ANNO XI -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1958 . RASSEGNA MENSILE DELL" AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE DI DO T .TRINA ALpo M. SANDULLT: Manuale di diritto ammm1strativo. Casa Editrice Jovene, Napoli, 1957, IV Edizione. Giunto alla sua ~arta edizione questo Manuale del Sandulli ormai da considerarsi un classico della nostra letteratura giuridica. La forma piana della esposizione, il rigore scientifico nell'uso delle espressioni tecniche, l'abbondanza dei richiami giurisprudenziali e dottrinali (notiamo, con piacere che la nostra Rassegna ripetutamente citata), la stessa veste tipografica del libro (con. i differenti caratteri usati per la parti fondamentali e per quelle meramente accessorie e descrittive) costituiscono i pregi maggiori che rendono questa opera veramente insuperata e, per quel che ci consta, forse anche ineguagliata. un volume di poco pi di seicento pagine ma la sua attenta lettura pone certamente in grado chi abbia buone nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, di avere una vision~ sufficientemente completa del nostro sistema di diritto amministrativo e dei principali istituti del. diritto pubblico interno italiano. Anche per chi, come noi avvocati dello Stato, l'interpretazione e la applicazione del diritto am.ministrativo rappresenta attivit quotidiana e specializzata, una lettura completa dell'opera appare veramente necessaria per ridare quella visione generale che pu essere stata facilmente resa sbiadita dalla trattazione professionale di problemi troppo specifici. Il piano generale dell'opera, quale risulta dall'indice sistematico, risponde ai canoni della nostra migliore tradizione giuridica, mentre la trattazione dei singoli argomenti rivela una felice penetrazione tra tali canoni e i risultati della pi recente evoluzione giurisprudenzial~ e dottrinale alla quale, d'altronde, lo stesso Autore ha contribuito e contribuisce in misura notevole. Tra i problemi meglio trattati riteniamo di dover segnalare quello concernente il regime dei beni pubblici; in questo particolarmente interessanti sono gli spunti relativi alla disciplina dei beni indisponibili, per i quali, ad esempio, l'autotutela da parte .dello Stato viene ricondotta ad un principio generale valevole per tutti i'beni pubblici e che attiene pi alla necessit di tutela della funzione statale di cui il bene soltanto uno strumento, che alla ~utela della. propriet del bene stesso (p. 355). Chiara e precisa anche la trattazione relativa agli atti amministrativi , in merito ai quali segnaliamo l'interessante rilievo concernente la ricettiziet Jp. 270), che viene considerata di carattere eccezionale e propria solo di quegli atti che non sono materialmente in grado di perseguire l'interesse cui tendono, se non in quanto siano stati portati a conoscenza dei destinatari, e cio quelli il cui risultato pratico ultimo non opera esclusiva dell'Autorit che li abbia posti in essere, ma pu venir conseguito solo col concorso della opera dei destinatari {per esempio, ordini, in~ timazioni, proposte) . In conformit del carattere prevalentemente didattioo dell'opera l'Autore nel segnalare, con lodevole obiettivit, tutte le questioni controverse, non solo si astiene dal prendere posizione su di esse, ma d notizia degli scritti dei sostenitori delle contrastanti opinioni, s che il lettore pu formarsi un suo convincimento con piena cogni~ zione di tutti gli elementi di giudizio. Cos, in attuazione di questa direttiVa, il Sandulli segnala la controversia circa l'ammissibilit attl;lale del ricorso straordinario al Capo dello Stato (citando in proposito gli scritti comparsi nella nostra Rassegna); la controversia sulla natura giuridica dei capitolati generali di appalto (ai quali attribuisce carattere di norme interne fondate su un potere di supremazia speciale -vedi in proposito quanto pubblicato in questa Rassegna 1955, p. 177; 1956, p. M e 1957, p. 44);"ea infine la discussa questione dei limiti . del concetto d conflitti di attribuzione tra i poteri delli Stato (sulla quale vedi in questa Rassegna, 1948, fase. 7 e fase. 9). -2 G. 0.ALANDRA: Spunti di giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di contratti della Pubblica Amministrazione. (In .A.eque, Bonifiche e Costruzioni 1957, p. 247). G. CALANDRA: La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di contratti della Pubblica Amministrazione. (In Riv. Trim. di Diritto Pubblico, 1957, p. 248. F. Dr RENZO: Osservazioni sui limiti della responsa. bilit contrattuale della Pubblica Amministrazione. (In Riv. Amministrativa, 1957, p. 453). G. RINALDI: Contratti degli enti pubblici -Le pi importanti deroghe al diritto civile. (In Nuova Rassegna, 1957, p. 1743). Recensiamo insieme qe_sti quattro scritti, dato che essi trattano un tema ooinune, la cui importanza non certo necessario sottolineare. Il fatto che essi siano stati pubblicati quasi contemporaneamente su diverse riviste giuridiche un sintomo confortante del risvegliarsi della attenzione degli studiosi per questo problema che forse il pi complesso, e certo uno dei pi appassionanti, della scienza giuridica in quanto esso involge l'esame di questioni delicatissime, quali sono, appunto, tutte quelle che concernono la precisazione dei limiti e delle interferenze tra il diritto pubblico e il diritto privato. Gli scritti del Calandra sono rassegne di giurisprudenza della Corte Suprema, redatte con scrupolo, obiettivit e diligenza; il loro stile sintetico non nuoce alla chiarezza, e la loro consultazione, specialmente del primo di essi, assolutamente consigliabile, ad integrazione di qualsiasi ricerca giurisprudenziale debba farsi in questa materia. Il secondo scritto del Calandra specialmente dedicato alla giurisprudenza in materia di contratti degli enti diversi dallo Stato. Non ugualmente positivo pu essere, invece, il g\udizio sugli scritti del Di Renzo, e del Rinaldi. Li recensiamo, perch, data la buona fama delle riviste in cui sono pubblicati e la loro diffusione anche negli uffici della Pubblica Amministrazione, qualche loro affermazione, se non opportunamente confutata potrebbe essere presa per buona e provocare dannose conseguenze sul piano della pratica amministrativa. Lo scritto, del Di Renzo, tuttavia, si trova su un piano nettamente superiore al secondo e dimostra almeno la buona volont dello Autore e se anche ne rivela chiaramente la immaturit, garantisce che se egli affronter in avvenire il tema (o temi ugualmente complessi) con maggiore preparazione e con maggiore umilt, i risultati positivi non potranno mancare. Il Di Renzo si occupa in particolare di esporre criteri di dicriminazione tra giurisdizione ordinari e giurisdizione amministrativa in tema di controversie sorgenti in relazione alla attivit contrattuale della pubblica amministrazione e premesso, esattamente, che solo con l'atto d'approvazione il contratto (dello Stato) perfetto, osserva che tuttavia il contraente privato vincolato anche prima dell'approvazione ed perci esposto alla azione giudiziaria da parte dell'Amministrazione. Questa affermazione, se presa alla lettera, appare troppo semplicistica, in quanto sembra evidente che l'Amministrazione non pu valersi di azioni giudiziarie per ttuare prtse derivanti dal contratto, se tale contratto non stato approvato. Proseguendo nella sua esposizione l'.A.. afferma che il privato contraente contro gli atti compiuti dalla Pubblica Amministrazione durante la esecuzione del contratto, pu altres esperire ricorso gerarchico, oppure quando questo sfa esaurito o non possa pi proporsi (sic), pu proporre azione avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ma la competenza di tale consesso, ristretta alla sola legittimit degli atti amministrativi, riduce di molto l'oggetto delle controversie proponibili al suo esame, mentre poss.ono sorgere, anche durante la esecuzione del contratto, controversie di natura prevalentemente, se non esclusivamente, patrimoniale, le quali prescindono in. modo assoluto dalla legittimit dell'atto amministrativo. Tali sono, ad esempio, le controversie che possono sorgere nell'applicazione di penali e di multe contrattuali o anche nel caso di ritardo o di rifiuto del pagamento del prezzo pattuito . Ci sembra sufficiente aver riportato letteralmente quanto sopra perch si comprenda agevolmente quale confusione di concetti domini la trattazione del Di Renzo, il quale mostra di ritenere che il ricorso gerarchico sia dato solo per la tutela degli interessi legittimi, che sia possibile il ricorso giurisdizionale anche contro atti divenuti definitivi per mancata proposizione in termini del ricorso gerarchico, e che infine l'applicazione di penale o di multa nel corso di un contratto non costituisca atto amministrativo. L'Autore affronta, poi, il delicato problema della responsabilit della Pubblica Amministrazione per culpa in contrahendo e, ritenuto che l'annullamento di un contratto stipulato dalla .A.mmininistrazione, ove segua per motivi a questa imputabili possa ingenerare responsabilit per culpa in contrahendo, afferma che quando l'annullamento dichiarato per motivi di merito (convenienza amministrativa o finanziaria,. motivi di interesse o di ordine pubblico) sussiste ancora la competenza dell'Autorit giudiziaria sull'accertamento della legittimit di esso, ma soltanto per giudicare se i motivi dedotti sussistono realmente o non siano falsamente creati a scopo di arbitrio o sopruso. La