.NNO XI -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1958 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIVAZIONE DI SERVIZIO I GIUDIZI INCIDENTALI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA ' EUROPEE I I 1. I trattati istitutivi della Comunit economica europea (art. 177) e dell'Euratom (art. 150) hanno attribuito alla Corte di Giustizia competenza esclusiva a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla interpretazione dei trattati stessi e sulla validit ed interpretazione dei provvedimenti emanati dalle Istituzioni di ciascuna Comunit. Si , in tal modo, voluto garantire, mediante un'unica giurisdizione, una unit di giurisprudenza, tale da assicurare la certezza del diritto nell'ambito dei sei Stati membri e nei confronti di ogni giurisdizione nazionale. l l Il sistema adottato ispirato -con alcune val rianti -a quello previsto, per l'introduzione dei I l giudizi avanti la Corte Costituzionale italiana, dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le citate disposizioni sanciscono infatti che, ove sia sollevata una questione concernente l'interpreI tazione dell'uno o dell'altro dei due trattati ovvero , la validit ed interpretazione dei provvedimenti I emanati dalle Istituzioni delle due Comunit, il giudice nazionale abbia la facolt (se trattasi di I I giurisdizione inferiore), l'obbligo (se trattasi di giurisdizione le cui decisioni non siano passibili I I di impugnativa: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.) di sospendere il giudizio e di rimettere la questione alla Corte di Giustizia perch dirima i il punto controverso. a ~ Le disposizioni in esame non prevodono espressamente che la richiesta di pronuncia della Corte di giustizia possa essere promossa, oltre che su istanza di parte, anche di ufficio. Ma in realt ogni precisione al riguardo sarebbe stata superflua. j Invero la competenza della Corte di giustizia sorge per il fatto stesso che sa sollevata una questionej che involga l'interpretazione dei trattati o la validit ed interpretazione di provvedimenti emanati I I dalle istituzioni della Comunit. Spetter al giudice I I nazionale di vagliare la portata del petitum, della causa petendi e delle eccezioni sollevate dalle parti: e, se riterr che la controversia sollevi una questione di competenza della Corte di giustizia, po tr o dovr -anche di ufficio ed indipendentemente dalle esplicite richieste delle parti -sospendere il giudizio e richiedere la pronuncia della Corte stessa. 2. La distinzione fondamentale con ilsistema previsto dalla legge n. 87 del 1953 consiste nella mera facolt per il giudice inferiore di sospendere il giudizio. In pratica, se il giudice inferiore non si avvale della facolt attribuitagli o se le parti non proseguono il giudizio avanti le giurisdizioni superiori (che saranno tenute a chiedere la pronuncia della Corte di giustizia) potranno sussistere divergenze di giurisprudenza fra magistrature inferiori dei sei Stati membri. Ma ci non stato reputato grave inconveniente, perch lo stesso contrasto di orientamenti giurisprudenziali fra giurisdizioni inferiori pu v:eri ficarsi -ed in effetti si verifica -anche nell'ambito nazionale. Si invece voluto evitare ogni contrasto di giurisprudenza tra le varie giurisdizioni di ordine superiore, il cui insegnamento ha portata determinante. Si cos ovviato ad un inconveniente analogo a quello cui ha inteso ovviare l'unificazione della Corte di Cassazione in Italia: con l'avvertenza che i contrasti avrebbero potuto essere ben pi gravi, perch influenzati da diverse tradizioni e sistemi. 3. I Protocolli della Corte di Giustizia, annessi rispettivamente al Trattato O.E.E. (art. 20) ed Euratom (art. 21), prevedono che il provvedimento di sospensione del processo e di trasmissione alla Corte di Giustizia notificato di ufficio alla Corte; e che, a cura del Cancelliere della Corte stessa, tale provvedimento , quindi, notificato alle, parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione della Comunit competente, ed, inf.l~, al Consiglio, qualora sia controversa la validit o l'interpretazione di un provvedimento emanato da esso. Per integrare tali ultime disposizioni era, peral-. tro, necessario prevedere le regole di procedura concernenti l'emanazione e notificazione alla Corte '.! -136 del provvedimento di sospensione e di richiesta di. pronuncia. Tali regole non potevano essere contenute n :nei trattati n nei Protocolli alligati, perch sostituiscono mere misure di attuazione, da coordinarsi co:n. 1sistemi processuali nazionali. Ciascuno Stato il).~:inbro_ 1 quindi, tem1to, ad emaJJ.are le norme relative che -a secondo del sistema costituzionale interno -possono essere contenute in leggi formali ovvero in semplici regolamenti di attua-. zio ne. Non certo indispensabile che le suddette regole siano identiche nei sei Stati membri, essendo sufficiente che sia assicurata -attraverso una procedura, .per quanto lJOSsibile semplice -la p6ssibilit di emanazione del provvedimento di sspensione e della sua notificazione di ufficio. 4. Le norme necessarie per. l'attuazione delle. di sposizioni di cui si sommariamente illustrata la portata, sono state gi emanate in Italia. Esse sono contenute nell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204, di ratifica dei quattro Protocolli, sui privilegi e le immunit e sulla Corte di Gi. stizia, alligati ai due Trattati. La soluzione adottata era, di per s, semplice e spon,taneaill'quanto ~ (lome_ si rammentato ~.l'intero sistema era largamente ispirato all'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ------------ Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice ordinario o speciale con ordinanza, con la quale, riferiti i termini ed 1 motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione, viene disposta l'immediata trasmissione degli atti .alla Cortc;i di Giustizia e la sospensione del giudizio in corso. Copia in crta libera della ordinanza stessa viene inviata, illsieme con gli apti di causa, a mezzo di raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di Giustizia. NOTE DI DOTTRINA Raccolta di Scritti sulla Costituzione a cura del Comitato Nazionale per la Celebrazione del Primo Decennale della promulgazione della Costituzione. (Giuffr Ed, Vol. 5) Il rischio maggiore che corrono le opere cele brative di eventi storici, specie quando hanno carattere di quasi ufficialit quello di diventare una accademia di banalit e di luoghi comuni o un'impresa di incensamento, se non di autoincen Ramento. Ci preme subito dire che questo rischio stato dall'Opra che recensiamo completamente eliminato, e ci perch gli Autori dei vari scritti originali, come i compilatori delle rassegne di legislazione, di dottrina, di giurisprudenza, di attivit parlamentare, si sono espressi con la pi ampia libert e spregiudicatezza e in molti casi addirittura in tono polemico. Dalle pagine dell'opera la Costituzione Repubbli- cana emerge non come un monumento, splendido ma pur sempre inerte, di sapienza giuridica, n . come un prezioso dono fatto da reggitori lungi miranti al popolo italiano, ma come la rappresenta zione viva dei tormenti, delle speranze, dei bisogni, delle lotte di tutti gli italiani, come lo strumento politico-giuridico pi efficiente che il nostro Paese poteva forgiarsi in quel determinato momento sto rico per garantirsi uno sviluppo ordinato e paci fico sulla via del progresso. Il pregio maggiore di quest'opera sta, infatti, proprio nella sensazione che essa determina nei lettori della vitalit' della nostra Carta Costitu zionale e degli istituti da essa creati, della poten zialit di ogni sua norma di costituire il nucleo e il germe di nuove conquiste giuridiche e sociali attraverso il funzionamento d.egli organi da essa creati. Per convincersene baster scorrere anche su perficialmente i volumi I, IV e V dell'opera dai quali pi facile effettuare rapidamente il con fronto tra i processi e le realizzazioni. Queste sono certamente poche a confronto di quelli, ma ci che si fatto sinora impedisce che si possa in buona fede affermare che pi che di promesse non ancora realizzate si tratti ormai di speranze deluse. E che la nostra Costituzione abbia davanti a s una lunga e rigogliosa vita, che le prospettive da essa aperte al progresso sociale e giuridico non siano chiuse, ma anzi si affaccino sopra pi vasti