mg:::: 9::: f &&rm&: "PUBBLICAZIONE RASSEGNA DI SERVIZIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANNO xv -N. lJ:-2-3 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO r963 LA PRE'TESA RESPONSABILITA ' DELLA P. A. PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI SOMMARIO -PARTE PRIMA: 1) L'esclusione della responsabilit della P. A. per lesione idi interessi legittimi, secondo la Costituzione; 2) Il cc Tema di fronte alla teoria, in Jormulazione polemica ..... ; 3) e in formulazione metodologica; 4) I gradi della cc Tesi; 5) I gradi della cc Antitesi" -PARTE SECONDA: 6) Il concetto di illecito. Il concetto di "'danno.. Presupposti: A) relazione fra cc situazioni giuridiche corrispettive; B) illiceit civile; G) lesione di cc situazione attiva di diritto soggettivo. D) La teoria dei c. d. inte ressi occasionalmente protetti nel diritto privato (esclusione); 7) La c. d. responsa l. stata, recentemente, distribuita una Relazione introduttiva al Tema ii redatto dal Professore Gioranni Miele, al dichiarato fine di fornire una prima base di discussione dell'importante e delicato argomento ii. PARTE PRIMA 1) Uno scritto di carattere introduttivo ad un convegno di studi -il cui tema resistito, per tradizione dottrinaria e consolidata giurisprudenza, da testuali norme della Costituzione (artt. 28, .103 e 113), onde esso appare, prima facie, confinato nel campo della mera speculazione dogmatica --. avrebbe dovuto, in primo luogo; avvertire l'esigenza metodologica di affrontare, immediatamente, ,quella elaborazione che ricollega, per l'appunto, a dette norme costituzionali la non configurabilit della risarcibilit di danni da lesione di situazioni giuridiche, diverse dai diritti soggettivi. Invece, la trattazione muove da premesse teoriche (svilup' pate -poi -attraverso difettivi sillogismi) toccando, quasi marginalmente, la corretta inter pretazione di quelle norme. Prima di seguire, punto contro punto, l'esposizione della cc Introduzione al Tema n, appare, dunque, necessario rilevare che, ver liberarsi della preclusione, di cui si detto, il MIELE, afferma: L'articolo 28 della Costituzione, sancendo la responsabilit diretta dei pubblici dipendenti per i fatti commessi in violazione dei diritti altrui, non si oppone a questa possibilit (di far luogo al risarcimento dei danni per violazione di interessi legittimi) in primo luogo perch non certo che l'espressione diritti debba essere intesa nel suo significato letterale, e, in secondo luogo percb riferibile ai soli dipendenti, restando cos impregiudicat, a l'ampiezza della responsabilit d~ll'ente n La questione stata ampiamente esaminata... nella Relazione dell'Avvocatura Generale dello Stato, per gli anni 1942-1950 n, in termini, che pare necessario ricordare per esteso. -2 Si rilevato che: . .. la norma costituzionale (art. 28) ha sanzionato il principio dlla responsabilit. dei funzionari, in proprio, e della P . .A., per i danni arrecati in violazione di diritti soggettivi ; cc che questa norma non abbia fatto che sanzionare i principi gi. elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, fissando costituzionalmente -e, cio, dato il carattere rigido della Costituzione, inderogabilmente -il principio che al cittadino, leso nel suo diritto soggettivo, spetta, nei confronti dello Stato e del dipendente di questo, autore della lesione, un diritto al risarcimento del danno patito )), Ohe questo sia il valore dell'art. 28 risulta non soltanto dal suo tenore logico-grammaticale e dalla interpretazione sistematica, che di esso pu darsi nell'ambito della Costituzione, ma altres dai lavori preparatori, che ebbero ad assumere una particolare importanza >J. La elaborazione parlamentare dell'art. 28 fu infatti lunga e complessa, e la formulazione adottata concluse un dibattito e sintetizz numerose tesi, di cui doveroso. far cenno >J. Nella seduta del 1 ottobre 1946 la Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente, dopo aver approvato l'articolo relativo alla stampa (art. 21 Oost.), poneva in discussione il successivo che, secondo la formulazione originaria, suonava cos: I funzionari dello Stato sono responsabili, ai sensi della legge penale e di quella civile, per gli atti compiuti dolosamente o colposamente in violazione dei diritti di libert sanciti dalla presente Costituzione JJ, Lo Stato risponde solidalmente con i funzionari per i danni )), Il testo si riferiva esclusivamente agli atti compiuti in violazione dei diritti costituzionali di libert., e si voleva con esso principalmente affermare il principio della responsabilit. colposa, quella dolosa essendo gi. prevista dalle leggi penali. Ci venne esplicitamente confermato; e si precis, altres, che la norma prescindeva dalla comune responsabilit. della Pubblica Amministrazione e dei funzionari, che doveva essere regolata in tutt'altra sede, qui essendo necessario soltanto garantire i diritt,i costituzionali di libert. Essendo, poi, stato fatto presente che l'Italia si avviava a un ordinamento regionale, e che anche i funzionari delle Regioni avrebbero potuto ledere i fondamentali diritti di libert. dei cittadini, si sostitu la dizione funzion~ri dello Stato , con fimzionari pubblici J> e si aggiunse nel secondo comma enti pubblici . Sembr opportuno, infine, che in questa sede, cio nel titolo relativo ai rapporti civili, fossero garantiti non soltanto i diritti di libert. ma tutti gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, e si provvide, quindi, a sopprimere l'inciso: di libert . L'articolo, cos approvato dalla Sottocomissione, fu modificato dalla Commissione, che lo present per l'approvazione dell'Assemblea Costituente nella seguente formulazione: I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiilti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai dipendenti )), La legge determina le conizioni e v modi per la riparazione degli errori giudiziari )), Questa formulazione, poco difforme dalla definitiva, aveva del tutto abbandonato i concetti e gli scopi che avevano guidato la Sottocommissione, la quale si era preoccupata di affermare un principio nuovo a tutela dei diritti essenziali garantiti al cittadino dalla Costituzione,. prescindendo dl noto principio della comune responsabilit. della. P . .A.. per atti o fatti~ illegittimi o, illeciti. La Sottocommissione avrehbe voluto proclamare la responsabilit. dolosa o colposa del funzionario per gli atti lesivi dei diritti fondamentali~ civili e politici del cittadino; la Commissione,. invece,.. modificando totalmente la formulazione dell'articolo (22 del progetto, e 28 del testo definitivo),. affermava semplicemente il diritto fondamentale del cittadino ad essere risarcito dei danni, che 1fu colpevole attivit. dei dipendenti dello Stato~ o degli enti pubblici~ avesse arrecato, e la conseguente responsabilit personale del dipendente stesso,. secondo le leggi penali, civili e amministrative; in tal modo, per,. con l'anzidetta formulazione1< ed ancor pi con quella definitiva, si ahb.andonaiva de1 tutto ogni concetto innovativo .. In sede di discussione fu rigettato recisamente ogni tentativo di alterare il problema. della responbilit., cos come era stato elaborato dalla dottrina. e dalla giurisprudenza. Contro i vari emendamenti proposti al testo formulato dalla Commissione, l'on. Tupini dichiararva che questa,. nell'elaborare l'art. 22 (del progetto), aveva cercato di ispirarsi agli insegnamenti costituenti ormai principi indiscutibili della dottrina giuspubblicistica. Lo stesso concetto aveva espresso l'on. Oro Nobili, il quale,. osservando che la questione della responsabilit. della Pubhlica. .Amministrazione era molto antica e che in proposito vi ern. tuttru una elaborazione. dottrinaria e giurisprudenziale, riteneva opportuno. enunciare il principio della personale responsabilit. dei dipendenti,. lasciando alla giurisprudenza il compito di decidere quando ricorressero gli estremit per stabilire la solidariet. degli enti pubblici. In conseguenza veniva rigettato un emendamento, che voleva affermare il princi:pin della responsabilit. indiretta della P. A.. ed estendere la responsabilit per atti lesivi d'interessi legittimi. N era approvatp. l'emendamento aggiuntivo nell:esercizio delle loro funzioni )). perch era intuitivo che la.. norma dovesse. trattare la responsabilit.. che dipendenti e funzio nari, e con essi lo Stato e gli enti pubblici, incon trano con gli atti compiuti dai pr.imi nell'esercizio. delle pubbliche funzioni, e cio nella qualit. di dipendenti e funzionari)), (Relazione .1!vocatura Generale n, cit. p.. 13.7 e. segg..). Fondamento della responsabilit. della P . .A. ,. stata costantemente ritenuta l'illegittirnit dell'atto amministrativo che abbia leso. anche d.iritti soggettivi e possa,, pertanto, q1talificarsi illecito,. sempre che ci non importi indagine. sul buon uso. dell'attivit discrezionale~ in quan.to ad essa non ~i i:iontrappone, un diritto soggettivo del privato,. ma un suo. inte-,_ resse legittimo: in altri termini,, sernpr.e che si de~. duca la violazione di un diritto soggettivo perfetto. e che si chiegg,a una. pronUJlcia. non v.ietata all'auto'"' -3 rit giudiziaria (Sezioni Unite 20 giugno 1958, n. 2147, in Relazione Avvocatura Generale, 19561960, II, p. 146; cfr. anche ((Relazione Avvocatura Generale, 1951-1955, I, p. 113). Siffatto principio si maggiormente evidenziato, proprio, in occasione del tentativo di reinserire il criterio della responsabilit della P .A. a titolo di colpa, proposto in tema di estensione, alla stessa P. A., della responsabilit del funzionario. Ma, per insegnamento della Corte Suprema, pur in costanza della norma contenuta nell'art. 28 della Carta Costituzionale . . . la P. A. risponde esclusivamente a titolo diretto dei fatti illeciti colposi commessi dai funzionari nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno di essi assegnati , posto che ((l'art. 28 non ha inteso snaturare la responsabilit dhetta della pubblica amministrazione e sanzionare il principio della responsabilit, indiretta, ma ha voluto soltanto sancire. acccinto alla responsabilit della P. A., quella personale dei funzionari e dipendenti, che finora si era ritenuto essere assorbita dalla responsabilit dello Stato (Sezioni Unite, 2 agosto 1954, n. 2831, e 2 luglio 1955, n. 2034, in (>, 1952, p. 897; GuGLIELMI: L'art. 28 della Costituzione, e la responsabilit dello Stato, in Rass. Avv. Stato, 1949, pp. 169, 176. (2) Cfr. CASETTA: L'illecito degli enti pubblici, 1953, p. 242 segg.; p. 278 segg.; TORRENTE: La responsabilit indiretta della pubblica amministrazione, in Riv. dir. civ.>>, 1958, I p. 278. V. anche in Foro It. , 1958, I, 1103). (3) DI CIOMMO: La responsabilit civile del dipendente statale e dell'Amministrazione dello Stato, in Rass. Avv. Stato'" 1957, 29; SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo, 1959, pp. 523, 524; contro GALLO: L'eventuale concorso della responsabilit dela P. A. con quella dei propri dipenienti autori del fatto dannoso, in Riv. Amm. >>, 1956 p. 77. nonch nella successiva giurisprudenza della Corte regolatrice (Cassazione, 31 marzo 1960, n. 708) che riconfermava il carattere dell'art. 28, come non contrastante con i principi tradizionali della responsabilit organica e diretta della P . .A.;e infine nel presupposto della sent. Cost. 30 gennaio 1962,. n. 1, nel senso che l'art. 28 Cost. abbia riconfermato la responsabilit diretta dello Stato (4),. proprio, nel corso di tale disamina, emergeva, con chiara evidenza, che la responsabilit per lesione di interessi legittimi non potrebbe attrarsi nell'alveo privatistico. Facendo leva sia sui principi tradizionali, sia sulla chiara dizione . dell'art. 28 Cost., sia, infine, sulla palese ingiustizia che deriverebbe discriminando, contro il preciso dettato del codice civiler le conseguenze del fatto illecito rispetto al danno risarcibile, secondo che quello sia posto in essere da un privato o dalla P. A., la giurisprudenza. della Corte di Cassazione ha costantemente accolto la tesi della non risarcibilit di lesione di interessi legittimi, determinata dall'atto amministrativo annullato, in quanto il giudice, investito di un'azione di responsabilit contro la P. A., deve pregiudizialmente accertare il concorso di due condizioni: che si deduca la violazione di un diritto soggettivo perfetto e che si chiegga una pronunzia non vietata all'autorit giudiziaria ordinaria (Cassazione, 15 aprile 1958, n. 1217, Finocchiaro c. Comune di Messina; Sezione Unite, 20 giugno 1958, n. 214 7, Fabboni c. ANAS, in Relazione Avvocatura Generale, 1956-1960, II, 146). Per ulteriori pronuncie susseguitesi in termini, sempre pi chiari, e recisi, v. infra, paragr. 9, lettera O, II). 2) pertanto sul piano meramente teorico, che pu essere seguita la esposizione introduttiva e al solo fine di dimostrare che gli argomenti addotti, -pur sul piano teor,ico -non appaiono assoluta mente probanti. Ma, un altro rilievo preliminare viene suggerito dalla Introduzione al Tema l>. Uno scritto di carattere introduttivo, ad un convegno di studi il cui tema sia, non gi l'esecu zione capitale della P . .A.. a cagi.one della negata risarcibilit della lesione di interessi legittimi, ma il problema stesso della (( configurabilit del risarcimento dei danni anzi, addirittura, il pro blema della configurabilit di danni, e della conse guente loro risarcibilit , in dipendenza di lesione di interessi legittimi, ad opera della P. A., doveva limitarsi a porre gli elementi della trattazione, obiettivamente, muovendo, cio, da dati che non recassero in radice la soluzione in un senso o nell'altro. Uno scritto introduttivo doveva, in altri termini essere di carattere propedeutico (da pro e paideutikos, preparatorio a istruzione pi alta) e pertanto sarebbe stato forse meglio conferire ad esso titolo e contenuto di: Presentazione del Tema. (4) ESPOSITO: La irresponsabilit dello Stato su eventi di servizio e gli artt. 28 e 3 della Costituzione. Nota a sent. cit. in cc Giur. Cost. >>, 1962 p. 4. ---4 La decisa impostazione affermativa, circa la ris:;i,rcibilit dei danni da lesione di interessi legittimi, ad opera della P . .A., adottata dal Miele, muove da una premessa, gi, qualificata in quella direzione. La sua cc Introduzione >> inizia, infatti, con questa proposizione: Ohi si propone di studiare il tema. della risarcibilit dci danni derivanti da ingiusta lesione di interessi legittimi deve porre al centro della ricerca l?. nozione di illecito; e sar ovviamente la nozione ili illecito civile, talt~ essondo l'ille<'ito per effetto del quale m1.sce a carico del responsabile l'obbligo del ri.sarcimento del danno>>. Siffatta proposizione, colloca in nuce, una premessa che sposta subito ii tema, attraverso quella qualificazione di ategoria di siLuazioni giuridiche protette, dif;tinte dai diritti soggettivi. Si fa seguire, come conseguenziale, un secondo elemento, nel considerare al centro del problema la nozione di illecito, ma questa non (he una premessa minore (la quale si risolve, palesemente, in una petizione di principio), di un sillogismo jnammssibile, per la presentazione di un tema. Il terzo elemento della indagine appare, infine, corollario in perfetta armonia con i due precedenti, _allorch ricollega la risarcibilit del danno, alla specie dell'illecito civile, generatore dell'obbligo, a carico del responsabik. 3) Il Niterio che deve presiedere all'indagine proposta sembra, i.nvece, ben altro: e cio se possa configurarsi lesione di interessi legittimi, che determini, ex se, (ossia escludendosi la possibilit di fa,r valere il diritto come interesse), danno nel senso di damnum iniuria da.tum (il danno inr.olpevole non viene in considerazione, e la questione sarebbe comune a quella del risarcimento da attivit leg;ttima). Responsabilit infatti il rapporto giuridico 1.b.e s1 istituisce fra un soggetto, leso nella sua sfera giuridica, ed uno o pi altri soggetti, autori della lesione o dall'ordinamento giuridico chiamati a risponderne, in virt di un preesistente particolare rapporto giuridico, in luogo o insieme con l'autore della lesione; e questa deve essere iniuria data, perch anche nel nostro ordinamento vige il principio secondo il qua.le qui suo iure utitur, neminem laedit. La lesione 1.lella sfera giuridica. altrui, autorizzata, consentita o imposta dalla legge, non 9- luogo a responsabilit; pu in tal caso sussistere l'obbligo di corrispondere un indennizzo per la lesione legittimamente arrecata, ma questo fenomeno giuridico ben lungi dal rientrare nel concetto di responsabilit, pi rettamente inquadrandosi nell'istituto della conversione dei diritti. 4) Un terzo rilievo preliminare questo: che la dissertazione del Miele, piutt.osto ehe su argomenta: doni concatenate, s da raggiungere una ]Jrova logica e giuridica, riposa su evanescenti pretese ar monie e non ripugnanze dell'ordinamento giuridico all'introduzione del criterio della risarcibilit dei danni, da lesione di intereRsi legittimi. Onde appare non agevole nostringere, in sintesi, il pensiero dell'.A. Tuttavia, s.ostanzialmente, i gradi della trattazione possono ridursi a questi: a) risarcimento del danno non postula, necessariamente, il concetto di ristoro di diritti soggettivi; b) risarcimento del danno ricollegabile, altres, al principio della c.d. responsabilit oggettiva, di cui sarebbero spunti nel diritto romano, applicazioni nel germanico e nel nostro o.g.; c) diritto soggettivo e interesse legittimo sarebbero situazioni di vantaggio, autonoma, nel primo caso, dipendente da un potere giuridico o dovere altrui, nel secondo; d) peraltro, senza argomento che sorregga parit, o gradazione, di tutela patrimoniale, nel caso di lesione, si passa a rilevare che, ammessa la risarcibilit. della lesione di c.d. diritti affievoliti, o condizionati, basterebbe provare che questi sono, invece, interessi legittimi, per arrivare ad estendere la risarcibilit. a tutta la categoria degli interessi legittimi; e) palesi ragioni di giustizia imporrebbero di ricollegare al principio dell'art. 2043 O.e. la responsabilit per lesione di interes::i legittimi. 5) In relazione alle proposizioni suesposte sar agevole dimostrare che le due prime non resistono a una corretta disamina storico giuridica; che l'interesse legittimo non situazione giuridica (cc di vantaggio n) in senso tecnico; in ogni caso, essa accolta. nell'o.g,, proprio, con la esclusione della. guarentigia tipica. del diritto sogget"bivoii, mentre l'estensione all'interesse legittimo di tale guarentigia importerebbe la qualificazione di e> (7). Ohe non ad ogni fattispecie di illecito, corrisponda una responsabilit civile, ma che questa si ponga come sanzione specifica (obbligo di risarcire), all'at tuazione di una fattispecie nmmativa -in cui l'azione in trasgressione di una norma giuridica, determina un danno (condotta e danno costitui scono l'elemento obbiettivo della fattispecie), con sistente nella incidenza sulla sfera degli interessi economici n, ossia nella diminuzione di patrimonio (beni, reete cc diritti l> nella preesistente sfera giu ridica di un soggetto) (8) -risulta da considera zioni affatto elelfientari: il precetto del neminem la-edere non norma generale dell'o. g. (9) (pi di quanto non lo siano gli altri juris praecepta: honeste vivere e suum cuique tribuere). Anzi, la libera attivit fonte continua di danni non risarcibili appunto in quanto determinati nell'esercizio del diritto di libert., e nella sfera di questa. Onde il legisla.tore, che ripartisce i danni, che si producono nella vita di relazione, condizionandone la risarcibilit, non gi alla mera lesione della norma (danno giuridico), ma relativamente e limitata mente a fattispecie di reintegr;i.zione dello status q1to ante (danno economico che implica modifica zioni del patrimonio in senso negativo, art. 1223 O. c.). (5) ScoGNAMIGLIO: Illecito, in Nuovissimo Digesto Italiano>>, paragr. l; CASETTA: L'illecito degli enti pubblici, cit. p. 62. (6) ScOGNAMIGLIO: Illecito, cit. paragr. 2. Sul concetto relativistico di illecito, come fattispecie cui viene ricollegata dall'o. g. una sanzione, v. anche CASETTA; L'illecito degli enti pubblici, cit. pp. 82, 84. (7) BETTI: Teoria generale del negozio giuridico, 1955, p. 10; CARNELUTTI: Teoria Generale del diritto, 1951 n. 139; DE CuPis: Il danno, 1947, p. 35; SANTORO PAsSARELLI: Dottrine Generali del Diritto civile 1959, p. 101. (8) CASETTA: L'illecito degli enti pubblici, cit. pp. 27, 63. (9) ScoGNAMIGLIO, Illecito, cit. paragr. 5. Non , pertanto, consentito identificare la sanzione del risarcimento -dettata per singole fattispecie di illecito (civile) -con le altre conseguenze giuridiche sanzionatorie derivanti -in altre fattispecie di illecito (penale, amministrativoecc.) ~ dalla mera violazione di norme. L'illecito, che determina obbligo di risarcimento del danno, considerato nel nostro o. g., attraverso fattispecie condizionanti l'obbligo del risarcimento stesso, identificabili nella responsabilit contrattuale (art. 1218 O.e.); nella responsabilit extra contrattuale (art. 2043 O.e.); nella c.d. responsabilit oggettiva (nei casi singolari in cui essa ravvisabile; nella responsabilit per atti leciti (giusta la nota casistica di scuola) (10). Ma esse non si prestano a ricomprendere la fattispecie degli interessi legittimi. Conviene -a tal fine -esaminare gli accennati presupposti del danno giuridico ed economico. A) Una definizione dogmatica di danno risarcibile n non pu essere colta se non sussumendone il concetto nell'ambito della cc relazione n concepita come cc oggetto della norma giuridica . Le cc relazioni n esauriscono tutta la fenomenologia giuridica: nelle stesse cc i soggetti si pongono in rapporto tra loro e con il mondo esterno n e cc anche quando dan luogo a rapporti dell'uomo con le cose, si ri1:ml vono sempre in relazioni tra uomo e uomo, poich come il diritto costituito hominum causa (D. 1,5,2) cos il diritto non esiste se non fra gli uomini n, c~so il complesso delle relazioni umane regolate dal diritto n. E relazioni sono perfino quelle che intercorrono fra i soggetti e l'ordinamento giuridico (status); nonch quelle che si costituiscono fra i soggetti e le cose, in quanto, sostanzialmente sussistono fra il titolare del diritto e tutti gli altri soggetti titolari di un dovere giuridico di non ostacolarne l'esercizio (11). Attraverso un processo di progressiva astrazione la dottrina ha oggettivato le ccrelazioni giuridiche, (10) CASETTA: L'illecito degli Enti pubblici, cit. p. 64, che tenta la riduzione ad unica fattispecie, della responsabilit contrattuale ed extracontrattuale, ravvisandola, con ardita ma pregevole formulazione, nel fatto di non risarcire)) (inadempimento) (p. 68). (11) DE RuaamRo: Istituzioni di diritto civile, 1937, I, pp. 37, e Nota 20, 194, 213. Sostanzialmente, la generalit della correlazione fra diritti e doveri ammessa da ROMANO: Frammenti di un dizionario giuridico, 194 7, Doveri,Obblighi, p. 91 segg., dove l'esistenza di doveri, cui non corrispondono dei diritti, considerata come fenomeno singolare, in relazione a ipotesi di interessi giuridicamente protetti (in particolare, interessi legittimi). Peraltro riconducendo il dovere >>, per queste ipotesii alla categoria dell' onere, la rilevata mancanza di correlazione perde il valore di deroga al principio generale. Sotto il profilo di correlazione tra causa petendi attiva e causa petendi passiva riconducono l'indag~!le., circa la configurabilit di lesione di diritti soggettivi, per__ atto della P. A., GuICCIARDI: Diritto, interesse e doppia tutela in Giur. it. , 1951, III, 33 e GUARINO: Potere giuridico e diritto soggettivo, in Rass. dir. pubblico , 1949, I, p. 238 segg. 7 :f ::::: T b Jlm@TID&Pmfil l& Jl& -6 (per quanto in modo relativo, ma in dipendenza del rilevato fenomeno di apparente carenza o di indeterminatezza dei soggetti), liberandone la nozione, fino a concepirle come rapporti tra << situazioni giuridiche impersonali (di qui l'ampia problematica della successione nelle obbligazioni, dal lato attivo e dal lato passivo). Onde il vincolo non muta natura e non si estingue per mutare dei suoi subietti (12), ma si atteggia come rapporto fra due situazioni giuridiche corrispettive. Proposizione, questa, che non soffre contraddizioni con la distinzione tra obbligazione e responsabilit (Schuld ed Haftung) in ordine alla quale la dottrina tedesca, pure enucleando nell'obbligazione due elementi distinti (il debere e l'obligatum esse), apriva il varco alla confi.gura.bilit di un debito senza responsabilit, e di una responsabilit senza debito; fattispecie, oltrech illusorie (13) nel nostro o. g., tali da non escludere la corrispettivit delle situazioni giuridiche subiettive nel debito senza responsabilit (es. quello delle obbligazioni naturali), nonch nella responsabilit senza debito (14), posto che siffatta categoria non si identifica in toto con l'ipotesi della cosiddetta responsabilit oggettiva. Le relazioni giuridiche -in fase statica -sono di varie specie, alle quali corrispondono altrettante >, 1958, II, I, pag. 487 segg. CASSARINO: Le situazioni giuridiche, cit. puntualizza, in coerenza con la tesi della corrispettivit della situazione giuridica lesa rispetto a quella violata, che illecito civile (salva ogni altra sanzione su altre figure di illecito) concepibile come lesione di diritto soggettivo e non anche come lesione di interessi legittimi, la quale si concreta nella lesione di doveri, posti a tutela dell'interesse generale, e non dell'interesse leso (p. 314), che Sotto tale profilor non pu.r senza a1il1pie riserve,, essere accolta la qualiificazfone defil'1nteresse legittimo, come situazione di v:a;ntaggio parallela a quella del diritto soggettivo, differenziate soltanto per il grado di protezicne, e la hl lesione legittimerebbe il risarcimento del danno quante volte sia connessa con attivit contraria a normfr di ,diritto penale o di diritto amministrativo (27). .A prescindere dalla contaminazione fra situazione in tale senso e situazione>> nel significato in cui essa assunta in teoria generare del diritto,. da ritenere impropria la qualificazfone suddetta,. in quanto rappresenta un cc vantaggi.o >> in senso. empirico (dal punto di vista .sos.tanzfale : sia. perch esso cc eventuale (se la P. A., dopo l'annullamento, attraverso l'esercizio del suo potere discrezionale perverr. a risultati diversi) (28) sia perch esso consisterebbe in un cc bene>> da conseguire e non in un cc bene >> di cui: il patri'm:onio abbia sofferto diminuzione. una situazione di fatto (v. sopra, nota 17; i.mfra, nota 31 Sul concetto di << danno ingiusto " (per concorso dei due elementi della illiceit" del comportamento dell'agente, e della cc lesione di diritto soggettivo,, come diminuzione di patrimonio) v. la giurisprudeliltza eitata,. infra, paragr. 9. (27) ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, cit.,. I, pp. 193, 195. IIl tal senso, cfr~ MIELE: Principi di diritto amministrativo, 1945, I, pag. 214, 215; Questioni vecchie e nuove in materia di distinzione del diritto dal~ l'interesse nella giustizia amministrativa, in Foro Amm. >>, 1949, I, I; anche SANDULLI Manuale, cit. pp. 61, 69, adotta tale terminologia (pi precisamente, quella dii posizioni giuridiche favorevoli "), e per perviene a risultati diametralmente opposti, allorch esclude la risarcibilit delle lesioni di interessi legittimi, pag. 523, La stessa nomenclatura :nella giurisprudenza della;. Oorte Oostituzionale (sent. 27 !ebbraio 1962, 111. 