ANNO IX -N. 11-12 NOVEMBREDIOEMBRE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. NOTE DI DOTTRINA 1) Un Magistrato del QuaUrocento, dell' Avv. FRANoo CASA.MASSIMA, p. 257-260. 2) T. ZAGO: Piena conoBcenza, comunicazione e termine d'irn;pugnativa degli atti amminiBtrativi, Casa. Ed. Apollonio, Brescia 1956, p. 261. II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Corte Costituzionale -Corrispettivi per l'uso di bombole per metano Legittimit costituzionale degli artt. 10, 12 e 13 legge 8 luglio 1950, n. 640 -Presupposti di legittimit. dell'ordinanza che solleva la questione di legittimit costituzionale -Limiti del sindacato della Corte -Inammissibilit della questione di legittimit. costituzionale dei regolamenti (Corte Costituzionale), p. 262. 2) Corte di Cassazione -Corrispettivo per l'uso di bombole per metano Legge 8 luglio 1950, n. 640 -Soggetti del rapporto: E. N. I. e utenti di bombole -Tali sono anche i distributori di metano in bombole (Corte di Casa.), p. 262. 3) Agricoltura -Agricoltori benemeriti -D. L. L. 14 aprile 1945, n. 250 e art. 3 della L. 29 ottobre 1949, n. 906 -Recupero contributi (Corte di Casa.); p. 263. 4) Cave -Invito al proprietario di coltivarle -Atto amministrativo impugnabile -Valutazione della prevalenza di interessi pubblici Insindacabilit -Nulla osta comunale -Non impugnabilit (Corte di Casa.), p. 263. 5) Contenzioso elettorale -Decisione del Consiglio Comunale -Forma Sottoscrizione -Notificazione (Corte di Casa.), p. 264. 6) Requisizioni -Occupazione di immobile da parte della Pubblica .Amministrazione -D. L. 25 marzo 1948, n. 674: inapplicabilit.; requisizione Requisiti formali (Corte di Cass.), p. 265. III. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E DI MERITO 1) Occupazione bellica -Opere pubbliche -Territori attribuiti dal Trattato di Pace alla Jugoslavia -Obbligazioni assunte dal G.M.A. per la esecuzione delle opere suddette -Irriferibilit allo Stato italiano (Corte d'Appello .di Venezia), p. 266-270. IV. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA, p. 271-273. V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 274-278. VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DELLO STATO E DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, p. 279-282. A:-rno IX -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA. DELLO STATO PUBBLIVAZIONE DI SERVIZIO UN MAGISTRATO DEL QUATTROCENTO (*) L'Avvocatura Generale dello Stato ha sede in Roma in un antico edificio ridotto da ultimo nella sua attuale forma dal Vanvitelli, che fu gi convento di Sant'.Agostino e poi sede dopo il 1870 del Ministero della Marina del Regno d'Italia. Le precedenti destinazioni dell'immobile si indovinano tuttora, nonostante i successivi ammodernamenti, nella disposizione dei piani e dei vani e per numerosi altri particolari. Il carattere originariamente religioso dell'edificio riceve come una conferma materia.le dalla presenza nel cortile interno, gi chiostro del convento, di alcuni nobili monumenti sepolcrali; di una statua rappresent.ante il trionfo della fede cattolica e che serv a modello, poi abbandonato, per una statua di Sant'.Agostino, sita all'inizio della scalea; e di un bel monumento dedicato a Benedetto XIV (il famoso cardinale Lambertini) sita al sommo della scala d'onore. La permanenza nell'edificio del dicastero della Marina Militare ha lasciato tracce di minor rilievo, visibili soprattutto nell'ornato di una delle sale del piano nobile, che tutta affrescata nel soffitto con uno stile che fu definito ministeriale (donne turrite, profili di vascelli da guerra, ecc.); il tutto con colori vivaci ed allegri, e cosi ingenuo e semplice che commuove. Ma non dell'edificio che intendiamo parlare, anche se una trattazione siffatta potrebbe rivestire qualche interesse ed offrire come lo spunto per una breve ma luminosa delineazione storica di quel che il nostro Istituto. Quello che pi propriamente costituisce il tema della presente nota uno dei monumenti sepolcrali cui dianzi si fatto cenno. Si tratta di un'opera di squisita fattura cinquecentesca, nuda e severa nella sua estrema semplieit. La figura del defunto giace, rivestita delle sue in~egne terrene, sopra un sarcofago dalla elegante linea posto su di un basamento che contiene l'epitaffio. La scarna ornamentazione e la prevalenza dell'elemento sculturale su quello architettonico, che limitato pressoch esclusivamente (*) A S. E. Salvatore Scoca, avvocato generale dello Stato dedicata, nel decimo anniversario della Sua nomina, la presente nota dovuta al Suo interessamento consapevole e sollecito. alle linee di incornicia.mento, dnno al monumento un tono severo e solenne che richiama alla memoria i bei monumenti sepolcrali del quattrocento fiorentino. Ma il piacere che d l'opera d'arte passa come in secondo piano di fronte ll'interesse che desta l'epigrafe, notevole per la forma che presenta caratteristiche non comuni ed redatta in ottima lingua latina, e per il contenuto ricco di riferimenti storici. Eccola per esteso: Sul sarcofago si legge: aspetto temporale di quel principato. Essa era presieduta dal cardinale camerlengo ed aveva competenza in materia di dazi, di gabelle, di dogane nell'intero Stato. Da essa dipendevano la Zecca, le Strade, l'Annona, le.. Carceri ed in generale tutto ci che poteva dare una qualche utilit all'Erario. Aveva altresi il governo di alcune citt soggette al dominio temporale. << Habeat curam et gubernium ac autoritatem, tam in urbe quanto extra eam tam circa datiam quam gabellas, dohanas et appaltus, eorumque officiales, dohanerios, conductores et appaltatores, etiam circa dohanam Ripae, mercium, grascia.e salis, aluminum patrim.onii et zeccham, careres, stratas tam urbis quam caeterarum civitatum et locorum no bis et eidem . ecclesiae subiectorum, quam etiam circa singulos thesaurios et depositarios in ditis locis consistentes, quam hactenus idem consueverunt ha.bere et exercere cum facultate visitandi quolibet anno terras ecclesiae, illarumque arces et officia, nec non reformandi, corrigendi et emendandi ea quae reformatione indigerent (5). Come organo giurisdizionale la Camera Apostolica era una magistratura triplice: vi era il Tribunale del camera.rio, quello del tesoriere (il quale fra l'altro procedeva in executivis con rito sommario e dette origine alla c. d. manus regia ll) e quello della. Camera. Mentre i primi due erano magistrature singole con giurisdizione limitata, il Tribunale della Camera era un organo collegiale vero e proprio, indipendente dagli altri due. Aveva competenza in materia di appalti, dazi; diritti fiscali ecc.; giudicava altres sommariamente in .tema di. esazione di beni e cose di pertinenza della Camera Apostolica; era infine giudice di appello dalle sentenze del tesoriere e del camerario. Ambedue questi ufficiali avevano per il diritto di sedere nel Collegio giudicante. Con voto decisivo il camera.rio, che presiedeva; con voto puramente consultivo il tesoriere. Ai singoli membri del Collegio spettavano inoltre funzioni amministrative, rientranti tutte nello ambito delle materie su cui il Tribunale di cui facevano parte aveva giurisdizione. Essi erano quindi prefetti della annona, e della grascia; presidi delle strade e della Ripa, delle Dogane, della Zecca, delle Carceri; governavano quindi le citt di Tolfa, Castronuovo, Collescipoli, ecc. In sostanza, cos come dato riscontrare nella costituzione dello Stato Veneziano (gli avogadori del Comune), del Regno di Sardegna (il Tribunale del R. Patrimonio), di Napoli (la Camera della Sommaria), anche nello Stato Pontificio l'ammi nistrazione del patrimonio e la tutela degli interessi dell'Erario erano affidati a quelli stessi magistwti che avevano competenza a giudicare su quelle stesse materie. Questa duplicit di funzioni affi date allo stesso organo, appare indubbiamente strana a noi moderni, per i quali prmcipio assoluto di carattere politico-giuridico (salvo talun-eCi:ie" (5) Eugenio IV (Bullar. Rom., Torino, 1860, V, 118). mmzrn ZF -259 zioni di nessun rilievo e che si possono considerare come sopravvivenze storiche), la separazione dei poteri dello Stato. Ci non toglie per che, quanto meno storicamente, si deve riconoscere, su di un piano meramente :vratico, l'efficacia del sistema. L'appartenenza al Tribunale della Camera .Apostolica apriva l'adito alle maggiori cariche della Corte di Roma. Per uso costante, ad esempio, l'auditore della Camera ed il tesoriere generale venivano scelti tra i chierici camerali i quali erano in genere prelati, prossimi alla dignit cardinalizia; cosicch questo Tribunale poteva considerarsi, come si esprime il De Luca Seminarium oardinalium et pontifioum (6). Ed Ottaviano Fornario, infatti, con la sua successiva carriera ci dimostra chiaramente che egli era destinato _ad altissime funzioni. Elevato alla dignit vescovile da .Alessandro VI, il 28 gennaio 1497, egli passava subito dopo dal Tribunale della Camera .Apostolica, alla carica di datario. la magistratura cui l'epigrafe si riferisce con la formla cc pontificum maximorum a subplicibus libellis referendis (7). In questa alta carica egli succedette a Giovanni Lopez, vescovo di Perugia, il quale nel 1496 fu nominato cardinale e dovette subito cessare dalle funzioni di datario, posto che nel catalogo delle successioni di questi ufficiali (che inizia con certezza storica dal pontificato di Martino V) figura esclusivamente come datario e non gi come pro-datario (titolo quest'ultimo spettante per lunga tradizione ai cardinali preposti a quello ufficio). Fra le cariche della Corte Pontificia, come noto, quella di datario era fra le pi importanti e di rilievo. Era un organo misto (sotto certi aspetti si pu anche ritenere organo di giurisdi zione limitata) di controllo, di autenticazione e di registrazione. La sua autorit si estendeva alle provviste dei beni ecclesiastici, alle riserve delle pensioni, alle dispense matrimoniali ed in genere attinenti ai rapporti familiari, alle colla zioni di molti uffici vacanti venali, ecc. Su tutte queste materie, quando non vi era delegazione cc per concessum l> al datario, decideva in via generale il pontefice. Ma, e qui si rileva l'impor tanza della funzione attribuita al datario, le sup pliche ancorch accolte dal pontefice non erano perfette se non recavano l'apposizione della data e della registrazione da parte del datario. Il quale (6) cc Ex hoc Tribunali, pro sequentiori usu (qui rarum habet violationis exemplum) assumi solent duo primarii curiae oli.ciales in genere prelaturae, nempe Auditor Camerae et Thesaurarius generalis. Isteque clericatus reputatur munus valde qualificatum, cardinalitiae dignitati quoque proximum ... (DE LucA: Theatrum veritatis et justitiae, Ed. Lugduni, MDCXCVII, xv, Dis. XXXIII, Col. 374). (7) Non si pu fare a meno di rilevare la caratteristica formulazione adottata dall'epigrafe, che richiama alla memoria le equivalenti espressioni del linguaggio giuridico classico, esprimenti la natura di particolari funzioni (baster. ricordare per tutte il Magister a memoria di CARACALLA.) aveva il potere di correggere, riformare, aggiungere, variare e addirittura cassare le suppliche gi accolte. Avverso la autenticit delle attestazioni apposte dal datario (e la questione poteva sorgere specie in tema di benefici ecclesiastici, nella attribuzione dei quali si faceva sevente-uso di antidatazione) non era ammesso ricorso n era comunque concessa facolt di prova. Dal datario dipendevano numerosi funzionari (il sub-datorio, il c. d. per obitum , i consiglieri, ecc.), aventi tutti compiti specifici e ripartiti di controllo sulle varie materie. Data l'importanza e la delicatezza delle funzioni l'ufficio di datario, come quello gi esaminato di chierico camerale, costituiva un gradum purpurae proximum. In generale all'alta carica venivano assunti giuristi, tratti per lo pi dal Tribunale della Rota o dal Tribunale della Camera .Apostolica, i quali fossero particolarmente versati in materia di benefici. Ottaviano Fornario, come abbiamo gi detto, fu assunto all'ufficio di datario nel 1497 (aveva allora 33 anni), subito dopo la sua elevazione alla dignit vescovile. E forse pi in alto ancora sarebbe salito se in tale carica non lo avesse colto la morte il 27 settembre 1500, ri~anendo cos tronca e deserta di speranze una esistenza che, se pur breve, dimostr tuttavia nel fatto doti non comuni di ingegno e di dottrina. appunto pensando a ci, che le espressioni della epigrafe dettata dalla piet fraterna, si ravvivano a distanza di tempo di un senso di autentico rimpianto che supera la fredda convenzionalit delle lodi. La breve vita di Ottaviano Fornario fu tutta nelle sue funzioni di giurista e di magistrato. A queste sue qualit che furono quelle che gli consentirono di elevarsi in cos breve tempo alle pi alte cariche della Corte Pontificia, egli un altres quella che gli derivava dal suo stato ecclesiastico . .Alessandro VI, sotto il pontificato del quale Ottaviano Fornario percorse il suo oursus Honorum, lo nomin, come abbiamo gi accennato, vescovo. Ma da credere che la diocesi destinatagli, quella di Mariana, lo abbia visto ben di rado nelle funzioni di pastore d'anime. Gi fin dal basso medio-evo, infatti, la citt di Mariana, situata in prossimit della costa nord-orientale della Corsica, era decaduta dal suo antico splendore, probabilmente a causa della malaria, fino a ridursi ad un misero villaggio. Sopravviveva ancora, con la forza che hanno le cose antiche, il titolo ecclesiastico che fin per essere soppresso nel 1801 da Pio VII (8). (8) Come ci assicurano le fonti storiche (PLINIO: Nat. His. III, 6; POMPONIO MELA: De situ orbis II, 7, 174; SENECA: Oons. ad Helviam matrem, 8) il nome di Mariana, che ha un sapore cristiano, deriv tt quella citt dall'essere stata essa fondat da Mario, che vi -dedusse una colonia durante uno dei suoi consolati (sembra il 3). Essa offr ricetto a Seneca il filosofo nel periodo del suo lungo esilio da Roma. r === I E2 -260 Ottaviano Fornario, dunque, non ebbe autorit e peso che in qualit di giurista, e come tale abbiamo voluto in queste brevi note ricordarlo a noi che viviamo negli stessi luoghi che furono anche i suoi. Oi rendiamo ben conto che agli effetti immediati della vita presente, che si agita nell'arruffato mondo giuridico proprio dei nostri tempi, di poco o di nessun ausilio pratico questo scarno profilo biografico. Potrebbe sembrare cio che con questo modesto lavoro si sia voluto soddisfare solo un s~nso di curiosit di indole storicogiuridica, quasi a divagazione. Ma non cosi. Siamo ben convinti che l'uomo non mai filius looi, ma filius temporis; e questa certezza ci deriva da una tradizione di civilt che trae la sua lontana origine anche dall'essenziale prin cipio spirituale cristiano. Ma superando, per un momento, quello che un atteggiamento puramente razionale o addi rittura utilitario, poi proprio spregevole quel sentimento che ci spinge a cercare intorno a noi, nelle cose orma.i inerti che ci circondano e talvolta ci ostacolano, riferimenti e riallacci al passato quasi a conforto della nostra opera quotidiana~ I ! ! i ' I j Oi sembra che in fondo a quel sentimento anche se turbato e commosso si agiti sostanzialmente una esigenza di carattere etico: l'affermazione cio della continuit insopprimibile dello spirito urna.no. FRANOO GABAMASSIMA Sulla Camera Apostolica da vedere l'ottimo e diffuso lavoro di GUGLIELMO FELIOI: La reverenda Camera Apostolica. Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1940. Essenziali per il periodo considerato sono altres: GOTTLOB: Aus der Camera Apostolica des 15 Jahrhunderts. Innsbruk, 1889. -KoNIG: Die papstliclce kamer unter Olemens V und Johan XXII, Vienna, 1894. inoltre da vedere G. B. DE LucA: Theatrum veritatis et justitiae. Lugduni -Cramer MDCXCVII; nonch: Il Dottor Volgare. Colonia, MDCCLV.. Si vegga altres: MoRONI G.: Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica. Venezia, 1840-1861. Per i riferimenti biografici utili: F. U GHELLI: Italia Sacra. Venezia, 1719. -Pros G. GAli1:s: Series Episcoporum Ecclesiae Catholioae. Ratisbonae, 1873. Di carattere orientativo: J. SIMIER: La Curie Romaine. Paris, s. d. -Nw. DEL RE: La Curia Romana. Roma, 1941. NOTE DI DOTTRINA TULLIO ZAGo: Piena conoscenza, comunicazione e termine d'impugnativa degli atti amministrativi. (Casa Ed. F. Apollonio, Brescia, 1956). L'oggetto di questo studio, come chiarisce lo st~sso .A. (p: 43), costituito dalla manifestazi6ne e recezione>> dell'atto amministrativo sotto il profilo della possibilit per il cittadino, da quello leso, di rieorrere agli organi della giustizia amministrativa; cos verrebbe enucleato quel concetto di piena cognizione ......, >> dell'atto amministrativo ....... che sia capace di far iniziare il decorso del termine di impugnativa )). Il volume diviso in quattro parti, nella prima delle quali il problema viene inquadrato e l'indagine delimitata; nella seconda e nella terza trattato il concetto di piena conoscenza>> e la relativa prova, esponendosi delle considerazioni finali nella quarta. Il lavoro, pur mostrando non scarsi pregi, tra i quali certamente l'impegno scrupoloso nella ricerca, la raccolta del materiale giurisprudenziale e dottrinale nonch l'approfondimento dello studio sull'argomento, risente della sua natura di tesi di laurea, ancorch rielaborata ed ampliata e giudicata la migliore in diritto amministratico nell'anno 1954 nel concorso bandito da L'Amministrazione Italianall. Non pu dirsi infatti che l'.A. abbia offerto una completa ed esauriente trattazione scientifica del- l'istituto in esame, pur avendolo sviscerato nei suoi vari aspetti guidato dal lodevole principio ~he la <(migliore conciliazione fra interesse pubblico e interesse privato esige che il destinatario dell'atto amministrativo si trovi nella pienezza di libert e consapevolezza, quando deve decidersi se ricorrere o meno al giudice amministrativo e, se decide di ricorrere, quando produce il suo gravame)). , tuttavia, lodevole l'equilibrio mostrato dall'.A. quando tempera tale principio e l'altro' .che il termine per ricorrere non inizia il decorso finch l'interessato non posto realmente in grado di impadronirsi di quella conoscenza)) con l'equiparazione della piena conoscenza dell'atto alla sua ricezione. Nelle conclusioni>> alla seconda parte, infatti, dato leggere che il termine di impugnazione non decorre sinch l'intero testo del provvedimento non sia entrato nella (.::::::>.>.::::,m.;:::;;;;;:i -264 precisato l'ampiezza dei poteri attribuiti al Ministero dell'Industria e del Oommeroio in materia di oave dall'art. 45 della legge mineraria, sia pet aver confermato l'insindaoabilit, in sede di legittimit, delle valutazioni teonieo-disorezionali effettuate dalla Amministrazione per quanto riguarda la soelta del mezzo pi oonveniente per il soddisfacimento di interessi ritenuti prevalenti rispetto ad altri. Anzi, il Oonsiglio di Stato ha esattamente esoluso, per quanto riguarda il nulla osta oomunale, la possibilit di una sua impugnativa diretta. JJ!anoando un piano regolatore 'approvato il nulla osta s'ispira esolusivamente al soddisf aoimento di interessi generali oon oui non pu dirsi oonnesso l'interesse privato ad una determinata destinazione dell'area. G. G. CONTENZIOSO ELETTORALE -Decisione del Con siglio comunale -Forma -Sottoscrizione -Noti ficazione. (Cass., Sez. I -Pres. Oggioni; Est. Civiletti; P. M. Trotta (conf.); nn. 3308 del 2 ottobre 1956 e 3370 del 5 ottobre 1956: Prefetto Rovigo c. Guarato ed altri; Prefetto Rovigo c. Costa ed altri). Le decisioni del Oonsiglio comunale o della Giunta provinciale amministrativa debbono essere notificate ai sensi e con le modalit indicate nell'art. 7 del regolamento 18 agosto 1907, n. 643,, e non giudiziariamente. Il termine per l'impugnativa decorre, pertanto, dal giorno in cui la parte ha dato ricevuta del l'atto e, quanto ai pubblici uffici, dal giorno, in cui l'atto risulti protocollato nei registri. di arrivo. Le decisioni del Oonsiglio comunale in materia elettorale debbono avere la forma propria delle deliberazioni del Oonsiglio, per cui uno stesso atto pu contenere la deliberazione di verifica dei po teri -atto amministrativo -e la decisione sui ricorsi -atto giurisdizionale -e sono valide se sottoscritte soltanto, ai sensi dell'art. 301 legge comunale e provinciale del 1915, dal sindaco e dal consigliere anziano, oltre che dal segretario comunale. Oon le sentenze surriferite la Oorte di Oassazione ha deoiso aloune delioate questioni sulla forma e sulle modalit di notifioazione delle deoisoini adottate dai Oonsigli oomunali in materia di oontenzioso elettorale, per la migliore intelligenza delle quali riteniamo opportuno riportare integralmente la mo tivazione, ohe da un punto di vista rigorosamente giuridieo senza dubbio esatta, ma ohe, speoie per quanto riguarda la notificazione in relazione alla deoorrenza dei termini per l'impugnativa, oontrasta, a nostro avviso, ool prinoipio generale, ammesso dalla stessa Oorte anohe relativamente alle deoisioni del Oonsiglio di Stato, seoondo il quale i termini per l'impugnativa deoorrono in ogni oaso dalla no tifioazione della sentenza eseguita ad istanza di parte ed in forma giudiziaria: E da preoisare anzitutto, ohe, a norma dell'art. 1 del Oodiee di prooedura oivile, le regole del Oodiee stesso sono dettate per la giurisdizione oivile ord naria, ond' estraneo alla sua sfera di applioazione il prooesso ohe in subjeota materia si svolge nelle fasi di oognizione del Oonsiglio oomunale e della Giunta provinoiale amministrativa, salvo norme di legge speoiale ohe oontengono espresso rinvio a quelle del Oodiee anzidetto. Ora un rinvi<> in tali sensi da ritenersi oontenuto, in tema di notifioazione, negli artieoli 74 e 75 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, l dove essi presorivono ohe il rieorso al Oonsiglio oomunale e quello alla G. P. A. siano notificati cc giudiziariamente non potendosi attribuire a quella espressione altro Senso ohe il riferimento alle forme stabilite per i giudizi ordinari; ma, proprio peroh trattasi in questa parte delle due oitate norme di un rinvio al Oodiee di procedura oivle, si deve esolibdere, per le dette ragioni, ohe debbasi attingere al Oodiee anohe per quanto ha tratto oolla. notifoa di atti d'altro genere non aventi affinit ool rieorso introduttivo del giudizio avanti ai menzionati organi giurisdizionali speoiali, rispetto ai quali atti ed in ispeoie rispetto alle deoisioni emesse -i predetti artieoli del T. U. adoperano l'espressione cc notifio senza maggiore preoisazione, e senza quindi aloun elemento in oui si possa ravvisare un riehiamo alle forme presoritte per i giudizi ordinari. Adunque la notifioa delle deoisioni dei detti due organi di giurisdizione deve essere fatta .nei modi oonsueti alla loro ordinaria attivit, e poieh la notifioa ohe qui viene in questione atto in oui si oonnette la deoorrenza del termine di impugnativa alla G. P. A., non