orizzonti ne d garanzia la saldezza delle strutture istituzionali, tutte ormai attivamente operanti. L'esame critico di queste strutture condotto da alcuni fra i pi autorevoli esponenti del Parlamento, della Magistratura, della scienza giuridica costituisce il contenuto dei volumi II e III dell'opera sui quali sopratutto richiamiamo l'attenzione dei colleghi, trattando eF,isi argomenti la cui conoscenza indispensabile' per chiunque si occupi, specie se professionalmente, dell'ordinamento giuridico italiano. Degli scritti contenuti in questi due volumi, da leggere tutti, segnaliamo, per una pi approfondita consultazione, quelli che concernono questioni. di particolare rilievo sul piano contingente dell'attivit consultiva o contenziosa dell'Avvocatura dello Stato. Procedendo secondo l'indice notiamo anzitutto lo studio del prof. MONACO: Osservazioni sulla costituzionalit degli accordi internazionali (vol. II, pag. 171 e segg.), nel quale sono contenuti acuti spunti sulle conseguenze della incostituzionalit di singole norme contenute in trattati internazionali resi esscutivi in Italia (paragrafo 10), nonch sulle caratteristiche dei trattati internazionali del tipo della O.E.O.A. e della Comunit Economica Europea (paragrafo 12). Particolarmente interessante poi lo studio di A. MACCANICO: L'art. 81 della Oostitu~ione nel siste1aa delle garanzie costituzionali della spesa pubblica (vol. II, pag. 515 e segg.), nel quale documentato il travaglio interpretativo, tuttora in atto, dell'articolo citato, e sono poste in luce le conseguenze inaccettabili di una interpretazione troppo rigorosa. La figura ed i poteri del Presidente della Repubblica che, secondo l'opinione dominante da considerare un Capo di Stato di tipo nuovo, non paragonabile n al monarca costituzionale dell Statuto Albertino, n ai Capi di Stato propri di altri ordinamenti democratici (Francia, Stati Uniti, etc.), sono diffusamente esaminati negli studi del BARILE, Bozzrnr, Dol\UNEDO' e PREDIF.Rr (vol. III, pag. 133 e segg.) Il pi completo di questi studi, di carattere pi strettamente giuridico quello del Barile che compie una ver:a e propria sistemazione, originale se pur sintetica, delle funzioni e dei poteri del Presidente della Repubblica. In relazione a studi gi comparsi su questa Ras -138 segna fin dalla prima attuazione della Costituzione (1948, fase. 8 e 1951, pag. 39), ci sembra opportuno segnalare che nella esauriente elencazione che il Barile fa dei poteri del Presidente della Repubblica non indicato il potere di decision edei ricorsi straordinari, e il completo silenzio su questo argomento, sembra debba piuttosto interpretarsi nel senso che l'Autore escluda la sopravvivenza dell'istituto. Il Presidente della Corte dei Conti, Carbone tratta con una chiarezza cui non nuoce la sinteticit dello stile un problema che pu dirsi scottante, le guarentige deU:esecutivo (vol. III, pag. 271), e cio quei mezzi giuridici che l'ordinamento costituzionale appresta perch il Governo sia tutelato nello svolgimento delle sue funzioni e della sua attivit dalle interferenze di altri organi costituzionali. Questo studio suscettibile di ulteriori interessanti sviluppi, ove tra le guarantigie giuridiche dell'esecutivo si vogliono ricomprendere anche quelle che tendono ad impedire inammissibili interferenze del potere giudiziario nella attivit della Pubblica Amministrazione e che trovavano la loro massima espressione nella cosi detta eccezione di improponibilit dell'azione, contro la quale si levata una reazione dettata pi dal sentimento che dalla ragione, che dovrebbe ora essere sottoposta ad opportuna revisione. L'articolo del Presidente del Consiglio di Stato, Petrilli (vol. III, pag. 330 e segg.) inquadra, con sobria precisione, il Consiglio di Stato nell'ordinamento costituzionale, indicando, con pacatezza, i confini delle sue funzioni di consulenza giuridicoamministrativa entro i quali non tollerabile, nell'interesse sopratutto della Amministrazione, alcuna interferenza di altri organi consultivi e, al di fuori delle quali, sta, con . uguale pienezza ed esclusivit, la funzione di consulenza legale della Avvocatura dello Stato. Il Presidente Petrilli espone poi il suo punto di vista favorevole alla tesi della attuale sopravvivenza dell'istituto del ricorso straordinario, ma non esamina se la tesi contraria, oltre che sugli argomenti da lui criticati, possa fondarsi su quello, sopra accennato, della non compatibilit del potere di decisione dei ricorsi straordinari (che fn considerato, come noto, un caso di giustizia ritenuta) con la figura del Presidente della Repubblica non pi capo dell'esecutivo. Con la abituale lucidit il prof. Sandulli scrive su NE -Valore Causa di valore indeterminabile -Nozione Fattispecie in tema di condanna generica ai danni (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 253/57 -Pres.: Lorizio; Est.: Dragotto; P.M.: Silocchi (conf.) -Ministero Marina c. Ercoli). Devono ritenersi cause di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 9 c.p.c. soltanto quelle riguardanti diritti non suscettibili di valutazione pecuniaria e non gi anche quelle il cui valore, pur essendo indeterminato o di difficile valutazione, possa accertarsi mediante la conversione in danaro del diritto per il quale si agisce, come ad esempio, le cause dirette alla condanna generica al risarcimento del danno. DANNI -Condanna generica -Istanza del convenuto di contemporaneo accertamento del quan.. tum -Ammissibilit. DANNI -Valutazione e liquidazione -Prova dei danni -Mancanza -Poteri del giudice. (Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. n. 2805/58 - Pres.: Duni; Est.: Lenti; P.M.: Gentile (Conf.) -Censi c. A.T.A.C.). L'obbligo del giudice di limitare la pronuncia dell'an debeatur presuppone un accordo processuale delle parti in causa, o, quanto meno, la mancata opposizione del convenuto. Pertanto, .quando l'attore limita la sua domanda alla declaratoria g~ne~rica dell'obbligo del convenuto a risarcire il danno, questi pu richiedere da parte sua l'accertamento sul quantum nel corso dello stesso giudizio, ed il giudice tenuto a decidere anche in ordine alla -143 liquidazione del danno in concreto, in base aJ prin cipio della concentrazione processuale. Qualora l'attore non abbia o:fferto la prova del danno subito, il giudice pu accogliere la domanda entro i limiti della prova offerta dal convenuto o, quanto meno, nei limiti dei danni indicati dall'at tore ed ammessi dal convenuto, e deve rigettare la domanda allorch neppure il convenuto offra la prova del danno o ammetta l'esistenza del danno in concreto, n sia applicabile il disposto di cui all'art. 1226 e.e. 8ulla.. questione decisa con la prima sentenza si consulti quanto abbiaJ;io scritto in questa Rassegna 1955, pag. 55. Non si pu dire che la sentenza, sobriamente motivata, abbia fugato i gravi dubbi sulla esattezza della soluzione adottata in ordine al concetto di valore indeterminabile. Tuttavia da ritenere oramai che su questo punto la giurisprudenza della Oorte Supre. rna rimarr ferma. Appare pertanto opportuno, ad evitare i gravi inconvenienti che possono derivare da un diffondersi del sistema legittimato da tale giurisprudenza (giu dizio per l'an davanti a giudice inferiore, allo scopo di munirsi di titolo per il successivo giudizio sul quantum davanti a giudice superiore), adottare il temperamento suggerito dalla seconda sentenza, la quale consente al convenuto in sede di condanna generica ai danni davanti a giudice inferiore, di pretendere l'accertamento immediato anche sul quan tum. Non v' dubbio che un tale temperamento eliminer gli inconvenienti pi gravi della tendenza giurisprudenziale manifestata con la prima sentenza. