ANNO XII -N. 3-4 MARZO-APRILE 1959 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIJA.ZIO.N ~J DI SEB VIZIO IN TEMA DI RESPONSABILIT. DEGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE Il R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, contiene la norma di cui all'art.. 42, redatta nel senso che gli eredi del contribuente che abbia presentato una dichiara zione o ricorso, o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di retti fica, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalit ed il loro recapito per il prosegui mento degli atti in loro confronto ; e a detta norma fa seguito l'altra, di cui al capoverso, ove detto che, in mancanza di quella comunicazione, gli atti intestati al contribuente defunto sono validi anche se notificati ad uno solo degli eredi, quando, entro sei mesi "dalla morte del contribuente, sia stata eseguita agli eredi una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso >>. La norma ha ultimamente formato oggetto di esame da parte della Oommissione centrale delle Imposte, nella decisione n. 93809 del 20 maggio 1957 (in Giurisprudenza Imposte, 1958, 495), ripor tata con una massima >> formulata nel senso che Ǐ radicalmente nullo l'avviso di accertamento intestato agli eredi del contribuente e notificato ad uno solo di essi . Per una pi esatta valutazione giuridica della decisione indispensabile fare riferimento alla situazione di fatto ivi ricorrente, indicata nel senso che alla data del 28 marzo 1947 viveva in N. la signora M. D. V. che non present mai denunzia di propriet agli effetti della imposta straordinaria. Essa decedette il 30 settembre 1952. Oltre un anno dopo, e precisamente il 20 ottobre 1953, l'ufficio . notific l'accertamento del patrimonio concernente la D. V. (cc ora eredi>> come precisato nell'atto di notifica) alla nipote Luisa T. che risulta essere figlia della defunta>>. E altro estremo di fatto, acclarato e reso noto in decisione, che cc eredi della defunta M. D. V. sono le signore L. T. e M. L. >>. Va allora da tanto dedotto che l'avviso di accertamento stato, nella specie, intestato alla contribuente deceduta, e che solo nell'atto di notifica del detto avviso, eseguito nei confronti della L. T. che indicata inesattamente come cc nipote n, si fa seguire al nome della intestataria, perch deceduta, la precisazione di cc ora eredi . E i detti estremi di fatto, deducibili dal testo della decisione, inducono a far ritenere non eccessivamente esatta la massima innanzi riportata, che dovrebbe in rettifica essere invece formulata nel senso che radicalmente nullo l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto e notificato ad uno solo degli eredi . Nella decisione indicata la Commissione centrale osserva che cc oggetto della imposta ilpatrimonio della D. V., ma, questa morta, tenute a pagare l'imposta erano le eredi, tali gi al momento. dell'accertamento >>. E colui che deve pagare l'imposta ha il diritto e l'interesse di vedersi notificati gli atti, onde constatare la regolarit dell'accertamento e della liquidazione e, se del caso, svolgere regolari opposizioni nei modi consentiti dalla legge : donde l'obbligo che se ne faccia notifica cc a tutti i soggetti passivi del tributo >>, Ohe l'amministrazione abbia il dovere di notificare gli atti a tutti gli eredi, e non ad. alcuno soltanto, dalla Oommissione centrale lo cc si desume anche dal disposto dell'art. 42, 2 capoverso, del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, bench esso concerna una ipotesi alquanto diversa da quella in oggetto . Il caso prospettato da tale disposizione -si nota - che un contribuente abbia presentato una dichiarazione o un ricorso o che comunque si sia iniziata nei suoi confronti una qualche procedura. Ed allora, se gli eredi non hanno comunicato all'ufficio le loro generalit e il loro recapito, l'ufficio pu notificare anche ad uno solo di esl;!i gli atti intestati al contribuente, purch, entro sei mesi dalla morte di costui, abbia proceduto ad una notifica collettiva agli eredi nell'ultimo domicilio del contribuente defunto. Oh se a ci non adempie, la notifica deve essere effettuata a tutti gli eredi, uno per uno >>. Ma, cc se ci prescritto nel caso in cui la procedura sia stata iniziata nei confronti del contribuente, di poi morto, a maggior ragione (per la Oommissione), deve ritenersi necessaria la notifica a tutti gli eredi nel caso che la procedura si inizi dopo la morte del contribuente e quindi direttamente nei confronti degli eredi, e pur con riferimento al patrimonio del defunto >>. A noi sembra che, con la morte del contribuente, viene meno il soggetto passivo della imposizione tributaria, e non quindi possibile pretendere che sia valido un accertamento intestato a contribuente deceduto. Ma l ove il contribuente abbia presentato una dichiarazione o ricorso, o nei suoi con - -- 42 fronti sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, in linea eccezionale la legge dice .valido l'accertamento -e quindi un accerta- mento che sia intestato al soggetto passivo della imposizione non pi esistente -quando, nei sei mesi dalla morte, l'ufficio abbia eseguito una notiftca collettiva agli eredi del contribuente defunto, nell'ultimo domicilio del contribuente stesso. E se tanto abbia avuto luogo, gli atti intestati al contribuente defunto 'Sono validi anche se notifioati ad uno solo degli eredi. - . I I sto 1877 n. 4024, e art. 42 R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639 cit.), da determinarsi in base alle norme del diritto civile che regolano la successione per causa di morte. Ma si avuto soltanto dubbio sul se, nel caso di pi eredi, siano questi tenuti al pag11imento del debito solidalmente 'O soltanto in proporzione della loro quota. Per l'art. '754 O. Q. gli eredi sonq tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e, pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria; e da tale disposizione potrebbe anche Deve da ci dedursi che, ove sia mancata la notifica collettiva, gli atti intestati al contribuente defunto e no.tifioati ad alcu:.i soltanto dei suoi eredi, debbano ritenersi nulli. Ma se gli atti siano intestati agli eredi del contribuente defunto, uno o pi o tutti, e anche ad essi notifioQ>ti, non dovrebbe esserne dubbia la validit. Alllll pari del come, mancata la notifica collettiva, gli atti intestati al contribuente defunto debbono aversi per validi se ne venga fatt notifica a tutti gli eredi. Non un fuor d'opera qui richiamare il concetto della solidariet nel debito d'imposta. Il soggetto passivo della imposta la persona che si trova in una determinata relazione con la situazione di fatto che per la legge tributaria costituisce il presupposto materiale del tributo. E quando di fronte ad un unico presupposto materiale vengano a trovarsi pi persone, esse sono solidalmente obbligate alla prestazione tributaria. Per l'art. 1188 O. c. del 1865 .la obbligazione in solido non si presumeva, ma doveva essere stipulata espressamente, tranne che non avesse luogo di diritto in forza di legge. Il vigente art. 1294 O. c. dispone ora invece che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: e nessuna legge tributaria esclude la solidariet, che invece in pi casi sancita espressamente. Ma gi sotto il vigore dell'art. 1188 era opinione prevalente quella che riteneva imperante nel nostro sistema tributario, a guisa di principio generale, il carattere solidale della obbligazione incombente a pi persone, di fronte ad un unico presupposto e quindi in relazione ad un unico !].ebito. La solidariet della obbligazione tributaria si manifesta non soltanto nel debito d'imposta, ma in tutto il complesso dei doveri che al soggetto passivo derivano dal rapporto d'imposta {GIANNINI: I oonoetti fondamentali del dirittO tributario. Torino, 1956, 240), e quindi ogni obbligato tenuto al pagamento della intera somma dovuta, e deve adempiere 'ai doveri formali imposti dalla legge. E per principio giurisprudenziale pacifico :..__ rispondente, d~l resto, in: pieno alle esigenze della logica tributaria -ciascuno dei debitori solidali rappresenta gli altri di fronte all'ente pubblico creditore; s che gli atti di qualsiasi specie compiuti da quest'ultimo riguardo a uno di essi o gli accordi conclusi col medesimo esplicano la .loro efficacia in confronto a tutti gli altri debitori. Vale qui poi anche fare cenno alla suooessione nel debito d'im.posta a seguito della morte del contribuente, in quanto notorio che il debito d'imposta, anche se non sia stato accertato prima della scomparsa del debitore, passa agli eredi (arg. articolo 64 legge sull'imposta mobiliare T. U. 24 ago- volersi dedurre che nel debito tributario del de ouius gli eredi subentrino in proporzione della loro quota ereditaria. Ma l'art. 24 ultimo capoverso T. U. 17 ottobre 1922 n. 1401 sulla riscossione delle imposte dirette, dispone che ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi a termini del n. 3 dell'art. 1205 del codice civile (del 1865), e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capove1so dello stesso rticolo .Nel c9dice vigente, per l'art. 1316 l'obbligazione indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fat~o che non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in clii stato considerato dalle parti contraenti ; e per l'art. 1318 l'indivisibilit opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore. In base al citato art..24 T. U. 17 ottobre 1922 non dubbio che per le imposte dirette la responsabilit solidale degli eredi del debitore trovi titolo nella legge. Ma il richiamo all'art. 1205 che l'art. 24 citato contiene sembra racchiudere -riota esattamente il GIANNINI (op. cit., pag. 247) -un principio generale applicabile in tutto il diritto tributario, il principio, cio, che l'obbligazione d'imposta debba per sua natura essere considerata, riguardo agli eredi, come un'obbligazione non suscettibile di divisione, con la conseguenza che ciascuno degli eredi tenuto al pagamento dell'intero debito.,>. In sostanza -secondo l'A., ed esattamente a nostro giudizio -quel carattere unitario della obbli gazione d'imposta, nascente da mi presupposto unico, che costituisce il fondamento della solidariet delle diverse persone partecipanti al presupposto, si manifesta anche nel caso in cui all'unico debitore originario subentrino pi persone, determinando la solidariet della loro obbligazione . Alla luce dei suesposti concetti non inopportuno riesaminare la norma dell'art. 42, ed in vista della solidariet degli eredi nel debito tributario del de ouius a noi sembra ben chiaro che, li ove il contribuente abbia presentato una dichiarazione o un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, bene possa dall'ufficio procedersi oltre nell'accertamento del tributo, facendo intestazione e notifica degli atti agli eredi o anche ad uno solo di essi. invece chiaro che, venuto meno il soggetto passivo della imposizione tributaria, sarebbero nulli . gli atti ulteriori che venissero iiitstati .!'il ~ontribuente defunto. Eccezionalmente, pur cos inesattamente intestati, quegli atti potranno essere validi se se ne faccia notifica a tutti gli eredi, o ancora se se ne faccia notifica ad uno solo degli eredi, ma solo se, omessasi dagli