ANNO. IX -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1957 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI>. La prima delle suddette condizioni (rilevanza e pertinenza della questione costituzionale) va posta in relazione con il carattere peculiare del giudizio di legittimit costituzionale, quale sancito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Come noto la Corte Costituzionale non pu essere direttamente adita dai singoli cittadini, ma solo da altri poteri dello Stato (giurisdizionale, esecutivo dello Stato o delle regioni). I cittadini possono soltanto, sollevando l'eccezione di incostituzionalit della norma da applicare, sollecitare l'autorit giurisdizionale a:ffinch richieda alla Corte la risoluzione della questione di lgittimit costituzionale. Ma, a sua volta, l'autorit giurisdizionale pu -su istanza di parte, del P. M. o di ufficio adire la Corte soltanto quando l'applicazione della norma, di cui sia contestata la costituzionalit, sia indispensabile per la definizione del giudizio; cio, soltanto quando la. decisione della specifica controversia, della quale investita l'autorit giurisdizionale, sia paralizzata dal dubbio che la norma, che tale controversia risolverebbe, sia incompatibile con i precetti della Costituzione. Dal preciso disposto dell'art. 23 (in relazione con il precetto dell'art. 1 della legge costituzionale ;:i. 1) deriva che non possono essere portate alla Corte Costituzionale questioni astratte od accademiche e che, di conseguenza, l'autorit giurisdizionale vincolata dal rapporto esistente tra i termini aoncreti (di fatto e di diritto) della controversia per la quale stata adita e la norma della quale si assume l'incostituzionalit. Pertanto, prima di emanare l'ordinanza di cui all'art. 23, l'autorit giurisdizionale dovr previamente: risolvere in senso positivo le questioni attinenti alla propria giurisdizione e competenza; risolvere in senso negativo le questioni pregiudiziali e preliminari, di rito o di merito, che facciano ostacolo all'applicazione della norma della quale sia posto in dubbio la legittimit costituzionale. Nel novero delle questioni che ciascuna giurisdizione deve -nell'ambito della propria competenza -risolvere previamente, vanno comprese non solo quelle attinenti all'interesse r,d agire, alla legittimazione attiva o passiva, alle eccezioni di prescrizione, di decadenza,di remissione; di compensazione, ecc., ma altres tutte quelle che importano un'indagine preliminare di fatto o di diritto alla soluzione delle quali, in senso positivo o negativo, condizionata l'applicabilit della norma che si assume incostituzionale. .Anche in mancanza di eccezioni pregiudiziali propriamente dette, l'autorit giurisdizionale potr trovarsi nella. necessit di decidere se, per la soluzione della controversia, debba applicarsi una legge o un'altra, ovvero l'una o l'altra disposizione deJla stessa legge. Se soltanto per una legge o per una singola disposizione, sollevata o pu sollevarsi questione di costituzionalit, l'autorit giurisdizionale, prima di adire la Corte, deve, quanto meno, delibare in ordine alla legge o. alla disposizione da applicare nel caso concreto: e, soltanto se ritiene che, per la corretta soluzione della controversia, deve farsi applicazione proprio della legge o della disposizione per la quale la questione costituzionale sollevata, pu investirne la Corte e sospendere Jl giudizio. 2. In ordine alle considerazioni che precedono e che costituiscono la mera esegesi del chiaro e tasativo disposto contenuto nell'art. 23 della legge n. 87, non sembra possano essere sollevati seri dubbi; a meno di non voler ritenere che le controversie, intervenute avanti una qualsiasi giurisdizione, possano costituire semplice pretesto per adire la Corte Costituzionale. P delicata si presenta invece la soluzione dei seguenti quesiti: a) tenuta l'autorit giurisdizionale a manifestare il proprio convincimento e quindi a motivare, in ordine alla rilevanza e pertinenza -ai fini della controversia che chiamata a decidere -della questione costituzionale sollevata ~. b) Ove il precedente quesito venisse risolto in senso positivo, in quale atto deve essere contenuta la motivazione ~ nella stessa ordinanza o -eventualmente -in atto separato ~ 2 o) Spetta alla Oorte Oostituzionale, ai fini del mento. Ora, ai sensi dell'art. 134 c.p.c. l'ordinanza l'ammissibilit della questione costituzionale della cc succintamente motivata n: e ci, nonostante quale investita, un'azione di controllo circa la che le ordinanze siano, di regola, revocabili (art. 177 rilevanza e pertinenza della questione stessa in ree 279). L'esigenza della motivazione deriva dal lazione alla definizione della controversia, nel corso concetto che l'ordinanza; pur senza avere :finalit della quale stata sollevata ~ decisorie, costituisce pur sempre un giudizio, che d) Quali sono i limiti del potere di controllo non pu essere che il risultato di un ragionamento della Oorte ~ logico. L'obbligo della motivazione costituisce, Sotto gli aspetti pratici presenta peculiare intequindi, controllo per il giudice e garanzia per le resse sopratutto la soluzione del terzo dei suddetti parti (1). qusiti. Invero, se esso viene risolto affermativaA pi forte ragione la motivazione, sia pur sucmente pU: trovare ingresso, nei giudizi avanti la cinta, indispensabile, se, per disposto di legge, la Oorte l'eccezione di inammissibilit per difetto del possibilit di adozione dell'ordinanza subordinata requisito di rilevanza richiesto dall'art. 23. al concorso di condizioni essenziali. Ora -se non Ma la soluzione di tale quesito connessa con vi dubbio che contravverrebbe al tassativo diquella del primo. Invero la Oorte potr esercitare . sposto dell'art. 23 l'ordinanza che omettesse quanto il suo controllo, solo se l'autorit giurisdizionale meno di enunciare, sia pure mediante semplice tratenuta a manifestare il proprio convincimento mescrizione il.ella formula del testo, il convincimento diante una opportuna -per quanto succinta -dell'autorit giurisdizionale che la questione costitumotivazione. Ohe, invece, nessun controllo sarebbe zionale non manifestamente infondata.