ANNO VIIII -N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1956 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SEB'VIZIO SULLA AMMISSIBILITA ' DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA ' COSTITUZIONALE SULLE LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE. SOMMARIO. -I. Prasuppsti del problema -La natura giuridica delle norme costituzionali e i loro rapporti con le norme ordinarie. -2. Norme costituzionali precet. tive e norme costituzionali programmatiche o di applicazione non immediata. -3. L'art. 15 delle preleggi e la Costituzione. -4. Il concetto di illegittimit costituzionale. -5. L'3 leggi anteriori alla Costituzione alla luce delle disposizioni transitorie. -6. La Corte Costituzionale -Esame dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. -7. I poteri della Corte Costituzionale e le leggi anteriori alla Costituzione -Esame della dottrina e della giurisprudenza. -8. Il nostro punto di vista in proposito. -9. Conclusioni. 1. Il problema pi delicato che sorto in relazione alla istituzione e all'inizio del funzionamento della Corte costituzionale , indubbiamente, quello che attiene alla assoggettabilit a sindacato di legittimita costituzionale da parte della Corte delle leggi anteriori alla Costituzione. Questo problema si presenta non soltanto in forma teorica (e pu dirsi che sotto questo aspetto, non sia stato mai adeguatamente trattato fin'ora dalla dottrina) ma anche in forma pratica e con caratteri di urgenza, in quanto molti dei giudizi di legittimit costituzionale, attualmente pendenti presso la Corte costituzionale riguardano, appunto, leggi anteriori alla Costituzione, sulle quali i giudici di merito hanno ritenuto di dover provocare il giudizio del nuovo massimo organo giurisdizionale. Sembra inutile mettere in rilievo la estrema importanza della questione, dalla cui soluzione, in un senso o nell'altro, possono derivare conseguenze di enorme portata per la stessa stabilit del nostro ordinamento giuridico. E poich abbiamo l'impressione che la trattazione del problema dal punto di vista giuridico non abbia avuto in questi ultimi tempi, quello sviluppo che merita, ci sforzeremo qui di precisarne i termni, e indicare le varie tesi che si sono formulate e di esporre, con la massima possibile chiarezza, la nostra opinione. La soluzione del problema presuppone, necessariamente, l'esame dei rapporti tra le norme della Costituzione e tutte le altre norme, aventi forza di legge, che concorrono a formare l'ordinamento giuridico positivo. Tali rapporti sono di ordine gerarchico e di ordine cronologico. La soluzione delle questioni che concernono il primo tipo di rapporto (gerarchico) evidentemente pregiudiziale e potrebbe, addirittura, essere assorbente, ove, per esempio, si giungesse alla conclusione che la differenza di grado tra le norme costituziol).ali e le leggi ordinarie sia tale da esludere che a quelle possano applicarsi le disposizioni sulla legge in generale e cio le c. d. preleggi. Le tesi che in materia sono state proposte finora dagli scrittori sono le seguenti: una tesi, sostenuta solo da pochissimi, secondo la quale la Costituzione non sarebbe una legge, essendo questa solo la ordinaria espressione del potere legislativo))' mentre la Costituzione espressione della volont popolare (JANNITTI PmoMALLO A.: Sull'applicazione delle norme della Costituzione, in Foro Pad. JJ, 1948, IV, 3) CALAMANDREI: la illegittimit La illegittimit costituzionale delle leggi, pag. 83); una seconda tesi, anche questa poco seguta e di carattere radicale come la precedente, secondo la quale la Costituzione sarebbe composta di tutte o quasi tutte norme di immediata applicazione, qualificandosi ogni distinzione tra tali norme, ai fini dell'applicabilit immediata, come un mezzo, adottato dal Governo e dalla Magistratura, per non dare applicazione alla Costituzione (V. BALLADORE PALLIERI, in Foro Pad. , 1954, IV, 49). Secondo una terza tesi, infine, che seguita dalla maggioranza degli scrittori e dalla totalit della giurisprudenza, le norme della Costituzione sono anzitutto norme di legge (La legge costituzionale, anche se di grado superiore alla ordinaria, pur sempre , una legge ))' CERETI: Corso di Diritto costituzionale, III edizione, 10 p. 345); in secondo luogo esse si distinguono in norme di immediata applicazione o precettive e norme di non immediata applicazione o direttive o programmatiche. .Lo scrittore, che pi di ogni altro ha con estrema chiarezza e precisione di concetti elaborato questa ultima tesi, l'Azzariti, e per una conoscenza, sia pure sommaria, degli argomenti da lut. e.sposti in proposito rinviamo al suo scritto pi recente (La_ _ mancata attuazione della Costituzione e l'opera della Magistratura, in Foro It. , 1956, IV, 1 e segg.) nel quale oltre ad essere riassunti i punti principali dei suoi numerosi scritti precedenti (raccolti, com' 2 noto, in Problemi attuali di diritto costituzionale, Edit. Giuffr, 1951), indicata. tutta. la. dottrina., fino a.ila. pi recente. Come abbiamo gi detto, la. giurisprudenza. ha. seguito, nella. sua. tota.iit, questa. ultima. tesi, guidata. dalle magistrali sentenze della. Corte di Cassazione (S. U. pena.li 7 febbraio 1948, n. 57, in Foro It. 1948, II, 57) e del Consiglio di Stato (Pres. Severi, Est. Gallo; Foro It. 1948, III, 113). Nella. prima. si legge: Il quesito se l_a. Costituzione contenga., per sua natura., soltanto norme direttive va. risoluto negativa.mente. Giacch la. Costituzione un complesso di norme giuridiche che sono principalmente precettive, ma che possono pure essere soltanto direttive o programmatiche, in quanto hanno per -destinatario, oltre i soggetti di diritto, anche il futuro legislatore ordinario, di fronte a.I quale la. norma giuridica costituzionale posta in grado gerarchico pi elevato. Pi precisamente, le norme consacra.te nella Costituzione, fatta. eccezione di quelle, che di solito ne costituiscono il preambolo, sono precettive, come tutte le norma giuridiche; ma alcune sono d immediata applicazione, altre no. Occorre esamina.re caso per caso. In linea. generale pu dirsi che le norme, le quali riconoscono e garantiscono diritti di libert civile (nella cui categoria rientra il diritto di fare quanto la legge non vieta.) sono, di massima, oltre che precettive, anche di immedita. applicazione, qualora beninteso non abbiano bisogno di essere integrate per la. loro applicazione: in quest'ultimo caso assumono, appunto, il carattere di norme direttive o programmatiche, nel senso che pongono principi, di cui il legislatore deve curare l'attuazione . La seconda afferma: ..... pacifica la. premessa che la. nuova Costituzione italiana, come in genere tutte le carte costituzionali contiene in primo luogo l'enunciazione di principi generali ed astratti, cio di principi programmatici, racchiusi nei cosi detti preamboli o in separate dichiarazioni di diritti, che indubbiamente presenta.no il carattere di norme puramente direttive per il futuro legislatore, e possono, per l'interprete, servire soltanto di guida e di orientamento. Nella Costituzione stessa. si rinvengono poi numerosi precetti che o rinviano espressamente alla legge futura allo scopo della loro pi concreta. determinazione o della. loro ulteriore specificazione o integrazione, ovvero ancora per stabilire la. competenza legislativa. su determinate materie; oppure tale rinvio implicitamente presuppongono per la. natura. dei precetti medesimi, che, non contenendo ancora tutti gli elementi di concretezza e di compiutezza. propri del comando giuridico, suscettibile d'immediata applicazione e perci per tutti obbligatorio, non possono parimenti aver per destinatario se non il legislatore futuro, che dovr, con l'emanazione di successive norme, provvedere a. rendere idoneo il precetto alla. sua applicazione. cc Ma la Costituzione stessa contiene, infine, norme gi complete e perfette in tutti i loro elementi, in ordine alle qua.li un ulteriore intervento del legislatore non si presenta necessario nemmeno per una successiva specificazione od integrazione; esse pertanto possiedono gi in s la. forza cogente per tutti i destinatari, e non soltanto per il legislatore. La contraria opinione, che vorrebbe ravvisare il carattere costante di principi programmatici, o talora di norme precettive ma. -dirette sempre al solo legislatore, nell'intero contenuto della Costituzione, costituisce un'affermazione che, per la. sua genericit, si converte addirittura in una petizione di principio, in quanto non tiene conto della realt giuridica, precipuo fondamento dell'opera. dell'interprete, e, cio, della incontrovertibile constatazione che alcune norme, come quella. che in appresso dovr prendersi in esame a.i fini della. presente controversia., quando sono nella Costituzione stessa formula.te con tali caratteri di compiutezza e di concretezza da. non richiedere la. bench minima integrazione in leggi successive, non si differenzia.no dal precetto legislativo per tutti obbligatorio se non per la. superiore natura ed efficacia., propria delle norme costituzionali>>. (V. in senso assolutamente conforme IV Sezione, n. 352 del 26 ottobre 1949 pres. Papaldo, Est. Mezzanotte). .Ai suesposti principi informata anche la. giurisprudenza della. Corte dei Conti, per la. quale rinvia.mo a.lle risoluzioni della Sezione di controllo 23 giugno 1953, n. 2 e 15 giugno 1954, n. 15 (rispettiva. mente in Rivista della Corte dei Conti 1953, II, 120 e 1954, II, 73). 2. Le conseguenze che derivano dall'applicazione di ciascuna. delle tre tesi, a.i fini del rapporto gerarchico tra. Costituzione e leggi ordina.rie, sono facilmente intuibili. Se si segue la prima. tesi, un rapporto giuridica.mente (o meglio giudiziariamente) rilevante tra norme costituzionali e norme ordina.rie non esiste. Come dice il Oa.lamandrei (Op. cit., p. 82): cc Leggi costituzionali e leggi ordinarie si troverebbero ... in una situazione reciproca simile a quella in cui si trovano tra loro le norme internazionali e le norme interne: non possono incontrarsi e, quindi, non possono neanche essere incompatibili . Quindi, nessuna legge ordinaria, anteriore alla Costituzione, potrebbe essere abrogata da una norma contraria di questa. superfluo rilevare l'assurdit di una simile tesi che, se applicata rigorosamente, porterebbe a ritenere tuttora in vigore, ad esempio, perfino le norme relative alla delega legislativa ed alla emanazione dei decreti legge contenute nella legge 31 gennaio 1926, n. 100, le cui disposizioni non sarebbero state abrogate da quelle contrarie contenute negli articoli 76 e 77 della Costituzione, che, vaganti nell'empireo legislativo, non si sarebbero ancora con quelle mai incontrate. Anzi, non avremmo ancora la bandiera della Repubblica, non constandoci dell'esistenza di una legge ordinaria con contenuto identico all'art. 12 della Costituzione. .Altrettanto assurde le conseguenze della second.a tesi. Riconoscere l'immediata applicabilit di tutte o quasi tutte le norme della Costituzione, obbligando, quindi, tutti i giudici e gli organi dell'Amministrazione a disapplicare le norme precedenti -3 contra.rie pi che alla. lettera, allo spirito delle norme costituzionali, anche quando l'applicazione di queste sarebbe solo possibile sul pia.no negativo della abrogazione delle norme precedenti e non sul pia.no positivo della loro sostituzione con una. disciplina. nuova, per difetto delle indispensabili disposizioni integrative (particolarmente a carattere organizzativo), significa. postula.re la. creazione di una serie di la.cune incolmabili nell'ordinamento giuridico e significa., sopra.tutto, tra.dire la. stessa. volont. dei costituenti che, rimettendo al legislatore futuro l'attuazione concreta dei principi da. essi enunciati, implicitamente vollero che tale attuazione fosse gradua.le e ponderata. Scrive, in proposito, il CRISAFULLI (Norme costituzionali programmatiche, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. n, 1951, 364): ,, 1948, IV, 49): cc bens vero che ogni questione sulla costituzionalit, di una legge implica un contrasto tra la legge e le norme costituzionali; ma il contrasto non con qualsiasi delle norme della Costituzione, bens specificamente con quelle che disciplinano la formazione de11a legge. La inconstituzionalit, della legge sembra, quindi, riflettere non tanto il contenuto concreto di essa, quanto il suo processo formativo, vale a dire l'attivit del legislatore, al quale si atteggia una specie di eccesso di potere sotto il profilo che gli organi legislativi non avevano il potere di emanarla senza l'osservanza di determinate forme. Il contenuto concreto della legge pu venire in considerazione soltanto allo scopo di stabilire quali siano le forme che erano da osservare per l'emanazione della legge avente quel determinato. contenuto . Ora, se cosi , se, cio, la illegittimit costituzionale un vizio che concerne solo il procedimento di formazione della legge, s che il legislatore pu dare a questa qualsiasi contenuto, anche contrario alla Costituzione, sol che osservi la speciale procedura stabilita per l'approvazione di norme che abbiano quel contenuto, pare difficile ammettere che un contrasto tale da determinare il vizio di illegittimit costituzionale, possa sussistere cc allorch si tratta di leggi anteriori alla Costituzione, le quali, appunto perch anteriori, non potevano essere emenate secondo le forme che la 0ostituzione sopravvenuta prescrive. La legge anteriore, se fu emanata nelle forme che a suo tempo erano prescritte, perfettamente costituzionale, e tale rimane, perch non sembra che si possa senza contraddizione parlare di una incostituziona. lit, sopravvenuta. Potr, bens esservi un contrasto tra. le disposizioni della legge e disposizioni dettate nella Costituzione; ma per risolvere questo contrasto non occorre discutere della validit, della legge. Esso potrebbe essere risoluto in base alle regole generali sulla successione delle leggi, in quanto che la Costituzione, che anche essa una legge come tutte le altre, quale legge posteriore abroga le disposizioni della legge precedente con essa incompatibilli (art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile). La prevalenza delle norme costituzionali,. in ques.to. caso, non deriva dal. loro carattere costituzionale, ma soltanto dal tempo della loro emanazione . 5. Agli argomenti sopra esposti a conforto della tesi, secondo la quale per le leggi anteriori alla Costituzione non pu parlarsi di illegittimit, costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione, si possono aggiungere, riteniamo, altri argomenti desunti dalla lettera di norme espresse della stessa Costituzione e precisamente della disposizione transitoria XVI. Tale disposizione stabilisce al legislatore ordinario un termine di un anno, per adeguare la legislazione preesistente in materia costituzionale alle norme della Costituzione. Si tratta di termine ritenuto paci:camen'te non perentorio (nel senso che la sua scadenza non importa certo decadenza nel legislatore ordinario dalla facolt, di revisione e di coordinamento delle precedenti norme costituzionali (v. ZZARITI, in cc Foro It. n, 1956, IV, 1 e segg.). Ci premesso, rileviamo che la disp. XVI stabilisce che cc entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplieitamente o implicitamente abrogate. La corretta interpretazione della norma pu essere soltanto la seguente: quelle leggi anteriori alla Costituzione che regolavano materie ora regolate dalla Costituzione (e in tal senso si pu parlare di leggi costituzionali precedenti, mancando ogni distinzione formale tra tali leggi e quelle ordinarie) possono essere state abrogate espressamente dalla Costituzione o possono essere state abrogate implicitamente, in applicazione dell'art. 15 delle preleggi, perch incompatibili con norme precettive della stessa Costituzione o perch regolanti materia ora regolata completamente da norme precettive della stessa Costituzione. Quelle leggi costituzionali anteriori le quali, invece, non sono da considerare abrogate, evidentemente perch in contrasto solo con norme non precettive della Costituzione, dovranno essere coordinate con questa dal legislatore ordinario, entro un anno. Finch a tale coordinamento e a tale revisione non si sar, proceduto (e abbiamo visto che il termine di un anno non perentorio) evidente che queste leggi si debbono intendere tuttora in vigore e pienamente legittime. Ora; non si comprenderebbe perch questa soluzione che vale per le leggi costituzionali anteriori, non debba valere per tutte le leggi anteriori alla Costituzione, tanto pi che per il solo fatto che si riscontri un contrasto tra una. norma della Costituzione e una norma di legge anteriore questa _ assume la qualit, di norma costituzionale precedente (in senso materiale, che l'unico rilevante per il periodo llinte-Oostituzione). 6 D'altronde, se si esamina la disposizione XVI, alla luce dei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, se ne dedurr facilmente il suo vero scopo che stato soltanto quello di stabilire un termine breve (che, seppur non perentorio, certo politicamente vincolante) entro il quale il legislatore ordinario doveva provvedere alla revisione ed al coordinamento delle leggi pi importanti anteriori alla Costituzione (e cio per le leggi costituzionali). Il significato della norma non poteva invece essere quello di limitare tale opera di revisione e coordinamento da parte del Parlamento della Repubblica alle sole leggi costituzionali anteriori. evidente, infatti, che, inserendosi la nuova Costituzione repubblicana in un ordinamento giuridico gi esistente e che non si voleva (e d'altronde nemmeno si sarebbe potuto) integralmente abrogare, e nemmeno colpire con un sospetto generale di incompatibilit col nuovo ordinamento, la revisione e il coordinamento dell'ordinamento precedente con l'ordinamento creato dalla nuova Costituzione erano indispensabili e scaturivano, pi che da una qualunque norma giuridica, dalla stessa logica dei fatti. Non poteva, invero, una tale opera essere compiuta dal costituente al quale spettava solo di dettare i principi fondamentali del nuovo ordinamento democratico dello Stato. Nell'ambito di questi principi, era al legislatore ordinario che veniva attribuito il compito di provvedere al minuzioso lavoro di coordinamento e revisione delle leggi anteriori, per eliminare quelle discordanze e quegli anacronismi che inevitabilmente doveva provoc:;i,re l'immissione nell'ordinamento giuridico preesistente delle norme della nuova Costituzione. Su un piano nettamente superiore, si verificava la stessa situazione che si verifica quando il legislatore ordinario, dovendo procedere ad opera di riforma della codificazione, si limita a dettare i principi direttivi e gli scopi da raggiungere al potere esecutivo al quale, come tecnicamente pi idoneo, affida la concreta formulazione delle norme. Ohe sia quella suesposta la vera natura giuridica della XVI disposizione transitoria, che essa, cio, sia stata dettata solo allo scopo di. stabilire un termine all'attivit del legislatore futuro, in vista della particolare urgenza della materia da coordinare, risulta anche dalle analoghe norme contenute nella disposizione transitoria VI, nella disposizione transitoria VII (1 comma), nella disposizione transitoria IX, nelle quali sono appunto stabiliti termini diversi e tutti pi ampi di quello della disposizione XVI per il coordinamento e revisione di leggi concernenti determinate materie, per le quali l'urgenza della revisione era meno sentita. chiaro che, quando si tratta di materie non comprese nelle suddette disposizioni transitorie, non significa che il costituente abbia escluso per queste la necessit del coordinamento e della revisione ma soltanto che per queste ha lasciato alla discrezionalit del legislatore ordinario il compito di fissare i tempi della attuazione del programma contenuto della Costituzione. Ma se cosi , sarebbe assurdo pensare che nello stesso momento in cui il Costituente affidava un tal compito di coordinamento delle norme anteriori con la Costituzione al legislatore futuro, egli volessse con l'art. 134 disporre che sulle stesse leggi da coordinare e, evidentemente, in concorrenza con l'opera di coordinamento, si esercitasse un potere di invalidazione da parte di organo costituzionale diverso dal Parlamento. Riassumendo, da qualunque punto di vista si esamini il problema del rapporto tra Costituzione e leggi anteriori, la sola norma che pu applicarsi per regolare questo rapporto l'art. 15 delle pre leggi: o abrogazione perch si verificano i presup posti da esso previsti o mantenimento in vigore. 