ANNO IX -N. 9-10 SETTEMBREOT'rORE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I ARTIOOLI ORIGINALI (-) Sui limiti della giurisdizione dell'Autorit Giudiziaria Ordinaria in temq, di danni arrecati dalle Forze Armate Alleate, dell'Avv. A. REBORI p. 193-195. II. NOTE DI DOTTRINA l) G. GuGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa sulla ricerca e sulla coltivaziong degli idrocarburi, Giuffr, Milano, 1957, recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 196. 2) A. BENAtt'I -E. DI GIAMBATTISTA: Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati dello Stato, Napoli, Jovene, 1956, recensione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 196-197. 3) T. AsoARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffr, 1956, recensione critica dell'Avv. F. ANsALDI, p. 197-199. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA l) Acque pubbliche -Occupazioni d'urgenza di derivazione d'acqua pubblica -Competenza del Tribunale Superiore AA. PP. (Consiglio di Stato), p. 200. 2) Comune -Ricorso gerarchico -Competenza a deliberare (Consiglio di Stato), p. 200-201. 3) Contabilit Generale dello Stato -Contratti-Appalto concorso -(ConsigHo di Stato), p. 201-204. 4) Contrabbando -Merci importante con bolletta di cauzione (Corte Cass. Pen.), p. 204. 5) Imposta di registro -Art. 21 R. D. 30 ottobre 1933, n. 3269, Trasferimento a favore di una stessa persona della nuda propriet e dell'usufrutto -Imposta di registro sul consolidamento. \Corte Cass.), p. 204-206. 6) Sciopero -Sciopero politico -Sanzioni disciplinari a carico di partecipanti allo sciopero -Legittimit (Consiglio Stato), p. 206. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO . 1) Acque pubbliche -Legittimit costituzionale dell'art. 1 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici-Demanialit delle acque sotterranee (Trib. Reg. AA. PP. Palermo), p. 207. 2) Concessioni amministrative -Alloggi INCIS per militari -Revoca della concessione -Illegittimit della risoluzione contrattuale (Pretura di Roma), p. 207-211. 3) Contratti agrari -Confisca del fondo locato -Effetti (Trib. Roma), p. 211-213. 4) Imposte e tasse -Diritti doganali -Liquidazione supplettiva -Ingiunzione di pagamento -Opposizione - Salve et repete " (Corte di Appello di Genova), p. 213-214. 5) Procedimento civile -Giudizio di rinvio -Divieto di nuove conclusioni -Produzioni di nuovi documenti e richieste di nuove prove Inammissibilit -Limiti (Corte d'Appello di Firenze), p. 214-216. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 217-241. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 242-246. VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA DI RESPONSABILIT DELLO STATO E DIFESA DELLA PUBBLIOA AMMINISTRAZIONE, p. 247-255. I. ::;: . j :;;;;;.;;;;;;;;~MH)')'HAWXJQ;;;;;;yj.}.X:J-J:l$'F,.;-,..mz;;;;;;;mz9J'J'Jt'J'/.)~XJrH~~M~~/...m"..'l-9XlWd..~~.#ff/JX'?)j;i'ffhi':17.IJWZl'/J7~/j"H/Y#~ ,~ ~ "' I ANNO IX -N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO PUBBLICJAZIONE DI SERVI.ZIO SUI LIMITI DELLA GIURISDIZIONE DELL'AUTORIT GIUDIZIARIA ORDINARIA IN TEMA DI DANNI ARRECATI DALLE FORZE ARMATE ALLEATE La legge 9 gennaio 1951, n. 10, disciplina la liquidazione e il pagamento degli indennizzi dovuti per i danni arrecati da azioni non di comba, ttimento e per le requisizioni disposte dalle forze armate alleate. Il termine danno ivi usato in senso lato ed atecnico, essendo in esso comprese oltre le diminuzioni patrimoniali derivate da fatti illeciti, fra cui gli inadempimenti, anche i corrispettivi dovuti per l'acquisto di merci e di cose mobili e per le prestazioni di servizio. La materia era, in precedenza, regolata dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 451, emanato in contemplazione degli accordi armistiziali, e per quanto riguarda le requisizioni, anche dall'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1944, numero 162, in virt del quale le stesse erano state recepite nel nostro ordinamento e riferite allo Stato italiano (conforme: Oass. Sez. Un. 27 giugno 1952 in ((Foro It. , 1953, I, 22 ed ivi LANDI). Successivamente, intervenuto il trattato di pace, il cui art. 76 prevede, fra l'altro, l'obbligo, assunto dall'Italia nell'ambito dell'ordinamento internazionale, di corrispondere un'equa indennit in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi alle forze armate alleate o associate e di soddisfare le domande relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra, fu emanata la detta legge 9 gennaio 1951, n. 10, il cui art. 14 abroga espressamente il citato decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451. Fra i vari problemi, che la legge 9 gennaio 1951, n. 10, pone, assume particolare importanza quello che attiene ai limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e nei confronti dei poteri attribuiti alla Pubblica .Amministrazione. Non sembra dubbio che entro certi limiti, la pretesa al risarcimento dei danni arrecati dalle forze armate alleate realizzi un diritto soggettivo perfetto. Su questo punto possono dirsi concordi dottrina e giurisprudenza (1). (1) Fondamentale la sentenza Cass. Sez. Un. 27 giugno 1952, in cc Foro It. '" 1953, I, 22, ed ivi LANDI, allaI quale fanno seguito le sentenze della stessa Corte 18 mag- I LA-=-----~ Trattasi peraltro di una questione di limiti e di essi intendiamo qui occuparci. L'art. 4 della legge in esame attribuisce infatti alla Pubblica .Amministrazione (Intendenza di Finanza e Ministero del Tesoro entro i rispettivi limiti di competenza ivi fissati) il potere di determinare la misura dello indennizzo seoondo equit ed in base ai criteri fissati dall'art. 2. Non qui il caso di compiere una diffusa indagine, perch oltre tutto ci esulerebbe dai fini di questo scritto, sull'intrinseca natura del giudizio di equit. Preme tuttavia fissare qualche concetto. Il giudizio di equit e la stessa equit, che ne il presupposto, costituiscono una deviazione dal principio della legalit, -deviazione dovuta ad una carenza del diritto positivo non casuale, come avviene quando alla fattispecie concreta non corrisponde alcuna previsione legislativa (lacuna della legge), ma volontaria. La legge prevede infatti le singole ipotesi in cui pu farsi ricorso all'equit, ma rinuncia a disciplinarle, stante l'inidoneit, riconosciuta in sede di politica legislativa, della norma astratta a regolare le dette situazioni. Queste verificandosi, l'ordinamento demanda ai soggetti, ritenuti all'uopo i pi idonei e qualificati, di regolare il conflitto, attribuendo ad essi" una autonomia, condizionata all'osservanza dei principi di equit. L'accento della legge cade pertanto non tanto sul mezzo (valutazione equit.ativa) adottato per la soluzione del conflitto, quanto sulla scelta del soggetto, cui attribuito il relativo potere: tale scelta gio 1953, n. 1436; 23 giugno 1953, n. 1915; 29 luglio 1953, n. 2571 e 28 novembre 1953, n. 3694, in cc Giur. Compl. Cass. Civ." 1953 e altre numerose intervenute nel 1954 e massimate in Foro It. '" Rep. 1954, voce requisizioni n. 64-81. In dottrina vedasi in senso conforme oltre il LANDI, sopra citato, anche il FAVARA in <>, 1953, IV, 83, e gi in precedenza in cc Giur. It. >>, 1953, III, 49 e in cc Giur. It. >>, 1951, I, 1, 597. Qualche dissenso si avuto tra la giurisprudenza dell'Aut..Giud. Ord., da una parte e la giurisprudenza del Comitato-Centrale Giurisd. e la dottrina, dall'altra, ma esso non verte sulla natura del diritto, ma sulla -cosidetta competenza giurisdizionale, che il Comitato Centrale giurisdizionale rivendicava, per quanto ha tratto alle requisizioni, a se stesso. fmEMJEZ-ITIIl&ml-ITmtlB~ 194 -. . ! cade di regola sulla Pubblica .Amministrazione se il conflitto insorge tra un interesse pubblico e un interesse privato, sull'Autorit giudiziaria se en trambi gli interessi in conflitto sono privati. A questa intima natura del giudizio di equit corrisponde il suo carattere essenziale e fonda mentale, a un tempo, e cio l'infungibilit sog gettiva. Detta infungibilit funziona di regola anche nel l'ambito dello stesso potere. Sotto questo profilo l'art. 339 O.p.c., che esclude l'impugnabilit delle sentenze che decidono secondo equit il merito della causa, devesi ritenere esplicazione di un prin cipio generale e non norma eccezionale, cos come nel settore del diritto amministrativo devesi, in questi casi, ritenere conseguenza del principio del l'infungibilit degli istituti dell'avocazione dei po teri e del controllo di merito. Senonch il pi delle volte l'investitura non ri guarda un organo determinato, ma il potere nella sua unit, come accade, con riguardo all'autorit giudiziaria, nelle ipotesi previste dagli artt. 912 e 938, 1226 O. c. e in altre similari. In questi casi si ha una fungibilit relativa, disci plinata dai principi che regolano le competenze, i gravami ed i controlli. Altre volte infine una fungibilit, sempre relativa, prevista dalla stessa legge, la quale, pur attribuendo il potere ad un organo determinato, investe l'interessato di un diritto potestativo di ricorso, sub-specie di gravame, dall'organo investito del potere all'organo superiore. Un'ipotesi di questo genere per l'appunto prevista dall'art. 5 della legge in esame, che eonsente al danneggiato di ricorrere al Ministro del Tesoro avverso il provvedimento dell'Intendenza di Finanza, che ha determinato, secondo equit, l'ammontare dell'indennizzo. di tutta evidenza che qui si fuori _dell'ipotesi del ricorso gerarchico in senso proprio. Quando invece si tratta di poteri di ordine di verso, l'infungibilit, salva diversa volont della legge, del che peraltro non si saprebbe indicare alcun esempio nel nostro ordinamento, diventa as soluta. Non pertanto consentito ad un soggetto, di verso da quello investito del potere, di sostituirsi all'altro nel giudizio di equit, n di sindacarne l'operato se non violando i principi anzidetti. Il giudizio di equit pu investire l'intero rap porto o soltanto una parte di esso. Un'ipotesi del l'ultima specie la si vista nel citato art. 1226 O.e. dove la valutazione equitativa riguarda soltanto la determinazione dell'entit del danno e la. sua liquidazione. Quest'ultima ipotesi ha particolare importanza allorch il potere attribuito alla Pub blica .Amministrazione, perch in questi casi, il limite del giudizio di equit costituisce nel con tempo il limite della giurisdizione del giudice ordi nario nei confronti dei poteri attribuiti alla Pub blica Amministrazione e, sotto altro profilo, anche il limite della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo. Questo fenomeno della coesistenza entro l'am bito dello stesso rapporto di due distinte posizioni del privato di fronte all'Amministrazione tut t'altro che infrequente e ne offre cospicui esempi il diritto tributario. Pu pertanto accadere che nel corso di un procedimento amministrativo possano essere lesi tanto diritti soggettivi quanto interessi legittimi, che incidono nello stesso rapporto. Ci verificandosi non si ha un rapporto di concorrenza o di subordinazione tra giurisdizioni diverse, in quanto non possono giudiei di ordine diverso conoscere, n contemporaneamente, n in sede di riesame, dell'identica controversia, cosi come non si ha un rapporto di alternazione, dipendente dalla volont di una delle parti; vige invece il principio fondamentale della separazione, in virt del quale spetta al giudice ordinario conoscere della lesione dei diritti soggettivi, mentre le controversie, che attengono al giudizio di equit, o sono sottratte ad ogni giurisdizione, in quanto ledono semplici interessi di fatto, oppure ledono interessi legittimi, sotto il profilo della manifesta iniquit o della evidente. illogicit o contradditoriet, e devono quindi essere portate davanti al giudice degli interessi. (Su questi concetti vedansi: GurncIARDI, Giust. Amm. ))' p. 427 e 451, e in ccGiur. It., 1949, III, 45; VITTA, << Giur. It. ))' 1951, I, 1, 519; TORRENTE, cc Riv. trim. Dir. pubbl. ))' 1951, 249; SANDULLI in cc Foro It. ))' 1952, I; 1073 ed ivi autori citati). . Vediamo ora entro quali limiti deve essere contenuto il giudizio di equit. Giusta la formula dell'art. 4, il potere della Pubblica .Amministrazione viene delimitato da due criteri, positivo l'uno deve trattarsi della determinazione della misura dell'indennizzo, negativo l'altro, l'attivit della Pubblica .Amministrazione vincolata, anche in ordine alla determinazione dell'indennizzo, ai criteri stabiliti dall'art. 2. La portata della norma apparir pi chiara, ove si tenga conto dei momenti salienti del giudizio di accertamento del danno, i quali possono essere cos sinteticamente indicati: a) accertamento del fatto causativo del danno e sua qualificazione giuridica; b) accertamento del nesso causale; o) accertamento dell'evento dannoso e liquidazione del danno. Per quanto ha tratto alla prima operazione, cui intimamente connesso il problema della riferibi lit del danno alle forze armate alleate e quindi allo Stato, l'attivit della Pubblica .Amministra zione appare, come si ricava dal combinato dispo sto degli articoli 1 e 4 della legge, rigorosamente vincolata. Se pertanto la Pubblica .Amministrazione rifiu tasse l'indennizzo, ritenendo che la fattispecie, su cui fondata la pretesa, non realizza alcuna delle previsioni di cui all'art. 1, trattandosi invece, a suo giudizio, di un danno di guerra, ben potrebbe lAutorit giudiziaria sindacare, su domanda del l'interessato, l'operato della Pubblica Ammini strazione e, ove ritenga che il danno rientri nell'er-- bita della legge in esame, riconoscere dovuto il maggiore indennizzo, che questa comporta nei con fronti di quello stabilito in base ai criteri di cui agli articoli 15 e 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra. -195 Il secondo obbietto dell'indagine l'accertamento del nesso causale. In proposito pu essere opportuna qualche osservazione per tentare di risolvere quella che, a tutta prima, pu sembrare un'immanente ed ineliminabile contraddizione della legge. Sembra infatti impossibile valutare il danno, facendo, ad un tempo, ricorso all'equit ed ai rigorosi e tassativi criteri stabiliti dall'art. 2. Se, ad esempio, il danno alle cose mobili deve essere valutato in base ai prezzi di imperio, o, in mancanza, in base ai prezzi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati per il coefficiente fisso cinque (art. 2, lett. a), non si comprende come sul risultato necessario, che ne segue, possa influire l'equit. Tale incompatibilit si risolve tuttavia agevolmente ove si consideri che nelJa determinazione dell'entit obbiettiva del danno intimamente e necessariamente implicato l'accertamento del nesso eziologico, non essendo n concettualmente n praticamente possibile accertare l'entit del danno se non risolvendo il problema del rapporto tra fatto causativo del danno ed evento dannoso. Questo accertamento, fondato nella pluralit dei casi, che attengono ai rapporti in esame, su ele. menti meramente indiziari, presuntivi e problematici, affidato ad un giudizio di equit attraverso il quale, appunto perch svincolato dalle formalit e limiti del processo ordinario, sono sussunti nell'inter logico dell'accertamento elementi, che altrimenti ne resterebbero fuori con grave pregiudizio per la giustizia del caso concreto. Molte e non sempre individuabili sono infatti le cause, alle quali pu essere rapportato il danno. Cos, per fare qualche esempio, ci sono stati degli immobili requisiti di volta in volta dalle forze armate nazionali e straniere e nella cui occupazione regolare od abusiva si avvicendarono oltre le sud dette forze armate, ivi compresi i reparti della R.S.I. e delle organizzazioni partigiane, anche al tri enti pubblici e privati. Stabilire in situazioni del genere a chi debba essere riferito il danneggiamento dell'immobile o l'asportazione o distruzione delle cose mobili, che ivi si trovano, appare, quasi sempre, estremamente difficile. N basta, giacch danneggiamenti e distruzioni po~sono derivare anche da altre cause, furti co muni, vetust, omessa o negligente manutenzione, eventi naturali e via dicendo. Oberare il danneggiato di un onere probatorio, quasi impossibile ad adempiersi e dal cui inadem pimento sarebbe derivata la reiezione della doman da, apparve al legislatore iniquo, e perci, ovviando a tale inconveniente e contemperando i concorrenti interessi pubblici con quelli privati, egli ha attrbuito alla Pubblica Amministrazione il potere di accer tare la causa del danno, giudicando secondo equit. Operazione successiva alla determinazione della entit obbiettiva del danno, in cui implicato, come si visto, l'accertamento' del nesso causale, la liquidazione del danno stesso, con il che si intende l'operazione diretta a stabilire la quantit di moneta equivalente all'entit del danno, adottando, quale parametro una determinata unit monetaria~ Al riguardo, ed ai fini di stabilire l'ambito del giudizio di equit in tema di liquidazione, necessario distinguere le seguenti categorie di danni: a) danni alle cose mobili; b) danni agli immobili derivanti da requisizioni od oecupazio:ni wgolari od abusive; o) danni agli immobili derivanti da azioni non di combattimento; d) danni alle persone; e) corrispettivi per prestazioni di servizio. Per i danni alle cose mobili, ivi compresi, come si gi detto, i corrispettivi per gli acquisti, la legge non distingue, agli effetti della liquidazione, la causa del danno, e, sempre che esso rientri nell'orbita dell'art. 1, la liquidazione si opera, tenuto conto dell'entit del danno, con riguardo al valore della cosa, come si visto, secondo i prezzi di imperio o, in mancanza, secondo i prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente fisso cinque. Per i danni agli immobili la legge distingue tra danni derivati da requisizioni od occupazioni e danni derivati da azioni non di combattimento. Per i primi, e come tali devonsi intendere i danni derivati dall'uso anormale della cosa o dalla sua trasformazione per l'adattamento all'uso, purch esista tra danno e requisizione od occupazione un rapporto di ca11salit (conforme Cass. 24 marzo 1952 in rep. Foro It. ))' 1962, voce requisizioni, n. 94), l'indennizzo si calcola in base ai valori correnti alla data di restituzione o di rilascio. Trova invece applicazione il giudizio di equit per i danni agli immobili derivati da azioni non di combattimento. Per i danni alle persone, la liquidazione vincolata alJa legge sugli infortuni sul lavoro (decreto legislativo 17 agosto 1955, n. 1765) e, per quanto concerne il salario, al decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14. L'equit interviene qui, in limiti ristretti, soltanto per ci che riguarda la capitalizzazione della rendita entro il minimo e il massimo stabiliti dalla tabella allegata alla legge stessa. La liquidazione dei corrispettivi dovuti per la prestazione dei servizi avviene secondo equit, giu sta quanto era stato anche stabilito dall'art. 76 del trattato di pace. Concludendo la pretesa al risarcimento del danno arrecato dalle forze armate alleate costituisce un diritto soggettivo perfetto, tutelabile davanti al giudice ordinario, per ci che ha tratto all'accerta mento del fatto causativo del danno, alla sua quali ficazione giuridica e all'applicazione dei criteri sta biliti dall'art. 2 della legge. L'attivit della Pubblica Amministrazione in vece discrezionale con esclusione della giurisdizione del giudice ordinario e, per quanto sopra, anche di ogni altro giudice, per ci che riguarda la determina zione dell'entit obbiettiva del danno, anche in rela zione al nesso causale, e per quanto attiene