ha errato la sentenza della Corte di Venezia nel ritenere applioabile al oaso la disposizione dell'art. 7 del regolamento 18 agosto 1907, n. 643, per la prooedura avanti al detto organo giurisdizionale, ohe attribuisoe in sostanza effetto equipollente alla notifioa alla rieezione dell'atto o provvedimento da notifioare ad un uffoio pubblioo, quando tale rieezione risulti dall'essere l'atto o provvedimento protooollato nei registri di arrivo dello uffoio medesimo. Considerazioni analoghe vanno fatte per quanto ha tratto oolla forma della deoisione del giudiee speoiale, segnatamente in ordine a quel ohe qui interessa, ossia alla sottoscrizione della deoisione. Anohe in proposito, infatti, in manoanza di disposizioni del T. U. ohe riehiamino la disoiplina della legge prooessuale oivile debbono essere seguite le forme degli atti o provvedimenti propri agli organi da oui promana la deoisione, vale a dire, riguardo alla deoisione del Oonsiglio oomunale in tema di rieorsi giurisdizionali elettorali, le forme proprie alle deliberazioni oonsigliari; tant' vero che, oome questa Suprema Oorte ha gi avuto occasione di affermare (Sent. n. 4609 del 28 dicembre 1954, oitata nell'impugnata sentenza) non ripugna al sistema ohe uno stesso atto, in senso formale, del Oonsiglio oomunale oontenga ad un tempo le deliberazioni, di natura amministrativa, relative alla verifica dei poteri degli eletti e le deoisioni dei ricorsi giurisdizionali in materia. E poich nella speoie la deoisione - stata firmata dal sindaoo e dal consigliere anziano, oltre rfhe tJ;alsegretario cornunale, in conformit di quanto dispone l'art. 301 della legge oomunale e provinciale del 1915 per le deliberazioni consiliari, ha bene giu ?WWfj rw m -265 dioato l'impugnata sentenza con il disattendere la eccezione di nullit, il cui accoglimento aveva servito di base alla G. P. A. per avocare a s il giudizio di primo grado, non potendo essa esaminare il merito quale giudice di appello, attesa l'inammissibilit dell'impugnazione per scadenza del termine>>. REQUISIZIONE -Occupazione di immobile da parte della Pubblica Amministrazione -D. L. 25 mar zo 1948, n. 674: inapplicabilit; requisizione; requi siti formali. (Cass., Sez. Un. 14 luglio 1956, n. 2635 - Pres. Brunelli; Est. Mastropasqua; P. M. Pomodoro (diff.) -Eredi Cesara c. Ministero Difesa-Esercito). Nel concetto di <; di cui menzione all'art. 4 del D. L. 25 marzo 1948, n. 67 4, non pu essere fatta rientrare l'occupazione d'un immobile ottenuta jure imperii dalla Pubblica Amministrazione, cos che per le controversie ad essa relative non deve adirsi preliminarmente il commissario per la sistemazione dei contratti di guerra, istituito col predetto D.L. La forma non elemento essenziale per l'esistenza e la legittimit~ della requisizione, essendo soltanto necessario e sufficiente che sussista la chiara, anche se implicita, o tacita, volont della Pubblica .Amministrazione di apprendere il bene privato per fini di pubblico interesse. L'occupazione, quindi, deve essere considerata come requisizione e le controversie ad essa relative sono sottratte alla cognizione dell'A. G. O. in quanto soggette alla giurisdizione del Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni istituito dal R. D. 18 agosto 1940, n. 1741. La fattispecie che ha dato luogo alla presente causa era la seguente: l'Autorit Militare nel luglio 1940 aveva occupato d'urgenza con la procedura dell'art. 74 legge 26 giugno 1865, n. 2359, dei terreni privati nei pressi del confine del Brennero, compiendovi opere di fortificazione. A guerra finita l'Amministrazione portava a termine la procedura d'esproprio per la parte di terreno soltanto su cui esistevano le fortificazioni, e la relativa indennit -in mancanza di accordo veniva fissata con regolare giudizio, mentre restava a disposizione del proprietario la residua parte originariamente occupata. Esaurita tale fase, esso proprietario adiva nuovamente l'A. G. O. richiedendo il pagamento di una indennit per i danni subiti dai fondi non assoggettati all'esproprio definitivo, e causati in occasione dei lavori, mediante scarioo di materiali, sparo di mine, taglio di piante, ecc. Nell'interesse dell'Amministrazione veniva con testata la competenza dell'A. G. O. indicandosi il Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito dal D. L. 25 marzo 1948, n. 67 4. Contro la sentenza del Tribunale di Trento che, in aacoglimento dell'eaaezione aveva diahiarato la propria aarenza di giurisdizione, rioorreva l'attore in appliaazione dell'art. 41 Codioe proa. civ. alle Sezioni Unite dell Cassazione, per regolamento preventivo di giurisdizione. Con la presente decisione la Suprema Corte esamina anzitutto l'art. 4 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, ohe cos formulato: agli effetti del presente decreto la denominazione contratti di guerra aomprende oltre i aontratti stipulati .ed. approvati. anche quelli soltanto stipulati, nonah gli impegni sommari, le ordinazioni, i provvedimenti di autorit e simili, aomunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinate alla preparazione e alla aondotta della guerra, ferme restando le disposizioni delle leggi sulle requisizioni n (1). La sentenza esalude ohe l'oaaupazione d'un immobile attuata jure imperli dalla Pubbliaa Amministrazione possa farsi rientrare sia nel aoncetto di fornitura n sia quello piu ampio di lavori e prestazioni n di cui parla la legge, trattandosi di espressioni ohe implicano un'attivit richiesta od imposta ma sempre svolta dal cittadino a favare della Pubbliaa Amministrazione, ed attivit di tal genere ed in tal senso non svolge ahi soltanto subisce, e nulla altro fa, l'apprensione, nell'interesse collettivo, di un proprio bene n. La Suprema Corte, tuttavia, ammette __:__ seaondo la tesi sostenuta dall'Avvoaatura -che la aontroversia resta aomunque sottratta alla cognizione della A. G. O., ma ci sotto il profilo ohe la oaaupazione temporanea dei terreni in questione va connessa aon lo stato di guerra allora vigente e come tale soggetta alla regolamentazione generale del R. D. 18 agosto 1940, n. 741 (al quale fu espressamente. attribuito effetto retroattivo dal 10 giugno 1940) deareto che ha istituito il Comitato giurisdizionale centrale appunto per la risoluzione delle controversie relative alla appliaazione del decreto medesimo. Secondo l'affermato prinaipio, gi aoaolto dalle stesse Sezioni Unite con sentenza 30 ottobre 1951, n. 2656 (cfr. Rassegna 1952, p. 18), per le oacupazioni avvenute in periodo bellico deve farsi capo alla disciplina dettata per le requisizioni anahe nell'ipotesi che l'oooupazione sia stata inizialmente decretata in applicazione dell'art. 76 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit, ed anche quando l'oooupazione stessa fosse in origine preordinata all'espropriazione e questa non sia stata in seguito attuata >>. E il considerare detta oooupazione come requisizione non trova ostacolo nella mancanza di un farmale provvedimento ohe l'abbia disposta, insistendo la Suprema Corte nella propria ormai costante giurisprudenza (ofr. Sezioni Unite, 18 marzo 1952, n. 715 in << JJiass. F. I. n, col 182: 29 ottobre 1952, n. 3051 in Mass. F. I. ))' col. 712; 27 marzo 1954, n. 920 in Mass. F. I. ll, col. 188 e 9 luglio 1954, n. 2416 in JJiass. F. I. n, col. 484) secondo cui la forma non elemento essenziale per l'esistenza e la legittimit della requisizione, essendo soltanto necessario, oltre che sufficiente, ohe sussista la chiara anche se implicita, o tacita, volont della Pubblica Amministrazione di apprendere il bene privato per fini di pubblico interesse . ITALO TELCHINI (1) Cfr.: Il Contenzioso dello Stato negli anni 19421950, vol. III, p. 300 e segg. wm: mm -= W&&*:::::: -= W&&*:::::: I ORIENTAME.NTI GIURI S PRUDE N ZIA.LI I DELLE CORTI DI MERITO OCCUPAZIONE BELLICA Governo Militare Alleato Opere pubbliche eseguite per ordine del G. M. A. in territori non pi restituiti all'Amministrazione italiana perch attribuiti dal Trattato di pace alla Jugoslavia Difetto di riconoscimento da parte dello Stato Italiano degli atti del G. M. A. relativi a tali territori. Irriferibilit allo Stato Italiano delle ob bligazioni assunte dal G. M. A. per la esecuzione delle opere suddette -Conseguente insussistenza di ragioni di credito dell'appaltatore nei confronti dello Stato Italiano. (Corte di App. di Venezia, 12 giugno 24 settembre .1956 -Pres. Scandellari; Est. Di Oreste Ministero Lavori Pubblici c. Du Ban e c. Impresa ICOREDIT. I. Gli atti posti in essere, durante l'occupazione, dallo Stato occupante, sia pure avvalendosi dell'opera meramente esecutiva degli Organi dello Stato occupato, sono riferibili a quest'ultimo solo ove esso, ad occupazione cessata, li riconosca esplicitamente come propri. II. Il riconoscimento da parte dello Stato Italiano degli atti del G. M. A., previsto dal R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, presuppone l'avvenuta restituzione dei territori occupati, cui gli atti stessi si riferivano, all' A.mministrazione italiana, ed opera dal momento della effettiva restituzione. III. Pertanto, lo Stato Italiano non ha riconosciuto validit alle obbligazioni assunte ed agli atti emanati dagli .Alleati in relazione a territori dagli stessi Alleati non pi restituiti, perch ceduti ad altro Stato per effetto del Trattato di pace. 1. I preoedenti di fatto della oontroversia, ohe ha oonsentito alla O orte di Venezia di affermare i sopra enunoiati prinoipi, sono i seguenti: Nell'anno 1946, durante l'oooupazione da parte delle Forze Alleate del territorio posto ai oonfini orientali d'Italia, la Divisione lavori del Governo Militare Alleato per la Zona di Gorizia affidava -tramite il Genio Civile di Gorizia -all'Impresa oostruzioni IOOREDIT l'inoarico di eseguire alouni lavgri per la ricostruzione della Souola di Zolosoe, della Gasa oomunale di Montespino e del Villaggio di M ontespino. In dipendenza dell' eseouzione dei lavori l'Impresa appaltatrice rimaneva in oredito della rata di saldo, ammontante a oiroa oinque milioni di lire. Coll'entrata in vigore del Trattato di paoe fra l'Italia e le Potenze Alleate, il territorio, in oui erano stati eseguiti i lavori, veniva assegnato alla ,Jugoslavia cui veniva direttamente consegnato dalle Forze Alleate d'occupazione. A seguito di riohiesta dell'Impresa IOOREDIT, il Genio Civile di Gorizia comunicava alla stessa ohe il 1J1inistero Italiano del Tesoro aveva disposto la sospensione del pagamento della rata di saldo, e oi in quanto lo Stato Italiano assumeva di non essere tenuto al pagamento dei orediti delle imprese ohe avevano eseguito lavori nel territorio oeduto alla ,Jugoslavia. Suooessivamente, oerto Du Ban Guido, oreditore della Impresa IOOREDIT, pignorava i presunti orediti da quest'ultima vantati nei oonfronti del Genio Civile; ed avendo quest'ultimo, a mezzo d'un proprio funzionario, dichiarato quanto gi era stato comunicato all'Impresa stessa, il Pretore di Gorizia rimetteva le parti, a, sensi dell'art. 548 O, p. c., avanti al Tribunale competente. Il Du Ban riassumeva la oausa, nella quale spiegava intervento adesivo l'Impresa IOOREDIT, avanti al Tribunale di Venezia ohe, disattendendo le ragioni in contrario svolte dalla difesa dell'Amministrazione, riconosoeva quest'ultima debitrioe, in dipendenza dei lavori eseguiti, della rata di saldo. Proposto appello avverso detta sentenza, la difesa dell'Ammini~trazione sosteneva che: A) Le obbligazioni . relative alla rioostruzionf