6. Dobbiamo ora esaminare se la soluzione che abbiamo fin qui delineata subisca modificazioni in relazione alla istituzione e al funzionamento della Corte costituzionale. Presupposto di quest esame un breve cenno sulle origini della Corte e sugli scopi che il legisla tore costituente volle perseguire istituendola. A questi fini, la fonte d'informazione pi atten dibile appaiono i lavori dell'Assemblea Costituente, nella quale il problema fu ampiamente dibattuto, con la manifestazione di opinioni contrastanti sulla opportunit o. meno di procedere alla istituzione del nuovissimo organo supremo di giurisdizione costituzionale. Tutti i deputati per furono con cordi nel riconoscere quali dovessero essere, comun que, i limiti della sua competenza in materia di sindacato sulle leggi. Ci sembra indispensabile ricordare, in proposito sia l'opinione dell'on. La Pira, sulla quale si form il consenso generale, sia l'opinione dello stesso relatore on. Rossi, che riassunse la discussione. Disse il La Pira: Noi abbiamo creato una legge base, come si dice, una norma base, che la Costituzione, la quale determina per il futuro legislatore delle condizioni, dei limiti, degli orientamenti. .Allora, se c' una legge base la quale suscettibile, di violazione da parte del legislatore futuro, la conclusione evidente; deve esistere un organo giurisdizionale il quale accerter, ove queste violazioni avvenissero, il verificarsi di tali violazioni. Quindi, se esiste una norma base, quale la Costituzione, e se questa suscettiva di violazione, deve esistere una funzione giurisdizionale e un organo appropriato che questa funzione eserciti. Per coronare l'edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una volta, ci vuole per forza una Corte costituzionale. Se c' questa giurisdizione speciale, ci deve essere un organo particolare. N si pu dire: ricorriamo alla giurisdizione ordinaria, perch si potrebbe eccepire che la giurisdizione ordinaria con i suoi organi ordinari di giurisdizione si riferisce a legge ordinaria, a quella che si chiama legge successiva, derivata, ma non alla legge base, alla norma base, la quale appunto perch tale, ha caratteri speciali e, pertanto caratteri speciali devono avere la giurisdizione e l'organo corrlatlvk Quindi per queste ragioni, data cio l'essenza e la finalit giuridica della Costituzione rigida, l'esistenza di una Corte Costituzionale indispensabile. 7 Se vogliamo che il nostro edificio sia completo, necessario mettere questa volta. (Assemblea Costi tuente verbali p. 2627). Il relatore on. Paolo Rossi, riassumendo la discus sione e rispondendo alle critiche rivolte da alcuni deputati, disse, riferendosi particolarmente alla critica dell'on. Preti il quale sollev il dubbio che la attribuzione alla Corte costituzionale dei poteri di sindacato sulle leggi si risolvesse nella creazione di un organo al di sopra del Parlamento (opinione che implicava, evidentemente, l'affermazione che la Corte potesse sindacare solo le leggi future e non quelle passate): Io non vedo che l'autolimite sia una rinunzia alla sovranit; non vedo che il Parlamento, ponendo a se stesso l'obbligo di non violare taluni principi abdichi alla sua autorit: la afferma pi che mai; (Assemblea ~Costituente, verbali p. 2633). E precisando ulteriormente questo suo concetto, per dimostrare che, in tutti i casi, l'ultima parola resta sempre al Parlamento, aggiunse: (( La Corte costituzionale annulla una legge, annulla un decreto. E va bene: la legge ritorna al Parlamento. Il Parlamento la riesamina ed libero di modificare la legge o di modificare la Costituzione per modo che la legge cessi di essere incostituzionale. C' nel progetto l'art. 130 (poi divenuto 138) che determina i modi attraverso i quali anche la Costituzione pu essere mutata, talch in definitiva, con semplici garanzie dirette contro le improvvisazioni e l'infatuamento, al vertice della sovranit . e della responsabilit restano indefettibilmente il Pl!irlamento ed il popolo (ibidem). E per completare il quadro delle discussioni svoltesi in relazione al problema suaccennato, giover ricordare che fu sollevato dall'on. Gullo il dubbio che la formula usata nell'art. 134 ({ con troversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi >i attribuisse alla Corte addirittura il potere di sindacare in via permanente e di propria inizia tiva tutte le leggi emanate dal Parlamento, al fine di accertarne la conformit alla Costituzione, s che egli proponeva che invece che di illegittimit costituzionale, si parlasse di illegittimit per chia rire che la Costituzione presumeva che tutte le leggi fossero conformi ad essa salvo che, sorgendo controversia nei modi da essa previsti, se ne accer tasse dalla Corte su domanda, di chi a tanto era legittimato, la concreta incostituzionalit. (ibidem pag. 2634 e segg.). Questa preoccupazione, evidentemente, sarebbe stata assurda se si fosse voluto attribuire alla Corte il potere di sindacare la costituzionalit delle leggi emanate anche anteriormente alla Costituzione; essa fu, d'altronde, eliminata, precisandosi, come opportunamente disse il Ruini che non si voleva affatto attribuire alla Corte costituzionale, (( una funzione in qualche modo analoga a quella di regi strazione che ha la Corte dei Conti . Concludendo, e poich le nostre ricerche, che abbiamo svolto con la maggiore accuratezza possi. bile non ci hanno consentito di rinvenire, nei lavori dell'Assemblea Costituente, l'espressione di alcuna opinione, la quale attribuisca alla Corte costituzionale il sindacato su leggi diverse da quelle emanate dal Parlamento della Repubblica, riteniamo di potere affermare ch questa opinione, poi sostenuta, come vedremo, da alcuni scrittori, non trova nel pensiero dei costituenti alcuna base. Fu subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione che il problema della incostituzionalit delle leggi anteriori cominci a prospettarsi. E ci avvenne, come abbiamo visto, quando si tratt di decidere se l'art. 113 della stessa Costituzione che stabilisce che contro gli atti della Pubblica Amministrazione sempre ammessa la tutela giurisdizionale, dovesse essere applicato anche in relazione a quegli atti per i quali leggi anteriori alla Costituzione escludevano o limitavano tale tutela. 7. Fu in relazione a tale questione che ilConsiglio di Stato prima, e poi la Corte di Cassazione (che gi s'era occupata, peraltro, di questione analoga in relazione all'art. 25 della Costituzione) elaborarono la teoria della distinzione delle norme costituzionali in norme precettive e norme programmatiche (o meglio, di applicazione non immediata), derivandone la conseguenza che per le norme precettive dovesse valere, in relazione alle leggi anteriori contrarie, il principio stabilito nell'art. 15 delle preleggi. Contro questa teorica, la quale aveva innegabilmente il merito di dare concreta applicazione alla Costituzione, nei limiti del possibile, facendola diventare legge operante dello Stato e dando cos un senso pratico al nuovo ordinamento della Repubblica, si schierarono alcuni cc supercostituzionalisti teorici>> (cos li chiama il LENER in ((Civilt Cattolica , 1953, III, 40) i quali affermarono che l'articolo 15 delle preleggi fosse inapplicabile ai rapporti tra leggi costituzionali e leggi ordinarie, attesa la differenza di grado tra queste e che il giudice ordinario (inteso come contrapposto al giudice costituzionale) quando fosse sorta questione di incompatibilit tra la Costituzione e qualsiasi altra legge, anteriore o posteriore ad essa, <(avrebbe dovuto astenersi dal giudicare sui rapporti tra legge ordinaria e legge costituzionale per deferire la questione alla Corte costituzionale (CERETI: Norme costituzionali e leggi ordinarie, in cc Foro Pad. , 1948, IV, 81). Dopo il Cereti che, come vedremo, ha successivamente cambiato opinione, numerosi sono gli autori che propendono per la tesi della assoggettabilit a sindacato, da parte della Corte costituzionale, di tutte le leggi anteriori o posteriori alla Costituzione. Cercheremo qui, di riportare, almeno per i prin cipali di questi autori, gli argomenti addotti a sostegno della propria tesi. Afferma il MoRTATI (Istituzioni di Diritto pubblico, Cedam, 1955, p. 646): e( Nessun: dubbio pu sorgere circa la sottoposizione a sindacato delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione per contrasto con le norme materiali di questa. Manifestamente infondata l'opinione espressa in contrario, sulla base di un presunto principio secondo cui la validit di un atto debba essere valutato alla stregua dell'ordinamento vigente al momento della sua emissione. Si tratta dell'errata --8 generalizzazione di un principio che valido solo per la regolarit formale degli atti anteriori, o pu esserlo in limitati casi di atti particolari, non mai per gli atti normativi, i quali in tanto possono conservare la validit originaria, in quanto siano suscettibili di inserirsi, armonicamente, nel sistema creato sana nuova Costituzione . Sostiene il BARILE (Efficacia abrogante delle norme della Costituzione, in Commentario diretto da Calamandrei e Levi, Barbera, 1950, p. 79): e< Mentre deve risolversi negativamente l'opposto problema del sindacato di costituzionalit dell '.A.G.O. sulle leggi posteriori, riteniamo doversi risolvere invece positivamente il problema del sindacato della Corte costituzionale sulle leggi anteriori. Il Testo non solo dell'art. 134 della Costituzione, ma anche dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e del progetto governativo 14 luglio 1948 parla genericamente di controversie relative alla illegittmit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; nessuna norma esiste che vieti alla parte in giudizio di impugnare la costituzionalit di una legge anche dopo anni che essa stata pubblicata; e quindi anche se la emanazione risale ad un'epoca anteriore al 1948, vertendosi qui nella prima ipotesi dell'art.134 cita~o. Non potendosi, pertanto escludere che ilsindacato della Corte costituzionale possa estendersi anche alle leggi vecchie, esso da ritenersi ammissibile sia pure considerando che il giudizio che la Corte pronunzier in tali casi sar un giudizio di inefficacia e non di invalidit, sempre nell'ambito della legittimit costituzionale. cc Riassumendo, la .A.G.O. ha il potere di deter minare l'immediatezza di applicazione delle norme della Costituzione; tale potere si esercita mediante l'accoglimento del principio interpretativo della abrogazione delle norme precedenti in contrasto con la Costituzione, mentre non pu esercitarsi me diante la dichiarazione di incostituzionalit delle norme stesse; solo la Corte costituzionale potr di chiarare incostituzionali le stesse norme, venendo il suo sindacato ad aggiungersi al potere di interpre tazione, spettante al giudice ordinario, ma con diversa efficacia . E il CALAMANDREI nel suo volumetto La illegittimit costituzionale delle leggi nel processo civile (Cedam, 1950, 84) afferma: cc N si potrebbe replicare che l'art. 136 scritto per le leggi nuove e cio per le leggi ordinarie che saranno emanate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non per quelle che erano in vigore prima; l'art. 134, ammettendo il sindacato di legittimit costituzionale sulle leggi, non distingue fra leggi precedenti e leggi successive alla Costituzione ed autorevolmente stato espresso al Senato l'avviso che a tale sindacato siano soggette nello stesso modo tanto le leggi emanate dopo, quanto le leggi emanate prima. Dunque se anche le leggi ordinarie, emanate prima della Costituzione, ma con essa ora contrastanti sono soggette al sin dacato di legittimit costituzionale della Corte, in forza del quale possono perdere efficacia solo dal giorno successivo a quello della pronuncia della Corte, questo dimostra, se non mi inganno, che fino a quel giorno le leggi ordinarie contrastanti con la Costituzione sono rimaste in vigore e che fino a quel giorno la Costituzione non ha avuto su di esse diretta ed immediata efficacia abrogativa. Il che porterebbe a concludere, contrariamente a quello che in questo primo anno ha ritenuto l'opinione prevalente, che nella Costituzione non vi siano disposizioni direttamente applicabili sullo stesso piano delle leggi ordinarie '" Il Crisafulli (Op. e loc. cit.) indicando i mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e soprattutto dalla Costituzione per dare attuazione alle norme costituzionali c. d. programmatiche, sostiene che l'eventuale annullamento da parte della Corte costituzionale delle vecchie leggi incompatibili con tali norme, obbliga, indirettamente, gli cc organi legislativi ad uscire dalla loro inerzia e a provvedere sollecitamente in modo conforme alla norma costituzionale programmatica. Mancando, infatti, le norme di legge che sarebbero necessarie e doverose in attuazione di una norma costituzionale e programmatica, la relativa materia continua ad essere regolata dalla legislazione anteriore. La quale sar diventata frattanto incostituzionale, in quanto disponga in modo incompatibile con le successive norme di grado superiore (ma non sar stata abrogata tacitamente, per essere queste ultime esclusivamente programmatiche). Ed in tal caso, coloro che vi abbiano interesse saranno abilitati, nel corso di un qualsiasi giudizio penale, civile o amministrativo, ad impugnare le norme anteriori per i:llegittimit costituzionale sopravvenuta e la Corte potr a sua volta pronunciarn,e l'annullamento'" L'ESPOSITO nel suo scritto: Leggi vecchie e Costituzione nuova (in cc Giur. It. n, 1948, III, 81), per contrastare la tesi seguita dal Consiglio di Stato della applicabilit immediata dell'art. 113 della Costituzione con conseguente abrogazione delle norme anteriori contrarie, rilevato che il divieto stabilito nell'art. 113 medesimo un divieto diretto al legislatore futuro, afferma che il divieto, come ogni divieto al legislatore, nel sistema instaurato dalla nostra Costituzione non ha tanta forza da impedire che una legge contraria alla Costituzione possa venire ad esistenza e non ha tanta efficacia che ogni legge contraria cessi automaticamente di esistere. Esso d solo la possibilit di ricorrere alla Corte costituzionale e di ottenere che la legge contraria cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione proclamante la illegittimit costituzionale della disposizione. E questo vale tanto per le leggi future che per quelle passate, essendosi statuito genericamente che cc la Crte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non che essa giudica solo della costituzionalit della emissione delle leggi o delle leggi che si emetteranno. Perci quando la Corte comincer a funzionare, dato il sistema che si voluto instaurare in Itali_a, ..~ar necessario rivolgersi alla Corte perch, una-pr una, le molte leggi che hanno escluso ricorsi giurisdizionali contro particolari atti amministrativi cessino di avere vigore . -9- Per completezza di indagine, citiamo, poi, il LucIFREDI (La nuova Costituzione italiana, S.E.L., 1951, p. 236) secondo il quale non sembra seriamente dubitabile che il giudizio (se. della Corte costituzionale sulla costituzionalit delle leggi) possa effettuarsi anche con riferimento a leggi emanate anteriormente all'entrata in vigore della nuova Costituzione e, infine, il Battaglia (Loc. cit.) se condo il quale ... oggi, per la prima volta, in Italia .sorge il problema della incostituzionalit delle leggi anteriori in sede 0 Separata e distinta da quella della loro abrogazione. E naturalmente nasce dopo che le magistrature ordinarie hanno dichiarato che le norme anteriori non sono state abrogate proprio perch il problema della abrogazione per cosi dire un prius logico e temporale di fronte a quello della incostituzionalit . .Abbiamo voluto riportare, col massimo scrupolo, le opinioni di quasi tutti gli scrittori che sostengono la tesi della assoggettabilit a sindacato di costituzionalit delle leggi anteriori alla Costituzione, per evitare equivoci. Ci limitiamo, invece, ad accennare brevemente agli scritti degli .Autori che sostengono la stessa tesi che noi sosteniamo, e che sono il VIRGA (Origine, contenuto e valore delle dichiarazioni costituzionali, in Rass. Dir. Pubbl. , 1948, p. 17 e segg. e particolarmente p. 38), il BIANCHI d'ESPINOSA (Commento alla Costituzione di Baschieri ed altri, 1949, p. 468 e segg. ), sostanzialmente il Cereti, il quale come abbiamo detto, ha modificato la precedente opinione gi sopra riportata (in Diritto Costituzionale Italiano, III ediz., p. 435, in relazione alla p. 345) lo STENDARDI (la Corte Costituzionale, Ed. Giuffr, p. 63) e possiamo aggiungere come il pi autorevole tra questi, lo stesso .Azza.riti, riportandoci al suo scritto gfa sopra citato. La giurisprudenza delle magistrature superiori tutta nel senso che le leggi anteriori non siano soggette a sindacato di costituzionalit da parte della Corte costituzionale. Citiamo in proposito la decisione del Consiglio di Stato n. 392 Sez. IV, dell'll agosto 1950 (pres. Colucci-est. Caccioppoli, ricorrente Merola, in questa Rassegna; 1950, p. 198) la quale affermato che la norma dell'art. 51 della Costituzione, avendo carattere puramente direttivo non ha abrogato le norme precedenti contrarie, aggiunge, quanto al modo di eliminare questa certamente grave incompatibilit, che >. Per quanto riguarda la_ giurisprudenza della Corte di Cassazione, rinviamo alle numerosissime sentenze emesse specialmente in materia di sicurezza pubblica (ammonizione, confine di polizia, diffusion~ di manifestini, ecc.) nelle quali, affermandosi il mantenimento in vigore delle norme della legge di P. S. in base all'argomento che le norme posteriori contrarie della Costituzione non sono di immediata applicazione, si sempre espressamente detto che spetter al legislatore futuro adeguare le leggi anteriori alle norme programmatiche della Costituzione e mai si prospettata la possibilit di rimet-. tere la questione alla Corte costituzionale. E che questo sia l'indirizzo della Suprema Corte emerge anche dal fatto che, mentre dopo l'inizio del funzionamento della Corte costituzionale, numerosi giudici di merito hanno rimesso al giudizio di questa il sindacato sulla incostituzionalit di norme del T. U. di P. S. vigente, o di altre leggi anteriori alla Costituzione e contrarie a norme program,matiche di questa, la Corte di Cassazione ha finora sempre respinto le eccezioni sollevate in proposito dalle parti, escludendo che ricorressero gli estremi per l'applicazione dell'art. 134 della Costituzione e delle norme di attuazione. appena il caso di accennare che lo stesso indirizzo stato seguito anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. 