PUBBLICAZIONE RASSEGNA D'l SER.V l Z 1 O DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANNO xv -N. IO-II-I2 OTTOBRE NovEMBRE-DICEMBRE I 963 DECISIONI DI RIGETTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE CED ESTINZIONE DEL PROCESSO Dt APPELLO lNCIDENTATO (ln margine ad un recente caso giudiziario) I. Una recente pronunzia del Tribunale di Napoli; (l) conoscendo degli effetti dell'estinzione. del processo d'appello contro una sua precedente sentenza, che, nell955, prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, aveva dichiarato inciden, ter tantum (a norma della VII disp. trans. della Costituzione) l'illegittimit costituzionale di un decreto legislativo di espropriazione a favore della Sezione Speciale per la riforma fondiaria presso l'O.N .0., disapplicandolo, ha ritenuto inutiliter data la sentenza della Corte Costituzionale, che, investita successivamente della questione dal giudice d'appello, l'aveva dichiarata infondata, affermando che l'estinzione del processo a quo, per mancata riassunzione a norma dell'art. 297 C.p.c., ha comportato il passaggio in giudicato della propria sentenza del 1955. Il Tribunale pervenuto a tale conclusione, negando che la decisione della Corte Costituzionale possa annoverarsi fra quei provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto , che, modificando la sentenza impugnata, ne impediscono il passaggio in giudicato (art. 338 O. p. c.), e ci perch il giudizio incidentale di costituzionalit ex artt. l legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, non sarebbe una fase, sia pure devoluta alla cognizione di un giudice diverso, dello stesso processo in cui la questione viene sollevata. Non lo sarebbe, perch, secondo il Tribunale, << siffatta configurazione mal si concilia con la indipendenza del processo costituzionale, che non soltanto prescinde dalla costituzione delle parti (art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) e non propone una causa petendi ed un petitum uguali a quelli del processo principale, ma svincolato dalle vicende processuali che successivamente si svolgono nel giudizio che ha dato occasione alla questione incidentale, come ribadito espressamente dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla OorteOostituzionale del16 marzo 1956, il quale, disponendo che le norme sulla sospen sione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte Oostituzio naie neppure nel caso in cui per qualsiasi causa sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorit giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimit costituzionale, prevede la pos sibilit di una sopravvivenza autonoma del giudizio di costituzionalit . Non lo sarebbe, perch, sempre secondo il Tribunale, positivamente il rapporto fra processo costituzionale e processo principale riconducibile allo schema della pregiudizialit in senso tecnico-giuridico, <>. La conversione della questione in vera e propria << causa >> suppone, per6, che nel nuovo processo sia proposta un'azione diversa e distinta da quella in corso nel processo incidentato e non solo un mero rapporto di pregiudizialit logica della questione rispetto alla controversia originaria. La configurazione del processo ex artt. l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 nello schema della pregiudizialit in senso tecnico comporta, pertanto, non gi l'affermazione di un caso di giurisdizione senza azione, ma il tentativo di trasformare la mancanza di autonomia genetica di quel processo da oggettiva in soggettiva, nel senso che la legittimazione ad agire sarebbe costituita dalla qualit di p.arte o di giudice nel processo a quo. questo, precisa-~mente, ilpensiero del Tribunale, secondo il quale le numerose e sovente sottili obiezioni sollevate contro tale configurazione sono destinate a cadere di fronte agli argomenti prospettati da acuta dottrina>> (2). -166 II. ben noto, tuttavia, che codesta dottrina, poich nel nostro sistema positivo l'istanza di parte o del Pubblico Ministero non un dato costante, potendo la questione essere sollevata di ufficio dal giudice a quo (art. l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l; art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), ravvisa nell'ordinanza di trasmissione di quel giudice l'atto introduttivo del processo costituzionale, come vero e proprio esercizio di un diritto d'azione (3). E poich non poteva sfu.ggirle il paradosso di un giudice, che, essendo tenuto per la sua stessa funzione ad applicare la legge conforme ai dettami costituzionali, n avendo ricevuto dalla Costituzione il potere di disapplicare definitivamente, ai fini della decisione della causa, quella, della costituzionalit della quale non sia convinto, si faccia parte ed impugni l'atto legislativo innanzi alla Corte Costituzionale ed in questo processo venga a trovarsi in lite (4) con lo stesso soggetto del processo a quo interessato alla validit della legge, o col Presidente del Consiglio o della Giunta Regionale, o con altro organo dello Stato o delle Regioni, che vi siano intervenuti (artt. 20 e 25 legge n. 87 del 1953), non ha trovato altro modo di spiegare l'istituto secondo il paradigma della pregiudizialit tecnico-giuridica, se non eliminando addirittura la lite e facendo (o credendo di fare, come si vedr) del processo costituzionale un processo di stato, col che l' parso di sottrarsi anche alla grave disputa sull'efficacia delle pronunzie della Corte. Si tratta, per, a nostro avviso, soltanto di un tentativo pur se ingegnoso e certamente assistito da vastit di apparato. Alla sua base sta l'idea che l'efficacia della legge incostituzionale (5) possa considerarsi in astratto e subiettivarsi, tuttavia, in una situazione giuridica (sostanziale e preliminare) (6) prima ancora del verificarsi della. fattispecie ipotizzata dalla norma e, quindi, del verificarsi dei suoi effetti concreti. Si tratterebbe di un indi:fferenziato status di soggezione di tutta l'universitas civium (7), riguardante, per, direttamente (8) solo i giudici. Con questa idea si accomunano le parti litiganti ed il giudice del processo a quo in un'unica situazione (9) ed in un unico interesse, distinto da quelli in conflitto, interesse a liberarsi dalla soggezione (10), che sarebbe occasionalmente protetto soltanto a favore del giudice, (11) al quale sarebbe concesso il diritto di agire per l'annullamento dello status (12), consumando (in caso di accoglimento) l'azione per tutti i collegittimati (13). Ora il concetto di soggezione in senso tecnico indica la situazione di chi non pu impedire che con l'esercizio di un potere altrui si produca un certo effetto nella propria sfera giuridica (14) e cio implica sempre una relazione intersoggettiva, a differenza di quanto assume quella teoria, secondo la quale si tratterebbe, invece, di una relazione... con l'ordinamento, di una qualificazione preliminare alla nascita di rapporti intersubiettivi. Ma facile accorgersi, allora, che una tale subtilitas non in grado di indicare in che si distinguerebbe tale qualificazione della impersonale universitas civium dalla qualificazione della stessa legge come norma . vigente ed efficace (15 ), finch non ne sia dichiarata la illegittimit dall'apposito organo a ci predisposto dall'ordinamento medesimo. Di preliminare alla rilevanza giuridica della fattispecie concreta v'., poi, subiettivamente, il c. d. presupposto soggettivo di qualificazione (15-bis) e cio il singolo soggetto (16), a cui sar imputato l'effetto, in base ad un problema di l~ggittimazione (17), che non pu essere certo astratta qualificazione di una universitas, di una collettivit, n pu consistere in una situazione giuridica sostanziale, la quale suppone gi avvenuta tale imputazione. E, d'altra parte, come parlare di status (18) subiectionis dell'universitas civium, senza personi- ficare (19) la collettivit, contrapponendola allo Stato Oonditor legum, tornando, cos, alla relazione intersubiettiva~ Se, invece, la collettivit non personificata, come pu parlarsi di status e di situazione soggettiva unica? E se, infine, questa immaginaria situazione giuridica della collettivit si trasforma nella somma di tanti status individuali, quanti sono i suoi componenti (20), come possibile pensare che l'annullamento>> (21) di uno status individuale coinvolga quello di tutti coloro che no11 llanno partecipato al processo? Non ci si accorge, inoltre, che, se l'interesse all'annullamento dello status tutelato occasionaimente, solo quando sia gi sorto un processo nel qual.e sorga questione sulla costituzionalit della norma da cui promana la predetta soggezione, e si parla di legittimazione per categoria, ci vuoi dire che l'azione di annullamento dello status sarebbe concessa proprio a chi non pi titolare della mera situazione preliminare nei senso ipotizzato dalla teoria, ma di una situazione, in tal senso, definitiva? E se la prima non si trasforma o non assorbita necessariamente nella seconda, ma ne resta sempre distinta, come presupposto di una serie aperta di poteri, doveri o rapporti, non riesce possibile distinguere queste pretese, innumerevoli situazioni preliminari di soggezione, corrispondenti ad ogni norma dell'ordinamento, subiettivamente dalla capacit giuridica del singolo, che precisamente l'attitudine alla titolarit di situazioni giuridiche e di rapporti, ed obiettivamente dalla vigenza stessa della norma (la qualificazione dell'universitas civium come subiecta legi latae si riduce alla proposizione che quella legge, finch non ne sia accertata nel modo prescritto l'incostituzionalit, produrr necessariamente il suo effetto nei confronti di qualsiasi membro dell'universitas che venga a trovarsi nella prevista relazione con la fattispecie concreta, porrispondente a quella ipotizzata dalla norma, ossia afferma che a un dato fatto seguir ineluttabilmente un dato effetto sub specie juris nei confronti di un certo o di certi soggetti). Ed ancora, come pu essere proprio questa situazione di soggezione alla norma da applicare nel processo, che il gi1;tdice, anzi solo il giudice, legittimato a fare annullare~, sttl'o._bbligo di applicarla, ove conforme alla costituzione, non gli deriva, certo, dalla stessa norma e se, d'altra parte, egli tanto poco soggetto ad essar da avere il potere di sospenderne l'applicazione, -161. fnch non si sia pronunziata la Corte Costitu zionale~ Cos quella teoria costretta e ripiegare sull'affermazione che lo status subiectionis dei giudici :alla legge incostituzionale sarebbe creato non da quest'ultima, ma... dalla Costituzione, la quale pone un divieto ai giudici di disapplicare (definitivamente) le leggi contrarie ad essa (22). Ma basta questa nuova formulazione della tesi a rinnegare il concetto di soggezione prima adottato, :al quale connaturale lo stato di passivit e di inerzia. La Costituzione non rende il giudice inerte, passivo inn!l,nzi alla norma incostituzionale, incapace di impedirne l'efficacia, ma, col ricono. scergli il potere di saggiarla e di astenersi dall'ap- plicarla, in attesa che la incostituzionalit sia conosciuta principaliter da uno speciale Giudice, a -ci faitto competente dall'ordinamento, non lo degrada a parte interessata, attribuendogli le legittimazione ad agire per l'annullamento di uno .status della collettivit, ma rispetta la sua posizione di giudice disinteressato e super partes, per il quale la norma resta oggetto di ricerca, conoscenza .ed applicazione (23). Innanzi alla Corte Costituzionale non si presenta il giudice a quo per farsi liberare da uno status personale, ma per chiedere -ed ottenere istruzione necessaria ai fini dell'espletamento della jurisdictio; hanno, invece, diritto di presentarsi le parti del processo a quo ad illustrare, in contraddittorio, i vari aspetti della questione di costituzionalit della legge denunziata (24), oltre :alla facolt di intervento degli organi di cui agli :artt. 20 e 25 legge n. 87 del 1953. Da ultimo, deve osservarsi che la teoria in esame, con l'ammettere, sia pure 'implicitamente, l'impropriet del concetto di annullamento di uno status (sono suscettibili di invalidit e di annullamento gli atti dei soggetti e non gi le qualifiche in s dell'ordinamento) e col riconoscere che trattasi della normle conseguenza dell'annullamento della stessa legge incostituzionale (25), :finisce per tornare, senza accorgersene, al punto di partenza: processo di annullamento di atti e non gi processo di stato, ritrovando innanzi a s tutti quei gravi interrogativi, che il sistema positivo autorizza ad opporre a tale configurazione e -che essa aveva ritenuto di superare. III. Con autorevole interpretazione, ben pi :aderente ai testi, stato, invece, riconosciuto che il giudizio costituzionale incidentale in quanto -possiede la caratteristica di sorgere in occasione e in vista della risoluzione di una questione pre. giudiziale, relativa a un giudizio pendente innanzi :a un'altra magistratura, viene a porsi in posizione .strumentale e ausiliaria rispetto a quest'ultimo (26) -e che, fin quando la pronuncia della Corte resta una pronuncia giurisdizionale in senso proprio , essa non pu operare che nel processo a quo (27). Nata dal giudizio a quo e per il giudizio a quo, -per essere risolta in sede giurisdizionale, la questione ritorna al giudizio a quo, risolta appunto da -una decisione giurisdizionale>> (28). Il fatto che il processo in esame, oltre ai oCaratteri del procedimento propriamente giurisdi zionale >> (29), possieda anche altri caratteri (30), non pu inficiare questa verit fondamentale. Come espressione dell'esercizio di giurisdizione, esso una fase del processo a quo e non un processo obiettivamente autonomo, appu:p.to perQ'IJ,~. -non v~ si esercita un'azione distinta e diversa da quella in corso nel primo e perch, di cons~guenza, l'effetto dell'esercizio di quella potest giurisdizionale deve prodursi nel processo principale (31). Parlare di azione del giudice nel nostro ordinamento (32) arbitrario ed aberrante. Se, quando ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalit -e ci nei vari gradi e fino a giungere alla Corte di Cassazione -il giudice ordinario si sostituisce alla stessa Corte Costituzionale ed in propria competenza giudica della costituzionalit della legge, non si vede come e perch, quando ritiene la questione non manifestamente infondata e per ragione di competenza la sottopone allo speciale Giudice costituzionale, dovrebbe cessare di esplicare attivit di giudice e divenire, invece, parte >> attrice, tanto pi se si pensi che sarebbe ben strana l'attribuzione di un diritto di azione, che la parte del processo a quo, prima dell'ordinanza di trasmissione, pu ben escludere, rinunciando al giudizio in corso (33), cos come potrebbe escluderla, in presenza di una eccezione di incostituzionalit, l'eventuale conciliazione delle parti (art. 185 O. p. c.) intervenuta prima di quell'ordinanza (34). Epper stato autorevolmente osservato che, anche nel caso in cui la questione sia rilevata d'ufficio dal giudice a quo, essa rimane ugualmente una controversia fra le parti, come tale considerata e regolata dalla legge >> (35), cosicch non della legge in astratto che si decide, ma in quanto si applica al caso concreto>> (36). La configurazione trova riscontro nell'analogo caso in cui, a norma dell'art. 23 legge 7 gennaio 1929, n. 4, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono investite con ordinanza del giudice a quo della eventuale questione di inapplicabilit (in relazione all'art. l legge n. 4 del 1929) di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi e la decidono con efficacia di << giudicato irrevocabile (cit. art. 23, legge n. 4 dell929) fra le parti (37). Come fase (38) del processo incidentato, il procedimento innanzi alla Corte Costituzionale adempie alla funzione di accertare in via contenziosa, con la possibilit di contradittorio fra le parti del processo incidentato e degli interventi previsti dagli artt. 20 e 25 legge 11 marzo 1953, n. 87, la conformit o meno di una data formula (39) legislativa ad una o pi norme della Costituzione, facendo conoscere al giudice del processo a quo, se la norma, da questi ritenuta applicabile al caso solo condizionatamente al favorevole esito del controllo di costituzionalit richiesto alla Corte, vada o meno applicata. La Corte accerta in definitiva (se una data formula costituisca) una regula juris valevole per un caso concreto d il controllo che essa compie della esistenza e della chiarezza della valutazione di rilevanza della questione, fatta dal giudice a quo, espressione dello stesso suo dovere di accertare il titolo o il -168presupposto dell'esercizio in concreto della propria da qualsiasi riferimento sia pure potenziale alla -168presupposto dell'esercizio in concreto della propria da qualsiasi riferimento sia pure potenziale alla competenza)) (40) . .Alla Corte, di Cassazione compete, invece, di stabilire se mia data regola )) si attagli perfettamente al caso concreto (41). Nell'uno e nell'altro caso si tratta di pronunzie che non si riferiscono direttamente al rapporto controverso, ma ad una questione di diritto, pregiudiziale alla pronunzia di merito (42). E la regola , pertanto, identica: la vincolativit della decisione