7), che considera sia il diritto sia l'interesse legittimo,. comB< presupposto dell'art. 24 della Oostituzione, situazionegiuridica subbiettiva di vantaggio, d~ carattere sostanziale" Per altri riferimenti,. v. :i.nfra nota 56. (28) Dall'annullamento conseguono, come stato rilevato puntualmente~ a) l'obbligo della P. A. di dare esecuzione alla decisione -(artt. 88 reg. proc., 17 agosto 1907,. n. 642); b) la riserva, alla P. A., del potere di emettere gli ulteriori provvedimenti (art. 45 Testo unico appr. con R, D, 26 giugno 1924, n. 1054)~ (SIMI: Il significato della <>, 1962, p. 87 segg. La P. A. -a seguito ~lella decisione di annulramento si trova, dunque, di fronte a una dupiice. posizione;: ad a) una attivit ripristinatoria, ner primo caso, affi.nch la rimozione dell'atto sia completa, per quanto possibile,. e la P. A. si trovi nel1o s/Jatu quo ante. A questo riguardo la tesi che l'annullamento giurisdizionall'l rimuova, per s, l'atto (GUICCIARDI, L'art. 27, n. 4 e il giudica'to am- ministrativo, in Atti cit. p. 95 segg.) da respingere. necessaria, invece, una successiva valutazione dell8; P. A. in ordine alla opportunit e possibilit di ottemperare (GIANNINI: Contenuto e limiti del g,i/urilizio di ottem -9 DJ) Sono state prospettate, talune fattispecie in wia di esemplificazione (tuttavia non probanti, in quanto presentano il connotato della corrispettivit) che, nel diritto privato, si configurerebbero a guisa di interessi legittimi, e in ordine alle quali :Sarebbe tuttavia riconosciuto il risarcimento del danno da. violazione delle norme giuridiche che fo disciplinano (29). Le fattispecie prospettate si atteggiano tutte, invariabilmente, come relazioni a situazioni giuridiche corrispettive; soltanto nella apparenza prestano talune note di assimilazione con ipotesi di interessi legittinai. Anzitutto, occorre sgombrare il terreno dall'eqlvoco circa la definizione di cc interesse legittimo n, che TI assunta, gi, nel senso di tutela accordata (no: tisi da singole norme) per ipotesi di violazione di norme giuridiche, le cui fattispecie normative .sarebbero carenti di situazioni giuridiche attive di diritto soggettivo. Le fattispecie tutte, prospettate dalla dottrina, Contemplano invece violazioni di diritti: a) sia nella ipotesi, davvero elementare, dello .art. ~72, comma 20, Codice civile, attraverso il puntuale rinvio, contenuto nel comma io, all'arti. colo 871, che presuppone la lesione del diritto di wropriet; b) sia nell'ipotesi del risarcimento del danno 'Ilon patrimoniale, che il comb. disposto degli arti coli 2059 Codice civile e 185 Codice penale confi, gura come sanzione tipica specifica dipendente .dall'accertamento di reato, e, per ci, diretta a ,restaurare violazione di diritti soggettivi della _persona, non patrimoniali; peranza, in Atti n cit. p. 117 segg., paragrafo 10). ;in ordine a tale attivit obbligatoria che sussiste la .competenza del Consiglio di Stato, a sensi dell'art. 27 n. 4 Testo unico, cit., ossia in ordine a rifiuto di annullare; attivit -in caso di atto dovuto -talora esercitata mediante sostituzione n o mediante prefissione di termini (GIANNINI: Contenuto e limiti del giudizio di ottempemnza, cit. paragr. 10; SIMI: Il significato, ecc. cit.; LANDI e POTENZA: Manuale di diritto amministrativo, Cit. 645 e nota 32). noto, infine che all'obbligo di conformarsi al giudi Cato non corrisponde un diritto soggettivo, in via di Conversione dell'interesse legittimo (SANDULLI: Consi. stenza ed estensione dell' obbligo delle autorit amministrative di conformarsi ai giudicati, in Atti n cit. pag. 18 :segg., 63, 64); ad b) una attivit di ordinaria ammini. strazione (che ha origine dall'annullamento, con effetto ex tunc, ma non ne mera esecuzione), per l'even< tuale emanazione di ulteriori atti, non in base al giudicato, ma in base ai po"teri normali della P. A. (che essa Conserva ex integro), e che si eserciteranno necessariamente, se l'atto dovuto, facoltativamente, nella inversa ;ipotesi, con il limite del pubblico interesse per l'atto discrezionale. (29) ZANOBINI: Int3ressi occasionalmente protetti nel .dfri'tto privato, in Studi Fr. Ferrara n, 1943: Corso di .din"tto amministrativo, cit. I, pp. 182, nota 24; Cfr. anche RUBINO: La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, 1939, 205; MIELE: Prindpi, cit. pp. 214, 215. e) sia nelle ipotesi varie delle responsabilit di pubblici ufficiali: c/1) del Conservatore dei p. registri immobi liari (art. 2675 O.e.) derivante dalla singolare figura di costui, che non un dipendente della .P ..A. ma riveste la figura di cc ufficio autonomo inquadrato nella stessa amministrazione pubblica. Infatti non pu correttamente parlarsi di Conservatoria o di Ufficio dei Registri mobiliari, sibbene del cc Conser vatore. Esso dipende, per quanto concerne l'eser cizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi civili, dal Ministero della Giu stizia; sotto ogni altro riguardo dipende dal Mini stero delle Finanze. N l'uno n l'altro Ministero assume, peraltro, la responsabilit degli atti com piuti dal Conservatore. E la ragione della testuale disposizione della legge (art. 23, 28, R.D. 30 dicembre 1923, numero 3272; ora 26 e seg., legge 23 giugno 1943, n. 540) da ricercare nella caratteristica figura del Conservatore che assomma in s, individualmente, tutta la responsabilit dell'Ufficio. Anche l'Ufficio ha carattere autonomo: il Conservatore provvede per l'organizzazione e per le spese dell'Ufficio stesso; nomina un suo gerente, dei cui fatti risponde (art. 29 e seg. R.D. cit., ora 34, 37 legge cit.). In puntuale applicazione espressa di questi principi, stato ritenuto che difetta nella Conservatoria una rappresentanza organica della P.A. (arg. anche da art. 26, comma 20, legge 1943 cit.); ed stata esclusa una rappresentanza processuale del Conservatore per l'Amministrazione, ossia all'infuori della Sua responsabilit personale, non soltanto quando esplica funzioni ci vili nell'interesse dei richiedenti e dei terzi, ma anche quando agisee nell'int.eresse dell'Amministrazione finanziaria in tema di applicazione di tributi (arg. dagli art.31 legge 13 settembre 1874, n. 2079 e 36 R.D. 1923, eit., ora 42 legge 1943 cit). (Cassazione civile 29 gennaio 1948, n. 135. Caragiani-Finanze, Conservatoria ipoteche di Venezia e Banco San Marco); c/2) del giudice, del caneelliere e del P.M. (articoli 55, 60 e 74), fattispecie tipiche e lampanti di responsabilit. extracontrattualf', per violazione del principio dell'alterum non laederer c/3) e, per quanto riguarda il ca,so della responsabilit. del notaio, a sensi dell'art. 76 della legge notarile, sorprende che si possa dubitare trattarsi di responsabilit professionale. Altri casi indicati in dottrina riguardano, come si detto, ipotesi di apparente carenza di situazioni di diritto soggettivo; nelle quali evidentissimo il carattere dell'obbligazione naturale o il carattere di indennizzo (30). Devesi, pertanto, concludere che la nozione del danno risarcibile ristretta alla violazione di un (30) Per una confutazione della tesi della configurabilit di risarcimento del danno, da violazione di interessi legittimi, nel diritto privato, CASETTA: L'illecito degli enti pubblici, cit. p. 28; con riferimenti in dottrina, note 44 a 46, ivi; CINTOLESI: Lesioni di interessi giuridici e risarcimento del danno, cit. p. 49; RUBINO: La fattispecie, cit. p. 97. 10 .,....,.., diritto soggettivo. N sembra probante la riserva, secondo cui sarebbero sufficienti gli elementi propri della violazione di un dovere, imposto dall'o.g., che importi pregiudizio alla sfera di utilit patrimoniali, poich siffatta concorrenza non si verifica fuori del caso in cui detta sfera sia rappresentata da una situazione giuridica (la quale per quanto si detto non pu essere che quella del diritto soggettivo). Diversa la questione relativa alla risarcibilit da lesione di diritti affievoliti, il che pu verificarsi, soltanto, allorch sia dimostrato che la P . .A. non aveva il potere di affievolire i detti diritti (e non, anche, che la P . .A. abbia leso diritti, nello esercizio del potere stesso); accertamento questo, non gi deferito al giudice amministrativo, come preteso presupposto della successiva azione di danni (31), ma di competenza dell'.A.G. nei limiti dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E; non potendosi concepire lesione del diritto nello esercizio del poter!3, fuori del caso di lesione da atti illeciti. 7) Esaminando, nell'ordine, la tesi della c.d. responsabilit oggettiva, si osserva che, a sorreggerne l'applicazione, in subiecta, materia non pare probante il richiamo alle fonti romanistiche, nel senso che il termine cc illecito , come equivalente di ingiusto potrebbe prodursi ad ulteriori conseguenze, sul presupposto che iniustum quod non jure factum est, hoc est contra jus in altri termini, che iniuria sia sinonimo di cc.fatto contro lo jus inteso come diritto oggettivo. , anzitutto, troppo noto che la terminologia delle fonti romane non risponde a rigorosi criteri dog~atici, per l'intima scarsa propensione (se non addirittura avversione) dei giuristi romani, per la speculazione concettuale. La parola jus indifferentemente usata cos in senso oggettivo come in senso s9ggettivo; ma se una qualificazione configurabile, ~ssa pone l'espressione fus delle fonti (dallo ifa jus esto delle XII tavole... alle definizioni dello jus publicum e privatum), in un momento intermedio, ossia in un senso dinamico, che coglie la norma nell'atto stesso in cui si soggettiva (32). Onde le frequenti contaminazioni nella definizione (pi etica .che giuridica) dei tria juris praecepta (D, 1, 1, 10, 1), nella definizione della giurisprudenza (impropriamente de-tta jus), secondo il noto passo di Celso (D. 1, 1, 1, pr.), e nell 'ulteriore defi nizione che la eleva a justi atque iniusti scientia (D, 1, 1, 10, 2). Terminologia che alle origini indicava lo jus come diritto subiettivo del contraente privato, e che, solo pi tardi, si sdoppier nelle significazioni di diritto soggettivo e oggettivo, in concomitanza con l'uso dell'espressione lex, (per legge, in senso formale, secondo le varie fonti di produzione), in giustapposizione con lo jus honorarium (33). (31) SANDULLI: Manuale, cit. p. 524. (32) ARANGIO RUiz: Istituzioni di diritto romano, 1952, pp. 22, 23. (33) JHERING: Lo spir\'tJ del dir:tto romano, L. I. paragr. 18. D'altra parte caratteristica fondament~e e perenne del diritto romano, nella sua pur millenaria evoluzione, fu sempre quella di conservarsi atteggia',;o a sistema di azioni (piuttos.to che ad ordinamento giuridico quale sistema di relazioni giuridiche) configurando, quindi, lo jus come strumento a protezione di situazioni soggettive; e ci per il graduale prevalere dello jus honorariitm,, concepito, appunto, come sistema di azioni rivolte a correggere, supplire, paralizzare le norme delle leggi e dei mores (34). In progresso di tempo, nel diritto classico E> postclassico, il sistema venne ad atteggiarsi, gradualmente, a sistema di s.ituazioni giuridiche soggettive in concomitanza con l'inverso fenomeno della trasformazione delle azioni cc tipiche >> nella actio generale del diritto gius.tinianeo (\35);; ma. da quella caratteristica non riusc mai a svincolarsi, fino ad assurgere a c~ ordinamento giuridico. Di questi principi tipico riflesso nella concezione romanistica della injuria (quod 'OO jure fit). Nello anti<)o jus civile l'injuria era conce.pita come lesione personale (si contende sul presupposto testuale della ricerca dell'animus. dell'agente: D~ 47, 10, 3) (36), mentre nell'Editto si introdurr l'actio iniuriarium aestimatoria., sul pres.uppost0o del dolus (D. 4, 3, 1, 4), per cui il giudice potr condannare nei limiti del quantum aequum et bonum sibi videbitur; fattispecie sempre pi numerose saranno introdotte con le quaestiones perpetuaer sostituite in epoca imperiale con i crimina extraordinaria. Diversa la ipotesi del dam.num inLuria datum~ che sta a significare il << danneggiamento >> materiale; ma, anche qui, alla latissima (nei soli casi della responsabilit dei pazzi e dei fanciulli} concezione della fonte della responsabilit introdotta. dalla lex Aquilia (a. 286)., nel nesso causale fra evento e danno (concezione, peraltro, non scevra. di contrasti in dottrina) (37), si sovrappone, gi. nel diritto postclassico, ed affermato,, nel giustinianeo, l'elemento della colpa (D, 9, 2,. 44, in.. le{!J Aquilia, interpolata). L'atto illecito, in senso stretto, era o > 1904, 607; 'A.iANGIO_Ri:r1z:. Istituz.ioni, cit. pp. 152-375. (36) LONGO G.: Diritto romano, "Obbligazioni'" 1934,. p. 259. (37) ARANGIO Ru1z: Istituzioni, cit. p. 376, nota L -11 niale, questo viene, di solito, riparato con altri mezzi. L'obligatio ex delicto si risolve nell'applicazione di una pena (con le note caratteristiche di nossalit , intrasmissibilit ))' cumulativit , perpetuit JJ); ed interessante notare che, gi nelle azioni noxales, relitti della antica concezione della vendetta, pur si insinua l'elemento della personalit JJ della pena, sia attraverso la noxae deditio, valevole anche nell'actio de pauperie, sia attraverso la graduale attribuzione della responsabilit nel regime dei peculii e dei beni avventizi (38). Analogo sistema presentava il quasi-delitto (nelle figure tipiche del posititm et suspensum, dello effusum et deiectum, del receptum, dello iitdex qui litem sua fecit). Non pi felice sembra il riferimento al diritto germanico, il quale, se contempla nel paragrafo 823 BGB una fattispecie specifica che riconosca la risarcibilit del danno causato da violazione di legge che protegga interessi di terzi JJ, pone, per l'appunto, una ipotesi di interessi tutelati, in modo immediato e diretto, dalla legge, il che configura, puntualmente, il diritto soggettivo. D'altra parte l'inclinazione di quel sistema verso forme meno evolute di responsabilit, come la responsabilit collettiva, attraverso superstizioni ed applicazioni moderne dell'antica faida, e la stessa responsabilit << del patrimonio JJ -tipicamente oggettiva -per la riparazione dei danni arrecati da pazzi e fanciulli nonostante l'esercizio della sorveglianza (paragrafo 829), trae sue scaturigini dalla concezione collettivistica del dominio e quindi del patrimonio familiare (Gemeinschaft zur gesammten Hand, Gesammteigenthum), che ha lasciato tracce nel diritto italiano, oltre che nei domini collettivi, (usi civici, partecipanze), altres in taluni istituti di diritto familiare (come la comunione fra coniugi) (39). Trasferiti, nell'o.g. italiano, delitto e quasi delitto sono ricollegati -secondo l'opinione dominante -rispettivamente a fondamento del dolo e della colpa (anche pe;r i casi della c.d. responsabilit oggettiva: actio de pauperie, rovina dell'edificio, ricollegabili a ipotesi di colpa presunta juris et de jitre) (40). La c.d. responsabilit oggettiva -peraltro ripudiata energicamente nel nostro o.g., in via generale, e controversa anche in ordine a taluni pi salienti fattispecie (41): e ci perch appare inspiegabile che il danno assolutamente incolpevole debba ricadere sull'autore anzich sul leso (42); onde la tendenza moderna a contemperare il (38) ARANGIO Rurz: Istituzioni, cit. p. 375 segg. (39) FERRARA: Tracce della comunione di diritto germanico nel diritto italiano, in Riv. dir. civ. , I, 1909, p. 498 segg. (40) DE RuGGIERO: Istituzioni di diritto civile, 1 paragr. 37, III, p. 495. (41) DE RuGGIERO: Istituzioni, cit. III, p. 498. (42) VITTA: Nuovi Cenni sulla responsabilit dell'A. P. per fatti illeci i, in '' Giur. It. >>, 1929, IV, 39. principio del <>, 1943; La crisi della nozione di diritto soggetti~o ei suoj possibili sviluppi nel campo del diritto pubblico, in Riv. trim. Dir. Pubbl '" 1953, 307; e in <> (i8). A questa tesi si oppone la genesi storica della pro tezione dell'interesse legittimo e la sua stessa strut tura, in cui manca lo svolgimento sia pur poten ziale, di una signoria individuale (l'agere licere) (49). N pare probante il rilievo per cui esisterebbero diritti soggettivi senza azione, e casi di azione senza diritti soggettivi (50): fattispecie anomale mera mente apparenti. Il) L'interesse legittimo, comt\ interesse strumen tale, stato ricondotto alla distinzione qualitativa fra diritto e interesse -rispettivamente quale si tuazione giuridica e quale interesse di fatto giuri dicamente irrilevante -derivante dalla distinzione fra norme di relazione e norme di azione, onde si negato addirittura la concezione individuale soggettiva della giustizia amministrativa (51). Esso stato ricondotto da altri e pur acutamente al criterio di revisione del concetto di diritto sog gettivo (la cui crisi da tempo oggetto di viva attenzione in dottrina) con la profilata liberazione del << diritto soggettivo >> dal diretto collegamento tra le situazioni << attiva ))' del titolare del diritto, e cc passiva ))' del soggetto vincolato, posto che il <> in senso teoretico generale, non soddisfa l'esigenza di una corretta ricerca scientifica. La specificazione di vantaggio l> esige un termine di comparazione, consistente nelle altre situazioni, rispetto alle quali il vantaggio dovrebbe esplicarsi, nonch un elemento oggettivo, sul quale esso dovrebbe soddisfand.. Devesi escludere che siffatto vantaggio possa identificarsi in una differenziazione dell'interesse (53) GARBAGNATI: La giurisdizione amministrativa. Concetto ed oggetto. l'oggetto, 1950 gettivo e potere giuridico, cit., 1942; (54) CANNADA-BARTOLI: Diritto soggettivo, cit. -13 di determinati soggetti (rispetto a quello pi attenuato di altri), che si aggiungerebbe all'interesse generale (55). L'interesse dei singoli non si aggiunge a quello generale, ma pu con esso coincidere; e per tale ipotesi concessa la tutela giurisdizionale. La situazione particolare che ne condizione non si differenzia, peraltro, dall'interesse di fatto che si richiede p"r 1' interesse a ricorrere ; per l'accoglimento del ricorso si ri chiede, invece, la sussistenza della coincidenza fra quell'interesse e 1' interesse generale (interesse legittimo) e la lesione relativa. Comunque, come si rilevato, se per vantaggio si intende bene sperato esula ogni idea di diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile (vedi sopra paragr. 6). Non giova alla indagine proposta, neppure, il pi corretto rilievo, che gli interessi legittimi sono di natura sostanziale e non meramente processuali in quanto presupposti dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione (56). B) Da altri si configura l'interesse legittimo come situazione cc soggettiva di vantaggio n, consistente nell'interesse alla legittimit dell'atto, intesa come cc modo di essere n giuridico di un soggetto, vantaggioso, per la protezione del di lui interesse materiale, attuata mediante la protezione di altro interesse meramente strumentale, ossia mediante la potest di ricorso alla giurisdizione amministrativa (57). Ma, in realt, nonostante la qualificazione (per s ambigua, come si visto) di cc situazione soggettiva di vantaggio n, intesa come modo di essere giiwidico di un soggetto, si sostiene che l'interesse legittimo cc situazione giuridica irrilevante n in quanto rappresenta un interesse meramente strumentale del soggetto, poich, mentre l'art. 2043 O.e. presuppone un diritto soggettivo, l'art. 26, Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 non presuppone alcuna norma ad esso logicamente preesistente e quindi alcuna nozione dogmatica ricostrillbile all'infuori della previsione del potere di ricorso di cui all'art. 26 cit. (58). (55) ZANOBINI, corso di diritto a>nm. cit. 1954, I p. 190. Per altri riferimenti, vedi sopra nota 27. (56) SANDULLI: Manuale, cit. p. 57. Anche ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo 1954, II, p. 118, ravvisa una conferma della nozione degli interessi legittimi, come categoria di natura sostanziale, nell'art. 113 della costituzicne, che porrebbe sullo stesse piano di prote.zione giuridica diretta sia i ''diritti" che gli cc interessi,,; e perviene, per ci ad attribuire alla giurisdizicne amministrativi; i, ca-attere di cc giurisdizione di diritti soggettivi ,, lato sensu. (57) CASETTA: Dfritto soggettivo e interesse legittimo. Problemi della loro tutela giurisdizionale,, in "Riv. trim. dir. pubbl. '" 1952, pp. 616, 618, dove osserva che il massimo disaccordo regna in dottrina su questo concetto (p. 623, nota n. 31 con bibl.), e L'illecito degli enti pubblici, cit. pp. 26, 27. (58) CASETTA: Diritto soggettivo e interesse legittimo, cit., pp. 634, 637. In armonia con l'esposto principio, respinge, nella discriminazione della sfera di tutela degli / O) soltanto muovendo dal concetto di cc situazione giuridica n (59) nella sua triplice accezione di: cc istituzione e< (come situazione generale, impersonale o oggettiva) (60), di >, 1913, pag. 35 e seg. Secondo D'ALESSIO: Istituzioni di diritto amministrativo, 1934, pag. 136, 167, la situazione giuridica cc situazione delle cose che rilevante per la formazione del diritto " Cos la dichiarazione di pubblica utilit, la destinazione di beni ad uso pubblico, presupposti, in altri termini, per l'insorgenza del diritto. FRAGOLA U. Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo, 1939, pag. 24, accoglie, decisamente, la nozione di cc situazione giuridica subiettiva '" applicandola sia allo status " atteggiamento del soggetto di fronte allo ordinamento giuridico " sia alla situazione nel rapporto cc atteggiamento o qualificazione del soggetto d.i fronte ad uno o pi soggetti specifici '" (c) Cfr. per tutti, CARNELUTTI: Metodologia del diritto, 1939; Teoria generale del diritto, 1951; FRAGOLA U.: Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo, cit. (60) Cfr. !EzE: Les principes gnraux du droit administratij, Paris, 1925, pag. 10 e HAu~rou: Prcis de droit administratij et de droit public, Paris, 1927, pag. 41, per la nozione di situazione generale o istituzionale. (61) Cfr. BRUGI: Istit., di dir. civ., 1905; pag. 31; Crcu: Il concetto di status in " Studi SIMONOELLI 1913, pag. 65; FORTI : Diritto amministrativo, 1931, I, pag. 158; FRAGOLA: Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo, cit. pag. 17, 66, 133; mwmmzz ifaill!fill tzzmrw v.w ;m 14 . particolare, individuale e soggettiva) ( 62) e pro iettando sui parametri di dette categorie il feno meno dell'cc interesse legittimo, che questo pu trovare collocazione puntuale nella teoria generale del diritto. Non pare sufficiente alle esigenze della moderna dogmatica la dicotomia cc diritto ))' cc ihteresse ll: diritto >> concepito come potere giuridico, ricono sciuto dall'o.g. per garantire il soddisfacimento di un interesse e cc interesse ))' come esigenza di un bene per il soddisfacimento di un bisogno (63). Onde l'interesse legittimo, collocandosi in una zona intermedia, fra interesse direttamente pro tetto (situazione giuridica) e interesse semplice (situazione irrilevante) sfuggirebbe a una qualifi cazione dommatica, senza previo esame compara tivo con tutte le altre situazioni giuridiche ipo tizzabili. Ora, l'antico paradigma potere-dovere))' facul tas-debitum, ha subito, un ben noto processo di specificazione, attraverso la scoperta di una serie di sottospecie, sintetizzate in vari schemi fra i quali si pone, con carattere di ampiezza, la contrap posizione: Poteri-Doveri, articolata in: potest-sog gezione, diritto soggettivo-obbligazione, facolt-obbli go (64). Nella dinamica giuridica, a.Ile cc situazioni (62) Sui diversi significati, in cui si adottato il concetto di cc situazione giuridica nella teoria generale, nella scienza del diritto amministrativo e in altre discipline, un'ampia critica mossa dal SANDULLI: Il procedimento amministrativo, 1940, nota 17, a pag. 47 e segg. (63) Il diritto soggettivo, come potest di volere (Windscheid), a garanzia del soddisfacimento di un interesse (Jhering), (la fusione dei due elementi in Jellinek), riconosciuto e garantito dall'o.g. (RANELLETTI: Diritti subiettivi e interessi legittimi, in << Foro It. , 1893, I, 470: Le Guarentigie della giustizia nella p. a., 1937, p. 157; il carattere di garanzia giuridica appare vieppi accentuato nella successiva elaborazione dottrinaria: v. sopra nota 52) e l'interesse legittimo come interesse individuale coincidente e connesso con un interesse pubblico, e protetto dall'o.g. soltanto attraverso la tutela giuridica di questo ultimo, sono intesi nei sensi suindicati dalla dottrina, senza ulteriori sensibili divergenze v. in arg. LANDI e POTENZA: Manuale, cit. p. 140, nota 10, con ampi richiami bibliografici. Vedasi anche ROMANO: Frammenti di un dizionario giuridico, cc Doveri-Obblighi>>, cit. p. 93 e GUARINO: Potere giuridico e diritto soggettivo cit. che assume come elemento caratterizzante del diritto cc la volont , per l'inconciliabilit della definizione di ccdiritto attraverso il concetto di potere (potest.), posto che cc potere , in senso tecnico, categoria giustapposta a quella di cc diritto . Peraltro, per le nozioni di cc potere, come generica manifestazione di capacit (forza attiva atta a produrre una modificazione giuridica) e di cc diritto>>, come specificazione di quella, v. ROMANO, Frammenti cit. Poteri, Potest p. 172, 173. (64) L'elaborazione di CARNELUTTI. Il sistema del dir. proc. civ., cit. II, pag. 56, 58; ha subito notevoli rettifiche nella Metodologia del diritto, 1939, pag. 77 e segg. limpida e suasiva. Nella Teoria Generale del diritto, attive )) corrispondono altrettante cc attivit ))' e precisamente: alla potest ))' il cc provvedimento )); al cc diritto soggettivo ))' I' atto negoziale )); alla cc facolt))' l'cc atto facoltativo lli alle ((situazioni passive >> corrispondono altrettanti comportamenti: alla cc soggezione))' l' obbedienza; all'cc obbligazione))' l'cc atto dovuto lli all'cc obbligo , la subordinazione)) di interesse dell'obbligato a un interesse altrui. Mentre nell'esercizio della potest e del diritto soggettivo, la realizzazione del provvedimento e dell'atto negoziale si verifica attraverso la cc dipendenza )) fra scopo pratico ed effetto giuridico; e, nell'esercizio della facolt, la realizzazione dell'atto facoltativo si verifica attraverso la cc coincidenza i> fra scopo pratico ed effetto giuridico; pu ipotizzarsi, in luogo degli atti di obbedienza>>, e del1' atto dovuto ))' un tipo di atto ii che si ponga in cc contrasto i> fra scopo pratico ed effetto giuridico perseguito dal titolare della potest (e del relativo atto provvedimento), del diritto soggettivo (e del relativo atto negoziale), della facolt (e del relativo atto facoltativo): e questo l'atto illecito (65). .Alle situazioni i> attive e passive corrispondono, rispettivamente, diversi contenuti; alla cc potest ))' l'attuazione di un interesse altrui (jubere licere); al <i, l'attuazione di un interesse di chi gi titolare di potest. o diritto soggettivo (agere licere); alla soggezione ii e alla cc obbligazione, l'ottemperanza al comando altrui (agere libere non passe); all'cc obbligo ii la subordinazione ad un interesse altrui (agere libere non licerc). Complementari ai cc poteri ii si pongono cc obbli ghi i> ed cc oneri >i. Dell'obbligo stata data la nozio ne. Dell'cc onere va rilevato che rappresenta la subordinazione di interesse dell'onerato ad altro interesse (proprio) . Essi si combinano con la cc potest i> dando luogo a poteri-doveri (66). Escluso dalle accennate situazioni giuridiche rimane, nelle pue varie specie, l'interesse non elevato a diritto))' ancorrh cc interesse protetto '" D) Non sono mancati tentativi dogmatici, per risolvere siffatta apparente anomalia. cit. pag. 17 4, segg. propone talune rettifiche, come la sostituzione della figura dell'cc obbligazione'" con quella di cc