8. Tracciato cosi, sia pur sinteticamente, un quadro abbastanza completo dello stato della dottrina e della giurisprudenza, possiamo ora esporre il nostro punto di vista sulla questione. QuellQ che occorre tener ben fermo che l'effetto della pronunzia della Corte Costituzionale, quando dichiara l'illegittimit costituzionale di una norma di legge, identico alla abrogazione di questa. Infatti, cessare di avere efficacia (art. 136 Cost.) lo stesso che essere abrogata. Ora, questo effetto, per quanto riguarda le leggi posteriori alla Costituzione consegue, come abbiamo visto, al riconoscimento che tali leggi contengono norme modificatrici della Costituzione per l'approvazione delle quali non stata seguita la speciale procedura prevista dall'art. 138. Ma chiaro -che lo stesso ragionamento non pu ripetersi per le leggi anteriori, per le quali assurdo pensare che dovessero essere approvate con una speciale procedura che nessuna disposizione dello Statuto albertino prevedeva. Perci, l'effetto abrogante della decisione della Corte costituzionale dovrebbe fondarsi solo sul contrasto sostanziale tra la Costituzione e le leggi anteriori. Si ritorna, quindi, qui al problema gfa esaminato nella prima parte di questo articolo. J?er le leggi anteriori alla Qostituzione si sarebbe, cio, ll!tr()_dotta una nuova specie di abrogazione che funzionerebbe al di fuori di tutti i presupposti stabiliti nell'art. 15 e per sola forza della decisione della Corte costituzionale. Ma questa decisione, per quel -10 che abbiamo detto, dovrebbe necessariamente mantenere implicita la dichiarazione che la norma costituzionale, per la contrariet alla quale vengono abrogate le norme anteriori, deve considerarsi entrata in vigore a tutti gli effetti. Sarebbe, infatti, contraddittorio ed assurdo pensare che la Corte Costituzionale possa attribuire ad una norma della Costituzione la forza di abrogare una legge anteriore senza riconoscerle, previamente, la forza di regolare con nuov disciplina la materia gi regolata dalla norma anteriore. Ab biamo gi detto, infatti, e ci sembraindiscutibile che una incompatibilit sostanziale tra due norme successive nel tempo, .pu aversi soltanto quando la norma nuova entrata completamente in vigore. Ora, poich tutto il ragionamento che abbiamo fatto si fonda sul presupposto che la incompatibilit tra leggi anteriori e norme costituzionali si riferisce a norme costituzionali di applicazione non imme -diata, chiaro che come questa incompatibilit non potrebbe determinare, per le ragioni che abbiamo esposto, l'abrogazione della norma anteriore in forza dell'art. 15 delle preleggi, cosi non pu determinare tale abrogazione in forza di una deci sione della Corte costituzionale, a meno che non si ritenga che la Costituzione abbia voluto attribuire alla Corte costituzionale il potere di rendere applicabili norme che essa ha considerato solo come programmatiche. Non ci sembra che contro la nostra tesi possa obiettarsi che se fosse vero che l'abrogazione di una norma pu aversi solo quando quella contraria in vigore, questo principio impedirebbe anche che la Corte costituzionale dichiarasse affette da illegittimit costituzionale le leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione. Infatti, come ripetiamo ancora una volta, l'abrogazione ad opera della Corte costituzionale delle leggi posteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione deriva dal fatto che tali leggi posteriori si risolvono, in sostanza, in una modificazione delle norme programmatiche stesse, adottata senza seguire la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione. In altri termini, il vizio di illegittimit costituzionale per le leggi posteriori alla Costituzione un vizio in procedendo dell'attivit legislativa. Per essere ancora pi precisi ed adottare uria formula propria della prassi processuale che si segue avanti la Corte di Cassazione, e traducendo in questa formula quanto stato detto cos chiaramente dall'Azzariti (vedi supra), riteniamo che ogni questione di illegittimit costituzionale portata davanti alla Corte costituzionale dovrebb'essere formulata nei seguenti termini: cc Violazione dello art. 138 della Costituzione in relazione all'art... (e qui dovrebbero essere indicati gli articoli della Costituzione o delle leggi costituzionali che regolano la materia sostanziale regolata in modo diverso dalla legge ordinaria). E nemmeno si dica che la funzione della Corte costituzionale nell'abrogare le norme anteriori contrarie a disposizioni programmatiche della Costituzione quella di fare da pungolo al legislatore ordinario, costringendolo ad emanare le norme che debbono dare attuazione concreta a quel programma perch in primo luogo non risulta in alcun modo che questa sia stata la ratio che ha ispirato l'istituzione della Corte, in secondo luogo una tale funzione politica e non giuridica e, come emerge chiaro dai lavori della Costituente; si-volle espressamente negare alla Corte costituzionale ogni potere di interferire politicamente nell'azione degli altri organi costituzionali; in terzo luogo, evidente che a nessuno sarebbe venuto in mente di attribuire alla Corte un simile compito se essa fosse entrata subito in funzione, essendo evidentemente inconcepibile parlare di inerzia del legislatore nei primi tempi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ed chiaro che non ha alcun fondamento una tesi che, in difetto di norme apposite, volesse attribuire ora alla Corte compiti che non aveva quando fu istituita. Concludendo su questo punto, sembra chiaro che a favore della nostra tesi sta il fatto che seguendosi la tesi contraria' il potere di sindacato della Corte sulle leggi posteriori alla Costituzione si eserciterebbe in base a criteri diversi da quelli in base ai quali si eserciterebbe sulle leggi anteriori. E cio, per quelle, i criteri di giudizio atterrebbero alla procedura di approvazione delle leggi in relazione al loro contenuto; per queste atterrebbero al contetenuto in s, indipendentemente dalla procedura seguita per l'approvazione. In altri termini, sulle leggi posteriori alla Cost.tuzione la Corte costituzionale eserciterebbe il potere (che poi quello riconosciutole chiaramente dalla Costituzione) di controllo sostanzialmente costituzionale e formalmente giurisdizionale: un controllo, cio, che si conclude con una sentenza la quale accerta che la legge non stata approvata con la procedura prevista dalla Costituzione per quelle leggi che hanno contenuto di modificazione di norme costituzionali. L'effetto abrogante consegue da questa sentenza come effetto voluto dall'art. 136 della Costituzione e non come effetto derivante direttamente e soltanto dalla sentenza. Invece, per le leggi anteriori alla Costituzione la Corte costituzionale, ove ne sindacasse la legittimit costituzionale e le riconoscesse illegittime, non eserciterebbe un controllo sulla loro formazione (non essendovi una procedura prescritta dalla Costituzione della quale servirsi come criterio per tale controllo) ma eserciterebbe un vero e proprio potere di abrogazione, per incompatibilit con norme sostanziali della Costituzione, che potere proprio del legislatore e non di un organo giurisdiz~onale sia pure esso il Supremo. Ma c' di pi. Se si ammettesse il sindacato di costituzionalit sulle leggi anteriori, il potere della Corte si atteggerebbe diversamente, nello stesso ambito di tali leggi. Infatti, ove il contrasto si verificasse tra questa e norme precettive della Costituzione non vi sarebbe materia di giudizio di costituzionalit, perch sarebbero i giudici ordi nari a dover riconoscere l'abrogazione--ex art. 15 delle preleggi. La Corte costituzionale dovrebbe- invece intervenire solo se il contrasto si verificasse con norme non precettive, le quali, appunto perch tali, non possono determinare l'abrogazione impli" cita delle leggi precedenti contrarie. ' -11 Non ci sembrano necessarie altre parole per dimostrare che questa multiformit di poteri della Corte Costituzionale in materia di giudizio di legittimit costituzionale delle leggi non trova alcun fondamento nel sistema unitario di norme che regola il funzionamento della Corte. Sottoponiamo ora il nostro punto di vista ad esame critico in base agli argomenti addotti dai numerosi sostenitori della tesi contraria che sopra abbiamo riferito. Un primo gruppo di argomenti (Battaglia) parte dal presupposto che la. nostra Costituzione abbia creato un organo con le funzioni che una volta nel selvaggio West avevano i comitati cittadini>> incaricati di restaurare .in via straordinaria la legge e l'ordine che i giudici e gli sceriffi ordinari non erano in grado di tutelare. Dire che la Corte dovrebbe fare quello che non ha fatto e doveva fare la Magistratura e cio riconoscere abrogate le nor:rpe anteriori contrarie a norme programmatiche della Costituzione, significa, noi crediamo, sminuire l'importanza della Corte r:ostituzionale o, addirittura, suggerirle i giudizi, il che , qu,anto meno, irriverente. Un altro gruppo di argomenti (Calamandrei, Esposito) si fonda sul presupposto che la Costituzione non contenga nessuna forma precettiva e che, per abrogare leggi anteriori contrarie le sue disposizioni debbono essere filtrate attraverso le decisioni della Corte costituzionale o attraverso leggi ordinarie del Parlamento. una tesi che ha certo il pregio di essere logica; solo che parte da un presupposto assurdo che non ha avuto alcun seguito nella giurisprudenza e nella azione degli organi dello Stato e che, come abbiamo detto, se avesse veramente avuto peso, avrebbe non solo ridotto il valore della Costituzione, ma addirittura lo avrebbe annullato. Un terzo gruppo di argomenti (Basile, Mortati, Calamandrei) si concreta sostanzialmente nel rilievo che l'art. 134 quando istituisce il sindacato di legittimit costituzionale sulle leggi non distingue tra leggi vecchie e leggi nuove, s che la distinzione fatta dall'interprete si risolverebbe in definitiva, in una aggiunta non consentita alla norma. Questi argomenti sono stati esaminati gi dallo Azzariti (in Foro Pad. , 1948, IV, 53) e ci sembra inutile cercare di addurre contro di essi ragioni diverse da quelle esposte dall'insigne giurista e sopra da noi riportate; e, cio, che il concetto di illegittimit costituzionale attiene alla procedura di formazione della. legge e non pu avere due significati diversi, uno per le leggi posteriori e uno per le leggi anteriori. Ci significa che l'accusa di voler fare una distinzione interpretativa non consentita si ritorce proprio su quelli che la muovono, i quali con troppa superficialit trascurano di precisare il significato d'un concetto giuridico complesso (illegittimit costituzionale) prima di applicarlo come criterio di indagine ermeneutica. In conclusione, manca un punto d'appoggio solido sul quale possa fondarsi la tesi dell'assoggettabilit delle leggi anteriori alla Costituzione a giudizio di legittimit costituzionale a sensi e per gli effetti dell'art. 134 e segg. della Costituzione. A conferma della esattezza della nostra tesi ci sembra infine decisivo il rilievo che in un Paese che, in materia di sindacato di legittimit costituzionale delle leggi, ha un ordinamento simile al nostro, sia per le norme sia per gli istituti (Repubblica Federale Tedesca) la questione dell'assoggettabilit delle leggi anteriori al suddetto sindacato stata risolta dalla Corte costituzionale (Verfassungsgericht) in senso negativo, cos come noi sosteniamo. Si cita per tutte la decisione pubblicata il 24 febbraio 1953 su questiqne di legittimit costituzionale della legge 9 gennaio 1947, questione rimessa alla Corte costituzionale federale dal Tribunale di Tuttlingen (in VerfGG., 2, 124). In questa decisione affermato il principio che le leggi anteriori alla Costituzione non sono soggette al controllo di costituzionalit della Corte costituzionale previsto dall'art. 100, par. 10 della Costituzione (analogo al nostro art. 134, n. 1) e ci proprio in base all'argomento che la compatibilit tra Costituzione e leggi anteriori un problema di contrasto (Kollision) tra vecchio e nuovo diritto che pu e deve essere risolto dai giudici ordinari, in base ai principi sulla suceessione delle leggi nel tempo. 9. Certo, pu comprendersi la nobile ansia che anima i sostenitori della sindacabilit costituzionale delleleggi anteriori, i quali vedono nella Corte costituzionale il mezzo per attuare rapidamente quei principi della Costituzione che l'Assemblea costituente non volle formulare in norme immediatamente applicabili; pu comprendersi anche se, come abbiamo rilevato, l'origine di quella opinione piuttosto spuria, dato che nacque proprio per ostacolare l'azione della magistratura che voleva applicare subito almeno qualche norma della Costituzione. Ma, una tale ansia non pu giustificare quella che sarebbe una vera e propria eversione del nostro ordinamento costituzionale. Si dimenticato infatti che c' l'organo che deve attuare le norme programmatiche della Costituzione, c' l'organo che deve integrare con i necessari comandi quegli articoli della nost.ra legge fondamentale che, cos come sono formulati, non possono ancora essere applicati e sostituiti a norme anteriori incompatibili ed anacronistiche; questo il Parla.mento, cio l'unico interprete legittimo ed adeguato della volont popolare, sulla quale uno Stato democratico deve fondarsi. La Corte costituzionale non pu sostituire il Parlamento, meno che mai pu sovrapporsi ad esso. E nemmeno pu interferire nella sua libera attivit, pregiudicandone le decisioni, ci che potrebbe, ad esempio avvenire se la Corte, riconosciuta la sua competenza a giudicare della legittimit delle leggi anteriori, ne affermasse in concreto la costituzionalit, creando un ostacolo forse insuperabile, ma comunque gravissimo dal punto di vista politico, alla loro modificazione- con legge ordinaria. La questione della sindacabilit costituzionale delle leggi anteriori alla Costituzione pu diventare per quello che abbiamo detto, uno dei banchi di -12 - prova della bont. dei nostri ordinamenti, perch una di quelle questioni che consentono ad un organo supremo dello Stato di riconoscere e fissare i limiti invalicabili dei propri poteri, nel che sta il fondamento primo dello Stato di diritto. BIBLIOGRAFIA Oltre le opere e gli Autori citati nel testo sono stati consultati i seguenti scritti: BARILE PAOLO: La costituzionalit delle leggi e degli atti equiparati emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione e il sindacato dei giudici ordinari (nota a sentenza) in Giur. It. , 1949, II, 74. BERIO ADOLFO: La Corte costituzionale, in Nuova Rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza , 1948, p. 549. CESAREO PLACIDO: Il sindacato sulla costituzionalit della 1egge da parte del potere esecutivo, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1953, p. 149. 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STELLACCI PIETRO: Il sindacato di legittimit costituzionale sulle leggi prima che entri in funzione la Corte costituzionale (nota a sentenza), in Giur. Compi. Corte di Cassazione>>, 1952, II, p. 1571. STENDARDI G. GALEAZZO: La Corte costituzionale. Ed. Giuffr, p. 63. TEASURO ALFONSO: La Corte costituzionale, in Rassegna di Diritto pubblico'" 1950, p. 1033. ,RACCOLTA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. IMPOSTA DI REGISTRO-Rappresentanza in giudizio della Amministrazione Finanziaria. (Casi;;., Sez. I, n. 348/55. -Est. Arras -Visocchi c. Finanze). Nelle controversie sulle imposte di registro, il ricorso per cassazione deve essere notificato all'Intendente di Finanza presso 1'.Avvocatura Generale dello Stato. nullo quindi inammissibile il ricorso per cassazione che manchi della indicazione dell'organo che rappresenta l'.Amministrazione; tale nullit non sanabile neppure con la costituzione del Ministro (cui non spetta la rappresentanza) n dell'Avvocatura dello Stato (cui non spetta che lo jus postulandi). IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 44 7 / 55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozi Riuniti c. Proc. sup. Imp. di Terni). La rappresentanza sostanziale in giudizio del . l'Amministrazione finanziaria spetta esclusivamente all'Intendente di Finanza; quindi nulla la notifica del ricorso per cassazione al Procuratore delle Imposte presso l'Avvocatura Generale dello Stato. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 569/55. -Est. Novelli -Soc. Coop. Negozianti Riuniti Vndite Calzature c. Proc. sup. Imposte di Terni). inammissibile il ricorso per Cassazione contfo una decisione della Commissione centrale (a norma dell'art. 111 della Costituzione) notificato al Procuratore superiore delle Imposte, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anzich all'In,tendente di Finanza, a norma dell'art. 1 del R. D. L. 26 settembre 1869, n. 5286, e ci senza possibilit di sanatoria, neppure con la costituzione in giudizio. PROFITTI DI REGIME -Rappresentam:a. in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Casot Sez. I, Sentenza n. 1592/55. -Est. Stella-Richter -Mezzabotte c. Finanze). Per la chiamata in giudizio dell'Amministrazione finanziaria in tema di profitti di regime, la rappresentanza di questa spetta all'Intendente di Finanza e non all'Ufficio speciale profitti di regime del distretto. PROFITTI DI REGIME -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 1864/55. -Est. Novelli -Perrucchetti c. Finanze). La rappresentanza sostanziale in giudizio attribuita all'Intendente di Finanza attiene alla materia funzionalmente deferita all'Ufficio stesso, tra cui non rientra quella dei profitti di regime. In materia di profitti di regime il ricorso per cassazione notificato al Ministro delle Finanze ed al Procurtore delle imposte (anzich all'Intendente) validamente proposto. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2289/55. -Est. Liguori -Silvestri c. Ufficio del Registro ammende di Napoli). Se vero che, in via generale, la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta all'Intendente di Finanza, siffatto principio pu essere derogato da una norma di legge che designi espressamente l'organo dell'Amministrazione nei cui confronti deve instaurarsi il contraddittorio. Un esempio di tale ;deroga si trova nel primo capoverso dell'art. 145 della vigente legge di regi stro con il quale si dispone che contro l'ingiun zione il debitore pu reclamare in via amministra~ tiva o proporre opposizione in sede giudiziale con atto da notificarsi all'Ufficio che emise l'ingiun zione. IMPOSTE E TASSE -Rappresentanza in giudizio del~ l'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sent. n. 2309. -Est. Novelli-Ponzi c. Ufficio del Registro di Aquila). inammissibile il ricorso per Cassazione notificato all'Ufficio del Registro, in persona del Procuratore pro tempore, anzich all'Intendente di Finanza. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sentenza n. 2537/55. -Est. Siciliani -Amministrazione delle Finanze -Coop. Sorbara). Ai fini di una valida costituzione del rapporto . processuale nei confronti della P. A. occorre ~hequesta stia in giudizio attraverso l'organo cui dall'ordinamento demandata la cura di una determinatlli sferlli di interessi e nella persona di colui -14 - . ' al quale dalla legge attribuito il potere di agire per l'organo stesso. La nullit della citazione derivante dalla violazione delle norme .concernenti l'anzidetta ripartizione di competenza. e di attribuzioni -la quale si verifica nella ipotesi che una determinata amministrazione dello Stato sia convenuta in giudizio nella persona del titolare di un ufficio, anche gerarchicamente superiore, ma comunque diverso da quello contemplato dalla legge ai fini della attribuzione .del necessario potere di rappresentanza di carattere assoluto e non pu essere sanata dalla costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato (nella specie in materia di controversie relative ad imposte, il giudizio era stato instaurato nei confronti del Ministero delle Finanze anzich nei confronti dell'Intendente di l!'inanza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Rappresentanza dell'Amministrazione Finanziaria. (Cass., Sez. I, Sen tenza n. 3478/55. -Est. Gabrielli -Ditta Canniolo c. Finanze). In base ala tabella annessa al R. D. 25 giugno 1865, n. 2361, richiamato dall'art. 51 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la rappresentanza in ~iudizio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato devoluta ai direttori compartimentali delle Tasse e del Demanio, successivamente sostituiti dagli Intendenti di Finanza (R. D. 26 settembre 1869, n. 5286). Riconosciamo francamente che nel precedente numero della Rassegna (p. 19,1 del 1955) siamo caduti in un equivoco: nel commentare la sentenza 29 gennaio 1955, n. 537 del Tribunale di Roma con la quale era stato affermato che nei giudizi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento dell'imposta di registro la rappresentanza in giu-dizio dell'.Amministra:z:ione finanziaria spetta al Procuratore dell' Ufflcio del Registro e non all'Intendente di Finanza, ci stupivamo del fatto che il Tribunale continuasse a ribellarsi alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ritenemmo di poter qualificare costante e consolidata tale giurisprudenza sulla base delle sentenze delle Sezioni U niie 22 aprile 1954, n. 1207 e della Sez. I 12 marzo 1953, n. 585 pubblicate in questa Rassegna (1954, p. 188 e 1953 p. 124) nonch di numerose altre decisioni precedenti (Oass., 13 maggio 1950; n. 1238 iti cc Foro It. n, 1951, I, 1385; 29 gennaio 1948, n. 135 in cc Riv. Leg. Fisc. n, 1948, 162) con le quali la Corte di Cassazione aveva seynpre ritenuto che nelle cause relative a rapporti tributari, la rappresentanza in giudizio delle Finanze spetta all'Intendente di Finatiza. Dobbiamo invece ora ammettere che sulla questione regna ancora la massima incertezza, la quale appare evidente dal breve panorama giurisprudenziale che pubblichiamo, limitato alle sentenze della Corte di Cassazione pubblicate nell'anno 1955. Nessun commetito riteniamo sia necessario per le due sentenze n. 1592 e n. 1864 con le quali la stessa Oorte di Cassazione, suprema regolatrice del diritto, ha dato alla distanza di venti giorni due soluzioni opposte allo stesso problema: la individuazione del ...... l'organo cui spetti la rappresentanza in giudizio della .Amministrazione finanziaria nelle controversie relative alla avocazione dei profitti di regime. Con la prima sentenza stato indicato l'Intendente di Finanza, con la seconda si decisamente negata la compe-~ tenza dell'Intendente per indicare, non si comprende bene se in via congiuntiva o alternativa, il Ministro e l' U fflcio distrettuale delle Imposte. Anche con la sentenza n. 2289 la Corte Suprema ha smentito tutta la precedente giurisprudenza cn la quale aveva indicato nell'Intendente di Finanza l'organo cui spetta la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie re_lative ad imposte e tasse. N , si badi, il contrasto con la precedente giurisprudenza attenuato dalla conferma, contenuta nella sentenza che ora esaminiamo, della regola generale della rappresentanza dell'Intenderite di Finanza, regola che soffrirebbe una eccezione nelle cause di opposizione ad ingiunzione fiscale, in forza dell'art. 145 della legge di registro, per il quale l'opposizione deve notificarsi all'ufflcio che emise l'ingiunzione. Ci perch con la senten2'a n. 585 del 1953 (la cui motivazione pu leggersi in cc Foro It. >>, 1953, I, 790 e in cc Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 515). la Corte aveva chiaramente affermato che nessuna deroga poteva derivare dagli articoli 145 e 147 della legge di registro, alla regola della rappresentanza dell' I ntende9ite, e perch, con la sentenza n. 1207 del 1954 (se ne veda la motivazione in cc Foro It. n, 1954, I, 1100) fu dalle Sezioni Uri.ite affermata la competenza dell'Intendente di Finanza proprio in una causa di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di imposta di registro; e gi prima, con la sentenza n. 135 del 1948 (cc Riv. Leg. Fisc. n, 