-non pospossibile, se l'autorit giurisdizionale potesse risersibile dimostrare il concorso dell'altra fondamentale vare in peotore, senza estrinsecarlo nella ordinanza condizione (rilevanza della questione costituzionale) di trasmissione, o in altro atto separato, il proprio senza una, sia pur succinta, enunciazione dei motivi, convincimento circa la rilevanza e pertinenza della in virt dei quali l'autorit giurisdizionale ritiene questione costituzionale ai fini della definizione di non poter decidere la controversia, se prima non della controversia. sia stata risolta la questione costituzionale. Il fatto Per converso -pur presentando il pi alto instesso che l'ordinanza, per sua natura, non pu teresse -hanno carattere accessorio il secondo pregiudicare la decisione nel merito, permetterebbe e quarto quesito. Invero l'azione di controllo da a qualsiasi giudice di sollevare, anche di ufficio, una parte della Oorte potrebbe essere indifferentemente questione costituzionale, inutile ai fini della controesercitata se la motivazione in ordine alla rilevanza versia, di ottenere eventualmente (per scopi diversi e pertinenza siano contenute nella stessa ordinanza da quelli per i quali pu essere adita la Oorte Costi o in atto separato (sentenza parziale). I limiti del tuzionale) la dichiarazione di incostituzionalit potere di controllo da parte della Oorte possono della norma e di dichiarare successivamente, dopo comportare l'esclusione di sindacato circa l'effettiva la pronuncia della Corte, non applicabile alla connecessit della risoluzione della qustione costitutroversia la norma in ordine alla quale la Corte zionale ai fini della definizione della controversia; stessa stata chiamata a pronunciarsi. ma non escludere la dichiarazione di inammissibiL'obbligo di una sia pur succinta motivazione lit, ove sia provato che l'Autorit giurisdizionale costringe, invece, il giudice (sia pure senza pregiunon si sia neppure posto il problema. dicarne la definitiva pronuncia) ad affrontare il problema della rilevanza della questione sollevata, 3. In relazione a quanto premesso occorre quin_ a scartare le eccezioni che potrebbero opporsi aldi, in primo luogo, indagare se l'autorit giurisdi l'applicazione della norma tacciata di incostituziozionale tenuta a motivare il proprio convincinalit, ed a render conto del processo logico, in mento in ordine alla rilevanza e pertinenza della base al quale pervenuto all'emanazione, -nel ri1 questione costituzionale. spetto delle condizioni poste dalla legge, dell'ordi Il secondo comma dell'art. 23 prevede espressananza di trasmissione alla Corte. mente che l'ordinanza di trasmissione deve rifeSotto un certo .senso potrebbe, invece, sembrare rire i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu superflua la motivazione dell'ordinanza che respinsollevata la questione n di legittimit costituzioga l'eccezione di incostituzionalit per manifesta nale; ma non prescrive tassativamente che l'istanza irrilevanza. Perch, se la controversia deve essere deve essere motivata, per quanto attiene alla riledecisa senza che vada fatta applicazione della vanza e pertinenza della questione stessa. Invece norma tacciata di incostituzionalit, il convincil'art. 24 statuisce: L'ordinanza che resping:;i, la mento dell'organo decidente, e quindi la motivaeccezione di illegittimit costituzionale per manizione, risulter dal separato atto (sentenza definifesta irrilevanza o infondatezza deve essere adeguativa o parziale), che, decidendo la controversia o tamente motivata n. un punto preliminare di essa, dichiarir non appli~ Peraltro, la differente formulazione di due articabile, ai fini della decisione, quella norma; dal che coli non sembra possa indurre a ritenere che il legideriver, esplicitamente o implicitamente, l'irrileslatore abbia voluto escludere l'obbligo di motivare vanza dell'eccezione di incostituzionalit. Se quindi l'ordinanza di trasmissione. il legislatore ha voluto che anche l'ordinanza, -che Lo stesso riferimento ad un provvedimento ben noto nll'ordinamento processuale, l'ordinanza, implica l'applicabilit di quelle regole e di quelle forme (1) Intal senso ANDRIOLI, Commento al c. p. c., 1256, generalmente previste in ordine a tal provvedi-I, pag. 377. respinga l'eccezione, sia opportunamente motivata, ci potrebbe dimostrare che la motivazione stata testualmente richiesta in una ipotesi nella quale la sua necessit poteva ritenersi dubbia: non lo stata, invece, nella ipotesi in cui l'esigenza della motivazione in re ipsa. Comunque -se per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione stata testualmente richiesta la motivazione in ordine alla manifesta irrilevanza n -in base alla stessa ratio deve ritenersi inderogabile l'esigenza della motivazione in ordine alla rilevanza n. In definitiva la motivazione della manifesta infondatezza pu ritenersi necessaria, onde permettere ai giudici di grado superiore di controllare la decisione su tale punto ed, eventualmente, di modificarla : un'approfondita motivazione della non manifesta infondatezza)) invece superflua e basta la semplice affermazione al riguardo, per il semplice motivo che compete a. statutire sulla fondatezza o meno della questione costituzionale sollevata la Corte Costituzionale. Il ragionamento .va invece pienamente rovesciato per quanto concerne la rilevanzall. 4. D'altronde l'esigenza della motivazione, per quanto concerne l'enunciazione del convincimento del giudice circa il concorso delle condizioni, alle quali subordinata l'emanazione dell'ordinanza di trasmissione, sembra indispensabile onde permettere l'accertamento della sussistenza dei requisiti essenziali dell'ordinanza stessa. Sotto questo profilo la soluzione del primo e del terzo dei quesiti sovra prospettati, si presenta difficilmente separabile. In primo luogo -affinch il disposto contenuto nell'art. 23 non resti lettera morta -sembra indispe:p.saqile che risulti che l'autorit giurisdizionale sia convinta del concorso di due requisiti essenziali (rilevanza e non manifesta infondatezza), alla sussistenza dei quali subordinata la potest di emanare ordinanza di trasmissione alla Corte; e ci indipendentemente dal problema della possibilit di azione di controllo da parte della Corte stessa e dei limiti di tale controllo. Come si detto la sussistenza del secondo requi sito -che si estrinseca nella mera manifestazione di un dubbio circa la costituzionalit della norma da applicare -pu risultare dalla semplice enuncia