valutazione per di questi motivi, ossia lo accertamento diretto a stabilire l'attitudine di essi a giustificare per gravit ed importanza, lo annullamento, o meglio ancora, il sindacato degli apprezzamenti soggettivi che hanno consigliato alla Amministrazione l'atto di annullamento sfugge alla cognizione dell'Autorit giudiziaria ed di esclusiva competenza del Consiglio di Stato ir sede giurisdizionale. In conseguenza, in tali casi, resta anche automaticamente esclusa la possibilit di configurare una imputabilit dellaf>ubblica Amministrazione, in quanto che qui si tratta di un diverso apprezzamento dell'interesse pubblico da parte di organi diversi . J -3 Dall'ermetismo del testo sopra trascritto sembra possa dedursi che l'Autore anzitutto ritiene possibile _l'annullamento di un contratto gi perfetto p{lr motivi di opportunit (vero che in nota afferma che l'annullamento pu concretarsi con la mancata approvazione ..... ), e in secondo luogo ritiene che il privato contraente possa rivolgersi, non si sa se alternativamente o subordinatamente, all'autorit giudiziaria e al Consiglio di Stato per far riconoscere una responsabilit della Pubblica Amministrazione ..... la quale per in questi casi dovrebbe essere esclusa. appena il caso di rilevare come una questione tanto delicata come quella della responsabilit della Pubblica Amministrazione per culpa in contrahendo meriti di essere trattata con molta maggiore cautela e tenendo onto della tendenza giurisprudenziale che decisamente contraria all'affermazione di tale responsabilit. Il Di Renzo chiude la sua trattazione con un breve cenno sui contratti di guerra, trovando il modo di affermare che l'azione diretta a far dichiarare l'inefficacia di un contratto di un ente pubblico stipulato sotto l'imperio della sedicente r.s.i. implica contestazione sui diritti soggettivi e quindi pone in essere una controversia devoluta alla competenza della autorit giudiziaria e non a quella del Consiglio di Stato , affermazione questa che da sola non ha alcun senso, in quanto, come noto, la invalidazione di contratti della Pubblica Amministrazione ai sensi del D. L. 5 ottobre 1944, n. 249, avviene necessariamente sempre ad opera della Pubblica Amministrazione medesima e con proprio atto contro il quale dato appunto ricorso al Consiglio di Stato e non all'Autorit giudiziaria, (sent. 17 ottobre 1955, n. 3220 Corte di Cassazione, in causa Bovi c. Ministero Interno). E ci a prescindere dalla considerazione ch il richiamo ai contratti di un ente pubblico in tema di contratti di guerra assolutamente inconsistente in quanto il D.L. n. 674 del 25 marzo 1948 concerne soltanto i contratti dello Stato e non degli enti pubblici diversi da esso. Per quanto riguarda lo scritto del Rinaldi, ci limitiamo solo alle segunti osservazioni: a) L'autore sostiene che l'obbligo della forma scritta (per i contratti dello Stato) deriva dal regolamento per l'amministrazione del patrimo- nio e la contabilit generale dello Stato........ L'art. 36 di detto regolamento statuisce infatti che si provvede con contratti a tutte le forniture ..... riguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi dello Stato...... . Il richiamo all'art. 36 privo di ogni significato; invero, l'obbligo di provvedere con contratti non implica in alcun modo che si debba trattare di contratti stipulati per iscritto. La verit che l'obbligo della forma scritta, oltre che da tutto il sistema della contabilit dello Stato deriva letteralmente dagli artt. 16, 17 e 18 della legge di contabilit i quali determinano appunto quale debba essere la forma dei contratti dello Stato; b) Il Rinaldi afferma che cc il contratto pu essere ancora rescisso ancorch approvato, dallo stesso ente pubblico contraente, con proprio atto discrezionale, purch sussistano ragioni di pubblica necessit. Nei casi suesposti il privato contraente non potr richiedere alcun risarcimento di danno, poich la rescissione del contratto avvenuta per un caso di forza maggiore; il caso di forza maggiore, per, non pu essere valutato dal privato contraente che non pu rivolgersi all'autorit giudiziaria che lo valuti a sua volta, quindi il decidere se si versi nel caso di forza maggiore o meno spetta in modo insindacabile al solo ente pubblico che ha stipulato il contratto. Bench non ve ne sia assolutamente bisogno riteniamo opportuno tuttavia sconsigliare qualsiasi funzionario a dare il bench minimo credito ad affermazioni .del genere di quella soprariportata. CHIMENTI E. : I trasporti ferroviari. 3a ed., Agnesotti, Viterbo, 1958. Questa nuova edizione della notissima opera del Chimenti presenta una particolarit: il richiamo e il coordinamento della legislazione italiana in materia di trasporto ferroviario delle cose con la Convenzione Internazionale Merci. noto che la disciplina della C.I.M. si discosta in molti punti da quella contenuta nelle Condi-. zioni e tariffe ferroviarie, onde talvolta, riesce utile all'interprete del testo normativo interno che di quello internazionale, operare il necessario raffronto fra le due norm in ordine alla specie considerata, e trarne cos ausilio in sede di interpretazione della particolare disposizione. La lunghissima esperienza dell'A. in materia di contenzioso ferroviario traspare quasi in ogni risoluzione delle numerosissime questioni affrontate nel corso dell'opera e, con apprezzabile sinteticit, viene offerta la soluzione che si palesa pi seguita o che, ad avviso dell'A., appare pi onforme anche allo spirito di questa speciale legislazione ferroviaria. Non mancano, poi, le osservazioni de iure condendo, come ad es. a proposito della facolt di annullamento del contratto, e al riguardo 1'A. (p. 93, nota) esprime l'opinione che, potendo lo esercizio di siffatta facolt danneggiare il destinatario e palesandosi ormai il contratto di trasporto come stipulato, nella generalit dei casi, nell'interesse del destinatario, la facolt ancora attribuita al mittente non si paleserebbe pi consona con la sussistenza di siffatto interesse. Pieno consenso merita, dunque, questa nuova edizione, la quale, per la profonda elaborazione compiuta dall' A., deve qualificarsi rispetto alla precedente come un'opera del tutto nuova, utilissima per tutti coloro che si occup~no della non agevole materia del trasporto ferroviario ileHe cose. A. T. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE (ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE) .Art. 2 concernente il divieto di iscrizione nell'Albo dei 1) LEGGE DI P.S. -AMMONIZIONE (art. 164-176). (Sentenza n. Il del 19 giugno 1956. Pres.: De Nicola; Rel. Castelli A volio). Gli artt. 164, 176 del Testo unico delle leggi di P.S., regolanti l'istituto dell'ammonizione, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 2 e 13 della Costituzione. 2) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art..2 della Costituzione. 8) LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del IO aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegitti . mit costituzionale tra l'art. 509 del C.P. che stabilisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 2 della Costituzione. .Art. 3 1) ALBI PROFESSIONALI -DIVIETO DI ISCRI ZIONE. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Gabrieli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme del D.P.R. (Deoreto delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52) ragionieri per alcuni professionisti iscritti nello .Albo degli esercenti in economia e commercio e l'art. 3 della Costituzione. 2) LOCAZIONI -LEGISLAZIONE VINCOLISTICA. (Legge 23 marzo 1950, n. 253). (Sentenza n. 28 del 22 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Jaeger). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 che detta norme sul blocco delle locazioni di immobili destinati ad usi diversi e l'articolo 3 della Costituzione. 8) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. (legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme della legge n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 3 della Costituzione. ' 4) CONTRATTI AGRARI-CONTRATTI DI MEZZA DRIA. (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli.) Non sussiste contrasto determinante illegitti . mit costituzionale tra le norme della legge Salari 29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti derivanti dallo scioglimento del contratto di mez: zadria e l'art. 3 della Costituzione, RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Domande concorrenti-Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-Ammis sione ad istruttoria di altre domande incompatibili ma non concorrenti. (Cass., Sez. Un. Civ., Sentenza n. 195/57. Pres. Eula; Est. Favara; P. M. Roberto (conf). Ministero LL. PP. -C. I. E. L. I. -P. C. E. S. A. S. I. I. -C. I. S. S.). Nel sistema delle leggi sulle acque pubbliche l'esistenza di una domanda o di un gruppo di domande di utenza fra loro concorrenti e sulle quali si sia definitivamente pronunziato il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non vieta alla Pubblica .Amministrazione di ammettere ad istruttoria, normale o eccezionale, nuove domande di utenze, sia pure cn le prime incompatibili, ma non con esse concorrenti. Per la migliore comprensione delle questioni trattate si reputa opportuno integralmente trascrivere la motivazione, in parte qua, della sentenza, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto pienamente le tesi sostenute dall'Avvocatura: cc di vero, quando l'art. 10 del Testo