--=-..---.-..--..-..- ;;;:--..--..---xx-..----.- ANNO Ym -N. 9-10 8ETTEMBRE-0rTOBRE 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI La riforma del Capitolato generale di Appalto per le Opere Pubbliche, p. 177 II. NOTE DI DOTTRINA 1) F. BREGLIA: Lo Btto giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, recensione critica dell'avv. C. CARBONE, p. 183. 2) V. MERIXOSKI: PrciB dii droit '/)Ublic de la Finlande, rernnsione critica. dell'avv. A. TERBANOVA, p. 183. m. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Competenza e giurisdizione -Criterio discriminativo della giurisdizione Beni del soppresso p. n. f. -Rapporti di diritto privato -Destinazione successiva a pubblico servizio -Effetti (Corte di Cass.), p. 189. 2) Ccmpetenza :e giurisdizicne -Acquisti delle Forze armate alleate Applicabilit della legge 9 gennaio 1951, n. 10-Competenza dell' A.G. O. (Corte di Cass.), p. 191. 3) Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle Acque pubbliche Danni da omessa manutenzione di opera pubblica (Corije di Cass.), p. 191. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Competenza e giurisdizione -ENPAS -t,Controversia per il rimborso di spese per cure mediche tra. dipendenti statali e l'Ente -Natura del rapporto -Incompetenza dell'A. G. O. (Corte di Appello di Roma), p. 193. 2) Esazione ed esattore -Ingiunzione fiscale -Opposizione termine relativo -Decorrenza (Trib. di Roma), p. 193. 3) Esecuzione fiEcale -Ingiunzione fiscale -Opposizione -Legittimazione paEsiva (Trib. di Roma), p. 193. 4) Registro (Tassa di) -Tassa sul conferimento di un capitale sociale Beni soggetti -Limiti (Trib. di Roma), p. 193. 5) Trasporto -Trasporto internazionale -Fermo della merce viaggiante operato dalle Ferrovie in seguito a pignoramento -Responsabilit delle Ferrovie -Jnsussirtenza (Corte di Appello di Messina), p. 196 V. SEGN.AL.AZJONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 199. VI. INDIOE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 211. VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA COMPARATE, p. 216. :--..::: ~4tit.WtfilW"AITTITW'AMrAt&ttWAibrJJ&W&Ji&fJMtttBWAiliWIA'iiiMmfWAPJ&M&m&&&MM&tAi&Mf?AfJMW~ = ]i; = ]i; ANNO V.Il! -N. 9-10 SETTEMBRE-OTTOBRE 19~5 RASSEGNA MENSILE DELL' AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO LA RIFORMA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE PUBBLICHE Nel quadro delle riforme degli istituti e degli ordinamenti amministrativi conseguenti al muta mento dell'assetto costituzionale dello Stato, attualmente in corso di elaborazione la riforma del Capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1896, e che da allora, ha subito solo scar sissime modificazioni. Le questioni che sorgono in relazione a tale riforma sono notevoli ma, secondo noi, (e la nostra opinione, d'altronde, condivisa da tutti coloro che si occupano della materia, compresi i rappresentanti degli imprenditori) le pi importanti sono quelle che concernono la natura giuridica del Capitolato generale di appalto e il modo di risoluzione delle controversie tra amministrazione appaltante e appaltatori. La prima questione costituisce il presupposto fondamentale di tutta la riforma e pur essendo escluso (e non sarebbe tecnicamente corretto n consigliabile) che nel nuovo testo sia esplicitamente affermata la natura giuridica del Capitolato gene rale (se cio si tratti di atto normativo o contrat tuale) chiaro che la soluzione della questione in un senso o nell'altro eserciter. un'influenza decisiva sulla inserzione o meno nel Capitolato generale di determinate norme. Sulla natura giuridica del Capitolato generale di appalto vi un contrasto netto tra la dottrina e la giurisprudenza. La prima , quasi totalmente, nel senso che il Capitolato generale ha carattere di contratto, o meglio, di uno schema di cont tratto le cui norme acquistano forza vincolante per l'appaltatore solo con la sua accettazione valida; intesa questa validit. secondo i criteri stabiliti dal Codice civile. La giurisprudenza, invece, quasi totalmente orientata nel senso che il Capitolato generale ha carattere di atto normativo di natura regolamen tare che vincola l'appaltatore indipendentemente dalla sua accettazione, per il solo fatto che esiste un contratto di appalto tra lui e l'amministrazione. Per quanto riguarda le ragioni addotte dagli scrittori a sostegno della tesi contrattualistica, la esposizione pi obiettiva e seria di esse si trova negli articoli del Giannini, particolarmente in quelli pubblicati in cc Giur. Compl. ~ass. Civ., 1945,. II, 25 e segg. e in cc Acque, Bonifiche e Costruzioni , 1954, 256. Parliamo di esposizione obiettiva e seria in quanto il Giannini l'unico dei suddetti scrittori che dichiari apertamente che la sua tesi non seguita dalla giurisprudenza della Cassazione e che pur depreca:..do questa giurisprudenza, ne d., tuttavia, ampia notizia, permettendo a chi legge di farsi un'opinione chiara della situazione. Gli argomenti addotti dal Giannini a conforto della sua tesi e che furono, sostanzialmente, seguiti anche dalla Corte di Cassazione in una di quelle rarissime sentenze che poco dopo la guerra affermarono la natura contrattuale del Capitolato generale (Sez. Un., n. 448 del 21 giugno 1945 in causa Ministero guerra contro B.P.D.) sono: 1) il Capitolato generale non una legge formale, non una legge delegata, non nemmeno un regolamento delegato mancando una norma di legge che questa delega dia al potere esecutivo e tanto meno al Ministro dei Lavori Pubblici; 2) se il Capitolato generale non contiene, per quel che si detto, norme di diritto obiettivo, la sua forza, evidentemente, non pu derivare che dall'accettazione che ne venga fatta dallo appaltatore col contratto di appalto. Questi argomenti, in fondo, sono (;)_uelli ripetuti, con lievi variazioni, anche dagli altri Autori (CIANFLONE: L'appalto delle opere pubbliche, p. 159 e seguenti). Un'obiezione alla tesi contrattualista che non stata mai esaminata dai suoi sostenitori appare peraltro quella, invero ovvia, che si fonda sulla considerazione che il Capitolato generale contiene norme le quali debbono (per avere qualche significato) vincolare soggetti estranei all'Amministrazione prima che un contratto sia stato stipulato tra questi soggetti e l'Amministrazione. La loro osservanza, anzi, costituisce un presupposto es~ senziale perch un tale contratto possa stipularsi. Queste norme sono quelle contenute negli articoli da 1 a 13. Non .richiede infatti la previa accettazione dell'appaltatore per essere vincolante la norma contenuta nell'art. 2, nel quale si descrivono la specie dei documenti da esibir.e per essere ammesso alle aste e la procedura da seguire per il rilascio dei documenti stessi, con disposizioni evidentemente obbligatorie sia per i funzionari che tali docu -178 menti debbono rilasciare sia per gli aspiranti appaltatori che li richiedono. Ugualmente, non subordinata all'esistenza di un contratto. valido tra amministrazione ed appaltatore la obbligatoriet della norma contenuta nell'art. 13 del Capitolato che, anzi, questa norma dettata proprio per il caso in cui un tale contratto non vi sia. Ragionamenti analoghi potrebbero ripetersi per altri degli . articoli sopra indicati. Ma riteniamo che quanto s' detto sia sufficiente per poter affermare che almeno alcune norme del Capitolato generale .sono obbligatorie indipendentemente dalla loro accettazione contrattuale da parte dell'appaltatore. Ma se cosi, evidente che la fonte della obbligatoriet delle norme del Capitolato deve trovarsi in qualche cosa di diverso dalla volont comune dei contraenti e, precisamente, nel potere della Amministrazione di dettare norme obbligatorie per tutti i cittadini o per una determinata categoria di essi; per essere pi precisi, nel potere dell'Amministrazione di dettare norme obbligatorie per soggetti ad essa estranei, cio non inquadrati nella sua organizzazione e non vincolati all'obbedienza gerarchica. Uno spunto felice per la soluzione di questo problema ci sembra quello accennato in uno studio dell'EuLA (in F.oro Amm. , 1944-45, II, 77), il quale, negando ai capitolati generali il carattere di legge delegata dice che forse con maggiore tecnicismo si pu riscontrare, in cotali capitolati, il carattere bensi di regolamento, ma di quella particolare categoria di regolamenti che sorio detti di organizzazione; laddove si ha in sostanza che la Pubblica Amministrazione con riguardo a propri speciali fini, quali sono quelli delle costruzioni di opere pubbliche, si organizza adeguatamente per entrare in rapporti contrattuali con terzi appaltatori attraverso le predisposizioni di organi, di schemi contrattuali e di norme, che avviino la conclusione di quei rapporti secondo ' forme idonee e di particolare garanzia per la Pubblica Amministrazione n. Si tratterebbe, cio, di regolamnti che hanno la fonte della loro obbligatoriet nel c. d. rap porto di sudditanza speciale (v. su questo ROMANO: Corso di diritto amministrativo, p. 47 e segg.) e dei quali si hanno numerosi esempi nei regola menti per .l'ammissione e la frequenza di pubblici istituti di istruzione, di collegi e negli stessi rego ~amenti interni degli istituti di pena. Vengono normalmente chiamati regolamenti in terni per distinguerli da quelli che obbligano indi sti:qtamente tutti i cittadini per il solo fatto di essere tali o di vivere nel territorio dello Stato, ma non per questo cessano di essere norme giuri diche. (Si veda anche su questo il ROMANO, op. e loc. cit. ). N incide su questa loro. natura la cir GOStanza che la determinazione dei destinatari di quelle norme sia effettuata in funzione del veri" ficarsi di fatti specifici, volontari o involontari. Un esempio di questa seconda s:pecie di fatti po trebbe essere la soggezione ad una pena detentiva (come condizione per divenire destinatario delle norme dei regolamenti interni degli istituti di pena). Esempio, invece, della prima specie quello di aspirare ad essere o essere appaltatore di una opera pubblica statale. In altri termini, il contratto di appalto non se non il fatto assunto da,lla legge come presupposto per l'applicabilit delle norme contenute nel Capitolato generale; ma queste non sono da considerarsi inserite in quello, n sua parte integrante, e tanto meno subordinate nella loro validit all'accettazione espressa e singola e soggette, quanto alla loro interpretazione, alle norme defCodice civile relative alla interpretazione dei contrtti. Le contrarie espressioni contenute nel Capitolato generale e, particolarmente, il tenore dello art. 11, sul quale tanto si fondano i sostenitori della teoria contrattualistica, non sembra abbiano alcuna rilevanza decisiva,, ove si rifletta che l'articolo 55 dello stesso Capitolato generale dichiara che si riterranno come parte integrante del contratto oltre quanto prescritto nel Capitolato generale, anche le disposizioni del Codice civile, delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilit dello Stato ecc. S che se si volesse dare all'espressione cc parte integrante del con. tratto>> il significato che pretendono i sostenitori della teoria contrattualistica (e cio che quelle norme hanno natura contrattuale), questo significato dovrebbe valere anche per le altre norme indiate nel citato art. 55, sulla cui natura di norme di diritto obiettivo non possibile alcun dubbio. D'altronde, la tesf contrattualista trascura completamente di tener conto della formula dell'articolo 99 u. p. regolamento contabilit generale, il quale dichiara espressamente che i capitolati generali sono atti amministrativi e non contratti e li equipara a norme di carattere regolamentare. La verit che la teoria contrattualistica si fonda, forse inconsciamente, su una esasperazione del principio secondo il quale l'appalto di opere pubbliche un contratto di diritto privato nel quale l'Amministrazione si trova sullo stesso piano dell'appaltatore, esasperazione dovuta alla neces sit sistematica di contrapporre il nostro sistema al sistema francese, nel quale questioni del genere sono inconcepibili, attesa l'esistenza della categoria del contrat administratif, ben distinta dalla cate goria del contratto di diritto privato. Ma, pretendere di riportare integralmente nella categoria del contratto di diritto privato il contratto di appalto di opere pubbliche significa sacrificare alle esigenze di una sistematica astratta la insopprimibile realt pratica e giuridica secondo la quale la posizione dell'Amministrazione appaltante, nell'appalto di opere pubbliche, non pu trovarsi mai sullo stesso piano della posizione dell'appaltatore, perch mai l'Amministrazione pu rinunciare alla sua veste di autorit che le deriva dal fatto che essa agisce sempre nell'interesse pubblico. Vorremmo, a questo proposito, rimandare alla lettura. di quella pregevole quanto antica mono grafia di un uomo che aveva in proposito--le .idee molto chiare, il VITALEVI nel Digesto Italiano (Ap palto di opere e lavori s privati che pubblici), il quale su questo punto molto preciso e documenta la sua opinione con richiami tanto sobri quanto opportuni al Diritto Romano, notando esplicita ..-~~ -179 mente come la lex censoria (qualche cosa di meno del nostro Capitolato generale) fosse molto pi che una semplice manifestazione contrattuale, penetrata come era della qualit di autorit pubblica propria dell'Amministrazione appaltante. Non sono pochi, d'altronde, gli articoli delle leggi nostre che regolano la materia delle opere pubbliche, i quali prevedono per l'Amministrazione appaltante poteri assolutamente inconcepibili per un appaltante privato, poteri che vanno dalla rescissione d'ufficio del contratto agli ordini di servizio che impongono nuovi lavori, dalla c.d. esecuzione in danno alla sospensione dei lavori e alla risoluzione ad nutum. Tutti questi poteri, assolutamente eccezionali nei confronti di quelli. riconosciuti all'appaltainte privato, costituiscono evidentemente manifestazioni concrete del potere discrezionale unitario spettante all'Amministrazione come titolare del potere esecutivo ed in questo quadro che va considerata anche la emanazione del Capitolato generale di appalto, come atto normativo che regola l'uso delle facolt spettanti al potere esecutivo, secondo la nota formula della legge 31 gennaio 1926, n. 100. _ Come accennavano sopra, mentre la dottrina quasi. totalmente orientata verso la tesi contrattualista, la giurisprudenza della Corte Suprema riconosce, quasi costantemente, al Capitolato generale la natura giuridica di regolamento o, comunque, di atto normativo. (Per una indicazione precisa di tale giurisprudenza (vedi l'articolo di GIANNINI sopra citato in cc Acque, Bonifiche e Costruzioni n, 1954, p. 256 e in questa Rassegna, 1955, p. 59 e segg.). In tal modo la Cassazione ha mantenuto, dopo una lieve deviazione verificatasi subito dopo la guerra (v. sentenza n. 448/45 sopra citata), la giurisprudenza affermatasi per lunghi anni prima dell'ultimo conflitto, della quale la manifestazione pi importante resta la sentenza 23 gennaio 1931 (cc Giur. It. n, 1931, I, 341), che della tesi normativistica d una motivazione ripresa integralmente e condivisa dal CAMMEO nel suo libro Contratti della Pubblica Amministrazione (p. 60 e segg.). Le sentenze pi recenti della Corte Suprema di questa materia sono state provocate da vertenze relative all'applicabilit al Capitolato generale dell'art. 1341 Codice civile (necessit di approva zione specifica per iscritto di determinate clausole contrattuali), applicabilit che stata appunto esclusa proprio perch il Capitolato general. e non un contratto e perch le sue disposizioni obbligano cc con la forza propria di norme di diritto obiettivo n (Sent. n. 317 4/54 in causa Colabucci e Ministero Lavori Pubblici). Su questa linea, d'altra parte, la Corte Suprema , da ultimo, (Sent. n. 1806/55 in causa Panzera contro G. I.) arrivata fino ad affermare che quando alla gestione di un ente pubblico sono estese, con legge o regolamento delegato, le norme di contabilit vigente per lo Stato, si ~pplica alle opere da essi eseguite anche il Capitolato generale le cui norme devono considerarsi non contrattuali ma di diritto obiettivo Di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale cos univoc ed autorevole, ci sembra di poter. affr mare che la contraria. tesi ancora sostenuta da vari autori, a prescindere dalla sua agevole confu.~ tabilit, non pu essere considerata fonte di ispirazione adeguata per gli organi sttali che debbono redigere il nuovo. capitolato -generale ~ che, pertanto, le disposizioni di questo debbano essere formulate sul presupposto che esse siano norme di diritto obiettivo e non clausole di un futuro contratto. Il primo e pi importante corollario di questa conclusione che il nuovo Capitolato generale dev'essere emanato con decreto presidenziale e non con decreto ministeriale. Infatti, anzitutto molto dubbio che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che all'art. 87 attrib~sce al Capo dello Stato il potere di emanare regolamenti, possa ancora ritenersi esistente il potere regolamentare dei ministri; in secondo luogo, anche a risolvere il dubbio in senso positivo, questo potere sarebbe da escludere nella fattispecie dato che, contrariamente a quanto avveniva all'epoca della emanazione del Capitolato del 1895, quando, cio, qi1asi tutte le opere pubbliche dello Stato veni" vano eseguite a cura del Ministro dei Lavori Pub~ blici, ora le attribuzioni relative a tale esecuzione sono ripartite tra numerosi organi statali ed enti non statali ai quali il Capitolato generale deve essere ugualmente applicato e nei confronti dei' quali il potere regolamentare d'un ministro, che non loro capo, non si giustifica. Il secondo problema da risolvere quello che concerne la disciplina del modo di risoluzione delle controversie tra amministrazione appaltante e appaltatore. Come noto, la cogn.izione di tali controversie rimessa dagli articoli 42 e segg. del Capitolato generale al giudizio di cinque arbitri alla cui no~ mina non concorre in alcun modo la volont delle partt, essendo essi scelti rispettivamente tra. i consiglieri di Stato (2), gli ispettori generali del Genio civile membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2) e i consiglieri d'appello dBlla Corte di Appello di Roma (1), scelti liberamente dai presidenti dei rispettivi Istituti. La obbligatoriet e la esclusivit del giudizio arbitrale, il modo di nomina degli arbitri, la loro qualit di funzionari dello Stato hanno fatto sorgere talvolta la questione se il Collegio arbitrale previsto dal Capitolato generale costituisca una vera e propria giurisdizione speciale e vi sono affermazioni sia dottrinali sia giurisprudeuziali in tal senso (v. NDRIOLI in cc Foro It. n, 1944-46, I, 17; VECCHIONE: L'arbitrato, p. 222 nota 4).. Recentemente, tuttavia, sia in dottrina sia in: giurisprudenza, si decisamente affermata l'opinione contraria, che si tratti, cio, soltanto d,i. un arbitrato obbligatorio, al quale la obbligatoriet non sufficiente a. conferire la dignit di giurisdizione speciale. Gli argomenti addotti dalla dottrina. sono naturalmente la semplice conseguenza. logica della tesi secondo la quale il Capitolato generale di appalto ha natura di contratto, essendo chiaro che un contratto non pu mai dar vita. ad una giurisdizione speciale. -180 Pi complicata stata, invece, la via seguita dalla giurisprudenza per negare la natura di giurisdizione speciale. stato nel 1943 (sentenza n. 1351) che le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno negatq ai Collegi arbitrali previsti dal Capitolato generale, il carattere di giurisdizione speciale e questo indirizzo giurisprudenziale stato confermato con la sentenza n. 448 del 21 giugno 1945 sopra citata. Precedentemente, per circa trenta anni, la Corte Suprema aveva costantemente riconosciuto ai Collegi arbitrali in questione la natura di giurisdizione speciale, basandosi sull'argomento che la loro competenza era obbligatoria, esclusiva e indipendente dalla volont delle parti, cosi come ne era indipendente la nomina degli arbitri. A questi argomenti si aggiungeva, poi, quello deeisivo che la istituzione dei collegi arbitrali per la decisione delle controversie in materia di opere pubbliche era disposta con norma avente forza di legge, tale forza attribuendosi al Capitolato generale come ema11ato per delegazione legislativa. Nel movimento di reazione che travolse questa giurisprudenza, della quale non esitiamo a riconoscere la scarsa fondatezza, furono tuttavia distrutti, insieme con principi falsi, anche principi esatti. Cos, pur non essendovene alcun bisogno agli effetti di negare la natura di giurisdizione speciale, si attribui al Capitolato generale carattere di contratto, con argomenti che, bisogna riconoscerlo, non trovarono affatto il plauso dei pi autorevoli commentatori, i quali si affrettarono, pur nella adesione alla tesi che negava la qualit di giurisdizione speciale, a gettare acqua sul fuoco dell'entusiasmo eversore della Suprema Corte, mettendo in rilievo come l'attribuzione al Capitolato generale della natura giuridica di norma contrattuale dovesse per lo meno formare oggetto di ulteriore e specifica elaborazione. Si vedano in proposito non solo la nota dell'Eula di cui ci siamo occupati e che riconosce esplicitamente al Capitolato generale la natura di regolamento di organizzazione, ma anche la nota dell' Andrioli sopra citata, ampiamente documentata, nella quale l'invito ad una pi cauta valutazione della natura giuridica del Capitolato, appare molto chiaro. Abbiamo gi visto sopra come molto rapidamen te -la Corte Suprema sia ritornata sui suoi passi ripudiando decisamente la tesi contrattualista, ma questa resipiscenza non poteva implicare e non ha implicato un ritorno alla tesi della giuri sdizione speciale, in quanto, attribuendosi al Capi tolato generale natura regolamentare, ne derivava necessariamente la inidoneit di esso a creare una giurisdizione speciale, ci che prima della Costituzione poteva fare soltanto la legge e dopo la Costituzione solo una legge costituzionale . .Affermatasi cos, definitivamente, la tesi che riconosce ai collegi arbitrali previsti dal Capito lato generale di appalto la natura di arbitrato obbligatorio, ed esclusa d'altronde ogni possibi lit di ritorno alJa tesi della giurisdizione speciale, contro la quale, nel vigore della Costituzione re pubblicana