soggezione '" Per altre classificazioni, v. ROMANO: Frammenti di iin dizionario giuridico, cit. Poteri, Potest -Doveri-Obblighi; GUARINO: Potere giuridico e diritto soggettivo, cit., pp. 253-259; G. CASSARINO: Le situazioni giuridiche, cit. p. 261, 288. (65) Il problema di ricollegare alla serie delle situazioni gli atti correlativi fu tentato da CARNELUTTI da prima, con lo studio cc Negozio giuridico, atto illecito, atto dovuto, in Riv. di Dir. comm. '" 1923, I, 356 e nelle Lezioni di diritto processuale civile, 1926, I, pag. 65. Successivamente la classificazione fu perfezionata nel Sistema d1 l diritto processuale civile, cit. II pag. 68, 69 e negli altri scritti citati a nota 64. Per una applicazione d~ pi::in-_ cipi, nel diritto amministrativo v. oltre FRAGOLA: L situazioni giuridiche, cit.; ALESSI: Sistema istituzionale, cit. p. 500 e segg. (66) CARNELUTTI: Teoria generale, cit. p. 172. -15 ~ stato, invero, posto in luce che la cc protezione n di interessi non eJevati a diritti si verifica in coincidenza con un onere. Ora, fra onere n e cc interesse , protetto in coincidenza dello adempimento dell'onere, non sussiste correlazione, e come l'onere resta isolato dalle situazioni giuridiche passive, cos l'interesse anzidetto resta isolato dalle situazioni giuridiche attive. Isolato rimane l'onere, che vale agere libere non lfoere come subordinazione di un interesse proprio ad un interesse pubblico (66-bis) coincidente con altro interesse del soggetto (67) ed isolato rimane, altres, nella ulteriore elaborazione che lo ba, sotto un certo profilo; esteso a rappresentare la subordinazione di un interesse proprio ad un intereBse pubblico coin.cidente con interes~e di altri soggetti {68); costruzione completata dal Betti nel senso che cc va tenuta ferma l'antitesi concettuale fra l'obbligo al quale nel caso di inadempimento tiene dietro una responsabilit verso la parte cui si era obbligati e, l'onere cui, in caso di inosservanza, corrisponde un'autoresponsabiEt (per colpa propria). Si bens tentato di assim-ilarre l'onere all'obbligo e cos anche le rispettive conseguenze, osservando come il comportamento che oggetto di onere entri in contatto con la sfera giuridica altrui ... cc dal che si voluto argomentare che l'onere sia imposto, insieme, nel concorrente interesse della controparte o del terzo. I1 tentativo, peraltro, non riuscito. Certamente il comportamento che oggetto di onere pu essere guardato tanto dal punto di vista di colui cui l'onere imposto, quanto dal punto di vista della controparte e del terzo che ne risulta avvantaggiato; da quest'ultimo angolo visuale appare protetto con esso anche l'interesse altrui. Ma la questione non si risolve con questo spostamento di visuale; tutto sta a vedere quale sia fa visuale decisiva nella disciplina giuridica del comportamento in parola. Tale disciplina proprio destinata a proteggere l'interesse altrui, o lo protegge solo occasionalmente, di riflesso ? Cos posta la questione, non par dubbio che essa vada risolta nel secondo senso, :per la decisiva ragione che la controparte o il terzo non pu esigere l'ossert1anza dell'oneril.... n (69). Trasferita nel campo del diritto pubblico la problematica dell'onere, stato rilevato che il beneficio dell'interesse pubblico sia congegnato in modo da prodursi insieme al beneficio del soggetto stesso (66-bis) Oneri di legalit, aventi per oggetto l'osservanza della forma, che si compendiano nella esigenza di adibire mezzi idonei ad integrare la fattispecie legale; e oneri detti di legittimit, aventi per oggetto la liceit della causa, che si risolvono in oneri di liceit. Cfr. BETTI: Teoria generale del negozio giuridioo, 1955, pp. 107, 114, 115. (67) CARNELUTTI: Teoria generale del diritto, cit., pagina 157. (68) RESTA: L'onere di buona armministrazione, in Annali Universit di Macerata>>, vol. XII, 1938, estr. p. 12 e segg. (69) BETTI: Teoria generale del negozio giiwidico, cit. pag. 112. (onerato); cc esso non riguarda l'Amministrazione di fronte a qualsiasi altro soggetto di diritto, come tale, ma di fronte all'interesse della collettivit organizzata, alla soddisfazione del quale l'Amministrazione i:;tessa vincolata . cc Tale il motivo per cui il cittadino uti'Singul1ts non pu chiedere che un determinato dovere amministrativo (onere) sia attuato nei suoi esclusivi confronti consentendo l'ordinamento giuridico all'interesse del singolo soggetto, come tale, una protezione occasionale e condizionata all'adempimento dell'onere amministrativo (70). Orbene la situazione del titolare di tale protezione occasionale non pu prestarsi alla qualificazione di cc situazione giuridica nel senso tecnico dinanzi esaminato; sicch l'usuale classificazione fra cc situazioni c.d. di vantaggio, pu significare soltanto uno stato di fatto, ma non una categoria dogmatica (71). Pertanto, non si pu neppure concepire una correlazione fra interesse legittimo e onere della P.A. b) stata t.mtata inoltre la collocazione dell'interesse legittimo accanto alla situazione giuridica cc riconoscendo ad esso natura di situazione giuridica subiettiva in stato di pendenza (in quanto dipendente da un potere della P.A.) (72). Si oppone, a tale concezione, il Miele in un pregevole non recente studio, osservando che, fra le cc posizioni gim:idiche di vantaggio , si collocano diritti soggettivi e interessi rifl.essamente protetti (concetto sostanzialmente, ora, ripreso dal Sandulli). Ma, gi, la terminologia contenutistica che pone in rilievo l'elemento del vantaggio su di che v. retro paragrafo 6 lettera e) e nota 27), segna un distacco dalle categorie logiche che si compenetrano nelle cc situazioni giuridiche . Inoltre, non pare dubbio che, almeno in questo studio, il Miele determina le c.d. posizioni giuridiche del diritto e dell'interesse legittimo con caratteristiche idonee a d:fferenziarle, tali da robo rare la sostanziale esclusione dell'interesse protetto, dalla categoria delle cc situazioni giuridiche '' at (70) RESTA: L'onere di buona amministrazione, cit. pp. 15, 18, 19. (71) Il concetto di interesse legittimo, come situazione di fatto ((giuridicamente irrilevante) del soggetto, in CASETTA; L'illecito degli enti pubblici, cit., pas.sim, e CASSARINO: Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giitrisdizione amministrativa, cit. p. 293. (72) FRAGOLA: Le situazioni giuridiche nel diritto amministrativo, cit., p. 100. Anche PICCARDI: La distinzione tra diritto e interesse nel campo della giustizia amministrativa, in Studi Centenario Consiglio di Stato " vol. II p. 115, ravvisa nell'interesse legittimo la dipendenza da un potere della P.A. Esclusa la possibilit di riconoscere nei rapporti fra soggetti privati e P.A. diritti soggettivi, se tra quelli e questa non vi sia un conflitto d'interessi, assunto dal diritto obiettiv:o, come elemento tipico della fattispecie, si qualificano comeinteressi legittimi quelli protetti, bens, intenzionalmente, dal diritto obiettivo, ma mediante un potere attribuito alla P.A. LE J@ Ci :nzr a 1m:1 -16 tive in pos1z10ne di corrispettivit con situazoni giuridiche passive. Diritto soggettivo -superata la concezione eclettica di Jellinek-sarebbe posizione giuridica di vantaggio, creata in modo diretto e autonomo dall'o.g., corrispettiva ad altra posizione giuridica, di obbligo, di altro soggetto, che funge da strumento per la conservazione e realizzazione del diritto soggettivo (73). Gli interessi protetti ri:flessamente sarebbero posizioni giuridiche di vantaggio, non gi create dall'o.g. in modo autonomo e diretto, (con l'imposizione di obblighi ad esse correlativi) sibbene risultanti dalla norma che impone il dovere di esercitare un potere e nn diritto, secondo date modalit e sotto certe condizioni, il cui verificarsi pu far scaturire il conferimento del diritto (74). , in sostanza, lo stesso concetto del beneficio derivante da un onere altrui, che esclude il collegamento fra corrispettive situazioni, e che lo stesso Miele considera come mera int,erdipendenza di interessi. La teoria della sifiuazione giuridica in stato di pendenza stata, peraltro, recentemente, accantonata dal Fragola, il quale (75) --abbandonata la via della riferita qualificazione dogmatica dell'interesse legittimo, che conduce alla inconfigurabilit di danni in senso tecnico, per lesioni (recte, per mancate realizzazioni) di quelle situazioni dipendenti -perviene alla opposta tesi, insinuando il concetto di una espansione dell'interesse legittimo in diritto soggettivo, come rovescio del fenomeno di affievolimento del diritto. Tesi, invero, ardua: in quanto altro il ripristino o l'espansione di una situazione gi avente natura di diritto soggettivo (a guisa di ius postliminii); altro sarebbe l'espansione di una situazione (neppur perfetta come tale) di interesse legittimo, in diritto soggettivo; fenomeno piuttosto di conversione non legittimato, anzi contestato, dalla stessa struttura della giustizia amministrativa, in quanto giurisdizione d'annullamento, non di cognizione. e) Fra i tentativi di una giustificazione so stanziale dell'interesse legittimo come situazione giuridicamente rilevante , si pone la teoria della (73) MIELE: Potere, di-ritto Boggettivo e intereBBe, in Riv. dir. comm." 1944, I, 114. L'affermazione che potere non una poBizione giuridica, ma una forza attiva >>, si spiega se il potere considerato come elemento del diritto soggettivo, riferito alla volont, nella nota definizione del Windscheid (tale cenno anche in GUARINO: Potere giuridico e diritto Boggettivo, in cit. p. 239 sgg); peraltro non legittima l'eliminazione della potest dal novero delle situazioni giuridiche attive, in ordine alla quale, vale tuttavia, la discriminazione, rispetto al diritto soggettivo, di ROMANO: GorBo di diritto amminiBtrativo, 1932 p. 141 segg.; Frammenti di un dizionario giuridico, cit. <>, v. sopra nota 63. (74) MIELE: Potere, diritto Boggettivo e intereBse, cit., p. 120. (75) FRAGO:C.A: ,Studio introduttivo Bulla riBarcibilit degli intereBBi legittimi, 1961, p. 181. c.d. natura formale (76). Rilevamdosi una. diversit di concezione del nostro diritto positivo" nel sistema della legge 20 marzo 1865r n.. 2248: allegato E (fondato sulla distinzione fra giuridicamente rilevante )) e cc giuridicamente irrilevante n) e nel sistema della lgge 31 nario ]889r n.. 5892' (fondato sulla distinzione fra situazfoni giuridicamente rilevantin), e rilevandosi la iusuffi.cienza; delle temie dominanti, per la loro inadeguatezza;. a risolvere il problemili della individuallfzzazione dell'interesse, si perviene alla scoperta di un collegamento fra due situazioni strumfmt::iH1 quali! momeL.ti cinetiri di due situazioni sm;t31nziaF deR1 P . .A. e del privato: il cc potere JJ, come i::trnm~ nto del diritito soggettivo della P.A.; l'cc interessi'.' legittimo n, come strumento del diritto soggettivo dt1l privato (interesse a,ll:t legitt.irnit). Nella cnufig:urazione anzidetta, il cc potere)) della P.A. sta fii ~ignific::tre la qualtas, come forza delfo, dtuazione ghuidira ii della P.A. ricomvres:t, indiseriminatamente in quella del cc diritto soggRttivo ,,, anche in tema, di rapporti autoritari; in tal modo, eliminandosi la categoria delh pot0st, dalle situazioni giuridi>, 1957, II, p. 43, Diritto Boggettivo, preBuppoBto dell'intereBBe legitimo, cit. p. 334. (77) Sulla eliminazione di detta categoria, cfr. anche GUARINO, Potere giuridico e diritto soggettivo, cit.; v. sopra nota 73. -17 L'interesse legittimo, in realt, costituisce una :Situazione distaccata dal diritto soggettivo, poi ch, sostanzialmente, da questo si . distingue nel :senso che si esaurisce in un diritto pubblico soggettivo >> di ricorso al giwiice amministr:::.- tivo, non a protezione imll1ediata e diretta di una situazione giuridica. sostanzia1e del titolare, sibbene dell'interesse di fatto del floggetto, utilizzabile per rei.ntegrazionP della legittimit, palladio dello << stato di diritto .. Tale la costru:, r,ione degli interessi legittimi uello Spaventa (78) -teorizzata da tutti gli autori, in varia guisa (79): :intere1:1si di.fferenziati (che, pur non essendo presi in considerazione da parte dell'ordinamento, e 1)recisamente da quelle norme che diio:ciplinano i rapporti tra i soggetti -c.d. nonne di relazione ---e non ricevendo quindi u.n'.t tutela. diretta, in -quanto non corrispondonl!l a doveri imposti ad altri soggetti in correlazione con essi, ricevono tuttavia dall'ordinamento stesso una considera: zioue ed una tutela indirette, nella possibilit di jar valere nell'interesse generale, e di riflesso in proprio favore, le norme imposte per l'esercizio del pubblico potere, c.d. norme di azione; eos in .sandulli, ovvero -ponendosi l'accento sull'elemento oggettivo -situazioni caratterizzate dalla ~qaranzia di una utilit stritmentale ulla legalit .del comportamento a.mministrativo, o -pom~ndo~i l'accento sull'elemento soggettivo -fondate su un interesse sostanziale, che potrebbe mientualrnente .trovare realizzazione, (ove sia realizzato l'interesse strumentale: questo, in modo certo e effettivo, .quello in modo eventuale e mediato; ma in ogni -caso l'interesse strumentale che genera l'internsse processuale a ricorrere, e all'annullamento; .cos in Alessi) (80)). La stessa difficolt (e la scarsa rilevanza) di una distinzione dal punt> e interesse legittimo , va, pro[ Jrio, riscontrata nella comune 'fJase di e~tra.mbi, itappresentata dall' interesse (come asp1raz10ne, esigenza al soddisfacimento di un bisogno mediante un bene della vita) e dalla diversa qualifi. cazione di questo (80-bis~~ stato rilevato infatti: l'interesse legittimo non che un interesse di fattli> qualificato, che 'Viene preso in comiiderazi>, 1949, rp. 55 segg.; Discorso inaugurale, in "Riv. Dir. pubbl. ll, 1909, I, 310; e, in "La Giustizia nell'Amministrazione>>, citp. 209. ,(79) V. infra nota 92. in un interesse legittimo, occorre prima di tutto ridurlo a interesse di fatto, come chi dicesse, togliergli ogni qualifica giuridica. Le posizioni giuridiche non si possono annullare, per carpirne il substrato di fatto che non pu pi tornare ad essere tale (81-bis). Decisivo , quindi,,Poggetto della disciplina legislativa, (Relazione dell' A vv. Gen. Stato, 1956/60, II, pag. 100). Pu completarsi il concetto ivi espresso nel senso che la tutela diretta, per il potenziamento dell'interesse di fatto, lo eleva a interesse giuridico i> ossia a diritto, mentre la tutela per la pi1.'1, efficace realizzazione dell'interesse pubblico, contiene nei suoi limiti l'interesse di fatto , e lo qualifica esclusivamente in vista di quell'interesse pubblico, e dopo l'intervento della lesione, come interesse legittimo )). Non pu, pertanto, trattarsi di una situazione giuridica ll, e non configurabile come situazione giuridica corrispettiva del dovere >l della P. A. Se, pertanto, l'interesse legittimo una situazione di fatto , senza corrispondente situazione passiva , che prima della lesione non assume neppure rilevanza strumentale, agevole concludere che la mera lesione della medesima, pu determinare bens violazione di un onere della P.A., (la cui osservanza potrebbe riflettersi in modo indiretto e eventuale, sul titolare di essa) ma non anche violazione di obbligazione od obbligo della P.A. e, quindi obbligazione di risarcire il danno. Anche per il rilievo che l'interesse alla legittimit, attraverso l'annullamento, non lascia residua rilevanza giuridica, all'interesse leso (vedi nota 81). Questa sorge (ed assorbe la stessa tutela dello interesse legittimo) allorch si determini violazione di una situazione giuridica passiva della (80) Sul limitato valore della distinzione fra norme di relazione )l e norme di azione >>, e la sua parziale coincidenza con la distinzione fra diritto )l e " interesse (v. sopra nota 51) stato osservato che essa pu giovare ai fini della discriminazione fra lesione di diritti e lesione di interessi, ma fermo restando che la prima (lesione di diritti) assorbe la seconda (lesione di interessi) v. infra III-e nota 98. (80-bis) LANDI e POTENZA, Manuale, cit. p. 140. (81) SIMI, Recensione a GuICCIARDI: La Giustizia amministrativa, HY54, in Rass. Avv. Stato ll, 1954, pag. 56. Sul criterio della " situazione di fatto )l applicato all'interesse legittimo, v. anche, supra, note 17 e 26 Sostanzialmente attribuisce deciso rilievo al connotato della economicit giuridica dell'interesse, (come nota caratteristica del diritto, in contrapposizione con il connotato della materialit dell'interesse legittimo), CASETTA: L'illecito degli enti pubblici, cit. p. 27, laddove nota che l'interesse materiale assume rilevanza, soltanto, dopo la lesione e nei soli riguardi dell'azione concessa; non oltre, mancando una corrispettivit in senso tecnico con interesse alla ~~g~ttimit la cui restaurazione -attraverso l'annullamento -:::: non lascia residui giuridicamente rilevanti, dell'interesse leso. (81-bis) SIMI, Recensione cit..a nota 81. -18 P ;A. corrispettiva ad una situazione giuridica attiva di altri soggetti (diritto e relative facolt dalla cui lesione scaturisca l'obbligazione del risarcimento del danno). Dalla rassegna delle teorie molteplici, sulla natura del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, si evincono univocamente questi due inalterabili concetti: che l'interesse legittimo non situazione giuridica in senso tecnico; che di esso non possibile concepire una correlazione con la situazione (dovere) della P.A., dal cui modo di essere possa, nel significato di illecito civile, derivare una lesione per il soggetto. 9) Come superare queste posizioni concettuali' Il Miele volge la indagine ad una costruzione critica della genesi della nostra giustizia amministrativa, attraverso la quale si arriverebbe alla favoleggiata configurabilit di una risarcibilit del danno da lesione di interessi legittimi. A tale indagine, si opporrebbero, preliminarmente, obiezioni discendenti dalla, gi, esaminata qualificazione dell'interesse legittimo e dalla conseguente inapplicabilit del concetto di cc risarcimento del danno >>. La costruzione anzidetta trova, inoltre, sua confutazione nel saggio con i presupposti del danno risarcibile (v. sopra paragrafo b). a) La rilevata impossibilit di configurare un nesso, una correlazione di corrispettivit tra la categoria degli interessi legittimi e il poteredovere della P .A. di operare in ottemperanza al principio di legittimit, connaturata alla stessa struttura della giustizia amministrativa, e ne costituisce un carattere indelebile. Caposaldo di siffatta struttura la non coincidenza fra la frustrazione degli interessi legittimi (c. d. lesione), e gli effetti dell'annullamento, che la P.A. pu evitare attraverso l'adozione dell'atto (82) e pi attraverso l'adozione di un atto reiterativo (nell'ambito dell'art. 45 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054) (83). b) La norma emanata nell'interesse generale ha -ovviamente -come oggetto di tutela immediata tale interesse generale e non pu concepirsi tutela, neppur mediata, di altri interessi. Norme che direttamente proteggano questi ultimi non sono neppure presupposti dell'art. 26 T.U. 26 giugno 1954, n. 1054 (84). La violazione della norma emanata nell'interesse generale pu, pertanto, configurarsi soltanto quale evento di danno per il pubblico servizio, non (82) Cfr. Ad Pl. 3 maggio 1960, n. 8, in Il Consiglio di Stato>>, 1960, I p. 822 segg., e la dottrina in arg in Nota n. 6, ivi. (83) Anche la rinuncia del ricorso" risente dell'identico principio posto che n stata ritenuta la inefficacia dopo la pronuncia (ancorch non pubblicata) alla quale la P.A. tenuta ad uniformarsi (salvo che la rinuncia operi come rinuncia agli effetti del giudicato). (84) CASETTA: Diritto soggettivo e interesse legittimo. Problemi della loro tutela giurisdizionale, in Riv. Trim. dir. pubbl. ,,, 1952, p. 615 segg. anche per quell'interesse del soggetta~ ehe (comunque si risolva il problema della sua qualificazione sotto il profilo sostanziale) , pur sempre, un interesse riflessamente protetto. L'esclusione del concetto di protezione occasionale o riflessa sarebbe, non soltanto, contrariai ai dati del diritto positivo; ma si risolverebbe nella confisca del concetto stesso d pubblico servizio; che, una volta introdottor non concepibile se non come cc cura di interessi >> della collettivit organizzata e la cui lesione non soffre duplica zioni attraverso atomistici frazionamenti o specificazioni individuali. Ond' che il danno, cos come concepito nel nostro diritto positivo, nei due momenti della perdita subita e del mancato guadagno, e nei limiti della cc conseguenzialit immediata e diretta (articoli 1223, 2056, 2059 O.e.) non potrebbe essere concepito come imrnediato e diretto per il patrimonio del soggetto, ricadendo esso, sul pubblico. servizio. e) tuttavia esercitazione non infruttuosa seguire la tesi, secondo cui la rigorosa limitazione della responsabilit della P .A. alla ipotesi di lesioni di diritto soggettivo {85), e Fesclusione legal~ della tutela giuridica diretta degli interessi legittimi, sarebbe storicamente spiegabile per il mino!' grado di perfezione (~) della dottrina del tempo;: onde si potrebbe dubitare, in teoria, che il principio della cc protezione occasionale " degli interessi fosse stato alla base della riforma dell'art. 24 T.U. 6 giugno 1889, n. 6166. Ma i dubbi di Orlando (86), in ordine alla giurisdizionalit dei nuovi organi di g.a., le riserve di Orlando e dii Romano sulla distinzione proposta dal Ranellettir potrebbero se puntuali,. ricevere le stesse riserve di tecnicismo rivolte indh>ettamente alle felici intuizioni del .Ranelletti ! E questa sarebbe la ragione per cui un problema di responsabilit della P.A., per lesione di interessi legittimi, non appare nella dottrina dell'epocat Basta la testimonianza di Cammeo, citato dal Miele, che puntualmente, nel Commentario, non ipotizza ma esclude (nota 2, p. 890) -e questo non risulta dal testo de1 Mi-ele -una responsabilit, dopo la declaratoria di illegittimit di atto amministrativo in quanto. ci importerebbe a) la competenza concoITente dell'A. G .. e dell Consiglio di Stato a scelta del leso (problema della doppia tutela); b) ipotizzabilit di una categoria di. diritti in abstracto, equiparabili a quelli garantiti dal diritto positivo. E basta rilevare che Cammeo. non modifica affatto la sua opinione,. nel Corso (87).. Nel titolo 5, libro terzo, il paragrafo 326 contempla l'illegittimit del fatto a:anno80r e si articola, in due ipotesi: a) colpa contrattuale per inadem (85) CAMMEO: Commentario delle leggi sulla Giustizia (86) ORLANDO: Giustizia Amministrativa, fo Trattato >>, p. 722, nota 3_ (87) CAMMEO: Corso di diritto amministrativo (ristampa. con nota di Miele) 1960, P-6.28 segg;. Amministrativa, 1910, p. 890.. -19 pimento di obbligazioni comprese quelle ex lege; b) colpa extra contrattuale, per inosservanza di limiti imposti da norme o da divieto generale del neminem laedere, nei beni, come la libert, la vita, la propriet, i rapporti giuridici. nell'ambito di tale lesione, che ricorre il rilievo riferito, incompiutamente, e che conviene riprodurre per esteso: Se ad ogni categoria di compiti a cui lo Stato attende, corrisponde una categoria di interessi di propriet individuale, di libert ed eventualmente anche di integrit personale che pu essere sacrificata, e ci discrezionalmente ed insindacabilmente, vi corrisponde anche una categoria di altri interessi di ugual natura, in nessun modo connessi con quel ramo di attivit amministrativa, che dal sacrificio legittimo sono esclusi. Questi interessi debbono considerarsi diritti anche di fronte all'amministrazione. Come accade tra privati, essi non dan luogo a una pretesa che l'amministrazione ponga in essere quelle prestazioni che possono prevenire la loro lesione, ma si pu esigere che ove la effettiva lesione sia avvenuta, essa presti il risarcimento del danno. Il determinare il limite tra gli interessi suscettibili di sacrifizio discrezionale; e per legittimo e quelli che per non essere connessi con quel ramo di attivit amministrativa non sono sacrificabili e vanno rispettati, talora pu essere opera di interpretazione di norme positive, talora determinazione di criteri consuetudinari. Non per, se mantenuto in questi confini, sindacato sull'esercizio di facolt discrezionale, ma fissazione di limiti alla facolt discrezionale medesima . Quando la determinazione dei limiti fra l'attivit lecita e illecita risulti da norme giuridiche che, pur non essendo scritte, per conferire un diritto ai sensi della legge sul contenzioso amministrativo, tutelino occasionalmente o parzialmente un interesse, e lo elevino a dignit di interesse legittimo, sembra che si possa far luogo alla responsabilit, semprecb la violazione di quelle norme sia stata accertata dal giudice competente che non quello ordinario, ma il Consiglio di Stato e la G.P.A., secondo i casi. In relazione alla premessa si ipotizza dunque una lesione che abbia sconfinato nell'illecito civile. Tanto basta per resti:ingere siffatta costruzione, in quanto se la illiceit produce lesione di situazione giuridica anche in difetto di norma scritta >> essa determina violazione di obbligazione >> e quindi quella di risarcire il danno; ci esclude la mera lesione di " situazione di fatto che determinando violazione di onere non determina anche obbligazione di risarcire il danno. Per cui l'accenno alla duplice competenza appare non rispondente all'ipotesi formulata, oltre che contraria al ben noto divieto di far valere il diritto come interesse (88). I) La conferma si rinviene nella stessa presentazione della categoria degli interessi legittimi, come concepiti, voluti. nella accezione di interessi (88) V. infra note 97 -98. non assurti a diritti (89), e privi, per ci stesso, della massima tutela giuridica, propria dei diritti; muniti, invece, di tutela occasionale (perch si ha riguardo all'interesse pubblico) o imperfetta (perch la tutela rappresentata da 119qne l.nitatrici di facolt discrezionali) (90); onde essi costituiscono una categoria storica (91), e per ricompresa fin dall'origine, concettualmente, in una riserva di legge in formulazione negativa, rispetto alla categoria dei diritti soggettivi. Tale riserva gi si configurava nell'art. 3, legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, con la attribuzione alla P .A. degli affari non compresi nel novero delle questioni di diritti soggettivi. Le leggi istitutive degli organi giurisdizionali di annullamento, in ordine agli atti emanati relativamente a tali cc affari n, evidenziano l'enucleazione di una categoria d'interessi, dalla massa degli interessi irri. levanti, ispirandosi al criterio non gi di creare una categoria di interessi protetti con intensit. minore rispetto ai diritti soggettivi, sibbene al criterio di perfezionare quella che era l'idea della giustizia nella P.A., germinata intorno a due principi fondamentali degli stati moderni: a) l'integra. lismo delle guarentigie delle funzioni dello Stato; b) l'unit della guarentigia giurisdizionale. Infatti, dalla nozione dello Stato ai primordi del secolo XIX, tanto sono progrediti i moderni ordinamenti che: ad a) mentre alla dottrina della divisione dei poteri corrispondeva un sistema di giudizi a salvaguardia dei diritti dei sudditi contro il potere esecutivo; alla dottrina dell'unit della sovranit dello Stato e della correlativa distinzione delle funzioni, corrisponde un sistema di guarentigie -in contemplazione, appunto, di quell'unit -sia nel porre la norma, sia nel governare, sia nel giudicare (92); ad b) dall'attribuzione del sindacato sulle controversie di diritti ed interessi, agli organi della stessa P.A. (contentieux administratif, in opposizione ai sistemi del self government anglico e germanico) si pervenuti all'attribuzione di detto sindacato a organi di giurisdizione ordinaria (su diritti) o speciale (su interessi o questioni compenetrate di diritti e interessi). Non di meno la distinzione fra i due tipi di tutela giurisdizionale iipete sua ragione . dal carattere essenziale della giustizia nei rapporti tra singoli e P.A.: nel senso che la tutela dei diritti segue la competenza del giudice ordinario, mentre la realizzazione della giustizia nella P.A., non possa essere contemplata, se non quale attivit dell'Amministrazione stessa, nell'interesse pubblico; ond' la tutela di tale interesse pubblico che segue la competenza della giurisdizione (89) CAMMEO: Corso, cit. p. 309, 352. Per la genesi della tutela degli interessi legittimi, v. supra lettera e). (90) CAMMEO: Corso, cit. p. 359. (91) CAMMEO: Corso, cit. p. 309. (92) CAMMEO: Commentario delle leggi sulla," giustizia amministrativa, Ct. p. 376 e segg.; RANELLETTI 0.