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Legge per Napoli -Artt. 12 e 13 legge 2892 del 1885 -Eccezione di incostituzionalit -Manifesta infondatezza, (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2594/58 -Pres.: Eula; Est.: Pepe; P.M.: Pafundi. (conf.) -Ricciardi -F.I.A.T.). L'art. 42 della Costituzione, in cui affermato il principio che la propriet privata pu essere espropriata per motivi di interesse generale nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, non ha inciso nel sistema legislativo vigente circa la determinazione dell'indennit di espropriazione, per la quale, pertanto, devono considerarsi tuttora in vigore i benefici previsti dagli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli. La Oorte Costituzionale non ha mai finora emanato alcuna decisione sulla legittimit costituzionale della legge per Napoli o di leggi analoghe. Tuttavia, dalla sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 (Pres.: Azzariti, Rel.: Petrocelli -D'Al c. Regione Siciliana) possono desumersi agevolmente quali siano, secondo la Oorte, i criteri in base ai quali si deve giudicare. della legittimit costituzionale di leggi che determinino l'indennit di espropriazione in modo diverso da quello stabilito in via generale con la legge Riportiamo integralmente, in proposito, le affermazioni contenute nella predetta sentenza, sembrandoci assolutamente superfiuo ogni commento: Dallo sviluppo e dall'evoluzione che il concetto di indennizzo ha via via subito attraverso fe varie leggi relative all'espropriazione per pubblica utilit (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per la citt di Napoli e regio-decreto legge 6 luglio 1931, n. 981, per la citt di Roma) e dalla considerazione che la Carta Costituzionale, con tutte le finalit di progresso sociale che la ispirano, non poteva ritornare ai criteri gi superati da precedenti leggi, si desume che il predetto indennizzo non pu significare l'integrale risarcimento in base al valore venale dell'immobile, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la Pubblica Amministrazione pu garantire all'interesse privato. La valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire aJ massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risul~ tato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari, politici, che solo il legislatore pu compiere. Da ci certo non pu ricavarsi l'ammissibilit di un indennizzo simbolico, dato che esso sarebbe inesistente e quindi in contrasto con l'art. 42 della Costituzione . IMPOSTA DI REGISTRO -In genere -Art. 17 R.D. n. 3269 del 1923 -Atti soggetti ad approvazione -Atto che abbia effetto prima dell'approvazione -Nozione -Esecuzione immediata di un contratto di appalto, autorizzata per ragioni di urgenza. (Corte di Cassaz., Sez. I, Sent. n. 672/58 - Pres.: Fragali; Rel. Perrone; P.M.: Mazza. (conf.) Finanze dello Stato c. Soc. Comp. It. Gran Turismo). In tema di imposta di registro, agli effetti dell'art. 17 del R.D. n. 3269 del 1923 gli atti soggetti ad approvazione -da ritenersi questi ultimi come atti pubblici soggetti ad approvazione amministrativa, non identificabili quindi con quelli soggetti ad approvazione di un terzo -vanno equiparati agli atti sottoposti a condizione sospensiva. Pertanto anche per tali atti la tassa progressiva dovuta quando la condizione, cio l'approvazione, si verifica, ovvero quando l'atto ha effetto prima che la condizione si avveri. All'uopo, perch l'atto subordinato ad approvazione possa ritenersi<< avere effetto ii prima della approvazione stessa, si da esser soggetto al pagamento dell'imposta, non basta una semplice esecuzione materiale, di fatto, come tale inefficace, (es. anticipata esecuzione . di un contratto non ancora approvato dalla competente autorit amministrativa, in violazione della legge e dei precetti di ordine pubblico) ma necessario una eseguibilit giuridica, che legittimamente e validamente, anche se in via provvisoria, consenta di realizzare gli effetti dell'atto, nonostante che l'approvazione non sia ancora intervenuta (e possa in definitiva essere negata), come avviene, ad esempio, nel caso di esecuzione immediata di un contratto di appalto, aut.orizzata per ragioni di urgenza, ai sensi degli artt. 337 e 338 delle leggi fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359. sui lavori pubblici. -144 La sentenza riportata integralmente nella cc Rivista di Legislazione Fiscale , 1958, 1156. Per quanto riguarda l'interpretazione del termine ha effetto >> contenuto nell'art. 17 della legge di registro, la presente sentenza non ha precedenti. Ad integrazione degli argomenti gi esposti nella massima sopra trascritta sembra opportuno rilevare che la aorte Suprema ha anche affermato che cc ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro gli effetti economici hanno rilevanza solo se si traducono e si concretano in effetti giuridici, e solo allora possono essere presi in considerazione e possono far sorgere il diritto alla percezione del tributo . Questa affermazione deve peraltro essere integrata con l'altra secondo la quale (e per quanto l'imposta di registro sia diretta a colpire .. . un fenomeno essenzialmente economico, tuttavia il processo di imposizione si svolge e si attua su atti e rapporti giuridici, senza riguardo alle situazioni di mero fatto, e di conseguenza l'imposta incide bens sugli effetti economici dell'atto, ma in quanto gli stessi abbiano anche il carattere di effetti giuridici . da citare, come logico corollario della massima sopratrascritta, la sentenza n. 3648 dell' 8 ottobre 1957 della Sez. Ja la quale afferma che: cc L'ente pubblico, soggetto alla tutela o vigilanza dello Stato che, commesso un appalto, proceda alla consegna dei lavori dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, senza attendere la prescritta approvazione ministeriale del contratto d'appalto, decade dal privilegio della riduzione della tassa di registro sul contratto stesso, di cui all'art. 110 della legge sul Registro, nel caso di registrazione a tassa fissa, e viene assoggettato alle normali tasse e sopratasse di registro, qualora non denunzi all'Ufficio del Registro il contratto entro il termine di venti giorni dall'effettuata consegna dei lavori ai sensi dell'ultimo comma della ipotesi prevista dall'art. 81 della legge stessa (giorni in cui l'atto divenuto altrimenti eseguibile ) bens entro il termine di venti giorni dall'approvazione del contratto da parte dell'autorit tutoria. IMPOSTA DI REGISTRO Imposte complementari e suppletive Nozione. (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. 4551/57 -Pres.: Petraccone; Est.: Civiletti; P.M.: Pomodoro (conf.) -Picciento c. Finanze). Debbono intendersi per complementari quelle imposte e tasse di registro che sono accertate dopo la prima liquidazione che non pot essere integrale per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo necessari e per suppletive quelle accertate ad integrazione di una liquidazione in misura inferiore a quella legale, ma in quanto sulla determinazione della tassa nella prima liquidazione influiscono cause subiettive dipendenti da errori di fatto o di diritto o da omissioni, in cui sia incorso l'ufficio finanziario competente. IMPOSTA DI REGISTRO Imposta complementare e suppletiva Inesatta qualificazione dell 'uflicio finanziario. (Corte di Cassazione, Sez. Unite: Sent. n. 2146/58 -Pres.: Eula; Est.: Boccia; P.M., Pomoqoro (conf). -B1.~ldi c. Finanze). La natura e la qualificazione giuridica della imposta sono fissa.te oggettivamente dalla legge ed ugualmente dalla legge stabilita la relativa disciplina con riguardo alla oggettiva natura della imposta mede~ima; onde del tutto irrilevante la inesatta qualificazione, che sia dagli uffici finanziari attribuita ad una data imposta, in difformit della definizione legale, come del pari irrilevante la inesatta opinione che in proposito il contribuente si faccia in dipendenza di errore proprio o altrui. (.Applicazione in tema di obbligo di osservanza del solve et repete, con riferimento al carattere suppletivo o complementare della imposta). IMPOSTA DI REGISTRO Atto simulato Sen tenza che dichiara, la simulazione -Nuova im-, posta proporzionale di registro. (Corte di Cassa-, zione, Sez. I, Sent. n. 919/58 -Pres.: Oggioni; Est.: Straniero; P.M.: Tavolaro (conf.)