unic6 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque pubbliche (nel consentire l'ammissione ad istruttoria, per decreto ministeriale, in via eccezionale, di domanda concorrente di nuova concessione, od utilizzazione di acqua pubblica, incompatibile con quelle preesistenti, presentata al di l dei termini normali di cui allo ottavo. ed ulti.mo comma dell'art. 7 dello stesso Testo unico) dispone che tale ammissione eccezionale nn pu pi essere consentita qualora il Consiglio Superiore si sia gi pronunciato definitivamente sulle domande gi istruite, tale disposizwne si riferisc solo alle nuove domande di concessione di utilizzazione di acque pubbliche che siano, ad un tempo, incompatibili con le preesistenti e con queste ammesse a. concorso, ma non pure a quelle che siano solo incompatibili, ma non anche, ad un tempo, concorrenti. Qualora, perci, per essersi gi il Consiglio Superiore definitivamente pronunziato in merito ad una preesistente domanda, la nuova istanza, anche se <:on essa incompatibile non debba essere esaminata e decisa in concorrenza della stessa, ma solo in concorrenza con altre domande incompatibili gi in istruttoria, perch presentate nei termini, di cui all'art. 7 del Testo unico n. 1775 del 1933, bene pu operarsene l'ammissione eccezionale ad istruttoria, ai sensi dell'art. 10 del ricordato Testo unico sulle Acque Pubbliche che, n il titolare della domanda su cui il Consiglio Superiore si ormai, definitiva mente pronunziato, ha legittimazione, od interesse ad impugnare il decreto ministeriale di ammissione ad istruttoria, od alcun altro provvedimento conseguenziale, dal momento eh.e la nuova domanda non destinata ad andare in concorso con la propria (ai sensi dell'art. 9 del Testo unico sulle acque), ma deve, ormai, proseguire il proprio corso isolato, nel procedimento che termina con la concessione richiesta, o col diniego eventuale di essa. noto, infatti, che per domande concorrenti si intendono solo quelle che, rifiettendo una stessa. derivazione, o derivazioni tra loro tecnicamente incompatibili di acque pubbliche, siano state presentate nei termini di cui all'art. 7, o, in via eccezionale, entro i termini di cui all'art. 10 if,el Testo unico sulle acque pubbliche, cosicch la presentazione e l'accoglimento dell'una possa infiuire sull'accoglimento o meno delle altre domande concorrenti. Affinch, pertanto, si abbia concorrenza di domande, nel senso giuridico della parola, occorre, ad un tempo, che esse siano tra loro tecnicamente incompatibili e che siano presentate contemporaneamente, quest'ultimo requisito nel senso che esse siano presentate entro i limiti massimi di tempo previsti, in via normale, dall'art. 7, e, in via eccezionale, dall'art. 10 del Testo unico sulle acque pubbliche. Fuori di questi limiti, le domande non sono tra loro concorrenti e, ir particolare, non possono dirsi concorrenti le domande, tra loro sia pure incompatibili, di cui una abbia gi ottenuto il parere definitivo del Consiglio Superiore e per la quale, perci, l'istruttoria si deve intendere, orma'i, terminata, mentre le altre sono tuttora in istruttoria. Infatti, la domanda che gi stata vagliata in istruttoria, andr (sola, o con le domande con essa concorrenti) sottoposta al vaglio del ministro dei LL. PP. per la concessione e, qualora l'esito di essa r.isulta favorevole, l'eventuale successivo accoglimento di una, o pi domande del successivo gruppo ammesso ad istruttoria (non importa se normale, od eccezionale) ed in concorso tra loro, potr, al massimo determinare un caso di sottenzione, ai sensi dell'art. 45 del Testo unico n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche, ovvero la ipotesi di cui all'art. 4 7 dello stesso Testo unico di neces.Yit di utilizzazione delle opere _di presa, o derivazione di altre utenze preesistenti, ma, in entrambe le ipotesi, i detti articoli di legge regolano diversamente ii regolamento. degli interessi conf!ra-~ stanti, componendoli nel quadro di superiori inte ressi generali della produzione ed accordando gli indennizzi del caso, senza porre il divieto di con cessione di nuove utenze, neppure nel caso in cui -6 queste siano incompatibili oon le utenze. gi in atto, con l'unica limitazione ohe la nuova utenza sia pi importante di quella .gi legittimamente oonoessa, ove quest'ultima rimanga sottesa dalla prima. Quando, perci, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha, nella sentenza impugnata, ritenuto negato al JJfinistro dei Lavori Pubblici il potere di ammettere ad istruttoria eccezionale nuove domande, incompatibili oon altre precedenti in istruttoria normale, a oonoorso esclusivo oon queste ultime, solo peroh su una preesistente domanda, gi completamente istruita, si era definitivamente pronunziato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esso ha dato alt'art. 10 del Testo unico del 1933 un'interpretazione estensiva ohe si deve considerare sicuramente errata, in quanto viene a confondere, in sostanza, tra loro, due concetti ben distinti, quale quello dell'incompatibilit di domande di derivazione, ed utenza di acque pubbliche, rispetto a quello di concorrenza delle domande stesse. In realt, invece, le domande possono essere tra loro incompatibili, senza essere effatto oonoorrenti; basta, peroh si verifiche tale ipotesi, ohe le domande (sia pure incompatibili) non siano destinate ad essere vagliate e decise in unica procedura, ai sensi dell'art. 9 del Testo unico sulle acque pubbliche: il ohe aooade, appunto, nel caso di specie, in cui la domanda della C.I.E.L.I., per essere ormai, gi completamente istruita, deve soltanto andare direttamente al vaglio del Ministro; non importa se sola, o con altre domande oon essa oonoorrenti, mentre quelle relative alla successiva procedura di oonoorso, essendo tutte ancora in istruttoria, non debbono essere prese in considerazione dagli organi competenti assieme alla prima (od alle prime); ma se mai, in concorso esclusivo tra loro. Nella sentenza denunziata si oppone ohe, anche in questa ipotesi, il titolare della prima domanda gi istruita potrebbe, attraverso la presentazione delle successive domande incompatibili con essa, sia pure tra loro soltanto oonoorrenti, subire lesioni di interesse, in quanto l'amministrazione potrebbe rimanere influenzata (nel dare, o negare la oonoessione richiesta) dall'esistenza di quelle ammesse ad istruttoria successiva tuttora in corso. hiaro ohe, a parte l'eccezionalit di tale oaso (difficile a verificarsi, per la notoria necessaria lunghezza delle procedure istruttorie, ohe, ben di rado, potrebbe consentire un simile accavallamento di distinte procedure oonoorsuali) il pregiudizio cos ipotizzato sarebbe solo eventaule ed indiretto, oosicoh in nessun oaso, il relativo interesse sarebbe processualmente tutelabile, sia pure in sede di giurisdizione amministrativa. D'altro canto si pu aggiungere ohe dove la legge ha voluto ohe, fino alla decisione definitiva di una domanda non se ne possono presentare altre ad istruttoria, neppure in via eooezionale, lo ha espressamente detto, cos oome ad esempio, ha fatto nel quarto capoverso dell'art. 12 del Testo unico del 1933, n. 1775, quando ha statuito ohe, ove per conseguire una pi razionale utilizzazione del corso d'acqua, o per altre ragioni ivi elencate, sia necessario disporre la modifica di progetti da parte dei richiedenti durante la breve istruttoria ohe, in tale ipotesi, segue, non possono essere accettate, per nessun motivo, domande incompatibili con quelle in esame, fino a ohe su queste ultime non sia stata adottata una decisione definitiva. Nessuna consimile disposizione si legge, invece, nell'art. 10 del Testo unico del 1953 une riguarda la specie, peroh ivi prevista, nel caso di ammissione di domande ad istruttoria eccezionale, solo la sospensione di ogni decisione sulle oonoorrenti domande gi ammesse ad istruttoria normale: il ohe riferma, per altro verso, ohe le domande gi ormai istruite (peroh su di esse si gi pronunziato definitivamente il Consiglio Superiore) non ricevono alcun arresto, o ritardo per effetto della ammissione di altre successive domande incompatibili, ma non oonoorrenti (non importa se ad istruttoria normale, od eccezionale). Le domande istruite, perci, vanno direttamente ed egualmente al vaglio definitivo del JJfinistro, ai sensi dell'art. 9 del pi volte ricordato Testo unico sulle Acque pubbliche, senza ricevere pregiudizio alcuno dalla esistenza di una suooessiva procedura oonoorsuale 1 elativa a domande non oonoorrenti, anche se incompatibili oon le dette utenze gi richieste, ohe, ormai istruite, debbono essere solo vagliate dal JJfinistro, per le sue decisioni definitive. N si dica, ohe, a differenza di quanto dispone il ricordato art. 45 del Testo unico in caso di sottenzione, i titolari di tali domande gi istruite -nulla sapendo della esistenza di domande successive non oonoorrenti, ma incompatibili '-non sarebbero in =W grado di esporre le loro controdeduzioni in ordine r~ alle richieste successive non concorrenti. L'art. 45, .. ' per il caso di sottenzione, dispone - vero -ohe . siano sentiti gli interessati, titolari di precedenti utenze, ma ci solo in quanto i detti titolari sono . gi definitivamente immessi nella concessione della li utenza stessa. ~ Nel oaso, invece, di semplici richiedenti di utenza, & le cui domande gi siano istruite, ma su cui non sia stato adottato alcun provvedimento definitivo ~ dal JJfinistro, la legge demanda