~Le Guarentigie della giustizia nella P.A., cit. p. 8 segg., v. altres: FrLOMUSI GUELFI: Silvio Spaventa, 1894; SPAVENTA, Giiistizia nell'Amministrazione. 4LZ &itfilWJ.lliWW'W2T~llii tE amministrativa, la cui vera funzione, come intu, con squisita sintesi lo Spaventa, sta nell'utilizzazione dell'interesse individuale come occasione di riesame dell'atto amministrativo (93). soltanto pregio del processo antistorico del tempo nostro il tentativo di capovolgere siffatti termini del tema. Il processo storico, invece, si perfezion nel T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, e infine, nella esplicita riserva degli artt. 24, I comma, 103, I comma, e 1rn, III comma, della Costituzione della Repubbliea; successione inequivoca di un unico costante indirizzo legislativo, mantenutosi logicamente coerente ad un principio inalterato in tutto il corso del primo secolo dell'unit Patria, pur nella diversa struttura degli ordinamenti e pur nell'evolversi della scienza giuridica, della quale erano al legislatore e al costituente noti i concetti e note le critiche. Sicch appare relegato nel campo della speculazione metagiuridica l'isolata affermazione che gli interessi legittimi sarebbero, in astratto, diritti (94), mentre, poi, tale enunciazione trovasi ristretta nel senso che possono considerarsi tali i diritti affievoliti )) o condizionati )) e gli interessi muniti di tutela di merito (95). Il consentirne la equiparazione ai diritti, ai fini della risarcibilit, non potrebbe concepirsi se non quale espansione del potere dell'interprete di elevare gli interessi a diritti, il che significherebbe ammettere nell'interprete la potest di creare norme giuridiche, per .il caso concreto. II) La casistica offerta dalla giurisprudenza non consente di ravvisare incrinature nel rigido sistema. cc In proposito merita di essere segnalata, per la estrema chiarezza dei concetti, la sentenza, 15 aprile 1958, n. 1217, con la quale la Corte di Cassazione escluse la proponibilj.t dell'azione risarcitoria contro la P.A. da parte del concorrente all'aggiudicazione di un comparto edilizio in seguito all'annullamento della gara. cc In questa sentenza la Corte, dopo aver ricordato che per la proponibilit dell'azione contro la P.A. non sufficiente l'annullamento dell'atto amministrativo, ma necessario che l'atto abbia leso un diritto soggettivo del privato, cagionandogli un danno, afferma esattamente che le norme di azione (nella specie quelle sul procedimento espropriativo), ancorch obbligatorie per l'Amministrazione, tutelano finalit di carattere pubblicistico e, solo, occasionalmente interessi di privati, i quali, perci, non hanno un diritto soggettivo alla loro osservanza. e< D'altra parte, afferma la Corte, la decisione di annullamento ha effetto retroattivo, ma non perci innova alla situazione preesistente, trasformando in diritto soggettivo quello che, prima dell'atto, era un interesse legittimo )), (93) Bozzi C.: La Giustizia Amministrativa da Silvio Spaventa a Benito Mussolini, in Riv. dir. pubb. 1934, p. 261. (94) CAMMEO: Corso, cit. p. 359. (95) CAMMEO: Corso, cit. p. 314. 20 Per la responsabilit da atto illegittimo, dunque, occorre aver riguardo alla consistenza dell'interesse leso all'atto della sua emanazione ; se cio aveva la consistenza del diritto soggettivo. Il che trova conferma nel noto __temperamento, introdotto in tema di insindacabili.t dell'atto amministrativo, per cui, nell'ipotesi di fatti materiali si ritiene di poter indagare, anche in presenza di una potest discrezionale della, P.A., se il dipendente abbia agito osservando anche le norme della comune esperienza e della normale diligenza al fine di non ledere il diritto altr1ti. (Relazione Avvocatura Genera,le, 1956-60, II, pp. 158, 159). Il concetto di garanzia giuridica, vieppi utilizzato, talora in concomitanza con la distinzione fra norme di azione e norme di relazione, costantemente seguito dalla Corte di Cassazione, nel senso che se la consistenza dell'interesse non presenta i connotati della garanzia immediata e diretta, si esclude la risarcibilit del danno per difetto di diritto soggettivo suscettibile di lesione, come diminuzione di patrimonio: rei aestimatio o id quod inte1 est -prima ancora di qualsiasi esame sulla natura deirattivit, della P.A., sia legittima, (con relativa limitata responsabilit nelle ipotesi ricollegabili alla previsione dell'art. 46 L. espropr., onde stata dichiarata improponibile l'azione per danni da esercitazioni militari proposta dal titolare di una riserva di caccia in quanto carente di diritto di propriet sulla selvaggina, e munito, sol'iian'lio di jus prohibendi: Sezioni Unite, 12 ottobre 1960, n. 2687) o illegittima (Sezioni Unite, 28 luglio 1958, n. 2721; 23 settembre 1958 n. 3029; 6 maggio 1959 in Foro It., 1959, I 1296). Gli insegnamenti della Corte di Cassazione anche pi puntuali e pi recenti di quelli citati nella Introduzione al Tema n -si. sono susseguiti sempre chiari e recisi, nel senso che cc ai fini della proponibilit dell'azione di risarcimento del danno contro la P.A., non suffieiente l'annullamento di un atto amministrativo ma necessario che l'atto annullato abbia leso un diritto soggettivo del privato, cagionando a questo ultimo un danno; pertanto, quando il privato titolare, nei confronti della P.A., esclusivamente di un interesse legittimo, la tutela giurisdizionale di detto interesse si esaurisce, di regola, nella pronuncia di annullamento dell'atto stesso da parte del giudice amministrati.vo )) (Sezioni Unite, 2 luglio 1962, n. 2210,); e, in tema di illegittimo rifiuto di licenza commerciale, nel senso che cc non proponibile davanti al giudice ordinario azione di danni contro un Comune per preteso illegittimo rifiuto di concessione di una lieenza o ritardo nella concessione della stessa, non sussistendo in tali ipotesi la violazione di un diritto soggettivo perfetto del cittadino >J, non essendo sufficiente che il giudice amministrativo abbia annullato un atto della P.A., ma necessario che-l'atto annullato abbia leso un diritto soggettivo del prfvato; solo in tal caso, infatti, il privato si presenta titolare sotto il profilo della causa petendi, di un'azione esperibile dinanzi al giudice ordinario, a norma 21 dell'art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E sul contenzioso amministrativo. (Sezioni Unite, 31 luglio 1962, n. 2294 in Consiglio di Stato, 1962, II, 625; cfr. altres S.U. 6 agosto 1962, n. 2418, in Foro It., 1963, I, 64). E ci, per l'ovvia ragione l'o.g. appresta qitella diversa sanzione, tipica dell'illecito amministrativo, (illegittimit), che il rimedio offerto dall'art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 (Sezioni Unite 23 ottobre 1961, n. 2348). Non sono mancati tentativi e escogitazioni di ravvisare deviazioni, ma quasi sempre sulla base di passaggi, talora non puntuali, o nelle pur mutevoli contingenze di casi di specie. Non dato ravvisare deviazione nella sentenza Cassazione, 18 giugno 1961, n. 1324 (in F.A. 1961, II, 487). Ivi si trattava di azione proposta contro il Comune per ottenere il calcolo (nell'indennit di legittimo esproprio) del valore di un edificio non costruito, per illegittimo diniego della licenza edilizia, in tempo anteriore, sul falso presupposto che esistesse, fin d'allora, dichiarazione di p.u.; azione, quindi, non di carattere risarcitorio, in derivazione immediata e diretta dall'illegittimit dell'atto amministrativo, ma in derivazione dall'illiceit dell'atto amministrativo stesso (ed era questa, non l'illegittimit,, che veniva dichiarata incidenter a sensi dell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E); in quanto si retrotraeva, alla lontana data del diniego d licenza sul falso presupposto della esistenza di dichiarazione p.u., la lesione delle facolt dominicali. Tanto vero che nel corso del giudizio si faceva questione se nel computo estimativo si dovesse tener conto della presunzione juris tantum o di quella juris et de jure, rispettivamente previste nell'art. 43, I e II comma legge 25 giugno 1865, n. 2359. Neppure la decisione del Consiglio di Stato V, 27 settembre 1960, n. 677 appare citata nei suoi estremi esatti, di fatto e di diritto. Ivi si trattava di impugnativa di atto tutorio di diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio chiesta da Amministrazione provinciale, per con venire, dinanzi all'A.G. il Ministero dell'Interno, il cassiere tesoriere provinciale, e un dipendente della Provincia, in solido per la rifusione dei danni provocati dalla illegittimit. emissione di mandato di ufficio -riconosciuto illegittimo da precedente decisione del Consiglio di Stato -per pagamento di arretrati pretesi dal detto dipendente; ma con inequivoci riferimenti a comportamento colposo degli uffici, integrante, pertanto, un caso di respon sabilit da illecito. Con la decisione in esame, 27 settembre 1960, n. 677, il Consiglio di Stato ha puntualizzato i limiti del potere discrezionale attribuito agli organi tutori, in sede di autorizzazione a stare in giudizio, nel senso che l'organo tutorio deve limitarsi ad una delibazione estrinseca dell'azione che si intende proporre, non costringendo la libert, degli enti controllati, di agire in giudizio (garantita dall'art. 24 della Costituzione), con il precorrere la pronuncia del giudice, ma semplicemente valutando l'interesse dell'Ente sotto il profilo della non manifesta infondatezza della domanda. Ha quindi accolto il ricorso, principalmente, perch la fattispecie era caratterizzata da un fatto veramente singolare, tale da costituire una di quelle illegalit dette comunemente di carattere macroscopico (come aveva ritenuto la precorsa decisione di annullamento del mandato di ufficio) e che integrava estremi suscettibili di diversa configurazione, per le modalit con le quali era stato adottato ed eseguito il mandato stesso. Solo, in via di digressione polemica, soggiunse -con opinabile excursus -che anche la questione della risarcibilit per lesioni di interessi legittimi non poteva essere confiscata al giudice naturale (l'A.G.) non mancando chi afferma la fondatezza della soluzione affermativa . Tutto qui! III) La Costituzione della Repubblica (artt. 24, 103, 113) sanziona il principio della separata tutela, escludendo quella della doppia tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi giuridici. La questione non va confusa con l'ipotesi del cumulo di lesioni di diritti e interessi, ossia di lesioni incidenti su distinte situazioni l'una giuridica, tutelata direttamente, e l'altro di fatto tutelata occasionalmente. << Non escluso, infatti che nel rapporto giuridico sia possibile individuare distinti momenti o aspetti, ciascuno dei quali dia luogo a una propria tutela giurisdizionale, la quale determinata -come si visto -in base alla disciplina giuridica di quel particolare momento ed aspetto; e la dottrina ha da tempo definito e precisato queste situazioni giuridiche collegate fra loro: un elencazione di esse, stata fatta, ad esempio, dal SA.NDULLI (Collegamenti e conseguenzialit tra diritti e interessi e relativa rilevanza ai fini delle competenze giiwisdizionali, in Giust. Civ. n, 1958, I, 212). Ma allorch viene in discussione un unico aspetto o momento del rapporto giuridico, cio in sostanza, lo stesso diritto soggettivo o lo stesso interesse legittimo, la tutela giuridica non pu essere che unica, quella propria dell'una o dell'altra posizione soggettiva; e occorre evitare allora che si rinnovino, sotto la parvenza di una non esatta impostazione dell'indagine sulla giurisdizione, l'inconveniente e gli errori che erano propri della teoria della prospettazione (Relazione Avvocatura Gen. Stato, 1956-60, II pag. 137). La c.d. doppia tutela urterebbe, invero, contro il criterio stesso della ripartizione delle competenze (l'A.G. come giudice delle controversie di cognizione di rapporti giuridici; il Consiglio di Stato ed altri organi di giustizia amministrativa come giurisdizioni di annullamento), che -notisi -potrebbe anche venire meno, in relazione alla riserva di legge, di cui all'art. 113, ultimo comma Cost. (96). Sicch, da un lato stato correttamente affer mato il principio che non possa farsi.. v_alere il diritto come interesse: onde la doppia tutela _ (96) Snu, Recensione a GurcCIARDI; La giustizia amministrativa cit., in Rass. Avv. Stato>>, 1954, p:i.g. fi'l ::::::~ "?? ::::::~ "?? 22 vietata (97), salvo che nelle fattispecie di atti in evoluzione, ci ch sostanzialmente conferma la separazione ontologica delle sfere di rispettiva lesione dei diritti e degli interessi (98); dall'altro pu rilevarsi che ipotizzando l'azionabilit di lesioni derivanti da attivit illegittima. (e non, anche, illecita) della P.A., con l'attribuzione della competenza al Consiglio di Stato, in ordine al titolo del risarcimento, e all'A.G., in ordine all'identificazione del danno e alla sua liquidazione, si perverrebbe ad attribuire al Consiglio di Stato (laddove in tema di eccesso di potere talora conditor juris: e questa la ratio della esclusione di detto vizio dalla previsione dell'art. 4 L. cont.) una competenza sulla intentio, in materia, in definitiva, attribuita alla A.G., o quanto meno una competenza sulla causa petendi ))' distraendola dalla funzione tipica della jurisdictio di cognizione, fondata sulla inscindibilit della causa petendi e del petitum. (La diversa disciplina (97) La teoria che considera ammissibile la doppia tutela giurisdizionale in tema di violazione di diritti soggettivi, per effetto di atti amministrativi, non recente. Essa si introdusse, sotto varie specie, nel nostro contenzioso, da prima, attraverso una non puntuale concezione della ripartizione delle competenze, attuata con la abolizione del contenzioso amministrativo, riguardata pi come discriminazione di potest tra P .A. e A.G. in ordine alla revocabilit dell'atto, che come attribuzione di potest, in corrispondenza alle lesioni prodotte dall'atto stesso (e sempre con l'anzidetto limite dell'A.G.) indi, attraverso la pretesa di far valere il diritto come interesse. Il criterio discriminatore delle competenze dell'A.G. e del Consiglio di Stato, in base al cosidetto cc petitum sostanziale (scopo giuridico dell'azione, e base giuridica che la giustifica, indipendentemente dalla prospettazione) che importa il divieto -per la reciproca esclusione delle competenze -di far valere il diritto come interesse fu accolta, per la prima volta, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 24 giugno 1891, (in Giur. It., 1891 I, 3, 181; F.I., 1891, I, 118 e 961) che riconobbe, in conformit della tesi dell'Av; vocatura Generale, -la competenza dell'A.G. Cfr. .D'AMELIO: IZ caso Laurens, dopo 40 anni di giurisprudenza, in cc Studi Cammeo, 1933, I, 319. L'unit di indirizzo giurisprudenziale fra i due massimi organi giurisdizionali si mantenne quasi inalterata (Cfr. D'AMELIO e ROMANO: I contrasti giurisdizionali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato , in Riv. Dir. Pubbl., 1929, I, 101). Su taluni dissensi, intervennero le decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Pl. 14 giugno 1930, n. I, II e la sentenza Sezioni Unite 17 luglio 1930 (Giur. It., 1930, III, 149 e I, I, 964, e, pi recentemente, a ripudiar la teoria c.d. della prospettazione (dopo alcuni persistenti contrarie pronuncie) le sentenze Sezioni Unite 3 giugno 1954 e 16 marzo 1956, n. 775, ecc. (vedi Relazione Avv. Stato, 1956, 60, II, pag. 135, nota la contraria opinione di GmoCIARDI: La Giustizia Amministrativa, cit. (vedi anche i precedenti studi citati supra, nota 51) che cc in riedizione scientificamente approfondita ed elaborata della antica teoria sostiene la ammissibilit contenuta negli artt. 27 e 28 O.p.p. ha suo fondamento nella unit degli organi del potere giudiziario) tale inscindibilit che ha determinato l'attrazione, nella competenza esclusiva del Consiglio di Stat<>, tlelle questioni compenetrate di diritti e interessi, con la sola riserva della competenza della A.G., sulle questioni conseguenziali. Il che rende elementare l'interpretazione dello art. 30, secondo comma, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in ordine alla competenza dell'A.G. sulle questioni conseguenziali alla pronuncia di illegittimit dell'atto amministrativo, limitatamente alle pronuncie in materia di competenza esclusiva. 10) Palesi ragioni di giustizia postulano che alla P.A., onerata di funzioni di giustizia obiettiva, nella realizzazione dei suoi fini pubblici, non sia creata una situazione deteriore di quella degli altri soggetti pubblici e privati. della doppia tutela giurisdizionale e la tricotomia dei vizi dell'atto (inopportunit, illegittimit e invalidit) nonch la dicotomia delle rispettive guarentigie degli interessi pubblici e privati (norme di azione e norme di relazione) per le cui lesioni -anche concorrenti -sono previste le tutele degli interessi legittimi, e dei diritti soggettivi. Al che stato obiettato che la distinzione pu solo coincidere in parte, con la fenomenologia giuridica (Relazione Avv. Gen. Stato 1956-60, II, p. 99); SIMI, Recensione, in cc Riv. Avv. Stato>>, 1954, p. 55) ma quando c' l'illecito c' un vizio assorbente dell'atto, che ha, per s, il giudice naturale (e quindi infungibile), nell'A.G., con la tutela massima del risarcimento del danno, e del successivo annullamento da parte degli organi competenti; ond' che siffatta protezione diretta inerogabile e non pu essere rimessa alla libera d.i sponibilit del soggetto leso. (98) Con opinabile -per quanto pregevole -processo di specificazione capillare stata ammessa la possibilit di coesistenza di lesioni d'interessi legittimi e diritti soggettivi, in conseguenza di uno stesso atto (nelle c.d. concessioni-contratto; -C. Stato, V, 1 giugno 1949, n. 458) o di un unico procedimento amministrativo; con la conseguente proponibilit di autonomi mezzi di difesa, rispettivamente, dinanzi ai giudici amministrativi e al giudice ordinario. Non si realizza, peraltro, cc doppia tutela con possibilit di far valere il diritto come interesse, sibbene l'ipotesi di incidenze separabili, su interessi legittimi (nel corso del procedimento) e su diritti (nella conclusione del procedimento stesso) (C. Stato, IV, 20 dicembre 1950, n. 619; Ad. Pl. 17 dicembre 1951, n. 10, in tema di imposizioni tributarie da parte dei Comuni). LANDI E POTENZA, Manuale cit., pp. 576, 577 e nota 23 con bibl. Tuttavia, contra Relazione dell'Avv. Gen. Stato 1956-60, II, p. 137. In senso conforme alla tesi dell'Avvocatura dello Stato, Sezioni Unite 31 gennaio 1958 (in tema.. di. imponibile di manodopera) 16 luglio 1959 (in tema di imposizioni di sovracanoni nel procedimento amministrativo per la determinazione dei bacini, ritenuto atto non autonomo -rispetto a quello terminale -che incida su diritti soggettivi). Relazione cit. p. 138 segg.. T E T E -23 'Sperequazione siffatta, de jiire condendo (attraverso riforme che non potrebbero aver luogo, certamente, per legge ordinaria, significherebbe insanabile contrasto con la funzione costituzionale attribuita all'amministrazione, come potere della sovranit, perci non dissociabile dalla cc giustizia e dalla imparzialit . Non possono -in contrario -essere invocate, utilmente, fra le ragioni di giustizia, le fattispecie che la dottrina ha tratto dal diritto privato, ravvisando in esse ipotesi di lesioni di interessi legittimi; in ordine ai quali stato osservato dianzi, trattarsi di miraggi, in apparenza ricollegabili alle figure degli interessi, ma, in sostanza riconducibili alle situazioni di diritto soggettivo. Le testimonianze della Commissione Forti appaiono non pertinenti, poich l'art. 68 dello schema di legge generale sulla P .A. si riferiva a ipotesi di violazioni di norme cc idonee a costituire tutela per i singoli n e di << norme di comune prudenza ; concetto ricollegabile alla responsabilit per atti illeciti; e l'opinione dello Zanobini, circa una sup posta recente giurisprudenza favorevole alla risarcibilit delle lesioni di interessi legittimi, si riferisce, ovviamente, al caso della lesione di diritti affievoliti. La fragilit della costruzione. appare d,11i. ultini.o evidente, laddove si insta per l'ammissione di una attenuata risarcibilit nei casi, nei quali la tutela, accordata dalla legge agli interessi legittimi, si estende anche alla tutela dell'interesse individuale. Invero la questione si pone come problema di nesso eziologico, che l'ipotetica fattispecie legale offra, eventualmente, all'indagine dell'interprete. L'ampliamento de la sfera di responsabilit della P. A., fino a .ricomprendervi la risarcibilit di lesioni di interessi dei singoli, importf!'ebbe -con l'eliminazione del principio di protezione occasionale riflessa -la negazione della discrezionaJit della stessa P. A. e la confisca del concetto stesso di pubblico servizio, la cui lesione ne postula, bens, il ripristino, ma unitariamente, e non attraverso una frantumazione di responsabilit patrimonial0 verso i singoli. DARIO FOLIGNO AVVOCATO DELLO STATO 3CT j?3?3CT j?3? P' JF?3? ' TR E CONSULENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO,. DEI SUOI ORGANI SUPREMI E DELLE REGIONI (CON RIGUARDO SPECIALMENTE AI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE) Conversazione tenuta il 3 dicembre 1960, da S. E. prof, Nicola Jaeger, Giudice della Corte costituzionale, al Centro italiano studi amministrativi -Sezione lombarda. Eccellenze, signori, amici, colleghi. Sento il dovere di precisare anzitutto, anche per evitare eccessive delusioni, che in verit io non mi propongo di farvi una relazione vera e propria sul tema che avete sentito leggere. L'ho proposto io stesso - verissimo -all'amico Locati, ma quale argomento di discussione fra gli intervenuti, non come tema di una relazione, che io potessi e dovessi svolgere; e ci per evidenti ragioni, trattandosi di materia in gran parte ancora sub iudice, e di un giudice che precisamente la Corte costituzionale! Sarebbe evidentemente scorretto che io esprimessi la mia opinione personale su problemi che dovr, forse, concorrere a risolvere insieme con tutti i miei colleghi, e dopo avere ascoltato l'opinione di tutti. E poich ritengo che una relazione dovrebbe esprimere le conclusioni del relatore (anche se talvolta, in qualche convegno, . dopo avere ascoltato attentamente un relatore, ci siamo domandati quale fosse veramente la sua opinione ... ), devo rifiutarmi di accettare una denominazione simile per le brevi parole che mi accingo a dirvi, le quali hanno veramente soltanto lo scopo di richiamare la vostra attenzione su alcuni problemi concernenti i processi costituzionali, e particolarmente i giudizi su conflitti di attribuzione. In tutti questi tipi di processi prevista la partecipazione attiva di patroni, chiamati a sostenere le domande dei vari soggetti processuali (enti ed organi, oppure individui privati). La norma generale, contenuta nell'art. 20 della legge (ordinaria) 11 marzo 1953, n. 87, dispone: cc Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti pu essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al paprocinio innanzi alla Corte di Cassazione. cc Gli organi dello Stato e delle regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. cc Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ci delegato, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto >>. L'attuazione di questa disposizione non ha presentato, nella pratica degli anni decorsi finora, particolari difficolt: s1 e avuto normalmente l'intervento del Presidente del Consiglio, rappresentato or dall'uno or dall'altro sostituto dello Avvocato generale, ed anche la costituzione delle parti (come le ha chiamate la legge, alludendo verosimilmente a coloro che erano parti del procedimento principale, di merito nel corso del quale fosse stata sollevata la questione di legittimit costituzionale deferita al giudizio della Corte), ha avuto luogo nella maggior parte dei casi, nei quali la questione era stata proposta in via inci dentale. Quando tale questione era stata proposta, invece, in via principale -dallo Stato contr' una legge regionale o da una Regione contro una legge dello Stato -e nei casi di conflitto. di attribuzione fra lo Stato e una Regione, il Presidente del Consiglio si costituito attraverso l'Avvocatura generale e quello della Regione si fatto rappresentare e difendere da avvocati del libero Foro. Non si sono avuti finora -e i componenti della Corte sono ben lontani dal dolersene casi di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato che rientmssero nella competenza della Corte costituzionale, in quanto insorti cc tra organi competenti a dichiarare definitivamente lai volont del potere cui appartengono, e per lai delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali>), secondo la formula dell'art. 37 della legge citata. Come noto, gli scrittori hanno interpretato questa norma nel senso che conflitti simili possano insorgere solo fra gli organi supremi di ogni potere (legislativo, amministrativo o giudiziario) ed hanno fatto varie esemplificazioni, ipotizzando conflitti fra il Parlamento e :il Governo, fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, fra Governo o Parlamento e l'Ordine giudiziario (impersonato dalla Corte suprema di cassazione) o fra ognuno di essi e il Presidente della Repubblica. In tali ipotesi, a norma della legge n. 87 <( Salvo il caso previsto nell'ultimo comma. dell'ai_rt.... 2Q: (per la rappresentanza e la difesa giudiziale del Governo, intervenuto in persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro delegato), gli organi interessati, quando non compaiano perso -25 nalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 37 citato, ultimo comma). Dalla esperienza di questi anni risulta che il peso pi gravoso dei processi in materia costituzionale (se si prescinde -come devo fare -da quello che grava sui giudici della Corte ... ) sopportato dai valorosi componenti dell'Avvocatura generale dello Stato, presenti a tutte le udienze e impegnati a difendere, di volta in volta, le norme denunciate come viziate di incostituzionalit o le attribuzioni dello Stato in contraddittorio con una Regione o quelle di una Regione contro una Provincia autonoma (sono casi che si presentano per la Regione del Trentino- Alto Adige), o taluni enti pubblici, come quelli per la riforma fondiaria. Si tratta di un lavoro assiduo e difficile, anche perch non sempre assistito dalla collaborazione, diligente come dovrebbe essere, dei... clienti, vale