1918, 162), era stato chia ramente affermato: cc Tali uffici (esecutivi della Finanza) secondo i testi ora citati (tra questi era la legge di registro) sono bens autorizzati alla riscossione dei tributi affidati alla loro amministrazione e anche a procedere alle esecuzioni mobiliari e immobiliari contro i contribuenti morosi, ma gli stessi testi non contengono alcun accenno da cui possa desumersi che all'infuori di tali atti essi abbiano maggiori facolt e tantomeno quelle di una rappresentanza generale della .Amministrazione finanziaria ... E di conseguenza i suddetti ufflci hanno bmis la facolt di rappresentare l'Amministrazione in quelle procedure, ma non anche quella di rappresentarla nelle cause in. cui si discute della legittimit dei tributi . Ci asteniamo volutamente da ogni commento sul merito delle sentenze sopra riportate perch ritenia1no che specie su una questione meramente formale, quale quella della individi6azione dell'organo abilitato a rappresentare in giudizio l'Amministrazione finanziaria, di qualunque soluzione si accolga potr dirsi che essa pi o meno esatta, non che essa pi o meno giusta, onde l'esigenza di trovare la soluzione esatta secondaria rispetto alla necessit di trovare la soluzione certa, che possa essere di guida sicura per t'utti, giudici, parti ed avvocati. Solo perci riteniamo assai pericolosa la tendenza che za Corte___ di __ Cassazione sembra voler seguire con le smitenze n. 1'864 e n. 2289 secondo la quale la regola generale della rappresentanza dell'Intendente pu essere derogata dalle singole leggi d'imposta. Simile tendenza, -15 , se <1,ovesse affermarsi, sarebbe fonte di molte iricertezze costringerebbe le parti che volessero intentar causa al fisco, a ricerche ponderose e ad affrontare problemi difficilmente soluili dato l'enorme numero di leggi tributarie vigenti. GIORGIO AZZARITI FALLIMENTO -Ammissione con riserva dei crediti per imposta in pendenza del giudizio promosso dal contribuente avanti le Commissioni tributarie. (Cass .. Sez. I, Sent. n. 1323/55. -Pres. Piacentini. -Est, Passanisi -P. M. Martucci (diff.), Finanze c. Jenna). Il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata risultante dall'avviso di accer tamento contro il quale il contribuente ha proposto opposizione va ammesso eon riserva al passivo del fallimento. Dall'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, come nota la sentenza della Cassazione, lo Stato, creditore di imposta, era stato ammesso da tutti i giudici delegati ai fallimenti con riserva, in pendenza dei ricorsi dei contribuenti, che nello stato di insolvenza che precede la dichiarazione, non mancano di proporre i ricorsi pi infondati per ritardare il pagamento. La pacifica prassi, confermata dalla assenza di ogni precedente giurisprudenziale, stata interrotta dal Tribunale di Palermo e dalla Corte della stessa citt, che avevano ritenuto che in pendenza del ricorso, il credito d'imposta non potesse ritenersi certo n sull'an, n sul quantum. Nonostante la trascurabile importanza economica, era evidente la necessit di denunziare alla Corte di Cassazione la deviazione giurisprudenziale, che trascurava la presun.iione di legittimit dell1accertamento tributario, nonch la natura dichiarativa dell'accertamento, dato che il creditore d'imposta sorge dal momento in cui si verificano i presupposti per il sorgere dell'obbligazione tributaria e la natura di lite tributaria del giudizio avanti la Cassazione. Riportiamo la parte essenziale della sentenza della Corte Suprema che ha con il suo alto insegnamento ancora una volta corretto una pericolosa deviazione giurisprudenziale per quanto assolutame'l'lte isolata: Il ricorso per la prima volta pone a questo Su premo Collegio la questione: se possa o meno essere ammesso con riserva al passivo del fallimento un credito per imposta risultante da avviso di accerta mento contro il quale il fallito ha proposto opposi ,-.ione. L'esatta soluzione non pu prescindere dalla corretta precisazione della natura giuridica dell'accertamento fiscale e dell'opposizione proposta dal debitore, con speciale riferimento all'imposta generale sull'entrata. Il debito d'imposta e correlativamente il credito dell'Amministrazione ed il suo importo sorge dalla legge stessa all'avverarsi dei presupposti di fatto da questa stabiliti con assoluta precisione. L'obbligazione relativa, quindi, nella specie sorta prima del falli mento del contribuente~ Trattandosi di imposta gene rale sull'entrata, dovuta in abbonamento, il canone annuo ragguagliato al volume degli affari ed il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite, ed il debito sorto al momento dell'effettivo incasso viene pagato nel modo gi precisato. La dichiarazione present0tta dal. CO''ptribuente d luogo all'immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata. Tale entrata soggetta al controllo della fina'/'l.za e se accertata in misura superiore a quella dichiarata, l' U fflcio del Registro notifica al contribuente regolare avviso di accertamento. cc Questo, come tutti gli avvisi di accertamento, determina il debito di imposta ed notificato al contribuente. Tale atto amministrativo non esecutivo s dopo la notifica sia stata proposta opposizione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, alla Commissione provinciale delle imposte, sezione speciale per la detta imposta, istituita dall'art. 16 del decreto legislativo citato. Questa Commissione, come tutte le Commissioni delle imposte, ha, per consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, anche se non manca qualche dissengo in dottrina, carattere giurisdizionale e non amministrativo (Sent. n. 2169 del 29 luglio 1950). . . cc La decisione, quindi, ha natura giurisdizionale e per quanto -riguarda l'accertamento dell'imposta gen1Jrale sull'entrata dovuta in abbonamento, definitiva la valutazione dell'entrata imponibile. Se l'opposizione sospende l'esecutoriet dell'atto amministrativo, che determina il debito d'imposta, non fa venire meno questo ed il relativo credito dell'Amministrazione , bench assistito dalla presunzione di legittimit di tutti gli atti amministrativi, contestato, nel senso che l'esisten.za stessa e pi ancora l'ammontare dipender dalla decisione della Commissione delle Imposte adita. Il titolo definitivo tale decisione, mentre l'avviso di accertamento oggetto di opposizione un titolo provvisorio, privo pertanto di forza esecutiva. Tale situazione giuridica corrisponde perfettamente ai crediti condizionali ed a quelli per i quali non siano stati presentati i documenti giustificativi, perch tutte e due le dette categorie subordinano sia l'esistenza sia l'importo del credito: al verificarsi o meno della condizione; alla presentazione ed all'esame positivo dei documenti esibiti. cc Se tali due categorie di crediti sono ammessi co1i riserva al passivo del fallimento, ha eguale diritto a detta ammissione il credito privilegiato dello Stato per imposta generale sull'entrata, in base ad avviso di accertamento contro il quale stata proposta opposizione. Infatti anche per tale credito ricorre la stessa condizione: cc si vera sunt esposita >>, che sussiste n1Jlla particolare configurazione del provvedimento di ammissione con riserva; il quale sempre di accoglimento della domanda di collocazione, perch il giudice della verifica accerta il credito e lo ammette al concorso sotto l'anzidetta condizione. Questa f, dovuta alla incompleta documentazione della doman> viene adoperata nel senso corrente di assolvere il dazio doganale, mentre si riferisce al trapasso di bandiera, che n01b presuppone affatto il previo pagamento del dazio. Di quest'ultima trovata, accampata solo nelle cause di Genova, mentre non era ancora venuta fuori in quelle di Roma cui si riferiscono le sentenze della Cassazione indicate in epigrafe, dette sentenze non hanno avuto occasione di occuparsi se non in modo indiretto e parziale. La motivazione. del Supremo Collegio pu riassumersi cos: a) l'art. 7 del contratto contiene chiaramente l'esenzione da un tributo e come tale colpito da nullit insanabile; -17 b) quanto alla tesi che V art. 7 non contenga i6na ewnzione ma un accollo, e quanto all'eccezione dell'Amministrazione che in tal caso la n'ullit sussisterebbe egualmente perch l'accollo costituirebbe i.:n tentativo di eludere il divieto di esenzione, la questione superata dal fatto che nel caso trattasi chiarissimamente d'esenzione e non di accollo; e) neppure pu essere presa in considerazione la tesi che l'Amministrazione si fosse impegnata a fare il possibile per ottenere il provvedimento di esenzione, sia perch l'art. 7 non pu manifestamente essere interpretato in. tal senso, sia perch non si vede come la rnancata presentazione di un progetto di legge (che avrebbe potuto essere respinto, come lo fu, dall'organo legislativo competente), abbia potuto essere causa di un danno risarcibile l>, Gli acqibisti delle navi Liberty si riferiscono in buona parte, e cio quelli stipulati durante il 1946 e quasi tutto il 1947, ad un periodo nel quale il cambio del dollaro, che all'inizio del 1946 era ancora quello ufflciale di L. 100 del bando Badoglio del 1943, venne progressivamente pressoch a sestuplicarsi per effetto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi in materia. Dovendo quindi adottarsi il cambio del momento in cui, verificandosi l'importazione, sorge il diritto dello Stato alla riscossione del dazio doganale e quindi anche del diritto di licenza, ne derivava che il considerare come perf ezionativo dell'importazione l'uno o l'altro momento, portava a differenze economiche rilevantissime. E la controversia ha dato occasione al Supremo Collegio di fissare un importante principio in materia d'importazione di navi, su di un pitnto sul quale mancavano precedenti di giurisprudMi,za e la stessa Amministrazione era assai incerta circa i cri~ teri da adottare. Essendo stato concesso alle navi il passavanti provvisorio (art. 149 Codice della navigazione) nella stessa data della stipula dei contratti, nessun ufficio ritenne di dover: considerare il passavanti provvisorio come avente infiuenza rispetto alla determinazione del momento in cui si verificasse l'importazione. Alcuni uffici, invece, ritennero rilevante quella data come concernente l'acquisto della nave e adottarono il cambio vigente alla data stessa come riferentesi all'acquisto, che invece nulla aveva da vedere coll'importazione. Altri invece liquidarono il tributo in base al cambio della data in cui la nave venne iscritta nelle matricole; altri in base alla data nella quale l'armatore aveva presentato la dichiarazione d'importazione; altri ancora in base alla data del rilascio dell'atto di nazionalit, data che essendo la pi avanzata in ordine di tempo portava alla liquidazione pi vantaggiosa. Il problema si ricollega al tema che a suo tempo, ed ancora a proposito del diritto di licenza, agit la dottrina e la gi'urisprudenza sul se fosse concepibile l'importazione delle ')1,avi: mentre dai sostenitori della tesi negativa essenzialmente si adduceva che le navi, e in particolare quelle cosiddette maggiori, nO'l'b potessero essere oggetto d'importazione, in quanto, stando a mare, si trovavano nell'impossibilit di attraversare la linea di confine, ch' data dal Zillo del mare. Su tale tema esiste una ricca bibliografia, sia anteriore sia posteriore alla nuova legge doganale, e che q'ui superfiuo citare. Fu appunto la nuova legge doganale che sopravvenne a troneare il punto pri~cipale del dibattito, confermando la possibilit dell'importazione delle navi. Coll'art. 4 essa stabil che il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo col trapasso della bandiera estera a quella italiana e col rilascio del relativo atto di nazionalit)), E sull'art. 4 si fondarono ben cinque sentenze della Cassazione, alcune del 1943 e altre del 1948 (riportate anche nella Relazio~ie dell'Avvocatura per gli anni dal 1942 al 1950, vol. I, p. 829) le quali respinsero anche altre eccezioni che venivano elevate contro l'applicazione del diritto di licenza all'importazione delle navi. Cosicch le cause delle quali qui ci occupiamo hanno trovato la questione cos com'era rimasta a seguito dei suindicati pronunziati della Cassazione: coi quali venne data ragione dell'art. 4 spiegando che per le navi non era necessaria la rnateriale i'mportazione, dovendosi intendere che la nave all'estero importata quando viene a far parte dell'economia nazionale, il che si verifica col trapasso della bandiera e col relativo atto di nazionalit. Il punto nuovo da risolvere era questo: quid quando stato concesso soltanto il passavanti provvisorio, il quale, per gli articoli 149 e 155 Cod. N avig. sufficiente pel trapasso di bandiera ? La stessa Amministrazione non aveva 1nai ritenuto che il passavanti provvisorio bastasse a rendere esigibile il dazio doganale, tanto vero che nelle Istruzioni Ministeriali che accompagnarono la pubblicazione della legge doganale si ieggeva: Se l'acquisto e il relativo trapasso avvengono all'estero con rilascio di atto provvisorio di nazionalit, la dichiarazione alla Dogana dev'essere fatta al primo arrivo della nave in un porto del Regno >l, Inoltre la stessa poco felice formulazione dell'art. 4, il quale richiedeva pel verificarsi dell'importazione il trapasso di bandiera e l'atto di nazionalit, induceva a ritenere che da questo secondo non potesse prescindersi ai fini di perfezionare l'importazione: tanto pi che alla completa parificazione dcl passavanti provvisorio all'atto di nazionalit sembrava ostare anche la considerazione che il passavanti provvisorio ha una durata limitata, non superiore ad un anno, dopo il quale esso non ha pi valore. Ma la Corte d'Appello di Roma, prendendo lo spunto dallo stato della giurisprudenza quale risul tava dai suindicati pronunziati della Cassazione del 1943 e del 1948, ha ritenuto che, dovendosi ritenere che in relazione alle navi il coneetto d'importazione .presei11tda dal materiale attraversamento della linea doganale e sia collegato al passaggio di bandiera, cui era sufficiente il passavanti provvisorio anehe se rilasciato all'estero, cos il diritto di licenza si dovesse liquidare in base al cambio della data del passavanti provvisorio, per quanto concesso all'estero. Da parte nostra furono prodotti ricorsi su questo punto delle sentenze, fondandoci sulla lettera dell'art:-4 che parla dell'atto di nazionalit. Ma il Supremo Collegio-ha-aderito al criterio della Corte d'Appello: criterio ehe tuttavia in altri casi potr riuscire vantaggioso all'Amministrazione i'fl, quanto consentir di antici - . -18 ~ pare notevolmente la riscossione del dazio nel caso d'importazione di navi. E, conunque, per i dubbi cui dava origine la questione, era opportuno avere su di essa il responso del Supremo Oollegio. Altra questione ch' stata decisa colle sentenze di cui ci occupiamo riguarda la qiwta addizionale di lire 125 di cui ai D.L. 4 gennaio 1946, n. 2 e 28 gennaio 1946 n. 9. E cio, nei casi in cui il passavanti provi1isorio era stato concesso in una data in cui era ancora in vigore il cambio ufficiale di lire 100 di cui al Bando Badoglio, sosteneva l'Amministrazione che tale cifra andasse aumentata della detta qibota, quale integrati,va del cambio ufficiale medesimo. Gli armatori invece lo contestavano, sostenendo che la quota addizionale era stata introdotta al solo scopo di favorire le esportazioni, colla conseguenza che la si potesse applicare solo nei rapporti d'importazione od esportazione e non mai considerarla come un aumento del cambio ufficiale valevole anche ai fini tributari. Sulla questione si era gi pronunziata la Oorte di Oassazione, in tema di tassa di registro su contratto stipulato in dollari, colla sentenza 20 aprile23 ottobre 1953, n. 3486 in causa Oosta c. Finanze, la quale accolse la nostra tesi ritenendo che della ripetuta quota addizionale dovesse a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli tributari, tenersi conto in aumento al cambio ufficiale di 100. Analogamente ha deciso la Oorte d'Appello di Roma nelle cause di cui ci occupiamo, ed anche su questo punto la Oassazione ha respinto il ricorso degli armatori, com'era prevedibile dopo la citata precedente sentenza in causa Oosta. G. OALENDA LOCAZIONE -Contratti stipulati dopo il 10 mar zo 1947 -Durata riferita al regime vincolistico Clausola risolutiva -Efficacia. (Cass., Sez. III, Sent. n. 3420 del 22 ottobre 1955. -Pres.: Mancini -Est.: Natale -P. M.: Rossi -Finanze c. Unione Operaia del Pignone). Nei contratti di locazione non sottoposti al regime vincolistico in forza di legge, ma la cui durata fu convenzionalmente stabilita uguale a quella del regime vincolistico, ben pu spiegare tutta 1a sua efficacia la clausola risolutiva espressa pattuita per il verificarsi di determinati avvenimenti. La questione decisa dall'annotata sentenza e sulla quale non constano precedenti presenta un notevole interesse non solo dal punto di vista pratico e la solu zione adottata , a nostro avviso, pienamente aderente alla natura del regime vincolistico delle locazioni. La fattispecie era 'la seguente: nel 1948 l'amministrazione finanziaria aveva stipu-lato un contratto di locazione con l'Unione operai.a del Pig'n!one relativamente ad una ex-casa del fascio, che la predetta Unione occupava fin dal 1946. Il contratto aveva regolato i rapporti economici fra le parti fin dall'origine dell'occupazione e in esso si faceva riferimento al regime vincolistico sia per la durata che per il canone; era, per, pattuita la risoluzione del contratto per il caso che l'amministrazione avesse avuto necessit di adibire l'immobile ad un servizio governativo. Il Tribunale, aderendo all'ormai costante insegnamento della Oorte di Oassazione, aveva fatto giustizia delle tesi sostenute in via principale dall' Unione, escludendo che il godimento di fatto dell'immobile potesse rappresentare, nei confronti della pubblica amministrazione, l' attuazion~ di un contratto i1erbale di locazione ed escl1idendo, altres, che il contratto, pur essendo stato stipulato dopo il 1 1na.rzo 194 7, fosse soggetto a proroga legale per il fatto che avesse regolato rapporti anteriori, ricevendo cos per volont delle parti effetto retroattivo. Ma aveva ritenuto che il contratto stesso fosse stato assoggettato al regime vincolistico per volont delle parti e che, conseguentemente, niuna efficacia potesse esplicare la clausola risolutiva in esso contenuta. La Oorte di Oassazione, accogliendo la tesi sostenuta dalla Avvocatura, ha escluso che le parti possano assoggettare al regime vincolistico un contratto, che non rientra nella fattispecie legale, ed ha riconosciuto alla volont delle parti manifestata in tali sensi efficacia meramente contrattuale in ordine alla durata del contratto, con la conseguenza della derogabilit di tale patto per effetto degli altri patti in esso contenuti ed in particolare della clausola risolutiva. Per quanto riguarda gl'immobili del soppresso p. n. f. la questione non ha pi interesse pratico per l'amministrazione dopo la sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 (retro, p. 189, 1955), con la quale le Sezioni Unite della O orte di Oassazirme hanno aff ermato l'affievolimento, per effetto del decreto presidenziale di destinazione, degli eventuali diritti soggettivi sorti, relativamente ad essi, per effetto di contratti anteriormente stipulati. Resta, per, la importanza, da un punto di vista tecnico e sistematico, del principio affermato e secondo il quale il regime vincolistico, non solo delle locazioni, ~ posto in essere con carattere d'inderogabilit da norme di ordine pubblico, le quali esplicano tutto il loro vigore anche quando escludona da vincoli determinati cont1 atti, che non possono esservi sottoposti per volont delle parti. G. GUGLIELMI v..;: ' , ORIENTAMENTI GIURISPR UDENZIA.Ll DELLE CORTI DI MERITO CONTRABBANDO Merci importate con bolletta di cauzione. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 20 ottobre 1955 -Pres.: Falcidia; Est.: Del Balzo; P. M.: Sitto (conf.) -Imputati Buzzurro Giuseppe ed altri). Nel caso di importazione di merci mediante bolletta di cauzione, se l'importatore fa mendaci dichiarazioni circa la quantit delle merci importate, al fine di sottrarre una parte di queste al pagamento dei diritti di confine, commette il delitto di contrabbando e non gi la contravvenzione prevista dall'art. 120 della legge doganale. Si ha contravvenzione, difatti, quando le merci importate risultino di quantitativo diverso da quello dichia,rato nella bolletta di cauzione e tale differenza di quantitativo sia imputabile solo a semplice colpa dell'importatore, non gi a volont deliberata di sottrarre una parte delle merci al pagamento dei diritti di confine. La sentenza cos 'motiva. cc L'appellante infondatamente sostiene che i fatti ascritti troverebbero configurazione nelle due ipotesi contravvenzionali di cui agli articoli 119 e 120 della legge doganale, anzich nella ipotesi delittuosa ascritta, e perci, con que,st'altro dilatorio motivo di gravame, mostra di dimenticare innan.'