-Billia c. Finanze). Dichiarata con sentenza la nullit di un atto di alienazione (compravendita) per simulazione, sorge, in relazione a tale dichiarazione, il diritto della .Amministrazione finanziaria ad una nuova imposta proporzionale di registro, giacch essa pone in essere per il fisco un ritrasferimento del bene oggetto del primitivo trapasso; e non sussiste diritto al rimborso della prima imposta gi pagata o, comunque, la detrazione della stessa dall'imposta dovuta per l'atto effettivamente voluto. Riportiamo l'interessante e diffusa motivazione nella quale sono esaminate, per respingerle tutte le obiezioni mosse a quella che oramai una giurisprudenza consolidata della aorte Suprema. La pi recente sentenza di questa Corte sull'argomento quella n. 184 del 25 gennaio 1954, emessa in tema di simulazione assoluta e che opportuno riprodurre in sintesi perch contro il suo schema logico, pi che contro quello della sentenza impugnata, la Billia ha in realt diretto le proprie censure. Orbene, tale sentenza essenzialmente impostata su una premessa di ordine sistematico: il riconoscimento della esistenza nella legge di registro di deviazioni, talvolta anche sostanziali, dai principi del diritto comune, determinate dalla esigenza di tutelare le ragioni dell'Erario contro i pericoli di frodi ed evasioni fiscali. I quali (lasi di deviazione evidente vengono, infatti, indicati dall'art. 8, .in quanto statuisce che le imposte di registro vanno applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti ancorch non vi corrispondano il titolo o la forma apparente; dall'art. -145 18, in quanto, a,i fini dell'assoggettamento ad imposta per trasferimento di propri:et o di usufrutto di immobili, ritiene sufficienti determinate iniziative del nuovo possessore, identificandole quali presunzioni di trapasso imponibile; dal complesso delle norme (artt. 11-13) che prevedono l'obbligo del pagamento dell'imposta sugli atti nulli ed auto~ rizzano la Finanza a trattenere l'imposta pagata per essi, nonch in tutti i casi di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovi vincolato. A tale premessa, che si risolve nel diritto della Finanza di considerare come esistente un trapasso che invece tale non per il diritto comune, viene collegato, infatti, con un rapporto di logica inesorabile n, l'ulteriore diritto della stessa di considerare il riconoscimento, ad opera del giudice, della inesistenza civilistica del trapasso medesimo, come causa, per il diritto tributario, di un secondo trasferimento, soggetto a propria imposta di registro in applicazione dell'art. 72 della legge fiscale e con riferimento ai casi cui questa norma considera intervenuti determinati trasferimenti da assoggettare a tributo n, pur mancandone i presupposti giuridici in via ordinaria indispensanili. L'inesistenza giuridica, salvi gli effetti a favore dei terzi di buona fede, dell'atto viziato da simulazione assoluta e l'art. 69, lett. O) non vengono, infine, considerati quali ostacoli sufficienti per l'applicazione dell'imposta di trasferimento ovvero, rispettivamente, per la configurabilit della stessa quale imposta proporzionale. Sul primo punto la sentenza ha, infatti, richiamato le norme sulla irripetibilit dell'imposta ed in particolare la considerazione che l'eccezione di cui all'art. 14 n. 2 in logica antitesi con la stessa nozione della simulazione, la quale ha per caratteristica essenziale la dipendenza della nullit da vizio dovuto esclusivamente a volont delle parti; sul secondo ha invece, osservato che l'art. 69 non esclude la possibilit di una contemporanea imposta proporzionale dal momento che titolo di quest'ultima, ai sensi dell'art. 72, non la sentenza ma il rapporto giuridico che di tale sentenza, sia. pure in modo presuntivo, costituisce il fondamento. In siffatto argomentare, che la Corte di Venezia, sia pure con qualche deviazione, ha sostanzialmente ricalcato, la ricorrente ravvisa, invece, la violazione o l'erronea applicazione di diverse disposizioni di legge (art. 69 lett. C) 11, 12 e 14 legge registro) e dei principi generali di cc diritto e di ragion comune n, da inquadrarsi nella premessa che, salve le differenze in ordine alla prova e singole concrete ed inestensibili eccezioni espressamente stabilite, i principi della legge del registro divergono da quelli del diritto comune assai meno di quanto non sembri n e che, d'altra parte, nel silenzio della legge, l'esistenza di tutelare l'Erario delle frodi non pu dall'interprete essere accentuata sino a giustificare la tassazione di negozi inesistenti, la trasposizione dell'irreale nel reale n. Si sostiene in particolare che l'assoggettamento ad imposta del preteso ritrasferimento non possa norma (art. 11 legge di registro), il cui ambito di applicazione testualmente limitato agli atti nulli, che non affatto fondata sulla presunzione della certezza del trapasso, bens sul principio, diame tralmente opposto, della volont del legislatore di autorizzare la ritenzione dell'imposta <>. Il Tribunale ha esattamente colto i punti essenziali e sufficienti delle ragioni che escludono la giurisdizione ordinaria. Del resto ove anche si ritenga, contro ,il tenore esplicito dell'art. 20, lett. b) legge 8 marzo 1953, n. 153, che nella dizione reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni ... rientrino solo le controversie che sorgono in sede di formazione del nuovo catasto e non quelle che sorgono successivamente, queste ultime sarebbero tuttavia comprese nella giurisdizione delle Commissioni per l'art. 23 che recita: La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, demandata in prima istanza alle commissioni censuarie comunali .... . Mentre le stesse controve1 sie sarebbero escluse dalla giurisdizione ordinaria per l'ultimo comma dello stesso art. 23, citato anche dal Tribunale: '' mantenuta la competenza dell'autorit giudiziaria ai. sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all' E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione o a questioni di fatto ii. Pu essere interessante rilevare che le controversie in merito a intestazione, delimitazione, figura, -152 differenti rifiessi a seconda che si considerino dal punto di vista cfoilistico o da quello tributario. Sotto un profilo civile (ed quello trattato nella presente causa) sarebbe difficile affermare che un errore di intestazione, delimitazione, figura, estensione possa ledere un diritto del privato (tanto meno poi il classamento che ha solo rilevanza tributaria). Il diritto di propriet non viene infatti pregiudicato da una errata intestazione catastale. Sotto il profilo tributario invece tali controversie possono effettivamente avere rifiessi sui diritti soggettivi perch la intestazione, la delimitazione la estensione e. il classamento hanno conseguenze in ordine al debito di imposta. Tuttavia in materia tributaria la esclusione dalla giurisdizione ordinaria dalle questioni di fatto principio di portata generale. E' noto, infatti, che anche fuori dei casi in cui (come il presente) le questioni di fatto sono per esplicito disposto legislativo e con tale precisa espressione tassativamente escluse (vedi ad esempio, l'art. 285 T. U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175), il principio della limitazione della gi'urisdizione ordinaria alle controversie di diritto 'Viene, sia pure con diverse modalit di applioazione universalmente affermato. Con particolare chiarezza il 'principio stato ribadito, nella sua portata generale, dalle Sezioni Unite della S.C. nelle sentenze 20 ottobre 1956, n. 3784 e 6 novembre 1956, n. 4150: Anche in materia di imposta sulle entrate come per tutte le altre imposte per le quali diversamente non sia previsto, la discriminazione di giurisdizione data dalla esistenza di una controversia che si riferisca ad estimazione semplice, in contrapposto a quella di estimazione complessa. Pertanto, anche nella controversia in tema di imposta generafo sulla entrata pu dirsi certo che l'autorit giudiziaria ordinaria pu essere adita solo nel caso in cui il giudizio involga la disamina di una questione di diritto, o di diritto e di fatto, insieme (questione di estimazione complessa) ma non anche nella ipotesi in cui la questione sollevata sia, invece, di semplice estimazione. (Foro Padano , 1957-1-286, 1339 -cfr.: anche Contenzioso dello Stato )) 1951-1955-1-387 e 1942-1950 l-423). L. GALLEANI D'AGLlANO IMPOSTA DI SUCCESSIONE Agevolazioni fiscali per le successioni di persone decedute per eventi bellici. Non applicabilit ai non cit.tadini Presunzione ex a'rt. 31 legge sulle successioni Applicabiit aglli stranieri. (Trib. Trieste 5 febbraio 1958 -Finaze c. Trauttmansdorf-Pres.: Renzi; Est.: Zanetti). Le agevolazioni tributarie previste per la succesione delle persone decedute per eventi bellici, non sono applicabili nei riguardi dei cittadini stranieri deceduti in circostanze analoghe. La presunzione, stabilita dall'art. 31 della legge tributaria sulle successiQni sul valore di gioielli, denaro