a dire degli organi dell'Amministrazione attiva, rispetto ai quali l'Avvocatura non sembra trovarsi nella posizione di supremazia tecnica -se si pu dir cos -che un professionista libero e consapevole delle proprie responsabilit ha il diritto e il dovere di pretendere riconosciuta da coloro che richiedono il suo patrocinio. N si pu escludere l'eventualit che, qualche volta, i rappresentanti dell'Avvocatura generale possano trovarsi nella necessit di sostenere tesi contraddittorie nella discussione di controversie diverse, magari nel corso della stessa udienza: a proposito, per esempio, della possibilit di configurare l'esistenza di un diritto comune delle regioni e l'ammissibilit del ricorso analogico alle norme dello statuto dell'una ai fini della migliore interpretazione di quelle dello statuto di un'altra. Si tratta di una questione assai delicata e che trover, forse, soluzione quando saranno costituite tutte le regioni a statuto comune (per la Corte costituzionale il problema non si pone, evidentemente, in termini politici, ma solo in quelli di adempimento o di abrogazione, con legge costituzionale , delle norme della Costituzione vigente); in tal caso, infatti, si potr sicuramente parlare di un diritto comune delle regioni, contenente i principi generali, rispetto ai quali le norme degli statuti speciali avranno chiaro carattere eccezionale e potranno e dovranno essere interpretate restrittivamente, non senza vantaggio per l'unit giuridica e la coerenza dell'ordinamento dello Stato. probabile che molti di voi abbiano letto ripetutamente, in giornali e riviste politiche, espressioni di meraviglia o anche di critica nei riguardi dell'attivit dell'Avvocatura generale dello Stato, svolta a sostegno di tesi di legittimit costituzionale di norme, che poi la Corte ha ritenuto di dover dichiarare illegittime. Si tratta di valutazioni di ordine politico, che dovrebbero quindi riferirsi, se mai, non all'opera dell'Avvocatura, ma alle direttive seguite dagli organi politici, e che non tengono conto della utilit -oserei dire dell'indispensabilit -del l'osservanza del principio del contraddittorio in ogni tipo o figura di processo. Gli avvocati dello Stato vengono a discutere davanti alla Corte Costituzionale con uno stile proprio di uomini preparati e coscienziosi, i quali sanno che loro compito prospettare al. giudici tutti gli argomenti adducibili a favore di una tesi, tanto pi in quanto non ignorano che i giudici ascoltano tali argomenti con la stessa serenit con cui hanno ascoltato o ascolteranno quelli opposti, per valutare poi, nella propria coscienza, il peso degli uni e quello degli altri. Ed io sento il dovere di rendere omaggio ai valorosi rappresentanti dell'Avvocatura per la collaborazione preziosa che essi danno quotidianamente alla nostra fatica. Vorrei chiedervi, per, dopo questa sommaria esposizione del modo in cui stata iegolata legislativamente la partecipazione dei difensori dello Stato nei processi costituzionali, se vi sembra che tale regolamento sia proprio perfetto e tale da evitare ogni inconveniente, anche a paragone dei metodi, cui si ispira invece normalmente l'attivit del difensore: beninteso, del difensore che abbia piena consapevolezza della propria missione e dei doveri che ne derivano. Solo persone assolutamente profane del diritto possono concepire limitato il compito dell'avvocato alla difesa del proprio cliente in giudizio. Tutti coloro che sono presenti qui sanno bene che, sotto certi aspetti, invece assai pi importante l'attivit stragiudiziale o, quanto meno, pre-giudiziale. Il cliente avveduto va a consultare il proprio difensore molto prima di essere convenuto in giudizio; tanto meno pretenderebbe di imporgli l'una o l'altra presa di posizione processuale, che -ad ogni modo -un patrono serio non potrebbe accettare senza vagliarla accuratamente. Ora che, dopo diversi anni di esperienza, abbiamo tutti delle idee molto pi chiare sulla estensione dei giudizi in materia costituzionale, e la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto e :fissato i principi direttivi della interpretazione della Costituzione, sembrerebbe giunto il momento che gli organi del potere legislativo e dell'esecutivo si curassero, con particolare diligenza, degli aspetti e dei riflessi costituzionali della loro attivit. Nelle due camere del Parlamento e nella composizione dei governi che si sono succeduti in questi anni non sono mancati, certamente, i giuristi anche di alto e riconosciuto valore; ma, quando si tratta di deliberare un provvedimento legislativo o amministrativo, ben naturale e giusto che anche essi si preoccupino, anzitutto, del problema politico o tecnico che devono risolvere, rispetto al quale certi limiti di ordine giuridico :finiscono per essere piuttosto coordinati -se non subordinati -che sopraordinati, come vorrebbe la Costituzione, anche perch - risaputo -n il medico rinomato n il giurista-sommo pu essere buon giudice nella causa propria.-~ Se vero che nel compito del difensore com presa anche una attivit preliminare, di consi glio e di cautela preventiva, e che tutte le im -26 prese bene orgaRizzate hanno propri uffici legali e sanno servirsene. non soltanto per la difesa giu diziale, ma anche per sentirne il parere al mo mento della stipulazione dei propri contratti, ci si pu domandare se lo Stato abbia risolto perfet tamente i problemi analoghi che oggi si pongono anche per esso, dato che vi una Costituzione rigida e vi una Corte decisa a farla rispettare, ogni qualvolta concorrano i presupposti (piuttosto rigorosi, come noto) richiesti per il suo giudizio. Gli uffici legislativi, dispersi non molto provvidamente presso i vari ministeri e formati da persone egregie, ma spesso poco adusate al com battimento forense e alle tensioni relative, ri. spondono pienamente allo scopo? Potrebbe essere pi utile attribuire all'Avvocatura generale dello Stato una funzione consultiva anche in questa materia -dei problemi di legittimit costituzio nale delle leggi -dato che proprio gli avvocati sono particolarmente allenati a prevedere le ecce zioni avversarie, supponendosi investiti del com" pito spettante alla parte opposta, e, nel caso, proprio gli avvocati dello Stato sono stati chia mati per anni e anni a difendere, con alterne vicende, la legittimit costituzionale di tante norme denunciate come illegittime? E come potrebbe essere meglio coordinato il patrocinio dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici o dei loro organi, fra i quali insor gono, pi spesso di quanto non si prevedesse, conflitti di attribuzione (e di prestigio), che esi gono insieme pronte decisioni ed oculata prepa razione? L'estensione dei metodi e delle misure propri del processo a campi del tutto nuovi pone, come vedete, problemi imprevisti e di estrema delica tezza. Dobbiamo augurarci che essi vengano stu diati a fondo e risolti con adeguata coscienza della loro importanza e con la necessaria tem pestivit. * * * La chiarezza del discorso e la personalit di chi lo ha pronunciato renderebbero del tutto superflua ogni ulteriore considerazione in merito all'argomento trattato con tanta acutezza e con cos prof onda co~ noscenza dei problemi pratici connessi alle esigenze della consulenza e della difesa dello Stato, dei suoi Organi Supremi e delle Regioni dinanzi la Suprema Giurisdizione Costituzionale. Ci sia, tuttavia, consentito, nell'esprimere la nostra grata soddisfazione per questo nuovo rico noscimento che ci viene da chi, per le altissime funzioni esercitate, meglio in grado di valutare le difficolt del compito affidato agli avvocati dello Stato, ponendolo al suo giusto posto nel quadro del nostro ordinamento giuridico, di sottolineare le ragioni, cos chiaramente poste in luce, che im pongono di regolare con precise norme la materia delicata e complessa della consulenza costituzionale per attribuirne la funzione all'organo meglio quali ficato, determinandone le forme ed i limiti. L'esperienza d'oltre sette anni di fun.zionamento della Corte Costituzionale che, con impareggiabile sapienza e saggezza ha posto le fondamenta di una solida giurisprudenza ed ha fissato i principi direttivi della interpretazione della Car_~a Costituzionale, consiglia indubbiamente di riservare istituzionalmente all'Avvocatura Generale dello Stato la consulenza in materia costituzionale; di affidarla cio al Corpo degli Avvocati che, ormai da molti anni, sono chiamati a difendere la legittimit costituzionale delle leggi e sono, come viene acutamente rile-. vato, particolarmente allenati a prevedere le eccezioni avversarie supponendosi investiti del compito. spettante alla parte opposta n. Si eliminerebbe cos l'attuale stato di incertez.za e si predisporrebbe un sistema, chiamandosi a collaborare l'organo pi qualificato, diretto ad assicurare, nella deliberazione dei provvedimenti legislativi o amministrativi l'osservanza di quei limiti di ordine giuridico-costituzionale che, come giustamente viene osservato, attualmente << finiscono per essere piuttosto coordinati, se non subordinati, che sopraordinati, come vorrebbe la Costituzione ... n. Evidenti sarebbero i vantaggi del sistema: l'accentramento in un unico organo, particolarmente qualificato, consentirebbe di seguire, anche nella mate-. ria consultiva costituzionale, quell'unit d'indirizzo, quella visione organica dell'insieme dell'ordinamento costituzionale, che attualmente resa difficile dall'intervento di fatto di organi amministrativi di diversa costituzione e di diversa preparazione tecnica. Inoltre un sistematico intervento dell'organo di consulenza varrebbe, verosimilmente, a ridurre sia i casi di norme di legge ordinaria che offran? il fianco ad appunU di costituzionalit sia i casi di provvedimenti amministrativi che possano dar luogo a conflitti di .ttribuzione. In quest'ultimo settore , infatti, da prevedere che l'attuazione del-, l'ordinamento regionale non potr mancare di aumentare le vertenze fra Stato e Regioni. Compiuta ormai, in gran parte, la revisione (che avrebbe dovuto essere effettuata tempestivamente dal legislatore ordinario) delle leggi anteriori alla Costitiizione attraverso l'attivit della Corte, che ha costituito anche uno stimolo utilissimo all'attivit del Parlamento, in avvenire il sindacato di costituzio nalit si eserciter prevalentemente su leggi emanate, non solo dopo l'entrata in vigore della nuova. Carta Costituzionale, ma anche dopo. che la Corte Costituzionale ne ha posto, con la sua ampia attivit giurisdizionale, i principi fondamentali interpretativi. evidente che il Parlamento, l'Esecutivo, gli Organi Legislativi ed Esecutivi Regionali dovranno, vagliare la legittimit costituzionale delle nuove leggi e degli atti amministrativi che possano dar. luogo a conflitti d'attribuzione al lume della giurisprudenza della Corte, se non vorranno incorrere in vizi di legittimit; ed altrettanto evidente che il giudizio della Corte assumer uri; rilievo. molto maggiore di quanto non possa averne avuto il sina-~ cato di legittimit esercitato sulle leggi anteriori7 emanate senza un preventivo vaglio di legittimit costituzionale da parte del Parlamento-. -27 Se cos non ,pu apparire dubbia l'esigenza di apprestare ogni strumento che sia da reputare il pi idoneo ad illuminare il Parlamento e l'Esecutivo, in base agli indirizzi segnati dalla Corte Costituzionale, cos nella emanazione delle norme di legge ordinaria che nell'emanazione di atti che possano dar luogo a conflitti d'attribuzione. E ci sia consentito di concludere con le parole dell'illustre giurista: se vero che nel compito del difensore compresa anche una attivit preliminare di consiglio e di cautela preventiva e che tutte le imprese bene organizzate hanno -propri uffici legali e sanno servirsn non soltanto per la difesa giudiziale, ma anche per sentirne il parere al momento della stipulazione dei propri contratti, ci si pu domandare se lo Stato abbia .ri.solto periettamente i problemi analoghi che oggi si pon gono anche per esso, dato che vi una Costituzione rigida e vi una Corte decisa a farla rispettare, ogni qualvolta concorrano i presupposti (piuttosto rigorosi come noto) richiesti per il su giudizio n. ANCORA SU." QUESTIONE DI COMPETENZA COSTITUZIONALE EGIURISDIZIONE,, Della tutela dell'interesse del cittadino al rispetto delle norme di competenza costituzionale e, consernentemente, della potest giurisdizionale dell'a;_ torit giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato sulla questione di competenza costituzionale si sono recentemente occupati, fra gli altri, il GROTTANELLI D SANTI (I conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, Milano 1961, pag. 89) e il PmRANDREI (Due problemi in t;ma di rapporti fra i giudizi comuni e i giudizi sui conflitti di attribuzione davanti alla Oorte Oostitwzionale, in Giur. it. , 1962, col. 721, in nota alla sentenza del Tribunale di Cagliari, 16 maggio 1958, il cui testo integralmente riportato in Giur. Oost. , 1960, 1040). Entrambi gli autori dianzi citati mostrano di dissentire dalla tesi, da noi sostenuta (Questione di competenza costituzionale e giurisdizione in questa Rassegna , 1960, p. 65; vedasi anche, in questa stessa Rassegna, 1957, p. 188; 1959, p. 19 e p. 51; 1962, p. 72); ma n~ssuno dei due p_orta argomenti, che, a nostro aVVIso, valgano a dimo strarne la non corrispondenza alle norme vigenti. n Grottanelli d Santi, anzi, molto obiettivamente indica un altro argomento a favore della nostra tesi ed avverte che essa trova rispondenza nella dottrina tedesca: l'effetto paralizzante proprio delle norme costituzionali nei confronti delle attivit statali, giurisdizionali ed esecutive, che avrebbe sostanzialmente sottratto al giudice comune la possibilit d'interpretare le norme costituzionali di competenza e con essa il potere di annullamento di atti, che, sotto il profilo del vizio appunto d'incompetenza costituzionale, spetta soltanto alla Oorte Costituzionale . Il predetto autore, dopo aver avvertito che non intende affrontare la grossa questione della ine . sistenza di un interesse legittimo costituzionale del privato (premessa e fondamento della nostra tesi) afferma che, a suo avviso, non possibile negare alla luce dell'art. 113 Oost., l'impugnabilit a.inanzi al giudice amministrativo da parte del privato di un atto, che si ritenga emanato, dallo Stato o dalla Regione, fuori dei limiti costituzionali di competenza propri di tali enti e che sia lesivo degli interessi legittimi del privato. Sulla base di questa premessa -postulata, ma non dimostrata -l'autore esamina come si possa evitare il conflitto di giudicati fra il Consiglio di Stato e la Corte Oostituzionale, non escludendo, peraltro, che sul terreno pratico la questione poss:1 essere risolta con una sentenza della Corte Oost1tuzionale, la quale affermi an~ora.una vol~a l'unicit della giurisdizione costituzionale (11 precedente, cui l'autore espressamente si riferisce la sentenza n. 38 del 1957, con la quale la Oorte sanzion la cessazione delle funzioni dell'Alt~ Oorte per la Regione siciliana; sulla possibilit pratica di ottenere sulla questione un'espressa pronunzia della Oorte Oostituzionale in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione vedasi, GVGLmLMI: I confiitti di attribuzione fra i Poteri dello Stato ne La OorteOostituzionale ,Roma, 1957, p. 399 seg.). Il Pierandrei si libera ancora pi rapidamente della nostra tesi, affermando in due brevi note (3 e 15) che essa Ǐ affatto inaccettabile e va senz'altro disattesa perch i privati verrebbero a trovarsi privi di tutela giurisdizionale, e passa, poi, ad esaminare due questioni: se il conflitto di attribuzione costituzionale possa o debba essere sollevato in via incidentale nel corso di un processo; se, instaurato contemporaneamente un processo innanzi le giurisdizioni comuni e un conflitto di attribuzione innanzi la Oorte Oostituzionale il giudice comune possa o debba sospendere il processo in attesa della decisione della Oorte. La posizione del Grottanelli d Santi comprensibile, anche se -a nostro avviso -pecca nel dare per dimostrata una premessa, che avrebbe bisogno di congrua dimostrazione e che l'autore stesso riconosce involgere una grossa questione. Presupposto della giurisdizione una situazione giuridica soggettiva, tutelata in via diretta od occasionale, onde la conseguenza che l'accertamento di questa preliminare alla sussistenza della giurisdizione. Incomprensibile, invece, la posizione del Pierandrei. Non comprendiamo, infatti, perch la nostra tesi sia affatto inaccettabile e vada senz'altro disattesa, quando, invece, essa la premessa necessaria alla prinia delle questioni esaminate, decisa favorevolmente dal Tribunale di Cagliari e sulla quale si sono pronunziati, in senso affermativo, il Lavagna e il Selvaggi. In tanto, infatti, si pone il problema della possibilit di sollevare in via incidentale il conflitto di attribuzione, in quanto si neghi che sulla questione sussista la giurisdizione comune. Oontrariamente opinando il giudice adito deciderebbe la questione senza alcuna necessit di sottoporla alla Corte Costituzionale. D'altra parte, lo stesso autore riconosce che il nostro ordinamento configura i conflitti come contrasti, che si manifestano sul piano pi elevato della vita della Repubblica, cio sul piano costituzionale, fra gli elementi o i fattori essenziali del sistema, che disputano circa la titolarit o i limiti delle rispettive competenze e che, appunto per ci, in sede di esame ed approvazione di quella, che sarebbe stata, poi, la legge 11 marzo 1953, n. 87, non avevano avuto seguito le proposte intese ad autorizzare una proposizione del conflitto in via incidentale o, comunque, da parte di un soggetto diverso dai due Enti in contrasto (vedansi Atti parlamentari -Discussioni, seduta del 14 marzo 1951 e 4 marzo 1953, pp. 27108-27110 e 46808 seg.; vedasi anche in questa < rendersi conto della natura delle funzioni affidate alla cura dei medesimi. Si pu nella specie prescindere dall'esame, che sarebbe pregiudiziale, in ordine alla fondatezza del dubbio che stato sollevto, vertente sull'attale applicabilit,, per opera dell'interprete, e fino a quando non sia intervenuta la nuova regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, delle sanzioni penali corrispondenti alle fattispecie criminose previste da un codice penale ispirato, per quanto riguarda la materia in oggetto, ad una ideologia ed a principi in tutto contrastanti con quelli cui si informa il vigente sistema costituzionale. Se ne pu prescindere perch, se pure il dubbio prospettato si dovesse risolvere nel senso della sopravvivenza delle norme in parola, la loro applicabilit sarebbe ammissibile solo condizionatamente al rispetto del principio gi enunciato, e cio entro i limiti in cui la perseguibilit penale dello sciopero appaia necessitato dal bisogno di salvaguardare dal danno dal medesimo derivante il nucleo degli interessi generali assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela di categoria. Ora la Corte ritiene che i servizi pubblici del genere di quelli di cui discussione (e per i quali come si detto, la questione proposta assume il rilievo necessario per potere farla prendere in considerazione) non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione degli interessi predetti, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Dal che consegue che ai lavoratori addetti ai servizi medesimi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 33 del Codice penale. 5. ora da accertare se a conclusione diversa possa giungersi in confronto all'altra questione .sollevata, riguardante la costituzionalit degli articoli 504 e 505 C. p. In proposito da ricordare che, come si prima rilevato, lo sciopero di cui all'art. 40 legittimo solo quando sia rivolto a conseguire fini di carattere economico, secondo si pu desumere, fra l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo III della I parte della Costituzione, che si intitola appunto ai rapporti economici. tuttavia d chiarre che la tutela concessa a tali rapporti non pu rimnere circoscritta alle sole rivendica~ zioni di indle meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli foteressi dei lavoratori che trovano discip]J.na nelle norme racchiuse sotto il titolo stesso. Ci precisato, e passando all'esame della questione sollevata in ordine all'art. 504, da ritenere che le sanzioni ivi comminate non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi dl'." fini economici. Ci appare chiaro, perch discende dall'interpretazione prima data dell'art. 330; con il quale l'art. 504 deve'' essere coordinato nell'ipotesi che la pretesa degli scioperanti (semprech essi rientrino nella categoria degli addetti ai pubbliCi servizi dei quali si parlato) si faccia valer di fronte alla pubblica autorit che assume la qualit di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. Rinviando al seguito l'esame del punto se ad uguale coclusioii possa giungersi anche qundo lo scfopero sia effettuato da lavoratori non dipendenti dall'ente pubblico, a scopo di solidariet, qui da ' osservare com l'opinione accolta trovi conferma quando si metta a confronto l'art. 504 con il precedente art. 503~ Infatti la differenziazione operata dal legislatore penale fra l'ipotesi della generica pression esercitata sulla pubblica autorit e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale. 6. Per quanto poi riguarda la questione di costituzionalit dell'art. 505, che punisce lo sciopero indetto soltanto per solidariet con altri lavoratori, la Corte ritiene non fondate le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui lo sciopero sarebbe da considerare legittimo solo nel caso che si inserisca in un conflitto determinato da motivi contrattuali, e conseguentemente quando questi siano fatti valere in confronto del datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto, dal quale solamente pu ottenere soddisfazione la pretesa posta ad oggetto dello sciopero stesso. Infatti non contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pnre in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorch abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori; Pertanto la sospensione dal lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si :rivolge uno sciopero gi in via di svolgimento; ad opera di lavoratori 577 R JR IT :: 7 -32 appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non pu non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinit delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte. poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare nei singoli casi dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione ed, in relazione ad esso, determinare l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari degli interessi stessi; ampiezza che, com' ovvio, potr risultare maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valere. 7. Gli aspetti di incostituzionalit che si sono rilevati nei confronti degli articoli 330, 504 e 505 non possono per condurre ad una pronuncia che dichiari la loro illegittimit. Oi perch le norme consacrate negli artico. stessi, data la genericit delle loro formulazioni, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di turbarne la continuit e regolarit, le quali, non rivestendo quei caratteri che si sono visti essere propri dello sciopero economico, non sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali ivi previste. Sicch compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al citato art. 51 O. p. COSTITUZIONE -REATI E INFRAZIONI DISCIPLINARI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE -Ammutinamento -Incostituzionalit della normativa Questione infondata. (Corte Costituzionale, Sentenza n. 124 del 1962 -Pres.: Amhrosini; Rel.: Mortati). infondata la questione di legittimit costitur zionale dell'art. 1105, n. 1, Oodice navigazione, pei il quale sono puniti con la reclusione da sei mesa tre anni i componenti dell'equipaggio di una nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordi.ne del Oomandante, in riferimento all'art. 40 della Oostituzione. Trasriviamo la motivazione in diritto della sentenza nella pa1te che interessa l'annotazione che segue. 2. Delimitato nei termini indicati l'ambito della questione da risolvere, da ricordare che, con sua sentenza n. 123 in pari data la Oorte ha gi affrontato il problema della legittimit costituzionale dell'art. 330, ed ha statuito che, allo stato attuale della legislazione, il diritto di sciopero non pu essere disconosciuto (o che, per .lo meno, dal suo esercizio non possa conseguire l'applicazione delle sanzioni che sono le sole rilevanti ai fini della presente controversia, e.cio quelle penali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gesti- scano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alla soddisfazione di esigenze assolutamente essenziali alla vita della collettivit nazionale, e che in conseguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dall'intento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro. Dalla predetta decisione discende che la titolarit del diritto di sciopero non pu essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati. Oi posto, l'oggetto dell'esame deve incentrarsi sul punto se l'esercizio di tale diritto, per rimanere legittimo, debba essere sottoposto al verificarsi di determinate condizioni, o all'osservanza di date modalit, in relazione ai peculiari caratteri propri del lavoro nautico. Dev'essere chiaro che le modalit cui si fa riferimento sono non gi quelle riguardanti, per esempio, il momento deliberativo dello sciopero, o l'obbligo di preavviso al datore di lavoro, o simili (poich da ritenere che solo il legislatore, e non gi la Corte, possied>. Appare pertanto necessario un breve richiamo a tutta la disciplina del contenzioso tributario .quale risulta dalle norme del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 e deLR.