militerebbero argomenti anhe pi forti di quelli a suo tempo adottati per respin gerla, sar opportuno esaminare brevemente le conseguenze che da questa situazione derivano per valutare obiettivamente le ragioni che giustificano il mantenimento o meno dell'istituto in sede di riforma del Capitolato generale. Tali conseguenze sono, sinteticamente, le seguenti: 1) non impugnabilit della sentenza arbitrale dinnanzi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (per violazione di legge) n ai sensi dell'art. 362, n. 1, c. p. c. (difetto di giurisdizione); 2) necessit che la sentenza arbitrale sia munita del visto di esecutivit del pretore; 3) possibilit di impugnazione della sentenza arbitrale solo per i motivi indicati nell'art. 829 Codice procedura civile. In relazione all'ultimo comma di questo articolo, sorge la questione se sia ammessa impugnazione della sentenza arbitrale per inosservanza delle regole di diritto una volta che l'art. 49 del Capitolato generale dispone che la sentenza arbitrale non sar soggetta n ad appello n a cassazione ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano n. Bench detta norma del Capitolato debba intendersi in relazione al sistema vigente nel Codice del 1865, del tutto diverso da quello regolato col Codice attuale, tuttavia la giurisprudenza (si veda sentenza n. 142 del 5 marzo 1945, in cc Foro It. n, 1944-46, I, 227) ha affermato che, anche in relazione al nuovo Codice la domanda di nulht della sentenza arbi trale, emessa dal Collegio previsto dal Capitolato generale di appalto, per inosservanza delle regole di diritto, inammissibile. Riassumendo le sopra accennate conseguenze, pu dirsi che, col sistema vigente, delicatissime questioni di diritto relative a controversie sorte in materia di appalti di opere pubbliche sono risolte inappellabilmente, da un collegio composto solo in parte di esperti in materie giuridiche, i quali praticamente non debbono nemmeno osservare le norme di legge. L'esperienza, infatti, insegna che pur essendo tale osservanza prescritta espressamente dall'art. 48 del Capitolato generale, la certezza di non essere soggetti ad alcun sindacato da parte della Corte Suprema o di altro giudice ordinario, facilita spesso negli arbitri la tendenza a subordinare a considerazioni di equit, pi o meno bene intesa, la decisione delle vertenze, risolvendole in un senso completamente opposto a quello che sarebbe determinato dalla rigorosa applicazione della legge. Questa tendenza si particolarmente accentuata negli ultimi tempi, ch anzi, gli arbitri tentano di costruire addirittura delle teorie giuridiche sulla base della libera interpretazione che essi fanno delJe norme di legge per la soluzione delle singole fattispecie (si veda in proposito in questa Rassegna n, 1955, p. 59 e segg. e passim.) La dimostrazione pi convincente della verit di quanto affermiamo si trova nella constatazione che quando si tratta di arbitrati in relazione ai qali' non preclusa l'impugnazione per nullit per violazione delJe regole di diritto, la maggior parte dei lodi viene annullata, confermandosi cosi la giustezza delle critiche del MORTARA (Oommentario, volume III, p. 89 e segg.) il quale, tra i pi gravi difetti -181 rlell'istituto dell'arbitrato, annoverava il fatto che, proprio attraverso questi annullamenti per violazione delle regole di diritto, sempre scarsamente osservate dagli arbitri, il giudizio arbitrale finisce Bol diventare pi lungo e pi costoso del giudizio ordinario. Per quanto riguarda, poi, gli interessi dell' .Amministrazione, occorre apertamente rilevare che, quasi sempre, le violazioni di diritto perpretrate dagli arbitri sono a senso unico e precisamente in senso sfavorevole alla stazione appaltante nel presupposto, non si sa invero quanto fondato, Bhe l'appaltatore sia da considerare come il Bontraente pi debole e quindi pi meritevole di aiuto. Una conferma di questa nostra osservazione 3i ha nella constatazione che contro il sistema dell'arbitrato non si levata mai alcuna voce da parte dei portavoce o dei giornali e riviste Bhe rappresentano gli interessi degli appaltatori, ed anche se, talvolta, costoro hanno avanzato qualche lamentela per l'eccessivo costo dei giudizi f1rbitrali nei quali, com' noto, i compensi agli arbitri sono insindacabilmente stabiliti da loro 3tessi con riferimenti percentuali ai valori delle liti, si trattato sempre di lamentele molto timide e che si sono sempre arrestate davanti al problema di fondo. Dopo queste brevi considerazioni relative alla 3ituazione attuale, passiamo ad esaminare se convenga, nel provvedere alla riforma del Capitolato generale, mantenere l'istituto. .La prima questione che si pone se si possa legittimamente, con una norma di Capitolato generale, stabilire l'arbi1 rato obbligatorio per tutte le controversie tra amministrazione appaltante ed appaltatore in materia di esecuzione di opere pubbliche. Com' noto, la possibilit del conferimento agli arbitri del potere di decidere le liti rappresenta un'eccezione nei confronti della regola che attribuisce il potere di decidere le liti relative a pretese basate su diritti soggettivi all'.Autorit giudiziaria ordinaria (VEccmoNE: L'arbitrato, cit. p. 138). Questa eccezione alla competenza della giurisdizione ordinaria trova il suo fondamento negli articoli 806 e segg. del Codice procedura civile. Non riteniamo, per, che su tali articoli possa fondarsi anche l'eventuale potere dell'.Amministrazione statale di deferire ad arbitri le controversie che la riguardano. Le citate norme, infatti, valgono solo a rimuovere il divieto"'generale, vigente per tutti i cittadini, di risolvere le liti, con decisioni vincolanti, con mezzi diversi da quelli del ricorso all'Autorit giudiziaria, ma non rimuovono l'altro divieto speciale esistente per l'.Amministrazione statale e per la Pubblica .Amministrazione in genere di rinunziare alle proprie pretese o di rimetterne la soddisfazione alla volont di estranei. Comunque, possiamo qui prescindere dall'approfondimento di questo particolare aspetto del problema dato che, per quanto riguarda il conferimento agli arbitri del potere di decidere controversie in materia di appalto di opere pubbliche esiste una espressa norma di legge sulla quale tale potere pu fondarsi, nel senso che !'.Amministrazione autorizzata in questa materia a ricorrere all'arbitrato. Questa norma l'art.. 349 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; iJquale stabilisce che nei capitoli di appalto potr prestabilirsi che le questioni tra l'amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri )). L'interpretazione pi logica di tale norma che sia con essa consentito inserire nei singoli contratti di appalto di opere pubbliche la clausola compromissoria, nella quale sia stabilito anche, eventualmente, un modo di nomina degli arbitri diverso da quello ordinario e un modo di procedere diverso da quello stabilito dal Codice di procedura civile in via generale. Invece, sulla base di detto articolo, si emanata la norma di cui all'art. 42 del Capitolato generale di appalto, il quale stabilisce che tutte le vertenze tra l'amministrazione e l'appaltatore cos durante l'esecuzione, come al termine del contratto... quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo art. 43 )). Se si ammette, e per le ragioni che abbiamo esposte non pu farsi diversamente, che le norme del Capitolato generale abbiano natura regolamentare, non possono non formularsi i pi fondati dubbi sulla legittimit dell'art. 42 sopra citato e delle successive norme che ne conseguono. Infatti, con l'art. 42 sopra citato si finisce in sostanza, per trasformare in obbligatoria esclusiva e generale la forma di risoluzione arbitrale delle controversie in materia di opere pubbliche che l'art. 349 della legge prevedeva solo come facoltativa, eventuale e specifica. Che un regolamento possa avere una tale forza appare, per lo meno, molto dubbio. Tanto meno, poi, una norma del genere pu apparire legittima ove si rifletta che, qualunque nome si finisca per dare all'istituto regolato dagli articoli 42 e segg. del Capitolato generale (arbitrato obbligatorio, arbitrato quasi forzato, ecc.) in sostanza, il carat tere di esclusivit che gli viene attribuito finisce per trasformarlo necessariamente in una giuri sdizione speciale, appunto secondo la migliore dottrina (MORTARA: Arbitrato obbligatorio: giu risdizione speciale, in Giur. It. ,,, 1936, I, 1, 679, opinione condivisa anche dal VEccmoNE, op. e loc. cit., il quale non si sa poi come finisca con il riconoscere al Collegio arbitrale delle opere pub bliche il solo carattere di arbitrato). Come abbiamo gi detto, fu appunto per tale ragione che la giurisprudenza della Corte Suprema, nel trentennio anteriore al 1943 fini per affermare costantemente che l'arbitrato in materia di opere pubbliche costituiva giurisdizione speciale . H Capitolato generale di appalto era un atto di legi slazione delegata. Soluzione questa che ora non pi possibile adottare in quanto, com' noto, nemmeno una legge ordinaria (formale o delegata) potrebbe ora avere la forza di dar vita ad una giurisdizione del genere. ~ 182 I La prima conclusione che pu trarsi da quanto abbiamo sopra esposto . che, dovendosi integralmente riformare il Capitolato generale di appalto, assolutamente sconsigliabile mantenervi un sistema di norme sulla cui legittimit possono sorgere, nella pi tenue delle ipotesi, dubbi molto seri, e convenga, invece, per cos dire, rientrare, nella normalit, adeguandosi completamente alla norma dell'art. 349 della legge sui lavori pubblici e all disciplina dell'arbitrato stabilita dal Codice di procedura civile. Il modo migliore per effettuare tale adeguamento consisterebbe, evidentemente, nella soppressione pura e semplice _di qualsiasi norma del Capitolato generale che si riferisca al giudizio arbitrale, inserendo, invece, eventualmente, la clausola compromissoria nei singoli capitolati speciali. questo infatti ci che vuole l'art. 349 nel quale l'espressione >, 3. Merita, tuttavia, di essere brevemente accennata una considerazione fatta dal Tribunale nella precedente sentenza, e che cio il' rapporto di assistenza e previdenza tra ENPAS e impiegati statali si sostanzia in reciproci diritti ed obblighi per cui alla corresponsione dei contributi da parte dei secondi corrisponde un obbligo di assistenza da parte del primo che d luogo ad un vero diritto soggettivo protetto in modo diretto ed immediato. Tale profilo del rapporto, indubbiamente acuto e sul quale la Oorte non si maggiormente soffermata, non vale per a modificare la natura sostanziale della pretesa che l'assistito pu far valere nei confronti dell'ENPAS al fine di determinare, in concreto, la competenza giurisdizionale dell'Autorit giudiziaria. Dall'analisi dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, all. E, risulta infatti che la competenza dell'Autorit giudiziaria ordinaria dipende, in via generale, dalla sussistenza di un diritto soggettivo che il privato possa opporre e possa far valere nei confronti della Pubblica Amministrazione. La sussitenza di tale diritto costituisce, sotto l' aspetto processuale, la condizione della proponibilit dell'azione; se l'azione non proponibile, la competenza dell'Autorit giudiziaria senz'altro esclusa; in caso contrario di regola ammessa, salve le eccezioni previste espressamente dalla lef!ge o elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In particolare, certo essendo che l'ENPAS, in virt dell'art. 1 della legge istitutiva, ha personalit giuridica di diritto pubblico ed appartiene qu'indi alla categoria degli Enti pubblici, la questione se l'interesse del dipendente statale ad ottenere dal- l'ENP AS le prestazioni previste dalle vigemi leggi sia tutelato nella forma privilegiata del diritto sogget-tivo o sia soltanto occasionalmente protetto, assumendo il carattere di un diritto a'ffievolito. La distinzione . fra diritto soggettivo e interesse occasionalmente protetto sta essenzialmente nel fatto che mentre il diritto si esaurisce nella sfera giuridica -194 del titolare ed affidato alla sua esclusiva tutela, l'interesse invece valutato soltanto come parte di quello generale e -anche se di carattere individuale e distinto dall'interesse collettivo - cose intimamente connesso con questo, da non poter essere tutelato in modo specifico ed autonomo e, quel che pi conta, da non poter essere neppure affidato alla esclusiva difesa del privato. . Se si pone mente a tale distinzione, non pu disconoscersi che la P. A., attraverso l'attivit demandata ai vari Enti assistenziali, persegue un fine di interesse generale e che soltanto in vista di siffatto interesse sorge e pu essere valutato quello del singolo ad ottenere specifiche prestazioni. Ci tanto vero che la P. A., e in particolare l'ENPAS, in forza dell'art. 2 della legge citata, modificato dall'art. 19 del D. L. L. 722 del 1945, provvede al conseguimento dei fini istituzionali mediante un contributo obbligatorio che grava in parti eguali sul personale statale, soggetto passivo della assistenza e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende, e quindi non pu considerarsi l'assistenza come una reintegrazione, e cio quasi un corrispettivo dei contributi versati. Altra conferma si trae dal rilievo, di ordine pi generale, che l'assistenza della quale pu beneficiare il soggetto passivo non sempre la stessa, n dal punto di vista qualitativo, n infine, per quanto attiene alla forma in cui viene prestata. La legge, infatti, prevede attivit assistenziali di natura e di contenuto diverso; pone dei limiti all'entit e durata delle prestazioni; stabilisce, da ultimo, l forma in cui le prestazioni debbano essere concesse (sistema diretto, indiretto, misto, dei conti individuali, ecc.) riservandone talvolta la scelta, insindacabilmente, agli stessi enti preposti ai vari rami assistenziali. In base ai principi e alle considerazioni che pre~ cedono, si deve concludere che il dipendente statale ha soltanto un interesse occasionalmente protetto, una pretesa affievolita e non tutelata nella forma privilegiata del diritto soggettivo, ad ottenere dalla P. A. e nella specie dall'ENPAS, le prestazioni assistenziali previste dalla legge. Infatti non si pu parlare di diritto perfetto allorch (come ha ben rilevato la Corte di Roma) la pretesa del singolo , nel suo esercizio, subordinata sempre ad un potere discrezionale dell'Amministrazione. Anche le propriet diritto assoluto, nei confronti dei terzi, ma nei conf1onti di un potere legittimo della Pubblica Amministrazione si affievolisce e la sua tutela si degrada a quella dell'interesse legittimo. Egualmente la pretesa ad ottenere l'esercizio di una attivit concreta della P. A. a proprio vantaggio, quando derivi non da un rapporto contrattuale ma da una relazione di carattere pubblicistico, , per s stessa, subordinata al potere dell'Amministrazi. one e rion ad una semplice valutazione di discrezionalit tecnica. D'altra parte, da considerare che la possibilit del giudice amministrativo di sindacare, sotto il profilo della legittimit, il buon uso che l'Amministrazione abbia fatto di. un suo potere discrezionale, in sede di liquidazione delle spese di assistenza, permette a coloro che di tale assistenza fruiscono, di far .valere innanzi al Consiglio di Stato, sotto il profilo dell'eccesso di potere, una serie di censure ai provvedimenti di liquidazione, che sono loro precluse dinanzi alla A.G.O. e che investono invece la sostanza economica dei provvedimenti stessi. E chi conosce con quanta acutezza di indagine il Consiglio di Stato riesce ad 3ndividuare profili di eccesso di potere, anche l dove la possibilit di censura appare maggiormente preclusa dal merito dell'atto amministrativo, si deve riconoscere che in questo campo l'orientamento giurisprudenziale ridonda a vantaggio degli assistiti dell' ENPAS, rendendo possibile quelle indagine sulla giustizia sostanziale della liquidazioni' effettuate dall'Ente, che costituisce, in definitiva, la maggiore aspirazione dei ricorrenti. G. DALLARI ESECUZIONE FISCALE -Ingiunzione fiscale -Oppo sizione -Legittimazione passiva. ESAZIONE ED ESATTORE -lngi~nzione fiscale Opposizione -Termine relativo -Decorrenza. REGISTRO (TASSA DI) -Tassa sul conferimento di capitale sociale -Beni soggetti-Limiti(Trib. di Roma: Sez. I, Sent. 29 gennaio 1955, n. 537-Pres.: Mongiardo; Est.: Nucci; Pavoncello (avv. Vitale) c. Ufficio registro di Roma (avv. Stato). Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale la vocatio in jus va effettuata, ai sensi dell'articolo 145 legge 30 dicembre 1923, n. 3269, con atto da notificarsi all'Ufficio che ha emesso l'ingiunzione stessa e non all'Intendente di Finanza cne ha la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della tabella annessa al R. D. 26 settembre 1869, n. 5286. Il termine di 30 giorni per proporre opposizione avverso l'ingiunzione decorre dalla notifica di quest'ultima e non dalla comunicazione della iscrizione dell'imposta sul campione atti civili. L'imposta di conferimento dovuta sul capitale sociale e non sul patrimonio sociale e, pertanto, non devono esserne colpiti i beni dei soci che, pur costituendo la garanzia dei creditori verso la societ, non risultano conferiti. La sentenza, avverso la quale l'Amministrazione ha proposto appello, ci ha profondamente turbati per le cose dette e, forse pi, per quelle non dette. Ci saremmo astenuti dal commentarla, .per doveroso ossequio al Tribunale d.i Roma, del quale abbiamo avuto spesso occasione di constatare l'alto senso di giustizia, la dottrina e il sereno equilibrio, cui sono ispirate le sue decisioni, se la sentenza non fosse stata pubblicata e, soprattutto, massimata, in modo da gettare una luce poco favorevole sull'Avvocatura. Ci riferiamo espressamente alla seconda massima, con la. quale il Tribunale ci attribuisce un grossolano errore e ci rimprovera la grave ignoranza dell'articolo 145, legge di registro e dei principt generali sul contenzioso tributario. Ma forse meglio procedere con ordine. Con la prima massima il Trfqunale di Roma conferma la sua giurisprudenza e persiste nell_q, SJta vana ribellione al costante insegnamento della Corte di Cassazione. Diciamo vana, perch le 8entenze, le quali, come questa, negano all'Intendente di ll'inanza la competenza esclusiva a rappresentare l'Amministrazione finanziaria in tutte le controversie tribu ~~;;;;;;;;;;;. -195 tarie, sono via via riformate dalla Corte di Appello di Roma in ossequio alla legge e alla ormai conso. lidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Come abbiamo gi scritto in questa Rassegna >> (1953, p. 124, e 1954, p. 188) la nostra prin. cipalmente un'esigenza di certezza del diritto, che soddisfatta, con innegabile vantaggio per tutti i contribuenti, costretti o indotti ad adire l'Autorit giudiziaria, con il consolidamento della giurisprudenza. In queste condizioni, non riusciamo francamente a comprendere perch il Tribunale di Roma persista in questo suo orientamento, che riporta il dubbio laddove si era, e non senza fatica, raggiunta la certezza, con inevitabili e non lievi danni per le parti, costrette a due inutili gradi di giudizio. La seconda massima, pur non nascondendoci la delicatezza della questione decisa, , a nostro avviso, sostanzialmente errata; gravissimo, poi, l'errore in cui incorso il Tribunale nella sua formulazione. Ancor pi grave, infine, stato l'aver omesso del tutto l'esame dell'altro profilo, sotto il quale era stata prospettata l'eccezione d'inammissibilit dell'opposi zione. Nelle difese di primo grado noi avevamo testualmente scritto: La domanda inammissibile, perch l'accertamento divenuto definitivo per mancato ricorso alle Commissioni amministrative, entro i trenta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a campione del supplemento e del contestuale invito a pagare l'imposta. L'esposto-reclamo, presentato dai debitori il 29 marzo 1951, non idoneo ad interrompere i termini di decadenza per la proposizione del ricorso. L'inammissibilit della domanda ancor pi evidente in seguito al passaggio in giudicato della decisione della Commissione provinciale 7 dicembre 1951 >>. Nella specie era accaduto che il 14 marzo 1951 l'Ufficio aveva inviato ai contribuenti una cartolina avviso, con la quale si comunicava loro che era stata accertata un'imposta supplementare per L. 441.000 e contemporaneamente. li si invitava a pagare la somma predetta. Avverso questo atto di accertamento e liquidazione dell'imposta supplementare i contribuenti avevano proposto un irrituale ricorso all' I ntendente di Finanza, che su di esso non aveva provveduto. Successivamente, l'Ufficio aveva notificato ingiunzione di pagamento avverso la quale i contribuenti proposero opposizione giudiziaria e ricorso alla Commissione provinciale. In pendenza dell'opposizione, la Commissine aveva rigettato il ricorso e la decisione era passata in cosa giudiata per omesso ricorso alla CommisHione centrale e mancata impugnativa ai sensi dell'art. 146 legge di registro. Di qui la nostra eccezione d'inammissibilit sotto un duplice profilo, il secondo dei quali, a nostro avviso d'innegabile fondatezza, non stato dalla annotata sentenza neppure esaminato. Ma neppure il primo profilo stato esaminato con l'attenzione che meritava. In verit -ci si perdoni l'immodestia -noi conoscevamo bene la norma contenuta nell'art. 145 legge di registro. Essa, per, a nostro avviso, va interpretata in relazione a tutto l'ordinamento tributario ed ai principi generali del diritto amministrativo e tributario. L'art. 145 consente al debitore di proporre opposizione all'ingiunzione entro i trenta giorni dalla sua notificazione, ma questo diritto nessuno contestava agli opponenti. L'amministrazione sosteneva, e sostiene, che si erano verificate delle preclusioni, per effetto delle quali l'opposizione poteva proporsi per motivi formali inerenti all'in~iunzione e, comunque, non per il merito, in relazione al quale era divenuto inoppugnabile l'atto amministrativo di accertamento notificato ai debitori il 14 marzo 1951. L'avviso di pagamento, versato in atti, conteneva un'espressa manifestazione di volont dell'Amministrazione, anche se i debitori erano cortesemente invitati a pagare la somma liquidata per la causale indicata. L'invito a pagare, come l'ingiunzione, espressione della volont dell' mrninistrazione, conseguente