e mobili esistenti nell'eredit secondo una proporzione determinata rispetto agli altri beni, applicabile anche alle successioni di stranieri non residenti in Italia rispetto a beni quivi esistenti. I principi enunciati nelle due massime in rassegna sono stati dal Tribunale di Trieste affermati (sit impugnatfoa proposta dall'Amministrazione, ex articolo 29, ultimo comma, del R.D. 7 agosto 1936, n.1639, avverso una contraria decisione della Commissione provinciale delle Imposte) in un caso di devoluzione ereditaria di titoli azionari italiani, a favore di eredi stranieri, in dipendenza della morte di una cittadina germanica (ex austriaca), appartenente al movimento austriaco di resistenza, fucilata in Austria nel 1945, dalle S.S. tedesche, in un'azione di rappresaglia contro forze partigiane. In ordine alla prima questione, il Tribunale (seguendo l'indfrizzo segnato dalla Commissione Centrale delle Imposte con decisione 16 marzo 1953, n. 45925: in Riv. Legisl. Fisc. ))' 1954, pag. 1493) ha ritenuto che la generica locuzione << di qualunque altra persona. contenuta nel n. 3 dell'art. 1 del D.L. 19 agosto 1943, n. 7 43 (sulla quale i convenuti fondavano le loro argomentazioni), non pu essere interpretata isolatamente, ma va ad essa attribuito il significato fatto palese dal suo inquadramento nel testo dell'articolo, dove le prime due ipotesi di esenzione riguardano successioni dei militari o delle altre persone addette all'esercito, all'armata ed alla aeronautica, ovviamente riferendosi a cittadini italiani, e dove, nella stessa ipotesi del n. 3, la portata dell'espressione )) di qualunque altra persona )) chiaramente delimitata dalla successiva precisazione che deve trattarsi di persona << uccisa dal nemico nel corso delle ostilit dall'll giugno 1940 o de o per rappresaglia delle forze militari o di polizia nazifascista l> o, comunque, per motivi attinenti allo stato di guerra ad alla difesa della Nazione . E poich era pacifico in causa che la signora Ele na Trauttmansdorff non era cittadina italiana., n era deceduta in un'operazione di guerra vera e propria (ma in un'azione di rappresaglia), la disposizione del n. 3 del D.L. 734 del 1943 non era applicabile per carenza degli estremi obbiettivi previsti dalla norma, prima ancora che per carenza del presupposto soggettivo. N, d'altra parte, poteva sorgere dubbio sulla inapplicabilit della disposizione dell'art. 16 del D.L. n. 90 del 1945, poich questa riguarda, expressis verbis, i soli cittadini italiani. Il secondo principio, enunciato nella massima, pu ritenersi ormai del tutto pacifico, poich non consta che la giurisprudenza si sia mai discostata dall'indirizzo segnato dalla Corte Suprema con sen tenza 6 aprile 1929 (in Giur. It. , 1929, I. 1, 747). Notevole, per, la conferma del principio in un caso limite, come quello di specie, in cui l'unico ce spite ereditario, esistente in Italia, era costituito da titoli azionari. GASPARE PACIA LOTTO E LOTTERIE Biglietto di Lotteria Na zionale -Legittimazione alla riscossio:ne del premio -Neoessit di eS'ibire l'originale del biglietto -Separazione della scheda. (Corte d'Ap pello di Lecce -Sez. I sent. 12.7-22. 7. 1958, -Pres.: Ghirardi; Est.: Turco. Preite Rosario c. Amministrazione .ZWR>WJ-x;_-.xf.x;%7HJ%.h.)9J'JMhhMmm;.-... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,=,,='=--~--=---=~=~~=--,,,,~-,,,,,,,,,,_,,, J m.Fn""H.-Y..#hY/..:;.:.7/ff/.i/Y'flYH.Q"h< __ ........ 154 I gi1tdici di secondo grado cos motivavano: Invero il ricorso al procedimento regolato dal l'art. 2006 e.e. presuppone che si verta in tema di titoli di credito in senso tecnico. Tali non sono i biglietti delle lotterie. Detti documenti infatti, se hanno la funzione di identificare la persona legittimata ad esercitare il diritto alla riscossione del premio, non incorporano un diritto dotato dei caratteri di letteralit ed autonomia propri dei titoli di credito e non sono destinati alla circolazione. .Adempiono, invece, alla funzione tipica di identificare l'avente diritto alla prestazione, onde si classificano, senza possibilit di dubbi, tra i documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 e.e. Tali principi devono, a nostro avviso, essere pienamente condivisi. E' pacifico che l'elemento caratterizzante i titoli di credito, in genere, consista nella cos detta incorporazione del diritto nel documento ))' nel senso che tra documento e diritto documentato viene a sussistere una connessione che no'"n soltanto originaria -cosa che si verifica anche per i documenti semplicemente costitutivi -ma caratterizzata dalla permanenza, ovverosia accompagna il documento in tutta la sua vita giuridica. . Non ci si trova cio soltanto in presenza di un documento necessario esclus~vamente al fine della giuridica esistenza della dichiarazione in esso documentata finalit alla quale, come sopra cennato, adempiono i titoli costitutivi -ma necessario ancora onde con8entire, per ogni trapasso, l'acquisto del diritto cartolare in modo autonomo, nonch il successivo esercizio di esso. Quanto detto consente di inquadrare i titoli di credito nella categoria dei documenti costitutivi che hanno, nel contempo funzione dispositiva. (V. MESSINEO: Titoli di credito 2 Ediz, vol. I, Cap. I. .AscARELLI, in Riv. Dir. Comm.le )) 1934 I, 543). Accanto a questa categoria, va posta quella dei titoli impropri in senso lato, tra cui, giusta l'avviso della Corte, rientrano i biglietti di u,na Lotteria Nazionale. L'art. 2002 del e.e., nello statuire che le norme relative a'i titoli di credito non vanno ad essi applicate, li suddivide in documenti che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione n (documento di legittimazione) e gli altri che servono a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione n (titoli impropri in senso stretto). Ora, vuoi che si versi nell'uno o nell'altro caso, ci si trova innanzi ad un fenomeno giuridico in virt del quale non sussiste l'incorporazione nel documento di un diritto letterale ed autonomo, come per i titoli di credito veri e propri (v. GuALTIERI: I titoli di credito, n. 42, pag. 80). Ovvero, il possesso del documento erea soltanto, da un canto, l'apparenza del diritto del porgitore a conseguire la prestazione, dall'altro, di per s, ed a prescindere da ogni altro elemento, costituisce la prova della buona fede del debitore nell'eseguire l'adempimento, ai sensi dell'art. 1189 e.e. (v. FIORENTINO: in Commentario del Co.dice. Civile, art. 1992-2059, Delle Obbigazioni, pag. 112 segg.). Non il caso di cennare, perch valicheremmo i limiti della presente nota, come la dottrina gi al tempo della precedente legisla,,z1:one avesse elal)orato una classificazione, in subietta materia, tra titoli di legit timazione e contrassegni di legittimazione, i cui criteri di identificazione non appaiono del tutto netti e pacifici. Non pare, peraltro, opportuno andare oltre i termini della dicotornia legislativa, nella quale dato cogliere il criterio distintivo da valere neWambito della categoria che ci interessa. Per i documenti di legittimazione a dirsi che essi assolvono allo scopo precipuo di agevolare lo esercizio del diritto documentato, consentendo la identificazione dell'avente diritto alla. prestazione . Con la conseguenza che la circolazione di essi avviene in via derivativa e non originaria ed soggetta ai limiti della cessione, giusta la quale nemo plus iuris ad alios transferre potest quam ipse habat )). (v. BARBERIO: Rivendicazione di premio di lotteria Giur. It. ))' 1953, parte 4, pag. 81). Per i titoli impropri invece, giusta la dizione legislativa, il lato pi appariscente costituito dal fatto che, trattandosi di documenti destinati prevalentemente alla circolazione, V'i l'utilizzazione di qualche congegno peculiare dei titoli di credito (ad esempio girata), senza che per altro si producano le altre ben note conseguenze. (V. FERRI: I titoli di credito, pag. 37 e segg.). Inequivocabilmente i biglietti di una lotteria, al pari, a mo' di esempio, delle marche per il deposito al guardaroba degli oggetti, di vestiario, le contromarche di spettacoli in genere, i biglietti ferroviari a tariffa ordinaria, costituiscono documenti di legittimazione. Ritenuto quindi che non vi modo di far ricorso alla richiamata procedura sostitutiva, di cui all' articolo 2006, comma 2, e.e., la Corte ha rettamente