizi di forma), contro il decreto che decide il ricorso straordinario, che, pure, indubbiamente un semplice atto amministrativo. La questione, sotto un profilo del tutto particolare, che non investe il problema di fondo, stata di recente sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza lo febbraio 1964 n. l, ha dichiarato l'illegittimit costituzio (1) V. citazioni in questa Rmsegna, 1g64, pag. 3 e segg. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 203 nale del II e III comma dell'art. 34 del t.u. sul Consiglio di Stato, in quanto il procedimento per la proposizione e la risoluzione del ricorso straordinario al Pre sidente della Repubblica non assicura ai controinteressati la possibilit della tutela .giurisdizionale . stata, cio, dichiarata costituzionalmente illegittima la norma, che la giurisprudenza ha ritenuto di poter dedurre dall'art. 34, secondo la quale il principio dell'alternativit sarebbe operante anche nei confronti dei terzi controinteressati al ricorso straordinario ed escluderebbe, anche per essi, la possibilit di una impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto con il quale il ricorso viene deciso. In seguito a tale sentenza, si pone l'alternativa: o di sopprimere l'intero isti tuto del ricorso straordinario o di modificare, semplicemente, le norme procedurali, in modo da assicurare la tutela giurisdizionale ai controinteressati. Il disegno di legge n. 1818 propone di seguire la seconda via, ritenendo che nessuna censura di illegittimit costituzionale possa muoversi all'istituto del ricorso straordinario in s considerato e a quella parte della sua disciplina procedurale non ha formato oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale. In realt, tale presupposto appare del tutto errato. Come si detto, il principio fondamentale su cui si regge l'istituto del ricorso straordinario quello della alternativit con il ricorso giurisdizionale al Consiglio ,di Stato. L'armonia logica del sistema della giustizia amministrativa, fondato sulla formazione dell'atto definitivo attraverso la serie dei ricorsi amministrativi all'autorit superiore o allo stesso organo e sull'impugnabilit di tale atto in sede giurisdizionale entro un breve termine di decadenza, non consente di ammettere che contro l'atto definitivo possa esperirsi (entro un termine molto ampio) un ulteriore ricorso .amministrativo e che, poi, contro le decisioni di questo, possa "ancora adirsi la via .giurisdizionale. In tal modo, si arriverebbe, in pratica, a togliere ogni significato alla fissazione del rigido termine di decadenza per la proposizione del ricorso _giurisdizionale, e si frustrerebbero quelle fondamentali esigenze di certezza dei rapporti e di regolare svolgimento dell'azione amministrativa cui, come noto, il termine di decadenza supperisce. Il ricorso straordinario, pertanto, sta o cade con la regola dell'alternativit. "Tale regola non mira semplicemente ad evitare che i componenti del Consiglio di Stato si pronuncino due volte (in sede consultiva e in sede giurisdizionale) sullo stesso affare, ma assume una posizione sistematica ben pi importante, potendo essa -sola r(!ndere il ricorso straordinario compatibile con l'attuale ordinamento della _giustizia amministrativa. Non potrebbe, perci, pretendersi di conservare il ricorso straordinario, una volta che si sia abolita l'alternativit, introducendo soltanto mar_- ginali modifiche procedurali del tipo di quelle proposte all'art. z del disegno di legge in questione. Il disegno di legge si propone di abolire l'alternativit nei confronti dei soli -controinteressati e di mantenerla ferma nei confronti del ricorrente e dei cointe- ressati al ricorso straordinario. Tale espediente doppiamente inammissibile. Da un lato, infatti, attribuendosi ai controinteressati il potere di ricorrere in sede giurisdizionale contro la decisione del ricorso straordinario, si minerebbe alle basi il sistema della giustizia amministrativa. La presentazione del ricorso straor dinario avrebbe, in certo modo, l'effetto di riaprire il termine scaduto per la proposizione del ricorso giurisdizionale, data la possibilit di sottoporre al Consiglio di Stato, sotto specie di impugnazione del decreto di decisione, quella stessa que. stione che, ormai, in via diretta sarebbe improponibile. E ci a prescindere dall'evidente stortura di un rimedio giurisdizionale concesso secundum eventum litis -e ad una parte soltanto. RASSEGNA DELl..'AVVOCATURA DELLO STATO 204 D'altro lato, la regola dell'alternativit, riaffermata per il ricorrente ed i cointeressati, non pu in alcun modo conciliarsi, come pure si detto, con l'art. II3 Cost. N vale obiettare che il ricorrente, proponendo il ricorso straordinario, e i cointeressati, omettendo di avvalersi della facolt loro co.ncessa di richiedere che il giudizio si svolga in sede giurisdizionale, avrebbero volontariamente rinunciato alla tutela giurisdizionale dei loro interessi. evidentemente inammissibile la rinuncia preventiva ad un diritto (quale quello di impugnare il decreto di decisione del ricorso straordinario) non ancora sorto. E d'altronde, la configurazione gli atti amministrativi, indubbiamente non consente che la legge ordinaria possa stabilire preclusioni derivanti da comportamenti che, in s considerati, non esprimono in alcun modo la volont di rinunciare alla tutela stessa. Il principio dell'alternativit, anche per quanto riguarda il ricorrente e i cointeressati al ricorso straordinario, deve, perci, ritenersi in contrasto con la Costituzione (2). Non potendo, d'altra parte, reggersi l'istituto del ricorso straordinario senza quel principio basilare, chiaro che l'unica via da seguire per il legislatore ordinario quella della soppressione totale del vetusto ed anacronistico rimedio extra ordinem. Alla stessa conclusione conduce, del resto, la considerazione che il potere di decidere i ricorsi straordinari non pu in alcun modo ritenersi compreso nella sfera, delimitata dalla Costituzione e immodificabile da parte del legislatore ordinario, delle competenze del Capo dello Stato. Nel sistema costituzionale non v' assolutamente traccia di una pretesa specialissima competenza del Presidente della Republica a decidere, sotto la responsabilit del Governo, questioni di natura amministrativa, al fine di assicurare la tutela della giustizia nell'Amministrazione. L'art. 100 Cost., definendo il Consiglio di Stato come organo di tutela della giustizia nell'Amministrazione non fa certo evidente riferimento al ricorso straordinario (rispetto al quale, il Consiglio di Stato ha solo funzioni consultive), ma intende richiamare le attribuzioni giurisdizionali dell'Organo, specificate nell'art. 103. Veramente insuperabili appaiono, quindi, le ragioni che inducono a ritenere incompatibile con l'ordinamento costituzionale il ricorso straordinario. E, del resto, anche dal punto di vista dell'opportunit pratica, certo che gli inconvenienti e le difficolt cui d luogo il ricorso straordinario ne consigliano senz'altro la soppressione. iBasti pensare che la natura formalmente amministrativa della decisione sul ricorso, non potendo sottrarre la decisione stessa al visto e registrazione della -Corte dei Conti, rende possibili gravi contrasti fra i due organi cui affidato il (2) CJn ordinanza 29 ottobre lg64/17 febbraio 1965 (in questa Rassegna, I, 1059), le Sez. Un. della Corte di Cassazione hanno sollevato la questione di illegittimit costituzionale dell'art. 34, secondo e terw comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato in relazione all'art. 113 Cost., proprio per quanto concerne il principio dell'alternativit operante nei confronti del ricorrente e dei cointeressati. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 205 controllo di legittimit; contrasti che una recente esperienza ha dimostrato non sanabili. La relazione sul disegno di legge n. IBIS ripropone l'argomento secondo il quale l conservazione dell'istituto sarebbe giustificata dall'ampio favore che esso riscuoterebbe, come " ricorso dei poveri >>, per la semplicit delle forme ed il moderato suo costo. appena il caso di rilevare che, in uno Stato democratico, del tutto inammissibile e berrante distinguere una giustizia dei poveri e una giustizia... dei ricchi. La Costituzione (art. 24) pone all'ordinamento il compito fondamentale di assicurare, in concreto, a tutti il diritto di agire in giudizio, in condizioni di perfetta parit, per la tutela dei propri interessi; n certo tale compito pu dirsi assolto mediante la creazione di una forma in qualche modo ridotta di tutela giuridica, destinata ai meno abbienti (cfr., in tal senso la relazione di .minoranza della Ia Commissione permanente del Senato sul disegno di legge concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio di !Stato presentato durante la scorsa legislatura: Senato della Repubblica -doc. n. 2I79 A bis). LA REDAZIONE DISEGNO DI LEGGE N. 763, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dell'Industria e del Commercio, al Senato della Repubblica il 22 settembre 1964: Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare. Il disegno di legge per la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare si propone di diffondere l'azionariato anche fra i medi e piccoli risparmiatori favorendo l'aftlusso di una maggiore quantit di reddito nazionale verso l'investimento in attivit produttive. Pi particolarmente, come si avverte nella premessa illustrativa del -disegno di legge, la modestia dei capitali disponibili, la inadeguata conoscenza dei fenomeni eco nomici e produttivi e la oscillazione dei corsi hanno spesso tenuto lontano da siffatti investimenti alcune categorie di risparmiatori; i fondi comuni di investimento, raccogliendo questi capitali ed impiegandoli in una serie accuratamente selezionata di titoli, dovrebbero consentire di ovviare in buona parte alle accennate remore. I vantaggi della diffusione dell'azionariato nei sensi indicati sono evidenti, ma chiaro d'altra parte che si debba predisporre una minuta disciplina, la quale garantendo i risparmiatori persegua la realizzazione dei fini da raggiungere ed elimini ogni possibilit di speculazione. Le varie norme contenute nei ventuno articoli, di cui si compone il disegno di legge, sembrano tali da far conseguire questi obbiettivi. In particolare, la indicazione di determinate categorie di societ le quali solo possono costituire e gestire i fondi comuni di investimento mobiliare, le approva zioni previste per la costituzione e per il regolamento dei fondi, la riserva di partecipazione alle sole persone fisiche per importi non superiori ai venti milioni di lire, la predeterminazione dei criteri da seguire nella valutazione delle quote, i limiti qualitativi e quantitativi negli investimenti, le modalit di distribuzione dei proventi, le forme di pubblicit, i poteri di vigilanza, gli adempimenti disposti per gli amministratori e per i sindaci, la disciplina della revoca e della decadenza dal l'autorizzazione alla gestione, le disposizioni sulla liquidazione e le sanzioni penali previste a carico dei componenti il Comitato di gestione nel caso di violazione di taluni precetti fondamentali rappresentano gli aspetti salienti di quelle norme e dimostrano la efficacia del sistema. Non qui, peraltro, il luogo di soffermarsi sul se il disegno di legge, di cui si tratta, risponda dal punto di vista giuridico piuttosto al cosiddetto azionariato diffuso che non al cosiddetto azionariato popolare, inteso come tendente a realiz zare condizioni di favore verso determinate categorie di persone, ove possa e voglia ammettersi una tale distinzione, sulla quale, con accenni pure a sottodistinzioni, si 206 RASSEGNA DELL'AVVOCA1'URA DELLO STATO ampiamente discusso anche a proposito di una proposta di 'legge (3), analoga ma sostanzialmente diversa (v. M. FoscHINI, Una proposta di legge relativa alla istituzione di un fondo nazionale di investimento, Riv. dir. comm. 1964, I, 6o; v. pure Centro italiano di studi. finanziari, La diffusione della ricchezza mobiliare -Investim.ent trust e azionariato popolare -, Milano, 1963). Baster, invece, rilevare che condizioni di favore (particolari norme sul regime tributario, concessione di rateazione dei pagamenti, etc.) non mancano nel disegno di legge, di cui si tratta, e che seppur la partecipazione ai fondi e le condizioni di favore non sono esplicitamente riservate a determinate categorie di persone, la strutturazione stessa dell'intero disegno di legge consente di ritenere agevolati gl_i investimenti dei medi e piccoli risparmiatori, intesa come categoria generica, nell'interesse proprio di questi e non solo delle attivit produttive, alle quali tali investimenti sono convogliati. PROPOSTA DI LEGGE N. 1345 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): Modifica dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, relativo alla competenza per la cognizione dei reati di contrabbando. La proposta, di cui si tratta, t7nde ad attribuire alla competenza dei Pretori i reati previsti dalla legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907 e loro successive. modificazioni, in quanto relativi al contrabbando di tabacco e di merci commestibili estere punibile con la sola pena pecuniaria e quando il quantitativo non superi i chilogrammi quindici, nonch i corrispondenti reati connessi di frode dell'imposta generale sull'entrata previsti dall'ultimo comma dell'art. 33 della 1. 9 gennaio 1940 n. 2. PROPOSTA DI LEGGE N, 1346 (Camera dei Deputati: iniziativa parlamentare): Modifica delle leggi 17 luglio 1942 n. 907 e 3 gennaio 1952 n. 27 sul monopolio dei sali e dei tabacchi e della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424. La proposta, di cui si tratta, nei suoi undici articoli, ha come obbiettivi salienti la diminuzione delle pene minime fissate per il contrabbando, la eliminazione dell'equiparazione del reato tentato al reato consumato e della particolare disciplina per le zone di vigilanza, prevista nel secondo comma dell'art. 94 della 1. n. 1424 del 1940, e per la recidiva, in materia di contrabbando, nonch la esclusione della obbligatoriet della confisca dei mezzi di trasporto appartenenti all'autore del reato nel caso di contrabbando per un quantitativo inferiore ai quindici chili. Pi precisamente in relazione a tale esclusione, alla confisca non si farebbe luogo quando nei casi consentiti il contesto fosse definito in via amministrativa, mentre altrimenti sarebbe in facolt del Giudice disporla o meno e subordinare la restituzione al pagamento delle spese di giustizia ed anche della multa: Senza entrare qui nel merito della opportunit o meno della diminuzione dei minimi delle pene e della abrogazione della particolare disciplina degli effetti .della recidiva, avendo le relative questioni natura pi politica che giuridica, converr, invece, ricordare come l'equiparazione del reato tentato al reato consumato quanto alle pene nel contrabbando si giustifichi sulla base di ragioni storiche e strutturali (v., per tutti, Di LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova, 1956, 145 e segg.) nonch come la particolare disciplina per le zone di vigilanza, mentre risponde ad evidenti esigenze, possa, pi che non appaia, inquadrarsi, senza sovvertimento di principi, nel vigente sistema penale, sostan,ziale od anche processuale (v. pure Corte cost. 18 maggio 1959 n. 33, Dir. e prat. trib. 1960, 11, 6o, ed ivi cfr. A. Dus, Presunzione di illegittima provenienza delle merci soggette a dazio doganale). -:: : (3) Atto n. 648 della Camera dei Deputati. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLE QUALI E' STATA DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, artt. 77, 78, 79, So (Legge tributaria sulle successioni"). Delle norme indicate, nella parte in cui da esse era condizionata la proponibilit o proseguibilit di azioni in giudizio, in relazione ad eredit o legati, alla prova dell'effettuata denuncia di successione e, quando fossero scaduti i relativi termini, anche alla prova dell'effettuato pagamento dei tributi o dell'ottenuta dilazione, o della ricorrenza di ipotesi di esenzione, nonch nella parte in cui era sanzionato, con l'obbligo di corrispondere le imposte e le sopratasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta, stata dichiarata l'illegittimit costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione (Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 100, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno). Della disposizione indicata, nei limiti in cui con la stessa era disposta l'obbligatodet erga omnes della clausola 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, e della clausola 5 del medesimo, per la parte concernente il versamento dei contributi alla cassa edile, stata dichiarata l'illegittimit costituzionale, in relazione all'art. l della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 e per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 12 novembre 1964, n. 79, G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec., e sent. 26 novembre 1964, n. 97, G.U. 28 novembre 1964, n. 295 ed. spec.). D.P.R. l 1 DICEMBRE 1961, N. 1642, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo degli oprai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa, e Trapani"). stata dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'indicata disposizione di legge, nella parte in cui era disposta l'obbligatoriet erga omnes delle clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Palermo, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione ai limiti della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 (Corte Cost., sent. 12 novembre 1964, n. 78, G.U. 14 novembre 1964, n. 282 ed. spec.). DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 74, ultimo comma (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore). In relazione alla disposizione indicata, nella parte in cui prevista la facolt del procuratore della Repubblica di richiedere gli atti e disporre che si proceda, quando il pretore abbia emesso decreto di impromovibilit dell'azione penale, stata dichiarata non fondata la questione di legittimit costituzionale, in riferi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .208 mento agli articoli 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso, della Costituzione, nonch in riferimento, in generale, alle nrme del titolo quarto, sezione prima, della parte seconda della Costituzione stessa (Corte Cost., sent. 7 dicembre !964 n. 100. G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). R.D. 7 AGOSTO 1936 N. 1639, artt. 24 e 26, modificati dal R.D. 13 MARZO 1944 n. 88, artt. '2 e 4. R.D. 8 LUGLIO 1937, N. 1516, artt. 2, 5, 7 e IO (Riforma degli ordinamenti tributari). Le indicate norme, che demandano ad organi dell'Amministrazione delle Finanze la nomina dei componenti delle commissioni distrettuali delle imposte, sono state ritenute non in contrasto con il disposto dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 7 dicembre 1964 n. 103, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. 105 (Ordinamento giudiziario). La questione di legittimit costituzionale della disposizione indicata, nella parte in cui previsto che un magistato onorario (vice pretore) possa esser chiamato ad integrare il collegio del Tribunale, stato dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 23 e 106 della Costituzione (Corte Cost. sent. 7 dicembre 1964 n. 99, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). LEGGE 27 MARZO 1952 N. 349 (Ratifica del d.l. 26 marzo 194JS n. 261 sull'assetto delle finanze delle Province e dei Comuni). La questione di legittimit costituzionale della legge indicata, in riferimento all'art. 6 del d.l. 16 marzo 1946 n. 98, stata dichiarata non fondata (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 95, G.U. 28 novembre 1964 n, 295 ed. spec.). n.r.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, artt.. 207 lett. b), 208 e 209 (Testo unico delle leggi ~ulle imposte dirette). Le questioni di legittimit costituzionale delle indicate norme, concernenti l'inammissibilit di opposizione all'esecuzione esattoriale, salvo in precisati limiti, da parte del coniuge e di parenti ed affini del contribuente, entro il terzo grado, nonch relative al ricorso all'Intendente di Finanza contro gli atti dell'esattore ed alla sospensione della procedura esecutiva, sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli articoli 3, 24 primo comma t! 42 secondo e terzo comma della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1g64 n. 93, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, art. 250 comma terzo (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette). La questione di legittimit costituzionale dell'indicato art. 250, comma terzo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che fa obbligo ai creditori, ai fini della tutela giudiziaria in ordine a crediti produttivi di redditi di ricchezza mobile di categoria A, di dare la prova dell'avvenuta denuncia dei ci:editi stessi all'Amministrazione delle Finanze, stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 24 comma primo, 101 comma secondo e 104 comma primo, della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 91, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 1g6o N. 570, art. 22 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali). La questione di legittimit costituzionale della disposizione concernente la scelta del segretario del seggio elettorale stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione (Corte Cst., sent. 26 novembre 1964 n. 92, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGE 30 APRILE 1962 N. 283, art. 5, lett. g. (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). La disposizione indicata, concernente la competenza dell'autorit amministrativa, nel considerato settore, ad imporre prescrizioni, alla cui inosservanza si connettono sanzioni penali, stata ritenuta non in contrasto con il principio fissato nell'art 25, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 26 novembre 1964 n. 96, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. l; 2, 3, 7 (Norme in materia di affitto di fondi rustici). La questione di legittimit costituzionale delle norme indicate, concernenti la determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici, stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione (Corte Cost., sent. I2 novem bre I964 n. 80, G.U. 28 novembre I964 n. 295 ed. spec.; v., anche, sent. 23 maggio I964 n. 40, retro, II, go). DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE PENALE, art. I I6 (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti). La Corte di Assise di Roma ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'indicata disposizione, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione (Ord. 20 ottobre I96f. G.U. I2 dicembre 1964 n. zo8 ed. spec.; ~ulla q~estione v. anche l'ord. I3/I/I964 del Trib. di Livorno -retro, II, 46 -m relazione alla quale, per altro, il giudizio di legittimit costituzionale si concluso con pronuncia di inammissibilit: sent. Corte Cost., 30 giugno I964 n. 65, G.U. I I luglio I964 n. I~ ed. spec.). CODICE PENALE, art. ISO (Morte del reo prima della condanna). Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri, ritenendo che la indicata norma, prevedendo l'estinzione del reato per morte del cc reo , si riferisca all'imputato del quale la colpevolezza sia gi accertata, pur se noi;i ancora pronunciata, e ravvisando in ci un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, ha rimesso la questione all'esame della Corte Costituzionale (Ord. 26 settembre Ig64, G.U. 28 novembre I964 n. 295, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 164, primo comma N. I (Divieto di pubblicazione di determinati atti). In relazione all'indicata norma, che fa divieto di pubblicare o comunque divulgare atti dell'istruzione sommaria o formale, fino a quando degli stessi non sia data lettura nel dibattimento a porte aperte, il Tribunale di Bologna ha ritenuto ipotizzabile un contrasto con gli articoli 3 e 2I della Costituzione (Ord. I4 ottobre I964, G.U. I4 novembre Ig64 n. 282 ed. spec., ed altra, di pari data, G.U. 28 novembre I964 n. 295 ed. spec.; sulla questione, in relazione al n. 3 dello stesso art. I64 c.p.p., T. l'ord. del Trib. di Palermo, retro, II, 9I). LEGGE 25 GIUGNO I909 N. 372, artt. 4 e .I I (Modificazioni ed aggiunte all'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata). R.D. 9 MAGGIQ 19I2 N. I447 art. I73 (Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata). Le indicate disposizioni, che escludono l'obbligo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e delle imprese che gestiscono ferrovie in concessione, di comunicare all'Autorit giudiziaria gli atti e le relazioni di inchieste espletate per sinistri RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 210 che abbiano arrecato danno a persone o a cose, sono parse, al Tribunale di