ANNO IX -N. 5-6 l\IAGG10-GIUGNO 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTJOOLI ORIGINALI Appunti per uno atudio aul coaiddetto negozio in frode della legge fiacale. dell'Avv. B. BACCARI, p. 119. ' II. NOTE DI DOTTRINA 1) L. MONTESANO: I provvedimenti di urgenza nel proceaao civile, Napoli, Jovine, 1955. Recensione critica dell'Avv. G. del GRECO, p. 124. 2) Boletim do Miniatrio da Juatia n. 52, Janeiro 1956, Lisboa. Recen sione critica dell'Avv. A. TERRANOVA, p. 124. 3) L'Avvocatura Regia del Granducato di Toacana, dell'Avv. L. PACI NOTTI, p. 125. _,. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Leggi anteriori alla costituzione Competenze -Art. 113 della legge di P. S. (Corte Costituzionale), p. 126. 2) Cassazione civile -Ricorso principale non depositato -Controricorso -Ammissibilit (C. Cass.), p. 128. 3) Imposta di registro -Agevolazioni fiscali -Opposizione ad ingiunzione (C. Cass.), p. 129. 4) Imposte e tasse -Imposta fabbricati -Beni demaniali -Reddito imponibile effettivo o presunto (C., Cass.), p. 130. 5) Imposte e tasse -Legge 11 gennaio 1951, n. 25, art. 35 -Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie -Condizioni (C. Cass.), p. 131. 6) Locazione -Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie -Natura di rapporto locatizio -Proroga (Corte Cass.), p. 128. 7) Locazione -Blocco legale dei canoni -Aumenti -Domanda -Decorrenza (C. Cass.), p. 132. 8) Omissione di atti di ufficio -Ordine dato dal superiore -Annullamento per illegittimit -Irrilevanza dell'annullamento ai fini penali, (C. Cass.), p. 133. IV. ORIENTA#,ENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO 1) Atti amministrativi -Provvedimenti generali del C.I.P. -Natura regolamentare -Legittimit -Atti di accertamento costitutivi -Giurisdizione del Consiglio di Stato (Trib. Roma), p. 137. 2) Imposta di registro -Solidariet delle parti contraenti (Tribunale Genova), p. 138. V. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA l. (6) Risultato che non deve dipendere, in modo immediato e diretto, da clausole e condizioni contrattuali, ma ha da essere piuttosto conseguenza, sia pure connaturata al negozio, del quale, tuttavia, non dovrebbe costituire un effetto tipico. (7) Va, qui subito, intanto, precisato che non sembra possibile -per quanto tale affermazione meriterebbe un pi lungo discorso, che il carattere di queste note non consente,come nonconsente una esauriente giustificazione di altre affermazioni -che l'intenzione delle parti nel senso precisata possa condurre all'ipotesi prevista dall'articolo 1343 Codice civile: e ci non solo quando viene adottato un negozio nominato, ch in tal caso sembra inconcepibile l'esistenza di una causa illecita, ma anche quando viene adottato un negozio tipico, perch, quella intenzione non potrebbe mai assurgere a causa del negozio stesso, ma costituirebbe pur sempre un motivo. 6. In tale ricerca va, innanzitUtto, preso in esame il negozio in frode della legge, contemplato nell'art. 1344 Codice civile, non tanto per l'accostamento terminologico, quanto per un'identit del meccanismo usato, cui potrebbe corrispondere l'applicabilit del principio. In effetti, con il negozio in frode della legge fis.cale si tenta di eludere l'applicazione della norma tributaria, che prevede l'imposta od una maggior imposta, ottenendo un risultato giuridicamente analogo a quello preso in considerazione da siffatta norma, e, comunque, realizzando ugualmente lo interesse, che si intendeva perseguire. E, del pari, non si pu dubitare che la norma tributaria, la quale collega ad un certo atto o ad una certa situazione il sorgere del rapporto tributario sia una norma imperativa, nel senso che essa non pu essere derogata. Va, per, considerato se l'espressione norma imperativa stata usata nell'art. 1344 Codice civile con l'identico significato, con il quale stata ora usata per qualificare imperativa la norma tributaria, di eui si scritto, o, in altri termini, se sussiste, per ci, una differenza tra il negozio in frode della legge, quale si andato delineando nella pi recente dottrina ed il negozio in frode della legge fiscale. Orbene, del duplice significato che all'espressione norma imperativa pu attribuirsi, quello formale per cui essa comprende solo quelle norme, che prescrivono un comportamento positivo, i:ri. contrapposto alle norme cosiddette proibitive, le quali vietano un determinato comportamento, e quello sostanziale, per cui essa comprende tutte le norme inderogabili, impongano queste o vietino un determinato comportamento, in contrapposto alle norme derogabili, l'art. 1344 Codice civile non pu che riferirsi a quest'ultimo, con una accezione comprensiva sia delle norme anche in senso formale imperative, sia di quelle in senso formale proibitive (8). Pu, dunque, ritenersi che sotto quest'aspetto -ne sembra possibile introdurre tra le norme imperative ulteriori distinzioni -il negozio in frode della legge fiscale sia inquadrabile nella particolare categoria del negozfo in frode della legge. stato, peraltro, rilevato che nel negozio in frode della legge fiscale mancherebbe, fosse pure soltanto, l'elemento obiettivo del danno alla vita sociale, che la legge, con il disposto dell'art. 1344 Codice civile, si propone di impedire, e che, perci, non si tratterebbe di frode alla legge in senso tecnico. Oggetto della elusione sarebbe l'interesse dello Stato alla percezione del tributo piuttosto che una norma posta a tutela di un interesse sociale: dunque, frode ai terzi e non frode alla legge. L'osservazione , senza dubbio, profonda, ma sembra possibile rilevare che pure nel negozio in (8) N pu ritenersi che il negozio in frode della legge va individuato in una certa relazione..c0n una norma proibitiva e non con una norma imperativa in general'2, perch ci, oltretutto, sarebbe in contrasto con le norme esaminate, dove si fa menzione di leggi imperative in generale, con un significato che, pure in considerazione dei precedenti legislativi, va inteso come comprensivo di tutte le norme inderogabili, comunque formalmente espresse e dovunque poste. -121 frode della legge :fiscale l'elusione di una norma, che si tenta, e che costituisce il motivo di qulla determinata attivit negoziale; che, poi, quella norma, ponendo