alla liqui dazione, per la parte, cui non sono ad essa applicabili i criteri legali stabiliti dall'art. 2. ARISTIDE REBORI AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA G. GUGLIELMI -I. VISONE: La disciplina legislativa sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi. Giuffr, Milano, 1957. Il primo commento ad un testo legislativo, e specialmente ad un complesso di norme della rilevanza non soltanto giuridica, ma soprattutto economica, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, non potrebbe limitarsi, come di frequente avviene, ad una semplice informazione sui lavori parlamentari e alla parafrasi, sia pure chiaramente esplicativa, delle singole disposizioni. Occorre, perch un commento possa assumere rilevanza scientifica che il suo autore inizi e dia dimostrazione del lavoro di impostazione e di qualificazione giuridica degli istituti che si rinvengono nelle singole norme e che, inoltre, indichi i problemi, non soltanto di ermeneutica . giuridica, ma di inserimento delle nuove norme nell'ordinamento giuridico dello Stato. Gli il. offrono la dimostrazione piena di essersi dati carico di questi gravosi lavori, e gi in sede di commento all'art. 2 della legge viene posto e risolto esattamente il primo dei numerosi problemi affrontati e cio la qualificazione giuridica del permesso di ricerca n, definito come atto di concessione, per la considerazione che lo Stato conferisce a terzi il diritto di svolgere un'attivit in relazione ad un bene del proprio patrimonio indisponibile (giacimento minerario) . Del pari esatto si palesa il rilievo in ordine alla definizione della posizione del titolare del permesso che, avendo rinvenuto, a seguito delle perforazioni di un pozzo, idrocarburi liquidi o gassosi in quantit commerciale, richieda la concessione della coltivazione entro l'area nella quale il pozzo compreso (art. 13 della legge). Al riguardo viene rilevato dagli il. che l'esi stenza di un potere discrezionale dell'Ammini strazione, in ordine alla valutazione del programma di sviluppo del campo di coltivazione, impedisce di qualificare come diritto subietivo la situazione giuridica del ricercatore, discostandosi la disci plina della legge sotto tale aspetto dai principi contenuti nella legge mineraria del 1927. Esaminando, poi, la natura della concessione di coltivazione, la esistenza di una pluralit di diritti e di obblighi rispettivamente incombenti sul concessionario e sulla stessa .Amministrazione, ha indotto gli il. ad inquadrare tale tipo di con cessione fra le c.d. concessioni-contratto. Fra i diritti spettanti al concessionario , an zitutto, quello relativo alla coltivazione del gia cimento, seppure subordinato all'adempimento dei particolari obblighi e prescrizioni imposti dalla legge e dell'atto di concessione. L'inadempimento di tali obblighi importa la decadenza della concessione, e, a tale riguardo, gli il. hanno esattamente ritenuto di competenza dell' .Autorit giudiziaria ordinaria, o del Collegio arbitrale, ove previsto, le controversie relative alla decadenza, in quante> involgenti questioni in materia di diritti subiettivi. . Le soluzioni indicate e le altre numerose che si rinvengono nel testo permettono di formulare un giudizio nettamente favorevole dell'opera, la quale, . arricchita dalle relazioni parlamentari e, specialmente, dalla preeisa e minuziosa indicazione, per ogni articolo della legge, dei lavori preparatori, si palesa quale un necessario strumento per l'interpretazione di questo nuovo complesso di norme. A. T. .A. BENN.ATI, E. DI GI.AMB.ATTIST.A: Il nuovo statuto e la carriera degli impiegati dello Stato. Napoli, Jovene, 1956, XVI-324. Un commento alla nuova disciplina dello statuto e della carriera dei dipendenti civili dello Stato che non tenesse conto della molteplicit delle disposizioni le quali rimangono operanti anche dopo l'entrata in vigore dei dd. p.r. 11 gennaio 1956, n. 16 e 17, si paleserebbe manchevole non darebbe una visione completa del modo come viene regolato, oggi, il rapporto di pubblico impiego con lo Stato. Questa preoccupazione ha indubbiamente indotto gli il. a compiere un intelligente e paziente lavoro di frequentissimi richiami legislativi in tutte le occasioni nelle quali le singole disposizioni commentate richiedevano una pi approfondita ed esauriente illustrazione. Ne risultato un lavoro che trascende i limiti di un semplice tempestivo commento a norme nuove, sostanziandosi altres l'opera in un completo codice delle disposizioni riflettenti la materia disciplinata anche dai decreti presidenziali di cui si accennato. .. . Appare, poi, di indubbia utilit l'ampio richiam.o alla pi recente giurisprudenza amministrativa, in relazione ad istituti che, pur con la nuova disciplina, si atteggiano ancora in maniera identica al passato, il che d modo di interpretare con maggiore facilit il contenuto delle nuove disposizioni. LJJ] LJJ] :;rm;;ET77 r -197 B??CT Non manca, infine, la caratteristica propria dei primi commenti a nuove norme, che si succedono ad altre gi esistenti, e cio il preciso raffronto fra le due discipline, reso ancora pi plastico dalla elaborazione di utilissime tavole, poste alla fine del volume, nelle -quali vengono segnalate, sia pure in modo indicativo, le corrispondenze fra le nuove norme e gli articoli del r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960. Vanno, poi, segnaJati i tre indici che completano l'opera: l'indice della legislazione, l'indice della giurisprudenza e l'indice analitico-alfabetico. I due primi indici, riferentisi rispettivamente alle disposizioni normative citate (e, frequentemente, riportate per intero nel testo) e alle indicazioni giurisprudenziali, sono stati compilati in modo che risulti chiaro ed immediato il singolo riferimento alle note del testo. L'indice analitico-alfabetico consente, infine, una rapida identificazione delle norme che disciplinano gli istituti considerati. A rendere l'opera di ancora pi agevole consultazione contribuisce la scelta di chiari caratteri tipografici e di un'intelligente disposizione delle singole note di commento. A. T. T. AscARELLI: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali~ (Giuffr, 1956). Gi venticinque anni fa l'.Ascarelli richiama va l'attenzione dei propri discepoli sulla funzione di pioniere del diritto n, propria delle ultime forme del diritto commerciale (1). Chi legge le sue recenti lezioni di diritto industriale (2) nota come, nel volgere di pochi decenni, il compito di battistrada nella evoluzione giuridica, si sia venuto accentrando nel diritto industriale (3). Gli istituti giuridici pi aderenti alla odierna attivit produttiva appartengono infatti a questa disciplina, la cui autonomia dalla matrice del diritto commerciale si va sempre meglio delineando. Questi appunti si limitano a segnalare l'opera dll'Ascarelli, il cui contenuto non si potrebbe ricapitolare e commentare in breve, investendo, in oltre seicento pagine, i problemi giuridici della concorrenza lecita e della sleale, dei consorzi, della ditta, del marchio, della propriet industriale, dei brevetti, del diritto d'autore, ecc. preferibile formulare qualche considerazione nell'intento di cogliere alcuni insegnamenti che, ci sembra, possono trarsi dallo studio dell' .Ascarelli. I * * * L'indagine giuridica, in genere, pu qualificarsi I una elaborazione di secondo grado, in quanto di solito si appunta, non sull'esame diretto di fatti (I) AsoARELLI: Appunti di diritto commerciale, parte generale. Ed. Soc. del F~I., 1931. (2) Nonch, dello stesso Autore: Introduzione al diritto commerciale. Giuffr, 1955; indispensabile premessa I all'opera qui recensita. i i (3) Oltre che, ben inteso, nel diritto del lavoro. ' ~ i i o fenomeni, bensi nello studio di rapporti intersubiettivi di carattere politico, sociale, economico, familiare, gi preventivamente vagliati -sub specie politica, sociale, economica, ecc. Ma la giustapposizione della -introspezioM giuridica alla acquisita conoscenza degli elementi non giuridici di quei rapporti non discende da un imperativo di natura razionale: soltanto frutto di coordinamento effettuato, per ragioni metodologiche, dagli stessi giuristi. Nella realt storica i fenomeni economico-sociali e la loro regolamentazione giuridica hanno uno sviluppo pressoch coevo. Sia la odierna tecnica produttiva, sia il diritto industriale, sono realt in fieri, e pertanto il giurista che del diritto industriale si interessi osserva rapporti sostanziali non ancora chiariti e cristallizzati nei loro aspetti giuridici. Qui dunque non possibile posporre l'esame sub specie giuridica alla acquisizione di cognizioni elaborate in altra sede. E per il travaglio per la elaborazione degli istituti del diritto industriale concorre a rivelare la "'grandiosit e la profondit della rivoluzione tecnica in atto, la cui entit pu sfuggire agli stessi protagonisti del processo produttivo senza l'ausilio di riferimento ad elementi esterni all'ambiente in cui operano. Il vaglio giuridico ha cio, fra l'altro, funzione chiarificativa per una migliore comprensione dell'essenza, delle peculiari caratteristiche, e degli effetti, della evoluzione tecnica in corso. La constatazione della inadeguatezza di taluni strumenti giuridici, e talora di interi venerandi istituti, a fronteggiare il ribollire di imprevedute esigenze, pone in chiaro 1a latitudine del rivolgimento operato dalla odierna tecnica produttivistica, ed i suoi primi macroscopici effetti. La vendita a rate, il patto di riservato dominio, il contratto predisposto su modulo a stampa le cui clausole non sono discusse dai contraenti ma ammannite da una parte ed accettate supinamente dall'altra: ecco alcuni esempi tipici di strumenti giuridici il cui impiego quotidiano ed universale non suscita ormai alcuna meraviglia, bench si tratti di negozi inconsueti fino a poco tempo addietro. Ci, nota l'Ascarelli, effetto d~l fenomeno dominante ed originale del nostro tempo, il quid che lo caratterizza: la produzione in massa. Fenomeno la cui entit si pu meglio apprezzare osservandone i riflessi sul piano giuridico. * * * Forse ancor pi interessante notare che in questo campo il giurista non solo chiamato ad apprestare formule legali idonee a regolamentare nuove situazioni. Non si tratta con nuove norme, o flettendo mediante l'interpretazione norme preesistenti, di colare un nuovo stampo giuridico a rivestimento formale di relazioni di nuovo tipo. Quanto meno, non si tratta soltanto di questo. Poich manca una acquisita consapevolezza del senso verso cui la evoluzione in corso si indirizza, --essendo cio le <>, marzo 1955. (8) R. FRANCESCHELLI: Natura dell'I.R.J. e posizionedel capitale privato nelle sue aziende, in Riv. Commerciale'" 1954, I, pag. 466. (9) R. RoBLOT: Il diritto commerciale e la comunit europea del carbone e dell'acciaio, in Nuova Riv. Commerciale'" 1954, I, pag. 261. -199 Nell'insieme, un quadro impressionante a dimostrazione della latitudine dell'intervento statale, che sarebbe di molto amplificato se integrato con l'aggiunta della somma delle attivit svolte da numerosi enti pubblici i cui compiti fiancheggiano l'azione dello Stato. una zona ancora in corso di esplorazione giuridica, in quanto attende una sistematica elaborazione dommatica. E si tratta, come intuitivo, di materia di particolare rilievo per gli .Avvocati dello Stato, i quali, sopratutto in sede consultiva, sono chiamati ad interessarsi dei problemi legali che in questo campo quotidianamente richiedono soluzione. Un'ultima osservazione non forse superflua. Nelle lezioni dell'.Ascarelli sembra inplicito un monito che merita di essere sottolineato. Egli ci dimostra che i problemi del diritto industriale non possono essere affrontati come questioni tecnico-giuridiche da risolvere con mente locale e con il solo ausilio della consueta ermeneutica, ma occorre chiamare a raccolta le risorse di quasi tutt le discipline giuridiche, ed occorre ancora volgere lo sguardo ai profili politici, economici, sociali, poich, questi trascurando, i problemi giuridici si appiattiscono ed i tentativi per risolverli si inaridiscono in formule tanto pi infeconde quanto pi tecnicamente raffinate. Or ci non di poco momento mentre che sempre pi si va attuando, nel settore giuridico come in ogni altro campo, una ognor pi minuziosa specializzazione tecnica -portato, anche questa, della produzione in massa -. Come l'artigiano cede il posto allo specialista qualificato, cosi pu dirsi vada sparendo il giurista artigiano, che, essendo buono a tutto fare in tema giuridico, forse non ecceUeva in alcunch, ma conservava una visione umanistica, e quindi equilibrata, di ogni problema. Se la specializzazione oggi una necessit al fine di evitare, con la genericit, la superficialit e l'empirismo, e se la dedizione a settori circoscritti rende possibile una pi approfondita competenza tecnica, bisogna tuttavia evitare che il giurista si chiuda in un'ala di una torre di avorio, sordo al tumultuare circostante di problemi non dommatici, quasi infastidito dalle << complicazioni della. vita moderna. Sta proprio al giurista invece studiare e comprendere i problemi tutti della societ odierna, perch proprio egli, con metro giuridico, potr darne la esatta misura, suggerire ed applicare le norme per un ordinato civile progresso. FERN.ANDO .ANS.ALDI RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Occupazioni d'urgenza di derivazioni d'acqua pubblica -Competenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche. (Cons. Stato, V Sez., dee. n. 630 del 14 luglio. 1956 -Gropallo ed altri c. Ministero dei LL.PP. e Comune di Genova). r,e controversie relative alla legittimit del decreto prefettizio, che autorizzi l'oecupazione di urgenza di diritti di derivazione d'acqua pubblica, spettanti, per possesso immemorabile o per altro titolo, rientrano nella giurisdizione generale di legittimit del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 lett. a, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, ed esulano, pertanto, dalla giurisdizione del Consiglio di Stato. Questa deoisione del Consiglio di Stato, ohe merita di essere segnalata anohe per la ohiarezza della motivazione, s'inquadra nel piu vasto indirizzo giurisprudenziale, indioato. dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e seguito sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale superiore delle aoque pubbliohe, seoondo il quale, ai sensi degli artiooli 140 e 143 del T. U. sulle aoque e gli impianti elettrici, da interpretarsi estensivamente e in aderenza o,,llo spirito pi ohe alla lettera della legge, sono devolute alla cognizione dei Tribunali dell(! acque pubbliche, regionali e superiore, tutte le controversie, ohe coinvolgono l'interesse della Pubblioa Amministrazione oiroa il regime delle acque e ohe impliohino la decisione della esistenza, dell'estensione e delle modalit dei diritti alla derivazione. (Cass. I, n. 84 7 /54, in questa Rassegna n, 1955, pag. 15). Il ragionamento seguito dall'annotata decisione senz'altro da approvare: se appartengono alla giurisdizione generale di legittimit del Tribunale superiore le controversie relative alla legittimit dei provvedimenti di espropriazione dei fondi necessari per l'esecuzione di opere idrauliche, necessarie al buon regime delle acque (Trib. Sup. AA.PP., n. 8, 1955, in questa <i. Non quindi concepibile -ha detto la Suprema Corte -che l'usufruttuario, intervenendo in un atto di vendita, a favore di un terzo, dell'immobile sul quale grava il suo diritto di usufrutto, abbia trasfe rito ad un terzo tale diritto, in quanto che il trasfe rimento dell'usufrutto, ossia la cessione prevista dal l'art. 980 O.e., presuppone ohe il relativo diritto continui a sussistere in un soggetto diverso dal pro prietario >>. Piu particolarmente, seoondo la predetta disposi zione (art. 980 O.e.) -attraverso la quale stata codificata la retta interpretazione ohe dottrina e giu rispru,denza avevano dato al corrispondente art. 492 del codice civile del 1865 - consentito all'usufrut tuario di cedere il proprio diritto solo per un deter (1) Con l'annotata sentenza la Suprema Corte ha confermato la costante sua giurisprudenza in materia, favorevole alla tesi della Finanza. Dalle lontane sentenze 19 giugno 1893 (Bollettino Amm. Dem. >>, 1893, p. 619) e del 27 gennaio 1900 a Sezioni Unite (Giur. It., 1900, I, 1, 236) alle pi recenti in materia (3 marzo 1932, n. 757; 19 aprile 1933, n. 1308; 13 maggio 1936, n. 1619; 10 maggio 1943, n. 1102; 8 maggio 1954, n. 1468 tutte della I Sez.) la Suprema Corte ha appunto insegnato che la tassa di consolidazione 6 dovuta anche quando una medesima persona acquista dal nudo proprietario e dall'usufruttuario le rispettive ragioni di dominio e di godimento ,, e che nel caso di acquisto contemporaneo, da parte di un terzo, della nuda propriet dell'immobile e dello usufrutto, su di esso costituito, la tassa di consolidamento dovuta dal nudo proprietario e non dall'acquirente. La quale seconda massima, peraltro, presuppone risolta affermativamente la prima. (v. pure le decisionf"dlla Commissione Centrale 14 maggio 1949, n. 3408; 16 april-1949 in Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 663 e 764 e pi recentemente C.C. dee. 19 maggio 1954, ivi 1955, p. 1009. In senso contrario e.e. 9 novembre 1949, n. 6867 in Riv. Leg. Fisc. >>, 1953 pag. 325 con nota favorevole, alla tesi erariale. -205 minato periodo di tempo, ohe al massimo non pu superare la durata massima del diritto stesso, e oio la vita dell'usufruttuario. Ora, proprio in relazione alla disposizione raoohiusa nel predetto art. 980 O.o., stato osservato ohe se per la disposizione stessa la oessione del diritto di usufrutto pu avvenire solo limitatamente alla sua durata ohe ha per limite massimo la vita dell'usufruttuario, deve dedursi ohe quando il nudo proprietario vende insieme oon l'usufruttuario il suo diritto, e la oessione del diritto d'usufrutto fatta non gi nei limiti della durata prevista dal titolo originario, ma illimitatamente, senza oondizioni e riserve, non pu oerto in tal oaso sostenersi ohe il terzo aoquirente della piena propriet abbia aoquistato il diritto di usufrutto dal precedente usufruttuario una volta ohe questi non poteva venderglielo se non nei limiti del suo titolo. Pertanto in tal oaso si deve logioamente oonsiderare ohe la oonsolidazione prevista e tassata dalla legge di registro si verifioata in testa al nudo proprietario il quale -estinto l'usufrutto ed aoquistata la piena propriet -ha potuto trasferire questa al oompratore (1). Ha anoora rilevato la Suprema Corte ohe il negozio posto in essere dall'usufruttuario non pu essere altrimenti qualifioato ohe oome rinunoia al diritto di usufrutto, la quale rinunoia, sebbene non espressa mente menzionata nell'art. 1014 O.o., si inserisoe fra le oause di estinzione dell'usufriitto in virtu del prinoipio generale per oui i diritti sono, salvo eooe zioni, rinunoiabili. In sostanza, nel oaso di vendita ohe riguardi non la sola nuda propriet, ma il pieno godimento dell'immobile alienato, il oonsenso alla vendita, da parte dell'usufruttuario, si traduoe nel oonsenso all'estinzione dell'usufrutto, e oio alla sua oonsolidazione nel nudo proprietario, il quale non potrebbe altrimenti trasferire l'immobile in pieno godimento, ma potrebbe soltanto trasferirne la nuda propriet. La estinzione del diritto di usufrutto, do vendo appunto oonoorrere a produrre il trasferimento della propriet piena, rappresenta un prius rispetto alla vendita, un fatto oio anteriore al perfezionarsi della vendita stessa, e ohe