ANNO XII -N. 10-11-12 ôTTOBRE-NOVEMBRE-DIOEMBRE 1959 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUB.BLIintesi, i termini della c.d. cc questione meridionale È. Per una recente completa esposizione della questione cfr. la monografia del VŽicHTING: la questione meridionale, trad. it., Napoli, Istituto Ed. del Mezzogiorno, (senza data), con una completa letteratura, vecchia e nuova, sull'argomento. realiz.za,zione fosse, anzitutto volto esclusivamente a queste final'itˆ; in secondo luogo, che, pur facendo pa.rte integrante dell'organizza.zione amministrativa dello Stato, fosse fornito di autonomia -sul piano giuridico e finanziario -tale da assiaurwre stabilrnáente ed 'ist“tuzionalrnente la realizzazione del piano generale di opere per la soluzion(}. della questione meridioánale, sottraendosi la realizza.zione stessa al pericolo di mutamenti di impieghi di fondi o, comunque, alle vicende dell'Amministrazione ordina.ria-. Questa insensibilizza. zione degáli áscopi e della disponibilitˆ finanziaria destinata agli scopi stessi, daUe vicende dell'ordinaria attivitˆ amministrativa dello Stato stata attuata con la creazione di un organismo ad hoc dotato di disponibilitˆ finanziaria, assicurata fino al termine stabilito per l'espletamento dei suoi compiti, che ha per finalitˆ istituziona,le esclusivamente questo espletamento, mediante attivitˆ quaálificata come volta aJla realizzazione di opere pubbliche Ç straordinarie >> : come tale, autonoma ed indipendente, anche se coordinata sotto l'aspetto funzionale, daU'ordinaria attivitˆ amministrativa dello Stato. Quale strumento appositamente creato per conseguire le anzidette finalitˆ, la Gassa per il Mezzogiorno non ha precedenti specifici nel nostro ordinamento: runa.logie ási trovano, invece, nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America e, precisamente, con la Tennesse Valley Authority (T.V.A.), Ente creato con legge :foderale del 18 maggio 1933, con lo scopo di provvedere alla bonifica integmle del bacino del. Tennesse (2). L'ana.Iogia con questo Ente che, limitafamente all'attivitˆ straordina.iáia ad esso attribuita, si (2) Cfr. FRANGIPANI: l'Ente per la vallata delle Tennesse in cc Acque, bonifiche e costruzioni È, maggio-giugno 1954, pp. 225/235. -124 i!' ";-? " ~~.,, aággiunge all'attivitˆ propria ed ordinaria ej ádiClhllter1 americani aell'lnterno, dell'Agricoltura,, del commercio, della Dnesa, della Marina e del Lavoro, sussiste anche per quanto attiene alla :struttul'a gmrid1ca, giaocli anche l'Ente per la vallata ue1 'fennesse, pur essenuo un l!.“nte pubblico con propria persona.Jitˆ 2'iuridica (Oorporation) viene uefimto in quel1'01,inamento come Ç uno strano ibridismo i regolare organo governativo di Washington e di una semi indipendente e quasi autonoma corpora.zione È: o, pJ precisamente, quale Ç Autho'f'ity ))' cio col termine che negli U.~.A. si designano gli organi del governo feuerale. Hicch, anche per que110 ordmamento come (e lo si vedrˆ subito)á per il nostro, stato g1ustani'.ente. richiatnata la figura dell'ergano del: lo ~tato con personalitˆ giuridica, come quella pi idonea alla struttura giuridica del T.U.A. (3). ~) LA S'ffiUTI'URA GIURIDICA DELLA CASSA PER IL 1UEZZOGIOR;' stata. concepita nonch la necessitˆ della realizzazione del piano entro il periodoádi tempo prestabilito, postuiavano, per le ragioni alle quali si anche accennato, la creazione di un organismo apposito al quale dovessero attribuirsi i compiti necessari per quella realizzazione. Hi ricllieueva per questo organismo una autono mia uag1i organi dell'ordinaria attivitˆ ammini strativa dello Htato, tale da consentire l'esecuzio ne spell.ita del piano, senza che sulla stessa si po tessero proiettare le ombre deile interferenze con l'azione e le competenze delle varie Amministra zioni che, singolarmente, sarebbero state interes sate a ciascun settore di intervento, e senza che sull'esecuzione stessa potessero interferire ragioni finanz.iarie; all'uopo práevedendosi, come subito sii dirˆ, un congegno i finanziamento del tutto paár ticolare e diverso, quanto alla fonte ed alla pos sibilitˆ di impiego, da.gli ordinari finanziamenti effettuati in base a.l bilancio dello Stato. Queste esigenze avrebbero potuto essere soddi sfatte, in astratto, oltre che con la crea.zione di un Ente ad hoc con propria personalitˆ giuridica, anche mediante un .organismo soltanto cli:ffere:p. ziato dalla Amministrazione sta.tale, sul tipo delle varie aziende autonome. Ed in effetti, come ri sulta dai lavori preparatori della legge istitutiva, vi furono perplessitˆ e discussioni circa l'una. o l'altra soluzione, prima che fosse data preferenza aálla prima; anzi, secondo qualche Autore, queste perplessitˆ ed incerte:ize a.vrebbero la.sciato trac cia anche nella definitiva configurazione della Ç Oaissa È (4). (3) Cfr. FRANGIPANI: op. cit. p. 231. (4) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della " Cassa ,, e la funzione delá Comitato dei Ministri. per il 1'.lezzogiorno, in Vecchi e nuovi termini della questione meridionale, Milano, Ç Giuffr '" 1956 p. 136. Sotto il profilo giul'idico formale, quale emer~e dalla legge istitutiva -ed l'unico dato formale positivo-, laÇ Cassa, ll un Ente conÇ propria personalitˆ giuridica ll (art. 2 della. legge 10 agosto 1950, n. 646), E:nte che, qualunque sia, il criterio (od i criteri) (5) da. seguire per la, di; stinzione dagli Enti privatf (scopo, 01,clinamento positivo, inquadramento nella P.A., ingerenza dello Stafo) senza dubbio da qualifica.rsi come persona !]itwid!iaa pubbliaa nel nostro ordinamento. Si tratta, infatti, di Ente creato dallo Stato con apposita legge, con fina.litˆ indubbiamente pubbliche, certamente inquadrato nella. Pubblica Amministrazione, soggetto a controllo dell'Autorit~.Goi. vŽrnativa. á á á á á á Pertanto, ove si isti.tuisca, per l'individuazione della na.tura giuridica dell'Ente, una indagine sul piano dommatico che tenga conto di tutti gli elementi strutturali desumibili dal complesso delle disposizioni della legge istitutiva, si deve necessariamente pervenire ad una ulteriore specifica qualifica.zione giuridica della Ç Gas.sa ll, sempre dal punto di vista. strutturale. Infatti, come stato giˆ osservato in dottri na (6), la Ç Ca.issa.È presenta questa particolMitˆ strutturale, nei confronti di qualsiasi altra per s9na giuridica pubblica: essa stata istituita per legge non per perseguire fini pubblici delimitati per questo o per quel generico settore d'i pub blicitˆ) ma e1sclusivamente per realizzare finalitˆ proprie dello Stato) cio per realizzare il piano generale di opere stra.ordinarie dirette al pro gresso economico e sociale dell'Italia Meridiona.le (piano di formazione esclusivamente statale): anzi, si deve dire che la Ç Cassa.)) sta.ta creata esclusivamente in funzione strumentale nei con fronti dell'anzidetta realizzazione e che la Cas sa stessa, all'infuori dell'anzidetta finalitˆ, non ne ha altre proprie (delle quali si possa, neanche in astratto, discutere se sia;no pubbliche o pri vate), non ha neanche un proprio patrimonio, nŽ immobilfa.re n mobiliare perch anche la dispoá nibilitˆ finanziaria che la legge le a.ssicura per tutto il periodo stabilito alla. sua attivitˆ, con siste in una raccolta di somme di va.ria prove nienza ma sempre di pertinenza stata:le, somme che la Ç oa.ssa >> non pu˜ destina.re a scopi diversi da quelli della Ç esecuzione del!e opere previste dall'art. 1 >> (art. 10 della legge istitutiva) (7). Posta l'anzidetta particola.ritˆ. teleologica e strutturale della Ç Orussˆ È nei confronti delle altre (5) Cfr. VITTA: Diritto Amministrativo, 3a .Edizione, Torino 1949, col. I, pp. 128-139. (6) AMORTH ANTONIO: La struttura giuridica della á Ç Cassa '" ecác. cit. p. 37. PESCATORE: Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorn,.Q,. in ÇForo it. È, 1957, IV, 153 sgg. (7) áci˜ si desume esegeticamente a,nche ,dalla coilocazione della norma che istituisce la Ç cassa" (art. 2 della legge 10 aprile 19¤0; n. 64, dopo, la norma che prevede la formazionti e fa realizzazione del piano (art. 1 della stessa legge). &=;=; ;;;pfffP&htizR -125 person giuridiche pubbliche del nostro ordinamento, in dottrirnt sj_ sono d,elineate recentemente due teorie circa l'esatta individuazione della natura giuridica della Uassa stessa: la prima, soá stenuta dall'AMORTH, che ravvisa nella Ç Cas!sa È un Ente pubblico, per cos“ dire, accentuato) un quid mediwm tra la persona giuridica pubblica e l'A.ziellda di Sta.t˜, e che qualifica come Ç Ente stataie È (8). La seconda, che fa capo a PmscATOREJ ritiene, invece, che la cc Oassa. È debba qualificarsi, nel nostro ordinamento, come organo straordina.rio dell'Amministrazione dello Stato, non essendo a ci˜ d'ostacolo la attribuzione di una ctistinta personaHtˆ giuridica (9). Non qui il luogo per discutere a fondo la rispondenza dell'una o dell'altrˆ t~oria all'effettiva struttura della Ç Ct11ssa È. Il problema,. , per˜, sommamente interessa.nte in quanto dall'una o da.ll'altra soluzione dipende se la (( oa.ssa )) debba a.nnoverarsi tra gli organismi dell' Amministrazione diretta o dell'amministrazione indiretta dello Sta.to: giacchŽ, la qua.litica di ÇEnte stata.le JJ se coglie, sotto Fa.spetto, per cos“ dire, dinamico ed esteriore, la particolaritˆ dei fini perseguiti dalla cc Oassa È, cio il ca.rattere statale dei fini stessi, non dioe, peraltro, dal punto di vista intrinseco e, quindi, strutturale, se questi stessi fini son˜ propri dell'Ente (e solo, quindi, potenzia,lm.ente attua.bili dallo Stato, ma, in effetti, da. esso dismessi mediante una specie di a.bdicazione all'Ente all'uopo cr:eato), o sono e restano, invece, propri ed istituzionalmente dello Sta.to, anche i;e realizzati, in via straordinaria e, quindi, provvisoria) e per una limitata parte del territorio dello Stato, da.l nuovo organismo, che non ha, qmndi, a.ltro compito se non quello, meramente strumentale, di attua.re quei fini che restano istituzionalmente dello Stato ed a.j. quali, quindi, lo Stato stes.so provvede direttamente, per il resto del suo territorio. Non qui il luogo, si diceva, di discutere particolarmente l'una o l'ailtra teoria. Peraltro, appare difficilmente contestabile, ove si analizzino le nocrme della legge istitutiva della Ç Cassa>> ortre il dato formale della dis:tinta perásonalitˆ giuridica, la statuaiitˆ dei fini che la oa.ssa deve perseguire in ba.se alla legge stessa e la perrnanenza istituzionale dei fini stessi allo Stato; e, poich si tratta di fini che corrispondono a funzioni essenziali) dovrebbe rupprurire inconcepibile una dismissione od abdicazione da pa.rte dello S.tato al perseguimento degli stessi, sia pure in via temporanŽa e limitatamente ad una parte del territorio. Del resto, non sarebbe neanche age (8) Cfr. AMORTH: scritto citato pp. 137-139. -Sulla base di queste considerazioni la giurisprudenza ha riconosciuto la impignorabilitˆ ea insequestrabilitˆ delle somme di pBrtinenza della Ç Cassa È, anche se non specificatamente destinate alle singole opere: cfr. Pretura di R˜ma: V Sezione, sent. 15 ottobre í958, est. Picazi˜; in causa. Cassa per U Mezzogiorno c. Ziino. (9) Cfr. PESCATORE: Spunti etc;, cit, col. 159, 160. vole concepire tale dismissione od. abdicazione 9, comunque, autonoma assunzione di fini,_ quanto meno rilevimti nell'ambito dei fini statua11, per un Ente quale la cc Cassa>> che ha nella stessa legge istitutiva, un preciso termine di durata, prei:i-ssione certamente inconsueta per le persone gmridiche, pubbliche o private. Il vero che, com' stato esattamente osservaá to pi che comcienza di fini ello Stato .e della cc Oassa >> quale persona giuridica pubblica, autonomamente assunti a quest'ultima nell'ambito dei fini dello Stato, si tratta di' tutt'altro tenomeno e precisamente di fini istituzionaH e tradizionali uello l::ltato che vengono attribuiti, pur restando tali) ad un orga.nismo di carattere straordinario e tempora.neo che si pone, in relazione a.J perseguimento dei fini stessi, in posizione meJ'am, ente strumentale. L'ruppartenenza, d.ei fini rullo l::ltato e la posizione meramente strumentale della Ç Oassa >J si rivelano chiaramente alle principali norme della legge istitutiva. 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni: in particolare, dall'art. l (piano generale delle opere della Ç Oassa È, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, cio da un organo dell'amministrazione diretta dáello Stato) aicl alto livello; coordin(tllnento e, quindi, sostanziale parificazione delle opere della cc CassaÈ, alle opere che restano nella competenza degli ordinarj_ Dica.steri statali), dall'a1:t. 4 ( a.ncora, coordinwmento con le oper.e ed i programmi ministeriali), dall'art. 5, 1¡ comma (parificazione della ÇCassa >> allo l::“tato pe1á quanto concerne gli oneri finanziari dell'esecuzione delle opere), dall'art. 8 (che prevede l'affidamento delle opere della Ç Cassa. >> ad az.iende autonome sta.tali od al Corpo forestale, cio l'incarico fidu: eia.rio conferito dall'una a.ll'altra Amministrazione od azienda dello Sta.to; nonch l'attribuzione agli Uffici del Genio Civile o, comunque, ad organi statali della competenza e collaudo delle opere); infine daU'applicazione alla Ç Oassa. È, in' quanto oggettivamente compa.tibili, delle norme per le opáere di competenza del Ministero dei LL. PP. e, di conseguenza, anche alle norme dáella legge e del Regolamento sulla contahilitˆ dello Stato. In una parola, dalle norme sopra indicate si tra.e il convincimento che la cc Oassa >> sia un orga nismo ruppositamente crea.to per assolvere, in aggiunta all'attivitˆ dell'Amministrazione ordina ria, gli stessi medesimi fini di quest'ultima, sfa. pure in modo diverso ed in via. stra0:rdinaria e provvisoria: stessi fini che, nel restante territo rio dello Stato e, qua.lche volta anche nel terriá torio assegnato aUa competenza della Ç Qassa >> (a;rt, 1, i;i.ltimo c-0mma della legge istitutiva), se guitano ad essere persáeguiti dall'Amministra.zione ordinaria. Questo, fenomeno corrisponde, quindi, pi alla struttura del rapport˜ organico che alla situazione della persona giuridica pubblica. -sorta per attuare fini propri) pur. se realizzabili anche diret~a.i:nntáe dallo Stato od. ai quali lo Stato an netta una particolare rilevanza nell'ambitoá dei suoi fini generali. i~aAflawwmar~@rnr~..&f'~ -126 Il problema, a questo punto, di vedere se la sostanziale qualitˆ di organo straordinario e provvisorio dell'Amministrazione diretta dello Stato sia o meno conciliabile con la Çpersonalitˆ giuridica È che, come si detto, costituisce l'unico ed esplicito dato strutturafo-formale desumibile daálla legge istitutiva. Il problema non nuovo, essendo stato agitato in dottrina, con soluzioni diverse, ni riguardi di organismi i quali, pur essendo positivamente qualificati come persone giuridiche, pe1'seguono istituzionalmente scopi propri e connatura. ii dell'Amministrazione diretta dello Stato; anzi, come stato acutamente osservato, queste persone hanno una autonoma imputa.~ione di interessi (nel che sta,, appunto, il sostrato della personailitˆ) áche soltanto forma,le, giaicch quegli interessi rimangono sempre propri dello 8tato che, anzi, ne esalta e ne sottolinea l'importa.nza (10). Per restare nei limiti consentiti daU'attuale trattazione, diremo che il problema stesso molto controverso nella nostra, dottrina di diritto amministrativo e che la controversia sii riaccesa proprio a proposito dell'individuazione' della natura giuridicaá della. Ç Oassa È, sostenendosi da qualche Autore che la Ç Cassa, È sia, la espressione, nel nostro ordinamento, di una tendenza a stabilire strutture amministrative nuove, qua.le sarebbe, appunto, la, persona giuridica organo dello Sta,to, per realizza.re, nell'ambito della stessa Amministrazione diretta dello S.tato e nelle condizioni di autonomia delle quali si sopra detto, piani di intervento statali di ampio respiro, coordinati, anzi inseriti nell'amministrazione diretta dello Stato, finanziati in termini di sfoura e stabile S1Uffi.cienza, (11) ; sorstenendosi, al contra.rio, da altri Autori che, pur trattandosi di Ente pubblico del tutto particolare, in quanto istituito esclus,ivamente per svolgere attivitˆ statale, e pur potendosi riscontrare qualche incertezza circa la. qualificazione giuridica, della Ç Cassa È e nei lavori preparatori .e nello stesso testo della legge istitutiva (quale, ad esempio, l'omissione della espressa qualifica di Ente-pubblico e la carenza di uno sta,tuto, pur previsto nell'art. 24 della legge) non vi sia ragione di discostarsi dalla concezione traidiz.ionale dell'Ente pubblico con propria personalitˆ giuridica, pur concedendosi che, per la particolaritˆ dellaá sua struttura istituzionale la Ç Oaissa. >> debba essere qualificata come l> : IL OoNSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE -IL PRElSIDIDNTEl -IL COMI TATO ESECUTIVO á IL 00LLElGIO DEI REVISORI IL PERSONALID DEJLLA Ç CASSA )). L'amministra.zione della Ç Cassa>> si incentra in un solo organo collegiale, il Consiglio di Am1nini8trazione composto di un Presidente, di due vice-Presidenti, e dj. dieci membri, scelti tra persone particolM'mente esperte, siano o meno impiegati dello Staito. La fonte di nomina diversa per il Presidente che viene nominato da.I Capo ct.ello Stato, su proposta del Presidente del Con siglio e sentito il Consiglio dei Ministri, mentre i due vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio sono nominati dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Oonsiglio di Amministra.zione pu˜ essere sciolto per grave inosservanza, delle disposizioni di legge o per grave irreg'olaritˆ di gestione, con decráeto del C3rpo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio: con lo stesso decreto l'amministra. zione pu˜ essere a.ftidata ad un Commissario governativo il quale, pera.ltro, ha l'obbligo di promuovere la ricostituzione del normaJe organo di amministrazione entro sei mesi (art. 24 della legge). Con la leg.ge 22 ma.rzo 1952, n. 166, legalizzandosi una situazione giˆ posta in essere dal Consiglio (mediante delega) venne prevista la nomina, da pa.rte del Consiglio stesso, e con l'approvazione del Oomitaito dei Ministri, di un Comitato ristretto, denominato Comitato esecutivo, composto da tre a cjnque membri: con deliberazione dell'S giugno 19á52á, n. 1197, il Comitato esecutivo venne costituito, in numero di cinque membri, con attribuzioni conferite in via, sperimenta.le (approvaázione dei progetti di importo non sruperiore a L. 300 milioni, impegni di spesa non eccedenti i 50 milioni, alcuni provvedimenti rela.tivi al personale). S.ucces,siva:mente, entra.ta, in vigooáe ála nuova legge 29 luglio 1957, n. 634 che consider˜ la nomina del Comitato esecutivo come meramente facoltativa, il Consiglio non ha ritenuto di avvaler1sii della facoltˆ e non ha. rinnovato la. nomina del Oomita.to, decaduta per lo spirare del termine. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur ripetendo, come si visto, la nomina da fonte diversa e superiore a quella degli a.Itri membri del Collegio non haá, nell'ordinamento della Ç Cassa ))' poteri istituzionali prop1ái,.átranne, naturalmente, i poteri che gli siano delegati dal Consiglio per continuitˆ ed agev~ezza di azione. In base ai principi generali, il Presidente ha la rappres& ntanza deU.a, Ç Ca,ssa >> nei rapporti esterni: nella legge istitutiva non vi norma espressa in tal senso, norma che forse si sa.rebbe trovata nel Regolamento previsto dall'arrt. 28, che non sta.to mai emanato. L'esecuzione delle delibere del Consiglio ed in genere, l'attivitˆ di esecuzione spetta a,l personale della Ç Cassa ))' sotto la direzione e l'impulso á -1,27 del Dilrettore generale che partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto semplicemente con. sultivo. Conformemente aUe caratteristiche di tempom, ne>itˆ della Ç Cassa È e di strurnerbta.Utˆ per l'as solvimento di finaHtˆ che sono e restano dello Sta.to, la legge istitutivaá ha disposto che gli im piegati della Ç CassaÈ dováessero essere assunti in prea1tlenza tra i dipendenti dello Stato e, per la restante parte, con contratto a termine: sic ch, alla data. fissata per la cessazione di attivitˆ dell'Ente, il personale Ç comandato l> dovesse rientrare nei ruoli di provenienza e quello a.ssunto a contratto dovesse cessare dall'impiego per sca,denza, del terllliíne. Questo rapporto di Ç prevalenza )) del personale Ç comandato )) su quello aássunto direttamente si , in pratica, an dato attenuando, per esigenze orga.nizzativ.e di vario genere, senza che, peraltro, ne sia rim-a.sto alterato il principio secondo il quale il legisla tore non ha voluto istituire per questo organismo straordinario e provvisorio un corpo impiegatizio fornito di un proprio Ç status n, che dovesse so pravvivere alla cessazione della << C:a.ssa )), Organo della Ç Cassa l> anche il Collegio dei reá1?isoá;¥i dei 0onti al quale la. legge istitutiva (art. 21) attribuisce, oltre alle funzioni di riscon tro e controllo conta.bile (lett. b) e e d), anche un potere di controllo di legittimitˆ (vigHaánza, sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione). Il Collegio costituito di tre membri effettivi e di tre supplenti: un memb'ro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti tra i Consiglieri della Corte stessa (ed a questi spetta la Presidenza del Collegio): gli altri membri sono nomina.ti senza. aolcun vin colo, dal Ministro per il Tesoro. Sia la positiva inserzione del Collegio tra gli organi della Ç Cas sa l> sia il modo di nomina (che non richiama affatto la iáa.ppresentauza dell'Autoritˆ nominaán te) es:cludono che il Collegio dei revisori dipenda dalle Autoritˆ alle quali demandata la nomina: esso , invece, un organo che esercita la sua fun zione a caratteJ"e continuaUvo presso la Ç Ga.ssa È, senza alcun vincolo di dipendenza e di subordi nazione col Ministero del Tesoro o con la Corte dei Conti. Al di fuori del controllo esercitato daál Collegio dei revisori, la Ç Oassa )) non soggetta al con trollo normalmente esercitato dalla Corte dei Conti sulle amministra.z.ioni dello Stato: laá Corte esercita il controllo successivo soltanto in sede cli valuta.zione del bilancio della Ç Gassaá È che, ai sensi dell'art. 27 della. legge istitutiva, presen tato annua.lmente all'esame del Parlamento, in aUega.to a.1 conto consuntivo dello Stato. 