all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta. Non poteva, quindi, negarsi la natura di provvedimento amministrativo al cos detto avviso di pagamento >> del 14 marzo 1951, avverso il quale i debitori avevano proposto, in data 29 marzo 1951, un irrituale reclamo all'Intendente, non idoneo ad evitare che l'atto di accertamento divenisse inoppugnabile. Si aggiunge che tale inoppugnabilit non derivava solo dai principi general~ su enunciati, ma da espresse disposizioni di legge (art. 37, u. p. R. D. 8 luglio 1937, n. 1516 e art. 29, u. p., D.L. 7 agosto 1936, n. 1639), le quali fissano il termine, perentorio, di trenta giorni, per ricorrere alla Commissione provinciale per le questioni relative all' appliczione della legge di registro. N il termine decorre esclusivamente dalla notifica dell'ingiunzione, ben potendo l'Amministrazione, come ha fatto nella specie, notificre l'atto di accertarnento e render nota la sua pretesa, in quello determinata, prima dell'inizio del procedimento di riscossione coattiva. A questa preclusione iniziale, derivante dalla inoppugnabilit dell'atto di accertamento, se ne era aggiunta altra sopravvenuta, ben pi grave, e derivante dal giudicato. I debitori, come di consueto, avevano proposto, avverso l'ingiunzione, sia ricorso alla Commissione provinciale, che opposizione giudiziaria. Quella aveva rigettato il ricorso con decisione n. 91287/c del 7 dicembre 1951, notificata nelle forme del regolamento il 5 maggio 1952 e passata in giudicato il 5 giugno successivo per mancato ricorso alla Commissione centrale o, comunque, il 5 novembre 1952 per mancata impugnativa giudiziaria, ai sensi dell' articolo 146 legge di registro. N questa decisione poteva ritenersi giuridicamente inesistente (tamquam non esset). La legge di registro implicitamente ammette la contemporanea proposizione del ricorso alle Commissioni e dell'opposizione giudiziaria. La pi recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripudiato il principio enunciato nella sentenza numero 123/1947, secondo il quale l'inizio dell'azione giudiziaria avrebbe dovuto significare preclusione del ricorso alle Commissioni e rinunzia a quello gi proposto, ammettendo, invece, il concorso contemporaneo ed indipendente dell'azione giudiziaria e del ricorso tributario e affermando che soltanto il ricorso per Cassazione, proposto, ai sensi dell'art. llt della Carta costituzionale, avverso la decisione definitiva delle Commissioni preclude l'azione giudiziaria (Cassazione Sez. I, n. 1023/52 : Pomodoro-Castagna c . .Finanze, in questa < 1952, p. 107). D'altra parte, la stessa Corte, con sentenza n. 2164/50 -196 (Raccuglia c. Finanze, in cc G.C.C.C. 1951, I, p. 98), confermata da quella precedentemente citata, ha ribadito la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie e, conseguentemente., delle loro deisioni, suscettibili, perci, di passaggio in giudicato (Sezioni Unite 1911/53: Comune di Brescia c Finanze, in questa cc Rassegna 1953, p. 235). Dai principt su enunciati conseguiva, perci, che la decisione della Commissione provinciale n. 91287/c del 7 dicembre 1951, essendo passata in cosa giudicata, precludeva il riesame della questione da essa decisa. L'opposizione doveva, pertanto, essere dichiarata inammissibile. * * * Erroneamente, poi, il Tribunale ha deciso, con la terza massima, la questione di merito, fondando la sua decisione sulla differenza concettuale fra capitale e patrimonio sociale, che innegabile, ma non tenendo conto che in concreto l'ufficio aveva ritenuto che essi nella specie s'identificassero e che, , pertanto, incombeva, agli opponenti, la prova del contrario. In caso analogo la Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 796/1939: Finanze -fallimento Natali, in e( Giur. imp. reg. e neg. 1940, n. 32, col. 74), aveva precisato che l'imposta di registro cc non va liquidata in ogni caso sul patrimonio esistente al momento della stipulazione dell'atto o della pubblicazione della sentenza, ma si deve ricercare, nei singoli casi, se esista un capitale sociale distinto dal patrimonio dell'ente, nel qual caso la tassa di conferimento deve essere commisurata solo allo ammontare del capitale sociale . E la Commissione centrale (n. 19477 del 15 novembre 1939, in cc Giurisprudenza imp. reg. e neg. 1940, n. 98, col. 279) aveva precisato che tale distinzione doveva risultare da atti di data certa, anteriori all'enunciazione, altrimenti dovevano onsiderarsi come costituenti il capitale sociale tutti i beni esistenti all'atto della enunciazione (negli stessi sensi vedansi: Cassazione Sez. I, 4 luglio 1941, n. 2036, in cc Giur. imp. reg. stro e neg. 1942, n. 19, col. 49, e Comm. centr. Sez. Un. 17febbraio1943, n. 66722, in cc Giur. imp. reg. e neg. 1943, n. 55, col. 222). Incombeva, quindi, agli opponenti la prova di un capitale sociale diverso dal patrimonio risultante all'atto del fallimento. G. G. TRASPORTO -Trasporto internazionale -Fermo della merce viaggiante operato dalle Ferrovie inseguito a pignoramento -Responsabilit delle Ferrovie -Insussistenza (Corte di Appello di Messina, I Sez. 4 dicembre 1954 -Pres.: Venuti; Est.: Aragona - Ammistrazione Ferroviaria dello Stato c. Zuffo. L'esclusivit. del potere di disposizione -cos detto diritto di contrordine -spettante al mittente sulla merce viaggiante, va solo intesa nel senso che i terzi estranei al contratto di trasporto non possono interferire nell'esecuzione del tra- sporto dando direttamente ordini al vettore, ma non anche nel senso che i terzi non possano ottenere il pignoramento presso il vettore della merce, sia pur nell'ipotesi in cui la persona del proprietario di essa non coincida col quella del mittente. L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato tenuta a dare avviso al mittente di qualsiasi impedimento all'esecuzione del trasporto, anche di quello derivante dal pignoramento della merce spedita. Sulla questione di diritto decisa dalla Corte di Appello non ci constano precedenti giurispruden ziali, e perci riteniamo che la sentenza massimata merita di essere segnalata. La questione, per la verit, non nuova in dot trina, essendo essa stata sllevata in passato da alcuni autori (v. MARCHESINI: Contratto di trasporto, I, n. 213; LYoN-CAEN et RENAULT: Trait, III, n. 386; JACOBY, in ccBull. transp. int., 1917, 289), i quali si sono dichiarati decisamente contrari a riconoscere al creditore del mittente il diritto di interrompere il trasporto con pignoramenti o seque, stri delle cose viaggianti, ritenendo che all' ammissibilit di un tale diritto fosse di ostacolo la disciplina legale del cosiddetto diritto di contrordine, che le norme sul contratto di trasporto attribuiscono esclusivamente al mittente, e in virt del quale, come noto, finQ al momento dello svincolo, il potere di disporre delle cose trasportate spetta al mittente, il quale viene ad essere per il vettore il solo avente diritto sulle cose stesse. Di opposto avviso si mostrato invece qualche altro scrittore (v . .ASQUINI: Contratto di trasporto, 1935, p. 216 e segg.), ritenendo che all'esperimento di azioni esecutive o cautelari da parte dei cre ditori del mittente non fosse di ostacolo il cosid detto diritto di contrordine, per il motivo che le norme che disciplinano quest'ultimo sono destinate soltanto a servire agli scopi speciali dell'operazione di tra sporto, e come tali non debbono essere portate a estreme conseguenz, fino al punto di ritenere che esse, derogando alla legge comune, escludano la pignorabilit o sequestrabilit delle cose consegnate al vettore (v. anche Commen. Cod. civ. diretto da D'AMELIO e Frnzr, sub. art. 1685). Avvertiamo che la fattispecie ij,ecisa dalla sentenza annotata era ancora pi complessa di quella prospet tata dalla dottrina su richiamata, in quanto, nel caso nostro, a spedire la merce, per conto del proprieta rio ma in nome proprio, era stato uno spedizio niere (mittente), in esecuzione di un contratto di spedizione (art. 1737 c. c.), ed il pignoramento della merce spedita era stato eseguito non contro lo spe dizioniere-mittente, ma contr il proprietario, e quindi contro persona che non era parte nel con tratto di trasporto. . Nel giudizio promosso contro l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato lo spedizioniere, premesso che secondo la legge soltanto il mittente ha la dispo nibilit della merce che forma oggetto del contratto di trasporto, sostenne che male aveva fatto l' Ammi nistrazione ad effettuare il fermo del crico per un pignoramento posto in essere illegalmente, in quanto non riguardante esso mittente, e chiese perci la con danna dell'Amministrazione ai diinni. La Corte di Appello, accogliendo la iesf sostenuta dall'Avvocatura e confermando altres la sentenza dei primi giudici, ha affermato che consentito procedere al pignoramento della merce, spedita, e che il pignoramento pu essere chiesto tanto dai -197 creditori del mittente che sia anche proprietario della merce, quanto dai creditori del proprietario di essa che sia persona diversa dal mittente, ipotesi quest'ultima che pu verificarsi appunto nel caso in cui il proprietario della merce abbia dato incarico ad uno spedizioniere di concludere col vettore il contratto di trasporto. La Oorte ha cos motivato: In effetti, la tesi, secondo cui, in costanza del contratto di trasporto, la .merce viaggiante non potrebbe mai essere pignorata o, tutt'al pi, soltanto per debito del mittente, per quanto sostenuta con speciosit di argomenti, del tutto inaccettabile e devesi riconoscere che ben fece il Tribunale a ripu diarla, non potendo un siffatto limite, come invano si sostiene dall'appellante, discendere dal cos detto potere di contr' ordine, che, come noto, ricono sciuto allo speditore dall'art. 21 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per fer rovia, stipulata a Roma il 23 novembre 1933 e resa esecutiva in Italia con legge 11 aprile 1935, n. 1588, disposizione codesta che sostanzialmente riprodotta nell'art. 40. delle condizioni e tariffe interne, appro vate col R. D. L. 25 gennaio 1940, n. 9, ed ancora nell'art. 1685 c. c. Un siffatto potere, che indubbia mente costituisce una facolt esclusiva del mittente f ondat sul diritto di 'disporre della spedizione fino a che i'l destinatario non abbia eseguito lo svincolo, attiene per essenzialmente alla disciplina del con tratto di trasporto nei rapporti tra mittente e vettore e mira precipuamente ad evitare intralci che potes sero, per avventura, derivare alla circolazione da ordini incrociantisi e contraddittori, conferendo sol tanto al mittente, anche se proprietario, il diritto d ordinare che la spedizione gli sia restituita da qualunque stazione ove essa si trovi; sia fermata lungo il percorso; sia consegnata ad altro destinatario o in altra destinazione e di apportare, in genere, al contratto tutte quelle altre modificazioni previste ed ammesse dalle citate norme d legge. In altri termini, in virt del detto potere, nessun'altra persona, diversa dal mittente, fosse anche il proprietario o qualunque altro avente diritto sulla merce viaggiante, pu, durante l'esecuzione del trasporto, disporre della merce stessa rivolgendosi direttamente al vettore, al quale, correlativamente, incombe solo l'obbligo di eseguire le nuove disposizioni del mittente, se e in quanto conformi alle condizioni previste dalla legge. Ma ci non significa che la merce viaggiante cessi di appartenenere al proprietario nel caso in cui, come quello di specie, la persona del mittente non coincida con quella del proprietario e che, comunque, la merce stessa possa essere sottratta alla garanzia generica prevista, in favore dei creditori del proprietario, dalla norma di diritto comune contenuta nell'art. 2740 c. c., talch non possa essere oggetto di azfoni esecutive o cautelari secondo le disposizioni processuali comuni. Nessuna disposizione di legge sancisce, in verit, un siffatto principio, che non solo non in alcun modo giustificato, come si visto, dalla particolare disciplina del contratto di trasporto, ma pu anche ritenersi escluso dalla stessa legge speciale (O.T. e O.I.M.) e dall'art. 1686 c. c., che espressamente prevedono l'insorgenza, durante il trasporto, di impedimenti a causa di eventi estranei alla ferrovia, identificabili tali impedimenti in sta coli alla prosecuzione del viaggio o alla riconsegna della spedizione nella stazione di arrivo, ostacoli che possono essere materiali, come ad esempio la interruzione di linea, o giuridici, quali sono principalmente da ritenere, com' opinione della migliore dottrina, proprio i pignoramenti e i sequestri. Un'ulteriore conferma, peraltro, dell'inconsistenza della contraria tesi sostenuta dall'appellante, si ha nelle disposizioni degli articoli 514 e 515 c. p. c., che enumerando le cose assolutamente o relativamente impignorabili, non fanno alcun accenno alla merce comunque viaggiante. Sicch, ammessa la pignorabilit, non sussiste alcuna ragione per limitarla al solo caso in cui il titolo esecutivo sia intestato al mittente, che sia anche, nel contempo, proprietario delle cose trasportate. Una siffatta discriminazione del tutto arbitraria e non pu essere ammessa. Le condizioni e tariffe e l'art. 1686 c. c. infatti, prevedendo l'ipotesi dell'insorgenza dell'ostacolo giuridico alla prosecuzione del viaggio, con formulazione molto ampia, in termini generali, non legittimano alcuna distinzione o discriminazione, nel senso voluto dall'appellante. Se quindi il pignoramento ammissibile, lo sia quando la merce viaggiante appartiene al mittente-proprietario, intestatario, del titolo esecutivo, sia quando questo riguarda soltanto il proprietario della merce stessa, che abbia dato ad altri (spedizioniere) l'incarico di contrattare . col vettore; diversamente si verrebbe ad affermare un principio oltre che antigiuridico~ manifestamente immorale, in quanto, in definitiva, si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per il debitore moroso, non mittente, ma proprietario della merce viaggiante, il quale avrebbe, in tal guisa, spianata la via q,lla facile frode per spogliarsi impunemente dei propri beni mobili, costituenti la generale garanzia del creditore, affidandoli ad un terzo estraneo mediante un semplice contratto di spedizione. Ed allora, riconosciuta la piena legittimit del pignoramento per essere, nella specie, caduto su cose che, secondo il contenuto della lettera di vettura, erano esportate all'estero dalla ditta E. Sergi e quindi di presumibile propriet della ditta stessa, di cui era titolare, come risulta dal certificato in atti della locale Oamera di Commercio, il debitore esecutato Diego Sergi, intestatario del titolo esecutivo, ogni altra questione circa il preteso potere-dovere delle Ferrovie di non dar corso all'ingiunzione loro fatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 543, comma 2, n. 2 c. p. c., potrebbe ritenersi assorbita, essendo, al riguardo, conseguenziale la stretta applicazione delle norme processuali comuni, che disciplinano la materia, secondo le quali, come noto, escluso ogni potere di tal fatta nel terzo pignorato, il quale anzi, dal momento in cui gli notificato l'atto previsto dal succitato art. 543, tenuto, a norma del successivo art. 546, agli obblighi che la legge impone al custode, con tutte le conseguenze, anche di carattere penale ii. appena il caso di rilevare qui che nella pratica della vita commerciale accade spesso che il mittente non il proprietario della merce spedita. noto che nella vendita da piazza a piazza, il diritto di propriet su cose determinate si trasferisce al destinatario ancor prima della consegna delle cose stesse al vettore, e precisamente nel momento in cui si ha -198 l'incontro dei consensi delle parti (art. 1376 c. c.); se trattasi di vendita di cosa determinata solo nel genere, la propriet della merce si trasmette al destinatario al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378 c. c.). In tali ipotesi il venditore, che spedisca direttamente la merce, acquista la veste di mittente nel contratto di trasporto, col relativo diritto di contrordine, ma ci non toglie che egli non pi proprietario delle cose spedite, secondo il diritto comune, certo non derogato dalle norme sul contratto di trasporto, perch dal momento dell'incontro dei consensi o dell'individuazione delle cose egli ha perduto il diritto di propriet. Osserviamo inoltre che all'eventualit di sequestri o pignoramenti fa riferimento l'art. 47 delle condizioni e tariffe. Avendo affermata la pignorabilit delle cose oggetto del trasporto, la Oorte non ha ritenuto necessario scendere ad un esame approfondito dell'altra eccezione, sollevata pure dall'Avvocatura in difesa dell'Amministrazione. La Oorte, come risulta dail'ultima parte della motivazione sopra riportata, l'ha sfiorata appena, sia pitre decidendola in senso favorevole all'Amministrazione. Aveva eccepito l'Avvocatura che, in ogni caso, anche a voler negare la pignorabilit della merce spedita, la responsabilit delle Ferrovie andava ugualmente esclusa, e ci in applicazione delle norme comuni di procedura, in base alle quali il vettore, custode della merce pignorata, non pu sottrarre questa ultima al pignoramento. Infatti, se il pignoramento stato eseguito nelle forme di cui all'art. 543 e segg. c.p.c., il vettore non pu venir meno agli obblighi di custodia nascenti ope legis a suo carico, in forza dell'art. 546; e parimenti se il pignoramento stato eseguito nelle forme di cui all'art. 513 ult. comma, la di lui nomina a custode, fatta dall'ufficiale gi'Udiziario, gli impone l'obbligo di conservare le cose e di non disporre senza ordine di giudice. Una volt eseguito il pignoramento della merce viaggiante, si ha nel vettore un mutamento nel titolo della sua detenzione, in quanto, mentre prima la detenzione per conto del mittente aveva base in un titolo privatistico, in seguito al pignoramento la detenzione della merce viene ad essere da lui esercitata in forza di un titolo pubblicistico: .il vettore assume la veste di custode delle cose staggite e di pubblico ufficiale, in quanto ausiliario del giudice. Egli da questo momento dovr rifiutarsi di eseguire le eventuali istruzioni del mittente, essendo tenuto, nella sua nuova veste, ad eseguire soltanto le disposizioni che gli verranno impartite dall'Autorit giudiziaria: non potr, come dice la legge, disporre delle cose pignorate senza ordine di giudice. Torna utile ricordare anche che, qualora il vettore desse corso al trasporto violando l'obbligo della custodia, incorrerebbe nella sanzione civilistica della responsabilit per danni, se persona giuridica, mentre incorrerebbe anche nella responsabilit penale di cui agli articoli 334 e 3;'35 c.p., se persona fisica. (Per un'esatta interpretazione dell'art. 334 c. p. (v. Oass. 10 luglio 1941, in Giustizia Penale n, 1942, II, 339, e Oass. 4 luglio 1950, in cc Giustizia Penale, 1950, II, 1087). Resta quindi dimostrato che, anche a volere escludere la pignorabilit delle cose spedite, le Ferrovie non potevano nella specie ordinare il proseguimento del trasporto, anzi avevano l'obbligo di mantenere il fermo, fino a quando il giudice competente, in seguito ad opposizione della parte interessata, non avesse dichiarato con sentenza passata in giudicato, la impignorabilit delle cose. Nella causa decisa con la sentenza annotata, il mittente sostenne pure che quanto meno doveva ritenersi la .responsabilit delle Ferravie, per aver queste omesso di dargli l' a;vviso dell'eseguito pignoramento. L'Amministrazione riusc a dimostrare che l'avviso era stato invece tempestivamente dato, e quindi la Oorte diede ad essa ragione in punto di fatto. L'Avvocatura aveva tuttavia sostenuto, in linea subordinata, che, secondo la legge, scopo dell'avviso quello di mettere il mittente, una volta verificatosi un impedimento al trasporto, in condizioni di esercitare il suo potere di disponibilit sulla merce, dando al vettore le disposizioni del caso~ a norma degli articoli 21 e 23 della O.I.M., 40 e 41 delle O.T., 1685 e 1686 c. c.; e che quindi non di tutti gli impedimenti deve essere data comunicazione al mittente, bens soltanto di qelli, il cui verificarsi non rende impossibile l'esercizio del diritto di disposizione a lui spettante. Oos, ad esempio, nel caso che il trasporto resti interrotto per eventi di natura (nwbifragi, terremoti, ecc.), o per chiusura di frontiere (in seguito a dichiarazione di guerra o a rottura di rapporti diplomatici ed economici), o per il sopravvenire di un provvedimento ~egislativo o amministrativo, che vieti l'esportazione di merce del genere di quella oggetto del singolo trasporto, il mittente conserva il diritto di disponibilit sulla merce spedita e, non appena avvertito dal vettore dell'impedimento sopraggiunto, pu dare le istruzioni opportune a norma degli articoli di legge sopra citati. Ma quando l'impedimento sopravvenuto di natura tale da rendere impossibile l'esercizio del diritto di contrordine, in quanto le istruzioni del mittente non sarebbero in alcun modo attuabili per essere uscita la merce fuori del suo potere di disponibilit, il che accade appunto in caso di pignoramento o di sequestro o di requisizione, viene meno l'obbligo per il vettore di partecipare l'impedimento al mittente, in quanto esso non avrebbe senso. Cos ebbe a decidere la Suprema Corte con sentenza 25 febbraio 1950, n. 441 (cc Giur. Compl. Corte Oass. , 1950, II quadr., p. 70), nella quale enunci il principio che nel caso in cui la richiesta di istruzioni sul modo di ovviare all'impedimento sia assolutamente sterile di pratici effetti, viene meno l'obbligo per il vettore di dare l'avviso, onde l'omissione di questo non pu essere fonte di responsabilit per lui. La Oorte di Appello, per, si discostata dallo insegnamento della Oassazione, quantunque sia da rilevare che essa non ha esaminato a fondo la questione, appunto per aver dato ragione all'Amministrazione in punto di fatto, come sopra si detto. O. BUD.A l@@=:rn: ;;; ili'; SEGNALAZIONI DI DOT.TRINA E GIURISPRUDENZA .ACQUE PUBBLICHE 1. La sovrana determinazione di Maria Luigia 30 settembre 1820 non pu derogare alle norme sancite dal c. c. per le alluvioni proprie e improprie nel senso che le alluvioni proprie accedono al fondo rivierasco mentre i terreni soggetti alle piene ordinarie appartengono come pertinenze idrauliche al demanio dello Stato, e le alluvioni improprie come appartenenti al demanio non possono essere rivendicate da terzi. (Commiss. Usi Civici Bologna, 15 aprile 1955, Cont. 8547, .Avv. Bologna). 