importa quindi neoessaria mente il oonsolidamento dello usufrutto nella persona del nudo proprietario, laddove l'aoquirente, pagando un prezzo corrispondente al valore del pieno godimen to del bene alienato, aoquista una propriet gi oon solidata ... n. Aggiungiamo, a margine della sentenza annotata, ohe, in definitiva, la legge tributaria finisoe per ade guarsi all'eoonomia del trapasso nei oonfronti del nudo proprietario. Il quale in effetti oonsegue, sia pure in tempi diversi, il pieno dominio della oosa, dal momento ohe, insieme oon l' aoquisto immediato della nuda propriet, egli aoquista anohe il diritto alla futura oonsolidazione dell'usufrutto. N pu negarsi ohe, in vista della normale pienez za, ohe per il nostro diritto riveste il diritto di propriet il distaoco dell'usufrutto deve essere riguardato oome un avvenimento del tutto eooezionale: si tratta di una parentesi ohe si apre oon la separazione dei due di (1) Comm. Centrale I.I., dee. 14 maggio 1949, n. 3408 in " Riv. Leg. Fisc. >>, 1949, p. 653. ritti -quello alla nuda propriet e quello dell'usufrutto -e ohe, stante il oarattere temporaneo di questo, deve neoessariamente e fatalmente ohiudersi appunto oon il oonseguimento nelle stesse mani della pienezza dei diritti dominioali. Il diritto alla peroezione della imposta di oonsolidazione, se per motivi di equit rimandata nel tempo, tuttavia nasoe nel momento stesso del distaooo dell'usufrutto dalla propriet, appunto peroh fin da questo momento si ha l'assoluta siourezza ohe oomunque la riunione dei due diritti dovr avverarsi in futuro. Per oui l'imposta di oonsolidazione non ohe parte dell'imposta di trasferimento sull'intera propriet ed integra quella oorrisposta per la nuda propriet. La tesi della Finanza del resto anoorata alla natura stessa del diritto di usufrutto ed al suo oarattere temporale. Peraltro la retta interpretazione dell'art. 21 della legge di registro oonseguenziale ai preoedenti storioi delle disposizioni raoohiuse in questo, oome nel preoedente art. 20. Nella legge fisoale franoese del 22 frimaio, anno VII, sia per il trasferimento a titolo gratuito, ohe per quelli a titolo oneroso della nuda propriet, si tassava e si pagava immediatamente il valore della propriet piena. Il prinoipio venne aooolto dalla legge di registro 21 aprile 1862 -ohe derivazione diretta di quella franoese -ma oon restrizione del sistema del pagamento immediato ai soli trasferimenti a titolo gratuito. Nelle leggi suooessive del 187 4, del 1897 ed infine in quella vigente, venne unifioato il oriterio di imposizione stabilendo in entrambi i oasi -per ragioni di equit ----' la peroezione dell'imposta in due tempi. Unica imposta, oomunque, oos oome attraverso la genesi della disposizione appare in modo evidente: unioa imposta ohe sorge fin dal primo momento, mentre di una sola parte di essa rimandata nel tempo la peroezione. Conseguentemente nella determinazione del valore imponibile, si ha di mira un elemento (il prezzo, per i trasferimenti a titolo oneroso) ohe oollegato al tempo della separazione dei due diritti (analogamente per l'art. 20 si ha riguardo al valore della nuda propriet e oio al valore oaloolato quando fu oostituito l'usufrutto). In sostanza il trasferimento ontemporaneo dell'usufrutto e della nuda propriet a favore di persone diverse d luogo a due trapassi distinti e separati. Gol primo di essi il oompratore aoquista il diritto di usufrutto e la tassazione di questo trasferimento si esaurisoe ool sottoporre al tributo il valore dell'usufrutto. Gol seoondo il oompratore aoquista la nuda propriet ed essendo a questo connesso e aderente il diritto di oonseguire, al oessare dello usufrutto, la propriet piena, la tassazione ha per oggetto il valore di questa, ma l'imposta viene applioata e peroetta in due tempi suooessivi. Come stato esattamente osservato, cc l'estinguersi dell'usufrutto non pone in essere un nuovo rapporto giuridioo diverso da quelli gi esistenti, pa.ssibile di imposta propria, ma segna semplioemente l'avveni-.. " mento al verifioarsi del quale si rende esigibile quell'imposta oomplementare ohe, gi aoquisita dall'Erario a oarioo del nudo proprietario fin dalla registrazione del primo atto ohe il distaooo ebbe ad operare, era stata tenuta sospesa in attesa del oonsolidamento .del / --206 diritto di usufrutto. E quando usufruttuario e nudo proprietario si aooordano per oedere contestualmente ad una terza persona .i rispettivi diritti, ossia per alienare in piena e libera propriet l'immobile sul quale grava l'usufrutto, essi antioipano la naturale estinzione dell'usufrutto, in quanto ohe la rinunzia dell'usufruttuario all'ulteriore godimento del suo diritto, importa consolidazione dell'usufrutto nella persona del nudo proprietario prima anoora ohe il progettato trasferimento dell'immobile siasi perfezionato, per oui la imposta ohe era stata tenuta sospesa in attesa della consolidazione ugualmente dovuta dal nudo proprietario (1). Infine, una conferma dell'esattezza della tesi erariale fornita dall'art. 91 della legge di registro, ove, prefiggendosi il termine per il pagamento dell'imposta, fra l'altro, per la < origine. N lo elenao effettua un trasferimento di propriet o pone in essere una proaedura espropriativa. Il Tribunale regionale, per, avrebbe dovuto respin gere l'eaaezione di illegittimit aostituzionale aon ordi nanza, ai sensi degli articoli 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, e non aon sentenza. N la questione meramente fo;-r;wle, pe10h la sentenza esplicazione di giurisdizione, ohe non spetta ai tribunali regionali in mater{a di legittimit aostituzionale, ed susaet tibile di passaggio in giudicato, ove non sia impu gnata per quel aapo, aon la aonseguenza, a nostro avviso, di prealudere nei suoaessivi stadi del giudizio ohe sia nuovamente sollevata la questione di legitti mit costituzionale. La seaonda massima senza dubbio esatta e rap presenta, ormai, giurisprudenza aonsolidata (Cass., Sez. Un. Civ. 24 gennaio 1952, n. 217: Trib. Sup. AA.PP. 9 marzo 1949 -Vedasi sull'argomento: SCOTTI: Le acque sotterranee, in Aeque, Bonifiahe e Costruzioni, 1953, pag. 233). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi INCIS per militari -Revoca della concessione -Illegittimit della risoluzione contrattuale. (Pretura di Roma, Sez. Ia -Giud. Jaus, sent. 9 febbraio-2'3 maggio 1955 - Boncinelli c. INCIS nonch Min. Difesa-Esercito. Per effetto della concessione di alloggi INCIS si costituisce tra l'Ente e l'assegnatario un rapporto di diritto pubblico; tuttavia, sorgono diritti subbiettivi perfetti a favore del beneficiario, di cui il beneficiario stesso non pu essere privato a giudizio discrezionale dell'Istituto concedente. Il provvedimento di risoluzione del contratto di locazione di alloggi INCIS pu essere impugnato dinanzi al magistrato ordinario al quale demandato al quale demandato dalla legge il compito di accertare l'illegittimit della risoluzione stessa. Il Ministero della Difesa passivamente legittimato nelle cause in materia di risoluzione dei contratti di locazione (!egli alloggi per militari, dal medesimo assegnati, e gestiti dall'INCIS. La surriportata sentenza del Pretore di Roma, i oui punti essenziali abbiamo riprodotto nelle prime due massime, ha esaminato in tema di oonaessione di alloggi dell'INCIS questioni ohe gi hanno avuto ampia trattazione in dottrina e in giurisprudenza, m'a ohe meritano anoora di essere trattate, offrendo il verso di fare il punto degli attuali orientamenti. Il Giudicante ha portato la sua indagine su veoohi problerni, sempre tra i pi ardui della materia: limiti, interni ed esterni, della competenza del G. O. nei oonfronti della Pubblioa Amrninistrazione; qualificazione del rapporto oonoessionale tra l'INCIS e l'assegnatario di un alloggio, eoa., in una fattispeaie tutta particolare, per l'intersecarsi di mutui rapporti tra il Ministero della Difesa, l'INCIS e l'inquilino. Trattavasi del seguente oaso: un militare chiede al G.O. ohe venga dichiarata illegittima l'ordinanza di risoluzione del contratto di locazione di un alloggio dell'INCIS, oomunioatagli dq,ll'Istituto a seguito della revoca della oonoessione effettuata da parte del competente Comando militare (oonoedente). Il G.O., ritiene la domanda proponibile nei oonfronti di entrambi gli Enti indicati, deaidendo nei termini sopra detti. CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DELL' lNCIS 1. Ai sensi dell'art. 376 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e suaaessive modifiohe, gli alloggi dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS) possono essere assegnati in affitto a deter -208 minate oategorie di aventi diritto (art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387). .All'uopo, l'aspirante (art. 377) deve pr,esentare regolare domanda a datare dal giorno e seoondo le modalit stabilite di volta in volta nei bandi di oonoorso, dalle Rappresentanze dell'INOIS nelle provinoie, e dalla Sede Oentra~e in Roma. La oompetenza delle assegnazioni spetta ad appositi organi: in Roma alla Commissione oostit.uita ai sensi dell'art. 380 del oitato T. U.; fuori Roma, ai Comitati Provinoiali (o looali), oostituiti presso le Intendenze di Finanza (o presso i Oomuni) e di cui all'art. 352. Nell'assegnazione si tengono presenti i criteri stabiliti dall'art. 2 del D. L. L., n . .387 del 1945, ohe oos si esprime: nell'assegnazione degli alloggi INOIS deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e ohe hanno famiglia pi nitmerosa, salvi i oasi speoiali. segnalati dalle .Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio)), L'assegnazione, inveoe, degli alloggi destinati a militari (art. 343, 2 oomma) spetta ai Comandi competenti per territorio, oui spetta anohe dichiarare la revooa delle oonoessioni nei oasi previsti dall'art. 386 .A norma dell'art. 386 del T. U. suooitato, oosti tuisoono motivo direvooa dell'assegnazione e, quindi, di risoluzione del oontratto di affitto; a) il trasferi mento; b) l'uso irregolare dell'alloggio; e) la desti tuzione o le dimissioni dall'impiego_; d) il oollooa mento a riposo (la oessazione, oomunque, dal servizio attivo del personale militare, di oui agli articoli 343, 2 oomma, 345, lett. b) e la morte del looatario). Si avverte preliminarmente ohe le looazioni degli alloggi dell'INOIS hanno oaratteri analoghi a quelle degli Istituti autonomi delle Oase Popolari, distin guendosene, tuttavia, per i maggiori riflessi pubblici stici ad esse inerenti: le prime, infatti, sono riservate a determinate oategorie di aventi diritto (v. art. 1 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387 e suooessive modifiohe) mentre le altre (arg. art. 30 del T. U. n. 1165) sono aooessibili alla generalit, oon la sola limitazione stabilita dal disposto dell'art. 31, modifioato dall'art. 4 della legge n. 408 del 2 luglio 1949. Le looazioni in parola, per la loro partioolare de stinazione, vanno studiate anohe in relazione al oonfe rimento in uso degli alloggi demaniali o di servizio, oonoessi dallo Stato a determinate oategorie di suoi dipendenti (personale p_enitenziario, uffoiali o subal terni nei presidi, dipendenti delle Zeoohe, eoo.). Il problema della qualifioazione giuridioa del rap porto tra Istituto locatore e inquilino aoquista rilievo sul punto di determinare se si tratti di oonoessione amministrativa o di looazione di diritto privato op pure di negozio misto. I due aspetti sono strettamente oonnessi nel rappor to, ohe riferito a beni pubblioi, si risolve nell'utiliz zazione dei beni stessi e presenta elementi pubblioi stioi e privatistioi, rilevanti, questi ultimi, speoial mente nella forma oontrattuale del oonferimento in uso dell'alloggio. (v. BENVENUTI, in (( Giur. It. ))' 1956, III, 17). D'altra parte l'elemento pubblicistico si rileva nella discrezionalit dell'assegnazione (arg. art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387), nella natura pub~ blica dell'Ente proprietario, nel oarattere di indisponibilit del patrimonio edilizio (rectius: degli alloggi). neoessario approfondire l'indagine sulla natura del rapporto INOIS-inquilino, ohe si inizia oon un atto unilaterale, discrezionale dell' .Amministrazione, ha per oggetto un bene pubblioo ed sopratutto diretto a finalit pubbliohe, quali quelle del .Mddisf aoimento delle esigenze di servizio della pubblica .Amministrazione. In altri termini, si ripete, l'indagine verte sulla questione se il rapporto in parola sia di diritto privato o di diritto pubblico o presenti un oarattere misto, come ha avuto a deoidere la Oorte di Cassazione. 2 . .Al fine della qualificazione giuridica della looazione, opportuno studiare anzitutto la natura (pubblioa o privata) del bene, oggetto del rapporto. .A norma dell'art. 830 O.o. i beni appartenenti agli Enti pubblioi 'non territoriali sono soggetti alle regole del codice, salve le disposizioni delle leggi speoiali: .Ai beni di tali Enti ohe sono destinati a un pubblioo servizio si applioa la disposizione del seoondo oomma dell'art. 828 J>. L'art. 828, ohe disoiplina il regime giuridioo dei beni patrimoniali indisponibili degli enti territoriali (Stato, Provinoia e Oomune), presorive ohe i medesimi non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi ohe li riguardano . Ora, non v' dubbio ohe il patrimonio edilizio dell'Istituto sia destinato << a un pubblico servizio : tale assunto trova oonferma nella legislazione oonoer~ nenie l'Istituto: l'art. 2 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 387, ohe disoiplina i oriteri per l'assegnazione degli alloggi INOIS, prevede quale motivo di preferenza la segnalazione a favore del oonoorrente da parte delle .Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio; oon tale norma viene indiretta,mente confermato il . carattere di patrimonio pubblico del oomplesso edilizio dell'Ente, posto permanentemente a disposizione delle .Amministrazioni medesime e, nello stesso tempo, il oarattere eminentemente disorezionale dell'assegnazione: gli alloggi dell'INOIS, per lo stesso fine istituzionale dell'Istituto, non vengono assunti nel loro valore di soambio, ma in quello d'uso: essi, oio, servono esclusivamente al conseguimento delle finalit pubblicistiohe dell'INOIS, in quanto oostituisoono il mezzo, lo strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalit istituzionali. Dunque, poioh i beni di un Ente pubblico, quale l'INOIS, non possono essere ohe pubblioi, il patrimonio edilizio dell'INOIS -esoluso il suo oarattere di demanio, proprio soltanto di alcune oategorie di beni (immobili) di enti territoriali -riveste oarattere di indisponibilit nel senso di oui al oombinato disposto degli articoli 830 e 828 O.o., essendo destinato istituzionalmente a un pubblioo servizio. Naturalmente il suddetto oarattere di indisponibilit non va inteso nel senso di inoommeroiabilit assoluta, ma in quello per cui i beni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi oonsentiti dalle leggi ohe li riguardano . Pertanto, ferma restando la destinazione degli alloggi dell'Istituto al soddisfaoimento di un pubblico servizio n, rimane sempre possibile la loro commerciabilit, reotius la loro disponibilitd. Peraltro, questa, ai sensi delle vigenti leggi, non pu mai oonsistere in vendita o permuta (per le aree edificatorie, vedasi, inveoe, l'art. 374, 2 oomma), ma soltanto nell'iseri :::m:: -209 zione ipoteoaria (sulle aree) e sulle oostruzioni, a garanzia dei mutui oonoessi dalla Oassa DD.PP., e nella looazione delle oase agli aventi diritto. Oi oonfermato -ex adverso -dalle disposizioni degli artiooli 387 e segg., oonoernenti le agevolazioni tributarie a favore dell'Istituto Nazionale: dall'esame di tale norma si evinoe ohe il privilegio subbiettivo oonoesso all'INOIS nei riguardi della tassa di bollo e delle imposte di registro e ipoteoarie nonoh dei diritti oatastali si riferisoe soltanto ad alouni atti di utilizzazione patrimoniale previsti espressamente dalla legge e, per questa, pienamente oompatibili oon l'indisponibilit del patrimonio, quali nella speoie -l'affitto degli alloggi, l'aoquisto -delle oase eoo., oon esolusione di quelli ohe non riguardano la formazione e la utilizzazione del patrimonio edilizio e gli atti giudiziari (1). Gli alloggi dell'INOIS, dunque, in quanto destinati al oonseguimento di determinate finalit, pubbliohe, sono senza dubbio da annoverarsi tra i beni pubblioi: essi hanno oarattere di indisponibilit anohe per il partioolare regime giuridioo oui sono sottoposti. La natura giuridica del bene (alloggio), oggetto del rapporto INOIS-inquilino impermea di s il rapporto medesimo: infatti, un bene pubblioo (indisponibile), sottratto al commercio giuridico privato, non pu oostituire oggetto di un rapporto patrimoniale privato, quale quello della oomune looazione; il negozio di diritto privato, pur essendo il bene pubblioo solo quando si tratti di bene redditizio, fruttifero (appartenente al patrimonio disponibile). La tesi sostenuta trova oonferma anohe nella partioolarit del oanone di locazione, pagato dall'inquilino in rate mensili. . Il oanone di looazione deglt appartenenti INOIS non > (3). La natura di oontratto va senz'altro esolusa dalle oonoessioni amministrative di beni pubblioi e, pertanto, dalla looazione-oonoessione di alloggi dell'INCIS. La oonoessione, infatti, oonsiste in un atto amministrativo unilaterale dell'Istituto, alla cui formazione la volont del conoorrente del tutto estranea. Pur essendo la domanda di questi un presupposto neoessario dell'assegnazione, l'atto rimane sempre unilaterale, non avendosi mai un incontro di volon.t: infatti l'istanza dell'aspirante soltanto un presupposto del provvedimento dell'Amministrazione, la oui volont rimane sempre preminente. Senonch, l'Istituto sembra anche assumere veste di vero e proprio contraente, oon la susseguente stipulazione del contratto (ohe corrisponde al disciplinare delle concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili dello Stato), in oui sono speoifioati i diritti ed i doveri delle parti. Solo in questo senso, l'assegnazione degli alloggi dell'Istituto Nazionale pu essere intesa oome oonoessione- oontratto o negozio misto: in essa si rileva un intreocio di fattori eterogenei, nei quali, per, il vincolo obbligatorio assai spioeato, oos da doverne essere infiuenzata tutta la disciplina del rapporto (4 ). Cio, aooanto all'atto di oonoessione, ohe rimane sempre unilaterale, autoritario, discrezionale va messo in rilievo un secondo elemento giuridico. L'Amministrazione, infatti, volendo regolare in concreto le determinazioni adottate oon la oonoessione, pur senza svestirsi della propria personalit pubblicistica, entra in rapporto di obbligazioni oon l'assegnatario: il contratto, elemento aooessorio e subordinato, regola le condizioni e le modalit della oonoessione stessa. Pertanto, l'attivit del oonoedente rimane sempre in una sfera di discrezionalit, giustificata dalla neoessit della valutazione di partioolari elementi di interesse superiore. Dalle suesposte considerazioni rimangono altres delineate le sfere di competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa a conoscere dei rapporti derivanti dall'assegnazione, previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Ove si verta in materia di interesse legittimo (ricorso avverso l'assegnazione o la revooa), la oompetenza a oonosoere del rapporto sar della giurisdizione amministrativa; ove, inveoe, si faooia questione di diritti (obbligazioni fra le parti eoo.) i diritti medesimi possono farsi valere dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria, la quale avr f aoolt di aooertare se essi siano stati lesi, senza per revooare o sospendere gli atti oompiuti dalla Privata Amministrazione, n stabilire la condotta da serbare da parte di questa verso il oonoessionario (5). 