della questione non solo nel processo a quo, ma anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda n (art. 393 C.p.c.) (43). Epper, mentre semplicemente un fuor d'opera negare che dalla pronuncia della Corte sorga anche so~o una preclusione per il giudice a quo, poich si tratterebbe di processi diversi, mentre quella opera nello stesso processo, appare, peraltro, tendenzioso e preconcetto opporre il contenuto dell'art. 22 del Regolamento interno della Corte Costituzionale per pretendere di snaturare l'istituto, attribuendogli caratteri che positivamente esso non ha. .Ad orientare nella giusta direzione gli interpreti di questa norma valga, anzitutto, la lettura dell'art. 14 legge 11 marzo 1953, n. 87, comma primo, secondo il quale: La Corte pu disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti n, ma non pu certo modificare le precise linee dell'istituto del controllo della legittimit delle leggi em artt. l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, com' ribadito, se ce ne fosse bisogno, dall'art. l legge costituzionale 11 marzo 1953, n. l (La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta Costituzionale, alla legge costi tuzionale 9 febbraio 1948, n. l ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali n). Il sullodato art. 22 Reg. int. Corte Costituzionale si spiega, pertanto, agevolmente, ove si ricordi che, oltre alla funzione propriamente giurisdizionale di cui innanzi, la Corte ne esplica eventualmente un'altra, (44) come espressione di potest sui generis, (45) di cui l'ordinamento, checch possa dirsi per dottrinarismo o per passionalit, non le ha consentito l'esercizio autonomo, ma soltanto condizionato al legittimo esercizio della funzione giurisdizionale (ancorata, a sua volta, ineluttabilmente, alla denunzia del giudice di una controversia concreta ed agli atti del processo principale). E proprio per disciplinare il contemporaneo, eventuale esercizio di quest'altra funzione, la Corte, senza snaturare quella giurisdizionale affidatale, epper continuando a giudicare della legge nei limiti della questione sollevata dal giudice a quo e sempre sugli atti del processo incidentato, ha sancito una regola di irrilevanza delle successive vicende di quel processo, che conferma, anzitutto, la vincolativit inter partes della sua pronunzia di diritto anche al di fuori del processo incidentato e finch la controversia possa essere riproposta in un altro proce!lSo fra le stesse parti (46). Bene stato osservato, iii proposito, che questa pretesa indipendenza del processo costituzional non consente alla Corte di svellere )) la sua pronunzia causa in cui sorta la questione sulla legge n (47). Quest'altra funzione della Corte non pu confondersi con quella giurisdizionale da essa normalmente esplicata, se non a patto di tornare a,. postulare nel processo costituzionale una vera e propria azione, diversa e distinta da quella del processo principale, la regola di legittimazione del primo , invece, esclusivamente commisurata agli effetti che dovr produrre la sentenza del giudice a quo (48). La Corte Costituzionale non annulla l'atto legislativo, perch non v' un'azione di annullamento (49-50). Ed il Costituente non ha voluto attribuire ad un organo pubblico e tanto meno ad un privato (51) questo diritto di azioner n alla Corte il potere di eliminare addirittura le manifestazioni di volont del Parlamento, e cosi non stata conferita al processo costituzionale la stuttura adeguata ad un vero e proprio processo di annullamento della legge in generale ed in astratto (52), sospingendosi quella pi vasta funzione di interesse generale quasi al margine del processo (53). Quando la Corte dichiara la non conformit costituzionale di una legge, da questa. declaratoria consegue, oltre all'effetto vincolante per il giudice (o i giudici) della controversia incidentata (inapplicabilit della norma), la generale cessazione di efficacia della legge erga omnes (art. 136 Cost.) (54). La conferma della diversit e della non confondibilit delle due funzioni si trae dal fatto che questo effetto erga omnes (55) stato attribuito soltanto alle pronuncie di accoglimento e non anche a quelle di rigetto (56-57), in aderenza alla specifica natura della seconda funzione~ espressione della potest propria della Corte di assicurare il rispetto dei limiti (58) posti dalla. Costituzione all'attivit del legislatore; si trae ancora dalla diversit delle fattispecie produttive dei due effetti, quello proprio del processo costituzionale e quello che si determina al di fuori di esso,. identificandosi la fattispecie per gli effetti inter partes con la sentenza in s e per s, e richiedendo, per gli effetti erga omnes, gli ulteriori fatti -esterni alla sentenza -della pubblicazione ai sensi dell'art. 30 cit. I comma, e della vacatio fino al giorno successivo)) (59). Che il Costituente abbia voluto soltanto la cessazione di efficacia della legge incostituzionale, si spiega, poi, sia col fondamentale principio dell'autonomia dei poteri fondamentali dello Stato (60) (col quale mal si sarebbe conciliata l'appli-. cazione di sanzioni contro l'atto legislativo), (61) che con l'intento' di evitare in linea di principio la revivisceza del diritto abrogato (62) e di giustificare il controllo costituzionale del diritto preesistente (63). IV. .Appare, pertanto, dimostrata l'erroneit del ragionamento del Tribunale di Napoli, irretito dalle conclusioni di una tesi dottrinale viziata alla. base (64). La sentenza della Cort Oostitgzio.nale era intervenuta nel processo di appello, allorci questo non si era ancora estinto ed aveva modificato il precedente giudizio del Tribunale, (65) nella premessa, laddove esso aveva ritenuto la illegit -169 timit costituzionale della legge-provvedimento di cui trattasi ! Questo rilievo, assorbendo ogni altra critica, vale a confutare anche l'assunto della Corte di Appello di Catanzaro (66), che in un caso analogo a quello deciso dal Tribunale di N a poli, pur ammettendo che la pregiudiziale costituzionale si distingue dalle pregiudiziali disciplinate dal diritto comune (penale, civile, amministrativo), << perch priva della caratteristica dell'autonomia rispetto all'oggetto della domanda principale sotto il duplice profilo che la questione di legittimit non pu, come questione astratta, formare oggetto di un processo autonomo e che anche la Corte Costituzionale la sottopone ad esame come semplice premessa logica per la decisione del caso concreto (67), ha ugualmente ritenuto inutiliter data la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato la infondatezza della questione di costituzionalit di un decreto legislativo di esproprio, e ci perch quando il processo principale viene, comunque, a cessare, viene anche meno l'efficacia d.iretta della sentenza, perch non esiste pi la controversia ancorata alla decisione della pregiu diziale costituzionale, o, perch, come nella specie, la controversia rimasta irrevocabilmente decisa dal giudice che all'epoca era competente a risol vere la stessa pregiudiziale (68). Evidentemente, sfuggito alla Corte di Catanzaro che l'estinzione del processo di appello, per mancata riassunzione a norma dell'art. 297 C.p.c. nel termine perentorio di sei mesi dal deposito della decisione della Corte Costituzionale, non poteva operare che dalla (inutile) scadenza di tale termine (69), ossia dopo che in quel processo era gi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale a modificare la sentenza di primo grado, impedendone il passaggio in giudicato (art. 338 O. p. c.). V. A corroborare definitivamente questo risultato, non resta che citare, a m di conclusione, lo stesso insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la de- cisione della Corte Costituzionale che dichiari l'infondatezza della questione di costituzionalit si deve ritenere emessa dal giudice a quo del processo e deve avere la stessa portata di una sua decisione incidentale sulla questione (70). FRANCO OARUSI NOTE (l) La si veda pubblicata in Temi Napoletana, 1962, 396 ss. ed in Giur. it. , 1963, I, 2, 205, ss. (2) la nota tesi svolta dal C.Al'PELLETTI in La pregiudizialit costituzionale nel processo civile, Milano, 1957, pagg. 4 e segg. (3) CAPPELLETTI, op. cit., pag. 52, 100, 210. (4) Cos il CAPPELLETTI, op. cit., pag. 20, conviene col MoNTESANO (v. appresso a nota 61) che nel nostro ordinamento l'incostituzionalit della legge pu essere oggetto di questione ma non di lite. (5) Cfr. KELSEN: Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano 1952, P 160; PIERANDREI; Corte Costituzionale, in Enciclopedia del Diritto, vol. X, Milano, 1962, pag. 972. (6) CAPPELLETTI, op. cit., pagg. 24, 25 (in nota), 140, 171. Secondo il predetto autore (op. cit. pag. 25, nota 42) si tratterebbe di una mera qualifica dell'ordina mento e non gi di un rapporto intersubiettivo. Si tratterebbe di una situazione sostanziale preliminare. Ma la preliminarit o prodromicit una categoria della concreta efficacia della norma, che suppone gi verificata una frazione della fattispecie da questa ipotizzata; gi un rapporto, v. in argomento RuBINO: La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939, pag. 127 e segg.; sugli effetti preliminari osserva il FALZEA: Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano 1939, pagine 15-16, essere possibile che, pur non essendo esistenti tutti gli elementi necessari perch, intervenendo la qualificazione concernente la situazione di fatto, sorgano le conseguenze giuridiche predisposte, questi elementi semplici, possano, per s stessi, essere oggetto di una qualificazione a).ltonoma e perci sono dei veri e propri fatti giuridici e che (pag. 17) la situazione di fatto parziale, qualificata, produce delle conseguenze giuridiche autonome, indipendentemente dalla possibilit di divenire totale... salva la interdipendenza funzionale degli effetti preliminari e di quelli definitivi. (7) C.Al'PELLETTI: op. cit., pag. 140, testo e nota 59. (8) Id., op. cit., pagg. 76 e segg., 139 e segg. (9) Id., op. cit., pag. 171. (IO) Interesse proprio anche della parte che fonda la sua difesa precisamente sulla norma rispetto alla quale venga sollevata la questione di costituzionalit 1 (11) C.Al'PELLETTI: op.cit., pag. 142-149; 192, nota 145. (12) Id., op. cit., pagg. 79, 84, 141 e segg. (13) Id., op. cit., pag. 171. (14) Trattasi, cio, della situazione correlativa .al potere o al diritto potestativo di .un altro soggetto: cfr. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1954, pag. 55; SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1952, pag. 47, nonch AA. citati da CASSARINO. Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa, Milano 1956, pag. 233, nota 46. Questo A. osserva, peraltro, (op.cit., pag. 234), che la necessit di subire gli effetti dell'esercizio del potere non significa nulla, poich ogni necessit in tanto concepibile in quanto abbia ad oggetto un detenninato comportamento. N el caso della soggezione non viene in rilievo alcun comportamento, neanche negativo... Si tratta, quindi, nient'altro che della generica posizione in cui si trova ogni soggetto, in capoalquale. possono prodursi effetti giuridici. .. a seguito di compor- tamenti altrui giuridicamente rilevanti. (15) C.Al'PELLETTI, op. cit., pag. 41, ove critica la nota concezione dell'EsPOSITO della legge nulla, ma esecu toria; v. anche a pagg. 82-84. Sul punto v. le considerazioni del PmRANDREI, Corte Costituzionale, in Enciclopedia del Diritto, vol. X, pag. 972, il quale osserva che difficile ritenere che le leggi incostituzionali <>. (25) CAPPELLETTI, op. cit,, pagg. a8 segg. 82, 91. (26) SANDULLI, Natura, funzione ed effetti, ecc., cit., pag. 33. {27-28) Id., op. cit., pag. 36. (29) Id., op. cit., pag. 35. (30) Cfr. LIEBMAN: Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale, in Riv. dir. proc. , 1957, pag. 523: << il processo costituzionale destinato ad esercitare eventualmente una doppia funzione, perch deve decidere una questione del processo principale e nello stesso tempo, se la decisione sar positiva, spiegher una efficacia indiretta e secondaria che trascende l'ambito di quel processo e raggiunge il piano degli elementi costitutivi dello stesso ordinamento giuridico. (31) Cfr. LIEBMAN, op. cit., pag. 523, il quale sottolinea ch secondo i dati positivi il processo costituzion~J,le appare configurato dalla legge come legato al processo principale da un rapporto non soltanto genetico, ma funzionale, che perdura inalterato, salvi eventi straordinari, fino alla sua conclusione: per cos dire una propaggine del processo principale, qualche cosa come un ramo che se ne diparte e vi ritorna pur essendo dotato, altres, di caratteristiche diverse ed altamente significative, che gli danno un'identit propria non confondibile in vista della sua funzione indiretta , su cui v. nota precedente; cfr. anche GARBAGNATI, Sull'efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale, in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, vol. IV, Padova 1950, pagg. 196-198 e 210, ove mette in evidenza l'analogia con la fase processuale che in base all'art. 23 legge 7 gennaio 1929, n. 4 si svolge dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la decisione della questione sulla inapplicabilit di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi , su cui v. anche AzzARITI, Considerazioni sulla disciplina del sindacato sulla costituzionalit delle leggi, in Foro Padano , 1948, IV, col. 52; cfr., infine, appresso, nota 38. (32) Quando il CAPPELLETTI, op.cit., pag.-143, osserva che la configurazione del ricorso costituzionale come azione (anche) del giudice del processo pregiudicato non dovrebbe stupire chi ricordi che l'istituto ex art. 100, comma I, della Costituzione di Bonn viene definito dalla dottrina tedesca come Richterklage, ossia, precisamente, azione del giudice n, questo A. non considera la differenza che passa fra actio e Klage, in cui il momento prevalente non l'affermazione di diritto in giudizio, ma la querela intesa ad ottenere l'attivit del giudice, l'invocazione del giudice n cfr. CIOVENDA, l'Azione nel sistema dei diritti -Saggi di dir. proc. civ., vol. I, Roma 1930, pag. 7 a 57; v. anche SATTA, Sui rapporti, ecc., cit., pag. 593 << parlare di una azione del giudice, come si dice dagli scrittori tedeschi, non proprio per il nostro ordinamento n. Epper non di azione si tratta, ma di denuncia: cfr. CALAMANDREI, L'illegittimit costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, pag. 52 e segg.; ANnRIOLI, L'intervento nei giudizi, ecc., cit., pag. 283; REDENTI, Legittimit delle leggi e aort Costituzionale, Milano 1957, pag. 41 e 57; LIEBMAN, Contenuto, ecc., cit., pag. 520, il quale ritiene che non sia neppure necessario pensare a una vera e propria lfH lfH -171 denuncia, mettando in evidenza che il giudizio di costituzionalit promosso dal giudice della causa perch egli ha sempre il compito di stabilire liberamente quale sia la norma giuridica applicabile ai fatti della causa (iura novit curia) e in questa attivit rientra necessariamente anche l'indagine sulla validit costituzionale della norma stessa. Sebbene egli non abbia pi oggi il potere di decidere la questione, peraltro suo dovere proporsela e, in caso di dubbio, rimetterla alla Corte ,; Nwmo, Il procedimento nei giudizi di legittimit costituzionale, in La Corte Costituzionale " (Raccolta di studi), suppl. de La Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato " Roma 1957, pag. 150. (33) Cfr. SATTA, Sui rapporti fra la giurisdizione co;tituzionale e il processo (a proposito di un recente libro), in Riv. Trim. dir. e proc. civ. " 1959, pag. 593, ove si osserva che Il giudice agisce sempre nella sua funzione di giudice, che jura novit, anche se in luogo di pronunciare sull'eccezione a norma dell'art. 112, seconda parte, si limita a sollevarla per lo speciale meccanismo della legge" (34) CHICCO e CORONAS, L'interpretazione giudiziale della Costituzione, in La Corte Costituzionale " cit, pag. 619. (35) AzzARITI, Gli effetti delle pronunzie sulla costituzion( 1lit delle leggi, in Riv. dir. proc. " 1950, I, pag. 189 e pag. 190 (<>) e in Pr_oblemi attuali di diritto costituzionale, Milano, 1951,,pag. 157. (36) SEGNI, Il processo civile nello Stato contemporaneo in << Jus ll, 1954, p. 36; PIERANDREI, Corte Costituzionale, cit., pag. 947, ove si mette in evidenza che la prima condizione dell'incidente di costituzionalit, ossia la r.ilevanza della questione, << implica che la legge impugnata sia precisamente quella che deve trovare immediata applicazione ll, ' (37) D'AMELIO, La Corte di Cassazione come giudice di prima istanza,, in << Riv. di dir. Pubbl. ll, 1930, pag. 6 e segg. (a pag. 10 sottolinea che <> (Raccolta di Studi) cit., pagg. 239 e segg_, ove si segnala anche la differenza fra efficacia << panprocessuale >> ed efficacia <> del giudicato. (44) Che si tratti di funzione distinta non <> giurisdizionale ammette il SANDULLI, Natura, funzioni ed effetti delle pronunce, ecc., cit., pagg. 35 e segg.; v. ancheLIEBMAN, Contenuto, ecc., cit., pag. 523 (45) Che la Corte Costituzionale costituisca un potere distinto dai tre tradizionali mette in evidenza il GuGLIELMI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato in <> (pag. 227); SANDULLI, op. cit., pag. 24, nota 3, secondo il quale, per, <> (op. loc. cit.). (46) Ed infatti la Corte Costituzionale continua a giudicare nei limiti della questione sollevata dal giudice a quo e sugli atti del processo principale, di modo che non pu dirsi che oggetto di quel giudizio divenga la legge in s, ma deve dirsi, soltanto, che l'eventuale inutilit dell'effetto principale della decisione (spetta ..s~mpre << al giudice non costituzionale, ove e quando se ne pre-._ senti l'occasione, decidere se lo scioglimento di quella questione possa avere efficacia o rilevanza tra le parti della causa >> : MONTESANO, Le sentenze costituzionali ,e l'individuazione delle norme, cit. in << Riv. dir. proc. &!