della Souola, del lJIunioipio e delle Case dei villaggi di Zolosce e di lJI[ontespino non furono oontratte dallo Stato Italiano, ma dalle Forze Armate Alleate ohe oocupavano la zona; pertanto esse, per essere riferibili allo Stato Italiano, neoessitavano di un atto di rico nosoimento da parte di quest'ultimo. Tale riconoscimento non era inveoe, nella specie, intervenuto, peroh tanto in base all'art. 1 del R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 31, quanto in base al punto 2 del cc Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri annesso al D. L. Lt. 28 dicMnbre 1945, n. 792, il rieonoscimento della validit degli atti compiuti dal G.111. A. stato sempre limitato agli atti relativi ai territori che venivano man mano restituiti all'Amministrazione italiana. Dall'esame di tali disposizioni risulta chiaro come condizione essenziale, presupposto imprescindi~ bile del riconoscimento da parte dello Stato Italiano fosse la restituzione a quest'ultimo del territorio, nel quale e per il quale gli atti erano stati posti in essere dal G. M. A. Il riconoscimento degli atti del G. M. A. relativi ad un determinato territorio avveniva infatti solo nel momento in cui tale territorio veniva restituito all'Amministrazione italiana, e solo in quanto venisse effettivamente restituito a questo ultimo. B) Anche qualora avesse potuto oon:figura!siJ'automatica riferibilit allo Stato occupato d'un impegno di spesa assunto dagli Stati Alleati occupanti (impegno riferentesi a territorio non piu restituito) avrebbe pur sempre dovuto applicarsi alla specie la -267 norma oonsuetudinaria di di1itto internazionale universalmente aooettata (ofr. GABBA, in cc J?oro It., 1882, I, 199 segg.; ENRIQUEZi in ccNuovo Digesto Italiano, val. XI1, p. 982, vooe Successione fra Stati ; FEDozzr: Trattato di Diritto Internazionale, val. I, ed. 1933, p. 284 e 285), seoondo oui, nel oaso di suooessione parziale fra Stati (suooessione nella speoie verifioatasi, al oessare dell' oooupazione, fra l' I talia e la ,Jugoslavia) le obbligazioni oosiddette localizzate, relative, oio, al territorio oeduto, passano allo Stato suooessore e contemporaneamente si estinguono in oapo allo Stato oedente. N potrebbe al riguardo sostenersi ohe una tal norma non sarebbe suscettibile di spiegare effioaoia nell'ordinamento giuridico interno dello Stato oedente, in modo da modificare od estinguere i rapporti giuridici in detto ordinamento costituitisi, data l'esistenza della norma di adattamento automatico reoato dall'art. 10 della Oostitzione, in forza della quale L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto interna-, zionale generalmente riconosciute n. Ed il significato di tale norma costituzionale ohe cc tutte le norme interne, che sono o saranno necessarie per l'esercizio dei diritti derivanti da norme di diritto internazionale generale, fanno senz'altro parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, senza bisogno ohe siano emanate mediante appositi atti (MIELE: La Costituzione italiana e il Diritto internazionale, ed. Giuffr, 1951, p. 9 e segg.; ofr. altres MORELLI: Nozioni di Diritto internazionale, 1951, p. 100). 2. La Oorte d'Appllo di Venezia, in totale aooo glimento della prima delle tesi difensive svolte dalla Amministrazione, h.a negato l'esistenza di qualsiasi diritto di credito dell'impresa IOOREDIT nei oonfronti dello Stato italiano in dipendenza dei lavori da essa eseguiti per ordine del G. III. A. in territori non piu restituiti all'Italia peroh oeduti alla ,Jugoslavia, oos perspicuamente e testualmente motivando: >. In esecuzione di q1wsta ordinanza, l'ingegnere capo del Genio Civile di Gorizia redasse le diverse perizie d'estimo ohe furono approvate dal Governo JJ.1ilitare. Poi questo provvide direttamente ad aggiudicare lavori all'impresa ICOREDIT, una prima volta in seguito ai risultati di una gara indetta, su una richiesta, dal Genio Civile, e le altre volte senza procedura, ma a conclusione di trattative personali intercorse tra gli ufficiali responsabili ed il rappresentante dell'ICOREDIT e con iiariazione del prezzo stabilito dalla perizia. Infine intervenne il Genio Civile a sottoscrivere con l'impresa appa.ltatrice l'atto di eottimo con il quale, richiamate tutte le singole precedenti deliberazioni del Governo Alleato, furono fissate le modalit pacifiche di esecuzione. Ora, questi essendo incontrovertibilmente i fatti di tutta evidenza come debba assolutamente escludersi ohe l'impegno verso l'impresa ICOREDIT venne assunto dallo Stato Italiano, attraverso i suoi organi periferici, per cui ora debba essere obbligato a soddisfarlo. Come si detto, in caso di occupazione bellica, gli ambiti rispettivi delle potest degli ordinamenti giuridici e delle stesse organizzazioni statali dello Stato occupato e dello Stato occupante, ohe si trovano a coesistere, sono necessariamente determinati dai limiti in cui le due potest siano effettive. E perci in tanto gli organi dello Stato Italiano operanti nelle zone della Venezia Giulia, avrebbero potuto esprimere la volont ed impegnare la responsabilit di questo Stato in quanto da un lato avessero. concretamente conservato di fronte all'occupante un proprio potere, una certa sfera di autonomia e di libert di determinazione, e dall'altro le Autorit centrali dello Stato Italiano avessero mantenuto, sui predetti organi, una effettiva potest di supremazia, di controllo e di disciplina, per cui, anche nel concorso. di direttwe e di controlli da parte dell'occupante, si fosse potuto ritenere perdurante il vincolo di dipendenza funzionale tra di essi e l'amministrazione centrale. llfa la situazione di fatto, per il caso ohe qui interessa, fu completamente diversa. Dai documenti prodotti risulta infatti che, preclusa per il Governo italiano ogni possibilit di concorrere fattivamente all'opera di direzione politico-amministrativa delle zone di confine con la ,Jugoslavia, l'Ufficio del Genio Civile di Gorizia, per ci che rig1iardava i lavori pubblici da eseguirsi in dette zone, fu privato di ogni faoolt di decisione e ridotto al rango di mero eseciitore delle deliberazioni dell'occupante chiamato solo a dar veste formale alle decisioni ed agli impegni direttamente presi da quest'ultimo. Il quale, appitnto peroh agiva non gi in veste di supremo m>_de:ratore e coordinatore della attivit degli organi dello Statg Q, annata 1956. Si tratta di una Rivista utilissima contenente copiosa giurisprudenza, accuratamente annotata, con ampi richiami a precedenti giurisprudenziali e alla dottrina. Per l'annata 1956 segnaliamo in modo particolare le seguenti note su argomenti di interesse per il contenzioso dello Stato: .ABBAMONTE G.: L'art. 46 della legge sulle espropriazioni per p.u. e l'art. 2043 del Codice civile (I, 464). LuGo .A.: Su un caso di illegittimit sopravvenuta di atto amministrativo (I, 597). .Arienzo .A.: Risarcimento del danno non patrimoniale da parte del proprietario di un automezzo il cui conducente sia rimasto ignoto (I, 1534). Dr SALVO E.: I contratti di pubbliche forniture nella risoluzione per eccessiva-onerosit (I, 2037). La tendenza delle note e delle tesi sostenute quasi sempre contraria alle tesi sostenute dall'Avvocatura nella difesa dell'Amministrazione. Perci se ne palesa tanto pi necessaria la conoscenza per controllare la esattezza dei nostri argomenti e migliorarne la portata. LASRJ M.: Atto amministrativo -Silenzio-rifiuto ( Recueil Dalloz l>, 1956, I, 664). l'estratto della requisitoria del eommissario del Governo in un ricorso avanti il Consiglio di Stato, ricorso con il quale si impugna la legittimit del silenzio-rifiuto dell'.Amministrazione in materia di commercio di bestiame, sostenendo che tale silenzio-rifiuto sarebbe viziato di eccessodi potere per non essere stato sentito dall'Amministrazione attiva il parere obbligatorio di un organo consultivo. Nella requisitoria trattata sommariamente la questione della illegittimit degli atti amministrativi impliciti (silenzio-rifiuto) per vizi di procedura (secondo l'art. 26 del Testo Unico sul nostro Consi che una volta ammesso che il silenzio-rifiuto abbia tutti gli attributi giuridici di un atto amministra tivo espresso, i vizi da cui quest'ultimo pu essere affetto possono invalidare anche quello; e tra tali vizi possono essere comprese violazioni .di regole procedurali, quali la mancata audizione di un pa rere obbligatorio. Si tratta come si vede di questione interessante, che pu offrire notevoli spunti per lo studio degli atti negativi anche nel nostro diritto amministrativo . MIELE G.: La Pubblica Amministrazione e la sfera di efficacia dell'art. 1341 del C. c., in Banca Borsa e titoli di credito l>, 1956, I, 301. Contro la costante giurisprudenza della Corte Suprema l'.A. sostiene l'applicabilit dell'art. 1341 anche ;in relazione ai contratti stipulati con l'Amministrazione dello Stato sulla base di capitolati 'generali. L'argomento centrale della sua tesi che i principi affermati nell'art. 1341 prevalgono anche di fronte agli atti produttivi di norme giuridiche (ammesso che tali siano i capitolati generali) se tali atti siano di rango subordinato alla legge. SrMI V.: Controinteressati ed instaurazione del contraddittorio nel processo amministrativo, in Rassegna Consiglio di Stato , IV, 18. La tesi del S. che la tutela del controinteressato costituisce un necessario corollario del principio fondamentale affermato dall'art. 103 della Costituzione che tutti gli interessi legittimi devono avere la propria tutela avanti il giudice amministrativo. Controinteressato colui che portatore dell'interesse legittimo che potrebbe cessare per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato o essere comunque leso da tale annullamento, perci, secondo l'.A. le norme che tutelano il controinteressato sono norme di carattere sostanziale e non sono di carattere formale. Su queste basi 1'.A., compie una breve ma chiara rassegna critica della giurisprudenza del Consiglio di Stato in proposito. T RIMARCHI P. : Prescrizione e decadenza, in Jus )) , 1956, 218. una esposizione aggiornata dei criteri adottati dalla dottrina per distinguere se un termine sia di prescrizione o di decadenza. La tesi dell'.A. che l'istituto della decadenza si deve considerare posto per tutelare una esigenza di certezza giuridica pubblica o privata mentre l'istituto della prescrizione si pu ritenere posto solo per la esigenza di evitare che la soggezione del patrim-0nio di un privato (sic) alle pretese altrui sia troppo protr.