>. Questa tesi stata accolta favorevolmente dal Di Lorenzo, in una nota adesiva alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione (in Riv. Pen. >i, 1941, 1075 segg.). Ad essa, invece, contrario il MONTINI (La legge doganale commentata, IJ.Iilano, 1940, p. 284-285). Il criterio seguito dalla Corte di Cassazione, secondo cui tutte le astuzie del dichiarante non sarebbero idonee a sottrarre le merci al paga1nento dei diritti di confine, in quanto le nierci stesse sono sottoposte al controllo della dogana, errato poich non tiene conto che il controllo facoltativo, non obbligatorio, ed in pratica spesso non si attua. Per stabilire se una attivit fraudolenta sia idonea o 1neno a con~eguire lo scopo che si prefigge, non bisogna fare riferimento al fatto che per essa sia prevista un determinato controllo, 1na occorre avere riguardo al modo in cui di fatto funziona quel controllo. Per cui, se invalsa l' a1>itudine di sottoporre a controllo le dichiarazioni del privato solo saltuariamente, come avviene nella pratica doganale, bisogna concludere che quelle dichiarazioni fraudolente sono idonee allo scopo, tendendo esse ad approfittare di tale abitudine e sottrarre delle merci al pagamento dei diritti di confine. Di questi concetti, peraltro, la nostra giu.risprudenza ha fatto una esatta applicazione qiiando, per esempio, ha ritenuto, che responsabile di truffa il viaggiatore che, sprovvisto di biglietto ferroviario, dichiari fraudolentemente di essere abbonato; e ci sebbene quella dichiarazione sia soggetta al controllo dei funzionari competenti. o. o. POLrZIA -Cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto -Artt. 25 T. U. leggi di P. S.; 17 della Costituzione e 1 R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. (Tribunale di Locri, Sent. 16 giugno 1955 - Pres.: Cappuccio; Imp. Lasco). Per le riunioni, anche in luogo aperte al pubblico, per l'esercizio di pratiche religiose, non richiesto preavviso se dette pratiche siano svolte in luogo aperto al pubblico, avendo l'art. 17, 2 comma, della Costituzione abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. L'apertura di un tempio od oratorio di una confessione religiosa acattolica non pi soggetta ad autorizzazione governativa. I. Il Tribunale di Locri, con la sentenza che si annota, ha riten1ito che il promuovere o dirigere funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luogo aperto al pubblico, senza avviso all'Autorit di P. S. (Questore), non costituisca reato. La tesi accolta dal Tribunale viene fondata su un duplice ordine di considerazioni. Si rilevato prima di tutto che l'art. 17 della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e dispone che per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non sia richiesto preavviso, norma precettiva di applicazione immediata, che ha abrogato l'art. 25 del T. U. delle leggi di P. S. per la parte relativa all'obbligo del preavviso quando l'attivit sopraindicata riguardi un luogo aperto al pubblico. Si aggiunto in pi che le norme contenute nella Costituzione, che riconoscono la libert religiosa, sarebbero anch'esse precettive di applicazione immediata, e, come tali, avrebbero abrogato le disposizioni sullo esercizio dei culti ammessi nello Stato, contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le conseguenti norme per l'attuazione di questa legge, di cui al R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. L'apertura di un tempio od oratorio al culto non sarebbe quindi pi soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 1, ultimo comma, del citato R. D. n. 289 del 1930 e le nomine dei ministri dei culti diversi da quello cattolico non dovrebbero pi essere notificate per l'approi,azione governativa, ai fini della legitti1nit dell'attivit da essi esplicata. L'esercizfo quindi del culto in tempio o oratorio non autorizzato, promosso o diretto da ministro di culto non approvato, sarebbe legittimo per l'applicazione immediata dell'art. 19 della Costitu. zione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare liberaniente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda, di esercitare in privato o in pubblico il culto, purch non si tratti di riti contrari al buon costume. II. Sul primo ordine di considerazioni c' nulla da obiettare. Non sembra dubbio che la norma della Costituzione, la quale riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, non abbia bisogno di ulteriore specifica regolamentazione, ; c) limite della confessione religiosa come organi~ zazione cio come ordinamento, che gli statuti che la rig16ardano non siano contrari all'ordinamento dello Stato nel quale opera, e limite delle cerimonie che si compiono nell'esercizio del culto divino (riti) il buon costume; d) tra le manifeste antinomie indicate con sgiiardo panoramico da altro Autore (BARILE, Appun~i sulla condizione dei culti acattolici in Italia in (< Il diritto Ecclesiastico l> , 1952, 348) e i provvedimenti legislativi n. 1151 del 1929 e n. 289 del 1930 con il dettato della Costituzione, certa appare quella di cui all'art. 1 del citato decreto del 1930, secondo il quale richiesta l'approvazione governativa per l'apertura di un tempio o oratorio al culto. La riprova della sussistenza del contrasto tra detto articolo e l'art. 19 della Costituzione si avrebbe co1isiderando che: ) la possibilit di una limitazione al concreto esercizio dei culti urta contro i principi della parit nella libert religiosa e della conformit dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale universalmente riconosciute; ___ 2) per l'art. 20 della Costituzione il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative per la sua costituzione, capacit giuridica ed ogni forma di attivit: l'apertura di un.tempio o di un oratorio una for1na di attivit che non pu essere sottoposta ad una limitazione di legge che subordini l'apertura medesima all'autorizzazione dell'autorit governatira. Ergo, l'art. 20 della Costituzione assolutamente e direttamente incompatibile con l'art. 1 del decreto n. 289 del 1930: come tale ha abrogato questa norma; 3) il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, riconosciuto come diritto fondamentale dei cittadini dall'art. 18 della Costituzione, per esercitare in pubblico il culto corrispondente alla propria fede religiosa, purch non si tratti di riti ontrari al buon costume, comporta come conseguenza quella di poter aprire liberamente templi od oratori; 4) se per l'art. 17 della Costituzione i cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente in luogo aperto al pubblico e se si pretendesse di continuare ad assoggettare l'apertura di templi od oratori di confessioni religiose acattoliche all'autorizzazione governativa, si creerebbero situazioni contrastanti: sostanzialmente si disconoscerebbe il valore precettivo di applicazione immediata dell'accennata norma costituzionale. Indubbiamente molti dei punti nei quali si esprime la tesi sostenuta dal Sabatini appaiono incontesta bili: ci non comporta, per, che tutte le affermazioni formiblate, pur suffragate da acute osservazioni, siano accettabili. Esaminandosi la parte iniziale dello studio del Sabatini, sembra che 7a constatazione di esempi di aberrante applicazione verificatisi i'fb passato .da parte del Governo del tempo della legislazione eccle- siastica allora in vigore, abbia spinto il nostro A. ad una reazione, che come suole avvenire, l'ha portato a posizioni di eccesso. -22 Sembra, intanto, che debba evitarsi la confusione tra la consistenza di una legge e la non ortodossa ap plicazione di essa da parte di sistemi di governo che trovano pi cornodo, non fosse altro che per salvare la faccia al cospetto degli altri Paesi, applicare erro neamente la legge, svisandone la ratio, che non rifor marla. E la confusione tanto pi evitabile se si con sideri che gli esempi sopra indicati furono dovuti pi a ragioni di ordine politico intese in senso stretto che non di ordine religioso: al regime del tempo la libert religiosa appariva nella stessa luce (non certo buona) di qualsiasi altra libert. Essa veniva osta colata come species di un genus pi ampio, per la paura degli effetti derivabili dalla tolleranza della liber.t, qualunque essa fosse, genericamente conside rata: e se l'attivit della Ohiesa Oattolica veniva osta colata meno di quanto fossero ostacolate le attivit delle altre confessioni religiose, era perch la maggior forza della prima funzionava da remora alle iniziative liberticide del tempo. Non certo ne era causa una pre tesa maggior bene'volenza: basti ricordare che la Santa Sede aveva pur dovuto accettare in Ooncordato (art. 19) il principio dell'approvazione dal punto di vista politico da parte del Governo italiano della nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure successionis ! Non sembra d'altra parte che una legislazione, la qale nel regolare i rapporti intercorrenti tra lo Stato e le confessioni religiose preveda forme di moderato controllo da parte della collettivit giuridicamente organizzata ai fini della corrispondenza, o, meglio, della non contrariet di organizzazioni a fini religiosi di parti pi o meno grandi della collettivit medesima, all'ordinamMito dello Stato, non ubbidisca ai principi di diritto internazionale universalmente riconosciuti. Non ubbidisca, si intende, in pratica, ch, teoricamente, si potrebbe pretendere di meglio: si sa quanti Stati, facenti parte della comunit inter' nazionale, abbiano nella loro attivit pratica da ap prendere. Non si vorrebbe, insomma, che l'anelito apprezza bilissimo verso la libert assoluta, anelito che solo i rfgimi democratici consentono impunemente di espri mere, si risolvesse in annullamento dei diritti, non meno apprezzabile, di difesa. sociale, calpestati i i quali la libert appare irragiungibile chimera. N a trascurare infine, per quelle equiparazioni che a questo punto volessero essere anticipate (vedre mo in seguito in quali termini consistono) fra il trat tamento riservato alla confessione cattolica e quello riservato alle altre confessioni, che, per la Oostitu zione: la religione cattolica la religione della mag gioranza del popolo italiano e solo in questa intesa stata respinta la formula tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge per l'altra accolta tutte le confessioni religiose sono ugualmente li bere davanti alla legge, intendendo co>i essa che qua lunque confessione ha la possibilit di esercitare libe ramente la propria religione e riconoscendo una egua glianza di esercizio ma non una parit di posizione (CARBONARO: I rapporti civili ed i rapporti politici, in Oomm. Sist. alla Oostit. it. ii, Firenze, 1950; I, 1953-154). Oome vedremo in seguito, il fatto che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, a differenza di questa, .,.. ~ - .-: .. ~-:: . possano aprire templi od oratori solo previa autorizzazione governativa, non comporta, a nostro avviso, una disugliaglianza di esercizio: essa espressione solo della indubbia differenza di posizione, per la ..> quale, mentre l'ordinamento della Ohiesa Oattolica indipendente e sovrano, l'organizzazione delle altre confessioni religiose pu contrastare, in ipotesi, l'ordinamento giuridico italiano. onde l'attivit di esse pu legittimamente essere sottoposta ad una valutazione preliminare che tale contrasto escluda, valutazione che peraltro sarebbe illegittima se non fondata sull'accertamento della sussistenza o meno dell'offesa dell'unico limite riconosciuto dalla Oostituzione (articolo 8, comma 20). V. Fra le proposizioni della Oostituzione che regolano la Ubert di religione, non dev'essere trascurato l'ultimo comma dell'art. 8, secondo il quale i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tale norma , anzi, a nostro parere, determinante: per essa previsto che tutta la materia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni predette, dai confini pressoch evanescenti, in cui pu essere cornpresa quasi tutta l' attivit delle confessioni medesime, che non .pu non interessare quello Stato che sia geloso custode delle sue prerogative, regolata per legge. Vero che la norma in esame pone a base dell'ordinamento legislativo di tali rapporti le intese con le rappresentanze delle confessioni: sempre per che non possa ragionevolmente ritenersi che debba essere regolalo solo quanto stato oggetto di conseguito accordo tra lo Stato e dette rappresentanze, a rrblJno che non voglia ritenersi che lo Stato italiano abbia abdicato ad ogni azione regolatrice di una materia cos delicata, rinunciando alle facolt che la sovranit gli riconosce nei confronti degli ordinamenti derivati. Ohe nei confronti della Ohiesa Oattolida lo Stato non si sia regolato allo stesso modo, " dovuto, da un lato, al fatto che esso ha riconosciuto << di entrare in rapporti con un ordinamento indipendente e sovrano (quale potrebbe essere un altro Stato) e non con una qualunque organizzazione dipendente e subordinata comunque alla sua autorit ii (D'AVACK, I rapporti fra Stato e Chiesa, in << Oomm. cit., I, 106), ed espressione, d'altro canto, di itn errore che se commesso nei confronti di una confessione, non perci doveva essere ripetuto nei confronti di tutte le altre. L'aver inserito i pa,tti lateranensi nella Oarta Costituzionale ha comportato ima delle conseguenze giuridiche pi gravi: ci significa che l'efficacia di tali accordi << preminente e preclusiva nei confronti di altre norme del nostro ordinamento, che risultino comunque in contrasto con alcuna delle loro clausole ; che la norma .costituzionale che li ha riconosciuti potr essere modificata solo nelle forme ammesse per la revisione della Oostituzione; e che lo Stato << completamente sottoposto all'autorit della Ohiesa . . . in guisa tale, quale non fu mai neppure nell'epoca del pi acceso e fervente confessionalismo ii (D'AvAcK, Op. cit., 114, 110). Quando, pertanto, si segnala la materia dell'approvazione governativa dei ministri di culto da parte del Governo (l. art. 3, R. D. articoli 18, 19, 20) come ~ 23 espressione di una evidente offesa alla libert religiosa, si dimentica che essa investe uno dei campi in cui i rapporti tra la confessione religiosa e lo Stato appaiono pi stretti. del tutto logico che lo Stato iconosca agli atti del ministero, compiuti dai mini tri di culto, effetti civili, solo se la loro nomina abbia ottenuto l'approvazione governativa (l. art. 3, 20 comma); che alle stesse condizioni consenta di eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al culto (R. D. art. 4) o la dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione (R. D. art. 7) o la celebrazione del matrimonio (l. articoli 7-13; R.D. articoli 25-28). E tale materia sorprende ancor meno se si consideri che, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, a prescindere dall'art. 19 del Concordato che consente al Governo di sollevare obiezioni di ordine politico alle nomina dei Vescovi diocesani, per la nomina dei parroci sono ammessi obiezioni per gravi ragioni di q1talsiasi genere (art. 21 Concordato): l'art. 2 della legge 27 .maggio 1929, n. 848, chiarisce che le gravi ragioni poss"ono essere anche soltanto relative all'esercizio pastorale in una determinata residenza. Si aggiunga ancora che, mentre per i Vescovi lo Stato non ha il diritto che una richiesta di trasferimento sia presa in considerazione dalla Santa Sede, per i parroci l'art. 21, 30 cpv. del Concordato, dispone nel senso che sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano conunicher tali ragioni all'ordinario, che d'accordo col Governo prender entro tre 1riesi le misure appropriate. Anche qui il Concordato accenna genericamente a gravi ragioni, senza limitarle solo a quelle di natura politica. ' VI. N la materia relativa alla autorizzazione della apertura dei templi o degli oratori al culto per le confessioni cattoliche (R. D. art. 1) pu essere ritenuta, a nostro modesto avviso, espressione d'offesa alle libert religiose. Non si pu dubitare invero che essa configuri tipicamente l'aspetto prerninente della organizzaziMie della confessione e riguardi i rapporti di questa con lo Stato. Interessa allo Stato che gli statuti che disciplinari. o l'organizzarsi della confessione non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e poich l'apertura di templi od oratori al culto manifestazione tipica dell'organizzazione della confessione, appena corrispondente alla logica che di tale manifestazione sia fatta una valutazione a priori anzieh nei confronti di essa siano adottati provvedimenti sanzionatori se, da essa sollecitato, il Governo constati il contrasto degli statuti, che disciplinano l'ordinamento della confessione, con l'ordinamento giuridico italiano. E non si affermi che in tal modo si configura una disparit di esercizio della religione tra la Chiesa Cattolica e le altre corifessioni religiose. per la differente posizione (non si dimentichi che l'ordinament di quella autonomo e primario, cio sovrano all'interno ed indipendente all'estero, mentre gli ordinamenti di queste sono derivati e dipendenti dallo Stato stesso) che nessuna autorizzazione richiesta per. l'apertura di chiese od oratori della confessione cat tolica. Nei confronti di questa lo Stato ha compiuto in via prelim,foare una valutazione di ri.on contrasto delle leggi che la governano all'ordinamento giuridico italiano e, stabilito di entrarvi in rapporti, li ha regolati bilateralmente, accettando di prescindere dalla valutazione, caso per caso, della legalit dell'apertura di chiese od oratori. Nei confronti invece delle altre confessioni, allo stato non esiste questa valutazione preliminare. Se nulla osta a che essa possa essere compiuta in futuro s da trovare riscontro in una legge che regoli i rapporti tra lo Stato e una o pi confessioni religiose acattoliche-, attualmente, in mancanza di tale valutazione preliminare, non pu non essere applicata la norma della legislazione vigente che sottopone l'apertura suddetta all'autorizzazione governativa. Non pu costituire argomento di contrasto alla tesi da noi sostenuta l'art. 20 della Costituzione, sotto il profilo che, costituendo l'apertura di un tempio od oratorio, for1na di attivit della confessione, e, d'altra parte, l'autorizzar;.:ion.e all'apertura prevista dall.a legge limitazione legislativa all'attivit della confessione, e, 'ion potendo il fine di religione o di culto essere causa della limitazione, tale nor1na sarebbe incompatibile con l'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930. Il punto debole di un sirnile argomento costituito dall'erronea opinione secondo la quale la causa della limitazione di cui al citato art. 1 starebbe nel fine di religione della confessione che chiede l'apertura del tempio o dell'oratorio. La causa , invece, ben altra e ci di tanto pi agevole comprensione se non si di mentichi che il legislatore del tempo era preoccupato delle manifestazioni di libert di qualunque raggrup pamento di individui diverso dallo Stato o da quelli che perseguivano scopi apprezzati dal regime di allo ra, a prescindere dal fine di religione dell'associa zione. ]}fa se anche si voglia valutare la legge, non per quel che allora il legislatore intendeva significare, ma per quel che oggi, staccatasi dalla matrice, pu an cora significare, evidente che non il fine di religione motivo determinante della limitazione, ma piuttosto l'esigenza che qualsiasi Stato sente, per la difesa sociale, di non rinunciare ad un controllo di non contrasto fra l'attivit di ogni raggruppamento di individui e l'ordinamento giuridico statale. Sin che tle controllo non trovi riscontro in una valutazione generica complessiva dei casi analoghi da compiersi per legge, non si possono evitare valutazioni specifiche dei singoli casi e queste necessariamente devono es sere affidate al potere esecutivo. L'art. 20, quindi, della Costituzione non compati bile coll'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930, perch la limitazione contenuta in questa norma non trova causa nel fine di religione o di culto o nel carattere ecclesiastico della confessione. VII. Gli altri argomenti con i quali in dottrina si sostiene l'abrogazione dell'art. 1 del R. D. n. 289 del 1930 non sembrano pi consistenti. Non il caso di attardarci ulteriormente sula obiezione riportata al punto 1 > l'articolo 2054, 3 comma C. c. si riferito ad una volont attiva e concreta del proprietario del veicolo, di persona cio che abbia usato tutti gli accorgim. enti tecnici e di comune esperienza per evitare la circolazione del veicolo, non bastando la sola assenza di volont >>. (Trib. Brescia, 13 maggio 1955 -ANASS c. Ronchi-Cont. 3378, Avv. Brescia). 12. I.ia presunzione ex art. 2054 C. c. (scontro) una presunzione iuris tantum sicch ove sia provato che lo scontro dipese esclusivamente dal comportamento colposo di uno dei due conducenti, costui soltanto potr essere dichiarato responsabile del danno. (Corte App. Genova, 28 giugno 1955 -Soc. S.A.R.S.A. c. Dif. Eserc. -Cont. 19566, Avv. Genova). OITAZIQNB NULLIT 1. Vedi: Spese giudiziali, n. 1 (citazione nulla). .. 2. Non vi nullit della citazione per difetto di delega quando il mandato al procuratore sia stato conferito a margine di altra citazione avente lo stesso oggetto e le due cause sono state riunite. (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze - Cont. 1140, Avv. Trento). 