zione della formula contenuta nella legge. Peraltro, perch sia possibile la manifestazione di un convin cimento circa la sussistenza di un fumus boni juris, indispensabile che la questione costituzionale sia esattamente delineata, mediante l'individuazione e della norma tacciata di incostituzionalit e della norma costituzionale che si assume violata. In difetto di questo minimum, non sarebbe neppure possibile la manifestazione di un dubbio circa la costituzionalit di una norma, se tale norma non individuata o se non individuato il precetto costituzionale che con essa contrasterebbe. Per converso, la semplice affermazione della rilevanza della questione costituzionale sollevata, non accompagnata da un minimo di dimostrazione implicita o esplicita, sarebbe insufficiente; perch il convincimento al riguardo non pu estrinsecarsi nella mera manifestazione di un dubbio (che giu 2 3 stificato, per quanto concerne il seeondo requisito, dal fatto che soltanto la Corte Costituzionale competente a pronunciarsi sulle questioni di legittimit costituzionale). Ma deve consistere in una attestazione positiva, che rientra nella competenza dell'autorit giurisdizionale, avanti la quale sollevata la questione costituzionale. Ora il convincimento del giudice non pu mai risultare da una affermazione apodittica : deve, invece, essere il risultato di un ragionamento, quanto si voglia succinto, anche se r<.ivocabile. anche se non idoneo a pregiudicare la pronuncia definitiva. Perch sia ottemperata alla prima delle condizioni poste dall'art. 23, sembra, quindi, indispensabile che risulti dal testo dell'ordinanza (o aliunde) che l'autorit giurisdizionale si sia data carico di constatare la rilevanza della questione costituzionale sollevata ed abbia potuto scartare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'applicazione della norma tacciata di incostituzionalit. L'apprezzamento al riguardo pu essere soltanto provvisorio, sia in ragione della natura stessa dell'ordinanza, che non ha carattere decisorio e non pregiudica la pronuncia definitiva, sia perch, a quanto si desume dal tenore dell'art. 24, sufficiente che la questione non sia manifestamente irrilevante. Spetter quindi all'apprezzamento discrezionale dell'autorit giurisdizionale decider~, in relazione ai peculiari aspetti della controversia, il criterio di economia dei giudizi, ecc., se, ad esempio, sia opportuno procedere previamente ad istruttoria oppure decidere prima la questione attinente alla costituzionalit della norma che sarebbe da applicare. In particolare il magistrato penale non proceder all'istruttoria, in attesa della. risoluzione della questione di legittimit costituzionale relativa alla norma da applicare, perch la cessazione di efficacia di essa, qualora venisse dichiarata incostituzionale, renderebbe insussistente il reato e quildi superflua ogni indagine di fatto. 5. I requisiti essenziali della ordinanza di trasmissione alla Corte Costituzionale, che limitano le ipotesi nelle quali possono essere legittimamente instaurati dei giudizi costituzionali ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 1948, n. 1, condizionano la regolarit dell'ordinanza stessa, la quale -come pu essere pacificamente ritenuto - l'atto introduttivo del procedimento nei giudizi suddetti. Ne consegue: a) che non pu negarsi alla Corte Costituzionale una potest di controllo -vedremo entro quali limiti -per quanto concerne la regolarit dell'atto che instaura il giudizio: b) che I.a necessit di tale controllo -che indispensabile altres ai fini dell'accertamento della causa giuridica valida del procedimento costituzionale (la Corte pu, invero, essere investita del giudizio di legittimit costituzionale, ai sensi dell'art. 1 sovra rammentato, solo se cQneorrano , le condizioni poste dall'art. 23) -costituisce ulteriore argomento per dimostrare la necessit di motivazione, in ordine alla rilevanza della questione costituzionale; ch, in difetto di motivazione, l'azione di controllo sarebbe impossibile. -4 Ci vale a dimostrare, da un lato, l'inseparabi lit della soluzione di due fondamentali quesiti che abbia.mo proposti (il primo ed il terzo). L'indero gabile necessit di un controllo tendente ad accer tare la regolarit della costituzione del rapporto procssuale rende, d'altro lato, superfluo ogni ulte riore dimostrazione, ricavata dall'argomento che solo la Oorte Oostituzionale pu assicurare il rispetto del precetto contenuto nell'art. 23. In altri termini la Oorte Oostituzionale deve -come ogni giurisdizione -previamente con trollare la regolarit dell'atto introduttivo non solo sotto il profilo della : legittimazione (solo un' cc autorit giurisdizio nale n pu, ai sensi del ripetuto art. I, richie dere il giudizio circa la legittimit costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge); qualificazione dell'atto che si assume incosti tuzionale (deve trattarsi di legge o atto avente forza di legge) (I); della esistenza di una questione costituzionale, nel senso che sia individuato il precetto costitu zionale che si assume violato; ma altresi sotto il profilo della ammissibilit dell'azione, che si concreta solo nel concorso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 23 e segnata mente di quello della rilevanza. .Ai suesposti concetti da ritenersi abbia aderito la Oorte Oostituzionale, la quale, con ordinanza del 13-22 marzo 1957, n. 48-57, dopo aver ram mentato il primo dei requisiti richiesti dall'art. 23 ed aver ritenuto non esauriente la dimostrazione della rilevanza - ai fini della definizione della controversia -della questione costituzionale sol levata, ha affermato che spetti alla Oorte Oostitu zionale di esaminare preliminarmente se tale accer tamento stato esaurientemente compiuto (2). (1) Cfr. Corte Oost. sent. 23-26 gennaio 1957, n. 30-57. (2) Riteniamo opportuno trascrivere integralmente la motivazione della suddetta ordinanza: La difesa della attrice Bergomi ha insistito, anche nel corso della discussione orale, nella tesi che la ecce zione di inammissibilit proposta dall'Avvocatura Gene rale dello Stato non potrebbe essere accolta, perch com pete esclusivamente al giudice di .merito, al quale in ogni caso deve essere rimessa la causa, valutare se la disposizione dell'art. 278 del Codice civile rendesse inam missibili le indagini sulla paternit