un comando, tuteli l'interesse di un soggetto determinato non sembra escludere quel danno alla vita sociale, che si ritiene, invce, sussistere anche nella elusione di una norma imperativa di natura tributaria; come, d'altra parte, pure negli esempi comunemente addetti di negozi in frode della legge non possibile escludere la sussistenza dell'interesse di un determinato soggetto, tutelato da quella norma imperativa, che si tenta di eludere. Diversa potr essere la posizione, in cui, secondo i casi, questi due aspetti vengono in rilievo, il che potrebbe, per, solo contribuire a spiegare la distinzione, che si vorrebbe introdurre, ma non anche a giustificarla. N all'inquadramento del negozio in frode della legge fiscale nella categoria del negozio in frode della legge, prevista e disciplinata dall'art. 1344 Codice civile, potrebbe essere di ostacolo la gravit della sanzione di nullit -che potrebbe colpire l'intero negozio -una volta riscontrato anche in siffatti negozi quel danno sociale, cui si accennato, accanto al danno della mancata percezione del tributo, accanto, cio, a quel danno del terzo, che sussiste anche se meno evidente, negli altri negozi in frode della legge (9). D'altra parte, se si escludesse Papplicabilit dell'art. 1344 Codice civile (10) in molti casi non si vedrebbe la possibilit di percepire il tributo altrimenti (11). (9) E nemmeno sembra lecito invocare l'autonomia privata, se di essa si fa uso maliziosamente. Del resto, la volont privata, in tanto abilitata alla produzionedi determinati effetti, in quanto essa sia socialmente utile, in quanto, cio, tenda alla realizzazione di un interesse, che l'ordinamento consideri meritevole di tutela; ove, quindi, le parti si determinino ad un negozio, o ad un certo negozio, per eludere una norma tributaria, facilmente spiegabile la stessa sanzione dell?-nullit, prima che per la presenza del danno sociale, per l'assenza di un fine, che sia socialmente utile, in vista dell'interesse, che le parti intendono realizzare, e dell'intento perseguito. Altra e diversa la difficolt di provare nei casi concreti la presenza di un motivo fraudolento, nel senso accennato, ma ovvio che ci non pu influire sulla questione di principio. (10) Degli effetti di alcune norme tributarie, e, tra queste, in primo piano, quella dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si dir pi oltre. Qui sufficiente anticipare che esse non sembrano in alcun modo inficiare la validit della osservazione sopra riportata. (11) Diversa la sfera di applicabilit dell'art. 1345 Codice civile -del quale pure andrebbe esaminata la rilevanza ai fini tributari in uno studio completo sull'argomento -in relazione al peculiare fondamento della norma, la cui stessa distinta formulazione postula una autonomia rispetto a quella dell'art. 1344 Codice civile, atteso che il motivo fraudolento va considerato illecito, sia pure in un senso particolare. Intanto, la illeceit del motivo fraudolento caratterizzato da una certa relazione con una norma imperativa, mentre la illeceit, di cui all'art. 1345 Codice civile pu consistere nella contrariet ad una norma imperativa non solo, ma anche all'ordine pubblico ed al buon costume. Questo, per, naturalmente, un aspetto meramente formale, di rilevanza marginale, in quanto servirebbe a dimostrare solo che l'ipotesi prevista dall'art. 1345 Codice civile pi ampia di quella prevista dall'art. 1344 Codice civile. Gi le altre differenze, cui ora si accenner, appaiono di maggior rilievo e consistono nella non necessaria comunanza alle parti del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 7. N sembra che il venire in primo piano del danno di un determinato soggetto possa, peraltro, facilitare, con le relative conseguenze, un accostamento alla attivit in frode dei creditori, la cui distinzione dalla frode alla legge statavista appunto nella presenza in essa di un danno in sem;o proprio. Ed, invero, l'attivit in frode dei creditori, che pu. considerarsi una particolare applicazione del negozio indiretto, presa in considerazione dall'ordinamento precipuamente a tutela di interessi di determinati soggetti, non di un proprio iflteresse, costituisce pur sempre un sottrarsi ad una norma, ma non ad una norma imperativa, nel che l'essenza della frode alla legge. E gi per queste. considerazioni potrebbe essere ostacolato l'accostamento prospettato, in quanto si ritenuto che la norma tributaria sia una norma imperativa e costituisca anzi tra le cosiddette norme materiali un prototipo. Senonch un rilievo sembra ancor pi decisivo e, cio, che pur non essendo richiesta dall'art. 2901 Codice civile, anche se a determinate condizioni, la priorit del credito, per l'applicabilit dell'azione revocatoria resta, comunque, sempre essenziale il pregiudizio al soddisfacimento del credito. Nei casi, che qui si considerano, invece, non si tende a pregiudicare il soddisfacimento del credito ma ad impedire l'applicazione della norma tributaria, che ad un certo presupposto collega il sorgere del rapporto di imposta, ad impedire, cio, il sorgere stesso del credito; e non possibile, quindi, applicare i rimedi previsti per la frode ai creditori, perch si al di fuori di tale figura. Questa ricorrer e i relativi rimedi si applicheranno se la obbligazione tributaria sia gi sorta, o-, anche prima che essa sorga, per la particolare ipotesi prevista nell'art. 2901 Codice civile, sempre che vi sia una attivit preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito ed in presenza di tutte le altre condizioni richieste: in tal caso, l'ente creditore potr avvalersi dell'azione revocatoria, come qualsiasi altro soggetto di diritto, non sembrando che la natura pubblicistica di esso consenta una posizione, comunque, diversa da quella degli altri creditori. Per questa ipotesi, forse, sarebbe preferibile, anche al fine di una diversificazione terminologica, Codice civile, comunanza che requisito essenziale per la rilevanza del motivo illecito previsto nell'art. 1345 Codice civile, e nel carattere di esclusivo determinante " che il motivo illecito, di cui all'art. 1345 Codice civile, deve avere per essere rilevante, carattere, invece, che non risulta richiesto per la rilevanza del motivo fraudolento, di cui