PUBBLICAZIONE RASSEGNA DI SERVIZIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANNO XII -N. 4-5-6 APRILE-MAGGIO-GIUGNO r960 RAPPORTI FRA INGIUNZIONE FISCALE E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI REATI DA EVASIONE DI TRIBUTI INDIRETTI 1. Ogni qual volta viene accertata l'evasione di un tributo indiretto che costituisca anche reato per cui sia instaurato procedimento penale, sorge per l'.Amministrazione finanziaria la necessit di scegliere la via pi conveniente per il soddisfacimento del credito d'imposta: se, cio, riscuotere il tributo con la procedura prevista dalle apposite leggi fiscali, oppure costituirsi parte civile D:el processo penale alla stregua di un privato danneggiato dal reato. Occorre premettere che il problema pu esser evitato (e spesso lo ) dall' .Amministrazione sol che essa rinunzii alle procedure privilegiate previste per la riscossione dei tributi e si ponga sul piano di un semplice privato leso dal reato, il quale faccia valere la sua pretesa di risarcimento in sede penale mediante la costituzione di parte civile. Come noto, al di fuori di una isola.ta ordinanza del Tribunale di Roma (28agosto1952, in cc Giust. Pen.n, 1953, III, 309) e, pare, di altre due ordinanze conformi dello stesso Tribunale, la giurisprudenza ormai da tempo concorde nell'ammettere la costituzione di p.c. dell'Amministrazione i fini della riscossione del tributo (v. indicaz. precedenti in SPINELLI: Repressione violaz., etc., Milano, 1957, p. 144; Cass. I sez. 10 dicembre 1952, in cc Giust. Pen. n, 1953, III, col. 350; Id., 7 luglio 1954, ibid., 1955, II, col. 227; Id., III sez. 8 luglio 1957, ibid. 1958, III, col. 438). N sembra che questa giurisprudenza sia assolutamente inconciliabile con quella che, ai fini dell'applicabilit dell'attenuante prevista dall'art. 62/4 C. p., esclude il contrabbando dai delitti contro il patrimonio o che offendano il patrimonio (vedasi per richiami di dottrina di giurisprudenza, BRIOOLA: l'Offesa e il danno, etc., in cc Riv. Ital. dir. Fin., 1958, II, 347 e segg.): infatti un danno e la conseguente possibilit di costituirsi parte civile pu essere patrimoniale anche se il bene leso non il patrimonio della vittima (persona onore, etc.). Pu comunque affermarsi che l'indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell'art. 62/4 C. p~ non ha influito sulla ammissibilit della costituzione . di parte civile nei processi per reati finanziari. 2. Non vi dubbio che la costituzione di parte civile, oltre ad evitare ogni difficolt di coordinamento con la procedura tributaria (che viene semplicemente ignorata) costituisce per l'Amministrazione una garanzia di legittimit del proprio operato: infatti, a seguito di tale costituzione, la riscossione del tributo rimane sospesa, e subordinata al definitivo accertamento della responsabilit dell'imputato da parte del giudice penale ordinario. Suscita, per altro, qualche perplessit la considerazione che, con la costituzione di parte civile dell' .Amministrazione finanziaria, il contribuente, nel giudizio sul suo debito d'imposta, viene a avere vantaggi che non avrebbe se l'evasione attribuitagli non costituisse anche reato, e che perderebbe, cosi come perderebbero i suoi eredi, se il reato fosse estinto. . Tali vantaggi non sono di poco conto: infatti si risolvono: a) nell'esonero dal solve et repete (CARBONE e TOMMASIOomo, Sanz. fisc., Torino 1959, p. 251), e, b) nell'inversione dell'onere della prova. Invero se un'evasione non costituisce reato, la Amminstrazione che la accerta provvede unilateralmente alla liquidazione del tributo e ne ingiunge il paga.mento; nel qual caso l'ingiunto che intenda contestare la pretesa tributaria dovr innanzi tutto provvedere al pagamento del tributo in ottemperanza all'obbligo del solve et repete e, poscia, farsi attore in opposizione all'ingiunzione accollandosi l'onere di provare l'illegittimit della pretesa tributaria (Casse SS. UU., 19 aprile 1955, n. 1079, in cc Foro ital. n, 1955, I col. 810; Id., 29 ottobre 1956, n. 4043, in cc Foro ital. n1 1957, I, col. 27). Assai migliore sar invece la posizione del contribuente nei confronti del quale l'Amministrazione accerti una evasione che sia anche reato, costituendosi, quindi, parte civile nel conseguente processo penale: in questo .caso, infatti, il contribuente, nella controversia sul suo debito d'imposta instaurata in sede .penale, si trover automaticamente liberato sia dall'obbligo del solve et repete, sia da ogni onere probatorio che verr trasferito sull'accusa (e quindi sul pubblico ministero e sull'Amministrazione parte civile). 3. Pu darsi, adunque, che per non rinunziare ai vantaggi processuali che le competono, la Finanza, denunziato il reato tributario, lasci al pubblico ministero il compito di perseguire l'imputato ed al giudice penale quello di punire il reo, e si li -sr? ::::Wq& IB -34 miti a riscuotere il tributo con la procedura tributaria privilegiata, cos come normalmente lo riscuote nei confronti di contribuenti non indiziati di reato. Numerosi ed interessanti problemi insorgono a questo punto. Innanzi tutto occorre stabilire se sia esperibile la procedura tributaria in pendenza del giudizio penale. Per i reati costituiti dall'evasione di tributi .diretti la soluzione posta dall'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale dispone che l'azione penale abbia corso dopo che l'accertamento della imposta e della relativa sovraimposta divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia ii con il che nessuno ostacolo all'azione tributaria pu sorgere dall'azione penale, e, cosa che ci sembra degna di esser sottolineata, un proscioglimento penale non pu comunque influire sull'accertamento tributario divenuto definitivo. Maggiori dubbi sono invece giustificati per i tributi indiretti. L'art. 18 della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4, dispone, infatti, che <; ROTONDI: Sulla facolt dell'Amministrazione, etc., in Rass. fin. pubbl. >i, 1958, 65 e segg.: Oontra, OmAROTTI, in Rassegna Avv. Stato, 1959, 31). Ma non ci consta che, pur ammettendo la costituzione di parte civile, la giurisprudenza abbia mai negato aJ.I'Amminlistrazione la facolt di procedere per ingiunzione tributaria. L'indipendenza delle due procedure espressamente riconosciuta nella sentenza 3 dicembre 1958, n. 1568, del Tribunale di Genova, Esso Standard c. Finanze, inedita. Riteniamo, quindi, che possa essere tenuto fermo questo punto: quando l'evasione di un tributo indiretto costituisce anche reato l'Amministrazione pu recuperare il tributo che ritiene evaso sia attraverso la costituzione di parte civile, sia attraverso il normale procedimento tributario esperibile anche in pendenza del giudizio penale. 4. Abbiamo visto quali vantaggi e quali svantaggi offra all'Amministrazione la costituzione di parte civile nei procedimenti per reati da evasione di tributi indiretti. Esaminiamo ora che cosa potr accadere se l'Amministrazione, disinteressandosi del giudizio penale proceda alla liquidazione e riscossione dell'imposta in via amministratiya. Nella pratica si nota che, malgrado i vantaggi della procedura tributaria, l'Amministrazione finanziaria mostra una certa riluttanza a riscuotere i tributi in pendenza di giudizio penale. Ci, probabilmente, perch spesso presupposto, pi che postulato (e tanto meno giustificato), il convincimep. to che l'assoluzione dell'imputato nel processo penale importerebbe, in ogni caso, la necessit. di restituire il tributo gi. percetto: e poich le probabilit. di assoluzione sono indubbiamente maggiori quando il danneggiato non interviene come parte nel processo penale, si preferisce soprassedere . alla riscossione del tributo e tentare innanzi tutto di ottenere il .riconoscimento della responsabilit. tributaria dell'imputato attraverso la costituzione di parte civile. E per vero, lasciar che procedimento penale e procedimento tributario si muovano su piani diversi eventualmente gun:: gendo a conclusioni opposte, pu_ a prima vista sembrare incompatibile con il principio della unicit. della funzione gi.risdizionale. Ma occorre tener -35 presente che tale princ1p10, inderogabile nel caso di cumulo di processi di cognizione rispetto alla stessa lite (CARNELUTTI: Sistema di dir. proc., Padova, 1936, p. 410), non altrettanto rigido quando davanti a pi giudici siano portate pi liti, diverse per persone, e petitum, e solo parzialmente connesse per causa petendi. In realt il processo penale, in cui non vi sia costituzione di parte civile, un'azione promossa dal pubblico ministero per la violazione di una 'norma penale, ed volto ad accertare se l'imputato sia o non sia passibile di pena, e in caso affermativo, ad infliggere la pena; mentre l'ingiunzione tributaria un atto amministrativo che d1 luogo ad una lite solo ove l'ingiunto la promuova al fine di sentir dichiarare l'illegittimit. dello stesso. Stabilito che nel procedimento tributario la lite eventuale e promossa dall'ingiunto in veste formale e sostanziale di attore (Cass., SS. UU., 19 aprile 1955, n. 1079 e 29 ottobre 1956, n. 4043, citate) persino dubbio che, ove la Finanza non abbia rinunziato all'azione tributaria costituendosi parte civile, ma abbia invece agito per ingiuzione, possano applicarsi al giudizio di opposizione ad ingiunzione tributarfa promosso dall'imputato, le norme previste dagli artt. 24-27 C.p.p. per l'azione riparatoria proposta dalla partelesa. Trattasi di questione sulla quale non ci constano precedenti di dottrina e di giurisprudenza e che, data la evidente insufficienza delle norme positive regolanti i rapporti fra processo penale e diritto tributario, appare suscettibile di essere risolta con varii espedientj: ad esempio, l'Amministrazione convenuta in via di opposizione ad ingiunzione, volendo trasferire in sede penale il relativo giudizio potrebbe sempre, in riconvenzionale subor.di11ata, domandare il risarcimento del danno, con il che si rimuoverebbero i possibili ostacoli alla applicazione dell'art. 24 C.p.p. Ma ove n in sede penale n in sede civile l'Amministrazione abbia promosso azione riparatoria, e siasi invece limitata a resistere in posizione di convenuta all'opposizione dell'ingiunto alla propria ingiunzione tributaria, il principio dell'unit. della giurisdizione non sembra doversi estendere oltre le applicazioni positivamente contenute in linea generale degli artt. 21 e 28 C.p.p. (Cass. 19 giugno 1959, n. 1923, in Mass. Giur. lt. , col. 402), ed in linea particolare nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. 5. La portata dell'art. 21 C.p.p. stata esaminata dal CARBONE e TOMMASICCmo (Sanz. fisc . . cit., p. 225). I limiti di applicabilit. dell'art. 28 O.p.p., poi sono stati assai ristretti nella sua applicazione giurisprudenziale. Mentre infatti dalla lettura dell'art. 28 C.p.p. sembra che la sentenza penale faccia stato in toto sol che il riconoscimento del diritto controverso in altra sede dipenda dall'accertamento di medesimi fatti materiali, la Cassazione ha da tempo circoscritta l'autorit. del giudicato penale in altri giudizi al solo accertamento di tali fatti, restando per il resto libero il giudice non penale di giungere a conclusioni diverse da quelle cui pervenne il giudice penale, senza che da ci possa onsiderarsi violato il princip10 della unicit. della giurisdizione (Cass. 19 giugno 1959, n. 1923, cit.; e da ultimo Cass., 3 ottobre 1959, n. 2653, in <i, e dell'art. 295 C.p.p. il giudice dispone etc.... in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia ... dalla cui definizione dipende la decisione della causa >i. E poich gli articoli 19 e 20 C.p.p., come pacifico e come risulta dalla stessa sua rubrica regolano solo ipotesi di pregiudizialit., e per i casi di pregiudizialit. dispone pure l'art. 295 C.p.p., sembra necessario concludere che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, limiti la propria portata ai casi in pregiudiziale tributaria nel processo penale (LAMPIS: Repr. viol. Trib. cit., p. 67; NUVOLONE, Riv. dir. fin. e scienza fin., 1950, II, p. 354 segg.; SPINELLI: Repr. viol. cit., p. 150, nota; e con minor chiarezza, Rossr; Preg. Trib., loc. -cit.; CARBONE e TOMM.Asrccmo: Sanz. fisc. cit., p. 248 e segg., pur ripetendo che l'art. 22 legge 7 gennaio 1924, n. 4 si applica alla pregiudiziale tributaria nel procedimento penale tendono invece ad estendere l'applicabilit. di tale articolo a tutti i casi di semplice connessione fra i due procedimen~ i). Utile appare a questo punto un confronto fra l'art. 21 e l'art. 22 dellalegge 7 gennaio 1929, n. 4. L'art. 21 per i tributi diretti positivamente rende pregiudiziale nel processo penale ogni questione tributaria che sia comunque connessa con tale processo: se un'unico fatto viola e una norma tributaria e una norma penale, il detto articolo 21sta-~ bilisce che l'accertamento tributario sia in ogni caso pregiudiziale al giudizio penale e che tale pregiudiziale sia decisa o comunque definita in sede competente. -36 Per i tributi indiretti, al contrario, l'art. 22 non opera alcuna est.ensione della pregiudizialit e devolve la decisione delle sole questioni pregiudiziali in senso proprio alla competenza del giudice penale. Allorch si esamina la dottrina e la giu;risprudenza formatasi a proposito del primo articolo, occorre quindi tener presente che tutte le questioni relative ad imposte if,irette connesse .al processo penale sono considerate pregiudiziali per volont di legge cos che l'art. 21 si applica a tutti i casi di connessione fra giudizio penale e giudizio tributario; mentre l'art. 22, al contrario, si applica solo nei casi in cui una questione relativa a tributi indiretti sia per sua natura pregiudiziale in senso proprio al processo p~nale. Non sar. necessario insistere in ques.ta sede sul concetto e sui limiti della pregiudizialit., le cui caratteristiche sono: antecedenza logico-giuridica; autonomia; necessariet. (vedasi, anche per una ampia disamina delle varie teorie al riguardo, e per la distinzione fra pregiudiziale e connessione, FoscmNI : La pregiudiz. nel proc. pen., Milano 1942, vedasi anche M.ANZINI: Dir. proc. pen., I, Torino, 1952, n. 27 4, e, sia pure con riferimento all'art. 21, la disamina del concetto di pregiudizialit. nella sentenza Tribunale Milano, 25 giugno 1956, imp. BRUSADELLI, in Giust. Pen. , 1957, II, col. 214 e II, 117, con nota del Rossr; e relativamente allo stesso processo, Cass., 25 febbraio 1957, in Giust. Pen. , 1957, II, col. 616). noto del resto che l'aver un unico fatto violato contemporaneamente una norma penale e una norma non penale non fa sorgere una situazione di pregiudizialit. : basti pensare alla comunissima azione civile riparatoria conseguente al reato, che nessun.o ha mai considerato pregiudiziale rispetto all'azione penale (potrebbe, al contrario, ritenersi l'azione penale pregiudiziale all'azione civile, limitatamente ai danni non patrimoniali, che presuppongono l'esistenza di un reato: ma la questione qui non interessa). La portata dell'art. 22 della legge . 7 gennaio 1929, n. 4, non si estende, adunque, oltre l'ipotesi in cui una autonoma questione tributaria debba esser risolta prima di poter decidere sulla esistenza del reato. Il che, occorre per altro avvertire, se pu ritenersi cQn sicurezza sulla base del primo comma dell'art. 22 non appare altrettanto chiaramente ove si consideri il secondo comma di tale articolo, che parla anche di restituzione parziale di imposta. Riteniamo che tale passo della norma interessi quei casi in cui l'esistenza del reato dipenda dalla misura del tributo evaso: se infatti si volesse considerare il secondo comma dell'art. 22 avulso .dal primo comma, ed applicabile in ogni caso, quand'anche dalla questione tributaria non dipendesse l'esistenza del reato, si finirebbe con l'attribuire al giudice penale persino la decis>ione di questioni tributarie di estimazione semplice; il che assolutamente contrario ai principii. (ARBONE e ToMM.Asrccmo: Sanz. fisc., cit. pag. 250, nota 5). Avvertiamo che il coordinamento fra il primo e secondo comma dell'art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riguardo ai rimborsi parziali non ci risulta sia stata espressamente studiato in dottrina e giurisprudenza: l'opinione da noi espressa , quindi, personale. 