opinato che la specie trovasse la sua soluzione con l'applicazione del disposto dell'art. 18 del D.P. 9 novembre 1952, n. 4468, in virt del quale legittimato alla riscossione del premio solo ed esclusivamente colui che esibisca al Ministero delle Finanze, nei termini di legge, il biglietto vincente, integro ed in originale, escluso qualsiasi equipollente J>. Per quanto poi attiene all'avvenuta separazione in due del biglietto vincente, va osservato che l'articolo 5 del D.P. 1952, n. 4468 espressamente statuisce che =*~J 156 CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE -ARENE. -Se l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 1958, per il rilascio durante l'anno 1958 dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche si riferisca ad arene cinematografiche a s stanti ovvero ad arene annesse a sale cinematografiche chiuse con le quali agiscono alternativamente, con il conforto di unica licenza di polizia (n. 25). COMPETENZA E GIURISDIZIONE REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza la sentenza del Pre~ore che, oltre a dichiarare la propria incompetenza, abbia giudicato, rigettandola, sulla. sola eccezione di inammissibilit della opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di ?ui all'art. 651 c.p.c. (n. 18). COMUNI E PROVINCIE AFFISSIONI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 5, lett. e) del D.L. 8 novembre 1947, n. 1417 ,relativo all'esenzione dal pagamento di diritti di affissione di manifesti (n. 72). Ex CHIESE RICETTIZIE. -II) Se gli assegni dovuti dai Comuni ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio i Comuni sono divenuti devoluzionarii, siano soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della legge 1 luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione delle .prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di congrua (n. 73). CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO. -I) Se i concessionari di beni del demanio marittimo possano sos.tituire alla cauzione in numer!j,rio di cui all'art. 54 del Regolamento 28 novembre 1924, n. 823, una fideiussione, prestata da Istituti di diritto pubblico o da Banche di interesse nazionale (n. 58). DEPOSITI DI OLII MINERALI. -II) Se i Magazzini generali di Palermo possano essere autorizzati ad installare ed esercire depositi di olii minerali senza ottemperare all'obbligo delle scorte intangibili prescritte dall'art. 12, lett. e) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741 (n. 59) CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI FINANZIAMENTO INDUSTRIALE -PRIVILEGI. -I) Se il privilegio preveduto dall'art. 7 del D.L. 1 novembre 1944, mod. dall'art. 3 del D.L. 1 agosto 1947, n. 1075, debba essere annotato sul registro custodito dalla Cancelleria del Tribunale a norma dell'art. 1524. e.e. anche in rapporto agli immobili posseduti dall'Impresa destinataria del finanziamento (n. 28). I.N.F.I.R. -II) Se i finanziamenti disposti a favore dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione con le leggi 9 agosto 1954, n. .656 e 4 marzo 1958, n. 163, possano essere da questo utilizzati in tutto il campo della sua attivit o solo per attivit inerenti alla ricostruzione (n. 29). CORTE DEI CONTI CONTROLLO. -In quali forme e limiti si eserciti sugli atti della Amministrazione Poste e Telegrafi il controllo della Corte dei Conti (n. 4). DANNI DI GUERRA CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se, con l'avvento della legge 17 dicembre 1957, ;.. 1238, la rinuncia della Amministrazione alle eventualf ragioni di credito derivanti da irregolarit nella concessione dei contributi per le ricostruzioni e riparazioni di immobili distrutti o danneggiati dalla guerr possa.retroattivamente estendersi ai rapporti gi definiti (n. 89). CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE -' IMPIGNORABILIT. II) Se sia impignorabile ed insequestrabile il contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra concesso dalla legge n. 968 del 1953 (n. 90). -III) Se sia impignorabile ed insequestrabile il contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra concEtsso in base alla legislazione precedente alla legge n. 968 del 1953 {n. 90). DEBITO PUBBLICO TITOLI EQUIPARATI. -Se ogni qual volta norme statutarie prevedono l'obbligo da parte degli enti e degli istituti in genere, di impiegare le proprie disponibilit in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, tale obbligo possa considerarsi validamente assolto anche se l'investimento sia fatto in obbligazioni del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (n. 12): DEMANIO ALLOGGI DEMANIALI. -I) Se le leggi vincolistiche in materia di adeguamento di canoni per locazione sono applicabili ai beni demaniali, qualora questi vengano dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 144). . BENI DI PROPRIET DI UN EX DOPOLAVORO. -II) Se lo Stato come successore del p.n.f. possa vantare diritti su immobili acquistati a suo tempo da un Dopolavoro (n. 145). DEMANO MARITTIMO -CONCESSIONI. -III) Se i concessionari di beni del demanio marittimo possano sostituire alla cauzione in numerario di cui all'art. 54 del regolamento 28 novembre 1924, n. 823, una fideiussione, prestata da Istituti di diritto pubblico o da Banche di interesse nazionale (n. 146). DIRITTI ENFITEUTICI. -IV) Se, nell'ipotesi di enfiteusi perpetua o di colonib. miglioratoria il diritto del concedente conservi la natura della propriet, onde i beni oggetto del rapporto debbano rimanere annotati negli schedari descrittivi della propriet immobiliare dello Stato (concedente) (n. 147). REGIONE SARDA -PATRIMONIO INDISP0NIBILE DELLO STATO. -V) Se possa formare oggetto di permuta un bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente alla entrata in vigore della I.e. 26 febbraio 1948, n. 3 ed attualmente destinato in Sardegna a servizi di competenza statale (n. 148). l!i7 DONAZIONI A .FAVORE DEL P.N.F. --DONAZIONE MODALE. -Se le clausole modali contenute in un atto di donazione di una Societ a favore del p.n.f., conservino la loro efficacia obbligatoria anche in relazione alla estinzione della societ donante (n. 29). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE COOPERATIVE EDILIZIE -DECADENZA. -Se ed in quale sede, l'assegnatario possa dolersi dei vizi di legittimit del decreto, con il quale il Ministro dei LL.PP. gli assegnava, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 4 gennaio 1951 n. 112, un alloggio di cooperativa edilizia compreso fra gli appartamenti resisi disponibili per effetto delle decadenze pronunciate a norma degli artt. I e 2 del D.L.L. 16 novembre 1944, n. 425 (n. 79). ENFITEUSI DIRITTI ENFITEUTICI. Se, nell'ipotesi di enfiteusi perpetua o di colonia miglioratoria il diritto del concedente conservi la natura della propriet, onde i beni oggetto del rapporto debbano rimanere annotati negli schedari descrittivi della propriet immobiliare dello Stato (concedente) (n. 24). ENTI E BENI ECCLESIASTICI Ex CHIESE RICETTIZIE. -Se gli assegni dovuti dai Comtmi ai Parroci di ex chiese ricettizie, del cui patrimonio i Comuni sono div~nuti devoluzionarii, siano soggetti a rivalutazione in base alle disposizioni della legge 1 luglio 1952, n. 701, relative alla rivalutazione delle prestazioni enfiteutiche e delle disposizioni, che hanno provveduto alla rivalutazione degli assegni di congrua (n. 29). ESECUZIONE FISCALE PROFITTI. DI GUERRA. -Se il privilegio speciale stabi. lito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, possa prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione dell'avviso di accertamento di detta imposta (n. 41). ESPROPRIAZIONE PER PUB.ELICA UTILIT INDENNIT DI ESPROPRIO. -Se all'espropriato che si faccia a chiedere in giudizio una indennit di espropriazione maggiore di quella gi liquidatagli possa essere eccepito dal Comune espropriante la inammissibilit della domanda in relazione all'art. 24 della legge urbanistica 27 agosto 1958, n. 1150 (n. 145). FALLIMENTO APPALTO. -I) Se nel caso di fallimento dell'appaltatore il collaudo debba essere eseguito nei confronti del supplente ovvero nei confronti del curatore del fallimento (n. 40). SOCIET COOPERATIVE -COMPENSO AL COMMISSARIO. -II) Se in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa alla quale sia stato nominato un commissario governativo, il credito per il compenso dovuto a costui possa considerarsi privilegiato (n. 41). FERI-WVl~ IMPIEGATI. -Se sia legittimo il provveimento con il quale si disponga di sottopor.re ad esame schermografico obbligatorio i dipendehti delle FF.SS. M; n corise guenza, sia dato all'Amministrazione di adottare le opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza i riottosi (n. 279). GIUDIZIO CIVILE E PENALE INCIDENTI S'L'RADALI.' -Se in materia di. incidenti stradali, il giudicato penale, che assolve l'imputato per aver agito in stato di necessit, escluda che in sede civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 4). GUERRA PARTIGIANI. -I). Se le Commissio~1i costituite per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani possano procedere di ufficio al riconoscimento (n. 134). -II) Se le predette Commissioni possano procedere al riconoscimento delle qualifiche stesse anche per attivit successiva all'8 maggio 1945, alla quale data stato fissato il termine del ciclo operativo della guerra 1940-45 (n. 134). IMPIEGO PUBBLICO CESSIONI STIPENDIO. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 35 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, sulla concessione di mutui ai dipendenti dello Stato contro cessione di stipendio (n. 476). ESAMI SANITARI. -II) Se sia legittimo il provvedimento con il quale si disponga di sottoporre ad esame schermografico i dipendenti delle FF.SS. e se, in conseguenza, sia dato all'Amministrazione di adottare le opportune misure disciplinari per ridurre ad obbedienza i riottosi (n. 477). IMPIEGATO STATALE -ASPETTATIVA. -III) Se, con cessa ad un drpendente aspettativa per motivi privati, abbia egli il diritto di riassumere servizio anche prima dello scadere del termine della aspettativa, quando siano venute a cessare le ragioni per le quali era stata accordata l'aspettativa medesima (n. 478). IMPIEGATO STATALE -MISSIONE. -IV) Quali siano le norme che regolano il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia per le missioni all'estero di funzionari dello Stato (n. 479). INVALIDI DI GUERRA. -V) Se i posti di salariato, presso le Amministrazioni dello Stato, nei limiti delle percentuali previste, debbano essere assegnati agli invalidi di guerra senza concorso a sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 480). MAT;RIMONIO CANONICO. -VI) A quale data debbano farsi risalire gli effetti amministrativi ed economici, in tema di rapporto di pubblico impiego, della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullit del matrimonio concordatario (n. 481). PENSIONE DI RIVERSIBILIT. -VII) Se, con l'avvento della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova del dipendente statale abbia diritto alla indennit di buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 10 gennaio 1958 (n. 482). 158 - IMPOSTA DI BOLLO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se, nell'ipotesi di trasferimento di sede di una ditta Commerciale e industriale, questa sia tenuta a depositare presso l'Ufficio del Registro della nuova sede una copia del certificato a suo tempo rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 e gi depositato presso l'Ufficio Registro della antica sede, al fine di ottenere le agevolazioni tributarie prevedute in detto provvedimento legislativo per gli atti relativi a scambi tra la casa madre e le sue filiali (n. 9). IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI CONSOLIDAZIONE DI USUFRUTTO. -I) Se nel caso di acquisto contemporaneo della nuda propriet e dell'usufrutto, l'imposta di consolidazione sia dovuta dall'acquirente o dal nudo proprietario (n: 143). TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -II) Quale sia il trattamento tributario delle promesse di vendita (n. 144). IMPOSTE E TASSE FRODI FISCALI. -I) Quale sia l'interpretazione dell'art. 35 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (n. 307). IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE. -II) Se la presentazione, entro il termine prescritto, di una distinta completa del capitale azionario e delle obbligazioni della societ censita, possa rivestire valore sostitutivo della denuncia d'imposta, quando per tale essa venga considerata dal competente ufficio finanziario (n. 308). -III) Se la tempestiva denuncia della distruzione delle azioni, sia pure presentata ai fini dell'art. 19 del D.L. 5 settembre 1947, n. 1173, possa valere anche ai fini dell'art. 17 stesso decreto, sempre che contenga tutti gli estremi prescritti tra quest'ultima ripartizione (n. 308). -IV) Se l'occupazione degli stabilimenti e degli uffici da parte del personale operaio, determinata da rivendicazioni sindacali, possa costituire per l'Impresa contribuente legittimo impedimento all'obbligo della tempestiva presentazione della denuncia relativa all'imposta di negoziazione ed evitare in tal guisa la decadenza del beneficio della applicazione delle aliquote d'imposta pi favorevoli per l'anno in cui si sia verificata la suddetta occupazione (n. 308). IMPOSTA SUL PATRIMONIO. -V) Se persista il privilegio relativo all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio nel caso in cui l'immobile, che apparteneva al contribuente alla data del 28 marzo 1947, sia stato trasferito in mani di terzi per effetto di espropriazione per p.u. (n. 309). -VI) Se il suddetto privilegio si estenda alle accessioni affluite agli immobili del contribuente successivamente alla data del 28 marzo 1947 (n. 309). PROFITTI DI GUERRA. -VII) Se il privilegio speciale stabilito dall'art. 3 del D.L. 2 luglio 1947, n. 683 a garanzia dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, possa prevalere alle ipoteche iscritte anteriormente alla . trascrizione dell'avviso di accertamento di detta imposta (n. 310). TASSE AUTOMOBILISTICHE. -VIII) Se la materia regolata dal D.L. 24 settembre 1958, n. 919 (che istituisce uno speciale diritto erariale sui veicoli a motore azionati con gas di petrolio liquefatti), sia sotto il profilo costituzionale tale da consentire la. disciplina con decretazione di urgenza (n. 311). INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE P.T. -I) Se i "brigadieri d'ispezione dell'Amministrazione Poste e Telegrafi scelti fra il personale della:. carriera esecutiva e muniti della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi addetti ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dalla assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'ultim comma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1350 (n. 41). -II) Se possa considerarsi indennizzabile l'infortunio capitato ad un brigadiere d'ispezione nell'espletamento di un incarico attinente ai servizi postali non connesso ad accertamenti ispettivi (n. 41). INVALIDI DI GUERRA O.N.I.G. -I) Se ed in quali casi l'O.N.I.G. possa concedere l'assistenza ad invalidi di guerra che per non essere divenuti del tutto invalidi a proficuo lavoro o per trovarsi soltanto << menomati nella loro capacit di lavoro , ad altro titolo o in relazione ad una specifica occupazione, usufruiscano di altre provvidenze assistenziali (n. 8). ASSUNZIONI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO -II) Se i posti di salariato, presso le Amministrazioni dello Stato, nei limiti delle percentuali previste debbano essere assegnati agli invalidi di guerra senza concorso a' sensi dell'art. 