all'art. 1344 Codice civile, pure questi aspetti ora considerati, che possono anche valere a giustificare la sussistenza di due distinte norme, non costituiscono la essenza della diversit. La verit che che si tratta di due diversi fenomeni: in ambedue sussiste di comune la rilevanza eccezionale di un motivo, rimasto, nel senso in cui lo resta ogni motivo, fuori del negozio concreto, ma niente altrro. Pu estendersi questo carattere comune alla presenza di un motivo particolarmente qualificato dalla illeceit; ma, gi dicendo questo, bisogna distinguere, come si accennava, tra la illeceit presa in consi. derazione dall'art. 1345 Codice civile che consiste in una contrariet alla norma imperativa, all'ordine pubblico, od al buon costume " e la illeceit del motivo fraudolento, che consiste in una relazione particolare con la norma imperl!:tiva, che non propriamente di contrariet. -122 conservare la espressione di cc frode al fisco ii, da distinguersi, comunque, sostanzialmente dalla frode alla legge fiscale, di cui solo si tratter ancora. 8. In campo tributario l'applicazione dei principi, cui si accennato, sar contenuta in determinati limiti dalla esistenza di una serie di particolari norme, che, in vista appunto della frequenza, con cui si usa tentare la cosiddetta frode alla legge fiscale, per certi casi, nei quali, alla stregua della' esperienza, pi probabile appare un siffatto intento delle parti, dettano delle disposizioni in forza delle quali possono aversi particolari effetti, come, ad esempio, la sottoposizione di quegli atti al trattamento tributario proprio di altri atti. Non si ritiene, tuttavia, convincente la tesi, secondo la quale l'applicazione in campo tributario dei principi sin qui considerati sia inipotizzabile in relazione alla disposizione dell'art. 8 della legge fondamentale sulla imposta di registro. In proposito, se anche pu sostenersi che l'articolo 8, anzi richiamato, oltre a dettare in campo tributario una norma di ermeneutica, che gi fondamentale nella interpretazione, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici, attribuisca all'Amministrazione finanziaria particolari poteri per l'accertamento, sembra debba pur sempre ammettersi la esistenza di limiti, oltre i quali all'ufficio finanziario non consentito di andare. Questi limiti sono normalmente rappresentati dallo stesso atto e non si ritiene che dall'atto sia di norma possibile prescindere per andare alla ricerca della reale volont delle parti o, addirittura, dei motivi, che le parti hanno guidato al negozio od alla scelta di un determinato negozio. Ma, come si accennato, perch possa ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 1344 Codice civile necessario, per ipotesi, che il motivo fraudolento non risulti dall'atto, almeno nel senso cio che sia penetrato nell'atto esteriorizzandosi in qualche modo. Cosi come la simulazione, sia essa assoluta o relativa, non pu, almeno di massima, desumersi dall'atto simulato ma soltanto dalla contraddizione con altro atto, in ipotesi, nascosto, o, comunque, da elementi estranei all'atto. Di guisa che, in principio, non potr l'Ufficio. finanche nel campo stesso dell'imposta di registro, invocando il motivo fraudolento o la simulazione, applicare, ad esempio, iil considerazione del solo effetto economico del negozio posto in essere dalle parti, la tariffa propria di un diverso negozio, caratterizzato dallo stesso risultato in senso economico, perch dall'atto presentato alla registrazione non si potrebbe prescindere, anche se dovesse ritenersi che l'imposta di registro tende a colpire il fatto economico, che attraverso il negozio si realizza e che attraverso il negozio viene colpito (12). (12) L'esistenza di numerose voci nella tariffa allegata alla legge fondamentale sull'imposta di registro, corrispondentemente ai diversi effetti giuridici, in confronto al numero, relativamente scarso dei fenomeni economici, cui essa si riferisce, sicch ad uno stesso fatto economico corrispondono, in relazione ai distinti effetti giuridici, differenti imposizioni, sembra argomento di rilevante importanza a sostegno di quanto si osservato. N, infine, convincente la tesi che l'intento fraudolento delle parti, nel senso indicato, sia irrilevante, perch le parti per realizzare quell'intento non avrebbero pienamente soddisfatto il proprio interesse. Ed, infatti, la frode alla legge fiscale nelle articolazioni, cui si accennato, deve consentire, in ogni caso, per ipotesi, il soddisfacimento pieno dell'interesse, che le parti si proponevano di realizzare, sia pure in modo indiretto, attraverso un risultato solo giuridicamente analogo (13). 9. La cosiddetta frode della legge fiscale, che va distinta da un diverso fenomeno, al quale potrebbe essere riservato il nome di > comprende, dunque, due categorie, giuridicamente differenti in modo profondo (14). Per sottrarsi, in tutto o in parte, all'onere tributario afferente ad un determinato atto o ad una determinata situazione, infatti, le parti possono far ricorso alla simulazione, assoluta o relativa, nascondendo una violazione alla norma, od anche ad un negozio realmente voluto, ma illecito, nel senso precedentemente chiarito. E, come, nel caso di simulazione, deve ammettersi, in principio, l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad agire per ottenere la relativa declaratoria, quando non ricorrano gli estremi per l'applicazione, dei particolari poteri riconosciuti alla stessa Amministrazione finanziaria dalle leggi tributarie, cos non si ritiene posibile negare che al negozio realmente voluto dalle parti, caratterizzato, per, dalla esistenza di un motivo fraudolento in relazione ad una norma tributaria, che stabilisca una imposizione sia applicabile la disciplina stabilita dall'art. 1344 Codice civile. Con la conseguenza che anche in questa ipotesi l'interesse dell'Amministrazione finan ziaria pu realizzarsi, pur se non in vista di esso la norma stata posta, di guisa che la realizzazione di quell'interesse, che, altrimenti, porebbe restare privo di ogni tutela, si appalesi come un effetto riflesso della norma, ma non per questo meno importante. BENEDETTO BACCARI Avvocato dello Stato (13) evidente, del resto, che se le parti soddisfino un diverso interesse, non