&:EF E &!&:EF E -172 1963, cit., pag. 43) non impedisce alla decisione di spiegare ugualmente il suo effetto secondario... totalment estraneo>> al processo a quo, cfr. LIEBMAN, Contenuto ed efficacia delle decisioni, ecc., cit., pag. 523. (47) MONTESANO, op. ult. cit., pag. 43. (48) Cfr. ANDRIOLI, Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi, in Riv. Dir. Pubbl. ll, 1950, I, pag. 44. (49) E ci, del resto, neppure nell'altra ipotesi di giudizi di legittimit costituzionale instaurati in via principale: cfr. SANDULLI; Sulla discriminazione delle competenze, ecc. in Foro it. ll, 1956, IV, col. 50-52, nota 3; v. anche appresso, nota 61. (50) Lo stesso CAPPELLETTI, op. cit., pag. 187 esclude un potere della Corte Costituzionale di annullare le leggi sine actione. (51) Si voluto evitare la proposizione di una lite tra il singolo e il legislatore ll, cfr. ordinanza 23 giugno 1956, Cass. SS. UU. Civ., cit., in Giust. Civ. ll, 1956, CXXI; v. anche per la storia dei lavori preparatori AzZARITI, Gli effetti delle pronunzie, ecc., cit., in Problemi attuali di dir. cost. >> cit., pagg. 144 e segg. (52) Cfr. ANDRIOLI, Profili processuali, eec., cit., loc. cit.,: invano si andrebbe in cerca di un organo o rappresentante cui fosse commessa la cura di una massa di interessi che differenziata solo dalla qualit di destinatari della norma di cui si discute: non il P.M., che s il rappresentante della legge, ma presso il potere esecutivo e per giunta della legge con l'elle maiuscola, non i presidenti delle due Cqmere, non tanto perch la chiamata in causa non si addice alla loro dignit, quanto e sopratutto perch la legge, una volta entrata in vigore, affare che interessa ai suoi destinatari e non agli autori, v. anche le osservazioni del PIOOARDI, La Corte Costituzionale in Italia, in Riv. Amministrativa ll, 1951, pagg. 239-241. (53) Cfr. LIEBMAN, Contenuto ed efficacia delle decisioni, ecc., cit., pag. 522. (54) Osserva il SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce, ecc., cit.: pag. 40, che nell'imporre ai giudici comuni di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimit costituzionale delle norme legislative che altrimenti dovrebbero applicare nel corso di un giudizio questo articolo (l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l) implica appunto che la pronuncia di incostituzionalit destinata senz'altro a operare nel giudizio a quo (il quale, infatti, viene sospeso in attesa di quella pronuncia: art. 23, 2 comma, legge Il marzo 1953, n. 87). Perch possa prodursi tale operativit -la quale discende direttamente e immediatamente dalla pronuncia e si realizza quindi col semplice perfezionarsi di essa (vale a dire col deposito in cancelleria: art. 26, 3 comma, legge Il marzo 1953, n. 87) -non occorre dunque la pubblicazione della sentenza della Corte ai sensi dell'art. 30, 1 comma, legge ult. cit. >> e che la disposizione dell'art. 136 Cost., redatta e approvata quando non ancora si prevedeva l'adozione nel nostro sistema del giudizio costituzionale incidentale (introdotto con la successiva legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l), si riferisce palesemente agli effetti erga omnes delle sentenze di accoglimento della Corte>>. (55) Osserva l'AZZARITI, Gli effetti delle pronunzie, ecc. cit., in <>. (56) Mentre, se si trattasse di azione di annullamento della legge in s, non si giustificherebbe questa diversa estensione soggettiva del giudicato secundum eventum litis: il SANDULLI, Appunti sull'atto amministrativo collettivo, ecc., in Scritti giuridici per il centenario della casa editrice Jovene ll, Napoli, s.d., pag. 439, nota 64, avverte che la tesi della variabilit dell'estensione della cosa giudicata secundum eventum litis decisamente superata; v. anche nostro studio Gli effetti delle pronuncie, ecc., cit., pag. 221. (57) Sulla efficacia vincolante delle pronunce di rigetto in ogni altro processo in cui fra le stesse parti fosse riproposta la questione, v. GARBAGNATI, op. cit~, pag. 212-213; sull'efficacia vincolante delle pronunce medesime non solo nel giudizio a quo, ma anche in altro giudizio che fra le stesse parti e sulla stessa controversia fosse instaurato ex novo, in caso di estinzione del processo incidentato, v. GIONFRIDA, Giudizio di legittimit costituzionale della legge, ecc., in Studi in onore di E. Eula n, Milano 1957, pag. ll6, anche in nota; SEGNI, L'unit del processo, Riv. it. n, scienze giurid. n, 1954, 235, nota; PIERANDREI, Corte Costituzionale, > (v. infatti, ivi, pag. 972) dall'altro lato non consente, a tutela della autonomia degli organi fondamentali, che le manifestazioni di volont degli organi stessi vengano direttamente eliminate da un altro organo>>. (61) Cfr. MoNTESANO, Legge incostituzionale, processo e responsabilit, in Foro it. n, 1952, IV, Col. 157, il quale, per, negando che vi sia un'applicazione giurisdizionale di sanzioni>> contro l'atto incostituzionale, ritiene di potere affermare che l'atto legislativo incostituzionale non annullabile, ma nullo>> (op. loc. cit.). Sulla critica della concezione che l'invalidit costituisca una pura conseguenza logica della difettosit della fattispecie, v. SooGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, pag. 369 .e segg., il quale giustamente rileva che l'invalidit non la sola con~guenza della disformit al diritto... potendosi a;ere sanzioni diverse o addirit'tura la semplice inefficacia, onde la necessit di rifarsi al disposto del legislatore>> (pag. 401); v. anche CANNADA-BARTOLI, L'inappli :: ::::r :: ::::r -173 cabilit degli atti amministrativi, Milano 1950, pag. 31, altro la teoria delle forme di divergenza, altro la teoria delle conseguenze della divergenza ed altro ancora la teoria delle cause di divergenza" (62) Mentre, non trattandosi di abrogazione legislativa (v. le osservazioni del GARBAGNATI, Sull'efficacia delle decisioni, ecc., cit., pagg. 206-208; v. anche SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce, ecc., dt., pagg. 24-25), quella cessazione di efficacia radicale, nel senso che esclude ogni ultrattivit della legge dichiarata incostituzionale (cfr. PIERANDREI, op. cit., pag. 968, nonch nostro studio, Gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale, ecc., cit., pag. 247). (63) Si veda il rilievo del TRACANNA, La illegittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, in <>, 1963, 669. In questo breve scritto non si esamina, per, la questione trattata nel testo e cio se, dato che il giudizio di costituzionalit ex art. l legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l costituisca una fase del giudizio incidentato, la pronuncia della Corte che lo conclude debba essere considerata provvedimento idoneo ai sensi dell'art. 338 C.p.c. ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. da ritenere, per, che, se la questione fosse stata posta, l'A. non avrebbe mancato di tener conto di quanto gi scritto (Una pezza all'art. 136 della Costituzione? in Riv. di Dir. Proc. , 1958, 243) per avallare la tesi del LIEBMAN (v. supra, note 30 e 31), collimante con quella sostenuta, qui, nel testo. In ordine al punto che la se,ntenza confermativa d'appello modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 338 C.p.c., gli effetti della sentenza di primo grado, che sostituisce, sebbene non ne modifichi il dictum e cio giunga alle medesime conclusioni, v. GroDICEANDREA, Estinzione del procedimento d'appello, ecc., in Giur. it. >>, 1953, I, l, 62. Sul principio che la ntura di un provvedimento del giudice va desunta non dalla qualifica ad esso attribuita o dalla forma di cui rivestito bens dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti che esso produce in ordine alla materia cui di riferisce>> v. di recente Cass., 20 aprile 1963, n. 975, << Mass. Giur. it. " 1963, 326. (66) App. Catanzaro 22 novembre 1961, in Giur. it. , 1963, col. 210 e segg. (67) App. Catanzaro, 22 novembre 1961, cit. in Giur. it. " 1963, col. 212. (68) App. Catanzaro 22 novembre 1961, cit. in Giur. it. " 1963, cit. col. 213. (69) L'espressione l'estinzione opera di diritto,, di cui all'ultimo comma dell'art. 307 C.p.c., significa che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione retroagisce al momento in cui si verificata la causa dell'estinzione, cfr. ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura civile, vol. II, Napoli, 1956, pag. 339; M.A.ssARr, Questioni intorno alla proroga del termine, ecc., nota a Cass. civ., 27 ottobre 1956, n. 4005, in << Giur. it. " 1957, I, l, col. 1378. Nella specie, pertanto, il processo si estinse allorch fu scaduto inutilmente il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato >> della sentenza della Corte Costituzionale (art. 297 C.p.c.). (70) Cassazione, Sezioni Unite, 18 aprile 1962, n. 770, in << Giust. Civ. " 1962, p. 3, pag. 253; v. anche Corte Costituzionale, 11 luglio 1961, n. 54 in << Gi:ur. it. " 1961, I, l, col. 1237 e segg. fiifl@ITF 'M fiifl@ITF 'M RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE COSTITUZIONE-Leggi in materia costituzionale Approvazione. COSTITUZIONE -Consiglio Superiore della Magi stratura -Elezione dei componenti -Art. 23 legge 24 marzo 1958, n. 195. COSTITUZIONE -Consiglio Superiore della Magistratura -Poteri di iniziativa del Ministro. COSTITUZIONE -Consiglio Superiore della Magistratura -Provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni -Atti amministrativi. (Corte Costituzionale, Sentenza n. 168 del23 dicembre 1963 -Pres.: Ambrasini; Rei.: Manca. I disegni di legge in materia costituzionale previsti dall'art. 72 della Costituzione non sono altro che i disegni di leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali di cui al successivo art. 138. Non viola, pertanto, l'art. 72 della Costituzione la legge 24 marzo 1958, n. 195 per il fatto di essere stata approvata in sede deliberante dalla competente Commissione della Camera dei Deputati. Non sussiste illegittimit costituzionale dello art. 23, primo, terzo e quarto comma della legge 24 marzo 1958, n. 195 in relazione agli artt. 104 e 107 della Costituzione per il fatto che detto art. 23 regola l'elettorato attivo e passivo dei magistrati in relazione alla elezione dei componenti del Consiglio Superiore in maniera differenziata a seconda della diversit delle funzioni svolte. costituzionalmente illegittimo l'art. 11 primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, in riferimento agli artt. 104, 1 comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto per le materie indicate nel n. l dell'art. 10 della legge stessa esclude la iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura attribuendo tale iniziativa in via esclusiva al Ministro di Grazia e Giustizia. Non sussiste illegittimit costituzionale dello art. 17, 1 comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in quanto stabilisce i provvedimenti del Consiglio Superiore sono adottati con decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro di Grazia e Giustizia ovvero in determinati casi preveduti dalla legge con decreto del Ministro stesso. Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza: l. Preliminarmente non si ritiene fondato il dubbio cui accenna l'Avvocatura dello Stato (pur rimettendosi al giudizio di questa Corte), circa la non adeguata giustificazione, nelle ordinanze di rinvio, della rilevanza delle questioni sollevate. In proposito la Corte non pu che riferirsi alla sua costante giurisprudenza, secondo la quale rimesso al giudice del merito accertare se le questioni sollevate costituiscano presupposto necessario per la definizione della lite: accertamento che, quando, come nel caso, sia sufficientemente motivato, si sottrae al controllo di questa Corte. 2. N el merito si osserva che, nelle ordinanze e nelle difese di parte, come si accennato, dedotta, in via principale, l'illegittimit della legge 24 marzo 1958, n. 195 (istitutiva del Consiglio superiore della magistratura) da un punto di vista formale, in quanto detta legge stata approvata dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante, e non gi dall'Assemblea, con la procedura ordinaria. Il che sarebbe in contrasto con il quarto comma dell'art. 72 della Costituzione, trattandosi, come si sostiene, di legge che, emanata in attuazione delle norme costituzionali concernenti il Consiglio superiore della magistratura, riguarderebbe sostanzialmente materia costituzionale, sia per l'organo cui si riferisce, sia per le disposizioni che formano oggetto della legge stessa, attinenti cio all'ordinamento giudiziario. La questione quindi consiste nell'esaminare se, come si sostiene, il citato quarto comma, l dove dispone che la procedura decentrata esclusa per cc i disegni di legge in materia costituzionale n si riferisca .a un tipo di leggi che, pur avendo la forma ordinaria, tuttavia, per la sostanza, siano da considerare comprese nella materia anzidetta: leggi perci differenziate dalle leggi di revisione della Costituzione e dalle altre leggi costituzionali menzionate nell'art. 138. Tale opinione, a. favore della quale non risultano elementi di chiarificazione dai lavori preparatori, non pu essere accolta. Ad avviso della Corte, invero, la disposizione delcitato 4 comma, deve intendersi riferita al successivo art. 138 e, con esso, logicamente coordinata nell'armonia del sistema. -175 L'argomento che si adduce in contrario, nelle ordinanze e nelle difese di parte, 1 oltre che sulla diversa dizione usata nei due testi legislativi (rispettivamente, <>, 1933, voce: Transazione, n. 17, e, di recente, Appello, Firenze 31 gennaio 1962, in << Giur. Toso. >>, 1962, 352), la sentenza annotata appare aver fatto buon governo della legge, non potendosi seriamente dubitare che nella specie si trattasse di 'Una transazione ad effetti novativi. Va piuttosto rilevato -per compiutezza d'indagine -che, ferma rimanendo su di un piano teorico l'esattezza delle massime affermate dalla sentenza annotata, ai fini della decisione di specie si sarebb& w -187 potuto addirittura prescindere dall'affrontare la vexata quaestio, dei rapporti fra transazione e novazione. Trattandosi, infatti, senza alcun dubbio di una transazione c. d. mista (di una transazione, cio in cui la causa transattiva concorre con altro schema negoziale: nella specie, di appalto), si sarebbe pot~~to senz'altro ritenere applicabile l'ultimo inciso della seconda parte dell'art. 60 della legge di registro, che si riferisce appunto a siffatta specie di transazione (cos. implicitamehte, BERLIRI: Le leggi di registro, Milano, 1960, 392). Anche in tal caso, comunque, la soluzione non sarebbe mutata in virt del principio di cui all'art. 8 della legge di registro. , pertanto, sotto ogni profilo -pur con le riserve esposte in ordine alla motivazione -non pu che concordarsi nelle conclusioni assunte dalla sentenza in esame. T. ALIBR.ANDI IMPOSTA DI REGISTRO -Errori in procedendo Poteri del Giudice di Diritto -Impugnativa di sen tenza-Riesame della controversia-Societ di fatto fra societ di capitali e societ di persone o persone fisiche -Inammissibilit -Tassazione conferimenti Presupposti -Societ ed associazione in partecipa zione -Imponibile -Appalto conferito contestual mente a pi imprese-Associazione per l'esecuzione. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 342/63 - Pres.: Farallo; Est.: Di Maio-Finanze c. Ferrobeton). l) La denuncia di errore in procedendo (precl~tsione da giudicato nello stesso processo) abilita il Giudice di diritto a conoscere delle questioni relative anche attraverso indagini al merito. 2) Il giudicato parziale si forma solo su capi distinti ed autonomi di una sentenza e non su capi necessariamente legati ad altro capo impugnato, perch l'accoglimento della impugnazione relativa a quest'ultimo fa venir meno anche la decisione sul capo esplicitamente non impugnato collegato a quello riformato o annullato. N el caso, pertanto, di appello che, per effetto dell'impugnativa di un punto fondamentale della causa, investa tutta la sentenza, il giudice di secondo grado ha il dovere di esaminare la intera controversia con conseguente pos.Yibilit di dare al rapporto giuridico controverso, anche di sua iniziativa, una config~trazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti o ritenuta dal primo giudice. 3) N o n configurabile nell'ordinamento positivo vigente, cui partecipa la legge organica di registro, un rapporto di societ di fatto fra una societ di capitali, con personalit giuridica, ed una persona fisica o una societ di persone. 