2 . .Avendo il Po alveo e sponde-variabili la delimitazione della linea fino a cui si estende la demanialit dell'alveo spetta al Prefetto ex art. 90 T. U. . n. 523 del 1904, come spetta al Tribunale delle .Acque statuire entro quali limiti il terreno abbia cessato di essere alveo per incorporarsi al fondo rivierasco, consistendo ci in na delimitazione del letto del fiume; il Commissario Usi Civici anche se ha competenza ampia in materia di revindica di beni soggetti ad usi civici non pu statuire su revindiche di alluvioni improprie. (Commiss. Usi Civici, Bologna, 15 aprile 1955, Cont. 8547, .Avv. Bologna). 3. Spettando al Tribunale delle .Acque pubbliche ogni questione relativa alla derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, le controversie di opposizione ad ingiunzione amministrativa per pagamento di canoni rientrano in tale competenza; (Trib. Torino, 25 gennaio 1955, Cont. 1590, .Avv. Torino). (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit, 2). .AGRICOLTURA 1. Sull'opposizione ad esecuzione di sentenze di rilascio per il beneficio della sospensione ex art. 3 legge n. 765 del 1952 competente il Giudice ordinario non la Sezione specializzata .Agraria non vertendosi in materia relativa a proroga legale. (Trib. Matera, 26 aprile 1955, Cont. 1099, e altre 5, .Avv. Potenza). 2. In materia di contributi unificati in agricoltura, legittimato a contraddire nelle controversie giudiziarie in cui sia impugnata la legittimit dello accertamento l'Ufficio provinciale di detti contributi in persona del dirigente in carica, non l'Intendente di finanza che compie un'attribuzione meramente formale di controllo col visto di esecutoriet. dei ruoli, n il Prefetto che conosce in sede gerarchica impropria dei ricorsi contro l'accertamento risultante dalle matricole e di quelli contro l'iscrizione a ruolo nei vari casi in cui sono ammessi. (Trib. Brindisi, 18 febbraio 1955, Oont. 2106, .Avv. Lecce). 3. I contributi unificati in agricoltura non sono imposte ma versamento di premi obbligatori a carattere assicurativo in favore dei lavoratori della terra, a nulla rilevando la procedura speciale di riscossione analoga a quella stabilita per le imposte dirette: non quindi applicabile il solve et repete. (Trib. Brindisi, 18 febbraio 1955, Cont~ 2106, .Avv. Lecce). 4. La riforma fondiaria, attuata con la legge stralcio, non l'applicazione dell'art. 44 della Costituzione ma quella dell'art. 42 pel quale la privata propriet pu essere espropriata per motivi di generale interesse. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, .Avv. Lecce). 5. I decreti del Presidente della Repubblica per gli espropri da riforma agraria sono atti legislativi delegati con forza di legge e ci per una valuti:tzione di opportunit politica riservata l potere sovrano del Parlamento e perci insindacabili dal giudice. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, .Avv. Lecce). 6. Per la legge interpretativa n. 1206 del 1952 la percentuale di esproprio dei terreni ai fini della riforma agraria si determina nell'intera propriet terriera ovunque sita nello Stato, ma la percentuale corrispondente grava sui terreni siti nel perimetro della riforma. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, .Avv. Lecce) . 7 . .Ai fini della riforma agraria i fabbricati rurali ancorch esenti da imposta vanno presi in considerazione nella qualificazione del terreno e le relative aree vanno computate nella consistenza globale della propriet ai fini di determinare la percentuale di scorporo. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Oont. 2070, .Avv. Lecce) . 8. La riforma fondiaria ha carattere personale ed incide sulla propriet fondiaria in proporzione della consistenza patrimoniale dei singoli soggetti allo esproprio: quindi i benefici ex legge n. 114del194ff in favore di chi abbia venduto o concesso in enfiteusi terreni per la formazione della piccola propriet contadina non competono a favore dei suoi eredi, la cui consistenza patrimoniale ai fini dello -200 scorporo va valutata comprendendo i beni pervenuti per la successione mortis causa dal 15 novembre 1949 all'entrata in vigore della legge di riforma. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, A vv. Lecce). 9. Anche per gli sfratti disposti in sede di riforma agraria si applica la sospensione di un anno disposta dalla legge n. 765 del 1952 non essendovi alcuna deroga in favore degli enti di riforma. (Trib. Matera, 26 aprile 1955, Cont. 1099, e altri 5, Avv. Potenza). ALVEO (Vedi: Acque pubbliche, 2). AMMINISTRAZIONE PUBHLICA 1. L'autorizzazione governativa all'acquisto prevista ex art. 17 per le persone giuridiche rigarda solo quelle private e non gli enti pubblici riconosciuti, quali le ex confederazioni sindacali fasciste, ai quali si applica il diritto pubblico: la vigilanza e tutela veniva esercitata, per tali ,enti, a mezzo 'di approvazioni successive agli atti e la mancanza dava luogo solo ad annullabilit da farsi valere esclusivamente dall'ente tutelato. (Trib. Bologna, 9 novembre 1954, Cont. 7368, Avv. Bologna). (Vedi: Azione possessoria, 2; Ingiunzione, 1). ANTICIDT 1. Per l'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero ex legge n. 1089 del 1939, deve essergli denunciato ogni atto gratuito o oneroso che trasmetta la propriet o la detenzione della cosa di dichiarata importanza sto.rica o artistica; anche un decreto del Commissario degli alloggi andava, denunciato a pena un difetto di nullit della requisizione e di caducit del conseguitone rapporto locatizio. (Trib. Brescia, 13 aprile 1955, Cont. 3411, Avv. Brescia). PPALTO 1. Ove il Provveditore alle Opere Pubbliche abbia delegato al Genio Civile il pagamento delle opere pubbliche da effettuare, competente ad accettare la cessione dei crediti dell'appalta~ore il Genio Civile e non il :Provveditore essendo tale accettazione un patto strettamente connesso col pagamento. (Corte App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, Avv. Bologna). 2. Se un atto di cessione di crediti dell'appaltatore non sia redatto in forma pubblica o per scrittura privata, ma tuttavia l'Amministrazione l'abbia accettato non pu invalidarsi per quel motivo la intervenuta accettazione. (Corte .App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, A vv. Bologna). 3. Per l'accettazione di una cessione di crediti per l'appaltatore non sono richieste forme ad substantiam bastando che la volont di accettare consti anche per via indiretta o implicita perch tendente ad altri fini, come se dall'Amministrazione sia stata scritta una lettera al creditore cessionario con l'invito a non versare al cedente .il di pi su quanto il cessionario in base alla cessione avrebbe riscosso. (Corte App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont: 7752, AV-V. Bologna). 4. Una cessione operata in pendenza di lavori e non accettata dall'Amministrazione diviene operativa verso di questa su semplice richiesta del cessionario, quando sia sopravvenuto il collaudo. (Corte App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, Avv. Bologna). 5. La cessione di un credito dell'appaltatore, in corso di opera va riferita non all'ammontare del prezzo dell'opera, ma al prezzo che in sede di collaudo sar riconosciuto; le certificazioni circa il credito dell'impresa che il Genio Civile rilascer in corso d'opera hanno mero valore contabile e sono fatte sotto riserva del collaudo. (Corte App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, Avvocatura Bologna). 6. Ove una banca fondandosi sulle dichiarazioni dell'Amministrazione appaltante attestanti in corso d'opera l'ammontare del credito dello appaltatore, mutui contro cessione del credito, somme corrispondenti ma il credito si riduca a somma inferiore per cattiva esecuzione dell'appalto, il debito del1' Amministrazione appaltante non pu superare l'importo del collaudo nemmeno a titolo di ri.sarcimento di danni pel rilascio delle dichiarazioni, e la banca imputer a se stessa d'aver attribuito a queste n valore definitivo e non quello condizionato a collaudo spettante per legge. (Corte App. Bologna, 17 febbraio 1955, Cont. 7752, A vv. Bologna). 7. Il Capitolato generale per la provvista e la manutenzione degli effetti di casermaggio dei carabinieri contiene disposizioni che per la generalit ed astrattezza e per essere approvate da D. M. in virt di una disposizione di legge, hanno il ca,rattere di norme giuridiche. (Corte App. Torino, 1 aprile 1955, Cont. 10656, Avv. Torino). 8. La facolt prevista dall'art. 33 Capitolato generale per la provvista e la manutenzione degli effetti di caserm::tggio dei carabinieri, di assicurare cio il servizio come creder meglio, consente alla Amministrazione di provvedere durante l'intervallo fra la dichiarazione di decadenza dell'appaltatore e la effettiva cessazione del servizio, non gi per dopo che il servizio sia cessato. (Corte App. Torino, 1 aprile 1955, Cont. 10656, Avv. Torino). (Vedi: Imposta di registro, 8). PPELLO PENALE 1. inammissibile l'appello co:n,tro una sentenza penale quando i motivi siano stati -Sotto-_ scritti da un avvocato che non stato difensore dell'imputato in primo grado e che non risulti sia stato nominato o delegato a presentare i motivi stessi. (Corte App. Pen. Genova, 1 febbraio 1955, Cont. 19408, Avv. Genova). ::: -201 ASSEGNO 1. Il deliberato del Consiglio dei ministri i5 dicembre i938, emesso a sensi dell'art. 36 D. L. n. i400 del 1937, deliberato che impone una cauzione alle banche corrispondenti a garanzia della emissione di asBegni in rappresentanza di aziende di credito a ci autorizzate, non legge in senso formale, non legittimo perch contrario all'art. 23 della Costituzione che esige per l'imposizione di tributi una legge formale, e comunque perch il comitato ministeriale poteva disciplinare l'emissione di assegni solo nei riguardi delle banche emittenti e non anche in quelli delle banche corrispondenti; pertanto non essendo queste ultime vil).colate dal predetto deliberato prestano cauzione solo in base alla convenzione con la banca rappresentata e non in virt di una norma di legge. (Trib. Lecce, 25 marzo 1955, Cont. 2000, Avv. Lecce). AT'l'RIBUZIONI AMMINISTRA'.l'IVE (Vedi: Appalto, i; Foreste, i; Imposte di Registro, i, 2; Violazioni finanziarie, i). AUTOVEICOLI (Vedi: Danno, 5, 6). AZIONE POSSESSORIA 1. Le azioni possessorie hanno natura imperativa e non dichiarativa, provvedendo alla tutela del possesso e dello stato di fatto che ne forma il contenuto. (Trib. Lecce, io marzo 1955, Cont. 2046, Avv. Lecce). 2. Salvo il caso che agisca come soggetto di diritto privato, non sono proponibili azioni possessorie contro la Pubblica .Amministrazione perch la .relativa tutela non potrebbe attuarsi senza la revoca di un atto amministrativo. (Trib. Lecce, i 0 marzo 1955, Cont. 2046, Avv. Lecce). 3. La improponibilit delle azioni. possessorie contro la Pubblica .Amministrazione presuppone la esistenza di un vero atto amministrativo ema,nato dall'Amministrazione nell'esercizio delle facolt riconosciutele dalla legge, non importa poi se illegittimo; perci, poich la legge attribuisce all'Intendente di Finanza la tutela dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, non si pu agire in reintegra contro una ordinanza di sfratto amministrativo su un bene sia pure patrimoniale (come ex casa del fascio), emanata dall'Intendente per il raggiungimento di fini pubblicistici. (Pret. Bergamo, 9 aprile 1955, Cont. 3479, Avv. Brescia). BANCA 1. Gli estratti o anche le copie autenticate dei registri di una banca relativi a conti correnti di privati, sono semplici scritture contabili con la sola efficacia probatoria ex artt. 2709-2710 C. C. idonei a provare solo i movimenti di capitale cui il conto si riferisce non gi lo specifico impiego di alcuna delle somme che risultano prelevate dal correntista. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, Cont. 2087, Avv. Lecce). BENI IMMOBILI (Vedi: Imposta di registro, 6, 7). CANONI (Vedi: Acque pubbliche, 3). CAPITOLA'.l'O (Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). CASERMA 1. La successione dello Stato all'Amministazione provinciale nella gestione del servizio di alloggi dei carabinieri avvenuta per legge durante le more del giudizio importa l'applicazione dell'art. 111 C. p. c. relativo alla successione a titolo particolare. (Trib. Potenza, 17 maggio i955, n. 311, Avv. Potenza). (Vedi: Locazione, 6, 7). CAUZIONE (Vedi: Imposta di registro, 4, 5). CESSIONE (Vedi: Appalto, 2, 3, 4, 5, 6). CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Pur spettando la precedenza di diritto a un incrocio ai veicoli provenienti da destra, va assolto per insufficienza di prove l'autista del veicolo di provenienza di sinistra se possa dubitarsi: che egli abbia avuto la precedenza di fatto e che si sia fermato prima del sopraggiungere dell'altro veicolo. (Pret. Riva, 15 aprile 1955, Oont. 1159, Avv. Trento). 2. Ove il giudice penale abbia, rispetto all'accertato mancato funzionamento dei freni deJl'auto investitore, usato il termine di fortuito senza darvi un valore strettamente giuridico, ma abbia negato che il mancato funzionamento derivasse da difetto di manutenzione, a fortiori l'anomalia deve imputarsi a difetto d.i costruzione che rende responsabile di un sinistro l'amministrazione proprietaria. (Trib. Bologna, 11 gennaio i955, Cont. 7043, Avv. Bologna). COMPETENZA (Vedi: Agricoltura, 1; Fallimento, i). CONFISCA (Vedi: Imposte doganali, 1). -20.2 00NT.ABILIT GENERALE DELLO STATO 1. Dalla legge e dal regolamento di Contabilit generale dello Stato si desume che l'atto scritto requisito essenziale di un contratto fra privato e Pubblica .Amministrazione; anche la locazione quindi va redatta per iscritto, la documentazione costituisce il negozio e la conclusione di questo coincide con la formale stipulazione. (Corte .App. Bologna, 24 febbraio 1955, Cont. 8058, .Avv. Bologna). 2. Nei contratti di locazione fra privato e Pubblica .Amministrazione, stante la necessit ad substantiam dello scritto non pu aversi riconduzione tacita. (Corte .App. Bologna, 24 febbraio 1955, Oont. 8053, .Avv. Bologna). 3. Il contabile dello Stato ha facolt di accettare come danaro i vaglia cambiari e gli assegni cambiari liberi della Banca d'Italia; in tal caso il pagamento si ha per avvenuto in contanti al momento in cui il titolo giunto in possesso del contabile e non a quello in cui il danaro entra nelle casse dello Stato. (Corte .App. Lecce, 1 aprile 1955, Oont. 1998, .Avv. Lecce). OONTR.ATTI .AGRARI (Vedi: Agricoltura, 9). CONTRIBUTI UNIFICATI (Vedi: Agricoltura, 2, 3). OosTITUZIONE 1. La costituzionalit intrinseca delle leggi fino a che non entri in funzione la Corte costituzionale compete, incidenter tantum, al giudice ordinario o amministrativo. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Oont. 2070, .Avv. Lecce). (Vedi: Agricoltura, 4, 5; Legittimazione, 1). DANNO 1. In caso di incidente stradale di cui siano rimaste vittime militari in servizio, l'Amministrazione Militare ha diritto al rimborso delle spese ospedaliere sostenute per i militari ricoverati e di quelle occorse per la riparazione al veicolo danneggiato. (Trib. Bologna, 4 febbraio 1955, Oont. 761, .Avv. Trento). 2. In caso di danni permanenti alla persona facolt del giudice effettuarne la liquidazione o sotto forma di rendita vitalizia o sotto quella di una somma di capitale d'importo sufficiente a costituire una rendita vitalizia pari alla perdita del reddito lavorativo sofferto. (Trib. Lecce, 29 marzo 1955, Cont. 2134, .Avv. Lecce). 3. Nella capitalizzazione delle rendite perdute buona norma seguire le tariffe ex R. D. n. 1403 del 1922. (Trib. Lecce, 29 marzo 1955, Cont. 2134, .Avv. Lecce). 4. Le spese di cura incontrate dall'investito al di fuori dell'assistenza dell'I.N . .A.M. debbono essere provate, e non pu il giudice ricorrere a valutazione equitativa delle stesse, appunto perch si tratta di danni che possono e debbono essere provati rigorosamente per essere ammessi a risarcimento. (Trib. Torino n. 4237 del 1953, Oont. 707, .Avv. Torino). 5. Il danno da mancata disponibilit di un automezzo non pu essere presunto pel fatto stesso della indisponibilit ma deve essere provato. (Oorte .App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 1039, .Avv. Lecce). 6. Dalla riparazione di un automezzo danneggiato non si ottiene mai per comune esperienza una perfetta e totale restituzione in integro, ma residua un deprezzamento dell'automezzo nel suo valore capitale. (Corte .App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 1039, .Avv. Lecce). 7. La liquidazione del danno con valutazione equitativa ex art. 2056 e 1226 O. c. costituisce un giudizio di merito di diversa natura dalla pronuncia secondo equit a richiesta di parte: la prima pu rettamente essere fatta dal giudice senza richiesta di parte. (Corte .App. Lecce, 3 marzo 1955, Oont. 1039, .Avv. Lecce). 8. La nozione del danno morale ossia della ripercussione psichica del fatto illecito prevalentemente negativa; essa comprende i danni che non rientrano nella categoria dei patrimoniali. (Trib. Lecce, 29 marzo 1955, Oont. 2134, Avv. Lecce). (Vedi: Procedimento civile, 3). DANNO DI GUERRA 1. Poich danno di guerra quello legato con nesso di causalit od occasionalit a operazioni. belliche, il fatto semplice che il danno si sia verificato in un aeroporto militare prima della cessazione dello stato di guerra non lo fa presumere come danno di guerra. (Corte .App. Lecce, 10 aprile 1955, Oont. 943, .Avv. Lecce). ' DIFESA DELLO STATO 1. Anche i ricorsi e i pedissequi decreti di fissazione di udienza in sede di opposizione ad ingiunzione amministrativa ai sensi del T. U. n. 639 del 1910 vanno notificati a pena di nullit assoluta presso l'Avvocatura dello Stato e non presso le .Amministrazioni interessate. (Trib. Modena, 15 novembre 1954, Oont. 6344, .Avv. Bolo~ gna). 2. Gli Uffici Stralcio delle .Associazioni -Sin!lacali fasciste disciolte sono organi dell'Amministrazione diretta dello Stato necessariamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato. (Trib. Bologna, 9 novembre 1954, Oont. 7368, .Avv. Bologna). ~ -203 DIFFAMAZIONE 1. L'attribuire ad un ufficio del Corpo Forestale il fatto di aver accettata una somma per mettere in tacere un reato forestaJe integra il delitto di diffamazione di un corpo amministrativo dello Stato (Pret. Brunico, 4 aprile 1955, Cont. 1029, Avv. Trento). DISCIPLINA DEL CONSUMO . 1. Il D. L. n. 98 del 1948 sulla disciplina delle Casse conguaglio resta nei limiti della delega legislativa ed efficace ancorch non tempestivamente -ratificato dal Parlamento; perci legittima la richiesta da parte delle Finanze a un contribuente, dei sovraprezzi previsti nel decreto. (Trib. Brescia, 22 maggio 1955, Cont. 3341, 3400, Avv. Brescia). EREDIT (Vedi: Imposta di registro, 11, 12). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT. 1. Poich la discriminazione fra giurisdizione amministrativa ed ordinaria sta nella causa petendi integrata dal petit11.m, sussiste la giurisdizione ordinaria, quando in tema di espropriazione per pubblica utilit deducendosi con l'impugnativa l 'illegittiimit del decreto di esproprio si chieda il risarcimento dei danni patrimoniali anche se il vizio lamentato sia di competenza e di forma e non soltanto di difetto di uno dei requisiti essenziali. (Corte App. Bologna, 6 dicembre 1954, Cont. 7 4 7 4, Avv. Bologna). 2. competente non il Tribunale ma quello delle Acque pubbliche sulle controversie relative a determinare e liquidare le indennit per espropriazione o occupazione di fondi in dipendenza di opere idrauliche e di bonifiche o di derivazione delle acque come l'arginatura del fiume Agri. (Trib. Potenza, 20 maggio 1955, Cont. 513, Avv. Potenza). 3. Il decreto di esproprio. emesso dal Prefetto a norma dell'art. 30 legge espropriazione per pubblica utilit titolo idoneo al trasferimento del dominio n per tale effetto deve pronunciare l'espropriazione, ma solo l'occupazione (Corte App. Bologna, 6 dicembre 1954, Cont. 7 4 7 4, Avvocatura Bologna). 4. L'indennit di espropriazione per pubblica utilit costituisce debito di valore. (Corte App. Torino, 6 aprile 1955, Cont. 136-146, Avv. Torino, massima abnorme). 5. Quando la procedura di espropriazione per pubblica utilit abbia subito lunga interruzione per colpa dell'espropriante questi responsabile dei danni nei confronti dell'espropriato. (Corte App. Torino, 6 aprile 1955, Cont. 136-146, Avv. Torino). 6. Per l'art. 23 legge n. 43 del 1949 per l'accertamento dell'indennit di esproprio in favore dell'INA- Casa, si applicano i criteri ex legge n. 2892 del 1885 non quelli della legge n. 2359 del 1865. (Trib. Trento, 26 gennaio 1955, Cont. 891, Avv. Trento). FALLIMENTO 1. Non pu adire il giudice ordinario per far riconoscere sia pure in via alternativa o subordinata al mancato accoglimento dell domanda nei confronti di altre parti non fallite, l'esistenza di un credito contro un fallimento; e ci perch un tale credito non pu essere accertato che in sede di verifica dei crediti faJlimentari. (Trib. Brescia, 22 aprile 1955, Cont. 3203, Avv. Brescia). 2. La declaratoria da parte del Tribunale ordinario della propria incompetenza funzionale sulla domanda di accertamento di credito contro un fallimento fa cessare la competenza di detto Tribunale anche nei confronti di altre parti, dato che le domande contro di queste sieno state sottoposte alla cognizione del Tribunale per connessione con la domanda contro il fallimento. (Trib. Brescia, 22 aprile 1955, Cont. 3203, Avv. Brescia). FASCISMO 1. Il difetto di autorizzazione dell'autorit tutoria per l'acquisto di beni da parte degli ora soppressi enti sindacali fascisti non importa nullit ma solo annullabilit dei relativi atti, da farsi valere solo dagli enti nel cui esclusivo interesse la norma era posta, non dai terzi. (Trib. Bologna, 9 novembre 1954, Cont. 7368, Avv. Bologna). (Vedi: Azione possessoria, 3). FERROVIE (Vedi: Responsabilit, 1). FORESTE 1. L'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali non pu spogliarsi attraverso contratti di affittanza del diritto a modificare i piani di utilizzazione ove questo dovesse imporsi per superiori esigenze di conservare alla cosa la sua attitudine funzionale, pertanto nel caso di utilizzazione del suolo boschivo non configurabile il rapporto di affittanza ma solo quello proprio di concessione. (Corte App. Potenza, 20 aprile 1955, Cont. 739, Avv. Potenza). 