pu ritenersi che si in presenza di un negozio in frode della legge fiscale. In tal senso la preoccupazione da taluno avanzata circa un pericolo di completa invadenza dell'autonomia privata si rivela inconsistente. (14) Che frode e simulazione siano categorie giuridiche, tra le quali va assolutamente evitata ogni confusione, non sembra possa contestarsi. Ci che si osservato precedentemente ed il carattere di queste note esimono dall'insistere sulla distinzione e sui criteri, che a tale distinzione conducono. Ci nonostante, la espressione cc frode della legge fiscale ii, nel senso lato e non proprio tecnico, che suole attribuirsi ad essa, stata usata come comprensiva dei due distinti fenomeni giuridici, e, con la precisazione ora indicata, pu anche continuare ad essere usata in tal modo. E, per vero, essa non si appalesa del tutto ingim:tificata, in quanto serve ad indicare-efficacemente l'intenzione delle parti di sottrarsi all'onere tributario ed al maggior onere tributario, pure ugualmente realizzando il proprio interesse, intenzione sempre identica, che esse perseguono e possono perseguire in modo tanto diverso. ._ 123 Per la redazione di queste note sono stati particolarmente tenuti presenti: SANTORO-PASSARELLI: Dottrine generali del diritto civile. BETTI: Teoria generale del negozio giuridico. CARIOTA-FERRARA: Il negozio giuridico nel diritto civile italiano. GIANNINI A. D.: Elementi iJ,i diritto finanziario. GIANNINI A. D.: Istituzioni di diritto tributario. MESSINEO: Dottrina generale del contratto. CARRARO: Il negozio iri frode della legge. ROTONDI: Gli atti in frode della legge. FERRARA: Della simulazione dei negozi giuridici, FERRARA: Teoria del negozio illecito. RUBINO: Il negozio giuridico indiretto. FERRARA: Costituzione di persona giuridica in frode della legge, in " Scritti giuridici vari , vol. I, p. 415. AscARELLI: Sulla simulazione di modificazione statutaria, in Riv. trim. di dir. e proc. civ.>>, 1950, p. 829. SANTORO-PASSARELLI: Interposizione di persona, negozio indiretto e successione della prole adulterina, in Foro It. '" 1931, I, p. 176. DE MARTINO: Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1946, II, p. 1-705. CARRARO: Essenza del negozio in frode della legge, in" Dir. e Giur. 1946, p. 97. OPPO: Recensione a <>, Nel 1852 ebbe anche la direzione e_ custodia degli atti sparsi negli archivi dei Ministeri, nonch l'Archivio detto delle Riformazioni, al quale era unito l'Archivio dei Confini giurisdizionali. Nell'Almanacco ufficiale del Granducato si legge che l'avvocato regi trattava gli affari interessanti gli eminenti diritti della Corona sopra i rispettivi territori del Granducato. Le materie interessanti lo stato civile delle persone, perci che concerne le naturalizzazioni, adozioni, legittimazioni, interdizioni, e tutti i negozi relativi a trattati ed interessi dello Stato con gli Esteri, ed alle confinazioni con gli Stati limitrofi>> e finalmente trattava tutti i negozi relativi agli interessi della Corona per le Regie rendite, e per il Patrimonio privato, etutti gli affari di Nobilt e di Cittadinanza. Da questi cenni riassuntivi facile rendersi conto del grande prestigio che godeva in To~cana l'Avvocatura regia. E questo prestigio, unito a quello personale dell'avv. Giuseppe Mantellini (che fu anche deputato di Firenze al primo Parlamento dell'Italia unita) fu probabilmente il motivo principale per cui il Governo nazionale, il quale, com' noto, ebbe sede in Firenze dal 1865 al 1871, dette incarico proprio al Mantellini di formare l'Avvocatura erariale. LUIGI PACINOTTI (*) Occorre aver presente che, dal 1808 al 1815, al Toscana fu annessa all'Impero napoleonico. ;;~~~fmf~lmffiVU~~~Atl'f, RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA I I I CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale -Intervento del Presidente del Consiglio -Leggi anteriori alla Costituzione -Competenza Art, 113 della legge di P, S. -Illegittimit costituzionale. (Corte Costituzionale, Sent. n. 1 del 5-14 giugno 1956 -Pres. de Nicola; Rel. Azzariti). In qualsiasi giudizio di legittimit costituzionale relativo a leggi dello Stato ammesso l'intervento in causa .del Presidente del Consiglio. La Corte Costituzionale ha competenza esclusiva a giudicare sulle controversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati sia anteriormente sia posteriormente alla Costituzione. L'art. 113 della legge di P. S. viziato di illegit- timit costituzionale nei comuni 1, 20, 30, 40, 6 e 70, Trascriviamo il testo integrale della motivazione in diritto della sentenza: CONSIDERATO IN DIRITTO cc Poich, come si detto, unica la questione di legittimit costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con una sentenza. >. CASSAZIONE CIVILE -Ricorso principale non depositato -Controricorso -Ammissibilit -Iscrizione della causa nel registro generale -Irrilevanza Ricorso incidentale tardivo da parte di chi abbia gi proposto ricorso in via principale -Inammissibilit. LOCAZIONE -Assegnazione di alloggi da parte dei Comitati per le riparazioni edilizie -Natura di rapporto locatizio -Proroga -Obblighi del proprietario durante il regime vincolistico. (Cass. III, n. 936 del 30 marzo 1955 -Pres. Mastropasqua, Est. Prestamburgo, P.M. Pettinari; -Bandini Eredi Valdes c. Genio Civile). La parte, a cui sia stato notificato il ricorso prin cipale, non depositato nei termini, pu proporre controricorso, che deve essere notificato e deposi tato nei termini rispettivamente previsti dal 10 e 30 comma dell'art. 370 O. p. c. al fine di ottenere la declaratoria d'improcedibilit del ricorso princi pale. La certificazione apposta dalla Cancelleria sul l'originale controricorso, attestante l'avvenuto deposito, la sola a far fede della data dell'eseguito deposito, mentre l'iscrizione della causa nel registro generale soltanto unadempimento interno d'ufficio. Il ricorso incidentale tardivo dato soltanto alla parte, che non abbia proposto ricorso in via principale, ed a quella, che sia chiamata ad integrare il contraddittorio. Il ricorso proposto in via principale, se validamente e tt'lmpestivamente notificato e depositato, sostituisce quello, che a norma di legge avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso incidentale; ma, ove