al JJfinistro stesso ~j di vagliare le istanze stesse, in relazione anche ff alle successive utenze richieste. Infatti, l'art. 9 del Testo unico pi volte citato, dispone, appunto, ohe il I JJfinistro, nel dare, o concedere l'utenza riohiesta ID I 0deve tenere presenti le altre utenze gi concesse, nonoh quelle anche soltanto richieste, per preferire quella fra le domande oonoorrenti ohe garantisca. la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ~ ~ e meglio soddisfi al pubblico generale interesse. i= Pu dunque, in linea di massima concludersi ohe, ID nel sistema della legge sulle Acque Pubbliche, l'esi I , stenza di una domanda o di un gruppo di domande I di utenze tra loro oonoorrenti, gi istruite e sulle quali si sia definitivamente pronunziato il Consiglio Superiore, non vieta alla pubblica Amministrazione ~:: di ammettere ad istruttoria nor.male, od eccezionale nuove domande di utenza, sia pure con le prime i :;.;: incompatibili, ma non oon esse oonoorrenti, anche ;:: se, in ordine alle prime, non sia stato ancora dal f: JJfinistro adottato alcun provvedimento definitivo in -I ordine alla chiesta concessione, ai sensi dell'art. 9 del Testo unico approvato con r. d. 11 dicembre I 1933, n. 1775 . G. G. j --7 IMPIEGO PUBBLICO -Effetti della riab;litazione privato che ha il fine di impartire per corrisponpenale sul rapporto di pubblico impiego. (Cons. Stato, denza tale insegnamento, che si vuol denominare IV Sez., 11 dicembre 1957, n. 1181, Pres. Uccellatore; ccUniversit e che distinto in <>. Entrata in vigore la legge '2 luglio 1952, n. 703, ohe all'art. 5 prevedeva espressamente la aessazione di tale onere della Provinaia mettendolo a cariao dello Stato, il sig. Grimaldi Luaiano intimava liaenza per finita loaazione alla Prefettura di Catania sostenendo ohe in base all'art. 13 del aontratto, ohe aonte. neva la riaordata pattuizione-tipo, questo doveva intendersi risoluto e, d.i conseguenza, doveva l'Amministrazione essere condannata al rilasaio dell'immobile. Rimesse le parti dinanzi il Tribunale di Catania, competente per valore, la domanda avanzata dal Grimaldi veniva rigettata ritenendosi ohe il ahiesto rilasaio fosse improponibile nei confronti dell'Ammi nistrazione, e che la pattuizione aitata fosse stata posta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinaiale, la quale solamente avrebbe potuto invo carla. Impugnata tale sentenza dal Grimaldi, la Corte di Appello di Catania diahiarava la illegittimit della oacupazione dell'immobile da parte dell'Ammi nistrazione dell'Interno sotto il profilo ohe a questa doveva intendersi trasferito, in virtu della legge riaordata, il ({servizio n di aaaasermamento, ma non anche i rapporti giuridiai relativi, quale il aontratto di loaazione dell'immobile del Grimaldi. Ad ulteriore preteso sostegno della deaisione i Giudici di secondo grado osservavano aome, andando di divegso avviso, si sarebbe areato un nuovo caso di suacessione nella proroga legale della loaazione, in aontrasto con le ipotesi tassative previste dalla legge vinaolistiaa 23 maggio 1959, n. 253. Investita della questione la Oorte Suprema questa ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla Avvoaatura in ordine alla costituzione diretta di rapporti tra Stato e proprietario dell'immobile in virtu della legge del 1952, n. 703, mandando alla Corte di Appello di Palermo di risolvere il punto della applicabilit o meno delle norme vinaolistiche al aontratto de quo >l Ha esattamente rilevato la Corte di Cassazione ohe ... con la disposizione di legge in discussione non si trasfer semplicemente al bilancio statale l'onere finanziario fino allora sostenuto dalle provinaie per l'aaaasermamento delle forze di polizia, il ohe avrebbe anche potuto lasaiare inalterati preesistenti rapporti e situazioni giuridiche, ma piu anaora, e prinaipalmente, fu disposta l'assunzione diretta da parte dello Stato dell'intero servizio il che impliaava, sia pure per impliaito, ma non per questo meno neaessariamente, la automativa suaaessione dello Stato nella titolarit di tutti quei rapporti attivi e passivi inerenti al servizio stesso e volti ad assiaurarne il normale espletamento, primi fra tutti, per la loro intuitiva preminenza, quelli attinenti allo apprestamento dei loaali da adibire, e di fatto adibiti, a caserma. sempliaistico invero affermare ohe la norma in disaussione, fosse diretta unicamente a regolare rapporti pubbliaistici a contenuto patrimoniale fra lo Stato e la provinaia s da doversene escludere ogni infiuenza su altri rapporti di natura privatistica dal momento ohe questi ultimi sono inscindibilmente con nessi ai primi tanto ohe da essi traggono appunto origine quegli oneri ohe si volle trasferire al bilanaio statale. Ne rilevante in senso aontrario la airaostanza che, quando nel 1923 fu disposto il trasferimento alle provinaie del servizio di aaaasermamento dei carabinieri, fu espressamente previsto (art. 12 r. d. 5 luglio 1923) che i contratti di affitto o di prestazione d'opera di qualsiasi natura stipulati dal lliini. stero dell'Interno per il servizio suddetto dovevano ritenersi rinnovati)) ope legis in favore delle singole Amministrazioni provinciali interessate, in quanto l'omissione nel piu reaente inverso provvedimento, di tale espressa statuizione ben si spiega con la sua pleonastiait piuttosto ohe aon una difforme, ed addirittura, aontraria, volont legislativa non essendo in verit pensabile ohe lo Stato si sia voluto esporre all'alea di trovarsi da un momento all'altro privato delle aaserme allogate in stabili di propriet privata per quell'uso tolti in loaazione dalle Amministrazioni Provinaiali, n, tanto meno, a quella di dovere affrontare un onere finanziario di gran lunga maggiore di quello previsto stante la necessit di riaorrere a nuove loaazioni in regime di libera aontrattazioneil. appena il aaso di rilevare aome la sentenza della Suprema Corte abbia un'importanza che tra scende il aaso deaiso proprio per quanto gi osservato in ordine all'essere stati posti in essere, ad opera delle Amministrazioni Provinciali, ed in tuttq il territorio nazionale, rapporti di loaazion sulla b(!Se del contratto-tipo predisposto dal liiinistero del l' I ntern La gravit delle conseguenze aui si sarebbe andati incontro ove fosse stata aonf ermata la sentenza della Corte di Appello di Oatania intuitiva, quando si pensi ohe sulla base di tale precedente, per le forze di polizia si sarebbe posto il problema, praticamente insolubile, di trovare altra idonea sistemazione. bens vero ohe la Corte Suprema ha parzialmente risolto la questione decidendo del passaggio allo Stato dei contratti di locazione, aventi ad oggetto tali caserme, in base alla legge citata, ma dell'ulteriore problema relativo all'assoggettamento dei contratti medesimi al regime vincolistico sembra possa attendersi una soluzione parimenti favorevole per l'Amministrazione. Gi nella sentenza oitata si espressamente escluso ohe fosse pensabile oome il legislatore avesse voluto porre lo Stato di fronte ad un > e di cc operazione di importazione a pagamento posticipato : senza volersi attardare in spiegazioni troppo dettagliate, basti ricordare che la prima operazione quella in cui il pagamento della merce dell'importatore italiano all'esportatore estero avviene prima che la merce sia importata, mentre nella seconda il pagamento avviene quando l'importazione gi stata effettuata; ed ubbidisce quindi alla logica ed al buon senso il considerare che, come in pratica avveniva, nel pagamento anticipato documentazione dimostrativa dell'effettuanda operazione di importazione potesse essere quella indicante l'avvenuto atto di acquisto della merce, mentre nel pagamento posticipato documento fondamentale doveva essere quello dimostrativo dello sdoganamento della merce medesima. (2) Ci presuppone, a sa volta, la conoscenza del significato delle nozioni di cc importazione di merce a licenza e di cc importazione di merce a dogana , intendendosi per prima quella che avveniva con il conforto di una autorizzazione rilasciata di volta in volta dallo Stato e per seconda quella che avveniva invece per merci per le quali, non esigendosi tale autorizzazione, l'importazione era da ritenersi libera. essi piuttosto non si debba sostituirne altri, ferme restando 'peraltro le conclusioni alle quali la Corte pervenuta. noto che per l'art. 39, 1 comma, c.p.p. la competenza per territorio determinata dal 'luogo in c.ui il reato fu consumato: per stabilire cosa significa consumato, occorre accertare cosa si intende per consumazione in senso tecnico. Sul significato della nozione l'accordo in dottrina assoluto: il momento consumativo deve intendersi come il momento in cui il fatto, coincidendo con la fattispecie legale, diventa reato, rendendo possibile l'instaurazione del procedimento per il titolo di reato consumato (3). Il momento della consumazione coincide insomma con quello della realizzazione dell'evento: dove si realizza l'evento, l si ha. il luogo della consumazione. L'evento della truffa consiste nel procurare a s o ad altri un ingiusto profitto con l'altrui danno: di tale evento sono nettamente identificabili due parti, il procurare il profitto ed il subire il danno. Vi pu essere coincidenza topografica fra queste due parti dell'evento (o due eventi, se pi piace, a seconda che quello, piuttosto che unitariamente considerato, voglia essere scisso), ma tale coincidenza pu6 anche mancare. In questo caso, poich