6. Riteniamo di poter adunque. affermare che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 nel suo primo comma si limiti ad attribuire al giudice penale le pregiudiziali tributarie, e cio la decisione di quelle questioni che detto giudice avrebbe altrimenti potuto rimettere al giudice competente ai sensi dell'art. 20 C.p.p.; e che nel secondo comma si limiti ad autorizzare la parte a richiedere alla Finanza la restituzione di quanto pagato e non dovuto sempre e solo limitatamente ai casi previsti dal primo comma dell'articolo stesso. Ed a questo punto opportuno ritornare sulla differenza fra la comune azione riparatoria (che pure pu essere proposta dall'.Am.ministrazione in sede penale e, in ipotesi, anche in sede civile) e la procedura tributaria, in cui l'azione giudiziaria solo eventuale, dipendendo essa dall'iniziativa dell'ingiunto. Ove l'Amministrazione scelga questa seconda via, non essendo applicabile gli articoli 24-27 O.p.p., nella ipotesi normale che questione tributaria e azione penale non siano in rapporto di pregiudizialit. della prima rispetto alla seconda una assolu zione perch il fatto non sussiste o perch l'imputato non lo ha commesso non sar. di ostacolo all'azione tributaria (salvo l'accertamento di fatti materiali nei limiti in cui la giurisprudenza, come si visto, ha ristretto l'art. 28 C.p.p. e con gli ulteriori limiti di cui infra). Soluzione questa che, oltre a non contrastare con il principio dell'unit. della giurisdizione, stante la gi. spiegata diversit. fra azione penale e controversia tributaria, solo apparentemente illo gica ove si consideri che in sede penale l'incapacit. dell'accusa di provare i fatti contestati all'imputato importa assoluzione con formula piena (art. 479 C.p.p.) mentre nel giudizio tributario incombe sul contribuente l'onere di provare l'illegittimit. della pretesa tributaria. Che se, poi, in sede penale l'im putato pot fornire la prova positiva della insus sistenza del fatto o della propria innocenza, tale prove egli avrebbe dovuta fornire, in contraddit torio con l'Amministrazione anche in sede di oppo sizione alla ingiunzione tributaria. A questo proposito ci sempre degno di nota che la giurisprudenza, sembra assai sensibile alle esigenze equitative, non abbia esitato nei pochi casi in cui era applicabile (anche se non fu sempre . applicato) l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 a sostenere che lo stabilire se, in relazione ad un soggetto, si sia realmente verif.cato .il presupposto materiale e personale dell'obbligazione tributaria . . . . . rientra nella esclusiva competenza dell'Ente impositore del tributo, per cui il contribuente una volta esperiti i rimedi amministrativi contro l'accertamento, non pu questo impugnare davanti al giudice penale, al quale "preclus!!i_ ogp.i indagine al riguardo (Cass. 28 febbraio 1952, in Rep. Foto It. , 1952, col. 2362, G). Anzi, lo stesso Supremo Collegio era andato ben oltre allorch con decisione 3 agosto 1949, n. 2116 (in -37 Foro it. n, 1900, I, 1182 con nota del FoSOHINI, ed in Riv. dir. fin. e scienza fin. 1950, II, 345 con nota del NUVOLONE) aveva insegnato che la sentenza del giudice penale che assolve da cntrabbando perch il tributo non dowto non preclude il riesame da parte del giudice civile della questione finanziaria. 7. Quest'ultima decisione stata non a torto criticata percli., in effetti, dalla motivazione risulta che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 era stato del tutto dimenticato. Il NUVOLONE (Riv. dir. fin. e scienza fin., 1950, rr, p. 354), tenendo ben fermo il principio che l'applicabilit. dell'art. 22 limitata al caso di pregiudiziale tributaria nel processo penale, osserva che nel caso deciso dalla Oassazione, il giudice penale aveva assolto perch il fatto non costituisce reato avendo ritenuto che la merce contrabbandata non fosse soggetta a dazio doganale: e poich l'esistenza di un dazio (tributo) presupposto necessario per l'esistenza del reato di contrabbando l'aver il giudice penale esclusa l'esistenza di un dazio aveva appunto determinata l'assoluzione << perch il fatto non costituisce reato . Era questo, come si vede, un tipico caso di questione tributaria dalla cui risoluzione dipendeva l'esistenza del reato: un tipico caso, cio, di pregiudiziale tributaria nel processo penale per cui accertata la natura pregiudiziale della questione (NUVOLONE, cit.) avrebbe dovuto essere applicato l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n: 4, dal quale articolo, continua l'A., alla decisione del giud.ce penale sulla pregiudiziale amministrativa viene espressamente riconosciuta efficacia di giudicato. Entro questi limiti, e cio sempre e solo sul presupposto di una pregiudiziale tributaria in senso proprio nel giudizio penale che renda applicabile l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, pu accogliersi la tesi del FosOHINI (La pregiudiz., cit., pag. 232; Id., Cumulo necessario tee., in Foro Ital., 1950, I, coL 1182) il quale ravvisa nella detta norma un'ipotesi di cumulo processuale. Il che potrebbe anche ammettersi nel senso che la decisione della pregiudiziale operata dal giudice penale non solo incidentale ma ha forza di giudicato; non invece nel senso che l'art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4, .si applihi in tutti i casi di semplice connessione fra azione tributaria e azione penale quando anche la prima .non trovisi in posizione di pregiudizialit. rispetto alla seconda. 8. Dopo l'interpretazione delle norme regolanti i rapporti fra procedimento penale e tributario, sembra opportuno esaminare le conseguenze pratiche dell'applicazione delle norme stesse alle varie situazioni che possono determinarsi. Innanzi tutto, il giudice penale che abbia decisa la pregiudiziale tributaria in senso favorevole al contribuente non pu ordinare egli stesso la restituzione del tributo. Giustamente ricorda il LAMPIS (Norme repr. viol. etc., Padova, 1935, p. 54 n. 31) che nell'esaminare il disegno di legge che poi divenne la legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'Ufficio Oentrale del Senato osserv che la sentenza del Tribunale, nel caso in ci questo avesse riconosciuto che il tributo riscosso non era dovuto ovvero che era dovuto in misura inferiore, doveva contenere la condanna dell'Amministrazione al rimborso. Siffatta proposta non venne per giustamente accolta. L'art. 22 ha peraltro tutelato in modo adeguato gli interessi del contribuente, disponendo che nelle ipotesi su accennate, egli Ǐ ammesso ii a chiedere il rimborso totale o parziale del tributo pagato. Oi importa necessariamente che l'Amministrazione tenuta ad effettuare il rimborso richiesto, senza che possa mettere in contestazione il punto deciso dal magistrato penale in ordine al tributo (Oonf. OARBONE e ToMMASIComo, Sanz. fisc., cit. p. 257). Occorre tener presente che, in tale caso particolare, l'Amministrazione si troverebbe vincolata dalla decisione del giudice penale sulla pregiudiziale tributaria quand'anche non avesse partecipato al giudizio (salvo il caso, s'intende, che in separato giudizio di opposizione ad ingiunzione gi. si fosse formato giudicato favorevole all'Amministrazione, essendo in tale caso la pretesa tributaria trasfusa nel giudicato sostanziale che, come si dice, facit de albo nigrum). Perci, ogni qual volta sia dato prevedere che nel giudizio penale verr. sollevata una pregiudiziale tributaria, potr. convenire alla :Amministrazione costituirsi parte civile onde avere os ad loquendum su tale questione: tenendo, per altro, presente che ove il giudicato risolva la pregiudiziale in senso favorevole all'Amministrazione ma l'imputato venga poi assolto per altri motivi, l'Amministrazione, parte civile, rester. vincolata da tale giudicato, non gi. in forza dell'art. 22 della fogge 7 gennaio 1929, n. 4, ma semplicemente perch parte in causa. Ove invece nel processo penale non si preveda il sorgere di pregiudiziali tributarie in senso proprio, occorrer. tener presente che il giudicato penale, quale esso sia, non potr. spiegare altri effetti che quelli previsti dall'art. 28 O.p.p. e cio: a) non spiegher. alcun effetto se la controversia tributaria sia gi. stata definita giudizialmente; b) non spiegher. effetto neppure se il giudizio di opposizione all'ingiunzione tributaria sia ancora pendente (contra, 0ARBONE e TOMMAsrcomo: Sanz. fisc., cit. p. 257), ma vi siano in esso eccezioni assorbenti il merito (solve et repete, decadenze etc.); c) solo ove il giudizio di opposizione all'ingiunzione tributaria sia ancora in corso ed il suo esito dipenda dall'accerta.mento di fatti materiali il giudicato penale su tali fatti far. stato nel giudizio civile. A proposito di quest'ultima ipotesi si osserva che essa potr. verificarsi allorch, proposta rituale e tempestiva. opposizione con l'osservanza del solve et repete, l'ingiunto chieda la sospensione del giudizio civile ex art. 3 O.p.p. In tal caso, ove l'Amministrazione, che abbia gi. scelta la via dell'ingiunzione anzich quella della costituzione di parte civile, ritenga di partecipare all'accert.amento dei fatti materiali in sede penale e dubiti (come noi~ dubitiamo), che l'azione di opposizione ad ingiunzione sia trasferibile in sede penale ex art. 24 O.p.p., potr. pur sempre proporre in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione a ingiunzione -38 tributaria, domanda di risarcimento danni ex art. 185 C.p.p., trasferendo quindi tale azione in sede penale ex art. 24 C.p.p. 9. Resta da esaminare l'ipotesi che l'imputato assolto per non aver commesso il fatto o perch il fatto non sussiste, abbia pagato il tributo senza aver proposto alcuna opposizione. lecito chiedersi se, in tal caso, egli possa ottenere la restituzione di quanto pagato attraverso una normale ripetizione d'indebito, Correttamente ci stato negato (CARBONE e TOMMASIOCmo: Sanz. fiso., cit. p. 258, nota 18). Ed invero la ripetizione positivamente inammissibile in campo doganale (vedasi, in tal senso Relaz. Avv. Stato, anno 1950-1955, Roma, 1957, I, pag. 751, n. 344; Id., anni 19261929, Roma, 1930, pag. 614; Cass., SS. uu:, 26 novembre 1927, iil Giur. It. , 1928, I, 273; Corte d'Appello di Genova 6 marzo 1936, in Temi gen. , 1936, n. 246 ed in Rep. Foro It. , 1936, 476; CuTRERA, in Nuovo Dig. It, vol. V., pag. 126; GRADILONE, in Vita doganale, 1957, 251); e, poich il problema dei rapporti fra azione tributaria e giudizio penale sorge il pi delle volte proprio a proposito del contrabbando, il pericolo di una ripetizione d'indebito sarebbe piuttosto limitato : esso resterebbe ristretto ai casi di assoluzione del contribuente imputato di reati finanziari non doganali che abbia accettato senza contestazione l'ingiunzione tributaria e che chieda il rimborso, in base ai fatti materiali accertati nel giudizio penale. Ma a parte il fatto che dall'art. 21 legge 7 gennaio. 1929, n. 4 si ricava la conferma che un accertamento tributario divenuto comunque definitivo non pu pi esser influenzato da una successiva sentenza penale, nostra opinione che l'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n.4, avendo limitato l'obbligo della restituzione -ai casi ivi previstii abbia escluso che tale obbligo possa sorgere in altri casi di assoluzione penale a favore del contribuente che abbia fatto acquiescenza a un'ingiunzione, con ci lasciando divenire definitivo un accertamento tributario. Ed una tale intrepretazione ci sembra logica. Infatti la decisione della pregiudiziale tributaria investendo in astratto l'essenza stessa del tributo non richiede normalmente un'indagine sull'attivit materiale dell'imputato, ma solo una indagine di diritto sulla liceit dei fatti contestati (veri o non veri che siano); cosi che il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa tributaria pu solo importare assoluzioni perch il fatto (contestato, anche se non ancora accertato) non costituisce reato. In tal caso l'indagine dei giudici penali sulla pregiudiziale essendo di diritto e non comportando quindi, di regola, incombenti istruttorii, pu ben far stato anche nei confronti della .Amministrazione Finanziaria. Ma ove la controversia non investa una pregiudiziale tributaria bens l'esistenza di un fatto la sua attribuzione all'imputato, allora l'indagine del giudice penale sar di fatto, e dovr esser condotta in base ad un sistema di oneri probatori opposto a quello vigente nel giudizio di opposizione ad ingiunzione tribu .tarla. Giustamente, quindi, in quest'ultimo caso la legge non ha consentito che il giudice penale decida sul debito d'imposta. Solo il giudice civile, che sia stato tempestivamente e regolarmente adito dall'ingiunto potr tener c2nto della sua decisione del giudicato penale, entro i restritti limiti dell'art. 28 C.p.p. Al di fuori di questo caso e di quello previsto dal citato art. 22 legge 7 gennaio 1929, n. 4 per l'ipotesi di pregiudiziale tributaria nel processo penale, ogni influenza del giudicato penale sulla riscossione dell'imposta ci sembra esclusa. Andando di diverso avviso si giungerebbe a conclusione difficilmente accettabile: non solo l'imputazione esonererebbe dall'obbligo del solve et repete e da ogni onere probatorio l'evasore che volesse contestare la pretesa tributaria, ma renderebbe persino superflua la contestazione: l'imputato potrebbe adempiere all'ingiunzione, precludere in tal modo all'Amministrazione la possibilit di costituirsi parte civile, e, ottenuta un'assoluzione penale in assenza del creditore d'imposta (soddisfatto), chiedere la restituzione del tributo gi pagato. Ora, poich normalmente la parte lesa dal reato, ricevuto che abbia il risarcimento richiesto, non pu esser convenuta per ripetizione d'indebito dall'imputato assolto in sede penale, l'Amministrazione, per la riscossione. dei tributi, si troverebbe in posizione peggiore di quella in cui si trova un semplice privato danneggiato da reato, ove dovesse essa restituire quanto gi pagato dall'imputato il quale non si sia opposto all'ingiunzione. Il che assurdo. Non si vede, d'altronde, come l'Amministrazione, interamente soddisfatta del tributo richiesto, potrebbe costituirsi parte civile (il CHIAROTTI: Sulla Oost; di p.o. etc., in Arch. pen. , 1955, I, 432 esclude tale costituzione persino in caso di semplice sequestro della merce oggetto del contrabbando, sebbene solo la confisca estingua il credito d'imposta: Relaz. << .Avv. Stato, anni 1951-1955, I, Roma, 1957, n. 340, pag. 742) visto che l'interesse . che essa potrebbe avere a sentir dichiarare legittimamente percetto il tribut (azione di mero accertamento), non sembra in alcun modo riconducibile a quell'azione (di condanna) che mira alla restituzione o al risarcimento del danno e che sola legittima la costituzione di parte civile. (Art. 185 c. p.). Sarebbe adunque ben iniquo .che un evasore, sol perch. con l'evasione ha commesso anche un reato, avesse la possibilit di escludere l'Amministrazione dal giudizio sul suo debito d'imposta semplicemente pagando il tributo, che potrebbe poi ripetere dopo l'assoluzione. Queste considerazioni valgono a confermarci nell'opinione che l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929,. n. 4 si applichi solo alle ipotesi di pregiudiziali tributarie nel procedimento penale, ed esaurisca i casi in cui, in forza di una sentenza penale di proscioglimento, il tributo indirtt, gi_ pe_rcetto debba essere restituito, (salvo, s'intende, esito sfavorevole del giudizio di opposizione ad ingiunzione). MARIO FERR.ARI AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA GIUSEPPE AzzARrTI: Successioni per causa di morte e donazioni. CEDAM, Padova, 1959. Ilcollega Azzariti ha ripubblicato laterza edizione . di questo pregevole volume la i:mi prima edizione fu curata, oltre che da lui dai compianti alti magistrati S.F. Azzariti e Giovanni Martinez, Primi Presidenti onorari della Corte di Cassazione. superfluo ricordare che questo libro un classico nella materia trattata; al pregio originario dell'opera la terza edizione aggiunge la rielaborazione di alcune parti in relazione alla evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, la completa e aggiornata documentazione. Come dice l'Autore nella sua prefazione l' opera sopratutto al servizio dei pratici n, ma il suo valore scientifico tale da farne uno strumento di lavoro insostituibile. G. GuGLIEMI -GIORGIO AzzARITI: Le imposte di registro in Trattato di Diritto Tributario, diretto da A.D. Giannini, Utet, 1959. C. CARBONE -T. ToMMAsrcomo : Le sanzioni fiscali in Trattato di Diritto Tributario n, diretto da A.D. Giannini, Utet,. 