4) IL CoMrrATo DEI MINISTRI PER IL MmzzoGIORNO. lÈer quanto inse1áito positivamente nell'ordinamento della ÇCassaÈ, il Comi.fato dei Ministri per il Mezzogiorno non certamente organo della Ç Cassa ))' bens“ un organo governa.tivo ad alta qua.Iificazione o a> si presenta, nella legge istitutivaá, come coneepita in funzione strumentale dell'attuazione del piano in tal g'uisa, formulato da,l Oomitato dei Ministri. Peraltro, le funzioni del Comitato non si esauriscono neUa predisposizione del programma generale. Le attribuzioni del Comitato, in base alla leggáe istitutiva, trascendono la fase di s1emplice programmazione, per pa,ssare anche in quella. clella realizzazione od esecuzione delle opere, senza, di che, d'altra parte non si giustificherebbe il caJ.'attere perma.nente del Comitato stesso. Infatti, spetta al Comitato l'approvazfone dei programmi esecutivi annuali della ÇGassa.>> e di ogni modificazione dei programmi stessi (aJ.¥t. J, 1¡ e 2¡ comma della legge 10 agosto 1950, n. 646: art. 2 della, legge 29 luglio 1957, n. 634). Al riguardo, sono da. considera.re gli artt. 2 e 3 della legge 27 luglio 1957, n. 634 che hanno disciplinato, in maniera orgáanica ed efficiente il meccanismo essenziale cli questa, approvazli.one dei prográammi annuali, nonch del coordinailliento con i programmi dei Ministeri, anche nei rigua.iádi del Ministero delle Paiátecipazioni statali e degli investimenti degli enti e delle a.ziende sottoposte alla vigilanza di quest'ultimo, stabilendo una percentuale obbligato1¥ia di intei>venti nei territo'l'i di competenzn della Ç Cassa. )) ed attribuendo al Comitato dei Ministri poteri decfaori (che sembrano, quindi, trascendere la figura giuridica dell'approv áazione) in ordine all'esecuzione dei programmi annuali sia della ÇCassa l> che dei Ministeri nei confronti dei quali si attua il coordirramento. Oon la stessa legge n. 634, del 1957 stato stabilito, sempre in tema di coordinamento, la percentua.le obbligatoria di spáesa per opere pubbliche dei singoli Ministeri da effettuarsi nei territori di competenza della Ç Oassa >>. Spettano, inoltre, al Oomitato dei Ministri, la, autorizzazione alla Ç Ga,ssa )) per la partecipa.zione in enti preesisteinti o per la costituzione di nuovi enti per l'attuazione di opere di interesse turistico e per il finaánziamento di Enti per la valorizza. zione dei prodotti aágricoli (a.rt. 7), la ˆestinazione concreta e fa, misura dei finanziamenti industriali (art. 19 della legge 11aprile1953, n. 298), l'a,pprovazione del piano regolator.e di massima per la Oalaibrfa., nonch dei programmi annuali, ed il aoordvnwmento relativo con le opáere eseáguite in Calabria dai Ministeri dell'Agricoltura e dei La.vori Pubblici e dalla stessáa Oassa per il Mezzogiorno (legge 26 novemb1¥e 1955, n. 1177 art. 7 e 10), l'a,utorizzazione aálla. ÇCassa l> per la co -128 struzion,e di setrol,e professionali ed a promuovere e finanziare corsi di qualifica.zione e specializzazionŽ (art. 4 legge 291 lugáIio 1957, n., 634), la d}eforminazione delle localitˆ e delle caratteristiche degli impianti finanziabili nonch la misura d,el contributo per i finanziamenti a.Ile piccole e medie industrie (art. 18 della legge 27 luglio 1957, n. 634), la determina.zione della misura del contributo per i finanziamenti dell'attrezzatura ai Oonsorzi per lo sviluppo industriale (a.rt: 21 della stessa legge 27 luglio 1957, n. 634), la determinazione dei settori artigiani la cui attivitˆ . suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale nel Mezzogiorno nonch delle modalitˆ e dei criteri di selezione delle richieste, oltre all'ammonfare complessivo dei contrib11ti eroga bili. Oome ási vede, si tratta di un insieme di attribuzioni di amministra,zione attiva e di controllo, iehe non s:i presta.no ad essere qua.Iificate con una unica formula complessiva. Infatti, oltre alle approvazioni ed a.Ile autorizza, zioni che ,sopra. ahbiamo indica.te, 1sp,etta aál Oomitato una funzione di amministrazione attiva, che si esplica principa:lmente, oltre che nelfa formazione del piano generale, nella part,ecipazione con poteri decisori anche ai programmi annua.Ii e nel coordina.mento, con gli stessi poteri, dei pro2:rammi della (( oa.ssa )) con quelli degli altri Ministeri: funzioni importantistsime e, si pu˜ di- 1¥e, determinanti per l'attivitˆ della Ç Oassa È, nei confronti della quale, poich i programmi annua.li devono essere comunicati annualmente alle Camere, il Comitato si pone quafo intermediario traá la Ç Oassa, >> ed il Parlamento. Peraltro, a prescindere dai sopra indicati singoli poteri e relative funzioni attribuiti al Comitato in relazione ai v'ari provvedimenti della Ç C~ssa È, non dato rinvenire nella legge istiti: ti~a,, n nelle successive modifiche ed integraz10m, alcun accenno ad una subordinazione gerarchica della Ç Oaássta >> al Comitato (del resto mal conciliabile con la distinta personalitˆ giuridica) e neanche ad una soggáezione della Ç Cas¥sa. >> a.Ila vigilanza o tutela del Comitato: anzi cli una vigilwnza in senso tecnico, cio equivalente a controllo di legittimitˆ, non ásolo non si rinviene nella legge istitutiva alcuna indica.zione dei mezzi onde sia resa possibile la vigilaánza sfossa (trasmis;sione .o comunicazione di provvedimenti e deliberazioni) . t ' ma s1 rovano., anzi, áelementi decisamente in senso contrario, quale ad esempio, }a, mancanza di po tere .n~l Oom~tato cli revocare direttamente gli amm1111strator1 della Ç Oass1a È, anche in caso di gravi irregolaritˆ, e di nominare, in loro V"ece, un Commissario: atti che sono devoluti alla. ini ziativa {lei Presidente del Consiglio dei Ministri ed aHa diretta compeátenza del Capo dello Stato'. Sicch da dire che n al Comitato dei Ministri, n (come subito si vedrˆ) al suo Pres:idente á attribuito il potere di awnullwmento di ufficio d:gli atti megittimi che estrinsecazione principale e caratteristica del potere di vigilanza secondo la terminologia giuridica italiana (del po tere .di decisione d:ei ricorsi gera.rchici non . neanche da pa.rlare, gia.cch, come si visto, la ÇGassa non organo gerarchicamente subordina~ to al Comitato). Cosi, ove il Comitato ritenga che debba es,sere annullato per illegittfmitˆ un alto o pr<;>vvedimento della Ç Gassa.È, non potr~ che provocare tra,mite il suo Presidente, !"esercizio della ge~erale potestˆ di annullamento da parte del. Governo, in base all'art. 6 della legge comunale e provinciale s~condo il T. U. del 1934 (13). L'unico dato formale nel testo della legge istitutiva (a.rt. 22) costituitoá dalla vi,qilanza, sulla Ç Oassa >> atribuita al Práesidente del Comitato dei Ministri e della quale il President stesso deve riáspondere, come dell'attivitˆ del C'omita;to, innanzi al Parlamento. ~e qui non s:i fratti di vigilanza in sen;~.o tecmco non sembra che possa duhitarsi, dopo quanto si dianzi detto. Infatti, un attento esa.me della legge istitutiva in tutto il complesso delle sue disposizioni esclude che il Legislatore abbia voluto ruttribuire al Presiˆente del O~mita. to una competenza o funzione ˆiváersa, quantitativamente e qualitativanrnnte, da quella attribuita a,l Com.itato quale or,q.ano collegia,le. Di pa.rticolare vi la concentrazione della funzione sotto il profilo della responsabilitˆ nei confronti del Parlamento, áesclusivamente, specificamente e personalmente nel pr1esidente del Oomita.to. 8icch, il Presidente risponde, nei riguardi del Parlamento e dell'attivitˆ del Comitato -ch:e !llbbiamo visto consistere in estrinsecazione di funzioni di vario genere, di controUo e di amministra. zione attiva -e della vigilanza sulla Ç Oa.ssa È. Ohe cosa si possa. conteneráe, in questa formula della ÇvigilanzaÈ, di diverso dall'attivitˆ del Oomitato nel suo complesso nei confroi1ti della Ç Oaissa >> non appa.re agevole stabilire. Certo che la delimitazione del contenuto della Ç vigilanza >> presidenziale non pu˜ prescindere daíla competenza propria. del Comitato, del qualáe la legge ha inteso iásolM'e la responsabilitˆ politfoa n.ei confronti del Parlamento, con una affermazione che non trova riscontro nei confronti di alcun aJtro ente pubblico, nel nos-“r"o ordinamento. La Ç vigilanza >> quindi si presta ad essere definita e compresa pi per esclusione che positivamente: non controllo di legittimitˆ, giusta quanto sopra si detto, sia perch non si trova stabilito nella, legge alcun mezzo o moda.Jitˆ per l'es~rci~io di questo controllo., sia páerch non (~ attr'lbmto alcun potere repressivo di annullqmento, sia perch un controllo continuativo di l~g~tti~itˆ áescluso da tutto l'insieme delle dispos1z10111 della l~gge istitutiva e delle succeS1sdve modificazioni ed integrazioni, che ha attribuito solo al Collegio dei Revisori e ad alcun altro organo ~ appartene¥nte o non appartenente allo (13) Del resto si ammette nella nostra dottrina l'esistenza. ~i ~nti indubbiamente pubblici per i quali la l~gge is1tutiva neanche menzioni la sottoposizione a vigilanza; cfr. VITTA: Diritto amministrativo, 3¥ ed., Torino 1949, vol. I, p. 138. -129 ordinamento str.utturale della Ç CassaÈ -la funzione di vigilare in forma continuativa sull'osservanza della legge da parte del Consiglio di Amministrazione, pur senza a,lcun potere di annullamento. In sintesi, ci sembra che la funzione di > si debba comprendeTe, anche esso in áfunzione necessariamente strumentale, il potere del Presidente del Comitato di vigila.re continuamente sul Ç buon fine È, per cos“ dire, dell'esplicazione dell'attivitˆ del Comitato nei riguardi della Ç CassaÈ, cio sull'effettiva realizzazione del páiano e dei programmi formati od approvati dal Oom:itato ed, in genere, sul pratico conseguimento degli sŽopi per i quali al Oomitato sono state attTibuite le funzioni di vario genere sopra. illustrate: senza questi poteri, non si concepirebbe la. responsabilitˆ personale ed esclusiva del Presidente sia. per quanto attiene all'attivitˆ del Comitato che alla vigilanza sulla << Cassa >l. Si tratta., quindi, di un potere e di una funzione diversi da quelli che sono estrinsecamente della vigilanza in senso tecnico, e che pi che al controllo sembrano a.tteneráe aHa parteai>:pazione e collaborazione attiva del Comitato quaJe organo di Governo áe, come fale, aáppartenente a.I sistema costituzionale dello Sta.to, all'attivitˆ ed aál conseguimento delle finalitˆ della. Ç Cassaá >l che sono e restano, finalitˆ woprie dello Stato. ,Ed anche sotto questo aspettoá da cogliere la pa.rticolaritˆ strutturale di questo singolarissimo Enche che, ess.endo stato crea.to esclusivamente per realizzare il piano predisposto dal Comitato dei Ministri, non stato dal Legislatore sottoposto alla struttura tradizionale del controllo espressa dal binomio vigilanza e tutela (con Ja, baTdatura e gli inconvenienti propri di tale controllo) bens“ ad una fOTma nuova ed inusitata se riferita ad un. Ente pubblico (il che conferma che la Ç Cassa n non sostanzialmente tale) : forma che, .se da un lato ha contorni meno precisi della. vigilanza o della tutela in senso tecnico, in effetti ben pi penetrante e, per questo, pi efficace perch supera la posizione concettuafo del con trollo -di legittimitˆ o di merito -con tutti suoi inconvenienti (primo tra essi, il rinvio, dell'atto annullato per illegittimitˆ o. revocato per il merito, all'Ente controllato, per gli ulteriori provvedimenti) per estrinseca.rsi in una funzione di collaborazione elastica, ma non per questo meno effica.ce, con gli organi propri della Ç Oassa ll per il perse~imento delle finalitˆ che sono e restano anche del Oomitato, oltre che della ÇCassa.)), Questa forma, che, quindi, solo impropria. mente pu˜ essere qualificata di controllo e che potrebbe, invece, definirsi .come di sorveg7ianza attiva di carattere generale sull'attivitˆ della Ç Ua.ssa l> implica il controllo della convenienza e della rispondenza, al fine, cioá del merito dell'attivitˆ stesása., con ogni facolˆ conseguenziale (richiesta di chiarimenti, di invfo di atti & prová vedimentí ecc.), nonch il controllo sulle persone degli amministratori, al fine di indirizzarne l'azione e, se del caso, proporre a.Jla Presidenza. del Consiglio dei Ministri l'adozione del provvedimento di revoca degli amministratori stessi, ipotizzato dall'art. 24 della legge istitutiva.. 5) L'EJSIDCUZIONE DEJLLE OPERE DI COMPEII'ENZA DEJ,LA ((GASSA)), Anche nella fase di esecuzione delle opere, anzi sopra.tutto in questa, si rilevano, oltre la. strumentalitˆ della Ç Cassa >l per la realizzazione lli fini stata.li (la Ç Gn.ssa J), nonostante la sua denominazione, non un organismo finanziario o bancario, bens“ essenzialmente organo di esecuzione delle opere attribuite alla sua competenza) e la coordinazione, che si potrebbe dire sincroniz":áazione, sul piano di una perfetta paritˆ, tra ,l'azione (straordina0ria) della. (( ca.ssa )) e l'azione ordinaria e straordinaria dei Ministeri, l'inserzione organica della Ç Cassa ll nella stessa Amministra. zione diretta dallo Stato. Al riguardo, tre sono, a mio avvi1so, gli a.spetti fondamentali che denotano questo inserimento: a) l'art. 5, primo comma della leggáe istitutiva 10 a,gosto 1950, n. 64u, rimasto immutato nelle succes:siváe modificazioni, stabilisce, in via genera.le, che nell'esecuzione delle open: i propria competenza la Ç Oassa n sostiene gl“ oneri che, in base alla legislazion@ vigente, sare71bero a c e dalla sua localizzazione ad una parte specifica del territorio nazionale.. l'interá vento si attua con le stesse caratteristiche, in ba¥se agli stessi principi fondamentruli, anche se con maggiore sneHimento di forme e di controlli p1er ma.g-g-iore celeritˆ di azione: sicch, sembra tranquillamente da concludersi che si tratta di oneráe straordinal'ie (quelle compres:e nei programmi della Ç <:a.ssa l>) che si a,q,qiunqono a quelle f'omprese nei progTammi minist<>riali, dello stesso tino di queste, pnl' essendone l'es.ecuzione affidata ad Ol'gani diversi e condotta con metodi diversi; b) ma anche quest'ultima diversitˆ , a ben g1m1áda.rla., pi apparente che rea.J.e in . .quanto l'esecuzione avviene, secondo l'a.rt. 8 della legge-~ istitutiva nel nuovo testo dell'art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634 mediante il sistema della c01wessione (di esecuzione) ad Enti pubblici o ;;&& ;;&& -130 mediante affidamento ad Amministra.zioni oll aáziendáe autonome stata.li, ovvero col sistema degli appalti diretU avvalendosi degli Uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato: ai quali uffici, o ad altri competenti organi statali spetta il collaudo delle opere. Ora, come stato acutame111te os.serva.to (14), l'istituto stesso dell'affidamento riferito alle Amministrazioni ed alle azi'nde di iStato denota, di per s, una paritˆ orga,nica e funzionale della Ç Cassa ¥; a questi altri organi dello Stato, paritˆ che deriva dalla posizione della Ç Cassa >> stessa nell'ambito dell'organizzazione statua!~ per la quale agiscono gli organismi indicati nell'art. 8 come pos1sibili soggetti del rapporto fiduciario di affidamento; (14) PESCATORE: op. cit. col. 161. (15) Cfr. CASSAZIONE: I sez. civile sentenza IL 22l!J, 2 aprile-23 giugno 1958, in causa Quadrato c. Amministrazione provinciale di Bari (ÇForo it. '" 1958, I, 1442) la quale ha affermato la massima: " I contratti Mipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno sono considerati alla stessa stregua di quelli stipuiati daHo Stato .... . come se stipuiau dai Ministero dei LL. PP. ..... n; Cfr. anche CORTE D'APPELLO DI ROMA: sent. 10-30 luglio 1959, in causa Cassa per il Mezzogiorno c. Societˆ italiana per le Condotte d'acqua, inedita. e) c' poi, nello :stesso art. ás, altra norma fonda.mentale -quella dell'ultimo comma -che conferma e ribadisce la posizione statuale della ÇOassa È dichiarando applica.bili all'esecuzione delle opere, in quahmque forma avvenga, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del .Ministero dei LL. PP., cio le norme fondamentali che regolano lo intervento dello Stato nella materia dei lavori pubblici, ~10rme che, com' noto, non concerno.no soltanto le opere in se stesse, nrn tutto il sistema giuridico ed economico entro il quale l'esecuzione deve svolgersi, a partire dalle garanzie per la scelta del contra. ente privato a venire alla gestione economica dei lavori, sino al sistema. delle risoluzioni delle controversie. La giurisprudenza formatasi in argomento b.a fin'ora mostrato di interipreta,iáe questa. regolamenta. zione delle opere della Ç Ca.ssa È nel giusto senso della giˆ di per s chiara dispos:izione delia legge iistitutiva (15). E non pu˜ essere, a nostro avviso, diversamente anche in base alla ratio della norma nonch alla considerazione della posizione della Ç Cassa>> come parte dell'organizzazione diretta. e strumento dell'az.ione dello Stato. L. TRAOANNA fnn1= ;,¤~&::iTITZfTI NOTE DI DOTTRINA BREVI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA Segnaliamo alla partioola;re attenzione dei collegM, e dei lettori i seguenti studi e scritti giuridici comparsi sui pi recenti numeri di alcwne pub b licaziolflli periodiche. F. OARNELUTTI:. Estenzione del giudizio sul risarcimento del danno ad iniziativa del convenuto...ÇRivista di diritto processualeÈ, 1959, pag. 626. Si tra.tta di nota alla sentenza della. Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 31 luglio 1958, in causa Oenci contro A.T..A.O. con la quale la Corte Suprema ha a,ffermato che il convenuto con azione generica di risarcimento del danno pu˜ estendere l'azione stessa al quantum., obbligando l'attore a rinunziare alla comoda sepa.razione dei giudizi. Sulla questione si veda in questa. Rassegna, 1958, 142. L. BIANOHI n'EsPINOSA : Rassegna Trimestrale della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. 10 aprile -30 giugno 1959, ÇRivista di diritto processua.leÈ, pag. 675. Superfluo metterne in rilievo l'importanza. M. LA ToRRE : Provvedimenti del Sindaco e responsabilitˆ dello Stato. ÇL'amministrazione italianaÈ, 1959, pag. 889. Nota critica ana. sentenza della C01áte di Cassazione, Sez. III, n. 1718 del 9 giugno 1959, la quale ha affermato la responsaábilitˆ dello Stato per atti compiuti da dipendenti comunali nella esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente in materia edilizia emessa dal Sindaco di Napoli. Sull'argomento pubblicheremo prossd.mamente uno studio di un nostro collaboratore. P. BELLINI: é costituzionale la confisca del diritto a pensione di chi acquista una cittadinanza straniera? <>, 1959, pag. 529. Dopo un accura.to e documentato studio della dottrina e della giurisprudenza in materia l'A. conclude col ritenere ammissibile un sindacato degii organi amministrativi s:ôlla costituzionalitˆ delle leggi che sono chiama,ti ad applicare, sinuacato che dovrebbe giungere fino alla disapplicazione delle leggi l'itenute incostituzionali, indipendentemente dalla pronuncia della Corte Oostituzionale. Si tratta, come evidente, di un problema di importanza eccezionale, sul quale non pu˜ dirsi certo che si siano ra,ggiunti risultati soddisfacenti da parte della dottrina. E' superfluo sottolineare quanto sia opportuno approfondire l'argomento, e la Rassegna. non mancherˆ di far conoscere in proposito il suo punto di vista. B. BIAGI : Gli organi locali del Ministero della Sanitˆ. ÇRivista trimestrale di diritto pubblicoÈ, _ 1959, pag. 596. Interessante e documentato studio sulle modificazioni avvenute nella. competenza amministrativa in materia di sanitˆ pubblica dopo la istitu zione del Ministero della Sanitˆ. G. OoLETTI: Il dolo penale in tema di responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione verso i terzi ¥ . ÇIl Foro italianoÈ, 1959, I, 1732. In questa nota si cerca di interpretaire llY. giurisprudenza della, G01¥te di Cassazione nel senso che il dolo del funzionario non rompe sempre il rapporto organico tra-1ui e l'Amministrazione, ai fini della responsabilitˆ di questa pe'l' i danni ~~;'ªfM;;;;;;;; & -132 stesso senso citiamo a.nche una nota del GoLzI (in ÇForo Amm. È, 1959, II, I, 761). Il pericoloso tentativo della dottrina ulteriormente aggravato dalla tendenza a considerare esistente, oltre che la responsabilitˆ diretta della P .A. intesa in questi limiti esager,ati, anche laá responsabilitˆ indiretta, in base alla quale dovrebbe essa rispondere anche di quella attivitˆ posta in essere dai suoi dipendenti per fini esclusivamente privati, dolosa. o colposa che sia. Richiamiamo l'iattenzione dei colleghi sulla I).ecessitˆ di uno studio approfondito sull'argomento e su una costante vigilanza delle eventuali manifestazioni giurisprudenziali, delle Corti di me rito, al fine di consentire un tempestivo intervento in sede di impugnazione contro l'affermarsi di un indirizzo che ci sembra nettamente contrario alla Oostituzione ed alle leggi vigenti. V. ANDRIOLI :~Sequestro di giornali e libertˆ di stampa. ÇIl Foro ita.lianoÈ, 1959, I, 1754:. Si tratta di una acuta e vivaee critica, alla, sentenzai della Oorte di Appello di Rbma del 14: luglio 1959, in causa Ministero Interni contro Quarra con l1ai quale la Corte, in adesione ai principi giˆ afferma~i dalla Corte Suprema di Ca.ssazione (v. in questa Rassegna} 1958, 87), ha escluso la giiurisdizione del giutdice ol'dinatrio a conoscere della domanda di risarcimento di danno derivante da sequestro di giornaU murali, pretesamente illegittimo adottato in applicaizione dell'art. 2 del T.U. di P.S. L'Andrioli sostiene, in definitiva, che l'a,rt. 2 sopra citato in netto contrasto con l'art. 21 della Costituzione, ma si dˆ carico dell'orientamento assunto dalla Oorte Oostituziona1e nella sentenza n. 8 del 1956, nella quafo si ricoá nosce infondata la questione di costituzionalitˆ relaitiva a1 citato art. 2, ma nel contempo Ç vengono enucleaiti ailcuni Sligniffoati interpretativi È della norma che, se foss1ero concr,etamente seguiti dall'autoritˆ, determinerebbero la, incostituzionalitˆ della norma