5. La pretesa ohe l'assegnatario acquista sull'alloggio oonoesso un diritto subbiettivo (oondizionato), (3) cc F. It. >>, 1880, I, 911. (4) EuLA: cc F. It. '" 1933, I, 1150. (5) Rep. cc F. It. , 7, 75, 1928 -Conc. amm. II. ohe, quindi, in linea normale, tutelabile dinanzi alla giurisdizione ordinaria (v. in senso ampio, Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1955, in >, -1934 Padova, p. 358. -211 amministrativa, impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa. L'esperimento dell'azione dell'inquilino dinanzi all'A.G.O. , quindi, subordinato alla sussistenza della lesione di un diritto (oausa petendi) e pu essere diretto solo ad ottenere la condanna (petitum) eventuale della Pubblica Amministrazione ad un congruo risarcimento a favore di esso oonoessionario, a titolo di danni, in caso di illegittimita accertata dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Non sembra, pertanto, fondato il pi recente orientamento della Corte di Cass. (v. in Rass. Dir. Pubbl. , 1956, II, 163, oit.), la quale ritiene impugnabile il provvedimento stesso di revooa dinanzi al G. O. 6. La competenza nella oonoessione e nella revoca degli alloggi della speciale gestione INCIS-militari spetta, dunque (v. supra, n. 1) ai Comandi Militari competenti per territorio, ai sensi dell'art. 343, 2 oomma del T. U. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica. Dispone anohe il oitato art. 343: Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le oonsegueriti formalit; ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del suindicato art. 386. Il carattere di negozio misto, da noi sopra rilevato, dell'assegnazione degli alloggi INCIS assume, nella specie, netti contorni. L'Amministrazione della Diiesa interviene nel rapporto, nella sua veste pubblicistica, nella esplicazione dei suoi poteri discrezionali, relativi alla sistemazione locativa del personale militare secondo le esigenze di servizio. Nel momento (suooessivo) oontrattuale interviene l'INCIS, il quale stipula il oontratto oon l'assegna tario. La posizione dell'assegnatario-inquilino pu, quindi, esaminarsi sotto un d1~plioe profilo. Nei oon fronti del Ministero della Difesa-Ente onoedente, l'aspirante oonoessionario, poi eventualmente asse gnatario, vanta una tutela attenuata dalla propria posizione giuridica. Dall'atto amministrativo, di oonoessione o di revooa, di oontenuto essenzialmente discrezionale, deriva solo un interesse, semplioe per quanto oonoerne il merito del provvedimento, ohe as sume la figura di interesse legittimo sotto il profilo dell'indagine di legittimit del provvedimento stesso, per quanto oonoerne, in oonoreto, il b1wn uso del po tere disorezionale spettante all'Amministrazione. Piena tutela, per le obbligazioni contrattuali, vanta l'inquilino neioonfronti dell'INCIS; e oio, un diritto pieno, ma condizionato, in effetti alle superiori ac cennate esigenze di pubblioo interesse e, quindi, de stinato ad affievolirsi, nel oaso di eseroizio del potere della Pubblioa Amministrazione. Nella sentenza surriferita il Pretore di Roma, pur partendo da premesse ineocepibili, non ne ha tratte le dovute oonseguenze. Non si oontesta ohe al Ministero della Difesa (Eseroito) spetti il potere di revooare la oonoessione dell'alloggio al militare, sia pure nei oasi previsti dall'art. 386. In base ai prinoipi suesposti, di fronte all'esplioarsi del potere di revooa, la posizione giuri dioa dell'assegnatario si degrada a interesse legittimo, la oui lesione pu tutelarsi dinanzi. alla giurisdizione amministrativa ove si f aooia questione del buon uso del detto potere (criterio del petitum e della causa petendi); ove, invece, assuma l'inesistenza del potere di re1,oca, il concessionario lamenter la lesione di un diritto subbiettivo, con il conseguente ristabilimento della competenza del G. O. Nella specie, l'assegna.tario lamentava, in effetti, il cattivo uso del potere della Pubblica Amministrazione. Ora delle due "soluzioni, l'una: o -come dovevasi -si riconosce ohe trattasi di censura, ciroa l'esercizio del potere di revoca, ed allora la questione va proposta al giudice amministrativo, non vantando l'inquilino, nei confronti, e del Ministero e dell'INCIS, un diritto perfetto; oppure si afferma _; come si fatto ohe si versa in tema di lesione di diritti, nel qual caso la domanda va proposta nei soli confronti dell'INCIS, derivando la pretesa lesione dalla risoluzione (illegittima) del contratto, che adottata solo dall'Istituto. V a tenuta, cio, sempre distinta la rispettiva posizione dell'Autorit militare, concedente, e dell'INCIS, contraente, l ove, nelle assegnazioni di appartamenti dell'Istituto alla generalit degli impiegati, il medesimo assume la doppia veste. Un'eventuale lesione di diritti si concreta, a danno dell'assegnatario solo attraverso la risoluzione del contratto, conseguente alla revoca. Se il potere di revoca sussiste, va dichiarata dal G. O. l'improponibilit della domanda; nell'altro oaso, nessuna pretesa pu farsi valere nei confronti dell'autorit militare. La sentenza richiamata, ritenendo trattarsi di lesione di diritti ha considerata proponibile la domanda anche verso quest'ultima, asserendo, nell'INCIS, la titolarit, non fondata su alcuna disposizione n sui . principi generali, di un potere di controllo, quasi di rimostranza, sull'operato dell'autorit militare ! RENATO LASCHENA CONTRATTI AGRARI -Fondo soggetto a confisca Ordine lntendentizio di rilascio -Opposizione del mezzadro all'esecuzione in via amministrativa Improponibilit. OPPOSIZIONE DEL MEZZADRO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO -Proroga legale dei contratti agrari -Confisca -Acquisto a titolo originario Prevalenza -Rigetto della domanda. LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO -Contratto stipulato dal sequestrataiio -lnopponibilit alla Pubblica Amministrazione -Locazione di fondo rustico Contratto con la Pubblica Amministrazione -Difetto dei requisiti stabiliti dalla legge di contabilit generale -Inesistenza del contratto. (Trib. Roma, Sez. sp. contr. agr. 25 gennaio-9 giugno 1956 -Mambelli c. Amministrazione Finanze). improponibile l'opposizione del mezzadro all'ordine di rilascio di un fondo, intimato dall'Autorit competente a procedere all'esecuzione in via amministrativa (in virt dell'autotutela, estesa con l'art. 4 D. L. 19 novembre 1946, n. 392, al'esecu.: zione della confisca) concretandosi, sostanzialmente, nell'impugnativa di un atto amministrativo, che il giudice ordinario non pu annullare n dichiarare inefficace (art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) (1). -212 Operando la confisca un acquisto a titolo origi2. Devesi, comunque, ritenere corretta la statuizione nario essa determina la cessazione di tutti i rapporti anteriori posti in essere con terzi relativamente al bene confiscato (2). I contratti di locazione stipulati dal sequestratario di un bene successivamente confiscato sono inefficaci rispetto alla Pubblica Amministrazione (3) La volont della Pubblica Amministraz~one di stipulare un contratto non pu desumersi da un semplice comportamento dell'Amministrazione. stessa (4). NOTA Effetti processuali e sostanziali della oonfisoa sulla proroga dei contratti agrari 1. Il Tribunale ha suddiviso, attraverso due proposizioni esatte in astratto, un problema unioo e non suscettibile -nella fattispecie -di separate statuizioni. Dopo la corretta premessa, circa la improponibilit dell'opposizione all'atto intendentizio, la oui esecuto riet (peraltro) ribadita testualmente dalla norma speciale (art. 5 D. L. 19 novembre 1946, n. 392), non pu essere arrestata se non previo parere dell' A v vooatura dello Stato (v. norma oit.), il Tribunale ha affermato la competenza del Giudioe ordinario a pronunciare sulla dedotta illegittimit del decreto. Proposizione, questa, aderente all'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ohe non trovava per, in oonereto, aloun fondamento nella domanda attrioe, oos oome formulata, nel merito. La domanda non era stata proposta nei limiti di cognizione stabiliti dalla norma citata, in quanto la pretesa illegittimit era stata assunta oome causa petendi, rispetto ad un petitum sottratto alla cogni zione del Giudioe ordinario: distruzione e paralizza zione dell'atto amministrativo, e nulla piu; non gi rispetto all'oggetto consentito dal sistema delle norme citate: risarcimento del danno. N poteva ritenersi proponibile la domanda, oome diretta ad attuare una pronuncia di mero . accerta mento sulla pretesa illegittimit dell'atto, essendo, oi, vietato dalla disposizione dell'art. 5 legge oit., ohe consente la declaratoria di illegittimit degli atti am ministrativi, incidenter tantum, in relazione all'og getto dedotto in giudizio, ossia alloroh si tratta delle conseguenze dell'esercizio -da parte della Pub blica Amministrazione -di un potere discrezionale (risarcimento del danno): mentre la pronuncia di mero aooertamento si risolverebbe in un sindacato generale di legittimit, deferito alla competenza del Consiglio di Stato. Siooh, per quanto il Tribunale intendesse pervenire al rigetto della domanda, rioonosoendo legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione, esso avrebbe dovuto arrestarsi, nell'iter logioo della sua pronuncia, alla proposizione anteriore, ohe gli vietava di pronunciare, in astratto, sulla legittimit o non dell'atto amministrativo (equivalente ad annullamento o revooa), non gli avrebbe consentito -d'altra parte di statuire (nel oaso di illegittimit rioonosoiuta) su un oonoreto petitum non formulato (risarcimento del danno). adottata nell'esame di merito. La oonfisoa (giusta la giurisprudenza delle Sez. Un. 17 novembre 1953, n. 3541, rioordata nella sentenza annotata) tronoa tutti i rapporti anteriori comunque afferemi la oosa. N varrebbe l'argomento ohe detti rapporti non ricadano fra i negozi colpiti da ineffeoaoia, a sensi dello art. 2 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134. Non questa norma per oui detti rapporti vengono meno, a seguito della oonfisoa. Questa opera l'aoquisto a titolo originario, e pertanto non pu configurarsi entrata del bene nel patrimonio dello Stato, se non nella pienezza della disponibilit originaria del dominio, onde l'originariet dell'acquisto valevole non soltanto:per quanto attenga alla propriet ma, anohe, per i oontratti di affetto e mezzadria. Ovvio il primo effetto, poioh nessuna differenza sussiste fra acquisto originario e derivativo (quando esso ooattivo) rispetto al precedente proprietario. I nveoe gli effetti dell' aoquisto a titolo originario si manifestano, proprio, sui rapporti, aventi riferimento alla oosa oonfisoata, diversi dalla propriet, e cio: diritti reali (iura in re) e per quei diritti personali aventi ad oggetto la oosa (jura ad rem). Se un qualsiasi dubbio potesse sorgere, in ordine alla persistenza di diritti reali (in quanto, oggettivamente, limitano la stessa propriet del bene oonfisoato) nessuna questione potrebbe, neppure, configurarsi 'per la sopravvivenza di rapporti meramente obbligatori. Cos, nell'analogo istituto dell'espropriazione per pubblica utilit, del quale si oontroverte se determini trasferimento a titolo originario (ofr. ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1955, IV, 259; VITTA: Diritto amministrativo, 1955, II, 92, 126) o art. 336 C.p.o. Rimessa sub iudicio, per effetto della sentenza di Cassazione, la valutazione dei fatti in contestazione, il potere istruttorio del giudioe, in quanto diretto alla rioerca della verit nel superiore interesse -216 della giustizia ed in quanto limitato a quei mezzi ohe hanno il oarattere della neoessit di acquisizione (esibizione di atti e riohiesta di informazioni alla Pubblioa Amministrazione artiooli 210 e 213 C.p.o.) ovvero di integrazione delle oognizioni teoniohe del giudioe (Consulenza teonioa) ovvero anoora di prova legale (giuramento suppletorio) da ritenersi lo strumento eventualmente utilizzabile per rendere possibile la sostituzione di una sentenza esatta ad una sentenza errata. Ove, al oontrario tale valutazione dei fatti della oausa ris1dti ooperta dal giudioato per effetto della sentenza di Cassazione, il potere in questione non pu non ritenersi del tutto esaurito neWambito deTle preoedenti fasi del giudizio. J,, CORREALE SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT (3-56) CANONI (3/56) 13. Obbligo dell'utente di una derivazione di acqua pubblica al pagamento del canone anche se di fatto non fruisca o non possa in tutto o in parte fruire dell'utilit data dalla concessione. (Corte App. Perugia, 23 febbraio 1956 -Mattioli c. Finanze -Cont. 5-226, Avv. Perugia). AEROMOBILI E TRASPORTO PER ARIA (1-56) AGRICOLTURA (3-56) 000PE RATIVE AGRICOLE Vedi: Imposta Generale Entrata 36 (materie tassabili) GRANO DA SEME 31. Sottoposizione del rimborso alle ditte selezionatrici delle L. 300 a q.le di gran<1 da seme da esse pagate ai produttori, alla condizione della prova della quantit di grano ceduto agli agricoltori per l'impiego a seme; costituzione di un vantaggio alle stesse per avere il Ministero della Agricoltura disposto con circolare che organi propri svolgano le opportune indagini, invertendo cos la prova. (Corte App. Torino, 1 febbraio 1956 - Rescia c. Agr. e For. -Cont. 11223, Avv. Torino). 32. Applicazione del D.L. n. 667 del 1946 (regolante il premio di L. 300 al qle per i produttori di grano da seme) a tutti i rapporti sorti durante la campagna agraria del 1946, anche precedentemente alla entrata in vigore del decreto. (Corte App. Torino 10 febbraio 1956 -Rescia c. Agr. For. -Cont. 11223, Avv. Torino). RIFORMA -INDENNIT 33. Comprensione nella indennit di esproprio per riforma agraria del valore delle migliorie fatte dall'affittuario: carenza di ogni diritto di questi verso l'Ente di riforma (Trib. Potenza, 10 aprile 1956 -Lepore c. Ente Rif. Bari -Cont. 1817, A vv. Potenza). 34. Conforme (Trib. Potenza, 3 marzo 1956 Lucia c. Ente Rif. Bari -Cont. 1787, Avv. Potenza). 4 RIFORMA -PROROGA DI CONTRATTI AGRARI (3-56) 35. Potere degli enti di riforma di escludere dalla proroga legale gli affittuari dei fondi espropriati ancorch siano conduttori diretti. (Trib. Potenza, 10 marzo 1956 -Ente Rif. Bari c. Telesca - Oont. 2395, Avv. Potenza). 36. Ammissibilit dell'esclusione, a rihiesta degli enti di riforma, della proroga dei contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione relativamente a terreni facenti parte del terzo residuo; ci perch la met di tali terreni trasformati dal proprietario espropriato vanno restituiti agli Enti di riforma. (Trib. Matera., -22 marzo 1956 -Berlingieri c. Ente Riforma Bari e Giamace -Cont. 1562, Avv. Potenza). 37. Fondamento del diniego di proroga all'affittuario nelle zone di terzo residuo, non sulla norma generale ex art. 1 del D.P. 1 aprile 1947, ma su quella particolare ex art. 5 della L. n. 435 del 1951 abilitante gli enti di Riforma a negare la proroga agli affittuari d0i terreni comunqTJ.e sottoposti ad espropriazione per riforma agraria. (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 -Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari -Cont. 1904, Avv. Potenza. RIFORMA -TERZO RESIDUO 38. Sussistenza del vincolo di indisponibilit delle zone incluse nel terzo residuo passibili di esproprio ove il proprietario non ne esgua la trasformazione, o espropriabili per met ove il proprietario vi adempia (Corte App. Potenza, 23 aprile 1956 -Grieco c. Berlingieri e Ente Rif. Bari, - Cont. 1904, Avv. Potenza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (3/56) MILITARE 5. Dipendenza organica normale del militare dei Carabinieri dal Ministero della Difesa Esercito, ed eccezionale per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza dal Ministero degli Interni. (Trib. Torino, 9 febbraio 1956 -Vasco c. Min. Interno -Cont. 10171 Avv. Torino). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) (3/56) . ANTICHIT E BELLE ARTI (3/56) -218 .APP .ALTI E FORNITURE (3/56) .ANNULLA.MENTO DEL CONTRATTO 5. Non invocabilit come causa di annullamento, in quanto non ragione unica o principale dello stipulato contratto, dell'errore dell'appaltatore per falsa rappresentazione delle norme di legge per cui sia stata ritenuta applicabile al contratto un'esenzione tributaria che non competeva. (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 -.Arietti c. Finanze e LL.PP. - Cont. 299, .Avv. Torino). FORNITURE Vedi: Imposta registro 74 (tassabilit) REVISIONE I Vedi: Revocatoria 2 (condizione) 6. Natura di potere discrezionale dell'.Amm.ne sia sull'an che sul quantum, nella facolt di revi-. sione dei prezzi di appalto ex D.L. n. 1501 del 1947 e conseguente sussistenza nel privato solo di un interesse legittimo alla maggiorazione di prezzo. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .AN.AS -Cont. 7 4/52, .Avv. Torino). 7. Esclusione dell'indebito arricchimento nella determinazione discrezionale dell' .Amm.ne in' sede di revisione dei prezzi di un pubblico appalto, ancorch si alleghi che l'aumento sarebbe dovuto avvenire non nella misura adottata ma in altra pi alta. (Trib. Torino, 19 aprile 1956 -Villafranca Soisson ed altri c . .A.N..A.S. -Cont. 74/52, .Avv. Torino). .APPELLO (3/56) .AMMISSIBILIT (1/56) 9~ Inammissibilit nelle cause scindibili della impugnazione incidentale tardiva, per coloro cui l'impugnazione principale sia stata notificata ab origine solo per denunciare la lite e non per dar vita ad una impugnazione nei loro confronti. (Corte .App. Genova, 21 luglio 1956 -Panatelli e di Bella c. G.R . .A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). INTERESSE Vedi: Riscossione coattiva 12 (ingiunzione ammi~ nistrativa) 10. Reiezione dell'appello proposto da chi non abbia interesse all'azione. (Corte .App. Perugia, 12 dicembre 1955 -Chigi della Rovere c. Finanze, Cont. 498, .Avv. Perugia). INTERVENTO 11) Inammissibilit dell'intervento in appello, di un terzo estraneo al giudizio di primo grado, sebbene l'intervento sia proposto dall'attore al limitato fine della esibizione di un documento (Corte .App. Perugia, 7 dicembre 1955 -Paterna c. Vecchi e Min. Interno -Cont. 901, .Avv. Perugia). .ARBITRI E .ARBITRATO (3/56) .ATTO .AMMINISTRATIVO (3/56) CERTIFICAZIONE Vedi: Autoveicoli e Trasporti 3 (ricuperi) Vedi: Ricostruzione 15 (agevolaz. tributarie). .AUTOVEICOLI E TRASPORTI (3/56) PRIVILEGI Vedi: Imposta Registro 50 (materia tassabile) RICUPERI 1. Carattere retroattivo operante su situazioni giuridiche oggetto di giudizi iniziati in precedenza, della convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 delle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica (Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 2. Convalida ex art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 sulle alienazioni di autoveicoli di emergenza bellica, da parte delle autorit civili nazionali, autorizzate bench verbalmente e in via generale del1'. A.M.G. (Trib. Torino, 6 marzo 1956 -Marchi c. Musetta -Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). 