Cosenza, in contrasto con il disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione (Ord. 26 giugno 1964, G.U. 12 dicembre 1964, n. 308 ed. spec.). I R.D. 30 GENNAIO 1941 N. 12, art. rn5 (Ordinamento giudiziario). La questione di legittimit costituzionale della disposizione indicata, per la parte in cui prevista che un magistrato onorario (vice pretore) possa esser chiamato I ad integrare il collegio del Tribunale, parsa al Tribunale di Isernia non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 1o6 della Costituzione (Ord. 7 ottobre 1964' G.U. 28 novembre 1964 n. 295). La questione stessa, di cui gi in precedenza era stata investita la Corte Costituzionale, stata da questa ritenuta non fondata, in riferimento allo stesso art. 1o6, nonch all'art. 23, della Costituzione (sent. 7 dicembre 1964, n. 99, retro, II, 208). D.P.R. 14 LUGLIO 1900 N. 1011, art. unico (Norme sui licenziamenti individuali dei l.avoratori dipendenti dalle imprese industriali). In relazione alle disposizioni dell'indicato d.p.r., con le quali si attribuisce efficacia erga omnes all'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, e si .deferisce la cognizione delle controversie a collegi di conciliazione e di arbitrato, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale, per ipotizzato eccesso rispetto alla legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 ed in riferimento, inoltre, al disposto dell'art. rn2 della Costituzione (Ord. 5 maggio 1g64, G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 14 LUGLIO 1960 N. rn32, art. unico (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini). In relazione all'indicata disposizione, nei limiti in cui la stessa si sancisce l'obbligatoriet erga omnes delle norme di cui cui agli articoli 55 e 56 del contratto nazionale n. 1 del 24 luglio 1959 (obbligatoriet del tentativo di conciliazione, al cui esperimento subordinata la proponibilit della domanda giudiziale; decadenza per omesso reclamo entro il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (Ord. 28 aprile 1964, G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.; sulla questione stessa, v. retro, Il, 97, ed ivi altri riferimenti). LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167, ar.t. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; art. 10, primo e secondo comma; art. 12, secondo comma; art. 16, primo comma (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare). La questione di legittimit costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli 9 (primo, secondo, terzo e quinto comma), 10 (primo e secondo comma) e 12 (secondo comma) della indicata. legge, concernenti i criteri per la determinazione dell'indennit di espropriazione ed i vincoli, senza indennizzo, per i beni compresi nel piano, che non potrebbero ricevere una qualsiasi proficua utilizzazione in attesa del futuro esproprio, sono state, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ritenute non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 53, primo comma della Costituzione (Ord. 27 aprile 1964' G.U. 14 novembre 1964 n. 282 ed; spec.). La questione medesima, e quella concernente l'art. 16, primo comma, della stessa legge (facolt dei proprietari di utilizzare le aree destinate ad edilizia residenziale, nel solo caso di preesistenza di tale destinazione all'approvazione del piano sono state dalla stessa Adunanza plenaria ritenute non manifestamente infondate con altra ordinanza di pari data, pubblicata nella stessa G.U. n. 282, in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione (per la PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 211 esattezza, fatto riferimento, quanto all'art. 42, al solo secondo comma). Altra conforme ordinanza, infine, sempre dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risulta pubblicta in precedenza (retro, II, 181). LEGGE 5 OTIOBRE 1962 N. 1539 (Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili). In relazione alle disposizioni dell'indicata legge (in particolare, sembra, a quelle contenute negli articoli 4, 5 e 7), ed in quanto con esse sarebbe attribuita una posizione di privilegio alla Libera associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, rispetto ad altre associazioni di categoria, il Pretore di Bologna ha ritenuto ipotizzabile un contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 18 e 97 della Costituzione (Ord. 9 luglio 1964, G.U. 14 novembre 1964 n. 282, ed. spec.). LEGGE 5 MARZO 1963 N. 322, art. 2 (Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento t:fei contributi unificati in agricoltura). L'indicata disposizione, che per la determinazione dei contributi unificati, e sia pure per una liquidazione a titolo di acconto, fa richiamo al criterio presuntivo dell'ettaro-cultura, gi dalla Corte Costituzionale dichiarato illegittimo (sent. 26 giugno 1962 n. 65), senza per altro precisare modi e termini per l'accertamento definitivo a conguaglio, sembrata, al Tribunale di Bari, in contrasto col disposto degli articoli 3, 23, 53 e 136 della Costituzione (Ord. 18 giugno 1964, G,U. 14 novembre 1964 ed. spec.). QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 1964 E DICHIARATE INAMMISSIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATE CODICE DI PROCEDURA CIVILE, art. 668, terzo comma (retro, II, 11): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1964, n. 157 ed. spec.). CODICE! PENALE, art. n6 (retro, II, 46): Inammissibilit dichiarata con sentenza 30 giugno 1964, n. 65 (G.U. II luglio 1964 n. 169 ed..spec). R.D. 29 NOVEMBRE 1906 N, 66o, art. 49 (retro, II, 47): Inammissibilit dichiarata con sentenza 26 novembre 1'964 n. 94 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 22 MARZO 1908 N. w5, art. I (retro, II, 47): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 84 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295, ed. spec.). D.L. 30 MAGGIO 1947 N. 439 modificato dalla LEGGE I I FEBBRAIO 1952 N. 6g. D.L, 5 SETIEMBRE 1947 N. 888. D.L. 5 GEN~AIO 1949 N. 7 LEGGE 4 LUGLIO 1950 N. 454 LEGGE IO LUGLIO 1951 N. 541. LEGGE 26 GIUGNO 1952 N. 664. LEGGE 21 AGOSTO 1953 N. 589 (per tutte, v. retro, II, 95): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 7 dicembre .1964, con la quale stata anche dichiarata a vari decreti ministeriali emessi in applicazione delle disposizioni di legge indicate l'inammissibilit per le questioni sollevate dall'ordinanza di rimessione in relazione (G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 212 LEGGE 15 AGOSTO 1949 N. 533, artt. 5 e 7 (retro II, 95): Manifesta infondatezza, dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 86 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ~d. spec.). n.P.R. 11 GENNAIO 1956 N. 20, art. 8, ult. comma art. 10, ptimo comma (retro, II, 47): Manifesta infondatezza dichiarata con sentenza 7 luglio 1964 n. 74, (G.U. II luglio 1964 n. 169 ed spec.). LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, art. 2 (retro, Il, 13): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 83 (G.U. z8 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, art. 207 lett. b (retro, II, g6): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 7 dicembre 1964 n. 106 (G.U. 12 dicembre 1964 n. 308 ed. spec.). LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N. 75, art. 3 n. 8 (retro, II, 96): Manifesta infondatezza per le questioni rimesse con l'ordinanza del Tribunale di Lanciano -dichiarata con ordinanza 26 novembre 1964 n. 98 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). LEGGE 27 FEBBRAIO 1958 N. 190, art. I, terzo comma (retro, II, 97): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 1964 n. 82 (G.U. 28 novembre 1g64 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, art. 15 (retro, Il, I.'H): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 89 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 I . ed. spec.). . D.P.R. 16 MAGGIO 1g60, N. 570, art. 82 (retro, Il, 180): Inammissibilit dichiarata I !il con ordinanza 12 novembre 1g64 n. 90 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295 ed. spec.). n.P.R. 16 MAGGIO 196o N. 570, artt. 82 e 83 (retro, II, 48): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 9 giugno 1964 n. 64 (G.U. 27 giugno 1g64 n. 157 ed. spcc.). D.P.R. 16 MAGGIO 1g60 N. 570, art. 102, ult. comma (retro, II, 48): Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza 12 novembre 1'964 n. 85 (G.U. 28 novembre 1964 n. 295). Con la stessa ordinanza stata dichiarata inammissibile la questione sollevata, con l'ordinanza di rimessione, di legittimit costituzionale della disposizione di cui all'art. 79 del t.u. della Regione siciliana 20 agosto 1g6o n. 3. LEGGE 12 GIUGNO 1962 N. 567, artt. 1, 2, 3, 7, 16 (retro, Il, 98) : Manifesta infontezza -per le questioni sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Lucera -dichiarata con ordinanza 12 novembre 1964 n. 87 (G.U. 28 novembre 1964 n. z95 ed. spec.