medesima. L'Andrioli definisce il problema che sorge da que~ta sentenza Ç il pi appassionainte tra quelli cui l'attivitˆ della Corte Costituzionale ha dato vita È e riconosce che al suo soddisfacente scioglimento si oppongono Çqua.si insormontabili difficoltˆÈ. Comunque, la questione di costituzionalitˆ dell'articolo 2 sopraá citato nUOViamente stata esaminata dalla Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto, in Camera di Consiglio, la manifesta infondatezza. A quesfo proposiito ci preme ,qui riaffermare quanto a.bbiamo giˆ scritto nella Rassegn(L (loco cit,) e cio che, una volta che la giur.isprudenza della Corte Suprema non nega il giudice al ,privˆto che si pretende leso da un provvedimento adottato ex art. 2 citato, jl mantenimento di tale disposizione nell'ordiniamento giuridico italiano, risponde a quelle innegabili esigenze di tutela urgente ed eccezionale dell'ordine pubblico:: e 'della sicurezza pubblica e cio della esistenza stessa della collettivitˆ organizzata. ' ' ' á ' A. TORRENTE : Panorama di giurisprudenza della Cassazione. cc Rivista di Diritto CivileÈ, 1959; 20 quadrimestre del 1959, p. 541. Di questa Rassegna, la. cui importanza superfiuo sottolineare, áanche in árelazione aálla pe1" sona del suo Autore, segnaUamo sopratutto, oltre le sentenze rese in cause nelle quali stata part~ l'Amministrazione dello Stato, anche Ja, sentenza in materia di cuipa in contrahvndo (pag. 544) nella quale si esclude che Ç versi in colpa preco:utrattuale la parte che ometta di fare rilevare al l'altra l'esistenza di norme giuridiche dalle quali potrebbe derivaire l'invaJid“tˆ del contratto Èá L'argomento vale, natura,lmente, anche per tutti quei rasi nei quali si pretenda di attriouire responsabilitˆ per colpa precontrattuale all'Amministrazione dello Stato nel caso in cui i contratti stipulati tra i funzionari competenti non a.bbiano riportato la prescritta approva~ione. Rassegna di giurisprudenza sulla imposta di registro, a cura di MAROELLO PEPE. Ed. Giuffr, Milano, 1959. Conformemente alle ailtre pubblicazioni della Raccolta di Giurisprude;nza amministrativa tributaria diretta da Zainobini, Pescˆtore e Torrente, la presente opera espone il commento, articolo per articolo della fondamentale legge del registro. Naturailmente, le leggi che concernono il tributo non si fermano al T. U. del 19:23, ma. fino ad oggi numerosissime se ne sono susseguite. Di queste, a.Imeno di quelle che presenta.no carattere generale, quali le leggi s~i procedimenti davanti le commissioni tributarie, si tenuto conto, riportwndo il testo delle disposizioni pi importanti e illustrando le questioni che pi possono interessare in ordine a quel procedimento specie in materia di impugnazione. La consultazione viene agevolata da un particolareggiato somma,rio disposto dopo il testo di ogni adicolo, e che dˆ la visione del commento, nonch dall'indice analitico. Sebbene l'opera presentata come una, esposizione delle decisioni giurisprudenziali, tuttavia stata tenuta presente la dottrina., specie in merito alle questioni pi dibattute e continuamente troviamo citati l'UKMAR, il BERLIRI, il RAsTEJLLo, nonch le ultime due pubblicazioni del Contenzioso dello Stato (dal 1940 al 1955). Senza pretese dottrinarie, come viene premesso nella prefazione, l'Autore si preoccupaito di dare una esposizione critica della legge di registro, ruttra\'“erso la elabor1az;ione giurisprudenziale di questi ultimi anni. Possiamo dire che sotto certi aspetti ci troviaámo di fronte ad un testo istituzionale. Infatti, specie a proposito delle fasse sugli aitti vengono premesse e illustrate le nozionj: dei vaári nego~i giuridici e, cos“ le varie categorie di a,tti a,ír).ministrativi (concessioni, autorizzazioni), cercando, prima di esporre le questioni cui l'appli - IITF -133 caizione del tributo ha da.to luogo, di dare una nozione eim.ttai dei varri istituti gmriuici, nozio1u dcavate ual caimpo c1vihst1co eu a.mmimstra.uvo. Dal co.imeuto dei primi a.rtfooli si pone in luce il carattere della imposta C1i registro, il suo presupposto e l'oggetto e si passa quinui a áconsiderare i conoett1 !li imposta principaile, complementaire Ž suppletiva,, nonc.ll di imposta fissai, grauuaile, proporzionale e progressiva,, e cos“ que110 di atto tassabile e ui disposizione, -dj. cui all'articolo 9 della l.g. á L'irrilevanza, degli eventf ulteriori aUa formazione dell'att˜ trattata ilei suoi li.miti e nella sua portata, considerando i ca.sj. di revoca, annullamento, rescissione, condizione risolutiva; esaminando per;:i,ltiáo il problema se l'irrilevanza degli eventi successivi spieghi efffoacia a_nche allorc1l l'atto non sia stato mai presentato aUa registrazione (n. 7276). .8 circa, la ripetizione di imposta dicui all'articolo 14 n. 2 della legge, che ammette la restituzione tlella tassa, pagiata _per gli atti dichiarati nulli,, mentre sulla nozione di vfaio radicale, le opinioni sono pacitiche, intendendosi ôn vizio che porti ad una nullitˆ assoluta, non altrettanto pacifico il significa,to dell'inciso Ç indipendentemente dalla volontˆ e tlal consenso delle parti>>. Nel.La ra.ssegna delle decisioni, delle quali vengono riportati i punti essenziali delle motivazioni, dato rinvenire due concezioni che differiscono tra loro in quant˜ nell'una si considera la mancata pa;rtecipaziorie della, volontˆ delle parti in ordine agli ~:ffetti del negozio come implicita nel Žoncetto di nullitˆ radicale, .Laddove nell'altra si considera com connaturale a,d ogni negozio ri_ullo la partecipazione delle parti ailla causa della nullitˆ. Si passa quindi a,d una casistica del1a quale ricorderemo Fipotesi in cui un falsus procwrator aveva venduto ad altri, consapevoli del difetto di rappresentanzai, un immobile di proprietˆ di un terzo (n. 82) l'ipotesi di vendita. a non domino (n. 84), di atto stipulato senzia la preventiva autorizzaázione amministrativa, (n. 85)., e viene trattato poi il problema della simulazione -assoluta (n. 83). Da segnalare la. trittazione del regime tributario degli atti sottoposH ad approvazione, autorizzazione o visto di legittimitˆ. Attraverso una rassegna critica della dottrina e della giurisprudenza, viene posto in evidenza la tesi sempre sostenuta dall'Avvocatura nel senso che tali atti non costituiscono un c.d. atto complesso con il provvedimento d'approvazione ecc., che rappresenta invece semplice condizione d'efficacia, con la conseguenza della immediatˆ registra!Zione nel caso che ad essi sia data esecuzio¥ne, nonostante non sia intervenuta l'approvazjone dell'autoritˆ di controllo (n. 92 e segg.). ' La differenza del diverso trattamento degli atti sottoposti a condizione sospensiva e degli atti soggetti ad approvazione, omologaz1one ecc. nel senso che i primi ancorch inefficaci sono tuttavia assoggettati all'obbligo_ immediato della registrazione, mentre, i secondi dovranno essere registrati solo dopo che l'approvazione sia intervenuta, \'iene sápiegata non perch quest'ultima sia con dizione che riguarda l'efficacia, bens“ nella pr.eoccupazione di evitare evasioni fiscali, essendo estremamente difficile per la finanza, accertare se la condizione sospensiva apposta ad á atto sia verificata; preoccupazione che viene meno" nel caso degli atti sottoposti ad approvazione o omologiazione, perch la comunicazione ádel reia.t:1Vo provvedimento, oltre che essere affidata all'iniziativa delle parti contrˆenti, devoluta agli organi stessi dell'autoritˆ che ha emesso il provvedimento (n. 99:105). á Passando poi ai singoli negozi giuridici, ampiamente trattato il regime tributario della-donazione, con speciale riferimento al dibattuto problema se, ai fini della imposta ááglobale il-cumulo delle donazioni debba opera.rsi rispetto a, ttte le donazioni fatte dal donante con atti separati ancble a faivoJ:e cli dooatˆri diversi (íí.-230). La donazione remuneratoria, qantunque non abbia formato _oggetto di decisioni giurisp_rôdenziali; egualmente trattata con premesse di carattere ge: nerˆle in ˜rdine al concetto di tale forma di donazione e con richiami alla dottrina (n. 212). -á Viene pure trattata la presunzione di donazione nei thlisferimenti tra coniugi e in particol~re la validitˆ delle certificazioni bancarie quaii prñve atte a vincere la presunzione, e la divisione inter lieros peratto tra vivi, che deváe configurarsi come donazione, anche sotto l'impero del nuovi) co_dice (226-238). á á á 8i pongono poi le differenze ti'a il contratto di mandato e il contratto di opera, secondo il codice civile (n. 239); e si passano in esame tutti i casi di mandato (procurai, delegazione, cessio bonorum) mandato ad aJ.ienare eoc.) tenendo presente oltre le' deci1sioni giiurisprude111z.ia,li, le op:inioni espresse da1gli ruutori in dottrina (n. 240-248). _Sul trasferimento dei beni mobili e immobili da rilevar1e la questione se il 1¡ comma dell'art. á46; abbia ca.rattere generale o eccezionale. Attra,verso una rassegna della dottrina e della giurisprudenza, in materia scarsa, il testo perviene alla solu zione che il detto pi-incipio abbia ca-ratter generale (n. 251). Trattazione accurata pure dedicata. a.l ,regime tributario clelle pertinenze, dopo che l'entrata in vigore del nuovo Codice civile ha abolita la categoria degli immobili pe1á _destinazion~, di cui parola. nel 1¡ comma dell'a.rt. 46 e nell'art. 47 (n. 25á2 e segg.). . á Sui contratti di appalto e di locatio _operis si p1ááemettono le relative nozioni facendo osservare come non sempre riesce facile in pratica, distin. guere tra contratto d'appalto e quello di vendita o di som:ministm,zione, allorch il contratto comprenda insieme all'opera, la fornitura di materie, merci o prodotti (n. 32á2), quindi si esaminano gli appailti e le forniture alla P.A., nonch. tra. privati. S.i accenna alla differenza, tra. appalto e commissione, appalto e concessione di pubblJci servizi (327-343-345 Slllb a,rt. 56), appalto e tra.sporto-. __ Su quest'ultimo punto si tratta difflusamente circa la questione dell'obbligo deHa denuncia. delle convenzioni verba1li di trasporto, obbligo sostenuto ~ 134 dalla Amminis;trazione, ma che non ha trovato con senso nella giurj.spárudenza della Caissia.zione. Oon richfami in dottrina il testo si associa all'opinione <.I.ella Suprema Oorte, criticando la tesi della F'inanza che si basa, su1la considerazione che la intrinsecai na.tura clel contratto cli traSiporto una locatio OP'eris e come taJe va assoggettaita al regime tributario dell'appalto _(n. 336). Si accenna pure a.lla dilazione del pagamento dell'imposta nei contratti scritti d'appalto e, sel:lá bene non vi siano stat~ preoedenti giurisprudenziali, si pone in evidenza come nel ca.so di risoluzione o di rescissione del contratto di appalto, cosi come per il principio della irrilevanza degli eventi ulteriori, resta in vita l'obbligo del pagamento del tributo, cos“ si mantiene anche il beneficio della ratizza.zione (n. 321). Le concessioni di pubblici servizi vengono ampiam. ente trattate e tutte le questioni che si sono presentate in proposito (differe:i;tza con l'autorizzazioll'e a,mminiástrativa, proyenti lor:di, corrispettivi e spese occorrenti per l'esercizio ecc.) sono ampiamente illustrate, come puráe si accenna alla questione delle cessioni, rinnovazione e proroghe delle concessioni d'acqua, gas, ed energia elettrica, in merito alle quali la giurisprudenza, che sempre aveva a-ccolto la tesi della Finanza., con una recente sentenza della Cassazione andata di contrario avviso estendendo l'aliquota ridotta dello 0,20% che prima aveva ritenuto applicabile solo agli atti originari di concessione (n. 342-355). Trattandosi della registrazione delle sentenze da segnalare la differenza agli effetti tributari tra sentenza che revoca un aitto in frode ai credi tori e la sentenza di simulazione, ove posto in chiaro come, mentre la .sentenza di revoeazfone non assoggettabile alla imposta di trasferimento, in quanto non ha n lo scopo di annullare il contratto compiuto, n di fa.re rientrare il bene oggetto del negozio di trasferimento nel patrimonio del donante, ma semplicemente di riparare alla frode commessai ai da.nni dei creditoári, la azione di simulazione tende a sciogliere un contratto e va soggetta alla imposta di trasferimento per la retrocessione del bene. Viene pure -considerata l'imposta sui decreti in giuntivi di cui all'art. 28 del D.L. 7 a.gosto 1936, n. 1531 (n. 4-08-412). - Oirca la formalitˆ della registrazione viene trai- tato il problema dellai registrazione di ufficio con la relativa noziooe di possesso legittimo di un atto da parte della Finainza (n. 415-422). A proposito della competenza territoriale degli uffici che debbono procedere ailla. registrazione (art. 89 I.r.), viene affrontato il problema della derogabilitˆ o meno di tale compete1rna con la conseguenza che la violazione della norma dell'art. 89 l.r. possa portare la nullitˆ della registrazione e dell'accertamento fiscale: la Cas.sazione ebbe a pronunziarsi per I-a derogabilitˆ, successivamente alcune decisiioni della Commissione centrale hanno ritenuto la comp.etenza territoriale assolutamente inderogabile; e quest'ultima opinione accolta dal testo (n. 436). La solidarietˆ delle parti contraenti e interessate nei riguardi della Finanza, stata trattata con una ricca citazione di massime gmrispru<.len mali, e vengono cons:idera,ti u,i fini cli tale obbligo il manda,tario, il curatore del minore, il curatore fallimentare, il fallito concordata.rio, il i,mquestra ta, rio e H garante, l'amministratore e il liquidatore di una societˆ, l'originario stipulante nei contratti per persona da nominare, i testimoni, i procuratori ad iites e cosi via. E' stato tenuto altresi presente e amp~amente illustrato il princi! pio dellai solidairietˆ processuale, per cui tutti i debitori a-ssumono la :tigura di un consorzio sin da,l sorgere del debito di imposta, onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli a.tt~ dello accertamento del rapporto tributario, con la conseguenza che gli a.tti di aooertamento, anche se svolti contro uno solo, sono efficaci contro tutti anche per quanto riguarda il termine di impugnazione. Sono state esposte inoltre alcune decisioni che hanno portato un temperamento a, detto principio come ad esempio, rispetto agli eredi del condebitore solidaile, nonch rapporti interni tra i vari condebitori (n. 450 -469). Merita segnalazione la materia del privilegio fiscale che assiste la imposta di l'eg:istro, ove tra l'altro si illustra la questione se il terzo possessore che abbia pa1gato il tributo ha diritto di surrogarsi al fisco ed agire contro il primo comprator áe (478 -489). . Circa la sospensione del giudizio per la mancata registrazione i documenti esiibiti, la Corte di Appello di Firenze aveva ritenuto applicabile l'airt. 297 O. p. c. ai fini della riassunzione; ma giustamente vien fatto osserva,re che l'art. 297 O.p.c. prevede delle ca,use specifiche di sospen ásione, la cui cessazione non dipende dalla-attivitˆ delle pa.rti, per cui nella specie di che tratta,si, debba trovare applicaizione l'art. 307 O.p.c. che commina l'estinzione del processo nel icaso in cui, cancellata la causa da.1 ruolo per effetto della sospensione del giudizio, l'inattivitˆ delle parti si sia protratta per oltre un anno dal provvedimento di cainoollaz.ione (n. 504). La prescrizione del tributo di registro stata ampiamente trattata, tenendo presente le motivazioni delle decisioni e le ragiáoni che ha,nno portato ad una certa uniformitˆ di indirizzo giurisprudenziale sulle viarie e delicate questioni che l'istituto presenta (n. 525-551). Il giudizio di opposizione in via amministrativa stato sommariamente esaminato, tenendo presente le varie leggi da cui regolato, mentre per quanto riguarda, il giudizjo davanti ai tribuna. li sono state riportate tutte le questioni presentatesi ll gllUriSlpTUdenza, fra le quali i requisiti formali de1l'ingiunzione fiscale, la, condanna de11'Ammin:iistrazione alle spese del giudizio, la raippáresentanza procesásuale della stessa, ed infine in tutti i suoi aiSpetti stato coosidemto il precetto del solVe et revete, HlustTandone lar na.tura; i limiti, la p1¥ova e il telll!po del pagamento, gli effetti procssu:aH e la siua costituzionalitˆ (in. 552 e seguenti). -135 Anche la tariffa e le tabelle allegate alla legge di registro vengono esposte articolo per articolo, per˜, in calce alle singole norme, semplicemente riportato il testo delle nmssime giurisprudenziali pi recenti, senza alcun commento di car,attere critico e richiami dottrinari, come stato fatto invece nel commento alla legge. G. 8. Gumo D'ANGELO : Appunti in tema di competenza della Magistratura Ordinaria a giudicare incidenter tantum della legittimitˆ delle licenze edilizie in deroga. ÇRivista Giuridica dell'Edilizia n~ 1959, II, 189 e segg. 1) Riteniamo utile segnalare una nota. del D'Angelo in tema di competenza. della Ma.gisrtratura Ordinaria a giudicare incidenter twntum sulla leglittimli.tˆ delle Ç lfoenze edilizie in deroga È, perch alla luce dello specifico a1¥gomento vengono riproposte le questioni di fondo dei limiti di applicabilitˆ dell'art. 5 della legge sul contenzioso a.mministrativo e dei limiti di giurisdizione tra il Consiglio di Stato e A. G. O.; problemi che, nonostante il costante studio dottrinaJe e giurisprudenziale, restano sempr,e aperti a nuove elaborazioni e app1áofondimenti che ben spesso risichiano di mettere di nuovo in discu~sione anche quei punti che pi sembrano consolidati. 2) L'Autore, nel chiarire i termini della questione, ricorda che nell'attuale dopoguerra, i Oomuni, in forza dei poteri di deroga previsti dai regolamenti edilizi, hanno pi volte autorizzato l'esecuzione da parte dei privati di costruzioni non contenute nei limiti, specialmente di distanza e di altezza, stabiliti nei regolamenti medesimi. E perci˜ si presentato pi volte il caso di. un proprietairio, inte1¥essato all'osservanza delle norme del regolamento comunale, il quale, in base all'a,rt. 872 O.O., abbia, convenuto in giudizio avainti l'A.G.O. il costruttore di un edificio non conforme alle prescrizioni regolamentari, e che questi abbia risposfo producendo una Ç licenza in deroga l> di cui per˜ l'attore eccepisca, l'illegittimitˆ si pone cos“ il problema S1Ull'ammi1ssibilitˆ e sui limiti di un sindacafo incidentale del!a legittimitˆ della ldcenza comunale da parte del Giudice 01¥dinario. 3) L'A. compie un accurato esame dell'evoluzione della giurisprudenza in materia della Suprema Oorte: questa da;pprima (cfr. Sez. Un. 21 gennaio~1956, n. 184 inÇ Foro it. ))' 1956, I, 1 e 1321) neg˜ la propria giurisdizione, sul rilievo che, non contestandosi il potere di deroga della Autoritˆ comunale, il diritto dell'attore doveva ritenersi affievolito e quindi degrada.to a interesse legittimo. Successivamente, la Suprema Corte ammise (cfr. tra 1'e a.ltre, Qla,ssazione, 20 giugmo 1958, n. 2140, Ç Riv. Edil )), 1958, I, 540) il sindacato irnciitenter twntum dell' A.G.O sulla liceitˆ ma non sulla legittimitˆ della. licenza, al limitato fine, cio, di accertare se esisteva un potere di deroga ,e se esso era stato effettivamente esercitato dall'Autoritˆ Oomunaile; nell'affermativa, il giudice dovrebbe limitarsi a respingere la domanda pefoh l'attore non potrebbe vantare una posizione di diritto soggettivo perfetto, che doveebbe intendersi venuto meno pe1r effetto dello esercizio del potere di deroga dˆ parte d:elPAutoritˆ Comunale. Restel'ebbe in tal caso sottratto al G.O. ogni esa.me anche incidentale sulla. legittimitˆ della licenza, che spetterebbe solo e in via principale al Giudice Amministratiyo. Successivamente la Gass1azione (Sez. Un., 3 febbraio 1959 n. 326, in Foro Pad. ))' 19591 I, 409) , ha riesaminato la questione ed ha ammesso il s:indacato dell' A.G.O. non solo sulla liceitˆ della licenzia (esistenza di un potere di deroga e suo effettivo esercizio), ma anche -inoiiJ,enter tantum ~ sulla legittimitˆ di essa. E tale lo stato attuale della giurisprudenza, confermato nelle successi~e sentenze della Suprema Corte, (Oaáss., Sez. Un., 14n“arzo1959, n. 762, In Ç Foro Amm. >> 1959, II, 1, 98; 21 marzo 1959, n. 864, ivi, II, 1, 122; 21 maggio 1959, n. 1532, ivi ÇMass. Gass. ll, 92 e Sez. I, 6 giugno 1959, n. 1706 in Ç Riv. Giur. Edil >> 1959, 5, 348; nonostante la contraria opinione dell' A. il quale ritiene che in taH giudicati la S.O. avrebbe attenuato l'indirizzo precedente, escludendo di nuovo il sindacato incidenter twntum di legittimitˆ: l'obiettiva lettura delle sentenze porta peraltro, a-d escludere che, dopo la sentenza del 3 febbraio 1959, n. 326, la Oaássazione abbia mutato indirizzo. 4) Dopo tale excursus giurispmdenziale, I'A. procede ad una serTata critica contro ia posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza 3 febbraio 1959, n. 326 e affermaá che, pur non contestando in astratto l'applicabilitˆ dell'a.rt. 5 della legge 1865, n. 2248, l'esclusione di tale rprincipfo (e la cons,egll'ente impossibilitˆ di ammettere il sindacato incidentale sulla legittimitˆ daá pa.rte dell' A.G.O.) naisce1-l. Per giungere a tale conclusfollle l'A., afferma, in sostanza, che di fronte all'esplicito potere di deroga contemplato nei regolamenti comunali, il diritto soggettivo che in forza deU'a1-t. 872 O.O. il privato pu˜ vantare all'osservanza dei limiti -posti dagli istessi regolamenti degrada a interesse ogni volta che di fatto quel potere risulti esiercitato. Il G.O. non pu˜ pertanto che limitarsi a constatare che la posizione di vantaggio fatta valere dall'attore non un diritto soggettivo ma un interesse legittimo o comunque un diritto affievolito, con la conseguenza di dover rigettare l'a,zione dichiarando il proprio difetto di giurisdizione a favore. del Giudice Amministrativo per il giudizio di legittimitˆ della licenz.a. Da tale conclusiione L'A. ritiene di poter trarre ulteriori corollari estendendo il principio-"in ge-__ nere a tutti gli atti permissivi o di concessione della P.A., nel senso che l'esistenza di un tale atto affievolirebbe la posizione di diritto soggettivo del terzo, la cui azione sarebbe quindi impro -t36 ponibile avanti l'A.G.O. in mancanza del previo annullamento dell'atto avanti al Giudice Amministrativo. 