~t~a. nel tempo, esigenza di ordine pubblico. _ Sulla base di questo concetto il Trimarchi formula al n. 11 del suo studio una breve serie di glio di Stato si tratterebbe di un vizio di violaziocriteri per il riconoscimento del carattere di decane di legge). II commissario del Governoso stiene denza o di prescrizione nei vari termini. E E E E ;;;TX???WZWfWWE E t=J INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L FORMULZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN LCUN MODO L SOLUZIONE CHE NE iiJ""STATA PRESA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA ELETTRICIT. -I) Se la mancata risposta dell'utente alla denuncia di cessazione di contratto di energia elettrica possa costituire rinuncia al diritto di proroga ex lege, riconosciuto dall'art. 11 del D. L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896 (n. 45). -II) Se, agli effetti dell'applicazione dei sovraprezzi ridotti ai sensi del provvedimento 20 gennaio 1953, n. 348, del C. I. P. possano ritenersi cc occasionali " le forniture di energia elettrica precaria e di cascame (n. 46). AIUTI INTERNAZIONALI CAMPI PROFUGHI. -I) Se l'Amministrazione per gli Aiuti internazionali sia esente dal pagamento della imposta di fabbricazione sull'energia elettrica fornita ai Campi Profughi (n. 2). ANTICHITA E BELLE ARTI IMMOBILI DEMANIALI. -I) Se, anche per gli immobili demaniali,' che rivestano interesse storico, sia necessario un riconoscimento dell'interesse storico stesso per effetto della legge n. 1089/1939 (n. 34). -II) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere un formale decreto (n. 34). -III) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere trascritto e notificato, ai sensi dell'rt. 2 della legge n. 1089/1939 (n. 34). RINVENIMENTO DI OPERA D'ARTE. -IV) Se il dipendente dell'Impresa, incaricata dei lavori di restauro e di ripulitura di una cappella -ove erano stati gi rinvenuti altri affreschi rinascimentali -eseguiti sotto la qirezione della Sovraintendenza alle Antichit, possa legittimamente pretendere il premio previsto dall'art. 49 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ove rinvenga altro notevole affresco (n. 35). APPALTO RESCISSIONE CONTRATTO. -I) Se l'Amministrazione, pronunciata la rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 340, 2 comma, della legge sui lavori pubblici, possa altres applicare la penale stabilita dal Capitolato speciale per il ritardo nell'ultimazione della opera (n. 212). REVISIONE PREZZI. -II) Quale carattere abbia il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione di ricorsi contenziosi in materia di revisione prezzi (n. 213). -III) Se la parte privata interessata abbia diritto ad avere rilasciata copia integrale del decreto ministeriale (n. 213). -IV) Se sia legittimo il decreto siffatto, che sia motivato per relationem, con riferimento al parere della Commissione consultiva (n. 213). -V) In quale momento sorga la pretesa alla revisione dei prezzi (n. 214). -VI) Se la pretesa alla revisione dei prezzi costituisca un diritto soggettivo (n. 214). -VII) Se il sistema revisionale, previsto dal R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1296, per il quale pu procedersi a revisione quando l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni in confronto dei prezzi lordi di capitolato " sia equipollente al sistema del precedente R. D. 6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva variazioni nei confronti dei prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione" (n. 214). -VIII) Se la norma dell'art. 1664 (2o comma) Cod. civ. sia applicabile agli appalti pubblici (n. 215). RISERVE. -IX) Se possa invocarsi la decadenza, per tardivit, di riserve formulate a lavori ult,imati allorch trattisi di pretese collegate direttamente alla volont -contrattuale (n. 216). -X) Se possa invocarsi la decadenza, per _tardivit, di riserve, allorch la questione non richieda accertamenti di fatto, ma soltanto la loro valutazione agli effetti giuridici (n. 216). -XI) Se la stazione appaltante sia tenuta a corrispondere maggiori compensi all'appaltatore, in conseguenza della scarsa produttivit della mano d'opera (n. 216). SOSPENSIONE LAVORI. -XII) Se sia legittimo l'ordine di sospensione dei lavori, disposto dall'Amministrazione in considerazione dello stato di emergenza, ma invocando espressamente l'art. 35 del Capitolato generale di appalto (n. 217). -XIII) Se, nell'ordine di sospensione dei lavori, l'applicazione dell'art. 1 della legge 1772/1940 debba essere espressamente indicata (n. 217). STIPULA CONTRATTO. -XIV) Se l'aggiudicatario, il quale abbia artatamente procrastinato la stipula formale del contratto di appalto, possa invocare il decorso dei sei mesi dall'aggiudicazione, senza che sia intervenuta la stipula stessa, per ottenere la liberazione dagli obblighi (n. 218). ATTI PUBBLICI ATTI NOTARILI. -Se gli atti notori, redatti da notai a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attri buito lo stesso valore degli atti giudiziali di notoriet, redatti davanti al pretore o al cancelliere {R: D. 9 ottobre 1922, n. 1366), ai fini della prova di talune crco: stanze costitutive del diritto a pensione di riversibilit delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20, del R. D. 28 giugno 1933, n. 704) (n. 3). 275 CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE. -I) Se l'aver ottenuto la licenza di costruzione prima di altro richiedente costituisca titolo di precedenza per ottenere il nulla osta per la licenza di esercizio di sala cinematografica (n. 19). -II) Se possa legittimamente negarsi il nulla osta alla licenza di esercizio di sala cinematografica, ove difetti il nulla osta alla costruzione della medesima (n. 19). -III) Se il nulla osta per la ricostruzione di sale cinematografiche gi. esistenti e distrutte dalla guerra debba essere accordato con l'osservanza dei limiti del rapporto posti-popolazione (n. 19). -IV) Se il nulla osta alla ricostruzione implichi nulla osta alla riapertura del locale (n. 19). COMPETENZA IMPUGNAZIONE DINANZI GIUDICE COMPETENTE. -I) Se l'impugnazione, proposta dinanzi a giudice incompetente valga a instaurare un processo valido e, pertanto, sia suscettibile di prosecuzione dinanzi al giudice dichiarato competente (n. 14). -II) Se il termine, in cui il giudizio di impugnazione va riassunto dinanzi al giudice competente, sia quello ordinario di impugnazione oppure quello fissato dal giudice e, in difetto, il termine previsto dall'art. 50 C. p. c. (n.14). COMUNI E PROVINCIE REGOLAMENTI EDILIZI. -Quale sia il valore giuridico di una convenzione tra privati, che regoli le distanze da osservarsi per la costruzione di fabbricati su suoli finitimi, di rispettiva propriet di fronte alle norme del successivo regolamento edilizio comm1ale, che detta disposizioni diverse in materia (n. 62). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE . ALLOGGI DI SERVIZIO. -I) Quale sia la natura giuridica del rapporto di assegnazione di un allo15gio di servizio o preferenziale, sito in un immobile demaniale o patrimoniale indisponibile, effettuata dalla P. A. a favore di suoi dipendenti civili o militari (n. 51). II) Se il vigente regime vincolistico delle locazioni sia applicabile a detti rapporti (n. 51). -III) Se il sistema di proroga degli sfratti, previsto dall'art. 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sia applicabile ai rapporti !in esame (n. 51). -IV) Quale sia la natura giuridica del provvedimento di graduazione dello sfratto emanato dal pretore (n. 51). NAVIGAZIONE INTERNA. -V) Se, in forza dell'art. 4 dell'atto di concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, approvato con R. D. 10 settembre 1920, n. 1939, al termine della concessione gli impianti e il naviglio della societ gi concessionaria vadano devoluti allo Stato in ogni caso, o solo alk~_rch, durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati (n. 52). -VI) Se sia applicabile ai contratti dello Stato il principio dell'eccessiva onerosit sopravvenuta, di cui agli articoli 1467 e 1468 del Cod. civ. (n. 52). VII) Se i sussidi integrativi, erogati alla societ concessionaria di un servizio di navigazione, siano ripetibili alla scadenza della concessione (n. 52). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO CESSIONE DI CREDITI. -I) Quale sia la natura giuridica della cessione di crediti (n. 152). -II) Quale sia la natura giuridica dell'adesione della P. A., necessaria perch la cessione di credito divenga e:fficac.e .nei suoi confronti di debitrice ceduta, se quella di autorizzazione amministrativa o quella di un negozio di diritto privato (n. 152). GARA. -III) Se la mancanza di autentica notarile su dichiarazione, richiesta dal bando di concorso e da rilasciarsi dalla stessa ditta, aspirante a partecipare alla gara di appalto, possa costituire motivo di esclusione dalla medesima (n.153). LICITAZIONE PRIVATA. -IV) Se l'Amministrazione, nell'invitare ad una licitazione privata ditte o persone ritenute idonee, debba desmnere il suo giudizio di idoneit da determinati elementi (n. 154). -V) Se la iscrizione di una ditta alla Carnera di commercio per una determinata attivit. commerciale costituisca condizione necessaria per l'esercizio dell'attivit medesima (n. 154). -VI) Se una ditta, iscritta alla Camera di commercio per una determinata attivit commerciale, possa partecipare ad un appalto pubblico, avente per oggetto altra attivit (n. 154). -VII) Se una ditta, che provveda all'asporto delle immondizie da un aeroporto, debba essere iscritta all'albo degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana, previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366 (n. 154). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICHE CALAMIT. -Se sia ammissibile il cmnulo dei due benefici, previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sotto forma di intervento dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane, danneggiate da pubbliche calamit (n. 15). DANNI DI GUERRA CITTADINANZA ITALIANA. -I) Se requisito soggettivo per ottenere l'indennizzo da danni di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 968/1953, sia la sussistenza della qualit di cittadino italiano per le p8rsone fisiche e la nazionalit. italiana per le persone giuridiche sia al momento in cui il danno si verificato, sia al momento della istanza sia al momento della liquidazione (n. 60). II) Se, anche nell'avente causa dal danneggiato, si richiedano i requisiti soggettivi sopraindicati (n. 60). PARERE TECNICO. -III) Premesso che, a norma dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'Intendente di Finanza per i danni previsti dall'art. 4, lett. b, e e d rimette gli atti della Commissione tecnicoamministrativa, prevista dal successivo art. 19, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali interessate secondo la natura del bene danneggiato, si propone quesito se l'Intendente di Finanza possa richiedere il previsto parere tecnico agli uffici tecnici erariali, ogni qual volta l'Arnmini: strazione cc competente secondo la natura del bene " non abbia uffici tecnici periferici entro la circoscrizione provinciale (n. 61). ERT' wtwr mrr ?E E FF && -276 PIGNORABILIT. -IV Se la disposizione dell'art. 33 della legge 27 dicembre i953, n. 968, che sancisce. la insequestrabilit e la impignorabilit dei contributi per danni di guerra, abbia abrogato implicitamente la norma dell'art. 3 del D. L. C. P. S. io ottobre i947, n. 367, che sancisce un privilegio speciale a favore degli Istituti di credito per il finanziamento di aziende industriali (n. 62). -V) Se la compensazione operi per i contributi da danni di guerra (n. 62). PRESCRIZIONE. ---VI) S il recapito degli avvisi di pagamento da liquidazione danni di guerra a mezzo di posta ordinaria sia idoneo e sufficiente ai fini dell'art. 24 della legge 27 dicembre i953, n. 968, che, per i contributi e gli indennizzi non riscossi, prevede un termine di prescrizione triennale, decorrente dalla data di comunicazione dell'avviso " (n. 63). DEMANIO IMMOBILE DI INTERESSE STORICO. -I) Se, anche per gli immobili demaniali, che rivestano interesse storico, sia necessario un riconoscimento dell'interesse stesso per gli effetti della legge n. 1089 del i939 (n. 127). -II) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere un formale decreto (n. 127). III) Se il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosca l'interesse storico di un immobile demaniale, debba essere trascritto e notificato, ai sensi dell'art. 2 della legge 1089/1939 (n. 127). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ALLOGGIO POPOLARE -RILASCIO. -I) Se le disposizioni del capo V della legge 23 maggio i950, n. 253, sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, siano ~pplicabili nel caso di esecuzione di ordinanza di rilascio emessa, ai sensi dell'art. 264 del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, contro un occupante illegittimo di un alloggio popolare in gestione del Ministero dei Lavori Pubblici (n. 63). ESAZIONE RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI. -I) Se siano applicabili tutti i principi della riscossione di entrate patrimoniali alla riscossione di entrate non patrimoniali (tributi) effettuata ai sensi del T. U. i4 aprile i9iO, n. 639 (n. 4). -II) Se la sospensione della procedura esecutiva in pendenza di giudizio per un termine superiore a 90 giorni, salve l'ipotesi previste dall'art. i47 cpv. legge di registro, importi perenzione dell'ingiunzione (n. 4). -III) Se la copia dell'ingiunzione da notificare debba essere certificata conforme all'originale dal cancelliere o dall'ufficio emittente (n. 5). -IV) Se il procedimento coattivo debba proseguire dopo la pubblicazione della sentenza di io grado, che rigetti l'opposizione, nonostante l'appello (n. 5). V) Se il procedimento coattivo debba essere riattivato quando vi sia stata inibitoria o si sia verificata perenzione. dell'ingiunzione (n. 5). -VI) Se per la riattivazione sia sufficiente una nuova notificazione della ingiunzione originaria, a suo tempo vistata dal pretore (n. 5). -VII) Se la Fina:n.za possa effettuare cumulativamente il pignoramento presso il debitore esecutato e il pignoramento presso terzi (n. 5). -VIII) Se il pignoramento presso terzi, salva l'ipotesi prevista dallo art. 5i3 C.p.c. e ferma restando l'eccezionale procedura consentita per il pignoramento di fitti e pigioni, debba essere eseguito nelle vie ordinarie (n. 5). CORRISPETTIVI PER L'uso DI BOMBLE. PER METANO. -IX) Se l'Intendenza di Finanza debba servirsi, per la riscossione, esclusivamente della procedura prevista dal T. U. i4 aprile i910, n. 639, o possa servirsi delle normali azioni giudiziarie (n. 5). -X) Se possa agire in via riconvenzionale (n. 5). -XI) Se possa richiedere il sequestro conservativo in via ordinaria (n. 5). -XII) Se possa proporre istanza di fallimento (n. 5). ESECUZIONE FORZATA BENI PIGNORATI. -Se l'oggetto pignorato possa rimanere invenduto o debba essere assegnato al miglior offerente, prescindendo dalla stima (n. i6). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT LEGGE DI NAPOLI. -I) Se la Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli sia competente a decidere dell'indennit dovuta per espropriazioni attuatesi nell'ambito della Provincia di Napoli (n. i27). OCCUPAZIONE DI URGENZA. -II) Se il potere di requisizione del prefetto della proviI?-cia ex art. 7 della legge 20 marzo i865, n. 2248, alleg. E, sia limitato ad impianti, immobili e cose, situate nell'ambito della provincia stessa (n. i28). FALLIMENTO CURATORE FALLIMENTARE. -I) Se il curatore fallimentare sia un rappresentante del fallito o rappresentante dei creditori e della massa fallimentare (n. 28). II) Se, agli effetti dell'efficacia della cessione di credito, il curatore fallimentare del cedente sia da considerarsi come un terzo estraneo al contratto (n. 28). FARMACIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. -I)Se possano assegnarsi m serv1z10 provvisorio farmacie di nuova istituzione ai sensi dell'art. i della legge 8 marzo 1949, n. 277 (n. 3). CONCORSI. -II) Se gli adempimenti di cui all'art. 11 del Regolamento farmaceutico siano necessari anche per le autorizzazioni di farmacie ai sensi del D. L. 4 agosto i947, n. 820, in seguito al risultato del concorso a favore dei profughi di guerra (n. 4). -III) Se i termini e le modalit di cui all'art. 11 del Regolamento farmaceutico. valgano anche per farmacisti vincitori del concorso suddetto (n. 4). INDENNIT DI AVVIAMENTO. -IV) Se l'indennit di avviamento, dovuta dal nuovo titolare della farmacia a quello cessato, costituisca un vero e proprio diritto soggettivo di quest'ultimo (n. 5). -V) Da quale momento._ decorra il ((quinquennio precedente)) di cui all'art. no del T. U. sulle farmacie, ai fini del calcolo dell'indennit di avviamento (n. 5). E 7 E 7 277 FERROVIE PERSONALE STRAORDINARIO. -I) Ee, nell'accertamento del requisito delle prestazioni si servizio continuativo con mansioni di ufficio e nel relativo giudizio di idoneit, previsto dall'art. 5 della legge 31 novembre 1952, n. 1844, competano alle Commissioni compartimentali e, in sede di cognizione dei reclami contro le pronuncie delle medesime, alle Commissioni centrali, previste dall'art. 8 della legge stessa, poteri di apprezzamento discrezionale sul servizio prestato dal personale al fine di stabilire se esso abbia o meno i requisiti necessari per la sistemazione in ruolo con la qualifica di scrivano (n. 246). -II) Se per gli agenti, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lett. e) della stessa legge, sussista il detto potere di apprezzamento discrezionale (n. 246). -III) Se la richiesta di cc continuit di servizio debba intendersi riferita sia alla presenza in servizio dell'agente, sia al disimpiego delle mansioni di ufficio (n. 246). SUBALTERNI. '--IV) Se, in sede di attuazione della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente l'inquadramento del personale non di ruolo delle FF. SS. nel ruolo dei subaltrni d'ufficio, possa legittimamente l'Amministrazione prefiggere termini di decadenza, dalla legge non previsti, perch gli agenti possano ottenere il cambio di qualifica (n. 247). IMPIEGO PUBBLICO SALARIATI. -Quale sia il termine di prescriz10ne degli assegni spettanti ai salariati non di ruolo (n. 423). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE I. G. E. -Se, agli effetti dell'esenzione dall'imposta sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione diretta sussista nel solo caso che destinatario della merce importata sia lo Stato (n. 2). IMPOSTA DI BOLLO DELEGAZIQNI DI PAGAMENTO. -Se l'imposta di bollo sulle delegazioni uniche di pagamento rilasciate a favore della Cassa Depositi e Prestiti, vada scontata in misura fissa o graduale (n. 4). IMPOSTA GENERALE ENTRATA ESENZIONI. -I) Se, agli effetti dell'esenzione della imposta sull'entrata all'atto dell'importazione, l'importazione diretta sussista nel solo caso che destinatario della merce importata sia lo Stato (n. 59). RIMBORSO. -II) Se il termine di un anno, stabilito dall'art. 47 della legge sull'imposta generale sull'entrata per chiedere il rimborso di detta imposta, erroneamente corrisposta, debba valere solo per le domande di rimborso proposte in via amministrativa ovvero anche per le istanze proposte in via giudiziaria (n. 60). -III) Se le imposte. pagate per fruire di condono o di esonero tributario, previsto dalle leggi anteriori all'entrata in vigore della legge Il gennaio 1951, n. 25, siano ripetibili (n. 60). -IV) Se l'esenzione tributaria, di cui all'art. 9 del D. L. C. P. S. 29 giugno 1947, n. 779, concerne i soli corrispettivi di appalto, stipulati al fine di attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per causa di guerra o anche il prezzo dei contratti di acquisto dei materiali e dei macchinari destinati allo stesso scopo (n. 60). IMPOSTE E TASSE IMPOSTA FABBRICAZIONE. -I) Se colui che ometta di effettuare nei termini prescritti la dichiarazione di lavoro, prevista dall'art. 8 del D. L. 30 ottobre 1952, n. 1322, iniziando anzi la lavorazione, violi solo il relativo all'obbligo della dichiarazione stessa o anche il precetto circa il compimento di lavorazione in tempo diverso da quello dichiarato (n. 276). IMPOSTA FABBRICAZIONE ENERGIA ELETTRICA. II) Se l'Amministrazione per gli Aiuti internazionali sia esente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione sulla energia elettrica fornita ai campi pr~fughi (n. 277). IMPOSTA CONSUMO -ESENZIONE. -III) Se, per i lavori esenti dall'imposta di consumo, l'esenzione sia subordinata alla denunzia (n. 278). -IV\ Se gli adempimenti tributari possano provarsi con mere presunzioni (n. 278). LAVORO REGOLAMENTO INTERNO. -I) Quale sia il valore giuridico delle norme del Regolamento interno dell'Istituto Poligrafico dello Stato e delle norme derivanti da delibere dell'Istituto stesso, in materia di lavoro (n. 5). II) Se il licenziamento ad nutum sia sindacabile in sede giudiziaria (n. 5). RETRIBUZIONI. III) Se l'art. 4 della legge 31 marzo 1954, n. 90, sul trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive, debba interpretarsi nel senso che il lavoratore abbia diritto a conservare nella sua integrit il trattamento di festivit spettantegli a norma del contratto di lavoro, quando questo sia, nel suo complesso, pi favorevole di quello previsto dalla legge, senza possibilit di cumulare i benefici delle due norme, di legge e di contratto collettivo (n. 6). NAVE E NAVIGAZIONE NAVIGAZIONE INTERNA. -I) Se, in forza dell'art. 4 dell'atto di concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, approvato con R. D. IO settembre 1920, n. 1939, al terinine della concessione gli impianti e il naviglio della Societ gi concessionaria vadano devoluti allo Stato, in ogni caso, o solo allorch, durante il periodo concessionale, siano stati ammortizzati (n. 79). -II) Se sia applicabile ai contratti dello Stato il principio dell'eccessiva onerosit sopravvenuta, di cui agli articoli 1467 e 1468 Cod. civ. (n. 79). -III) Se i sussidi integrativi, erogati alla Societ concessionaria di un servizio di navigazione, siano ripetibili ana. scadenza della concessione (n. 79). RICOSTRUZIONE NAVIGLIO. -IV) Se l'esenzione tributaria, di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 29 giugno 1947, n. 779, concerne i soli corrispettivi dei contratti di -278 appalto, stipulati al fine di attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per causa di guerra o anche il prezzo dei contratti di acquisto dei materiali e dei macchinari destinati allo stesso scopo (n. 80). NOTARIATO ATTI NOTARILI. -Se, agli atti notori, redatti da notai a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sia attribuito lo stesso valore degli atti giudiziali di notoriet, redatti davanti al pretore o al cancelliere (R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366), ai fini della prova di talune circostanze costitutive del diritto a pensione di riversibilit delle vedove e degli orfani (articoli 18, 19 e 20 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704) (n. 5). PENSIONI PRESCRIZIONE. -Se, nell'ipotesi in cui gli aventi diritto abbiano avanzato nei termini la prescritta richiesta di pagamento dei ratei di pensione caduti in successione, nelle more della concessione del prescritto nulla osta da parte dell'Amministrazione centrale, decorra il periodo prescrizionale (n. 78). PRESCRIZIONE ASSEGNI A SALARIATI. -Quale sia il termine di prescrizione degli assegni spettanti ai salariati non di ruolo (n. 27). PREZZI REVISIONE. -I) Quale carattere abbia il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in sede di decisione di ricorsi contenziosi in materia di revisione prezzi (n. 32). -II) Se la parte privata interessata abbia diritto ad avere rilasciata copia integrale del decreto ministeriale (n. 32). -III) Se sia legittimo il decreto siffatto, che sia motivato per relationem, con riferimento al parere della Commissione consultiva (n. 32). -IV) In quale momento sorga la pretesa alla revisione dei prezzi (n. 33). -V) Se la pretesa alla revisione prezzi costituisca un diritto soggettivo (n. 33). -VI) Se il sistema revisionale, previsto dal R. D. L. 21 giugno 1938, ti. 1296, per il quale pu procedersi a revisione quando l'Amministrazione riconosca essersi verificate variazioni in confronto dei prezzi lordi di capitolato >>, sia equipollente al sistema del precedente R. D. L. 6 agosto 1937, n. 1896, che richiedeva variazioni nei confronti dei "prezzi correnti al tempo dell'aggiudicazione (n. 33). -VII) Se la norma dell'art. 1664 (2o comma) Cod. civ., sia applicabile agli appalt1i pubblici (n. 34). PROPRIETA DISTANZE. -Quale sia il valore giuridico di una convenzione tra privati, che regoli le distanze da osservarsi per la costruzione di fabbricati su suoli finitimi, di rispettiva propriet, di fronte alle norme del successivo Regolamento edilizio comunale, che detti disposizioni diverse in materia (n. 21). PROPRIETA INDUSTRIALE BREVETTO -VALIDIT. -I) Se nel periodo compreso tra la data di normale scadenza di un brevetto e la data (successiva) di decorrenza del quinquennio di prolungamento, ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 842, si sia verificata una vacatio di validit del brevetto (n. 4). .:._ II) Se il compenso, dovuto al titolare del brevetto per il suddetto periodo intermedio, cstituisca debito di valuta o di valore (n. 4). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA, E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO .A CURA DI S.ALV.ATORE SIC.A BRASILE Vogliamo qui riferire sulla Procura Generale dell'Erario Nazionale (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). Abbiamo gi detto, trattando del Brasile in questa Rivista per quanto concerne la difesa dello Stato (pag. 150 e seg., maggio-giugno 1956), che al Procuratore Generale della Repubblica spetta di rappresentare l'Unione o l'Erario Nazionale (Fazenda Nacional) nelle cause civili in cui questa figurasse come attrice (autora) o convenuta (resistente) o coadiuvante (assistente) od opponente od in qualunque modo fosse interessata (legge 1341 del 30 gennaio 1951). Il sistema generale della Procura dell'Unione comprende, come abbiamo detto: 1 il Ministero Pubblico dinanzi alla Giustizia ordinaria; 2 il Ministero Pubblico presso la Giustizia militare; 3 il Ministero Pubblico presso la Giustizia del lavoro; 4 il Ministero Pubblico presso la Giustizia elettorale; 5 il Ministero Pubblico presso la Corte dei Conti (Tribunal de Contas); nel sistema della Procura Generale s'inquadra la Procura Generale dell'Erario Nazionale, il cui Regimento ci pervenuto soltanto nel febbraio 1957 ( Revista Forense n, luglio-agosto 1956, n. 637 a 638, Legislaao, paggina 474 e seg.). Parliamo qui del Regimento da Proeuradoria Geral da Fazenda N aeional, adottato il 30 aprile 1956 dal Presidente dell'Unione degli Stati Uniti del Brasile, ai sensi dell'art. 87, n. 1, della Costituzione 24 settembre 1946 (regolamenti di esecuzione) e della legge 6 novembre 1955. Il Regimento stato pubblicato nel Diario Oficial >> del 10 maggio 1956. I compiti della Procuradoria Geral da Fazenda Nacional corrispondono, in parte, a quelli di un'Avvocatura Erariale; ci .serviamo qui della dizione . abbreviata, per quanto impropria, di Procura Erariale. CAP. I. -COMPITI ED ORGANIZZAZIONE La Procura Erariale direttamente subordinata al Ministro delle Finanze (Ministro da Fazenda). Essa possiede i compiti seguenti: 10 organo consultivo del Ministero delle Finanze in materia giuridica (Consulta juridica). 2 Provvede all'esame ed al controllo (fiscalizaao) dei contratti che concernano le entrate (receita) dell'Unione. 3 Provvede all'accertamento (apuraao) dei crediti (divida ativa) federali ed alla loro iscrizione ai fini del ricupero (cobranza) giudiziario. 4 Collabora con il Ministero Pubblico della Unione presso la Giustizia ordinaria (justia comum). 5 Assolve alle altre attribuzioni ad essa assegnate dalla legge (art. 1). La Procura Erariale si compone: I. Di un organo centrale, costituito dal Procuratore generale e dai suoi sostltuti (auxiliares), con giurisdizione in tutto il paese. II. Di organi regionali e del distretto federale (territorio della capitale; distrito federal) (art. 2). L'organo centrale comprende le Procure dell'Erario Nazionale (Procuradorias da Fazenda Nacional) (art. 2 par. 1). Esso comprende: a) la Sezione di Amministrazione (Seao de Administraao); b) la Divisione dei Contratti (Turma de Contratos); e) la Divisione della Difesa erariale (Turma de Defesa da Fazenda) (art. 2, par. 1). La Sezione di Amministrazione possiede una Divisione di Biblioteca e di Massimario (Turma de Biblioteca e Jurisprudencia) (art. 2, par. 2). La Procura Erariale nel Distrito Federal (territorio della capitale dell'Unione, e cio di Rio de Janeiro) comprende: a) la Sezione di Amministrazione; b) la Sezione dei Crediti (Scao da Divida Ativa); e) la Divisione di Difesa erariale (art. 2, paragrafo 4). I,a Procura Erariale nello Stato di San Paolo (Estado de So Paulo) comprende: a) la Divisione dei Crediti; b) la Divisione della Difesa erariale; e) la Divisione di Amministrazione (art. 2, paragrafo 4). La Procura Erariale Generale diretta da un Procuratore Generale (Procurador Geral); questo nominato dal Presidente della Repubblica, fra i procuratori dell'Erario Nazionale (procuradores da Fazenda Nacional), su proposta del Ministro delle Finanze fatta in base ad un triplice elenco (lista triplice\, in cui sia indicato, obbligatoriamente, almeno un Procuratore dell'Erario Nazionale negli Stati (art. 3). Occorre non confondere il Procuratore dell'Erario Nazionale negli Stati, che cura gli interessi dell'Unione, con il P:i:ocuratore dei singoli Stati per gli interessi dell'Erario di ogni singolo Stato. La Procura Erariale nel Distretto diretta da un Procuratore-capo (Procurador- chefe), nominato dal Presidente della Repubblica fra i procuratori erariali del Distretto hl: hl: -280 Federale, mediante proposta, in triplice elenco, da parte del Procuratore Generale (art. 4); ricordiamo che per il Ministero Pubblico della Giustfaia del Distretto Federale (Ministerio Pblico da Justia do Distrito Federal) stato emanato apposito Regolamento, approvato con decreto del Presidente dell'Unione del 5 maggio 1956 (Diario Oficialn , 7 maggio 1956). La Procura Erariale nello Stato di San Paolo diretta dai due Procuratori ivi in funzione, designati dal Ministro delle Finanze (art. 5). Le Procure erariali negli altri Stati sono dirette dal rispettivo Procuratore (art. 6). La Sezione di Amministrazione dell'organo centrale della Procura Generale Erariale diretta da un capo (chefe), designato dal Procuratore Generale (art. 7). Le Sezioni della Procura Era.riale nel Distretto Federale sono dirette da capi, designati dal Procuratore- capo (art. 8). Le Divisioni (Turma) della Procura Erariale Generale (organo centrale) avranno direttori (encarregados) designati dal Procuratore Generale, ad eccezione della Divisione Biblioteca e Massimario, il cui direttore designato dal Capo della Sezione amministrativa (art. 9). I direttori di divisione delle Procure Erariali nel Distretto Federale e nello Stato di San Paolo sono designati dal rispettivo Procuratore-capo (art. 10). Il Procuratore Generale dell'Erario Nazionale (Procurador Geral da Fazenda Nacional) assistito da due vice-Procuratori (Procuradores assistentes) al massimo, nominati di sua libera scelta fra i Procuradores da Fazenda (art. 12); esso ha un Segretario, da lui scelto e desgnato fra i funzionari (servidores) del Ministerq delle Finanze (art. 12). Il Procuratore- capo dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale ha un Segretario, da lui scelto e designato fra i funzionari del Ministero delle Finanze (art. 13). Sono classificati come di prima categoria i Procuratori dell'Erario Nazionale nel Distretto Federale e nello Stato di San Paolo; di seconda categoria quelli degli Stati di Cear, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paran e Rio Grande do Sul; di terza categoria negli altri Stati (art. 15). Le Procure dell'Erario Nazionale negli Stati funzionano come organi annessi alla rispettiva Delegazione fiscale del Tesoro Nazionale (Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, art. 15). C.A.P. II. -COMPETENZA ORGANICA stabilita la competenza: A) della Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (art. 16-18); B) delle Procuradorias da Fazenda Nacional (art. 19-23). A) Spetta alla Procura Generale dell'Erario Nazionale (organo centrale): 1 dare motivato parere (parecer funda mentado) sulle questioni giuridiche sorte nei pro cessi sottoposti all'esame e parere della Procura dal Ministro delle Finanze; 2 invigilare (zelar) per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di finanza; 3 esaminare i testi preparativi dei progetti (anteprojectos) di regolamenti e di istruzioni che debbono essere adottati per l'esecuzione delle leggi di finanza e per la realizzazione di servizi di competenza del Minil')tero delle Finanze; 4 raccogliere elementi di fatto e di diritto e preparare, con metodi di urgenza (regime de urgncia), le comunicazioni che debbono essere fatte, nei ricorsi di sicurt per violazione dei diritti. costituzionali (mandados de segurana). dal Ministro delle Finanze, quando l'atto impugnato sia stato adottato dal Ministero delle Finanze da organo dipendente da questo; 5 esaminare le incombenze ordinate in sede giudiziaria (ordens judiciais) che riguardino l'Erario Nazionale ed il cui adempimento dipenda dall'autorizzazione del Ministro delle Finanze; 6 preparare e portare a termine (lavrar) i contratti aventi carattere fiscale o finanziario in cui intervenga l'Unione e siano parti gli Stati, i Municipi, gli Organi autarchici e le Societ in parte finanziate da pubblici bilanci (sociedades de economia mista), nonch quelli di concessioni, di fornitura, di ordinazione di carta-moneta (notas do papel-moeda) ed altri non specificati, che ad essa Procura fossero rappresent.ati dal Ministro delle Finanze; essa tenuta inoltre ad esprimere parere (opinar) sulla legalit di accordi (acrdos), composizioni (ajustes) o schemi relativi al debito pubblico esterno; 7 promuovere la rescissione di contratti e la dichiarazione di caducit di concessioni, sia consigliando la relativa pronuncia da parte della Autorit amministrativa competente, sia comunicando (encaminhando) i necessari elementi all'organo del Pubblico Ministero, per l'inizio dell'azione giudiziaria, all'uopo ritenuta indispensabile; 8 organizzare e mantenere aggiornati gli emendamenti sulla legislazione finanziaria, sulla giurisprudenza dei tribunali in materia finanziaria e sulle decisioni amministrative relative a materia che rivesta tale carattere; 90 promuovere, selezionatamente, 'la pubbli cazione annuale di pareri relativi a questioni sottoposte al parere della Procura Generale Era riale e delle Procure Erariali (art. 16). La Sezione di Amministrazione competente per i servizi di Amministrazione generale che im portassero necessariamente l'esecuzione dei lavori della Procura Generale. Ad essa compete: 1 stendere il riassunto del carico (ponto) ed organizzare i bollettini dell'evasione degli affari (boletins de freqiincia); 20 organizzare i turni (escala geral) delle vacanze del personale; 3 raccogliere gli elementi relativi alla vita funzionale (vida funcional) dei funzionari (ser vidores) della Procura Generale e comunicarli al servizio del Personale di Finanza (Servio do Pessoal da Fazenda); ... 