3. Nel caso di citazione sottoscritta da Procuratore non iscritto nell'albo del distretto giudiziario della Corte di Appello presso cui pende il giudizio si verifica assoluta nullit della citazione insanabile per costit,uzione di convenuto. (Corte App. Potenza, 14 settembre 1955 -Sardi c. Uff. Reg. Polla -Cont. 1535, Avv. Potenza). COMODATO .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Nei rapporti fra Amministrazione Pubblica e privati non configurabile contratto di comodato. (Trib. I~ecce, 24 maggio 1955 -Dif. Mar. c. Societ Vitali e C. -Cont. 1619, Avv. Lecce). COMPET.ENZA E GIURISDIZIONE ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT 1. Vedi: Acque pubbliche ed elettricit, n. 1 (alveo); n. 2 (canoni); n. 5 (materie varie). AGRICOLTURA 2. Vedi: Agricoltura, n. 2 (contratti agrari); n. 5-6 (riforma-aziende modello). CoNTRAT'rI DI GUERRA 3. Vedi: Contratti di guerra, n. 1 (danni da espr. p. u.). COSTITUZIONE 4. Vedi: Costituzione Stato, n. 1 (sind. giurisd.). DISCREZIONALIT 5. Vedi: Risparmio e crediti, n. 1 (discrezionalit); Ferrovi.e e tranvie, n. 5, 6, 7 (discrez.). 6. Ogni qualvolta sia rimesso alla discrezionalit dell'Amministrazione il determinare la cautela necessaria per l'esercizio di una attivit pericolosa, non pu il giudice sostituirsi all'Amministrazione -30 nella determinazione delle cautele pi idonee, ma pu accertare se l'Amministrazione abbia provveduto alle esigenze elementari di prudenza e se le disposizioni di sicurezza impartite siano state osservate. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Cont. 14634, Avvocatura Firenze). 7. Quando si deduca la violazione di una norma giuridica alla cui osservanza l'Amministrazione sia vincolata, per determinare la competenza del giudice ordinario, non basta che l'azione si basi su una tale violazione, ma occorre anche che la norma sia rivolta alla tutela dell'interesse individuale e dia a questo la garanzia e la consistenza di un diritto soggettivo. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro -Contenzioso 21269, Avv. Genova). 8. Non pu l'Autorit giudiziaria scendere allo esame della valutazione dell'importanza e urgenza dei necessari lavori di riparazione conseguenti alle distruzioni ed ai danneggiamenti bellici, nonch circa la scelta della misura protettiva temporaneamente attuata dall'Amministrazione ferroviaria in quanto ci importerebbe sindacato inammissibile sull'attivit discrezionale della Pubblica Amministrazione; ma pu solo accertare se la Pubblica .Amministrazione abbia violato tassativi precetti di legge o di regolamento, ovvero il fondamentale principio del neminem laedere. (Corte App. Firenze, 18 aprile 1955 -Milighetti Meucci c. FF. SS. -Cont. 16260, Avv. Firenze). ESECUZIONE FORZATA 9. Vedi: Esecuzione forzata, n. 6 (precetto). IMPOS'.l'A DI REGISTRO 10. Yedi: Imposta Registro, n. 13-14 (Valutaz. impugnazione). LOCAZIONE 11. Vedi: Locazioni, n. l (riparaziorii). NAVI E NAVIGAZIONE 12. Vedi: .Navi e navigazione, n. 6 (soccorso). POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE 13. Vedi: Poss. e az. possess., n. 2 (az. posscss., Amm. Pubblica). CONSUMO E PRODUZIONE PERCENTUAU SUI PREZZI 1. Qualora una SEPR.AL ottenga dal magistrato ordinario un decreto ingiuntivo pel pagamento di quote o percentuali sui prezzi dei prodotti immessi al consumo, crediti che hanno natura tributaria, l'opposizione giudiziaria inopponibile se non preceduta dal pagamento del tributo. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 -F.lli Mattera c. SEPRAL di Nuoro -Cont. 10289, Avv. Cagliari). 2. Le quote o percentuali che i prefetti erano ~' autorizzati a stabilire sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia ai sensi dell'art. 3, m 20 comma D. P. C. M. 31 giugno 194.6 hanno na-~ tura di tributo e precisamente di imposte indirette sui consumi. (Trib. Cagliari, 15 marzo 1955 F. lli Mattera c. SEPRAIJ Nuoro -Cont. 10289, A vv. Cagliari). COMUNI PROVINCIE ED ENTI PUBBI,IOI ATTI ROGATI 1. La potest conferita ai segretari comunali ex art. 89 T. U. n. 383 del 1934 di rogare nello esclusivo interesse del comune determinati atti e contratti non si estende alle donazioni sia perch questa non preceduta da pubblici incanti, com' richiesto dal detto articolo, sia perch in tal tipo di negozio non ricorre l'interesse esclusivo del Comune: l'atto rogato pertanto affetto da nullit insanabile. (Corte App. J,ecce, 4 maggio 1955 - Dem. c. Com. Treglia-Cont. 2005, Avv. Lecce). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO APPROVAZIONE Vedi: n. 6-7 Mora. 1. L'approvazione di un contratto della Pubblica Amministrazione deve essere data con provvedimento formale dell'organo competente e cio il ministro, o dell'autorit delegata: in mancanza di ci sono prive di effetti le dichiarazioni emesse da altri organi dell'Amministrazione interessata. (Tribunale Genova, 30giugno1955 -Moresco c. ANAS, -Cont. 20585, Avv. Genova). 2. Se l'Amministrazione pubblica non provvede a decidere sulla approvazione di una transazione il contraente privato pu servirsi dei rimedi stabiliti dall'art. 5 legge com. e prov. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 -Moreseo c. ANAS -Cont. 2058, Avv. Genova). CESSIONE .DI CREDITI Vedi: n. 9, Pagamenti e quietanze. 3. Una cessione di credito che non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che non sia stata notificata dall'Amministrazione debitrice n da questa sia .stata accettata non opponibile, per la sua inefficacia, all'Ammj.,. nistrazione stessa. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 - Bruzzo c. Dif. Marina -Fall. Thermoil. -Contenzioso 21169, Avv. Genova). -31 4. La richiesta del creditore circa l'applicazione di una delle modalit di pagamento delle spese dello Stato ex R. D. n. 1759del1926 e art. 665 Istr. Gen. Serv. Tes. e la relativa accettazione da parte della Amministrazione debitrice, integrano gli estremi di un contratto unilaterale (e modificabile nel" l'ambito delle prescrizioni della Contabilit generale dello Stato) in cui il creditore autorizza lo Stato debitore ad eseguire nelle mani di un terzo il pagamento che al primo dovuto senza eh.e per tale fatto si operi alcuna vera e propria successione con effetti novativi nel debito o nel credito. (Tribunale Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). FORMA 5. La Pubblica Amministrazione non pu assumere validi impegni se non nelle forme prescritte dalla legge tra cui ad substantiam, l'atto scritto. (Trib. Ijecce, 31 maggio 1955 -Caggia c. Dif. Eserc. -Cont. 2713, Avv. Lecce). MORA DELL'AMMINISTRAZIONE 6. Non pu parlarsi d'inadempimento di una transazione con la Pubblica Amministrazione se essa non sia stata approvata. (Trib. Genova, 30 giugno 1955 -Moresco c. ANAS-Cont. 20585, Avvocatura Genova). 7. Non sussiste mora colpevole dell'Amministrazione nell'approvazione ed esecuzione dei contratti allorch questa segua tutta la procedura stabilita dalle leggi di contabilit dello Stato. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Contenzioso 3126, Avv. Brescia). PAGAMENTI E QUIETANZ1'J 8. Vedi: Poste e teleomunicazioni, n. 1 (ricevitorie- locazioni). 9. Poich le varie modalit di pagamento delle spese delJo Stato ex R. D. n. 1759 del1926 e articolo 665 Istr. Gen. Serv. Tes. vanno considerate come mezzo di esazione dei crediti verso lo Stato la lettera di un ufficio esecutivo dell'Amministrazione con la quale si comunica a richiesta che in uno stipulando contratto di fornitura sar inclusa una clusola relativa al pagamento del prezzo da effettuarsi mediante accreditamento in un conto corrente presso la locale Banca d'Italia a favore di un certo istituto bancario, non va considerata come accettazione di una cessione irrevocabile di credito. (Trib. Genova, 4 ottobre 1955 -Bruzzo, Dif. Marina c. Fall. Thermoil-Cont. 21169, Avv. Genova). 10. Pu derogarsi al principio che le entrate dello Stato si riscuotono in contanti solo nell'ipotesi dell'art. 1412 Istr. Gen. Serv. Tes. che conferisce ai contabili dello Stato la facolt di accettare in versamenti diretti, e come numerario, i vaglia cambiari e gli assegni bancari liberi con l'effetto che il versamento si ha per avvenuto in <;ontanti al momento della ricezione del titolo; tale deroga non si estende all'assegno circolare emesso da qualsiasi altra Banca, e se il contabile dello Stato lo accetta in pagamento ci avviene a totale rischio del debitore e cio pro solvendo, e la data in cui si verifica l'entrata quella della conversione. del titolo in contante. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -Miccoli c. Finanze -Cont. 2689, Avv. Lecce). 11. La quietanza sul mandato emesso dall'Amministrazione rende improponibile ogni ulteriore richiesta relativa al rapporto ormai estinto. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). 12. L'esigenza che ogni pagamento effettuato allo Stato risulti da quietanza firmata e sottoscritta nei modi di legge non assoluta potendosi ritenere a questa equipollente la ricevuta di una raccomandata contenente un assegno circolare che risulti poi riscosso dal contabile. (Trib. Lecce, 24 maggio 1955 -1\'Iiccoli c. Finanze -Cont. 2689, Avv. J,ecce). CONFISCA AMNISTIA 1. Ija confisca della merce (sostanze atte a sofisticare vini) deve a sensi dell'art. 655 C. p. p. essere disposta di ufficio in sede di incidente di esecuzione ove non si sia provveduto con la sentenza di proscioglimento per amnistia. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 -Imp. Galluccio -Cont. 2931, Avv. Lecce). 1VJATERIE V ARIE 2. Se l'imputato sia prosciolto per amnistia dal reato di cui all'art. 58 del R. D. L. n. 2033 del 1925 per aver detenuto sostanze atte a sofisticare vini, il giudice penale deve ai sensi dell'art. 240 cpv. C. p. procedere alla confisca della merce avendo il divieto di detenzione della medesima valore assoluto. (Trib. Pen. Brindisi, 15 giugno 1955 - Imp. Galluccio -Cont. 2931, Avv. Ijecce). CONTRABBANDO DEI<'IZIONE DEL REATO 1. Ije varie ipotesi di contrabbando previste negli artt. da 97 a 107 legge doganale non si differenziano per il fatto che consiste sempre essenzialmente nella sottrazione consumata o tentata della merce ai diritti di confine. (Corte App. Pen. Genova, 26 maggio 1955 -Fumarelli ed altri -Contenzioso 17964, Avv. Genova). 2. Nel caso in cui sia stato contestato il contrabbando ex art. 97 lett. d legge doganale e si ritenga invece quello generico ex art. 107, non sussistono gli estremi dell'art. 477 cpv. O. p. P.~, ma quelli dell'art. 477 prima parte (definizione giuri<;li o cc indennit. ha nelle leggi amministrative un signi.ficato ristretto e preciso, di compenso da accordarsi quale refusione del danno derivato ad un privato dall'esplicazione di una legittima attivit dell'Amministrazione, distinguendosi dal cc risarcimento n che presuppone una responsabilit. dell'Amministrazione e che comprende tutti i danni derivati dalla violazione di un diritto soggettivo privato, mentre l'indennit. o indennizzo ha contenuto pi ristretto dovendo essere limitato oggettivamente al valore effettivo ed attuale del bene oggetto di un diritto sacrificato e non gi violato. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 ]' rignani c. Finanze-Cont. 3050, Avv. Brescia). INFORTUNIO DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE STATALE 2. La legge n. 104 del 1950 con la quale stato abrogato il R. D. n. 313 del 1936 non ha efficacia retroattiva, quindi i vari rapporti rimangono regolati dalle norme imperanti al momento in cui si verifica l'evento. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli Di Salvo c. Dif. Aeron. -C(mt. 2688, Avv. Lecce). 3. In caso di sinistro il trattamento spettante al militare di leva o agli aventi diritto regolato, vigente il R. D. n. 313 del 1936 unicamente dalle norme relative al rapporto di servizio o di quiescenza, tranne il caso in cui sia esclusa la causa o l'occasione di servizio. (Trib. Lecce, 8 agosto 1955 Pastorelli De Salvo c. Dif. Aeron. -Cont. 2688, Avv. Lecce). LIQUIDAZIONE 4. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 3, 4 (avarie e perd.) 5. A.nche in difetto di prova il giudice pu liquidare equitativamente le maggiori spese di cura pretese dall'infortunat6 non ostante che questi sia assistito da appositi enti di previdenza poich noto che questi falcidiano le notule presentate per il rimborso. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 -Gobbi c. Dif. Eserc. -Cont. 663, Avv. Torino). 6. Nel caso di funzionari dell'INPS infortunati va ammesso al risarcimento il danno potenziale di diminuita efficienza di futura attivit. professionale pereh noto che i funzionari di tale ente traggano non poco utile dopo if loro collocamento a riposo dalla conoscenza ed esperienza da essi acquistata sulla legislazione previdenziale e del lavoro. (Corte App. Torino, 13 giugno 1955 -Gobbi c. Dif. Eserc. -Cont. 663, Avv. Torino).. 7. Non compete al viaggiatore ferito in un incidente ferroviario nel caso di successiva sv9Jutazione monetaria l'aggiornamento dell'importo delle spese di cura da lui nel frattempo sostenute. (Corte App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Pose - Cont. 11557, Avv. Catanzaro). 8. Ija sentenza di condanna generica costituisce un presupposto indispensabile della domanda di liquidazione, a condizione che la pronuncia sia certa e definitiva talch nessuna discussione possa sorgere su di essa; ove essa sentenza non sia ancora passata in giudicato l'azione di liquidazione dei danni deve essere allo stato dichiarata improponibile. (Trib. Brescia, 27 maggio l 955 -Petacci c. Int. -Cont. 3393, Avv. Brescia). MATERIE VARIE 9. Accertata in sede penale la colpevolezza del pubblico ufficiale in ordine al delitto di peculato per l'appropriazione di carte annonarie affidategli per ragione del suo ufficio consegue a carico dell'imputato l'obbligo del risarcimento del danno verso l'Amministrazione, danno costituito dalla differenza fra il prezzo economico e quello politico dei generi che con i tagliandi sottratti potevano essere acquistati. (Corte App. Pen. Trento, 31 maggio 1955 -Imp. Prast. -Oont. 804, Avv. Trento). ~!VALUTAZIONE MONFTARIA Vedi: n. 8 liquidazione. 10. Vedi: Ferrovie (trasporto) n. 2 (avarie e perdite). D:EMANIO E PATRIMONIO AUTOTUTEJ,A 1. Presupposto della legittimit .dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione -il pre:ciso adempimento del c.d. onere di diffidamento. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. ICEV, FF. SS. -Cont. 21720, Avv. Genova). -33 CONCESSIONI 2. Vedi: Imposta di registro n. 6 (mat. tassa.bili); Reg. fascista n. 2, 3 (revoca eone,). 3. da ritenersi l'ipotesi della obbligazione teleologicamente indivisibile nel caso di concessione fatta indistintamente a due persone di una pertinenza idraulica demaniale che per la natura fisica e giuridica del terreno !Jncessa era economicamente inopportuno frazionare; quindi revocata la concessione nei confronti di uno dei concessionari questa si consolida nell'altro concessionario cui passano i diritti e gli obblighi che dalla concessione scaturiscono. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avvocatura Brescia). 4. I diritti spettanti al concessionario di beni immobili demaniali hanno natura reale immobiliare. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 5. Al contrario dell'atto col quale si consente l'installazione di un deposito di benzina in zona di servit stradale (che ha natura di autorizzazione), quello col quale la Pubblica Amministrazione consente l'installazione di un deposito di carburante nel sottosuolo stradale ha natura di concessione. (Trib. Genova, 27 giugno 1955 -Soc. Esso Standard c. Finanze -Cont. 21483, Avv. Genova). 6. La permanenza di un concessionario nel godimento di una pertinenza idraulica demaniale concessagli per la pioppicoltura successivamente alla revoca della concessione, anche se tale permanenza, sia dipesa da una decisione di sospensione del provvedimento di revoca, ado1;tata dalConsigliodi Stato in pendenza di ricorso contro l'atto ~mministrativo di revoca della concessione, deve considerarsi senza titolo ed illegittima con obbligo del concessionario di versare all'Amministrazione il valore di quanto ricavato durante il periodo di illegittimo godimento. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 - Frignani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). ]'ERROVIE 7. Vedi: Espropriazione p.p.u. e occupaz. n. 1 (danni). 8. I.e strade ferrate appartengono al demanio pubblico e nessun diritto soggettivo pu vantare il comune proprietario di una strada intersecata da binari: l'attraversamento di questa non costituisce neanche servit di passaggio. (Trib. Torino, 25 maggio 1955 -Com. Bardonecchia c. FF. SS. - Cont. 1953, Avv. Torino). PATRIMONIO -BENI P. N. F. 9. Il rapporto che si instaura fra il demanio e il terzo assegnatario di un bene ex p. n. f. prima che intervenga il provvedimento di destinazione del bene a pubblico servizio di locazione e non di concessione. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 -P.S.I. c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. Torino). 10. L'art. 38 del D. L. n. 159 del 1944 ha per effetto di introdurre i beni del p. n. f. nel patrimonio dello Stato non imponendo tuttavia agli stessi il carattere della indisponibilit perch questa consegue solamente al provvedimento concreto di destinazione o all,a effet.tiva desti.azione del bene al servizio pubblico. (Pret. Saluzzo, 21 aprile 1955 -P.S.I. c. Uff. Reg. -Cont. 589, Avv. Torino). PATRIMONIO -OCCUPAZIONI 11. L'occupaziane di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dello Stato avvenuta in periodo A.M.G. senza esplicita autorizzazione e senza la stipulazione d'una convenzione senza titolo; legittimamente pertanto l'Amministrazione pu pretenderne lo sgombero anche se per il passato ebbe ad accettare un canone d'occupazione provvisoriamente concordato. (Trib. Trento, 14 aprile 1955 -Finanze c. ANPI --Cont. 91)7, Avv. Trento). PIOPPICOLTURA 12. Vedi: Regime fascista n. 2 (reroca concess.) 13. costituzionale la norma dell'art. 5, 2 comma, legge n. 8 del 1949 secondo cui il prodotto legnoso delle concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la pioppicoltura att.ribuita al Demanio per met del suo valore: infatti riferendosi la norma ad un prodotto non ancora separato dal suolo all'atto dell'entrata in vigore della legge, e quindi non ancora entrato in propriet del concessionario, nessuna confisca, di beni del concessionario viene operata per effetto della norma, ma solo si mutano le condizioni del contratto, il che per legge legittimo. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). 14. J,a pretesa dell'Amministrazione concedente di fare propria la met del valore del prodotto legnoso esistente su una pertinenza idraulica demaniale concessa per la pioppicoltura all'atto di entrata in vigore della legge n. 8 del 1949, legittima ancorch la concessione sia stata assentita prima dell'entrata in vigore della legge stessa. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). STRADE Vedi: n. 5 Concessioni; n. 8 ~Ferrovie. 15. Vedi: Espropriazione p. u. e ovcupaz, n. 1 (danni); I1nposta mg. n. 6 (materie tassabili). DIFESA DEJ,J,E AMMINISTRAZIONI IN GIUDIZIO CITAZIONIelettriche non pu trovare applicazione ad un atto di compravendita dell'area necessaria invece per la costruzione del canale di scarico non essendo questo ultimo neppure in rapporto di funzionalit necessaria rispetto al primo. (Trib. Trento, 30 luglio 1955 -Soc. Idr. Sarca Molveno c. Finanze - Cont. 1102, Avv. Trento). CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 5. Vedi: lmp. Registro, n.13 (valutaz., impugnaz.). CONTENZIOSO GIUDIZIALE 6. Vedi: .Azione, n. 5 (rinunzia). 7. Anche in materia tributaria sono amnnss1bili tanto l'azione di ripetizione cn domanda di condanna quanto l'azione di accertamento di non debenza di un'imposta ai fini della ripartizione dell'imposta stessa che si pretende mal pagata, essendo innegabile l'interesse che sta a base delle azioni di accertamento. (Trib. Catania, 24 giugno 1955 -Pulizzi, Innamorati c. Finanze -Contenzioso 18678, Avv. Catania). 