~. QUESTIONI L'ARTICOLO 2050 c~c. NEI RAPPORTI FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTE PUBBLICO 1. -L'elaborazione del principio di cui all'art. 2050 e.e., quanto alla sua applicazione ai rapporti tra p.a. ed estraneo all'organizzazione amministrativa, ha avuto negli ultimi anni frequenti applicazioni particolarmente in riferimento all'attivit militare. Allo stato attuale pu ritenersi consolidata l'affermazione dell'inapplicabilit della norma alle attivit, astrattamente inquadrabili come pericolose, che siano poste in essere dalla p.a. (1). Ci sulla base di un triplice ordine di considerazioni: per un verso il rilievo che, essendo le attivit della p.a. svolte in vista della soddisfazione di esigenze della collettivit, e dovendosi quindi escludere la esistenza di un fine utilitario, verrebbe meno la ratio della norma che si fonda sul principio che chi trae profitto da un determinato tipo di attivit deve altres subirne le conseguenze; per altro aspetto, il principio della presunzione di legittimit degli atti amministrativi che appare incompatibile con la presunzione di colpa stabilita nell'art. 2050 e.e.; infine, la rilevazione della carenza di potere del giudice ordinario a sindacare l'idoneit dei mezzi posti in essere dalla p.a. per prevenire il pericolo, nel qual sindacato si risolve necessariamente l'indagine sulla domanda proposta ex art. 2050 e.e. La tesi, dopo qualche decisione contraria dei giudici di merito (2), stata accolta dalla Corte Suprema con le sentenze nn. .r;o7 e 509 del 23 febbraio 1956 (rispettivamente: Giur. it., 1956, I, 1, 890, e Foro it., 1956, 1, 507) e poi ribadita con numerose altre pronunce; cfr. Cass. 8 novembre 1957, n. 4310, in questa Rassegna,. 1958, .142; App. L'Aquila 27 marzo 1957, Foro amm., 1957, 11, z, 97; App. Bari 5 luglio 1958, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1958, 717; App. L'Aquila 29 gennaio 1957, Arch. resp. civ., 1957, 6o2; Cass. 9 maggio 196o, n. 1048, Giust. civ., 1960, 1331; App. Bari 28 febbraio 1962, Corti Bari, Lecce e Potenza, 1962, 257. La dotrina in genere ha espresso contrario avviso: cfr. Au:ss1, La responsabilit della p.a., Milano, 1951, 428; CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, Torino, 1953, 183; BoNASI BENUCCI, Attivit pericolose e responsabilit della p.a., Temi, 1956, 231; CASETTA, Gli enti pubblici e l'art. 2050 e.e., Giur. it., 1956, I, I, 890; FLORIS, Il conctto di attivit pericolosa secondo l'art. 2050 e.e. ed applicabilit anche alla p.a. in caso di manutenzione delle misure cautelari adottate, Arch. resp. civ., 1961, 70; SCALFI, La responsabilit civile della amministrazione pubblica e le norme degli .artt. 2050 e 2051 e.e., Temi, 1g63, 313; PoGLIANI, Responsabilit e risarcimento da illecito civile, Milano, 1964, 122. Ma la Cassazione a sezioni unite ha, del tutto correttamente, confermato la propria giurisprudenza con la decisione 4 gennaio 1964, n. 3, in questa Rassegna, 1964, 317. Il. -Di fronte all'abbondante elaborazione cui si accennato fa singolare riscontro la carenza di precedenti, sia giurisprudenziali che dottrinali, su quel particolare aspetto della problematica posta dall'art. 2050 e.e. che l'applicabilit della norma ai rapporti tra p.a. e pubblico dipendente. Si propone in altri termini (I) Cfr. Relazione Avv. Stato per gli anni 1956-60, 45 e 52. (2) Cfr. Trib. Milano 26 ottobre 1950, in questa Rassegna, 1951, 101, con nota di A. S.; Trib. Firenze 3 gennaio 1952, Foro it. rep., 1952, voce: Resp. civ., n. 191; App. Milano, 4 agosto 1953, ivi, 1953, voce cit., n. 153; Trib. Perugia 28 marzo 1955, ivi, 1955, voce cit., n. 195. 17 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il quesito se la presunzione di colpa possa essere invocata nei confronti della p.a. dal dipendente pubblico (o, in caso di decesso di quest'ultimo, dagli eredi) per danni riportati nell'esplicazione di un'attivit pericolosa in cui si enttinsechi, istituzionalmente o meno, l'obbligo di prestazione inerente ad un rapporto di pubblico impiego. Giova premettere che una soluzione negativa del quesito non potrebbe discendere dall'esistenza della speciale normativa in materia di pensione privilegiata. Diversamente (3) doveva dirsi vigendo il r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, interpretativo del I' , . d.l. 21 ottobre 1915, n. 1558, secondo il quale l'inabilit di ogni grado o la morte,. da qualunque causa prodotta, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili o militari di qualsiasi amministrazione dello Stato, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente al .trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza. esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro (4); ma la norma, com' noto, stata abrogata con la 1. 6 marzo 1950 n. 104, e quindi, in relazione a quei casi che, essendosi verificati prima della legge abrogativa, ricadessero ancora sotto la vecchia disciplina -in conseguenza della non retroattivit della legge del 1950 (5) -, stata dichiarata inconstituzionale con sentenza 30 gennaio 1962 n. 1, Foro it., 1962, I, 175; sicch allo stato attuale della legislazione la situazione dell'impiegato che abbia subito danni in servizio ed a causa o in occasione di servizio, o dei suoi aventi causa, in caso di morte, pu considerarsi analoga a quella dell'operaio che abbia subito un infortunio sul lavoro. Egli, o i suoi aventi causa, hanno diritto alla pensione privilegiata, se ne ricorrano gli estremi, ed all'ulteriore risarcimento del danno (6) se sussistente quando del fatto la p.a. debba rispondere secondo le norme del diritto comune (7). In questo ordine di idee la pi recente giurisprudenza: cfr. App. Cagliari 30 giugno 1960, Foro it. rep., 1961, voce: resp. civ., n. 306, per la precisazione del concetto che nella determinazione del danno patrimoniale per fatto occorso in servizio ai dipendenti della p.a. si deve tenere conto dell'ammontare della pensione privilegiata liquidata dalla stessa amministrazione ; Trib. Bologna 21 giugno 196o, ivi, 196o, voce: imp. dello Stato n. 581, per la distinzione fra l'azione ordinaria tendente al risarcimento del danno e la domanda di pensione privilegiata in via amministrativa : concetto quest'ultimo, che alla base di quella nota giurisprudenza che nega l'idoneit della domanda di pensione ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento (8); cfr. anche Trib. Firenze 10 luglio 1963, in questa Rassegna, 1g63, 158. III. -Pu anzitutto rilevarsi come ciascuno degli argomenti accolti dalla giurisprudenza per escludere l'applicabilit dell'art. 2050 e.e. all'ipotesi di danno subito. da terzi per attivit poste in essere dalla p.a. sia applicabile anche alla fattispecie considerata: il rilievo della particolare natura del fine pubblico perseguito dal( 3) Cos, infatti, ALESSI, op. cit., 304 segg. (4) Per una ampia rassegna della giurisprudenza formatasi sul r.d.l. n. 313 del 1936 cfr. CERoccm, Dell'azione per il risarcimento di danni subiti da un pubblico dipendente nell'esercizio della sua attivit, Foro pad., 1956, I, 1442. (s) Affermata da Cass. 14 ottobre 1952, n. 3019, Foro it., 1953, I, 807, e successivamente da: Cass. 22 ottobre 1954, Foro it. rep., 1954 voce: Impiegato pubblico n. 483; Cass. 15 maggio 1956, n. 1614, ivi, 1956, voce: Pensione n. 76; Corte Conti 26 ottobre 1957, ivi,. 