1959. Con vivo piacere segnaliamo le opere di questi colleghi in una materia la cui importanza ci sembra superflua sottolineare. Si tratta di libri la cui conoscenza approfondita e consultazione costante ci sembrano indispensabili. Nello stesso trattato sono comprese anche opere di altri colleghi (SALERNI: L'impos.ta sui redditi mobiliari, e MoRLINO: I contributi, di prossima pubblicazione). G. SOIARELLI -A. LEPRI : Codice delle leggi sui trasporti -I trasporti ferroviari. Giuffr ed., Milano, 1960. l'ultimo volume della pregevole collezione legislativa diretta da G. Zanobini. A. SALVATORI -u. NIUTTA : La disciplina di libert. di concorrenza e di mercato. Giuffr ed., Milano, 1960. Si tratta di un esame critico del progetto di legge governativo sulla tutela di libert. di concorrenza, preceduto da una analisi dei vari progetti di iniziativa parlamentare, nonch delle norme di legislazioni straniere o supernazionali (CECA, CEE). M. GAGLIARDI : L'art. 49 del Regolamento di Contabilit Generale dello Stato ed i contratti delle Pubbliche Amministrazioni in La funzione Amministrativa n, 1960, I, 81. In questo studio che riproduce, ampliandola notevolmente, una nota dello stesso Autore alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 1094 del 30 marzo. 1957 (in cc Giust. Civile n, 1958, I, 162) il Gagliardi espone con lodevole obiettivit. ed esau riente documentazione lo. stato della dottrina e della giurisprudenza sulla validit. della clausole di esenzione di imposta cotenute in contratti della Pubblica Amministrazione (s'intende dell'Ammi nistrazione la cui attivit. contrattuale discipli nata dalla legge e dal regolamento di contabilit. generale dello Stato). Le conclusioni cui giunge il Gagliardi sono in sostanza aderenti alla tesi sempre sostenuta dal 1'Avvocatura dell'assoluta nullit. di tali clausole e della impossibilit. di farne gravare comunque gli effetti sull'Amministrazione a qualsiasi altro ti tolo (pretesa actio de in rem verso, responsabilit. extra contrattuale ecc.). La consultazione di questo studio consigliabile sopratutto perch in esso sono, appunto, esposti tutti i tentativi fatti per eludere il principio di legalit. in materia tributaria, principio di cui l'art. 49 del regolamento di Contabilit. rappre senta la manifestazione normativa. In aggiunta agli argomenti svolti dal Gagliardi ci sembra opportuno rilevare che la nullit delle _ clausole contrattuali di esenzione tributaria urti ora (sempre che si tratti di contratti dello Stato) anche contro il principio affermato nell'art. 81 della Costituzione seco.ndo il quale tutte le spese dello -40 Stato devono essere disposte nei limiti della legge di bilancio. ])}, infatti, evidente che esentando il contraente privato dal pagamento di un tributo dovuto per legge, la .Amministrazione contraente si assume sostanzialmente l'obbligo di aggiungere alla spesa portata dal contratto e per la quale disposto l'impegno sul capitolo corrispondente, una somma pari all'importo del tributo stesso, somma che rappresenta quindi una vera e propria nuova spesa che non trova riscontro nel bilancio e che dovrebbe essere approvata nelle forme speciali previste dall'ultimo comma del citato art. 81. E. LAPORTA : La riscossione delle imposte dirette. Roma, Casa Editrice Stamperia Nazionale, 1960. Una trattazione sistematica della disciplina della riscossione delle imposte dirette svolta da un alto magj.strato che da molti anni esercita le sue fan zioni di consigliere nella Corte Suprema di Cassazione evidentemente un'opera che si raccomanda da sola all'attenzione degli studiosi e dei pratici della materia. . Questa non ha, infatti, finora formato oggetto di esame cosi penetrante, condotto on strumenti di indagine giuridica affinati da una preziosa esperienza, i cui frutti sono profusi nel libro senza risparmio. Ci semqra opportuno richiamare particolarmente l'attenzione sulla parte relativa alla natura giuridica del ruolo (pag. 81 e segg.) su quella relativa ai rapporti tra l'espropriazione esattoriale e le procd.ure concorsuali (pag. 131 e segg.) e su quella relativa a privilegi fiscali (pag. 161 e segg.). Ogni sezione dell'opera completata da una rassegna sistematica di giurisprudenza della Corte di Cassazione la cui utilit. superfluo sottolineare. Un'appendice contenente testi normativi di poco agevole reperimento e un preciso e ampio indice analitico completano questo pregevole volume. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE-Buon regime delle acque pul: bliche -Relativo provvedimento di espropriazione per pubblica utilit -Doglianze del privato che si ri tenga leso dal provvedimento -Competenza del Tri bunale Superiore delle Acque pubbliche: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE Procedura -Inizio e compimento delle espropriazioni e dei lavori -Termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 -Applicabilit anche ai casi di dichiarazione implicita di pubblica utilit. (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. n. 259/60-Pres.: Cataldi; Est.: Boccia;. P.M.: Criscuoli (conf.) -Ministero dei Lavori Pubblici c. Govoni). I) A.llorch il provvedimento di espropriazione per pubblica utilit sia stato adottato dalla Pubblica Amministrazione in vista e in funzione del buon regime delle acqua pubbliche, le relative doglianze del privato, che si ritenga leso, devono essere portate alla cognizione del Tribunale Superiore delle .Acque pubbliche, nella sede o nella speciale composizione di organo giurisdizionale amministrativ<', e non gi alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche. II) L'art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, relativo aila prefissione dei termini entro i quali devono incominciarsi a compie.re le espropriazioni e i lavori per l'esecuzione di un'opera pubblica, applicabile non solo ai casi di dichiarazione espressa delle pubblica utilit, seguita nei modi previsti dalla legge generale sulle espropriazioni, ma anche ai casi di dichiarazione cosidetta implicita (di fonte amministrativa) di pubblica utilit, con particolare dguardo a quella regolata nel capoverso dell'art. 30 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422. Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza: Nella discussione o:rale la difesa della resistente Govoni ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle .Acque Pubbliche, quale organo giurisdizionale amministrativo, investito della cognizione della controversia a norma dell'art. 143 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sostenendo che, avuto riguardo alla materia di lite la giurisdizione sarebbe invece spettata in primo grado, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche territorialmente competente ai sensi dell'art. 140 del citato testo unico, per essere quella attuale una controve: rsia relativa a diritti, avente precisamente quale suo oggetto la tutela del diritto di propriet del privato in connessione con la esecuzione di una opera inerente al regime delle acqua pubbliche. La eccezione bench ritualmente proponibile per rivestire essa il carattere di una questione di giurisdizione, rilevabile dal giud ce anche di ufficio in ogni grado e stato del giudizio , deve essere tuttavia disattesa perch giuridicamente infondata. In tema di discriminazione della giurisdizione fra i Tribunali Regionali e il Tribunale Superiore delle .Acque Pubbliche, quest'ultimo in sede giurisdizionale amministrativa, vige lo stesso criterio che serve a fissare e a ripartire la giurisdizione fra . l'autorit giudiziaria ordinaria e i normali organi della giurisdizione amministrativa; nel senso che, in un campo, il Tribunale Superiore giudice degli interessi, nella materia ad esso riservata delle .Acque Pubbliche, in parallelo con l'analoga giurisdizione spettante al consiglio di Stato nelle altre materie a detto Supremo Consesso devolute; e cos del pari, correlativamente, nell'altro campo i Tribunali Regionali delle .Acque Pubbliche sono giudici dei diritti nella materia ad essi assegnata delle .Acque Pubbliche, in parallelo con l'analoga giurisdizione spettante ai giudici ordinari nelle altre .materie pure attinenti a diritti. Di conseguenza per decidere se, nei singoli casi concreti, una determinata controversia che tocchi il regime delle acque pubbliche si appartenga alla cognizione dei tribunali regionali oppure a quella dl Tribunale Superiore nella sede giursdizionale amministrativa, occorre fare capo al consueto criterio del petitum sostanziale e vedere se, in applicazione di siffatto criterio, la res i1,1,dicium deducta involga oggettivamente un diritt0, nel qual caso la giurisdizione sar del Tribunale regionale, o involga invece oggettivamente un'interesse (protetto), nel quale diverso caso la giurisdizione sar del Tribunale Superiore. Costituisce poi altro criterio -guida per la discriminazione fra diritti e interessi (protetti) la individuazione della intensit della tutela, che l'ordinamento riconosce alle posizioni di vantaggio dei privati; nel senso che si ha diritto soggettivo quando la posizione di vantaggio goda di tutela piena e di-retta nei confronti (si intende) anche della Pubblic .Amministrazione, per essere a questa negato in radice il potere di inciQ.ere, menomandola, sulla ::::, -42 poszone di vantagg'o che si considera; e si ha invece soltanto interesse (protetto) quando la posizione di vantaggio, ancorch riconosciuta dallo ordinamento al privato, si trovi esposta ad esse e, o gi in origine sia, subordinata al prevalere di fini di interesse generale per la cui attuazione la pubblica amministrazione sia chiamata a provvedere in conformit dei suo compiti di istituto e nello esercizio di uno specifico potere, dall'ordinamento all'uopo conferitole. Di tal ch la questione di vedere se, di volta in volta, si sia in presenza di un diritto oppure di un interesse (protetto), si risolve nella alternativa di stabilire se, avuto riguardo alla materia controversa e alla disciplina che di essa da.ta nell'ordinamento positivo in vigore, oggettivamente si disputi (e sia dato disputare) della ine. sistenza in radice del potere della pubblica amministrazione di incidere, menomandola, su una determinata posizione di vantaggio del privato o se ihvece, posta la esistenza di quel potere, la controversia riguardi soltanto il modo di esercizio del potere medesimo. .Alla stregua dei concetti ora esposti scaturisce piana la soluzibne in riferimento al caso di specie; e la soluzione nel senso che, stante la notoria e indiscutibile esistenza del potere nella pubblica amministrazione di fare luogo ad espropriazione della propriet privata per ragioni di pubblica utilit, le controversie inerenti alla regolarit del procedimento espropriativo sono controversie che attngono non alla inesistenza ma al modo di esercizio del potere (spettante) di espropriazione. Sono cio controversie relative ad interessi; e allorch come nella specie -il provvedimento di espro' priazione sia stato dalla pubblica amministrazione adottato in vista e in funzione del buon regime delle acque pubbliche, le relative doglianze del privato, che si ritenga leso, devono essere portate, come qui stato fatto, alla cognizione del Tribu . na].e Superiore delle Acque Pubbliche, nella sede e nella speciale composizione di organo giurisdizionale amministrativo. Passando all'esame dell'unico mezzo del ricorso la Corte osserva che con detto mezzo le amministrazioni ricorrenti denunziano violazione dello art. 30 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 in relazione agli art. 13 della legge 23 giugno 1865, n. 2359 e 360, n. 3 O.p.c. e sostengono che -contrariamente alla opinione accolta nella decisione impugnata la disposizione del citato art. 13, relativa alla prefissione dei termini entro i quali devono incominciarsi e compierti le espropriazioni e i lavori per la esecuzione di un'opera pubblica avrebbe limitato campo di applicazione ai soli casi di dichiarazione espressa della Pubblica utilit, seguita nei modi previsti dalla legge generale sulle espropriazioni, e non si estenderebbe invece anche ai casi di dichiarazione cosiddetta implicita, con particolare rig1: 1ardo a quella regolata nel capoverso dell'articolo 30 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422. La questione, ampiamente e ripututamente ribattuta innanzi al Consiglio di Stato, stata oggetto di reiterate conformi decisioni di quell'Alto 'Consesso con le quali stata sempre affermata la 'applicabilit della disposizione dell'art. 13 anche ai casi di dichiarazione implicita, d foote amministrativa, della pubblica utilit; e queste Sezioni Unite, chiamate per la prima volta a risolvere il medesimo quesito, non ravvisano ragioni atte a validamente sorreggere un di:ffo.rm~ indiri.zzo. Innanzitutto, dal punto di vista letterale e della collocazione delle norme, conviene avere presente che l'art. 30, capoverso, del R. D. n 422 el 1923 stabilisce che cc per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dallo Stato direttamente o per concessione ..... non si osservano le formalit del procedimento preliminare stabilito nel titolo primo capo primo ii della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e che l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilit n. Se quindi si considera che la esenzione dalle formalit, sancita per la cosiddetta dichiarazione implicita di pubblica utilit, testualmente enunciata con riferimento alle disposizioni contenute nel capo primo del titolo I della legge generale sulle espropriazioni mentre la particolare disposizione dell'art. 13 in discussione contenuta nel capo II del medesimo titolo dalla stessa legge generale, non certo dalla riportata testuale esenzione, in rapporto alla collocazione della norma dell'art. 13, che consentito di ricavare argomenti a favore della inclusione nella esenzione anche della ripetuta disposizione dell'art. 13 della legge generale, dato che, per la sua collocazione, questa norma non fra quelle formanti globalmente oggetto dell'anzidetta testuale esenzione. Ohe anzi, se un'argomento pu da siffatta constatazione desumersi, esso , se mai, nel senso che, per quanto attiene alla osservanza o meno dell'art. 13 della legge generale, nessuna deroga si sia inteso apportare, sul punto, con la legge speciale. In secondo luogo, e decisamente, stato a giusta ragione rilevato che la prefissione dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori costituisce una norma di condotta inerente in maniera essenziale a qualsiasi procedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica utilit, in rispondenza al fine, che insieme di interesse generale e di salvaguardia della sfera di interesse .. dei privati, di evitare cio che i beni dei privati siano tenuti a tempo indeterminato sotto minaccia di trasferimento coattivo intralciandone la libera circolazione e le possibilit di miglioramenti, finch il pericolo della espropriazione incomba, e paralizzando inoltre, praticamente, ad espropriazione avvenuta, lo eventuale esercizio del diritto alla retrocessone per mancata esecuzione nei (termini dell'opera pubblica) (v. art. 43 e 63 della legge Generale). E, se codeste ragioni sono valide per il caso di dichiarazione espressa di pubblica utilit, non si vede perch esse, in mancanza di inequivoca deroga non dovrebbero essere parimenti valide e ritenersi operanti pure per il caso della cosiddetta dichiarazione implicita, insita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica. Da ultimo vi al!,coi:_a _ da osservare che non esatto l'assunto delle .A'm- ministrazioni ricorrenti secondo il quale nel caso dell'art. 30, capoverso, del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, la dichiarazione implicita di pubblica uti -43 lit., avendo la sua fonte diretta nella legge speciale sarebbe da intendere per ci solo svincolata dalla osservanza dell'art. 13 in esame, relativo alla prefissione dei termini. E l'assunto non esatto -perch, nel caso del quale qui si discute, la legge speciale non autorizza essa medesima l'opera pubblica, ma regola, in maniera accellerata e semplificata, il procedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica utilit dell'opera. Il che vuol dire che la dichiarazione implicita di pubblica utilit, ancorch disciplinata, com' naturale, dalla legge (al pari del resto della dichiarazione espressa), non per contenuta essa medesima nella legge ma bens contenuta, come atto distinto, di diretta fonte amministrativa, nel provvedimento amministrativo di approvazione del progetto, al quale implicitamente essa dichiarazione accede. E, andando quindi al fondo della indagine, su questo punto agevole riscontrare come, a parte la differenza nel modo di formazione e di manifestazione della volont o determinazione amministrativa, in realt sia la dichiarazione espressa di pubblica utilit, a sensi della legge generale sulle espropriazioni, sia la dichiarazione implicita di detta pubblica utilit, ne casi e ai sensi di cui al capoverso dell'art. 