2. Non si pu ritenere concessione indiscriminatamente qualsiasi rapporto col privato riguardante il patrimonio boschivo dello Stato; ma bisogna determinare la natura dei singoli rapporti e a tale- fine valutare a seconda del loro oggetto le specifiche utilizzazioni accordate potendo esse dar vita tanto a concessione quanto a negozi privati. (Corte App. Potenza, 20 aprile 1955, Cont. 739, Avv. Potenza). -204 3. La cessione dei prodotti del bosco non integra la locazione bens una compravendita non lesiva degli scopi prefissi al patrimonio forestale; pertanto non sussistono i presupposti per la proroga degli affitti dei fondi rustici. (Corte App. Potenza, 20 aprile 1955, Oont. 739, Avv. Potenza). FORNITURE (Vedi: Appalto, 7, 8; Imposta di registro, 9). -GARANZIA (chiamata) 1. La chiamata da parte dell'Amministrazione delle FF. SS., del custode del passaggio a livello, in una causa per incidente a passaggio a livello e per sollevare la Amministrazione dal giudizio necessaria nel solo caso che si configuri una responsabilit," dell'Amministrazione per la custodia del passaggio a livello. (Trib. Potenza, 23 marzo 1955, Oont. 433, Avv. Potenza). GIUDIZIO (rapporto). 1. L'autorit del giudicato penale vale per l'art. 28 O. p. p. solo in riferimento ai fatti materiali e non anche in riferimento alla definizione giuridica degli stessi. (Trib. Bologna, 11 gennaio 1955, Oont. 7043, Avv. Bologna). 2. Ove la parte civile abbia omesso di precisare l'ammontare del risarcimento richiesto, e il giudice penale tuttavia con sentenza divenuta irrevocabile abbia condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimen~o dei danni in separata sede, il giudice civile adito per la liquidazione non pu dichiarare. improponibile l'azione ex art. 25 O. p. p. ma vincolato dal giudicato penale irretrattabile anche per quanto attiene all'obbligo di risarcire il danno. (Trib. Lecce, 20aprile1955, Oont. 2740, Avv. Lecce). (Vedi: Circolazione stradale, 2). GIURISDIZIONE (Vedi: Costituzione, 1; Espropriazione per p. u., 1; Imposta di ricchezza mobile, 1; Lotto, 1; Profitti di contingenza, 1; Violazioni finanziarie, 2). GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA (Vedi: Imposta di registro, 14; Imposte in genere, 4). IMPOSTA DI BOLLO 1. L'ingiunzione amministrativa pel pagamento di pena pecuniaria per imposta di bollo valida nonostante l'omessa notifica del decreto ministesteriale che ha stabilito detta pena; e ci perch l'ingiunzione ha insieme valore di titolo esecutivo di per s e di precetto, indipendentemente dalla precostituzione del titolo. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Oont. 9434, Avv. Bologna). 2. Ove una ditta contemporaneamente alla emissione d'una fattura a prezzo pieno relativa a merce non soggetta ad i. g. e. perch corrisposta all'origine rilasci all'acquirente una nota di accredito pari a uno sconto sul prezzo, la imposta di bollo su tale nota non . quella proporzionale che si applica solo quando l'i. g. e. non sia obbiettivamente dovuta ma quella fissa di L. 10 in quanto la nota va riferita a un solo atto economico (compravendita gi tassata con i. g. e.) e non si intende come un atto autonomo che. non sia soggetto ad i. g. e. soltanto perch non comportante una effettiva entrata imponibile. (Trib. Bologna, _22 marzo 1955, Oont. 9434, Avv. Bologna). 3. L'art. 8 legge bollo che considera equivalente a quietanza ordinaria la dichiarazione a stampa di pagato n applicabile alle stampiglie e diciture dello stesso debitore, poich se dovessero sempre provenire dal creditore non vi sarebbe differenza dalle vere e proprie quietanze liberatorie di cui alle precedenti alinea dello stesso articolo. (Tribunale Bologna, 19 febbraio 1954, Oont. 8815, Av-v. Bologna). 4. La facolt. di applicare la continuazione ai reati finanziari attiene solo alla pena non al tributo che, trattandosi di imposta di bollo, deve essere sempre scontato nella misura stabilita dalla legge per ciascun atto non in regola. (Trib. Bologna, 19 febbraio 1954, Oont. 8815, Avv. Bologna). 5. La notifica del decreto ministeriale di inflizione di pena pecuniaria per imposta sul bollo condizione della decorrenza del termine di impu- gnazione giudiziaria; n possono ammettersi equipollenti come la menzione del decreto in una ingiunzione amministrativa pel recupero delle somme determinate nel decreto. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Oont. 9434, Avv. Bologna). (Vedi: Legittimazione, 6). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (Vedi: Imposta di bollo, 2; Legittimazione, 7). IMPOSTA DI REGISTRO 1. L'Amministrazione nell'assoggettare un atto ad imposta di registro pu dare al negozio una qualificazione giuridica diversa da quella risultante nell'atto, ma non .attribuire alle parti contraenti una volont diversa da quella manifestata. (Trib. Genova, 4maggio1954, Oont.19862, Avv. Genova). 2; Il fatto generatore dell'imposta di registro la stipulazione di un negozio giuridico non gi quella di un negozio economico, quindi il potere dell'Amministrazione di identificare la natura e gli effetti dell'atto limitata alla identificazione della natura giridica dell'atto stesso. (Trib. Genova, 4 maggio 1954, Oont. 19862, Avv. G-enova). 3. Anche nel negozio giuridico complesso la tassazione d'imposta di registro va fatta secondo la preponderanza di un contratto sull'altro. (Tribunale Genova, 4 maggio 1954, Oont .. 19862, Avvocatura Genova). -205 4. L'agevolazione del pagamento dell'imposta di registro in tassa fissa per la cauzione ex lege si applica ai soli csi in cui la garanzia imposta dalla legge e si attua a mezzo di un atto unilaterale di sottomissione come c.auzione dell'esattore, del- 1'.Amministratore di societ commerciali o beni ereditari, ecc., non a quello di cauzione di banche corrispondenti per l'emissione di assegni in rappresentanza di aziende di credito a oi autorizzate, atti che, malgrado il deliberato del Consigli dei ministri 15 dicembre 1938 in esecuzione del D. L. 1400 del 1937, scontano la tassa graduale. (Tribunale Lecce, 25 marzo 1955, Cont. 2000, Avv. Lecce). 5. Poich la sostituzione della cosa data in pegno o in cauzione con altra importa la estinzione del diritto reale nella prima e la costituzione di altro consimile diritto nella cosa nuova, gli atti di sostituzione, come quello di costituzione di cauzione sono soggetti a tassa graduale ex art. 59, ali. A legge di registro. (Trib. Lecce, 25 marzo 1955, Cont. 2000, Avv. Lecce). 6. La prova della provenienza del prezzo sui trasferimenti di immobili fra parenti entro il terzo grado, deve stabilire con certezza di data che precisamente quella somma della quale si accerti la provenienza stata investita nel pagamento del prezzo di acquisto risultante dall'atto soggetto a registro. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, Cont. 2087, Avv. Lecce). 7. La presunzione di liberalit nelle trasmissioni di immobili tra parenti entro il terzo grado non vinta da semplici presunzioni contrarie ma solo dalla prova rigorosa costituita da documenti di data certa a sensi del C. c., dai quali risulti la provenienza del prezzo che appare corrisposto pel trasferimento. (Corte App. Lecce, 12 marzo 1955, Cont. 1360, Avv. Lecce). 8. Una scrittura privata da cui risulti l'impegno di un contraente ad ampliare e migliorare una strada interpoderale da adattarsi a transito di automezzi per trasporto di legname contiene agli effetti dell'imposta di registro un appalto in senso proprio il cui corrispettivo l'uso della strada per oltre nove anni e l'impegno dei frontisti di non permettere ad altri il passaggio durante detto periodo. (Corte App. Potenza, 13 aprile 1955, Cont. 452, Avv. Potenza). 9. L'aliquota del 0,20 % sui proventi lordi stabilita per la concessione del pubblico servizio di fornitura di energia elettrica non si applica agli atti di proroga di tali concessioni che restano soggetti alla norma le aliquote del 0,50 %sui proventi lordi. (Trib. Lecce, 11 gennaio 1953, Cont. 2004, Avv. Lecce). ,10. Se una societ irregolare collettiva viene registrata sotto forma di societ per azioni, provvedendosi agli atti formali relativi, non si ha semplice trasformazione della societ preesistente ma creazione di una societ completamente nuova. (Trib. Brescia, 18 marzo 1955, Cont. 3341, Avv. Brescia). 11. Nelle cessioni o vendite di eredit o quote di eredit ove non siano compresi mobili si applica al valore di questi l'aliquota mobiliare solo se dalla parte si giustifichi l'esistenza di detti mobili. (Tribunale Trento, 20 febbraio 1955, Cont. 964, A vvocatura Trento). 12. Ove l'Ufficio accerti che col trasferimento di una quota ereditaria di cui nell'atto siano indicati solo elementi immobiliari sia stata trasferita anche un'azienda, e con l'accertamento di maggior valore autonomo all'avviamento, anche a questo valore va applicata l'aliquota immobiliare esclusa per la tassa ipotecaria. (Trib. Trento, 20 febbraio 1955, Cont. 964, Avv. Trento). 13. La legge n. 926 del 1949 ha oltre i termini di prescrizione e di decadenza in. materia di imposte indirette sugli affari, gi prorogati per precedenti leggi, prorogato altres quei termini che venivano a scadere per la prima volta dopo il 31 dicembre 1949 con la conseguenza che la prescrizione per un atto registrato nell'aprile 1948, si sarebbe potuta verificare solo allo scadere del 31 dicembre 1951, se l'ufficio non avesse provveduto tempestivamente all'accertamento ed alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. (Corte App. Potenza, 13 aprile 1955, Cont. 452, Avv. Potenza). 14. La decisione di Commissione provinciale in tema di valutazione, la cui motivazione sia tanto generica da non far scorgere neppure per indizi il ragionamento logico per cui si pervenuti alla valutazione, va dichiarata nulla e di nessun effetto. (Trib. Brescia, 28 marzo 1945, Oont. 3389, Avvocatura Brescia). (Vedi: Assegno, 1; Banca, 1). IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI (Vedi: Imposta di ricchezza mobile, 3). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 1. estimazione complessa di competenza del giudice ordinario l'accertare se nel passare dallo accertamento in base a bilancio a quello induttivo la Finanza abbia debitamente contestato al critribuente i motivi concreti del ripudio dell'accertamento su bilancio e la inidoneit di questo. (Tribunale Bologna, 2 marzo 1955, Oont. 8006, A vvocatura Bologna). 2. Per disattendere il bilancio di una societ non basta un sospetto generico di frode, ma occorre una presunzione di frode desunta da dati concreti tali da far ritenere che nella formazione del bilancio si sia occultato il vero reddito per sottrarlo alla 1 imposta; se quindi non si contestino le impostazioni di bili:i,ilcio ma si ricorre a fatti generali"come le favorevoli condizioni di quel ramo di industria, l. buona situazione dell'azienda, la sproporzione fra vendite ed utili, l'accertamento induttivo illegittimo n prova del falso il fatto che la societ abbia denunciato per fruire del beneficio ex art. 33 -206 legge n. 25 del 1951 un reddito maggiore di quello risultato a bilancio, non rivestendo ci gli estremi della confessione. (Trib. Bologna, 2 marzo 1955, Cont. 8006, Avv. Bologna). 3. Il reddito derivante dalla trasformazione in olio delle olive prodotte su fondi di propriet del contribuente, allorch nella compilazione delle tariffe di estimo di reddito agrario per i fondi stessi non si sia tenuto conto di tali redditi, tassabile in ricchezza mobile cat. B. (Trib. Lecce, 17 maggio 1955, Cont. 2554, Avv. Lecce). IMPOSTE DOGANALI 1. L'esonero ex art. 145 legge doganale dal pagamento del tributo quando sia avvenuto il sequestro della merce contrabbandata non operante se non quando attraverso il sequestro la Amministrazione si sia potuta rivalere del tributo; e cio quando sia stata ordinata la confisca con la sentenza definitiva, sia stata eseguita la vendita e il suo ricavo superi le somme spettanti all'Amministrazione; fino allora l'obbligazione al tributo dell'autore del reato continuer a sussistere. (Corte App. Pen. Genova, 25 gennaio 1955, Cont. 17755, Avv. Genova). 2. A norma dell'art. 93 regolamento doganale si riscuotono a mezzo dell'ingiunzione ex art. 24 legge doganale anche i diritti che la dogana per errore di liquidazione abbia riscosso in meno all'atto della importazione. (Trib. Trento, 23 marzo 1955, Cont. 1054, Avv. Trento)., 3. L'art. 24 legge doganale impone per la opposizione a ingiunzione l'osservanza del solve et repete senza distinguere fra imposta principale e suppletiva; perci l'opposizione e ingiunzione che riguardi supplemento ai dazi di confine riscosso improcedibile per inosservanza del solve et repete. (Tribunale Trento, 23 marzo 1955, Cont. 1054, A vvocatura Trento). IMPOSTE IN GENERE 1. Essendo l'ingiunzione fiscale atto formale di accertamento dell'imposta e atto iniziale del procedimento coattivo della sua riscossione, la provenienza dell'ingiunzione da chi sia legittimato ad emetterla requisito formale indispensabile al fine: requisito che manca quando nella copia notificata manchi non solo la menzione della vidimazione pretoria, ma anche del timbro e della firma del procuratore del registro: trattandosi di una anonima cartula priva di ogni autenticit e quindi di effetto giuridico il vizio, rilevabile prima facie integra una ipotesi di deroga al solve et repete. (Trib. Lecce, 25 gennaio 1955, Cont. 2136, A vvocatura Lecce). 2. Poich non di mero accertamento quella sentenza in cui l'accertamento strumentale a una pronuncia di condanna, deve osservare il solve et repete chi domandando l'accertamento della inesistenza di una societ di fatto costituente presupposto di un accertamento fiscale nei suoi confronti, sostanzialmente contesti la legittimit della. imposizione e della conseguente esecuzione fiscale. (Trib. Lecce, 11 gennaio 1955, Cont. 2141, Avvocatura Lecce). 3. Nel caso che la legge disponga in via eccezionale la facolt di eseguire il pagamento di un tributo mediante rimessa con raccomandata di un assegno della Banca d'Italia non si applica la norma generale del solve et repete per cui la domanda deve essere accompagnata dal rilascio delle quietanze, che sola prova documentale dell'entrata della Amministrazione, ma basta indicare in citazione gli estremi della raccomandata e depositare la ricevuta della stessa. (Corte App. Lecce, 1 aprile 1955, Cont. 1998, Avv. Lecce). 4. Le irregolarit processuali commesse avanti le Commissioni amministrative esorbitano dalla competenza della autorit giudiziaria attesal'autonomia dei due giudizi. (Trib. Bologna, 2 marzo 1955, Cont. 8006, Avv. Bologna). INA-CASA (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit, 6). INGIUNZIONE 1. I fogli di liquidazione compilati in base a tariffe ministeriali come gli estratti conto dai registri della Pubblica Amministrazione, sono prove scritte idonee per la emissione dell'ingiunzione comune ma non sono n atti ricevuti da pubblico ufficiale n rientrano fra quelli dell'art. 642, 1 comma C. p. c. e pertanto l'opposizione contro il relativo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non richiede il preventivo deposito ex art. 651 C. p. c. (Trib. Lecce, 26 aprile 1955, Contenzioso 2096, Avv. Lecce). 2. Anche nelle cause marittime pu ricorrersi al comune procedimento ingiunzionale in quanto l'art. 588 Codice navale rimanda al C. p. c. per quanto non regolato nel titolo e non vi osta l'art. 589 che ripartisce la competenza di primo grado, nelle cause per sinistri marittimi; n l'art. 599 che dispone la nomina di uno speciale consulente tecnico che non incompatibile col procedimento moratorio, perch pu trovare applicazione nel giudizio di cognizione a seguito di opposizione, ma limitata a questioni tecniche e non si applica quindi se si tratti di semplice liquidazione di servizi prestati, in base a tariffa ministeriale. (Trib. Lecce, 26 aprile 1955, Cont. 2096, Avv. Lecce). INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA (Vedi: Imposta di bollo, l; Impeste doganali, 2; Imposte in genere, 1). LEGGE (Vedi: Disciplina del consumo, 1). -207 LEGITTIMAZIONE 1. La domanda spiegata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri inammissibile perch il Governo come gli altri organi costituzionali sfornito di personalit e per i suoi atti, a differenza di quelli dei singoli Ministeri, sussiste solo responsabilit politica. (Trib. Lecce, 20 aprile 1955, Cont. 2070, Avv. Lecce). 2. L'omissione nella citazione dell'organo individuale che rappresenta l'Amministrazione convenuta, comporta nullit della citazione, sanabile per ex nunc se l'Amministrazione ricostituisce nella persona che si doveva convenire. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Cont. 9434, Avv. Bologna). 3. solo imprecisione formale e non vizio giuridicamente rilevante l'indicazione della vocatio in jus dell'Ufficio del registro in luogo dell'Amministrazione finanziaria legittimata alla causa, quando sia esattamente indicato l'organo legittimato al processo nell'Intendente di Finanza. (Trib. Lecce, 11 gennaio 1955, Cont. 2004, Avv. Lecce). 4. La vocatio in jus di un organo della Amministrazione diverso da quello che per legge ne ha la rappresentanza non sanata n dalla costitu. zione in giudizio nell'organo stesso n da quella dell'Avvocatura dello Stato munita solo di jus postulandi e costituitosi per l'organo, illegittimamente evocato e per ottenerne l'estromissione. (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Cont. 2050, Avvocatura Genova). 5. Fermo che nelle cause tributarie la rappresentenza dell'Amministrazione delle Finanze spetti al competente Intendente di Finanza, se nel giudizio di primo grado l'Amministrazione fu evocata in persona del Ministro e dell'Intendente e si costitu solo il Ministro non pu questi appellando chiedere la nullit del giudizio di primo grado per non essere stata dichiarata la contumacia dell'Amministrazione in persona dell'Intendente di Finanza: ma l'Amministrazione potr far valere in sede di esecuzione le eccezioni che attengono al giudizio e alla sentenza di primo grado. (Corte App. Torino, 3 marzo 1955, Cont. 11500, A vvocatura Torino). 6. La rappresentanza in giudizio della Amministrazione delle Finanze nella causa di opposizione ad una ingiunzione erronea dall'Ufficio del bollo spetta, a pena di nullit assoluta ed insanabile all'Intendente di Finanza competente. (Trib. Catania, 22 aprile 1955, Cont. 18704, Avv. Catania; Trib. Modena, 15 novembre 1954, Cont. 6344, Avv. Bologna). 7. Nelle controversie per i. g. e. la rappresentanza dell'Amministrazione delle Finanze compete allo Intendente di Finanza anche per quelle controversie sorte per opposizione di terzi ad una esecuzione promossa dall'Ufficio del registro. (Pret. Massa, 26 gennaio 1955, Cont. 19918, Avv. Genova). 8. La questione del difetto di legittimazione dell'organo erroneamente chiamato in giudizio per l'Amministrazione pregiudiziale anche rispetto al solve et repete. (Trib. Catania, 22 aprile 1955, Cont. 18704, Avv. Catania). (Vedi: Nuova opera, n. 2). LITISPENDENZA (Vedi: Procedimento civile, 1, 2). LOCAZIONE 1. Il locatore per ottenere il rilascio dell'immobile libero di scegliere fra il procedimento di convalida e quello ordinario di cognizione e pu tacitamente rinunciare alla facolt di una preventiva discussione con l'Amministrazione locatrice. (Trib. Potenza 17maggio1955, Cont. 311, Avv. Potenza). 2. Un contratto di locazione novennale gratuito di una palestra stipulato fra un Comune e la Giovent italiana del littorio, ha natura pubblicistica e quindi non pu essere risolto n per eccessiva onerosit n per inadempienza del conduttore nel provvedere l'arredamento convenuto. (Trib. Bolzano, 26 marzo 1955, Cont. 509, Avv. Trento). 3. In caso di inottemperanza del locatore alla esecuzione di lavori improrogabili e urgenti allo immobile locato, il conduttore pu richiedere al Pretore di essere autorizzato in sostituzione del locatore a eseguire i lavori stessi in modo che, determinato il massimo importo da anticiparsi, il recupero del credito per le somme stesse anticipate si effettui sui canoni di affitto da pagare. (Pret. Chiaromonte, 14 maggio l955, Oont. 1580, Avv. Potenza; Pret. Maratea, 16 marzo 1955, Cont. 1729, Avv. Potenza). 4. La proroga ex lege applicabile alle locazioni che fossero in corso il 1 marzo 1947 in quanto stipulate prima quindi ne escluso quel contratto che pur concluso dopo tale data abbia per -volont delle parti efficacia retroattiva. (Corte App. Bologna, 24 febbraio 1955, Cont. 8058, Avv. Bologna). 5. Il bisogno urgente ed improrogabile del locatore richiesto dalle leggi vincolistiche per escludere la proroga va inteso in senso relativo, ossia in rapporto alle svariate esigenze personali del locatore e del nucleo familiare. (Trib. Potenza, 17 maggio 1955, Cont. 311, Avv. Potenza). 6. Se il proprietario di un immobile locato alla Amministrazione per caserma di guardia di finanza proponga azione di rilascio per cessazione della locazione, il giudice ordinario pu emettere condanna specifica al rilascio senza urtare contro il divieto ex art. 4 legge n. 2248, ali. E del186"5, trattandosi di rapporti jure privatorum. (Corte App. Genova, 26 febbraio 1955, Oont ..... Avv. Genova). 7. Se un immobile tenuto dall'Amministrazione in locazione per caserma di carabinieri stato ab -208 bandonato per alcun tempo per eventi bellici, e il contratto dopo tale soluzione di continuo si ristabilisce, esso si riallaccia al rapporto precedente, sicch nel conflitto con altro conduttore, introdotto nell'immobile durante l'abbandono da parte dei carabinieri, preferita sia per l'art. 1380, sia per l'art. 2, legge n. 253 del 1950, l'Amministrazione. (Pret. Biella, 15 gennaio 1955, Cont. 1890, Avvocatura Torino). (Vedi: Contabilit generale dello Stato, 1, 2; Poste e telecmnunicazioni, 1). LOTTO 1. Ancorch il giuoco del lotto costituisce una entrata di carattere fiscale, tuttavia per la natura. contrattuale nelle giocate effettuate dal cittadino questi acquisisce in caso di vincita un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione del premio che esclude qualsiasi potest discrezionale dell'Amministrazione. (Corte App. Lecce, 12 maggio 1955, Cont. 2087, Avv. Lecce). 