1958, voce: Imp. dello Stato, n. 2u e, da ultimo, Cass: ro febbraio 1961, n. 277, Foro it., 1962, I, 176, con nota di V. A. (6) Beninteso limitatamente alla parte che non possa considerarsi coperta dal trattamento di quiescenza. (7) Cos, Relazione Aw. Stato per gli anni 1942-1950, n. 65. (8) Cfr. Cass. 22 giugno 1962 n. 1597, in questa Rassegna, 1962, 150. PARTE II, QUESTIONI 215 l'amministrazione, l'incompatibilit della presunzione di legittimit dell'atto amministrativo con la norma in esame, l'impossibilit per il giudice or!linario di sindacare l'idoneit delle cautele realizzate dalla p.a., sono tutti elementi che ricorrono puntualmente nel caso che il risarcimento del danno ex art. 2050 e.e. sia richiesto dal dipendente pubblico (o dai suoi eredi). Ma la specie in esame presenta altri e peculiari aspetti sui quali occorre soffermarsi. Com' noto, il principio dell'art. 2050 e.e., per opinione assolutamente prevalente di dottrina e giurisprudenza (9), non realizza una ipotesi di responsabilit obbiettiva: tale soluzione, pure astrattamente possibile, stata scartata -come espressamente avverte la relazione al codice civile -perch ritenuta tale da scoraggiare attivit ed iniziative feconde . In luogo di essa si preferito adottare una soluzione intermedia, che si definisce nel duplice ambito dell'inversione dell'onere della prova e della determinazione di un grado di colpevolezza condotta in riferimento ad un concetto di diligenza massima. Se questo vero, sembra evidente come la norma operi unicamente nell'ambiti> cjell'elemento soggettivo dell'illecito senza modificare i principi generali in ordine al nesso di causalit: con la conseguenza che incomber pur sempre al danneggiato la prova che l'evento dannoso debba essere riferito alla condotta del presunto danneggiante, salva a quest'ultimo la prova liberatoria nei limiti fissati dalla legge. Senonch la giurisprudenza, pur confermando in astratto questi principi (rn), ha poi fatto dello art. 2050 e.e. applicazioni tali da svisarne il significato: particolarmente significativo quell'orientamento il quale giudica doversi porre a carico dell'esercente l'attivit pericolosa la causa ignota dell'evento lesivo (cosi Cass. 11 maggio 1949 n. u61, Foro it. rep., 1949, voce: Resp. civile n. 201; App. Milano, 16 maggio 1952, Arch. resp. civ., 1961, 66); altre volte .(cfr. App. Firenze 14 dicembre 1959, Giust. civ., i96o, I, 403; App. Cagliari 24 agosto 1957, Rass. giur. sarda, 1959, 351) all'esercente l'attivit pericolosa si fa carico della prova che il danno sia da ricondurre per nesso di causalit al comportamento del danneggiato o di terzi. Sembra evidente come in tal modo si giunga ad invertire i principi teoricamente affermati (11). IV. -Gli inconvenienti di siffatto equivoco concettuale emergono con particolare chiarezza proprio in riferimento alla fattispecie che ne occupa. Occorre riflettere al dato (12) che -in virt della particolare struttura dell'organizzazione amministra( 9) Cfr. VALLINo, Le attivit pericolose: sfera di applicazione dell'articolo 2050 e.e., Foro pad., 1949, I, 639; GENTILE, Responsabilit per l'esercizio di attivit pericolose, Resp. civ. prev., 1950, 97; MEssJNEo, Manuale, Milano, 1954, par. 169, n. 27; DE CuPJs, Comm. cod. civ., a cura di Sc1ALOJA e BRANCA, Bologna, IJ957, sub art. 2050; QUAGLIARELLO, Sulla responsabilit da illecito -nel vigente codice civile, N~poli, 1957, 45 segg.; DELCONTE, Responsabilit per l'esercizio di attivit pericolose, Temi, 1957, 569; PocLJANI, Responsabilit e risarcimento da illecito civile, Milano, 1964, 116 segg. La tesi della responsabilit obbiettiva stata sostenuta da BoNASJ BENucc1, In tema di attivit pericolosa, Temi, 1956, 475, e da TRIMARCHI, Rischio e responsabilit oggettiva, Milano, 1961, 275 segg., ma non ha avuto fortuna in giurisprudenza la quale rimasta sempre ferma sulla qualificazione della norma come posizione di una presunzione juris tantum di colpa: cfr., di recente, Cass. 4 gennaio 1964, n. 3, sopra citata; Cass. 7 luglio 1964, n. 1777, Foro it. mass., 1964, 462; Cass. 28 settembre 1964, n. 244i, ivi, 1964, 654; le quali si inseriscono tutte in un indirizzo che risale senza deviazioni all'entrata in vigore del nuovo codice: cfr. App. Milano, 3 giugno 1949, Foro pad., 1949, I, 639. (10) Cfr., anche di recente, Cass. 7 luglio 1g64, n. 1_777 sopra citata. (II) Il fenomeno gi rilevato da TR1MARCH1, op. ctt., 279. (12) Sul quale cfr. D1 CJOMMO, La responsabilit civile del dipendente statale e del/' amministrazione dello Stato, in questa Rassegna, 1957 29. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 216 tiva -il fatto causativo di danno materialmente realizzato sempre e necessariamente dalla persona fisica per il tramite della quale si pone in essere l'attivit della p.a. Ci d luogo a tutta una complessa problematica quando vittima del danno sia stato proprio quel dipendente pubblico al quale istituzionalmente devoluto l'esercizio dell'attivit pericolosa. Due ipotesi possono prospettarsi: o il danneggiato egli stesso l'autore del danno, nel senso che il danno sia riferibile ad una sua azione od omissione; ovvero il fatto lesivo stato posto in essere da altro organo della p.a. Un esempio varr a chiarire. Si faccia il caso di un militare in. servizio permanente effettivo che, nel corso di esercitazioni, rimanga ferito per lo scoppio di un ordigno bellico (es. una granata), il cui funzionamento sia a lui stesso affidato. Il fatto di per se estremamente equivoco. Lo scoppio pu alternativamente dipendere da una molteplicit di cause: imprudenza del militare nell'uso dell'ordigno affidatogli, difetto tecnico dell'ordigno, insufficienza di addestramento del militare in rapporto all'uso dell'ordigno, e cos via. Applicando i consueti criteri in materia di nesso causale dovr dirsi che nel primo dei casi citati la riferibilit del fatto causativo di danno sia da attribuire allo stesso danneggiatq. Ed allora, poich -come si detto in precedenza -la norma dell'art. 2050 e.e. opera esclusivamente nell'ambito dell'elemento soggettivo dell'illecito, non si vede come essa possa essere invocata se non sono state ancora realizzate le condizioni del suo operare, e cio l'accertamento dell'imputabilit materiale dell'evento dannoso (13). Il problema non specifico del rapporto pubblicistico qui considerato. Nell'ambito del rapporto tra dipendente, o libero professionista operante nell'impresa, e l'imprenditore, App. Firenze 14 dicembre 1959, Giust civ., ujio, I, 403, ha espressamente ritenuto che quest'ultimo Ǐ soggetto all'onere della prova liberatoria, che potr essere data dimostrando che il danno deve ricondursi per nesso di causalit al comportamento degli stessi soggetti che ne sono rimasti vittime . Sembra qui evidente l'errore (14) della motivazione che inverte l'onere probatorio in ordine al nesso di causalit, estendendo oltre il suo reale significato la portata dell'art. 2050 e.e. Ma in riferimento alla fattispecie che ne occupa il rilievo assume speciale importanza, posto che -per quella necessaria correlazione fra attivit del dipendente leso e riferibilit alla p.a., cui s' in precedenza accennato -ogni ipotesi del tipo considerato importer necessariamente l'esigenza di discriminare caso da caso. Per concludere, affinch possa discutersi dell'applicabilit dell'art. 2050 e.e. avverso la p.a. per danni riportati dal dipendente a causa o nell'esercizio della propria attivit,. occorrer preliminarmente che quest'ultimo dia prova della riferibilit obbiettiva dell'evento al fatto della p.a. Solo allora sar possibile passare all'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito per domandarsi se esso possa presumersi sulla base del principio fissato dalla norma in esame. Quanto si detto in precedenza circa il valore soggettivo del principio serve a chiarirne la portata ed i limiti. Ove la norma ponesse un criterio d'imputazione meramente obbiettivo, nessun significato avrebbe la valutazione del comportamento (13) Questo sostanzialmente il motivo ispiratore dell'affermazione di Trib. Torino, '15 febbraio 1959 Arch. resp. civ., 196i, 74, con nota di G. M., secondo il quale da escludere la responsabilit ex art. 2050 e.e. quando l'attivit cl.i utilizzazione dello strumento che si asserisce pericoloso sia stata svolta direttamente dall'infortunato. La proposizione certamente discutibile ove le si attribuisca un valore di principio: ma esprime sintom'.lticamente l'esigenza di una preliminare indagine sul nesso di causalit secondo i principi generali, e -per altro aspetto -la constatazione che, quando l'attivit pericolosa sia svolta dal danneggiato per conto di un ente giuridico (nella specie, un comune), l'imputabilit del fatto lesivo all'ente piuttosto l'eccezione che