il momento consumativo della truffa coincide col verificarsi dell'ultimo elemento integratore della sua nozione giuridica, cio il danno, il quale, mai antecedente, spesso contemporaneo, ma talvolta successivo al conseguimento dell'ingiusto profitto, decisivo nella determinazione del locus patrati criminis si considera il luogo in cui si subisce il danno. chiaro che, quando esista contemporaneit tra i due eventi e non sussista invece coincidenza topografica nel verificarsi di essi, ad uno dei due debba riconoscersi la preminenza ai fini della determinazione del locus sopradetto; e ci6 avviene in applicazione del principio valido nell'ipotesi in cui il danno sia successivo al profitto, principio che esteride la sua effecacia di massima fino ad influire sulla soluzione del quesito relativo alla identificazione di quel luogo nelle fattispecie in cui sussista la contemporaneit sopra indicata (4). (3) Cons. FLORIAN: Trattato di diritto penale, Parte generale del diritto penale, vol. I, Milano, 1934, 637-638; PANNAIN, Manuale di diritto penale, Parte generale, Torino, 1950, 446 e segg.; BETTIOL: Diritto penale, Parte generale, Palermo, 1955, 403 e segg.; CAVALLO: Diritto penale, Parte generale, vol. II, Napoli, 1955, 718 e segg. Si omette la citazione di quegli AA. di cui il richiamo verr fatto a proposito del riferimento della loro pinione sul problema specifico della consumazione del delitto di truffa. (4) In tali sensi la giurisprudenza della Corte ,Suprema (cos Cass. I sez. 5 maggio 1948, n. 547, in conflitto di competenza fra Pretore Genova e Pretore Brindisi fa proc. GRECO: id. 7 maggio 1948, n. 561, in conflitto fra Pretore Torino e Pretore Ventimiglia in proc. Sappa, Giur. comp. Corte Sup; Oass. 1948, I semestre, 371-372), di cui le massime sono riprese dalla dottrina che, mentre si diffusa nello studio del problema del momento consumativo della truffa in relazione al concetto penalistico di patrimonio (cons. DELOGU: Il momento conusmativo della truffa, Giur. -13 IV -Ci premesso, occorre ora fare applicazione del principio al nostro caso, principio secondo il quale locus patrati criminis deve ritenersi quello in cui si realizzato l'evento; e, se non coincide il luogo del conseguimento del profitto con quello del patimento del danno, decisivo ai fini della determinazione della competenza territoriale, appare il secondo. Una prima indagine quindi da compiere ed quella che investe la identificazione del momento, al quale riferire, con deduzioni conseguenziali, il luogo di consumazione del reato. Diciamo subito che, nonostante le conclusioni a cui la Corte pervenuta, siano accettabili, riferendosi in ultima analisi, tal luogo alla sede della persona giuridica offesa dalla truffa (dell'U.I.G. cio), non altrettanto pu6 aff ermarsir per quanto riguarda il ragionamento compiuto. Al riguardo occorre ancora richiamare l'attenzione sulla identificazione del profitto e ilel danno ritenuti sussistere nei casi in esame: sull'elusione dell'obbligo cio di offrire in cessione all' U .I.O. le divise non legittimamente utilizzate e sul mancato acquisto delle medesime da parte di detto Ufficio con lo sconto del 20 o/o. Ed ancor pi occorre por mente al fatto che, essendo consentita l'utilizzazione delle divise entro il termine di sessanta giorni da quello in cui esse erano state acreditate a nome dell'esportatore nel conto allo stesso intestato (art. 1 del D.M. 3 settembre 1946, in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 10 settembre di quell'anno, in vigore al tempo dei fatti giudicati in sentenza), tal obbligo deve ritenersi sorgesse con il momento imm.ediatamente successivo alla scadenza del termine suddetto. Di avviso diverso invece la Corte per la quale nessuna rilevanza avrebbe la circostanza che il ter comp.n, Corte Sup. Cass. 1944, 68 e segg.; BETTIOL: Concetto penalistico di patrimonio e momento consumativo della truffa, cc Giur. it. >>, 1947, IV, 4 segg.; del concetto penalistico di patrimonio agli effetti della sussistenza del danno nella truffa si occupato anche il PEDRAZZI in Frodi valutarie mediante false importazioni e delitto di truffa in << Riv. it. dir. pen. , r956, 182 e segg., in sede di esame della sentenza del Giudice di primo grado in parte de qua), non risulta si sia attardata a valutare a fondo il particolare aspetto che assume la questione quando esista contemporaneit e non coincidenza topografica dei due eventi, di cui la soluzione non sembra peraltro, a nostro avviso, opinabile (cons. MANZINI: Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1952, IX, 657-658; DE MARSICO: Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 147). da rilevare inoltre che l'affermazione, che pur si riscontra in alcuni AA. (cons. RANIERI: Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. III, Milano 1952, 371; ANTOLISEI: Manuale di diritto penale, Part.e speciale, vol. I, Milano, 1954, 252), secondo la quale la realizzazione del profitto segna il momento consumativo dei reato in esame, non ha significato contrastante con quanto si detto, poich evidente la polarizzazione di quegli AA., in tale affermazione, sulla pi frequente ipotesi in pratica della coincidenza cronologica .dei due eventi, di cui uno non che l'altra faccia, in unit di contesto temporale, della stessa medaglia. mine per la utilizzazione lecita della divisa non. fosse ancora decorso, se l'agente non avesse gi fatto una utilizzazione contra ius mediante inganno dell'offeso, con profitto proprio e danno dell'avente diritto. La sottolineatura di questa parte del ragionamento contenuta in sentenza nostra: essa stata fatta allo scopo di dimostrare in che consiste l'errore del I ragionamento medesimo. Praticamente si da per dimostrato quel che si deve dimostrare: si riporta cio al momento della legittima utilizzazione della valuta il determinarsi del profitto e del danno con I r affermazione apodittica, quando invece alla identi-. ; ' ficazione di questo evento, nel suo duplice aspetto, f pu6 addivenirsi solo attraverso rigorose argomentazioni. Se il vantaggio consiste, come si detto, nella elusione dell'obbligo di offrire in cessione le divise non legittimamente utilizzate e se tale obbligo sorgeva solo allo scadere del sessantesimo giorno da quello dell'accredito (idem per il danno, mutatis mutandis) non si vede come possa ragionevolmente affermarsi sussistere inadempimento, prima della scadenza del termine che comporta l'obbligo dell'adempimento medesimo. Se Tizio riceve in prestito da Gaio una somma che deve restituire sei mesi dopo la data del prestito, gi inadempiente al momento in cui si messo in condizioni di non poter pi restituire la somma, o solo alla scadenza dei sei mesi f La risposta al quesito non pare dubbia, cos come non v'ha dubbio che (tanto si immagina, chia'f'o, come ipotesi scolastica), se quell'esportatore, il quale aveva disponibilit di divise e queste aveva illegittimamente utilizzate al decimo giorno, ad esempio, dall'accredito di esse sul suo conto, fosse stato immediatamente denunciato per truffa e si fosse proceduto nei suoi confronti con tanta sollecitudine da emettersi sentenza prima della scadenza del noto termine dei sessanta giorni, ad assoluzione nei confronti del predetto si sarebbe dovuto addivenire per inesistente coincidenza del fatto giudicato con la fattispecie legale. Se tale esportatore invero, utilizzate illegittimamente le divise, fosse venuto legittimamente in possesso di ugual quantitativo di esse tanto da offrirle in cessione, alla scadenza del termine, con lo sconto del 20 % all' U.I.G., non potrebbe certo dirsi che tutto ci6 avrebbe esclusivamente rilevanza come circostanza attenuante, posto che all'adempimento dell'obbligo tempestivamente l'esportatore medesimo aveva dato corso. N deve impressionare la considerazione, con la quale la Corte ha ritenuto di aggiungere conforto alla tesi sostenuta, secondo cui d'altro canto, ove il termine sia gi decorso quando l'agente attui la disponibilit della divisa, e cos consegua l'ingiusto profitto, non potrebbe il momento consumativo essere riportato ad una data in cui, per ipotesi, non fossero ancora stati iniziati gli atti di esecuzione del reato : a prescindere dal fatto che la previsione ha carattere essenzialmente teorico, in quanto o le divise erano gi state illegittimamente utilizzate prima del termine od il tentativo di utilizzarle illegittimamente dopo avrebbe urtato contro l'insuperabile ostacolo del non ottenimento delle autorizzazioni necessarie che sarebbero state rifiutate proprio per essere quel ter -14 mine scaduto, si pu pure ammettere che in tali ipotesi il momento consumativo coincida con l'illegittima utilizzazione delle divise, successiva, si ripete, alla scadenza dei sessanta giorni, e comportante come immediata conseguenza, per essere ormai tale termine scaduto, l'inadempimento dell'obbligo della cessione con il noto sconto all'U.I.O., il di cui sorgere a tal momento dovrebbe ritenersi logicamente rinviato. Ma una ammissione in tali sensi, alla quale non abbiamo difficolt di aderire, non infiuisce sulla identificazione del momento consumativo, nelle ipotesi in cui l'illegittima utilizzazione sia avvenuta nei sessanta giorni, coll'istante immediatamente successivo alla scadenza di quel termine. V -Ritenuto dunque che il tempo del conseguimento dell'ingiusto profitto coincide con il momento immediatamente successivo alla scadenza del termine oltre il quale le divise, se non