40 portare a conoscenza (divulgar) le jstru-_ zioni e gli ordini di servizio della Procura Generale; 50 sorvegliare, conservare e catalogare la Biblioteca secondo i libri di consultazione usuale, le collezioni di leggi e degli organi ufficiali, mante "'WC iHOOill! "'WC iHOOill! -281 nendo una collaborazione con la Biblioteca del Ministero delle Finanze; 60 organizzare e mantenere aggiornati gli indicatori (fichrios) di legislazione, di giurhiprudenza dei tribunali e delle decisioni amministrative in materia :finanziaria; 7 reperire ed indicare le copie dei pareri dei Procuratori, annotando le decisioni poi emesse nei relativi procedimenti; 8 promuovere la pubblicazione sistematica dei pareri della Procura, del repertorio delle decisioni e delle monografie giuridiche; 9 comunicare ai funzionari del Ministero informazioni verbali su quanto potesse risultare dai propri fichrios; 10 preparare la proposta del bilancio (proposta oramentaria) per i propri uffici (repartiao); no elencare i crediti relativi al personale; 120 acquisire il materiale necessario per i propri servizi, accettando o rifiutando il materiale in eonformit della vigente legislazione; 13 controllare (fiscalizar) l'entrata di materiale nel deposito, registrando la data della consegna, l'indole del materiale, la quantit, la qualit, il peso ed il valore; 14 invigilare per la custodia e la conserva zione del materiale permanente e di consumo e provvedere per la relativa distribuzione per i vari organi della Procura in conformit con le necessit dei servizi; 150 controllare l'uscita del materiale; 16 controllare il materiale del deposito; 17 provvedere la carta da consumare (pauto de consumo); 18 catalogare i modelli stampati in uso; 190 organizzare l'inventario dei beni mobili in uso negli uffici della Procura; 20 fare la classificazione e la marcatura del materiale permanente; . 210 provvedere per la manutenzione (reparo) del materiale permanente; 22 proporre il cambio, la cessione od il depennamento (baixa) del materiale; 230 esaminare le richieste, le note e le quie tanze relative al materiale; 24 iscrivere e controllare la destinazione delle anticipazioni ricevute (aplica:o dos adiamentos); 250 registrare (escriturar) il movimento degli stanziamenti di bilancio (dotaoes oramenta rias) assegnate alla Procura, salvo per. la parte afferente al personale, di maniera che siano imme diatamente accertati (apurados) le rimanenze esistenti (saldos existentes); 26 ricevere, registrare, distribuire ed archi viare le carte (papeis) destinate alla Procura; 27 numerare ed archiviare, classificandole con precise indicazioni, le copie degli uffici, le note (portarias), i telegrammi ed altri documenti spediti dalla Procura; 28 registrare e controllare l'entrata e l'uscita di ogni nota e di ogni documento; 29 fornire informazioni sull'andamento ed il disbrigo dei processi salvo per quelli che presen tino indole riservata; 30 ricevere il pubblico ed indirizzarlo sul modo di presentare le proprie domande, sollecitazioni e reclami (art. 17). Le Divisioni hanno attribuzioni stabilite nelle istruzioni che saranno emanate dal. Pr_ocuratore generale (art. 18). La Procura dell'Erario Nazionale ha compiti fissati dall'art. 19; questi sono analoghi, secondo la competenza territoriale, a quelli' elencati di sopra (art. 19); ugualmente dicasi per la Procura del Distretto Federale (art. 20 e 27) e per la Procura nello Stato di San Paolo (art. 22) e negli Stati (art. 23). Sono elencate le singole attribuzioni del personale, e cio del Procuratore generale dell'Erario Nazionale (art. 24), dei Procuratori dell'Erario Nazionale (art. 25), del Procuratore-capo nel Distretto Federale (art. 26), del Procuratore-capo nel Distretto di San Paolo (art. 26), del vice-Procuratore (art. 28), dei Procuratori dell'Erario Nazionale addetti alle funzioni di rappresentanti dell'Erario presso i Consigli dei Contribuenti (Conselhos de Contribuintes) ed il Consiglio Superiore delle Tariffe (Conselho Superior de Tarifas) (art. 29). I cosiddetti Assistentes Juridicos sono addetti all'orgno centrale della Procura Generale od alla Procura nel Distretto Federale, in conformit della designazione da parte del Procuratore Generale, che con ordinanza (portara) ne stabilir le rispettive funzioni (art. 30). Sono infine stabilite le attribuzioni dei Capi di Sezione (art. 31) e dei Segretari (art. 32). Per quanto concerne le funzioni consultive in materia giuridica secondo i vari organi tenuti ad esprlm.ere il parere, questo dev'essere motivato (art. 33). La richiesta del parere non impedisce agli organi della Procura di esaminare altri aspetti delle questioni che possono interessare l'Erario (art. 33, par. 3). CAP. III. -LA DIFESA ERARIALE Il servizio di difesa giudiziaria dell'Erario ha precedenza sugli altri servizi e l'inosservanza di tale precetto costituisce mancanza di adempimento al proprio dovere (art. 35; art. 1 del decreto 21.367 del 5 maggio 1952). Viene disciplinata la procedura organica di tale servizio (articoli 36-38). Per gli effetti disciplinari, ed in conformit dello stato giuridico sul pubblico impiego (estatuto dos funcionarios), dev'essere accertata la responsabilit del funzionario che, senza giusto motivo, causasse ritardo nell'andamento o nella istruzione delle domande giudiziarie (art. 38). L'inosservanza delle norme organiche tracciate negli articoli 37, 38 e 39 sar comunicata alla Procura Generale ed alla Direzione Generale dell'Erario Nazionale (Diretoria Geral da Fazenda Nacional) perch venga determinata, ai firp. _disciplinari ed in conformit con lo stato giuridico sul_ pubblico impiego, la responsabilit del funzionario che senza giusto motivo avesse cagionato un ritardo nell'andamento della istruzione delle domande giudiziarie di difesa degli interessi erariali (art. 39, i I i' ~;~znm::;:;s::;:~w.'m~~ rn -282 n. 2). Il Ministro delle Finanze tenuto ad adottare istruzion onde disciplinare la forma di avocazione (requisi o), da parte della Procura dell'Erario Nazionale, dei processi previsti negli articoli 36 e 39 ed il modo di assolvere agli obblighi relativi, adottando rigorose norme dirette ad impedire che gli interessi dell'Erario possano essere pregiudicati a causa di eventuali ritardi (art. 40). disciplinata la materia concernente i crediti dell'Unione (articoli 41 e 42). Norme sono stabilite per il controllo dei contratti (fiscalizafo dos contratos). Per tale controllo sull'esecuzione dei contratti in cui fosse parte l'Erario Nazionale ed interessassero l'entrata dell'Unione, le Procure sono tenute a raccogliere i dati e le informazioni necessarie, in modo da provvedere: a) alla raccolta (coletfinea) di copie autentiche dei contratti celebrati; b) allo scadenzario (fi0 hario) di tali contratti; e) alla registrazione, in ordine cronologico, dei pagamenti relativi alle obbligazioni contrattuali (art. 43). Le Procure Erariali, in relazioni semestrali ed in comunicazioni che si rendessero necessarie, rappresenteranno gli atti effettuati nel controllo dei contratti e delle adottate provvidenze, suggerendo quelle che fossero richieste dalla fedele osservanza delle stipulazioni e dei termini pattuiti (art. 41). La Procura Generale, merc gli elementi ottenuti dalle Procure e da altri organi, provvede a promuovere la rescissione dei contratti o la caducazione ( caducidade) delle concessioni, sia consigliando la pronunzia (pronunciamento) dell'Autorit amministrativa competente sia comunicando i necessari elementi all'organo del Ministero Pubblico perch sia iniziata l'azione opportuna (art. 45). CAP. IV. -LA RAPPRESENTANZA ERARIALE Il Procuratore Generale dell'Erario Nazionale a mezzo proprio od a mezzo del Procuratore da esso prescelto, rappresenta l'Erario Nazionale, mediante provvedimento del Ministero delle Finanze, nelle assemblee delle societ al cui capitale partecipi il Tesoro Nazionale (art. 46). La comunicazione dev'essere fatta con un'antecedenza di 48 ore al. minimo ed accompagnata dalle istruzioni sul procedimento che dev'essere osservato (art. 46, par. unico). La Procura Generale conserva la collezione aggiornata degli statuti delle societ di economia mista aventi importanza (ambito) federale, assieme con il registro delle date relative alle assemblee generali ordinarie (art. 47). Con la necessaria tempestivit, il Ministero delle Finanze, a richiesta del Procuratore generale, designa il contabilista (contador) ed altri tecnici, per l'esame della relazione e dei conti delle societ che debbono formare oggetto di valutazione del rappresentante dell'Erario (art. 47, par. 1); i funzionari di cui al precedente paragrafo forniranno al Procuratore Generale tutte le informazioni necessarie per il buon disimpegno della sua missione (art. 47, par. 2). A mezzo dei Procuratori dell'Erario Nazionale, mediante indicazione da parte del Procuratore Generale e decreto di designazione, l'Erario Nazionale rappresentato presso i Consigli dei contribuenti e presso le due Camere del Consiglio superiore di tariffa da un Procuratore erariale avente la dencrminaziomr di Pl'ocntador representante da Fazenda o da un funzionario di carriera che abbia i requisiti di cui all'unico paragrafo dell'art. 18 della legge 2.(142 del 9 novembre 1955. I Procuratori rappresentanti, ove sia necessario, consulteranno il Procuratore generale dell'Erario Nazionale sulle materie che presentino maggiore complessit, sottoposte al loro esame (art. 48, par. unico). CAP. V. -L'ORARIO L'orario normale di lavoro dei funzionari stabilito dal Procuratore generale, dai Procuratoricapi e dai Procuratori negli Stati; all'uopo dev'essere rispettato il minimo delle ore settimanali o mensili stabilito dal Servizio Pubblico (Servio Publico, art. 49). Compete al Procuratore Generale di stabilire le ore di lavoro dei Procuratori ed il modo di controllarne l'osservanza (art. 48, par. unico). CAP. VI. -LE SOSTITUZIONI Sono sostituiti automaticamente nei loro impedimenti ed assenze sino a trenta giorni: 1 il Procuratore generale dal vice-Procuratore anziano; 2 il Procuratore-capo nel Distretto federale dal Procuratore con maggiore anzianit, nel servizio pubblico; 3 il Procuratore capo nello Stato di San Paolo da altro Procuratore; 4 i Capi delle Sezioni da un funzionario previamente designato con decreto (art. 50). Nei loro impedimenti sino a trenta giorni i Procuratori dell'Erario Nazionale negli Stati di terza categoria sono sostituiti da funzionari del Ministero delle Finanze, laureandi in diritto (bachareis em direito) che il Procuratore generale designer con decreto, su indicazione del Procuratore che dev'essere sostituito; ove l'impedimento fosse superiore a trenta giorni, sar nominato un sostituto interino su proposta del Procuratore generale, dovendo il candidato soddisfare ai requisiti legali per rivestire la funzione (art. 51). I Procuratori erariali di seconda categoria sono sostituiti da quelli di terza e quelli di prima da quelli di seconda, in conformit della designazione da parte del Procuratore Generale e sino a che duri l'impedimento; assicurata la facolt di rifiuto (recusa) della designazione ed, ove tutti la dovessero esercitare, la sostituzi6ne si far, nella forma dell'articolo a cui si riferisce il pre-sente paragrafo (art. 51, par. unico). I casi omessi nel Regimento su riportato sono risolti dal Procuratore Generale.