5) Abbiamo esposto H contenuto dell'a.rticoláo cerca.n:do di far risaltare la struttuua logica del ragionamento dell' A. e dobbiamo dare atto che le conclusioni a cui perviene sono esposte con molta cautela e con l' ~spressa ammissione che il teina merita un maggiore approfondimento. Non possiamo peraltro non manifestare il nostro dissenso, non solo sui corollari ai quali giunge il D'Angelo (e che sono in manifesto con . strasto con la elementa.l'e nozione che nell'attivitˆ p~rmissiva la .P.A. non pu˜ ledere i diritti di terzi_ e ta.nto meno affievolirli o degradarli all interessi) ma anche nella tesi principale. Riteniamo utile riporta1'e, innainz.i tutto, il passo pi interessante della limpida sentenza 3 febbraio .1959 .pi volte richiamata e che ha inizfato il revilrement della, giurisipruden'.za (1). Ç Non deve perde1~si di vi.sta che la giui:isdizione amministrativa si profila come giurisdizione fli annullamento di atti amministr1;11tivi, n pu˜ quindi concepirsi lˆ dove trattasi di una controversia tra privati, anoorch a fondamento della pretesa di una delle parti ed in opposizione aHa pretesa . av.versaria s:i invochi un .atto amministrativo. . cc .se questo v:i:ene in tal caiso in disoussione, ci˜ solo indirettamene e in via incidentale, al fine nen giˆ dell'áannullamento o della revoca dc¥il'atto stesso, per cui opererebbe il divieto dell'a.1¥1. ái cont. amministrativo, bens“ al fine della sua disappli0azione se non conforme alle legg; .. . cc.Vi.eine in. altri termini jn campo il principio dell'art. 5, legge predetta sul contenzioso, in forza del quale il giudice ordinario chiamato incidenter tantwm, ai fini puramente delJa decisione di merito, a portare il suo sindacato sull'atto amministrativo ¥non. solo sotto il profilo della sua liceitˆ, e cio dell'esistenza o meno di un potere della P.A., ma altres“ sotto il profilo della Jeg.ittimitˆ, cosi come il giudice amministrativo a sua volta chiamato a conoscere incidentalmente anche di questioni r.elative a diritti (art. 28 T. U. 26 .giugno 1924, n. 1051 sul Consiglio cli Stato e art. 3 'I'. U. 26 giugno 1924, n. 1058, sulle aittribu. zioni della G.P.A.); e come in questo caso l'accertamento del diritto, cos“ nel primo caso l'accertamento .della liceitˆ o della legittimitˆ lell'atto amministrativo, appunto pe1á il loro c.arattere incidentale non sono che una tappa dell'iter logioo che il giudice deve percorrere per pervenire a.Jla decisione di merito senza che pertanto possa ad essi riconnettersi alcuna. incidenza sulla giurisdizione È. (Sez. Un. OaiS1S1azioue, 3 febbraiio ,1959, n..326, in <> possono vantarsi solo nei confronti della P.A. (1) (unica possibile destinataria delle norme di azione) e che sola la P.A. pu˜ essere chiamata avanti il Consiglib di Stato per l'annullamento dell'atto che si pretende lesivo. L'errore “n cui incorso l'A. sta nel non a.ver valutato appieno la differenza tra questione pre limina.re di giurisdizione e questione di merito. Nel giudizio tra privato e la P .A., ove il Giudice accerti che la causa petendi vantata dall'attore non costituisca un diritto soggettivo, ma un interesse, non pu˜ entrare nel merito ma deve dichiara. re il proprio difetto di giurisdizione. Nel giudizio tra privati, invece, ove il Giudice .aÇ~icerti che la aa-usa potendi va.nta.ta daáll'attore non abbia la consistenza di un diritto soggettivo ci˜ vorrˆ dire che non sussiste una. condizione dell'azione e il Giudice deve giudica.re nel merito rigettando la domanda attrice, a nulla rilevando a.ccerta.re che l'attore goda di UI]._a, posizione di interesse legittimo, perch taále int.eresse n.on _pu_9 (1) Ai fini della questione in esame n'on ha, ovviamente, rilievo la categoria dei c. d. interessi di diritto privato. rm rm -137 essere vantato che nei confronti della P .A. (estranea al g'iudizio) e non nei confronti della .parte convenuta. Chia.rito cos“ che tra privati non viene in essere -nel senso prospettato dall' A -una questione i giurisdizione ma solo una questione di merito relativa alla, esistenza o meno delle condizioni dell'azione, resta superata qualsia.si difficoltˆ che si opponga all'esame, daá parte del G.O., -natu ralmente inelenter tantum -. sulla legittimitˆ della licenza in deroga. ' Tale esame, infatti, viene compiuto dal Giudice non in via principale e al fine dell'annullamento dell'atto amministrativo, ma solo al fine incid'en tale di accertare se effettivamente sussista il di ritto vantato dall'attore. E' infatti evidente che i1 giudizio di merito sarˆ diverso a seconda che la licenza venga o meno. riconosciuta legittima: nel primo caso la legitti initˆ della licenza importa la liceitˆ deHa costru vione e quindi la mancanza della lesione di un diritto dell'attore; nel secondo caso la licenza riconosciuta illegittima sarˆ clisapplica.ta dal Giu dice che, sussistendo le condizioni dell'azione, accoglierˆ laá domanda attrice. Pertanto data la natura. pregiudiziale della questione sulla legittimitˆ della licenza, il G.O. non potrˆ, non applicare l'art. 5 legge cont. am ministrativo. N vale obiettare -come sembra. fare l'Autore -che di fronte ad un potere discrezionale del 1' Amministrazione il preteso diritto del privato non potrebbe non affi.evolirsi e che quindi il G.O. constatato che la posizione di vantaggio invocata da.fl'attore non pu˜ avere -nemmeno in ipotesi (appunto perch affievolita dall'avvenuto uso del potere dell'amministrazione) la, consistenza di di ritto soggettivo, non avrebbe poi alcun potere di compiere altre indagini. risultando giˆ chiaro che, nella specie, mancherebbe, il presupposto della giurisdizione e cio una posizione tutelata dall'Ordinamento quale diritto soggettivo. Anche ,in questa argomentazione non si tiene conto della differenza, tra giudizio finale di merito f' questione di giurisdizione, e si incorre in un manifesto vizio Iog'ico quando dallaá pronuncia fi nale sulla azione si vogliono trarre argomenti per la questione di giurisdizione. Invero dai tener presente che la, questione di legittimitˆ sorge perch il convenuto -di fronte all'attore che lamenta una lesione di un suo di ritto i;;oggettivo -assume che l'Autoritˆ Oomu naJe ha, emesso una licenza -in forza dei poteri di deroga stabiliti dal Regolamento Comunale la quale remle lecito il suo comportamento. Ora non si contesta certo che, una volta che il Giudice accerti la fondaitezza dell'e'Cceiione del convenuto ne conseguirˆ non solo che manca una lesione della posizione di vanta.!wio vantata, dal l'attore, ma anche che tale po~zione non ha la consistenza. di un diritto soggettivo. Mai non si vede come il Giudice possa f>'inngere n ta.Je conclusrione senza aver esaminato l'atto di licenza ed averne fatta, applicazione. E poich l'art. 5 legge cont. amministrativo imá pone al Giudice di non applicare gli atti amministrativi non conformi a legge, non si vede come possa escludersi un sindacato incidenter t(Jlfl,twm del Giudice ordinario sulla legitimitˆ della licenza al fine di verificare se possibile tenerne conto in giudizio. In altre parole, l'A. afferma che non ipotizzabile un sindacato incidentale di legittimitˆ sulla licenza perch il Giudice ordinario di fronte al riconosciuto esercizio del potere di deroga deve constatare che la posizione di vantaggio dell'attore non pu˜ avere la consistenza, di un diritto soggettivo, e che quindi mainca il presupposto della giurisdizione. A noi sempra, invece, che proprio per poter concludere che esiste un atto di esercizio del potere di deroga da paráte dell'Autoritˆ Com una.le ~l G.O. debba preliminarmente e incidentalmente accertare l'esistenza dell'atto amministrativo invocato e la sua conformitˆ a legge, dovendolo a.ltrimenti disapplica.re e cio non tenerne conto. Peraltro, stabilito il principio che il G.O. competente ai conoscere in via incidentale della legittimitˆ della licenza in deroga, da ricordare che tale esame limita.to ai vizi cli incompentenza e violazione di legge. (1). Se invece l'attore lamenti l'eccesso di potere, quale vizio della licenza concessa da.l Comune al costruttore, aUora il G.O., non potendo procedere a tale inclagine e dovendo invece presumere la álegittimitˆ dell'atto amministrativo di licenza, dovrˆ rigettare nel merito la domanda á che, se . ' mvece l'attore avesse contemporaneamente adito il Consiglio di Stato allo scopo di far annulla.re la licenza del Comune in base al protestato vizio cli eccesso di potere, aUora, a nostro aivviso, il G.O. dovrebbe -ai sensii dell'art. 2:95 O.p.c. -sospendere il giudizio in attesa che venga risolta la questione amministrativa, che si presenta pregiuá cliziale ai fine del decidere. G. Z PROF. PIETRO GASPARRI: Sulla competenza dei Tribunali delle acque a decidere in tema di demaá nialitˆ~marittima. ÇAcque, Bonifiche e Costruzioni È, 1959, pag. 331. Lo studio del Gasparri , in realtˆ, una, nota contraria a.Ila sentenza resa dal Tribunale di Roma il 25 maggi.o 1959, in causa. Sca.Jfati (difeso dall'au. Guido Cerva.ti) Ministeri finanze e Marina Mercantile. Per ovvi motivi di buon gusto ci (1) Come noto la questione della ammissibilitˆ del sindacato incidenter tantum di eccesso di potere da parte dell 'A. G. O. stata in questi ultimi tempi revocata in discussione da autorevoli scrittori (SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo, pag. 540; GmcOIARDI: La giustizia amministrativa, pag. 333; CANNADA BARTOLI: La tutela giurisdizionale del cittadino verso la P.A., pag. 137); peraltro l'opinione ancora dominante e seguifo, "dalla giorisprudenza quella di ritenere che tale sindacato á~ esuli dai poteri del G. O. (cfr. per tutti ZANOBINI-CORSO ÇDir. Amm.vo '" (1954), II. 158; VITTA: ÇDir. Amm.vo n, (1955), I, 435. & -'138 asteniamo da ogni commento relativo aUe questioni -0ggetto della ca.usa, attua.lmente in grado di appello, riservandoci, naturalmente, di riba.tá teTe gli a.rgomenti 1:1ddotti dal Gasparri a sostegno delle tesi difensive dello Scalfati in sede opportuna;. Non possd.aimo per˜ passar sotto silenzio due affermazioni (estranee alla predetta causa), che ci sembrano del tutto inesatte; l'una relativa alla appartenenza del demanio marittimo alla Regione siciliana e l'altra relativa alla competenza dei Tribunali delle acque sulle controversie fra Stato e Regione Sarda in merito all'appartenenza di un bene al demanio idrico e, pe1áci˜, regionale o marittimo e, quindi, statale. In merito alla prima questione richiamiamo l'attenzione del cortese letto1áe sulla sentenza della Corte Costituzionale, n. 37 del 1958, la quale riconosce che la maggior pa-rte, almen-0, dei beni del demanio marittimo (artt. 822 O.e. e 28 O. Nav.), interessando la difesa, la polizia marittima e la navigazione, lleve considerarsi tuttora come appartenente a:l demanio dello Stato e non della Regione Siciliana, alla quale potranno spetta.re solo quei beni ádel demanio ma.rittimo, che, per espresso riconoscimento dello Stato, abbiaino perá duto ogni interesse per la cl“tesa o per altri sl'á vizi di caira.ttere nazionale anteriormente aUa entrruta in vigore dello S.tatuto Speciale. Le controversie, poi, fra Stato e Regione in merito all'appartenenza di un bene al demanio deíl'uno o dell'altra, e, quindi, in merito alla spetá tanza del potere di amministrarIo integrano un conflitto di attribuzione, devoluto alla. competenza della Corte Costituzionale, come, peraltro, stato giˆ riconosciuto con }a. sentenza. n. 31 del 1959 (1áefro, p. 30), ed esula, perci˜, dalla competenza . sia dei Tribunali ordinari sia. dei Tribunali delle acque pubbliche. Una diveTsa opinione su entrambe le questioni avrebbe, perci˜, bisogno di adeguata argomenta> zione che nello studio in esame manca del tutto. G. G. MASSlMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A t¥t. 2. LEGGE DI P. S. -MISURE DI PREVENZIONE SORVEGLIANZA SPECIALE. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti; - Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra le norme dell'art. 5 della legge 27 dicemhre 195U, n. 142'3 e l'aárt. 2 della ( ''Ostituzione. Art. 3. 1) AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE -REATO DI VILIPENDIO. (Art. 313, 3¡ comma, Codice Penale). (Sentenza n. 22/1959, Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra l'art. 313, 3¡ comma, Ooá dice penale e l'art. 3, l¡ comma., della Costituzione. (IDEM PER GLl ART. 25, 101, 104, 112 DELLA COSTITUZIONE). 2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti Rei. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra la legge 15 febbrafo 1958, n. 74, concernente la regolamenta.zione dei canoni livellari veneti, e l'art. 3 della Costituz1one. Art. 13. LIBERTË PERSONALé -RIFIUTO DI COLLABORARE ALLO SPEGNIMENTO D'UN INCENDIO. (Art. 652 p. p. Codice Penale). (Sentenza n. 49/1959; Pres. Azzariti __; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ, eostitnziona.Je tra l'art. 652, p.p. del Codice penale e l'art. 13, p.p., della Costituzione. 3 Art. 16. LEGGE DI P. S. -PASSAPORTO -MOTIVI POLITICI. CT. U. Leggi di P. S. 10 comma art. 158). (Sentenza n. 19/1959; Pres. Azzariti -Rel. Caselli Avolio). Il primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi ˜.i P .S. costituziona,lmente illegittimo i1erch in contrasto con l'art. 16 della Costituzione. Art. 17. LEGGE P. S. -MISURE DI PREVENZIONE -SORVEGLIANZA SPECIALE. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423). (Sentenza n. 27/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante. illegittimitˆ costituzionale tra le norme dell'a-rt. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'aárt. 17 della Costituzione. Art. 23. 1) ENTE NAZIONALE CELLULOSA -CONTRIBUTI. (Legge 28 marzo 1956, n. 168). (Sentenza n. 9/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrassi). Non sussiste contl"asto determinante illegittimitˆ costituzionale tra le norme contenute neJJa legge 28 ma-rzo 1956, n. 168 e l'art. 23 della Oostituzione. (IDEM PER GLI ART. 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 89, 97, 100, 136 DELLA COSTITUZIONE 2) AFFISSIONI., PUBBLICITA. (Art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417). (Sentenza n. 36/1959; Pres. Azzariti -Rel. Gabrieli). L'art. 2 del D.L.O.P.8. 8novembre1947, n. 1417, concernente la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicitˆ affine, costituzionalmente illegittimo perch in contra.sto co:q. l'articolo 23 della. Costituzione in quanto comprende_ nella fissazione delle tariffe per il servizio cli pubblicitˆ imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti. dbfffBW& -140 Art. 27. 1) LEGGE DOGANALE -I.G.E. -MERCE SOGGETTA A DOGANA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI DOGANALI. (Art. 94 Cpv. Legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424) (Sentenza n. 33/1959; Pres. Azzariti -Rei. Battaglini. Non sus1siste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra l'art. U4 Opv. della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e l'M't. 27, 2¡ comma, della. Costituzione. 2) INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PREá VENZIONE (D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rei. Jaeger). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra. l'a.rt. 77 del D.P.R. 7 gennafo 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru zioni, e l'art. 27, 1¡ comma, della OostituzionŽ. Art. 41. 1) COMMERCIO AMBULANTE -DISCIPLINA (Art 3 legge 5 febbraio 1934 n. 327). (Sentenza n. 32/1959 Pres. Azzariti -Rel Petrocelli). á Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra l'1art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e Farrt. 41 della Oostituzione. 2) TUTELA DELLE STRADE -CIRCOLAZIONE PUBBLICO SERVIZIO DI AUTOVEICOLI A NOá LEGGIO. (Art. 133 del T. U. 8 dicembre 1933. n. 1740). (Sentenza n. 35/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra l'art. 133 del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e per fa circolazione e l'a.rticolo 41 della Costituzione. Art. 42. 1) DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITAá ZIONI ALLA PROPRIETË PRIVATA. (Art. 875 C. c.). (Sentenza n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rel. Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra l'inciso contenuto nell'art. 875 del O.e. Ç ovvero a distanza minore della metˆ di quella stabilita daii regolamenti loca. li >> e l'art. 42 della Costituzione. (IDEM PER GLI ARTT. 43 e 44 DELLA COSTITUá ZIONE). 2) CANONI LIVELLARI VENETI. (Legge 15 febbraio 1958, n. 74). (Sentenza n. 46/1959; Pres. Azzariti -Rel. Papaldo). Non sussiste contrasto d~terminante Hlegittimitˆ costituzionale tria la legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la regolamentazione dei canoni \ivella.ri veneti e l'art. 42, 3¡ comma, della. Oo. stituzione. Artt. 70-76. 1) DISCIPLINA FISCALE LAVORAZIONE SEMI OLEOSI -CONTRABBANDO. (Art 31 del D. P. R. 11 Luglio 1953. n. 495 e art. 48 D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217). (Sentenza n. 2(}/1959; Pres. Azzariti Rei. Petrocelli). L'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953 n. 495 e, conseguentemente dell'a.rt. 48 del D.P.R. 2á2 dicemlwe 1954, n. 1217 costituzio1mlmente illegittimo perch in contrasto con gli ttrtt. 70 e 7H tláPl la Costituzione. 2) PENSIONI -INVALIDI DI GUERRA -SOSPENSIONE PENSIONI. (Art. 26 del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818). (Sentenza n. 24/1959; Pres. Azzariti - Rel. Cappi). L'a.rt. 26 del D.P.R. 26 aprile 19'57, n. 818 costituzionalmente illegittimo perch in contrasto con gli a.rtt. 70 e 76 della Costituzione. Art. 76. INFORTUNI SUL LAVORO -MISURE DI PREVENZIONE. (D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164). (Sentenza n. 39/1959; Pres. Azzariti -Rel. Jaeger). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ costituzionale tra il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, e l'articolo 7!i della. Costituzione. Artt. 76-77. DISTANZE NELLE COSTRUZIONI -LIMITAZIONI ALLA PROPRIETË PRIVATA. (Art. 875 C.C.). (Sentenza n. 38/1959; Pres. Azzariti -Rei Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimitˆ, eostituz.iona1e tra l'inciso contenuto ne1l'nrt. 875 C.c. Çovvero a distanza minore della metˆ di quella stabilita dai regolamenti locali n e gli artt. 7G e 77 della. Costituzione. Art. 103. 19) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO -COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI IN TEMPO DI PACE. (Art. 6 D. L. L. 21 marzo 1946 n. 144). (Sentenza n. 48/1959; Pres. Azzariti -Rel. Petrocelli). Non suss,iste contrasto determinante illegittimitˆ costituziona.Je tra l'art. 6 del-D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, contenente norme dirette-a I'eg..olare il passaggio dell'applicazione della legge pe1mle di guerra aU'applicazione di quella di pace e l'art. 103, 3¡ comma, della Costituzione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA COMPETENZA -Regolamento di competenza -Sentenza di primo grado che ha pronunciato solo sulla competenza -Appello dichiarato inammissibile Ricorso per Cassazione. (Cassazione Sezione Unite, 22 maggio 1959, n. 1572 -Oggioni, Pece, Maooaroni (oonf;) -Soo. Raff. Brutia o. Finanze. La sentenza di secondo grado, la qua.le abbia dichiarato inammissibile l'appello nei confromi di una decisione di primo grado che avera statuito solo sulla competenza, pu˜ essere denunciata in Cassa~ione solo a mezzo del ricorso ordinario e non anche a. mez:lio del regolamento di competenza. !NCOMPIDTEINZA E INAMMISSIBILI'I'Ë La sentenza che sái annota l'ultirna. in ordine dái tempo che sia stata pronuncia.ta sulla controversa questione) per la risoluzione della quale 'il maggior contrasto sái ravvisa proprio in seno alla, Cassazione: infatti) mentre con decisiowi n. 1319 del 1952 a Sezioni Unite e n. 2014 del 1958 si era statuito in conforrnitˆ alla sentenza. swrriportata, al oontrarfo in un maggior nurnero di casi (Sez. Unite n. 1384 del 54; n. 1480 del 54; 1740 e 2271 del 1956; 2669 del 1957) stato deciso che la sentenza di 8econdo grado che abbia dichiarato inammissáibile l'appeno neái confronti di una itecisione 1J;i primo grado che aveva statuito solo sulla com.petenza) poátesse essere denunciata in Cassazione solo a mezzo deil rogolam.ento dii competenza con la conseguente inammissibilitˆ del ricorso ordinar{o, senza che quest'ultimo potesse essere utilizzato wi fini del regolamento) a causa dell'avvenuta scadenza del termine della comunicazione della sentenza d'appello. La soluzione adottata in questi ultimi giudicati si basa in sostanza sulla considerazione che la pronuncia del giudice di secondo grado, nel dichiarare la non ammissibilitˆ dell'appello, si limlita a decidevro una questione di competenza) si.a pur funzionale per gradi e che non pertanto ammissibile contro la rnedesima che áil regolamento necessario dii cornpet&nza; taZe argomentazione condivisa rlalla dottrina (ANDRIOLI: Commento al O. p. c., vol. I, p. 160; OioFFI: Commento al O. p. c., I, 161) che purtuttavia non consta abbia approfondUo l'esame sulla questione. Fra queste due opposte tesi che travagliano la Cassazione) quella) pi recente) condivisa auto revolmente dalla senten.