nella specie, data la circostanza pacifica della esistenza di figli legittimi. Di questa competenza del giudice di merito non possibile dubitare; il dubbio verte invece sul punto, se il giudice stesso pot~sse riservare il giudizio sulla questione ad un momento successivo alla definizione della controversia di legittimit costituzionale, ovvero dovesse risolverla prima, e cio al momento della proposizione di tale controversia, posto che l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'autorit giurisdizionale provvede alla sospensione del giudizio in corso ed alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di 1egittimit costituzionale. Il Tribunale di Voghera ha pronunciato una elaborata ordinanza nella qale sono ampiamente riferiti i Sia pur con motivazione succinta la Oorte Oostituzionale ha quindi risolto in senso affermativo il primo ed il terzo dei quesiti dianzi proposti (3). Manifestiamo la nostra incondizionata adesione a tale insegnamento, sia a motivo degli argomenti dianzi svolti, sia in ragione di quanto sar detto fra breve, al fine di confutare le eventuali obiezioni che potrebbero essere sollevate in relazione alla cennata pronunzia. termini della questione di legittimit costituzionale, anche con il sussidio di citazioni dottrinali; ma non si proposto il quesito preliminare di cui si detto sopra ed ha fatto una semplice menzione dell'art. 278 Cod. civ., del quale ha evidentemente tenuto presente il contenuto del solo primo comma, e non quello del secondo, di parti colare importanza nella specie in riferimento al terzo comma dell'art. 252, che nell'ordinanza non neppure menzionato. Di conseguenza, si deve riconoscere che l'esame della rilevanza della soluzione della questione di legittimit costituzionale ai fini del giudizio principale e la i COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Azione di risarcimento di danni derivati da alluvione Difetto di funzionamento dell'opera pubblica (paratoie di un sifone di affl.uente del Tevere) Competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. (Corte di Cass. S. U. n. 3755/54 Presidente Galizia -Rel. Duni -Est. Sagna -P. M. De Martini -Ministero Lavori Pubblici -S. A. Costruzioni Pasotti). Il Tribunale Regionale delle .Acque Pubbliche, competente a conoscere della domanda di risarcimento di danni, tanto se sono prodotti dalla esecuzione dell'opera pubblica quanto se dipendono dal funzionamento della stessa. Tale criterio di discriminazione vale, non soltanto, per le controversie previste dall'art. 140, lett. D) T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relativa alle indennit previste dall'art. 46 della legge 29 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere pubbliche idrauliche, ma, altresi, per le controversie previste nella successiva lett. E; la quale attiene alle controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, e quindi riferisce letteralmente il danno all'opera, e non al momento di esecuzione della stessa. La Corte Suprema, gi, con sent. 17 aprile 1944, n. 758 (con richiamo alla giurisprudenza anteriore) aveva ripudiato la distinzione -ai fini della competenza -fra danni riferibili all'esecuzione e danni riferibili al funzionamento dell'opera idraulica. Con l'annotata pronuncia la S. C. rileva che se la precedente sentenza aveva pronunciato in tema di indennit prevista dall'art. 46 L. espr. la ragionv sistematica ricusa di limitare il principio a detta ipotesi, onde esso va esteso anche a quelle controversi. e ricomp1ese nella lett. E dell'art. 140 T. U. sulle acque pubbliche. Tale giurisprudenza rimasta tuttora ferma. IMPOSTA DI REGISTRO -Imposte complemen tari e suppletive -Discriminazione -Art. 7 L. registro. AGEVOLAZIONI FISCALI Ricostruzione edilizia -DD.LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 luglio 1946, n. 221 -Grado di danneggiamento dell'immobile -Attestazione del sindaco -Efficacia -Accertamenti diretti da parte dell'Amministrazione -Ammissibilit. IMPOSTA COMPLEMENTARE Solve et repete Difetto di giurisdizione A.G.O. -Art. 6 L. 20 marzo 1865, n. 2248, alle. E. (Cass. SS.UU. 14/6 10 ottobre 1956, n. 3491 -Pres. Piacentini; Rel. Cannizzaro; P. M. Pomodoro (diff. Finanze c. Rey). L'imposta complementare, nel senso tecnico del termine usato dall'art. 7 della legge di registro, postula un errore oggettivo perch si tratta di tributo accertato successivamente alla liquidazione, eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari. L'imposta suppletiva, sempre nel senso tecnico predetto, si ha nel caso di errore soggettivo in cui sia incorso l'Ufficio, che fin da1 principio era in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento. L'attestazione dcl sindaco circa l'entit del danneggiamento di immobile trasferito per la ricostruzione al fine del godimento delle agevolazioni fiscali portate dai DD.LL. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, non ha carattere, n efficacia maggiore della stessa dichiarazione delle parti quando affermano che intendono provvedere alla ricostruzione dell'immobile: serve cio ad avviare la denunzia del privat.o verso lo speciale trattamento della agevolazione fiscale. Ma non pu essere equiparata a qualsiasi altro accertamento di carattere ufficiale, non essendo concepibile che il legislatore abbia ritenuto di affidare a tal genere di attestazione la definitivit di un giudizio che, nel. campo fiscale, sempre, invece, circondato da ogni cautela, mentre il sistema rimane sempre quello della denuncia controllata. In caso di accertamento di tassa di registro a termini dei DD.LL. n. 322 e 221 contenenti particolari agevolazioni fiscali, allorch l'Ufficio finanziario provveda ad accertamento successivo, non viene in discussione una tassa suppletiva, per la quale non vige il principio del solve et repete, ma si pu far questione soltanto di tassa complementare, per la quale, come per la principale, deve essere rispettato detto principio, altrimenti manca la giurisdizione del giudice ordinario. Sulla qu,estione oondensata nella seconda massima esattamente hanno rilevato le Sezioni Unite ohe, per la risoluzione della questione stessa, non ha rilevanza stabilire se i provvedimenti legislativi del 1945 e del 1946 abbiano o meno posto sullo stesso piano probatorio la dichiarazione del sindaco, e le attestazioni del Genio