eredi la dichiarazione delle loro cmt1--~-!MWB'~ -43 generalit e domicili, ad essi collettivmente abbia l'ufficio fatto una notifica nell'ultimo domicilio del contribuente defunto, entro i sei mesi dalla morte. E li poi ove non vi siano stati dichiarazioni o ricorsi da parte del contribuente n sia stata nei suoi confronti iniziata procedura di accertamento o di rettifica, ogni iniziativa per un accertamento di ufficio, che abbia luogo successivamente alla morte del contribuente, non potr essere presa che nei confronti degli eredi, o anche nei confronti di uno solo di essi in vista del loro vincolo di solidariet nel debito tributario del de cuius, intestandosene ad essi i relativi atti di accertamento. La stessa Commissione centrale, con le decisioni a Sez. Un. n. 22893 del 20 maggio 1931 e n. 36273 del 20 aprile 1932, dichiara che Ǐ nullo per la inesistenza del destinatario l'avviso di accertamento intestato a persona defunta n, e poi ancora che radicalmente nullo l'accertamento intestato a persona defunta, ancorch l'avviso sia stato dal messo consegnato ad uno o a tutti gli eredi; e nella decisione n. 86539 del 20 novembre 1956 dichiara canone fondamentale di diritto tributario che l'accertamento di un tributo pu essere fatto soltanto contro un soggetto dotato sia di capacit giuridica che di capacit tributaria n, ed chiaro che una persona defunta manca di person?ilit giuridica, di capacit giuridica e di capacit tributaria, e non pu quindi essere intestataria di un accertamento tributario ii. In detta ultima decisione, puntualizzando la. fattispecie sottopostale ad esame, la Commissione centrale rileva che nella specie, ignorandosi dall'ufficio l'avvenuta morte del contribuente, l'accertamento fu fatto nei confronti di costui ed a lui intestato il relativo avviso: stando cosi le cose, deve necessariamente ritenersi che l'accertamento di che trattasi sia radicalmente nullo . Ma la stessa Commissione poi precisa che >. E, cosi risoltasi la questione, nella sentenza n. 1229 viene detto che le considerazioni adottate ..i..LA CATTOLICA -APERTURA DI TEMPI! O ORATORI (Legge 24 giugno 1929, n. 1159; R. D. 28 febbraio 1930, n. 289). (Sentenza n. 59 del 25 novembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e l'art. 8 della Costituzione. Gli artt. 1 e 2 del R. D.. 28 febbraio 1930, n. 289, regolanti l'apertura di tempii e oratori, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli 8 e 19 della Costituzione. Art. 16 1) LAVORO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI (Legge 29 aprile 1949, n. 264 e legge 19 gennaio 1955, n. 25). (Sentenza n. 30 dell'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme delle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 19 gnnaio 1955, n. 25 e l'art. 16 della Costituzione. rmmr~~~~ . I : ]Art. 19 . ' i . \' 1) LIBERT RELIGIOSA -CONFESSIONI RELIGIOSE DIV~RSE DALLA CATTOLICA -APER TU.fVl DI. TE~PII E ORATORI (R..D. 28 febbraio 1930, 'n. 289): (Sentenza n. 59 del 25 novembre 1958 -Pres.: Azzari.ti; Rei.: Petrocelli). Gli artt. 1 e 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, regolanti l'apertura di tempii e oratori, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli 8 e 19 della Costituzione. Art. 21 ' 1) LIBERT DI PENSIERO -APOLOGIA_DEL FASCISMO (Art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645). (Sentenza n. 74 del 6 dicembre 1958 -Pres.: Azzar.ii;i; Rel.: Cappi). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, in riferimento alle norme contenute nella XII della disposizioni transitorie e finali e l'art. 21, 1 comma, della Costituzione. Art. 23 1) IMPOSTE E TASSE -LEGGI TRIBUTARIE -RETROATTIVIT (Legge 27 marzo 1954, n. 68). (Sen. tenza n. 81 del 30 dicembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rei.: Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit . costituzionale tra le norme della legge 27 marzo 1954, n. 68 e l'art. 23 della Costituzione. Art. 33 1). LIBERT D'INSEGNAMENTO -ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATA -AUTORIZZAZIONE (Artt. 3 e 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 86). (Sentenza n. 36.del 19 giugno 1958 -Pres.: Azzariti; .Rel.: Sandulli). Gli artt. 3 e 4 (comma 10, 20 e 30) della legge 19 gennaio 1942, n. 86 (che prevedono il divieto dell'apertura di Istituti non autorizzati e le misure amministrative e penali da adottare nel caso di attivazione di Istituti non autorizzati) sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 33 della Costituzione. Art. 38 1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI (D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cosatti). Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori agricoli, contenute _nel D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n, 621 sono costituzionalmente illegittime perch in contrasto con l'art. 38 della Costituzione. 48 Art. 40 1) SCIOPERO : IiIRITTO DI-SCIOPERO (art. 333 del Codice Penale). (Sentenza n. 4.6 del 2 luglio 1958. Pres.: Azzariti; Rei.: Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 333 del C. p. e l'art. 40 della Costituzione. .A.rtt. 40-41 2) SERRATA -ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCI (Artt. 504-506 C. P.). (Sentenza n. 47 del 2 luglio 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Gabrieli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme contenute negli articoli 504-506 C. p., che disciplinano fa serrata di esercenti di piccole industrie o commerci, e gli artt. 40 e 41 della Costituzione. Art. 41 1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI (D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel.: Cosatti). Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori agricoli, contenute nel D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, sono costituzionalmente illegittime perch in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Art. 42 1) ACQUE PUBBLICHE -CORRISPONSIONE DI CA NONE PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA (Art: 7, 40 comma, R. D. L. 25 febbraio 1924, n. 456). (Sentenza n. 26 dell'8 aprile 1958 -Pres.: Azzariti; Rel:. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 7, 4 comma, del R. D. L. 25 febbraio 1924, n. 456 e l'art, 42, 3 comma, dlla Costituzione. 2) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRICOLI (D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 dicembre 1958 -Pres.: Azzariti; Re!.: Cosatti). Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori agricoli, contenute nel D. L. C. P. S.-,16--settembre 194 7, n. 929, ratificato c9n legge 17 maggio 1952, n. 621 sono costituzipnalmente illegittim, e perch in contrasto con l'art. 42 della Costituzione. ----=--i -~ 8) PROPRI$T PRIVATA TRASFERIMENTI NON REGISTRATI (Art. 2, Io comma, R. D. L. 27 settem bre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicem bre 1941, n. 1470, e art. 1 legge 26 gennaio 1952, n. 291. (Sentenza n. 4 del 27 gennaio 1959 -:-Pres.: P.:irassi; Rel.: Castelli Avolio). Non, sussiste contrasto det.erminante illegittimi~ costituzionale tra l'art. 2, 1 comma, del R. D. L. 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, l'al't. 1 della legge 26 gennaio 1952, n. 29 e l'art. 42 della Costituzione. I .Art. 44 I 1) LAVORO -IMPIEGO DI LAVORATORI AGRiCOLI 1 (D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, ratificato con legge 17 gennaio 1952, n. 621). (Sentenza n. 78 del 30 di-11 cembre 1958 -Pres.: Azzariti; Rel. Cosatti). Le norme, regolanti il massimo impiego di lavoratori agricoli, contenute nel D. L. C. P. S. 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, sono costituzionalmente illegittime perch in contrasto con l'art. 44 della Costituzione. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE -Assegnazione di beni, gi appartenenti allo Stato, alle Regwhi -Contro versie -Competenza esclusiva della Corte Costitu zionale. (Corte Cosvituzionale, Sent. n. 31, del 18 maggio 1959 -Pres. Azzariti. Rel: Cassandro -Presidente del Consiglio -Regione Siciliana). Liatto della Regione (o dello Stato) concernente un bene, della cui appartenenza si discuta, pu costituire un atto d'invasione della sfera di com petenza costituzionale dello Stato (o della Regione), che, in quanto tale, idoneo a dar luogo a un con flitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 39 legge 11 marzi;> 1953, n. 87. La competenza della Corte a giudicare dell'a partenenza di un bene allo Stato o alla Regione, come presupposto del legittimo esercizio delle po test amministrative relative a quei beni, ricom prende, com' ovvio, anche quella di stabilire, qua lora se ne dubiti, il momento in cui il passaggio del bene dallo Stato alla Regione ha avuto luogo. La cessazione dell'indisponibilit di un bene, destinato a un fine o a 1].n servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volont dell'Aro. ministrazione, alla cui base un giudizio sulla ido neit del bene a perseguire i fini, alla cui soddisfa zione era stato destinato. Il momento, in cui avvenuto il passaggio dei beni dallo Stato alla Regione, quello dell'entrata in vigore dello Statuto e, pertanto, occorre far rife rimento alla condizione giuridica del b"ene in quel momento per accertare se esso sia stato o meno trasferito alla Regione. Con questa sentenza, la. Corte Costituzionale, aooo gliendo integralmente le tesi sastenute dall'Avvooa tura ha affermato ohe la oontroversia sulla spettanza del potere di disporre dei beni situati nella Regione, appartenenti, all'atto dell'entrata in vigore dello Sta tuto Speoiale, allo Stato integra un oonfiitto di attri buzione, la disponibilit o << appartenenza del bene all'uno o all'altro ente dovendosi ilura dello Stato, e cio presso il competente uffic!Odell'Avvocatura. Tale norma stata costantemente interpretata da questo Supremo Oollegio nel senso che non ammissibile la sanatoria prevista dall'ultimo. comma dell'art. 156 O. p. c., stante la rilevabilit di ufficio della nullit, rilevabilit che presuppone una preclusione dell'indagine, da parte del giudice, sulla sussistenza dell'effetto preiristo dall'ultimo comma dell'art. 156, vale a dire che l'atto abbia raggiunto lo scopo cui destinato. N'on pu quindi che essere confermato il principio dianzi enunciato, sul quale non ha inciso minimamente la nuova legge, che, mentre ha provveduto ad eliminare le cause di nullit degli atti giudiziali dipendenti. da errori .di identificazione dell'organo investito della rappresentanza dell'Amministrazione, nessuna nuova disposizione ha emanato, in ordine agli errori nella identificazione dell'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato, e ci, nonostante che l'interpretazione giurisprudenziale, come si detto, fosse costante nel considerare anche codesti errori produttivi di una insanabile nullit. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inam missibile. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Successione fra enti pubblici -Soppressione del partito fascista Successione dello Stato -Insussistenza -Debito della P. A. -Pagamento-Costituzione in mora -Inappli- cabilit dell'art. 1219 n. 2 C. C;-Mora nel pagamento -Insussistenza sino all'espletamento degli accertamenti e dei controlli prescritti dalla legge sulla contabilit di Stato. (Ce>rte di Cass., Sez. I, Sent. n. 532/59 -Pres.: Fragali; Est.: Bianehi d'Espinosa; P. M.: Caldare: m (conf.) -Impresa Resta e Speranza c. Ammini strazione Tesoro). .A seguito della soppressione del partito fascista, lo Stato a norma del R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704 va configurato non quale successore nella situazione patrimoniale del disciolto partito, ma quale liquidatore dei beni del partito fascista. Secondo le norme che regolano i pagamenti dello Stato e degli Enti pubblici in generale, i pagamenti stessi devono essere effettuati presso l'Amministrazione debitrice. Da ci consegue l'inapplicabilit della norma contenuta nel n. 3 dell'art. 1219 O. c. per cui non necessaria la costituzione in mora quando scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita. al domicilio del creditore. La P. A. non pu considerarsi in mora per il pagamento di quanto dovuto, fino a che non abbia espletato gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilit dello Stato, in quanto, essendo la sua attivit regolata da norme che la vincolano, l'eventuale ritardo non pu essere attribuito a colpa. La seoonda e la terza massima oostituisoono ormai giurisprudenza oostante della Corte Suprema. Riportiamo la. m,ptivazione relativa alla prima massima, la quale oi sembra risolva in modo ineooepibile la questione dei rapporti patrimoniali tra Stato e oessato p. n. f. Il punto in discussione ha invece per oggetto la questione, se lo Stato debba rispondere della mora anche per il periodo successivo allo scioglimento del partito fascista (agosto 1943);_ oppure se a tale data debbano intendersi cristallizzati i rapp_ort.! fra le parti, e, di conseguenza, il debito della Federazione. La societ ricorrente afferma che il rapporto fra le. parti era ancora pendente nell'agosto 1943, non essendo stato ancora eseguito il collaudo delle opere eseguite; e che, di conseguenza, lo Stato rilev le ~filillfil!"~mmmrnrnm:&i&11mmrnm&rnm:rn1rnifilrnfiliirnWllfilrnmmmmmrnrnmrnrn1 rnrnIDmmrn4rnrnrn1rnnmlfol rnrn~mmmrnirnWillrnmmHmmrnm]filrn~rn. -'.5'3 - obbligazioni, attive e passive, del disciolto pal'tito, assumendo la stessa posizione di questo, anche per ci che riguarda la perdurante inadempienza contrattuale. La tesi, cosi formulata, sarebbe certamente esatta, ove ne fosse esatto il presupposto; che lo Stato debba porsi quale successore (sia pure intravires) del partito fascista, subentrando automati camente in tutti i rapporti, attivi e passivi. In tal caso, evidentemente, essendo in mora la Federazione di Taranto (il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, e non era stato eseguito cinque anni dopo), lo Stato considerato successore, avrebbe perdurato nella situazfone d!inadempimento, e dovrebbe rispondere delle conseguenze della mora fino al giorno dell'adempimento; a nulla rilevando, per cui in mora, la indiscutibile sopravvenuta impossibilit di eseguire il collaudo a seguito degli eventi bellici susseguitisi dal settembre 1943. Ma tali considerazioni, in astratto, esatte, sono superate, ove si configuri lo Stato (cosi come ha fatto l sentenza impugnata) non come successore, ma come liquidatore dei beni del partito fascista. In tal caso, soppresso il partito fascista al 6 agosto 1943, ne consegue la cristallizzazione a tale data dei rapporti debitorii e creditorii: salva, s'intende, la eventuale responsabilit, ben distinta, cui lo Stato sia andato incontro per fatto proprio, cio per colpa nell'esercizio delle funzioni di liquidatore (e questo punto forma oggetto di altri motiVi di ricorso). E la tesi adottata dalla Corte d'Appello (contro la quale diretto in modo particolare il secondo motivo del ricorso) appare pienamente esatta, alla luce dell'interpretazione delle leggi che deliberarono lo scioglimento del partito fascista, sia attraverso la formulazione letterale delle norme, sia attraverso la mens legis. Non vi dubbio (come afferma la societ ricorrente) che il R. D. L. 2 agosto 1943, n. 704, stabilendo (art. 1) che il partito nazionale fascJsta soppresso , abbia determinato l'estinzione istantanea di tale persona giuridica pubblica, nonch degli altri enti ed organizzazioni dipendenti, forniti di personalit giuridica. Ma, da questa estinzione istantanea, non consegue che lo Stato sia subentrato, quale successore e senza soluzine di continuit, nella posizione giuridica del partito, come titolare dei rapporti attivi e passivi di esso, e che perci il patrimonio del Partito si sia devoluto istantaneamente allo Stato. P:u, certamente, in linea generale, ammettersi che l'estinzione di una persona giuridica pubblica produca tali conseguenze, assumendosi lo Stato i fini particolari che in precedenza erano propri della persona giuridica soppressa; ma ci non avviene, allorch la legge disponga diversamente, com' accaduto nel caso concreto. Ci risulta dalla lettera delle disposizioni contenute nel ricordato R. D. L. n. 704, e confermate dagli artt. 38 e 39 del successivo D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159. L'art. 9 del primo decreto dispone infatti che alla liquidazione delle attivit e delle passivit del p. n. f. e delle organizzazioni di cui al precedente art. 1 provvede il Ministero per le Finanze (successivamente il Ministero per il Te 'SOro); mentre l\.nt. 10 piecisa che <;le attivit 1e8i:. duate dalla liquidazione del patrimonio del p. n: f_., sono devolute allo Stato ; la coordinazione delle due disposizioni dimostrando chiaramente che la devoluzione allo Stato delle attivit residue avviene in un momento successivo all'1,1;vviuta liquidazione; e che perci l'Amministrazione del Tesoro si pon soltanto come liqudatore, non quale successore nella situazione patrimolial del disciolto partito. La distinzione fra i due momenti, e le due diverse figure che assume lo Stato (in un primo momento, liquidatore; poi, destinatario delle attivit residue), dimostrata dalla circostanza che la liquidazione non eseguita da quelle Amministrazioni cui i beni in definitiva saranno devoiuti (come avrebbe dovuto accadere, se si fosse trattato di rapporto necessario, in cui lo Stato fosse subentrato in tutti i rapporti del disciolto partito), ma dalla sola Amministrazione delle finanze (poi del Tesoro); mentre le attivit sono destinate a divrse Amministrazioni, o anche cedute, con decreto, a Enti pubblici diversi dallo Stato (art. D. L. L. n. 159 del 1945. Si tratta, in definitiva, di un procedimento analogo a quello che, nel diritto privato, si presenta in materia di societ; nelle quali. ammessa la trasformazione che non costituzione di nuova societ, e la fusione, mediante le quali la nuova societ assume diritti ed obblighi della societ estinta, (artt. 2498 e 2504 C. c.), ma prevista altresi la liquidazione della societ, cui consegue l'estinzione della stessa; e, pi: ancora, all'ipotesi prevista per le associazioni riconosciute, la cui estinzione pu essere dichiarata dall'autorit governativa (art. 27 O. c.); ed in cui, disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione (art. 30), soltanto esaurita la quale, i beni che restano n, sono devoluti in conformit dello Statuto, o, in difettQ, secondo i provvedimenti dell'autorit governativa. . Del resto, anche ad esaminare la mens legis, risulta chiaro che lo Stato non pu essere configurato come successore del disciolto partito fascista; ove si consideri che, lungi dall'assumersi direttamente i fini che il detto partito si proponeva, per effetto del rivolgimento politico di cui il decreto n. 704 insieme ad altri provvedimenti contemporanei costitui l'attuazione sul piano giuridico, lo Stato intese ripudiare quei fini (mantenimento di un regime totalitario a partito unico), e, mutando la propria struttura, adottare un regime del tutto diverso (demO> del demanio marittimo effettuata a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, operazione che ha luogo, come esplicitamente anche chiarito nella relazione al Re (paragrafo 39), esclusivamente nei confronti di acque demaniali interne, sicch la demanialit di queste costituisce addirittur~ presupposto per la fissazione dei cc limiti >> del demanio marittimo. La questione quindi relativa alla legittimit o meno, dei provvedimenti amministrativi in discorso, affatto risolta, nemmeno per implicito, dalla sentenza impugnata la quale l'ha anzi espressamente riservata ad altra sede, non costituiva in alcun modo antecedente necessario della decisione demandata al '.l'ribunale Superiore, sicch non ricorreva affatto l'ipotesi prevista dall'art. 295 C. p. c. per la sospensione del processo ivi pendente. Con il terzo motivo si ripropone la tesi dal ricorrente. sostenuta, senza fortuna; in sede di merito secondo la quale il riconoscimento della natura demaniale delle acque in disputa troverebbe osta colo insormontabile nel D. P. R. del 18 dicembre 1951 con il quale, in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, comunemente nota come legge stralcio, vennero espropriati nei confronti del Tamborino, con altri terreni, anche poco pi di 59 ettari di incolto produttivo in localit Fontanelle, nella quale estensione, secondo pretende il ricorrente, sarebbero comprese anche le sponde del lago omonimo. Avendo il menzionato decreto, in quanto emesso in forma di delega legislativa, valore di legge ordinaria, ed avendo l'espropriazione per presupposto, in relazione anche alle previste sue finalit, la natura privata dei beni che ne sono oggetto, tale natura, sia dello specchio lacustre che delle sue sponde costituenti insieme unicit inscindibile, non potrebbe, a dire del ricorrente, pi essere contestata, o comunque essere posta in dubbio, onde avrebbe errato il Tribunale Superiore nel negare che un simile effetto possa discendere dal menzionato decreto Presidenziale in tal modo violandolo; mentre se dubbio fosse sorto in ordine alla legittimit costituzionale del decreto stesso, la sentenza imP,.ugnata avrebbe violato altres l'art. 23 della legge 11marzo1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale, che fa obbligo al giudice di rimettere a detta Corte le questioni di legittimit costituzionale dj disposizioni di leggi o di altri atti aventi forza di legge, anche tali censure sono inconsistenti. Del tutto esattamente, infatti, la sentenza impugnata ha considerato che il contenuto volitivo del provvedimento di espropriazione, anche se adottato, come nel caso, in forma legislativa, il che peraltro non ne esclude il contenuto sostanzialmente amministrativo,. si e-Saurisce nella espropriazione, nel trasferimento cio coattivo del bene contemplato da un soggetto che ne figura proprietario ad un altro che lo acquisisce a titolo. originario. Il provvedimento quindi non es -55 sendo nel suo contenuto normativo diretto ad attribuire e ri~onoscere al soggetto passivo dell'espropriazione la propriet del bene espropriato, n a sanzionare la natura patrimoniale privata del bene stesso, lascia impregiudicate le questioni relative, per cui del tutto legittimamente il Tribunale regionale prima, e quello superiore poi, hanno affrontato l'indagine circa la natura demaniale del complesso idrico in discussione. Ohe se poi, in via di ipotesi, si fossero espropriati anche beni non espropriabili per la loro natura demaniale e sia ci attribuibile ad errore, oppure costituisca anche eccesso dall~ delega legislativa, che prevede appunto la espropriazione di terreno di propriet privata, con conseguente configurabilit di una illegittimit costituzionale del decreto delegato, a parte l'evidente difetto d'interesse del Tamborino a sollevare simili questioni in relazione a beni demaniali, cosa che non ha rilevanza nel giudizio in esame, dal momento che in qualunque ipotesi deve escludersi che quel decreto valga a qualificare la natura del bene, sicch non a proposito si denuncia la violazione dell'art. 23 della legge n. 87, del 1953. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -;-Ricorso per regolamento di giurisdizione; inammissibilit; conversione in ricorso per motivi attinenti alla giurisdi zione -Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione e regolamento di competenza; proposizione contemporanea.; ammissibilit. ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Espropriazione dopo il decorso del biennio di occupazione; legittimit; giurisdizione del Consiglio di Stato. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. 13 gennaio 1959, n. 66 -Pres.: Oggioni; Est.: Favara; P. M.: Pomodoro (0onf.) -Gerini Alessandro c. Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) e Prefetto di Roma). Il ricorso per regolamento. di giurisdizione, pro posto nei termini di cui all'art. 325 O. p. c., pu valere, quando sia inammissibile, come ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'ar ticolo 360, n. 1 O. p. c., sempre che ne abbia i requi siti formali e sostanziali. ammissibile la contemporanea proposizione del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione . e del regolamento di competenza, il quale dovr essere deciso successivamente, sempre che non sia assorbito dalla pronunzia sulla giurisdizione. I Tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi della Magistratura ordinaria, sia pure con rito speciale, e, pertanto, della loro competenza deve conoscere, in sede di regolamento, la Sezione singola della Corte di Cassazione e-non le Sezioni Unite. Il potere della P . .A. di procedere alla espropriazione del bene sussiste ancorch sia decorso il biennio dall'occupazione temporanea, a suo tempo disposta, ed il proprietario dell'immobile occupato abbia instaurato, anteriormente al decreto di !3Spropriazione, giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione del bene, detenuto ormai senza causa. Ogni questione sulla .legittimit del decreto di espropriazione , perci, devoluta alla cogmz10ne del giudice amministrativo, restando esclusa la giurisdizione dell' .Autorit giudiziaria ordinaria. La domanda di risarcimento del danno, anche se estesa fino al controvalore dell'immobile o a somma superiore, non determina il trasfrimento del bene indebitamente occupato oltre il biennio neppure quando, per effetto dei lavori eseguiti, la restituzione del bene sia divenuta impossibile; il risarcimento del danno, quale ne sia la misura, si riferisce sempre alla sola occupazione dell'immobile, in rapporto alla durata di essa. Con la prima massima la Corte non ha espressamente risolto ma ha presupposto come gi risolta, in senso negativo, la questione dell'ammissibilit del ricorso per regolamento di giurisdizione avverso le sentenze rese in grado. di appello ed ha applicato ancora una volta a questo istituto il principio della conversione dei mezzi d'impugnazione. La Corte ha del tutto trascurato, ritenendola giustamente assorbita, la questione dell'ammissibilit del ricorso per regolamento di giurisdizione dopo una sentenza di merito, riformata in appello da altra che abbia litnitato la sua pronunzia alla giurisdizione ed alla competenza. Quest'ultima questione, in verit, non dovrebbe presentare dubbi: la lettera e lo spirito dell'art. 41 C. p. c. escludono la proponibilit del ricorso per regolamento di giurisdizione quando la causa sia stata decisa nel merito in primo grado. Nessun rilievo, quindi, ha la circostanza che la sentenza di primo grado sia stata, poi, riformata, negandosi la giurisdiziOne o la competenza del primo gudice. La questione, nella specie, era assorbita dalla inam-. missibilit del ricorso per regolo.mento preventivo di giurisdizione, che, come la Corte ha altre volte .ritenuto (Oass., 25 marzo 1953, n. 765, in cc Foro It. n, 1954, I, 59), non ha ragione d'essere contro le sentenze di secondo grado, ancorch limitate alla giurisdizione. D'altra parte, la pronunzia nel merito in primo grado aveva, definitivamente precluso la proposizione del ricorso per regolamento preventivo di gurisdizione e non concepibile la riviviscenza di una facolt, preclusa, per effetto della riforma della sentenza di primo grado. Piuttosto perplessi lascia, invece, quanto meno da un punto di vista rigorosamente teorico, l'applicazione del principio della conversione al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione rispetto al ricorso ordinario per Cassazione. noto, infatti, oom la Corte abbia piu volte escluso ohe il ricorso ew art. 41 C. p. o. sia un mezzo d'impugnazione e, conseguentemente, ohe sia ad esso applicabile il principio della consumazione processuale, enunciato negli articoli 358 e 387 C. p. o. (Oass., Sez. Un., 8 luglio 1957, n. 2706, Pres.: Zappulli; Est.: Oesaroni; P. M.: Roberto (diff.); Viglione -Ufficio Stralcio Confederazione Commercianti); id., 23 aprile 1949, n. 979). Se questa premessa esatta, deve, a nostro avviso, dubitarsi della esattezza della massima suenunoiata: il ricorso per regolamento di giurisdizione polr con-_ vertirsi in regolamento di competenza, nonostante ohe la legge lo qualifichi mezzo d'impugnazione, se ne ha i requisiti formali e sostanziali (Oass., I, 25 novem" bre 1958, n. 3782, Fumis-Pieri), peroh entrambi tendono a una immediata pronunzia su questione 56 pregiudiziale; ma non in 1io01so ordinario, pe1 la intima e sostanziale differenza fra que:sto, che mezzo d'impugnazione, e quello che tale non . La conver sione di un atto, che non un mezzo di impugna zione, in un atto d'impugnazione ci sembra non per fettamente confmme al sisterna. Dalla seconda massima, francamente, dissentiamo. Ohe sia. ammissibile la contemporanea proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e della istanza per regolamento di competenza , a nostro avviso, un male necessario. Dopo una pronunzia in primo grado sulla com petenza, infatti, le parti, ove non intendano acquetarsi ad essa, debbono adfre direttamente la Oorte di Cas sazione perch pronunzi su questa e, ove sussista dubbio, sulla giurisdizione, che della prima un pre supposto necessario. Ma il codice di rito prevede distintamente le due ipotesi e regola diversament!3, nella forma, nella legitimatio ad processum e nel rito, i due procedimenti, che, pertanto, debbono essere proposti congiuntamente, essendo innegabile l'inte resse delle parti all'immediata pronunzia su entrambe le questioni. Questi presupposti non sussistono dopo la sentenza di secondo grado, la quale impugnabile col ricorso ordinario per Cassazione sia per motivi attinenti alla giurisdizione, sia per la competenza. Yiene meno, quindi, ogni necessit dell'istanza per regolamento di competenza, la quale, peraltro, in questa ipotesi, dovrebbe essere decisa, contrariamente a quanto disposto dall'art. 43, 20 e 30 comma, O. p. c., dopo il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione; essa sussiste solo quando si tratti di regolamento ne. cessario di competenza (Cass. II, 10 giugno 1958, . n. 1906, Lugara-Lugara), perch in questo caso il ricorso ordinario escluso. A nostro avviso, insomma, la simultanea proposizione di rimedi ammissibile solo quando sia dovuta, cio, imposta dalla legge. La terza massima rappresenta giurisprudenza consolidata (Cass. I, 5 ottobre 1954, n. 3090, Montecatini -Regione Trentino-Alto Adige e 21 settembre 1954, n. 3084, Soc. Idroelettrica Piemonte Regione Trentino-Alto Adige, in<< Acque, Bonifiche e Costruzioni n, p. 1954, 483 e 574) e non ha bisogno di ulteriore commento, almeno per quanto riguarda la sua prima parte. La seconda parte, nella quale si afferma che della competenza dei Tribunali delle acque conosce, in sede di regolamento, la Sezione singola della Oorte, esatta nella specie, lascia perplessi nella sua assolutezza. Non v' dubbio che l'istanza per regolamento di competenza fra i Tribunali ordinari e quelli delle acque, quando sia proposta in relazione ad una senten.za dell'Autorit giudiziaria ordinaria, com'era nella specie, di primo o di secondo grado ovvero di un Tribunale regional delle acque, debba essere proposta e decisa nelle forme, nei termini e dall'Autorit indicati negli artt. 42 e segg. O. p. c.; qualche dubbio sorge, invece, rispetto alla competenza per territorio dei vari Tribunali delle acque e, in genere, rispetto alle sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche quale giudice di secondo grado, limitatamente alla competenza. L'art. 161 T. U. 11 dicembre 1933, n. 177& di~ spone, infatti, che si fa luogo al regolamento di com petenza sul quale provvede entro trenta giorni il Presidente del Tribunale Superiore delle acque con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio, n a denuncia. per ca~sazione, n a revoc;,zione, quando una medesima causa o. pi cq,usf! fra lmo connesse siano promosse davanti a due o pi Tribunali delle acque o quando due o pi Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una determinata controversia. L'ultimo comma del citato art. 61, escludendo la proponibilit dello speciale regolamento di comp(Jtenza quando uno dei Tribunali abbia pronunziato la sentenza definitiva, implicitamente, ma chiaramente, ammette ch'esso possa essere proposto anche dopo una sentenza incidentale, che, ai sensi dell'art. 189 T. U., non . impugnabile con appello immediato. Sorge, quindi, e in tutta la sua delicatezza, la questione della compatibilit di questo Istituto con la istanza per regolamento di competenza, di cui all' articolo 42 O. p. c. Oh'esso possa essere proposto quando la stessa causa o pi cause connesse,, promosse contemporq, neamente davanti a due o pi Tribunali regionali, siano ancora in fase istruttoria e possa essere deciso con ordinanza del Presidente del Tribunale Superiore, non v' dubbio. N in questo caso l'art. 161 contrasta con l'art. 42 O. p. c. Molto dubbia, invece, la soluzione della questione quando sia i]tata pronunziata sentenza, incidentale, sulla competenza. La Oorte di Cassazione ha avuto recentemente occasione di pronunziarsi, sia pure in via incidentale sul campo di applicazione dell'art. 161 (Cass. I, 9 gennaio 1959, n. 26, Pres.: Siciliani; Est.: De Majo; P. M.: Cutru:pia (diff.); Azienda Elettrica di Bolzano -LL. PP., in Foro It. n, 1959, I, 231, con nota), in occasione di un confiitto di competenza sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 O. p. c., dal Tribunale regionale di Yenezia. La Oorte, risolvendo il confiitto, ha affermato che l'art. 161 norma di stretta applica~ione, limitata all'interno della giurisdizione specializzata, quando la medesima causa o pi cause connesse siano pendenti avanti a due o pi Tribunali delle acque; ma con ci non pu a nostro avviso, consierarsi risolta la questione, dovendo accertarsi se le sentenze dei Tribunali regionali siano soggette alla istanza per regolamento di competenza, di cui agli artt. 42 e 43 O. p. o., e se il confiitto reale, positivo o negativo, di competenza, previsto dall'art. 161 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, possa ancora essere risolto con ordinanza del Presidente del Tribunale superiore. A nostro avviso, pur prescindendo dall'anomalia di un'ordinanza, che modifichi gli effetti di una sentenza, deve ritenersi che in questa parte l'art. 161 sia stato soppresso dalle norme del codice di rito, che hanno unitariamente disciplinato tutta la materia, attribuendo alla Oorte di Cassazione il potere di decidere, omisso medio, sulla competenza delle varie autorit giudiziarie ordina.rie. D'altra parte, non ci sembra concepibile ammettere, nell'ambito della stessa giurisdizione, due giudici e due rimedi concorrenti, per cui si dovrebbe, ove si affermasse "la sopra'l}_viv.f!nZa dell'arf,. 