la regola. (14) Gi rilevato da VENDITTI in nota alla sentenza citata. PARTE II, QUESTIONI 217 dell'autore dell'illecito n per converso del danneggiato. Ma, poich la norma si muove nell'ambito di una graduazione di comportamenti, sembra logico stabilire una correlazione tra il comportamento dell'autore e quello della vittima dell'illecito, nel senso che la valutazione della diligenza del primo non pu risolversi indipendentemente dal concorrente atteggiamento del secondo. L'adozione di una determinata misura di prevenzione, che pu essere ritenuta sufficiente ad evitare il danno quando sia rivolta a persona che per suo conto in grado di intendere e valutare appieno la pericolosit della situazione, non pi sufficiente quando muti il grado di competenza tecnica o, pi semplicemente, di coscienza dell'eventuale destinatario. Questo sostanzialmente quanto si intende dire quando si fa riferimento alla consapevolezza del rischio (15) ovvero si ritiene il concetto di pericolosit valutabile alla stregua della conoscenza che il danneggiato pu avere dell'eventuale pericolo insito nell'attivit con la quale viene a contatto (16). Di tal che, per quanto qui interessa, poich certo che il dipendente pubblico, il quale eserciti professionalmente una attivit pericolosa, sia perfettamente consapevole del rischio assunto e della potenzialit dannosa dell'attivit esercitata, l'inasprimento di responsabilit realizzata per mezzo della norma in esame appare anche sotto questo profilo completamente ingiustificata. V. -Quanto si venuto fin qui svolgendo equivale a dire che l'attivit pericolosa non esclusiva della p.a. ma comune anche al dipendente che la eserciti. Per sostenere il contrario occorrerebbe riferire il valore del principio non al si.ngolo atto --ontologicamente considerto -di esercizio di attivit pericolosa, bensl al genus di attivit che si esercita, intesa come complesso di esplicazioni attuate di volta in volta: ci che implica per un verso il riferimento al criterio della responsabilit obbiettiva .(che si visto essere respinto dalla giurisprudenza unanime e dalla dottrina dominante), e -d'altra parte -la limitazione del concetto nell'ambito di un rischio di impresa che assolutamente inadeguato ad esaurire ogni possibilit di applicazione del principio (anche se ne statisticamente gran parte) (17). (15) MEsSINEo, Manuale, Milano, 1954, .par. 169, n. 27. (r6) Questo principio stato affermato con particolare perspicuit da Trib. Torino, 27 novembre 1958, Arch. resp. civ., 1961, 68, il quale giudicando di una controversia fra una impresa di costruzioni ed un autotrasportatore, rimasto investito da una frana conseguente a lavori di sbancamento del terreno, ha distinto fra la posizione di eventuali terzi e quella degli autisti addetti al trasporto, ritenendo che l'unica misura che l'impresa di escavazione poteva essere tenuta ad adottare per evitare una eventuale responsabilit ex art. 2050 e.e., era quella di non permettere l'accesso al cantiere agli estranei al lavoro, che avrebbero potuto portarsi in posti pericolosi (entrando nel raggio di azione del!' escavatrice o portandosi vicino alle pareti franose) e quella di rendere inaccessibile il ciglio della platea inferiore (o quanto meno di delimitare la zona inferiore di pericolo con opportune segnalazioni) ; mentre nei confronti degli autisti addetti al carico del materiale nessuna specifica misura era da adottarsi, per essere normalmente prevedibile da parte di essi il fatto che in un cantiere di sbancamento dalle pareti dello scavo si verificassero frane di maggiore o minore entit. Invero rientrava nelle nozioni che essi dovevano conoscere a motivo del proprio lavoro il fatto che era pericoloso sia entrare indifesi nel raggio di azione dell'escavatore, sia avvicinarsi troppo alle pareti franose, cos come rientrava nelle misure che essi dovevano osservare nello svolgimento della loro normale attivit .anche Ja norma pruden_ziale di non uscire dalla cabina dell'autocarro se non quando fossero a sufficiente distanza di sicurezza >, quali . si desumono dal sistema normativo interno di ciascun !Stato membro (n. 33). 2) Se l'ingombro del porto che abbia impedito lo sdoganamento in tempo utile della merce importata costituisca caso di forza maggiore idoneo a giustificare, per il nostro diritto e in base ai principi ad esso relativi, la proroga del beneficio della esenzione dal diritto di prelievo, previsto dai regolamenti nn. 90, 91 e I I I Comm. CEE e dalla L 26 febbraio 1963, n. 259 (n. 33). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazione tributaria art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 1) Se il beneficio tiibutario previsto dall'art. 9, 50 comma 1. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusiom di societ alle quali partecipano societ gi esercenti imprese elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 202). Decadenza dal beneficio fiscale di cui all'art. IO legge reg/sic. 20 marzo 1950 n. 29 Competenza a pronunciarla 2) Se la revoca del beneficio fiscale concesso dall'ar. 1o della legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29 possa essere disposta direttamente dall'Amministrazione Finanziaria, qualora alla Amministrazione non venga esibita nei termini la documentazione atta a dimostrare il verificarsi delle condizioni cui il beneficio stesso subrdinato. Sentnza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare 3) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimenare sia assoggettabile solo alla tassa fissa (n. 204). Sentenza dichiarativa di nullit -Assoggettabilit a tassa fissa -Limiti di applicabilit 4) Se la norma di cui all'art. 69 lett. a L.R. che prevede la assoggettabilit a tassa fissa delle sentenze che dichiarano la nullit assoluta dei negozi giuridici, costituisca deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., anche a quella della tassa proporzionale (n. 205). 5) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto, se anche non corrisponda il titolo e la forma apparente (n. 205). PARTE Il, CONSULTAZIONI 231 IMPOSTA DI CONSUMO Societ concessionarie di autostrade l) Se per le societ concessionarie di autostrade, ai sensi della 1. 24 luglio 1961, n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle autostrade (n. 15). 2) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche l'imposta di consumo statale (n. 15). IMPOSTE E TASSE Benefici fiscali -Abitazioni non di lusso -Uffici e negozi -Vendita congiunta 1) Se sia applicabile il beneficio fiscale di cui all'art. 17 1. n. 408 del 1949 all'ipotesi di vendita di uffici e negozi insieme con singoli appartamenti destinati ad abitazioni non di lusso (n. 373). Vendita in blocco del fabbricato -Benefici fiscali 2) Se la vendita di diverse parti del fabbricato, di cui alcune agevolate ed soggette alla normale imposta di registro ed ipotecaria, debba essere assoggettata al normale trattamento tributario quando sia stato pattuito un prezzo complessvio, unico ed indistinto (n. 373) . Compensazione con crediti per danni di guerra 3) Se il credito dello Stato per imposte dirette sia compensabile col debito per danni di guerra (n. 374) . Imposta sulle aree fabbricabili -Terreni di propriet della Confederazione dei Commercianti in liquidazione 4) Se siano esenti dall'imposta sulle aree fabbricabili, a sensi degli artt. 14 e 15 1. 5 marzo 1963, n. 246, i terreni appartenenti alla Confederazione dei Commercianti in liquidazione (n. 375). MEZZOGIORNO Industrializzazione -Occupazione di area iJ Se sia ammissibile l'occupazione in via d'urgenza di un'area sulla quale sia da costruire uno stabilimento per la escavazione ed essiccazione di pozzolana avvalendosi dei benefici concessi dalla 1. n. 1598 del 1947 sulla industrializzazione del me:zogiorno (n. 28). Lavori di sistemazione di bacini montani 3) Se in materia di occupazione temporanea di terreni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione dei bacini montani, qualora la misura dell'indennit prevista dall'art. 50 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 sia stata stabilita di comune accordo fra le parti interessate, si possa effettuare il deposito delle somme nella Cassa DD.PP. e titolo di depositi obbligatori amministrativi, nel caso di assenza o irreperibilit degli aventi diritto ovvero di impossibilit di individuazione dei loro eredi o di mancata designazione del procuratore all'incasso da parte degli eredi stessi (n. 29). 