2. Ad accertare il diritto di vincita al lotto occorre che la bolletta sia integra e che non contenga alcuna alterazione nei. suoi elmenti essenziali per la identificazione della giocata; anche le semplici rettifiche di scritturazione, se pur non si risolvono ' in vere alterazioni, costituiscqno correzioni vietate. (Corte App. Lecce, 12 maggio 1955, Cont. 2087, Avv. Lecce). NAVIGAZIONE 1. La trascrizione sulla matricola della nave dell'atto di abbandono di una caratura eseguita dopo la nascita e la scadenza di un debito a carico dei comproprietari non produce opponibilit al creditore dell'atto di abbandono anche se questo anteriore al sorgere ed alla scadenza del credito. (Trib. Lecce, 26aprile1955, Cont. 2006, Avv. Lecce). (Vedi: Ingiunzione, 2). NOTIFICA (Vedi: Difesa dello Stato, 1). NUOVA OPERA 1. Quando abusivamente si sia costruita un'opera su un fondo di altro soggetto, fondatamente il danneggiato pu chiedere la sospensione della nuova opera e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. (Prt. Biella, 20 aprile 1955, Cont. 1581; Avv. Potenza; Pret. Genzano, 1 aprile 1955, Cont. 1774, Avv. Potenza). 2. Legittimato a rispondere di una costruzione abusiva il costruttore non il proprietario del suolo extraneo a quella costruzione. In conseguenza l'assegnatario di alloggio INA-Casa che senza autorizzazione abbia costruito un muro senza rispettare le distanze dal fondo attiguo va condannato alla demolizione e alle spese, mentre l'INA-Oasa va assolta. (Pret. Ravenna, 17 novembre 1954, Con. tenzioso 9846, Avv. Bologna). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 1. L'Amministrazione finanziaria in qualit di creditrice legittimata ad agire nei confronti del debitore che si reso fraudolentemente nullatenente con la vendita di tutti i beni, ssendo pregiudicato il suo diritto creditorio. (Trib. Potenza, 29 aprile 1955, Cont. 596, Avv. Potenza). 2. Stipulazione termine equivalente a conclusione di contratto e non mera documentazione dello stesso; e indica il momento in cui si raggiunge il consenso. (Corte App. Bologna; 24 febbraio 1955, Cont. 8058, Avv. Bologna). 3. L'art. 1341 C. c. stato dettato a tutela del contraente debole contro mascheramenti maliziosi di clausole vessatrici, non ricorre perci contro la Pubblica .Amministrazione che suole dare massima pubblicit alle condizioni generali predisposte, e che comunque non tende a sorprendere la buona fede dei suoi contraenti: non vi quindi necessit di approvazione scritta delle clausole limitatrici di responsabilit contenute negli artt. 7 e 16. del Capitolato per la immatricolazione dei carri privati nel parco veicoli. (Corte App. Genova, 14 aprile 1954, Oont. 17894, Avv. Genova). 4. Un Comune contraente con la G.I.L., tenuto ad adempiere alle prestazioni in favore del Commissariato G. I. subentrando nei diritti della G.I.L. (Trib. Bolzano, 26 marzo 19551 Oont. 509, A vvocatura Trento). 5. L'art. 1229 C. c. riguarda il comportamento del debitore e non quello dei suoi dipendenti: se a norma dell'art. 1228 C. c. il debitore anche responsabile dei fatti dolosi e colposi degli ausiliari della cui opera si vale, per l'adempimento della obbligazione ammesso espressamente il patto contrario senza distinzione fra dolo e grado di colpa. (Corte App. Genova, 14 aprile 1955, Contenzioso 17894, Avv. Genova). 6. Non vi incompatibilit concettuale tra la domanda di nullit per simulazione e quella di revocazione proposte dalla Amministrazione delle Finanze, specie quando la seconda sia subordinata e sussidiaria alla prima, nel presupposto di una eventuale impossibilit di dimostrare la mancanza di una effettiva volont di concludere alcun negozio. (Trib. Potenza, 29 aprile 1955, Cont. 596, Avv. :Potenza). 7. Esiste simulazione assoluta e conseguente nullit di una compravendita posta in: essere dal venditore in attuazione del divisamento di frustrare l'azione esecutiva della Amministrazione delle finanze creditrice. (Trib. Potenza, 29 aprile 1955, Cont. 596, Avv. Potenza). (Vedi: Foreste, 2, 3). OMICIDIO E LESIONI COLPOSE (Vedi: Danno, 1, 2, 4). -209 PAGAMENTO (Vedi: Contabilit generale dello Stato, 3; Espropriazione per pubblica utilit, 4). POSTE E TELECOMUNICAZIONI 1. Il D. P. n. 656 del 1952, stabilendo all'art. 98 il diritto di subentro dell'Amministrazione PP. TT. nelle locazioni coi ricevitori postali, richiedere che il diritto sia fatto valere durante il corso della locazione; pertanto risolto il contratto per trasferimento del ricevitore conduttore in altra sede, e ci prima del citato p. P. e se nel contratto non sia stata prevista la facolt di subentro dell'Amministrazione questa come occupante senza titolo soggetta a sfratto. (Trib. Torino, 18 marzo 1955, Cont. 1356, .Avv. Torino). PRESCRIZIONE (Vedi: Imposta di registro, 13). PROCEDIMENTO CIVILE 1. L'eventuale nullit per irregolare costituzione del rapporto processuale deve essere rilevata dal giudice di ufficio. (Pret. Massa, 26 gennaio 1955, Cont. 19918, .Avv. Genova). 2. La decisione sulla questione relativa all'eccezione di litispendenza deve essere preliminare a quella relativa alla eccezione di nullit della citazione. (Trib. Potenza, 27 aprile 1955, Cont. 729, .Avv. Potenza). 3. Ove per la stessa causa vi sia stata preventivamente una citazione davanti ad altro giudice e non si dimostri da parte dell'interessato che il primo procedimento si sia estinto, si applicano i principi della litispendenza. (Trib. Potenza, 27 aprile 1955, Cont. 729, .Avv. Potenza). 4. Nell'invito dell'istruttore alla parte a precisare le conclusioni pel Collegio implicita la chiusura dell'istruttoria che preclude alle parti la possibilit di chiedere nuove prove. (Trib. Lecce, 26 aprile 1955, Cont. 2096, .Avv. Lecce). 5. La richiesta di prove orali non completa dei nomi dei testi inammissibile per irritualit. (Tribunale Lecce, 26 aprile 1955, Cont. 2096, .Avvocatura Lecce). 6. Qualora la causa che pendeva presso un giudice che, riconosciutosi incompetente l'abbia rimessa a quello dichiarato competente, non venga riassunta nei tre mesi ex art. 38 C. p. c. il processo si estingue. (Trib. Trento, 28 febbraio 1955, Contenzioso 3411 .Avv. Trento). 7. Le formalit previste per la citazione non sono rfohieste per la comparsa di riassunzione ex art. 125 dispos. attuaz. C. p. c. la quale pertanto non nulla se manchino i requisiti ex art. 163 C. p. c. (Trib. Trento, 28 febbraio 1955, Oont. 341, .Avv. Trento). 8. Se il giudj_ce pu frazionare il giudizio inizialmente unico, pronunziando sullo an debeatur con sentenza non definitiva e disponendo con ordinanza la prosecuzione del processo sul quantum, non tuttavia lecito alla parte che abbia chiesto una pronuncia sull'an e sul quantum, domandare dopo l'istruzione della causa la liquidazione del danno, in separato giudizio, e l'accoglimento di tale domanda da parte del giudice illegittimo. (Corte App. Lecce, 3 marzo 1955, Cont. 1039, .Avv. Lecce). 9. Poich la rinuncia ad un diritto pur potendo essere tacita deve concretarsi sempre in un comportamento incompatibile col proposito di far valere il diritto vantato, non v' rinuncia, per la riscossione da parte dell'Ufficio del Registro di canoni locatizi operata pendente il giudizio di rilascio da parte dell'Intendente di Finanza perch il comportamento idoneo a configurare rinuncia deve provenire da chi come titolare del diritto possa disporne e non da un organo meramente esecutivo, neppure legittimo contraddittore in causa. (Corte .App. Bologna, 24 febbraio 1955, Cont. 8058, .Avv. Bologna). (Vedi: Danno, 7; Fallimento, 2; Locazione, 1). PROJ:<'IT'l'I DI CONTINGENZA 1. Esula dai poteri del giudice ordinario in. tema di profitti di contingenza l'indagine sull'esistenza, quantit e entit dei fatti speculativi a base dell'imposizione nonch la qualificazione di un'attivit o di un negozio speculativo, indagine che rientra nell'apprezzamento discrezionale degli organi fiscali. (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Contenzioso ... , .Avv. Genova). PROVA (Vedi: Procedimento civile, 4, 5). REA'l'I MILITARI 1. peculato militare la sottrazione da parte del sottufficiale preposto a uno spaccio militare di caserma di somme dl cui per quale qualit sia venuto in possesso. (Corte .App. Pen. Trento, 26 gennaio 1955, Cont. 1064, .Avv. Trento). 2. Non integra il reato di sottrazione di doeumenti segreti quella di documenti semplicemente riservati, custoditi nella cassaforte di un comando di reggimento. (Corte .App. Pen. Trento, 26 gennaio 1955, Cont. 1064, .Avv. Trento). REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1. Gli atti di disposizione dei beni di associazioni sindacali fascisti compiuti sotto r. s. i. sono privi di efficacia a sensi dell'art. 2, n. 5 D. L. L., n. 249 del 1944. (Trib. Bologna, 9 novembre 1954, conten-._ zioso 7368, .Avv. Bologna). REQUISIZIONI (Vedi: .Antichit, 1). 210 RESPONSABILIT 1. L'Amministrazione FF. SS. non risponde dei danni derivati a. una trattrice di un privato investita da un treno in corsa su un passaggio a livello se vi sia stata regolare manutenzione del fondo stradale da parte dell'Amministrazione delle FF. SS. e regoare sia stato il comportamento del conducente e del macchinista del treno. (Trib. Potenza, 22 marzo 1955, Cont. 433, Avv. Potenza). (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit, 5; Garanzia (chiamata), 1; ObbJigazioni e contratti, 5). RIASSUNZIONE (Vedi: Procedimento civile, 6, 7). RINUNCIA (Vedi: Procedimento civile, 9). SCORPORO (Vedi: Agricoltura, 6, 7, 8). SIMULAZIONE (Vedi: Obbligazioni e contratti, 6, 7). SINDACATI FASCISTI (Vedi: Amministrazione Pubblica, 1; Difesa dello Stato, 2; Fascismo, 1; Repubblica sociale italiana, 1). SoCIE'l' (Vedi: Imposta di registro, 10; Imposta di ricchezza mobile, 2). SOLVE ET REPETE (Vedi: Imposte doganali, 3; Imposte in genere, 2, 3; Legittimazione, 8). SPESE GIUDIZIALI 1. Per giusti motivi e in particolare quando si sia trattato di questioni di non facile soluzione, il giudice pu procedere alla compensazione delle spese giudiziali anche quando una delle parti risulti totalmente soccombente. (Corte App. Trento, 23 marzo 1955, Cont. 681, Avv. Trento). STIPULAZIONE (Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). SUCUESSIONE (Vedi: Obbligazioni e contratti, 3). USI CIVICI (Vedi: Acque pubbliche, 1). VENDITA 1. Non costituisce compravendita di cosa futura l'atto con cui alcuno acquisti dall'impresa che ha un palazzo in costruzione la quota ideale d'area corrispondente ad uno degli appartamenti che del palazzo faranno parte, e la quota delle opere condominiali gi costruite (muri perimetrali e solai) e contemporaneamente commetta all'impresa stessa la costruzione e la rifinitura dell'appartamento. (Trib. Genova, 4 maggio 1954, Cont. 19862, A vvocatura Genova). VIOLAZIONI FINANZIARIE 1. Il giudice non pu statuire sui criteri usati dall'Amministrazione per irrogare le penalit. finanziarie, entro i limiti minimi e massimi ex art. 30 D. L. n. 242 del 1947 trattandosi di materia riservata a mera discrezionalit dell'Amministrazione. (Trib. Bologna, 19 febbraio 1954, Cont. 8815, A vv. Bologna). 2. Il contribuente cui addebitata un'evasione fiscale non pu chiedere al giudice la dichiarazione di insussistenza dell'evasione dopo aver chiesto all'Autorit. amministrativa solo la riduzione della pena pecuniaria. (Corte App. Torino, 14 febbraio 1955, Cont. 454, Avv. Torino). (Vedi: Imposta di bollo, 4, 5). INDICE SISTEMATICO .DELLE CO N S U L. T A Z I O N I L FORMULZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN LOUN MODO L SOLUZIONE OHE NE STAT D'l.'A ACQUE l~UBBLICHE. -Se, data la formazione di nuovo terreno per alluvione, a norma dell'art. 941 c. c. od anche per ritiro graduale delle acque correnti, a norma dell'art. 942, formazione causata da fenomeni naturali e soltanto agevolata o accelerata da opere di protezione fatte dal Genio Civile, il nuovo terreno acceda alla propriet privata, cui ha aderito, ovvero, a norma dell'articolo 947, debba passare in propriet del Demanio (n. 34). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se gli Enti sanitari, come i Consorzi antitubercolari, siano tenuti a rispettare, anche di fronte alle Amministrazioni dello Stato, il segreto circa le condizioni di salute delle persone soggette a visita e a controllo medico (n. 182). II) Se il reat di ingiuria possa avere come soggetto passivo un ente morale (n. 183). -III) Se gli Istituti tecnici agrari rientrino fra gli organi propri dello Stato (n. 184). -IV) Se gli Istituti di istruzione industriale rientrino tra gli organi propri dello Stato (n. 184). V) Se le Scuole agrarie possano fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933 n. 1611 (n. 184). -VI) Se, quando gli atti illegittimi e dannosi per i terzi siano stati posti in essere dai dipendenti senza dolo e non per fini privati, na nell'interesse, bene o male ritenuto esistente, dalla P. A. ed in collegamento con le funzioni degli stessi dipendenti, l'avere costoro superato, nel compiere i predetti atti, i limiti delle loro attribuzioni, faccia venire meno il rapporto causale fra la pubblica funzione e il danno subito dai terzi (n. 185). ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se sull'opera La Verit del Bernini, conservata in uno scalone del Palazzo Bernini, fino al 1923 e, successivamente, per oltre un trentennio, presso la Galleria Borghese, possa ritenersi sorto un diritto di pubblico godimento, per il fatto che il proprietario l'abbia esposta alla pubblica vista in modo che il pubblico ne abbia potuto godere in qualche modo (n. 32). APPALTO. -I) Se all'Amministrazione, in caso di rescissione dell'appalto, prevista dall'art. 340 della legge sui LL.PP., competano il risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione del contratto e le m.lte e penali previste. per il ritardo nell'es~cuzione (n. 202). II) Se, in caso di rescissione del contratto di pubblico appalto ad opera della P.A. in seguito all'intervenuto fallimento della Ditta appaltatrice, possa la P. A. medesime incamerare la cauzioni, sino a concorrenza delle penalit per inadempimento maturate al giorno antecedente alla dichiarazione di fallimento (n, 203). -III) Se, in caso di rescissione del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia fondata la pretesa di questa, relativa al pagamento del 10 %, spettante sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo contrattuale e quello dei lavori effettivamente eseguiti, a norma dell'art. 345 legge sui LL.PP. e degli articoli 19 e 54 del Capitolato generale di appalto (n. 204). -IV) Se, in caso di rescissione del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia fondata la richiesta di questa per l'esonero dal pagamento degli interessi sull'importo della cauzione non versata, pel periodo di ritardo nella .effettuazione del collaudo rispetto al termine previsto contrattualmente (n. 204). ASSUNZIONI. -Se gli agenti delle FF.SS., gi facenti parte del personale sussidiario, passati in ruolo in base al D.L.L. 292/1946, possano richiedere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, computando i contributi relativi al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della retrodatazione del provvedimento di passaggio in ruolo e la data di emanazione del provvedimento stesso (n. 44). AVVOCATI E PROCURATORI. -Se le Scuole agrarie possano fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 28). CASSAZIONE. -Se il termine di sei mesi dalla notifica previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936 n. 1231, entro il quale la Finanza pu ricorrere all'Autorit giudiziaria avverso la decisione della Commissione centrale delle imposte, che sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui pervenuta all'Ufficio, possa ritenersi applicabile nel caso di ricorso per Cassazione avverso detta decisione, che la Finanza stessa intenda. proporre ex art. 111 della Costituzione (n. 2). CITTADINANZA. -Se gli eredi dell'optante, morto prima che il procedimento di riacquisto della cittadinanza italiana sia definito nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 del D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, possano chiedere la riaccensione della partita di pensione, relativa al loro dante causa, allo scopo di percepire i ratei, astrattamente maturati, jure hereditatis (n. 11). COMMERCIO. -I) Se il privato abbia un diritto ad ottenere il rilascio di una licenza di importazione o di esportazione (n. 10). -II) Se, in seguito al rilascio della licenza, sorga un diritto soggettivo del privato all'utilizzo pieno della licenza stessa (n. 10). -III) Se dalla revoca o dalla sospensione della licenza derivi alcun we f'iillWIITfil rmim m WFE N :m;;;;; I -212 diritto del privato verso l'mministrazione ad ottenere un giudizio o risarcimento danni per lucro necessante o per danno emergente (n. 10). CONCESSIONI. -Se possa farsi ricorso alla disciplina dei rapporti privatistici di contenuto analogo per integrare i rapporti di concessioni amministrative nelle parti non disciplinate espressamente in modo diverso (n. 47). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. I) Se il deposito cauzionale, costituito a garenzia di un contratto di durata non superiore ai tre mesi, debba essere convertito in definitivo e versato alla Cassa DD. e PP. ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del Regolamento di contabilit generale dello Stato a cura dell'Amministrazione (n. 134). -II) Se l'Amministrazione debba corrispondere gli interessi sulla cauzio:ne prestata, ove la. medesima non sia versata alla Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Contabilit generale dello Stato (n. 134). .CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -I) Se sia ammissibile la riduzione della garanzia offerta per la concessione di finaziamento ai sensi della legge 30 agosto 1951, n. 952 (n. 9). -Il) Se possano concedersi proroghe al debito delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258 (n. 10). DEMANIO. -I) Se la convenzione intervenuta tra l'Ente autonomo del Porto di Napoli ed il Ministero delle PP.TT. per l'occupazione, nell'ambito del porto, dell'area demaniale occorrente per la costruzione di un edificio destinato ai servizi postali che si svolgono attraverso i traffici marittimi, abbia natura giuridica di concessione amministrativa (n. 118). -II) Se i beni del patrimonio indisponibile dello Stato siano soggetti al regime della comunione forzosa del muro (n. 119). DEPOSITO. -I) Se il deposito cauzionale, costituito a garenzia di un contratto di durata non superiore ai tre mesi, debba essere convertito in definitiva e versato alla Cassa DD.PP., ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del Regolamento di contabilit generale dello Stato a cura dell'Amministrazione (n. 16). -II) Se l'Amministrazione debba corrispondere gli interessi sulla cauzione prestata, ove la medesima non sia versata alla cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Contabilit generale dello Stato (n. 16). DONAZIONI. -'-I) Se sia richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 17 e.e. per l'accettazione di donazioni da parte dell'Opera di previdenza per i ferrovieri (n. 25). -II) Se possa ritenersi equivalente ad autorizzazione governativa l'assenso all'accettazione della donazione, implicitamente dato dall'autorit dell'Opera di previdenza, cio dal Ministro dei Trasporti, in sede di esame di merito della conforme deliberazione adottata dal Comitato amministrativo dell'Opera medesima (n. 25). ESPROPRIAZIONE PER P.U. -I) Se possa dare adito a censure per illegittimit un decreto di esproprio, emesso dopo che la relativa procdura era stata abbandonata per oltre dieci anni (n. 115). -II) Se possa costituire causa di pubblica utilit, idonea a giustificare l'espropriazione, la necessit di garentire la pubblica in columit in relazione ad un grave pericolo minacciato da movimenti di assestamento del sottosuolo per l'esecuzione di opera ferroviaria, che modifichino lo stato di equilibrio dell'edificio sovrastante (n. 115). -III) Se costituisca causa di pubblica utilit~ ido11ea a giustificare l'espropriazione di un edificio sovrastante la necessit di soddisfare le esigenze della manutenzione o dell'esercizio dell'opera ferroviaria (n. 115). -IV) FALLIMENTO -Se, in caso di rescissione del contratto di pubblico appalto ad opera della P .A. in seguito all'intervento fallimento della Ditta appaltatrice, possa la P.A. medesima incamerare la cauzione, sino a concorrenza delle penalit per inadempimento maturale al giorno antecedente alla dichiara-zione di fallimento (n. 20). FERROVIE. -I) Se le prestazioni dei coadiutori ferroviari e dei loro dipendenti possano qualificarsi opera privata (n. 232). -II) Se le norme vigenti per le prestazioni di opera privata siano applicabili al trattamento economico degli assuntori ferroviari e dei loro dipendenti (n. 232). -III Se, nei confronti degli assuntori e dei loro dipendenti, possano essere invocati i patti collettivi cli lavoro che prevedono particolari benefici economici, quali i riposi settimanali e le ferie retribuite (n. 232). -IV) Se l'obbligo sancito dall'art. 28 del Codice stradale, per il quale ogni conducente di veicoli o animali, prima di impegnare un passaggio .a livello, deve rallentare, in modo di potersi fermare, occorrendo, e attraversare rapidamente, assicuratosi che nessun tre. no sia in vista, debba ritenersi stabilito senza distinzioni tra passaggi a livello custoditi e incustoditi (n. 233). V) Quale sia la posizione giuridica dei militari del Genio " specialit ferrovieri >>, che prestano servizio su di una linea ferroviaria in sostituzione degli agenti delle FF.SS. (n. 234). -VI) Se in caso di decesso di un militare del Genio specialit ferrovieri , nel corso e a sausa del servizio su di una linea ferroviaria, siano tenute le FF.SS. ad alcun trattamento a favore degli aventi causa del militare deceduto (n. 234). -VII) Se l'incidente occorso ad un viaggiatore in sosta sul marciapiede di una stazione, il quale venga colpito da .una pietra, sollevata dai binari per effetto del transito di un treno, integri gli estremi dell'anormalit nell'esercizio ferroviario, di cui l'Amministrazione delle FF.SS. tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 11, par. 4, delle CC.TT., ove non provi che l'anormalit avvenuta per causa fortuito o forza maggiore (n. 235). -VIII) Se gli agenti delle FF.SS., gi facenti parte del personale sussidiario, passati in ruolo in base al D.L. 292/1946, possano richiedere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, computanto i contributi relativi al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della retrodatazione del provvedimento di passaggio in ruolo e la data di emanazione del provvedimento stesso (n. 236). IMPIEGO PRIVATO. -Se, in applicazione delle norme di legge sull'impiego privato, vi sia alcun obbligo alla corresponsione della J3a mensilit (n. 39). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se debba far,si luogo alla liq~idazione dell'indennit di buonauscita a favore di ufficiali che sono collocati in ausiliaria per contemporaneo passaggio in ruoli civili (n. 388). -II) Quali siano i criteri da adottarsi per la liquidazione del danno futuro, derivante a un pubblico impiegato da menoma -213 zioni fisiche dipendenti da incidente stradale (n. 389). III) Se i guadagni, derivanti a impiegati pubblici da attivit libera che essi esplichino, possano considerarsi in relazione alle norme sullo stato giuridico, illeciti, ai fini del risarcimento dei danni loro occorsi da incidente stradale (n. 389). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se sia legittimo il possesso da parte della Finanza, di una scrittura privata, reperita dagli organi di polizia tributaria peroh volontariamente consegnata nel corso di un'indagine diretta a scopo specifico (n. 112). -II) Se possa procedersi a tassazione di un atto reperito in tal modo (n. 112). -III) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 96 della tariffa, all.A, alla legge di registro la rinnovazione dell'atto debba risultare espressamente nell'atto stesso e possa desumersi aliunde (n. 113). -IV) Se l'Amministrazione finanziaria possa invocare l'applicabilit dell'articolo 12 legge di registro e, pertanto, escludere la ripetibilit dell'imposta pagata su di un atto compreso nell'ambito di applicazione della legge regionale siciliana 5 aprile 1950, n. 32, recante agevolazioni fiscali per l'incremento di attrezzature turistiche in Sicilia, per il quale era gi stata scontata la normale imposta, in attesa ohe la concessione dell'agevolazione, precedentemente richiesta, fosse riconosciuta dall'Assessore al turismo competente (n. 114). -V) Se la cessione del pacchetto azionario di una societ legittimi la presunzione d~ cessione del patrimonio sociale (n. 115). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -I) Se gli atti e le dichiarazioni delle parti, utili all'accertamento del maggior valore, debbano inerire agli inventari di cui al 30 e 4 oapv. dell'art. 31 della legge sulle successioni (n. 17). -II) Se sia ammissibile l'applicazione di un supplemento d'imposta su atto diverso da quello sul quale era stata liquidata l'imposta principale (nella specie, un secondo testamento) (n. 17). IMPOSTE E TASSE. -I) Se sia ammissibile la stipulazione di atti aggiuntivi per l'inclusione di clausole relative alle agevolazioni fiscali, di cui al D.L.L. 7 giugno 1945, n. 322, omesse negli atti principali (n. 261). II) Quale sia il procedimento da adottarsi per l'esazione dei corrispettivi di bombole di metano da parte di utenti residenti in San Marino (n. 262). -III) Se il termine di sei mesi dalla notifica, previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, entro il quale la Finanza pu ricorrere all'Autorit giudiziaria avverso la decisione della Commissione centrale delle Imposte ohe sia stata notificata entro i 3 mesi dal giorno in cui pervenuta all'Ufficio, possa ritenersi applicabile nel caso di ricorso per Cassazione avverso detta decisione, ohe la Finanza stessa intenda proporre ex art. 111 della Costituzione (n. 263). MILITARI. -I) Se le spese sopportate per la cura e per la degenza in ospedale di un militare infortunatosi per colpa di un terzo, possano essere a questo richieste in via giudiziale (n. 3). -Il) Quale sia la posizione giuridica dei militari del Genio specialit ferrovieri ohe prestano servizio su di una linea ferroviaria in sostituzione di agenti delle FF.SS. (n. 4). -III) Se, in caso di decesso di un militare del genio .specialit ferrovieri >>, nel corso e a causa del servizio su di una linea ferroviaria, siano tenute le FF.SS. ad alcun trat tamento a favore degli aventi causa del militare deceduto (n. 4). NAVI. -Se l'acquirente a titolo particolare di un motopeschereccio, il cui proprietario era stato gi; ammesso ai benefici di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75, trattandosi di perdita per causa di guerra di nave, costituente per il proprietario stesso l'unico mezzo di lavoro non ancora sostituito, possa chiedere lo speciale finanziamento previsto dall'art. 26 della prefata legge. OMICIDIO E LESIONI COLPOSE. -Se l'Amministrazione PP.TT. possa costituirsi parte civile nel processo per omicidio colposo di un suo dipendente per ottenere il ristoro della rendita liquidata nella sua qualit di assicuratrice del personale postelegrafonico ai sensi del R.D. 16 giugno 1938, n. 1275 (n. 1). OPERE PUBBLICHE. -I) Se, in caso di rescissione del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia fondata la pretesa di questa, relativa al pagamento del 10 o/o spettante sulla differenza fra i quattro quinti dello importo contrattuale e quello dei lavori effettivamente eseguiti, a norma dell'art. 345 legge sui LL.PP. e degli articoli 19 e 54 del Capitolato generale di appalto (n. 40). -II) Se, in caso di rescissione del cottimo per inadempimento dell'Impresa, sia fondata la richiesta di questa per l'esonero dal pagamento degli interessi sull'importo della cauzione non versata, pel periodo di ritardo nella effettuazione del collaudo rispetto al termine previsto contrattualmente (n. 40). PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione PP.TT. .possa costituirsi parte civile nel processo per omicidio colposo di un suo dipendente per ottenere il ristoro della rendita liquidata nella sua qualit di assicuratrice del personale postelegrafonico ai sensi del R.D. 16 giugno 1938 n. 1275 (n. 8). PENSIONI. -Se gli eredi dell'optante, morto prima ohe il procedimento di riacquisto della cittadinanza italiana sia definito nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 D.L. 2 febbraio 1948, n. 23, possano chiedere la riaccensione della partita di pensione, relativa al loro dante causa, allo scopo di percepire i ratei, astrattamente maturati, iure hereditatis (n. 70). POSTE. -I) Se, per procedere alla liquidazione di titoli postali, appartenenti a sudditi stranieri defunti, sia giustificata la richiesta, prevista dall'art. 193 n. 5, del vigente Regolamento generale sui servizi postali; della produzione di un atto notorio, diretto a far constare quale sia, secondo la legge italiana, lo stato della successione del suddito straniero defunto (n. 45). -II) Se la convenzione intervenuta tra l'Ente autonomo del Porto di Napoli e il Ministero delle PP.TT. per la occupazione, nell'ambito del porto, dell'area demaniale occorrente per la costruzione di un edificio destinato ai servizi postali ohe si svolgono attraverso i traffici marittimi, abbia natura giuridica di concessione amministrativa (n. 46). -III) Se l'Amministrazione PP.TT. possa costituirsi parte civile nel processo per omicidi ooolposo di un suo dipendente, per ottenere il ristoro della rendita liquidata nella sua qualit di assicuratrice del personale postelegrafonico ai sensi del R. D. 16 giugno 1938, n.1275 (n. 47). -214 PREZZI. -I) Quale sia, ne( confronti del R.D.L. n. 901/1940, il valore giuridico della circolare della Presidenza del Consiglio in data 31 agosto 1941 secondo la quale le particolari provvidenze a favore dei prestatori d'opera, concordate nel giugno 1941 tra la Confederazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovevano rimanere a carico dei datori di lavoro e non erano da comprendersi nelle revisioni prezzi (n. 24). -II) Se siano esclusi dalla revisione prezzi i periodi di esecuzione tardiva non giustificati da proroghe (n. 24). -III) Se, quando i manufatti siano stati consegnati alla Amministrazion in data anteriore a quella stabilita in contratto, la revisione prezzi debba essere fatta con riferimento alla data di collaudo fissata in contratto Q a quella di effettiva esecuzione e di effettivo collaudo avvenuti anteriormente alla data prevista (n. 24). PROPRIETA'. -I) Se, data la formazione di nuovo terreno per alluvione, a norma dell'art. 941, cod. civ. od anche per ritiro graduale delle acque correnti, a norma dell'art. 942, formazione causata da fenomeni naturali e soltanto agevolata o accelerata da opere di protezione fatte dal Genio Civile, il nuovo terreno acceda alla propriet privata, cui ha aderito, ovvero, a norma dell'art. 947, debba passare in propriet del Demanio (n. 16). -H) Se i beni del patrimonio indisponibile dello Stato siano soggetti al regime della comunione forzosa del muro (n. 17). REGIONI. -Se l'Amministrazione finanziaria possa invocare l'applicabilit dell'art. 12 legge di registro e, pertanto, escludere la ripetibilit dell'imposta pagata su un atto compreso nell'ambito di applicazione della legge regionale siciliana 5 aprile 1950, n. 32, recante agevolazioni fiscali per l'incremento di attrezzature turist. iche in Sicilia, per il quale era stata gi scontata la normale imposta, in attesa che la concessione delle agevolazioni, precedent!)mente richiesta, fosse riconosciuta dall'Assessore al turismo competente (n. 52). REQUISIZIONE. -Se gli indennizzi per requisizioni costituiscano debiti di valore, da rivalutare, pertanto, alla data di liquidazione, o debiti di valuta (n. 110). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se possa configurarsi responsabilit della P.A. per l'incidente occorso ad un civile durante il trasporto su automezzo militare ove il medesimo non fosse munito di autorizzazione da parte della competente Autorit (n. 162). -II) Se, in campo privatistico, sussista la responsabilit del committente per il fatto del commesso quando questi abbia in concreto abusato o sia uscito fuori dei limiti entro i quali l'incarico avrebbe dovuto essere assolto (n. 162). III) Se, quando gli atti illegittimi e dannosi per i terzi siano stati posti in essere dai dipendenti senza dolo e non per fini privati, ma nell'interesse, bene o male ritenuto esistente, dalla P.A. ed in collegamento con le funzioni degli stessi dipendenti, l'avere costoro superato nel compiere i predetti atti; i limiti delle loro attribuzioni faccia venire meno il rapporto usale fra la pubblica funzione e il danno subito dai terzi (n. 162). IV) Se la P.A. possa essere tenuta responsabile dell'incidente occorso ad un civile trasportato su un autocarro militare, quando l'incidente stesso non sia derivato da comportamento colposo dell'incidente (n. 162). -V) Se l'incidente occorso ad un viaggiatore in sosta sul marcia piede di una stazione, il quale venga colpito da una pietra, sollevata dai binari per effetto del transito di un treno, integri gli estremi della anormalit nell'esercizio ferroviario, di cui l'Amministrazione FF.SS. tenuta a rispondere, ai sensi dell'art. 11 par, 4, delle CC.TT., ove non provi che l'anormalit avvenuta per causa fortuita o forza maggiore (n. 163). -VI) Quali siano i criteri da adottarsi per la liquidazione del danno futuro, derivante a un pubblico impiegato da menomazioni fisiche dipendenti da incidente stradale (n. 164). -VII) Se i guadagni, derivati a impiegati pubblici da attivit libera che essi esplichino, possano considerarsi in relazione alle norme sullo stato giuridico, illeciti, ai fini del risarcimento dei danni loro occorsi da incidente stradale (n. 164). -VIII) Se le spese sopportate per la cura e la degenza in ospedale di un militare infortunatosi per colpa di un terzo, possano essere a questo richieste in via giudiziale (n. 165). RICORSI AMMINISTRATIVI. Se, dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avverso l'ordinanza di sfratto da alloggio demaniale e proposto, avverso il detto provvedimento, ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte dell'interessato, possa, nelle more della procedura, revocarsi il provvedimento di inammissibilit del ricorso gerarchico, procedendo, quindi, all'esame di quest'ultimo (n. 4). RICOSTRUZIONE. -Se sia ammissibile la stipulazione di atti aggiuntivi per l'inclusione di clausole relative alle agevolazioni fiscali di cui al D.L.L. 7 giugno 1945, n. 322, omesse negli atti principali (n. 2). SCAMBI E VALUTE. -I) Se il privato abbia un diritto ad ottenere il rilascio di una licenza di importazione o di esportazione (n. 10). -II) Se, in seguito al rilascio della licenza, sorga un diritto soggettivo del privato all'utilizzo pieno della licenza stessa (n. 10). III) Se dalla revoca o dalla sospensione della licenza derivi alcun diritto del privato verso l'Amministrazione ad ottenere un indennizzo o risarcimento danni per lucro cessante o per danno emergente (n. 10). SOCIETA'. -I) Se la cessione del pacchetto azionario di una societ legittimi la presunzione di cessione del patrimonio sociale (n. 67). -II) Se la norma dell'art. 148 della legge di registro possa essere invocata, ove la sentenza che d luogo alla _soccombenza dell'Amministrazione venga emessa dopo la scadenza del termine, ivi previsto, di 90 giorni (n. 67). STRADE. -Se la norma dell'art. 73 della legge n. 2248 del 20 marzo 1865 sulle 00.PP., secondo la quale le piante, le siepi ed i boschi esistenti nell'.epoca della costruzione della strada, a fianco di questa, sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giungendo maturit o a deperimento non possono venire surrogati se non alla distanza stabilita dall'art. 71, abbia voluto intendere quando trattisi di boschi cedui, con l'espressione cc giungendo a maturit la maturit dei frutti, costituita dal periodico taglio degli afueri oppure la maturit del bosco nel suo insieme, qualora questo sia soggetto a taglio definitivo (n. 18). SUCCESSIONI. -I) Se l'obbligo imposto dal testatore all'erede di pubblicare le .sue opere inedite e di -215 distribuire i relativi volumi a tutte le biblioteche pubbliche governative con comminatoria, per il caso di inadempimento, di sostituzione ereditaria, integri un semplice obbligo di coscienza o un legato a favore dello Stato (n. 46). -II) Se la fattispecie giuridica determinatasi in seguito alla rinunzia degli eredi all'eredit. del de cuius sia quella dell'eredit. giacente (n. 47). -III) Quale sia la posizione giuridica dello Stato successore ex art. 586 c. c. (n. 47). -IV) Se, per effetto della successione dello Stato ex art. 586 c. c., si verifichi la estinzione per confusione dei debiti ereditari verso lo Stato medesimo (n. 47). TASSA DI BOLLO. -I) Se, in base all'art. 8 del D. P. 25 giugno 1953 n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo, debbano redigere in carta bollata i reclami per danni alle persone o a cose, oggette di contratto di trasporto (n. 10). -II) Se, ai sensi della succitata disposizione, debbano redigersi in carta bollata i reclami per danni alle persone o a cose, non attinenti al contratto di trasporto (n. IO). -III} Se, in base alla stessa norma debbano redigersi in bollo gli atti di transazione e di quietanza esatti tra la P.A. e i privati (n. IO). TELEFONI. -I) Se le convenzioni aggiuntive, stipulate con le concessionarie societ. TETI e TIMO, in dipendenza della legge del I926, n. 36, per le quali la concessione veniva estesa alle linee colleganti direttamente i capoluoghi di provincia entro le zone di rispet tiva competenza, debbano interpretarsi restrittivamente nel senso che il diritto delle predette societ. concessionarie sia delimitato alle linee telefoniche nell'ambito di ciascuna zona senza che le convenzioni possano essere estese alle linee tra centri o capoluoghi di provincia compresi in zone contigue (n. Il). -II) Se l'impianto di nuove linee facoltative da parte del concessionario ai sensi dell'art. I4 del R.D. n. 399 del 1923, devesser essere limitato all'ambito della zona concessa o potesse comprendere le zone contigue (n. 11). -III) Se la coesistenza tra linee statali e linee dei privati concessionari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R.D.L. 3 gennaio I926, n. 36, vada intesa nel senso di tratto comune o in quello di incidenza del traffico in linee statali e sociali (n. 11). TRASPORTO. -I) Se possa configurarsi responsabilit. della P.A. per l'incidente occorso ad un civile durante il trasporto su automezzo militare ove il medesimo non fosse munito di autorizzazione da parte della competente autorit. (n. 36). -II) Se la P.A. possa essere tenuta responsabile dell'incidente occorso ad un civile trasporto su autocarro militare, qundo l'incidente stesso non sia derivato da comportamento colposo dell'incidente (n. 36). TRATTATO E CONVENZIONI INTERNAZIONA LI. -Quale sia il procedimento da adottarsi per l'esazione dei corrispettivi di bombole di metano da parte di utenti residenti a San Ma;rino (n. 4). RASSEGNA DI LE G I S LA Z-1 ON E, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA BELGIO Sotto la voce Belgio ci occuperemo della nostra materia con riguardo al: e1.:) Regno del Belgio (Royaume de Belgique - Koninkrijx Belgie) ~) Congo belga (Congo belge -Belgische Congo); y) Territorio del Ruanda-Urund-i (Territoire du Ruanda-Urundi). a) REGNO DEL BELGIO A) La responsabilit dello Stato La questione della responsabilit dello Stato ha, pi che la legislazione, impressionato e coinvolto, durante il secolo IX ed il secolo xx, la giurisprudenza belga; su questa molto ha influito la dottrina. La responsabilit dello Stato costituisce il problema principale del mondo giuridico belga, specie negli ultimi cinquant'anni: tale problema intimamente intrecciato con la stessa concezione dello Stato. Nella materia della responsabilit dello Stato e dei funzionari, per, lo sperimentatore di legislazione, se vuole presentare il sistema attualmente vigente nella sua concretezza, deve cedere le armi alla giurisprudenza ed alla dottrina. Rifacciamoci anzitutto, secondo il nostro metodo di ricerca dei dati empirici (i quali non possono trovarsi che nella norma oggettiva e, solo in mancanza, nella giurisprudenza), alla legislazione. , I) LEGISLAZIONE necessario premettere gli articoli della Costituzione 7 febbraio 1831, i quali ci possono interessare. Premettiamo cio le norme che delimitano il potere esecutivo e determinano la competenza del potere giudiziario. Delimitano il potere esecutivo le seguenti norme costituzionali. Al Re appar.tiene il potere esecutivo, secondo quanto disciplinato dalla Costituzione (art. 29). Il Re non pu sospendere le leggi n dispensare dalla loro esecuzione (art. 67). I trattati di commercio e quelli che potrebbero importare un onere per lo Stato od obbligare individualmente i belgi non hanno effetto che dopo aver ricevuto l'assenso delle Camere (art. 68). Il Re non possiede altri poteri fuori di quelli che formalmente gli attribuiscono la Costituzione e le singole leggi introdotte in virt della Costituzione stessa (art. 78). Determinano la competenza del potere giudizia rio le seguenti norme. Non si rende necessaria nes suna previa autorizzazione perch si possano esercitare azioni giudiziarie (poursuites) contro i funzionari pubblici in ordine a fatti inerenti alla loro amministrazione, salvo quanto stabilito in favore dei ministri (art. 24). Le contestazioni che hanno per oggetto diritti civili appartengono esclusivamente alla competenza dei Tribunali (art. 42). Le contestazioni che hanno per oggetto diritti politici appartengono alla competenza dei Tribunali, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 93). La Corte di cassazione pronunzia sui conflitti di attribuzioni nei modi stabiliti dalla legge (art. 106). Le Corti ed i Tribunali non procederanno ad applicare i decreti (arrets) ed i regolamenti generali, provinciali e locali, se non in quanto questi siano conformi alle leggi (art. 107). Occorre qui riportare qualche norma del diritto civile. Ogni fatto dell'uomo, che abbia ad altri cagionato un danno, importa l'obbligazione a risarcirlo da parte delle persone dalla cui colpa il danno sia derivato (art. 1382, Cod. civ., 1807). Ognuno responsabile del danno che ha cagionato non soltanto per il suo fatto (par son fait), e cio inten~ zionalmente, ma anche per la propria negligenza ed imprudenza (art. 1382). Ogni persona responsabile non solo del danno causato per suo fatto proprio (par son propre fait), e cio intenzionalmente, ma altres di quello causato dal fatto delle persone di cui occorre rispondere, o delle cose che si trovano sotto la propria custodia; i padroni e i committenti sono responsabili per danno arrecato dai loro domestici e commessi (prposs) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 1384). L'art. 96 dello Stato giuridico dei dipendenti dello Stato (arret royal 2 ottobre 1937) recita: c, 1919). Ultimamente il DE PAGE (Trait lmentaire de droit civil b.elge, 2a ed., Bruxelles, Bruylant, 1948, II, p. 1032 e seg.) parte dalla duplice constatazione che, nella sostanza, il regime dell'attivit dello Stato e della sua responsabilit disciplinato da principi che non sono quelli del diritto civile e che in via di logica l'attivit dello Stato-potere pubblico deve razionalmente sfuggire alle norme che disciplinano le attivit private, dalle quali essa assolutamente differente. Il De Page reagisce quindi contro la Giurisprudenza introdotta nel 1920. Sulla incompletezza della soluzione adottata con la istituzione del contenzioso (in via di pareri motivati) d'indennit eccezionale (Sezione d'Ammi nistrazione del Consiglio di Stato), ved. VAUTHIER: Prcis du droit administratif, Larcier, Bruxelles, 1950, II, p. 693 e seg. III) GIURISPRUDENZA 1. Lo Stato responsabile. -La giurisprudenza del secolo XIX restiinse la Costituzione in materia di responsabilit. I diritti civili e politici (artt. 92 e 93 Cost. 1831) furono quelli che risultassero da leggi e decreti introdotti nell'interesse individuale; le leggi, che avessero per oggetto l'amministrazione dello Stato e quindi si dirigessero soltanto all'interesse generale senza tener conto dell'interesse individuale, non avrebbero potuto far nascere diritti civili o diritti politici. Di questi i Tribunali non avrebbero potuto conoscere (Cass., decis. 