161, negare la proponibilit dell'istanza ai regolamento di competenza, di cui agli artt. 42 e 43 O. p. c., contro le sentenze dei Tribunali regionali in tema di competenza per territorio. Questa improponibilit sarebbe, per, del tutto ingiustificata, anche -57 perche limitata alla competenza per territorio, e contraria al sistema int,rodotto dal vigente codice di rito; il quale ha voluto che le questioni di competenza fossero immediatamente e definitivamente risolte, effetto questo che pu conseguire solo aUe pronun.zie della Corte regolatrice. In questi sensi ci sembra che abbia . sia pure implicitamente, deciso la Corte di Cassazione, ammettendo il conflitto, di cui all'art. 45 C. p. c., che contrasta col sistema dell'art. 161. Per quanto riguarda, poi, l'altra questione, cio, la proponibilit dell'istanza per regolamento di competenza, di cui all'art. 42 C. p. e-., contro le decisioni pronunziate dal Tribunale superiore, quale giudice di secondo grado, sulla competenza occorre tener presenti, da un lato, l'art. 200 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale ammette, contro le senten.ze del Tribunale superiore quale giudice di secondo grado, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fra l'altro, per il motivo dell'incompetenza, e l'art. 42 C. p. c., il quale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione {Cass., II, 10 giugno 1958, n. 1906, Lugar-Lugar), applicabile anche alle sentenze pronunziate in grado ili appello, le quali, se limitate alla competenza, sono impugnabili solo con l'istanza per regolamento di competenza. A riost1'o avviso l'art. 200 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dettato in vista della particolare composizione del Tribunale supetiore, destinato a prevalere sull'art. 42 C. p. c. e, pertanto, le sentenze, incidentali, pronunziate dal Tribunale superiore sulla competenza non sono, a nostro avviso, soggette all'istanza per regolamento di competenza, ma sono impugnabili esclusivamente con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione insieme con la sentenza definitiva (art. 202 T. U.). La quarta massima esatta, direi, anzi, che di ovvia esattezza. Il potere di espropriazione sussiste indipendentemente dall'esercizio, corretto o meno, del potere di occupazione e dall'efficacia di questa. Su questo punto consolidata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato {Cons. Stato, V, 8 novembre 1952, n. 1327; Ad. gen. 30 gennaio 1954, n. 5; IV, 15 marzo 1957, n. 332 in<< Foro Amm. n, 1957, I, 463; 0ARUGNO: L'espropriazione per pubblica utilit, Milano, 1958, p. 382 segg.), il quale ha avutG pi volte occasione di affermare che i due procedimenti, di espropriazione e di occupazione, hanno causa e presupposti diversi e sono fra loro distinti e. indipendenti, sicch la pendenza davanti l'autorit giudiziaria ordinaria di una controversia relativa all'occupazione ultra-biennale non pu influire in alcun modo sulla espropriazione, n questa paralizza l'azione giudiziaria (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1956, n. 1708, in<< Mass. Foro It. , 1956, col. 311). D'altronde, l'art. 73 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit molto esplicito al riguardo. Esso. dispone che, occorrendo rendere definitiva un'oo-. cupazione temporanea, si procede ai sensi degli artt. 16 e segg., cio, iniziando il procedimento espropriativo dalla designazione dei beni da espropriare e omettendo solo, perch gi sussistente, la dichiarazione di pubblica utilit dell'opera, disciplinata dai precedenti art. 1 a 15. I due procedimenti hanno un presyppsto comune: la diohiarazione di pubblica utilit; ma sono del tutto indipendenti tra lro, tanto vero-che la espropriazine, anche in presenza di una occupazione di urgenza, la quale normalmente disposta nel corso del procedimento di espropriazione, segue il suo iter normale. N i vizi . di un provvedimento influiscono sulla legittimit dell'altro o si comunicano all'altro, com' stato confermato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, come s' detto, ha considerato sempre autonomi i due procedimenti e i rispettivi provvedimenti conclusfoi. N cessa questa autonomia per l'esistenza del comune presupposto di entrambi i procedimenti: la dichiarazione di pubblica utilit dell'opera, provvedimento autonomo, impugnabile ex-se, che non rappresenta, perci, una fase dell'uno; n dell'altro procedimento, ma, come s' detto pi volte, un presupposto della legittimit di entrambi. La quinta massima lascia molto perplessi, non tanto per la sua esattezza, quanto perch potrebbe essere interpretata come un mutamento della giurisprudenza, che si andava consolidando in senso diverso, e un ritorno a principi, che si erano, a nostro avviso, non del tutto esattamente, andati via via abbandonando. Essa, perci, ci induce a fare il punto della situazione sulle conseguenze del protrarsi dell' occupazione oltre il biennio e sui rapporti fra l'espropriazione e il risarcimento del danno. Non v' dubbio e, in verit, non stato mai seriamente contestato, che la espropriazione tardiva, sopravvenuta, cio, dopo il biennio di occupazione, non faccia venir meno il diritto al risarcimento del danno {Oass., Sez. Un. 18 maggio 1956, n. 1708, in Mass. Foro It.. n, col. 311), che pui) considerarsi acquisito dal privato. Ma a nostro avviso, erra profondamente quella parte della dottrina {CARUGNO, loco citato), la quale pretende che il privato abbia acquisito il diritto al valore venale del bene. Questa teoria sarebbe, in parte, accettabile, solo se si ammettesse l'accessione inversa, l'attrazione reale, cio, del fondo nella costruzione, di valore ed entit prevalente, che la giurisprudenza ha, invece, costantemente escluso come principio generale {Oass., 12 giugno 1939, n. 198, in << Giur. op. pubbl. , 1939, I, 706; id. 9 giugno 1941, in cc Dir. beni pubbl. , 1941, 444; id. 9 novembre 1956, n. 4214, in cc Foro It. , 1956, n. 782; contra Papaldo, in << Dir. beni pubblici , 1939, p. 180 segg.); se si ammettesse, cio, che il fondo privato, incorporato nell'opera pubblica, divenga propriet pubblica per effetto e dalla data stessa dell'incorporazione. Questo fenomeno si verifica certamente rispetto ai beni del demanio necessario, indicati nel primo comma dell'art. 822 C. c.; nella ipotesi prevista dall'art. 946 C. c., ad esempio, il nuovo letto del fiume diviene propriet dello Stato per il fatto stesso edal momento, in cui il fondo privato stato stabilmente occupato dal fiume, che ha mutato letto. A nostro avviso il trasferimento di propriet si verifica anche quando l'abbandono del vecchio alveo sia dovuto ai opere dell'uomo (art 94 7 C. c.) e, in genere, ogni volta che si tratti di uno dei beni di demanio indicati nel primo comma dell'art. 822 C. c. (lido del mare, porti, opere di difesaJ. ~cc.). In queste ipotesi, se l'acquisto della propriet da parte dello Stato non sia dovuto a cause naturali, nel qual caso, .ovviamente, nulla dovuto all'ex-proprietario, e sempre che non si sia proceduto ad espropriazione, l'indennit, che normalmente considerata d6vuta in base all'art. 46 della legge sull'espropriazione per pub .-58 blica utilit, come indennizzo da atto legittimo, rappresenta il valore del fon do al momento del forzat() abbandono e della perdita, definitiva, della propriet. Questo principio, che, come s' detto, la giurispudenza non ritiene di poter applicare anche i beni indicati nel 2 comma dell'art. 822 a. c., i qualj fanno parte del demanio solo se appartengono, se, cio, sono stati acquistati in propriet dallo Stato, con un titolo di diritto privato o pubblico, e, in generale, a tutte le opere pubbliche, da chiunque costruite, importa la duplice conseguenza della inutilit di un successivo procedimento espropriativo, essendo gi stata, rispettivamente, perduta ed acquistata la propriet, e del diritto del privato al risarcimento del danno pari al valore del fondo definitivamente perduto. Esclusa la sua applicabilit in via generale, e la. annotata sentenza conferma questa ormai consolidata giurisprudenza, debbono anche respingersi le due accennate conseguenze, onde la necessit di un successivo atto di acquisto della propriet e, conseguentemente, la ricerca dei criteri per la determinazione dell'indennizzo dovuto al privato. Quest'ultimo aspetto della questione deve, a nostro avviso, essere riesaminato funditus, non potendosi accettare il principio, secondo il quale il danno si concreta sempre nel valore venale del fondo (Oass. Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490 e 16 luglio 1957, n. 2904, in cc Mass. Foro It. , 1957, 95, 570 e 907 e in cc .Acque Bonifiche e Costruzioni, 1957, p. 316; 04.RUGNO; loco citato), che com' noto, stato affermato, abbandonandosi la tesi seguita dalla precedente giurisprudenza, la quale faceva corrispondere il danno alla mancata utilit, conseguente alla mancata temporanea utilizzazione del fondo, sul presupposto del definitivo abbandono del fondo, della privazione del bene irreparabilmente sofferta (Sez. Un., n. 2904 del 1957, dianzi citata). Escluso questo effetto, deve a fortiori escludersi l'idea del danno permanente, al quale soltanto pu corrispondere l'integrale valore del,1.fondo. A nostro avviso, la questione non suscettibile di una soluzione unitaria e aprioristica, ma deve essere esaminata caso per caso e risolta, in base ai comuni principi di diritto, sostanziale e processuale, avendo riguardo agli interessi, entrambi degni di tutela, del proprietario del fondo e dell'occupante. Se, da una parte, deve escludersi che lo scadere del biennio privi la P. A. del potere di portare a termine ovvero d'iniziare il procedimento di espropriazione, deve, altres, escludersi che il proprietario del bene, occupato ormai senza titolo, sia costretto a subire indefinitamente la occupazione. Decorso il biennio, questi ha certamente diritto alla restituzione del fondo e al' risarcimento del danno per la temporanea privazione del suo godimento. D'altra parte il giudice, per effetto del limite posto alla sua giurisdizione dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso, non pu ordinare la retrocessione del fondo occupato in modo permanente dall'opera pubblica, ma deve condannare l'occupante a risarcire il privato di questo ulteriore danno, che non conseguent alla occupazione ultra-biennale, ma alla mancata