4) L'imposizione disciplinata dall'art. 81 della T.A. annessa alla Legge organica di registro colpisce il fenomeno della produzione associata ed a tal fine si ha, ai fini del tributo di registro, una equiparazione fra Societ ed Associazione in partecipazione. 5) La realizzazione del conferimento, oggetto della imposizione predetta, esige elementi soggettivi ed oggettivi: gli uni sono dati dalla Societ, Associazione o altro organismo che, in via di analogia, a norma dell'art. 8 della Legge organica di registm, consegua il raggiungimento, sul piano giuridico economico, degli stessi effetti tipici, che operi il trapasso di un bene o valore di cui titolare ad altro soggetto od organismo; gli altri sono dati dal bene o valore effettivamente trasferito per la sua utilizzazione nella prodnzione associata. 6) La base imponibile in tali casi rappresentata dalle somme dei valori apportati. 7) Il conferimento di un appalto ad imprese riunite non integra l'ipotesi contemplata nell'art. 81 della T. A. annessa alla L. O. R. escludendo tale fatto la possibilit di configurare l'associazione in partecipazione quale caratterizzata dal fatto che la titolarit dell'impresa nel solo associante e la partecipazione dell'associato limitata ai risultati della impresa medesima. La sentenza cos motivata: Con il primo mezzo di denuncia la violazione a.rt. 2909 C.c., 99, 112, 329, 342 C.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4 stesso Codice. Si assume che la corte di merito abbia violato il giudicato (parziale) che si sarebbe formato con la sentenza del tribunale sul punto (non impugnato in appello) in cui i primi giudici avevano ritenuto che il rapporto attuato in concreto con la scrittura del 5 giugno 1951 costituiva una societ in nome collettivo irregolare in luogo della dichiarata asso ciazione in partecipazione. Si spiega infatti al riguardo che avendo la Fer robeton contestato nei suoi motivi di appello non l'esistenza del rapporto, n la sua qualificazione, bens solo gli estremi in concreto del conferimento, l'esame di detto punto non impugnato si risolveva nella violazione del principio dispositivo sancito nell'art. 112 C:p.c., relativo alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La censura non ha consistenza. Trattandosi di denunciato errore in procedendo (pretesa preclu sione da giudicato nello stesso processo) al supre mo collegio consentito conoscere delle questioni relative anche attraverso indagini di merito (cfr. sent. 348 e 31.36/60). Ora, in proposito decisivo rilevare che la Fer robeton aveva chiesto in appello, in riforma della sentenza dei primi giudici, la declaratoria di ille gittimit della imposizione tributaria controversa con la conseguente domanda di rimborso delle somme pagate, censurando in particolare sotto molteplici profili (nel pl!imo, secondo, terzo e quinto motivo del relativo atto di impugnativa} il ritenuto conferimento n di beni, che secondo l'avviso del tribunale era costituito daWappalto; sicch risulta manifesto che la pronuncia di primQ grado veniva impugnata in toto, e l'accertamento essenziale della controversia (conferimento) impli cava ovviamente l'indagine sulla qualificazione giuridica del rapporto societario configurato (soc. g[J@ -188 -!JHZWC collettiva irregolare) che del conferimento rappresentava il necessario presupposto. ben noto che il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di riesaminare i punti della sentenza di primo grado non investiti mediante appositi motivi di gravame non opera allorch per effetto della impugnativa di un punto fondamentale della causa l'appello investa tutta la sentenza del primo giudice, in quanto in tale ipotesi il giudice di secondo grado ha il dovere di esaminare l'intera controversia con la conseguente possibilit di dare al rapporto giuridico controverso, anche di sua iniziativa, una configurazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti ritenuta dal primo giudice (cfr. sent. n.. 2251 e 2773/60). Il che vale quanto dire che il giudicato (parziaJ.e) pu formarsi solo su capi distinti ed autonomi di una sentenza e non gi su capi che siano necessariamente legati ad altro capo impugnato giacch l'accoglimento della impugnazione relativa a questo ultimo fa venir meno anche la decisione sul capo non esplicitamente impugnato, collegato a quello riformato o annullato (cfr. sent. 3512/58-1032/59-3265/60). Come appunto avvenuto nel caso concreto, in cui i giudici di appello, per giudicare delle condizioni di legittimazione della pretesa tributaria (contestata in radice), hanno dovuto indirizzare la loro prima indagine su uno degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia sulla qualificazione del rapporto (societario o associativo) che solo avrebbe potuto legittimare in concreto l'oggetto dell'imposizione conferimento ai sensi dell'art. 81 della tariffa allegata alla legge del registro. Il primo mezzo del ricorso quindi da respingere. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 8, 11, 12, 14 e art. 81 tariffa allegato A del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 112 C.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 C.p.c. Spiega la ricorrente Amministrazione delle Finanze che la corte del merito, allorch pervenuta alla dichiarazione di illegittimit dell'imposizione tributaria controversa, ha errato perch non ha esaminato in concreto la natura giuridico-economica del contratto 5 giugno 1951. Di fronte al fatto della costituzione di un vincolo, non bastava limitarsi a dichiarare la impossibilit giuridica di tale vincolo, ma se ne dovevano specificamente esaminare natura giuridica ed effetti economici (art. 8 legge registro). N poteva rilevare ilvizio dell'atto, dato che la domanda della Ferrobeton non era fondata sulla nullit dell'atto ma sulla intassabilit del conferimento. Si aggiunge infine che la corte di appello ha anche Qmesso l'esame di un punto decisivo relativo al contenuto concreto dell'atto, quanto meno in ragione dell'analogia esistente fra tale atto e quello preveduto dalla norma dell'art. 81 applicato da essa Amministrazione Finanziaria. Anche questa censura deve essere disattesa. La corte del merito a sostegno del decisum ha considerato che: a) una soc. di fatto o irregolare fra soc. di capitali e soc. di persone ovvero fra soc. di capitali e imprese individuali, non era nel caso ipotizzabile per l'impossibilit giuridica di una coesistenza, in un rapporto associativo a carattere personale di enti o persone caratterizzate intuitu personae e enti caratterizzati intuitu rei; _ b) una associazione in partecipazione era poi stata gi esclusa dal tribunale e il relativo capo della sentenza non era stato impugnato da alcuna delle parti; c) il rapporto convenuto con la scrittura privata 5 giugno 1951 partecipava dei contratti innominati, nella nozione datane dall'art. 1322 C.c. perch, non rientrando in alcuno dei tipi forniti di una disciplina particolare, era diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela; d) la natura del contratto, in concreto attuato, data la inosservanza dei requisiti richiesti dal diritto comune per un rapporto associativo tipico, escludeva la configurazione di un conferimento di beni, che solo preso in considerazione dall'art. 81 della tariffa della legge di registro. Orbene, questo ragionamento sfugge, dal punto di vista logico e giuridico, alle critiche che ad esso vengono rivolte dalla ricorrente. In primo luogo pu subito dirsi che tali critiche si muovono su di un piano del tutto astratto, perch non dicono esse stesse, contro le argomentazioni dei giudici di appello, quale sarebbe stato nel caso concreto, nell'ambito di applicazione della legge tributaria, il rapporto (associativo o societario o comunque a questo analogo) cui le parti vollero dar vita con la scrittura del 5 giugno 1951. E ci, se non detto della parte interessata, non pu certo esser detto dalla cassazione, che giudice di legittimit e non di merito. Sul piano poi strettamente giuridico non certamente contestabile l'esattezza del principio richiamato nell'impugnata decisione secondo cui non configurabile nel nostro ordinamento positivo (cui partecipava ovviamente la legge di registro) un rapporto di societ di fatto fra una societ di capitali con personalit giuridica e una persona fisica o una societ di persone. Tale principio conforme all'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del supremo collegio e non vi sono ragioni per discorstarsene (cfr. sent. 2024 e 3035 del1958). Se perci nella fattispecie in esame si trattava unicamente di stabilire l'applicabilit o meno dell'art. 81 della tariffa allegato A della legge di registro, occorreva tener presente che questa norma, in collegamento con l'art. 8 della legge organica di registro, indica l'aliquota e quindi la misura della imposta sugli atti che implicano, nella costituzione di societ di qualunque specie o di associazione in partecipazione, conferimenti di beni o valori che il conferente intende trasferire, ancorch in semplice uso o godimento, alla soc. o alla associazione cui il bene o il valore destinato (cfr. sent. 2016 del 1955, 2727 del 1958). Occorrono quindi, per la realizzazi~~~ piena della fattispecie prevista (conferimento) estremi SQgg_{lt-_ tivi ed oggettivi, vale a dire da un lato un soggetto (societ, associazione o altro organismo che in via analoga, ex art. 8 legge registro, possa della societ o associazione conseguire il raggiungimento sul EEE & EEE & -189 piano giuridico economico degli stessi effetti tipici), il quale, essendo titolare di un certo bene o valore, lo conferisca ad altro soggetto od organismo, e quindi altro soggetto od organismo destinatario del conferimento, e dall'altro un bene o valore oggetto del conferimento medesimo; sicch, nel complesso svolgimento della sequenza prevista, a tacer d'altro, ci che necessario appunto la sussistenza di un soggetto od organismo destinatario dello apporto o conferimento che trapassa a detto soggetto od organismo dal suo titolare originario. E, al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso per la gi detta impossibilit giuridica di un nesso sociale tra soc. di capitali e soc. di persone, la configurazione di ente collettivo irregolare, ed ha del pari escluso (alla stregua di quanto ritenuto dal tribunale e non impugnato) la configurazione di un'associazione in partecipazione. Questa invero si sarebbe potuta configurare solo nell'ipotesi in cui l'appalto fosse stato conferito ad uno dei due soggetti contraenti. In tal caso infatti, giusta un vecchio e consolidato indirizzo di questo supremo collegio, atteso che il legislatore fiscale ha voluto equiparare ai fini dell'imposta di registro i due istituti (soc. e associazione in partecipazione) si ritenuto che la specifica imposizione qui viene a colpire il fenomeno di produzione associata, alla stessa guisa di quanto accade nell'ambito societario (cfr. sent. 2465 del1935, 174 del1947). Ma, una volta accertato in fatto -come del resto era pacifico, che l'appalto venne conferito congiuntamente alle imprese riunite (FerrobetonDe Lieto) esulava completamente la possibilit di configurare l'assQciazione in partecipazione, la quale caratterizzata dal fatto che la titolarit della impresa nel solo associante e la partecipazione dell'associato limitata ai risultati dell'impresa medesima (cifr. sent. 2292) del1958, 2791 del1959). Tutto ci ha detto e bene la corte del merito, alla quale non pu poi essere addebitata indagine monca o deficiente; perch i giudici di appello hanno avuto cura di aggiungere che nella scrittura del giugno 1951 (su cui l'ufficio applic l'imposta in questione in base all'art. 81 della indicata tariffa) non vi era nemmeno menzione di conferimenti nel senso tecnico-giuridico e specialmente di conferimento )) del contratto di appalto, ma solamente si poteva ritenere che i contraenti vollero consacrare nello scritto di unire i loro mezzi e le loro attivit < alla quale pu parlarsi tecnicamente di prescrizione. Invero, con riguardo alla azione per restituzione di multe, il termine fissato per l'esercizio va logicamente ricollegato alla esigenza di pronta definizione dei rapporti nascenti dal capitolato (esigenza che costituisce H fondamento dello istituto della decadenza) e non gi alla presunzione di abbandono dei diritti non esercitati dal titolare (che costituisce il fondamento logico-giuridico dell'istituto della prescrizione). Siffatto ragionamento va condiviso. Infatti, tanto per la legislazione anteriore (Cod. civ. del 1865) quanto per quella vigente (Cod. civ. del 1942), il fondamento della prescrizione la presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, mentre fondamento della decadenza la esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio, stabilito dalla legge o dalla volont dei privati, indipendentemente dalle circostanze subiettive od obiettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo. Col secondo motivo si denuncia l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 2936 e 2966 O. c., e 113 della Costituzione, assumendosi che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere opponibile il termine di mesi sei, ci sia nella ipotesi che si tratti di termine di decadenza, sia in quella che si tratti di termine di prescrizione; perch la decadenza pu essere stabilita soltanto da legge formale o da convenzione e non da un atto normativo di carattere regolamentare, quale il Capitolato, e perch, per il principio della inderogabilit delle norme sulla prescri.zione, il termine. di questa non poteva essere abbreviato se ~1on con legge formale, ed, infine, perch, per l'art. 113 della Costituzione deve ritenersi abrogata ogni limitazione alle impugnazioni giudiziali contenuta nei Capitolati d'oneri. Anche tale censura infondata. costante l'insegnamento di questa Suprema. Corte (v. sent. 23 giugno 1958, n. 2219; 21 maggio 1959, n. 1523; e 9 giugno 1960, n. 1524) secondo cui le disposizioni contenute nelle condizioni generali d'oneri dello Stato hanno carattere di norme regolamentari (regolamenti di organizzazione), sempre che si tratti di contratti interessanti lo Stato,. nei cui confronti il privato contraente in un rapporto di subordinazione, che giustifica la sua. sottoposizione a norme regolamentari obbligatorie. Al carattere normativo delle dette disposizioni consegue la loro forza vincolante, che ribadita.. dal richiamo, di solito espresso (come nel caso),. fatto nel contratto, ad esse. Non , pertanto,. a dubitare della liceit e legittimit della determinazione di termini di decadenza con le disposi-zioni delle Condizioni generali d'oneri; invero,. l'art. 2966 O. c. che ammette che il termine di decadenza possa essere stabilito dal contratto o da una norma di legge, va correttamente inteso nel senso dell'ammissibilit di termini di decadenza. per determinazione pattizia o normativa (legislativa o regolamentare). Il richiamo, fatto nel motivo di ricorso, al principio della inderogabilit delle norme sulla prescrizione, di cui all'art. 2936 O. c., fuori di luogo,. posto che, come si innanzi precisato, nel caso si verte in tema di decadenza. Non pertinente , altres, il richiamo all'art. 113della Costituzione, essendo chiaro che la fissazionedi un termine di decadenza non importa violazionedel principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione, in quanto lo presuppone~ CONSIGLIO DI STATO SERVIT -Servit militari -Opere a cui vantaggio la servit imposta -Natura militare -Estensione ad opere, anche non militarr, interessanti la difesa dello Stato -Aeroporti civili. (Consiglio di Stato, Sezione 'rv, decisione 30 ottobre 1963, n. 667 - Pres.: De Marco; Est.: Santaniello-Consiglio dei Orfanotrofi e Pio A. Trivuglio c. Ministero Difesa Aeronautica). Le servit militari possono essere imposte sul diritto di propriet sia in relazione ad opere esclusivamente militari (ad esempio: fortificazioni, depositi di munizioni, polveriere, ecc.), sia in relazione ad altri beni che ricevono la stessa tutela non per la loro natura (che pu essere anche non militare), bens in ragione della loro funzione che pu interessare, anche non attualmente, la difesa dello Stato. In tale seconda categoria rientrano appunto gli aeroporti (quale sia sia la loro natura, militare o civile, pubblica o privata), giacch la navigazionaerea di per s stessa costituisce un'attivit che,. direttamente o di riflesso, pu sempre essere connessa o comunque incidere su esigenze di difesa. militare. (Art. 1, legge 20 dicembre 1932, n. 1849~ articolo unico, legge 10 ottobre 1935, n. 1998~ art. 15, D. P. R. 28 giugno 1950, n. 1106; legge 27 gennaio 1936, n. 245). Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione. Il primo mezzo si scinde in varie. cens-q_re, :nes_suna delle quali assistita da fondamento. Fra.. tali doglianze va esaminata per prima, in ordine logico, quella relativa al difetto di motivazione; ed,. in proposito, osserva il Collegio che non sussiste. Ff fif ikihJit.liJitit I Ff fif ikihJit.liJitit I -195 il denunciato VIZIO, giacch ciascuno dei quattro atti impugnati contiene l'enunciazione sommaria, ma sufficiente-in relazione al tipo e alla natura dei provvedimenti -delle ragioni su cui si fonda la determinazione adottata dall'Amministrazione. Gli ~tti medesimi sono stati emessi dall'Autorit militare nell'esercizio di un'attivit caratterizzata da una netta discrezionalit, quale potere di imporre la servit nei casi di urgenza (art. 4, 5 comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849): sicch le ordinanze in parola, con la indicazione delle ragioni essenziali che hanno indotto l'Autorit ad emanarle (necessit di garantire il regolare funzionamento degli impianti aeronautici installati nel territorio del Comune di Peschiera, quanto ai provvedimenti 3 maggio e 24 maggio 1960; necessit di assicurare il funzionamento del servizio radar, quanto al provvedimento 17 dicembre 1960; necessit di garantire la sicurezza del volo sulla pista aeroportuale, quanto al provvedimento 16 febbraio 1961) contengono elementi di per s bastevoli ad individuare la presenza di una motivazione concisa, ma sufficiente, entro i limiti imposti dalla speciale natura dell'atto. N ha pregio l'altra censura, con cui si assume la falsa applicazione degli artt. l e segg. della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 e, comunque, l'eccesso di potere sul riflesso che i provvedimenti impugnati non parlano di opere militari, ma fanno riferimento ad impianti genericamente aeronautici o al servizio radar o alla pista aeroportuale, senza specificare la loro destinazione a scopi militari: e che, nella specie, il carattere militare delle opere sarebbe anzi da escludere, proprio in relazione alla circostanza che il sistema aeroportuale in questione adibito al traffico aereo civile. Si:ffatta tesi non pu essere condivisa dal Collegio, per il seguente ordine di considerazioni: a) l'opinione del ricorrente poggia sull'erroneo presupposto che le servit militari siano imponibili solo in presenza di un'opera esclusivamente militare: senonch l'art. l della ridetta legge n. 1849 dell932 ricomprende nella sua previsione normativa non solo le << opere militari di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato n e gli stabilimenti militari n, ma altres gli << aeroporti >> e i << campi di fortuna n, senza alcuna differenziazione -per tali due ultime categorie di beni -fra quelli militari e quelli civili, fra quelli pubblici e quelli privati; b) la ratio della norma sembra palese; mentre alcuni beni sono suscettibili di essere tutelati nelle forme e nei modi previsti dalla ridetta legge n. 1849 del 1932, solo in quanto abbiano struttura di opera direttamente ed esclusivamente militare (ad esempio fortilizi; fortificazioni; depositi di munizioni; polveriere ecc.) altri beni, invece, ricevono la stessa tutela non pi in relazione alla loro natura (che pu essere anche non militare), ma in ragione della loro funzione, che pu interessare -anche a prescindere dalla specifica destinazione in atto -la difesa dello Stato. In tale secondo nvero rientrano per l'appunto gli aeroporti (quale che sia la loro natura, militare o civile; pubblica o privata): giacch la navigazione aerea di per s stessa costituisce una attivit che, direttamente o di riflesso, pu sempre essere connessa o comunque incidere su esigenze di difesa militare. Onde anche l'aeroporto destinato al traffico aereo civile pu acquistare rilevanza, di guisa che si faccia luogo alla imposizione dei vincoli previsti dalla legge del .1932 suUe servit militari. E che si fidi della tutela predisposta dall'ordine citato complesso di norme, gli aeroporti prescindano dalla qualificazione militari o civili, desume altres -oltre che dalla dizione letteraledel gi menzionato art. l -dell'esame dei lavori preparatori della legge stessa: dai quali risulta. esplicito l'intento legislativo di ricomprendere nella. nuova disciplina normativa non solo le opere fortilizie e i depositi e stabilimenti militari (gi previsti dal Testo unico approvato con R. D. 16 maggio 1900, n. 401, e del relativo Regolamento approvato con R. D. 2 gennaio 1901, n. 32), ma di estendere i vincoli stessi agli aereoporti e ai campi di fortuna in genere, con astrazione dalla loro specifica qualificazione. DANNI DI GUERRA -Requisiti per la concessione dell'indennizzo -Necessit della loro esistenza alla data del decreto di concessione. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 30 ottobre 1963, n. 655 - Pres.: D'Avino; Est.: Trott~t -Fiorino Gostino c. Ministero del Tesoro). Ai fini della concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, il requisito della cittadinanza. italiana deve sussistere alla data del decreto di concessione, e non anche al tempo dell'erogazioneessendo irrilevante, ai fini della legittimit della. concessione, ogni mutamento nella cittadinanza che abbia luogo successivamente alla data di quel decreto (art. 1, legge 27 dicembre 1953, n. 968). Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione. N el merito il ricorso si appalesa fondato, essendo ininfluente ai fini dell'indennizzo che l'avente diritto abbia in tempo successivo al decreto di concessione acquistato una cittadinanza straniera. L'Amministrazione resistente oppone che il requi sito della cittadinanza deve sussistere anche al momento dell'erogazione, poich in tale momento che viene soddisfatta la pretesa del cittadino al risarcimento del danno di guerra, che ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. L'annullamento operato dovrebbe per tanto ritenersi regolare, essendo stato eliminato un atto emanato sulla base di un presupposto che in seguito venuto a mancare. Pur convenendo, secondo la ben nota giurispru denza di questo Consiglio e della Corte di Cassa zione che la pretesa alla reintegrazione dei danni di guerra si concreta in un interesse legittimo, la tesi dell'Amministrazione resistente non pu tut" ... tavia essere condivisa poich irrilevante ai fini di detta reintegrazione, ogni mutamento sullo stato- di cittadinanza che si verifichi posteriormente allo atto che costituisce il titolo per la concessione. w B::" TI d.k i 18& -196 Tale atto infatti, appena emanato compie ed esaurisce la sua funzione ponendo l'interessato nella teorica condizione di poterne subito realizzare il ()Ontenuto con l'effetto che ogni mutamento intervenuto in tempo successivo all'emanazione del decreto non pu produrre alcuna conseguenza ai fini dell'avvenuta concessione. PORTI -Opere portuali -Spese di manutenzione e riparazione -Provvedimenti di ripartizione -Impu gnativa-Competenza dell'A.G.O. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 30 ottobre 1963, n. 665 - Pres.: Meregazzi; Est.: Santaniello-Comune di Capan nori c. Ministero Lavori Pubblici). Es1a dalla giurisdizione del Consiglio di Stato il provvedimento ministeriale con il quale sono ripartite fra gli enti interessati, in base ai criteri fissi stabiliti dal R. D. 12 luglio 1912, n. 974 e ()On esclusione di ogni discrezionalit amministrativa, le spese occorse per opere portuali. (Cfr. IV Sezione, 29 maggio 1963, n. 383; Il Consiglio di Stato , 1963, 716, con note di richiamo). Trascriviamo la motivazione in diritto della deoi. sione. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla .Amministrazione resistente, sul profilo che esula dalla presente ()Ontroversia ogni posizione di interessi legittimi o di diritti affievoliti, data la natura della obbligazione pecuniaria di cui si discute l'assenza di ogni discrezionalit della determinazione dell'obbligazione stessa. Come stato gi affermato da questa Sezione in una fattispecie del tutto analoga (v. dee. 29 maggio 1963, n. 383), esula dalla giurisdizione del Consiglio di Stato il provvedimento ministeriale ()On il quale sono ripartite fra gli enti interessati, in base a criteri fissi stabiliti dal R. D. 12luglio 1912, n. 974, e con esclusione di ogni discrezionalit amministrativa, le spese occorrenti per opere portuali. Ed, invero, va considerato che l'attivit della P. .A. nella determinazione delle spese occorrenti per opere relative ai porti e nella ripartizione delle spese stesse fra le varie amministrazioni centrali .e locali interessate, strettamente vincolata la legge fondamentale (R. D. 2 aprile 1885, n. 3092 che approva il Testo unico delle leggi sulla dedotta materia) stabilisce, in primo luogo, in base a criteri del tutto obbiettivi, come debba procedersi alla classificazione dei porti in categorie e classi; stabilisce, poi, sempre in base a criteri obbiettivi quale quota delle spese per i porti di seconda categoria sia posta a carico dello Stato e quale parte faccia carico alle provincie ed ai comuni . .Anche il riparto tra le provincie e comuni si effettua sulla base di percentuali fissate dalla legge. E quest'ultima determina anche i criteri in base ai quali si deve accertare quali provincie e quali comuni debbano considerarsi come interessati alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione del porto, qualificando come tali le provincie e i comuni che si servono del porto per la esportazione dei loro prodotti agricoli e industriali e l'importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti. Nel regolamento approvato con R. D. 26 settembre 1904, n. 713 si precisa, sempre in base a criteri oggettivi, quali siano le opere nuove straordinarie e quali quelle di manutenzione e di miglioramento quali siano le opere che riguardano i porti, le spiagge ed i fari soggetti alle disposizioni del regolamento stesso. Il procedimento di ripartizione delle spese fra pi comuni interessati ad un medesimo porto, regolato dal R. D. 12 luglio 1912, n. 974, che ha sostituito l'art. 18 del R .D. n. 713 del1904 sopra richiamato, prevede l'attribuzione a ciascuno dei comuni iscritti negli elenchi di un coefficiente variabile, a seconda che si tratti di comune sede di porto o luogo di residenza delle agenzie e dei commercianti o di comune per il quale non ricorrano dette condizioni. La quota di concorso la risultante della combinazione di tre quote, determinate rispettivamrnte in ragione del principale dei contributi diretti, in ragione della popolazione e in ragione inversa della distanza dal porto. Come risulta da questa particolareggiata rego lamentazione, il potere che l'Amministrazione chiamata ad esercitare nella determinazione e nella ripartizione della spesa di che trattasi regolar mente vincolato, esulando da esso ogni margine di discrezionalit. N puo dirsi anoora ohe la norma sia dettata nel prevalente pubblico interesse. giacch essa discrimina l'onere in base alle prestazioni di cui possono fruire gli enti interessati: Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Consiglio. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI D E L L E C O R T I D I M E R I __ T O GIURISDIZIONE E COMPETENZA -Controversie agrarie -Sezioni Specializzate per le controversie agrarie -Concessioni di pertinenze idrauliche e di bonifica -Proroga legale -Competenza funzionale del Foro dello Stato. (Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata per le controversie agrarie) 13 marzo 17 aprile 1962 -Pieraccini e Coop. Ponti di Badia c. Amministrazione Finanziaria dello Stato e Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale). La competenza funzionale affidata dall'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 alle Sezioni Specializzate per le controversie agrarie, traendo origine dal modo di costituzione dell'organo giudiziario, prevale su quella funzionale del foro dello Stato prevista dall'art. 25 del C. p. c. e o e 7 del Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611. Il Tribunale di Firenze ha cos motivato: Fin dall0 maggio 1959, con memoria depositata in Cancelleria, il ricorrente Pieraccini aveva prospettato l'incompetenza territoriale di questa Sezione e correlativamente la competenza territoriale della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto. A sostegno di tale eccezione cosi sollevata il Pieraccini produceva copia della sentenza 17 marzo 1958, n. 3016 della Corte di Cassazione in causa Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Cooperativa Agricola Unit e Lavoro di Macchiascadona ed altri. Si legge, in tale sentenza, fra l'altro e senza specifica ulteriore motivazione, che va... dichiarata la competenza della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto, dove sono situati i fondi in controversia . In memoria di replica il Pieraccini si poi richiamato alla sentenza del 27 gennaio 1962, n. 52 in causa La Castiglionese c. Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la quale sentenza la Corte di Appello di Firenze, per essere il terreno in contestazione in quella causa ubicato nel Comune di Grosseto, dichiara l'incompetenza territoriale di questa Sezione e la competenza della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto. Questa ultima sentenza, ampiamente motivata, induce il Collegio a riesaminare la prospettata questione alla luce di nuovi argomenti che si dimostrano fondati. Infatti, l'art. 6 R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611 cbe, per le cause nelle quali parte l'Amministra zione dello Stato, radica la competenza territoriale presso l'Ufficio Giudiziario dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, viene derogato per espressa disposizione del successivo art. 7 nelle varie ipotesi in questo previste, ipotesi che rendono nuovamente applicabili i principi generali in materia di competenza, salvo per quanto attiene al giudizio di appello. Ora l'intenzione del legislatore (cfr. articolo 12 delle Preleggi), nel costituire con l'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 un organo specializzato della Magistratura Ordinaria, ha avuto di mira la creazione di una competenza funzionale, e come tale inderogabile, non soltanto per ragione di materia, ma altres per ragione di territorio. Lo si desume dal fatto che i quattro esperti, chiamati a far parte della Sezione, debbono essere designati dalle organizzazioni provinciali di categoria, con un riferimento, perci, all'ambito della provincia ossia ad un territorio rispetto al quale gli esperti sono in grado di integrare sul piano tecnico, economico e sociale le cognizioni del giudice collegiale. Il nome stesso di esperto >> indica. come questo componente debba conferire al Collegio non un puro e semplice apprezzamento in materia di contrapposizione sindacale di contrastanti interessi economici, bens una esperienza di usi, consuetudini, terreni, culture, sistemi di conduzioni ed in genere di situazioni legate a quel particolare territorio nel cui ambito l'organo giudiziario chiamato ad esercitare la propria giurisdizione. Pertanto, il principio della inderogabilit della. competenza funzionale delle Sezioni Specializzate destinato a prevalere anche rispetto alla competenza territoriale del foro erariale il quale tutela un interesse secondario rispetto a quello che determina il modo di costituzione dell'organo giudiziario. E poich i rapporti sui quali si controverte nel presente giudizio hanno per oggetto terreni posti nel Comune di Grosseto, la competenza a. giudicare di tali rapporti appartiene alla sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso quel Tribunale. La novit e la difficolt della questione giustifica l'integrale compensazione tra. le parti delle spese di questo giudizio . A) A seguito di tale pronuncia, nell;interesse:_ dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato " stato proposto Ricorso per Regolamento di Giurisdizione ed istanza per Regolamento di Competen- za. r"' r"' -198 B) Rilevato il carattere assolutamente pregiudiziale della questione di giurisdizione, espressamente proposta dall'Amministrazione Finanziaria sotto il profilo della improponibilit assoluta d'ella domanda diretta ad ottenere il riconos.cimento dello istituto della proroga legale delle affittanze agrarie per le Ooncessioni Amministrative di pertinenze idrauliche e di bonifica, la giurisdizione dell'A. G. O. stata contestata con richiamo al fatto che il rapporto che, in concreto, ha caratterizzato la utilizzazione dei beni oggetto di concessione, costituisce, sia nelle forma che nella sostanza, un rapporto tipico di diritto pubblico e precisamente una concessione amministrativa, attraverso la quale gli artt. 822 e 825 del Oodice civile consentono appunto la utilizzazione da parte di privati .di beni, che, natura rerum o destinationis causa, fanno parte del demanio dello Stato o del patrimonio indisponibile (Ofr. Oassaz. Sez. Unite, n. 1067 del 1949). O) La esclusione, per le controversie agrarie, della operativit del Foro dello Stato stata censurata con il motivo che integralmente si trascrive: Violazione delle norme sulla competenza -Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094; 4 della legge 18 agosto 1948, n. 1140; 2 e 5 della legge 26 giugno 1949, n. 359 cn norme sulla competenza per le controversie relative alla proroga dei contratti a.grari di affitto dei fondi rustici in relazione all'(J;rt. 25 del O. p. c., 6 e 7 del Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 con norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. Art. 42 O. p. c. l) Il Tribunale di Firenze, con la sentenza denunciata, ha dichiarato che esso, adito, a suo tempo, sia dal Pieraccini che dalla Ooop. Agricola Ponti di Badia in osservanza delle norme sul Foro dello Stato, sfornito di competenza territoriale ed ha affermato quella del Tribunale di Grosseto. Ha ritenuto il Tribunale suddetto che la competenza funzionale ed inderobabile del Foro dello Stato dovesse cedere di fronte a quella, parimenti funzionale e inderogabile, delle Sezioni Specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie operanti presso i singoli Tribunali. Ci in considerazione del fatto che, per queste 1time, il carattere funzionale stato determinato dalla partecipazione di esperti designati dalle Associazioni di categoria, i quali sono forniti sia di particolare conoscenza della situazione agricola sia di particolare esperienza sui problemi economici del luogo. Ha tratto conforto, al riguardo dal fatto, posto in rilievo dalla giurisprudenza formatasi sull'argomento, che la partecipazione degli esperti suddetti conferisce al Collegio non un puro e semplice apprezzamento in materia di contrapposizione sindacale di contrastanti interessi economici, bens una esperienza di usi, consuetudini, terreni, culture, sistemi di conduzione ed in genere di situazioni legate a quel particolare territorio nel cui ambito l'organo giudiziario chiamato ad esercitare la propria funzione ll. Nessun dubbio che la competenza delle Sezioni .Specializzate funzionale. Nessun dubbio del pari che le ragioni le quali hanno determinato il rilevato carattere funzionale sono quelle precisate dal Tribunale di Firenze. N l'uno n l'altro argomento, per, decisivo per affermare che la competenza territoriale delle Sezioni Specializzate prevalga su quella, funzionale anche essa, del Foro dello Stato e che quest'ultima tuteli un interesse secondario rispetto a quella suddetta, che si ripercuote sul modo di costituzione dell'organo giudiziario. 