sia inficiato da vizio di nullit, inammissibilit o improcedibilit, preclude irrimediabilmente la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine. Le requisizioni-assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, siano state esse disposte dal cessato Commissariato degli alloggi o dai Comitati per le riparazioni edilizie, sono tramutate ex lege in rapporti locatizi soggetti al regime vincolistico. Perdurando il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., con esso incompatibili, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso, cui destinata. La prima massima rappresenta giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione n. 3139 e 3490 del 1953, n. 2163 del 1954); la seconda di ovvia esattezza e non ha bisogno di commento. Sulla terza massima, con la quale stata decisa una interessante e piuttosto complessa questione procedurale, sulla quale non constano precedenti in termini riteniamo opportuno ripor.tare integralmente la motivazione: Invero, af/nch la parte che stata intimata di impugnazione principale possa, oltrech difendersi da questa con controricorso, investire con ricorso incidentale, la medesima sentenza nei confronti di altro litis consorte, per dolersi contro costui di una statuizione che non forma oggetto ed estranea al ricors principale, condizione essenziale che essa non avesse, a sua volta, proposto su tal punto impugnazione i.n via autonoma. Ch se, invece, si era avvalsa del rimedio principale, allora questo, se validamente e tempestivamente notificato e depositato, sostituisce, come stato ripetutamente deciso, adottandosi un criterio formalmente meno rigoroso, quello che a norma di legge (art. 371 p.p., C.p.c.) avrebbe dovuto essere proposto nella forma di un ricorso incidentale, ma ove sai inficiato da vizio di nullit, inammissibilit o improcedibilit resta irrimediabilmente preclusa la via del ricorso incidentale tardivo, che sostanzialmente sarebbe un'impugnazione principale fuori termine. La parte accorgendosi in tempo del vizio della sua impugnazione principale, avrebbe potuto questa rinnovare, se in termine ancora util.e, cio entro i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ma non pu farla rivivere, scaduto tal termine, con un ricorso incidentale, a. meno che non si versi in ipotesi di necessit di integrazione del.__ contraddittorio, per inscindibilit delle cause. Il sistema della legge si impronta al principio di concentrare in unico processo tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, ma non vuole consentire che si salvi con un'impugnazione inci -129 dentale tardiva l'impugnazione nulla o inammissibile; il vizio di questa ha le sue conseguenze inevitabili anche sul ricorso incidentale. cc L'art. 334 0.p.c. d l'impugnazione incidentale tardiva alla parte che aveva fatto acquiescenza alla sentenza, nel presupposto, appunto, che l'acquiescenza stessa aveva potuto essere determinata e subordinata alla mancanza di impugnazione principale della altra parte, non per alla parte che aveva gi usato del suo potere dispositivo proponendo impugnazione principale. Si noti la particolarit della fattispecie, nella quale non e' ricorso principale prevalente e altro successivo, essendo stati entrambi notifica.ti lo stesso giorno. cc In altre parole, il ricorso incidentale tardivo dato alla parte non impugnante e a quella che sia chiamata per integrare il contraddittorio. <J. Oon le ultime due massime la Oorte ha ribadito, ulteriormente precisandola, la precedente giurisprudenza, che pu dirsi ormai consolidata. L'interesse, che indubbiamente suscitano le questioni decise, c'inducono a riportare integralmente la parte motiva della sentenza: << Gi con sentenza n. 1241 del 1951 era stato deciso che le requisizioni -assegnazioni a favore degli sfollati e dei senza tetto, pur dando luogo a rapporti con carattere contingente e transitorio, ove al beneficiario fosse stato imposto un corrispettivo erano in tutto e per tutto assimilabili alle locazioni. Il principio stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 58 del 1952, ribadito e meglio precisato dalle sezioni unite con sentenza n. 3584 del 1953, la quale ha statuito che la equiparazione e parificazione del trattamento di disciplina di pro.roga delle locazioni che la nuova legge fa alle assegnazioni disposte dai Comitati comunali per le riparazioni edilizie. sta a significare che, scaduto il quinquennio di cui alle leggi n. 305 del 1945 e n. 261 del 194 7, il godimento degli assegnatari permane e la relazione giuridica sorta per effetto dell'assegnazione tra proprietario e beneficiario segue la stessa sorte attribuita alle locazioni comuni: << il legislatore ha voluto unificare e regolare con disciplina uniforme, tutti i rapporti locativi, pur se traggono origine da diverse e svariate fonti)). In sostanza, alla luce dell'aggiunta specifica che la legge del 1952 ha fatto al testo del comma 3 dell'art. I del D.L. 21dicembre1951, n. 1356, aggiunta che il Guardasigilli nella relazione alla Camera disse << interpretativa della preesistente disciplina ))' la discriminazione tra assegnazione del cessato Commissariato degli alloggi e assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie del tutto arbitraria: le une e le altre sono tramutate ex lege in rapporti locatizi. w cc Ma, cos rettificata la motivazione della sentenza denunciata, questa dev'essere tenuta. ferma nel suo dispositivo, che conforme a dir#to. .... cc , per vero, da ribadire il principio, gi accolto da alcune Oorti di merito e approvato da questa Oorte Suprema con sentenza n. 654 del 1954, secondo il quale, sotto il regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani non possono trovare applicazione gli articoli 1575, n. 2 e 1576 O.e., che sono ontologicamente incompatibili con la disciplina di blocco, dovendosi ritenere sospeso l'obbligo del locatore di mantenere la cosa in buono stato locativo e in istato da servire all'uso cui destinata: il conduttore pu continuare nel godimento dell'immobile cos come esso si trova, o pu, se lo preferisca, rinunciare alla proroga e risolvere il contratto, senza per altro poter vantare contro il locatore diritto a risarcimento di danni per tale risoluzione, o pu, infine, avvalersi