<:a che si annota) sembra senz'altro preferibile) tuttavia in base a considerazioni parzialmente diverse da quelle esposte nella motivazione. Questa invero si regge sostanzia,lmente su due a.rgomenti: in primo l,uogo si afferma che) costituendo ogg()tto del proposto regolamento di competenza il decidere se sia o meno ammissibile l'appello contro quella determinata sentenza dii primo grado' e non essendo fra loro fungibili regolwmento ed appello) la Co,rteá di Oassa, zione non investita del potere-dovere di decidere sulla competenza del giudice di primo grado) come invece lo sa.rebbe ove il giudice d'appello avesse deciso sulla competenza o incompetenza di qiiest'ultimo. In secondo luogo) premesso che scopo e caratteristica propri del regolamento sono quelli) meramente strumentali) di fissare in modo defináitivo dinnanzi a quwle giudioe il processo deve avere il suo svolg“mooto) si riconosce che nel caso concreto la proseguibilitˆ del gáiludizio dái merito sarebbe assicwrata non in ogni ooso) ma solo nell'ipotesi che la Cassazione statuisca che il gáiudicc d'appe.llo debba procedere a quell'esame dell'npugnazione, da lui ingáiustamente dealinato) e si conclude pertanto asserendo l'inammissibilitˆ del rego~ain,ento di compete~iza~ d~ cui difetterebbero ái presupposti e la specifica funzione. Ora queste argomentazioni appaiono) specie O'L'C si tenga conto di quelle addotte dai sostenitoJái della tesi oppo8ta) insufficienti e) per quanto riguarda la prima, superflue. E' pacifico infatti, n contestato da alcuno che ricorrenádosi in Cassazione per denunciare una sentenza d'appello che ha ritenuto inammissibile l'appello stesso) oggetto della cogrvizione del Giudioe di diritto non potrˆ essere che l'esame dell'ammissibil'itˆ o meno del mezzo di impugnazione e non giˆ questioni direttarnente interessanti la sentenza o il procedimento di primo grado) ivi comprese quindi quelle relative alla competenza del primo giud!ice. Per˜ con qttesto non si diee nulla di decisivo contro l'opinione di quanU ritengono che la dichiarazione di inamá má'íissibilitˆ dell'appello equivalga ad una diiehiarazione di incompetenza funzionale del giiidice che la pronuncia) peroh appunto questa pretesa equi-valenza che occorrerebbe preliminarmente dimostrare erJ'Onea per poi poter asserire, come ha fatto la Cassazione) che trattandosi di ammissibilitˆ, non r'icorre il presupposto del regolwmento dái competenza: swm7Jra in altri termini evidente la petizione di principio. Ohe se ~ 142 poi con tali affermazioni la Suprema Corte aái;esge voluto intendere che non pu˜ darsi regolamento dái cornpeten.za contro le sentenze d'appello che conferman.o o riformano quell0; del primo giudice sul punto della competenza, la motivazione sarebbe contradittoria e inaccettabile: acdo. zto in fatU il princáipio dell' 0;mmissibilitˆ del regolamento anche contro le sentenze di second¥) grado, ingiu.stificato sarebbe limitare questo allo sole senten.ze che avessero deciso sulla competenza del giudice d'appello. N maggiormente determinante ai fini della soluzione del problema, sembra essere la seconda argomentazione della Cassazione. Con questa infatti, per quanto sia stte ultnc. l~i legge i11fatf.i nella mol'i1Jazione della citata senten. rn: Çnon si dubita che si possa prop01áre regolamento contro le sentenze d'appello che abbiano deciso sulla competenz.a propria del giudice d'appello adito. Ma questa ipotes.i attiene solo al ca.so della identificazione del giudice designato daHa legge a decidere dell'appello e non :Sembra quindi agevole ricondurre nell'ambito di questa ipotesi quella in cui il giudice abbia deciso, nell'uno o nell'a.Jtro senso la questione se, in refaázione al contenuto della sentenza, di I grado dovesse esperirsi l'appello o il regolamento ... si prospetta a.Uora una questione ben divelása, cio una questione di ammissibilitˆ del gravameÈá Il. concetto, appena abbozzato, pote1Ja essere approfond'ito : chiaro invero che competenza ed ammissibilitˆ son cose ben diverse, agiscono áin campi ta;nto Mjjerenti e tanto occasi.anali ásono i nessái fra di loro, che non pu˜ la contraria opinione, esser cio la sentenza che diohiara inam á missibile l'appello nna sentenza dichiarativa di incompetenza funzionale, essere fondatamente sostenuta altro che ignorando le caratteristiche essenziali dei due istituti. La competenza infatti, come noto, sta a designare la ripartizione della giurisdizione fra i giudici ordinari, designa cio la sfera delle attribu.zioni assegnata in concreto a ciascun gittd-ice e che ciascuno d'essi pu˜ esercitare si che, tradizionalmente e s-inteticamente 1.'ien definita la misura della giurisdizione (OHioVIDNDA: Principi pag. 483). L'ammissibilitˆ in- 1;ece, o l'áinammissibilitˆ la conseguenza della perfe.cáione o rispetti1Jamente dell'imperfe.zione di determinati atti processuali, imperfezione dalla qua.le la legge fa scaturire qualcosa. dv pi della semplice irregolaritˆ, ma qualcosa di meno della nullitˆ dell'atto, nel senso che l'inefficacia che ne derfoa si limita all'atto medesimo senza comunicarsi agli atU successivi: ci˜ si desume a contra.riis, dal carattere estensivo della nullitˆ (v. CAHNELUTTI: Istituzioni del Nuovo .Processo Civile Ita.Iiano 51, vol. I, p. 359). In concreto 'il codice parla di inammissibilitˆ eon riferimento a determinati 1Jizi degz.i atti processuali e se pur non a.nnovera fra questi la proposizione di un mezzo d'impugnazione al posto di quell'altro che avrebbe dovuto essere proposto, tuttavia l'impossibilitˆ di far discendere da questo vizio dell'a.tto la nullitˆ (a.rt. 156 C. p. c.) e l'assen.rn di una norma che stabilisca tassativamente i casi di inammissibilitˆ, consentendo l'analogia in tale camvo, permette di affermare l'inammissibilit1“ dell'appello proposto con.tra la sentenza che ha pronunciato solo sulla c˜mpeteiizˆ. Poste pertanto queste definizioni e s“curi ohe nel caso conciáeto legittimamente si parli di inamá missibilitˆ dell'appello, 8embra facile escludere che l'inamm1:ssibiUtˆ pos8a. cq1tiralere alla com -143 pctcnza. Quest'ultima 'infatti Ui/l rcq,uisito di capacUˆ degli organi giurisdizionali, la prima 'invece la conseguenza delta perfezione di dati ait'i processuali; la incompetenza il difetto nel giitdice della potestˆ rispetto ad una lite, l'iamrnissibilitˆ la parUcolare iefficacia di un atto processuale cui manchi un elemento_; la compe tenza un requisito soggettivo, l'amm'issib'ilitr“. oggettivo, l'una attenendo, se non alle persone fisiche dei singoli giudici, perlomeno agli organi, l'altra invece attenendo agli atti. E' chiaro che momenti di collegarnento fra i dtbe istituti si danno poich, come esattamente uota 'il 0ARNEJ,U'rn (op. cit. p. 130) se competenza significa appartenenza ad un uffic'io della potestˆ rispetto ad un a, lite, naturalmente tale appartunenza sarˆ un requisito di validitˆ dcll'atto processuale in cui la potestˆ trova il suo sáwlgimcnto. Pertanto l'inoompetenza funzionale del giudice d'appello certamente un motivo remoto della dichiarazione d'i inammissibilitˆ e sii questo poggia le sue basi l'opposta opinione, il cui errore consiste per˜ nel non aver compreso che oggetto 'immediato della pronuncia del giudice d'appello non era la competenza aez giudice, ma l'inammissibilitˆ dell'titto rivolto al giudice. Cos“ come i motivi di merito in base ai quali si gáiunge allti d'Jhiaraz'ione sulla competenza non comportano una sentenza sul merito, altrettanto ver converso 'i motfoi di incompetenza che sono (I, base della dichiarazfone di inammissibilitˆ, non comportano una pron,uncia 8ulla competenza. P. DI TARSIA di BELMONTE COSA GIUDICATA -Pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione emanata a contraddittorio incompleto. Non costituisce giudicato sulla giurisdizione neppure nei riguardi delle parti nei cui confronti la pronuncia stata emanata. (Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2920/59 -Pres.: Oggioni; Est.: Boccia, P. M.: Colli (conf.) -De Galleani c, Ministero Finanze). In ca.so i liti8 consorzfo necessario, la. questioá ne di giurisdizione che sia, stata decisa. dalla Corte di Cassazione,. in sede di regola.mento di giurisdizione, a contradditto1áio incompleto, resta impregiudicata ed aperta anche nei riguardi delle parti nei cui confronti la. pronuncia sulla giurisdizione sia stata emanata. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema e compend,iato nella massima soprariportata, appare ineccepibile f3 pienamente rispondente aUa fonaarncntale esigenza processttale, della completezza del contradittorio perch le senten-ze pos-sano dirsi utiliter datae. Jfancando la completezza d,el contJ'adUtor'io, e quindi la legittimitˆ del rapporto processuale, le eventuali pronunce (che solo formalmente potrebbe dirsi sentenze) non possono acquistare valore d'i giudicato, tanto nei confronti delle parti ri111astc cstrauec al processo, qua;nto di quelle che all'áincompleto contradittorio partecipa:ro110. Il principio, affermato nella fatUspecie con specifico riferimento ad, una pronuncia ernessa sullrt gittrisdizione in sede d'i regolamento della medesima, ha carattere generale e non troár::a áattm lim'itazione che nell'effettiva esistenza. di un litis consorzio necessario, in virt del quale cio gittsta il disposto dell'art. 102 G. p. c. -la sentenza non pu˜ pronunciarsi che in confrnnto di tutte le parU. Riportiamo la chiara árnotivazione della se1ttenza dflllc Seziori:i Unite, sul punto: Ç .......il processo iniziaolmente si svolse fra Enrico Marcello De Galleani, da. una parte, e il solo Ministero delle Finanze, dall'a.itra, parte. E fu solo nei rapporti fra codesti litiganti ch¥J il Tribunale d“ Genova. -ancor prima che venisse attuata. la integrazione del contradittorio con la evocazione in giudizio del Ministero dei Lavori Pubblici, quale altro legittimato passivo necessario -pronunzi˜ la sua prima. sentenza, affer mativa della piena competenza su tutta la, ca.usia. Nelle identiche condizioni soggettive si svolse poi la fase di regolamento ; e pertanto manifesto che sia, la prima sentenza del Tribunale sia la sentenza, di regolamento delle Sezioni Unite, furono, entrambe, pronunziate a contradittorio incompleto e comunque non in confronto del Miá nistero dei Lavori Pubblici, la cui presenza, nel giudizio ¥si ¥ebbe solta.nto in un momento successivo. Posto ci˜, deriva. che -stante i limiti soggettivi del giudicato per cui le sentenze fanno stato nei rapporti fra le pa,rti nei cui riguardi esse sono pronunziate e stante la validitˆ del principio anche per le sentenze di Oassazione, reá golatrici della, competenza, e della giurisdizione n la prima. sentenza del Tribunale n quella, confermativa, della Ca,ssazione erano e sono opponibili al Ministero dei La.vori Pubblici, terzo rispetto ad esse e che, per la sua, qualitˆ di Ç chiamato >l per ordine del giudice, non era, tenuto a subire il processo nello stato in cui questo si trovava aH'atto della chiamata. E, considerafo poi che la cbia.matai era sta.ta disposta ai sensi dell'art. 102 Codice di rito iu iáelazione ad un caso di litis consorzio necessa.rio, le su menzionate sentenze (laá prima. del Tribuna. le e quella. di regolamento della Cassazione) I"ientraávano nel novero delle sentenze inutiUter datae: di talch le questioni restavano impregiudicate ed a,perte anche nei rigua.rdi di coloro nei cui confro!llti quelle pronunzfo erano state emanate a contraddittorio incompleto, in un caso di litis consorzio necessario. Se questo , agevole dedurne, che, mentre non si scorge la pertinenza del richiamo al priná cipio della perpetuatio iurisdictionis, del pa.ri a torto i ricorrenti lamentano la viola,zionei di un giudicato inesistente;á e che inoltre legittima-_ mente i giudici di medto, implicitamente superando la riproposta questione di giurisdizione, ripresero in modo espresso in esame la questionr. di competenza >l. 144 IMPIEGO PUBBLICO -RAPPORTI DI LAVORO Assunzione del personale civile per i servizi di mensa e pulizia dei locali delle stazioni dei carabinieri Pretese inerenti al rapporto di lavoro -Responsa bilitˆ del comandante e non della P. A. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 387/59 -Pres.: Felici; Est.: Pellettieri; P. M. Caruso (conf.) -Amm.ne Interni c. Prezzotti). L'assunzione del personale civile per i servizi di mensa e di pulizia dei locali di uso comune ai carabinieri di stanza presso la stazione, fatta dal comandante di quest'ultima non nella quaUtˆ di organo della Pubblica Amministrazione, e cio nell'esplicazione di funzioni ádi polizia., bensi unicamente come capo della convivenza dei carabinieri della stazione e come l'unico incaricato ex lege a provvede1¥e ai .servizi interni della stazione medesima, nell'inte1áesse s:clusivo di suoi singoli componenti. Da ci˜ cons¥egue che unicamente il comandante della. stazione, e non la. P. A., responsabile del personalie a fa,le scopo aissunto per ogni pretesa inerente al detto raipporto di lavoro. Trascriviamo la parte essooziale della chiara motivazio1ie delle Sezioni Unite: (Omissis). La Corte di Appello di Ancona, seguendo le tracce della sentenza, di quel Tribunale, ha affermato nella decisione ora. denunciata, il principio secondo cui l'a.ssunzione da parte del comandante di stazione del personale civile addetto ai servizi di mensa, e di pulizia dei locali di uso comune a.i call'abinieri di stanza presso la, stazione, deve ritenersi fatta nell'interesse diretto ed eásclusivo della P. A., la. quale perfam.to l'unicn responsahile, nei conf.:ronti del personaláe stesso, per ogni pretesa inerente a detto raipporto i lavoro. A siffatta conclusione la, Corte pervenuta. attraverso un'argomentazione, che pu˜ ridursi ai seguenti termini. La norma. dettata dell'art. 350 del Regolamento generale dei Carabinieri, approva. to con R. D. 24 dicembre 1911, che dˆ facoltˆ al comandante di stazione di assumere, Ç previn autorizzazione dello uffic.iaJe diretto È e semprech Çle esigenze del servizio lo consentonoÈ, il personale civile per la confezione dei cibi e per la pulizia di locaJi di uso comune ai carabinieri, aáddetti a.Ila stazione, sta a significare che Ç se di regola, ai ca.rabinieri che spettano le incombenze di cucina, di pulizia e di mensa, quando il loro numero sia sufficiente ad assicurare, nell'ambito di ogni stazione, lo svolgimento del servizio di istituto, ogni qualvolta invece ta.le numero sia inadeguato alla entitˆ dei servizi in pa.rola, il comandante di stazione potrˆ far luogo all'assunzione di personale civile e ci˜ unicamente per da.r modo ai cacrahinieri di dedicarsi alla loro normale' attivitˆ, senza, disperdere energie e sciupa.re tempo in a.Itri compiti >>á Da ci˜ la Corte ha ritŽnuto Ç lecito concludere che in realtˆ chi viene ad avvantaggiarsi della. asis.sunzione del perrsona.J.e soltanto la P. A., e~seTudo in tal O'UiáSIU. cons.entito di impiegar¥e i ca.ra,binieri, elle bdovrebbero esse1¥e adibiti ai servizi inteárm, -nei servizi ordina.ri: il che -continua la sentenza. -si ri.solve in definr:itiva nella. possr:ibilitˆ; di limita.l'e il numero dei carabinfori e di russicurare a.d ogni stazione Fespletamento dei compiti di istituto con organici meno ampi..... Onde non pu˜ dubitarsi -conclude la. sentenza -che il comandante ¥Cli sta,zfone, nell'a.s:sunzione del personale civile, agisca come organo della P. A., la quale pertanto rimane l'unica vera legittimata passiva nei confronti del personale stesso. Ora che siffatta, argomentazione ed il prindpio ' t" da.Ua stes:sa ritratto siano profondamente erra. i sotto ogni profilo, logico e giuridico, appa.re di agevole dimostra.zione. Il problemaá invero, che attiene aU'accertamento della legittimatio ad causwm delle pa1>ti con-, tendenti, nel proce,sso, va risolto, com' noto, alla stregua di una. unica inda,gine occorre cio identificaire i veri soggetti del rapporto giurjdico, dedotto in controversia: il che va¥ quanto dire: occorre identificare nell'attore la, persona titolare del diritto sostanziale che si intende far va.le1áe nel giudizio, e nel ÇconvenutoÈ, la persona responsabile dell'ohbligo correlativo al diretto posto a base della domanda, giudiziale. 'ID' applica.z.ione quindi di questo elementare principio di diritto, l'ihtlagine che nella specie in esame la Corte di merito avrebbe dovuto a.firontare in ordine aJl'accertamento della> legitimatio ad causam, delle pai>ti contendenti, non poteva che avere un oggetto e dei limiti ben chiari e definiti. Pacifico il fatto che il rapporto giuridico, dedotto in controversia, tra.eva origine da, un normale contratto di lavoTo, per la identificazione dei veri soggetti di tale rapporto la Corte a.vrebbe dovuto aver rigua;:rdo in modo precipuo alla natura del lavoro, dedotto in contra.Ho e, alle persone che di quella a.ttivitˆ la.voiratiya erano venute effettivamente a beneficiare. In quanto alfa ánatura delle 'prestazioni di lavoro, dedotte fa conti'atto, nessun dubbio poteva sorgere sul punto che si trattava di servizi a cara.ttere Ç strettamente personale o domestico ll. La Ç prepara.zione dei cibi >l cosi come Ç la pulizia dei locali destinati ad uso di abitazione ll sono infatti servizi diretti aUa soddisfazione di his:ogni strettamente attinenti a.Ua persona ; si che Ç il provvedere a.Jla mensa ed ai servizi ad es.sa attinenti )) in pro di una qualsiasi convivenza, o comunitˆ, cos“ come Ç il provvedere ai servizi di pulizia dei locali della comunitˆ o della convivenza1 .ll sli rdsolvono in definitiva in beneficioá diretto ed esclusivo delle persone singole, che fanno parte dellu, convivenza, o della. comunitˆ. . Se questaá la soluzione, che promana chfara dalla stessa logica delle cose, la soluzione clel problema non dovrebbe quindi dovutQ. generare alcun dubbio nel s:enso che i soli veri ed esclu_siv:i b~neficiari diretti ecl immediati delle prestazioni lavorative, a.s:sunte da.Ua Frezzotti, erano nella. specie: i carabinieri; addetti alla stazione Ç Rione Tripoli ll. TIZZ1FWW m=;rn m=w= "' , m1 m 1[1E E E % WiTR E &f&t:fil 1 rn WTW 7 E n + !%7 &f'TI E -145 Patente si iáileva pertanto l'errore logico-giuri< lico, che mina alla base il ragionamento della . Oorte di Ancona, lˆ dove essa Corte ha fatto una strana confusione tra interesse pubblico ed inte1 áesse privato: tra ci˜ che attiene alle cc funzioni di polizia ed aii servizi ad esse connessi “l dema:ndati dalla legge. e dai regolamenti agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e ci˜ che invece attiene all'interesse privato e personale dei singoli carabinieri confusione strana., si dett<;>, perch elementare al rigua.rdo il rilievo che solo ci˜ che attiene al primo campo di attivitˆ interessa. lo Stato, perch la funzione di polizia funzione dello Stato, ma ci˜ che si riferisce al campo della attivitˆ privata,, non pu˜ che rientrare nella sfera giuddica di diritto privato dei singoli agenti. Dal momento dunque, che nella specie nessuna connessione era logicamente ipnotizzabile tra le prestazioni assunte daJla. Frezzotti ed il servizio di poHziai, dematD.da,ti aJ. cambinieri della stazione Ç Rione TripoliÈ, chiara e logica si imponeva, invece la conclusione, che il rapporto giuridico, nascente dal contratto di lavoro dedotto in confroversia., non poteva svolgere i suoi effetti ¥)bbligatori che nello stretto ambito dei suoi veri soggetti, eio tra la Frezzotti, quale p1áestatrioe di mvori ed i carabinieri della stazione ÇRione Tripoli ))' quali datori di lavoro. La illogicitˆ dell'argomenta.zione della sentenza impugnata si tramuta poi in gra.ve errore di diritto, allorquando la si pone in rela.zione oltreeJ1 :~ ai principi generali, che regolano la stipulazione dei contratti nell'interesse della P. A., anche alle norme regolamentari, che disciplinano particolarmente Ja. materia in questione. E' invero fonda.mentale ed elementare il principio di dil'itto, secondo il quale un contratto iná tanto pu˜ vincolare la P. A. in quanto sia stipnlato dall'organo, che abbia il potere di rappresentarla ed in quanto siano osservate le formalitˆ tutte richieste dalla legge e dai regolamenti. Orn, neHa spede in esame appena il caso di l'irordare che l'essere stato il contratto con la Frezzotti stipulato (Ol'almente) non dai singoli carnbinieri addetti alla stazione ÇRione Tripoli i>, bens“ dal ma.resciallo comandante la stazione stessa, trovava la Aua ragione d'essere nel rilievo che. a norma del citato Regolamento generale 1911, il comanda.nte della stazione il solo incaricalo della direzione di ogni servizio a questa attinent'\ (art. 55) e che solo e nello stretto ambito di tale qualitˆ il regolamento stesso a. lui conferisce la faroltˆ ed il potere di Ç provveGl.ere aU'assunz10ne del persona,Je civile addettoá ai servizi interni della stazione ii. Dal che unica conclusione logica. a trar8i era quella di ritenere l'intervento del mareá H!'fallo Testa.gáuzza nella. stipulazfou.e del contratto in controversia. com~ avvenuto non in qualiti“, Ç di organo della. P. A. >l -come erroneanrnnte ha ritenuto la sentenza denunciata -cfo non ne.Ila esplicazione cli funzioni di polizia bens“ ed nnicamente come Çcapo ii della comunitˆ dei cambinieri della. stazione e come l'unico incaricato cx legge di provvedere ai servizi (< interni ii della sta zione, nell'interesse esclusivo dei .suoi sing-oli clHnponenti. Siffatta conclusione trovaáva del resto la sua piena conferma anche nelle stesse norme regolamentari, richiamate dalla sentenza denunciata. Il Regolamento genera.le dei ca.ra.binieri; innanzi pi volte citato, nel disciplinare i Ç servizi delle stazioni ii, dˆ facoltˆ alle staizioni di assumere in servizio persone dell'uno e dell'altro sesso per la confezione dei cibi e per la pulizia dei locali di uso comune a.i oara.binieri (a.rt. 350), riserva all'ufficiale diretto ii solo il controllo a cheÇ ... dette persone soddisfacciano alle volute condizioni ii ... mentre, per quanto attiene agli effetti del contratto di assunzione in servizio di detto personale sancisce : Ç il salario del personale anzidetto, nei limiti consentiti dalla legislazione del lavoro, viene stabilito dal comandante della stazione di concerto coi suoi dipendenti e viene corrisposto da tutti i componenti laá stazione in misura proporzionata al servizio di cui eia.senno beneficia i> ( articolo 352). Dal collegamento di queste norme regolamentari, ben definita risulta la posizione della P. A. in rapporto agli effetti economici e giuridici del contratto di assunzione del personale r.ivile addetto alle stazioni. La P. A. cio demanda alla discrezionalitˆ del comandante della stazione, nella qualitˆ di Ç inca.ricato della direzione e della sorveglianza di ogni servizio a questa attinente n: cos“ l'assunzione del personale civile, come la scelta di es1so e la determinazione del salario ad esso dovnto, si riserva solo il potere di controllo, giustificato dalla delicatezza e riservatezza delle funzioni di istituto dell'Arma dei Oa.rabinieri, mentre, per quanto attiene aágli obblighi nascenti dal contr¥atto di lavoro, pone empressis literis tali obblighi a ca.rico esclusivo e diretto dei singoli ca.. rnbinieri Ç in proporzione al beneficio, che ognuno rli essi trae dal servizio da altri prestato i>. Questi brevi rilievi sembrano a. questo Supremo f:'ollegio sufficienti da soli a dimostrare la erroneitˆ della sentenza denunciata, laddove la Corte di Appello di Ancola ha ritenuto l'Amministrazione, odierna ricorrente, quale Ç parte legittimaá ta ii a rispondere delle obbligazioni nascenti dal ram)orto cli Ja.voroá, postoá dalla Frezzotti a base della domanda. (Omissis). La sentenza del S. a., ahe aonvalida l'indirizzáo qiˆ assunto da alaune magistrature di merito (1?. ad es. Corte App. Roma, Sez. 11.fag. del L(Jll)O~o, Sent. n. 204/54, in questa Rassegna 1954, p. 239, con nota d1: riahiam.o) preaisa anche la nat1ira della prc8ta.zione nel senso che Ç nessun dubbio pote1? a sorgere ttul punto ohe si trattava di servfai a aarattere Ç strettamente personale o domestico i>, spic,qan/lo come i servizi resi a qualsiasi covn1, focnza o aomunitˆ si risolvono in definiti1,a in beneficio diretto ed esclusivo delle persone sinqole chp di essa fanno parte. á á Per quanto una tale enunciazione non fosr~e l'og-, qetto prinaipale della aausa, sembra che de7Jba 8ottoUnearsi il pensiero del S. O., como un iáero e proprio arresto alla erronea opinione che 1;or -146 rebbe escludere daHa. uoz.ione di per:souale dome stico coloro ohe sono addetti a comunitˆ e co1wivenze non a carattere famU'iare, opinione sostemita in dottrina (v. ad es. il GANNIDLLA) e accolta dagli istituti d'i assiowrazione sociak Infatti, come implicito nelle espressioni adoperate d'!al S. a., non l'affectio tra 'i membri della comunitˆ o convivenza ohe quaUfioa la prestaá zione domestica, rna la caratteristica dell'attivitˆ volta alla Ç soddisfazione: di bisogni strettamente attinenti alla personaÈ come detto nella sená tenza qui pubblicata. ll ohe non importa il rfoonoscimento della stessa qualifica ai dipendenti di Collegi o Convitti, peroh essi non sono assunti dalla comunitˆ dei convittori, rna da '/.lln ente, organizzato ad impresa, verso cui sorge il loro r(J;pá porto di loooro, pur svolgendo la loro atti'IJ"itˆ a benefiafo dei singoU Ç clienti >> dell'ente stesso. Non quindi la sussistenza dell'affectio f,amiliaris, bens“ la 1n(J;nC(J;nza di una organizzazione ad i.má presa e in particolare la compenetrazione della figura del datore di lavoro con quella della persona ai cui bisogni provvede il detto personale, appare il criterio essenziale per identificare il rapá porto di lavoro domestico. E' infine da osservare ohe la precisazione della sentenza ohe la figura di capo della oom'Ulnitˆ deá riva al Oomand4nte di stazione come ulteriore conseguenza della sua funzione, pu˜ costituire la ba.se per la difesa da parte della Avvocatura dei predetti f'Ulnzionari a sensi dell'art. 44 del T. U. V. S. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Obbligo di pagamento -Quando si perfeziona -Soggetto passivo -Merce requisita -Potestˆ tributaria dello stato italiano durante l'occupazione bellica tedesca. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 1375 dell'll maggio 1959 -Pres.: Liguori; Est.: Caporaso; P. M.: Berri, (conf,) -áZuccherificio di Avezzano c. Finanze). La obbligazione relativa al pa.gamento dell'imposta di fabbrfoa.zione si perfezionaá a.l momento della introduzione della. merce nei magazzini, e debitore, nei confronti del Fisco, sempre il fabbricante, .anche quando l'obbligo di pagare, tratá tandosi dei .cos“ detti magazzini fiduciari, sia per legge sposta.to a.1 momento della es.trazione ed in proporzione dei quantitativi estratti. L'obbliga.zione posta a carico del fabbricante i,mssiste anche nel caso di requisizione (nella speá eie: ad opera dello Stato tedesco occupante), essendo indifferente, ai fini della detta-imposrta, la. natur.a e lo scopo dell'atto giuridico mediiante il quale la merce prodotta passa a.I consumatore, consh; ta tale atto in un normale negozio triaslativo della merce ovvero in un atto ruutoritairio. Nella parte di territorio nazionale abbandonato dal Governo legittimo, lo Stato tedescoá institu“ un vero e proprio regime di occupazione militare belá lica, esercitando i poteri di potenza, occupante sia in quelle zone in cui impose la sua esclusiva am ministrazioue Slia in quelle nelle quali lasci˜ alla repubblica sociale italiana l'esercizio di taluni pOá tel'i pubblici. Le Autoritˆ militari tedesche per˜ non interferirono affatto neUa materia tributaria, talch il pagamento dei tributi' continu˜ a svolgersi nei confronti degli organi dell'Amministrazione finanziaria italiana e secondo le disposizioni di legge allora vigenti: i debiti di imposta, (nella specie: imposta di fabbrica.zione) rimasero, dunque; pienamente in vita-durante e dopo la occupazione, con il conseguente obbligo del contribuente di pagarli nel loro integra.le ammontare, salve le pará ticolari u,gevolazioni ed esenzioni accordate da-Ila legislazione post-bellica (nella specie: D. L. 3 maggio 1948, n. 800, relativo aUa imposrta cli fabbricaá zione). Non si mai dubitato, in giwrisprudenza e in dottrina, ohe oggetto diretto delle imposte di fab á briaazione s'ia la fabbricazione del prodotto, oss'ia il prodotto in quanto fabbricato; e neppure si mai dubitato che il soggetto passivo dell'im,posta sia il fa.bbricante del prodotto colpito. Non semfpre, per˜, i corollari derivanti da sáiffatti postulati .sono stati e.sattamente o com.unque chiaram-ento enunciati. Uobbliga.~ione tributar-la sorge, com' noto, qu(J;n,do viene ad esistenza il cosiddetto presupposto dá'imposta; e, nel caso dei tributi gravanti sulla fabbricazione di determinati prodotti,-sorge quindi al momento della ultimazione del processo produttivo. Ben vero che oggetto indiretto dell'imposta di cui trattasi , attrooerso il fenomeno econom.Wo della traslazione d'imposta, il consumo della m.erá ce colpita (le impoáste di fabbricazione rientr(J;no, infatti, nell'ambito delle impos'te sui consumi), ma tuttavia il momMi,to tributariamente rilevante , nel vigente ordinamento, il momento della produzione o fa,bbriaazione e non quello dell'immisá sione al consumo, coincidente con l'estrazione delá la merce dal magazzino del produttore .. Esaurito il processo produttivo, l'obbligazione perfetta, cos“ che non pu˜ acquistare rilievo giiiri1dico un quals'iasi fatto sucoessivo aUa fabbricaá zione, .suaaessivo cio alla nascita e al perfezionam. ento del debito d'imposta. La poca chiarezza o, se si vuole, la sc'arsa precisione di alcun.e statuizioni giuri.sprudenziali, sul punto riguardante la nascita della obbligazione tributaria in materia di imposte di fabbrioazione, .stata, probabilmente, favorita dal fatto che la legge tributaria, pH/r oollegando inequivocabilmente il sorgere d!el debito d'imposta col momento della ultilmazione del processo di fabbricazione, ne condiziona per˜ normalmente l'esigibilitˆ all' effettivo distacco del prodotto dall'azienda produttrice, ossia' alla estrazione del prodotto stesso1dallo stabilimetnto o dal deposito. .. ln tre pron'Ulnzie abbastanza recenti (10..sette'l'l'I:: bre 1953) n. 3019; 11 febbraio 1955, n. 389; 3 lôglio 1957, n. 2:596), il Supremo Ool,legio, pur ribadendo a chiare note che le imposte dJi fabbricazione sono 8ta˜ilite in rBlazione alla fabbricazione -147 di dctcrwimiti prodotl'i e gravano sul fabl.náicautc~, rwcva per˜ affermato piuttosto genericamente :-' cio senza pumtáuali.zzwre (forse perch la fattispe cie in esame non lo riahied.CVl.)(J,) l'aspetto della que stione di cui qui ci occupiaAno -che Çla relativa obbligazione tributa.ria sorge nel momento in cui il prodotto assoggettato al tributo esce ,:!allo sta bilimento di produzione o dal deposito È o co 1nuánque dal magazzino dcl proáduttore. Nolla pi recente delle sue pronunzie, e preci. sa.mente 1bella sentenza sopra massimata, la Corte regolatrice) oltre ad aver precisato il 'suo pe11s'iero sotto l'aspetto che a noi in.teressa, lta anc11e coe rnnternente prooáisato che l'uscita della, merce dal ma.gazzino, se determ;inante agli effetti del paá gwrnento dell'imposta) 1Wn altera, con le modalitˆ di attuazion-e e con le varfo circostanze di tempo e di persona, la obbligazione tributaria giˆ sorta a carico del fabbricante. Questa la motivazione della sentenza) sul punto: , Ç La obbligazione si perfeziona al momento del 1a introduzione della merce nei maga.zzini, e debiá tore, nei confronti del Fisco, sempre il fabbri cante, anche quando l'obbligo del pagamento, ove si costituiscano i cos“ detti magazzini fiduciari, sia per legge spostato a.l momento della estrazione od uscita della merce dai maga.zzini ed in propor zione dei quantitativi estratti. Ç La requisizione, peraltro debitamente retribui ta, op:rata dai tedeschi, rappresenta, dunque, sol. tanto il momento della uscita e deHa utilizzazione del prodotto, nonch del paga.mento dei tributo, ma non determina, come a torto ritiene il ricor rente, un muta-mento deál soggetto passivo dell'im posta dovuta. Il fabbricante resta debitore anche nl caso di requisizione, essendo indifferente, ai fini dell'imposta di fiabbrica.zione, la natura e lo scopo dell'atto giuridico media.nte il quale la. mer ce prodotta pa.ssa al consumatore, consista tale atto in un normale negozio tra.slativo della merce ovvero in un atto autoritativo, quale la requis“á zione ad opera dello Stato occupante, salvi sr>m pre i benefici di legge ove in concreto fossero apá plicabili È. Come si legge nella massima sopra riprodotta, la fattispecie oggetto della decisfone ha offerto alla Suprem0a Coárte anch-e l'oocasione di consoli.darr; iiltcrioruwntc la propria giáwrisp1"1tdcnzn sulla que stione del per1nwnere della potestˆ tributaria tlcifo Stato Italiano sulla parte di territorit> che fu 01:cupato nel periodo 1943-45 dalle forze (J;f'tn(ite germaniche. In perfetta aderen.za col precedente orlentarnento (sent. 4 maggio 1948, n. 628; 26 agosto 1950, n. 2543; 4 settembre 1953, n. 2937; 21 giugno 1954, n. 2141) e con la pi recente eit autorevole dottrina (cfr., per tutti BALLADORE-PALLIEJRI: Il diritto bellico), Il Supremo Collegio ha ritenuto in láinea generale che il potere degli eseroiti <;li ocupazione non annulla e non esolude "la sovrecupato, ma crea una partiao1lare sáitiiazione di fatto, in seguito alla quale il territorio viene a trovarsi nello stesso tempo soggetto a due concorren-ti e coesistenU ordiamenti giuridioi, ciascuno operante nei limiti e secondo le re.gole del diritto e delle conwnzioni internazionali. Sulla base di siffatta premessa, la Corte ha positivamente risolto -nel senso enunciato nell'ultima parte della massima -la questione sul permanere della potestˆ tributaria dello Stato Italiano nel territorio giˆ occupato dalle forze teá desche. L'esáattezza di tale soluzione confermata, o'ltrc che dalla obbiettivitˆ dei fatti a tutti noti, dalla considerazione che l'eserc“zio dei poteri da parte dell'occupante ha come presupposto e fonda.mento, anche iin, materi(]; tributaria, la emanazione di propri provvedMnenti (bandi ed ordinanze), che mai furono emessi dalle forze armate tedesche (sulla necessitˆ di detU provvedimenti, vedi CAPOTORTI: Problema di diritto internazionale, in Ç Comunicazioni e studi dello Istituto di. diritto internazionale della Universitˆ di Milano È, 1952, pag. 421). E' altres“ confermata dalla considerazione che il provvediinenro adottato dal Governo legittimo con il D. L. L. 18 febbraio 1946, n. 112 -sull'assetto della legislazfune tributaria nei territori liberati -ha come presupposáto di diritto (pienamente rispondente al"la realtˆ .dei fatti) che nei territori giˆ soggetti alla repubblica sociale italiana, e sui quali erano stwnziate le truppe gerá maniche, i tributi vecchi e nuovi si siallio contiá nuati a pagare dai contribuenti a,gl“ organi del l' Amministraz-ione finanziaria itaUana. UMBERTO CORONAS "Wm;;;; ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ESECUZIONE FORZATA -Opposizione di terzo proá. prietario -Prova della proprietˆ -Prova della detenzione della cosa da parte del debitore Limiti -Art. 621 C.p.c. -(Tribunale di Ancona, Sez. I -Pres.: Rapex; Est.: Andreoli -Sentenza 13 giugno-15 luglio 1958; Finanze c. Marastoni}. Il terzo opponente ex ai'i:. 619 O.p.c., per vincere la presunmone di ruppGrtenenza ail debitore dei beni mobili P'ignorati nella caSG o nella azienda di quest'ultimo, deV'e provt\Jr'e non solo il suo anteriore diritto di prOP'rietˆ, ma am~he, nei limiti posti dall'art. 6211 dello istesso Ooidice, ohe i beni medesimi ,sono in atto detenuti o posseduti darl debitore per titolo diverso da quello della proprietˆ. I) La questione, decisa dal Tribunale
  • Unti fissati dial Tribunale: 1) 1iell'ipotesi prevista dall'wrt. 621: O.p.áo., la prova, ila parte del terzo oppornente, di >Un remoto diritto di proprietˆ sui berii pignorati nella ea.lla proprietˆ; 2) la limitazione della prova testilmoniale,. prevista nello ste>s'SO art. 6:2:1 O.p.o., conoe>rne soltwnto il rapporto ili affidamento ifol bene mobile dJal. proprietario (ber~o oppo'Yl)(}IYl,te) al detbifo!fle eseoutato e non anohe il ddtrit.to diii proprietˆ i1elld stesso opponente. Entrambe le m,assime meritano apprr'oooiione. II) Sulla prima si 08'serva: -come noto, sotto l'imperio ˆell'abrogato Codioe
  • rooo. Ne ileir'íllJaVa ahe f aoiTmiente 1.tn giuiJJizio eseOUtivo potes,sáe essere reso vano ˆall'azione compiacente d)i terzi) i quali, con l'ausilio ˆf non meno aompiaaenti testimoni, assmái8sero ili essere proprietarri dJei beni pignorati. Sorse oos“ la 1iecessitˆ ˆi riehiedJere> la prova quaTifioat. a
  • nza del diritto, mmitre in tutti gli altri riahie. sta quella scritta. Ma il iUritto di proprietˆ va provato non oon riferimen.to ad un :periodo remoto, bens“ al máo m,ento del pignoramento. ln altri termini, il ter~o oppone>nte non iteve provare soltanto ili ess,ere p1. Le suddette conciliisioni sono pacificamente aocolte in dottrina: cf1á. SATTA : Diritto processuale civile, 0.E.D.A..M., 1948 pag. 448 i ZANZUCCHI: Diritto proces'snale civ'ile, vol. III, 3a edi:<.iione, pag. 342; D'ONOFRIO: Commento al Ciodice di procedura civile, vol. II, pag. 101. In giurisprwdienza, cfr.: Oass. Sent. 25 novembre W58, n. 3780, in Ç Ma,ss. Foro it. È, ool. 788. III) Sulla seoonda mas'sima: in forza ˆel prin eipfo ohe posásesso v1al titolo e ohe 7,a legge pr'.eswme il possesso in cki e,s&rcita il potere di fatto (arti coli 1140, 1141 a. c.) si ritiene ohe colui ohe si trova nella ilisp0111ibilitˆ di cose mobili abbia, an che la titolaritˆ, CZ.el di.ritto di proprietˆ delle stesse. Tutto ci˜ vale ovviam.ente nei oonftronti ilei terzi e non vi dubbio ahe l' .Amministrazione fin.anciaria nei rapporti tra l'opponente e il d<6'biá tore fosse terzia. áá á _ ... Il principio 8tato particolarmente rafforziato nella so,ggetta materia, a,z fine di evitare faciU frodi in danno ilei oreˆitori eseoutanti o oollusioni fra debitore e terz.o rivenaioante in itarmo sempre ZII l&±F -149 di questi ultimi,á <>nád.e la iegge ha sanaito la presunzione jmis tantum ohe il mobilio rinwm111,to n.eWabitaziione deil diebitore eseoutato sia iJ;.a ritenersi ˆi sua proprieitˆ, non potendiosi altri;menti pensare ehe il proprietario di esso lo 0tbbia lasoiato i-n possesso del debitore senza fornitnsi di una prova scritta e sáenza una plausibile ragione. Oosiiooh la legge stessa, a tutela del diiritto del oreˆitore' ha stabilito ohe za presunzione pOSS'a osserp superata solamente mediiante prooo soritta, sal1,o che il possesso dei mobili da parte if;el debitore non sia giustifooato ma ragio11ti dii professione o commereio j ed stata esolusa la pr10'IJ"1(1, testimo1iiale anche qiiando il posásesso avrebbe powto apparire giustifioato da r0tgioni ˆi parent81la, affinitˆ odJ aUro. Si pu˜ pert0tnto ritenere che ia limiitazione ˆella prova di oui all'art. 621 a. o. ooriwerna solo lo affUtamento al debitore e non anche il dlitrivf!o di proprlfotˆ dJel terzo >. Di fronte ver˜ alla evidenza del sistema legislativo come sovra esposto, non appa,re ohe simili obiezioni possano ritenersi fondate. Non la JJr'ima infatti, perch il legislatore del 1941, pur conoscendo il sistmna dii collegamento f.ra I.G.E. ed imposta. di regi8tro giˆ stabUito nella materia che interessa dalla legge del 1940, non aveva alcun bisogno di richiamarsi a entrambe tali imposte nel precisare dei criteri che, pur se riferiti alla seconda di. esse,. dovev¥a.no estendersi automaticamente anohe alla prima (non sái dimentiohi in proposito la impo.rtanza fondamentale della imposta di registro e della relativa legislazion.e rispetto alle altre imposte fodiirette), e se comunque non l'ha fatto, la eventuale imperfezione della norma da luái stabilita non pu˜ mai autorizzare una interá prelazione della stessa contraria, allo intero sistema vigente. Non la seconda inoltre perch la ricordata lettera b) dell'art. 3 della legge 1940 non appare affatto Ç circoscritta ))' ma r-iguar'dante Ç gli appalti in genere e le somministrazioni di materie, merci, derrate o prodotti pa.i:ificate agli appalti a.i fini della a,pplicazione dell'imposta di registro >> dimost.ra una ampiezza tale ed una enit1nerazione di fattispecie ooncrete che il legisla.tore del 19±1 ha siowrarnente te11'Uto presente distinguendo anche lui infatti (a,rt. 1, comma 1¡) Ç le forniture d“ materie, merci e prodotti... e'Onsiderate appalti>> e (art. 1, comma 3¡) Çle somminii< trazioni parificate, agli effetti t.ributari, agli appalf'i >>. Al lurne dái tal-1: considerazioni, e ver concludere. nmi appare pertanto dubitabile che la qualifi.cazione fra appalti e compravendite dm;e esser-e condotta, ad ogni fint' d'áimposta dái registro o dell'J. G.E., sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 19 luglio 1941, n. 771. , In tal niodo si evita l'inoonveniente teorico r pratico della possib-ilitˆ che, applicando criteri dt qualificazáion.e divcrsái, itno stesso oontratto possa essere ritenuto compravendita ai fini del registro, e come tale ad esempio non ammesso ai benefici di cui ai deal'eti n. 322 del 1945 e n. 221 del 194(i, e appaUo ai fi.ni dell'I.G.E. e consáiderato pertanto esente da tale imposta -in, base alle stesse disposi. zioni. Nello stesso modo poi, conformemente allo scopo della legge n.. 771 del 1941, (cfr. Cassazione ~O rnarzo 1957, n. 1105., ÇForo it. ))' 1957, I, 754) con la quale nmi si inte,so innovare ai tradizionali criteri distintivi stabilit-i dal Codice civile fra. le due fattispecáic co1itrattuali, ma precisare soltwnto qutenticamente gli stessi e fornire l'interprete delle leggi tributarie d;i strumenti pr-ecisi di indagine, si adempie alla fondamentale esigenza di certez.za del diritto, tanto p:i'ofondamen.te sentita, nella maá teria che in.teresása, sia dall'Amministrazione che dal Contribitente. G. ANGELINI HO'l'A IMPOSTE E TASSE -Imposta di successione -Quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconosci'bili -Aliquote di cui alla legge 19 gennaio 1942 n. 23 -Non competono ai figli adulterini che usufruiscano di uno stato di filiazione legittima. (Tribunale di Napoli, Sez. I, decreto 16 gennaio 1960 -Pres. : Pisani; Est. : Mastocinque; ricorso Longobardi Nicoletta Anna). Il figlio adulterino, che si trova nello srtato di figlio legittimo per il mancafo esercizio dell'azione di disconoscimento da, parte del marito della, madre, non pu˜ usufruire delle aliquote determina,te daUa, legge 19 gennaio 1942, n. 23, per le quote ereditarie s1pettanti a.i figli na,tura.li non riconosciuti o non riconoscibili, nel caso in cui vengano a, lui tra,sferiti mortis causa i beni del genitore naturale. Tal Dello Joio Luigi con testamento olografo disponeV'a delle sue sostwnze a favore dái Longo bardi Nicoletta Anna, dichiarando che la detta destinataria a Utolo universale dei suoi beni ern nata dalln sna unione con la D'Antutmo Annun ziata, moglie dái tal Longobardi Giuseppe. Denun ziatasi la successione, l'ufficio ha liquidato la relativa, imposta, nella somma dli lire 710.145, in base alle aliquote vigenti per i trasferimenti tra estranei. . La dichia.razfone di paternitˆ del Dello J oio, contenuta nel testa.mento, integra gli estJ:emi dái ,U¥n a.tto di r-ioonoscimento: ai S'ensi dell'wrt. 254á á C. c. ii rioonosC'imento del figlio naturale pu˜ infatti avere luogo, tra l'altro, con un'apposita dichiara.donc in iin testa.mento, qnalunqito 8ia la -152 forma di questo. E quel riconoscimento, in quanto proveniente dal genitore che al tempoá del concepimento non era unUo in matrimonio, deve riteners'i arnrnis8'ibile wnohe se dalla dichiarazione di paternitˆ ha da dedursi la adulterinitˆ della figláia. Non pu˜ per˜ esso invece essere nella specie ammesso, ai sens'i della tassativa disposizione di cui all'art. 253 O. o., in quanto in oontrasto con lo! stato di figlio legittimo in oui la persona si trova. E ai˜ perch la Longobardi Nicoletta Anna risulta figUa legittima della D'Antuono Annunziata e del dái lei marito Longobardi Giuseppe. Denunziatasi la Nicoletta Anna come figlia di D'An.tw0tri,o Anni11nziata, coniugata, il padre di essa infatti, ai sensi dell'art. 23l c. o., il marito della madre, salvo che non se ne faccia da lui discon.oscimento ai sensi dell'art. 235 C. c. Nella speoie si dedotto ohe sarebbe stato e sarebbe risaputo che la signora D'Antuono Annunziata, nell'epoca in cui la Nicoletta Anna fu concepita, non conduceva vita ma.trimonia.le col marito, affetto in quel tempo da. gravi disturbi nervosi, ma che Wt)rebbe invece a.vuto consuetudine d'i rapporti sessuali con il Dello Joio. Ed alla pari sarebbe stato e sarebbe risaputo ohe il Longoba.rdi Giuseppe, marito della D'Antuono, pur non ignorando la vera paternitˆ della Niooletta, Anna, non avrebbe proposto azionáe di 'liisoonoso1imento sia per le sue condizioni di salute, sia páer ragáioni di opportunitˆ, sia per evitare soandaio. E 8'i anohe sostenuto ohe dall' epoea. deU(J; nascita il Dello J oio avrebbe sempwe trattato la Niooletta Anna oome sua fig~iola, cos“ qualifioandola non solo priva.tamente ma anche pubblioamente. Pagatasi la imposta di sucoessione liquidata. nel modo anzivisto, la Longobardi Nicoletta Anna ha sostenuto di doverla invecie oorriispondere, ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 23, in. base alle aliquote stabilite per le suocessioni tra asc¥enádenti e disoerndenti aumentateá d,~ un quarto ((J;rt. 3 D. L. 8 marzo 1945,, n. 90 e relativa. tabella A, sostituita poi da quella approvata con la legge 12 maggio 1959, n. 206). In presenza deUa ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 279 G. o. ,_ e cio di paternitˆ o maternitˆ Ç Tisultante da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori È -, ma, in assenza delle pa~áticolari circostanze di eui al 2¡ oomma dell'art. 2 della legge 19 genna,io 1942, n. 23 -e cio la giˆ ottenuta sentenz(J; di condanna agli alimenti eontro il geánivore e il giˆ raggiunto conseguimento con sentenza del riconoscimento dei diritl'i suecessori spettanti in qualitˆ di fig'li naturali non rfoo11,osciuti o non riconoscibili -ohe darebbero senz'altro diritto al trattamento fiscale di favore, onde poterlo ottenere, per disposizione di detta legge, necessario apposito ¥decreto del Tribunale. E la LongobMdi ha presentato ricorso al 'l.'ribunale di Napoli per sentir diohiarare il suo diritto a, gowere d,;el tmtta,mento tributa,rio indJiaato. A sostegno della ista,nza la ricorrente ha esibito il testamento oontenente ii rioonos&imento della filiazione}. edi ha fatto firmare la, detta istanza, evidentemente per adesione ed a, prete'ita prova deliii 11eritˆ dell'a,sswnto, d(li suoi genitori legitt-imi Longobardi Gtseppe o D'Antuono Annunziata,, nonch da tali DeHo ,Joio DiogevnŽ e Nastro Vincenzo, l'uno fratello e l'a,ltro amico intáimo del preteso padre natitrale. . * * * La invooata legge 19 gennaio 1942 si preoccupa, dell'adeguamento della imposta successoria sulle quote ereditarie spettanti ai figU naturali non ná cono-saiitU o non riconoscibiU. E n.ella relacáio1w del Ministro delle Ji1inanze detto che il Uodiee civáilc 'l"igente, prendendo in oon8'iderazione il 't.iná colo di san.gue che lega i figli naturali ai propri genitori, ha intrndotto anche nei riguardi de'í figli 1ion riconoscibili delle importa,nti innovazioni, specie nel campo delle successioni. Si cos“ esclusa la incapacitˆ testamentaria, dettata in rnod.o assoluto dal Codice del 1865, e con l'vrt. 593 C. c. 8'i data al genitore la facoltˆ di d'is¡porre per testC1;mento a fooore dei propri figl'i naturalái bench non riconoscibili, e senza af.cu1~ limite se no11, vi oonoorso con CJOmponenti delliogene e dal Nastro Vincenzo, l'un.o j'rat9llo e l'altro ami<:o intimo del padre naturale, perch se 'Una not'izia di tal genere nota a,d un fratello e ad un amico intimo, evidentemer1ite wna nuti;ˆ,a riser-liata e ben lontana dal poter asásumere i caratteri della Ç fama È, e IY'io di una irela,zio1uJ di fili(J,zione adulterina Ç costantemente oonsiderata ct0me tale nei rapporti sáoaiali È (art. 237 O. c.). D'altro lato, wnche se non vi fosse s.t;ato nella rspec'ie il concorso dell'atto di nascita di figlio legittimo e de.l onforme possesso di 8tato, la pretesa da parte della, LongobanU Nfooletta Anna di una dichia.razione giudiziale della paternitˆ del Dello Joio Luig,i non sarebbe stata ammis'Sibile pur nel conoorso di 1uno dei oasi d'i cui all'art. 2169 O..c.