3. Sufficienza, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 118 del 1948 della prova della intervenuta autorizzazione dell'.A.M.G. costituita dalla dichiarazione fatta dalla Pubblica .Amministrazione in un successivo documento (Trib. Torino, marzo 1956 -Marchi c. Musetta, Tagliaferri, Martinotti, Marchetto e Prefetto Vicenza -Cont. 9314, .Avv. Torino). TRASPORTI Vedi: Responsabilit civile 13 (del privato) .AVVOC.ATO E PROCURATORE (3/56) .AZIONE (3/56) DIRITTO E INTERESSE (3/56) Vedi: Demanio e Patrimonio 27 (beni p.n.f.) Vedi: Demanio e Patrimonio 32 (patrimonio indisponibile) 11. Necessit, per la discriminazione della giurisdizione, dell'indagine preliminare da.. parte del giudice se indipendetemente dal petito formale, . .. l'oggetto effettivo della pretesa lesione sia un diritto soggettivo oppure un interesse. (Trib . .Ancona, 6 giugno 1956 -Talamonti, Troli ed altri c. Cerboni -Gentile e Prefetto Asroli Piceno -Oont . 2200-2201, .Avv. .Ancona). -219 - INTERESSE (1/56) Vedi: Appello 10 (interesse) 12. Sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria creditrice, a chiedere, ove intervenga un concordato fallimentare, la pronuncia giudiziale sul credito, e ci quanto meno allo scopo di perseguire il garante, nel caso che il credito tributario sia stato contestato, ma successivamente sia stato accertato definitivamente in sede amministrativa (Trib. Genova, 10 aprile 1956 -Finanze c. Accorsi -Cont. 17175, Avv. Genova). LEGITTIMAZIONE (3/56) Vedi: Comuni e Provinoie Enti Pubblioi 7 (Eleggibilit) Vedi: Imposta generale entrata 38 (restituzioni). BENEFICENZA ENTI Vedi: Imposte e tasse in genere 30 (Agevolazioni -esoneri). BONIFICHE (3/56) . CAMBIALI E TITOLI DI CREDITO AZIONI Vedi: Imposta Suooessione 7 (tassabilit) CHIESA ED ASSE ECCLESIASTICO (3/56) CIRCOLAZIONE STRADALE (3/56) AzIONE DI REGRESSO (1/56) 24 . .Ammissibilit dell'azione di rivalsa della G. R.A. che ha risarcito agli aventi diritto il danno occorso per furto delle merci in corso di trasporti, contro i propri autisti consegnatari e sottrazione di tale azione alla breve prescrizione ex art. 2951 O.e. siccome azione di responsabilit per inosservanza di rapporto di lavoro. (Corte App. Torino, 17 luglio 1956 -G.R.A. c. Tini e Bresso -Cont. 1786, Avv. Torino). 25. Applicabilit della prescr1z1one biennale ex art. 2947, 2 comma C.c., anche al proprietario del veicolo che pagato il danno proponga azione surrogatoria nei confronti dello autista investitore, e decorrenza del termine prescrizionale dal giorno dell'evento dannoso e non da quello dell'eseguito pagamento. (Corte App. Ancona, 19 maggio 1956 - Sabbatini c. Difesa Aueronautica -Cont. 336, Avv. Ancona). CONDOTTA (1/56) 26. Obbligo di circolazione a moderata velocit e con particolare prudenza, del conducente di un autoveicolo con fari schermati in ossequio alle norme sull'ordinamento bellico vigenti (Corte App. An:! cona 19 maggio 1956 -Sabbatini c. Difesa Aero I 1 nautica -cont. 336, Avv. .Ancona). DISCIPLINA 27. Improponibilit contro il sindaco quale ufficiale di governo in funzione di P.S. dell'azione di risarcimento di danni invocante una circolare del Ministero dell'Interno, al fine di sindacare la disciplina discrezionale del traffico sulla via principale del paese affo.llata di pedoni, per un preteso nesso causale fra le difficolt di transito per i veicoli e l'omicidio co'.poso di un ciclista investito da un automezzo incrociante (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Moroni e Com. Collecchio e Ministero Interni -Oont. 9878, Avv. Bologna). 28. Irresponsabilit del Sindaco quale ufficiale di governo per la morte di un ciclista ancorch l'omessa disciplina del traffico pedonale cagioni effettivo intralcio a quello dei veicoli, quando l'imprudenza della vittima sia stata causa unica ed indipendente del fatto nelle particolari condizioni di viabilit per normale ed abituale affollamento domenicale. (Trib. Bologna, 23 aprile 1956 -Moroni c. Comune Collecchio e Ministero Interni -Oont. 9878, Avv. Bologna). PRESUNZIONE DI COLPA (1/56) Vedi: Giudizi (rapporto tra) 8 (Oonoorso di oolpa). 29. Inapplicabilit della presunzione di colpa comune ex art. 2054, 2 comma e.e., riguardante il caso di collisione tra veicoli, all'ipotesi di danni ad uno solo degli automezzi alla quale si applica il 1 comma detto articolo per cui il conducente del veicolo danneggiante deve risarcire il danno se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. (Trib. Potenza, 12 marzo 1956 -Finanze c. Giordano e Bozzaotre -Oont. 174, Avv. Potenza). CITAZIONI (3/56) COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE (3/56) COMMISSIONE EFFETTI Vedi: Imposta di bollo 2 (atti soggetti) COMODATO (1/56) Vedi: Ediliz. popl. ed eoonomioa 1 (INA-Gasa) RESTITUZIONE DELLE COSE 2. Legittimazione del proprietario delle cose date a comodato ad intervenire nella causa di sequestro contro il comodatario per chiedere la restituzione delle proprie cose assoggettate al sequestro (Trib. Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti c. Vitali, Oaponera ed .Amm.ne Difesa Aeronautica -Cont. 459; Avv. Perugia). 3. Obbligo del comodatario di restituire alla scadenza del pattuito termine le cose avute in comodato, e diritto di azione del comodante, dopo detta scadenza per riavere le cose date in comodato (Trib. I I L _______,______ -220 Perugia, 29 febbraio 1956 -Zampetti -c. Vitali, Caponera e Difesa .Aeronautica -Cont. 459 . Avv. Perugia). 4. Mora del comodatario per mancata riconsegna della cosa nel termine intimatogli dal comodante. (Trib . .Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa c. Piaggesi -Cont. 2302 .Avv . .Ancona). COMPETENZA E GIURISDIZIONE (3/56) COMPETENZA Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazioni) Vedi: Esazione 6 (Esecuz. esattoriale). Vedi: Occupazione 1 (rilascio). Vedi: Opere idrauliche e bonifica 1 (espropriazione). Vedi: Propriet e azione a difesa 6 (luci e prospetti). DISCREZIONALIT (1/56) Vedi: Appalto e forniture 6 (revisione) Vedi: Partigiani n. 4 (debiti partigiani). 14) Sindacabilit da parte del giudice se le misure adottate dall'.Amministrazione ferroviaria per evitare i sinistri siano idonee perch avendo l'Amministrazione l'obbligo di prendere e usare ogni misura e cautela per prevenire ed evitare i sinistri, la discrezionalit dell' .Amministrazione si esercita solo nella scelta del mezzo, con la qual cosa se il mezzo prescelto sia inidoneo si intendono ecceduti dall'Amministrazione i limiti della propria discrezionalit. (Corte .App. Genova -28 settembre 1956 -FF.SS. c. Bottero -Cont. 18421, .Avv. Genova). GIURISDIZIONE Vedi: Azione 11 (diritto e interesse). Vedi: Demanio e Patrimonio 20-21 (autotutela). Vedi: Donazione 5 (Amministrazione Pubblica). Vedi: Espropriazione per pubblica utilit e occupazione d'urgenza 14-15 (decreto d'esproprio). Vedi: Imposta Registro 79 (valutazione -Impugnazione). Vedi: Imposte e tasse in genere 38 (violazione sanzioni). Vedi: Lavoro 5 (retribuzione). Vedi: Riscossione coattiva 15 (Ingiunzione amministrativa -requisiti formali). Vedi: Riscossione coattiva 16-17 (opposizione). Vedi: Solve et repete 23 (applicazione). Vedi: Valuta 8 (Sindacato giurisdizionale). COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBLICI (3/56) ELEGGIBILIT (3/56) 4. Sussistenza ex art. 15 n. 6 T.U. n. 203 del 1951 di un motivo di decadenza (pendenza di lite) nel caso di ricorso alla Corte dei Conti di un consigliere comunale, contro la decisione del Consiglio di Prefettura che lo dichiara amministrativamente responsabile (Corte .App. Perugia, 18 gennaio 1956 -Gregori, Cinti, Belcapo c. Prefetto Terni -Cont. 919, .Avv. Perugia). ' ... 5. Sussistenza automatica dell'inizio di una lite pendente col Comune, e conseguente avveramente della causa di decadenza ex art. 15 n. 6 del D.P.R. n. 203 del 1951, nella contestazione di addebiti ed amministrativi comunali da parte del Consiglio di Prefettura (G.P . .A. Potenza, 28 febbraio 1956 -Prefetto Potenza c. Martuscelli ed altri -Cont. 3/56 .Avv. Potenza). 6 . .Applicazione, quale ius superveniens ai casi oggetti di giudizio al momento di entrata in vigore della legge, dell'art. 6 legge n. 136 del 1956 escludente la possibilit di dichiarare decaduti ex art. 15 n. 5 e 6 D.L. n. 203 del 1951 gli amministratori comunali per fatti connessi con l'esercizio del mandato (Corte .App. Potenza, 10 aprile 1956 - Martuscelli ed altri c. Prefetto Potenza -Cont. 3/56 .Avv. Potenza). 7. Esclusione della legittimazione di un comune a proporre ricorso alla Corte di .Appello contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa che dichiari la decadenza del Sindaco per lite contabile pendente (Corte .App. Bologna, 24 novembre 1955 -Comune Casalecchio di Reno c. Prefetto Bologna -Cont. 11218 .Avv. Bo~ogna). _CONFISCA (1/56) EFFETTI Vedi: Giudizi (rapporto tra) 9 (confisca) 3. Esclusione di ogni pretesa del terzo riguardo i beni confiscati, anche se diversa dalla revindica e limitata al risarcimento dei danni per mancata restituzione, deterioramento, distruzione dei beni in tempo successivo al sequestro (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956 -Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). 4. Permanenza della espropriazione dei beni confiscati, incompatibile con ogni contraria pretesa avente come oggetto immediato o indiretto i beni stessi, finch la confisca non sia revocata dal giudice penale (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956 Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). NATURA 5. Natura di vincolo giuridico e non di mero fatto o di materiale apprensione nel rapporto derivante da confisca: suo effetto positivo (attribuzione allo Stato della propriet dei beni confiscati e potest di ricuperarli e rivendicarli contro -chiunque) e negativo (esclusione di ogni diritto di terzi sugli stessi beni) (Corte .App. Genova, 26 aprile 1956, Dogane c. Berg. -Cont. 19700, .Avv. Genova). CONSUMO E PRODUZIONE (3/56) 7 -221 CONTABILIT GENERA.LE DELLO ST.ATO (3/56) CESSIONE DI CREDITI (1/56) 22. Inefficacia come fonte di obbligazione e tanto meno come cessione irrevocabile di credito, della lettera di un ufficio esecutivo dell'.Amministrazione che comunichi, a richiesta, che in uno stipulando contratto di fornitura verr inclusa la clausola del pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, a favore di un determinato Istituto bancario (Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa Esercito e Fall. Thermoil -cont. 21169, Avv. Genova). 23. Inopponibilit all' .Amministrazione di una cessione di crediti che non risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e non sia stata notificata all' .Amministrazione n da essa accettata (Corte .App. Genova, 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa esercito e Fall. Thermoil -Cont. 21169, .Avv. Genova). REDITI VERSO PRIV.A.TI Vedi: Imposta di suaaessione 5-6 (passivit) FORMA (3/56) 24. Necessit che l'assunzione di obbligazioni da parte della Pubblica Amministrazione avvenga a mezzo dell'organo competente e nei modi e forme voluti dalle leggi amministrative (Corte . .App. Genova 8 agosto 1956 -Bruzzo c. Difesa-Esercito, e Fall. Thermoil -Cont. 21169, .Avv. Genova). 25. Necessit della manifestazione .della volont dell' .Amministrazione nelle forme previste dalla legge di Contabilit per la erezione di rapporti validi a legittimare la detenzione di locali demaniali (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 -Finanze c. Vidotti -Cont. 1090, .Avv. Trento). VISTI DI LEGITTIMIT Vedi: Requisizioni 6 (alleate). CONTR.ABB.ANDO (3/56) PROVA 4. Inconferenza ai fini della prova del contrabbando, dell'analisi di materia prima proveniente da una distilleria, analisi effettuata presso il laboratorio chimico delle Dogane, non preceduta da verbale di rimozione dei sigilli apposti al campione, anche se l'accertamento avvenga in sede di sommarie indagini di polizia giudiziaria: ci perch l'inosservanza di tale formalit pu costituire elemento di incertezza circa la corrispondenza del campione analizzato con quello prelevii.to. (Trib. Pen. Trento, 1 dicembre 1955 -Imp. Di Lorenzo Cestarollo -Cont. 979, .Avv. Trento). RESPONSABILIT 5 . .Ammissibilit anche al contrabbando del capitano della nave ex art. 99 della legge doganale, del concorso di terze persone in base ai principi generali del Codice Penale (Trib. Pen. Savona, 28 marzo 1956 -Imp. Rissetto ed altri -Oont. 21362 .Avv. Genova). CONTRATTI DI GUERRA (1/56) COSTITUZIONE DELLO ST.ATO (3/56) D.ANNI (3/56) INDENNIT (3/56) 17. Detrazione dal guadagno, ai fini della capitalizzazione, di una percentuale in rapporto alla differenza fra la durata della vita fisica e di quella lavorativa (Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia c. FF.SS. -Cont. 2639, .A.vv. Torino). 18. Inammissibilit nella liquidazione del danno alla persona secondo le tabelle ex R.D. n. 1403 del 1922 di una detrazione per scarto fra la vita vegetativa e vita lavorativa, essendo tale scarto tenuto presente nella compilazione di tal tabella (Corte .App. Genova, 22 dicembre 1955 -Deni c. DifesaEsercito -Oont. 20782, .Avv. Genova). 19. Non detraibilit dall'indennizzo per morte di un congiunto, di quanto gli attori abbiano ereditato dal defunto, operando le norme successorie indipendentemente dal fatto illecito, che non causa dell'attuazione di dette norme. (Corte .App. Genova, 28 aprile 1956 -De Nardi c. Finanze - Oont. 19973, .Avv. Genova). 20. Determinazione dell'indennizzo in favore dei genitori di una vittima di infortunio, sulla base della vivenza a carico provata e in relazione al tempo, presumibile in relazione alla loro et, per il quale i genitori avrebbero beneficiato del mantenimento da parte del figlio (Corte .App. Perugia 15 febbraio 1956 -Speziale e Brugnani c. FF.SS. -Cont. 391, .Avv. Perugia). LIQUIDAZIONE (1/56) Vedi: Giudizi (rapporto tra) 10 (effetti del giudiaato penale). 21. Considerazione, onde determinare il guadagno- base per liquidare il risarcimento di un infortunio, del guadagno, oltre il salario, per altre prestazioni eseguite all'infuori del normale lavoro (Trib. Torino, 30 giugno 1956 -Quaglia -FF.SS. -Cont. 2639, .Avv. Torino). MORALI 22. Cessazione con la morte dell'offeso della ra~gione per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali, diritto personalissimo dell'offeso. (Corte .App. Genova, 21 luglio 1956, Passatelli e di Bella c. G.R..A. -Cont. 20244, .Avv. Genova). mm WP I E w:tm mm WP I E w:tm -222 DEMANIO E P .ATRIMONIO (3/56) .AUTOTUTELA (1/56) 20. Difetto assoluto del potere di ordinare in .via amministrativa lo spoglio, mediante sfratto, dei diritti soggettivi di un privato derivanti da contratto di locazione, e inapplicabilit dei divieti fatti al giudice dall'art. 4 legge contez. amministrativo; applicazione al caso di immobile ex p.n.f. destinato con decreto Presidenziale a sede di pubblica .Amministrazione (Trib. Bologna ..... -P.C.I. Mazzano c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 21. Inammissibilit ex art. 4 della legge n. 2248 alleg. E del 1865 dell'adozione da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ex art. 700 contro l'atto amministrativo, nella specie costituito dalla impugnazione di ordinanza amministrativa di sfratto. (Pret. Torino, ord. 1 marzo 1956, Col Recupero c. Comiliter Torino -Cont. 1579, .Avv. Torino). 22. Legittimit della richiesta di sgombero di locali demaniali detenuti da occupanti sforniti di valido titolo quando tal fatto sia dimostrato da documenti (Trib. Trento, 22 febbraio 1956 -Finanze c. Camera Lavoro Merano -Cont. 1251, .Avv. Trento). 23. Conf. (Trib. Trento 22febbraio1956 -Finanze c. Partito D.C. Merano -Cont. 1253, .Avv. Trento). CONCESSIONE (1/56) 24 . .Abusivit dell'occupazione dei locali demaniali senza relativo atto di concessione (Trib. Trento, 2 febbraio 1956 -Finanze c. Videsott -Cont. 1090, .Avv. Trento). FORESTE 25. Irresponsabilit, per validit dell'ordinanza .AMG disponente per l'approvvigionamento di legname della popolazione civile, del Comune che in base ad essa abbia utilizzato legname di propriet demaniale, dando senza intervento dello Stato in appalto il taglio e fissando il prezzo di macchiatico da corrispondere allo Stato. (Trib. Torino 19 novembre 1955, Pastore c. Finanze, Cont. 8552, .Avv. Torino). CCOlPAZIONE Vedi: Contabilit Generale dello Stato 25 (forma) PATR.ONIO -BENI P.N.F. (1/56) 26. Insufficienza del solo decreto del Presidente del Consiglio ex art. 30 D.L.L. n. 159 del 1944 con cui si disponga che un immobile ex p.n.f. fosse destinato a sede di guardia di Finanza, a far passare l'immobile nel patrimonio indisponibile dello Stato; necessit invece che a tal fine il bene sia effettivamente ed attualmente destinato a soddisfare il pubblico servizio (Trib. Bologna -P.C.I. Mazzano c. Finanze -Cont. 10372, .Avv. Bologna). 27. .Affievolamento ad interesse del diritto di locazione anche se soggetto a proroga legale relativamente a un immobile gi casa del fascio e perve nuto poi al Demanio, quando l'immobile riceve la destinazione ad uso pubblico prevista dalla legge -perch in tal momento con carattere di bene patrimoniale indisponibile subent:r:a... l'autotutela: conseguente carenza di giurisdizione del giudice a pronunciare sulla legittimit dell'ordinanza di sfratto amministrativo da parte dell'Intendenza di Finanza (Trib. Bologna, 28 novembre 1955 -Fachiri c. Finanze -Cont. 10261, Avv. Bologna). PATRIMONIO -INDISPONIBILE (3/56) 28. Inopponibilit allo Stato italiano della cessione di beni mobili indisponibili fatta a favore di privati da parte dei tedeschi occupanti che se ne erano impadroniti e ci malgrado che nei confronti dello Stato italiano sussistesse il diritto di preda bellica (Trib. Genova, 14 maggio 1956 -Carmagnani c.Difesa-Esercito-Cont.15174, .Avv. Genova). 29; Sussistenza del diritto di recupero, da parte della pubblica .Amministrazione presso il terzo acquirente in buona fede, dei beni mobili di patrimonio indisponibile di cui dopo 1'8 settembre 1943 !'.Amministrazione abbia subito la spoliazione ad opera dei tedeschi e ci sia in virt del regime proprio dei beni di patrimonio indisponibile sia in virt del D.L.L. n. 32 del 1945 (Trib. Genova, 14 maggio 1956 -Carmagnani c. Difesa-Esercito - Cont. 15174, .Avv. Genova). 30. Obbligo di chi da un illecito detentore abbia acquistato un automezzo militare privo dei prescritti documenti, di restituire la macchina alla .Amministrazione e risarcire il danno nel valore delle asportazioni subite dallo automezzo e nell'indennit di nolo in sostituzione del mancato uso. (Trib. Bologna, 8 marzo 1956 -Guglielmetti c. Difesa -Cont. 8573, .Avv. Bologna). 31. Destinazione a pubblico servizio degli immobili usati dall'.Amministrazione per alloggi dei propri dipendenti atteso il rapporto di strumentalit fra il bene e lo scopo propostosi dall'.Amministrazione (Pret. Torino, ord. 10 marzo 1956 -Col. Recupero e Comiliter, Torino -Cont. 1579, .Avv. Torino). 32. Insussistenza della lesione di un diritto soggettivo denunciabile al giudice ordinario relativamente all'assegnazione in uso di immobili usati dall'.Amministrazione per alloggi dei suoi dipendenti, assegnazione che non pu avvenire che per concessione amministrativa ((Pret. Torino ord. 1 marzo 1956 -Col. Recupero c. Comiliter Torino -Cont. 1579, Avv. Torirro). DIFES.A DELLE .AMMINISTR.AZIONI IN GIUDIZIO (3/56) .AVVOCATURA DELLO STATO (3/56) 59. Facolt del Commissariato G.I. che ha conservato la personalit giuridica dell'ex GIL, di avvalersi del patrocinio dell'.Avvocatura dello Stato (Trib. .Ancona, 20giugno1956 -Cont. 2081, .Avv. Ancona). 223 CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO 60. Nullit della citazione dell'.A.mlhinistrazione del Demanio intimata al Ministero delle Finanze in persona del Ministro, competendo la rappresentanza dell'Amministrazione all'Intendente di Finanza (Trib. Trento, 19 novembre 1955 -Merignon c. Pfeifer e Demanio -Cont. 749, .Avv. Trento). 