Civile e degli Uffii Teonioi Erariali. La questione, inveoe, va esaminata, data la materia speoiale, nei limiti e nello spirito del sistema e delle norme ohe detta materia regolano. E nell'ambito del sistema rientra appunto quel potere di aooertamento e di autoliquidazione dei propri diritti ohe istituzionalmente spetta alla Pubblioa Amministrazione. In sostanza l'aoquirente di un immobile danneggiato per oltre un terzo da eventi bellioi, ha, diritto alla registrazione del oontratto a tassa fissa. llfa questo diritto oompete soltanto se effettivamente sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la applioazione della norma. Condizione neoessaria che l'immobile sia stato danneggiato per oltre un terzo da eventi bellioi: ove questa condizione di fatto non sussista deve escludersi l'applioa.zione della norma di favore. Il oertifioato del sindaoo costituisce soltanto un on(}.re. relativo all' eseroizio del diritto; ma l'esistenza di questo dipende _ dal danneggiamento reale nella misura stabilita e non dal oertificato del Sindaoo. T. L. G. -11 IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali Art. 18 L. 2 luglio 1949, n. 408 -Costituzione di ipoteca in base a cambiali aventi causa sottostante in rapporto di mutuo -Non compete agevolazione. (Cass., Sez. I, 25 ottobre 1956, numero 3935/56 -Pres. Oggioni; Est. Civiletti; P. M. Guidi (coni.) -Amministrazione Finanze dello Stato c. Ciattino Carlo). L'agevolazione tributaria concessa con l'art. 18 della legge n. 408 del 1949 -a termini del quale i contratti di mutuo per la costruzione di case di abitazione sono assoggettati al pagamento della imposta di registro ed. ipotecaria ridotte ad un quarto -non si applica all'ipotesi di mutuo contratto in forza di cambiale ipotecaria e cio al negozio di costituzione di ipoteca in base a cambiali, anche se le stesse abbiano causa sottostante in un rapporto di mutuo. La legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento edilizio stabilisce aloune agevolazioni fisoali e tributarie per la oostruzione di case di abitazione, comprendenti anohe uffici e negozi, ohe non abbiano il oarattere di abitazioni di lusso e la oui oostruzione, iniziata entro il 31 dicembre 1953 sia ultimata nel termine di un biennio dall'inizio. Fra le dette agevolazioni compresa anohe quella racohiusa nell'art. 18, a termine del quale cc i contratti di mutuo stipulati per le oostruzioni (anzidette) o per la prima oompravendita delle oostruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in oui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria ridotte ad un quarto . Lasoiando da parte tutte quelle altre condizioni alle quali la legge subordina il godimento del benefioio tributario in parola, va invece sottolineato che la formulazione stessa della disposizione in esame, lo spirito ohe ne anima il contenuto, il oarattere eccezionale ohe normalmente riveste ogni norma ohe oontiene agevolazioni in materia tributaria, ed infine l'interpretazione sistematica additata dal prinoipio fissato nell'art. 8 della legge di registro, ohiaramente dimostmno 1Jhe presupposto essenziale, al quale detto beneficio prima di ogni altro condizionato che l'ipoteca afferisca esclusivamente al contratto di mutuo stipulato direttamente pm la oostruzione di una determinata costruzione, avente le caratteristiche richieste dalla legge. La stessa espressione del testo legislativo oomporta un rapporto di interdipendenza e di oorrelazione neoes saria fra il oontratto di mutuo e la costruzione: cc i oontratti di mutuo stipulati per le costruzioni ... . Il oontratto di mutuo cio lo strumento diretto ed immediato al fine voluto dalla legge ohe quello del l'cc incremento delle oostruzioni edilizie . L'ipoteca deve garantire direttamente ed unica mente il oontratto di mutuo: necessario, cio, ohe l'ipoteca sia iscritta in forza dell'atto stesso con il quale si stipula il mutuo ed a garanzia di questo mutuo portato dal contratto. Quando inveoe l'ipoteca, anzich garantire direttamente il mt{,tuo stipulato ai fini della costruzione edilizia, garantisce le cambiali emesse, sia pure in dipendenza del mutuo, si fuori dell'ambito di appli oabilit dell'agevolazione in questione, racchiusa nel l'art. 18 della legge n. 408. Non disoono.soiamo ohe fine della legge, come del resto posto in piena evidenza nel titolo, secondo la parola del Ministro prop01twnte qiieUo di cc stimolare benefi6amente la ripresa dell'attivit edilizia e di invogliare il capitale privato negli investimenti dell'industria privata >>. Ma non si deve neppure dimentioare che nella speoie il carattere di ecoezionalit gi posto in rilievo e ohe insito in una norma di favore in materia tributaria, rende necessario che oosiffatti investimenti abbiano come obiettivo diretto, e non gi mediato, e oome fine prossimo, la ricostruzione edilizia. Il ohe tanto pi evidente quando si oonsideri la necessit, anche dal lato formale, ohe dall'atto di mutuo portato alla registrazione appaia evidente ohe il mutuo sia rivolto a detto fine. La disposizione di legge ha infatti inteso agevolare, sul terreno fisoale, la stipulazione dei mutui oontratti pm le oostruzion1 edilizie, ma, proprio per ci, il meooanismo della stipulazione di un mutuo, garantito da ipoteoa, deve essere tale ohe sia sempre possibile rioollegare l'iscrizione ipoteoaria oon imposta ridotta, all'operazione oompiuta ai fini della ricostruzione. Questo oollegamento dell'agevolazione tributaria con il rapporto g~uridico, in vista del quale essa fii conoessa, dovendo essere possibile in base ad accertamento documentale, senza neoessit di indagini aliunde, in tanto pu essere attuato, in quanto l'ipoteoa sia iscritta in forza dell'atto stesso ool quale si stipula il mutuo ed a garanzia del mutuo stesso. Mentre detto contratto di mutuo pu essere stretta mente legato alla operazione eoonomica, in vista della quale viene stipulato, il mutuo portato da cambiale, e quindi in definitiva quest'ultima, costituisce un titolo autonomo per s stante, indipendente dallo. scopo per oui fu mutuata la somma. D'altronde, come esattamente, ha rilevato la Su prema Corte cc ricorre anohe un /attore logico ad escludere l'applicabilit del benefioio all'ipotesi di mutuo contratto in obbligazione oambiaria, ed dato dal fatto ohe il ricordato articolo 18 subordina la agevolazione alle oondizioni ohe l' edifioio per la cui oostruzione il mutuo stato oontratto non sia oasa di lusso e l'edifioazione sia ultimata entro il biennio dal suo inizio, condizioni che non sarebbero opponibili al terzo possessore della cambiale subentrato nella relativa ipoteoa, al oontrario di quanto avverrebbe in oaso di semplioe cessione . T. L. G. PROFITTI DI REGIME Incrementi derivati da investimenti di denaro pre'esistente nel patrimonio del coniuge. Art. 17 R.D.L. 26 marzo 1946, n. 134 -Inapplicabilit -Pretesa gestione fiduciaria -Esula da ogni previsione di legge. (Cass., Sez. I, Sent. 7 novembre 1956, n. 4182 -Pres. Oggioni; Rel. Celentano; P. M. Guidi (conf.) Finanza c. Lessona). Il secondo comma dell'art. 17 del R.D.L.