~ peroh ai sensi dell'art. 278 O. o. Ç non sono am1nesse le indagini sulla paternitˆ e sulla ma.terá t~itˆ nei casi in (jUi il ric'Onosaimento vietato Èá, e per l'art. 253 O. c. Çin nesswn caso ammesso un rieonosaimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cáui la persona si trova ll. Ed 'il dedotto assurdo giurid,ico di una figlia ad un tempo legittima e adulterina. si sarebbe poi ripercosso in ambito fiseale, per la non eUminabile conseguenza che la pretesa d,i usufruire, per l' avvenuta trasmissioáne dei beni per suocessione testamentaria dal Dello J oio alla Longobardi N icoletta Anna, della ridu,mone delle aliquote tributarie, in quanto la detta trasmissione da considerarsi oovenuta non tra estranei ma dal genti,tore in favore di un fi,glio non riC0'11!,0Saibile o non riconosciuto, non (J;l)rebbe fatto venti,r meno n,ella Longobardi Nicoletta Anna il diritto di usufruire poi della 8tessa ridu,zione di aliquote anche per la futura sucoessione di essa .reclrrrva,le, presunta (talla legge ciivile a garwnz“a, >. En anche a noi sembra che non possibile aderire all'ultimo ret!ponso giurisprud,enziale della Suprema O orte, perch ancora e sempre imperante nel nostro sistema. giuridico il principio romano d'l6l pater is esrt quem nuptire demonstrant, e perch al disconoscimento della paternitˆ pu˜ aˆdivmiirsi per la legge in vigore in pochi e ben determinati casi -che potrebbero in sede ˆi riforma legislativa e de lege condenda ben anche essere awmenta,ti -e in brevissimo termine ˆi decadenza -che p'Otrebbe anoh'esso de lege condenda essere modificato e allargato -ma che allo stato costringono a far dire S'Ottratta alla libera e incontrollata disp'Onibilitˆ dei genitori la regolwrnentazione dello stato civile dei figli, a.i quali invece, impunemente, in. applicazione della sentenza della Cassazione, potrebbe da ora in poái, in difformitˆ del vero giuridico anohe se con maggiore aderenza al 'I/ero biologico, conferirsi lo stato di figlio ohe pi faooia comodo, ma la c1ui valutazione assurdo possa essere attribuita al sovrano ed autonomo giudizio dei genitori, e ~enza quindi che su ádi esso si eserciti il sapiente ed illuminato controllo della Magistratura, da ooirsi sempre nelle varie azioni di contestazione e di reclamo di stato. GIUSiEPPE AZZARITI IMPOSTE E TASSE -Registro -Edilizia popolare ed economica -Agevolazioni tributarie -Art. 153 T. U. 38 aprile 1938, n. 1165 -Atti connessi e dipendenti -Art. 9 legge 30 dicembre 1933, n. 3269. Negozio sottoposto a condizione sospensiva. (Tribunale di Ancona, Sez. I, Sent. 21 novembre 1958, 3 gennaio 1959 -Pres. ed Est. : Rapex -Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro c. Finanze). L'atto, col quale l'Istituto per le Oase Popolari p1¥esta al Comune (che ha assunto dalla Cassa DD. PP. il mutuo destinato a costruzioni da eseguiI¥ sd da.U'Istituto medesimo, garantendo la resti1mzione delle relative quote) una controgarenzfa, consistente nella cessione dell'importo delle pigioni, che saranno versate da.gli inquilini degli a.lloggi da, costruirsi col finanziamento, non da considerarsi soggetto alla condizione sospensiva (dell'inadempimento dell'Ente nella restituzione stessa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge di registro. L'atto, recante la suddettaá controgarenzia presta. ta dall'Istituto a.l Comtine, non necessariamente connesso (art. 9 1. Reg,) con il eontratto di mutuo stipulato tra il Comune e la, Oassa DD. PP.; ad esso, }Jertanto, non sono applicabili le agev9lazioni, tributarie previste da.I D.L.O.P-~. 8 maggio 1947, n. 399 e da.U'art. 163 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia. popolare ed economica.. 1) La situazione, in punto dái fatto, la seguente: -il Oomuno di Pesmro, ver la costruzionáe di alloggi economici in quel capoluogo da parte dell'Istituto per le Oase Popolari, assume direttamente dalla Gassa depositi e prestiti!, ai sensi dell'art. 4 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull' Ediá liz'ia popolare ed econom.ica, m.a per conto dell'I stitu'to, un mutuo, garantendo la restituzáionc delle quote mediante rilasoio di delegazioni sulla sovrimpos'ia f01uUarla. A sua vol.ta, chiede ed ottiene dall'I.A-U.P., per il caso di inadempienza di questo nel versame1ito delle annualitˆ, una controga, renzia, costituita dalla cessione dell'importo delle pigioni versate dagli inquilini degli alloggi costruiti con il finanziamento. La relativa convenzione viene registrata con il pagamento della sola tassa fissa, esásenˆosi invocata l'a]Jplicazione dell'agevolazáione prevista dal citato T. U. n. 1165; in sede dái verifica per˜ elevato il supplemento, non ritenendosi spettante il beneficio. Introdotta la question.e dinanzái alle Oonuni8sioni AmministraUve, quella Pro1Jinciale accoglie il ricorso dell'Istituto, quella O entrale, con decisione 11 luglio- 15 ottobre 1956, e in 1áifonna della precedente, statuisce nel senso sostenuto dalla Finanza. il 'l'ribunale di Ancona, con la sentenza surriferita, ha rigeittato l'impiignativa, proposta avverso la decisione della Centrale. II) Prima di passare alla questione di fondo circa l'applicabilitˆ o me1w dell'invocato beneficio fiscale previsto dall'art. 153 citato, i giudici hanno esaminato, disattendendolo, un altro pwnto, giˆ prospettato dal cont.ribuente dinanzi a,l Siipremo Oo1isesso Tributario con ricorso áincidental, e riproposto in sede gitu,diziaria: se la, convenzione di oui trattasi concreti un negozio subord áinato a condizione sospensiva (inadempienza dell'Istituto) e sia, pertanto, sottoposta soltanto a tassa fissa, in attesa del verificarsi della condizione, <1li sensi dell'art. 17 della legge di 1áegistro (ÇIl pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graiduale per gli a.tti e tra,sferimenti vincolati a condizione sospensiva, dovuto quando la condizione si verifica ..... È). E' superfluo rammenta,re che la condizione sospensiva si ha quando le parti subordinano al verificarsi di un even.to, futuro ed incerto_, l'efficacia del contra,tto, non quando l'incertezza dell'eventoáfuturo rigua,rila so.ztanto l'esecuzione, che fatto estrinseco al negozio (Uck:MAR: Commento, La legge del registro, OEDAM, 1958, vol. I, pag. 244; -156 cfr. Oassazione SS. UU.) sent. 4 dicembre 1954, n. 4378, in Ç Riv. Leg. Fisc. È, 1955, 284). La prestazione di garenzia contenuta nella coná ve1wione ha efficacia immediata: la garenzia stessa assunta in base alla conco1áde riolontˆ delle parti)á essa si concreta nella cessione dei fitti degli alloggi) costruiti oon il finanziamento derivante dal rrvutuo c01wesso dalla Oassa DD. PP. al Comune) fino a concorren.za delle relative qiwte. A. ltro l) operativitˆ della garenzia) la qttale) per il carattere di aoeessorietˆ del vincolo rispetto all'obbliga. zione principale (restituzione delle quote di 1nittuo), esplica il suo vigo.re soltanto in caso di inadempienzaj altro l'effettiva prestazione della garenziaJ che ha senz'altro luogo in V'irt del consenso _delle parti e al mommito della stipulazione dell'atto. In altre parole) in ogni contratto che abbia per co1ítenuto una garenzia) d)uopo disti1igucre wna fase, prestazione del vincolo, che precede) e un'(J;ltra1 s1tccessiva, che sái ricollega a-l veráifila Ç e d˜ perch la controrichiesta del Oomune, rappresentando un negoz;io giuridico non strettamente connesso col mutuo, esula dalla stretta economia. della norma di favore, essendo esso diretto a salvaguardare il buon fine della garenzia prestata (a suˆ volta) dal Comune all'ISltituto e non giˆ la operazione di mrutuo effettuata con la Cassa depositi e prestiti 1> (in Ç Riv. Leg. Fisc. È, 1953, 63). La Commissione Centrale delle Imposte) con de-á~ cisione n. 71316 del 4 maggio 1955, resa in fattispecie simile) in tema di agevolazioni (di imposta fissa ipotecaria) pire'l!-iste daWart. 153, ha ritenuto ª ~ 158 che U bencficfo stesso, per i mutwi contratU con la, Gassa DD. PP., se p1vre pu˜ accordarsi per le ,qarenzie prestate dal aomune mutuata1áio alla Cassa, 1wn pu˜ estenders,i alle aont:rogaranzfo ipotecarie concesse al Comune medesimo dall' Istitnto A1itono1no Case Popolari che, pertanto, 'ranno assoggettate aa imposta propo.rzionale (in Ç Riv. Leg. li'isc. ll, 1957, pag. 359, con nota redazionale fa11ore,1wle). Infatti foi detto Ç tratta.si di una disposizione di favore che, come tale, rappresenta un'eccezione al principio della, normalitˆ dei tributi e non pu˜, pertanto, estendersi oltre i casi espressamente contemplati ll. CoNTRA: v. Ç Mass. Regá, 1957, 185 e Giurisprudenza delle Imposte ll, 1957, nota a decisione n. 159, pag. 551). R. LASCHENA PROCEDIMENTO INGIUNTIVO -Opposizione a decreto ingiuntivo -Riesame della questione di merito Opposizione ex art. 183 disp. att.; C.p.c. (Tribunale di Venezia, 9 luglio 1959 -Pres.: Mastrobuono; Est.: Fonseca -Savini c. Ministero Bubblica Istruzione). L'opposizione ad ingiunzione, ove non sia fatta nelle forme limitate di cui aH'a.rt. 188 disp. a.tt. C. p. c., non esclusivamente diretta alla rimozione di un provvedimento viziato o comunque inefficace, ma anche alla sostituzione di esso con una nuova, pronuncia e conseguentemente il giudice investito del riesame della, pretesa fatta valere con il decreto di ingiunzione. IN TEJMA DI OPPOSIZIONEJ AL DECRETO INGIUNTIVO La sentenza che si annota senz'altJáo conforme al preralente or'ientamento della giiirisprudenza e della dottrina sulla natura e gU effetti dell'opvosizione ad 'ing'iunzione, sec'ondo il q1iale, sia che si consider'i l'ovposizione come impiignazione di una fase processuale giun.ta a termine sia che la si consideri come atto introduttivo di un ordinario giudizio di cogni'<:ione (o del eontradittorio vosposto), si riUene che oggetto del giudizio sia il merito della domanda creiUtoria avanzata dal ricorrente) s“ che qiiosti e non l'opp01''161ite dovrebbe con,siderarsi attore) con tutte le necessarie consáeguenze in ordine all'estensione del ,giudizio e all'onere della várova. Orientamento peraltro che, senza pretende.re d'i. esaminare in qnesta sede con cornvletezza di argomenti (ver cui inveC'e si rimanda agli autori ohe hanno tráattato il vroblema; GARBAGNATI: I procedimenti di ingiunzione e di convalida. di sfratto, 19,49,; CmsTOFOLINI: Processo di ingiunzione 1939; CALAMANDREI: Il procedimento monitorio; SmGNI: L'opposizione del convenuto nel processo monitorio, in Ç Studi Sassall'"esi ll, 1924 pag. 335, 1925 pag. 39; Vrsco: Il Procedimento per ingiunzione, 1951, vag. 143; noneh i maniiali del 0ArtNIDLU'.rrr; dello ZANzuccnr, del REDElN'l'I ed autori ivi citati), suscita qualche perplessitˆ non tanto ve.r l'afferrnazione ribadUa nnche del trib'lmale di Venezia, che itn gfadiziu Hmitq,to ad u!ia rnera qiwrela nullitatis estraneo al nostro sistema JJ'rocessitale,. affermazione che pn˜, in Unea di massima, oondIvidvrsi) quanto pe1á le consegumi.ze che da tale @ffermazione vogUono trarsi e che non sembra si armonizzino pienamente con la natiira e le finalitˆ del p.rocedirnento ver ing'iunzione, cos“ come stato att1iato nel nostro ordinamento. Oacorre per˜ premettere, plf"ima di passare aáll' esame critico dell'opinione pll'"evalente, che fra le due ovposte tesi circa la natura giuridica deill'opposizione ad ingiunzione sembra senz,altro preferibile q1tella che ritiene esásere l'opposizione stessa un mezzo d'irnpugnazione del decreto (tesi del resto condiv'isa dalla m,igliore dottrina) come la pi conforme all'attuale disciplina del procedimento per ingiunzione; specie ove se ne considerino ,i preeeidenti storici. Come infatti noto, il procicdimento per ingiun, zione attuale si .riallaccia per due caratteristiche essenzial'i (emanazione dell'ordine inaudita, altera varte e CO[fnfaione somrnaria) al processr; monitorio del diritto medioevale in base al quale, per determinati crediti, si poteva ottenere direttamente dal giuiUce l'ordine della prestazione acconipagnato dalla ciausola che, se il debitore non faceva owosizione entro im dato termine, p sia neWaceez,ione com.une d-i cc appwrentemente È ed cc effettiváa;m.ente È. Cornunque n neU'uno n nelá l'altro aaso l' aff ormazio1'1'e app&áe aooettabile: non secondo la com.une accezione, perch ci˜ non potrebbe avere o'Vviamente alcuna giuriWioa rilevanza, ma neppiire in senso tecnJo, perch di attore o dá1 convenuto si pu˜ parlare solo processualmáente. Se infatti s~ pu˜ distingit.ere, come fanno taluni autmái il concetto di partfi del rapporto prooesásuaie in senso prooessuale áe in senso materiale, certo altrettanto non possibile farre rispetto al eoncetto di attore e d“i convenitto, poieh costituendo l'esser~ attore o , convenuto soltan.to ibna qualifiaazionc processuale dei soggetti del rapporto, dipendente dall'aver l'uno proposto contro l'altro una domanda introduttiva di un giudizio o di una fase del giudizio, chiaro che tale qnalificazione non pu˜ r111.1e.re che un, significato meramente formale. Tn qnesto senso pertanto, a'l/endo l'opponente introdotto áuna domanda tendente alla r'iforma di un preeedente provvedáimen.to di giudice, a lui non potrˆ essere attribuita ehe la qualitˆ di attovre. Altro che dall'essere attore o convŽnuto disoendano delle conseguenze di ordine sosta11á ziale, q1.tali ad esempio l'incidenza dell'onere clelá la pro'l/a, poich ovviamente non questo che -160 t~arrˆ a far consirterare uno dei soggetti attore piuttosto che convenuto) costituendo dette conseguenze un posterius e non. itn prius della qualificazione processuale. Ed propri˜ per questo ohe non accettabile neanche la seconda parte deWaffermazione) essere cio a cariao del ricorrente l'onere della prova) oltre a non corrispondere ai principi che rego.fa;no la materia (art. 2697 Codice civile). Se infatti chi vuol far valere in giuiUzio itn dcirUto deve provare i fatti che ne costitiiiscono il fondamento) dato che l'opponente si troverr“ necessaráiamente in questa situazione) facendo appunto valere un suo diritto di graváame, a lui e non giˆ a.ll'opposto che incomberˆ l'onere della prova. Poich per˜ il problema ˆell'onere della prova. sái i1itreoia a questo punto con l'altro dell'estensione del thema decidendum, sembra opportuno esaminare prima quest'ultima questione. Ora non esatto affermare che la materia dcl contendente si estende al merito della domanda creditoria fatta valere dal ricorrente e che per Vopposiz'ione no1i sussiste una limitazione analoga a quella stabiiita per l'appello dall'art. 345 O. p. c.) poich ci˜ sembra in contrasto con la natura delle impugnazioni e con il prinaipio della dispo'nibilitˆ che p&mea il no-stro processo ai' l.;¡ile. Dall'esamáe 1Jelle norme che regolano i vari mezz-i di impugnazione infatti pu˜ dedursi alw non stato accolto dal nostro ordinamento l'effetto devolutwo) per cui il giudiae deU'impugnd: tion.e potrebbe conoscere, indipendentemente dalla maggiore o minore ampiezza della manifestazione della volontˆ nell'impugnante, dello stesso rapporto sostanziale ao1iosaiuto dal giudice a, quo, s“ ahe la pronuncia di questi avrebbe un carattere quasi sperimentale o di saggio (v. REDENTI: ÇDir. Proc. Oiv. ))' II) 399), ma soltanto il pri1icipio della pluralitˆ dei gradi di giurisdizione, la cui massima effioacia non supera la regola del tantum devolutum quantum appellatum. L'affermazione aoqusta del resto maggior effiá caaia dalla constatazione che non '17í era nel codice di procedura del '65 una norma analoga a quella deU'art. 345, per cui questo pu˜ ben considerarsi innovativo nel senso dianzi esposáto. Da questo principio; colZegato cori quello della disponibilitˆ) intesa come il potere delle parti di influire con il proprio comportamento sulle sorti del rapporto processuale, si trae l'affermazione che l'impugnazione sia un negozio giuridico processuale, nel senso che vi acquista rilevanza non solo la volontarietˆ) ma sopratutto la volontˆ o intenRJione di impugnare pi o meno ampiamente il provvedimento del giudiae. Ci˜ dato ricavare non solo dalla disciplina dei mezzi di impugnazione diversi dall'appello in ciii il vizio o i vizi particolari che infioiano la deci, sione devono e8sere, a pena di inammAssibilitˆ espressa.mente indicati dall'impugnamte, ma soá pratutto dalla regolamentazione deU'(JlppeUo che, pur essendo, co1ne noto) il pi vasto mezzo di impugnazione e l'unico che abbia natura di gra á vame e non di impugnativa di u11 vizio d.'annullabiUtˆ, pur tuttavia anche esso subordinato quanto ad estensione alla volontˆ dell'appellante, n potrebbe il giudice o la controparte non tenerne aonto (art. 346 C. p. a.). Nea1whe il giit- Concludendo, riteniwmo che l'opposizione al dedice d'appello pertanto investito per il solo fatto della proposta impugnazione, della cognizione .della materia fatta valere in primo grado dall'aUore e non si vede quindi per qual mot.;o dovrebbe esserne investito il giudice ad opposizione proposáta) quando questa) a voler tut:to concedere) pu˜ considerarsi mezzo di 'impugnazione di vastitˆ parI,, ma non superiore all'appeUo. Tale soluzione confortata anche da un1 altra consideraz, ione d/ordine comparativo. Se si confrontano due tipici istituti) entrambi ispirati alla necessitˆ) per ragioni pratiche) di deroga1áe al princáipio del contradd,ittorio) quali sono il procedimento di ingirunzione e il seqwes'tro, si nota una diversáa inaidenza deW onere di inpugnare 'il provvedim¨to o sia, pure, di provocare il contraddittorio) gravando questo nel primo caso a aarico dell'ingiwnto, nel secondo i;nvece a cwriao del richiedente il quale) pur ottenendo 1tn proooe1Umento immediatamente efficace ed eseguibile) deve, a pena di inefficaaia o di responsabilitˆ, istituire il giudizio di convalida (artt. 680, 681, 683, 641. 654, 650 a. p. c.). Ovvie sono le ragion~ del maggior vigore della legge rispetto all'ingiunzione, ravvisabUi da un lato nella natura di provt? edimento cautelare del sequ,estro ohe non aompromette la situazione giwridica a differenza dei provvedimenU di cognizione e dall'altro nella ma[!