utilizzate, dovevano essere cedute (e non lo furono) all'U.I.O. col noto sconto, luogo di conseguimento deve ritenersi quello in cui la persona, che non aveva ottemperato allo obbligo, aveva la sua residenza (intesa in senso tecnico, come luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale: art. 43, capoverso, e.e.). . in questo luogo che il patrimonio, che appartiene a tal persona e che dal punto di vista territoriale sembra possa essere considerato riferibile pi alla residenza che non al domicilio, come sede principale degU affari e degli interessi, si loc.uplet6 del non pagamento del noto 20 %: non ottemperando all'obbligo della cessione della divisa la persona conserv nel patrimonio l'intero importo di essa e non questo decurtato del 20 % Non deve sorprendere, nella determinazione del locus in esame, il richiamo che si ~ fatto alla residenza di colui che ha conseguito l'ingiusto profitto: essendQ questo dovuto alla inosservanza di un obbligo, cio ad un comportamento negativo, ad un non comportamento insomma, nessun fatto positivo pu richiamarsi a chiave della soluzione del problema, diverso dal non impoverimento di un patrimonio che deve presupporsi interessare la residenza della persona. Il tempo del patimento del danno coincide anche esso con il momento immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra ricordato e quindi col tempo del conseguimento dell'ingiusto profitto. Non altrettanto inv(}ce a dirsi per quanto riguarda il luogo del patimento del danno che non coincide affatto con quello del conseguimento dell'ingiusto profitto. Il luogo del patimento del danno che venne subito dall' U.I.O., di cui il patrimonio, con la inosservanza del noto obbligo, non si locuplet6 dell'acquisto di divisa a prezzo ridotto del 20 % rispetto al suo valore, coincide colla sede di questo Ufficio alla quale il. patrimonio territorialmente riferibile, e .cio Roma. Locus patrati criminis dunque Roma: la competenza territoriale era del Tribunale di Roma. La conclusione a cui siamo pervenuti coincide quindi con quella a cui pervenuta la Corte in sentenza nella parte oggetto di questa nota, anche se la tesi sostenuta dal Giudice di appello circa la identificazine del momento consvumativo del reato non da noi condivisa, senza che peraltro il contrasto su questo punto infiuisca sulla identificazione. del luogo di consumazione del reato, puntualizzato, come si visto, per ambedue le tesi, dagli effetti dello stesso fatto negativo (inosservanza dell'obbligo di cessione di divisa non utilizzata con lo seonto del 20 per cento). F. OHIAROTTI FALLIMENTO -Societ in liquidazione -Effetto-della cancellazione dal Registro delle Imprese. (Trib. Milano, Sent. 18 aprile 1957, Pres. ed est. Celoria. Remola c. FF.SS.). La Societ iff liquidazione, fino a quando non sia avvenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese, esiste giuridicamente e pu ben essere dichiarata fallita. La sentenza, per risolvere la questione dell'applicabilit alle societ commerciali dell'art. 10 della legge fallimentare, ha affrontato il problema di. determinare il momento in cui debba ritenersi estinta la societ, agli effetti della dichiarazione di fallimento. Tale problema, come noto, ha dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, ai pi vivaci contrasti. Senza addentrarci nella questione, sulla quale copiosa la mole degli scritti, tracceremo un breve quadro delle tsi fino ad oggi sostenute. Premetteremo che su un punto v' ormai pieno accordo: ritenere definitivamente abbandonata la tesi accolta da qualche magistratura di merito (1), e pi volte censurata dalla S.a., per cui il momento della estinzione della Societ va fissato nel giorno in cui vien meno l'organizzazione della impresa, anche se rimangono elementi da liquidare. Secondo la dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione non v' dubbio che la Societ ancorch disciolta continua sostanzialmente ad esistere .e pu, quindi, es.sere dichiarata fallita per tutto il tempo per cui si protrae la liquidazione (2). Il punto di maggiore contrasto rimane se sia possibile dichiarare il fallimento della societ disciolta posteriormente alla chiusura della liquidazione, ed entro quali limiti di tempo. Su tale questione moltissime sono state le tesi sostenute e ad esse si rinvia per un pi approfondito esame (3). Giova qui ricordare che, nonostante la grandediversit di opinioni, la dottrina prevalente e la giurisprudenza, quasi costante, hanno tenuto, per fermo, negli orientamenti pi recenti, che la Societ commerciale si estingue con la chiusura della liquidazione e da tale momento decorre il termine di un (1) Trib. e Corte d'Appello di Napoli in "Dir. Fall. >>, 1947, II, 75, ibidem II, 221. (2) V. PROVINCIALI: Manuale dir. Fall. p. 217 e segg.; AzzoLINA: Il fallimento, I, p. 181; "Dir. Fall. , 1950, II, 39. (3) V. CARNELUTTI: S.ul fallimento della Soc. comm. disciolta in "Riv. Dir. Comm. 1913 (in relazioml aHo art. 690 c. comm.); BoNELLI: Del Fallimento, III, n. 778, I, n. 140 e 152. CANDIAN: Proc. di fall., p. 127; DE GREGORIO: Soc. e Assoc. Gommerc., p. 735; DE SEMO: Dir. fall., p. 75; AzzOLINA: op. cit., loc. cit. -15 anno, di cui all'art. 10 l. f., entro cui pu ancora essere dichiarato il fallimento della Societ stessa. Perch, tuttavia, l'effetto estintivo si verifichi necessario che la avvenuta liquidazione sia effettiva e non apparente. Di conseguenza, se, nonostante la chiusura della liquidazione, vi sono creditori insoddisfatti, il fallimento pu e$_sere dichiarato senza limiti di tempo. Si sostiene, per confortare tale assunto, che il principio per cui la liquidazione non si considera terminata sino a che tutti i creditori siano stati pagati un principio insito nello stesso concetto di liquidazione, che implica sistemazione non solo dei rapporti interni ma soprattutto esteriori (creditori sociali), e che la soluzione contraria comporterebbe un'interpretazione del termine Uquidazione, usata dalla legge, in senso puramente formale: vale a dire liquidazione formale senza liquidazione effettiva (4). L'opinione, generalmente accolta, che la chiusura della . liquidazione segni l'estinzione della Societ, confutata dalla sentenza soprmassimata, secondo cui la Societ commerciale fino a quando non sia avvenuta la cancellazione dal Registro delle I m prese esiste giuridicamente e puQ, di conseguenza, bene essere dichiarata fallita. La tesi non nuova (5) e contro di essa, gi sotto l'impero dell'abrogato codice di commercio, sono state portate obbiezioni. Si detto: che la cancellazione dal Registro delle Imprese suggella esteriormente la fine dell'Ente sociale ma che la sua eventuale omissione non fa venir meno il fatto soggettivo dell'estinzione della Societ, rispetto a cui la cancellazione appare soltanto una formalit pubblicitaria, della quale non vi sono elementi per ritenere che sia richiesta ad substantiam per la scomparsa dell'Ente sociale; che la Societ liquidata, il cui patrimonio sia stato ripartito fra i soci, non esiste pi anche se la cancl lazione dal Registro delle Imprese non ha avuto luogo, ecc. (6). (4) Sul punto cfr.: GHIDINI: Estinzione e nullit delle societ commerciali, p. 76 (sulle orme di V. THUR: Alleg. Theil d.B.G.R., p. 572); AscARELLI: Liquidazione e personalit delle S.p.A., in Riv. Trim. di dir. e proc. civ.>>, 1952, 244; FIORENTINO: Sullo scioglimento e la . liquidazione delle Soc. commerciali, ivi, 1952, 369; GUERRA: in Dir Fall., 1953, II, 225; MINERVINI: La fattispecie estintiva della S.p.A. e il problema delle cc. dd. soprav vivenze, ivi, 1952, 1009; MINERVINI: In tema di estinzione di societ di capitali in .Giur. It, n, 1952, I, 1, 880; SATTA: lst. dir, fall., 38, p. 88-9; PROVINCIALI: Op. cit., p. 219, con richiami ivi cit.; _eass., 19 maggio 1950, n. 1562 in <>, 1952, II, 1?3 e in Giur. Compl. , Cass. Civ. 1952, II, 320 con nota di De Marco. -16 zione, cio, della Societ. da ritenere quindi, secondo la cennata opinione, che se sussistono rapporti debitori e creditori pu ben essere dichiarata fallita senza limit,e di tempo la Societ, anche dopo che. sia formalmente intervenuta la cancellazione dal Registro delle Imprese. Oome si gi precisato questo problema appena sfiorato dalla sentenza annotata. .Se ne voluto accennare qui solo per ragioni di completezza. Non ci sembra, tuttavia, che tale ultima tesi possa condividersi. Il nuovo Oodice, in tema di societ, ha introdotto un sistema di pubblicit a mezzo del Registro delle Imprese, nel quale, com' noto, fatto obbligo di procedere alla iscrizione ed alla cancellazione della Societ: tali atti segnano la data di nascita e di morte delle societ stesse. La verifica e la constatazione formale, con esito positivo, della sussistenza perch l'uno e l'altro evento si verifichino affidata, al giudice del Registro. A sostegno di tale tesi la stessa Relazione, senza considerare che a salvaguardia dei diritti dei terzi, oltre la possibilit della declaratoria della illegittimit del provvedimento di cancellazione ad istanza dei creditori, qualora di tale vizio esso sia inficiato, (nel qual caso la Societ rivivrebbe e si riaprirebbe la fase di liquidazione) dettata la sanzione dell'art. 2456, per effetto .della quale le obbligazioni a favore dei creditori sussistenti o contestate al momento dell'avvenuta chiusura della liquidazione ed anche emerse successivamente sono sufficientemente garentite dal diritto di costoro di perseguire giuridicamente i soci ed eventualmente i