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, all'apice degli organi deputati alla risoluzione delle contro- versie amministrative con il compito di curare l'osservanza della legge, cosicch la regola sia l'impugnabilit avanti alla Commissione centrale -delle decisioni della Commissione provinciale. Diverso invece il sistema configurato per le -controversie in tema di imposte indirette. Dispone infatti l'art. 29: La competenza delle Commissioni amministrative in materia d'imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza determinata nel modo seguente: Le controversie che si riferiscono alla determina: zione del valore sono decise, in prima istanza, dalle commissioni distrettuali, e, in secondo grado, .da quelle provinciali. Il giudizio delle Oommisioni provinciali sulle -questioni di cui al comma precedente definitivo, ;aalvo ricorso all'autorit giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per man- 0anza o insufficienza di calcolo nella determinazione .del valore. Tutte le altre controversie relative alla applica: zione della legge sono decise, in 1 grado, dalle Commissioni provinciali, salvo ricorso alla autorit giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. Di fronte a tale norma non par dubbio che il Jegislatore abbia inteso operare una dicotomia nelle controversie che possono insorgere tra citta dini e Fisco in ordine all'applicazione delle imposte :sui trasferimenti della ricchezza, tra le quali rientra - appena il caso di avvertirlo -la imposta .sulle successioni, di cui si contende nel caso con Creto: se si tratta di mere questioni di valutazione, vale a dire di determinazione del valore da attribuire al cespite trasferito, il giudizio si articola in due fasi devolute rispettivamente alla Commissione distrettuale quale giudice di prima istanza e alla Commissione provinciale quale giudice di 2 grado, mentre, se si tratta di questioni di diritto relative all'applicazione della legge, il giudizio continua sempre ad articolarsi in due fasi, ma in questo secondo caso il giudice di 1 grado la omn:iissione provinciale e giudice d' appello, con cognizione piena di merito, la Commissione centrale. E la differenza tra i due giudizi maggiormente posta in rilievo dal fatto che la Commissione provinciale chiamata a giudicare in grado di appello le controversie in tema di valutazione la Commissione prevista dall'art. 25 nell'ordinaria composizione stabilita in detto articolo, mentre per i giudizi di cui all'ultimo comma dell'art. 29, l'art. 30 prevede la costftuzione di una sezione speciale compostit di membri scelti tutti tra persone esperte del diritto (magistrati, funzionari dello Stato, esercenti professioni legali). In materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza non vige adunque il principio della necessaria unit di giudizio sull'an o sul quantum debeatur (cfr. sentenza, 19 luglio 1947, n. 1158), in quanto il legislatore ha avuto riguardo a1la diversit di questioni che possono insorgere in ordine all'uno e all'altro punto, creando per ciascuno il giudice ritenuto pi idoneo . Ohe tra i due giudizi non debba operarsi alcuna commistione fatto palese proprio dall'art. 37 regio decreto-legge n. 1516 del 1937, cui i ricorrenti hanno fatto riferimento nella discussione orale. Detta norma ha avuto infatti presente il caso che pi frequentemente si verifica nella pratica e cio che la questione di diritto circa i criteri di applicazione dell'imposta nel caso specifico sorga, o pi esattamente si puntualizzi, in sede di valutazione avanti la Commissione distrettuale, adita dal contribuente in sede di ricorso avverso l'accertamento che l'Ufficio ha fatto seguendo determinati criteri, oltrech di valutazione, anche di diritto: l'art. 37 nel suo primo comma stabilisce quindi che la decisione della Commissione di prima istanza impugnabile avanti alla Commissione provinciale nel termine di 30 giorni dalla notifica ed aggiunge, nell'ultimo comma, che entro lo stesso termine il contribuente pu ricorrere alla Commissione provinciale per le questioni previste dall'art. 29 ultimo comma . Ci sta precisamente a dimostrare come dall'ambito del giudizio di appello debbano esulare quelle questioni di diritto che la legge demanda alla sezione speciale della Commissione provinciale e come di conseguenza la Commissione provinciale sia incompetente a decidere in sede di appello su questioni di diritto prospettate per la prima volta in sede di estimazione (Commissione Centrale, decisione 8 gennaio 1951, n. 18996). Ora da questa diversa sistematica dei giudizi, di valutazione e di diritto, si pu gi di per s trarre argomento per escludere che la Commissione Centrale, che costituita come giudine di 20 grado con piena competenza di merito in ordine alle questioni di diritto, possa esercitare un sindacato di legittimit sulle decisioni in tema di valutazione. ?Ll!WfZl~iMW?Y&d E tm ~JfilillF '"" '7 ....... 46 Ma ogni dubbio cade di fronte all'esplicita dizione della legge, la quale, come si visto, qualifica quelle decisioni come definitive, ammettendo contro di esse soltanto il ricorso all'autorit giudiziaria. Non sembra invero plausibile limitare la portata di quella qualificazione e ritenere che la definitivit della decisione concerna esclusivamente la questione di estimazione. questo invece l'indirizzo che la Commissione centrale segue ormai da anni e precisamente da quando, con decisione 18 dicembre 1940, n. 3440, ha ritenuto di poter affermare il proprio sindacato di legittimit anche sulle pronunce di 2 grado, emesse in sede di valutazione nel campo che qui interessa, allorch si denuncino errori in procedendo da parte del collegio giudicante. Non ritengono peraltro le Sezioni Unite che le argomentazioni allora addotte siano tali da superare il chiaro dettato dalla legge. Non ha anzitutto valore decisivo e risolutivo l'argomento dell'unit degli organi del contenzioso amministrativo tributario ed in particolare l'argomento desunto dal carattere della Commissione centrale cc organo unitario chiamato a decidere in ultima istanza, in sede contenziosa amministrativa, le controversie in materia di imposte tanto dirette che indiret.te sugli affari, con unica procedura disciplinata promiscuamente cos per le imposte dirette che per le indirette dai R.D.L. 1 agosto 1936, n. 1639 e 8 luglio 1937, n. 1516 . Quando si riconosce che nel sistema del conten zioso amministrativo tributario l'art. 29 del regio decreto-legge n. 1639 rappresenta una eccezione in quanto attribuisce una competenza di merito alla Commissione centrale, si pone la premessa per legittimamente differenziare la competenza della commissione stessa in materia di imposte indirette da quella in tema di imposte dirette: non basta invero affermare che, trattandosi di eccezione, essa va contenuta nei limiti che sono strettamente necessari e che in ogni altro caso riprendono vigore le regole generali, giacch si tratta precisa mente di interpretare l'effettiva portata dell'ar ticolo 29 nel complesso delle sue disposizioni. E a tal fine non pare trascurabile il rilievo che l'art. 45 R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 stabilisce che il ricorso alla Commissione centrale contro le deci sioni delle Commissioni provinciali dato cc nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta n. vero che nella disciplina delle singole imposte dirette il legislatore ha adottato generalmente il sistema del rinvio, per il contenzioso, alle leggi sull'imposta di ricchezza mobile onde, come gi si detto, in ordine a tali imposte pu ammettersi una competenza generale di legittimit della com missione centrale, ma questo non autorizza ancora una ulteriore illazione circa la possibilit di adire la Commissione centrale anche in materia di im poste indirette sugli affari avverso le decisioni emesse in sede di valutazione quando le leggi rela tive al riguardo tacciono ed esiste al contrario una norma specifica quale quella dall'art. 29, di cui si discute. N appare decisivo al riguardo il 4 comma dell'art. 31 R.D.L. 7 agosto 1936, il quale estende genericamente alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altrenorme relative al procedimento davanti alle- Commissioni amministrative delle imposte dirette, giacch si tratta pur sempre .di coordinare la. suindicata norma di richiamo con quella specifica. dell'art. 29. E che questo rappresenti un ostacolo non facilmente superabile lo ha riconosciuto nella anzidetta decisione, la stessa Commissione centrale la quale, peraltro, ha ritenuto affrettato indurre dall'art. 29 che la legge, dopo la decisione della Commissione centrale, abbia voluto precludere ogni ulteriore stadio di giudizio in sede contenziosa amministrat, iva, in quanto, a suo avviso, cc nessuna interferenza esiste e pu esistere tra la competenza della autorit giudiziaria e quella della Commissione centrale giacch, mentre l'.Autorit giudiziaria,. ove ricorrano gli estremi per dare ingresso alla,, domanda, deve procedere alla valutazione, emetendo un giudizio di estimazione, la Commissione centrale deve limitarsi ad accertare se la legge sia stata osservata e, quando accolga il ricorso, a rinviare il giudizio di valutazione alla Commissione provinciale, di talch non possibile un conflitto fra l'Autorit giudiziaria e la Commissione centrale. Ora questo argomento, su cui appare effettivamente incentrata la ratio decidendi della Commissione centrale, senza dubbio erroneo, giacch il ricorso all' .Autorit giudiziaria previsto dal 20 comma dell'art. 29 non d affatto luogo ad un giudizio ex novo che si sovrappone e si sostituisce a quello amministrativo. Queste Sezioni Unite infatti hanno esplicitamente affermato, come punto fermo e non suscettibile di dubbi che la cognizione demandata al giudice ordinario dell'art. 29 del regio decreto-legge n. 1639 di mera legittimit, precisando al riguardo che il giudice, il quale accerti l'invalidit della decisione della commissione tributaria, non ba il potere di procedere egli stesso alla risoluzione dei temi che avevano costituito l'oggetto del giudizio di merito della pronuncia impugnata, vale a dire all'apprezzamento e al calcolo dei valori, apprestando alla decisione la motivazione mancante, ma deve limitarsi ad annullare la decisione stessa (Sentenza, 26 settembre 1956, n. 3265): e questa giurisprudenza stata costantemente seguita (cfr. sentenza, 11 marzo 1958, n. 828; 29 novembre 1958, n. 3818; 15 gennaio 1960, n. 21), configurandosi anzi il giudizio conseguente al ricorso ex art. 29, 3 comma, come una fase eventuale del giudizio amministrativo di accertamento dell'imposta e quindi come una fase del procedimento avanti alle commissioni tributarie, cui la controversia deve essere rimessa, per l'esame del merito, in caso di annullamento della decisione. Ben si spiega allora come il legislatore, dopo aver assicurato per altra via un controllo di legittimit. sulla decisione; abbia taciuto circa il ricorso alla Commissione centrale: tale silenzio, -colleg_atQ: con la qualificazione di definitiva attribuita alla decisione, non pu che interpretarsi come diniego di un ricorso per motivi di legittimit alla Commissione centrale. TI -4i Altrimenti si avrebbe una pronuncia suscettibile di un duplice sindacato di legittimit, da parte dell'Autorit giudiziaria secondo le espresse previsioni dell'art. 29, da parte della Commissione centrale in virt di quella generale competenza di legittimit che le spetterebbe su tutte le decisioni delle Commissioni provinciali; un simile risultato non armonizza affatto con tutto il sistema del contenzioso tributario, repugna anzi ai principi generali, secondo i quali la pronuncia giurisdizionale pu essere suscettibile di un solo controllo di legittimit. N pu obbiettarsi che altro il grave ed evidente errore di apprezzamento e altro la mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore per inferirne che solo nel primo caso dato ricorso al giudice ordinario, mentre alla Commissione centrale spetterebbe il controllo generico sull'osservanza dell'art. 42, 20 comma, R.D. 8 luglio 1937, n. 1516, che impone l'obbligo di una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nelle determinazione del valore imponibile. Come stato osservato nella sentenza n. 1689 del 1960, il vizio di motivazione nella valutazione. si risolve in un difetto di merito, onde la insufficiente motivazione estimativa pu dar ingresso al ricorso all'autorit giudiziaria a mente dell'art. 29, e infatti stato pi volte affermato che il sindacato del giudice ordinario proprio volto al controllo della motivazione della decisione amministrativa, tanto vero che numerose pronunce (ad es. sentenza 1 aprile 1960, n. 722) hanno avuto per oggetto l'interpretazione di quell'art. 42, relativamente al quale, secondo l'opposta tesi, dovrebbe esercitarsi il sindacato della Commissione centrale. A suffragio del diverso indirizzo da quella seguito non rimangono quindi che le considerazioni dell'ordine pratico, che si leggono al termine della decisione n. 34440 del 1940, circa la possibilit di assicurare per la via pi semplice e pi rapida del ricorso alla Commissione centrale, una pronta ed economa giustizia senza costringere Amministrazione e contribuente ad intraprendere la pi lunga e pi costosa azione giudiziaria: senonch tali considerazioni potranno essere utili sul piano legislativo per porre in evidenza la necessit di una radicale riforma del contenzioso tributal'io al fine di garantire la piena ed efficace tutela dei diritti dei soggetti del rapporto tributario, ma non possono certamente essere invocate per suffragare una interpretazione estensiva di una norma scritta, in netto contrasto con i principi ispiratori della medesima. Si deve dunque ritenere che le decisioni delle Commissioni provinciali delle imposte in sede di valutazione in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza sono sottoposte al sindacato di legittimit aoltanto dell'autorit giudiziaria secondo le previsioni dell'art. 29 e che le stesse non sono suscettibili di ricorso alla Commissione centrale delle imposte. Non rimane quindi che verificare se effettivamente la decisione della Commissione provinciale di Palermo, contro cui venne proposto ricorso dagli eredi Perrier, sia una decisione emessa in sede di valutazione, ma al riguardo non possono sorgere dubbi; quella Commissione ha pronunciato in grado di appello, tanto veroehe ha cQJlf.ermato la decisione della Commissione di prima istanza, ed in secondo grado la Commissione provinciale non pu pronunciare che come giudice di valutazione. Ne deriva che la Commissione centrale doveva arrestarsi a siffatto accertamento senza scendere ad un esame dei motivi dedotti dai ricorrenti per operare una cernita tra essi e valutarne concretamente uno solo, quello denunciante il difetto di motivazione. Non ha quindi importanza alcuna se in quello esame essa possa essere incorsa in errori o meglio se abbia usato termini imprecisi, accennando ad una mancata proposizione delle questioni costi tuenti oggetto dei primi quattro motivi prospet tati dai ricorrenti. I,a circostanza invero che gli eredi Perrier aves sero gi effettivamente sollevato davanti alla Com missione centrale quelle questioni di diritto meglio delineate nel successivo ricorso alla Commissione. Centrale priva di rilevanza, giacch in sede di appello la Commissione provinciale non ha veste per prendere in esame questioni di diritto che la legge devolge in modo esclusiyo alla. Sezione speciale. Nel sistema della legge come dianzi delineato inammis3ibile la commistione delle questioni di diritto .con quelle di valutazione ed inconcepibile una medesima decisione della Commissione provin ciale, che per una parte (valutazione) sia pronun ciata in grado d'appello e per un'altra parte (di ritto) in 1 grado: proprio perch l'organo chiamato a giudicare diverso nell'un caso e nell'altro, non:: sussiste quella possibilit, che costituisce invece il presupposto dell'attuale doglianza dei ricorrenti principali, i quali, quando affermano che la Com missione centrale incorsa in un vero e proprio diniego di giustizia poich ha loro sottratto il giu- dizio di 2 grado previsto dalla legge, postulano. una pronuncia della Commissione provinciale dr versa da quella che stata concretamente emessa .. Senza dubbio, concretatesi in sede di impugna zione avanti alla Commissione provinciale delle. questioni di diritto sulle modalit di accertamento del valore di taluni cespiti ereditari (tale sicura mente la questione del modo di valutazione della. quota di compartecipazione di una societ in nome' collettivo), sarebbe stato doveroso da parte della Commissione provinciale, che, come giudice di valutazione, non poteva darsi carico di quelle' questioni, rimetterne la cognizione alla compe tente Sez. speciale e sospendere il giudizio di esti mazione fino alla risoluzione delle suddette que- stioni, ma il non averlo fatto -e al riguardo non. fu nemmeno proposta specifica doglianza -non incide sulla validit della decisione della Commis sione provinciale, che rimane soggetta alla ordina ria impugnativa ex art. 29, mentre permane l: possibilit di un giudizio da parte della Sezione speciale in quanto la questione di diritto sia stata, tempestivamente sollevata. E -48 LOCAZIONI -Assegnazione di alloggi ai ferrovieri Natura di concessione amministrativa -Diritto sog; gettivo dell'assegnatario -Insussistenza -Rilascio dell'alloggio richiesto dall'Amministrazione -Opposizione dell'assegnatario -Controversie -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario -Fattispecie. DEMANIO -Amministrazione pubblica -Concessione in uso di alloggio ai dipendenti -Immobili .da considerarsi compresi nel patrimonio indispo. nibile degli enti pubblici. (Corte di Cassazione, !Sezioni Unite, Sentenza n. 2215/62 -Pres.: Verz; Est.: Favara; P.M.: Criscuoli (conf.) -Tassoni c. Amministrazione Ferrovie dello Stato). L'assegnazione, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di alloggi per ferrovieri a favore di determinati soggetti particolarmente qualificati in relazione alla loro posizione in servizio :attivo e secondo le norme speciali che regolano la materia della concessione degli alloggi al personale 1{R.D. 7 aprile 1945, n. 445 e D.M. 25 luglio 1924, n. 427, R.D. 3maggio1923, n. 1058, ecc.), ha natura .di concessione amministrativa con corrispettivo, :anche quando assuma la forma estrinseca di una locazione, e se la pubblica amministrazione, per mera tolleranza, permetta che il funzionario, oc. cupi, ancora per qualche tempo, l'alloggio di servizio a lui concesso, dopo il suo collocamento a riposo. Da tale assegnazione non sorge alcun diritto soggettivo a favore dell'assegnatario. dell'alloggio medesimo ed , pertanto, improponibile qualsiasi azione giudiziaria diretta ad opporsi al diritto dell'Amministrazione di fare cessare il rapporto, ove concorrano le condizioni previste dalle norme da cui il rapporto stesso regolato, ed il giudice ordinario , quindi, privo di giurisdizione a conoscere delle controversie a cui l'opposizione .stessa possa dar luogo. (Nel caso, l'Amministrazione delle ferrovie, dopo .aver notificato provvedimento di rilascio all'assegnatario dell'alloggio gi suo dipendente, aveva chiesto al Pretore la fissazione della data per la .esecuzione dello sfratto; l'interessato adiva allora il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, con apposizione proposta ai sensi dell'art. 615 O.p.c., chiedendo preventivamente la sospensione dell'esecuzione. I1a Corte Suprema ha dichiarato il difetto . di giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria a conoscere dell'opposizione alla esecuzione e della . correlativa istanza di sospensione). Devono considerarsi destinati ad un pubblico , servizio e rientranti, come t.ali, ai sensi dell'ultimo .comma dell'art. 826 O.e., nel patrimonio indispo nibile degli enti pubblici, gli immobili concessi in uso ai dipendenti dell'amministrazione pubblica allo scopo di facilitar loro l'espletamento delle proprie pubbliche funzioni presso l'amministrazione medesima ed in relazione alla posizione di . servizio che il concessionario riveste, a nulla rilevando se l'immobile di cui fa parte l'alloggio con . cesso sia stato costruito direttamente a cura e spese della amministrazione concedente o se l'appartamento dato come alloggio faccia, invece, parte di un fabbricato acquistato dall'amministrazione dopo che era gi stato costruito dall'industria privata, ove, peraltro, il fabbricato medesimo venga acquistato per essere destinato ad alloggi di servizio e destinato, poi, concretamente, a tale fine dall'amministrazione stessa. Questa sentenza di cui trascriviamo la motivazione in diritto, particolarmente importante attesa la frequenza di casi del genere di quello in essa risolto, e attesa, soprattutto, la tendenza dei giudici di merito ad adottare provvedimenti di sospensione delle ordinanze amministrative di sfratto con conseguenti gravi perturbazioni al pubblico servizio. appena il caso di accennare che i principi affermati nella sentenza non riguardano solo le case per ferrovieri, mii tutti quegli alloggi c.d. di servizio che vengono assegnati in relazione e a causa del servizio svolto dai concessionari (particolarmente notevoli i casi degli alloggi per militari). Sembra opportuno, ogni volta che si verifichino opposizioni giudiziali contro le ordinanze di sfratto sollevare immediatamente il regolamento di giurisdizione, per stroncare sul nascere tutti i tentativi di ottenere provvedimenti tanto def atigatori quttnto illegittimi. Deve, anzitutto, notarsi che entrambe le parti concordano nell'escludere la applicabilit all'alloggio di servizio, di cui contestazione, delle norme di cui agli art. 321 e 322 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica e norme correlative, in quanto la controversia riguarda un ailoggio concesso all'attuale ricorrente quale dirigente la Sezione (oggi Divisione Lavori) delle Ferrovie dello Stato, in Pisa, poi collocato in pensione, per il quale alloggio l'Amministrazione ha chiesto il rilascio a seguito della cessazione del motivo di servizio che ne giustificava la concessione, mentre il concessionario si opposto in sede di esecuzione sostenendo di avere diritto alla cessione dell'alloggio medesimo in propriet, ai sensi del D.P. 17 gennaio 1959, n. 2. , appunto, in sede di opposizione all'esecuzione di rilascio, che l'attuale ricorrente ha proposto dinanzi al Pretore di Pisa, che l'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria, tanto per la sospensione, che per la modifica, o la revoca dell'ordinanza di rilascio del 26 gennaio 1960. L'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussiste . Come, infatti, queste Sezioni Unite hanno gi altre volte avuto occasione di affermare (.cfr. Sezioni Unite, 13 dicembre 1949, n. 2581; 20 maggio 1955, n. 1473, ecc.) l'assegnazione, da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di alloggi per ferrovieri a favore di determinati soggetti particolarmente qualificati in relazione alla loro posizione in servizio attivo e secondo le norme speciali che regolano la materia della concessione degli alloggi al personale (R.D. 7 aprile-1945 n. 445 e D.M. 25 luglio 1924, n. 427; R.D. 3 maggio rn23, n. 1058 ecc.) ha natura di concessione amministrativa con corrispettivo, anche quando assuma la forma estrinseca di una locazione, o se la pubblica - JU - amministrazione, per mera tolleranza, permette che il funzionario occupi ancora per qualche tempo l'alloggio di servizio a lui concesso dopo il suo collocamento a riposo. Da tale assegnazione non sorge alcun diritto soggettivo in favore dello assegnatario dell'alloggio medesimo ed , pertanto, improponibile qualsiasi azione giudiziaria diretta ad opporsi al diritto della Amministrazione di fare cessare il rapporto, ove concorrano le condizioni previste dalle norme da cui il rapporto stesso regolato ed il giudice ordinario, , pertanto, privo di giurisdizione a conoscere deJle controversie a cui l'opposizione stessa possa dare luogo. Devono, infatti, considerarsi destinati ad un pubblico servizio e rientranti, come tali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 826 O.e., nel patrimonio indisponibile degli enti pubblici, gli immobili concessi in uso ai dipendenti dell'amministrazione pubblica allo scopo di facilitare loro l'espletamento delle proprie pubbliche funzioni presso l'.Amministrazione medesima ed in relazione alla posizione di servizio che il concessionario riveste, a nulla rilevando se l'immobile di cui fa parte l'alloggio concesso sia stato costruito direttamente a cura e spese dell'.Amministrazione concedente o se, come nella specie, l'appartamento dato come alloggio faccia, invece, parte di un fabbricato acquistato dall'Amministrazione dopo che era gi stato costruito dall'industria pri'vata, ove, per altro -come nella specie -il fabbricato medesimo venga acquistato per essere destinato ad a.Uoggi di servizio e destinato, poi, concretamente a tale fine dall'Amministrazione stessa, come , appunto, accaduto per il fabbricato in Via Francesco Crispi, n. 23, in Pisa, che l'Amministrazione delle Ferrovie acquist per destinarlo ad alloggi dei funzionari della Divisione Lavori di quella citt, giusta decreto del Ministro dai Trasporti in data 26 gennaio 1946, dandone, poi, in concessione ai detti funzionari i singoli appartamenti, tra cui quello attualmente in contestazione, all'ing. Tassoni, allora funzionario di quella Divisione Lavori delle Ferrovie, in Pisa. 1 Il relativo' rapporto di coneessione amministrativa , percil, interamente sorto in regime pubblicistico, con la conseguenza che il giudice ordinario difetta di giurisdizione, in forza dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la chiesta revoca, modifica, o sospensione dell'atto amministrativo con il quale l'Amministrazione concedente, ritenuta la intervenuta, scadenza della coneessione per effetto del collocamento a riposo del proprio dipendente concessionario dell'alloggio, ne abbia ingiunto il rilascio per destinarlo ad altro funzionario a lui subentrato in servizio. Si noti, poi, che neppure poteva, nella specie, comunque fondarsi. la competenza giurisdizionale ordinaria del Pretore adito sull'asserto diritto al riscatto in propriet ai sensi del D.P.R. 17 gennaio, n. 2 vantato dal Tassoni, in quanto il fabbricato di cui fa parte l'alloggio in contestazione stato, con decreto del Ministro dei Trasporti F.L. 30, n. 97 41 dell'll giugno 1939 escluso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P. 17 gennaio 1959, n. 2, da quelli per i quali il riscat,to stesso possibile ed il decreto stesso non stato neppure impugnato, in alcuna sede, dal ricorrent.e Tassoni. .Alla stregua delle considerazioni sopra svolte devesi, pertanto, dichiarare il difetto di giurisdi.,. zione dell'autorit giudiziaria ordinaria conoscere dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Tassoni, ai sensi dell'art. 615 C.p.c., contro l'ordinanza di rilascio dell'immobile da lui occupato e della correlativa istanza di sospensione. USUCAPIONE -Cause di sospensione dipendenti dallo stato di guerra -Applicabilit. (Cassazione, Sezione II, 10 luglio 1962, n. 1826 -Pres. Vela;. Est.: Danzi; P.M.: Colli (conf.) -Ciocca c. Manca). r,a sospensione dei termini dell'usucapione disposta dalle leggi postbelliche opponibile al terzo. possessore di immobili. Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza,: Con il secondo mezzo, i ricorrenti, deducono la violazione del bando 2 ottobre 1943 e dei successivi decreti legge, sostengono che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere operante anche nei loro confronti la sospensione del corso dell'usucapione disposta dalle leggi di guerra senza tener conto che essi dovevano comunque essere considerati come terzi possessori del diritto immobiliare controverso. .Anche questa censura non merita accoglimento.. Ed invero la tesi della inopponibilit al terzo possessore della causa di sospensione dell'usucapione prevista dagli art. l del R.D.L. 3 gennaio 1944,. n. 1 e 1 del D.L.L. 24 dicembre 1944, n. 392, tesi accolta in passato anche da alcune decisioni di questa Suprema corte, si fonda sull'argomento che i detti decreti abbiano voluto ampliare la sfera. dei soggetti favoriti dall'art. 2942, n. 2, Codice civile, parificn,ndo la generalit dei cittadini ai militari in servizio ed ai civili al seguito delle forze armate ai fini della sospensione dei termini di prescrizione e di usucapione e che, di conseguenza, sia stata corrispondentemente estesa l'applicazione dell'art. 1166 O.e. per garantire la certezza del diritto nella circolazione dei beni. .Alla stregua di questo criterio si viene in sostanza ad affermare che gli anzidetti decreti abbiano inteso riferirsi ad impedimenti soggettivi dei titolari dei diritti. Ma la pi recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenza, 23 marzo 1959, n. 897,. Foro it., Rep. 1959, voce Guerra, n. 7), dopo un approfondito riesame della questione, andata in diverso avviso rilevando che la sospensione dei termini disposta dai due provvedimenti sopra ricordati, anche se giustificata dalla particolarissima situazone creata dallo stato di guerra e darlla divisione del Paese, non faceva alcun riferimento all(fsituazioni soggettive che derivavano, e che, dal testo legislativo, era lecito desumere che si fosse inteso rimediare, nei confronti di chiunque, alla. -50 'Profonda disfunzione delPordinamento giuridico, :abbandonando ogni riferimento soggettivo ed ogni richiamo alle cause gi note di sospensione. Proprio per questa ragione, la sospensione, non 'ssendo collegata ad alcuna circostanza suscettibile di apprezzamento da parte del giudice, operava di pieno diritto ed era rilevabile di ufficio (art. 1, 1 comma, e ultimo), mostrando nel modo pi evidente il carattere meramente oggettivo del suo presupposto mentre le esigenze della certezza dei diritti, oltre che superate di fronte ad una siffatta normativa, apparivano comunque non giustificabili di fronte alle improvvise ed urgenti necessit che l'avevano provocata, necessit le quali non .erano ignote a nessuno e, quindi, nemmeno al terzo possessore. I ricorrenti non adducono valide ragioni per dis. sentire da quest'ultimo indirizzo che appare con forme al testo dei due provvedimenti ed alla loro ratio onde deve riaffermarsi il principio che la sospensione dei termini ivi disposta non rientra tra le cause indicate dall'art. 2942 e richiamate dall'art. 1166 O.e. ed , vertanto,. oppopibil<:i anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari. Siamo lieti di pubblicare questa sentenza, con la quale la Corte di Cassazione, come da noi auspicato (Rass. 1962, pag. 39) ha confermato la sua preva.lente e, secondo noi, pi esatta giurisprudenza in materia, trascurando del tutto la diversa ptonunzia del 26 gennaio 1962. La motivazione della sentenza lascia ragionevolmente presumere che questa giurisprudenza, la quale risponde oltre che alle lettere ed allo spirito delle leggi eccezionali di sospensione anche ad innegabili esigenze di giitstizia., non subir ulteriori mutamenti . CONSIGLIO DI STATO CONTABILITA' DELLO STATO -Cottimo fiduciario -Approvazione -Non necessaria. (Consiglio di Stato, Sezione IV, Decisione n. 339 del 1962 - Pres.: Bozzi Carlo; Rei.: Urcioli -Ricchi c. Ministero Lavori Pubblici. A differenza di ogni altro contratto con la Pubblica Amministrazione il cottimo fiduciario tuttora regolato dal D.R. 25 maggio 1895, n. 350 non subordinato ad alcuna approvazione da parte di :altri organi e, pertanto, deve considerarsi perfetto e quindi vincolante per entrambe le parti, fin dal momento in cui sia intervenuto l'incontro con le due volont del cottimista e dell'ingegnere capo del Genio Civile. La massima appare esatta. Peraltro assolutamente .errata appare la conseguenza che ne ha tratto il Consiglio di Stato applicandola al caso in cui il .cottimo, stipulato in un primo tempo solo verbalmente era stato successivamente consacrato in un .contratto scritto. Infatti, il Consiglio ha ritenuto che l'atto di cottimo .deve considerarsi solo una formalit, anche se neces. saria per provare con lo scritto l'esistenza del cottimo. Ci evidentemente inesatto in quanto, com' noto, qualsiasi contratto con la Pubblica Amministrazione non ha giuridica esistenza se non stipulato in forma scritta la quale non richiesta ad probationem ma ad substantiam. OPERE PUBBLICHE -Revisione dei 1~r2zzi -Appli cabilit delle norme del Codice Civile -Decreto del Ministro -Motivazione. (Consiglio di Stato, Sezione IV, Decisione n. 649 del 1962 -Pres.: Bozzi C.; Est.: Cuccia -Cicchetti c. Ministero Lavori Pubblici. In materia di revisione di prezzi degli appalti di 00.PP. le norme che li disciplinano costituiscono un vero e proprio jus singulare che B dettato in vista delle esigenze dell'Amministrazione e che esclude la applicabilit del diritto comune, in modo che negli appalti di opere pubbliche, i presupposti, i limiti, le norme e i mezzi di tutela, in materia di revisione di prezzi, sono unicamente quelli risultanti dalla speciale legislazione. Non viziato per difetto di motivazione il decreto ministeriale che decide sulla impugnazione proposta dalla impresa rinviando al parere della Commissione speciale prevista dall'art. 4 del D.h 6 dicembre 1947, n. 1501. OPERE PUBBLICHE -Revisione dei prezzi -Clausola contrattuale che esclude la revisione -Decreto del Ministro -Impugnativa -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (Consiglio di Stato, Sezione IV, Decisione n. 775 del 1962 -Pres.: D'Avino; Est.: Urcioli -Alati c. Ministero Lavori Pubblici. La legislazione speciale in materia di revisione di prezzi delle opere pubbliche consente alle parti di rinunciare, con apposita clausola contrattuale a tale revisione mantenendo i prezzi fissi ed invariati. Giudicare se una tale clausola contrattuale sussista e se essa abbia la forza di escludere la revisione dei prezzi esula dalla giurisdizione del Consiglio di Stato in quanto concerne controversie su diritti soggettivi. Segnaliamo queste due importanti decisioni nella materia della revisione dei prezzi devoluta al Consiglio di Stato a seguito delle note sentenze della Corte di Cassazione, n. 640 e n. 2685 del 1960 (v. in questa Rassegna, 1960, pag. 44 e 1961, y. 10). A chiarimento della prima massima della prima decisione riportiamo il seguente passo della motivazione: cc Come bene ha messo in rilievo l' A vvoaturadello Stato, si ha un sistema di garanzie che esplicandosi super partes assicurano tutti quegli elementi istruttori sui quali il Ministro nel procedimento ~!Mi ~!Mi -51 contenzioso amministrativo all'uopo istituito adotta la finale determinazione senza che possa ritenersi vincolato allo affidamento derivante in ipotesi da impegni c"P.e lAmministrazione, parte contraente, avesse assunto contro la legge sulla revisione. Riportiamo, poi, integralmente, la motivazione della seconda decisione dalla quale sembra emerga chiaramente il pensiero del Consiglio di Stato nel senso che clausole contrattuali in deroga alla legislazione sulla revisione sono consentite solo quando esse tendano ad escludere o a limitare tale revisione, ma non ad ampliarla n a stabilire procedure diverse di accertamento. c1 .Al fine di evitare che, sotto l'influenza delle ampie oscillazioni di prezzi verificatesi nell'immediato dopo guerra, le gare di appalto per opere pubbliche potessero andare deserte e che gli imprenditori fossero indotti ad abbandonare i lavori gi iniziati e divenuti nel frattempo eccessivamente onerosi, con il D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501, in deroga al principio generale della invariabilit dei prezzi delle opere pubbliche, fu conferita alla Amministrazione la facolt di procedere, sotto determinate condizioni ed entro certi limiti, alla revisione dei prezzi delle opere da essa commesse a privati imprenditori, anche indipendentemente dalla durata dell'appalto e dalla esistenza, nei singoli contratti, di apposite clausole di revisione. Il principio della revisione rimasto operante anche dopo la cessazione di quelle eccezionali cause che, nell'immediato dopo guerra, avevano prodotto un profondo turbamento del mercato ed ha ormai assunto carattere e portata generale. cc La legge consente, tuttavia, alle parti di derogarvi, rendendo assolutamente rigido il prezzo convenuto; in tal caso resta definitivamente esclusa la possibilit di far luogo all'applicazione del D.L. n. 1501, anche se le variazioni di prezzo approvate nel corso dell'esecuzione dell'opera siano dipendenti da cause del tutto imprevedibili al momento della presentazione delle offerte in gara. Trattandosi, infatti, di materia completamente regolata da norme speciali, da escludere che, per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche, possa trovare applicazione, per estensione analogica, l'art. 1664 O.e., dettato per i soli appalti privati. superfluo rilevare che, in tale ipotesi, dovendo le variazioni di prezzo, che possono sopraggiungere nel corso dell'esecuzione dell'opera, trovare il loro compenso esclusivamente nel prezzo convenuto, non manca all'impresa la possibilit di tener conto, all'atto della presentazione della sua offerta, del rischio cui essa esposta per effetto della rinuncia alla revisione, ed in conseguenza di maggiorare l'offerta stessa di un coefficiente destinato appunto a fronteggiare tale rischio. Discende da tutto qanto precede che, ancor prima di decidere in qual misura la revisione del prezzo possa essere concessa, la Amministrazione deve accertare se, nel contratto di appalto o nel capitolato speciale, che ne costituisce parte integrante, non siano state inserite clausole dirette a limitare o addirittura ad escludere la revisione del prezzo originariamente convenuto. Questo accertamento preliminare non comporta ovviamente l'esercizio di un potere di supremazia, in quanto la Pubblica Amministrazione, nell'effettuare la ricognizione degli obblighi nascenti dal contratto, si pone sullo stesso piano del privato contraente ed interpreta le clausole contrattuali secondo le comuni regole di ermeneutica, al pari di quanto ha facolt di fare per sua parte il privato imprenditore. cc Le divergenze cui pu dar luogo l'interpretazione delle singole clausole contrattuali non concreta perci alcuna lesione di interessi, tutelabile con ricorso giurisdizionale al Collfdglio di Stato; le relative controversie attengono agli obblighi ed ai diritti che discendono direttamente dal contratto nei confronti delle contrapposte parti, obblighi e diritti che ovviamente rappresentano delle pretese di carattere patrimoniale, sottratte per loro natura al giudice di legittimit. cc Ci premesso, si osserva che, con il provvedimento impugnato, con il quale stato respinto il ricorso prodotto dall'impresa Alati, avverso la determinazione dell'Ufficio provinciale del Genio Civile di Reggio Calabria, che aveva accolta parzialmente la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla stessa ditta, lAmministrazione ha rilevato che il ricorrente non poteva avanzare alcuna pretesa al riguardo, essendo stata inserita, nel capitolato speciale, una clausola che escludeva la revisione del prezzo. Avverso la suddetta determinazione, l'impresa .Alati ha interposto ricorso in s.g. contestando il potere dell'Amministrazione di procedere, in via unilaterale, alla interpretazione di una clausola contrattuale nonch il fondamento di tale interpretazione, per avere lAmministrazione attribuito valore prevalente, sulle altre pattuizioni, ad una clausola aggiunta al formulario tipo, contrastante per di pi con il disposto dell'art. 17 del capitolato e non esplicitamente confermata dall'altro contraente. cc Senonch, per le cose anzidette, codeste censure investono diritti di natura patrimoniale, che, cost,ituendo l'oggetto sostanziale ed immediato della controversia, esulano dalla competenza del Consiglio di Stato. Secondo la costante giurisprudenza, tale competenza non , infatti, determinabile in base alla prospettazione delle ragioni ad opera delle parti, bens esclusivamente d~l potere in effetti esercitato dall'Amministrazione e dalle norme legislative che lo disciplinano >>. RT%W:@:::= &&iFfl f"f mpm rett="fffff' lliWZ&&Km FJWJMifVBF ORIENTAMENTI GIURISPR UDENZIALl DELLE CORTI DI MERITO FALLIMENTO -Insussistenza nell'attivo di beni gravati da privilegio speciale -Irrilevabilit in sede di verifica dei crediti. (Tribunale di Savona, 21 dicembre 1961 -Finanze c. Fallimento Coletta). In sede di verifica dei crediti esclusa ogni indagine tendente ad accert::i,re se i beni gravati da privilegio speciale facciano parte o meno dell'attivo fallimentare; in detta sede, infatti, il riconoscimento del privilegio speciale presuppone unicamente l'accertamento, da parte del giudice delegato della effettiva esistenza di un titolo legale dal quale il privilegio stesso sia previsto, mentre l'indagine sulla possibilit del concreto esercizio di siffatto diritto di prelazione acquista rilevanza solo nella competente sede di formazione del piano di ripartizione dell'attivo. Riportiamo di seguito la parte motiva della sentenza cui la massima si riferisce. esatto quanto sostiene la ricorrente e c10e che in sede di verificazione dei crediti il giudice delegato debba limitarsi ad accertare per ogni credito se lo stesso sia o meno munito di diritto di prelazione (pegno, ipotec.a o privilegio), senza estendere la sua indagine alla possibilit in concreto dell'esercizio di siffatto diritto, essendo quest'ultima indagine da effettuarsi nella competente sede di formazione del piano di ripartizione dell'attivo. Per vero l'attivo fallimentare esistente al momento della chiusura dello stato passivo sempre suscettibile di aumento vuoi per la mancata acquisizione da parte del curatore al momento della erezione dell'inventario di alcuni beni gi esistenti, vuoi per l'acquisizione di beni pervenuti al fallito durante tutto il corso della procedura fallimentare (art. 42 cpv. legge fallimentare), vuoi per l'esercizio di azioni revocatorie, vuoi per altre cause che qu superfluo enumerare. In siffatte ipotesi qualora si escludesse in sede di verifica l'invocato privilegio per mancanza nelle attivit, fallimentari del bene o dei beni sui quali il privilegio dovrebbe esercitarsi, essendo la proposizione dell'opposizione allo stato passivo soggetta ad un termine perentorio per di pi molto breve, il creditore si vedrebbe ingiustamente defraudato del suo diritto alla collocazione privilegiata del proprio credito, qualora il bene formante oggetto della garanzia venisse acquisito alla massa attiva fallimentare in epoca successiva alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 98 L.F. Del resto che la tesi dell'attrice sia pienamente fondata lo si evince anche indirettamente dal disposto dell'art. 111, I comma, nn. 2 e 3, della legge fallimentare, la dove si dispone, per quanto attiene all'ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, che subito dopo le spese di procedura e di amministrazione debbono essere pagati i crediti ammessi con prelazione sulle cou~ vendute e, subito dopo questi ultimi, i crediti chirografari in proporzione, compresi i creditori privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia. cc Analogamente l'art. 54 L.F. chiarisce che i cre ditori muniti di ragione di prelazione fanno valere tale loro ragione sul prezzo dei beni vincolati n. Il principio affermato dal Tribunale di Scivona indubbiamente esatto e si presenta di pa.rtieolare interesse sia perch sulla questione non risultano precedenti giurisprudenziali, sia perch nelle proce dure fallimentari assai spesso l'Amrr~inistrazione, in particolare quella Finanziaria, interviene per erediti assistiti da privilegi speciali i quali, di fre quente, vengono frettolosamente disconosciuti con il pretesto -difficilmente contestabile in concreto per mancanza di elernenti -della non appartenenza dei beni gravati dal diritto di prelazione al patrimonio dei fallito . .Tale modo di procedere, invalso presso taluni uffici fallimentari, non appare conforme al sistema del pro cedimento concorsuale cos come regolato dalla vigente legislazione: mentre, infatti, la legge prevede una particolare procedura per l'accertamento dei crediti e delle loro ragioni di prelazione con effetti preclusfoi nell'ambito del fallimento, analogo procedimento non predisposto per l'accertamento dell'attivo che viene materialmente preso in consegna dal curatore ed in ventariato via via che a questi perviene notizia della esistenza di attivit facenti parte del patrimonio del fallito; per cui, almeno in tesi non pu escludersi che, pur apparendo materialmente terminate le opera zioni di. inventario, qualunque bene, sia mobile che immobile, in pendenza del fallimento possa essere acquisito all'attivo (eccezion fatta naturalmente per quei beni dei quali sia stata pronunziata f ormal mente la separazione dall'attivo). Da ci si desume agevolmente che in sede di accer tamento del passivo l'ufficio fallimenta.re deve limitare la sua indagine a stabilire se un credito sussista, quale ne sia l'ammontare, e se esso sia in astratto a8- sistito da una ragione di prelazione legale o com:en- zionale, specificando di questa la fonte ma omettendo qualunque pronunzia che si fondi sulla concreta possibilit di esercizio del diritto di prelazione e che comporti una non consentita e, del resto, impossi" bile indagine sulla consistenza dell'attivo fallimentare. E in effetti sino ad ora la giurisprudenza dei tribu- nali di merito -per quanto ci consta la Supremu mmmm:rnn:: ~l: mmmm:rnn:: ~l: -53 ()orte non ha avuto occasione di pronunziarsi sullo argomento -ha pi volte riaffermato il principio '8 :condo il qua~ il giudice delegato nella fase di accertamento del passivo non possa limitarsi soltanto ad ammettere il credito ed a riconoscere un privilegio qitalsiasi, ma debba scendere anche a specificare sit .quale caitsa o titolo di privilegio il riconoscimento .stesso cada in relazione al sistema tipico dei privi, legi statuito dal complesso della legislazione comune .e speciale. Si con ci voluto evitare che questioni relative alla natura ecl alla causa di un privilegio vengano rimandate alla sede del piano di riparto anzitutto e sopm, t1!tto perch tale sede consente minori garanzie pro. cessilali per la parte interessata (il decreto che dichiara la esemi,tivit del piano di riparto pu essere infatti reclamato a norma dell'art. 26 L.F. con im giitdizio sommario culrninante con un decreto di tri. bimale fallimentare non pi impugnabile). In questo senso vedasi: Tribunale di Savona, 25. luglio 1956, Esattoria Noli c. Spirito in Dir. Fall., 1957, II, 249; Tribunale di Napoli, 21 aprile 1954, Soc. Gerit c. Buccilli in Rep. F.I., 1954, col. 2278, 93; Tribunale di Napoli, 26 luglio. 1954, Esattoria Napoli c. Buccilli in Rep. ]'.I., 1954, .col. 963, 357. Invero le decisioni sopracitate indicano il giusto limite entro il quale debbono operare gli accertamenti .del giitdice delegato al fine della verifica del pa.ssivo ed nrbitrctria apparirebbe una estensione di tale limite fino a comprendere anche un'indagine c01npa' fativa tra i privilegi da riconoscere, individuati nel loro specifico titolo legctle, e l'inventario dei beni .acquisiti all'attivo; od a comprendere addirittura, ove l'inventario non sia ancora compiuto, un giitdizio di > (rectius il patrimonio sociale corrispondente al valore portato come capitale nominale) pu essere distribuito ai soci attraverso il particolare procedimento previsto e regolato dall'art. 2445 e.e.). In realt il passaggio delle riserve a capitale non attua nessun trasferimento e non pu pertanto ricomprendersi tra gli atti previsti e tassati dall'ar ticolo 85 della tariffa allegato A. Ma a ben vedere la stessa Jet.tera del richiamato art. 85 che non consente di giungere a conclusioni diverse. merito della sentenza che si annota (la quale~ peraltro, ha erroneamente basato la sua soluzione sulla distinzione tra oggetto di imposta e base imponibile, distinzione in s(~ esatta, ma gi malamente applicata nella decisione del Tribunale .-e pertanto giustamente criticata dall'ANTONINI, op. cit., pag. 622 e segg.) l'aver rilevato che gli artt. 81 e 85 costituiscono due norme collegate e formanti un sistema, cosicch, quando la nota dell'art. 85 ri -55 chiama l'art. 81, non intenderichia mare solo le aliquote (come pure stato sostenuto, GAGLIARDI, op. cit.) ma intende recepirne tuUo il sistema. Ci vuol dire che non ogni aumento di capitale tassabile, ma solo l'aumento di capitale che importi altres aumento di patrimonio. L'art. 85 dovr, pertanto, essere letto cos: l'aumento di capitale viene tassato con aliquote . differenziate a secondo che avvenga: 1) con conferimento di immobili; 2) con confmimento di opifici; 3) con conferimento di mobili. Risulta cos dalla stessa lettera della legge che solo quando ricorre un conferimento vi pu essere tassazione dell'aumento di capitale. Il che d'altronde logico atteso che l'imposta di registro ha come presupposto un trasferimento; fatto questo che non si verifica nel caso della deliberazione di aumento di capitale con passaggio di riserve a capitale (art.1 legge di registro) (conforme, anche se con altre argomentazioni, V.A.NONI: Il passaggio di riserva a capitale in Riv. Dir. Fin. , 1937, II, 283; FERRI: Distribuzione e azioni gratuite collegata con l'emissione a pagamento di diritti individuali degli azionisti, in Riv. Dir. Oomm. , 1939 II, 434). 4. Dalle pregresse considerazioni discende, a no~_tro parere, anche la soluzione del problema affrontato dalla decisione che si annota. Ha affermato il S.O. nella sentenza n. 3411 del 1959: << Il legislatore ha inteso assoggettare all'imposta di cui all'art. 85 della tariffa non ogni conferimento patrimoniale ma solo quelli che vengono stabilmente destinati ad incrementare il fondo sociale e si traducono nell'aumento del capitale sociale. Tale insegnamento stato disatteso dalla Corte milanese, la quale tuttavia non ha esattamente motivato la soluzione cui giunta (Oonf. GAGLIARDI, op. cit., pag. 2028). Secondo noi, infatti, la decisione dei giudici milanesi pu trovare valido fondamento solo se si dimostra che l'art. 85 tariffa allegato A della legge di registro intende assoggettare a tassazione ogni conferimento sia che determini. aumento del capitale sociale sia che determini solo aumento del patrimonio sociale. Ma prima di giungere a tale conclusione occorre dimostrare che il sopraprezzo azionario ha natura di conferimento. Si insegna in dottrina che il sopraprezzo volto a evitare il cosidetto fenomeno dell' annacqua mento del patrimonio sociale che si verifica ogni volta che si aumenta il capitale attribuendo il diritto di opzione a favore di nuovi soci. risa puto infatti che, dopo lo svolgimento di esercizi sociali fortunati, quando non tutto l'utile conse guito venga distribuito ai soci, il patrimonio della societ subisce un incremento di guisa che il valore del diritto di partecipazione di ogni socio al pa trimonio sociale, non pi quello iniziale rappre sentato dal valore nominale di ogni azione ma su bisce a sua volta un aumento di valore che pari a quello degli utili non distribuiti diviso per il nu mero delle azioni. L'ingresso di nuovi soci in tale situazione determina che costoro, ove la loro partecipazione non venga adeguata con opportuno versamento maggiorato (poich non possibile emettere azioni con valore nominale maggiore di quello gi esistente,. dovendo tutte le azioni avere lo stesso valore nominale ex art. 2348 O.e.), vengono godere dell'incremento patrimoniale ottenuto dalla societ.negli esercizi precedenti con una sua conseguente diminuzione a danno dei soci preesistenti. La funzione del sopraprezzo appunto quella di costringere i nuovi soci ad un ulteriore versamento,. al fine di mantenere la proporzione nelle partecipazioni (v. FERRI, op. cit., pag. 336; FR: Le societ p. a. in Commentario Scialoia e Branca , Bologna,. 1956; 554 ed in particolare VISENTINI: Compatibilit del sopraprezzo azionario con il diritto di: opzione, in Banca borsa, ecc. 1961, I, 26 doveanche richiami in dottrina e giurisprudenza). Da quanto sopra risulta evidente la natura di conferimento del sopraprezzo azionario in quanto volto ad incrementare il patrimonio sociale, senza. tuttavia che tale incremento determini un aumento della cifra esposta come capitale della societ. Tanto premesso si pu passare all'esame del problema del trattamento fiscale del sopraprezzo .. 5. Deve escludersi innanzi tutto che il sopraprezzo azionario possa considerarsi un reddito della. societ atteso che esso non costituisce un lucro realizzato nell'esercizio della slia attivit (v. FR,, op. cit., pag. 554) e ora art. 83 lettera 6, T.U. 29 gennaio 1958, IL 645), resta da vedere se esso possa. essere tassato a sensi dell'art. 85 della tariffa. allegato A della legge di registro. La Cassazione (sopra riportata) lo ha escluso, facendo leva sulla lettera della legge che parla di aumento di capitale e non di patrimonio. L'argo mento letterale l'unico invocato a sostegno della. tesi accolta. A nostro sommesso avviso tuttavia tale soluzione lascia perplessi. L'argomento letterale su cui fa leva il S.O. e con esso la dottrina (GAGLIARDI, op. cit., pag. 2028} infatti facilmente superabile. Si detto che l'espressione aumento di capitale ha un significato tecnico ben preciso e non ignoto al legislatore e che pertanto non pu ritenersi che il legislatore abbia inteso. capitale come sinonimo di patrimonio. L'osservazione tuttavia non con vincente, essendo sufficiente considerare che i concetti di capitale e patrimonio sono frutto della . elaborazione della dottrina e non del legislatore, il quale non sempre ne ha esattamente percepito la differenza; ci vale non solo per l'art. 85 che ora.. commentiamo, quanto, sopratutto, per le norme contenute nel Codice civile, dove estremamente facile individuare casi in cui il termine capitale viene usato con significato di patrimonio sociale. Vogliamo indicare solo alcuni esempi in cui questo fatto si pu percepire pi facilmente: cos l'art. 244& il quale recita: quando il capitale diminuito di oltre un terzo ... in tal caso, poich di tutta evidenza che il capitale non pu diminuire- n aumentare senza una delibera dell'assemblea, il legislatore intendeva riferirsi al patrimonio. Ma le stesse considerazioni valgono per l'art.. 2447 (quale parla di capitale cc ridotto di oltre uru -56 terzo ... )) ) e cos ancora per l'art. 2445 (in cui si parla di rimborso del capitale ai soci e di capitale -esuberante). Tutto ci dimostra quanto poco precisa sia la -dizione del legislatore e come sia impossibile fon. dare su di essa la interpretazione della norma in .esame. Occorrebbe apportare validi argomenti di .ordine sistematico a sostegno della tesi che si .contrasta. Ma tali argomenti non esistono o comunque non sono stati addotti, mentre ne eidstono a favore della tesi da noi sostenuta. Abbiamo gi notato, infatti, che l'art. 85 richiama l'art. 81, sancendo l'applicazione delle stesse ali. quote previste per conferimenti versati alla societ al momento della costituzione, anche all'ipotesi .dell'aumento di capitale. Se si considera che in :sede di costituzione non pu distinguersi tra conferimento destinato ad aumento del capitale e aumento del patrimonio (essendo il capitale al momento iniziale la valutazione in moneta legale del patrimonio sociale), sembra evidente, almeno in tale momento, che ogni conferimento debba essere tassato in base al suo valore effettivo e non alla -valutazione datane dai soci (ossia in base al valore esposfo come capitale). Anzi, qualora si tratti di conferimento di immobili o di aziende, il relativo valore sar oggetto .dell'accertamento di congruit previsto dagli artt. 15 e 20 della legge 7 giugno 1936, n. 1639. Ci vuol dire che, almeno in sede di costituzione, .ci che viene tassato il conferimento in patrimonio e non il cosidetto conferimento di capitale. Ma se ci esatto deve altres ritenersi che, anche . durante la vita della societ, cio anche dopo la costituzione, la legge intende colpire ogni conferi mento sia che determini aumento di capitale sia che determini invece sol aumeri.tc del patrimonio. Sarebbe illogico pensare, facendo l'ipotesi di aumento di capitale con conferimento di beni in natura (ad es. immobili) che l'Ufficio non possa sottoporre il bene conferito all'accertamento di congruit, perch, essendo tassabile (secondo la tesi che si contrasta) il solo aumento di capitale, il maggior valore del bene trasferito alla societ sfugga all'imposizione, quando l'art. 85 richiamando l'art. 81 impone invece proprio il procedimento opposto. Si verrebbero ad applicare due pesi e due misure diverse ad uguali situazioni. Ci sembm, dunque, che, superato l'argomento letterale, l'unica soluzione logica del problema che stiamo esaminando sia quella sopra prospettata la quale d'altronde raccoglie la maggioranza dei consensi in dottrina ( conf. SARCINEIJLI: Gli aumenti di capitale delle societ p. A. e l'imposta di registro in cc Riv. Dir. Fin.))' 1957, II, 111; VALENZIANO: Il sopraprezzo azionario e l'irnposta di registro, ivi, 1957, II, 11; UCKMAR: La legge di registro, 1958, col. II, 132 e segg. con ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza ai quali si fa rinvio) e ha portato i giudici del Tribunale e della Corte di Milano ad allontanarsi da una interpretazione troppo ristrt tiva, legata alla lettera della legge (diremo quasi fiscale se non fosse contraria al fisco!) e priva di giustificazione logica, quale quella seguita dal S.