á gior gManzia che offrono le prove mrca l'esistenza del diritto nell'ingiunzione che non nel seque-stro Ora questo maggior rigore e la differenza stessa dái prooedura voluta dalla legge) áverrebbero pratieamente meno O'Ve fosse al ricorrente consentito, 'IJ.na volta proposta opposiRJione dall'ingiunto, estendere a suo piaoimento la materia del contenaere; ci˜ equivarrebbe a wn giudizio di giu-stijioazione o di convalida, non previsto per il deareto ingiuntivo. A.ltro che) avendo impugnato l1opponente il ,deareto d'ingiun.ziorw non per iin motivo parti colare, ma nella totalitˆ, il giudice sia in con creto investito della cognizione della stessa materia giˆ precoaentemente aecisa) poiok resta pur sempre fermo che l'estensione del thema, de cidendum dipende dalla volontˆ dell1 opponáente,; ed a questo proposito che acquista ulteriore rilevanza il #-obleáma deli'inoidenza deWone-ráq della prova. lnfatti per quan.to si d,etto fin qui, chiaro che tale onere graverˆ comunque ed escliisivoamente sull'opponente. E' questi che fa valere in giudizio il suo diritto alla riforma dellaá precedente decisione ed a lui quindi applicabile il prinw comma dell'art. 2697 a. c.) mentre da,ll'affermazione che la materia del ciontendere su R7777?FZ'1ZT?Z ;; -161 bordinata all'impugnazione e non alla domanda cred,ito.ria fatta valere dal rioorrente, discende. come logica conseguenza che quest'ultimo avrˆ solo l'onere di provare i fatti estin~ivi ,o modificativi del diritto de~ primo. ' i á Oonoludendo, riteniamo che ropposizione. al de: creto ingiuntivo costituisca impugnazione e che d'i un mezzo d.i impugnazione abbia tutte le caratteristiahe e aio: 1) che attore l'opponente,á 2) che a lui i.ncomba l'onere della prova; 3) che il giudice sia vincolato ai motivi di opposizione. L'op'inione so.ne, ch altrimenU ad wn prooedlimento rap¥ido e sommwrio verrebbe, sia pur in una fase suoaessiva, accordata una tutela maggiore di queUa prevista per gli ord!inari proeedimenti di cognizione, mentre d'altro canto ir#ene.re l'opposizione un oaso di impugnativa non d'ostacolo all'appello contro la sentenza che sul l'opposizione ha pronunciato, considerato ehe appellabili 8_ono anche le sentenze di revocazione. * * * Per quan,to riguarda .il proopdimento previsto dall'art. 188 d!isp. att. C. p. o. tendente alla dichiarazione di ineffi.cacia del decreto di ingiun: zione notificato fuori termine, pur dovendosi ritene. re che si tratta pi esattamente di nullitˆ che d'i inefficacia e che l'ordinanza che accoglie il rieorso abbia natura giitridica di sentenza, tuttavia l'ultimo comma dell'artiaolo in bnse al qiwle non preoliiso alla parte che abbia sentito rigettare la propria istanza riproporla mediante opposizione, imped!isee d,i, ritenere il proeedimento in questione com.e im caso di querela nulllt3!tiás. Piuttosto puo ravvisa-rs'i in qttesto un caso analogo al procedimento d'i eorrezione delle sentenze. P. DI TAR1SIA di BELMONTE INDICE SIS'l,EMATICO DELLE CONSULTAZIONI LË FORMULËZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L..4. SOLUZIONE OHE NE é ST..tfT..tf D..4.T.d A:GQUE PUBBLICHE CONCFSSIONI D'ACQUE PUBBLICHE. -Se sia legittima la pubblicazione di due domande concorrenti peár la concessione d'acqua pubblica nella Regione Trentino-Alto .l\dige nene forme stabilite dall'art. 12 del Regolamento 14 .agosto 1920, n. 1285, anz.ich in quelle previste daigli articoli 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 (n. 61). AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI FUNZIONARI ITALIANI ALL'ESTERO -INDENNIZZI PER DANNI. In quali casi l'Amministrazione degH Esteri possa riconoscere il diritto al risarcimento dei danni alle cose subiti per motivi di servizi.o da funzionari italiani in servizio aJl 'estero (n. 5). AGRICOLTURA PICCOLA PROPRIETË CONTADINA. -Se la Cassa per la formazione della piccola proprietˆ contaidina possa ottenere il consenso per la permuta dei terreni a suo tempo trasferitile dall'Amministrazione, ai sensi deJ1a legge 20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non possano essere destinati direttamente allo sco.po per cui avvenne il tra&ferimento (n. 21). .t\JMMIJNI1STRAZIONE PUBBLICA ENTI PUBBLICI. -1) Se ed in quali limiti il personale dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno sia soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli inlfortuni sul lavoro (n. 241). EREDITË DEVOLUTA ALL'EX O.N.B. -2) Se il Commissariato Nazionale della Giovent Italiana debba ottenere, prima della formale accettazione dell'ereditˆ devoluta alla ex O.N.B., e quindi della sottoscrizione dell'atto di divisione, l'autorizzazione governativa ai sensi dell'art. 17 C. c. ovvero ai sensi dell'art. 17 legge 3 aprile 1926, n. 2247 (n. 242). LEGA NAVALE ITALIANA. -3) Se la Le.g.a Navale Italiana sia persona giuridica pubblica (n. 243). N.A.T.O. -4) Come sia disciplinata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi '.'l.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 244). APPALTO APIIALTO CONCORSO. -1) Se sia legittima l'esclusione di un concorrente da un appal_to-conco11so per averre prodotto documenti privi ádi bollo (n. 249). CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -2) Se, ai sensi della leg'ge 9 maiggio 1950, n. 329, possano aipplicarsi, ai fini della revisione dei prezzi, le norme deI D. L. 5 aprile 1946, n. 226 .ad un contratto di appalto stipulato prima della entrata in vigore di detto decreto, ma in corso di esecuzione alla data di pubblicazione di esso (n. 250). AVVOOATI E PROCURATORI N./\.T.O. -1) Come sia di&ciplinata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato dei Comandi N.A.T.O. e dei loro dipendenti (n. 47). PROCURATORI NOMINATI EX ART. 697 C.P.C. -2) Quali siano i criteri da seguire per la liquidazione delle parcelle spettanti ai professionisti che abbiano prestato la loro attivitˆ nell'interesse della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 697 C.p.c, {n. 48). SPESE DI PROCEDURA. -3) Se, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, possano aiddebitarsi sul fondo di garenzia, per i finanziamenti assistiti dallo Stato, le competenze dovute all'avvocato incaricato ádi promuovere la procedura di riscossione (n. 49). BBLLEZZE ARTISTICHE E NATURALI :ia valido un. atto .di donazione, effettuato da uu. .Comune a favore dell'Ammimstraziione dello Stato, per la costruzionp di un edificio postale, rogato dall'.ufficiale rogante dell'Ammin1strazi01}e donatitria (n. 32). BDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ALLOGGI IJNA-CASA á-COMITATO AMMINISTRATIVO, -1) Se le Aziende che abbiano costruito alloggi per i propri dipendenti a norma dell'art. 11 della legge 7?8 fel;>braio 1949, n. 43, possano rinunciare a f.ar parte del Comitato misto di amministrazione degli alloggi stessi concessi in locazione (n .. 94). á ' ALLOGGI lNA-qsA -ESPROPRIAZIONE. -2), Se pos5a proc. edersi a favore dell'INA-IAZIONE. -8) Se ácontinuano ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla data dell'entrata in v1gore dello Statuto Speciale Sdciliano, abbiano ce¥ssato di interessare la difesa o di eHsere destinati a servizi di carattere nazionale (n. 296). 9) .Se l'area di sedime delle linee f.eárroviarie chiuse all'esercizio dopo l'entrata in vigor dello Statuto Speciale Siciliano. possa liberamente alienarsi da parte dello Stato (n. 296). IMPlE“GO PUBBLICO IMPIEGATO STATALE -ABBANDONO INGIUSTIFICATO DEL SERVIZIO. ~1) Se debba applicarsi il trattamento ridotto delle indennitˆ previsto all'art. 15 del Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale .del catasto e dei servizi tecnici erariali agá!i impiegati dichiarati decaduti per abbandono ingiustificato del servizio (n. á1-95). IMPIEGATO STATAI.E -INTERDIZIONE. -2) S¥e il tutore provvisorio di un interdicendo, impiegato statale, ricoverato in un manicomio giudiziario a seguito di proscioglimento per vizio di mente. possa validamente chiedere il ácollocamento a riposo di questi, al fine di ottene:re i benefici previsti ádalla legge 27 febbraio 1955, n. 55á, sull'esodo volontario degli impiegati civili (n. 496). SALARIATI -ASSEGNI FAMILIARI. -3) Se sulle somme corrisposte direttamente dall'A.N.A.S. a titolo ádi assegni familiari, agli operai giornalieri siano dovuti i contributi assicurativi I.N,A.M. e I.N.P.S. (n. 497}. ¥UF!(ICIALI .¥. IND.f;NNIT.li. l:\UPP.LEMENTARE..-. 4) Se gli ufficiali espulsi o degradati o che comunque abbiano perduto la pensione possano ottenere l'indennitˆ supplementare ÇCassa Ufficiali" (n. 498). IMPOSTA DI BOLLO LETTERE COMMERCIALI. -Se le lettere commerciali di accettazione di un mandato, contenenti anche la trascrizione integrale della proposta, siano soggette alla registrazione a termine fisso e all'uso della carta bollata (n. 16). IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO -LETTERE COMMERCIALI. 1) Se le lettere commerciali di accettazione di un mandato, contenenti anch.e la trascrizioneá integrale della proposta, siano soggette alla registrazione a termine fisso ed. all'uso della carta bollata .(n. 159). SOCIETË A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. -2) Se l'assegnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione del capitale sociale abbia natura traslativa o dichiarativ: a (n. 160). 3) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributari- o da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della leg.ge di registro (n. 160). SOCIETË DI FATTO. -3) Quali siano i criteri per ritenere effettuata una enunciazione tassabile ádi convenzione costitutiva di una societˆ di fatto, ai sensi dgli art. 62 della legge di registro (n. 161). IMPOSTA DI R. M. NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di accertamento notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento di R. M., debbano ritenersi eil'ficacemente notificati per Ç affissione " a datare dall'ultimo giorno del pecriodo ivi previsto (n. 18). IM.POST A DI SUCCESSIONE CREDITI PER DANNI DI GUERRA. -Quale sia, ai fini deUa imposta sulle successioni, il trattamento da farsi alla successione di un credito relativo ad indennizzo per danni di guerra (n. 26). I.G.E. CONTRIBUTI ALI.E AZIENDE DI SOGGIORNO. -Se il contributo erogato dal Ministero deU'Interno alle Aziende di soggiorno, cura e turismo, in virt dell'art. 30 della leg.ge 29 dicembre 1949, n. 598, debba esse.re assoggettato al pa,gˆmento delnmposta generale sull'entrata (n. 85). IMPOSTA STRAORiDINARIA SUL PATRIMONIIO RINUNCIA ALL'EREDITË. -l) Se sia valida la notifica dell'ayyiso .di accertament˜ dell'imposta progressiva sul -patrimonio e,geguita .nei confronti degli eredi del contribuente nel cas˜ in cui abbiano rinunciato all'ereditˆ (n. 3). gr -166 2) Se il privilegio speciale a norma dell'art. 65 del T.V. 9 maggio 1950, n. 203, contini a gravare su un immobile anche se questo sia stato fatto oggetto di vendita all'asta (n. 3). IMPOSTE E TAi::.iSE ESENZIONI CONVENZIONALI. -1) Se la riserva di far approvare con legge un contratto stipulato tra lo Stato ed i privati possa rendere legittime le clausole contenute nel contiratto stesso le quali implichino esenzioni del privato contraente da determinati tributi (n. 327). IMPOSTA SULLE SOCIETË. -2) Se, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 60:.l, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese sia soggetto all'imposta sulle societˆ e sugli enti tassabili in base a bilancio (n. 328). TASSA DI CIRCOLAZIONE. -3) Se la integrazione della tassa di circolazione, dovuta per .aumento delle tariffeá disposto per legge, abbia carattere di tassa principale o di tassa suppletiva (n. 329). INVALIDI DI GUERRA ISCRIZIONE NELLE LISTE ORDINARIE DI COLLOCAMENTO. -Se l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento ápresso gli uffici provinciali del lavoro dei lavoratori, invalidi di guerra, nei confronti dei quali stata pronunciata sentenza di interdizione perch affetti da malattia mentale, possa essere concessa solo dopo l'a,pposito giudizio delle competenti Commissioni dell'O.:N.I.G. (n. 12). ISTRUZIO.NE SUPERIORE EDUCANDATI FEMMINILI. -1) ~e gli Istituti pubblici di educazione femminile, disciplinati dal R.D. 23 dicembre 1929, n. 2S92 e dal R.D. :ta ottobre 193.1, n. 1312, debbano considerarsi organi statali (n. 12). 2) Se per ammettere glf Istituti pubblici di educazione femminile al godimento di locali demaniali debba f.arsi luogo ad una concessione o basta l'assegnazione dei locali stessi in uso al Ministero della P.I. (n. 12). LAVORO INVALIDI DI GUERRA l\UNOHATI. -Se l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento presso gli ufifici provinc.iˆli del lavoro rlei lavoratori, invalidi di guerra, nei confronti dei quali stata pronunciata sentenza di interdizione perch affetti da malattia mentale, possa e.ssere concessa solo dopo l'aipposito giudizio delle competenti commissioni dell'O.N.I.G. (n. 24). LOCAZIONI GARANZIA FIDEJUSSORIA. -Se debba rinnovarsi la clausola fidejussoria ogni qualvolta si verifichi la rinnovazione tacita del contratto di locazione (n. 110). MEZZOGlORNO CASSA PER II. MEZZOGIORNO -PERSONALE. -Se ed in quali limiti il personale dipendente dalla Cassa per il Mezzogiorno sia soggetto all'.assicurazione obbli.gatoria contro gli infortuni sul lavoro (n. 11). MILITARI UFFICIALI -INDENNITA SUPPLEMENTARE. -Re gli ufficiali espulsi o degradati o che comunque abbiano áperouto la pensione possano ottenere l'indennitˆ supplementare " Cassa Ufficiali È (n. 11). NAVE E ~AVIGAZIONE CONTRATTI DI ARRTJOLAMENTO -SCRITTURAZIONE. -Se al personale che redi.ge le copie dei contratti di arruolamento dell.a gente di mare spetti il ácomp.enso per diritti di scritturazione di cui all'art. 13 della tabella D allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (n. 101). NOTIFICAZIOINE NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE. -Se gli avvisi di acceártamento notificati per affissione, ai sensi dell'art. 89 del regolamento di R.M., debbano ritenersi eiflficacemente notificati per Ç affissione È a datare dall'ultimo giorno del periodo ivi previsto (n. 14). PENStIONl FERROVIE -LEGGE N. 46/1958. -1) Se, ai sensi deU'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, debba concedersi la riensione alle vedove separate dal marito per reciproca colpa (n. 90). LEGGE N. 46/1958. -2) Se le norme contenute nena legge n. 46/1958, in materia di pensione di riversibilitˆ a favore di genitori e collaterali di agenti deceduti anteriormente all'11 marzo 1958, debbano interpretarsi nel senso da comprendere nel beneficio sia gli av~nti causa da agenti deceduti in pensione, sia quelli di agenti morti in attivitˆ di servizio (n. 91). LEGGE N. 46/1958. ~ 3) Se le particolari norme dell'art. 20 deUa legge n. 46/1958, sia per quanto riguarda i termini utili per la presentazione deUa domanda di pensione, come anche per la decorrenza di tale beneficio, trovino esclusiva applicazione nei confronti di quelle categorie di persone che ante.riormente alla emanazione della suddetta legge erano esclusi dal diritto a pensione (n. 92). INTERDIZIONE. -4) Se il tutore provvisorio di un interdicendo impiegato statale. ricoverato in un manicomio giudiziario a. seguito di proscioglimento per vizio di mente, possa validamente chiedere il collocamento a rtposo di qnesti, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 55, sull'esodo volontario degli impiegati civili (n. 93). PERSONA GIURIDICA Se la Lega Navale Italiana sia persona giuridica pubá blica (n. 3). PIANI REGOLATORI REGOLAMENTI EDILIZI. -Quale sia l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma disciplinante l'altezza dei fabbricati (n. 7). 167 POLIZIA AFFITIO DI APPARTAMENTI MOBILIATI. -Quali siano i limiti dell'obbligo della preventiva dichiarazione all'Autoritˆ di P.S. prevista dall'art. 106 e segg. del Testo unico delle leggi di P.S. in materia di af.fltto di appartamenti mobiliati (n. 25). PORTI Pn.or1 DEI PORTI. -Se, ai sensi dell'art. 108 del Codice della Navigazione, approvato con D . .P. 15 febbraio 1952, n. 328, l'Amministrazione possa assegnare aJgli idonei, in un concorso bandito nell'organico de'lla Corporazione dei Piloti dei Porti, posti chs vadano oltre quelli messi a concorso e le cui vacanze siano successive al concorso stesso (n. 1.1). POSTE E TELECOMUNICAZIONI POSTA PNEUMATICA URBANA. -1) .Se i Comuni abbiano diritto ad un contributo una tantum per la posa in gallerie per pubblici servizi di linea .di posta pneumatica urbana (n. 74). TELEGRAMMI DETIATI PER TELEFONO. -2) Se l'abbonato dell'apparecchio telefonico possa richiedere copia conforme del telegramma che risulta essere stato trasmesso a me.zzo dell'a,pparecch.io a lui intsstato (n. 75). PRE:SCiRIZIONE SOVRAPREZZI ENERGIA ELEtTRICA. -Se ai sovr.a1prezZi dovuti a fayore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 35). PREVIDENZA ED ASSISTENZA IMPIEJGATI STATALI. -1) Se debba a,pplicarsi il trattamento ridotto delle indennitˆ previste all'art. 15 del Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il pe.rsonale del catasto e dei servizi tecnici erariali a,gli impiegati dichiar.ati decaduti per .abbandono ingiustificato .del servizio (n. 33). PERSONALE SALARIATO. DELL'A.N.A.S. ~ 2) Se sulle somme corrisposte direttamente dall'A.N.A.S . .a: titolo di assegni familiari, agli operai giornalieri siano doYuti i contributi assicurativi l.N.A.M. e I.IN. .P.S. (n. 34). PREZZI CONTRATTO -REVISIONE PREZZI. -1) Se, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 329, possano applicarsi, .ai fini della revisione dei prezzi, le norme deI D.L. 5 aprile 1946, n. 226 ad un contratto di appalto stipulato prima della entrata in vigore di detto decreto ma in corso di e.secuzione alla data della pubblicazione di esso (n. 44). .SOVRAPREZZI ENERGIA ELETTRICA, -2) Se ai sovraprezzi dovuti a favore della Cassa Conguaglio Tariffe Elettriche sia applicabile il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 e.e. (n. 45). PROPRIETA' DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO. -1) Se la sopravvenuta inefficacia dell'ordine di sospensioneá di lavori, ai sensi dell'art. 9 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la mancata notifica del parere favorevole de.Ila Commiss“one Provinciale, possa pregiudicare !.a validitˆ della successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico (n. 25). PICCOLA PROPRIET~ CONTADINA. -2) Se la Ca.ssa per la formazione della piccola proprietˆ contadina possa ottener áe il consenso per la. permuta dei terreni a suo tempo tras.feritile dˆilfAmministrazione, ai sensi della legge 20 febbraio 1952, n. 144, quando gli immobili stessi non possano essere dP.stinati direttamente .allo scopo per cui avvenne il trasferimento (n. 26). REGIONI REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -ACQUE PUBBLICHE. -1) Se sia legittima la pubblicazione di due domande concorrenti per la concessione d'acqua pubblica nella Regione Trentino-Alto Adige nelle forme stabilite dall'art. 12 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 anzichŽ in quelle previste dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 (n. 79). REGIONE SICILIANA -ESPROPRIAZIONI PER P.U. -ALLACCIAMENTI. -2) Se le espropriazioni che si rendano necessarie per gli allacciamenti, mediante binari di raccordo, di importanti stabilimenti industriali o commerciali con gli impianti di F.S. debbano essere precedute dalla dichiarazione di pubbUca utilitˆ prevista dagli artt. H e segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 80). 3) Se per le suddette espropriazioni che si rendano necessarie nel territorio della Regione Siciliana competent. e .a promuovere la dichiarazione di pubblica utilitˆ sia l'Assessorato per i Trasporti della Regione Siciliana (n. 80). REGIONE SICILIANA -CONTRATTI DI. APPALTO DI 00.PP. á4) Se sia legittima la inserzione nei singoli contratti di appalti di Opere Pubbliche di competenza della Regione Siciliana di una clausola compromissoria diversa da quella prevista nell'.art. 42 del Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche del 1895 (n. 81). REGIONE SICILIANA -IDROCARBURI. ~ 5) Se per la revoca di una concessione per impiantodi una raffineria di olii minerali in Sicilia debba essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 del D.L. 2 novembre 193:{, n. 1741 (n. 82). 6) Se i pareri della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita con D.M. 10 gennaio 1953, debbano essere considerati vincolanti od obbligatori (n. 82). R.EGIONE SICILIANA -SEDI FERROVIARIE. -7) Se continuano ad appartenere allo Stato i beni che, successivamente alla data dell'entrata in vigore dello Statuto Speciale Siciliano, abbiano cessato di inteiressare la difesa o di essere destinati a servizi di carattere nazionale "(n: 83) . 8) Se l'area di sedime delle line ferroviarie chiuse all'esercizio dopo l"entrata in vigore dello Statuto Speciale Siciliano, possa liberamente alienarsi da parte dello Stato (n. 83). RICOSTRUZIONE COMUNI SINISTRATI DI GUERRA.. -Quali siano le conseguenze della mancata definizione delle espropriazioni entro il biennio della occupazione di urgenza di aree per l'attuazione dei piani di ricostruzibneá -de-i comuni sinistrati di guerra. ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 á (n. 10). ' HIFORMA FONDIARIA ESPROPRIAZiONI DI liOsGHl. -1) Se i frutti maturi" ail'atto della esp.ropriazione -nella speci i b-Oschi suscettibili di taglio -a norma dell'art. 820 M 821 e.e., aJípartengano ai proprieta~io espropriato (n. 4). 2) Se l'indennitˆ di espropriazione, regolata dalle norme della legge Sila e Stralcio, sia comprensiva dei frutti in corso di maturazione (n. 4). 3) Se, ai sen_si dell'art. 6 deUa leggff 15 mar.zo 1956, numero 156, tutti i frutti ápendenti (senza distinzione 'tra maturi e non maturi, separati e non áseparati) nena espropriazione di boschi per la riforma fondiaria debbano, formare oggetto di autonomo indennizzo (n. 4}. SEQUESTHO SF.QUESTRO CONSERVATIVO. -Se sia'Jegittimo il sequestro conserv~tiyo . eseguito su beni ~ppartenenti ad .up soggetto sottoposto a.Q. amministrazione controllata (:il. 14). SOCIETA' SOCIETË A R.L. -RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. :__ 1) Se l'asse.gnazione in natura di beni sociali ai soci per riduzione del capitale sociale abbia _naturaá traslativa o dichiarativa (n. 87). 2) Quale, conseguentemente, sia il trattamento tributario da farsi all'atto di assegnazione ai sensi della legge di registro (n. 87). SOCIETË IN LlQUIDAZIONE: -4) Se l'esattore possa agire nelle vie ordinarie contro i soci di una societˆ pe-r azioni in liquid.azione (art. 2456 e.e.) per ottenere il pag~ ento di quelle imposte il cui importo egli ha 'giˆ corrisposto all'Eriario (n. 89). SUCOESSIONI DECADENZA. --1) Se iláte-rmine biennale di decadenza stabilito dall'art. 50 dellˆ legge tributaria sulle successioni sia 'applicabile anche se, successivˆmente alla sŽad~ nza del biennio,-venga' richiesta l'imposta suppletiva per essere state riconosciute come erroneamente dedotte deUe passivitˆ non debitamente ádimostrate (n. 60). EREDITË DEVOLUH ALI.'0.N.B. -2) Se il Commissariato Nazionale della o(}iovent Italiana ádebba ottenere, priIJ1a della fol'male :a-ciettazione -della er-editˆ de-voluta alla ex :O,N.13., e ql).~ndi --