61. .Attribuzione della rappresentanza processuale dell' .Amministrazione del Demanio unicamente all'Intendente di Finanza competente per territorio senza che abbia rilievo se l'ingiunzione per canoni demaniali sia stata emessa dal Procuratore dello Ufficio del Registro (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gostner c . .Amministrazione Demanio -Cont. 1220 Avv. Trento). CITAZIONE -AMMINISTRASIONE DIFESA (3/56) 62. Nullit per difetto di legittimazione processuale della citazione con cui l'.Amministrazione della Difesa Esercito, sia stato citato il Comandante Militare territoriale anzich il Ministro, nulla, disponendo in ordine ai soggetti legittimati a rappresentare !'.Amministrazione in giudizio l'art. 3 del T.U. n. 639 del 1910 (Trib. Genova, 9 logliu 1956, Raschi c. Comiliter Genova -Cont. 20983 .Avv. Genova). 63. Insussistenza del potere di rappresentare il Ministero della Difesa, del Comandante di un C.AR che non ne ha la rappresentanza secondo le norme organiche (Trib. Orvieto 5 agosto 1955 -Terroni c. 8 C . .A.R. -Cont. 817, .Avv. Perugia). CITAZIONE -.MMINISTRAZIONE DOGANE (3/56) 65. Nullit dell'opposizione ad ingiunzione per tributi doganali, notificata all'Intendente di Finanza anzich al Direttore Superiore delle Dogane cui spetta la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Doganale (Trib. Torino, 30 dicembre 1955 -Redaelli c. Finanze -Cont. 2062, .Avv. Torino). 66. .Attribuzione della legittimazione processuale in tema di imposte doganali, al direttore superiore della competente Dogana. (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Santoni c. Finanze -Cont. 18538, .Avv. Genova). CITAZIONE -AMMINISTRAZIONE FERROVIE (1/56 67. .Attribuzione al Capo Compartimento ex tabelle R.D. n. 1258 del 1923, della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle FF.SS. nelle cause vertenti avanti a giurisdizione non aventi sede in Roma (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 - Priotto c. FF.SS. -Cont. 2189, .Avv. Torino). CITAZIONE -MMINISTRAZIONE FINANZE (3/56) 68. Sussistenza, incondizionatamente per ogni giudizio, del potere di rappresentare l'Amministrazione Finanziaria del solo Intendente di Finanza. (Pret. Spoleto, 18 marzo 1955 -Rossi Bartoli c. Uff. Reg. Spoleto -Cont. 778, .Avv. Perugia). 69. Devoluzione all'Intendente di Finanza della. rappresentanza giudiziale dell'Amministrazione delle Finanze -Nullit radicale della citazione se sia convenuto in giudizio un organo diverso anche se gerarchicamente superiore. (Trib. Torino, 8 maggio 1956 -Cons . .Agr. Prov. 'Novara e~ Finanze -Cont. 2538, .Avv. Torino). 70. Nullit della citazione dell'Amministrazione delle Finanze in materia di registro, notificata al Ministro anzich allo Intendente di Finanza (Trib. Genova, 10 aprile 1956 -Bertorello Ivaldi c. Finanze -Cont. 21260, .Avv. Genova). 71. Insussistenza del potere di rappresentare l' .Amministrazione delle Finanze del Procuratore del Registro, spettando tale potere solo all'Intendente di Finanza: nullit assoluta e insanabile della citazione viziatamente intimata. Trib. Perugia, 29 aprile 1955 -Zanotto c. Finanze -Cont. 591, .Avv. Perugia). 72. Improponi~ilit per difetto di legittimazione passiva dell'opposizione a ingiunzione fiscale proposta nei confronti del Direttore dell'Ufficio .Atti Civili non avendo esso la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze (Corte .App. Catania, 9 marzo 1956 -Cirino c. Finanze -Cont . 17834, .Avv. Catania). 73. Nullit assoluta dell'opposizione ad ingiunzione amministrativa dell'Ufficio del Registro non notificata alla Intendenza di Finanza, presso !'.Avvocatura dello Stato (Trib. Melfi, 26 gennaio 1956 - Calabritti c. Registro -Cont. 722, .Avv. Potenza). 7 4 . .Attribuzione della rappresentanza giudiziale dell'.Amministrazione delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro, in tema di registro (Trib. .Ancona, 12 marzo 1956 Finanze c. Pasta Cardinale ed altri -Cont. 678 .Avv . .Ancona). 75. .Attribuzione, malgrado il tenore dell'art. 147 legge di registro della rappresentanza sostanziale dell'Amministrazione delle Finanze, nelle opposizioni per impugnazione per imposte di registro all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro: nullit assoluta dell'opposizione proposta contro quest'ultimo (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Idroelettr. Piemonte c. Finanze -Cont. 2518, .Avv. Torino). 76. Devoluzione della rappresentanza legale delle Finanze all'Intendente di Finanza e non al Procuratore del Registro, anche in causa di opposizione ad ingiunzione per I.G.E. (Corte .App. Potenza, 16 maggio 1956 -Pistillo c. Finanze -Cont. 1555, .Avv. Potenza). 77. Devoluzione della rappresentanza ..il causa dell' .Amministrazione delle Finanze ai Procuratori del Registro nei giudizi pretoriali svolgentesi in sede diversa da quella della Intendenza di Finanza (Pretura San Remo 28 agosto 1955 -Toselli, Saccheri c. Finanze -Oont. 20916, .Avv. Genova). Lffk..i.W'..i.tiiifrW..&'..$"~~zzzz~~m::~.rn>..:W'..rnm:>.?..rnIB"..=-~M~ -224 78. :Applicabilit dell'art. 145 legge registro circa . la legittimazione passiva del Procuratore del Registro al solo caso in cui il contribuente adisca immediatamente il giudice in sede di opposizione ad ingiunzione, non nel caso in cui vi ricorra dopo esperimentato il giudizio amministrativo, caso che rientrando nell'art. 146 legge Registro comporta la legittimazione passiva solo dell'Intendente di Finanza. (Corte :App. Perugia, 11 luglio 1956 - Simonetti c. Uff. Registro, Citt di Castello - Cont. 624, :Avv. Perugia). 79. Sussistenza della legittimazione passiva del cancelliere che per conto dell'Amministrazione finanziaria abbia promosso gli atti per la riscossione delle spese di giustizia prenotate a campione, nell'opposizione a pignoramento promossa ex art. 679 c.p.c. dal proprietario delle cose pignorate. (Trib. Ancona, 7 aprile 1956 -Cane. Corte :App. Ancona . Domini -Cont. 2188, :Avv. Ancona). 80. Insussistenza del potere di rappresentare l'Amministrazione delle Finanze in giudizio, del Cancelliere che abbia emesso ingiunzione per pagamento delle spese di giustizia e sia stato convenuto in opposizione, spettanto quel potere solo all'Intendente di Finanza; (Pret. Perugia, 9 agosto 1955 -: Lustrini c. Cane. Corte :App. Cont. 826, :Avv. Perugia). CITAZIONI -MMINISTRAZIONI IN GENERE ('53/56) 81. :Attribuzione della rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni dello Stato ai soli organi investiti di tale potere secondo le norme istituzionali: nullit radicale della citazione di un organo privo di tale potere (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Idroelett. Piemonte c. Finanze -Cont. 2518, :Avv. Torino). 82. Inammissibilit dell'opposizione a ingiunzione amministrativa intimata all'ufficio esecutivo o al titolare di questo, che ha spiccato l'ingiunzione nell'esercizio di una attivit che gli compete o che gli stata delegata; e non all'Amministrazione che dal titolo trascritto nella ingiunzione risulta creditrice, nella persona dell'organo che ne ha la rappresentanza. (Corte :App. Genova, 29 agosto 1956 Finanze c. De Micheli -Cont. 20423, :Avv. Genova). .83. Nullit assoluta e insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di un organo non legittimato alla rappresentanza sia che l'organo citato appartenga ad altra Amministrazione, sia che appartenga alla stessa Amministrazione ancorch gerarchicamente superiore (Trib. Torino, 7 gennaio 1956 -Priotto c. FF.SS. - Cont. 2189, :Avv. Torino). 84. Nullit insanabile della citazione di un'Amministrazione dello Stato in persona di organo non legittimato alla rappresentanza anche se gerarchicamente superiore a quello legittimato, ed ancorch l'atto sia notificato presso l'Avvocatura dello Stato (Trib. Genova, 20 gennaio 1956 -Di Mario c. Trasporti -Cont. 18883, :Avv. Genova). 85. Nullit insanabile per incerta vocatio in ius della citazione con cui sia convenuta la competente :Amministrazione dello Stato in persona del suo legale rappresentanza in loco pro tempore (Corte :App. Genova, 21 settembre 1956, Santoni c. Finanze Cont. 18538, :Avv. GenOV'a). 86. Nullit della citazione di un':Amministrazione dello Stato nella persona che la rappresenta secondo le leggi organiche e necessit della indicazione dell'organo specifico contro cui diretta la chiamata (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Ferrari c. Difesa Esercito -Cont. 22117, :Avv. Genova). 87. Rilevabilit in ogni grado del processo della nullit per chiamata in giudizio di organo incompetente; inesistenza di giudicato formale sulla questione nel senso della preclusione della relativa eccezione. (Corte :App. Catania, 9 dicembre 1955 -Buonasera c. Ferrovie Stato -Cont. 19018, :Avv. Catania). CITAZIONI -MMINISTRAZIONI VARIE (3/56) Vedi: Metano 17 (oontributi bombole -risoossionee 88 :Attribuzione della rappresentanza della GR:A al Ministro dei Trasporti come presidente dell'Azienda, anche dopo la sostituzione del Comitato di gestione con un Commissario Straordinario. (Corte :App. Genova, 21 luglio 1956 -Passatelli e Di Bella c. G.R.:A. -Cont. 20244, :Avv. Genova). 89. :Attribuzione della legale rappresentanza della G.R.:A. dopo -lo scioglimento del Comitato di gestione e la istituzione di un Commissario Straordinario (ex D. Interro. 25 settembre 1950) a detto Commissario Straordinario cbe ha sostituito tale Comitato e, nella rappresentanza, il Ministro dei Trasporti presidente di quel Comitato (Trib. Genova, 22 giugno 1955 -Laurenti c. GR:A -Oont. 18706, :Avv. Genova). 90. Nullit della citazione all':AN:AS non notificata al Ministero dei LL.PP. (Trib. Potenza..... Ricciuto c. :AN:AS -Cont. 510, :Avv. Potenza). 91. Onere dell'attore di provare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno quando lo evochi in giudizio per la dipendenza organica di un militare dei carabinieri la quale costituisce la eccezione, vigendo di regola quella del Ministero della DifesaEsercito (Trib. Torino, 9 febbraio 1956, Vasco c. Min. Interno -Cont. 10171, :Avv. Torino). CITAZIONI -SANATORIE (1/56). 92. :Attribuzione all'Avvocatura dello Stato della sola rappresentanza processuale: inidoneit della sua comparizione per sanare nullit della citazione per difetto di sostanziale rappresentanza, dell'organo citato (Trib. Torino, 15 febbraio 1956, Idre-lettr. Piemonte c.Finanze-Cont.2518,:Avv. Torino). 93. Insanabilit del vizio della citazione per evocazione in giudizio di organo non abilitato alla -225 rappresentanza processuale, malgrado la costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per tale organo (Trib. Bolzano, 16 aprile 1956, Gortncr c. Amministrazione Demanio -Cont. 1220, Avv. Trento). 94. Insanabilit della nullit della cit-azione non notificata all'organo legalmente rappresentante, n per una rinnovazione n per nuova citazione in corso del giudizio dell'organo che avrebbe dovuto essere inizialmente citato (Trib. Potenza..... , Ricciuto c. A.N.A.S. -Cont. 510, Avv. Potenza). 95. Insanabilit della nullit della citazione di un'Amministrazione dello Stato non contenente indicazione dell'organo rappresentante, se mediante la costituzione dell'Avvocatura dello Stato non si costituisca lo specifico organo che legalmente rappresenta l'Amministrazione (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Ferrari c. Difesa-Esercito -cont. 22117, Avv. Genova). FORO DELLO STATO (3/56) 96. Sussistenza del foro erariale anche quando l'Amministrazione dello Stato sia convenuta per integrare un contraddittorio apertosi fra altre parti e necessit di integrare il giudizio col rispetto di quelle norme (Trib. Terni, 11 marzo 1955, De Pretis c. Cons. Rie. Edil,. Terni e Prefetto Terni - Cont. 729, Avv. Perugia). 97. Sussistenza, nell'opposizione ad inii.unzione amministrativa, del foro territoriale comune deter- minato dal luogo ove ha sede l'ufficio emittente, e non del foro dello Stato, se sia parte in causa un'Amministrazione dello Stato, trattandosi di giudizio relativo a procedimento esecutivo (Trib. Orvieto, 5 agosto 1955, Terroni c. 8 C.A.R. -Cont. 817, Avv. Perugia). 98. Attribuzione della competenza funzionale, nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale, al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liqujdato la tassa (Trib. Biella, 21 aprile 1956, Ceccarelli c. Finanze -Cont. 2676, Avv. Torino). 99. Conforme: (Pret. Marsiconnovo 18 giugno 1956, Pasquariello c. Finanze -Cont. 517, Avv. Potenza). 100. Sussistenza del foro territoriale ordinario e non del foro dello Stato, nella cause in cui sia parte il Commissariato G.I. (Trib. Ancona, 20 giugno 1956. Cont. 2081, Avv. Ancona). 101. Devoluzione della causa principale e di quella in garanzia, quando una Amministrazione dello Stato, sia chiamata in garanzia, al giudice del foro dello Stato: necessit che l'accertamento dell'incompetenza del primo giudice sia da questi fatto non con ordinanza ma con sentenza con regolare liquidazione delle spese (Trib. Bolzano, 20 gennaio 1956, Strumpfloner Schratt Morandell c. Difesa-Esercito_ -Cont. 1154, Avv. Trento). NOTIFICHE (3/56) 102. Nullit della notifica della citazione avanti a Tribunale notificata alla Amministrazione anzich all'Avvocatura dello Stato (Trib. Trento, 19 novembre 1955, Marignoni e Pfeifer e Demanio - Cont. 749, Avv. Trento). 103. Nullit, nei giudizi pretorili, della notifica della opposizione a ingiunzione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato invece che presso l'Amministrazione (Pret. Potenza, 26 maggio 1956 Palma c. Finanze -Cont. 1934, Avv. Potenza). DIVISIONE (1/56) . DONAZIONE (3/56) .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (1/56) 4. Capacit di donare negli enti pubblici (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze - Cont. 2216, Avv. Ancona). 5. Incompetenza del giudice ordinario a valutare le particolari ragioni che possono avere indotto un Comune a fare atti di liberalit (Trib. Ancona, 13 maggio 1956 -U.N.E.S. c. Finanze -Cont. 2216, Avv. Ancona). ECCEZIONI (3/56) PROPONIBILIT (3/56) 3. Preclusione per tutto il grado del giudizio per tardiva proposizione della nuova eccezione che se accolta implicherebbe un riesame delle decisioni di una precedente sentenza non definitiva (Trib. Genova, 23 maggio 1956, Guerra e Mantengoli c. Difesa-Esercito -Cont. 14750, Avv. Genova). EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA (3/56) ALLOGGI PER DIPENDENTI Vedi: Demanio e patrimonio 31-32 (patrimonio indisponibile) INA-CASA 1. Attuazione di un comodato tacito nell'autorizzazione di un assistente sociale del complesso IN.A.Casa ad occupare provvisoriamente un immobile se l'eccesso dei poteri dell'assistente autorizzante sia sanata per ratifica della Direzione della Gestione: possibilit pel comodante di chiedere in qualunque tempo la riconsegna dell'immobile (Trib. Ancona, 30 aprile 1956 -IN.A-Casa c. Piaggesi - Cont. 2303, Avv. Ancona). 2. Esclusione della qualit di detentore abusivo di un immobile riguardo a chi in pendenza di lavori di riparazione dell'alloggio assegnatogli sia stato autorizzato ad occuparne provvisoriamente rnk.wau~Em':@fo.: i'Z:WZU W:UW::Z&W WWAW-2%. &&&dl!l!:f ; ; ;; &!:f -228 ~IMPORT.AZIONE ED ESPORTAZIONE (3/56) IMPOSTA SUL BOLLO (3/56) .A'rTI SOGGETTI 2. Sottoposizione a imposta di bollo dei documenti scambiati fra una ditta e il suo commissionario, se il rapporto di commissione non risulti debitamente nei modi di legge (Trib. Perugia 25 novembre 1955 -Mol. Bonaga e Poggi c. Finanze -Cont. 888, .Avv. Perugia). CONTENZIOSO Vedi: Solve et repete 35 (Imposta oontr. veri). IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO (1/56) IMPOSTA GENERALE SULL'ENTR.AT.A (3/56) CONTENZIOSO 4.MMINISTRATIVO (3/56) 31. Facolt della Finanza di accertare in caso di autoapplicazione dell'I.G.E., l'evasione con giudizio di mera estimazione o con sole presunzioni, basate su fatti gravi ed univoci che facciano apparire il fatto ignoto come unica conseguenza di quelli noti: di valersi tanto della prova diretta che di quella indiretta, storica o critica. (Trib. Torino, 15 febbraio 1956 -Quaglia c. Finanze -Cont. 2308, .Avv. Torino). 32. Attribuzione di efficacia di titolo per pretendere per ingiunzione l'I.G.E. evasa, all'ordinanza dell'Intendente sul solo caso che contro di essa non sia stato fatto ricorso al Ministro, e in caso contrario al decreto del Ministro che deve avere notificato prima o nel contempo dell'ingiunzione (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze - Cont, 21775, .Avv. Genova). 33 . .Attribuzione alla notifica del decreto ministeriale in materia di I.G.E. del carattere di requisito di efficacia del medesimo, decorrendo ex art. 52 legge I.G.E. da tale notifica il termine per l'azione giudiziaria (Trib. Genova, 20 giugno 1956, Paniati c. Finanze -Cont. 21775, Avv. Genova). CONTENZIOSO GIUDIZIARIO (3/56) Vedi: Solve et repete 32 (I.G.E.). 34. Inammissibilit del ricorso al giudice ex art. 52 legge I.G.E. contro il diniego della definizione in via oblativa chiesta dal trasgressore in base all'art. 15 legge n. 4 del 1929, dopo intervenute le decisioni dell'Intendente di Finanza e del Ministero, e sostenendo che queste ultime equivalgano a nuova contestazione (Trib. Perugia, 31 gennaio 1956 -Melazzi c. Finanze -Cont. 841, .Avv. Perugia. MATERIE TASSABILI (3/56) 35. Soggezione all'I.G.E. dei passaggi di merce dal laboratorio di produzione al negozio di vendita della stessa ditta quando il laboratorio rifornisca anche spacci di vendita di terzi. (Trib. Perugia, 20 ottobre 1955, Montanucci c. Finanze -Cont. 863, .Avv..Perugia) . 36. Intassabilit in I.G.E'. delle tfattnute effettuate da una cooperativa agricola a titolo di rimborso spese di gestione, su quanto incassato per la vendita ai terzi dei prodotti conferiti dai soci, non essendovi fra soci e cooperativa una contrapposizione economica, identificandosi il fine dell'ente con quello del socio. (Corte .App. Trento, 20 marzo 1956 -Coop. Cons. Frutticolt. Gargazzone c. Finanze Cot. 739; C'AF.A c. Finanze, Cont. 727; Coop. Frutt. Dodici Ville c. Finanze -Cont. 856, .Avv. Trento). RESTITUZIONE (1/56) 37. Non preclusione dell'azione di ripetizione dell'I. G.E., pagata dal debitore in via di rivalsa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato, per effetto del pagamento dell'imposta effettuato a norma dell'art. 35 della legge n. 25 del 1951 (Corte App . .Ancona 18 gennaio 1956 -Finanze e Soc. Montecatini e Montefeltro -Cont. 1524, Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Picconi -dont. 1525, .Avv . .Ancona). 38. Legittimazione alla ripetizione dell'imposta generale sull'entrata illegittimamente pagata, del debitore in via di rivalsa dell'imposta stessa che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato a tale titolo (Corte App. .Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini e Montefeltro - Cont. 1524, .Avv . .Ancona). 39. Carattere tassativo e perentorio della formalit e dei termini ai quali il D.M. 26 settembre 1952, n. 83387 subordina la restituzione dell'I.G.E. per alcuni genri di pi larga esportazione; quindi decadenza del diritto alla concessione del beneficio fiscale per mancat presentazione della domanda o della documentazione nel termine perentorio fissato (Corte .App. Genova, 5 agosto 1956 -Stab. mecc. Fossati c. Finanze -Cont. 21153, Avv. Genova). 