restituzione. Sono, dun'que, due ben distinti ed autonomi titoli di risarcimento; uno, relativo al danno temporaneo derivante dalla occupazione, che si concreta nel mancato godimento del fon do per la durata dell'occupazione (ultra biennale); l'altro, rela~ ;; tivo al danno permanente conseguente alla mancata !'':'restituzione, che implica il definitivo abbandono del ' fondo e si concreta nel suo valore. Questo danno permanente non sussiste non solo quando l'occupante restituisca il fondo, ma .anche quq,~do ce.ssi, e per effetto della sopravvenuta espropriazione indubbiamente cessa, l'obbligo di restituire il fondo, ormai, legittimamente acquistato. Se, perci, nel corso del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno temporaneo e la restituzione del fondo, o il risarcimento del danno permanente conseguente alla definitiva mancata restituzione del fondo, sopravviene la espropriazione, la domanda, per quanto attiene al secondo capo, non pu non essere respinta, non sussistendo, come s' detto, a carico dell'occupante alcun obbligo di restituire il fondo, da lui acquistato per effetto dell'espropriazione. Resta salvo, naturalmente, il diritto del privato proprietario al risarcimento del danno temporaneo derivante dalla occupazione ultrabiennale. Pu darsi, invece, che nel corso del giudizio non intervenga il decreto di espropriazione e passi, cos, in giudicato la sentenza, che dichiara tenuto l' occupante a restituire il fon do al proprietario e, conseguentemente, lo condanna, per il caso di mancata restituzione, al pagamento del suo 'integrale valore venale oltre, naturalmente, al risarcimento del danno temporaneo derivante dalla occupazione. Ora non ci sembra contestabile che l'adempimento di guesta obbligazione, il pagamento, cio, dell'integrale valore del fondo, che il corrispettivo della permanente privazione del bene, anche se non trasferisce la propriet, n obbliga il proprietario a trasferirla, del che sopratutto potrebbe seriamente dubitarsi, attribuisce all'occupante il diritto di godere permanentemente del fondo e impedisce al proprietario ogni azione tendente a ottenerne nuovamente la restituzione. Si determina, cio, una situazione ben nota al diritto romano classico: la sopravvivenza della propriet quiritaria, ridotta a nudum nomen, accanto alla propriet pretoria, che tutelata anche contro il dominus, la cui rei vindicatio paralizzata dall'exceptio doli. Nel diritto vigente ogni ulteriore azione del dominus deve considerarsi, a nostro avviso, paralizzata dal principio, enunciato nell'art. 2041 a. c., secondo il quale nemo locupletari potest curo aliena iactura. Pi delicata la questione nel caso, in cui l'occupante intenda procedere ad espropriazione per acquistare la piena propriet del fon do occupato ovvero altri espropri nei confronti, ovviamente, dell'antico proprietario, al quale il fondo rimasto ancora intestato nei registri fondiari. In entrambi i casi l'espropiante deve depositare l'indennit, determinata secondo legge; n ipotizzabile una espropriazione senza deposito, categoricamente prescritto dalle norme in vigore. D'altra parte, l'indennit depositata non _pu essere pagata che al proprietario ed ai titolari di ius in re aliena, non all'occupante, ancorch abbia pagato il valore del fondo, acquistando quella, che dianzi definivamo propriet pretoria. innegabile, per, che in tal caso il proprietario venga ad_ arricchirsi senza una giusta causa a danno dell'occupante; al quale, pertanto, a nostro avviso spetter ai sensi dell'art. 2041 a. c., la minor somma fra l'arricchimento e. il danno. ' G. G. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione diretta contro la classificazione di un bene demaniale -Im proponibilit. (Trib. Lecce, IO febbraio-11 marzo 1959 -Pres.: Micheli; Est.: Motta -Tamborrino c. Finanze e Marina Mercantile). Il cittadino non portatore di un diritto sogget tivo alla classificazione dei beni demaniali e, pertanto, improponibile l'azione tendente ad ottenere l'accertamento, positivo, che un bene appartenga al demanio idrico o, negativo, ch'esso non appartenga al demanio marittimo. La massima di ovvia esattezza, ma la sentenza merita di essere segnalata sia per la chiarezza della motivazione, nella quale si pone in luce la differenza sostanziale fra il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, di cui all'art. 31 O. nav., e quello, di cui al successivo art. 32, sia per la particolarit del caso deciso. Dopo la sentenza della Oorte di Oassazione la quale aveva definitivamente accertato la legittimit della inclusione di tutto il complesso idrico nell'elenco delle acque pubbliche e, conseguentemente, escluso ch'esse avessero natura privata, l'interesse del Tamborrino, che su quelle acque aveva vantato un diritto di propriet, alla loro classificazione nel demanio idrico o marittimo non poteva avere altra consistenza che dell'interesse legittimo, da far valere, eventualmente, nei modi e termini di legge, avanti la giurisdizione amministrativa con ricorso avverso il provvedimento, che aveva determinato i confini fra le acque interne e il demanio marittimo. Per una migliore comprensione della questione si trascrive comunque la parte di motivazione relativa alla questione, che interessa: 1) Col primo capo di domanda l'attore tende ad un accertamento per sentir dichiarare che lo specchio .Alimini grande non fa parte del demanio pubblico marittimo e costituisce parte integrante del Lago .Alimini a tutti gli effetti (prima conclusione dell'atto di citazione, reiterata nel verbale di precisazione sub. 3 delle conclusioni ivi formulate). Deve al riguardo osservarsi che tale accertamento, ancorch qualificato dall'attore negativo n, ne richiede e presuppone uno positivo, stante il particolare regime delle acque in questione, e la proposizione che viene ad esplicarsi appare al Collegio decisiva per i vari profili della causa. Tutte le acque del Lago .Alimini, nelle sue tre parti: .Alimini grande, .Alimini piccolo o Fontanelle, Canale Lu strittu n, sono pubbliche e non propriet privata: tale condizione giuridica stata accertata -con valore di giudicato e con conseguente effetto preclusivo di riesame -attraverso la giurisdizione delle acque, dalla sentenza del Tribunale regionale sino a quella delle Sezioni Unite della Cassazione, che rigettava il ricorso avverso la decisione del Tribunale superiore delle acque in sede di gravame. Nell'ambito della qualificazione di acque pubbliche l'attuale iniziativa gudiziaria del Tamborrino diretta a far dichiarare che una parte del lago (lo specchio settentrionale) non costituisce demanio marittimo (art. 28 C. nav. di cui al R. D. ~O marzo 1942, n. 327) bensi demanio idrico (art. 1 T, U. sulle acque di cui al R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775). La declaratoria di appartenenza di tutto il lago al demanio idrico viene espressamente riconosciuta, come petitum della controversia, dalla difesa dell'attore (veggasi pag. 3 Replica , 24 gennaio 1959) e involge, quindi, un accertamento a contenuto positivo, in quanto, perrimuovere l'inquadramento delle acque in contestazione nel demanio marittimo non si pu che classificarle nel demanio idrico. Giova ricordare che lo status delle acque dell'.Alimini, dopo il lungo e travagliato iter giudiziario ed amministrativo, il seguente: .Alimini piccolo e canale Lu strittu n, sino alla chiusura che divide le acque salse da quelle dolci: demanio idrico (D.P.R. 7 dicembre 1951e10 febbraio 1956); .Alimini grande e restante parte del canale << Lu strittu n: demanio marittimo (decreto interministeriale 22 novembre 1955). L'attore nel presente giudizio non vanta pi alcun diritto di propriet sulle acque del Lago -come fece e poteva ritualmente fare innanzi la giurisdizione specializzata -ma vorrebb.e ricondurre anche le acque dichiarate far parte del demanio marittimo in quelle dichiarate appartenere al demanio idrico. La dottrina insegna che scopo dell'azione di accertamento di eliminare la incertezza intorno alla esistenza o modalit di un rapporto giuridico ottenendo una sentenza di mero accertamento o dichiarativa: altresi noto che la nozione di io 17 dicembre 1958 -Pres.: Perfetti; Est.: Capaccioli .-Finanze c. Gerard ved. Baldacci). 1. Dal coacervo dei redditi oggetto di tassazione nella imposta complementare sul reddito, istituita dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062, sono ammesse in detrazione le sole imposte e tasse che servono alfa produzione del reddito o che afferiscono allo stesso. 2. La imposta di successione, pagata nell'anno nel quale i redditi tassabili sono stati prodotti; mancando di tali caratteri, non ammessa in detrazione. 3. La detraibilit della imposta del patrimonio ha carattere eccezionale e la sua previsione, nella legge speciale, in deroga al sistema delle detrazioni. . 4. La norma posta nell'art. 136 lettera b) del T. U. sulle imposte dirette approvato con D. P. 29 gennaio 1958 laddove enuncia il criterio dell'afferenza al reddito delle imposte e tasse ammesse in detrazione dal coacervo dei redditi tassabili con la imposta complementare ha carattere interpretativo dell'art. 8 n. 2 del R. D. 3062 del 1923. LA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI IN REf.;AZIONE ALLA IMPOSTA COMPLEMENTARE A) La soluzione che la sentenza in esame, contrariamente a quanto aveva ritenuto la Commissione Centrale delle Imposte, ha dato al problema delle -62 detrazioni da apportare, ai fini della imposta .complementare sul reddito, al coacervo dei redditi tassabili, derivata da una interpretazione delle norme positive che ha tenuto conto non solo del criterio puramente letterale, unico e solo preso in considerazione dalla Commissione Centrale e dalla Dottrina che ad essa ha plaudito (vedi, OICOGNANI .A., in cc Diritto e Trib. n, 1956, II, 209 e segg.; BOIDI: l'Imposta Compl. sul redd. n, 1956, 277) ma anche logico e finalistico. B) L'esame, infatti, che di tali norme si faccia nei limiti imposti dalla strttura che la legge istitutiva 30 dicembre 1923, n. 3062, ha dato alla imposta in questione, con particolare riguardo ai criteri di valutazione del reddito ed alle neoessit eoonomicogiuridiche che oaratterizzano la riduzione al netto del coacervo dei redditi, porta a r#enere che ammessi in detrazione non sono indisoriminatamente tutti i carichi tributari che fanno" oapo al soggetto passivo dell'imposta, ma soltanto quelli ohe, colpendo in via diretta ed immediata la capacit contributiva del soggetto passivo, serbano determ~:riati caratteri ed assolvono determinate esigenze politico-economi ohe tributarie. L'oggetto della imposta cornplementar..e ohiaramente individuato dalla legge istitutiva, dato dalla somma dei redditi appartenenti ad una persona fisioa, discriminati, tradotti al netto, fusi in unica somma sulla quale si applioa l'aliquota; in modo tale che i singoli redditi perdono la loro individualit e sono colpiti dalla imposta non direttamente nel loro singolo amrnontare, ma indirettamente sul rddito complessivo di cui fanno parte in assoluta e perfetta fusione (Oass. 17 dicembre 1935, in > non pu essere preso in considerazione quello dell'inizio dell'occupazione, ma quello in cui essa ha avuto fine. Durante tale periodo, infatti, il diritto dell'Amministrazione