2) La ricorrente Amministrazione finanziaria non si nasconde la delicatezza della questione, ma ritiene necessario sottoporre all'esame della Ecc.ma Corte un duplice ordine di motivi che, trovando riscontro in norme positive, dovrebbero escludere la affermata prevalenza. Il primo ordine di motivi dato dal fatto che le norme sul Foro dello Stato; nella loro interpretazione letterale logica e finalistica, istituiscono un Foro speciale per un oggetto determinato nel quale si compongono, in unit di intenti, gli elementi del territorio e della materia e richiedono, in vista di ci, una norma derogativa espressa. Orientative a riguardo sono le eccezioni tassativamente poste dall'art. 7 del Testo unico n. 1611 del 1933 ed il carattere di ordine pubblico attribuito alla disciplina cos sancita dall'art. 9 successivo. Rispetto a tale situazione, la natura di organi di giurisdizione ordinaria serbata dalle Sezioni (vedasi in Giurisprudenza))' Cassazione, 11 dicembre 1950, n. 2711; id. 23 dicembre 1950, n. 28130 13 gennaio 1951, n. 80; in Dottrina ll TORRENTE, in << Giurisprudenza sui Contratti Agrari ))' pagina 12-13; O.ARR.ARA, ((Contratti Agrari n, pag. 317 in nota) posta in relazione al fatto che le leggi istitutive delle Sezioni Specializzate per la proroga legale (art. 7 della legge 1094 del1948 e 2 e 5 della legge 353 del 1949) hanno disciplinato la competenza delle stesse soltanto ratione materiae, senza nulla statuire ratione loci, porta a ritenere che, territorialmente, valgono le norme ordinarie di competenza con la inderogabilit sancit dalle norme comuni, rispetto alle quali il Foro speciale dello Stato risulta prevalente. L'art. 28, infatti, del O. p. c. oltre i casi espressi di inderogabilit, richiede, per eventuali altri casi, un'apposita disposizione di legge. Il secondo ordine di motivi dato dal fatto che, mentre per le Sezioni Specializzate per la pro roga legale, il legislatore ha disciplinato la com petenza soltanto ratione materiae, per le Sezioni Specializzate per l'equo canone il legislatore ha disciplinato la competenza sia ratione materiae che ratione loci. Le prime trovano la loro disciplina nelle leggi 1094-cel 1948 e 392 del 1950; le seconde nella legge 1140 del 1948 con la quale fu disposta la sostituzione delle Commissioni Arbitrali isti tuite dal D. L. O. P. S. n. 277 del1947. Di diversa composizione nella scelta degli esperti, le prime hanno, ai fini della competenza, la determinazione della meteria; le seconde non solo..d~lla materia, ma anche del luogo, richiedendosi espressamentE)_ dall'art. 10 della legge 277 del1947, che la domand introduttiva sia presentata <> (art. 5 legge 17 ottobre 1922, n. 1401). Sull'assunto che tale obbligo posto a carico dell'Esattore per i tributi comunali esigibili mediante l'Uoli si sostiene che per le imposte di consumo in gestione diretta, per le quali il Comune prov-vede direttamente~ all'accertamento ed alla riscossione affidandone il solo esercizio di cassa ad un ente distinto, Tesoriere Comunale, l'obbligo predetto non {l posto dalla legge n dal contratto esattoriale .che nel particolare sistema non entra affatto in gioco: con la conseguenza che se, non potendo parlarsi d'obbligo imposto dalla legge, il Tesol'iere lo assume, ci va riportato alla sua volont. .con la conseguenza ulteriore della costituzione di un negozio di garanzia distinto da quello di mutuo, non legato a questo da alcuna correlazione di necessit. e quindi autonomamente tassabile. L'argomentazione con fondata. L'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale pone come specifica, imprescindibile condizione per le delegazioni sull'imposte di consumo che la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette e al Tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ne consegue cb.e la Cassa di Risparmio -tesoriere Comunale, alla quale i ricevitori delle imposte di consumo versano gli importi di dette imposte con correlativo obbligo di ricevimento, tenuto nell'esercizio del suo servizio all'osservanza delle condizioni di legge per la riscossione delle imposte dirette. Si detto che canone fondamentale della riscossione delle imposte dirette quello cel non riscosso per riscosso>>. I capitoli normali esattoriali (D. M. Finanze 18 settembre 1823) che hanno natura di norme integrative delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di riscossione dispongono che l'esattore ed il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Comuni e dalla provincia, ed a versarne l'importo alle scadenze con l'obbligo del non riscosso per riscosso>>. Lo stesso obbligo applicabile per le delegazioni sui proventi del dazio consumo e delle tasse comunali affidati in riscossione agli esattori emesse in garanzia di mutui fatti dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altro Istituto (art. 9). Pare evidente, e lo ha gi. rilevato il Tribunale, che dal complesso delle disposizioni summenzionate risulta che il prt\SUpposto per emettere delegazioni sulle imposte di consumo appunto che la riscossione nel caso di gestione diretta sia affidata allo esattore o al Tesoriere con l'obbligo del non riscosso per riscosso , e che il tesoriere, nel caso di gestione diretta posto dalla legge nelle condizioni stesse dell'esattore o in quella dell'appaltatore nel caso di gestione appaltata. Non pu pertanto parlarsi di obbligo liberamente assunto dalle parti, ma trattasi dell'osservanza di un precetto legislativo che vincola il comportamento del mutuante. Solo per la compiutezza di motivazione va rile vato che dal contesto del rogito Burlando nulla appare che consenta di ritenere l'assunzione di un obbligo diretto tra la Cassa di Risparmio e l'Istituto mutuante: la sottoscrizione del rappresentante della Cassa vale unicamente come accettazione passiva delle pattuizioni intervenute tra mutuante e mutua tario, ma non implica l'assunzione di una qualche particolare specifica obbligazione diretta della stessa verso l'Istituto San Paolo. Ritiene pertanto questa Corte, ribadendo quanto gi. affermato in sentenza 20 aprile ...... che le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, rilasciate in mancanza di altri cespiti delegabili, siano da considerarsi mandati da pagamento non soggetti ad autonoma tassazione di registro in aggiunta e distintamente dalla tassazione del mutuo cui si riferiscono. Onde l'appello va respinto. -201 B) La sentenza della Corte di Torino stata gravata di Ricorso in Cassazione sulla base dei due seguenti motivi: I -Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 nonoh dell'art. 30 della tariffa A annessa alla legge di Registro predetta -Omessa insufficiente e oontrad dittoria motivazione -A i sensi e per gli effetti dell'art. 360 nn. 3 e 5 del O. p. o. .A) L'imposta. di registro,, della cui legittimit i giudici di appello erano stati investiti, concerneva, fra l'altro, la tassazione a norma dell'art. 30 della tariffa A della L. O. R. di 12 delegazioni semestrali di pagamento, emesse dalla Citt di Torino sui proventi delle imposte di consumo, sottoscritte dal Sindaco, accettate dalla Cassa di Risparmio di Torino, alla quale affidato il servizio di Tesoreria Comunale, e consegnate all'Istituto Bancario San Paolo di Torino per l'importo complessivo di J.J. 116.071.272, a fronte del mutuo da detto Istituto concesso alla Citt di Torino con il rogito Burlando 17 aprile 1958, n. 4232 di rep. per il maggior importo di L. 217.000.000, da restituirsi con versamenti semestrali in 25 anni. La tassazione predetta, contestata in sede giudiziaria dalla Citt di Torino, era stata operata, in via suppletiva, in occasione della verifica delle percezioni eseguite dall'Ufficio sul rogito Burlando, con la iscrizione dell'art. 19010 A. O. Chieri nell'importo di L. 2.437.507. I Giudici di appello, al pari dei primi giudici, hanno affermato l'illegittimit della eseguita tassazione, giacch il mutuo concesso alla Citt di Torino e le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo accettate dalla Cassa di Risparmio, incaricata del servizio di Tesoreria Comunale, integrando delle disposizioni necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre, vanno disciplinati, ai fini del tributo di registro, dal secondo comma dell'art. 9 della L. O. R.: tassazione dell'unica disposizione che d luogo alla tassa maggiore. Hanno, infatti, affermato i giudici di appello che: ... la formulazione dell'art. 9 Legge di Registro non fa riferimento ad un legame necessario tra le varie disposizioni derivanti dal sinallagma tipico contrattuale nel senso di escludere da tassazioni distinte ed autonome soltanto le obbligazioni che siano corrispettive di quella principale ovvero siano corollari giuridici delle contrapposte obbligazioni: il testo della norma ha portata pi vasta considerando e comprendendo tutte le ipotesi in cui la pluralit delle disposizioni e la loro concatenazione sono cagionate da forza di legge e non dalla discrezionalit dei contraenti. La concessione deve ritenersi ricorrente anche quanto dipenda da norma che pur non incidendo direttamente sulla disciplina del contratto tipico, debbono, necessariamente, essere osservate nella stipulazione di un particolare contratto. n legame -proseguono i giudici di appello -si ha tutte le volte che una disposizione viene ad aggiungersi a quelle tipiche strutturali del contratto tipo per virt di una norma legislativa che la impone in relazione anche a finalit non proprie del negozio, ma di carattere pubblico. . L'obbligo posto ai Comuni dall'art. 299 n. 3 della. Legge Comunale e Provinciale del)~ marzo 1934, n. 383 di garantire l'ammortamento dei mutui da essi contratti determinando i mezzi per provvedervi; la mancanza per la Citt di Torino di cespiti delegabili per legge, con conseguente esercizio dar parte dello stesso della facolt prevista dall'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale 14 settembre 1931, 11. 1175; e l'obbligo posto dall'art. 9 del D. M . 18 settembre 1923 con i Capitoli Normali Esattoriali per gli Esattori Comunali di accettare le delegazioni con l'assunzione dell'onere del<< non riscosso per riscosso, sono stati assunti, nell'economia della sentenza impugnata, in conseguenza della, adottata interpretazione dell'art. 9 della L. O. R., ad elementi determinanti la << connessione necessaria , presupposto della unicit della tassazione. In tali statuizioni le violazioni denunciate sono certe. B) L'art. 9 della L. O. R., al secondo comma. stabilisce ohe << un atto che comprende pi dispo sizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, consi derato, quanto alla tassa di registro, come com prendesse la sola disposizione che d luogo allar tassa pi grave >>. La lettera della norma -disposizioni necessa riamente connesse e derivanti, per la intrinseca loro natura, le une dalle altre -ed il criterio ispi ratore della stessa -evitare il carattere vessatorio delle distinte tassazioni nei casi in cui le disposizionir anche se distinte, sono caratterizzate da una con catenazione logica si da essere riassorbite nell'unico rapporto oggetto di tassazione -precisano, a chiare note, che l'ambito di sua applicazione ab braccia unicamente e soltanto la concatenazione strutturale, oggettiva, concettuale delle disposi zioni, secondo lo schema tipico del negozio e con una causa giuridica che assolva la stessa funzione economica e sociale. N e restano escluse le concatenazioni occasionali soggettive, non concettuali, quale che sia la finalit,. che le concatenazioni stesse vogliono attuare. In tali casi, infatti, delle singole disposizioni dato concepirne l'esistenza anche senza la conca tenazione predetta. L'insegnamento della Corte di Cassazione tas sativo al riguardo. Nella sentenza 3 ottobre 1958r n. 3087 e 4 ottobre 1958, n. 3106 (la motivazione di quest'ultima riportata nella << Riv. Leg. Fisc. , 1959 col. 214 e segg.) detto che, <>. Sempre lo stesso principio affermato nella sentenza 13 febbraio 1951 Soc. Selt -Valdarno contro Finanze in Riv. Fiscale n, 1951, 279; 9 maggio 1956, n. 1520 in<< G. Civ. Mass. >>, 1956, 513. In applicazione di tale principio stata esclusa la connessione necessaria (cfr. Cassaz. 7 giugno 1947, n. 864 Istituto Romano Beni Stabili contro Finanze in Foro Ital. n, 1947, 268) persino nel caso dell'obbligo del pagamento del prezzo nella compravendita qualora detto obbligo viene disciplinato dalle parti in modo particolare, con una speciale ratea: zione, col pagamento di interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello legale, con rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, rilascio di cambiali e garanzia ipotecaria consensuale, perch l'obbligo stesso viene ad assumere una fisionomia che, per sua natura, non deriva dal negozio di vendita. Lettera, pertanto, spirito informatore della norma .ed applicazione giurisprudenziale portano, necessa- riamente, a ritenere che: a) disposizione indipendente quella di rap porto o negozio giuridico autonomamente previsto dalle Tariffe allegate alla legge di registro; b) tale disposizione tassata in via separata .e distinta sempre che non costituisca un elemento integratore del negozio giuridico posto in essere, secondo lo schema tipico del negozio, quale fis sato dalla legge; c) l'intervento della legge, dovendo soddisfare .all'esigenza di una connessione obiettiva ed inscindibile fra le varie disposizioni, che assolva alla .medesima causa giuridica -per l'intrinseca loro natura >> richiede lo art. 9 citato -deve determinare una situazione non di accessoriet della disposizione, ma di connaturale compenetrazione, con .esclusione di quei casi in cui la stessa impone delle cautele richieste da esigenze di opportunit .amministrativa, che non influiscono sulla possibilit di concepire il negozio giuridico anche senza le .cautele predette. C) I tre ordini di ragioni, pertanto, nei quali i giudici di appello hanno riscontrato gli estremi della connessione necessaria sono in violazione della dovuta interpretazione delle norme e sono frutto di un vizio logico di motivazione. Essi, infatti, integrano cautele indicate dalla legge per finalit non proprie del negozio, ma per esigenze di buona amministrazione. .o L'art. 299 n. 3 del Testo unico della legge Comunale e Provinciale del 1934 disciplina le condizioni che abilitano i Comuni e le provincie a contrarre mutui, ma tale disciplina non risponde alla causa giuridica del negozio generale di mutuo ed a questo risultino legati da un vincolo di accessoriet e non di connaturalezza, nel senso voluto dalle norme, di compenetrazione strutturale, oggettiva, concettuale. La disciplina predetta, prevedendo per i Comuni l'obbligo della garanzia e della indicazione dei mezzi di pagamento, assolve ad esigenze di buona amministrazione, di necessit di bilancio e tali cose hanno una causa giuridica che assolve una funzione economica e sociale diversa da quella propria del mutuo, nello schema tipico previsto dalla legge civile. La mancanza per la Citt di Torino di cespiti delegabili per legge con il conseguente esercizio della facolt prevista dall'art. 94 del Testo unico, della Finanza Locale e l'assunzione da parte del Tesoriere Comunale, incaricato dei servizi di riscossione delle imposte di consumo dell'onere del non riscosso per riscosso, sono estrinsecazioni concrete della disciplina posta dal ricordato articolo 299 n. 3 della legge Comunale e Provinciale e rispondono alla causa giuridica della disciplina suddetta, con esclusione assoluta della compenetrazione strutturale e concettuale con il negozio di mutuo. Le disposizioni relative alle delegazioni di pagamento costituiscono, infatti una voce separata e distinta dalla tariffa A della legge di Registro -art. 30 e, per la loro natura, la loro funzione, la loro causa giuridica nei contratti di mutuo stipulati dai Comuni, sono rishieste da norme diverse, separate e distinte da quelle regolatrici del contratto. Il mutuo dei Comuni, peraltro pu essere garantito e soddisfatto anche con mezzi diversi senza che per tale fatto perda la sua fisionomia e la sua vitalit. Le delegazioni sui proventi delle imposte di consumo richiamano, pertanto, il concetto della accessoriet e non della connaturalezza con il negozio di mutuo garantito a norma dell'art. 299, terzo comma della Legge Comunale e Provinciale. II-Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 5 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 sulla riscossione delle Imposte Dirette, dell'art. 