liquidatori. La presenza della cancellazione deve valere ad individuare con precisione non meno che con certezza il momento di estinzione della Societ ma perch ci avvenga occorre che la cancellazione 13tessa conservi la sua efficacia estintiva dell'Ente, in ogni caso, pur se successivamente appaia che la sua apposizione fu prematura, data la effettiva incompletezza del procedimento di liquidazione (8). L. MAZZELLA STUPEFACENTI -Importaziom~ e detenzione di stu pefacenti -Agente provocatore -Concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5. (Tribunale di Genova, Sez. IV, Sentenza 8 febbraio 1957, n. 231. Marchese, Comes ed altri). Nei reati in cui persona offesa sia lo Stato spetta l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 5, C. p., qualora l'attivit illecita degli imputati sia stata stimolata da un agente provocatore, dipendente da una Amministrazione dello Stato. L'art. 62, n. 5, O. p., prevede la concessione di una attenuante nell'ipotesi in cui abbia concorso a determinare l'evento, insieme all'azione od omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa . Oio nell'ipotesi in cui il comportamento volontario della parte lesa, comunque diretto, si concreti in una vera e propria concausa del reato. (8) Cfr.: GRAZIANI, op. cit. Esempio tipico il fatto del ferito che si strappi, coscientemente le bende o beva una pozione venefica che acceleri la morte; Di tale attenuante, di cui ovviamente dovrebbe farsi applicazione assai limitata _..:.. basti ricordare che assai spesso il consenso della parte offesa si concreta in ' un vero e proprio elemento del reato e non ne pu quindi costituire un'attenuante (per tutti; atti abortivi su donna consenziente) il Tribunale di Genova ha fatto uso singolare nella fattispecie che di seguito si riporta. Nel mese di marzo del 1956 un confidente della polizia riferiva all'Ufficio N areatici U.S.A. che trafficanti genovesi offrivano in vendita un ben specificato quantitativo di e.roina: 2 kg. e mezzo. La notizia era comunicata al Oomando N.P.T.I. di Roma che dava incarico ad un suo ufficiale, il ten. Angelozzi, di prendere contatto con gli spacciatori, presentandosi loro in veste di acquirente. L'operazione andava a buon fine. Nell'abitazione di uno dei trafficanti, che, convinto con gli altri di avere a che fare con uno spacciatore, vi aveva ricevuto, per concluaere il criminoso contratto, il ten. Angelozzi ed un suo agente, veniva rinvenuto l'intero quantitativo di eroina promessa: 2 kg. e mezzo, con conseguente sequestro di essa e rinvio a giudizio dei colpevoli. Il Tribunale cos motivava il suo convincimento che, nella specie, dovesse trovare applicazione l'atte nuante di cui al gi indicato art. 62 n. 5 O. p.: Non pu6 esservi dubbio che l'attivit illecita degli imputati sia stata, nel suo complesso, stimolata dal confidente Oarrara prima e dal ten. Angelozzi poi, la cui azione combinata ha indubbiamente operat( f in concorrenza causale con l'azione degli imputati medesimi. L'operazione di plizia la quale, per, si noti bene non stata da sola sufficiente a produrre l'evento, ha, in altri termini, certamente concorso a determinare l'evento stesso, insieme con l'azione dei colpevoli. E poich emerge chiarissimamente da tutte le risultanze processuali che l'operazione stata con dotta nella sua essenza dal ten. Angelozzi u quale altri non era se non un pubblico ufficiale nell' eser cizio delle sue funzioni, che -si badi -consistevano nella specie proprio nel reprimere nel modo pi astuto ed abile il criminoso traffico di droghe profi latosi nello individuare ed arrestare gli autori di esso; poich nella persona fisica dell'Angelozzi va ravvisata la stessa persona offesa dal reato e cio lo Stato di cui il predetto, come pubblico ufficiale, non ha fatto che rappresentare la volont nell'esercizio delle funzioni sopra specificate; poich tutta l'azione dell' A ngelozzi stata caratterizzata dal dolo (inqua drato questo concetto, naturalmente, nella sua pi lata accezione di comportamento subdolo, coscente e volontario diretto a trarre altri in inganno essendo chiaro che il fatto doloso cui si riferisce l'art. 62 n. 5 c. p. non significa reato perch .altrimenti la legge si sarebbe espressa con questo termine .e non con il primo): evidente, dunque, sulla base di tutte le suesposte considerazioni che ricorrono nella specie tutti gli estremi per l'applicazione della attenuante in esame . 17 L'errore in cui e incorso il Tribunale apparir di tutta evidenza ove si pong.a mente alla differenza corrente tra le attivit di polizia dirette ad accertare l'esistenza di reati gi consumati e l'attivit egualmente di polizia che si risolve in una istigazione o determinazione del reato, cio in una partecipazione psichica o i,ddirittura materiale alla realizzazione del crimine (figura dell'agente provocatore). Nelli prima ipotesi v' la realizzazione unicamente di uno scopo repressivo. Esistono gli autori di un reato e la polizia tenta con i mezzi a sua disposizione, di scoprirli e farli condannare. Nella seconda ipotesi, invece, l'attivit della polizia volta ad eliminare persone pericolose, inducendole appunto, a mezzo di un agente provocatore, a compiere un reato, di cui essa ha tutte le fila. Pi che un'azione repressiva, si tratta di un'attivit generica di sicurezza sociale, in cui il comportamento dell'agente provocatore pu estrinsecarsi in una semplice occasione o pretesto al compimento del reato (come, per fare due esempi tra i pi noti, qualora l'agente induca un farmacista a vendergli un veleno senza ricetta o un droghiere a vendergli medicinali in forma o dose di medicamento) ovvero in una vera e propria compartecipazione criminosa, con l'anticipazione, ad esempio, del denaro occorrente all'impresa o con l'effettuazione del trasporto della merce. Ma, per tornare alla prima ipotesi, sia che si voglia distinguere i reati in materiali e formali, sia che tale distinzione si voglia negare, l'attivit dell'agente provocatore interviene in ogni caso dopo che l'azione criminosa stata portata a termine e dopo che l'evento si verificato. Nella specie, ad esempio, il reato contestato agli imputati era di introduzione in Italia e di detenzione di stupefacenti, reato gi interamente verificatosi nel momento in cui il ten. Angelozzi si presentava, in veste di acquirente, a proporre la vendita di eroina. Egli ha dato occasione o pretesto non al compimento del reato, ma alla sua repressione e quindi ha concorso unicamente a portare a buon fine un'azione di pubblica sicurezza. Per altro verso, d'altronde, l'attenuante in esame doveva essere negata. Si gi detto come l'art. 62, n. 5, preveda una diminuzione di pena quando vera e propria concausa dell'evento sia il fatto doloso non di un terzo qualsiasi, ma della persona offesa. Necessit quindi per il giudicante, prima ancora di esaminare se esista o meno un concorso all'evento, di determinare e individuare la persona offesa dal reato. Orbene, agli imputati era contestato il reato di introduzione in Italia e di detenzione di stupefacenti, reato contemplato da una legge speciale, ma che indubbiamente rientra concettualmente tra i delitti contro l'incolumit pubblica, previsti genericamente nel titolo VI del Codice. Caratteristica di tali delitti di esporre a pericolo la salute e la vita di un numero non determinabile di persone, sicch il bene tutelato dalla norma duplice: l'interesse della societ a non vedere esposto a pericolo l'insieme dei suoi stessi componenti e, in concreto, l'interesse all'integrit fisica delle singole persone che, di volta in volta, siano per avventura danneggiate dall'azione delittuosa. Solo tali singole, determinate persone possono, in concreto, concorrere alla produzione dell'evento, non certo la comunit dei cittadini, che non persona ed alla quale per la sua attrezzatura non pu6 essere attribuita una qualsiasi volont, tanto.. meno diretta al compimento di un evento lesivo, proprio o atri poco importa. Meno che mai la qualifica di parte offesa .. pu essere, in casi del genere, attribuita allo Stato, quale rappresentante della comunit, per due ragioni: la non identit dei concetti di Stato e di comunit, Iessendo quest'ultima solo un elemento dello Stato, 1 non suscettibile d'essere nemmeno rappresentata in I giudizio da esso, e la difficolt concettuale e giuridica di attribuire allo Stato la volont di compiere atti lesivi di beni o diritti. G. SCIARELLI TRASPORTO -Trasporto di merci per ferrovia Mancata riconsegna -Colpa grave delle Ferrovie Risarcimento danni -Misura -Regime vincolistico dei prezzi. (Corte di Appello di Messina,, 11 febbraio 25 marzo 1957. Pres. Taccone; Est. Ciminata. Causa Ditta Mazzarella, Banca Commerciale Italiana ed altri contro Amministrazione FF.SS.). Quando vi un prezzo d'imperio stabilito dalla pubblica autorit, prezzo corrente o giusto prezzo , ad ogni effetto, quel prezzo d'imperio, e perci ai fini dell'art. 1696 O. c., il danno derivante dalla perdita di merce trasportata, se sottoposta al blocco dei prezzi, deve calcolarsi secondo il prezzo d'imperio. Il blocco dei prezzi non venuto meno in Sicilia, a seguito dell'occupazione da parte delle autorit militari alleate. Al prezzo d'imperio, stabilito per una data merce, sono soggette tanto la merce di produzione nazionale, quanto quella di produzione estera. La sentenza massimata segna un'altra tappa, non l'ultima, per6, di una complessa causa, che era stata portata gi due volte dinanzi la Cassazione, per la risoluzione di varie questioni di diritto, e vi ritornata ora per la terza volta. I precedenti di fatto sono i seguenti. All'inizio del 1943 la Banca Commerciale, sede di Palermo, acquist da una ditta tedesca, per conto della ditta Mazzarella G. E. corrente in Palermo, 40 tonnellate di potassa caustica, al prezzo di L. 5 al chilogrammo. Detta merce, spedita dalla Germania nel. febbraio 1943, non pot giungere a destinazione, a causa dei noti eventi bellici, e dal Capo stazione di Bonifati (Calabria), dove il trasporto venne inter rotto, fu disposta la vendita di essa a terzi, in consi derazione della deteriorabilit della stessa. Occorre premettere anche che mentre la merce era ancora viaggiante, la ditta M azzarella avevuna certa somma (n. 291). IMPOSTA SULLA PUBBLICITA. -3) Se sia soggetta all'imposta preveduta dall'art. 15 D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, la proiezione di documentari propagandi stici effettuata senza alcun corrispettivo (n. 292). 