proprietaria a disporre dell'immobile, era stato posto nell'impossibilit di essere esercitato a causa della condotta arbitraria, e quindi illecita, dell'occupante. A sostegno di tale tesi la sentenza ha richiamato analogicamente il concetto di reato permanente e la decorrenza del termine di prescrizione previsto per tale reato dall'art. 158 C. p. (dal giorno in cui cessata la permanenza). L'accostamento appare esatto e la decisione va segnalata specie rispetto al malvezzo di certi giudicati tendenti a mutuare concetti privatistici, proprio del rapporto di locazione, a beni pubblici non assoggettabili a detta disciplina. N sarebbe giusto opporre che l'inerzia dell'Amministrazione danneggiata a far valere i propri diritti non la pu salvare dagli effetti della prescrizione (cfr. sia pure in diversa ipotesi Oass. 27 gennaio 1948, n. 111, in Mass. Foro It. >i, 1948, voce Prescrizione, n. 1) dato appunto che la mancata disponibilit del bene costituente il danno non ha come fatto generatore un'azione istantanea, ma bens un comportamento illecito a carattere continuativo, in costanza del quale il termine di prescrizione non pu iniziare a decorrere. ITALO TELOHINI ,wn ,wn INDICE S I S T E M A T I C O DELLE CONSULTAZIONI C.A FORMUL.AZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .ALCUN MODO L SOLUZIONE OHE NE .STT DT ACQUE PUBBLICHE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI. -1) Se spetti allo Stato provvedere in merito alle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige, che interessano la difesa o servizi di carattere nazionale (n. 58). RICERCA. -2) Se le Amministrazioni dello Stato debbano munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 95 del T. U. slle acque pubbliche quando intendano ricercare e utilizzare acque sotterranee sui fondi demaniali o patrimoniali ad esse in uso, quando l'utilizzazione attenga all'ambito del servizio pubblico cui i fondi sono destinati (n. 59). AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI DEPOSITO; -Se l'Amministrazione degli Affari Esteri possa essere ritenuta responsabile della perdita dei depositi, effettuati in base alla legge consolare da parte di connazionali all'estero, di valori delle successioni presso i vari Consolati, quando la perdita derivi da fatto di guerra (n. 3). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMITATO NAZIONALE RICERCHE NUCLEARI. -1) Se il Comitato Nazionale per le ricerche nucleari sia organo interno dell'Amministrazione statale (n. 233). Se il Comitato Nazionale per le ricerche nucleari ha capacit patrimoniale e di assumere impegni verso terzi (n. 233). DONAZIONI IMMOBILIARI ALLO STATO -AUTORIZZAZIONE. -3) Se lo Stato abbia bisogno della autorizzazione prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1307, per accettare donazioni immobiliari (n. 234). I.C.E. -4) Se ed in quali limiti l'I.C.E. possa acquistare azioni di societ commerciali (n. 235). NOMINE TEMPORANEE A PUBBLICI UFFICI. -5) Se la norma di cui all'art. 14 legge comunale e provinciale secondo la quale coloro che sono stati nominati a tempo ad un pubblico ufficio rimangono in carica fino all'insediamento dei successori, ancorch sia trascorso il termine prefisso, costituisca principio generale per tutti i casi analoghi (n. 236). AUTOVEICOLI. TASSA DI cmcoLAZIONE. -Se, anche dopo l'emanazione del T. U. 5 febbraio 1953, n. 39, gli autoveicoli della G. R. A. godano della esenzione dalla tassa di circolazione stabilita con l'art. 16 D. L. 13 aprile 1948, n. 321 (n. 57) . AVVOCATI E PROCURATORI RAPPRESENTANZA DELL'AvvoCATURA. -1) Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere, ai sensi dell'art. 44 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la difesa degli agenti ferroviari denunciati all'A. G. per infedeli dichiarazioni doganali, da essi fatte nell'esercizio delle funzioni di dichiaranti doganali (n. 45). 2) Se l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra possa essere rappresentata e difesa 'in giudizio dalla Avvocatura dello Stato (n. 46). CINEMATOGRAFIA EDIFICI PARROCCHIALI -SANTA SEDE. -Se l'apertura e l'esercizio di sale cinematografiche in edifici godenti delle immunit previste dal Trattato del 1929 con la S. Sede siano regolati dalle stesse norme vigenti per tutte le altre sale cinematografiche esistenti nel territorio dello Stato (n. 26). COMUNI E PROVINCIE MESSI COMUNALI. -1) Se gli uscieri comunali, ai quali demandato, fra gli altri compiti oltre la notifica degli atti giudiziari per gli uffici di conciliazione, anche quelli dell'Amministrazione Finanziaria, possano essere considerati impiegati dello Stato (n. 75). 2) Se per il pagamento dei compensi dovuti ai suddetti messi comunali si applichi il termine di prescrizione previsto dall'art. 2 del R. D. L. n. 295 del 1939 o quello dell'art. 2955 C. c. (n. 75). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IMPIANTO :>ISTRIBUTORI CARBURANTI. -1) Se i pareri espressi dalle Commissioni consultive provinciali in ordine. agli adempimenti relativi apa installazione degli i~pianti distributori di carburante lungo le strade statali abbiano il valore di vincolare le attribuzioni demandate in materia alla competenza dell'ANAS (n. 60). ~ 2) Se sia legittimo il provvedimento ministeriale che ha istituito le speciali Commissioni consultive sopra indicate (n. 60). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI INDUSTRIALIZZAZIONE. MEZZOGIORNO. -1) Se iil caso di prorogtJ, al termine decennale stabilito dalla legge per il rimborso dci prestiti relativi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 maggio 1952, n. 261, i mutuatari possano ancora godere del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per il periodo della proroga (n. 30), ..mAbJi&J&W.J&Jih&J&&,m;,,aJiib..&a :&Zhl&W.AfMiliBB~ '' 1:2 ,,&&1&J&1221u11a1LAW..J&i&0..&&L -66 PRIVILEGIO DI CUI ALL'ART. 7 D. L. lo NOVEMBRE 1944, N. 367. -2) Se ed in quali limiti il privilegio stabilito dall'art. 7 D. L. 1 novembre 1944, n. 367, a garanzia dei finanziamenti preveduti dal decr.eto stesso possa ritenersi esteso alle somme dovute dallo Stato all'Azienda finanziata (n. 31). DANNI DI GUERRA CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -Se, ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 968, per la concessione dei contributi diretti in, capitale per la riparazione di edifici danneggiati dalla guerra, nei casi di trasferimento del bene, il contributo da concedersi ai cessionari che non fossero venuti ancora in esistenza nel 1945, debba essere determinato in base al patrimonio ed l reddito del cedente (n. 94). DAZI DOGANALI AGENTI FERROVIARI. -Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere, ai sensi dell'art. 44 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la difesa degli agenti ferroviari denunciati ll'A. G. per infedeli dichiarazioni doganali, da essi fatte nell'esercizio delle funzioni di dichiaranti doganali (n. 12). DONAZIONI DONAZIONI IMMOBILIARI ALLO STATO. -Se lo Stato abbia bisogno della autorizzazione prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1307, per accettare donazioni immobiliari (n.~. ~ EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE INA-CASA -OccUPAZIONE D'URGENZA zoNE TERREMOTATE. -Se alle occupazioni di urgenza disposte a favore della Gestione INA-Casa sia applicabile il maggior termine e la proroga, previste nell'art. 185 del T. U. 19 agosto 1917, n. 1399, che disciplina le occupazioni temporanee nei paesi colpiti dal terremoto del 1908 (n. 87). ESPROPRIAZIONE PER P. U. LEGGI REGIONALI. -1) Quale sia l'interpretazione della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilit (n. 148). RIMBORSO IMPOSTE FONDIARIE. -2) Se il rimborso delle imposte fondiarie, pagate dai precednti proprietari sugli immobili agli stessi espropriati da Amministrazioni dello Stato per esigenze dei propri servizi, debba essere effettuato.dalla Amministrazione Finanziaria (n. 149). FALLIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO -COMMERCIANTE FALLITO. 1) Se, ai fini della legge del registro (art. 45, tab. All. D), possa considerarsi commerciante il fallito quando con un atto notorio si dichiara che egli ha esercitato ed eserciti attivit commerciale (n. 45). IMPOSTA DI REGISTRO -CONCORDATO FALLIMENTARE. -2) Se l'imposta di registro sul concorqato fallimentare debba applicarsi sull'ammontare di tutti i crediti, compresi i privilegiati, o solo sui crediti chirografari (n. 46). FARMACIA SPECIALIT MEDICINALI. -1) Se la produzwne d1 specialit medicinali da vendere all'estero sia soggetta alla autorizzazione prevista dall'art. 161 T. U. leggi sanitarie (n. 7). 2) Se la produzione di specialit medicinali da vendere all'estero sia soggetta alla registrazione prevista dall'art. 162 del T. U. leggi sanitarie (n. 7). FERROVIE % ' AGENTI FERROVIARI -DIFESA. -1) Se l'Avvocatura , ' 1 ' dello Stato possa assumere, ai sensi dell'art. 44 del T. U. ~ 30 otiiobre 1933, n. 1611, la difesa degli agenti ferroviari ~ r.~ denunciati all'A. G. per infedeli dichiarazioni doganali, da essi fatte nell'esercizio delle funzioni di dichiaranti doganali (n. 280). C.I.C.L. -2) Quali siano i danni riportati dal materiale rotabile della Compagnia Internazionale Carrozze Letto per i quali debbano rispondere le FF. SS., ai sensi dell'art. 15 della Convenzione tra le Ferrovie e la Compagnia stessa (n. 281). ru TRASPORTO GENERI DI MONOPOLIO. -3) Se gli indennizzi per mancanze di generi di monopolio verificatesi durante il trasporto ferroviario siano commisurati per le FF. SS. al prezzo del costo industriale dei vari prodotti o al prezz? di vendita al pubblico (n. 282). 4) Se il principio valevole per le Ferrovie dello Stato valga anche per le societ concessionarie (n. 282). I Iili IMPIEGO PRIVATO ENAL -INDENNIT DI LIQUIDAZIONE. 1) Se in un rapporto di impiego privato le indennit di liquidazione debbano essere commisurate alla retribuzione in I concreto percepita, anche se questa risulti maggiore di quella dovuta (n. 42). fil 2) Se, ai fini di determinare la base per il computo I delle indennit di liquidazione si debba tener conto anche del compenso per lavoro straordinario, corrisposto in mi sura forfetaria mensile predeterminata nel suo ammon I tare, nonch di tutte quelle gratificazioni che hanno @ assunto carattere di periodicit e continuit (n. 42). i 3) Se sia dovuta l'indennit di preavviso al dipendente che sia stato conservato in servizio anche dopo J il compimento del limite di et previsto nel regolamento dell'ente da cui dipende (n. 42). I IMPIEGO PUBBLICO I ASSISTENZA CREDITORIA DELL'ENPAS. -1) Se, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 38,l'ENPAS I possa concedere un piccolo prestito quando il dipendente ~ statale abbia in corso di ammortamento una cessione i nella misura di un quinto dello stipendio (n. 483). f IMPIEGATO STATALE -CESSIONI DI STIPENDIO, -2) Se j i tenenti e sottotenenti delle Forze Armate e tutti gli ufficiali del Corpo Guardie di P. S. possano contrarre prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (n. 484). IMPIEGATO STATALE -DIMISSIONI. -3) Se, a.i sensi_ dell'art. 124 dello Statuto degli impiegati civili dello I Stato, l'Amministrazione possa accettare le dimissioni di un impiegato sottoposto a procedimento penale ovvero I debba attendere la conclusione del giudizio (n. 485). I . I -67 -67 PENE PECUNIARIE. -5) Se l'evasor fiscale ha un diritto soggetti-vo all'applicazio:qe. delle riduzioni ,cli cui all'art. 8 d~lla 'legge 7 g~nnaio ~929, n,. 