della facolt di frir ricorso alla procedura stabilita dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per farsi autorizzare dal pretore ad eseguire le opere di conservazione che siano riconosciute necessarie, importanti ed improrogabili, entro il limite massimo di spesa che il pretore stesso fisser e con diritto a rimborso nei confronti del locatore, con le modalit sta bilite dalla legge stessa. Esclusa, come jus receptum, l'applicabilit alle locazioni vincolate della norma dell'art. 1467 O.e. (in dottrina si anche discusso se siano ad esse assoggettate le locazioni libere), da ritenere fermamente che il legislatore della disciplina di proroga e di blocco, mentre ha imposto al locatore un non indifferente s.acrificio economico, lo ha, al tempo stesso, esonerato dagli obblighi .riguardanti la conservazione della cosa in buono stato d'uso. << Risponde a principio di somma giustizia ed equit che la grave compressione del diritto di propriet abbia una contropartita nella esenzione dall'obbligo di manutenzione, che imporrebbe al locatore spese oggi assai spesso notevoli e delle quali solo in minima parte avrebbe modo di rivalersi durante la permanenza dell'ormai lungo regime di vincolo'' IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali previste dai DD. LL. LL. 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221 -Attestazione del sindaco sull'entit del danneggiamento -Efficacia, -Poteri dell'Amministrazione finanziaria di accertare successivamente l'entit del danneggiamento -Esclusione dei benefici per la compra-vendita della parte di fondo non danneggiata -Accertamento dell'entit del danneggiamento rispetto al valore dell'intero immobile-Giu risdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria -Giudizio di opposizione -Abbreviazione dei termini Irrilevanza della fissazione del termine di comparizione non abbreviato. (Cass., Sez. I, sent. n. 1593/56 -Pres. Oggioni, Est. Laurora, P.M. Maccarone (conf.) -Raffi Giuliano c. Finanze). L'esibizione da parte degli interessati deU'attestato del sindaco costituisce -al pari della dichia" razione che essi sono tenuti ad inserire nell'atto di trasferimento dell'immobile, sul loro intendimento di uniformarsi alle finalit dei provvedimenti legislativi -un onere inerente all'esercizio del diritto 130 di c~;mseguire le agevolazioni tributarie: vale a dire la condizione preliminare perch l'istanza possa essere presa in esame per dar luogo alla determinaziane provvisor:ia del tributo. L'attestazione del sindaco non vincola l'Amministrazione finanziaria. e, quindi, non le impedisce di accertare, posteriormente, se sussistano in definitiva gli estremi per l'applicazione degli invocati benefici fiscali. Essa .non attesta solo un fatto, ma esprime, in ordine all'entit. dei danni, un giudizio tecnico, che esula dalla previsione dell'art. 2700 O.e., per cui non le si pu attribuire efficacia di prova legale, recando elementi presuntivi di cognizione soggetti alla eventuale rivalutazione dell'Amministrazione finanziaria e da tenersi presenti dal giudice per Ja formazione del suo convincimento. Il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di ricorrere alle nozioni di comune esperienza non denunciabile in Oassazione, rientrando-l'esercizio stesso nella discrezionalit. di lui. I benefici tributari, concessi dalle leggi speciali intese ad agevolare la ricostruzione, spettano quando sia venduto l'intero immobile, distrutto o danneggiato, o, quanto meno, la quota distrutta o danneggiata e non gi l'altra, che non ha subito menomazioni. L'accertamento che il giudice di merito compie per determinare se il fondo compra-vendita sia stato danneggiato per pi di un terzo del valore, non questione di estimazione semplice, ilvalore del fondo essendo fuori di ogni contestazione e trattandosi di accertare soltanto la sussistenza di una circo- stanza (entit del danneggiamento, cui la legge attribuisce conseguenze giuridiche). I termini per la comparizione non possono essere inferiori a quelli fissati dall'art. 163-bis O.p.c., che sono posti a tutela del diritto di difesa del convenuto. Di conseguenza nulla vieta che si eccedano i detti termini, salva la facolt. al convenuto medesimo di ottenere, alle condizioni e nelle forme, di cui al 3 comma del menzionato art. 163-bis, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo sull'altra indicata dall'attore. I suesposti principi valgono anche per l'appello e, inoltre, rispetto ai giudizi d'ingiunzione, nei quali prevista l'abbreviazione a met dei termini di comparizione, sia per l'opposizione al decreto ingiuntivo, sia per la successiva impugnazione. Con questa sentenza, che conferma la precedente n. 2758 del 4 ottobre 1955, pronunciata sull'analogo ricorso di Raffi Raniero, la Corte ha deciso alcune importanti questioni in tema di benefici fiscali concessi dalle leggi speciali intese ad incrementare la ricostruzione edilizia. Particolare segnalazione merita il principio, che esclude di benefici la compra-vendita della sola parte dell'immobile non danneggiata. .Esattamente la Corte ha affermato che, se i benefici sono concessi per incrementare la ricostruzione, essi spettano solo quando sia alienato -e al fine della ricostruzione -o l'intero immobile o la sola parte distrutta o danneggiata. Altro importante principio affermato quello, se.condo il quale l'entit della distruzione o del dan neggiamento, che, com' noto, deve superare il terzo per dar diritto alle agevolazioni fiscali, va commisurata non a~la superficie o al volume e, cio, alla quantit del bene, ma al suo valore. In relazione a tale prinqipio, da .r.wi sostenuto e dalla Corte accolto, andava, per, a nostro avviso, dichiarata improponibile su tale punto l'opposizione, involgendo esso una questione di valutazione. La Corte, invece, ha dato ingresso all'azione, precisando, per, che il valore del fonda rimane fuori contestazione. Tale pronunzia, secondo noi, pu essere accettata soltanto ove si precisi ulteriormente che restano fuori di ogni contestazione non solo il valore dell'intero edificio, ma anche i valori delle singole parti di esso, attribuiti dai competenti organi finanziari e convalidati dagli organi di giurisdizione speciale (Commissione distrettuale e provinciale). Il