8. Il giudice ordinario non pu prendere in esame una questione che non ebbe a formare oggetto dei precedenti ricorsi amministrativi tributari. (Corte App. Catania, 17 giugno 1955 -Magnano c. Finanze-Oont, 18103, Avv. Catania). MATER1E VARIE 9. Vedi: Consumo e prod., n. 1-2 (percentuali sui prezzi). PAGAMENTO Vedi n. 2 (.Agevolaz., esoneri) 10. L'obbligo di dimostrare in giudizio la causale di un versamento effettuato da parte del contribuente per pagamento di un tributo (nella specie i.g.e.) incombe all'Amministrazione delle Finanze. (Corte App. Potenza, 21 settembre 1955 -Vocaturo c. Finanze -Oont. 650, Avv. Potenza). RES'rITUZIONE 11. La legittimazione sostanziale a ripetere una imposta cl).e si assuma essere stata illegittimamente percetta, spetta soltanto a chi abbia assolta l'imposta in nome proprio. (Trib. Genova, 16 maggio 1955 -Bonaso c. Finanze -Cont. 19953, Avv. GenDva). VIOLAZIONI E SANZIONI 12. In sede di opposizione ad iscrizione di ipoteca accesa dall'Amministrazione delle Finanze ex art. 26 legge n. 4 del 1929 a seguito di verbale di accertamento di violazione di leggi fiscali non consentito discutere della esistenza o meno delle infrazioni accertate nel verbale in quanto dal sistema di detta legge si rileva che il giudice pu essere adito solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa. (Trib. Lecce, 7 giugno 1955 - Miccoli c. Finanze -Cont. 1356, Avv. Lecce). IMPRESA IMPRENDITORE 1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 7 (materie tassabili). INDEBITO ALIENAZIONE SUCCESSIVA 1. Nell'ipotesi di indebito di cosa ricevuta in mala fede il debitore che ha alienato la cosa tenuto a corrispondere il valore e non gi il corrispettivo conseguito dalla vendita. (Trib. Brescia, 3 maggio 1955 -Dif. Eserc. c. Martinelli -Cont. 3126, Avvocatura Brescia). INGIUNZIONE (DECRETO) . MMISSIBILIT 1. Vedi: Nave e navig., n. 1 (contr. maritt.). 44 OPPOSIZIONE 2. Vedi: Co,i~umo e prod., .n. 1 (percent. prezzi). 3. Nelle opposizioni all'ingiunzione per consegna o rilascio inammissibile l'intervento del terzo cos come inammissibile perch non prevista da alcuna disposizione di legge la opposizione di terzo. (Pretura Pieve di Teco, 22 luglio 1955 -Porro Scarato c. PP. TT. -Cont. 21904, Avv. Genova). 4. L'opposizione a decreto ingiuntivo pronuneiata sulla scorta delle bollette di liquidazione formate . dalle Divisioni compartimentali coltivatori tabacco deve essere preceduta a pena di improcedibilit dal deposito di che all'art. 651 C. p. c. e ci anche nel caso che il decreto non sia munito di esecuzione provvisoria. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 -De Marco c. Monopoli-Cont. 1886, Avvocatura Lecce). PROVA DEL CREDITO 5. L'elencazione ex art. 642 O. p. e. meramente esemplificativa e comprende qualsiasi credito fondato su un titolo pubblico certo e prima facie non contestabile: tali qualificazioni si addicono alle bollette di liquidazione formate dalle Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi. (Trib. Lecce, 30 giugno 1955 -De Marco c. Monopoli-Contenzioso 1886, Avv. Lecce). INTERVENTO DI CAUSA AMMISSIBILIT 1. Vedi: Ingiunzione (decreto), n. 3 (opposiz.). AZIONE POSSESSORIA 2. Proposta azione possessoria da un privato contro un appaltatore di lavori pubblici, l'Ammnistrazione appaltante (nella specie, trattandosi dei lavori di restauro di un monumento, il Ministero della Pubblica Istruzione) legittimata ad intervenire in giudizio per far valere le proprie ragioni contro la pretesa del privato di sospensione e di impedimento dell'opera. (Trib. Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruz. c. Mazza -Contenzioso 12914, Avv. Catanzaro). POTERI DELL'INTERVENIENTE 3. L'interveniente principale non tenuto ad accettare la lite in statu et terminis: quindi colui che volontariamente interviene in un giudizio promosso da un proprietario frontista di un corso di acqua pubblica contro il Demanio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di prelazione nella concessione per la pioppicoltura di una pertinenza idraulica demaniale, ben pu estendere il thema decidendum innestando nella lite pendente la questione della propriet della pertinenza idraulica demaniale oggetto della controversia. (Trib. Brescia, 1 luglio 1955 -Sacibelli c. Finanze, Caval lari-Cont. 2912, Avv. Brescia). - LAVORO ENTI ASSl8TENZIALI 1. Vedi: Salve et repete, n. 4 (applicazione). IjEGGE I-rnGOLAMENTO DECRETO CosTr.ruzIONALIT 1. Vedi: Agricoltura, n. 12 (rif., decreto espr.); Demanio e patrimonio, n. 13 (pioppicoltura). LEGGI DELEGATE 2. Vedi: Agricoltura, n. 5 (riforma, aziende modello). PUBBLICAZIONE 3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana costituisce un atto pubblico che fa fede come tale anche della data della sua pubblicazione fino a querela di falso. (Corte App. Catanzaro, 16 giugno 1955 -Biscarelli c. Opera Sila -Cont. 12613, Avvocatura Catanzaro). & REGOLAMENTO 4. Vedi: Amministrazione Pubblica, n. 1 (materie diverse) LOCAZIONE RIPARAZIONI Vedi: n. 7, 8, 9. (Vincoli, riparazioni) 1. Ove si tratti di ordinaria manutenzione ai sensi art. 1576 C. c. cio di mantenimento della casa in buono stato locativo, e di manutenzione che non abbia earattere di improrogabilit e non di facoltativit ex art. 41 della legge n. 253 del 1950, la competenza del giudice ordinario. (Pretura La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. Benvenuto - Cont. 20684, Avv. Genova). VINCOLI -CLAUSOJ"E ILLECITE 2. La nullit di singole clausole di una locazione vincolat1t (nella specie canone superiore al consentito) non importa nullit del contratto quando le clausole nulle siano di diritto sostituite da norme imperative. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont. 18698, Avv. Genova). VINCOLI -PROROGA 3. La norma dell'art. 2 della legge n. 253 del 1950 che sottopone a regime di vincolo le locazioni stipulate dopo il 10 marzo 1947 che siano rinnovazione, sostituzione o novazione d.locazione precedente interpretativa e si applica perci -agli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Corte App. Genova, 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). -45 4. Il locatore di un immobile in locazione soggetto a proroga pu far valere la propria urgente ed improrogabile necessit qualora dimostri di non disporre per l'abitazione della propria famiglia di locali sufficienti (tre stanze per dieci persone). (Pret. Brunico, 11 luglio 1955 -Wieser c. Finanze - Oont. 1140, Avv. Trento). 5. Sussiste urgente ed improrogabile necessit di riavere l'immobile locato, quando il proprietario sia costretto a vivere in casa del tutto insufficiente ai bisogni della propria famiglia. (Uff. Oonc. San Mauro Forte, 31 agosto 1955 -Garretta c. PP. TT. -Oont. 1878, Avv. Potenza). VINCOLI -RIPARAZIONI 6. Vedi: Azione, n. 2 (incombenti pregiudiz.). 7. L'art. 41 legge n. 253 del 1950 ha carattere imperativo ed innovativo non solo di fronte a clausole contrattuali ma addirittura di fronte a precise norme del O. c. (Pret. di Telco, 5 febbraio , 1955 ~ Int. c. Gastaldi-Oont. 21334, Avv. Genova). 8. L'art. 41 della legge n. 253 del 1950 come gi l'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945 non fa che disciplinare per una tutela pi rigorosa degli interessi del locatore l'sercizio della facolt attribuita al conduttore ex art. 1577, 2 comma O.e., di eseguire direttamente, e salvo rimborso, le riparazioni urgenti all'immobile locato che siano a carico del locatore. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 -Int. c. Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). 9. L'art. 1576 O.e. che impone al locatore di eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione non pu ritenersi abrogato dall':;i,rt. 41 della legge, n. 253 del 1950 e prima dall'art. 37 del D. L. n. 669 del 1945; e il supplemento di canone che l'art. 18 della legge n. 253 del 1950 attribuisce a favore del locatore vale solo a ricondurre nel contratto un certo equilibrio economico, ma non vale a trasformare in una facolt del locatore quello che suo preciso obbligo. (Pret. La Spezia, 16 agosto 1955 - Int. c. Benvenuto -Oont. 20684, Avv. Genova). VINCOLI -SFRATTI 10. Vedi: Esecuz. forzata, n. 2 (cons. o rilascio). LOOUPLETAZIONE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Occupazione, n. 4 (rimborsi). METANO CONTRIBUTO BOMBOLE 1. Il contributo bombole metano non onere tributario, ma ha carattere privatistico. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Finanza Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). 2. Anche i proprietari e distributori delle bombole metano sono tenuti al pagamento del contributo. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). CONTRIBUTI BOMBOLE -RISCOSSION:Ill 3. L'Intendenza di Finanza che ha agito coattivamente per la riscossione del contributo bombole metano, passivamente legittimata al giudizio. (Trib. Firenze, 15 aprile 1955 -Giannini Monti c. Int. Fin. Arezzo -Oont. 16146, Avv. Firenze). MONOPOLI TABACCHI 1. Vedi: Ingiunzione (decreto, n. 4 (opposizione). id. n. 5 (prova del credito). MUTUO COSE FUNGIBILI 1. Vedi: Imp. Gen. Entr., n. 6 (materie tassabili). GARANZIE 2. Vedi: Imp. Reg .. n. 5 (materie tassabili) NAVE E NAVIGAZIONE CONTROVERSIE MARITTIME 1. Nessuna norma del Ood. navig. contiene una espressa esclusione per le cause marittime _del procedimento monitorio: l'art. 588 Ood. navig. lo conferma disponendo l'applicazione del O.p.c. per tutto quanto non regolato dal titolo n vi ostano gli art. 589-599 Ood. navig., il primo dei quali ripartisce fra i giudici di primo grado la competenza per materia o valore delle cause per sinistri marittimi, e il secondo dei quali, allorch dispone che il presidente o l'istruttore della causa scelgano fra gli iscritti in un albo speciale uno o pi consulenti tecnici, ben pu applicarsi al procedimento monitorio quando a seguito di opposizione si inizia. un vero e proprio giudizio di cognizione. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 430 Corpo VV. FF. - Oont. 2132, Avv. Lecce). 2. L'applicazione dell'art. 599 Ood. navig. circa la nomina dei consulenti tecnici degli iscritti in un elenco speciale, condizionata al sorgere di questioni tecniche, tra le quali non rientra il caso di semplice liquidazione di un credito per servizi prestati, in base a tariffe ministeriali. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 43 Corpo VV. FF. - Oont. 2132, Avv. Lecce). MATERIE VARIE 3. Vedi: Imp. dogan. diritti lic., n. 2 (diritti di licenza). -46 SERVIZI DI SBARCO 4. Il fatto che chi si obbliga a prestare il servizio di sbarco debba valersi per regolamenti portuali di imprese autorizzate non muta il contratto di sbarco da appalto in mandato. (Corte .App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegra.udi -Cont. 19877, .Avv. Genova). 5. Nel contratto di sbarco manca l'oggetto del contratto di spedizione cio l'obbligo di concludere un contratto di trasporto. (Corte .App. Genova, 3 giugno 1955 -Finanze c. Bellegrandi-Contenzioso 19877, .Avv. Genova). SOCCORSO 6. Esula dalla competenza del giudice ordinario la questione se l'apporto di soccorsi tecnici da parte di vigili del fuoco a una nave naufragata debba ritenersi urgente e quindi gratuito, dal momento che la legge n. 1570 dal 1941 conferisce al comandante del Corpo di valutare la natura del soccorso, il che implica discrezionalit tecnica, il cui sindacato vietato al giudice ordinario. (Trib. Lecce, 19 luglio 1955 -Angelone c. 43 Corpo VV. FF. -Contenzioso 2132, .Avv. Lecce). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CJ,AUSOLE ILLECITE 1. Vedi: Locazione, n. 2 (vincoli, clausole illecite). 2. La clausola contrattuale contenente l'impegno del Governo italiano ad esonerare da un tributo nulla in relazione alle norme ex legge n. 894 del 1935 per cui l'eventuale provvedimento di esonero appartiene all'esercizio del potere legislativo e non dell'attivit amministrativa; impossibile perci configurare una qualsiasi responsabilit della Pubblica .Amministrazione sia in relazione alla mancata emanazione del provvedimento di esonero, sia in rapporto a un preteso inadempimento della obbligazione assunta. (Trib: Messina, 21 maggio 1955 - Soc. Trinacria c. Finanze, Tesoro -Cont. 5122, Avvocatura Messina). COSE FUNGIBILI 3. Non vi forza maggiore per l'acquisto e la consegna di cosa fungibile, perch genus nunquam perit. (Corte .App. Brescia, 26 maggio 1955 -Difesa Esercito c. SIM.AR -Cont. 3081, .Avv. Brescia). RIDUZIONE A EQUIT 4. Vedi: Appalto e forniture, n. 2 (forniture, prezzi). 5. !;'eccessiva onerosit ex art. 1467 C. c. non pu porsi a base della richiesta di modifica di un contratto gi eseguito. (Trib. Lecce, 31 maggio 1955 -Caggia c. Dif. Eserc. -Cont. 2713, .Avvocatura Lecce). 6. Dovendosi nell'interpretazione della volont x' delle parti contraenti non limitare l'esame al senso letterale delle parole, se muti nel corso del contratto uno dei presupposti relativi ad una determinata clausola, la parte che ne riporti pregiudizio pu ottenere una modifica che riequilibri il rapporto delle rispettive prestazioni. (Pret. Cavalese, 10 aprile 1955 -Reg. Trent. .Alto .Adige c. Taufer Capozzi -Cont. 1053, .Avv. Trento). OCCUP .AZIONE DANNI 1. Vedi: Demanio e patrim., n. 6 (concessione); Espropr. per p. u., n. 4 (occupaz. irregol); Imp. gen. entrata, n. 8 (materie tassabili). 2. In nessun caso compete al proprietario del .fondo occupato illegittimamente, oltre all'indennizzo per i frutti pendenti, anche il rimborso delle imposte gravanti sul terreno occupato. (Tribunale Catanzaro, 10 luglio 1955 -Galluccio c . .AN.ASS -Cont. 11927, .Avv. Catanzaro). RILASCIO 3. Vedi: Demanio e patr., n. 11 (patrim., occupazione). RIMBORSI i I 4. L'occupante senza titolo che abbia proceduto a lavori di ripristino dell'immobile per i quali l'Amministrazione gli ha riconosciuto un rin1borso di spese, avrebbe solo potuto reclamare in sede amministrativa contro tale liquidazione, ina non proporre l' actio de in rem verso perch detta azione proponibile contro l'Amministrazione solo in quanto essa abbia nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali ammesso l'utile versione. (Trib, Torino, 17 giugno 1955 -Finanze I1h PP. c. Fed. Prov. Coltiv. Dir. -Cont. 10264, .Avv. Torino). OPERA PUBBLICA ESPROPRIAZIONI P. U. 1. Vedi: Espropriaz. per p. u. (occupazioni), n. 8 (occupazioni, termine) p.ARTIGIANI DEBITI PARTIGIANI 1 1. Il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del D. L. n. 517 del 1948 sul paga-j mento dei debiti contratti da formazioni parti-: I giane, per presentare la domanda di rimborso si riferisce anche alle rettifiche di una precedente domanda, epperci decorso il termine non ammis- II sibile una richiesta di maggiore indennizzo n: ret-. tifica di una precedente domanda gi accolta. (Tribunale Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. j Tesoro -Oont. 518, Avv. Torino). -47 2. L'art. 13 del D. L. n. 517 del 1948 sul pagamento dei debiti contratti da formazioni partigiane stabilisce un criterio di liquidazione scalare; la riduzione dell'indennizzo senza il criterio scalare costituisce errore di interpretazione e non di calcolo. (Trib. Torino, 22 giugno 1955 -Gambalati c. Tesoro -Cont. 518, Avv. Torino). PATRIMONIO (REATI CONTRO) RICETTAZIONE 1. sufficientemente provata a carico del ricettatore la conoscenza della provenienza delittuosa dell'oggetto acquistato agli effetti della sussistenza del reato, quando per la qualit del soggetto alienante (militare) per le caratteristiche dell'oggetto alienato (trasformatore elettrico) e per le circostanze di tempo o di luogo (immediato dopoguerra e vicinanze di un deposito di preda bellico in cui l'alienazione stata compiuta), si debba escludere che il venditore potesse legittimamente dis:Po.rre dell'oggetto medesimo. (Pret. Trento, 3 maggio 1955 -Imp. Bolego ed altro -Cont. 1039 Avvocatura Trento). PENA AMMENDA E MULTA 1. Vedi: Fallimento, n. 1 (obbligaz. penali) POSSESSO (AZIONI POSSESSORIE) AZIONI POSSESS. -AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Intervento in causa, n. 2 (azioni possessorie). 2. inammissibile in quanto contrastante coll'art. 4 legge cont. amm., l'azione proposta dal privato possessore di un fabbricato dichiarato di interesse artistico per l'inibizione di lavori di restauro o di sistemazione intrapresi nel fabbricato medesimo e sue adiacenze per conto della Pubblica Amministrazione o direttamente dalla stessa. (Tribunale Catanzaro, 3 agosto 1955 -Min. Pubbl. Istruzione c. Mazza -Cont. 12914, Avv. Catanzaro). AZINI POSSESS. -BENI CONCESSI 3. Ove un nuovo concessionario di immobile demaniale spogli di sua inizfativa il vecchio concessionario clam et vi, costui reintegrabile dal giudice ordinario e nessuna eccezione di demanialit conferente ed ostativa al riguardo perch il giudice non intacca n pone in discussione la validit dell'atto amministrativo che rimane pienamente efficace se gi perfezionato. (Pret. Savona, 22 giugno 1955 -Marabotto, Soc. ICEV c. FF.SS. - Cont. 21720, Avv. Genova). POSTE E TELECOMUNICAZIONI RICEVITORIE -LOCAZIONI 1. Nel contratto di affitto di una ricevitoria postale stipulato ante il D. L: n. 656 d-el 1952, dalla ricevitrice, non pu ritenersi nulla (in quanto contraria alle regole della Contabilit genera.le dello Stato che impongono il pagamento delle spese al domicilio dello Stato) la clausola che preveda il pagamento del canone al domicilio del locatore. (Corte App. Genova. 28 settembre 1955 -Pizzo Berningoni c. PP. TT. -Cont.18698, Avv. Genova). PRESCRIZIONE DECORRENZA 1. I principi contra non volentem agere non currit praescriptio e actiones nondum notae non praescribuntur ex art. 2935 O.e. attengono ad una impossibilit giuridica e non di fatto di far valere i propri diritti: pertanto non possono invocarsi da chi assuma di non aver potuto agire a tutela dei propri diritti per sopravvenuta incapacit d'intendere o di volere, o per l'opportunit politica di non intentare vigente il governo fascista un'azione contro il partito. (Trib. Lecce, 5 aprile 1955 -Albano c. Tesoro -Cont. 1876, Avv. Lecce). PROCEDIMENTO CIVILE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 1. Vedi: Esecuzione, n. 2 (consegna o rilascio). CONCORSO DI PREGIUDIZIALI 2. Non sussiste preminenza dell'eccezione di difetto di legittimazione dell'organo evocato in giudizio rispetto a quella attinente all'inosservanza del solve et repete attenendo entrambe le questioni alla sussistenza delle condizioni di procedibilit dell'opposizione. (Trib. Genova, 3 agosto 1955 Bozzo c. Finanze -Oont. 20289, Avv. Genova). 3. L'esame dell'eccezione del solve. et repete pregiudiziale ad ogni altra questione sollevata dalle parti, ancorch riguardi la legittima costituzione del rapporto processuale o la stessa competenza del giudice adito: ci perch il principio del solve et repete inibendo la promovibilit dell'azione provoca un difetto di giurisdizione ostativo di ogni altra indagine anche relativa alla competenza. (Tribunale Caltanissetta, 30 maggio 1955 -Bartoli c. Finanze -Cont. 638, Avv. Caltanissetta). 4. Pregiudiziale anche al solve et repete la questione della validit dell'atto introduttivo del giudizio non potendosi procedere all'indagine circa. l~ natura tributaria della controversia n alla valutazione di eventuali elementi che escludano prima facie la legittimit della pretesa tributaria se prima. --48 non si accerti la regolarit della costituzione del rapporto processuale. (Trib. Catania, 2 luglio 1955 - Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Oont. 18929, Avvocatura Catania). 5. Conforme al n. 4 (Trib. Catania, 27 maggio 1955 -Lauteri c. Uff. Reg. Avola -Cont. 18930, Avv. Catania). 6. L'eccezione del solve et repete pregiudiziale ad ogni altra sia di rito che di merito compresa la questione attinente alla sospensione del giudizio in attesa della definizione di un processo penale, presupponendo tale sospensione che il giudice sia . stato legittimamente adito, mentre il mancato pagamento del tributo importa definitivo difetto di giurisdizione dell'autorit giudiziaria ordinaria vertendosi in materia di tributi doganali per i quali il precetto del solve et repete si accompagna ad un termine perentorio sia per il pagamento sia per l'opposizione. (Trib. Trento, 30 agosto 1955 - Soc. RIOMA, Soc. VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1055, Avv. Trento; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RICMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMPA c. Finanze -Cont. 1056, Avv. Trento; Tribunale Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ VAMP A c. Finanze -Cont. 1057, A vv. Trento, Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Soc. RIOMA, Societ VAMP A, Soc. Lepetit c. Finanze -Cont. 1058, Avv. TNnto; Trib. Trento, 30 agosto 1955 -Societ RIOMA, Soc. Montecatini, Soc. VAMP A c. Finanze -Oont. 1059, Avv. Trento). CONSULENZA TECNICA 7. Vedi: Nave e ~iavigrtzione, n. 2 (controversie marittime). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 8. Vedi: Appello, n. 2 (ammissibilit). INTERRUZIONE E SOSPENSIONE 9. La messa in liquidazione di una societ a responsabilit limitata non causa d'interruzione del processo. (Trib. I,ecce, 24 maggio 1955 -Difesa Mar. c. Soc. Vitali e O. -Oont. 1619, Avv. Lecce). PROVA 10. Vedi: Imposte e tasse in genere, n. 10 (pagamenti) PROCEDIMENTO PENALE CITAZIONE 1. affetta da nullit sanabile la citazione a comparire a dibattimento nella quale la rinuncia dell'imputato al termine di comparizione sia ricevuta dall'ufficiale giudiziario: la comparizione dell'imputato detenuto per altra causa sana la detta nullit, perch detta comparizione non manca dell'estremo della volontariet voluta dalla legge in quanto il rifiuto del detenuto a comparire in giudizio pu produrre gli effetti ex art. 427 C. p. p. solo in relazione a quel provvedimento pel quale la detenzione in atto, non anche per gli altri rispetto ai quali non sussistendo lo stato di costituzione l'imputato deve considerarsi come persona ad ogni effetto assolutamente libera. (Corte Appello Penale Genova, 13 maggio 1955 -Imp. Di Nitto e altri -Oont. 17197, Avv. Genova). CONTESTAZIONE DEL REATO 2. Vedi: Contrabbando, n. 1, 2 (definizione del reato). PARTI PRIVATE 3. Non impugnabile l'ordinanza di estromissione dal processo del civilmente obbligato per la multa, e ci per l'analogia pel detto responsabile (come pure del responsabile civile) con quanto disposto per la parte civile, avendo la negata impugnazione contro le ordinanze concernenti la loro citazione o il loro intervento in causa il fine di impedire che il processo penale venga ritardato per interessi estranei al suo oggetto proprio e caratteristico: (Corte App. Pen. Genova, 27 aprile 1955 -Venturini ed altri -Oont. 17198, Avv. Genova). PROVA 4. Gli indizi a differenza del semplice sospetto che elemento subiettivo introdotto nel processo logico da chi procede al vaglio delle risultanze processuali sono elementi obiettivi anche se incerti che stabiiiscono una relazione fra il presunto autore del fatto e l'evento delittuoso; quando ricorra una sequela di indizi tutti pertinenti e concordanti, l'indeterminatezza rispetto al fatto scompare per lasciare il posto in forza di quel processo logico di collegamento e di integrazione a quella certezza processuale sulla quale si adagia il giudizio di colpevolezza. (Corte App. Pen. Genova, 13 maggio 1955 - Imp. Di Nitto ed altri -Cont. 17197, Avvoeatura Genova). PROPRIETA' E AZIONI A DIFESA CATASTO 1. I dati catastali hanno valore puramente indiziario. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio c. Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). LUCI 2. La distinzione ex art. 900 O.e. in relazione con l'art. 902 O.e. tende ad eliminare la questione insorgente per stabilire se una apertura abbia ca.rattere di veduta o di luce: l'art. 901 O.e. stabilisce i requisiti delle finestre lucifere al fine di tutel~re l'indipendenza delle propriet vicine, e cunsidera luce, anche se detti requisiti non furono rispettat, og.niapertura che non abbia i caratteri della veduta o prospetto. (Trib. Torino, 5 maggio 1955 -Alassio c. Finanze -Oont. 9943, Avv. Torino). 49 REGIME FASCISTA ORDINAMENTO SINDACALE 1. Vedi: Azione, n. 4 (legittimazione, ente disciolto). REVOCA DI CONCESSIONI 2. L'art. 3 D.L.L. n. 698del1945 disponendo che la revoca delle concessioni nei casi ex art. 1 non d diritto ad indennizzo ha inteso riferirsi non gi ad un risarcimento per anticipata revoca della concessione ma a ogni e qualsiasi diritto' che il concessionario potesse vantare in base alla concessione, come, in caso di pertinenze concesse per la pioppicoltura, ad ogni. compenso per le piante lasciate, ci avuto anche riguardo allo scopo eminentemente punitivo della norma. (Corte App. Brescia, 26 maggio 1955 -Frigilani c. Finanze -Cont. 3050, Avv. Brescia). 3. Conforme a sent. 2. (Trib. Brescia, 12 luglio 1955 -Forattini, Bertola c. Finanze -Cont. 3198, Avv. Brescia). VIOLENZA 4. Vedi: Prescrizione, n. 1 (decorrenza). REGIONI CONTENZIOSO 1. Vedi: Difesa delle Amministrazioni in giudizio, n. 28 (amm. varie). RESPONSABILIT CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Vedi: Oomp. giurisd., n. 6, 7, 8 (dismez.); Ferrovie e tramvie, n. 4, 5, 6, 7 (discrez. ); Ferrovie (trasporto) n. 1 (avarie e perdite); idem. n. 5 (concorso CO'i1r l'azione aquiliana). 2. L'Amministrazione militare risponde per il mancato rastrellamento di ordigni dopo eseguite le esercitazioni militari. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1955 -Frosini Piergiovanni c. Dif. Eserc. -Contenzioso 14634, Avv. Firenze). 3. L'Amministrazione statale responsabile dei danni morali dipendenti da reato colposo che sia } stato commesso dai propri dipendenti nell'esercizio )i delle funzioni ad essi affidate (nella specie lesioni ~ subite da vigggiatori in un disastro ferroviario); ii n ad escluderlo vale la mancata identificazione iii m dell'autore del reato, bastando che consti l'esi~'~ stenza del reato nei suoi estremi oggettivi. (Corte ffi App. Catanzaro, 9 marzo 1955 -FF. SS. c. De Rose i- Cont. 11557, Avv. Catanzaro). II DEL PRIVATO 4. Rispondono solidalmente dei danni causati agli impianti ferroviari il conducente e il proprietario d'un autotreno il primo dei quali dopo aver fatto aprire un passaggio a livello custodito, malgrado che l'apertura si sia protratta oltre dieci minuti, abbia per errata manovra mantenuto l'ingombro dei binari, senza darne comunicazione al custode del passaggio a livello; provocando cos l'investimento del proprio rimorchio da parte di un treno sopraggiungente: nessun risarcimento tenuta invece l'Amministrazione FF. SS. a corrispondere per i danni riportati nell'incidente dal rimorchio investito. (Corte App. Trento, 5 aprile 1955 Tombini c. FF. SS. -Cont. 876, Avv. Trento). PROVA 5. Non risultando la prova che la chiusura dello sportello che determin lo schiacciamento del dito sia operata da parte del personale ferroviario l'Amministrazione non pu essere tenuta a rispondere dei danni in sede di azione aquiliana da fatto illecito. (Trib. Firenze, 23 marzo 1955 -Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). 6. Nell'azione aquiliana da fatto illecito l'attore deve fornire la prova che causa del danno fu il fatto colposo o doloso di persona per la quale sia tenuta a rispondere l'Amministrazione. (Tribunale Firenze, 23 febbraio 1955 -Paravan Marinelli c. FF. SS. -Cont. 13789, Avv. Firenze). RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE DOGANALI 1. La norma dell'art. 24 legge doganale deroga per le ingiunzioni in materia doganale a quella dell'art. 2 T.U. n. 639del1910 e il termine di giorni quindici fissato in detto art. 24 deve intendersi termine non solo per il pagamento ma anche per l'opposizione ad ingiunzione. (Trib. Genova, 21 aprile 1955 -Soc. SIE e Campostano c. Firenze - Cont. 20318, Avv. Genova). INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 2. Vedi: Solve et repete, n. 3 (applicazione). 3. L'ingiunzione fiscale atto amministrativo di cui il cancelliere della Pretura non pu conservare l'originale ne rilasciare copia. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 -Soc. Reale Mutua Assic. c. Finanze -Cont. 2216, Avv. Torino). 4. L'ingiunzione fiscale ha natura di precetto e come tale non pu divenire inefficace per decorso del tempo: trascorsi oltre novanta giorni dalla notifica volendosi procedere ad esecuzione -non occorre rinnovare l'atto ma basta rinnovare la notifica. (Trib. Torino, 30 giugno 1955 -Soc. Rale Mut. Assic. c. Finanze-Cont. 2216, Avv. Torino). 50 RISP.ARMIO E CREDITO DISCREZIONAI.IT.A' 1. Il privatQ in base alla legge, n. 141 del 1938 sulla raccolta del risparmio e sull'esercizio del credito, non ha nessun diritto soggettivo di determinare la Pubblica Amministrazione ad adottare un comportamento piuttosto che un altro nella vigilanza, cosi che la infrazione alle norme giuridiche che tale vigilanza contemplano possa dar luogo ad una lesione tutelabile davanti al giudice ordinario. (Trib. Genova, 29 agosto 1955 -Grossi ed altri c. Banca Italia, Min. Tesoro -Oont. 21269, .Avvocatura Genova). SENTENZA ORDINANZA DECRETO ESECUZIONE 1. Vedi: Esecuzione forzata, n. 9 (presso terzi). SEQUESTRO CUSTODE 1. Vedi: Amministrazione Pubblica (reati contro) n. 1 (Alienaz. cose seques). SERVITU' .AZIONE NEGATORI.A 1. Quando un fondo sia stato gravato dal divieto di costruzione entro un certo limite per non toglier al fondo dominante luce, vista e prospetto, pu il giudice caso per caso stabilire se una costruzione da elevarsi nel tratto gravato dalla servit violi o meno il divieto a seconda delle sue caratteristiche d'ingombro. (Pret. Bolzano, 3 maggio 1955 -Rottensteiner, Reg. Trent. .Alto .Adige c. Zobole, Imerio ed altri-Oont. 938, .Avv. Trento). SOOIET.A' LIQUIDAZIONE 1. Vedi: Proc. civ., n. 2 (interr. sosp.). SOLVE ET REPETE .APPLICAZIONE 1. Vedi: > contro la decisione che concede o che nega la concessione del mandado de segurana n (art. 12); lo stesso giudice pu avanzare ricorsi ex officio senza effetto sospensivo (art. 12 par. unico); se il mandato concesso ed il presidente del Tribunale Supremo federale, del Tribunale federale dei ricorsi .o del Tribunal de justia ordina al giudice la sospensione dell'esecuzione della sentenza, contro il suo atto concesso agravo de petiao n al Tribunale che egli presiede (art. 13). La competenza della giurisdizione ordinaria si estende a tutti gli atti amministrativi ma tale competenza si limita all'apprezzamento della legalit degli atti; essa si estende tuttavia a tutte le decisioni amministrative, anche a quelle prese dai collegi amministrativi (v. art. 5, legge n. 1933 del 31 dicembre 1951). Le provincie: gli Stati organizzano la loro giu~ stizia (art. 124, Costituzione 1946) secondo dei limiti che sono determinati dalla Costituzione (artt. 124, 95 e 97). La legge potr creare, nelle differenti regioni del paese, altri Tribunali federali di ricorsi, su proposta del proprio Tribunale, e con l'approvazione del Tribunale Supremo federale, fissandone la sede e la giurisdizione territoriale, sempre in base alle disposizioni degli artt. 103 e 104 della Costituzione, che disciplinano il Tribunale federale di ricorsi (Costituzione 1946, art. 105). I delitti di responsabilit (cui si riferiscono le co stituzioni degli Stati) sono quelli che riguardano: . l'integrit nazionale e l'esistenza dello Stato, della i Costituzione federale e delle leggi, il libero eserci! zio dei diritti politici, individuali e sociali, la sicu1rezza interna del paese, la lealt amministrativa, lla legge di bilancio e la protezione e l'impiego legale } del pubblico denaro, ed infine l'esecuzione delle ~ decisioni giudiziarie. Il Tribunal de justia negli 11 Stati conosce i conflitti di giurisdizione e di attri ~ w. @ buzioni, chiede l'intervencin del Governo federale nell'amministrazione dello Stato, decide l'inconstituzionalit delle leggi e dei decreti del potere pubblico. Negli Stati c' generalmente un Tribunal de contas (controllo finanziario preventivo). Il Tribuna! de justia conosce generalmente, negli Stati, i delitti di responsabilit commessi dai giudici, membri del Tribunale di conti, funzionari, membri del pubblico ministero. .ALAGOAS Sulla responsabilit del governatore, v. art. 58, Costituzione 2 luglio 1947; i delitti comuni e di responsabilit sono giudicati dal Tribunal de justia dopo la procedurl;!i dell'Assemblea legislativa (art. 57). Sui delitti dei segretari di Stato v. artt. 61 e 63; i delitti comuni e di responsabilit sono giudicati dal Tribunal de justia (artt. 62 e 73, I), che pu richiedere l'intervento del Governo federale nello Stato (art. 73, IX) e decide, a maggioranza assoluta dei voti, l'incostituzionalit delle leggi e dei decreti (art. 7 4). Il Conselho de fazenda esercita il controllo finanziario. .MAZONAS Sulla responsabilit del governatore v. art. 39, Costituzione 14 luglio 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia, i delitti di responsabilit dalla .Assemblea legislativa che procede all'accusa a maggioranza assoluta dei voti (art. 38). Sui delitti dei Segretari di Stato v. art: 45; i delitti comuni e di responsabilit sono giudicati dal Tribunal de justia o dall'Assemblea legislativa. Per il controllo finanziario v. art. 100. BARIA Sui delitti di responsabilit del governatore v. art. 37 Costituzione 2 agosto 1947; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justia, i delitti di responsabilit sono giudicati da un Tribunale especial, il cui presidente anche presidente del Tribunale di giustizia, dopo un procedimento presso l'Assemblea legislativa (art. 38). Sono determinati i delitti di responsabilit dei rngretari di Stato (art. 44); come per i delitti comuni, essi sono giudicati dal Tribunal de justia (art. 57), che decide i conflitti d'attribuzione (art. 57, II, a). Il Tribuna! esercita il controllo finanziario (artt. 89-92). 0EAR Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 36, Costituzione 23 giugno 1947); competenza dell'Assemblea legislativa per questi delitti, del Tribunale di giustizia per i delitti comuni (art. 35). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 40); competenza del Tribunale di giustizia per questi delitti e per i delitti comuni; rimane la competenza dell'Assemblea per i delitti connessi a quelli commessi 6.algovernatore (art. 39). Il Tribunal de justia chiede l'intervento (art. 56, VII), decide i conflitti di ogni genere (art. 56, I, c). Tribunal de contas (artt. 80-85). 60 ESPIRITO SANTO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 35, Costituzione 26 luglio 1947), giudicati da un Tribunal especial, il cui presidente presidente del Tribunal de justia (art. 36); il Tribunal de justia giudica i delitti comuni, su accusa fatta dall'Assemblea legislativa (art. 36). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de Justia, come anche i delitti comuni; se i delitti sono connessi a quelli del governatore, la competenza del Tribunale speciale (art. 40). Il Tribunal de 3ustia conosce la incostituzionalit delle leggi e degli atti del potere pubblico (art. 48, VI); egli richiede la intervencion >> (art. 48, V). Controllo finanziario dell'Assemblea legislativa (art" 68). GOJAZ Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 41, Costituzione 20 luglio 194 7), decisi dall'Assemblea legislativa; ff Tribunal de justia ha competenza per i delitti comuni (art. 40). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 43), giudicati per questi delitti e per quelli di responsabilit del Tribuna! de justia o, se connessi con quelli del governatore, dall'Assemblea (art. 44, par. 2). MARANHO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 56, Costituzione 28 luglio 194 7), responsabile, per questi delitti, davanti l'Assemblea legislativa e per i delitti comuni davanti il Tribunale di giustizia (art. 58). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato, responsabili davanti al Tribunal de justia per questi delitti e per i delitti comuni (art. 74, e); il Tribunal de justia decide i conflitti di giurisdizione e di attribuzione (art. 74). Tribuna! de contas. MATO GROSSO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 34, Costituzione 11 luglio 194 7), decisi dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de justia competente per delitti comuni (art. 35). Sono determinati i deltti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 42); il Tribuna! de justia decide i delitti di responsabilit ed ordinari ma non i delitti connessi (art. 41). Il controllo esercitato dalla Commissione legislativa (art. 24). MINAS GERAIS Sono definiti i delitti di responsabilit del governatore (art. 55, Costituzione 14 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; il Tribuna! de justia conosce i diritti comuni (art. 54). Il Tribunal de justia conosce i delitti di responsabilit e - comuni commessi dai segretari di Stato ma no i delitti connessi (art. 56 par. unico). Il Tribuna! di giustizia, a maggioranza assoluta dei membri, dichiara la incostituzionalit delle leggi o degli atti del potere pubblico (art. 70). Tribuna! de contas (art. 37 e seg.). PAR Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (artt. 44 e 45, Costituzione 8 luglio 1947), giudicati dalla Assemblea legislativa (art. 46); i delitti comuni sono giudicati dal Tribunale di giustizia dopo la procedura d'accusa da parte della Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei voti (art. 46). Sono definiti i delitti di responsabilit dei segretari di Stato; il Tribuna! de justia giudica i delitti ordinari, ma non quelli connessi (art. 59). Questo Tribunale conosc, a maggioranza assoluta, le questioni di incostituzionalit delle leggi e dei decreti (art. 62). Tribuna! de contas. PARAN Sono definiti i delitti di responsabilit del governatore (art. 49, Costituzione 12 luglio 1947), giudicati da un Tribunale speciale, il cui presidente lo stesso presidente del Tribunale di giustizia (art. 50); il Tribunal de justia conosce i delitti ordinari. Sono stabiliti i delitti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 53); il Tribunal de justia conosce di questi delitti, ma non di quelli connessi (art. 54). Il Tribunal de justia richiede la intervencion >> (art. 67, VIII) e conosce della incostituzionalit a maggioranza assoluta dei voti (art. 68). Tribunai de contas (art. 34). PERNAMBUCO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 69, Costituzione 25 luglio 1947), giudicati da una Comissao especial (art. 70, n. 3); i delitti ordinari sono . giudicati dal Tribunal de justia. Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato, giudicati dal Tribunal de justia che conosce anche i delitti comuni (art. 73 e 88). Il Tribunal de justia, conosce i conflitti di giurisdizione e di attribuzioni (art. 88). Non, vi un Tribunal de contas; v. art. 42 della Costituzione 194 7. PIAUY Sono definiti i delitti di responsabilit del governatore (art. 68, Costituzione 15 luglio 1947); un Tribunale speciale conosce di questi delitti; il Tribuna! dejustia decide su delitti ordinari (art. 67). ~ Sono definiti i delitti di responsabilit de!_ segretari I di Stato; ilTribunal de justia, conosce questi delitti ! ed i delitti comuni, ma non quelli connessi (art. 74). ~ Il Tribunale di giustizia chiede 1' intervencion n ~ (art. 81, n. 8). Tribunal de contas. 61 RIO DE JANEffiO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 43, Costituzione 20 giugno 1947), giudicati da un Tribunal especial in base ad accusa fatta dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de justia decide sui delitti comuni (art. 42). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 48); il Tribunal de justia conosce i delitti di responsabilit ed i delitti co:r:nuni (art. 47). Il Tribunal de justia giudica la inconstituzionalit (art. 58). Tribunal de contas (art. 31). RIO GRANDE DO NORTE Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 48, Costituzione 25 novembre 1947); di questi delitti competente a giudicare l'Assemblea legislativa (art. 47); il Tribunal de justia conosce i delitti comuni dopo l'accusa fatta dall'Assemblea legislativa. Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato; il Tribunale di giustizia giudica questi delitti e i delitti comuni, purch non connessi (ar~t. 54 e. 55). L'Assemblea legislativa esercita il controllo finanziario (art. 35). RIO GRANDE DO SUL Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 99, Costituzione 8 luglio 1947); ilTribunal de justia conosce i delitti dopo l'assenso dell'Assemblea legislativa e i delitti comuni dopo accusa fatta dall'Assemblea (art. 97). Il Tribunal de justia conosce i delitti di responsabilit ed i delitti comuni dei segretari dopo aver ottenuto l'assenso dell'Assemblea (art. 100). Il Tribunal de justia giudica sui ricorsi in garanzia (mandados de segurana) contro gli atti del governatore; dei segretari, della segreteria dell'Assemblea legislativa (Mesa) o del presidente del Tribunal d.e justia (art. 109). Tribunal de cuentas (art. 69). SANTA CATHARINA Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 54, Costituzione 23 luglio 1947), che sono giudicati dall'Assemblea legislativa (articolo 53); il Tribunale de justia giudica i delitti comuni su accusa dell'Assemblea (art. 53). Sono determinati i delitti di responsabilit dei segretari di Stato (art. 58), giudicati dal Tribunal de justia (art. 63), che conosce anche i delitti comuni non connessi. Tribunal de contas. SA.o PAULO Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore (art. 44, Costituzione 9 luglio 194 7), giudicati dalla .Assemblea legislativa; il Tribunal de justia conosce i delitti comuni (art. 45). Il Tribunal de justia decide sui delitti comuni dei segretari di Stato, l'Assemblea giudica sui delitti di responsabilit (art. 52). Il Tribunal de justia pu chiedere cc l'intervencion >> del governo federale (art. 55, n. 4). Tribunal de contas (art. 69). SERGIPE Sono determinati i delitti di responsabilit del governatore. (art. 56, Costituzione 16 luglio 1947), giudicati dall'Assemblea legislativa; i delitti comuni sono giudicati dal Tribunal de justia (art. 58). Il Tribunale conosce i delitti comuni e la responsabilit dei segretari di Stato (art. 74 c.). La Costituzione non parla del controllo finanziario. Il Tribunal de contas, i cui ministri sono nominati dal presidente della Repubblica, dop l'approvazione della loro scelta dal Senato federale, esercita un controllo preventivo e giudica i contabili ed i funzionari per i pregiudizi provocati (Costituzione 1946, art. 76 e seg.; legge 830 del 23 settembre 1949). Parecchi Stati dell'Unione posseggono un proprio Tribunale dei conti che esercita un controllo preventivo. BIBLIOGRAFIA E. Cuiz: Da competencia do Tribunal Federal de Recursos, in Rev. Forense>>, novembre 1948. DE OLIVEIRA VIANNA F.: Istitufies politicas brasileiras, Siio Paulo, 1949. BITTENCOURT C.A.L.: O controle furisdicional da costitucionalidade das leis, Edic. Rev. Forense>>, 1949. DE SAMPAIS DoRIA A.; Proceso administrativo, p. 23, Rev. dos Tribunais >>,marzo 1949. GUIMARES MENEGALE J.: Direito administrativa e ciencia da admin., Rio de Janeiro, 1950. 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