30 del R. decreto n. 422 del 1923, mettano entrambe, identicamente, capo ad un procedimento amministrativo, del quale sono parte e che le contiene, costituendone, per l'una e per l'altra, la fonte immediata e diretta, ancorch nel quadro, ripetesi, delle rispettive e distinte discipline legali. Onde che, se una deduzione da trarre dalla ora fatta constatazione, essa ancor::i, nel senso che, l dove la legge speciale non si discosta dalla legge generale e fondamentale sulle espropriazioni, gli istituti e le norme non derogati e con la legge speciaJe logicamente compatibili trovano, per parit di ragioni, uguale campo di applicazione cos al caso della dichiarazione espressa come a quello della dichiarazione implicita (di fonte amministrativa) della pubblica utilit. E pertanto, anche sotto tale riflesso, si perviene alla medesima conclusione dell'applicabilit dell'art. 13 della legge generale in riferimento alla specie in esame. Diverso il caso, e diversi sono i problemi interpretativi he si pongono, in riferimento alle ipotesi di opere pubbliche autorizzate direttamente per legge e relativamente alle quali la dichiarazione di pubblica utilit sia effettivamente contenuta nella legge autorizzativa, restando quindi eliminato, sul punto, l'intervento dell'amministrazione o riducendosi questo, secondo i casi, ad una attivit di identificazione o disussunzione dell'opera in rapporto di specie rispetto al genus. Ma i quesiti che possono al riguardo profilarsi sempre quando le leggi speciali nulla dispongono in materia di termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori -'-esulano dal tema della presente controversia e di essi quindi non occorre qui occuparsi. Per quanto riguarda la massima sub II) rileviamo che la prima volta che la Oorte Suprema si pronunzia in questa materia e ci stato possibile in seguito all'entrata in vigore dell'art. 111 della Oo stituzione che ha consentito alla Oorte stessa] di sindacare per motivi di legittimit le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque anche in controversie che abbiano per oggetto interessi legittimi. Il Oonsiglio di Stato che l'organo normalmente competente in materia, dopo alCune oscillaiidni ha negli ultimi tempi costantemente deciso nello stesso senso della sentenza in Rassegna (V. per tutte Sez. IV; decisione n. 767 del 14 luglio 1959, Pres.: D'Avino; Est. Meregazzi -Baldi c. Prefetto di Ravenna, in << Acque Bonifiche e Costruzioni , 1959, 641 con nota di richiami). La giurisprudenza in materia pu pertanto considerarsi ormai costante e appare opportuno che la Amministrazione si adegui ai suoi precetti. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rapporto di impiego -Diritto soggettivo dell'impiegato alla conservazione del fascicolo personale -Insussistenza Giurisdizione e competenza -Smarrimento fascicolo personale -Azione risarcitoria dell'impiegato -Carenza di giurisdizione del giudice ordinario. (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. 5 marzo 1959, n. 2590 -Pres.: Oggioni, Est.: Giansiracusa; P.M.: Colli (conf.) -Causa Morana Giovanni c. Ministero Trasporti). La tenu~a dello stato matricolare del personale, sancita dall'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960, inerisce al dovere di conformarsi alle norme della buona amministrazione, in quanto intesa a sopperire ad una esigenza imposta nell'interesse generale d'una pi efficiente organizzazione interna della P. A. Non sussiste, quindi, a favore del dipendente un diritto soggettivo perfetto alla formazione e tenuta del fascicolo personale. Deriva da ci che in ipotesi di smarrimento od omessa conservazione del fascicolo personale, poich la inosservanza non corrlativa alla lesione di un diritto, non sussiste la condizione necessaria ed essenziale per fare valere davanti al giudice ordinario l'azione risarcitoria che si fonda sul concetto del danno giuridico, il quale tale solo in quanto sia correlativo alla lesione di un diritto. Pertanto, supposto anche che in dipendenza dello s;marrimento del fascicolo personale non sia stato possibile procedere alla ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente perdita dei benefici economici di sistemazione in ruolo e di quiescenza, la controversia, in cui assumesi cagionato un danno economico, ma non giuridico, non pu che essere devoluta al giudice degli interssi. Il principio enunciato dalla Oorte Suprema con la terza massima di chiara evidenza. Ed infatti, posto che la pubblica Amministrazione non abbia leso con la sua attivit un diritto soggettivo perfetto del cittadino, non pu darsi ingresso all'azione giudiziaria di risarcimento per carenza di un presupposto proprio dell'azione aquiliana. Al riguardo va ancora ricordata altra statuizione della Oorte Suprema secondo la quale per la proponibilit dell'azione di risarcimento dei danni contro la P. A. non sufficiente l'annullamento di un ~~ . I -44 atto amministrativo, ma neoessario ohe l'atto anRiportiamo anzitutto integralmente la motivazione nullato abbia leso un diritto soggettivo del privato, della sentenza. cagionando a quest'ultimo un danno)) (Cassazione, II Sez. -sent. 15 aprile 1958 n. 1217 in Foro Sul carattere giurisdizionale del decreto del MiItal >> 1958, 1, 676, con nota di riohic.mi). nistro, che decide in materia di revisione dei prezzi Da oondividersi sono anohe la prima e la seoonda nei contratti appalto di opere puobliche, oltre che mass{ ma. la preliminare verifica della propria giurisdizione , Costituisce, infatti, principio acquisito in dotquindi, per l'ammissibilit del ricorso ex art. 111 trina ed in giurisprudenza che la distinzione tra di-. della Costituzione, le Sezioni Unite di questa Corte ritti soggettivi ed interessi legUtimi trae fonde. mento sono indotte approfondire l'indagine, anche pel redal contenuto delle norme, che regolano i rapporti cente orientamento gi adottato esaminando lanatra cittadino e P.A. o che di questa disciplinano tura dei provvedimenti del Ministro delle Finanze l'attivit. e del Ministro del Tesoro, rispettivamente in con Ed invero, se le norme offrono all'interesse inditroversie doganali e in materia valutaria (Cassaviduale una tutela inimediata e diretta con esclusione zione Sezioni Unite, 18 febbraio 1959, nn. 501 e di ogni interferenza da parte della P.A. (norme di 502; Sezioni Unite 4 agosto 1959; I Sez. 5 ottobre relazione), si ha diritto soggettivo perfetto; se, invece, 1959, n. 2683). le norme rappresentano per l'Amministrazione una Di tali decisioni ministeriali si negata la namera norma agendi e si concretano nello stabilire i tura giurisdizionale e, come provvedimenti ammicriteri di azione della stessa (n01ma di azione), l'innistrativi, si ritenuto che siano sottratte al conteresse del privato riceve protezione indiretta e deritrollo di legittimit, che l'art. 111 della Costituvata e non pu, quindi, mai assurgere a dignit di zione riserva a questa Suprema Corte nei riguardi diritto soggettivo. delle pronunce emesse da organi investiti di giu Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto, ed risdizione. esattamente, che non sussiste nei confronti dell'Am. Al prevalere di tale indirizzo, per quanto riministrazione un diritto soggettivo del dipendente flette le controversie doganali, contribu (v. ci alla tenuta dello stato matricolare, dal momento che tata sentenza a Sezioni Unite n. 501 del 18 febla norma relativa (art. 7 dell'abrogato stato giuridico braio 1959) la decisione della Corte Costituzionale degli impiegati civili dello Stato) costituiva per la 27 giugno 1958 n. 40 che, ritenendo contrastante Amministrazione una norma di azione. con l'art. 113, 2 comma della costituzione l'art. 26, E non stmbra che a diversa conclusione possa 2 comma T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 -che condurre il vigente statuto degli impiegati civili limitava il ricorso al Consiglio di Stato pei soli dello Stato; approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, casi d'incompetenza o di eccesso di potere laddove n. 3, .il cui art. 55 contiene disposizione analoga a il precetto costituzionale avanti non ammette li- quella stabilUa dal citato art. 7. . niitazioni a particolari mezzi di impugnazione o a. Vero che l'art. 55 in discorso presenta prescrideterminate categorie di atti -rilev la necessit zioni pii'i, particolreggiate per quanto riguarda la indi indagare con cautela sulla natura giurisdizionale serzione e conservazione di documenti, che concernono dei provvedimenti adottati dalle autorit della la carriera dell'impiegato, nel fascicolo personale e P . .A., soprattutto se attinent( a questioni in cui per quanto riguarda le annotazioni sul f@glio matril'amministrazione stessa sia interessata. colare; ma non meno vero che permane nella norma In tema di revisione dei prezzi nei contratti di la finalit di attuare la migliore efficienza organizappalto di opere pubbliche questa Suprema Corte zativa interna dell'Amministrazione. aveva fi.nora ammesso la cosiddetta figura del Ministro- giudice, riconoscendo expressis verbis, o pre G. GENTILE supponendo, la natura giurisdizionale del provvedimento con cui il Ministro decide sulla richiesta di revisione dei prezzi (v. sent. Sezioni Unite 11 ottobre 1956, n. 3763; id. 15 dicembre 1948 n. 1892; id 28 febbraio 1948, n. 326). ' APPALTO -Opere pubbliche -Revisione dei prezzi evidente che anche nella materia in esame si Provvedimento del Ministro dei Lavori Pubblici debba procedere ad un approfondito riesame alla Atto amministrativo -Inammissibilit del ricorso stregua del principio di massima, cui si sono ispirate per cassazione. (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. le recenti decisioni di questa Suprema Corte, della n. 640/60 -Pres.: Cataldi; Est.: Marletta; P.M.: Ponecessit. di ricercare elementi che in modo ine modoro (conf.) - Soc. Ferrari c. Ministero LL. PP.). quivoco rivelino i caratteri di atto giurisdizionale allorch si tratti di provvedimento emanato dall~ Il provvedimento, con il quale il Ministro dei autorit amministrativa. Lavori Pubblici decide, in tema di appalto di Gli atti arri.ministrativi, invero, nella generalit opere pubbliche, in ordine alla revisione dei prezzi, dei casi, non hanno carattere giurisdizionale. E ha carattere e contenuto di atto amministrativo. questo non pu certo presumersi allorch la figura Pertanto, .non rientrando tale provedimento fra del Ministro giudice mal si concilia; concettual gli atti giurisdizionali impugnabili a norma delmente, con la esigenza di dirimere eontro: l'art. 111 della Costituzione, deve ritenersi inamversie in cui l'autorit giudicante rappresenti la missibile il ricorso per cassazione proposto contro amministrazione, interessata alla controversia .di esso. medesima. -45 pure da notare che l'attivit della P.A., diretta .~l soddisfacimento di pubblici bisogni, si . concreta in atti di volont, laddove a funzione giurisdizionale, attraverso un giudizio di carattere prevalentemente logico, attua la volont della legge sostituendola a quella del singolo soggetto. Onde l'atto giurisdizionale non pu promanare se non da un organo super partes, il cui obbiettivo l'attuazione del diritto. L'atto amministrativo, come espressione della volont della P.A. non pu avere duplicit di fine e di contenuto, se nel procedimento di attuazione di esigenze d'ordine collettivo l'interesse dell'Amministrazione contrasti col diritto soggettivo del singolo. . Da ci la necessit che la ricerca, e l'accerta~ mento, di un potere giurisdizionale nella P. A., siano condotti con rigorosi criteri d'indagine su tutti gli elementi, sia di carattere formale che sostanziale, atti a definire univocamente il contenuto e gli effetti dell'atto amministrativo. Nella materia in questione, contro le determinazioni dell'Amministrazione che neghi, o accordi solo parzialmente, chiesta revisione dei prezzi, ammesso ricorso al Ministro competente, c'ie, su di esso, provvede insindacabilmente su parere di una speciale commissione istituita presso il Ministero, dei LL. PP., senza sentire, di regola, altre autorit o corpi consultivi. Va rilevato, anzitutto, che il D.L.C.P.S. 6 di- cembre 1947, n. 1501, che negli artt. 4 ad 8 regola la materia (e ricalca sostanzialmente il R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296 e il R.D.L. 13 giugno 1940, n. 901) non contiene menzione n semplici accenni da cui possa dedursi la natura giurisdizionale del provvedimento del Ministro. Salvo l'indicazione del termine per proporre il ricorso, nessuna norma di rito stabilita che valga a tutelare le esigenze del contraddittorio e della difesa. La decisione del Ministro, qualificata provvedimento, adottata su parere dell'anzidetta Commissione. E questa, costituita con ampia rappresentanza di alti e qualificati funzionari dei diversi settori della .Amministrazioni statali e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate alla revisione, nonch rappresentanti dell'Amministrazione cui i lavori competono, si presenta come organo a carattere tecnico, prevalentemenete svincolato dall'interesse diretto della P . .A., ma appresta un parere non vincolante pel Ministro; il cui provvedimento non neppure legato all'obbligo della motivazione, che requisito essenziale dei provvedimenti a contenuto giurisdizionale (articolo 111 Costituzione). D'altro canto l'insindacabilit del provvedimento, espressamente stabilita dall'art. 5 ultimo comma, che riclca, sia pure in forma attenuata, l'art. 3 del R.D.L. 13 giugno 1940, n. 901 (questo stabiliva l'insindacabilit per qualsiasi motivo e nel modo pi assoluton si attaglia di pi all'atto amministrativo che non al provvedimento giurisdizionale. Perci il diniego del controllo di legittimit dell'atto non conferisce forza ed effetto di cosa giudicata alla decisione ministeriale, ma ne conferma il arattere di normale estrinsecazione della volont della P.A., diretta, con finalit di pubblico inte resse, al soddisfacimento di esigenze collettive . Devesi quindi concludere che il provvedimento ministeriale in esame, avendo caratteri e contenuto di atto amministrativo non po1:1sa .annoverarsi fra gli atti impugnabili a norma dell'art. 111 della Costituzione; dal che corn::egue l' inammissi. bilit del proposto ricorso. Giusti motivi ricorrono, in relazione alla delicatezza del problema e al mutato orientamento giurisprudenziale, per compensare le spese di questo giudizio. La sentenza in rassegna conforme ad altre emanate nello stesso periodo di tempo in vertenze nelle quali erano parti sia l'Amministrazione dello Stato che enti pubblici. Pertanto, la giurisprudenza della Gorle Suprema in mater; a deve ormai considerarsi costante nel senso che i1 provvedimento ministeriale che decide sulle verti e in materia di revisione di prezzi ha carattere amministrativo. evidente che, riconosciuto il carattere amministrativo al provvedimento in questione resta da stabilire quale sia il giudice competente a conoscere della sua eventuale impugnativa che , ovviamente, ammissibile in base al principio stabilito nell'art. 113 della Costituzione (tenuto conto della nota giurisprudenza della Oorte Costituzionale affermata particolarmente nell'a sentenza n. 40 del 1958 -in questa Rassegna 1958, pag. 116 -pare indiscutibile che spetti alla Oorte Costituzionale dichiarare la illegittimit costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501, che sancisce la insindacabilit del provvedimento ministeriale). Per stabilire, una volta ammessa l'impugnativa, quale sia il giudice competente a conoscerne si tratta di decidere se la pretesa dell'appaltatore alla revisione dei prezzi costituisca diritto soggettivo o interesse legittimo. In proposito rileviamo brevemente che mentre la formula legislativa adottata nel citato D.L. n. 1501 e nella legge di ratifica 9 maggio 1950, n. 329 (facolt dell'Amministrazione di concedere la revisione) la formula tipica della manifestazione di potere discrezionale amministrativo di fronte al quale le situazioni giuridiche del privato hanno i connotati di interessi legittimi, la giurisprudenza, pur non essendo imponente tuttavia, nelle sue scarse manifestazioni, orientata proprio verso il diniego di diritti soggettivi della materia della revisione dei prezzi. Infatti, mentre il Consiglio di Stato, quando in contrasto con la Oorte Suprema negava il carattere giurisdizionale alle decisioni del Ministro riconosceva costantemente la propria giurisdizione sulle impugnative di tale provvedimento, ritenendolo lesivo di soli interessi legittimi (v. cc Giurisprudenzan, citata in CrANFI,ONE: L'appalto di opere pubbliche. Ed. Giuffr, 1957, pag. 662, nota 32), la Oorte Suprema nella sentenza n. 1690 del 17 maggfo 956 _ (Sez. I, Impresa Gargia c. Ministero dei LL. PP., in cc Foro it. 1956, 1105) sia pure incidentalmente ammetteva che la revisione dei prezzi, ove non costituisca un diritto espressamente regolato dal contratto -46 (il che negli appalti di opere pubbliche dello Stato non pu accadere), si fonda necessariamente su una facolt discrezionale dell'Amministrazione (dall'uso della quale, evidentemente, possono essere lesi solo interessi legittimi). Riconoscendosi alla pretesa del privato in materia di revisione dei prezzi carattere di interesse legittimo appare chiaro che il pro,,;vedimento ministeriale possa essere sindacato solo per motivi di legitMmit, esclusa ogni possibilit di riesame del procedimento revisionale dal punto ~ai vista del merito (compresa in questo termine la c.d. discrezionalit tecnica). COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Espropriazione per p. u. -Controversie riguardanti le indennit previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione del territorio di Napoli di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione ed utilizzazioni di acque pubbliche Competenza Giunta Speciale presso la Corte d 'Appello di Napoli. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Imposizione servit ed espropriazione parziale nel territorio di Napoli Applicazione criteri speciali della legge per Napoli. (Cassazione, Sez. Un., Sent. 258/60 -Pres.: Cataldi; Est.: Pece; P.M.: Criscuolo (conf.) -Causa Ministero LL. PP. c. Romano c. Comune di Napoli). I) In via normale, la lettera d) dell'art. 140 del T.U. n. 1775 del 1933 attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque le controversie riguardanti le indennit previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza della esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di bonifi.ca, derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche. Nella ipotesi, per, in cui le opere vengano eseguite nel territorio di Napoli, sulla enunciata competenza dei Tribunali delle acque, prevale quella speciale della Giunta di Napoli. II) Anche per la ipotesi della espropriazione parziale, cos come per quella della imposizione di servit, ricorrono le ragioni che hanno indotto il legislatore a fissare criteri speciali per la determinazione della indennit di cui all'art. 13 della legge per Napoli. III) La Giunta Speciale ha facolt di seguire, tra i vari criteri di stima, elaborati dalla tecnica, quello che pi ritenga adeguato al caso concreto. Tale principio va, per, ulteriormente precisato, nel senso che quella scelta deve essere pur sempre contenuta nell'ambito del sistema base fissato, per la determinazione della indennit, dall'art. 13 della legge per il risanamento di Napoli. I) La prima massima -come ha posto in luce la Oorte Suprema -Ǐ giustificata e dalla lettera e dalla ratio delle leggi sul risanamento della citt di Napoli e sulla Giunta per Napoli. Jn quanto alla lettera della legge, va rilevato che l'art. 18 del D.L.L. 27 febbraio 1919, n .129, devolve alla competenza esclusiva della Giunta speciale >> tutte le questioni che, in applicazione della legge 25 giungo 1865, n. 2359, sarebbero di competenza dell'autorit giudiziaria, compresa quella di cui l'art. 46. Ora risaputo che i Tribunali delle Acque fanno parte della giurisdizione ordinaria e costituiscono organi della stessa, sia pure con composizione speciale, in quanto il Collegio integrato da tecnici (sent. n. 1076 del 1953 e Sezioni Unite; sent. n. 425 del 1954 e n. 221 del 1951 a sezione semplice). Soccorre poi la ratio della legge n. 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, data la rilevanza strumentale che la utilizzazione delle acque pubbliche acquista rispetto al predetto risanamento. Nulla riteniamo di dover aggiungere agli esatti rilievi della. Suprema Oorte sul punto. II e III) In margine alle altre due massime, osserviamo che fuori di dubbio che l'espropriazione per pubblica utilit pu avere per contenuto anche la sola imposizione di una servit. La possibilit di espropriare un immobile, racchiude in se la possibilit di minor grado, di gravare l'immobile stesso di una servit. Nel primo caso il diritto nella sua interezza che viene sacrificato al generale interesse, mentre nel secondo il diritto soltanto compresso. Questa unit concettuale di fronte alla legge sulla espropriazione per p. u., comporta che anche per le servit debbano valere le regole fissate nella legge stessa. Pi segnatamente, in ordine alla determinazione dell'indennit per la imposizione di una servit a mezzo del procedimento di espropriazione per p.u., la relativa ipotesi stata -ed a ragione -ricondotta sotto la disciplina di cui all'art. 40 della legge del 1865, relativa alle espropriazioni parziali, la quale presenta stretta analogia con la costituzione della servit oer atto di imperio. Di guisa che per questa come per le espropriazioni parziali, l'indennit consister nella differenza tra il giusto prezzo che avrebe avuto l'immobile avanti l'e15propriazione o la costituzione della servit ed il giusto pr.ezzo che potr avere l'immobile stesso dopo l'espropriazione o la costUuzione medesima. Ora nel caso di applicazione della legge per Napoli, si deve ritenere che, anche quando si versa nella ipotesi di espropriazione parziale o di costituzione di servitu permangano quei motivi che hanno indotto il legislatore ad introdurre il criterio speciale di cui all'art. 13 della legge del 1885. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilit fra le disposizioni degli articoli 40 e 46 della legge del 1865 e l'art. 13 predetto. D'altro canto manca una ragione valida che possa, per la ipotesi di applicabilit della legge per Napoli, far ritenere che i criteri di valutazione, da questa portati possano, senza una espressa disposizione, ritenersi limitati al solo caso di esprqpr:iazione totale e permanente e non anche a quelli di ocCJ,f,pazione parziale o di imposizione di serbit. Deve anzi ritenersi che, essendo per tutti i predetti casi comune la ratio della legge, ogni limitazione sarebbe del tutto ingiustificata. -47 cosi pi che evidente che l'intento legislativo comporti che anche per il caso di imposizione di . servit, i valori precedenti e susseguenti alla espropriazione di fondi parzialmente espropriati, o gravati di servit, debbano ricavarsi dalla media tra il valore venale e la somma o coacervo dei fitti dell'ultimo decennio, ovvero, in mancanza di fitti, del coacervo degli imponibili netti agli effetti della imposta sui terreni o sui fabbricati, contemperandosi in tal modo il criterio, che per le ipotesi avute presenti dal legislatore, viene in considerazione nella normale applicazione della legge del 25 giugno 1865, con quello speciale di cui all'art. 13 della legge per Napoli, che richiede, comunque ed in ogni caso, che il valore venale venga mediato con detto coacervo dei fitti o degli imponibili d'imposta. Una prova dell'esattezza di questo assunto, del 1esto fornita dall'art. 18 del IJ.L. del 1919, ove sono espressamente devolute alla competenza della Giunta anche le controversie relative all'art. 46 della legge istituzionale dell'epropriazione per p. u. Anche per tali controversie, quindi, va seguito il cr~terio stabilito dal ricordato art. 13 della legge del 1885. FERROVIE E TRANVIE -Passaggi a livello -Limi tazfone di velocit per tratti di linea con passaggi a livello -Quando sussiste. (Corte di Cassazione, Sezione III, Sent. n. 164/60 -Pres.: Sagna; Est.: Laporta; P.M.: Gentile (conf.) -Carboni c. Ministero Trasporti). Per il combinato disposto dagli artt. 11 e 30 del D.L. 31 ottobre 1873, n. 1687; 1 del R.D. 9 agosto 1929, n. 1694; e 60 del D.M. 24 novembre 1937, n. 1407, sul regolamento dei segnali sulle strade ferrate, la limitazione di velocit sussiste per i tratti di linea con passaggi a livello permanentemente aperti e l'obbligo delle segnalazioni acustiche vige soltanto per i passaggi a livello considerati principali; dal che si deduce eh.e n limitazioni di velocit, n segnalazioni acustiche sono previste per i passaggi a livello non principali e, a maggior ragione, per i passaggi a livello, dei quali ultimi l'onere della custodia incombe all'utente della strada privata, che pu agevolmente provvedervi mediante chiusura delle barriere e custodia delle chiavi. Un obbligo di limitazione di velocit e di segnalazione acustica non pu concepirsi neanche in funzione della visibilit, per i passaggi a livello custoditi, giacch, a norma dell'art. 28 del R.D. n. 1740 del 1933, l'amministrazione ferroviaria deve tener conto del criterio della normale visibilit solo in riferimento ai passaggi a livello incustoditi. Riportiamo integralmente la motivazione della sentenza per la parte che si riferisce alla massima sopra trascritta. Il ricorrente assume che sul detto punto la decisione impugnata sarebbe viziata per falsa appli cazione delle norme sui cos detti passaggi a li" vello privati e di quelle che regolano il traffico ferroviario in relazione ai segnali acustici ed alla limitazione di velocit, nonch per violazione dell'art. 2043 O.e., dovendosi ritenere che, ancorch non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle norma di diritto singolare relative al traffico ferroviario, il conducente del treno sia sempre tenuto a fare quanto in suo potere onde evitare il verificarsi di sinistri, rallentando la marcia del treno e perfino fermando il convoglio, quando occorra. L'assunto , per, inconsistene giuridicamente. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione delle norme sulla limitazione di velocit ai treni e sull'obbligo delle segnalazioni acustiche per il personale di macchina delle ferrovie. Invero, per il combinato disposto degli articoli 11 e 30 del D,L. 31 ottobre 1873 n. 1687, I del R.D. 9 agosto 1929, n. 1694, e 60 del D.M. 24 novembre 1937, n. 1407, sul regolamento dei segnali, la limitazione di velocit sussiste per i tratti di linea con passaggi a livello permanentemente aperti e l'obbligo delle segnalazioni acustiche vige soltanto per i passaggi a livello considerati principali. ~ Pertanto, logicamente, si deduce che n limitazione di velocit, h segnalazioni acustiche sono previste per i passaggi a livello non principali, ed a. maggior ragione; per i passaggi a livello privati, dei quali ultimi l'onere della custodia incombe all'utente della strada privata, che pu agevolmente provvedervi mediante chiusura delle barriere e custodia delle chiavi. N un obbligo di limitazione di velocit o si segnalazione acustica pu concepirsi, in funzione dlla visibilit, per i passaggi a livello custoditi, giacch a norma dell'art. 28 del R.D. 8dicembre1933, n.1740 l'Amministrazione ferroviaria deve tener conto del criterio della ccnormale visibilit solo in riferimento ai passaggi a livello incustoditi. Il richiamo, fatto dal ricorrente, al diritto comune e particolarmente all'obbligo del conducente di rallentare la marcia e perfino di fermare la vettura quando occorra, inconferente. L'obbligo di fare tutto il possibile per evitare il danno posto dall'art. 2054 O.e. a carico soltanto del conducente di veicoli senza guida di rotaie e, quindi, non trova applicazione in tema di circolazione ferroviaria. Neanche il profilo di censura relativo alla inosservanza del generale principio del neminem leadere fondato, l'impugnata sentenza, con ragionamento logico immune da vizi, che, pertanto, si sottrae al sindacato di questo Supremo Collegio, ha negato la sussistenza di elementi di colpa a carico del personale ferroviario, rilevando che la .Amministrazione non aveva alcun obbligo di custodire il passaggio a livello, che, se un'imprudenza vi fu nell'apertura del passagigio medesimo, la responsabilit dell'accaduto non poteva farsi risalire ad un soggetto diverso dell' .Amministrazione; che, comunque la velocit del convoglio e la dmissione dei segnali acustici (peraltro, dal macchinista dati non appena egli scorse l'autocarro sulla sede ferroviaria) non erano in relazione di causa ad effetto col sinistro. m1rn zn BI !EL E mmu && -48 IMPIEGO PUBBLICO -Enti di riforma fondiaria Ente pubblico non economico -Rapporto di impiego. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Rapporto di impiego con enti di riforma fondiaria. (Corte di Cassazione, Sez. Un., Sent. n. 1606/59 -Pres.: Oggioni; Est.: Marletta; P.M.: Tavolaro (conf.) Dell'Aquila Agostino c. Ente per lo Sviluppo e la Trasformazione Fondiria in Puglia e in Lucania). Gli Enti di Riforma Fondiaria sono enti pubblici non economici ed il rapporto di impiego con essi, anche se regolato in base alle norme sull'impiego privato rapporto di impiego pubblico. Le controversie relative al rapporto di impiego con gli enti di riforma fondiaria appartengono alla giurisdizione del Oonsiglio di Stato. Riportiamo integralmente la motivazione di questa sentenza che sembra sia piemanente da condividersi. Non si pu dubitare che l'ente in questione, sezione speciale per la riforma fondiaria, per la sua struttura, per i compiti istituzionalmente attribuitigli diretti al raggiungimento di finalit. di interesse collettivo e per l'attivit. che esplica abbia natura di ente pubblico puro. Esso, come si accennato, nella temporanea mancanza di un regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento dei propri dipendenti, ha_ fatto riferimento alle norme sul rapporto di impiego privato e alla disciplina stabilit. per gli impiegati privati, la cui attivit. potesse presentare caratteri affini a quelli delle attribuzioni conferite al suo dipendente. Da tali circostanze e dalla specifica avvertenza che l'assunzione fatta alle predette condizioni non costituisse titolo per l'inquadramento nell'organico provvisorio o definitivo della sezione per la riforma fondiaria, non pu, per, ricavarsi che il rapporto de quo sia stato sottratto alla sfera del rapporto di pubblico impiego per rientrare interamente e ad ogni effetto, in quella della disciplina collettiva dell'impiego privato. assorbente, anzitutto, la considerazione che per un ente pubblico, non inquadrato ne inqua drabile nelle associazioni sindacali a mente della Legge 16 giugno 1938, n. 1303, le controversie che insorgono nei confronti dei suoi dipendenti sono esclusivamente devolute alla giurisdizione ammi nistrativa (Oonsiglio di Stato o G.P . .A). N a modificare la natura del rapporto tra l'ente ed il suo dipendente pu influire il carattere di av ventiziato conferito al rapporto dell'atto della as sunzione, per la prevalenza di quegli elementi so stanziali che valgono a qualificarlo: natura pub blica dell'ente da cui i prestatore di lavoro dipende, continuit. e professionalit. della prestazione, col laborazione e dipendenza gerarchica dell'ente pub blico, attivit. e funzioni svolte in diretta correla zione con i fini istituzionali dell'ente. In tale situazione, il rapporto non assume forme e c.ontenuto di contratto di diritto. privato sol perch l'ente abbia alla disciplina di quest'ultimo fatto provvisorio riferimento solo sotto determinati aspetti. Tanto pi quando, come nel caso in esame, il riferimento non indice della volont dell'ente. di istituire un rapporto di impiego diverso da quelli che di regola l'ente pubblico pone in essere coi propri dipendenti; anzi, espressamente manifestata la contraria volont della dicliarata e giustificata necessit. contingente di richiamarsi alla disciplina privatistica per la temporanea carenza di norme ad hoc e solo per quella parte di detta disciplina compatibile >> con la natura del rapporto istituito con il Dell'Aquila. Ne deriva che, trattandosi, nel caso, del rapporto di un dipendente da ente pubblico non economico, la giurisdizione sulla insorta controversia spetti al Oonsiglio di Stato in sede giurisdizionale (articolo 29, n. 1, T.U. 26 giugno 1924, n. 1054). RESPONSABILIT CIVILE -Fatti costituenti reato Amnistia non applicata -Diritto risarcimento danni Prescrizione -Decorrenza. (Cassazione, 3a Sez. Civile, 18 novembre 1959, n. 219/60 -Pres.: Verz; Estens.: Rossi P.; P.M.: Toro (conf.) -Amministrazione F.S. -fall. Zanella). Se il giudice civile, al fine specifico del termine di prescrizione, pu dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce in astratto reato, evidente che deve adeguarsi al medesimo criterio nella individuazione ed applicazione delle cause estintive del reato, attesa la conclusione logica dei due accertamenti, senza richiedere la prova concreta dell'applicazione del beneficio. Oonseguentemente in ipotesi di reato amnistia bile, ma nei cui riflessi l'amnistia non stato possibile applicare, perch