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 9). LAVORO LAVORO A COTTIMO. -Se le persone che esplicano lavoro a cottimo presso un centro di confezioni militari possano essere considerate legate allo Stato da un rapporto di lavoro subordinato (n. 19). LOCAZIONI ALLOGGI DEMANIALI. -Se le leggi vincolistiche in materia di adeguamento di canoni per locazione sono applicabili a beni demaniali, qualora questi vengano dati in concessione ad un Comune per adibirli a scuola rurale e ad abitazione degli insegnanti (n. 107). LOTTO E LOTTERIE PERSONALE DEL LOTTO. -I) Se, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 maggio 1943, n. 420 il personale del lotto iscritto al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto sia dispensato dalla contemporanea soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie (n. 14). -II) Se i commessi avventizi del lotto, iscritti legittimamente ai sensi dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 al Fondo stesso, siano soggetti alla assicurazione sociale obbligatoria (n. 14). MATRIMONIO CANONICO. -A quale data debbano farsi risalire gli effetti amministrativi ed economici, in tema di rapporto di pubblico impiego, della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa di nullit del matrimonio concordatario (n. 12). MEZZOGIORNO TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Quale sia il trattamento tributario da farsi sui contratti di compravendita di -159 -- immobili stipulati in proprio nome da enti concessionari con i rispettivi proprietari, per l'esecuzione di lavori concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno (n. 7). MINIERE CONCESSIONI. -I) Se, in applicazione dell'art. 45 legge 11 gennaio 1957, n. 6, il titolare di una concessione per coltivazione di idrocarburi che non abbia presentato istanza di conferma del rapporto o che l'abbia presentata tardivamente, venga a rivestire la qualifica di custode della miniera ai sensi dell'art. 38 della legge mineraria (n. 12). -II) Se il concessionario, cos decaduto dalla concessione, possa essere autorizzato, dietro sua richiesta e a suo rischio e pericolo, a continuare la gestione della miniera fino allo espletamento della procedura di cui all'art. 29 legge 11 gennaio 1957, n. 6 (n. 12). MONOPOLI BANANE. -I) Quale sia il rapporto di lavoro posto in essere fra lAzienda Monopolio Banane ed il personale che, senza alcun atto di nomina presta servizio presso l'Azienda stessa (n. 33). -II) Se l'Azienda sia tenuta a corrispondere per detto personale i contributi previdenziali e assicttrativi (n. 33). PENSIONI PENSIONE DI RIVERSIBILIT. -I) Se, con l'avvento della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 11), la vedova del dipendente statale abbia diritto alla indennit di buona uscita anche per i casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1958 (n. 85). -II) Se, ai sensi dell'art. 46 della legge 5 gennaio 1950, n. 180, la pensione di riversibilit sia soggetta a ritenuta per estinzione dei mutui contratti dal dipendente statale mediante cessione (n. 86). -III) Se la pensione di riversibilit sia soggetta a ritenuta per debiti lasciati insoluti dal dipendente statale e derivanti dal rapporto di servizio (n. 86). POSTE E TELEGRAFI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. -I) In quali forme e limiti si eserciti sugli atti dell'mministrazione Poste e Telegrafi il controllo della Corte dei Conti (n. 72). PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE. -II) Se i brigadieri d'ispezione n dell'Amministrazione P.T. scelti fra il personale della carriera esecutiva e muniti della qualifica di agenti di P.S. possano ritenersi addetti ad uffici amministrativi e pertanto esclusi dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'ultimo comtna dell'art. I della legge 21 dicembre 1955 n. 1350 (n. 73). -III) Se possa considerarsi indennizzabile l'infortunio capitato ad un brigadiere d'ispezione, nell'espletamento di un incarico attinente ai servizi postali non connesso ad accertamenti ispettivi (n. 73). PREZZI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI. -Se l'Accordo Economico Collettivo 5 giugno 1935 che regola i rapporti tra Editori e Librai possa essere opposto ai terzi acquirenti di libri (n. 40). PROCEDURA CIVILE REGOLAMENTO DI COMPETENZA. -Se debba ritenersi impugnabile con il regolamento necessario di competenza la sentenza del Pretore che oltre a dichiarare la propria incompetenza abbia giudicato, rigettandola;s'lla sola eccezione di inammissibilit della opposizione a decreto ingiuntivo per inosservanza dell'onere del deposito di cui all'art. 651 c.p.c. (n. 27). PROPRIET ROVINA DI EDIFICIO. -Se l'eventuale responsabilit verso i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il materiale possesso, anche a titolo locativo, di un immobile caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. (n. 24). RAPPORTI DI LAVORO AzmNDA MONOPOLIO BANANE. -I) Quale sia il rapporto di lavoro posto in essere fra l'Azienda Monopolio Banane ed il personale che, senza alcun atto di nomina, presta servizio presso l'Azienda stessa (n. 36). -II) Se l'Azienda sia tenuta a corrispondere per detto personale i contributi previdenziali ed assicurativi (n. 36). LAVORO A COTTIMO. -III) Se le persone che esplicano lavoro a cottimo presso un centro di confezioni militari possano essere cons.iderate legate allo Stato da un rapporto di lavoro subordinato (n. 37). PERSONALE DELL'I.N.A.-CASA. -IV) Quali siano le norme relative a benemerenze di guerra previste dalla legge 1 luglio 1955 n. 565 da estendere ai dipendenti della della Gestione Ina-Casa, il cui rapporto di lavoro regolato dal D.M. 15 ottobre 1955 (n. 38). REGIONI REGIONE SARDA -p ATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO. -I) Se possa formare oggetto di permuta un bene immobile acquistato dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore della L.c. 26 febbraio 1948, n. 3 ed attualmente destinato in Sardegna a servizi di competenza statale (n. 68). REGIONE SICILIANA -GARANZIA DI MUTUI CONCESSI AI COMUNI. -II) Se per l'iscrizione dell'ipoteca legale prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 legge R.S. 12 aprile 1952, n. 12 occorra il consenso del Comune mutuatario (n. 69). REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -TUTELA DEL PAE SAGGIO. -III) Se per la collocazione di cartelli pubblicitari a lato o in vista delle strade statali al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte dell'ANAS che, ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce in regime di esclusiva la pubblicit lungo le strade o in vista di esse, o sia anche necessaria la autorizzazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 70). REGIONI A STATUTO SPECIALE -IDROCARBURI. IV) Se le Regioni a Statuto Speciale abbiano potest amministrativa in materia di idrocarburi da esercitarsi in conformit di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6 (n. 71). W.df;Vff~..::m'..ff..::m'~~.&.-:W""~~..@"ffffffffff..=...-...-.=..:>-..:>-..:>-..:>-.=..:>-.&...-..:>-...-...-...-.=...-...-...-...-...-.&...-?A>'.=--~.--=m==-,,,,,_=,,_..,.,,,,..,.,,,,_,N,.,.,,...,.~ -160 RESPONSABILITA CIVILE INCIDENTI STRADALI. -I) Se in materia di incidenti stradali il giudicato penale, che assolve l'imputato per aver agito in stato di necessit, escluda che in sede civile possa ravvisarsi a carico dello stesso una responsabilit ai sensi dell'art. 2054 e.e. (n. 184). RovINA DI EDIFICIO. -II) Se l'eventuale responsabile vers9 i terzi danneggiati di chi abbia la custodia ed il materiale possesso, anche a titolo non locativo, di un immobile caduto in rovina, escluda ed assorba la responsabilit del proprietario dell'edificio ex art. 2053 e.e. (n. 185). RICOSTRUZIONE I.N.F.I.R. Se i finanziamenti disposti a favore dell'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione con le leggi 9 agosto 1954, n. 656 e 4 marzo 1958, n. 163 possano essere da questo utilizzati in tutto il campo della sua attivit o solo per attivit inerenti alla ricostruzione (n. 6). SEQUESTRO SEQUESTRO CONSERVATIVO. ---Quali siano i poteri del Presidente del Tribunale in sede di concessione di autorizzazione a procedere a sequestro conservativo .a garanzia dei crediti dell'Amministrazione Finanziaria per violazione di leggi finanziarie e richiesto a termini del l'art. 26 della legge 7 gennaio 1919, n. 4 (n. 13). SOCIETA APPALTO. -I) Se il recesso del socio da una societ in nome collettivo esiga, per mantenere operante il contratto di appalto stipulato con la Societ stessa, una espressa dichiarazione di volont dell'Amministrazione (n. 82). COOPERATIVE -FALLIMENTO. -II) .Se in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa alla quale sia stato nominato un commissario governativo, il credito per il compenso dovuto a costui possa considerarsi privilegiato (n. 83). STRADE TUTELA DEL PAESAGGIO. -Se per la collocazione di cartelli pubblicitari a lato o in vista delle strade statali al di fuori dei centri abitati nel territorio della Provincia di Bolzano sia sufficiente la concessione da parte del1' ANAS che, ai sensi della legge n. 41 del 1952, gestisce in regime di esclusiva la pubblicit lungo le strade o in vista di esse, o sia anche necessaria l'autorizzazione della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8 (n. 29). (6107467) Roma, 1959 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C