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 18 settembre 1923 con norme esecutive ed interpretative della legge sulle riscossioni (Capitoli Normali esattoriali) -Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo. -A i sensi e fJer gli effetti dell'art. 360, nn. 3 e 5 d_~l.C. p. c. .A) I giudici di appello nel presupposto che la connessione necessaria derivante da norme di legge, non soltanto quella strutturale propria fra le varie obbligazioni a seconda del tipo del contratto, ma anche queJla resa necessaria da norme cogenti -203 diverse da quelle regola.trici del contratto, hanno poggiato la loro decisione su tre ordini di motivi: a) sull'oblbligo posto ai Comuni dell'art. 299, n. 3 della legge Comunale e Provinciale del 1934 di garantire l'ammm,tamento dei mutui determinando i mezzi per provvedervi; b) sulla mancanza per la Oitt di Torino di 0esp:Lti delegabili 1per le1gge con conseguente esercizio della facolt prevista dall'art. 94 del Testo unico sulla finanza locale del 1931; a) sull'obbligo del non riscosso per riscosso posto dall'art. '9' dei Capitoli Normali per Esattori Comunali di accettare le delegazioni di pagamento .tratte dai Comuni. La erroneit del presupposto dal quale i giudici di a ppel.lo hanno preso le mosrse, i.UustNIIOO. nel primo motivo, travolge, la sentenza da Essi pronunciata. Pari erroneit, per inficia, sia sotto il profilo di viola.zione di legge che di vizio logico di motivazione, con omesso es3!Ille di punto decisivo, le affermazioni che, nel presupposto predetto, sono state fatte in particolare. B) sub a) L'art. 299, terzo comma della legge ComunaJ..e e Provinciale del1934 impone ai Comuni l'obbligo di garantire l'ammortamento dei mutui determinando i mezzi per provvedervi. Le delegazioni sono in estrinsecazione dell'obbligo generale suddetto e sono frutto della libera .scelta della parte che alle stesse fa ricorso per .a,s,solvere non le es.Lgenze caus.aJi e .funzionali del mutuo, ma quelle della buona amministrazione e della situazione contingente dei bilanci. sub b) L'avere la Citt di Torino esaurito gli .altri cespiti e l'essere stata costretta a ricorrere ai proventi futuri delle imposte di consumo, non deriva da norme cogenti, ma dalla situaz.ione patrimoniale contingente che, riconosciuta nella competente sede gerarchica, abilita all'esercizio della facolt ipotiz.zata nell'art. 94 del Testo unico della Finanz!lJ locale del1931. Non vi dubbio, infa. tti che se ;La. 1C[tt d;i Torino M"e,sse in 0onc.reto potuto ricorrere ad altre fonti patrimoniali per fronteggiare gli oneri del prestito, il ricorso ai proventi de:hle :iJJ:nposte di wnsumo sa1rehbe :mancato, senza ehe, per tale fatto, sarebbe ma.ncato anche il mutuo. Nell'ambito stesso delle delegazioni di pagamento !Vi distinz:ione !f.ra facoltatime ed obbligatorie: le une, v. Nuovissimo Digesto Italiano , yoce Delegazioni di pagamento -Diritto Finanziario) 5, pag. 358, sono quelle che i > dal futuro Tesoriere oVv-ero dell'appaltatore, nel caso di gestione in appalto. Il carattere convenzionale dell'obbligazione da detta manifestazione di volont. non poteva prescindere e, con i rilevati caratteri, non risulta affatto legata da connessione necessaria, per forza di legge, con il negozio di mutuo. IMPOSTA DI REGISTRO-Decisione delle Commis sioni Amministrative in tema di valutazione -Ricorso all'A.G.O, a norma dell'art. 29 del R.D.L. 7 ago sto 1936, n. 1639-Decisione Definitiva -Nozione Estremi. (Tribunale L'Aquila, 24 aprile-lO giugno 1963 -Pizzoferrato ed altri c. Finanze). La decisione pronunciata dalla Commissione Distrettuale delle Imposte in sede di determinazione del valore nei trasferimenti della ricchezza, non impugnata nei termini e nei modi prescritti alla Commissione Provinciale delle Imposte, definitiva ed avverso la stessa ammissinile l'azione giudiziaria prevista dall'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 per mancanza ed insufficienza di calcolo e per grave ed evidente errore di apprezzamento. Proposto, per, il ricorso alla Commissione Provinciale l'azione giudiziaria ammissibile solo dopo la decisione che dalla stessa sar. emessa. La sentenza cos motivata: Come noto, anche in materia di imposte indirette -senza alcuna limitazione -l'Autorit~ Giudiziaria ordinaria pu essere adita per questioni di diritto e per questioni di fatto connessa a questioni di diritto (estimazione complessa). Vale, quindi, anche per dette imposte il principio ipotizzato nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ribadito, peraltro, in successive disposizioni di legge in base al quale dalla competenza dell'Autorit giudiziaria sono escluse le questioni di estimazione semplice. E ci anche se l'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 che suddivide le controversie relative alle imposte indirette sui. trasferimenti della ricchezza in due categorie, attinente la prima alla determinazione del valore (terzo comma) e la seconda all'applicazione della. legge (quarto comma) abbia, con la prima di dette categorie, introdotto una eccezione a tale principio (sia pure limitata, come si chiarir in seguito) permettendo, a maggiore tutela degli interessi del contribuente, che l'Autorit giudiziaria ordinaria possa esercitare, per grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo, un controllo sulle questioni di determinazione del valore (quindi, di estimazione semplice) ed anche se, per tale controllo, ed in ispecie per il potere di annullamento della decisione viziata, non possa escludersi che, in deroga al principio dell'autonomia dei due giudizi (e sia pure per il solo controllo dell'errore di apprezzamento o della insufficienza di calcolo), una certa interferenza abbia a verificarsi: tra giurisdizione speciale e giurisdizione ordinaria~ Contrariamente a quanto avviene per le imposte dirette riscuotibili col sistema dei ruoli, per le quali l'azione giudiziaria pu proporsi soltantodopo che si sia reclamato alla giurisdizione speciale,. e, propriamente, soltanto dopo che sia intervenuta. una decisione definitiva anche soltanto della Commissione distrettuale o di quella provinciale, in materia di imposte indirette, invece, l'azione giudiziaria pu proporsi indipendentemente da quella amministrativa, ed anche dura!fte, e dopo, la pendenza del giudizio davanti alle Commissioni amministrative. N pare sostenibile che ilD. L. del 1936, n.1639,. con gli artt. 28 e 29, quarto comma abbia, in modo diretto o mediato, atbrogato alle disposizioni ipotizzate nell'art. 93 della legge tributaria. sulle successioni, approvata con R. D. 30 dicembre 1933, n. 3270 e nell'art. 145 della legge di registro R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269; disposizioni che, facultando il contribuente ad opporsi all'ingiunzione fiscale o in via amministrativa o in via giudiziaria, consentono di dedurre che il debitore possa ricorrere alla Autorit Giudiziaria ordinaria direttamente e cio senza che prima sia stata. adita l'autorit amministrativa. Invero l'art. 28 dalla citata legge del 1936, in base al quale la risoluzione in via amministrativa. delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogagazione di manomorta ed ipotecarie, demandata. alle Commissioni amministrative per le imposte dirette, autorizza a ritenere che illegisltore abbia inteso unificare l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in sede amministrativa le controversie tributarie, senza distinzione tra imposte dirette ed indirette>> (Cass. 19 novembre 1954, n. 4246), ma. non ad estendere alla categoria delle imposte indirette il sistema processuale proprio delle imposte dirette (esercizio dell'azione giudizi~#:;t subordinatamente all'esperimento del ricorso in via am.mini-_ strativa), essendo una tale estensione completa~ mente estranea alla sua sfera normativa. A sua volta l'art. 29, quarto ed ultimo comma,. della stessa legge_del1936, concernente la determi -205 nazione della competenza della Commissione amministrativa in materia di imposte indirette, se vero che fu salvo il ricorso alla .Autorit giudiziaria, avvalorando l'interpretazione che il ricorso stesso non possa che essere successivo al reclamo amministrativo, altrettanto vero, per, che lo fa salvo nei modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi, e cio richiamando le precedenti norme sul contenzioso delle imposte indirette (cfr. sentenz~ citata). Ad avvalorare l'affermazione di principio in esame concorre, poi, anche l'art. 39 R. D. 1937, n. 1516, il quale -e si badi bene con espresso richiamo al quarto ed ultimo comma del pi volte Citato art. 29 della legge del 1936 -stabilendo il modo in cui debbono essere inviati alla Commissione per la decisione di merito gli atti relativi al ricorso << in sede di procedura coattiva contro la quale sia stata fatta dal contribuente opposizione giudiziale n, chiaramente lascia intendere che il debitore possa immediatamente adire l' .Autorit giudiziaria ordinaria, prescindendo dal ricorso amministrativo. Se il caso specifico_ previsto dal terzo comma del pi volte citato art. 29 della legge del 1936 si Stranea -come gi innanzi si detto -in via di limitata eccezione (e di limitata eccezione, perch l'intervento dell'Autorit giudiziaria ordinaria nella determinazione del valore limitato soltanto al .controllo dell'errore di apprezzamento o della man< Janza o insufficienza di calcolo), dal principio sopra riferito, in base al quale, anche in tema di imposte indirette, l'Autorit giudiziaria ordinaria non pu ssere adita per le questioni di diritto o promiscue e non per le questioni di estimazione semplice, lo stesso caso specifico del terzo comma si estranea _pure dall'altro principio pure sopra riferito, in base al quale, sempre in tema di imposte indirette per questioni di diritto o promiscue, l'azione giurisdizionale amministrativa non condizione _per l'azione giudiziaria. E si estranea da quest'ultimo principio in primo luogo per il modo letterale in cui lo stesso comma terzo lo esprime. Invero detto comma, nello stabilire che il giudi zio delle Commissioni provinciali sulle questioni mune con rispetto delle disposizioni regolatrici delle materie e con imputazione del :cicavato. al propriobilancio (n. 104). IMPOSTA DI FAMIGLIA. 3) Se le norme di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 T. U. Finanza locale, 44 legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014~ relativi all'imposta di famiglia, possano ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 della Costituzione (n. 105). ORDINANZE DEL SINDACO IN MATERIA DI IGIENE E SANIT. 4) Se le ordinanze emanate dal Sindaco in materia. di igiene e sanit, ai sensi dell'art. 54 T. U. legge comunale e provinciale, siano vincolanti anche per le Amministrazioni dello Stato (n. 106). PIANI REGOLATORI. 5) Se le prescrizioni dei programmi di fabbricazione dei Comuni sprovvisti di piano regolatore siano vincolanti anche relativamente alla viabilit (n. 107). CONCESSIONI CONCESSIONI A SEGUITO DI PUBBLICO INCANTO -CANONE AFFITTO FONDI RUSTICI. Se la legislazione vincolistica in materia di equocanone di affitto di fondi rustici debba applicarsi anche nell'ipotesi in cui il fondo appartenente al patrimonioindisponibile dello Stato sia dato in concessione al privato a seguito di pubblico incanto (n. 70). CONTABILITA GENERALE DELLO STATO GARA -INTERVENTO DEL NOTAIO. l) Se nell'eccezione, espressa per i casi di incantoper asta pubblica, al divieto per il notaio di rivevere atti nei quali intervengano il coniuge, i suoi parenti od affini ecc. (art. 28 legge notarile 16 febbraio 1913~ n. 89) si possa ricomprendere anche la licitazione privata. (n. 191). MANDATO. 2) Se la revoca1della procura c. d. irrevocabile ritualmente comunicata abbia efficacia rispetto al terzo (n. 192). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI CREDITO PESCHERECCIO. l) Se il versamento delle rate di a:p;:rro.ortamento ab Fondo di rotazione del credito peschereccio, da part~ degli Istituti di credito che provvedono alla erogazione dei mutui, possa cessare, in caso di inadempienza dei mutuatari, prima della dichiarazione formale di perdita. del credito (n. 47). -211 2) Se debba far carico al Fondo. di rotazione il pagamento degli interessi di mora, per ilritardo nei pagamenti -da parte dei mutuatari, nella stessa misura pretesa -dall'Istituto .di credito nei confronti dei mutuatari medesimi (n. 47). INTERESSI. 3) Se la dizione interessi normali usata in una Convenzione Tesoro-IRFIS per determinare la ripartizione -delle perdite di una operazione finanziaria tra il Fondo -di rotazione e Istituto finanziatore esprima il tasso di interessi in vigore al momento della conclusione del eontratto di finanziamento o al momento della stipulazione della predetta Convenzione (n. 48). COSTITUZIONE IMPOSTA DI FAMIGLIA. l) Se le norme di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 Testo unico Finanza locale, 44 legge ll gennaio 1951, n. 25 a 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014, relative all'imposta di famiglia, possano ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 della Costituzione (n. 18). LEGGI REGIONALI. 2) Se debba ritenersi viziata di illegittimit costituzionale, in relazione all'art. 15, 3 comma, S.S.T.A., la norma di una legge regionale che attribuisce al ViceProvveditore agli studi di Bolzano funzioni aventi rilevanza esterna ed esorbitanti dai fini pervisti dalla eitata norma della S.S.T.A. (n. 19). DANNI DI GUERRA RIOOSTRUZIONE ABITAZIONI -MISURA DEI .CONTRmUTI. l) Se la misura dei contributi per la ricostruzione di abitazioni distrutte da eventi bellici debba stabilirsi secondo la legislazione vigente all'epoca della emanazione della determina di concessione ovvero secondo la diversa legislazione intervenuta prima della comunieazione della determina all'interessato, ma dopo la emanazione (n. 113). 2) Se le liquidazioni dei suddetti contributi effettuate in forza di una legge successiva alla legge 26 ottobre 1940, n. 1513, e divenuta definitiva per mancata impugnazione, siano soggette a revisione in virt della legge n. 968/1953 (n. 113). DEMANIO BENI [GI APPARTENENTI ALLA CORONA -CESSIONE IN USO. l)' Se i beni gi appartenenti alla Corona siano soggetti a regime giuridico diverso da quello degli altri beni .appartenenti al patrimonio dello Stato (n. 176). BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI -ALIENAZIONE. 2) Quali elementi caratterizzano l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 177). 3) Se la alienazione di un bene patrimoniale indisponibile, senza che ne sia avvenuto il formale mutamento di destinazione da parte della P. A., sia da considerarsi nulla o annullabile (n. 177). CONCESSIONI BENI PATRIMONIALI. 4) Se la legislazione vincolistica in materia di equo canone di affitto di fondi rustici debba applicarsi anche nell'ipotesi in cui il fondo appartenente al patrimonio indisponibile dello Stto sia dato in concessione al privato a seguito di pubblico incanto (n. 178). ;DEMANIO MARITTIMO COSTRUZIONI ABUSIVE -SAN ZIONI. 5) Se colui che costruisca abusivamente su terreno appartenente al demanio marittimo sia soggetto alla sanzione penale dell'art. 1161 Codice della navigazione o a quella dell'art. 633 C. p. (n. 179). '"cHIESA S. IGNAZIO IN ROMA -CONDIZIONE GIURIDICA. 6) Se la Chiesa di S. Ignazio in Roma debba ritenersi di propriet del Demanio o del Fondo per il Culto (n. 180). LAGHI. 7) Se un lago, quale illago di Lesina, che sia in diretta comunicazione col mare, quando l'efficienza di tale comunicazione sia condizionata all'opera dell'uomo di escavazione di materiali che si accumulano lungo i canali, abbia le caratteristiche di libera comunicazione col mare volute dall'art. 28 lettera d) del Codice della Navigazione per esser considerato bene del demanio (n. 181). Uso DI BENI DELLO STATO DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 8) Se gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e le istituzioni universitarie di assistenza abbiano diritto, alla pari delle universit e degli istituti superiori universitari, all'uso gratuito e perpetuo degli immobili dello Stato destinati al loro servizio, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione stata o sar realizzata (n. 182). DONAZIONI COMUNI E PROVINCIE. l) Se si debbano criticamente esaminare gli atti di alienazione dei beni ceduti ai Comuni e Provincie in esecuzione dell'art. 20 D. Lgt. 7 luglio 1866, n. 3036 quando non: siano impostati su base economica e se il Ministero dell'Interno sia tenuto ad indirizzare l'attivit di controllo dei prefetti e della G. P. A. ad una maggiore aderenza agli interessi pubblici e ad una corretta interpretazione delle norme in vigore (n. 34). 