ignoti gli autori del >. Stabilendo, per, il detto art. 294 7 c. c. che se il reato estinto per causa diversa dalla prescrizione o intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile, e considerato che successivamente al sinistro in esame era stata col R.D. 5 aprile 1944, n. 96 concessa un amnistia applicabile al reato di lesioni colpose, la.Corte di merito si dovuta dare carico di stabilire anche se e in quanto tal beneficio potesse avere influenza ai fini della prescrizione dedotta dalla .Amministrazione Ferroviaria. Ma mentre per accertare se il fatto costituisce o meno reato aveva affermato il concetto, indubbiamente esatto, che sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente considerato come reato, non essendo necessaria una pronuncia concreta in sede penale; tale concetto la Corte di .Appello ha abbandonato con evidente vizio logico, quando ha ritenuto che per rendere prescrittibile nella specie l'azione di risarcimento in due anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto dare la prova delle condizioni sub biettive richieste dalla legge, affinch la causa estintiva operi in concreto, in quanto in base ai principi regolatori dell'onere della prova, colui il quale '\"'oglia fare va lere una causa estintiva del diritto deve dare la prova della stessa n. Ma non si vede quale altra prova l'.Amministrazione dovesse fornire oltre quella della esistenza del provvedimento legslativo di amnistfa applicabile al reato posto a fondamento della azione civile di risarcimento del danno. Se il giudice civile, al fine specifico, del termine di prescrizione, pu dichiarare che il fatto generatore del danno costituisce cc in astratto >> reato, evidente che deve adeguarsi al medesimo criterio nella individuazione ed applicazione della causa estintiva del reato, attesa la correlazione logica dei due accertamenti, senza richiedere la prova concreta dell'applicazione del beneficio. Questa Suprema Corte ha, del resto, pi volte affermato che ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione dell'azione di risarcimento, in caso di amnistia, decorre dal giorno dell'entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia concessa e non dalla data del provvedimento giudiziario con il quale l'amnistia stessa e applicata, e ci anche quando al momento della promulgazione del decreto di amnistia il procedimento penale non sia ancora in corso, dato che le cause di estinzione del reato o della pena operano e conseguono i loro effetti al momento in cui intervengono, s che la decorrenza del termine di prescrizione, regolata con gli stessi criteri seguiti nel disciplinare gli effetti della causa estintiva del reato, ha inizio nel momento in cui interviene l'atto di clemenza: il provvedimento del giudice, che la applica, avendo valore puramente dichiarativo con efficacia ex tunc. (Cass. civ. sent. n. 530 del 1955, sent. n. 371 del 1956 e n. 1839 del 1956) n. H ;fil 15 rwm H ;fil 15 rwm ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Legittimazione passiva -Notificazione della citazione anche all'or gano legittimato ma non regolarmente evocato in giudizio -Sanatoria. CAPITOLATO DI APPALTO -Carattere essenziale dei termini di cui agli art. 7, 13, 14 -Risoluzione automatica del contratto di appalto .-Esclusione. (Corte d'Appello, Sez. civ., Catania, 24 fel)braio 1959 Pres.: Bertino; Est.: Paci; Floridia c. Amministrazione PP. TT. 1) L'organo legittimato a rappresentare in giudizio l'Amministrazione PP. TT. il Direttore Provinciale. La nullit derivante dall'avere citato viceversa il Ministro per sanata se l'atto introduttivo del giudizio venga notificato anche all'organo periferico, e dalla relata di notifica risulti manifesta la volont dell'attore di estendere la vocatio in jus anche a quest'ultimo. 2) Dal carattere di norme generali, non riguardanti la tutela di interessi particolari di privati, che riveste il capitolato generale di appalto, consegue che i limiti posti alla attivit della P.A. debbono considerarsi in funzione del fine pubblico perseguito; il che porta ad escludere che i termini fissati dagli artt. 7, 13 e 14 siano stabiliti n~ll'interesse esclusivo dell'appaltatore e tanto meno con carattere di assoluto rigore in favore di lui. La prima massima non sembra conforme ai prin cipi. L'attore aveva citato in giudizio il Ministro PP. TT., notificando anche al Direttore Provinciale di Ragusa copia dello stesso atto, la cui relata diceva: cc Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho convenuto e notificato il superiore atto all'Amministrazione PP. TT. di Ragusa anche in persona del Direttore Provinciale di Ragusa...)) Poich la notificazione atto di Ufficiale Giudiziario, non pu valere quale citazione n sanare eventuali nullit di questa: infatti la legge tiene ben distinte, nella disciplina e negli effetti, le nullit dell'atto introduttiVQ (art.164 C.p.c.) da quelle della sua notificazione (art.' 160 C.p.c.). In questo senso si rinvengono altres le decisioni della Cassazione 8 novembre 1956, n. 4201; 21maggio1956 n. 1753; 23 maggio 1955, n. 1513. Per cui n il Tribunale avrebbe dovuto decidere il merito della lite nei confronti di chi non era parte in causa (Direttore Provinciale), n la Corte avrebbe dovuto disattendere l'eccezione di improponibilit dell'appello col quale si citava il Direttore Provinciale e non pi il Ministro (Cass. 21 ottobre 1956, n. 4018; si veda anche Corte Appello di Milano .6 giugno 1958, in Foro Pad. >> 1958, II, 56, n. 181), e cio si citava chi non era stato parte in primo grado. Peraltro la sentenza del Tribinale era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge 1958, n. 260; mentre al giudizio di appello la sanatoria ex art. 5 non era applicabile per l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di I grado relativo alla legittimazione passiva del Direttore provinciale, oltrech pel fatto che il Ministro non era stato convenuto in appello. L'attore sosteneva, nel merito, la tesi della risoluzione automatica del contratto di appalto per la mancata stipula del negozio entro i 2 mesi dall'aggiudicazione avvenuta per licitazione privata (art. 7, I comma cap. gen. appalto); ed inoltre che -avendo egli chiesto all'Amministrazione la restituzione della cauzione e l'esonero da essa, offrendo in cambio un ulteriore ribasso d'asta -la sua accettazione non coniorme alla proposta equivaleva allo scioglimento del vincolo e ad una nuova proposta, non accettata dalla Amministrazione: la quale era di conseguenza tenuta a restituire la cauzione provvisoria e non avrebbe potuto legittimamente incamerarla, come viceversa fece. La Corte ha pienamente accolto le difese di merito della Amministrazione: a) il termine di cui all'art. 7 cap. gen. non essenziale n perentorio n concesso a favore del pri vato, bens in funzione dell'interesse pubblico (si veda anche Cass. 8 aprile 1946, n. 400). Ohe il suo inutile decorso non valga a determinare la libera zione automatica del privato dagli obblighi assunti con l'originario deliberamento, risulta altres dalla nozione stessa di tale termine, che presuppone un ri tardo dello obbligato tale da togliere al creditore ogni interesse alla prestazione (arg. e.r-artt. 1457 e 1256 O.e.): il che non avviene nel caso di ritardo nella sti pula del contratto di appalto -il cui vincolo si gi perfezionato con la redazione del verbale di aggiu dicazione per licitazione privata (art. 16, IV co., R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; Cass. Sez. Un. 10 luglio 1956, n. 2551, in cc Giust. Civ. , 1956, I, 2051; Cass. 9 ottobre 1956, n. 3421; Cass. 21 febbraio 1958, n. 571, in cc Giust. Civ. , 1958, I, 406) -in quanto l'appaltatore pu sempre riparare ad ipotetici pregiudizi mediante proroga del termine di ultimazione o mediante la revisione prezzi, e conserva in ogni caso interesse alla esecuzione del contratto. Ci confermato dalla considerazione che, anche quando il ritardo sia imputabile all'appaltatore (articolo 14, VIII comma), la legge non fa discendere da ci l'automatica risoluzione del contratto, ma attribuisce all'Amministrazione il potere di convertire in perentorio il termine inizialmente non essenziale~ . Peraltro il carattere eventuale (art. 97 R.D. 23 maggio 1924, n. 827: < non soltanto necessario ma anche sufficiente che i (due o pi) contitolari dei beni da comprendersi nell'sse siano i medesimi, senza aver -riguardo ai titoli di provenienza; 2) l'altro criterio, invece, di carattere obbiettivo, che considera insufficiente .l'identit soggettiva, ritenendo che l'ambito di ogni comunione, per ci che attiene alla consistenza dell'asse, sia circoscritto dal titolo, diguisaech ad ogni titolo corrisponde una distinta comunione. Questo secondo criterio quello sostenuto dalla Finanza. Esso ha un contenuto obbiettivo e rigorosamente giuridico, facendo leva, da una parte, sulla indifferenza del rapporto personale tra i soggetti in un rapporto di carattere reale quale quello di condominio e, d'altra parte, sulla essenziale rilevanza che assume il titolo (art. 1100 O.e.) nella determinazione del regolamento giuridico della comunione e, prima di ogni altra cosa, nella determinazione dell'obbietto a cui tale regolamento si riferisce. Il titolo invero, pu dirsi, l'atto di fondazione della comunione la quale, se non d luogo a un patrimonio separato, implica certamente un modo speciale di essere del diritto dominicale dei singoli soggetti rispetto a determinate cose per il rapporto in cui questi vengono a trovarsi rispetto a pi patrimoni, e quindi una regolamentazione particolare che appunto quella dettata dal titolo. Nel titolo trova anche esplicazione, attraverso la manifestazione di volont in esso insita, l'autonomia negoziale dei partecipanti che mira a perseguire quegli obbietti per i quali lo stato di condominio predisposto. Sotto questo punto di vista, colui che partecipa ad un atto contrattuale di costituzione di una comunione (ovvero_ aderisce, ad esempio, mediante l'accettazione a far parte di una comunione ereditaria), sa tra l'altro, che la sua partecipazione influisce il diritto ad avere una parte in natura di cespiti compresi in quella determinata massa -e non in un pi iasto complesso; e questo diritto, in mancanza di una mai nifesta.zione ad hoc di volont, non pu6 ritenersalterato per il semplice fatto della successiva partecipazione (che pu6 anche essere casuale) ad un ulteiore rapporto di condominio che non sia unito al primo da un legame di carattere obbiettivo e funzionale. Il concetto di pluralit di titoli delle comunioni non si pu confondere con quello della pluralit di titoli di acquisto dei beni comuni. Due soggetti pos sono compiere pi acquisti in comune e tuttavia il titolo della comunione essere unico qualora sussista un titolo precostituito che preveda e regoli tra i sog getti stessi una molteplicit di acquisti in comune. Si pensi agli acquisti compiuti da due coniugi in regime di comunione (art. 215 O.e. vigente); ovvero agli acquisti dipendenti da un rapporto di societ (in una forma di societ che non dia luogo a costituzione di persona giuridica), In tutti questi casi, il titolo della comunione ri-_ marr sempre 1 unico, ed i nuovi acquisti secondo la tesi dell'Amministra.zione daranno luogo ad una unica comunione. Il criterio, invece, meramente soggettivo propu gnato dalla tesi avversa a quella della Finanza, era 53 posto a base della vecchia circolare 1 marzo 1880, n. 31, del Ministero delle Finanze che cos si esprime: Quando la comunione legittimamente esiste, resta indifferente se questa siasi f armata per pi diversi titoli e ragioni, essendo inconcepibili fra le medesime persone due o pi comunioni tra loro distinte. Ma questo concetto dell'inammissibilit di pi comunioni fra le medesime persone e della necessaria fusione di esse in unica comunione si appalesa erroneo, non potendo esso adagiarsi che su un criterio di riguardo ad un intuitus personae, che assolutamente fallace, dato qitanto sopra esposto sul carattere reale del rapporto di condominio e sulla irrilevanza in esso di qualsiasi riflesso che attenga a rapporti di carattere personale tra i soggetti. Non sarebbe d'altra parte sostenibile (in base ad un preteso criterio di mera tecnica giuridica da qualche parte adombrato) che l'unit dello stato di . comunione fra due soggetti debba trarsi come conseguenza dell'automatico accrescimento del patrimonio comune gi esistente e della fusione di esso di tutti gli elementi patrimoniali conseguenti ai 'Dari acquisti in comune riferibili agli stessi soggetti. Una tale coneezione, invero, sarebbe valida soltanto se la considerazione di insieme dei soggetti ai quali debba riferirsi la titolarit dei cespiti comuni potesse condurre alla configurazione di un autonomo soggetto di diritto, munito di propria capacit patr :moniale e suscettivo come tale di comprendere nel proprio c.ml:Jito patrimoniale ogni altra futura attivit ed ogni altro futuro acquisto ad esso facente capo. Ma pacifico che il rapporto di condominio -nella forma almeno di comunione semplice quale si prospetta la comunione a scopo di godimento non d luogo a creazione di persona giuridica o di un autonomo soggetto di diritto (anche il ccgruppon pi o meno organizzato, al quale secondo le pi recenti teorie della propriet collettiva andrebbe riferita la propriet della cosa comune, concepito con carattere e funzionalit esclusivamente interne, esaurentesi cio nel rapporto .con la cosa o con quelle determinate cose considerate dal .titolo condominiale). Non vi ha perei neppure un separato patrimonio, oggetto di autonoma titolarit soggettiva, e suscettivo come tale di espandersi. Esclusa la individualit pa trimoniale e soggettiva, il condominio si pone sem plicemente come un rapporto tra pi patr;moni e pi soggetti distinti concernente la medesima cosa: se ad un primo rapporto ne segue un secondo con cernente altre cose in forza di un successivo titolo, non si vede perch i due rapporti debbano ridursi ad unit, quasicch tra i due soggetti non possa sussistere una molteplicit di rapporti. Si potr in vece avere, eventualmente, il loro collegamento, non soggettivo, ma funzionale, se ed in quanto tale col legamento sia autorizzato dal titolo; con che si ri torna al criterio obbiettivo sostenuto dall'Ammini strazione. noto che la tesi dell'Amministrazione anche quella accolta, in linea di principio, dalla Suprema Oorte, la quale tuttavia ha ritenuto (seguita dalla Oommissione Oentrale) di ammettere u~eccezione o un temperamento nel caso. che le quote ai partecipazione di ciascun condividente nelle fl,iverse masse siano uguali. Tale eccezione stata generalmente anche da parte di coloro che non condividono la tesi di principio dell'Amministrazione -ritenuta non .fondata in legge ed irrazionale; ed invero la ragione addotta, e cio che nella prospettata ipotesi la formazione di un'unica massa non alterebbe il rapporto in cui ciascun condividente sf, trova rispetto alle varie masse, si rivela del tutto inattendibile, valendo invece perfettamente l'opposto: e cio che la formazione di un'unica massa altera in ogni caso il rapporto in cui ciascun condividente si trova con le diverse masse, quando nella formazione delle quote di fatto non sia rispettata la corrispondenza con le quote di diritto spettanti a ciascuno nelle masse singole; e ci quale che sia la consistenza di tali quote di diritto. interessante l'ultima parte della motivazione della sentenza del Tribunale di Oatania su riportata, che ripudia appunto la detta eecezione: cc Esso (il Collegio) ritiene, per di non potere condividere la eccezione perch in contrasto con il principio e non sorretta da giustificazione Invero, il fatto della eguaglianza delle quote dei comunisti del tutto accidentale, e non giustifica, quindi, la deroga al principio dell'applicabilit dell'imposta proporzionale (prevista per i trasferimenti) alla quota di maggior valore frn, quelle cambiate nel caso che, previa costituzione di unica massa, si proceda alla divisione di pi comunioni con la assegnazione ai singoli condividenti di immobili in corrispondenza dei diritti loro spettanti sull'asse e sulle singole masse che lo concorrono a formare. L'applicabilit dell'imposta proporzionale un corollario del principio della plurimit delle comunioni in corrispondenza della plurimit dei titoli di provenienza dei beni (tot titoli -tot comunioni), ed il fatto accidentale della uguaglianza dlle quote dei comunisti non pu travolgerla senza travolgere anche il principio da cui deriva. D'altronde, se due persone partecipano ciascuna con il 50% a due separate comunioni, e procedendosi alla divisione si attribuisca ad una la intera massa di una comunione e all'altra l'intera massa dell'altra comunione, sembra evidente che lo effetto traslativo si verifica come nel caso che le due persone abbiano quote ideali disuguali n. La sentenza passata in giudicato. E. ALBEGGIANI TRATTATI INTERNAZIONALI -Accordo italo-Jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955 -Decreto 18 aprile 1958, n. 40 del C.G.G. italiano per il Territorio di Trieste -Efficacia quale norma di esecuzione -Sussiste. TRATTATI INTERNAZIONALI-Art. 38dell'Accordo di Udine -Norma derogatrice della legge doganale quanto all'importazione della benzina jugoslava contenuta nel serbatoio delle automobili italiane -Limiti della deroga. (Corte d'Appello di Trieste, Sent. n. 35/60 del 15 gennaio-15 febbraio 1960 -Pres.: Casoli; Rel.: Salis -Finanze c. Terpin). 