--26. marzo 1946, n. 134, esclude dalla avocazione dei profitti di regime, fra gli altri, i beni derivanti da. trasformazione di altri beni o da investimenti di -12 denaro preesistente nel patrimonio del soggetto passivo di avocazione e non concerne i beni da questi, a proprio nome, acquistati, e derivanti dall'investimento di denaro preesistente nel patrimonio della moglie o, in genere, di diversa persona. I./asserzione di avere agito quale gestore fiduciario :non offre, comunque, la possibilit al predetto soggetto di sostenere che gli incrementi del proprio patrimonio, appartengano, invece, al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti, al fine di invocare la prova della legittima provenienza, per detti famigliari senza restrizione concessa dall'art. 9 del D. L. n. 134, in quanto che l'azione rivolta a dimostrare l'interposizione gestoria, mentre esula dalla previsione dell'art. 17, non pu ritenersi neppure compresa in quella del suddetto art. 9. Il quale consente solo la prova dell'indipendenza degli acquisti conseguiti dai menzionati familiari rispetto a beni di pertinenza di costoro o -trattandosi di immobili -ai medesimi intestati e non pu pertanto, riferirsi ad incrementi che derivino direttamente da acquisti eseguiti, a proprio nome, dal soggetto passivo di avocazione. Le massime ohe precedono derivano dalla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. L. n. 134del1946. Questo seoondo artioolo, dopo aver stabilito ohe gli incrementi patrimoniali sono oostituiti da tutti i beni entrati, anohe per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente al 3 ge'nnaio 1925 o alla data pi reoente dell'assunzione delle oariohe (lo oomma), dispone che sono esoliisi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, i relativi frutti, nonoh i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di denaro preesistente nel patrimonio stesso ( 20 oomma). chiaro ohe la Legge considera esolusivamente il patrimonio del soggetto passivo di avooazione, in relazione all'incremento ohe il patrimonio stesso e oio il patrimonio di questo soggetto -ha ricevuto. Di guisa ohe quando' sia fuori oontestazione -oome lo era nel oaso di speoie -ohe l'inorernento di oui si disoute si riferisoa strettamente ed unioamente al patrimonio predetto, pretendere anoora di dimostrare la legittimit della provenienza di tali incrementi attraverso la prova ammessa, per i soli familiari, dall'art. 9 del D. L. n. 134, signifioa voler falsare le finalit della legge e voler forzare il rigido sistema probatorio delle disposizioni in materia. Peroh in tal modo non si mira a provare la derivazione degli inorementi verifioatisi nel patrimonio del soggetto passivo in relazione a quei fatti eoonomioi leoiti, presi espressamente e singolarmente in considerazione dal 1 capoverso dell'art. 17, ma si oeroa di fornire la dimostrazione di un'asserita fittizia intestazione, a nome del soggetto passivo medesimo, il cui patrimonio ha ricevuto diretto incremento. E questa dimostrazione non ammessa. N l'estremo rigore della legge pu consentire all'interprete di pervenire a diversa oonolusione. T. L. G. PROVA CIVILE -Art. 2704 C. C. -Scrittura privata -Computabilit della data nei confronti dei terzi -Idoneit dei fatti, genericamente indicati nell'art. 2704, a stabilire la certezza della data. Valutazione di merito -Incensurabilit in cassazione. ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO Operazioni commerciali con i propri clienti Atti di gestione e non atti amministrativi. IMPOSTA DI REGISTRO Art. 5 D. L. 8 marzo 1945, n. 90 -Trasmissioni immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado -Presunzione di liberalit -Prova specifica per combattere le presunzione -Riferimento al prezzo effettivamente pagato -Provenienza del prezzo. (Cass., Sez. I, Sent. n. 3309/56 -Finanza -Zingone - Pres. Oggioni; Rel. Pece; P. M. Rossi (conf.). L'elencazione contenuta nell'art. 2704 O.O. dei casi idonei a conferire alla datazione di una scrittura privata, certezza nei confronti dei terzi, non tassativa, in quanto lo stesso articolo si richiama genericamente, e senza ulteriori specificazioni, ad altri fatti che possono stabilire, in modo ugualmente certo, l'anteriorit della formazione di un documento all'uso che se ne faccia nei. confronti dei terzi. Trattandosi di un richiamo generico, da ritenere che deve essere rimesso all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito la valutazione, caso per caso, dell'idoneit di detti fatti a stabilire la certezza in questione. Gli .istituti di credito di diritto pubblico, pur essendo soggetti alle disp<;>sizioni di legge inerenti alla loro natura pubblicistica, tuttavia, nell'esercizio delle loro operazioni commerciali, e nei rapporti con i propri clienti e contraenti, compiono non gi atti amministrativi, in senso temico-giuridico, ma veri e propri atti di gestione, soggetti alle regole comuni del diritto privato. A.i fini dell'art. 5 del D. L. 8 marzo 1945, n. 90, il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza in base a titoli aventi data eerta, ai sensi del codice civile, non , in easo di contestazione, il prezzo dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento, ma quello effettivamente pattuito fra le parti stesse. Il prezzo, del cui ammontare deve essere provata la provenienza non pu essere identificato con il maggior valore, eventualmente attribuito all'immobile, dagli Uffici finanziari, in sede di valutazione agli effetti fiscali. .Ai fini dell'art. 5 del D. L. n. 90, la disponibilit del prezzo deve risalire, in base a titoli