4) Dovuta l'imposta, se la determinazione del suo ammontare possa aver luogo in base ad un corrispettivo virtuale, presunto d'ufficio dall'Amministrazione finan ziaria (n. 292). LAVORO LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO. -Se il D.L. 23 agosto 1946, n. 201, concernente le norme per la concessione di un :sussidio straordinarie a favore dei lavo~a'tori italiani arruolati per prestare la loro-operaall'estero, attribuisca alle famiglie dei lavoratori stessi un diritto soggettivo o un semplice interesse legittimo in rapporto alruso di un .potere discrezionale da parte dell'Aniministrazione (n. 293). 24 LOCAZIONI 1) CIMITERI DI GuRRA -DISMISSIONE. ,...-Se i proprietari delle aree destinate a cimiteri di guerra qualora tra essi e l'Amministrazione sia intervenuto un contratto di locazione, abbiano diritto a pretendere, posteriormente alla data di cessazione dell'uso cemeteriale, alcuna somma per il vincolo post-cemeterialeo per i lvor occorrenti per il ripristino dei terreni (n. 101). 2) Se all'Amministrazione incombano, posteriormente alla cessazione della occupazione dlle aree destinate a cimiteri di guerra, obblighi nei confronti dei proprietari dei terreni che si siano rifiutati di sottoscrivere un contratto di locazione, ma che comunque abbiano accettato, con la riscossione, il pagamento del canone annuo (n. 101). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI OBBLIGAZIONI PECU:ITTARIE. -Se i debiti costituiti in specie monetaria avente valore intrinseco costituiscono debiti di valore (n. 35). LOTTO E' LOTTERIE CONCORSO A PREMI. -Se il Ministero delle Finanze possa negare ai quotidiani la autorizzazione a svolgere concorsi ad operazioni a premi, anche nel caso che i concorsi siano indetti da ditte commerciali o industriali; ma implichino, PE'lr la partecipazione, ,l'acquisto del giornale (n. 13). PARTE CIVILE COSTITUZIONE DELLA P.A. -Se la Pubblica Amministrazione possa costituirs(parte civile nel procedimento penale, al fine di cionseguire l'ammontare delle .spese di spedalit, di assistenza sanitaria, ecc. erogate .a favore di un suo dipendente, a causa delle lesioni riportate da questi per colpa dell'imputato, nella consumazione del reato che gli viene addebitato (n. 12). POLIZIA ESERCIZI PUBBLICI. -1) Se, ai sensi degli' artt. 7' 17 e 96 del Testo :Unico delle leggi di P.S., sia vietato chh~dere gli esercizi pubblici prim~ dell'orario stabHito per ciascun Comune dal Questore (n. 20). 2) Se l'esercizio, da parte. del titolare di tl,na licenza di polizia, di attivit non spressamente prevista nel provvedimento di autorizzazione e con la rfohiesta di compensi superiori a quelli ivi contemplati, ostituisca c abuso ai sensi. e 'per gli effetti dell'art. 10 del Testo Unico 773/1931 sulla Pubblica Sicurezza, e possa quindi dar luogo alla sospensione o alla revoca del provvedimento summenzionato (n. 21). PREVIDENZA ED ASSISTENZA CASSE MUTUE. -Se la Cassa Mutua per i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, rientri fra gli Istituti che l'art. 15 in correlazione con l'art. 53 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, ammette a concedere prestiti agli impiegati verso cessione di quote di stipendio (n. 28). - PREZZI 1) Se debba cons~derarsi stabilito a pena di decadenza. il termine preveduto dai provvedimenti del C.I.P. pe~ la presentazione, da parte _delle Soci~~ raffinatrici di zuccheri, della domanda tli rimborso delle spese di trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione a quelli di raffinazione (n. 36). 2) Se sia legittima la pretesa dell'Amministrazione di ottenere la riduzione dei prezzi in una fornitura di vino, in corrispondenza con gli sgravi fiscali che siano intervenuti sulle imposte di consumo e I.G.E., gi contemplate in sede di pattuizione dei prezzi (n. 37). REGIONI REGIONE SICILIANA -DELEGATI REGIONALI. -1) Se i Delegati Regionali per le amministrazioni provinciali in Sicilia abbiano la natura di organi regionali e pertanto la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetti alla Avvocatura dello Stato ai sensi del D.L. 2 marzo 1948, n. 142 (n. 58). REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE. -2) Se la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, del Trentino Alto Adige, attribuisce alla Regione la stessa potest espropriativa che la legge del 1865 attribuiscie agli organi dello Stato, sia pure con la limitazione territoriale dell'ambito regionale (n. 59). 3) Se rientri nella competenza legislativa ed amministrativa della Regione Trentino Alto Adige oltre alla materia dell'edilizia, popolare anche quella concernente l'edilizia economica ed il piano di incremento per occupazione operaia INA-Casa (n. 59). 4) Se il controllo attribuito alla Giunta Provinciale sulle amministrazioni comunali e sugli enti indicati nell'art. 48, n. 5, S.S.'l,'. AD, sia limitato al controllo sugli atti, ovvero al controJlo sugli organi >1 (n. 60). 5) Se costituisca" un conti:ollo sostitutivo di organi ovvero di atti, la nomina da parte della Giunta Provinciale, di un cor;nm.issario in sostituzione della Commissione amministratrice di un'azienda elettrica consorziale, i cui componenti avevano presentato le 'dimissioni, che, per, non erano state ancora accettate (n. 60). RESPONSABILITA CIVILE AZIONE DI RIVALSA DELLA P.A. -1) Se, nel caso di operai giornalieri assunti dalla Pubblica Amministrazione con contratto di diritto privato a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 legge 26 febbraio 1952, n. 67, il gidizio per l'affermazione della responsabilit del dipendente debba essere proposto avanti il giudice ordina~io ovvero davanti la Corte dei Conti (n. 180). INFORTUNI DI DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE. 2) Se, premessa l'esistenza di un contratto tra l'Amministrazione della Difesa ed una Societ Cinematografica, in forza del quale quest'ultima si sia impegnata ad assicurare contro gli infortuni i componnti di reparti militari che, all'uopo comandati,. avrebbero preso-partealla realizzazione di un film, debba far capo all'Amministrazione il risarcimento, in favore dello infortunato, della quantit del danno eventualmente eccedente il margine di assicurazione (n. 181). 25 RIFORMA AGRARIA LEGGE SILA. _..:.. Se l'Opera Valorizzazione Sila, ai sensi della legge Sila, che attribuisce il carattere di atto legislativo delegato al provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza o il trasferimento dei beni a favore dell'Opera stessa, possa procedere ad occupazione immediata di un fondo, che aveva in precedenza concess in locazione (n. 1). SCAMBI E VALUTE PENE PECUNIARIE; -Se, quando una violazione valutaria commessa nell'interesse di una societ commerciale, la condanna alla pena pecuniaria debba essere inflitta alla Societ ovvero alle persone fisiche che abbiano concorso alla violazione o ne abbiano ostacolato l'accertamento (n. 15). STAMPA QUOTIDIANI -CONCORSI A PREMI. -Se il Ministero delle Finanze possa negare ai quotidiani la autorizza~ zione a svolgere concorsi ad operazioni a premi anche nel caso che i concorsi siano indetti da ditte commerciali o industriali, ma implichino, per la partecipazione, l'acquisto del giornale (n. 5). TELEFONI ABBONAMENTI TELEFONICI. -Se l'Associazione N azionale Vittime Civili di guerra, ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento telefonico con la Soc. Tel. Tirrena, debba essere classificata nella 4" categoria, in luogo della 5", tra le categorie prevedute dall'art. 1 D.M. 30 giugno 1955 (n. 15). TRASPORTO PREZZI. -Se debba considerarsi stabilito a pena di decadenza il termine preveduto dai provvedimenti C.I.P. per la presentazione, da parte delle Societ raffinatrici di zuccheri, della domanda di rimborso delle spese di trasporto dei greggi dagli stabilimenti di produzione a quelli di raffinazione (n. 41). TRATTATO DI PACE DANNI DI GUERRA. -1) Se l'art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra disponga che nessun indennizzo o contributo corrisposto in caso di denuncie o dichiarazione false o scientemente inesatte o di omissione delle dichiarazioni previste dall'art. 11 (n. 72). 2) Se la stessa disposizione, sia estensibile, in via analogica, alle richieste di indennizzo avanzate ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace (n. 72). 3) Se, ravvisandosi nelle falsit contenute nella domanda di indennizzo gli estremi di un reato, l'Amministrazione debba farne denuncia all'Autorit giudizia< ria competente (n. 72). /!