1) Il decreto del Commissario Generale del Go: verno per il territorio di Trieste 18 aprile 1958, n. 40, col quale data piena ed intera esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955, costituisce quella norma di coordina -54 mento che necessaria e sufficiente per adattare lo ordinamento interno, e in particolare la legge doganale, alle norme di diritto internazionale poste in essere coll'Accordo stesso. 2) La seconda parte dell'art. 38 dell'Accordo italo-jugoslavo firmato a Udine il 20 agosto 1955, che disciplina il passaggio della frontiera della benzina contenuta nel serbatoio delle autovetture deve intendersi coordinata colla prima parte del medesimo articolo che regola il passaggio degli accessori, nel senso che ammessa l'importazione al rientro nel territorio italiano, in esenzione dei diritti doganali, soltanto di tanta benzina quanta ne era contenuta nel serbatoio dall'autovettura al momento dell'uscita. L'ESENZIONE DELLA BENZINA DAI DAZI DOGANALI NEGLI ACCORDI DI FRONTIERA E IN PARTICOLARE NELL'ACCORDO DI UDINE DEL 20 AGOSTO 1955. 1. Per la prima volta, a quanto risulta, una Corte di merito ha deciso, con la sentenza massimata, la questione che da qualche anno agitava il mondo degli automobilisti di confine, e pi propriamente dei confini con la Svizzera e con la ,Jugoslavia. Espressa in termini profani la questione si poneva sul punto se fosse lecito all'automobilista italiano di recarsi in !svizzera o in .Jugoslavia -dove la benzina costa dalle 50 alle 60 lire al litro di meno che in Italia -a fare il pieno dei serbatoio e ritornare quindi in territorio nazionale senza sottostare allo onere dei dirit(i di confine, che avrebbe reso quella operazione economicamente del tutto inutile. L'estrema vicinanza al confine di una grossa citt, colla conseguenza di un pi attivo traffico di frontiera, cre ben presto nel territorio di Trieste le premesse perch quel problema che altrove aveva trovato il suo componimento nelle vie del compromesso di fatto, provocasse qui una crisi che non poteva essere risolta che dal giudice. Ecco in breve l'occasione che port alla decisione segnalata. Il giorno 25 novembre 1957 l'avv. Aldo Terpin rientrava nel Territorio di Trieste, da quello adiacente amministrato dalla .Jugoslavia, dopo aver fatto il pieno di l dal confine. Contestatogli dagli agenti di servizio .la presenza nel serbatoio di quindici litri di benzina in pi di quanti erano stati misurati all'uscita, l'avv. Terpin si rifiutava di pagare i diritti di confine sull'eccedenza, invocando l'art. 38 dell'Accordo di Udine. Tale articolo recita come segue: Facilitazioni doganali per gli autoveicoli. pezzi di ricambio, le gomme, e gli accessori d'uso dei veicoli a motore non sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino iegistrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'art. 37 e siano riesportati; del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio direttamente collegato col motore. Spiccata l'ingiunzione e fatta, dall'avv. Terpin, opposizione, la controversia veniva giudicata dal Tribunale di Trieste, che con una sentenza non priva di pregi, ma tuttavia perplessa, finiva per accogliere la tesi dell'opponente, secondo la quale nessun collegamento era da ritenersi sussistente fra la prima e la seconda parte della norma suddetta -coesistenti solo per ragione di materia -pe1; cui, nessuna specifica condizione essendo stata apposta con riferimento alla quantit della . benzina contenuta nel serbatoio, l'esenzione tributaria doveva intendersi riferita a tutta la benzina ivi contenuta. Per giungere a questa conclusione il Tribunale aveva fatto leva sull'argomento dell'impossibilit che, colla norma relativa alla benzina, si fossero volute richiamare le particolari condizioni previste nella prima parte dell'articolo per gli accessori (vale a dire la specificazione e registrazione di tali accessori nel carnet); e, dalla constatazione di tale impossibilit, era pervenuto alla convinzione che quel termine del pari>> con cui si apre il capoverso dell'art. 38, fosse stato usato del tutto impropriamente nel senso di <>, possano rientrare fra quelli che, a norma della legge 15 maggio 1954, n. 262, debbano tornare in libera disponibilit agli enti religiosi ed elemosinieri della Sicilia (n. 26). ENTI E BENI ECCLESIASTICI ASSOCIAZIONI RELIGIOSE -IMPOSTA SULLE SOCIET. 1) Se, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603 (imposta sulle societ) per gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose la cui gestione ordinaria e straordinaria sottratta, dall'art. 30 del Concordato con la S. Sede, a 58 qualsiasi ingerenza dello Stato, l'obbligo di compilare il bilancio determini l'obbligo fiscale di presentare il bilancio stesso a corredo della dichiarazione dei redditi: (n. 31). CANONI ENFITEUTICI -AZIENDA DANNJ!lGGIATI DALLE TRUPPE BORBONICHE IN SICILIA. 2) Se i canoni enfiteutici, a suo tempo espropriati per debito verso la c.d. Azienda danneggiati dalle truppe borboniche in _Sicilia " possano rientrare fra quelli che a norma della legge 15 maggio 1954, n ..262, debbono tornare in libera disponibilit agli Enti religiosi ed ele mosinieri della Sicilia(n. 32). OPERE DI CONSERVAZIONE DI UNA CHIESA. 3) Se sia legittima la pretesa di un Comune di sottoporre ilprogetto dei lavori, assunti direttamente dallo Stato, per la conservazione di una chiesa appartenente al patrimonio indisponibile di un ente ecclesiastico, all'esame della Commissione edilizia ed alla preventiva autorizzazione del Sindaco (n. 33). ESECUZIONE FISCALE ESECUZIONI IMMOBILIARI. 1) Se nelle esecuzioni immobiliari promosse dall'esattore per debiti di imposte trovi applicazione l'art. 584 C. c. (n. 53). ESATTORE. 2) Se la figura del tesoriere comunale sia diversa da quella dell'esattore (n. 54). 3) Se per il rifiuto opposto dall'esattore a prestarsi alle verifiche ed ispezioni disposte dal Prefetto sia prevista la sanzi0ne dell'ammenda (n. 54). 4) Se possa configurarsi come reato il rifiuto del tesoriere comunale di prestarsi alla immediata verifica di cassa disposta dal Prefetto (n. 54). ESPROPRIAZIONE PER P. U. SPROPRIAZIONI IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE. 1) Se la perizia del Genio Civile pre~ista dall'art. 33 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, al fin.e di stabilire l'indennit da depositare per i beni soggetti ad espropriazione, sia estesa a tutte le materie indicate nella lett. d) dell'art. 140 del citato T.U. del 1933 (n. 156). NOTFICA DECRETO ESPROPRIAZIONE. 2) Se per l~ notifica del decreto di espropriazione per p.u., a mentedell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possaricorrere comunque la competenza del messo comunale (n. 157). OcoUPAZIONI MILITARI. 3) Se l'Autorit militare possa procedere ad occupazione di immobili in forza dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (n. 158). RETROCESSIONE TERRENI. 4) Se gli immobili espropriati e sui q~aii 'opera..pub-_ blica stata eseguita peroltre il 30% del progetto appro-. vato, si intende che abbiano ricevuta l prevista destinazione nonostante la rinuncia al compimento dell'opera (n. 159). -59 5) Se i proprietari espropriati abbiano diritto alla retrocessione degli eventuali relitti per la norma del. l'art. 60 oppure dei fondi interi per l'art. 63 della legge sulle espropriazioni (n. 159). FALLIMENTO DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE. 1) Se l'inammissibilit di impugnativa del decreto emesso dal Tribunale Fallimentare in camera di consigli su reclamo proposto -ai sens.i de'art. 23 L.F..-contro un decreto del Giudice delegato discenda dalla norma dell'art. 23 L. F. o dell'art. 739, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile (n. 57). 2) Se possa ricorrersi in Cassazione contro il suddetto decreto in baE!e all'art. lll della Costituzione per eventuOli vizi del provvedimento (n. 57). FARMACIA ASSEGNAZIONE -LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104. -Se, ai sensi dellalegge 8 aprile 1954, n. 104 per la concessione di sedi ai connazionali gi titolari di farmacie in territori occupati da altri Stati in seguito agli eventi bellici, debba aversi riferimento alle farmacie di nuova istituzione sorte in seguito a revisione della pianta organica od anche a quelle che si rendono vacanti per altre cause (n. 9). FERROVIE ~PALTI DI LAVORO E FORNITURE. 1) Quali' siano i .criteri di applicazione d~lle norme relative alla prescrizione dei diritti (art. 2947 e segg. e.e.) in materia di appalti di lavori e forniture per conto dell'Amininistrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 304). CONCESSIONE SPECIALE 0. 2). Se possano essere estesi i benefici di tariffa, previsti dalla concessione speciale << C" per viaggi in ferrovia al personale assunto dal Governo Militare Alleato e ora in servizio alle dipendenze del Commissariato Generale di Governo per il territorio di Trieste (n. 305). CONTRATTO DI APPALTO -DANNI. 3) Se la clausola, inserita nei contratti di appalto e di cottimo stipulaticon le Ferrovie dello Stato, di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilit per danni subiti dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nella esecuzione della prestazione a motivo dell'esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa >>, si estenda anche ai danni cagionati da fatti colposi attribuiti ad agenti dell'Amministrazione n. 306). 4) Se tale clausola sia affetta dalla nullit prevista dall'art. 1229 e.e. (n. 306). 5) Se l'appaltatore, in virt della clausola in questione, sia tenuto a rimborsare all'Amministrazione le somme dalla stessa pagate all'INAIL. in conseguenza di un sinitro di cui sia rimasto vittimail dipendente dell'appaltatore (n. 306). PERSONALE FERROVI,!UUO -RIASSUNZIONE. 6) Se possa essere applicato l'art. 161 S. G. ai dipendenti che avendo lasciato l'Amministrazione Ferroviaria per essere riusciti vincitori in conco:rsi p1,1.bblici banditi da altre Amministrazioni statali ed essendo stati cancellati dai ruoli ferroviari, hanno fatto domanda per essere riassunti nell'Amministrazione Ferroviaria (n. 307) . PERSONALE FERROVIARIO -SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. 7) Se, ai sensi del combinato disposto dell'art. 290 S.G. del Personale Ferroviario e 201 del T.U. dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, ai fini del computo dell'anzianitdi servizio sia riconosciuto utile al dipendente delle F.S. il servizio gi prestato dal medesimo in carriere corrispondenti o superiori presso altre Amministrazioni dello Stato (n. 308). PERSONALE FERROVIARIO -UFFICIALI PARTIGIANI. 8) Se il Corpo Volontari della Libert fu, per il periodo in cui svolse la sua attivit, considerato ad ogni effetto. Corpo militare inquadrato nelle Forze Armate dello Stato (n. 309). 9) Se, ai sensi della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, dipendenti delle F.S. che durante il periodo bellico rivestirono il grado di ufficiale partigiano, possano partecipare af concorsi interni di cui all'art. 1, punto O) della legge medesima (n. 309). IMPIEGO PUBBLICO EPURAZIONE -REVOCAZIONE DECISIONE. 1) Se possa proporsi pi di una volta l'istanza in revocazione della pronunzia di un collegio ammini~trativo deliberante(n. 504). INFORTUNI IN SERVIZIO CAUSATI DA TERZI. 2) Se il trattamento, spettante all'impiegato collocato in aspettativa per infermit riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia cumulabile con quello, previsto dal R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazio. ni, relativo alla concessione della pensione privilegiata (n. 505). 3) Se l'impiegato, il quale abbia ottenuto il trattamento previsto dall'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver subito danni alla persona per fatti dipendenti da cause di servizio, abbia diritto ad ulteriore risarcimento (n. 505). 4) Se, ed in quali limiti, possa la P.A. richiedere all'autore del fatto illecito il risarcimento del danno, che si concreta nella corresponsione degli assegni e dell'equo indennizzo, di cui al citato art. 68, al dipendente infortunato (n. 505). 5) Se l'Amministrazione possa tener conto del risarc-. mento dei danni ottenuto dal dipendente infortunato a carico. del terzo, autore del fatto illecito, per rifiutare o ridurre le prestazioni di c.i all'art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 505). IMPIEGATO STATALE -SOSPENSIONE CAUTELARE. 6) Se spetti ad. un impiegato sospeso dal servizio per giudizio penale, conclusosi con il proscioglimento per non aver commesso il fatto, la corresponsione degli assegni non riscossi rlativi al periodo di sospern~ione cautelare (n. 506). 7) Se spetti al suddetto impiegato la corresponsione degli assegni dalla data di cessazione della sospensione cautelare alla data della domanda di riassunzione (n. 506). IMPIEGATO STATALE -SOSPNSIONE .PER MOTIVI DISCIPLINARI. 8) Se la sospensione dall'impiego, comesanzione disciplinare, richieda necessariamente, per la sua natura e anche in difetto di una norma apposita, l'ttribuzione di un assegno alimentare (n. 507). PERSONALE FERROVIARIO -SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI. 9) Se, ai sensi del combinato disposto dell'art. 290 S.G. del Personale Ferroviario e 201 del T.U. dello Statuto degli Impiegati civili dello Stato, ai fini del computo dell'anzianit di servizio sia riconosciuto utile al dipendente delle F.S. il servizio gi prestato dal medesimo in carriere corrispondenti o si:tperiori presso altre Amministrazioni dello Stato (n. 508). PERSONALE FERROVIARIO -UFFICIALI PARTIGIANI. 10) Se il Corpo Volontari della Libert fq, per il periodo in cui svolse la sua attivit, considerato ad ogni effetto corpo militare inquadrato nelle Forze Armate dello Stato (n. 509). 11) Se, ai sensi. della legge 14 dicembre 1954; n. 1152, i dipendenti delle F.S. che durante il periOdo bellico rivestirono il grado di ufficiale partigiano, possan9 partecipare ai concorsi interni di cui all'art. 1, punto O, della legge medesima (n. 509). .IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI FISCALI -CASE DI NUOVA COSTRUZIONE. 1) Quali siano i requisiti necessri per ottenere le agevolazioni lelle tasse di registro ed ipotecarie di cui all'art. 43 tariffa all. B legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e art. 17 legge 2 luglio 1949, n. 408, accordate alle case di nuova costruzione che vengano trasferite entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilit o dall'abitazione effettiva (n. 164). AzmNDE ALBERGHIERE. 2) Se, ai sensi dell'art. 8 legge di Regis:tro,. possa ravvisarsi nel contratto col quale le intestatarie di una licenza per esercizio di albergo abbiano venduto al proprietario dell'immobile stesso il mobilio e l'attrezzatura dell'albergo, un atto traslativo dell'azienda alberghiera (n. 165). REGISTRAZIONE A DEBITO. 3) Se, ai sensi dell'art. 111, li. 1, della legge di registro, sia ammessa la registrazione a debito delle sentenze prima della ammissione a gratuito patrocinio della parte che richiede la registrazione (n. 166). RICORSO PER REVOCAZIONE AVVERSO DECISIONE DELLA COMMISSIONE' CENTRALE. 4) Se, al fine della proposizione dell'azione giudiziaria, sia applicabile la sospensione prevista dal terzo comma dell'art. 398 C.p.c. nel caso in cui avverso la decisione della Commissione Centralesia.stato propo~to ricorso per revocazione (n. 167). SOCIET IN NOME COLLETTIVO -ATTO DI ASSEGNAZIONE. 5) Se sull'atto di assegnazione ai soci di beni immobili di una societ in nome collettivo debba applicarsi l'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 88, n. 1 .della.Tariffa all. A per le assegnazioni ad azionisti oppure 60.,...,.. se i predetti soci abbiano diritto al trattamento pi favorevole previsto per le altre societ dall'art. 88 n. 2 lett. b) della tariffa medesima (n. 168). 