principio pi importante affermato, a nostro avviso, quello, secondo il quale l'attestazione del sindaco, prevista originariamente e poi esclusa, come quella dell'Ufficio del Genio Civile o dello stesso ufficio finanziario rappresenta soltanto un onere per avere ingresso alla registrazione a tassa fissa, ma non preclude il riesame degli elementi presi originariamente a base del giudizio di valutazione, che nella attestazione insito, da parte dei competenti organi finanziari. Questo giudizio necessariamente provvisorio ed soggetto a riesame non solo quando sia intervenuto un nuovo accertamento di valore, totale o parziale, ma anche in base ad una pura e semplice rivalutazione degli elementi posti a: base di esso. In questi sensi si era gi pronunziata la Commis sione centrale (VI, n: 20951 del 23 febbraio 1951, in cc Riv. Leg. fisc. n 1951, p. 1039). Con l'ultima massima la Corte ha riaffermato la validit della citazione e dell'appello, con cui sia fissato un termine a comparire superiore a quello fissato dalla legge, ordinaria o speciale. Per il combinato disposto degli artt. 163-bis u.p. e 164 C.p.c. il convenuto o l'appellato in tal caso soltanto autorizzato a chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione. Con tale decisione la Corte ha ritenuto assorbita l'altra eccezione, da noi dedotta, dell'inapplicabilit del principio sancito, i'lf tema di procedimento monitorio, dall'art. 645 C.p.c. al giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, che regolato in via autonoma dagli artt. 144 e segg. della legge di registro e dal T. U. n. 639 del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e che, comunque, deve considerarsi giudizio esecutivo e non di cognizione. (Cass. III, n. 54 del 12 gennaio 1953, in questa Rassegna, 1953, pag. 64). G. GUGLIELMI IMPOSTE E TASSE -Imposta fabbricati -Beni demaniali -Produttivit -Reddito imponibile effettivo o presunto. (Cass., I Sez., Sentenza n. 1820/55 -Pres. Acampora, Est. Stella Richter, P.M. Martucci (diff.) Finanze c. Consorzio del Porto di Genova).. L'applicabilit. dell'imposta fabbricati rispttad un bene demaniale, esclusa solo quando il bene sia per sua natura. improduttivo, ovvero quando, pur essendo produttivo, sia espressamente dichiarato esente da legge speciale. -131 Per i beni demaniali il reddito imponibile va riferito all'utilit economica, paragonabile ai canoni di locazione, che pu essere ritratta dai beni medesimi, vale a dire ai canoni delle concessioni-contratto in atto o in potenza. La stazione marittima del porto di Genova soggetta all'imposta sui fabbricati perch le relative costruzioni, di natura demaniale, sono in parte date in concessione dal Consorzio del Porto, ad amministrazioni o privati, che corrispondono un canone annuo, ed in parte tenute in uso diretto dal Consorzio medesimo. Il quesito sottoposto all'esame della Suprema Corte consisteva nello stabilire se i beni demaniali possano o meno essre assoggettati all'imposta sui fabbricati. La tesi sostenuta dalla Finanza, ed intesa alla soluzione affermativa, deriva dalla r_etta interpretazione di due disposizioni, rispettivamente racchiuse negl~ articoli 1 e 2 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136. In particolare l'art. 1 stabilisce: I fabbricati ed ogni stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito, ad un'imposta. E l'art. 2: cr Saranno esenti dalla detta imposta: 10 i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; 2 i cimiteri con le loro dipendenze; 3 i fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze .... . Il carattere generale della prima disposizione e la correlazione, che nella stessa evidente, tra il bene e la capacit da parte di questo, di produrre un reddito, sta a dimostrare che proprio la produttivit l'elemento caratteristico ed essenziale che costituisce presupposto per l'assoggettabilit, di un determinato bene, all'imposta in questione. Il che riceve conferma dall'art. 2, il quale, pi che introdurre eccezioni alla regola generale -come potrebbe a prima vista sembrare dal significato non troppo preciso della espressione usata (saranno esenti) -sta invece a rafforzare la regola stessa, peroh le cosiddette esenzioni, rappre sentano invece altrettanti casi di impossibilit di assoggettamento all'imposta, rispetto a beni che, per loro intrinseca natura, sono del tutto improduttivi di reddito. Ora la Suprema Corte ha appunto posto in rilievo che la legge, nel citato art. 2, parlando di esenzioni, usa un'espressione imprecisa e giuridicamente impropria, in quanto la non assoggettabilit al tributo non dipende da una disposizione di carattere eccezionale, che sottragga quei beni all'imposizione, cui sarebbero per loro natura sottoposti, ma dipende invece dall'improduttivit dei beni. medesimi, cui consegue l'inapplicabilit del bributo, secondo le regole generali . L'esattezza della quale conclusione riceve ulteriore conferma dall'art. 5 del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, che ribadisce che cc le esenzioni (anche in questo caso il termine improprio) dalle imposte dirette, previste dalle norme in vigore, per i beni del demanio pubblico, non sono applicabili ai beni od alle parti dei medesimi che siano produttivi di reddito immobiliare, secondo le leggi concernenti le imposte fondiarie. cc Restano ferme, per tali beni, ancorch produttivi, le esenzioni (in questo caso in senso tecnico) stabilite dalle leggi speciali >l. Dunque espressamente prevista l'assoggettabilit all'imposta fabbricati dei beni demaniali, e tale assoggettabilit deve ritenersi esclusa solo quando, per sua specifica natura, il bene sia improduttiv.o, ovvero sussista espressa norma di favo re, che introduca vera e propria esenzione dalla impsta. Quanto all'accertamento in concreto della produttivit, e cio della idoneit a produrre reddito, evidente che, anche rispetto ai beni demaniali, l'accertamento stesso non pu non seguire la disciplina generale stabilita dalla legge n. 2136 del 1865 e che la imposta debba essere commisurata al reddito effettivo o presunto del bene (art. 6). Va solo rilevato ch, non essendo i beni demaniali suscettibili di formare oggetto di negozi di diritto privato, .per gli stessi il concetto di reddito effettivo va riferito