25 giugno 1840, Pasic. I, 409 e Cass, 24 febbraio 1843, Pasic. I, 64, citate in cc Rpertoire pratique, 1940, x;r, p. 419). In seguito; fu ammessa la responsabilit dello Stato, per i danni cagionati dalla colpa o dalla negligenza dei suoi dipendenti ai viaggiatori delle ferrovie nazionali (Cass. 27 maggio 1852, Pasic. I, 370, in Repertoire ivi); per i contratti, era ammessa la competenza dei Tribunali (ivi, 470); in materia aquiliana (manovre militari, polizia, servizio penitenziario, servizio antincendio, insegnamento, ospedali) fu esclusa la competenza dei Tribunali (ved. numerosa giurisprudenza, ivi); si ammise per che il Comune fosse responsabile del cattivo stato della strada (Cass., 20 marzo 1843, Pasic. I, 144, Rpertoire ivi, p. 421). Nonostante le contraddizioni, la giurisprudenza era avviata a seguire, al principio del secolo xx, la distinzione tra lo StatQ persona pubblica e, lo Stato persona civile: tale giurisprudenza con l'andare del secolo, finiva con l'andare incontro a subtilits extremes et des difficults presque inextricables n (VAUTHIER: Prcis du droit admin. de la Belgique, Larcier, Bruxelles, 1950, II, p. 503). La Cassazione reag contro il principio della doppia personalit dello Stato con due sentenze: una del 5 novembre 1919 (Pasic. 1920, I, 193; ccRevue de l'Admin.ll, 1921, p. 23) ed una del 16 dicembre 1920 (Pasic., 1921, I, 65; ccRevue de'l'Admin. n, 1921, p. 142). Spesso, nei trattati, le due sen~ tenze sono riportate con data inesatta. Recita la sentenza del 5 novembre 1919 (ved. Rpertoire,XI, 421; ved. DE PAGE: Trait, II, 1026): cc I governanti non possono altro fuori di ci ch'essi sono incaricati di fare, e sono, come governati, soggetti alla legge; essi trovano limiti alla loro attivit nelle leggi ed in particolare in quelle che disciplinano i diritti civili e ... ove abbiano leso uno di tali diritti... il loro atto stato compiuto senza che ne avessero la potest ed quindi illegale e costitutivo di colpa l>. La sentenza avverte inoltre che, quando il potere giudiziario constata un fatto amministrativo illecito, esso cc fa opera non di amministratore ma di giudice di una contestazione il cui oggetto un diritto civile n. In sostanza, si concluse che lo Stato non pu portare lesione ai diritti civili e che, ove lo faccia, in colpa e deve, secondo il diritto comune, provvedere a risarcire il danno che ne risulti; si sarebbe dovuto in tal caso applicare l'articolo 1382 o l'art. 1384 secondo che l'atto fosse stato messo in essere da un organo o da un commesso (prpos) della Amministrazione. La lesione di un diritto non avrebbe importato di distinguere se lo Stato avesse agito come persona .pubblica o come persona civile, distinzione del resto che l'articolo 92 della Costituzione 1831 non fa (DE PAGE). Si arriv cos ad ammettere, con tale sentenza, che la Costituzione non ha riguardo n alla qualit delle parti contendenti, n alla natura degli atti che avrebbero causato una lesione di diritto, ma unica mente alla natura del diritto leso. La Cassazione -diceva il Leclerq -aveva fatto rientrare sotto l'imperio del diritto civile lo Stato, che ostantemente tentava di uscire e di non esser retto dal diritto stesso (nota a Cass. 11 maggio 1933, Pasic. 1933, I, 2222; ved. CORNIL: Porte de l'arret de la Oour de cassation du 5 nov. 1920, cc Belgique judiciaire ))' 1939, 449). Spiega il De Page (Trait, II, p. 1027) che il potere giudiziario non potrebbe censurare i decreti amministrativi, il decreto stesso, ma decidere sulla esecuzione dell'atto amministrativo, sulla maniera con cui il decreto stato eseguito e sulla confor mit o meno dell'esecuzione alla legge. Nessuno potrebbe lagnarsi della inazione dell'Amministra zione, o di una misura cattiva; insufficiente od ina deguata alle esigenze di fatto: in tal caso. non __vi sarebbe che un solo rimedio e cio quello di rivol gersi all'Amministrazione. Noi aggiungiamo che resta oggi anche la via del contenzioso dell'indennit eccezionale presso il Consiglio di Stato, istituito nel 1946. ~ 219 In ogni modo il potere giudiziario non potrebbe decidere che sul risarcimento del danno, causato dal fatto illecito d'un agente o d'un funzionario dello Stato (Rpertoire, XIX, p. 422). I detti principi si sarebbero applicati anche se lo Stato; per sua colpa, avesse leso un diritto civile di uno dei suoi agenti (questione dei cumuli di indennit, ved. DE PAGE: Trait, X, nota 6, p. 1026). 2. Il funzionario responsabile. -Ma quanto si detto dev'essere messo in relazione alla persona umana che rappresenta l'Amministrazione cd agisce per essa. noto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese (ved. WALINE: Trait de droit administr., 1952, Sirey, Paris) ha fatto distinzione tra faute personnelle (responsabilit del funzionario) e faute de service (nelle sue funzioni il funzionario non risponde ma risponde lo Stato; sistema inverso a quello italiano). In Belgio si fa differenza tra funzionario organo e tra funzionario commesso o preposto. L'agente organo esercita attribuzioni politiche o comunque non compie operazioni che potrebbero essere compiute da un privato; esso si trova in una situazione legale o regolamentare e cio assunto per nomina; esso dispone della 'pubblica. autorit . L'agente preposto si trova in una situazione contrattuale; esso .cio assunto per contratto (ved. definizioni e giurisprudenza in BUTTGI!JNBAOH: Manuel de droit . administratif, Larcier, Bruxelles, 1954, p. 240 e seg.). Non c' dubbio che, per l'art. 1384, 3 comma, Codice civ., lo Stato abbia una responsabilit indiretta (da committente a commesso), nei casi di vincolo contrattuale di servizio, sia che lo Stato agisca come .potere pubblico e sia come persona civile (DE PAGE, Trait; II, p. 1030). La responsabilit dello Stato diretta allorch agisca a mezzo di un suo organo. L'organo lo Stato stesso. In tali casi si applicano gli artt. 1382 e 1383 Codice civ. Ma la giurisprudenza esige, per ch la responsabilit diretta dello Stato possa esse:r:e riconosciuta, due condizioni: 1) l'agente non deve agire fuori delle sue funzioni; 2) l'agente non. deve aver messo in opera un un atto h'egli non aveva il dovere o il potere di compiere (giurisprudenza in UTTGENBAOH, Manuel, Larcier, 1954, p. 241; ved. anche Les Oodes belges, Bru'ylant, Bruxelles, 1951, I, p. 183). In sostanza, dice DE PAGE: <1 L'agente dello Stato (organo) o dei poteri pubblici personalmente responsabile quando in colpa, ai sensi dei soli articoli 1382 e seguenti del Codice civ.. Dice ancora DE PAGE (Trait, 1948, p. 1030): Au point de vue o. 'flOUS nous plaons actuellement, faut-il dcider que l'agent qui agit par dol, excs de pouvoir ou abus d'autorit doit tre.considr comme ayant agi hors de l'accomplissement de ses fonctions et n'engage ds lors pas, comme organe, la responsabilit directe de l'Etat~ La question n'a pas, notre connaissance, ~t tranche par la jurisprudence, mais l'affirmative sembl(} s'imposer dans les cas envisags,.car l'agent est in.contestablement sorti de la legalit. Ce n'est plus l'Etjjit qui a agi,mme fautivement, c'.est l'agent, la suite d'un dtournement de pouvoir ii. Qui l.a questione si complica perch da una parte sta la teoria del rapporto contrattuale del pubblipo impiego in tutti i casi e dall'altra sta la teoria della situazione legale o regolamentare, considerata come determinazione unilaterale da parte dell'Ammini strazione (ved. riassunto delle teorie in Buttgen b:iich e bibliografia, ivi; p. 242), Noi dobbiamo concludere che, ove esista colpa del funzionario (non contrattuale), la responsabilit resta al funzionario. L'azione relativa si esercita dinanzi ai tribunali, senza bisogno di una petition of rights del privato o di un fiat dell'Amministra zione, come avveniva in Inghilterra prima del Crown Proceeding .Act 1947 (art. 24 Costituzione belga 1831). Per la responsabilit, del funzionario verso la .Amministrazione richiamiamo la legislazione ripor tata (ved. S. SrnA : Il controllo sulla pubblica fi nanza, Roma, Poligrafico dello Stato, 1955, p. 107 e 136; bibliografia, ivi). Ved. il lavoro di MATTON sul J)roit budgtaire in' Les N ovelles , Bruxelles, Larcier, 1939, vol. III; e nel Rpertoire pratique la voce Fonctionnaire . Ved. anche GAUDEMET: Le statut des agents de l'Etat en Belgique, Revue de droit public >l, 1949, p. 336. Sul contenzioso dell'indennit eccezionale, di cui competente il Consiglio di Stato, troviamo nella Pasicrisie belge molte decisioni d'incompetenza. Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla concessione dell'indennit ad un conservatore delle ipoteche la cui nomina non era avvenuta secondo le presupposte nrme di uso (Cons. Stato 12 gen naio 1954, Pasic., 1954, IV, 20); ha espresso parere sfavorevole sulla domanda relativa ad una legge equitativa che non aveva esteso l'indennizzo al caso in esame (Cons. Stato 29 gennaio 1954, Pasic., 1954, IV). Sulla responsabilit del fu,nzionario ved. Giurisprudenza in VAUTffiER, Prcis, Larcier, Bruxelles, 1950, II, nota 2 a p. 689 e seg. Sulla giurisprudenza del contenzioso dell'indennit eccezionale, ved. ivi, p. 700 e seg. B) Avvocatura del1o Stato Il Belgio non ha .Avvocatura dello Stato, intesa questa come organo dell'Amministrazione dello Stato e .diretta alla difesa giudiziaria delle .Amministrazioni dello Stato. Si designano come A vocats de l' Administration quegli avvocati che sono incaricati della difesa in giudizio degli affari d'un servizio ministeriale o di una pubblica amministrazione; questi ricevono generalmente un trattamento fisso per abbonamento (Pandectes belges, Bruxelles, Larcier, 1884 in poi, XI, p. 1099; ved. Usages, in Pandectes belges, 1936). I. Per quanto concerne lo Stato, la nomina degli avvocati addetti ai servizi ministeriali appartiene ai ministri, cbe sono a capo delle singol amministrazioni (Pandectes, voce .Avocat de l'.Administration , n. 3). La materia non disciplinata dalla legge; essa puramente regolamentare e vi si _~ provveduto con regio decreto o per decreti ministeriali. Per i vari ministeri non esistono disposizioni particolari (ved. Usages, in Pandectes belge, 1936). Disposizioni speciali esistono invece per la .Amministrazione finanziaria (R.D. 5. febbraio 1851; -220 .D. M. 20 febbraio 1851) e per l'Amministrazione dei Lavori pubblici (R . .D. 8 agosto 1854 e .D. M. 10 gennaio 1855). Riportiamo qui il decreto reale 5 febbraio 1851, relativo agli avvocati del Ministero delle Finanze. La difesa degli interessi dei vari servizi dipendenti dal Ministero delle Finanze, dinanzi le Corti ed i Tribunali, affidata ad avvocati specializzati che prenderanno il titolo di Avvocati del Ministero delle Finanze, e saranno nominati dal ministro, e cio, tre per la provincia di Brabant ed uno per ciascuno delle altre (art. 1). Gli avvocati del Ministero delle Finanze scelgono, nel capoluogo di ogni arrondissement judiciaire diverso da quello della loro residenza, un delegato il quale eventualmente li supplisca; la scelta di tali delegati sottoposta al gradimento del ministro (art. 2). Il ministro d il suo gradimento altres per la scelta dei procuratori legali (avous) che si trovino nel capoluogo della provincia, e per la scelta, a Bruxelles, di un avvocato presso la Corte di Cassazione, incaricato di rappresentare il Ministero (art. 3). Gli avvocati del Ministero delle Finanze, i loro delegati ed i procuratori sono retribuiti per abbonamento fisso; in base a tale abbonamento, i delegati, i procuratori e l'avvocato in cassazione prestano gratuitamente il loro ministero di difesa in tutti gli affari in cui l'Amministrazione resti soccombente definitivamente; sono ad essi rimborsate, su presentazione delle parcelle (tats), soltanto le spese fatte per gli atti di procedura (art. 4). Se un avvocato incaricato, in virt di una disposizione speciale, d'incombenze fuori della provincia, egli riceve una indennit di trasferimento (dplaoement) uguale a quella stabilita per i direttori nelle pro vincie (art. 5). L'art. 6 stabilisce le somme destinate a tale servizio; la ripartizione di queste fatta dal ministro (art. 7). Tali somme non costituiscono trattaimento pensionabile, agli effetti della legge generale sulle pensioni del 21 luglio 1844 (art. 9). prevista l'emanazione di un regolamento (art. 8). Al regolamento di esecuzione di detto regio decreto 5 febbraio 1851 fu provveduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1851. Gli avvocati del Ministero delle Finanze, a Bruxelles, difendono tutte le cause dinanzi ai tribunali dei tre arrondissements du Brabant o quelle deferite alla Corte d'appello di Bruxelles nonch alla Corte di cassazione; gli avvocati a Gand ed a Lige difendono tutte le cause dinanzi ai tribunali d' arrondissement e di- nanzi alla Corte di appello della loro rispettiva circoscrizione (ressort); gli avvocati nelle altre localit difendono tutte le cause dinanzi ai tribunali della loro provincia; 'essi esprimono parere in ogni contestazione, dirigono la procedura e perfezionano le varie cause in atto ed infine vigilano eventualmente sull'esecuzione delle condanne ottenute, in conformit alle istruzioni dell'Amministrazione generale; prestano inoltre il loro concorso in tutte le difficolt che si abbiano a verificare nella riscossione delle imposte e nelle cause in cui il tesoro sia interessato direttamente o indirettamente (art. 1). I delegati suppliscono gli avvocati nelle cause appartenenti al loro arrondissement judiciaire; essi si occupano di tutti gli atti che richiedano il ministero di avvocato; prendono conoscenza delle cause portate dinanzi la giurisdizione penale (correo tionnelle) e mettono le cause in stato di essere difese; essi curano la esecuzione delle sentenze nel loro arrondissement; nelle cause in cui l'Ammini strazione sia stata definitivamente condannata essi verificano i conti del debito, richiedono la parcella delle spese giudiziarie e degli onorari, avanzano eventualmente opposizione; formano un conto delle spese da essi sostenute e lo sottopongono al visto dell'avvocato affinch sia poi ammesso a pagamento (art. 2). Il delegato dinanzi la Corte di cassazione presta il proprio ufficio in tutte le cause che interessano l'Amministrazione finanzia ria; ne.gli affari definitivamente giudicati contro l'Amministrazione, egli verifica l'importo del debito e forma il conto delle spese sostenute (art. 3). Il decreto reale 6 agosto 1854, seguito dal decreto ministeriale 1 gennaio 1955, stabil le stesse norme per l'Amministrazione dei lavori pubblici, appli cando il sistema dell'abbonamento (art. 6, .D. R. 6 agosto 1854). II. Per quanto riguarda la provincia, spetta al governatore della provincia di designare un avvocato che difenda gli interessi provinciali; il consiglio o le deputazioni provinciali intervengono soltanto nei casi previsti dalla legge provinciale -del 30 aprile 1836 (artt. 65, 109, 110, 111 e 121). Al riguardo dispongono i decreti reali del 4 marzo e del 18 agosto 1879 (Revue de l'Admin., volume XXVI, p. 175 e 447). III. Per quanto concerne il Comune, la legge comunale del 30 marzo 1836 stabilisce all'art. 90, n. 9, che il collegio del borgomastro e dei consiglieri incaricato, fra l'altro, delle azioni giudiziarie del comune, sia come attore, sia come convenuto; spetta quindi a quel collegio di nominare avvocati di difesa. IV. Per quanto concerne in genere le questioni al riguardo, occorre ricordare: a) gli avvocati della .Amministrazione delle finanze possono, senz'altra autorizzazione, interporre appello e ricorso in Cassazione (Pandectes belges, XI, .Avocats de l'.Admin., n. 7); b) sono specialmente le grandi amministrazioni pubbliche e particolari che ricorrono all'abon-. nement d'avocat (ivi, .Abonnement d'avocat, n. 3); c) si discusso sull'abbonamento di avvocato e si detto che una tale clausola potrebbe prestarsi a critica di fronte alla equivalenza perfetta tra la causa e l'onorario ed alla dignit professionale (n. 5-13); stato escluso in ogni modo il pactum de quota litis e quindi si applica l'art. 36 del decreto 14 dicembre 1810, che esclude un tale patto (n. 14); la legittimit dell'abbonamento stata per ammessa dalla dottrina (.DucuAINE e PICARD) (n. 15) e dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che l'abbonamento non offende la norma per cui lo avvocato non potrebbe trattare i suoi onorari prima di averli meritati (n. 18; ved. la giurisprudenza ivi). Si tenga presente che, a norma dell'aFt. 121della legge 18 giugno 1869 sull'organizzazione giudiziaria, le funzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione sono esercitate da un procuratore generale e da due avvocati generali: e ci ad evitare confusioni. -221 Ved. anche la voce A vocat prs les Cours d'appel (per l'abbonamento di avvocato, n. 594 e segg. in Pandectes belges, XI). Sugli emolumenti degli avvocati dell'Amministrazione possibile applicare il sequestro nelle stesse forme che per i funzionari dello Stato (ivi, n. 597). {J) CONGO BELGA A) La resp0nsabilit dello Stato. Facciamo qui seguire le disposizioni del Codice civ. congolese sulla responsabilit, Ogni fatto dell'uomo, che cagioni un danno ad altri, obbliga colui, alla cui colpa sia imputabile, a risarcirlo (art. 258 Codice congolese, libro III, decreto 30 luglio 1888). Ognuno responsabile del danno ch'egli abbia prodotto, non solo intenzionalmente, ma anche per la propria negligenza o per la propria imprudenza (art. 259). Si responsabile non soltanto del danno che si cagiona per il proprio fatto, ma altresi di quello che sia causato dal fatto di persona di cui si debba rispondere o delle cose che si abbiano sotto la propria custodia; i padroni ed i committenti sono responsabili del danno causato dai loro dipendenti e commessi nelle funzioni alle quali essi siano stati destinati (art. 260). Commentando la materia in rapporto alla responsabilit del potere amministrativo, PmoN e DEVOS (Oodes et lois du Congo Belge, Larcier, Bruxelles, 1954, p. 101) si riportano in parte alla giurisprudenza metropolitana della Cassazione. La Colonia peraltro dev'essere dichiarata responsabile, in virt dell'art. 258 Codioe civile congolese, del torto causato dai fatti illeciti e dalle colpe commesse dai suoi funzionari che avessero agito nella sfera delle loro attribuzioni (Cour d'appel de Lopoldville, 2 giugno 1925; Doc. Jurid. col., 1926, p. 343; 18 gennaio 1927, Revue de droit et de jurisprudence du Katanga; segnalazioni di detti Codes et Lois, p. 101). Le persone fisiche le quali esercitano, a titoli diversi, i poteri amministrativi ad esse delegati, costituiscono organi e non commessi (prposs) dell'Amministrazione; la Colonia non risponde se il funzionario esce dalla sfera delle attribuzioni conferitegli (Cour d'Appel de Lop., 10 marzo 1936, Revue Juridique Congo Beige, 1936, p. 127). In sostanza resta la distinzione tra organo (per nomina) e preposto (per contratto). Resta la responsabilit personale dell'agente se l'atto dannoso sia stato compiuto fuori dell'adempimento delle funzioni affidategli, in quanto l'atto non sarebbe pi dello Stato ma individuale (art. 24, Costit. 1831). Per i contabili, ved. regio decreto 6 ottobre 1885 sulla contabilit generale, ved. R. D. 18 dicembre 1951; ved. Ord. sulla contabilit generale n. 34/242 del 10 luglio 1952. Ved. anche A. R 26 febbraio 1952, Ord. n. 31/166 del 14 maggio 1949, Ord. 2 settembre 1936, modif. dall'ord. n. 250 del 2 agosto 1947. Per il contenzioso d'indennit eccezionale, il Consiglio di Stato belga competente anche per il Congo (legge 23 dicembre 1946, art. 1 e 7). B) L'avvocatura di Stato. Dispone sulla rappresentanza della Colonia in giudizio l'ordinanza del governatore generale del 14 ottobre 1925, composta di un articolo unico (ved. p. 378, Codes et lois du Congo Belge, Larcier, Bruxelles, 1954). Il direttore generale delle finanze, i direttori dei servizi provinciali delle finanze e gli ordinatori sono delegati, con potere di sostituzione, ad istituire in nome della Colonia ogni azione dinanzi le Corti ed i Tribunali al fine di ricuperare le somme dovute al Tesoro. Ogni altra azione sar intentata in nome della Colonia a mezzo di mandatario nominato appositamente dal Governatore generale o dal governatore di provincia. I commissari di distretto od i loro sostituti nel capoluogo del distretto sono tuttavia delegati d'ufficio e con potere di sostituzione per costituire eventualmente parte civile in nome della Colonia nelle istanze repressive e per intentare tutte le altre azioni allorch l'urgenza non permetter loro di riferirne previamente al governatore della provincia od al governatore generale secondo il caso. I commissari di distretto ed i loro sostituti nel capoluogo del distretto sono delegati, con potere di sostituzione, a difendere in nome della Colonia tutte le azioni portate dinanzi le Corti ed i Tribunali e ad avanzare tutti i ricorsi contro le intervenute decisioni. Detta ordinanza ha carattere limitativo per i funzionari competenti a rappresentare e difendere la Colonia dinanzi ai Tribunali (Tribunal de premire instance de Coquilhatville, 26 gennaio 1943, Revue Juridique du Congo Belge 1943, p. 155; in Oodes et lois du Congo Belge, Larcier, 1954, p. 378). Ved. Fonctionnaires comptents pour reprsenter la Colonie devant les cours et tribunaux ( Bulletin administratif et commerciai 1925, p. 617). y) RUANDA URUNDI Si applicano le leggi del Congo (art. 5 e 6, legge 21 agosto 1925) per la responsabilit. Presso il Servizio (congolese) del contenzioso e della giustizia esiste per le provincie ed il Ruanda-Urundi un Servizio di mandatari ad litem (Ordin. 1 marzo 1951). Vi sul luogo un consigliere giuridico (cap. II, Ordin. 1 marzo 1951). Ved. V AN DER LINDEN: L'Admin du R. U., Revue Col. belge , 1948, p. 525 e 566. BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE enorme la bibliografia. Ci limitiamo a segnalare una parte della bibliografia dei libri che contengono un'estesa bibliografia sull'argomento. Rpertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 1940, voce Responsabilit, pp. 289-293-DE PAGE: Trait lmentaire de droit civil belge, II, p. 1023, Bruxelles, Bruylant -VAUTHIER: Prcis du droit administratif de Belgique, Il, p. 661 e segg., Bruxelles, Larcier _Per le teorie sul rapporto d'impiego, ved. BUTTGENBACH: - Manuel, p. 242 e segg., Bruxelles, Larcier 1954-S. SICA: Il controllo sulla pubblica finanza, Poligr. Stato, Roma, 1955 (ved. indice chiave, alla voce Belgio, Congo, RuandaUrundi)- Pandectes Belges, Bruxelles, Larcier, 1884 e segg., voci varie citate -Per il Congo e per il Ruanda-Urundi, ved. bibliografie in Oodes et lois, Larcier, Bruxelles, 1954.