(\ ADRIANO ROSSI INDICE SIS1,EMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA. SOLUZIONE OHE NE ST.4.T DT ACQUE PUBBLICHE CORSI D'ACQUA NON ARGINATI. 1) Se i proprietari dei terreni siti lungo i corsi d'acqua non arginati e non pertinenti ad opere di bonifica possano costruire sul ciglio delle sponde fino al limite della zona demaniale (n. 70). Nuovo ALVEO. 2) Se, variato artificialmente il corso di un'acqua gi iscritta nell'elenco delle acque pubbliche, il nuovo alveo del fiume, trasferito su terreni acquistati od espropriati direttamente dalla societ esecutrice dei lavori, venga a far parte ipso iure del demanio dello Stato o se sia necessario un atto di acquisto dell'Amministrazionva di alcuni dei requisiti richiesti dalla legge Jn. 32). 5) Quale sia la procedura da seguire per il recupero delle somme versate dallo Stato a titolo di contributo (n. 32). 6) Se l'Istituto mutuan:te sia obbligato a dar notizia all'Amministrazione dell'eventuale anticipata estinzione del mutuo da parte del mutuatario (n. 32). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ENTE MORALE. 1) Se l'Ente morale, proprietario di un fondo, debba munirsi dell'autorizzazione governativa ex art. 17 O. c. per l'acquisto per accesione di un fabbricato costruito sul fondo stesso, con il suo consenso, da un terzo con materiali propri (n. 267). ISTRUZIONE PUBBLICA. 2) Quale sia la natura giuridica della " Scuola Convitto C. R. I. per infermiere professionali " E. e V. Agnelli con sede in Roma (n. 268). APPALTO CONTRATTO DI APPALTO -REGISTRAZIONE DI UFFICIO. Se l'art. 6 del D. L. 15 novembre 1937, n. 1924, che autorizza la registrazione di ufficio del contratto di -58 'appalto quando la suu, esistenza possa presumersi da fatti, atti, scritti e da ogni altro elemento informativo adeguato, sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (n. 267). CACCIA E PESCA COOPERATIVE DI PESCATORI -CONCESSIONI. 1) Se la disposizione della lettera e) dell'art. 47 del Testo unico sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, riguardante specificamente le concessioni in favore delle so ciet coqperative di pescatori, sia ancora applicabile nonostante l'entrata in vigore del Codice della Navi gazione approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327 regolante la concessione di beni del demanio marittimo (n. 23). PESCA MARITTIMA -REGIONE SICILIANA. 2) Se possa ritenersi legittimo il decreto dell'Assessore alla Regione Siciliana in data 20 novembre 1956 che detti una particolare disciplina in materia di pesca ma rittima e che preveda sanzioni amministrative per il caso di inosservanza (n. 24). COMUNI E PROVINCIE fMPIANTI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI. 1) Se il parere da richiedersi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, a norma dell'art. 46 del Regolamento per l'esecuzione del R. D. 2 novembre 1933, numero 1741 approvato con R. D. 20 luglio 1934, n. 1303 e degli artt. 12 e 15 del R. D. 2 novembre 1933, n. 1711 e 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, per il rilascio da parte dei Prefetti delle licenze all'impianto e all'esercizio dei distributori automatici dei carburanti, vada richiesta anche per la voltura delle licenze stesse, regolate dagli artt. 40 del Regolamento per l'esecuzione del R. D. 2 novembre 1933, n. 1741 e dall'art. 16 di detta legge ~n. 101). 2) Se sia consentita impugnativa in via am.iinistrativa o giurisdizionale avverso l'atto con il quale l'Azienda Nazionale Autonoma della Strada, esprima al Prefetto ehe ne fa richiesta, parere negativo alla voltura della licenza all'impianto e all'esercizio di distributori automatici di carburanti, regolata dagli artt. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n ..1741 e 40 del Regolamento relativo (n. 101). 3) Se ha carattere definitivo il Decreto con il quale il Prefetto provv:ede a norma degli artt. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 e 40 del relativo regolamento, in ordine alle richieste di voltura della licenza di impianto e di esercizio dei distributori automatici di carburanti (n. 101). 4) Se sia consentito al Ministero dei Lavori Pubblici impartire ai Compartimenti della Viabilit direttive tecniche di massima per le licenze di accesso agli impi&,nti di distributori automatici di carburanti (n. 101). 5) Se la volturc1, delle licenze all'impianto ed all'esercizio di distributori automatici di carburanti, richiesta a norma dell'art. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 e 40 del relativo regolamento, possa essere negata con richiamo alla rispondenza dell'impianto alle mutate esigenze del traffico e della circolazione (n. 101). 6) Se e con quali mezzi l'A.N.A.S. abilitata a pro muovere la rimozione e la modifica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti in relazione alle mutate esigenze del traffico (n. 101)-. PROVINCIA DI BOLZANO -LEGGE PROVINCIALE 10 LU GLIO 1960, N. 8. 7) Se l'art. 29 della legge urbanistica nazionale 17 ago sto 1942, n. 1150 sia stato abrogato per il territorio della Provincia di Bolzano dalla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 (n. 102). 8) Se per le costruzioni da effettuarsi nell'ambito della Provincia di Bolzano sia necessario chiedere la licenza comunale (n. 102). CONCESSIONI COOPERATIVE DI PESCATORI, Se la disposizione della lettera e) dell'art. 47 del Testo unico sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, riguardante specificamente le concessioni in favore delle societ coo perative di pescatori, sia ancora applicabile nonostante l'entrata in vigore del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 regolante la concessione di beni del demanio marittimo (n. 69). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO LICITAZIONE PRIVATA -ESCLUSIONE. Se l'omissione, la incompletezza o la imperfezione dei documenti richiesti dall'avviso di una licitazione privata siano causa di legittima esclusione dalla gara (n. 188). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI RECUPERO CREDITI DIPENDENTI DA FINANZIAMENTO. Se il trl;i,sferimento a favore della Cassa del Mezzo. giorno, disposto dall'art. Il della legge 10 agosto 1950, n. 646, per taluni crediti dello Stato, sia di ostacolo a che il Tesoro operi la compensazione ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, tra un proprio credito verso un'impresa pri'Vata debitrice nei termini anzidetti ed in istato di fallimento, ed il proprio debito per danni i guerra (n. 46). COSTITUZIONE CONTRATTO DI APPALTO -REGISTRAZIONE DI UFFICIO. 1) Se l'art. 6 del D.L. 15 novembre 937, n. 1924, che autorizza la registrazione di ufficio del contratto di appalto, quando la sua esistenza possa presumersi da fatti, atti, scritti e da ogni altro elemento informativo adeguato, sia in contrasto con gli itrtt. 3, 24 e 113 della Costituzione (n. 14). VAGLIA TELEGRAFICO -RITARDO NEL RECAPITO. 2) Se la norma dell'art. 7 del Codice Postale sia in contrasto con l'art. 28 della Costituzione (n. 15). DAZI DOGANALI.. . FIDEIUSSIONE. Se l'obbligazione fideiussoria stipulata a favore della Amministrazione delle Finanze a garanzia di diritti doganali e stabilita per la durata di sei mesi con possi &"f"Lmillf&dtfiliQ M T?fff' 59 bilit di conferma di semestre in semestre, comunque :fino alla completa definizione delle operazioni doganali compiute e per le quali si presta garanzia, possa essere .ritenuta obbligazione a tempo indeterminato e pertanto possa essere assoggettata all'aliquota del 10 per .mille previRta dall'art. 54 della tariffa allegato A legge di registro (n. 19). DEMANIO BENI DEMANIALI -VARIANTE DEL OORSO DI UN FIUME. 1) Se, variato artificialmente il corso di_ un'acqua .gi iscritta nell'elenco delle acque pubbliche, il nuovo ttlveo del fiume, trasferito su terreni acquistati od esproR priati direttamente dalla societ esecutrice dei lavori, venga a far parte ipso iure del demanio dello Stato o se sia necessario un atto di' acquistodell'Amministrazione dalla societ medesima (n. 170). F ABBRIOATI EX OONVENTUALI -GRATUITO GODIMENTO VENDITA. 2) Se il diritto di uso gratuito e perpetuo di un fabbricato ex conventuale concesso ad un Istituto reli_ gioso di.I Ducato di Parma nel 1857 e mantenuto anche dopo il passaggio della propriet dei beni allo Stato italiano, possa ritenersi ancora sussistente o debba invece ritenersi estinto in forza del disposto del Codice -civile del 1865, in base al quale i diritti reali di godimento perpetuo vennero ridotti a trentennali (n. 171 ). PORTI. 3) Quali provvedimenti possa legittimamente adottare l'Amministrazione della Marina Mercantile nell'ipotesi in cui il titolare di una concessione di area portuale per uso deposito per conto terzi riservi stabilmente una iparte dell'area concessagli a favore di un singolo utente ~n. 172). DIRITTO INTERNAZIONALE BENI AO(UIST.A.TI DA STRANIERI. 1) Se sian@ validi in Italia gli acquisti immobiliari .effettuati da stranieri quando il loro Stato non accordi la reciprocit ai cittadini italiani (n. 2). oQONOESSI0NE liii CREDITO FINANZIARIO. 2) Se im una convenzione concernente la concessione >. 4) Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento dell'imposta di successione dovuta per la morte del de cuius dichiarato fallito post-mortem (n. 71). RECUPERO CREDITI DIPENDENTI DA FINANZIAMENTO. 5) Se il trasferimento a favore della Cassa del Mezzogiorno, disposto dall'art. Il della legge 10 agosto 1950, n. 646, per taluni crediti dello Stato, sia di ostacolo a che il Tesoro operi la compensazione ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, tra un proprio credito verso un'impresa privata debitrice nei termini anzidetti ed in istato di fallimento, ed il proprio debito per danni di guerra (n. 72). REVOCATORIA FALLIMENTARE -DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA CESSIONE DEI CREDITI. 6) Se, dichiarata inefficace, a sensi dell'art. 64 legge fallimentare, la cessione dei crediti effettuata da una Societ successivamente fallita, cada automaticamente anche la cessio bonorum -riguardo ai crediti acquistati -stipulata tra il cessionario dei crediti stessi e i suoi creditori (n. 73). FERROVIE AGENTI F. s. INFORTUNI SUL LAVORO. 1) Se siano dovuti i contributi della Cassa di previdenza avvocati e i diritti di cancelleria sugli atti relativi a controversie giudiziarie che sorgano tra agenti F. S. infortunati o i loro aventi diritto e l'Amministrazione (n. 339). CONCESSIONI DI VIAGGIO -ART. 17 R.D. N. 286/1942. 2) Se per il servizio militare prestato prima della nomina a ruolo, ai fini del computo dell'anzianit del personale per la concessione di viaggio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 del R.D. 29 gennaio 1942, n. 286, debba intendersi il servizio militare prestato in una delle Forze Armate dello Stto anche volontariamente (n. 340). LICENZIAMENTO E RIAMMISSIONE DI CONTRATTISTI. 3) Se siano applicabili ai pubblici dipendenti non di ruolo licenziati dal sedicente governo della r.s.i per chiamata alle armi di leva, e successivamente riassunti in servizio, le disposizioni di cui all'art. 2 legge 28 dicembre 1950, n. 1079, secondo le quali, a favore dei dipendenti non di ruolo cessati dal servizio dopo il 30 giu. gno 1943 in dipendenza di eventi bellici o politici o per soppressione di ufficio o per riduzione di personale, deve essere computato come servizio utile a tutti gli effetti il periodo di tempo intercorso tra la d .. ta della cessazione dal servizio e la riassunzione, purch si tratti di dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore d3lla legge (n. 341). FILIAZIONE FIGLI NATURALI -INDENNIT DI CAROVITA. Se la madre, la quale dimostri che il figlio naturale viva effettivamente a suo carico abbia diritto alla quota di indennit di carovita (n. 5). IMPIEGO PUBBLICO DIPENDENTI DELL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA. 1) Se l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322' sia applicabile ai dipendenti dell'Istituto Centrale di Statistica i quali, per qualunque causa, cessino dal rapporto di impiego, prima di aver mi.turato il diritto alla liquidazione di riscatto o al passaggio in propriet delle polizze di assicurazione costituenti l'intero fondo di previdenza (n. 542). FIGLI NATURALI -INDENNIT DI CAROVITA. 2) Se la madre la quale dimostri che il figlio naturale viva effettivamente a suo carico abbia diritto alla quota di indennit di carovita (n. 543). LICENZIAMENTO E RIASSUNZIONE DI CONTRATTISTl! DELLE F.S. 3) Se siano applicabili ai pubblici dipendenti non di ruolo licenziati dal sedicente governo della r.s.i. per chiamata ~lle armi di leva, e successivamente riassunti in servizio, le disposizioni di cui all'art. 2 legge 28 dicembre 1950, n. 1079, secondo le quali, a favore dei dipendenti non di ruolo, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943 in dipendenza di eventi bellici o politici per soppressione di ufficio o per riduzione di personale, deve essere computato come servizio utile a tutti gli effetti il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione, purch si tratti di dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge (n. 544). STIPENDI. 4) Se le somi:ne oggetto di ritenuta debbano essere restituite all'avente diritto, nell'ipotesi in ctii entro sei mesi dalla data del decreto di ritenuta di cui all'art. 1 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, non sia stato iniziato il giudizio di responsabilit innanzi la Corte dei Conti o presentata richiesta per il sequestro (n. S45,). IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE __ CONCESSIONE DI CREDITO FINANZIARI@. Se in una convenzione concernente la cessione da parte dell'Italia di credito finanziario a Stati esteri ai, RE! WTii :::: [j i li m w;w -61 sensi dell'art. 21 legge 5 luglio 1961, n. 635 sia ammissibile illl.serire Lma clausola compromissoria che devolve le colll.troversie derivanti dalla convenzione al giudizio di un collegio arbitrale straniero quale la Camera di 'Commercio Internazionale di Ginevra (n. 27). IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI EDILIZIE -COSTRUZIONI PREESISTENTI. 1) Se la norma dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, recante agevolazioni tributarie in favore delle nuove +Costruzioni edilizie, si applichi anche nel caso di acquisto di aree non nude ma coperte da fabbricati in cattive condizioni e destinati alla demolizione (n. 189). FIUBEIUSSIONE DOGANALE. 2) Se l'obbligazione fideiussoria stipulata a favore .dell'Amministrazione delle Finanze a garanzia di diritti doganali e stabilita per la durata di sei mesi con possibilit di conferma di semestre in semestre, comunque fino alla completa definizione delle operazioni doganali .compiute e per le quali si presta garanzia, possa essere ritenuta obbligazione a tempo indeterminato e pertanto rJoss>t essere assoggettata 1:>Jl'aliquota del 10 per mille 1prevista dall'art. 54 della tariffa allegato A legge di registro (n. 190). VENDITA TERRENI BOSCHIVI -CAUZIONE. 3) Se nel contratto di compravenditi;, di terreni con. eluso dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali sia soggetta ad autonoma imposta di registro ai sensi dell'art. 9 legge di registro la clausola che prevede il deposito cauzionale di parte del prezzo a garanzia dell'Amministrazione per la non provata propriet e libert da gravami dei terreni alienati (n. 191). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 'SOCIET IN LIQUIDAZIONE -LEGGE 25 FEBBRAIO 1960, n. 163. Quali siano, in sede di applicazione della legge 25 febbraio 1960, n. 163, i criteri da seguire per il recupero o il rimborso di imposta di Ricchezza Mobile e imposta sulle societ, quando le societ siano poste in liquida. zione e la liquidazione stessa sia gi chiusa (n. 22). IMPOSTA DI SUCCESSIONE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO POST-MORTEM . Se la massa fallimentare sia tenuta al pagamento -dell'imposta di successione dovuta per la morte del de cuius dichiarato fallito post-mortem (n. 33). IMPOSTA SUL PATRIMONIO PRIVILEGIO SPECIALE. Se il privilegio speciale che assiste l' imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (D.L. 11 ottobre 1947, n. 1331, Testo unico D.P. 9 maggio 1950, n. 203) si estenda a tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 28 marzo 1947, indipendentemente dal fatto che un determinato immobile sia stato omesso nella dichiarazione del contribuente o sia sfuggito comunque alla valuti;,zione del patrimonio imponibile (n. 10). INFORTUNI SUL LAVORO AGENTI F,.S. -DIRITTI DI CANCELLERIA. Se siano dovuti i contributi della Cassa di Previdenza Avvocati e i diritti di cancelleria sugli atti relativi a controversie giudiziarie che sorgano tra gli agenti F.S. infortunati o i loro aventi diritto e l'Amministrazione (n. 45). INVALIDI DI GUERRA ASSUNZIONE OBBLIGATORIA. Quali siano i provvedimenti da adottare nel caso di inosservanza da parte delle Pubbliche Amministrazioni dell'invio dei prospetti numerici sulla situazione del personale valido ed invalido in applic;;,zione dell'art. 11 legge 3 giugno 1950, n. 375 sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (n. 17). LOTTO E LOTTERIE CONCORSO A PREMI -TASSA DI LOTTERIA. Se la tassa di lotteria, che ai sensi dell'art. 45 D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 sarebbe dovuta su un concorso a premi per la emissione diun prestito obbligazionario di una societ per la costruzione di autostrade, sia compresa nella agevolazione tributaria prevista dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente la costruzione di autostrade (n. 17). MEZZOGIORNO RECUPERO CREDITI DIPENDENTI DA FINANZIAMENTO. Se il trasferimento t1, favore della Cassa del Mezzogiorno, disposto dall'art. 11 della legge 10 agosto 1950 n. 646, per taluni crediti dello Stato, sia di ostacolo a, che il Tesoro operi la compensazione ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare-, tra un proprio credito verso un'impresa privi;.ta debitrice nei termini anzidetti ed in istato di fallimento, ed il proprio debito per danni di guerra (n. 22). OPERE PUBBLICHE Nuovo CAPITOLATO DI APPALTO PER LE OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. 1) Se siano applicabili le norme del Capitolato Generale approvato con R.P.R. 16 luglio 1962, n. 106 agli appalti aggiudicati anteriormente all'entn.ta in vigore deI Capitolato stesso ma i cui relativi contratti..debbano essere perfezionati successivamente (n. 53). 2) Se dette norme siano senz'altro applicabili agli appalti non ancora aggiudicati alla data di entrata in vigore del nuovo Capitolato (n. 53). & 2U:lliihlt'. &iJIE Ll&lilZllil &Lfill lllli&l&I&HfillIIl$lJ r.=:w ll 62 PENSIONE PENSIONE PRIVILEGIATA -PRESCRIZIONE. 1) Se l'internamento definitivo in manicomio comporti la perdita delle capacit giuridiche (n. 104). 2) Se lt1. tutrice definitiva di un alienato -gi dipendente di ruolo dispensato dal servizio per inabilit nel 1932 e internato definitivamente in manicomio alla stessa epoca --dichiarato interdetto con decreto del Tribunale nel 1960, possa utilmente proporre domanda, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di esecuzione del Testo unico 1957, n. 3, per ottenere la concessione della pensione privilegiata a favore del suo rappresentato (n. 104). PORTI DEMANIO. Quali provvedhhenti possa legittimamente adottare l'Amministrazione della Marina Mercantile nella ipotesi in cui il titolare di una concessione di area portuale per uso deposito per conto terzi riservi stabilmente una parte dell'area concessagli a favore di un singolo utente (n. 13). POSTE E TELECOMUNICAZIONI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE P.T. 1) Se sia applicabile alla cessione degli alloggi economici costruiti dall'Amministrazione Poste e Telegrafi la disposizione dell'art. 14 legge 27 aprile 1962, n. 231, secondo cui il prezzo di cessione viene stabilito nella misura del 50 % del costo di costruzione, ovvero la disposizione dell'art. 4 stessa legge, per la quale il prezzo di cessione :fissato nella misura del valore venale ridotto del 30 % e di un successivo 0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente (n. 89). CONDUTTORI COPPERWELD. 2) Se le norme emanate dal Comitato Elettronico Italiano in data 8 giugno 1961, rigua.rdanti i conduttori di acciaio rivestiti di rame (conduttori metallici copperweld) siano obbligatorie (n. 90). TITOLI E DEPOSITI POSTALI -PIGNORAMENTO. 3) Se in caso di sequestro o pignoramento di titoli o depositi postali nelle dichiarazioni di terzo da rendere innanzi all'Autorit giudiziaria l'Amministrazione debba dichiarare gli estremi di detti titoli o depositi (n. 91). VAGLIA TELEGRAFICO RITARDO NEL RECAPITO. 4) Se possa essere accolta la richiesta avanzata dal mittente di un vaglia telegrafico per essere reintegrato del danno derivante dal ritardato recapito del vaglia stesso (n. 92). 5) Se la norma dell'art. 7 del Codice Postale sia in contrasto con l'art. 28 della Costituzione (n. 92). PREVIDENZA ED ASSISTENZA DIPENDENTI DELL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA Se l'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 322 sia applicabile ai dipendenti dell'Istituto Centrale di Statistica i quali,, per qualunque causa, cessino dal rapporto di impiego prima di aver maturato il diritto alla liquidazione di riscatto o al passaggio in propriet delle polizze di assicurazione costituenti l'intero fondo di previdenza (n. 41). PROPRIET AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -ENTE MORALE. 1) Se l'Ente morale, proprietario di un fondo, debba munirsi dell'autorizzazione governativa ex art. 17 C. c. per l'acquisto per accessione di un fabbricato costruito sul fondo stesso, con il suo consenso, d"' un terzo con materiali propri (n. 31). CORSI D'ACQUA NON ARGINATI. 2) Se i proprietari dei terreni siti lungo i corso d'acqua non pertinenti ad opere di bonifica possano costruire sul ciglio delle sponde fino al limite della zona demaniale (n. 32). REGIONI REGIONE SICILIANA -PESCA MARITTIMA. 1) Se possa ritenersi legittimo il decreto dell'Assessore alla Regione Siciliana in data 20 novembre 1956 che detti una particolare disciplina in materia di pesca marittima e che preveda sanzioni amministrative per il caso di inosservanza (n. 102). REGIONE SICILIANA -RIFORMA FONDIARIA. 2) Se sia applicabile in Sicilia, ai fini della determinazione dell'indennit di espropriazione per riforma; fondiaria, la l~gge 15 marzo 1956, n. 156 (n. 103). RESPONSABILIT CIVILE STRADE -'-GETTI DI MATERIALE DA UN PONTE. Se sia configurabile una. responsabilit dell'A.N.A.S. per danni cagionati a terzi dall'abbatthnento, ad opera di un automezzo, del muretto di protezione di un ponte ovvero per getti di materiali d&l ponte stesso, e se la stessa Azienda possa ritenersi obbligatc0, a sostituire il detto muretto con una rete metallica (n. 201). RIFORMA FONDIARIA REGIONE SICILIANA. Se sia applicabile in Sicilia, ai fini della determinazione dell'indennit di espropriazione per riforma fondiaria, la legge 15 marzo 1956, n. 156 (n. 8). SERVIT SERVIT DI PASSAGGIO. Se l'espropriante sia tenuto a corrispondere un'tmtonoma indennit in favore del titolare di una servit di passaggio sul fondo espropriato (n. 34). SOCIET SOCIET IN LIQUIDAZIONE -IMPOSTA DI RICCHEZZ:A Mo-.BILE. Quali siano, in sede di applicazione della legge 25 febbraio 1960, n. 163, i criteri da segui~e per il recupero o il iWL::ill -63 rimborso di imposta di R.M. e imposta societ quando le societ siano poste in liquidazione e laliquidazione stessa sia gi chiusa (n. 99). STRADE IMPIANTI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA CARBURANTI. 1) Se il parere da richiedersi all'A.N.A.S. a norma dell'art. 46 del Regolamento per l'esecuzione del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 lu glio 1934 n. 1303 e degli artt. 12 e 15 del R.D. 2 novem bre 1933, n. 1711 e 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 per il rilascio da parte del Prefetto delle licenze all'im pianto e all'esercizio dei distributori automatici dei carburanti, vada richiesta anche per la voltura delle licenze stesse, regolata dagli artt. 40 del Regolamento per l'esecuzione del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 e dallo art. 16 di detta legge (n. 43). 2) Se sia consentita impugnativa in vi.,, amministra tiva o giurisdizionale avverso l'atto con il quale l'A.N.A.S. esprima al Prefetto che ne fa richiesta, parere negativo alla voltura della licenza all'impianto ed all'esercizio di distributori automatici di carburanti, regolata dagli artt. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 e 40 del Regolamento relativo (n. 43). 3) Se ha carattere definitivo il decreto con il quale il Prefetto provvede a norma degli artt. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 e 40 del relativo Regolamento, ordine alla richiesta di voltura della licenza di impianto e di esercizio dei distributori autom,;,tici di carburanti. (n. 43). 4) Se sia consentito al Ministero dei Lavori Pubblici impartire ai Compartimenti della Viabilit direttive tecniche di massima per le licenze di i.ccesso agli impianti di distributori automatici di carburanti (n. 43). 5) Se la volturi;. delle licenze all'impianto ed all'eser cizio di distributori automatici di carburanti, richiesta a norma dell'art. 16 del R.D. 2 novembre 1933, n.1741 e 40 del Relativo Regolamento, possa essere negata con richiamo alla rispondenza dell'impianto ed alle mutate esigenze del traffico e della circolazione (n..43). 6) Se e con quali mezzi l'A.N.A.S. abilitata a promuovere la rimozione e la modifica degli impianti di distribuzione automatica di carburanti in relazione alle mutate esigenze del traffico (n. 43). RIMOZIONE DI LINEA TELEFONICA. 7) Se sia dovuto indennizzo per la rimozione di una. linea telefonica appartenente ad una societ telefonica impiantat1:1. su terreno privato, espropriato dall'A.N.A.S. per una variante su una strada statale (n. 44). RESPONSABILIT 8) Se sia configurabile una responsabilit dell'A.N.A.S.. per danni cagionati a terzi dall'abbattimento ad opera di un automezzo, del muretto di protezione di un ponte .ovvero per getti di materiale dal ponte stesso, e se la stessa Azienda possa ritenersi obbligata a sostituire il. detto muretto con una rete metallica (n. 45). SUCCESSIONE PROVA DELLA QUALIT DI EREDE. Se sia sufficiente a dimostrare la qualit di erede legittimo di cittadino italiano deceduto ab intestato un provvedimento di autorit giudiziaria straniera (n. 67). TRATTATO DI PACE BENI ITALIANI IN TUNISIA. Se il conguaglio tra le somme corrisposte dall'Am-ministrazione in lire italiane, a titolo di indennizzo di beni liquidati ex art. 79 del Trattato di Pace, in forza. del decreto legislativo n. 521 del 1948 e le somme attribuite in franchi francesi agli stessi beneficiari dell'indennizzo da decisiop.i di collegi arbitrali internazionali, vada effettuato con riferimento alla moneta italiana o a quella. francese (n. 81).