4,_ ~l p. M. 1 settembre. 1931 e pertanto possa ac;lire l'Autorit. G:iudiziaria a~erso qn'ordinaI).za inte~dentizia ~1. 'fine lii ottenere la limitazio~e della pen pecvniarl. com~ina. tagli (n. 319). T4SSA DI cmcoLAZIO~. -6) Se, anche dopo la emanazione del T. U. 5 febbraio ~953, n. 39, gli autoveicoli della G. R. A. godano della esenzione. dalla tassa di. circolazione stabilita con l'art. 16. D. L. 13 aprile 1948, .n. 321 (320). TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -.7) Se sia definitivo ed irrevocabile l'istituto della definizii>ne in via breve delle violazioni alle leggi finanziarie punibili con la pena pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. ~ (:q. 321). 8) Se gli ~ci. finanziari debban0, agli effetti della irp.posizione della tassa di concessio;ne governativa sulle !lichiarazioni di pubblica utilit. di che. all'art. 142 della t&riffa A~l. A a.I D. P. 20 marzo 1953, n .. 112, a~tenersi ~lla sp~sa risuJtante ,dal dec:r;eto, o possa..o valutar.e la spesa effett~va in via indipendente. (n. 322). VIOLAZIONI LEGGI FINANZIARm. -9) Se per ordinanza definitiva , dell'Intendente di Finnza, di cui :.a.\lalegge 7 gennaio 1929, n. 4, debba intendersi, oltre q.elJA .per sua natura. inoppugnabile con ricorso al Mi njstro -per essere la pena edittale inferiore.a L. 600.00.0 (art. 15 D. P. R. 4 febbraio 'J.955, n. 72) -anche quella divntitilt . in(Jppgnabile per mancata proposizione del rro:tso 'gerrchfoo nei termini di lg'ge; se;iri dipndenza della ritenuta. soluzione, sia proponibile' l'azione giudiziaria ordinaria. contro quest'ultimo provvediinento (n. 323). .. r ., , '. INFORTUNI SUL LAVORO .. VIGrLJ DEL Fuoc. -s~ una Cassa Rgionale Antincendi ' possa .valersi dell"azione surrogatora, prevista dall'art. 1916 del C. c., nei confronti della persona che ha causato l'infortunio del vigile del fuoco volontario (n. 42). 'I LAVORO COWXRAT;TO DI <~ ,A.Jt;RUQLAM:r;)NTO ALLA P,ARTE , Se in un co~tratto di arruolamento alla parte ,. po,ssario essere posti a carico dei lavoratori gli oneri di previdenza ed assistenza sociale (n, 22).. LOCAZIONI -: .P:aoRQG:A LEGALE. ~ l) 8-e eia a.mm.issibile l'azione del locatore diretta ad ottenere dal sub conduttore ,il rilascio dell'immobile, quando a causa della volontaria rinuncia tlel conduttore alla proroga legale; sia stato risolfo per muti.10 consenso il contratto di locazione (n. 108). RISLUZIONE DEL CONTRATTO. -2) Se sia ammis sibila l'azione del locatore verso il sub conduttore p~rtte'nere il pagamento dell'indennizzo rlativo all'occut> aziorte da:I mom'lnto in cui -Opera la risoluzione .del contratto d locazione sino al giorno dell'ffettivo rilascfo (h. 108). . :' ' . l J ' ' blPlEGA.TO'STAT.ALE-P:REVIDENZA ED ASSISTENZA~ 4) Se l'ENPAS possa valersi dell'azione surrogatoria, prevista dall'art. 1916 del C. c., nei cnfronti della persona che ha causato la malattia dell'impiegato dello Stato e la conseguente assistenza dell'Ente medesimo (n. 486). IMPOSTA DI REGISTRO Co~CIA.N~ FALLI~O. -1) Se, ai fin d;iila legge del registro (art. 45, tab. All. D), possa considerarsi commerciante il fallit~ quando con un atto notorio siaichfara che egli ha esercitato ed eserciti attivit. commerciale (n.. 151). CONCORDATO FALLIMENTARE. -:-2) Se l'imposta di registro sul: conco~dato fallimentare debba applicarsi sull'an::mioritare di tutti i crediti, compresi i privilegfati, o solo sui crediti chirografari (n. 152). INDUsTRIALIWAZIONE M:il1ZZOGIORNO -' AGEVOLAZiONi FISCALI.'-3) Se par avere diritto all'agevolazione fiscale di cui all'art. 5 D~ L. 14 dicembre 1947, n. 1598, oecorra che le iniziative industriali sui fondi acquistati nl trien nio siano attuate dirttamente dal primo acquirente o possano irivece essere attuate da un locatari (fi, 153). IG.E. SOCIET -DIVIDENDI ALL'UNICO AZIONISTA. _:. S siano soggetti ad imposta .generale sulla'. entrata. Ldividendi paga.ti da. una. societ. per azioni p,l propl'.io ,azio nista unico (n. 81). IMPOSTA DI SUCCESSIONE D1sPos1Z1'.NE TEsTIDNTARIA A. FAVORE :D:i NTI NON RICoNoscroTi:. __.: Se la dispsizne test.mntaria a favore di un Ente istituendo debba considerarsi sotto posto ~lla C?,ndizi9ne sospensiva (b.p~opria) che abbia luogo il riconoscimento, co;n l'e~ttci .di .fa.J,' decoqere . dalla data del decreto attr\llutivo di.tale riconosci.iento ia prescrizione decennale, di accettare l'eredit (n. 24). I , l , ~ \ '": t "i~ .-~ , '' ' . ,1 IMPOSTE E TASSE ' "e ' .O , ' ; l ' ' , ' i , e , ~ ..! ' . IMPOSTA DI FABBR~CAZIONE SU:GLI SPRITI. -.1) Se \Il materia di abbu~no imposta di fabbr1azione su j>rocitti dispersi per causa di forz :rriaggior viga la norma l.lt i;~rt: 8 del D. L. 11 ottobre l949, ri.. 707, o ~iga ancora quella dell'art. 3q del D.l\f;:.~ ~,ugVo .19~4 (legg~ s~gli spiriti) (n. 316). ' '1' ~ ~ ': . j , ., ' ' ~ ' IMPOSTA STRAORDIN.AlUA PROGRESSIVA SUL P.AiTRIMO NIO. -2) Se persista il privilegio posto a garanzia del pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, nell'ipotesi in 'cui' l'iprioil 'ch appartenev al coritribente .all data'del'2'S'hia~zo'i947, sia . ,. ' . "'")"'~'.~(......, '1t~:1~~ . ,.., .. ,, . : stato aggmdica~o a terzi a segmto ai'espropriazione forzata (n. 317). . . " ' , ., ,., .. , 'li 3) Se il privilegio in same si' estendawa.ne c'os ~cedute all'immobile sccessivameqt~ 'al. 28 marzo 1947 (n. 317). ' " .. I " ' '\ ~ ' ~ , :: IMPOSTE.FONDIARIE -RIMBORSO. -4) Se nr~wb.orE!O delle imposte fondiarie, pagate dai precedei'.ti 'prprietari sugli. mmbili ii.gli' stessi~spropriati dai Amministrazioni dello Stato per esigen~e dei 1propri 'srvizi, debba essere effettuato dall'Ainministrazidne'Finlinziaria (n. 318). .i 1 _, 68 MEZZOGIORNO INDUSTRIALIZZAZIONE -AGEVOLAZIONI ll'ISOALI. 1) Se per avere diritto all'agevolazione fiscale di cui al l'art. 5 D. L. 14 dicembre 1947, n. 1598, occorra che le iniziative industriali. sui fondi acquistati nel ti:iennio siano attuate direttamente dal primo acquirente o pos. sano essere invece attuate da un locatario (n. 9). . lND:USTRIALIZZAZiqNE -PROROGHE AL RIMBORSO DEI PRESTITI. -2) Se in caso di proroga al termine dcennale stabilito dalla legge per il Hmborso dei prestiti relativi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 maggio 1952; n. 261, i mutua.tari possano ancora godere d:el concorso ~IloS~ato nel pagamento degli interessi per il periodo della proroga (n. 10).. MONOPOLIO TRASPORTO GENERI DI MONCJ?OLIO. -I) Se gli foden nizzi per mancanze d generi di monopolio verificatesi durante il trasporto ferroviario siano commisurati per te FF. SS. al prezzo del costo industriale dei vari pro dotti o al prezzo di vendita al pubblico (n. 34). 2)' Se il principio valevole per le Ferrovie dello Stato valga anche per le societ concessionrie (n. 34). NAVE E IS'AVIGAZIONE GENTE DI MARE -IMMATRICOLAZIONE.~ 1) Se possa essere immatricolato tra la gente di mare il c01,idannto per peculato milit1tre (n. 98). MAR1~.MILITARIZZATI. --2) Quale sia, ai fini assistenziali. pr infortuni e malattie, la posizione dei marit. timi militarizzati (n. 99).. PENA INTERDIZIONE. -Se debba applicarsi la interdizi<;me dai pubblici uffici a carico di chi sia stato condannto alla pena della multa per un amrnpntare tale che, convertita in pena detentiva, a seguito di insolvibilit; la pena stessa superi i tre anni di reclusione (n. 14). PIGNORAMENTO CUSTODE. -Se ricorrano gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 334 C. p. nel fatto del custode che abbandona e fa trovare chiusa, nel giorno fissato per la vendita, la casa ove sontf i mobili pignorati cri. 2). PREVIDENZA ED ASSISTENZA CONTRATTO ALLA PARTE. -1) Se in un contratto di << arruolamento alla parte , possano essere posti a carico dei lavoratori gli oneri di previdenza e assistenza sociale (n. 31). MARITTIMI MILITARIZZATI. -2) Quale sia, ai fini assistenziali per infortuni e malattie, la posizione dei marittimi militarizzati (n. 32). REGIONI REGIONE SIOILIANA -BENI PATRIMONIALI. -1) Se alla Regione Siciliana siano. stati trasferiti, in forza dell'. art. 33 dello Statuto, oltre i beq.i immobili del patri monio dello Stato anche diritti immobiliari (n. 74). REGlONE TRENTINo-ArEo ADIGE -CoNOESSIONI Dl GltANDl DERIVAZIONI. -2) Se spetti allo Stato pro'\1Ve dere in merito alle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche esistenti nella Regione Trentino-Alto Adige ohe interessano la -difesa o servizi di carattere nazionale (n. 75). REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE -ESPROPRIAZIONI PER PBBLIOA UTILIT. -3) Quale sial'interpretazione della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriaziohi per causa di pubblica utilit (n. 76). RESPONSABILIT CIVILE. UFFIOIALE GIUDIZIARIO. -Se ed in quali limiti l'ufficiale giudiziario sia responsabile di danni derivanti dalla mancata notifica d'un atto di appello dovuto a negligehza d'un aiutante da lui dipendente (n. 187). SANITARI PENSIONE AI SANITARI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI. -Se l'Ospedale del Bambin Ges in Roma, per le finalit mediche ed assistenziali che persegue, debba ritenersi s<;tratto alla tutela immunitaria di carattere internazionale ad esso spettante a norma dell'art. 15 del Trattato fr l'Italia e la S. Sede 11 febbraio 1929:, one il rapporto d'impiego dei sanitari rimanga assoggettato alle leggi italiane in materia di lavoro (n. 7). SERVIT SER"1T PUBBLIOHE. -Se, per imporre la inamovi bjlit. di una. linea elettrica, sia neeessrio procedre alla espropriazione dei terreni sottostanti o basti rendere pi onerosa la servit di elttrodotto, prevista dall'articolo 122 T. U. 11 dicembre 1933,. n. 1775, con il privare il proprietario del fondo servente della facolt. di richedere lo spostamento della linea (n. 26) . SOCIET SooIET PER AZIONI -I.G.E. -Se siano sogg!i}tti ad imposta generale aulla entrata i dividendi pagatf da una societ per azioni al propro azionista unico (n. 85). STRADE IMPIANTO DISTRIBUTORI CARBURANTI. ___; 1) Se i pareri espressi dalle Co:mrriissioni consultive . provinciali in ordine agli adempimenti relativi alla installazione degli impianti distributori ,di carburante lungo ie strade statali abbiano il valore di vincolare le attribuzioni demandate in materia alla competenza dell'ANAS (n. 31). 2) Se sia legittimo il provvedimento ministeriale. che ha istituito le speciali commissioni consultive sopra indicate (n. 31). SUCCESSIONI SuocESSIONE DELLO STATO. -Se, devoluta l'eredit allo Stato, ai sensi dell'art. 586 C. c. a seguito di rinuncia dei successibili per legge, taluni di costoro, non essendo ancora caduto in prescrizione il diritto di accettare l'eredit medesima, possano, a norma delrart. 525 C. c., validamente revocare la precedente rinuncia ed acqui- stare la qualit di eredi, con le conseguenze patrimoniali che ne derivano (n. 58). TELEFONI SERVIT TELEFONIOHE. -Se le norme sulle servit relative all'impianto di telecomunicazioni possano applicarsi anche alle concessioni telefoniche ad uso privato (n. 20). (6110721) Roma,, 1959 Istituto Poligra,fico llello Sta,t-0 G. C