40. Sottoposizione non alla prescrizione ex articolo 47 della legge n. 762 del 1940, bens alla prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione dell'I. G.E. pagata dal debitore in via di rivalsa, che abbia rimborsato il contribuente di quanto pagato (Corte .App. .Ancona, 18 gennaio 1956 -Finanze c. Soc. Montecatini e Mont'feltro -Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci, Piccioni -Cont. 1525, .Avv. Ancona). IMPOSTA DI REGISTRO (3/56) MATERIE TASSABILI (3/56) Vedi: Rioostruzione n. 14 (agevolaz. tributarie). 48. Sussistenza della sanatoria ex legge n. 109 del 1952, della nullit ex R.D.L. n. 1015 del 1911, quando vi sia stato il trasferimento del possesso -229 dell'immobile e l'adempimento della controprestazione (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Commiss. G.I. -Cont. 1666, .Avv. Torino). 49. Natura distinta, agli effetti della imposta di registro, di locazione riguardo alla gestione di un lido lacuale (aliquota 0,50 %) e di appalto riguardo all'obbligazione di eseguire lavori (aliquota 2 %), dell'atto con cui un Comune concede la gestione del detto lido verso un corrispettivo annuo, con l'obbligo pel concessionario di eseguire sul lido determinati lavori (Trib. Torino, 29 marzo 1956 - Com. Meina e Rossi c. Finanze -Cont. 2217, 2156, .Avv. Torino). 50 . .Applicazione dell'imposta proporzionale di registro all'atto di vendita di un autoveicolo con iscrizione di privilegio a garanzia del pagamento di cambiali se l'atto contenga il patto di rinnovo delle cambiali (Trib. Bologna, 20 dicembre 1955 -Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9555, .Avv. Bologna). 51. Conforme (Trib. Bologna, 14 settembre 1955 -Ghinazzi c. Finanze -Cont. 9349, .Avv. Bologna). ' 52. Natura di donazione agli effetti della imposta di registro della cessione di linee ed impianti elettrici da un Comune ad una impresa elettrica contro impegno da parte di questa di gestirli, mantenerli e potenziarli con nuove cabine di trasformazione e di centri luminosi, impegno che non corrispettivo ma modus attraverso il quale il Comune consegue a favore della cittadinanza, vantaggi di natura non economica. (Trib . .Ancona, 13 marzo 1956 -U.N.E.S. Finanze -Cont. 2216, .Avv . .Ancona). 53 . .Applicazione all'atto con cui sia ristabilita una comunione gi sciolta dell'articolo della tariffa di registro avente maggiore analogia, quello cio della permuta, non quello della costituzione di societ (Trib. Torino, 20 agosto 1956 -Ramella c. Finanze -Cont. 2789, .Avv. Torino). 54 . .Attribuzione solo all'art. 3 legge n. 283 del 1940, della disciplina tributaria dei contratti di compravendita o di appalto con cui lo Stato si rifornisce di cose mobili: inapplicabilit dell'art. 52 legge di registro, e di conseguenza dell'abbassamento delle aliquote ex lege n. 261 del 1953 ancorch i contratti avessero le caratteristiche degli appalti secondo la legge n. 771 del 1940 (Trib. Bologna, 14 giugno 1956, Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 .Avv. Bologna). 55. Natura originaria dell'acquisto per accessione da parte del titolare dell'area a meno che questo non abbia concesso con atto registrato prima dell'edificazione, a terzi un diritto di superficie, al qual fine non equipollente la delibera del Comune proprietario di un contratto translativo di un diritto di superficie, in effetti non rogato prima della compravendita.: appliczione pertanto della presunzione di trasferimento delle accessoini, ex art. 47 legge di registro. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 -Semolio c. Finanze e Comm. Firenzuola d'.Arda -Cont. 7312, .Avv. Bologna). 56. Presunzione fiscale che i macchinari di un opificio siano venduti insieme all'edificio a meno che essi non sian stati effettivamente smontati e trasportati altrove prima della registrazione dell'atto di compravendita. (Trib. Bologna, 19 maggio 1956 -Semolio c. Fin. e Com. Firenzuola d'Arda Cont. 7312, .Avv. Bologna). 57. Non natura di compravendita di cosa futura, nell'atto con cui taluno acquisti dall'impresa che sta costruendo un palazzo la quota ideale d'area corrispondente ad uno degli appartamenti del palazzo e la quota delle opere comuni, queste ultime gi costruite, e commetta alla stessa impresa la costruzione e rifinitura dell'appartamento (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Soc. Pinozzi e c. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 58. Insussistenza dell'aumento di capitale sociale assoggettabile a imposta proporzionale di registro, nel caso che due societ si fondano con costituzione di una nuova con capitale superiore alla somma di quelli delle due societ e uguale alla somma degli interi patrimoni netti di esse: appli. cazione invece della tassa fissa ex art. 3 R.D. n. 1057 del 1948 perch nel caso predetto il capitale del nuovo organismo costituito appunto dalla somma degli interi patrimoni netti delle societ fuse, in essi compresi i conferimenti posteriori e le riserve (Corte .App. Bologna, 24 novembre 1955 -Finanze c. Soc. Benassati -Cont. 6363, Avv. Bologna). 59. Sui beni liberati in forza di restrizione d'ipoteca non dovuta l'imposta di cancellazione del credito, senz'uopo di una dichiarazione espressa che il credito continui a sussistere quando ci si desuma chiaramente dal testo dell'atto. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Verme e Bachi c. Finanze -Cont. 2713, Avv. Torino). 60. Sussistenza del diritto dell'Amministrazione Finanziaria di chiedere, chiuso il fallimento, .allo ex fallito il pagamento delle tassa dovuta sopra atti stipulati prima della dichiarazione di fallimento. (Trib. Torino, 27 giugno 1956 -Maggirotto c. Finanze -Cont. 2332, Avv. Torino). PRESCRIZIONE 61. Termine di venti anni per la prescrizione dell'imposta di registro sui trasferimenti occulti (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, Avv. Torino). TASSABILIT (3/56). 62. Liceit delle parti di scegliere la forma contrattuale preferita ove un effetto economico possa raggiilngersi con pi mezzi ancorch la scelta sia ?:Teff ED -230 determinata dal fine di pagare una minore imposta (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Soc. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 63. Natura di imposta complementare e non supplettiva e quindi soggetta a solve et repete, nell'accertamento di occultamento di prezzo da parte dei contraenti (Trib. Potenza, 20 luglio 1956, Palermo c. Finanze -Cont. 2601, .Avv. Potenza). 64. Natura di imposta complementare delle tasse richieste dopo la registrazione relativamente all'aumento dei valori. (Trib. Torino 24 febbraio 1956 -Taveggia -Merlano c. Finanze -Cont. 2237, .Avv. Torino). 65. Natura di imposta principale delle tasse e sopratasse di registro pretese per un trasferimento occulto di immobili (Trib. Torino, 24 febbraio 1956 -Taveggia Merlano c. Finanze -Cont. 2237, .Avv. Torino). 66. Rilevanza, ai fini della tassazione degli effetti giuridici di un atto e di quelli economici che siano insieme anche giuridici, non per dei motivi per cui l'atto stato stipulato. (Corte .App. Genova, 21 settembre 1956, -Finanze c. Soc. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 67. Rilevanza ex art. 9 legge Registro della sola delle varie disposizioni dell'atto, che dia luogo alla tassa pi grave e conseguente irrilevanza agli effetti tributari delle altre; non gi applicazione a tutte le disposizioni dell'aliquota prevista per la disposizione che sia luogo alla tassa pi grave (Corte app. Genova, 21 settembre 1956 -Finanze c. Pinazzi e C. -Cont. 19862, .Avv. Genova). 68 . .Applicabilit, ai fini della legge di registro dei criteri ex legge n. 771 del 1941 alla distinzione fra appalto e ven.dita. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze -Cont. 10663 -.Avv. Bologna). 69. Necessit per la tassazione di registro delle convenzioni non registrate enunciate nella sentenza, che si tratti non di semplice enunciazione, ma di fondamento della domanda, su cui pronuncj la sentenza sulla convenzione non registrata. (Trib. Torino, 26 aprile 1956, Tess. Crespi e Porro c. Finanze -Cont. 2591, .Avv. Torino). 70. Inconfigurabilit, come atti agli effetti della enunciazione dei titoli tassabili di registro, delle sentenze, regolate dallo apposito art. 72 legge di registro e non dall'art. 62. (Trib. Torino, 26 aprile 1956 -Tess. Crespi e Porro c. Finanze -Cont. 2591, .Avv. Torino). 71. Nullit assoluta delle promesse di vendita immobiliare stipulate durante il vigore del R.D.L. n. 1015 del 1941 per scrittura privata non regi72. Esclusione delle promesse unilaterali irrevo. cabili dall'ambito del R.D.L. n. 1015 del 1941. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colorribato ed altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -Cont. 1666, .Avv. Torino). 73. Sussistenza dell'obbligo solidale dell'amministratore di una societ di capitali contraente in rappresentanza della Societ, di pagare l'imposta di registro, non venendo meno l'autonomia della partecipazione a un atto con manifestazione di volont per il fatto che questa trovi la sua fonte nei poteri conferiti dalla assemblea. (Trib. Genova, 13 giugno 1956 -Finanze c. Fall. Corsini -Cont. 21443, .Avv. Genova). 74. Obbligo diretto del fornitore per le imposte derivanti dalla stipulazione di un contratto con la Pubblica .Amministrazione, ancorch egli abbia versato le somme all'uopo all'Amministrazione al momento della stipulazione del contratto. (Trib. Bologna, 14 giugno 1956 -Briguglio c. Finanze - Cont. 10663, .Avv. Bologna). VALUTAZIONE -IMPUGNAZIONE (3/56) Vedi: Solve et repete 27 (ictus oculi). Vedi: Solve et repete 34 (Imp. Registro). 75. NUllit della decisione della Commissione di valutaz!one che non dia alcuna motivazione circa il calcolo per la stima dei beni, calcolo i cui criteri sono indicati nell'art. 16 del R.D.L; n. 1639 del 1936. (Trib. Torino, 6 luglio 1956 -Finanze c. Padulazzi -Cont. 2926, .Avv. Torino). 76. Necessit che la motivazione delle Commissioni tributarie in tema di trasferimento contengano ancorch sommariamente gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazione del valore: invalidit delle decisioni che si riducano a un semplice preambolo privo di nesso eziologico con la deliberazione, o alla esposizione di dati generici inidonei alla valutazione del caso particolare, o alla semplice moltiplicazione dei prezzi unitari per l'area (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 -Finanze c. Costadone -Cont. 1572, .Avv. Torino) .. 77. Illegittimit per mancanza di calcolo della decisione di una Commissione Provinciale che in materia di trasferimento di immobili non enunci i criteri particolari di valutazione e i calcoli su cui poggi la stima. (Trib. Genova, 10 aprile 1956 Finanze c. Ghiggeri -Cont. 22066, .Avv. Genova). 78. Nullit per mancanza di calcolo della decisione della Commissione Imposte -che in materia di valutazione non contenga la indicazione magari sommaria dei dati concreti in base ai quali la Commissione ha emesso il giudizio di stima--(Trib. Genova, 19 maggio 1956 -Finanze c. Hagmann Fal--chetti -Cont. 21381, .Avv. Genova). strata. (Trib. Torino, 4 luglio 1956 -Colombato 79. Carattere di giudizio di pura legittimit del e altri c. Com. Sommariva Bosco e Comm. G.I. -giudice sulle decisioni delle Commissioni Imposte Cont. 1666, .Avv. Torino). 1.n materia di valutazione; e incompetenza del giu- L_ @====% @====% -231 dice a procedere alla determinazione dei valori controversi. (Trib. Genova, 19 maggio 1956 - Hagmann Falchetti c. Finanze -Cont. 21381, .Avv. Genova). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE (3/56) IMPOSTE DI SUCCESSIONE (3/56) MATERIE TASSABILI 4. Consolidamento della quota di una societ in nome collettivo spettante all'erede, nell'altro socio che rimane direttamente obbligato al pagamento dell'imposta di successione, quale terzo possessore della quota e non pu opporsi all'ingiunzione intimatagli se non previo pagamento dell'imposta. (Trib. Genova, 24 aprile 1956 -Benelli c. Finanze - Cont. 17099, .Avv. Genova). PASSIVIT (3/56) 5. Necessit per la deduzione dell'attivo di una successione, di debiti verso le pubbliche amministrazioni, della produzione entro l'ultimo mese .del biennio, di un certificato dell'Amministrazione creditrice accertante che un mese prima della detta scadenza la liquidazione non sia ancora avvenuta e a suo tempo, entro due mesi dalla liquidazione di un altro certificato attestante l'importo del debito. (Corte .App. Bologna ..... , Finanze c . .Arduini -Marchi -Cont. 9192, .Avv. Bologna). 6. Non necessit che il contribuente, che per detrarre dall'attivo successorio debiti verso pubbliche .Amministrazione abbia provato la data della liquidazione del debito per dimostrare che la richiesta sia avvenuta nel bimestre dalla liquidazione ex art. 50 R.D. n. 3270 del 1923, dimostri con lo stesso documento che la liquidazione non era ancora avvenuta un mese prima della scadenza del biennio essendo ta~e certificazione gi implicita in quella della data della liquidazione (Corte .App. Bologna ..... , Finanze r. Arduini-Manhi -Cont. 9192, .Avv. Bologna). TASSABILIT Vedi: u Solve et repete 36 (Imp. aontributi vari). 7. Natura complementare dell'imposta di successione richiesta per il successivo accertamento, secondo la stima fatta dal Comitato degli agenti di cambio, che il valore venale di azioni non quotate in borsa sia superiore a quello nominale indicato nella denuncia (Corte .App. Perugia, 12 novembre 1955 -Renzini, Mignini c. Finanze -Cont. 696, .Avv. Perugia). IMPOSTE E CONTRIBUTI DIVERSI (3/56) PROFITTI DI GUERRA E CONTINGENZA (3/56) 7. Improponibilit per preventiva rinunzia e per avere il contribuente riconosciuto il reddito avocabile, dell'azione giudiziaria proposta dopo la pronunzia della Commissione Centrale Imposte, quando il contribuente nel formale atto di dilazione .della imposta (profitti di contingenza) si sia obbligato a pagare la somma che avrebbe accertato la predetta Commissione. (Corte .App. :Bolognai, 10 novembre 1955 -Padovani c. Finanze -Cont. 7572, .Avv. Bologna). IMPOSTE DOG.AN.ALI E DIRITTI DI LICENZA (3/56) DmITTI DI LICENZA (3/56) 12. Divieto di convenire, in contratti con la Pubblica .Amministrazione, esenzioni da imposte e tasse, potendo l'imposizione e l'esenzione dei tributi essere stabiliti solo per legge; applicazione alla clausola di esonero dal diritto di licenza contenuta in un contratto di compravendita di nave stipulato fra lo Stato e un privato. (Corte .App. Genova -22 giugno 1956 -Tesoro c. Soc. Ravano -Cont. 17797, .Avv. Genova). 13. Conforme (Corte .App. Genova -13 giugno 1956 -Tesoro c. Soc. Un. Navigaz. -Cont. 17655 .Avv. Genova). PRESCRIZIONE E DECADENZA 14. Natura di termine di decadenza e non di prescrizione del termine ex art. 27 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 Di Paco c. Finanze -Cont. 2088, .Avv, Genova). 15. Sussistenza dell'interruzione della prescrizione della imposta doganale nei confronti dell'obbligato solidale, nella specie spedizioniere, quando l'atto interruttivo sia stato notificato all'obbligato principale (Corte .App. Genova, 15 ottobre 1956 - Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze -.Cont. 20560, .Avv. Genova). TASSABILIT Vedi: u Solve et repete >> 38-39 (Imp. doganali). 16. Sussistenza dell'obbligazione solidale pel pagamento delle imposte doganali, dello spedizioniere che svolga operazioni doganali in rappresentanza del proprietario della merce (Corte .App. Genova, 15 ottobre 1956 -Soc. Comp. It. Scambi c. Finanze -Cont. 20560, .Avv. Genova). 17. Sussistenza del diritto dell' .Amministrazione al recupero dei diritti riscossi in meno anche per merci che siano state asportate dagli spazi doganali, malgrado il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29 legge doganale (Trib. Genova, 23 aprile 1956 -Di Paco c. Finanze -Cont. 208.82, .Avv. Genova). 18. .Applicazione del dazio doganale preesistente in caso di variazione del dazio, alle merci dichiarate per l'immissione in consumo e depositate presso magazzini privati, e non solo a quelle dichia rn -m1m rn -m1m -232 rate e depositate in temporanea o diretta custodia CONTENZIOSO GIUDIZIALE (3/56) della dogana. (Corte .App. Genova, 26 settembre 1.956 -Matarrese c. Dogana -Cont. 21003, .Avv. Genova). IMPOSTE DI F.ABBRIC.AZIONE (3/56) IMPOSTE E TASSE IN GENERE (3/56) .AGEVOLAZIONI ED ESONERI (3/56) Vedi: Appalti e fornit1,re 5 (annullamento del eontratto). Vedi: Imposte Doganali e diritti di lieenza 12-13 (diritti di lieenza). Vedi: Rieostruzione 12-13-14-15 (Agevolazioni tributarie). 30. Insussistenza di una presunzione di beneficenza, istruzione, educazione, cultura ecc. ai fini delle agevolazioni tributarie ex D.L. n. 308 del 1925, quando sia mancata da parte del disponente la specificazione dello scopo di una liberalit a favore di un ente di culto e questo ultimo abbia anche fini esulanti da quelli su indicati (Trib. Genova, 16 maggio 1956 -Com. Israel. Genova c. Finanze -Cont. 21828, .Avv. Genova). 31. .Applicabilit alle sole strade considerate obbligatorie per i Comuni dell'agevolazione ex art. 10 legge n. 4613 del 1868 richiamata dall'art. 6 legge n. 312 del 1903, relativa alla tassa fissa di registro per gli atti e contratti relativi alli, costruzione e sistemazione di tali strade, e non applicabilit, e quindi applicazione della tassa proporzionale di registro, alle strade comunali occorrenti per l'allacciamento dei Comuni isolati alla preesistente sede stradale, strade che il governo dall'art. 53 della legge n. 383 del 1906 stato autorizzato a costruire o a ricostruire (Trib. Torino, 29 febbraio 1956 . Arietti c. Finanze e LL.PP. -Cont. 299, .Avv. Torino). 32 . .Applicazione delle agevolazioni ex R.D.L. n. 1128 del 1934 e art. 4 della legge n. 762 del 1940 all'appalto avente per oggetto il trasporto degli operai nelle miniere di zolfo e ai singoli atti che ne costituiscono l'esecuzione (Corte .App . .Ancona 18 gennaio 1956, Finanze c. Soc. Montecatini -Montefeltro; Cont. 1524; Finanze c. Soc. Montecatini, Pianelli, Bucci e Piccioni -Cont. 1525, .Avv . .Ancona). 33. Estensione dell'esenzione tributaria ex art. 9 del D.L. n. 799 del 1947 a tutti i lavori necessari alla ricostruzione del naviglio sinistrato dalla guerra, alla sola condizione della certificazione del Ministero della Marina Mercantile che i contratti in base ai quali i pagamenti debbano farsi abbiano lo scopo della ricostruzione del naviglio. (Trib. Genova, 31 marzo 1956 -Finanze c. Soc. Navig. Dani -Cont. 19934, .Avv. Genova). CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (3/56) Vedi: Proeedimento eivile 22 (prova) Vedi: Imposte eontributi diversi 7 (profitti di guerra e eontingenza). Vedi: Spese giudiziali 4~{)-6-7 (q'l,(,e.