4) Se nel caso di occupazione di urgenza, ai senis dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, n. 2359, la mancata accettazione dell'indennit stabilita dal Prefetto, dia luogo RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 232 al procedimento disciplinato dallo art. 72 della stessa legge oppure se, trattandosi di terreni soggetti a sistemazione dei bacini montani, ci si debba avvalere, per quanto concerne la procedura di determinazione dell'indennit, degli artt. 50 e 21 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). 5) Se, qualora l'occupazione temporanea sia effettuata per un biennio ai sensi dell'art. 71 1. 25 giugno 1865, n. 2359 e successivamente -a norma dell'art. 50 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, siano da applicare, ai fini della determinazione della indennit, i due distinti procedimenti previsti rispettivamente dalle due leggi dianzi citate ovvero possa applicarsi il solo procedimento previsto dagli artt. 50 e 21 del l.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (n. 29). MONOPOLI Tabacchi -Impianti fissi con uso di gas tossico per trattamento dei tabacchi Se per l'installazione e l'esercizio di impianti fissi, con uso di gas tossico, per il trattamento dei tabacchi infestati dal tarlo, sia necessaria l'autorizzazione ministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 61 r.d. 9 gennaio 1927, n. 1+7 (n. 44). OPERE PUBBLICHE Costruzione campi sporti'lJi Se nel termine nuovi edifici previsto dall'art. 388 t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che pone un limite per le costruzioni intorno ai cimiteri, debbano comprendersi anche i campi da gioco che non abbiano annessi locali destinati ad una occupazione permanente (uffici) (n. 6o). PIANI REGOLATORI Rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici l) Se, in tema di rapporti fra piani regolatori e vincoli paesistici, il Ministero della P. I., anche in caso di preventivo concerto nella elaborazione del piano regolatore o di preventivo esame del piano particolareggiato, rimanga sempre libero di diversamente valutare le singole situazioni di fatto, e, motivando adeguatamente, di imporre vincoli e limitazioni anche maggiori di quelle previste dai piani stessi senza incorrere nel vizio di eccesso di potere per contraddittoriet con precedente comportamento (n. 10). Manufatto abusivo -Pagamento di indennit -Criterio di determinazione 2) Se sia esatto criterio di determinazione dell'indennit di cui all'art. 5r 1. 29 giugno 1939 n. 1497 la valutazione del profitto mediante detrazione d4 costo dell'opera e delle spese generali dal valore venale dell'opera stessa (n. lol). Procedura per demolizione o .pagamento d'indennit -Sequestro conservativo 3) Se possa la . p.a., nel corso della procedura di demolizione di fabbricati costruiti in violazione della legge sulla tutela delle bellezze naturali, cautearsi mediante richiesta di sequestro conservativo (n. 10). Piani regolatori -Piani Territoriali Paesistici -Termine di efficacia a quo 4) Se la operati,vit dei Piani territoriali paesistici decorra immediatamente dall'atto della loro pubblicazione :r:iell'Albo dei Comuni interessati (n. 10). PARTE II, CONSULTAZIONI 233 PREVIDENZA ED ASSISTENZA Disciplina gi,uridica per il personale della Croce Rossa -Trattamento economico del dipendente in caso di infortunio 1) Se le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego siano applicabili anche al personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana (n. 47). 2) Se nell'ipotesi di infortunio che importi per il dipendente della Croce Rossa l'impossibilit di una sua riutilizzazione in servizio, debba la Croce Rossa procedere ai versamenti previsti dall'art. 4 1. 19 gennaio 1963, n. 15 fino a quando non operi l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 1 della stessa legge (n. 47). PREZZI C.P.P. -Competenza a determinare il prezzo di vendita del latte alimentare Se la 1. 9 agosto 1948, n. 1079, con l'abrogazione del d.l. c.p.s. 29 ottobre 1947, n. u72, abbia fatto venire meno la competenza del Comitato Prezzi alla determinazione del prezzo del latte destinato ad usi alimentari (n. 58). SENTENZA Revocatoria fallimentare 1) Se la sentenza che dispone una revocatoria fallimentare sia assoggettabile solo alla tassa fissa (n. 19). Sentenza dichiarativa di nullit -Assoggettabilit a tassa fissa Se la norma di cui all'art. 69 1. lett. c L.R. che prevede la assoggettabilit a tassa fissa delle sentenze che-dichiarano la nullit assoluta dei negozi giuridici costituisce deroga, oltre che alla regola della tassa graduale di cui all'art. 68 L.R., anche a quella della tassa proporzionale (n. 20). 3) Se le sentenze siano soggette al principio generale stabilito dall'art. 8 L.R. secondo il quale le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (n. 20). SOCIETA' Fusione di societ -Agevolazione trib. art. 9 l. 6 dicembre 1962 n. 1643 Se il beneficio tributario previsto dall'art. 9, Vo comma 1. 6 dicembre 1962, n. 1643 per le fusioni di societ alle quali partecipano societ gi esercenti imprese . elettriche, sia estensibile agli aumenti di capitale, diversi da quelli contemplati nell'ottavo comma, preordinati e contemporanei alle fusioni medesime (n. 106). STRADE Costruzioni lungo ,le strade statali 1) Se le limitazioni ed i divieti posti dall'art. 1 del r.d. 1740/1933 sia ai nn. II, 136 e 13 che al penultimo comma operino anche nelle zone che sono regolate, nel particolare settore, dalla potest regolamentare dei Comuni o con piani regolatori o con piani di ampliamento o con particolari deliberazioni (n. 56). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 234 2) Se per le costruzioni lungo le strade sia rilevante la nozione di centro abitato fornita dallo art. 2 del t.u. 393 del 1959 e dall'art. l del relativo Regolamento (n. 56). 3) Se le autorit competenti, indicate dall'art. l n. II del r.d. 1740/33 e dal penultimo comma del medesimo art. l sono rispettivamente le autorit locali e l'A.N.A.(S. (n. 56). Societ concessionarie di autostrade -Imposte di consumo 4) Se per le societ concessionarie di autostrade, ai sensi della I. 24 luglio 1961, n. 729, l'esenzione dall'imposta di consumo sia di carattere generale oppure riguardi unicamente l'energia elettrica per la illuminazione e segnalazione nell'interno delle autostrade (n. 57). 5) Se l'esenzione dall'imposta di consumo sull'energia elettrica riguardi anche l'imposta di consumo statale (n. 57). TERREMOTI Intervallo isolamento zone sismiche -L. n. 1648/1962 1) Se la nuova misura dell'intervallo di isolamento degli edifici nelle zone sismiche fissata dalla I. 25 novembre 1962, n. 1648 sia applicabile alle costruzioni anteriormente autorizzate ma non ancora eseguite (n. 21). 2) Se sia altres appli~abile alle opere murarie autorizzate e contemplate prima dell'entrata in vigore della nuova legge e che non hanno ancora costruzioni finitime (n. 21). ' . . , I ' .< : ~f. t'i . . . . . ~~~ VARIET MINIMA MORALIA Nel quale si dimostra che ai, giudici si addica la tolleranza e la pazienza. Filiberto De Thurin, Consigliere alla Corte di Parigi, uomo dotto e sagace, aveva la innocente mania, nei momenti di ozio, di dedicarsi a lavori domestici. Un pomeriggio si present alla sua casa un cavaliere che voleva sollecitargli un suo processo. Non essendovi in quel momento domestici, fu lo stesso consigliere, c~e si rec ad aprire vestito dimessamente, tenendo in mano un candeliere (era appena risalito dalla cantina dove aveva a lungo trafficato). Buon uomo -disse il cavaliere -c' il consigliere? . .,>> Che buon uomo e buon uomo l -rispose il De Thurin, che teneva molto al riguardo dovuto alla sua carica -voi siete un impertinente!... . Il cavaliere, ritenendosi offeso, appiopp al consigliere due ceffoni e si ritir. Raccontato l'episodio ad alcuni amici, non senza una certa compiacenza, il cavaliere seppe di essersela presa con il consigliere in persona. Si pu immaginare come rimase sbigottito. Fissato il processo; come se nulla fosse accaduto, il consigliere De Thurin voltosi al cancelliere disse ad alta voce: Cancelliere, chiamate la causa dello schiaffeggiatore '" e la decise dando ragione al cavaliere che era nel suo buon diritto. Mentre il