6) Se, allorquando sia gi scontata la imposta proporzionale di trasferimento all'atto della trasformazione di una societ in un'altra (al't. 83 deii. tariffa all. A) il successivo atto di assegnazione dei beni sociali (effettuato al momento dello scioglimento dell'ente) sia assoggettabile a imposta graduale ai sensi dell'art. 88 n. 2 lett. b) della stessa tariffa. (n. 168) IMPOSTA DI SUCCESSIONE INSUFFICIENZA VALORI DICHIARATI. 1) Se la sanzione stabilita per l'insufficienza dei valori dichiarati nelle denuncia di successione sia una sopratassa applicabilenella misura fissa stabilita dall'art. 72 della legge tributaria sulle successioni oppure una pena pecuniaria, disciplinata dall'art. 2 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, o a cui sia stato quanto meno applicabile per analogia questa ultima disposizione (n. 28). 2) Se la disposizione dell'art. 2 del R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 2313, sia applicabile in materia di imposta di successione (n. 28). POSSESSO CONTESTATO DI BENI. 3) Se, agli effetti dell'imposta sulle successioni, sustsia l'obbligo di denuncia di beni litigiosi per contestazioni insorte anteriormente all'apertura della successione (n. 29) 4) Se il fatto del possesso continuato nell'erede (art. 1146 C. c.), isolatamente considerato, sia sufficiente a far presumere la trasmissione di un immobile (n. 29). 5) Se la disciplina stabilita per i crediti dagli artt. 45 e 32 della tri\mtaria sulle successioni sia applicabile a tutti i cespiti litigiosi (n. 29). 6) Se, agli effetti della legge tributaria, sia considerato trasmissione di diritto patrimoniale, il forza di clausola testamentaria, l'avere il de cuius semplicemente accampato una pretesa su bene alieno, che gli eredi dovrebbero poi far valere in via giudiziaria (n. 29). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PROVVIGIONI AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI CASE ESTERE OPERANTI IN ITALIA. -Se l'entrata derivante dalle provvigioni percepite dal commissionario, che stipuli contratti, per ditte estere, di merci destinate alla esportazione, sia soggetta all'I.G.E. (n. 88). IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO NOTIFICAZIONE. 1) Se nel caso di contribuenti emigrati all'estero la notifica di accertamenti definitivi debba essere fatta nel comune di ultima residenza (n. 5). 2) Se, essendo mancata opposizione nei confronti di accertamenti definitivi -notificato per affisione all'albo comunale -la tassazione possa subire riduzioni per ragioni di equit in ordine alla gravosit dell'imposi. zione pel mancato discarico delle passivit (n. 5). IMPOSTE E TASSE REDDITO AGRARIO. 1) Quali siano gli elementi costitutivi del concetto di reddito agrario (n. 332). &&~l!tlillmi 61 IMPOSTA FABBRICAZIONE :MINERALI DI MERCURIO. 2) Quali siano i criteri della legge 9 maggio 1959, n. 266 . sulla sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sui minerali di mercurio (n. 333). ENTI ECCLESIASTICI -IMPOSTA SULLE SOCIET. 3) Se, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 603 (imposta sulle societ) per gli istituti ecclesiastici e le associazioni religiose la cui gestione ordinaria e straordinaria sottratta, dall'art. 30 del Concordato con la S. Sede a qualsiasi ingerenza dello Stato, l'obbligo di compilare il bilancio determini l'obbligo fiscale di presentare il bilancio stesso a corredo della dichiarazione dei redditi (n. 334). IPOTECHE 1) Se le miniere dell'Isola dell'Elba siano assoggettate alla disciplina dettata dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 (n. 15). MmIERE. 2) Se, ai sensi dell'art. 826 C. c., le miniere dell'Isola dell'Elba appartengano allo Stato come bene patrimoniale indisponibile (n. 15). 3) Se, ai sensi dell'art. 22 legge 29 luglio 1927, n. 1443, le miniere dell'Isola d'Elba possano essere ipotecate dal concessionario (n. 15). LAVORO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. -Se sia applicabile, per la silicosi e l'asbestosi, l'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che regola i ricorsi del datore di lavoro avverso la diffida dell'Istituto Assicuratore circa l'obbligo assicurativo (n. 25). MEZZOGIORNO CASSA PER IL MEZZOGIORNO. -Come siano regolati i rapporti della Cassa per il Mezzogiorno con le varie Amministrazioni statali comprese le aziende autonome e quelle dotate di personalit giuridica (n. 13). MINIERE MINIERE DELL'ISOLA D'ELBA. 1) Se le miniere dell'Isola d'Elba siano assoggettate alla disciplina dettata dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 (n. 14). 2) Se, ai sensi dell'art. 826 C. c., le miniere dell'Isola d'Elba appartengano allo Stato come bene patrimoniale indisponibile (n. 14). 3) Se, ai sensi dell'art. 22 legge 29 luglio 1927, n. 1443, le miniere dell'Isola d'Elba possano essere ipotecate dal concessionario (n. 14). MONOPOLI CONTRABBNDO DI APPARECCHI DI ACCENSIONE. Quali siano, ai sensi dell'art. 1 legge 20 agosto 1949, n. 700 e art. 10 legge 3 gennaio 1951, n. 27, le sanzioni da applicarsi per il contrabbando di apparecchi di accensione (n. 37). NAVE E NAVIGAZIONE VENDITA DI NAVE A STRANIERO --DnynsSIONE DELLA BANDIERA. -Se debba farsi luogo al procedimento per dismissione della bandiera di una nave italiana venduta all'asta in territorio estero ed a cittadino straniero ovvero se la nave stessa debba essere senz'altro cancellata dalle matricole nazionali per aver perduto i requisiti di nazionalit (n. 104). NOTIFICAZIONE IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. 1) Se nelcaso di contribuenti emigrati all'estero la notifica di accertamenti definitivi debba essere fatta nel comune di ultima residenza (n.15). 2) Se, essendo mancata opposizione nei confronti di accertamento definitivo -notificato per affissione all'albo comunale -la tassazione possa subire riduzioni per ragioni di equit in ordine alla gravosit dell'imposizione pel mancato discarico delle passivit (n. 15). OPERE PUBBLICHE OPERE MARITTIME. -Quali siano i criteri di applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 542 sui contributi dovuti dai Comuni sulla spesa sostenuta dallo Stato per opere marittime (n. 51). ORFANI DI GUERRA EQUIPARAZIONE FIGLI DEGLI INABILI AGLI ORFANI DI GUERRA. -Se, ai sep.si degli artt. 1 e 7 lett. b) della legge 13 marzo 1958, n. 365, possano essere equiparati agli orfani di guerra I. figli degli invalidi per fatto di guerra divenuti inabili al lavoro per successivo aggravamento della lesione od infermit da essi precedentemente riportata (n. 3). PENSIONI CUMULO CON TRATTAMENTO DI ATTIVIT. 1) Se la elencazione contenuta nell'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, degli Enti, per i cui dipendenti sussiste il .divieto di cumulo di un trattamento di attivit con un trattamento di quiescenza superiore a L. 50.000 (poi elevato a L. 60.000), abbia carattere tassativ~ (n. 95). PENSIONI DI RIVERSIBILIT. 2) Se al coniuge superstite, il quale abbia contratto matrimonio con un pensi<;mato fuori delle condizioni di cui al 1 comma dell' articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, spetti la pensione di riversibilit, se con il matrimonio si fatto luogo contestualmente a legittima zione di figli naturali (n. 96). PIGNORAMENTO PENSIONE. 3) Se, ai sensi dell'art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180, possa la Pubblica Amministrazione procedere al recupero di un credito erariale mediante pignoramento, nei limiti di legge, della pensione che l'ex impiegato percepisce per un titolo anteriore al rapporto in occasione del quale il credito stesso maturato (n. 97). PIANI REGOLATORI COSTRUZIONE IN DEROGA. l) Se sia valida, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicem bre 1955, n. 1357, la licenza di costruzione rilasciata da un Comune dopo la sospensione del nulla osta ministeriale (n. 8). 62 p ATRI'.MONIO INDISPONIBILE. 2) Se per la tutela di un edificio appartenente al patri monio statale indispoibile leso da una nuova costruzione frontista in violazione della norma edilizia regolamen. tare concernente l'altezza dei fabbricati in confine con una via pubblica, debba proporsi ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della licenza edilizia rilasciata dal Comune o si debba agire dinanzi al giudice ordinario, contro il costruttore,per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla violazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 872 C. c. (n. 9). PORTI DEPOSITI FRANCHI. -Quale sia la proced,ura per l'istituzione dei depositi franchi (n. 12). POSTE E TELECOMUNICAZIONI BUONI POSTALI. 1) Se il pagamento di buoni postali caduti in succes sione debba essere disposto nella misura prevista dalla legge o in quella stabilita dal Tribunale in sede di vo lontaria giurisdizione quando il provvedimento sia stato emesso nei confronti di uno soltantodegli aventi dirit to (n. 79). SERVIZIO TRASPORTI POSTALI URBANI. 2) Se, in applicazione dell'art. 13 del vigente contratto di appalto per iservizi dei trasporti postali urbani, possa farsi luogo all'adeguamento del caI).one contrattuale in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dalla sovrimposta addizionale sul costo del carburante, disposta con D. L. 22 novembre 1956, n. 1267 (n. 80). PRESCRIZIONE FERROVIE -APPALTI DI LAVORI E FORNITURE. -Quali siano i criteri di applicazione delle norme relative alla prescrizione dei diritti (art. 2947 e segg. C. c.) in materia di appalti di lavori e forniture per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 36). PREVIDENZA ED ASSISTENZA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, 1) Se sia applicabile, per la silicosi e l'asbestosi, l'art. 9 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che regola i ricorsi del datore di lavori avverso la diffida dell'Istituto Assicuratore circa l'obbligo assicurativo (n. 36). 'CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI. 2) Se la legge 24 ottobre 1955, n. 990, nella lett. b) dell'art. 17, si riferisca soltanto ai geometri iscritti alla Cassa di Previdenza o, in generale, a tutti i geometri sol che iscritti ai Collegi Provinciali (n. 37). 3) Se il contributo di cui all'art. 17 lett. b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sia applicabile sulle parcelle relative a lavori eseguiti da un geometra, libero professionista, per conto della Pubblica Amministrazione (n. 37). 4) Se, ai sensi della legge n. 990 del 1955, sussista responsabilit del committente per il mancato pagamento da parte del geometra del contributo previsto dall'art. 17 lett. b) (n. 37). PROFESSIONI GEOMETRI -CASSA DI PREVIDENZA. 1) Se la legge 24 ottobre 1955, n. 990 nella lett. b) dell'art. 17, si riferisca s.oltanto ai geometri iscritti alla Cassa di Previdenza o, in generale, a tutti i geometri sol che iscritti ai Collegi provinciali (n. 3). 2) Se il contributo di cui all'art. 17 lett. b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sia applicabile sulle parcelle relative a lavori esegi;i.iti da un geometra, libero professionista, per conto della P.A. (n. 3). 3) Se, ai sensi della legge 990 del 1955, sussista resposabilit del committente pel mancato pagamento da parte del geometra del contributo. previsto dall'art. 17 lett. b) (n. 3). PROPRIETA,' p ATRIMONIO INDISPONIBILE. -Se per la tutela di un edificio appartenente al patrimonio statale indisponibile leso da una nuova costruzione frontista in violazione della norma edilizia regolamentare concernente l'altezza dei fabbricati in confine con una via pubblica, debba proporsi ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento della licenza edilizia rilasciata dal Comune o si debba agire dinanzi al giudice ordinario, contro il costruttore, per ottenere il risarcimento del danno prodotto dalla violazione del regolamento edilizio comunale in relazione all'art. 872 C. c. (n. 27). REGIONI REGIONE SICILIANA -POTERI DEL COMMISSARIO DELLO STATO E DEL P.G. PRESSO LA CORTE DEI CONTI. -Quali siano i poteri di accertamento e di ispezione che possono riconoscersi, nei confronti della Regione Siciliana, al Commissario dello Stato ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (n. 87). RESPONSABILITA' CIVILE FERROVIE -CONTRATTO DI APPALTO -DANNI. 1) Se la clausola, inserita nei contratti di appalto e di cottimo stipulati con le Ferrovie dello Stato, di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilit per danni subiti dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nella esecu-. zione della prestazione cc a motivo dell'esercizio.ferroviario o per qualsiasi altra causa >> si estenda anche ai danni cagionati da fatti colposi attribuibili ad agenti dell'Amministrazione (n. 191). 2) Se tale clausola sia affetta dalla nullit prevista dall'art. 1229 C. c. (n. 191). 3) Se l'appaltatore, in virt della clausola in questione sia tenuta a rimborsare all'Amministrazione le somme dalla stessa pagate all'INAIL in conseguenza di un sinistro di cui sia rimasto vittima il dipendente dell'appaltatore (n. 191). SENTENZA REGISTRAZIONE A DEBITO. --Se, ai sensi dell'art. lll, n. 1, della legge di registro, sia ammessa la registrazione a debito della sentenza prima della ammissione al gratuito patrocinio della parte che richiede la registrazione (n. 12). ~fil'[@lli!&&&d&ilfJb -~ 63 SOCIETA' ENTI :PUBBLICI -SOPPRESSIONE. 1) Se le norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, siano applicabili alle Societ, delle quali lo Stato sia azionista, esclusivo o .di maggioranza (n. 90). 2) Se il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 12, 5 comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, competa anche ai dipendenti delle societ poste in liquidazione in seguito all'esercizio, da parte dello Stato azionista, delle facolt di cui all'art. 6, ma per effetto diretto ed immediato di una deliberazione dell'assemblea (n. 90). SOCIET IN NOME COLLETTIVO -ATTO DI ASSEGNAZIONE 3) Se sull'atto di assegnazion:e ai soci di beni immobili di una societ in nome collettivo debba applicarsi l'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 88, n. 1, della tariffa all. A) per le assegnazioni agli azionisti oppure se i predetti soci abbiano diritto al trattamento pi favorevole previsto per le altre societ dall'art. 88, n. 2, lett. b) della tariffa medesima (n. 91). 4) Se -allorquando sia gi scontata la imposta proporzionale di trasferimento all'atto della trasformazione di una societ in un'altra (art. 83. della Tariffa all. A) il successivo atto di assegnazione dei beni sociali (effettuato al mmento dello scioglimento dell'ente) sia assoggettabile ad imposta graduale ai sensi dell'art. 88, n. 2, lett. B) della stessa tariffa (n. 91). SUCCESSIONI BUONI :POSTALI. 1) Se, ai sensi dell'art. 467 e 582 C. c., nelle successioni legittime, al coniuge superstite che succeda in concorso con i germani del defunto venga assegnata la met dei beni caduti in successione (n. 62). 2) Se il pagamento di buoni postali caduti in successione debba essere disposto nella misura prevista dalla legge o in quella stabilita dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, quando il provvedimento sia stato emesso nei confronti di uno soltanto degli aventi diritto (n. 62). TELEFONI SOCIET CONCESSIONARIE. Quali siano le conseguenze del mancato pagamento da parte delle societ concessionarie del servizio telefonico dei proventi del traffico spettanti all'Azienda di Stato (n. 22). TRASPORTO SERVIZIO TRASPORTI :POSTALI URBANI. -Se, in applicazione dell'art. 13 del vigente contratto di appalto per i servizi dei trasporti postali urbani, possa farsi luogo all'adeguamento del canone contrattuale in conseguenza dei maggiori oneri derivanti dalla sovrimposta addizionale sul costo del carburante, disposta con D.L. 22 novembre 1956, n. 1267 (n. 47). TRATTATO DI PACE TITOLI DI DEBITO :PUBBLICO ITALIANO RESTITUITI DAL GOVERNO JUGOSLAVO. -Da quando comincino a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza, aj sensi dell'art. XVI, lett. B n. 1 al Trattato di Pace per le azioni derivanti da titolo del debito pubblico italiano appartenenti ad enti aventi la sede sociale in Italia od a persone fisiche residenti in Italia e che il Governo jugoslavo avrebbe dovuto, per l'art. 8 dell'Accordo 18 dicembre 1955, ratificato con D.P. 11 marzo 1955, n. 210, restituire entro sei mesi dall'accordo (n. 77). TURISMO STAZIONI DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO. -Quali siano i rapporti tra le leggi relative alle stazioni di cura, soggiorno e turismo e le leggi relative alla tutela delle bellezze naturali (n. 13). 1 I (7108992) Roma, 1960 -Istituto Poligrafico dello Stato G. C.