all'utilit economica che in corrrelazione e pu paragonarsi ai canoni di locazione, e cio all'utilit economica che deriva dalle concessioni-contratti. In quanto ai redditi presunti, poi, cio ai redditi relativi ai beni in uso diretto, per i quali deve escludersi l'effettiva esistenza del reddito, riconoscendosi tuttavia una spesa risparmiata, l'imponibile deve ritenersi costituito, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 citato, dal reddito eh(} si potrebbe ricavare, in via di concessione- contratto, cc comparativamente ad altri beni cc posti in simili condizioni e circostanze >l. T. L. G. IMPOSTE E TASSE -Legge 11 gennaio 1951, n. 25 art. 35 -Esonero dalle sopratasse e pene pecuniarie Condizioni. (Cass., Sez. I, Sent. n. 1148/56 -Pres. Piacentini, Est. Fassanisi, P.M. Tavolaro, conf. Mora c. Finanze). I1'esonero disposto dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ricollegato ad una definitiva sistemazione tributaria del contribuente, non ad un atto di cl.emenza o di condono che il legislatore non intese accordare. Conseguentemente, il pagamento del tributo in ogrii caso ha carattere definitivo ed irrevocabile e non pu essere eseguito sotto condizione e tanto meno quella di ripetere quanto si paga, perch verrebbe meno il presupposto precisato e ben noto al contribuente e che costituisce lo scopo unico dello esonero. A completamento di quanto gi rilevato sull'argomento nel commentare la sentenza n. 3296/54 (Rassegna, 1954, p. 276 e segg.), riteniamo opportuno riprodurre la chiara e perspicua motivazione della sentenza sopra indicata, con la quale la Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi sostenuta dalla D-ifesa dello Stato. La questione se il pagamento effettuato allo scopo di beneficiare dell'esonero delle penalit ai sensi dell'art. 35 della legge 11gennaio1951, n. 25, precluda al contribuente la possibilit di ripetizione del tributo indebitamente pagato, stata decisa in sensv affermativo da questa Corte Suprema con la sentenza n. 3296 del 5 ottobre 1954, in materia di imposta sull'entrata Tale insegnamento va riaffermato nella specie, anche se trattasi di imposta erariale sugli spettacoli -tributo che considerato come un'imposta indiretta sul -132" consumo -in quanto il ricordato art. 35 si riferisce genericamente all'adempimento delle operazioni e formalit prescritte dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari. "Il citato art. 35, nella parte che interessa dispone: cc I contribuenti, che.... , adempiano alle operazioni e formalit prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi... sono esonerati dal pagamerito delle sopratasse e. pene comminate per le infrazioni alle leggi stesse ,. cc Tale disposizione compresa nel titolo 50 intestato~ .Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie. Questa intitolazione, i lavori preparatori e il contenuto di norme riguardanti altre specie di imposte, consente di risalire al sistema voluto dal legislatore e convincono l'interprete che la norma in esame pone, senza eccezione di sorta, il divieto assoluto di ogni ulteriore contestazione, inibendo ogni discussione od impugnativa in ordine alla esistenza ed all'ammontare del tributo stesso e conseguentemente anche ogni richiesta diretta ad ottenere la restituzione di quanto si pagato sotto il profilo della mancanza di causa. La ricorrente crede di poter validamente contrastare il preciso testo delle varie relazioni alla citata legge, affermando che nella discussione innanzi alla Camer> (RASTELLO: Il tributo del registro, p. 173). La sentenza annotata ha respinto questa conclusione; e in senso analogo si recentemente pronunciata anehe la Oommissione centrale, ohe ha considerato soggetto del negozio l'amministratore di una societ, insieme oon la societ medesima (deois. 15 luglio 1954, n. 63775, cc Riv. leg. fiso. n, 1955, 66); mentre nella giurisprudenza meno recente, su un piano del tutto analogo, la sentenza 21 giugno 1933 della Oorte di appello di Brescia consider parte contraente anche il curatore del minore, ohe era intervenuto nell'atto per integrare la volont dello ernanoipato Dir. prat. trib. , 1934, 60). In realt, la distinzione fra rapprsentante in senso stretto e rappresentante organo, distinzione su oui si vorrebbe fondare la tesi ripudiata dal Tribunale di Genova nella sentenza annotata, non trova rispondenza nelle leggi fiscali. Al contrario, pi di una disposizione permette di affermare ohe il termine di e< rappresentante n usato dal legislatore indifferentemente per indicare sia il rappresentante puro e semplice, sia il rappresentante-organo (ofr. art. 10 legge 6 gennaio 1929, n. 4; art. 80, n. 4 legge del registro)., Ma soprattutto inesatto il presupposto ohe la volont dell'organo si immedesimi totalmente oon la volont della persona rappresentata, dal ohe si vorrebbe dedurre l'impossibilit di configurare una sogget tivit dell'organo, separata da quella della persona rappresentata. Que~ta deduzione ineooepibile, quando si tratti di organi inoapaoi di vita propria: oos, non v' dubbio ohe una assemblea operi ed agisca solo in funzione e in dipendenza della societ di oui forma organicamente parte. Ma quella deduzione , invece, del tutto arbitraria, quando si tratti di organo dotato di una oapaoit di vita autonoma, e quindi di una volont autonoma, anche se cospirante oon quella della persona rappresentata. In tal oaso, l'organo rappresentativo partecipa all'atto oon un apporto di volont, ohe conserva, almeno in parte, una propria autonmia rispetto . alla volont del rappresentato. In altri termini, l'a aprioristica coincidenza della sfera giuridica dell'organo oon quella della persona rappresentata sussiste solo entro i limiti precisati dal Betti: vale, oio, solo cc quanto l'organo non sia una persona singola, ohe possa, astrattamente parlando, oonoludere un negozio per s n (Il negozio giuridico, pp. 558-559). In questo oaso, non solo la volont dell'organo-rappresentante oontribuisoe al sorgere del negozio, ma, per di pi, configura inevitabilmente un interesse parallelo del rappresentante alla oonolusione del negozio stesso. Questo vuol dire la sentenza annotata, quando (ripetendo le parole della Oassazione, SS. UU., nella sentenza 23 gennaio 1956, n. 202, c