di data certa, a momento anteriore a quello del pagamento del prezzo stesso. Sia pure oon qualche riserva, si potrebbe pure convenire, da un punto di vista astratto e generale, sull'esattezza della prima massima, la quale, tuttavia, sul piano oonoreto, non aderisce affatto alla speoie presa in esame, nella quale, pi precisamente, il contribuente, a. pretesa dirnostrazione della provenienza del prezzo dell'immobile acquistato, aveva prodotto in giudizio dichiarazione della Banoa N a-zionale del Lavoro, attestante l'esistenza, ad una determinata data, di un certo saldo attivo a suo favore. Ora la Corte di merito, in tanto aveva ritenuto ohe tale documento stabilisse in modo egualmente -13 certo ~rispetto agli altri << fatti espressamente e distintamente presi in oonsiderazione dall'art. 2704 o.o. -l'anteriorit della formazione della suddetta dichiarazione, in quanto -al di fuori di ogni specifica valutazione di fatto -era partita dal presupposto di poter conferire alla dichiarazione della Banca carattere di << oertifioazione amministrativa , avente << pubblio fede ; e oi peroh, essa, secondo la Oorte predetta, doveva considerarsi rilasciata da ente pubblico. Ma caduto tale presupposto, peroh fondamentalmente errato, cos come ha affermato il Supremo Oollegio (Vedi II Massima), questo avrebbe dovuto ancora dichiarare non pi valide le conseguenze ohe da tale presupposto la Oorte di merito aveva creduto di poter derivare, appunto in ordine alla computabilit verso i terzi della data portata nella dichiarazione predetta, a torto confusa dai giudici di merito oon certificazione proveniente da pubblico ufficio. Resta fermo, comunque, il principio racchiuso nella seconda massima, e sul quale si era in particolar modo soffermata la difesa dello Stato: in sostanza la natura pubblicista degli istituti di diritto pubblico non vale a qualifioare atti amministrativi quelli relativi ad operazioni commerciali eseguite oon i propri clienti dagli istituti medesimi. Non esatto, pi particolarmente, ohe questi siano enti pubblici, almeno nell'esercizio di quell'attivit ohe si traduce nel prendere in deposito danaro di privati e, in ogni oaso, da escludere ohe le certificazioni bancarie, in ordine a tali operazioni possano rivestire il oarattere di oertifioazioni amministrative. Le diohiarazioni bancarie sono diohiarazioni ohe non possono rientrare fra gli atti pubblici a termini dell'art. 2704 o.o., n possono essere considerate scritture di data certa, non sussistendo esplicazione alcuna di una attivit oertificatrioe che propria del pubblico uffioiale. Se a. determinati istituti di eredito vengono oonferite particolari funzioni ohe gravitano nell'ambito del diritto pubblioo, comunque bisogna pur distinguere dalla attivit ohe connessa a tali funzioni, quella ohe si esercita invece oome attivit di una qualsiasi impresa privata, cos come quando si stringono rapporti oon privati per deposito di danaro, di titoli o altro. Onde almeno per tutte quelle oertifioazioni che riguardino queste attivit, essenzialmente e sostanzialmente private, da escludere ohe le certificazioni stesse possano assurgere a vere e proprie certificazioni amministrative, oome se rilasciate da un pubblico ufficio nell'esplicazione di attivit di carattere pubblioo. Si tenga presente ohe gli stessi impiegati degli istituti di emissione rimangono impiegati privati e la vigilanza ohe nell'attivit di tali istituti si esplica da parte di funzionari dello Stato, in oonformit delle leggi vigenti, non vale di o erto a trasf armare la natura privata dell'attivit esplicata dagli impiegati medesimi persino nell'attazione delle finalit pubblicistiche dell'ente da oui dipendono. * * * La controversia, ohe ha dato lo spunto alle riportate massime, si imperniava in sostanza, sulla esatta interpretazione dell'art. 5 del D. L. 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alla imposta sulle suooessioni e donazioni. Il predetto articolo stabilisce testualmente: Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalit e come tali, sono soggette all'imposta, quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Oodioe civile ... . ben chiaro l'intento legislativo, rivolto ad evitare ohe gli stretti vincoli di parentela (fino al III grado), a causa dell'affetto ohe da essi deriva, possano indurre le parti contraenti ad eludere la maggiore imposta dovuta per l'atto di liberalit mascherando questo sotto la specie della oompravendita. Ed anoora di assoluta evidenza ohe si tratta di norma posta a salva guardia dei diritti dell'Erario e ohe per oi impone stretta interpretazione rigore nella sua applicazione oon>. * * * Con questa decisione il Consiglio di Stato ha espressamente confermato la sua giurisprudenza sulla natura del diritto di sqiopero rioonosoiuto e tutelato dalla Costituzione solo nei confronti dei dipendenti privati e per la ttela dei loro interessi eoonomioi. I lavori preparatori relativi all'art, 40 della Costituzione, la sua oollooazione nella Carta Costituzionale e la particolare natura del rapporto di pubblico impiego, sia per quanto attiene al datore di lavoro, lo Stato o gli altri enti pubblici, di oui gli impiegati sono al contempo dipendenti ed organi, s_ia in riferimento alle funzioni ohe i pubblici dipendenti svolgono nell'interesse della collettivit e ohe non tollerano interruzioni, confermano, a nostro avviso, l'esattezza della tesi accolta dal Consiglio di Stato. D'altra parte, lo sciopero per motivi politici del tutto estraneo al rapporto di lavoro e non pu considerarsi un diritto del lavoratore, ma, eventualmente, una facolt del cittadino, ohe dovrebbe rientrare nel diritt>, per essere autorizzati a condurre, in abiti civili, automezzi che, bench appartenenti alle Amministrazioni Militari, portino, oltre la targa militare, anche quella civile (n. 53). AVVOCATI E PROCURATORI AvvocATURA STATO. -I) Se, ai sensi dell'art. 6, terzo comma della legge 4 febbraio 1956, n. 54, l'I.M.I. e gli altri istituti di credito a cui sono affidati i compiti di gestione dei finanziamenti indicati nella legge stessa, possano valersi per il ricupero dei crediti relativi a detti finanziamenti del patrocinio delle Avvocature dello Stato (n. 32). II) Se, ai sensi della predetta legge, l'I.M.I. possa richie dere l'assistenza delle Avvocature dello Stato per il recupero di crediti concessi in base alla legge 8 marzo 1949, n. 75 (n. 32). BANCHE Quali siano gli effetti del D.L. 7 novembre 1954, n. 1027, che ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni della provincia di Salerno sulla legge 31 gennaio 1953, n. 51 e sul D. M. 25 settembre 1954, con i quali stato fissato il termine entro il quale i titoli provvisori della Banca d'Italia potevano essere sostituiti dalla Banca d'Italia stessa (n. 7). BORSA TITOLI AZIONARI. -Se sia possibile ammettere alle quotazioni ufficiali nelle Borse Valori del Continente titoli azionari al portatore emessi in forza della legge regionale 2 luglio 1948, n. 30, da Societ. aventi sede in Sicilia (n. 9). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO CESSIONE DI CREDITI. -I) Se la cessione di crediti, relativi ad un contratto di appalto con l'Amministrazione, effettuata da un'impresa a favore di una Banca sia da ritenersi valida in seguito al fallunelto dell'impresa stessa (n. 155). CONTRATTI. -II) Se deboa considerarsi nullo un contratto col quale l'Amministrazione dello Stato, direttamente o indirettamente, assuma l'obbligo di adoperarsi perch sia approvata una certa legge (n. 156). III) Se l'Amministrazione possa procedere all'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 332 della legge sui LL. PP. 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. E), quando l'appaltatore, trascorsi i due mesi previsti dall'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto, si sia rifiutato di procedere alla stipulazione del contratto (n. 157). REVISIONE PREZZI. -IV) Se nei procedimenti di revisione prezzi per lavori e forniture, eseguiti anterior: i;nente all'8 settembre 1943, possano applicarsi criteri e;naloghi a quelli dettati dall'art. 13 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, sulla sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra (n. 158). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICHE CALAMITA'. -Se, ai sensi. dell'art. 7-b~B della legge 12 febbraio 1952, n. 50, possa essere liquidato il contributo dei danni da alluvione al gestore provvisorio di una azienda fallita (n. 16). . DANNI DI GUERRA INDENNIZZI -NAVI. -I) Se la legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, sia applicabile anche ai rapporti relativi agli indennizzi a suo tempo corrisposti per danni di guerra alle navi requisite o noleggiate dallo Stato e degli indennizzi per rischi di guerra alle navi assicurate (n. 64). INDENNIZZI -TERRITORIO DI TRIESTE. -II) Quale sia l'interpretazione e l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la concessione di in> significa delitto o quasi delitto (art. 2, Orown Liability Act, 1953); in tale provincia restato il sistema giuridico francese, accoppiato al sistema inglese. 1) .Alberta: Supreme Court (Rev. Stat. Alberta, 1942, eh. 129); district courts (ivi, eh. 121). Ved. The Public Authorities Protection Act (ivi, eh. 138). Si pu chiedere, mediante la petition of right (eh. 107, art. 3), decisa dal Lieutenant Governor in Council (art. 4, n. l}, il fiat per ogni relief (ricorso) (art. 2, lett. o). 2) British Columbia: Oourt of Appeal (Rev. Stat. Brit. Col. 1948, eh. 74) per gli appelli contro i giudizi (eh. 74, art. 6) della Suw:eme Court della Provincia (eh. 73). Ved. Public Officer's _Se_uri~y Act (eh. 276); Civil Service Act (eh. 51). Si pu chiedere, con la petition o~ right (Orown Procedure Act, Rev. Stat. 1948, eh. 86, art. 3) decisa dal Lieutenant Governor (ivi, art. 4), il fiat per avan zare relief (ricorso) di ogni genere contro l'Ammini strazione; la parola relief usata per le restituzioni e per i danni' od altrimenti (or othe:rwise) (art. 2). 3) Manitoba: Court of .Appeal (Rev. Stat. Man. 1940, eh. 40); Court of Queen's Bench (ivi, eh. 34). Ved. Civil Service .Act 1951, eh. 7; Stat. Manitoba 1948, eh. 11; Rev. Stat. Man. 1940, eh. 34). Si pu. ricorrer contro l'Amministrazione (considerata come ogni altra persona privata) (Proceedings against the Crown .Act, 30 marzo 1951, Stat. 1951); non occorre il fiat del Lieutenant-Governor (art. 4); sono confermate le esclusioni gi esistenti nel resto (art. 3). Ved. Real Property .Act (Rev. Stat. 1940, eh. 178); Registry .Act (Rev. Stat. 1940, eh. 179); Succession Duty .Act (Rev. Stat. 1940, eh. 201); Income Taxation .Act (Rev. Stat. 1940, eh. 209); The Manitoba Corporation Income Tax .Act. 1949. 4) New Brunswiok: Supreme Court (Rev. Stat. New. Br. 1952, eh. 120). Non ho trovato la proce dma della petition of right; ved. The Crown as litigant, in Canadian Bar Review, 1936, p. 607. 5) N.ewfoundland: Supreme Court (Cons. St., Third Series, eh. 83); le District Oourts sono state soppresse (District Court .Act 1949, n. 96). Non si conosce legge alcuna sulla petition of right. 6) Nova Sootia: Supreme Court (Nova Scotia Stat. 1919, eh. 32; Stat. 1924, eh. 55); County Courts (Stat. N.S., 1945, eh. 5). Si pu ricorrere alle corti contro l'.Amministrazione (His Majesty the King in the right of the Province of Nova Scotia) per i contratti e per i torts (Proceedings against the Crown .Act del 7 aprile 1951; N. S. I1aws 1951, eh. 8, art. 4); l'Amministrazione a tale effetto conside rata come una persona privata (ivi, art. 5); abo lita la procedura della petition of right (ivi, art. 25, n. 1). Ved. Civil Service .Act (1935), eh. 8; 1938, eh. 53; 1949, eh. 40; 1950, eh. 38) e e Public Officers' Security .Act (1939 eh. 13; 1941, eh. 53). Vi sono procedure speciali (The Workmen's Compensation .Act 1938, eh. 3; the Succession Duty .Act 1945, eh. 7 e 1946 eh. 53; the Nova Scotia Corporation Income Tax .Acts 1947 e 1949; Expropriation .Act 1948, eh. 19). 7) Ontario: Supreme Court (Rev. Stat. Ontario 1950, eh. 190); County and District Courts (Rev. Stat. Ont. 1950, eh..75). L'Amministrazione responsabile anche per i torts (Proceedings against the Crown .Act 10 aprile 1952, eh. 78, art. 5, n. 1) come ogni altra persona; la petition of right abolita (art. 26, n. 2). Ved. Petition of right .Act 1872, Rev. Stat. Ontario 1877, eh. 59. Ved. Highway Improvement .Act (Rev. Stat. Ont. 1937, eh. 56, art. 75). Ved. Ontario Rules and Practice (Rules n8-750). Ved. Public Service .Act (Rev. Stat. 1950, eh. 317; Stat. 1952, eh. 88). 8) Prinoe. Edward Island: Supreme Court (Rev. Stat. 1951, eh. 79); County Courts (eh. 35). Non mi risulta la pro