$tioni iJ,i registro). DEBITORE D'IMPOSTA (3/56) 34. Subordinazione alla condizione della iscrizione a ruolo, dell'esigibilit di una imposta diretta (Corte .App. Torino, 10 gennaio 1956 -Min. Tesoro c. Pistone -Cont. 1118, .Avv. Torino). PAGAMENTO (3/56). Vedi: tto dapprima esistenti, la cui modificazione e cambiamento siano illegalmente intervenuti; g) esercita il controllo sulle disposizioni (or: dini, istruzioni, circolari, provvedimenti in genere) emanati dagli organi governativi ministeriali e periferici, dagli organi locali e da ogni altro ente pubblico quando risultino in contrasto con la costituzione e con le leggi; a tal fine egli eleva . -248 una protesta dinanzi agli organi rispettivi ed indica i mezzi affinch sia. eliminato il contrasto (art. 2). Perch possano esercitare le proprie funzioni, i procuratori hanno diritto di chiedere le informazioni necessarie e la. documentazione o materia. le relativo da tutti gli organi dello Stato, da tutte le persone che abbia.no un rapporto di servizio con esso, dai cittadini e da tutti gli enti, imprese ed organizzazioni. socia.li (art. 3). Il cap. II della legge 1952 concerne l'organizzazione della Prokuraturata (art. 4-12). La Procura unitaria. e centralizzata. La Procura Generale comprende anche i Procuratori speciali e cio: 1) la Procura presso l'Amministrazione militare; 2) la. Procura presso il Ministero degli Interni; 3) la. Procura presso il Ministero dei Trasporti. A capo della Procura sta il Procuratore Generale della Repubblica Popola.re di Bulgaria. Il Procuratore Generale della Repubblica Popolare di Bulgaria viene eletto per cinque anni dall'Assemblea Nazionale; esso dipende dall'Assemblea Nazionale. .Ogni anno il Procuratore Generale presenta al Presidente una relazione sull'attivit svolta dalla Procura (art. 4). Nell'adempimento delle loro attribuzioni i procuratori funzionano in base alla. legge. Essi sono indipendenti sia. dal potere della Pubblica Amministrazione e sia. da quello degli organi locali. Essi sono dipendenti soltanto dal Procuratore Generale. Ogni procuratore dipende dal procuratore superiore competente$(art. 5). . Ogni rispettivo procuratore pu provvedere a sospendere (spre) o pu annullare (odmini) le disposizioni del procuratore inferiore. Il Procuratore Generale pu sospendere o pu annulla.re le disposizioni di tutti i procuratori. L'annulla.mento delle disposizioni speciali avvengono sfa da parte del Procuratore dirigente in uno dei detti Ministeri della Difesa, degli Interni o dei Trasporti rispettivamente e sia. dal Procuratore Generale della Repubblica Popola.re di Bulgaria. (art. 6). Ogni procuratore pu obbligare l'inferiore, in corrispondenza dei gradi, a sostituirlo nell'espletamento delle proprie funzioni di servizio (art. 7). I rapporti tra procuratori e giudici istruttori sono determinati dalle norme del Codice di procedura penale (art. 8); vogliamo qui ricordare il Codice penale (Nakazatelen Zakon) di cui a legge 13 febbraio 1951 n. 13 cc Isvestia. n, il nuovo Codice di procedura penale di cui a legge del febbraio 1952, che in sostanza segue il sistema procedurale sovietico, il Codice penale militare (Voenno -nakazatelen Zakon) di cui a legge n. 21 del 28 gennaio 1949 cc D.V. n, il Codice di procedura penale militare (Voenno -Sadeben Zakon) di cui a legge n. 180 del 6 agosto 1949 cc D.V. n. La Procura.turata composta dalla Procura Generale, dalle Procure regionali, dalle Procure circondariali, dalle Procure delle citt, e dalle Procure delle frazioni di citt. Le procure delle citt sono create con un ordine del Procuratore Generale. Le sedi e la. competenza territoriale (o i raggi) dei procuratori e dei giudici istruttori sono stabilite dal Procuratore Generale; le sedi e la. competenza delle procure speciali sono stabilite dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della Difesa, o degli Interni o dei Trasporti (art. 9). La Procura dell'Esercito ha procure regionali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori rientra. nel r"Q.olQ. del J}'.[inistero della Difesa (art. 10). La Procura presso il Ministero degli Interni funziona per l'intero paese; soltanto centrale. Tuttavia possono essere stabilite Procure regionali secondo norme del Procu ratore Generale adottate di concerto con il Ministro dell'Interno; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori compreso nel ruolo del Ministero degli Interni (art.11). La Procura del Ministero dei Trasporti pu avere anche Procure territoriali; il numero dei relativi procuratori e giudici istruttori stabilito dallo stesso bilancio (bjudzeta) della Procura.turata (art. 12). Il Cap. III della legge del 1952 sulla Procura concerne la nomina, il dimissiona.mento ed i gradi dei procuratori (art. 13-23). Tutti i procuratori ed i giudici istruttori sono nominati o dimessi dal Procuratore Generale. I procuratori ed i giudici istruttori presso le Procure speciali sono nominati e dimessi dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro della difesa, degli Interni o dei Trasporti (art. 13). Possono essere nominati procuratori e giudici istruttori le persone che posseggano i seguenti requisiti: a) essere cittadino bulgaro; ved. in proposito la legge sulla cittadinanza bulgara (Zakon za Bagarskoto grazdanstvo) n. 70 del 26 marzo 1948 cc D.V. n b) aver compiuto gli studi giuridici ed aver superato l'esame statale prestabilito; ved. in proposito la. legge sull'insegnamento superiore (Zakon za Visseto obrazovanie) n. 224 del 24 settembre 1948 cc D.V. n; o) aver compiuto la prova presso le procure dei Tribunali o presso qualche ufficio di consulenza giuridica; d) non. essere stato privato dei diritti, secondo l'art. 28, punti 10 e 20 del codice penale di cui sopra; e) non essere stato condannato alla privazione . della libert per delitti di carattere co.iune, salvo se sfa intervenuta l'amnistia. o la. riabilitazione; f) non aver manifestato tendenze fasciste o tendenti alla restaurazione capitalista (art. 14). I procuratori ed i giudici istruttori, all'atto di entrata nelle funzioni, prestano promessa di fedelt alla Repubblica. appositamente stabilita dalla legge la formula della promessa. Il Procuratore Generale presta la promessa dinanzi al Presidium; i singoli procuratori prestano la promessa dinanzi al procuratore superiore (art. 15). Per l'esercizio delle funzioni di procuratori e di giudici istruttori sono stabiliti i gradi seguenti: 1) Vice-Procuratore Generale; 2) Sostituti Procuratori Generali; 3) Procuratori presso la Procura Generale; 4) Vice Procuratori presso la Procura Gene rale e giudici istruttori per le cause impor tanti presso la Procura Generale; 5) Procuratori regionali; _ . 6) Vice Procuratori regionali e giudici istrut tori presso le Procure regionali; 7) Procuratori circondariali; 8) ViceProcuratori circondariali e giudici istrut tori presso le Procure circondariali (art. 16). i&& i&& ~ 249 Il Procuratore regionale di Sofia parificato ad lill Procuratore presso la Procura Generale. I Vice Procuratori regionali di Sofia ed i giudici istruttori presso la Procura regionale di Sofia sono parificati ai Procuratori regionali del paese (art. 17). I Procuratori presso il Ministero della Difesa, presso il Ministero degli Interni o presso il Ministero dei Trasporti sono collaboratori del Procuratore Generale; i relativi gradi sono stabiliti dal Procuratore Generale di concerto con il rispettivo Ministro (art. 18). Sono nominate a Procuratori circondariali ed alle cariche assimilate od a Vice procuratori regionali le persone che abbiano prestato almeno due anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Sono nominate a Procuratori regionali od alle cariche assimilate le persone che abbiano prestato almeno tre anni di prova per una funzione immediatamente inferiore. Le promozioni od avanzamenti avvengono in base al merito (art. 19). In casi eccezionali o per meriti speciali il Procuratore Generale pu promuovere i procuratori a sua scelta ma per non pi di due gradi (art. 20). Il Procuratore Generale pu nominare presso la Procura funzionari che posseggano i requisiti indicati dall'art. 14 e che abbiano prestato la prova presso i Ministeri (art. 21). I Procuratori regionali e parificati possono essere promossi, dopo aver prestato la debita prova, sino al grado di Procuratore presso la Procura Generale; tutti gli altri Procuratori e giudici istruttori possono essere nominati sino al grado di Procuratore regionale (art. 22). Tutti gl'impiegati della Procura sono nominati e licenziati dal rispettivo Procu ratore. La legge del 1952 sulla Procura contiene al Cap. IV norme transitorie (artt. 24-27). 2. La dottrina bulgara e l'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata). Nel n. 3 di Sozialistitscesko Pravo cc Diritto socialista n del 1953, Sofia, Christo Dionissieff ha studiato il controllo generale affidato all'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata) in Bulgaria; l'articolo riveste tale importanza da essere stato tradotto in tedesco da Alexander Ernst (Halle) nel n. 4 di Rechtswissenwchaftlicher Informationsdient del 20 febbraio 1950 (edito dal cc Deutsche Institut fur Rechtswissenschaft n, pag. 120), Bulgarien, Die allgemeine Aufsicht der Staatsanwaltschaft. Dionissieff parte dalle considerazioni della dottrina sovietica e da quelle di G. Dimitroff e da W. Tscherwenkoff sulla necessit di mantenere l'ordine legale nello Stato socialista a cura di organi determinati; uno di questi costituito dall'Avvocatura dello Stato (Prokuraturata; Staatsanwaltschaft). La caratteristica principale che distingue l'Avvocatura o Procuratura di Stato dagli altri organi di controllo consiste nella supremazia e nella generalit del suo controllo o vigilanza: infatti, costituzionalmente, essa il supremo organo di controllo della legalit nel paese e tale controllo concerne tutti gli organi in cui ripartito il potere dello Stato, dell'.Aillministrazione, della giustizia nonch tutti i dipendenti pubblici ed i cittadini; in sostanza tale controllo renderebbe attuale ed effettiva l'espressione. della volont popolare e la fiducia nei pubblici poteri. '.l'ra i me.zzi diretti a realizzare l~ giustizia nell'Amministrazione ha una importanza non secondaria quello della competenza assegnata alla Procura di rivolgere proteste a qualsiasi organo amministrativo, come si detto nella esposizione della legge del 1952; tale possibilit ch' fatta risaltare sia da DroNISSIEFF e sia dal prof. A. s. ANGELOFF (Le guarantigie della legalit nelle pubbliche funzioni della Repubblica Popolare di Bulgaria, Aooademia Bulgara delle Scienze, Sofia, 1953, pag. 203-204, in bulgaro). L'opera della Procura di Stato si serve poi di tutti gli altri organi di controllo come dell'accennata Commissione del Controllo di Stato, degli organi ispettivi dei pubblici servizi, dei servizi ispettivi esistenti presso il Consiglio dei Ministri e presso i singoli ministeri. Nel suo lavoro Angeloff precisa la differenza fondamentale tra la funzione generale e suprema di controllo da parte della Prokuraturata e quella dello specifico organo di controllo (Dragiaven Oontrol), riallacciandosi alla dottrina russa (Tadewossjan); sono soggetti al controllo della Procura tutti gli organi politico-amministrativi, sociali, culturali, economici, sanitari, commerciali, finanziari ecc. Dionissieff. pone in prima linea la competenza della Procura di assicurare e proteggere la propriet dello Stato e delle istituzioni socialiste, giacch questa costituisce per il sistema bulgaro il fondamento economico dello Stato e dell'ordine sociale. Il lavoro della Procura, viene avvertito, stato limitato nel campo della difesa della propriet dello Stato (1, 7 %degli affari nel 1952), mentre il suo intervento stato massiccio nel campo e conomico e va accrescendosi nelle questioni del lavoro, laddove nel 1952 si ebbe appena un centinaio di violazioni del Codice del lavoro. Le questioni concernenti la qualit della produzione furono limitate nel 1952 (56 casi) ma i compiti della Procura sono importantissimi in tale campo. Dionissieff riassume come segue i metodi di difesa da parte dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata: 1) poteri di iniziativa; 2) necessit di intervenire in seguito alle comunicazioni ed al materiale fornito dagli organi del Controllo di Stato, del Controllo sui funzionari, dei Ministeri, Amministrazioni, Enti, Organizzazioni; 3) necessit di intervenire su denuncia e ricorsi dei cittadini; 4) necessi.t d'intervenire in base ad informazioni raccolte dalla stampa, da articoli di giornali ecc. Sulla protesta da parte della Procura la dottrina richiama l'attenzione, riallacciandosi agli autori russi come G. N. SAFONOV (Il oontrollo di legalit e la competenza predominante dell' A vvooatura di Stato) ed E. A. LUNEW (Le basi costituzionali del controllo generale da parte dell' A vvoc_q,tura di Stato nell'Unione Sovietioa, in Questioni di dirittQ_ amministrativo e finanziario sovietico )>, Mosca, 1952): la protesta pu anche ridursi ad una segnalazione; entrambe sono seguite da una proposta o parere della Procura per la eliminazione della -250 violazione e per la determinazione delle responsabilit disciplinari, amministrative, penali o civili. Ove risultasse definitivamente un danno materiale, l'Avvocatura inizia_ la causa civile. 3. Il sistema dell'Avvocatura di Stato o Prokuraturata. Tenendo conto di quanto siamo venuti esponendo, ci troviamo di fronte ad un sistema particolare, proprio dei presupposti del concetto sovietico della Procura di Stato. Il sistema di difesa, anche civile, si risolve nel controllo di tutta l'organizzazione sociale; la responsabilit dello Stato resta allo Stato per la parte di cui non debba rispondere il funzionario od impiegato; tale responsabilit non totale e si riduce ad una trattenuta sulla retribuzione ma pu essere anche piena quando la legge lo richieda e nei movimenti contabili, com' ampiamente avvertito dal dottore MiLTSCHO KosTOFF: Sulla responsabilit materiale dei lavoratori ed impiegati, in Diritto socialista n, Sofia, n. 10 del 1953, pag. 19 (ved. traduzione tedesca dal bulgaro a cura di ALEXANDER ERNST, BULGARIEN: Ueber die materielle verantwortlichklit der Arbeiter und A ngestellten, in Rech tswissenschaftlicher Informationsdienst n, n. 18, 20 settembre 1954, pag. 494 e seg.). Ove, attraverso la Procura, non si possa arrivare ad una ricomposizione della legalit, la Procura presente nei tribunali, sia contro coloro che non abbiano soddisfatto alle obbligazioni per il danno materiale provocato allo Stato, sia in difesa dello Stato quando l'iniziativa spetta ai cittadini. Alla edificazione di un tale sistema contribuiscono le particolarit delle leggi di diritto civile: 1) legge sulle persone e la famiglia (Zakon za Licata i Semejstvoto) del 9 agosto 1949, n. 192 D. V.; 2) legge sulle successioni (Zakon za nasledstvoto) del 29 gennaio 1949, n. 22; 3) legge sulle obbligazioni ed i contratti (Zakon za zadalzenijata i dogovorite) del 22 novembre 1950 n. 275; 4) legge sulla propriet (Zakon za sobstvenostta) del 20 novembre 1951, n. 93 I.P.N.S. . Vi contribuiscono sopratutto il Codice del lavoro (Kodeks na truda) del 13 novembre 1951 n. 91, I.P.N.S. n, la legge sulla nazionalizzazione delle imprese industriali e minerarie (Zakon za nacionalizacijata na castnite industrialni i minni predpriiatija) del 27 dicembre 1947, n. 302 D.V. e lo Statuto delle aziende agrarie collettive (Primeren Ustov na trudovozemedelskoto kooperativno stopanstvo) del 13 maggio 1950, n. 112 D.V. . Ved. per tutte le materie di cui sopra S. SICA: Dizionario Universale della Finanza Pubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956. L'Avvocatura o Procura dello Stato bulgaro risolve i conflitti tra Stato e cittadini nel controllo del comportamento legale di tutti gli organi ed i dipendenti dello Stato, inteso in senso lato ed in tutti i campi. Il cittadino, nei conflitti d'interesse con lo Stato, pi che ai Tribunali, si rivolge anzitutto alla Procura, la quale avanza, ove trovi fondamento alla lagnanza ed alla pretesa, una proposta od un suggerimento o parere all'Amministrazione, precisando le responsabilit; il dissidio od il conflitto giudiziario con lo Stato, difeso dalla Procura, avviene quando n0n sia stato possibile realizzare, ad opera della_ Procura_ .di Stato, l'annullamento dell'atto o la riparazione del torto od il ristabilimento dello stato di fatto anteriore. A tali conseguenze porta l'esame attento della legge del 1952 sulla Procura o Avvocatura di Stato e della recente dottrina. Ved. i vari contributi di autori sovietici sulla Procura di Stato nell'antologia edita dal Deutsche Institut fur Rechtwissenschaff, Zur Arbeitsweise der 6rtliehen Organe der Staatsgewalt in der Sowietunion, Veb Deutsche Zentralverlag n, Berlin, 1954, ed il lavoro del Langrod, Le Ministre public, organe de contrle de l'Administration dans les pays de l'Est Europen, Revue int. de droit compar n, 1950, pag. 639. Concludendo, la funzione della Procura di Stato tende al ristabilimento della legalit in ogni settore, indipendentemente da ogni altro potere ed altres da quello giudiziario. L dove non giungono gli altri c ntrolli dovrebbe arrivare il potere pro .. curatoriale, con la protesta avanzata dinanzi allo stesso organo, che abbia illegalmente provveduto, od a quello superiore (ved. giurisprudenza del sistema in V. S. TADEVOSIAN, Il controllo generale della Procura, in russo, in Lo Stato e il Diritto Sovietico 1951, n. 46). I ministri (art. 45, Cost. 1947) ed i funzionari (art. 46, Cost.) sono responsabili civilmente verso i cittadini per i danni arrecati nell'esercizio illegalle delle loro funzioni; mentre per i danni arrecati allo Stato, in assenza di leggi che richiedano il recupero per intero, i funzionari (e riteniamo i ministri) sono tenuti, entro breve prescrizione, alla refusione in rapporto alla retribuzione mensile, per i danni materiali arrecati invece ai terzi nessun limite stabilito ed i tribunali condannano per l'intero. Lo Stato si trova verso i terzi nella posizione che segue: I) la Procura sospende od annulla gli atti illegali dei procuratori inferiori; protesta contro le sentenze o deliberazioni -ingiuste dei giudici; protesta contro norme ed atti amministrativi illegali. Non conosciamo sino a che punto essa possa ordinare che le situazioni di fatto illegalmente modificate debbano essere ristabilite (lettera f art. 2, legge 1952). La Procura presente nei procedimenti civili a carico dei funzionari da cui non sia stato possibile ricuperare amministrativamente l'ammontare del danno di cui cos+;oro siano responsabili ed a cui siano obbligati. La Procura assiste in giudizio lo Stato nei casi in cui le leggi lo considerino responsabile verso il terzo (giurisprudenza del sistema sovietico; ved. Gsovs1a, Soviet Oivil Law, Ann Arbor n, 1948, I, pag. 848 'e seg.); ove le leggi non lo prevedano, lo Stato non responsabile; II) la Procura si disinteressa de~~e _cause che i terzi iniziano dinanzi ai tribunali contro i _iun_zionari ed i ministri per l'obbligo diretto al risarcimento. Il concetto pero di offesa alla propriet socialista fa rientrare il terzo nella categoria dei numerosi stabilimenti, enti industriali ed organiz -251 zazioni sociali ed in tal modo si rientra nel sistema di cui sopra. Si tratta di una materia la cui imperfezione confessata dagli stessi autori sovietici (TADEVOSIAN, ved. sopra) (Safonov, Sostoianie nadzora za Zakonnostin i ocerednye Zadaci Prokuratury, e cio Natura del oontroll sulla legalit e oompiti ordinari della Prooura, in La legalit socialista n, in russo, 1948, n. 6, pag. 14). Il sistema originale ma tale originalit ha dovuto affrontare ed affronta problemi connessi con la generalit della competenza, che rischia di essere genericit. N in Bulgaria con la detta legge del 1952 n nell'Unione Sovietica con i decreti presidenziali dell'Unione del 24 maggio 1955 ( Vedomosti n, 20 giugno 1955, pag. 259) e del 13 luglio 1955 ( Vedomosti , n. 14 del 29 agosto 1955, pag. 389-390) si rimediato all'ermetismo delle leggi. Ved. per la Bulgaria, anche .AL. KoZUCHAROV: obligatsiono Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 1953; P. STAINOV ed A. ANGELOV: Administrativno Pravo, Sofia, << Nauka i Izkustvo n, 1954; C. KATZAROV: Die Entwi>, Madras, 1953. S. SroA: Dizionario Universale della Finanza pubblica lst. Poligr. dello Stato,,, 1956, vol. I, pag. 636 e segg. e voci richiamate; per la bibliogr. vol. IV, pag. 451 , wem= =Pf!WffWFWTW<:ml!R ,; i ~ , wem= =Pf!WffWFWTW<:ml!R ,; i ~ (4106636) Roma, 1956 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. c.