2) Se l'Amministrazione demaniale possa intervenire direttamente richiedendo, eventualmente, che l'iniinobile venga trasferito allo Stato ovvero che venga alienato dal Comune con rispetto delle disposizioni regolatrici delle materie e con imputazione del ricavato al proprio bilancio (n. 34). ZE?R: ::: 212 ENTI E BENI ECCLESIASTICI CHIESA S. IGNAZIO IN ROMA -CONDIZIONE GIURIDICA. Se la Chiesa di Sant'Ignazio in Roma debba ritenersi di propriet del Demanio o del Fondo per ilCulto (n. 39). ESECUZIONE FISCALE ESA'I:TORE -INDENNIT DI MORA. l) Se il termine notifica degli addebiti agli esattori di cui all'art. 3 legge 8 luglio 1957, n. 579 debba inten dersi esclusivamente in senso tecnico (n. 65). 2) Se l'indennit di mora possa applicarsi agli esattori anche quando manca una espressa delegazione (n. 65). RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI. 3) Se l'Amministrazione possa avvalersi del parti colare procedimento ingiunzionale disciplinato dal Testo unico del 1910 per accertare e liquidare in via autori.. tativa le somme ad essa dovute per risarcimento dei danni (n. 66). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT OccUPAZIONE D'URGENZA. l) Se nella occupazione di urgenza al deposito dell'indennit stabilita dal Prefetto debba seguire la sua determinazione in sede giudiziaria non contenziosa ai sensi . dell'art. 31 della legge sull'espropriazione pei' p.u. (n.l79). SCELTA DELLE AREE -CRITERI. 2) Se, per procedere alla valutazione comparativa d'idoneit tra un'area designata per l'espropriazione ed altra indicata dall'espropriando in sede di opposi zione, occorra che l'opponente abbia la disponibilit dell'area indicata (n. 180). FALLIMENTO RISCOSSIONE CREDITI. Se occorra l'autorizzazione del Giudice delegato per la riscossione da parte del curatore di capitali di spet tanza del fallito (n. 78). FERROVIE COADIUTORI DEGLI ASSUNTORI F. S. l) Se sussista rapporto d'impiego tra l'Amministrazione e i coadiutori degli assuntori delle F. S. (n. 345). DANNI. ALLE PERSONE -FORO COMPETENTE. 2) Se, a norma delle disposizioni sul foro erariale il giudice competente a conoscere della causa relativa ad un infortunio occorso in occasione di un trasporto ferroviario sia la Corte di Appello nel cui distretto si trova il luogo dell'incidente anche se il tratto ferroviario in cui questo si verificato appartenga ad un Compartimento dell'Amministrazione ferroviaria sito entro il distretto di altra Corte di Appello (n. 346). FERROVIE CONCESSE -IMPOSTA FABBRICATI E TERRENI. 3) Se le societ concessionarie di ferrovie sottoposte a gestione governativa siano soggette alle imposte sui fabbricati e sui terreni destinati al servizio ferroviario (n. 347). GESTIONE DI MAGAZZINO FERROVIARIO PER RICOVERO MERCI DA SDOGANARE. 4) Se la gestione di un magazzino ferroviario per il ricovero di merci estere da sdoganare possa essere affidata a soggetti diversi dai facchini nominati dal Direttore Compartimentale della Dogana ai sensi dell'art. l Reg. approvato con R. D. 4 dicembre 1864, n. 2046 (n. 348). IMPIEGO PUBBLICO AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI. l) Se, agli agenti tecnici dei trasporti, applicati press<> i Centri Automezzi P. T., possano essere attribuiti, in base alla legge 21 dicembre 1961, n. 1406, le mansioni di riparazione meccanica ed elettrica nonch quelle di, carrozziere e garagista (n. 551). CESSIONE DI STIPENDIO. 2) Se la detrazione dalla liquidazione disposta dalla. legge a favore dell'I.N.P.S. per la ricostituzione della posizione assicurativa del dipendente che cessa dal rapporto senza diritto a pensione prevalga sulle cessioni effettuate dal dipendente a favore dell'E. N. P. A. S . (n. 552). IMPIEGATI ADIBITI ALLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI RESPONSABILIT PATRIMONIALE. 3) Se la legge 31 dicembre 1962, n. 1833, recante modificazioni ed integrazioni alla disciplina della respon-sabilit patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici,. sia applicabile anche alla ipotesi di veicoli non circolanti per via terra (n. 553). IMPOSTA DI BOLLO CAMBIALI. Se una cambiale gi compilata e rimasta inutilizzata. possa in un secondo tempo essere usata per la emissione di un nuovo titolo, previe le opportune correzioni ed eventualmente la integrazione del bollo mediante appo-sizione di marche (n. 23). IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI ASSUNZIONE SERVIZIO RISCALDAMENTO. Se i contratti con i quali le aziendgrossiste di olio combustibile assumono la gestione degli impianti di riscaldamento invernale presso i condomini, ai fini del trattamento tributario di registro, debbano qualificarsi vendite o appalti (n. 194). -213 I. G. E. LOTTO E LOTTERIE CASSA DEL MEZZOGIORNO -ANTICIPATA E PROYVISORIA GESTIONE DI ACQUEDOTTI. Se lo speciale regime di abbonamento previsto per la Cassa del Mezzogiorno in materia di imposta possa applicarsi anche alle entrate, sia pure a titolo di rimborso spese, conseguenti alla gestione provvisoria che la Cassa fa ai Comuni mettendo in attivazione anticipata acque dotti non ancora interamente costruiti o collaudati (n. 103). IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI FAMIGLIA. l) Se la norma di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 T. U. Finanza locale, 44 legge Il gennaio 1951, n. 25 e 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014, relative all'imposta di famiglia, possa ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 Costituzione (n. 358) IMPOSTA FABBRICATI E TERRENI. 2) Se le societ concessionarie di ferrovie sottoposte a gestione governativa siano soggette alle imposte sui fabbricati e sui terreni destinati al servizio ferroviario (n. 359). ISTRUZIONE SUPERIORE Uso DI BENI DELLO STATO, Se gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e le istituzioni universitarie di assistenza abbiano diritto, alla pari delle universit e degli istituti superiori universitari, all'uso gratuito e perpetuo degli immobili dello Stato destinati al loro servizio, qualunque sia la epoca in cui l'assegnazione stata o sar realizzata (n. 14). LAVORO SERVIZIO MILITARE DI LEVA. Se, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 8 del 1963 della Corte Costituzionale, sussista comunque il diritto del lavoratore al computo del tempo trascorso in servizio militare di leva sulla anzianit e se detto computo debba essere effettuato non solo ai fini della liquidazione della indennit di quiescenza ma a tutti gli altri effetti (n. 35). LOCAZIONI LEGGE 30 SETTEMBRE 1963 N, 1307 -PROROGA ESECU ZIONE SFRATTI. Se l'art. l della legge 30 settembre 1963, n. 1307, disponente la facolt del pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, sia applicabile alle locazioni d'immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione o dall'attivit artigiana, ed in particolare se sia applicabile agli immobili locati ad uso di uffici pubblici (n. 118). SMARRIMENTO BOLLETTE VINCENTI DA PARTE DEL RICEw VITORE. l) Se debba procedersi al pagamento di una vincit al lotto quando siano andate smarrite le bollette vincent! debitamente consegnate dal giocatore al ricevitore (n. 19). 2) Se possa ritenersi responsabile il ricevitore per aver spedito le bollette vincenti, di poi smarritesi, a mezzo di raccomandata invece che di assicurata, e se la sua responsabilit possa estendersi all'Amministrazione (n. 19). MANDATO MANDATO IRREVOCABILE -REVOCA, Se la revoca della procura c. d. irrevocabile ritualmente comunicata abbia efficacia rispetto al terzo (n. 9). MEZZOGIORNO CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE -ESPROPRIA ZIONE DI IM+\[OBILI. l) Se i Consorzi per lo sviluppo industriale previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 possano procedere all'espropriazione di immobili per l'esecuzione di opere di attrezzatura industriale dichiarate di pubblica utilit dalla stessa legge indipendentemente dalla redazione dei piani regolatori previsti dall'art. 21 cit., aventi in virt di tale disposizione efficacia giuridica identica ai piani territoriale di coordinamento (n. 24). I. G. E.-ANTICIPATA E PROVVISORIA GESTIONE DI ACQUE DOTTI. 2) Se lo speciale regime di abbonamento previsto per la Cassa del Mezzogiorno in materia di imposte possa applicarsi anche alle entrate, sia pure a titolo di rimw borso spese, conseguenti alla gestione provvisoria che la Cassa fa ai Comuni mettendo in attivazione anticipata acquedotti non ancora interamente costruiti o collaudati (n. 25). MILITARI CONDUCENTI MILITARI-AziONE DI RIVALSA DELLA P. A. l) Se sia rinunciabile, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8, 2o comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1833,. il diritto dell'Amministrazione a rivalersi nei confronti del dipendente militare riconosciuto responsabile di un incidente automobilistico, con decisione della Corte dei Conti anteriore alla entrata in vigore della predetta legge e che non abbia accertato il grado di colpa del dipendente (n. 18). MILITARE IN SERVIZIO DI LEVA. 2) Se la limitazione di responsabilit stabilita nella -legge n. 1833 del 1962 sia applicabile al militare di leva che, alla guida di una autovettura dell'Amministrazione per un servizio non autorizzato, cagioni un danno alla Amministrazione medesima (n. 19). 214. MONOPOLI LICENZA COLTIVAZIONE TABACCO. l) Se la licenza per coltivazione di tabacco, oggetto di legato da parte del concessionario ad una persona giuridica, debba essere a questa intestata con riferimento ~lla data della morte del testatore o a quella della autorizzazione governativa ad acquistare il legato (n. 41). 2) Se, in attesa dell'autorizzazione governativa ad acquistare il legato, la licenza per la coltivazione di tabacco, legata ad una persona giuridica, possa essere_ provvisoriamente intestata all'erede ed esecutore testamentario (n. 41). OPERE PUBBLICHE ARBITRATO. l) Se competa all'Amministrazione dei Lavori Pubblici la nomina dell'arbitro, di cui all'art. 45 lettera d) del nuovo capitolato generale di appalto approvato con D. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante sia un ente diverso dallo ~tato e l'appalto di riferisca ad opera finanziaria con contributo statale (n. 54). POTERI DEL CONCESSIONARIO. 2) Se il concessionario di opere pubbliche possa acquisire i poteri di rappresentante dell'Amministrazione concedente per l'acquisto di aree necessarie alla esecuzione dell'opera concessa (n. 55). PENE PENE PECUNIARm. Se la quota di compartecipazione alle pene pecuniarie spettante, in forza della legge 5 aprile 1961, n. 322, agli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, debba essere attribuita globalmente, in relazione all'accertamento di trasgressione, ovvero ad ogni singolo agente o funzionario scopritore (n. 18). POLIZIA LOCALI DI MERETRICIO. Se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin) debbano considerarsi abrogati gli artt. 190 e 191 del Testo unico di Pubblica sicurezza e l'art. 346 del Relativo Regolamento di esecuzione (n. 29). POSTE E TELECOMUNICAZIONI ,AsSEGNI POSTALI LOCALIZZATI -PRESCRIZIONE -RINNOVO. l) Se gli assegni postali localizzati, caduti in prescrizione, possano essere rinnovati (n. 98). AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI; 2) Se agli esperti tecnici dei trasporti, applicati presso i Centri Automezzi P. T., possano essere attribuiti, in base alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le mansioni di riparazione meccanica ed elettricac nonch quelle di carrozziere e garagista (n. 99). DIRITTO DI ESCLUSIVA. 3) Se il diritto di esclusivit che spetta alla Amministrazione Postale per i servizi di posta e telecomunicazione e, in particolare, per quelli relativi alla raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare sia operante anche nei confronti delle altre Amministrazioni statali (n. 100). PREVIDENZA ED ASSISTENZA IMPIEGATI STATALI -CESSIONE STIPENDIO. , Se la detrazione dalla liquidazione disposta dalla legge a favore dell'I.N.P.S. per la ricostituzione della posizione assicurativa del dipendente che cessa dal rapporto senza diritto a pensione prevalga sulle cessioni effettuate dal dipendente a favore dell'E.N.P.A.S. (n. 42). REGIONI REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -LEGGE REGIONALE. Se debba ritenersi viziata di illegittimit costituzionale, in relazione all'art. 15; 3 comma, S.S.T.A., la norma di una legge regionale che attribuisca al Vice-Provveditore agli studi di Bolzano funzioni aventi rilevanza esterna ed esorbitanti dai fini previsti dalla citata norma dello S.S.T.A. (n. 109). RESPONSABILITA CIVILE AziONE DI RIVALSA. l) Se sia rinunciabile, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8, 2o comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1883, il diritto dell'Amministrazione a rivalersi nei confronti di un dipendente militare riconosciuto responsabile di un incidente automobilistico, con decisione della Corte die Conti anteriore alla entrata in vigore della predetta legge e che non abbia accertato il grado di colpa del dipendente (n. 203). CONTRATTI DI ASSICURAZIONE. 2) Se le Amministrazioni dello Stato possano stipulare contratti di assicurazione per i danni dalle medesime patiti o arrecati a terzi (n. 204). IMPIEGATI STArALI-RESPONSABILIT PATRIMONIALE. 3) Se la legge 31 dicembre 1962, n. 1833, recante modificazioni ed integrazioni alla discipiiia della._responsabilit patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici, sia applicabile anche alla ipotesi di veicoli non circolanti per via terra (n. 205). -215 "MILITARE IN SERVIZIO DI LEVA. 4) Se la limitazione di responsabilit stabilita nella legge n. 1833 del 1962 sia applicabile al militare di leva -che, alla guida di una autovettura dell'Amministrazione per un servizio non autorizzato, cagioni un danno alla .Amministrazione medesima (n. 206). -RESFONSABILIT DEL :MAGISTRATO. 5) Se la responsabilit in cui sia incorw il magistrato nell'esercizio di funzioni giurisdizionali possa estendersi . all'Amministrazione (n. 207). RICORSI AMMINISTRATIVI :RICORSO GERARCmCO. l) Se indipendentemente dalla presenza di altri requi 'siti di sostanza e di forma possa qualificarsi come ricorso gerarchico la lettera indirizzata sia all'Autorit peri ferica che ha provveduto sia all'Amministrazione Cen trale gerarchicamente superiore con la quale si chieda una revisione del provvedimento da parte dell'organo o{lhe lo ha emanato (n. 10). 2) Se l'autorit gerarchicamente superiore abbia il ,potere di revocare d'ufficio per motivi di merito il provvedimento emanato dall'organo inferiore (n. 10). STRADE ALBERATURE ESISTENTI AI LATI DELLE STRADE. l) Se la responsabilit per i danni cagionati dalla im missione di radici o rami nel fondo altrui sia esclusa o limitata dal mancato esercizio da parte del proprietario .danneggiato del diritto di autotutela attribuitogli dal l'art. 896 C. c. (n. 49). .Al'FROVAZIONE :PROGETTI, 2) Se il Ministro dei Lavori Pubblici che abbia approvato il progetto di variante ad una strada statle7Si'a -competente anche ad approvare il progetto, necessario per l'esecuzione dell'opera, di spostamento di un elettrodotto ferroviario (n. 50). TELEFONI CANONE. l) Se spetti anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche il trattamento a riduzione per il canone di abbonamento telefonico urbano del quale fruiscono le Amministrazioni dello Stato (n. 24). RIMOZIONE IMPIANTI -SEQUESTRO Al'FARECCHI. 2) Se il potere conferito all'Amministrazione P. T . di rimuovere gli impianti e di sequestrare gli apparecchi nel caso previsto dall'art. 178 del Codice postale (esercenti esclusivi di linee di telecomunicazioni) si riferisca solo a fatti commessi a bordo di navi nazionali oppure si estenda a tutti gli altri casi di concessionari inadempienti o di esercenti abusivi di linee telefoniche ad uso privato, in qualsiasi luogo esistano i relativi impianti (n. 25). 3) Se per la rimozione degli impianti e per il sequestro degli apparecchi esistenti nel domicilio o nel fondo altrui, sia necessario osservare le norme che garantiscono costituzionalmente l'inviolabilit dell'altrui domicilio (n. 25). TRANSAZIONI AFFROVAZIONE. Se dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 gli org~ centrali dell'Amministrazione abbiano conservato le competenze ad approvare le transazioni stipulate ai sensi della legge citata, il cui importo non superi il limite di tre milioni di lire (n. 9). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI AcCORDO ITALOFRANCESE 29 NOVEMBRE 1947 . Se il Governo italiano, cessionario del Governo francese in esecuzione dell'accordo itala-francese del 29 novembre 1947, possa pretendere da ditte italiane la restituzione di anticipi corrisposti dal governo francese in relazione a contratti di fornitura rimasti ineseguiti per l'intervenuto stato di guerra tra i due Paesi (n. 12).